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            <title>ADVANTLAW -&gt; News</title>
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            <language>en-gb</language>
            <copyright>RYZE Digital</copyright>
            
            <pubDate>Tue, 19 May 2026 08:59:45 +0200</pubDate>
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                        <pubDate>Mon, 11 May 2026 12:47:53 +0200</pubDate>
                        <title>Importanti chiarimenti sulla PAS da parte del Consiglio di Stato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/importanti-chiarimenti-sulla-pas-da-parte-del-consiglio-di-stato</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con la sentenza n. 3325 del 28 aprile 2026 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto da una società titolare di un impianto a biomassa, riformando la decisione del TAR Emilia-Romagna che aveva confermato l’ordinanza comunale di ripristino dello stato dei luoghi, adottata ai sensi dell’art. 44, co. 2, del d.lgs. n. 28/2011.&nbsp;</p><p class="text-justify">La controversia traeva origine dalla mancata presentazione del certificato di collaudo finale relativo all’impianto realizzato in forza di due PAS: secondo l’Amministrazione tale omissione avrebbe giustificato sia l’irrogazione della sanzione pecuniaria che la misura reale del ripristino.</p><p class="text-justify">La pronuncia affronta questioni centrali nella disciplina dell’istituto della PAS.</p><p class="text-justify">In primo luogo, il Consiglio di Stato conferma la riconducibilità della PAS al modello della SCIA, valorizzando sia la derivazione storica dalle previgenti ipotesi di DIA, sia la struttura del controllo amministrativo, esercitabile nei trenta giorni successivi alla presentazione della dichiarazione. Il decorso di tale termine non determina la formazione di un provvedimento tacito, ma produce l’effetto tipico della SCIA: il privato può legittimamente avviare l’attività dichiarata in assenza di tempestivi rilievi inibitori.</p><p class="text-justify">I principi affermati dal Consiglio di Stato trovano riscontro in una serie di recenti pronunce dei Tribunali Amministrativi Regionali, tra cui:</p><ul><li data-list-item-id="ec146fb868a6b929b822eebb9a754d687"><p class="text-justify"><span>la sentenza n. 495 del 30 aprile 2026, con cui il TAR Lazio – Latina ha ribadito che, decorso il termine di trenta giorni senza la notifica dell’ordine di non effettuare l’intervento, l’attività deve intendersi definitivamente assentita. L’eventuale esercizio del potere di autotutela richiede la sussistenza di un interesse pubblico specifico e ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità, nonché un’effettiva comparazione con l’affidamento del privato;</span></p></li><li data-list-item-id="e5f359bd63cb257554679a5e5cbaa2c18"><p class="text-justify"><span>la sentenza n. 59 del 14 gennaio 2026, con cui il TAR Puglia - Lecce ha annullato sia il provvedimento di rigetto — intervenuto oltre il termine di trenta giorni, quando la fattispecie abilitativa doveva ritenersi ormai perfezionata — sia il successivo atto di annullamento in autotutela, adottato senza la necessaria valutazione degli interessi pubblici e senza alcuna comparazione con le posizioni imprenditoriali della ricorrente;</span></p></li><li data-list-item-id="eee72fe55e717d3093326f85972ad1317"><p class="text-justify"><span>la sentenza n. 474 del 1° aprile 2026, con cui il TAR Lombardia - Brescia ha accolto il ricorso di un operatore, chiarendo che l’asserita carenza di un requisito abilitante (i.e. la disponibilità delle aree) avrebbe dovuto essere fatta valere entro il termine decadenziale di trenta giorni.</span></p></li></ul><p class="text-justify">in secondo luogo, la sentenza chiarisce che il termine triennale di cui all’art. 6, co. 6, del d.lgs. n. 28/2011 decorre dal perfezionamento della PAS e riguarda il completamento materiale dell’intervento. La sua inosservanza incide sulla possibilità di proseguire i lavori non ancora eseguiti, ma non trasforma in abusivo quanto già realizzato in conformità al titolo, coerentemente con la distinzione operata dall’Adunanza Plenaria n. 14/2024 tra opere incomplete dotate di autonomia funzionale e opere radicalmente difformi dal progetto.</p><p class="text-justify">Il terzo profilo concerne l’art. 44, co. 2, del d.lgs. n. 28/2011. Il Consiglio di Stato afferma che la misura del ripristino è riferibile alle sole fattispecie tipizzate dalla norma — totale mancanza della PAS o difformità dell’opera — senza possibilità di estensione analogica. La mancata trasmissione del collaudo, pur costituendo un inadempimento dell’obbligo di cui all’art. 6, co. 8, non può essere equiparata alla mancanza del titolo né determinarne la caducazione e ciò in quanto il collaudo assolve una funzione certificativa, ma non riveste natura costitutiva. Il ragionamento è rafforzato dal confronto con l’art. 23, co. 7, del d.P.R. n. 380/2001, che sanziona la mancata presentazione del collaudo per opere in SCIA alternativa con una sanzione pecuniaria e non con la demolizione.</p><ol><li style="margin-left:-40px;" data-list-item-id="eae739ab00be2370a34d1078cfef24fba"><p class="text-center"><span>* * *</span></p></li></ol><p class="text-justify">Orbene, ancora una volta, è il giudice amministrativo - e non le amministrazioni competenti - a farsi “garante” degli obiettivi di decarbonizzazione sottesi alla disciplina delle fonti rinnovabili.</p><p class="text-justify">Infatti, mentre la giurisprudenza consolida un quadro di certezza giuridica, riconoscendo la stabilità dei titoli abilitativi e contenendo l’esercizio dei poteri inibitori e sanzionatori entro i limiti di legge, le Amministrazioni continuano troppo spesso ad adottare provvedimenti restrittivi fondati su interpretazioni estensive delle norme, ostacolando di fatto la realizzazione e l’esercizio degli impianti.&nbsp;</p><p>Il risultato è un paradosso: la transizione energetica, che il legislatore ha inteso promuovere attraverso la semplificazione dei procedimenti autorizzativi, finisce per essere affidata non già all’azione amministrativa, bensì alla funzione correttiva della giurisdizione.</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/Cds_3325-2026_Mancanza_collaudo_Biometano-Non_inficia_la_PAS-_Natura_della_PAS_con_termine_3_anni_per_fine_dei_lavori_dalla_data_di_perfezionamento_dopi_i_30_gg.pdf" target="_blank">Leggi la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 08 May 2026 17:02:55 +0200</pubDate>
                        <title>Digital Omnibus AI, raggiunto l&#039;accordo a livello europeo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/digital-omnibus-ai-raggiunto-oggi-laccordo-a-livello-europeo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 7 maggio 2026 la presidenza del Consiglio dell'UE e i negoziatori del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio per semplificare alcune delle norme contenute nell'AI Act. L'intesa si inserisce nel pacchetto legislativo "Omnibus VII" e rappresenta il primo risultato concreto della tabella di marcia "One Europe, One Market" concordata dalle tre istituzioni la settimana scorsa, in piena continuità con la "rivoluzione della semplificazione" invocata dalla Dichiarazione di Budapest del novembre 2024.</p><p class="text-justify">Sul fronte della tempistica, i co-legislatori hanno abbandonato l'approccio flessibile proposto dalla Commissione — che prevedeva un rinvio fino a 16 mesi subordinato alla disponibilità degli standard tecnici — in favore di un calendario fisso: le nuove date di applicazione delle norme sui sistemi ad alto rischio saranno il 2 dicembre 2027 per i sistemi autonomi e il 2 agosto 2028 per quelli incorporati in prodotti. Una scelta che offre agli operatori economici un orizzonte prevedibile su cui pianificare i propri adeguamenti.</p><p class="text-justify">L'accordo interviene anche su tutela dei diritti fondamentali, introducendo un divieto esplicito per i sistemi di IA di generare contenuti sessuali non consensuali o materiale pedopornografico (CSAM), e ripristinando il criterio della stretta necessità per il trattamento di dati personali sensibili ai fini del rilevamento dei bias. Sul piano della competitività, le esenzioni regolamentari già previste per le PMI vengono estese alle piccole imprese a media capitalizzazione (SMC), riducendo gli oneri amministrativi per una platea più ampia di soggetti.</p><p class="text-justify">Vengono inoltre chiarite le competenze dell'AI Office nella supervisione dei sistemi basati su modelli di IA per uso generale, con esplicita elencazione delle eccezioni in cui restano competenti le autorità nazionali.&nbsp;</p><p class="text-justify">Sul versante industriale, un compromesso ad hoc consente di limitare l'applicazione dell'AI Act nei settori — come dispositivi medici, macchinari e giocattoli — in cui la normativa settoriale prevede già requisiti analoghi, evitando duplicazioni e semplificando la compliance.</p><p class="text-justify">L'accordo dovrà ora essere formalmente approvato da entrambe le Istituzioni prima dell'adozione definitiva, attesa nelle prossime settimane.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 08 May 2026 09:53:03 +0200</pubDate>
                        <title>Focus Lavoro - Maggio 2026</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/focus-lavoro-maggio-2026</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Torna l'appuntamento con “Focus Lavoro”, la Newsletter dedicata agli aggiornamenti giurisprudenziali e normativi di rilevanza per i professionisti del diritto del lavoro.&nbsp;</p><p>Il documento offre un’analisi delle principali novità in materia di diritto del lavoro, concentrandosi su aggiornamenti giurisprudenziali e normativi di rilevanza per i professionisti del settore.</p><p>L’obiettivo è fornire, attraverso una serie di brevi articoli, notazioni sintetiche su argomenti di attualità dettati dagli interventi del legislatore e dagli orientamenti oscillanti della giurisprudenza di merito e di legittimità.</p><p>In questo numero:</p><ul><li data-list-item-id="e8c1dc08ba94611c6b968f8df0640ef2c">Novità in materia di salute e sicurezza nel lavoro agile</li><li data-list-item-id="e33f8769eb12104da0da1487ad3eb5172">Il luogo di svolgimento della prestazione in <i>smart working</i>, senza un adeguato collegamento con la struttura organizzativa del datore di lavoro, è inutilizzabile ai fini dell’individuazione del giudice competente per territorio</li><li data-list-item-id="e11eb4ae7408a42359095b90fc4124108">Trasferimento, unità produttiva e incompatibilità ambientale: precisazioni sul perimetro dell’art. 2103 c.c.</li><li data-list-item-id="e4510416d11e15c4cb100ce384d59863f">I nuovi confini del <i>repêchage</i></li><li data-list-item-id="e678dcad58ed4756000fcbb4f5315df1e">La prova della giusta causa può essere fornita anche solo con presunzioni semplici</li></ul><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/Focus_Lavoro_Maggio_2026.pdf" target="_blank">Leggi qui</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 07 May 2026 14:10:28 +0200</pubDate>
                        <title>Transaction risk insurance nelle operazioni M&amp;A Energy and Infrastructures</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/transaction-risk-insurance-nelle-operazioni-ma-energy-and-infrastructures</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tra gli strumenti negoziali di allocazione del rischio, tipici delle operazioni di M&amp;A, è ormai sempre più diffuso il ricorso alle c.d. <i>transactional risk insurance policies </i>e, più in generale, ai prodotti assicurativi dedicati alle operazioni straordinarie.</p><p>Questi strumenti puntano a facilitare la negoziazione tra le parti, trasferendo all’assicurazione il rischio di perdite economiche insite nelle operazioni, perseguendo quindi l’interesse del venditore ad una (possibile) <i>clean exit </i>e proteggendo l’acquirente dalle possibili passività.</p><p>Tra le soluzioni maggiormente adottate nella prassi contrattuale, figurano sicuramente le Polizze W&amp;I a cui si accompagnano anche prodotti assicurativi di diversa natura, quali: (i) polizze dedicate a rischi specifici noti ed identificati emersi (magari) in fase di <i>due diligence </i>(<i>Contingent </i>Risk Policy), (ii) polizze relative alla validità di titoli giuridici degli immobili (<i>Title Risk Policy</i>), e (iii) polizze dedicate alla chiusura di fondi (<i>End of Fund Life Wrapper</i>).</p><p>In aggiunta a quanto precede – in un ecosistema sempre più sofisticato quale quello odierno – i broker hanno ampliato il ventaglio dei servizi effettuando anche analisi e valutazioni delle coperture assicurative in essere nelle società target, al fine di valutare la loro completezza, i possibili rischi non assicurati e la congruità dei massimali delle coperture assicurative in essere, tenuto conto dell’attività svolta dalla società target.</p><p>L’utilizzo delle polizze W&amp;I e, più in generale, dei prodotti “<i>transactional risk</i>” è stato progressivamente esteso anche ai sistemi europei di <i>civil law</i>, grazie all’intervento di alcuni fattori ovvero: (i) alla progressiva semplificazione dei processi di <i>underwriting</i>; (ii) alla maggior accessibilità dei premi assicurativi; e, soprattutto, grazie (iii) all’introduzione di prodotti specifici e di prodotti rivolti anche ad operazioni di dimensione medio – piccola.</p><p>Secondo gli ultimi dati, il numero di polizze stipulate nel 2024 con riferimento a operazioni di M&amp;A sul mercato italiano sarebbe stato pari a quasi 400 polizze, con quindi circa il 20% delle operazioni M&amp;A complessive assistite da una Polizza W&amp;I, con un <i>trend </i>di crescita costante negli ultimi anni che ha coinvolto anche il settore dell’energia e delle infrastrutture, nel quale il ricorso ai prodotti assicurativi si è attestato – in linea con l’andamento generale del mercato M&amp;A – intorno al 20% del complessivo numero di Polizze W&amp;I sottoscritte in questo particolare segmento di mercato, caratterizzato da un forte impatto della regolazione sul <i>cash flow </i>generato.</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/Transaction_risk_insurance.pdf" target="_blank">Leggi il documento integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 07 May 2026 10:23:57 +0200</pubDate>
                        <title>Stadi: il Commissario straordinario per le opere UEFA 2032 e il nuovo modello di autorizzazione unica per le infrastrutture di interesse strategico nazionale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/stadi-il-commissario-straordinario-per-le-opere-uefa-2032-e-il-nuovo-modello-di-autorizzazione-unica-per-le-infrastrutture-di-interesse-strategico-nazionale</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con la recente registrazione della nomina del Commissario straordinario da parte della Corte dei conti, si sblocca finalmente il quadro normativo semplificato finalizzato ad assicurare la realizzazione e il completamento delle opere necessarie e funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio UEFA EURO 2032.&nbsp;</p><p class="text-justify">Con l'art. 9-ter del D.L. n. 96/2025, convertito con Legge n. 119/2025, il Legislatore ha istituito la figura del Commissario straordinario per tali opere, ridisegnando strutturalmente le norme applicabili alla costruzione e all'ammodernamento delle infrastrutture sportive di interesse strategico nazionale.</p><p class="text-justify">In particolare, il Commissario è tenuto a definire uno o più piani di intervento, nonché le attività agli stessi funzionali, sulla base delle iniziative dei soggetti privati promotori e in considerazione delle soluzioni operative definite dal Comitato interistituzionale per la candidatura dell'Italia a ospitare UEFA EURO 2032. I piani devono essere approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.&nbsp;</p><p class="text-justify">Dalle previsioni normative introdotte appare evidente che i progetti degli stadi rientranti nei suddetti piani possano seguire il procedimento speciale disciplinato dall’art. 9-ter, mentre per gli altri impianti sportivi si dovrà continuare a fare riferimento alle disposizioni – comunque semplificatorie - previste dall’art. 4 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38.</p><p class="text-justify">Sul versante dei poteri, il Commissario straordinario può provvedere, a mezzo di ordinanza, sentite le amministrazioni competenti (che avranno quindici giorni per esprimersi, applicandosi in caso contrario il meccanismo del silenzio-assenso) in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto della normativa antimafia e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Il Sindaco del Comune interessato può essere nominato Sub-commissario, avvalendosi degli uffici comunali per le proprie funzioni.</p><p class="text-justify">Il nucleo dell'intera architettura normativa è rappresentato dal procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica. Tale provvedimento autorizzatorio, nel quale confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati, è rilasciato dal Commissario straordinario in esito a un'apposita conferenza di servizi, convocata in applicazione degli artt. 14-bis e seguenti della L. n. 241/1990, alla quale partecipano tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità. Il rilascio dell'autorizzazione unica sostituisce a ogni effetto tutti i provvedimenti comunque denominati, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, costituendo altresì titolo per la localizzazione degli interventi e per l'apposizione di vincolo espropriativo.</p><p class="text-justify">La finalità della norma è chiara: delineare un procedimento rivolto ad accelerare l'approvazione di progetti relativi a infrastrutture di interesse strategico nazionale, in risposta al crescente <i>gap </i>dell'Italia rispetto a Paesi di ranking sportivo inferiore, non figurando tra le prime dieci nazioni europee per numero di stadi costruiti o ammodernati tra il 2007 e il 2024. Il quadro normativo pone in capo al Commissario una speciale competenza che assorbe tutti i procedimenti amministrativi relativi all'approvazione della progettazione delle infrastrutture, in una logica di semplificazione massima.</p><p class="text-justify">I poteri del Commissario straordinario non appaiono, tuttavia, limitati agli stadi già candidati per Euro 2032, potendo estendersi a tutti gli interventi considerati necessari e strettamente funzionali allo svolgimento del torneo, sulla base delle iniziative dei soggetti privati promotori e delle soluzioni operative del Comitato interistituzionale per la candidatura ad EURO 2032.&nbsp;</p><p class="text-justify">Sul versante del sostegno economico, il Legislatore ha previsto l'istituzione del "Fondo italiano per lo Sport", al dichiarato fine di sostenere la promozione, l'aggiudicazione e l'organizzazione di grandi eventi sportivi internazionali e di ottimizzare gli investimenti a favore dell'impiantistica sportiva, affidandone la gestione all'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A. (ICSC). La misura presenta una struttura particolarmente ampia: il Fondo è destinato non soltanto al rilascio di garanzie su finanziamenti erogati da banche o intermediari finanziari, ma anche alla concessione diretta o indiretta di finanziamenti, alla sottoscrizione di strumenti di capitale di rischio e all'erogazione di contributi a fondo perduto. Il funzionamento del Fondo e le modalità di accesso alle relative risorse sono rimessi a uno o più DPCM, adottati di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta dell'ICSC. Per espressa previsione legislativa, il Fondo può intervenire anche nell'ambito di operazioni di partenariato pubblico-privato quale forma di sostegno al promotore privato, ai sensi del comma 5 dell'art. 9-ter del D.L. n. 96/2025.</p><p class="text-justify">Il Legislatore assume, in conclusione, che il rilancio dell'impiantistica sportiva, e della riqualificazione urbanistica che ne deriva, non possa prescindere da una ferma inversione di rotta nell'ambito del procedimento amministrativo di approvazione dei progetti relativi alle citate infrastrutture, capace di stimolare l'intervento di capitali privati, anche attraverso il sostegno finanziario pubblico.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <guid isPermaLink="false">news-10272</guid>
                        <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 09:34:24 +0200</pubDate>
                        <title>Investire sui Data Center: rischi e opportunità alla luce della conversione in legge del DL Bollette</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/investire-sui-data-center-rischi-e-opportunita-alla-luce-della-conversione-in-legge-del-dl-bollette</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Al fine di recuperare terreno sui competitor internazionali, la Commissione UE nel corso del precedente anno ha adottato l’“<i>AI Continent Action Plan</i>” (Comunicazione COM/2025 165) ponendo l’accento sulle principali barriere ed ostacoli che gli Stati Membri sono chiamati a fronteggiare al fine di incrementare lo sviluppo di <i>AI Factories</i> in ambito europeo.&nbsp;</p><p class="text-justify">In tale panorama, sulla scia degli interventi europei e della recente strategia pubblicata dal MIMIT il 5 novembre u.s. per l’attrazione in Italia degli investimenti industriali in Data Center (“<strong>DC</strong>”) le ultime settimane sono state caratterizzate da novità di non marginale rilievo per la futura diffusione di tali infrastrutture sul territorio nazionale.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il riferimento è, in particolare, alla recente conversione in Legge del DL n. 21 del 20 febbraio 2026 (anche noto come “<strong>DL Bollette</strong>”) (Legge n. 49 del 19 aprile 2026 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2026 – la “<strong>Legge di Conversione</strong>”) che ha ridefinito i profili <i>permitting</i> di rilievo ai fini della costruzione ed esercizio dei DC.</p><p class="text-justify">Con tale approfondimento – già anticipato su Quotidiano Energia il 28 aprile u.s. (<a href="https://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531283" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531283</a>) – ci concentriamo sui potenziali risvolti operativi derivanti dalla Legge di Conversione in relazione allo sviluppo dei DC.</p><p class="text-justify"><strong>Il procedimento unico per l’autorizzazione dei DC</strong></p><p class="text-justify">Nello specifico, al fine di accelerare gli iter amministrativi correlati al rilascio dei titoli abilitativi volti a garantire l’operatività dei DC, l’articolo 8 della Legge di Conversione introduce un procedimento autorizzativo unico.</p><p class="text-justify">Sulla scia delle semplificazioni implementate negli ultimi anni per gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, ora, anche per i DC si prevede una sorta di autorizzazione unica o PAUR, mirata a snellire e velocizzare l’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni preordinate e connesse a vario titolo alla costruzione ed esercizio dell’intervento.</p><p class="text-justify">In particolare, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 8 della Legge di Conversione:</p><ul style="margin-left:8px;"><li data-list-item-id="e42b91122d11b55d9004d6bf5fc53467c"><p class="text-justify"><span>l’autorizzazione, sia per la realizzazione sia per l’ampliamento, dei DC e delle relative reti connesse di utenza (di qualunque tensione nominale), è rilasciata nell’ambito di un procedimento autorizzativo unico da parte dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale. Per l’effetto, nel caso di DC con potenza fino a 300 MW, l’autorità competente sarà la relativa Regione (o Provincia delegata) e, nel caso di potenze superiori, il MASE;</span></p></li><li data-list-item-id="e9ad3ac8fa8abdd2f8e67e9bdd79922a1"><p class="text-justify"><span>in virtù del principio di adeguatezza, nel caso di procedimenti di competenza Regionale o Provinciale, la funzione di autorità competente non può essere a sua volta delegata o attribuita ad altri enti di livello sub-provinciale;</span></p></li><li data-list-item-id="ec866948791fb2e1bdcf2b4586efc9e76"><p class="text-justify"><span>l’istanza di autorizzazione unica deve includere tutta la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti nulla osta e assensi ivi inclusi, ove necessari, quelli per l’autorizzazione integrata ambientale, la valutazione di impatto ambientale, l’autorizzazione paesaggistica o culturale, per l’utilizzo delle acque e per le emissioni atmosferiche, ivi compresa la verifica di conformità urbanistica ai piani comunali;</span></p></li><li data-list-item-id="e727badcced4153e73594724a7822aeca"><p class="text-justify"><span>l’autorizzazione unica è rilasciata in esito ad apposita conferenza di servizi e il relativo procedimento deve avere una durata non superiore a dieci mesi decorrenti dalla verifica della completezza della documentazione allegata all’istanza. Tale termine non è prorogabile se non per circostanze eccezionali e, comunque, per un massimo di tre mesi;</span></p></li><li data-list-item-id="eefe169f00f7295e7dce20b7219e55f06"><p class="text-justify"><span>nel caso in cui il progetto sia sottoposto a screening VIA e lo stesso si concluda prevedendo la necessità di attivare il procedimento di VIA, la relativa istanza dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 90 giorni, decorsi i quali l’istanza si intende come rinunciata ed il procedimento archiviato;</span></p></li><li data-list-item-id="e9d7602cb0f04b868dbc24e44b8c3f29b"><p class="text-justify"><span>per i progetti di DC dichiarati dal Consiglio dei ministri di preminente interesse strategico nazionale (ed aventi, quindi, un valore complessivo non inferiore ad un miliardo di euro), la relativa autorizzazione unica è rilasciata da un commissario straordinario di governo in coerenza con le disposizioni dettate dal DL 104/2023;</span></p></li><li data-list-item-id="e6d6943b9a6a5bbeb97cd082adbe28e1e"><p class="text-justify"><span>per i DC che, alla data di entrata in vigore del Decreto, abbiano già ottenuto i titoli abilitativi (ivi inclusi i provvedimenti ambientali) necessari alla realizzazione dell’iniziativa ma non anche l’autorizzazione per le opere di connessione, la stessa deve essere rilasciata dalla Regione competente. Tale norma fa espresso riferimento alle opere di connessione con tensione superiore a 220 kV e non anche alle opere con tensioni inferiori.&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong>Considerazioni preliminari e prospettive future</strong></p><p class="text-justify">La Legge di Conversione presenta, come prevedibile, molteplici punti aperti che necessiteranno di essere chiariti nelle successive fasi di entrata in vigore e, soprattutto, nell’ambito della prassi operativa da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte.</p><p class="text-justify">Innanzitutto, si rileva che l’istanza per l’ottenimento del titolo autorizzativo deve includere, tra l’altro, la verifica di conformità urbanistica del progetto ai piani comunali.</p><p class="text-justify">Pertanto, diversamente da quanto osservato per il comparto delle rinnovabili sembrerebbe che la relativa “autorizzazione unica” non possa costituire, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tale circostanza, anche in difetto di una normativa nazionale sulle aree idonee (alla pari di quanto previsto per le rinnovabili), lascia agli enti locali un considerevole margine di discrezionalità.</p><p class="text-justify">Nella prassi, sarà dunque cruciale la preliminare analisi dei piani comunali di governo del territorio e delle relative norme tecniche di attuazione al fine di verificare l’assenza di previsioni di azzonamento o di parametri urbanistici ostativi alla costruzione del DC.</p><p class="text-justify">In aggiunta, tranne che per i progetti già autorizzati e che debbano ottenere i titoli abilitativi per le opere di connessione con tensione superiore a 220 kV, non è prevista alcuna disposizione transitoria o clausola di salvaguardia con riguardo alle iniziative già avviate o in fase di avviamento, con la conseguenza che si dovrebbe applicare agli stessi il c.d. principio del&nbsp;<i>tempus regit actum</i>&nbsp;non senza rilevanti problemi di coordinamento e di competenza tra i vari enti preposti.</p><p class="text-justify">Ancora, diversamente da quanto previsto dalla recente strategia del MIMIT, non sono presenti riferimenti concreti ad eventuali sistemi di incentivazione e meccanismi di attrazione mirati a promuovere in concreto la realizzazione dei DC che appaiono quanto mai opportuni in ragione del notevole incremento della domanda energetica atteso nei prossimi anni (<i>e.g.</i>, considerando eventualmente un riconoscimento formale dei DC come “soggetti energivori”, obbligati, da un lato a rispettare le c.d. condizionalità green, ma dall’altro beneficiari di agevolazioni sugli oneri di sistema e, in generale, sul prezzo dell’energia).&nbsp;</p><p class="text-justify">I DC rappresentano uno snodo essenziale verso l’effettiva transizione digitale del Paese e, se, da un lato, gli operatori di settore si mostrano disponibili a sopportare i tradizionali rischi di mercato, dall’altro, non sono altrettanto disponibili ad assumersi i rischi tipicamente legati alla discrezionalità delle pubbliche amministrazioni.</p><p class="text-justify">In tale prospettiva, la Legge di Conversione appare idonea a rappresentare un primo lieve impulso verso la progressiva valorizzazione dei DC nel panorama nazionale; tuttavia, per un concreto cambio di paradigma è auspicabile che siano introdotte delle disposizioni integrative e correttive o, quantomeno, dei provvedimenti attuativi da adottare in tempi rapidi.</p><p class="text-justify">Quanto sopra con l’obiettivo di mitigare i medesimi ostacoli e situazioni di incertezza che negli ultimi anni hanno caratterizzato lo sviluppo di altri impianti strategici (<i>i.e.</i>, i progetti rinnovabili) per i quali i c.d. “procedimenti autorizzativi unici” sono stati negli ultimi anni sovente interpretati dai player di mercato non come un incentivo bensì come una barriera agli investimenti come è stato d’altro canto testimoniato dallo stesso legislatore con il progressivo ampliamento del perimetro applicativo dei c.d. regimi semplificati quali l’attività libera e la PAS.&nbsp;</p><p class="text-justify">Non da ultimo, occorre poi tenere in debita considerazione i profili correlati all’ottimizzazione della rete elettrica.&nbsp;</p><p class="text-justify">A tal riguardo, la Legge di Conversione se, da un lato, reca una significativa revisione dell’attuale disciplina nazionale in materia di connessione alla rete con riguardo ai profili di immissione (e, dunque, sugli impianti di produzione), dall’altro, non dedica il medesimo spazio alle unità di consumo (tra cui rientrano i DC) e ai relativi futuri prelievi di energia dalla rete elettrica nazionale.</p><p class="text-justify">Sul punto, ad oggi il codice di rete Terna presenta plurimi coni d’ombra senza puntualizzare se la regolazione organica definita negli ultimi anni con riferimento agli impianti di produzione possa essere applicata per analogia anche in relazione alle unità di consumo ed entro quali limiti.</p><p class="text-justify">Eppure, come anticipato, le richieste di connessione stanno crescendo molto più della domanda reale e risultano fortemente concentrate in alcune zone di mercato con la conseguenza che non può essere escluso che l’attuale architettura di rete possa andare incontro a possibili fenomeni di saturazione con conseguenti impatti negativi sulla connessione di nuovi DC e con significativi rallentamenti degli investimenti in corso.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:28:34 +0200</pubDate>
                        <title>Allucinazioni AI: per l’AGCM il problema non è solo che l’AI possa sbagliare, ma come questo rischio viene comunicato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ia-generativa-e-allucinazioni-trasparenza-by-design-nella-prassi-agcm</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con i recenti procedimenti su DeepSeek, Mistral AI e NOVA AI, l’AGCM chiarisce un punto semplice: non conta solo che l’IA possa sbagliare, ma come questo rischio viene comunicato</p><p>Con il provvedimento n. 31864, l’AGCM affronta uno dei profili più delicati dei servizi di intelligenza artificiale generativa: la gestione del rischio di output inesatti (“allucinazioni”) sotto il profilo della tutela del consumatore.</p><p>Il procedimento PS12968 riguarda il servizio “Le Chat” di Mistral AI. L’Autorità ha ipotizzato una violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, ritenendo che gli utenti non fossero informati in modo sufficientemente chiaro, immediato e intellegibile della possibilità che il sistema generasse risposte errate o fuorvianti. Il punto non era tanto l’assenza di informazioni in senso assoluto — presenti nelle condizioni di servizio e nel centro assistenza — quanto la loro concreta accessibilità e visibilità nell’esperienza d’uso.</p><p>La decisione si inserisce in una linea ormai consolidata: nelle pratiche digitali rivolte ai consumatori, l’informazione rilevante deve essere effettiva, non meramente formale. In altri termini, non è sufficiente che il rischio sia descritto in documenti contrattuali, se tali documenti non sono immediatamente accessibili o non intercettano l’utente nel momento in cui assume decisioni o utilizza il servizio.</p><p>In questo contesto, Mistral AI ha presentato impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, evitando un accertamento di infrazione. Gli impegni, ritenuti idonei a rimuovere i profili critici, si articolano lungo quattro direttrici principali: (i) inserimento di disclaimer direttamente nelle finestre di dialogo (“Le Chat può commettere errori. Controlla le risposte”); (ii) rafforzamento e traduzione in italiano delle condizioni di servizio, con esplicita indicazione dell’inaffidabilità potenziale degli output e della necessità di verifica; (iii) miglioramento dell’accessibilità delle condizioni di servizio lungo tutto il percorso utente (homepage, login, registrazione, app store, interfaccia); (iv) traduzione integrale del sito e del centro assistenza in lingua italiana.</p><p>Il tratto distintivo del provvedimento è l’affermazione di una&nbsp;<strong>trasparenza “contestuale”</strong>: l’utente deve essere avvertito del rischio non solo “da qualche parte”, ma&nbsp;<strong>nel momento e nel luogo in cui quel rischio si manifesta</strong>, cioè durante l’interazione con il sistema. È un passaggio che avvicina la disciplina consumeristica alla logica del&nbsp;<i>compliance by design</i>, già nota in altri ambiti regolatori.</p><p>La decisione ha inoltre un riflesso sistemico: le “allucinazioni” non sono più solo un limite tecnologico, ma diventano un elemento giuridicamente rilevante nella valutazione della correttezza della pratica commerciale. Un sistema di IA generativa che, anche implicitamente, induca l’utente a ritenere affidabili le proprie risposte può integrare un profilo di scorrettezza, se non adeguatamente accompagnato da avvertenze chiare.</p><p><strong>Conclusioni pratiche</strong></p><p>Per gli operatori che sviluppano o integrano soluzioni di IA generativa:</p><ul><li data-list-item-id="ef47c836ca7608dfd900a1924822e282f"><span>il disclaimer sugli errori deve essere&nbsp;<strong>integrato nell’interfaccia</strong>, non relegato nei termini;</span></li><li data-list-item-id="e25e5dd7c015fa8cd4c035f51728a4d0b"><span>il messaggio deve essere&nbsp;<strong>semplice, visibile e immediato</strong>;</span></li><li data-list-item-id="efc6c5a7b222d26d27032eb19f0273f69"><span>le condizioni di servizio devono essere&nbsp;<strong>facilmente accessibili e localizzate</strong>;</span></li><li data-list-item-id="e123ab3f9db263390f4abca26d787833f"><span>nei casi sensibili (legale, medico, fiscale), è opportuno prevedere&nbsp;<strong>warning rafforzati</strong>.</span></li></ul>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 15:52:18 +0200</pubDate>
                        <title>Corte di Giustizia UE, C-132/25: le inibitorie cautelari IP non possono restare efficaci sine die senza giudizio di merito</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/corte-di-giustizia-ue-c-132-25-le-inibitorie-cautelari-ip-non-possono-restare-efficaci-sine-die-senza-giudizio-di-merito</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con sentenza del 23 aprile 2026, nella causa C-132/25,&nbsp;<i>M.M. Ristorazione Srl c. Villa Ramazzini Srl</i>, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione la disciplina italiana che consentiva il mantenimento delle inibitorie cautelari in materia di proprietà industriale anche in assenza dell'instaurazione del giudizio di merito.</p><p><strong>1. Ambito della decisione: provvedimenti anticipatori e non anticipatori</strong></p><p>La sentenza incide esclusivamente sulle inibitorie cautelari e, più in generale, sui provvedimenti anticipatori ai sensi dell'art. 132, comma 4, CPI. Non modifica invece il regime già applicabile alle misure conservative.</p><p><strong>Provvedimenti non anticipatori (descrizione e sequestro).</strong>&nbsp;Per queste misure, l'obbligo di instaurazione del giudizio di merito era già previsto prima della sentenza in commento. L'art. 132, commi 2 e 3, CPI stabilisce che, se il merito non è avviato entro il termine perentorio (venti giorni lavorativi o trentuno giorni di calendario), il provvedimento perde automaticamente efficacia. La sentenza C-132/25 non introduce alcuna novità per questa categoria.</p><p><strong>Provvedimenti anticipatori (inibitorie).</strong>&nbsp;L'art. 131 CPI attribuisce al giudice il potere di vietare la prosecuzione o la reiterazione della violazione. Tale misura era stata esentata dall'obbligo di merito dall'art. 132, comma 4, CPI, che rimetteva a ciascuna parte la facoltà — e non l'obbligo — di promuovere il giudizio di merito. È questa esenzione che la CGUE ha dichiarato incompatibile con l'art. 9, par. 5, della Direttiva 2004/48/CE.</p><p><strong>2. La decisione della Corte</strong></p><p>La questione trae origine da un'inibitoria cautelare emessa dal Tribunale di Roma che vietava l'uso del segno "Mò Mò Pizza, Sapori e Salute", ritenuto interferente con il marchio "Mò Mò". Il giudizio di merito non era stato poi instaurato. La Corte di Cassazione aveva sospeso il procedimento e rimesso la questione alla CGUE.</p><p>La Corte ha affermato che la natura "anticipatoria" di un provvedimento non lo sottrae alla disciplina europea delle misure provvisorie. Anche un'inibitoria idonea ad anticipare gli effetti di una sentenza definitiva resta una misura cautelare e, come tale, deve essere accompagnata dalle garanzie della Direttiva Enforcement. Tra queste vi è il diritto del convenuto a ottenere la revoca o la cessazione degli effetti della misura qualora il ricorrente non coltivi la controversia nel merito.</p><p>La Corte valorizza l'equilibrio tra tutela effettiva dei diritti IP e salvaguardia dei diritti di difesa: le misure cautelari devono essere rapide ed efficaci, ma non possono trasformarsi in provvedimenti sostanzialmente definitivi senza un accertamento pieno. Il principio di economia processuale non può prevalere sulle garanzie poste dagli artt. 3 e 9 della Direttiva 2004/48, letti anche alla luce dell'art. 50 TRIPS e degli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.</p><p><strong>3. Efficacia retroattiva</strong></p><p>Che la decisione possa avere effetto anche su decisioni passate è confermato dalla giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, secondo la quale l'interpretazione del diritto dell'Unione ha efficacia retroattiva (<i>ex tunc</i>): essa chiarisce il significato della norma europea come avrebbe dovuto essere intesa sin dall'origine, con la conseguenza che la disciplina nazionale incompatibile deve essere disapplicata anche con riferimento a situazioni sorte anteriormente alla pronuncia.</p><p><strong>4. Indicazioni pratiche per le inibitorie già ottenute</strong></p><p>Ma attenzione che la sentenza non determina la caducazione automatica delle inibitorie già emesse. L'art. 9, par. 5, della Direttiva 2004/48 — come espressamente chiarito dalla Corte — richiede un’iniziativa del convenuto: senza un'istanza di revoca o di declaratoria di inefficacia presentata dal resistente, l'inibitoria continua a produrre i propri effetti.</p><p>È altresì essenziale precisare che&nbsp;<strong>l'istanza di revoca non costituisce un giudizio di merito e non ne comporta l'apertura</strong>: si tratta di un'istanza che il resistente presenta al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, il quale si pronuncia nell'ambito del procedimento cautelare, senza che ciò implichi l'avvio di un processo di merito sulla titolarità o sulla validità del diritto.</p><p>Fermo restando che la decisione pone delle questioni pratiche che saranno rimesse alla prassi, si si può formulare una prima valutazione operativa per in caso di inibitoria già rilasciata, che si basa sulla situazione del caso concreto:</p><p><strong>Questione ancora attiva</strong>: l’inibitoria risulta concretamente operante, sussiste un interesse economico sottostante e il resistente potrebbe essere incentivato a reagire; in tale contesto, il rischio di un’istanza di revoca appare non trascurabile. In questo scenario, l’avvio del giudizio di merito può rappresentare una soluzione prudenziale, idonea a rafforzare la posizione del titolare e a ridurre i profili di incertezza.</p><p><strong>Questione non più attiva</strong>: l’inibitoria sembra aver esaurito i suoi effetti pratici, il resistente ha adempiuto o non è più operativo nel settore, ovvero non emergono interessi economici residui tali da incentivarne una reazione; in tali circostanze, il rischio di un’istanza di revoca può ritenersi limitato. In questo caso, l’instaurazione del giudizio di merito potrebbe non risultare necessaria.</p><p><strong>5. Conclusioni</strong></p><p>La pronuncia segna un importante riallineamento della disciplina italiana al quadro europeo: l'urgenza può giustificare una tutela immediata e incisiva, ma non può sostituire indefinitamente l'accertamento nel merito. Per i titolari di diritti IP, ciò impone una maggiore attenzione strategica nella gestione del contenzioso cautelare e, per le inibitorie già ottenute e ancora attive, una valutazione ponderata sull'opportunità di instaurare il giudizio di merito. Per i destinatari delle inibitorie, la sentenza apre invece nuovi spazi di reazione contro misure rimaste efficaci senza un successivo accertamento nel merito.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 12:05:57 +0200</pubDate>
                        <title>FIA DI CREDITO E DIRECT LENDING: PRIME CONSIDERAZIONI ALLA LUCE DEL RECEPIMENTO DI AIFMD2</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fia-di-credito-e-direct-lending-prime-considerazioni-alla-luce-del-recepimento-di-aifmd2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con il D.Lgs. 13 marzo 2026, n. 39 (di seguito, il “Decreto”), il legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2024/927 (di seguito, “AIFMD II” o “Direttiva”), intervenendo in modo significativo sul D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il “TUF”) e ridisegnando, tra l’altro, la disciplina applicabile ai fondi di investimento alternativi (“FIA”) che investono in crediti.&nbsp;</p><p>Il recepimento si colloca nel più ampio processo di adeguamento dell’ordinamento interno alle innovazioni introdotte a livello unionale in materia di gestione collettiva, con particolare riguardo alla concessione di prestiti da parte dei FIA, alla gestione del rischio di liquidità, ai meccanismi di delega e al regime del depositario.&nbsp;</p><p>Come già osservato in un nostro precedente intervento in merito alle novità della Direttiva, alcuni dei profili di maggiore incertezza nel nuovo quadro europeo erano destinati a trovare un primo chiarimento proprio in sede di recepimento nazionale. Il presente contributo si propone, pertanto, di esaminare le principali scelte compiute dal legislatore italiano in sede di recepimento, soffermandosi in particolare sul nuovo assetto dei FIA che investono in crediti e verificando in quale misura il nuovo testo del TUF abbia risolto i principali dubbi interpretativi già emersi all’indomani dell’emanazione della Direttiva.&nbsp;</p><p>Occorre peraltro rilevare che il quadro regolamentare resta, allo stato, ancora parzialmente incompleto, in quanto il Decreto rimette alla Banca d’Italia e alla Consob l’adozione delle relative disposizioni attuative entro il 16 ottobre 2026.</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/AIFMD2_-_Aprile_2026.pdf" target="_blank"><i>Leggi l'approfondimento</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 24 Apr 2026 15:30:23 +0200</pubDate>
                        <title>Cosa cambia con la nuova determinazione ACN sulla categorizzazione? </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cosa-cambia-con-la-nuova-determinazione-acn-sulla-categorizzazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Le indicazioni pratiche per il nuovo adempimento NIS da completare entro il 30 giugno 2026.</i></p><p>L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (<i>“ACN”</i>) ha pubblicato oggi la Determinazione ACN n. 155238/2026 (“Determinazione”), recante le categorie di rilevanza nonché il processo, le modalità e i criteri per l'elencazione, caratterizzazione e categorizzazione delle attività e dei servizi.&nbsp;</p><p>La Determinazione adotta il modello di categorizzazione meglio definito agli allegati 1 e 2 della stessa Determinazione. Entrambi i modelli sono articolati in dieci macro-aree, per ciascuna delle quali sono indicate la denominazione, la descrizione e la categoria di rilevanza pre-assegnata. Le quattro categorie di rilevanza individuate dalla determinazione sono: impatto alto, impatto medio, impatto basso e impatto minimo.&nbsp;</p><p>Sotto il profilo contenutistico, i due allegati individuano le medesime macro-aree, che si distinguono per la categoria di rilevanza loro attribuita.</p><p>Quanto all’ambito di applicazione, l’Allegato 1 si applica ai soggetti NIS riconducibili alle tipologie di soggetto riconducibili ai settori: energia; trasporti; sanitario; acqua potabile; acque reflue; spazio; servizi postali e di corriere; gestione dei rifiuti; fabbricazione, produzione e distribuzione di sostanze chimiche; produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti; fabbricazione; e ai soggetti che forniscono servizi di trasporto pubblico locale. L’Allegato 2 si applica a tutti gli altri soggetti NIS&nbsp;non riconducibili a tali settori.&nbsp;</p><p>Sul&nbsp;piano operativo, la Determinazione stabilisce che i soggetti NIS, tramite il Portale ACN, devono procedere all’elencazione e alla categorizzazione di tutte le attività svolte e di tutti i servizi erogati, sia internamente&nbsp;sia esternamente, suddividendoli nelle macro-aree del modello di cui all’allegato rilevante. Per ogni attività o servizio devono indicare tre elementi: la macro-area corrispondente, la denominazione e descrizione, e la categoria di rilevanza.&nbsp;</p><p>È previsto anche un margine di valutazione autonoma. Il soggetto NIS può infatti attribuire a una specifica attività o a un servizio una categoria diversa da quella pre-assegnata alla macro-area, ma solo sulla base di una propria valutazione dell’impatto che una possibile compromissione avrebbe sulla capacità di svolgere correttamente le attività e i servizi NIS. In questo caso, il soggetto deve conservare la documentazione&nbsp;che giustifica tale valutazione. Se invece non svolge attività o non eroga servizi riconducibili a una o più macro-aree, non è tenuto a indicarle.&nbsp;</p><p>La Determinazione prevede poi due regole di coordinamento. La prima riguarda i soggetti che hanno già svolto la classificazione dei dati e dei servizi per la Pubblica Amministrazione&nbsp;ai sensi del Decreto Direttoriale ACN n. 21007/24: per tali soggetti si applica quel modello, in luogo del modello della presente determinazione. La seconda riguarda le attività e i servizi soggetti alla disciplina del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, per cui la categoria di rilevanza è predeterminata come “impatto alto”, senza applicare il procedimento ordinario.&nbsp;</p><p>Infine, per quanto non espressamente previsto dalla Determinazione, si applicano le Disposizioni del Decreto NIS. Tale Determinazione si applica a decorrere dal 1° maggio 2026.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 23 Apr 2026 09:53:31 +0200</pubDate>
                        <title>Energy Law Italy Outlook | Vol.3-2026</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/energy-law-italy-outlook-vol3-2026</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Disponibile online il nuovo numero di Energy Law Italy Outlook, la <strong>Newsletter</strong> a cura del Team Energy &amp; Infrastructures di <strong>ADVANT Nctm</strong> che analizza gli sviluppi normativi e regolatori più rilevanti del panorama energetico italiano.&nbsp;</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/Energy_NL_Vol.3_2026.pdf" target="_blank">Leggi qui</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 22 Apr 2026 11:32:09 +0200</pubDate>
                        <title>Principali novità in materia di Golden Power e cenni sul quadro UE</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/principali-novita-in-materia-di-golden-power-e-cenni-sul-quadro-ue</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il regime italiano in materia di controllo degli investimenti esteri— il cosiddetto “Golden Power” — ha registrato, negli ultimi mesi, molteplici sviluppi significativi. Di seguito si offrirà una breve panoramica delle principali evoluzioni, con particolare riguardo a quelle idonee a produrre un impatto significativo sulle imprese e sulla gestione delle operazioni straordinarie. Nella sezione II saranno poi esaminati alcuni elementi di novità del quadro europeo, a partire dalla revisione del Regolamento UE sul controllo degli investimenti esteri diretti, attualmente in corso.</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/Golden_Power.pdf" target="_blank">Clicca qui per leggere l'alert</a> a cura di Francesco Mazzocchi</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 17:02:27 +0200</pubDate>
                        <title>Consent or Pay e Digital Omnibus: un nuovo rapporto tra diritti fondamentali ed economia dei dati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/consent-or-pay-e-digital-omnibus-un-nuovo-rapporto-tra-diritti-fondamentali-ed-economia-dei-dati</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><i>Di seguito l'intervento di Giulio Uras al panel "Pay or okay e monetizzazione dei dati: a che punto siamo? Sviluppi e prospettive della valorizzazione dei dati", nell'ambito del Privacy Symposium 2026.</i></p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">Sapete tutti che sui meccanismi di Consent or Pay si basano – nel senso che dal loro funzionamento dipendono – alcuni modelli di business. Su tutti, quello dell’editoria online: con i ricavi pubblicitari, i giornali pagano i giornalisti.</p><p class="text-justify">E sapete tutti anche che la questione giuridica che questi modelli sollevano è, da anni, sempre la stessa: la libertà del consenso.</p><p class="text-justify">Secondo le autorità di controllo, il consenso non è libero – e quindi non è valido – se l’alternativa offerta all’utente, cioè pagare, lo induce di fatto a prestarlo. È un’impostazione coerente con l’art. 7 del GDPR e con la lettura rigorosa che ne dà lo European Data Protection Board.</p><p class="text-justify">Confesso però che, dopo anni di dibattiti, continuo a non capire quale sia, in concreto, questa “alternativa equivalente” che renderebbe il consenso libero. Ma credo di non essere il solo. Perché è facile dire che 1,99 euro al mese possono influenzare una scelta. È molto più difficile dire quale alternativa, realisticamente sostenibile, non la influenzerebbe.</p><p class="text-justify">E mentre noi discutevamo di questo – cioè del prezzo del consenso – la Commissione Europea ha spostato il piano del discorso.</p><p class="text-justify">Con il Digital Omnibus, il legislatore prende atto di un fatto noto a tutti: gli utenti non leggono i cookie banner, non capiscono cosa stanno accettando, e prestano il consenso solo per liberarsi del fastidio di non poter visualizzare una pagina web nella sua interezza a causa della presenza dei cookie banner.</p><p class="text-justify">Il consenso, in altre parole, non è espressione di una scelta libera e informata.</p><p class="text-justify">Per rimediare, la proposta introduce i segnali automatizzati: si tratta di strumenti tecnici che consentono all’utente di esprimere le proprie preferenze una volta per tutte senza dover interagire ogni volta con i cookie banner. Ai titolari è fatto obbligo di dotarsi di strumenti in grado di leggere questi segnali e di rispettarli.</p><p class="text-justify">È, se vogliamo, un tentativo di superare il consenso come lo abbiamo conosciuto finora.</p><p class="text-justify">Ma – ed è qui che il discorso diventa interessante – il legislatore introduce una deroga: i media service provider, quando offrono servizi mediali, non sono tenuti a rispettare questi segnali.</p><p class="text-justify">E la giustificazione di questa deroga non è tecnica. È economica: si vuole preservare la possibilità per gli editori di interagire direttamente con gli utenti per raccoglierne il consenso e, così facendo, preservare i flussi di ricavi che sostengono il giornalismo indipendente, definito pilastro della società democratica.</p><p class="text-justify">Ora, da un lato, il legislatore ci dice che il sistema dei cookie banner è inefficace, genera fatica (la fatica del consenso), e non produce decisioni realmente consapevoli.</p><p class="text-justify">Dall’altro, decide di mantenerlo – e anzi di proteggerlo – proprio per il settore dei media.</p><p class="text-justify">La domanda, allora, è: come si può, nello stesso tempo, riconoscere che il meccanismo è strutturalmente inadeguato a raccogliere un consenso libero e continuare a fondare su quel meccanismo la validità del consenso stesso?</p><p class="text-justify">Forse la risposta è più semplice – e più scomoda – di quanto siamo stati disposti ad ammettere finora.</p><p class="text-justify">Forse dovremmo dire apertamente che il Consent or Pay, così come oggi è strutturato, presenta dei limiti. Che la scelta dell’utente è inevitabilmente condizionata. Che il consenso, in questi contesti, non è mai completamente “puro”.</p><p class="text-justify">Ma che questo non lo rende automaticamente illegittimo.</p><p class="text-justify">Perché entra in gioco qualcos’altro: il bilanciamento.</p><p class="text-justify">Il diritto alla protezione dei dati personali, del resto, non vive nel vuoto. Convive con altri diritti e libertà: la libertà di espressione, la libertà di informazione, la libertà d’impresa.</p><p class="text-justify">Il punto non è negare la natura fondamentale del diritto alla protezione dei dati personali. Il punto è riconoscere che, in un sistema costituzionale, anche i diritti fondamentali possono entrare in tensione e devono essere bilanciati.</p><p class="text-justify">E qui, a mio avviso, il Digital Omnibus segna un passaggio importante.</p><p class="text-justify">Non dice che i dati personali sono una merce.</p><p class="text-justify">Non dice che il diritto alla protezione dei dati è disponibile.</p><p class="text-justify">Ma dice qualcosa di più preciso: che quando sono in gioco interessi sufficientemente rilevanti – strutturali, democraticamente giustificati – il bilanciamento è non solo possibile, ma legittimo.</p><p class="text-justify">E lo dice in una norma di rango primario, non in una costruzione dottrinale.</p><p class="text-justify">Questo, inevitabilmente, lascia un segno.</p><p class="text-justify">Perché rende più difficile sostenere una posizione assolutista, come quella espressa dallo stesso European Data Protection Board, secondo cui i dati personali non possono mai essere oggetto di scambio economico o di condizionamento.</p><p class="text-justify">La realtà normativa che si sta delineando è più sfumata.</p><p class="text-justify">E allora forse la vera domanda non è più: “il dato può avere un prezzo?”. Ma un’altra: “quali interessi giustificano che, in certe condizioni, possa averlo?”.</p><p class="text-justify">E soprattutto: chi decide questo bilanciamento?</p><p class="text-justify">Il legislatore, certamente.</p><p class="text-justify">Le autorità di controllo, attraverso l’interpretazione.</p><p class="text-justify">I giudici, nei casi concreti.</p><p class="text-justify">E, in una certa misura, anche il mercato – che però non può essere lasciato solo.</p><p class="text-justify">Perché il rischio, altrimenti, è evidente: che il bilanciamento diventi progressivamente una mercificazione.</p><p class="text-justify">E allora il punto – il vero punto – su cui, a mio avviso, il dibattito deve spostarsi è questo: l’architettura valoriale che il sistema europeo sta costruendo.</p><p class="text-justify">Se la deroga per i media è giustificata dalla rilevanza democratica del giornalismo, quali altri interessi economici possono aspirare alla stessa dignità?</p><p class="text-justify">Penso alla sostenibilità delle piattaforme, all’innovazione tecnologica, all’accesso ai servizi digitali, alla ricerca scientifica.</p><p class="text-justify">La domanda che rimane aperta è dove si traccia il confine tra un bilanciamento legittimo e una progressiva erosione del diritto fondamentale.</p><p class="text-justify">Molto, secondo me, si giocherà sull’interplay tra Digital Omnibus e Consent or Pay.</p><p class="text-justify">Ed è per questo che, forse, il Consent or Pay non è più solo un problema di consenso.</p><p class="text-justify">È il luogo in cui si sta decidendo qualcosa di più grande: che tipo di rapporto vogliamo costruire, nel diritto europeo, tra diritti fondamentali ed economia dei dati.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <guid isPermaLink="false">news-10220</guid>
                        <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 10:20:07 +0200</pubDate>
                        <title>NIS2: ACN ha adottato le nuove determinazioni su fornitori rilevanti, categorizzazione di attività e servizi e scadenze per i nuovi soggetti NIS</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nis2-acn-ha-adottato-le-nuove-determinazioni-su-fornitori-rilevanti-categorizzazione-di-attivita-e-servizi-e-scadenze-per-i-nuovi-soggetti-nis</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 13 aprile 2026 l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (“<i><strong>ACN</strong></i>”) ha pubblicato sul proprio sito web due nuove determinazioni del direttore generale dell’ACN:</p><ul><li data-list-item-id="e107408b2e02f411615113d5dbef9b11f">la <span><strong>Determinazione ACN n. 127437 del 13 aprile 2026</strong></span>, che aggiorna e sostituisce la precedente Determinazione ACN n. 379887 del 19 dicembre 2025 e introduce l’obbligo di svolgere il nuovo processo di elencazione e categorizzazione delle attività e dei servizi ed elencare i fornitori rilevanti NIS durante l’aggiornamento annuale delle informazioni;</li><li data-list-item-id="e7e48284253b8fdc918a02d4254eb5895">la <span><strong>Determinazione ACN n. 127434 del 13 aprile 2026</strong></span>, che stabilisce i termini entro cui i soggetti iscritti per la prima volta nell’elenco NIS nel corso del 2026 dovranno adempiere agli obblighi di notifica degli incidenti significativi e di adozione delle misure di sicurezza.</li></ul><p><strong>Elencazione dei fornitori rilevanti NIS</strong></p><p>La Determinazione ACN n. 127437/2026 introduce l’obbligo di indicare i <strong>fornitori rilevanti NIS</strong> nell’ambito del più ampio processo di aggiornamento annuale delle informazioni.</p><p>Un fornitore rilevante NIS è il soggetto che fornisce servizi o prodotti a un soggetto NIS e che soddisfa <strong>almeno uno</strong> dei seguenti criteri:</p><ol><li data-list-item-id="efe9992b843c84f77ebdd13f15ee3a4a7">la fornitura è riconducibile alle attività o ai servizi di cui all’allegato I, punti 8 e 9, del Decreto NIS, tra cui rientrano i fornitori di servizi DNS, i gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello, i fornitori di servizi cloud, i fornitori di servizi di data center, i fornitori di reti di distribuzione dei contenuti (CDN), nonché i fornitori di servizi gestiti e i fornitori di servizi di sicurezza gestiti;</li><li data-list-item-id="edf6cf39ad7157ccae928591775bd6e5b">l’interruzione o la compromissione della fornitura comporterebbe un impatto significativo sulla capacità del soggetto NIS di erogare le attività o i servizi per cui rientra nell’ambito NIS, anche perché non sono disponibili fornitori alternativi adeguati (fornitori non fungibili).</li></ol><p>Per adempiere a questo obbligo, i soggetti NIS devono utilizzare il “Servizio NIS/Aggiornamento annuale informazioni” sul Portale ACN e indicare, per ciascun fornitore rilevante:</p><ul><li data-list-item-id="ef903c8c5dd0c801307b3b10058fecd32">la denominazione;</li><li data-list-item-id="ea5a2c5bea31fc8ef626ef65b3c563b13">il codice fiscale;</li><li data-list-item-id="ea3acbc9607f1191200907f45983e0920">il Paese in cui ha sede legale;</li><li data-list-item-id="ec2cb71572faa0196f652b15ed3dfe76e">i codici CPV (Common Procurement Vocabulary) relativi alle forniture di cui il soggetto NIS beneficia;</li><li data-list-item-id="e37a3eb10cbec05e95284ba52a35f96c9">il criterio di rilevanza utilizzato.</li></ul><p><strong>Elencazione e categorizzazione delle attività e dei servizi</strong></p><p>Una delle principali novità operative riguarda l’obbligo, per i soggetti NIS, di comunicare l’elenco delle proprie attività e dei propri servizi, attribuendo a ciascuno la relativa categoria di rilevanza. Il d.lgs. n. 138/2024 (“<i><strong>Decreto NIS</strong></i>”) prevede che questo adempimento sia svolto <strong>dal 1° maggio al 30 giugno di ogni anno</strong>, tramite la piattaforma digitale ACN, a partire dalla ricezione della prima comunicazione di inserimento nell’elenco dei soggetti NIS.</p><p>La Determinazione ACN n. 127437/2026 precisa che tale attività deve essere svolta tramite il <strong>“Servizio NIS/Categorizzazione”</strong> del Portale ACN. In concreto, il Punto di Contatto deve compilare l’elenco delle attività e dei servizi dell’organizzazione e attribuire a ciascuno la categoria di rilevanza secondo il modello che verrà stabilito dall’ACN nei prossimi giorni, con la pubblicazione della determinazione con il modello di categorizzazione, insieme a materiale informativo per supportare nello svolgimento di una analisi di impatto (BIA) semplificata.</p><p>È importante sottolineare che, <strong>decorso il termine del 30 giugno</strong>, l’elenco categorizzato delle attività e dei servizi si intende <strong>definitivamente acquisito e non più modificabile</strong>, salvo i casi di ritardo dovuti a documentate criticità tecnico-operative non imputabili al soggetto.&nbsp;</p><p>Inoltre, le entità finanziarie soggette al Regolamento DORA e rientranti anche nell’ambito NIS sono esentate da questo specifico adempimento, ferma restando la possibilità di aderirvi volontariamente.</p><p>L’elenco categorizzato delle attività e dei servizi trasmesso dai soggetti NIS potrà essere sottoposto a verifiche di conformità da parte dell’ACN, effettuate a campione e anche mediante confronto con i dati comunicati da soggetti comparabili. L’ACN dovrà fornire un riscontro entro <strong>90 giorni</strong> dalla trasmissione, termine prorogabile una sola volta fino a ulteriori <strong>60 giorni</strong> in caso di approfondimenti. Qualora siano richieste integrazioni, chiarimenti o modifiche, il soggetto NIS dovrà rispondere <strong>entro 30 giorni</strong>; in caso di mancato o tardivo riscontro, l’elenco potrà essere rigettato. In assenza di un esito negativo comunicato nei termini previsti, l’elenco si intende convalidato.</p><p><strong>Termini per i soggetti inseriti nell’elenco NIS per la prima volta nel 2026</strong></p><p>La Determinazione ACN n. 127434/2026 riguarda invece i soggetti che sono stati <strong>inseriti per la prima volta&nbsp;</strong>nell’elenco dei soggetti NIS nel corso del 2026. Per questi soggetti, ACN ha fissato i termini per l’adempimento degli obblighi in materia di misure di sicurezza e di notifica. In particolare:&nbsp;</p><ul><li data-list-item-id="ee74542c4d3d30b6fab39c51df58fcbef">il termine per l’adozione delle <strong>misure di sicurezza</strong> previste dagli allegati 1 e 2 della Determinazione ACN n. 379907/2025 scade il <strong>31 luglio 2027</strong>;</li><li data-list-item-id="ea27468c433e2ab77a0a0d143e75710c1">l’obbligo di notifica degli <strong>incidenti significativi</strong> descritti negli allegati 3 e 4 della Determinazione ACN n. 379907/2025 decorre dal <strong>1° gennaio 2027</strong>.</li></ul><p>Un’ulteriore previsione riguarda i <strong>gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello</strong> e i <strong>fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio</strong> inseriti nell’elenco NIS nel corso del 2026. Per questi soggetti, la Determinazione ACN n. 127434/2026 stabilisce che gli obblighi richiamati dall’articolo 4(1) della Determinazione ACN n. 379907/2025 devono essere adempiuti entro il <strong>31 luglio 2027</strong>.</p><p>Se hai bisogno di assistenza e supporto nell’adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina NIS, rivolgiti ai tuoi professionisti di riferimento.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 16:58:21 +0200</pubDate>
                        <title>Dell’elettrificazione delle banchine portuali: il sistema di cold ironing</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dellelettrificazione-delle-banchine-portuali-il-sistema-di-cold-ironing</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>1. Premessa</strong></p><p class="text-justify">L'elettrificazione delle banchine portuali, c.d. “<i><strong>cold ironing</strong></i>” si iscrive nel più ampio obiettivo della “<i>mobilità sostenibile</i>” e punta a ridurre le esternalità negative derivanti dall'utilizzo di combustibili qualità durante la fase di stazionamento delle navi.&nbsp;</p><p class="text-justify">Un primo inquadramento normativo del sistema si è registrato con l'art. 34-bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, successivamente modificato dalla L. 30 dicembre 2023, n. 214, che ha definito il <i>cold ironing</i> quale “<i><strong>insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto</strong></i>”, qualificandolo altresì come servizio di interesse economico generale.&nbsp;</p><p class="text-justify">In tale contesto si inserisce il recente Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 10 del 22 gennaio 2026 (di seguito, “<strong>Decreto MIT</strong>”), adottato per fornire alle Autorità di Sistema Portuale indicazioni puntuali sulla gestione dei servizi di <i>cold ironing</i> e per garantire la piena compatibilità delle misure di agevolazione tariffaria con l'articolo 107 del TFUE in ottemperanza alla decisione della Commissione Europea del 17 giugno 2024, C/2024/3934,.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Del regime autorizzativo: l’autorizzazione unica regionale</strong></p><p class="text-justify">Ai sensi dell’art. 33 del D.L. n. 36/2022, i progetti di elettrificazione dei porti sono stati qualificati come programmi “<i>di pubblica utilità</i>”, assoggettandone la costruzione e l'esercizio al rilascio di un'<strong>autorizzazione unica&nbsp;</strong>da parte della regione competente, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, con l'obiettivo di semplificare le procedure per la realizzazione delle infrastrutture necessarie al sistema.&nbsp;</p><p class="text-justify">L'autorizzazione unica è rilasciata a conclusione della conferenza di servizi indetta dall'Autorità di Sistema Portuale o dalla regione competente, con la partecipazione di tutte le amministrazioni interessate, con termine massimo di centoventi giorni, ovvero di centottanta nei casi in cui sia necessario il procedimento di valutazione di impatto ambientale (“VIA”) o la verifica di assoggettabilità (“Screening VIA”).&nbsp;</p><p class="text-justify">In ordine all'assoggettabilità a VIA, si ritiene che il progetto debba seguire le ordinarie regole del Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006), laddove i singoli interventi ricadano tra quelli di cui agli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte II del medesimo Codice.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. Della disciplina regolatoria: gli oneri di sistema e il regime di agevolazione</strong></p><p class="text-justify">Il tema degli oneri generali di sistema (di seguito, <strong>“OGS</strong>”) rappresenta il nucleo centrale del regime di vantaggio riconosciuto al sistema di <i>cold ironing</i>: con Delibera ARERA 492/2024/R/eel del 29 novembre 2024, è stata data attuazione alle disposizioni di cui all'art. 34-bis, comma 1, del D.L. n. 162/2019, in materia di “<i><strong>sconti sugli oneri generali di sistema per l'energia elettrica prelevata da infrastrutture di cold ironing</strong></i>”.&nbsp;</p><p class="text-justify">L'entità degli sconti è pari, per i consumi degli anni dal 2025 al 2029, al 100% degli OGS dovuti dal Gestore dell'infrastruttura di <i>cold ironing</i> (“<strong>GdI</strong>”), con riduzione proporzionale nei casi in cui il POD non sia destinato esclusivamente all'alimentazione di infrastrutture di <i>cold ironing</i>. Il Decreto MIT ha quindi precisato le modalità operative del regime: a decorrere dal 1° gennaio 2030, le agevolazioni saranno riconosciute solo alle navi e nei porti non soggetti agli obblighi rispettivamente previsti dal Regolamento UE 2023/1804 e dal Regolamento UE 2023/1805, al fine di circoscrivere l'incentivo ai soli casi in cui esso risulti necessario a orientare i comportamenti degli operatori.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le agevolazioni devono essere trasferite integralmente agli utilizzatori finali del servizio di <i>cold ironing</i> ed il GdI riconosce a consuntivo gli eventuali crediti non corrisposti in tariffa, sotto forma di conguaglio o sconto sulle forniture successive. È altresì prevista una clausola di salvaguardia in materia di aiuti di Stato: le agevolazioni non possono essere riconosciute a imprese versanti in situazione di difficoltà o destinatarie di un ordine di recupero pendente, a tal fine acquisendo dal beneficiario apposita autocertificazione.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4. Del Gestore dell’Infrastruttura di </strong><i><strong>cold ironing</strong></i><strong> (GdI) e delle modalità di affidamento del servizio</strong></p><p class="text-justify">Il GdI può essere un'impresa o un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), costituito o costituendo, che dimostri comprovata esperienza nella gestione di infrastrutture energetiche complesse, reti di distribuzione elettrica, impianti di <i>cold ironing</i> ovvero stazioni di ricarica ad alta potenza, operative nel rispetto di standard tecnici e di sicurezza equivalenti a quelli europei.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il medesimo GdI è tenuto a garantire condizioni di accesso e fornitura eque e non discriminatorie, condividendo preventivamente con l'Autorità di Sistema Portuale competente le condizioni di accesso agli impianti, che vengono pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità, oltre ad essere tenuto ad una rendicontazione semestrale alle Autorità di Sistema Portuale, comunicando i dati relativi alle agevolazioni riconosciute, all'energia fornita e al piano tariffario applicato.</p><p class="text-justify">L'erogazione del servizio costituisce un <strong>servizio di interesse economico generale</strong>, i cui gestori sono individuati dalle Autorità competenti mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge n. 84/1994 e del D.Lgs. n. 36/2023 (c.d. Codice dei contratti pubblici).&nbsp;</p><p class="text-justify">Gli ambiti ottimali di affidamento (c.d. <i>cluster</i>) sono individuati dalla Direzione Generale competente, con possibilità per le Autorità di Sistema Portuale interessate di regolare l'organizzazione dell'affidamento mediante accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990. L'affidamento comporta il rilascio al GdI di una concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 36 del Codice della navigazione, mentre lo stesso sarà tenuto a presentare un piano economico-finanziario in equilibrio, con ricavi tariffari idonei a coprire i costi del servizio, comprensivi di un margine di utile ragionevole tendente al costo medio ponderato del capitale investito.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>5. Conclusioni: una disciplina in evoluzione</strong></p><p class="text-justify">Il quadro normativo sin qui ricostruito si presenta come un <strong>assetto regolatorio ancora in fase di consolidamento</strong>, la cui compiuta definizione resta subordinata anche a fattori di ordine tecnico, economico e istituzionale, operanti sia sul piano nazionale sia su quello europeo. D’altronde, nonostante i significativi progressi registrati ad oggi nella disciplina in oggetto, taluni istituti fondamentali - quali la definizione dei <i>cluster</i> di affidamento e i criteri di selezione dei gestori, nonché la definizione delle responsabilità nella filiera dell’approvvigionamento di energia elettrica nell’ambito del sistema di <i>cold ironing</i> - restano in fase attuativa e il quadro eurounitario in materia di transizione energetica del settore marittimo è esso stesso in rapida evoluzione.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><ol><li data-list-item-id="e38d19ad10876e91440b6bfc2eebab650"><a href="/news-e-approfondimenti#ref-ftn1" class="footnote-backlink">^</a><span> Si intende far riferimento alla Direzione generale per i porti, la logistica e l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, incardinata nell’ambito del Dipartimento per i trasporti e la navigazione</span></li></ol>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 02 Apr 2026 11:02:07 +0200</pubDate>
                        <title>	Regolamento imballaggi (“PPWR”): nuovi obblighi per le imprese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/regolamento-imballaggi-ppwr-nuovi-obblighi-per-le-imprese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Il Regolamento (UE) 2025/40 (c.d. “PPWR”) introduce nuovi obblighi per le imprese in relazione agli imballaggi. Il 30 marzo 2026, la Commissione europea ha pubblicato una bozza delle linee guida (“Guidance document”), volte a chiarire gli aspetti operativi del nuovo regime, ma al momento non ancora applicabili.&nbsp;</i></p><p><i>Questa nota analizza, senza pretese di esaustività, alcune delle principali novità introdotte dal PPWR.</i></p><p><strong>Introduzione</strong></p><p>Il Regolamento (UE) 2025/40, noto come “PPWR” (<i>Packaging and Packaging Waste Regulation</i>), copre l'intero ciclo di vita dell’imballaggio e si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’Unione (sia di produzione interna che importati da paesi terzi) e ai rifiuti di imballaggio generati nell’UE. La scelta dello strumento regolamentare, direttamente applicabile senza necessità di recepimento nazionale, risponde all'esigenza di garantire uniformità normativa in tutti gli Stati membri.</p><p>Tra le novità con maggiore impatto per le imprese si evidenziano il divieto di PFAS negli imballaggi alimentari e il nuovo sistema di etichettatura armonizzata per la raccolta differenziata.</p><p>Il 30 marzo 2026 la Commissione europea ha pubblicato una bozza delle linee guida (“<i>Guidance document</i>”), volte a chiarire gli aspetti operativi del nuovo regime, ma al momento non ancora applicabili<i>.&nbsp;</i>Il documento sarà adottato formalmente dalla Commissione in un secondo momento, quando saranno disponibili tutte le versioni linguistiche. Solo a partire da quel momento le linee guida aggiornate potranno trovare applicazione.</p><p><strong>1. Divieto di PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti</strong></p><p>E’ ormai nota la pericolosità delle PFAS per la salute umana. Tale aspetto è evidenziato chiaramente dal Regolamento PPWR secondo cui, “<i>sulla base delle proprietà fisiche delle PFAS, in particolare la loro persistenza, e insieme agli</i> <i>effetti identificati sulla salute di alcune PFAS sulla salute, le PFAS rappresentano un pericolo per l’ambiente e per la salute umana</i>” (considerando 20).</p><p>Inoltre, “<i>le PFAS nei materiali a contatto con i prodotti alimentari comporteranno inevitabilmente l’esposizione degli esseri umani alle PFAS. Tenuto conto che i pericoli legati alle PFAS non hanno soglia per natura, l’esposizione a tali sostanze derivanti da materiali a contatto con i prodotti alimentari costituisce un rischio inaccettabile per la salute umana</i>” (considerando 21).</p><p>Sulla base di queste premesse, a partire dal 12 agosto 2026, l'art. 5, par. 5 del PPWR vieta l’immissione sul mercato di imballaggi a contatto con alimenti contenenti PFAS (sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche) al di sopra di soglie specifiche:</p><ul><li data-list-item-id="effea0b0c418bfbf2ce5e6360de2097f5"><span>25 ppb per qualsiasi PFAS misurato con analisi mirata (esclusi i PFAS polimerici dalla quantificazione);</span></li><li data-list-item-id="e0414288cfed468043744c41992edd79e"><span>250 ppb per la somma dei PFAS misurati come somma dell'analisi mirata;</span></li><li data-list-item-id="ee5f439662a02fe4b245206f03e7143f9"><span>50 ppm per i PFAS totali, inclusi i polimerici.</span></li></ul><p>Si segnala un aspetto rilevante: dalla stessa data cessa di applicarsi la presunzione di conformità basata sull'Allegato C della EN 13428:2004, che non riflette i nuovi limiti del PPWR.</p><p>Inoltre, va tenuto presente che il PPWR non prevede alcun periodo transitorio per l’esaurimento delle scorte di imballaggi contenenti PFAS prodotti dopo il 12 agosto 2026. Gli imballaggi già immessi sul mercato prima di tale data possono restare in commercio, ma quelli immessi successivamente devono rispettare i nuovi limiti. Non sono previste eccezioni per gli imballaggi contenenti materiale riciclato.</p><p>Si tratta pertanto di un elemento di cui tenere conto nella pianificazione degli approvvigionamenti: le imprese che utilizzano imballaggi a contatto con alimenti dovranno garantire che le forniture successive al 12 agosto 2026 siano conformi, richiedendo ai fornitori le informazioni e la documentazione necessarie ai sensi dell’art. 16 del PPWR.</p><p><strong>2. Come cambierà l'etichettatura degli imballaggi per la raccolta differenziata?</strong></p><p>Per quanto concerne più specificamente l’etichettatura per la raccolta differenziata da parte dei consumatori, il PPWR introduce una disciplina pienamente armonizzata. Gli Stati membri non potranno mantenere sistemi di etichettatura nazionali dopo le scadenze previste dal PPWR (ad esempio, non potrà essere mantenuta l’etichetta ambientale di cui all’art. 219 del D.Lgs. 152/2006).&nbsp;</p><p>L'obbligo scatterà dal 12 agosto 2028, o 24 mesi dall'entrata in vigore degli atti di esecuzione della Commissione, se successiva.</p><p>Secondo quanto previsto dall’art. 12, par. 1, a partire dalla data di applicazione, l’imballaggio immesso sul mercato dovrà recare un’etichetta armonizzata con informazioni sui materiali che lo compongono, finalizzata a facilitare la cernita da parte dei consumatori.</p><p>L’etichetta così prevista:</p><ol style="margin-left:72px;"><li data-list-item-id="e41febb9946cccb5c58faaec36f18bf79"><span>è composta da pittogrammi definiti dalla Commissione;</span></li><li data-list-item-id="ef665f4a224d73430735cae9f79081f9d"><span>deve essere facilmente comprensibile, anche per persone con disabilità.&nbsp;</span></li></ol><p>Per gli imballaggi compostabili, l’etichetta deve anche chiarire (i) che il materiale è compostabile, (ii) che non è adatto al compostaggio domestico, e (iii) che non deve essere disperso in natura.&nbsp;</p><p>Tale normativa si applicherà a tutti gli imballaggi, inclusi quelli per l’e-commerce. Sono invece esclusi, in particolare, gli imballaggi per il trasporto.</p><p>Infine, secondo quanto previsto dall’art. 12, par. 12, gli imballaggi interessati dagli obblighi di etichettatura che siano stati fabbricati nell’Unione o importati prima della scadenza dei termini applicabili, ma non conformi, possono essere comunque messi a disposizione sul mercato fino a tre anni dalla data di entrata in vigore delle prescrizioni di etichettatura pertinenti.</p><p><strong>3. Le azioni prioritarie per le imprese</strong></p><p>Le imprese dovrebbero avviare fin d’ora una serie di azioni volte al rispetto del PPWR.</p><p>Innanzitutto, occorre procedere alla mappatura del portafoglio imballaggi e alla predisposizione della documentazione tecnica. È infatti prioritario verificare la conformità degli imballaggi rispetto ai nuovi requisiti imposti dal PPWR, al fine di comprendere quali misure di adeguamento debbano essere implementate.</p><p>E’ altresì necessario, per gli imballaggi a contatto con alimenti, verificare la presenza di PFAS e richiedere ai fornitori la documentazione necessaria ai sensi dell’art. 16 del PPWR, in vista del divieto del 12 agosto 2026.</p><p>Infine, è importante tenersi costantemente aggiornati rispetto agli sviluppi normativi (ad esempio, con riferimento all’adozione degli atti di esecuzione del PPWR).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 01 Apr 2026 17:49:27 +0200</pubDate>
                        <title>Greenwashing e nuove regole UE: il D.lgs. 30/2026 ridisegna i confini delle pratiche commerciali ambientali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/greenwashing-e-nuove-regole-ue-il-dlgs-30-2026-ridisegna-i-confini-delle-pratiche-commerciali-ambientali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">In un mercato in cui la sostenibilità e l'attenzione all'ambiente rappresentano parametri sempre più determinanti nelle scelte di acquisto dei consumatori, le pratiche riconducibili al c.d.&nbsp;<i>greenwashing</i>&nbsp;— ossia l'utilizzo di strategie di marketing volte a indurre i consumatori a ritenere che i prodotti e/o l'attività di un professionista abbiano effetti positivi sull’ambiente o siano più sostenibili di quanto non siano in realtà — sono da tempo oggetto di crescente attenzione normativa. Nel corso degli anni si è progressivamente avvertita l'esigenza di una disciplina armonizzata a livello europeo capace di regolare tali fenomeni, garantendo ai consumatori informazioni chiare, precise e comparabili.</p><p class="text-justify">In tale contesto si inserisce l'adozione della Direttiva (UE) 2024/825, nota come&nbsp;<i>"Empowering Consumers for the Green Transition"</i>, finalizzata a rafforzare la tutela dei consumatori nei confronti delle pratiche commerciali scorrette di natura ambientale. Il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, entrato in vigore il 24 marzo 2026, ha recepito nell'ordinamento italiano i contenuti della Direttiva, fissando al 27 settembre 2026 il termine entro cui gli operatori economici saranno tenuti ad adeguarsi alle nuove previsioni.</p><p class="text-justify">L'intervento incide in misura significativa sul Codice del Consumo (c. cons.), introducendo all'art. 18, co. 1, le definizioni di termini chiave — tra cui "asserzione ambientale", "asserzione ambientale generica", "etichetta di sostenibilità" e "sistemi di certificazione" — essenziali per l'interpretazione delle nuove disposizioni, le quali ampliano il novero delle pratiche commerciali ingannevoli, delle omissioni ingannevoli e delle pratiche considerate ingannevoli in ogni caso.</p><p class="text-justify">Nel dettaglio, il D.lgs. n. 30/2026 ha apportato le seguenti modifiche:</p><p class="text-justify"><strong>(i) Ampliamento dell'art. 21, co. 1, c. cons.</strong>&nbsp;La norma introduce un espresso riferimento non soltanto alle caratteristiche tradizionali dei prodotti, ma anche a quelle ambientali, sociali e agli aspetti di circolarità, quali durabilità, riparabilità e riciclabilità. Ne consegue che qualsiasi pratica idonea a indurre in errore il consumatore su tali profili è qualificata come ingannevole.</p><p class="text-justify"><strong>(ii) Nuove fattispecie all'art. 21, co. 2, c. cons.</strong>&nbsp;Vengono introdotte le fattispecie di "asserzione ambientale su prestazioni future senza piano di attuazione" (lett. b-<i>ter</i>) e "pubblicizzazione di vantaggi irrilevanti" (lett. b-<i>quater</i>). Sono pertanto considerate ingannevoli le asserzioni ambientali relative a prestazioni future non supportate da un piano definito e verificabile in modo indipendente, nonché la valorizzazione di caratteristiche comuni a tutti i prodotti di una medesima categoria, presentate indebitamente come distintive sotto il profilo ecologico.</p><p class="text-justify"><strong>(iii) Rafforzamento della disciplina delle omissioni ingannevoli (art. 22 c. cons.).</strong>&nbsp;Il nuovo comma 5-<i>ter</i>&nbsp;dell'art. 22 c. cons. prevede che, nei servizi di comparazione tra prodotti in cui siano fornite informazioni di natura ambientale, sociale o relativa alla circolarità, rivestano carattere essenziale — con la conseguenza che la loro omissione integra un illecito — il metodo di comparazione utilizzato, i prodotti e i fornitori coinvolti, nonché le misure predisposte per l'aggiornamento delle informazioni.</p><p class="text-justify"><strong>(iv) Integrazione dell'elenco delle pratiche in ogni caso ingannevoli (art. 23 c. cons.).</strong>&nbsp;L'intervento più rilevante riguarda l'ampliamento dell'art. 23 c. cons., che enumera le pratiche commerciali considerate ingannevoli in ogni caso. Vi rientrano, tra le altre cose, l'impiego di etichette di sostenibilità non fondate su certificazioni riconosciute e le asserzioni ambientali generiche non dimostrabili.</p><p class="text-justify">La vigilanza sull'applicazione della normativa è affidata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), cui sono attribuiti specifici poteri sanzionatori e che è da sempre particolarmente attiva nella repressione dei fenomeni di c.d. greenwashing.</p><p class="text-justify"><strong>Conclusioni</strong></p><p class="text-justify">Il D.lgs. n. 30/2026 segna un punto di svolta nella regolazione delle comunicazioni ambientali d'impresa, introducendo obblighi precisi a carico di chi ricorra ad asserzioni di questo tipo. Con il termine di adeguamento fissato al 27 settembre 2026, le imprese sono chiamate ad agire con tempestività, rivedendo le proprie strategie di comunicazione alla luce del nuovo quadro normativo.</p><p class="text-justify">Sul piano operativo, è essenziale che le aziende procedano a un audit delle asserzioni ambientali attualmente in uso, assicurandosi che ciascuna sia supportata da evidenze verificabili e, ove necessario, da certificazioni riconosciute. È altresì indispensabile strutturare un presidio interdisciplinare stabile — che coinvolga le funzioni legale, marketing,&nbsp;<i>compliance&nbsp;</i>e&nbsp;<i>sustainability</i>&nbsp;— deputato all'approvazione preventiva dei contenuti e al monitoraggio continuo delle comunicazioni.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 01 Apr 2026 09:07:24 +0200</pubDate>
                        <title>Decreto Bollette: gli impatti sui BPA nel testo approvato in Commissione Attività produttive</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-bollette-testo-approvato-in-commissione-attivita-produttive</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>1. Introduzione</strong></p><p class="text-justify">Lo scorso 20 febbraio 2026 è stato approvato il Decreto-Legge n. 21/2026 (il “<strong>DL Bollette</strong>”), attualmente in fase di conversione, sul cui testo, come approvato in Commissione Attività produttive, il Governo ha posto la questione di fiducia alla Camera, con termine per la conversione in legge fissato al 21 aprile 2026. Il provvedimento interviene, <i>inter alia</i>, sul disposto dell’art. 5-bis del Decreto-Legge n. 63 del 15 maggio 2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 163 del 12 luglio 2024 (“<strong>DL Agricoltura</strong>”), circoscrivendo le modalità attraverso cui i produttori di biometano e i clienti finali disciplinano la contrattualizzazione dei relativi volumi.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Il contesto normativo: DM Biometano, DL Agricoltura e DM GO</strong></p><p class="text-justify">Per meglio comprendere la portata della modifica, appare utile ripercorrere brevemente l’evoluzione normativa che ha riguardato il meccanismo incentivante disciplinato dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 15 settembre 2022 (“<strong>DM Biometano</strong>”), con particolare riferimento all’autoconsumo del biometano.</p><p class="text-justify">Come noto, il DM Biometano definiva come biometano autoconsumato i volumi di biometano prodotti e trasmessi, tramite reti interne al sito di volta in volta rilevante, alle apparecchiature per l’autoconsumo nel contesto di processi produttivi <strong><u>svolti dal medesimo produttore</u></strong>.</p><p class="text-justify">Successivamente, con l’entrata in vigore del DL Agricoltura e, in particolare, con le disposizioni di cui all’articolo 5-bis, comma 2, il legislatore – per favorire la produzione di biometano da biomasse agricole e incrementarne l’utilizzo nelle diverse filiere produttive difficili da decarbonizzare – ha introdotto importanti modifiche alla definizione di biometano autoconsumato nel contesto del DM Biometano. Pertanto, ad oggi, rientra nella nozione richiamata anche il biometano prodotto da un impianto agricolo nella disponibilità del soggetto titolare degli incentivi in tariffa premio di cui al DM Biometano e trasmesso tramite la rete con obbligo di connessione di terzi ad un cliente finale operante in settori industriali c.d. <i>hard-to-abate</i> (“<strong>Clienti Finali Hard-to-Abate</strong>”).</p><p class="text-justify">Ai fini di tale estensione, ai sensi del comma 2 dell’articolo 5-bis del DL Agricoltura, il <strong>prezzo medio mensile delle garanzie d’origine&nbsp;</strong>(“<strong>GO</strong>”)<strong> deve essere <u>nullo</u></strong>.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. Accordi di compravendita di biometano per autoconsumo: modifica normativa di cui all’articolo 11, comma 2, del DL Bollette</strong></p><p class="text-justify">Proprio sull’assetto così definito dal comma 2 dell’articolo 5-bis del DL Agricoltura è intervenuto il DL Bollette, il quale, come chiarito dalla relazione tecnica, intende impedire qualsivoglia tipologia di elusione da parte dei produttori in relazione alla valorizzazione delle GO.</p><p class="text-justify">In questo senso, il DL Bollette aggiunge un <strong>ultimo periodo al comma 2</strong>, chiarendo che la traslazione, anche indiretta, del valore delle GO su altre voci di costo del contratto non è consentita, fatto salvo il riconoscimento dei corrispettivi per la gestione operativa del contratto.</p><p class="text-justify">Inoltre, la modifica normativa introduce anche il nuovo <strong>comma 2-bis</strong> dell’articolo 5-bis del DL Agricoltura, il quale, al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza, prevede l’obbligo di dare evidenza delle singole voci di costo negli accordi di compravendita stipulati ai sensi del comma che precede. Per le medesime finalità è inoltre previsto che ARERA, su proposta del GSE, renda disponibili delle clausole contrattuali standard di cui gli operatori potranno avvalersi.</p><p class="text-justify">Nel successivo <strong>comma 2-ter</strong>, introdotto anch’esso dal DL Bollette, viene circoscritto l’ambito applicativo del comma 2 dell’articolo 5-bis del DL Agricoltura. In particolare, la disposizione prevede che il regime di autoconsumo si applichi agli accordi di compravendita sottoscritti con i Clienti Finali Hard-to-Abate nel limite del 35% dei consumi dei predetti clienti.</p><p class="text-justify">Infine, il <strong>comma 3</strong> dell’articolo 11 del DL Bollette, disciplina il regime di decorrenza delle disposizioni di cui al comma 2. Nella versione originariamente approvata dal Consiglio dei Ministri, il comma 3 prevedeva che tali disposizioni si applicassero ai contratti sottoscritti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. La versione attualmente in fase di conversione ha tuttavia posticipato tale termine, stabilendo che le medesime disposizioni si applichino ai contratti sottoscritti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.</p><p class="text-justify">La <i>ratio</i> sottesa all’intervento appare coerente con lo scopo <i>ab origine</i> dell’articolo 5-bis del DL Agricoltura: assicurare che le GO siano effettivamente trasferite al cliente finale, sia esso o meno Cliente Finale Hard-to-Abate, ad un prezzo nullo, affinché questi goda degli stessi benefici che sarebbero stati riconosciuti al produttore in caso di autoconsumo diretto. La modifica normativa mira, pertanto, a contrastare le prassi negoziali, emerse in sede di prima applicazione dell’articolo 5-bis del DL Agricoltura, attraverso le quali il valore economico delle GO veniva di fatto ripartito tra il produttore e il Cliente Finale Hard-to-Abate.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4. Osservazioni conclusive&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">In attesa della conversione del decreto e delle regole operative del GSE, le modifiche apportate dallo stesso introducono elementi di significativa novità che meritano attenta considerazione da parte degli operatori del settore.</p><p class="text-justify">In primo luogo, l'introduzione della soglia del 35% dei consumi dei Clienti Finali Hard-to-Abate quale limite massimo per l’applicazione del regime di autoconsumo di cui al DL Agricoltura comporta la necessità di rimodulare i volumi contrattualizzabili nell’ambito del singolo accordo di compravendita di biometano. La disposizione, tuttavia, non chiarisce le concrete modalità operative attraverso cui tale limitazione troverà applicazione; sarà pertanto necessario attendere l’eventuale pubblicazione delle nuove regole applicative del DM Biometano al fine di comprendere compiutamente la portata della novità introdotta dal DL Bollette.</p><p class="text-justify">In secondo luogo, il divieto di traslazione, anche indiretta, del valore delle GO su altre voci di costo del contratto incide in modo determinante sulla struttura del prezzo degli accordi di compravendita di biometano, richiedendo pertanto un’attenta individuazione delle componenti di costo legittimamente riconoscibili. A tal fine, la pubblicazione da parte di ARERA, su proposta del GSE, delle clausole contrattuali standard, unitamente al ruolo di monitoraggio attribuito al GSE, contribuirà a definire i limiti entro cui gli accordi di compravendita di biometano potranno ritenersi compatibili con il dettato normativo.</p><p class="text-justify">In tale contesto, l’assetto complessivamente disegnato dal legislatore pone indubbiamente sfide rilevanti in termini di strutturazione degli accordi di compravendita di biometano, con particolare riferimento alla struttura del prezzo pattuito tra le parti. Cionondimeno, il DL Bollette stesso sembra lasciare margini apprezzabili per (i) una definizione del corrispettivo che consenta di remunerare adeguatamente le attività svolte dal produttore – o dall’intermediario – nell’ambito della configurazione di autoconsumo, nel fare espressamente salvo il riconoscimento dei corrispettivi per la gestione operativa del contratto di compravendita e (ii) per la valorizzazione del biometano oggetto dell’accordo di compravendita in quanto sostenibile.&nbsp;</p><p class="text-justify">La corretta individuazione di tali margini, anche e soprattutto in vista delle clausole contrattuali standard che ARERA renderà disponibili su proposta del GSE, rappresenterà senz’altro un profilo di centrale rilevanza per gli operatori del settore.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Biometano</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 30 Mar 2026 09:32:56 +0200</pubDate>
                        <title>The European Union’s first Anti-Corruption Directive: a significant step toward harmonised criminal law</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-european-unions-first-anti-corruption-directive-a-significant-step-toward-harmonised-criminal-law</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h3 class="text-justify"><span><strong>I. Overview and background: a long road to a common framework</strong></span></h3><p class="text-justify">On 26 March 2026, the European Parliament formally adopted the European Union’s first comprehensive anti-corruption directive — a landmark piece of criminal legislation that closes one of the most glaring gaps in the EU’s legal architecture (hereinafter, the “<strong>Directive</strong>”). The text was approved by 581 votes in favour, 21 against, and 42 abstentions, and had been provisionally agreed with the Council in December 2025<sup>&nbsp;</sup>(1).</p><p class="text-justify">The context underscoring the urgency of this intervention is striking. According to a 2025 Eurobarometer, 69% of Europeans believe corruption to be widespread in their country, and 66% consider efforts against high-level corruption to be insufficient<sup>&nbsp;</sup>(1). Earlier EPRS studies estimated the total cost of corruption risk in EU public procurement alone at €29.6 billion between 2016 and 2021, with an additional €4.3 billion attributable to contracts involving EU funds. More broadly, Europol has reported that 71% of the most threatening criminal networks active in the EU use corruption to facilitate their activities or obstruct justice (2).</p><p class="text-justify">The path to the directive began on 3 May 2023, when the European Commission tabled an anti-corruption legislative package based on Article 83 TFEU — the provision empowering Parliament and the Council to establish minimum rules on criminal offences and sanctions in areas of particularly serious cross-border crime (1). The proposal followed calls by the European Parliament for EU-wide harmonisation of corruption offences and was shaped by the EU Security Union Strategy (2020–2025) and the EU Strategy to Tackle Organised Crime (2021–2025), which had tasked the Commission with assessing whether existing rules were adequate to address evolving criminal practices.</p><p class="text-justify">The pre-existing framework was acknowledged as fragmented. It consisted principally of Council Framework Decision 2003/568/JHA on private-sector corruption, a 1997 Convention on corruption involving EU officials, and the PIF Directive (2017/1371) (2). A 2023 external study mandated by the European Commission confirmed that “<i>the lack of a coherent European framework including provisions for all corruption-related crimes identified by international standards</i>” constituted “<i>a source for legislative and operational challenges in tackling cross-border corruption cases</i>”<sup>&nbsp;</sup>(3). The Commission’s own questionnaires to Member States revealed wide divergence: definitions differed substantially, certain UNCAC-mandated offences were absent from national legislation, and limitation periods varied significantly (3).</p><p class="text-justify">Following the Commission proposal, the LIBE Committee of the European Parliament adopted its report in January 2024 with near-unanimous support. The Council agreed its general approach in June 2024, and trilogue negotiations concluded with a provisional agreement in December 2025. The Parliament gave its final endorsement on 26 March 2026<sup>&nbsp;</sup>(4).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><h3 class="text-justify"><span><strong>II. Key provisions and criminal offences</strong></span></h3><p class="text-justify">The Directive (5) establishes a catalogue of corruption-related offences that Member States are required to criminalise if committed intentionally. These include (Articles 3 to 11):</p><ol style="margin-left:8px;"><li data-list-item-id="ecd91fe28da00de7a029e08da0282350d"><p class="text-justify"><span><strong>Public-sector bribery</strong> (active and passive): promising, offering, or granting an undue advantage to a public official, or a public official soliciting or accepting such an advantage, to perform or abstain from an act in the exercise of their functions;</span></p></li><li data-list-item-id="ed681893d611c6dee5d49711c5ac07655"><p class="text-justify"><span><strong>Private-sector bribery</strong> (active and passive): the same conduct involving directors or employees of private entities, acting in breach of their professional duties within the context of economic or commercial activities;</span></p></li><li data-list-item-id="ec2c263831b7026b18e9f5d9da91cafdf"><p class="text-justify"><span><strong>Misappropriation</strong>: the use by a public official of assets entrusted to their management for a purpose other than that intended, to their benefit or that of a third party, or to the detriment of the relevant public or private entity;</span></p></li><li data-list-item-id="e98b22da041fd8d7c9c9aa0fc2ec50f64"><p class="text-justify"><span><strong>Trading in influence</strong>: promising or granting an advantage to any person to exercise improper influence on a public official, irrespective of whether the influence was actually exerted or produced the intended result;</span></p></li><li data-list-item-id="e130308450d73bf1a54b9bd45916f558b"><p class="text-justify"><span><strong>Unlawful exercise of public functions</strong>: intentional serious violations of the law committed by a public official in the exercise of their functions;</span></p></li><li data-list-item-id="e2236635d65e8e6248af4a14965f52d09"><p class="text-justify"><span><strong>Obstruction of justice</strong>: use of violence, threats, or inducements to interfere with testimony, evidence, or the official functions of judicial or law-enforcement officers in proceedings related to corruption offences;</span></p></li><li data-list-item-id="e45e70f2586a8b7cc5afc4a7af3949150"><p class="text-justify"><span><strong>Enrichment from corruption offences</strong>: acquisition, possession, or use of assets by a public official in the knowledge that those assets derive from corruption offences committed by another public official;</span></p></li><li data-list-item-id="e7a51ec123d4b018ba6fb69b6146b4e85"><p class="text-justify"><span><strong>Concealment</strong>: intentional disguise or concealment of the nature, origin, or movement of assets derived from the above offences.</span></p></li><li data-list-item-id="eda50aa3fb78055c085341c76f632bfef"><p class="text-justify"><span><strong>Incitement, aiding and abetting, and attempt</strong> are also covered.</span></p></li></ol><p class="text-justify">The Directive (Article 2) defines key concepts including “public official” (covering EU and national officials, persons performing public service functions, and officials of international organisations), as well as “high-level official” — a category encompassing heads of government, ministers, members of parliament, constitutional and supreme court judges, prosecutors-general, and members of the European Commission and European Parliament.</p><p class="text-justify">Member States retain the right to adopt stricter standards, seeing as the Directive establishes only minimum rules.</p><p class="text-justify"><strong>Sanctions for natural persons</strong> (Article 12) are tiered according to the gravity of the offence: a minimum maximum penalty of five years’ imprisonment for public-sector bribery where the official’s act constitutes a breach of duty; at least four years for misappropriation, enrichment from corruption, and concealment; and at least three years for other offences, including private-sector bribery and trading in influence. Additional penalties may include fines, removal from public office, temporary disqualification from standing for election, exclusion from public procurement, and revocation of licences.</p><p class="text-justify">The Directive (Article 19) also harmonises <strong>limitation periods</strong>, requiring at least eight years from the commission of offences punishable by a maximum of at least four years’ imprisonment, and at least five years for less serious offences, with reduced minimum periods permissible only where interruption or suspension mechanisms exist.</p><p class="text-justify"><strong>Prevention</strong> obligations (Article 20 and following) require Member States to adopt national anti-corruption strategies, establish independent anti-corruption bodies, introduce asset disclosure mechanisms for public officials, regulate conflicts of interest and “revolving doors”, and conduct periodic risk assessments by sector. <strong>Whistleblower protection</strong> under Directive (EU) 2019/1937 is expressly extended to reports of corruption offences under this Directive (Article 25). <strong>Enhanced cooperation</strong> between national authorities and EU bodies — including OLAF, Eurojust, Europol, and the EPPO — is also mandated (Article 32).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><h3 class="text-justify"><span><strong>III. Sanctions for legal persons: the turnover-based fine model and its broader context</strong></span></h3><p class="text-justify">One of the most significant innovations of the Directive lies in its approach to the <strong>liability and sanctioning of legal persons</strong>. Member States must ensure that companies can be held liable for corruption offences committed for their benefit by persons in a leading position, or where inadequate supervision by such persons enabled the commission of the offence (Article 13).</p><p class="text-justify">Sanctions must be effective, proportionate, and dissuasive. Beyond fines, they may include exclusion from public procurement, suspension from business activities, judicial winding-up, and publication of the judgment (Article 14).</p><p class="text-justify">The headline provision, however, concerns the <strong>calibration of pecuniary sanctions</strong>. For the most serious offences — public-sector bribery, private-sector bribery, and misappropriation (Articles 3 to 5) — the maximum fine must reach at least <strong>5% of the legal person’s total worldwide annual turnover</strong> in the preceding financial year, or alternatively <strong>€40 million</strong> in absolute terms. For trading in influence, obstruction of justice, and enrichment from corruption (Articles 6, 8, 9), the threshold is set at <strong>3% of global turnover</strong> or <strong>€24 million</strong>.</p><p class="text-justify">This turnover-based mechanism represents a structural break from the traditional Italian framework under <strong>Legislative Decree 8 June 2001, no.&nbsp;231&nbsp;</strong>(hereinafter, the<strong>&nbsp;</strong>“<strong>231 Decree</strong>”), which determines corporate sanctions through a “quotas” system: the judge fixes the number of units (<i>quote</i>) — between 100 and 1,000 — and the monetary value of each unit — between €258 and €1,549 — resulting in a maximum fine of approximately €1.55 million for corruption offences under Article 25 of the 231 Decree (6). While this system allows for a degree of judicial discretion calibrated to the gravity of the offence and the entity’s degree of responsibility, it was not designed to scale with the actual size or financial capacity of large multinationals.</p><p class="text-justify">The turnover-based model, by contrast, ensures that the sanction bears a direct and proportionate relationship to the economic weight of the offending entity — a principle that resonates with the regulatory logic already adopted in other European instruments. Most notably, <strong>Legislative Decree 30 December 2025, no.&nbsp;211</strong> — the Italian Decree implementing Directive (EU) 2024/1226 on criminal penalties for violations of EU restrictive measures — introduced a new Article 25-<i>octies</i>.2 into the 231 Decree, expressly providing for fines calculated as a percentage of the <strong>global annual turnover</strong> of the offending entity (7). Under that regime, fines range from 1% to 5% of global turnover for the most serious violations (or €3 million to €40 million where turnover cannot be determined), and from 0.5% to 1% for less serious ones (or €1 million to €8 million as an alternative).</p><p class="text-justify">The EU anti-corruption Directive now introduces a parallel and closely analogous structure. The alignment between the two instruments is deliberate: both reflect the EU legislator’s evolving preference for <strong>sanctions that penalise conduct in proportion to the economic capacity of the offender</strong>, thereby addressing the risk that fixed-sum fines may be absorbed as a ‘cost of doing business’ by large corporations. The same philosophy underpins the GDPR (fines up to 4% of global annual turnover), the Digital Markets Act, and various other EU sectoral regulations.</p><p class="text-justify">From an Italian implementation standpoint, the transposition of the Directive will require to amend Article 25 of the 231 Decree, which currently governs corporate liability for corruption-related offences. The existing quota-based system will need to be either replaced or supplemented by a turnover-referencing mechanism to achieve compliance with the Directive’s minimum standards.&nbsp;</p><p class="text-justify">From a corporate compliance perspective, the said directives make it critical for companies to promptly recalibrate their trade compliance and anti-bribery and corruption (ABAC) frameworks. The shift to turnover-based corporate fines&nbsp; substantially <strong>increases the (also, financial) exposure</strong> attached to corruption risks and makes “static” control systems harder to defend as effective. In practical terms, this calls for an immediate refresh of risk assessments (including sectoral and geographic corruption risks, public-touchpoints, and third-party channels), tighter third‑party due diligence and ongoing monitoring, strengthened controls over gifts/hospitality, sponsorships, facilitation-risk, and conflicts of interest (including revolving-door scenarios), and testing of reporting/escalation mechanisms (also in light of the Directive’s express linkage to the EU whistleblowing framework).&nbsp;</p><p class="text-justify">For Italian entities subject to the 231 Decree, transposition will likely require a targeted update of the so-called Model 231 (<i>compliance program</i>). Companies that treat the Directive as a “legislative update” rather than a compliance redesign risk finding that their Model 231 is no longer viewed as adequately implemented or effective when scrutinized by prosecutors and courts.</p><p class="text-justify"><i>The Directive now awaits formal adoption by the Council of the EU, after which it will enter into force 20 days following publication in the Official Journal of the European Union</i> (1). <i>Member States will have between 24 and 36 months from entry into force (depending on the obligations concerned) to transpose the Directive</i>.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Bibliography</strong></p><p>(1) europarl.europa.eu/news/en/press-room/20260323IPR38831/parliament-greenlights-eu-anti-corruption-rules</p><p>(2)&nbsp;<a href="https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/762406/EPRS_BRI(2024)762406_EN.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">EPRS_BRI(2024)762406_EN.pdf</a>, P. 2</p><p>(3) EPRS_BRI(2024)762406_EN.pdf, P. 5</p><p>(4)&nbsp;<a href="https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-era-for-european-defence-and-security/file-directive-on-combating-corruption" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-era-for-european-defence-and-security/file-directive-on-combating-corruption</a></p><p>(5)&nbsp;<a href="https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2026-0094_EN.html" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2026-0094_EN.html</a></p><p>(6)&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231</a></p><p>(7) <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-30;211!vig" target="_blank" rel="noreferrer">www.normattiva.it/uri-res/N2Ls</a>=</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Compliance</category>
                            
                                <category>White Collar Crime and Investigation</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 10:08:18 +0100</pubDate>
                        <title>AGCOM e influencer: le FAQ che traducono le regole in pratica</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/agcom-e-influencer-le-faq-che-traducono-le-regole-in-pratica</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Lo scorso 16 marzo 2026 l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha pubblicato due documenti di supporto finalizzati a facilitare la corretta applicazione delle Linee guida e del Codice di condotta dell’Autorità (di cui alla delibera 197/25/CONS) in materia di influencer e comunicazioni commerciali audiovisive.</p><p class="text-justify">In particolare, accanto all’Allegato A – che si sostanzia in un riepilogo sistematico delle fonti normative e regolamentari pertinenti che disciplinano sia gli aspetti sostanziali sia i profili procedurali relativi agli adempimenti e ai poteri dell’Autorità – è stato pubblicato anche un apposito <i>vademecum</i> (Allegato B), che raccoglie invece una serie di FAQ volte a chiarire l’applicazione degli obblighi già vigenti in materia di comunicazioni commerciali online da parte degli <i>influencer</i>.</p><p class="text-justify">Come espressamente precisato dall’Autorità, anche tale documento non introduce nuove prescrizioni, ma si limita a fornire indicazioni interpretative e operative, inserendosi nel quadro delineato dal TUSMA e dal regolamento Digital Chart dello IAP, affiancandosi alle Linee guida e al Codice di condotta già adottati.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il problema</strong></p><p class="text-justify">Nell’ordinamento italiano è stato già definito il quadro di disciplina in materia di trasparenza pubblicitaria. La criticità risiede, piuttosto, nella sua concreta applicazione in un contesto, quale quello dei <i>social media</i>, caratterizzato da una progressiva sovrapposizione tra contenuto editoriale e comunicazione commerciale.</p><p class="text-justify">In tale scenario, il rischio è che l’obbligo di <i>disclosure</i>, pur formalmente rispettato, risulti sostanzialmente eluso: indicazioni inserite in posizione non immediatamente visibile, formule ambigue o utilizzo dei tool nativi delle piattaforme in luogo di una comunicazione chiara ed esplicita. L’obiettivo perseguito dalle FAQ è dunque quello di ridurre tali aree di incertezza, garantendo un puntuale rispetto delle norme applicabili.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Chi è soggetto alle regole</strong></p><p class="text-justify">L’Allegato qualifica come <i>influencer</i> qualsiasi soggetto che realizzi o selezioni contenuti destinati al pubblico <i>online</i>, esercitando un controllo editoriale e traendo un vantaggio, economico o di altra natura, connesso a tale attività.</p><p class="text-justify">La qualifica di “<i>influencer rilevante</i>” scatta invece al superamento di almeno 500.000 <i>follower</i> (misurati al 30° giorno antecedente l'invio della comunicazione) oppure di 1 milione di visualizzazioni medie mensili su una singola piattaforma. Per questi soggetti scattano obblighi aggiuntivi, tra cui l'iscrizione nell'Elenco tenuto da AGCOM.&nbsp;</p><p class="text-justify">Gli <i>influencer</i> sottosoglia, tuttavia, pur non soggiacendo all’obbligo di iscrizione, restano pienamente vincolati alle regole di trasparenza e correttezza.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Modalità di </strong><i><strong>disclosure</strong></i></p><p class="text-justify">Il principio cardine è che ogni contenuto avente finalità promozionale deve essere immediatamente riconoscibile come tale.</p><p class="text-justify">La natura pubblicitaria sussiste ogniqualvolta vi sia un vantaggio, anche non economico, collegato alla visibilità di un <i>brand</i>, prodotto o servizio. Ne consegue la necessità di utilizzare diciture chiare, esplicite e non ambigue, quali “<i>Pubblicità</i>”, “<i>ADV</i>” o equivalenti.</p><p class="text-justify">Le modalità operative variano in funzione del formato, ma rispondono a un criterio uniforme: l’informazione deve essere percepibile senza richiedere azioni da parte dell’utente.&nbsp;</p><p class="text-justify">Dette modalità seguono una logica costante: l'informazione deve essere percepibile senza azioni da parte dell'utente. Ad esempio, nei <i>post</i>, l'indicazione deve comparire all'inizio della <i>caption</i>; nei video, sia in sovrimpressione nelle prime scene sia nella descrizione; nelle <i>stories</i>, su ogni singolo contenuto; nelle dirette, in modo continuativo e ripetuto.&nbsp;</p><p class="text-justify">Inoltre, quando le regole previste dalla piattaforma social divergono da quelle di legge, prevalgono queste ultime — e in caso di dubbio si adotta la soluzione più cautelativa.</p><p class="text-justify">Restano chiaramente fermi i divieti assoluti previsti dalla normativa, tra cui quelli relativi al gioco d’azzardo, ai prodotti del tabacco e ai farmaci soggetti a prescrizione. Permangono, inoltre, gli obblighi rafforzati in materia di tutela dei minori, che vietano qualsiasi forma di sfruttamento della loro inesperienza o rappresentazione in contesti inappropriati.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Le fattispecie ricorrenti</strong></p><p class="text-justify">Le FAQ affrontano alcune situazioni frequentemente riscontrate nella prassi. Il cosiddetto <i>gifting</i>, consistente nella ricezione gratuita di prodotti, richiede, ad esempio, l’indicazione “<i>gifted by</i>” o equivalente. Con riferimento agli eventi, è necessario distinguere tra la partecipazione nell’ambito di un rapporto promozionale, che impone l’utilizzo di diciture quali “<i>ADV</i>”, e il semplice invito, per il quale è sufficiente “<i>invited by</i>”.</p><p class="text-justify">Particolarmente interessante, poi, la precisazione, contenuta pure nelle FAQ, che nel caso di rapporti di committenza tra l’<i>influencer</i> e il <i>brand</i> per la realizzazione di un contenuto, diciture quali “<i>in collaborazione con / in partnership with</i>” <strong><u>non</u></strong> sono considerate idonee perché non rendono chiara la natura pubblicitaria.</p><p class="text-justify">L’obbligo di segnalazione si estende, inoltre, anche ai contenuti pubblicati successivamente all’evento, qualora il <i>brand</i> resti identificabile.&nbsp;</p><p class="text-justify">L’Allegato precisa altresì che, anche dopo la cessazione di una collaborazione, appare opportuno mantenere la <i>disclosure</i> per un congruo periodo, indicativamente pari a tre mesi, laddove il contenuto continui a risultare associato al <i>brand</i>. Restano invece esclusi i contenuti di autopromozione, quando la finalità commerciale è immediatamente evidente, nonché le iniziative benefiche spontanee, prive di qualsiasi vantaggio o forma di invito.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Profili di rischio per i </strong><i><strong>brand</strong></i></p><p class="text-justify">La pubblicità occulta rappresenta il principale ambito di attenzione. Un contenuto apparentemente neutro, ma caratterizzato da toni marcatamente elogiativi, da una reiterata esposizione del prodotto o dalla presenza di call to action, può integrare una violazione in assenza di adeguata disclosure. Il rischio non riguarda esclusivamente l’influencer, ma si estende anche al brand committente.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Considerazioni conclusive</strong></p><p class="text-justify">Le FAQ, pur non avendo natura regolatoria, assumono assoluta rilevanza tracciando, in modo sempre più preciso, il metro interpretativo che l’Autorità adotterà nella valutazione dei casi concreti, trasformando principi già noti in criteri operativi difficilmente eludibili.</p><p class="text-justify">Per <i>influencer</i>, <i>brand</i> e agenzie non si tratta più di un aggiornamento formale, ma di una verifica sostanziale delle proprie prassi. Il quadro che emerge, infatti, combina obblighi già vigenti con indicazioni applicative sempre più puntuali, riducendo sensibilmente gli spazi di ambiguità e rendendo più esposto il rischio di contestazioni.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>Faq linee guida e Codice di condotta per gli influencer (Allegato B - AGCOM)</strong></p><p class="text-justify">Per facilitare una corretta applicazione delle Linee guida e del Codice di condotta dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) (delibera 197/25/CONS), l'Autorità ha predisposto documenti integrativi pensati per rispondere alle esigenze dei diversi destinatari.&nbsp;</p><p class="text-justify">In particolare, l'<strong>Allegato B</strong> (FAQ – Linee guida e Codice di condotta per gli influencer) fornisce indicazioni pratiche per applicare in modo uniforme le regole in materia di trasparenza pubblicitaria, tutela dei minori e protezione degli utenti nei contenuti audiovisivi diffusi sui social. Tali regole si inseriscono nel quadro del TUSMA, del regolamento Digital Chart dello IAP, oltre che delle stesse Linee guida e del Codice di condotta già richiamati. Resta fermo <u>che queste indicazioni hanno carattere esclusivamente orientativo e non vincolante</u>, essendo comunque riservato all'Autorità il potere di valutare i singoli casi.</p><p class="text-justify">Dal punto di vista soggettivo, è considerato influencer chiunque <u>realizzi o selezioni contenuti destinati al pubblico online, esercitando un controllo editoriale e ricevendo un vantaggio economico o di altra natura</u> (denaro, prodotti, servizi o benefici). La qualifica di “<strong>influencer rilevante</strong>” scatta al superamento di almeno 500.000 follower (considerati nel valore registrato al 30° giorno antecedente l'invio della comunicazione) oppure di 1 milione di visualizzazioni medie mensili su una piattaforma, con conseguenti obblighi aggiuntivi. Resta fermo che anche i soggetti sottosoglia sono pienamente tenuti al rispetto delle regole di trasparenza e correttezza, ma, al contrario degli influencer rilevanti, <u>non</u> sono tenuti all’iscrizione <u>nell’Elenco degli influencer&nbsp;</u>predisposto da AGCOM.</p><p class="text-justify">Per quanto attiene l'applicazione concreta delle regole sulla pubblicità, il principio centrale è che <u>qualsiasi contenuto con finalità promozionale deve essere immediatamente riconoscibile come tale</u>. La natura pubblicitaria sussiste ogni volta che esiste un vantaggio, anche non economico, collegato alla visibilità di un brand, prodotto o servizio.&nbsp;</p><p class="text-justify">In questi casi è necessario utilizzare diciture esplicite e non ambigue come “Pubblicità”, “ADV” o equivalenti. Formulazioni come “in collaborazione con” <u>non</u> sono considerate idonee a rendere chiara la finalità commerciale. Allo stesso modo, il semplice tag del brand, l’inserimento di link o l’utilizzo dei tool nativi delle piattaforme non sono sufficienti in assenza di una disclosure testuale immediatamente visibile.</p><p class="text-justify">La modalità di inserimento della disclosure varia in funzione del formato del contenuto, ma segue una logica costante: l’informazione deve essere percepibile senza azioni da parte dell’utente (i singoli casi sono specificati nella tabella riepilogativa in calce). Sinteticamente, nei post l’indicazione deve comparire all’inizio della caption; nei video sia in sovrimpressione nelle prime fasi sia nella descrizione; nelle stories su ogni singolo contenuto; nelle dirette in modo continuativo e ripetuto.</p><p class="text-justify">Inoltre, l’Allegato chiarisce che, se le regole della piattaforma non coincidano con le regole di trasparenza, entrambe le regole dovranno essere rispettate; in particolare, le regole di legge e del Codice prevalgono e dovranno essere comunque garantite. In caso di difformità, si applica la soluzione più chiara e cautelativa (come, ad esempio, i tool previsti dalla piattaforma + la dicitura testuale).</p><p class="text-justify">Particolare attenzione è inoltre richiesta nei casi di gifting, partecipazione a eventi o esperienze offerte. I prodotti ricevuti gratuitamente richiedono l’indicazione “gifted by” o equivalente, mentre per gli eventi occorre distinguere tra presenza di un rapporto promozionale (che impone l’uso di “ADV”) e semplice invito (per cui è sufficiente “invited by”). Le stesse regole si estendono anche ai contenuti pubblicati successivamente all’evento, se il brand è ancora riconoscibile. In generale, nei casi dubbi è preferibile adottare comunque una disclosure.</p><p class="text-justify">Anche dopo la conclusione di una collaborazione, è opportuno mantenere la segnalazione pubblicitaria per un <u>periodo prudenziale</u> (indicativamente tre mesi) qualora il contenuto resti associato al brand. Sono invece esclusi dagli obblighi di disclosure i contenuti di autopromozione, quando la finalità commerciale risulta evidente, e le iniziative benefiche spontanee prive di qualsiasi forma di vantaggio o invito.</p><p class="text-justify">Un tema particolarmente rilevante per i brand è quello della pubblicità occulta, che si verifica quando un contenuto promozionale appare come neutro. Elementi come tono eccessivamente elogiativo, ripetuta esposizione del prodotto o presenza di call to action, in assenza di una chiara dichiarazione, possono determinare una violazione.</p><p class="text-justify">Restano infine fermi i divieti assoluti previsti dalla normativa (tra cui gioco d’azzardo, tabacco e farmaci soggetti a prescrizione) e gli obblighi rafforzati in materia di tutela dei minori, che vietano qualsiasi forma di sfruttamento della loro inesperienza o rappresentazione in contesti inappropriati.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Tabella riepilogativa</strong></p><figure class="table"><table style="border-style:none;" class="contenttable"><tbody><tr><td style="border-color:windowtext;height:57px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Committenza</strong></span></p></td><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:none;border-right-style:solid;border-top-style:solid;height:57px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>La dicitura "in collaborazione con / in partnership with" non è sufficiente in quanto non rende chiara la natura pubblicitaria</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;height:62px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Video</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;height:62px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>La dicitura deve essere inserita sia in <u>sovraimpressione</u> nelle prime scene sia in <u>descrizione/didascalia</u></span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;height:60px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Stories</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;height:60px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>La dicitura va in <u>sovraimpressione</u>, ben leggibile<u>, su ogni story/clip</u> a contenuto promozionale</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;height:74px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Dirette (live)</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;height:74px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>È necessario rendere la natura promozionale visibile in overlay e ripetere la disclosure durante la live, soprattutto in presenza di call to action</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;height:76px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Repost di contenuti di terzi</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;height:76px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>Se vengono ripubblicati contenuti legati a un brand/committente, deve essere inserita la disclosure appropriata e indicato il brand</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;height:75px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Prodotti in regalo</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;height:75px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>In generale: "</span><i><span><u>gifted by …</u></span></i><span><u> / </u></span><i><span><u>prodotto inviato da</u></span></i><span><u> …".&nbsp;</u>Ciò vale anche per gli sconti personalizzati, omaggi e invii PR (no sconti standard disponibili per tutti)</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;height:56px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Ospitalità e servizi</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;height:56px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>Usare "#<u>invitedby/invitato da …"</u> per ospitalità/servizi e "</span><i><span>gifted by/prodotto inviato da …</span></i><span>" per prodotti</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;height:122px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Video interviste rilasciate durante un evento di un brand</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;height:122px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>Se viene ripubblicata l'intervista e nel contenuto l'evento/brand è riconoscibile, applicare la stessa disclosure prevista per l'evento: "Pubblicità/ADV" se c'è rapporto promozionale; "#invitedby … / invitato da …" se si tratta di invito/ospitalità senza contratto. Se il video è neutro e il brand non è riconoscibile, può non essere necessaria</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;height:46px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Contenuti personali durante un viaggio/esperienza offerta</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;height:46px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>Omessa disclosure solo se il contenuto è davvero neutro: nessun richiamo al brand/evento, nessun tag, nessun logo o elemento che lo renda riconoscibile. In caso di dubbio, usare "#invitedby …" (o "ADV" se c'è committenza)</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;height:151px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Autopromozione</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;height:151px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>Omessa disclosure se a) l'influencer promuove opere dell'ingegno di cui è autore o interprete (es. libri, brani musicali, contenuti artistici); b) l'influencer promuove prodotti o servizi contraddistinti da un marchio che coincida univocamente con il nome o il nickname dell'influencer stesso (es. brand di abbigliamento o cosmetica a proprio nome). Nessuna segnaletica è richiesta se la natura promozionale è palese e non vi è accordo di committenza con terzi</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;height:93px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Iniziative di beneficenza</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;height:93px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>Supporto spontaneo senza inviti/benefit: no disclosure. Con invito/omaggio: "invitato da / prodotto inviato da". Caso misto (evento "Brand x Ente" con invito/prodotto dal brand): usare "Pubblicità/ADV" indicando il brand</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;height:75px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Contenuti per un brand/ente a titolo gratuito (beneficenza)</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;height:75px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>Usa "<u>Pubblicità/ADV</u>" oppure una formula chiara che indichi anche la gratuità (es. "promoted by … (for free)")</span></p></td></tr></tbody></table></figure>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-10154</guid>
                        <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 09:18:31 +0100</pubDate>
                        <title>Il TAR conferma l&#039;idoneità del preliminare e la prevalenza della normativa statale sulle aree idonee rispetto alla normativa regionale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-tar-conferma-lidoneita-del-preliminare-e-la-prevalenza-della-normativa-statale-sulle-aree-idonee-rispetto-alla-normativa-regionale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con la sentenza n. 650 del 25 marzo 2026 il TAR Veneto ha annullato il provvedimento con cui un Comune aveva opposto il divieto di prosecuzione delle attività oggetto di una Procedura Abilitativa Semplificata.</p><p class="text-justify">La pronuncia è stata resa nell’ambito di un giudizio promosso da un primario operatore del settore delle rinnovabili titolare di un progetto di un impianto agrovoltaico su una superficie di circa 13,6 ettari in area agricola.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il diniego comunale era fondato, in sintesi,&nbsp;</p><ul style="margin-left:7px;"><li data-list-item-id="ecaf0b2ea58a5123898baae309beb515a"><p class="text-justify"><span>sull’asserita non idoneità del contratto preliminare di compravendita a dimostrare la disponibilità delle aree;</span></p></li><li data-list-item-id="e6f3dbe313582138b9ca16178161d7a8a"><p class="text-justify"><span>sull’applicabilità della disciplina regionale veneta in materia di “</span><i><span>indicatori di non idoneità</span></i><span>” (L.R. n. 17/2022) in deroga alla disciplina statale sulle aree idonee (D.Lgs. n. 199/2021).</span></p></li></ul><p class="text-justify">Accogliendo il ricorso, il Collegio ha affermato i seguenti importanti principi:</p><ol style="margin-left:-40px;"><li data-list-item-id="e25ce1b4cf1fa9efb1f2aa638abe61176"><p class="text-justify"><span>(i) in via preliminare, ha disatteso le eccezioni di improcedibilità del ricorso sollevate dal Comune resistente, il quale aveva dedotto che i contratti preliminari di compravendita fossero divenuti inefficaci per mancata stipula dei contratti definitivi entro il termine pattuito di 18 mesi. Il Collegio, facendo applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., ha rilevato che le clausole contrattuali attribuivano alla promissaria acquirente la facoltà di richiedere una proroga – alla quale la promittente venditrice aveva già prestato il proprio consenso ora per allora – e che la volontà delle parti di mantenere intatto il vincolo negoziale era ulteriormente confermata dalla stipula, in data successiva, di un apposito </span><i><span>addendum</span></i><span> con il quale era stato fissato un nuovo termine finale per la conclusione dei contratti definitivi.</span></p><p class="text-justify"><span>Nell’ambito di tali argomentazioni, il TAR ha ammesso il deposito dell’</span><i><span>addendum</span></i><span> oltre i termini previsti dall’art. 73 c.p.a., in quanto (</span><i><span><strong>i</strong></span></i><span>) venuto ad esistenza in data successiva alla relativa scadenza, (</span><i><span><strong>ii</strong></span></i><span>) resosi necessario al fine di interloquire su una questione sollevata per la prima volta nella memoria depositata dal Comune in data 26 gennaio 2026 e (</span><i><span><strong>iii</strong></span></i><span>) utile a dimostrare la persistenza dell’interesse al ricorso;</span></p><p class="text-justify">&nbsp;</p></li><li data-list-item-id="e4bf70a374f66ca4059854f8f067e4ead"><p class="text-justify"><span>(ii) in materia di disponibilità delle aree ai fini della PAS, il contratto preliminare di compravendita è idoneo a dimostrare la “</span><i><span>disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse</span></i><span>” richiesta dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 28/2011, purché conferisca al promissario acquirente poteri di godimento sufficienti a porre in essere gli adempimenti funzionali al conseguimento del titolo autorizzatorio.&nbsp;</span></p><p class="text-justify"><span>Il TAR, aderendo al recente orientamento del Consiglio di Stato (Sez. IV, 15 dicembre 2025, n. 9891) ha chiarito che la verifica deve essere condotta “</span><i><span>non tanto in astratto, in relazione al negozio giuridico utilizzato dalle parti, ma in concreto, in relazione al novero dei poteri di godimento assicurati</span></i><span>”. Nel caso di specie è stato dimostrato che i contratti preliminari attribuivano alla promissaria acquirente il libero accesso alle aree per sopralluoghi, rilievi e operazioni funzionali all'ottenimento delle autorizzazioni, nonché obblighi di non facere in capo alla promittente venditrice, con la conseguenza che la prima aveva pieno godimento delle aree;</span></p><p class="text-justify">&nbsp;</p></li><li data-list-item-id="ec483fc32604e8a72d8e87b93c376f897"><p class="text-justify"><span>(iii) le aree qualificate come idonee dall’art. 20, comma 8, lett. c-</span><i><span>ter</span></i><span>), n. 2 del d.lgs. n. 199/2021 – nella specie, aree agricole prive di caratteristiche ambientali di pregio localizzate entro 500 metri da uno stabilimento industriale – mantengono tale qualificazione anche laddove la normativa regionale (nella specie, la L.R. Veneto n. 17/2022) le classifichi come “agricole di pregio” e quindi presuntivamente non idonee.</span></p><p class="text-justify"><span>Il TAR ha statuito che la normativa regionale non può derogare ai principi fondamentali della materia riservati allo Stato e che i criteri introdotti dalla legge regionale “</span><i><span>varranno esclusivamente nelle aree agricole diverse da quelle qualificate dal Legislatore statale come «aree idonee di diritto»</span></i><span>”.&nbsp;</span></p><p class="text-justify"><span>Ne consegue che la realizzazione dell’impianto non è condizionata dalla titolarità, in capo al proponente, dei requisiti richiesti dall’art. 4, comma 3, della L.R. n. 17/2022;</span></p><p class="text-justify">&nbsp;</p></li><li data-list-item-id="ea3074a0ed0214530bd26b77e57354ae4"><p class="text-justify"><span>(iv) la mera vicinanza di un bene sottoposto a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (nella specie, una villa veneta) non preclude la qualificazione dell’area come idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-</span><i><span>ter</span></i><span>), n. 2 del d.lgs. n. 199/2021.&nbsp;</span></p><p class="text-justify"><span>Il TAR, condividendo il recente indirizzo del Consiglio di Stato (Sez. IV, nn. 10383/2025 e 1099/2026), ha chiarito che la lett. c-quater) del medesimo comma 8 ha carattere residuale e generale, mentre la lett. c-</span><i><span>ter</span></i><span>) ha natura speciale: la clausola di salvezza “</span><i><span>fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter)</span></i><span>” contenuta nella lett. c-</span><i><span>quater</span></i><span>) impedisce che quest'ultima introduca un requisito di idoneità aggiuntivo rispetto alle fattispecie speciali già disciplinate dalle lettere precedenti.&nbsp;</span></p><p class="text-justify"><span>Il Collegio ha inoltre rilevato che l’eccezione del Comune relativa alla vicinanza della villa veneta costituiva un’inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento, in quanto tale circostanza non figurava tra le ragioni giuridiche poste a fondamento del diniego, ma era stata menzionata solo “</span><i><span>per completezza di informazione</span></i><span>” nella parte istruttoria dell’atto impugnato.</span></p></li></ol><p class="text-justify">Si tratta con tutta evidenza di una pronuncia di notevole rilievo per gli operatori del settore, in quanto consolida – in sede di merito – principi fondamentali in materia di (<i><strong>i</strong></i>) idoneità del contratto preliminare quale titolo di disponibilità delle aree, (<i><strong>ii</strong></i>) prevalenza della qualificazione statale delle aree idonee rispetto a discipline regionali più restrittive e (<i><strong>iii</strong></i>) rapporto tra le diverse fattispecie di idoneità previste dall'art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021, con particolare riguardo alla natura speciale della lett. c-<i>ter</i>) rispetto alla lett. c-<i>quater</i>).</p><p class="text-justify">Inoltre, sotto il profilo processuale, la sentenza conferma la facoltà per il ricorrente di depositare documenti oltre i termini di cui all’art. 73 c.p.a., qualora questi siano venuti ad esistenza successivamente alla relativa scadenza e risultino utili a dimostrare la permanenza delle condizioni di procedibilità del ricorso.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-10150</guid>
                        <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 12:15:38 +0100</pubDate>
                        <title>Hybrid PPA: una nuova opportunità per elettrivori, generatori e trader</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/hybrid-ppa-una-nuova-opportunita-per-elettrivori-generatori-e-trader</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Nel corso del convegno tenutosi presso la sede di Milano di ADVANT Nctm lo scorso 11 marzo si è discusso di una nuova opportunità per il futuro del mercato elettrico. Gli Hybrid PPA possono infatti rappresentare un punto di incontro più evoluto tra la domanda degli elettrivori e l’offerta di trader e IPP.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Le caratteristiche distintive di un Hybrid PPA</strong></p><p class="text-justify">Un Power Purchase Agreement — PPA — è, nella sua forma più elementare, un contratto di lungo periodo con cui un produttore di energia rinnovabile cede la propria produzione a un acquirente — tipicamente un consumatore industriale o un trader — a condizioni predeterminate, sottraendosi così alla volatilità del mercato spot.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il PPA tradizionale nella forma pay-as-produced ha caratteristiche che ne hanno sicuramente agevolato la diffusione, soprattutto in Italia: il rischio di volume è chiaramente allocato, la bancabilità dei contratti pluriennali in presenza di controparti con merito creditizio è elevata e il profilo di produzione di un impianto fotovoltaico o eolico non coincide necessariamente con il profilo di consumo dell'acquirente. Proprio questa ultima caratteristica, nelle prossime evoluzioni del mercato, potrebbe costituire un limite alla ulteriore diffusione dei contratti di lungo termine.&nbsp;</p><p class="text-justify">L'Hybrid PPA nasce esattamente per superare questo possibile limite, combinando in una struttura integrata una o più fonti di generazione e BESS. L'aggiunta dello stoccaggio consente infatti di trasformare un profilo di produzione intermittente e non altrimenti governabile in un profilo più prossimo alle esigenze del consumatore. In sostanza, il BESS, unitamente alle attività di trading, rende il prodotto — l'energia consegnata al cliente finale — qualitativamente diverso rispetto alla basilare produzione as-produced di un singolo impianto rinnovabile.&nbsp;</p><h3 class="text-justify" style="margin-left:0cm;"><span><strong>La struttura soggettiva dell'Hybrid PPA: attori e logiche</strong></span></h3><p class="text-justify">Dal punto di vista della struttura, un Hybrid PPA fisico può coinvolgere gli interessi di una pluralità di soggetti: i titolari degli impianti di generazione da fonte rinnovabile, i titolari dei sistemi di accumulo, il trader, che funge da aggregatore, il cliente finale elettrivoro e il fornitore della tecnologia/EPC Contractor. Vale la pena soffermarsi un momento su ciascuno di essi, perché la complessità dell'Hybrid PPA deriva proprio dal dover bilanciare interessi che non sempre convergono spontaneamente.</p><p class="text-justify">Il cliente finale energivoro ha una priorità chiara: ricevere energia in forma baseload, con consegna in PCE e le Garanzie di Origine in relazione ai volumi oggetto dell'Hybrid PPA.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il trader ha un interesse principale duplice: presentare al cliente finale energivoro un prodotto quanto più attrattivo possibile e al tempo stesso massimizzare il proprio margine mantenendo i prezzi riconosciuti al generatore nel PPA e al titolare dello storage nel contratto di tolling quanto più contenuti possibile. L'obiettivo commerciale del trader è concludere un PPA per quanto possibile Pay as Nominated con il generatore — ovvero un Pay as Produced con un volume minimo mensile garantito — con consegna in PCE.</p><p class="text-justify">Il titolare dello storage è principalmente interessato a ricevere dal trader un corrispettivo fisso o un floor nell'ambito del contratto di tolling, tale da rendere questa soluzione preferibile rispetto a — e compatibile con — eventuali alternative di valorizzazione della capacità di accumulo, inclusa la partecipazione al Capacity Market.&nbsp;</p><p class="text-justify">La SPV Impianto mira a stabilizzare i propri ricavi sottoscrivendo un PPA con il prezzo più alto possibile, assicurando la bancabilità del contratto.&nbsp;</p><h3 class="text-justify" style="margin-left:0cm;"><span><strong>Le esigenze di tutela: garanzie e bancabilità&nbsp;</strong></span></h3><p class="text-justify">Uno degli aspetti più delicati — e praticamente rilevanti — di questa architettura contrattuale riguarda la gestione dei rischi e la strutturazione delle garanzie tra le parti, ivi incluso il fornitore di tecnologia e gli EPC Contractor anche per esigenze di bancabilità.</p><p class="text-justify">Il trader vorrà tutelarsi sui vari fronti di rischio chiedendo la consegna di strumenti di garanzia.</p><h3 class="text-justify" style="margin-left:0cm;"><span><strong>Il contesto regolatorio&nbsp;</strong></span></h3><p class="text-justify">In questo contesto si inserisce anche il ruolo abilitante degli strumenti pubblici: l'Energy Release, i meccanismi FER, incluso il FER Z, il MACSE, il Capacity Market, il MPPA e le garanzie pubbliche, ma anche la necessità di regolare la coesistenza e l'interazione tra incentivazione pubblica e contrattazione privata.</p><p class="text-justify">Il mercato dei PPA potrà finalmente decollare o resterà marginale rispetto agli schemi pubblici gestiti dal GSE? Il FER-Z — la sua struttura decentrata e l’incentivazione della consegna di un profilo — potrà contribuire alla crescita del mercato&nbsp;dei PPA o potrà essere un limite?</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energivori</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 20 Mar 2026 09:45:59 +0100</pubDate>
                        <title>Rischi ambientali e catastrofali: tra prevenzione e profili assicurativi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/rischi-ambientali-e-catastrofali-tra-prevenzione-e-profili-assicurativi</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Negli ultimi anni, eventi meteo-climatici più intensi e frequenti aumentano la probabilità di danni fisici agli immobili (ad esempio da alluvione o frana) con impatti, in certi casi, sull’operatività delle imprese, anche in relazione alla possibile interruzione delle attività (fermo produzione, danneggiamento di scorte, etc).</p><p class="text-justify">In questo quadro, assume rilievo anche la dimensione finanziaria del rischio fisico. L’Approfondimento della Banca d’Italia n. 77 (febbraio 2026) stima che il 38% delle imprese non finanziarie italiane sia esposto a rischi idrogeologici, con differenze importanti per territorio e settore, e rileva che la copertura assicurativa riduce mediamente di circa la metà l’impatto dell’esposizione sulla probabilità di insolvenza a un anno. Il rischio meteo-climatico fisico diventa quindi un fattore che incide sul rischio di credito&nbsp;e, in generale, sulla resilienza economica dell’impresa.&nbsp;</p><p class="text-justify">È in questo contesto che si colloca l’obbligo della copertura c.d. “Nat Cat”, introdotto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024, art. 1, commi 101 e ss.) attuato mediante il Decreto interministeriale 30 gennaio 2025, n. 18 e ulteriormente disciplinato dal Decreto Legge n. 39/2025 convertito con la Legge n. 78/2025.&nbsp;</p><p class="text-justify">La disciplina impone alle imprese con sede legale in Italia, nonché alle imprese estere con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, che includono sismi, frane, alluvioni, inondazioni e esondazioni come definiti dall’art 3 decreto n.18/2025.&nbsp;</p><p class="text-justify">Sotto il profilo oggettivo, la copertura è riferita, in particolare, alle immobilizzazioni materiali individuate dal rinvio all’art. 2424 c.c., sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), ossia:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>terreni e fabbricati,&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>impianti e macchinari,&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>attrezzature industriali e commerciali.&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify">L’obbligo di copertura è previsto unicamente per le immobilizzazioni di cui sopra utilizzate a qualsiasi titolo nell’esercizio dell’attività di impresa: quindi l’imprenditore dovrà assicurare sia i beni propri sia i beni di terzi locati che siano strumentali rispetto alla sua impresa.&nbsp;</p><p class="text-justify">Qualora il proprietario dell’immobile utilizzato dall’imprenditore decida di assicurare l’immobile, l’imprenditore potrà evitare di assicurare il bene, ma sarà tenuto a raccogliere prova dell’esistenza della polizza e verificarne la correttezza e l’idoneità rispetto ai requisiti previsti dalla normativa.&nbsp;</p><p class="text-justify">Qualora sia l’imprenditore stesso a stipulare la polizza sul bene in locazione utilizzato per la propria impresa, la legge prevede che l’eventuale indennizzo venga attribuito nella sua totalità al proprietario del bene che sarà tenuto aimpiegare le somme ricevute per il ripristino dei beni danneggiati o periti utilizzati dall’imprenditore. Qualora invece, il proprietario non intenda procedere al ripristino dei beni danneggiati o periti, l’imprenditore avrà diritto ad una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell'attività di impresa a causa dell'evento catastrofale, nel limite del 40 per cento dell'indennizzo ricevuto dal proprietario.</p><p class="text-justify">Le tempistiche di entrata in vigore dell’obbligo sono state dilazionate nel tempo per categorie di imprese e sono state oggetto di varie proroghe. Da ultimo, il cosiddetto Milleproroghe 2026 (Decreto Legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, pubblicata in G.U. 28 febbraio 2026, n. 49) ha disposto il differimento al 31 marzo 2026 per alcune categorie di imprese (pesca e acquacoltura e le micro e piccole imprese che esercitano somministrazione di alimenti e bevande o operano come imprese turistico-ricettive).&nbsp;</p><p class="text-justify">Giova ricordare che dell'inadempimento dell’obbligo assicurativo posto a carico delle imprese si dovrà tenere conto ai fini dell’assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, incluse quelle erogate in occasione di eventi calamitosi o catastrofali.</p><p class="text-justify">Anche in considerazione del fatto che le misure di prevenzione influenzano il costo del premio assicurativo, nonché dei rischi (di natura anche penale, di responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché reputazionale) connessi alla <i>compliance&nbsp;</i>in materia ambientale, diventa quindi fondamentale per l’impresa pianificare sia la prevenzione che la risposta alle emergenze, restando sempre aggiornati sulla normativa applicabile.</p><p class="text-justify">Una prevenzione efficace richiede, tra l’altro:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>una mappatura realistica degli scenari di rischio (anche fisico);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>procedure interne che definiscano responsabilità e poteri decisionali;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>piani di emergenza aggiornati;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>tracciabilità di controlli, manutenzioni e verifiche periodiche;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>una gestione rigorosa di eventuali sostanze pericolose.&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify">Sul versante della risposta alle emergenze, è decisivo che l’impresa sia in grado di agire con tempestività e in modo organizzato, ad&nbsp;esempio&nbsp;in relazione alla gestione corretta delle comunicazioni e degli adempimenti verso le autorità competenti quando richiesti dalla normativa di settore o dalle autorizzazioni applicabili.</p><p class="text-justify">Nel contesto attuale, la gestione del rischio ambientale è infatti oggi un profilo di governance che può incidere direttamente su costi, continuità operativa e responsabilità.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 18 Mar 2026 12:01:39 +0100</pubDate>
                        <title>L&#039;Europa e l&#039;AI generativa: il Parlamento traccia la rotta</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/leuropa-e-lai-generativa-il-parlamento-traccia-la-rotta</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 10 marzo scorso il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione — atto politico non vincolante, ma indicativo della direzione regolatoria europea — sul rapporto tra intelligenza artificiale generativa e tutela dei contenuti. La risoluzione si inserisce in un quadro normativo già in movimento: l'AI Act, entrato in vigore nell'agosto 2024 e in progressiva applicazione fino al 2027, ha introdotto obblighi di trasparenza per i fornitori di modelli di AI per uso generale (GPAI).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il problema</strong></p><p class="text-justify">I sistemi di AI generativa si addestrano su enormi quantità di contenuti raccolti dalla rete senza autorizzazione e senza compenso per chi li ha prodotti. Il risultato è che gli autori si trovano a competere sul mercato con sistemi addestrati anche sui loro contenuti, senza che sia stato chiesto loro alcun consenso né riconosciuto alcun compenso. Una dinamica che per il Parlamento UE solleva questioni rilevanti sia sul piano dei diritti individuali degli autori sia sulla sostenibilità economica del settore culturale europeo nel suo complesso.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Le misure chieste alla Commissione</strong></p><p class="text-justify"><strong>Trasparenza.</strong> I fornitori di AI dovrebbero elencare analiticamente i contenuti protetti usati nell'addestramento — un obbligo riconducibile al principio di <i>sufficient disclosure</i>: la divulgazione deve essere sufficientemente dettagliata da consentire ai titolari dei diritti di verificare se e come i propri contenuti siano stati utilizzati. La misura si pone in continuità con quanto già previsto dall'AI Act per i modelli GPAI, che impone la pubblicazione di sommari sui dati di addestramento, spingendosi tuttavia verso un livello di dettaglio significativamente più elevato.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Nessuna scappatoia geografica.</strong> Un sistema AI che sfrutta contenuti protetti al di fuori dell'UE non dovrebbe essere commercializzato nel mercato europeo. Il principio riflette l'approccio extraterritoriale già adottato dall'AI Act, che si applica a tutti i sistemi immessi sul mercato europeo indipendentemente dal luogo di sviluppo.</p><p class="text-justify"><strong>Crawler tracciabili.</strong> Chi raccoglie dati dal web dovrebbe essere identificabile dagli operatori dei siti e tenere registri dettagliati delle proprie attività.</p><p class="text-justify"><strong>Filigrane digitali.</strong> I titolari dei diritti potranno marcare i propri contenuti; i fornitori di AI avranno l'obbligo di mantenerle intatte e di offrire strumenti per rilevarle. Il tema si intreccia con le disposizioni dell'AI Act sull'etichettatura dei contenuti sintetici e sul rilevamento automatizzato dei deepfake.</p><p class="text-justify"><strong>Diritto di esclusione.</strong> Il Parlamento ipotizza che i titolari dei diritti possano escludere i propri contenuti dall'addestramento dei modelli, tramite formati standardizzati gestiti dall'EUIPO. Si tratta di un rafforzamento operativo del meccanismo di opt-out già previsto dalla Direttiva sul mercato unico digitale (DSM), che l'AI Act richiama ma non disciplina nel dettaglio.</p><p class="text-justify"><strong>Licenze collettive.</strong> L'EUIPO potrebbe coordinare un sistema di licenze per settore. Per i contenuti già usati senza autorizzazione è prevista una remunerazione transitoria equa e proporzionata.</p><p class="text-justify"><strong>Etichettatura.</strong> La proposta propone l’introduzione dell'obbligo di distinguere i contenuti "generati dall'AI" da quelli "prodotti da un essere umano", con un codice di buone pratiche elaborato dalla Commissione — in linea con gli obblighi di trasparenza già introdotti dall'AI Act per i sistemi che generano contenuti sintetici o interagiscono direttamente con gli utenti.</p><p class="text-justify"><strong>Un principio di fondo</strong></p><p class="text-justify">La tutela dei contenuti resta ancorata alla paternità umana: i contenuti interamente generati dall'AI non sono proteggibili e rimangono nel pubblico dominio.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Perché conta ora</strong></p><p class="text-justify">Letta insieme all'AI Act, la risoluzione completa un mosaico regolatorio ancora in costruzione. L'AI Act ha posto le fondamenta — obblighi di trasparenza, gestione del rischio, governance dei modelli — ma ha rinviato la questione della protezione dei contenuti a sviluppi successivi. Questa risoluzione indica quale forma potrebbero assumere quegli sviluppi. Per chi opera nel settore culturale o tecnologico, è il momento di valutare le proprie pratiche alla luce di un quadro normativo che, tra obblighi già vigenti e misure in corso di definizione, è destinato a diventare progressivamente più stringente.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 17 Mar 2026 10:34:19 +0100</pubDate>
                        <title>Energy Law Italy Outlook | Febbraio 2026</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/energy-law-italy-outlook-febbraio-2026</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ora disponibile il quinto numero di Energy Law Italy Outlook, la <strong>Newsletter</strong> a cura del Team Energy &amp; Infrastructures di <strong>ADVANT Nctm</strong> che analizza gli sviluppi normativi e regolatori più rilevanti del panorama energetico italiano.&nbsp;</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/Energy_NL_2026.pdf" target="_blank"><strong><u>Leggi il numero di febbraio 2026</u></strong></a></p><p><a href="https://www.energylawitaly.com/newsletter-subscription" target="_blank"><u>Resta aggiornato!&nbsp;</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 16 Mar 2026 17:47:59 +0100</pubDate>
                        <title>Antiriciclaggio: l&#039;UIF emana le nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/antiriciclaggio-luif-emana-le-nuove-istruzioni-per-la-rilevazione-e-la-segnalazione-delle-operazioni-sospette</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il <strong>18 dicembre 2025</strong> l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“<strong>UIF</strong>”) ha emanato il provvedimento recante le nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (il “<strong>Provvedimento</strong>”), destinato a sostituire il precedente provvedimento del 4 maggio 2011 e i relativi allegati. Il Provvedimento è il risultato di una consultazione pubblica alla quale lo Studio ha partecipato attivamente, contribuendo alla definizione delle istruzioni ora adottate. Il Provvedimento è rivolto a tutti i soggetti obbligati ai sensi del D.lgs. n. 231/2007 e le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dal <strong>1° luglio 2026</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il Provvedimento si articola in tre parti. La <strong>Parte Prima</strong> definisce i principi e le regole della collaborazione attiva, illustrando le fasi di individuazione e valutazione delle anomalie, le istruzioni operative per l’invio della segnalazione di operazioni sospette (“<strong>SOS</strong>”), la disciplina della sospensione delle operazioni e il flusso di ritorno degli esiti da parte dell’UIF. La <strong>Parte Seconda</strong> introduce disposizioni sugli adempimenti di natura organizzativa applicabili ai destinatari non soggetti alla supervisione delle Autorità di vigilanza di settore. Infine, la <strong>Parte Terza</strong> disciplina le modalità di accesso al portale Infostat-UIF e fornisce le istruzioni per la compilazione e l’invio delle SOS.</p><p class="text-justify">Con particolare riguardo ai <u>principi della collaborazione attiva</u>, il Provvedimento pone l’accento più sulla qualità che sulla quantità del flusso segnaletico. La SOS rappresenta infatti l’esito di un processo valutativo condotto dal destinatario a partire dall’individuazione di anomalie soggettive e oggettive, che devono essere esaminate anche alla luce delle informazioni disponibili e del profilo del cliente. Il Provvedimento esclude espressamente approcci automatici o meramente cautelativi: il mero superamento di soglie quantitative, la ricezione di richieste di informazioni da parte delle Autorità, l’esistenza di notizie negative sul soggetto ovvero l’adozione di misure personali o reali a suo carico non costituiscono, di per sè, presupposto sufficiente per l’invio di una SOS.</p><p class="text-justify">Il processo valutativo può legittimamente concludersi con l’esclusione del sospetto; in tali casi non sussiste l’obbligo di segnalazione, ma il destinatario è invitato a documentare, anche sinteticamente, le ragioni a sostegno di tale decisione, al fine di garantire la tracciabilità in caso di verifiche successive.</p><p class="text-justify">Tra gli elementi di maggiore rilievo introdotti dal Provvedimento si segnalano i seguenti.</p><p class="text-justify"><u>Intelligenza artificiale</u>. Il Provvedimento riconosce espressamente la possibilità di ricorrere a strumenti basati su sistemi di intelligenza artificiale per l’individuazione delle operatività anomale. Tali strumenti, laddove utilizzati, devono essere conformi alle disposizioni a essi eventualmente applicabili, basarsi su dati oggettivi e verificabili ed essere accompagnati da adeguate valutazioni svolte con l’intervento umano, finalizzate alla verifica e validazione delle anomalie rilevate. Sebbene l’utilizzo dell’intelligenza artificiale sia delineato con cautela, la sua esplicita menzione nel Provvedimento apre la strada a possibili applicazioni in ambiti finora poco esplorati, evidenziando ancora una volta le sfide che l’evoluzione tecnologica pone al diritto.</p><p class="text-justify"><u>Condivisione delle informazioni tra destinatari</u>. Viene introdotta la possibilità per i soggetti obbligati di condividere informazioni sulle anomalie individuate in relazione a operatività che presentino elementi comuni, nel rispetto degli obblighi di segretezza e riservatezza previsti dal D.lgs. 231/2007.</p><p class="text-justify"><u>Flusso di ritorno dell’UIF</u>. È rafforzato il sistema di comunicazione degli esiti delle segnalazioni: l’UIF fornirà ai destinatari, con cadenza almeno semestrale, indicazioni mirate sulla qualità della collaborazione attiva, distinguendo tra segnalazioni prive di sufficienti elementi di rischio a supporto del sospetto (c.d. elenco A) e segnalazioni classificate a basso rischio (c.d. elenco B). I soggetti obbligati sono tenuti a tener conto di tali riscontri ai fini del progressivo affinamento dei propri processi interni.</p><p class="text-justify">Tramite la scheda di feedback l’UIF fornisce inoltre con cadenza almeno annuale valutazioni di sintesi sulla collaborazione attiva del destinatario. Tale scheda è inviata ai destinatari che risultano aver inviato nell’anno solare di riferimento un numero rilevante di segnalazioni.</p><p class="text-justify"><u>Sospensione delle operazioni</u>. Il destinatario può sottoporre all’UIF un’operazione sospetta chiedendo la valutazione dell’esercizio del potere di sospensione, mediante l’invio di una SOS con apposito attributo. La sospensione può avere una durata massima di cinque giorni lavorativi dalla notifica del relativo provvedimento a mezzo PEC.</p><p class="text-justify">Come anticipato, la seconda parte del Provvedimento è poi dedicata agli <strong>adempimenti organizzativi</strong>.</p><p class="text-justify">In particolare, viene formalizzata la figura del referente SOS, che - nei destinatari diversi dalla persona fisica - deve essere identificata nel portale Infostat-UIF nella persona del legale rappresentante o di un suo delegato dotato di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità. Il delegato non può essere un soggetto esterno al destinatario o al gruppo di appartenenza, né il responsabile della funzione di revisione interna.</p><p class="text-justify">Quanto alla procedura interna di segnalazione, essa deve essere proporzionata alle dimensioni e alla complessità del soggetto obbligato, garantendo efficacia, tempestività e riservatezza. Non possono essere esternalizzate la decisione di effettuare la segnalazione e la trasmissione della stessa all’UIF.</p><p class="text-justify">L’ultima parte del Provvedimento è infine dedicata alle <strong>modalità di segnalazione</strong>. Le SOS devono essere trasmesse esclusivamente tramite il portale Infostat-UIF e devono contenere: dati identificativi, elementi strutturati relativi a operazioni, soggetti e rapporti, e una descrizione in forma libera dell’operatività sospetta e dei motivi del sospetto. La parte descrittiva non può limitarsi a un mero rinvio agli indicatori di anomalia o agli schemi dell’UIF, ma deve illustrare il processo logico-deduttivo seguito dal destinatario.</p><p class="text-justify">In conclusione, il Provvedimento ridefinisce in modo organico l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui agli artt. 35 e ss. del D.lgs. 231/2007, rafforzando un approccio basato sulla responsabilizzazione dei soggetti obbligati e sulla qualità della collaborazione attiva.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le nuove istruzioni di cui al Provvedimento comportano alcune implicazioni operative particolarmente rilevanti per i soggetti obbligati.</p><p class="text-justify">In primo luogo, il Provvedimento rafforza la centralità del processo valutativo interno, escludendo approcci automatici o meramente cautelativi. Ciò richiede ai soggetti obbligati di dotarsi di procedure interne adeguate, in grado di consentire una valutazione effettiva delle anomalie alla luce del profilo del cliente, della natura dell’operazione e del contesto complessivo della transazione.</p><p class="text-justify">In secondo luogo, l’introduzione di riferimenti espliciti all’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale si inserisce in una tendenza ormai evidente nel quadro regolamentare nazionale ed europeo, volta a favorire l’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati, pur nel rispetto del principio della responsabilità decisionale del destinatario. Il ricorso all’intelligenza artificiale non può quindi sostituire il processo valutativo richiesto dalla normativa antiriciclaggio, ma può rappresentare un supporto all’individuazione e alla gestione delle anomalie, soprattutto nei contesti caratterizzati da elevato numero di operazioni o da schemi transazionali complessi.</p><p class="text-justify">In questo contesto, l’adeguamento alle nuove istruzioni non si esaurisce in un aggiornamento formale delle procedure, ma richiede una revisione complessiva dei presidi antiriciclaggio, che includa – tra l’altro – la definizione di procedure interne di segnalazione, l’individuazione del referente SOS, l’aggiornamento delle policy di gestione delle anomalie e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni.</p><p class="text-justify">Alla luce dell’entrata in vigore delle nuove istruzioni il 1° luglio 2026, appare pertanto opportuno che i soggetti obbligati avviino sin d’ora una verifica dei propri assetti di compliance antiriciclaggio, al fine di assicurare la piena conformità al nuovo quadro regolamentare e ridurre i rischi operativi e reputazionali connessi alla gestione delle operazioni sospette.</p><p class="text-justify">L’introduzione delle nuove istruzioni rappresenta un’occasione per rafforzare tali presidi e adeguarli alle evoluzioni normative e tecnologiche che interessano il settore.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Compliance</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <guid isPermaLink="false">news-10120</guid>
                        <pubDate>Mon, 16 Mar 2026 17:39:06 +0100</pubDate>
                        <title>Legge annuale per le PMI: le principali novità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-annuale-per-le-pmi-le-principali-novita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">La Legge Annuale 2025 per le Piccole e Medie Imprese, che è stata approvata in via definitiva il 4 marzo 2026 dal Senato, introduce una significativa riforma del quadro italiano delle cartolarizzazioni, ridefinendo il modo in cui il magazzino può essere monetizzato e utilizzato come base per operazioni di finanziamento.</p><p class="text-justify">Modificando gli articoli 7, 7.1 e 7.2 della legge n. 130/1999 (la&nbsp;<strong>Legge sulle Cartolarizzazioni</strong>), la riforma consente alle imprese di liberare il valore finanziario del proprio stock di magazzino attraverso il ricorso al mercato dei capitali, offrendo un’alternativa alle tradizionali forme di finanziamento basate su garanzie.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1. Elementi chiave della riforma</strong></p><p class="text-justify"><strong><u>Il magazzino diventa un attivo cartolarizzabile</u>:</strong> per la prima volta, i beni mobili non registrati — inclusi i beni di magazzino — possono essere direttamente cartolarizzati. Ciò consente operazioni basate sul trasferimento del magazzino a una veicolo di cartolarizzazione e sull’emissione di note garantite dal magazzino ai sensi dell’articolo 7.2.</p><p class="text-justify"><strong><u>Estensione del patrimonio segregato (patrimonio destinato)</u>:</strong> il patrimonio destinato può ora includere non solo crediti ma anche attivi lungo l’intero ciclo produttivo — materie prime, semilavorati, prodotti finiti e beni sostitutivi — consentendo strutture dinamiche e <i>revolving&nbsp;</i>allineate alle esigenze operative.</p><p class="text-justify"><strong>Due sono le strutture alternative di cartolarizzazione:</strong></p><p class="text-justify"><strong>Struttura ai sensi dell’articolo 7.1:</strong> la società destina il magazzino (unitamente a crediti presenti o futuri) a un patrimonio destinato, ovvero lo trasferisce a una SPV di supporto non emittente. La società veicolo di cartolarizzazione emittente concede un finanziamento a ricorso limitato, il cui rimborso deriva dagli attivi segregati e dai relativi proventi nell’ambito di una struttura giuridicamente separata.</p><p class="text-justify"><strong>Struttura ai sensi dell’articolo 7.2:</strong> il magazzino è acquistato dalla società veicolo di cartolarizzazione emittente, la quale ne finanzia l’acquisto mediante l’emissione note garantite dallo <i>stock</i> trasferito e dai relativi proventi della vendita, consentendo una soluzione di <i>destocking</i> strutturalmente più lineare.</p><p class="text-justify"><strong><u>Accesso per finanziatori non autorizzati</u>:</strong> soggetti finanziatori non autorizzati possono utilizzare tecniche di cartolarizzazione per fornire finanziamento a valere sul magazzino (attività in precedenza riservata a banche e intermediari regolamentati) oppure per acquistare il magazzino stesso.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Principali cambiamenti rispetto al quadro previgente</strong></p><p class="text-justify">La riforma segna un chiaro passaggio da modelli di finanziamento del magazzino basati sul pegno a vere e proprie strutture di cartolarizzazione. In precedenza, il finanziamento del magazzino si fondava sul pegno mobiliare non possessorio a garanzia di un finanziamento. Il nuovo regime introduce strutture basate alternativamente sulla segregazione legale (articolo 7.1) oppure sull’acquisto del magazzino da parte di una SPV emittente (articolo 7.2), ampliando in modo significativo gli strumenti disponibili.</p><p class="text-justify">I patrimoni destinati non sono più limitati ai crediti e alle relative garanzie accessorie, ma possono ricomprendere l’intero ciclo produttivo, consentendo strutture revolving e continuamente reintegrabili.</p><p class="text-justify">La struttura ai sensi dell’articolo 7.2 crea inoltre la possibilità di una “derecognition” del magazzino dal bilancio dell’impresa e di una più chiara segregazione strutturale rispetto ai modelli tradizionali basati su garanzie.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. Perché è rilevante</strong></p><p class="text-justify">La riforma amplia in modo significativo le possibilità di <i>inventory financing</i> in Italia.</p><p class="text-justify">Essa apre nuovi canali di liquidità, riduce i vincoli operativi associati alle strutture basate su pegno non possessorio e facilita operazioni di <i>destocking</i> attraverso strumenti di cartolarizzazione standardizzati.</p><p class="text-justify">Per un’analisi completa — inclusi schemi strutturali, considerazioni fiscali e un confronto dettagliato tra gli articoli 7.1 e 7.2 — si rimanda al nostro alert completo disponibile al <a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-annuale-pmi-novita-in-tema-di-cartolarizzazioni-per-lo-smobilizzo-del-magazzino" target="_blank"><strong>seguente link</strong></a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 16 Mar 2026 11:16:00 +0100</pubDate>
                        <title>CNC - Misure Protettive - Fideiussori - Centrale Rischi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cnc-misure-protettive-fideiussori-centrale-rischi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tribunale di Napoli, 4 febbraio 2026</strong></p><p class="text-justify">Il Tribunale di Napoli in sede di reclamo ha revocato le misure protettive, già confermate nella composizione negoziata, aventi a oggetto il divieto (i) di escussione di garanzie prestate da terzi fideiussori, e (ii) di segnalazione alla Centrale dei Rischi dello stato di crisi dell’impresa.</p><p class="text-justify">Il Tribunale ravvisa sul punto una compressione ingiustificata degli interessi dei creditori: (i) rileva l’incongruità di un divieto di escussione esteso indistintamente all’intero patrimonio dei terzi fideiussori, che rimarrebbe peraltro esposto ai loro creditori personali e (ii) osserva che la pubblicità a Registro Imprese delle misure protettive priva di utilità il divieto di segnalazione interbancaria.</p><p class="text-justify"><i>La pronuncia è significativa in quanto si discosta da orientamenti della giurisprudenza (Trib. Avellino, 5 dicembre 2022; Trib. Napoli Nord, 24 gennaio 2024; Trib. Milano, 8 febbraio 2025; Trib. Pordenone, 27 maggio 2025), favorevoli all’estensione delle misure ex art. 18 CCII anche nei confronti dei terzi garanti e al divieto di pubblicazione nella Centrale Rischi.</i></p><p><i>Sulla prima questione, oggettivamente controversa, in realtà il Tribunale riconosce fondamento all’inibitoria, ove si tratti (diversamente dal caso esaminato) di determinati beni finzionali al piano di risanamento: non si confronta invece con l’alternativa&nbsp;</i>ratio<i> posta a fondamento dell’inibitoria, relativa alla modificazione del novero dei soggetti con i quali sono in corso trattative, per effetto della surrogazione del garante nella posizione del creditore originario.</i></p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/trib-napoli-4-febbraio-2026-pres-scoppa-est-cacace.pdf" target="_blank"><i>Leggi la sentenza</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Mon, 16 Mar 2026 09:41:03 +0100</pubDate>
                        <title>Investigazione della Commissione Europea su Shein e implicazioni del Digital Services Act (DSA) per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/investigazione-della-commissione-europea-su-shein-e-implicazioni-del-digital-services-act-dsa-per-la-tutela-dei-diritti-di-proprieta-intellettuale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>1. Contesto dell'indagine</strong></p><p class="text-justify">Il 17 febbraio 2026 la Commissione europea ha avviato un'indagine formale nei confronti di Shein, classificata come Very Large Online Platform (VLOP) ai sensi del Digital Services Act (DSA). L'iniziativa si inserisce nel quadro dei poteri di supervisione attribuiti alla Commissione per verificare il rispetto degli obblighi imposti alle piattaforme digitali di grandi dimensioni, in particolare con riferimento alla circolazione di prodotti illegali e contraffatti all'interno dei marketplace online. Tra i profili oggetto di analisi vi è la possibile presenza sulla piattaforma di beni che violano diritti di proprietà intellettuale, inclusi marchi, design e copyright. Shein è stata formalmente designata come VLOP dalla Commissione europea nell'ottobre 2023.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Gli obblighi del DSA in materia di prodotti illegali e IPR</strong></p><p class="text-justify">Il Digital Services Act introduce un sistema di responsabilità e diligenza per le piattaforme online, incidendo direttamente anche sulla circolazione di prodotti contraffatti. Il DSA sostituisce il previgente regime di responsabilità degli intermediari introdotto dalla Direttiva sul Commercio Elettronico (2000/31/CE), rafforzando significativamente gli obblighi a carico delle piattaforme.</p><p class="text-justify">Tra gli obblighi più rilevanti:</p><p class="text-justify">a) Meccanismi di notice-and-action (art. 16 DSA):&nbsp;le piattaforme devono predisporre sistemi che consentano ai titolari di diritti di segnalare facilmente contenuti o prodotti illegali, inclusi articoli che violano diritti di proprietà intellettuale. Il sistema deve essere facilmente accessibile, dotato di un canale elettronico diretto, e capace di consentire segnalazioni sufficientemente precise. La piattaforma è tenuta a comunicare la decisione presa al segnalante, con obbligo di motivazione in caso di diniego.</p><p class="text-justify">b) Tracciabilità dei trader (art. 30 DSA):&nbsp;i marketplace devono raccogliere e verificare informazioni sui venditori professionali che operano sulla piattaforma — ragione sociale, partita IVA, dati bancari — secondo il principio del "Know Your Business Customer" (KYBC), al fine di ridurre la presenza di operatori che commercializzano prodotti contraffatti. I venditori che non abbiano fornito le informazioni richieste o la cui verifica sia fallita non possono operare sulla piattaforma.</p><p class="text-justify">c) Obblighi rafforzati per le VLOP (artt. 34–35 DSA):&nbsp;le piattaforme di dimensioni molto grandi devono: i) analizzare i rischi sistemici, tra cui la diffusione di prodotti illegali, con cadenza annuale; ii) adottare misure di mitigazione, come sistemi di controllo più efficaci e maggiore moderazione; iii) sottoporsi ad audit indipendenti sulla conformità delle misure adottate (art. 37 DSA).</p><p class="text-justify">d) Trasparenza e accesso ai dati:&nbsp;le VLOP devono fornire informazioni sulle modalità di funzionamento dei propri sistemi e sulle misure adottate per contrastare contenuti e prodotti illegali, nonché condividere dati con la Commissione e i ricercatori autorizzati (artt. 40–42 DSA).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. Il focus dell'indagine: i prodotti contraffatti</strong></p><p class="text-justify">Con specifico riguardo all'attività di Shein quale marketplace di terzi, l'indagine della Commissione riguarda in particolare la possibile insufficienza delle misure adottate dalla piattaforma per: prevenire la vendita, da parte di venditori terzi, di prodotti che violano marchi o design registrati; rimuovere rapidamente gli articoli segnalati come contraffatti attraverso i meccanismi di notice-and-action; garantire la tracciabilità e la corretta identificazione dei venditori terzi ai sensi dell'art. 30 DSA.</p><p class="text-justify">In questo contesto il DSA diventa uno strumento complementare rispetto al tradizionale enforcement dei diritti IP, poiché non interviene sul singolo atto di contraffazione compiuto dal venditore terzo, ma sulla governance della piattaforma che ne ha reso possibile la commercializzazione.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4. Possibili conseguenze dell'indagine</strong></p><p class="text-justify">Se la Commissione dovesse accertare violazioni del Digital Services Act, potrebbe imporre:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>misure correttive per rafforzare i sistemi di controllo della piattaforma (modifica dei sistemi di notice-and-action, rafforzamento della verifica dei seller, obbligo di report periodici);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>sanzioni fino al 6% del fatturato globale annuo della società (art. 74 DSA);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>penalità di mora fino al 5% del fatturato giornaliero medio per ogni giorno di ritardo nell'adempimento;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>in casi di violazione grave e reiterata, misure d'urgenza e, in extremis, sospensione temporanea dell'accesso al servizio nell'UE (art. 76 DSA).</span></p><p class="text-justify">&nbsp;</p></li></ul><p class="text-justify"><strong>5. Conclusioni</strong></p><p class="text-justify">L'indagine su Shein offre uno spunto significativo per riflettere sul ruolo che il Digital Services Act può svolgere, in via indiretta, nell'enforcement della proprietà intellettuale nell'economia digitale.</p><p class="text-justify">Il DSA rafforza la responsabilità procedurale delle piattaforme online, imponendo obblighi di diligenza più stringenti nella gestione dei prodotti potenzialmente contraffatti. Questo rappresenta un passo in avanti rispetto al regime previgente, ma non elimina le difficoltà strutturali dell'enforcement IP nel contesto digitale: la frammentazione delle catene di fornitura, la rapidità con cui i venditori scorretti si ricostituiscono sotto nuove identità e la complessità della verifica a scala globale rimangono sfide aperte.</p><p class="text-justify">Per i titolari di diritti, i meccanismi introdotti dal DSA — in particolare il notice-and-action e la tracciabilità dei trader — offrono strumenti aggiuntivi di tutela, che si affiancano senza sostituire i rimedi IP tradizionali. L'efficacia concreta di tali strumenti dipenderà tuttavia dall'effettiva implementazione da parte delle piattaforme e dal rigore con cui la Commissione eserciterà i propri poteri di supervisione.</p><p>L'esito dell'indagine su Shein fornirà indicazioni preziose sulla portata applicativa del DSA in questo ambito, ma è prematuro considerarlo un modello consolidato: si tratta di uno dei primi casi di enforcement nei confronti di una VLOP, e la prassi regolatoria è ancora in fase di definizione.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                                <category>Technology, Media, Entertainment and Telecommunications</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 13 Mar 2026 15:07:41 +0100</pubDate>
                        <title>The Banksy removal - When street art meets property rights</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-banksy-removal-when-street-art-meets-property-rights</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h6><span>The removal last year of a Banksy in Venice has reignited a longstanding legal debate at the intersection of property law and copyright: when street art is created without permission on someone else's wall, who actually owns it? And can the property owner legally remove it?</span></h6><h6><span>In May 2019, during the inauguration of the Venice Biennale, a work attributed to Banksy appeared depicting a migrant child with its feet and part of its legs immersed in the water of a canal, wearing a life jacket and holding a flare emitting pink smoke. In early 2025, to preserve its integrity considering local climatic conditions and to allow restoration of the historic palazzo owned by Banca Ifis on which it was created, it was announced that the work would be removed by "detaching" it from the surface; the operation was carried out on the night of 23-24 July 2025. The restoration was completed in early 2026; the work is currently held at an undisclosed location and may soon be returned to its original site, this time with protective measures to shield it from the effects of water, salt air and wind.</span></h6><p><a href="https://www.artlawyersassociation.com/post/the-banksy-removal-when-street-art-meets-property-rights" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Read the full article on artlawyersassociation.com</strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 12 Mar 2026 09:04:41 +0100</pubDate>
                        <title>Decreto-Legge 19/2026: nuove disposizioni in materia di bonifiche e industrie insalubri</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-legge-19-2026-nuove-disposizioni-in-materia-di-bonifiche-e-industrie-insalubri</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>Introduzione</strong></p><p class="text-justify">Il Decreto Legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante "<i>Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione</i>", è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2026, con l’introduzione di molteplici disposizioni che impattano su vari ambiti.</p><p class="text-justify">In attesa della conversione in legge e delle eventuali modifiche che potranno essere apportate, in questa sede verranno evidenziate le novità più rilevanti in relazione all’art. 242-ter del D.Lgs. 152/06 (in materia di interventi ammessi nei siti sottoposti a procedimento di bonifica), nonché quelle in materia di industria insalubre.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1. Interventi ammessi nei siti sottoposti a procedimento di bonifica</strong></p><p class="text-justify">Il D.Lgs. 152/06 prevede una serie di vincoli e procedure finalizzate alla gestione dei siti sottoposti a procedimento di bonifica, con il duplice obiettivo di proteggere la salute pubblica e l'ambiente, nonché di garantire che eventuali interventi esterni non compromettano l'esecuzione degli interventi di bonifica.</p><p class="text-justify">Tali vincoli rendono necessario, per chiunque intenda eseguire lavori o opere in siti interessati da procedimenti di bonifica, l’applicazione di specifici iter (tra cui, in particolare, la procedura disciplinata dall'art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006) al fine di scongiurare interventi suscettibili di aggravare il quadro ambientale o di interferire con le attività di bonifica.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il principio cardine, com'è noto, è quello della intangibilità del sito in bonifica. Ciononostante, il legislatore ha progressivamente ampliato i margini di intervento su tali siti, in particolare mediante l'introduzione dell’art. 242-ter.</p><p class="text-justify">Tale disposizione introduce un elenco tassativo di tipologie di opere e interventi ammissibili, subordinando la loro esecuzione al rispetto di due condizioni fondamentali: da un lato, che le modalità e le tecniche adottate non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica; dall'altro, che non vengano generati rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.</p><p class="text-justify">La verifica del rispetto di tali condizioni compete, ai sensi del c. 2 del medesimo articolo, all’autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte Quarta, del D.Lgs. 152/2006, nell’ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi ovvero, ove applicabile, nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.</p><p class="text-justify">Il c. 3 dell'art. 242-ter attribuisce al MASE (con riferimento alle aree ricadenti nei Siti di Interesse Nazionale) e alle Regioni (per le restanti aree) il compito di individuare le categorie di interventi esonerati dalla preventiva valutazione dell'autorità competente, nonché, ove tale valutazione sia richiesta, di definire i relativi criteri, le procedure e le modalità di controllo. In attuazione di tale disposizione, il Decreto Ministeriale 45/2023 ha elaborato una classificazione delle diverse tipologie di interventi e opere sulla base dell’impatto, anche solo potenziale, sulle matrici ambientali e delle caratteristiche specifiche del sito, modulando di conseguenza il regime procedurale applicabile alla valutazione delle interferenze.</p><p class="text-justify">L’art. 14, c. 1 del D.L. 19/26 modifica così l'art. 242-ter del D.Lgs. 152/06 prevedendo in particolare che, nelle more dell'adozione da parte delle Regioni delle disposizioni attuative, le categorie di interventi, i criteri e le procedure di valutazione e le modalità di controllo definiti dal MASE trovano applicazione anche per le aree ricomprese nei siti di competenza regionale.</p><p class="text-justify">Si tratta di una previsione di grande rilevanza, che può consentire alle imprese di effettuare interventi nei siti oggetto di procedimento di bonifica in modo ancor più agevole.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Esclusione di talune imprese autorizzate dalla disciplina delle industrie insalubri</strong></p><p class="text-justify">Come noto, talune attività industriali sono qualificate come “industrie insalubri” ai sensi dell'art. 216 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie, di seguito “TULS”) e del Decreto Ministeriale 5 settembre 1994 (di seguito “DM 1994”).</p><p class="text-justify">Tali attività sono classificate dall'art. 216 TULS in due distinte categorie:&nbsp;</p><p class="text-justify">(i) la “Prima Classe”, che comprende le attività il cui rilevante potenziale inquinante impone il loro obbligatorio insediamento al di fuori dei centri abitati (tra cui, a titolo esemplificativo, impianti chimici);</p><p class="text-justify">(ii) la “Seconda Classe”, che raggruppa le attività che, pur potendo in linea di principio essere collocate in prossimità di aree abitate, richiedono comunque l'adozione di specifiche misure precauzionali volte a ridurne l'impatto sanitario.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il DM 1994 reca, in attuazione della predetta disposizione, l’elenco delle attività classificate come insalubri. In tale quadro normativo, la regola generale sancisce il divieto di insediamento delle attività di Prima Classe all'interno dei centri abitati; tuttavia, il c. 5 dell'art. 216 TULS prevede espressamente la possibilità di deroga a tale divieto, subordinatamente alla dimostrazione, da parte del gestore dell’impianto, dell'adozione di nuove metodologie produttive ovvero di specifiche cautele idonee a eliminare i rischi sanitari derivanti dall'esercizio dell'attività.</p><p class="text-justify">La novità introdotta dall’art. 14, c. 3 del D.L. 19/26 è che non sono più classificate come industrie insalubri, ai sensi dell'articolo 216 TULS, e sono quindi escluse dalla relativa disciplina, le imprese in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (“AIA”), di Autorizzazione Unica Ambientale (“AUA”) o di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del D.Lgs. 152/06.&nbsp;</p><p class="text-justify">La disposizione elimina così la sovrapposizione tra il regime autorizzativo ambientale e il parallelo iter relativo alla classificazione come industria insalubre, con un rilevante effetto deflattivo sugli oneri burocratici.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 10:27:53 +0100</pubDate>
                        <title>Nuove regole in tema di donazioni e circolazione dei beni immobili: la nuova disciplina dell&#039;azione di restituzione e la tutela dei terzi acquirenti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuove-regole-in-tema-di-donazioni-e-circolazione-dei-beni-immobili-la-nuova-disciplina-dellazione-di-restituzione-e-la-tutela-dei-terzi-acquirenti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il legislatore, con Legge n. 182 del 2 dicembre 2025, è intervenuto in modo significativo sulla disciplina delle donazioni e della tutela degli eredi legittimari lesi o pretermessi, ossia degli eredi ai quali la legge riserva una quota minima del patrimonio del defunto (coniuge, figli e, in loro mancanza, ascendenti), che non può essere intaccata nemmeno per effetto di donazioni effettuate in vita<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>.</p><p class="text-justify">Obiettivo dichiarato della riforma, infatti, è proprio quello di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e di favorire la circolazione dei beni, immobili e mobili registrati, provenienti da donazione e successivamente acquistati da terzi.</p><p class="text-justify"><strong><u>Le principali novità</u></strong>: se gli eredi legittimari agiscono in riduzione - cioè chiedono al giudice di ridurre o annullare una donazione che ha leso la loro quota di legittima - ma il donatario ha ceduto a titolo oneroso l’immobile ad un <strong>terzo avente causa</strong>, quest’ultimo <strong>non potrà più essere chiamato a restituire il bene all’eredità</strong> (563 c.c.).&nbsp;</p><p class="text-justify">I legittimari potranno agire solo nei confronti del terzo che abbia ricevuto il bene di provenienza donativa, nei limiti del vantaggio da lui conseguito, esclusivamente laddove il donatario risulti insolvente <u>e</u> il terzo soggetto abbia ricevuto il bene in forza di un negozio a titolo gratuito.</p><p class="text-justify"><strong>Il terzo acquirente è dunque “messo al riparo” da eventuali pretese del legittimario leso se il bene è stato acquistato dal terzo a <u>titolo oneroso</u>.</strong></p><p class="text-justify">I legittimari conservano in ogni caso il diritto di agire in riduzione contro il <strong>donatario, il quale dovrà compensare <u>in denaro</u> i legittimari</strong> lesi o pretermessi nei limiti in cui ciò è necessario per integrare la quota ad essi riservata.&nbsp;</p><p class="text-justify">Un’ulteriore novità di grande rilevanza pratica è l'eliminazione dell’istituto <strong>dell'opposizione stragiudiziale alla donazione</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">In base alla normativa previgente, i legittimari potevano “bloccare” il decorso del termine ventennale di tutela reale — quello entro il quale era possibile agire per recuperare il bene anche nei confronti del terzo acquirente — notificando e trascrivendo un apposito atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, da rinnovare periodicamente. Tale meccanismo rendeva di fatto permanente l'incertezza sulla “sicurezza” di un bene di provenienza donativa, anche a distanza di decenni dalla donazione stessa.</p><p class="text-justify">Con la riforma, questo istituto viene abrogato per le successioni aperte dopo il 18 dicembre 2025: i legittimari non avranno più la facoltà di paralizzare la libera circolazione del bene attraverso tale strumento. La tutela loro riconosciuta è ormai esclusivamente di natura patrimoniale (il diritto a un’integrazione in denaro da parte del donatario), non più reale (il recupero del bene stesso).</p><p class="text-justify">Di seguito, una breve panoramica delle ulteriori novità derivanti dall’entrata in vigore della Legge in oggetto.</p><p class="text-justify"><strong>La sorte di pesi</strong><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title><strong>[2]</strong></a><strong> e ipoteche costituiti dal donatario</strong></p><p class="text-justify">A fronte delle modifiche apportate all’art. 561 c.c., se gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione risultano gravati da pesi o ipoteche, i suddetti gravami restano efficaci, non trovando più applicazione il principio della “purgazione” delle ipoteche che caratterizzava la precedente disciplina. L’immobile, infatti, è restituito con tutti i pesi e vincoli connessi costituiti dal legatario/donatario, rimanendo a carico di quest’ultimo l’obbligo di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore del bene, nei limiti in cui è necessario integrare la quota ad essi riservata. La stessa disciplina è estesa alla donazione di beni mobili iscritti nei pubblici registri (art. 2690 c.c.).</p><p class="text-justify"><strong>La trascrizione della domanda di riduzione</strong></p><p class="text-justify">La suddetta disciplina di salvaguardia dell’acquisto del terzo avente causa dal donatario fa salvo il disposto dell’art. 2652, comma I, n. 1), c.c., con la conseguenza che, l’azione di riduzione è opponibile ai terzi aventi causa dal donatario con atto trascritto o iscritto dopo la trascrizione della domanda di riduzione.&nbsp;</p><p class="text-justify">Inoltre, in coordinamento con le nuove disposizioni sopra richiamate, è stato modificato altresì l’art. 2652 c.c., n. 8), c.c.. Per l’effetto, viene ridotto <strong>da dieci a tre anni</strong> il termine a disposizione del legittimario per trascrivere la domanda di riduzione e mantenere la sua opponibilità a terzi aventi causa dall’erede o dal legatario.&nbsp;</p><p class="text-justify">In altri termini, l’azione di riduzione è opponibile ai terzi acquirenti di diritti a titolo oneroso dall’erede o dal legatario per tre anni dall’apertura della successione, dopo i tre anni opera il principio della trascrizione della domanda di riduzione o dell’acquisto del terzo avente causa.</p><p class="text-justify"><strong>Regime transitorio</strong></p><p class="text-justify">Infine, il comma 2, dell’art. 44, l. 2 dicembre 2025, no. 182, introduce altresì una disciplina transitoria, precisando che le nuove regole in materia di azione di riduzione <u>trovano applicazione alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore della legge in esame (i.e. dopo il 18 dicembre 2025)</u>.&nbsp;</p><p class="text-justify"><u>Per le successioni aperte in data anteriore continua invece ad operare la normativa previgente — con la conseguenza che resta esperibile l’azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dal donatario — purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni</u>:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>sia stata notificata e trascritta la domanda di riduzione prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la domanda di riduzione venga notificata e trascritta entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>entro il medesimo termine di sei mesi sia notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.</span></p></li></ul><p class="text-justify">In difetto della notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell’atto di opposizione nel termine semestrale dall’entrata in vigore della riforma, la nuova disciplina si estende anche alle successioni già aperte prima di tale data, una volta decorso il suddetto termine di sei mesi.</p><p class="text-justify"><strong>Conclusioni</strong></p><p class="text-justify">Lo spostamento della tutela del legittimario leso — da reale (recupero del bene) a risarcitoria (compensazione in denaro), pur con le specifiche sopra menzionate — auspicabilmente tutela chi compra un immobile di provenienza donativa, che non rischierà più di vedersi sottratto il bene a distanza di anni dall'acquisto.</p><p class="text-justify">In secondo luogo, gli istituti di credito saranno certamente più inclini ad accettare anche gli immobili di provenienza donativa come garanzia ipotecaria, rendendo in tal modo meno complesso l'accesso al credito.</p><p class="text-justify"><br>&nbsp;</p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> L’intervento riformatore ha avuto ad oggetto la modifica degli artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 c.c..&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a>Diritti reali o personali di godimento costituiti dal donatario, vincoli di natura urbanistica (convenzioni edilizie, atti d’obbligo), vincoli di indisponibilità (sequestri, pignoramenti).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 10 Mar 2026 09:47:46 +0100</pubDate>
                        <title>Decreto Bollette ed impatti sul mercato energetico: le disposizioni in materia di aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-bollette-ed-impatti-sul-mercato-energetico-le-disposizioni-in-materia-di-aliquota-irap-per-le-imprese-del-comparto-energetico</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">A distanza di diversi mesi dalla divulgazione della prima bozza (originariamente denominata “Decreto Energia” e poi ribattezzata definitivamente “<strong>Decreto Bollette</strong>”) il 21 febbraio u.s. è finalmente entrato in vigore il Decreto-Legge n. 21/2026 (il “<strong>Decreto</strong>”), recante plurime e rilevanti novità normative e regolatorie per il settore energetico.</p><p class="text-justify">Attesa la portata delle innovazioni introdotte, con la presente rubrica, Energy Law Italy prosegue l’analisi delle principali misure introdotte dal Decreto, riservando un approfondimento dedicato a ciascuna modifica normativa con particolare attenzione alle loro potenziali declinazioni pratiche (gli altri interventi sono disponibili al seguente&nbsp;<a href="https://www.energylawitaly.com/" target="_blank">link</a>).</p><p class="text-justify">In questa analisi ci concentriamo sulle misure fiscali del Decreto e in particolare su quelle relative all'aliquota IRAP applicabile agli operatori del settore energetico.</p><p class="text-justify">***</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>Incremento temporaneo dell'aliquota IRAP</strong></p><p class="text-justify">In particolare, l’art. 3 del Decreto – rubricato <i>“Disposizioni in materia di aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico”</i> – dispone, per i periodi d’imposta 2026 e 2027, un incremento di due punti percentuali dell’aliquota IRAP prevista dall’art. 16, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. 446/97 istitutivo dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) stessa.&nbsp;</p><p class="text-justify">La maggiorazione trova applicazione nei confronti dei soggetti che esercitano in via prevalente talune attività riconducibili al comparto energetico, individuate mediante specifici codici ATECO elencati nella Tabella 1 allegata al Decreto (meglio individuati nel prosieguo).</p><p class="text-justify">Dal punto di vista operativo, l’intervento comporta di fatto:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>l’innalzamento dell’aliquota ordinaria dal 3,9% al 5,9% per la generalità dei soggetti passivi interessati;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’aumento dal 4,2% al 6,2% dell’aliquota applicata dalle imprese concessionarie, diverse da quelle operanti nella costruzione e gestione di autostrade e trafori.</span></p><p class="text-justify">&nbsp;</p></li></ul><p><strong>Decorrenza</strong></p><p class="text-justify">La maggiorazione, espressamente temporanea e non strutturale, trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.&nbsp;</p><p class="text-justify">Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, l’incremento sarà quindi operativo dal 1° gennaio 2026.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>Ambito soggettivo e criterio della prevalenza</strong></p><p class="text-justify">Il perimetro applicativo soggettivo della maggiorazione è individuato sulla base di un criterio della “prevalenza”, e cioè delineato con riferimento allo svolgimento “prevalente” di attività economiche che devono essere riconducibili ai seguenti macrosettori individuati dalla Tabella 1 allegata al Decreto:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>Attività estrattive (Sezione B):&nbsp;</span></p><ul><li><p class="text-justify"><span>06 - estrazione di petrolio greggio e gas naturale;&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>09.1 - attività di supporto all’estrazione di petrolio e gas naturale;</span></p></li></ul></li><li><p class="text-justify"><span>Attività manifatturiere (Sezione C):&nbsp;</span></p><ul><li><p class="text-justify"><span>19.2 – fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e prodotti da combustibili fossili;</span></p></li></ul></li><li><p class="text-justify"><span>Fornitura di energia elettrica e gas (Sezione D):&nbsp;</span></p><ul><li><p class="text-justify"><span>35.1 - Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica;&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>35.2 - Produzione di gas e distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte;&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>35.4 - Attività di servizi di intermediazione per l’energia elettrica e il gas naturale;</span></p></li></ul></li><li><p class="text-justify"><span>Trasporto e magazzinaggio (Sezione H):&nbsp;</span></p><ul><li><p class="text-justify"><span>49.50.1 - Trasporto mediante condotte di gas.</span></p></li></ul></li></ul><p class="text-justify">In mancanza di ulteriori chiarimenti attuativi o di criteri espressamente definiti dal legislatore (eventualmente già in fase di conversione in legge), la nozione di "prevalenza" dovrà verosimilmente essere ricostruita facendo riferimento a parametri oggettivi, quali il volume dei ricavi ovvero il valore della produzione rilevante ai fini IRAP. In coerenza con l’impianto del tributo regionale, appare dunque ragionevole ritenere che il criterio dirimente possa essere individuato nel peso percentuale del valore della produzione netta attribuibile alle attività energetiche rispetto al totale.</p><p class="text-justify">Un profilo di particolare interesse riguarda le imprese che, oltre alle attività ricomprese nei codici ATECO individuati dal Decreto, esercitino anche attività ulteriori estranee al perimetro energetico. <strong>Dalla formulazione letterale della norma sembrerebbe emergere che, in presenza di prevalenza dell’attività energetica, <u>l’aliquota maggiorata si applichi sull’intera base imponibile IRAP</u> e non soltanto sulla quota del valore della produzione netta riconducibile al segmento prevalente.</strong>&nbsp;</p><p class="text-justify">Un’interpretazione di tal genere, ove confermata in sede di prassi, potrebbe generare non trascurabili profili di complessità applicativa, specie per i gruppi multi-business, per le utility verticalmente integrate e per le società caratterizzate da attività miste, nelle quali la delimitazione del perimetro energetico - ai fini della verifica della prevalenza - potrebbe non risultare sempre agevole, soprattutto in presenza di attività tra loro funzionalmente integrate o di modelli organizzativi che non consentono una netta separazione dei flussi economici. Ne deriverebbero infatti potenziali criticità sia nella fase di qualificazione soggettiva sia nella pianificazione degli impatti fiscali complessivi.</p><p><strong>Impatto sugli acconti: rideterminazione con metodo storico</strong></p><p class="text-justify">Un aspetto di particolare rilievo operativo della nuova previsione normativa riguarda il coordinamento con il meccanismo di determinazione degli acconti secondo il metodo storico. Il comma 2 dell’art. 3 stabilisce infatti che, ai fini del calcolo dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, l’imposta del periodo precedente deve essere rideterminata come se l’aliquota maggiorata fosse già applicabile.</p><p class="text-justify">In termini sostanziali, ciò comporta un’anticipazione dell’onere fiscale già in sede di acconto 2026, con effetti immediati sulla liquidità e sulla pianificazione finanziaria delle imprese interessate. L’aggravio fiscale si manifesterà dunque prima della liquidazione del saldo, <u>permettendo di fatto al Ministero dell’Economia di incassare le risorse già nelle prossime scadenze di giugno e novembre 2026</u>, ed incidendo in misura significativa sui soggetti caratterizzati da elevati valori della produzione e da strutture <i>capital intensive</i>.</p><p><strong>Destinazione del gettito e meccanismo redistributivo</strong></p><p class="text-justify">La disposizione in commento delinea e si inserisce in una più ampia strategia di redistribuzione delle risorse interna al comparto energetico, utilizzando la leva fiscale dell’IRAP per finanziare una riduzione mirata degli oneri generali di sistema.</p><p class="text-justify">Il Decreto prevede infatti che le risorse derivanti dall’incremento dell’aliquota siano integralmente destinate alla riduzione della componente A<sub>SOS </sub>della bolletta elettrica per le utenze non domestiche, con esclusione i) delle utenze relative all’illuminazione pubblica, in bassa tensione per altri usi e alle utenze non domestiche in media, alta e altissima tensione; ii) dei prelievi che beneficino del regime tariffario speciale ex art. 29 del D.L. 91/2014 e iii) delle utenze iscritte nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ai sensi dell’art. 3 del D.L. 131/2023.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il beneficio non ha quindi carattere assoluto, ma è rivolto al tessuto produttivo intermedio che non beneficia dei regimi agevolativi riservati ai grandi consumatori energivori e ai grandi distretti industriali e che, in termini proporzionali, sopporta un’incidenza significativa degli oneri generali di sistema.</p><p class="text-justify">In questi termini, si viene dunque a configurare un meccanismo di riallocazione interna al sistema energetico, poiché una quota del maggior gettito fiscale proveniente dagli operatori della filiera energetica viene destinata a ridurre il costo dell’energia per le imprese del tessuto produttivo non energivoro, con <i><u>l’obiettivo dichiarato di attenuare strutturalmente il peso degli oneri generali di sistema</u></i>.</p><p class="text-justify">Sotto il profilo sistemico, la misura si colloca in una logica di riequilibrio interno alla filiera energetica, mirando ad <strong>intercettare una quota dei margini potenzialmente conseguiti in taluni segmenti del comparto, per destinarla al contenimento dei costi energetici sostenuti dalle imprese meno tutelate rispetto alla volatilità dei mercati</strong>.</p><p class="text-justify">Benché la disposizione non qualifichi espressamente la maggiorazione quale “contributo di solidarietà”, la struttura dell’intervento – circoscritto a un determinato settore e finalizzato alla redistribuzione di risorse all’interno dello stesso – richiama e presenta evidenti analogie, sotto il profilo sostanziale, con precedenti misure di prelievo settoriale orientate a finalità redistributive.</p><p class="text-justify">Resta tuttavia da verificare, anche alla luce dei futuri chiarimenti interpretativi e applicativi, se l’impianto normativo riuscirà a coniugare e contemperare l’obiettivo di equità con l’esigenza di garantire certezza e stabilità del quadro fiscale. In particolare, occorrerà valutare se l’incremento temporaneo dell’aliquota IRAP possa incidere sulle decisioni di investimento e sulla prevedibilità del carico tributario per gli operatori del comparto, soprattutto in un settore caratterizzato da elevata intensità di capitale e da orizzonti di pianificazione di medio-lungo periodo.</p><p><strong>Considerazioni preliminari</strong></p><p class="text-justify">Il nuovo assetto normativo impone, di fatto, alle imprese potenzialmente interessate un’attenta e tempestiva attività di analisi interna. In particolare, appare essenziale procedere ad una <strong>verifica</strong> puntuale del proprio <strong>inquadramento ATECO</strong>, anche alla luce delle attività effettivamente esercitate e della loro incidenza economica, nonché ad un’analisi tecnica dei criteri di determinazione della “<strong>prevalenza</strong>”, con specifico riferimento all’incidenza del valore della produzione netta attribuibile alle attività energetiche.</p><p class="text-justify">Parallelamente, dovranno essere valutati con anticipo gli impatti economico-finanziari derivanti dall’incremento dell’aliquota, anche tenendo conto della rideterminazione degli <strong>acconti</strong> 2026 secondo il metodo storico, che comporterà un’anticipazione del maggiore carico fiscale.&nbsp;</p><p>In tale contesto, un approccio preventivo e strutturato potrebbe consentire di mitigare i rischi fiscali e di carattere interpretativo, presidiare i profili di compliance e integrare coerentemente e tempestivamente – seppur temporaneamente - i nuovi e maggiori oneri nel processo di pianificazione fiscale e finanziaria, in un contesto regolatorio in evoluzione, peraltro passibile di modifiche in fase di conversione in legge del decreto-legge.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 05 Mar 2026 09:25:23 +0100</pubDate>
                        <title>Il rimborso ETS ai produttori termoelettrici nel DL Bollette: un&#039;analisi critica della compatibilità con la normativa europea</title>
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                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A distanza di diversi mesi dalla divulgazione della prima bozza (originariamente denominata “Decreto Energia” poi ribattezzata definitivamente “Decreto Bollette”) il 21 febbraio u.s. è finalmente entrato in vigore il Decreto-Legge n. 21/2026 (il “Decreto”) recante plurime novità normative e regolatorie di non marginale rilievo per il settore energetico.</p><p>Attesa la portata delle innovazioni introdotte, con la presente rubrica, Energy Law Italy inaugura uno spazio di analisi delle principali misure introdotte dal Decreto, riservando un approfondimento dedicato a ciascuna modifica normativa con particolare attenzione alle loro potenziali declinazioni pratiche.</p><p>Con questo approfondimento ci concentriamo sugli impatti del Decreto in relazione alle misure per ridurre gli oneri relativi alla generazione elettrica da fonte termoelettrica a gas.</p><p>.</p><p class="text-justify">***</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">L'articolo 6 del decreto-legge n. 21/2026 (c.d. “<strong>DL Bollette</strong>”) ha introdotto un meccanismo di rimborso ai produttori termoelettrici a gas che, per struttura e portata, non ha precedenti nel panorama normativo europeo. La misura, che prevede tra l'altro la compensazione dei costi diretti sostenuti per l'acquisto delle quote di emissione nell'ambito del sistema EU ETS, solleva interrogativi di primaria importanza circa la sua compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. Il presente contributo si propone di esaminare i principali profili di criticità della disposizione, dalla qualificazione come aiuto di Stato alle implicazioni sul funzionamento del mercato unico dell'energia, offrendo una chiave di lettura sistematica di un intervento normativo destinato ad alimentare un dibattito che trascende i confini nazionali.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>1. Contesto e finalità dell'intervento normativo</strong></p><p class="text-justify">Il 18 febbraio 2026, il Governo italiano ha adottato il decreto-legge n. 21/2026 (pubblicato in G.U. n. 42 del 20 febbraio 2026), recante “Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e&nbsp;del gas in&nbsp;favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche, di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico”.</p><p class="text-justify">Al di là del dichiarato e condivisibile obiettivo di contenere i costi energetici per famiglie e imprese, tra le disposizioni che hanno suscitato il maggiore interesse – e le più accese discussioni – nel settore figurano quelle contenute nell'articolo 6 del decreto, rubricato “Misure urgenti per la riduzione degli oneri del gas naturale prelevato ai fini della produzione di energia elettrica e per il rafforzamento della concorrenzialità dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica”. Tale articolo introduce un duplice meccanismo di rimborso ai produttori termoelettrici a gas: (i) il rimborso di specifiche componenti della tariffa di trasporto del gas naturale applicate ai prelievi per la produzione di energia elettrica immessa in rete; (ii) un rimborso aggiuntivo commisurato al costo atteso dei permessi di emissione nell'ambito del sistema EU ETS per un impianto a ciclo combinato a gas (CCGT) efficiente. Quest'ultima misura è espressamente subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, TFUE.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>2. Il sistema EU ETS: architettura e principi fondamentali</strong></p><p class="text-justify">Il Sistema europeo&nbsp;di&nbsp;scambio di&nbsp;quote di emissione di gas a effetto serra (European Union Emissions Trading System – EU ETS), istituito dalla Direttiva 2003/87/CE, costituisce il principale strumento adottato dall'Unione europea per il conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ nei principali settori industriali e nel comparto dell'aviazione. Operativo dal 2005 quale primo e più ampio mercato del carbonio a livello mondiale, il sistema è stato concepito per dare attuazione agli impegni assunti dall'UE nell'ambito del Protocollo di Kyoto ed è stato successivamente allineato agli obiettivi dell'Accordo di Parigi.</p><p class="text-justify">Il sistema si fonda sul principio “chi inquina paga” sancito dall'articolo 191, paragrafo 2, TFUE, che impone l'internalizzazione dei costi ambientali da parte dei responsabili delle emissioni. L'approccio basato sul mercato è stato prescelto al fine di conseguire le riduzioni emissive nel modo più efficiente sotto il profilo dei costi, consentendo al mercato di determinare il prezzo del carbonio e di incentivare l'abbattimento delle emissioni laddove risulti economicamente meno oneroso.</p><p class="text-justify">Si tratta di un meccanismo di tipo cap-and-trade che fissa un tetto massimo complessivo (cap) alle emissioni consentite sul territorio europeo nei settori interessati, cui corrisponde un equivalente numero di quote di emissione (ove 1 tonnellata di CO₂eq. equivale a 1 quota), che possono essere acquistate o vendute su un apposito mercato (trade). Ogni operatore industriale attivo nei settori coperti dallo schema è tenuto a compensare, su base annuale, le proprie emissioni effettive – verificate da un soggetto terzo indipendente – con un corrispondente quantitativo di quote. La contabilità delle compensazioni è tenuta attraverso il Registro Unico dell'Unione,&nbsp;mentre il controllo sul rispetto delle scadenze e delle regole del meccanismo è affidato alle Autorità Nazionali Competenti (ANC).</p><p class="text-justify">Il sistema si è evoluto attraverso quattro fasi successive (Fase I: 2005-2007; Fase II: 2008-2012; Fase III: 2013-2020; Fase IV: 2021-2030), con limiti massimi progressivamente più stringenti. Il quantitativo complessivo di quote disponibili per gli operatori (cap) diminuisce nel tempo, imponendo di fatto una riduzione delle emissioni di gas serra nei settori ETS: in particolare, al 2030, il meccanismo garantirà un calo del 43% rispetto ai livelli del 2005. Il sistema è parte integrante del conseguimento degli obiettivi climatici vincolanti dell'UE, inclusa la riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030 ai sensi della normativa europea sul clima (regolamento 2021/1119) e la neutralità climatica entro il 2050. La riserva stabilizzatrice del mercato assorbe quote in eccesso (24% annuo) o ne rilascia in caso di carenza, assicurando la stabilità dei prezzi e il corretto funzionamento del mercato.</p><p class="text-justify">Le quote possono essere allocate a titolo oneroso o gratuito. Nel primo caso, vengono vendute attraverso aste pubbliche alle quali partecipano soggetti accreditati che acquistano principalmente per compensare le proprie emissioni, ma possono altresì alimentare il mercato secondario del carbonio. Nel secondo caso, le quote vengono assegnate gratuitamente agli operatori a rischio di delocalizzazione delle produzioni in Paesi caratterizzati da standard ambientali meno stringenti rispetto a quelli europei (c.d. carbon leakage o fuga di carbonio). Le assegnazioni gratuite sono appannaggio dei settori manifatturieri e sono calcolate prendendo a riferimento le emissioni degli impianti più “virtuosi” (c.d. benchmarks, prevalentemente basati sulle produzioni più efficienti).</p><p class="text-justify">Ai fini della presente analisi, è opportuno distinguere tra carbon leakage diretto e carbon leakage indiretto. Il primo si riferisce al rischio di delocalizzazione delle imprese europee verso Paesi terzi con standard ambientali meno stringenti, determinato dall'elevato costo diretto delle quote di emissione. Il secondo concerne l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica causato dal trasferimento (pass-through) dei costi ETS da parte dei produttori termoelettrici nei prezzi dell'elettricità venduta ai consumatori finali, con conseguente aggravio dei costi per le imprese europee elettro-intensive esposte alla concorrenza internazionale.</p><p class="text-justify">Il sistema è strutturato in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle&nbsp;tecnologie disponibili, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, della possibilità di utilizzare la biomassa e della cattura e dello stoccaggio di CO₂.</p><p class="text-justify">Un aspetto cruciale per comprendere le criticità della misura italiana riguarda il regime applicabile ai produttori di energia elettrica<sup>. </sup><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title><sup>[1]</sup></a>.&nbsp;Nel quadro del sistema EU ETS, i produttori di energia elettrica non beneficiano dell'assegnazione gratuita di quote, fatta eccezione per i casi specifici previsti dall'articolo 10-quater della Direttiva ETS e per l'elettricità prodotta a partire da gas di scarico. L'esclusione del settore elettrico dall'assegnazione gratuita si fonda sul presupposto che i produttori di energia elettrica possono trasferire il costo delle quote ETS nei prezzi dell'elettricità venduta ai consumatori finali (fenomeno del pass-through o trasferimento del carbon cost), a differenza di altri settori industriali esposti alla concorrenza internazionale che rischiano la rilocalizzazione delle emissioni (carbon leakage).</p><p class="text-justify">A decorrere dal 2019, gli Stati membri mettono all'asta tutte le quote che non sono oggetto di assegnazioni gratuite a norma degli articoli 10-bis e 10-quater della Direttiva ETS e che non sono immesse nella riserva stabilizzatrice del mercato.</p><p class="text-justify">Pertanto, i produttori termoelettrici (CCGT a gas, impianti a carbone, ecc.) sono tenuti a:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>ottenere un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e restituire quote di emissioni pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante ciascun anno civile, come verificate a norma dell'articolo 15 della Direttiva, entro il 30 settembre dell'anno successivo;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>sostenere il costo economico effettivo per ogni tonnellata di CO₂ emessa, pari al prezzo delle quote acquistate all'asta.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>acquistare le quote ETS tramite aste organizzate dagli Stati membri, anziché riceverle gratuitamente;</span></p><p class="text-justify">&nbsp;</p></li></ul><p><strong>3. Anatomia dell'articolo 6: struttura e meccanismo</strong></p><p class="text-justify">L'articolo&nbsp;6 del decreto-legge n. 21/2026 si articola in sei commi, ciascuno dei quali merita un esame puntuale.</p><ul><li><p class="text-justify"><span>Comma 1 - Rafforzamento della concorrenza nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. Allo scopo di rafforzare la concorrenza nei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e di favorire il trasferimento nei prezzi di offerta della valorizzazione dei costi variabili delle fonti rinnovabili non programmabili, l'ARERA è tenuta ad adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto, in attuazione del Regolamento (UE) n. 1227/2011 (REMIT), uno o più provvedimenti per la valutazione delle condotte di trattenimento economico di capacità degli operatori di mercato all'ingrosso. In particolare, la norma prevede che, con riferimento alle offerte di vendita presentate nel Mercato del Giorno Prima (MGP), i costi opportunità stimabili al momento della negoziazione costituiscano gli unici legittimi motivi economici per offrire ad un prezzo superiore al costo marginale della capacità di generazione, in linea con quanto stabilito dalle linee guida dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione dei regolatori dell'energia (ACER) del 18 dicembre 2024.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Comma 2 – Rimborso di componenti della tariffa di trasporto del gas naturale. L'ARERA, con uno o più provvedimenti, definisce le modalità con le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2027, i corrispettivi unitari variabili della tariffa di trasporto del gas naturale - diversi da quelli funzionali alla copertura di costi di natura variabile - e le componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto del gas naturale a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas, applicati ai prelievi di gas naturale per la produzione di energia elettrica immessa in rete, ulteriori rispetto a quelli già oggetto di rimborso di cui alla deliberazione ARERA 26 marzo 2020, n. 96/2020/R/eel, sono inclusi tra gli oneri oggetto di rimborso ai produttori termoelettrici. Il mancato gettito derivante dal rimborso è coperto&nbsp;tramite componenti applicate ai prelievi di energia elettrica, secondo le modalità definite dall'ARERA, che provvede, ove necessario, all'aggiornamento di quanto disciplinato nella deliberazione 96/2020/R/eel.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Comma 3 – Rimborso aggiuntivo per i costi ETS. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, l'ARERA, con apposita deliberazione, disciplina il rimborso ai produttori termoelettrici, per i prelievi di gas naturale per la produzione di energia elettrica immessa in rete, di un importo definito dalla medesima Autorità con adeguato anticipo e per lassi temporali predefiniti, al fine di massimizzare i benefici per i consumatori italiani, anche tenendo conto degli impatti attesi sugli scambi transfrontalieri, e comunque nel limite del costo atteso, per il medesimo periodo, per un impianto a ciclo combinato a gas (CCGT) efficiente per gli adempimenti connessi alle emissioni ETS. Il mancato gettito derivante da tale rimborso è coperto ai sensi del comma 2, ultimo periodo.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Comma 4 – Verifica del pieno trasferimento dei rimborsi nelle offerte di vendita. L'ARERA verifica che i rimborsi di cui ai commi 2 e 3 siano pienamente trasferiti nelle offerte di vendita riferite agli impianti termoelettrici interessati dai medesimi rimborsi. Nel caso di verifica negativa, il produttore è tenuto a restituire i relativi rimborsi, maggiorati da eventuali sanzioni comminate dalla medesima Autorità ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481. A tal fine, l'ARERA, con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, definisce le modalità e i criteri per le procedure di verifica, nonché i comportamenti di offerta da ritenersi comunque conformi all'obbligo di trasferimento.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Comma 5 – Adeguamento del mercato della capacità. L'ARERA adegua le condizioni economiche previste nella disciplina del mercato della capacità di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, per tenere conto degli effetti derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Comma 6 – Clausola di subordinazione alla preventiva autorizzazione europea. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.&nbsp;</span></p><p class="text-justify">&nbsp;</p></li></ul><p><strong>4. Le implicazioni sistemiche del rimborso ETS</strong></p><p class="text-justify">Il rimborso previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto ai produttori termoelettrici per i costi ETS sostenuti nella produzione di energia elettrica presenta profili di criticità particolarmente rilevanti sotto il profilo sistematico.&nbsp;</p><p class="text-justify">In primo luogo, la misura neutralizza l'incentivo alla decarbonizzazione insito nel sistema ETS, il quale obbliga i produttori termoelettrici a internalizzare i costi delle emissioni, incentivando la transizione verso fonti di generazione a minore intensità carbonica.&nbsp;</p><p class="text-justify">In secondo luogo, il meccanismo trasferisce il costo delle emissioni dai produttori – che ne sono i responsabili diretti – ai consumatori finali, tramite componenti tariffarie applicate ai prelievi di energia elettrica, invertendo la logica del principio “chi inquina paga”.&nbsp;</p><p class="text-justify">In terzo luogo, la misura contraddice il principio dell'esclusione del settore elettrico dall'assegnazione gratuita di quote, reintroducendo de facto una forma di compensazione economica che annulla l'esposizione dei produttori termoelettrici al carbon price.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>5. La qualificazione come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1 del TFUE</strong></p><p class="text-justify">Affinché una misura costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, TFUE, devono ricorrere quattro condizioni cumulative: (i) la misura deve essere concessa dallo Stato o mediante risorse statali; (ii) deve conferire un vantaggio selettivo a determinate imprese o produzioni; (iii) deve incidere sugli scambi tra Stati membri; (iv) deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza.</p><p class="text-justify">Il rimborso ai produttori termoelettrici previsto dall'art. 6 del decreto soddisfa tutti i predetti criteri:<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title>[2]</a></p><ul><li><p class="text-justify"><span>Risorse statali. Il mancato gettito derivante dal rimborso è coperto tramite componenti applicate ai prelievi di energia elettrica dei clienti finali, secondo modalità stabilite dall'ARERA, configurando un trasferimento di risorse dai consumatori ai produttori mediato da un meccanismo pubblico (componenti tariffarie regolate).</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Vantaggio selettivo. La misura conferisce un vantaggio economico ai produttori termoelettrici, compensando costi (ETS e trasporto gas) che i medesimi avrebbero sostenuto in condizioni di mercato normali. Il vantaggio è selettivo in quanto concesso esclusivamente a imprese attive in un settore specifico della generazione elettrica.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Incidenza sugli scambi. Il settore elettrico è pienamente integrato a livello europeo attraverso il Single Day-Ahead Coupling (SDAC), il market coupling e le interconnessioni transfrontaliere. Qualsiasi vantaggio conferito a produttori nazionali incide pertanto sugli scambi tra Stati membri.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Distorsione della concorrenza. La misura altera la competitività relativa dei produttori termoelettrici italiani rispetto a quelli di altri Stati membri e rispetto ad altre tecnologie di generazione (rinnovabili, nucleare, idroelettrico).</span></p><p class="text-justify">&nbsp;</p></li></ul><p><strong>6. L'obbligo di notifica e il rischio di aiuto illegale</strong></p><p class="text-justify">Il regolamento (UE) 2015/1589 prevede che i progetti di nuovi aiuti siano notificati alla Commissione e non possano essere attuati prima della decisione di approvazione (obbligo di standstill ex art. 108, paragrafo 3, TFUE). L'attuazione della misura in violazione dell'obbligo di notifica configurerebbe un aiuto illegale,&nbsp;soggetto a ordine di recupero – comprensivo degli interessi – qualora la Commissione adotti una decisione negativa.</p><p class="text-justify">Sotto il profilo temporale, si osserva che la decorrenza del meccanismo è fissata al 1° gennaio 2027, rendendo incerto il completamento dell'iter autorizzativo europeo in tempo utile per l'avvio della misura.</p><p class="text-justify">Un aspetto che merita particolare attenzione riguarda il perimetro della clausola di subordinazione. Il comma 6 dell'art. 6 subordina alla preventiva autorizzazione della Commissione europea la sola efficacia del comma 3 (rimborso dei costi ETS). Tuttavia, anche il comma 2 – che prevede il rimborso di componenti della tariffa di trasporto del gas naturale ai produttori termoelettrici – presenta i medesimi elementi costitutivi dell'aiuto di Stato sopra analizzati (risorse statali, vantaggio selettivo, incidenza sugli scambi, distorsione della concorrenza). L'attuazione del comma 2 senza preventiva notifica alla Commissione europea comporta pertanto un concreto rischio di illegittimità della misura.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>7. I principali profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione</strong></p><p><i><u>a. La divergenza strutturale rispetto alle Linee Guida ETS</u></i></p><p class="text-justify">Le Linee guida della Commissione europea (Disciplina 2022 sugli aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia) autorizzano aiuti per compensare i costi indiretti delle emissioni, definiti come i costi delle emissioni trasferiti nei prezzi dell'elettricità e sostenuti da imprese attive in settori o sottosettori ritenuti esposti a un rischio significativo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (carbon leakage) a causa dei <u>costi indiretti</u>, elencati nell'Allegato specifico. L'obiettivo dichiarato è prevenire il rischio significativo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per i settori esposti alla concorrenza internazionale che non possono trasferire tali costi sui prezzi dei prodotti senza perdere quote di mercato significative.</p><p class="text-justify">La misura italiana, per contro, prevede un rimborso diretto ai produttori termoelettrici per i costi ETS sostenuti nella generazione di energia elettrica.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tale schema: (i) non rientra nella categoria degli indirect emission<strong>&nbsp;</strong>costs prevista dalle Linee Guida ETS; (ii) compensa i produttori di energia – che sono soggetti diretti dell'ETS – anziché i consumatori industriali; (iii) rischia di indebolire il segnale di prezzo del carbonio che è alla base del funzionamento dell'ETS come meccanismo di riduzione delle emissioni efficace dal punto di vista dei costi. La divergenza è strutturale e priva di precedenti tra gli schemi autorizzati dalla Commissione europea.</p><p class="text-justify">La misura italiana inoltre sembra integrare una violazione del marginal pricing e del Single Day-Ahead Coupling (SDAC).</p><p class="text-justify">L'imposizione ex lege ai produttori termoelettrici a gas di offrire nel MGP prezzi depurati da componenti di costo effettive (ETS e trasporto gas) contrasta con il principio del prezzo uniforme marginalista del mercato day-ahead europeo, sancito dal regolamento CACM (Capacity Allocation and Congestion Management), non derogabile unilateralmente da uno Stato membro. L'impatto di tale meccanismo sulla formazione del prezzo all'ingrosso è tanto più rilevante in quanto, come evidenziato dall'ARERA, nel mercato elettrico italiano gli impianti CCGT/gas sono stati al margine (price setting) nel 68% delle ore nel 2023 e nel 71% delle ore nel 2024, confermando il loro ruolo determinante nella formazione del prezzo zonale nel MGP<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" title>[3]</a>.</p><p class="text-justify">Da ultimo, un intervento che obbliga per legge gli operatori a offrire prezzi diversi da quelli giustificati dai costi effettivi crea un prezzo “artificiale” nel mercato day-ahead, alterando il meccanismo di market coupling europeo.&nbsp;</p><p class="text-justify">A questo riguardo, è significativo osservare che l'analogia con il “Tope Ibérico” del 2022 – il meccanismo spagnolo-portoghese di cap al prezzo del gas utilizzato per la produzione elettrica – è solo parziale: il Tope Ibérico fu autorizzato dalla Commissione europea come deroga temporanea ed eccezionale al SDAC in un contesto di crisi energetica straordinaria (invasione russa dell'Ucraina, impennata dei prezzi del gas), mentre&nbsp;l'art. 6 del decreto sembra configurare un intervento strutturale senza esplicita limitazione temporale;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><i><u>b. L'incompatibilità del comma 1 con l'ordinamento dell'Unione europea;</u></i></p><p class="text-justify">La disposizione contenuta al comma 1 dell'art. 6 riveste un carattere del tutto inedito e peculiare. Per la prima volta, il legislatore nazionale impone all'autorità nazionale di regolamentazione (ARERA) l'obbligo di conformarsi a una specifica lettura interpretativa di un regolamento dell'Unione europea – il REMIT – prescrivendo che, nell'esercizio della propria funzione di vigilanza sulla condotta degli operatori nel mercato all'ingrosso, le offerte formulate a prezzi superiori al costo marginale si presumano illegittime, salvo che l'operatore fornisca adeguate giustificazioni economiche fondate sui costi opportunità stimabili al momento della negoziazione.</p><p class="text-justify">Tale previsione si pone in continuità con l'orientamento recentemente espresso dall'ARERA nella delibera n. 302/2025/R/eel, adottata all'esito di un'indagine conoscitiva sugli esiti dei mercati elettrici nazionali ad asta con consegna a breve termine. La posizione assunta dall'Autorità ha suscitato forti reazioni da parte degli operatori del settore, i quali contestano che il criterio del costo marginale non consenta la copertura dei costi fissi, ivi inclusi i costi di investimento. Ne è scaturito un contenzioso,&nbsp;attualmente pendente dinanzi al TAR Milano,&nbsp;nel quale i ricorrenti censurano l'interpretazione dell'art. 5 del REMIT sostenuta dall'ARERA, ritenendola in contrasto con le indicazioni fornite dall'ACER nelle proprie Linee guida.&nbsp;</p><p class="text-justify">L'imposizione per via legislativa all'autorità nazionale di regolamentazione dell'obbligo di interpretare il REMIT in conformità agli indirizzi governativi è difficilmente conciliabile con l'architettura normativa dell'Unione europea. Nel sistema del diritto dell'Unione, un regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, e la competenza a fornirne l'interpretazione autentica e vincolante spetta in via esclusiva alla Corte di giustizia dell'Unione europea, a presidio dei principi del primato del diritto dell'Unione, dell'autonomia dell'ordinamento giuridico europeo e dell'uniforme applicazione delle norme comuni. Il legislatore nazionale, pur potendo disciplinare gli aspetti rimessi alla discrezionalità degli Stati membri, non può pertanto imporre un'interpretazione vincolante di un regolamento dell'Unione.</p><p class="text-justify">L'art. 6, comma 1, del decreto, inoltre, nel prescrivere una determinata interpretazione del REMIT, incide sulla sfera di indipendenza che il diritto dell'Unione riserva alle autorità nazionali di regolamentazione. Ai sensi dell'art. 57 della direttiva (UE) 2019/944 relativa al mercato interno dell'energia elettrica, tali autorità non possono sollecitare né accettare istruzioni dirette da alcun governo o da altri soggetti pubblici o privati nell'esercizio delle proprie funzioni regolatorie. La Corte di giustizia ha peraltro chiarito che il diritto dell'Unione garantisce a dette autorità “l'indipendenza piena<strong>&nbsp;</strong>rispetto&nbsp;ai soggetti economici e ai soggetti pubblici, siano essi organi amministrativi o organi politici, e in quest'ultimo caso titolari del potere esecutivo o di quello legislativo” (sentenza del 2 settembre 2021, Commissione c. Germania, C-718/18).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><i><u>c. Il rischio di manipolazione di mercato ai sensi del REMIT</u></i><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" title><i><strong><u>[4]</u></strong></i></a></p><p class="text-justify">Il regolamento REMIT (1227/2011) vieta qualsiasi transazione, ordine di scambio o offerta che fissi o tenti di fissare il prezzo di uno o più prodotti energetici all'ingrosso a un livello artificiale, salvo che la persona dimostri che le sue ragioni sono legittime e che la transazione è conforme alle pratiche di mercato accettate.</p><p class="text-justify">Si configura un paradosso normativo: nel caso in cui l'ARERA abbia rilevato possibili scostamenti tra prezzi di mercato e costi marginali attribuibili a strategie di offerta dei termoelettrici, l'obbligo ex lege di offrire a prezzi depurati da componenti di costo effettive (ETS e trasporto gas) potrebbe paradossalmente costituire esso stesso una manipolazione “istituzionalizzata” del prezzo, creando un livello di prezzo artificiale per legge.</p><p class="text-justify">Il decreto affida ad ARERA il compito di verificare – anche sulla base degli artt. 2 e 5 del Reg. (UE) 1227/2011 (REMIT) – che i rimborsi siano pienamente trasferiti nelle offerte di vendita relative agli impianti interessati, e di adottare provvedimenti per valutare condotte di “trattenimento economico” di capacità nei mercati all'ingrosso. Tuttavia, la verifica del “pieno trasferimento” dei rimborsi nelle offerte presenta difficoltà operative e di enforcement rilevanti: (i) difficoltà di monitoraggio granulare delle strategie di offerta orarie; (ii) rischio di sovracompensazione se il trasferimento non avviene integralmente; (iii) potenziali distorsioni se gli operatori adottano strategie di arbitraggio tra rimborsi e prezzi di mercato.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><i><u>d. Le distorsioni transfrontaliere e il rischio di “dumping energetico”</u></i></p><p class="text-justify">L'ARERA è tenuta a disciplinare il rimborso “aggiuntivo” tenendo conto degli impatti attesi sugli scambi transfrontalieri (market coupling). Il day-ahead italiano è parte del Single Day-Ahead Coupling (SDAC) europeo, con regole – tra cui il prezzo uniforme marginalista – di matrice UE non derogabili unilateralmente.</p><p class="text-justify">La riduzione artificiale del prezzo italiano mediante scorporo dei costi ETS e di trasporto gas comporterebbe le seguenti distorsioni:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>Aumento dell’export italiano: prezzi italiani artificialmente più bassi renderebbero l'Italia esportatrice netta verso i Paesi confinanti (Francia, Austria, Slovenia, Svizzera, Grecia), aumentando la produzione termoelettrica a gas nazionale, con conseguenti maggiori emissioni e costi ETS.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Paradosso del sussidio incrociato: i consumatori italiani pagherebbero, tramite le componenti applicate ai prelievi di energia elettrica, i costi di rimborso anche per la produzione esportata,&nbsp;sussidiando di fatto i consumatori esteri – potenzialmente concorrenti dell'industria italiana.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Incompatibilità con il SDAC: l'ARERA ha segnalato che nelle proprie simulazioni non è stato possibile tener conto compiutamente dell'interscambio con l'estero a causa delle complessità di modellizzazione del market coupling europeo. Un meccanismo che modifica unilateralmente la formazione del prezzo potrebbe richiedere l'uscita dell'Italia dal SDAC o la creazione di “due prezzi” (interno ed export), entrambe soluzioni di difficile compatibilità con la normativa UE. Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 18 gennaio 2024 sulla riforma del mercato dell'energia elettrica dell'UE, ha sottolineato l'importanza di preservare l'integrità del mercato unico dell'energia e di evitare distorsioni derivanti da interventi nazionali unilaterali sui prezzi.&nbsp;</span></p><p class="text-justify">&nbsp;</p></li></ul><p><strong>8. Le ricadute sul mercato retail e la questione distributiva</strong></p><p class="text-justify">Il rimborso è finanziato tramite componenti applicate ai prelievi di energia elettrica dei clienti finali, secondo modalità definite dall'ARERA. Tuttavia, il decreto non fornisce dettagli su come tali componenti verrebbero ripartite tra le diverse tipologie di clienti (contratti a prezzo fisso vs indicizzato, forniture “rinnovabili” vs convenzionali).</p><p class="text-justify">Sul piano dei profili critici, si osserva anzitutto che i clienti con contratti a prezzo fisso hanno già incorporato nei loro prezzi contrattuali il costo ETS atteso per il periodo contrattuale: imporre loro di contribuire nuovamente ai medesimi costi tramite oneri di sistema potrebbe configurare una doppia imposizione e generare contenzioso. Analogamente, i clienti con forniture certificate rinnovabili potrebbero fondatamente sostenere di non dover contribuire ai costi ETS, in quanto la loro domanda non è servita – quantomeno sotto il profilo contrattuale – da impianti emissivi. Obbligare tali soggetti a corrispondere oneri di sistema destinati a rimborsare i costi ETS dei produttori termoelettrici potrebbe pertanto configurare una violazione del principio “chi inquina paga” sancito dalla Direttiva ETS.&nbsp;</p><p class="text-justify">Qualora la Commissione dichiarasse il meccanismo illegale per l’incompatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, <strong>i clienti che hanno già pagato le componenti tariffarie potrebbero richiedere rimborsi, con conseguenti contenziosi e incertezza giuridica.</strong></p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>9. L'assenza di condizionalità ambientali</strong></p><p class="text-justify">Gli schemi di compensazione ETS indiretta autorizzati dalla Commissione per il periodo 2021-2030 prevedono condizionalità stringenti: (i) implementazione obbligatoria di sistemi certificati di gestione dell'energia (ISO 50001) o ambientali (EMAS); (ii) realizzazione di misure di efficienza energetica con periodo di ritorno non superiore a tre anni; (iii) investimenti pari almeno al 50% dell'aiuto ricevuto in decarbonizzazione o efficienza energetica, oppure copertura di almeno il 30% del consumo elettrico con energie rinnovabili.</p><p class="text-justify">Il DL Bollette non prevede condizionalità analoghe per i produttori termoelettrici beneficiari del rimborso. Tale lacuna potrebbe essere considerata dalla Commissione come: (i) mancanza di proporzionalità dell'aiuto rispetto agli obiettivi perseguiti; (ii) assenza di incentivi alla transizione energetica e alla riduzione delle emissioni; (iii) incompatibilità con gli obiettivi del Green Deal europeo e con il principio “do no significant harm” (DNSH). La Disciplina 2022 richiama il principio generale secondo cui gli aiuti di Stato devono essere necessari, proporzionati e tali da non provocare indebite distorsioni della concorrenza, e devono contribuire agli obiettivi del Green Deal europeo.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>10. Il confronto con gli schemi adottati in altri Paesi europei</strong></p><p class="text-justify">Per comprendere appieno la portata innovativa – e problematica – della misura italiana, è utile confrontarla con gli schemi di compensazione dei costi ETS autorizzati dalla Commissione europea in altri Stati membri, i quali presentano una struttura radicalmente diversa.</p><p class="text-justify">Germania: Schema SA.36103 (2013) per il periodo 2013-2020, con budget totale stimato di circa EUR 1,6 miliardi; Schema SA.100559 (2022) per il periodo 2021-2030, con budget stimato di EUR 27,5 miliardi.</p><p class="text-justify">Polonia: Schema SA.53850 (2019) per gli anni 2019-2020, con budget di circa EUR 417,5 milioni.</p><p class="text-justify">Regno Unito (pre-Brexit): Schema SA.35543 (2013) per il periodo 2013-2020, con budget di GBP 113 milioni (circa EUR 143 milioni nel 2013).</p><p class="text-justify">Altri Paesi: Paesi Bassi, Finlandia, Spagna, Belgio, Francia e altri Stati membri hanno notificato schemi analoghi di compensazione ETS indiretta.</p><p class="text-justify">Caratteristica comune fondamentale: tutti gli schemi autorizzati compensano i costi ETS indiretti sostenuti dai consumatori industriali elettro-intensivi – ossia i costi delle emissioni trasferiti nei prezzi dell'elettricità – e non i costi ETS diretti sostenuti dai produttori di energia. Nessuno degli schemi autorizzati dalla Commissione europea prevede la compensazione dei produttori termoelettrici per i costi ETS diretti.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>11. Considerazioni conclusive e prospettive</strong></p><p class="text-justify">Alla luce dell'analisi sin qui condotta, le probabilità che la Commissione europea autorizzi la misura di cui all'art. 6, comma 3, del decreto appaiono oggettivamente molto ridotte, sebbene l'esito finale dipenda anche dalla formulazione definitiva della misura e dalle modalità applicative che saranno definite dall'ARERA oltre che dal confronto politico sulla riforma del meccanismo ETS.</p><p class="text-justify">Le criticità che emergono dall'analisi possono essere sintetizzate come segue. In primo luogo, si rileva una divergenza strutturale radicale rispetto agli schemi autorizzati dalla Commissione europea: la misura compensa i produttori termoelettrici per i costi ETS diretti, anziché i consumatori industriali per i costi ETS indiretti, senza alcun precedente nel panorama delle decisioni della Commissione. In secondo luogo, l'imposizione ex lege di offrire a prezzi depurati da costi effettivi contrasta con il principio del prezzo uniforme marginalista del regolamento CACM, non derogabile unilateralmente da uno Stato membro, configurando una violazione del SDAC e del marginal pricing. In terzo luogo, il comma 1 dell'art. 6 presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, in quanto il legislatore nazionale impone ad ARERA un'interpretazione vincolante del REMIT – regolamento direttamente applicabile la cui interpretazione autentica spetta alla CGUE – in violazione del primato del diritto dell'Unione e dell'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione ex art. 57 della direttiva (UE) 2019/944 e della giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza 2 settembre 2021, C-718/18, Commissione c. Germania). A ciò si aggiunge il rischio di una potenziale manipolazione di mercato ai sensi del REMIT, posto che l'obbligo ex lege di offrire a prezzi artificialmente bassi potrebbe esso stesso costituire “fissazione del prezzo a livello artificiale” vietata dall'art. 5 del REMIT. Sul piano degli effetti transfrontalieri, la riduzione artificiale del prezzo italiano comporterebbe un aumento dell'export, con i consumatori italiani che finanziano tramite oneri di sistema le emissioni per la produzione esportata, dando luogo a distorsioni e sussidi incrociati. Si evidenzia altresì l'assenza di qualsivoglia condizionalità ambientale, non prevedendo il decreto alcun obbligo in termini di efficienza energetica, decarbonizzazione o investimenti in fonti rinnovabili, in contrasto con i requisiti previsti dalla Disciplina 2022 e con il principio DNSH. Da ultimo, il comma 2 del medesimo articolo, relativo al rimborso delle componenti della tariffa di trasporto del gas naturale ai produttori termoelettrici, integra verosimilmente i requisiti dell'aiuto di Stato, ma non è subordinato alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, con conseguente rischio di illegittimità, aggravato dall'incertezza temporale connessa alla decorrenza del meccanismo dal 1° gennaio 2027.</p><p>In definitiva, alla luce dell'analisi legale complessivamente svolta, la misura introdotta dal Governo italiano sembrerebbe destinata a non superare il vaglio delle istituzioni europee, presentando profili di incompatibilità talmente radicali e strutturali da renderne l'approvazione un esito del tutto improbabile. Sarebbe tuttavia riduttivo limitarsi a una valutazione di mera legittimità. Sul piano politico-istituzionale, l'articolo 6 del DL Bollette rappresenta un segnale inequivocabile della crescente pressione esercitata dagli Stati membri per una revisione profonda dell’attuale architettura del sistema EU ETS – una pressione che potrebbe trovare una prima, decisiva manifestazione già in occasione del Consiglio europeo di marzo. Il dibattito che ne scaturirà, tanto a livello nazionale quanto europeo, è destinato a ridefinire, forse in maniera oggi inattesa, i confini del rapporto tra politica energetica nazionale e vincoli del mercato unico dell'energia.</p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> In particolare, si definisce carbon leakage diretto il rischio di delocalizzazione delle imprese europee a causa degli alti prezzi del carbonio, mentre carbon leakage indiretto indica l'aumento dei prezzi dell’elettricità, causata dagli alti prezzi del carbonio, che le imprese europee utilizzano.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a> Fonte: Deliberazione ARERA 1° luglio 2025 no. 302/2025/R/EEL – “Rapporto sugli esiti del mercato elettrico del giorno prima nel biennio 2023-2024”.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" title>[3]</a>&nbsp;Cfr. Deliberazione ARERA n. 302/2025/R/eel.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" title>[4]</a> Nel mercato elettrico europeo, il prezzo dell'energia si determina secondo il meccanismo del marginal pricing, in virtù del quale tutta l'energia scambiata viene remunerata al prezzo corrispondente all'ultima offerta accettata necessaria a soddisfare la domanda complessiva.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 02 Mar 2026 10:14:00 +0100</pubDate>
                        <title>Decreto Bollette ed impatti sul mercato energetico: l&#039;intervento sui Conti Energia</title>
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                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">A distanza di diversi mesi dalla divulgazione della prima bozza (originariamente denominata “Decreto Energia” poi ribattezzata definitivamente “Decreto Bollette”) il 21 febbraio u.s. è finalmente entrato in vigore il Decreto-Legge n. 21/2026 (il “<strong>Decreto</strong>”) recante plurime novità normative e regolatorie di non marginale rilievo per il settore energetico.</p><p class="text-justify">Attesa la portata delle innovazioni introdotte, con la presente rubrica, Energy Law Italy inaugura uno spazio di analisi delle principali misure introdotte dal Decreto, riservando un approfondimento dedicato a ciascuna modifica normativa con particolare attenzione alle loro potenziali declinazioni pratiche.</p><p class="text-justify">Con tale approfondimento – già anticipato su Quotidiano Energia il 26 febbraio u.s. (<a href="https://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/529083" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/529083</a>) – ci concentriamo sugli impatti del Decreto in relazioni agli impianti incentivati attraverso i Conti Energia.</p><p class="text-center"><strong>* * * *</strong></p><p class="text-justify">Al fine di affrontare l’elevata incidenza degli oneri generali di sistema sulla bolletta elettrica (derivanti dalla componente ASOS<sub>&nbsp;</sub>destinata al sostegno delle fonti rinnovabili) il Decreto e, in particolare, l’art. 2, introduce dei meccanismi di rimodulazione e fuoriuscita dagli incentivi dedicati agli impianti fotovoltaici di cui alle prime quattro edizioni del “Conti Energia”.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>IL “NUOVO” SPALMA-INCENTIVI</strong></p><p class="text-justify">In particolare, è introdotto un meccanismo di spalma-incentivi su base volontaria, rivolto agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano dei premi fissi del Conto energia e le cui convenzioni con il GSE sono in scadenza a partire dal 1° gennaio 2029.</p><p class="text-justify">Con riferimento a tali impianti, ai sensi dell’art. 2, co. 1 del Decreto, i soggetti interessati possono, esclusivamente su base volontaria, entro il 31 maggio 2026, optare:&nbsp;</p><ul><li><p class="text-justify"><span>per una riduzione del 15% della tariffa premio spettante nel periodo che intercorre tra luglio 2026 e il 31 dicembre 2027, in cambio di un prolungamento delle convenzioni pari a 3 mesi;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>per una riduzione del 30%, della tariffa premio spettante nel medesimo periodo, in cambio – sempre ai sensi del comma 2 – di un prolungamento delle convenzioni pari a 6 mesi.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Per il periodo oggetto di estensione (pari a 3 o 6 mesi), è prevista l’applicazione da parte del GSE di una tariffa mediata (<i>i.e.</i>, pari alla media delle tariffe premio oggetto di riduzione).</p><p class="text-justify">Come detto, tale facoltà deve essere esercitata entro il 31 maggio 2026 e, in tal caso, è previsto che il GSE provveda all’aggiornamento delle relative convenzioni.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>EXIT STRATEGY</strong></p><p class="text-justify">Oltre alla rimodulazione, l’art. 2, co. 4 del Decreto prevede anche la possibilità di una fuoriuscita anticipata dal regime incentivante, in cambio di un corrispettivo, entro un contingente massimo di 10 GW.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tale facoltà deve essere esercitata entro il 30 settembre 2026 e la relativa fuoriuscita diventa effettiva a decorrere dal 1° gennaio 2028.</p><p class="text-justify">A tal fine, la norma prevede che per quanto riguarda gli impianti che hanno aderito agli schemi di riduzione della tariffa di cui al “nuovo” spalma-incentivi sia previsto un accesso prioritario alla fuoriuscita anticipata.</p><p class="text-justify">Per quest’ultimi, il corrispettivo riconosciuto a fronte della fuoriuscita è pari al 90% del valore attualizzato dei flussi di cassa residui degli incentivi maturati per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e la scadenza della convenzione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>.&nbsp;</p><p class="text-justify">In altri termini, è prevista l’erogazione immediata di una somma, stimata, che i soggetti titolari avrebbero ricevuto in futuro, ridotta del 10%.</p><p class="text-justify">Di converso, per gli impianti che non hanno aderito al “nuovo” spalma-incentivi, per l’adesione al meccanismo della fuoriuscita è previsto il ricorso a una procedura competitiva, gestita dal GSE e da svolgersi entro il 30 giugno 2027 con le seguenti modalità:</p><ol><li><p class="text-justify"><span>i soggetti richiedenti presentano offerte espresse in termini di ribasso percentuale rispetto al valore base determinato ai sensi del punto ii);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il valore base, espresso in euro per MW, è calcolato dal GSE per ciascun impianto ed è pari al 90% del valore attualizzato dei flussi di cassa residui degli incentivi spettanti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e la scadenza del contratto di incentivazione (ai fini di tale calcolo, la stima della produzione attesa è determinata sulla base della media della produzione storica dell'impianto nel corso dell'ultimo quinquennio);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il GSE provvede a classificare le offerte pervenute in ordine decrescente rispetto al beneficio atteso per il sistema, fino a concorrenza del limite della potenza residua del contingente di 10 GW.</span></p></li></ol><p class="text-justify">In definitiva, si prevedono due livelli di accesso all’“exit strategy”, nel limite della potenza complessiva di 10 GW: in via prioritaria per gli impianti che hanno aderito volontariamente al nuovo “spalma-incentivi”; in via secondaria, ove vi sia ancora “spazio”, per gli impianti che non hanno aderito a tale riduzione, tramite procedura competitiva.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>MODALITÀ E CONDIZIONI DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI</strong></p><p class="text-justify">Quanto alle modalità per il pagamento dei corrispettivi in favore dei soggetti selezionati (tramite accesso prioritario o procedura competitiva) è previsto che il corrispettivo sia pagato, a decorrere dal 2028, in rate costanti per dieci anni nel corso dei quali il relativo importo è rivalutato sulla base di un tasso di interesse determinato dal GSE che non dovrà essere superiore al 6%<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title>[2]</a>.</p><p class="text-justify">In ogni caso, è bene precisare che l’accesso al meccanismo e l’erogazione del corrispettivo sono subordinati al rinnovo integrale degli impianti ammessi. Difatti, l’art. 2, co. 4 del Decreto prevede che ai fini dell’erogazione del corrispettivo:&nbsp;</p><ol><li><p class="text-justify"><span>gli impianti a fonti rinnovabili devono essere oggetto di interventi di rifacimento integrale tra il 1° gennaio 2028 ed il 31 dicembre 2030 e il rinnovo deve incrementare la producibilità dell’impianto almeno del doppio rispetto a quanto era previsto per il periodo di incentivazione residua (salvo che non si tratti di impianti con moduli collocati a terra in area agricola o con moduli non collocati a terra per i quali l’incremento della producibilità può essere pari al 40%);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>per la realizzazione di tali interventi devono essere utilizzati esclusivamente moduli fotovoltaici iscritti al Registro delle tecnologie per il fotovoltaico</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" title><span>[3]</span></a></p></li></ol><p class="text-justify">In quest’ottica, il Decreto introduce una modifica al D.Lgs 190/2024 (“<strong>TU Rinnovabili</strong>”) estendendo il regime semplificato dell’attività libera agli interventi di rifacimento integrale di impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, che insistano su aree industriali, a condizione che, a seguito dell'intervento medesimo, l'impianto continui a ricadere interamente in area industriale, a prescindere dalla potenza risultante.</p><p class="text-justify">Ancora, il Decreto interviene sulla modalità di remunerazione dell’energia prodotta dagli impianti oggetto di rinnovo disponendo che questi: <i>(i)</i> per quanto riguarda la quota di potenza correlata all’incremento di producibilità, abbiano facoltà di accedere ai meccanismi di supporto di cui agli art. 6 e ss del D.Lgs 199/2021 (es. FER-X; FER-Z); <i>(ii)</i> per quanto riguarda la quota di potenza preesistente all’intervento di rifacimento, abbiano l’obbligo di contrattualizzare l’energia mediante PPA ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs 199/2021 o, in alternativa, di accedere ai sopra citati meccanismi di supporto.</p><p class="text-justify">Le modalità operative di accesso al meccanismo della fuoriuscita e di contrattualizzazione degli impegni assunti dai soggetti richiedenti sono state demandate – come di consueto - ad un apposito Decreto del MASE da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto (<i>i.e.</i>, entro il 21 maggio p.v.).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>I DESTINATARI DEL RISPARMIO GENERATO DALLA MISURA</strong></p><p class="text-justify">Le modalità per il riconoscimento dei (potenziali) risparmi generati dai meccanismi in parola sono demandate ad una deliberazione dell’ARERA.</p><p class="text-justify">In merito, l’art. 2, co. 8 del Decreto prevede che la riduzione della componente di spesa correlata agli oneri generali di sistema (ASOS) sia applicata:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>per le utenze non domestiche, ad esclusione di quelle relative all’illuminazione pubblica, in bassa tensione per altri usi con potenza disponibile superiore a 16,5 kW;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>per le utenze non domestiche in media, alta e altissima tensione.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Diversamente, la riduzione in questione non trova applicazione relativamente:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>ai prelievi che godono del regime tariffario speciale di cui all’articolo 29 del DL 91/2014;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>alle utenze iscritte nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la CSEA (cd. energivori).</span></p></li><li><p class="text-justify">&nbsp;</p></li></ul><p class="text-justify"><strong>CONSIDERAZIONI PRELIMINARI</strong></p><p class="text-justify">Sulla base di quanto riportato nella relazione tecnica:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>la potenziale platea potrebbe comprendere circa 52.419 impianti, per una potenza complessiva di circa 13,3 GW;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>dal 2028 al 2031, considerata la fuoriuscita dal meccanismo dei Conti Energia I-IV può stimarsi una riduzione del costo dei meccanismi, e di conseguenza un minor fabbisogno di approvvigionamento ASOS, per un valore pari a 1.999 milioni per il 2028 e di 1.901 milioni di euro per il 2029, di 1.703 milioni per il 2030 e di 1.083 milioni per il 2031.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Senza voler trascurare le pur apprezzabili ambizioni del Governo di riduzione dei costi energetici, purtroppo le innovazioni in parola rischiano di incontrare una adesione poco significativa.</p><p class="text-justify">Lo schema ricorda, in parte, lo “spalma-incentivi” del 2014, con una differenza di non poco conto: in quel caso la rimodulazione era obbligatoria.</p><p class="text-justify">Diversamente, nel caso di specie il meccanismo è su adesione esclusivamente volontaria rendendo quindi notevolmente incerti gli esiti e gli effettivi benefici derivanti dalla misura in termini di decremento degli oneri di sistema.</p><p class="text-justify">A ben vedere, i criteri finanziari introdotti dal Decreto – caratterizzati da riduzioni delle tariffe e lievi estensioni della durata delle convezioni – non appaiono particolarmente “premianti” per i soggetti che decidono di aderire al nuovo spalma-incentivi.</p><p class="text-justify">Ancora, sono da valutare i limiti correlati alle modalità di remunerazione dell’energia prodotta dall’impianto su cui appaiono auspicabili dei chiarimenti da parte del MASE o in sede di conversione in Legge.</p><p class="text-justify">Lo stesso vale per le condizioni industriali connesse al meccanismo di fuoriuscita che si palesano particolarmente impegnative e rendono la scelta degli operatori tutt’altro che agevole: l’obbligo di rifacimento integrale, il rispetto di incrementi di producibilità tassativi, i tempi stringenti di conclusione dei lavori e l’utilizzo esclusivo di determinati moduli trasformano l’uscita anticipata dal regime incentivante in un’operazione industriale complessa che rischia di rendere poco attrattiva l’adesione agli schemi in questione e la conseguente rinuncia ai correnti (certi) flussi di cassa derivanti dai Conti Energia.</p><p class="text-justify">La fuoriuscita e i conseguenti interventi di rifacimento richiedono, infatti, investimenti rilevanti e una revisione complessiva dell’assetto amministrativo, contrattuale e finanziario funzionale alla vita del relativo impianto. Il riferimento è, tra l’altro, alla necessità di rinegoziare i contratti relativi alla disponibilità delle aree di impianto e, correlativamente, di rinegoziare o reperire nuovi finanziamenti.</p><p class="text-justify">Proprio con riferimento a tale fronte, se, da un lato, l’estensione del regime dell’attività libera agli interventi di rifacimento integrale può essere vista di buon occhio, dall’altro, bisognerà comprendere come tale regime iper-semplificato andrà ad incidere sulla revisione delle condizioni di bancabilità dei progetti in parola, attesi i maggiori profili di rischio discendenti dall’assenza di un titolo abilitativo espresso e di adeguate forme di pubblicità legale.&nbsp;</p><p class="text-justify">In definitiva, l’attuale struttura dei meccanismi appare caratterizzata da profili di incertezza tali da reputare, quantomeno in via preliminare, difficilmente raggiungibile il contingente di 10 GW ambito dall’esecutivo, ancora di più se si considera che le finestre di adesione scadono in tempi molto rapidi (31 maggio e 30 settembre p.v.) rendendo ancor meno agevoli le imprescindibili valutazioni commerciali dei player di mercato interessati dalle disposizioni in commento.</p><p class="text-justify">Si tratta ora di attendere e valutare le reazioni del mercato energetico anche alla luce dei provvedimenti attuativi di competenza del MASE e delle modifiche che saranno eventualmente introdotte in sede di conversione in Legge del Decreto attualmente in discussione alla Camera.</p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> I flussi di cassa sono attualizzati utilizzando un tasso determinato dal GSE avendo a riferimento il costo del capitale di rischio che caratterizza gli investimenti in impianti fotovoltaici oggetto della procedura (cfr. Art. 2, co. 4, lett. b), num. 2 del Decreto).</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a> Il tasso è determinato tenendo conto del costo medio del capitale che caratterizza gli investimenti in impianti fotovoltaici (cfr. Art. 2, co. 4, lett. e) del Decreto).</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" title>[3]</a> Cfr. Decreto Legge 181/2023.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Efficienza energetica</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-10061</guid>
                        <pubDate>Mon, 23 Feb 2026 11:59:00 +0100</pubDate>
                        <title>CNC - Cessione azienda art. 22 CCII</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cnc-cessione-azienda-art-22-ccii</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Parma, 16 gennaio 2026</p><p>Il Tribunale ha autorizzato la cessione dell'azienda in pendenza di composizione, ritenendo puntualmente dimostrata, nel caso di specie, la funzionalità a conseguire un risultato monetario migliorativo delle alternative liquidatorie, in coerenza con le trattative.</p><p>Un'ulteriore pronuncia che conferma la possibile attrattività della CNC, con la sua maggiore snellezza rispetto alle procedure, quale strumento per la cessione dei compendi produttivi in esercizio.</p><p>Affinchè, tuttavia, ciò non si traduca in una minore tutela per i creditori, occorre dimostrare puntualmente, dati (anche prospettici) e (quantomeno bozza avanzata di) manovra alla mano, che la cessione sia funzionale &nbsp;tanto a evitare dispersioni di valore, a causa del protrarsi delle formalità di vendita in altri contesti, quanto a consentire l'implementazione di una soluzione ristrutturativa coerente con le trattative in corso, migliorativa delle alternative praticabili.</p><p>Un onere probatorio forse non agevole, ma che consente il giusto bilanciamento tra tutti gli interessi in gioco, a fronte di una compiuta disclosure sulle conseguenze dell'autorizzazione di un atto definitivo quale il trasferimento dell'azienda, in un contesto negoziale ancora in fieri.</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/trib-parma-16-gennaio-2026-pres-est-vernizzi.pdf" target="_blank"><i><u>Leggi la sentenza</u></i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-10028</guid>
                        <pubDate>Wed, 18 Feb 2026 15:43:05 +0100</pubDate>
                        <title>Conto Termico 3.0: nuove opportunità per la riqualificazione energetica degli edifici</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/conto-termico-30-nuove-opportunita-per-la-riqualificazione-energetica-degli-edifici</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il Conto Termico 3.0, o nuovo Conto Termico<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>, incentiva interventi di <strong>piccole dimensioni</strong><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title><strong>[2]</strong></a> per <strong>l'incremento&nbsp;</strong>dell'<strong>efficienza energetica</strong> e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili con una dotazione finanziaria di <strong>900 milioni di euro annui</strong>, erogati con un <strong>sostegno in conto capitale fino a un massimo del 65% (e un minimo del 40%) delle spese ammissibili</strong>.</p><p class="text-justify">La dotazione finanziaria di Euro 900 milioni è suddivisa in:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>500 milioni di euro ai privati, di cui 150 milioni destinati alle imprese;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>400 milioni di euro alle Pubbliche Amministrazioni (“<strong>PA</strong>”), di cui 20 milioni destinati alle Diagnosi Energetiche</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" title><span>[3]</span></a><span>.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Rispetto al Conto Termico 2.0, il nuovo Conto Termico prevede:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>l'estensione del perimetro delle PA che possono accedere al meccanismo (mediante nuova definizione all’art. 2, lett. c) del Decreto);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l'ampliamento delle tecnologie incentivabili (Artt. 5 e 8 del Decreto);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l'ammissibilità agli interventi di efficienza anche ai soggetti privati su edifici appartenenti all'ambito terziario (Artt. 4 e 7 del Decreto);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il contributo anticipato per la redazione della diagnosi energetica riservato alle PA e agli Enti del Terzo Settore (“<strong>ETS</strong>”) non economici, pari al 50% della spesa da sostenere (Art. 15);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la possibilità di accedere al meccanismo tramite le Comunità Energetiche Rinnovabili o i Gruppi di autoconsumatori&nbsp;di cui le PA, ETS o soggetti privati siano membri (Art. 13);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la possibilità di accedere al meccanismo mediante un soggetto privato nell'ambito di una configurazione di partenariato pubblico-privato, esclusivamente per le PA (Art. 13);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l'innalzamento della quota incentivata al 100% della spesa, per interventi realizzati su edifici di proprietà dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e da essi utilizzati (Art. 11);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la maggiorazione dell'incentivo per alcune categorie di interventi di efficienza energetica che utilizzano componenti esclusivamente prodotti nell'UE o che prevedono l'installazione di impianti con moduli fotovoltaici iscritti al “registro delle tecnologie del fotovoltaico”</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" title><span>[4]</span></a><span>&nbsp;, fermo restando il rispetto delle percentuali massime di incentivazione del 65% o del 100% sopra richiamate.</span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong>Tipologie di interventi ammessi</strong></p><p class="text-justify">Le tipologie di interventi ammesse ai benefici del Conto Termico 3.0 sono<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" title>[5]</a>:</p><p class="text-justify">1. interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica (Titolo II, Articolo 5, para. 1, lett. a) -h)), ovvero:</p><ul><li><p class="text-justify"><i><span>Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solari esterni di chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>Trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”</span></i><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" title><i><span><strong>[6]</strong></span></i></a><i><span>;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>Sostituzione di sistemi per l'illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici, inclusa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, presso l'edificio e le relative pertinenze, realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, presso l'edificio o nelle relative pertinenze, realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;</span></i></p></li></ul><p class="text-justify">2. interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza (Titolo III, Articolo 8, para. 1, lett. a-g)), ovvero:</p><ul><li><p class="text-justify"><i><span>Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica (con potenza termica utile nominale fino a 2 MW;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi&nbsp;factory made&nbsp;o bivalenti a pompa di calore (con potenza termica nominale fino a 2 MWt);</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissioni in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con generatori di calore alimentati da biomassa, compresi i sistemi ibridi&nbsp;factory made&nbsp;o bivalenti a pompa di calore (con potenza termica nominale fino a 2 MWt);</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>Installazione di impianti solari termici, anche abbinati a sistemi di&nbsp;solar cooling&nbsp;(con superficie solare lorda fino a 2.500 m2);</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>Sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti (con potenza termica utile nominale fino a 2 MW);</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>Sostituzione funzionale, totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili.</span></i></p></li></ul><p class="text-justify">Si nota che gli incentivi sono determinati in funzione delle spese ammissibili previste per la realizzazione dell'intervento, nel rispetto dei massimali specifici per: (i) unità di superficie; (ii) unità di potenza; (iii) producibilità degli impianti (i.e., “<strong>dimensione fisica</strong>” dell’immobile oggetto di intervento, superficie dell’immobile o della copertura, pavimento o parete oggetto di intervento o dell’impianto di produzione di calore/energia) con la conseguenza che per massimizzare l’incentivo percepibile (con economia di scala favorevole) è necessario focalizzarsi su interventi di medie/grandi dimensioni che sono numericamente ridotti.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Cenni sul PPP nel contesto del Conto Termico 3.0</strong></p><p class="text-justify">Le PA possono accedere agli incentivi avvalendosi di un soggetto privato che assume la qualità di Soggetto Responsabile<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" title>[7]</a>, con il quale sia stato sottoscritto un contratto di partenariato pubblico-privato (cd. PPP) di cui all’art. 174 e segg. del D.lgs. n. 36 del 2023 (Codice dei Contratti Pubblici), a esclusione del partenariato sociale. Il soggetto privato che agirà in qualità di Soggetto Responsabile deve rispettare i requisiti soggettivi di volta in volta indicati dalla <strong>procedura di affidamento indetta dalla PA</strong> ai sensi del D.lgs. 36/2023 e, in particolare:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui agli articoli 94, 95 e 98 del D.lgs. n. 36/2023;&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale proporzionati all’oggetto e al valore del contratto, ai sensi degli artt. 100 e ss. del D.lgs. n. 36/2023;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>nel caso in cui il contratto comprenda l’esecuzione di lavori, di essere in possesso dell’attestazione SOA nelle categorie e classifiche pertinenti, laddove richiesta dalla normativa vigente</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" title><span>[8]</span></a><span>.</span></p></li></ul><p class="text-justify">La determinazione degli incentivi, in termini di intensità e cumulabilità, viene effettuata nei limiti delle spese imputabili alla PA nell’ambito del contratto di PPP, sia nel caso in cui la PA si configuri direttamente come Soggetto Responsabile sia nel caso in cui il soggetto privato si identifichi come Soggetto Responsabile. Sono imputabili alla PA tutte le spese ammissibili ai sensi del Decreto che sono previste dal progetto esecutivo approvato ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, anche se rientranti in tutto o in parte nell’investimento del privato, ovvero che sono indicate dal Piano economico finanziario (PEF) asseverato da un ente terzo.</p><p class="text-justify">In fase di trasmissione della richiesta di concessione degli incentivi, il Soggetto Responsabile dovrà fornire:&nbsp;</p><ul><li><p class="text-justify"><span>il contratto di PPP, debitamente sottoscritto dalle parti e redatto ai sensi dell’art. 174 e ss. D.lgs. 36/23, avente i requisiti minimi previsti dalle regole applicative ovvero:</span></p><ul><li><p class="text-justify"><i><span>il rapporto contrattuale instaurato tra il soggetto pubblico e il soggetto privato deve essere di lungo periodo e finalizzato al soddisfacimento di un interesse pubblico, tra cui in ogni caso la riqualificazione energetica dell’edificio oggetto dell’intervento;&nbsp;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>la <strong>copertura dei fabbisogni finanziari necessari deve provenire in misura significativa da risorse del soggetto privato </strong>anche in ragione del rischio operativo assunto;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>la progettazione esecutiva, la realizzazione e la gestione del progetto devono essere affidate al soggetto privato, mentre al soggetto pubblico spetta il compito di definire gli obiettivi e verificarne l’attuazione;&nbsp;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>il <strong>rischio costruttivo e operativo connesso alla realizzazione e alla gestione del progetto deve ricadere in misura prevalente in capo al soggetto privato</strong>;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>una durata compatibile con il raggiungimento dell’interesse pubblico sotteso all’affidamento e comunque non inferiore al periodo di erogazione dell’incentivo maggiorato di cinque anni, corrispondente al termine di mantenimento dei requisiti e di conservazione della documentazione;&nbsp;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span><strong>trasferimento del rischio operativo a carico della parte privata, sulla quale grava anche in tutto o in parte l’investimento, fermo il successivo accesso ai meccanismi incentivanti</strong>;&nbsp;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span><strong>attribuzione alla parte privata del compito di realizzare e gestire l’opera/le opere oggetto di affidamento, secondo modalità e prescrizioni impartite dalla parte pubblica, che definisce gli obiettivi e ne verifica l’attuazione</strong>;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>“clausole rescissorie” che, in caso di risoluzione anticipata del contratto per cause imputabili al soggetto privato, garantiscano la restituzione al GSE degli incentivi già erogati ovvero la rinuncia agli incentivi non ancora percepiti;&nbsp;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>il contratto deve essere sottoscritto in una data antecedente a quella di presentazione dell'istanza di accesso agli incentivi (nel caso di interventi ad accesso diretto);</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>il contratto deve risultare efficace, al più tardi, alla data di accoglimento dell'istanza di accesso agli incentivi.</span></i></p></li></ul></li><li><p class="text-justify"><span>il progetto esecutivo verificato e approvato ai sensi del D.lgs. 36/2023 con l’indicazione delle spese ammissibili ai fini del Conto Termico di cui agli artt. 6 e 9 del Decreto, dell’IVA e delle entrate tra cui l’incentivo Conto Termico e infine dell’utile previsto;&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il Piano economico-finanziario (PEF) asseverato da ente terzo contenente l'importo complessivo delle spese sostenute per la realizzazione dell’intervento mediante il partenariato pubblico-privato, con l’indicazione delle spese ammissibili ai fini del Conto Termico di cui agli artt. 6 e 9 del Decreto, dell’IVA e delle entrate tra cui l’incentivo Conto Termico e infine dell’utile previsto;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il piano dei pagamenti previsti dal contratto;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>dichiarazione contenente la suddivisione delle spese ammissibili e non ammissibili, sottoscritta dalla PA e dal Privato, redatta secondo il modello 10. Il valore delle spese ammissibili indicato dovrà essere corrispondente con quello riportato sul Portaltermico;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>in caso di contratti multi-edificio, ripartizione dei costi per singolo edificio oggetto dell’intervento, firmata da entrambe le parti.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Affinché un EPC possa consentire alla ESCO di accedere, per conto del Soggetto Ammesso, al meccanismo di sostegno del Conto Termico 3.0, lo stesso deve rispettare i requisiti minimi previsti dall’Allegato 8 del D.lgs. 102/2014 e deve essere coerente con le disposizioni del Decreto. In particolare, il contratto:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>deve presentare i requisiti di cui all’Allegato 8 del D.lgs. 102/2014;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>deve rispettare le disposizioni della norma UNI CEI EN 17669:2023;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>deve</strong> rispettare quanto previsto dall’art. 2, comma 2, lett. n), del D.lgs. n. 102 del 2014 e, pertanto, <strong>fondarsi su dei risparmi garantiti di energia e non esclusivamente su effetti economici</strong>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>deve prevedere dei procedimenti chiari e coerenti per la determinazione delle baseline energetiche di riferimento e per l’individuazione dei metodi di normalizzazione dei parametri al contorno;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>deve prevedere un sistema di misura chiaro e coerente con gli algoritmi dei risparmi da determinare e garantire;&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>deve riferirsi ad un unico edificio o all’unità immobiliare su cui sono realizzati gli interventi, a meno dell’eccezione prevista per le PA (per cui è ammesso EPC multi-edificio);&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>deve prevedere una durata del contratto compatibile con quanto previsto dall’art. 13 comma 6, lett. a) del Decreto, (i.e., periodo di incentivazione + cinque anni successivi al periodo di erogazione degli incentivi);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>deve essere redatto in maniera tale che il legame stabilito fra le parti, non sia fittizio, ma si deve concretizzare con un riconoscimento periodico di un canone, per l’intera durata contrattuale, a fronte di una prestazione/funzione da mantenere sino alla fine del contratto;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>deve prevedere un’indicazione chiara e coerente delle spese, delle entrate e dell’utile, in linea con quanto indicato all’art. 13, comma 6, lettera b) del D.M. 7 agosto 2025.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Sebbene il <i>project financing</i> (disciplinato oggi dall’art. 193 del D.lgs. 36/2023), una delle modalità di selezione del partner privato nei PPP di tipo contrattuale, sia stato oggetto di una recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha sancito l’incompatibilità del diritto di prelazione riconosciuto in garante al promotore, previsto dal previgente D.lgs. n. 50/2016<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" title>[9]</a> (ma tuttora riprodotto nel vigente D.lgs. n. 36/2023), e sia (anche sotto altri profili) oggetto di esame in una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea l’8 ottobre 2025, la conclusione di contratti EPC con le pubbliche amministrazioni si configura come un’opzione che, pur richiedendo un’attenta pianificazione e una solida strutturazione contrattuale, appare destinata ad assumere un ruolo sempre più centrale nei prossimi anni, in affiancamento ad altri strumenti (quali, ad esempio, il Servizio Energia Plus).</p><p class="text-justify">Infatti, l’utilizzo degli EPC per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici rappresenta un rilevante volano economico per la filiera delle imprese coinvolte e, considerata l’estensione del patrimonio immobiliare pubblico, un altrettanto significativo volano ambientale, in termini di riduzione delle emissioni climalteranti conseguente al risparmio energetico conseguibile, come sottolineato recentemente anche da ENEA.</p><p class="text-justify">Occorre infatti considerare che il D.lgs. n. 36/2023 dedica una specifica disposizione ai contratti EPC (art. 200), dettando una disciplina puntuale in ordine a taluni obblighi contrattuali e relative modalità di esecuzione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" title>[10]</a>.</p><p class="text-justify">D’altronde, l’accesso allo strumento del PPP ai fini dell’ammissione al Conto Termico costituisce un ulteriore elemento di attrattività, anche alla luce della predisposizione congiunta, da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, della Ragioneria Generale dello Stato e di ENEA, di un contratto tipo di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) per gli edifici pubblici, ai sensi dell’art. 200 del D.lgs. n. 36/2023 e dei relativi allegati (ivi inclusi il capitolato tecnico e la matrice dei rischi).</p><p class="text-justify">Tale iniziativa assume particolare rilievo sistematico: da un lato, favorisce l’omogeneità e la standardizzazione delle clausole contrattuali, riducendo le incertezze applicative e i tempi di strutturazione delle operazioni; dall’altro, rafforza la bancabilità dei progetti, grazie a una più chiara allocazione dei rischi tra amministrazione concedente e operatore economico, in coerenza con i principi propri del PPP e fornisce un quadro regolatorio più stabile e prevedibile per gli investitori.</p><p class="text-justify">Al fine di rendere coerenti la struttura e la logica del PPP e degli EPC nel contesto del Conto Termico 3.0, costruito su una logica di incentivo riferita al singolo intervento inteso in senso stretto, risulta necessario adottare un paradigma differente. In particolare, occorre valorizzare interventi, intesi in senso lato, di più ampio respiro, che prevedano una pluralità di opere e/o impianti e che siano fondati su un miglioramento complessivo del rendimento energetico del sistema oggetto di intervento. Tale prestazione, se realizzata in conformità alle previsioni contrattuali e a parità di costo del vettore energetico, è idonea a generare un risparmio misurabile e vantaggioso sia per la pubblica amministrazione sia per il partner privato.</p><p class="text-justify">In definitiva, l’integrazione tra disciplina dei PPP, schema tipo di EPC e meccanismi incentivanti del Conto Termico appare idonea a promuovere una più ampia diffusione degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio pubblico, con effetti positivi sia sul piano finanziario sia su quello ambientale.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Termini di pagamento degli incentivi&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">In base alle Regole Applicative (Punto 4.3), gli importi dell’incentivo sono erogati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del bimestre in cui ricade la data di perfezionamento della Scheda-Contratto<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" title>[11]</a>, che coincide con la data della comunicazione da parte del GSE al Soggetto Responsabile del provvedimento di ammissione agli incentivi di cui al Decreto.&nbsp;</p><p class="text-justify">Per importi fino a Euro 15.000, il Decreto prevede l’erogazione dell’incentivo in un’unica rata. Gli importi che superino tale soglia sono erogati in <strong>rate annuali costanti </strong>per la durata definita nella Tabella 1 di cui all’art. 11, comma 3 del Decreto (i.e., tra 2 e 5 anni)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" title>[12]</a>.</p><p class="text-justify">Ai sensi dell’art. 11, comma 6 del Decreto, in relazione agli interventi realizzati dalla PA e dagli Enti del Terzo Settore (“<strong>ETS</strong>”), anche per il tramite di ESCO o degli altri soggetti abilitati, è prevista l’erogazione in un’unica rata anche per incentivi di importo superiore a Euro 15.000&nbsp;quando optino per la procedura di <strong>accesso diretto</strong> (i.e., alla conclusione dei lavori) e non in caso di <strong>prenotazione</strong> (i.e., per lavori ancora da avviare o in corso di realizzazione, riservata alle PA e agli ETS).</p><p class="text-justify">Per gli interventi realizzati dagli ETS economici, anche per il tramite di ESCO o degli altri soggetti abilitati, l’erogazione in un’unica rata anche per incentivi di importo superiore a Euro 15.000 è possibile esclusivamente per gli interventi del Titolo III<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" title>[13]</a>.</p><p class="text-justify">Il GSE, all’accoglimento delle istanze di prenotazione, impegna a favore del Soggetto Responsabile richiedente la somma corrispondente all’incentivo massimo riconoscibile. Tale importo è da intendersi quale massimale a preventivo. L’atto di conferma della prenotazione rilasciato dal GSE rappresenta un impegno all’erogazione delle risorse, fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti previsti dal Decreto.</p><p class="text-justify">L’importo dell’incentivo prenotato rappresenta un massimale e può essere oggetto di rimodulazione da parte del GSE in esito alle attività istruttorie condotte sulle dichiarazioni e sulla documentazione presentata dal Soggetto Responsabile ai fini dell’erogazione dell’incentivo.</p><p class="text-justify">In caso di accesso agli incentivi mediante prenotazione, anche per il tramite di ESCO o di altro soggetto abilitato di cui all’art. 13 del Decreto, laddove richiesta, l‘erogazione dell’incentivo potrà avvenire mediante:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>una <strong>rata di acconto</strong></span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" title><span>[14]</span></a><span>, richiesta dal Soggetto Responsabile con la comunicazione dell‘avvio dei lavori;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>un'eventuale <strong>rata intermedia</strong></span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" title><span><strong>[15]</strong></span></a><span>, che potrà essere richiesta al raggiungimento del 50% dell’importo delle spese ammissibili previste per la realizzazione dell’intervento oggetto della prenotazione;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>una <strong>rata di saldo</strong>, richiesta dal Soggetto Responsabile alla conclusione dell’intervento, a seguito dell’invio dell’istanza di accesso diretto a rendicontazione (cd. post prenotazione).</span></p></li></ul><p class="text-justify">L’erogazione delle suddette rate è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del bimestre in cui ricade la data di attivazione del contratto, da intendersi come la data di invio del provvedimento di ammissione agli incentivi.</p><p class="text-justify">Ove espressamente previsto in alcune delle fattispecie contrattuali di cui all’art. 14, comma 2, lettera b) num. i., iii., iv.), ovvero: (i) presenza di una diagnosi energetica e di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l'impegno all'esecuzione di almeno uno degli interventi ivi ricompresi; (ii) presenza di un contratto di prestazione energetica o di un altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica dei sistemi interessati; (iii) presenza di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori, la PA o l’ETS può chiedere che le somme prenotate in proprio favore siano erogate, anche parzialmente, dal GSE alla ESCO firmataria del contratto, sotto propria responsabilità circa la corretta esecuzione dei lavori e la quantificazione richiesta (previa formale obbligazione solidale tra le parti).</p><p class="text-justify">Si segnala che (i) un soggetto privato selezionato dalla PA nell’ambito di forme di partenariato pubblico-privato che presenta richiesta di contributo in Conto Termico - qualificandosi come Soggetto Responsabile - per conto di una PA, così come (ii) una ESCO che presenta richiesta di contributo in Conto Termico - qualificandosi come Soggetto Responsabile per conto di un altro soggetto, tramite la stipula di un contratto EPC o di Servizio Energia, <u>non può usufruire del mandato irrevocabile all'incasso</u> (Punto 12.12.3.2. delle Regole Applicative).&nbsp;</p><p class="text-justify">Si precisa, infatti, che il <strong>mandato irrevocabile</strong> all'incasso <strong>è uno strumento</strong> con il quale si va ad <strong>effettuare il pagamento di un bene</strong>, alla stregua di una ricevuta di bonifico. Nei casi in cui la ESCO si configura come Soggetto Responsabile, infatti, non devono essere trasmessi al GSE le fatture e le relative ricevute di bonifico, e conseguentemente non può essere adottato lo strumento del mandato irrevocabile all'incasso (Punto 12.12.4 delle Regole Applicative).</p><p class="text-justify"><u>L’incentivo verrà pertanto pagato alla PA che lo condividerà – se e nella misura pattuita – con la ESCo ma rendendo nei fatti meno appetibile per enti finanziatori una tale tipologia di struttura finanziaria.</u></p><p class="text-justify">È invece ammissibile la cessione del credito, esclusivamente per le istanze inviate in modalità di <strong>accesso diretto</strong> e con <strong>pagamento rateizzato dell’incentivo</strong> e deve avere ad oggetto la totalità dei crediti, presenti e futuri, vantati dal cedente nei confronti del GSE per effetto della Convenzione in essere tra le parti, fino alla scadenza della stessa o alla eventuale retrocessione (Punto 12.3.3. delle Regole Applicative). Inoltre:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>i crediti devono essere ceduti a un unico cessionario;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la richiesta di ammissione all’incentivo deve essere effettuata esclusivamente nella modalità di Accesso Diretto;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’erogazione dei crediti dovrà essere rateizzata;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>è necessario che l’atto di cessione dei crediti sia:</span></p><ul><li><p class="text-justify"><span>redatto sulla base modello standard del GSE in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio e stipulato in data successiva al provvedimento di accoglimento emesso dal GSE;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>completo della Convenzione quale parte integrante dell’atto di cessione dei crediti;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>espressamente accettato dal GSE a seguito di notifica, mediante invio di raccomandata A/R o PEC, al mandante e al mandatario;</span></p></li></ul></li></ul><p class="text-justify">La cessione del credito ha validità fino all'accettazione, da parte del GSE, dell'eventuale atto di retrocessione del credito. La retrocessione dell'intero credito residuo al cedente originario deve avvenire nella stessa forma, rispettando le medesime condizioni sopra riportate, con la quale è stato stipulato l'atto di cessione dei crediti a cui si riferisce.</p><p class="text-justify">Il GSE provvederà a pagare i crediti residui al titolare originario del credito a decorrere dal secondo mese successivo all'accettazione della retrocessione. Il GSE non è Responsabile nel caso di mancata, errata e/o ritardata ricezione dell'atto.</p><p class="text-justify">L'accettazione, sia della cessione, sia della retrocessione dei crediti, non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.</p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> Di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 agosto 2025 (“<strong>D.M. 7 agosto 2025</strong>” o “<strong>Decreto</strong>”) in vigore dal giorno 25 dicembre 2025 (i.e., 90 giorni dalla pubblicazione in GU). In data 5 dicembre 2025 il GSE ha pubblicato le relative regole applicative (le “<strong>Regole Applicative</strong>”).</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a> In quanto presentano <strong>caratteristiche tecniche, economiche e procedurali tali da giustificare un regime autorizzativo e incentivante semplificato</strong>, alternativo rispetto agli strumenti strutturali (per infrastrutture energetiche di rete grandi impianti di produzione centralizzata programmi industriali complessi) o agli incentivi complessi.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" title>[3]</a> Diagnosi e redazione dell'attestato di prestazione energetica sono incentivate nella misura del 100% della spesa sostenuta dall'amministrazione pubblica o dalla ESCO che esegue l'intervento per suo conto, ad esclusione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" title>[4]</a>&nbsp;Di cui all’articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, ed in particolare del <i>5% per impianti con moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea (“<strong>MS</strong>”) con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5% (lett. a); del 10% per impianti con moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti nei MS, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% (lett. b); del 15% &nbsp;per impianti con moduli fotovoltaici prodotti nei MS, composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'UE con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0% (lett. c).</i></p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" title>[5]</a> Si precisa che gli interventi di cui al punto 1 e 2 devono essere realizzati necessariamente in <strong>edifici</strong> <strong>esistenti</strong>, parti di essi o unità immobiliari esistenti.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" title>[6]</a> L’edificio a energia quasi zero (nZEB) è definito come un “<i>edificio ad altissima prestazione energetica in cui il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta in situ</i>” dalla direttiva EPBD (2010/31/EU).</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" title>[7]</a> Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera tt) del Decreto, il Soggetto Responsabile (SR) è il <i>“soggetto che ha sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di cui al presente decreto e che ha diritto all’incentivo e stipula il contratto con il GSE. Per la compilazione della scheda-domanda e per la gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, può operare attraverso un soggetto delegato”.</i></p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" title>[8]</a> Ai fini dell’accesso agli incentivi di cui al Decreto, nel caso in cui il contratto di PPP preveda anche la gestione di risparmi energetici sull’edificio oggetto dell’intervento il soggetto deve essere in possesso della certificazione UNI CEI 11352, rilasciata da organismo accreditato, in corso di validità alla data di presentazione dell’istanza al GSE. La certificazione deve essere mantenuta per l’intero periodo di incentivazione e per i cinque anni successivi all’erogazione da parte del GSE dell’incentivo o dell’eventuale ultima rata dell’ottenimento dell’incentivo riconosciuto. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio o società di scopo ai sensi dell’art. 194 del D.lgs. n. 36/2023, vale quanto già precisato per la ESCO rispetto all’impresa che deve risultare in possesso della certificazione UNI CEI 13352.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" title>[9]</a> Con sentenza del 5 febbraio 2026, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato, nella Causa C-810/24, l'incompatibilità del diritto di prelazione riconosciuto al promotore nell'ambito del procedimento di <i>project financing</i> di cui all'art. 183, comma 15, del previgente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) con il diritto dell'Unione Europea e, in particolare, con la direttiva 2014/23/UE in materia di affidamento dei contratti di concessione. Invero il censurato diritto di prelazione attribuiva al promotore non aggiudicatario della procedura di gara indetta dall’amministrazione concedente la facoltà di adeguare la propria offerta a quella dell’aggiudicatario ovvero, in caso di mancato esercizio della prelazione, di ottenere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione della proposta.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" title>[10]</a> In particolare, l’art. 200 del D.lgs. n. 36/2023 prevede che nei contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (i) i ricavi di gestione dell'operatore economico sono determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi; (ii) la misura di miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata secondo le norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, è resa disponibile all'ente concedente a cura dell'operatore economico; (iii) la misura di cui al precedente punto deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, l'organizzazione, la gestione, l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" title>[11]</a>&nbsp;Documento contrattuale da stipularsi tra Soggetto Attuatore e GSE e contenente le clausole contrattuali che regolano il rapporto tra le parti nel periodo di incentivazione relativo agli interventi oggetto della richiesta di concessione degli incentivi di cui al Decreto.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" title>[12]</a> In caso di multi-intervento, il numero delle rate è individuato quale valore massimo tra i valori delle rate dei singoli interventi di cui alla suddetta Tabella 1, distribuendo equamente tra esse la somma dell’incentivo totale spettante.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" title>[13]</a> Per tali soggetti, laddove vengano realizzati multi-intervento con combinazione di interventi del Titolo II (su edifici ricadenti nell’ambito terziario) e del Titolo III, l’erogazione di incentivi di importo superiore a Euro 15.000 è effettuata con multi-rata e uniformata alla durata massima prevista dagli interventi del Titolo II.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" title>[14]</a> L’importo della rata in acconto è pari al 50% del beneficio complessivamente riconosciuto, se la durata dell’incentivo è di 2 anni, è pari ai due quinti del beneficio complessivamente riconosciuto, se la durata dell’incentivo è di 5 anni, in riferimento alle annualità indicate nella tabella 12.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" title>[15]</a> L’importo dell’eventuale rata intermedia è quantificato in funzione dell’incentivo massimale prenotato, con decurtazione dell’acconto erogato e distribuendo uniformemente la restante quota spettante, in misura pari al 50%, tra la rata intermedia e il saldo da consuntivare alla fine dei lavori.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 16 Feb 2026 11:20:00 +0100</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata - Misure protettive e assegnazione nel pignoramento presso terzi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-misure-protettive-e-assegnazione-nel-pignoramento-presso-terzi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Trib. Vicenza, 11 gennaio 2026&nbsp;</p><p class="text-justify">Il Tribunale ha confermato l’efficacia ‘retroattiva' delle misure protettive, rispetto a un’ordinanza di assegnazione già intervenuta&nbsp;in un pignoramento presso terzi, in quanto non causerebbe una definitiva spoliazione patrimoniale, bensì una mera legittimazione all’incasso. Onde così evitare un soddisfacimento particolaristico, configgente con la <i>par condicio </i>e il complessivo risanamento, le misure devono poter sospendere anche tali effetti; operativamente, le somme andranno accantonate su un conto vincolato alla procedura, a presidio della loro destinazione al piano di risanamento.</p><p><i>Una decisione significativa su un tema di grande rilevanza pratica per gli operatori. L’assegnazione, infatti, è sempre stata ritenuta definitiva (salvo eventuale revocatoria, ma in sede, ormai, di liquidazione giudiziale) determinando, in casi di esecuzioni ormai avanzate, la scelta necessitata per la debitrice di accesso al procedimento unitario, piuttosto che alla CNC, proprio perché i (più lenti) meccanismi di protezione di quest’ultima non consentivano di arrivare in tempo a prevenire l’assegnazione. Scelta che, tuttavia, si porta dietro le conseguenze di uno strumento meno flessibile e con una durata più ristretta, che potrebbero non tutelare al meglio la massa creditoria e, quindi, dovrebbe poter essere ponderata in modo organico alla luce di tutte le specifiche circostanze, e non dettata dalla mera necessità di evitare 'assalti alla diligenza'. In tal senso, il diffondersi di un orientamento conforme a questa pronuncia può essere accolto con favore. &nbsp;</i></p><p><br><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/Trib._Vicenza__provv.clean_.pdf" target="_blank">Leggi la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Sun, 15 Feb 2026 19:09:02 +0100</pubDate>
                        <title>Il TAR Sardegna accoglie i ricorsi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-tar-sardegna-accoglie-i-ricorsi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Via libera ai lavori per due impianti fotovoltaici e riavvio dell’</strong><i><strong>iter</strong></i><strong> autorizzativo per un impianto eolico</strong></p><p class="text-justify">Con le sentenze nn. 339, 340 e 346 del 14 febbraio 2026, il TAR Sardegna <u>ha accolto i ricorsi proposti da alcuni primari operatori</u>, annullando due provvedimenti di diniego alla prosecuzione dei lavori già avviati relativi ad altrettanti impianti fotovoltaici (nn. 339/2026 e 340/2026) e il provvedimento di improcedibilità dell’<i>iter</i> autorizzativo per un impianto eolico da circa 30 MW (n. 346/2026)</p><p class="text-justify">In applicazione dei principi fissati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 184/2025 (per il cui approfondimento si rinvia al seguente <a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-sarda-sulle-aree-idonee-stop-della-corte-costituzionale" target="_blank"><i>link</i></a>) – che ha dichiarato l’illegittimità della l.r. Sardegna n. 20/2024 – il TAR ha ribadito che <strong><u>la qualificazione di “</u></strong><i><strong><u>area non idonea</u></strong></i><strong><u>” non può tradursi in un divieto assoluto e aprioristico</u></strong>, precisando che l’Amministrazione è tenuta a svolgere una valutazione concreta nell’ambito del procedimento amministrativo.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nello specifico:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>per effetto delle sentenze nn. 339/2026 e 340/2026, l’operatore potrà riavviare i lavori illegittimamente interrotti;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>per effetto della sent. n. 346/2026, la Regione Sardegna dovrà riavviare il procedimento autorizzativo relativo all’impianto eolico.&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify">Ancora una volta è stato necessario l’intervento della giurisprudenza costituzionale e amministrativa per sbloccare lo stallo causato dalle Amministrazioni resistenti che hanno fatto leva sulla moratoria regionale che ha cagionato importanti ritardi agli operatori rallentando illegittimamente l’installazione di impianti FER nel territorio sardo.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 09 Feb 2026 14:10:58 +0100</pubDate>
                        <title>Il “mosaico” delle sanzioni europee tra frammentazione e convergenza:</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-mosaico-delle-sanzioni-europee-tra-frammentazione-e-convergenza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>L’Italia verso la criminalizzazione delle violazioni delle misure restrittive dell’Unione Europea</strong></p><p>In seno all’Unione europea (“<strong>UE</strong>”), il quadro applicativo relativo alle misure restrittive è stato a lungo caratterizzato da una marcata <strong>frammentazione</strong>. Sebbene le sanzioni siano adottate a livello unionale, la loro attuazione e il relativo enforcement rimangono di competenza degli Stati membri: il risultato che ne deriva è un mosaico di regimi sanzionatori divergenti, approcci investigativi disomogenei e differenti livelli dicoercibilità delle norme rilevanti.</p><p>In alcuni ordinamenti, le violazioni vengono trattate come mere violazioni amministrative; in altri, sono perseguite penalmente, spesso comportando la reclusione e/o la responsabilità delle persone giuridiche. Tale difformità ha alimentato forti preoccupazioni in sede europea, principalmente in quanto capace di incentivare pratiche di <i><strong>forum shopping </strong></i>da parte di operatori economici che tendono a privilegiare le giurisdizioni con un <i>enforcement </i>più permissivo. In tale contesto, si sono moltiplicati gli appelli a un’<strong>armonizzazione più incisiva</strong>, volta a definire standard investigativi comuni e a rafforzare il coordinamento transfrontaliero, così da colmare le lacune applicative ancora esistenti</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/WCC_article_ITA.pdf" target="_blank"><strong>Leggi il documento integrale</strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>White Collar Crime and Investigation</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 06 Feb 2026 12:32:20 +0100</pubDate>
                        <title>Il diritto di prelazione del promotore: un nuovo inizio per la finanza di progetto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-diritto-di-prelazione-del-promotore-un-nuovo-inizio-per-la-finanza-di-progetto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con<a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/Cgue_Urban_Vision.pdf" target="_blank">sentenza</a> pubblicata il 5 febbraio 2026, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato, nella Causa C-810/24, l'incompatibilità del diritto di prelazione riconosciuto al promotore nell'ambito del procedimento di <i>project financing</i> di cui all'art. 183, comma 15, del previgente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) con il diritto dell'Unione Europea e, in particolare, con la direttiva 2014/23/UE in materia di affidamento dei contratti di concessione.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tale diritto – che ha avuto i suoi primordi sin dalla legge n. 109/1994, ma privo di corrispettivo nelle fonti dell’Unione Europea – attribuisce al promotore non aggiudicatario della procedura di gara indetta dall’amministrazione concedente la facoltà di adeguare la propria offerta a quella dell’aggiudicatario ovvero, in caso di mancato esercizio della prelazione, di ottenere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione della proposta.&nbsp;</p><p class="text-justify">Condividendo i rilievi formulati dal Consiglio di Stato (che aveva sollevato la questione), la Corte di Giustizia ha affermato che il meccanismo di prelazione viola il principio di parità di trattamento nelle procedure di affidamento dei contratti di concessione. La Corte ha evidenziato, in particolare, che tale meccanismo è idoneo a sovvertire l’esito della gara e che, in caso di esercizio della prelazione, l’offerta del promotore non aggiudicatario subisce una modifica sostanziale in un momento successivo all’aggiudicazione, modifica espressamente vietata dalla normativa europea (e su cui la Corte di Giustizia si è già più volte pronunciata: cfr. sentenze 13 giugno 2024, BibMedia, C‑737/22, EU:C:2024:495; 25 aprile 1996, Commissione/Belgio, C‑87/94, EU:C:1996:161).&nbsp;</p><p class="text-justify">La Corte ha ritenuto anche che il diritto di prelazione sia incompatibile anche con la libertà di stabilimento di cui all’art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, in quanto il vantaggio assicurato al promotore è idoneo a disincentivare la partecipazione degli operatori economici di altri Stati membri alle procedure di <i>project financing</i>, producendo un effetto anticoncorrenziale. La Corte ha infine escluso che tale disciplina possa trovare fondamento alla luce dei principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa e di sussidiarietà, obiettivi tipici dei procedimenti di finanza di progetto, nei quali il soggetto privato si fa carico dei costi di realizzazione di lavori e servizi di interesse pubblico, oltre che della progettazione a monte della gara. Tali principi, infatti, non rientrano tra le ipotesi tassative di deroga previste dal diritto dell’Unione Europea alla libertà di stabilimento.</p><p class="text-justify">La Corte di Giustizia si è pronunciata solo sull’incompatibilità della precedente disciplina del <i>project financing</i>. Nel frattempo, il legislatore italiano ha tentato di correre ai ripari modificando l’attuale art. 193 del d.lgs. n. 36/2023, introducendo una sorta di mini-procedura ad evidenza pubblica per la selezione del promotore. Tuttavia, da un lato, gli argomenti spesi dalla Corte di Giustizia potrebbero trovare applicazione anche nel caso in cui il promotore venga scelto a valle di quella procedura concorrenziale. La Corte fonda la sentenza del 5 febbraio 2026 sulla “destrutturazione” della gara che il diritto di prelazione comporta. E tale elemento è indipendente da come venga scelto il titolare del diritto di prelazione. Dall’altro lato, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, contestando anche che le forme della procedura di scelta del promotore non rispettano i requisiti minimi di trasparenza e imparzialità richiesti dalla disciplina europea (l’avvio della procedura di infrazione, riguardante una serie di norme contenute nel vigente Codice dei contratti pubblici, è disponibile <a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/Procedura_Infrazione_Codice_Appalti.pdf" target="_blank">qui</a>).</p><p class="text-justify">La questione, dunque, si pone anche con riferimento alla vigente versione dell’art. 193 d.lgs. n. 36/2023. In ogni caso è opportuna una riflessione generale sugli effetti che la sentenza potrebbe avere nei confronti del ricorso alla finanza di progetto, su iniziativa del privato. Se, come crediamo, la sentenza in commento segnerà la fine del diritto di prelazione, non è scontato che l’istituto della finanza di progetto seguirà la stessa sorte. È giunto il momento di considerare che l’elemento essenziale di tale procedura consiste nella facoltà concessa al privato di progettare, o, nella maggior parte dei casi, addirittura ideare, un’opera pubblica o un servizio. La libertà di iniziativa dei soggetti privati trova un fondamento nell’art. 41 Cost., con un potere d’impulso che costituisce una sorta di unicum nel contesto normativo attuale dei contratti pubblici. In passato tale prerogativa consentiva ai proponenti di avere un vantaggio rispetto agli altri operatori di mercato, dal momento che l’ente pubblico poteva esaminare la proposta, dichiararla di pubblico interesse o fattibile, e procedere a bandire la gara, senza mai sollecitare altri potenziali interessati. Le disposizioni introdotte con il c.d. Decreto Correttivo, invece, garantiscono, sin da subito, la possibilità di avviare una comparazione tra più proposte, rendendo la procedura più trasparente. È evidente che per il privato aumentano notevolmente i rischi relativi ad un eventuale fallimento dell’iniziativa, accompagnati dai costi rilevanti della fase preliminare, alleggeriti, nondimeno, con la previsione normativa che consente la presentazione di un progetto semplificato.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tuttavia, non può essere taciuto che l’eventuale procedura ad evidenza pubblica, bandita ponendo a base di gara il progetto elaborato dal promotore, unitamente agli altri elaborati della proposta, inclusa una sintesi del piano economico-finanziario, si svolgerebbe in un contesto dove sarebbe presente una sorta di “prelazione sostanziale” del citato operatore, dettata dal beneficio competitivo assicurato dalla perfetta conoscenza dei suddetti atti (e degli eventuali margini di miglioramento dei medesimi). Tale posizione di vantaggio è confermata anche dall’obbligo di aggiudicare la procedura di finanza di progetto attraverso il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo.&nbsp;</p><p class="text-justify">Inoltre, merita di essere osservato che la Corte di Giustizia, nella sentenza in commento, non ha messo in discussione il diritto del promotore non aggiudicatario al rimborso delle spese sostenute per la predisposizione della proposta – nel limite massimo del 2,5% del valore dell’investimento, secondo il dettato normativo dell’art. 193 del vigente Codice dei contratti pubblici – a carico dell’aggiudicatario della procedura di gara.</p><p class="text-justify">È chiaro che tali aspetti saranno apprezzati particolarmente da realtà imprenditoriali maggiormente strutturate, disposte a rischiare e in possesso di adeguate risorse economiche.</p><p class="text-justify">In conclusione, da un lato, la fine del diritto di prelazione potrebbe costituire una sorta di barriera in grado di rendere la finanza di progetto meno praticabile rispetto al passato, dall’altro, potrebbe rappresentare un nuovo inizio per il <i>project financing</i>, con un’evoluzione dell’istituto, destinato ad essere utilizzato per operazioni assistite da quei presupposti giuridici, economici e tecnici, la cui mancanza, spesso, in passato, ha visto fallire centinaia di iniziative, con enorme spreco di risorse pubbliche e private.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 29 Jan 2026 14:10:51 +0100</pubDate>
                        <title>Energy Law Italy Outlook | Gennaio 2026</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/energy-law-italy-outlook-gennaio-2026</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ora disponibile il quarto numero di Energy Law Italy Outlook, la <strong>Newsletter</strong> a cura del Team Energy &amp; Infrastructures di <strong>ADVANT Nctm</strong> che analizza gli sviluppi normativi e regolatori più rilevanti del panorama energetico italiano.&nbsp;</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/Energy_NL_Gennaio_2026.pdf" target="_blank"><strong>Leggi il numero di Gennaio 2026</strong></a></p><p><a href="https://www.energylawitaly.com/newsletter-subscription" target="_blank">Resta aggiornato!&nbsp;</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 28 Jan 2026 10:39:24 +0100</pubDate>
                        <title>La corsa contro il tempo per salvare i contributi PNRR</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-corsa-contro-il-tempo-per-salvare-i-contributi-pnrr</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cambiano le regole per biometano, agrivoltaico e CACER e arriva una nuova scadenza: si va oltre il 30 giugno 2026</strong></p><p class="text-justify">Come noto è stato di recente reso pubblico lo schema di <strong>decreto-legge che introduce misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)</strong>.</p><p class="text-justify">Il decreto attua la <strong>sesta revisione del Piano</strong> - approvata lo scorso 27 novembre dal Consiglio Europeo – resasi necessaria di fronte alla consapevolezza dell’<strong>impossibilità di raggiungere</strong>, nei termini e con le modalità originariamente previste (anche a seguito delle precedenti revisioni del Piano), gli <strong>obiettivi originariamente fissati al 30 giugno 2026</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Un passo indietro: da dove nasce la sesta revisione del PNRR</strong></p><p class="text-justify">Con la Comunicazione <i>NextGenerationEU – The road to 2026 (COM(2025) 310 final)</i>, del 4 giugno del 2025, la Commissione ha fornito agli Stati membri orientamenti su come razionalizzare ulteriormente i rispettivi piani per la ripresa e la resilienza (“<strong>PRR</strong>”).</p><p class="text-justify">In tale contesto, la Commissione UE ha indicato alcuni possibili interventi, tra cui: <i>(i)</i> il rafforzamento delle misure esistenti (spostando risorse sulle misure che hanno ottenuto risultati superiori alle aspettative); <i>(ii)</i> la riduzione delle risorse per le misure non attuabili nei tempi; <i>(iii)</i> l’utilizzo di strumenti finanziari gestiti da soggetti indipendenti secondo lo schema della <i>facility</i> per incentivare gli investimenti privati a fronte di fallimenti del mercato.</p><p class="text-justify">Nell'ambito di tali investimenti i traguardi del PRR coprirebbero: <i>(a)&nbsp;</i>il trasferimento di fondi al partner esecutivo tramite la firma di accordi di attuazione; e <i>(b)&nbsp;</i>la firma di contratti con i beneficiari finali per l'utilizzo della totalità dei fondi trasferiti.&nbsp;</p><p class="text-justify">Per introdurre tale strumento finanziario o regime di sovvenzioni, gli Stati membri dovrebbero determinare il fallimento del mercato che intendono affrontare e la relativa domanda di mercato, garantire che le decisioni di aggiudicazione del partner esecutivo siano indipendenti dal governo e che la gestione finanziaria sia separata dallo Stato membro, nonché esaminare la capacità operativa del partner esecutivo di introdurre tale strumento.</p><p class="text-justify"><strong>Le facility GSE per biometano, agrivoltaico e comunità energetiche&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Ecco, quindi, che l'articolo 29 dello schema di decreto reca l’introduzione nell’ordinamento giuridico italiano del sistema delle <i><strong>facility&nbsp;</strong></i>previste dalla Commissione Europea, per tre settori strategici: <strong>biometano, agrivoltaico e comunità energetiche&nbsp;</strong>(CACER).</p><p class="text-justify">Il meccanismo prevede l’istituzione di specifici programmi di sovvenzione finanziati dal PNRR, e finalizzati alla concessione di <strong>contributi in conto capitale</strong>.</p><p class="text-justify">In particolare, le misure già previste saranno incluse in un <strong>programma di incentivi&nbsp;</strong>per un valore complessivo di 4.130 milioni di euro<strong>&nbsp;</strong>di <strong>contributi a fondo perduto</strong> (che ricordiamo essere risorse già assegnate all’Italia dal PNRR) in ragione di: 1,1 miliardi di euro per l'agrivoltaico, 795 milioni di euro per le comunità energetiche e 2,2 di euro miliardi per il biometano.</p><p class="text-justify">La gestione dei programmi è affidata al GSE e, per ciascuna misura, saranno sottoscritti tra il GSE ed il MASE specifici accordi attuativi per l’individuazione delle regole di selezione, valutazione, controllo, monitoraggio, rendicontazione e gestione finanziaria.&nbsp;</p><p class="text-justify">Gli accordi devono inoltre prevedere il subentro del GSE al MASE nell’erogazione dei contributi e nei rapporti con i soggetti già selezionati o beneficiari sulla base dei provvedimenti adottati prima dell’entrata in vigore del decreto nonché il trasferimento delle relative risorse finanziarie a quest’ultimo.</p><p class="text-justify">I programmi di investimento originariamente previsti e disciplinati dai decreti attuativi di riferimento (ovvero DM 15 settembre 2022, per il biometano; DM 22 dicembre 2023, per l’agrivoltaico e DM 7 dicembre 2023 per le CER) resteranno invariati sotto il profilo sostanziale, quanto a finalità, beneficiari, e costi ammissibili.</p><p class="text-justify">La novità riguarda invece i <strong>tempi di entrata in esercizio degli impianti</strong>. Il termine del 30 giugno 2026, fissato dai decreti ministeriali, viene superato: la nuova scadenza sarà stabilita negli atti di concessione o nei relativi <i>addenda</i> e, in ogni caso, non potrà eccedere i 24 mesi dalla comunicazione degli atti medesimi a pena di decadenza dai benefici.</p><p class="text-justify">La data del <strong>30 giugno 2026&nbsp;</strong>mantiene rilevanza esclusivamente in quando<strong> deadline</strong> limitatamente per la <strong>sottoscrizione degli accordi di finanziamento da parte di GSE e operatori</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">L’<strong>entrata in esercizio&nbsp;</strong>degli impianti potrà invece avvenire come detto <strong>fino a 24 mesi dopo&nbsp;</strong>la<strong>&nbsp;</strong>comunicazione dei contratti, arrivando potenzialmente al 30 giugno 2028.&nbsp;</p><p class="text-justify">In questo modo si riduce il rischio che i progetti finanziati dal PNRR non riescano a rispettare le scadenze del 2026, rischio fortemente prospettato da più parti in questi mesi considerando i ritardi di suppliers, contractors e gestori della rete (sia gas che elettrica) nella costruzione ed energizzazione degli impianti.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il sistema delle <i>facility</i>, gestito dal GSE, consente infatti di “prenotare” gli incentivi fino al 2028, garantendo maggiore flessibilità attuativa ai soggetti beneficiari.</p><p class="text-justify">Le decisioni di assegnazione dei contributi in conto capitale da parte del GSE verranno assunte “<i>a maggioranza da un comitato indipendente per l’investimento istituito presso il GSE</i>” e senza controllo del governo.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>I requisiti di accesso ai contributi</strong></p><p class="text-justify">Per accedere ai finanziamenti, i progetti beneficiari devono rispettare alcuni requisiti fondamentali. In linea con quanto già previsto nei decreti originari, il nuovo provvedimento stabilisce:&nbsp;</p><ul><li><p class="text-justify"><span>il <strong>principio del "</strong></span><i><span><strong>non arrecare un danno significativo</strong></span></i><span><strong>" (DNSH)</strong>: restano, dunque, esclusi i progetti che coinvolgono combustibili fossili, impianti soggetti al sistema di scambio quote di emissione UE con emissioni sopra i parametri consentiti, nonché gli impianti di gestione rifiuti come discariche e inceneritori;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il <strong>divieto del cumulo dei contributi</strong>: i finanziamenti a fondo perduto previsti dal PNRR non possono essere combinati con altri finanziamenti europei per coprire lo stesso costo.</span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong>Le incertezze operative</strong></p><p class="text-justify">Nonostante la definizione del quadro generale, permangono numerose opacità sul funzionamento concreto della misura.&nbsp;</p><p class="text-justify">Da un lato, mancano ancora gli accordi attuativi tra GSE e MASE, che dovranno stabilire regole di selezione, controllo e gestione dei contributi; dall’altro, dovranno essere pubblicati i regolamenti operativi, contenenti, tra l’altro, le regole tecniche e procedurali di dettaglio, comprese le tempistiche di erogazione, gli obblighi dei beneficiari durante e dopo la realizzazione degli impianti, le modalità per la rendicontazione delle spese ammissibili e le modalità/tempistiche di erogazione dei contributi in conto capitale (attesi entro 45 giorni dalla stipula degli accordi tra MASE e il GSE).&nbsp;</p><p class="text-justify">Fino al trasferimento delle risorse al GSE, il medesimo ha però la facoltà di <strong>anticipare</strong> i contributi mediante risorse nella propria disponibilità, nel limite del <strong>dieci per cento</strong> dell’ammontare complessivo dei programmi di sovvenzione, garantendo quindi un po' di respiro nei flussi finanziari delle società aggiudicatarie (si ricordi che ai sensi delle regole operative del DM 15 settembre 2022 per il biometano è previsto il riconoscimento del contributo in conto capitale a seguito dell’ultimazione dei lavori).&nbsp;</p><p class="text-justify">Fino alla definizione di questi strumenti, tuttavia, non è possibile avere un quadro chiaro sul funzionamento effettivo della <i>facility</i>, né sui tempi e le modalità con cui saranno individuati eventuali nuovi beneficiari, in particolare con riferimento alla VI asta del biometano annunciata ma mai bandita.&nbsp;</p><p class="text-justify">Si segnala altresì che, in data 19 giugno 2025, il MASE era già intervenuto sui termini relativi all’agrivoltaico con il <strong>decreto ministeriale n. 149</strong>, il quale ha consentito ai soggetti ammessi di ultimare i lavori di realizzazione elettrica entro il 30 giugno 2026, prevedendo invece che la messa in esercizio degli impianti potesse avvenire nei successivi 18 mesi. Occorrerà ora chiarire da parte delle autorità competenti se tale decreto ministeriale debba ritenersi integralmente abrogato dal nuovo decreto-legge ovvero se si rendano necessari interventi di <strong>coordinamento</strong> tra le due disposizioni.</p><p class="text-justify">Non risulta, infine, chiaro il <strong>compito</strong> che verrebbe demandato al <strong>comitato indipendente</strong> per l’investimento istituito presso il GSE, considerato che, allo stato, i beneficiari delle misure biometano e agrivoltaico sono già stati individuati mediante le rispettive procedure competitive.&nbsp;</p><p class="text-justify">Occorre pertanto chiarire se tale comitato sia destinato ad operare esclusivamente con riferimento alle CACER ovvero se possa incidere anche su progetti già ammessi agli incentivi, nonostante la bancabilità degli stessi debba ritenersi definitivamente garantita in ragione del consolidamento del diritto alla percezione del beneficio a seguito della positiva iscrizione in graduatoria, come peraltro confermato dal GSE nel luglio 2025 con riferimento agli impianti collocati tra la posizione 149 e la 298 della V asta<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>.</p><p class="text-justify"><strong>Una misura che “aggira” ma non risolve i problemi</strong></p><p class="text-justify">Al di là delle incertezze ancora aperte sul funzionamento operativo della <i>facility</i>, emerge un dato centrale: la sesta revisione del PNRR consente di rispettare formalmente le scadenze europee, ma <strong>non garantisce il conseguimento effettivo degli obiettivi di politica energetica</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">I traguardi fissati dal Piano, infatti, si limitano oggi a due passaggi formali: il trasferimento dei fondi al partner esecutivo al momento della firma degli accordi attuativi e la sottoscrizione dei contratti con i beneficiari finali per l’utilizzo della totalità dei fondi stanziati.</p><p class="text-justify">Ciò che viene meno è l’obiettivo principale: l’entrata in esercizio, entro il 2026, di una determinata capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili. In altre parole, si impegnano risorse nell’auspicio che gli impianti vengano realizzati, senza alcuna garanzia che tutti i progetti saranno completati nei tempi previsti.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il nodo centrale resta la <strong>complessità</strong> del <strong>quadro autorizzativo</strong> e i ritardi di connessione da parte degli operatori della rete elettrica e del gas (sia di trasporto che di trasmissione).</p><p class="text-justify">La <strong>rete del gas</strong>, in particolare, si è dimostrata <strong>non sufficientemente capillare</strong> e in grado di assorbire nuova capacità di produzione a prescindere dalla localizzazione degli impianti. La rete elettrica invece sconta un grado di saturazione e un numero di richieste di connessione sempre più in crescita (280 mila nuove connessione per e-distribuzione nel 2024, in crescita del 22,4% rispetto al 2023<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title>[2]</a>).</p><p class="text-justify">Sono inoltre da non trascurare le considerevoli difficoltà tecniche correlate allo sviluppo impianti agrivoltaici avanzati.</p><p class="text-justify">Tutti fattori che hanno comportato lo <strong>slittamento</strong> dei tempi di raggiungimento della <i>milestone</i> e reso imprescindibile l’attivazione del succitato meccanismo di facility.&nbsp;</p><p class="text-justify">In definitiva, la strategia adottata permette di rispettare la lettera dei termini europei, ma lascia in sospeso la sostanza; difatti, senza interventi strutturali su autorizzazioni e infrastrutture, il rischio concreto è che parte della capacità produttiva stimata non riuscirà ad entrare in esercizio neppure nei nuovi termini.</p><p class="text-justify">Si segnala che un <strong>altro intervento</strong> legato all’attuazione del PNRR (Misura <i>M7-6 Riforma 3,&nbsp;</i>prevista per il terzo trimestre del 2025) è stato effettuato dal legislatore con la <strong>legge di Bilancio 2026</strong> (legge n. 199/2025) con la quale si è previsto, in tema di connessione alla rete di trasporto e distribuzione di gas naturale, <strong>per far fronte agli attuali limiti infrastrutturali di accettabilità del biometano nelle reti e per favorire un ampio utilizzo del biometano</strong>, in capo ai gestori:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>da una parte, <strong>l’obbligodi connettere</strong> alla propria rete, entro termini perentori e a pena di sanzioni, con previsione di procedure sostitutive in caso di inerzia, sia gli impianti di produzione di biometano realizzati ex novo sia quelli derivanti dalla riqualificazione di preesistenti impianti di produzione di biogas, secondo le regole stabilite dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>dall’altra che il <strong>70 per cento</strong> dei <strong>costi</strong> degli investimenti di connessione alle reti di trasporto o di distribuzione e il <strong>100 per cento dei costi&nbsp;</strong>relativi ai sistemi di misura e dei costi relativi alla compressione, siano <strong>attribuiti ai gestori dei sistemi di trasporto o di distribuzione</strong> in relazione alla soluzione di connessione individuata, mentre la restante parte, pari al <strong>30 per cento</strong>, dei costi degli investimenti di connessione ricada in capo ai produttori.</span></p></li></ul><p class="text-justify">ARERA dovrà <strong>aggiornare</strong> la propria <strong>regolazione</strong> relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi entro il 15 febbraio 2026.</p><p class="text-justify"><strong>Fermo restando il sicuro impatto positivo della misura anche con riferimento alle operazioni straordinarie in corso e in partenza</strong>, si resta in attesa della <strong>pubblicazione</strong> del decreto e successivamente degli accordi tra MASE e GSE, nonché, per quanto attiene al settore biometano della nuova regolamentazione di ARERA.</p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a>&nbsp;<a href="https://www.gse.it/servizi-per-te/news/sviluppo-del-biometano-ok-del-consiglio-ue-a-risorse-aggiuntive" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.gse.it/servizi-per-te/news/sviluppo-del-biometano-ok-del-consiglio-ue-a-risorse-aggiuntive</a>&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a> Fonte: Relazione e Bilancio di esercizio di e-distribuzione S.p.A. al 31 dicembre 2024,&nbsp;<a href="https://www.e-distribuzione.it/content/dam/e-distribuzione/documenti/e-distribuzione/Bilancio_esercizio_2024.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.e-distribuzione.it/content/dam/e-distribuzione/documenti/e-distribuzione/Bilancio_esercizio_2024.pdf</a>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Biometano</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 20 Jan 2026 16:38:21 +0100</pubDate>
                        <title>Aree idonee: arriva la conversione in legge</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aree-idonee-arriva-la-conversione-in-legge</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>Dietrofront del parlamento su AIA e introduzione di un regime transitorio. Prevale il buonsenso ma permangono vari profili critici</strong></p><p class="text-justify">Come noto, con l’emanazione del Decreto n. 175 del 21 novembre 2025 destinato originariamente a regolare i soli crediti d’imposta di cui al Piano Transizione 5.0 (il “<strong>Decreto</strong>”) si è diffuso tra gli operatori un senso di sconforto e disillusione, per l’ulteriore nuova battuta di arresto derivante dal nuovo regime delle “aree idonee” per la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile in Italia.</p><p class="text-justify">Nello specifico, il Decreto:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>ha abrogato la disciplina delle aree idonee </span><i><span>ope legis</span></i><span> di cui all’art. 20, co. 8 del D.Lgs. 199/2021 (e, per l’effetto, anche il DL Agricoltura (d.l. n. 63/2024), in pendenza, come noto, di scrutinio costituzionale) nonché&nbsp;i criteri e i parametri di cui al DM del 2 luglio 2024 (il “<strong>DM Aree Idonee</strong>” - già parzialmente annullato dal TAR Lazio a maggio del 2025 e attualmente </span><i><span>sub judice</span></i><span> dinanzi al Consiglio di Stato);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>ha introdotto nel Decreto Legislativo n. 190/2024 (anche noto come “<strong>TU FER</strong>”) una nuova disciplina delle aree idonee (artt. 11-</span><i><span>bis</span></i><span> e ss. del TU FER).&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify">Come detto, le modifiche apportate dal Decreto hanno creato particolari timori e incertezze, in particolare, da una parte, per l’introduzione del requisito dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (“<strong>AIA</strong>”) per gli impianti industriali entro cui considerare un raggio di “idoneità” e, dall’altra per l’assenza di un regime transitorio da applicarsi ai progetti già in corso di autorizzazione sulla base della normativa abrogata.&nbsp;</p><p class="text-justify">Con la conversione in legge del Decreto, (attualmente in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – la “<strong>Legge di Conversione</strong>”), se, per un verso, tali profili di criticità sono stati per risolti, per un altro, sono emerse ulteriori perplessità di rilievo non marginale per le prossime iniziative di sviluppo&nbsp;</p><p class="text-justify">In merito, si riporta di seguito l’intera elencazione delle varie tipologie di “aree idonee” così come modificate dalla Legge di Conversione.</p><p class="text-justify">Nello specifico, sono considerate aree idonee:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>i <u>siti ove sono già installati impianti che producono energia dalla stessa fonte rinnovabile&nbsp;</u>e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al <u>20%</u>, con la precisazione (non presente nel previgente Art. 20 del D.Lgs. 199/2021) che tale variazione dell’area non è consentita per gli impianti fotovoltaici installati a terra in aree agricole; inoltre, per le nuove aree occupate, bisogna osservare quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004 in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche (cfr. Art. 11-</span><i><span>bis</span></i><span>, co. 1, lett. a) del TU FER);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>i siti oggetto di <u>bonifica</u> individuati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (il “<strong>Codice dell’Ambiente</strong>”), le <u>cave</u> e le <u>miniere</u> cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento nonché (in aggiunta a quanto era previsto dal D.Lgs. 199/2021) le <u>discariche</u> o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati (cfr. Art. 11-</span><i><span>bis</span></i><span>; co. 1, lett. b), c) e d) del TU FER);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo <u>Ferrovie dello Stato</u>, dei gestori di <u>infrastrutture ferroviarie</u>, delle <u>concessionarie autostradali</u>, delle <u>società di gestione aeroportuale</u> nonché i <u>beni del demanio</u> in uso al Ministero della Difesa o al Ministero dell’Interno e determinati beni immobili individuati dall’Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, e (previsione introdotta in fase di conversione) il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nei casi di beni a destinazione agricola, di proprietà dello Stato, non contemplati in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza (cfr. Art. 11-</span><i><span>bis</span></i><span>, co. 1, lett. e), f), g), h) ed i)).</span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong>Impianti fotovoltaici&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">All’art. 11-<i>bis</i>, co. 1, lett. l) sono previste delle ulteriori (e aggiuntive) fattispecie di idoneità specifiche per gli impianti fotovoltaici. In particolare, si tratta:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>delle aree adiacenti alla <u>rete autostradale</u> entro una distanza non superiore a <u>300 metri</u>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>degli <u>edifici</u>, delle <u>strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali</u>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>delle <u>aree a destinazione</u> <u>industriale</u>, <u>direzionale</u>, <u>artigianale, commerciale</u>, <u>logistica</u> e delle <u>aree destinate all’insediamento di Data Center</u>;</span></p></li></ul><p class="text-justify">delle aree adibite a parcheggi (limitatamente alle strutture di copertura);</p><ul><li><p class="text-justify"><span>degli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>delle aree nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>delle aree interne agli <u>stabilimenti</u> e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola o zootecnica, <strong><u>né alla produzione di energia da fonte rinnovabile</u></strong> di cui all’art. 268 del Codice dell’Ambiente e le zone agricole racchiuse in un perimetro di 350 metri da tale impianto o stabilimento (è stato rimosso in fase di conversione la necessità che il relativo stabilimento sia stato autorizzato con AIA mentre è stata confermata la compressione della <u>buffer zone</u> da 500 a 350 metri).</span></p></li></ul><p class="text-justify">Nemmeno in fase di conversione è stato re-introdotto il previgente Art. 20, co. 8, lett. c-<i>quater </i>(<i>i.e.</i>, le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004) che proprio di recente il TAR Lombardia-Milano, sez. III, sent. n. 4300 del 30 dicembre 2025 ha confermato essere <i>–</i> in continuità con altre pronunce ammnistrative <i>(cfr. TAR Piemonte, sez. II, 19 ottobre 2023, n. 808 e TAR Toscana, sez. II, 8 luglio 2024, n. 844) –</i> un’ulteriore fattispecie di area idonea, ampliativa dell’elenco contenuto nel comma 8.</p><p class="text-justify">Inoltre, il testo approvato dal Parlamento è intervenuto eliminando tra i centri di idoneità per lo sviluppo di nuovi impianti da fonte rinnovabile gli impianti FER già esistenti, ponendo un argine all’orientamento estensivo che si era consolidato con l’interpello MASE n. 130318 dell’8 agosto 2023 poi corroborato anche dalla giurisprudenza amministrativa (tra le altre <i>TAR Lazio, Roma, Sentenza n. 4994/2025; Tar Lecce, Sentenza n. 1113/2025</i>).&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Zone agricole e impianti agrivoltaici</strong></p><p class="text-justify">Come noto, il Decreto ha finalmente introdotto la tanto agognata definizione di impianto agrivoltaico standard, che ricordiamo essere quella di “<i>impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l’impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione”.</i></p><p class="text-justify">Sul punto, la Legge di Conversione introduce importanti precisazioni da tenere a mente in fase autorizzativa:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>per l’installazione dell’impianto agrivoltaico i soggetti proponenti di impianti agrivoltaici sono tenuti a dotarsi di una dichiarazione asseverata – da allegare al progetto presentato in fase di autorizzazione e, comunque, da mettere a disposizione dell’amministrazione nell’ambito delle attività di controllo – redatta da un professionista abilitato che attesti che l’impianto è idoneo a conservare almeno l’80% della produzione lorda vendibile;&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>viene attribuito al comune territorialmente competente un potere della durata di cinque anni (successivi alla realizzazione di un impianto agrivoltaico) volto a verificare la persistenza dell’idoneità del sito di installazione all’uso agro-pastorale;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>è previsto il ripristino dello stato dei luoghi nonché l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000 ed euro 100.000 agli interventi di installazione di impianti agrivoltaici che non consentano la preservazione della continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title><span>[1]</span></a><span>.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Tali emendamenti danno adito a non poche perplessità attese le strutturali difficoltà di mezzi e conoscenze degli uffici tecnici comunali nonché l’intrinseca complicazione di poter asseverare <i>ex ante</i> un valore fortemente condizionato da fattori imprevedibili (<i>i.e.</i>, clima) determinabile solo <i>ex post</i> a maggior ragione con riferimento a terreni attualmente non coltivati o sui quali verrà mutata coltura.</p><p class="text-justify">Ulteriori criticità discendono poi dalla novità correlata al potere quinquennale di verifica delle amministrazioni comunali che, oltre a poter essere utilizzato strumentalmente dagli enti locali, rischia di conferire una notevole incertezza alla solidità dei progetti acquistati o sviluppati dagli attori di mercato proprio in ragione della genericità e astrattezza dei parametri da osservare ai sensi della Legge di Conversione.</p><p class="text-justify"><strong>Impianti per la produzione di biometano</strong></p><p class="text-justify">Con riferimento agli impianti per la produzione di biometano le modifiche alla disciplina del Decreto appaiono limitate ma non prive di conseguenze. In particolare, sono considerate idonee:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>le aree agricole entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale (</span><i><span>i.e.</span></i><span>, il previgente all’Art. 20, co. 8, lett. c-ter), 1) del D.Lgs. 199/2021 che, come visto, non si applica più agli impianti fotovoltaici);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti di cui all’art. 268 del Codice dell’Ambiente nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Come visto per la tecnologia fotovoltaica, anche per i progetti di impianti per la produzione di biometano non figurano più tra le aree idonee quelle di cui al previgente art. 20, co. 8, lett. c-<i>quater</i> (<i>i.e.</i>, le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004).</p><p class="text-justify"><strong>Parola alle Regioni</strong></p><p class="text-justify">Sulla falsariga di quanto disposto dal previgente art. 20, co. 4 del D.Lgs. 199/2021 in combinato disposto con il DM Aree Idonee, si prevede che entro 120 giorni dall’entrata in vigore del Decreto (<i>i.e.</i>, entro il 22 marzo 2026), le Regioni e, entro centottanta giorni dalla medesima data (<i>i.e.</i>, entro il 21 maggio 2026), ciascuna provincia autonoma (garantendo l’opportuno coinvolgimento degli enti locali) provvedano con propria legge, all’individuazione delle aree idonee sulla base dei principi e criteri di cui al nuovo art. 11-<i>bis</i>, co. 4 del TU FER, tra cui vale la pena menzionare i seguenti:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>le Regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, né identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici (cfr. Art. 11-</span><i><span>bis</span></i><span>, co. 4, lett. m) del TU FER);</span></p></li></ul><p class="text-justify">Sul punto si sono espresse anche le associazioni di categoria, rappresentando la criticità, segnalata da alcune Regioni, relativa alla difficoltà di individuare aree idonee in misura sufficiente rispetto agli obiettivi regionali assegnati. Tali criticità producono, in concreto, l’effetto di una sostanziale impossibilità di conseguire i target di sviluppo delle fonti rinnovabili nei termini previsti, con conseguente rischio di compromissione degli obiettivi nazionali ed europei.</p><ul><li><p class="text-justify"><span>al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale non devono essere inferiori allo 0,8% delle Superfici Agricole Utilizzate (SAU) né superiori al 3% delle SAU medesime, <u>comprensive della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici</u> (inciso inserito mediante la Legge di Conversione);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>può essere previsto un differente limite massimo per ciascun comune fermi restando i limiti regionali sopra esposti, </span><i><span>i.e.</span></i><span>, tra lo 0,8% e il 3% della SAU (periodo inserito al posto del precedente “</span><i><span>possono essere definite specifiche percentuali di sfruttamento delle SAU a livello comunale</span></i><span>” in sede di esame parlamentare al fine di attribuire esplicitamente tale competenza alle regioni e alle province autonome, superando così possibili incertezze interpretative della formulazione originaria circa l’ente preposto alla determinazione delle soglie a livello comunale);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>impossibilità di prevedere divieti generali e astratti all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, fermi restando i divieti e le limitazioni prescritte per l’installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole ai sensi dell’art. 11-</span><i><span>bis</span></i><span>, co. 2 e di quanto previsto dall’articolo 11-</span><i><span>quinquies</span></i><span> del Decreto (a mente del quale all’interno delle zone di protezione dei siti UNESCO è consentita unicamente l’installazione di impianti da fonti rinnovabili autorizzabili in edilizia libera ai sensi dell’All. A del TU FER).</span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong>Aree idonee a mare</strong></p><p class="text-justify">Il Decreto introduce il concetto di “aree idonee a mare” (cfr. art. 11-<i>ter</i> del TU FER) disponendo che sono tali quelle aree individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo nonché le piattaforme petrolifere in disuso e i porti (quest’ultimi, per impianti eolici di potenza fino a 100 MW e previa variante del piano regolatore portuale da approvarsi entro sei mesi dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione unica).</p><p class="text-justify"><strong>Regime semplificato</strong></p><p class="text-justify">Alla pari di quanto disposto dal previgente art. 22 del D.Lgs. 199/2021, l’art. 11-<i>quater</i> del Decreto prevede che per gli interventi ricadenti (interamente e non parzialmente) su aree idonee si applichi un regime autorizzativo semplificato.</p><p class="text-justify">Segnatamente, per tali interventi non è necessaria l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica (il parere dell’autorità competente, ove espresso, non è vincolante) e, in caso di progetti soggetti ad autorizzazione unica, i termini del procedimento sono ridotti di un terzo.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>L’introduzione di disposizioni transitorie e la scomparsa delle aree ex c-</strong><i><strong>quater</strong></i></p><p class="text-justify">Se inizialmente il Decreto ha reiterato lo stesso errore del DM Aree Idonee, non prevedendo alcun regime di salvaguardia per gli iter in corso, così determinando un potenziale effetto retroattivo delle nuove limitazioni sui plurimi progetti in <i>pipeline</i> non in linea con i rinnovati criteri localizzativi (ricordiamo che il TAR Lazio con la sentenza 9155/2025 ha parzialmente annullato il DM Aree Idonee su questo punto), ecco che l’esame al parlamento ci fornisce un regime transitorio che mira a salvare tutti i progetti il cui iter autorizzativo era già in vigore alla data di entrata in vigore del Decreto.</p><p class="text-justify">Segnatamente, è stabilito che le disposizioni di cui agli articoli 11-bis, comma 1, e 11-quater del TU FER, introdotti dal Decreto, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (dunque al 22 novembre 2025), le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Si chiarisce inoltre che per “procedure in corso” si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del Decreto. Inoltre, nei casi di elevato valore agricolo dell’area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all’articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.&nbsp;</p><p class="text-justify">Sorge subito il problema, tuttavia, di determinare quando<i>&nbsp;</i>la completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta per tutti quei procedimenti semplificati (i.e., PAS) per i quali il filtro della completezza documentale non viene nei fatti compiuto. Ciò determinerebbe, a seconda dell’interpretazione sistematica o letterale della norma (i) di considerare “salvi” tutti i progetti il cui deposito sia stato completato almeno trenta giorni antecedentemente alla data del 22 novembre 2025 (nel rispetto dell’Articolo 8 del TU FER) o al contrario (ii) di considerare non verificata la completezza documenti tutti quei procedimenti per i quali non sia stato formalmente rilasciato un provvedimento di conferma della completezza documentale (sebbene il termine di trenta giorni sia nel frattempo già decorso).</p><p class="text-justify">Quanto infine al previgente c-<i>quater</i>, sede di plurime iniziative progettuali fin dalla sua introduzione, è stata confermata l’esclusione dal novero delle aree idonee di quelle non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004.</p><p class="text-justify"><strong>Le aree agricole</strong></p><p class="text-justify">Nonostante il DL Agricoltura sia attualmente sottoposto al vaglio costituzionale, il Decreto appare, purtroppo, riproporre essenzialmente il medesimo divieto generalizzato di realizzazione di impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole.</p><p class="text-justify">L’unica positiva differenza è rappresentata dall’introduzione della tanto attesa definizione di impianti agrivoltaici standard i quali, dovrebbero poter essere realizzati su aree agricole in deroga al predetto divieto.</p><p class="text-justify">Ciò nondimeno, anche in relazione a tale profilo appaiono permanere significativi margini di incertezza; difatti la deroga trova applicazione solo laddove i moduli siano “<i>collocati in posizione adeguatamente elevata da terra</i>”, il che lascia immensi spazi di discrezionalità alle relative amministrazioni locali su cosa si debba intendere per “<i>posizione adeguatamente elevata</i>”.</p><p class="text-justify">È opportuno, se non necessario, che vengano forniti dei criteri e parametri tecnici nitidi e concreti volti a limitare l’alea dei procedimenti amministrativi e, al contempo, ad agevolare gli operatori nella pianificazione delle proprie strategie di investimento&nbsp;</p><p class="text-justify">Lasciano particolarmente perplessi i paletti imposti alle Regioni in termini di aree agricole qualificabili come idonee nel proprio territorio che, come visto, non devono essere inferiori allo 0,8% né superiori al 3% delle SAU (<i>i.e.</i>, la somma delle superfici destinate alla produzione agricola), prevedendo, inoltre, la possibilità per i comuni di definire&nbsp;un differente limite massimo, fermi restando i limiti regionali sopra esposti.</p><p class="text-justify">Si tratta di un meccanismo che rischia di innescare, per ciascuna Regione, una vera e propria corsa all’avvio dei procedimenti autorizzativi su aree agricole al fine di prevenire eventuali rischi di diniego derivanti dall’avvenuta erosione della succitata soglia del 3%.</p><p class="text-justify">Sebbene la forchetta individuata per le aree idonee, pur presentata come misura di tutela del suolo agricolo, non costituisce in realtà un vincolo effettivo alla crescita del fotovoltaico utility scale sotto un profilo puramente quantitativo - essendo il 3% della SAU<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title>[2]</a> sufficiente a sviluppare ben più della capacità necessaria per il fabbisogno energetico, è ragionevole attendersi che una parte significativa delle aree astrattamente idonee non presenterà condizioni di allaccio tecnicamente ed economicamente sostenibili, con la conseguenza di alimentare, come già avviene, fenomeni di progettualità opportunistica, eccessiva concentrazione micro-zonale e perdita di efficienza del sistema autorizzativo ed energetico a svantaggio di tutta la collettività.</p><p class="text-justify"><strong>Conclusioni</strong></p><p class="text-justify">Il quadro normativo delineato dalla Legge di Conversione segna senza dubbio un punto di svolta nella disciplina delle aree idonee per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, ponendo rimedio ad alcune delle più evidenti criticità emerse nella versione originaria del provvedimento.&nbsp;</p><p class="text-justify">In particolare, l’introduzione di un regime transitorio per i procedimenti in corso e la rimozione di requisiti sproporzionati, quali il necessario possesso dell’AIA per l’individuazione delle buffer zone industriali, rappresentano interventi correttivi apprezzabili e, sotto diversi profili, necessari per ristabilire un minimo di certezza giuridica per gli operatori.</p><p class="text-justify">Ciò nondimeno, l’impianto complessivo della riforma continua a presentare significative aree di frizione.&nbsp;</p><p class="text-justify">La definitiva esclusione della fattispecie ex art. 20, co. 8, lett. c-<i>quater</i> del D.Lgs. 199/2021 riduce sensibilmente l’ampiezza delle aree qualificabili come idonee, in apparente disallineamento rispetto all’orientamento giurisprudenziale che ne aveva valorizzato la funzione espansiva e sistematica. Parimenti, il persistente divieto generalizzato di fotovoltaico a terra in area agricola, temperato solo dalla deroga per gli impianti agrivoltaici standard, continua a fondarsi su formule elastiche e indeterminate che rischiano di tradursi, in sede applicativa, in un ampliamento eccessivo della discrezionalità amministrativa.</p><p class="text-justify">Particolarmente delicata appare, inoltre, la scelta di vincolare le Regioni a soglie percentuali rigide di SAU qualificabile come area idonea.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tale meccanismo, sebbene formalmente orientato alla tutela del suolo agricolo, rischia di produrre effetti distorsivi, incentivando una competizione anticipatoria tra progetti, una concentrazione localizzativa non ottimale e un incremento di iniziative prive di reale sostenibilità tecnica ed economica, con ricadute negative sull’efficienza complessiva del sistema autorizzativo e sul perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione.</p><p class="text-justify">In definitiva, il legislatore ha compiuto un passo avanti nel tentativo di razionalizzare una materia stratificata e fortemente conflittuale, ma il risultato appare ancora lontano da un assetto realmente stabile, coerente e funzionale agli obiettivi nazionali ed europei e che ascolti le istanze degli operatori.&nbsp;</p><p class="text-justify">Molto dipenderà, nei prossimi mesi, dall’attuazione regionale del nuovo quadro normativo, dall’adozione degli strumenti digitali di supporto alla pianificazione territoriale e, non da ultimo, dal contributo chiarificatore che potrà provenire dalla giurisprudenza amministrativa.&nbsp;</p><p class="text-justify">In assenza di ulteriori interventi di affinamento, permane il rischio che la disciplina delle aree idonee continui a rappresentare non tanto un fattore di accelerazione, quanto un ulteriore terreno di incertezza per lo sviluppo ordinato delle fonti rinnovabili in Italia.</p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a>&nbsp;Tale sanzione è prevista anche per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in violazione del divieto di cui all’art. 11-<i>bis</i> comma 2 del TU FER.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a>&nbsp;Attualmente pari a 12,3 milioni di ettari, fonte ISTAT (2025):&nbsp;<a href="https://www.istat.it/storage/ASI/2025/capitoli/C13.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.istat.it/storage/ASI/2025/capitoli/C13.pdf</a> a fronte di un obbiettivo di generazione da fonte rinnovabile al 2040 che oscilla tra 144 GW e 170 GW, fonte Terna (2025):&nbsp;<a href="https://download.terna.it/terna/Terna_Prospettive_Sviluppo_Sistema_Energetico_2050_Copertura_domanda_elettrica_8de15802728e7d1.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://download.terna.it/terna/Terna_Prospettive_Sviluppo_Sistema_Energetico_2050_Copertura_domanda_elettrica_8de15802728e7d1.pdf</a>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Biometano</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 14 Jan 2026 10:01:32 +0100</pubDate>
                        <title>Patto di non concorrenza: qual è il corrispettivo &quot;giusto&quot;?</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nella pratica quotidiana, sopratutto nel contesto delle operazioni straordinarie, ci confrontiamo spesso con il tema della <strong>struttura </strong>del patto di non concorrenza: uno strumento essenziale per preservare il <strong>valore dell'investimento e per gestire in modo più sicuro la fase di disinvestimento</strong>.</p><p>Il nodo centrale? Il <strong>quanto</strong> e il <strong>come </strong>del corrispettivo:</p><ul><li>è possibile prevedere un pagamento in corso di rapporto?</li><li>e, se sì, quale misura è corretta?</li></ul><p>Con la sentenza <strong>n. 436 del 9 gennaio 2026</strong>, la Corte di Cassazione - Sezione Lavoro è tornata sul tema e, in particolare, sul requisito della determinabilità del corrispettivo quando questo è pagato durante il rapporto ed è collegato alla durata effettiva dello stesso.</p><p>In continuità con l'orientamento già espresso dalla sentenza n. 5540/2021, la Corte ha chiarito che il riferimento alla durata del rapporto <strong>non incide </strong>sulla determinabilità del corrispettivo ma può rilevare sul piano della sua congruità in quanto:</p><ul><li><span>un corrispettivo variabile in funzione della durata del rapporto è determinabile, perchè fondato su criteri oggettivi;</span></li><li><span>ciò che resta da valutare al momento della cessazione è se quel compenso sia congruo rispetto al sacrificio imposto al lavoratore.</span></li></ul><p>Proprio sul tema della <strong>congruità</strong>, la cassazione (sent. n. 5540/2021) aveva già indicato che un requisito di adeguatezza è implicito nell'art. 2125 c.c. e che compensi <strong>meramente simbolici</strong> o manifestamente <strong>iniqui/sproporzionati</strong> rendono il patto nullo.</p><p><a href="https://www.giuslavoristi.it/agi_cms/public/news/1768306166904.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi qui la sentenza integrale</a><br>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 09 Jan 2026 11:31:02 +0100</pubDate>
                        <title>Adempimento collaborativo, sprint di ammissioni nel 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/adempimento-collaborativo-sprint-di-ammissioni-nel-2025</link>
                        <description>Salgono a 221 le imprese nel regime: 78 nuove istanze accolte</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La notizia era attesa, ma non per questo meno rilevante: l’elenco delle società che hanno scelto di instaurare una relazione collaborativa, fondata su un dialogo continuo e strutturato con l’Agenzia delle Entrate, si arricchisce di <strong>78 nuove istanze</strong>. Un plauso va certamente ai vertici aziendali che hanno intrapreso questo percorso, agli advisor che li hanno accompagnati e al team dell’Adempimento Collaborativo dell’Agenzia delle Entrate, che — ancora prima di accogliere i 350 nuovi funzionari dedicati al programma — è riuscito a gestire l’interazione con un numero record di istanti. Nel complesso, il perimetro dei grandi contribuenti “virtuosi” si fa sempre più ampio: sono ormai <strong>oltre 220 le società </strong>che, dal 2015 — anno di pubblicazione del D.Lgs. n. 128/2015 — a oggi hanno scelto la strada del dialogo preventivo.</p><p>Ora l’attenzione si sposta sui certificatori, chiamati entro il 30 settembre 2026 a verificare che i <strong>tax control framework</strong>&nbsp;implementati dalle nuove ammesse rispettino i requisiti previsti dal decreto e dalle Linee Guida, fornendo una ragionevole certezza circa una gestione consapevole, affidabile e strutturata della variabile fiscale da parte dell’impresa.</p><p>Il dato delle nuove ammissioni assume un rilievo ancora maggiore se letto in chiave evolutiva: <strong>19 ammissioni nel 2023, 31 nel 2024 e 78 nel 2025</strong>. Una crescita significativa, che testimonia la progressiva maturazione e il consolidamento di un sistema che, nel tempo, ha acquisito maggiore stabilità e regole più chiare. Alla luce della recente riduzione della soglia di fatturato per l’accesso al regime — fissata a <strong>500 milioni di euro a partire dal 2026</strong>&nbsp;— è ragionevole attendersi che nei prossimi anni molte imprese saranno chiamate a compiere scelte strategiche di rilievo.</p><p>L’adesione all’adempimento collaborativo, infatti, non si esaurisce in una decisione formale, ma presuppone l’avvio di un percorso impegnativo, che richiede il disegno e l’implementazione di un sistema integrato ed efficace di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Si tratta di una scelta di lungo periodo, che implica un profondo cambio di paradigma per l’intera organizzazione: il passaggio da una logica prevalentemente reattiva a una logica preventiva, fondata su una maggiore responsabilizzazione del management e su una concezione della fiscalità come componente strutturale della governance aziendale. Una sfida tutt’altro che banale, soprattutto considerando che alla riduzione dei volumi di fatturato si accompagna, di regola, una minore dimensione organizzativa e, conseguentemente, una più limitata disponibilità di risorse e competenze interne da dedicare all’implementazione e alla gestione del TCF.</p><p>Un ulteriore elemento completa il quadro prospettico. <strong>A partire dal 2028</strong>, la soglia di fatturato per l’accesso al regime di adempimento collaborativo sarà ulteriormente ridotta a <strong>100 milioni di euro</strong>, ampliando il bacino delle imprese potenzialmente interessate a <strong>oltre 11.000 realtà produttive</strong>. Ciò segnerà il definitivo passaggio del programma da regime “d’élite”, riservato a pochi grandi contribuenti, a vera e propria <strong>leva di sistema</strong>.</p><p>La sfida non riguarda solo le imprese, ma anche — e forse ancor prima — l’Agenzia delle Entrate, chiamata a dimostrare che la solidità dell’impianto regolamentare e il corretto funzionamento degli strumenti disegnati dal legislatore sono in grado di sostenere, in modo concreto ed efficace, un modello improntato al confronto preventivo, alla qualità della relazione e alla fiducia reciproca. In questa prospettiva, appare auspicabile che il percorso prosegua lungo la direttrice di una crescente standardizzazione e, per taluni aspetti, di una semplificazione degli strumenti — senza tuttavia comprometterne la sostanza e la funzione — nella consapevolezza che un Fisco efficace non deve ambire a essere “amico”, bensì <strong>equo</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 22 Dec 2025 12:27:55 +0100</pubDate>
                        <title>Dal Tar Palermo importanti principi per il settore delle rinnovabili</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dal-tar-palermo-importanti-principi-per-il-settore-delle-rinnovabili</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con l’ordinanza n. 740 del 19 dicembre 2025, il TAR Sicilia – Palermo, sez. V, ha fornito importanti chiarimenti per il settore delle rinnovabili.</p><p class="text-justify">La pronuncia è stata resa nell’ambito di un giudizio promosso da un primario operatore originato da un diniego di proroga <i>ex </i>art. 10-<i>septies </i>del D.L. n. 21/2022 (anche noto come “<strong>DL Ucraina</strong>”), motivato (i) dal mancato rispetto del termine di inizio lavori autorizzati in PAS e (ii) dalla non conformità del progetto al nuovo piano urbanistico adottato.</p><p class="text-justify">A valle della camera di consiglio, il Collegio ha chiarito che:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>in base all’art. 10 </span><i><span>septies</span></i><span> d.l. n. 21/2022, “</span><i><span><u>la proroga costituisce atto dovuto e non richiede un atto di assenso formale da parte dell’autorità procedente</u></span></i><span>” (cfr. TAR Campania, Salerno, Sez. II, 17 ottobre 2025 n. 1701) al verificarsi delle condizioni tassativamente previste, tra cui che il termine da prorogare non sia scaduto e che “</span><i><span>i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, <u>con nuovi strumenti urbanistici approvati</u></span></i><span>”;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>per l’intervento autorizzabile con la PAS (generalmente assimilata in giurisprudenza a una SCIA) <strong><u>non è previsto ex art. 6, d.lgs. 28/2011 un termine di inizio lavori</u></strong> mentre è previsto che debba essere completato entro tre anni dal relativo perfezionamento;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la mera “adozione” di una variante urbanistica (non ancora approvata) che si ponga in contrasto con il titolo abilitativo già formatosi non è idonea a impedire la proroga </span><i><span>ex lege</span></i><span> del titolo stesso.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Si tratta con tutta evidenza di un provvedimento di notevole rilievo, soprattutto alla luce dei significativi riflessi pratici ed economici per gli attori del settore, in quanto chiarisce aspetti fondamentali – fino ad oggi ancora incerti – destinati ad aver un impatto concreto per i progetti in via di sviluppo.&nbsp;</p><p class="text-justify">Si resta ora in attesa dell’udienza di merito che è stata fissata per il 18 giugno p.v.&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>Contributo a cura di <strong>Giovanni Battista De Luca</strong>, <strong>Lorenzo Piscitelli</strong> e <strong>Ludovica Petrucci</strong>.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 17 Dec 2025 09:49:26 +0100</pubDate>
                        <title>Legge sarda sulle aree idonee: stop della Corte Costituzionale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-sarda-sulle-aree-idonee-stop-della-corte-costituzionale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con la sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025 la Corte Costituzionale, com’era presumibile, ha ritenuto in gran parte incostituzionale l’oramai nota Legge della Regione Sardegna n. 20/2024 in materia di aree idonee (la “Legge”).</p><p>In merito, si riporta di seguito un sintetico riepilogo schematico delle principali argomentazioni espresse dalla Consulta unitamente alle nostre considerazioni preliminari sui riflessi della pronuncia in commento.</p><p class="text-center">* * *</p><p><strong>Sull’applicazione della Legge anche ai procedimenti autorizzativi già conclusi&nbsp;</strong></p><p>La Consulta ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 1, co. 2 della Legge laddove impone di applicare la stessa anche ai procedimenti già conclusi.&nbsp;</p><p>Tale previsione violerebbe, infatti, i principi del legittimo affidamento e della libertà di iniziativa economica, oltre che quello di massima diffusione degli impianti FER.</p><p>Nel segno, ad avviso della Corte, la disposizione regionale “<i>trasmoda in una disciplina irragionevolmente limitativa del legittimo affidamento, ponendosi in contrasto con il principio della certezza del diritto poiché determina una vanificazione di tutti i provvedimenti autorizzativi rilasciati per la costruzione e l’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, senza che tale travolgimento sia motivato da ragioni di carattere tecnico o scientifico (ex plurimis, sentenza n. 88 del 2025)</i>”.</p><p><strong>In ordine al divieto di realizzazione degli impianti nelle aree qualificate come non idonee</strong></p><p>Coerentemente con le coordinate ermeneutiche da tempo tracciate dalla Consulta è stato ribadito che “<i>l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico (sentenza n. 134 del 2025)</i>”.</p><p>La qualifica di un’area come non idonea determina, tutt’al più, l’impossibilità di accedere ai procedimenti autorizzatori semplificati, previsti dal legislatore statale nelle aree idonee per velocizzare la diffusione delle fonti rinnovabili.</p><p>In tali aree, infatti, l’installazione di un impianto può essere autorizzata, ma sulla base di una idonea istruttoria e di una motivazione rafforzata.</p><p>Secondo i giudici “<i>la decisione definitiva in merito alla realizzazione degli impianti FER, nelle aree indicate come non idonee, va assunta, in ogni caso, all’esito del singolo procedimento di autorizzazione concernente lo specifico progetto di impianto, all’interno del quale si potrebbero comunque evidenziare ragioni a favore della sua realizzazione</i>”.</p><p>Ed infatti, è nel procedimento che dovranno emergere le obiettive ragioni ostative alla realizzazione dell’impianto in un’area non idonea. Ad avviso della Corte, il procedimento autorizzativo consente, infatti, di valutare in concreto il rapporto tra le aree idonee e non, nonché di bilanciare compiutamente la protezione della natura e la tutela dell’ambiente mediante la riduzione delle fonti di energia inquinanti.</p><p>Tale impostazione, in definitiva, permette di contrastare il fenomeno <i>Nimby</i> e, quindi, di evitare che vengano assecondate le volontà di alcuni organi politici regionali tese ad ostacolare la realizzazione degli impianti nei rispettivi territori.</p><p>Alla luce di tali argomentazioni, è stata, dunque, dichiarata costituzionalmente illegittima la disposizione che pone un divieto assoluto di installazione degli impianti FER nelle aree non idonee.&nbsp;</p><p><strong>Sui limiti per gli interventi di </strong><i><strong>revamping </strong></i><strong>e </strong><i><strong>repowering</strong></i></p><p>È costituzionalmente illegittima per violazione del riparto di competenze legislative, la norma regionale che introduce differenti tipologie di limiti alle attività di repowering e revamping, basati sia sull’estensione delle superfici interessate sia, di fatto, sul numero di aerogeneratori di nuova generazione autorizzabili, adottando così un criterio difforme e in contrasto con quello stabilito dal legislatore statale.</p><p><strong>Impianti </strong><i><strong>off-shore</strong></i><strong> e competenza statale</strong></p><p>La Corte ha chiarito che l’individuazione delle aree idonee per l’installazione di impianti FER off-shore è di competenza del Ministro delle infrastrutture e trasporti.&nbsp;</p><p>Ne deriva che le regioni, ivi inclusa la Sardegna, non possono individuare autonomamente i siti idonei all’installazione di tali impianti.</p><p class="text-center">* * *</p><p>La Corte ha accolto gran parte delle contestazioni avanzate dal Governo contro la legge regionale sarda, confermando e rafforzando l’orientamento nazionale ed europeo a sostegno della transizione energetica.</p><p>In merito, è auspicabile che alcuni spunti offerti dalla pronuncia in commento siano colti recepiti nell’ambito dell’attuale conversione in Legge del DL 175/2025.</p><p>Con tale decreto, come noto, è stata significativamente ridefinita la normativa in materia di aree idonee, lasciando perplessità di non marginale rilievo anche e soprattutto con riferimento a taluni profili approfonditi dai giudici costituzionali, tra tutti l’assenza di disposizioni transitorie e la disciplina dei progetti ricadenti solo parzialmente in aree non idonee.</p><p>L’obiettivo condiviso deve essere giungere ad un contesto normativo che sia quanto più possibile nitido ed univoco onde prevenire l’oramai costante ricorso da parte degli operatori alle sedi giudiziali per affermare principi che dovrebbero essere pacifici.</p><p><i>Approfondimento a cura di <strong>Giovanni Battista De Luca</strong>, <strong>Lorenzo Piscitelli</strong> e <strong>Ludovica Petrucci</strong></i>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 15 Dec 2025 14:42:14 +0100</pubDate>
                        <title>Verona adotta una disciplina urbanistica per la logistica e l&#039;e-commerce basata sul carico urbanistico effettivo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/verona-adotta-una-disciplina-urbanistica-per-la-logistica-e-le-commerce-basata-sul-carico-urbanistico-effettivo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il fenomeno della logistica di “<strong>ultimo miglio"</strong> – relativa alla fase terminale della catena distributiva che consegna il prodotto direttamente all'acquirente – ha modificato radicalmente l'impatto territoriale delle attività logistiche.&nbsp;</p><p class="text-justify">Sul piano normativo, tuttavia, <strong>permane un vuoto regolatorio</strong> a livello nazionale e regionale. La legislazione urbanistica vigente non contempla una disciplina specifica per le attività logistiche moderne, lasciando agli enti locali il compito di individuare soluzioni normative adeguate nell'esercizio della propria autonomia pianificatoria.</p><p class="text-justify">In questo contesto, il <strong>Comune di Verona</strong> ha adottato, con deliberazione n. 44 del 25 settembre 2025, la variante urbanistica n. 56 che introduce una <strong>disciplina organica e differenziata</strong> per le attività logistiche, basata sul principio del <strong>carico urbanistico effettivo</strong>.</p><p class="text-justify">La scelta veronese si pone in linea con l'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato che ha affermato che la logistica può costituire, a seconda dei casi, una <i>sub</i> funzione sia dell'attività commerciale che di quella industriale e che determinante, al riguardo, diviene l'analisi della tipologia di flusso di utenze correlata al “magazzino” che può comportare un differente carico urbanistico "<i>se è funzionale all'esercizio di attività produttiva, venendo utilizzato per la gestione di materiali derivanti da un fabbricato industriale, ovvero se è strumentale all'esercizio di attività commerciale, fungendo da deposito di prodotti finiti pronti per essere immessi sul mercato</i>” (Cons. Stato, Sez. II, n. 5297/2022).</p><p class="text-justify">Per questo motivo la variante adottata introduce nell’ambito della generale macrocategoria “UT3- direzionale e produttivo” una chiara distinzione tra la logistica produttiva tradizionale (UT3/2) e la c.d. “<strong>logistica distributiva” (UT3/3), a sua volta distinta&nbsp;</strong>in <strong>tre sotto-tipologie</strong>:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>UT3/3.1: attività di autotrasporto per conto terzi;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>UT3/3.2: attività di un operatore per rifornire la propria rete distributiva;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><u>UT3/3.3: attività di un operatore per distribuire direttamente al consumatore finale</u> (e-</span><i><span>commerce</span></i><span>).</span></p></li></ul><p class="text-justify">Oltre a tale aspetto definitorio e qualificatorio, già di per sé rilevante, per rendere le norme aderenti alla realtà operativa, il Comune ha anche distinto il <strong>carico urbanistico</strong> delle tre sottocategorie della logistica distributiva in funzione del loro impatto effettivo sul territorio:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong>carico medio</strong> per UT3/3.1 e UT3/3.2: tipologie che generalmente gravitano sulla grande viabilità o sulla rete ferroviaria e che hanno un impatto più lineare e prevedibile;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>carico alto</strong> per la logistica dell'e-commerce: questa tipologia incide direttamente sulle aree urbane in termini di traffico, sosta, inquinamento atmosferico e acustico, organizzazione degli spazi pubblici.</span></p></li></ul><p class="text-justify">In aggiunta a quanto precede la variante introduce anche <strong>standard territoriali più elevati&nbsp;</strong>rispetto al minimo normativo regionale, riconoscendo che verde pubblico e parcheggi svolgono una funzione di riequilibrio urbanistico fondamentale rispetto all’insediamento di immobili di logistica.</p><p class="text-justify">Tuttavia, il Comune non differenza gli <i>standard</i> in base al carico urbanistico di cui sopra, prevedendo per tutte le sottocategorie della logistica distributiva UT3/3 l’obbligo di recuperare le seguenti dotazioni standard:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong>6 mq/100 mq ST</strong> di parcheggi pubblici (P2);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>9 mq/100 mq ST</strong> di verde pubblico.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Fermo restando quanto precede, un elemento di flessibilità è rappresentato dai <strong>parcheggi privati (P1)</strong>, dimensionati tramite un <strong>criterio prestazionale</strong>: ossia calcolati in base ai flussi reali previsti di mezzi e persone, garantendo l'adattabilità necessaria in un settore in continua evoluzione. Un sistema di <strong>"doppia verifica"</strong> assicura comunque che la dotazione complessiva non sia inferiore a quella prevista per la destinazione produttiva tradizionale.</p><p class="text-justify">In conclusione, la tipizzazione dell'uso UT3/3 connesso alla logistica dell’e-commerce, la differenziazione interna delle funzioni logistiche e la definizione di carichi urbanistici coerenti con l'impatto effettivo rendono l'intervento veronese un <strong>modello </strong>che può orientare sia altre amministrazioni locali sia il legislatore nazionale. Del resto, non si può ignorare la nuova geografia del commercio – dominata dall'e-commerce, dalle esigenze di consegna rapida e dalla crescente frammentazione dei flussi distributivi – che impone alle città di dotarsi di <strong>strumenti normativi moderni, flessibili e aderenti alla realtà operativa</strong>.</p><p class="text-justify">Attendiamo, quindi, la scadenza del 29 dicembre 2025 per la presentazione delle osservazioni alla variante adottata e l’eventuale versione approvata.</p><p class="text-justify"><i>Approfondimento a cura di <strong>Rossella Vaiano</strong></i>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 05 Dec 2025 11:05:01 +0100</pubDate>
                        <title>Energy Law Italy Outlook | Novembre 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/energy-law-italy-outlook-novembre-2025</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ora disponibile il terzo numero di Energy Law Italy Outlook, la <strong>Newsletter</strong> a cura del Team Energy &amp; Infrastructures di <strong>ADVANT Nctm</strong> che analizza gli sviluppi normativi e regolatori più rilevanti del panorama energetico italiano.&nbsp;</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/Energy_Law_Italy_Outlook_Novembre_2025.pdf" target="_blank"><strong>Leggi il numero di &nbsp;novembre 2025</strong></a></p><p><a href="https://www.energylawitaly.com/newsletter-subscription" target="_blank">Resta aggiornato!&nbsp;</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <guid isPermaLink="false">news-9886</guid>
                        <pubDate>Mon, 01 Dec 2025 14:30:00 +0100</pubDate>
                        <title>Concordato preventivo – Cram down fiscale e ristrutturazione trasversale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/concordato-preventivo-cram-down-fiscale-e-ristrutturazione-trasversale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Verona, 7 agosto 2025</p><p>Il Tribunale di Verona ha omologato un&nbsp;concordato in continuità aziendale nonostante il&nbsp;voto contrario dell’Agenzia delle Entrate, applicando il meccanismo del&nbsp;<i>cram down</i>&nbsp;fiscale, anche ai fini della&nbsp;ristrutturazione trasversale&nbsp;<i>ex</i>&nbsp;artt. 88, co. 4, e 112, co. 2, CCII. Il giudice ha ritenuto che la proposta concordataria fosse&nbsp;più conveniente della liquidazione giudiziale, rispettosa dell’ordine dei privilegi (anche nella distribuzione della finanza esterna) e sorretta da un piano&nbsp;fattibile e coerente&nbsp;nelle sue previsioni economico-finanziarie.&nbsp;</p><p><i>La decisione è innanzitutto significativa in quanto conferma l’applicabilità del&nbsp;</i>cram down<i>&nbsp;fiscale anche ai fini del raggiungimento delle maggioranze del&nbsp;</i>cross-class cram down,&nbsp;<i>successivamente alle modifiche sul punto intervenute con il Correttivo-per.&nbsp;</i></p><p><i>La pronuncia è poi rilevante anche sotto il molto attuale e discusso profilo (cfr. App. Milano&nbsp;24 marzo 2025) della c.d. ‘ultrattività moderata’ (o ‘privilegio attenuato’) del degrado erariale. La proposta omologata, infatti, se da un lato prevedeva una separata suddivisione in classi dei vari tributi incapienti, dall’altro lato prevedeva un soddisfacimento pari ai chirografi&nbsp;</i>ab origine<i>&nbsp;per due classi di privilegiati degradati a chirografo (accise e imposte comunali)&nbsp;ma&nbsp;che, secondo la teoria del privilegio attenuato, avrebbero invece dovuto ricevere un pagamento superiore.</i></p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/Trib._Verona__7_agosto_2025__1_.pdf" target="_blank">Consulta la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Fri, 28 Nov 2025 14:08:38 +0100</pubDate>
                        <title>Arriva il correttivo al TU rinnovabili: prospettive, contraddizioni e scenari futuri</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/arriva-il-correttivo-al-tu-rinnovabili-prospettive-contraddizioni-e-scenari-futuri</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Ad un anno di distanza dall’approvazione in Consiglio dei Ministri del Decreto Legislativo n. 190 del 25 novembre 2024 (anche noto come “<strong>TU FER</strong>”), il Governo ha apportato, con il Decreto Legislativo n. 178 del 26 novembre 2025 (oramai noto come il “<strong>Correttivo</strong>”), notevoli modifiche all’impianto normativo di settore.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il Correttivo, pubblicato a distanza di soli sei giorni dalle recenti misure in materia di aree idonee (per i cui approfondimenti, si rimanda al nostro precedente contributo “<a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aree-idonee-cambiano-le-regole-del-gioco-novita-ed-impatti-sulle-future-strategie-di-investimento" target="_blank"><i>Aree idonee: cambiano le regole del gioco. Novità ed impatti sulle future strategie di investimento</i></a><i>”</i>) e che entrerà in vigore il prossimo 11 dicembre 2025, va ulteriormente ad emendare il TU FER con potenziali riflessi di rilievo tutt’altro che marginale sulle attuali prassi di mercato.&nbsp;</p><p class="text-justify">In merito, si riporta di seguito un sintetico e schematico riepilogo delle principali modifiche normative intervenute unitamente ad alcune preliminari considerazioni sulle loro potenziali declinazioni pratiche.</p><p><strong>1. Impianti di accumulo</strong></p><p class="text-justify">Per espressa richiesta delle associazioni di settore, il Correttivo modifica l’art. 1, comma 1 del TU FER introducendo un riferimento esplicito agli <strong>impianti di accumulo</strong>.</p><p class="text-justify">In tal modo, è chiarito definitivamente che i regimi amministrativi previsti dal TU FER si applicano anche con riguardo a tale tipologia di <i>asset</i> che, inoltre, per effetto del richiamo di cui all’art. 2, co. 2, devono essere considerati di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.</p><p class="text-justify">Come noto, in precedenza, gli allegati al TU FER già contemplavano interventi sugli impianti di accumulo elettrochimico, ma mancava una norma che confermasse in modo inequivocabile l’estensione dei regimi amministrativi anche a tali impianti.&nbsp;</p><p><strong>2. Titoli idonei ai fini della disponibilità delle aree</strong></p><p class="text-justify">Con gli emendamenti introdotti agli art. 8 e 9 del TU FER (inerenti alle procedure PAS e AU) è definitivamente chiarito che i <strong>contratti preliminari</strong> rappresentano titolo idoneo a dimostrare la legittima disponibilità dell’area.</p><p class="text-justify">Si tratta, come evidente, della concreta trasposizione in sede normativa delle recenti pronunce giurisprudenziali sul tema.</p><p class="text-justify">Da ultimo, il TAR Palermo, con le sentenze nn. 2131 e 2133 del 30 settembre 2025, ha confermato che possono essere ritenuti idonei anche i contratti preliminari regolarmente registrati e trascritti ai sensi dell’art. 2645-<i>bis</i> c.c., poiché “<i>riguardo al principio di proporzionalità, imporre la stipula e la produzione di contratti definitivi prima ancora del rilascio dell’autorizzazione determinerebbe un aggravio ingiustificato per l’operatore, costringendolo a sostenere costi e vincoli patrimoniali senza avere la certezza dell’esito favorevole del procedimento, con un sacrificio eccessivo rispetto alla tutela perseguita dal legislatore. In tal senso, […], il deposito dei contratti definitivi può essere rinviato alla fase successiva al rilascio dell’autorizzazione</i>”.</p><p class="text-justify">Tali principi sono stati, inoltre, già recepiti sul versante regionale, dalla Circolare prot. 39593 del 14 novembre 2025 con cui la Regione Siciliana ha disposto l’adeguamento della check list della documentazione richiesta per i procedimenti autorizzativi alle succitate coordinate ermeneutiche.</p><p><strong>3. Compensazioni ambientali</strong></p><p class="text-justify">L’art. 7 del Correttivo apporta modifiche alla lett. m) del co. 4 dell’art. 8 del TU FER, prevedendo nuove modalità per determinare gli importi da destinare al finanziamento del programma di compensazioni territoriali al Comune nel cui territorio verrà installato l’impianto.</p><p class="text-justify">Come noto, il precedente impianto normativo (rappresentati dal DM 10 settembre 2010 e dal TU FER) prevedeva genericamente che tale percentuale fosse calcolata sulla base dei “<i>proventi comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto</i>” senza, tuttavia, chiarire il perimetro di tale locuzione (<i>e.g.</i>, se si trattasse, ad esempio, di proventi annui, di proventi sulla produzione di energia oppure di utile dell’impresa).</p><p class="text-justify">Per l’effetto delle modifiche introdotte dal Correttivo nel caso di progetti sottoposti al regime di PAS, si passa dal previgente “<i>programma di compensazioni territoriali al comune interessato non inferiore al 2 per cento e non superiore al 3 per cento dei proventi”&nbsp;</i>alle nuove soglie, non inferiori all’1% e non superiori al 3%,&nbsp;assumendo come <i>benchmark</i> il “<i>valore della produzione attesa durante la vita utile dell’impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata</i>”.</p><p class="text-justify">Lo stesso vale per quanto riguarda i progetti soggetti al regime dell’Autorizzazione Unica con la differenza che la soglia percentuale massima è stata elevata al 4% (cfr. art. 9, co. 10, lett. d, TU FER).</p><p class="text-justify">Le modifiche introdotte dal Correttivo entreranno in vigore dall’11 dicembre 2025 ed ulteriori criteri in ordine all’applicazione delle misure di compensazione saranno specificati in sede di aggiornamento delle Linee Guida 2010 ai sensi dell’art. 14, co. 5, del TU FER.&nbsp;</p><p><strong>4. Sistema di risoluzione alternativa delle controversie</strong></p><p class="text-justify">Con l’inserimento dell’art. 12-<i>ter </i>al TU FER, il Correttivo apporta una significativa innovazione in termini di <strong>deflazione del contenzioso giurisdizionale.</strong></p><p class="text-justify">È stato infatti previsto un nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie, la cui gestione è demandata all’Acquirente Unico, e che sarà oggetto di definizione da parte dell’ARERA con separati provvedimenti.</p><p class="text-justify">Tale meccanismo dovrebbe trovare applicazione con riferimento ai regimi amministrativi connessi agli interventi sugli impianti rinnovabili, risolvendo vertenze relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'accertamento circa la sussistenza di vincoli territoriali, la verifica della completezza della documentazione a corredo della PAS o dell'istanza di AU nonché l'applicazione della disciplina semplificata per gli interventi che insistano in aree idonee.</p><p><strong>5. Applicazione del rito abbreviato ai sensi dell’art. 119 c.p.a.</strong></p><p class="text-justify">Al fine di garantire una quanto più celere definizione dei giudizi riguardanti le controversie relative alle procedure e ai provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione in materia di impianti FER, il Correttivo introduce l’art. 10-<i>bis</i> nel Testo Unico FER.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tale articolo stabilisce che alle suddette controversie si applicano le disposizioni previste dall’art. 119 del c.p.a. (relativo al <strong>rito abbreviato</strong> dei giudizi amministrativi).</p><p class="text-justify">Per effetto di tale disposizione, tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli per la proposizione dell’appello cautelare.</p><p><strong>6. Ulteriori novità</strong></p><p class="text-justify">Tra gli ulteriori fattori di novità appaiono, inoltre, meritevoli di menzione:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>l’innalzamento da <strong>10 a</strong> <strong>12 MW</strong> della soglia per l’applicazione del regime di PAS con riguardo agli impianti solari fotovoltaici, ubicati in aree idonee ai sensi dell’art. 11-</span><i><span>bis&nbsp;</span></i><span>del TU FER, da sottoporre a PAS (Allegato B, Sezione I del TU FER) così da rendere il testo coerente con quanto già previamente previsto dall’art. 13 in materia di esenzione di tali progetti dalle procedure ambientali;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’introduzione della definizione di “<strong>opere connesse</strong>” da intendere come “</span><i><span>le opere di connessione dell'impianto alla rete elettrica di distribuzione ovvero alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione nelle predette reti dell'energia prodotta o accumulata, nonché le opere di connessione alla rete di distribuzione del gas naturale o di idrogeno per gli impianti di produzione di biometano o di idrogeno, fatta eccezione per gli interventi edilizi</span></i><span>”;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>La precisazione che la <strong>verifica di assoggettabilità a VIA</strong>, ove occorrente,</span><i><span>&nbsp;</span></i><span>debba <strong>precedere</strong></span><i><span>&nbsp;</span></i><span>l’avvio del procedimento di AU e debba durare non più di 90 giorni dalla verifica di completezza documentale di cui all’art. 19, co. 2 del Codice dell’Ambiente.</span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong>Conclusioni</strong></p><p class="text-justify">Le innovazioni introdotte dal Correttivo – seppur non alla pari di quelle recentemente discusse in materia di aree idonee – sembrerebbero poter produrre riflessi non indifferenti sul contesto normativo di settore e, di conseguenza, sui futuri investimenti nel comparto delle rinnovabili.</p><p class="text-justify">Sicuramente, possono essere viste positivamente le disposizioni volte a chiarire (una volta per tutte) che è possibile ricorrere ai contratti preliminari per la dimostrazione della disponibilità giuridica dell’area.</p><p class="text-justify">Lo stesso dicasi con riferimento all’innalzamento della soglia degli interventi assoggettabili alla PAS e alla definizione di opere connesse.</p><p class="text-justify">Di converso, lasciano perplessi:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>le modifiche peggiorative intervenute, rispetto all’ultima versione del Correttivo circolata le scorse settimane, in ordine alle misure di compensazione ambientale. Difatti, rispetto al testo precedente, su spinta dell’ANCI:</span></p><ul><li><p class="text-justify"><span>la soglia minima applicabile per i progetti autorizzati in PAS è stata innalzata dallo 0,5% all’1% e quella massima per i progetti in AU dal 3% al 4%. In merito, in assenza di chiare disposizioni transitorie, sarà da comprendere, in sede applicativa, se la nuova soglia del 4% per quanto riguarda l’AU sarà assunta come riferimento dalle amministrazioni comunali unicamente con riguardo ai futuri iter autorizzativi o, diversamente, anche con riferimento ai procedimenti già in corso nonché in merito ai procedimenti di revisione/rinegoziazione delle convenzioni aventi per oggetto esclusivamente misure di carattere patrimoniale in violazione della Legge n. 145/2018 (ritenuta poi legittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 46 del 23 marzo 2021).</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il parametro di riferimento è tornato ad essere “</span><i><span>il valore della produzione attesa durante la vita utile dell’impianto</span></i><span>” in luogo del precedente “</span><i><span>valore della produzione attesa per i primi cinque anni dall’entrata in esercizio dell’impianto</span></i><span>”;</span></p></li></ul></li><li><p class="text-justify"><span>le novità introdotte sul versante giudiziale e stragiudiziale. Difatti, da un lato si prevede l’applicazione del rito abbreviato (fermo restando il termine di 60 giorni per la notifica del ricorso) e, financo, un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie, dall’altro, si conferma ancora una volta la possibilità di impugnare sia i provvedimenti amministrativi sia quelli dell’Acquirente Unico mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (a cui si applica un termine di 120 giorni dalla piena conoscenza dell’atto che si presume lesivo) con un notevole dispendio in termini di tempi e costi per gli operatori di settore;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’introduzione dei sistemi di accumulo tra quelli a cui si applica espressamente il TU FER senza tuttavia puntualizzare quali sono le aree idonee applicabili a tale tipologia di asset con notevoli incertezze applicative nell’ambito dello scouting dei terreni da dedicare a tali iniziative.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Senza voler trascurare le pur apprezzabili ambizioni di riordino normativo del legislatore e i menzionati potenziali effetti chiarificatori che potrebbero derivare dal Correttivo, in definitiva, per ora, sembra che sia stato fatto “troppo poco e troppo tardi”.</p><p class="text-justify">Difatti, nell’ottica degli ambiziosi obiettivi al 2030, il quadro normativo di settore appare ancora, contrassegnato dalla permanenza di plurime incongruenze e coni d'ombra che rischiano di continuare ad incidere negativamente sulle strategie di investimento degli operatori di mercato&nbsp;</p><p class="text-justify">Ad ogni modo, per avere un quadro chiaro, completo ed esaustivo in merito alla futura nuova disciplina (e alle conseguenti reazioni dei player di mercato) sarà comunque necessario attendere se e come le amministrazioni locali andranno a recepire tali modifiche normative nonché, per quanto riguardo la nuova forma di ADR, i successivi provvedimenti attuativi dell’ARERA.</p><p class="text-justify"><i>Approfondimento a cura di <strong>Giovanni Battista De Luca</strong>, <strong>Lorenzo Piscitelli</strong> e <strong>Ludovica Petrucci</strong>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Efficienza energetica</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9774</guid>
                        <pubDate>Wed, 26 Nov 2025 17:18:19 +0100</pubDate>
                        <title>Legge Annuale PMI: novità in tema di cartolarizzazioni per lo smobilizzo del magazzino</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-annuale-pmi-novita-in-tema-di-cartolarizzazioni-per-lo-smobilizzo-del-magazzino</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Nel quadro della legge annuale per le PMI, approvata in prima lettura dal Senato il 22 ottobre 2025 (il “<strong>Legge Annuale PMI</strong>”) e attualmente all’esame della Camera dei deputati, si colloca un intervento normativo di particolare rilievo in materia di cartolarizzazioni.</p><p class="text-justify">Il provvedimento introduce talune rilevanti modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “<strong>Legge sulle Cartolarizzazioni</strong>”), con l’obiettivo di ampliare gli strumenti di accesso al credito per il tessuto imprenditoriale nazionale attraverso lo smobilizzo del magazzino.</p><p class="text-justify">L’intento dichiarato dal legislatore è quello di <i><u>consentire alle imprese di valorizzare a fini finanziari il proprio capitale immobilizzato nelle scorte</u></i>, favorendo <i><u>l’uso più efficiente del magazzino e rendendo più flessibile la disciplina della cartolarizzazione</u></i>, senza alterare la struttura patrimoniale o il controllo societario.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1. Le modifiche ed innovazioni alla Legge sulle Cartolarizzazioni</strong></p><p class="text-justify">L’intervento normativo si concentra su tre disposizioni centrali della Legge sulle Cartolarizzazioni — gli articoli 7, 7.1 e 7.2 — ridefinendone significativamente l’ambito applicativo e che quindi consentiranno a soggetti (anche diversi da banche e intermediari finanziari autorizzati a svolgere attività di finanziamento a soggetti commerciali) di finanziare lo smobilizzo di magazzino, sottoscrivendo note emesse dalla società di cartolarizzazione ai fini, a seconda del caso, di:&nbsp;</p><p class="text-justify">(i) finanziare un patrimonio segregato (in forma di patrimonio destinato o di società veicolo di supporto) cui è stato destinato il magazzino; ovvero&nbsp;</p><p class="text-justify">(ii) acquistare il magazzino stesso,</p><p class="text-justify">i cui proventi derivanti dalla vendita e gestione verranno utilizzati a titolo di remunerazione e rimborso delle note emesse.</p><p class="text-justify">In primo luogo, viene modificato l’articolo 7, <strong>comma 1, lettera a)</strong>, specificando che la cartolarizzazione può riguardare «<i><strong>crediti, <u>anche futuri</u></strong></i>». Si tratta di un chiarimento di natura sistematica che recepisce quanto già implicitamente previsto dall’articolo 1 della Legge sulle Cartolarizzazioni. Ciò premesso, tale modifica deve leggersi anche in combinato disposto con la natura “<i>rolling</i>” del magazzino, il cui smobilizzo mediante lo strumento della cartolarizzazione è oggetto delle ulteriori modifiche sotto sintetizzate.</p><p class="text-justify">Contestualmente, la <strong>lettera b-bis)</strong> del medesimo comma è integrata per estendere le cartolarizzazioni anche ai <strong>«</strong><i><strong><u>beni mobili non registrati</u></strong></i><strong>»</strong>, con conseguente modifica della rubrica dell’articolo 7.2, ora intitolata «<i><strong>Cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili anche registrati</strong></i>». Questa modifica consente di replicare, per le scorte di magazzino e gli altri beni mobili non soggetti a registrazione, la struttura già prevista per gli immobili e per i beni mobili registrati, aprendo alla possibilità di <strong>cartolarizzazioni del magazzino industriale</strong> (<i>destocking</i>).</p><p class="text-justify">La modifica più sostanziale sembra tuttavia essere quella introdotta al <strong>comma 2-octies dell’articolo 7</strong>, che ridefinisce il concetto di <strong>patrimonio destinato</strong>.</p><p class="text-justify"><strong>2. La nuova concezione di “</strong><i><strong>patrimonio destinato</strong></i><strong>” nel contesto delle cartolarizzazioni</strong></p><p class="text-justify">Nella formulazione originaria, il patrimonio destinato poteva includere soltanto i crediti e, in via accessoria, beni o diritti posti a garanzia di tali crediti.&nbsp;</p><p class="text-justify">Con la nuova versione, il legislatore stabilisce che il soggetto finanziato può destinare non solo i crediti, ma anche i diritti e i beni riferibili a tali crediti, inclusi i prodotti derivanti dalla loro trasformazione o combinazione, nonché i beni sostitutivi.&nbsp;</p><p class="text-justify">In questo modo, il patrimonio destinato assume una configurazione dinamica, idonea di rappresentare l’intero ciclo produttivo dell’impresa: dalle materie prime ai prodotti finiti, fino ai beni sostitutivi. Questa evoluzione permette di includere nel patrimonio segregato tutti gli elementi economici che concorrono alla generazione dei crediti, rendendo di fatto cartolarizzabile anche il magazzino in lavorazione o in trasformazione.</p><p class="text-justify"><strong>3. SPV d’appoggio e nuove opportunità operative</strong></p><p class="text-justify">La norma introduce una rilevante innovazione procedurale: la possibilità di costituire il patrimonio destinato anche mediante cessione a una società veicolo d’appoggio (“<strong>SPV</strong>”), ai sensi dell’articolo 7.1, comma 4 (senza peraltro dover rispettare la condizione prevista dal comma 1 del medesimo articolo, che limitava tale facoltà ai crediti deteriorati ceduti da banche o intermediari finanziari aventi sede legale in Italia).&nbsp;</p><p class="text-justify">In questo modo, anche le imprese non finanziarie — come le PMI — possono accedere a questo strumento per cartolarizzare crediti ordinari o attivi legati al magazzino.&nbsp;</p><p class="text-justify">L’operazione può beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dai commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies della Legge sulle Cartolarizzazioni, che prevedono, tra l’altro, l’esenzione da imposte sui trasferimenti e l’applicazione di regimi semplificati ai fini delle imposte dirette e indirette.&nbsp;</p><p class="text-justify">La SPV può così essere utilizzata per gestire, valorizzare e segregare i beni oggetto dell’operazione, analogamente a quanto già previsto per le cosiddette ReoCo nelle cartolarizzazioni immobiliari, ma ora anche in operazioni ordinarie, rafforzando la flessibilità e l’efficienza del modello.</p><p class="text-justify"><strong>4. Chiarimento sull’ambito applicativo degli articoli 7.1 e 7.2</strong></p><p class="text-justify">È opportuno evidenziare che la struttura di cui all’articolo 7.1 è particolarmente indicata nei casi in cui, oltre alle scorte di magazzino, siano presenti anche crediti (esistenti o futuri) da includere nell’operazione, consentendo così di combinare in un unico schema beni e crediti e di ottimizzare il profilo di segregazione e di deconsolidamento.&nbsp;</p><p class="text-justify">Viceversa, l’articolo 7.2 ha ad oggetto esclusivamente beni mobili, come lo stock di magazzino, e rappresenta la soluzione più lineare per le imprese che intendano cartolarizzare solo le scorte. La scelta tra le due strutture dipenderà quindi dalla composizione degli attivi e dagli obiettivi di efficienza fiscale e regolamentare perseguiti.</p><p class="text-justify"><strong>5. Considerazioni finali</strong></p><p class="text-justify">Nel complesso, l’intervento – una volta concluso l’iter di approvazione - amplierà in modo significativo il potenziale applicativo della Legge sulle Cartolarizzazioni e introdurrà un meccanismo specifico per lo smobilizzo del magazzino.&nbsp;</p><p class="text-justify">Lo strumento in questione risulta sicuramente più efficiente delle strutture viste sino ad oggi sul mercato che prevedevano o il magazzino come mero “collateral” di un finanziamento ovvero la necessità di cedere il magazzino stesso ad un terzo soggetto, ma con degli accordi volti a consentire comunque la gestione da parte del cedente. Peraltro, la nuova struttura supera in maniera sostanziale alcune difficoltà operative legate allo spossessamento del pegno o altro tipo di garanzia reale sul magazzino, che spesso creavano limitazioni o eccessivi oneri gestionali sia per il soggetto finanziatore che per il proprietario del magazzino e che comunque anche l’introduzione del pegno mobiliare non possessorio non era riuscito a risolvere a pieno.</p><p class="text-justify">Le imprese potranno così ottenere risorse finanziarie attraverso la <strong>cartolarizzazione dello stock di magazzino</strong>, includendo non solo i crediti già sorti ma anche quelli futuri connessi alla produzione e alla vendita dei beni. D’altro canto, i finanziatori potranno beneficiare delle tutele previste dalla normativa sulle cartolarizzazioni in tema, <i>inter alia</i>, di segregazione del patrimonio finanziato a favore del soggetto finanziatore / sottoscrittore delle note, senza necessità di costituire garanzie ad hoc sul magazzino.</p><p class="text-justify"><i>Approfondimento a cura di <strong>Roberto de Nardis di Prata</strong>, <strong>Matteo Gallanti</strong> e<strong> Luigi Dugato</strong>.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 24 Nov 2025 09:21:15 +0100</pubDate>
                        <title>Aree idonee: cambiano le regole del gioco. Novità ed impatti sulle future strategie di investimento </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aree-idonee-cambiano-le-regole-del-gioco-novita-ed-impatti-sulle-future-strategie-di-investimento</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Come noto, da ormai alcuni mesi gli attori del mercato energetico ed infrastrutturale sono in fervente attesa dell’entrata in vigore del c.d. “Decreto Energia” attesi i significativi riflessi potenzialmente derivanti dalla futura regolamentazione in materia di saturazione virtuale delle reti elettriche e di sviluppo di Data Center (per approfondimenti in ordine a tali tematiche si vedano i nostri precedenti articoli:<a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/saturazione-virtuale-partita-rinviata-a-fine-agosto-cosa-attendersi-e-i-potenziali-impatti-sul-mercato" target="_blank">Saturazione virtuale</a> e<a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/investire-sui-data-center-sfide-attuali-e-prospettive-future-tra-nuovi-procedimenti-autorizzativi-e-meccanismi-di-attrazione" target="_blank">Investire sui Data Center</a>).&nbsp;</p><p class="text-justify">Nelle ultime settimane è circolata una nuova bozza del citato decreto che, se da un lato, non è sembrata apportare consistenti modifiche sul versante della saturazione e dei DC, dall’altro, è andata arricchendosi, introducendo una consistente riorganizzazione delle c.d. “aree idonee” all’installazione di impianti rinnovabili.</p><p class="text-justify">Dal “Decreto Energia” le misure in questione sono ora formalmente migrate nel Decreto n. 175 del 21 novembre 2025 anche noto come “Decreto Transizione 5.0” e destinato originariamente, per l’appunto, a regolare i soli crediti d’imposta di cui al Piano Transizione 5.0 (il “<strong>Decreto</strong>”).</p><p class="text-justify">Il Decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 novembre u.s., introduce plurimi emendamenti al Decreto Legislativo n. 190/2024 (anche noto come “<strong>TU Rinnovabili</strong>”) andando sostanzialmente ad abrogare le regole del gioco per come le conosciamo attualmente e, nel dettaglio:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>la disciplina delle aree idonee </span><i><span>ope legis</span></i><span> di cui all’art. 20, co. 8 del D.Lgs 199/2021 (e, per l’effetto, anche il DL Agricoltura, in pendenza, come noto, di scrutinio costituzionale);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>i criteri e i parametri di cui al DM del 2 luglio 2024 (il “<strong>DM Aree Idonee</strong>”) già parzialmente annullato dal TAR Lazio a maggio del corrente anno e attualmente </span><i><span>sub judice</span></i><span> dinanzi al Consiglio di Stato.</span></p></li></ul><p class="text-justify">La nuova regolamentazione è ora rassegnata dagli artt. 11-<i>bis</i> e ss. del TU Rinnovabili.&nbsp;</p><p class="text-justify">Segnatamente, alla pari di quanto era previsto dal D.Lgs 199/2021, sono considerate aree idonee:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>i <u>siti ove sono già installati impianti della stessa fonte</u> e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al <u>20%</u>, con la precisazione (questa non presente nel previgente Art. 20 del D.Lgs 199/2021) che tale variazione dell’area non è consentita per gli impianti fotovoltaici installati a terra in aree agricole e che, per le nuove aree occupate, bisogna osservare quanto previsto dal D.Lgs 22/2004 in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche (cfr. Art. 11-</span><i><span>bis</span></i><span>, co. 1, lett. a) del TU Rinnovabili);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>i siti oggetto di <u>bonifica</u> individuati ai sensi del D.Lgs 152/2006 (il “<strong>Codice dell’Ambiente</strong>”), le <u>cave</u> e le <u>miniere</u> cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento nonché (in aggiunta a quanto era previsto dal D.Lgs 199/2021) le <u>discariche</u> o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati (cfr. Art. 11-</span><i><span>bis</span></i><span>; co. 1, lett. b), c) e d) del TU Rinnovabili);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo <u>Ferrovie</u> dello Stato, dei gestori di infrastrutture ferroviarie, delle <u>concessionarie autostradali</u>, delle <u>società di gestione aeroportuale</u> nonché i <u>beni del demanio</u> in uso al Ministero della Difesa o al Ministero dell’Interno e determinati beni immobili individuati dall’Agenzia del Demanio (cfr. Art. 11-</span><i><span>bis</span></i><span>, co. 1, lett. e), f), g), h) ed i)).</span></p></li></ul><p><strong>Impianti fotovoltaici&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Il Decreto prevede poi all’art. 11-<i>bis</i>, co. 1, lett. l) delle disposizioni <i>ad hoc</i> per gli impianti fotovoltaici.</p><p class="text-justify">In buona sostanza:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>sono confermate come aree idonee quelle adiacenti alla <u>rete autostradale</u> entro una distanza non superiore a <u>300 metri</u>, gli <u>edifici </u>e le <u>aree industriali</u> (a cui si aggiungono le <u>aree destinate all’insediamento di Data Center</u>, le aree adibite a parcheggi, gli invasi idrici e le aree nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>appare confermato il <u>divieto</u> di installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole entro <u>500 metri da zone a destinazione industriale</u>, artigianale e commerciale (</span><i><span>i.e.</span></i><span>, il previgente divieto introdotto per effetto del DL Agricoltura e relativo all’Art. 20, co. 8, lett. c-ter), 1) del D.Lgs 199/2021);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>sono rimodulate, in chiave restrittiva, le aree idonee di cui al previgente art. 20, co. 8, lett. c-</span><i><span>ter</span></i><span>, n. 2) (</span><i><span>i.e.</span></i><span>, le aree interne agli <u>stabilimenti</u> di cui all’art. 268 del Codice dell’Ambiente e le zone agricole racchiuse in un perimetro di 500 metri dallo stabilimento) prevedendo quali condizioni: </span><i><span>(a)</span></i><span> che il relativo stabilimento non sia destinato alla produzione agricola e sia stato autorizzato con <u>Autorizzazione Integrata Ambientale</u> (“<strong>AIA</strong>”); </span><i><span>(b)</span></i><span> per le zone agricole una compressione della <u>buffer zone</u> da 500 a 350 metri;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>non appaiono più figurare tra le aree idonee quelle di cui al previgente Art. 20, co. 8, lett. c-</span><i><span>quater&nbsp;</span></i><span>(</span><i><span>i.e.</span></i><span>, le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004).</span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong>Zone agricole e impianti agrivoltaici</strong></p><p class="text-justify">Il Decreto appare prevedere (finalmente) una definizione volta a identificare i c.d. impianti agrivoltaici diversi da quelli avanzati (per i quali è stata prevista sin da principio un’illustrazione analitica ai fini dell’accesso alle misure PNRR).</p><p class="text-justify">Nello specifico, il nuovo art. 4, co. 1, lett. f-<i>bis</i>) definisce come “impianti agrivoltaici” gli impianti fotovoltaici che preservano la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione e che, possono (non devono), prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.</p><p class="text-justify">Si tratta di una novità di rilievo non marginale considerato che se, per un verso, la nuova disciplina conferma sostanzialmente all’art. 11-<i>bis</i>, co. 2, il divieto generalizzato di installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole, per un altro, prevede una espressa deroga (oltre che per le CER e gli impianti agrivoltaici avanzati alla pari della previgente regolamentazione) anche per gli impianti agrivoltaici “standard” come sopra definiti purché i moduli siano “<i>collocati in posizione adeguatamente elevata da terra</i>”.</p><p class="text-justify"><strong>Impianti per la produzione di biometano</strong></p><p class="text-justify">Con riferimento agli impianti per la produzione di biometano si conferma, essenzialmente, la disciplina previgente, benchè con alcune precisazioni. In particolare, continuano ad essere idonee:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>le aree agricole entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale (</span><i><span>i.e.</span></i><span>, il previgente all’Art. 20, co. 8, lett. c-ter), 1) del D.Lgs 199/2021);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti di cui all’art. 268 del Codice dell’Ambiente nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento con la specificazione, già menzionata per gli impianti fotovoltaici, che tali stabilimenti devono essere autorizzati in regime di AIA;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Come visto per la tecnologia fotovoltaica, anche per i progetti in questione non appaiono più figurare tra le aree idonee quelle di cui al previgente art. 20, co. 8, lett. c-<i>quater</i> (<i>i.e.</i>, le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004).</p><p class="text-justify"><strong>Parola alle Regioni</strong></p><p class="text-justify">Sulla falsariga di quanto disposto dal previgente art. 20, co. 4 del D.Lgs 199/2021 in combinato disposto con il DM Aree Idonee, si prevede che entro 120 giorni dall’entrata in vigore del Decreto (<i>i.e.</i>, indicativamente entro il 22 maggio 2026) le Regioni provvedano, con propria legge, all’individuazione delle aree idonee sulla base dei principi e criteri di cui al nuovo art. 11-<i>bis</i>, co. 4 del TU Rinnovabili, tra cui vale la pena menzionare i seguenti:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>le Regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, né identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici (cfr. Art. 11-</span><i><span>bis</span></i><span>, co. 4, lett. m) del TU Rinnovabili);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale non devono essere inferiori allo 0,8% delle Superfici Agricole Utilizzate (SAU) né superiori al 3% delle SAU medesime e possono essere definite specifiche percentuali di sfruttamento delle SAU a livello comunale;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>impossibilità di prevedere divieti generali e astratti all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, fermi restando i divieti e le limitazioni prescritte per l’installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole ai sensi dell’art. 11-</span><i><span>bis</span></i><span>, co. 2 e di quanto dall’articolo 11-</span><i><span>quinquies</span></i><span> del Decreto (a mente del quale all’interno delle zone di protezione dei siti UNESCO è consentita unicamente l’installazione di impianti da fonti rinnovabili autorizzabili in edilizia libera ai sensi dell’All. A del TU Rinnovabili).</span></p></li></ul><p class="text-justify">Al fine di agevolare l’individuazione delle aree idonee (nonché delle zone di accelerazione), con Decreto del MASE da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, saranno regolate le modalità di funzionamento di una piattaforma digitale mirata alla qualificazione del territorio e alla classificazione delle aree e delle zone.</p><p class="text-justify">Per quanto riguarda, invece, gli obiettivi al 2030 di potenza da fonti rinnovabili da installare in ciascun territorio resta confermata la precedente ripartizione regionale di cui al DM Aree Idonee.</p><p class="text-justify"><strong>Aree idonee a mare</strong></p><p class="text-justify">Il Decreto introduce il concetto di “aree idonee a mare” (cfr. art. 11-<i>ter</i> del TU Rinnovabili) disponendo che sono tali quelle individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo nonché le piattaforme petrolifere in disuso e i porti (quest’ultimi, per impianti eolici di potenza fino a 100 MW e previa variante del piano regolatore portuale da approvarsi entro sei mesi dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione unica).</p><p class="text-justify"><strong>Regime semplificato</strong></p><p class="text-justify">Alla pari di quanto disposto dal previgente art. 22 del D.Lgs 199/2021, l’art. 11-<i>quater</i> del Decreto prevede che per gli interventi ricadenti (interamente e non parzialmente) su aree idonee si applichi un regime autorizzativo semplificato.</p><p class="text-justify">Segnatamente, per tali interventi non è necessaria l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica (il parere dell’autorità competente, ove espresso, non è vincolante) e, in caso di progetti soggetti ad autorizzazione unica, i termini del procedimento sono ridotti di un terzo.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Considerazioni preliminari ed impatti sul mercato</strong></p><p class="text-justify">Dopo circa quattro anni trascorsi ad attendere un concreto cambio di paradigma unitamente ad indicazioni chiare, precise ed univoche su come e dove orientare le proprie strategie di investimento, è altamente probabile che il Decreto in questione si presti a molteplici critiche da parte degli operatori di mercato, alcune delle quali possono essere agevolmente anticipate da una piana lettura della disciplina in esame.</p><p class="text-justify"><strong>L’assenza di disposizioni transitorie e la scomparsa delle aree ex c- </strong><i><strong>quater</strong></i></p><p class="text-justify">Come noto, il TAR Lazio con la sentenza 9155/2025 ha parzialmente annullato il DM Aree Idonee per l’assenza di una disciplina transitoria mirata a salvaguardare i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto e nelle more della promulgazione delle Leggi Regionali.</p><p class="text-justify">Il Decreto appare ripetere esattamente lo stesso errore, non prevedendo alcun regime di salvaguardia per le posizioni giuridiche consolidate e determinando un potenziale effetto retroattivo delle nuove limitazioni sui plurimi progetti in <i>pipeline</i> non in linea con i rinnovati criteri localizzativi (si pensi, a mero titolo esemplificativo, al numero significativo di progetti da installare in aree ex c-<i>quater</i> o ex c-<i>ter</i>, 2) i cui stabilimenti non sono autorizzati in regime di AIA).</p><p class="text-justify">La norma, inoltre, non appare prevede una espressa abrogazione delle previgenti disposizioni pur disponendo, di fatto, la loro evidente sostituzione con il nuovo regime.</p><p class="text-justify">È auspicabile che – onde prevenire il proliferare di contenziosi, passibili verosimilmente di accoglimento atteso anche il precedente del TAR Lazio –in sede di conversione in Legge (<i>i.e</i>., entro il 22 gennaio p.v.) sia corretto il tiro, introducendo la suddetta clausola salvaguardia; tuttavia, anche in tale (ottimistica) ipotesi, il risultato consisterebbe in 60 giorni di totale congelamento delle iniziative di sviluppo, con inevitabili riflessi negativi sugli investimenti ad oggi in corso di valutazione o attuazione da parte degli attori di mercato.</p><p class="text-justify">Lo stesso discorso vale per quanto riguarda le fasce di rispetto dei beni sottoposti a tutela.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il TAR Lazio, con la sentenza sopra citata, ha tacciato di illegittimità il DM Aree Idonee per un evidente difetto di proporzionalità nella parte in cui dava la possibilità alle Regioni di prevedere fasce di rispetto dei beni sottoposti a tutela fino a 7 chilometri dal relativo perimetro</p><p class="text-justify">Il Decreto sembra risolvere tale tematica in radice, depennando il previgente c)-<i>quater</i> e prevedendo, addirittura, l’impossibilità per le Regioni di qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela indipendentemente dalle fasce di rispetto che non rivestono più alcuna rilevanza.</p><p class="text-justify">In altri termini, è impedita una volta per tutte la realizzazione di progetti in prossimità di beni tutelati a prescindere da qualsivoglia fascia di rispetto.</p><p class="text-justify">Quanto sopra, sembrerebbe, salvo modifiche in sede di conversione, andare a compromettere considerevolmente le plurime iniziative previamente idonee ai sensi dell’art. 20, co. 8 lett. c)-<i>quater</i> attualmente in corso di valutazione e, financo, in assenza di disposizione transitorie, in corso di autorizzazione.</p><p class="text-justify"><strong>Il filtro dell’AIA&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Ai sensi del previgente art. 20, co. 8, lett. c-<i>ter</i>) era possibile installare impianti fotovoltaici o per la produzione di biometano su aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti nonché nelle aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento.</p><p class="text-justify">In ossequio al principio di massima diffusione delle energie rinnovabili, la disposizione in parola è stata oggetto di plurime interpretazioni estensive sia da parte dell’esecutivo sia in sede giudiziale, arrivando a classificare come “stabilimento” anche gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW nonché le centrali e sottostazioni elettriche (cfr. interpello MASE n. 130318 dell’8 agosto 2023; TAR Lazio, Roma, Sentenza n. 4994/2025; Tar Lecce, Sentenza n. 1113/2025).</p><p class="text-justify">Quanto sopra in virtù di un approccio sostanzialistico, mirato a considerare come idonee le aree a forte impatto urbanistico che, di converso, appare integralmente trascurato dal Decreto.</p><p class="text-justify">Il novello art. 11-<i>bis</i>, co. 1, lett. l), num. 1) del Decreto, infatti da, un lato, circoscrive il raggio di idoneità delle aree agricole per il fotovoltaico a 350 metri (anziché 500) e, dall’altro, richiede espressamente (sia per il fotovoltaico sia per il biometano) che il relativo impianto o stabilimento sia soggetto ad AIA, restringendo significativamente la platea dei siti utilizzabili rispetto alle precedenti letture estensive.&nbsp;</p><p class="text-justify">Questa contraddizione normativa genera incertezza giuridica e rischia di vanificare gli sforzi interpretativi compiuti per ampliare le superfici sviluppabili, creando un evidente cortocircuito tra l'evoluzione ermeneutica favorevole alle rinnovabili e la nuova disciplina restrittiva.&nbsp;</p><p class="text-justify">Si consideri, infatti, che molti impianti industriali, pur avendo un impatto territoriale significativo, non sono necessariamente soggetti ad AIA, la quale riguarda esclusivamente <i>facilities</i> di notevoli dimensioni e dedicate ad attività con elevato e significativo impatto ambientale, tra cui, a titolo esemplificativo, la produzione e trasformazione dei metalli o l’industria chimica.</p><p class="text-justify"><strong>Le aree agricole</strong></p><p class="text-justify">Nonostante il DL Agricoltura sia attualmente in pendenza di giudizio costituzionale, il Decreto appare, purtroppo, riproporre essenzialmente il medesimo divieto generalizzato di realizzazione di impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole.</p><p class="text-justify">L’unica positiva differenza è rappresentata dall’introduzione della tanto attesa definizione di impianti agrivoltaici standard i quali, dovrebbero poter essere realizzati su aree agricole in deroga al predetto divieto.</p><p class="text-justify">Ciò nondimeno, anche in relazione a tale profilo appaiono permanere significativi margini di incertezza; difatti la deroga trova applicazione solo laddove i moduli siano “<i>collocati in posizione adeguatamente elevata da terra</i>”, il che lascia immensi spazi di discrezionalità alle relative amministrazioni locali su cosa si debba intendere per “<i>posizione adeguatamente elevata</i>”.</p><p class="text-justify">In sede di conversione è opportuno, se non necessario, che vengano forniti dei criteri e parametri tecnici nitidi e concreti volti a limitare l’alea dei procedimenti amministrativi e, al contempo, ad agevolare gli operatori nella pianificazione delle proprie strategie di investimento&nbsp;</p><p class="text-justify">Lasciano particolarmente perplessi i paletti imposti alle Regioni in termini di aree agricole qualificabili come idonee nel proprio territorio che, come visto, non devono essere inferiori allo 0,8% né superiori al 3% delle SAU (<i>i.e.</i>, la somma delle superfici aziendali destinate alla produzione agricola), prevedendo, inoltre, la possibilità per i comuni di definire specifiche percentuali di sfruttamento delle SAU.</p><p class="text-justify">Si tratta di un meccanismo che rischia di innescare, per ciascuna Regione, una vera e propria corsa all’avvio dei procedimenti autorizzativi su aree agricole al fine di prevenire eventuali rischi di diniego derivanti dall’avvenuta erosione della succitata soglia del 3%.</p><p class="text-justify"><strong>Conclusioni</strong></p><p class="text-justify">La nuova regolamentazione appare chiudere il cerchio delle aree idonee tornando, essenzialmente, al punto di partenza con condizioni e criteri, purtroppo, ulteriormente restrittivi rispetto alla previgente normativa andando a disinnescare gli effetti positivi introdotti con il D. Lgs 199/2021.</p><p class="text-justify">Si tratta con tutta evidenza di una disciplina peggiorativa rispetto a quella previgente e che, in modo alquanto inatteso, appare non aver colto – diversamente dalla giurisprudenza nazionale – l’urgente necessità di adottare definitivamente un approccio coerente con i principi europei di massima diffusione delle fonti rinnovabili, proporzionalità e integrazione ambientale rendendo quasi impossibile il raggiungimento al 2030 degli obiettivi prefissati dal PNIEC.</p><p class="text-justify">Tale scenario consistente in un ennesimo cambiamento <i>in peius</i> della normativa di settore – in assenza di un&nbsp;consistente intervento riformatore in sede di conversione in Legge – rischia di alimentare ulteriormente l’attuale clima di incertezza normativa con inevitabili riflessi negativi sull’intero comparto nonché, in termini generali, sull’obiettivo comune di costruire progressivamente un sistema energetico solido ed indipendente.</p><p class="text-justify">Serviva un salto in avanti e, sfortunatamente, per ora, sembra che l’esecutivo, ignorando i segnali che arrivano dal mercato e dai giudici amministrativi, abbia fatto un inaspettato passo indietro.</p><p class="text-justify"><i>Approfondimento a cura di <strong>Giovanni Battista De Luca</strong>, <strong>Piero Viganò</strong> e <strong>Lorenzo Piscitelli</strong>.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 21 Nov 2025 12:16:05 +0100</pubDate>
                        <title>Le nuove FAQ dell&#039;ACN sul Referente CSIRT</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-nuove-faq-dellacn-sul-referente-csirt</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (“<i><strong>ACN</strong></i>”) ha pubblicato in data 21 novembre 2025 alcune FAQ che forniscono chiarimenti sul ruolo, i requisiti e le modalità di designazione del Referente CSIRT.&nbsp;</p><p>Il Referente CSIRT, la cui designazione è prevista dalla&nbsp;Determinazione ACN n. 250916 del 19 settembre 2025, è colui o colei che ha il compito di gestire le interlocuzioni con il CSIRT Italia (Computer Security Incident Response Team nazionale) e di trasmettere le notifiche di incidenti significativi (come definiti dalla Determinazione ACN n. 164179) e le notifiche volontarie di informazioni rilevanti sulla cybersicurezza.</p><p>Le FAQ precisano che il Referente CSIRT può essere qualsiasi persona fisica che disponga di competenze di base in materia di cybersicurezza e gestione degli incidenti informatici, nonché di un’adeguata conoscenza dei sistemi e delle reti dell’organizzazione.&nbsp;</p><p>In tale prospettiva, è ammessa anche la designazione di professionisti esterni, quali il responsabile di un SOC/CERT o il gestore di un’infrastruttura IT esternalizzata.</p><p>È inoltre previsto che, limitatamente alle organizzazioni di dimensioni contenute, i ruoli di Punto di Contatto e Referente CSIRT possano coincidere.</p><p>Le FAQ chiariscono anche che non esistono limitazioni relative alla cittadinanza del Referente CSIRT e che il dialogo con lo CSIRT Italia può avvenire anche in lingua inglese.</p><p>Un ulteriore chiarimento riguarda la natura della designazione: essa configura una delega esclusivamente operativa e non implica alcun trasferimento di responsabilità, che restano in capo agli organi di amministrazione e direzione del soggetto NIS.&nbsp;</p><p>Inoltre, viene specificato che i Sostituti del Referente CSIRT devono essere in possesso dei medesimi requisiti del Referente CSIRT e sono soggetti alle medesime previsioni operative.</p><p>Le FAQ indicano poi che la notifica degli incidenti può essere effettuata, oltre che dal Referente CSIRT e dai suoi sostituti, anche dal Punto di Contatto e dal Sostituto Punto di Contatto.</p><p>Infine, con riferimento alla procedura di designazione, viene specificato che il Punto di Contatto deve inserire nel Portale dei Servizi ACN il codice fiscale e l’indirizzo e-mail del Referente CSIRT e degli eventuali sostituti. Successivamente, il Referente CSIRT (e i suoi sostituti) devono accedere al Portale tramite SPID o CIE e completare il censimento della propria utenza, senza necessità di caricare alcuna documentazione di supporto.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 21 Nov 2025 08:30:34 +0100</pubDate>
                        <title>Il nuovo Energy Release 2.0 alla luce di Comfort Letter, del Decreto Correttivo e delle Regole Operative</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-nuovo-energy-release-20-alla-luce-dei-comfort-letter-del-decreto-correttivo-e-delle-regole-operative</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Come noto, lo scorso 27 giugno 2025 la Commissione Europea ha confermato che il meccanismo Energy Release 2.0, introdotto con il Decreto del Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica (“<strong>MASE</strong>”) n. 268 del 23 luglio 2024 (“<strong>Decreto Energy Release 2.0</strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>, con la nuova struttura illustrata dalla Commissione medesima, può essere considerato compatibile con i requisiti relativi alla promozione della produzione di energia rinnovabile secondo le attuali norme in materia di aiuti di Stato (“<strong>Comfort Letter</strong>”).</p><p class="text-justify">Tale struttura è stata recepita dal decreto n. 204 del 29 luglio 2025, pubblicato sul sito del MASE lo scorso 28 ottobre (“<strong>Decreto Correttivo</strong>”), a seguito dell’intervenuta registrazione della Corte dei Conti.</p><p class="text-justify">Da ultimo, il Decreto Direttoriale del MASE pubblicato il 19 Novembre 2025 ha approvato le attese regole operative e gli schemi di contratto predisposti e trasmessi dal GSE (“<strong>Regole Operative</strong>”).&nbsp;</p><p class="text-justify">Tali fonti confermano che i clienti finali energivori - iscritti all’elenco CSEA alla data del 18 gennaio 2025 - avranno la possibilità di ricevere, per un periodo di trentasei mesi (“<strong>Periodo di Anticipazione</strong>”) decorrente dal 1 gennaio 2025, volumi di energia dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (“<strong>GSE</strong>”) per il tramite di un contratto per differenza a due vie con un prezzo di riferimento pari a 65 Euro/MWh sulla base di quote mensili del volume complessivamente aggiudicato dagli energivori all’esito della procedura di assegnazione, introducendo però alcune rilevanti disposizioni.</p><p class="text-justify">Tra queste spiccano la Procedura Competitiva, come di seguito definita, di aggiudicazione dei volumi da restituire al GSE&nbsp; e la disciplina del c.d. Claw Back: il diritto del GSE a vedersi retrocesso dalla controparte il&nbsp;vantaggio residuo corrispondente al&nbsp;minore tra il valore attualizzato dei flussi finanziari durante il periodo di anticipazione e la differenza, se positiva, tra il valore attualizzato dei flussi finanziari durante il periodo di anticipazione e il valore attualizzato dei flussi finanziari durante il periodo di restituzione.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il periodo di restituzione ha ancora una durata di venti anni, ma a questo si aggiunge un ulteriore periodo della durata massima di 20 anni durante il quale potrà intervenire detta retrocessione.</p><p class="text-justify"><i><strong><u>Il Contratto e il relativo Addendum diretti a regolare il periodo di anticipazione ed il periodo di restituzione</u></strong></i></p><p class="text-justify">L’energivoro (o l’aggregatore) è tenuto a sottoscrivere un contratto (corrispondente al precedente Contratto di Anticipazione) diretto a regolare il proprio rapporto con il GSE entro il termine ultimo del 31 gennaio 2026 (“<strong>Contratto</strong>”).</p><p class="text-justify">Tale contratto ha ad oggetto:</p><p class="text-justify">i. la regolazione del differenziale per l’anticipazione all’operatore dei volumi di energia elettrica e le relative garanzie di origine;</p><p class="text-justify">ii. l’obbligo di realizzare nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili entro quaranta mesi dalla sottoscrizione del contratto unico;</p><p class="text-justify">iii. l’obbligo di restituzione dell’energia elettrica anticipata e delle relative Garanzie di Origine;</p><p class="text-justify">iv. l’obbligo di restituzione del vantaggio residuo.</p><p class="text-justify">Fatto salvo quanto previsto in alcuni casi di aggiudicazione ad esito della Procedura Competitiva, la nuova capacità di generazione dovrà essere entrata in esercizio non prima del 30 aprile 2025 e comunque non oltre il termine di quaranta mesi successivi alla data di sottoscrizione del Contratto, fatta salva la proroga per cause di forza maggiore o nei casi di ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi. Resta comunque fermo il termine finale già individuato nel 31 dicembre 2030.</p><p class="text-justify">Gli adempimenti contrattuali relativi all’entrata in esercizio della nuova capacità e gli obblighi di restituzione potranno essere trasferiti dall’energivoro (o aggregatore), con relativa liberazione, al soggetto terzo delegato tramite sottoscrizione del c.d. Addendum anche successivamente allo svolgimento della Procedura Competitiva e comunque entro quaranta mesi dalla sottoscrizione del Contratto.</p><p class="text-justify">Con riferimento alla regolazione del differenziale nel periodo di restituzione è opportuno notare che per ogni mese del periodo di restituzione il GSE, in relazione all’Energia da Restituire Mensile, calcola la differenza tra il prezzo di cessione e il maggiore tra zero e il prezzo del Mercato del Giorno Prima, determinato nel periodo rilevante delle transazioni e nella zona di mercato in cui è localizzato l’impianto. È stato inserito un <i>floor</i> pari a zero per il calcolo del differenziale. In caso di prezzi negativi, il produttore riceverà il prezzo di cessione da parte del GSE e non è quindi più prevista la precedente disposizione secondo la quale “<i>la regolazione è sospesa nei periodi rilevanti in cui si registrino sul MGP prezzi pari a zero o negativi</i>”.</p><p class="text-justify"><strong>La regolazione anticipata dei rapporti relativi al periodo di anticipazione&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Con riferimento alla corresponsione degli importi relativi alle competenze del 2025, il GSE effettuerà un unico pagamento dopo l’emissione della prima fattura.</p><p class="text-justify">Le Garanzie di Origine annullate entro il 31 marzo dell’anno “n” potranno essere utilizzate per attestare i consumi dell’anno “n-1”, ma, per attestare i consumi dell’anno 2025, potranno essere utilizzate le Garanzie di Origine riconosciute nell’ambito del Contratto che siano annullate entro il 30 aprile 2026.</p><p class="text-justify">La prima garanzia relativa agli anni 2025 e 2026 dovrà essere costituita dall’energivoro (o dall’aggregatore) per un importo calcolato dal GSE sulla base degli importi anticipati con riferimento all’anno 2025 e sulla stima del 2026 e presentata entro il 28 febbraio dello stesso anno.&nbsp;</p><p class="text-justify"><i><strong><u>Procedura Competitiva</u></strong></i></p><p class="text-justify">Il GSE - entro novanta giorni dalla data di pubblicazione delle nuove Regole Operative e successivamente alla sottoscrizione, da parte dei clienti finali energivori o aggregatori, del Contratto - pubblicherà l’avviso per lo svolgimento della procedura competitiva di cui all’articolo 6-bis del Decreto Energy Release 2.0, così come modificato dal Decreto Correttivo, al fine di selezionare i soggetti terzi che assumeranno l’obbligo di realizzare la nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili che consenta di soddisfare il requisito – già noto – della produzione di almeno il doppio dei volumi anticipati ai clienti finali energivori durante il periodo di anticipazione (“<strong>Procedura Competitiva</strong>”).</p><p class="text-justify">Il GSE avvierà la Procedura Competitiva quando saranno decorsi non meno di quindici giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso. La procedura rimarrà aperta per i successivi trenta giorni e l’esito sarà pubblicato entro quarantacinque giorni dalla chiusura.&nbsp;</p><p class="text-justify">Potranno partecipare i seguenti soggetti: (i) energivori (o aggregatori) che abbiano sottoscritto il Contratto (entro i limiti della quota di energia oggetto di anticipazione); (ii) soggetti terzi delegati (entro i limiti della quota di energia oggetto del Contratto per cui sono stati delegati); (iii) produttori terzi, energivori (o aggregatori) e delegati per una quota di energia ulteriore rispetto a quella oggetto del Contratto, i quali, ai fini della partecipazione, soddisfino i seguenti requisiti: a) disponibilità del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto e concessori; b) disponibilità del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva e registrazione dell’impianto sul sistema GAUDI di Terna validata dal gestore di rete;&nbsp; c) conformità dell’impianto ai requisiti prestazionali e alle norme in materia di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH).&nbsp;</p><p class="text-justify">I partecipanti presenteranno offerte aventi ad oggetto il premio che saranno disposti a ricevere o a versare per la realizzazione della nuova capacità di generazione prevista per l’accesso al meccanismo, restando inteso che i partecipanti potranno quindi offrire anche premi negativi. E’ inoltre previsto che gli energivori (o gli aggregatori) e i delegati, con riferimento ai volumi oggetto del contratto di anticipazione sottoscritto possano, pur partecipando, evitare di presentare una offerta. In tal caso, ai fini della formazione della graduatoria, il GSE considererà anche tali volumi, assumendo che, con riferimento agli stessi, sia stata presentata un’offerta pari all’offerta minima ammessa.</p><p class="text-justify">La partecipazione, a sua volta, può avere due diversi trattamenti a seconda del soggetto partecipante e del volume per cui lo stesso presenta l’offerta.</p><p class="text-justify">Verranno incluse nel c.d. “Cluster A” le richieste di partecipazione presentate senza effettuare una offerta da (i) energivori, per tutta o solo una quota parte dell’energia oggetto del Contratto; (ii) energivori in forma aggregata, per tutta o solo una quota parte dell’energia oggetto del contratto; (iii) delegati, per tutta o solo una quota parte dell’energia oggetto del Contratto.&nbsp;</p><p class="text-justify">Saranno inserite nel c.d. “Cluster B” le richieste di partecipazione presentate con intenzione di effettuare un’offerta da: (i) energivori, per tutta o solo una quota parte dell’energia oggetto del Contratto; (ii) energivori, per la quota parte dell’energia eccedente il Contratto; (iii) aggregatori, per tutta o solo una quota parte dell’energia oggetto del Contratto; (iv) aggregatori, per la quota parte dell’energia eccedente il Contratto; (v) delegati per la sola quota parte dell’energia eccedente il Contratto, (vi) produttori terzi senza alcun limite di quota.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Formazione della graduatoria e conclusione del Contratto di Aggiudicazione</strong></p><p class="text-justify">La graduatoria è pubblicata entro i quarantacinque giorni successivi alla data di chiusura della Procedura Competitiva. Risulteranno aggiudicate (i) tutte le richieste di partecipazione del Cluster A; (ii) tutte le offerte del Cluster B inferiori o pari al valore dell’ultima offerta accettata.&nbsp;</p><p class="text-justify">Dopo la pubblicazione della graduatoria, saranno tenuti alla sottoscrizione del c.d. Contratto di Aggiudicazione solo i produttori terzi aggiudicatari oltre a energivori (o aggregatori) e delegati, ma solo per la sola quota parte dell’energia eccedente il Contratto.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Entrata in esercizio degli impianti ad esito della Procedura Competitiva</strong></p><p class="text-justify">Per gli energivori (o aggregatori) sui quali permane l’obbligo di realizzazione e restituzione rispetto alla quantità di energia oggetto del Contratto, la capacità dovrà entrare in esercizio entro il termine di quaranta mesi dalla sottoscrizione del Contratto.</p><p class="text-justify">Gli impianti relativi alle offerte del “Cluster B” e nella titolarità degli energivori (o aggregatori) o delegati, entrambi per la quota dell’energia eccedente il Contratto, o per i terzi, gli impianti dovranno entrare in esercizio obbligatoriamente entro 36 mesi dalla pubblicazione della graduatoria della Procedura Competitiva e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2030.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Modalità di regolazione del Vantaggio Residuo&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Non oltre il diciannovesimo anno dall’inizio del Periodo di restituzione, Il GSE calcola il valore del Vantaggio Residuo. Se positivo sarà possibile adottare una delle seguenti soluzioni:&nbsp;</p><p class="text-justify">i. liquidazione immediata dell’importo;</p><p class="text-justify">ii. cessione a titolo gratuito al GSE della proprietà degli impianti e delle aree su cui insistono gli stessi, previa presentazione di una perizia asseverata;&nbsp;</p><p class="text-justify">iii. estensione degli obblighi contrattuali fino alla completa regolazione del Vantaggio residuo per un periodo, comunque, non superiore a ulteriori vent’anni ai sensi di un un ulteriore CfD a due vie.</p><p class="text-justify"><strong>Lo scenario e il possibile contesto competitivo tra Energy Release e Fer X</strong></p><p class="text-justify">Anche nello scenario delineato dal nuovo complesso normativo il c.d. Claw Back continua ad essere un elemento di incertezza per i produttori, ma non è escluso che sia tale da pregiudicare l’interesse di tutti i produttori a concludere accordi con gli energivori e gli aggregatori.</p><p class="text-justify">Tenuto conto delle regole relative alla Procedura Competitiva e della possibilità di trasferire direttamente sul delegato tutte le responsabilità relative all’entrata in esercizio della nuova capacità, si potrebbero creare i presupposti per una frenetica fase di negoziazione diretta a concludere accordi tra energivori e aggregatori da una parte e produttori dall’altra per consentire ai primi di escludere ogni rischio e ai secondi di assicurarsi il volume da restituire, a fronte del rilascio di garanzie al GSE invece che agli energivori.</p><p class="text-justify">Resta da verificare se i produttori vorranno anche rinunciare ad una posizione utile nella graduatoria del FER X transitorio per accedere ai benefici della nuova versione dell’energy Release valutando le condizioni in presenza delle quali sarà possibile ottenere la restituzione della cauzione.&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>Articolo a cura di <strong>Piero Viganò</strong> e <strong>Valentina Castelli</strong>.&nbsp;</i></p><hr><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> A tal fine si rimanda al nostro articolo<a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/un-prezzo-scontato-per-lenergia-elettrica-sara-offerto-agli-energivori-ai-sensi-del-decreto-energy-release-del-mase" target="_blank"><i>Un prezzo scontato per l'energia elettrica sarà offerto agli energivori ai sensi del decreto Energy Release del MASE</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Efficienza energetica e servizi energetici</category>
                            
                                <category>Energivori</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 18 Nov 2025 14:33:00 +0100</pubDate>
                        <title>Compensazione concorsuale - canoni di locazione posteriori alla domanda</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/compensazione-concorsuale-canoni-di-locazione-posteriori-alla-domanda</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Cass. 28 gennaio 2025,&nbsp;n. 2005</p><p class="text-justify">Nel concordato preventivo,&nbsp;stante la comune anteriorità alla domanda dei rispettivi fatti genetici,&nbsp;sono compensabili&nbsp;<i>ex&nbsp;</i>art. 56 e 169 l. fall. il credito di una società in concordato per canoni di locazione divenuti esigibili in corso di procedura e il controcredito della conduttrice per finanziamento bancario erogato prima della domanda di concordato.&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>La pronuncia si inserisce nel solco del pacifico orientamento di legittimità (Cass. SU n. 775/1999, Cass. n. 18915/2010, Cass. n. 14418/2013, Cass. n. 10869/2020 e&nbsp;Cass. n. 2406/2025) confermando che la compensazione è ammessa anche quando uno dei crediti diventa liquido o esigibile in pendenza di una procedura concorsuale, purché il relativo fatto genetico sia anteriore all’apertura del concorso.</i></p><p class="text-justify"><i>La Corte afferma però innovativamente&nbsp;che il diritto al pagamento dei canoni sorge unitariamente dal contratto di locazione, indipendentemente dalle scadenze previste, che attengono quindi solo all’esigibilità del credito del locatore.</i></p><p class="text-justify"><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/Cassazione__sentenza_n._2005_del_2025.pdf" target="_blank">Consulta la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 17 Nov 2025 17:53:43 +0100</pubDate>
                        <title>Certificazione TCF: una nuova opportunità per i legali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/certificazione-tcf-una-nuova-opportunita-per-i-legali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’avvio dell’albo dei certificatori dei Tax Control Framework (TCF), previsto dal decreto ministeriale n. 212/2024, apre un nuovo ambito professionale anche per gli avvocati. Il nuovo sistema consente alle imprese di accedere al regime di adempimento collaborativo con l’Agenzia delle Entrate attraverso la certificazione dei modelli di gestione del rischio fiscale.</p><p>Su questi temi è intervenuto <strong>Luca La Barbera</strong>, partner di ADVANT Nctm, intervistato da <i>Italia Oggi Sette – Affari Legali</i>, evidenziando sfide e opportunità per la professione forense.</p><p>«Affidare ai professionisti forensi il delicato ed importante compito di certificare o attestare i modelli TCF rappresenta allo stesso tempo una sfida e un'opportunità. Introducendo l'obbligo di certificazione come presupposto per l'ammissione al regime di adempimento collaborativo, il legislatore ha voluto affidare ad un professionista esterno ed indipendente il delicato compito di garantire la solidità e il buon funzionamento del modello di gestione del rischio fiscale. L'attività di certificazione, pertanto, presuppone capacità e competenze per inserirsi in modo utile ed efficace nella relazione già impostata tra l'azienda e il professionista che la assiste nella costruzione del TCF, senza creare duplicazioni e appesantimenti e allo stesso tempo, eseguendo in modo accurato ed attento l'attività di analisi e valutazione fino ad oggi svolta dall'Agenzia delle Entrate.&nbsp;</p><p>Un compito delicato che richiede non solo conoscenza approfondita della materia giuridico-fiscale, ma anche dimestichezza con i meccanismi ed i processi che regolano il funzionamento di organizzazioni complesse. Ancor di più, in considerazione dell'imminente abbassamento delle soglie di entrata (500 milioni di euro di fatturato), che verosimilmente amplierà il novero delle istanti ad aziende con processi ed organigrammi più snelli, dove spesso la responsabilità per la gestione della fiscalità è, in tutto o in parte, affidata ad un consulente esterno.</p><p>Una sfida, certo, ma anche un'imperdibile opportunità per portare valore concreto, contribuendo a creare un nuovo contesto in cui contribuente e amministrazione lavorano insieme alla costruzione un rapporto fiduciario basato su interlocuzioni trasparenti, costanti e preventive».</p><p><i>L'articolo integrale su Italia Oggi Sette – Affari Legali, a cura di Antonio Ranalli.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 11 Nov 2025 11:21:02 +0100</pubDate>
                        <title>Ultima chance per correggere l&#039;ETS. Sul Green Deal l&#039;UE deve cambiare rotta</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ultima-chance-per-correggere-lets-sul-green-deal-lue-deve-cambiare-rotta</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Quando, nel 2021, la presidente Von der Leyen presentò il pacchetto Fit for 55, nessuno ne comprese appieno le molte conseguenze. Si parlò, anzi, di un <strong>illuminismo ambientale che l’Unione avrebbe avuto il compito di diffondere nel mondo</strong>. Estendere il regime ETS al trasporto per mare e istituire il regolamento FuelEU Maritime è sembrato alla politica di allora il più bel regalo che si potesse fare alle prossime generazioni. A nulla sono valsi gli appelli alla cautela espressi da più parti. Le norme sono state frettolosamente adottate nonostante si intravedessero pericolosi aumenti del costo del trasporto e conseguenze ancora peggiori sulle catene logistiche.</p><p>Era tuttavia evidente che applicare in modo uniforme la tassazione climatica a tutti i segmenti di traffico marittimo avrebbe danneggiato interi comparti. In primo luogo, il transhipment di contenitori, le autostrade del mare e collegamenti con le isole maggiori.&nbsp; Ma, ancora una volta, la politica di quel quinquennio europeo tirò dritto introducendo l’ETS senza adeguati correttivi.</p><p><strong>Poi è arrivato il conto e pure abbastanza salato. Così, anche i paladini dell’oltranzismo climatico hanno cominciato a misurare le parole.</strong><strong> </strong>Più che altro perché, nel frattempo, è arrivato il rumoroso fallimento del tentativo da parte dell’IMO di varare una misura globale per la decarbonizzazione marittima.</p><p><strong>In questo contesto possiamo ora registrare alcuni timidi segnali di un cambio di passo a Bruxelles.</strong><strong> </strong>La settimana scorsa, il collegio dei Commissari UE ha approvato il <strong>Sustainable Transport Investment Plan (STIP)</strong>. Quest’ultimo stima il fabbisogno di risorse necessario a sviluppare i carburanti alternativi e delinea diversi strumenti per soddisfarlo includendo forme di compensazione per coprire, nel marittimo, il differenziale di prezzo tra i carburanti alternativi e quelli convenzionali, come avviene in aviazione. Da ultimo, nell’ambito delle negoziazioni sul target ambientale climatico 2040, il Consiglio europeo ha concordato di posticipare di un anno l’entrata in vigore dell’ETS2 al settore stradale e agli edifici.</p><p><strong>Tutto questo va nella direzione suggerita da oltre due anni dal Governo italiano</strong>, ovvero la necessità di aprire un negoziato vero e credibile per arrivare alla revisione del regime ETS quanto meno nei servizi internazionali e nelle autostrade del mare.</p><p>Al parlamento europeo prevedo l’intensificarsi delle interrogazioni rivolte alla Commissione per comprendere il pensiero di chi, all’interno della stessa, tiene da sempre le posizioni più oltranziste (la DG CLIMA). Molto, se non moltissimo, dipende dall’atteggiamento della burocrazia di vertice su cui si può sperare possano incidere i recenti accadimenti internazionali (in primis il fallimento del progetto di tassazione globale dello shipping proposto dall’IMO).</p><p><strong>Sarà un confronto duro e travagliato quello che si avvicina tra l’apparato della Commissione e la politica industriale patrocinata da alcuni Commissari e dai Governi più interessati tra cui l’Italia, la Grecia la Spagna, il Portogallo, Cipro e Malta.</strong></p><p>Dalla parte del mercato e dei cittadini europei v’è la novità, del tutto apprezzabile, che <strong>gli impatti deteriori sul nostro sistema logistico sono oggi più che evidenti</strong>, perché misurati senza margine di errore, e difficilmente giustificabili in un contesto profondamente cambiato. Sono infatti sotto gli occhi di tutti il ritorno alla gomma dei traffici conquistati con immane fatica dalle imprese armatoriali, l’impatto sul trasporto marittimo da e verso le isole maggiori e i nuovi porti di transhipment in Nord Africa che hanno cominciato ad accogliere i traffici intercontinentali già appannaggio dei nostri scali.</p><p>La buona notizia è che, nel secondo semestre del prossimo anno, la regola europea prevede la revisione della Direttiva ETS. <strong>Sarà un’occasione unica per correggere la rotta</strong> e quasi sicuramente sarà l’unica finestra temporale disponibile che avremo per farlo prima che le conseguenze sul mercato, già evidenti, diventino irreversibili.</p><p><i>*Questo articolo è stato pubblicato originariamente sull'inserto Blue Economy de </i><a href="https://www.linkedin.com/company/il-secolo-xix/" target="_blank" class="fDuvLPVllNXbzPqnpebVlGrVfebORw " rel="noreferrer"><strong>Il Secolo XIX</strong></a><i> di lunedì 10 novembre 2025.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Wed, 05 Nov 2025 11:23:16 +0100</pubDate>
                        <title>Notifica o pubblicazione sul BUR: da quando decorre il termine di impugnazione per la PA?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/notifica-o-pubblicazione-sul-bur-da-quando-decorre-il-termine-di-impugnazione-per-la-pa</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con sentenza del 14 ottobre 2025, n. 447, il TAR Abruzzo ha fatto chiarezza su un fondamentale aspetto inerente all’<strong>impugnabilità</strong> dei titoli autorizzativi – e non solo – rilasciasti dagli Enti competenti per la realizzazione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nell’ambito della definizione di un giudizio con sentenza semplificata, il Collegio ha colto l’occasione per chiarire come, al fine della proposizione di apposito ricorso innanzi agli organi della giustizia amministrativa,&nbsp; la pubblicazione di una determinazione sul Bollettino Ufficiale Regionale <strong>non è idonea</strong> a privare dell’effetto legale di integrazione del <i>dies a quo</i> la pregressa <strong>comunicazione individuale</strong> che della medesima determinazione è garantita mediante comunicazione digitale effettuata ai sensi dell’art. 47 del Codice dell’Amministrazione digitale, nonché ai sensi dell’art. 14 bis, della L. n. 241/1990, determinante per il raggiungimento della “<strong>piena conoscenza</strong>” della determinazione e, di conseguenza, dell’<strong>avvio del termine</strong> previsto per l’impugnazione della stessa.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nel caso di specie, il Collegio, a seguito dell’opposizione alla trattazione del ricorso in sede straordinaria presentata dalla controinteressata, passando così alla decisione del ricorso in sede giurisdizionale, ha dichiarato <strong>irricevibile</strong> il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato dal Comune di Corropoli (TE), notificato in data 18 luglio 2025, per l’annullamento dell’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Abruzzo per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e le relative opere di connessione.&nbsp;</p><p class="text-justify">La determinazione contenente la predetta autorizzazione unica era, tuttavia, stata notificata via PEC al proponente e al Comune di Corropoli (TE) in data 3 marzo 2025, data a partire dalla quale, per il Collegio giudicante, il ricorrente ha <strong>avuto piena conoscenza</strong> della determinazione discussa e, pertanto, <i>dies a quo</i> per il decorso del termine di centoventi giorni previsto per il ricorso al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, per il quale “<i><strong>il ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi giorni</strong> <strong>dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza</strong></i>”.</p><p class="text-justify">Per l’Ente ricorrente, pertanto, a nulla rileva la conseguente pubblicazione sul BURAT della determinazione, tantomeno in termini di posticipazione del <i>dies a quo&nbsp;</i>previsto per la presentazione del ricorso al Presidente della Repubblica per l’annullamento dell’autorizzazione unica: tale pubblicazione, precisa quindi il Collegio, <strong>non supera</strong> <strong>la precedente comunicazione PEC</strong> mediante la quale, il Comune di Corropoli (TE), era stato già posto nella condizione di conoscere della lesività del provvedimento impugnato, nonché delle ragioni sottese all’adozione del medesimo.</p><p class="text-justify">La decorrenza dei termini di impugnazione a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento sul BUR vale, quindi, per i soli Enti o controinteressati che non abbiano già ricevuto la notifica del provvedimento stesso. Resta, invece, valido, per tutti i soggetti (pubblici e privati) destinatari della notifica, il principio di cui all’art. 41 del Codice del processo amministrativo, ai sensi del quale “<i>il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato […] entro il termine previsto dalla legge, <strong><u>decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza</u></strong>, ovvero, <strong><u>per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione</u></strong> se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge</i>”.</p><p class="text-justify"><i>Approfondimento a cura di <strong>Giovanni Battista De Luca</strong>, <strong>Lorenzo Piscitelli</strong> e<strong> Elisa Tunno</strong>.&nbsp;</i></p><p class="text-justify">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 04 Nov 2025 17:55:29 +0100</pubDate>
                        <title>Migrant Child - Some private law reflections on the &quot;removal&quot; of street artworks</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/migrant-child-some-private-law-reflections-on-the-removal-of-street-artworks</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">The case of The Migrant Child, attributed to Banksy and created in 2019 on the façade of a historic building in Venice, has reignited the debate on the intersection between ownership rights over the physical support and copyright, particularly when the artwork is executed without the property owner’s authorization. At the end of July 2025, the work was in fact detached: a sophisticated operation carried out by specialized technicians, culminating in its safe transfer to a vault. Although intended to ensure preservation, the removal marked the physical and conceptual separation of the work from its original context.</p><p class="text-justify">Street art, by its very nature ephemeral and located in public space, forces a balancing of competing interests: on the one hand, the author’s moral right to the integrity of the work; on the other, the prerogatives of the property owner, who may decide to remove, cover, or even destroy the work. Italian copyright law (Law No. 633/1941) protects the artist from the very moment of creation, yet unauthorized execution on another’s property may constitute an infringement of ownership rights and limit protection.</p><p class="text-justify">Part of the scholarship invokes the doctrine of <i>accessione</i> (Article 936 Civil Code), whereby the mural becomes an integral part of the building; others refer to <i>commistione</i> (Article 939 Civil Code) or to the <i>dicatio ad patriam</i>, namely the dedication of the work to collective use. In any event, the act of removal introduces an element of transformation: the work, conceived as site-specific, loses part of its original meaning once detached.</p><p class="text-justify">The debate is not confined to Italy. From a comparative perspective, Germany adopts an approach similar to the Italian one, generally recognizing the primacy of property rights – and treating unauthorized street art as damage to the property – while nonetheless preserving copyright protection where the requirements of originality are met. Consequently, if the property owner decides to remove the portion of the wall and sell it, such conduct may conflict with the author’s exclusive right of “distribution,” unless the artist has implicitly accepted the prospect of future alienation. Equally noteworthy is the French system, which, much like the Italian and German models, grants copyright protection to all works reflecting the artist’s personality, regardless of the medium. Original street art thus falls within the creations protected by the Intellectual Property Code, without prejudice to the fact that its unauthorized execution may amount to a criminal offence of degradation.</p><p class="text-justify">The Venetian case illustrates this tension well: the collective interest in preserving an artistic language born on the margins of legality clashes with the dominical prerogatives of the property owner, who may perceive removal as a form of protection or as an economic opportunity. Nor are precedents lacking.</p><p class="text-justify">In the absence of ad hoc legislation, the issue remains entrusted to evolving interpretations of long-standing civil law doctrines, conceived for very different contexts. The removal of The Migrant Child demonstrates how urgent a systematic reflection on street art has become: who may truly dispose of it? And how can cultural value, public interest, and individual rights be reconciled, regardless of the artist’s fame?</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 03 Nov 2025 14:35:00 +0100</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata – Misure cautelari e sospensione dell&#039;addebito di rate di mutuo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-misure-cautelari-e-sospensione-delladdebito-di-rate-di-mutuo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Bologna, 22 settembre 2025</p><p>Il Tribunale di Bologna ha&nbsp;respinto la richiesta di sospensione cautelare dell’addebito di&nbsp;rate di mutuo, rilevando che ciò avrebbe comportato un’anticipazione degli effetti degli accordi in corso di negoziazione, alterando l’equilibrio negoziale tra le parti nella trattativa. Le misure cautelari, infatti, possono essere ammesse&nbsp;solo per preservare (anche indirettamente) l’integrità dei valori aziendali&nbsp;e non per incidere sui rapporti obbligatori: salvo, rileva il Tribunale, per sterilizzare gli effetti di inadempimenti a fronte di minaccia dei creditori di avvalersi di rimedi contrattuali, in violazione dell’obbligo di partecipare in buona fede alle trattative.</p><p><i>La decisione afferma che le misure cautelari&nbsp;non possono incidere sull’oggetto stesso delle trattative (nel caso di specie, proprio la moratoria dei crediti bancari anteriori). Resta quindi la necessità per il debitore di negoziare la sospensione del pagamento dei debiti in scadenza, rispetto alla quale le banche sono di regola disponibili a una moratoria di fatto, mentre una formalizzazione dell'impegno spesso non è&nbsp;fattibile per via dei tempi e delle complessità di delibera delle banche. Un'eventuale disapplicazione cautelare&nbsp;potrebbe discendere, secondo&nbsp;il Tribunale, solo da una valutazione caso per caso di coerenza e funzionalità con le trattative e le prospettive di risanamento.</i></p><p><i>Il Tribunale ha invece concesso la sospensione cautelare delle azioni sui beni dei soci garanti, messi a disposizione per sostenere il percorso di risanamento, secondo l’orientamento ormai diffuso nella giurisprudenza di merito.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9889</guid>
                        <pubDate>Mon, 27 Oct 2025 14:37:00 +0100</pubDate>
                        <title>Affitto d’azienda nella composizione negoziata – Esclusione dal regime autorizzativo ex art. 22 CCII</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/affitto-dazienda-nella-composizione-negoziata-esclusione-dal-regime-autorizzativo-ex-art-22-ccii</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Terni, 30 aprile 2025</p><p>Il Tribunale di Terni&nbsp;ha dichiarato il non luogo a provvedere&nbsp;su un’istanza di autorizzazione alla stipula di un contratto di affitto d’azienda nell’ambito di una composizione negoziata, ritenendola non ricompresa tra gli atti soggetti al regime autorizzativo di cui all’art. 22, co. 1, lett. d), CCII. Il “<i>trasferimento d’azienda</i>” contemplato dalla norma – anche se “<i>in qualunque forma</i>” – andrebbe quindi inteso come riferito ai soli atti a effetti traslativi (e non di mero godimento). L’operazione deve dunque essere ricondotta tra gli atti di straordinaria amministrazione disciplinati dall’art. 21 CCII, con il solo obbligo di preventiva informativa all’esperto.</p><p><i>La pronuncia (in linea con il precedente del Trib.&nbsp;Piacenza 1° giugno 2023) conferma la tassatività delle ipotesi dell’art. 22 CCII e consolida l’orientamento volto a mantenere il pieno presidio gestorio in capo all’imprenditore nel corso della composizione negoziata. Del resto, come noto, il Tribunale non è chiamato a una vera e propria autorizzazione, ma solo a concedere il beneficio dell’esenzione dell’acquirente dalla responsabilità solidale ex art. 2560 c.c.: si tratta di una&nbsp;norma, peraltro, che non è applicabile all’affitto di azienda, e non vi è quindi necessità di provvedimento del Tribunale anche per questo motivo.</i></p><p><i>Tutto ciò rappresenta un incentivo per un ricorso alla composizione negoziata, rispetto alle procedure di ristrutturazione giudiziali, nelle quali invece l'affitto ponte, a percorso già avviato (e salvo particolari casi di motivata ed eccezionale urgenza), viene&nbsp;sottoposto a gara: ciò che determina complicazioni e tempi non brevi, così imponendo, nei fatti, di stipulare l’affitto nei soli casi&nbsp;‘pre-packed’ ante procedura.</i></p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/Trib._Terni__30_aprile_2025_-_Affitto_azienda_in_CNC.pdf" target="_blank">Consulta la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 22 Oct 2025 16:43:09 +0200</pubDate>
                        <title>Navigating Europe’s fragmented sanctions landscape: Italy’s move toward criminalization of EU restrictive measures’ violations</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/navigating-europes-fragmented-sanctions-landscape-italys-move-toward-criminalization-of-eu-restrictive-measures-violations</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The article explores Italy’s recent step toward <strong>criminalizing breaches of EU restrictive measures</strong>, marking a decisive alignment with <strong>Directive (EU) 2024/1226</strong> and the EU’s broader effort to harmonize sanctions enforcement.&nbsp;</p><p>Through <strong>Draft Legislative Decree No. 317/2025</strong>, Italy introduces a new <strong>Chapter I-bis</strong> in the Criminal Code on “Crimes against the Common Foreign and Security Policy of the European Union” and extends corporate criminal liability under Legislative Decree 231/2001.</p><p>The contribution examines the key features of the reform — including new offences, liability extensions, and coordination mechanisms — and highlights the compliance implications for companies, emphasizing the need for robust risk assessment, due diligence, and an integrated trade compliance culture.</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/WCC.pdf" target="_blank"><i>Read the full article</i></a><i> by <strong>Ornella Belfiori</strong>. &nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>White Collar Crime and Investigation</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 22 Oct 2025 12:19:48 +0200</pubDate>
                        <title>Condanna di società e soci in solido: la strana inoperatività del beneficio di preventiva escussione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/condanna-di-societa-e-soci-in-solido-la-strana-inoperativita-del-beneficio-di-preventiva-escussione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Cassazione civile, con la sentenza 13 ottobre 2025, n. 27367, si è pronunciata a proposito del beneficio di preventiva escussione riconosciuto ai soci delle società in nome collettivo, affermando che questi ultimi non se ne possono avvalere qualora il titolo esecutivo sia costituito da un decreto ingiuntivo che li condanna a pagare, in modo diretto e incondizionato, in solido con la società e che essi (a differenza della società) non abbiano opposto.</p><p>Il contributo a cura di <strong>Daniele Griffini</strong>, pubblicato su <i>Il Giornale Giuridico</i> – 22 ottobre 2025.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 20 Oct 2025 14:39:00 +0200</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata della crisi – Relazione finale negativa dell&#039;Esperto e sua sostituzione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-della-crisi-relazione-finale-negativa-dellesperto-e-sua-sostituzione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Roma 8 agosto 2025 - Commissione CCIAA Trieste 11 luglio 2025</p><p>&nbsp;Il Tribunale di Roma - nel disporre il non luogo a provvedere sull’istanza di conferma delle misure protettive, stante l’intervenuta archiviazione della composizione negoziata, a fronte del parere negativo dell’Esperto e del deposito della sua relazione finale - ha confermato la non sindacabilità, da parte del giudice ordinario, del provvedimento con il quale il Segretario generale della Camera di Commercio ne dispone l'archiviazione, in quanto espressione di una funzione amministrativa.</p><p><i>Se da un lato non v’è dubbio che il Giudice concorsuale non abbia poteri di sindacato sulla chiusura della CNC decisa dall’Esperto, dall’altro lato – e di qui il rilievo della pronuncia in commento – resta il problema dell’assenza di un rimedio, da parte del debitore,&nbsp;anche nei casi in cui&nbsp;la relazione ex art. 17, co. 5, CCII si presti a contestazioni.</i></p><p><i>Il che può limitare l’efficacia dello strumento della CNC. Una possibile soluzione ‘evolutiva’ sembra rinvenirsi in una decisione della CCIIAA di Trieste dell’11 luglio 2025, la quale, a seguito di istanza della debitrice, ha disposto in autotutela la sostituzione dell’Esperto e la riapertura della CNC archiviata, sebbene non per ragioni di merito (che restano insindacabili anche in questa sede), bensì per l'eccessiva compressione dei tempi posti dall’Esperto per riscontrare alcune richieste e, quindi, a presidio della garanzia del contraddittorio.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 13 Oct 2025 14:40:00 +0200</pubDate>
                        <title>Composizione Negoziata - cessione azienda </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-cessione-azienda</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Vasto, 26 settembre 2025</p><p>Il Tribunale di Vasto, nel solco di altri precedenti analoghi (cfr. Trib. Ancona 27 marzo 2025) ha emesso un peculiare provvedimento di autorizzazione alla cessione d’azienda&nbsp;<i>ex</i>&nbsp;art. 22, comma 1, lett. d) CCII, disponendo altresì l’utilizzo di un doppio&nbsp;<i>escrow account&nbsp;</i>per l’incasso del prezzo e il pagamento dei creditori, vincolato all’ordine dell’Esperto, in modo da garantire da eventuali aggressioni dei creditori le somme derivanti dalla cessione, anche in assenza di misure protettive.</p><p><i>Come ben noto, la disciplina delle cessioni d’azienda&nbsp;</i>ex&nbsp;<i>art. 22 CCII è per certi versi lacunosa e manchevole, tanto da rendere spesso disincentivante il ricorso allo strumento ai fini delle operazioni di dismissione aziendale. Si pensi ad esempio alla limitata esenzione da passività fiscali pregresse, o all’assenza di effetti purgativi delle iscrizioni pregiudizievoli.</i></p><p><i>Sono quindi da accogliere favorevolmente le pronunce che, “dettando le misure ritenute opportune”&nbsp;</i>ex&nbsp;<i>art. 22 co. 2 lett. d) CCII e interpretando elasticamente la norma, consentono di preservare gli interessi cardine alla celere conservazione della continuità e al miglior soddisfacimento dei creditori.</i></p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/Trib._Vasto_26_settembre_2025.pdf" target="_blank">Consulta la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 11:17:57 +0200</pubDate>
                        <title>Irrilevanza dell&#039;errore materiale e applicabilità della decurtazione tariffaria</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/irrilevanza-dellerrore-materiale-e-applicabilita-della-decurtazione-tariffaria</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>Impianti iscritti al Registro: (i) irrilevanza dell’errore materiale relativo ad un criterio di priorità se non arreca vantaggio nella graduatoria all’operatore; (ii) applicabilità della decurtazione in luogo della decadenza anche prima della sottoscrizione della convenzione.</strong></p><p class="text-justify">Con la sentenza n. 7414 del 19 settembre 2025, il Consiglio di Stato ha sancito importanti e innovativi principi in materia di impianti che accedono agli incentivi previa iscrizione in apposito registro informatico del GSE (nel caso di specie il DM 6 luglio 2012).</p><p class="text-justify">In particolare, i due principali elementi di novità introdotti con la citata pronuncia sono:</p><ol><li><p class="text-justify"><span><strong>l’irrilevanza dell’errore materiale relativo all’indicazione della potenza dell’impianto quale criterio di priorità qualora tale errore non comporti alcun vantaggio indebito per l’operatore</strong> e, anzi, possa risultare svantaggioso per il suo posizionamento in graduatoria per aver indicato una potenza maggiore di quella nominale di concessione;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’applicabilità della <strong>decurtazione tariffaria</strong> in luogo della decadenza per gli impianti inseriti in graduatoria<strong> anche in assenza della sottoscrizione della convenzione</strong>.</span></p></li></ol><p class="text-justify">Nel caso di specie, il Comune ricorrente, nell’istanza d’iscrizione al registro per gli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012, per un mero errore di digitazione aveva indicato una potenza superiore rispetto a quella risultante dal titolo concessorio (ovvero 226 kW anziché 152 kW).</p><p class="text-justify">Per tale ragione, a seguito dei controlli effettuati dopo l’inserimento dell’impianto in graduatoria in posizione utile, il GSE, avendo rilevato una discordanza tra la potenza dichiarata in fase di iscrizione al Registro (226 kW) e la potenza nominale di concessione (152 kW), ne dichiarava la decadenza dagli incentivi per aver fornito una dichiarazione non veritiera in ordine al criterio di priorità previsto dall’art. 10, comma 3, lettera g), del DM 6 luglio 2012 e inerente alla «<i>minor potenza degli impianti</i>».</p><p class="text-justify">Secondo i giudici del Consiglio di Stato, l’errore commesso dall’operatore nell’indicazione della potenza effettiva dell’impianto (226 kW anziché 152 kW), non ha determinato <strong>alcuna violazione del criterio di priorità</strong> previsto dall’art. 10, comma 3, lettera g), del DM 6 luglio 2012, né <strong>alcun indebito vantaggio</strong> per il Comune nella graduatoria, in quanto l’indicazione di una potenza maggiore rispetto a quella effettivamente autorizzata ha svantaggiato tale ente nel suo posizionamento in graduatoria (essendo la potenza minore uno dei criteri gerarchici da seguire nello stilare la graduatoria) tantoché esso è passato dalla posizione n. 111 (che avrebbe ottenuto indicando la potenza corretta) alla n. 135.</p><p class="text-justify">In buona sostanza, i giudici amministrativi, adottando un approccio sostanzialistico, hanno ritenuto non sussistente alcuna violazione rilevante da parte del Comune il quale non ha conseguito alcun vantaggio competitivo per effetto di un errore materiale in sede di digitazione della potenza e ciò in quanto “<i>l’errore commesso non è stato determinante all’ottenimento di alcun vantaggio concreto nei confronti degli altri concorrenti, esso va ragionevolmente reputato frutto di un <strong>accadimento involontario</strong>”.</i></p><p class="text-justify">Con la medesima pronuncia il Collegio ha altresì affrontato il tema della declinazione dell’art 42, c. 3, del D.Lgs. 28/2011 ai sensi del quale “<i>al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l’energia termica e il risparmio energetico conseguente agli interventi di efficientamento, degli impianti che al momento dell’accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell’incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell’entità della violazione</i>”.</p><p class="text-justify">Nel caso di specie, il Comune, a valle dell’ammissione in posizione utile in graduatoria ha avviato l’investimento per l’attivazione dell’impianto salvo poi essere destinatario del provvedimento con il quale il GSE ha comminato la decadenza dagli incentivi.</p><p class="text-justify">Per il Consiglio di Stato non vi è dubbio che l’impianto rientri nella cornice applicativa dell’art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011, la quale regolamenta “<i>la sorte degli <strong>impianti che percepiscono incentivi</strong> al momento dell’accertamento della violazione, <strong>senza</strong> <strong>imporre&nbsp;</strong>che per l’applicazione dell’istituto della decurtazione sia già intervenuta<strong> la sottoscrizione della convenzione</strong></i>” e&nbsp;che pertanto “<i>una diversa interpretazione diretta ad aggiungere un segmento della fattispecie normativa non dettato dal legislatore, oltre ad essere&nbsp;praeter legem, pregiudicherebbe in modo arbitrario e irragionevole le finalità di salvaguardia della produzione di energia da fonti rinnovabili, a cui fa esplicito riferimento il citato art. 42, comma 3”.</i></p><p class="text-justify">Difatti, muovendo dal dato letterale della norma, i giudici amministrativi hanno ritenuto che il GSE avrebbe dovuto procedere a decurtare l’incentivo in luogo della comminata decadenza e ciò in quanto escludere la decurtazione in luogo della decadenza, pregiudicherebbe le finalità di salvaguardia della produzione di energia da fonti rinnovabili, a cui fa esplicito riferimento l’art. 42, comma 3 del D. Lgs. 28/2011 non ritenendo rilevante la materiale percezione degli incentivi ma l’aver tenuto una condotta tale da indurre l’operatore a ritenere l’impianto ammissibile a percepire gli incentivi.</p><p class="text-justify">Si tratta di principi molto rilevanti che tutelano la buona fede dell’operatore titolare di tutti i requisiti necessari per l’accesso ai benefici e che, per effetto di un mero errore materiale, non ha conseguito alcun vantaggio competitivo escludendone l’applicabilità della più grave sanzione della decadenza in luogo della decurtazione dell’incentivo anche per coloro i quali siano stati ammessi in posizione utile in graduatoria ma non abbiano ancora sottoscritto la relativa convenzione con il GSE.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 06 Oct 2025 12:07:14 +0200</pubDate>
                        <title>NIS, entro il 31 dicembre deve essere designato il Referente CSIRT</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nis-entro-il-31-dicembre-deve-essere-designato-il-referente-csirt</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Lo scorso 19 settembre, l’ACN ha adottato la&nbsp;Determinazione ACN n. 333017, che aggiorna e sostituisce la precedente&nbsp;Determinazione ACN n. 283727 del 22 luglio 2025.</p><p class="text-justify">La novità più rilevante è l’introduzione della figura del&nbsp;Referente CSIRT.</p><p class="text-justify"><strong>Ma chi è il Referente CSIRT?&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Il Referente CSIRT è colui o colei che ha il compito di gestire le interlocuzioni con il CSIRT Italia (Computer Security Incident Response Team nazionale) e di trasmettere le notifiche di incidenti significativi (come definiti dalla&nbsp;Determinazione ACN n. 164179) e le notifiche volontarie di informazioni rilevanti sulla cybersicurezza.</p><p class="text-justify">Per assicurare tempestività e continuità alle comunicazioni con il CSIRT, la normativa prevede la possibilità di nominare uno o più sostituti del Referente CSIRT, che lo affiancano nello svolgimento delle sue funzioni e che possono operare in sua vece in caso di assenza o impedimento.</p><p class="text-justify">A differenza del Punto di Contatto e del Sostituto Punto di Contatto, può essere designata quale Referente CSIRT (e come suo sostituto) anche una persona fisica esterna all’organizzazione (un consulente, ad esempio).</p><p class="text-justify">In ogni caso, è richiesto che le persone designate possiedano&nbsp;competenze di base in materia di sicurezza informatica e gestione degli incidenti e una&nbsp;conoscenza approfondita dei sistemi informativi e delle reti&nbsp;del soggetto NIS per il quale operano.</p><p class="text-justify">La designazione deve essere effettuata dal Punto di Contatto tramite una procedura apposita. La&nbsp;procedura di designazione&nbsp;sarà attiva dal&nbsp;20 novembre 2025&nbsp;e dovrà essere completata entro il&nbsp;31 dicembre 2025, attraverso il&nbsp;portale dei servizi accessibile tramite il sito web dell’ACN.</p><p class="text-justify">A prima vista, l’introduzione della figura del Referente CSIRT rappresenta per i soggetti NIS un importante strumento di supporto, in quanto consente di&nbsp;affidare&nbsp;la gestione delle notifiche di incidenti anche a persone esterne all’organizzazione, dispensando i soggetti NIS da attività particolarmente gravose, time consuming e per cui è preferibile ricorrere alle competenze di consulenti esterni.&nbsp;</p><p class="text-justify">Ciò risulta utile, in particolare, per:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>quei&nbsp;soggetti NIS&nbsp;che non dispongono di strutture o risorse interne adeguate per fare fronte agli adempimenti connessi alla notifica degli incidenti;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>le organizzazioni estere soggette alla giurisdizione nazionale (ad esempio, i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico) che possono incontrare difficoltà legate a barriere linguistiche o differenze di fuso orario.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Se hai bisogno di assistenza e supporto nell’adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina NIS <a href="https://www.advant-nctm.com/esperienza/aree-di-attivita/it-e-data/compliance-digitale" target="_blank"><strong><u>clicca qui</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Mon, 06 Oct 2025 10:15:33 +0200</pubDate>
                        <title>Energy Law Italy Outlook | Ottobre 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/energy-law-italy-outlook-ottobre-2025</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ora disponibile il secondo numero di Energy Law Italy Outlook, la <strong>Newsletter</strong> a cura del Team Energy &amp; Infrastructures di <strong>ADVANT Nctm</strong> che analizza gli sviluppi normativi e regolatori più rilevanti del panorama energetico italiano.&nbsp;</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/Energy_Law_Italy_Outlook_-_Ottobre_2025.pdf" target="_blank"><strong>Leggi il numero di Ottobre 2025</strong></a></p><p><a href="https://www.energylawitaly.com/newsletter-subscription" target="_blank">Resta aggiornato!&nbsp;</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Sun, 05 Oct 2025 14:43:00 +0200</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata – Denunzia al Tribunale ex art. 2409 c.c.</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-denunzia-al-tribunale-ex-art-2409-cc</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Milano, 11 aprile 2025</p><p>Il Tribunale di Milano, a fronte della denuncia di gravi irregolarità&nbsp;<i>ex&nbsp;</i>art. 2409 c.c. presentata dai sindaci di una società per azioni&nbsp;, ha respinto il ricorso in considerazione dell’intervenuto accesso dell’impresa al percorso di composizione negoziata della crisi, ritenendo che l’adozione dell’eventuale ordine di ispezione avrebbe potuto compromettere il percorso di risanamento intrapreso. &nbsp;</p><p><i>Per la prima volta un decreto si pronuncia sul rapporto tra composizione negoziata della crisi e denuncia ex art. 2409 c.c., sottolineando la necessità per i Tribunali di esercitare la massima prudenza prima di intervenire sugli assetti gestionali e sulle dinamiche interne della società, durante l’utilizzo di tale strumento di regolazione della crisi.</i></p><p><i>Un’espressione di&nbsp;</i>favor&nbsp;<i>per la procedura, ritenendosi che il relativo accesso, con i presidi in essa contemplati, quali la nomina dell’Esperto, possa sostanzialmente superare la necessità di attivazione dei rimedi societari</i>.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/Trib._Milano__Sez._Spec._Impresa__11_aprile_2025.pdf" target="_blank">Consulta la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Wed, 01 Oct 2025 16:06:29 +0200</pubDate>
                        <title>Procedimenti sanzionatori Consob e impegni del presunto trasgressore: prime applicazioni in tema di market abuse</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/procedimenti-sanzionatori-consob-e-impegni-del-presunto-trasgressore-prime-applicazioni-in-tema-di-market-abuse</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con delibera n. 23597 del 4 giugno 2025, pubblicata in G.U. il 12 giugno 2025, la Consob ha novellato il Regolamento sui procedimenti sanzionatori, dando così anche attuazione all’art. 196-<i>ter</i> del TUF, introdotto dalla Legge Capitali (L. 21/2024).</p><p class="text-justify">Come noto, la norma primaria ha introdotto uno strumento innovativo che consente di evitare l’irrogazione della sanzione amministrativa, a fronte dell’assunzione, da parte del presunto trasgressore, di impegni idonei a neutralizzare gli effetti pregiudizievoli della presunta violazione.</p><p class="text-justify">Nel definire le regole procedurali per l’accesso all’istituto, la Consob ha chiarito che gli impegni sono “astrattamente ammissibili” rispetto a qualsiasi illecito di propria competenza, indipendentemente dalla materia coinvolta e dalla natura o dalla qualifica soggettiva dell’autore (persona fisica o giuridica).&nbsp;</p><p class="text-justify">L’accoglimento della proposta del soggetto interessato resta, tuttavia, subordinato al ricorrere di due condizioni cumulative: (a) la non particolare gravità della condotta; e (b) l’effettiva idoneità delle misure proposte a rimuovere gli effetti pregiudizievoli per il mercato e per gli investitori.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le prime soluzioni adottate da Consob si risolvono in contribuzioni di somme a favore del fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, nell’assunzione di obblighi di risarcimento e nella partecipazione a corsi formativi, lasciando, quindi, intravedere un’interpretazione piuttosto elastica del requisito di effettività riparatoria, &nbsp;specie nei casi di illeciti di <i>market abuse</i> anche qualora addebitati a persone fisiche (v. Delibere n. 23629/2025; 23620/2025; 23621/2025; 23622/2025; 23619/2025; 23444/2025; 23445/2025).&nbsp;</p><p class="text-justify">Il provvedimento attuativo ha poi accolto alcune osservazioni emerse durante la fase di consultazione pubblica. I principali miglioramenti apportati a valle della consultazione riguardano:&nbsp;</p><p class="text-justify">(i) la facoltà di integrare la proposta entro i successivi trenta giorni su specifici aspetti che necessitano di maggiori approfondimenti;&nbsp;</p><p class="text-justify">(ii) l’estensione del termine per la presentazione di chiarimenti e precisazioni da 20 a 30 giorni, con possibilità di ulteriore proroga a seguito di motivata istanza;&nbsp;</p><p class="text-justify">(iii) la possibilità di audizione del proponente al fine di meglio definire i chiarimenti e le precisazioni da fornire; e&nbsp;</p><p class="text-justify">(iv) alcune precisazioni relative alla fase (eventuale) di consultazione con gli operatori di settore, volte a rafforzare le garanzie in tema di anonimato al ricorrere di determinati presupposti.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le prime applicazioni da parte di Consob dell’istituto, applicabile a tutti i procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla sua entrata in vigore (ossia dopo il 27 marzo 2024), fa prevedere un ampio ricorso all’istituto così come auspicato dal mercato.</p><p class="text-justify">La presentazione di proposte “rimediali” non viene, infatti, riservata - come si poteva ipotizzare – ai casi di violazione da parte degli intermediari di misure di carattere organizzativo e procedurale, ma – e ciò si apprende con favore – risulta, altresì, possibile in caso di presunte violazioni commesse da persone fisiche, anche per ipotetiche condotte di abusi di mercato. L’effetto deflattivo di tale orientamento è certamente da lodare nello spirito di una Autorità di Vigilanza <i>market friendly,&nbsp;</i>soprattutto<i>&nbsp;</i>considerato che l’Italia risulta, purtroppo, ai primi posti nell’Unione Europea per irrogazioni di sanzioni amministrative, che spesso colpiscono condotte di lieve gravità che non creano alcun pregiudizio all’integrità del mercato.&nbsp;</p><p class="text-justify">Proprio in relazione a presunte violazioni della disciplina in tema di <i>market abuse</i> che si riscontrano i primi casi di utilizzo della normativa in tema di impegni.&nbsp;</p><p class="text-justify">Interessanti in proposito risultano gli impegni considerati idonei dalla Consob: si va dal versamento di un importo – di entità variabile – a favore del Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori alla partecipazione a corsi di formazione in tema di abusi di mercato; a tali misure si aggiungono, soprattutto in caso di contestazioni per insider trading, obblighi di astensione dalle negoziazioni sui mercati o di condurre un’operatività limitata per un determinato lasso di tempo, con eventuale liquidazione del portafoglio detenuto, o impegni di reportistica periodica alla Consob sull’operatività che verrà realizzata.&nbsp;</p><p class="text-justify">L’istituto promette quindi di rappresentare un vero punto di svolta<i>&nbsp;</i>in materia di sanzioni amministrative comminate dalla Consob e assumere notevole rilevanza soprattutto in relazione ai procedimenti per <i>market abuse</i>, da sempre connotati da sanzioni particolarmente afflittive e conseguenze rilevanti – anche sotto il profilo reputazionale – per i soggetti sanzionati.</p><p class="text-justify">Segnaliamo che l’accoglimento degli impegni proposti da parte di Consob importa la pubblicazione del provvedimento e degli impegni.&nbsp;</p><p class="text-justify">La Consob, peraltro, in occasione della valutazione delle prime proposte, non ha ritenuto di far ricorso allo strumento della consultazione con gli operatori di settore, fase eventuale della procedura che aveva destato qualche dubbio nel corso delle consultazioni, soprattutto in ragione della platea non chiaramente definita dei soggetti potenzialmente coinvolti.&nbsp;</p><p class="text-justify">In definitiva, possiamo archiviare – quanto meno per ora – le perplessità sorte nell’iter di definizione della disciplina, in attesa di conferma se le future applicazioni dell’istituto confermino le prime (positive) impressioni finora maturate.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Mon, 29 Sep 2025 14:44:00 +0200</pubDate>
                        <title>Misure cautelari – composizione negoziata</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/misure-cautelari-composizione-negoziata</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Padova, 12 settembre 2025</p><p>Il Tribunale di Padova ha concesso le misure cautelari, aventi il medesimo contenuto delle misure protettive tipiche non più rinnovabili dopo il decorso del termine massimo di 240 giorni, richieste della debitrice in composizione negoziata nei confronti di taluni creditori.&nbsp;</p><p><i>Dopo una recente pronuncia in senso contrario (Trib. Roma 14 maggio 2025), riprende vigore l’orientamento che ritiene invece ammissibili le misure cautelari, secondo l'interpretazione più ragionevole a tutela del debitore. A sostegno di questa interpretazione va ricordato che l'efficacia delle misure cautelari presuppone sempre l'accertamento in contraddittorio con il creditore della necessità delle misure richieste per addivenire alla soluzione della crisi e, inoltre, che le misure cautelari, per propria natura, sono atipiche nel contenuto e devono poter rispondere alle esigenze del caso di specie, senza rigide limitazioni.</i></p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/Tribunale_di_Padova__provvedimento_del_12.9.2025.pdf" target="_blank">Consulta la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9565</guid>
                        <pubDate>Tue, 23 Sep 2025 17:17:27 +0200</pubDate>
                        <title>Decreto-Legge 116/2025: nuove fattispecie ambientali e responsabilità d’impresa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-legge-116-2025-nuove-fattispecie-ambientali-e-responsabilita-dimpresa</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116: nuove fattispecie ambientali e responsabilità delle imprese<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a></p><p>Segnaliamo che nella Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2025, n. 183 è stato pubblicato il Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116 (“<strong>Decreto-Legge</strong>” o “<strong>d.l. 116/2025</strong>”), recante “<i>Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi</i>”.</p><p>Il provvedimento introduce importanti novità in materia ambientale modificando, <i>inter alia</i>, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. “<i>Testo Unico Ambientale</i>” e, di seguito, “<strong>TUA</strong>”), il codice penale e l’art. 25-<i>undecies</i> (“<i>Reati Ambientali</i>”) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (“<strong>d.lgs. 231/2001</strong>”).&nbsp;</p><p>Per quanto d’interesse, il Decreto-Legge inasprisce l’apparato sanzionatorio dei reati ambientali, modifica alcune fattispecie già richiamate dall’art.&nbsp;25-<i>undecies del</i> d.lgs. 231/2001<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title>[2]</a> ed introduce ulteriori fattispecie tra i reati presupposto previsti dallo stesso 25-<i>undecies</i>.</p><p>Occorre, dapprima, menzionare le due ipotesi di reato di seguito compendiate, in quanto il loro subingresso nel catalogo dei reati presupposto ex d.lgs. 231/2001 assume un importante rilievo sistemico, ponendo fine a un'anomalia normativa lungamente stigmatizzata in dottrina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" title>[3]</a>.&nbsp;</p><ul><li><span>“</span><i><span>impedimento del controllo</span></i><span>” (art. 452-</span><i><span>septies</span></i><span> c.p.) che sanziona chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali, di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti;&nbsp;</span></li><li><p><span>“</span><i><span>omessa bonifica</span></i><span>” (art. 452-</span><i><span>terdecies</span></i><span> c.p.)&nbsp;che punisce chiunque, obbligato per legge o per ordine dell’autorità, non provvede volontariamente alla bonifica o al ripristino di un sito.&nbsp;</span></p><p><span>Giova rammentare che il reato in parola si distingue dalla contravvenzione&nbsp;di cui all’art. 257 TUA (“</span><i><span>Bonifica dei siti</span></i><span>”) – ipotesi storicamente presupposta alla responsabilità degli enti ai sensi dell’art.&nbsp;25-</span><i><span>undecies</span></i><span> d.lgs. 231/2001 - in quanto fattispecie di natura speciale, che&nbsp;punisce una condotta omissiva all'interno di uno specifico e strutturato procedimento amministrativo .&nbsp;Il reato si configura solo quando il soggetto che ha causato l'inquinamento (con superamento delle c.d. “CSC”</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" title><span>[4]</span></a><span>/”CSR”</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" title><span>[5]</span></a><span>) non adempie all'obbligo di bonificare il sito <strong>in conformità al progetto operativo approvato dall'autorità competente</strong>, come previsto dalla procedura degli artt. 242 e ss. del TUA</span></p><p><span>L’art. 452-</span><i><span>terdecies</span></i><span> c.p., invece,&nbsp;ha una portata più ampia e sussidiaria, accedendo ad una pretesa punitiva senz’altro maggiore. La </span><i><span>ratio legis</span></i><span> è quella di sanzionare l'inadempimento di un obbligo di ripristino ambientale a prescindere dalla sua fonte specifica</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" title><span>[6]</span></a><span>;&nbsp;</span></p></li></ul><p>Particolare attenzione andrebbe prestata anche all’introduzione nel catalogo 231 delle seguenti ulteriori fattispecie in materia di rifiuti:</p><ul><li><p><span>“</span><i><span>abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari</span></i><span>” e “</span><i><span>abbandono di rifiuti pericolosi</span></i><span>” (artt. 255-</span><i><span>bis</span></i><span> e 255-</span><i><span>ter</span></i><span> TUA). Il d.l. 116/2025 opera una profonda revisione della materia, trasformando l'abbandono di rifiuti da illecito amministrativo (o contravvenzionale) a <strong>delitto</strong>, anche qualora si tratti di rifiuti non pericolosi, laddove i casi particolari richiamati nell’art. 255-bis TUA siano integrati</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" title><span>[7]</span></a><span>. Qualora la condotta sia posta in essere <strong>da titolari</strong></span><strong>&nbsp;</strong><span><strong>di imprese o responsabili di enti</strong> le sanzioni sono aggravate. Di cruciale impatto operativo, per entrambe le previsioni, è la connessione con l'istituto del <strong>deposito temporaneo</strong> (art. 183, comma 1, lett. bb), TUA).</span></p><p><span>Come noto, infatti, il superamento dei limiti temporali e volumetrici previsti per il “</span><i><span>deposito temporaneo</span></i><span> </span><i><span>prima della raccolta</span></i><span>” </span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" title><span>[8]</span></a><span> dei rifiuti può integrare le fattispecie di cui sopra dando, ora, luogo anche alla responsabilità dell’ente ex d.lgs. 231/2001.</span></p></li><li><span>“</span><i><span>combustione illecita di rifiuti</span></i><span>” (art. 256-</span><i><span>bis</span></i><span> del TUA). La norma, anch'essa elevata al rango di delitto e attratta nel perimetro della responsabilità 231, è volta a reprimere la prassi della c.d. "gestione termica" abusiva dei rifiuti. Si tratta di una fattispecie di <strong>reato a condotta libera e di pericolo astratto</strong>, che si distingue dal delitto comune di incendio (art. 423 c.p.), il quale richiede il sorgere di un pericolo per la pubblica incolumità. La sua introduzione nel catalogo mira a contrastare quelle condotte che, pur non raggiungendo la soglia del disastro ambientale (art. 452-</span><i><span>quater</span></i><span> c.p.), costituiscono una modalità particolarmente dannosa di smaltimento illegale, spesso finalizzata a una drastica riduzione dei costi aziendali.</span></li></ul><p>In attesa della conversione in legge del d.l. 116/2025 (prevista entro il 7 ottobre 2025), è essenziale che le imprese non sottovalutino la portata delle modifiche introdotte. Le nuove disposizioni determinano, come visto, un innalzamento della soglia di rilevanza penale per condotte, specie in materia di rifiuti, che in precedenza potevano costituire illeciti minori e non presupposti alla responsabilità dell’Ente.&nbsp;</p><p>L'impatto sul d.lgs. 231/2001 è, in questa occasione, diretto e immediato scaturendo, per le imprese, un’importante occasione per valutare l’adeguatezza preventiva dei propri sistemi di controllo interno in materia ambientale. Tale attività potrebbe accedere alla necessità di procedere ad aggiornamenti mirati del dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (“<i><strong>Modelli 231</strong></i>”).</p><p>L’<i>assessment&nbsp;</i>dovrebbe proiettarsi, <i>in primis</i>, sui processi a maggior rischio, come, ad esempio, la gestione del ciclo dei rifiuti. A tal proposito risulterebbe particolarmente utile verificare la “tenuta” degli strumenti normativi e organizzativi aziendali relativi alla gestione del rifiuto, con particolare attenzione alle implicazioni connesse al deposito temporaneo.</p><p>L'adeguamento del Modello 231 e dei relativi protocolli interni costituisce, infatti, il presupposto tecnico per allineare il sistema di compliance alle nuove fattispecie presupposto. Tale aggiornamento, unitamente alle conseguenti attività di effettiva attuazione del Modello 231 (come vigilanza dell’OdV, audit e formazione), risulta pertanto funzionale a preservarne i requisiti di idoneità ed efficace attuazione richiesti dal d.lgs. 231/2001 ai fini del potenziale riconoscimento dell'efficacia esimente della responsabilità dell'ente in sede giudiziaria.</p><p>Restiamo a Vostra disposizione al fine di svolgere i necessari approfondimenti per comprendere i concreti impatti delle norme in esame sulla Vostra realtà aziendale.</p><hr><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a>&nbsp;Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a>&nbsp;Il Decreto Legge è intervenuto, in particolare, sulle seguenti fattispecie, innalzando il trattamento sanzionatorio e prevedendo nuove circostanze aggravanti: (i) “<i>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività</i>” (art. 452-sexies c.p.); (ii) “<i>Reati in materia di attività di gestione di rifiuti non autorizzata</i>” (art. 256 del d.lgs. n. 152/2006); (iii) “<i>Spedizione illegale di rifiuti</i>” (art. 259, comma 1, d.lgs. n. 152/2006); (iv) “<i>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</i>” (art. 452-quaterdecies c.p.).</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" title><sup>[3]</sup></a> Esclusione che era apparsa particolarmente problematica e foriera di criticità con riferimento al delitto di omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.), in quanto la sua mancata inclusione ha alimentato un intenso dibattito circa la coerenza del sistema repressivo. Autorevole dottrina aveva più volte sottolineato come tale lacuna vanificasse la ratio stessa della Legge 22 maggio 2015 n. 68, che era quella di rafforzare il presidio penale a tutela dell'ambiente anche attraverso il coinvolgimento delle persone giuridiche. C. Ruga Riva, I nuovi delitti contro l'ambiente, in G. L. Gatta (a cura di), <i>La riforma dei reati ambientali. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68</i>, Dike Giuridica, Roma, 2015, p. 115 ss. L'intervento del d.l. 116/2025 ha finalmente ricomposto questa&nbsp;frattura sistematica, riallineando il catalogo dei reati presupposto alla reale offensività delle condotte e alla necessità di sanzionare non solo le azioni inquinanti, ma anche le omissioni che ne perpetuano gli effetti dannosi nell'interesse dell'impresa.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" title>[4]</a>&nbsp;Concentrazioni Soglia di Contaminazione</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" title>[5]</a>&nbsp;Concentrazioni Soglia di Rischio</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" title>[6]</a>&nbsp;In questo senso, tra gli altri, G. Gallone<i>, L’individuazione del responsabile della bonifica: giudice amministrativo e giudice penale a confronto</i>, in <i>Urb. e App.</i> 4/2020 p. 449 e ss..</p><p>Si veda, altresì, la Relazione n. III/04/2015 del settore penale dell’ufficio del Massimario della Corte di Cassazione ove, proprio in relazione alla fattispecie di cui all’art. 257 TUA, si specifica che <i>“l’introduzione della clausola di riserva «Salvo che il fatto costituisca più grave reato», fa in modo [..] che essa possa operare solo nelle ipotesi di un superamento delle soglie di rischio che non abbia raggiunto (quanto meno) gli estremi dell’inquinamento, ossia che non abbia cagionato una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dei beni (acque, aria, etc.) elencati indicati dall’art. 452-bis</i>”.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" title><i><strong><sup>[7]</sup></strong></i></a><i><sup>&nbsp;</sup>«Se dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:</i></p><p><i>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</i></p><p><i>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;</i></p><p>b) se il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo&nbsp;<a href="https://www.brocardi.it/codice-dell-ambiente/parte-quarta/titolo-v/art240.html" target="_blank" title="Definizioni" rel="noreferrer">240</a>&nbsp;o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze».</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" title>[8]</a>&nbsp;In estrema sintesi, ai sensi dell’art. 185-bis TUA, il deposito temporaneo dei rifiuti è consentito solo se (i) avviene nel luogo di produzione (oppure, per gli agricoltori, presso cooperative o consorzi) e, in casi specifici, anche presso i punti vendita (per rifiuti con responsabilità estesa del produttore o da costruzione/demolizione); (ii) sono rispettate le norme di sicurezza per i rifiuti pericolosi e contenenti inquinanti (stoccaggio, imballaggio ed etichettatura); (iii) i rifiuti vengono raccolti almeno ogni 3 mesi o al raggiungimento di 30 m³ complessivi (di cui max 10 m³ pericolosi), e in ogni caso entro un anno; (iv) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee.La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il superamento dei limiti quantitativi o temporali ivi previsti comporta la dequalificazione dell'attività, che degrada a "deposito incontrollato" o "abbandono".</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>White Collar Crime and Investigation</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9894</guid>
                        <pubDate>Mon, 22 Sep 2025 14:45:00 +0200</pubDate>
                        <title>Fondo insolvente – composizione negoziata</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fondo-insolvente-composizione-negoziata</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Milano, 16 luglio 2025</p><p>Il Tribunale di Milano ha concesso le misure protettive nella composizione negoziata avviata da un fondo insolvente, in persona della SGR, con ciò riconoscendo esplicitamente la relativa soggettività giuridica al fine dell’accesso a strumenti di risanamento alternativi alla liquidazione giudiziale speciale&nbsp;<i>ex&nbsp;</i>art. 57 co. 6-bis TUF.</p><p><i>Si tratta di pronuncia importante sul tema della disponibilità di strumenti di risanamento per i fondi in crisi o insolventi, questione discussa in dottrina, ma che emerge raramente in giurisprudenza. L’unico precedente edito, richiamato anche in questa decisione, era sempre del Trib. Milano, 10 novembre 2016, che aveva omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall., sul presupposto che non si trattasse di procedura concorsuale. Il Tribunale nella motivazione del recente provvedimento esclude invece quello stesso strumento (oggi art. 57 CCII) dal novero degli strumenti accessibili ai fondi, dovendosi oggi qualificare come procedura concorsuale. Restano quindi esclusi anche il concordato preventivo e il PRO.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 22 Sep 2025 09:44:53 +0200</pubDate>
                        <title>Digital Services Act e GDPR: l’EDPB mette ordine</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/digital-services-act-e-gdpr-ledpb-mette-ordine</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">L’11 settembre 2025 il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati ("EDPB”) ha adottato e sottoposto a consultazione pubblica le Linee Guida n. 3/2025 ("Linee Guida") sull’interazione tra il Regolamento (UE) 2022/2065 (“Digital Services Act” o "DSA") e il Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR").&nbsp;</p><p class="text-justify">Le Linee Guida perseguono una duplice finalità: da una parte, garantire la certezza del diritto e la prevedibilità del quadro normativo applicabile ai fornitori di servizi intermediari ai sensi del DSA e; dall’altra, salvaguardare i diritti e le libertà delle persone fisiche con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali, sancito dall'art. 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e dall'art. 16 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (“TFUE”).</p><p class="text-justify">In via preliminare, l’EDPB chiarisce che il DSA non deroga né prevale sul GDPR, non configurandosi quale lex specialis ai sensi dell’art. 2(4) del DSA. In conformità alla consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, i due regolamenti devono essere interpretati e applicati in modo da garantirne la reciproca compatibilità e coerenza sistemica, costituendo due atti giuridici di pari rango gerarchico.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><i><strong>Rimozione di contenuti illegali</strong></i></p><p class="text-justify">L’EDPB entra quindi nel merito affrontando innanzitutto il regime giuridico applicabile alle attività di indagine volontaria (voluntary own-initiative investigations) finalizzate all'individuazione e rimozione di contenuti illegali, poste in essere dai fornitori di servizi intermediari ai sensi dell'art. 7 del DSA. In relazione al trattamento di dati personali connesso allo svolgimento di questa attività, le Linee Guida individuano nell'art. 6(1)(f) del GDPR (e cioè nel legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi) la base giuridica del trattamento (almeno nella generalità dei casi). L'EDPB precisa, tuttavia, che spetta al fornitore di servizi intermediari dimostrare la sussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso al legittimo interesse, segnatamente: la legittimità dell'interesse perseguito, la necessità del trattamento per il conseguimento di tale interesse e la prevalenza dello stesso rispetto ai diritti e alle libertà dell'interessato. Questa valutazione deve essere documentata attraverso un Legitimate Interest Assessment (LIA) che fornisca evidenza del bilanciamento effettuato dal titolare tra gli interessi contrapposti, conformemente ai principi di necessità e proporzionalità. Va da sé che qualora la rimozione dei contenuti non derivi dall'esercizio di facoltà discrezionali del fornitore di servizi intermediari ma costituisca adempimento di un obbligo di legge, la base giuridica del trattamento è quella prevista dall'art. 6(1)(c) del GDPR (e cioè adempimento di obblighi di legge).&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><i><strong>Meccanismi di notice and action</strong></i></p><p class="text-justify">Le Linee Guida esaminano, poi, le implicazioni dei meccanismi di notifica e azione (notice and action) di cui agli artt. 16 e 17 del DSA, con particolare riguardo al trattamento dei dati personali del soggetto segnalante (notifier) e del destinatario del servizio interessato dal provvedimento restrittivo. Con riguardo al trattamento dei dati del segnalante, l'EDPB stabilisce che i fornitori di servizi di hosting devono applicare il principio di minimizzazione di cui all'art. 5(1)(c) del GDPR, limitando la raccolta alle sole informazioni strettamente necessarie per l'espletamento della procedura (segnatamente le generalità e l’indirizzo e-mail del segnalante). Il meccanismo di notifica deve in particolare essere configurato in modo tale da consentire (ma senza imporre obbligatoriamente) l'identificazione del soggetto segnalante, fatta salva l'ipotesi in cui tale identificazione risulti indispensabile per la valutazione dell'illegittimità del contenuto oggetto di segnalazione. Quanto alla comunicazione dell'identità del segnalante al destinatario del servizio, l'art. 17(3)(b) del DSA prescrive che tale comunicazione possa avvenire esclusivamente se strettamente necessaria per l'esercizio dei diritti di difesa. In tal caso, il fornitore dei servizi intermediari è tenuto ad adempiere preventivamente agli obblighi informativi di cui all'art. 13 del GDPR nei confronti del segnalante, specificando le finalità e la base giuridica della comunicazione a terzi dei suoi dati personali.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><i><strong>Processi decisionali automatizzati</strong></i></p><p class="text-justify">L'EDPB rileva poi che le determinazioni relative alla rimozione di contenuti possono configurare, ricorrendone i presupposti, un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 22 del GDPR. Qualora tale processo si svolga in assenza di intervento umano, trovano applicazione le condizioni, i requisiti e gli obblighi previsti dall’art. 22 del GDPR, compresi il diritto dell'interessato di ottenere l'intervento umano, esprimere la propria opinione e contestare la decisione assunta, nonché l'obbligo per il titolare di attuare misure appropriate per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><i><strong>Reclami e sospensione</strong></i></p><p class="text-justify">Con riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 20 e 23 del DSA, relative rispettivamente ai meccanismi interni di gestione dei reclami (internal complaint-handling systems) e i provvedimenti di sospensione per utilizzo manifestamente illegale o abusivo dei servizi offerti attraverso le piattaforme online, l'EDPB chiarisce che l'operatività di tali strumenti procedurali lascia impregiudicato l'esercizio dei diritti e l'esperimento dei rimedi riconosciuti agli interessati dal GDPR. Le Linee Guida evidenziano, inoltre, la necessità inderogabile di conformarsi ai principi generali sanciti dall'art. 5 del GDPR e, in particolare, ai principi di minimizzazione dei dati, esattezza, trasparenza e limitazione della conservazione. I fornitori di piattaforme online sono pertanto tenuti a garantire che le attività di trattamento effettuate nell'ambito delle procedure di reclamo e sospensione rispettino integralmente tali principi, documentando adeguatamente le misure tecniche e organizzative adottate a tal fine. Con specifico riferimento all'art. 23 del DSA, l'EDPB specifica che l'adozione di misure sospensive nei confronti di un destinatario del servizio non può in alcun modo compromettere o limitare l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR. In particolare, rimane pienamente azionabile il diritto alla portabilità dei dati di cui all'art. 20 del GDPR, atteso che il fornitore della piattaforma online mantiene la qualifica di titolare e continua a trattare i dati personali dell'interessato anche durante il periodo di vigenza della sospensione.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><i><strong>Dark patterns</strong></i></p><p class="text-justify">Un ulteriore profilo di particolare rilevanza concerne la disciplina dei modelli di progettazione ingannevoli (deceptive design patterns o dark patterns). L'art. 25 del DSA introduce un divieto generale per i fornitori di piattaforme online e di motori di ricerca online di progettare, organizzare o gestire le proprie interfacce online in modo tale da ingannare o manipolare i destinatari dei loro servizi, ovvero da compromettere o limitare in misura sostanziale la capacità degli stessi di assumere decisioni libere e informate. A questo riguardo, le Linee Guida delineano con precisione i criteri sulla base dei quali trovi applicazione il regime sanzionatorio previsto dal DSA ovvero quello previsto dal GDPR, stabilendo che una pratica di progettazione ingannevole ricade nell'ambito di applicazione del GDPR, con conseguente attribuzione della competenza sulla vigilanza e sulle sanzioni alle autorità per la protezione dei dati personali, qualora sussistano cumulativamente i seguenti presupposti: (i) la pratica in questione comporti il trattamento di dati personali e; (ii) il comportamento dell'utente che il modello di progettazione intende influenzare, manipolare o compromettere riguardi specificamente decisioni relative al trattamento dei propri dati personali. Tale seconda condizione ricorre tipicamente nelle ipotesi in cui l'interfaccia ingannevole sia finalizzata a indurre l'interessato a fornire dati personali ulteriori rispetto a quelli necessari per l'erogazione del servizio, ovvero a prestare un consenso al trattamento non genuinamente libero e informato.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><i><strong>Pubblicità online e profilazione</strong></i></p><p class="text-justify">Merita particolare attenzione anche l'interpretazione fornita dall'EDPB in ordine alla portata applicativa dell'art. 26(3) del DSA, che vieta la presentazione di pubblicità basata su profilazione realizzata mediante l'utilizzo di categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9(1) del GDPR. L'EDPB sottolinea che tale disposizione introduce un divieto assoluto e incondizionato che opera ancora una volta in via complementare rispetto al regime del GDPR, precludendo tale attività di trattamento anche in presenza del consenso esplicito dell'interessato ex articolo 9(2)(a) del GDPR.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><i><strong>Sistemi di raccomandazione dei contenuti</strong></i></p><p class="text-justify">Con riferimento alla disciplina dei sistemi di raccomandazione, l'EDPB fornisce un'interpretazione qualificatoria di particolare rilievo, stabilendo che la presentazione di contenuti personalizzati agli utenti mediante algoritmi di raccomandazione integra profilazione ai sensi dell'articolo 4(4) del GDPR. Le Linee Guida evidenziano inoltre che la presentazione algoritmica di contenuti specifici può costituire una “decisione che incide in modo analogo significativo” sull'interessato ai sensi dell'articolo 22(1) del GDPR. Questa qualificazione trova applicazione segnatamente nelle ipotesi in cui i contenuti raccomandati possano produrre conseguenze significative per gli individui, quali effetti economici o sociali rilevanti, ovvero influenzare in modo duraturo o permanente le loro scelte comportamentali. Per le piattaforme online di dimensioni molto grandi ("VLOPs") e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi ("VLOSEs"), l'art. 38 del DSA impone l'obbligo di fornire almeno un sistema di raccomandazione non basato sulla profilazione. L'esercizio di tale opzione da parte dell'utente comporta il divieto assoluto per i VLOPs e VLOSEs di procedere alla raccolta e al trattamento dei dati personali dell’utente medesimo per finalità di profilazione.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><i><strong>Tutela dei minori</strong></i></p><p class="text-justify">Anche per quanto riguarda la tutela dei minori, le Linee Guida riaffermano l'applicabilità integrale dei principi fondamentali sanciti dal GDPR, con particolare riguardo all'implementazione dei sistemi di verifica e accertamento dell'età (<i>age assurance mechanisms</i>). L'EDPB sottolinea che tali meccanismi devono essere progettati e implementati nel rispetto dei principi di necessità, minimizzazione, proporzionalità e protezione dei dati fin dalla progettazione (<i>privacy by design</i>) di cui all'art. 25 del GDPR. In concreto, le Linee Guida consigliano l’adozione di quei sistemi che non comportino l'identificazione univoca degli utenti né la conservazione permanente dei dati relativi all'età o alla fascia d'età degli interessati.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><i><strong>Rischi sistemici</strong></i></p><p class="text-justify">Con riguardo alla gestione dei rischi sistemici, gli artt. 34 e 35 del DSA introducono per i fornitori di VLOPs e VLOSEs obblighi specifici di valutazione e mitigazione che presentano significative interconnessioni con il quadro normativo in materia di protezione dei dati personali. Le Linee Guida chiariscono che, allorquando vengano identificati rischi sistemici concernenti i diritti fondamentali di protezione dei dati personali che non siano limitati a singoli utenti, l'effettuazione di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR risulterà con ogni probabilità necessaria.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><i><strong>Cooperazione tra autorità</strong></i></p><p class="text-justify">Infine, l’EDPB conclude la sua analisi con alcune indicazioni generali in materia di governance e di enforcement del quadro normativo integrato DSA-GDPR. In applicazione del principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4(3) del TFUE, le Linee Guida stabiliscono l'obbligo per le autorità competenti per l'applicazione del DSA e le autorità per la protezione dei dati Personali di istituire meccanismi strutturati di consultazione e cooperazione reciproca nelle materie di competenza concorrente, anche per la promulgazione di appositi codici di condotta. Nell'ordinamento italiano, tale modello cooperativo ha trovato già parziale applicazione mediante strumenti di coordinamento quali il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 12 aprile 2023 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché tramite l'istituzione di tavoli tecnici congiunti permanenti.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 19 Sep 2025 10:20:35 +0200</pubDate>
                        <title>L’Italia ha la sua legge sull’intelligenza artificiale </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/litalia-ha-la-sua-legge-sullintelligenza-artificiale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>L'approvazione definitiva</strong></p><p class="text-justify">Il 17 settembre 2025, il Senato, con 77 voti favorevoli, 55 contrari e 2 astenuti, ha approvato in via definitiva la legge sull'intelligenza artificiale (di seguito, la “Legge”).</p><p class="text-justify">L'Italia diventa, dunque, il primo Paese dell’UE a integrare la disciplina dettata dall’AI Act con una normativa nazionale in materia di intelligenza artificiale. L’obiettivo del legislatore nazionale è quello di rafforzare ulteriormente il livello di tutela dai rischi connessi all’impiego dell’intelligenza artificiale in taluni ambiti e settori.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>La struttura della Legge</strong></p><p class="text-justify">La Legge si compone di 28 articoli suddivisi in sei capi.</p><p class="text-justify">Il Capo I, di stampo programmatico, stabilisce i principi da rispettare e le finalità che l'intelligenza artificiale dovrebbe soddisfare.</p><p class="text-justify">Il Capo II detta disposizioni specifiche in relazione all’impiego di sistemi di intelligenza artificiale in determinati settori come il settore sanitario, la ricerca scientifica, il mondo del lavoro, le professioni intellettuali, la pubblica amministrazione e l’amministrazione della giustizia.</p><p class="text-justify">Il Capo III stabilisce le modalità per la redazione e l'aggiornamento della strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, che dovrà favorire le collaborazioni pubblico-privato e promuovere ricerca e formazione.</p><p class="text-justify">Il Capo IV è dedicato alla tutela del diritto d’autore e il Capo V alla tutela penale.</p><p class="text-justify">Infine, il Capo VI contiene le disposizioni finanziarie e finali.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Le autorità competenti</strong></p><p class="text-justify">Con l’approvazione della Legge, sono state ufficialmente individuate quali autorità nazionali competenti in materia di intelligenza artificiale l’<strong>Agenzia per l’Italia Digitale&nbsp;</strong>(AgID) e l’<strong>Agenza per la Cybersicurezza Nazionale&nbsp;</strong>(ACN).</p><p class="text-justify">L’AgID, in qualità di autorità di notifica, provvederà a definire le procedure e a esercitare le funzioni e i compiti in materia di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio.</p><p class="text-justify">Mentre l’ACN, in qualità di autorità di vigilanza, sarà responsabile per la vigilanza sui sistemi di intelligenza artificiale, con poteri ispettivi e sanzionatori.</p><p class="text-justify">Entrambe le autorità contibuiranno, inoltre, alla definizione e all’aggiornamento della strategia nazionale per l’intelligenza artificiale d’intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale.</p><p class="text-justify">Inoltre, presso la Presidenza del Consiglio, vengono istituiti:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>il <strong>Comitato di Coordinamento delle attività di indirizzo</strong>, con funzioni di coordinamento dell'azione di indirizzo e promozione delle attività di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il <strong>Comitato di coordinamento tra le autorità</strong>, con il compito di assicurare il coordinamento e la collaborazione tra autorità nazionali competenti, le altre pubbliche amministrazioni e autorità indipendenti.</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Le principali novità settore per settore</strong></p><p class="text-justify"><strong>Sanità e ricerca.</strong> L'art. 8 della Legge autorizza l'uso secondario di dati personali (anche appartenenti a categorie particolari) per finalità di ricerca, purché privi di elementi identificativi e fermo restando l’obbligo di informativa verso l’interessato. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario sarà consentito come supporto ai processi di prevenzione, diagnosi, cura e trattamento, a condizione che la decisione finale resti in capo al medico.</p><p class="text-justify"><strong>Lavoro.</strong> Viene istituito un osservatorio ministeriale sull'intelligenza artificiale per monitorare rischi e le opportunità dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. Si vieta ogni valutazione automatizzata delle performance dei lavoratori senza possibilità di contestazione, mentre ai datori di lavoro viene fatto obbligo di informare e formare il personale sull'uso degli strumenti tecnologici.</p><p class="text-justify"><strong>Professioni intellettuali</strong>. L'art. 13 della Legge limita l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali alle sole attività strumentali e di supporto all'attività professionale, con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera. Inoltre, i professionisti sono tenuti a comunicare al cliente le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati con un linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.</p><p class="text-justify"><strong>Giustizia.</strong> L'art. 15 della Legge vieta l'uso di sistemi di intelligenza artificiale per l’adozione di decisioni giudiziarie in maniera automatizzata; potranno invece essere impiegati per l’analisi e il supporto alla redazione degli atti, ferma restando la responsabilità dei magistrati.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Come cambia il codice penale</strong></p><p class="text-justify">Il Capo V introduce talune modifiche al codice penale. In particolare, la Legge introduce una <strong>nuova fattispecie di reato</strong> e una <strong>nuova</strong> <strong>circostanza aggravante comune</strong>.</p><p class="text-justify">La nuova figura delittuosa, che trova collocazione all’art. 612-<i>quater&nbsp;</i>c.p.,&nbsp;punisce&nbsp;la diffusione di contenuti falsificati, idonei aeh trarre in inganno (i cd. <i>deep fake</i>), tramite sistemi di intelligenza artificiale.</p><p class="text-justify">D’altro lato, la Legge allestisce un articolato sistema di aggravanti, il cui fulcro è l'introduzione di una circostanza aggravante comune all’art. 61, n. 11-<i>decies</i> c.p, che dispone un aumento di pena nel caso in cui l’uso di un sistema di intelligenza artificiale costituisca mezzo insidioso per facilitare il reato, ostacolare la difesa o aggravare le sue conseguenze.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>L’attuazione della Legge</strong></p><p class="text-justify">Per l’entrata in vigore della Legge non resta che attendere la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica e la relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, da cui decorreranno i 15 giorni di <i>vacatio legis</i>.</p><p class="text-justify">In ogni caso, una volta che la Legge sarà entrata in vigore, spetterà al Governo completare la disciplina attraverso l’adozione, entro dodici mesi, di uno o più decreti legislativi. Questi regoleranno aspetti di particolare rilevanza, tra cui:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>la definizione una disciplina organica relativa all'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’attribuzione alle autorità competenti dei poteri di vigilanza, ispettivi, sanzionatori e gli altri poteri amministrativi previsti dall’AI Act;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la disciplina delle misure per l'aggiornamento della normativa vigente sui servizi bancari, finanziari, assicurativi e di pagamento;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la definizione di regole in materia di responsabilità civile per i danni derivati dall’utilizzo dell'intelligenza artificiale;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la definizione dei criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e della responsabilità amministrativa degli enti, tenendo conto del livello effettivo di controllo sui sistemi.</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Le questioni ancora aperte</strong></p><p class="text-justify">Restano nel testo della Legge approvato in via definitiva dal Senato alcune criticità evidenziate durante l'iter parlamentare.&nbsp;</p><p class="text-justify">In particolare, nel suo <strong>parere circostanziato C(2024)7814</strong>, la Commissione aveva “bocciato” la prima bozza della Legge per tre ordini di motivi:</p><ol><li><p class="text-justify"><span>le definizioni non possono distaccarsi da quelle utilizzate nell’AI Act;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>i settori sanitario, delle professioni intellettuali e dell’amministrazione giudiziaria rischiano di essere soggetti a obblighi eccessivi;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>AgID e ACN sono autorità governative e, per questo, non assicurano piena indipendenza.</span></p></li></ol><p class="text-justify">Mentre il primo rilievo era già stato risolto attraverso il rinvio alle definizioni dell’AI Act, le altre due aree di potenziale incompatibilità con la normativa europea non risultano essere state affrontate.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>La sfida è ora</strong></p><p class="text-justify">L'approvazione definitiva della Legge rappresenta un traguardo importante per l'Italia, che dà il passo agli altri paesi europei con riguardo all’intelligenza artificiale. Ma la vera sfida inizia ora con l'attuazione della normativa.</p><p class="text-justify">Il successo della Legge, infatti, dipenderà in larga misura dalla qualità dei decreti legislativi che il Governo dovrà adottare entro il prossimo anno; un banco di prova cruciale per tradurre gli obiettivi programmatici in regole operative che possano adeguatamente bilanciare le esigenze degli operatori, il progresso tecnologico e la tutela di diritti e libertà fondamentali.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 18 Sep 2025 11:32:04 +0200</pubDate>
                        <title>Il TAR Lombardia annulla la Delibera lombarda sull’agrivoltaico: illegittima l’introduzione di limitazioni non previste dalla normativa nazionale per l’installazione di impianti agrivoltaici su aree agricole</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-tar-lombardia-annulla-la-delibera-lombarda-sullagrivoltaico-illegittima-lintroduzione-di-limitazioni-non-previste-dalla-normativa-nazionale-per-linstallazione-di-impianti-agrivoltaici-su-aree-agricole</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con sentenza del 3 settembre 2025, n. 789, il TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, ha annullato in parte la Delibera regionale n. XII/2783 del 15 luglio 2024, recante “<i>Approvazione di indirizzi in merito all’installazione di impianti agrivoltaici nelle aree agricole</i>” (la “<strong>Delibera</strong>”), per mezzo della quale la Regione Lombardia, in attesa dell’adozione dei decreti ministeriali per l’individuazione dei principi e dei criteri omogenei per l’identificazione delle aree e delle superfici idonee e non idonee all’installazione di impianti FER, ha designato gli indirizzi in merito alla predetta installazione.</p><p class="text-justify">La pronuncia è stata resa nell’ambito del giudizio instaurato a seguito dell’archiviazione, da parte della Provincia di Mantova, dell’istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), ai sensi dell’art. 27 <i>bis</i> del D. Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione nel Comune di San Giorgio Bigarello (MN) di un impianto agrivoltaico avente potenza pari a 13,56 MWp e delle relative opere di connessione.</p><p class="text-justify">Il Collegio, con la summenzionata pronuncia, ha ritenuto <strong>illegittima</strong> la previsione di cui all’Allegato A, paragrafo 6, lettera D), della Delibera in quanto introduttiva di “<i><strong>limitazioni non previste dalla normativa nazionale</strong>, restringendone il campo di applicazione in assenza di qualsivoglia presupposto legittimante contemplato dalla disciplina di riferimento e dunque con essa in contrasto</i>”.&nbsp;</p><p class="text-justify">Si ricorda, difatti, come la gravata previsione di cui alla Delibera prevedeva che, innanzitutto, “<i>il terreno agricolo (l’insieme delle particelle catastali) su cui verrà installato l’impianto agrivoltaico, deve essere in conduzione ad una impresa agricola con un valido titolo (proprietà, affitto, comodato) per tutto il periodo di esercizio dell’impianto agrivoltaico stesso</i>”, oltre a sancire che “<i>possono presentare richiesta di titolo abilitativo</i>:</p><ol><li><p class="text-justify"><i><span>impresa agricola singola o associata da certificato camerale, che realizza il progetto al fine di contenere i propri costi di produzione. Il requisito è verificato attraverso il fatturato dell’energia prodotta (che si configura come attività connessa, cioè complementare ed accessoria alla produzione agricola principale) che non deve superare il valore della produzione agricola, affinché venga mantenuto lo status di imprenditore agricolo, nel rispetto della normativa vigente in tema di definizione della figura dell’imprenditore agricolo e delle attività agricole (D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo);</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span><strong>società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo d’azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli</strong> ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriali, salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia</span></i><span>”.</span></p></li></ol><p class="text-justify"><strong>Nulla di tutto ciò</strong>, come correttamente ha segnalato il Collegio (richiamando una recente pronuncia del TAR Lombardia, Milano, del 20 febbraio 2025, n. 1825) <strong>è prescritto dalla legislazione nazionale</strong>, che non introduce alcun <strong>requisito soggettivo</strong> in capo al proponente con riferimento alla forma giuridica o all’oggetto dell’impresa, né tantomeno impone particolari modelli di aggregazione tra operatori economici. Né rileva l’introduzione di appositi requisiti soggettivi introdotti dal DM del 22 dicembre 2023, n. 436 (c.d. “Decreto Agrivoltaico”) che, però, sono previsti “<i>unicamente ai fini dell’accesso agli incentivi per la realizzazione dei sistemi agrivoltaici</i>”, oltre ad essere, in ogni caso, meno gravosi rispetto ai requisiti soggettivi di cui alla Delibera. Le stesse considerazioni, come ha evidenziato il Collegio, valgono anche per i requisiti soggettivi di cui alle Linee Guida pubblicate dal MASE il 27 giugno 2022, rilevanti, anch’esse, “<i>unicamente come fattori premiali o criteri di selezione prioritaria</i>”, concludendo che <strong>alcun requisito soggettivo ulteriore è prescritto ai fini della richiesta di rilascio dei titoli autorizzativi per la realizzazione dell’impianto</strong>.</p><p class="text-justify">In conclusione, dunque, la pronuncia del TAR Lombardia in commento si inserisce nel novero giurisprudenziale in forza del quale, volta per volta, si rilevano – e auspicabilmente annullano – le limitazioni, gli ostacoli ed i vincoli che, irragionevolmente, le Regioni intendono introdurre rispetto all’installazione di impianti FER e, come nel caso di specie, rispetto alla realizzazione di impianti agrivoltaici in area agricola.</p><p class="text-justify">Approfondimento a cura di <strong>Giovanni Battista De Luca</strong>, <strong>Ernesto Rossi</strong> <strong>Scarpa Gregorj </strong>e <strong>Elisa Tunno</strong>. &nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 17 Sep 2025 10:43:27 +0200</pubDate>
                        <title>Disegno di Legge sull’Intelligenza Artificiale: qualche riflessione sui profili penalisti e le ricadute sistemiche sulla responsabilità da reato degli Enti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/disegno-di-legge-sullintelligenza-artificiale-qualche-riflessione-sui-profili-penalisti-e-le-ricadute-sistemiche-sulla-responsabilita-da-reato-degli-enti</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>Aggiornamento 18 settembre 2025:</strong> <strong>il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge di delega al governo sull'intelligenza artificiale. Il provvedimento è legge</strong></p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>L'intelligenza artificiale (AI) sta rapidamente trasformando tutti i settori economici, ma pone anche nuove sfide giuridiche complesse: dalla privacy al diritto d’autore ma anche sul fronte della responsabilità penale e delle tutele contro gli usi illeciti. Dopo la recente introduzione nel panorama europeo del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), il recente Disegno di Legge sull’Intelligenza Artificiale (DDL AI) rappresenta il primo tentativo organico del Legislatore italiano di disciplinare le implicazioni penalistiche di queste tecnologie, introducendo nuovi reati e aggravanti specifiche. Tuttavia, emergono profili critici e lacune normative, soprattutto riguardo alla responsabilità degli enti giuridici e alla coerenza del quadro sanzionatorio. Questo articolo mira ad analizzare le principali novità del DDL AI, le sue ricadute pratiche e le prospettive future, offrendo un punto di vista di supporto per stakeholder interessati a comprendere come meglio prepararsi a un contesto normativo ancora in evoluzione dopo l’implementazione dei primi adempimenti relativi all’AI Act.&nbsp;</i></p><p class="text-justify"><i>***</i></p><p class="text-justify">Il diritto penale vive una perenne tensione tra la sua necessaria stabilità, presidio delle libertà fondamentali, e la spinta a inseguire un divenire tecnologico e sociale che ne erode costantemente i confini.&nbsp;</p><p class="text-justify">In questo scenario si colloca il DDL AI, nel testo approvato dal Senato e successivamente emendato dalla Camera, il quale, al netto dei tempi incerti di approvazione parlamentare, merita un’analisi puntuale, scevra da facili entusiasmi o aprioristiche critiche.&nbsp;</p><p class="text-justify">Siamo quantomeno al cospetto del primo tentativo del Legislatore nazionale di dare forma giuridica a un fenomeno che rischia, altrimenti, di travolgere categorie e principi consolidati.</p><p class="text-justify">Il presente contributo si prefigge di analizzare, in via preliminare, le principali innovazioni di natura penalistica e di delinearne le potenziali ricadute sistemiche sul microsistema della responsabilità degli enti, la cui tenuta dogmatica è sempre più minacciata dall’avvento di agenti decisionali non umani.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1. Le modifiche al Codice Penale</strong></p><p class="text-justify">L’architettura sanzionatoria ipotizzata dal DDL si muoverebbe lungo una duplice direttrice codicistica: da un lato, la creazione di una nuova fattispecie incriminatrice; dall’altro, l’introduzione di una circostanza aggravante comune.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1.1. Il Delitto di Illecita Diffusione di Contenuti Manipolati</strong></p><p class="text-justify">La nuova figura delittuosa, destinata a trovare collocazione nel corpo del codice all'art. 612-<i>quater</i>, <strong>punirebbe</strong> la diffusione di contenuti falsificati tramite sistemi di IA, idonei a trarre in inganno.&nbsp;</p><p class="text-justify">Di particolare interesse <strong>risulterebbe</strong> la scelta di strutturare il reato attorno al <strong>dolo specifico</strong> del cagionare un "<i>danno ingiusto</i>", opzione che, se per un verso disvela l’intenzione del Legislatore di procedere ad una delimitazione del disvalore penale delle condotte, dall’altro affiderà agli interpreti un non agevole compito di esegesi.</p><p class="text-justify">Non meno rilevante appare la disciplina della procedibilità. Il Legislatore opterebbe per un regime differenziato: la regola generale sarebbe quella della <strong>procedibilità a querela della persona offesa</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tale scelta, se da un lato affida alla vittima la valutazione circa l'opportunità di attivare la pretesa punitiva, dall'altro potrebbe depotenziare la tutela in contesti in cui la persona offesa si trovi in una posizione di debolezza o soggezione. A temperare tale impostazione interverrebbero, tuttavia, due eccezioni per casi particolarmente sensibili che renderebbero il delitto <strong>procedibile d'ufficio</strong>: qualora il fatto sia connesso con un altro delitto procedibile d'ufficio, o se commesso nei confronti di persona incapace o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1.2. L'Aggravante Comune: l'AI come Possibile Indice di Accresciuto Disvalore Penale</strong></p><p class="text-justify">Di impatto sistemico ancora maggiore <strong>apparirebbe</strong> l'introduzione di una circostanza aggravante comune all'art. 61, n. 11<i>-decies</i> c.p: detta norma prevederebbe un aumento di pena nel caso in cui l’uso di un sistema di AI costituisca mezzo insidioso per facilitare il reato, ostacolare la difesa o aggravare le sue conseguenze. Questa norma riconosce l’oggettiva pericolosità legata all’impiego dell’intelligenza artificiale come amplificatore d’offesa.</p><p class="text-justify">In altre parole, l'inasprimento della pena sarebbe subordinato alla valutazione che l'impiego del sistema di AI abbia costituito "<i>mezzo insidioso</i>", ovvero abbia "<i>ostacolato la pubblica o la privata difesa</i>" o "<i>aggravato le conseguenze del reato</i>", connotando in senso prevalentemente oggettivo – con tutte le conseguenze sistemiche che ne deriverebbero – l’aggravante in parola.&nbsp;</p><p class="text-justify">Si tratterebbe, in definitiva, di una qualificazione normativa di un'accresciuta pericolosità della condotta, legata alla sua capacità di amplificare l'offesa o di indebolire le difese della vittima.</p><p class="text-justify"><strong>2. La pretermissione della responsabilità dell’Ente&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Ad una prima lettura del testo normativo, <strong>sembrerebbe emergere una significativa lacuna</strong>: la nuova fattispecie di cui all'art. 612-quater c.p. <strong>non risulta, allo stato, esplicitamente inclusa</strong> nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tale assenza solleva un interrogativo ineludibile: dimenticanza o scelta consapevole del Legislatore? Se fosse una scelta, essa genererebbe un vuoto normativo non ignorabile, se si considera quanto i fenomeni di manipolazione digitale possano concretamente interessare la criminalità d’impresa.</p><p class="text-justify">Senza in questa sede addentrarsi nella complessa esegesi dei rapporti – in termini di potenziale concorso formale ovvero apparente – tra la nuova figura delittuosa e le fattispecie già vigenti, segnatamente quelle a presidio dei mercati regolamentati, è tuttavia possibile, in mera e approssimativa esemplificazione, ipotizzare alcuni scenari la cui plausibilità renderebbe evidente della lacuna normativa.</p><p class="text-justify">Si potrebbe, ad esempio, immaginare la diffusione di un video artefatto in cui l'amministratore delegato di una società quotata annuncia un inesistente <i>profit warning</i>, al solo fine di provocare un crollo del titolo e consentire operazioni speculative al ribasso.&nbsp;</p><p class="text-justify">Né meno plausibile apparirebbe, specie in contesti non regolamentati come quello delle cripto-attività, la creazione di un <i>deepfake</i> di un noto influencer che elogia una valuta digitale a bassa capitalizzazione, al fine di orchestrarne un <i>pump-and-dump</i> a danno di piccoli investitori.&nbsp;</p><p class="text-justify">Allo stesso modo, la fattispecie potrebbe trovare applicazione in contesti di concorrenza sleale, ove un ente diffondesse un audio, generato artificialmente ma del tutto realistico, di una conversazione in cui i vertici di un'impresa concorrente sembrano ammettere pratiche illegali, al fine di sabotarne la reputazione.</p><p class="text-justify"><strong>3. Diritto d'Autore nell'Era dell'IA Generativa e l'Automatica Espansione della Responsabilità 231</strong></p><p class="text-justify">Di converso, un'analisi sistematica del DDL AI rivela un esito opposto per quanto concerne le nuove tutele in materia di diritto d'autore.&nbsp;</p><p class="text-justify">L'art. 26, comma 3, del testo <strong>modificherebbe</strong> l'art. 171 della Legge n. 633/1941, introducendo la nuova lettera a-ter), che <strong>punirebbe</strong> la riproduzione o l'estrazione di testi o dati in violazione delle nuove norme sul <i>text and data mining</i> .</p><p class="text-justify">Qui la conseguenza sul piano della responsabilità dell'ente appare diametralmente diversa.&nbsp;</p><p class="text-justify">Poiché l'art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001 già richiama, tra i reati presupposto, le violazioni previste dall'art. 171 della legge sul diritto d'autore, la nuova fattispecie <strong>vi rientrerebbe automaticamente</strong>, in forza del rinvio operato dalla norma.</p><p class="text-justify">Si paleserebbe, dunque, una <strong>asimmetria sanzionatoria</strong>: un ente potrebbe essere chiamato a rispondere ex D.Lgs. 231/2001 per aver addestrato il proprio sistema di IA con dati protetti da copyright in modo illecito, ma potrebbe non rispondere ai sensi del medesimo decreto per aver utilizzato quello stesso sistema al fine di creare e diffondere un <i>deepfake</i> dannoso per un concorrente.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tale trattamento differenziato interroga la coerenza del legislatore e meriterebbe un'attenta riflessione nel prosieguo dei lavori parlamentari.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4. Le Deleghe al Governo</strong></p><p class="text-justify">A rendere il quadro ancor più complesso e fluido interviene l'ampia delega che l'art. 24 del DDL AI <strong>conferirebbe</strong> al Governo per "<i>adeguare e specificare la disciplina dei casi di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale</i>".</p><p class="text-justify">I principi e criteri direttivi delineati dal comma 5 appaiono di portata quantomai vasta e potenzialmente idonei a ridisegnare interi settori del diritto penale e processuale.</p><p class="text-justify">Il Governo verrebbe infatti delegato a:&nbsp;</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong>precisare i criteri di imputazione</strong> della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti, tenendo conto del </span><i><span>"livello effettivo di controllo dei sistemi</span></i><span>";</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>introdurre autonome fattispecie di reato</strong>, anche colpose, per l'omessa adozione di misure di sicurezza;&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>regolare l'utilizzo dell'IA nelle indagini preliminari</strong> ; e, infine,&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>modificare la normativa sostanziale e processuale vigente</strong> a fini di coordinamento.&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify">Una delega di eccezionale ampiezza, che di fatto posticipa a una futura decretazione legislativa la definizione di nodi dogmatici centrali.&nbsp;</p><p class="text-justify">La disciplina penale dell'AI si configura, dunque, non come un punto d'arrivo, ma come un cantiere aperto, la cui architettura definitiva dipenderà in larga misura dalle scelte che verranno operate in sede governativa.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Considerazioni Conclusive</strong></p><p class="text-justify">Il Disegno di Legge sull’Intelligenza Artificiale, nella sua attuale formulazione, si presenta come il primo, organico tentativo del legislatore nazionale di governare un fenomeno tecnologico dalle pervasive implicazioni penalistiche.&nbsp;</p><p class="text-justify">L'analisi del testo, tuttavia, rivela non solo l'intento di approntare nuove difese, ma anche profili di criticità, possibili disarmonie e un ampio ricorso allo strumento della delega legislativa, che rimette a un momento successivo la definizione di aspetti cruciali della materia, che, probabilmente, dovrebbero conoscere un diverso approfondimento nell’economia di un iter legislativo ordinario.&nbsp;</p><p class="text-justify">Emerge, allo stato, la potenziale lacuna derivante dalla mancata inclusione del nuovo delitto di illecita diffusione di contenuti manipolati nel catalogo dei reati presupposto; mancanza che dischiude interrogativi sulla piena consapevolezza delle implicazioni criminologiche della fattispecie nelle dinamiche dell’organizzazione economica.&nbsp;</p><p class="text-justify">Sarebbe pertanto auspicabile un intervento più attento a intercettare la reale portata offensiva dei fenomeni, attraverso un'opera di tipizzazione delle fattispecie più rigorosa e meditata.&nbsp;</p><p class="text-justify">Un compito, questo, che necessariamente dovrà attingere a nozioni metagiuridiche, poiché non è possibile incriminare efficacemente ciò che non si comprende a fondo nelle sue implicazioni tecniche e operative.&nbsp;</p><p class="text-justify">Proprio in questo risiede, in definitiva, la tensione che attraverserà sempre di più il diritto penale del futuro: il difficoltoso, costante, affinamento delle categorie normative -se non, addirittura, dogmatiche - a fronte dell'incessante e convulsa accelerazione del progresso tecnologico.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><hr><p class="text-justify">¹ Cfr. Cass. Pen., Sez. Unite, 24 aprile 2014, n. 38343 (ThyssenKrupp), che ha consolidato il concetto di "colpa di organizzazione" come fondamento della responsabilità dell'ente. Sul punto, per una riflessione critica, A. ALESSANDRI, <i>Diritto penale e attività economiche</i>, il Mulino, 2018.</p><p class="text-justify">² Per un'analisi della nozione di "interesse o vantaggio" dell'ente, si veda Cass. Pen., Sez. Unite, 30 gennaio 2014, n. 10561 (Espenhahn).</p><p class="text-justify">³ Sul tema della soggettività penale degli agenti artificiali, si vedano, tra gli altri, G. L. GATTA, "Intelligenza artificiale e diritto penale: un primo quadro d'insieme", in <i>Diritto Penale Contemporaneo</i>, Fasc. 3/2023, e F. MANTOVANI, "Machina Sapiens. L'intelligenza artificiale e la sfida al diritto penale", in <i>Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale</i>, 2021.</p><p class="text-justify">⁴ Sulle problematiche legate al <i>text and data mining</i> e al diritto d'autore, si veda M. R. MARELLA, "Diritto d'autore e intelligenza artificiale. Note a margine dell'AI Act", in <i>Diritto dell'informazione e dell'informatica</i>, 2023.</p><p class="text-justify">⁵ Per una visione d'insieme sulle sfide poste dalla tecnologia al diritto penale, si rinvia a E. MUSCO, <i>I nuovi orizzonti del diritto penale dell'economia</i>, Giuffrè, 2022.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 12 Sep 2025 14:14:57 +0200</pubDate>
                        <title>Corollari processuali della circolazione mortis causa delle partecipazioni in s.r.l.</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><i>Eredità e partecipazione in società: qual è il momento a partire dal quale gli eredi acquisiscono il diritto a proseguire l’azione sociale di responsabilità precedentemente promossa dal de cuius?</i></p><p><strong>1.Premessa</strong></p><p class="text-justify">Con la sentenza n. 2624 depositata in data 29 gennaio 2024, la Cassazione Civile si è pronunciata in merito a due temi che intersecano tanto il diritto societario quanto il diritto successorio: da un lato, la circolazione <i>mortis causa</i> delle partecipazioni di società a responsabilità limitata; dall’altro lato, la legittimazione degli eredi del socio defunto ad esercitare i diritti sociali connessi alle medesime partecipazioni.&nbsp;</p><p class="text-justify">La pronuncia in commento suscita interesse perché, combinando tra loro i princìpi del diritto societario e processuale con quelli del diritto delle successioni, chiarisce, in caso di decesso del socio di s.r.l., quale sia il momento a partire dal quale gli eredi acquisiscono il diritto a proseguire l’azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2476 c.c. precedentemente promossa dal <i>de cuius</i>.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Il caso di specie</strong></p><p class="text-justify">In primo grado l’attore, socio di una s.r.l., esperiva l’azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c., nei confronti dell’amministratore unico. Nelle more del giudizio, quest’ultimo convenuto, e la società, litisconsorte nel giudizio, dichiaravano la morte dell’attore (non rilevata dal legale di parte attrice) onde provocare l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 300, comma 1, c.p.c.&nbsp;</p><p class="text-justify">Senonché, all’udienza successiva si costituivano in prosecuzione, ai sensi dell’art. 300, comma 2, e art 302 c.p.c., le eredi universali del socio deceduto, benché a tale data <i><strong><u>non</u></strong></i> avessero ancora provveduto all’iscrizione presso l’ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2470 c.c. dell’acquisto <i>mortis causa</i> delle quote del <i>de cuius</i>.&nbsp;</p><p class="text-justify">In ragione di tale mancata iscrizione alla data della costituzione, i convenuti eccepivano l’inammissibilità e l’inefficacia dell’atto di impulso delle eredi, a loro dire compiuto in carenza di legittimazione attiva perché non (ancora) aventi la qualità di “socie”, acquisibile solo con l’incombente di cui all’art. 2470 c.c. (ottemperato dalle stesse solo mesi dopo, allorché la causa era, però, ormai stata trattenuta – e poi rimessa – in decisione).&nbsp;</p><p class="text-justify">Il Tribunale riteneva, invece, sussistente la legittimazione processuale attiva delle eredi a proseguire il processo (appunto, non dichiarato interrotto) e, infine, condannava l’amministratore unico a pagare le somme di cui alle domande attore.</p><p class="text-justify">La sentenza veniva, allora, impugnata dinanzi alla Corte d’Appello di Milano nella sola parte del rigetto delle eccezioni attinenti alla legittimazione delle eredi a proseguire il giudizio, appello che la Corte territoriale rigettava ritenendo: (<i>i</i>) che l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori costituisce un diritto esclusivo della società che può esser fatto valere dal socio in qualità di sostituto processuale della società; (<i>ii</i>) che <u>le eredi, sulla base dell’accettazione dell’eredità, con efficacia retroattiva al momento dell’apertura della successione, avevano acquistato la qualità di soci </u><s>&nbsp;</s>e, pertanto, potessero promuovere l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c. in detta qualità, quali sostitute processuali straordinarie della società.</p><p class="text-justify">L’amministratore soccombente, pertanto, presentava ricorso per cassazione.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. Tra il diritto societario e il diritto successorio: l’art. 2476, comma 3, c.c. e l’art. 459 c.c. Il quesito sottoposto alla Suprema Corte.</strong></p><p class="text-justify">L’art. 2476, comma 3, c.c. consente a ciascun socio di proporre l’azione sociale di responsabilità secondo uno schema che, in rito, è riconducibile alla figura della sostituzione processuale ai sensi dell'art. 81 c.p.c., per cui il socio assume la posizione di sostituto processuale straordinario della società stessa.</p><p class="text-justify">Viene, inoltre, in rilievo l’art. 2470 c.c., il quale dispone che il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell’atto di trasferimento presso l’Ufficio del Registro delle Imprese.</p><p class="text-justify">Ne deriva che, se, <u>da un lato</u>, l’acquisto <i>mortis causa</i> della qualità di socio presuppone il solo trasferimento <i>iure haereditario</i> della titolarità della partecipazione mediante delazione e successiva accettazione dell’eredità da parte del delato (che così acquista la qualità di erede), dall’altro lato, affinché tale erede acquisti anche la qualità di socio “<i>di fronte alla società</i>” occorre altresì che l’atto successorio di trasferimento sia depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2470 c.c.</p><p class="text-justify">Ma come si coordina, allora, l’art. 2470 c.c. con gli assiomi del diritto successorio e, in particolare, con l’art. 459 c.c. secondo cui: «<i>l’eredità si acquista con l’accettazione. L’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione</i>»? Se è vero che, con una <i>fictio iuris</i>, l’erede diventa titolare delle sostanze ereditarie retroattivamente, sin dall’istante in cui si è aperta la successione, allora accettando in eredità una quota societaria egli diventa senz’altro “socio” con la medesima efficacia retroattiva? Se sì, è nel medesimo momento che egli acquista (retroattivamente) anche la legittimazione ad esercitare i diritti sociali, tra cui la legittimazione all’azione <i>ex</i> art. 2476, comma 3, c.c.?</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4. Il principio di diritto</strong></p><p class="text-justify">Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte ha risposto enunciando il seguente principio di diritto: «<i>i chiamati all'eredità del&nbsp;</i>de cuius<i> acquistano (retroattivamente) la partecipazione sociale al momento dell'accettazione dell'eredità, ma sono legittimati all'esercizio dei diritti sociali solo a seguito del deposito per l'iscrizione del loro acquisto nel registro delle imprese: ed in definitiva, prima di tale momento, gli eredi non possono nemmeno interferire con l'operato dell'amministratore, in quanto terzi rispetto alla società. <strong>Anche il diritto ad agire per responsabilità nei confronti degli amministratori, tra gli altri diritti sociali, pur nella sua peculiarità, si concretizza in capo all'erede del socio, dunque, solo con l'adempimento delle formalità di cui si è detto</strong></i>».</p><p class="text-justify">Quindi il trasferimento <i>iure haereditario</i> della titolarità della quota è condizione necessaria, ma non sufficiente per l'esercizio dei diritti sociali in capo agli eredi: essi <i><u>da un lato</u>&nbsp;</i>acquistano retroattivamente la partecipazione sociale al momento dell’apertura della successione, <i><u>dall’altro</u></i>, divengono legittimati all’esercizio dei diritti sociali – tra cui le azioni contro l’amministratore – solo a seguito dell’iscrizione del loro acquisto nel registro delle imprese di cui all’art. 2470 c.c.: prima di tale momento, gli eredi non possono nemmeno interferire con l’operato dell’amministratore, in quanto terzi rispetto alla società e come tali privi anche del “potere” di sostituirsi ad essa <i>ex</i> art 81 c.p.c.</p><p class="text-justify">&nbsp;Il principio enunciato muove anzitutto dal tenore letterale dell’art. 2470 c.c. che – a ben vedere – nel disporre che «<i>il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito</i>», non distingue tra trasferimenti <i>inter vivos</i> o <i>mortis causa.</i> Esso trova comunque la sua <i>ratio</i> in un’inderogabile <strong>esigenza di certezza</strong> delle situazioni giuridiche, esigenza che – del resto – neppure pare collidere con l'operatività dell'art. 459 c.c. Le due norme operano infatti su piani diversi, che non si escludono tra loro: l’art. 459 c.c., determina il momento in cui il delato diviene erede (ed eventualmente “socio”) mentre l’art. 2470 c.c. si limita a regolare il momento (ben diverso) in cui tale qualità di erede-socio diviene <i><strong><u>anche</u></strong></i> “opponibile” alla società e suscettibile di una proiezione sul piano processuale ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c. e dell'81 c.p.c.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 01 Sep 2025 14:44:27 +0200</pubDate>
                        <title>Il recepimento in Italia della Secondary Market Directive: analisi del D.lgs. 116/2024</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>1. L’attuazione della Secondary Market Directive in Italia</strong></p><p class="text-justify">Il D.lgs. n. 116/2024 (il “<strong>Decreto</strong>”) ha recepito in Italia la Direttiva UE/2021/2167 (la “<strong>Direttiva</strong>”) in materia di gestori e acquirenti di crediti, il cui obiettivo era uniformare le norme che disciplinano i gestori e gli acquirenti di crediti deteriorati nonché favorire la crescita di un mercato secondario dei crediti deteriorati all’interno dell’Unione Europea. I principali contenuti e le prime considerazioni sullo schema di recepimento della Direttiva in Italia sono stati oggetto di approfondimento nella nostra precedente newsletter del 19 febbraio 2024.&nbsp;</p><p class="text-justify">In particolare, il Decreto è intervenuto modificando il D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>, “<strong>TUB</strong>”) con l’introduzione del nuovo Capo II del Titolo V (articoli dal 114.1 al 114.10) denominato «Acquisto e gestione di crediti in sofferenza e gestori di crediti in sofferenza», apportando alcune novità legislative rispetto a quanto previsto dalla Direttiva.</p><p class="text-justify">A livello di legislazione secondaria, l’articolo 3, comma 1, del Decreto ha attribuito alla Banca d’Italia il compito di emanare le ulteriori disposizioni di recepimento della Direttiva e attuative del nuovo Capo II, Titolo V, del TUB. In ottemperanza a tale mandato, il 13 febbraio 2025 la Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito web le nuove disposizioni di vigilanza (le “<strong>Disposizioni Attuative</strong>”) che includono specifiche previsioni per la gestione dei crediti in sofferenza, disciplinando in particolare la figura del gestore di crediti in sofferenza, quale nuovo soggetto vigilato dalla Banca d’Italia.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il presente approfondimento concerne le principali novità introdotte dal Decreto e dalle Disposizioni Attuative, con particolare riferimento alla nuova figura del gestore di crediti in sofferenza.</p><p class="text-justify"><strong>2. Ambito di applicazione</strong></p><p class="text-justify">Il Decreto circoscrive l’ambito di applicazione della nuova normativa ai “crediti in sofferenza”, definiti dalle Disposizioni Attuative come “<i>il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca</i>. <i>Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese</i>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Diversamente da quanto previsto nella Direttiva, devono pertanto ritenersi esclusi non solo tutti i crediti che rientrano nelle categorie <i>performing</i>, ma anche gli UTP (<i>Unlikely to Pay</i>), e <i>past due,</i> oltre che i crediti c.d. commerciali (<i>e.g. utilities</i>, crediti derivanti dall’attività di impresa etc.).</p><p class="text-justify">Inoltre, il legislatore nazionale ha deciso, conformemente a quanto consentito dalla Direttiva, di estendere l’ambito di applicazione del Decreto anche ai crediti finanziari in sofferenza originati da soggetti non bancari iscritti all’albo ex articolo 106 del TUB, da fondi di investimento o da società veicolo di cartolarizzazione (SPV).</p><p class="text-justify">La nuova normativa non trova, invece, applicazione&nbsp;con riferimento all’acquisto e alla gestione di crediti in sofferenza effettuata da: (i) gestori di organismi di investimento collettivo del risparmio in relazione ai fondi da essi gestiti; (ii) banche (anche con riferimento ai crediti da esse concessi o acquistati); (iii) intermediari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB (anche con riferimento ai crediti dagli stessi sia concessi sia acquistati), se svolta in Italia<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title>[2]</a>.</p><p class="text-justify">Infine, la Banca d’Italia ha chiarito che le operazioni di cartolarizzazione caratterizzate da segmentazione del rischio (ad esempio, operazioni con <i>tranche</i> subordinate/<i>senior</i>) sono escluse dall’ambito applicativo delle nuove regole sulla gestione dei crediti deteriorati: la decisione di mantenere l’attività di <i>servicing</i> riservata a soggetti vigilati e qualificati (i.e. banche e intermediari ex art. 106 del TUB) ha lo scopo di tutelare la solidità e la trasparenza delle operazioni, a beneficio sia degli investitori sia dell’intero sistema finanziario.</p><p class="text-justify"><strong>3. Gli acquirenti di crediti in sofferenza</strong></p><p class="text-justify">Il Decreto e le Disposizioni Attuative, in recepimento della Direttiva, chiariscono che gli acquirenti di crediti in sofferenza possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche, purché diverse dalle banche<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" title>[3]</a>, che acquistino i crediti in sofferenza nell’ambito di un’attività commerciale o professionale, e non a titolo personale o occasionale.</p><p class="text-justify">La normativa non richiede che gli acquirenti rispettino requisiti patrimoniali minimi o siano in possesso di autorizzazioni preventive, ma tali soggetti devono comunque operare nel rispetto delle regole generali di trasparenza, correttezza e diligenza.</p><p class="text-justify"><strong>4. L’informativa agli acquirenti di crediti in sofferenza&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">A far data dal 19 ottobre 2023 trova applicazione il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2083 della Commissione Europea del 26 settembre 2023 (il “<strong>Regolamento</strong>”), che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva per quanto riguarda i modelli che devono essere usati dagli enti creditizi per la trasmissione agli acquirenti di informazioni sulle esposizioni creditizie nel portafoglio bancario.</p><p class="text-justify">L’art. 3 del Il Regolamento prevede le categorie di informazioni che devono essere fornite (controparte; contratto di credito, garanzie e cronologia della riscossione dei rimborsi), il cui dettaglio è poi contenuto negli allegati, i quali prevedono criteri, tabelle, definizioni, dati e istruzioni da seguire per fornire le informazioni. Sotto il profilo della riservatezza, il Regolamento prevede che siano gli enti creditizi a (i) individuare le informazioni che devono essere considerate riservate a norma del diritto dell’Unione applicabile e (ii) garantire un’adeguata protezione di tali informazioni, anche concludendo appositi accordi di riservatezza con i cessionari prima di condividere i dati personali prima della conclusione del contratto.</p><p class="text-justify">Il Regolamento non si applica a:</p><p class="text-justify">(i) compravendite di crediti che fanno parte di vendite di succursali, aree di attività o vendite di portafogli dei clienti che non sono limitate ai contratti di credito deteriorati e ai trasferimenti di contratti di credito deteriorati nell’ambito di un’operazione di ristrutturazione in corso dell’ente creditizio che vende nel quadro di procedure di insolvenza, risoluzione o liquidazione;&nbsp;</p><p class="text-justify">(ii) compravendite di crediti deteriorati mediante cartolarizzazione laddove si applichi il Regolamento (UE) 2017/2402 e la comunicazione delle relative informazioni sia disciplinata dal regolamento delegato (UE) 2020/1224 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225;</p><p class="text-justify">(iii) compravendite di crediti deteriorati in forza di credit default swap, total return swap e altri contratti derivati, contratti di assicurazione e contratti di sub-partecipazione;&nbsp;</p><p class="text-justify">(iv) compravendite di crediti deteriorati in forza di un contratto di garanzia finanziaria o di un’operazione di finanziamento tramite titoli.</p><p class="text-justify"><strong>5. I gestori di crediti in sofferenza e l’autorizzazione a svolgere l’attività di gestione</strong></p><p class="text-justify">Una delle principali novità del Decreto è rappresentata dall’introduzione della figura del gestore di crediti in sofferenza, che si aggiunge a banche e intermediari ex art. 106 del TUB quale soggetto legittimato a gestire i crediti in sofferenza per conto degli acquirenti di crediti in sofferenza.&nbsp;</p><p class="text-justify">Gli acquirenti di crediti in sofferenza non possono, infatti, gestire direttamente i crediti oggetto di acquisizione, ma devono affidarsi a un soggetto vigilato da individuarsi tra banche, intermediari ex art. 106 del TUB o appunto gestori iscritti nell’albo speciale istituito ai sensi dell’art. 114.5 del TUB e autorizzati dalla Banca d’Italia<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" title>[4]</a>.</p><p class="text-justify">A differenza di quanto disposto dalla Direttiva<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" title>[5]</a> che prevede l’obbligo di nominare un soggetto che svolga attività di gestione di crediti solamente con riferimento all’acquisto di crediti in sofferenza vantati nei confronti dei consumatori, il Decreto ha previsto che l’acquirente di crediti in sofferenza sia sempre tenuto a nominare un gestore di crediti in sofferenza (ovvero una banca o un intermediario finanziario ex art. 106 del TUB), indipendentemente, dunque, dalla tipologia di soggetti verso i quali tali crediti in sofferenza sono vantati.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le Disposizioni Attuative<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" title>[6]</a> prevedono che la gestione dei crediti in sofferenza comprenda la riscossione e il recupero dei pagamenti dovuti dal debitore, la rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali con il debitore ceduto<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" title>[7]</a>, la gestione dei reclami dei debitori ceduti e l’informativa al debitore relativa a ogni variazione dei tassi di interesse e degli oneri o a ogni pagamento dovuto.</p><p class="text-justify">Inoltre, ai sensi della Parte Prima, Capitolo 4, Sezione II, delle Disposizioni Attuative, l’attività del gestore autorizzato può includere l’acquisto a titolo definitivo e la gestione per conto proprio di crediti in sofferenza, purché la stessa avvenga “<i>in via subordinata rispetto alla gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti terzi</i>”.&nbsp;</p><p class="text-justify">La ragione di tale limitazione risiede nella volontà del legislatore di assicurare che l’oggetto sociale del gestore di crediti in sofferenza (<i>i.e.</i> la gestione per conti di terzi acquirenti) sia coerente con l’attività in concreto svolta (anche in considerazione dell’assenza di requisiti prudenziali di tipo quantitativo in capo ai gestori, che si basa sul presupposto che il recupero di crediti venga svolto per conto di terzi)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" title>[8]</a>.</p><p class="text-justify">Ai fini dell’iscrizione all’albo dei gestori, è richiesta un’adeguata struttura organizzativa, l’adozione di procedure operative efficaci e un sistema di controlli interni idoneo a garantire la corretta gestione dei crediti in sofferenza. Il gestore deve inoltre essere in grado di svolgere direttamente una parte significativa delle attività di gestione, evitando di delegarla integralmente a terzi senza assicurare una supervisione interna.&nbsp;</p><p class="text-justify">La Banca d’Italia verifica la solidità patrimoniale e gestionale del richiedente, valutando la capacità dello stesso di operare in modo sostenibile nel lungo periodo, nonché il piano d’impresa presentato dal gestore, che deve illustrare le strategie operative e le modalità di gestione dei crediti.</p><p class="text-justify">La domanda per ottenere l’iscrizione all’albo dei gestori da parte di nuovi soggetti deve essere presentata alla Banca d’Italia, la quale ha 90 giorni dalla ricezione della documentazione per pronunciarsi.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>6. La tutela dei debitori ceduti</strong></p><p class="text-justify">Tra gli obiettivi della Direttiva, vi è senz’altro garantire un’adeguata e rafforzata tutela dei debitori ceduti. Questo principio, fatto proprio dal legislatore nazionale, si sostanzia in specifici obblighi informativi individuali. In particolare, il gestore di crediti in sofferenza, oppure la banca o l’intermediario finanziario ex art. 106 del TUB incaricati dall’acquirente per la gestione di tali crediti, devono comunicare in modo diretto e personale al debitore l’avvenuta cessione del credito.&nbsp;</p><p class="text-justify">L’obbligo di informare il debitore sorge subito dopo la cessione del credito e, comunque, sempre prima che vengano avviate eventuali azioni di recupero nei suoi confronti.&nbsp;</p><p class="text-justify">L’informativa da fornire al debitore ceduto deve rispettare precisi requisiti di contenuto, così da garantire piena trasparenza e tutela del debitore.</p><p class="text-justify"><strong>7. Il ruolo dei soggetti titolari di licenza ex art. 115 TULPS</strong></p><p class="text-justify">La nuova disciplina introdotta dal Decreto e dalle Disposizioni Attuative ridefinisce anche il ruolo dei soggetti autorizzati ex art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (“<strong>TULPS</strong>”).</p><p class="text-justify">Queste società, tradizionalmente attive nel recupero stragiudiziale dei crediti, possono ora scegliere se richiedere l’autorizzazione come gestori di crediti in sofferenza ai sensi dell’art. 114.6 del TUB oppure limitarsi a svolgere attività di recupero per conto terzi o come fornitori di servizi specialistici sotto la responsabilità di un gestore di crediti in sofferenza nell’ambito di accordi di <i>outsourcing</i>, fermo restando che il gestore deve comunque garantire il rispetto delle regole di <i>governance</i> e vigilanza previste dalle Disposizioni Attuative.</p><p class="text-justify">Secondo le indicazioni della Banca d’Italia, nel caso in cui la&nbsp;classificazione&nbsp;in stato di sofferenza avvenga&nbsp;successivamente&nbsp;all’affidamento dell’attività di recupero stragiudiziale ad un soggetto provvisto della licenza di cui all’articolo 115 del TULPS, quest’ultimo&nbsp;potrà continuare a gestire tali crediti&nbsp;senza chiedere l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 114.6 del TUB. Viceversa, ove detto credito venga successivamente ceduto a un acquirente di crediti in sofferenza,&nbsp;l’attività di recupero rientra nel campo di applicazione del Capo II del Titolo V del TUB. L’acquirente sarà quindi tenuto a nominare per la gestione una banca, un intermediario 106 ovvero un gestore di crediti in sofferenza autorizzato.</p><p class="text-justify">Inoltre, nel contesto di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto esclusivamente crediti in sofferenza realizzate ai sensi della Legge 130/1999 e prive di segmentazione del rischio,&nbsp;il&nbsp;<i>master servicer</i>&nbsp;(banca, intermediario finanziario o gestore di crediti in sofferenza) potrà, nel rispetto della disciplina settoriale applicabile e sulla base di un&nbsp;contratto di esternalizzazione,<strong>&nbsp;</strong>avvalersi per il&nbsp;recupero stragiudiziale dei crediti in sofferenza&nbsp;cartolarizzati di soggetti titolari di licenza ex art. 115 TULPS.</p><p class="text-justify">***</p><p class="text-justify"><strong>Riferimenti normativi</strong></p><ul><li><p class="text-justify"><span>Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE).</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2083 del 26 settembre 2023, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2021/2167 per quanto riguarda i modelli che devono essere usati dagli enti creditizi per la trasmissione agli acquirenti di informazioni sulle esposizioni creditizie nel portafoglio bancario.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), Capo II del Titolo V (articoli dal 114.1 al 114.10).</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116 recante il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Documento di consultazione contenente le disposizioni della Banca d’Italia per l’attuazione della Direttiva.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Disposizioni della Banca d’Italia per il recepimento della Direttiva (UE) 2021/2167 sugli acquirenti e sui gestori di crediti deteriorati.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Tavola di resoconto alla consultazione pubblicata avviata il 24 luglio 2024 dalla Banca d’Italia, pubblicata sul sito della Banca d’Italia.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Workshop per gli operatori interessati alla presentazione della domanda di autorizzazione come “gestori di crediti in sofferenza”, 6 marzo 2025, slides pubblicate sul sito della Banca d’Italia.</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>Approfondimento a cura di <strong>Matteo Gallanti </strong>e <strong>Stefano Padovani</strong>.&nbsp;</i></p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> Le Disposizioni Attuative, in linea con le previsioni del TUB, individuano il perimetro delle “sofferenze” la cui definizione coincide con quella contenuta nella Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti).</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a> Art. 114.2, comma 1, del TUB.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" title>[3]</a> Art. 114.1 del TUB.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" title>[4]</a> Art. 114.3, comma 2 del TUB.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" title>[5]</a> Art. 17, par. 1, lett. a) della Direttiva.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" title>[6]</a> Si veda la definizione di “Gestione dei crediti in sofferenza” prevista dalla Disposizioni Attuative.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" title>[7]</a> Tale rinegoziazione non deve costituire attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 106 del TUB; a tali fini non costituiscono attività di concessione di finanziamenti l'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" title>[8]</a>&nbsp;Come emerso in sede di consultazione da parte della Banca d’Italia, il criterio di subordinazione si considera rispettato se il&nbsp;valore lordo (<i>gross book value</i>) dei crediti gestiti per conto di terzi&nbsp;supera il&nbsp;50% del <i>gross book value</i> totale&nbsp;dei crediti in sofferenza gestiti, inclusi quelli acquistati in proprio. Ai fini di tale calcolo, sono da includersi sia i crediti in sofferenza acquistati&nbsp;prima&nbsp;dell’entrata in vigore della normativa sia quelli acquisitati in una fase successiva, purché ancora nel portafoglio del gestore; sono invece esclusi dal calcolo i crediti non in sofferenza gestiti in via stragiudiziale. I gestori di crediti in sofferenza devono verificare trimestralmente il rispetto del criterio di subordinazione, segnalando eventuali scostamenti alla Banca d’Italia.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 21 Aug 2025 11:15:40 +0200</pubDate>
                        <title>Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR): novità e adempimenti dal 2025</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il Regolamento europeo relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale.&nbsp;</strong></p><p>Il Regolamento (UE) 2023/1115, noto come “EUDR”, è entrato in vigore il 29 giugno 2023 e sarà applicabile dal <strong>30 dicembre 2025</strong> per la maggior parte degli operatori, mentre le micro e piccole imprese avranno tempo fino al <strong>30 giugno 2026</strong>.&nbsp;</p><p>La normativa mira a ridurre al minimo la deforestazione e il degrado forestale a livello globale, contenere le emissioni di gas a effetto serra e proteggere la biodiversità. Oltre agli obiettivi ambientali, l’EUDR integra considerazioni sociali, imponendo il rispetto della legislazione del Paese di produzione, inclusa quella ambientale, agricola, forestale, e in materia di diritti umani e dei popoli indigeni.</p><p>E’ opportuno segnalare che si tratta di una normativa speciale rispetto a quella, “orizzontale”, prevista in materia di due diligence con la Direttiva&nbsp;2024/1760 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (c.d. “CSDDD”); pertanto, in caso di contrasto, l’EUDR prevale sulla CSDDD.</p><p>Di recente, la Commissione Europea ha pubblicato (in G.U.U.E. C del 12 agosto 2025) un nuovo documento di orientamento (C/2025/4524), volto a chiarire le previsioni dell’EUDR (nel proseguo, la “Comunicazione”). La Comunicazione – peraltro giuridicamente non vincolante – fornisce infatti indicazioni operative su aspetti chiave come le differenze tra gli obblighi in capo ai diversi operatori, la <i>due diligence</i>, la presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza (“DDS”), il ruolo delle certificazioni e le tempistiche di entrata in vigore dell’EUDR.</p><p>Il campo di applicazione dell’EUDR comprende sette materie prime considerate a rischio: bovini, cacao, caffè, olio di palma, soia, legno e gomma naturale, oltre a numerosi prodotti derivati elencati nell’Allegato I, tra cui cuoio, cioccolato, carta, mobili e pneumatici.&nbsp;</p><p>La disciplina interessa, in particolare, <strong>operatori e commercianti, distinguendo tra PMI e non-PMI</strong>. In sintesi, l’operatore è chi immette per primo un prodotto rilevante sul mercato UE o lo esporta, mentre il commerciante è chi lo mette a disposizione sul mercato dopo l’immissione iniziale.&nbsp;</p><p>Gli operatori non-PMI devono implementare <strong>un processo di </strong><i><strong>due diligence</strong></i> strutturato in tre fasi: raccolta di informazioni dettagliate sul prodotto (descrizione, quantità, Paese di produzione, geolocalizzazione degli appezzamenti, dati di fornitori e acquirenti, prove di conformità); valutazione del rischio di non conformità, considerando elementi quali il rischio Paese, la presenza di deforestazione o degrado forestale, i diritti delle popolazioni locali, la complessità della filiera e il rischio di mescolamento con prodotti di origine sconosciuta; e, se necessario, adozione di misure di mitigazione per ridurre il rischio a un livello nullo o trascurabile, come richieste di informazioni aggiuntive, audit indipendenti o controlli in loco.</p><p>La conclusione positiva della <i>due diligence</i> è possibile solo se il rischio residuo è nullo o trascurabile. In caso contrario, il prodotto non può essere immesso sul mercato o esportato.&nbsp;</p><p>L’operatore deve presentare, attraverso il Sistema Informativo previsto dall’articolo 33, <strong>la DDS</strong> e conservare la relativa documentazione per almeno cinque anni.&nbsp;</p><p>È inoltre tenuto a dotarsi di un <strong>sistema interno di </strong><i><strong>due diligence</strong></i><strong>, con procedure e controlli formalizzati</strong>, nonché revisione periodica almeno annuale.</p><p>La legislazione pertinente ai sensi dell’EUDR include le norme del Paese di produzione relative all’uso del suolo, alla tutela ambientale, alla gestione forestale, ai diritti di terzi e dei lavoratori, ai diritti umani e indigeni, nonché alle disposizioni fiscali, anticorruzione, commerciali e doganali.</p><p>La normativa prevede una <strong>classificazione dei Paesi di origine</strong> in base al livello di rischio: basso, standard o alto. Per i Paesi a basso rischio, gli operatori possono applicare una due diligence semplificata, limitandosi alla raccolta delle informazioni di base e alla presentazione della DDS, senza analisi e mitigazione approfondite. Nei Paesi ad alto rischio, invece, le verifiche e i controlli sono più rigorosi e frequenti.</p><p>Le autorità competenti effettuano <strong>controlli documentali e fisici, anche in dogana</strong>. In caso di non conformità possono essere adottate misure correttive come il ritiro o il richiamo immediato dei prodotti, la sospensione della loro immissione sul mercato, la donazione per fini caritatevoli o lo smaltimento. Le sanzioni possono arrivare ad almeno il 4% del fatturato annuo realizzato nell’UE, oltre alla confisca dei prodotti o dei proventi, all’esclusione temporanea da appalti e fondi pubblici e, nei casi più gravi o in caso di recidiva, al divieto di immissione o esportazione di prodotti rilevanti.</p><p>La Comunicazione riconosce l’utilità di schemi volontari di certificazione ambientale e tracciabilità; tuttavia, essi possono <strong>integrare</strong> – e non sostituire – la <i>due diligence</i> obbligatoria. In particolare, certificazioni basate su modelli di equilibrio di massa o su percentuali miste di prodotto non garantiscono di per sé la conformità all’EUDR. Solo prodotti completamente conformi ai criteri di legalità e deforestazione zero in <strong>tutti</strong> i loro componenti possono essere immessi sul mercato UE. L’operatore deve dunque verificare la conformità della certificazione all’EUDR.</p><p>Per prepararsi alla scadenza del 30 dicembre 2025, le aziende dovrebbero mettere in atto quanto prima una serie di azioni: mappare le proprie filiere, identificando fornitori e aree a rischio; istituire un database centralizzato per la gestione delle informazioni; nonché adeguare i contratti di fornitura con clausole specifiche sulla conformità alla normativa.&nbsp;</p><p>È altresì essenziale formare il personale coinvolto, in particolare negli uffici acquisti, qualità e sostenibilità, e implementare un sistema di <i>due diligence</i> interno strutturato, eventualmente integrato nel Modello 231.&nbsp;</p><p>È infine imprescindibile mantenere un monitoraggio costante dell’evoluzione normativa e delle <i>best practices</i>, per garantire un adeguamento tempestivo e prevenire rischi legali e reputazionali.</p><p class="text-center">***</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare <strong>Valentina Cavanna </strong>all’indirizzo</i><a href="mailto:valentina.cavanna@advant-nctm.com"><i>valentina.cavanna@advant-nctm.com</i></a><i>.</i></p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/esperienza/settori/ambiente-e-sicurezza" target="_blank"><i>Resta aggiornato</i></a><i>!</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Ambiente e Sicurezza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 08 Aug 2025 11:05:32 +0200</pubDate>
                        <title>Investire sui Data Center: sfide attuali e prospettive future tra nuovi procedimenti autorizzativi e meccanismi di attrazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/investire-sui-data-center-sfide-attuali-e-prospettive-future-tra-nuovi-procedimenti-autorizzativi-e-meccanismi-di-attrazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Ad oggi in Italia sono presenti circa 160 Data Center (“<strong>DC</strong>”) la cui domanda energetica si attesta intorno ai 30 GW di potenza con più del 70% della richiesta concentrata tra Lombardia e Piemonte ma in netta crescita in altre Regioni, tra cui Lazio e Puglia.</p><p class="text-justify">Il riferimento è, principalmente, agli Edge DC (aventi una dimensione tra 400 e 1.800 mq e consumi energetici &lt;5MW) che si distinguono dai Medium DC (tra 2.000 e 9.000 mq con consumi &gt;5MW) e dagli Hyperscale DC (oltre 9.000 mw con consumi &gt;100MW).</p><p class="text-justify">In tale contesto, le ultime settimane sono state caratterizzate da novità di non marginale rilievo per la futura diffusione dei DC sul territorio nazionale.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il riferimento è, in particolare:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>al “nuovo” procedimento unico per la realizzazione di DC disciplinata dalla bozza del c.d. “Decreto Energia”, circolata il 24 luglio u.s. e che dovrebbe entrare in vigore entro la fine del corrente mese;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>alla strategia per l’attrazione in Italia degli investimenti industriali esteri in DC resa pubblica dal MIMIT il 16 luglio e che sarà in consultazione sino al 16 agosto p.v. (la “<strong>Strategia</strong>”).</span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong>Il procedimento unico per l’autorizzazione dei DC</strong></p><p class="text-justify">Al fine di accelerare gli iter amministrativi correlati al rilascio dei titoli abilitativi volti a garantire l’operatività dei DC, l’articolo 3 del Decreto Energia introduce un procedimento autorizzativo unico.</p><p class="text-justify">Sulla scia delle semplificazioni implementate negli ultimi anni per gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, ora, anche per i DC si prevede, dunque, una sorta di autorizzazione unica o PAUR, mirata snellire e velocizzare l’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni preordinate e connesse a vario titolo alla costruzione ed esercizio dell’intervento.</p><p class="text-justify">Segnatamente, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3 del Decreto Energia:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>l’autorizzazione, sia per la realizzazione sia per l’ampliamento, dei DC (aziendali, in co-ubicazione, in co-hosting o relativi campus) e delle relative reti connesse di utenza (di qualunque tensione nominale), è rilasciata nell’ambito di un procedimento autorizzativo unico da parte dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale. Per l’effetto, nel caso di DC con potenza fino a 300 MW, l’autorità competente sarà la relativa Regione (o Provincia delegata) e, nel caso di potenze superiori, il MASE;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>in virtù del principio di adeguatezza, nel caso di procedimenti di competenza Regionale o Provinciale, la funzione di autorità competente non può essere a sua volta delegata o attribuita ad altri enti di livello sub-provinciale;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’istanza di autorizzazione unica deve includere tutta la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti nulla osta e assensi ivi inclusi, ove necessari, quelli per l’autorizzazione integrata ambientale, la valutazione di impatto ambientale, l’autorizzazione paesaggistica o culturale, per l’utilizzo delle acque e per le emissioni atmosferiche:</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’autorizzazione unica è rilasciata in esito ad apposita conferenza di servizi e il relativo procedimento deve avere una durata non superiore a dieci mesi decorrenti dalla verifica della completezza della documentazione allegata all’istanza. Tale termine non è prorogabile se non per circostanze eccezionali e, comunque, per un massimo di tre mesi;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>nel caso in cui il progetto sia sottoposto a screening a VIA e lo stesso si concluda prevedendo la necessità di attivare il procedimento di VIA, la relativa istanza dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 90 giorni, decorsi i quali l’istanza si intende come rinunciata ed il procedimento archiviato;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>per i progetti di DC dichiarati dal Consiglio dei ministri di preminente interesse strategico nazionale, la relativa autorizzazione unica è rilasciata da un commissario straordinario di governo in coerenza con le disposizioni dettate dal DL 104/2023;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>per i DC che, alla data di entrata in vigore del Decreto, abbiano già ottenuto i titoli abilitativi (ivi inclusi i provvedimenti ambientali) necessari alla realizzazione dell’iniziativa ma non anche l’autorizzazione per le opere connessione, la stessa deve essere rilasciata dalla Regione competente. Tale norma fa espresso riferimento alle opere di connessione con tensione superiore a 220 kV e non anche alle opere con tensioni inferiori.&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong>Meccanismi di attrazione di nuovi investimenti</strong></p><p class="text-justify">Con la Strategia il MIMIT ha avviato una analisi di settore per individuare punti di forza e di debolezza del sistema Italia e attuare tutte quelle azioni ritenute necessarie per attrarre investimenti esteri, velocizzando le procedure di installazione e creare un ecosistema attrattivo per potenziali stakeholder interessati.</p><p class="text-justify">In quest’ottica, i principali campi di azione individuati consistono:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>nell’identificazione del segmento industriale dei DC,&nbsp;già iniziata con l’introduzione dal 1° gennaio 2025 del codice ATECO 63.10.10 tra quelli relativi alle&nbsp;“</span><i><span>infrastrutture informatiche, elaborazione dati, hosting e attività connesse</span></i><span>” (ATECO 63.10), in attesa di un codice ATECO specifico e unitario con la pubblicazione nel 2027 dei nuovi Codici;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>nell’introduzione di una specifica destinazione d’uso per i DC;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>nella semplificazione dei processi autorizzativi (da attuare, si assume, tramite il sopra citato Decreto Energia);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>nell'identificazione delle migliori aree di sviluppo, mediante potenziamento del SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture), con georeferenziazione multilivello di approdi sottomarini, reti elettriche, aree industriali dismesse, cablaggi e fonti rinnovabili;</span></p></li></ul><p class="text-justify">Il documento è attualmente in consultazione pubblica e tutti i soggetti interessati possono avanzare le proprie proposte o osservazione entro il 16 agosto p.v.&nbsp;</p><p class="text-justify">In parallelo a tali iniziative, appare quanto mai opportuno promuovere e incentivare lo sviluppo delle reti e delle fonti energetiche rinnovabili, in connessione con l’incremento della domanda energetica atteso nei prossimi anni, considerando eventualmente un riconoscimento formale dei DC come “soggetti energivori”, obbligati, da un lato a rispettare le c.d. condizionalità green, ma dall’altro beneficiari di agevolazioni sugli oneri di sistema e, in generale, sul prezzo dell’energia.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Considerazioni preliminari</strong></p><p class="text-justify">Con particolare riferimento al Decreto Energia (che a differenza della Strategia non ha contenuto meramente programmatico), la bozza attualmente disponibile appare presentare molteplici punti aperti che necessiteranno di essere chiariti nelle successive fasi di entrata in vigore ed applicazione della normativa di settore.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tra gli altri:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>non è specificato se la relativa autorizzazione possa costituire, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Tale omissione appare mal conciliarsi con il termine massimo di conclusione del procedimento (10 mesi) che appare difficilmente osservabile laddove si renda necessario richiedere ed ottenere la relativa variazione urbanistica;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>tranne che per i progetti già autorizzati e che debbano ottenere i titoli abilitativi per le opere di connessione con tensione superiore a 220 kW, non è prevista alcuna disposizione transitoria o clausola di salvaguardia con riguardo alle iniziative già avviate o in fase di avviamento, con la conseguenza che si dovrebbe applicare agli stessi il c.d. principio del </span><i><span>tempus regit actum</span></i><span> non senza rilevanti problemi di coordinamento e di competenza tra i vari enti preposti;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>non v’è alcun riferimento a provvedimenti attuativi (</span><i><span>e.g.</span></i><span>, linee guida) volte a fornire maggiori dettagli in ordine alla documentazione da produrre, ai contenuti minimi dell’istanza, ai vincoli eventualmente ostativi alla realizzazione degli interventi, alla possibilità o meno di classificare le opere come di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai fini dell’eventuale attivazione di procedure espropriative ecc.;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>non sono presenti riferimenti concreti ad eventuali sistemi di incentivazione e meccanismi di attrazione mirati a promuovere in concreto la realizzazione dei DC.</span></p></li></ul><p class="text-justify">I DC rappresentato uno snodo essenziale verso l’effettiva transizione digitale del Paese e, se, da un lato, gli operatori di settore si mostrano disponibili a sopportare i tradizionali rischi di mercato, dall’altro, non sono altrettanto disponibili ad assumersi i rischi tipicamente legati alla discrezionalità delle pubbliche amministrazioni.</p><p class="text-justify">In tale prospettiva, la Strategia e il Decreto Energia appaiono idonei a rappresentare un primo lieve impulso verso la progressiva valorizzazione dei DC nel panorama nazionale; tuttavia, da una prima analisi della bozza attualmente in circolazione, per un concreto cambio di paradigma è auspicabile che siano introdotte delle disposizioni integrative e correttive o, quantomeno, dei provvedimenti attuativi da adottare in tempi rapidi.</p><p class="text-justify">Quanto sopra con l’obiettivo di mitigare i medesimi ostacoli e situazioni di incertezza che negli ultimi anni hanno caratterizzato lo sviluppo di altri impianti strategici (<i>i.e.</i>, i progetti rinnovabili) per i quali i c.d. “procedimenti autorizzativi unici” sono stati negli ultimi anni sovente interpretati dai player di mercato non come un incentivo bensì come una barriera agli investimenti come è stato d’altro canto testimoniato dallo stesso legislatore con il progressivo ampliamento del perimetro applicativo dei c.d. regimi semplificati quali l’attività libera e la PAS.&nbsp;</p><p class="text-justify">Approfondimento a cura di <strong>Piero Viganò</strong>, <strong>Giovanni Battista De Luca</strong>, <strong>Lorenzo Piscitelli</strong>, <strong>Ernesto Rossi Scarpa Gregorj</strong> e <strong>Paola Putignano</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="https://www.energylawitaly.com/" target="_blank"><u>Resta aggiornato</u></a>!</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 06 Aug 2025 10:49:58 +0200</pubDate>
                        <title>Saturazione virtuale: partita rinviata a fine agosto. Cosa attendersi e i potenziali impatti sul mercato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/saturazione-virtuale-partita-rinviata-a-fine-agosto-cosa-attendersi-e-i-potenziali-impatti-sul-mercato</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Come oramai noto, da alcune settimane sta circolando la bozza del c.d. “Decreto Energia” (“<strong>Decreto</strong>”) recante, tra l’altro, misure urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche.</p><p class="text-justify">Sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, il Decreto dovrebbe giungere in Consiglio dei Ministri a fine agosto subito dopo la pausa estiva.</p><p class="text-justify"><strong><u>L’attuale bozza del Decreto</u></strong></p><p class="text-justify">Ai fini che qui rilevano, il Decreto prevede l’introduzione di un articolo 10-<i>bis</i> nel D.Lgs. n. 190/2024 (c.d. TU FER) volto a regolare le soluzioni di connessione alla rete elettrica degli: <i>(i)</i> impianti a <strong><u>fonti rinnovabili</u></strong> (con l’esclusione degli eolici offshore); <i>(ii)</i> impianti di <strong><u>storage</u></strong> (BESS e pompaggio idroelettrico).</p><p class="text-justify">Sulla base dell’attuale bozza:</p><ul><li><p class="text-justify">è previsto che ARERA disciplini entro <strong>180 giorni</strong> dall’entrata in vigore del Decreto le modalità e le condizioni tecniche ed economiche per la connessione delle suddette tipologie di impianti. In particolare, da un lato, Terna e, dall’altro i distributori di rete locali, dovranno allocare sia la capacità di rete disponibile che eventualmente quella in eccesso rispetto a quella disponibile tramite <strong><u>procedure trasparenti e non discriminatorie</u></strong>;</p></li><li><p class="text-justify">a decorrere dall’adozione della suddetta disciplina da parte di ARERA, <strong>perdono efficacia</strong> le soluzioni di connessione afferenti a progetti di impianti a fonti rinnovabili (con l’esclusione degli eolici offshore) e storage non autorizzati e il cui progetto definitivo delle opere di rete non sia stato già validato/benestariato dal distributore o da Terna;</p></li><li><p class="text-justify">la perdita dell’efficacia della soluzione di connessione non può costituire motivo di <strong>sospensione</strong> del procedimento autorizzativo o ambientale in corso relativo al progetto di impianto;</p></li><li><p class="text-justify">in deroga a quanto procede, <strong>restando efficaci</strong> le soluzioni di connessione relative ai progetti che hanno ottenuto già un provvedimento di esclusione dall’assoggettabilità a VIA (c.d. Screening VIA) o quelli che hanno già ottenuto un provvedimento di VIA, purché tali provvedimenti abbiano avuto ad oggetto anche le opere di rete;</p></li><li><p class="text-justify">anche se le relative soluzioni di connessione conservano efficacia, ai fini dell’<strong>assegnazione definitiva&nbsp;</strong>della capacità di rete è in ogni caso necessario che il progetto ottenga l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio.</p></li></ul><p class="text-justify"><strong><u>Considerazioni preliminari</u></strong></p><p class="text-justify">Dalla bozza di Decreto appare emergere – con l’eccezione degli impianti off-shore che appaiono esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione della norma – un quadro regolatorio in materia di connessione alla RTN pressoché rivoluzionato rispetto a quello vigente con impatti, quantomeno nel breve periodo, sulle iniziative già avviate o in fase di prossimo avviamento.</p><p class="text-justify">Ed infatti, laddove le attuali disposizioni fossero integralmente confermate, è verosimile che per le iniziative in stato più avanzato si assista nei prossimi mesi ad una vera e propria corsa all’ottenimento dello Screening VIA, della VIA o del benestare onde tentare di prevenire il rischio di decadenza delle STMG ottenute.</p><p class="text-justify">In merito, vale la pena evidenziare, in via preliminare, che la deroga disciplinata dal Decreto rischia di rivelarsi discriminatoria, consentendo ai progetti che – in ragione delle loro caratteristiche – sono sottoposti a procedimenti ambientali, di “conservare” la STMG nonostante non abbiano ottenuto la validazione/benestare del progetto definitivo delle opere di rete.</p><p class="text-justify">Ulteriori coni d’ombra riguardano, poi, la prossima declinazione delle sopra citate procedure “trasparenti e non discriminatorie” (le quali, teoricamente ed in linea con l’obbligo di connessione di terzi alla RTN, non dovrebbero essere “competitive” nel verso senso della parola) nonché gli iter autorizzativi relativi alle iniziative le cui STMG saranno decadute.</p><p class="text-justify">Bisognerà, infatti, comprendere come l’ente competente al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, potrà essere nella posizione di pronunciarsi su un progetto di connessione che non è più attuale, tenuto conto che sia la PAS che l’autorizzazione unica hanno ad oggetto di norma sia l’impianto di generazione che le opere di rete.</p><p class="text-justify">Emerge inoltre con chiarezza che diventerà ancora più dirimente accelerare e snellire le procedure autorizzative connesse allo sviluppo delle rinnovabili visto che i progetti che ottengono più velocemente il titolo abilitativo saranno quelli che otterranno per primi la capacità di rete in via definitiva, a discapito dei progetti non autorizzati.</p><p class="text-justify">Questi, anche se prossimi al termine&nbsp;dell’iter autorizzativo, vedranno aumentare il rischio di perdere la capacità assegnata nel contesto della procedura indetta da Terna in caso di saturazione definitiva della relativa micro-zona con potenziali aggravi economici in termini di maggiori costi da sostenere per la relativa connessione (<i>e.g.</i>, qualora la sottostazione previamente identificata fosse stata nel mentre saturata e sia necessario optare per una soluzione più distante e più onerosa).&nbsp;</p><p class="text-justify">In merito, è verosimile che si assisterà all’instaurazione di molteplici contenziosi da parte degli operatori interessati, a causa dell’improvviso venir meno del loro diritto acquisito sulla capacità di rete previamente prenotata.&nbsp;</p><p class="text-justify">Per avere un quadro chiaro, completo ed esaustivo in merito alla futura nuova disciplina (e alle conseguenti reazioni dei player di mercato) sarà comunque necessario attendere l’entrata in vigore della normativa e dei successivi provvedimenti attuativi dell’ARERA (che, orientativamente dovrebbero, essere pubblicati entro febbraio 2026 laddove fosse confermata l’entrata in vigore del Decreto entro la fine del corrente mese).</p><p class="text-justify">Il presente articolo, a cura di <strong>Piero Viganò</strong>, <strong>Giovanni Battista De Luca</strong>, <strong>Lorenzo Piscitelli </strong>e <strong>Ernesto Rossi Scarpa Gregorj</strong>, è il terzo di una serie di articoli pubblicati sulla saturazione virtuale della rete. I precedenti sono:</p><p class="text-justify"><a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/saturazione-virtuale-della-rete-microzone-e-procedure-trasparenti-i-potenziali-impatti-sulle-attuali-e-future-iniziative-di-sviluppo" target="_blank"><i>Saturazione virtuale della rete: microzone e procedure trasparenti. I potenziali impatti sulle attuali e future iniziative di sviluppo</i></a></p><p class="text-justify"><a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italia-rete-elettrica-sotto-pressione-la-sfida-della-saturazione-tra-immissione-e-prelievo" target="_blank"><i>Italia, rete elettrica sotto pressione: la sfida della saturazione tra immissione e prelievo</i></a></p><p class="text-justify"><a href="https://www.energylawitaly.com/" target="_blank">Resta aggiornato</a>!</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 04 Aug 2025 11:37:38 +0200</pubDate>
                        <title>Illegittimità costituzionale della legge calabrese sulle biomasse. Stessa sorte attende la Legge della Regione Sardegna sulle aree inidonee?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/illegittimita-costituzionale-della-legge-calabrese-sulle-biomasse-stessa-sorte-attende-la-legge-della-regione-sardegna-sulle-aree-inidonee</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con sentenza n. 134 depositata il 28 luglio scorso, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 14, commi 1 e 2 della Legge della Regione Calabria n. 36/2024 in quanto vieta la realizzazione, nei parchi nazionali e regionali, degli impianti per la produzione di energia da biomasse con potenza superiore a 10 MW termici (comma 1) e impone agli impianti esistenti con potenza superiore a 10 MW termici di ridurla entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, pena la decadenza dell’autorizzazione (comma 2).</p><p class="text-justify">La Corte, dopo aver dato preliminarmente atto della differenza tra gli impianti a biomasse e gli altri impianti da fonti rinnovabili<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a> – la cui realizzazione e operatività si pone, normalmente, in minore conflitto con la tutela dell’ambiente – ha rilevato come la legge calabrese, pur non stabilendo un divieto generalizzato di realizzazione di impianti FER sul territorio regionale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title>[2]</a>, si ponga comunque in violazione dell’art. 117, comma 3, Cost. in relazione alla materia “<i>produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia</i>” di competenza concorrente (<i>i.e.</i> congiunta di Stato, che fissa i principi, e Regioni, che legiferano nel rispetto di tali principi)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" title>[3]</a>.</p><p class="text-justify">Se è vero, infatti, che la nuova disciplina nazionale ha assegnato alle Regioni un ruolo fondamentale nell’individuazione delle aree idonee e inidonee all’installazione degli impianti FER<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" title>[4]</a>, ad avviso della Corte, tale dichiarazione di inidoneità, <strong>non può tradursi in un divieto assoluto stabilito </strong><i><strong>a priori</strong></i>,<strong>&nbsp;</strong>ma equivale a indicare le aree in cui l’installazione dell’impianto può essere egualmente autorizzata ancorché sulla base di una idonea istruttoria e di una motivazione rafforzata.&nbsp;</p><p class="text-justify">Secondo la Consulta, interpretare diversamente i limiti del potere riconosciuto alle Regioni, si porrebbe in palese contrasto con l’esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili cruciale proprio rispetto all’obiettivo di tutela dell’ambiente nell’interesse delle future generazioni.</p><p class="text-justify">È la prima volta che la Corte si è espressa sulla base dei principi del DM Aree Idonee (decreto ministeriale 21 giugno 2024) che, attuando l’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 199 del 2021, ha stabilito i nuovi principi e criteri omogenei per l’individuazione da parte delle Regioni delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione degli impianti FER con la precisazione, però, che l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico.</p><p class="text-justify">In buona sostanza la nuova normativa, se da un lato da risalto alla autonomia regionale al contempo vuole scongiurare il rischio che anche quando non sussistano evidenti ragioni di salvaguardia del territorio e degli ecosistemi introducano dei divieti il che si porrebbe in palese contrasto con la pressante esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili la quale è «di cruciale rilievo» proprio «rispetto al vitale obiettivo di tutela dell’ambiente, anche nell’interesse delle future generazioni» (cfr.sentenza n. 216 del 2022).</p><p class="text-justify">Tutto questo in attesa della pronuncia sulla Legge della Regione Sardegna (L.R. n. 20/2024) che, ricordiamo, ha sostanzialmente vietato l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile sul 99% del territorio sardo.</p><p class="text-justify"><i>Approfondimento a cura dei nostri professionisti <strong>Giovanni Battista De Luca</strong>, <strong>Paola Putignano</strong> e<strong> Ernesto Rossi Scarpa Gregorj</strong>.</i></p><p class="text-justify"><a href="https://www.advant-nctm.com/esperienza/aree-di-attivita/energia-e-infrastrutture" target="_blank"><i>Resta aggiornato sulle ultime news</i></a>!</p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> Sono note le criticità ambientali legate all’installazione degli impianti termici a biomasse stigmatizzate nello stesso Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) che, a pag. 58, prevede che la relativa installazione sia “<i>guidata in modo da favorire gli impianti ad alta qualità ambientale e ad alta efficienza, considerando anche la possibilità che siano introdotte limitazioni a installazioni ex-novo nelle aree caratterizzate da situazioni critiche sotto il profilo della qualità dell’aria</i>”.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a> La legge ha ad oggetto i soli impianti alimentati da biomasse, in contesti in cui l’esigenza della protezione dell’<i>habitat</i> naturale è particolarmente forte – ovvero i parchi nazionali e regionali – e individua il limite di potenza dei 10 MW termici.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" title>[3]</a>&nbsp;Per completezza, si segnala che la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, della legge regionale anche per violazione degli artt. 3 e 41 Cost. Secondo la Corte, tale disposizione normativa assume il carattere di legge provvedimento, poiché è riferibile unicamente alla centrale del Mercure (il solo impianto a biomasse oggi collocato in un parco nazionale o regionale calabrese) e risulta, quindi, destinata a incidere su una singola posizione giuridica, intervenendo così il legislatore regionale su questioni normalmente affidate all’autorità amministrativa.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" title>[4]</a> La disciplina previgente consentiva l’individuazione delle aree inidonee esclusivamente “attraverso un’apposita istruttoria” e, quindi, non con legge ma all’esito di un procedimento amministrativo (paragrafo 17 delle Linee guida di cui al DM 10 settembre 2010).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 31 Jul 2025 14:24:40 +0200</pubDate>
                        <title>Energy Outlook | Luglio 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/energy-outlook-luglio-2025</link>
                        <description>Nasce Energy Outlook, la Newsletter di ADVANT Nctm dedicata all&#039;area Energia e Infrastrutture!</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ora disponibile il primo numero di Energy Law, la <strong>#Newsletter</strong> mensile a cura del Team Energy &amp; Infrastructures di <a href="https://www.linkedin.com/company/86285154/admin/page-posts/published/#" target="_blank" class="ql-mention" rel="noreferrer"><strong>ADVANT Nctm</strong></a> che analizza gli sviluppi normativi e regolatori più rilevanti del panorama energetico italiano.&nbsp;</p><p>Dalle prossime aste <strong>FER X</strong> ai chiarimenti sul mercato <strong>PPA</strong>, passando per le novità sul mercato <strong>agrivoltaico</strong>, <strong>certificati bianchi</strong> e <strong>Data Center</strong>, la newsletter offre un aggiornamento puntuale per operatori e stakeholder del mercato energetico.</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/user_upload/Energy_NL.pdf" target="_blank"><strong>Leggi il numero di Luglio 2025</strong></a></p><p><a href="https://www.energylawitaly.com/newsletter-subscription" target="_blank">Resta aggiornato!&nbsp;</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 30 Jul 2025 14:46:00 +0200</pubDate>
                        <title>Cram down fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti – non si applica la liberazione dei coobbligati ex art. 59 co. 2 CCII</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cram-down-fiscale-negli-accordi-di-ristrutturazione-dei-debiti-non-si-applica-la-liberazione-dei-coobbligati-ex-art-59-co-2-ccii</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>App. Brescia, 11 giugno 2025</p><p class="text-justify">Secondo la Corte bresciana il <i>cram down</i> fiscale determina un’assimilazione <i>in toto</i> delle agenzie fiscali e previdenziali ai creditori aderenti agli accordi e non invece un fenomeno assimilabile agli accordi a efficacia estesa di cui all’art. 60 CCII. In quest’ultimo caso, a seguito del correttivo <i>ter</i>, restano salvi i diritti dei creditori nei confronti dei fideiussori e dei coobbligati (così come da sempre nel concordato preventivo). Questa disposizione non si applica quindi ai creditori pubblici, che conseguentemente non possono agire nei confronti di eventuali coobbligati a seguito dell’omologazione degli accordi.</p><p class="text-justify"><i>Si tratta di una decisione coerente con l’impostazione del Codice, che prevede due distinti istituti, ognuno dei quali ha una propria&nbsp;</i>ratio<i>, diversi caratteri, presupposti ed effetti.</i></p><p class="text-justify"><i>Si segnala il richiamo, quale&nbsp;</i>obiter dictum<i> nella motivazione, alla circostanza che lo scopo della norma sarebbe la conservazione, ove possibile, della continuità aziendale: gli accordi di ristrutturazione possono avere anche carattere liquidatorio, ma certamente l’interpretazione è funzionale anche a questa finalità, ove ne sia il caso.</i></p><p class="text-justify">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9376</guid>
                        <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 16:51:00 +0200</pubDate>
                        <title>Il mercato organizzato dei PPA in Italia e la garanzia di ultima istanza del GSE</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-mercato-organizzato-dei-ppa-in-italia-e-la-garanzia-di-ultima-istanza-del-gse</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">In ottemperanza alle disposizioni dell’art. 28, comma 2 e 2-bis, del D. Lgs. 199/2021, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di completare il quadro delle disposizioni regolanti la negoziazione dei contratti di lungo termine di energia rinnovabile (“<strong>PPA</strong>”), con il decreto n. 152 del 20 giugno 2025 (“<strong>Decreto</strong>”) ha:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>fornito specifici indirizzi al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (“<strong>GME</strong>”)<strong>&nbsp;</strong>per la costituzione e l’avvio di un mercato organizzato dedicato alla negoziazione dei PPA (“<strong>MPPA</strong>”);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>definito i criteri e le condizioni in base ai quali il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (“<strong>GSE</strong>”) assume il ruolo di garante di ultima istanza dei PPA negoziati sul MPPA.</span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong>Il contesto europeo e nazionale di riferimento</strong></p><p class="text-justify">Il Decreto si inserisce in un contesto normativo europeo in continua evoluzione, volto a favorire gli investimenti in energia rinnovabile e a garantire stabilità ai prezzi. A partire dal Regolamento (UE) 2024/1747, l’Unione Europea, infatti, incoraggia gli Stati membri a eliminare gli ostacoli esistenti per la negoziazione e sottoscrizione dei PPA, promuovendo, tra gli altri, strumenti di garanzia a supporto degli operatori, in particolare PMI e soggetti con limitato accesso ai mercati.</p><p class="text-justify">In ambito nazionale, il decreto si colloca nell’ambito del PNIEC e della Missione 7 del REPowerEU del PNRR, che mira a ridurre la dipendenza dalle fonti fossili, accelerare lo sviluppo delle rinnovabili e favorire la diffusione dei contratti a lungo termine (5–10 anni) tra produttori e acquirenti di energia rinnovabile.</p><p class="text-justify">Più nel dettaglio, la principale finalità del MPPA e del ruolo del GSE, quale garante di ultima istanza, è di ridurre le principali barriere esistenti per l’accesso e lo sviluppo dei PPA tra cui l’elevato costo finanziario degli strumenti di garanzia richiesti per gestire il rischio associato alle posizioni delle parti nel PPA.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nelle scorse settimane GME e GSE hanno avviato due consultazioni aventi ad oggetto, rispettivamente (i) la proposta di modello di funzionamento del MPPA e (ii) la proposta di regole operative per la qualifica dei soggetti che intendono partecipare al MPPA e per la disciplina di garanzia di ultima istanza del GSE (“<strong>Regole Operative</strong>”), così come previsto dall’art. 8 del Decreto. La consultazione del GME si è conclusa il 24 luglio 2025, mentre il termine per la consultazione del GSE è in scadenza il prossimo 4 agosto 2025.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>La struttura del MPPA ai sensi del Decreto e del documento per la consultazione del GME&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Il MPPA sarà una nuova piattaforma di negoziazione facente parte del più ampio mercato elettrico gestito dal GME (“<strong>Mercato Elettrico</strong>”)<strong>&nbsp;</strong>e, in particolare, sarà integrato funzionalmente con il mercato a termine (“<strong>MTE</strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>.</p><p class="text-justify">Per tale ragione, il Decreto prevede che i <strong>prodotti</strong> che potranno essere negoziati sul MPPA dovranno avere “<i>caratteristiche standardizzate analoghe o comunque compatibili con quelle dei contratti negoziati sul MTE</i>”.</p><p class="text-justify">Infatti, ai sensi del Decreto e dei documenti per la consultazione di GME e GSE, potranno essere negoziati sul MPPA contratti di compravendita aventi esclusivamente un profilo standardizzato di tipo <i>baseload</i> e <i>peakload</i>, proprio come attualmente previsto sul MTE.</p><p class="text-justify">Inoltre, i contratti negoziabili su MPPA dovranno:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>essere riferibili a volumi di energia che non siano già stati oggetto di contratti precedentemente negoziati e che non siano oggetto di altri incentivi e/o servizi erogati dal GSE (anche con riferimento alla relativa quota di potenza dell’impianto);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>avere una durata di minimo 5 e massimo 10 anni.</span></p></li></ul><p class="text-justify">È altresì previsto che i PPA possano essere negoziati direttamente sul MPPA, attraverso una negoziazione ad asta con meccanismo di gradimento, ovvero al di fuori del mercato (“<strong>OTC Clearing</strong>”), purché i PPA OTC Clearing siano compatibili con i prodotti negoziabili su MPPA.</p><p class="text-justify">Il MPPA sarà un mercato a partecipazione volontaria, ma per l’accesso e la partecipazione sono previsti requisiti soggettivi ed oggettivi.</p><p class="text-justify">Oltre ai requisiti oggettivi, relativi agli impianti, <strong>requisiti soggettivi</strong> sono previsti sia dal GME, con riferimento alla partecipazione al Mercato Elettrico, che dal GSE, con riferimento al ruolo da quest’ultimo assunto nel MPPA.</p><p class="text-justify">Infatti, tutti i partecipanti al MPPA, oltre ad essere imprese attive presso la competente camera di commercio ed avere un <i>rating&nbsp;</i>non inferiore al c.d. <i>investment grade</i>, dovranno:</p><ol><li><p class="text-justify"><span>avere la qualifica di operatori di mercato ai sensi della disciplina del Mercato Elettrico (GME);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>essere utenti del dispacciamento di uno o più impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili entrati in esercizio o autorizzati, se venditori (GSE);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>essere utenti del dispacciamento di uno o più punti di prelievo come definito nel TIT, se acquirenti (GSE).</span></p></li></ol><p class="text-justify">Il GME assumerà il ruolo di controparte centrale dei partecipanti sul MPPA, mentre il GSE interverrà in caso<i>&nbsp;</i>di inadempimento di una delle parti del PPA per garantire la continuità dei contratti, se così deciso della parte non inadempiente, come di seguito descritto.</p><p class="text-justify"><strong>Il ruolo di garante di ultima istanza del GSE ai sensi del Decreto e del documento per la consultazione del GSE</strong></p><p class="text-justify">Il soggetto che possiede i requisiti previsti dalle Regole Operative del GSE sottoscrive il contratto di adesione con GSE al fine di ottenere la garanzia di ultima istanza del GSE.</p><p class="text-justify">Nel caso in cui una parte si renda inadempiente nei confronti del GME ai sensi della disciplina del Mercato Elettrico ovvero nei confronti del GSE ai sensi del contratto di adesione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title>[2]</a>, la controparte <i>in bonis</i> potrà decidere di proseguire nel contratto e usufruire del servizio di ultima istanza del GSE ovvero di far cessare l’efficacia del contratto negoziato sul MPPA e recedere dal contratto di adesione sottoscritto con il GSE.</p><p class="text-justify">Se la controparte <i>in bonis</i> decide di attivare la garanzia del GSE, quest’ultimo subentra nella posizione della controparte inadempiente per il rimanente tempo del PPA, che non sia già oggetto di consegna sul MCT.</p><p class="text-justify">Inoltre, in caso di inadempimento del venditore, il GSE, in forza del mandato che gli è stato conferito, subentrerà quale utente del dispacciamento in immissione dell’impianto o degli impianti oggetto del PPA.</p><p class="text-justify">In caso di subentro del GSE, le posizioni contrattuali delle parti vengono regolate mediante l’applicazione del c.d. “prezzo di riserva” (“<strong>Prezzo di Riserva</strong>”), così come determinato ai sensi delle Regole Operative, e non del prezzo contrattuale precedentemente determinato dalle Parti nel PPA.</p><p class="text-justify"><strong>Una riforma strategica?</strong></p><p class="text-justify">I requisiti e gli oneri (anche in termini professionali) per partecipare al Mercato Elettrico e, quindi al MPPA, potrebbero costituire un ostacolo per le società di progetto che normalmente detengono gli impianti di produzione nonché per i clienti finali energivori che partecipano direttamente al Mercato.&nbsp;</p><p class="text-justify">Ai sensi del documento per la consultazione del GSE, sembra, tuttavia, che sia produttori che clienti finali possano partecipare al MPPA per il tramite del proprio <i>trader</i> al quale abbiano conferito mandato per il dispacciamento.</p><p class="text-justify">Ciò consentirebbe di superare tale limite, consentendo la partecipazione tramite utenti qualificati cui più produttori/clienti potrebbero dare mandato, similmente a come avviene per il mercato del dispacciamento gestito da Terna e in relazione al Capacity Market. Tuttavia, in tale contesto, occorrerà valutare i rischi derivanti dall’aggregazione.</p><p class="text-justify">Analoghe valutazioni potrebbero essere svolte anche in merito alla partecipazione al MPPA da parte dei clienti finali energivori.</p><p class="text-justify">Anche il Prezzo di Riserva desta diversi dubbi, in quanto non consentirebbe alle parti di mantenere il medesimo <i>cash flow</i> previsto al momento della conclusione del PPA.&nbsp;</p><p class="text-justify">Occorrerà dunque attendere la pubblicazione degli esiti delle consultazioni avviate da GSE e GME per comprendere se i dubbi e i suggerimenti degli operatori del mercato saranno tenuti in considerazione nella costruzione del MPPA e nella strutturazione del ruolo del GSE quale garante di ultima istanza.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Resta aggiornato</strong>: <a href="https://www.energylawitaly.com/newsletter-subscription" target="_blank"><i>iscriviti alla nostra newsletter</i></a></p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> In particolare, si prevede che il MTE venga suddiviso in due comparti: il mercato dei contratti a termine (“<strong>MCT</strong>”) nel quale continueranno ad essere negoziati i contratti attualmente negoziabili sul MTE e il MPPA.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a> Ad esempio, in caso di mancato adempimento agli obblighi assunti ai sensi del contratto di adesione.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>PPA</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9371</guid>
                        <pubDate>Mon, 28 Jul 2025 15:10:09 +0200</pubDate>
                        <title>Antiriciclaggio: in consultazione la bozza UIF di aggiornamento sulle SOS (con apertura all’intelligenza artificiale)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/antiriciclaggio-in-consultazione-la-bozza-uif-di-aggiornamento-sulle-sos-con-apertura-allintelligenza-artificiale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 4 luglio 2025 l’Unità di informazione finanziaria (<i>“<strong>UIF</strong>”</i>) ha posto in consultazione un documento (il <i>“<strong>Provvedimento</strong>”</i>) contenente le <strong>nuove istruzioni</strong> <strong>per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette</strong> (<i>“<strong>SOS</strong>”</i>), destinate a sostituire un precedente provvedimento del 4 maggio 2011.&nbsp;</p><p class="text-justify">La revisione delle istruzioni di cui al Provvedimento si colloca nel più ampio processo di riforma della normativa eurounitaria in materia. Le disposizioni contenute nel Provvedimento, rivolte all’intera platea dei destinatari dell’obbligo di segnalazione (<i>“<strong>Destinatari</strong>”</i>)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>, mirano ad <i>“<strong>agevolare la rilevazione delle operazioni sospette e assicurare tempestività, completezza e riservatezza della segnalazione nonché di accrescerne la qualità</strong>”</i>. L’antecedente di questo processo riformatore è rappresentato dal provvedimento dell’UIF del 12 maggio 2023, contenente un elenco di trentaquattro indicatori di anomalia, elaborati per facilitare l’individuazione delle operazioni sospette e garantire un adempimento corretto e uniforme degli obblighi segnaletici da parte dei Destinatari. La SOS rappresenta uno degli strumenti antiriciclaggio più rilevanti e costituisce l’esito di un processo valutativo svolto dai Destinatari, che prende avvio dall’individuazione di indici di anomalia, sia soggettivi che oggettivi, utili a stabilire se, con riferimento a un determinato soggetto e a una specifica operazione, si configuri un sospetto.</p><p class="text-justify">Il Provvedimento si articola in tre parti: la <strong><u>prima parte</u></strong> illustra i principi e le regole da osservare nella collaborazione attiva – intesa come l’<i>”insieme delle misure organizzative, procedurali, informatiche, di disciplina interna e formazione adottate dal destinatario al fine di adempiere all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”</i> – e fornisce le istruzioni relative all’individuazione e all’esame delle anomalie, alla SOS, alla sospensione delle operazioni sospette, ai flussi di ritorno sugli esiti delle segnalazioni comunicati dall’UIF, nonché ai rapporti tra l’obbligo di SOS e altre disposizioni normative; la <strong><u>seconda parte</u></strong> reca disposizioni sugli adempimenti organizzativi e procedurali strettamente connessi all’obbligo di segnalazione, con particolare riferimento alla nomina del responsabile SOS e alla definizione della procedura interna di segnalazione (tali indicazioni si applicano, è bene precisarlo, ai Destinatari non soggetti alla supervisione delle Autorità di vigilanza di settore); la <strong><u>terza parte</u></strong>, infine, disciplina le modalità di registrazione al Portale Infostat-UIF e la compilazione della segnalazione.</p><p class="text-justify">Particolarmente interessante è poi il richiamo, nella sezione del Provvedimento dedicata all’“Individuazione delle anomalie”, all’impiego, da parte dei Destinatari, di strumenti – anche informatici – per la selezione delle operatività anomale, basati su parametri quantitativi e qualitativi, tra cui rientrano anche quelli basati sull’<strong>intelligenza artificiale </strong>(“<i><strong>IA</strong></i>”). Pur se il ricorso all’IA è qui delineato con cautela, venendo subordinato all’utilizzo di dati oggettivi e verificabili e a valutazioni condotte con l’intervento umano al fine di controllare e validare le anomalie rilevate, la sua menzione nel Provvedimento della UIF sembra comunque aprire la strada a possibili applicazioni in ambiti finora inesplorati, mettendo ancora una volta in evidenza le sfide che l’evoluzione tecnologica incessantemente pone al diritto.</p><p class="text-justify">In definitiva, il Provvedimento posto in consultazione ridefinisce l’obbligo di SOS di cui agli artt. 35 e ss. del D.lgs. n. 231/2007 (<i>“<strong>Decreto Antiriciclaggio</strong>”</i>) secondo una logica orientata alla qualità, più che alla quantità, del flusso segnaletico. Viene così chiarito che non si è di fronte a un mero adempimento burocratico-amministrativo, bensì a un’attività proattiva di<i> intelligence </i>finanziaria, fondata sulla responsabilizzazione del Destinatario. Si passerà ora all’analisi dei profili più rilevanti del Provvedimento, seguendo la suddivisione in tre parti sopra delineata.</p><p class="text-justify">Le principali novità introdotte dal nuovo Provvedimento rappresentano un passo significativo verso la modernizzazione del sistema antiriciclaggio italiano, con particolare attenzione alla qualità delle segnalazioni e all'innovazione tecnologica. In questo contesto, a parere di chi scrive, risulta comunque fondamentale il rispetto del principio di proporzionalità, che deve guidare l'applicazione delle misure antiriciclaggio - incluso l'impiego di strumenti basati sull'intelligenza artificiale - per garantire un corretto equilibrio tra l'efficacia della prevenzione e l'impatto sulle attività economiche dei soggetti obbligati destinatari che – come noto – rappresentano realtà fra loro anche molto eterogenee per natura e dimensioni. In questo senso, l’IA potrebbe essere molto rilevante ed efficace in termini di ausilio nei cd. background check nel contesto dell’adeguata verifica della clientela (e/o nella verifica di taluni documenti pubblici che li riguardano) per i soggetti obbligati meno strutturati.</p><p class="text-justify"><i>Approfondimento a cura di <strong>Filippo Federici</strong>, <strong>Valentina Molinari</strong> e <strong>Lorenzo Brugioni</strong>.&nbsp;</i></p><p class="text-justify"><a href="https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/Istruzioni_UIF_rilevazione_e_segnalazione_operazioni_sospette.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Le nuove istruzioni dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF)</i></a><i>.</i></p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a>Ai sensi del Provvedimento, le istruzioni sono rivolte a tutti i soggetti obbligati alla segnalazione di operazioni sospette ai sensi del D.lgs. 231/2007. Tra questi rientrano, in via esemplificativa: Banche e intermediari finanziari, come SIM, SGR, fiduciari e istituti di pagamento; Imprese di assicurazione e intermediari assicurativi, in particolare nel ramo vita;</p><p class="text-justify">Professionisti quali notai, avvocati, commercialisti e revisori, quando assistono i clienti in operazioni finanziarie, immobiliari o societarie; Operatori del mercato dell’arte, comprese gallerie e case d’asta, obbligati quando effettuano o intermediano operazioni di valore pari o superiore a 10.000 euro; Operatori del gioco pubblico, tra cui concessionari, gestori di sale e piattaforme di gioco online; e altri soggetti non finanziari, come agenti immobiliari, compro oro, operatori in cripto-attività e prestatori di servizi fiduciari.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Mon, 28 Jul 2025 09:27:58 +0200</pubDate>
                        <title>Aiuti di Stato. La nuova categoria delle imprese a media capitalizzazione. Quali prospettive?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aiuti-di-stato-la-nuova-categoria-delle-imprese-a-media-capitalizzazione-quali-prospettive</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>1. Introduzione&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">La Commissione europea ha adottato, con la Raccomandazione n. 2025/1099 del 21 maggio 2025 (la “<strong>Raccomandazione”</strong>) una nuova definizione di “piccole imprese a media capitalizzazione” (“<strong>SMC</strong>”), destinata a costituire parametro di riferimento per la normativa e i programmi dell’Unione che ne fanno espresso richiamo (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>).</p><p class="text-justify">Vengono ad acquisire lo <i>status&nbsp;</i>di “piccole imprese a media capitalizzazione” le imprese che:&nbsp;</p><ul><li><p class="text-justify"><span>non sono PMI ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE,</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>occupano meno di 750 persone,</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il cui fatturato annuo non supera €150 milioni, o</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il cui totale di bilancio annuo (</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title><span>[2]</span></a><span>) non supera €129 milioni.</span></p></li></ul><p class="text-justify">L’iniziativa mira ad evitare che il superamento delle soglie dimensionali previste per le micro, piccole o medie imprese, come definite dalla&nbsp;<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361" target="_blank" rel="noreferrer">Raccomandazione 2003/361/CE</a> (“<strong>PMI</strong>”), comporti un’immediata e sproporzionata intensificazione degli oneri normativi e amministrativi a carico di imprese ancora in fase di crescita, che possono essere destinatarie di misure di aiuto senza che gli Stati debbano notificare le misure alla Commissione europea.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Principali impatti e linee prospettiche</strong></p><p class="text-justify">Conformemente ai punti 5, 6 e 7 della Raccomandazione, la nuova definizione di piccola impresa a media capitalizzazione dovrà costituire il riferimento per la normativa e per i programmi dell’Unione che facciano esplicito uso del termine “piccola impresa a media capitalizzazione” o che siano rivolti a imprese corrispondenti ai criteri dimensionali ivi fissati.</p><p class="text-justify">In via transitoria, i programmi dell’Unione attualmente in vigore che già prevedono disposizioni relative alle piccole imprese a media capitalizzazione continueranno ad applicarsi alle imprese che, al momento dell’adozione dei suddetti programmi, rientravano in tale categoria, senza pregiudicare il quadro attuale definito dalla Commissione.</p><p class="text-justify">La nuova definizione rileverà in particolare con riferimento a due ambiti specifici in tema di aiuti di Stato:</p><p class="text-justify"><strong>2.1.</strong> Gli&nbsp;<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0122(04)&amp;qid=1751015099945" target="_blank" rel="noreferrer">Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04)</a> “<strong>Orientamenti per il finanziamento del rischio”</strong></p><p class="text-justify">Gli Orientamenti per il finanziamento del rischio prevedono la categoria delle “piccole imprese a media capitalizzazione”, stabilendo che, tra le imprese ammissibili a misure di finanziamento del rischio, andassero incluse non solo le PMI, ma anche le imprese il cui numero di dipendenti non superasse le 499 unità e il cui fatturato annuo non superasse 100 milioni di EUR o il totale di bilancio annuo non superasse € 86 milioni.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="text-justify">Gli Orientamenti riconoscono, infatti, che imprese comprese in tale fascia dimensionale affrontano un “deficit di finanziamento” simile a quello delle PMI in crescita.</p><p class="text-justify">Con la Raccomandazione 2025/1099, la Commissione amplia tale platea&nbsp;di imprese beneficiarie, aggiornando i parametri dimensionali. Tuttavia, gli Orientamenti dovranno essere aggiornati per riflettere l’estensione dimensionale prevista dalla Raccomandazione.&nbsp;</p><p class="text-justify">La stessa Commissione chiarisce poi che la nuova definizione generale di&nbsp;small mid-cap&nbsp;«lascia impregiudicate le soglie ritenute opportune nel contesto degli aiuti di Stato». In altri termini, la Raccomandazione non incide o modifica&nbsp;in alcun modo&nbsp;i limiti previsti dalle normative sugli aiuti.</p><p class="text-justify"><strong>2.2</strong> Il&nbsp;<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0651-20230701" target="_blank" rel="noreferrer">Reg. (UE) n. 651/2014</a>, il cd.&nbsp;GBER (<i>General Block Exemption Regulation</i>):<br><br>il GBER è il regolamento della Commissione europea che stabilisce le condizioni in base alle quali determinati tipi di aiuti di Stato possono essere considerati compatibili con il mercato interno e quindi esentati dalla notifica preventiva alla Commissione.</p><p class="text-justify">Ebbene, il regolamento di esenzione, così come aggiornato nel 2023, ha esteso il proprio ambito di applicazione anche alle piccole imprese a media capitalizzazione (nella definizione originaria già prevista dagli Orientamenti per il finanziamento del rischio). &nbsp;</p><p class="text-justify">Sono interessate allo stato due tipi di misure: (i) gli aiuti per agevolare la conclusione di contratti di rendimento energetico e (ii) gli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU, che prevedono come possibili beneficiarie delle misure di aiuto questo tipo di imprese.&nbsp;</p><p class="text-justify">Anche il GBER dovrà essere modificato per riflettere l’innalzamento delle soglie dimensionali introdotto dalla Raccomandazione, ma si tratta, anche qui, di mero adeguamento formale.&nbsp;</p><p class="text-justify">Va notato in proposito che la Commissione ha già manifestato l’intenzione di&nbsp;inserire la nuova categoria&nbsp;in alcuni strumenti in corso di revisione. Nell’ambito del pacchetto di misure&nbsp;Omnibus IV&nbsp;(presentato anch’esso il 21 maggio 2025), si prevede di riconoscere formalmente le&nbsp;small <i>mid-cap</i>&nbsp;come categoria separata di imprese,&nbsp;semplificando le regole&nbsp;loro applicabili e&nbsp;riducendo gli oneri&nbsp;quando superano la soglia PMI. Ciò include interventi legislativi mirati su vari regolamenti UE (ad esempio in materia di GDPR, registri ambientali, ecc.) e auspicabilmente modifiche del&nbsp;GBER&nbsp;– rispetto al quale è aperta la consultazione pubblica fino al 6 ottobre 2025 - - e degli Orientamenti sul finanziamento del rischio.&nbsp;</p><p class="text-justify">È auspicabile, tuttavia, che le modifiche non si limitino a meri aggiornamenti formali ma che questa categoria di imprese possa beneficiare di un novero assai più ampio di tipologie di aiuto, con soglie più elevate di quelle attualmente previste.&nbsp;</p><p class="text-justify">È il caso ad esempio di incentivi fiscali&nbsp;mirati a favorire l’accesso al mercato dei capitali nell’ambito della <i>Savings and Investment Union</i> e destinati alle PMI e alle SMC quotande o neo-quotate&nbsp;(come contributi a fondo perduto o crediti d’imposta per coprire costi di IPO su mercati dedicati) e di strumenti fiscali per favorire il venture capital e la raccolta di equity (ad es. detrazioni IRPEF/IRES per chi investe) che dovrebbero potere essere automaticamente esentate, a certe condizioni,&nbsp;dagli obblighi di notifica alla Commissione europea, anche quando riguardi le SMC, secondo la definizione aggiornata della Raccomandazione, così come auspicato nel report TESG del maggio 2012&nbsp;(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" title>[3]</a>).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. Conclusioni</strong></p><p class="text-justify">L’estensione dei parametri dimensionali applicabili alle SMC mira a favorire le imprese in fase di crescita, garantendo loro l’accesso a strumenti di sostegno essenziali per il loro sviluppo e costituisce un chiaro segnale politico di apertura rispetto a un allentamento dei vincoli in materia di aiuti di Stato.</p><p class="text-justify">È fondamentale, tuttavia, a nostro avviso, estendere in maniera significativa il perimetro delle misure di aiuto alle quali le SMC possono accedere, consentendo agli Stati membri, anche tramite incentivi fiscali mirati, uno spazio d’azione maggiore rispetto a quello previsto dalle disposizioni oggi in vigore.&nbsp;</p><p class="text-justify">Soltanto in questo modo gli aiuti di Stato potranno contribuire alla crescita delle SMC, che costituiscono l’asse portante dell’economia UE.&nbsp;</p><hr><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">([1]) Tale raccomandazione fa seguito all’introduzione degli orientamenti politici 2024–2029 della Commissione europea, che avevano annunciato l’intenzione di valutare se la regolamentazione esistente applicabile alle piccole imprese a media capitalizzazione fosse troppo onerosa, sproporzionata o costituisse un ostacolo per il loro sviluppo competitivo. Nella medesima direzione si colloca la comunicazione “Bussola per la competitività dell’UE”, con cui la Commissione si è impegnata a proporre una nuova definizione di piccole imprese a media capitalizzazione al fine di garantire una regolamentazione proporzionata e confacente alle loro dimensioni. Anche lo studio “<i>Study to map, measure and portray the EU mid-cap landscape</i>” della Commissione europea, ha evidenziato che le piccole imprese a media capitalizzazione rappresentano un segmento di attività imprenditoriale chiaramente distinto dalle PMI ma anche dalle grandi imprese.</p><p>([2]) Intendendosi per tale&nbsp;il totale dell'attivo patrimoniale.</p><p class="text-justify">([3]) <i>Empowering EU capital markets for SMEs - Making listing cool again</i>, Final report of the Technical Expert Stakeholder Group (TESG) on SMEs, May 2021, pp. 58 ss, disponibile in <a href="https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3858732" target="_blank" rel="noreferrer">papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 24 Jul 2025 11:22:00 +0200</pubDate>
                        <title>Jobs Act, la Consulta interviene: illegittimo il limite rigido delle sei mensilità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/jobs-act-la-consulta-interviene-illegittimo-il-limite-rigido-delle-sei-mensilita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con la sentenza n. 118 depositata il 21 luglio 2025, la Corte costituzionale è intervenuta sul regime delle tutele in caso di licenziamento illegittimo, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui prevedeva, per i datori di lavoro c.d. “di piccole dimensioni”, un tetto fisso e invalicabile all’indennizzo spettante al lavoratore nel caso di licenziamento illegittimo pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento.</p><p class="text-justify">Secondo la Corte, l’imposizione di un tetto fisso e invalicabile configura una liquidazione forfettizzata che, in assenza di qualunque margine di valutazione per il giudice, compromette la tutela riconosciuta al lavoratore di una prospettiva di effettivo ristoro e deterrenza.&nbsp;</p><p class="text-justify">La pronuncia non contesta la legittimità di un sistema che prevede, per le imprese di più piccole dimensioni, un regime differenziato e una tutela risarcitoria ridotta. Non viene quindi messa in discussione la scelta del legislatore di prevedere una disciplina meno onerosa per i datori di lavoro che non superano una certa soglia occupazionale, ma ritiene non conforme ai principi costituzionali la rigidità del limite massimo in quanto impedisce qualsiasi adattamento alla peculiarità delle singole fattispecie, risultando incompatibile con una tutela effettiva.</p><p class="text-justify">Per l’effetto della incostituzionalità dell’art. 9, comma 1, limitatamente alle parole “<i>e non può in ogni caso superare il limite delle sei mensilità</i>” la tutela indennitaria nel caso di imprese di più piccole dimensioni potrà essere modulata dal Giudice fra le 3 e le 18 mensilità, ossia in misura dimezzata rispetto a quanto previsto per le imprese sopra soglia.</p><p class="text-justify">La sentenza sottolinea inoltre che l’utilizzo esclusivo del criterio dimensionale rappresenta un indicatore non più affidabile della reale forza economica dell’impresa nell’attuale contesto produttivo. In questa prospettiva, la Corte auspica che il legislatore, in sede di eventuale riforma, valuti l’introduzione di parametri ulteriori – come il fatturato o il bilancio – per calibrare la misura dell’indennizzo in maniera più coerente con le caratteristiche dell’impresa.</p><p class="text-justify">La Corte Costituzionale già con la sentenza n. 183 del 2022 aveva sollevato medesime perplessità in ordine all’adeguatezza della disciplina riservata ai datori di lavoro di più piccole dimensioni e una possibile frizione con i principi costituzionali, scegliendo di non intervenire con una pronuncia ablativa e invitando (restando inascoltata) il legislatore ad intervenire.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="https://www.advant-nctm.com/esperienza/aree-di-attivita/lavoro" target="_blank"><u>Articolo a cura del dipartimento Lavoro. Per maggiori informazioni clicca qui</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 22 Jul 2025 11:21:47 +0200</pubDate>
                        <title>Europa divisa: il cambio di rotta ancora non si vede, ma il tempo stringe</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/europa-divisa-il-cambio-di-rotta-ancora-non-si-vede-ma-il-tempo-stringe</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’Europa è al bivio. Di fronte a sé ha due alternative: lasciare che la normativa climatica istituita negli anni passati continui a gravare su settori strategici dell’economia del continente, oppure ridefinire e quindi rilanciare una nuova transizione verde e digitale con un ampio programma di politiche industriali che consentano di raggiungere i risultati che tutti si attendono.</p><p>I vertici delle Istituzioni europee ed i principali capi di Stato dell’Unione non hanno dubbi su quale sia il cammino da intraprendere, soprattutto nello scenario geopolitico internazionale sempre più sfidante in cui ci troviamo. <strong>Da più di un anno, sia a Bruxelles sia in molte cancellerie degli Stati Membri dell’Unione, il linguaggio politico sembra cambiato</strong>. Tuttavia, si fatica ad intravedere un reale cambiamento nel lavoro quotidiano dei decisori e nella produzione normativa – invero ancora povera – della Commissione Europea. In gioco, nel caso del settore marittimo, c’è molto di più di un’astratta concezione di “<i>competitività”</i>: autonomia strategica, proiezione industriale, livelli occupazionali, coesione territoriale e sviluppo economico sono tutti fattori interconnessi che senza un intervento concreto sono destinati all’irrilevanza globale e al declino economico.</p><p>Per chi è abituato ad interagire con Bruxelles, l’impressione diffusa è che le istanze in maturazione a livello politico non riescano ancora a trovare spazio e interpretazione nell’ipertrofico e potente apparato burocratico della Commissione Europea. Da lì partono le proposte legislative, e gran parte di esse rimane invariata attraverso il lungo percorso di discussione che attraversa Parlamento Europeo e Consiglio. La preoccupazione, di conseguenza, è molta; e il rischio che si profila a medio termine è che ai proclami non seguano azioni concrete o che, nella peggiore delle ipotesi, certi rimedi siano peggiori dei mali, ad esempio nel caso in cui certi rinnovati impulsi protezionistici danneggino gli armatori a vantaggio di altri segmenti della filiera marittimo-industriale.</p><p><strong>Verso una doppia tassazione ambientale?</strong></p><p>Un esempio in particolare permette di riflettere su questo aspetto primario del <i>policy-making </i>europeo. A livello internazionale è stato salutato con entusiasmo l’accordo raggiunto in sede IMO, durante l’MEPC83 di aprile, sull’introduzione di <strong>una misura a medio termine per la riduzione delle emissioni del settore marittimo globale</strong>. L’accordo è sicuramente perfettibile, e i prossimi mesi ci diranno di più sulla sua reale messa a terra, attesa per l’MEPC straordinaria di ottobre. Ma è fuor di dubbio che <strong>l’accordo IMO abbia un carattere epocale e apra la strada ad un allineamento della normativa europea con la futura normativa globale</strong>. Del resto, l’allineamento è previsto e auspicato dalle stesse norme europee (ETS e <i>Fuel</i>EU). Ebbene, nonostante il raggiungimento di un ritrovato <i>level playing field</i> possa risolvere una volta per tutte le distorsioni causate dalla legislazione climatica europea nel mercato dello <i>shipping</i> – <i>in primis</i> sul <i>transhipment</i> ma anche su altri segmenti come le AdM – le reazioni informali della burocrazia di Bruxelles all’idea di un intervento correttivo che allinei legislazione UE e legislazione IMO sono state particolarmente tiepide.</p><p>Potrei soffermarmi a lungo sulle ragioni tecniche per le quali la futura normativa IMO non può essere considerata, secondo taluni a Bruxelles, equivalente all’ETS e alla <i>Fuel</i>EU, pur avendo in buona sostanza recepito aspetti significativi di entrambe le leggi. Ciononostante, mancherei i veri punti politici per cui dobbiamo aspettarci dalla Commissione europea poca disponibilità ad allineare in modo ottimale le norme UE a quelle IMO: da un lato, la volontà di mantenere in vigore le normative del <i>Fit for 55</i> come un <strong>feticcio ideologico</strong> che collochi l’Europa più avanti degli altri attori globali nella corsa verso una società a zero emissioni nette, dall’altro <strong>la destinazione ultima</strong> di una parte considerevole del prelievo fiscale derivante da <i>Fuel</i>EU e ETS, attraverso i bilanci dell’Unione e dello Stato, per ripagare rispettivamente il <i>Next Generation EU</i> e il debito pubblico. Qui, precisamente nella reale volontà di fornire al settore marittimo-portuale europeo le stesse regole dei paesi <i>extra</i>-Ue per poter giocare ad armi pari sul mercato, le agende politiche del nuovo corso dell’Unione troveranno il loro punto di caduta negli anni a venire.</p><p>Le premesse non sono le migliori, e per questo <strong>serve maggiore protagonismo italiano</strong><strong> </strong>e maggiore consapevolezza e azione coordinata da parte di tutte le rappresentanze del mondo marittimo a livello internazionale, alcune delle quali troppo spesso cedono all’opportunità apparente di collaborare con ONG oltranziste pur di essere considerate interlocutori responsabili.</p><p><strong>Un approccio verticale per essere protagonisti</strong></p><p>Nella lettera di missione del Presidente Von Der Leyen al Commissario Europeo ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas, che ne ha delineato le linee guida di mandato, alcuni provvedimenti di diretto interesse del settore marittimo sono stati annunciati e, successivamente, sono stati inclusi nel <i>Working Plan </i>della Commissione europea per i mesi a venire. Tra questi, saranno particolarmente importanti la Strategia Marittima Industriale Europea, la Strategia Europea dei Porti e il Piano di Investimenti per il Trasporto Sostenibile (<i>Sustainable Transport Investment Plan </i>- STIP).</p><p>In virtù delle preoccupazioni espresse nei paragrafi precedenti, <strong>occorre promuovere un approccio “</strong><i><strong>italiano</strong></i><strong>” e vertical</strong>e: troppo spesso il filo diretto tra componenti industriali in senso lato, Ministeri, Rappresentanza Permanente d’Italia e parlamentari europei non ha funzionato o non è stato proprio istituito. Gli ultimi due anni hanno portato ad una svolta, anche grazie alla stabilità politica del Governo e all’istituzione del CIPOM. Serve adesso premere sull’acceleratore per poter influire meglio grazie ad un lavoro di filiera che parta dal basso e, attraverso la mediazione e l’indicazione degli organi politici nazionali, sappia orientare l’azione di tutti coloro che si muovono su Bruxelles e più in generale fuori dall’Italia – compresa la Rappresentanza nazionale presso l’IMO, che svolge un ruolo cruciale – giocando la partita con la maglia del nostro Paese.</p><p>I rischi che si profilano per le politiche europee in fase di elaborazione sono l’inefficacia anacronistica e l’eccessivo protezionismo, mentre le potenzialità sono enormi ma devono essere colte e costruite. Di anno in anno, navighiamo in acque sempre più turbolente: per tenere la prua dritta e arrivare in porto è giunto il momento di iniziare a lavorare come sistema industriale-nazionale integrato. <strong>Ognuno dovrà fare la sua parte</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 16 Jul 2025 09:32:21 +0200</pubDate>
                        <title>Relazione annuale 2024 del Garante Privacy al Parlamento</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/relazione-annuale-2024-del-garante-privacy-al-parlamento</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La presentazione della Relazione annuale 2024 dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali alla Camera dei Deputati rappresenta un appuntamento importante non solo per le Istituzioni, gli operatori giuridici e gli stakeholder, ma per tutti i cittadini. In un contesto tecnologico che evolve a ritmi vertiginosi, segnato dall’avvento dell’intelligenza artificiale e dall’incessante digitalizzazione di processi e servizi, la tutela della privacy si conferma un presidio fondamentale di democrazia e fiducia digitale.</p><p><strong>I numeri chiave del 2024: un anno di sfide e interventi</strong></p><p>La relazione sottolinea con chiarezza quanto il panorama della protezione dei dati sia diventato complesso e interconnesso:</p><ul><li><span><strong>2.204 data breach segnalati</strong> tra settore pubblico e privato, un dato che testimonia la crescente esposizione ai rischi e l’esigenza di un approccio rigoroso e proattivo da parte di tutti gli attori, anche alla luce dell’intensificarsi delle sanzioni nei casi più gravi da parte del Garante</span><a href="https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10148845" target="_blank" class="fui-Link ___1q1shib f2hkw1w f3rmtva f1ewtqcl fyind8e f1k6fduh f1w7gpdv fk6fouc fjoy568 figsok6 f1s184ao f1mk8lai fnbmjn9 f1o700av f13mvf36 f1cmlufx f9n3di6 f1ids18y f1tx3yz7 f1deo86v f1eh06m1 f1iescvh fhgqx19 f1olyrje f1p93eir f1nev41a f1h8hb77 f1lqvz6u f10aw75t fsle3fq f17ae5zn" title="https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10148845" rel="noreferrer noopener"><span>1</span></a><span>.</span></li><li><span><strong>130 ispezioni</strong> condotte, con focus su ambiti altamente innovativi: sistemi di identità digitale (SPID), riconoscimento facciale, videosorveglianza e applicazioni di intelligenza artificiale. Questi controlli pongono in rilievo come la sfida della privacy sia sempre più intrecciata con i temi dell’innovazione tecnologica e della cybersecurity.</span></li><li><span><strong>835 provvedimenti collegiali</strong> adottati, di cui <strong>468 di natura correttiva e sanzionatoria</strong>: un segnale forte della crescente attenzione sia repressiva che preventiva dell’Autorità nei confronti delle violazioni e delle criticità più rilevanti. I pagamenti derivanti dall'attività sanzionatoria sono corrisposti a Euro 24.430.856,45</span></li><li><span><strong>Oltre 16.000 quesiti</strong> gestiti dall’Autorità, segno di un interesse sempre più diffuso e concreto nei confronti della materia e della necessità di una comunicazione trasparente e autorevole a beneficio di cittadini e imprese.</span></li></ul><p><strong>Privacy e intelligenza artificiale: bilanci e prospettive</strong></p><p>Nel 2024 l’Autorità ha puntato i riflettori sulle profonde implicazioni dell’adozione dell’intelligenza artificiale nei settori chiave: dalla sanità digitale all’age verification, passando per la gestione delle identità digitali e i rischi connessi al web scraping per l’addestramento degli algoritmi. Il dialogo tra evoluzione tecnologica e diritto si fa sempre più stringente, portando il Garante a ribadire la necessità di una regolazione rigorosa e aggiornata rispetto ai nuovi scenari digitali.</p><p>Le attività ispettive e i provvedimenti hanno interessato anche la delicata questione delle <strong>decisioni automatizzate</strong> e della profilazione, così come la cybersicurezza delle infrastrutture pubbliche e private. La Relazione richiama tutti i responsabili dei dati a mantenere un alto livello di consapevolezza e responsabilità in tema di sicurezza tecnica e organizzativa.</p><p><strong>Cultura della conformità: diritti e fiducia al centro</strong></p><p>Il bilancio tracciato dal Garante è chiaro: la cultura della conformità normativa e della sicurezza dei dati non è più solo un adempimento. È una garanzia per la tutela dei diritti fondamentali delle persone e un pilastro imprescindibile per la fiducia digitale nella società e nel mercato.</p><p>Viene rinnovato l’invito a tutti gli operatori—pubblici e privati—a investire in formazione, aggiornamento costante dei processi e trasparenza, per rafforzare un ecosistema digitale che tuteli la dignità, la libertà e la sicurezza di ciascun individuo.</p><p>In conclusione, la Relazione annuale 2024 del Garante Privacy fotografa un Paese in cui la protezione dei dati personali non è più solo un tema tecnico, ma una vera e propria questione sociale, giuridica ed etica. Dalla gestione dei data breach all’innovazione della AI, la sfida è quotidiana e chiede a tutti i protagonisti di essere all’altezza, costruendo insieme un futuro digitale più sicuro, inclusivo e trasparente.</p><p><a href="https://www.gpdp.it/documents/10160/0/Relazione+2024+del+Garante+per+la+protezione+dei+dati+personali.pdf/0a81a64e-0ea4-5073-8137-9fa244c470bd?version=4.0" target="_blank" rel="noreferrer">Qui la relazione completa</a></p><p><a href="https://www.gpdp.it/documents/10160/0/Relazione+annuale+2024+-+Discorso+del+Presidente.pdf/6f2fb17e-ae90-fb68-89c6-011e8c1bf3ce?version=1.0" target="_blank" rel="noreferrer">Qui il discorso del Presidente Pasquale Stanzione</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 26 Jun 2025 14:27:34 +0200</pubDate>
                        <title>Fotovoltaico in aree idonee. Illegittimità del diniego PAS: cumulo paesaggistico e prevalenza della normativa nazionale sui vincoli territoriali </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fotovoltaico-in-aree-idonee-illegittimita-del-diniego-pas-cumulo-paesaggistico-e-prevalenza-della-normativa-nazionale-sui-vincoli-territoriali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Sulla scia dei recenti orientamenti giurisprudenziali, con la recente sentenza n. 190 del 21 giugno 2025 il TAR Molise ha espresso alcuni principi di notevole interesse nell’ambito del delicato equilibrio tra la normativa nazionale e locale nel contesto dello sviluppo di progetti rinnovabili.</p><p class="text-justify">Segnatamente, con la tale pronuncia il TAR ha chiarito che <strong>la disciplina primaria</strong> – rappresentata, nel caso di specie, dall’art. 20 del D.Lgs 199/2021 in materia di <strong>aree idonee</strong> – in quanto proveniente da fonte legislativa, <strong>rende “cedevoli” eventuali vincoli paesaggistici regolati da piani territoriali e da prescrizioni delle NTA</strong>.</p><p class="text-justify">Per l’effetto, è stato stabilito che, laddove il relativo progetto ricada in area idonea <i>ex lege</i>, la PAS non può essere negata in virtù di vincoli territoriali preesistenti senza tener conto del dato normativo nazionale.</p><p class="text-justify">Nella fattispecie in questione, il Comune di Larino aveva trascurato il contesto legislativo nazionale (nel segno, l’art. 20, co. 8, c-<i>ter</i>, n. 1 e n. 2) reputando un progetto fotovoltaico di potenza pari a circa 5 MW incompatibile con il Piano Territoriale Paesistico Ambientale (negando la relativa PAS) nonostante lo stesso ricadesse in area idonea.</p><p class="text-justify">A tal riguardo, il TAR Molise ha evidenziato che <strong>la disciplina regionale e comunale</strong> evocata nei provvedimenti impugnati <strong>deve ritenersi superata</strong> sia dalla disciplina statale in materia di aree idonee sia dalla disciplina regionale (<i>i.e.</i>, la DGR n. 158/2023 con cui i criteri localizzativi sono state adeguati alle disposizioni nazionali).</p><p class="text-justify">È stato, dunque, ribadito che le disposizioni regionali o locali, recanti vincoli o prescrizioni alla installazione di impianti FER possano restare valide, nelle more dell’emanazione dei decreti attuativi <i>ex</i> art. 20 del D.Lgs. 199/2021, esclusivamente per le parti che non confliggono con la normativa nazionale (sul punto si veda, anche, la nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. n. 124474 del 28 luglio 2023 fornita in riscontro ad un interpello su un caso analogo).</p><p class="text-justify">I giudici amministrativi si sono inoltre soffermati su due ulteriori profili di rilievo non marginale nel contesto dello sviluppo di progetti rinnovabili, sottolineando che:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>in ambito autorizzativo gli enti locali non possono limitarsi a recepire acriticamente i pareri contrari della <strong>Soprintendenza</strong>, per di più se i progetti ricadono in area idonea e, dunque, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs 199/2021, quest’ultimi sono “<strong>non vincolanti</strong>”;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>una ragionevole valutazione dell’<strong>effetto cumulo&nbsp;</strong>ai fini paesaggistici non può che tener conto, ai fini della valutazione del reale impatto percettivo di un progetto fotovoltaico, dei soli impianti limitrofi già esistenti e/o approvati e non anche di quelli ancora in fase autorizzativa.&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>RESTA AGGIORNATO</strong><br><a href="https://www.energylawitaly.com/newsletter-subscription" target="_blank">Iscriviti alla nostra Newsletter</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 25 Jun 2025 14:11:54 +0200</pubDate>
                        <title>M&amp;A Energy in Italia: nuove opportunità tra rinnovabili, storage, biometano e evoluzione delle Route To Market</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ma-energy-in-italia-nuove-opportunita-tra-rinnovabili-storage-biometano-e-evoluzione-delle-route-to-market</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">L’attività M&amp;A nel mercato italiano dell’energia e delle infrastrutture si è confermata anche 2024 particolarmente prolifica, non soltanto grazie agli obiettivi europei (c.d. Green Deal) e nazionali (PNIEC) di decarbonizzazione, ma grazie anche agli obiettivi di sicurezza energetica imposti dal mutato quadro geopolitico. Il 2024 ha registrato un notevole volume di operazioni M&amp;A &nbsp;nel settore energy and utilities, comprensivo delle rinnovabili sia elettriche che gassose.</p><p class="text-justify">Osservando in dettaglio l’evoluzione del mercato nell’anno passato e nel primo trimestre 2025 è stato senz’altro possibile notare come il processo di transizione in atto non riguardi ormai più soltanto la generazione di energia da fonti rinnovabili e la riduzione di emissioni, ma più genericamente la diversificazione delle fonti di produzione ed il prospettico ammodernamento delle infrastrutture di rete, visto il crescente bisogno di flessibilità, conseguente alla diversificazione delle fonti di produzione non programmabili – insieme all’integrazione delle infrastrutture digitali nelle reti, che avrà verosimilmente un ruolo significativo anche nel miglioramento proprio nella gestione delle reti.</p><p class="text-justify"><strong>Le nuove direttrici di crescita: storage e biometano.</strong></p><p class="text-justify">In questo quadro generale, accanto a operazioni di rilievo nei settori delle reti elettriche e metano e LNG, l’attenzione degli investitori si è quindi progressivamente rivolta al mercato dell’accumulo elettrochimico (storage, BESS) e allo sviluppo e/o conversione di progetti dedicati alla produzione di biometano da rifiuti organici e reflui/sottoprodotti agricoli, quest’ultimo supportato&nbsp;&nbsp;del Decreto del MASE 15 settembre 2022, che ha potuto beneficiare delle risorse rese disponibili dai fondi europei al PNRR, mentre l’approssimarsi dei relativi termini di entrata in esercizio sta riducendo le prospettive di ritorno sull’investimento e quindi le valorizzazioni.</p><p class="text-justify">Nel primo caso, elemento a supporto degli investimenti è stato il favorevole quadro regolatorio che ha introdotto il nuovo meccanismo “MACSE” (Meccanismo di Approvvigionamento della Capacità di Stoccaggio Elettrico) per regolare l’approvvigionamento di capacità di stoccaggio da parte di Terna la cui prima asta si terrà il 30 settembre 2025, ma fonti di cash flow potrebbero essere costituite anche dai contratti di off take, di tolling oltre che dal Capacity Market anche combinati tra loro oltre che con un approccio merchant grazie all’attesa diffusione degli optimization agrement.&nbsp;</p><p class="text-justify">Parallelamente, nel 2024 il biometano si è imposto come vettore strategico grazie al supporto economico offerto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che ha previsto circa 1,7 miliardi di Euro a supporto della produzione di gas rinnovabile, innescando investimenti su numerosi progetti di scala industriale, sostenuti da tariffe incentivanti – di cui le prime due a scadenza proprio alla fine del 2024 nel primo trimestre accesso prioritario alla rete.&nbsp;</p><p class="text-justify">Lo scorso 7 giugno, l’ammontare delle risorse è stato peraltro incrementato grazie all’approvazione da parte della Commissione della richiesta italiana di procedere con la riallocazione di 640 milioni di Euro dalla misura originariamente dedicata all’idrogeno nei settori industriali hard to abate verso lo sviluppo del mercato del biometano, con scadenza a giugno 2026. Si tratta di una misura significativa che potrebbe comunque non raggiungere i suoi obiettivi in considerazione dello sfidante termine per l’entrata in esercizio degli impianti.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nel determinare i flussi di cassa degli investimenti negli impianti di produzione di biometano dovrebbe inoltre tenersi in considerazione&nbsp;che l’articolo 5-<i>bis&nbsp;</i>del DL Agricoltura ha introdotto estensione della definizione di biometano autoconsumato anche al biometano consumato, in un sito diverso da quello di produzione, da parte di un cliente finale attivo nei c.d. settori “<i>hard to abate”&nbsp;</i>che abbia sottoscritto con il produttore apposito contratto di compravendita del biometano, cioè un c.d. <i>corporate&nbsp;</i>BPA o CBPA e che&nbsp;il 16 maggio 2025, il GSE ha pubblicato le nuove regole applicative DM Biometano, le quali meglio dettagliano i principali termini e condizioni dei CBPA, i principali requisiti oggettivi che dovranno essere rispettati dall’impianto biometano di volta in volta rilevante e i requisiti soggettivi delle parti interessate alla sottoscrizione di un CBPA<i>.&nbsp;</i>Tali norme hanno creato i presupposti di un crescente mercato che potrebbe determinare una diversa valorizzazione degli asset nell’ambito delle operazioni di M&amp;A che abbiano ad oggetto tali asset.</p><p class="text-justify"><strong>Il quadro normativo e gli ulteriori strumenti di supporto alle energie rinnovabili&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">L’attuale quadro normativo, sebbene complesso, offre significative opportunità agli operatori del settore. Tra gli strumenti più rilevanti i meccanismi FER X Transitorio per l’incentivazione delle FER mature (impianti solari, eolici, idroelettrici e a gas residui) e l’atteso FER X a regime, favorendo così la bancabilità di un maggior numero di progetti sino ad ora basata sostanzialmente solo sullo scarso accesso al FER 1 oltre che sui Long Term Trader PPA e sui Long Term Corporate PPA fisici e virtuali dotati di specifiche caratteristiche.</p><p class="text-justify">Riguardo al FER 2 – che punta a sostenere la realizzazione di 4,6 GW complessivi tra il 2024 e il 2028 - proprio ad inizio 2025 sono state pubblicate le regole operative che regole delle procedure competitive che ne determineranno l’assegnazione in misura variabile tra i&nbsp;tra i 100 €/MWh e i 300 €/MWh a seconda della tecnologia e della potenza ed un evidente regime di favore per l’eolico&nbsp;off-shore&nbsp;con 3,8 GW. La grande attesa per l’avvio dei bandi dedicati all’eolico off-shore è però destinata a perdurare in attesa di un adeguato numero di progetti che possano partecipare ad aste veramente competitive.</p><p class="text-justify">Il FER X Transitorio – il cui decreto di approvazione risale al febbraio scorso – ha destinato invece 9.7 miliardi di euro ad un meccanismo temporaneo pensato per promuovere la realizzazione di nuovi impianti il cui bando verrà pubblicato il 14 luglio 2025, come dichiarato dal responsabile degli affari regolatori del GSE, Ing. Davide Valenzano in occasione di un convegno tenutosi presso la sede di Milano di ADVANT Nctm e ciò in attesa del meccanismo FER-X a regime che dovrebbe essere approvato entro l’autunno del 2025 e favorire la realizzazione di impianti addizionali per il periodo 2026 - 2029..</p><p class="text-justify">Ugualmente incentrato sul meccanismo dei contratti per differenza (CfD) è il meccanismo c.d. Energy Release 2.0, introdotto dal Decreto Legge Nr. 11 del 9 dicembre 2023, come successivamente modificato, per il quale si rimane in attesa della definizione delle regole ad esito del confronto tra MASE e Commissione Europea&nbsp;</p><p class="text-justify">Le menzionate misure&nbsp; si inseriscono, inoltre, in un quadro normativo generale riorganizzato dal Testo Unico sulle Rinnovabili, adottato sempre lo scorso anno - che su input della normativa europea - ha finalmente portato semplificazioni procedurale e razionalizzazione in materia di autorizzazioni, semplificando processi e chiarendo incertezze interpretative e per il quale si attendono le ulteriori evoluzioni che saranno contenute nel correttivo atteso entro la fine dell’anno.</p><p class="text-justify">Rispetto alle previsioni, l’Italia continuerà a rappresentare un mercato attrattivo per gli investimenti di fondi tradizionali e infrastrutturali anche grazie alla bancabilità dei progetti supportata dai regimi incentivanti e per la rilevante numerosità di route to marker rese disponibili dal MASE.</p><p class="text-justify">Tale attrattività riguarderà inoltre i settori a servizio delle nuove installazioni quali EPC Contractor e O&amp;M Operator oltre alle ESCO e agli operatori genericamente attivi nell’efficienza energetica, ma la frammentazione del mercato sembra costituire un ostacolo.</p><p class="text-justify"><strong>I rischi collegati alla saturazione virtuale della rete&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">In considerazione dello stato&nbsp;<i>early stage</i> di molte iniziative di sviluppo di impianti FER per le quali è stata prenotata la capacità di rete (e non ancora validato il relativo progetto), è verosimile che molti di questi progetti non siano mai realizzati.&nbsp;</p><p class="text-justify">In tale contesto, negli ultimi mesi il MASE e Terna hanno avviato la predisposizione di strategie volte a scongiurare potenziali rischi di congestione virtuale della rete legati al considerevole quantitativo di richieste di allaccio correlate a tali progetti embrionali.&nbsp;</p><p class="text-justify">Entro la fine dell’anno dovrebbe quindi essere approvato un quadro regolatorio in materia di connessione alla rete pressoché rivoluzionato rispetto a quello vigente che potrebbe avere un rilevante impatto sugli attuali e futuri investimenti nel settore delle rinnovabili.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>RESTA AGGIORNATO:</strong><br><a href="https://www.energylawitaly.com/newsletter-subscription" target="_blank"><u>Iscriviti alla nostra Newsletter</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Distribuzione</category>
                            
                                <category>Energivori</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
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                                <category>BPA</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <guid isPermaLink="false">news-9172</guid>
                        <pubDate>Tue, 24 Jun 2025 12:14:53 +0200</pubDate>
                        <title>Italia, rete elettrica sotto pressione: la sfida della saturazione tra immissione e prelievo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italia-rete-elettrica-sotto-pressione-la-sfida-della-saturazione-tra-immissione-e-prelievo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">L’Italia si trova oggi ad affrontare una duplice sfida sul fronte della rete elettrica nazionale: <strong>la saturazione non solo in immissione, ma anche in prelievo</strong>. Se da anni si discute della difficoltà di connettere nuovi impianti di produzione – in particolare da fonti rinnovabili – per limiti di capacità di rete e congestioni infrastrutturali, ora si affaccia con forza un problema speculare ma altrettanto critico: <strong>la crescente domanda di energia elettrica in prelievo</strong>, trainata da nuovi e potenti poli di consumo.</p><p class="text-justify">Tra questi, i <strong>data center</strong> rappresentano il fulcro della nuova pressione sulla rete. Secondo stime di settore, entro il 2030 la sola <strong>Lombardia</strong> – e in particolare l’<strong>area metropolitana di Milano</strong> – potrebbe assorbire diversi gigawatt di potenza aggiuntiva per alimentare strutture di cloud computing, intelligenza artificiale e servizi digitali avanzati. Aumenti di domanda tanto concentrati sul territorio rischiano di <strong>superare la capacità di prelievo disponibile nelle cabine primarie e nelle dorsali di alta tensione</strong>.</p><p class="text-justify">I data center, infrastrutture centrali per cloud computing, intelligenza artificiale, servizi finanziari e telecomunicazioni, stanno moltiplicando la loro presenza nell’area metropolitana di <strong>Milano</strong>, attratti dalla qualità delle infrastrutture, dalla connettività e dalla prossimità ai grandi operatori ICT. Ma questo sviluppo ha un costo energetico significativo.</p><p class="text-justify">Il fenomeno sta già emergendo nelle valutazioni di Terna e delle società di distribuzione locale, che rilevano colli di bottiglia e richieste di connessione che <strong>superano la capacità tecnica installata</strong>. A differenza delle centrali tradizionali o degli impianti industriali del passato, i data center <strong>richiedono alimentazione costante, stabile e ad alta intensità</strong>, spesso con richieste nell’ordine delle centinaia di megawatt per singolo sito.</p><p class="text-justify">In parallelo, il fabbisogno di elettricità sarà amplificato dalla <strong>decarbonizzazione dei consumi</strong>, con l’elettrificazione di settori come i trasporti, il riscaldamento e i processi industriali. Ne emerge un quadro in cui la rete dovrà non solo accogliere sempre più fonti rinnovabili distribuite, ma anche <strong>distribuire energia in modo capillare e affidabile ai nuovi poli di domanda</strong>, spesso localizzati in zone già dense di carichi.</p><p class="text-justify">Questo scenario rende urgenti <strong>investimenti infrastrutturali</strong>, il potenziamento delle reti di trasmissione e distribuzione, l’adozione di soluzioni digitali per la gestione intelligente dei flussi energetici e una pianificazione coerente con i piani di sviluppo urbano e industriale. <strong>L’equilibrio tra domanda e offerta elettrica non è più solo una questione di produzione, ma sempre più di capacità di assorbimento e resilienza della rete</strong>.</p><p class="text-justify">Secondo quanto attualmente emerso, in questo contesto, Terna avrebbe pensato ad un meccanismo simile a quello dell’“<strong>Open Season</strong>”, previsto per le domande in immissione, anche per le domande in prelievo derivante da nuovi Data Center. In particolare, i potenziali utenti in prelievo, durante il periodo di Open Season, dovranno <strong>manifestare il loro interesse e impegno</strong> per l’utilizzo della capacità futura. Non si tratterebbe, dunque, di una vera e propria asta, ma sarà data precedenza ai soggetti che <strong>per primi otterranno l’autorizzazione</strong>.</p><p>* Questo articolo è il secondo di una serie di articoli pubblicati sulla saturazione virtuale della rete. Il primo è raggiungibile a<strong> </strong><a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/saturazione-virtuale-della-rete-microzone-e-procedure-trasparenti-i-potenziali-impatti-sulle-attuali-e-future-iniziative-di-sviluppo" target="_blank"><strong>questo indirizzo</strong></a></p><p><strong>RESTA AGGIORNATO</strong><br><a href="https://www.energylawitaly.com/newsletter-subscription" target="_blank"><u>Iscriviti alla nostra Newsletter</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Distribuzione</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 24 Jun 2025 11:56:37 +0200</pubDate>
                        <title>Evento | Fiducia e Responsabilità - Primi effetti sul pubblico e sul mercato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/evento-fiducia-e-responsabilita-primi-effetti-sul-pubblico-e-sul-mercato</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>26 giugno 2025</i><br><i>Dalle 09.30</i></p><p><strong>Marco Monaco</strong> interverrà all’evento “Fiducia e Responsabilità”, organizzato dal TAR Lombardia.<br>L’incontro sarà dedicato all’analisi del ruolo centrale della fiducia e della responsabilità nella Pubblica Amministrazione e nel mercato.</p><p>Nel corso dell’evento sarà inoltre presentato il volume "Codice dei contratti pubblici" di Claudio Contessa e Paolo Del Vecchio.</p><p><a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/81626596/Locandina+TAR+Milano+%2826+giu+2025%29.pdf/efd85912-7c40-ba62-51cf-1042ddb45668?t=1750339184450" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 23 Jun 2025 10:28:02 +0200</pubDate>
                        <title>Il FER Z: un nuovo modello giuridico per l&#039;incentivazione delle energie rinnovabili in Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-fer-z-un-nuovo-modello-giuridico-per-lincentivazione-delle-energie-rinnovabili-in-italia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con l’obiettivo di accelerare la decarbonizzazione, il MASE sta predisponendo un nuovo e ulteriore schema di incentivazione alle rinnovabili denominato <strong>FER Z</strong>. Questo meccanismo, ancora non sottoposto all’approvazione da parte della Commissione europea con riferimento alla disciplina UE sugli aiuti di Stato, rappresenta un’innovazione di rilievo nel panorama normativo e regolatorio nazionale.</p><p class="text-justify">Abbiamo discusso di questo meccanismo e delle sue implicazioni per il sistema elettrico nazionale nel corso del convegno organizzato dal Dipartimento Energy &amp; Infrastructure di ADVANT Nctm presso la sede di Milano il 18 giugno 2025 - a cui hanno partecipato il Dott. Federico Boschi capo Dipartimento Energia del MASE e l’ing. Davide Valenzano, responsabile degli affari regolatori del GSE, oltre a Tommaso Barbetti di Elemens - dedicato al nuovo Market Design e alle Route To Market disponibili per i produttori da FER.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1. Natura e struttura giuridica del FER Z</strong></p><p class="text-justify">Il FER Z si differenzia dai precedenti modelli (come il FER X) per la sua <strong>architettura decentralizzata</strong>. Mentre nel sistema FER X vige un approccio “pay-as-produced” tra lo Stato e il produttore, il FER Z introduce una <strong>disintermediazione contrattuale</strong> tra asset produttivo e incentivo, valorizzando il ruolo degli <strong>aggregatori</strong>, quali trader e utility.</p><p class="text-justify">Questi soggetti stipuleranno un <strong>Contract for Difference (CfD)</strong> con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) sulla base di profili predefiniti di consegna energetica (es. baseload o peakload), e contemporaneamente dovranno approvvigionarsi di energia da un portafoglio eterogeneo di impianti, di cui almeno il 70/80% da FER di nuova realizzazione (solare, eolico, idroelettrico e accumuli) per soddisfare tali obblighi.</p><p class="text-justify">A loro volta gli aggregatori, quindi, dovranno stipulare:&nbsp;</p><ol><li><p class="text-justify"><span>PPA virtuali (CfD) con i vari produttori che compongono il suddetto portafoglio e che oggi sono soggetti che parteciperebbero direttamente al FER X;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>contratti di acquisto della disponibilità di storage o contratti di time-shifting MACSE,</span></p></li></ol><p class="text-justify">per poter comporre e rispettare il profilo promesso in favore del GSE.</p><p class="text-justify">In ultima istanza, si tratta di un Corporate PPA virtuale baseload o peakload dove il GSE ha il ruolo della <i>corporation</i>.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Profili giuridici e criticità regolatorie</strong></p><p class="text-justify">Il FER Z comporta maggiori <strong>complessità contrattuali e rischio operativo</strong>, poiché richiede all’aggregatore non solo di garantire la continuità della fornitura secondo profili orari, ma anche di gestire attivamente il portafoglio produttivo e l’equilibrio economico tra CfD e acquisti a mercato.</p><p class="text-justify">Dal punto di vista giuridico, si tratta di un <strong>sistema incentivante ibrido</strong> che incorpora elementi tipici dei <strong>Corporate PPA</strong> e del capacity market di Terna. L’incentivo non è più legato alla mera produzione, ma al rispetto di un <strong>profilo teorico di produzione</strong>, che dovrà essere garantito lungo un orizzonte temporale definito (verosimilmente annuale).</p><p class="text-justify">Come dichiarato dal Dott. Boschi, la Commissione europea ha per il momento espresso <strong>riserve</strong> sull’efficienza tecnologica e sulla compatibilità del FER Z con la disciplina UE sugli aiuti di Stato, nonché sull’efficacia del meccanismo in relazione agli aspetti di manutenzione programmata degli impianti, questione rilevante anche per il FER X.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. Implicazioni per il mercato e prospettive normative</strong></p><p class="text-justify">Dal punto di vista del diritto dell’energia, il FER Z rappresenta un passo verso una <strong>maggiore integrazione concorrenziale</strong> delle rinnovabili nei mercati energetici. Si prevede che questo schema possa contribuire per circa <strong>5 GW baseload</strong>, con una <strong>potenza installata necessaria stimata fino a 20 GW</strong>.</p><p class="text-justify">In termini operativi, è prevista una <strong>consultazione pubblica</strong> (non ancora iniziata) e l’avvio delle prime aste non prima del <strong>2026</strong>, con una durata potenziale fino al <strong>2029</strong>. Il sistema sarà modulato sulla base della complementarietà con altri strumenti (FER X, PPA di mercato) per evitare sovrapposizioni o distorsioni, fermo restando che i vari meccanismi/strumenti dovranno convivere.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">Resta aggiornato: <a href="https://www.energylawitaly.com/newsletter-subscription" target="_blank"><u>CLICCA QUI PER ISCRIVERTI ALLA NOSTRA NL</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Idroelettrico</category>
                            
                                <category>PPA</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Sat, 21 Jun 2025 14:47:00 +0200</pubDate>
                        <title>PRO – Piano liquidatorio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pro-piano-liquidatorio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Roma, 25 marzo 2025</p><p>Trib. Milano, 9 novembre 2024</p><p class="text-justify">Il Tribunale di Roma ha ritenuto inammissibile una proposta di PRO fondata su di un piano puramente liquidatorio, offrendo a sostegno diverse indicazioni normative secondo cui lo strumento sarebbe finalizzato unicamente al risanamento dell’impresa in prospettiva di prosecuzione dell’attività.</p><p class="text-justify">Al contrario, il Tribunale di Milano, pronunciatosi anch’esso dopo il correttivo <i>ter</i>, ritiene decisiva la modifica secondo cui nella fase di esecuzione si applica la disciplina dettata per il concordato liquidatorio dall’art. 114 CCII.</p><p class="text-justify"><i>La decisione del Tribunale di Roma non è condivisibile. Non vi è ragione infatti di restringere la funzionalità del PRO, che deroga persino al rispetto dei privilegi e rappresenta una sorta di soluzione intermedia tra gli accordi di ristrutturazione e il concordato, entrambi idonei a soluzioni di tipo meramente liquidatorio. Al contrario, è da seguire la decisione del Tribunale di Milano, in linea con le altre anteriori al correttivo&nbsp;</i>ter<i>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 20 Jun 2025 09:28:31 +0200</pubDate>
                        <title>Corporate BPA ed adempimenti ETS</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/corporate-bpa-ed-adempimenti-ets</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>1. CBPA e Pubblicazione delle Nuove Regole Applicative al DM Biometano</strong></p><p class="text-justify">Con il termine “BPA” (<i>biomethane purchase agreement</i>) ci si riferisce alla categoria di contratti a lungo termine aventi ad oggetto la fornitura di un determinato volume di biometano prodotto da un impianto di generazione - in fase di sviluppo e, quindi, da realizzarsi, o già realizzato - ad un soggetto acquirente. L’acquirente potrà essere, alternativamente, un “<i>trader</i>” oppure un cliente finale, a partire dalla data di efficacia della Legge n. 101/2024 che ha convertito il Decreto-legge n. 64/2024 (“<strong>DL Agricoltura</strong>”). In particolare, l’articolo 5-<i>bis&nbsp;</i>del DL Agricoltura prevede l’estensione della definizione di biometano autoconsumato anche al biometano consumato, in un sito diverso da quello di produzione, da parte di un cliente finale attivo nei c.d. settori “<i>hard to abate”&nbsp;</i>che abbia sottoscritto con il produttore apposito contratto di compravendita del biometano, cioè un c.d. <i>corporate&nbsp;</i>BPA o CBPA.&nbsp;</p><p class="text-justify">In data 16 maggio 2025, il GSE ha pubblicato le nuove regole applicative (“<strong>Regole Applicative</strong>”) di cui all’articolo 12 del Decreto del MASE 15 settembre 2022<strong>&nbsp;</strong>(“<strong>DM Biometano</strong>”), le quali meglio dettagliano i principali termini e condizioni dei CBPA, i principali requisiti oggettivi che dovranno essere rispettati dall’impianto biometano di volta in volta rilevante e i requisiti soggettivi delle parti interessate alla sottoscrizione di un CBPA<i>.&nbsp;</i></p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Caratteristiche dell’Impianto</strong></p><p class="text-justify">Con riferimento ai requisiti relativi agli impianti sottesi ad un CBPA:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>l’impianto dovrà produrre biometano dalla digestione anaerobica di biomassa proveniente dallo svolgimento di attività agricole, forestali, di allevamento, alimentare e agroindustriale, cioè dovrà trattarsi di un impianto c.d. agricolo;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’impianto dovrà beneficiare della tariffa incentivante di cui al DM Biometano.</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. Caratteristiche del cliente finale</strong></p><p class="text-justify">Con riferimento, invece, ai requisiti soggettivi relativi alle parti di un CBPA, nel caso in cui l’impianto sotteso al CBPA sia connesso ad una rete pubblica, le Regole Applicative hanno precisato che il cliente finale dovrà essere principalmente attivo in un settore identificato come “<i>Hard to Abate”</i>, tra cui rientrano (a fini esemplificativi) cementifici, acciaierie, cartiere, vetrerie, imprese siderurgiche e chimiche. Tale requisito soggettivo non è invece richiesto con riferimento al caso in cui l’impianto oggetto del CBPA sia connesso ad una rete chiusa.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4. Caratteristiche dell’Accordo di compravendita di biometano</strong></p><p class="text-justify">L’accordo di compravendita di biometano di cui all’art. 5-<i>bis&nbsp;</i>del DL Agricoltura potrà essere sottoscritto sia anteriormente che posteriormente all’entrata in esercizio dell’impianto di biometano di volta in volta rilevante e dovrà essere trasmesso al GSE. Inoltre, detto tipo di accordo dovrà necessariamente rispettare requisiti e contenuti minimi dettagliatamente esposti nelle Regole Applicative ed elencati di seguito.</p><p class="text-justify">In primo luogo, il CBPA dovrà avere ad oggetto l’intero volume di biometano prodotto dall’impianto di volta in volta rilevante e le relative garanzie di origine.</p><p class="text-justify">In secondo luogo, la durata dovrà essere almeno di un anno.</p><p class="text-justify">Infine, il CBPA dovrà includere ulteriori di previsioni volte a garantire che il produttore sia soggetto alle istruzioni del cliente finale autoconsumatore.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>5. Osservazioni conclusive</strong></p><p class="text-justify">Alla luce di quanto considerato, le Regole Applicative permettono di completare il panorama delle fonti normative e regolatorie necessarie alla negoziabilità di <i>corporate biomethane purchase agreements</i>,<i>&nbsp;</i>i quali potrebbero assumere una rilevanza fondamentale e crescente all’interno del panorama contrattuale del mercato energetico italiano data sia la diffusione di un numero via via maggiore di impianti di generazione di biometano derivante dalla purificazione del biogas da fermentazione anaerobica di biomassa agricola sia la rilevanza che accordi di questo tipo possono rivestire per clienti finali con particolare riferimento ad obiettivi interni di sostenibilità e decarbonizzazione oltre che all’adempimento degli obblighi di cui al sistema ETS&nbsp;(<i>Emission Trading Scheme</i>) europeo.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Energivori</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Gassose</category>
                            
                                <category>Biometano</category>
                            
                                <category>BPA</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 16 Jun 2025 11:27:26 +0200</pubDate>
                        <title>Focus Lavoro - Giugno 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/focus-lavoro-giugno-2025</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Torna l'appuntamento con “Focus Lavoro”, la Newsletter dedicata agli aggiornamenti giurisprudenziali e normativi di rilevanza per i professionisti del diritto del lavoro.&nbsp;</p><p>Attraverso una serie di brevi note, vengono affrontate tematiche di immediato interesse operativo come i licenziamenti, la disciplina del rapporto di lavoro, le esternalizzazioni, iprovvedimenti del Garante Privacy che interessano la materia, il welfare, la sicurezza sul lavoro.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/Focus_Lavoro_Giugno_2025.pdf" target="_blank"><u>Clicca qui per leggere il documento integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 13 Jun 2025 16:51:59 +0200</pubDate>
                        <title>Saturazione virtuale della rete: microzone e procedure trasparenti. I potenziali impatti sulle attuali e future iniziative di sviluppo </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/saturazione-virtuale-della-rete-microzone-e-procedure-trasparenti-i-potenziali-impatti-sulle-attuali-e-future-iniziative-di-sviluppo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Alla data del 30 aprile 2025, la capacità delle richieste pendenti di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (“<strong>RTN</strong>”) per gli impianti rinnovabili era pari a circa <strong>354.35 GW</strong>, di cui quasi la metà relativa alla fonte solare (152.98 GW), una buona percentuale dedicata allo sviluppo di progetti eolici on-shore (109.09 GW) e off-shore (89.16 GW) e la quota residuale (3.12 GW) allocata tra le restanti fonti meno convenzionali<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le Regioni dove si concentra il maggior numero di richieste sono quelle del centro sud e, in particolare, Puglia, Sicilia, Sardegna, Basilicata e Lazio.</p><p class="text-justify">Siamo ben oltre gli obiettivi di decarbonizzazione definiti dal PNIEC e in base ai quali l’Italia è tenuta ad installare entro il 2030 “appena” <strong>65 GW</strong> di nuova capacità rinnovabile; quindi, appena un quinto della capacità attualmente prenotata sulla rete.</p><p class="text-justify">Una notevole percentuale delle pratiche di connessione risulta essere tuttavia ancora in uno stato di avanzamento embrionale o quasi. Difatti:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>per 59.47 GW le relative STMG sono ancora da accettare;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>per 153.07 GW le STMG sono state accettate (ma il progetto delle opere di rete non è ancora in valutazione);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>per 72.63 GW i progetti delle opere di rete sono ancora in valutazione da parte del gestore;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>per 57.96 GW i relativi progetti hanno ricevuto il nulla osta (</span><i><span>i.e.</span></i><span>, sono stati “validati” o “benestariati);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>per 8.11 GW è stata rilasciata la STMD.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Se si cambiano gli addendi e si prendono in esame unicamente i progetti benestariati e per i quali è stata rilasciata la STMD, il conteggio di cui sopra scende a <strong>66,07 GW</strong>, in linea con gli obiettivi PNIEC ma ben al di sotto della potenza attualmente prenotata.</p><p class="text-justify">È verosimile che, atteso il loro stato <i>early stage</i>, molte delle iniziative per le quali è stata prenotata la capacità di rete (e non ancora validato il relativo progetto) non vadano a buon fine; per l’effetto, si è dinanzi ad un potenziale sovradimensionamento delle infrastrutture di rete.&nbsp;</p><p class="text-justify">In tale contesto, negli ultimi mesi il MASE e Terna si sono messi al lavoro per studiare delle strategie volte a scongiurare potenziali rischi di congestione virtuale della rete legati al considerevole quantitativo di richieste di allaccio correlate a tali progetti embrionali.</p><p class="text-justify">Andando per ordine:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>il 14 marzo Terna ha pubblicato il piano di sviluppo per la rete 2025 dedicando un apposito capitolo alla programmazione territoriale efficiente e agli interventi di connessione;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>nell’ambito della conversione in legge del c.d. DL Bollette, intervenuta il 24 aprile, il MASE ha presentato un emendamento (poi ritirato) volto ad apportare significative modifiche alla disciplina degli iter di connessione tramite l’introduzione di nuove modalità di prenotazione della capacità di rete nonché specifici criteri di priorità;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il 28 aprile è stato dato avvio ad un celere processo di consultazione riservato alle associazioni di categoria sulla nuova disciplina ipotizzata dal MASE;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>al principio del corrente mese il Ministro ha dichiarato che la disciplina in questione – che dovrebbe avere i medesimi tratti di quella (quasi) introdotta tramite il DL Bollette – troverà prossimamente espressa regolamentazione mediante un emendamento o un decreto </span><i><span>ad hoc&nbsp;</span></i><span>(sulla base di recenti dichiarazioni del direttore generale mercati e infrastrutture energetiche del MASE, tale provvedimento dovrebbe entrare in vigore entro la fine del 2025).</span></p></li></ul><p class="text-justify">Ebbene, dall’analisi congiunta della succitata documentazione e delle informazioni ad oggi disponibili sembrerebbe emergere – con l’eccezione degli impianti off-shore che appaiono esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione della norma – un quadro regolatorio in materia di connessione alla RTN pressoché rivoluzionato rispetto a quello vigente e di cui si riepilogano di seguito i principali tratti distintivi di rilievo per gli attuali e futuri investimenti nel settore delle rinnovabili.</p><ul><li><p class="text-justify"><span><u>Le microzone</u></span></p></li></ul><p class="text-justify">Per la definizione delle soluzioni di connessione è previsto il passaggio dalla attuale gestione per “singola” pratica a una gestione basata sul disegno di soluzioni “complessive”.</p><p class="text-justify">In quest’ottica, c’è l’esordio del concetto di “microzona”, ovvero una porzione di RTN sub-regionale (e, quindi, sub-zonale) e che, da una prima mappatura svolta da Terna, vede delinearsi 76 diverse microzone.</p><p class="text-justify">Il nuovo iter di connessione prevede, quindi, una analisi: <i>(i)</i> inter-microzonale, valutando la capacità accoglibile in ciascuna microzona compatibilmente con i vincoli di scambio tra microzone e con il grado di congestione di quella determinata microzona; e <i>(ii)</i> intra-microzonale, disegnando per ciascuna microzona una soluzione di connessione complessiva in grado di accogliere la capacità stimata sulla base dell’analisi inter-microzonale.</p><p class="text-justify">I dati afferenti a ciascuna microzona saranno consultabili dagli operatori tramite il portale telematico TE.R.R.A. gestito da Terna e soggetto ad aggiornamento trimestrale a seconda dell’andamento dello sviluppo dei progetti risultati assegnatari di capacità di rete.</p><p class="text-justify">Sul portale sarà quindi consultabile la fotografia della capacità massima addizionale da fonti rinnovabili e da accumuli – fatta eccezione per quella relativa agli impianti off-shore – assegnabile in ciascuna microzona.</p><ul><li><p class="text-justify"><span><u>Le procedure di allocazione della capacità</u></span></p></li></ul><p class="text-justify">Sulla base del precedente emendamento poi ritirato:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>l’allocazione della capacità di rete disponibile e le relative soluzioni di connessione dovrebbero essere rilasciate mediante procedure trasparenti e non discriminatorie da indire secondo modalità procedurali stabilite dall’ARERA entro 180 giorni dall’entrata in vigore della nuova disciplina;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>per gli operatori che, all’esito delle procedure competitive, siano risultati assegnatari di capacità di rete e che abbiano già ottenuto la PAS o l’Autorizzazione Unica, la relativa capacità di rete dovrebbe essere assegnata in via definitiva.</span></p></li></ul><p class="text-justify">L’attuale modalità di analisi delle richieste di connessione prevede un criterio sequenziale di assegnazione delle soluzioni di connessione con valutazioni condotte <i>one to one</i> con gli operatori per ciascuna richiesta.</p><p class="text-justify">Diversamente, con le novità in corso di introduzione, sembrerebbe che il gestore faccia una valutazione a monte definendo una soluzione complessiva applicabile alla relativa microzona e proceda all’assegnazione della capacità di rete non mediante procedimenti singoli avviati su istanza degli operatori interessati bensì mediante vere e proprie procedure pubbliche (le quali, in linea con l’obbligo di connessione di terzi alla RTN, almeno in teoria, non dovrebbero essere “competitive” nel verso senso della parola).</p><p class="text-justify">Un vantaggio non indifferente sarà riservato ai progetti che hanno ottenuto il titolo autorizzativo, per i quali sarà prevista l’assegnazione in via definitiva della relativa capacità.</p><ul><li><p class="text-justify"><span><u>I progetti in corso e le STMG già rilasciate</u></span></p></li></ul><p class="text-justify">Come anticipato, i principi, i criteri funzionali e le modalità operative di allocazione della capacità di rete tramite le suddette procedure trasparenti dovrebbero essere dettagliate da ARERA tramite un provvedimento <i>ad hoc</i> da emettere entro 180 giorni dall’entrata in vigore della nuova disciplina.</p><p class="text-justify">A tal riguardo, tra le novità di maggior rilievo, anche e soprattutto per le iniziative avviate o in fase di avviamento, figura la previsione in base alla quale a far data dalla pubblicazione del provvedimento adottato dall’ARERA, le soluzioni di connessione riferite a progetti rinnovabili o accumuli non abilitati o autorizzati, già rilasciate ma non validate dal gestore di rete, perderanno efficacia.</p><p class="text-justify">In poche parole, se si guarda al quadro attuale, laddove tale norma fosse già in vigore e il provvedimento di ARERA già adottato, le pratiche inerenti a circa 202 GW di potenza cadrebbero nel nulla, costringendo gli operatori a dover necessariamente prendere parte alle procedure trasparenti di cui sopra per prenotare la capacità necessaria a portare avanti le proprie iniziative di sviluppo.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le innovazioni che il MASE si accinge ad introdurre rivestono con tutta evidenza una notevole portata per le attuali e future iniziative di sviluppo di progetti rinnovabili.</p><p class="text-justify">Laddove, infatti, le disposizioni previamente inserite e poi ritirate dal DL Bollette dovessero essere integralmente confermate:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>diventerà ancora più dirimente accelerare e snellire le procedure autorizzative connesse allo sviluppo delle rinnovabili visto che, in buona sostanza, i progetti che ottengono più velocemente il titolo abilitativo saranno quelli che otterranno per primi la capacità di rete in via definitiva, a discapito dei progetti che vanno a rilento, i quali vedranno aumentare il rischio di perdere la capacità assegnata nel contesto della procedura indetta da Terna in caso di saturazione definitiva della relativa micro-zona;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>è verosimile che per le iniziative in stato più avanzato si assista nei prossimi mesi ad una vera e propria corsa al benestare onde tentare di prevenire il rischio di decadenza delle STMG ottenute;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>è altrettanto verosimile che – laddove fosse confermata l’assenza di qualsivoglia clausola di salvaguardia per i progetti per i quali la STMG è stata già accettata o il relativo progetto delle opere di rete sia in corso di valutazione dal gestore – si assista al proliferare di molteplici contenziosi da parte degli operatori interessati a causa dell’improvviso venir meno del loro diritto acquisito sulla capacità di rete previamente prenotata. In merito, si precisa che l’eventuale cessazione di efficacia delle STMG non dovrebbe essere immediatamente conseguente all’entrata in vigore della norma, bisognerà infatti attendere la successiva disciplina dell’ARERA (volendo ipotizzare che la normativa entri in vigore entro fine giugno, la conseguente disciplina dell’ARERA dovrebbe essere disponibile entro dicembre 2025 – </span><i><span>i.e.</span></i><span>, entro 180 giorni).</span></p></li></ul><p class="text-justify">È bene puntualizzare che si è dinanzi a considerazioni meramente preliminari, difatti per avere un quadro chiaro, completo ed esaustivo in merito alla futura nuova disciplina sarà necessario attendere l’entrata in vigore della normativa e dei successivi provvedimenti attuativi dell’ARERA.</p><p class="text-justify">Saranno inoltre da osservare anche i risvolti applicativi dell’innovazione normativa per valutare se la stessa sarà effettivamente idonea o meno a garantire una programmazione efficiente delle infrastrutture della RTN e, al contempo, a tutelare i player di mercato prevenendo e non creando nuovi colli di bottiglia.</p><hr><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> Dati tratti dalla piattaforma <i>econnextion</i> di Terna.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 13 Jun 2025 09:38:21 +0200</pubDate>
                        <title>Contratti pubblici e ribassabilità dei costi della manodopera</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contratti-pubblici-e-ribassabilita-dei-costi-della-manodopera</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>1. Il Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), all’art. 41, co. 14, prevede che nei contratti di lavori e servizi i costi della manodopera e della sicurezza siano “<i>scorporati dall’importo assoggettato al ribasso</i>”.</p><p>Questa disposizione, ad una prima lettura, sembra vietare il ribasso dei costi della manodopera (qualora inferiori a quelli indicati dalla stazione appaltante). Essa deve, tuttavia, essere letta insieme alla previsione, sempre al comma 14 dell’art. 41, per cui “<i>resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale</i>” e all’art. 108, co. 9, del Codice dei Contratti Pubblici, in base al quale ciascun concorrente deve indicare il proprio costo della manodopera nell’offerta economica, a pena di esclusione. E queste altre disposizioni lasciano quantomeno intendere che il ribasso possa derivare da un costo della manodopera inferiore a quello definito dalla stazione appaltante, da dichiarare nell’offerta. Ciò, però, non implica di per sé che il ribasso possa essere applicato anche alla parte del prezzo corrispondente al costo della manodopera.&nbsp;</p><p class="text-justify">L’ANAC, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la giurisprudenza amministrativa hanno tentato di dipanare i dubbi sollevati da questa disciplina. Da queste interpretazioni sono derivate due possibili modalità di ribasso del prezzo dipendente da costi della manodopera più bassi di quelli stabiliti dalla stazione appaltante.</p><p class="text-justify">In primo luogo, si può applicare il ribasso percentuale <u>solo alle voci di prezzo diverse dalla manodopera</u>, di modo che sommando le voci ribassate al costo della manodopera (fisso), stabilito dalla stazione appaltante, risulterà il prezzo che l’operatore vuole offrire. Questo metodo viene denominato “ribasso indiretto”, perché l’operatore economico può offrire un costo della manodopera inferiore (beneficiando della sua legittima efficienza sotto quel profilo), ma solo indirettamente, per effetto di un ribasso maggiore delle altre voci di costo.</p><p class="text-justify">La giurisprudenza che giunge a questa conclusione sostiene che i costi della manodopera vanno espunti dal calcolo del ribasso in virtù di una <u>interpretazione letterale dell’art. 41, co. 14 del Codice dei Contratti Pubblici</u>. Si afferma che: “<i>tale previsione normativa vieta […] che i costi della manodopera, pur rientrando nel più generale importo posto a base di asta, siano inclusi nel cd. importo assoggettato al ribasso ovvero nell’importo sul quale dovrà essere applicato il ribasso percentuale offerto dal concorrente e ciò all’evidente fine di non sottostimare le retribuzioni da erogare ai lavoratori applicati nell’esecuzione delle commesse pubbliche</i>” (TAR Calabria, Reggio Calabria, 8 febbraio 2024 n. 119). Tuttavia, “<i>qualora l’operatore economico disponga di un’organizzazione aziendale particolarmente efficiente, che gli consenta di abbattere i costi della manodopera, questi ultimi possono essere diminuiti in via indiretta e riflessa, ossia offrendo un più elevato ribasso sull’importo dei lavori o dei servizi oggetto della commessa. Detto altrimenti, la formulazione del ribasso è consentita esclusivamente sul valore dell’appalto al netto della manodopera stimata dalla stazione appaltante (e al netto degli oneri di sicurezza), ma <u>il concorrente ha la facoltà di ridurre indirettamente i costi del lavoro aumentando la percentuale di sconto praticata sulla componente direttamente ribassabile. Naturalmente, i minori costi della manodopera che l’operatore ritiene di sopportare in concreto vanno specificati nell’offerta economica</u>, ai sensi dell’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023, <u>nonché giustificati mediante la dimostrazione della propria efficienza aziendale</u></i>” (TAR Liguria, Genova, Sez. I, 14 ottobre 2024 n. 673; cfr. TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 27 febbraio 2025 n. 738; TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 31 ottobre 2024 n. 3000).</p><p class="text-justify">A questa tesi si contrappone quella per cui il costo della manodopera può essere oggetto di “<strong>ribasso diretto</strong>”: visto che i costi di manodopera vanno dichiarati separatamente (sulla base dell’organizzazione e struttura dei costi del personale di ciascun operatore economico), il ribasso deve essere applicato anche al costo della manodopera.</p><p class="text-justify">Questa tesi ha da subito trovato accoglimento nel parere n. 2154 del 19 luglio 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nella delibera n. 528 del 15 novembre 2023 (con il Bando tipo n. 1/2023 e la relativa nota illustrativa) dell’ANAC. L’ANAC ha, poi, più di recente ribadito questa tesi (si vedano a titolo esemplificativo le delibere dell’ANAC n. 174 del 10 aprile 2024, n. 452 del 9 ottobre 2024 e n. 65 del 25 febbraio 2025). L’Autorità ammette che anche i costi della manodopera siano assoggettati al ribasso, poiché “<i><u>la lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle diverse disposizioni del Codice in materia di costi della manodopera</u>, ed in particolare dello stesso art. 41, comma 14, seconda parte, e degli artt. 108, comma 9 e 110, induce a ritenere che il costo della manodopera continui a costituire una componente dell’importo posto a base di gara</i>” (ANAC, delibera n. 528 del 15 novembre 2023). Difatti, ciò che conta è che l’operatore dimostri che la “<i>riduzione complessiva dei relativi importi derivi da una più efficiente organizzazione aziendale</i>” (TAR Puglia, Bari, Sez. II, 15 marzo 2025 n. 353). Sulla base di questa lettura, l’operatore economico non può essere escluso per il solo fatto di aver assoggettato a ribasso anche il costo della manodopera, ma la sua offerta sarà assoggettata alla verifica dell’anomalia, nella quale “<i>l’operatore economico avrà l’onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, oltre il rispetto dei minimi salariali […]</i>” (Cons. Stato, Sez. V, 19 novembre 2024 n. 9254)<i>.&nbsp;</i>Infatti, secondo questa tesi “<i><u>solo seguendo tale impostazione si spiega anche l’obbligo del concorrente di indicare i propri costi della manodopera, a pena di esclusione dalla gara</u> […],</i> <i>previsione che sarebbe evidentemente superflua se i costi della manodopera non fossero ribassabili, e il successivo art. 110, primo comma, che include i costi della manodopera dichiarati dal concorrente tra gli elementi specifici, in presenza dei quali la stazione appaltante avvia il procedimento di verifica dell’anomalia</i>. […] <i>Emerge, infatti, la volontà di responsabilizzare gli operatori economici, allo scopo di assicurare che questi ultimi, prima di formulare il proprio ribasso complessivo, svolgano una seria valutazione preventiva dei predetti costi</i>” (Cons. Stato, Sez. V, 19 novembre 2024 n. 9254; sempre a sostegno del “ribasso diretto” si vedano tra le tante TAR Toscana, Sez. IV, 29 gennaio 2024 n. 120; TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 11 novembre 2024 n. 3739).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">2. L’opzione per l’una o per l’altra tesi non ha, in verità, alcun impatto sul calcolo del punteggio economico. È evidente che non lo abbia laddove la formula prescelta dalla stazione appaltante consideri il corrispettivo offerto. Non lo ha, però, nemmeno laddove il punteggio economico venga calcolato sulla base del ribasso percentuale (come accade nelle formule di interpolazione lineare o di interpolazione non lineare di cui alle Linee Guida dell’ANAC n. 2/2016), purché tutte le offerte vengano formulate o almeno considerate allo stesso modo – cioè tutte con ribasso indiretto o tutte con ribasso diretto. Infatti, fermo il totale offerto da ciascun offerente, che il ribasso consista in una percentuale maggiore applicata solo sulle voci di corrispettivo diverse dalla manodopera o in una percentuale inferiore applicata su tutte le voci di corrispettivo non ha impatto sul rapporto tra i ribassi e dunque sul punteggio.&nbsp;</p><p class="text-justify">Ad es., ipotizziamo una gara con un punteggio economico pari a 30 in totale e un prezzo a base di gara di 1.000.000 di euro, di cui 500.000,00 di costo della manodopera (senza oneri della sicurezza non ribassabili per comodità di calcolo).</p><p class="text-justify">L’Offerta 1 è pari ad 800.000,00 euro, corrispondente al 40% del ribasso sui corrispettivi diversi dal costo della manodopera e al 20% sul totale del corrispettivo.</p><p class="text-justify">L’Offerta 2 è pari ad 850.000,00 euro, corrispondente al 30% del ribasso sui corrispettivi diversi dal costo della manodopera e al 15% sul totale del corrispettivo.&nbsp;</p><p class="text-justify">Se il disciplinare prevede la formula dell’interpolazione lineare, fermo che l’Offerta 1 avrà 30 punti (perché è la migliore offerta economica), l’Offerta 2 avrà in ogni caso 22,5 punti. Infatti, se il punteggio è pari al punteggio massimo moltiplicato per il rapporto tra il ribasso dell’offerta da valutare e il ribasso massimo (cioè <i>Pmax x Ri/Rmax</i>), si ha che:</p><p class="text-justify">(a) tenendo conto del ribasso diretto, si ha <i>30 x 15%/20% = 22,5;</i></p><p class="text-justify">(b) tenendo conto del ribasso indiretto, si ha <i>30 x 30%/40% = 22,5</i>.</p><p class="text-justify">Se il disciplinare prevede la formula dell’interpolazione non lineare, cioè <i>Pmax x (Ri/Rmax)<sup>a</sup></i>, laddove “a” deve essere superiore ad 1, fermo che l’Offerta 1 avrà 30 punti (perché è la migliore offerta economica), l’Offerta 2 avrà in ogni caso sempre lo stesso punteggio. Infatti, immaginando a = 2:</p><p class="text-justify">(a) tenendo conto del ribasso diretto, si ha <i>30 x (15%/20%)<sup>2 </sup>= 16,875;</i></p><p class="text-justify">(b) tenendo conto del ribasso indiretto, si ha <i>30 x (20%/40%)<sup>2 </sup>= 16,875</i>.</p><p class="text-justify">Al variare del valore di a, poi, cambia il punteggio dell’Offerta 2, ma esso rimane invariato sia tenendo conto del ribasso diretto sia del ribasso indiretto. Ad esempio, con a = 1,5:</p><p class="text-justify">(a) tenendo conto del ribasso diretto, si ha <i>30 x (15%/20%)<sup>1,5</sup>= 19,485;</i></p><p class="text-justify">(b) tenendo conto del ribasso indiretto, si ha <i>30 x (20%/40%)<sup>1,5</sup>= 19,485</i>.</p><p class="text-justify">Fermo restando l’obbligo di rispettare la disciplina della remunerazione del lavoro e di dichiarare il costo della manodopera effettivamente praticato, l’indifferenza dei metodi di ribasso ai fini dell’applicazione del punteggio economico lascia emergere che optare per l’una o l’altra interpretazione è, in realtà, questione di mera convenzione.&nbsp;</p><p class="text-justify">D’altro canto, i metodi di ribasso sono indifferenti anche rispetto alla tutela della remunerazione della manodopera: la verifica del rispetto dei minimi salariali avviene in sede di verifica di congruità del costo della manodopera dichiarato dall’aggiudicatario.</p><p class="text-justify">Sicché, trarre conseguenze espulsive dall’applicazione del ribasso diretto è del tutto sproporzionato: al più l’applicazione di un ribasso diretto in luogo di uno indiretto da parte dell’operatore economico può aprire ad una rettifica della percentuale di ribasso (laddove la percentuale di ribasso fosse rilevante), eventualmente per il tramite dei chiarimenti sull’offerta <i>ex&nbsp;</i>art. 101, co. 3, del Codice dei Contratti Pubblici, fermi il totale del prezzo offerto e il costo della manodopera dichiarato). Il dibattito, dunque, potrebbe essere superato in radice, prendendo atto dell’irrilevanza della modalità di formulazione del ribasso.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. </strong>Fino ad un definitivo assestamento della giurisprudenza (o ad un radicale superamento della questione), resta determinante porre attenzione alla singola disciplina di gara, per come prevede la formulazione dell’offerta e il calcolo del punteggio economico, e comunque dichiarare il costo della manodopera effettivo, per tenersi pronti alle giustificazioni della congruità dell’offerta.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 05 Jun 2025 12:06:28 +0200</pubDate>
                        <title>Metadati, il Garante interviene sull’estensione del periodo di conservazione oltre i 21 giorni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/metadati-il-garante-interviene-sullestensione-del-periodo-di-conservazione-oltre-i-21-giorni</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con il provvedimento n. 243 del 29 aprile 2025, il Garante per la protezione dei dati personali ("<i><strong>Garante</strong></i>") ha irrogato nei confronti di Regione Lombardia ("<i><strong>Regione</strong></i>") una sanzione amministrative pecuniaria di 50.000 euro per aver conservato, in assenza delle necessarie garanzie procedurali, i metadati generati dai sistemi di gestione della posta elettronica dei propri dipendenti per un periodo di 90 giorni e i log di navigazione Internet per 365 giorni. In particolare, la Regione ha omesso di adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 4(1) della Legge n. 300/1970 (“<i><strong>Statuto dei lavoratori</strong></i>”) e non ha effettuato una preventiva valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nel provvedimento in esame, il Garante ha ribadito che i metadati generati dai sistemi di gestione della posta elettronica e i log di navigazione Internet sono dati personali e che la loro raccolta generalizzata, in quanto consente il controllo a distanza dell'attività lavorativa, impone al datore di lavoro, ricorrendo determinate circostanze, di esperire le procedure previste dall'articolo 4(1) dello Statuto dei lavoratori.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il Documento di indirizzo del Garante del 6 giugno 2024 aveva del resto già cristallizzato questo orientamento, precisando che i metadati generati dai sistemi di gestione della posta elettronica dei dipendenti possono essere conservati per periodo limitati, di regola non superiori a 21 giorni. In caso di conservazione oltre i 21 giorni, è necessario – secondo il Garante – esperire le procedure previste dall'articolo 4(1) dello Statuto dei lavoratori. Ciò a meno che il titolare non sia in grado di dimostrare la sussistenza in concreto di particolari ragioni di natura tecnica o organizzativa (connesse ad esempio alla sicurezza informatica del servizio di posta elettronica) che rendano necessaria l’estensione della conservazione oltre i 21 giorni.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tali ragioni non sono state rinvenute nel caso di specie.</p><p class="text-justify">La Regione, peraltro, mediante tre fornitori esterni, era in grado di combinare indirizzi IP, indirizzi MAC e identità dei dipendenti, avendo così piena disponibilità di informazioni che consentivano una potenziale profilazione e un controllo individuale dei dipendenti. Il Garante ha giudicato sproporzionato e eccedente i principi di minimizzazione e limitazione della conservazione tale trattamento e ha imposto, tra l'altro, l'anonimizzazione dei tentativi di accesso ai siti web blacklistati, la riduzione della conservazione dei log di navigazione Internet da 365 a 90 giorni (con possibilità di conservazione oltre tale termine solo previa anonimizzazione dei dati), la limitazione degli accessi ai dati al solo personale espressamente autorizzato e la cifratura dei dati che permettono l'associazione tra dispositivo e dipendente.</p><p class="text-justify">Il Garante ha altresì chiarito che, in considerazione del fatto che il trattamento dei metadati generati dai sistemi di gestione della posta elettronica dei dipendenti comporta, almeno potenzialmente, "rischi elevati" per i diritti e le libertà degli interessati (in quanto comporta il monitoraggio sistematico di soggetti – i dipendenti – considerati vulnerabili in ragione della loro subordinazione al datore di lavoro), effettuare una DPIA è obbligatorio e non effettuarla configura una violazione dell'articolo 35 del GDPR.</p><p class="text-justify">L'orientamento del Garante è quindi chiaro: la conservazione dei metadati non dovrebbe eccedere i 21 giorni e conservarli oltre i 21 giorni, senza esperire le procedure previste dall’art. 4(1) dello Statuto dei Lavoratori, è legittimo solo in presenza di comprovate ragioni di natura tecnica connesse al funzionamento e alla sicurezza informatica del servizio (le quali in ogni caso non possono consistere in generiche ragioni connesse alla sicurezza informatica delle reti e dei sistemi informativi del datore di lavoro). Nel caso in cui tali ragioni non sussistano, è necessario, a seconda dei casi, raggiungere un accordo con le rappresentanze sindacali o ottenere l’autorizzazione del competente Ispettorato del Lavoro. In ogni caso è sempre necessario effettuare e documentare una DPIA e un Legitimate Impact Assessment (LIA), aggiornare le informative sul trattamento dei dati personali rilevanti e le policy e procedure interne e adottare adeguate misure tecniche e organizzative per garantire un livello adeguato di protezione ai dati personali trattati.</p><p>Se hai bisogno di assistenza e supporto nell’adempimento degli obblighi connessi alla raccolta e conservazione dei metadati generati dai sistemi di gestione della posta elettronica aziendale, rivolgiti ai tuoi professionisti di riferimento.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 03 Jun 2025 09:43:04 +0200</pubDate>
                        <title>La richiesta di integrazione documentale da parte della PA interrompe il termine decadenziale per la proposizione del ricorso avverso il silenzio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-richiesta-di-integrazione-documentale-da-parte-della-pa-interrompe-il-termine-decadenziale-per-la-proposizione-del-ricorso-avverso-il-silenzio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con le sentenze nn. 324, 325 e 326 del 26 maggio 2025, il TAR Basilicata ha chiarito che <strong>il termine per proporre il ricorso avverso il silenzio è interrotto</strong> qualora vengano avanzate delle richieste di integrazione documentale da parte della Pubblica Amministrazione.</p><p class="text-justify">Nei giudizi definiti con le sentenze nn. 324 e 325/2025, le vicende sono speculari. Era stata presentata un’istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale <i>ex </i>art. 27<i> bis</i> del D.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale. A tale istanza, l’Amministrazione aveva risposto solo tre anni dopo chiedendo un’integrazione documentale. Dopo aver adempiuto a tale richiesta, l’Amministrazione però era rimasta inerte non rispettando così il termine di conclusione del procedimento stabilito in 230 giorni.</p><p class="text-justify">Invece, nel giudizio definito con la sentenza n. 326/2025 era stata presentata un’istanza per il rilascio dell’Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico, cui la Regione aveva dato seguito solo due anni dopo tramite richiesta di integrazione documentale. Anche in questa fattispecie, l’Amministrazione era rimasta inerte violando il termine di 90 giorni per concludere il procedimento.</p><p class="text-justify">L’art. 31 c.p.a. al comma 2 stabilisce che l’azione avverso il silenzio “<i>può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento</i>”.</p><p class="text-justify">In tutte e tre i giudizi questo termine decadenziale risulta ampiamente decorso, ma il TAR Basilicata ha invece accolto tutti i ricorsi. Questo perché ha ritenuto che la risposta alla richiesta di integrazione documentale - proveniente dall’Amministrazione - costituisca un evento interruttivo del termine, mentre sarebbe ininfluente l’istanza di sospensione <i>ex </i>art. 27 <i>bis</i>, co. 5, secondo periodo, del D.lgs. n. 152/2006 avanzata dal privato e concessa dall’Amministrazione.</p><p class="text-justify">Perciò, siccome dalla data in cui la ricorrente aveva risposto alla richiesta di integrazione documentale era iniziato a decorrere il rimanente termine procedimentale per indire la Conferenza di servizi, il TAR in tutti e tre i giudizi ha condannato la Regione Basilicata a convocare la Conferenza dei servizi e a concludere il procedimento.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 28 May 2025 15:40:18 +0200</pubDate>
                        <title>CER: il nuovo quadro normativo – dal DL Bollette al Decreto MASE, cosa cambia per gli operatori in attesa della Corte dei Conti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cer-il-nuovo-quadro-normativo-dal-dl-bollette-al-decreto-mase-cosa-cambia-per-gli-operatori-in-attesa-della-corte-dei-conti</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Nell’ambito degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 il legislatore nazionale, anche su impulso delle istituzioni UE, sta dedicando oramai da qualche tempo risorse significative alla condivisione e autoconsumo di energia pulita con particolare attenzione alle Comunità Energetiche Rinnovabili (“<strong>CER</strong>”).</p><p class="text-justify">Nello specifico, i vari attori coinvolti in tali configurazioni possono beneficiare:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>di incentivi sotto forma di tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa per un contingente di potenza massimo pari a 5 GW;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>a determinate condizioni (in particolare nel caso di CER sviluppati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti), di contributi a fondo perduto a valere sul PNRR (benché nei limiti del 40% dei costi di investimento) con risorse stanziate pari a 2,2 miliardi di euro con un target di 1,73 GW di potenza installata.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Se si guarda al contributo PNRR alla data del 19 maggio u.s. sono state presentate richieste per una potenza complessiva di appena 420 MW (con una media di 90 kW a CER), di cui risultano ammesse meno della metà (43%).</p><p class="text-justify">A circa cinque mesi dal termine ultimo per l’accesso alla misura (30 novembre 2025) siamo, dunque, ancora molto lontani dall’obiettivo di 1,73 GW ipotizzato alla fine del 2023 (nel segno mancano ancora all’appello circa 1.3 GW).</p><p class="text-justify">Purtroppo, la situazione non appare più rosea se dal fronte del PNRR ci si sposta sul versante delle tariffe incentivanti.</p><p class="text-justify">Per quest’ultime sono state infatti presentate domande per una potenza complessiva di circa 130 MW (con una media 120 kW a CER); per tale meccanismo i termini di scadenza sono più dilatati (è possibile accedere fino al 31 dicembre 2027) ma in ogni caso il contingente stimato appare difficilmente passibile di erosione, scontando odiernamente un divario di circa 4.9 GW.</p><p class="text-justify">Lo scenario dipinto appare derivare, da un lato, da obiettivi politici con tutta evidenza eccessivamente ambiziosi e, dall’altro, dalle oramai risapute complessità dei passaggi burocratici e attuativi che caratterizzano la costituzione e gestione delle CER e che ne hanno considerevolmente ostacolato la diffusione.</p><p class="text-justify">In tale contesto, nel dare seguito alle dichiarazioni pubbliche recentemente rilasciate dal Ministro Pichetto Fratin, nelle ultime settimane il legislatore ed il MASE hanno provato a dare una nuova spinta alle comunità energetiche, innovando con modifiche di rilievo non marginale il quadro normativo di settore.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il riferimento è, segnatamente, ai seguenti due fronti di intervento:&nbsp;</p><ul><li><p class="text-justify"><span>estensione dei soggetti ammessi a partecipare alle comunità - introdotta con il Decreto Legge 29 marzo 2025, n. 19, convertito nella Legge 24 aprile 2025, n. 60 (anche noto come “<strong>Decreto Bollette</strong>”); e&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>aggiornamento delle modalità di accesso ai contributi a fondo perduto PNRR, disciplinata tramite un nuovo decreto ministeriale attualmente soggetto al controllo della Corte dei Conti.</span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong><u>Le novità del Decreto Bollette</u></strong></p><p class="text-justify">In prima battuta, al fine di incrementare i canali di accesso alle CER, il DL Bollette ha agito sul perimetro soggettivo di applicazione della norma, ampliando in modo non indifferente la platea dei soggetti che possono costituire o aderire a una Comunità Energetica Rinnovabile.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nello specifico, in aggiunta ai soggetti già previsti – ovvero persone fisiche, PMI, enti territoriali, enti religiosi e del terzo settore – sono stati espressamente inseriti come “nuovi soggetti ammessi”: <i>(i)</i> le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP); <i>(ii)</i> i consorzi di bonifica; <i>(iii)</i> gli enti e le aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica; e <i>(iv)</i> le associazioni ambientaliste riconosciute.</p><p class="text-justify">Ancora, il legislatore sembrerebbe recepire i chiarimenti forniti dal GSE in merito alla c.d. CER nazionale.</p><p class="text-justify">Il riferimento è, nello specifico, all’eliminazione dall’art. 31, co. 1, lett. b) del D.Lgs 199/2021 dell’inciso <i>“</i>situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti” in virtù del quale sembrerebbe che i soci o membri della CER possano ora essere situati anche in Comuni diversi da quelli in cui sono presenti gli impianti.</p><p class="text-justify">Quanto sopra, con l’eccezione dei soggetti titolari dei c.d. poteri di controllo (<i>i.e.</i>, come chiarito dal GSE, quei poteri attribuiti al fine di indirizzare la CER e garantire il conseguimento dello scopo statutario) che, diversamente, devono essere situati nel “territorio in cui sono ubicati gli impianti”.</p><p class="text-justify">L’intervento sembra quindi diretto a recepire alcune tendenze del settore, ormai indirizzato verso il modello “multi – configurazione”, con, da un lato, una maggior flessibilità nell’individuazione dei soggetti membri, non più necessariamente ancorata ai confini comunali e, dall’altro, sotto il profilo della <i>governance</i>, la costituzione di comitati di configurazione che, tramite l’esercizio dei poteri di controllo (da interpretarsi come sopra), siano nelle condizioni di assicurare, per ciascuna iniziativa, l’effettivo perseguimento dei relativi interessi territoriali.</p><p class="text-justify">In merito, appare tuttavia prematuro assumere una posizione definitiva; saranno infatti da attendere chiarimenti da parte delle autorità competenti (ARERA, MASE, GSE), nonché osservare i relativi risvolti applicativi dell’innovazione normativa in questione.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong><u>Il Decreto del MASE: le nuove regole per accedere al contributo PNRR</u></strong></p><p class="text-justify">Sempre nell’ottica di recuperare terreno e tentare di avvicinarsi ai contingenti fissati alla fine del 2023, il 16 maggio il MASE ha emesso un decreto che innova ulteriormente le modalità di accesso agli incentivi e contributi dedicati allo sviluppo di comunità energetiche rinnovabili.&nbsp;</p><p class="text-justify">In primo luogo, nell’accogliere le istanze avanzate da diversi mesi da parte delle associazioni di categoria, l’accesso ai contributi PNRR è stato esteso alle CER sviluppate nei Comuni fino a 50.000 abitanti (in precedenza la misura era riservata ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti).</p><p class="text-justify">La modifica ha una portata non indifferente in quanto allarga notevolmente il perimetro oggettivo di applicazione del meccanismo di sostegno.</p><p class="text-justify">Basti infatti pensare che i Comuni Italiani sotto i 50.000 abitanti sono circa 7.750 mentre, mentre il conteggio si ferma a circa 5.500 se si considerano esclusivamente quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.&nbsp;</p><p class="text-justify">Di particolare rilievo risultano, inoltre, le modifiche relative all’anticipo del contributo, al cumulo dello stesso con le tariffe incentivanti e alla possibilità di andare oltre alla scadenza del 30 giugno 2026 per la connessione dell’impianto.</p><p class="text-justify">Segnatamente:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>è stata prevista la possibilità di richiedere, a titolo di anticipazione, fino al 30% del valore del contributo PNRR (in precedenza tale anticipazione poteva essere al massimo pari al 10%);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>in caso di cumulo tra contributi in conto capitale ed incentivi è stata esclusa l’applicabilità del fattore di riduzione delle tariffe incentivanti anche per le persone fisiche facenti parte della relativa CER (diversamente, per tale categoria, in caso di cumulo, era previsto un dimezzamento della tariffa in caso di accesso a contributi nella misura del 40% dei costi di investimento);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>è stata introdotta una maggiore flessibilità nei tempi di entrata in esercizio dei progetti, prevedendo che, ai fini dell’accesso al contributo PNRR solo per i lavori di realizzazione dell’impianto sia necessario osservare la scadenza del 30 giugno 2026 mentre, l’effettiva entrata in esercizio può avvenire entro il 31 dicembre 2027 così da mitigare eventuali penalizzazioni legati ai tempi preordinati alla realizzazione delle opere di rete e alla connessione dell’impianto.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Si tratta con tutta evidenza di innovazioni di portata non marginale per la predisposizione dei <i>business plan</i> da parte sia dei membri delle configurazioni sia degli eventuali produttori terzi nonché, ove necessaria, ai fini della bancabilità dei relativi progetti.</p><p class="text-justify">Ed infatti, in buona sostanza, è concessa la possibilità ai soggetti interessati di ottenere l’anticipazione di maggiori risorse finanziarie prima dell’avvio dei lavori, di beneficiare di maggiori profitti dalle tariffe incentivanti in caso di cumulo con il contributo e di affrontare con maggior tranquillità le scadenze correlate all’erogazione della quota a saldo del contributo PNRR.</p><p class="text-justify">Per la pubblicazione in Gazzetta e l’effettiva entrata in vigore si resta ora in attesa del vaglio della Corte dei Conti.</p><p class="text-justify">Le modifiche introdotte offrono indubbiamente nuove opportunità di sviluppo e di investimento, ciò nondimeno, permangono ancora plurime perplessità.&nbsp;</p><p class="text-justify">Resta, in particolare, una criticità di fondo: le richieste per l’accesso ai contributi PNRR possono essere presentate fino al 30 novembre 2025 e a tale data i relativi progetti devono essere già dotati di preventivi di connessione ottenuti ed accettati nonché dei relativi titoli autorizzativi.</p><p class="text-justify">Tali adempimenti, come noto, anche a valle delle recenti semplificazioni introdotte per effetto del TU Rinnovabili, sono contrassegnati da tempi incerti e mal si conciliano con le scadenze stringenti correlate al contributo PNRR.</p><p class="text-justify">Se si assume che il decreto entri in vigore all’inizio di giugno i player di mercato avranno, infatti, appena 6 mesi di tempo per svolgere i relativi studi di fattibilità, verificare la sostenibilità economico-finanziaria degli investimenti e completare tutti i necessari passaggi burocratici dinanzi al gestore di rete e alle relative pubbliche amministrazioni (senza contare i profili societari connessi alla costituzione della CER ed eventualmente contrattuali laddove siano coinvolti anche produttori terzi).</p><p class="text-justify">In disparte le CER di prossima costituzione, il decreto appare dare origine a specifiche questioni operative e giuridiche anche con riguardo a quelle già costituite.</p><p class="text-justify">In particolare, occorrerà verificare se l’ingresso di nuove categorie di soggetti – in particolare enti pubblici e istituzioni non originariamente contemplate – comporti l’obbligo di modificare lo statuto delle CER già costituite, ad esempio per adeguarne le finalità, i requisiti di partecipazione o le modalità decisionali. pur dovendo conservare la relazione con il territorio che la normativa europea (ed anche quella nazionale) da sempre mirano a tutelare.</p><p class="text-justify">Tale scenario rende sempre più impellente un effettivo e sostanziale cambio di paradigma nell’ambito della definizione del quadro legislativo in materia di CER che non può più permettersi di essere visto come una barriera agli investimenti ma, anzi, dovrebbe essere di impulso agli stessi così da consentire anche ai piccoli produttori e consumatori di svolgere la propria parte nella corsa alla decarbonizzazione.</p><p class="text-justify">In definitiva, anche se i recenti segnali sono positivi e appaiono andare nella giusta direzione, da una visione complessiva del contesto normativo e regolatorio di riferimento, la valorizzazione e il consolidamento dell’autoconsumo diffuso nel panorama energetico nazionale appare, purtroppo, viaggiare ancora decisamente a rilento.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
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                        <pubDate>Mon, 26 May 2025 12:06:50 +0200</pubDate>
                        <title>È illegittimo il diniego della PAS per progetti in aree idonee se non adeguatamente motivato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/e-illegittimo-il-diniego-della-pas-per-progetti-in-aree-idonee-se-non-adeguatamente-motivato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con la sentenza n. 758 del 29 aprile 2025, il TAR Lecce ha ribadito <strong>l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di motivare in maniera puntuale il provvedimento di diniego della PAS</strong> nell’eventualità in cui il relativo progetto ricada in area idonea ai sensi dell’art. 20, co. 8 del D.lgs. n. 199/2021.</p><p class="text-justify">Nel caso di specie, il Comune di Nardò si è limitato a constatare che il progetto non fosse compatibile con il PRG e il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale e che, dunque, le relative aree non potessero essere classificate come idonee ai sensi dell’art. 20, co. 8, lett. a) del D.Lgs 199/2021 (<i>i.e.</i>, siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento).</p><p class="text-justify">Ebbene, il TAR ha rilevato che l’amministrazione ha fondato le proprie conclusioni su una <strong>lettura solo parziale</strong> (oltre che erronea) del quadro normativo in materia di aree idonee.</p><p class="text-justify">Nello specifico, il Comune se, da un lato, si è soffermato sull’area idonea di cui all’art. 20, co. 8, lett. a), dall’altro, ha omesso di rilevare che il progetto insisteva sulle aree di cui all’art. 20, co. 8, lett. c-<i>ter</i>), n. 2, anch’esse idonee all’installazione di impianti rinnovabili e citate espressamente dall’operatore nell’ambito dell’iter autorizzativo.</p><p class="text-justify">Si tratta, in particolare, delle aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento.</p><p class="text-justify">Ne deriva, come sottolineato dal Collegio, il difetto di istruttoria e di motivazione delle determinazioni dell’amministrazione comunale, atteso che l’art. 20, co. 8, lett. a) del D.Lgs 199/2021 non è l’unica norma volta ad individuare le aree idonee <i>ex lege</i> e che è stata omessa la valutazione in ordine alla riconducibilità o meno dell’area di intervento ad ulteriori fattispecie disciplinate dal medesmo quadro legislativo.</p><p class="text-justify">In aggiunta, il TAR Lecce ha altresì censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui avrebbe ritenuto il progetto incompatibile con le disposizioni del PPTR, evidenziando che, <strong>sotto il profilo motivazionale</strong>, l’amministrazione è tenuta ad una <strong>valutazione della singola fattispecie</strong> avuto riguardo alla specificità dei luoghi e dell’interesse pubblico tenendo ben presenti le norme europee in materia di promozione delle fonti rinnovabili.</p><p class="text-justify">La sentenza si pone nel solco di un orientamento che va man mano consolidandosi e in virtù del quale le <strong>motivazioni dell’eventuale diniego opposto alla realizzazione di impianti rinnovabili devono essere particolarmente stringenti</strong> (cfr. tra le altro, Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 giugno 2020, n. 3696 e Sez. II, 2 maggio 2025, n. &nbsp;3701).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 22 May 2025 14:48:00 +0200</pubDate>
                        <title>Mutuo con garanzia MCC – Violazione delle regole di istruttoria – Conseguenze solo risarcitorie</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/mutuo-con-garanzia-mcc-violazione-delle-regole-di-istruttoria-conseguenze-solo-risarcitorie</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Padova, 11 febbraio 2025</p><p class="text-justify">In caso di violazione delle regole sulla valutazione del merito creditizio nell’ambito dell’istruttoria prodromica alla concessione di finanziamenti assistiti da garanzia MCC, la stessa non determina la nullità del contratto, né la conseguente esclusione dallo stato passivo della liquidazione giudiziale, bensì la sola responsabilità risarcitoria a carico della banca.</p><p class="text-justify"><i>La decisione si discosta dall’orientamento maggioritario: nega la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, ritenendo che questa discenderebbe solo da norme di nullità e non da norme di condotta, come quelle che riguardano la valutazione del merito creditizio, che non sarebbero neppure riconducibili a tutela di situazioni di preminente interesse generale. La curatela deve quindi formulare eccezione di compensazione con la propria pretesa risarcitoria per non ammettere il credito della banca al passivo (così anche Trib. Napoli, che però non aveva esaminato il tema della nullità del contratto e aveva comunque escluso il credito).</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 22 May 2025 14:47:00 +0200</pubDate>
                        <title>Linee di credito con garanzia MCC – Nullità per contrarietà a norme penali e al buon costume – Non ripetibilità delle somme</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/linee-di-credito-con-garanzia-mcc-nullita-per-contrarieta-a-norme-penali-e-al-buon-costume-non-ripetibilita-delle-somme</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Piacenza, 8 gennaio 2025</p><p class="text-justify">La concessione di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica che si risolva oggettivamente in un aggravamento del dissesto di un imprenditore in assenza di ragionevoli prospettive di superamento della crisi, con violazione delle regole di valutazione del merito creditizio da parte della banca, determina la nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418 c.c. per contrarietà a norma penale.</p><p class="text-justify"><i>La decisione si inserisce nell’orientamento di merito maggioritario che riconosce la nullità del contratto (Trib. Torino e Asti), prendendo espressamente posizione anche sulla esclusione del diritto al rimborso del capitale per contrarietà al buon costume (art. 2035 c.c.) inteso anche come violazione delle regole di correttezza di mercato (Cass. n. 16706/2020), con la conseguente esclusione del credito dal passivo.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 22 May 2025 11:15:50 +0200</pubDate>
                        <title>Le nuove FAQ della Commissione sull’obbligo di AI literacy</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-nuove-faq-della-commissione-sullobbligo-di-ai-literacy</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 2 febbraio 2025 sono divenute applicabili alcune disposizioni dell’AI Act.&nbsp;</p><p class="text-justify">Oltre alle disposizioni relative alle pratiche di AI vietate, è divenuto applicabile anche l’art. 4 che sancisce l’obbligo di assicurare che il personale e, in generale, le persone che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale possiedano un “livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di AI”.&nbsp;</p><p class="text-justify">A differenza di altri obblighi previsti dall’AI Act, l’obbligo di cui all’art. 4 trova applicazione a prescindere dal livello di rischio che i sistemi di AI presentano e riguarda tanto i fornitori quanto i deployer.</p><p class="text-justify">Quale contenuto abbia nello specifico l’obbligo di AI literacy, l’AI Act tuttavia non lo dice.</p><p class="text-justify">Già l’AI Office, nell’ambito dell’AI Pact – l’iniziativa tesa a facilitare la compliance all’AI Act da parte delle organizzazioni aderenti – aveva fornito il suo contributo alla definizione dei contenuti dell’obbligo in questione attraverso l’istituzione del c.d. Living Repository (una raccolta delle best practice in materia di AI literacy adottate da organizzazioni di dimensioni diverse e operanti in diversi settori).</p><p class="text-justify">Ma i chiarimenti attesi sul contenuto dell’obbligo di AI literacy sono pervenuti soltanto il 12 maggio scorso, con la pubblicazione delle FAQ della Commissione Europea.</p><p class="text-justify"><strong>L’obbligo di AI literacy è già in vigore. </strong>Il primo, fondamentale, chiarimento fornito dalla Commissione è che l’obbligo di AI literacy è già applicabile (ma l’eventuale violazione potrà essere sanzionata soltanto a decorrere dal 2 agosto 2026).&nbsp;</p><p class="text-justify">Tutte le organizzazioni che impiegano sistemi di AI, dunque, già devono definire e attuare programmi di AI literacy, comprese – come si premura di specificare la Commissione – le organizzazioni i cui dipendenti usano ChatGPT.</p><p class="text-justify"><strong>Il concetto di AI literacy. </strong>La Commissione ritorna, poi, sul concetto di AI literacy, richiamando la definizione di cui all’art. 3(56) dell’AI Act, ai sensi del quale per AI literacy si intende l’insieme delle competenze, conoscenze e consapevolezze necessarie per utilizzare i sistemi di sistemi di AI in modo informato, riconoscendone allo stesso tempo opportunità, rischi e potenziali pregiudizi.</p><p class="text-justify"><strong>Non solo dipendenti. </strong>Le FAQ ricordano che, come stabilito dall’art. 4 dell’AI Act, l’AI literacy non è richiesta soltanto con riguardo al personale dipendente ma con riguardo a tutte le persone – dipendenti e non – che si occupano per conto di fornitori e deployer del funzionamento e dell’utilizzo dei sistemi di AI. Oltre al personale dipendente, vi rientrano, sulla base delle indicazioni della Commissione, anche appaltatori, fornitori di servizi e clienti, nella misura in cui impieghino sistemi di AI forniti o comunque messi a disposizione dall’organizzazione.&nbsp;</p><p class="text-justify">Sul piano contrattuale, sarà particolarmente importante per i deployer prevedere nei contratti con i fornitori di sistemi di AI un obbligo di assistenza nella definizione e attuazione dei programmi di AI literacy richiesti dall’art. 4 dell’AI Act.</p><p class="text-justify"><strong>Un obbligo “flessibile”. </strong>Non sono previsti né saranno previsti requisiti stringenti per i programmi di AI literacy. Ciò che conta è che il programma tenga conto dei seguenti quattro aspetti:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>assicurare una comprensione generale dell’AI (e cioè fornire ai destinatari del programma gli strumenti per comprendere cos’è l’AI, come funziona, come viene utilizzata all’interno dell’organizzazione e quali opportunità nonché quali rischi comporta);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>calibrare l’alfabetizzazione sul ruolo dell’organizzazione (e cioè considerare se l’organizzazione agisce quale fornitore o quale deployer);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>garantire la comprensione dei rischi e delle relative misure atte a mitigarli;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>personalizzare il programma, offrendo contenuti differenziati sulla base, da un lato, delle conoscenze tecniche, delle esperienze e del livello di istruzione e formazione dei destinatari e, dall’altro, del contesto in cui i sistemi di AI sono destinati ad essere utilizzati.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Le FAQ precisano che comunque non si può prescindere, nella definizione dei contenuti del programma, dagli aspetti etici e legali (l’AI Act dovrà perciò essere oggetto di formazione).&nbsp;</p><p class="text-justify">Nessun requisito di forma è previsto. La Commissione suggerisce di prendere spunto dalle best practice del Living Repository. Tra queste si segnalano in particolare:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>differenziazione della formazione in base al ruolo (ad esempio, corsi di formazione generali a tutto il personale e corsi di formazione specifici per singole funzioni aziendali; formazione mirata su architetture algoritmiche, gestione del rischio e compliance normativa per il personale “tecnico” e formazione su concetti di base e casi pratici per il personale “non tecnico”; etc.);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>metodologia multicanale (ad esempio, piattaforme di e-learning, webinar, incontri in presenza, etc.);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>creazione di framework interni e toolbox (ad esempio, realizzazione di piattaforme per accompagnare i destinatari nell’uso responsabile dell’AI).</span></p></li></ul><p class="text-justify">Non è neanche previsto un numero di ore minimo né è richiesto l’ottenimento di certificazioni. È però raccomandabile – sottolinea la Commissione – documentare l’erogazione delle attività formative e di ogni altra iniziativa rilevante attraverso un apposito registro interno.</p><p class="text-justify">Ovviamente non basta, per adempiere all’obbligo di cui all’art. 4 dell’AI Act, richiedere al personale di prendere visione delle istruzioni d’uso dei sistemi di AI impiegati dall’organizzazione.&nbsp;</p><p class="text-justify">Se hai bisogno di assistenza e supporto nell’adempimento dell’obbligo di AI literacy, rivolgiti ai tuoi professionisti di riferimento.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 21 May 2025 11:11:53 +0200</pubDate>
                        <title>Il Piano Legislativo cinese 2025: cosa aspettarsi?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-piano-legislativo-cinese-2025-cosa-aspettarsi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare cinese ha recentemente pubblicato il Piano di Lavoro Legislativo 2025.&nbsp;</p><p><strong>I. Che cos’è il Piano di Lavoro Legislativo?&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">La RPC è un paese in cammino, che mira a raggiungere un ideale finale che si identifica con il comunismo passando per una serie di tappe intermedie. Da un punto di vista giuridico, la logica di fondo implica, da un lato, la leadership del Partito Comunista Cinese come principio costituzionale, dall’altro un lavoro legislativo che prevede il raggiungimento di obiettivi annuali e l’attuazione sistematica di successivi piani quinquennali.</p><p class="text-justify">Nella logica di tale percorso a tappe, l’interlocutore finale, il PCC, ritiene che l’obiettivo di “<i>risolvere il problema della povertà estrema e creare una società moderatamente prospera</i>” sia stato raggiunto nel 2021. L’obiettivo attuale sarà quello di raggiungere la “<i>modernizzazione socialista di base</i>” entro il 2035, ovvero nell’arco di due piani quinquennali.</p><p class="text-justify">L’orizzonte temporale allargato si estende fino a metà secolo, con l’obiettivo di “<i>trasformare la Cina in un moderno Paese socialista che sia prospero, democratico, culturalmente avanzato, armonioso e bello, contribuendo in ultima analisi alla realizzazione del ringiovanimento nazionale</i>”, ciò che in termini pratici più immediati dovrebbe significare:</p><ul><li><span>aumento del PIL pro capite, evitando squilibri di reddito significativi</span></li><li><span>ampliamento della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali e creazione di un ambiente più stabile, trasparente e fondato sul rispetto delle regole</span></li><li><span>promozione di istruzione, dell’innovazione tecnologica, dei talenti, dello sport e delle arti</span></li><li><span>promozione di sviluppo personale, equità sociale, reddito equo e dell’accesso universale ai servizi pubblici. Tutela dell’ambiente e promozione della sostenibilità a lungo termine.</span></li><li><span>potenziamento del ruolo e della reputazione della RPC nella comunità internazionale.</span></li></ul><p><strong>II. Quali sono i punti salienti del Piano di quest’anno?</strong></p><p class="text-justify">Il piano legislativo del 2025 ha una valenza particolare. Essendo l’ultimo anno del 14° Piano Quinquennale (2021-2025), non solo segna la conclusione delle iniziative esistenti, ma pone altresì le basi per la prossima fase di sviluppo del paese. Il lavoro legislativo di quest’anno non guarda solo al 2025, ma accenna anche alle priorità a lungo termine.</p><p class="text-justify">Infatti, sulla base della valutazione di medio periodo del 14° Piano Quinquennale e degli obiettivi di lungo periodo per il 2035, le prime indicazioni per il 15° Piano Quinquennale (2026-2030) stanno già prendendo forma. Tra queste, un’enfasi continua sulla crescita guidata dall’innovazione, sullo sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio e sulla trasformazione digitale delle industrie. Strategie di più ampio respiro puntano a stimolare i consumi interni, a sbloccare i potenziali di investimento e a rafforzare la ricerca nelle tecnologie di base per i settori strategici. Si prevede inoltre che la Cina intensifichi il sostegno all’innovazione delle imprese, rafforzi l’attrazione dei talenti e ottimizzi ulteriormente l'ambiente imprenditoriale complessivo.</p><p class="text-justify">In linea con tali obiettivi strategici, il piano legislativo 2025 è strutturato in modo tale da riflettere e sostenere queste priorità. Esso è suddiviso in sei sezioni, delle quali la seconda - Elaborazione e revisione della legislazione - funge da componente centrale. Le leggi elencate in tale sezione sono strettamente connesse ai principali obiettivi del 14° Piano Quinquennale, che si possono così riassumere:</p><figure class="table"><table style="border-style:none;" class="contenttable"><tbody><tr><td style="border-color:windowtext;border-width:1.0pt;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;"><p class="text-center"><span><strong>Principali obiettivi del 14° Piano Quinquennale</strong></span></p></td><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:none;border-right-style:solid;border-top-style:solid;border-width:1.0pt;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;"><p class="text-center"><span><strong>Piano di Lavoro Legislativo 2025: Leggi da rivedere o redigere</strong></span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;border-width:1.0pt;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;"><span>Far progredire lo sviluppo economico</span></td><td style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;"><p><span><strong>Obiettivo:&nbsp;</strong>migliorare i meccanismi istituzionali per promuovere uno sviluppo qualitativo.</span></p><p><span>Leggi da redigere: Legge sulla promozione dell’economia privata, Legge sulla pianificazione dello sviluppo nazionale, Legge sulle finanze, Legge sulla stabilità finanziaria, Legge sulla protezione dei terreni agricoli e sul miglioramento della qualità.</span></p><p><span>Leggi da modificare: Legge sulla concorrenza sleale, Legge sul fallimento delle imprese, Legge sulle gare d’appalto, Legge sull’agricoltura, Legge sulla pesca, Legge sull’aviazione civile, Legge sulla Banca Popolare Cinese, Legge sulla supervisione e l’amministrazione delle banche.</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;border-width:1.0pt;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;"><span>Ottimizzazione dell’ efficienza nella governance nazionale</span></td><td style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;"><p><span><strong>Obiettivo 1:&nbsp;</strong>consolidare il quadro istituzionale a supporto della democrazia popolare, considerandola come un processo integrato e continuo.</span></p><p><span>Leggi da modificare: Legge sull’organizzazione del comitato degli abitanti dei villaggi, Legge sull’organizzazione del comitato degli abitanti delle città.</span></p><p><span><strong>Obiettivo 2:</strong> rafforzare i meccanismi di governance della sicurezza nazionale e della pubblica sicurezza.</span></p><p><span>Leggi da redigere: Legge sull’energia atomica, Legge per affrontare le emergenze sanitarie, Legge sulla sicurezza delle sostanze chimiche pericolose.&nbsp;</span></p><p><span>Leggi da Modificare: Legge sulle sanzioni amministrative di pubblica sicurezza, Legge sulle carceri, Legge sui risarcimenti statali, Legge sulla sicurezza informatica</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;border-width:1.0pt;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;"><span>Miglioramento del livello di civilizzazione sociale</span></td><td style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;"><p><span><strong>Obiettivo:&nbsp;</strong>consolidare l’unità nazionale; rafforzare la Cina come moderna potenza culturale socialista.</span></p><p><span>Leggi da redigere: Legge sulla promozione dell’unità etnica e del progresso, Legge sull’istruzione legale e sulla pubblicità.&nbsp;</span></p><p><span>Leggi da modificare: Legge sulla lingua e la scrittura comune&nbsp;</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;border-width:1.0pt;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;"><span>Miglioramento delle condizionei di vita e del benessere collettivo</span></td><td style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;"><p><span><strong>Obiettivo</strong>: rafforzare i sistemi a tutela e a supporto del benessere collettivo.</span></p><p><span>Leggi da redigere: Legge sull’assistenza sociale, Legge sui servizi per l’infanzia, Legge sul contenzioso di interesse pubblico della procura.&nbsp;</span></p><p><span>Leggi da modificare: Legge sulla prevenzione delle malattie infettive, Legge sulla circolazione stradale, legge sulla sicurezza alimentare.</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;border-width:1.0pt;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;"><span>Avanzamenti nella conservazione ecologica</span></td><td style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;"><p><span><strong>Obiettivo</strong>: perfezionare le normative&nbsp; in materia di civilizzazione ecologica</span></p><p><span>Legge da continuare a redigere: compilazione del Codice Ambientale</span></p><p><span>Legge da redigere: Legge sui parchi nazionali</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;border-width:1.0pt;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;"><span>Ulteriore slancio nelle riforme e l’apertura economica</span></td><td style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;"><p><span><strong>Obiettivo</strong>: rafforzare le normative relative ai rapporti con l’estero e all’impegno internazionale</span></p><p><span>Leggi da modificare: Legge marittima, Legge sul del commercio estero, Legge sugli arbitrati</span></p></td></tr></tbody></table></figure><p><strong>III. Come interpretare il Piano di quest’anno?</strong></p><p class="text-justify">In primo luogo, va detto che l’attenzione resta concentrata sullo sviluppo economico e sulla crescita qualitativa sostenibile che rappresentano anche la principale priorità legislativa.</p><p class="text-justify">Dopo la riforma e l’apertura promossa da Deng Xiaoping, la rapida crescita della Cina è derivata da un’accelerazione strutturale: caratterizzata dall'aumento della manodopera, dall'espansione delle fabbriche e da un utilizzo più efficiente delle risorse. La forza lavoro ha visto un incremento, la tecnologia industriale si è diffusa e il capitale si è spostato dall'agricoltura alla produzione. Negli ultimi anni, la Cina è entrata in una fase di rallentamento strutturale. La forza lavoro è diminuita, i rendimenti del capitale sono in calo, l'innovazione nel settore manifatturiero sta incontrando dei limiti, il settore dei servizi e l’industria tradizionale devono affrontare una crescente pressione per l'aggiornamento.&nbsp;La Cina sta dunque cercando di riorientarsi verso una crescita qualitativa.</p><p class="text-justify">La sfida economica più urgente per la Cina riguarda probabilmente la sovraccapacità strutturale, ossia l'eccesso di capacità produttiva rispetto alla domanda interna. Questo squilibrio, a nostro avviso, può essere sintetizzato in un aspetto cruciale: vendere in Cina è più difficile che comprare dalla Cina. Le imprese occidentali che decidano di entrare nel mercato cinese dovranno porsi una domanda fondamentale: quale valore distintivo possono offrire?&nbsp;</p><p class="text-justify">Un'analisi delle priorità legislative della Cina consente di chiarire meglio la situazione. Sebbene temi come la governance democratica, l'unità nazionale e i modelli di sicurezza non costituiscano preoccupazioni immediate per gli investitori stranieri, altri aspetti sono strettamente connessi alle aspirazioni di una società in trasformazione, con un'attenzione crescente alla qualità della vita, al progresso culturale e alla gestione sostenibile dell'ambiente. In particolare:</p><ol><li><p class="text-justify"><span><strong>Assistenza sanitaria e lifestyle</strong>: persiste la domanda di tecnologie mediche avanzate, di strumenti diagnostici di precisione e di alimenti funzionali ad alto contenuto nutritivo, adatti a consumatori attenti al benessere.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>Sostenibilità e vita all’aria aperta</strong>: la Cina oggi promuove l’idea che “le montagne verdi e le acque limpide sono montagne d’oro e d’argento”. &nbsp;Tale cambiamento favorisce i produttori europei di biciclette di alta qualità, veicoli elettrici fuoristrada e attrezzature durevoli per l’outdoor. I modelli di sviluppo urbano riflettono questo ethos: neli lotti sfitti vengono sempre più frequentemente riconvertiti in corridoi verdi, sentieri lungo il fiume e parchi comunali piuttosto che in complessi residenziali.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>Arricchimento culturale</strong>: si moltiplicano le opportunità nelle produzioni teatrali itineranti, nei partenariati per l’educazione artistica e negli spettacoli interculturali. Lo </span><i><span>Shanghai Culture Square</span></i><span>, adiacente ai nostri uffici, esemplifica questa tendenza, con il suo programma di produzioni europee per il 2025, come </span><i><span>Molière, l’Opéra Urbain&nbsp;</span></i><span>e </span><i><span>Mozart</span></i><span>.</span></p></li></ol><p class="text-justify">Per distinguersi sul mercato cinese, un prodotto deve offrire un vantaggio chiaramente articolato rispetto alle alternative nazionali. È difficile competere solo per il prezzo. Occorre invece porre l’accento su ciò che distingue un prodotto, sia in termini di qualità che di distinguibilità o di attrattiva generale.</p><p><strong>IV. Conclusioni&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Negli ultimi anni, la Cina ha continuato a portare avanti in modo graduale la sua politica di "riforma e apertura", adottando misure per ottimizzare il contesto giuridico e normativo al fine di facilitare un maggiore coinvolgimento internazionale. Sebbene abbia costantemente rafforzato la cooperazione con i partner stranieri e semplificato l'accesso agli affari e ai viaggi internazionali, nel Paese persiste una chiara distinzione tra questioni strettamente nazionali e quelle con una dimensione estera o transfrontaliera. In particolare:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>La Legge sugli investimenti esteri del 2020 ha abolito la distinzione giuridica tra società a investimento estero e società puramente nazionali.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Tra il 2021 e il 2022 la Cina ha modificato numerose leggi per potenziare la riforma e l’apertura. Ne sono un esempio la Legge sul porto di libero scambio di Hainan e la Legge doganale.&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Nel 2024 e nel 2025, la legislazione sugli stranieri ha sperimentato un’accelerazione. Il piano legislativo per il 2024 ha posto l’accento sul miglioramento delle normative in materia. Le nuove leggi e gli emendamenti si sono concentrati su dogane, quarantena, antiriciclaggio e disposizioni relative agli stranieri.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Nel 2025, la Cina ha presentato al Comitato Permanente&nbsp;dell’Assemblea Nazionale del Popolo emendamenti alla legge sul commercio estero. Ha inoltre emanato regolamenti in materia di controversie di proprietà intellettuale con implicazioni internazionali, linee guida per la mediazione e nuove regole per l’utilizzo dell’emblema nazionale all’estero. Sono previste ulteriori revisioni di leggi in materia di immigrazione, dogane, importazioni ed esportazioni di tecnologia, cooperazione in materia di lavoro e trasporto marittimo internazionale. È in fase di elaborazione la normativa sugli investimenti all’estero. La Cina è inoltre impegnata nella revisione dei trattati e nella riforma del diritto internazionale per promuovere la pace e lo sviluppo globale.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>La Cina sta inoltre attuando politiche di esenzione dal visto e facilitazione del rilascio dei visti: ha firmato accordi di esenzione dal visto con 26 Paesi, concede unilateralmente l’esenzione dal visto per 30 giorni ai cittadini di 43 Paesi, tra cui Francia, Germania e Italia, e dal 17 dicembre 2024 ha introdotto una nuova politica di esenzione dal visto di transito per i cittadini di 54 Paesi. Tale politica estende il periodo di permanenza in transito a 240 ore (10 giorni) e aggiunge 21 nuovi porti per l’ingresso e l’uscita in transito senza visto.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Nel complesso, le riforme legali in corso in Cina dimostrano un’apertura costruttiva verso la cooperazione internazionale, con particolare riguardo a settori quali commercio, investimenti, proprietà intellettuale e scambi interpersonali.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Mon, 19 May 2025 16:15:40 +0200</pubDate>
                        <title>ETD: l’articolo 14 resta intatto. Il compromesso politico regge</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/etd-larticolo-14-resta-intatto-il-compromesso-politico-regge</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’anno scorso - in questo esatto periodo - il settore marittimo europeo era fortemente preoccupato dalla possibilità che la proposta di compromesso sull’<i>Energy Taxation Directive</i>, presentata dall’allora presidenza semestrale di turno del Consiglio dell’Unione europea, il Belgio, venisse approvata dall’ECOFIN e imponesse un regime di accise sui carburanti ad uso marittimo in Europa.</p><p>Nelle maglie di quei negoziati, <strong>avevamo stimato che le eventuali accise avrebbero gravato sulle compagnie di navigazione europee per un totale di cinque miliardi di euro all’anno</strong>: una cifra equivalente alla tassazione ETS, di cui la nuova ETD avrebbe ereditato le stesse criticità in termini di diversione dei flussi commerciali dall’Europa ma senza l’obbligo - anche solo parziale - di reinvestire nel settore le risorse raccolte.</p><p>Il compromesso belga è stato l’ultimo colpo di coda ideologico del <i>Fit For 55</i>, e se fosse stato approvato avrebbe definitivamente messo in crisi il settore marittimo europeo. Fortunatamente ciò non è accaduto. <strong>Per la prima volta nell’era del </strong><i><strong>Green Deal</strong></i><strong>, la mobilitazione del settore marittimo-portuale e dei governi degli Stati Membri “marittimi” del Mediterraneo - Italia in testa - ha permesso di bloccare una proposta irrealistica</strong> e inaugurare una stagione di negoziati, protrattasi sotto la Presidenza di turno ungherese nella seconda metà dell’anno passato, che ha confermato provvisoriamente la deroga sulle accise per il settore marittimo nell’ambito di un processo legislativo non ancora concluso sul testo di compromesso nel suo insieme.</p><p>Pertanto, le negoziazioni sull’ETD sono proseguite nella seconda metà del 2025 sotto la nuova Presidenza semestrale di turno, la Polonia, e le stiamo seguendo con attenzione perché - come recita un modo di dire in uso nei negoziati a Bruxelles - <i>nulla è deciso finché tutto non è stato deciso. </i>Ogni riunione può riservare la sorpresa di un cambio di passo inatteso. <strong>Ma allo stato attuale possiamo affermare con una certa soddisfazione che non ci sono campanelli d’allarme che facciano temere una riapertura della parte “marittima” dell’ETD</strong>. L’ultimo testo di compromesso circolato dalla Presidenza polacca non tocca l’art.14 dedicato alla tassazione dei prodotti energetici ad uso marittimo, che anzi è stato nei mesi passati integrato per tenere in considerazione quegli aspetti del mercato energetico dello <i>shipping</i> che, al tempo della stesura dell’ETD negli anni passati, non erano rilevanti, come l’uso dell’elettricità.</p><p>L’impressione che si ha osservando questo processo legislativo oggi, e la concomitante nuova agenda politica della Commissione Europea, è che un anno fa, quando l’introduzione di un regime di accise sul settore marittimo sembrava ormai certa, abbiamo raggiunto il picco dell’ambizione delle politiche europee. A partire da quel momento, complice il cambio di passo auspicato dai governi verso una maggiore apertura delle istituzioni alle ragioni dell’industria, il clima è più favorevole: si parla di Strategie per il rilancio della competitività, e il <i>Report Draghi 2024</i> ha riportato al centro del dibattito l’urgenza di fornire una base industriale solida alla transizione in corso.</p><p><strong>Il compromesso politico sull’ETD regge, e l’art.14 resta intatto</strong>. È ora il momento di proseguire nella stesura di politiche europee realistiche, che riconoscano il ruolo strategico del settore marittimo. Dalla geopolitica alle politiche di coesione, l’Europa torni a guardare al mare.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9000</guid>
                        <pubDate>Mon, 19 May 2025 14:07:26 +0200</pubDate>
                        <title>TAR Sicilia – Progetti rinnovabili: i contratti preliminari sono sufficienti per soddisfare il requisito della disponibilità delle aree</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tar-sicilia-progetti-rinnovabili-i-contratti-preliminari-sono-sufficienti-per-soddisfare-il-requisito-della-disponibilita-delle-aree</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con ordinanza n. 1006/2025 dell’8 maggio 2025, il TAR Palermo ha fornito precisazioni di portata tutt’altro che marginale ai fini dello sviluppo di progetti rinnovabili nel contesto siciliano con particolare riguardo al requisito della <strong>disponibilità delle aree</strong> di impianto.</p><p class="text-justify">La pronuncia in questione prende le mosse dalla richiesta di annullamento di una nota dell’Assessorato all’Energia della Regione Siciliana con cui, al fine di comprovare la disponibilità giuridica dei suoli interessati dall’istallazione dell’impianto, era stato richiesto al relativo operatore di produrre, prima del rilascio del titolo autorizzativo, copia dei contratti definitivi debitamente registrati e trascritti.</p><p class="text-justify">Ebbene, i giudici amministrativi hanno chiarito che, in linea con l’art. 2, co. 2 della L.R. n. 29/2015, per comprovare la sussistenza del predetto requisito, è <strong>sufficiente produrre i contratti preliminari</strong> (regolarmente registrati e trascritti).</p><p class="text-justify">Diversamente, il <strong>deposito del contratto definitivo</strong> può essere rinviato alla <strong>fase successiva</strong> <strong>all’emissione del provvedimento autorizzatorio</strong>.</p><p class="text-justify">Difatti, come sottolineato dai giudici del Tar, i negozi preliminari, anche in virtù di quanto previsto dall’art. 2932 del codice civile, in materia di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, sono di per sé idonei a dare evidenza della disponibilità delle aree di progetto.</p><p class="text-justify">Si tratta con tutta evidenza di un provvedimento di notevole rilievo, soprattutto alla luce dei significativi riflessi pratici ed economici per gli attori di mercato che, in questi ultimi mesi, si sono trovati a dover sopportare importanti costi da sostenere nell’ambito delle iniziative di sviluppo di progetti rinnovabili, attesi gli oneri non indifferenti correlati all’esecuzione dei contratti definitivi prima della positiva conclusione degli iter autorizzativi.</p><p class="text-justify">Si resta ora in attesa dell’udienza di merito che è stata fissata per il 24 settembre p.v. anche se, come visto, appare abbastanza chiaro l’orientamento del Collegio sul punto.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 16 May 2025 14:26:07 +0200</pubDate>
                        <title>Il mancato rispetto del termine di inizio lavori non comporta l’automatica decadenza del titolo autorizzativo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-mancato-rispetto-del-termine-di-inizio-lavori-non-comporta-lautomatica-decadenza-del-titolo-autorizzativo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con le sentenze nn. 4050 e 4051 del 12 maggio 2025, il Consiglio di Stato ha stabilito che <strong>il mancato rispetto del termine di inizio lavori non costituisce</strong> <strong>di per sé motivo sufficiente per la declaratoria di decadenza del titolo autorizzativo</strong> (nel caso di specie, Autorizzazione Unica).</p><p class="text-justify">In particolare, è stato specificato che qualora l’operatore economico abbia presentato l’istanza di proroga, <strong>debitamente giustificata</strong> da elementi ostativi all’inizio dei lavori, il provvedimento di decadenza non può fondarsi sul mero dato storico della scadenza dei termini dettati nel provvedimento autorizzativo (e neppure di quelli dettati dalle proroghe successivamente concesse).</p><p class="text-justify">Diversamente, in questi casi, l’Amministrazione è chiamata a <strong>valutare la rilevanza degli elementi giustificativi</strong> posti a base dell’istanza di proroga.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nel contesto della produzione di energie rinnovabili non possono, infatti, trovare applicazione gli orientamenti tradizionali in tema di inizio dei lavori in ambito edilizio, in quanto gli impianti in questione sono accompagnati da una specificità rilevante, dovendo connettersi ad una rete elettrica.&nbsp;</p><p class="text-justify">E’ stato quindi posto l’accento sulla <strong>differenza tra il formale inizio dei lavori in generale e l’inizio dei lavori specificamente riservato, </strong><i><strong>ope legis</strong></i><strong>, alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nello specifico, il <i>favor</i> riconosciuto dall’ordinamento alla produzione di energia da fonti rinnovabili deve essere inteso come principio generale, applicabile, in quanto tale, anche al <strong>termine di “inizio dei lavori”</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">In quest’ottica, tale termine deve ritenersi <strong>rispettato tutte le volte in cui sia stato dato l’avvio all’iniziativa</strong> nei sensi specificati dall’art. 2, co. 159 della Legge n. 244/2007 (<i>i.e</i>,&nbsp;mediante l'acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto, nonché l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete, la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione etc.).</p><p class="text-justify">Il concetto di “<i>avvio</i>” ovvero di “<i>inizio</i>” dei lavori è, dunque, equiparato a quello di “<i>concreto avvio della realizzazione dell’iniziativa</i>” (cfr. <i>inter alia</i>, Consiglio di Stato, Sentenza, 14 gennaio 2016, n. 84).</p><p class="text-justify">Da ultimo e a titolo di completezza, si segnala che con le medesime pronunce in parola il Consiglio di Stato ha colto inoltre l’occasione per ribadire che <strong>un atto lesivo, quale la decadenza del titolo autorizzativo, impone il rispetto delle garanzie procedimentali</strong> di cui all’art. 7 della Legge n. 241/1990 (a meno che non sussistano ragioni di urgenza da esplicitare adeguatamente nella motivazione del provvedimento).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Gassose</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 13 May 2025 15:09:54 +0200</pubDate>
                        <title>Nuovi obblighi di accessibilità digitale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuovi-obblighi-di-accessibilita-digitale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A decorrere dal 28 giugno 2025, diventa pienamente vincolante l’obbligo di conformità ai requisiti di accessibilità per tutti i nuovi servizi digitali e prodotti destinati ai consumatori. L’obiettivo è garantire l’inclusione digitale e la piena fruibilità anche da parte delle persone con disabilità, secondo standard tecnici uniformi a livello europeo.</p><p><strong>Fonti normative di riferimento</strong></p><ul><li><span>Decreto Legislativo 82/2022: recepisce la Direttiva (UE) 2019/882 (European Accessibility Act), che introduce obblighi specifici per l’accessibilità di prodotti e servizi digitali anche nel settore privato.</span></li><li><span>Legge 4/2004 e s.m.i. (Legge Stanca): prima disciplina sull’accessibilità digitale per le pubbliche amministrazioni.</span></li><li><span>Legge 120/2020: ha esteso l’ambito soggettivo della Legge Stanca, includendo anche imprese private che erogano servizi essenziali di interesse generale tramite canali digitali. &nbsp;</span></li></ul><p><strong>Soggetti obbligati</strong></p><p>Gli obblighi di accessibilità si applicano a:</p><ul><li><span>Soggetti privati rientranti nella legge Stanca: si tratta di soggetti con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a 500 milioni di euro che offrono servizi essenziali fruibili da persone con disabilità attraverso siti web o attraverso applicazioni mobili (quali, ad esempio, fornitori di energia, banche, assicurazioni, compagnie di trasporto, servizi sanitari, servizi delle comunicazioni elettroniche, servizi di raccolta dei rifiuti, servizi di commercio elettronico, etc.).</span></li><li><span>Operatori economici (fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori e fornitori di servizi) che offrono servizi digitali e prodotti al pubblico. </span><ul><li><span>In relazione ai <u>servizi digitali</u>, il d.lgs. 82/2022, si applica a:</span><ul><li><span>servizi di comunicazione elettronica;</span></li><li><span>servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi;</span></li><li><span>servizi di trasporto passeggeri;</span></li><li><span>servizi bancari<strong> </strong>per consumatori;</span></li><li><span>libri elettronici; e</span></li><li><span>servizi di commercio elettronico.</span></li></ul></li><li><span>In relazione ai <u>prodotti</u>, il d.lgs. 82/2022, si applica a: </span><ul><li><span>sistemi hardware e sistemi operativi informatici (es., pc, notebook, smartphone, tablet, etc.);</span></li><li><span>terminali self-service di pagamento (es., sportelli automatici, macchine per l’emissione di biglietti, terminali per il check-in, etc.);</span></li><li><span>terminali con capacità informatiche interattive utilizzate per i servizi di comunicazione elettronica;</span></li><li><span>terminali per accedere a servizi di media audiovisivi; e</span></li><li><span>lettori di libri elettronici.</span></li></ul></li></ul></li></ul><p><strong>Vigilanza e sanzioni</strong></p><p>La vigilanza sull’applicazione della normativa è affidata all’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) per quanto riguarda i servizi digitali e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMiT) per quanto riguarda i prodotti. Tali autorità possono:</p><ul><li><span>Effettuare accertamenti e ispezioni;</span></li><li><span>Emettere diffide con termine per la regolarizzazione;</span></li><li><span>Applicare sanzioni pecuniarie:</span><ul><li><span>Fino al 5% del fatturato medio annuo per violazioni gravi da parte dei soggetti privati, con fatturato superiore a 500 milioni di euro negli ultimi tre anni di attività, che rientrano nella Legge Stanca;</span></li><li><span>Da 5.000 a 40.000 euro per gli altri soggetti, valutando gravità, numero di utenti coinvolti e portata dei servizi non accessibili;</span></li><li><span>Da 2.500 a 30.000 euro per mancata ottemperanza alle diffide o ostacolo alle ispezioni.</span></li></ul></li><li><span>Adottare misure inibitorie, con forti impatti reputazionali, tra cui:</span><ul><li><span>Oscuramento del sito web o rimozione dell’app dagli store digitali;</span></li><li><span>Divieto di accesso, temporaneo o definitivo, ai servizi digitali non conformi.&nbsp;</span></li></ul></li></ul><p><strong>Sintesi operativa</strong></p><ul><li><span>Dal 28 giugno 2025, i prodotti e servizi digitali potranno essere immessi sul mercato solo rispettando i requisiti di accessibilità previsti dalla normativa europea e nazionale.</span></li><li><span>Le imprese sono chiamate ad adeguare siti web, app, dispositivi e servizi digitali agli standard tecnici di accessibilità, pena l’applicazione di sanzioni, danni reputazionali e misure restrittive da parte di AgID e MIMiT.</span></li></ul><p>In ottemperanza alla Legge Stanca, le imprese con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a 500 milioni di euro, già oggi sono obbligate ad adeguare siti, app e touchpoint digitali agli standard di accessibilità. Per queste imprese, le sanzioni in caso di violazione possono arrivare fino al 5% del fatturato.&nbsp;</p><p>Dal 28 giugno 2025, l’obbligo di accessibilità digitale si estende a tutte le medie e piccole imprese (cioè le aziende sopra i 2 milioni di euro di fatturato annuo o più di 10 dipendenti) che offrono prodotti e servizi digitali ai consumatori con sanzioni fino a 40.000 Euro. Sono escluse solo le microimprese.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 13 May 2025 09:53:36 +0200</pubDate>
                        <title>DL Bollette: cosa cambia per gli iter autorizzativi e ambientali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dl-bollette-cosa-cambia-per-gli-iter-autorizzativi-e-ambientali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con il Decreto-Legge n. 19 del 28 febbraio 2025, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 60 del 24 aprile 2025 (anche noto come “<strong>Decreto Bollette</strong>”) sono state recentemente introdotte plurime novità di rilievo non marginale ai fini dello sviluppo di progetti rinnovabili ivi inclusi i sistemi di accumulo.</p><p class="text-justify">In merito, si riporta di seguito un sintetico e schematico riepilogo delle principali modifiche normative intervenute unitamente ad alcune preliminari considerazioni sulle loro potenziali declinazioni pratiche.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-center">***&nbsp;</p><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1. Accumuli elettrici termomeccanici&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Ai sensi dell’art. 3-<i>quinquies</i> del Decreto Bollette, in aggiunta agli impianti di accumulo elettrochimico sono <strong>espressamente inseriti</strong> tra gli interventi soggetti al regime di PAS di cui all’All. B, Sez. I, lett. aa) e di Autorizzazione Unica di cui all’All. C del TU Rinnovabili anche gli <strong>accumulatori elettrici termomeccanici</strong>. Per l’effetto:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>sono soggetti a PAS gli interventi relativi ad accumulatori elettrici termomeccanici ubicati all’interno di specifiche aree (es. nel perimetro di impianti industriali o di impianti di produzione di energia elettrica esistenti; all’interno di aree di cava ecc.) e al ricorrere di determinate condizioni (es. l’intervento non richiede variante agli strumenti urbanistici adottati ecc.);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>sono sottoposti ad AU di competenza regionale gli interventi relativi ad accumulatori elettrici termomeccanici:&nbsp;(a) connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o inferiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati;&nbsp;(b) ubicati in aree diverse da quelle sopra descritte e relative al regime di PAS e in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza inferiore o pari a 200 MW;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>sono sottoposti ad AU di competenza statale gli interventi relativi ad accumulatori elettrici termomeccanici: (a) connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati; (b) ubicati in aree diverse da quelle sopra descritte e relative al regime di PAS di potenza superiore ai 200 MW.&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify">Sempre sul versante dei sistemi di accumulo con l’art. 3-<i>sexies</i> del Decreto Bollette, si prevede che il MASE, previa stipula di un’apposita convenzione, possa avvalersi del <strong>GSE</strong> in relazione ai <strong>procedimenti autorizzativi</strong> concernenti impianti c.d. <i><strong>storage</strong></i>.</p><p class="text-justify">Quanto sopra con l’obiettivo di efficientare i relativi iter amministrativi.</p><p class="text-justify">Pertanto, da un lato, si integrano espressamente le categorie di sistemi di accumulo sottoposti alla disciplina del TU Rinnovabili e, dall’altro, si prevede l’ausilio del GSE al fine di rendere più spedite le pratiche amministrative funzionali e connesse alla realizzazione di tali progetti.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Accumuli idroelettrici attraverso pompaggio puro</strong></p><p class="text-justify">L’art. 4-<i>bis</i>, co. 1, lett. a, num. 2, del Decreto Bollette modifica l’art. 9, co. 13 del TU Rinnovabili la cui previsione dispone ora che, anche per gli impianti di <strong>accumulo idroelettrico</strong> attraverso pompaggio puro, nell’ambito dei relativi procedimenti di AU (di competenza statale) si esprima, in sede di conferenza di servizi, sia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sia la <strong>regione interessata</strong>.</p><p class="text-justify">Anche in tal caso si estende, dunque, la platea delle pubbliche amministrazioni da coinvolgere stabilendo espressamente che ai fini del procedimento autorizzativo debba essere sentita anche la regione interessata dal relativo progetto.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. Impianti off-shore</strong></p><p class="text-justify">Novità analoghe sono previsto anche con riguardo ai progetti off-shore.</p><p class="text-justify">Nello specifico, si dispone che nei procedimenti di AU relativi ad <strong>impianti off-shore&nbsp;</strong>(di <strong>competenza statale</strong>) in sede di conferenza di servizi debbano essere sentiti non solo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare (per gli aspetti legati all’attività di pesca marittima) ma <strong>anche la relativa regione costiera&nbsp;</strong>interessata.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Lo stesso vale per gli interventi di potenziamento, ripotenziamento</strong>, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva superiore a 300 MW (cfr. art. 9, co. 13, TU Rinnovabili come modificato dall’art. 4-<i>bis,</i> co. 1, lett. a), num. 1 del Decreto Bollette).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4. Idroelettrico&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Si estende il regime dell’<strong>attività libera&nbsp;</strong>agli <strong>impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 500 kW&nbsp;</strong>di potenza di concessione e che osservino specifici requisiti tecnico-urbanistici (<i>e.g.</i>, realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente; non comportino modifiche alle destinazioni d'uso ecc.) (cfr. art. 4-<i>bis</i>, co. 1, lett. b) del Decreto Bollette).&nbsp;</p><p class="text-justify">L’obiettivo è tentare di agevolare lo sviluppo di determinati progetti idroelettrici che, in ragione delle loro caratteristiche tecniche-progettuali, sono idonei ad essere sottoposti ad un iter particolarmente semplificato.</p><p class="text-justify">In termini generali, si segnala che è previsto il regime di <strong>PAS</strong> per impianti idroelettrici di potenza <strong>&lt;100 kW&nbsp;</strong>e l’<strong>AU</strong> in caso di impianti di <strong>potenza superiore&nbsp;</strong>a tale soglia.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>5. Impianti agrivoltaici&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Con l’art. 4-<i>bis</i>, co. 1, lett. c) del Decreto Bollette è eliminato il riferimento agli impianti agrivoltaici dall’All. B, Sez. I del TU Rinnovabili.</p><p class="text-justify">La previgente versione prevedeva che erano soggetti a PAS gli impianti solari fotovoltaici o agrivoltaici di potenza fino a 1 MW.</p><p class="text-justify">Tale modifica sembrerebbe essere stata introdotta essenzialmente per ovviare alla discordanza di tale disposizione con l’All. A del TU Rinnovabili in base al quale agli impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5 MW e che consentono la continuità dell'attività agricola e pastorale si applica il regime dell’attività libera.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>6. Impianti eolici&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Come anticipato gli emendamenti introdotti mediante il Decreto Bollette producono riflessi non solo sugli iter autorizzativi ma anche su quelli ambientali.</p><p class="text-justify">In particolare, con l’art. 4-<i>bis</i>, co. 2, è integrato l’Allegato IV del Codice dell’Ambiente prevedendo che siano assoggettati a <strong>screening VIA regionale&nbsp;</strong>i progetti di rifacimento ovvero di ripotenziamento di impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, da realizzare nello stesso sito dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato, e che comportano un <strong>incremento di potenza superiore a 30 MW</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Si ricorda che tale potenza, in linea con quanto chiarito dal <strong>MASE</strong> (interpello prot. 65335 del 24 aprile 2023) va calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale.</p><p class="text-justify">Si evidenzia inoltre che, ai sensi della recente giurisprudenza amministrativa (Tar Lecce, sent. nn. 11/2025 e 935/2024), ai fini del cumulo, devono considerarsi unicamente i progetti in corso di autorizzazione, e non anche gli impianti insistenti in aree contigue già realizzati ed in esercizio.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>7. Progetti prioritari VIA</strong></p><p class="text-justify">Ai sensi dell’art. 4-<i>quater</i> del Decreto Bollette è integrato l’elenco di cui all’art. 8 del Codice dell’Ambiente prevedendo che siano considerati <strong>prioritari</strong> anche gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti ad <strong>autorizzazione unica di competenza statale&nbsp;</strong>di cui all’All. C, Sez. II del TU Rinnovabili (<i>e.g.</i>, impianti di potenza &gt;300MW; off-shore ecc.).&nbsp;</p><p class="text-justify">È quindi ampliata la lista delle categorie progettuali da considerarsi prioritarie nel contesto dell’ordine di trattazione dei procedimenti di VIA di competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-center">***</p><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-justify">Le innovazioni introdotte dal Decreto Bollette sembrerebbero in larga misura dirette ad ampliare la platea degli attori istituzionali da coinvolgere nel contesto dei procedimenti autorizzativi di rilievo per lo sviluppo di progetti rinnovabili.</p><p class="text-justify">Il riferimento è, in particolare, ai progetti di accumulatori elettrici termomeccanici, di accumuli idroelettrici attraverso pompaggio puro e di impianti off-shore per i quali è previsto il coinvolgimento del GSE e/o delle regioni interessate.</p><p class="text-justify">In linea meramente teorica l’incremento degli interlocutori istituzionali presenti ai tavoli autorizzativi potrebbe rendere meno spedita la conclusione degli iter amministrativi.</p><p class="text-justify">Sul punto appare tuttavia prematuro assumere una posizione definitiva; saranno infatti da osservare i risvolti applicativi dell’innovazione normativa per valutare se la stessa sarà effettivamente idonea o meno a recare un beneficio agli operatori di mercato in termini di maggior efficienza e celerità dei procedimenti di loro interesse.</p><p class="text-justify">Di diverso tenore e di rilievo non marginale appaiono le modifiche concernenti i procedimenti ambientali.</p><p class="text-justify">In effetti, l’introduzione della soglia di 30 MW per lo screening VIA delle modifiche degli impianti eolici sembrerebbe rendere maggiormente nitido il perimetro applicativo della norma, in precedenza resa opaca, tra l’altro, da non meglio precisati riferimenti alla produzione di impatti ambientali significativi e negativi (cfr. art. 6, co. 6 del Codice dell’Ambiente).</p><p class="text-justify">Si può guardare con favore anche all’inserimento tra i progetti prioritari, ai fini dei procedimenti VIA, di quelli soggetti ad AU statale ai sensi del TU Rinnovabili.</p><p class="text-justify">In relazione a tale ultimo profilo appare tuttavia opportuno sottolineare che tale modifica si inserisce nel solco della recente giurisprudenza amministrativa la quale ha chiarito a più riprese che tale criterio di priorità non è di per sé idoneo a derogare l’obbligo di conclusione di tutti i procedimenti di VIA instaurati dinanzi la Commissione Tecnica (i.e., non solo quelli “prioritari”) entro i termini perentori stabiliti dalla legge (sul punto si veda il nostro commento alla recente sentenza del Consiglio di Stato, 22 aprile 2025, n. 3465).&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 08 May 2025 17:57:35 +0200</pubDate>
                        <title>NIS, la determinazione dell’ACN sulla notifica degli accordi di condivisione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nis-la-determinazione-dellacn-sulla-notifica-degli-accordi-di-condivisione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">La determinazione ACN n. 136118 del 10 aprile 2025 –&nbsp;<i>Notifica degli accordi di condivisione delle informazioni sulla sicurezza informatica di cui all'articolo 17 del decreto NIS</i>&nbsp;(“<i><strong>Determinazione 136118</strong></i>”) stabilisce le modalità attraverso le quali i soggetti NIS che partecipano ad accordi di condivisione devono notificare all’ACN la partecipazione a tali accordi.</p><p class="text-justify">Gli accordi di condivisione sono disciplinati dall’art. 17 del d.lgs. n. 138/2024 e hanno ad oggetto la condivisione (volontaria e facoltativa) tra soggetti NIS o tra soggetti NIS e altri soggetti (ad esempio, fornitori di soggetti NIS) di informazioni relative alla sicurezza informatica, come minacce informatiche, quasi-incidenti, vulnerabilità, tecniche e procedure, allarmi di sicurezza, etc. Tali accordi sono funzionali alla prevenzione degli incidenti, nonché alla gestione, al contenimento e alla mitigazione delle loro conseguenze e contribuiscono all’innalzamento degli standard di sicurezza informatica collettiva.</p><p class="text-justify">La partecipazione di un soggetto NIS a uno o più accordi di condivisione deve essere comunicata all’ACN tramite il portale dei servizi, fornendo&nbsp;il testo dell’accordo e indicando la denominazione dello stesso e l’elenco dei soggetti che vi partecipano.</p><p class="text-justify">Riguardo ai termini di notifica, per gli accordi stipulati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 138/2024 (e cioè successivamente al 16 ottobre 2024), la notifica deve essere effettuata tempestivamente e quindi contestualmente o immediatamente dopo la conclusione dell’accordo​. In ogni caso, gli accordi di condivisione sottoscritti prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 138/2024 (e ancora in corso al 31 maggio 2026) devono essere notificati entro il 31 maggio 2026​.</p><p class="text-justify">L’elenco degli accordi di condivisione a cui il soggetto NIS partecipa notificato all’ACN deve essere sempre verificato e aggiornato nel tempo: in particolare, ai sensi della Determinazione 136118, qualsiasi modifica (ad esempio, la sottoscrizione di un nuovo accordo, la risoluzione di un accordo esistente o modifiche al testo o ai partecipanti all’accordo), deve essere comunicata all’ACN entro 14 giorni dalla data della modifica.</p><p class="text-justify">In ogni caso, l’elenco degli accordi di condivisione deve essere aggiornato almeno una volta all’anno: tra il 15 aprile e il 31 maggio di ciascun anno, i soggetti NIS devono aggiornare, sempre tramite il portale, l’elenco degli accordi di condivisione di cui fanno parte.&nbsp;</p><p class="text-justify">Se hai bisogno di assistenza e supporto nell’adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina NIS, rivolgiti ai tuoi professionisti di riferimento.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 07 May 2025 16:45:03 +0200</pubDate>
                        <title>Tutti i termini di valutazione di impatto ambientale (VIA) sono perentori</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tutti-i-termini-della-valutazione-di-impatto-ambientale-via-sono-perentori</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con la sentenza n. 3465 del 22 aprile 2025, il Consiglio di Stato è tornato ad affrontare il tema della perentorietà dei termini di conclusione dei procedimenti di <strong>valutazione di impatto ambientale</strong>.</p><p class="text-justify">In particolare, i Giudici di Palazzo Spada hanno ribadito ancora una volta a chiare lettere che il <strong>criterio di priorità</strong> disciplinato dall’art. 8 del D.Lgs 152/2006 <strong>non è idoneo a derogare l’obbligo di conclusione dei procedimenti</strong> di VIA entro i termini perentori stabiliti dalla legge (cfr. art. 25, co. 7, D.Lgs 152/2006 – il “<strong>Codice dell’Ambiente</strong>”).</p><p class="text-justify">Risultano quindi integralmente riformate le conclusioni cui era giunto il giudice di primo grado (TAR Basilicata, Sez. I, Sentenza n. 598/2024) secondo il quale, al contrario, la regola della perentorietà dei termini avrebbe dovuto essere recessiva rispetto alla necessità di dare priorità agli <i>iter</i> degli impianti di maggiore potenza.&nbsp;</p><p class="text-justify">La pronuncia in commento si inserisce nel solco della recente giurisprudenza amministrativa la quale ha chiarito a più riprese che <strong>tutti i termini della VIA sono perentori </strong>(cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2024, n. 9737 e Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 dicembre 2024, n. 9791).</p><p class="text-justify">Difatti, in coerenza con l’art. 3-<i>bis</i>, co. 3 del D.Lgs 152/2006, le norme del Codice dell’Ambiente possono essere <strong>derogate solo per dichiarazione espressa</strong> da successive leggi.</p><p class="text-justify">Diversamente, come rilevato dal Consiglio di Stato, nel caso di specie, il criterio di priorità nella trattazione delle istanze (connessa <i>ratione temporis</i> alla maggiore potenza da installare) non solo non è supportato da alcuna deroga espressa alla perentorietà dei termini di conclusione dei relativi procedimenti ma non risulta neanche incompatibile con tale disciplina.</p><p class="text-justify">Per l’effetto di quanto precede, il Consiglio di Stato ha condannato il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a provvedere sull’istanza di VIA entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza con l’avvertimento che, in caso di ulteriore inerzia si procederà con la nomina di un <strong>commissario </strong><i><strong>ad acta</strong></i>.</p><p class="text-justify">Si tratta di un ulteriore importante punto di chiarimento nell’ambito delle articolate procedure ambientali che caratterizzano il settore delle rinnovabili e che richiama l’attenzione sull’attuale delicato equilibrio tra le complicazioni organizzative interne delle autorità competenti e l’osservanza delle garanzie procedimentali nonché sul peso del contenzioso nell’ambito di tali procedimenti.</p><p class="text-justify">Su tali aspetti e sulle ultime pronunce della giurisprudenza amministrativa si è d’altra parte soffermata proprio di recente la stessa Commissione tecnica PNRR-PNIEC ponendo l’accento sulla necessità di porre rimedio quanto prima alle oramai note questioni organizzativo-amministrative del Ministero ed evidenziando che una percentuale pari al <strong>41,4%</strong> delle istanze pervenute è ad oggi condizionata dall’<strong>incidenza del contenzioso nella determinazione dell’ordine di trattazione</strong> (si veda sul punto il recente report primo trimestre 2025 della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC trasmesso al MASE in data 17 aprile u.s.).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 06 May 2025 15:29:03 +0200</pubDate>
                        <title>Il MASE adotta le nuove “Istruzioni operative per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati in conto energia”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-mase-adotta-le-nuove-istruzioni-operative-per-la-gestione-del-fine-vita-dei-moduli-fotovoltaici-incentivati-in-conto-energia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con Decreto Direttoriale del 12 marzo 2025, n. 45, il MASE ha adottato le nuove “<i>Istruzioni operative per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati in conto energia</i>” (di seguito, le “<strong>Istruzioni</strong>”), intervenendo sul tema del “fine-vita” dei componenti costitutivi degli impianti fotovoltaici.&nbsp;</p><p class="text-justify">In sintesi, si tratta di mere precisazioni e adattamenti alla normativa intervenuta successivamente all’ultimo aggiornamento delle Istruzioni, avvenuto nell’ottobre 2023.</p><p class="text-justify">In primo luogo, due sono le modifiche formali che interessano le Istruzioni, poiché se nelle precedenti istruzioni si faceva esplicito riferimento ai “<i>pannelli fotovoltaici</i>”, nelle nuove Istruzioni detto richiamo è sostituito dalla definizione “<i><strong>moduli fotovoltaici</strong></i>”, mantenendo saldo il significato che precedentemente era negli stessi termini assegnato al “<i>pannello</i>”, riferendosi, dunque, “<i>al pannello fotovoltaico installato in impianti di potenza nominale inferiore</i> (se si tratta di “<i>modulo fotovoltaico domestico</i>”, n.d.r.), <i>superiore o uguale </i>(se si tratta di “<i>modulo fotovoltaico professionale</i>”, n.d.r.) <i>a 10 kW</i>”. O ancora, se in passato il codice identificativo dei singoli rifiuti era definito erroneamente come “codice CER” (<i>Catalogo Europeo dei Rifiuti</i>), oggi correttamente diventa il “<strong>codice EER</strong>” (<i>Elenco Europeo dei Rifiuti</i>).</p><p class="text-justify">Al netto delle suddette modifiche formali, è recepita la <strong>definizione della nuova quota trattenuta dal GSE</strong> di cui al D.Lgs. n. 49/2014, finalizzata a garantire la completa copertura dei costi di gestione e smaltimento ambientalmente compatibile dei moduli fotovoltaici a fine vita: se in passato detta quota ammontava ad un valore pari a Euro 10/modulo per qualsiasi tipologia di RAEE fotovoltaico, domestico o professionale, con le nuove Istruzioni la medesima quota sarà <strong>pari al doppio dei costi di adesione da versare ai Sistemi Collettivi, individuati nel valore di Euro 10/modulo per qualsiasi tipologia di RAEE fotovoltaico, domestico o professionale</strong>.</p><p class="text-justify">Con l’adozione delle nuove Istruzioni, dunque, la quota trattenuta dal GSE è pari a Euro <strong>20/modulo</strong>, disponendo che, nel caso di impianti di tipologia professionale entrati in esercizio dal 2006 al 2012 per i quali è già stato avviato il processo di trattenimento della quota secondo la modalità di calcolo stabilita sulla base del precedente valore della quota (pari a 10€/modulo), “<i>la maggiorazione introdotta viene applicata a partire dalle rate residue del periodo di trattenimento</i>”, provvedendo “<i>alla rimodulazione delle restanti quote del piano di rateizzazione</i>”.</p><p class="text-justify">In quanto alle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 118/2020 e s.m.i., oltre a riprendere la precisazione introdotta con il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, per la quale la quota da versare al Sistema Collettivo può essere rateizzata nel periodo massimo di cinque anni (e, in ogni caso, per un periodo non superiore al numero di anni residui di incentivazione per l’impianto specifico), il Decreto n. 45/2025 e le nuove Istruzioni tengono conto delle previsioni introdotte con il D.L. n. 84/2024, recante “<i>Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico</i>”, individuando come <strong>ulteriori due finestre temporali disponibili per la trasmissione dell’istanza di adesione ad un Sistema Collettivo</strong> quella compresa tra il 1° aprile 2025 ed il 31 maggio 2025, attualmente in corso, e quella compresa tra il 1° luglio 2025 e il 30 settembre 2025, derogando quindi alla precedente finestra di adesione la cui scadenza era fissata al 31 dicembre 2024.</p><p class="text-justify">Con riferimento alle <strong>tempistiche di restituzione delle quote a garanzia precedentemente trattenute dal GSE</strong>, invece, le modalità individuate nelle Istruzioni prevedono che, per gli impianti di tipologia domestica, la restituzione delle quote trattenute è prevista nel corso dell’anno successivo rispetto alla trasmissione dell’istanza di adesione al Sistema Collettivo; per gli impianti di tipologia professionale, la restituzione delle quote trattenute verrà effettuata entro 180 giorni dalla data di conclusione della finestra temporale di riferimento in cui è stata presentata l’istanza di adesione al Sistema Collettivo.</p><p class="text-justify">Da ultimo, in aderenza a quanto previsto dal D.L. n. 84/2024, rispetto al passato, oggi il MASE può avvalersi del GSE per l’attività di verifica e controllo sulle attività dei Sistemi Collettivi.</p><p class="text-justify">Rimangono inalterati gli allegati alle Istruzioni medesime, congiuntamente alle previgenti disposizioni, rimaste intatte a seguito dell’adozione del Decreto n. 45/2025 e delle analizzate nuove Istruzioni per il fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati in conto energia.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 06 May 2025 14:50:00 +0200</pubDate>
                        <title>Mutuo con garanzia MCC – Concessione abusiva di credito</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/mutuo-con-garanzia-mcc-concessione-abusiva-di-credito</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Napoli, 27 novembre 2024</p><p class="text-justify">Il Tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso in opposizione allo stato passivo di una banca e confermato l’esclusione del credito, ritenendo che l’aggravamento del dissesto della società debitrice fosse stato causato dalla condotta di abusiva concessione di un mutuo (peraltro destinato al rimborso di un debito pregresso), pur nella consapevolezza dello stato di insolvenza del debitore e quindi principalmente sull’assunto di poter beneficiare della garanzia pubblica.&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>La decisione alimenta l’orientamento di merito, in corso di formazione, che, sulla scia delle precedenti pronunce del Tribunale di Torino e del Tribunale di Asti, riconosce l’illiceità, con la conseguente esclusione del diritto al rimborso e di esclusione dal passivo, dell’operazione di finanziamento concessa a soggetti insolventi, confidando nella garanzia dello Stato.</i></p><p class="text-justify"><i>Un argomento di sicuro interesse e attualità, considerata un’attesa maggiore ricorrenza di queste fattispecie, al crescere delle insolvenze delle imprese (c.d.&nbsp;</i>zombie companies)<i> inertizzate dai finanziamenti emergenziali.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 30 Apr 2025 14:16:07 +0200</pubDate>
                        <title>Sistemi di stoccaggio, diffusione dei Contratti di Tolling e Capacity Market</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sistemi-di-stoccaggio-diffusione-dei-contratti-di-tolling-e-capacity-market</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>Che cos’è il contratto di tolling?</strong></p><p class="text-justify">Il termine “<i>tolling</i>” deriva dall’inglese “<i>toll</i>”, che in origine significa pedaggio, tariffa o, nell’ambito industriale, il compenso che viene pagato per l'utilizzo di un impianto di produzione o trasformazione. Il contratto di<i> tolling</i>, pertanto, è un contratto con cui un soggetto, il proprietario della materia prima, affida a un altro soggetto, titolare dell’impianto, la lavorazione o trasformazione di tale materia, mantenendone però la proprietà.</p><p class="text-justify">Nel contesto degli impianti di produzione di energia elettrica, e in particolare degli impianti di cogenerazione, il contratto di <i>tolling </i>si configura come un contratto ai sensi del quale un soggetto, c.d. <i>toller</i>, fornisce la materia prima (quale, tipicamente, il combustibile) a un altro soggetto, c.d. <i>processor</i>, titolare dell’impianto di cogenerazione e produzione affinché quest’ultimo produca, mediante l’utilizzo del materiale fornito dal <i>toller</i>, l’energia elettrica e termica che sarà successivamente riconsegnata al <i>toller</i> medesimo da parte del <i>processor</i>, a fronte del pagamento di un corrispettivo.</p><p class="text-justify">Più recentemente, si nota la diffusione del contratto di <i>tolling</i> da parte degli operatori di mercato anche ai sistemi di accumulo (“<strong>Contratto di Tolling</strong>”). In tale contesto, il Contratto di Tolling si configura come un accordo ai sensi del quale il soggetto proprietario dell’impianto di stoccaggio, l’<i>asset owner </i>(“<strong>Asset Owner</strong>”), rende disponibile la capacità dell’impianto medesimo per consentire ad un altro soggetto, il<i> toller </i>(“<strong>Toller</strong>”), di immettere, conservare e prelevare, a propria discrezione, l’energia elettrica dall’impianto di stoccaggio dell’<i>Asset Owner</i>, a fronte del pagamento, da parte del <i>Toller</i>, di un corrispettivo volto a remunerare la predetta messa a disposizione della capacità. Il <i>Toller</i> manterrà la proprietà esclusiva di tutta l'energia immessa, conservata e prelevata dall'impianto durante il periodo di durata del Contratto di Tolling.</p><p class="text-justify">Risulta evidente, dunque, che in quest’ultima configurazione del Contratto di Tolling non vi sia alcuna fornitura di materia prima né alcuna attività di produzione di energia elettrica. L’impianto di stoccaggio viene semplicemente messo a disposizione del <i>Toller </i>al fine di consentire a quest’ultimo di conservare l’energia elettrica per renderla, in un secondo momento, disponibile sul mercato valorizzandola secondo le sue esigenze.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>La ratio sottesa al Contratto di Tolling</strong></p><p class="text-justify">Con il Contratto di Tolling le parti intendono ripartire i rischi e le responsabilità correlati tanto all’attività di realizzazione di un sistema di accumulo quanto al successivo esercizio del sistema medesimo.</p><p class="text-justify">Più in particolare:</p><p class="text-justify">(i) l’<i>Asset Owner</i> si impegna a realizzare e raggiungere l’entrata in esercizio dell’impianto entro un certo termine e a mettere a disposizione la relativa capacità di stoccaggio in favore del <i>Toller</i>. L’<i>Asset Owner,</i> a seguito dell’entrata in esercizio, manterrà la responsabilità correlata alle attività di manutenzione, messa a disposizione e gestione dell’impianto in favore del <i>Toller</i>, percependo un corrispettivo da parte del <i>Toller</i> che garantirà all’<i>Asset Owner </i>il <i>cash flow</i> necessario a quest’ultimo per adempiere agli obblighi eventualmente assunti ai sensi di un contratto di finanziamento sottoscritto per la realizzazione dell’impianto nel contesto di un più ampio progetto di finanziamento (c.d. finanza di progetto); mentre</p><p class="text-justify">(ii) il <i>Toller</i> si impegna ad utilizzare l’impianto in conformità ai cicli e alle procedure concordate nel Contratto di Tolling potendovi conservare l’energia elettrica nella sua disponibilità al fine di valorizzarla a propria discrezione, restando inteso che con riferimento all’impianto di stoccaggio, il <i>Toller</i> non assumerà alcun rischio di realizzazione e manutenzione dello stesso.</p><p class="text-justify"><strong>La struttura del corrispettivo nel Contratto di Tolling</strong></p><p class="text-justify">Come descritto nei precedenti paragrafi, il <i>Toller</i> versa un corrispettivo all’<i>Asset Owner</i> per remunerare la messa a disposizione della capacità dell’impianto di stoccaggio da parte di quest’ultimo.</p><p class="text-justify">Tale corrispettivo può assumere diverse configurazioni:</p><p>(i) <u>corrispettivo fisso</u>: un ammontare di Euro moltiplicato per ogni MW della capacità resa disponibile ai sensi del Contratto di Tolling. In tal caso, le parti, pur avendo determinato il corrispettivo in misura fissa, potrebbero prevedere dei meccanismi di aggiustamento dello stesso al fine di tenere in considerazione l’effettiva disponibilità dell’impianto e la relativa efficienza nel periodo rilevante;</p><p>(ii) <u>corrispettivo varabile</u>: un ammontare di Euro moltiplicato per ogni MWh dei volumi di energia che sono immessi e conservati nell’impianto per ciascun periodo rilevante. Tale corrispettivo variabile potrà essere previsto come unico corrispettivo ovvero in aggiunta al corrispettivo fisso;</p><p>(iii) <u>revenue sharing</u>: un valore percentuale dell’ammontare dei profitti realizzati dall’ottimizzazione dell’impianto da parte del <i>Toller</i>, ivi incluso quanto ottenuto dalla partecipazione ai mercati, che sarà attribuito all’<i>Asset Owner</i>, quale unico corrispettivo ovvero in aggiunta al corrispettivo fisso e/o al corrispettivo variabile. Il revenue sharing potrà trovare applicazione quale unico corrispettivo, o componente del medesimo, a partire dal momento in cui decorrono gli obblighi relativi alla messa a disposizione della capacità in favore del <i>Toller&nbsp;</i>e di pagamento del corrispettivo, ovvero come modalità di ripartizione dei profitti ottenuti prima di tale momento, qualora l’entrata in esercizio dell’impianto intervenga in un momento antecedente rispetto al momento da cui decorre il pagamento del corrispettivo fisso e/o del corrispettivo variabile.</p><p class="text-justify"><strong>Il rapporto tra Contratto di Tolling e Capacity Market</strong></p><p class="text-justify">Le posizioni e gli impegni delle parti ai sensi del Contratto di Tolling e il meccanismo di determinazione del corrispettivo sopra descritto potranno risultare maggiormente articolati se l’<i>Asset Owner</i>, con la medesima capacità messa a disposizione del <i>Toller</i> ai sensi del Contratto di Tolling, intendesse partecipare al mercato della capacità.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il mercato della capacità, conformemente a quanto previsto dall’articolo 1 del D.Lgs. 379/2003 s.m.i, è, per l’appunto, un mercato organizzato e gestito da Terna basato sulla capacità messa a disposizione del sistema elettrico e volto al raggiungimento dell'adeguatezza della capacità produttiva disponibile nel sistema elettrico stesso assicurando il costante soddisfacimento della domanda nazionale di energia con adeguati margini di riserva.</p><p class="text-justify">Detto mercato si struttura come un sistema di aste (c.d. procedure concorsuali) volte a definire gli impegni di capacità assunti da ciascun partecipante al mercato e all’esito delle quali gli aggiudicatari saranno tenuti alla sottoscrizione di uno specifico contratto con Terna (“<strong>Contratto Capacity Market</strong>”). Ai sensi di detto contratto, l’assegnatario - che, ai fini di cui al presente articolo, risulta l’<i>Asset Owner</i> - si impegna a rendere disponibile a Terna la capacità aggiudicata all’esito delle procedure concorsuali valorizzando i corrispondenti volumi di energia elettrica sul mercato elettrico per il tramite del <i>Toller </i>a fronte del pagamento, da parte di Terna, all’assegnatario di un corrispettivo composto da una componente variabile e da una componente fissa.&nbsp;</p><p class="text-justify">Alla luce di quanto brevemente esposto e del fatto che la capacità dell’impianto di stoccaggio è gestita e valorizzata dal <i>Toller</i>, la coesistenza del Contratto Capacity Market e del Contratto di Tolling produce la necessità di disciplinare in quest’ultimo accordo gli ulteriori impegni a carico dell’<i>Asset Owner </i>e del <i>Toller</i>. Inoltre, il Contratto di Tolling dovrà configurare un sistema di flussi e un corrispettivo che tenga in debito conto la più complessa situazione giuridica e fattuale inerente all’impianto di stoccaggio di proprietà dell’<i>Asset Owenr </i>in tale contesto.&nbsp;</p><p class="text-justify">Invero, il <i>Toller</i>, anche in qualità di utente del dispacciamento dell’impianto, sarà il soggetto responsabile delle attività di immissione e prelievo dell’energia dall’impianto di stoccaggio, della gestione della disponibilità dell’impianto medesimo nonché della presentazione delle offerte sul mercato elettrico.</p><p class="text-justify">Più in particolare, il Contratto di Tolling, con riferimento alla partecipazione al mercato della capacità, dovrà disciplinare:</p><p class="text-justify">(i) la partecipazione alle Procedure Concorsuali, eventualmente limitando la possibilità per l<i>’Asset Owner</i> di partecipare ad alcune di esse a seconda del differente periodo di consegna;</p><p class="text-justify">(ii) l’impegno dell’<i>Asset Owner</i> a non partecipare al Meccanismo di Approvvigionamento della Capacità di Stoccaggio Elettrico (“MACSE”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>, ad ogni ulteriore meccanismo, tra cui i meccanismi incentivanti, e/o ad un mercato che possa essere incompatibile con gli impegni assunti ai sensi del Contratto di Tolling e del Contratto Capacity Market;</p><p class="text-justify">(iii) gli specifici obblighi che il <i>Toller </i>dovrà assumere per consentire all’<i>Asset Owner&nbsp;</i>di adempiere agli obblighi, a propria volta assunti, ai sensi del Contratto Capacity Market;</p><p class="text-justify">(iv) la ripartizione del rischio relativo al corrispettivo variabile che dovrà essere versato al Gestore di Rete nell’ipotesi in cui le offerte siano eseguite ad un prezzo superiore allo <i>strike price</i>;</p><p class="text-justify">(v) i rimedi contrattuali applicabili nel caso in cui l’<i>Asset Owner</i> risulti inadempiente agli obblighi assunti ai sensi del Contratto Capacity Market, qualora tali inadempimenti siano attribuibili ad atti, omissioni o inadempimenti del <i>Toller</i> ai sensi del Contratto di Tolling.</p><p class="text-justify">In generale, il <i>Toller</i> avrà il diritto di dispacciare l'impianto, a sua discrezione, su tutti i mercati disponibili, purché la partecipazione a tali mercati sia sempre conforme alle regole del Mercato della Capacità e non influisca negativamente sulla partecipazione allo stesso da parte dell’<i>Asset Owner</i>.</p><p class="text-justify">Di quanto precede e di altri aspetti relativi agli investimenti nello Storage e i relativi <i>cash flow </i>nel contesto della bancabilità parleremo insieme ai nostri ospiti in occasione del convegno <a href="https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fr.sb.advant-nctm.com%2Fmk%2Fmr%2Fsh%2F1t6AVsg9Ynm8rP3xbpaxpKyxnBCfRL%2FOMj0GdJXvDQk&amp;e=a8a919ea&amp;h=075e18e1&amp;f=y&amp;p=y" target="_blank" title="https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fr.sb.advant-nctm.com%2Fmk%2Fmr%2Fsh%2F1t6AVsg9Ynm8rP3xbpaxpKyxnBCfRL%2FOMj0GdJXvDQk&amp;e=a8a919ea&amp;h=075e18e1&amp;f=y&amp;p=y" rel="noreferrer"><i><u>BESS: profili di bancabilità tra regole e mercato</u></i></a>, che si terrà presso la nostra sede di Milano. Tramite il <a href="https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fr.sb.advant-nctm.com%2Fmk%2Fmr%2Fsh%2F1t6AVsg9Ynm8rP3xbpaxpKyxnBCfRL%2FOMj0GdJXvDQk&amp;e=a8a919ea&amp;h=075e18e1&amp;f=y&amp;p=y" target="_blank" title="https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fr.sb.advant-nctm.com%2Fmk%2Fmr%2Fsh%2F1t6AVsg9Ynm8rP3xbpaxpKyxnBCfRL%2FOMj0GdJXvDQk&amp;e=a8a919ea&amp;h=075e18e1&amp;f=y&amp;p=y" rel="noreferrer"><i><u>link </u></i><u>è possibile registrarsi</u></a>. I posti disponibili sono limitati e vi suggeriamo di iscrivervi quanto prima.</p><hr><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> Il <a href="https://www.energylawitaly.com/?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&amp;tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&amp;tx_news_pi1%5Bnews%5D=8907&amp;cHash=fc57f604754a617237c5771c1615f6cb" target="_blank">MACSE</a> è stato introdotto con delibera ARERA n. 247/2023, in attuazione dell’art. 18 del D.Lgs. n. 210/2011.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 29 Apr 2025 11:57:59 +0200</pubDate>
                        <title>Sicurezza sul lavoro: il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>1. PREMESSA</strong></p><p>Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (“<strong>D. Lgs. 81/2008</strong>” o “<strong>Testo Unico Sicurezza</strong>”) prevede che il datore di lavoro garantisca a ciascun lavoratore un’adeguata formazione in materia di salute e sicurezza (art. 37, c. 1). Inoltre, lo stesso D. Lgs. 81/2008 stabilisce che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione siano definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, previa consultazione delle parti sociali (art. 37, c. 2).</p><p>Nella seduta del 17 aprile 2025, la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, ha sancito – dopo una lunga attesa – il nuovo “<i>Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo, n. 81 del 2008</i>” – Repertorio atti 59/CSR (nel proseguo, “<strong>ASR</strong>”).</p><p>L’ASR abroga gli accordi precedenti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a> e ridefinisce – questa volta in un unico testo – durata, contenuti minimi e modalità della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con alcune importanti novità.&nbsp;</p><p><strong>2. NOVITA' INTRODOTTE DALL'ASR</strong></p><p>Le principali novità dell’ASR, che verranno illustrate <i>infra</i>, riguardano i seguenti temi:&nbsp;</p><ul><li><span><strong>Requisiti dei soggetti formatori</strong>;</span></li><li><span><strong>Modalità di erogazione dei corsi</strong>;</span></li><li><span><strong>Nuovi percorsi formativi</strong>;</span></li><li><span><strong>Verifica dell’apprendimento obbligatoria</strong>;</span></li><li><span><strong>Valutazione dell’efficacia della formazione</strong>.</span></li></ul><p><strong>3. REQUISITI DEI SOGGETTI FORMATORI</strong></p><p>L’ASR individua i soggetti adibiti ai corsi di formazione e di aggiornamento (“<strong>Soggetti Formatori</strong>”), suddividendoli in diverse categorie:&nbsp;</p><ul><li><span>Istituzionali: tra di essi si annoverano le amministrazioni pubbliche tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Ministero della difesa; Ministero della salute; Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica; Ministero dell’interno; Università; INAIL; Ordini e i collegi professionali.</span></li><li><span>Accreditati: si fa riferimento ai soggetti formatori che si sono accreditati secondo il modello definito in ogni Regione e Provincia autonoma, ai sensi dell'Intesa del 20 marzo 2008.</span></li><li><span>Altri soggetti, tra i quali si annoverano Fondi Interprofessionali di settore; Organismi Paritetici e Associazione sindacali di datori di lavoro o lavoratori. Gli organismi paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative o di servizio di loro diretta emanazione. Inoltre, viene introdotto, il principio per cui “</span><i><span>per diretta emanazione si intende una struttura che deve essere di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell’associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori</span></i><span>”.&nbsp;</span></li></ul><p>I docenti devono possedere specifiche competenze e, in particolare, essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 6 marzo 2013 ss.mm.ii. (fatto salvo quanto previsto dall’ASR per specifici percorsi formativi).</p><p><strong>4. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CORSI&nbsp;</strong></p><p>L’ASR definisce quattro modalità di erogazione dei corsi di formazione:&nbsp;</p><ul><li><span>presenza fisica;</span></li><li><i><span>e-learning;</span></i></li><li><span>video conferenza sincrona;</span></li><li><span>modalità mista.</span></li></ul><p>Si ammette l’utilizzo della video conferenza sincrona e <i>dell’e-learning</i>, ma con alcune limitazioni e a determinate condizioni (ad esempio, la piattaforma deve poter monitorare e certificare la partecipazione attiva del discente). Si evidenzia che la modalità <i>e-learning</i> non è consentita, in particolare, per la formazione dei preposti.</p><p>In tutti i corsi di formazione e aggiornamento devono essere redatti i verbali delle verifiche finali, con elementi minimi indicati dall’ASR.</p><p>Il Soggetto Formatore, inoltre, dovrà conservare per almeno 10 anni la documentazione attraverso il “Fascicolo del corso”, il quale è costituito da: (i) progetto formativo e programma del corso; (ii) dai anagrafici dei partecipanti; (iii) registro presenze dei partecipanti, con firme; (iv) elenco dei docenti, con firme; (v) verbale della verifica finale.</p><p><strong>5. NUOVI PERCORSI FORMATIVI&nbsp;</strong></p><p>L’ASR definisce i percorsi formativi in parte confermando quanto già previsto dagli accordi precedenti, in parte apportando talune novità. Esso, infatti:</p><p>a) definisce le ore obbligatorie di formazione e i corsi di aggiornamento destinati a datori di lavoro, dirigenti e preposti, nonché a Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (“<strong>RSPP</strong>”) e lavoratori;</p><p>b) definisce il percorso formativo destinato a coordinatori per la progettazione (“<strong>CSP</strong>”) e coordinatori per l’esecuzione (“<strong>CSE</strong>”) nei cantieri temporanei e mobili, aggiornando l’allegato XIV del Testo Unico Sicurezza;</p><p>c) definisce la formazione per datori di lavoro e dirigenti delle imprese affidatarie;</p><p>d) introduce nuovi obblighi formativi per l’uso di attrezzature di lavoro per cui è prevista una specifica abilitazione di cui all’art. 73, c. 5 del Testo Unico Sicurezza (es. conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, conduzione di gru mobili e conduzione di escavatori);</p><p>e) istituisce percorsi formativi mirati per chi opera in ambienti sospetti di inquinamento o confinati di cui al D.P.R. 177/2011.</p><p>In particolare, per quanto riguarda i datori di lavoro, i preposti e i dirigenti, si segnala quanto segue:&nbsp;</p><ul><li><p><span>Per i datori di lavoro, si prevede un corso di formazione della durata minima di 16 ore, a cui si aggiunge un modulo “cantieri” di minimo 6 ore per i datori di lavoro delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili. Il corso ha lo scopo di fornire </span><i><span>“competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro nell’ottica del superamento di una visione formale della materia a favore di una visione sostanziale orientata alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori, anche alla luce della continua evoluzione del mondo del lavoro</span></i><span>”.&nbsp;</span></p><p><span>L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore;</span></p></li><li><span>Per i datori di lavoro che, dopo aver frequentato il nuovo corso specifico per datori, intendano anche ricoprire il ruolo di RSPP, è previsto un modulo comune di 8 ore valido per tutti i settori, e ulteriori moduli specifici a seconda del settore (es. chimico: 16 ore). In questo caso, l’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale con durata minima di 8 ore;</span></li><li><span>Per i preposti, invece, la durata del corso passa da 8 a 12 ore. L’aggiornamento, invece, dovrà avvenire con cadenza biennale e dovrà avere una durata minima di 6 ore;</span></li><li><span>Per i dirigenti, infine, la durata del corso si riduce da 16 a 12 ore, ma viene previsto un modulo aggiuntivo "cantieri" da 6 ore (per dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili). L’aggiornamento dovrà essere effettuato con cadenza quinquennale, con durata minima di 6 ore.</span></li></ul><p><strong>6. VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO OBBLIGATORIA&nbsp;</strong></p><p>Una novità significativa concerne l’introduzione delle modalità della verifica finale di apprendimento da svolgersi al termine di ogni corso di formazione, senza eccezioni. Tale verifica consente di valutare con precisione l’apprendimento e le competenze acquisite dai partecipanti durante il corso.</p><p>Al termine di ciascun corso, qualora il partecipante abbia frequentato almeno il 90% delle ore totali previste e abbia superato con successo la verifica finale di apprendimento, il soggetto formatore provvederà al rilascio di un attestato di partecipazione.&nbsp;</p><p><strong>7. VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE</strong></p><p>Infine, un’altra novità di rilievo è l’obbligo, per il datore di lavoro, di valutare se la formazione impartita al lavoratore sia efficace. Tale valutazione viene effettuata durante lo svolgimento della prestazione di lavoro, a una certa distanza di tempo dal termine del corso, e costituisce parte integrante del processo formativo.</p><p>Le modalità che possono essere utilizzate sono le seguenti: analisi infortunistica aziendale; questionari da somministrare al personale; <i>check list</i> di valutazione.</p><p>L’ASR prevede poi che, nell’ambito della riunione periodica, deve essere verificato il raggiungimento dei risultati attesi e rilevata l’efficacia formativa attraverso gli indicatori, i criteri e gli strumenti stabiliti in sede di progettazione del corso.</p><p><strong>8. DISPOSIZIONI TRANSITORIE&nbsp;</strong></p><p>L’ASR entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.</p><p>In fase di prima applicazione e comunque non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore dell’ASR, potranno essere avviati i corsi secondo quanto previsto dai precedenti accordi, nonché dell’allegato XIV del Testo Unico Sicurezza vigente prima dell’entrata in vigore dell’ASR.</p><p>L’ASR prevede infine che “<i>i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, del presente accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo. I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato</i>”.</p><p>L’ASR disciplina altresì le modalità di riconoscimento della formazione pregressa per le altre categorie di soggetti.</p><p class="text-center">***</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.</i></p><p><i>Per ulteriori informazioni, si prega di contattare i seguenti professionisti: Paolo Gallarati, all’indirizzo </i><a href="mailto:paolo.gallarati@advant-nctm.com"><i>paolo.gallarati@advant-nctm.com</i></a><i>, o Valentina Cavanna, all’indirizzo</i><a href="mailto:valentina.cavanna@advant-nctm.com"><i> valentina.cavanna@advant-nctm.com</i></a><i>.&nbsp;</i></p><hr><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> Ovvero: l’accordo del 21 dicembre 2011 (repertorio atti 221/CSR); l’accordo del 21 dicembre 2011 (repertorio atti 223/CSR); l’accordo del 22 febbraio 2012; l’accordo del 7 luglio 2016; l’accordo del 25 luglio 2012 contenente le “Linee applicative” degli Accordi del 21 dicembre 2011.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                                <category>Ambiente e Sicurezza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 28 Apr 2025 15:43:31 +0200</pubDate>
                        <title>La necessità di un meccanismo di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico: il MACSE, la disciplina terna e il sistema delle garanzie</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-necessita-di-un-meccanismo-di-approvvigionamento-di-capacita-di-stoccaggio-elettrico-il-macse-la-disciplina-terna-e-il-sistema-delle-garanzie</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">In attuazione di quanto previsto all’art. 18, del D.Lgs. n. 210/2011, ARERA – con Delibera n. 247/2023 – ha introdotto il <strong>Meccanismo di Approvvigionamento di Capacità di Stoccaggio Elettrico </strong>(“<strong>MACSE</strong>”), approvando i criteri e le condizioni per il suo funzionamento, su proposta di Terna, al fine di regolare l’approvvigionamento di capacità di stoccaggio da parte del gestore della rete.</p><p class="text-justify">L’ampia diffusione ed incidenza registrata dalla produzione di energia da fonti rinnovabili ha reso fondamentale l’introduzione di un sistema di stoccaggio della produzione energetica e, quindi, di capacità di accumulo centralizzata al fine di garantire flessibilità e massimizzazione del ricorso al sistema delle rinnovabili.</p><p class="text-justify">Il Meccanismo, di cui Terna ne ha pubblicato la disciplina, in data 22 ottobre 2024, previa approvazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con DM del 10 ottobre 2024, n. 346, si fonda sulla possibilità di <strong>stipulare </strong><i><strong>contratti standard </strong></i>per l’approvvigionamento di capacità di accumulo elettrico con controparti selezionate tramite procedure competitive, destinatarie di un premio determinato espresso in euro/MWh annuo: a fronte del premio, al produttore aggiudicatario non resta che mettere a disposizione la capacità contrattuale a terzi che abbiano acquistato, tramite Terna, i c.d. prodotti di <i>time-shifting</i>, ovvero il diritto di immagazzinare l'energia prodotta in un momento specifico in uno o più impianti di accumulo che si sono aggiudicati le aste nella fase precedente, per poi immetterla in rete in un momento successivo.</p><p class="text-justify">Detti <i>contratti standard</i> prescrivono appositi <strong>obblighi per i sottoscrittori</strong>, ovvero (i) l’effettiva realizzazione della capacità di stoccaggio impegnata nei termini previsti dallo stesso contratto; (ii) l’obbligo di rendere disponibile a Terna, per l’intero periodo di consegna, la capacità di stoccaggio impegnata, al fine di consentire l’esercizio, da parte di operatori di mercato terzi, dei contratti di <i>time-shifting</i>; (iii) l’obbligo di rendere disponibile a Terna sul Mercato dei Servizi di Dispacciamento (“MSD”), per l’intero periodo di consegna, singolarmente o tramite aggregati definiti da Terna nel Codice di rete, la capacità di stoccaggio impegnata, rispettando le prestazioni tecniche minime definite nel contratto e i vincoli economici.</p><p class="text-justify">Come anticipato, quindi, per la stipula dei <i>contratti standard</i>, Terna organizza apposite <strong>procedure competitive</strong>, rendendo periodicamente disponibili dei contingenti incrementali di capacità al fine di garantire la disponibilità di determinate quantità di stoccaggio elettrico nei diversi e futuri periodi, tenendo conto di diverse variabili componenti: a dette procedure concorsuali potranno partecipare esclusivamente titolari di impianti di stoccaggio in possesso di appositi requisiti soggettivi ed oggettivi, ma non solo.</p><p class="text-justify"><strong>1.1 Del sistema delle garanzie</strong></p><p class="text-justify">Nell’ambito delle procedure concorsuali di cui sopra, in conformità alle previsioni di cui alla Delibera ARERA, Terna organizza e gestisce un sistema di garanzie al quale i partecipanti sono tenuti ad aderire, pena l’estromissione dalle medesime procedure o l’impossibilità per il partecipante di procedere alla stipula del <i>contratto standard</i> di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico. Il predetto sistema delle garanzie è costituito da (i) garanzie pre-asta; (ii) garanzie post-asta; e (iii) il fondo di garanzia.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1.1.1. Garanzie pre-asta&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">In conformità a quanto disposto dal Capo II dalla Disciplina Terna, per ciascuna asta il partecipante deve costituire, almeno 40 (quaranta) giorni prima dalla data di esecuzione dell’asta alla quale intende qualificare il sistema di stoccaggio, <strong>una</strong> <strong>garanzia pre-asta </strong>di importo pari alla somma tra:&nbsp;</p><p class="text-justify">(i) la capacità qualificata<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a> di ciascun sistema di stoccaggio qualificato, espressa in MWh;</p><p class="text-justify">(ii) il premio di riserva<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title>[2]</a> dell’asta aperta alla tecnologia di riferimento con periodo di pianificazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" title>[3]</a> più breve tra quelle ammesse alla procedura concorsuale;</p><p class="text-justify">(iii) una percentuale pari al 10%.</p><p class="text-justify">Detta garanzia pre-asta, nella forma del <u>deposito cauzionale infruttifero</u>, verrà <strong>restituita </strong>da Terna a ciascun partecipante che risulti assegnatario, entro 15 (quindici) giorni da quando Terna invia allo stesso la copia controfirmata del contratto e/o dell’accordo attuativo, e ad ogni partecipante che non risulti assegnatario, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione degli esiti dell’asta.</p><p class="text-justify">Qualora il partecipante assegnatario non adempia agli obblighi in capo ai medesimi assegnatari individuati da Terna, e/o qualora a seguito di apposite verifiche effettuate prima della stipula del contratto e/o dell’accordo attuativo, risulti la non veridicità delle dichiarazioni rese e/o della documentazione fornita, <strong>Terna può escutere la garanzia pre-asta</strong> costituita dal partecipante.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1.1.2. Garanzie post-asta</strong></p><p class="text-justify">Allo stesso modo della garanzia pre-asta, per ciascun contratto, l’assegnatario deve costituire o integrare, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione degli esiti dell’asta, <strong>una o più garanzie post-asta</strong>, di importo complessivo pari alla somma tra:</p><p class="text-justify">(i) la capacità impegnata<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" title>[4]</a> di ciascun sistema di stoccaggio contrattualizzato, espressa in MWh;</p><p class="text-justify">(ii) il premio di riserva dell’asta aperta alla tecnologia di riferimento con periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla procedura concorsuale in cui il sistema di stoccaggio è stato contrattualizzato;</p><p class="text-justify">(iii) il numero di anni, arrotondato per difetto, del periodo di pianificazione della tecnologia di riferimento con periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla procedura concorsuale in cui il sistema di stoccaggio è stato contrattualizzato;</p><p class="text-justify">(iv) una percentuale pari al 15%.</p><p class="text-justify">Detta garanzia post-asta, nelle forme del <u>deposito cauzionale infruttifero</u> o della <u>fideiussione bancaria a prima richiesta</u>, verrà <strong>restituita </strong>da Terna, su richiesta dell’assegnatario, successivamente alla completa regolazione delle partite economiche scaturenti dal contratto e dai relativi accordi attuativi.</p><p class="text-justify">Anche nel caso delle garanzie post-asta prestate dall’assegnatario, qualora quest’ultimo non adempia alle obbligazioni di pagamento derivanti dal contratto e dai relativi accordi attuativi, Terna <strong>può escutere la garanzia post-asta</strong> costituita dall’assegnatario.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1.1.3. Il fondo di garanzia&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Per ciascun contratto stipulato con Terna, l’assegnatario è tenuto a versare nei confronti di quest’ultima, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione degli esiti dell’asta, <strong>un contributo al fondo di garanzia </strong>pari alla somma dei prodotti tra:&nbsp;</p><p class="text-justify">(i) la capacità impegnata di ogni sistema di stoccaggio contrattualizzato, espressa in MWh;</p><p class="text-justify">(ii) il premio di riserva dell’asta aperta alla tecnologia di riferimento con periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla procedura concorsuale in cui il sistema di stoccaggio è stato contrattualizzato;</p><p class="text-justify">(iii) una percentuale pari al 15%.</p><p class="text-justify">Anche il contributo al fondo di garanzia, come le garanzie pre e post-asta, nella forma di deposito cauzionale fruttifero, verrà <strong>restituito</strong>, su richiesta dell’assegnatario, successivamente alla completa regolazione delle partite economiche scaturenti dal contratto e dai relativi accordi attuativi.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il ricorso al fondo di garanzia da parte di Terna è <strong>subordinato all’escussione preventiva di tutte le garanzie post-asta </strong>costituite dall’assegnatario nell’ambito del contratto a cui è riferito l’adempimento, ricorrendo, ordinatamente, prima ai contributi al fondo di garanzia versati dall’assegnatario inadempiente, poi ai contributi al fondo di garanzia versati dagli altri assegnatari.</p><p class="text-justify"><strong>1.2 La prima gara&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">In data 7 marzo 2025, mediante apposita comunicazione per gli operatori, Terna ha reso note le tempistiche per la prima asta del MACSE: difatti, l’asta per il 2028 per l’approvvigionamento a termine di nuova capacità di accumulo relativa a batterie a ioni di litio e alle tecnologie di stoccaggio elettrico diverse dalle batterie a ioni di litio e dall’accumulo idroelettrico, si svolgerà il giorno <strong>30 settembre 2025</strong>.</p><p class="text-justify">Pertanto, secondo lo scadenziario fissato dalla stessa Terna, i partecipanti sono tenuti a presentare apposita richiesta di ammissione, nelle modalità dalla stessa definite, entro il 3 giugno e a presentare sul portale MACSE i dati e la documentazione necessaria entro il 17 luglio, con versamento del deposito cauzionale a titolo di garanzia pre-asta entro il 21 agosto e caricamento della documentazione relativa all’autorizzazione entro il successivo 26 agosto.</p><p class="text-justify">A titolo di stima, si prevede che la capacità attualmente autorizzata è di circa 9 GWh, quindi al di sotto rispetto alla domanda di 10 GWh, dovendosi però ancora considerare che potranno partecipare tutti gli impianti autorizzati in via definitiva entro fine agosto 2025.</p><p class="text-justify">Di quanto precede e di altri aspetti relativi agli investimenti nello Storage e i relativi <i>cash flow</i> nel contesto della bancabilità parleremo insieme ai nostri ospiti in occasione del convegno <a href="https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fr.sb.advant-nctm.com%2Fmk%2Fmr%2Fsh%2F1t6AVsg9Ynm8rP3xbpaxpKyxnBCfRL%2FOMj0GdJXvDQk&amp;e=a8a919ea&amp;h=075e18e1&amp;f=y&amp;p=y" target="_blank" title="https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fr.sb.advant-nctm.com%2Fmk%2Fmr%2Fsh%2F1t6AVsg9Ynm8rP3xbpaxpKyxnBCfRL%2FOMj0GdJXvDQk&amp;e=a8a919ea&amp;h=075e18e1&amp;f=y&amp;p=y" rel="noreferrer"><i>BESS: profili di bancabilità tra regole e mercato</i></a>, che si terrà presso la nostra sede di Milano. Tramite il <a href="https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fr.sb.advant-nctm.com%2Fmk%2Fmr%2Fsh%2F1t6AVsg9Ynm8rP3xbpaxpKyxnBCfRL%2FOMj0GdJXvDQk&amp;e=a8a919ea&amp;h=075e18e1&amp;f=y&amp;p=y" target="_blank" title="https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fr.sb.advant-nctm.com%2Fmk%2Fmr%2Fsh%2F1t6AVsg9Ynm8rP3xbpaxpKyxnBCfRL%2FOMj0GdJXvDQk&amp;e=a8a919ea&amp;h=075e18e1&amp;f=y&amp;p=y" rel="noreferrer"><i>link</i> è possibile registrarsi</a>. I posti disponibili sono limitati e vi suggeriamo di iscrivervi quanto prima.</p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. i) della Disciplina MACSE di Terna, per ciascun sistema di stoccaggio, è la capacità, espressa in valori interi di MWh, che Terna qualifica all’asta.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a> Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. aaa) della Disciplina MACSE di Terna, si intende il valore massimo che può essere assunto dal premio corretto (<i>i.e.</i>, per ciascun sistema di stoccaggio, l’ammontare pari al prodotto tra il premio e precisi coefficienti di cui alla medesima disciplina adottata da Terna), secondo quanto definito dall’Autorità in relazione ad una procedura concorsuale.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" title>[3]</a> Ai sensi dell‘art. 2, comma 1, lett. jj) della Disciplina MACSE di Terna, si intende il periodo, definito nella relazione tecnica, che intercorre fra la data di comunicazione degli esiti dell’asta e l’avvio del periodo di consegna (<i>i.e.</i>, il periodo durante il quale il sistema di stoccaggio contrattualizzato è soggetto all’obbligo di disponibilità e all’obbligo di restituzione, con inizio in data 1° gennaio).</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" title>[4]</a> Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. g) della Disciplina MACSE di Terna, per ciascun sistema di stoccaggio, è la capacità, espressa in valori interi di MWh, che risulta contrattualizzata in esito alla partecipazione all’asta.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 28 Apr 2025 10:43:28 +0200</pubDate>
                        <title>NIS, cosa ha stabilito l’ACN con riguardo a misure di sicurezza e notifica di incidenti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nis-cosa-ha-stabilito-lacn-con-riguardo-a-misure-di-sicurezza-e-notifica-di-incidenti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Delle tre determinazioni pubblicate il 15 aprile 2025 sul proprio sito web dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (“<i><strong>ACN</strong></i>”), la determinazione ACN n. 164179 del 10 aprile 2025 (“<i><strong>Determinazione</strong></i>”) è quella che riguarda le misure di sicurezza di base e gli obblighi di base in materia di notifica di incidenti.</p><p class="text-justify">L’espressione “di base” associata alle misure di sicurezza e agli obblighi di notifica è impiegata per indicare che essi riguardano la fase di prima implementazione della disciplina NIS. Ulteriori misure e obblighi di notifica si aggiungeranno al termine dell’attività di categorizzazione delle attività e dei servizi che sarà condotta a partire dal 2026.</p><p class="text-justify">Le misure di sicurezza, elencate e descritte negli allegati 1 (per i soggetti importanti) e 2 (per i soggetti essenziali) alla Determinazione, sono state definite sulla base del “<i>Framework Nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection</i>”, edizione 2025 (derivato dal Cyber Security Framework del National Institute of Standards and Technology).</p><p class="text-justify">Sono organizzate in funzioni (governo, identificazione, protezione, rilevamento, risposta e ripristino), categorie, sottocategorie e requisiti e comprendono sia misure di natura organizzativa (che richiedono, ad esempio, l’elaborazione di piani, l’adozione di politiche e procedure, la tenuta e l’aggiornamento di elenchi, inventari e registri, etc.) sia misure di natura tecnica (che richiedono, invece, l’implementazione di meccanismi di cifratura, sistemi di autenticazione multifattore, backup, firewall, etc.). Il contenuto dei due allegati è, in gran parte, coincidente ma a carico dei soggetti essenziali sono previsti requisiti aggiuntivi o più rigorosi.</p><p class="text-justify">Come previsto, tra le misure di sicurezza di base figura anche la valutazione della cybersecurity della catena di fornitura. Ciò avrà, inevitabilmente, un impatto anche su quei soggetti che, pur non rientrando nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 138/2024, forniscono beni o servizi rilevanti per la sicurezza dei sistemi informativi e di rete dei soggetti NIS. Questi ultimi dovranno, in particolare, censire i fornitori rilevanti (e i rispettivi contratti), tenere un inventario dei servizi erogati e richiedere ai fornitori il possesso di una serie di requisiti in termini di cybersecurity (di cui deve essere verificata periodicamente la sussistenza nel tempo).</p><p class="text-justify">Per quanto riguarda gli obblighi di base in materia di notifica agli incidenti, gli allegati 3 e 4 identificano le tipologie di incidenti significativi che devono essere notificati (l’allegato 3 per i soggetti importanti e l’allegato 4 per i soggetti essenziali).</p><p class="text-justify">I termini per la notifica restano quelli indicati dal d.lgs. n. 138/2024. Nello specifico, la notifica deve avvenire senza ingiustificato ritardo e comunque:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>entro 24 ore dalla scoperta, deve essere trasmessa una pre-notifica che indichi, almeno, se l’incidente è il risultato di atti illegittimi o malevoli o se può avere un impatto transfrontaliero;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>entro 72 ore dalla scoperta, deve essere trasmessa la notifica vera e propria che deve riportare informazioni aggiornate sull’incidente, una valutazione iniziale dello stesso e gli indicatori di compromissione;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>entro un mese dalla notifica, deve essere trasmessa una relazione finale che contenga almeno una descrizione dettagliata dell’incidente, comprensiva della sua gravità e del suo impatto, il tipo di minaccia o la causa originale (root cause) che ha probabilmente innescato l’incidente, le misure di attenuazione adottate e in corso e, ove noto, impatto transfrontaliero dell’incidente.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Il termine entro il quale i soggetti NIS dovranno adottare le misure di sicurezza di base definite dagli allegati 1 e 2 alla Determinazione è fissato in diciotto mesi dalla ricezione della comunicazione di inserimento nell’elenco dei soggetti NIS (quindi, assumendo che la comunicazione sia stata ricevuta il 15 aprile 2025, le misure di sicurezza dovranno essere adottate entro il 15 ottobre 2026). Gli obblighi di base in materia di notifica degli incidenti significativi scattano, invece, decorsi nove mesi dalla ricezione della comunicazione (quindi, assumendo che la comunicazione sia stata ricevuta il 15 aprile 2025, gli obblighi di base in materia di notifica degli incidenti significativi scattano dal 15 gennaio 2026).</p><p class="text-justify">La descrizione di dettaglio delle misure di sicurezza e delle tipologie di incidenti significativi sono disponibili a questo <a href="https://www.acn.gov.it/portale/documents/d/guest/detacn_nis_specifiche_2025_164179_allegato1" target="_blank" rel="noreferrer">link</a>, per quanto riguarda i soggetti importanti, e a questo <a href="https://www.acn.gov.it/portale/documents/d/guest/detacn_nis_specifiche_2025_164179_allegato2" target="_blank" rel="noreferrer">link</a>, per quanto riguarda i soggetti essenziali.</p><p class="text-justify">Da ultimo, segnaliamo che la Determinazione prescrive obblighi specifici a carico dei gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello e i fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio nonché dei soggetti ricompresi nel Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica.</p><p class="text-justify">Prevede, inoltre, un regime transitorio per gli operatori di servizi essenziali (c.d. OSE), che continuano ad applicare le previsioni in materia di misure di sicurezza e notifica di incidenti di cui al d.lgs. n. 65/2018 (di recepimento della Direttiva NIS1) e per gli operatori telco, che continuano ad applicare le previsioni di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 dicembre 2018.</p><p class="text-justify">Se hai bisogno di assistenza e supporto nell’adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina NIS, rivolgiti ai tuoi professionisti di riferimento.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 23 Apr 2025 11:36:54 +0200</pubDate>
                        <title>Il diritto di opt-out</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-diritto-di-opt-out</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Una delle questioni più pressanti poste dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale riguarda la possibilità, da parte dei titolari di diritti d’autore, di esercitare una riserva (c.d. "opt-out") per impedire che le proprie opere vengano utilizzate per l’addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale per finalità generali. Questa facoltà trova le sue basi normative nella Direttiva UE 2019/790, nota anche come Directive on Copyright in the Digital Single Market (DCDSM), e nel più recente Regolamento UE 2024/1689, comunemente denominato AI Act.</p><p class="text-justify">In particolare, l’articolo 4, paragrafo 3 della DCDSM ha introdotto a livello europeo la possibilità per i titolari dei diritti di riservare l’uso delle proprie opere rispetto alle pratiche di estrazione automatizzata di dati e contenuti (Text and Data Mining - TDM). Si tratta di processi automatizzati di analisi di grandi volumi di dati e testi digitali, spesso utilizzati per addestrare modelli di intelligenza artificiale o per effettuare analisi di pattern.&nbsp;Tale previsione è stata poi rafforzata e integrata dall’articolo 53, paragrafo 1, lettera (c) dell’AI Act, che impone ai fornitori di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali l’adozione di policy efficaci per garantire il rispetto della disciplina UE in materia di diritto d’autore e diritti connessi.</p><p class="text-justify">L’introduzione e la garanzia del diritto di riserva risulta fondamentale anche in virtù dell’eccezione a favore del TDM delineata agli articoli 3 e 4 della DCDSM. L’articolo 3 consente l’utilizzo, senza consenso, di contenuti protetti dal diritto d’autore per finalità di ricerca scientifica, e non può essere oggetto di opt-out. L’articolo 4 invece permette l’uso anche per scopi ulteriori, ad esempio commerciali, ma consente al titolare del diritto di opporsi. Il diritto di opt-out permette quindi ai titolari di escludere le proprie opere dal TDM per gli usi rientranti nell’art. 4, ma non per quelli dell’art. 3.</p><p class="text-justify">In Italia, già prima dell’entrata in vigore del Regolamento europeo, l’articolo 70-quater della legge 22 aprile 1941 n. 633, introdotto con il D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 177 in attuazione della DCDSM, riconosceva il diritto di riserva per le opere e i materiali protetti presenti online o in banche dati. Questa disposizione nazionale si ritiene applicabile anche ai casi in cui i fornitori di IA raccolgono dati in fase di addestramento dei modelli per finalità generali.</p><p class="text-justify">La nuova disciplina europea ha il merito di rafforzare e armonizzare a livello comunitario questa tutela, offrendo maggiore certezza e uniformità agli operatori del settore. Un ulteriore tassello normativo è rappresentato dal processo di redazione del Codice di Buone Pratiche in materia di Intelligenza Artificiale per Scopi Generali (CPAI), attualmente giunto alla terza versione del draft, che si concluderà nel mese di maggio 2025. Questo documento, elaborato con il coinvolgimento della Commissione Europea e degli stakeholder del settore, mira a definire in modo operativo le disposizioni dell’AI Act. La versione attuale del draft include già una serie di misure (I.2 – I.2.6) che impegnano i firmatari a garantire la conformità alla normativa UE in materia di diritto d’autore.</p><p class="text-justify">L’aspetto più dibattuto riguarda le modalità concrete attraverso cui i titolari di diritti possono esercitare il diritto di opt-out, e come i gestori dei modelli IA possano rilevarle e rispettarle. Attualmente, lo strumento più diffuso è il Robot Exclusion Protocol, noto come robots.txt, che consente di limitare l’accesso dei web crawler ai contenuti online. Tuttavia, essendo un protocollo informatico pensato per i motori di ricerca degli anni ‘90, risulta almeno in parte inadeguato rispetto alle esigenze attuali.</p><p class="text-justify">Per questo motivo, si discute se una riserva espressa in linguaggio naturale (anziché informatico) possa essere considerata valida. Una prima indicazione giunge dalla giurisprudenza tedesca, con la pronuncia del Tribunale di Amburgo nel caso Kneschke/LAION del 27 settembre 2024, secondo cui, in via obiter dictum, anche una riserva espressa in linguaggio naturale può essere considerata "machine-readable" alla luce delle tecnologie attuali.&nbsp;Questo principio è coerente con l’art. 53, par. 1, lett. (c) dell’AI Act, che impone ai fornitori l’adozione di strumenti tecnologici "all’avanguardia" per rilevare eventuali riserve, indipendentemente dalla forma espressiva. Tuttavia, va precisato che tale interpretazione, espressa in via obiter dictum dal Tribunale di Amburgo, non ha ancora valore vincolante a livello dell’Unione Europea e costituisce un orientamento giurisprudenziale emergente, in attesa di un consolidamento normativo o giudiziale.&nbsp;</p><p class="text-justify">Negli ultimi anni sono infatti emersi strumenti più avanzati rispetto al robots.txt:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong>meta tag</strong>: elementi HTML che possono contenere istruzioni per i motori di ricerca e i crawler, compresa la riserva sui diritti;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>ai.txt</strong>: file collocabile nella root del sito con istruzioni specifiche per i crawler di IA;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>Spawning</strong>: piattaforma che consente agli artisti di verificare se le proprie opere sono nei dataset IA e di opporsi all’uso;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>tdmrep.json</strong>: protocollo web per esprimere la riserva TDM;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>C2PA Content Credentials</strong>: metadati inseriti nel file stesso (immagini, video, testi) con indicazioni sull’uso consentito.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Inoltre, molte piattaforme, incluse alcune app e social media, hanno introdotto meccanismi per l’opt-out sui contenuti caricati dagli utenti.</p><p class="text-justify">Rimane tuttavia irrisolta la questione della mancanza di uno standard unico e interoperabile che renda il diritto di opt-out inequivocabile e facilmente rilevabile da parte dei soggetti che utilizzano tecniche di web scraping per l’addestramento di modelli IA. Fino all’introduzione di un registro centralizzato, i fornitori di modelli di intelligenza artificiale sono comunque tenuti ad adottare tecnologie "all’avanguardia" per rilevare e rispettare le riserve, come previsto anche dagli obblighi di trasparenza agli articoli 53, par. 1, lettere (a) e (b) dell’AI Act.&nbsp;</p><p class="text-justify">In questo contesto si inserisce l’iniziativa della Commissione Europea del 23 gennaio 2025, che ha pubblicato un bando per valutare la fattibilità tecnica e giuridica di un registro digitale centralizzato per le riserve TDM. Un simile registro permetterebbe una comunicazione più efficace tra titolari dei diritti e fornitori di IA, semplificando la gestione delle richieste di esclusione.</p><p class="text-justify">Non è ancora stato deciso quale ente sarà incaricato della gestione di tale registro. Tra i candidati figurano l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) e il nuovo Ufficio Europeo per l’Intelligenza Artificiale, istituito nel 2024 per supervisionare l’applicazione dell’AI Act.</p><p class="text-justify">In conclusione, il diritto di opt-out rappresenta un elemento centrale nel bilanciamento tra innovazione tecnologica e tutela della proprietà intellettuale. Sebbene le basi normative siano ormai solide, la sfida più grande resta quella di sviluppare strumenti tecnici accessibili, chiari e standardizzati che consentano l’effettiva applicazione di questo diritto in un contesto digitale in rapida evoluzione.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 18 Apr 2025 11:53:28 +0200</pubDate>
                        <title>Il Consiglio di Stato torna a “perimetrare” il confine tra autotutela e decadenza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-consiglio-di-stato-torna-a-perimetrare-il-confine-tra-autotutela-e-decadenza</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con la sentenza n. 3264 del 16 aprile 2025, il Consiglio di Stato è tornato ad affrontare il tema della distinzione tra <strong>autotutela</strong> e <strong>decadenza</strong> in relazione ai provvedimenti di secondo grado adottati dal GSE.</p><p class="text-justify">Nel caso esaminato, il GSE, dopo aver approvato un progetto di efficientamento energetico e tre RCV, ne ha respinto la quarta annullando il provvedimento di accoglimento della PPPM e le RVC in precedenza approvate in quanto non conformi alla normativa (D.M. 28 dicembre 2012).&nbsp;</p><p class="text-justify">Ebbene, il Collegio ha stabilito che il provvedimento di annullamento non fosse riconducibile alla decadenza ma all’esercizio da parte del GSE del <strong>potere di autotutela</strong>, e come tale soggetto alla disciplina dell’art. 21 <i>nonies</i> della L. 241/1990, poiché fondato su una <strong>rivalutazione di elementi già esaminati in precedenza&nbsp;</strong>con esito positivo, senza che nel frattempo fossero emersi nuovi fatti o documenti.</p><p class="text-justify">La <strong>decadenza</strong> si caratterizza, infatti, per la tipologia di vizio, individuato (i) nella <strong>falsità</strong> o non veridicità <strong>delle condizioni dichiarate</strong> dall'istante, o (ii) nella <strong>violazione di prescrizioni amministrative</strong> ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici ovvero, ancora, (iii) nel <strong>venir meno dei requisiti di idoneità</strong> per la costituzione e la continuazione del rapporto (Ad. Plen. 11 settembre 2020 n. 18).&nbsp; Il potere esercitato in questi casi dal GSE si concretizza nell’emanazione di un atto vincolato di carattere accertativo della mancanza dei requisiti oggettivi condizionanti <i>ab origine</i> l'ammissione all’incentivo (Cons. Stato, sez. IV, 12 gennaio 2017, n. 50; 24 gennaio 2022, n. 462; 20 gennaio 2021, n. 594; sez. VI, 3 gennaio 2022, n. 9; 28 settembre 2021, n. 6516; Corte cost., 13 novembre 2020, n.237), all’esito di un nuovo percorso procedimentale, nel cui contesto sono acquisiti <strong>ulteriori elementi conoscitivi</strong>.</p><p class="text-justify">Qualora, invece, l’assenza delle condizioni per accedere al meccanismo incentivante venga pronunciata sulla base di una <strong>mera riconsiderazione dello stesso materiale istruttorio&nbsp;</strong>già nella disponibilità del GSE, l’atto è da ricondurre alla categoria dell’annullamento d’ufficio in autotutela.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong><u>L’effettuazione di controlli sulla base di nuovi elementi istruttori traccia, dunque, la linea di demarcazione tra autotutela e decadenza</u></strong>.</p><p class="text-justify">Il giudici del Consiglio di Stato evidenziano come, una volta concluso il procedimento con il vaglio positivo degli elementi forniti dal privato, il loro riesame, non giustificato da nuovi elementi emersi, ovvero non dovuto a omissioni informative o false rappresentazioni, o inadempimenti ad obblighi assunti, deve necessariamente seguire i canoni ed i presupposti dell’esercizio del potere di autotutela soggiacendo ai relativi limiti di cui all’art. 21 <i>nonies </i>della L. 241/1990.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Efficienza energetica e servizi energetici</category>
                            
                                <category>Efficienza energetica</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 17 Apr 2025 09:30:46 +0200</pubDate>
                        <title>Proposta di modifica alla definizione di Sistema Semplice di Produzione e Consumo (SSPC)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/proposta-di-modifica-alla-definizione-di-sistema-semplice-di-produzione-e-consumo-sspc</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>1. Definizione attuale</strong></p><p class="text-justify">Attualmente, il SSPC (<i>Sistema Semplice di Produzione e Consumo</i>) è definito come il sistema in cui una linea elettrica collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse <strong>purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario</strong>, ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche dello stesso gruppo. Tale configurazione impone quindi un vincolo soggettivo tra i produttori, limitando di fatto, lato consumo o lato produzione, l’accesso al regime SSPC a soggetti tra loro legati da rapporti societari formali (art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 210/2021 e art. 1.1, lett. nn) dell’Allegato A alla Delibera ARERA 12 dicembre 2013 n. 578/2013/R/eel, il c.d. TISSPC).</p><p class="text-justify"><strong>2. Proposta di modifica</strong></p><p class="text-justify">La nuova formulazione proposta in sede di conversione in Legge del D.L. n. 19/2025 (c.d. Decreto Bollette) prevede l’eliminazione del vincolo di appartenenza al medesimo gruppo societario <strong>in capo ai soggetti produttori</strong>, lasciando invariato tale vincolo per i soggetti consumatori. Il testo così modificato permetterebbe a produttori <strong>anche non appartenenti al medesimo gruppo societario</strong> di contribuire alla generazione elettrica all’interno dello stesso SSPC.</p><p class="text-justify"><strong>Nuova definizione proposta:</strong></p><p class="text-justify">“<i>Il sistema in cui una linea elettrica collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse, ad un’unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario</i> [...]”.</p><p class="text-justify"><strong>3. Ragioni della proposta</strong></p><p class="text-justify">L’obiettivo della modifica è quello di:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong>favorire l’integrazione di impianti di produzione da parte di soggetti terzi</strong>, anche indipendenti, all’interno di un sistema SSPC, mantenendo tuttavia l’unitarietà del sistema di consumo;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>superare le rigidità societarie</strong> oggi richieste, che spesso non trovano riscontro nella realtà operativa di imprese che condividono spazi, interessi o finalità energetiche comuni, pur non facendo formalmente parte dello stesso gruppo;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>stimolare l’efficienza energetica</strong> e l’autoproduzione dietro un unico POD, dover necessariamente adottare configurazioni che utilizzano la rete pubblica (CER, autoconsumo a distanza con linea pubblica, autoconsumo collettivo).</span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong>4. Conclusioni</strong></p><p class="text-justify">La modifica proposta si colloca nel solco delle recenti evoluzioni normative in materia di autoconsumo e sistemi energetici distribuiti, mirando a <strong>rendere più inclusivo e versatile l’istituto del SSPC</strong>, pur salvaguardando i presidi di responsabilità gestionale e di semplificazione amministrativa propri della configurazione attuale.</p><p class="text-justify">Entro e non oltre il 29 aprile 2025, la proposta di modifica dovrà (o meno) essere approvata definitivamente dal Parlamento in sede di conversione in Legge del D.L. Bollette.</p><p class="text-justify">Laddove tale proposta dovesse essere effettivamente e definitivamente approvata, in attesa dell’ulteriore recepimento da parte di ARERA nell’ambito del TISSPC, con riferimento a quelle configurazioni SSPC che dovessero essere interessate ad aggiungere all’interno delle configurazione stesse uno o più impianti di produzione nella titolarità di soggetti diversi da quelli attualmente titolari degli impianti di produzione, si ritiene applicabile la <strong>procedura prevista per la comunicazione delle modifiche</strong> della configurazione del SSPC previste dalle relative Regole Tecniche del GSE.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Efficienza energetica e servizi energetici</category>
                            
                                <category>Autoconsumo</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 17 Apr 2025 09:23:38 +0200</pubDate>
                        <title>Il Template della Commissione Europea sulla Trasparenza dei Dati di Addestramento: Prime Linee Guida per l’AI Act</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-template-della-commissione-europea-sulla-trasparenza-dei-dati-di-addestramento-prime-linee-guida-per-lai-act</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A partire dall’adozione dell’AI Act (Reg. UE 2024/1689), avvenuta il 1° agosto 2024, uno dei principali temi di confronto tra gli stakeholder del settore è stato l’obbligo previsto dall’art. 53.1, lett. d) e dal considerando 107, in particolare per quanto riguarda la trasparenza sui dati di addestramento dei modelli di intelligenza artificiale per finalità generali.</p><p>Il regolamento richiede ai provider di questi modelli di rendere pubblicamente disponibile una sintesi sufficientemente dettagliata dei dati utilizzati per l’addestramento, ovvero di quel patrimonio informativo che viene impiegato per regolare e ottimizzare i parametri del modello stesso. Sin da subito, l’espressione “sufficiently detailed” ha generato un acceso dibattito: cosa significa, esattamente, “abbastanza dettagliato”? E soprattutto, quali criteri dovrebbero guidare i provider nella redazione di questa sintesi?</p><p><strong>Sarà proprio sull’elasticità o sulla rigidità dell’interpretazione del requisito del “sufficientemente dettagliato” che si giocherà una parte decisiva della futura battaglia legale tra i titolari di contenuti e le piattaforme di intelligenza artificiale.</strong>&nbsp;Da un lato, i creatori e i detentori di diritti rivendicano un accesso concreto e verificabile alle informazioni sui dati utilizzati, essenziale per far valere i propri diritti. Dall’altro, i provider spingeranno per un’applicazione più flessibile del requisito, che consenta di proteggere i propri asset strategici e di evitare di scoprire troppo le carte, anche per ragioni di concorrenza. La linea di demarcazione tra trasparenza effettiva e mera compliance formale sarà sottile, e a definirla saranno – inevitabilmente – le prime pronunce giudiziarie.</p><p>La ratio dell’obbligo è chiara: consentire ai titolari di interessi legittimi di esercitare i propri diritti in modo più efficace. Il riferimento immediato è, naturalmente, ai titolari di diritti d’autore, per i quali la possibilità di accedere a informazioni sui dati utilizzati consente di verificare se e come i propri contenuti siano stati impiegati senza autorizzazione.</p><p>Ma il perimetro degli interessi tutelati va ben oltre la sfera autoriale. In gioco ci sono anche la protezione dei dati personali, il diritto alla ricerca scientifica, e la necessità – sempre più pressante – di individuare e correggere eventuali bias, che possono riflettersi su una vasta gamma di ambiti, dalle piattaforme di servizi ai sistemi decisionali pubblici, fino ai prodotti commerciali basati su IA.</p><p>Il considerando 107, nell’esplicitare le modalità di adempimento dell’obbligo di disclosure, sottolinea anche la necessità di trovare un equilibrio. Da una parte, la tutela di chi ha interesse a sapere quali dati siano stati usati. Dall’altra, la legittima esigenza dei provider di non esporre asset strategici, come segreti industriali, algoritmi o processi di raccolta ed elaborazione.</p><p>Per cercare di offrire un primo orientamento applicativo, la Commissione Europea ha pubblicato nel gennaio 2025 un template destinato a guidare i provider nella redazione della sintesi richiesta. Il modello nasce da un ampio processo di consultazione, che ha coinvolto rappresentanti del settore IA e dei titolari di interessi legittimi già attivi nella stesura del Codice di Buone Pratiche sull’IA per finalità generali (CPAI).</p><p>Questo template accompagna il provider lungo tutte le fasi del ciclo di vita del dato, dal pre-training al fine-tuning, e impone un linguaggio chiaro e comprensibile, pensato per essere accessibile anche a chi non ha competenze tecniche avanzate.</p><p>Le sezioni previste sono tre:</p><ol><li><span><strong>General Information</strong></span><br>Si raccolgono informazioni generali sul modello: chi lo ha sviluppato, quando è stato immesso sul mercato, qual è la<span>&nbsp;</span><i><span>knowledge cut-off date</span></i>, ovvero la data dell’ultimo aggiornamento dei contenuti. Sono richiesti anche dettagli sulla dimensione complessiva dei dati e sulle loro caratteristiche (numero di immagini, minuti audio, lingue e provenienza geografica dei dati).</li><li><span><strong>List of Data Sources</strong></span><br>Qui viene richiesto un elenco delle fonti di dati utilizzate: dataset pubblici, dataset di terze parti, dati raccolti tramite web crawling (con indicazione degli strumenti utilizzati), dati forniti dagli utenti o autoprodotti dal provider.<br>Un aspetto controverso riguarda il fatto che il template si concentra solo sui dataset “principali” o “grandi”, definiti come quelli che rappresentano più del 5% del totale. Questo potrebbe creare un effetto distorsivo, perché:<ul><li>alcuni provider potrebbero suddividere dataset voluminosi in sottoinsiemi artificiosi per eludere l’obbligo;</li><li>i dataset visivi (immagini/video), per loro natura, sono più grandi di quelli testuali, rischiando così una discriminazione tecnica non giustificata.</li></ul></li><li><span><strong>Relevant Data Processing Aspects</strong></span><br>In questa sezione si richiede di descrivere le misure adottate per la tutela dei diritti d’autore, come l’identificazione e rimozione di contenuti riservati, ma anche la gestione di contenuti inappropriati.<br>Sono emerse tuttavia critiche: la sezione appare troppo focalizzata sulla protezione del copyright, e trascura aspetti cruciali come la descrizione delle fasi di<span>&nbsp;</span><i><span>pre-processing</span></i>, in particolare i metodi di anonimizzazione o filtraggio dei dati.</li></ol><p>La pubblicazione definitiva del template e delle linee guida è attesa nel secondo trimestre del 2025, in vista della piena applicabilità degli obblighi, fissata per il 2 agosto 2025.</p><p>Ciò che è certo è che questa normativa, e la sua attuazione concreta, avranno un impatto significativo sulle scelte dei provider di IA a livello globale. Alcuni Paesi potrebbero decidere di allinearsi al modello europeo, creando uno standard internazionale. Altri, al contrario, potrebbero preferire regolamenti più flessibili, per attrarre ricerca, investimenti e sviluppo nei rispettivi territori.</p><p>Il vero banco di prova, tuttavia, arriverà solo con le prime controversie giudiziarie, che daranno forma concreta ai principi oggi scritti nel regolamento. Quelle decisioni segneranno la direzione futura della regolazione europea in materia di intelligenza artificiale.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 16 Apr 2025 07:38:21 +0200</pubDate>
                        <title>NIS, adottate le determinazioni che definiscono gli obblighi: l’aggiornamento delle informazioni scade il 31 maggio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nis-adottate-le-determinazioni-che-definiscono-gli-obblighi-laggiornamento-delle-informazioni-scade-il-31-maggio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 15 aprile 2025 l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (“<i><strong>ACN</strong></i>”) ha pubblicato sul proprio sito web tre nuove determinazioni del direttore generale dell’ACN:&nbsp;</p><ul><li><p class="text-justify"><span>la determinazione ACN n. 136117 del 10 aprile 2025 - </span><i><span>Piattaforma, Punto di contatto e sostituto, aggiornamento delle informazioni e rappresentante NIS di cui all'articolo 7 del decreto NIS</span></i><span> (“</span><i><span><strong>Determinazione 136117</strong></span></i><span>”);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la determinazione ACN n. 136118 del 10 aprile 2025 – </span><i><span>Notifica degli accordi di condivisione delle informazioni sulla sicurezza informatica di cui all'articolo 17 del decreto NIS</span></i><span> (“</span><i><span><strong>Determinazione 136118</strong></span></i><span>”); e</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la determinazione ACN n. 164179 del 10 aprile 2025 – </span><i><span>Specifiche di base per l'adempimento agli obblighi di cui agli articoli 23, 24, 25, 29 e 32 del decreto NIS</span></i><span> (“</span><i><span><strong>Determinazione 164179</strong></span></i><span>”).</span></p></li></ul><p class="text-justify">La Determinazione 136117, che aggiorna e sostituisce la determinazione ACN n. 38565 del 26 novembre 2024, disciplina l’accesso al portale dei servizi e le modalità per la registrazione e l’aggiornamento delle informazioni nonché la designazione del punto di contatto e delle altre persone abilitate ad operare sul portale dei servizi dell’ACN per conto dei soggetti NIS.</p><p class="text-justify">Le novità introdotte dalla Determinazione 136117 riguardano in particolare:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>il sostituto punto di contatto;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la segreteria;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>gli operatori; e</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il processo per l’aggiornamento annuale delle informazioni.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Il sostituto punto di contatto è una persona fisica, diversa dal punto di contatto, designata dal soggetto NIS ai sensi dell’art. 7(4)(d) del d.lgs. n. 138/2024 a cui è affidato il compito di supportare il punto di contatto nell’esercizio delle proprie funzioni (fatta eccezione per la registrazione che compete unicamente al punto di contatto).</p><p class="text-justify">La segreteria è, invece, la persona fisica che supporta il punto di contatto e il sostituto punto di contatto nelle interlocuzioni con l’ACN.</p><p class="text-justify">Infine, gli operatori sono coloro che svolgono funzioni di supporto al punto di contatto e al sostituto punto di contatto operando sul portale.</p><p class="text-justify">Come per il punto di contatto, le funzioni di sostituto punto di contatto possono essere assunte solo dal rappresentante legale, da un procuratore generale (censito nel registro delle imprese) ovvero da un dipendente delegato dal rappresentante legale. Non è chiaro invece se ciò valga anche per la segreteria e gli operatori.&nbsp;</p><p class="text-justify">Per poter operare sul portale, il sostituto punto di contatto, la segreteria e gli operatori devono essere invitati dal punto di contatto, effettuare il censimento e associare la propria utenza a quella del soggetto NIS. Segreteria e operatori non possono tuttavia, tramite il portale, trasmettere all’ACN comunicazioni relative all’adempimento degli obblighi di cui al d.lgs. n. 138/2024. Il ruolo di segreteria può essere assunto da un solo utente.</p><p class="text-justify">Si noti, in ogni caso, che mentre la designazione del sostituto punto di contatto è obbligatoria, il coinvolgimento di segreterie e operatori è meramente eventuale.&nbsp; &nbsp;</p><p class="text-justify">Con riguardo al processo di aggiornamento delle informazioni, la Determinazione 136117 richiede che dal 15 aprile al 31 maggio di ogni anno siano trasmesse, tramite la sezione del portale denominata “Servizio NIS/Aggiornamento annuale”, le informazioni richieste dall’art. 7(4 e 5) del d.lgs. n. 138/2024.</p><p class="text-justify">In particolare, tutti i soggetti NIS devono, a seconda dei casi, fornire o verificare l’aggiornamento delle seguenti informazioni:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>dati anagrafici e di contatto del punto di contatto e, ove applicabile, dati contenuti nella delega conferita dal rappresentante legale;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>dati anagrafici e di contatto del sostituto punto di contatto e, ove applicabile, dati contenuti nella delega conferita dal rappresentante legale;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>dati anagrafici e di contatto della segreteria;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>dati anagrafici e di contatto del soggetto NIS (devono essere forniti almeno codice fiscale, denominazione, indirizzo della sede legale, indicazione del rappresentante legale, elenco dei procuratori generali, numero di telefono, domicilio digitale e indirizzo di posta elettronica ordinaria);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>elenco dei componenti degli organi di amministrazione e direttivi, da identificare sulla base dell’art. 38(5) del d.lgs. n. 138/2024 (devono essere forniti almeno nome e cognome, codice fiscale e indirizzo PEC);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>elenco dei servizi ricompresi nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 138/2024 che sono forniti dal soggetto NIS, con indicazione degli Stati membri dell’UE in cui sono forniti;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>spazio di indirizzamento IP pubblico in uso o nella disponibilità del soggetto NIS (e cioè gli indirizzi IP pubblici e statici che un soggetto NIS utilizza o ha nella propria disponibilità in forza di contratti o accordi con fornitori di servizi Internet, Registri Internet Regionali o altre organizzazioni deputate alla fornitura di indirizzi IP sulla base delle normative e degli accordi nazionali, europei e internazionali vigenti);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>nomi di dominio in uso o nella disponibilità del soggetto NIS (e cioè i nomi di dominio che un soggetto NIS utilizza o ha nella propria disponibilità in forza di contratti o accordi con fornitori di servizi di registrazione di nomi di dominio o altre organizzazioni deputate loro fornitura di nomi di dominio sulla base delle normative e degli accordi nazionali, europei e internazionali vigenti); e</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>elenco degli accordi di condivisione delle informazioni (e cioè le intese volontarie tra soggetti NIS per scambiare informazioni rilevanti sulla cybersicurezza di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 138/2024).</span></p></li></ul><p class="text-justify">Fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio, gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello, fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio, fornitori di servizi di cloud computing, fornitori di servizi di data center, fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, fornitori di servizi gestiti, fornitori di servizi di sicurezza gestiti, fornitori di mercati online, fornitori di motori di ricerca online e fornitori di piattaforme di social network devono inoltre, a seconda dei casi, fornire o verificare l’aggiornamento delle informazioni relative alle proprie sedi nell’UE. Se poi, questi sono stabiliti al di fuori del territorio nazionale e hanno designato il loro rappresentante in Italia forniscono e verificano l’aggiornamento anche dei dati di contatto e anagrafici del rappresentante in Italia.</p><p class="text-justify">Le analisi di dettaglio della Determinazione 136118 e della Determinazione 164179 saranno disponibili a breve.</p><p class="text-justify">Se hai bisogno di assistenza e supporto nell’adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina NIS, rivolgiti ai tuoi professionisti di riferimento. &nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 15 Apr 2025 09:56:34 +0200</pubDate>
                        <title>La Garanzia Growth: un nuovo supporto per le imprese italiane</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-garanzia-growth-un-nuovo-supporto-per-le-imprese-italiane</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">La cd. “Garanzia Growth”(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>) (la “<strong>Garanzia Growth</strong>”), operativa dal 1° aprile 2025, va a sostituire altri strumenti di garanzia di SACE S.p.A. (“<strong>SACE</strong>”) ed, in particolare, le “Garanzia Futuro” e “Garanzia Green” ed in misura parziale la “Garanzia Archimede”, che - sebbene avessero destato interesse nel mercato - non sono riuscite ad esprimere tutto il loro potenziale, anche a causa di talune complessità nella relativa messa a terra. Si vedrà che la Garanzia Growth se, da un lato, sicuramente supera alcune di queste criticità (ad esempio, l’inapplicabilità della Garanzia Futuro ai <i>pool</i> bancari), dall’altro lato, mantiene, a nostro avviso, alcuni elementi migliorabili (vedasi, ad esempio, il fatto che la Garanzia Growth non possa essere utilizzata per titoli di debito e/o a beneficio di fondi di <i>private debt</i>).</p><p class="text-justify">A quanto sopra si deve aggiungere che la Garanzia Growth viene rilasciata sul mercato in piena continuità operativa rispetto alle sopra menzionate “Garanzia Futuro” e “Garanzia Green” grazie alla predisposizione effettuata da SACE di un nuovo modello 5.0 delle condizioni generali (le “<strong>Condizioni Generali</strong>”) della precedente “Garanzia Futuro”. Ciò consente alle 120 attuali banche <i>partner</i> di SACE di poter già ora strutturare finanziamenti assistiti dalla stessa Garanzia Growth.&nbsp;</p><p class="text-justify">Si precisa che il presente elaborato concerne un’analisi delle previsioni della Garanzia Growth relativamente all’operatività della stessa in convenzione.&nbsp;</p><p class="text-center"><strong>* * *</strong></p><p class="text-justify">La Garanzia Growth nasce con l’intento, tra le altre cose, di semplificare il processo di accesso alla garanzia. Da come si evince dalla pagina web di SACE, i tempi di rilascio della garanzia dovrebbero essere davvero celeri (addirittura, in certi casi, entro 24 ore dalla richiesta di garanzia). Inoltre, viene garantito alle imprese ed ai soggetti finanziatori un processo totalmente digitalizzato per l’emissione della garanzia.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il processo prevede, in ogni caso la presentazione di una richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore che allega un’autocertificazione con la quale vengono definite le finalità del finanziamento, il tutto secondo il modello <i>sub</i> Allegato 3 alle Condizioni Generali (la “<strong>Richiesta di Finanziamento</strong>”). Sono previsti quattro separati moduli (allegati alla Richiesta di Finanziamento e tra loro alternativi) a seconda della tipologia di operazione su cui viene richiesto l’intervento di SACE. Nello specifico, come meglio si dirà nel prosieguo, abbiamo (i) il modulo “Mercato Domestico PMI”, (ii) il modulo “Mercati Globali”, (iii) il modulo “Mercato Domestico MID&amp;LAC” e (iv) il modulo “Green PMI”.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1. I soggetti a favore dei quali la Garanzia Growth può essere emessa</strong></p><p class="text-justify">La Garanzia Growth può essere rilasciata in favore di:</p><p class="text-justify">(i) <strong><u>banche nazionali</u></strong>;&nbsp;</p><p class="text-justify">(ii) <strong><u>banche estere</u></strong>; e&nbsp;</p><p class="text-justify">(iii) <strong><u>operatori finanziari italiani od esteri</u></strong>,</p><p class="text-justify"><u>che rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività</u>.&nbsp;</p><p class="text-justify">È di particolare interesse segnalare che le FAQ pubblicate da SACE, relative alla Garanzia Growth (le “<strong>FAQ</strong>”)(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title>[2]</a>) <strong><u>escludono dal novero dei soggetti finanziatori che possono richiedere la Garanzia Growth in convenzione i fondi di </u></strong><i><strong><u>private debt</u></strong></i><strong><u>, le società di gestione del risparmio e i FIA</u></strong> (anche se già in precedenza convenzionati con Garanzia Futuro).&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Le imprese destinatarie della Garanzia Growth</strong></p><p class="text-justify">Ai sensi dell’art. 2.1 delle Condizioni Generali Garanzia Growth, per avere accesso alla garanzia, le imprese devono:&nbsp;</p><p class="text-justify">(i) essere costituite in forma di <u>società di capitali</u>, <u>anche in forma cooperativa</u>,&nbsp;<strong><u>sia PMI&nbsp;</u></strong><u>(</u><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" title><u>[3]</u></a><u>)</u><strong><u> che non PMI</u></strong> (a seconda della tipologia di operazione su cui si chiedere l’intervento di copertura di SACE, come meglio si dirà nel proseguio);</p><p class="text-justify">(ii) avere la <strong><u>sede legale ovvero la stabile organizzazione in Italia</u></strong>;&nbsp;</p><p class="text-justify">(iii) alla data della Richiesta di Finanziamento, <u>non risultare in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01</u>;&nbsp;</p><p class="text-justify">(iv) <u>alla data della richiesta di Garanzia Growth</u> e sulla base delle risultanze delle verifiche condotte dal soggetto finanziatore secondo le proprie procedure interne di concessione del credito:&nbsp;</p><ul><li><p class="text-justify"><span><u>non essere sottoposte a procedure concorsuali</u>;&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><u>non essere sottoposte a procedure esecutive avviate dal soggetto finanziatore o a procedure esecutive immobiliari avviate da un soggetto terzo</u> (quale, a titolo esemplificativo, un fornitore dell’impresa beneficiaria o un terzo finanziatore) <u>che influiscano negativamente sulla valutazione del merito creditizio dell’impresa beneficiaria</u>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>non avere segnalazioni negative in Centrale Rischi; e&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><u>non essere inadempienti a qualsiasi obbligo di rimborso nei confronti del soggetto finanziatore</u>, salvo che le imprese beneficiarie provvedano al rimborso delle eventuali somme non pagate entro la relativa data di erogazione; e</span></p></li></ul><p class="text-justify">(v) avere, alla data della richiesta di Garanzia Growth, un <i><u>rating&nbsp;</u></i><u>creditizio compreso all’interno delle soglie indicate nell’Allegato 2 delle condizioni generali della Garanzia Growth</u> (<i>Termini e Condizioni Particolari</i>).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. I finanziamenti garantiti dalla Garanzia Growth e le modalità di erogazione</strong></p><p class="text-justify">Ai sensi della FAQ n. 18 <strong><u>sono ammessi i finanziamenti, inclusa la modalità "Confirming" per il pagamento di fatture a scadenza</u></strong>. <strong><u>Sono, invece, esclusi titoli di debito, </u></strong><i><strong><u>leasing</u></strong></i><strong><u> e </u></strong><i><strong><u>factoring</u></strong></i><strong><u> anticipo fatture</u></strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify"><u>I finanziamenti possono prevedere un’erogazione unica o erogazioni multiple/SAL, se effettuate entro il periodo di preammortamento</u>.&nbsp;<u>È&nbsp; esclusa la modalità </u><i><u>revolving</u></i>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le FAQ precisano altresì che la Garanzia Growth non può essere impiegata nel contesto di operazioni di <i>project finance</i>, mentre è ammessa la possibilità di finanziare operazioni <i>corporate asset based</i>, purchè le garanzie reali che assistono il finanziamento siano conformi alle Condizioni Generali.</p><p class="text-justify">L’importo massimo in linea capitale del finanziamento (<u>che, come si evince dalle FAQ, </u><strong><u>potrà essere gestito in </u></strong><i><strong><u>pool&nbsp;</u></strong></i><u>purchè, tra l’altro, tutte le banche partecipanti al </u><i><u>pool</u></i><u> abbiano aderito alle Condizioni Generali)</u><i><u>,&nbsp;</u></i><u>in questa maniera superando una delle principali criticità della “Garanzia Futuro”</u>) e la durata del medesimo devono essere concordati tra le parti come previsto dall’Allegato 2 delle Condizioni Generali (<i>Termini e Condizioni Particolari</i>) che sono oggetto di definizione tra SACE ed il singolo soggetto finanziatore aderente alle Condizioni Generali (le “<strong>Condizioni Particolari</strong>”).&nbsp;In particolare, è possibile supportare <strong><u>finanziamenti a medio/lungo termine per un</u></strong><u> </u><strong><u>importo da un minimo di euro 50.000,00 ad un massimo di euro 50.000.000,00 in linea capitale</u></strong><u> con durata compresa </u><strong><u>tra i 12 mesi ed i 20 anni</u></strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">I contratti di finanziamento garantiti dalla Garanzia Growth dovranno (i) rispettare i termini e condizioni indicati nelle Condizioni Particolari e (ii) essere conformi ai contenuti di cui all’Allegato 4 (<i>Contenuti minimi del Contratto di Finanziamento</i>), che contiene le previsioni da inserire obbligatoriamente nel contratto di finanziamento.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4 Le peculiarità dei “4 Moduli”</strong></p><p class="text-justify">Come anticipato, la peculiarità della Garanzia Growth risiede nel fatto che le Condizioni Generali prevedano ben quattro diverse autocertificazioni da allegare alternativamente alla Richiesta di Finanziamento.&nbsp;</p><p class="text-justify">Un elemento comune a tutti i moduli è la definizione delle spese sostenute o da sostenere.</p><p class="text-justify">Le “spese da sostenere” sono quelle ancora da sostenere in merito al progetto finanziato. Per “spese sostenute” si intendono:&nbsp;</p><p class="text-justify">(a) i costi e le spese sostenuti&nbsp;<u>per&nbsp;investimenti</u>:&nbsp;</p><ul><li><p class="text-justify"><span><u>entro 18 mesi antecedenti alla Richiesta di Finanziamento</u>&nbsp;(cd. “<strong>Reachback semplice</strong>”)&nbsp;o&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><u>oltre 18 mesi ma in ogni caso entro 60 mesi antecedenti alla Richiesta di Finanziamento</u>&nbsp;(cd. “<strong>Reachback avanzato</strong>”),&nbsp;<u>a condizione che vengano effettuate spese da sostenere entro i successivi 3 (tre) anni per un importo almeno pari al 10% della quota del finanziamento relativa a tali spese sostenute</u>; e&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify">(b) i costi e le spese sostenuti <u>per esigenze di capitale circolante entro 60 mesi antecedenti alla Richiesta di Finanziamento</u>,&nbsp;<u>a condizione che vengano effettuate spese da sostenere entro i successivi 3 (tre) anni per un importo almeno pari al 10% della quota del finanziamento relativa a tali spese sostenute</u>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Per la voce “altre spese” (per esigenze di capitale circolante), prevista dai moduli “Mercato Domestico PMI”, “Mercati Globali” e “Mercato Domestico Mid&amp;LAC”, non c’è distinzione tra Reachback semplice ed avanzato e le stesse possono essere state sostenute&nbsp;<u>entro 60 mesi dalla Richiesta di Finanziamento</u>, a <u>condizione che&nbsp;l’impresa beneficiaria si&nbsp;impegni ad effettuare spese da sostenere ricadenti negli ambiti del modulo a cui la richiesta della voce “altre spese” si riferisce</u>. L’impegno è da realizzarsi <u>entro 3 anni dalla Richiesta di Finanziamento e per un importo almeno pari al 10% della quota di spese sostenute</u>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Qualora l’operazione persegua obiettivi ambientali <i>green&nbsp;</i>(i.e. nel caso di utilizzo del modulo Green PMI e per le casistiche A.3 e/o A.4 previste all’interno del modulo Mercato Domestico MID&amp;LAC) sono finanziabili spese già sostenute in immobilizzazioni&nbsp;<u>entro i 60 mesi antecedenti alla Richiesta di Finanziamento</u>, <u>purché sussistano o siano attesi ulteriori costi e/o spese di gestione e/o manutenzione e/o di realizzazione non ancora sostenuti alla data della Richiesta di Finanziamento (ma non vi è un impegno analogo a quello previsto per il Reachback avanzato)</u>. Non&nbsp; è invece possibile richiedere il rimborso di spese sostenute per capitale circolante.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4.1 Il modulo “Mercato Domestico PMI”</strong></p><p class="text-justify">Il modulo “Mercato Domestico PMI” <u>è dedicato ad imprese </u><strong><u>PMI</u></strong>,per operazioni <strong><u>in Italia</u></strong>. Il finanziamento può avere ad oggetto:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong><u>immobilizzazioni materiali, immateriali e/o finanziarie (sia per spese da sostenere che sostenute)</u></strong> in relazione a investimenti connessi a diversi settori (inclusi, a titolo esemplificativo, infrastrutture ambientali e risorse idriche, infrastrutture energy da fonti rinnovabili, biocombustibili, </span><i><span>waste to energy</span></i><span>, innovazione tecnologica, industriale e digitale, imprenditoria femminile); o</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong><u>esigenze di capitale circolante&nbsp;</u></strong>per (i) l’approntamento di una fornitura o sub-fornitura di beni e/o servizi (<strong><u>per sole spese da sostenere</u></strong>) o per (ii) il pagamento dei debiti maturati dall’impresa beneficiaria verso i propri fornitori derivanti da forniture di beni e/o servizi connesse a investimenti sempre in relazione determinati settori (<strong><u>per sole spese da sostenere</u></strong>) oppure, in alternativa, (iii) per altre spese (<strong><u>in quest’ultimo caso sono finanziabili solamente spese sostenute</u></strong>).</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4.2 Il modulo “Mercati Globali”</strong></p><p class="text-justify">Il modulo “Mercati Globali” è dedicato a <strong><u>tutte le tipologie di imprese</u></strong> (<u>PMI e grandi imprese</u>), <strong><u>per operazioni all’estero</u></strong>. Il finanziamento può avere ad oggetto:&nbsp;</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong><u>immobilizzazioni materiali, immateriali e/o finanziarie all’estero (sia per spese da sostenere che sostenute)</u></strong>. Con riferimento alla presente fattispecie l’operazione da finanziare <u>non</u> deve essere relativa a talune categorie di investimenti impattanti sotto il profilo ambientale; o</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong><u>esigenze di capitale circolante&nbsp;</u></strong>per (i) l’approntamento di una fornitura o sub-fornitura di beni e/o servizi in favore di una controparte estera (<strong><u>per sole spese da sostenere</u></strong>); (ii) l’approntamento di una fornitura di beni e/o servizi da incorporarsi in produzioni destinate all’estero (<strong><u>per sole spese da sostenere</u></strong>); (iii) il pagamento dei debiti maturati dall’impresa beneficiaria verso i propri fornitori derivanti da forniture di beni e/o servizi da incorporarsi in produzioni di beni e/o servizii dell’impresa beneficiaria destinate all’estero (<strong><u>per sole spese da sostenere</u></strong>); (iv) altre spese (<strong><u>in quest’ultimo caso sono finanziabili solamente spese sostenute</u></strong>).&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4.3 Il modulo “Mercato Domestico Mid&amp;LAC”</strong></p><p class="text-justify">Il modulo “Mercato Domestico Mid&amp;LAC” fruisce del plafond previsto per la Garanzia Archimede (per operazioni fino a Euro 50 milioni) ed è dedicato alle imprese <strong><u>non PMI</u></strong>, <strong>per operazioni in Italia</strong>.&nbsp;Il finanziamento può avere ad oggetto:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong><u>immobilizzazioni materiali, immateriali e/o finanziarie in Italia</u></strong> in relazione a investimenti connessi a (i) infrastrutture; (ii) servizi pubblici locali; (iii) transizione, economia pulita e circolare e mobilità sostenibile; (iv) adattamento/mitigazione, sostenibilità/resilienza climatica; (v) industria; (vi) innovazione tecnologica, industriale e digitale;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong><u>esigenze di capitale circolante&nbsp;</u></strong>(i) connesse ad investimenti di cui ai paragrafi (i), (ii), (v) e (vi) di cui sopra (<strong><u>per sole spese da sostenere</u></strong>); (ii) per il pagamento dei debiti maturati dall’impresa beneficiaria verso i propri fornitori derivanti da forniture di beni e /o servizi connesse a investimenti nei settori di cui ai paragrafi (i), (ii), (v) e (vi) di cui sopra (<strong><u>per sole spese da sostenere</u></strong>); (iii) per altre spese (<strong><u>in quest’ultimo caso sono finanziabili solamente spese sostenute</u></strong>).</span></p></li></ul><p class="text-justify">Qualora l’operazione rientri nell’ambito di immobilizzazioni materiali/immateriali e/o finanziarie connesse ai settori della transizione, economia pulita e circolare e mobilità sostenibile e/o dell’adattamento/mitigazione, sostenibilità/resilienza climatica, sorge un obbligo in capo all’impresa beneficiaria di indicare quale “Obiettivo Ambientale“ è perseguito per mezzo dell’operazione.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4.4 Il modulo “Green PMI”</strong></p><p class="text-justify">Il modulo “Green PMI” è dedicato a tutte le imprese <strong><u>PMI</u></strong>, che intendono finanziare spese da sostenere e/o spese sostenute per progetti <i>green</i><strong>in Italia</strong>. In particolare, il finanziamento deve essere richiesto allo scopo di effettuare i pagamenti dei costi e delle spese da sostenere e/o già sostenuti per attività tese al perseguimento di uno o più degli “Obiettivi Ambientali”.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>5. La percentuale garantita ed il regime commissionale della Garanzia Growth</strong></p><p class="text-justify">La Garanzia Growth è una <u>garanzia a prima richiesta</u> assunta da SACE e dallo Stato italiano <u>esplicita, irrevocabile, avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso del finanziamento, per capitale e interessi, per una quota pari al </u><strong><u>70% del debito garantito</u></strong>,&nbsp;senza alcun vincolo di solidarietà tra i due soggetti.</p><p class="text-justify">Il soggetto finanziatore dovrà corrispondere a SACE per la concessione della Garanzia Growth la “Remunerazione SACE Running”, orientata alle condizioni di mercato, su base periodica. Si noti che le Condizioni Generali della nuova Garanzia Growth escludono <i>in toto</i> la disciplina relativa al pagamento della cd. remunerazione <i>upfront</i> che, in passato, poteva cumularsi con la “Remunerazione SACE Running” o, in alternativa, essere prevista come unica forma di remunerazione dovuta dalll’impresa beneficiaria in favore di SACE. L’unica forma di remunerazione contemplata dunque dalle Condizioni Generali è la Remunerazione SACE Running.&nbsp;</p><p class="text-justify"><u>Le commissioni dovute a SACE sono calcolate tenuto conto, tra le altre cose, del </u><i><u>rating </u></i><u>creditizio attribuito all’impresa beneficiaria</u>.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>6. L’istruttoria di SACE</strong></p><p class="text-justify">Il soggetto finanziatore, una volta ricevuta la Richiesta di Finanziamento da parte dell’impresa, effettuerà l’istruttoria creditizia. A&nbsp;seguito dell’approvazione dell’operazione di finanziamento da parte dell’organo deliberante, il soggetto finanziatore procederà all’invio della richiesta di Garanzia Growth. SACE effettuerà quindi la dovuta istruttoria prodromica alla concessione della garanzia. In caso di esito positivo, verrà emessa la garanzia mediante il portale online, utilizzando il modello di garanzia di cui all’Allegato 6 (<i>Garanzia SACE</i>) delle Condizioni Generali, comunicando altresì al soggetto finanziatore il CUI (codice unico identificativo) relativo a tale garanzia.&nbsp;</p><p class="text-justify"><u>La prima od unica erogazione del finanziamento dovrà avvenire entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di SACE relativa al positivo esito dell’istruttoria e, quindi, dall’emissione della garanzia</u>.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>7. La Garanzia Growth “Light”.&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">SACE ha altresì introdotto un ulteriore strumento di garanzia a beneficio delle imprese italiane (in continuità con quanto già effettuato con riferimento alla “Garanzia Futuro”), la cd. <u>Garanzia Growth Light</u>, le cui condizioni generali rispecchiano in modo quasi integrale le Condizioni Generali Garanzia Growth. Alcune delle principali differenze che meritano di essere poste all’attenzione riguardano:&nbsp;</p><p class="text-justify">(i) l’elenco dei criteri di <i>eligibility</i> delle imprese beneficiarie, che con riferimento alla Garanzia Growth Light non tiene in considerazione il <i>rating</i> creditizio di quest’ultime al fine della concessione della garanzia; e&nbsp;</p><p class="text-justify">(ii) le modalità di determinazione delle commissioni dovute a SACE non tengono conto del <i>rating</i> creditizio attribuito all’impresa beneficiaria, ma sono determinate a insindacabile giudizio di SACE sulla base di metodologie e valutazioni interne e indicate nel testo della garanzia rilasciata da SACE.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.</i><br><br>&nbsp;</p><hr><p class="text-justify">([1]) Si veda il comunicato stampa pubblicato al seguente link&nbsp;<a href="https://www.sace.it/media/comunicati-e-news/dettaglio-comunicato/sace--al-via-la-garanzia-growth-per-la-crescita-delle-imprese" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.sace.it/media/comunicati-e-news/dettaglio-comunicato/sace--al-via-la-garanzia-growth-per-la-crescita-delle-imprese</a><i>.</i></p><p class="text-justify">([2]) Le&nbsp; FAQ sono disponibili al seguente link <a href="https://www.sace.it/docs/default-source/garanzia-growth/faq-garanzie-growth-02-04-2025.pdf?sfvrsn=3ce4f1b9_3" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.sace.it/docs/default-source/garanzia-growth/faq-garanzie-growth-02-04-2025.pdf?sfvrsn=3ce4f1b9_3</a>. &nbsp;</p><p>([3]) come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 14 Apr 2025 17:40:51 +0200</pubDate>
                        <title>La Regione Veneto interviene in materia di concessioni per l’esercizio delle grandi e piccole derivazioni ad uso idroelettrico</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-regione-veneto-interviene-in-materia-di-concessioni-per-lesercizio-delle-grandi-e-piccole-derivazioni-ad-uso-idroelettrico</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con Legge regionale del 10 febbraio 2025, n. 1, recante “<i>Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico", </i>la Regione Veneto ha completato l’intervento in materia di concessioni idroelettriche, modificando la Legge regionale del 3 luglio 2020, n. 27, ed in particolare sull’art. 4 della medesima.</p><p class="text-justify">In vigore dal 14 febbraio 2025, giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, la previsione normativa unifica le tre precedenti proposte di legge (<i>i.e.</i>, nn. 221, 283 e 291) ed introduce una fondamentale <strong>proroga per l’esercizio delle piccole derivazioni a scopo idroelettrico scadute</strong>: con il precedente testo, difatti, si fissava il termine di scadenza nella data del 31 luglio 2024 ma, per effetto della novella, tale termine è stato sostituito con il termine del “<i>31 luglio 2029</i>”.</p><p class="text-justify">La Legge regionale n. 1/2025, infatti, opera una proroga di ben cinque anni per le <strong>piccole concessioni</strong> <strong>scadute nel luglio del 2024</strong>, nell’ottica di riservare allo Stato un tempo tecnicamente “sufficiente” per l’individuazione e l’attuazione di un’adeguata disciplina regolatoria finalizzata alle assegnazioni delle piccole derivazioni idroelettriche, come ritenuto dal Consiglio regionale.&nbsp;</p><p class="text-justify">Difatti, la <i>ratio</i> della novella risiede nella consapevolezza dell’attuale assenza, a livello nazionale, di una disciplina finalizzata alla regolazione, in sede di rinnovo delle piccole concessioni, delle procedure competitive: a tal proposito, non manca il richiamo alle direttive europee, come la “Bolkestein”, per la quale l’indizione di bandi per l’affido delle derivazioni idroelettriche ai nuovi concessionari è garanzia di leale concorrenza ma, di conseguenza, dispendio di ampio tempo durante il quale, come sancito dalla presidente della Seconda commissione consiliare, “<i>non possiamo lasciare scoperto un servizio essenziale come la produzione elettrica,&nbsp;</i>[specialmente] <i>se consideriamo quanto siano problematiche per l’ambiente e costose economicamente altre forme di approvvigionamento energetico, in primis quelle provenienti da combustibili fossili</i>”.</p><p class="text-justify">Inoltre, con la medesima Legge regionale n. 1/2025, la Regione Veneto è intervenuta anche sulle concessioni per i <strong>grandi impianti</strong>, rimettendo - dall’entrata in vigore della novella - alla Giunta regionale la possibilità di consentire alle sole concessioni scadute in data anteriore al 31 dicembre 2024, la prosecuzione temporanea, da parte del concessionario, dell’esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo che si ritiene necessario per il completamento delle procedure di attribuzione delle stesse grandi derivazioni idroelettriche: l’intento di detta previsione risiede nel garantire la continuità della produzione elettrica in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere, dei beni e degli impianti afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche, nonché nel garantire l’espletamento delle procedure di gara.</p><p class="text-justify">Benché si tratti, quindi, come anticipato, di una previsione normativa di natura “transitoria”, la cui introduzione, d’altronde, lascia spazio alla possibilità di conoscere, <i>medio tempore</i>, la pronuncia della Corte di Giustizia europea sull’applicabilità della predetta Direttiva “<i>Bolkestein</i>” anche alle piccole derivazioni idroelettriche, <strong>il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 aprile, ha disposto l’impugnazione della medesima Legge regionale n. 1/2025</strong>, in quanto alcune delle disposizioni <i>ivi</i> contenute si mostrano illegittime rispetto agli articoli 11 e 117, comma 1 e 2, lett. e), della Costituzione: in particolare, il Consiglio ha ritenuto che “<i>la disposizione regionale in esame delinea una specifica ipotesi di rinnovo che esula dai principi concorrenziali</i>, <i>[…]viene così cristallizzato il riconoscimento implicito di un rinnovo, <strong>in evidente contrasto con i principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione</strong> previsti dalla normativa eurounitaria ed in particolare dall'art. 12 della direttiva Bolkenstein che, secondo la costante giurisprudenza […], costituisce norma self executing dell'ordinamento euro unitario, e, come tale, direttamente applicabile con conseguente necessità di disapplicazione della normativa interna contrastante con essa</i>”.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Idroelettrico</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9900</guid>
                        <pubDate>Mon, 14 Apr 2025 14:51:00 +0200</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata – Misure cautelari – Inibizione dell’escussione di garanzie pubbliche</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-misure-cautelari-inibizione-dellescussione-di-garanzie-pubbliche</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Modena, 8 marzo 2025&nbsp;</p><p>Il&nbsp;Tribunale di&nbsp;Modena&nbsp;ha accolto la misura cautelare di inibitoria dell’escussione di garanzie pubbliche, non tanto per evitare la maturazione del privilegio conseguente all’escussione, quanto piuttosto per facilitare le trattative da proseguire con il finanziatore garantito (rispetto alle complessità dei rapporti con il garante pubblico) e, inoltre, per consentire di approfondire la verifica della non abusività della concessione di credito in considerazione della garanzia ottenuta dalla banca.</p><p><i>Si consolida l’orientamento di merito che inibisce in via cautelare l’escussione di garanzie di terzi: per quanto riguarda le garanzie pubbliche, in un precedente inedito del Trib. Ravenna l’inibitoria era stata concessa per evitare il consolidarsi del “super-privilegio”, ciò che invece correttamente il Trib. Modena lascia in disparte. Interessante poi la motivazione modenese che richiama il tema emergente della contestazione della validità della garanzia pubblica e della verifica che la banca non abbia concesso abusivamente il credito a fronte della stessa.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Fri, 11 Apr 2025 09:39:53 +0200</pubDate>
                        <title>Dietro-front del TAR Lazio sulla legittimità delle linee guida regionali per lo sviluppo degli impianti FER</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dietro-front-del-tar-lazio-sulla-legittimita-delle-linee-guida-regionali-per-lo-sviluppo-degli-impianti-fer</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con sentenza n. 6969, pubblicata l’8 aprile 2025, pronunciandosi sul ricorso instaurato da una società destinataria di una comunicazione di irricevibilità dell’istanza di <i>PAUR</i> per la costruzione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico nel Comune di Acquapendente (VT), il TAR Lazio ha sancito l’<strong>illegittimità delle Linee Guida</strong>, adottate con Deliberazione della Giunta n. 171 del 12 maggio 2023, per mezzo delle quali la Regione Lazio ha adottato gli indirizzi e i criteri transitori per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, per il rilascio del PAUR ai sensi dell’art. 27 <i>bis</i>, del D.Lgs. n. 152/2006, per impianti fotovoltaici ed eolici a terra nel territorio regionale.</p><p class="text-justify">Si ricorda come l’approvazione da parte della Regione Lazio delle suddette Linee Guida è da inserirsi nelle more dell’approvazione, da parte delle singole Regioni, dei decreti ministeriali finalizzati all'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, di cui al comma 1, dell’art. 20, del D.Lgs. n. 199/2021: con le medesime Linee Guida, la Regione Lazio, se da un lato ha conferito priorità alla realizzazione delle iniziative ricadenti in aree già ritenute idonee ai sensi del comma 8, dell’art. 20, del D.Lgs. n. 199/2021 o inerenti allo sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili nell’ambito dell’attuazione del <i>PNRR</i>, del Piano Nazionale Complementare e della Programmazione unitaria 21-27, dall’altro lato ha condizionato l’attivazione del procedimento per il rilascio del <i>PAUR</i> ad un <strong>criterio di proporzionalità e sussidiarietà tra Province</strong>, “<i>tale da consentire, in ogni singola provincia, lo sviluppo delle FER esclusivamente fino a un massimo del 50% del totale autorizzato espresso in MWp dell’intera Regione</i>”.</p><p class="text-justify">Ebbene, in considerazione dell’elevata concentrazione di impianti FER nella Provincia di Viterbo (che, attualmente, ospita circa il 78% della totalità degli impianti FER installati presso la Regione Lazio), le previsioni contenute dalle Linee Guida, con specifico riferimento a tale Provincia, dispongono di fatto un vero e proprio <strong>divieto all’installazione di progetti che non siano ricompresi tra quelli prioritari ovvero insistenti in area idonea</strong>, con la conseguente impossibilità, quindi, di avviare i procedimenti autorizzativi in tutti gli altri casi.</p><p class="text-justify">Contrariamente a quanto statuito con sentenza n. 23856, pubblicata il 31 dicembre 2024, il medesimo TAR Lazio ha, dunque, rilevato la contrarietà di dette Linee Guida con le disposizioni contenute ai commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 199/2021, in quanto introducono una <strong>moratoria per i procedimenti non prioritari in aree diverse da quelle idonee</strong>, nonché con linee guida di cui al D.M. del 10 settembre 2010, configurando, per una porzione significativa del territorio regionale, un <strong>divieto preliminare alla realizzazione di progetti FER</strong>, oltreché alla costante giurisprudenza costituzionale che ha chiarito la natura inderogabile delle linee guida a garanzia di una disciplina uniforme sul territorio nazionale.</p><p class="text-justify">Il Collegio, dunque, nonostante abbia confermato in capo alle Regioni la possibilità di introdurre criteri di proporzionalità e sussidiarietà al fine di rendere armonico lo sviluppo degli impianti FER sul territorio regionale, ha concluso per la qualificazione della Deliberazione n. 171/2023 nei termini di un vero e proprio “<i><strong>divieto aprioristico di instaurare</strong></i><strong> [una debita istruttoria] </strong><i><strong>procedimentale</strong></i>”, determinando un’“<i><strong>inevitabile illegittimità per violazione dei principi inderogabili che governano la materia</strong>”.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Thu, 10 Apr 2025 14:33:00 +0200</pubDate>
                        <title>Nuovi dazi USA: possibili effetti sui contratti internazionali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuovi-dazi-usa-possibili-effetti-sui-contratti-internazionali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Aggiornato a giovedì 10 aprile 2025</i></p><p><strong><u>1. IL QUADRO DELLE NUOVE TARIFFE DOGANALI</u></strong></p><p class="text-justify">Con provvedimento emanato dal Presidente degli Stati Uniti lo scorso 2 aprile, il governo americano ha adottato le nuove misure in materia di tariffe doganali, che prevedono l’applicazione di dazi supplementari sulle importazioni dei prodotti provenienti da tutti i Paesi esteri.</p><p class="text-justify">Le nuove politiche protezioniste adottate dal governo americano, in vigore dalla mezzanotte del 2 aprile, si applicano quindi anche alle importazioni provenienti dall’Unione europea.</p><p class="text-justify">Di seguito le principali novità previste dalle nuove misure:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>per il&nbsp;<strong>settore automobilistico</strong>, sono introdotte tariffe doganali del&nbsp;<strong>25%</strong>, che vengono applicate alle importazioni di&nbsp;<strong>automobili, camion e relativa componentistica</strong>&nbsp;(per quest’ultima voce, le misure entreranno in vigore entro il 3 maggio) da tutti i Paesi esteri;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>a partire&nbsp;<strong>dal 5 aprile</strong>&nbsp;le importazioni di tutte le merci dai Paesi esteri nel territorio doganale degli Stati Uniti sono sottoposte all’applicazione di&nbsp;<strong>dazi</strong>&nbsp;del&nbsp;<strong>10%</strong>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>per molti Paesi, l’aliquota sarebbe stata destinata a salire a partire dal 9 aprile</strong>. In particolare, il provvedimento della Casa Bianca prevedeva che all’<strong>Unione europea&nbsp;</strong>(e, di conseguenza, all’Italia) sarebbero stati applicati dazi al&nbsp;<strong>20%</strong>; nel caso della&nbsp;<strong>Cina</strong>, la percentuale arrivava fino al&nbsp;<strong>34%</strong>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>tuttavia, lo stesso 9 aprile il Presidente degli Stati Uniti ha annunciato una sospensione di 90 giorni delle nuove tariffe, mantenendo dazi reciproci al 10% verso tutti i Paesi;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’unica eccezione è costituita dalla Cina, che aveva risposto alle nuove misure statunitensi con l’approvazione di controdazi all’84%: nei suoi confronti, il governo americano ha ordinato un rialzo dei dazi al 125%;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>alcuni&nbsp;<strong>prodotti</strong>&nbsp;rimangono al momento&nbsp;<strong>esclusi dalle nuove tariffe doganali</strong>. Tra questi, rientrano&nbsp;<strong>prodotti farmaceutici, legname e semiconduttori, molti metalli preziosi (tra cui oro, argento, platino e rame), prodotti energetici (incluso il petrolio) e minerali</strong>, oltre alle merci oggetto di misure specifiche.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Le nuove disposizioni integrano un primo pacchetto di misure già emanate lo scorso 10 febbraio, con le quali il governo americano aveva sancito l’applicazione di dazi al 25% per le importazioni di acciaio e alluminio.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong><u>2. L’IMPATTO DEI DAZI SUI CONTRATTI COMMERCIALI</u></strong></p><p class="text-justify">Oltre ad indubbie ricadute sul piano economico e commerciale, l<strong>’introduzione dei dazi può avere una diretta incidenza su tutti i contratti commerciali</strong>&nbsp;– in essere o ancora da stipulare – aventi ad oggetto la fornitura di beni verso gli Stati Uniti.</p><p class="text-justify">In particolare, per i contratti già conclusi, l’adempimento delle obbligazioni contrattuali alla luce dell’incremento delle tariffe doganali potrebbe risultare ben più gravoso rispetto a quanto previsto – o fosse ragionevolmente prevedibile – al momento della sottoscrizione del contratto.</p><p class="text-justify">In primo luogo, è opportuno compiere una valutazione preliminare delle singole clausole contrattuali, verificando la presenza nel contratto di:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>disposizioni su legislazione e foro competente, per stabilire se il contratto sia soggetto o meno alla legge italiana (e, conseguentemente, ai possibili rimedi previsti dal codice civile);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>eventuali termini di resa (c.d.&nbsp;</span><i><span>Incoterms</span></i><span>) per verificare i criteri di ripartizione tra le parti degli incombenti doganali di&nbsp;</span><i><span>import</span></i><span>/</span><i><span>export</span></i><span>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>eventuali clausole di rinegoziazione contrattuale e/o di cessazione anticipata del rapporto contrattuale al verificarsi di determinate circostanze (ad esempio, clausole di forza maggiore o clausole c.d. di&nbsp;</span><i><span>hardship</span></i><span>).</span></p></li></ul><p class="text-justify">Inoltre, la recente sospensione di 90 giorni delle nuove tariffe conferma il quadro di attuale instabilità e incertezza dei rapporti commerciali internazionali. Questo impone, a nostro parere, una ancor maggiore accortezza nella negoziazione di nuovi accordi e una particolare attenzione nella gestione degli accordi già in essere.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>2.1 <u>I rimedi codicistici</u></strong></p><p class="text-justify">Per i contratti commerciali soggetti alla legge italiana – in assenza di specifici rimedi contrattuali concordati dalle parti – il codice civile prevede alcuni istituti giuridici che potrebbero limitare l’impatto delle nuove misure tariffarie sulle pattuizioni contrattuali originarie. In particolare:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore (</span><i><span>ex&nbsp;</span></i><span>artt. 1218, 1256 e 1463 e ss. del codice civile);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione (</span><i><span>ex&nbsp;</span></i><span>art. 1467 e ss. del codice civile);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>le disposizioni in materia di equità integrativa (</span><i><span>ex</span></i><span>&nbsp;art. 1374 c.c.), nonché quelle relative agli obblighi di interpretazione ed esecuzione del contratto secondo buona fede (</span><i><span>ex&nbsp;</span></i><span>artt. 1366, 1375 c.c.).</span></p></li></ul><p class="text-justify">L’ipotesi di impossibilità sopravvenuta&nbsp;della prestazione è integrata al verificarsi di una&nbsp;qualsiasi situazione impeditiva dell’adempimento non prevedibile e non superabile tramite lo sforzo legittimamente richiedibile al debitore. Difatti, ai sensi dell’art. 1218 c.c., il debitore inadempiente può essere ritenuto non responsabile qualora dimostri che l’inadempimento è stato conseguenza dell’impossibilità di eseguire la prestazione per “<i>causa a lui non imputabile</i>”.</p><p class="text-justify">Nei casi di impossibilità sopravvenuta definitiva, l’obbligazione contrattuale si estingue, con conseguente risoluzione di diritto del contratto (totale oppure parziale, nel caso in cui l’impossibilità riguardi solo una parte della prestazione); diversamente, ove tale impossibilità sia solo temporanea, l’adempimento dell’obbligazione può essere legittimamente sospeso.</p><p class="text-justify">Fermo restando la necessità di compiere una valutazione caso per caso dei singoli contratti, i nuovi dazi (almeno in linea generale) non sembrano integrare una vera e propria impossibilità definitiva. In circostanze comunque specifiche, potrebbe essere invocata una impossibilità temporanea, con conseguente sospensione dell’obbligo di eseguire il contratto.</p><p class="text-justify">Probabilmente, potrebbe essere più agevole invocare l’istituto dell’<strong>eccessiva&nbsp;onerosità sopravvenuta</strong>. Tale rimedio consente la risoluzione di contratti il cui equilibrio sia modificato da avvenimenti sopravvenuti – straordinari e non ragionevolmente prevedibili al momento della conclusione del contratto – che non rientrano nell’ambito della normale alea contrattuale e che rendono una delle prestazioni eccessivamente onerosa rispetto all’altra.</p><p class="text-justify">In questo caso, la controparte che sia interessata a mantenere in essere il vincolo contrattuale potrà valutare di ridurre ad equità il contratto, modificandone equamente le condizioni.</p><p class="text-justify">Ad ogni modo, è opportuno segnalare che entrambi gli istituti citati – al netto della possibilità di ridurre ad equità il contratto – si scontrano spesso con un ostacolo operativo: nell’ambito del commercio, infatti, la risoluzione del contratto potrebbe non rappresentare un rimedio adeguato, in quanto comporterebbe il totale venir meno del rapporto commerciale. Al riguardo, all’epoca dell’epidemia da Covid-19 (evento eccezionale per eccellenza), la Corte di Cassazione si era espressa a sostegno dell’esistenza di un obbligo per le parti di rinegoziazione il contratto, anziché invocarne la risoluzione (cfr. Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, relazione tematica n. 56/2020).</p><p class="text-justify">In via alternativa, si potrebbe valutare di ricorrere all’applicazione dei principi generali di equità integrativa e buona fede nell’esecuzione del contratto, con riferimento ai quali la dottrina ha già ravvisato la possibilità di sostenere l’esistenza di un generale dovere di rinegoziazione del contratto, in presenza di circostanze sopravvenute.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>2.2 <u>I rimedi contrattuali</u></strong></p><p class="text-justify">Come visto, la normativa codicistica offre prevalentemente rimedi che comportano il venir meno del rapporto contrattuale, i quali spesso mal si conciliano con l’esigenza, in ambito commerciale, a preservare per quanto possibile i rapporti commerciali in essere.</p><p class="text-justify">Nell’ottica di favorire l’attivazione di rimedi conservativi, una soluzione può risiedere nella predisposizione a priori di specifiche clausole di rinegoziazione contrattuale.</p><p class="text-justify">In tal senso, spesso i contratti commerciali integrano alcune clausole tipiche della prassi commerciale, nazionale e internazionale, che regolano a livello negoziale gli effetti degli eventi sopravvenuti che possono incidere sull’equilibrio contrattuale.</p><p class="text-justify">Le previsioni contrattuali più diffuse nella prassi negoziale sono:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>le c.d. clausole di&nbsp;</span><i><span>force majeure</span></i><span>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>le c.d. clausole di&nbsp;</span><i><span>hardship</span></i><span>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>le c.d. clausole MAC (</span><i><span>material adverse change</span></i><span>).</span></p></li></ul><p class="text-justify">Le clausole di forza maggiore regolano i casi in cui l’obbligazione contrattuale diventa impossibile a causa del verificarsi di un evento dedotto nel contratto. L’applicazione della clausola di forza maggiore comporta la sospensione delle obbligazioni in capo alla parte e, eventualmente, la successiva risoluzione del contratto o la facoltà per le parti di recedere dallo stesso.</p><p class="text-justify">La possibilità che simili clausole possano trovare applicazione con riferimento all’introduzione dei dazi deve essere valutata alla luce della loro esatta formulazione, anche se – come visto – le nuove tariffe generalmente non comportano una vera e propria impossibilità della prestazione. Si dovrà procedere ad una analisi di dettaglio dei singoli eventi ricompresi dalla clausola.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le clausole di&nbsp;<i>hardship</i>, diversamente, impongono l’obbligo di rinegoziare le pattuizioni contrattuali al verificarsi di determinate circostanze che rendano eccessivamente oneroso, per una delle parti, eseguire il contratto.</p><p class="text-justify">Tale rimedio parrebbe rappresentare una via più percorribile nel quadro dell’introduzione dei nuovi dazi.&nbsp;<i>In primis</i>&nbsp;– con una finalità analoga all’istituto dell’eccessiva onerosità sopravvenuta – le clausole di&nbsp;<i>hardship</i>&nbsp;non fanno riferimento in senso stretto a ipotesi di impossibilità dell’adempimento. In secondo luogo, il carattere conservativo del rimedio potrebbe rappresentare una soluzione più adeguata alle esigenze del commercio.</p><p class="text-justify">Da ultimo, le clausole MAC (<i>material adverse change</i>) legittimano una parte – al verificarsi di un determinato evento “rilevante” – a recedere dal contratto (salvo che sia previsto un c.d. “<i>right to cure</i>”, che concede la possibilità all’altra parte di offrire di rimediare alle conseguenze dell’evento sopravvenuto). Anche in tale ipotesi, è comunque opportuno effettuare una valutazione caso per caso per verificare l’applicabilità in concreto.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong><u>3. CONCLUSIONI</u></strong></p><p class="text-justify">L’introduzione delle nuove tariffe doganali da parte degli Stati Uniti pone diversi interrogativi riguardo alle sorti dei rapporti commerciali tra Stati Uniti e Italia.</p><p class="text-justify">In attesa di seguire gli sviluppi delle politiche intraprese dal governo americano, è opportuno valutare, nei&nbsp;<strong>contratti in corso di negoziazione</strong>, l’<strong>inserimento</strong>&nbsp;di adeguate previsioni volte a mitigare i rischi derivanti dall’estrema incertezza del contesto internazionale, anche in vista di eventuali contromisure che potrebbero essere adottate dall’Unione europea, ad esempio prevedendo&nbsp;<strong>clausole specifiche che allochino chiaramente l’onere di nuovi dazi e/o prevedano meccanismi di revisione dei prezzi</strong>.</p><p class="text-justify">Quanto ai&nbsp;<strong>contratti commerciali già sottoscritti</strong>, la cui esecuzione dovesse essere impattata dai dazi, sarà&nbsp;<strong>necessario valutare caso per caso la possibile attivazione dei rimedi di legge e di contratto disponibili</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Tax</category>
                            
                                <category>USA e Canada</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 07 Apr 2025 11:43:36 +0200</pubDate>
                        <title>Focus Lavoro - Aprile 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/focus-lavoro-aprile-2025</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Torna l'appuntamento con “Focus Lavoro”, la Newsletter dedicata agli aggiornamenti giurisprudenziali e normativi di rilevanza per i professionisti del diritto del lavoro.&nbsp;</p><p>Attraverso una serie di brevi articoli, vengono affrontate tematiche centrali come i licenziamenti, le nuove tutele per i lavoratori, le regolamentazioni sul welfare aziendale e le modifiche recenti alla normativa in materia di esternalizzazioni illecite.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/Focus_Lavoro_aprile_2025.pdf" target="_blank" title="Focus Lavoro 2025"><strong><u>Clicca qui per leggere il documento integrale</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 03 Apr 2025 12:02:29 +0200</pubDate>
                        <title>NIS, e ora? Il calendario delle date da tenere a mente</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nis-e-ora-il-calendario-delle-date-da-tenere-a-mente</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Lo scorso 16 ottobre è entrato in vigore il d.lgs. n. 138/2024 con il quale l’Italia ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2022/2555 (c.d. Direttiva NIS2).</p><p class="text-justify">Il d.lgs. n. 138/2024 si applica, di regola, a medie e grandi imprese rientranti in 17 settori critici e altamente critici (oltre a pubbliche amministrazioni e talune ulteriori tipologie di soggetti identificati direttamente dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) e prevede a carico dei soggetti NIS obblighi riconducibili alle seguenti categorie:&nbsp; &nbsp;</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong>obblighi di registrazione e aggiornamento delle informazioni</strong>: ogni anno i soggetti NIS devono registrarsi o aggiornare la registrazione già effettuata sul portale web dell’ACN, indicando il punto di contatto e fornendo una serie di informazioni relative, tra l’altro, alle attività svolte e ai servizi forniti;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>obblighi in materia di misure di sicurezza</strong>: ai soggetti NIS è richiesta l’adozione di misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate per gestire i rischi posti alla sicurezza dei sistemi informativi e di rete utilizzati nelle loro attività o nella fornitura dei loro servizi;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>obblighi in materia di notifica degli incidenti</strong>: i soggetti NIS devono notificare al CSIRT, per fasi ed entro termini temporali stringenti, gli incidenti di sicurezza che hanno un impatto significativo sulla fornitura dei loro servizi;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>obblighi a carico degli organi amministrativi e direttivi</strong>: gli organi amministrativi e direttivi, che sono responsabili per le violazioni della disciplina NIS, sono tenuti a seguire una formazione in materia di sicurezza informatica e a promuovere l’offerta periodica di formazione in materia di sicurezza informatica ai propri dipendenti.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Se la tua organizzazione è un soggetto NIS o presumi che lo diventerà nel corso di quest’anno, trovi di seguito un calendario con le date da tenere a mente per assicurare la conformità al d.lgs. n. 138/2024.</p><figure class="table" style="width:100.0%;"><table style="border-style:none;" class="contenttable"><tbody><tr><td style="background-color:#F2F2F2;border-color:#D9D9D9;border-width:1.0pt;height:2.0cm;padding:5.4pt;width:29.58%;"><span><strong>&nbsp;15 aprile 2025</strong></span></td><td style="background-color:#F2F2F2;border-bottom-style:solid;border-color:#D9D9D9;border-left-style:none;border-right-style:solid;border-top-style:solid;border-width:1.0pt;height:2.0cm;padding:5.4pt;width:70.42%;"><p class="text-justify"><span>Se hai effettuato la registrazione sul portale dell’ACN entro il 10 marzo 2025, riceverai agli indirizzi e-mail (dell’organizzazione e del punto di contatto) che hai fornito in fase di registrazione conferma da parte dell’ACN dell’inserimento della tua organizzazione nell’elenco dei soggetti essenziali o importanti.</span></p><p class="text-justify"><span>Sempre il 15 aprile 2025, l’ACN adotterà le determinazioni con le quali saranno definiti gli obblighi di base in materia di notifica degli incidenti e di misure di sicurezza a cui i soggetti NIS dovranno conformarsi a partire da gennaio 2026.</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:#D9D9D9;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;border-width:1.0pt;height:2.0cm;padding:5.4pt;width:29.58%;"><span><strong>Dal 15 aprile al 31 maggio 2025</strong></span></td><td style="border-bottom:1.0pt solid #D9D9D9;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid #D9D9D9;border-top-style:none;height:2.0cm;padding:5.4pt;width:70.42%;"><p class="text-justify"><span>Se sei stato inserito nell’elenco dei soggetti essenziali e importanti, dovrai fornire, tramite il portale, ulteriori informazioni relative, in particolare, ai nomi di dominio in uso, agli Stati membri in cui offri i servizi soggetti alla NIS e ai responsabili nella tua organizzazione.</span></p></td></tr><tr><td style="background-color:#F2F2F2;border-bottom-style:solid;border-color:#D9D9D9;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;border-width:1.0pt;height:2.0cm;padding:5.4pt;width:29.58%;"><span><strong>Da 1 gennaio al 28 febbraio 2026</strong></span></td><td style="background-color:#F2F2F2;border-bottom:1.0pt solid #D9D9D9;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid #D9D9D9;border-top-style:none;height:2.0cm;padding:5.4pt;width:70.42%;"><p class="text-justify"><span>Se hai effettuato la registrazione sul portale dell’ACN entro il 10 marzo 2025, dovrai confermare le informazioni fornite o aggiornarle, se del caso.</span></p><p class="text-justify"><span>Se, invece, non hai effettuato la registrazione sul portale dell’ACN entro il 10 marzo 2025 (in quanto hai valutato di non rientrare nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 138/2024 a quella data) ma nel corso dell’anno hai superato i massimali delle medie imprese o avviato attività che determinano l’applicazione della disciplina NIS, dovrai effettuare la prima registrazione.</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:#D9D9D9;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;border-width:1.0pt;height:2.0cm;padding:5.4pt;width:29.58%;"><span><strong>Da gennaio 2026</strong></span></td><td style="border-bottom:1.0pt solid #D9D9D9;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid #D9D9D9;border-top-style:none;height:2.0cm;padding:5.4pt;width:70.42%;"><p class="text-justify"><span>Gli obblighi di base in materia di notifica degli incidenti, definiti dall’ACN con la determinazione che sarà adottata entro il 15 aprile 2025, diventeranno applicabili.&nbsp;</span></p></td></tr><tr><td style="background-color:#F2F2F2;border-bottom-style:solid;border-color:#D9D9D9;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;border-width:1.0pt;height:2.0cm;padding:5.4pt;width:29.58%;"><span><strong>Da ottobre 2026</strong></span></td><td style="background-color:#F2F2F2;border-bottom:1.0pt solid #D9D9D9;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid #D9D9D9;border-top-style:none;height:2.0cm;padding:5.4pt;width:70.42%;"><p class="text-justify"><span>Gli obblighi di base in materia di misure di sicurezza, definiti dall’ACN con la determinazione che sarà adottata entro il 15 aprile 2025, diventeranno applicabili.</span></p></td></tr></tbody></table></figure><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">Se hai bisogno di assistenza e supporto nell’adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina NIS, rivolgiti ai tuoi professionisti di riferimento. &nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 03 Apr 2025 11:43:43 +0200</pubDate>
                        <title>In materia di espropriazione, il termine per la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale è dimidiato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/in-materia-di-espropriazione-il-termine-per-la-trasposizione-del-ricorso-straordinario-in-sede-giurisdizionale-e-dimidiato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con sentenza n. 124, pubblicata lo scorso 27 marzo, il TAR Emilia Romagna – Parma ha dichiarato inammissibile la trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in sede giurisdizionale per l’annullamento di un provvedimento avente ad oggetto la comunicazione di avvenuta dichiarazione di pubblica utilità (art. 17, comma 2, D.P.R 327/2001) e di avvio del procedimento espropriativo per l’acquisizione degli immobili interessati dalla realizzazione delle opere di servitù di elettrodotto e passaggio connesse alla realizzazione di un impianto FV avente potenza pari a circa 5 MW relative a dei terreni siti nel Comune di Noceto.&nbsp;</p><p class="text-justify">In accoglimento dell’eccezione sollevata dalla controinteressata, il TAR ha statuito che in virtù dell’art. 119, comma 1, lett. f) e comma 2, c.p.a., <u>nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a provvedimenti concernenti le procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati</u> (salvo, nei giudizi di primo grado, quelli inerenti la notificazione del ricorso e dei motivi aggiunti), ivi <u>compreso il termine di trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario</u> mediante deposito dell’atto di costituzione di cui all’art. 48 c.p.a., che costituisce termine avente natura processuale e dunque da rispettare a pena di inammissibilità (cfr., <i>ex multis</i>, T.A.R. Veneto, Sez. II, 31 maggio 2024 n. 1251).</p><p class="text-justify">Ai sensi dell’art. 48, comma 1, c.p.a., qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario proponga opposizione, il giudizio prosegue innanzi al competente tribunale amministrativo regionale “<i>se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l’atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti</i>”.</p><p class="text-justify">È, quindi, già con l’opposizione al ricorso straordinario che si apre la fase giurisdizionale della vicenda, senza che il deposito dell’atto di costituzione possa essere considerato quale “notificazione del ricorso introduttivo” –al quale non si applicherebbe il termine dimidiato–.</p><p class="text-justify">L’atto di costituzione si limita, infatti, a riproporre il ricorso già proposto in sede amministrativa, che non può essere integrato o modificato nei motivi e nelle conclusioni, e non può, dunque, in nessun modo essere equiparato alla proposizione del ricorso, già introdotto, con la conseguenza che, per le materie soggette al rito speciale di cui all’art. 119 cod. proc. amm., <strong><u>il deposito dell’atto di costituzione oltre il termine dimidiato di trenta giorni dall’opposizione rende inammissibile il ricorso giurisdizionale per tardività del suo deposito ai fini della trasposizione</u></strong> (cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. VII, 9 febbraio 2023 n. 1443; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 6 agosto 2024 n. 217).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 01 Apr 2025 09:28:14 +0200</pubDate>
                        <title>Importanti chiarimenti dal MASE sull&#039;applicabilità delle previsioni del Testo Unico FER</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/importanti-chiarimenti-dal-mase-sullapplicabilita-delle-previsioni-del-testo-unico-fer</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Una delle maggiori perplessità sorte all’indomani dell’approvazione del Testo Unico FER (D.Lgs. n. 190/2024) riguarda la sua applicabilità ai progetti con iter autorizzativo avviato successivamente al 30 dicembre 2024 (data di entrata in vigore della norma) ma nelle more dei 180 giorni di adeguamento delle Regioni e degli enti locali alla nuova normativa (del TU FER ne abbiamo parlato qui,&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nota-di-approfondimento-testo-unico-sulle-rinnovabili" target="_blank"><i>Nota di Approfondimento: Testo Unico sulle Rinnovabili</i></a>).</p><p class="text-justify">Mentre l’<strong>art. 15&nbsp;</strong>prevede, infatti, che <u>le disposizioni procedimentali soppresse dall’allegato D continuino ad applicarsi alle procedure in corso</u>, cioè a quelle procedure per le quali è in corso la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto, “<i>fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto</i>”, l’<strong>art. 1, comma 3</strong>, dispone che, <u>nelle more dell’adeguamento ai principi di cui al Testo Unico da parte delle Regioni e degli enti locali</u> (che deve avvenire entro il termine di 180 giorni dalla data della sua entrata in vigore), <u>continua a trovare applicazione la disciplina&nbsp; previgente</u>. &nbsp;</p><p class="text-justify">Con risposta del 26 marzo scorso all’interrogazione n. 5-03777, la X Commissione del MASE ha chiarito che, a partire dal 30 dicembre 2024, “<i><strong>ogni nuova iniziativa</strong> che non rientri tra quelle per le quali la verifica di completezza della documentazione a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore, <strong>è soggetta alle nuove disposizioni sia in ordine alla tipologia di regime amministrativo, sia in ordine all’amministrazione competente</strong></i>”.</p><p class="text-justify">Il MASE ha precisato inoltre che, con riferimento alla previsione di cui all’art. 1, comma 3, il richiamato “<i>adeguamento</i>” è riferito ad aspetti meramente organizzativi delle singole amministrazioni competenti, in ordine, tra gli altri, alla completa digitalizzazione delle procedure amministrative.</p><p class="text-justify">In conclusione, devono ritenersi <strong>immediatamente applicabili le previsioni di cui al TU FER rispetto alle “nuove iniziative”&nbsp;</strong>tra cui sono ricomprese, oltre alle richieste di autorizzazione presentate successivamente alla data del 30 dicembre 2024, anche quelle presentate antecedentemente a quella data ma per le quali la verifica di completezza documentale non risulti essere stata ultimata alla data del 30 dicembre&nbsp;2024.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 27 Mar 2025 10:29:00 +0100</pubDate>
                        <title>Legal 500 EMEA 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legal-500-emea-2025</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Grazie al lavoro e all’eccellenza dei nostri team, quest’anno siamo classificati in 26 Practice Area e i professionisti hanno ottenuto 36 posizionamenti nei ranking di Legal 500 EMEA 2025<br><br>Lo Studio si conferma top ranked (Tier 1) in Intellectual Property: Copyrights e in Shipping e, nel complesso, ha fatto registrare 4 upgrade tra i dipartimenti e 5 tra i professionisti.&nbsp;<br><br>Si confermano Hall of Fame Paolo Montironi (Commercial, Corporate and M&amp;A e Private Equity), Giorgio Berlingieri (Shipping), Giuliano Berruti (Administrative and Public Law), Luigi Croce (Real Estate and Construction), Paolo Lazzarino (Intellectual Property) e Luca Toffoletti (EU/Competition Law).<br><br>Entrano per la prima volta in classifica come "Next Generation Partner" Simone Gaggero (Shipping) e Giulio Uras (Data Privacy and Data Protection).<br><br>Siamo lieti inoltre che il valore del team della nostra sede di Genova sia stato riconosciuto con l’ingresso nel ranking dedicato alla città.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 26 Mar 2025 12:39:15 +0100</pubDate>
                        <title>Il Consiglio di Stato torna a pronunciarsi sull’artato frazionamento e sul legittimo affidamento ingenerato dal GSE in capo al privato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-consiglio-di-stato-torna-a-pronunciarsi-sullartato-frazionamento-e-sul-legittimo-affidamento-ingenerato-dal-gse-in-capo-al-privato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con sentenza n. 2252 del 19 marzo 2025, il Consiglio di Stato ha chiarito che affinché si configuri un’ipotesi di artato frazionamento, che costituisce violazione del criterio dell’equa remunerazione degli investimenti, non è sufficiente che due impianti (nel caso di specie, autorizzati a distanza di tempo e ubicati in due comuni diversi), di proprietà del medesimo soggetto, condividano lo stesso punto di connessione.</p><p class="text-justify">Il Collegio ha ritenuto che tale circostanza non possa da sola integrare l’ipotesi di artato frazionamento, atteso che l’art. 29 del D.M. 23 giugno 2016, nella sua interezza, prevede che tale elemento possa essere considerato, al più, come “<i>indiziario</i>” e non quale elemento costitutivo della fattispecie abusiva.</p><p class="text-justify">In particolare, ad avviso dei giudici del Consiglio di Stato, dall’esame dell’art. 29 del D.M. 23 giugno 2016, il quale prevede che il GSE “<i>nell’applicare le disposizioni di cui all’art. 5, comma 2, verifica, inoltre, la sussistenza di elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti</i>”, emerge inequivocabilmente come “<i><strong>l’unicità del nodo di raccolta dell’energia prodotta</strong> possa essere al più valutato quale <strong>possibile elemento indicativo</strong> di un artato frazionamento, <strong>ma non possa in alcun modo essere considerato</strong> - in forza di una non prevista presunzione assoluta - <strong>elemento da solo sufficiente a configurare un artato frazionamento</strong></i>”.</p><p class="text-justify">In tale ottica, per i giudici di Palazzo Spada, l’interpretazione data dal GSE prima, e dal TAR, poi, essendo incentrata sulla valorizzazione dell’art. 5, comma 2, lett. b)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>, del D.M. 23 giugno 2016 secondo cui si sarebbe in presenza sempre e comunque di un “<i>unico impianto</i>” ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. b), del D.M. 23 giugno 2016 in caso di “<i>impianti localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue</i>”, solo perché nella stessa particella siano situati entrambi i POD, comporterebbe l’inammissibile abrogazione della parte in cui lo stesso art. 5, comma 2 fa salvo l’art. 29 del D.M. 23 giugno 2016 generando “<i>un inammissibile corto circuito logico-giuridico</i>”.&nbsp;</p><p class="text-justify">Altro spunto molto interessante della sentenza in commento riguarda il riconoscimento della lesione del principio del <strong>legittimo affidamento&nbsp;</strong>in capo all’operatore titolare dei due impianti eolici al quale, in un primo momento, era stato contestato, in sede di preavviso di rigetto dal GSE, tra gli altri motivi ostativi, il possibile artato frazionamento, laddove i provvedimenti finali di rigetto adottati dal GSE non contenevano alcuna contestazione in merito.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tanto aveva indotto la società a ritenere che i propri impianti non fossero stati più ritenuti dal Gestore interconnessi fra loro con la conseguenza che, a seguito della pubblicazione dei nuovi bandi per l’incentivazione aveva ritenuto di poter partecipare, previa iscrizione al Registro dei due impianti (rispettivamente aventi potenza di 3 MW e 2,4 MW) in luogo della procedura d’asta (prevista per gli impianti con potenza superiore ai 5 MW).</p><p class="text-justify">Ne consegue che la condotta del GSE è stata censurata dal Consiglio di Stato in quanto contraria non solo al dato letterale e alla <i>ratio</i> delle disposizioni in materia di artato frazionamento, ma anche al principio del legittimo affidamento ingenerato nell’operatore il quale si configura «<i>in ragione del convincimento ragionevole del legittimo esercizio del potere pubblico e del convincimento ragionevole dell’operato dell’amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede, individuandosi in ciò il duplice parametro “al quale ancorare” “la fiducia”, “il convincimento” o “l’aspettativa” del privato</i>» (<i>ex multis</i>,&nbsp;Cons. Stato, Sez. IV, 27 dicembre 2024, n. 10415).</p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a>&nbsp;Secondo cui “<i>fermo restando l’art. 29, ai fini della determinazione della potenza dell’impianto, ivi incluso il valore di soglia di cui al comma 1, si considera quanto segue: … b) più impianti alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico&nbsp;impianto, di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti</i>”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 21 Mar 2025 15:46:37 +0100</pubDate>
                        <title>DDL Intelligenza Artificiale: dal Senato la prima approvazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ddl-intelligenza-artificiale-dal-senato-la-prima-approvazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Una prima analisi del disegno di legge sull’intelligenza artificiale all’esame del Parlamento.</p><p><strong>Iter legislativo</strong></p><p>Nella notte di giovedì 20 marzo, il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge sull’intelligenza artificiale (il “<i><strong>DDL AI</strong></i>”) che integrerà a livello nazionale la disciplina dettata dal Regolamento (UE) 2024/1689 (più noto come <strong>AI Act</strong>).&nbsp;</p><p>A quasi un anno di distanza dalla sua trasmissione alle Camere, il DDL AI ha ricevuto il via libera dall’Aula del Senato con lievi modifiche. La palla passa ora alla Camera dei Deputati. Per l’effettiva implementazione delle norme, occorrerà comunque attendere (anche dopo che sarà approvato in via definitiva dal Parlamento) l’adozione da parte del Governo dei decreti legislativi sulle materie oggetto di delega.&nbsp;</p><p>I tempi (lunghi) di approvazione da parte del Senato del DDL AI si spiegano anche alla luce del parere reso dalla Commissione europea con il quale erano state rilevate alcune incongruenze con l’AI Act che, come si dirà di seguito, sono state solo parzialmente risolte.</p><p><strong>Il disegno di legge</strong></p><p>L’obiettivo del DDL AI è quello di rafforzare ulteriormente il livello di tutela in relazione all’utilizzo dell’intelligenza artificiale con specifico riferimento a taluni ambiti e settori.</p><p>La struttura del DDL AI si articola come segue.</p><p>Nella prima parte sono stabiliti i <strong>principi guida</strong> ed è definita la <strong>strategia nazionale </strong>in relazione all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.</p><p>La seconda parte prevede, invece, specifiche <strong>disposizioni di settore</strong>, volte a innalzare il livello di <strong>trasparenza</strong> nei seguenti ambiti e settori:</p><ul><li><span>sanitario e ricerca scientifica;</span></li><li><span>mondo del lavoro e professioni intellettuali;</span></li><li><span>attività giudiziaria;</span></li><li><span>pubblica amministrazione;</span></li><li><span>sicurezza nazionale;</span></li><li><span>tutela degli utenti e diritto d’autore.</span></li></ul><p>La terza parte è dedicata alla<i> governance</i> e individua le autorità nazionali competenti in materia e cioè:</p><ul><li><span>l’<strong>Agenzia per l’Italia Digitale&nbsp;</strong>(AgID), in qualità di <u>autorità di notifica</u>; e</span></li><li><span>l’<strong>Agenza per la Cybersicurezza Nazionale</strong> (ACN), in qualità di <u>autorità di vigilanza</u>.</span></li></ul><p>Infine, la quarta parte è dedicata alla tutela penale e stabilisce una serie di circostanze aggravanti in relazione all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nella commissione di taluni reati, oltre a introdurre una <strong>nuova fattispecie di reato</strong> che punisce l’illecita diffusione dei cd. <i>deep fake</i>.</p><p><strong>Le modifiche al testo originario</strong></p><p>Rispetto alla versione originaria del 23 aprile 2024, il nuovo testo del DDL AI ha subito poche modifiche, tutte di scarso rilievo. In particolare, si segnalano:</p><ul><li><span>la rimozione di autonome definizioni dei termini “sistemi di intelligenza artificiale” e “modelli di intelligenza artificiale”, facendo rinvio alle definizioni dell’AI Act;</span></li><li><span>i trattamenti di dati personali per finalità di ricerca e sperimentazione clinica saranno disciplinati specificamente attraverso decreto del Ministero della salute;</span></li><li><span>il conferimento di apposita delega al governo per definire una disciplina organica relativa all’utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici nell’ambito del </span><i><span>training</span></i><span> di sistemi di intelligenza artificiale.</span></li></ul><p><strong>I rilievi della Commissione</strong></p><p>Come detto sopra, la Commissione europea aveva espresso al Governo una serie di rilievi sul testo originario del DDL AI, giudicato eccessivamente restrittivo.&nbsp;</p><p>In particolare, nel suo <strong>parere circostanziato C(2024)7814</strong>, la Commissione aveva “bocciato” il testo di legge per tre ordini di motivi:</p><ul><li><span>le definizioni non possono distaccarsi da quelle utilizzate nell’AI Act;</span></li><li><span>gli ambiti delle professioni intellettuali, dell’attività giudiziaria e della sanità rischiano di essere sovraccaricati da obblighi eccessivi;</span></li><li><span>le autorità di governance nominate, AgID e ACN, sono autorità governative che non possono assicurare piena indipendenza.</span></li></ul><p><strong>Considerazioni conclusive</strong></p><p>Se il primo rilievo è stato affrontato e risolto, i restanti rilievi non sembrano essere stati presi in considerazione. Le aree di potenziale incompatibilità con la disciplina europea sull’intelligenza artificiale dunque persistono.&nbsp;</p><p>La domanda a questo punto è: il DDL AI sarà approvato così com’è o, invece, il legislatore terrà conto del parere della Commissione revisionandone il contenuto? Non ci resta che attendere la decisione della Camera dei Deputati.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 21 Mar 2025 14:43:42 +0100</pubDate>
                        <title>Verso la sostenibilità energetica dei data center: un percorso tutto da costruire</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/verso-la-sostenibilita-energetica-dei-data-center-un-percorso-tutto-da-costruire</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>Il carattere energivoro dei Data Center e la mancanza di accesso ai vantaggi riservati alle imprese energivore ad alto rischio di delocalizzazione</strong></p><p class="text-justify">La crescente dipendenza dai servizi digitali sta comportando una domanda senza precedenti di infrastrutture per l’elaborazione e l’archiviazione dei dati. I <i>data center</i>, tra le infrastrutture più energivore del pianeta, sono al centro della rivoluzione digitale e dell’intelligenza artificiale e il loro consumo energetico ed idrico non può più essere ignorato. Sistemi di raffreddamento e apparecchiature di supporto devono infatti essere continuamente alimentati per garantire il funzionamento dei servizi digitali senza interruzioni.&nbsp;</p><p class="text-justify">Per quanto, tuttavia, si tratti con ogni evidenza di energivori, i <i>data center</i> non possono oggi ancora accedere ai vantaggi riservati alle imprese ad alto rischio di delocalizzazione, in quanto pare arduo dimostrare che si tratta di un settore a rischio delocalizzazione, presupposto degli attuali aiuti di stato alle imprese energivore.</p><p class="text-justify">A questo si aggiunge che il&nbsp;codice ATECO&nbsp;(63.11) attribuito dal primo gennaio 2025 ai <i>data center</i>, allo stato, non rientra tra quelli che possono accedere alle agevolazioni per gli energivori.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il contesto normativo europeo e nazionale</strong></p><p class="text-justify">Con il <strong>Regolamento Delegato (UE) 2024/1774</strong> del 13 marzo 2024, la Commissione Europea ha costituito un nuovo sistema di valutazione della sostenibilità dei <i>data center</i> diretto a consentire raffronti tra centri dati e promuovere nuovi assetti o interventi adeguati di efficientamento in centri dati nuovi o esistenti, che possano tradursi non solo in una riduzione considerevole del consumo idrico ed energetico, ma anche in un più ampio ricorso alle energie rinnovabili, nell'aumento dell'efficienza della rete o nel riutilizzo del calore di scarto nelle strutture e nelle reti di riscaldamento circostanti.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tra le altre, il regolamento indica le informazioni e gli indicatori chiave di prestazione che devono essere comunicati alla banca dati europea dai gestori di centri dati con una domanda di potenza delle tecnologie dell'informazione installate pari ad almeno 500 kW e che sono necessari per l'istituzione di un sistema per classificare la sostenibilità dei centri dati e di una metodologia di misurazione e calcolo comune dell'Unione. Esso definisce inoltre i primi indicatori di sostenibilità dei centri dati che saranno calcolati sulla base delle informazioni e degli indicatori chiave di prestazione comunicati alla banca dati europea sui centri dati.</p><p class="text-justify">Ad oggi, in Italia non esistono, invece, norme specificamente dedicate ai <i>data center</i>.</p><p class="text-justify">Un primo disegno di legge in materia risale allo scorso 24 giugno 2024 (c.d. “<strong>DDL Pastorella</strong>”) che reca la “<i>Delega al Governo in materia di organizzazione, potenziamento e sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati</i>” al fine di:</p><p class="text-justify">a) prevedere una disciplina di carattere generale dei centri di elaborazione dati, nel rispetto dei princìpi costituzionali, dell’ordinamento dell’Unione europea e del diritto internazionale, definendo, in tale ambito, procedure autorizzative semplificate per la costruzione di nuove infrastrutture e un relativo codice ATECO;&nbsp;</p><p class="text-justify">b) assicurare il&nbsp;<strong>potenziamento della rete elettrica nazionale</strong> per garantire la concreta attuazione dello sviluppo infrastrutturale;</p><p class="text-justify">c) promuovere lo sviluppo tecnologico e sostenere l’economia digitale,&nbsp;<strong>incentivando</strong> gli investimenti pubblici e privati nell’innovazione tecnologica per il settore dei centri di elaborazione dati;</p><p class="text-justify">d) favorire il riconoscimento e la crescita del settore, ottimizzando l’utilizzo delle risorse e riducendo l’impatto ambientale, nel rispetto dei princìpi di semplificazione burocratica e delle disposizioni in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati;&nbsp;</p><p class="text-justify">e) definire i parametri e i livelli di sicurezza, resilienza, ripristino ed&nbsp;<strong>efficienza energetica</strong> dei centri di elaborazione dati, nel rispetto degli standard e delle disposizioni internazionali in materia;&nbsp;</p><p class="text-justify">f) facilitare la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni e delle imprese e l’offerta di servizi performanti ai cittadini attraverso lo sviluppo di competenze progettuali, di costruzione e di mantenimento delle infrastrutture ad alta tecnologia;&nbsp;</p><p class="text-justify">g) adottare iniziative per garantire la competitività dell’Italia nelle strategie infrastrutturali e digitali europee e la sovranità tecnologica per le infrastrutture dei centri di elaborazione dati;&nbsp;</p><p class="text-justify">h) promuovere la formazione e lo sviluppo di competenze specifiche nel settore dei centri di elaborazione dati, anche prevedendo l’istituzione di programmi educativi specifici in collaborazione con enti di alta formazione.</p><p class="text-justify">Con il disegno di legge n. 1259 del 2025 (“<strong>DDL Basso</strong>”) è stato sostanzialmente ripreso il contenuto del DDL Pastorella, prevendendo ulteriori finalità e, nello specifico:</p><p class="text-justify">a) agevolare il riutilizzo e la&nbsp;<strong>riqualificazione di siti con la presenza di centrali a carbone</strong> dismesse o in dismissione per la realizzazione di nuovi centri di elaborazione dati e delle infrastrutture energetiche di supporto, anche attraverso incentivi finanziari;</p><p class="text-justify">b) creare una cabina di regia interministeriale composta dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per coordinare lo sviluppo delle infrastrutture dei centri di elaborazione dati;</p><p class="text-justify">c) valutare l'<strong>accelerazione</strong> delle richieste per i progetti di nuovi centri di elaborazione dati che prevedano l'utilizzo di soluzioni energetiche pulite, le sperimentazioni innovative di teleriscaldamento e di raffreddamento, la riduzione di richieste di acqua;</p><p class="text-justify">d) sostenere i&nbsp;<strong>sistemi di accumulo</strong> di energia a basso impatto ambientale per rendere i centri di elaborazione dati più sostenibili ed efficienti.&nbsp;&nbsp;</p><p class="text-justify">Entrambi i DDL non indicano quale tipo di meccanismo incentivante dovrebbe essere adottato, né le tipologie di procedure autorizzative astrattamente da implementare. Non è nemmeno indicato sulla base di quale principio l’incentivo sarebbe compatibile con la normativa eurounitaria relativa agli aiuti di Stato.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Incentivi esistenti e PPA</strong></p><p class="text-justify">Ad oggi, non esistono meccanismi incentivanti pensati esclusivamente per i <i>data center</i>. Tuttavia, dal punto di vista regolatorio i <i>data center</i>, costituiscono “unità di consumo”. In quanto tali, possono questi costituire una configurazione di autoconsumo (individuale o, in presenza dei relativi presupposti, collettivo), con collegamento diretto o tramite rete pubblica a impianti di produzione di energia elettrica da FER.</p><p class="text-justify">L’<strong><u>autoconsumo tramite rete pubblica</u></strong> è incentivato dal Decreto ministeriale n. 414 del 7 dicembre 2023 (“<strong>DM CACER</strong>”) che definisce le modalità di concessione di incentivi, volti a promuovere la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili anche inseriti in configurazioni di comunità energetiche, gruppi di autoconsumatori e autoconsumatori a distanza.&nbsp;</p><p class="text-justify">In particolare, il DM CACER incentiva la quota di energia “autoconsumata” dall’unità di consumo e prodotta dall’unità di produzione. La medesima energia è anche oggetto di contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata.</p><p class="text-justify">L’<strong><u>autoconsumo individuale con collegamento diretto</u></strong> all’unità di produzione, invece, può configurare alternativamente, a scelta delle parti e a seconda della maggiore convenienza:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>un Sistema Semplice di Produzione e Consumo (“<strong>SSPC</strong>”) ai sensi del Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (“<strong>TISSPC</strong>”), che, in estrema sintesi, beneficia di uno sconto sugli oneri di sistema;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>un autoconsumo a distanza con linea diretta ai sensi del Testo Integrato di Autoconsumo Diffuso (“<strong>TIAD</strong>”), che beneficia del solo contributo di valorizzazione sull’energia autoconsumata.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Ovviamente le due ultime configurazioni permettono al cliente finale, oltre ai vantaggi sopra citati, un risparmio diretto in bolletta pari alla minor energia non prelevata dalla rete a autoconsumata.</p><p class="text-justify">Da ultimo, è evidente il frequente ricorso ai <strong>PPA</strong> prevalentemente virtuali, da parte delle <i>big tech</i> per assicurarsi un prezzo fisso dell’energia da prodursi da impianti da fonti rinnovabili addizionali, il cui ruolo - con l’applicazione delle regole che affidano al GSE la funzione di garante di ultima istanza e con l’attesa crescita della capacità di stoccaggio elettrico - potrebbe essere ulteriormente ampliato e diversificato, con l’adozione di contratti a profilo invece che a volume.&nbsp;</p><p class="text-justify">***</p><p class="text-justify">[1] Questo contributo fa seguito ad altri in cui sono stata analizzati gli aspetti relativi alle autorizzazioni ambientali (<a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/energia-tra-innovazione-tecnologica-e-impatto-ambientale" target="_blank">https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/energia-tra-innovazione-tecnologica-e-impatto-ambientale</a> ) e agli aspetti urbanistici nella Regione Lombardia (<a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/linee-guida-per-la-realizzazione-dei-data-center" target="_blank">https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/linee-guida-per-la-realizzazione-dei-data-center</a> ).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Efficienza energetica e servizi energetici</category>
                            
                                <category>Energivori</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 20 Mar 2025 14:40:47 +0100</pubDate>
                        <title>Chambers Europe 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/chambers-europe-2025</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Siamo orgogliosi di comunicare che 16 aree di pratica di ADVANT Nctm sono presenti nelle classifiche di <strong>Chambers</strong> Europe 2025.</p><p>Inoltre, abbiamo raggiunto l’importante risultato di 42 <strong>ranking</strong> per i nostri Professionisti.</p><p>Quest’anno si registrano:</p><ul><li><span>4 upgrade di <strong>Practice Area</strong></span></li><li><span>15 upgrade per i professionisti</span></li></ul><p><strong>Paolo Montironi</strong> ottiene il titolo di “Senior Stateperson” in “Corporate M&amp;A: Mid-Market” e “Private Equity”.</p><p>Sono promossi in Band 1 <strong>Alberto Rossi</strong> nell’area “Shipping” e <strong>Pietro Zanoni</strong> nell’area “Corporate M&amp;A: Mid-Market”, mentre <strong>Giorgio Berlingieri</strong> si conferma in Band 1 sempre per Shipping.</p><p><strong>Filippo Cassola</strong>, <strong>Francesco Mazzocchi</strong>, <strong>Marco Monaco</strong> e <strong>Alessia Trevisan</strong> entrano per la prima volta nei ranking rispettivamente per: Shipping, Competition/European Law, Public Law e Corporate M&amp;A: Mid-Market.</p><p>Un grande risultato che testimonia l’eccellenza del nostro team!</p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 19 Mar 2025 14:52:14 +0100</pubDate>
                        <title>China Desk - Doing business in Italy</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/china-desk-doing-business-in-italy</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The Italian legal system is a civil law system. Italy is a founding member of the European Union (EU). The body of European Community law is effective in Italy, either directly or by incorporation. Italy adheres to several international treaties and conventions, including the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG). Italy is the 9th world exporter of goods and the 13th importer.&nbsp;</p><p>The Italian economic structure relies mainly on services and industry sector. Indeed, twothirds of Italy’s GDP is contributed by the services sector (including wholesales, retails and transports sub sectors), while approximately 29% of national income is derived from manufacturing and construction industry, mainly run by small and medium-sized familyowned enterprises. The strongest industrial sectors are machinery and clothing / textiles. Agriculture contributes to the remaining share of total GDP. Attracting foreign investments has been an important factor in the economic and social development of the country, in addition to being one of the priorities of the Italian government.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/news/china-desk-doing-business-in-italy" target="_blank"><strong><u>Click here to read the full document</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 19 Mar 2025 14:51:00 +0100</pubDate>
                        <title>Misure protettive e cautelari ex art. 54 CCII – rinvio pregiudiziale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/misure-protettive-e-cautelari-ex-art-54-ccii-rinvio-pregiudiziale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Brindisi, 3 dicembre 2024</p><p class="text-justify">Il Tribunale di Brindisi, in un procedimento di conferma di misure protettive atipiche (sospensione di cambiali e assegni postdatati) ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 363-<i>bis</i>&nbsp;c.p.c. in punto di (i)&nbsp;riconducibilità delle misure protettive atipiche al&nbsp;<i>genus</i>&nbsp;delle misure cautelari e (ii) possibilità di ottenere, superato il limite di dodici mesi stabilito dall’art. 8 CCII, una misura cautelare dello stesso contenuto delle misure protettive atipiche già scadute.&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>La Cassazione ha già ritenuto ammissibile il rinvio pregiudiziale in materia cautelare. In attesa della pronuncia della Corte, l’ordinanza del Tribunale, che riporta un’amplissima e approfondita rassegna degli orientamenti e dei temi rilevanti, consente di fare il punto sulla (tutt’ora, anche dopo il Correttivo Ter) incerta sovrapposizione tra misure protettive atipiche e cautelari. Al riguardo, il Tribunale sottolinea la differenza dei presupposti che il giudice deve accertare, a seconda dell’adesione all’una o all’altra tesi.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 09:52:07 +0100</pubDate>
                        <title>Il silenzio del MIC nel procedimento di VIA equivale a silenzio assenso orizzontale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-silenzio-del-mic-nel-procedimento-di-via-equivale-a-silenzio-assenso-orizzontale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con la sentenza n. 867 del 4 febbraio 2025, il Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi sul silenzio del Ministero della Cultura (MIC) nell’ambito del procedimento di valutazione d’impatto ambientale (VIA) per la realizzazione di un impianto agrovoltaico, confermandone la natura di silenzio assenso orizzontale ai sensi dell’art. 17-<i>bis</i> L. n. 241/1990.</p><p class="text-justify">Come noto, nelle procedure di VIA rimesse alla competenza statale, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), in qualità di autorità competente, adotta il provvedimento di compatibilità ambientale sul progetto previa acquisizione del concerto del MiC, in ossequio al disposto dell’art. 25 D.lgs. n. 152/2006.</p><p class="text-justify">In particolare, con riferimento ai progetti PNRR, l’art. 25, comma 2 <i>bis</i>, del D.Lgs. n. 152/2006, stabilisce che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC si esprima “<i>entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, <u>previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni</u></i>”.</p><p class="text-justify">In buona sostanza, con la citata norma è stato delineato un procedimento in base al quale, conclusa la fase istruttoria, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC rende il proprio parere sulla compatibilità ambientale del progetto il quale viene portato all’attenzione del MiC per la relativa valutazione. Il Ministero è chiamato ad esprimersi entro il termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento reso dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.</p><p class="text-justify">Fino alle recenti pronunce, accadeva spesso che il MASE attendesse per svariati mesi l’espressione del concerto del MiC, la mancanza del quale comportava un vero e proprio stallo nella procedura non superabile se non mediante la proposizione dell’azione sul silenzio innanzi al Giudice Amministrativo.</p><p class="text-justify">La più recente giurisprudenza amministrativa, prendendo le mosse dall’orientamento formatasi in seno al Consiglio di Stato (cfr., Sez. IV, sent. n. 8610/2023) con riferimento al silenzio della Soprintendenza nell’ambito del procedimento di compatibilità paesaggistica, ha, invece, ritenuto applicabile l’istituto del silenzio-assenso tra Amministrazioni (c.d. silenzio assenso orizzontale) <i>ex</i> art. 17 <i>bis</i> L. 241/1990, anche in caso di procedura di VIA statale.</p><p class="text-justify">L’articolo 17 <i>bis</i>, nel disciplinare gli effetti del dell’inerzia nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, introduce l’istituto del silenzio assenso orizzontale una volta decorsi i termini accordati dalla legge per il rilascio del parere. Tale istituto, per espressa previsione del comma 3, si applica anche nel caso in cui vengano in rilievo interessi sensibili e, dunque, nei casi in cui sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di “<i>amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali</i>”.&nbsp;</p><p class="text-justify">In definitiva, la più recente giurisprudenza amministrativa stigmatizza l’illegittimità &nbsp;dei pareri e dei contributi tecnico-istruttori adottati in violazione dei termini perentori di legge escludendo la loro portata preclusiva rispetto alla conclusione del procedimento e, anzi, riconoscendo a quel ritardo valore di silenzio assenso tra amministrazioni una volta decorsi i termini per il rilascio dei pareri, non potendo comportare il ritardo una sospensione <i>sine die</i> del procedimento di VIA in danno dell’operatore.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <guid isPermaLink="false">news-8681</guid>
                        <pubDate>Mon, 17 Mar 2025 15:51:02 +0100</pubDate>
                        <title>La Strategia Nazionale Idrogeno e gli accordi per la realizzazione del SoutH2 Corridor</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-strategia-nazionale-idrogeno-e-gli-accordi-per-la-realizzazione-del-south2-corridor</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Con l’approvazione della Strategia Nazionale e i recenti accordi intervenuti con Austria, Germania, Tunisia e Algeria è stato definitivamente delineato il piano di azione per la nascita di un mercato dell’idrogeno che vede il Paese principale attore di questo nuovo processo.</i></p><p class="text-justify">Lo scorso 26 novembre il Ministero dell’Ambiente e delle Sicurezza Energetica&nbsp;ha presentato nella sede del GSE, la Strategia Nazionale per l’Idrogeno (di seguito, “<strong>Strategia</strong>”), un documento di indirizzo che tratteggia gli obiettivi del Pease per valorizzare il ruolo dell’idrogeno - e, in particolare, dall’idrogeno verde<a href="/news-e-approfondimenti#_edn1" title>[i]</a> - nel processo di transizione energetica italiano, per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione assunti nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (“<strong>PNIEC</strong>”) al 2030 e nel Net Zero al 2050.</p><p class="text-justify">Come noto, infatti, l’idrogeno è chiamato a giocare un ruolo fondamentale nei c.d. settori <i>hard-to-abate</i> (HTA) dell’industria (acciaio, fonderie, ceramica, cemento vetro) nonché in ulteriori settori più specifici come quello della mobilità, del trasporto terrestre pesante o a lungo raggio, del settore marittimo e del trasporto aereo.<strong>&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Del resto allo stato attuale, il suo utilizzo è limitato a quello di un gas tecnico, ovvero un fattore produttivo di cui viene fatto uso in alcuni specifici processi industriali (raffinazione del petrolio, produzione di fertilizzanti, etc.) ovvero all’uso come carburante in progetti pilota di mobilità sostenibile, ma che non ha ancora trovato un utilizzo significativo per la produzione di calore tramite combustione.</p><p class="text-justify">Viceversa, questo gas potrebbe assumere il ruolo importante come vettore energetico, poiché potenzialmente producibile da tutte le fonti energetiche primarie - rinnovabili (bio e non bio), fossili e nucleari e in quanto dotato di un certo grado di universalità per taluni usi finali.</p><p class="text-justify">La Strategia è quindi articolata secondo <strong>tre fondamentali direttive</strong>, ovvero: (i) la domanda di idrogeno; (ii) la produzione e la sua offerta; e (iii) il trasporto e le infrastrutture ad esso necessarie. In ciascuno di tali ambiti la Strategia ha sviluppato tre scenari, ovvero lo scenario “base”, quello “intermedio” e un ultimo di “alta diffusione”, che vengono seguiti da un capitolo dedicato alle&nbsp;azioni strategiche, politiche e le misure di supporto, fissando diversi orizzonti temporali da qui al 2050.</p><p class="text-justify">Con riguardo all’orizzonte di <strong>breve periodo</strong> (fino al 2030), la Strategia prevede che la domanda di idrogeno sarà guidata dagli obblighi europei della RED III, in ottemperanza alla quale l’Italia ha già intrapreso iniziative per sostenere la nascita di un mercato <i>ad hoc</i>, grazie alle risorse messe a disposizione dal PNRR che finanzieranno i primi progetti di produzione operativi entro il 2026. La Strategia punta ad implementare misure per facilitare la realizzazione di tali progetti, lavorando su schemi incentivanti per abbattere il costo dell’idrogeno, intervenendo per supportare la catena del valore fino all’utilizzatore finale, oltre che per semplificare la normativa e i percorsi autorizzativi ambientali e per la sicurezza.&nbsp;</p><p class="text-justify">In questa fase la produzione e il consumo sarà prevalentemente concentrato in aree confinate (c.d. <i>Hydrogen Valleys</i>), in grado di creare sinergie tra settori diversi, dalla mobilità all’industria e avvicinare domanda ed offerta. Questa fase di sviluppo embrionale della filiera e del mercato dovrebbe consentire di utilizzare forme di idrogeno rinnovabile e a bassa emissione carbonica per poter disporre, fin da subito, delle prime quantità significative di idrogeno dotato di <strong>garanzie di origine specifiche</strong>. Tale evoluzione sarà inoltre accompagnata dallo sviluppo - a livello locale - delle infrastrutture per il trasporto e la logistica.</p><p class="text-justify">La crescita potenziale del settore nel <strong>medio termine</strong> sarà invece indirizzata dalle politiche di riduzione delle emissioni, favorita dalla crescente disponibilità di tecnologie H<sub>2,&nbsp;</sub>oltre che supportata da misure pensate per dar seguito agli obblighi europei e dal PNRR consentire la nascita di un vero mercato dell’idrogeno, anche attraverso lo sviluppo di soluzioni di grande taglia in grado di abbattere i costi di esercizio. Rispetto agli scenari di breve termine, nel medio periodo ci si attende un aumento della domanda nei settori del trasporto marittimo ed aereo, industria HTA, mobilità su gomma pesante e a lungo raggio.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nello scenario a <strong>lungo termine</strong>, il 2050 rappresenterà il punto di arrivo degli impegni <i>Net Zero</i>, con una penetrazione dell’idrogeno che potrà raggiungere il 18% dei consumi finali dell’industria HTA e il 30% dei consumi finali nel settore dei trasporti. L’<strong>infrastruttura</strong> sarà protagonista per lo scambio di energia con altri Paesi, consolidando il ruolo dell’Italia come <i>hub</i> di import dell’idrogeno per l’Europa con infrastrutture di reti gas collegate al Nord Africa e un insieme di porti, abilitati per l’<i>import</i> di idrogeno (e altri vettori energetici, tra cui ammoniaca, metanolo, etc.).</p><p class="text-justify">La Strategia, considerata la variabilità della produzione delle fonti rinnovabili non programmabili, che rende molto utile l’inserimento nella rete elettrica diverse tipologie di <strong>sistemi di accumulo</strong>, sottolinea la capacità dell’idrogeno, per sua natura, a differenza delle batterie e di quasi tutte le tecnologie attualmente considerate per l’accumulo, di consentire lo stoccaggio di grandi quantità di energia anche su periodi relativamente lunghi.</p><p class="text-justify">Negli scenari ipotizzati dalla Strategia, l’<strong>importazione</strong> di idrogeno sarà un’opzione necessaria (oltre che economicamente vantaggiosa) per coprire parte della domanda interna.</p><p class="text-justify">A tal proposito, è di rilievo in ambito infrastrutturale la realizzazione di una dorsale italiana di condotte dedicate al trasporto di idrogeno, parte del più ampio corridoio meridionale, <i>Southern Hydrogen Corridor.</i></p><p class="text-justify">La <strong>domanda di idrogeno</strong> potrà, infatti, essere coperta da un’offerta di idrogeno in parte prodotto in Italia e in parte importato; il tema del possibile <i>import</i> di idrogeno ha già trovato spazio nella versione definitiva del PNIEC inviato alla Commissione europea il 1° luglio 2024. Difatti, secondo lo scenario di <i>policy</i> del PNIEC si stima che almeno il 70% della domanda sarà soddisfatta sul territorio nazionale, mentre la restante quota sarà importata. L’<i>import</i> rivestirà, quindi, già nel breve periodo un ruolo rilevante per la diffusione dell’idrogeno, nell’auspicio che venga a svilupparsi un mercato internazionale.</p><p class="text-justify">A lungo termine (oltre il 2030) è, inoltre, probabile che sia l’Italia che l’Europa non saranno in grado di produrre localmente abbastanza idrogeno, specialmente verde, per coprire l’intera domanda futura.</p><p class="text-justify">Grazie alla sua collocazione geografica e alla rete di infrastrutture di collegamento esistenti per il trasporto del gas naturale (da adeguare a trasporto di idrogeno), <strong>l’Italia ha l’opportunità di diventare un </strong><i><strong>hub</strong></i><strong> per l’</strong><i><strong>import</strong></i><strong>, la produzione e l’</strong><i><strong>export</strong></i><strong> di idrogeno rinnovabile</strong>, mettendo in collegamento il Nord Africa con l’Europa. Questo ruolo è ulteriormente rafforzato:</p><p class="text-justify">(i) dalla numerosità e distribuzione dei siti di stoccaggio di gas naturale disponibili nel paese, che potrebbero essere riconvertiti a stoccaggio di idrogeno, aumentando la sicurezza e il bilanciamento del sistema;&nbsp;</p><p class="text-justify">(ii) dalla disponibilità di approdi via mare per importazioni dal Mediterraneo e Medio Oriente di vettori energetici (es. ammoniaca) da convertire in idrogeno.</p><p class="text-justify">Un ruolo di rilievo nell’approvvigionamento dell’idrogeno rinnovabile nell’Unione Europea potrà essere svolto dal Corridoio Meridionale Idrogeno (“<i><strong>SoutH2 Corridor</strong></i>”).</p><p class="text-justify">Nell’ambito delle attività congiunte per lo sviluppo di un <i>SoutH<sub>2</sub> Corridor</i> (che, attraversando Italia, Austria e Germania, consentirà l’importazione e la fornitura di idrogeno rinnovabile a basso costo, prodotto nei Paesi della sonda sud del Mediterraneo, ai principali cluster di domanda italiani e dell’Europa centrale), il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica sta lavorando, da tempo, con i Ministeri tedeschi ed austriaci per valutare ipotesi di collaborazione su specifici strumenti a supporto dell’importazione.&nbsp;</p><p class="text-justify">L’ultimo atto dell’ambizioso progetto risale allo scorso 21 gennaio 2025: Italia, Germania, Austria, Algeria e Tunisia hanno, infatti, firmato la lettera di intenti con cui si impegnano la realizzazione Corridoio meridionale dell’idrogeno (di circa 4.000 km), che collegherà i centri di produzione in Nord Africa con il cuore dell’Europa.&nbsp;</p><p class="text-justify">Per la realizzazione del <i>South H<sub>2</sub> Corridor&nbsp;</i>sono previsti cinque sottoprogetti per una capacità di trasporto fino a 163 TWh all’anno. Per l’Europa, i progetti riguardano per il 60-70% la riconversione di gasdotti esistenti. Le varie tratte del Corridoio sono state riconosciute dalla Ue come Progetti di interesse comune (Pci) e hanno ottenuto da Bruxelles lo status di “<i>Global Gateway</i>”.</p><p class="text-justify">Nella dichiarazione, i firmatari si sono impegnati a rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell’infrastruttura attraverso un gruppo di lavoro congiunto composto da cinque membri, che si riunirà ogni sei mesi, al fine di coordinare le politiche nazionali, scambiare esperienze per garantire l’efficace attuazione del progetto, identificare le esigenze di finanziamento e meccanismi in grado di ridurre i rischi e sviluppare le competenze necessarie.</p><p class="text-justify">Del resto, la fornitura di idrogeno da vettori energetici importati avrebbe per l’Italia un impatto positivo in termini di diversificazione degli approvvigionamenti energetici, già a breve/medio termine, e di preparazione all’utilizzo diffuso dell’idrogeno, tramite infrastrutture dedicate contribuendo a fornire idrogeno rinnovabile ad un prezzo più competitivo alle industrie italiane. Inoltre, si valorizzerebbe il ruolo dei porti, convertendoli in nuovi <i>hub</i> per le energie rinnovabili che fungerebbero da catalizzatori per lo sviluppo della domanda, analogamente a quanto sta già avvenendo nel Nord Europa. Ciò, potrebbe avere anche ricadute positive in termini di sviluppo di competenze e di una filiera logistica dedicata all’idrogeno.</p><p class="text-justify">Correlati ai temi dell’offerta e del mercato dell’idrogeno vi è senza dubbio il tema della sua <strong>tracciabilità e della certificazione</strong> della sua origine. A maggio 2024 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato in via definitiva un regolamento ed una direttiva (cosiddetto pacchetto sui mercati dell’idrogeno e del gas) che punta tra l’altro a creare un quadro normativo per infrastrutture e mercati dedicati all'idrogeno e per una pianificazione di rete integrata. In particolare, il pacchetto prevede che siano emanate norme di qualità del gas e suo monitoraggio, anche in seguito alla miscelazione; inoltre prevede sia sviluppato un sistema di certificazione dell’idrogeno a basse emissioni di carbonio. Lo schema di certificazione (si estende anche ai prodotti derivati) dovrà essere sviluppato in coerenza con quanto già previsto per l’idrogeno rinnovabile di origine non biologica, andando così a completare il quadro regolatorio per la tracciabilità e certificazione dell’idrogeno e dei combustibili “<i>low-carbon</i>”, sia prodotti in UE, sia importati.</p><p class="text-center">***</p><p class="text-justify"><strong>La Strategia prevede più scenari</strong>, sottolineando come la molteplicità e la complessità delle tematiche legate allo sviluppo dell’idrogeno comporta il dover prendere in considerazione una serie di fattori non del tutto determinabili con largo anticipo rispetto al momento in cui un ampio dispiegamento delle tecnologie si renderà necessario. Da qui la scelta di più scenari per tracciare un percorso di medio-lungo termine sull’impiego dell’idrogeno rinnovabile.</p><p class="text-justify">Nello scenario ad “alta diffusione” viene attribuito al&nbsp;vettore idrogeno&nbsp;un ruolo molto importante, seppur differenziato settore per settore. Invece lo scenario “base”, pur riconoscendo un contributo significativo all’idrogeno, ipotizza un maggiore ritardo nella maturazione e nel raggiungimento della competitività di questo vettore.&nbsp;</p><p class="text-justify">Gli scenari al 2050 stimano consumi di idrogeno tra 6,4 e 11,9 milioni di tonnellate annue (6,39 mln ton nello scenario “base”, 9,08 mln ton in quello “intermedio” e 11,93 mln ton in quello “alta diffusione”). Lo scenario “alta diffusione” prevede un consumo che coprirà nel 2050 il 30% dei trasporti, il 18% dell’industria <i>hard-to-abate</i> e lo 0,7% nel civile.&nbsp;</p><p class="text-justify">Gli investimenti previsti variano in base alla quota di produzione nazionale e a quella dell’<i>import</i>: uno scenario con il 70% di produzione interna e 30% import e uno scenario con 80% di import e 20% di produzione. Nello scenario con il 70% di produzione interna, si stimano 8-16 miliardi di euro per 15-30 GW di elettrolizzatori, mentre con l’80% di import la spesa si riduce a 2-5 miliardi per 4-9 GW.</p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ednref1" title>[i]</a> L’idrogeno viene spesso classificato in base alla filiera produttiva impiegata. Tuttavia, può ancora capitare di imbattersi in una terminologia, non ufficiale, che fa riferimento ai colori: (i) idrogeno grigio, prodotto a partire da fonti fossili senza cattura della CO2 prodotta; (ii) idrogeno blu, prodotto a partire da fonti fossili ma catturando la CO2 prodotta; (iii) idrogeno verde, prodotto da fonti rinnovabili; (iv) idrogeno rosa, prodotto da fonte nucleare; (v) idrogeno bianco, di origine geologica. La Strategia Europea dell’idrogeno (COM/2020/301) fa, invece, riferimento a differenti tipologie di idrogeno classificandole come segue: 1) idrogeno elettrolitico, prodotto attraverso l'elettrolisi dell'acqua in un elettrolizzatore alimentato ad energia elettrica, a prescindere dalla fonte di quest'ultima; 2) idrogeno rinnovabile (o pulito), prodotto attraverso l'elettrolisi dell'acqua tramite energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili; 3) idrogeno di origine fossile, prodotto attraverso vari processi le cui materie prime sono combustibili fossili; 4) idrogeno di origine fossile con cattura del carbonio, caratterizzato dalla cattura dei gas serra emessi durante il processo di produzione; 5) idrogeno a basse emissioni di carbonio (“<i>low carbon</i>”) che include l'idrogeno di origine fossile con cattura del carbonio e l'idrogeno elettrolitico.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Efficienza energetica</category>
                            
                                <category>Idrogeno</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 17 Mar 2025 09:41:45 +0100</pubDate>
                        <title>Obbligo di iscrizione al registro imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/obbligo-di-iscrizione-al-registro-imprese-del-domicilio-digitale-pec-degli-amministratori-di-imprese-costituite-in-forma-societaria</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con <a href="https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/AOO_STVREGISTRO_UFFICIALEU_0043836_12-03-2025.pdf" target="_blank" title="https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/AOO_STVREGISTRO_UFFICIALEU_0043836_12-03-2025.pdf" rel="noreferrer"><u>nota n. 43836 del 12 marzo 2025</u></a>, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito le prime indicazioni interpretative ed operative concernenti l’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese del domicilio digitale (i.e. l’indirizzo di posta elettronica certificata) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria, introdotto dalla legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (<i>Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027</i>).</p><p>Negli scorsi mesi, le Camere di Commercio e taluni Consigli notarili avevano interpretato tale obbligo come applicabile esclusivamente alle società che, a partire dal 1° gennaio 2025, (i) presentassero domanda di iscrizione della nomina degli amministratori unitamente all’atto costitutivo di società di capitali; o (ii) presentassero domanda di iscrizione dell’atto costitutivo di società di persone.</p><p>Era inoltre stata ammessa la possibilità per gli amministratori di indicare come domicilio digitale quello della società presso cui ricoprivano la carica, analogamente a quanto avviene per l’elezione del domicilio fisico.&nbsp;</p><p>La nota del Ministero ha chiarito definitivamente i dubbi interpretativi emersi nei mesi scorsi, specificando innanzitutto che l’obbligo di comunicazione del domicilio digitale - a pena di sospensione del procedimento di iscrizione a Registro Imprese ed eventualmente di sanzione amministrativa - si estende agli amministratori di tutti i soggetti, costituiti in qualsiasi forma societaria (siano esse società di persone o di capitale) che possono svolgere attività imprenditoriale. Ne restano pertanto escluse le società semplici (con la sola eccezione delle società semplici che esercitino attività agricola) e le società di mutuo soccorso, nonché i consorzi di cui agli artt. 2602 c.c. e ss., anche con attività esterna ex art. 2612 c.c., e le società consortili.</p><p>Il Ministero ha inoltre precisato che l’obbligo di comunicazione del domicilio digitale riguarda non solo gli amministratori delle imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025 (o che presentino la domanda di iscrizione al registro successivamente a tale data) ma anche gli amministratori e i liquidatori delle società già esistenti prima dell’entrata in vigore della norma.</p><p>Pertanto, il Ministero ha precisato che la comunicazione della PEC degli amministratori dovrà avvenire:</p><ul><li><span>per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025 (o che presentino la domanda di iscrizione successivamente a tale data) contestualmente al deposito della domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese; e</span></li><li><span>per le imprese già costituite prima del 1° gennaio 2025, entro il 30 giugno 2025. In caso di nuova nomina o rinnovo dell’amministratore, l’indirizzo PEC dovrà essere comunicato in occasione dell’iscrizione della nomina stessa.</span></li></ul><p>Infine, quanto alla possibilità di indicare, analogamente a quanto avviene per il domicilio fisico, il domicilio digitale della società, il Ministero ha smentito i precedenti orientamenti interpretativi di alcune Camere di Commercio, chiarendo che ciascun amministratore dovrà fornire un proprio indirizzo PEC personale.&nbsp;</p><p>ADVANT Nctm è a disposizione dei propri Clienti per assisterli nell’adempimento degli obblighi di legge.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 14 Mar 2025 09:44:56 +0100</pubDate>
                        <title>White Paper | La Compliance Digitale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/white-paper-la-compliance-digitale</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>“Compliance digitale” è un’espressione nuova con la quale ci si intende riferire al complesso delle attività volte ad assicurare la conformità di prodotti, servizi, processi e attività alle normative che governano il settore digitale.</p><p>Quello digitale è certamente il settore in cui si è registrata la produzione normativa più sostenuta degli ultimi anni. L’Artificial Intelligence Act è solo l’ultimo dei numerosi atti legislativi adottati dall’Unione Europea in questo ambito: dal GDPR al Data Act, dal Digital Services Act al Digital Markets Act, dalle Direttive NIS al DORA al Cyber Resilience Act, il quadro normativo è complesso e in continua evoluzione.</p><p>Comprendere ambito di applicazione e contenuti di ciascuna normativa, quindi, è fondamentale per chi, come il Compliance Officer, è chiamato a garantire la conformità normativa all’interno dell’organizzazione aziendale e a sovraintendere alle attività che si rendono necessarie per raggiungerla.</p><p>Cominciamo, quindi, dall’esame delle normative che, in un tentativo di razionalizzazione, abbiamo ricondotto ai seguenti cinque ambiti: dati personali, data economy, mercati e servizi digitali, cybersecurity e intelligenza artificiale.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/White_Compliance.pdf" target="_blank"><strong><u>Clicca qui per il documento integrale</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 13 Mar 2025 12:14:19 +0100</pubDate>
                        <title>Anche una stazione primaria di trasformazione elettrica di Terna può essere considerata “impianto industriale”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/anche-una-stazione-primaria-di-trasformazione-elettrica-di-terna-puo-essere-considerata-impianto-industriale</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con la sentenza n. 4994 pubblicata lo scorso 10 marzo, il TAR Lazio ha stabilito che anche una stazione primaria di trasformazione elettrica di Terna può essere considerata “<i>impianto industriale</i>” ai sensi del D. Lgs. n. 199/2021, art. 20, comma 8, c-ter 2, ai fini dell’individuazione di aree idonee all’installazione di rinnovabili.</p><p class="text-justify">Il TAR, accogliendo il ricorso promosso avverso il provvedimento di diniego emanato all’esito della procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 4 MW, ha respinto la tesi sostenuta dall’Amministrazione per la quale il progetto non rientrava in area idonea in quanto distante oltre 500 metri da impianti industriali, dovendo essere classificata la stazione Terna come “<i>infrastruttura tecnologica</i>”.</p><p class="text-justify">Richiamando alcune sentenze della Corte di Cassazione che hanno riconosciuto il carattere “<i>industriale</i>” dell’attività connessa alla produzione di energia sviluppata da parchi eolici e centrali idroelettriche (cfr. Cass. civ., Sez. V, Sentenze nn. 14042/2020 e 14007/2024), il Collegio ritiene che la nozione “<i>impianto industriale</i>” debba essere interpretata “<i>non in senso restrittivo – ossia come attività industriale funzionale alla trasformazione di materiali in nuovi prodotti – ma anche quale attività tesa alla trasformazione dell’energia potenziale idrostatica in energia cinetica e, quindi, in energia elettrica</i>”.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il TAR sottolinea come, la <i>ratio</i> sottesa all’art. 20 comma 8 lett. c ter) D. Lgs. 199/2021 – che fissa, seppur transitoriamente, i criteri relativi all’individuazione delle aree idonee ad ospitare l’installazione di impianti fotovoltaici – si sostanzia nell’esigenza di “<i>favorire il decoro urbano e quindi di concentrare, ove possibile, gli impianti di energia rinnovabile in aree già a forte impatto urbanistico</i>”.</p><p class="text-justify">Il TAR Lazio estende, quindi, ulteriormente il concetto di “<i>impianto industriale</i>”, in senso non dissimile da quanto aveva già fatto il MASE, con la risposta n. 130318 all’interpello del Comune di Villalba, lo scorso 8 agosto 2023, richiamando nella definizione di “<i>stabilimento</i>” fornita nell’art. 268, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, riconoscendo la natura di “<i>stabilimento industriale</i>” anche agli impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 20 kW, considerato che anche un impianto fotovoltaico può essere individuato quale “<i>complesso unitario e stabile ovvero stabilimento industriale in ragione del fatto che è composto da un insieme ad esempio di moduli, inverter, sistema di accumulo, sistema di monitoraggio che sono tra loro interconnessi come un complessivo ciclo produttivo e che la qualifica di stabilimento corrisponde anche al luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività”</i>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 10 Mar 2025 14:52:00 +0100</pubDate>
                        <title>Misure cautelari ex art. 19 CCII – contenuto analogo alle misure protettive tipiche – superamento limite annuale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/misure-cautelari-ex-art-19-ccii-contenuto-analogo-alle-misure-protettive-tipiche-superamento-limite-annuale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Verona, 22 dicembre 2024</p><p class="text-justify">Il Tribunale di Verona ha ritenuto ammissibile - nell’ambito della composizione negoziata, - la domanda di applicazione di provvedimenti cautelari rivolti a determinati creditori specificamente individuati, anche decorso il termine massimo di durata delle misure protettive di cui all’art. 8 CCII, sul presupposto della perdurante necessità di continuare ad assicurare un’adeguata protezione al debitore, funzionale al buon esito delle trattative.</p><p class="text-justify"><i>La decisione alimenta l’orientamento di merito in corso di formazione sull’ammissibilità, nella composizione negoziata, di misure cautelari aventi contenuto analogo a quello delle misure protettive già concesse in misura massima, in ciò adottando una soluzione ragionevole che (in assenza di manifeste finalità elusive della disciplina e delle tempistiche di legge) consente di rafforzare la tutela del debitore per raggiungere l’obiettivo della ristrutturazione, colmando le asimmetrie di legge tra durata della composizione e delle misure protettive.&nbsp;</i></p><p class="text-justify"><i>***</i></p><p class="text-justify">Trib. Roma, 15 febbraio 2025&nbsp;</p><p class="text-justify">Il Tribunale di Roma ha deciso che le misure cautelari&nbsp;<i>ex</i>&nbsp;art. 19 CCII possono determinare effetti analoghi a quelli delle misure protettive previste dall’art. 18 CCII, purché non venga superato il limite massimo di durata complessiva di un anno stabilito dall’art. 8 CCII, arco temporale massimo, entro il quale le protezioni devono quindi rimanere contenute.&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>La pronuncia – diversamente da quanto affermato da alcuni recenti arresti giurisprudenziali – conferma la necessità di un equilibrio tra la tutela dell’imprenditore in difficoltà e l’esigenza di evitare un’estensione indebita delle protezioni, individuando nel termine annuale di cui all’art. 8 CCII, ritenuto funzionale alla gestione della crisi in conformità con i principi comunitari, la durata massima delle protezioni dalle azioni esecutive e cautelari intraprese in danno dell’imprenditore.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8654</guid>
                        <pubDate>Fri, 07 Mar 2025 14:31:35 +0100</pubDate>
                        <title>#EnergIA Tra innovazione tecnologica e impatto ambientale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/energia-tra-innovazione-tecnologica-e-impatto-ambientale</link>
                        <description>Una prima analisi critica dei limiti regolatori previsti dalla disciplina italiana sui data center</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 27 febbraio scorso, mentre milioni di utenti attendevano l’arrivo di GPT 4.5, il nuovo modello di OpenAI, un imprevisto ha intralciato i piani di lancio della società leader nel settore dell’intelligenza artificiale. Come ammesso su X dal CEO Sam Altman, la richiesta di risorse computazionali del nuovo modello “<i>gigante e costoso</i>” di OpenAI ha comportato un’inaspettata carenza di unità di elaborazione grafica (GPU), necessarie per supportare il suo funzionamento.</p><p class="text-justify">Questo episodio, che ha causato la posticipazione del lancio di GPT 4.5, rende manifesta l’esigenza nel mondo AI di sempre maggiori risorse di calcolo per alimentare le nuove frontiere della tecnologia e, conseguentemente, di una quantità sempre maggiore di energia.</p><p class="text-justify">L’obiettivo di questo focus è affrontare alcuni aspetti specifici dell’annosa <i>querelle</i> tra innovazione tecnologica e impatto ambientale (ed energetico) provocato dalla stessa. E quale miglior punto di partenza se non l’analisi della disciplina regolatoria della principale fonte di fabbisogno computazionale per l’elaborazione di massicce quantità di dati? I <strong>data center</strong>: ormai elementi essenziali per supportare l'espansione degli algoritmi di intelligenza artificiale.</p><p class="text-justify">I data center, anche noti come centri di elaborazione dati (CED), sono infrastrutture fisiche che ospitano le apparecchiature (<i>in primis</i>, server e sistemi di <i>storage</i>) e i servizi di gestione delle risorse informatiche, costituendo un’infrastruttura IT che può essere funzionale a uno o più fruitori.</p><p class="text-justify">Sul tema, per la prima volta in Italia, sono state adottate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con Decreto n. 257 del 2 agosto 2024, delle <u>Linee Guida per le Procedure di Valutazione Ambientale dei Data Center</u> (Linee Guida).</p><p class="text-justify">Tale provvedimento è stato reso necessario dalla constatazione, espressa dai vertici del MASE, che i data center “<i>rappresentano quasi il <strong>3% della domanda di elettricità dell’UE</strong>, percentuale destinata ad aumentare nei prossimi anni. Da qui la necessità di indirizzarli verso una maggiore efficienza ai fini della sostenibilità”.</i> &nbsp;Sul punto, il crescente utilizzo di modelli di AI, ha spinto l’Agenzia Internazionale dell’Energia a prevedere per il 2026 un raddoppiamento del consumo di elettricità per alimentare i data center rispetto a quanto richiesto nel 2022. E la prospettiva per gli anni a venire è quella di una vorticosa crescita della domanda di energia. Recentemente, il Financial Times ha sollevato la questione se l'energia nucleare possa essere la risposta ideale per alimentare l'intelligenza artificiale senza emissioni di carbonio. Un evento significativo è stato l'accordo tra Microsoft e Constellation Energy per l'acquisto dell'energia prodotta dalla centrale nucleare di Three Mile Island, in Pennsylvania, per i prossimi 20 anni. Questo impianto fornirà 835 megawatt di energia, sufficiente per alimentare circa 800.000 case.</p><p class="text-justify">Ma aldilà di quale sia la fonte (fossile o meno) energetica, nello specifico i data center, oltre ad aver bisogno di una connessione alla rete elettrica per l’alimentazione dei relativi consumi, necessitano di <strong>gruppi elettrogeni di emergenza</strong> per far fronte ad eventuali interruzioni di energia elettrica. Sono proprio questi gruppi di elettrogeni a costituire uno degli aspetti di impatto ambientale più rilevante.</p><p class="text-justify">È per questo che le Linee Guida limitano l’ambito di applicazione ai gruppi elettrogeni di emergenza la cui potenza termica nominale sia superiore a <strong>50MW</strong>, distinguendo un livello di assoggettamento procedimentale progressivo alla normativa ambientale.</p><p class="text-justify">In tal senso, chiunque intenda realizzare un data center dovrà sottoporre il progetto, alternativamente, a:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>&nbsp;per i casi in cui la potenza è ricompresa <u>tra i 50 e 150 MW</u>, <strong>verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)&nbsp;</strong>ai sensi dell’art. 19 del Testo Unico Ambientale (TUA), volta a verificare se il progetto non determina potenziali impatti significativi e quindi può essere escluso dal procedimento di VIA;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>per i casi in cui la potenza è <u>superiore a 150 MW</u>, dovrà invece essere eseguita una <strong>VIA ai sensi dell’art. 23 e ss. del TUA</strong>, al fine di individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato, gli impatti ambientali del progetto.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Si consideri, però, che gli impatti sull’ambiente dei data center, non sono solo quelli generati dalle unità in esercizio degli impianti sulla componente atmosfera, dal momento che il progetto può incidere anche su <strong>consumo e impermeabilizzazione di suolo</strong>, sul <strong>paesaggio</strong>, sulla <strong>biodiversità</strong>, sull’<strong>ambiente idrico</strong>, sulla <strong>salute</strong> e, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c) del TUA, gli impatti ambientali da valutare sono tutti gli “<i>effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori:</i></p><ul><li><p class="text-justify"><i><span>popolazione e salute umana;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>biodiversità;&nbsp;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>territorio, suolo, acque, aria e clima;&nbsp;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;&nbsp;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>interazione trai fattori sopra elencati”&nbsp;</span></i></p></li></ul><p class="text-justify">Pertanto, al fine di predisporre la documentazione necessaria per le valutazioni ambientali previste, sarà necessario prendere in considerazione tutti i potenziali impatti del data center, anche se la produzione di energia da parte dei generatori di emergenza avviene per intervalli di tempo circoscritti, durante le attività di manutenzione ordinaria o durante le eventuali limitate interruzioni di rete.</p><p class="text-justify">Le recenti Linee Guida provano dunque ad affrontare il tema della sostenibilità dei data center, richiedendo agli operatori un approccio integrato per conciliare innovazione tecnologica e responsabilità ambientale. In questo contesto – sicuramente intricato - abbiamo sviluppato un’esperienza nella navigazione del framework normativo-regolamentare su come implementare efficacemente le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e garantire la conformità con le recenti disposizioni. L’obiettivo è di assistere gli operatori che intendano sviluppare progetti sostenibili, ottimizzando l'efficienza operativa e riducendo gli impatti ambientali.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 06 Mar 2025 12:16:52 +0100</pubDate>
                        <title>Un disegno di legge per il rilancio del nucleare in Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/un-disegno-di-legge-per-il-rilancio-del-nucleare-in-italia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 28 febbraio, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sul nucleare (il “<strong>DDL Nucleare</strong>” o “<strong>DDL</strong>”).&nbsp;</p><p class="text-justify">Per una più compiuta analisi del documento appare utile approfondire anche i contenuti della relativa relazione illustrativa (“<strong>Relazione Illustrativa</strong>”) per la quale il DDL delega il Governo a definire un quadro normativo per la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile idoneo ad attrarre investimenti privati e pubblici e si inserisce nelle politiche strategiche volte ad “<i>assicurare l’approvvigionamento, lo sviluppo economico, la sovranità nazionale e l’indipendenza del paese</i>” nel contesto geopolitico, nell’ambito degli obiettivi di decarbonizzazione e puntando anche alla “<i>sostenibilità dei costi per gli utenti finali (domestici e non) e la competitività del sistema industriale</i>”.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>SMR, AMR, microreattori e fusione: nuove tecnologie che rimuovono gli ostacoli di ordine costituzionale e rispetto del principio della neutralità tecnologica</strong></p><p class="text-justify">In questo ampio scenario, il Governo ritiene necessario dotarsi di una fornitura di energia elettrica prodotta in modo continuativo nel tempo essendo convinto che gli obiettivi di decarbonizzazione e indipendenza energetica difficilmente potrebbero essere raggiunti con le sole fonti rinnovabili, caratterizzate dalla non-programmabilità e dalla non completa prevedibilità della produzione&nbsp;richiamando quindi il secondo scenario tracciati nel PNIEC, secondo i quali, al 2050, l’energia nucleare potrà coprire tra l’11% e il 22% della domanda, con 8-16 GW di capacità nucleare installata.&nbsp;</p><p class="text-justify">La Relazione Illustrativa sottolinea che le tecnologie - SMR (<i>Small Modular Reactor</i>), gli AMR (<i>Advanced Modular Reactor</i>), i microreattori e l’energia da fusione nucleari – oltre ad essere ancora in corso di sviluppo dovrebbero assicurare elevati <i>standard</i> di sicurezza ed efficienza. Ne consegue che, l’intervento normativo in essere non troverebbe alcun ostacolo nei <i>referendum</i> con cui l’Italia ha rinunciato, nel 1987 e nel 2011, alla produzione di energia da fonte nucleare, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, che vede un limite discendente dalle precedenti abrogazioni referendarie, solo se, nel corso del tempo, non si fosse “<i>determinato, successivamente all’abrogazione, alcun mutamento né del quadro politico, né delle circostanze di fatto</i>” (Corte costituzionale, Sent. 199/2012).&nbsp;</p><p class="text-justify">La Relazione Illustrativa richiama anche il principio della neutralità tecnologica per il quale dovrebbe essere il mercato a scegliere tra le varie opzioni quelle più efficaci e competitive.&nbsp;Ad oggi non si dispone, tuttavia, di informazioni in merito al costo delle nuove tecnologie.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Prossimi passi: i relativi termini eccedono la durata della legislatura</strong></p><p class="text-justify">In particolare, l’art. 1 del DDL, richiamando le finalità già analizzate, prevede che il Governo eserciti la delega entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, adottando uno o più decreti legislativi per disciplinare la produzione di energia nucleare in Italia, anche ai fini della produzione di idrogeno. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore di ciascun decreto, il Governo potrà adottare uno o più decreti legislativi con disposizioni integrative e correttive, anche al fine di redigere un testo unico.&nbsp;</p><p class="text-justify">È quindi assai concreta la probabilità che un completo quadro regolatorio applicabile a nuovi investimenti nella produzione di energia da fonte rinnovabile non sarà definito nel corso dell’attuale legislatura.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Le previsioni del DDL</strong></p><p class="text-justify">Tra le altre, la delega ha ad oggetto:&nbsp;</p><p class="text-justify">(i) la predisposizione di una disciplina organica dell’intero ciclo di vita dell’energia nucleare, dalla sperimentazione e progettazione, all’autorizzazione degli impianti, al loro esercizio, fino alla gestione, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti radioattivi e allo smantellamento degli impianti, nel rispetto degli <i>standard</i> di qualità e sicurezza garantiti e validati dagli organismi internazionali e sovranazionali;&nbsp;</p><p class="text-justify">(ii) la consegna da parte dei promotori dei progetti di adeguate garanzie finanziarie e giuridiche per coprire i costi di costruzione, gestione e smantellamento degli impianti e per i rischi, anche a loro non direttamente imputabili, derivanti dall’attività nucleare;&nbsp;</p><p class="text-justify">(iii) la disciplina delle<strong>&nbsp;</strong>modalità di sostegno<strong>&nbsp;</strong>alla realizzazione di impianti e alla produzione di energia da fonte nucleare sostenibile;&nbsp;</p><p class="text-justify">(iv) la disciplina della sperimentazione, localizzazione, costruzione ed esercizio di nuovi impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, di impianti di stoccaggio temporaneo nonché, qualora non processabile, riciclabile o riutilizzabile, di smaltimento definitivo, dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito;</p><p class="text-justify">(v) la disciplina della disattivazione e dello smantellamento delle installazioni nucleari esistenti sul territorio nazionale;</p><p class="text-justify">(vi) le modalità di promozione delle attività di ricerca e sviluppo, anche mediante forme di incentivazione dei relativi investimenti;&nbsp;</p><p class="text-justify">(vii) La disciplina sulla sicurezza, sulla vigilanza e sul controllo, anche mediante istituzione di un’autorità amministrativa indipendente e il riordino o la soppressione degli organi e degli enti titolari di competenze in materia.</p><p class="text-justify">All’art. 3 il DDL fissa i principi e i criteri direttivi guida per l’elaborazione dei decreti legislativi, tra cui:</p><p class="text-justify">(i) quanto agli aspetti autorizzativi: a) la previsione di un unico titolo abilitativo<strong>&nbsp;</strong>alla costruzione e all’esercizio degli impianti che costituisca anche variante ai vigenti strumenti urbanistici; &nbsp;b) la previsione che gli interventi sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e che il titolo abilitativo può comprendere, ove necessario, la dichiarazione di inamovibilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi; c) la previsione di procedimenti abilitativi integrati che coinvolgano il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle attribuzioni della costituenda autorità indipendente;&nbsp;</p><p class="text-justify">(ii) quanto agli aspetti economici, di garanzia e incentivanti: a) la previsione di adeguati strumenti finanziari, con oneri a carico del soggetto abilitato, a garanzia della gestione dell’intero ciclo di vita dell’impianto medesimo, fino allo smantellamento finale, ivi inclusa la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito; b) l’individuazione degli strumenti di garanzia<strong>&nbsp;</strong>nonché di copertura finanziaria e assicurativa, a carico dell’esercente le attività nucleari, contro i rischi relativi all’esercizio delle attività medesime, anche per motivi indipendenti dall’esercente stesso; c) la determinazione dei criteri per l’attribuzione di eventuali forme di sostegno per gli operatori.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>L’ubicazione degli impianti</strong></p><p class="text-justify">Resta poi il tema di dell’ubicazione delle nuove centrali e dei depositi di scorie nucleari in un Paese dove le comunità fanno spesso fatica ad accettare anche l’installazione di moduli fotovoltaici e pale eoliche. Non a caso non mancano riferimenti ai contesti territoriali quali la &nbsp;“<i>promozione e valorizzazione dei territori interessati</i>”, “<i>la previsione di modalità di partecipazione del soggetto abilitato alla promozione, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio interessato dalla localizzazione dell’impianto, privilegiando modalità fondate su accordi tra il soggetto medesimo e le amministrazioni interessate</i>”, &nbsp;il “<i>rigoroso rispetto del principio di leale collaborazione con il “circuito” degli enti territoriali per tutti i casi in cui è costituzionalmente necessario il loro coinvolgimento</i>”, la “<i>previsione di forme di informazione capillare nei confronti delle specifiche popolazioni interessate dalla localizzazione degli impianti, nonché di consultazione delle medesime</i>”.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Nucleare</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 03 Mar 2025 16:10:58 +0100</pubDate>
                        <title>ADVANT Pulse No. 4: Your Labour &amp; Employment News</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-pulse-no-4-your-labour-employment-news</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L'intelligenza artificiale (IA) continua a trasformare i luoghi di lavoro, integrandosi sempre più nei processi aziendali, tra cui l'assunzione, il monitoraggio e la valutazione dei dipendenti. Le aziende che utilizzano l'IA devono già rispettare normative esistenti, come la protezione dei dati e le leggi sul lavoro. Tuttavia, presto dovranno conformarsi anche alla nuova legislazione europea sull'IA: l'<strong>AI Act</strong>.</p><p>Pubblicato nell'agosto 2024, l'AI Act classifica i sistemi di IA in base al livello di rischio, imponendo requisiti più severi ai sistemi ad alto rischio. Le relative disposizioni entreranno in vigore nell'agosto del prossimo anno.</p><p><strong>Sistemi di IA ad alto rischio secondo l'AI Act</strong></p><p>Nel contesto lavorativo, il nuovo regolamento riguarda principalmente:</p><ul><li>Sistemi di IA utilizzati per l'assunzione o la selezione del personale, in particolare per pubblicare annunci di lavoro mirati, analizzare e filtrare le candidature e valutare i candidati.</li><li>Sistemi di IA impiegati per decisioni che influenzano il rapporto di lavoro, come la determinazione delle condizioni contrattuali, la promozione o la cessazione del rapporto di lavoro, l'assegnazione di compiti in base al comportamento individuale o alle caratteristiche personali, nonché il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni e del comportamento dei dipendenti.</li></ul><p><strong>Requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio</strong></p><p>I fornitori di sistemi di IA ad alto rischio devono rispettare diversi obblighi, tra cui:</p><ul><li>Gestione della qualità e del rischio</li><li>Documentazione tecnica e obblighi di registrazione e archiviazione</li><li>Garanzia di accuratezza, robustezza, sicurezza informatica e accessibilità durante lo sviluppo</li><li>Trasparenza e obblighi informativi</li><li>Registrazione nel database UE pertinente e cooperazione con l'autorità di vigilanza</li></ul><p>Coloro che si limitano a implementare tali sistemi devono generalmente soddisfare requisiti meno stringenti rispetto ai fornitori, ma in alcuni casi potrebbero essere soggetti agli stessi obblighi estesi.</p><p><strong>Prospettive future sulla responsabilità dell'IA</strong></p><p>In futuro, la responsabilità giuridica legata all'IA sarà integrata nell'AI Act, con l'obiettivo di semplificare i percorsi legali per le persone che subiscono danni a causa di sistemi di IA, anche in ambito lavorativo. Tuttavia, il processo legislativo è ancora nelle fasi iniziali e, come spesso accade, le direttive potrebbero subire modifiche significative prima di essere approvate in via definitiva.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/Pulse.pdf" target="_blank"><strong><u>Clicca qui per leggere il documento integrale</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                                <category>Technology, Media, Entertainment and Telecommunications</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 25 Feb 2025 14:41:11 +0100</pubDate>
                        <title>Studentati e rigenerazione urbana</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/studentati-e-rigenerazione-urbana</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">In Italia non esiste una definizione unica e organica di "rigenerazione urbana" a livello nazionale.</p><p class="text-justify">Attualmente, al Senato è in esame il&nbsp;<a href="https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01360984.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">disegno di legge unificato sulla rigenerazione urbana</a> che costituisce la sintesi di ben otto disegni di legge.</p><p class="text-justify">Peraltro, sempre nell’ottica di semplificare e rendere più attuale la normativa sul governo del territorio, il 21 febbraio è terminata la consultazione pubblica per la riforma del Testo Unico dell'Edilizia, con la quale il Ministero delle Infrastrutture ha raccolto le segnalazioni dagli operatori del settore in merito alle criticità della normativa attuale nell’ottica di una riforma organica della materia.</p><p class="text-justify">Al di là della definizione normativa, la rigenerazione urbana viene generalmente intesa come un insieme di interventi volti alla riqualificazione e valorizzazione del tessuto urbano esistente, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita, promuovere la sostenibilità ambientale e rilanciare l’economia locale.</p><p class="text-justify">Tra le leve strategiche per la rigenerazione urbana e l’inclusione sociale ci sono gli studentati: la crescente richiesta di alloggi per studenti costituisce uno stimolo per riqualificare zone degradate o inutilizzate, con la realizzazione di strutture sostenibili, inserite armonicamente nel contesto urbano e ben collegate con i servizi locali.</p><p class="text-justify"><strong><u>Le diverse tipologie di residenze universitarie</u></strong></p><p class="text-justify">La disciplina degli studentati si articola diversamente a varia a seconda della tipologia (residenza universitaria privata <i>tout court</i>; residenza universitaria cofinanziata ai sensi della legge n. 338/2000 e del PNRR; residenza universitaria privata convenzionata).</p><p class="text-justify"><strong><u>Residenze universitarie private</u></strong></p><p class="text-justify">La normativa nazionale e regionale applicabile agli immobili privati adibiti a studentato dipende dalla destinazione d’uso che viene attribuita a questa tipologia di immobili a livello comunale.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le destinazioni d’uso più comunemente attribuibili agli studentati sono:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong>residenziale</strong></span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>turistico-ricettiva</strong></span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong><u>Residenze universitarie cofinanziate ai sensi della legge n. 338/2000 e del PNRR.</u></strong></p><p class="text-justify">Con l’entrata in vigore del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (il PNRR) la legge n. 338/2000 è stata integrata con l’inserimento di nuove previsioni volte a conseguire l’obiettivo di creare almeno 60.000 posti letto aggiuntivi rispetto a quelli esistenti entro il 30 giugno 2026 (data di scadenza ultima fissata dal PNRR per il completamento dell’Obiettivo M4C1-30).&nbsp;</p><p class="text-justify">A tale scopo sono stati inseriti nell’art. 1 della legge n. 338/2000 i commi 4-bis e 4-ter, nonché i nuovi art. 1-bis (Nuovo housing universitario), 1-ter (Regime autorizzatorio per l’esercizio di una struttura residenziale universitaria) e 1-quater (Semplificazioni in tema di cambi di destinazione d’uso degli immobili da destinare a residenze universitarie).</p><p class="text-justify"><strong><u>Residenze universitarie e alloggi sociali</u></strong></p><p class="text-justify">Le residenze universitarie possono essere, a determinate condizioni, qualificate come una forma di alloggio sociale, in quanto offrono soluzioni abitative a canoni calmierati per studenti con difficoltà economiche, garantendo un accesso equo all’istruzione superiore.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le residenze universitarie sono realizzate&nbsp;in regime di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) a cura e spese del privato, previa stipula di una convenzione di gestione con il comune di riferimento per la regolamentazione, tra le altre cose, della gestione, dei canoni, dei prezzi e dei servizi.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nel panorama milanese, tra le iniziative più recenti va segnalata la sottoscrizione, lo scorso 18 febbraio, tra il&nbsp;<a href="https://www.linkedin.com/company/comune-di-milano/" target="_blank" title="https://www.linkedin.com/company/comune-di-milano/" rel="noreferrer">Comune di Milano</a> e il Fondo Cervino - Comparto B (gestito da REAM SGR) delle convenzioni per la gestione di due residenza universitarie (per un totale di 1152 posti alloggio) che saranno nelle immediate vicinanze dell’area su cui sorgerà il campus dell’università Statale per le materie scientifiche&nbsp;</p><p class="text-justify">Gli studentati contribuiscono a soddisfare una quota di edilizia residenziale sociale prevista dalla dal Programma Integrato di Intervento per la valorizzazione dell’area MIND – Milano Innovation District.</p><p class="text-justify">Il progetto rappresenta virtuoso esempio di rigenerazione urbana attraverso la realizzazione di alloggi sociali sull’area già sede di “Expo 2015”.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 21 Feb 2025 15:37:54 +0100</pubDate>
                        <title>TAR Lazio: prescrizione decennale per il recupero incentivi GSE decorre dai conguagli</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tar-lazio-prescrizione-decennale-per-il-recupero-incentivi-gse-decorre-dai-conguagli</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Dopo la recentissima sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata lo scorso 3 febbraio (ne avevamo parlato qui:&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-consiglio-di-stato-conferma-la-prescrizione-decennale-del-diritto-del-gse-al-recupero-degli-incentivi-indebitamente-erogati" target="_blank"><i>Il Consiglio di Stato conferma la prescrizione decennale del diritto del GSE al recupero degli incentivi indebitamente erogati</i></a>), anche il TAR Lazio, Sez. III <i>ter</i>, con sentenza pubblicata il 17 febbraio 2025, n. 3443, è tornato a pronunciarsi sul tema della prescrizione decennale del diritto del GSE al recupero degli incentivi indebitamente erogati <strong>in caso di conguagli tariffari </strong>precisando che: <strong>il </strong><i><strong>dies a quo</strong>&nbsp;</i>della prescrizione inizia a<strong>&nbsp;decorrere&nbsp;</strong>dal giorno in cui il diritto del Gestore può essere fatto valere, ovverosia<strong> dal 30 giugno dell’anno successivo a quello solare di produzione</strong>.</p><p class="text-justify">Nella fattispecie, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Gestore ordinava la restituzione degli incentivi percepiti in eccesso sulla base dei conguagli per il periodo 2012-2015, con riferimento ad un impianto fotovoltaico su edificio ammesso al Quarto Conto Energia.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il ricorrente, oltre a lamentare l’erroneità delle letture effettuate dal Gestore in sede di conguaglio, ha contestato l’intervenuta prescrizione del diritto di credito del GSE con riferimento all’annualità del 2012, in quanto l’impugnata richiesta di restituzione è stata notificata nel novembre del 2022 ovverosia oltre i dieci anni dall’incasso degli incentivi percepiti da luglio ad ottobre 2012.</p><p class="text-justify">Chiarite le modalità di determinazione dell’incentivo in concreto spettante ai proponenti in questione, basate sulla previsione di cui all’<strong>art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 91/2014</strong>, secondo la quale il GSE eroga le tariffe incentivanti<i>&nbsp;</i>“<i>con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione ed&nbsp;<strong>effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva entro il 30 giugno dell’anno successivo</strong></i>”, il TAR Lazio ha ribadito che l’azione di recupero da parte del Gestore delle somme corrisposte e non dovute deve ritenersi soggetta all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 del cod. civ., “<i>il cui termine decorre dal giorno di erogazione delle somme, avendo l'azione di ripetizione dell’indebito come suo fondamento l’inesistenza, totale o parziale, dell’obbligazione adempiuta da una parte, perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto o è venuto meno successivamente</i>”.</p><p class="text-justify">Partendo da tale presupposto, il TAR Lazio ha precisato che, <strong>in caso di conguaglio</strong>, <strong>l’individuazione materiale delle somme relative all’anno solare di produzione ha luogo entro il 30 giugno dell’anno successivo rispetto a quello di produzione</strong>.</p><p class="text-justify">La <i>ratio</i> sottesa a tale orientamento risiederebbe nella peculiarità del sistema di erogazione degli incentivi basato su rate di acconto e conguaglio finale, che consente al Gestore di ottenere “<i>una quantificazione completa dell’energia prodotta nell’anno solare di riferimento solamente nell’anno successivo</i>” e, in tal modo (i) confrontare la produzione effettiva con la produzione presunta; (ii) ottenere l’incentivo in concreto spettante, moltiplicando la produzione effettiva per la tariffa riconosciuta; (iii) effettuare la somma algebrica tra incentivo erogato in acconto e incentivo in concreto spettante; (iv) ricavare l’importo da sottoporre a conguaglio.</p><p class="text-justify">Secondo i giudici del TAR Lazio, quindi, solo l’esatta determinazione nell’anno successivo rispetto all’anno solare di produzione consente al GSE, da un lato, di effettuare il conguaglio una volta ricevute i dati effettivi di produzione dell’impianto dal gestore di rete e, dall’altro, di esercitare il proprio diritto a chiedere la restituzione degli incentivi erogati e non dovuti.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 20 Feb 2025 14:35:00 +0100</pubDate>
                        <title>Tax treatment of after-sale warranties: VAT or insurance tax?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tax-treatment-of-after-sale-warranties-vat-or-insurance-tax</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Capita spesso, soprattutto nel settore automobilistico, che la vendita di prodotti, come gli autoveicoli, sia accompagnata dalla vendita di pacchetti di garanzie post-vendita.</p><p>Il trattamento ai fini delle imposte indirette di tali pacchetti deve essere analizzato attentamente in base alle leggi fiscali dello Stato di residenza dell'azienda produttrice e alle leggi fiscali dello Stato in cui il prodotto viene venduto.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/Tax_2.pdf" target="_blank"><strong><u>Leggi qui</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 18 Feb 2025 14:56:20 +0100</pubDate>
                        <title>Chambers and Partners Global Guide 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/chambers-and-partners-global-guide-2025</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Siamo orgogliosi di comunicare che 6 aree di pratica di ADVANT Nctm sono presenti nelle classifiche di <strong>Chambers Global 2025</strong>!&nbsp;</p><p>Abbiamo inoltre raggiunto l’importante risultato di 15 ranking per i nostri professionisti.<br><br>In particolare, si registrano <strong>2 upgrade</strong> di Practice Area e <strong>7 upgrade</strong> per gli individual.<br><br><strong>Paolo Montironi</strong> diventa Senior State People mentre <strong>Pietro Zanoni </strong>viene promosso in Band 1 per Corporate/M&amp;A: Mid-Market.<br><br><strong>Alessia Trevisan </strong>entra per la prima volta nei Ranking, sempre per Corporate/M&amp;A: Mid-Market.<br><br>Congratulazioni!<br><br><a href="https://chambers.com/law-firm/advant-nctm-global-2:2914" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per la Global Guide 2025</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 16:34:56 +0100</pubDate>
                        <title>Nota di Sintesi del Decreto FER-X Transitorio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nota-di-sintesi-del-decreto-fer-x-transitorio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">1. <strong>Finalità e Contesto Normativo</strong></p><p class="text-justify">Il decreto <strong>FER-X Transitorio</strong> è stato firmato, ma non ancora pubblicato (e, quindi, non ancora entrato in vigore) dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in attuazione degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 199/2021, con l'obiettivo di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con costi vicini alla competitività di mercato.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">2. <strong>Ambito di Applicazione</strong></p><p class="text-justify">Si applica a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>Fotovoltaico</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Eolico</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Idroelettrico</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Gas residuati dai processi di depurazione</span></p></li></ul><p class="text-justify">Anche gli impianti agrivoltaici sono incentivabili in quanto ricompresi tra i fotovoltaici, ancorché non beneficino di nessun maggior incentivo e/o criterio di priorità nell’ammissione al meccanismo incentivante.</p><p class="text-justify">Rientrano nell’ambito di applicazione anche gli interventi di rifacimento integrale e parziale e di potenziamenti di impianti esistenti limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento.</p><p class="text-justify">La validità del decreto è transitoria, con scadenza al <strong>31 dicembre 2025</strong>, salvo esaurimento anticipato del contingente di potenza previsto per gli impianti di taglia superiore ad 1 MW. Per gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW il decreto cesserà di applicarsi 60 giorni dopo il raggiungimento del contingente di potenza pari a 3 GW qualora antecedente al 31 dicembre 2025.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">3.<strong> Meccanismo di Supporto</strong></p><p class="text-justify">Il decreto prevede due modalità di accesso agli incentivi:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong>Accesso diretto</strong> per impianti con potenza ≤ <strong>1 MW</strong> (purché abbiano avviato i lavori dopo l’entrata in vigore del FER X transitorio).</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>Procedure competitive (aste al ribasso)</strong> per impianti con potenza &gt; <strong>1 MW</strong>, con assegnazione basata su offerte economiche.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Con riferimento agli impianti con potenza &gt; <strong>1 MW</strong>, è previsto che il meccanismo incentivante operi solamente per il 95% dell’energia prodotta dagli impianti che risultino ammessi.</p><p class="text-justify">I <strong>contingenti di potenza</strong> per gli impianti di piccola taglia sono pari a&nbsp;3 GW.&nbsp;Quelli previsti per le procedure competitive, invece, sono:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong>Fotovoltaico:</strong> 10 GW</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>Eolico:</strong> 4 GW</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>Idroelettrico:</strong> 0,63 GW</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>Gas da depurazione:</strong> 0,02 GW</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>Totale:</strong> 14,65 GW</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">4. <strong>Criteri di Selezione e Priorità</strong></p><p class="text-justify">L'accesso agli incentivi è condizionato al rispetto di requisiti ambientali, tecnici ed economici.&nbsp;</p><p class="text-justify">Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, il requisito più innovativo rispetto ad altri meccanismi di incentivazione è costituito dall’obbligo di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento.</p><p class="text-justify">Per tali impianti, gli altri principali requisiti sono :</p><ul><li><p class="text-justify"><span>possesso del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio dell’impianto, ma si segnala che, su richiesta del produttore, è possibile accedere alle procedure competitive presentando il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>preventivo di connessione accettato in via definitiva e registrazione dell'impianto sul sistema GAUDI di Terna validata dal gestore di rete;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>conformità ai requisiti prestazionali e alle norme nazionali e euro-unionali in materia di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del “</span><i><span>Do No Significant Harm</span></i><span>” (“<strong>DNSH</strong>”) nonché ai requisiti di cui all’Allegato 3, declinati nelle regole operative che saranno emanate dal GSE;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>possesso di almeno uno dei seguenti requisiti volti a dimostrare la solidità finanziaria del soggetto richiedente:</span></p><ul><li><p class="text-justify"><span>possesso di dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all’entità dell’intervento, tenuto conto della redditività attesa dall’intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l’impegno del medesimo istituto a finanziare l’intervento;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>capitalizzazione, in termini di capitale sociale interamente versato e/o di versamenti in conto futuro aumento capitale, il cui valore minimo è stabilito in relazione all'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto, determinato applicando, alla potenza nominale dell’impianto, il costo specifico di investimento, nella seguente misura:</span></p><ul><li><p class="text-justify"><span>il 10% sulla parte dell'investimento fino a cento milioni di euro;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il 5% sulla parte dell'investimento eccedente cento milioni di euro e fino a duecento milioni di euro;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il 2% sulla parte dell'investimento eccedente i duecento milioni di euro.</span></p></li></ul></li></ul></li></ul><p class="text-justify">Non è consentito, altresì, l’accesso al meccanismo di supporto agli impianti di potenza superiore a 1 MW per i quali siano stati avviati i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure competitive.</p><p class="text-justify">Costituiscono criteri di priorità, in caso di esubero di domande rispetto ai contingenti disponibili:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>Rimozione di <strong>amianto/eternit</strong> per gli impianti fotovoltaici.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>Rifacimenti integrali e potenziamenti</strong> su aree agricole senza aumento della superficie occupata.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Realizzazione in <strong>aree idonee</strong> secondo la normativa (nazionale) vigente.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>Presenza di sistemi di accumulo</strong> per migliorare la programmabilità della produzione.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>Contratti di approvvigionamento a lungo termine</strong> (minimo 10 anni).</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>Anteriorità &nbsp;</strong>della data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura.</span></p></li></ul><p class="text-justify">È previsto che, in sede di partecipazione alle procedure competitive, il proponente debba presentare una cauzione c.d. provvisoria a garanzia della qualità del progetto e l’impegno a prestare una cauzione definitiva a garanzia della realizzazione dell’impianto entro 90 giorni dalla pubblicazione con esito positivo della relativa graduatoria.</p><p class="text-justify">La cauzione definitiva è determinata in misura pari al 10% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell’impianto determinato per tecnologia secondo la seguente tabella:</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><figure class="table"><table style="border-style:none;" class="contenttable"><tbody><tr><td style="border-color:windowtext;border-width:1.0pt;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.7pt;"><p class="text-justify"><span><strong>Fonte rinnovabile</strong></span></p></td><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:none;border-right-style:solid;border-top-style:solid;border-width:1.0pt;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.7pt;"><p class="text-justify"><span><strong>Costo specifico di investimento (Euro/KW)</strong></span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;border-width:1.0pt;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.7pt;"><p class="text-justify"><span>Fotovoltaica</span></p></td><td style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.7pt;"><p class="text-justify"><span>900</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;border-width:1.0pt;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.7pt;"><p class="text-justify"><span>Eolica</span></p></td><td style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.7pt;"><p class="text-justify"><span>1.420</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;border-width:1.0pt;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.7pt;"><p class="text-justify"><span>Idraulica</span></p></td><td style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.7pt;"><p class="text-justify"><span>3.160</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;border-width:1.0pt;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.7pt;"><p class="text-justify"><span>Gas residuati dai processi di depurazione</span></p></td><td style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.7pt;"><p class="text-justify"><span>3.500</span></p></td></tr></tbody></table></figure><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">L’ammontare della cauzione provvisoria è, invece, pari al 50% dell’ammontare della cauzione definitiva.</p><p class="text-justify">La cauzione definitiva viene escussa, nella misura del 30%, nel caso in cui, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria il soggetto richiedente comunichi al GSE la rinuncia alla posizione utile in graduatoria. Laddove, invece, tale rinuncia sia comunicata tra i sei e i dodici mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il GSE escute il 50% della cauzione definitiva. Se non viene rispettato nemmeno tale ultimo termine, il GSE escute l’intero ammontare della cauzione definitiva.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">5. <strong>Modalità di Incentivazione e Prezzi</strong></p><p class="text-justify">Per gli impianti di potenza inferiore a 200 kW il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica erogando, sulla produzione netta immessa in rete, il prezzo di aggiudicazione in forma di tariffa omnicomprensiva, fermo restando che il richiedente può optare per il meccanismo riservato agli impianti con potenza uguale o superiore a 200 kW.</p><p class="text-justify">Per questi ultimi, il supporto è assegnato tramite una <strong>tariffa differenziale</strong> (contratti per differenza a due vie), restando l’energia prodotta dall’impianto nella disponibilità del richiedente/produttore che, dunque, è libero di valorizzarla sul mercato:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>Se il <strong>prezzo di mercato</strong> è inferiore al <strong>prezzo di aggiudicazione</strong>, il GSE integra la differenza.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Se il prezzo di mercato è superiore, il produttore deve restituire la differenza al sistema.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Il <strong>prezzo di mercato</strong> corrisponde al prezzo di riferimento individuato nel prezzo del Mercato del Giorno Prima gestito dal GME, purché maggiore di zero, determinato nel periodo rilevante delle transazioni e nella zona di mercato (quindi, P<sub>Z</sub>) in cui è localizzato l’impianto contrattualizzato.</p><p class="text-justify">Il prezzo di aggiudicazione, invece, è variabile e dipende dall’offerta (al ribasso) sul <strong>prezzo di esercizio</strong> che ogni operatore effettua nella relativa procedura d’asta. Ad oggi, il prezzo di esercizio che sarà applicato nelle procedure di cui al decreto in esame è il c.d. “prezzo di esercizio superiore” che è, a sua volta differente a seconda della tecnologia dell’impianto:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>95 Euro/MWh per il fotovoltaico e per l’eolico;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>105 Euro/MWh per l’idroelettrico;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>100 Euro/MWh per i gas residuati dai processi di depurazione.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Il prezzo di aggiudicazione, inoltre, una volta determinato è aggiornato all’inflazione ed è corretto sulla base della zona geografica in cui si trova l’impianto.</p><p class="text-justify">Infine, il prezzo di aggiudicazione è corretto nella misura di:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>+ 27 Euro/MWh per impianti fotovoltaici in sostituzione di eternit o amianto;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>+ 5 Euro/MWh, per impianti realizzati su specchi d’acqua.</span></p></li></ul><p class="text-justify">I <strong>prezzi di esercizio</strong> per impianti fino a 1 MW, invece, saranno stabiliti da ARERA e aggiornati periodicamente.</p><p class="text-justify">È prevista la possibilità di adeguamento delle tariffe e delle regole per le nuove procedure in base all’andamento del mercato.</p><p class="text-justify">In caso di prezzi di mercato negativi o nulli:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>per gli impianti che partecipano al Mercato del Bilanciamento (quindi, per tutti gli impianti con potenza superiore a 1 MW e per tutti quegli impianti con potenza inferiore a 1 MW che hanno optato per la partecipazione a tale mercato), l’incentivo è calcolato sull’energia elettrica producibile nel solo periodo di tempo in cui il prezzo di mercato è risultato negativo/nullo. In particolare, l’incentivo in caso di prezzi di mercato negativi/nulli, è calcolato secondo la seguente formula:</span></p><p class="text-justify"><span>I = MIN (E<sub>p&nbsp;</sub>, P<sub>mb</sub>&nbsp;+ P<sub>o</sub>)</span></p><p class="text-justify"><span>dove</span></p><p class="text-justify"><span>I = incentivi</span></p><p class="text-justify"><span>E<sub>p </sub>= energia producibile</span></p><p class="text-justify"><span>P<sub>mb </sub>= programma in entrata nel Mercato del Bilanciamento</span></p><p class="text-justify"><span>P<sub>o </sub>= potenza offerta a prezzo nullo o negativo</span></p><p class="text-justify"><span>ARERA dovrà determinare le modalità di calcolo dell’energia producibile;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>per gli impianti che non partecipano al Mercato del Bilanciamento, l’erogazione dell’incentivo è sospesa nei soli periodi in cui il prezzo di mercato è risultato nullo/negativo e non è prevista alcuna erogazione al termine del periodo di incentivazione.</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">In caso di taglio della produzione (c.d. <i>curtailment</i>):</p><ul><li><p class="text-justify"><span>in ottemperanza a ordini provenienti da gestori di rete per la risoluzione di problemi legati alla rete stessa, oppure</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>in ottemperanza a ordini impartiti da Terna sul Mercato del Bilanciamento e/o in altre piattaforme di bilanciamento europee, l’incentivo è calcolato sulla base dell’energia producibile dall’impianto nel solo periodo di </span><i><span>curtailment</span></i><span> e limitatamente ai volumi oggetto di taglio della produzione. È, comunque, riconosciuto dal GSE il prezzo medio di negoziazione relativo alle GO.</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">6.<strong> Tempi di Realizzazione e Sanzioni</strong></p><p class="text-justify">Gli impianti devono entrare in esercizio <strong>entro 36 mesi</strong> dalla pubblicazione della graduatoria, al netto di eventuali cause di forza maggiore.</p><p class="text-justify">Per ritardi nella realizzazione sono previste <strong>penalità progressive</strong> sulla tariffa (0,2% per ogni mese per i primi nove mesi di ritardo e 0,5% per i successivi sei mesi) fino ad un massimo 15 (quindici) mesi di ritardo, oltre il quale è disposta la decadenza dall’accesso agli incentivi. In questo caso, qualora l’impianto venga successivamente riammesso a meccanismi di supporto, si applicherà una riduzione del 5% della tariffa.</p><p class="text-justify">In caso di mancato rispetto dei termini che precedono, il GSE provvede ad escutere la cauzione definitiva, fermo restando quanto indicato nel paragrafo 4 che precede in caso di rinuncia.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>7. Pubblicazione e prossimi passi</strong></p><p class="text-justify">Il Decreto non è ancora stato pubblicato ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del MASE.</p><p class="text-justify">Occorre, dunque, ora attendere, oltre alla pubblicazione del Decreto, entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, l’ulteriore pubblicazione delle regole operative da parte del GSE e la delibera con la quale ARERA:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>provvede a definire i prezzi di aggiudicazione per gli impianti di potenza inferiore o uguale a 1 MW che accedono direttamente al meccanismo di supporto (ARERA);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>provvede a pubblicare i prezzi di esercizio (ARERA);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>definisce la regolazione tecnica e le modalità procedurali da applicare (ARERA):</span></p><ul><li><p class="text-justify"><span>in caso di prezzi nulli/negativi e in caso di </span><i><span>curtailment</span></i><span> su ordini impartiti da gestori di rete/Terna;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>per l’abilitazione e partecipazione degli impianti al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento.</span></p></li></ul></li></ul>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Idroelettrico</category>
                            
                                <category>PPA</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8472</guid>
                        <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 15:44:47 +0100</pubDate>
                        <title>Linee guida sulla pseudonimizzazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/linee-guida-sulla-pseudonimizzazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Nell’ambito del Regolamento (UE) 2016/679 (“<i><strong>GDPR</strong></i>”), che ne introduce per la prima volta il concetto, la pseudonimizzazione viene considerata come una delle misure tecniche di cui il titolare o il responsabile possono avvalersi per adempiere agli obblighi in materia di protezione dei dati personali. Nello specifico, la procedura di pseudonimizzazione consiste nel rendere i dati personali relativi ad un determinato individuo non più riconducibili allo stesso, se non – ed è qui la differenza sostanziale con l’anonimizzazione – mediante l’utilizzo di ulteriori informazioni, comprese eventuali informazioni aggiuntive che si trovano al di fuori del controllo della parte che sta effettuando la pseudonimizzazione. Tali informazioni aggiuntive (cd. <i>pseudonomysation secrets</i>) devono essere conservate separatamente e protette da adeguate misure di sicurezza. Lo scopo è garantire che chi tratta il dato pseudonimizzato non sia in grado di ricondurlo all’individuo cui tale dato pertiene.&nbsp;</p><p class="text-justify">Come sostenuto nelle Linee guida, dal momento che i dati pseudonimizzati costituiscono informazioni relative a una persona fisica identificabile, essi rimangono a tutti gli effetti dati personali e, come tali, sono soggetti alle disposizioni di cui al GDPR.&nbsp;</p><p class="text-justify">A questo riguardo, l’EDPB pare adottare una nozione molto ampia di dati personali, in contrasto con le recenti conclusioni dell'Avvocato Generale Dean Spielmann nella causa C-413/23 P del 6 febbraio 2025. Infatti, adottando un approccio più restrittivo, l’Avvocato Generale sottolinea che, al fine di determinare se i dati pseudonimizzati siano da considerarsi dati personali e dunque rientrino nell’ambito di applicazione oggettivo del GDPR, si debba tenere conto della ragionevole probabilità che le informazioni aggiuntive possano essere utilizzate dal destinatario dei dati per identificare l’interessato, non essendo sufficiente la mera teorica identificabilità dello stesso.</p><p class="text-justify">Tornando alle Linee guida, concetto fondamentale introdotto dall’EDPB è quello di “<i>pseudonomysation domain</i>”, definibile come l’insieme di individui e sistemi autorizzati che possono avere accesso ai dati pseudonimizzati. All’interno di questo dominio, che sarà onere del titolare/responsabile determinare, i dati pseudonimizzati possono essere trattati minimizzando i rischi di re-identificazione degli interessati. Ciò comporta, come logico corollario, che gli <i>pseudonomysation secrets</i> dovranno essere conservati al di fuori del dominio di pseudonimizzazione.&nbsp;</p><p class="text-justify">Sempre in un’ottica di <i>accountability</i>, il titolare è tenuto a valutare, anche attraverso <i>risk assessment</i> periodici, la probabilità di re-identificazione all'interno del dominio di pseudonimizzazione, in modo da garantire che il rischio rimanga trascurabile per tutto il periodo di trattamento.</p><p class="text-justify">D’altra parte, le Linee guida costituiscono anche un utile indirizzo operativo per le imprese e gli operatori, presentando alcuni esempi di misure tecniche adeguate per procedere alla pseudonimizzazione, tra cui si segnalano:</p><ul><li><p class="text-justify">tecniche di crittografia avanzata, come le funzioni di Hash SHA-3, che possono essere utilizzate per creare dati pseudonimizzati. Per aumentare la sicurezza del procedimento, è possibile combinare queste funzioni con un salt, ossia una stringa di dati casuali generata in modo sicuro;</p></li><li><p class="text-justify">misure di sicurezza relative all’infrastruttura informatica, come la limitazione degli accessi agli <i>pseudonomysation secrets </i>(in concreto, si potrebbero limitare gli accessi ai soli amministratori di sistema, applicando anche ad essi il principio del privilegio minimo);</p></li><li><p class="text-justify">l’utilizzazione di strumenti di <i>data protection engineering</i>, sui cd. quasi identificatori (cioè quelle informazioni che, se combinate tra loro, possono identificare indirettamente un individuo), incluse tecniche come la <span><strong>generalizzazione e soppressione</strong></span>, che modificano il livello di dettaglio dei dati o eliminano quelli altamente rischiosi per ridurre il rischio di re-identificazione.</p></li></ul><p class="text-justify">In conclusione, emerge dall’analisi delle Linee guida il ruolo fondamentale che la pseudonimizzazione può giocare per l’applicazione del principio di privacy by design oltre che in alcune aree di attività aziendali, assai sensibili dal punto di vista <i>data protection</i>, come la gestione dei canali whistleblowing e i trasferimenti di dati personali extra UE. Come chiarito dalle stesse Linee guida, la pseudonimizzazione può inoltre facilitare l’utilizzo di basi giuridiche come il legittimo interesse di cui all’art. 6(1)(f) del GDPR per il trattamento dei dati personali - un approccio certamente utile quando si deve cercare un’alternativa al consenso e il bilanciamento tra gli interessi delle aziende e i diritti degli individui - e favorire la compatibilità dei dati trattati da eventuali destinatari con la valutazione della finalità originaria del trattamento, ai sensi dell’art. 6(4) GDPR.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_processed_/f/4/csm_ADV_II_Intellectual-Property-4_copy_a5f140c600.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
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                        <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 09:40:53 +0100</pubDate>
                        <title>La Corte di Giustizia annullerà la Direttiva sul Salario Minimo Adeguato?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-corte-di-giustizia-annullera-la-direttiva-sul-salario-minimo-adeguato</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 14 gennaio 2025, l’Avvocato Generale ha espresso un parere favorevole alla posizione di Danimarca e Svezia nella causa da esse promossa per l’annullamento della Direttiva sul Salario Minimo Adeguato UE 2022/2041.</p><p class="text-justify">La questione principale sollevata dai due Stati (che avevano espresso voto contrario anche durante il processo di approvazione della Direttiva) è se questa superi la ripartizione delle competenze tra l’Unione Europea e i suoi Stati membri, come definita dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). La Danimarca, principale ricorrente, sostiene che la Direttiva eccede tali limiti.</p><p class="text-justify">Secondo l’Avvocato Generale, la Direttiva effettivamente li supera, in quanto rappresenta un’"interferenza diretta" nella materia delle “retribuzioni”, che l’Articolo 153(5) del TFUE esclude espressamente dalla competenza dell’Unione Europea.</p><p class="text-justify">In sostanza, secondo questa interpretazione, ciò che conta non è solo il fatto che la Direttiva non fissi direttamente le retribuzioni, ma il suo obiettivo di regolamentare i salari, indipendentemente dal grado di rigidità o flessibilità. Pertanto, anche un intervento di carattere procedurale volto a disciplinare la “retribuzione” costituirebbe un’interferenza diretta e violerebbe il TFUE, trattandosi di una materia di esclusiva competenza nazionale.</p><p class="text-justify">Il ricorso è stato presentato da Danimarca e Svezia, mentre Germania, Francia e Spagna (tra gli altri) si sono schierate contro questa posizione.</p><p class="text-justify"><strong>Danimarca e Svezia sono contrarie al salario minimo?</strong></p><p class="text-justify">Come sottolineato dall’Avvocato Generale,&nbsp;<i>“la presente azione non nasce dal nulla, in quanto è intrinsecamente legata alla costante opposizione della Danimarca e di altri Stati membri nordici alle azioni dell'Unione Europea che ritengono interferiscano con i loro sistemi di diritto del lavoro e di relazioni industriali”</i>.</p><p class="text-justify">È evidente, infatti, che Danimarca e Svezia non si oppongono a garanzie minime per i lavoratori. Entrambi i Paesi hanno un tasso di copertura della contrattazione collettiva superiore all’80%, assicurando un’ampia tutela ai lavoratori. Tuttavia, la loro opposizione si basa sul modello consolidato di diritto del lavoro e relazioni industriali, che valorizza l’autonomia delle parti sociali. In questi Paesi, salari e condizioni di lavoro non sono stabiliti per legge, ma determinati attraverso la contrattazione collettiva.</p><p class="text-justify">L’obiezione, dunque, non riguarda il contenuto e i principi della Direttiva – essendo entrambi i Paesi già vincolati alla Convenzione sulla fissazione del salario minimo dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) del 1970 – bensì il principio di non interferenza nella materia delle retribuzioni e nel diritto di associazione (altro aspetto oggetto di contestazione).</p><p class="text-justify"><strong>Qual è lo stato del salario minimo nell’Unione Europea?</strong></p><p class="text-justify">Ad oggi, 22 dei 27 Stati membri dell’Unione Europea hanno un salario minimo nazionale stabilito per legge. I cinque Paesi che ne sono privi sono Danimarca, Italia, Austria, Finlandia e Svezia. Gli importi variano notevolmente all’interno dell’UE, passando dai 2.638 euro mensili in Lussemburgo ai 550,66 euro della Bulgaria.</p><p class="text-justify"><strong>E in Italia?</strong></p><p class="text-justify">In Italia, il dibattito sull’introduzione di un salario minimo legale è stato al centro dell’attenzione nel 2024, soprattutto alla luce di fatti di cronaca e sentenze che hanno evidenziato il problema del lavoro povero e l’inadeguatezza di alcuni contratti collettivi rispetto al principio costituzionale di proporzionalità e sufficienza del salario. Principio che, secondo costante giurisprudenza, ha carattere immediatamente precettivo.</p><p class="text-justify">Un ruolo di rilievo nel dibattito lo ha avuto il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro – CNEL (che in molti hanno ipotizzato, nel tempo, di abolire). Il CNEL ha condotto un’istruttoria al termine della quale ha emesso un parere, sostenendo che il fenomeno del lavoro povero debba essere valutato in termini più ampi rispetto alla sola introduzione di un salario minimo e valorizzando il ruolo della contrattazione collettiva.</p><p class="text-justify">Nel parere si evidenzia che la Direttiva, come noto, non impone agli Stati membri l’obbligo di fissare per legge un salario minimo adeguato. Laddove esista già un sistema di contrattazione collettiva solido ed esteso, con trattamenti retributivi definiti da soggetti rappresentativi, non sono richieste ulteriori verifiche o adempimenti.&nbsp;</p><p class="text-justify">In Italia, il tasso di copertura della contrattazione collettiva si avvicina al 100%. Tuttavia, permangono alcune criticità, come il ritardo nei rinnovi contrattuali, sebbene il CNEL ritenga che il sistema disponga di strumenti correttivi per gestire i periodi di vacanza contrattuale. Per quanto riguarda la cosiddetta “contrattazione pirata”, il 96,5% dei lavoratori di cui si conosce il contratto applicato è coperto da un accordo firmato dalle principali sigle sindacali (CGIL, CISL e UIL).</p><p class="text-justify">Il CNEL, comunque, conclude suggerendo l’adozione di un piano a sostegno della contrattazione collettiva, avendo a mente la questione salariale e l’esistenza di pratiche fraudolente ed elusive.</p><p class="text-center">***</p><p class="text-justify">Secondo l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), l’introduzione di un salario minimo di 9 euro lordi all’ora coinvolgerebbe circa il 21% dei lavoratori dipendenti, pari a 2,6 milioni di persone. Per le imprese, il costo stimato – escludendo i contributi previdenziali obbligatori e il trattamento di fine rapporto, calcolati sul salario mensile lordo – sarebbe di circa 6,7 miliardi di euro.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 10 Feb 2025 09:44:11 +0100</pubDate>
                        <title>Il Consiglio di Stato conferma la prescrizione decennale del diritto del GSE al recupero degli incentivi indebitamente erogati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-consiglio-di-stato-conferma-la-prescrizione-decennale-del-diritto-del-gse-al-recupero-degli-incentivi-indebitamente-erogati</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con sentenza pubblicata il 3 febbraio 2025, n. 828, il Consiglio di Stato, Sez. II, ha statuito che&nbsp;il diritto al recupero degli incentivi indebitamente corrisposti,&nbsp;vantato dal GSE in caso di decurtazione della tariffa o decadenza dal beneficio, all’esito dell’esercizio dell’attività di verifica e controllo ai sensi dell’art. 42, D.Lgs. n. 28/2011, deve ritenersi soggetto all'ordinaria <strong>prescrizione decennale</strong> di cui all'art. 2946 c.c. <strong>il cui termine decorre dal giorno in cui le somme sono state materialmente erogate</strong>.</p><p class="text-justify">La sentenza si pone nel solco di un orientamento ormai consolidato (sul punto, <i>ex multis</i>, TAR Lazio, Sez. III ter, Sentenza n. 10162/2024; TAR Lazio, Sez. III stralcio, Sentenza n. 11508/2024; TAR Lazio, Sez. III ter, Sentenza n. 1385/2023; TAR Lazio, Sez. III ter, Sentenza n. 12196/2023; TAR Lazio, Sez. III ter, Sentenza n. 12641/2023; Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 6060/2018) per il quale al diritto di credito del GSE si applica la prescrizione decennale e&nbsp;il giorno da cui tale diritto può essere fatto valere non può essere posticipato all’esito del procedimento di verifica e controllo ma decorre dalla data di erogazione di ogni singolo pagamento effettuato in favore dell’impianto incentivato,&nbsp;a nulla rilevando la natura pubblica della funzione riguardante la regolazione e la regolamentazione del mercato interno dell’energia e del suo sistema di incentivazione. L’unica eccezione (prevista peraltro espressamente dall’art. 2941 n. 8) c.c.) è rappresentata dal dolo del beneficiario dell’erogazione che comporta la sospensione del decorso del termine prescrizionale finché il dolo non venga scoperto.</p><p class="text-justify">Il potere di verifica e controllo è, infatti, esercitabile dal GSE immediatamente dopo l’ammissione agli incentivi, per cui&nbsp;è solo in&nbsp;capo allo stesso che va ravvisata la responsabilità per l’omesso (o ritardato) esercizio di tali poteri.&nbsp;Ne consegue che, la scelta dell’<i>an</i> e del quando attivare il procedimento non può comportare lo slittamento in avanti del <i>dies a quo</i> della prescrizione, pena un’indebita mobilità del termine di decorrenza della prescrizione rimesso alla discrezionalità del Gestore.</p><p class="text-justify">Risulta, dunque, allo stato dell’arte, incontestato il principio, già più volte sancito dalla giurisprudenza amministrativa, per cui, da un lato, in presenza di una verificata circostanza di indebita corresponsione della tariffa incentivante, il GSE non potrà agire per il recupero delle somme erogate rispetto alle quali è già decorso il termine di prescrizione decennale <i>ex</i> art. 2946 c.c., dall’altro, che tale prescrizione non va fatta decorrere dalla data del provvedimento con cui il GSE ha adottato il provvedimento di riduzione tariffaria, bensì dalla data di ogni singola erogazione.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 05 Feb 2025 14:46:00 +0100</pubDate>
                        <title>Hiring week 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/hiring-week-2025</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dal 25 al 28 febbraio torna la nostra <strong>Hiring Week</strong>, un'opportunità per neolaureati e laureandi in Giurisprudenza che desiderano intraprendere un percorso professionale all'interno di un importante realtà come ADVANT Nctm.<br><br>Scopri i requisiti e candidati entro il 18 febbraio inviando il tuo CV e una breve lettera di presentazione: <a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/Hiring_Week_2025.pdf" target="_blank"><strong><u>CLICCA QUI</u></strong></a><br><br>Il progetto rientra tra le attività che il nostro studio organizza per sostenere concretamente le giovani generazioni al fine di valorizzarne il talento e favorirne l'ingresso nella professione di avvocato, come le borse di studio e il premio di laurea.&nbsp;<br><br>▶️ Per ulteriori informazioni sui nostri progetti: <a href="https://www.advant-nctm.com/lavora-con-noi/your-career-advantage" target="_self" class="TYwFhGrAOkNlxnxENufwIbYSlSJAqSIcLM"><strong><u>CLICCA QUI</u></strong></a><br><br><i>Scegli il tuo momento per disegnare il tuo futuro</i></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 03 Feb 2025 14:41:55 +0100</pubDate>
                        <title>Legge di Bilancio 2025 - Principali novità fiscali per le imprese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-di-bilancio-2025-principali-novita-fiscali-per-le-imprese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (“Legge di Bilancio 2025”) è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 43/L della Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024 n. 305 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2025. Di seguito vengono sintetizzate le principali novità fiscali e misure agevolative destinate alle imprese.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/Legge_di_bilancio_2025.pdf" target="_blank"><strong><u>Clicca qui per il documento integrale</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 31 Jan 2025 16:50:14 +0100</pubDate>
                        <title>Decreto Salva Casa: pubblicate le linee guida</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-salva-casa-pubblicate-le-linee-guida</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 30 gennaio 2025 il MIT ha pubblicato le&nbsp;<strong>linee di indirizzo e i criteri interpretativi</strong>&nbsp;sull’attuazione&nbsp;delle disposizioni&nbsp;del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (c.d. D.L. Salva Casa).&nbsp;</p><p class="text-justify">Le linee guida sono state predisposte dal MIT per <strong>facilitare la corretta ed effettiva attuazione</strong> delle disposizioni del D.L. Salva Casa, rispondendo alle esigenze rappresentate dagli attori coinvolti nel processo edilizio.</p><p class="text-justify">Stato legittimo&nbsp;degli immobili, mutamento&nbsp;della&nbsp;destinazione d’uso, procedure per la regolarizzazione&nbsp;delle difformità edilizie e adeguamento&nbsp;degli standard edilizi: suddivise in <strong>quattro aree di intervento</strong>, le linee guida – corredate dalle FAQ - si presentano come un importante strumento a supporto&nbsp;degli Enti territoriali e&nbsp;degli operatori&nbsp;del settore nell’applicazione&nbsp;delle disposizioni&nbsp;del D.L. Salva Casa sull’intero territorio nazionale.</p><p class="text-justify">Le <strong>disposizioni del D.L. Salva Casa</strong> non richiedono ulteriori interventi attuativi da parte dello Stato, stante la loro <strong>natura auto-applicativa</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Resta in ogni caso salva la <strong>facoltà delle Regioni di adottare norme di dettaglio</strong> pur nel rispetto della <i>ratio</i> delle norme novellate dal D.L. Salva Casa e in coerenza con le scelte operate dal legislatore statale.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le linee guida sono disponibili al <a href="https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/basic/2025-01/Linee%20Guida%20DL%20Salva%20Casa.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>seguente link</strong></a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 31 Jan 2025 11:06:21 +0100</pubDate>
                        <title>Roma Capitale: pubblicata la deliberazione n. 169 dell’11 dicembre 2024 di adozione della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/roma-capitale-pubblicata-la-deliberazione-n-169-dell11-dicembre-2024-di-adozione-della-variante-parziale-alle-norme-tecniche-di-attuazione-del-prg</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 30 gennaio 2025 è stata pubblicata sull’Albo Pretorio la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 169 dell’11 dicembre 2024 con la quale è stata adottata la variante parziale agli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione (“<strong>NTA</strong>”) del vigente Piano Regolatore Generale (“<strong>PRG</strong>”) di Roma Capitale.</p><p class="text-justify">Ai sensi della L.R. n. 19/2022, entro <u>30 giorni</u> dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito presso la segretaria comunale, chiunque può presentare osservazioni.</p><p class="text-justify">Dall’analisi del testo delle NTA adottato, tra le novità di rilievo si segnalano:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>conferma della&nbsp;<strong>tutela del centro storico e della sua residenzialità</strong>: si mantengono gli attuali confini della Città storica e si esclude la possibilità di intervenire con aumenti volumetrici;&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>novità in tema di destinazione d’uso</strong>: viene introdotta una suddivisione delle destinazioni d’uso sulla base di cinque “macro-categorie funzionali” e del loro carico urbanistico, nello specifico (i) <strong>residenziale</strong> (che ricomprende: abitazioni singole, abitazioni collettive e <u>abitazioni ad uso ricettivo, compresi </u></span><i><span><u>bed and breakfast</u></span></i><span><u>, affittacamere e case per vacanza</u>); (ii) <strong>turistico-ricettive</strong> (strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere); (iii) <strong>produttivo e direzionale</strong> (tra gli altri, artigianato produttivo, industria, commercio&nbsp;all’ingrosso, depositi e magazzini; <u>logistica</u>; </span><i><span><u>data center</u></span></i><span>); (iv) <strong>commerciale</strong>; (v) <strong>rurale</strong>.&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>eliminazione</strong> delle norme che limitavano le dimensioni degli hotel a <strong>massimo 60 posti letto</strong>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>restrizioni alle ulteriori trasformazioni dell'agro romano;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>disciplina volta a semplificare gli interventi di rigenerazione urbana, favorendo quindi gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto del principio del consumo di suolo;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>disciplina specifica per il <strong>recupero degli edifici abbandonati</strong> – applicabile indipendentemente alla destinazione funzionale –</span> <span>individuati sulla base di verbali approvati con apposito provvedimento della Giunta Capitolina. Entro 3 anni dalla data di approvazione del suindicato provvedimento, i proprietari di tali immobili potranno presentare una proposta di piano attuativo o domanda di idoneo titolo abilitativo con modalità diretta finalizzato al recupero dell’immobile. Tali interventi, inoltre, potranno beneficiare di incentivi e premialità (inclusa una riduzione del contributo di costruzione);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>disciplina specifica per </span><i><span><strong>housing&nbsp;</strong></span></i><span><strong>sociale</strong>, ivi inclusi <strong>studentati e </strong></span><i><span><strong>senior housing</strong></span></i><span>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>norme in tema di recupero delle sale cinematografiche, impiantistica sportiva e utilizzo del litorale.</span></p></li></ul><p class="text-justify">La deliberazione n. 169 dell’11 dicembre 2024 è disponibile al seguente link:&nbsp;<a href="https://legal-team.it/wp-content/uploads/2025/01/Deliberazione-Assemblea-Capitolina-n.-169-2024-1.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">Deliberazione Assemblea Capitolina n. 169-2024.</a></p><p class="text-justify">Si ricorda che – a seguito della pubblicazione della delibera di adozione – al fine del rilascio / della presentazione dei titoli edilizi rilevanti troveranno applicazione le c.d. “misure di salvaguardia”, le quali impongono di verificare la conformità di ogni intervento edilizio alla disciplina prevista sia dallo strumento urbanistico vigente, sia da quello adottato.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 30 Jan 2025 09:55:30 +0100</pubDate>
                        <title>Appalti e lavoro: il D.L. n. 19 del 2024</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/appalti-e-lavoro-il-dl-n-19-del-2024</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>1. Appalti: fra economia, società e lavoro povero</strong></p><p class="text-justify">Gli appalti rappresentano un settore cruciale per l’economia e per le strategie aziendali ma sono anche tristemente balzati alla cronaca come possibile terreno fertile per pratiche scorrette, fino al vero sfruttamento lavorativo. Il 2024 ha visto l’intervento di diverse istituzioni per contrastare questi fenomeni, in particolare la magistratura (con il Tribunale di Milano in prima fila), che si è distinta per le sue iniziative, che hanno coinvolto molteplici settori (e quello della moda e della logistica su tutti).</p><p class="text-justify">Le indagini dalle Procure hanno portato alla luce fenomeni in cui aziende beneficiarie finali di catene di subappalti erano, in ultimo, consapevoli o inconsapevoli beneficiarie di schemi di sfruttamento lavorativo, non solo in settori economicamente vulnerabili, ma anche in comparti produttivi ad alto margine e senza distinzione geografica sul territorio nazionale.</p><p class="text-justify">Nel contesto di tale rinnovata attenzione al tema – che, per il vero, si è caratterizzato orma da tempo per la grande vivacità normativa (basti pensare alle innumerevoli modifiche sul regime della responsabilità solidale) – si pone, da ultimo, l’intervento del legislatore con il D.L. n. 19 del 2024.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Il ritorno della responsabilità penale</strong></p><p class="text-justify">Il <strong>Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19</strong>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024 ed entrato in vigore lo stesso giorno, ha introdotto importanti modifiche in materia di appalti. Successivamente, è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla&nbsp;<strong>Legge 29 aprile 2024, n. 56</strong>, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 29 aprile 2024 ed entrata in vigore il 30 aprile 2024.</p><p class="text-justify">Una delle novità più rilevanti introdotte dal DL è la reintroduzione della responsabilità penale per violazioni legate all’impiego irregolare di manodopera. Le sanzioni, abolite o attenuate con la depenalizzazione del 2016, sono ora rinvigorite per contrastare fenomeni quali la somministrazione abusiva di manodopera, l’utilizzo illecito di manodopera ed il distacco illecito</p><p class="text-justify">Questa scelta legislativa mira a limitare pratiche scorrette e anticoncorrenziali, offrendo al contempo una maggiore tutela ai lavoratori anche in situazioni nelle quali non si configuri una condizione di sfruttamento lavorativo, ma si sia in presenza di fenomeni simulatori o, comunque, di esercizio di attività protette, come la somministrazione di lavoro, senza le necessarie autorizzazioni.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. In dettaglio: le sanzioni</strong></p><p class="text-justify">La normativa introduce un sistema sanzionatorio dettagliato per specifiche violazioni.&nbsp;</p><p class="text-justify">Ecco un riepilogo:</p><p class="text-justify">a) <strong>Somministrazione non autorizzata</strong></p><ul><li><p class="text-justify"><span>Per il somministratore: arresto fino a un mese o ammenda di 60 euro per giorno/lavoratore, con aggravanti in caso di minori.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Per gli utilizzatori: ammenda di 50 euro per giorno/lavoratore, applicabile anche in caso di superamento dei limiti consentiti.</span></p></li></ul><p class="text-justify">b) <strong>Appalto e distacco non genuino</strong></p><ul><li><p class="text-justify"><span>Arresto fino a un mese o ammenda di 60 euro per giorno/lavoratore per entrambe le parti.</span></p></li></ul><p class="text-justify">c) <strong>Somministrazione fraudolenta</strong></p><ul><li><p class="text-justify"><span>Arresto fino a 3 mesi e/o ammenda di 100 euro per giorno/lavoratore per entrambe le parti.</span></p></li></ul><p class="text-justify">d) <strong>Esercizio abusivo di attività di intermediazione</strong></p><ul><li><p class="text-justify"><span>Arresto fino a 6 mesi e ammenda tra 1.500 e 7.000 euro.</span></p></li></ul><p class="text-justify">e) <strong>Ricerca e selezione del personale o outplacement non autorizzati</strong></p><ul><li><p class="text-justify"><span>Arresto fino a 3 mesi e ammenda da 900 a 4.500 euro.</span></p><p class="text-justify">&nbsp;</p></li></ul><p class="text-justify"><strong>4. Le garanzie sul trattamento economico e normativo minimo</strong></p><p class="text-justify">È stata, inoltre, introdotta una norma di carattere generale che stabilisce che&nbsp;“<i>Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto</i>”.</p><p class="text-justify">La disposizione si mostra di non facile applicazione stante che il concetto di sindacato comparativamente più rappresentativo risulta essere di difficile definizione, vista la varietà e l’incertezza dei criteri impiegati.&nbsp;</p><p class="text-justify">Inoltre, anche il riferimento al contratto collettivo applicato per settore e zona costituisce un concetto diverso rispetto al concetto utilizzato da altre fonti normative, con correlati dubbi interpretativi ed applicativi. Inutile dire che, se si pensa al “settore”, sono diversi i CCNL (anche considerando quelli effettivamente rappresentativi) che insistono sulle medesime attività e che, dunque, potrebbero essere presi a riferimento.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>5. Un mercato più equo?</strong></p><p class="text-justify">Le nuove regole riusciranno a migliorare le condizioni lavorative e a promuovere un mercato più trasparente e realmente competitivo? Per rispondere a questa domanda saranno da valutare gli effetti concreti dell’applicazione delle norme illustrate da parte della magistratura e degli organi ispettivi.</p><p class="text-justify">Nel frattempo, il dibattito rimane aperto.<strong>&nbsp;</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 09:39:21 +0100</pubDate>
                        <title>Approvata la legge di conversione del D.L. Ambiente: tutte le novità in materia di VIA e screening VIA.</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/approvata-la-legge-di-conversione-del-dl-ambiente-tutte-le-novita-in-materia-di-via-e-screening-via</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Lo scorso 10 dicembre la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione Decreto-Legge 17 ottobre 2024 n. 153, recante “<i>Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico</i>” (D.L. Ambiente).</p><p class="text-justify">Di seguito alcune delle più importanti novità in materia di autorizzazioni ambientali.</p><p class="text-justify">Una delle finalità del D.L. Ambiente è quella di rendere più rapido l’iter dei procedimenti di valutazioni e&nbsp;autorizzazioni ambientali&nbsp;introducendo una corsia preferenziale per alcuni progetti. Sul punto, modificando l’art. 8 del D.Lgs. 152/2006, il Decreto inserisce tra i <strong>progetti a cui accordare preferenza nell’ordine di trattazione</strong> da parte della Commissione tecnica statale di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS nonché innanzi alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC quelli “<i>di preminente interesse strategico nazionale ai sensi dell’art. 13 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136” e&nbsp;“a quelli aventi le caratteristiche di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla&nbsp;legge 15 luglio 2022, n. 91</i>” .&nbsp;Tra questi sono considerate prioritarie le tipologie progettuali che saranno individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dei seguenti criteri:</p><p class="text-justify">a) affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione;</p><p class="text-justify">b) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;</p><p class="text-justify">c) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);</p><p class="text-justify">d) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti.</p><p class="text-justify">Nelle more dell'adozione del decreto, sono da considerarsi prioritari, nell’ordine:&nbsp;</p><p class="text-justify">1) i progetti di nuovi impianti di accumulo idroelettrico mediante pompaggio puro che prevedono, anche attraverso il ripristino delle condizioni di normale esercizio degli invasi esistenti, l'incremento dei volumi di acqua immagazzinabili (previsione aggiunta in sede di conversione);</p><p class="text-justify">2) le opere e gli impianti di stoccaggio geologico, cattura e trasporto di CO2, nonché i relativi impianti funzionalmente connessi, e gli impianti industriali oggetto di conversione in bioraffinerie (previsione aggiunta in sede di conversione);</p><p class="text-justify">3) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell’allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili;&nbsp;</p><p class="text-justify">4) i progetti di nuovi impianti concernenti le derivazioni per uso idroelettrico di potenza fino a 10MW (previsione aggiunta in sede di conversione);&nbsp;</p><p class="text-justify">5) gli interventi di <i>revamping</i> e <i>repowering</i> di impianti alimentati da fonti eoliche o solari;&nbsp;</p><p class="text-justify">6) i progetti fotovoltaici <i>on-shore</i> e agrivoltaici <i>on-shore</i> di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici <i>on-shore</i> di potenza nominale pari almeno a 70 MW.</p><p class="text-justify">A tali progetti è riservata una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni delle Commissioni, fermo restando l’ordine cronologico di priorità della data di comunicazione al proponente dell’avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web dell’autorità competente che vale per tutti i progetti, prioritari e non.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nell’ottica di accelerazione nella valutazione dei progetti, il Decreto prevede altresì che, in caso di ritardo nell’emissione del provvedimento di VIA, il Presidente della Commissione VIA-VAS e il Presidente della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC possono disporre l’assegnazione del progetto alla Commissione Tecnica VIA-VAS, ferma restando l’applicazione della disciplina procedimentale relativa alle valutazioni di impatto ambientale dei progetti PNRR e PNIEC.</p><p class="text-justify">Stringenti ed innovative previsioni sono introdotte con riferimento alle <strong>modalità di svolgimento del procedimento di </strong><i><strong>screening</strong></i><strong> VIA</strong> di cui all’art. 19 D.Lgs. 152/2006:&nbsp;</p><p class="text-justify">i) entro quindici giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni dalla comunicazione alle amministrazioni interessate di avvenuta pubblicazione della documentazione sul portale, l’autorità competente può richiedere al proponente chiarimenti e integrazioni finalizzati ad escludere la sottoposizione del progetto al procedimento di VIA, assegnando un termine non superiore a trenta giorni, decorso il quale, in assenza delle integrazioni richieste, l'istanza si intende respinta;</p><p class="text-justify">ii) l’autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di 30 giorni dalla comunicazione alle amministrazioni interessate di avvenuta pubblicazione della documentazione sul portale o, nei casi di richieste di chiarimenti o di integrazioni documentali, entro 45 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ovvero delle integrazioni richiesti. In casi eccezionali, l’autorità competente può prorogare, per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l’adozione del provvedimento di screening VIA, comunicando tempestivamente, e per iscritto, al proponente le ragioni che giustificano la proroga.</p><p class="text-justify">Il Decreto dispone, inoltre, che <strong>il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA non possa avere un’efficacia inferiore a cinque anni, indicata nel provvedimento stesso</strong> tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente. Decorso tale termine senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento deve essere reiterato, fatta salva la concessione di <strong>specifica proroga</strong> da parte dell’autorità competente, su istanza del proponente corredata dai pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute. Anche in questo caso, entro 15 giorni dall’istanza, l’autorità competente può richiedere documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio non superiore a venti giorni per la relativa presentazione. Qualora la documentazione risulti nuovamente incompleta, l’istanza si intenderà ritirata. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il provvedimento con cui è disposta la proroga non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di verifica di assoggettabilità VIA originario. Se l’istanza è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia del provvedimento, quest’ultimo continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.<i>&nbsp;</i></p><p class="text-justify">Il D.L. Ambiente introduce poi, in parziale deroga al principio generale di cui alla L. n. 241/1990 – secondo il quale il silenzio-assenso non opera in materia ambientale – il meccanismo di <strong>silenzio-assenso</strong> in relazione all’accoglimento dell’istanza di sospensione del procedimento fino ad un massimo di 12 giorni qualora all’esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l’integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita. La predetta istanza si intende accolta se trascorsi sette giorni dalla richiesta di sospensione la Commissione VIA-VAS o la Commissione tecnica PNRR-PNIEC resta silente.</p><p class="text-justify">Un’ulteriore novità riguarda la <strong>verifica da parte del Ministero della cultura dell’adeguatezza della relazione paesaggistica allegata alla VIA</strong> (art. 24, comma 5, D.Lgs. 152/2006). Anche in questo caso, con l’identico meccanismo previsto innanzi alle Commissioni Tecniche, in caso di richiesta di integrazione, laddove il proponente non riscontri nel termine indicato dall’autorità (comunque non superiore a 30 giorni, prorogato di ulteriori 30 giorni su richiesta del proponente), l’istanza di VIA si intende automaticamente respinta e il Ministero della cultura ne dà comunicazione al proponente e all’autorità competente, cui è fatto obbligo di procedere all’archiviazione.</p><p class="text-justify">Con l’obiettivo di incidere sui recenti orientamenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato (<i>ex multis</i>, Consiglio di Stato. nn. 7299/2024, 4098/2022), per il quale si può ritenere che l’autorizzazione paesaggistica sia compresa nell’ambito del provvedimento di VIA rilasciato con Delibera del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-<i>bis</i>) della L. 400/1988, il Decreto introduce, altresì, l’art. 25, comma 2-<i>quinquies</i> del D.Lgs. 152/2006, prevedendo che il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l’autorizzazione paesaggistica ove la relazione paesaggistica consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilità paesaggistica del progetto. Il Ministero della cultura è, inoltre, tenuto a motivare adeguatamente l’eventuale diniego del concerto e, in caso di parere favorevole della Commissione Tecnica VIA-VAS o Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, può applicarsi l’art. 5, comma 2, lett. c-<i>bis</i>) della L. 400/1988, superando il dissenso con Delibera del Consiglio dei Ministri che sostituisce ad ogni effetto il provvedimento di VIA favorevole e comprende l’autorizzazione paesaggistica&nbsp;ove la relazione paesaggistica sia completa e consenta un giudizio positivo di compatibilità paesaggistica.&nbsp;</p><p class="text-justify">Da ultimo, con la legge di conversione è stata modificata la previsione del D.L. Ambiente che maggiormente aveva preoccupato gli operatori nella versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 18 ottobre: al comma 2 dell’art. 1 era, infatti, previsto che “<i>per i progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili, <strong>il proponente allega all’istanza di VIA</strong> di cui all’art. 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 <strong>anche una dichiarazione attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie e, qualora occorra, delle risorse necessarie alla realizzazione dei progetti medesimi</strong></i>”.&nbsp;</p><p class="text-justify">La disposizione sembrava rendere necessaria per tutti i progetti di produzione di energia rinnovabile implicanti il ricorso alla procedura di VIA, l’immediata dimostrazione della disponibilità della superficie interessata dagli impianti.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tale pretesa, tuttavia, era apparsa, sin da subito, del tutto irragionevole, collocando un impegno di spesa particolarmente gravoso (quello dell’acquisto della disponibilità dei terreni) in una fase progettuale del tutto transitoria, considerato anche che durante la stessa procedura di VIA sono frequenti le richieste da parte delle autorità di spostamento dei componenti dell’impianto e delle relative opere di connessione. Allo stesso tempo, la norma appariva non tenere in debito conto la circostanza che spesso la disponibilità delle aree viene necessariamente ottenuta dopo la fase autorizzativa tramite esproprio successivo - come spesso accade per l’eolico - ovvero pubblica concessione sui terreni del demanio –in caso di idroelettrico -.</p><p class="text-justify">La legge di conversione ha integralmente sostituito il richiamato comma 2 dell’art. 1, prevedendo che per i progetti di produzione energetica da fonte fotovoltaica, solare termodinamica, a biomassa o a biogas, nonché di produzione di biometano (escludendo, quindi, le fonti eolica e idrica), il proponente alleghi un’autodichiarazione, attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie su cui realizzare l'impianto, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Gassose</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 16 Jan 2025 14:55:00 +0100</pubDate>
                        <title>Misure cautelari ex art. 54 CCII – contenuto analogo alle misure protettive tipiche – superamento limite annuale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/misure-cautelari-ex-art-54-ccii-contenuto-analogo-alle-misure-protettive-tipiche-superamento-limite-annuale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Padova, 23 dicembre 2024</p><p class="text-justify">Anche il Tribunale di Padova, in ambito però di concordato preventivo, si esprime in senso favorevole alla concessione di misure cautelari dal contenuto analogo a quello delle misure protettive, oltre il termine massimo di legge, purché non&nbsp;<i>erga omnes&nbsp;</i>bensì circoscritte a specifici destinatari, le cui particolari condotte potrebbero pregiudicare il percorso di risanamento intrapreso. Invero, secondo il Tribunale patavino, solo in ipotesi di piena sovrapponibilità sia contenutistica che di individuazione dei destinatari verrebbe, in un certo senso, eluso il termine massimo di durata delle misure protettive stabilito dall’art. 8 CCII.</p><p class="text-justify"><i>Si tratta di un’ulteriore pronuncia favorevole che - individuando il&nbsp;</i>discrimen<i>&nbsp;tra misure cautelari atipiche e misure protettive tipiche nella identificazione selettiva della platea dei destinatari - trova un compromesso tra la necessità di protezione oltre i 12 mesi delle misure protettive erga omnes e il rispetto del termine legale di durata delle stesse.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8344</guid>
                        <pubDate>Thu, 16 Jan 2025 09:39:14 +0100</pubDate>
                        <title>GSE Garante nei Contratti PPA: la Riforma del DL Emergenze</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gse-garante-nei-contratti-ppa-la-riforma-del-dl-emergenze</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>Introduzione</strong></p><p class="text-justify">Con l’approvazione del D.L. n. 208 del 31 dicembre 2024 (“<strong>DL Emergenze</strong>”), il Consiglio dei Ministri ha introdotto una serie di misure destinate a rispondere a crisi contingenti e ad implementare l’esecuzione degli obiettivi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“<strong>PNRR</strong>”). Tra queste, spicca l’articolo 8 DL Emergenze, dedicato alla mitigazione dei rischi finanziari negli accordi di compravendita a lungo termine di energia da fonti rinnovabili, noti anche come <i>Power Purchase Agreements</i> (“<strong>PPA</strong>”), conformemente a quanto previsto ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio (“<strong>Regolamento (UE) 2024/1747</strong>”).&nbsp;</p><p class="text-justify">Questo articolo tratta dei dettagli del ruolo del Gestore dei Servizi Energetici (“<strong>GSE</strong>”) come garante di ultima istanza e analizza gli impatti previsti di tale misura.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il contesto normativo</strong></p><p class="text-justify">Come detto, la previsione normativa mira a rafforzare la sicurezza e l’attrattività dei PPA intervenendo sull’articolo 28 del D.Lgs. n. 199/2021 e rimuovendo alcuni degli ostacoli di tipo normativo, amministrativo e finanziario alla loro diffusione, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione tramite lo sfruttamento di energia rinnovabile. In particolare, i primi due commi dell’attuale articolo 28<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a> prevedono rispettivamente:&nbsp;</p><ul><li><p class="text-justify"><span>l’istituzione di una bacheca informatica da parte del Gestore dei Mercati Energetici – GME S.p.A. (“<strong>GME</strong>”) finalizzata a: (i) raccogliere gli annunci di operatori interessati a proporre la negoziazione di PPA in qualità di venditori/produttori o di acquirenti favorendone l’incontro, tramite il “</span><i><span>Comparto Annunci</span></i><span>”; (ii) permettere la registrazione dei PPA già conclusi dagli operatori iscritti alla bacheca, il tramite il “</span><i><span>Comparto Registrazione Contratti</span></i><span>”; e (iii) eseguire le procedure di assegnazione dell’energia elettrica relative al c.d. meccanismo </span><i><span>energy release</span></i><span> di cui al D.M. 16 settembre 2022</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title><span>[2]</span></a><span>, tramite il “Comparto </span><i><span>Energy Release</span></i><span>” (“<strong>Bacheca PPA</strong>”);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’istituzione di una piattaforma di negoziazione organizzata gestita dal GME a partecipazione volontaria e volta a facilitare la sottoscrizione e diffusione dei PPA tra gli operatori (venditori o acquirenti) interessati, facilitando il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione così come auspicato dai paragrafi (27) e (28) del Regolamento (UE) 2024/1747 (“<strong>Piattaforma GME</strong>”).&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify">A tale proposito, occorre precisare che la Piattaforma GME, allo stato, non risulta ancora operativa e si differenzia in tutto e per tutto dalla Bacheca PPA, ad oggi, pienamente operativa e funzionante.</p><p class="text-justify">L’articolo 8 del DL Emergenze introduce due nuovi commi al testo dell’articolo 28 D.Lgs. n. 199/2021. In particolare, il nuovo comma 2-<i>bis</i> prevede che, tramite apposito decreto, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“<strong>MASE</strong>”) stabilisca criteri e condizioni affinché il GSE assuma il ruolo di garante di ultima istanza nei contratti PPA in coerenza con un sistema più ampio di garanzie che sarà definito dallo stesso decreto tramite l’identificazione dei requisiti e degli obblighi in merito a carico dei contraenti.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il tutto si inserisce, come già accennato, nel contesto degli sforzi derivanti dal capito <i>RepowerEU</i> del PNRR in merito all’adozione di normative primarie e attuative entro il 2024 volte ad incrementare la fiducia degli operatori di mercato in relazione alla negoziazione dei PPA, riducendo i rischi percepiti associati ai PPA, incentivando una maggiore e più ampia partecipazione al mercato e stabilizzando il mercato e i prezzi inerenti agli accordi di compravendita di energia a lungo termine.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Le funzioni del GSE come garante di ultima istanza</strong></p><p class="text-justify">La novella normativa, dunque, prevede che il GSE subentri alla parte inadempiente (produttore o acquirente) di un PPA così da garantire l’adempimento delle obbligazioni assunte dalla stessa nei confronti della controparte <i>in bonis</i>.</p><p class="text-justify">Si segnala che il nuovo sistema sembrerebbe limitato nel suo ambito di applicazione ai soli PPA stipulati tramite la Piattaforma GME. In tal senso, depongono (i) il riferimento nell’incipit del comma 2-<i>bis</i> del art. 28 D.Lgs. n. 199/2021 alla finalità del nuovo sistema di garanzia, cioè “<i>lo sviluppo dei contratti di lungo termine attraverso la “<strong><u>Piattaforma GME</u></strong>” di cui al comma 2, primo periodo</i>” e (ii) il richiamo al decreto ministeriale che regolerà il funzionamento della Piattaforma GME stessa quale principale normativa attuativa di tale nuovo sistema di garanzia.</p><p class="text-justify">Inoltre, occorre precisare che la garanzia prestata dal GSE tramite il subentro nel contratto di volta in volta rilevante opererà solamente in ultima istanza, ossia nel momento in cui il sistema di garanzie ulteriori previste dal decreto ministeriale non permettano alla parte <i>in bonis&nbsp;</i>un’adeguata copertura a fronte dell’inadempimento dell'altra parte. In merito, il secondo capoverso del comma 2-<i>bis</i> del novellato articolo 28 D.Lgs. n. 199/2021 prevede il supporto di un sistema di garanzie integrato con la disciplina della Piattaforma GME e potenzialmente simile per funzionamento ai meccanismi a tal proposito previsti per la partecipazione alle negoziazioni sul Mercato Elettrico.</p><p class="text-justify">Infine, ad oggi, come anticipato, la Piattaforma GME non è ancora stata attivata: allo stato, pertanto, il nuovo sistema di garanzia non risulta applicabile ad alcun PPA.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Le stime degli impatti economici a livello macro e sui singoli PPA</strong></p><p class="text-justify">Secondo la relazione tecnica di cui al DL Emergenze, il sistema di garanzie è progettato per coprire le esigenze sottese ad una capacità complessiva di 10 GW<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" title>[3]</a> di energia rinnovabile entro il 2030 equivalente a 15,7 TWh/anno, circa un ventesimo del consumo elettrico nazionale.</p><p class="text-justify">Gli oneri stimati per il GSE si aggirano attorno a 45 milioni di euro l’anno per un quinquennio, per un totale di 224 milioni di euro. Questi costi saranno ripartiti principalmente tra i proventi delle aste ETS<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" title>[4]</a> e, in misura limitata, sugli oneri di sistema. Inoltre, come suggerito dalla relazione tecnica, il futuro meccanismo di garanzia oggetto del presente contributo potrebbe essere ancor meno gravoso economicamente per il GSE se il legislatore dovesse prevedere l’ottenimento della disponibilità dell’energia oggetto del PPA una volta che il GSE sia subentrato in qualità di acquirente piuttosto che di venditore, eliminando il rischio legato alle fluttuazioni di mercato.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tuttavia, si ritiene che con il legislatore dovrà attentamente valutare la fattibilità e le modalità con le quali il GSE potrà eventualmente ottenere la disponibilità dell’energia oggetto dei PPA di volta in volta rilevanti.</p><p class="text-justify">A tal proposito, meno problematica sembra l’ipotesi di subentro nella posizione contrattuale dell’acquirente ove si ipotizza che per ottenere la disponibilità dell’energia sottesa al PPA: (i) il GSE potrebbe essere nominato utente del dispacciamento con riferimento all’impianto sotteso al PPA di volta in volta rilevante, ritirando direttamente l’energia consegnata al POD dell’impianto e ottenendone così la disponibilità; oppure, secondo uno schema meno tutelante per il GSE stesso, (ii) l’acquirente potrebbe essere tenuto a trasferire l’energia prodotta ed immessa in rete dall’impianto tramite PCE al conto del GSE che ne otterrà in tal modo la disponibilità.&nbsp;</p><p class="text-justify">Mentre, con riferimento all’ipotesi di subentro nella posizione contrattuale del venditore si ipotizza che: (i) il GSE potrebbe essere nominato quale utente del dispacciamento con riferimento all’impianto sotteso al PPA di volta in volta rilevante ritirando direttamente l’energia consegnata al POD dell’impianto, ottenendone così la disponibilità, per poi impegnarsi a trasferire detti volumi in PCE all’acquirente; oppure, secondo uno schema meno incisivo sulla struttura contrattuale, (ii) il GSE potrebbe subentrare al venditore solo con riferimento alla posizione creditoria dello stesso rinunciando tuttavia alla disponibilità dell’energia. In ogni caso, il rischio a cui sarebbe esposto il GSE in questo contesto è quello per cui il produttore si disinteressi alla manutenzione e gestione dell’impianto.</p><p class="text-justify">Ad ogni modo l’eventuale disponibilità dell’energia, combinata con criteri di efficienza operativa, contribuirebbe a minimizzare l’impatto economico complessivo sul sistema, minimizzando il rischio prezzo. Infine, la relazione tecnica al DL Emergenze sottolinea che l’efficacia del meccanismo dipende da condizioni come la stabilità dei prezzi di mercato e l’applicazione di clausole contrattuali che limitano il rischio per il GSE, garantendo un impatto economico potenzialmente nullo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" title>[5]</a>.</p><p class="text-justify">Quanto alla negoziazione dei singoli PPA, occorrerà verificare come il decreto ministeriale attuativo implementerà effettivamente il meccanismo di garanzia e a quali condizioni. Per ora, è possibile prevedere che il meccanismo di garanzia in parola non eliminerà l’esigenza di richiedere alle parti strumenti di garanzia a supporto dell’adempimento degli obblighi contrattuali, in quanto la garanzia del GSE opererà “in ultima istanza”, quindi, verosimilmente, solo dopo che tutte le altre forme di garanzia contrattualmente previste siano state inutilmente azionate. A questo proposito, sarà interessante capire anche quale tipologia di garanzie dovranno essere prestate dagli operatori per poter accedere alla Piattaforma GME.&nbsp;</p><p class="text-justify">È inoltre prevedibile che la misura in esame abbia comunque un impatto sui costi relativi alle garanzie che le parti dovranno prestare nell’ambito di un PPA e, quindi, indirettamente, anche sul prezzo dell’energia oggetto del PPA stesso, ancorché, in tale calcolo, si debba tenere conto che il meccanismo di garanzia di ultima istanza sarà oggetto di specifico corrispettivo.</p><p class="text-justify">Infine, quale effetto collaterale negativo dello scopo di tale sistema di garanzie volto anche ad abbattere le barriere in ingresso del mercato del PPA si segnala la possibilità di diffusione di pratiche connotate da un maggior grado di “azzardo morale” dettate proprio dall’esistenza di un sistema di garanzie basato, in ultima istanza, sul subentro di un’entità terza quale parte contrattuale.</p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> Tali primi due commi sono rimasti invariati rispetto al testo del D.Lgs. 199/2021 così come originariamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a> Si precisa che non si tratta del recente meccanismo omonimo dell’energy release introdotto dal D.L. n. 181/2023.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" title>[3]</a> Di cui 7 GW di capacità fotovoltaica e 3 GW di capacità eolica.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" title>[4]</a> Cfr. comma 2-<i>ter</i> del novellato articolo 28 D.Lgs. n. 199/2021.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" title>[5]</a> Si consideri che la novella normativa è stata adottata considerando scenari di prezzo compresi tra 65 e 115 Euro/MWh sui mercati spot e un prezzo contrattuale medio dei PPA pari a 90 Euro/MWh.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Energivori</category>
                            
                                <category>PPA</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2025 14:55:55 +0100</pubDate>
                        <title>Focus Lavoro - Gennaio 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/focus-lavoro-gennaio-2025</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024 la Legge n. 203 del 13 dicembre 2024 (cd. “Collegato Lavoro”) che entrerà in vigore il 12 gennaio 2025.</p><p>Nel numero di gennaio del nostro “Focus lavoro”, le principali novità:</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/NL_Lavoro_gennaio_2025.pdf?utm_source=brevo&amp;utm_campaign=Nuovo%20editore%20Focus%20Lavoro%20ottobre%202024_copy&amp;utm_medium=email" target="_blank"><strong><u>Clicca qui</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 14 Jan 2025 09:47:05 +0100</pubDate>
                        <title>Il MASE pubblica le Regole operative del decreto FER 2</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-mase-pubblica-le-regole-operative-del-decreto-fer-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Lo scorso 23 dicembre, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha segnalato in Gazzetta Ufficiale la pubblicazione sul proprio sito istituzionale del decreto direttoriale del 10 dicembre 2024, recante “<i>Approvazione delle regole operative del decreto 19 giugno 2024</i>″, c.d. FER 2, entrato in vigore l’11 dicembre 2024 (giorno successivo alla relativa pubblicazione sul sito). Prende così definitivamente forma il decreto per l'<strong>incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati</strong>.</p><p class="text-justify">Le Regole operative, elaborate dal GSE, forniscono le informazioni necessarie per l’adempimento di quanto previsto dal FER 2 e, in via generale, dal quadro normativo e regolatorio vigente in materia.</p><p class="text-justify">Il documento illustra i tempi e le modalità di svolgimento delle <strong>procedure competitive</strong> previste, le modalità di riallocazione della capacità produttiva eventualmente non assegnata, le modalità e gli adempimenti previsti per la partecipazione alle procedure e per l’inserimento in posizione utile nelle graduatorie. Sono, inoltre, disciplinati i criteri di formazione delle graduatorie e i motivi di esclusione nonché gli effetti delle rinunce e i motivi che, eventualmente accertati successivamente all’entrata in esercizio, in fase di valutazione della richiesta di accesso agli incentivi, comportano la decadenza dalla graduatoria.</p><p class="text-justify">A ciascuna procedura competitiva corrisponde:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>un bando (avviso pubblico);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>un contingente di capacità produttiva, espresso in MW, per ogni procedura prevista, da assegnare agli impianti che partecipano alla procedura;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>una graduatoria, redatta dal GSE in esito alla selezione dei progetti e che tiene conto dell’eventuale ribasso percentuale offerto rispetto alla tariffa di riferimento posta a base della procedura competitiva e dell’eventuale applicazione dei criteri di priorità.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Il FER 2 prevede nove tipologie di procedure, dipendenti dalla tipologia di impianto e dalla categoria di intervento. Le tipologie di impianto ammesse sono:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>impianti a biogas di potenza nominale non superiore a 300 kW elettrici;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>impianti a biomassa di potenza nominale non superiore a 1.000 kW elettrici;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>impianti solari termodinamici di qualsiasi potenza;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>impianti eolici </span><i><span>off-shore floating</span></i><span> e impianti eolici </span><i><span>off-shore</span></i><span> su fondazioni fisse con distanza minima dalla costa pari a 12 miglia nautiche, di qualsiasi potenza;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>impianti fotovoltaici </span><i><span>off-shore floating</span></i><span> e impianti fotovoltaici </span><i><span>floating</span></i><span> su acque interne, di qualsiasi potenza;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>impianti da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina di qualsiasi potenza;&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>impianti geotermici, tradizionali con innovazioni o a emissioni nulle, di qualsiasi potenza.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Il FER 2 punta a sostenere la <strong>realizzazione di 4,6 GW complessivi tra il 2024 e il 2028</strong>.</p><p class="text-justify">Le tariffe incentivanti variano tra i 100 €/MWh e i 300 €/MWh a seconda della tecnologia e della potenza. La tecnologia sulla quale il Decreto punta maggiormente è l’eolico <i>off-shore</i> con 3,8 GW.</p><p class="text-justify">Per partecipare alle aste bisogna essere in possesso del <strong>titolo abilitativo</strong> (o provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto) e di un <strong>preventivo di connessione</strong> alla rete elettrica accettato in via definitiva. Vanno poi rispettati determinati requisiti <strong>minimi ambientali e prestazionali</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Alle procedure sono ammessi sia interventi di nuova costruzione sia, per i soli impianti geotermici tradizionali con innovazioni, interventi per il rifacimento di impianti già esistenti.</p><p class="text-justify">Ciascuna procedura competitiva resta aperta per un periodo di 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione del bando sul sito web del GSE e le relative graduatorie sono pubblicate entro i 90 giorni successivi alla data di chiusura.&nbsp;</p><p class="text-justify">In caso di mancata saturazione del contingente di potenza, il GSE, per ogni tipologia di procedura, al fine di riallocare le risorse disponibili, prevede dei <strong>meccanismi di riallocazione della potenza non assegnata</strong>: in ciascuna procedura competitiva la quota di potenza residua non assegnata è attribuita al contingente della prima procedura successiva, fino all’esaurimento dei contingenti.</p><p class="text-justify">Inoltre, il GSE valuterà la possibilità di riallocare la quota di potenza relativa a impianti risultati ammessi in posizione utile in una precedente graduatoria e per i quali il soggetto richiedente abbia presentato rinuncia.</p><p class="text-justify">È previsto un <strong>meccanismo di controllo e integrazione</strong> delle domande. Nondimeno, nessuna responsabilità potrà essere attribuita al GSE, per mancata segnalazione di inesattezze o carenze documentali, in ordine ad asseriti errori commessi all’atto della richiesta di iscrizione alle procedure competitive o di errata trasmissione della documentazione obbligatoria da parte del soggetto richiedente, non potendosi invocare il principio del “soccorso istruttorio”.</p><p class="text-justify">La mancata evidenza del possesso dei requisiti e/o dei criteri di priorità dichiarati in fase di iscrizione, determina l’esclusione dalla graduatoria.</p><p class="text-justify">Il FER 2 prevede per i soggetti richiedenti, in fase di iscrizione, la possibilità (per gli impianti con potenza fino a 300 kW) o l’obbligo (per gli impianti con potenza superiore a 300 kW) di formulare un’offerta di <strong>riduzione percentuale della tariffa di riferimento</strong>. A parità di riduzione offerta, e in caso di saturazione del contingente, verranno, infatti, presi in considerazione gli altri criteri di priorità previsti dal decreto:</p><p class="text-justify">a) impianti realizzati nelle aree identificate come idonee in attuazione dell’articolo 20 e 23 del decreto legislativo n. 199 del 2021;</p><p class="text-justify">b) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.</p><p class="text-justify">L’offerta di riduzione percentuale deve essere maggiore o uguale al 2%, per impianti con potenza superiore a 300 kW. Per ciascuna tipologia di procedura, la tariffa di riferimento è quella di cui all’Allegato 1 al FER 2, ridotta del 3% all’anno a partire dal 2025. Per gli impianti con potenza fino a 300 kW, tale riduzione si applica a partire dal 2026.</p><p class="text-justify">Per gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie pubblicate a valle delle rispettive procedure competitive, il FER 2 prevede, in base alla fonte, alla categoria di intervento e alla tipologia di soggetto richiedente, il rispetto di precisi limiti temporali per l’entrata in esercizio ai fini dell’accesso agli incentivi; successivamente all’entrata in esercizio, il soggetto richiedente può formulare richiesta di incentivo.</p><p class="text-justify">Il documento disciplina anche la fase di richiesta di riconoscimento dell’incentivo, il relativo procedimento di valutazione e verifica, la determinazione della tariffa, l’attivazione dei contratti e successive modalità erogazione dell’incentivo, prevedendo altresì specifiche condizioni di cumulabilità con altre misure nonché il sistema delle verifiche e controlli.</p><p class="text-justify">Il FER 2 prevede <strong>due tipologie di incentivi</strong>: una tariffa omnicomprensiva o un incentivo, calcolato come differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario dell’energia (riferito alla zona di mercato in cui è immessa in rete l’energia elettrica prodotta dall’impianto). Nel caso in cui la differenza sia positiva, il GSE eroga gli incentivi in misura pari alla già menzionata differenza, sull’energia incentivata ovverosia sulla produzione netta immessa in rete. Nel caso in cui il valore dell’incentivo risulti negativo, il GSE provvederà a richiedere la restituzione di tale differenziale mediante conguaglio, compensazione su altre partite di competenza del medesimo soggetto o corresponsione diretta. Gli impianti di potenza inferiore o uguale a 300 kW possono optare per l’una o per l’altra tipologia. Per gli impianti di potenza superiore a 300 kW è previsto esclusivamente il riconoscimento dell’incentivo.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nel caso di tariffa omnicomprensiva, il corrispettivo erogato comprende la remunerazione dell’energia prodotta e immessa in rete, che è ritirata dal GSE; nel caso di incentivo, l’energia prodotta e immessa in rete resta invece nella disponibilità del produttore.</p><p class="text-justify">Il <strong>primo bando</strong> si è aperto il 16 dicembre per gli impianti biogas e biomassa per un contingente di 10 MW e si chiuderà alle ore 12 del 14 febbraio 2025.</p><p class="text-justify">Il <strong>calendario delle procedure</strong> successive sarà approvato dal Ministero, su proposta del Gestore, entro il 31 marzo 2025 e comunicato dal GSE due mesi prima dell’apertura di ogni procedura.</p><p class="text-justify">Il decreto prevede <strong>almeno una procedura per anno per biogas e biomasse e almeno tre procedure sull’intero periodo</strong>, cioè fino a fine 2028, <strong>per le altre tecnologie</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Eolico Off Shore</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Biometano</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 13 Jan 2025 10:26:21 +0100</pubDate>
                        <title>La sorte delle opere edilizie incomplete all&#039;esame dell&#039;Adunanza Plenaria</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-sorte-delle-opere-edilizie-incomplete-allesame-delladunanza-plenaria</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>La sorte delle opere edilizie incomplete all’esame dell’Adunanza Plenaria</strong></p><p class="text-justify">Nel marzo dello scorso anno, la Seconda Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2228/2024, ha affrontato una problematica di grande rilevanza nel diritto urbanistico: quale disciplina si applica alle opere edilizie eseguite in virtù di un permesso di costruire decaduto?&nbsp;</p><p class="text-justify">La questione, caratterizzata da orientamenti giurisprudenziali divergenti, è stata rimessa all’Adunanza Plenaria, che - con la decisione 14/2024 - ha fornito importanti chiarimenti.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il caso</strong></p><p class="text-justify">Il caso sottoposto all’Adunanza Plenaria trae origine da una vicenda molto complessa: nel 2010 veniva rilasciato un permesso di costruire per la realizzazione di un’autorimessa interrata.&nbsp;</p><p class="text-justify">A seguito di un esposto, veniva avviata un’indagine penale, sfociata in una sentenza contenente, tra l’altro, la condanna dei commissari <i>ad acta</i> che avevano rilasciato il permesso di costruire e la valutazione di “<i>assoluta e macroscopica illegittimità del permesso di costruire</i>”.</p><p class="text-justify">Successivamente, il Comune di Sorrento notificava al proprietario del fondo e all’impresa esecutrice il provvedimento (non impugnato) di presa d’atto della decadenza del permesso di costruire 2010, per lo spirare del termine di ultimazione dei lavori.</p><p class="text-justify">In seguito, il Comune <strong>ordinava</strong>, ai sensi dell’art. 31 del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001), “<i>il <strong>ripristino</strong> dello stato dei luoghi per come risultante in via antecedente all’esecuzione delle opere parzialmente eseguite in forza del permesso di costruire</i>”, ritenendo peraltro che la decadenza del permesso di costruire “<i>assorbe ogni immediata valutazione in ordine alla legittimità del permesso di costruire</i>”.</p><p class="text-justify">Il provvedimento veniva impugnato dai proprietari e dall’impresa esecutrice davanti al TAR Campania, sostenendo che le opere, essendo state eseguite in conformità a un permesso valido al momento della loro realizzazione, non potessero essere considerate abusive. Il TAR Campania confermava la legittimità dell’ordine di demolizione, ritenendo che le opere incomplete risultassero incompatibili con le normative urbanistiche.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il quesito e le posizioni della giuridprudenza</strong></p><p class="text-justify">La domanda centrale sottoposta all’Adunanza Plenaria era: <strong>quale disciplina si applica alle opere parzialmente realizzate in forza di un titolo edilizio decaduto e non completate attraverso un nuovo permesso?</strong></p><p class="text-justify">La normativa di riferimento è contenuta nell’art. 15 del Testo Unico Edilizia, che stabilisce la durata limitata dei permessi di costruire, con decadenza automatica per le opere non ultimate entro i termini<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>.</p><p class="text-justify">Testualmente, in base all’articolo 15 del Testo Unico Edilizia,&nbsp;<i>“(…) il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad <strong>un anno</strong> dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare <strong>tre anni dall'inizio dei lavori</strong>. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. (…)</i></p><p class="text-justify"><i>3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di <strong>nuovo permesso per le opere ancora da eseguire</strong>, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (…)</i></p><p class="text-justify"><i>4. Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio</i>”.</p><p class="text-justify">Dunque, quale sorte spetta alle opere realizzate in forza di un permesso decaduto?</p><p class="text-justify">Due le posizioni della giurisprudenza:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong>tesi conservativa:</strong> le opere realizzate in conformità a un permesso valido non possono essere considerate abusive, anche se il titolo è decaduto: la decadenza del permesso di costruire opera <strong>ex nunc</strong>, preservando la legittimità delle opere già costruite</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title><span>[2]</span></a><span>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>tesi demolitoria:</strong> le opere incompiute e prive di funzionalità autonoma devono essere considerate abusive, poiché la decadenza del titolo ne rende illegittima la permanenza</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" title><span>[3]</span></a><span>.</span></p><p class="text-justify">&nbsp;</p></li></ul><p class="text-justify"><strong>La sentenza dell’Adunanza Plenaria</strong></p><p class="text-justify">L’Adunanza Plenaria, con una decisione articolata, pur riconoscendo la validità di alcuni argomenti della tesi conservativa, ha stabilito criteri chiari per distinguere le situazioni, sottolineando che:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>“</span><i><span>nel caso di costruzioni <strong>prive di autonomia e funzionalità</strong>, il Comune deve disporne la demolizione e la riduzione in pristino ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, in quanto eseguite in totale difformità rispetto al permesso di costruire;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>– qualora il permesso di costruire abbia previsto la realizzazione di una pluralità di <strong>costruzioni funzionalmente autonome</strong> (ad esempio villette) che siano rispondenti al permesso di costruire considerando il titolo edificatorio in modo frazionato, gli immobili edificati – ferma restando l’esigenza di verificare se siano state realizzate le opere di urbanizzazione e ferma restando la necessità che esse siano comunque realizzate – devono intendersi supportati da un titolo idoneo, anche se i manufatti realizzati non siano totalmente completati, ma – in quanto caratterizzati da tutti gli elementi costitutivi ed essenziali – necessitino solo di opere minori che non richiedono il rilascio di un nuovo permesso di costruire;</span></i></p><ol><li><p class="text-justify"><i><span>qualora le opere incomplete, ma funzionalmente autonome, presentino difformità non qualificabili come gravi, l’Amministrazione potrà adottare la sanzione recata dall’art. 34 del T.U.;</span></i></p></li></ol></li><li><p class="text-justify"><i><span>è fatta salva la possibilità per la parte interessata, ove ne sussistano tutti i presupposti, di ottenere un titolo che consenta di conservare l’esistente e di chiedere l’accertamento di conformità ex art. 36 del T.U. nel caso di opere “minori” (quanto a perimetro, volumi, altezze) rispetto a quelle assentite, in modo da dotare il manufatto – di per sé funzionale e fruibile – di un titolo idoneo, quanto alla sua regolarità urbanistica</span></i><span>”.</span></p></li></ul><p class="text-justify">L’Adunanza Plenaria ha sottolineato alcuni principi fondamentali:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong>conformità al progetto:</strong> la realizzazione delle opere deve rispettare rigorosamente il progetto approvato. Le costruzioni parziali che si discostano dal titolo sono da considerarsi abusive;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>tutela del territorio:</strong> la sentenza evidenzia l’importanza di preservare l’integrità paesaggistica e urbanistica, evitando la permanenza di manufatti incompleti e deturpanti;</span></p></li><li><p class="text-justify"><i><span><strong>tempus regit actum</strong></span></i><span><strong>:</strong> i nuovi permessi devono rispettare le norme urbanistiche vigenti al momento del rilascio, garantendo un adeguato controllo sull’evoluzione del territorio.</span><br>&nbsp;</p></li></ul><p></p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> La recente pubblicazione del decreto “Milleproroghe 2025” (D.L. 202/2024, GU n. 302 del 27 dicembre) ha ulteriormente esteso i termini per l’inizio e la fine dei lavori edilizi, già oggetto di precedenti proroghe a partire dal D.L. 21/2022 (Decreto Ucraina). Il decreto prevede un differimento di 36 mesi per:</p><ul><li><span><strong>termini di inizio e fine lavori</strong> relativi a SCIA e permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2024.</span></li><li><span><strong>validità di convenzioni urbanistiche</strong> (ad esempio, lottizzazioni) e dei relativi piani attuativi, purché non in contrasto con nuovi strumenti urbanistici o vincoli di tutela ambientale e culturale.</span></li></ul><p>La proroga non è automatica: il soggetto interessato deve presentare una comunicazione ufficiale per avvalersi della misura. La proroga è subordinata alla verifica di alcuni requisiti:</p><ul><li><span>i titoli edilizi non devono essere già scaduti al momento della comunicazione.</span></li><li><span>non devono sussistere incompatibilità con nuovi strumenti urbanistici o vincoli paesaggistici e culturali.</span></li><li><span>la misura si applica anche a SCIA e autorizzazioni paesaggistiche (ordinarie e semplificate) già prorogate secondo disposizioni precedenti, come il regime straordinario del D.L. 69/2013 e le norme emergenziali della L. 27/2020.</span></li></ul><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a> Cfr. Cons. Stato 5258/2022; Cons. Stato 5588/2019.</p><p>[3] Cfr. Cons. Stato 8605/2019; Cons. Stato 10291/2023.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
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                        <pubDate>Fri, 10 Jan 2025 15:12:47 +0100</pubDate>
                        <title>Contratto di locazione nullo e diritto del conduttore alla ripetizione dei canoni già versati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contratto-di-locazione-nullo-e-diritto-del-conduttore-alla-ripetizione-dei-canoni-gia-versati</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con la recente ordinanza n. 32696 del 16 dicembre 2024 pronunciata dalla terza sezione, la Corte di Cassazione ha chiarito se, e in quale misura, spetti il diritto alla ripetizione dei canoni versati, in capo al conduttore, in ipotesi di contratto di locazione dichiarato nullo.</p><p class="text-justify">Nello specifico, nel caso di specie, il conduttore, aveva adito l’autorità giudiziaria sul presupposto di aver condotto in locazione – in forza di un <strong>rapporto contrattuale&nbsp;</strong>che il locatore aveva preteso svolgersi “<i><strong>di fatto</strong></i>” – una stanza in un appartamento sito in Roma, corrispondendo un canone di Euro 500,00 mensili da ottobre 2011 a giugno 2015.</p><p class="text-justify">Pertanto, parte attrice agiva <u>per ottenere la declaratoria di nullità del contratto di locazione oltre alla condanna del locatore alla restituzione dei canoni versati</u>.</p><p class="text-justify">Questo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte: «<i>in caso di nullità del contratto di locazione, il <strong>conduttore ha diritto a ripetere</strong>, a norma dell’art. 2033 cod. civ., <strong>i canoni versati al locatore in esecuzione del contratto</strong>, ferma restando la <strong>facoltà di quest’ultimo</strong> di eccepire, ex art. 2041 cod. civ., la sussistenza di un <strong>ingiustificato arricchimento</strong>, facendo valere un credito indennitario che va, però, liquidato nei limiti della <strong>diminuzione patrimoniale subita</strong> nell’erogazione della prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagno che esso avrebbe potuto trarre dall’instaurazione di una valida relazione contrattuale</i>».</p><p class="text-justify">Dunque, queste le conclusioni che possiamo trarre dalla lettura della sentenza e del principio di diritto di cui sopra:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>la pretesa restitutoria del conduttore è da ricondurre nell’alveo della norma di cui all’art. 2033 cod. civ. (indebito oggettivo) secondo cui “</span><i><span>chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato</span></i><span>”;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>le ipotesi legislative in cui, nonostante il venir meno del vincolo contrattuale, le prestazioni sono irripetibili, sono da ritenersi eccezioni rispetto alla regola generale (ciò vale ad esempio nel caso di risoluzione per inadempimento del contratto);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>avendo comunque il conduttore goduto dell’immobile – fatto storico ineliminabile – il locatore ha diritto di chiedere un indennizzo, al fine di eliminare lo squilibrio contrattuale venutosi a creare, all’esito di una valutazione oggettiva dell’utilità conseguita dal conduttore e, dunque, entro i limiti della diminuzione patrimoniale subita dall’esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido. Il locatore non ha pertanto diritto ad ottenere il mancato guadagno che avrebbe potuto trarre dall’instaurazione di un contratto valido;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il giudice non può statuire d’ufficio sull’ingiustificato arricchimento che rimane eccezione riservata alla parte (nel caso di specie il locatore era rimasto contumace).</span></p></li></ul><p class="text-justify">La pronuncia in esame ci permette altresì di ricordare che, come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9475 del 9 aprile 2021, <u>il contratto di locazione concluso in forma verbale e non registrato, è affetto da nullità relativa e di protezione che può essere fatta valere solo dal conduttore e non è rilevabile d’ufficio dal giudice</u>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 07 Jan 2025 10:10:44 +0100</pubDate>
                        <title>La Regione Sardegna approva la legge per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti FER.</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-regione-sardegna-approva-la-legge-per-lindividuazione-di-aree-e-superfici-idonee-e-non-idonee-allinstallazione-e-promozione-di-impianti-fer</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Lo scorso 5 dicembre è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, n. 65, la Legge regionale n. 20, recante “<i>Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi</i>”, adottata in attuazione del D.M. 21 giugno 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2024, n. 153, c.d. “Decreto Aree Idonee”.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il provvedimento è in vigore dal 6 dicembre, ovvero dal giorno successivo alla pubblicazione, e trova applicazione non solo rispetto agli <strong>impianti la cui procedura di autorizzazione sia stata avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge</strong>, ma, altresì, agli <strong>impianti il cui </strong><i><strong>iter</strong></i><strong> autorizzativo è in corso</strong> e finanche agli <strong>impianti già autorizzati che non abbiano comportato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi</strong>, i cui titoli abilitativi saranno privi d’efficacia.</p><p class="text-justify">La legge dispone l’abrogazione della precedente legge regionale del 3 luglio 2024, n. 5, recante “<i>Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali</i>”, introduttiva della c.d. “<i>moratoria sarda</i>”,&nbsp;e, di conseguenza, la caducazione dell’impugnativa avente ad oggetto la legittimità della stessa sollevata dal Consiglio dei Ministri innanzi alla Corte costituzionale.</p><p class="text-justify">La Sardegna è così la prima regione italiana ad aver dato esecuzione al Decreto Aree Idonee, al ‘dichiarato’ fine di individuare “<i>le aree idonee e le superfici idonee, non idonee e ordinarie, al fine di favorire la transizione ecologica, energetica e climatica</i>”, garantire la minimizzazione dell’impatto ambientale e paesaggistico degli impianti di energia a fonti rinnovabili, nonché la loro programmazione territoriale nel rispetto sia degli obblighi comunitari di decarbonizzazione e transizione energetica, sia degli obiettivi regionali di potenza complessiva, con l’obiettivo di massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare gli obiettivi regionali di potenza complessiva da raggiungere entro il 2030, di cui al Decreto Aree Idonee.</p><p class="text-justify">Al fine di poter individuare le aree e le superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile, il provvedimento, in primo luogo, provvede alla fondamentale differenziazione tra <strong>taglie d’impianto</strong>, individuando gli impianti</p><p class="text-justify">a) di <strong><u>piccola taglia</u></strong> negli impianti fotovoltaici, termodinamici, agrivoltaici con potenza nominale inferiore o uguale a 1 MW; impianti eolici con altezza massima complessiva inferiore o uguale a 20 metri; impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza nominale inferiore o uguale a 200 kW; impianti geotermoelettrici aventi una temperatura del fluido reperito inferiore o uguale a 90 gradi centigradi; negli accumuli con potenza nominale installata inferiore o uguale a 500 kW;</p><p class="text-justify">b) di <strong><u>media taglia</u></strong> negli impianti fotovoltaici, termodinamici, agrivoltaici con potenza nominale superiore o uguale a 1 MW e inferiore o uguale a 10 MW; impianti eolici con altezza massima complessiva superiore a 20 metri e inferiore o uguale a 100 metri; impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza nominale superiore a 200 kW e inferiore o uguale a 1 MW; impianti geotermoelettrici aventi una temperatura del fluido reperito superiore a 90 gradi centigradi e inferiore o uguale a 150 gradi centigradi; accumuli con potenza nominale installata maggiore a 500 kW e inferiore o uguale a 1,2 MW;</p><p class="text-justify">c) di <strong><u>grande taglia</u></strong> negli impianti fotovoltaici, termodinamici, agrivoltaici con potenza nominale superiore a 10 MW; impianti eolici con altezza massima complessiva superiore a 100 metri; impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza nominale superiore a 1 MW; impianti geotermoelettrici aventi una temperatura del fluido reperito superiore a 150 gradi centigradi; accumuli con potenza nominale installata maggiore a 1,2 MW.</p><p class="text-justify">In considerazione delle diverse taglie d’impianto agli Allegati A, B, C, D ed E, nonché ai commi 9 e 11, art. 1, L.R. 20/2024, vengono, quindi, individuate le <strong>aree non idonee</strong>,<strong> in quantitativo di gran lunga superiore a quelle idonee</strong>, individuate, invece, all’Allegato F e, precisamente, riconosciute</p><p class="text-justify">a) nelle aree industriali dismesse, ad eccezione degli impianti eolici di grande taglia;</p><p class="text-justify">b) nelle aree destinate a discariche di rifiuti urbani e speciali, esclusivamente nelle aree di servizio esterne al corpo discarica, limitatamente&nbsp;agli impianti fotovoltaici e agli impianti eolici di piccola e media taglia;</p><p class="text-justify">c) per l’installazione degli impianti fotovoltaici, i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie;</p><p class="text-justify">d) le aree portuali, esclusi i porti turistici, limitatamente&nbsp;agli impianti fotovoltaici e quelli di produzione di energia da moto ondoso;</p><p class="text-justify">e) le aree aeroportuali, limitatamente&nbsp;agli impianti fotovoltaici;</p><p class="text-justify">f) le aree di pertinenza delle principali arterie viarie già oggetto di trasformazione, limitatamente&nbsp;agli impianti fotovoltaici di piccola taglia;</p><p class="text-justify">g) limitatamente&nbsp;agli impianti fotovoltaici e agli impianti eolici di piccola e media taglia, le aree estrattive di prima e seconda categoria;</p><p class="text-justify">h) le aree dei siti oggetto di procedimento di bonifica, limitatamente&nbsp;agli impianti fotovoltaici e agli impianti eolici di piccola e media taglia nonché impianti a biomasse;</p><p class="text-justify">i) gli specchi acquei degli invasi del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale,&nbsp;come individuati dall'Ente gestore del Sistema Idrico, non utilizzati dai mezzi aerei antincendio, e relative pertinenze, limitatamente&nbsp;alle centrali idroelettriche e agli impianti fotovoltaici flottanti fino a 10 MW;</p><p class="text-justify">j) per gli impianti fotovoltaici e gli impianti eolici di piccola e media taglia,&nbsp;le zone urbanistiche omogenee D e le zone G a destinazione commerciale e logistica;</p><p class="text-justify">k) ad esclusione degli impianti eolici di grande taglia, le aree industriali gestite dai consorzi industriali provinciali, le zone industriali di interesse regionale, nonché i PIP di cui all'articolo 27, legge 22 ottobre 1971, n. 865;</p><p class="text-justify">l) le zone urbanistiche omogenee G di cui al decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U a destinazione specifica per energie rinnovabili, ad eccezione degli impianti eolici di grande taglia;</p><p class="text-justify">m) per l’installazione di impianti fotovoltaici,&nbsp;le aree infrastrutturate delle zone urbanistiche omogenee G relative al settore dei trasporti (strade, ferrovie, porti e aeroporti), esclusi i porti turistici, e agli impianti tecnologici (ciclo rifiuti, ciclo acque, potabilizzatori, depuratori, impianti di sollevamento, ciclo energia);</p><p class="text-justify">n) limitatamente all'installazione di impianti eolici di piccola e media taglia, le aree infrastrutturate delle zone urbanistiche omogenee G, relative agli impianti tecnologici (ciclo rifiuti, ciclo acque, potabilizzatori, depuratori, impianti di sollevamento, ciclo energia).</p><p class="text-justify">Ciascuna ipotesi reca specifiche condizioni tecniche al rispetto delle quali la realizzazione degli impianti è subordinata.</p><p class="text-justify">La realizzazione degli impianti e degli accumuli FER, indipendentemente dalla loro collocazione in aree idonee o in aree ordinarie, è, inoltre, vincolata al rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di cui all'allegato G nonché al rispetto delle specifiche prescrizioni di natura territoriale, urbanistica, edilizia, paesaggistica, con particolare riferimento al Piano paesaggistico regionale, ambientale e tecnica proprie dell'area e dell'impianto oggetto di istanza di autorizzazione.</p><p class="text-justify">Come previsto dall’art. 1, comma 4, <strong>limitatamente agli impianti fotovoltaici</strong>, fermo il rispetto della normativa vigente in materia territoriale, urbanistica, edilizia, ambientale e paesaggistica, con particolare riferimento alle previsioni contenute nel Piano Paesaggistico regionale (PPR) e negli altri strumenti urbanistici, nonché ai requisiti tecnici per tipologia di impianto fissati dall’Allegato G della stessa legge regionale, sono individuate quali <strong>aree idonee</strong> “<i>le superfici di copertura di manufatti edilizi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, edifici, tettoie, pergolati, pensiline, pubblici e privati, di qualsiasi natura, legittimamente realizzati o da realizzare in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, e i relativi sistemi di cumulo</i>”.</p><p class="text-justify">Particolarmente rilevante, inoltre, la successiva precisazione ai sensi della quale, indipendentemente dal riconoscimento di aree idonee, non idonee o ordinarie (quelle per cui la realizzazione di impianti FER è subordinata alla verifica caso per caso), “<i>è <strong>sempre ammessa la realizzazione di impianti geotermici di piccola taglia</strong> per i quali si applica la disciplina autorizzatoria prevista dalla normativa vigente in materia di aree idonee</i>”.</p><p class="text-justify">Nella legge è inoltre precisato, al primo periodo del comma 7, art. 1, che “<i>qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee, di cui all'allegato F, sia nelle aree definite non idonee, di cui agli allegati A, B, C, D ed E, prevale il <strong>criterio di non idoneità</strong></i>”, mentre gli interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento relativi ad impianti realizzati precedentemente all'entrata in vigore della legge in esame e in esercizio presso aree definite dalla stessa come non idonee, “<i><strong>sono ammessi solo qualora non comportino un aumento della superficie lorda occupata, nonché, nel caso di impianti eolici, un aumento dell'altezza totale dell'impianto</strong></i>”.&nbsp;</p><p class="text-justify">Ulteriore previsione contenuta all’art. 2 della legge regionale, prevede l’istituzione, a partire dal 2025, di un <strong>fondo</strong> - alimentato con risorse regionali, nazionali ed europee, con dotazione iniziale di Euro 678.000.000 per gli anni compresi dal 2025 al 2030 - <strong>per la concessione di misure di incentivo</strong>, “<i>sia mediante l'erogazione di sovvenzioni a fondo perduto, sia mediante il ricorso a strumenti finanziari o attraverso la loro combinazione</i>”, al fine di <strong>sostenere gli interventi volti all’installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo di energia elettrica destinati all'autoconsumo</strong> e realizzati da, in ottemperanza ai requisiti disposti dalla stessa previsione normativa, (i) persone fisiche residenti in Sardegna; (ii) imprese e professionisti con sede operativa in Sardegna; (iii) comunità energetiche ed altre forme di autoconsumo e condivisione; (iv) comuni, unione di comuni, province, città metropolitane; (v) altri enti pubblici regionali, territoriali. Si tratta di incentivi concessi mediante procedimento valutativo a seguito di emissione di bando, con particolari misure finalizzate alla promozione delle comunità energetiche.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il provvedimento dispone, inoltre, misure di semplificazione e accelerazione per la promozione degli impianti FER, nonché misure di garanzie di esecuzione e bonifica dei siti degli impianti: in primo luogo, all’art. 3, in capo ai comuni la facoltà di proporre <strong>istanza propedeutica alla realizzazione di un impianto o di un accumulo FER all’interno di un’area individuata come non idonea</strong>; tale istanza, deliberata successivamente ad una fase di “dibattito pubblico” dalla maggioranza qualificata del consiglio comunale (o dei consigli comunali) il cui territorio è interessato dall’impianto o dall’accumulo, trova finalizzazione con la stipula di un’<strong>intesa con la Regione</strong>; in caso di perfezionamento della suddetta intesa, “<i>il proponente ha facoltà di presentare ai soggetti competenti istanza per la realizzazione dell’intervento nell’ambito del regime autorizzativo previsto per le aree ordinarie</i>”, optando quindi per la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), o per la Autorizzazione unica (AU).</p><p class="text-justify">In secondo luogo, per tutti gli impianti e gli accumuli FER ed entro centoventi giorni dal rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione degli stessi – e comunque prima della presentazione di comunicazione di inizio lavori –, la legge regionale n. 20/2024 rimette in capo al soggetto autorizzato la presentazione presso l’Assessorato regionale dell’industria di una <strong>garanzia</strong> in misura pari al valore complessivo dell’intervento al fine di coprire l’eventuale mancata realizzazione dell’impianto o la sua realizzazione in difformità dall’autorizzazione rilasciata, nonché di garantire la dismissione dell’impianto di produzione, delle opere connesse e delle opere di ripristino dei luoghi interessati. Tale previsione interessa altresì gli impianti in corso di autorizzazione e, con diversi meccanismi e tempistiche, quelli già autorizzati per cui non si sia ancora dato inizio ai lavori nonché gli impianti i cui lavori siano in corso di regolare svolgimento.</p><p class="text-justify">All’esito di un’analisi complessiva della normativa (il cui destino, in termini di probabile declaratoria di incostituzionalità, sembra già segnato), appaiono, dunque, sensibilmente ridotte - oltre che significativamente condizionate al rispetto di specifiche prescrizioni - le opportunità di realizzazione di impianti ed accumuli FER, dovendo constatare che <strong>le aree definite come “idonee” rappresentano, nel complesso, solo l’1% dell’intero territorio regionale</strong>: la legge, la cui applicazione è prevista, del tutto irrazionalmente, finanche agli impianti già autorizzati e i cui lavori siano stati già iniziati, si manifesta, dunque, come una ulteriore (illegittima) stretta alla diffusione delle rinnovabili, blindando il territorio della Regione Sardegna e costituendo un nuovo ostacolo al raggiungimento degli imposti obiettivi di decarbonizzazione.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Idroelettrico</category>
                            
                                <category>Biometano</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 30 Dec 2024 09:43:39 +0100</pubDate>
                        <title>Greenfield: le ultime pronunce giurisprudenziali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/greenfield-le-ultime-pronunce-giurisprudenziali</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Si riporta qui di seguito una rassegna delle pronunce più rilevanti recentemente intervenute in merito alle procedure autorizzative per la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1. <u>Impianti su aree industriali, ex cave e discariche - Autorizzazione con DILA senza necessità di acquisire altri pareri.</u></strong></p><p class="text-justify">Con&nbsp;<strong>sentenza n. 1922/2024</strong>, il <strong>TAR Veneto </strong>ha ritenuto sia&nbsp;doverosa applicazione&nbsp;dell’art. 22&nbsp;<i>bis</i>, D.lgs. n. 199/2021, introdotto dall’art. 47 comma 1 lett. b) del D.L. 13/2023,&nbsp;in caso di&nbsp;<u>installazione di impianti fotovoltaici a terra</u>&nbsp;e delle relative opere di connesse e infrastrutture necessarie nelle zone e nelle aree a destinazione urbanistica industriale, artigianale e commerciale o, ancora, in discariche o lotti di discariche chiusi e ripristinati, ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento,&nbsp;che, in quanto <u>attività di manutenzione ordinaria,&nbsp;non è subordinata all’acquisizione di alcun permesso, autorizzazione o atto di assenso</u>.&nbsp;In questi casi, l’eventuale provvedimento di rigetto adottato dall’ente competente all’esito della PAS, (erroneamente) attivata dall’operatore, deve ritenersi del tutto illegittimo. Ciò vale anche nel caso il cui la predetta procedura sia stata attivata (in questo caso opportunamente) prima dell’entrata in vigore del citato art. 22&nbsp;<i>bis</i>, in quanto, in virtù del principio&nbsp;<i>tempus regit actum</i>, la nuova disposizione, in assenza di diverse previsioni di carattere transitorio, si applica anche ai procedimenti a quella data già in corso.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. <u>Autorizzazione in PAS in aree idonee – Anche le opere connesse possono essere autorizzate in PAS ove ricadenti in aree non idonee.&nbsp;</u></strong></p><p class="text-justify">Con&nbsp;<strong>ordinanza n. 605/2024</strong>, il&nbsp;<strong>TAR Palermo</strong>, richiamando la previsione di cui al comma 1&nbsp;<i>ter,&nbsp;</i>art. 22, D.lgs. n. 199/2021, ha osservato come&nbsp;<u>le infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti FER&nbsp;“</u><i><u>possono beneficiare della disciplina autorizzatoria semplificata prevista per le aree idonee, indipendentemente dalla loro ubicazione</u></i><u>”</u>: ciò comporta che, anche laddove tali infrastrutture siano ubicate in aree non idonee, esse&nbsp;possano&nbsp;comunque&nbsp;– in astratto – essere&nbsp;trattate come insistenti in aree idonee, con le semplificazioni procedurali che ne derivano, lasciando quindi in capo all’Amministrazione il compito di motivare eventuali ragioni di incompatibilità delle opere con l’area in cui devono essere inserite, avuto riguardo alle specifiche caratteristiche del territorio e ai vincoli che su di esso insistono. A tali considerazioni, il TAR giunge anche in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale le aree non incluse tra quelle idonee “<i>non possono essere dichiarate non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell’ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee</i>” (cfr.&nbsp;<i>ex multis</i>, T.A.R. Palermo, Sez. V, ordinanze collegiali n. 3272 dell’8 novembre 2023, n. 3814 del 20 dicembre 2023, n. 95 dell’11 gennaio 2024 e, da ultimo, n. 87 del 22 febbraio 2024).</p><p class="text-justify">Con la medesima ordinanza, inoltre, il TAR Palermo coglie occasione per dare rilievo&nbsp;al&nbsp;<i>periculum</i>&nbsp;che deriva&nbsp;dal ritardo che l’Amministrazione competente accumula nel rilascio del titolo autorizzativo, dovendo considerare sia che la realizzazione dell’impianto stesso è connessa alla capacità di rete prenotata dal proponente mediante l’accettazione del preventivo di connessione (STMG), sia la limitata durata della stessa prenotazione, pari a soli&nbsp;270&nbsp;giorni lavorativi dall’accettazione del preventivo, pena la perdita di validità della prenotazione e la conseguente esposizione al rischio del proponente all’eventuale esaurimento della capacità di rete.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. <u>Autorizzazione in aree idonee – Non è vincolante il parere della Soprintendenza.&nbsp;</u></strong></p><p class="text-justify">Con&nbsp;<strong>sentenza n. 867/2024</strong>, il <strong>TAR Sardegna</strong> ha statuito che “<i><u>se la richiesta di VIA riguarda</u>&nbsp;un progetto di impianti da ubicare in&nbsp;<u>aree idonee per legge</u>, come nel caso ora in esame,&nbsp;<u>il parere dell’Autorità preposta alla Tutela del Paesaggio non è vincolante</u>, ragion per cui i ministeri competenti devono adottare l’atto conclusivo del procedimento sulla scorta di una motivazione autonoma, non potendo limitarsi a recepire pedissequamente il parere espresso dalla Soprintendenza stessa, ciò specialmente quando, come nel caso ora in esame, il parere della stessa è contraddetto da quello espresso da altri uffici che hanno partecipato all’istruttoria</i>”. Nel caso di specie, osserva il collegio, il provvedimento di rigetto adottato dal MASE è illegittimo nella misura in cui si limita a richiamare pedissequamente il parere negativo della Soprintendenza speciale per il PNRR, senza nulla aggiungere e senza neppure fare riferimento ai pareri favorevoli che nel corso dell’istruttoria erano stati espressi da altri uffici, in particolar modo la Commissione Tecnica VIA-VAS dello stesso MASE.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4. <u>Autorizzazione in aree idonee – Il Comune non può introdurre nuove limitazioni per la realizzazione di impianti FER.&nbsp;</u></strong></p><p class="text-justify">Con&nbsp;<strong>sentenza n. 3464/2024</strong>, il&nbsp;<strong>TAR Lombardia</strong>&nbsp;ha rilevato come “<i>l’introduzione a livello prettamente locale di un sistema di regole volte a restringere l’ambito delle aree concretamente utilizzabili per l’insediamento di impianti fotovoltaici, senza chiare motivazioni che giustifichino l’introduzione di tali misure in funzione della tutela di interessi concorrenti potenzialmente pregiudicati e parimenti meritevoli di salvaguardia, nonché in violazione del principio di stretta proporzionalità rispetto alle esigenze di tutela perseguite, si ponga in contrasto anche con il favor manifestato dalla legislazione eurounitaria, in particolare dal Regolamento (UE) 2022/2577 del 22.12.2022, secondo cui “la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa, gli impianti di stoccaggio sono considerati d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi</i>””. Censurando le norme di cui al regolamento edilizio comunale, il TAR ha precisato che&nbsp;<u>se il sito scelto per l’installazione dell’impianto fotovoltaico ricade su area dichiarata idonea&nbsp;</u><i><u>ex lege</u></i><u>, all’ente locale non rimane alcuno spazio valutativo in ordine all’insediabilità dell’opera</u>. Il Comune non ha invero il potere di stabilire, neppure indirettamente attraverso previsioni che vorrebbero limitarsi a disciplinare lo&nbsp;<i>ius aedificandi</i>, in quali aree possano essere installati detti impianti, essendo la competenza relativa alla localizzazione degli stessi ripartita unicamente tra Stato e Regioni. L’unico margine discrezionale che residua all’amministrazione comunale&nbsp;<u>attiene alla possibilità di introdurre una regolamentazione prettamente edilizia relativa ad aspetti costruttivi, che deve tuttavia muoversi entro confini rigorosi ed essere declinata secondo un principio di stretta proporzionalità</u>&nbsp;per rimanere tale e non trasmodare nella surrettizia previsione di criteri ostativi all’insediamento di tali fonti energetiche.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>5. <u>Criterio di priorità nella VIA – Non viene meno la perentorietà dei termini del procedimento di VIA per i&nbsp;progetti non prioritari.</u></strong><i>&nbsp;</i></p><p class="text-justify">Con&nbsp;<strong>sentenza n. 9793/2024</strong>, il&nbsp;<strong>Consiglio di Stato</strong>&nbsp;ha ribadito la <u>perentorietà di tutti i termini del procedimento di VIA</u> (cfr. art. 25, comma 7, D.lgs. 152/2006). Interrogandosi sulla portata interpretativa dell’art. 8, comma 1, del&nbsp;D.lgs. 152/2006, come modificato dal dl 17/2022,&nbsp;<i>“nella parte in cui stabilisce un criterio di precedenza nella valutazione dei progetti aventi un rilevante impatto economico, occupazionale o aventi autorizzazioni in scadenza</i>”, il Consiglio di Stato ha, infatti, ritenuto che “<i>in ogni caso, anche a prescindere dalle modalità utilizzate dall’amministrazione per dare concretezza al criterio legislativo della priorità, il Ministero&nbsp;avrebbe dovuto adottare, a legislazione vigente, delle&nbsp;misure organizzative&nbsp;tali da consentire l’esame dei&nbsp;progetti prioritari, fermo restando il&nbsp;rispetto dei termini di conclusione&nbsp;dei procedimenti relativi ai&nbsp;progetti non prioritari&nbsp;in quanto non derogati da alcuna disposizione di legge</i>”. <u>Il criterio di priorità</u>&nbsp;assume, quindi, mera rilevanza interna ai fini di una ordinata ed efficace gestione degli iter autorizzatori da parte degli organi a ciò deputati, “<i>ma <u>non è tale da assumere, al contempo, una portata derogatoria della disciplina legale del termine di conclusione del procedimento</u></i>”.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>6. </strong><i><strong><u>Tempus regit actum</u></strong></i><strong><u> – L’art. 22 </u></strong><i><strong><u>bis</u></strong></i><strong><u> del D.Lgs. n. 199/2021 si applica anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.</u></strong><i>&nbsp;</i></p><p class="text-justify">Con <strong>sentenza n. 790/2024</strong>, il <strong>TAR Sardegna</strong> ha accolto il ricorso promosso avverso il diniego di un’autorizzazione unica ex art. 12, D.Lgs. n. 387 del 2003, avente ad oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 104,076 insistente su area industriale, in ragione del principio <i>tempus regit actum</i>, essendo nelle more del procedimento autorizzativo entrato in vigore l’art. 47 del D.L. 24.2.2023, n. 13 (conv. L. 23.4.2023, n. 41) che ha introdotto l’art. 22 <i>bis&nbsp;</i>nel corpo del D.lgs. n. 199 del 2021, rubricato “<i>Procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici</i>”.</p><p class="text-justify">Per il Collegio: “<i><u>Il diniego regionale impugnato, stante la sopravvenienza normativa, non è legittimo</u></i><u>”, dal momento che “</u><i><u>il progetto in questione non è più soggetto al regime dell’autorizzazione unica</u></i><u>” con la conseguenza che</u><i><u> “il procedimento per il suo rilascio si sarebbe dovuto chiudere con una archiviazione</u> (o altro atto equipollente) che dichiarasse l’inapplicabilità del regime (…) per essere l’attività qualificabile come manutenzione ordinaria non soggetta ad autorizzazione e, dunque, attività ad edilizia libera</i>” <u>in virtù dell’entrata in vigore dell’art. 22 </u><i><u>bis</u></i>.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>7. <u>VIA Statale - Il criterio di priorità per la trattazione di alcuni progetti non fa venir meno la perentorietà dei termini di conclusione del procedimento per i progetti “non prioritari”.</u></strong></p><p class="text-justify">Con la <strong>sentenza n. 830/2024</strong>, il <strong>TAR Sardegna</strong> ha dichiarato <u>l’illegittimità del silenzio serbato dal MASE rispetto all’obbligo di provvedere in relazione all’adozione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale nei termini</u> previsti dagli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152 del 2006 sulla base dell’assunto per il quale “<i><u>l’introduzione di un criterio di priorità</u> nella trattazione delle istanze basato sulla maggiore potenza dell’impianto (art. 8, co. 1, d.lgs. n. 152/2006) <u>non può di per sé solo legittimare il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento</u> (art. 25, co. 7, d.lgs. n. 152/2006) <u>per gli altri procedimenti</u>, attesa anche la circostanza che, seppure di potenza inferiore, sono tesi a soddisfare interessi riconducibili all’esercizio dell’impresa” (Cons. Stato, Sez. IV, ord. 20 maggio 2024, n. 1882)</i>”.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>8. <u>Economicità dell’azione amministrativa – Moratoria Sarda - L’operatore può chiedere all’Amministrazione comunale di qualificare correttamente la propria domanda alla luce del dato normativo sopravvenuto.</u></strong></p><p class="text-justify">Con la <strong>sentenza n. 844/2024</strong>, il <strong>TAR Sardegna</strong> osserva che, successivamente all’entrata in vigore della L. 5/2024 (c.d. Moratoria Sardegna), <u>l’operatore può chiedere all’Amministrazione comunale di qualificare correttamente la propria domanda alla luce del dato normativo sopravvenuto</u>, fornendo la documentazione necessaria alla luce delle precisazioni fornite dalla stessa legge regionale sulle caratteristiche del c.d. “agrivoltaico” esente dalla moratoria.</p><p class="text-justify">La diversa opinione, espressa dall’amministrazione, per cui la ricorrente avrebbe potuto formulare una nuova istanza ai sensi della normativa sopravvenuta dando così vita ad un nuovo procedimento, sconta il rilievo che elementari esigenze di concentrazione, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa impongono di ritenere che qualora sia già aperto una canale comunicativo – procedimentale tra l’Amministrazione e i privati, e sopravvenga un diverso e rilevante dato normativo, lo stesso canale venga utilizzato per precisare - alla luce del mutamento intervenuto - i contenuti e le caratteristiche del bene della vita di cui è già stato chiesto il riconoscimento.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>9. <u>Eolico - In caso di aree da acquisire mediante procedura espropriativa, la mancata disponibilità delle aree non è condizione ostativa al riconoscimento dell’avvenuta formazione tacita del titolo autorizzativo.</u></strong></p><p class="text-justify">Con la <strong>sentenza n. 847/2024</strong>, il <strong>TAR Sardegna</strong> ha ritenuto tacitamente formatosi il titolo autorizzativo per la realizzazione delle opere di repowering di un parco eolico composto da n. 27 aerogeneratori e con potenza complessiva pari a 121,5 MW a seguito del decorso del termine di 60 giorni previsto dal d.l. n. 50/2022 dalla presentazione dell’istanza.</p><p class="text-justify">Sul punto, l’Amministrazione ha opposto la mancata dimostrazione della disponibilità delle aree da parte della ricorrente, evidenziando come non si possa ritenere conclusa tacitamente anche la procedura espropriativa.</p><p class="text-justify">Tale affermazione, tuttavia, secondo il TAR, non è coerente con il dato normativo, dato che l’art. 12, comma 4 bis del d.lgs. n. 387/2003 prevede che per gli impianti diversi da quelli indicati nel primo alinea (tra i quali non rientrano i parchi eolici) l’operatore “[…]<i>in sede di presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 3, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse</i>”.</p><p class="text-justify">Ne consegue che <u>l’Amministrazione non avrebbe potuto opporre la mancata disponibilità delle aree quale condizione ostativa al riconoscimento dell’avvenuta formazione tacita del titolo autorizzativo, dato che la loro effettiva disponibilità dipenderà dallo svolgimento delle procedure espropriative a valle dell’avvenuta conclusione del procedimento autorizzativo</u>.</p><p class="text-justify">Né la formazione tacita del titolo può essere impedita, come ritenuto dall’Amministrazione, dalla moratoria disposta dalla legge regionale n. 5/2024, considerato che la stessa è entrata in vigore il 4 luglio 2024, ossia in data ampiamente successiva alla formazione del titolo della ricorrente e sul quale non ha potuto produrre alcun effetto preclusivo.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>10. <u>L’inidoneità dell’area per mancanza dei presupposti applicativi di una delle ipotesi di cui al comma 8, art. 20, D.lgs. 199/2021, non impedisce la qualificazione di idoneità dell’area per sussistenza dei presupposti relativi a una diversa fattispecie di cui al medesimo comma.</u></strong></p><p class="text-justify">Nel caso di specie, affrontato dal <strong>TAR Toscana</strong> con <strong>sentenza n. 1359/2024</strong>, l’Amministrazione aveva negato l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in ragione della circostanza che lo stesso, pur ricadendo in area idonea ai sensi della lettera c-ter, comma 8, art. 20, D.Lgs. 199/2021, non rientrava tra le aree idonee di cui alla lettera c-<i>quater</i> essendo l'area interessata ricompresa nel perimetro di un bene sottoposto a tutela ai sensi dell’art.12, comma 1 del D. Lgs.vo 42/2004 e ss.mm.ii.</p><p class="text-justify">Per il <strong>TAR Toscana</strong>: “<i>Le riportate disposizioni vanno interpretate, come affermato da recente giurisprudenza (anche di questa stessa Sezione), nel senso che esse prevedono due distinte ipotesi, tra loro cumulative, di idoneità&nbsp;</i>ex lege<i> di aree territoriali alla realizzazione di impianti fotovoltaici. In altre parole, <u>l’accertata sussistenza dei presupposti applicativi di una delle due disposizioni recate dalle lettere c-ter e c-quater impone di ritenere idonea l’area</u>. Più in particolare, e con specifico riferimento al presente giudizio, l’eventuale non operatività della lettera c-quater non esclude l’autorizzabilità dell’opera ai sensi della lettera c-ter, in quanto la seconda delle due disposizioni (quater) aggiunge una nuova ipotesi di idoneità legale, facendo testualmente salva l’operatività della prima norma (ter)</i>”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
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                        <pubDate>Wed, 18 Dec 2024 14:37:26 +0100</pubDate>
                        <title>Clausola “a prima richiesta” e garanzie personali – l’ultima pronuncia della Suprema Corte </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/clausola-a-prima-richiesta-e-garanzie-personali-lultima-pronuncia-della-suprema-corte</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con la recentissima sentenza n. 31105 del 4 dicembre 2024 pronunciata dalla prima sezione, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulle conseguenze derivanti dall’inserimento di una clausola di pagamento “<i>a prima richiesta</i>” in un contratto di fideiussione.</p><p class="text-justify">Questo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte: «<i>in materia di garanzie personali, <strong>la presenza nell’accordo di garanzia di una clausola a <u>prima richiesta</u> non è decisiva ai fini di stabilire se le parti abbiano inteso stipulare una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia</strong>, rendendosi a tal fine necessario accertare, per mezzo di una indagine diretta a ricostruire, facendo uso degli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice, <u>l’effettiva volontà delle parti</u>, lo scopo che queste hanno inteso perseguire per mezzo dell’intervenuta stipulazione</i>».</p><p class="text-justify">Ricordiamo altresì che la questione relativa all’idoneità o sufficienza della clausola di pagamento a prima e semplice richiesta (o senza eccezioni), al fine di qualificare un rapporto di garanzia come garanzia autonoma o fideiussione, era stata affrontata già da tempo dalle Sezioni Unite (Sent. n. 3947/2010) le quali si erano espresse nel senso di ritenere che la clausola “<i>a prima richiesta <u>e senza eccezioni</u></i>” dovrebbe di per sé orientare l’interprete verso l’approdo alla fattispecie del contratto autonomo di garanzia, salva evidente, patente, irredimibile discrasia con l’intero contenuto “altro” della convenzione negoziale.</p><p class="text-justify">Hanno poi fatto seguito diverse pronunce, tanto di merito quanto di legittimità, che si sono espresse talvolta in un senso e talvolta nel senso opposto.</p><p class="text-justify">Quel che ci preme in questa sede è però trarre qualche <u>considerazione pratica e utile agli operatori del settore immobiliare ogni qualvolta si trovino a dover rilasciare o richiedere una garanzia personale</u>, si pensi al caso della locazione/grande locazione, dell’affitto di ramo d’azienda o di un appalto d’opera.</p><p class="text-justify">È bene infatti che le parti negozino in modo consapevole, tenendo a mente che non è decisivo il <i>nomen</i> che viene attribuito al negozio giuridico per avere la certezza di aver sottoscritto una fideiussione ovvero un contratto autonomo di garanzia.</p><p class="text-justify">Il regolamento contrattuale deve infatti rispecchiare le effettive volontà delle parti, o quantomeno è necessario che le parti siano bene informate in relazione a diritti e doveri che discendono dalla sottoscrizione dell’uno o dell’altro contratto.</p><p class="text-justify">Lato garantito, è bene tutelarsi prevedendo la possibilità di escutere la garanzia a prima richiesta (non documentale e/o giustificata) e senza eccezioni, anche in caso di opposizione del creditore; al contrario.&nbsp;</p><p class="text-justify">Lato debitore principale, è bene circoscrivere la libertà di escutere la garanzia e optare per una fideiussione vera e propria che, ricordiamo, non è valida se non è valida l’obbligazione principale (art. 1939 c.c., espressione del principio di accessorietà).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 18 Dec 2024 09:32:20 +0100</pubDate>
                        <title>Prospettive del Buy Now Pay Later B2C all&#039;alba della nuova Direttiva sul credito ai consumatori</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/prospettive-del-buy-now-pay-later-b2c-allalba-della-nuova-direttiva-sul-credito-ai-consumatori</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di Danilo Quattrocchi e Valeria Perini</p><p>Il <strong>Buy Now Pay Later (BNPL)</strong> si è inserito con vigore, per la semplicità di utilizzo e la naturale vocazione al mondo dell'e-commerce, nel processo di digitalizzazione che sta investendo il mondo dei servizi e prodotti finanziari.&nbsp;</p><p>Solo in Italia, il BNPL ha segnato nel 2022 un incremento del 47%, in ulteriore accelerazione rispetto al +35% del 2021, con ritmi molto superiori rispetto al credito al consumo tradizionale.&nbsp;</p><p>In termini generali, il BNPL sottende un finanziamento a breve termine, che consente agli utenti di corrispondere il prezzo di un bene o servizio in un numero variabile di rate senza, nella prevalenza dei casi, addebito di interessi.&nbsp;</p><p>Lo schema operativo più diffuso implica una dilazione di pagamento senza oneri, volta ad agevolare l'acquisto di beni/servizi da parte di clienti che non dispongono immediatamente della liquidità necessaria o che, semplicemente, preferiscono non pagare per intero e subito il prezzo dovuto.</p><p>L'operazione coinvolge tre soggetti distinti:</p><p>a) l'acquirente;&nbsp;<br>b) il merchant;&nbsp;<br>c) un soggetto terzo che, sulla base di un accordo col merchant, permette all'acquirente di dilazionare il pagamento.&nbsp;</p><p>L'interposizione del c.d. BNPL Provider consente al merchant di ricevere immediatamente il corrispettivo e all'acquirente di frazionare in più rate il pagamento. Nell'ambito di un tale schema, i BNPL Provider generano ricavi principalmente attraverso le commissioni di servizio addebitate agli esercenti o, talvolta, tramite l'addebito di commissioni o penali di mora ai clienti che non effettuano i pagamenti dovuti nei tempi previsti.</p><p><i>Contributo integrale disponibile sul numero di Dicembre di </i><a href="https://www.aziendabanca.it/rivista-online/aziendabanca-298" target="_blank" rel="noreferrer"><i><u>AziendaBanca</u></i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 09:45:49 +0100</pubDate>
                        <title>Interventi ispettivi in materia ambientale e segnalazioni di illecito ambientale: tra prevenzione e difesa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/interventi-ispettivi-in-materia-ambientale-e-segnalazioni-di-illecito-ambientale-tra-prevenzione-e-difesa</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2024 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2024, n. 186, avente ad oggetto il “<i>Regolamento concernente disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132</i>”.&nbsp;</p><p>Il menzionato decreto – che introduce disposizioni organiche in materia di caratteristiche, competenze e funzioni del personale incaricato degli interventi ispettivi ambientali (ISPRA e ARPA) – è particolarmente rilevante in quanto, oltre a disciplinare gli aspetti, per così dire, formali dell’attività di tali organi, detta principi e criteri generali per lo svolgimento dell’attività ispettiva, e introduce una specifica procedura per la segnalazione degli illeciti ambientali da parte degli stessi.</p><p>L’art. 5, c. 11 del Regolamento – similmente a quanto già previsto dalla L. 689/1981 – prevede, infatti, che nel corso delle attività ispettive, tali organi procedano all'identificazione delle persone presenti sul luogo dell'ispezione, all'acquisizione delle rispettive dichiarazioni e all'effettuazione, in contraddittorio con i soggetti presenti, delle operazioni tecniche ai fini dell'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie all'attività ispettiva e di controllo. Inoltre, l’art. 5, c. 16 prevede che il personale ispettivo possa richiedere ai soggetti sottoposti a verifica di esibire la documentazione non acquisita o non acquisibile d'ufficio, in un insieme di operazioni di cui viene redatto processo verbale.</p><p>Per quanto concerne la segnalazione degli illeciti ambientali, invece, particolarmente rilevante è la previsione di cui all’art. 7 del citato Regolamento, che fa obbligo a ISPRA e ARPA di avviare le attività di verifica ritenute necessarie sulla base dei fatti rappresentati e le conseguenti attività ispettive anche nel caso in cui le segnalazioni relative a possibili irregolarità ambientali siano effettuate in forma anonima.&nbsp;</p><p>Tale nuova procedura, com’è chiaro, aumenta il rischio già esistente sulle imprese di vedersi contestato un illecito ambientale di qualsivoglia natura e costituisce un ulteriore tassello nella sempre maggiore pervasività della legislazione (europea e nazionale) in relazione agli aspetti ambientali.</p><p>Per poter operare al meglio – anche in considerazione dell’ampio novero di sanzioni previste dall’ordinamento in materia ambientale (illeciti amministrativi, contravvenzioni o addirittura delitti, a cui si aggiunge la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D. Lgs. 231/01) – è richiesta oggi, agli operatori, una conoscenza puntuale dell’intricato sistema di regole di settore e la capacità di farsi strada in un sistema complesso che dev’essere affrontato, prima ancora che in ottica difensiva, sul fronte preventivo, mediante l’introduzione di specifiche&nbsp;<i>policy</i>&nbsp;e, a volte, attraverso la riorganizzazione a livello di <i>governance</i>.</p><p>A tal proposito, le investigazioni interne&nbsp;(intese in senso ampio quale strumento difensivo e preventivo)&nbsp;sono parte centrale del sistema, giacché l’attività di <i>due diligence </i>– svolta da soggetti con un alto grado di specializzazione e una profonda esperienza nel settore, eventualmente affiancati da tecnici ambientali (anch’essi specializzati) – può risultare utile nell’identificare eventuali “punti deboli” nella gestione delle tematiche ambientali e nel comprendere la strada migliore, in ottica preventiva, per evitare di incorrere in illeciti. Parimenti, anche l’avvio di investigazioni difensive (anch’esse effettuate da specialisti) può rivelarsi cruciale, permettendo di fronteggiare al meglio eventuali procedimenti penali a carico di persone fisiche e/o giuridiche, di limitare il perimetro della contestazione e di individuare la strategia difensiva più efficace.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 12 Dec 2024 09:08:35 +0100</pubDate>
                        <title>Roma Capitale: adottata la variante alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/roma-capitale-adottata-la-variante-alle-norme-tecniche-di-attuazione-del-prg</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Contributo a cura di Rosemarie Serrato e Sara Petricciuolo.</p><p class="text-justify">L’11 dicembre 2024, l'Assemblea Capitolina ha approvato la delibera di adozione della variante parziale del Piano Regolatore Generale (“<strong>PRG</strong>”) del Comune di Roma, avente ad oggetto la revisione delle Norme Tecniche di Attuazione (“<strong>NTA</strong>”) contenuto nello strumento di pianificazione comunale.</p><p class="text-justify">Le NTA del PRG definiscono le regole che stabiliscono diritti e doveri della proprietà immobiliare, in funzione delle trasformazioni edilizie e urbanistiche della città e del territorio. Entrate in vigore nel 2008 con l’approvazione del PRG, non sono mai state modificate e/o aggiornate. La variante in commento, dunque, costruisce la prima modifica alle NTA del PRG fin dalla sua approvazione.</p><p class="text-justify">L'aggiornamento delle NTA si inserisce in una più ampia programmazione di semplificazione amministrativa e di pianificazione comunale più dinamica, in cui sono favoriti gli interventi di rigenerazione urbana, limitando il consumo di suolo e incentivando una residenzialità sostenibile anche nel centro storico.</p><p class="text-justify">Come si apprende dalla sintesi del comunicato pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale, tra le novità di rilievo si segnalano:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>la semplificazione delle procedure per i 200 piani integrati di rigenerazione previsti dal PRG e per la formazione dei programmi preliminari;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>conferma della&nbsp;<strong>tutela del centro storico e della sua residenzialità</strong>: si mantengono gli attuali confini della Città storica e si esclude la possibilità di intervenire con aumenti volumetrici;&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>novità in tema di destinazione d’uso</strong>: nella destinazione urbanistica "residenziale" viene introdotta la sottocategoria turistico-ricettiva che include: bed and breakfast, affittacamere e case per vacanza. La nuova sottocategoria sarà disciplinata da un nuovo regolamento </span><i><span>ad hoc&nbsp;</span></i><span>su commercio e sulle strutture turistico-ricettive extralberghiere;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>eliminazione</strong> delle norme che limitavano le dimensioni degli hotel a <strong>massimo 60 posti letto</strong>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>estensione del contributo straordinario a tutte le più rilevanti valorizzazioni in centro storico;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>restrizioni alle ulteriori trasformazioni dell'agro romano;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>disciplina specifica per il <strong>recupero dei fabbricati abbandonati</strong>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>disciplina specifica per </span><i><span><strong>housing&nbsp;</strong></span></i><span><strong>sociale</strong>, ivi inclusi <strong>studentati e </strong></span><i><span><strong>senior housing</strong></span></i><span>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>norme in tema di recupero delle sale cinematografiche, impiantistica sportiva e utilizzo del litorale.</span></p></li></ul><p class="text-justify">In attesa della pubblicazione del testo delle NTA adottate, il comunicato ufficiale del Comune di Roma è disponibile al seguente link: <a href="https://www.comune.roma.it/web/it/notizia/approvata-modifica-norme-tecniche-piano-regolatore-generale.page" target="_blank" rel="noreferrer">qui</a>.</p><p class="text-justify">Fermo quanto sopra, si segnala che – a seguito della pubblicazione della delibera di adozione – al fine del rilascio / della presentazione dei titoli edilizi rilevanti troveranno applicazione le c.d. “misure di salvaguardia”, le quali impongono di verificare la conformità di ogni intervento edilizio alla disciplina prevista strumento urbanistico vigente e da quello adottato.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 05 Dec 2024 09:24:52 +0100</pubDate>
                        <title>Nota di Approfondimento: Testo Unico sulle Rinnovabili</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nota-di-approfondimento-testo-unico-sulle-rinnovabili</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 25 novembre 2024, ha approvato il Testo Unico sulle Rinnovabili, un provvedimento destinato a rivoluzionare il quadro normativo delle energie rinnovabili in Italia. Questo decreto legislativo si pone l’obiettivo di semplificare le procedure amministrative e promuovere un’adozione più diffusa ed efficace delle fonti di energia sostenibile, in linea con gli obiettivi europei di transizione energetica e decarbonizzazione.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Obiettivi e Linee Guida</strong></p><p class="text-justify">Il Testo Unico rappresenta una risposta alla frammentazione normativa che spesso ha ostacolato lo sviluppo del settore delle rinnovabili in Italia. Le principali finalità sono:</p><ul><li><p class="text-justify">ridurre la complessità burocratica;</p></li><li><p class="text-justify">garantire una maggiore certezza operativa agli investitori e agli operatori del settore;</p></li><li><p class="text-justify">sostenere una pianificazione territoriale più chiara e armonizzata;</p></li><li><p class="text-justify">promuovere l’utilizzo efficiente del territorio attraverso strumenti innovativi come le “zone di accelerazione”.</p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Principali Novità del Provvedimento</strong></p><p class="text-justify"><strong>1. Tre Regimi Amministrativi Differenziati</strong></p><p class="text-justify">Per agevolare le procedure di autorizzazione, il decreto circoscrive a tre i regimi amministrativi esperibili:</p><ul><li><p class="text-justify"><strong>Attività Libera:</strong> Si applica agli interventi di minore entità che non interferiscono con beni tutelati o opere pubbliche. È sufficiente rispettare alcune condizioni tecniche e ambientali minime. Per interventi su terreni non antropizzati, è prevista una garanzia finanziaria per il ripristino del sito.</p></li><li><p class="text-justify"><strong>Procedura Abilitativa Semplificata (PAS):</strong> Ideata per progetti di media complessità, questa procedura richiede la presentazione di una documentazione tecnica semplificata. È pensata per interventi che non necessitano di valutazioni ambientali ma che richiedono comunque un monitoraggio specifico. Rimane ferma la possibilità per il proponente di richiedere la pubblicazione della PAS sul BUR della Regione rilevante.</p></li><li><p class="text-justify"><strong>Autorizzazione Unica:</strong> Obbligatoria per interventi complessi e su larga scala. La competenza è regionale per impianti fino a 300 MW e statale (Ministero dell’Ambiente) per quelli di potenza superiore. È previsto che le Regioni possano discrezionalmente, in caso di VIA regionale, attivare il procedimento di PAUR di cui all’art. 27 bis, D.Lgs. n. 152/2006, ferma restando la facoltà di prevedere un procedimento unico il cui provvedimento finale di Autorizzazione Unica ricomprenderà anche il provvedimento di VIA. In ogni caso (ossia anche nel caso non sia esperito il procedimento di PAUR), il procedimento di Autorizzazione Unica ricomprenderà ora anche l’eventuale provvedimento di Screening VIA.</p></li></ul><p class="text-justify">È previsto, infine, che il provvedimento di Autorizzazione Unica sia ora pubblicato sul sito <i>internet</i> dell’Amministrazione competente.</p><p class="text-justify">Con riferimento alle procedure di Screening VIA e di VIA, si segnalano:</p><ul><li><p class="text-justify">le <strong><u>nuove soglie di</u>&nbsp;</strong>(&gt;)<strong> <u>30 MW</u>&nbsp;</strong>oltre la quale si applica lo <strong><u>Screening VIA statale</u></strong> e di (≥) <strong><u>15 MW</u>&nbsp;</strong>oltre la quale si applica<strong> <u>Screening VIA regionale</u></strong> per impianti a terra installati su aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;</p></li><li><p class="text-justify">la <strong><u>nuova soglia di</u>&nbsp;</strong>(&gt;) <strong><u>25 MW</u></strong> oltre la quale si applica<strong> <u>lo Screening VIA statale</u></strong> per gli impianti a terra su aree idonee (resta a 10 MW, invece, la soglia per impianti a terra su aree non ricomprese tra quelle idonee);</p></li><li><p class="text-justify">la <strong><u>nuova soglia di</u>&nbsp;</strong>(≥) <strong><u>12 MW</u></strong>oltre la quale si applica<strong> <u>lo Screening VIA regionale</u></strong> per gli impianti fotovoltaici e agrovoltaici su aree agricole compatibili e che permettano l’integrtazione con l’attività agricola (da capire il significato di tali compatibilità e integrazione);</p></li><li><p class="text-justify">la <strong><u>nuova soglia di</u>&nbsp;</strong>(≥) <strong><u>15 MW</u></strong>oltre la quale si applica<strong> <u>lo Screening VIA regionale</u></strong> per gli impianti su tetto.</p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Zone di Accelerazione</strong></p><p class="text-justify">Il decreto introduce le cosiddette “zone di accelerazione”, aree geografiche individuate specificamente per velocizzare l’installazione di impianti rinnovabili. Queste zone verranno mappate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) entro maggio 2025, con i piani regionali definitivi attesi per febbraio 2026. Le priorità includono:</p><ul><li><p class="text-justify">superfici artificiali ed edificate;</p></li><li><p class="text-justify">aree industriali e siti di smaltimento;</p></li><li><p class="text-justify">bacini idrici artificiali e terreni agricoli non produttivi.</p></li></ul><p class="text-justify">Questo approccio mira a evitare conflitti con altre attività economiche o con la tutela del paesaggio, promuovendo al contempo un uso razionale del territorio.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. Disponibilità delle aree&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Con riferimento alle attività di <strong><u>edilizia libera</u></strong>, è richiesto che il soggetto proponente, prima dell’avvio della realizzazione degli interventi e a prescindere dalla tipologia degli stessi, deve avere acquisito la disponibilità dell’area. Non è richiesta anche la disponibilità delle aree afferenti alle opere di connessione.</p><p class="text-justify">Con riferimento agli interventi soggetti a <strong><u>PAS</u></strong>, ugualmente, è prescritto che, alla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione e a prescindere dalla tipologia di intervento, il soggetto proponente debba aver acquisito la disponibilità dell’area oggetto dell’intervento. È finalmente stata introdotta la possibilità di ricorrere alle procedure espropriative con riferimento alle opere di rete.</p><p class="text-justify">Quanto, infine, agli interventi che dovranno essere autorizzati tramite <strong><u>Autorizzazione Unica</u></strong>, sarà ammesso il ricorso alle procedure espropriative anche per le aree di impianto, purché non si tratti di impianti fotovoltaici, solari termodinamici, biogas e biometano di nuova costruzione.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4. Termini di inizio e fine lavori</strong></p><p class="text-justify">Con riferimento alle attività di <strong><u>edilizia libera</u></strong>, non è prescritto alcun termine di inizio/fine lavori.</p><p class="text-justify">Quanto agli interventi soggetti a <strong><u>PAS</u></strong>, invece, è finalmente superata l’attuale incertezza normativa prevedendo che i lavori debbano essere iniziati entro 1 (uno) anno dal perfezionamento della PAS e dovranno essere conclusi entro 3 (tre) anni dall’inizio dei lavori.</p><p class="text-justify">Con riferimento, infine, agli interventi soggetti ad <strong><u>Autorizzazione Unica</u></strong>, i termini di inizio e fine lavori sono stabiliti dal provvedimento di autorizzazione, ma non potranno complessivamente essere inferiori a 4 (quattro) anni totali. Ora, però, il provvedimento di autorizzazione dovrà anche prevedere il termine per l’entrata in esercizio dell’impianto.</p><p class="text-justify">Si segnala che, ad ora, è prevista la facoltà di richiedere una proroga di tali termini <strong><u>solo per cause di forza maggiore</u></strong>, casistica piuttosto limitata rispetto all’attuale disciplina che ammette la concessione della proroga per il fatto non imputabile al proponente (che è concetto più ampio della forza maggiore).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4. Codificazione del divieto di artato frazionamento</strong></p><p class="text-justify">È rimessa alle singole Regioni l’individuazione di specifiche regole per contrastare il c.d. artato frazionamento delle istanze di autorizzazione finalizzato ad accedere a procedure autorizzative meno onerose da parte di soggetti formalmente diversi, ma appartenenti al medesimo “<i>centro di interessi</i>”.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>5. Inasprimento del Quadro Sanzionatorio</strong></p><p class="text-justify">Per garantire il rispetto delle nuove regole, il decreto stabilisce sanzioni severe per le violazioni legate alle autorizzazioni. Le sanzioni possono arrivare fino a 150.000 Euro ed è sempre prescritto il ripristino dell’area.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Prossimi Passi</strong></p><p class="text-justify">Secondo il testo approvato dal Consiglio dei Ministri, il decreto entrerà in vigore il 30 dicembre 2024, ma il successo della sua attuazione dipenderà in gran parte dalla capacità delle Regioni e degli enti locali di adeguarsi rapidamente alle nuove disposizioni. Sarà essenziale un forte coordinamento tra il livello centrale e periferico per garantire che le semplificazioni promesse si traducano in benefici concreti per cittadini e imprese.</p><p class="text-justify">In particolare, le Regioni avranno 180 (centoottanta) giorni per adeguarsi alle disposizioni e ai principi di cui al decreto in commento. Nelle more di tale adeguamento, è precisato che si continua ad applicare la previgente disciplina.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Biometano</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 02 Dec 2024 10:10:47 +0100</pubDate>
                        <title>Il Consiglio di Stato sospende (parzialmente) il DM Aree Idonee</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-consiglio-di-stato-sospende-parzialmente-il-dm-aree-idonee</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con ordinanza n. 4298 all’esito della Camera di Consiglio del 14 novembre 2024, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello promosso da un primario operatore delle rinnovabili avverso la propria ordinanza n. 3867/2024, che, in riforma dell’ordinanza TAR Lazio – Roma n. 4082/2024, aveva accolto, ai fini di una sollecita fissazione dell’udienza di merito, l’istanza cautelare presentata dall’appellante con il ricorso proposto per l’annullamento del Decreto Ministeriale 21 giugno 2023, adottato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della cultura e il Ministero dell’agricoltura e avente ad oggetto la “<i>Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili</i>” (cd. D.M. Aree Idonee).</p><p class="text-justify">Sul punto, occorre però fare un passo indietro.</p><p class="text-justify">Con delle Ordinanze “gemelle” (nn. 3866-3867-3868-3869-3870-3871 e 3872), pubblicate all’esito della Camera di Consiglio del 17 ottobre 2024, la Sezione Quarta del Consiglio di Stato si era pronunciata sui ricorsi promossi da alcuni operatori del settore delle rinnovabili avverso le ordinanze con cui i giudici del TAR Lazio avevano rigettato le istanze cautelari presentate con i <strong><u>ricorsi per l’annullamento del DM Aree Idonee quanto agli artt. 1, 3 e 7</u></strong>.</p><p class="text-justify">I ricorsi accolti erano fondati su una serie di motivi, con i quali venivano contestate le decisioni cautelari sia con riferimento al <i>periculum</i> che al <i>fumus</i>, evidenziando, in particolare, che il Decreto:</p><p class="text-justify">- in violazione della legge delega, attribuirebbe alle Regioni il potere di individuare, accanto alle aree idonee e a quelle ordinarie, anche le aree non idonee nonché la facoltà, e non l’obbligo, di considerare idonee le aree così definite dall’art. 20, comma 8, D. Lgs. 199/2021;</p><p class="text-justify">- consentirebbe alle Regioni il potere di individuare le aree nelle quali è vietata l’installazione di impianti fotovoltaici a terra, in applicazione dell’art. 1bis, art. 20, introdotto dall’art. 5, D.L. 63/2024 (D.L. Agricoltura) adottato in violazione (i) dell’art. 77 Cost. ovvero in assenza dei presupposti di necessità e di urgenza; (ii) dell’art. 117 comma 1 Cost. in quanto lo sviluppo degli impianti fotovoltaici sarebbe richiesto in sede europea e (iii) dell’art. 9 Cost. imponendo vincoli eccessivi a impianti essenziali alla salvaguardia dell’ambiente in prospettiva futura.</p><p class="text-justify">Ebbene, sotto il profilo del <i>fumus</i>, il Consiglio di Stato aveva rilevato come i motivi dedotti richiedessero un approfondimento nel merito, con particolare riferimento alle censure che riguardano la semplice facoltà, data alle Regioni, di considerare idonee le aree già classificate tali dall’art. 20 comma 8 D. Lgs. 199/2021 nonché di disciplinare anche le aree non idonee.&nbsp;</p><p class="text-justify">Sotto il profilo del <i>periculum</i>, il Collegio aveva ritenuto che la tutela cautelare fosse rappresentata dalla sollecita fissazione dell’udienza di merito, in quanto solo con una sentenza di merito l’eventuale accoglimento del ricorso può acquistare la stabilità necessaria per poter orientare l’esercizio della potestà legislativa regionale e il successivo eventuale intervento correttivo del Governo, così ordinando la rifissazione delle udienze di merito, già calendarizzate dal TAR Lazio al 5 febbraio 2025, con la massima anticipazione possibile,&nbsp; tenendo conto che l’esercizio della potestà legislativa regionale in attuazione del D.M. Aree Idonee è previsto entro il 31 gennaio 2025 e che la questione da decidere è di rilievo sia per la finanza pubblica, incidendo sull’attuazione del PNRR, sia per il settore privato.</p><p class="text-justify">Con decreto monocratico del 21 ottobre, il Presidente della terza sezione del TAR Lazio aveva, tuttavia,&nbsp;rigettato l’istanza&nbsp;di anticipazione di udienza, confermando la data del&nbsp;5 febbraio 2025.</p><p class="text-justify">Tra i motivi di questa decisione (i) l’oggetto dell’azione impugnatoria che avrebbe già consentito alla parte ricorrente di ottenere, d’ufficio, una fissazione dell’udienza a distanza di pochi mesi; (ii) l’assenza&nbsp; dei caratteri di urgenza&nbsp;o peculiarità tali da&nbsp;giustificare&nbsp;la richiesta di “<i>iper accelerazione</i>” del rito, con abbreviazione dei termini a difesa; (iii) il numero dei ricorsi pendenti aventi ad oggetto l’impugnazione del medesimo D.M., proposti anche da difensori diversi - e che avrebbero dovuto ricevere la stessa priorità al fine di&nbsp;non creare discriminazioni - non compatibile con la già intervenuta fissazione delle udienze fino a febbraio 2025.</p><p class="text-justify">Veniamo ora all’ordinanza n. 4298 del 14 novembre 2024 in commento.</p><p class="text-justify">L’appellante ha, infatti, richiesto allo stesso Consiglio di Stato la revoca o modifica dell’ordinanza cautelare n. 3867/2024 (una delle richiamate ordinanze “gemelle”), a seguito di una “<i>sopravvenienza rilevante ai sensi dell’art. 58 comma 1 c.p.a.</i>”, ossia del fatto che la Regione Sardegna ha approntato il ddl regionale attuativo&nbsp;del decreto impugnato, in senso ritenuto sostanzialmente impeditivo delle iniziative della parte ricorrente.</p><p class="text-justify">Sulla scorta di tale sopravvenienza, <strong><u>il Consiglio di Stato ha, quindi, ritenuto di sospendere il D.M. limitatamente al solo art. 7 comma 2 lettera c), che dà alle Regioni la “</u></strong><i><strong><u>possibilità&nbsp;di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma 8</u></strong></i><strong><u>” del decreto 199/2021</u></strong>, per le ragioni che seguono.</p><p class="text-justify">Con riferimento al <i>fumus</i>, il Collegio ha rilevato come <strong><u>la norma appaia non pienamente conforme all’art. 20, comma 8, del d. lgs. 199/2021</u></strong>, il quale già elenca le aree contemplate come idonee, per cui “<i>in tale disciplina di livello primario <strong><u>non sembra possa rinvenirsi spazio per una più restrittiva disciplina regionale</u></strong></i>”.</p><p class="text-justify">Sul punto, Il Consiglio di Stato ha rigettato le considerazioni espresse dalla difesa dell’Amministrazione, per cui la sospensione “<i>impedirebbe di portare a compimento la procedura di semplificazione della normativa in materia di approvazione dei progetti FER</i>”, da un lato sottolineando che “<i>il decreto impugnato continua a vigere nella sua interezza, salva la norma sospesa di cui sopra</i>”, dall’altro che, essendo l’obiettivo del PNRR “<i>la creazione di un quadro normativo semplificato e accessibile per gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER</i>)”, sarebbe semmai la disposizione sospesa ad andare in senso contrario “<i>dato che potrebbe introdurre una componente di incertezza in un quadro già definito dalla norma di legge</i>”.</p><p class="text-justify">Quanto al&nbsp;<i>periculum,</i>&nbsp;ad avviso del Collegio, “<i>deve ritenersi integrato, in quanto sulla base del decreto impugnato, come correttamente evidenziato dalla parte appellante, le Regioni sono tenute a provvedere con un atto legislativo, ancorché di contenuto sostanzialmente amministrativo. Quest’atto, come è ben noto, è sindacabile soltanto avanti la Corte costituzionale, nei limiti previsti per questo rimedio, che non sono esattamente sovrapponibili a quelli consentiti dall’ordinaria impugnazione di un atto amministrativo. Di conseguenza, in mancanza della tutela cautelare, una decisione di merito potrebbe intervenire in un momento in cui i progetti di interesse della parte appellante potrebbero essere non più realizzabili per effetto della legge regionale sopravvenuta, con lesione del principio dell’effettività della tutela giurisdizionale</i>”.</p><p class="text-justify">Il Consiglio di Stato, ovviamente, precisa di far salvo con la propria pronuncia “<i>l’esercizio da parte della Regione dell’autonomia legislativa che le spetta in base alla Costituzione, dovendo solo in proposito tenersi conto della sospensione della norma del decreto ministeriale operata con quest’ordinanza</i>”.</p><p class="text-justify">In conclusione, quindi, <strong><u>il DM Aree idonee risulta attualmente sospeso, limitatamente alla sola norma dell’art. 7, comma 2, lettera c)</u></strong>, ossia nella parte in cui sembrerebbe lasciare alle singole Regioni la facoltà di restringere il campo di applicazione delle aree “immediatamente” idonee ai sensi dell’art. 20, comma 8, D.Lgs. n. 199/2021, sino al termine di efficacia dell’ordinanza in commento, ovvero sino alla pubblicazione della sentenza di merito che il TAR Lazio, come noto, pronuncerà all’esito dell’udienza pubblica già fissata al 5 febbraio 2025.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 28 Nov 2024 11:53:25 +0100</pubDate>
                        <title>All’esame della Corte costituzionale il termine di dodici mesi per l’annullamento in autotutela</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/allesame-della-corte-costituzionale-il-termine-di-dodici-mesi-per-lannullamento-in-autotutela</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il Consiglio di Stato, con sentenza del 16 ottobre 2024 n. 8296, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 21-<i>nonies</i>, comma 1, della legge n. 241/1990 relativamente alla parte in cui è previsto il termine di dodici mesi per l’annullamento in autotutela dei provvedimenti amministrativi.</p><p class="text-justify">Nel dettaglio, l’asserita illegittimità costituzionale deriverebbe dal contrasto del predetto termine di dodici mesi per l’annullamento in autotutela con gli articoli 3, comma 1, 9, commi 1 e 2, 97, comma 2 e 117, comma 1, della Costituzione (relativamente agli articoli 1, lett. b. e d. e 5 lett. a. e c. della “<i>Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società</i>” del 27 ottobre 2005).</p><p class="text-justify">Ad avviso del Collegio, in particolare, la previsione di un termine fisso e inderogabile così come previsto dall’articolo 21-<i>nonies</i>, comma 1, della legge n. 241/1990, impedirebbe alle amministrazioni competenti di valutare adeguatamente gli interessi “sensibili” quali, ad esempio, la tutela del patrimonio storico e artistico. Al contrario, la previsione di un termine “<i>elastico agganciato al canone della ragionevolezza</i>” permetterebbe alla pubblica amministrazione di ponderare adeguatamente gli interessi in gioco, evitando che quelli di primario rilievo costituzionale “<i>si rivelino sempre meccanicamente recessivi, per effetto del mero decorso del tempo, rispetto alla tutela di una situazione giuridica a matrice individuale</i>”.</p><p class="text-justify">Del resto, sempre secondo l’interpretazione del Collegio, nell’ambito di diversi istituti amministrativi, il legislatore ha valutato di prevedere una disciplina <i>sui generis</i> e temporalmente dilatata a tutela di interessi di rango primario e superindividuale. Tali istituti, a titolo esemplificativo, sono da ricondursi all’art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990, che sancisce che le disposizioni in materia di “silenzio- assenso” non si applicano ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico; all’art. 19, comma 1, della legge n. &nbsp;241/1990, che esclude dal campo di applicazione della SCIA i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali; agli artt. 14-<i>bis</i>, 14-<i>ter</i> e 14-<i>quinquies</i> della legge n. 241/1990 che stabiliscono (i) termini più lunghi per l’assunzione delle decisioni e per la conclusione dei lavori delle conferenze dei servizi nelle ipotesi in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e dei beni culturali; (ii) nonché rimedi specifici avverso la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi in favore delle amministrazioni dissenzienti preposte alla tutela dei predetti interessi.&nbsp;</p><p class="text-justify">Sotto un altro profilo, i giudici hanno evidenziato che la previsione di un limite temporale rigido per la possibilità di intervento in autotutela si tradurrebbe, indirettamente, nella “<i>preclusione della spendita di altri profili di capacità speciale autoritativa dell’amministrazione</i>”, con ciò intendendo che si limiterebbe il ri-esercizio del potere amministrativo conseguente all’annullamento del precedente provvedimento.</p><p class="text-justify">Si resta, quindi, in attesa di conoscere la decisione della Corte costituzionale che potrebbe mettere in discussione un importante strumento di certezza del diritto e, per l’effetto, provocare rilevanti conseguenze in capo ai privati interessati da un eventuale annullamento in autotutela.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 20 Nov 2024 15:28:30 +0100</pubDate>
                        <title>Contratti derivati, fair value ed il principio della cd. “alea razionale”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contratti-derivati-fair-value-ed-il-principio-della-cd-alea-razionale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Articolo a cura di <strong>Giovanni de Capitani</strong> e <strong>Davide Brollo</strong></p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1. Introduzione</strong></p><p class="text-justify">Con ordinanza n.7386 del 19 marzo 2024, La Corte di Cassazione, si è nuovamente pronunciata in materia di contratti derivati e, in particolare, sulle conseguenze derivanti dall’assenza di una precisa ed esplicita indicazione dei cd. costi impliciti all’interno del contratto di <i>swap</i>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Secondo il parere della Suprema Corte, il contratto di <i>interest rate swap</i> che non contenga un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell’alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti e condivisi tra le parti, compresa l’indicazione e la quantificazione del <i>mark to market</i> iniziale e degli ulteriori costi impliciti applicati dall’intermediario, è nullo, incidendo le suddette carenze sulla validità del contratto derivato.</p><p class="text-justify">La vicenda definita dall’ordinanza della Suprema Corte verteva su una società che aveva convenuto in giudizio un istituto di credito per far dichiarare nullo il contratto di swap concluso tra le parti in data 22 settembre 2008 oltre che il contratto quadro contestualmente perfezionato, richiedendo, <u>in via subordinata</u>, che la Corte pronunciasse l’annullabilità del contratto di swap e, <u>in via ulteriormente gradata,&nbsp;</u>la risoluzione dello stesso per inadempimento dell’intermediario. La ricorrente ha altresì richiesto che la banca fosse condannata al risarcimento dei danni.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Le riflessioni della Corte d'Appello di Torino</strong></p><p class="text-justify">La Corte di Appello di Torino in data 29 ottobre 2019 ha pronunciato sentenza (n. 1742/2019) con cui, in parziale riforma della pronuncia di primo grado (che aveva rigettato in toto le pretese attoree), ha condannato la banca a corrispondere all’appellante a titolo di risarcimento del danno la somma di Euro 20.165,93 (oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo effettivo), pari all’ammontare del <i>fair value</i> negativo al momento della stipula del contratto di swap, valutato dal CTU sulla base della differenza tra il tasso d’interesse fisso effettivo del 5,1% applicato allo swap su un nozionale di Euro 750.000,00 e dovuto dalla società e il tasso d’interesse fisso pari al 4,74% che avrebbe reso equivalenti le prestazioni delle parti ai sensi del contratto di Swap e reso, per tale ragione, il contratto di swap “par”.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il giudice dell’impugnazione ha però escluso che il contratto derivato dedotto in lite fosse nullo, annullabile o passibile di una pronuncia di risoluzione per inadempimento, sulla base del fatto che l’indicazione del <i>mark to market</i> non può essere considerata come elemento essenziale del contratto derivato e che, conseguentemente, la sua mancanza non ne determina la nullità per difetto di causa; ha tuttavia osservato che, a fronte dell’inadempimento della banca del dovere di una corretta e completa informazione, potesse essere riconosciuto un risarcimento del danno, come sopra indicato, in misura pari all’ammontare della commissione implicita percepita dall’istituto di credito (commissione apparentemente esclusa dal contratto ma di fatto applicata dalla banca).&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. I principi dell'ordinanza n.7368 del 19 marzo 2024 e il richiamo alle sezioni unite del 2020</strong></p><p class="text-justify">Avverso la decisione della Corte d’Appello, sopra richiamata, la società ricorre in cassazione con un’impugnazione articolata in sei motivi. In particolare, occorre porre attenzione al secondo motivo di ricorso con cui viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli articoli 21 e 23 del T.u.f. e degli articoli 1418, 1325 e 1346 del Codice Civile sulla base del fatto che la corte territoriale non abbia constatato la nullità del contratto alla luce dell’assenza dell’indicazione del <i>mark to market</i>, inteso come valore negativo per il cliente, che non può che essere considerato come elemento essenziale del contratto di swap. La ricorrente deduce altresì che: <i>“(…) la banca era tenuta ad indicare gli elementi causali del contratto, al fine di far comprendere all’investitore l’alea contrattuale. (…) il riconoscimento normativo della causa del contratto risiede nella razionalità dell’alea, cioè nella sua misurabilità e conoscibilità, non essendo meritevole di tutela un negozio in cui vi siano alee ignote ad uno dei contraenti e/o estranee all’oggetto dell’accordo</i>”.&nbsp;</p><p class="text-justify">La Suprema Corte, accogliendo il secondo motivo di ricorso, precisa che gli swap (che di natura hanno un contenuto non etero regolamentato) si contraddistinguono per il fatto che lo strumento finanziario cd. <i>non par</i> (come quello del caso di specie) presenta al momento della stipula un valore negativo per una delle due parti poiché uno dei due flussi di pagamento non riflette il livello dei tassi del mercato. In tale caso, l’unico modo per poter riequilibrare le prestazioni corrispettive sarebbe quello di prevedere il pagamento di una commissione alla controparte che subisce e accetta le condizioni maggiormente penalizzanti (commissione che nel caso di specie non era stata prevista in favore dell’investitore rendendo, per l’appunto, il contratto derivato di natura<i> non par</i> dato il valore iniziale dello <i>swap&nbsp;</i>negativo a discapito della società).&nbsp;</p><p class="text-justify">Tale disallineamento, continua la Suprema Corte, trova ragione nel fatto che&nbsp;“<i>l’intermediario che negozia per conto proprio è in grado di conoscere con maggior precisione le caratteristiche del prodotto&nbsp;(e, quindi, essenzialmente, gli scenari probabilistici che sono associati ai flussi monetari che il contratto programma)</i>”.</p><p class="text-justify">Come ricorda la Suprema Corte: “<i>L’importanza dei costi impliciti nasce dal fatto che l’occultamento del reale valore dello strumento finanziario è stato alternativamente considerato, nelle diverse prospettive ricostruttive che hanno trovato espressione in dottrina e in giurisprudenza, ora come un risultato non coerente con la causa del contratto, ora, come una condizione che rende indeterminabile l’oggetto di questo, ora come un inadempimento dell’intermediario agli obblighi informativi nei confronti dell’investitore: sicché&nbsp;la presenza dei detti costi potrebbe alternativamente rilevare sul piano genetico, determinando la nullità del contratto, oppure sulla dinamica attuativa del rapporto obbligatorio, traducendosi nella mancata osservanza, da parte dell’intermediario, dell’obbligo, posto dall’art. 23, lett. a), TUF, di «comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l’interesse del cliente»: con conseguente applicazione dell’apparato rimediale operante per il caso di inadempimento</i>.”.&nbsp;</p><p class="text-justify">Proseguendo nell’analisi del secondo motivo di ricorso, la Suprema Corte richiama la pronuncia delle Sezioni Unite (n. 8770/2020) che aveva statuito come l’assenza dell’indicazione del mark to market del derivato (i.e. il costo, pari al valore reale dello swap ad una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale derivato od un terzo soggetto, estraneo all’operazione di investimento iniziale, è disposto a subentrarvi), da considerarsi elemento essenziale del contratto di swap, comporti la nullità del medesimo. In particolare, le Sezioni Unite avevano qualificato tale nullità come “strutturale” <i>ex</i>&nbsp;art. 1418, comma 2, Codice Civile) essendo per l’appunto inerente a elementi essenziali del contratto.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4. Conclusioni</strong></p><p class="text-justify">Sulla base delle ragioni meglio descritte nei precedenti paragrafi, viene contestata alla Corte d’Appello l’errata considerazione che i giudici di merito hanno fatto relativamente all’assenza di una puntuale indicazione della misura dell’alea del contratto derivato oggetto della pronuncia, comprendente il cd. <i>mark to market</i> e tutti gli ulteriori costi impliciti accessori del contratto di <i>swap</i>.</p><p class="text-justify">Tale carenza, ribadisce la Suprema Corte, indice sulla validità del contratto e ne determina, di conseguenza, la relativa nullità.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 20 Nov 2024 11:10:00 +0100</pubDate>
                        <title>Al vaglio della Corte Costituzionale la soglia di gravità delle violazioni tributarie definitivamente accertate quale causa di esclusione dalle gare</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/al-vaglio-della-corte-costituzionale-la-soglia-di-gravita-delle-violazioni-tributarie-definitivamente-accertate-quale-causa-di-esclusione-dalle-gare</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/maria-pia-marzaro" target="_blank"><strong>Maria Pia Marzaro</strong></a> e <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/francesco-follieri" target="_blank"><strong>Francesco Follieri</strong></a>.</p><p class="text-justify">Con ordinanza dell’11 settembre 2024, n. 7518, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di<strong> legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. 50/2016</strong>, laddove prevede la soglia di gravità per le violazioni tributarie definitivamente accertate, discostandosi da precedenti della Sez. V (che aveva già dichiarato manifestamente infondate analoghe questioni di illegittimità costituzionale).</p><p class="text-justify">Infatti, in base all’art. 80, co. 4, d.lgs. n. 50/2016:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>le violazioni tributarie definitivamente accertate sono gravi <strong>se superano l’importo di euro 5.000,00</strong>, stabilita dall’art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>le violazioni non definitivamente accertate, invece, <strong>sono gravi se sono pari o superiori al 10% del valore</strong> del contratto e comunque superiori ad Euro 35.000,00.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Con l’ordinanza in commento, il Consiglio di Stato, esclusa la disapplicazione per contrasto con il principio di proporzionalità che deve informare le deroghe alle cause di esclusione previste dalle Direttive del 2014 in materia di contratti pubblici, <strong>ritiene rilevante e non manifestamente infondata </strong>la questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, co. 4, d.lgs. n. 50/2016, in relazione all’art. 3 della Costituzione.</p><p class="text-justify">Invero, ad avviso del Collegio, il sistema di determinazione della soglia di gravità per le irregolarità fiscali definitivamente accertate (a portata automaticamente escludente) “<i>si pone in tensione insanabile con l’art. 3 Cost. quale crogiuolo in cui si fondono secondo un sapiente dosaggio assiologico i principi cardinali di proporzionalità e ragionevolezza</i>”.&nbsp;</p><p class="text-justify">In particolare, secondo il Collegio, la norma è irragionevole e sproporzionata <strong>per due ordini di ragioni</strong>:&nbsp;</p><p class="text-justify">(a) l’art. 80, co. 4, d.lgs. n. 50 del 2016 richiama la soglia di un meccanismo (quello dell’art. 48 <i>bis</i> del d.P.R. n. 602 del 1973) che comporta la <strong>compensazione automatica tra crediti</strong> nei confronti delle pubbliche amministrazioni e debito erariale. Con la conseguenza che lo stesso debito, se sorto prima della partecipazione alla gara, comporta automaticamente l’esclusione (indipendentemente dal valore del contratto e dalle dimensioni dell’operatore economico), mentre se sorto in corso di esecuzione comporta solo il congelamento del credito vantato dal contribuente nei confronti della p.a. per la somma corrispondente al debito tributario;</p><p class="text-justify">(b) la soglia per le violazioni tributarie definitivamente accertate è <strong>ingiustificatamente più bassa</strong> di quella prevista per le violazioni tributarie non definitivamente accertate, ove la gravità è commisurata al valore del contratto da aggiudicare e presidiata da una soglia <i>de minimis </i>(Euro 35.000,00).</p><p class="text-justify">Il Consiglio di Stato – conscio della discrezionalità del legislatore in materia – <strong>quasi suggerisce alla Corte costituzionale una sentenza additiva di principio</strong>, con la quale cioè si sancisca che sono “<i>gravi violazioni definitivamente accertate quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602</i>”, ossia superiore ad Euro 5.000,00,“<i>e che, in ogni caso, sono correlate al valore dell'appalto</i>”, lasciando perciò al legislatore la determinazione della proporzione rispetto al valore dell’appalto. In altre parole, secondo il Consiglio di Stato, il legislatore non sarebbe tenuto ad estendere alle violazioni definitivamente accertate la soglia di rilevanza del 10% del valore del contratto da aggiudicare.&nbsp;</p><p class="text-justify">La questione portata all’attenzione della Corte costituzionale è estremamente attuale, perché l’art. 94, co. 6, l’art. 95, co. 2, e l’Allegato II.10 del d.lgs. n. 36/2023 (allo stato non oggetto dello schema di decreto correttivo) ripetono la medesima disciplina della gravità delle violazioni tributarie. A ben vedere, poi, il d.lgs. 36/2023 ha in un certo senso ulteriormente<strong> sottolineato la disparità di trattamento</strong> tra le violazioni tributarie definitivamente accertate e quelle non definitivamente accertate, collocando quelle definitive nell’art. 94, cioè fra le cause di esclusione automatica, e quelle non definitive nell’art. 95, cioè fra le cause di esclusione non automatica. Sicché, malgrado l’ordinanza di rimessione si riferisca solo all’art. 80 dell’abrogato codice dei contratti pubblici e, perciò, l’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale possa avere effetti solo in relazione a quella norma, non è da escludere che una pronuncia sull’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 possa riverberarsi anche sulla disciplina attualmente vigente.&nbsp;</p><p class="text-justify">Del resto, per le stesse ragioni evidenziate dal Consiglio di Stato <strong>è lecito dubitare della legittimità costituzionale</strong> anche dell’art. 94, co. 6, d.lgs. n. 36/2023. Sicché non è da escludere che, in attesa della decisione della Corte costituzionale, possa essere sollevata anche questione di legittimità costituzionale dell’attuale disciplina di questa causa di esclusione.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 11 Nov 2024 09:45:55 +0100</pubDate>
                        <title>Imposta di registro sugli atti di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli: ribadita l’applicazione dell’aliquota del 9%</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/imposta-di-registro-sugli-atti-di-costituzione-del-diritto-di-superficie-su-terreni-agricoli-ribadita-lapplicazione-dellaliquota-del-9</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A cura di<strong> </strong><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/guido-martinelli" target="_blank"><strong>Guido Martinelli</strong></a> e <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/sarah-eusepi" target="_blank"><strong>Sarah Eusepi</strong></a>.</p><p>Roma, 8 Novembre 2024</p><p class="text-justify">1. <i><strong>Premessa</strong></i></p><p class="text-justify">La tassazione ai fini dell’imposta di registro degli atti costitutivi di diritti di superficie su terreni agricoli rappresenta un tema di grande rilevanza e interesse per il settore delle energie rinnovabili, trattandosi di uno schema contrattuale largamente utilizzato nell’ambito della realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e fotovoltaica. Tali accordi contrattuali consentono, infatti, ai produttori di energia da fonte rinnovabile (nello specifico eolica o fotovoltaica) di assicurarsi la disponibilità delle aree e dei terreni agricoli su cui generalmente vengono installati detti impianti (ed al contempo la “bancabilità” dei progetti stessi), senza acquisire la piena proprietà di tali terreni.</p><p class="text-justify">Ai fini dell’imposta di registro, la costituzione del diritto di superficie rientra tra gli “<i>atti soggetti a registrazione in termine fisso</i>”, rispetto ai quali l’art. 1, comma 1, della Tariffa, A Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (“T.U.R.”) stabilisce:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>al primo periodo, che gli “</span><i><span>atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi</span></i><span>” sono assoggettati ad imposta di registro proporzionale determinata nella misura del 9%;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>al terzo periodo, che “</span><i><span>se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale</span></i><span>" i relativi atti sono assoggettati ad imposta di registro proporzionale determinata nella misura del 15%.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Rispetto agli atti di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali l’Amministrazione finanziaria ha storicamente affermato l’assoggettamento all’imposta proporzionale di registro con aliquota del 15%<sup>1</sup>, reputando la fattispecie assimilabile alla nozione di «trasferimento» di cui al terzo periodo dell’art. 1, comma 1 cit.<sup>2</sup>.</p><p class="text-justify">L’indirizzo espresso sul punto dalla prassi amministrativa era già stato disatteso dalla giurisprudenza di legittimità sulla scorta di considerazioni volte ad evidenziare l’impossibilità di avallare, in punto di diritto, l’assimilazione prospettata dall’Amministrazione finanziaria.</p><p class="text-justify">In particolare, con l’ordinanza n. 3461/2021, la Suprema Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sull’assoggettamento all’imposta di registro di un atto di costituzione di diritto di superficie su terreni a destinazione agricola per la costruzione di un impianto fotovoltaico, aveva affermato che “<i>Dalla piana lettura della norma</i> [terzo periodo dell’art. 1 della Tariffa, n.d.r.] <i>emerge che la disposizione è applicabile al trasferimento e non alla ‘costituzione’ di un diritto reale di godimento</i>”, evidenziando l’impossibilità di operare una assimilazione tra le due fattispecie, atteso che “<i>la costituzione del diritto di superficie su terreni da parte di cedente-costituente non segue le regole dettate per gli atti aventi per oggetto il trasferimento</i>” e ciò proprio in quanto “<i>il diritto di superficie si ‘costituisce’, e non si ‘trasferisce’</i>".</p><p class="text-justify">Sulla scorta di tali considerazioni la Suprema Corte aveva ritenuto di condividere l'indirizzo già espresso con sentenza n. 16495/ 2003<sup>3</sup>, resa in fattispecie riguardante la costituzione del diritto di servitù, reputandola “<i>ai fini fiscali assimilabile a quella in esame</i> [costituzione diritto di superficie, n.d.r.]”, riconducendo anche l’ipotesi di costituzione del diritto di superficie in esame nell’ambito applicativo della previsione di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, con conseguente assoggettamento all’imposta proporzionale di registro con aliquota del 9%.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">2. <i><strong>La Risposta ad interpello n. 365/2023.</strong></i></p><p class="text-justify">Nonostante il chiaro criterio interpretativo/operativo delineato dalla Suprema Corte, rispetto al diritto di superficie l’Amministrazione finanziaria – a differenza di quanto avvenuto in relazione al diritto di servitù – aveva mantenuto ferma la tesi della “assimilazione”, ribadendo la propria posizione nella Risposta ad interpello n. 365/2023.</p><p class="text-justify">Nell’ambito di tale documento, con riguardo al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 3461/2021 cit.– richiamata dal Notaio istante a supporto della propria soluzione interpretativa – l’Agenzia delle Entrate aveva affermato di non ritenere ostative rispetto alla propria posizione le motivazioni espresse in detta ordinanza in quanto “<i>pur concernendo una controversia in tema di tassazione di un atto di costituzione del diritto di superficie, la Suprema Corte richiama espressamente precedenti pronunce sul diritto di servitù nonché il concetto secondo cui ‘non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente’, che, come evidenziato, è peculiare del diritto di servitù come definito dagli articoli 1027 e segg. del codice civile e non degli altri diritti reali di godimento”.</i></p><p class="text-justify">Sulla scorta di tali considerazioni l’Agenzia aveva, quindi, concluso che “<i>si ritengono ancora attuali i principi di tassazione, ai fini dell'imposta di registro, resi con la citata circolare n. 18/E del 2013. Pertanto, l'atto di costituzione del diritto di superficie relativamente ai terreni agricoli in argomento è soggetto all'imposta di registro nella misura del 15 per cento, oltre che alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 per ognuna</i>”.</p><p class="text-justify">3. <i><strong>L’ordinanza Cass. n. 27293/2024.</strong></i></p><p class="text-justify">Con la recentissima ordinanza n. 27293/2024 la Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla tassazione ai fini dell’imposta di registro degli atti costitutivi di diritti di superficie su terreni agricoli<sup>4</sup>, confermando l’applicazione dell’aliquota prevista dal primo periodo dell’art. 1, comma 1, della Tariffa, A Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (pari all’8% nel testo applicabile <i>ratione temporis</i> al caso controverso ed al 9% secondo il testo vigente).</p><p class="text-justify">In continuità con l’indirizzo già espresso, la Suprema Corte <i>–&nbsp;</i>rammentato che <i>“In entrambe le configurazioni contemplate dall'art. 952 cod. civ., si assiste alla separazione tra la titolarità giuridica del fondo e quella della costruzione (da edificare o già esistente) </i>[che, n.d.r.]<i> non comporta, però, un frazionamento della titolarità giuridica del suolo che […] rimane in capo al concedente” –&nbsp;</i>ha ribadito che<i> “In ragione del carattere intrinsecamente temporaneo del diritto, la proprietà superficiaria deve ritenersi un diritto ontologicamente diverso da quello di piena proprietà”&nbsp;</i>e la conseguente necessità,&nbsp; ai fini del trattamento tributario, di tenere distinti gli atti traslativi da quelli costitutivi di diritti reali di godimento, considerato altresì che <i>“quando il legislatore ha voluto tassare anche gli atti di costituzione lo ha espressamente previsto<sup>5</sup></i>”<i>.</i></p><p class="text-justify">Nel confermare il proprio indirizzo, la Cassazione ha espressamente affermato la non vincolatività delle indicazioni fornite dalla prassi amministrativa<sup>6</sup>, tradizionalmente addotta dagli Uffici a supporto degli avvisi di liquidazione emessi in relazione a tale fattispecie.</p><p class="text-justify">Appare rilevante che la Cassazione, non solo abbia espressamente richiamato e confermato l’indirizzo già espresso con l’ordinanza n. 3461/2021, ma abbia di fatto considerato tale indirizzo come consolidato.</p><p class="text-justify">A fronte del ricorso proposto dall’Avvocatura, il Consigliere delegato aveva, infatti, formulato proposta di definizione accelerata ex art. 380- bis c.p.c., in ragione della manifesta infondatezza dei motivi di censura, rilevando che "<i>Il termine trasferimento contenuto nell'art. 1, della tariffa allegata al d. P. R. n. 131 del 1986 è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come la servitù, la quale non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente ma compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo dominante)</i>".&nbsp;</p><p class="text-justify">La decisione in commento smentisce, pertanto, ulteriormente la posizione reiterata nella Risposta ad interpello n. 365/2023 cit., con cui l’Amministrazione finanziaria aveva ribadito l’applicazione dell’aliquota del 15% agli atti di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli, nonostante il Notaio rogante avesse espressamente richiamato il principio affermato dall’ord. n. 3461/2021 cit.</p><p class="text-justify">Considerata la piena conformità della decisione alla proposta del Consigliere delegato, l’Erario soccombente è stato, tra l’altro, condannato, non solo al pagamento delle spese di lite “maggiorate”, ma anche pagamento delle ulteriori somme previste dall'art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., elemento che potrebbe favorire una valutazione in termini di abbandono del filone contenzioso da parte dell’Amministrazione finanziaria, in analogia a quanto avvenuto in relazione agli atti costitutivi di servitù<sup>7</sup>.<br>&nbsp;</p><hr><p class="text-justify"><sup>1 </sup>Risoluzione n. 92/E/2000, Circolari n. 18/E/2013 e n. 36/E/2013. Secondo la tesi dell’Agenzia, sebbene il terzo periodo dell’art. 1 cit., nel suo tenore letterale, circoscriva l’applicazione dell’aliquota del 15% agli atti aventi ad oggetto il “trasferimento” di terreni agricoli, il Legislatore avrebbe inteso operare una assimilazione tra il concetto di “trasferimento” a quello di “atto traslativo” o “traslativo e costitutivo” di diritti reali di godimento, sicché il termine “trasferimento” dovrebbe intendersi come riferito anche gli “atti costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento” espressamente indicati nel primo periodo del medesimo comma 1.</p><p class="text-justify"><sup>2 </sup>Rispetto a tale indirizzo, si era posta in linea di discontinuità la più recente Risoluzione n. 4/E del 15 gennaio 2021, che recependo l’indirizzo assunto sul punto dalla Corte di Cassazione, aveva affermato che, ai fini dell’imposta di registro, gli atti costitutivi di servitù su terreno agricolo a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali dovessero essere ricondotti nell’ambito applicativo della previsione di carattere generale di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, dichiarando di fatto superate&nbsp;le indicazioni contenute nei precedenti documenti di prassi (Cass. sent. n. 16495/2003, conf. Cass. sentt. nn. 22198/2019, 22199/2019, 22200/2019 e 22201/2019, Cass. ordd. nn. 6671/2020, 6677/2020 e 22118/2020).</p><p class="text-justify"><sup>3 </sup>Secondo cui "<i>Il termine trasferimento contenuto nel D.P.R. 131 del 1986, art. 1, della tariffa allegata è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come la servitù, la quale non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente ma compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo (dominante)"</i></p><p class="text-justify"><sup>4 </sup>In particolare, il caso deciso dalla Cassazione verteva su di un atto di costituzione del diritto di superficie su terreno agricolo finalizzato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico.</p><p><sup>5 </sup>Richiamando a titolo esemplificativo l'art. 9 comma 5 del D.P.R. 917/1986.&nbsp;</p><p class="text-justify"><sup>6 </sup>In particolare, dalla Circolare n. 36/E/2013 richiamata dall’Amministrazione ricorrente a supporto della propria impugnazione, rispetto alla quale la Suprema Corte ha rammentato “<i>che le circolari con le quali l'Agenzia delle entrate interpreti una norma tributaria, anche qualora contengano direttive agli uffici gerarchicamente subordinati, esprimono esclusivamente un parere non vincolante, oltre che per gli uffici a cui sono dirette, per il contribuente, per la stessa autorità che le ha emanate e per il giudice; pertanto, la cd. interpretazione ministeriale delle norme tributarie, sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non costituisce fonte di diritto, né è soggetta al controllo di legittimità esercitato dalla Corte di cassazione (ex artt. 111 Cost. e 360 c.p.c.), trattandosi non di manifestazione di attività normativa, ma di attività interna alla medesima pubblica amministrazione, destinata ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti, ma inidonea ad incidere sul rapporto tributario (S.U. n. 23031 del 2007; Cass. n. 35098/2022; Cass. 18618 /2019; Cass. n. 10195 del 2016)</i>”.</p><p><i><sup>7 </sup>Supra</i>, Risoluzione n. 4/E del 15 gennaio 2021.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 29 Oct 2024 10:11:56 +0100</pubDate>
                        <title>Marchio vs. DOP: la Corte di Cassazione rinvia il caso Salaparuta alla CGUE per chiarimenti su tutele contrastanti</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/paolo-lazzarino" target="_blank"><strong><u>Paolo Lazzarino</u></strong></a></p><p><strong>Sintesi</strong></p><p>Con la sentenza n. 12563/2024, la Corte di Cassazione ha affrontato la controversia tra Duca di Salaparuta S.p.A. e il Ministero delle Politiche Agricole, oltre a diversi produttori di vino e al Consorzio di Tutela dei vini Salaparuta DOP. Duca di Salaparuta sosteneva che la registrazione del termine “Salaparuta” come DOC nazionale, avvenuta nel 2006, e come DOP europea, avvenuta nel 2009, erano in conflitto con il suo rinomato marchio "Salaparuta", il quale veniva usato per contraddistinguere i suoi vini fin dal XIX secolo. Il ricorrente sosteneva che la registrazione nazionale DOC e la registrazione europea DOP erano decettive e/o depositate in malafede. La Corte di Cassazione ha ritenuto necessario un rinvio preliminare alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (“CGUE”) per risolvere il conflitto tra marchi notori e DOP ai sensi del diritto dell'UE.</p><p><strong>Controversie legali e background dei procedimenti</strong></p><p>Nel 2016, Duca di Salaparuta citava in giudizio davanti al Tribunale di Milano diverse cantine vitivinicole che utilizzavano il segno "Salaparuta" sulle loro etichette, il Consorzio di Tutela dei vini DOP "Salaparuta" e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (l'ente che aveva concesso la registrazione della DOC nazionale).</p><p>In primo luogo, la Ricorrente sosteneva che l'uso sull’etichette da parte delle cantine convenute del segno “Salaparuta” costituisse sia una contraffazione di marchio sia un atto di concorrenza sleale. Duca di Salaparuta chiedeva inoltre che la DOP italiana, concessa nel 2006, e la successiva registrazione UE, concessa nel 2009, fossero dichiarate nulle. La ricorrente infatti sosteneva che tali denominazioni fossero decettive e/o depositate in malafede e che, in ogni caso, interferissero con i suoi marchi anteriori.</p><p>In particolare, la Ricorrente fondava la sua domanda di nullità sull'art. 43.2 del Reg. (CE) n. 479/08 – che riproduce sostanzialmente l'Art. 118 duodecies, 2, del Reg. (CE) n. 1234/07 – secondo cui “Un nome non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino.”</p><p>Con sentenza n. 1384/21, emessa il 16 febbraio 2021, il Tribunale di Milano accoglieva le richieste del ricorrente in punto di violazione del marchio e di concorrenza sleale. Ad avviso del Tribunale, il modo in cui il termine "Salaparuta" veniva usato sulle etichette dei convenuti avrebbe potuto trarre in inganno i consumatori sull'origine dei vini.</p><p>Tuttavia, il Tribunale di Milano respingeva la domanda di Duca di Salaparuta tesa a dichiarare la nullità della DOC nazionale e della DOP europea, poiché la disposizione invocata dal richiedente – cioè l'art. 43.2 del Reg. 43.2 (CE) n. 479/08 che stabilisce la prevalenza del marchio anteriore rinomato rispetto alla successiva DOP – non era in vigore quando, nel 2006, il segno “Salaparuta” aveva ricevuto la protezione nazionale come DOC.</p><p>Duca di Salaparuta impugnava la decisione di primo grado davanti alla Corte d'Appello di Milano. Con sentenza n. 1453/23, la Corte d'Appello respingeva l'appello e confermava la sentenza impugnata. In particolare, la Corte d'Appello sottolineava che nel caso in questione era necessario applicare la norma transitoria prevista dall'art. 51 del Regolamento (CE) n. 479/08, che stabilisce la protezione automatica nell'UE di una denominazione d’origine nazionale già protetta ai sensi del precedente regolamento.</p><p>Inoltre, la Corte d'Appello evidenziava che il segno "Salaparuta" era stato registrato come denominazione d’origine nazionale ai sensi del Reg. (CE) n. 1493/1999, che – alla lett. (b) del paragrafo 2 della sezione "F" dell'allegato VII – fondava un criterio di prevalenza della denominazione di origine sul marchio, anche se quest'ultimo era anteriore e conteneva termini identici, ferma restando la possibilità per il titolare del marchio noto di continuare ad usarlo a condizione che la registrazione del marchio fosse avvenuta almeno venticinque anni prima del riconoscimento ufficiale della denominazione geografica da parte dello Stato membro.</p><p>Il ricorrente impugnava dunque la decisione davanti alla Corte di Cassazione, la quale sospendeva il procedimento e sottoponeva alla CGUE i due seguenti quesiti:</p><ol><li>Le registrazioni DOP per denominazioni vinicole che esistevano prima del Regolamento UE 1234/2007 (poi sostituito dal Regolamento 1308/2013), come la DOP “Salaparuta” (registrata nel 2009), sono soggette alla regola che nega la protezione a una DOP/IGP se questa potrebbe indurre in errore i consumatori a causa della notorietà e reputazione di un marchio precedente? Oppure questa regola non si applica alle denominazioni che erano già protette a livello nazionale prima di ricevere un riconoscimento a livello europeo, in base al principio di certezza del diritto (come menzionato nella sentenza della Corte nella causa Bayerischer Brauerbund)?</li><li>Se le leggi precedenti (Regolamento 1493/1999) si applicano a questa situazione di fatto oggetto del presente giudizio, è possibile che le DOP successive siano invalide o perdano la protezione in virtù del principio generale di non decettività dei segni distintivi?</li></ol><p><strong>Conclusioni</strong></p><p>Questa decisione evidenzia la necessità di ulteriori chiarimenti sul modo in cui il diritto dell'UE dà priorità alle protezioni delle DOP rispetto ai marchi anteriori dotati di notorietà. Se la CGUE ritiene che i marchi anteriori notori possano invalidare le DOP successive, potrebbe costituire un precedente per altri marchi che si trovano ad affrontare conflitti simili in tutta l'UE. Le aziende con marchi notori dovrebbero monitorare attentamente le domande di DOP, soprattutto quando i nomi regionali si sovrappongono ai loro marchi.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 23 Oct 2024 10:53:06 +0200</pubDate>
                        <title>Il &quot;sale and lease back&quot; nel mercato immobiliare</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-sale-and-lease-back-nel-mercato-immobiliare</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Articolo a cura di <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/luigi-croce" target="_blank"><strong><u>Luigi Croce</u></strong></a> e <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/mara-del-giudice" target="_blank"><strong><u>Mara del Giudice</u></strong></a></p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">Da tempo nella prassi <i>real estate</i> si assiste alla diffusione di operazioni commerciali di c.d. “<i>sale and lease back</i>” in cui, tipicamente, <strong>un’impresa vende dietro corrispettivo un bene strumentale</strong> <strong>ad un operatore di mercato che – divenutone proprietario – lo concede in locazione al venditore stesso dietro pagamento di un canone</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il venditore può talvolta riservarsi la <strong>facoltà, alla scadenza del rapporto&nbsp;</strong>di <strong>riacquistare</strong> la proprietà del bene con il pagamento di un prezzo eventualmente predeterminato, ovvero di <strong>prorogare/rinnovare</strong> il godimento continuando a pagare i canoni per un ulteriore periodo, o ancora di <strong>riconsegnare</strong> definitivamente il bene al concedente.</p><p class="text-justify"><strong>Obiettivo </strong>dell’operazione è normalmente una <strong>flessibilità operativa</strong> - e <strong>liquidità immediata</strong> - per l’impresa venditrice che utilizza il bene strumentale <strong>non dovendo però sopportare rischi, oneri e costi fissi </strong>(a seconda del tipo di contratto che le parti decidono di sottoscrivere) che derivano dall’esserne proprietari. In tal modo, l’impresa potrà concentrarsi maggiormente sugli aspetti strategici del proprio <i>business</i> e non sugli aspetti propriamente “immobiliari”.</p><p class="text-justify">Con la recentissima pronuncia in commento, la Corte di Cassazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a> torna a pronunciarsi sul tema della validità del contratto di <i>sale and lease back</i> in rapporto al divieto di patto commissorio.&nbsp;</p><p class="text-justify">Lo scopo di questo sintetico contributo è dunque quello di <strong>fugare dubbi relativi a potenziali profili di rischio o campanelli d’allarme per l’operatore del mercato immobiliare</strong>.</p><p class="text-justify">Di fatto, il rischio di dar vita a un contratto di <i>sale and lease back</i> invalido (nullo per illiceità della causa – 1344 c.c.), non parrebbe sussistere in relazione alla fattispecie usualmente posta in essere dagli operatori del mercato immobiliare.</p><p class="text-justify">La giurisprudenza (anche molto recente) della Suprema Corte ha enucleato specifici <strong>presupposti essenziali</strong> (da valutare caso per caso e non contestabili in sede di scrutinio di legittimità se adeguatamente motivati) per poter considerare invalido il contratto di <i>sale and lease back</i> alla luce del divieto di patto commissorio, in particolare:</p><ol><li><p class="text-justify"><span>la sussistenza di una <u>situazione di credito preesistente/contestuale della società acquirente/concedente</u> del bene nei confronti dell’utilizzatrice, già proprietaria del bene stesso;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l'esistenza di <u>condizioni di difficoltà economica della venditrice</u> che inducano a sospettare di un approfittamento dell’acquirente-concedente;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la <u>sproporzione</u> tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente.</span></p></li></ol><p class="text-justify">Normalmente, guardando alla prassi del mercato <i>real estate</i>, tali operazioni vengono – come anticipato – poste in essere per scopi strategici e da soggetti strutturati (non certo in un momento critico del business), in assenza di preesistenti situazioni di credito-debito tra impresa venditrice e operatore del mercato finanziario (acquirente) e, in presenza di un allineamento, normalmente certificato da un valutatore, tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato dall’acquirente dal momento che il prezzo viene quantificato all’esito di perizie di stima condotte da soggetti esperti a ciò preposti.</p><p class="text-justify">Pertanto, il <i>sale and lease back</i> si conferma essere uno <strong>strumento efficiente e </strong><i><strong>safe </strong></i>per le imprese che intendano realizzare operazioni come quelle sopra enucleate.</p><hr><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a>Cass. Civ. sez. III, 7 ottobre 2024, n. 26225.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 21 Oct 2024 11:07:34 +0200</pubDate>
                        <title>Focus Lavoro | Ottobre 2024</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/focus-lavoro-ottobre-2024</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il seguente documento, a cura del nostro dipartimento di Lavoro, offre un'analisi approfondita delle principali novità in materia di diritto del lavoro, concentrandosi su aggiornamenti giurisprudenziali e normativi di rilevanza per i professionisti del settore.</p><p>Attraverso una serie di brevi articoli, vengono affrontate tematiche centrali come i licenziamenti, le nuove tutele per i lavoratori, le regolamentazioni sul welfare aziendale e le modifiche recenti alla normativa in materia di esternalizzazioni illecite.</p><p>L'obiettivo è fornire una sintesi chiara e aggiornata dei principali cambiamenti legislativi, mettendo in luce le interpretazioni più recenti dei tribunali e le tendenze emergenti nel panorama legislativo.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/Focus_Lavoro.pdf" target="_blank"><strong><u>Focus lavoro | Ottobre 2024</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 15 Oct 2024 17:44:00 +0200</pubDate>
                        <title>应对欧盟新网络和信息系统安全指令2：企业需知</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/%E5%BA%94%E5%AF%B9%E6%AC%A7%E7%9B%9F%E6%96%B0%E7%BD%91%E7%BB%9C%E5%92%8C%E4%BF%A1%E6%81%AF%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%8C%87%E4%BB%A42%E4%BC%81%E4%B8%9A%E9%9C%80%E7%9F%A5</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>为应对日益增长的针对各行业企业的网络攻击，欧盟出台了《网络和信息系统安全指令2》（NIS2），旨在加强欧盟范围内的网络安全韧性。作为欧盟更广泛的数字战略的一部分，NIS2为关键行业的企业设定了新的义务，要求其加强网络和信息系统安全，以更好地抵御网络威胁和漏洞。该指令对于在欧洲开展业务的中国企业尤为重要，因为NIS2合规不仅有助于避免处罚，而且能确保企业在日益动荡的数字环境中保持业务安全。以下是您需要了解的内容。</p><p><strong>NIS2是什么？</strong></p><p>NIS2旨在加强诸如能源、医疗保健和数字基础设施等关键行业企业的网络安全。该指令要求企业对其网络和信息系统的安全性负有管理责任，及时报告重大安全事件，并解决整个运营过程中的漏洞。同时该指令还强调供应链的安全性和问责制，确保企业采取积极措施管理各个层面的网络风险。对于在欧洲运营的中国企业而言，遵守NIS2对于维护网络安全和达到欧盟标准至关重要。</p><p><strong>谁需要遵守？</strong></p><p>从2024年10月起，NIS2将适用于欧盟范围内的众多企业。被归类为中型及以上（年收入超过1,000万欧元且员工人数超过50人）且属于基本（必要）或重要实体的企业必须遵守NIS2：</p><ul><li><span>基本（必要）实体：这些企业属于能源、医疗保健、交通、供水、银行和数字基础设施等极其关键的行业。由于这些行业在社会中扮演着重要角色，因此这些企业必须遵守更严格的安全要求并受到更严格的监管。</span></li><li><span>重要实体：这些企业包括食品生产、废物管理、邮政服务和关键产品制造等行业。虽然这些企业同样重要，但与关键实体相比，合规要求略低。</span></li></ul><p>此外，无论规模大小，企业符合以下条件也必须遵守规定：</p><ul><li><span>提供公共电子通信网络、信托服务、域名注册或域名服务。</span></li><li><span>被欧盟成员国认定为关键公共管理机构。</span></li><li><span>被认定为欧盟标准下的关键实体。</span></li></ul><p>值得注意的是，在欧盟境内提供服务的非欧盟公司如果符合规定标准，也需要遵守NIS2。</p><p><strong>企业的新责任</strong></p><p>NIS2为企业引入了一些新责任，扩展了先前的《网络和信息系统安全指令》（NIS）：</p><ol><li><span><strong>风险管理</strong>：企业必须实施全面的风险管理措施，包括评估其网络和信息系统中的漏洞。这意味着企业必须定期识别潜在的网络威胁，并采取有效的安全措施应对风险。</span></li><li><span><strong>事故报告</strong>：企业必须在更严格的时间范围内报告重大网络安全事故——发现事故后24小时内报告预警，72小时内报告详细情况，并在事故报告后一个月内提交最终报告。快速报告旨在加快响应和协调速度，以减轻损失。</span></li><li><span><strong>供应链安全</strong>：NIS2对整个供应链的安全提出了新的要求。企业必须确保其第三方供应商和合作伙伴遵守相同的网络安全标准，积极管理其运营中的风险。</span></li><li><span><strong>治理和问责</strong>：NIS2要求企业在管理层指定负责监督网络安全工作的负责人。高级管理层必须确保遵守指令，建立更高水平的问责制。</span></li><li><span><strong>标准和认证体系的适用</strong>：NIS2鼓励企业采用欧洲和国际标准，并使用欧洲网络安全认证体系来加强其网络安全措施。</span></li></ol><p><strong>不合规的处罚</strong></p><p>欧盟成员国将指定监管机构来监控合规情况。处罚可能包括：</p><ul><li><span><strong>&nbsp;罚款</strong>：基本（必要）实体最高罚款可达全球营业额的2%或1000万欧元，重要实体最高罚款可达全球营业额的1.4%或700万欧元：无论金额多少，这一巨额罚款都强调了稳健网络安全实践的重要性。</span></li><li><span><strong>公开谴责</strong>：不合规的公司可能面临公开曝光，声誉损失，并可能失去客户和合作伙伴的信任。</span></li><li><span><strong>暂停业务活动</strong>：在严重情况下，企业可能被要求停止某些业务，特别是关系到危害网络和信息安全的行为。</span></li></ul><p>这些处罚展现了欧盟在网络安全问题上的坚决态度，要求企业必须将保护系统安全、抵御网络威胁作为优先事项。</p><p><strong>中国海外企业如何准备NIS2合规：</strong></p><p>在欧洲运营的中国企业应尽早准备，以确保在NIS2生效时能够满足相关要求。以下是一些基本的准备步骤：</p><ol><li><span><strong>评估合规性</strong>：根据企业的规模和行业特点，判断您的企业是否需要遵守NIS2的规定。这包括评估员工人数和全球营业额。</span></li><li><span><strong>更新网络安全政策</strong>：使您现有的网络安全政策符合NIS2的要求。进行差距分析，找出当前做法可能不符合指令标准的领域。</span></li><li><span><strong>修订业务战略</strong>：确保您的业务战略涵盖网络安全措施和风险管理，这可能需要制定新的事故报告机制和供应链安全协议。</span></li><li><span><strong>与利益相关者合作</strong>：与供应商、合作伙伴和其他利益相关者沟通，确保他们了解新的要求，并准备共同遵守规定。</span></li><li><span><strong>实施培训计划</strong>：向员工和合作伙伴普及NIS2的要求和网络安全最佳实践，确保所有相关人员都清楚自己在合规性方面的责任。</span></li><li><span><strong>监控和报告</strong>：建立有效的监控系统，跟踪合规性进展，并定期发布报告。透明度有助于建立信任，并展示企业对网络安全的承诺。</span></li></ol><p><strong>结论</strong></p><p>NIS2为在欧洲运营的中国企业带来了挑战和机遇。虽然合规要求企业付出巨大努力来加强网络安全性，但同时也为企业提供了在竞争激烈的市场中增强声誉和提高运营灵活性的机会，最终有助于在全球范围内营造安全、可信的数字环境。通过现在采取积极措施，中国企业不仅可以避免处罚，还可以将自己定位为网络安全领域的领导者，从而支持企业的长期发展和成功。</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>中国业务部</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 02 Oct 2024 11:32:43 +0200</pubDate>
                        <title>NIS2 al via!</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nis2-al-via</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/giulio-uras" target="_blank"><strong><u>Giulio Uras</u></strong></a>, <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/francesco-fidel-camera" target="_blank"><strong><u>Francesco Fidel Camera</u></strong></a> e <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/matteo-pagliarulo" target="_blank"><strong><u>Matteo Pagliarulo</u></strong></a>.</p><p>È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. n. 138/2024 (“<i><strong>Decreto NIS2</strong></i>”) che recepisce la direttiva (UE) 2022/2555, più nota come “Direttiva NIS2”.&nbsp;</p><p>Il Decreto NIS2 oltre ad abrogare il d.lgs. n. 65/2018 – che recepiva la direttiva 2016/1148, c.d. Direttiva NIS – ha disposto anche l’abrogazione degli artt. 40 (“<i>Sicurezza delle reti e dei servizi</i>”) e 41 (“<i>Attuazione e controllo</i>”) del d.lgs. n. 259/2003 (“<i>Codice delle Comunicazioni Elettroniche</i>”), con la conseguenza che ora i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono soggetti unicamente alla disciplina dettata dal Decreto NIS2.</p><p class="text-justify"><i><strong>A chi si applica?</strong></i></p><p class="text-justify">Il Decreto NIS2 si applica a soggetti, sia pubblici che privati, che operano in settori “critici” (es. energia, trasporti, settore bancario, settore sanitario, infrastrutture digitali, spazio, gestione dei rifiuti, fabbricazione di dispositivi medici, macchinari, autoveicoli, etc.).&nbsp;</p><p class="text-justify">I soggetti obbligati si distinguono poi in essenziali e importanti, in funzione della loro importanza per il settore o il tipo di servizi che forniscono, nonché́ delle loro dimensioni. L’appartenenza ad una o all’altra categoria rileva ai fini dell’applicazione delle sanzioni in caso di violazione degli obblighi previsti dal Decreto NIS2, che sono più elevate per i soggetti essenziali (pari a un massimo di almeno 10 milioni EUR o a un massimo di almeno il 2% del totale del fatturato mondiale annuo per l’esercizio precedente dell’impresa cui il soggetto essenziale appartiene, se tale importo è superiore).</p><p class="text-justify"><i><strong>Quali sono gli obblighi?</strong></i></p><p class="text-justify">I principali obblighi gravanti sui soggetti obbligati consistono nell’adozione di misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica e nella notifica di incidenti significativi.</p><p class="text-justify">Con riguardo agli obblighi in materia di gestione dei rischi per la sicurezza informatica, ai soggetti essenziali e importanti è imposta l’adozione di misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate per gestire i rischi posti alla sicurezza dei sistemi informativi e di rete utilizzati nelle loro attività o nella fornitura dei loro servizi.&nbsp;</p><p class="text-justify">Per quanto riguarda gli obblighi di notifica, il Decreto NIS2 prevede che i soggetti essenziali e importanti notifichino al CSIRT gli incidenti che hanno un impatto significativo sulla fornitura dei loro servizi.&nbsp;</p><p class="text-justify">La notifica è effettuata per fasi e prevede: una pre-notifica entro 24 ore dall’incidente, la notifica vera e propria entro 72 ore dall’incidente e una relazione finale entro 1 mese dalla notifica.</p><p class="text-justify">Tanto gli obblighi in materia di gestione dei rischi per la sicurezza informatica quanto gli obblighi di notifica saranno definiti nel dettaglio (anche con riguardo a termini, modalità, specifiche e tempi graduali di implementazione) dall’ACN con proprie determinazioni sulla base di criteri di gradualità e proporzionalità.</p><p class="text-justify">La responsabilità di assicurare il rispetto degli obblighi stabiliti dal Decreto NIS2 ricade sugli organi amministrativi e direttivi dei soggetti essenziali e importanti, che sono responsabili delle violazioni del Decreto NIS2.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">Per maggiori informazioni consulta la nostra Guida sulla <a href="http://example.comfileadmin/nctm/PDF/Guida_Cybersecurity.pdf"><strong><u>Cybersecurity</u></strong></a> (aggiornata a Decreto NIS2, Decreto CER e Legge sulla Cybersicurezza) o contatta i nostri professionisti dedicati alla materia.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_processed_/2/e/csm_ADV_Start-up_2_5b953c6711.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8043</guid>
                        <pubDate>Wed, 02 Oct 2024 11:20:20 +0200</pubDate>
                        <title>Le principali novità del Correttivo-ter al codice della crisi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-correttivo-ter-al-codice-della-crisi-le-principali-novita</link>
                        <description>Articolo a cura di Fabio Marelli</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 27 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 13&nbsp;settembre 2024, n. 136 (“<strong>Correttivo-ter</strong>”) al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.</p><p class="text-justify">Al netto di molte modifiche di stile e di dettaglio, il Correttivo-ter da un lato recepisce talune prassi e orientamenti o risolve dubbi interpretativi e, dall’altro, introduce istituti (su tutti la transazione fiscale nella composizione negoziata della crisi) largamente attesi dagli operatori. Di particolare rilievo anche le percentuali minime di soddisfacimento dei crediti degli enti in caso di <i>cram down</i> negli accordi di ristrutturazione.</p><p class="text-justify">Di seguito si richiamano sinteticamente le principali novità.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">1. <strong><u>Composizione negoziata della crisi</u> (“CNC”)</strong></p><p class="text-justify">• <strong>Presupposto oggettivo (art. 12).</strong>&nbsp;È espressamente confermato che può accedervi l’imprenditore in stato di insolvenza.</p><p class="text-justify">• <strong>Nomina dell’esperto (art. 13).</strong> Costituirà elemento di valutazione per la nomina anche il <i>track record</i> delle precedenti CNC.</p><p class="text-justify">• <strong>Rapporti bancari e finanziari (art. 16).</strong> La sospensione/revoca delle linee di credito dovrà specificare espressamente le ragioni della decisione assunta. La prosecuzione del rapporto non sarà<i>&nbsp;</i>“<i>di per sé</i>”<i>&nbsp;</i>motivo di responsabilità e la notizia dell’accesso alla CNC non costituirà “<i>di per sé</i>” ragione di una diversa classificazione del credito, da compiersi invece caso per caso. Stabilito l’obbligo di riattivazione delle linee di credito sospese a seguito della richiesta di misure protettive, se confermate, nei confronti delle banche interessate, ferma la possibilità delle stesse di mantenere la sospensione per effetto dell’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale.&nbsp;</p><p class="text-justify">• <strong>Durata (art. 17).</strong>&nbsp;È resa più agevole la prosecuzione dell’incarico dell’esperto al termine dei primi 180 giorni, fino a ulteriori 180 giorni: (i) è sufficiente che lo richiedano, con il consenso dell’esperto, “<i>l’imprenditore o le parti con le quali sono in corso trattative</i>” (non più “<i>tutti i creditori</i>” e, soprattutto, anche il solo imprenditore), o, in assenza di richiesta (ii) siano in corso le misure protettive o cautelari o la relativa istanza al Tribunale, o pendente la richiesta di autorizzazione <i>ex&nbsp;</i>art. 22, o debba attuarsi il relativo provvedimento.</p><p class="text-justify">• <strong>Misure protettive e cautelari (art. 19).</strong> Il decreto di fissazione dell’udienza deve essere pubblicato nel registro delle imprese e il Tribunale può disporre modalità di notificazione <i>ad hoc&nbsp;</i>(si risolve così un tema di rilievo pratico per le misure <i>erga omnes</i> in presenza di centinaia di creditori).</p><p class="text-justify">• <strong>Autorizzazioni del Tribunale</strong><i><strong>&nbsp;</strong></i><strong>(art. 22).</strong> Per favorire il perfezionamento delle operazioni funzionali al risanamento, i finanziamenti o le cessioni d’azienda autorizzati potranno essere perfezionati anche dopo la chiusura della CNC (ove previsto nel provvedimento o nella relazione finale dell’esperto). Inoltre, è chiarito meglio che la prededucibilità dei crediti opera, a prescindere dall’esito della CNC, nelle procedure esecutive e concorsuali, anche in caso di <i>consecutio</i>.</p><p class="text-justify">• <strong>Transazione fiscale (art. 23).</strong> Viene introdotta anche nella CNC la possibilità di formulare una proposta di accordo transattivo per il pagamento parziale o dilazionato del debito fiscale (a eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea). Non è previsto il <i>cram down</i>.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">2. <strong><u>Concordato semplificato</u></strong></p><p class="text-justify">• &nbsp;<strong>Suddivisione in classi (art. 25-sexies).</strong> L’eventuale classamento riguarderà anche i crediti privilegiati degradati al chirografo.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">3. <strong><u>Piani attestati di risanamento</u></strong></p><p class="text-justify">• <strong>Contenuto minimo (art. 56).</strong> Il Correttivo-ter mostra particolare attenzione al rispetto della normativa c.d. <i>health</i>&amp;<i>safety</i>, i cui costi e oneri saranno da contemplare nel piano, unitamente alla posizione dei lavoratori.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">4. <strong><u>Procedimento unitario e misure protettive</u></strong></p><p class="text-justify">• <strong>Effetti della domanda con riserva (art. 44).</strong> Il Correttivo-ter consente opportunamente di differenziare già dalla domanda “prenotativa” i relativi effetti, allineandoli a quelli previsti per lo strumento prescelto, depositando un progetto del relativo piano di regolazione della crisi. Si tratta in sostanza della possibilità di escludere, per gli accordi di ristrutturazione e il PRO, gli effetti della domanda di concordato (in particolare il divieto di pagamento dei creditori anteriori e le autorizzazioni per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione), agevolando la gestione dell’impresa nella fase più delicata dell’accesso al percorso di risanamento.</p><p class="text-justify">• <strong>Misure protettive (art. 54).</strong> Viene chiarito (risolvendo un contrasto di giurisprudenza sul punto) che le misure protettive “atipiche” possono avere anche lo stesso contenuto di quelle “tipiche” (e quindi essere concesse anche una volta esaurite queste ultime, oltre il periodo massimo di un anno previsto dall’art. 8). Tuttavia, è prevista la condizione del deposito della proposta e del piano: non è quindi possibile ottenere le misure “atipiche” nel c.d. pre-concordato, in cui sono disponibili invece le misure cautelari, come il Correttivo-ter conferma espressamente.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">5. <strong><u>Accordi di ristrutturazione dei debiti&nbsp;</u></strong></p><p class="text-justify">• <strong>Trasformazione, fusione e scissione (art. 57).</strong> Vengono richiamate le disposizioni dell’art. 116 applicabili nel concordato preventivo, in merito alle operazioni straordinarie previste dal piano e alle relative opposizioni.</p><p class="text-justify">• <strong>Transazione fiscale (art. 63).</strong> L’adesione degli enti dovrà intervenire entro novanta giorni, salvo proroghe, di ulteriori (i) <strong>60</strong> giorni in caso di modifica e (ii) <strong>90</strong> giorni in caso di nuova proposta. La domanda di omologazione andrà proposta una volta ottenuta l’adesione o decorsi i relativi termini (viene risolto così un contrasto giurisprudenziale sul tema).</p><p class="text-justify">• <i><strong>Cram down</strong></i><strong> fiscale (art. 63).</strong> In caso di mancata adesione o di voto contrario, l’omologazione può intervenire se l’adesione è determinante e se ricorrono congiuntamente i seguenti ulteriori requisiti:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>l’accordo <strong>non</strong> ha carattere <strong>liquidatorio</strong>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’entità dei crediti vantati dagli <strong>altri</strong> <strong>creditori aderenti&nbsp;</strong>è pari ad almeno il <strong>25%</strong> dell’importo complessivo;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il soddisfacimento dei creditori pubblici non è deteriore rispetto all’<strong>alternativa</strong> della <strong>liquidazione giudiziale</strong> alla data della proposta;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il soddisfacimento dei creditori pubblici è almeno pari al <strong>50%</strong>, esclusi sanzioni e interessi, fermo il pagamento degli interessi di dilazione al tasso legale (nel caso in cui gli altri creditori aderenti siano meno del 25%, la soglia minima di soddisfacimento sale al <strong>60%</strong>).</span></p></li></ul><p class="text-justify">Infine, non è possibile ricorrere al <i>cram down</i> fiscale se:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>nei <strong>cinque anni</strong> precedenti il deposito della proposta, il debitore ha concluso una <strong>transazione fiscale poi risolta di diritto</strong>, salvo il caso della rinegoziazione/modifica dell’accordo ai sensi dell’art. 58 (inclusi casi di successione nell’attività di un soggetto che ha concluso una transazione risolta di diritto, ovvero nei relativi debiti tributari); oppure</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: (i) il debito nei confronti dei <strong>creditori pubblici</strong> è pari o superiore all’<strong>80%&nbsp;</strong>del debito complessivo e (ii) il debito nei confronti dei creditori pubblici deriva (a) prevalentemente da omessi versamenti nel corso di <strong>5 periodi d’imposta</strong> anche non consecutivi oppure (b) per almeno <strong>un terzo</strong> dall’accertamento di violazioni realizzate con <strong>atti fraudolenti</strong> di vario tipo.</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">6. <strong><u>Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione</u> (PRO)</strong></p><p class="text-justify">• <strong>Transazione fiscale (art. 64-bis).</strong> Viene introdotta anche al PRO (senza <i>cram down</i>).</p><p class="text-justify">• <strong>Cessione d’azienda (art. 64-bis).</strong> Il Tribunale può autorizzare, anche prima dell’omologazione, il <strong>trasferimento a qualunque titolo dell’azienda o di uno o più rami</strong> (liberi da passività pregresse) se previsto dal piano e funzionale alla continuità e alla migliore soddisfazione dei creditori, previo rispetto del principio di competitività (che potrà essere attuato in modo flessibile).&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">7. <strong><u>Concordato preventivo</u></strong></p><p class="text-justify">• <strong>Valore di liquidazione (art. 87).</strong> Il Correttivo-ter chiarisce che corrisponde al risultato netto, dedotte le spese, dell’attività liquidatoria (beni, diritti, azioni) nella liquidazione giudiziale, con maggiorazione in caso sia possibile la cessione dell’azienda in esercizio. Viene così codificato un orientamento interpretativo che si stava affermando. Il tema è di rilievo centrale nella definizione dei piani e delle proposte di concordato, posto che rappresenta la soglia, tra altro, per determinare la porzione dell’attivo liberamente distribuibile secondo la <i>relative priority rule</i>, la convenienza della proposta e il <i>cram down</i> fiscale e previdenziale.</p><p class="text-justify">• <strong>Classi obbligatorie (art. 85).</strong> Viene innalzata la soglia massima delle piccole imprese da inserire nella classe (non più secondo la definizione di “impresa minore” dell’art. 2, ma solo fornitori che rispettano almeno due requisiti tra i seguenti: attivo fino a 5 milioni, fatturato fino a 10 milioni, dipendenti fino a 50).</p><p class="text-justify">• <strong>Garanzie pubbliche (art. 87).</strong> Il piano dovrà indicare specifici fondi rischi per l’escussione delle garanzie pubbliche SACE/MCC (viene così risolto il dubbio applicativo che si era posto nella redazione dei piani e delle proposte).</p><p class="text-justify">• <i><strong>Cram down </strong></i><strong>nel concordato in continuità (art. 88).</strong> Il Correttivo-ter conferma che il concordato può essere omologato anche in caso di voto contrario degli enti e che le relative classi sono computate ai fini delle maggioranze anche nella c.d. ristrutturazione trasversale, ma non per l’approvazione da parte dell’unica classe c.d. “maltrattata” (viene superato un orientamento di merito ancora più restrittivo).</p><p class="text-justify">• <strong>Proposte concorrenti (art. 90).</strong> Viene dimezzata (dal 10% al 5% dei crediti) la soglia che consente di formulare la proposta, con evidente finalità di incentivo allo strumento.</p><p class="text-justify">• <strong>Contratti pendenti (art. 94-bis).</strong> Il Correttivo-ter chiarisce che le tutele del concordato in continuità si applicano già a far data dalla presentazione della richiesta (e non più dalla “concessione”) di misure protettive e cautelari.</p><p class="text-justify">• <strong>Omologazione “trasversale” nel concordato in continuità (artt. 111-112).</strong> Viene fissato un termine di sette giorni dalla chiusura del voto per richiedere o consentire l’omologazione in assenza di unanimità delle classi. Viene confermata l’interpretazione secondo cui, in assenza di maggioranza delle classi, il concordato può essere omologato con l’approvazione anche di una sola classe (la c.d classe “svantaggiata” o “maltrattata”), parzialmente soddisfatta e che avrebbe ricevuto un trattamento migliore se il valore eccedente quello di liquidazione fosse stato distribuito secondo l’ordine dei privilegi.</p><p class="text-justify">• <strong>Liquidazione di beni nel concordato in continuità (art. 114-bis).</strong> Il Correttivo-ter introduce una disciplina esplicita per l’ipotesi di liquidazione di beni nel contesto di un piano in continuità. In sede di omologazione il Tribunale può nominare, per le sole operazioni di liquidazione, uno o più liquidatori e un comitato dei creditori. Le modalità di vendita devono seguire criteri di efficienza, celerità, pubblicità e trasparenza. Gli effetti sono quelli delle vendite forzate e la cancellazione dei gravami avviene su ordine del giudice, una volta riscosso il prezzo della vendita.</p><p class="text-justify">• <strong>Operazioni straordinarie (art. 116).</strong> Viene prevista la pubblicazione nel registro imprese del piano concordatario che le contempla, unitamente ai relativi progetti. Le opposizioni vanno presentate nel procedimento di omologazione.</p><p class="text-justify">• <strong>Modifiche sostanziali del piano o della proposta (art. 118-bis).</strong> L’imprenditore può chiedere la rinnovazione dell’attestazione e comunica la proposta modificata al Commissario Giudiziale, il quale ne riferisce al Tribunale. Segue la pubblicazione a registro imprese e la comunicazione ai creditori, per l’eventuale opposizione nei successivi 30 giorni (si tratta di percorso analogo a quello già previsto per gli accordi di ristrutturazione).</p><p class="text-justify">• <strong>Omologazione del concordato con attribuzioni ai soci (art. 120-</strong><i><strong>quater</strong></i><strong>).</strong> Il Correttivo-ter definisce i criteri per determinare il valore effettivo riservato ai soci, richiamando i principi contabili applicabili in relazione al valore d’uso, sulla base dei dati risultanti dal piano. Restano invece le notevoli incertezze in merito alle condizioni da rispettare (necessità di apporti dei soci, criteri di distribuzione del valore risultante dalla ristrutturazione) per l’omologazione in caso di dissenso di una classe.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">8. <strong><u>Liquidazione giudiziale</u></strong></p><p class="text-justify">• <strong>Azioni revocatorie e di inefficacia (art. 166).</strong> Viene estesa al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio l’esenzione da revocatoria degli atti, pagamenti e garanzie in esecuzione del relativo piano. Si precisa che il periodo sospetto in caso di consecuzione tra procedure decorre dalla pubblicazione della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, anche con riserva.</p><p class="text-justify">• &nbsp;<strong>Contratti Preliminari (art. 173).</strong>&nbsp;<strong> </strong>Il Correttivo-ter prevede:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>la facoltà del creditore ipotecario di impugnare il decreto di esecutività dello stato passivo, contestando una sproporzione di almeno il 25% del prezzo di vendita stabilito nel preliminare. In caso di accoglimento, il contratto si scioglie e il bene viene liquidato dal curatore, salvo che il promissario acquirente offra il pagamento della differenza accertata, prima che il Tribunale provveda;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’opponibilità ai creditori di tutte le somme versate con mezzi tracciabili al debitore prima dell’apertura della procedura (e non più soltanto della metà dell’importo), in caso di subentro del curatore nel preliminare;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’attribuzione al giudice delegato, una volta eseguita la vendita e riscosso il prezzo, di ordinare la cancellazione delle ipoteche (e di ogni altro vincolo).</span></p></li></ul><p class="text-justify">•<strong> Rapporti di lavoro subordinato (art. 189).&nbsp;</strong>Viene<strong>&nbsp;</strong>semplificata la disciplina di recesso e subentro del curatore. In caso di cessazione, non è dovuta dal lavoratore la restituzione delle somme eventualmente ricevute a titolo assistenziale o previdenziale nel periodo di sospensione. I termini per la presentazione della domanda di NASpl decorrono dalla comunicazione della cessazione dal curatore o delle dimissioni del lavoratore.</p><p class="text-justify">• <strong>Opposizione allo stato passivo (art. 207).</strong>&nbsp;Sono previste:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>la possibilità di concedere termini per il deposito di ulteriori note difensive;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la disciplina della transazione in pendenza di opposizione, sulla quale il collegio dispone la conforme modifica dello stato passivo.</span></p></li></ul><p class="text-justify">• <strong>Programma di liquidazione (art. 213).</strong> Per l’attuazione del programma è determinata la durata massima (5 anni dall’apertura), salvo proroghe per particolare complessità o difficoltà delle vendite.</p><p class="text-justify">•<strong> Azioni risarcitorie e recuperatorie (art. 215).&nbsp;</strong>Viene espressamente prevista la facoltà di cessione, unitamente alle revocatorie.</p><p class="text-justify">• <strong>Vendite immobiliari (art. 216).&nbsp;</strong>È disposto che sia svolto almeno un esperimento di vendita il primo anno e due per i successivi.</p><p class="text-justify">• <strong>Chiusura della procedura (art. 234).&nbsp;</strong>Viene estesa al caso<strong>&nbsp;</strong>di riparti attesi da altre procedure la possibilità di chiusura già prevista in pendenza di giudizi e procedimenti esecutivi.</p><p class="text-justify">• <strong>Concordato nella liquidazione giudiziale.</strong> Il Correttivo-ter introduce diverse novità.&nbsp;Segnaliamo le più rilevanti:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><u>Concordato di gruppo</u> (art. 240) - può essere proposto in caso di liquidazione giudiziale unitaria. Può essere presentata domanda unica (ferma l’autonomia delle masse, anche con riguardo all’illustrazione di convenienza) o domande tra loro coordinate.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><u>Esame della proposta e comunicazioni ai creditori</u><strong>&nbsp;</strong>(art. 241) -<strong>&nbsp;</strong>in caso di più proposte di concordato, prevista la sottoposizione di tutte all’approvazione dei creditori (non più solo quella scelta dal comitato), salvo individuazione di una o più proposte maggiormente convenienti, secondo valutazione congiunta di curatore e comitato dei creditori.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><u>Approvazione</u><strong>&nbsp;</strong>(art. 244) -<strong>&nbsp;</strong>in caso di più proposte, è chiarito che si considera approvata quella votata con “</span><i><span>maggioranza più elevata dei crediti ammessi”</span></i><span>,</span><i><span>&nbsp;</span></i><span>fermo il criterio cronologico in caso di parità.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><u>Omologazione</u><strong>&nbsp;</strong>(art. 245) -<strong>&nbsp;</strong>vienechiarito che, in caso di contestazione della convenienza, la valutazione </span><i><span>di cram down</span></i><span> del Tribunale riguarda il trattamento del credito in misura non inferiore all’ipotesi di prosecuzione della liquidazione giudiziale (anche in caso di voto contrario determinante degli enti fiscali e contributivi).</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><u>Provvisoria esecutività del decreto di omologazione</u><strong>&nbsp;</strong>(art. 246) – l’efficacia è anticipata alla pubblicazione dell’omologazione (e non è quindi più condizionata al passaggio in giudicato). Le opposizioni allo stato passivo pendenti si interrompono e possono essere riassunte. La Corte d’Appello, al ricorrere dei gravi e fondati motivi, può sospendere l’esecutività del decreto.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><u>Esecuzione del concordato</u><strong>&nbsp;</strong>(art. 249) - in caso di riforma o cassazione del provvedimento di omologazione, sono fatti salvi tutti gli atti legalmente compiuti in esecuzione e i relativi provvedimenti.</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-center">***</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.&nbsp;</i></p><p class="text-justify"><i>Per ulteriori informazioni contattare </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/fabio-marelli" target="_blank"><i><strong><u>Fabio Marelli</u></strong></i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 17 Sep 2024 14:15:00 +0200</pubDate>
                        <title>Il Consiglio di Stato si esprime sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong><u>Il Consiglio di Stato si esprime sullo schema di decreto legislativo</u></strong><u> </u><strong><u>recante la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’art. 26, commi 4 e 5, lett. b) e d), legge n. 118/2022 (c.d. Testo Unico FER): il testo è “lacunoso” oltreché “antitetico” rispetto all’obiettivo della semplificazione del quadro normativo nazionale.</u></strong></p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Articolo a cura di </strong><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/piero-vigano" target="_blank"><strong>Piero Viganò</strong></a><strong>,</strong> <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/giovanni-battista-de-luca" target="_blank"><strong>Giovanni Battista De Luca</strong></a>, <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/ernesto-rossi-scarpa-gregorj" target="_blank"><strong>Ernesto Rossi Scarpa Gregorj</strong></a> e <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/paola-putignano" target="_blank"><strong>Paola Putignano</strong></a>.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">Se dopo una prima fase di attività, il Governo Meloni aveva positivamente inciso, con misure per lo più favorevoli allo sviluppo del mercato delle rinnovabili, negli ultimi mesi sembra aver pericolosamente invertito la tendenza, assumendo posizioni del tutto “antitetiche” rispetto agli obiettivi di decarbonizzazione e transazione ecologica imposti dall’UE.</p><p class="text-justify">Dopo il c.d. DL Agricoltura (convertito con L. n. 101/2024), che ha vietato i nuovi impianti fotovoltaici sui terreni agricoli (salvo specifiche eccezioni), e il Decreto Aree Idonee (D.M. 21 giugno 2024), che rischia di rendere quasi tutto il territorio non idoneo alle rinnovabili, il Testo Unico FER, reduce da una sonora bocciatura in Consiglio di Stato, non è altro che l’ultimo abbaglio di un Governo che, anziché semplificare, complica non poco il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC al 2030, col rischio per l’Italia di essere colpita da pesanti sanzioni europee.</p><p class="text-justify">Con parere n. 01216/2024, infatti, la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, all’esito dell’Adunanza svoltasi lo scorso 10 settembre 2024, si è pronunciata sullo schema del Testo Unico FER, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 agosto 2024.</p><p class="text-justify">Il Consiglio di Stato ha censurato lo schema di decreto legislativo sia sotto l’<strong><u>aspetto formale</u></strong>, rispetto alla procedura seguita dal Governo per la formulazione del testo, sia sotto l’<strong><u>aspetto del merito</u></strong>, in relazione all’inadeguatezza dello stesso rispetto al raggiungimento degli obiettivi a cui è preposto.</p><p class="text-justify">Preliminarmente, il parere stigmatizza la prassi di redazione postuma delle relazioni AIR e ATN rispetto all’esame preliminare da parte del Consiglio dei Ministri dello schema di decreto. La redazione della relazione AIR costituisce infatti un elemento imprescindibile ai fini della completezza dell’istruttoria degli atti ormativi secondo la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2009.</p><p class="text-justify">Sotto il profilo della verifica della conformità del procedimento seguito per l’attuazione della delega di cui all’art. 26, comma 4, L. n. 118/2022, il parere evidenzia scostamenti significativi rispetto a quanto previsto dal comma 7 dello stesso articolo, ai sensi del quale i decreti legislativi<i> “sono <strong><u>adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata</u></strong></i>”.&nbsp;</p><p class="text-justify">Ebbene, dalla documentazione trasmessa non risulta l’esercizio sostanziale del potere di proposta da parte di tutti i soggetti istituzionali ai quali è stato attribuito dalla legge di delega, tantomeno possono considerarsi espressione della «<i>co-proponenza</i>» le acritiche e meramente formali note sottoscritte dal Capo dell’Ufficio legislativo del MASE , nonché dal Capo dell’Ufficio legislativo del Ministro delle riforme istituzionali e della semplificazione normativa, aventi ad oggetto la sola e conseguente manifestazione di favore alla bozza normativa <strong><u>già predisposta</u></strong>, non rendendo in alcun modo percepibile il contributo delle predette Amministrazioni, in ragione delle rispettive competenza, ai contenuti dello schema di decreto.</p><p class="text-justify">La lacuna integra un vizio non meramente formale, in contrasto con l’art. 97 Cost., comma 3, della Costituzione. Il Consiglio di Stato, sul punto, ha già avuto modo di sottolineare come “<i>il mancato concorso alla elaborazione e formulazione della proposta equivale ad una attribuzione non esercitata</i>” e comporta “<i>la genesi non adeguata dell’iniziativa normativa</i>”&nbsp;(cfr. Cons. Stato, parere 28 marzo 2024, n. 440).</p><p class="text-justify">Similari considerazioni sono svolte anche in merito al concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della cultura, autori di pareri successivi - oltreché meramente formali di portata “<i>sostanzialmente abdicativa</i>”- all’approvazione in via preliminare dello schema da parte del Consiglio dei Ministri, ciò nonostante lo schema contempli numerose disposizioni di coordinamento tra le procedure autorizzative e <i>sub</i> procedimenti con precise scansioni temporali per l’intervento delle autorità preposte alla tutela dei vincoli paesaggistici e culturali, oltre&nbsp; che, con riferimento all’ autorizzazione unica (art. 9), la previsione della partecipazione ministeriale alla conferenza di servizi in modalità sincrona.</p><p class="text-justify">In sintesi, Consiglio di Stato evidenzia la totale assenza di un <strong><u>sostanziale</u></strong> concerto tra le Amministrazioni coinvolte nell’iniziativa, comprovata, inoltre, dalla mancata intesa in sede di Conferenza unificata, strumento di favore per la cooperazione tra attività statale e autonomie, che, secondo la formulazione del citato art. 26, comma 7, <strong><u>deve essere acquisita previamente anche rispetto al parere del Consiglio di Stato</u></strong>, e dall’assenza di qualsiasi elemento informativo (se non documentazione proveniente da alcune categorie economiche) in merito al coinvolgimento di “<i>molteplici soggetti istituzionali</i>” comunque richiamati nella relazione illustrativa, nonostante la pluralità delle tematiche inerenti alla previsione normativa coinvolga utenti di ogni categoria.</p><p class="text-justify">Un ulteriore aspetto di critica, da un punto di vista <strong><u>di merito</u></strong>, riguarda la conformità dello schema di decreto legislativo in oggetto rispetto agli obiettivi previsti, in particolare, dal Piano per la transizione ecologica (PTE): difatti, nonostante la relazione istruttoria allo schema richiami gli obiettivi di razionalizzazione e semplificazione della disciplina in materia di energia rinnovabile al fine di assicurare la massima diffusione degli impianti, essa risulta non essere in linea con gli obiettivi fissati dal PTE di un apporto delle rinnovabili pari al 72% entro il 2030, con un fabbisogno “<i>di nuova capacità FER da installare</i>” pari a circa 70-75 GW, vale a dire tra 7 e 8 GW/anno. Tale dato non pare allineato al target previsto dalla relazione AIR, con riferimento agli indicatori di monitoraggio degli obiettivi dello schema in esame, che è pari, per le fonti eoliche e fotovoltaiche, a 108 GW complessivi al 2030.&nbsp;</p><p class="text-justify">La relazione AIR e la relazione illustrativa non forniscono, inoltre, informazioni circa i risultati attesi dai regimi amministrativi previsti dallo schema in termini di contributo “<i>anche alla garanzia di una capacità di stoccaggio o, comunque, di una disponibilità di energia adeguata alla domanda energetica delle diverse categorie di consumatori e agli oneri attesi per ciascuna di esse</i>” e non contengono elementi in merito allo stato di attuazione degli strumenti, diversi dall’accelerazione delle procedure che, nella prospettiva europea, concorrono alla realizzazione degli obiettivi quantitativi ricondotti al principio dell’efficienza energetica al primo posto (“e<i>nergy efficiency first</i>”), ovvero la mappatura delle zone necessarie e l’individuazione delle zone di accelerazione (in cui i progetti fruiscono di significative riduzioni dei tempi di realizzazione), limitandosi a richiamare il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 (c.d. Decreto aree idonee).</p><p class="text-justify">La documentazione presentata non offre, poi, alcun raffronto specifico, sotto il profilo dell’accelerazione delle procedure, tra i regimi vigenti e quelli che si intende introdurre, né, soprattutto, elementi specifici in merito alla coerenza dei tempi per il conseguimento dei titoli che risultano necessari ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 con gli obiettivi temporali della direttiva 2024/2413.</p><p class="text-justify">La relazione illustrativa non fornisce adeguati elementi informativi neppure in merito ai tempi necessari per l’adozione, entro e non oltre il 21 novembre 2025, di procedure autorizzative completamente digitali e di sistemi di comunicazione elettronica per il rilascio delle autorizzazioni.</p><p class="text-justify">Infine, la formulazione dell’art. 14, ai sensi del quale “<i>Le disposizioni di cui all’allegato D sono abrogate. Eventuali richiami ad altre disposizioni concernenti la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili si intendono riferiti al presente decreto</i>” risulta contraddittoria rispetto all’elenco delle disposizioni di rango primario abrogate con l’allegato D e agli interventi di coordinamento contenuti nell’art. 13, generando non poca confusione.</p><p class="text-justify">In conclusione, per il Consiglio di Stato “<i>traspare dall’esame dell’atto una tecnica normativa lacunosa, non solo non puntualmente correlata alle specifiche previsioni delle fonti dell’Unione europea, ma anche sostanzialmente antitetica, laddove adotta il metodo delle abrogazioni aspecifiche, all’obiettivo della semplificazione del quadro normativo nazionale</i>”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 09 Sep 2024 16:42:33 +0200</pubDate>
                        <title>Pem Talk presenta il primo semestre 2024 del private equity italiano</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pem-talk-presenta-il-primo-semestre-2024-del-private-equity-italiano</link>
                        <description>L&#039;evento sarà aperto a tutti e in diretta online alle 17.00</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il secondo appuntamento per il 2024 del PEM Talk sarà il 23 settembre, alle ore 17.00, in collegamento online su Teams. Nel corso di questa edizione del webinar, saranno presentati i dati del primo semestre 2024 dell’Osservatorio Private Equity Monitor – Pem. Seguirà una presentazione incentrata sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel settore.</p><p>L’Osservatorio Private Equity Monitor – PEM, attivo presso la LIUC Business School in collaborazione con AIFI e grazie al contributo di ADVANT Nctm, Deloitte, Equita, Executive SearchWorldwide, Fondo Italiano di Investimento Sgr e Riello Investimenti Sgr, sviluppa da venti anni un’attività di monitoraggio permanente sugli investimenti in capitale di rischio realizzati nel nostro Paese, al fine di offrire ad operatori, analisti, studiosi e referenti istituzionali, informazioni utili per lo svolgimento delle relative attività.</p><p>Per iscriversi, clicca <a href="http://w3.liuc.it/iscrizioni/f.php?f=3870" target="_blank" rel="noreferrer"><u>qui</u></a></p><p><a href="https://www.aifi.it/it/private-capital-today/pemtalkpresenta-il-primo-semestre-2024del-private-equity-italiano" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Tratto da AIFI.it</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                                <category>Private Equity and Venture Capital</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 06 Sep 2024 17:28:37 +0200</pubDate>
                        <title>Concessioni balneari: dal Governo ulteriore proroga fino al 2027</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/concessioni-balneari-dal-governo-ulteriore-proroga-fino-al-2027</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Negli ultimi giorni vi sono state rilevanti novità in merito al tema delle <strong>concessioni balneari</strong> e ad una loro ulteriore proroga dopo anni di incertezze legislative.<br><br>L’attuale quadro normativo italiano sulle concessioni balneari (ovvero la Legge n. 14/2023) prevede che le concessioni esistenti scadranno il <strong>31 dicembre 2024 </strong>(salvo alcuni casi in cui la durata potrà essere prorogata fino al 31 dicembre 2025) e che, a partire dal 1° gennaio 2025, le concessioni saranno assegnate tramite gara pubblica.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tuttavia, alla luce della procedura d'infrazione avviata dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia per violazione della direttiva Bolkestein, il Governo italiano ha cercato di <strong>trovare una soluzione</strong> alla controversa questione delle concessioni balneari.</p><p class="text-justify">In particolare, il 4 settembre 2024 il Consiglio dei ministri ha <strong>approvato un decreto</strong> volto a risolvere le questioni derivanti dalla suddetta procedura di infrazione.</p><p class="text-justify">In base alla comunicazione del Consiglio dei Ministri (<a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/Cdm_93.pdf" target="_blank"><u>clicca qui per il comunicato stampa</u></a>), tale decreto prevede che: (i) le concessioni esistenti scadranno nel settembre 2027; (ii) le gare pubbliche dovranno essere avviate entro giugno 2027; (iii) le concessioni potranno avere una durata da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni; (iv) i lavoratori impiegati nella precedente concessione dovranno essere assunti dal nuovo concessionario se ricevono da tale attività la fonte di reddito prevalente per sé e per il proprio nucleo familiare; (v) il nuovo concessionario dovrà corrispondere a favore del precedente un indennizzo pari al valore dei beni ammortizzabili e non ancora ammortizzati e all'equa remunerazione per gli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni; (vi) tra i criteri di valutazione delle offerte, sarà considerato anche il possesso di una concessione balneare nei cinque anni precedenti all’indizione della gara, se questa è stata la principale fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.</p><p class="text-justify">A questo punto, non resta che attendere la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale ed eventuali reazioni da parte dell'UE.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Articolo a cura di Rosemarie Serrato e Rossella Vaiano</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 26 Aug 2024 12:44:44 +0200</pubDate>
                        <title>China Labour Guide</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/china-labour-guide</link>
                        <description>This memorandum outlines the principal regulations governing employment relationships in China, anchored by the “Labour Law of the People’s Republic of China,” effective from 1 January 1995, and the “Labour Contract Law,” which came into effect on 1 July 2013.</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>These laws create a comprehensive framework for employment that must be read in conjunction with supplemental provincial and local regulations, as well as judicial interpretations that guide their enforcement.</p><p>Notably, Chinese labour law applies uniformly to all employees, without distinction between managerial levels or types of workers. This guide is drafted to assist business owners and legal advisors in understanding and navigating the regulatory landscape, ensuring legal compliance and strategic workforce management.</p><p><a href="https://www.flipbookpdf.net/web/site/a2306153ee8abb787e15da36458de5cd1660eda1FBP30319162.pdf.html" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Click here to read the full document.</u></strong></a></p><p>Authors: <a href="https://www.advant-nctm.com/en/professional/cv-professional/pierpaolo-canero" target="_blank"><strong>Pierpaolo Canero</strong></a><strong> </strong>and <a href="https://www.advant-nctm.com/en/professional/cv-professional/liwen-zhang" target="_blank"><strong>Liwen Zhang</strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 09 Aug 2024 14:14:13 +0200</pubDate>
                        <title>Un prezzo scontato per l&#039;energia elettrica sarà offerto agli energivori ai sensi del decreto Energy Release del MASE</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/un-prezzo-scontato-per-lenergia-elettrica-sara-offerto-agli-energivori-ai-sensi-del-decreto-energy-release-del-mase</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 23 luglio 2024, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (“MASE”) ha approvato il decreto Energy Release (“DM Energy Release”) che individua le modalità e i criteri per l’accesso al meccanismo dell’Energy Release, un meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese a forte consumo di energia elettrica (“Imprese Energivore”) previsto dall’art. 1 del D.L. 9 dicembre 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024 n. 11 (“Decreto Energia”).</p><p class="text-justify">Grazie al meccanismo Energy Release, le Imprese Energivore avranno la facoltà di chiedere al Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A. (“GSE”) un’anticipazione del 50% del volume di energia e delle relative garanzie di origine (“GO”) da prodursi da impianti da fonti rinnovabili addizionali (“Impianti”) a fronte del pagamento al GSE di un prezzo fisso per una durata di tre anni.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tali condizioni di favore saranno applicate a fronte dell’impegno di realizzare (o, come meglio precisato nel seguito, di acquistare da terzi) energia elettrica generata dai predetti Impianti. Il volume anticipato dal GSE sarà restituito - unitamente alle relative GO - dalle Imprese Energivore una volta che l’impianto di volta in volta rilevante sarà entrato in esercizio, entro un termine stabilito, nel corso dei 20 (venti) anni successivi all’entrata in esercizio. A quanto precede, si aggiunga che le pubbliche amministrazioni, nel concedere le aree pubbliche nella loro disponibilità, dovranno preferire l’assegnazione a progetti di impianti di produzione da FER da realizzare per il soddisfacimento del fabbisogno energetico di imprese energivore.</p><p class="text-justify">In particolare, l’art. 1 del già richiamato Decreto Energia prevede che:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>l’anticipazione sia regolata da un contratto per differenza a due vie rispetto ad un prezzo prefissato dal GSE stesso (“Contratto di Anticipazione”); &nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la restituzione avvenga in venti anni ai sensi di un ulteriore contratto per differenza a due vie sulla base del medesimo prezzo prefissato dal GSE (“Contratto di Restituzione”).</span></p></li></ul><p class="text-justify">In alternativa alla realizzazione degli Impianti da parte delle Imprese Energivore, le stesse possono impegnarsi a far realizzare gli Impianti da parte di soggetti terzi. In tale caso detti terzi e l’Impresa Energivora dovranno sottoscrivere – <i><u>anche indirettamente</u></i> – contratti di approvvigionamento a termine dell’energia rinnovabile prodotta dagli Impianti (<i>Long Term Corporate PPA o On Site PPA</i>) (“PPA”), per un volume complessivamente pari ad almeno il doppio di quello oggetto di restituzione. In questo secondo caso, l’Impresa Energivora si impegna anche per conto dei terzi produttori nei confronti del GSE per la futura restituzione dell’energia elettrica anticipata.</p><p class="text-justify">La nuova capacità di generazione potrà essere realizzata alternativamente tramite:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>installazione di nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza nominale minima pari a 200 kW ciascuno;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici oggetto di potenziamento o di rifacimento che consentano un incremento di potenza pari ad almeno 200 kW.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Modalità e criteri per l’accesso al meccanismo Energy Release</p><p class="text-justify">Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del DM Energy Release, il MASE approverà le regole operative proposte dal GSE (“Regole Operative”) ed entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di approvazione il GSE pubblicherà il <u>bando per l’assegnazione</u> dell’energia elettrica nella sua disponibilità.&nbsp;</p><p class="text-justify">Ai sensi dell’art. 3, c. 1, del DM Energy Release, il bando dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>volume di energia nella disponibilità del GSE;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>prezzo di cessione, determinato tenuto conto del costo efficiente unitario di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie competitive (“Prezzo di Cessione”);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>criteri per la determinazione della nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili che deve essere realizzata;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>schema del Contratto di Anticipazione e del Contratto di Restituzione e delle relative garanzie.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Entro sessanta giorni dalla data di apertura del bando le Imprese Energivore dovranno presentare una&nbsp;<u>manifestazione di interesse</u> a partecipare alla procedura di assegnazione dell’energia elettrica nella disponibilità del GSE.</p><p class="text-justify">La manifestazione di interesse dovrà rispettare i seguenti <u>requisiti</u>:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>il&nbsp;volume di energia richiesto in anticipazione non potrà essere superiore ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell’iscrizione nell’elenco energivori;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>L’Impresa Energivora, in qualità di cliente (“Cliente”), si impegna a:</span></p><ul><li><p class="text-justify"><span><u>realizzare o far realizzare da un soggetto terzo un Impianto</u>, che dovrà entrare in esercizio <u>entro 40 (quaranta) mesi dalla conclusione del Contratto di Anticipazione</u>, fatti salvi casi di forza maggiore o di ritardo negli&nbsp;</span><i><span>iter</span></i><span>&nbsp;autorizzativi non imputabili all’impresa;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><u>sottoscrivere, o far sottoscrivere dal soggetto terzo, il Contratto di Restituzione</u> entro 40 mesi dalla sottoscrizione del Contratto di Anticipazione;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><u>prestare idonea garanzia</u> nei termini e con le modalità definite dal GSE nelle Regole Operative.&nbsp;</span></p></li></ul></li></ul><p class="text-justify">L’Impresa Energivora dovrà inoltre prestare <u>idonea cauzione</u> a conferma della volontà di partecipare alla procedura di assegnazione; tale cauzione sarà restituita con la sottoscrizione del Contratto di anticipazione o con l’eventuale dichiarazione di rinuncia.</p><p class="text-justify"><strong>Preliminari conclusioni</strong></p><p class="text-justify">Senza voler in questo contesto rappresentare tutto il complesso quadro che emerge dal DM Energy Release e nemmeno esaminare il contenuto del Contratto di Anticipazione e del Contratto di Restituzione, la relativa natura ed il rapporto con il PPA e, forse con i PPA virtuali, sono sicuramente diversi i punti da chiarire, che potranno essere auspicabilmente definiti dalle Regole Operative dal GSE, per poter comprendere a pieno le modalità di accesso nonché il funzionamento del meccanismo Energy Release.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le Regole Applicative potranno essere infatti utili al fine di individuare, il prezzo di riferimento per il funzionamento del meccanismo Energy Release, l’ammontare della cauzione da versare per partecipare al bando, il sistema di garanzie richieste alle imprese energivore per la sottoscrizione del Contratto di Anticipazione e del Contratto di Restituzione, il Prezzo di Cessione - che dovrà essere determinato sulla base del “<i>costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive</i>” - e i rapporti tra accesso all’incentivazione e oggetto del contratto di approvvigionamento concluso con il terzo produttore di energia elettrica addizionale ove la stessa non sia prodotta direttamente dall’Impresa Energivora.</p><p class="text-justify"><i>L'approfondimento a cura di </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/piero-vigano" target="_blank"><i><strong>Piero Viganò</strong></i></a><i>, </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/ernesto-rossi-scarpa-gregorj" target="_blank"><i><strong>Ernesto Rossi Scarpa Gregorj</strong></i></a><i> e </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/valentina-castelli" target="_blank"><i><strong>Valentina Castelli</strong></i></a><i>.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Autoconsumo</category>
                            
                                <category>Energivori</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Idroelettrico</category>
                            
                                <category>PPA</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Thu, 08 Aug 2024 14:31:56 +0200</pubDate>
                        <title>La moratoria sarda già al vaglio della Corte Costituzionale </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-moratoria-sarda-gia-al-vaglio-della-corte-costituzionale</link>
                        <description>È stata pubblicata, lo scorso 4 luglio sul BURAS n. 35, la Legge Regionale n. 5 del 3 luglio 2024 con cui il Consiglio ha approvato la c.d. Moratoria Sardegna.</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">La legge reca norme urgenti al dichiarato scopo di garantire la tutela e la salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente nonché di favorire lo sviluppo regolato e armonico degli impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili in armonia con le peculiarità e la conservazione del territorio regionale.</p><p class="text-justify">Nelle more dell'approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché dell'approvazione del Programma regionale di sviluppo (PRS) e del Piano paesaggistico regionale (PPR), e, comunque, per un periodo non superiore a 18 mesi dalla sua entrata in vigore, la norma sottopone l’intero territorio regionale a misure di salvaguardia del paesaggio, del territorio e dell’ambiente, prevedendo il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili che incidono direttamente sull’occupazione di suolo.</p><p class="text-justify">In particolare, sono sottoposti a misure di salvaguardia comportanti il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili i seguenti ambiti territoriali:</p><p class="text-justify">a) zone urbanistiche omogenee di cui all'art. 3 del Decreto n. 2266/U del 20 dicembre 1983<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 della legge;</p><p class="text-justify">b) aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata nonché aree equivalenti istituite dall'ordinamento regionale;</p><p class="text-justify">c) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, con particolare riferimento agli habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, e recepita con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;</p><p class="text-justify">d) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS) e zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale;</p><p class="text-justify">e) aree incluse nella Rete natura 2000 ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992;</p><p class="text-justify">f) aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette oppure aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle convenzioni internazionali e dalla direttiva n. 92/43/CEE del 1992;</p><p class="text-justify">g) aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali, ovvero aree di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale;</p><p class="text-justify">h) aree caratterizzate da situazioni di dissesto oppure di rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di assetto idrogeologico (PAI);</p><p class="text-justify">i) aree che distano meno di 7 chilometri da beni culturali, oppure di 1.500 metri per le isole minori;</p><p class="text-justify">j) le aree di cui all'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, lett. a, b, c, d (nei limiti della parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare), f, g, h (limitatamente alle zone gravate da usi civici) e m;</p><p class="text-justify">k) le aree individuate ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera d), del decreto</p><p class="text-justify">legislativo n. 42 del 2004<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title>[2]</a>;</p><p class="text-justify">l) aree che distano meno di 7 chilometri in linea d'aria, oppure 1.500 metri per le isole minori, da impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili realizzati o per i quali sia stata presentata istanza per l'avvio della relativa procedura di autorizzazione alla data di entrata in vigore della legge.</p><p class="text-justify">Sono esclusi dall'applicazione delle misure di salvaguardia:</p><p class="text-justify">a) gli impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" title>[3]</a> da fonti rinnovabili che non comportano consumo di suolo e, limitatamente alle zone omogenee H, purché destinati all'autoconsumo o alla valorizzazione del compendio in chiave di sostenibilità ambientale;</p><p class="text-justify">b) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o di revamping di impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili;</p><p class="text-justify">c) gli impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili finalizzati all'autoconsumo e gli impianti ricadenti nelle comunità energetiche;</p><p class="text-justify">d) gli impianti ubicati nelle aree libere di lotti già urbanizzati e edificati all'entrata in vigore della legge sulla base di un piano attuativo, ricadenti nelle zone urbanistiche omogenee D e G;</p><p class="text-justify">e) gli impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili previsti all'interno di progetti aventi ad oggetto il trasporto pubblico sostenibile;</p><p class="text-justify">f) gli impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili integrati all'interno di progetti per la realizzazione di opere pubbliche;</p><p class="text-justify">g) gli impianti agrivoltaici avanzati, con soluzioni costruttive in elevazione con una dimensione massima di 10 Mwp a servizio di aziende condotte da titolari aventi la qualifica di coltivatore diretto (CD) o imprenditore agricolo professionale (IAP) che risultino operative dalla data del 31 dicembre 2018 e con sede operativa nel territorio della Regione Sardegna.&nbsp;</p><p class="text-justify">Al comma 2 dell’art. 3, la legge prevede l’applicazione delle misure di salvaguardia anche alle procedure di autorizzazione “<i>in corso</i>” di impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili.</p><p class="text-justify">Sebbene il testo approvato e pubblicato non faccia alcun riferimento agli impianti già autorizzati la cui realizzazione non sia ancora iniziata, il Presidente della Regione, Alessandra Todde, ha tenuto a precisare che la legge “<i>è efficace per quanto riguarda il blocco di tutte le iniziative per le quali i lavori non avevano già avuto inizio precedentemente alla sua entrata in vigore</i>”. Allo stato, dunque, malgrado la lettera della norma, dovrebbe considerarsi bloccata anche la realizzazione degli impianti già autorizzati i cui lavori non siano ancora iniziati, con grave lesione del legittimo affidamento degli operatori.</p><p class="text-justify">La legge ha mostrato sin da subito evidenti profili di incostituzionalità.&nbsp;</p><p class="text-justify">E’ notizia di ieri che il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnarla innanzi alla Corte costituzionale per eccesso di competenze proprie della Regione secondo lo Statuto, per contrasto con la normativa statale ed europea e per violazione degli articoli 3, 41 e 117 della Costituzione. Il Consiglio dei Ministri ha, altresì, richiesto alla Consulta che si applichi immediatamente e in via cautelare la sospensione dell'art. 3, fulcro della norma.</p><p class="text-justify">Sul punto, occorre ricordare che alle Regioni non era consentito procedere alla individuazione delle aree idonee prima dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 20, comma 1, del d.lgs. n. 199/2021 (“D.M. Aree idonee”, da ultimo pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 2 luglio 2024) né è consentito comunque disporre moratorie o sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione, come previsto dal successivo comma 6 del citato art. 20. Le Regioni non hanno, inoltre, il potere di assoggettare la realizzazione degli impianti di produzione o accumulo a limitazioni espresse su determinate aree, implicandone, di fatto, la concreta inutilizzabilità per rilevanti estensioni di territorio, in violazione della riserva di procedimento amministrativo e della relativa istruttoria volta a comporre gli interessi pubblici coinvolti e garantirne una corretta valorizzazione (cfr. <i>ex multis</i> Corte Cost., sentenza n. 77 del 2022), né possono autonomamente provvedere alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa (cfr. Corte Cost., sentenza n. 168 del 2010) ovvero imporre preclusioni assolute che inibiscano a priori ogni accertamento in concreto in sede autorizzativa (cfr. Corte Cost., sentenza n. 106 del 2020).</p><p class="text-justify">La norma, in altri termini, viola dell’articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione concorrente di “<i>produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia</i>”, l’art. 3 della Costituzione, disciplinando in maniera ingiustificatamente diversa dalle disposizioni nazionali situazioni sostanzialmente identiche, e l’articolo 41 della Costituzione in matria di libertà di iniziativa, oltre a porsi palesemente in contrasto con il principio di massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, in quanto ostativa al conseguimento degli ambiziosi obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione.</p><p class="text-justify">Nonostante, quindi, con ogni probabilità, la legge sarà destinata ad essere censurata dalla Consulta &nbsp;- come già accaduto in passato con previsioni analoghe (si vedano le moratorie del Lazio o dell’ Abruzzo dichiarate incostituzionali rispettivamente con le sentenze n. 221/2022 e 27/2023) - vi è comunque il rischio concreto che qualunque iter autorizzativo dovesse essere avviato per la realizzazione di un progetto nella Regione venga colpito dalla moratoria (fatte salve le ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 3 innanzi indicate) nelle more della decisione della Corte Costituzionale.</p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> Tra le zone omogenee: a) il centro storico-artistico o di particolare pregio ambientale (zone A); b) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A (zone B); c) le parti del territorio destinate a nuovi complessi residenziali, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie utilizzata richiesti per le zone B (zone C); d) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali, artigianali, commerciali, di conservazione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli e/o della pesca (zone D); e) le parti del territorio destinate ad usi agricoli e quelle con edifici, attrezzature ed impianti connessi al settore agro-pastorale e a quello della pesca, e alla valorizzazione dei loro prodotti (zone E); le parti del territorio di interesse turistico (zone F); le parti del territorio destinate ad edifici, attrezzature ed impianti, pubblici e privati, riservati a servizi di interesse generale (zone G); le parti del territorio non classificabili secondo i criteri in precedenza definiti e che rivestono un particolare valore speleologico, archeologico, paesaggistico o di particolare interesse per la collettività, quali fascia costiera, fascia attorno agli agglomerati urbani, fascia di rispetto cimiteriale, fascia lungo le strade statali provinciali e comunali (zone H).&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a> In particolare: la fascia costiera, sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole; campi dunari e sistemi di spiaggia, aree rocciose e di cresta ed aree a quota superiore ai 900 metri sul livello del mare; grotte e caverne; monumenti naturali ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31; zone umide, laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee; aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della direttiva n. 43/92/CEE del 1992; aree che distano meno di 2 chilometri in linea d'aria da alberi monumentali; aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, compresa la fascia di tutela; aree caratterizzate da insediamenti storici.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" title>[3]</a> Sul punto, occorre rilevare che la Regione non ha competenza nell’autorizzare gli impianti Bess <i>stand-alone</i>; questa, infatti, appartiene al MASE. La norma quindi, nella parte in cui si riferisce agli “<i>impianti di accumulo da fonti rinnovabili</i>”, può al più riferirsi agli impianti di accumulo che operano in combinato con impianti da fonti rinnovabili. Devono quindi essere fatti salvi gli impianti <i>stand-alone</i> dagli effetti della moratoria.</p><p class="text-justify"><i>A cura di </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/giovanni-battista-de-luca" target="_blank"><i><strong>Giovanni De Luca</strong></i></a><i>, </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/piero-vigano" target="_blank"><i><strong>Piero Viganò</strong></i></a><i> e </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/paola-putignano" target="_blank"><i><strong>Paola Putignano</strong></i></a><i>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Gassose</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 07 Aug 2024 16:36:31 +0200</pubDate>
                        <title>Decreto sulle Condizionalità Green: i chiarimenti e le disposizioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-sulle-condizionalita-green-alcuni-chiarimenti</link>
                        <description>Il DM sulle Condizionalità Green fornisce i chiarimenti sulla nuova disciplina per le imprese energivore da tempo attesi.</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 10 luglio 2024, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (“MASE”) ha approvato il decreto (“DM”) con il quale sono individuati “<i>modalità e criteri</i>” per il soddisfacimento delle condizioni e l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 3 del Decreto Legge del 29 settembre 2023, n. 131 (“D.L. n. 131/2023”) che ha sensibilmente innovato il regime delle agevolazioni previste a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica a partire dal 1° gennaio 2024.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il DM completa il quadro delle regole per la revisione della disciplina sulle agevolazioni destinate agli energivori introdotta dal D.L. n. 131/2023 in linea con le linee guida sugli aiuti di Stato di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 del 18 febbraio 2022, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022».</p><p class="text-justify"><strong>La riforma del regime delle agevolazioni a favore delle imprese energivore</strong></p><p class="text-justify">Per quanto qui di rilievo, si ricorda che il D.L. n. 131/2023 prevede che per accedere a condizioni di favore nell’applicazione dei contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativi al sostegno delle energie rinnovabili (“Agevolazione”) - oltre agli obblighi di esecuzione della diagnosi energetica, le imprese energivore sono tenute ad adottare, alternativamente, una delle seguenti misure:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>implementare gli obblighi previsti nella diagnosi energetica qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’Agevolazione percepita;</span></p><ul><li><p class="text-justify"><span>dimostrare di coprire il proprio fabbisogno da “</span><i><span>fonti che non emettono carbonio</span></i><span>” per almeno il 30%;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>investire almeno il 50% dell’importo dell’Agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra.</span></p></li></ul></li></ul><p class="text-justify"><strong>I chiarimenti e le disposizioni del DM:&nbsp;</strong></p><p class="text-justify"><strong>i) Esecuzione degli interventi previsti dalle diagnosi energetiche</strong></p><p class="text-justify">Con specifico riferimento agli interventi previsti dal rapporto di diagnosi energetica (“Rapporto”), l’articolo 4 del DM ha chiarito che:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>l’impresa energivora deve individuare gli interventi che intende implementare per ciascun anno di fruizione dell’Agevolazione, purché tali interventi abbiano le seguenti caratteristiche:</span></p><ul><li><p class="text-justify"><span>un tempo di ritorno semplice non superiore ai tre anni;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>un costo complessivo degli investimenti (ivi compreso l’eventuale maggior costo operativo per la realizzazione dell’intervento) non eccedente l’importo dell’Agevolazione percepita nel relativo anno di riferimento;</span></p></li></ul></li><li><p class="text-justify"><span>nell’anno di riferimento dell’Agevolazione, l’impresa energivora deve effettuare investimenti corrispondenti almeno ad un terzo del valore degli interventi di cui sopra;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>gli interventi devono essere comunque conclusi entro il secondo anno successivo a quello dell’agevolazione.</span></p></li></ul><p class="text-justify">L’articolo 4 del DM ha chiarito che ai fini del rispetto di tali obblighi rilevano gli interventi previsto da un Rapporto in corso di validità e che siano realizzati a partire dal 1° gennaio 2024.</p><p class="text-justify">L’interpretazione delle previsioni che precedono non appare univoca e non resta quindi che attendere la delibera con cui ARERA dovrà stabilire le modalità e i termini mediante i quali le imprese energivore dovranno comunicare la scelta degli interventi contenuti nel Rapporto con cui adempiere agli obblighi. A tale proposito, si segnala che ARERA ha, recentissimamente, in data 30 luglio 2024, avviato la consultazione sul testo di delibera da adottare.</p><p class="text-justify"><strong>ii) Approvvigionamento energetico per almeno il 30% del fabbisogno da fonti che non emettono carbonio</strong></p><p class="text-justify">Con riferimento all’alternativa dell’approvvigionamento di energia da fonti che non emettono carbonio per almeno il 30% del fabbisogno dell’impresa energivora, il DM chiarisce che tale obbligo può essere soddisfatto in tre modi (o da una combinazione degli stessi):</p><ul><li><p class="text-justify">autoconsumo individuale on-site o a distanza con utilizzo della rete pubblica o con cavo privato diretto</p></li><li><p class="text-justify"><span>acquisto di energia elettrica attraverso contratti a termine conclusi con produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>direttamente tramite l’acquisizione e annullamento di garanzie d’origine per il valore corrispondente (una garanzia d’origine corrisponde a 1 MWh).</span></p></li></ul><p class="text-justify">Emergono alcune differenze ed esigenze di coordinamento rispetto al Decreto Ministeriale del MASE del 23 luglio 2024 (“DM Energy Release”) di cui sarà opportuno tenere conto in sede di applicazione delle norme.</p><p class="text-justify"><strong>iii) Investimento di almeno il 50% dell’importo dell’Agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Infine, in relazione all’ultima delle alternative a disposizione delle imprese energivore il DM ha chiarito che sono idonei a soddisfare l’obbligo di investire almeno il 50% dell’importo dell’Agevolazione i “<i>progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al di sotto del valore più basso tra i seguenti</i>”:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>il 90% del parametro di riferimento applicabile per l’assegnazione gratuita delle quote di emissione nell’ambito del sistema ETS;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>le emissioni medie del 10% dei migliori impianti elencati nel Regolamento UE 2021/447 per il prodotto rilevante.</span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong>Controlli e sanzioni</strong></p><p class="text-justify">Il DM ha, infine, assegnato a ENEA, ISPRA e GSE i poteri di controllo sull’adempimento degli obblighi di cui sopra secondo modalità che gli stessi enti dovranno definire.</p><p class="text-justify">In particolare, ENEA svolgerà per ogni annualità controlli su un campione pari al 3% delle imprese energivore che hanno scelto di adempiere agli obblighi tramite l’implementazione degli interventi previsti nella propria diagnosi energetica.</p><p class="text-justify">In caso di accertato inadempimento, le intere agevolazioni percepite nel corso del periodo dell’inadempimento dovranno essere restituite a CSEA con penalità stabilite ai sensi dell’articolo 8 del DM.</p><p class="text-justify"><i>Il contributo a cura di </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/piero-vigano" target="_blank"><i><strong>Piero Viganò</strong></i></a><i> e </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/ernesto-rossi-scarpa-gregorj" target="_blank"><i><strong>Ernesto Rossi Scarpa Gregorj</strong></i></a><i>.</i></p><p class="text-justify">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Autoconsumo</category>
                            
                                <category>Efficienza energetica</category>
                            
                                <category>Energivori</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-7851</guid>
                        <pubDate>Mon, 29 Jul 2024 14:17:12 +0200</pubDate>
                        <title>Il reale impatto del DL Agricoltura sul settore delle rinnovabili in Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-reale-impatto-del-dl-agricoltura-sul-settore-delle-rinnovabili-in-italia</link>
                        <description>Con la presente nota si intende riassumere e chiarire la portata dell&#039;articolo 5 del Decreto Legge n. 63 del 15 maggio 2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 (“DL Agricoltura”) ed entrato in vigore il 16 maggio 2024.</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>A cura di </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/piero-vigano" target="_blank"><i><strong><u>Piero Viganò</u></strong></i></a><i>, </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/giovanni-battista-de-luca" target="_blank"><i><strong>Giovanni Battista De Luca</strong></i></a><i>, </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/paola-putignano" target="_blank"><i><strong>Paola Putignano</strong></i></a><i> e<strong> </strong></i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/pietro-canale" target="_blank"><i><strong>Pietro Canale</strong></i></a><i>.</i></p><p>L'articolo 5 ha introdotto alcune limitazioni all'installazione di impianti fotovoltaici a terra su aree agricole, modificando l'articolo 20 del Decreto Legislativo 199/2021 con l'introduzione di un nuovo comma 1-<i>bis</i> che prevede che l'installazione di impianti fotovoltaici a terra in aree agricole sia limitata alle “aree idonee”.</p><p class="text-justify">Il 12 luglio 2024 il Decreto Legge è stato convertito in Legge n. 101 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 2024.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><h3 class="text-justify"><span><strong>Eccezioni al divieto</strong></span></h3><p class="text-justify">In primo luogo, l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra in aree classificate come agricole è ancora consentita:</p><p class="text-justify">a) se limitata al <i>repowering</i> e al <i>revamping</i> di impianti fotovoltaici preesistenti che non comportino un aumento della superficie occupata (lett. a), comma 8, art. 20 D. Lgs., 199/2021);</p><p class="text-justify">b) su terreni agricoli non produttivi, quali cave e miniere chiuse, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento (lett. c-<i>bis</i>, comma 8);</p><p class="text-justify">c) su aree in concessione al gruppo Ferrovie dello Stato, a gestori di infrastrutture ferroviarie, a società concessionarie di autostrade o a società di gestione aeroportuale su sedime aeroportuale (lett. c-<i>bis1</i>, comma 8);</p><p class="text-justify">d) su aree interne a fabbriche e stabilimenti industriali, nonché su aree racchiuse in un perimetro i cui punti non distino più di 500 metri dalla fabbrica o dallo stabilimento stesso (purché tali aree non siano vincolate ai sensi della seconda parte del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). A questo proposito, si segnala che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), nel parere n. 130318 dell'8 agosto 2023 - reso a seguito di un quesito ambientale del Comune di Villalba sulla possibilità di considerare un impianto fotovoltaico esistente come complesso o stabilimento industriale unitario e stabile - ha chiarito che sono da considerarsi ammissibili, ai sensi dell'art. 20, lett. c<i>-ter</i> n. 2, D.Lgs. n. 199/2021, anche le aree classificate come agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da un impianto fotovoltaico a terra preesistente di potenza superiore a 20 kW (anche se quest'ultimo non è realizzato in un'area a destinazione industriale, artigianale o commerciale) (lett. c<i>-ter</i> n. 2, comma 8);</p><p class="text-justify">e) su aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri&nbsp; da esse (lett. c-<i>ter</i> n. 3 del comma 8).</p><p class="text-justify">Il testo convertito in legge prevede la possibilità di installare il fotovoltaico a terra anche nelle cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">L'installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra non è consentita:</p><p class="text-justify">i) su siti soggetti a bonifica (lett. b), comma 8);</p><p class="text-justify">ii) su aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché da cave e miniere (lett. c-<i>ter</i> n. 1, comma 8);</p><p class="text-justify">iii) su aree non vincolate ai sensi del Codice dei Beni Culturali e distanti almeno 500 metri da beni culturali vincolati ai sensi della seconda parte dell'articolo 136 del Codice dei Beni Culturali (lettera c-<i>quater</i>, comma 8).</p><p class="text-justify">Tali aree, pur essendo agricole, erano finora classificate come idonee dall'art. 20, comma 8 del D.Lgs. 199/2021 alle lettere b), c-<i>ter</i> n. 1 e c-<i>quater</i>.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">In secondo luogo, il divieto di impianti fotovoltaici con moduli a terra non si estende ai progetti:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>finalizzati alla creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>realizzati in attuazione delle misure di investimento del PNRR o del PNC o necessari per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR.</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><h3 class="text-justify"><span><strong>Impianti agrivoltaici</strong></span></h3><p class="text-justify">Pertanto, l'installazione di impianti agrivoltaici con moduli sopraelevati da terra (c.d. impianti agrivoltaici avanzati), come definiti dall'art. 65, commi 1-<i>quater</i> e 1-<i>quinquies</i> del D.L. n. 1/2012, ovvero che adottano soluzioni integrative innovative con l'assemblaggio dei moduli sopraelevati da terra, sfruttano tecnologie avanzate, prevedendo anche la rotazione dei moduli stessi, in modo da non compromettere la continuità delle attività colturali agro-pastorali dei terreni agricoli su cui insistono, continua a essere consentito in tutte le aree agricole, senza le limitazioni previste dal DL Agricoltura.</p><p class="text-justify">Ad oggi non è stato chiarito se, per essere esentati dal divieto, debbano essere soddisfatti ulteriori requisiti soggettivi anche da parte dei soggetti attuatori del progetto agrivoltaico avanzato (es. imprenditori agricoli, associazioni temporanee di imprese - ATI), in linea con il D.M. 22 dicembre 2023, n. 436 (“D.M. Agrivoltaico”) o se questi debbano essere soddisfatti solo ai fini dell'accesso agli incentivi ivi previsti, e quindi irrilevanti ai fini della disciplina del DL Agricoltura.</p><p class="text-justify">È dubbio se il divieto debba essere esteso anche agli impianti agrivoltaici semplici, cioè a quegli impianti che, pur prevedendo l'installazione di moduli a terra, sono realizzati in modo tale da consentire l'integrazione tra l'attività agricola e la produzione di energia elettrica e da valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi, senza compromettere la continuità dell'attività agricola. In questa ipotesi, il grado di integrazione tra i due sottosistemi è minore perché l'attività agricola si svolge esclusivamente tra le file di pannelli.</p><p class="text-justify">Sul punto, tuttavia, è necessario richiamare un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che nega l’assimilabilità degli impianti agrivoltaici ai “classici” impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, trattandosi di fenomeni in gran parte diversi tra loro, nonostante il comune punto di partenza (la produzione di energia elettrica da fonte pulita). Ed essendo situazioni non sovrapponibili, non possono essere assimilate <i>quoad effectum</i> (cfr., tra le altre, TAR Lecce Sez. II, Sentenza n. 1583/2022 e Consiglio di Stato Sez. IV, Sentenza n. 8029/2023).&nbsp;</p><p class="text-justify">Inoltre, se l'obiettivo del governo è quello di proteggere l'attività agricola e i terreni utilizzati per essa, sarebbe illogico vietare l'agrivoltaico “di base”; significherebbe vietare la combinazione di attività agricola e produzione di energia rinnovabile.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><h3 class="text-justify"><span><strong>Progetti legati al PNRR</strong></span></h3><p class="text-justify">La categoria residuale di progetti necessari per raggiungere gli obiettivi del PNRR potrebbe, allo stato attuale, includere, ad esempio:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>l'autoconsumo collettivo (perché è oggetto di una specifica misura del PNRR e insieme alle comunità energetiche è destinatario di uno specifico regime di incentivazione, ma non anche l'autoconsumo a distanza);&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>impianti fotovoltaici innovativi o impianti fotovoltaici combinati con l'idrogeno;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>impianti fotovoltaici per la produzione di biometano e biogas.</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><h3 class="text-justify"><span><strong>Le procedure già avviate</strong></span></h3><p class="text-justify">La nuova disposizione non si applica ai progetti in corso di approvazione, più precisamente agli impianti fotovoltaici che hanno già presentato la domanda di autorizzazione o per i quali l'autorizzazione o la procedura ambientale è già stata avviata alla data di entrata in vigore del DL Agricoltura (cioè il 16 maggio 2024).</p><p class="text-justify">Le disposizioni non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del Decreto, sia stato avviato almeno uno dei procedimenti amministrativi, comprese le procedure di valutazione ambientale, necessari per ottenere i titoli abilitativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse o sia stata rilasciata almeno una delle autorizzazioni medesime.</p><p class="text-justify">La disposizione non spiega cosa si intenda per procedure già “avviate”.</p><p class="text-justify">A. Per un'interpretazione meno restrittiva della norma, la semplice presentazione di una domanda di PAS, AU, PAUR, Screening VIA, VIA entro la data del 16 maggio 2024 potrebbe essere ritenuta sufficiente per considerare formalmente avviata la procedura.</p><p class="text-justify">B. Se si volesse aderire a un'interpretazione più restrittiva, le procedure già avviate potrebbero essere intese come segue:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>PAS: se la documentazione allegata al PAS è completa, il procedimento può considerarsi già avviato al momento della presentazione del PAS al Comune, anche se al 16 maggio 2024 non è ancora scaduto il termine di 30 giorni per il consolidamento del PAS. Nell'ipotesi invece che, a seguito della presentazione della domanda di PAS, sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso previsti dalla legge, l'avvio del procedimento potrebbe coincidere con la comunicazione di avvio del procedimento/convocazione della Conferenza di servizi da parte del Comune;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>AU: il procedimento si intende avviato nel momento in cui l'Amministrazione competente invia al proponente la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.&nbsp;7 e 9 della L. 241/1990;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Screening VIA/PAUR: l'avvio del procedimento coincide con la pubblicazione della documentazione ambientale sul sito web dell'Autorità procedente e con la contestuale comunicazione della sua pubblicazione a tutte le Autorità potenzialmente interessate.</span></p></li></ul><p class="text-justify">L'interpretazione da dare all'espressione “procedura già avviata” sembra essere, quindi, un altro punto incerto del testo del DL Agricoltura, che non è stato chiarito, neppure durante il procedimento di conversione in legge.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><h3 class="text-justify"><span><strong>Durata dei contratti di diritto di superficie</strong></span></h3><p class="text-justify">In aggiunta a quanto sopra, l'art. 5, comma 2<i>-bis</i>, del DL Agricoltura prevede che tutti contratti di concessione di diritto di superficie, compresi quelli stipulati sotto forma di accordi preliminari, su terreni ricadenti nelle aree considerate idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 199/2021, debbano essere stipulati per una durata minima di 6 anni. Qualora le parti concordino una durata inferiore o concedano il diritto di superficie omettendo l'indicazione di un termine specifico, il relativo contratto si intende stipulato per una durata di 6 anni.</p><p class="text-justify">Si precisa, inoltre, che al termine del primo periodo di 6 anni, il contratto di diritto di superficie si rinnova automaticamente per un ulteriore periodo di 6 anni. Al termine di questo secondo periodo, l'accordo si rinnova tacitamente alle stesse condizioni, a meno che una parte non comunichi all'altra - con lettera raccomandata e almeno sei mesi prima della relativa scadenza - la propria intenzione di rinnovare l'accordo a nuove condizioni o di non rinnovarlo affatto. La parte informata ha 60 giorni di tempo dal ricevimento di tale comunicazione per rispondere. In caso di mancata risposta o di mancato accordo tra le parti, il contrato di diritto di superficie in questione si considera risolto al termine del secondo periodo di validità.</p><p class="text-justify">Le disposizioni di cui sopra si applicano anche agli accordi preliminari/definitivi già in essere, a meno che una delle parti non decida di recedere dal relativo contratto entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge n. 101/2024. Tale diritto di recesso può essere letto come una via d'uscita concessa ai proprietari terrieri per evitare il nuovo regime fiscale applicato ai canoni di diritto di superficie a partire dal 1° gennaio 2024. Infatti, i proprietari terrieri sono ora nella posizione di rinegoziare tali canoni per compensare l'aumento della loro tassazione.</p><p class="text-justify">L'articolo 5, comma 2-<i>bis</i>, del DL Agricoltura appare poco chiaro e si presta a diverse interpretazioni. In particolare, non è del tutto chiaro se il termine di 6 anni si riferisca alla durata dei contratti preliminari/definitivi di diritto di superficie o alla durata del diritto di superficie costituito in virtù di tali contratti. Se dovesse prevalere questa seconda interpretazione, il diritto di recesso dai contratti preliminari di durata inferiore a 6 anni esercitato dai proprietari terrieri nella finestra temporale di 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge n. 101/2024 sarebbe considerato illegittimo.</p><p class="text-justify">Alla luce di quanto sopra, si prevede che, soprattutto in una prima fase dopo l'entrata in vigore del DL Agricoltura, ci sarà incertezza su come gestire i contratti di diritto di superficie e questo potrebbe ritardare o complicare le trattative volte ad acquisire la disponibilità dei terreni per lo sviluppo di nuovi impianti di energia rinnovabile.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><h3 class="text-justify"><span><strong>Conclusioni</strong></span></h3><p class="text-justify">In conclusione, l'impatto del DL Agricoltura sul mercato dell'energia solare sarebbe meno drammatico di quanto sembrasse a una prima lettura, grazie alle citate eccezioni al divieto. Tuttavia, appare abbastanza chiaro che le incertezze interpretative in ordine al significato di procedure già “avviate” potrebbe portare a un approccio non collaborativo da parte degli enti locali, anche con riferimento a progetti avviati prima del 16 maggio.&nbsp;</p><p class="text-justify">È inoltre evidente che gli impianti agrivoltaici sono previsti dal Governo come un nuovo modello di cooperazione tra l'industria della generazione fotovoltaica e l'attività agricola.&nbsp;</p><p class="text-justify">Gli investitori dovranno prestare molta attenzione al rapporto con l'agricoltore e alla relativa serietà e professionalità nello svolgimento delle attività agricole. L'agricoltore dovrà essere considerato come un contraente EPC, un operatore O&amp;M o un acquirente di energia elettrica nell'ambito dell'HTM e come tale i relativi documenti contrattuali dovranno essere strutturati tenendo conto di una rigorosa allocazione del rischio anche attraverso meccanismi di sostituzione. Il titolo di proprietà sui terreni dovrà tenere conto anche dello svolgimento delle attività agricole.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <guid isPermaLink="false">news-7290</guid>
                        <pubDate>Mon, 15 Jul 2024 14:37:43 +0200</pubDate>
                        <title>Terza bozza del Decreto Fer X: le principali novità (e criticità)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-principali-novita-e-criticita-della-terza-bozza-del-decreto-fer-x</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con la presente nota, si intende riepilogare le principali novità introdotte nella nuova bozza del c.d. “Decreto Fer X” circolata il 31 maggio 2024, nonché commentare alcuni degli elementi critici rimasti irrisolti o emersi con la nuova bozza.</p><p class="text-justify">Per avere, dunque, una visione complessiva della struttura e dei contenuti del Decreto Fer X, si rimanda al nostro articolo già pubblicato in data 10 aprile 2024<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>.</p><p><i><u>Contingenti di potenza messi a gara&nbsp;</u></i></p><p class="text-justify">I contingenti di potenza di volta in volta messi a gara non sono fissi, ma sono determinati, dal MASE (con il supporto tecnico di Terna e del GSE) sulla base, <i>inter alia</i>:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>della curva di domanda;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>della tecnologia;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>di specifici coefficienti individuati per ciascuna zona di mercato;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>dell’evoluzione attesa della domanda elettrica;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>del numero di procedimenti autorizzativi avviati e conclusi;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>dell’evoluzione attesa della rete di trasmissione, nonché&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>dei tempi di realizzazione, della vita utile e dei costi delle diverse tecnologie di fonte rinnovabile.</span></p></li></ul><p class="text-justify">La curva di domanda è determinata dall’interpolazione di cinque coppie di quantità/prezzo dell’energia elettrica secondo quanto meglio dettagliato nell’Allegato 2 alla nuova bozza di decreto.</p><p class="text-justify">Rispetto agli altri meccanismi di incentivazione l’integrazione della regolazione del mercato è davvero marcata ma le ragioni appaiono evidenti: evitare un eccessivo aggravio sulle tariffe elettriche tenuto conto della rilevante potenza che dovrebbe essere incentivata ma anche per evitare di aggravare l’instabilità della rete e ottimizzare la gestione in sicurezza del sistema, tenuto conto del carattere non programmabile dei volumi di energia che saranno prodotti.</p><p class="text-justify">Nel complesso, i contingenti incentivabili sono stati ridotti per il fotovoltaico di potenza maggiore di 1 MW (da 45 a 40 GW) e incrementati per gli impianti fotovoltaici che accedono direttamente tramite iscrizione al registro, ossia quelli aventi potenza uguale o inferiore a 1 MW (da 5 a 10 GW).&nbsp;</p><p class="text-justify">Tra gli impianti fotovoltaici incentivabili ai sensi della nuova bozza, infine, rientrano ora anche gli impianti installati su specchi d’acqua.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i><u>Le tariffe</u></i></p><p class="text-justify">L’offerta di riduzione percentuale non è più necessariamente almeno pari al 2%, ma verrà di volta in volta determinata con la pubblicazione del bando.</p><p class="text-justify">Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, la base di asta è ora diversa a seconda di condizioni di costo particolarmente elevate e condizioni di costo particolarmente basse. In particolare, sono stati infatti introdotti:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>il prezzo di esercizio superiore e&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il prezzo di esercizio inferiore,&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify">rispettivamente pari a Euro 95 ed Euro 70 sia per l’eolico che per il fotovoltaico.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nello specifico, il “prezzo di esercizio superiore” è definito come il prezzo posto a base d’asta in caso di condizioni di costo particolarmente elevate.</p><p class="text-justify">Il “prezzo di esercizio inferiore”, invece, è il prezzo posto a base d’asta in caso di condizioni di costo particolarmente basse.</p><p class="text-justify">Il “prezzo di aggiudicazione”, dunque, dovrebbe essere quello di esercizio (superiore, inferiore o, comunque, fissato in questo intervallo) decurtato della percentuale di ribasso offerta e accettata in asta. Tuttavia, la bozza di decreto, nel definire il “prezzo di aggiudicazione” sembra non aver considerato l’introduzione dei prezzi di esercizio rispettivamente superiore e inferiore, riferendosi solamente a quello superiore.</p><p class="text-justify">Questo disallineamento tra prezzo di aggiudicazione e prezzo di esercizio superiore/inferiore è replicato anche nella disciplina delle modalità di esecuzione delle offerte (art. 4, comma 3) e nella determinazione della curva di domanda.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i><u>I rapporti con i long-term PPA e il Mercato per il Servizio del Dispacciamento</u></i></p><p class="text-justify">Nella precedente versione della bozza di decreto era previsto che la quota di potenza non incentivata potesse essere oggetto di un contratto di approvvigionamento di energia elettrica a lungo termine (c.d. Long-Term PPA).&nbsp;</p><p class="text-justify">Tale previsione non aveva ragion d’essere dal momento che, a prescindere dall’incentivazione, tutta l’energia prodotta dall’impianto rimane comunque nella disponibilità del produttore.</p><p class="text-justify">Nella nuova bozza del decreto, dunque, è stato eliminato il riferimento alla quota parte di energia non incentivata e, ad oggi, pertanto, anche se l’intera potenza dell’impianto è oggetto di incentivazione, il produttore può liberamente sottoscrivere un Long-Term PPA per valorizzare tutta l’energia prodotta dall’impianto.</p><p class="text-justify">L’intervenuta sottoscrizione di un Long-Term PPA è peraltro ancora prevista tra i criteri di priorità.</p><p class="text-justify">Restano però da comprendere tanti aspetti relativi all’interazione tra il meccanismo CFD del Fer X e detto Long-Term PPA tra cui la natura fissa o necessariamente indicizzata e variabile del corrispettivo.&nbsp;</p><p class="text-justify">Quanto all’obbligo di partecipare al Mercato per il Servizio del Dispacciamento, lo stesso è stato esteso a tutti gli impianti aventi una potenza superiore a 1 MW, ossia a tutti quegli impianti che parteciperanno alle aste.</p><p class="text-justify">In questo solco, si inserisce la previsione secondo la quale&nbsp;il pagamento del prezzo di aggiudicazione da parte del GSE avviene sulla base della producibilità (anziché dell’effettiva immissione) nei casi di impianti soggetti a taglio della produzione in esito a ordini impartiti dai gestori delle reti o in esito a ordini di dispacciamento disposti da Terna sul mercato del bilanciamento (MB; tipicamente ordini di limitazione della produzione ossia dell’immissione in rete) e/o nelle piattaforme europee di bilanciamento. Ciò porta ad una maggiore integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nelle logiche di mercato e, al contempo, di ridurre il rischio volume sostenuto dai medesimi impianti.</p><p class="text-justify">Allo stato, risulta, infine, irrisolto il rapporto tra la determinazione della tariffa incentivante di cui al Fer X e il corrispettivo che sarà fissato dal GSE, previa emanazione del relativo Decreto Ministeriale, per il c.d. “secondo Energy Release” di cui al D.L. n. 181/2023.&nbsp;</p><p class="text-justify">In particolare, si ricorda che tale ultimo meccanismo è strutturato come segue:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>da un lato, le imprese energivore, a fronte del rispetto di alcuni impegni relativi alla realizzazione potranno acquistare energia elettrica da fonti rinnovabili e le relative garanzie d’origine in via anticipata per un periodo di 3 (tre) anni mediante la stipula di un contratto per differenza a due vie rispetto ad un prezzo prefissato dal GSE stesso (“<strong>Primo Contratto</strong>”) e a fronte dell’assunzione, da parte delle imprese energivore di determinati impegni (si v.&nbsp;</span><i><span>infra</span></i><span>);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>dall’altro lato e dall’entrata in esercizio degli Impianti (come di seguito definiti), le imprese energivore stipulano con il GSE un contratto per differenza avente ad oggetto la restituzione, per una durata di 20 (venti) anni, della quantità di energia elettrica anticipata (e delle relative garanzie d’origine) nel periodo di cui al punto che precede (“<strong>Secondo Contratto</strong>”).</span></p></li></ul><p class="text-justify">Per poter accedere al meccanismo, le imprese energivore dovranno impegnarsi, al momento della conclusione del Primo Contratto, a realizzare impianti addizionali e quindi nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In alternativa, le imprese energivore possono impegnarsi ad acquistare da soggetti terzi, tramite appositi contratti di approvvigionamento a termine l’energia rinnovabile oggetto di nuova realizzazione (Long-Term Corporate PPA). In questo secondo caso, l’impresa energivora si impegna anche per conto dei terzi produttori nei confronti del GSE per la futura restituzione dell’energia elettrica anticipata.</p><p class="text-justify">Ebbene, non è ancora chiaro se le relative tariffe aggiudicate ad esito delle aste di cui al FER X saranno considerate nella determinazione del corrispettivo che il GSE richiederà per l’acquisto dell’energia elettrica da parte delle imprese energivore secondo il meccanismo di cui al D.L. n. 181/2023.</p><p class="text-justify">Si segnala, in ogni caso, che la bozza in esame non dovrebbe essere quella definitiva. &nbsp;Il Direttore Generale del MASE, Noce, ha infatti recentemente dichiarato che il Ministero sta recependo le indicazioni di ARERA dirette a rendere più competitive le aste. Nel proprio parere del 6 giugno ARERA ha suggerito, in particolare (i) di introdurre un limite al numero di manifestazioni di interesse che si possono avanzare con riferimento a ciascun progetto (questo dovrebbe portare alla possibilità di partecipare a non più di tre procedure competitive nel periodo 2024-2028); (ii) di scartare (per una quota pari a una capacità minima calcolata in termini di numero di offerte o di percentuale rispetto al contingente minimo previsto dall'asta) le offerte che si si posizionano nelle ultime posizioni utili anche in caso di offerte inferiori rispetto al contingente minimo.</p><p class="text-justify">L’11 giugno 2024, Noce ha, infine, dichiarato che il MASE mira ad ottenere un’approvazione “temporanea” del decreto da parte della Commissione europea per un periodo “transitorio” fino al 31 dicembre 2025, al fine di avviare le procedure competitive già entro il 2024. Ne consegue, dunque, che, una volta finito tale periodo “transitorio”, sarà necessario procedere con una nuova approvazione dello schema incentivante per il successivo periodo fino al 2028.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Piero Viganò e Ernesto Rossi Scarpa Gregorj.</i></p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> <a href="https://www.advant-nctm.com/news/articoli/la-nuova-bozza-di-d-m-fer-x-modifiche-rilevanti-e-novita-principali" target="_blank">www.advant-nctm.com/news/articoli/la-nuova-bozza-di-d-m-fer-x-modifiche-rilevanti-e-novita-principali</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Idroelettrico</category>
                            
                                <category>PPA</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 01 Jul 2024 17:33:00 +0200</pubDate>
                        <title>供应链尽职调查： 欧盟和非欧盟公司的责任</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/%E4%BE%9B%E5%BA%94%E9%93%BE%E5%B0%BD%E8%81%8C%E8%B0%83%E6%9F%A5-%E6%AC%A7%E7%9B%9F%E5%92%8C%E9%9D%9E%E6%AC%A7%E7%9B%9F%E5%85%AC%E5%8F%B8%E7%9A%84%E8%B4%A3%E4%BB%BB</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>作者： Valentina Cavanna</i></p><p class="text-justify">欧盟（EU）的监管框架正在迅速演变，新规对欧盟和非欧盟公司都将产生影响。其中一个关键主题是供应链尽职调查，其背后的驱动力是对全球商业实践中可持续性和问责制日益增长的需求。事实上，新规要求公司将尽职调查纳入其政策和风险管理系统中，确保公司既要削减自身的负面影响，也要降低业务伙伴的负面影响。</p><p class="text-justify"><strong>欧盟供应链法规</strong></p><p class="text-justify">首先，欧盟第2023/1115号法规旨在创造无毁林产品。该法规要求企业收集信息、评估风险并采取措施降低风险。公司还必须报告其所做的努力，以确保透明度和问责制。</p><p class="text-justify">另外两项法规，即拟议的《企业可持续发展尽职调查指令》（CSDD）和《企业可持续发展报告指令 2022/2464》（CSRD），规定了更多义务。其中，CSDD 适用于欧盟大型公司和某些在欧盟营业额较高的非欧盟公司。该指令要求企业在考虑上游（与生产相关）和下游（与分销相关）活动的情况下，解决供应链产生的负面影响。</p><p class="text-justify">尽职调查义务包括识别、预防和减轻负面影响。这一过程包括与利益相关方接触并记录所开展的活动。</p><p class="text-justify">CSRD则对这些要求进行了扩展，要求提供详细的可持续性报告。除其他外，公司必须披露其尽职调查过程、运营影响以及为消除这些影响而采取的行动。这些信息有助于银行和投资者做出明智的决策，决定向何处分配资源以及在何种条件下提供贷款。</p><p class="text-justify"><strong>对企业和银行的影响</strong></p><p class="text-justify">基于以上所述，公司应进行充分的供应链影响评估。这些评估有助于公司了解自身的可持续发展水平并识别风险，促进公司优化采购实践并建立更稳固的业务关系。通过与联合国《工商企业与人权指导原则》、经合组织《尽职调查指导方针》等国际标准以及欧洲标准、法规保持一致，企业可以避免“洗绿”，提高自身竞争优势。</p><p class="text-justify">实施供应链影响评估时应具体情况具体分析，考虑公司在供应链中的地位、供应链本身的复杂性以及相关活动的背景。此类评估应全面彻底，并以可靠的证据为基础，确保能清晰地反映公司的可持续性和风险状况。</p><p class="text-justify">让当地社区等利益相关方参与进来，对于收集相关信息和确保进行稳健的影响评估至关重要。利益相关方的参与也有助于实现可持续全球供应链和可持续发展实践透明度的总体目标。利益相关方可以提供有关当地情况和潜在风险的宝贵见解，帮助公司积极主动地解决问题。</p><p class="text-justify">另一方面，一般来说，银行也面临着贷款交易带来的环境、社会和治理风险。</p><p class="text-justify">因此，对银行来说，这些法规意味着要对客户的运营进行更严格的审查。</p><p class="text-justify">事实上，银行应评估公司所面临的与供应链管理相关的风险，以及这些风险如何转化为金融风险（如信用风险、声誉风险等）。</p><p class="text-justify">因此，根据公司披露的信息和客户的额外参与，银行可以选择避免任何投资或贷款，或继续进行交易，要求采取纠正措施或规定具体条款。</p><p class="text-justify"><strong>结论</strong></p><p class="text-justify">欧盟不断发展的价值/供应链尽职调查监管框架既是挑战也是机遇。了解并遵守这些法规对企业有效管理风险和保持竞争力至关重要。通过促进尽职调查和可持续发展，企业可以降低风险，为更加透明和可持续的全球经济做出贡献。</p><p class="text-justify">通往可持续供应链的道路包括采用全面的尽职调查程序，与利益相关方合作，并不断改进实践，以提高应变能力和竞争力。</p><p class="text-justify">基于上述原因，这些法规将对欧盟公司（在一定程度上也包括非欧盟公司）产生重大影响。特别是，公司应实施新的政策和程序，以履行新的义务。</p><p class="text-justify">因此，企业必须了解新的义务，以便管理和减少相关风险（同时也要避免 "洗绿"）。</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>中国业务部</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-7269</guid>
                        <pubDate>Mon, 01 Jul 2024 11:05:00 +0200</pubDate>
                        <title>Via libera della Commissione Europea al FER 2</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/via-libera-della-commissione-europea-al-fer-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Lo scorso 4 giugno, la Commissione Europea ha approvato lo schema di decreto ministeriale, elaborato dal MASE di concerto con il MASAF, con la finalità di promuovere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili innovativi o con costi di generazione elevati, attraverso la definizione di incentivi che ne stimolino la competitività e consentano di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, il c.d. FER 2 (“<strong>Decreto</strong>”).</p><p class="text-justify">Destinatari della misura sono solo i nuovi impianti:</p><ol><li><p class="text-justify">alimentati da biogas (di potenza massina pari a 300 kW) e biomasse (di potenza non superiore a 1 MW);</p></li><li><p class="text-justify">solari termodinamici;</p></li><li><p class="text-justify">geotermoelettrici con innovazioni e ad emissioni nulle;</p></li><li><p class="text-justify">eolici off-shore sia floating che fissi (questi ultimi con una distanza minima dalla costa pari a 12 miglia);</p></li><li><p class="text-justify">fotovoltaici floating sia off-shore che su acque interne; e</p></li><li><p class="text-justify">impianti alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio.</p></li></ol><p class="text-justify">La presente analisi è volta a offrire un riassunto conciso della bozza disponibile alla data di pubblicazione, ma strutturato, delle caratteristiche principali di questo sistema incentivante da lungo tempo atteso.</p><p class="text-justify">Possono accedere agli incentivi gli impianti in possesso:</p><ol><li><p class="text-justify">del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio;</p></li><li><p class="text-justify">del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;</p></li><li><p class="text-justify">che rispettino i requisiti minimi ambientali e prestazionali di cui all’Allegato 2 del Decreto.</p></li></ol><p class="text-justify">Tra le altre cause di esclusione tipiche di questi schemi incentivanti, ricordiamo che non è consentito l’accesso agli incentivi<a href="https://www.advant-nctm.com/articoli/via-libera-della-commissione-europea-al-fer-2#_ftn1" target="_blank"><sup>[1]</sup></a> agli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima della pubblicazione della graduatoria formata dal GSE al termine di ogni procedura.</p><p class="text-justify">In relazione a tale causa di esclusione, gli interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione. Non sono, invece, da considerarsi “avvio dei lavori”, per espressa previsione del Decreto, l’acquisto di terreni e le opere propedeutiche, quali l’ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità.</p><p class="text-justify">L’eolico offshore assorbirà gran parte della capacità da mettere all’asta con 3.800 MW. Gli altri contingenti disponibili sono di 150 MW per biogas e biomasse, 5 MW per il solare termodinamico di piccola taglia, 75 MW per il solare termodinamico di media/grande taglia, 100 MW per il geotermico innovativo, 60 MW per il geotermico ad emissioni nulle, 50 MW per il fotovoltaico su acque interne, 200 MW per il fotovoltaico off-shore e per l’energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina. Infine, è previsto un contingente di 150 MW per il rifacimento di impianti già esistenti da geotermico tradizionale con innovazioni.</p><p class="text-justify">Per gli impianti a biogas e biomasse il Decreto prevede che le aste vengano svolte annualmente, per le altre tecnologie dovranno tenersi almeno tre procedure sino al 31 dicembre 2028.</p><p class="text-justify">Le aste, organizzate dal GSE, daranno 30 giorni di tempo agli sviluppatori per la presentazione delle offerte.</p><p class="text-justify">Quanto alle tariffe di riferimento poste a base d’asta nel 2024 è previsto quanto segue:</p><p class="text-justify">(i) per gli impianti floating su acque interne di potenza fino a 1000 kW, 90 €/MWh e 75 €/MWh per gli impianti di potenza superiore;</p><p class="text-justify">(ii) per il solare termodinamico di potenza fino a 300 kW, 300 €/MWh, 240 €/MWh per quelli eccedenti tale soglia e fino a 5000 kW, mentre per gli impianti eccedenti e sino a 15.000 kW, 200 €/MWh;</p><p class="text-justify">(iii) per gli impianti geotermici tradizionali con innovazione la tariffa incentivante sarà pari a 100 €/MWh, mente per gli impianti a emissioni nulle, 200 €/MWh;</p><p class="text-justify">(iv) per l’eolico off-shore è prevista una tariffa incentivanti di 185 €/MWh;</p><p class="text-justify">(v) per gli impianti a biogas utilizzanti prodotti e sottoprodotti di cui alla tabella 1 del Decreto, 233 €/MWh;</p><p class="text-justify">(vi) per le biomasse utilizzanti prodotti e sottoprodotti di cui alla tabella 2, una tariffa pari a 246 €/MWh per gli impianti fino a 300 kW e pari a 185 €/MWh per gli impianti fino a 1.000 kW;</p><p class="text-justify">(vii) per gli impianti alimentati a energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, per tutte le potenze, 180 €/MWh.</p><p class="text-justify">Per gli anni successivi al primo, le tariffe poste a base d’asta sono ridotte del 3% all’anno, tranne che per gli impianti fino 300 kW per i quali tale riduzione si applicherà a decorrere dal 2026.</p><p class="text-justify">I soggetti richiedenti sono chiamati a offrire, nell’istanza di partecipazione, una riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento, comunque non inferiore al 2%. Tale obbligo di offerta di riduzione non si applica agli impianti di potenza fino a 300 kW.</p><p class="text-justify">I meccanismi di erogazione delle tariffe incentivanti previsti dal FER 2 sono i seguenti:</p><p class="text-justify">a) per gli impianti di potenza non superiore a 300 kW, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa spettante in forma di tariffa omnicomprensiva. I soggetti titolari possono richiedere, in alternativa, l’applicazione del regime di cui alla lettera b) dell’art. 9, come segue;</p><p class="text-justify">b) per gli impianti di potenza superiore a 300 kW, l’energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato.</p><p class="text-justify">In questo secondo caso, il GSE calcola la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario, e:</p><p class="text-justify">1) ove tale differenza sia positiva, eroga gli incentivi applicando una tariffa premio, pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete;</p><p class="text-justify">2) nel caso in cui tale differenza risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare gli importi corrispondenti.</p><p class="text-justify">Gli incentivi non verranno erogati nelle ore in cui i prezzi zonali sono pari a zero o negativi.</p><p class="text-justify">Per ciascuna procedura sarà possibile presentare la domanda di accesso agli incentivi per un periodo di sessanta giorni ed entro i successi novanta giorni, il GSE compilerà una graduatoria basata sul ribasso percentuale offerto rispetto alla tariffa di riferimento, nei limiti dei contingenti disponibili.</p><p class="text-justify">In caso di superamento del contingente messo a disposizione per la singola procedura, il GSE applicherà a parità di ribasso percentuale offerto, i seguenti ulteriori criteri di priorità: a) impianti realizzati nelle aree identificate come idonee in attuazione dell’articolo 20 e 23 del decreto legislativo n. 199 del 2021; b) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.</p><p class="text-justify">Dalla pubblicazione decorrerà un termine che non tiene conto dei ritardi nella realizzazione dell’impianto e delle opere connesse determinati da cause di forza maggiore – diverso a seconda della tecnologia<a href="https://www.advant-nctm.com/articoli/via-libera-della-commissione-europea-al-fer-2#_ftn2" target="_blank"><sup>[2]</sup></a> – per conseguire l’entrata in esercizio.</p><p class="text-justify">Per ogni mese di ritardo, fino a un massimo di nove mesi, sarà applicata una riduzione della tariffa dello 0,5%.</p><p class="text-justify">In caso di ritardo eccedente i nove mesi, interviene la decadenza dal diritto alla tariffa.</p><p class="text-justify">Qualora l’impianto venga successivamente riammesso a meccanismi di incentivazione tariffaria, applica a tale impianto una riduzione del 20% della tariffa di riferimento vigente.</p><p class="text-justify">I soggetti titolari comunicano al GSE la data di entrata in esercizio degli impianti entro i trenta giorni successivi all’avvio dell’esercizio stesso. La mancata comunicazione entro tale termine comporta la perdita del diritto al riconoscimento della tariffa spettante per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell’impianto e il primo giorno del mese successivo alla data della comunicazione tardiva.</p><p class="text-justify">Successivamente all’entrata in esercizio, il soggetto titolare ha facoltà di svolgere una fase di avviamento e collaudo, secondo tempi massimi e modalità dettagliati nelle regole operative, al termine della quale comunica al GSE la data di entrata in esercizio commerciale.</p><p class="text-justify">I titolari devono comunicare al GSE la data di entrata in esercizio degli impianti entro trenta giorni. In mancanza, perderanno il diritto alla tariffa per il periodo tra la data di entrata in esercizio e il primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione tardiva. Dopo l’entrata in esercizio, il titolare può effettuare una fase di avviamento e collaudo – secondo tempi e modalità che saranno specificati nelle regole operative – decorsa la quale il titolare comunica al GSE la data di entrata in esercizio commerciale.</p><p class="text-justify">Il Decreto è attualmente all’esame dei Ministri competenti per la firma, dopodiché sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e la successiva pubblicazione.</p><p class="text-justify">Entro trenta giorni dalla pubblicazione, saranno emanate le Regole Operative con decreto del&nbsp;MASE, rendendo pienamente operativa la misura.</p><p class="text-justify"><i>l contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;Piero Viganò , Giovanni Battista De Luca, Paola Putignano, Ernesto Rossi Scarpa Gregorj.</i></p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="https://www.advant-nctm.com/articoli/via-libera-della-commissione-europea-al-fer-2#_ftnref1" target="_blank">[1]</a> Non è altresì consentito l’accesso (i) alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014; (ii) ai soggetti per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; (iii) alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;</p><p class="text-justify"><a href="https://www.advant-nctm.com/articoli/via-libera-della-commissione-europea-al-fer-2#_ftnref2" target="_blank">[2]</a> Eolico off-shore, 50 mesi; fotovoltaico floating, 36 mesi; geotermoelettrico, 51 mesi; energia marina, 36 mesi; solare termodinamico, 55 mesi; biomasse e biogas, 31 mesi.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 28 Jun 2024 10:56:00 +0200</pubDate>
                        <title>Linee guida per la realizzazione dei Data Center</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/linee-guida-per-la-realizzazione-dei-data-center</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Articolo a cura di <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/rosemarie-serrato" target="_blank"><strong>Rosemarie Serrato</strong></a><strong> </strong>e <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/rossella-vaiano" target="_blank"><strong>Rossella Vaiano</strong></a>.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">La Regione Lombardia con Delibera di Giunta Regionale n. 2629 del 24 giugno 2024 ha approvato le “Linee guida per la realizzazione dei Data Center”.</p><p class="text-justify">Vediamone, in pillole, i principali contenuti.</p><p class="text-justify">***</p><p class="text-justify"><strong>Perché emanare delle linee guida?</strong></p><p class="text-justify">Per fornire, nelle more dell’approvazione di un provvedimento normativo puntuale, indirizzi uniformi alle amministrazioni comunali, anche sotto il profilo urbanistico ed ambientale.</p><p class="text-justify"><strong>Cosa sono i Data Center?</strong></p><p class="text-justify">Sono stanze, edifici o strutture fisiche che ospitano l’infrastruttura IT per la creazione, l’esecuzione e l’implementazione di applicazioni e servizi e per l’archiviazione e la gestione dei dati associati a tali applicazioni e servizi.</p><p class="text-justify"><strong>Come si classificano i Data Center?</strong></p><p class="text-justify">In base alle dimensioni, al fabbisogno energetico e alla potenza di calcolo. In particolare, si distinguono in:</p><ul><li>Hyperscale: strutture di grandi dimensioni, con fabbisogno energetico di oltre 100 MW, che hanno, di norma, uno sviluppo per fasi con tempi di realizzazione successivi dettati dalla graduale crescita dei fabbisogni di servizi destinati ai clienti finali.</li><li>Colocation: strutture di medie dimensioni, con fabbisogno energetico di oltre 5 MW.</li><li>Edge: strutture solitamente piccole (a volte anche solo un container), con fabbisogno energetico di meno di 1 MW.</li><li>Cripto-mining puro (“mining”): container o edifici di piccole dimensioni con un fabbisogno energetico elevato, ma gestite con poche e semplici risorse.</li></ul><p class="text-justify">A quanto sopra vanno poi aggiunti gli HPC (High Performance Computing) che possono essere di varie dimensioni e con differente fabbisogno energetico, ma, in generale, sono strutture con elevate esigenze per quanto riguarda la capacità di calcolo per scopi quali l’intelligenza artificiale, l’apprendimento automatico e altre operazioni di calcolo complesse.</p><p class="text-justify"><strong>Qual è la destinazione d’uso dei Data Center?</strong></p><p class="text-justify">I Data Center sono compatibili con le destinazioni d’uso produttiva e direzionale.</p><p class="text-justify"><strong>Dove possono essere localizzati i Data Center?</strong></p><p class="text-justify">I Comuni possono valutare l’idoneità della localizzazione degli impianti di medie e grandi dimensioni in base ai seguenti criteri:</p><ul><li>presenza di adeguata infrastrutturazione e disponibilità di energia a basso costo (preferibilmente energie rinnovabili) o produzione autonoma di energia, con priorità ai siti inattivi o ad aree brownfield, aree da rigenerare, aree a bassa densità di impianti, aree dove realizzare economie di sistema, impianti ecosistemici (teleriscaldamento, CER, …), aree climaticamente più idonee;</li><li>rischio ambientale;</li><li>qualità paesaggistica dei diversi territori;</li><li>possibili impatti sulle reti ecologiche e sulle reti verdi a finalità fruitiva;</li><li>presenza, nelle vicinanze, di infrastrutture, quali strade, tpl, acquedotti, elettrodotti, fognature, condutture tecnologiche, etc.;</li><li>presenza di altri data center o alla presenza di altre attività che potrebbero beneficiare del suddetto insediamento, anche ai fini della salvaguardia di occupazione e di tessuto produttivo.</li></ul><p class="text-justify"><strong>Quali sono le autorizzazioni ambientali necessarie?</strong></p><ul><li>Ove la potenza termica nominale dei gruppi di emergenza sia superiore a 50 MW si ricade in attività soggetta ad AIA, tale per cui è necessario che il proponente acquisisca preventivamente il provvedimento di esclusione da VIA o, in caso di potenza complessiva superiore a 150 MW, il provvedimento di compatibilità ambientale, prioritariamente rispetto al rilascio dell’AIA e di ogni altra autorizzazione.</li><li>Per i Data Center di medie e grandi dimensioni è necessario verificare, in base a quanto previsto dalla pianificazione comunale, se l’intervento rientri nell’ambito di applicazione della VAS.</li></ul><p class="text-justify"><strong>Qual è l’impatto sul procedimento autorizzatorio?</strong></p><p class="text-justify">Le istanze relative a strutture di medie e grandi dimensioni devono essere valutate in sede di conferenza di servizi in cui la Provincia o la Città metropolitana territorialmente interessata esprimerà un parere sulla compatibilità dell’intervento in base a quanto previsto dalle linee guida in oggetto.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 13 Jun 2024 14:49:00 +0200</pubDate>
                        <title>Lo smontaggio dei moduli fotovoltaici è ricompreso nella gestione del fine-vita</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lo-smontaggio-dei-moduli-fotovoltaici-e-ricompreso-nella-gestione-del-fine-vita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><i><strong><u>Cos’è successo</u></strong></i></p><p class="text-justify">Il ricorrente (Consorzio E-Cycle) ha impugnato le regole operative emanate dal GSE in attuazione dell’art. 24-bis del D.Lgs. n. 49/2014 (“<strong>Regole Operative</strong>”), sostenendo che le stesse sarebbero illegittime in quanto:</p><ul><li>il relativo sistema di garanzia ivi previsto e relativo alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti RAEE comprende anche la copertura dei costi relativi all’attività di smontaggio dei moduli, attività non ricompresa dalle norme in attuazione delle quali le Regole Operative sono state emanate;</li><li>il GSE, nella fase di istruttoria per la determinazione dei costi della suddetta garanzia, avrebbe indebitamente richiesto ai Consorzi anche i costi di “smontaggio”;</li><li>il GSE avrebbe indebitamente equiparato l’importo trattenuto dal medesimo GSE ai sensi dell’art. 40, comma 3, D.Lgs. n. 49/2014 al prezzo della garanzia per l’accesso ai sistemi collettivi.</li></ul><p class="text-justify">Secondo il TAR, la garanzia che deve essere prestata dal produttore di AEE è “<strong><u>totale</u></strong>”, così come prescritto dall’art. 40, comma 3, cit. e, quindi, inclusiva di ogni attività ad essa inerente. Ritiene quindi che lo smontaggio dei moduli debba essere incluso nel concetto di “gestione” sia da un punto di vista <strong><u>letterale</u></strong> che <strong><u>logico</u></strong> (si v. Considerando n. 12 della Direttiva 2012/19/UE), in quanto attività prodromica e strumentale (nonché condizione) alle successive fasi della gestione stessa.</p><p class="text-justify">Sull’indebita richiesta ai Consorzi relativa ai costi di smontaggio (peraltro, non riscontrata dai medesimi Consorzi), il TAR ha ritenuto che il GSE abbia correttamente comunque valutato la consistenza di tali costi in idonea istruttoria, senza che l’assenza di risposta da parte dei Consorzi possa di per sé costituire motivo di illegittimità dell’azione del GSE.</p><p class="text-justify"><i><strong><u>Perché è importante</u></strong></i></p><p class="text-justify">La sentenza in esame dissipa (per ora e in attesa che passi in giudicato o che intervenga un diverso assetto normativo) i dubbi sull’ampiezza della definizione del concetto di “gestione” del fine-vita del modulo fotovoltaico.</p><p class="text-justify">Fino ad ora, infatti, ciascun Consorzio forniva una propria interpretazione della suddetta definizione, con importanti differenze nella determinazione dell’importo del contributo di cui alla garanzia che il produttore deve prestare per ogni modulo immesso sul mercato.</p><p class="text-justify">Questa situazione rischiava di creare un mercato non del tutto concorrenziale, ma soprattutto rischiava di lasciare “scoperta” un’importante (anche in termini economici) fase della gestione del fine-vita dei RAEE.</p><p class="text-justify">Resta ora da capire come quei Consorzi, che hanno già raccolto i contributi dai produttori aderenti senza considerare i costi di smontaggio dei moduli, potranno (o dovranno?) richiedere l’adeguamento (ovviamente, al rialzo) dei predetti contributi affinché questi ultimi risultino comprensivi anche dei costi di smontaggio.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="mailto:piero.vigano@advant-nctm.com"><i>Piero Viganò</i></a><i> e </i><a href="mailto:ernesto.rossi@advant-nctm.com"><i>Ernesto Rossi</i></a><i>.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 27 May 2024 17:42:00 +0200</pubDate>
                        <title>AIFMD2 e impatti sul Direct Lending in Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aifmd2-e-impatti-sul-direct-lending-in-italia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso 26 marzo è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la Direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 (“<strong>AIFMD2</strong>”), che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE in una serie di aspetti, tra cui la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi. L’intervento risulta particolarmente rilevante perché mira a delineare un quadro giuridico comune applicabile a tutti i fondi alternativi che fanno “<i>loan origination</i>” e a fornire una nozione unitaria relativamente all’attività di “<i>loan origination</i>” quando posta in essere da parte dei gestori autorizzati.</p><p>AIFMD2 costituisce il punto di approdo di un processo che ha preso le mosse dall’opinion pubblicata dalla <i>European Securities and Market Authority </i>(“<strong>ESMA</strong>”) l’11 aprile 2016(1) e dalla constatazione della frammentazione delle normative nazionali degli Stati membri (“<strong>Opinion ESMA</strong>”).</p><p>L’Opinion ESMA fa brevemente riferimento a varie modalità con cui i fondi di investimento possono concedere credito: “<i>loan origination</i>”, “<i>loan participation</i>” e “<i>loan restructuring</i>”, soffermandosi tuttavia solo sul primo di tali fenomeni(2). In particolare, la “loan origination” viene individuata dall’ESMA come l’ipotesi in cui un fondo di investimento origini il credito (quindi lo eroghi direttamente), agendo come unico finanziatore ovvero come uno dei principali finanziatori.</p><p>Il presente <i>Alert </i>si propone di illustrare sinteticamente le principali novità apportate dalla AIFMD2 in questo settore, evidenziando alcuni aspetti su cui occorrerà fare chiarezza a livello UE o di implementazione delle norme a livello nazionale.</p><p><a href="http://example.comfileadmin/nctm/PDF/AIFMD2_-_Banking.pdf"><strong><u>Clicca qui per leggere il documento integrale</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 03 May 2024 17:57:00 +0200</pubDate>
                        <title>Sentenza della CGUE nella causa C-354/22 sulla vinificazione e l&#039;etichettatura del vino</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sentenza-della-cgue-nella-causa-c-354-22-sulla-vinificazione-e-letichettatura-del-vino</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>IN SINTESI</strong></p><p class="text-justify">Un viticoltore può utilizzare il termine “azienda viticola” nell'etichettatura del suo vino, anche se il processo di coltivazione e pigiatura delle uve è avvenuto nell'azienda viticola di un altro viticoltore, a condizione che il processo di pigiatura avvenga sotto il controllo e la responsabilità del precedente viticoltore.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>LA CONTROVERSIA</strong></p><p class="text-justify">Con la decisione n. C-354/22, emessa il 23 novembre 2023, la Corte di giustizia dell'Unione europea (di seguito “CGUE”) ha interpretato l'articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento Delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 (“Regolamento delegato 33/2019”), stabilendo che "<i>Tali termini&nbsp;</i>[cioè, quelli elencati nell'allegato VI] <i>sono utilizzabili solo se il prodotto vitivinicolo è ottenuto esclusivamente da uve raccolte in vigneti sfruttati da tale azienda e la vinificazione è interamente effettuata in tale azienda</i>.</p><p class="text-justify">La decisione trae origine da una controversia tra il Land Rheinland-Pfalz (“il Land”) e un viticoltore tedesco di Zell, nella regione della Mosella (“il ricorrente”). Il ricorrente produceva vino con uve provenienti non solo dai suoi vigneti, ma anche da altri vigneti in affitto situati a circa 70 km di distanza dalla sua azienda vinicola, anch'essi coperti dalla stessa denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.</p><p class="text-justify">In base al contratto di locazione, il locatore coltivava i vigneti affittati alla ricorrente secondo le istruzioni di quest'ultima e, inoltre, affittava un impianto di torchiatura, che era a disposizione esclusiva dell’affittuario – per un periodo di 24 ore – per la lavorazione delle uve provenienti dai vigneti in affitto, secondo le pratiche enologiche del viticoltore affittuario. Il vino ottenuto veniva versato in tini e poi trasferito nell'azienda del ricorrente. Successivamente, il viticoltore etichettava tale vino utilizzando i termini “Weingut” (“azienda vinicola”) e “Gutsabfüllung” (“imbottigliamento dell'azienda”). Questi termini rientrano nell'articolo 54, paragrafo 1, del Regolamento Delegato 33/2019, in combinato disposto con l'allegato VI dello stesso.</p><p class="text-justify">In tali circostanze, il Land ha ritenuto che il richiedente non potesse utilizzare l'indicazione “Weingut” e “Gutsabfüllung” per il vino prodotto nel modo sopra descritto, a causa <i>i)&nbsp;</i>della mancanza di autonomia di uno stabilimento permanente e <i>ii</i>) della circostanza che il richiedente non impiegava personale proprio per l'operazione di pressatura del vino.</p><p class="text-justify">Pertanto, il ricorrente ha presentato un ricorso al Verwaltungsgericht Trier (un tribunale amministrativo) per far dichiarare che aveva il diritto di utilizzare queste due indicazioni. In prima istanza, il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso. Tuttavia, il Land ha impugnato la decisione dinanzi al tribunale amministrativo superiore, che ha respinto il ricorso del viticoltore, sostenendo che le indicazioni ‘Weingut’ e ‘Gutsabfüllung’ possono essere utilizzate solo se la vinificazione è interamente svolta in un'azienda che costituisce un'unità operativa unica con uno stabilimento permanente utilizzato in modo permanente dal proprietario dell'azienda vitivinicola omonima e in cui il personale lavora sotto la sua direzione.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il viticoltore ha quindi impugnato la decisione presso il Tribunale amministrativo federale, il quale ha successivamente sottoposto una domanda di pronuncia pregiudiziale alla&nbsp;CGUE.</p><p class="text-justify">La Corte di giustizia non ha messo in dubbio che la vendemmia dei vigneti in affitto fosse effettuata dalla stessa azienda vitivinicola eponima (poiché i vigneti in affitto erano sfruttati secondo le richieste della ricorrente), ma si è soffermata sulla rilevanza dell'operazione separata di pressatura delle uve.</p><p class="text-justify">Sulla base della situazione di fatto sopra descritta, la CGUE ha stabilito che&nbsp;l'articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 33/2019 della Commissione deve essere interpretato nel senso che la pressatura di uve provenienti da vigneti in affitto che avviene in un impianto locato all'azienda viticola eponima per un breve periodo da un'altra azienda viticola non esclude che la vinificazione sia considerata interamente effettuata nell'azienda viticola eponima; ciò a condizione che l'impianto di pressatura sia esclusivamente a disposizione dell'azienda viticola eponima per il periodo necessario all'operazione di pressatura e che quest'ultima assuma la gestione effettiva, la stretta e continua sorveglianza e la responsabilità di tale operazione.</p><p class="text-justify">La Corte è giunta a questa conclusione basandosi sui seguenti argomenti: <i>i</i>) per “azienda” si intende “l'insieme delle unità utilizzate per le attività agricole e gestite da un agricoltore situate nel territorio dello stesso Stato membro”, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1307/2013, indipendentemente dalla sua proprietà; <i>ii</i>) il termine “gestita” non implica che l'agricoltore abbia un potere illimitato sulla superficie in questione quando la utilizza a fini agricoli; <i>iii</i>) per evitare che i clienti siano indotti in errore circa l'identità delle persone responsabili del processo di vinificazione, è sufficiente garantire che l'azienda assuma la gestione effettiva, la stretta e continua supervisione e la responsabilità dell'operazione.</p><p class="text-justify">Nella stessa ottica, la CGUE ha affermato che la pressatura delle uve può essere eseguita dai dipendenti di un altro viticoltore, a condizione che il viticoltore (affittuario dell'impianto) diriga effettivamente il processo di pressatura, mantenga una stretta e continua supervisione e si assuma la responsabilità di tale operazione.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>CONCLUSIONI</strong></p><p class="text-justify">Se da un lato la decisione della CGUE fa chiarezza sulla possibilità di separare le fasi della vinificazione, dall'altro richiede che i viticoltori prestino attenzione alla sua organizzazione giuridica e fattuale.&nbsp;</p><p class="text-justify">Infatti, quando si utilizzano denominazioni o indicazioni protette per uve parzialmente raccolte e trasformate in vigneti di altre aziende, i viticoltori devono verificare attentamente i contratti di affitto per assicurarsi che la gestione formale ed effettiva, la supervisione e la responsabilità delle operazioni di trasformazione siano affidate all’affittuario.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">ADVANT Nctm</p><p class="text-justify">Contatto: <a href="mailto:paolo.lazzarino@advant-nctm.com">paolo.lazzarino@advant-nctm.com</a></p><p class="text-justify">Tel: +39 333 1408623</p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <guid isPermaLink="false">news-8214</guid>
                        <pubDate>Thu, 02 May 2024 17:46:00 +0200</pubDate>
                        <title>欧洲人工智能法案：人工智能监管的全面框架</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/%E6%AC%A7%E6%B4%B2%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E8%83%BD%E6%B3%95%E6%A1%88%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E8%83%BD%E7%9B%91%E7%AE%A1%E7%9A%84%E5%85%A8%E9%9D%A2%E6%A1%86%E6%9E%B6</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">在一个日益由技术驱动的世界中，人工智能（AI）以变革性的力量脱颖而出。人工智能的核心是使机器能够模仿人类的认知功能，如感知、思考、推理和学习的技术。这不仅仅是关于会下棋的计算机或者清洁房间的扫地机器人；而是关于创建能够分析、适应并可能在许多任务中超越人类的系统。</p><p class="text-justify">日常生活中，绝大多数人都会以某种形式与AI互动，但我们经常意识不到这些互动。比如，当我们要求手机播放我们最喜欢的歌曲、从Bilibili等视频网站收到推荐或使用人脸识别解锁手机时，我们便在与能够理解、预测人类偏好和行为的AI技术互动。这些系统无处不在——从为我们分类电子邮件的算法到已经出现在道路上的自动驾驶汽车。</p><p class="text-justify">此外，AI的应用不仅限于消费技术。它在更复杂、风险更高的环境中发挥着至关重要的作用，例如比医疗专业人员更快地诊断疾病、优化农业技术以生产更多食物、以及管理能源系统以减少消耗和成本。AI的发展潜力延伸到人类涉足的每个角落，创造着曾经是仅存在于科幻领域的事物——如实时语音翻译和高级机器人技术。</p><p class="text-justify">然而，尽管AI具有巨大的发展潜力，它也带来了一系列挑战和问题。这项技术在隐私、安全和伦理方面提出了许多挑战。例如，当AI处理大量个人数据以学习和做出决策时，我们如何确保它尊重我们的隐私？我们如何防止AI系统被用于有害目的？</p><p class="text-justify">欧盟的新AI法案是朝这个方向迈出的开创性步伐，旨在创建一个既能促进创新又能妥善解决AI伦理、法律和社会影响的治理框架。接下来，我们将深入探讨这项新规定的内容，以及它如何在上述事项之间取得平衡，以确保AI造福全社会。</p><p class="text-justify"><strong>框架</strong></p><p class="text-justify">AI法案对AI生态系统内的各种利益相关者进行分类，每类群体都承担特定的责任：</p><p class="text-justify">1.&nbsp;提供者：即开发AI系统或模型的实体（包括企业、公共机构、个人）。提供者将AI技术输入欧盟市场，他们必须确保其系统从开发到部署都符合监管要求。</p><p class="text-justify">2.&nbsp;授权代表：对于欧盟以外的提供者，欧盟内的授权代表承担确保其遵守该法案的责任。授权代表在管理跨境AI影响中至关重要，因为他们将成为监管机构在欧盟的联系人。</p><p class="text-justify">3.&nbsp;部署者：即在欧盟内操作AI系统的用户。部署者必须遵守法案设定的运营标准，确保AI的应用符合欧盟的规范和安全要求。</p><p class="text-justify">4.&nbsp;进口商和分销商：这类利益相关者将负责AI系统进入欧盟市场及分销。进口商在验证其引入欧盟的AI系统符合既定规则后，才能让AI系统进入市场。</p><p class="text-justify">5.&nbsp;制造商：将AI系统应用至自己品牌下的产品并投入市场的实体。制造商必须确保其生产的产品符合欧盟要求的安全和合规标准。</p><p class="text-justify"><strong>详细的风险分类</strong></p><p class="text-justify">AI法案引入了一个基于风险的分类系统，根据各种AI系统的潜在影响优先确定监管重点和强度：</p><p class="text-justify">•&nbsp;不可接受的风险：AI法案禁止可能对安全、生计和权利构成严重威胁的AI应用，如政府用于社会评分的系统或可能损害个人心理健康的操纵性应用。</p><p class="text-justify">•&nbsp;高风险：包括对关键基础设施、教育工具或作为安全关键产品组成部分的AI系统。这些系统需通过严格的符合性评估，以确保其安全性、准确性和可靠性。</p><p class="text-justify">•&nbsp;有限风险：与人类互动的AI应用（如聊天机器人），需要向用户公开其操作方式以保持透明。这将确保用户知道他们的互动可能是与机器而非人类进行。</p><p class="text-justify">•&nbsp;最小风险：风险影响微不足道的应用，如AI驱动的视频游戏或垃圾邮件过滤器，受到最为有限的监管，以鼓励在安全范围内的创新和发展。</p><p class="text-justify"><strong>执行和合规</strong></p><p class="text-justify">AI法案旨在建立相应处罚以确保通用数据保护条例（GDPR）的规定得到有效执行。不合规可能导致严重的财产处罚，处罚将根据违规的严重程度和违规公司的规模进行调整。</p><p class="text-justify">每个欧盟成员国必须指定一个或多个国家机构来监督AI法案的执行，维持严格的监督机制。国家机构还将处理不合规的情况，确保在欧盟使用的AI系统是安全的，并按照所设定的标准运行。</p><p class="text-justify">结论</p><p class="text-justify">AI法案体现了欧盟对人工智能快速发展所带来的挑战和机会的战略应对。通过实施这一全面的监管框架，欧盟不仅寻求管理与AI相关的复杂问题，还希望自身能够成为技术治理领域的领导者。AI法案旨在通过提供清晰的指导方针和稳定的政策环境来激发创新，对于促进技术进步和经济增长至关重要。</p><p class="text-justify">AI法案强调基于风险的方法，允许动态监管，以适应迅速发展的AI技术。通过专注于最关键的领域，如高风险和不可接受的风险类别，欧盟确保将资源集中在最需要保护公共福利、安全的领域，同时不会扼杀风险较小的领域内产生的创新。</p><p class="text-justify">通过制定AI法案，欧盟率先建立了一个可能影响全球AI监管规范和标准的示范。随着AI继续塑造全球各个行业，欧盟的主动、结构化方案为提供了一个蓝图，供有志于寻求在管理其固有风险的同时利用AI优势的地区参考。因此，AI立法代表着向实现平衡、可持续技术未来进发的战略举措。</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>中国业务部</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <guid isPermaLink="false">news-7632</guid>
                        <pubDate>Tue, 30 Apr 2024 18:03:00 +0200</pubDate>
                        <title>CER: il Consiglio Nazionale del Notariato  si esprime sulle questioni dibattute e sulle forme giuridiche.</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cer-il-consiglio-nazionale-del-notariato-si-esprime-sulle-questioni-dibattute-e-sulle-forme-giuridiche</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Alla fine del mese di marzo, il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato uno studio sulla recente disciplina della incentivazione delle comunità energetiche rinnovabili (“<strong>CER”</strong>), offrendo importanti spunti in merito a vari profili di incertezza anche di rilevanza pratica.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nel prosieguo sono esaminati alcuni dei passaggi fondamentali di detto studio. Ricordiamo come le seguenti indicazioni devono essere considerate come generali e che potrebbero non essere valide in ogni caso, dovendo essere di volta in volta oggetto di valutazione le circostanze rilevanti dello specifico caso.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i><u>Gli incentivi economici statali</u></i></p><p class="text-justify">Le CER incentivate sono legittimate a godere di tre specifici contributi statali:</p><ol><li><p class="text-justify"><span>la </span><i><span>tariffa premio&nbsp;</span></i><span>prevista dal Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (nel seguito il “<strong>Decreto CACER</strong>”), sulla base dell’energia condivisa nell’ambito della Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell’Energia Rinnovabile (“<strong>CACER</strong>”);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il </span><i><span>contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata&nbsp;</span></i><span>(o</span><i><span> contributo ARERA</span></i><span>), previsto dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (“<strong>TIAD</strong>”);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il </span><i><span>contributo a fondo perduto</span></i><span>, interamente finanziato con il PNRR, previsto dal Decreto CACER a copertura parziale dei costi per la realizzazione o il potenziamento di alcuni impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.</span></p></li></ol><p class="text-justify">Tali contributi sono gestiti dal GSE nel rispetto delle <i>Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR</i> del 23 febbraio scorso, aggiornate il 22 aprile 2024 (di seguito le “<strong>Regole Operative</strong>”). Per beneficiare della <i>tariffa premio</i> e del <i>contributo ARERA</i>, la CER deve accedere al servizio di autoconsumo diffuso prestato dal GSE, mediante apposita domanda presentata dal soggetto Referente<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>. Ricevuta la domanda, il GSE effettuerà i controlli tecnico-amministrativi sulla documentazione, allegata dal Referente, relativa agli impianti di produzione ed alla CER. Solo in caso di esito positivo di tali controlli il GSE provvederà alla sottoscrizione del contratto per la regolazione del servizio per l’autoconsumo diffuso. I rigorosi controlli tecnico-amministrativi menzionati sono finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e si protraggono anche a seguito della conclusione del contratto, durante la fase esecutiva; pertanto, qualora il GSE riscontri la perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità richiesti ovvero il rilascio di dichiarazioni mendaci, dispone la decadenza degli incentivi, con l’integrale recupero delle somme eventualmente già versate.</p><p class="text-justify"><i><u>La soggettività giuridica</u></i></p><p class="text-justify">Il requisito della soggettività giuridica delle CER, imposto dall’art. 31, primo comma, lett. <i>b</i>) del d.lgs. n. 199/2021<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title>[2]</a>, impedisce di costituire CER sia in forma di associazione temporanea di impresa (o ATI), sia in forma di partenariato, non creandosi, in questi casi, un soggetto giuridico distinto dagli associati<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" title>[3]</a>.</p><p class="text-justify">Stante la soggettività giuridica delle CER, i contributi pagati dal GSE sono destinati alla CER e non ai suoi membri, quand’anche la CER attribuisca la qualifica di Referente a un soggetto diverso da sé<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" title>[4]</a>. I membri della CER, a loro volta, potranno vedersi accreditati i contributi del GSE solo eventualmente, se la ripartizione è prevista dall’atto costitutivo, da un regolamento ovvero da una decisione del competente organo della CER. Infatti, nessuna norma impone alla CER di ripartire i contributi economici del GSE tra i suoi membri.</p><p class="text-justify"><i><u>La condivisione dell’energia</u></i></p><p class="text-justify">Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, possono individuarsi tre aspetti legati alla condivisione dell’energia autoprodotta dalla CER:</p><ol><li><p class="text-justify"><span>la condivisione è attuata mediante un rapporto diretto tra la CER ed i suoi membri consumatori;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la condivisione avviene </span><i><span>virtualmente</span></i><span>. Infatti, i membri non consumano fisicamente l’energia autoprodotta dalla CER, dovendo questa immettere nella rete pubblica tutta l’energia elettrica che non abbia autoconsumato in sito e potendo i membri della CER consumare solo l’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" title><span>[5]</span></a><span>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la tariffa incentivante riguarda la sola condivisione di energia </span><i><span>elettrica</span></i><span> e non anche gli altri vettori energetici autoproducibili dalla CER da fonti rinnovabili, come l’energia termica.</span></p></li></ol><p class="text-justify">Il tratto essenziale della condivisione, proprio delle CER, ne definisce il loro scopo mutualistico, inteso nel senso di gestione di servizio del relativo ente verso i suoi membri. Lo scopo mutualistico presuppone un rapporto bilaterale fra la CER e i suoi membri.</p><p class="text-justify">Nell’ottica di tale rapporto bilaterale, la prestazione della CER può consistere nella ripartizione degli utili tra i suoi membri o in prestazioni ulteriori, anche di natura non economica<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" title>[6]</a>. La prestazione dei membri, invece, può consistere nella fornitura dei dati relativi ai loro consumi o nel lavoro da loro prestato alla CER.</p><p class="text-justify">Beninteso, il tratto essenziale della condivisione, proprio delle CER, non implica che <i>tutti</i> i suoi membri debbano partecipare alla condivisione. Non è infatti prescritto che la CER abbia un oggetto esclusivo e riferito alla sola produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo. Sicché può darsi che soggetti disinteressati alle predette attività, ma interessati ad altre<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" title>[7]</a>, facciano parte della CER, purché, ovviamente, tali soggetti non rappresentino la totalità dei membri<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" title>[8]</a>. In dettaglio, secondo quanto prescrivono le Regole Operative, la CER presuppone la presenza (i) di almeno due membri che siano consumatori e/o produttori di energia e (ii) di almeno due POD collegati a un’utenza di consumo e a un impianto di produzione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" title>[9]</a>.</p><p class="text-justify"><i><u>I membri</u></i></p><p class="text-justify">I membri della CER devono rientrare in almeno una delle seguenti categorie di soggetti:</p><ol><li><p class="text-justify"><span>imprenditori che non esercitino in via esclusiva o principale attività nel settore energetico e che rientrino nella definizione europea di MPMI (micro e piccole medie imprese)</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" title><span>[10]</span></a><span>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>persone fisiche o enti privati che non siano qualificabili come imprenditori;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>enti privati di ricerca e formazione, enti religiosi, quelli del Terzo settore e di protezione ambientale;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>enti pubblici compresi tra le amministrazioni locali contenute nell'elenco periodicamente divulgato dall'ISTAT</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" title><span>[11]</span></a><span>.</span></p></li></ol><p class="text-justify"><i><u>Il requisito della c.d. “porta aperta</u>”</i></p><p class="text-justify">Il requisito della c.d. “porta aperta” previsto per le CER si concretizza nella facoltà di libero accesso alla stessa da parte di soggetti interessati e nella previsione di un diritto di recesso <i>ad nutum&nbsp;</i>dei clienti finali.</p><p class="text-justify">In virtù del primo elemento, si ritiene che la CER non possa legittimamente negare l’ammissione all’aspirante membro consumatore nemmeno quando i consumi degli attuali membri siano pari o superiori all’autoproduzione della CER nelle varie fasce orarie in cui viene calcolata l’energia elettrica condivisa. Inoltre, la CER non può surrettiziamente negare l’ingresso agli aspiranti membri, richiedendo requisiti sproporzionati o iniqui, come eccessivi conferimenti iniziali. Né la CER potrebbe circoscrivere l’ingresso ad uno o più dei tre sottoinsiemi della nozione di “cliente finale” di energia, ossia: (i) clienti civili; (ii) clienti non civili; (iii) consumatori energetici appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>In ogni caso, l’elemento della partecipazione aperta non impedisce alla CER di differenziare i requisiti di ingresso prescritti agli aspiranti membri, purché tale differenziazione sia equa e proporzionata. Né le impedisce di essere formata da membri appartenenti ad una sola delle classi sopra elencate, benché tale organizzazione sia stata concepita dal legislatore unionale come mezzo per promuovere preferibilmente persone fisiche che siano consumatori energetici; sicché, una CER, quanto alla sua compagine minimale, potrebbe essere costituita da due membri appartenenti all’unica classe delle MPMI, qualora costoro condividessero l’energia autoprodotta dalla CER.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il secondo elemento, quello del recesso <i>ad nutum&nbsp;</i>dei clienti finali, invece, non impedisce alla CER di condizionare l’efficacia del recesso nei suoi confronti al rispetto di determinate condizioni. Inoltre, se il recedente si è impegnato a rimanere nella CER fino alla scadenza di un certo termine, in caso di recesso anticipato rimangono fermi gli eventuali corrispettivi concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono anch’essi, comunque, risultare equi e proporzionati.</p><p class="text-justify"><i><u>I clienti finali</u></i></p><p class="text-justify">I membri della CER incentivata <i>consumatori energetici</i> mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso&nbsp;quello di scegliere il proprio venditore; sarebbe nulla, pertanto, la pattuizione statutaria o regolamentare con la quale la&nbsp;CER&nbsp;imponesse&nbsp;ai&nbsp;propri&nbsp;membri&nbsp;di&nbsp;acquistare&nbsp;l’energia&nbsp;dalla&nbsp;stessa&nbsp;CER&nbsp;o&nbsp;altri&nbsp;servizi&nbsp;energetici dal&nbsp;proprietario dell’impianto&nbsp;di produzione&nbsp;energetica locato&nbsp;alla CER.</p><p class="text-justify"><i><u>Il requisito dell’autonomia</u></i></p><p class="text-justify">Qualsiasi CER deve essere <i>autonoma</i> ai sensi dell’art. 31, primo comma, lett. <i>b</i>) del d.lgs. n. 199/2021. Il contenuto di tale requisito non è specificato. Tuttavia, esso trova il suo fondamento nel considerando 71 della dir. 2018/2001/UE: «<i>evitare&nbsp;gli abusi e garantire un'ampia partecipazione</i>».</p><p class="text-justify">L’autonomia, quindi, svolge la funzione di vietare il controllo&nbsp;interno&nbsp;ed&nbsp;esterno&nbsp;della&nbsp;CER. Tale divieto è rinforzato da una seconda prescrizione contenuta nella medesima direttiva, quella secondo cui&nbsp;la&nbsp;CER&nbsp;è&nbsp;un&nbsp;soggetto che «<i>è effettivamente controllato</i>» dai propri membri<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" title>[12]</a>.</p><p class="text-justify">La&nbsp;CER,&nbsp;dunque, può dirsi&nbsp;autonoma quando&nbsp;è&nbsp;effettivamente&nbsp;controllata&nbsp;dall’insieme dei propri membri e non invece da alcuni di costoro, da un loro gruppo minoritario o&nbsp;da&nbsp;soggetti esterni.</p><p class="text-justify"><i><u>La democraticità</u></i></p><p class="text-justify">A qualsiasi CER è imposto il carattere democratico, a prescindere dalla forma giuridica utilizzata per costituirla. Il necessario carattere democratico delle CER implica alcune considerazioni:</p><ol><li><p class="text-justify"><span>la nozione di «</span><i><span>poteri di controllo</span></i><span>», ripetutamente utilizzata nel d.lgs. n. 199/2021 per disciplinare le CER</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" title><span>[13]</span></a><span>, va intesa come </span><i><span>diritti di voto</span></i><span> esercitabili nella CER. Conseguentemente, dall’art. 31, primo comma, lett. </span><i><span>b</span></i><span>) e </span><i><span>d</span></i><span>) del d.lgs. n. 199/2021 si ricava che ogni membro della CER che sia un </span><i><span>consumatore energetico</span></i><span> deve essere legittimato ad esercitare almeno un voto nelle decisioni di competenza dei propri membri;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la CER non può riconoscere diritti di partecipazione diversi dal voto nelle decisioni di competenza dei membri;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>nonostante la concezione delle CER come strumenti di attivazione e di autotutela dei </span><i><span>consumatori energetici</span></i><span>, non si impone la prevalenza dei voti spettanti ai membri rientranti in tale categoria. Sicché può legittimamente accadere che, fra i membri della CER, le MPMI detengano più voti delle persone fisiche;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>gli enti pubblici non possono mai avere la maggioranza dei voti nella CER, a meno che la CER sia stata costituita per promuovere l’utilizzo dell’energia termica da fonti rinnovabili;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il necessario carattere democratico della CER non impone di prevedere il voto capitario per i suoi membri. Tuttavia, se fosse previsto il voto plurimo, dovrebbero comunque fissarsi dei tetti ai voti esercitabili o comunque delle regole che impediscano il realizzarsi di situazioni di controllo della CER da parte di singoli membri o di loro gruppi minoritari. In aggiunta, il potere deliberativo dei membri della CER va, in ogni caso, riconosciuto in alcune materie, fra cui: nomina, compenso, revoca e responsabilità degli amministratori e, se presenti, dei membri dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti; organizzazione dell’organo cui hanno diritto di partecipare tutti i membri; destinazione degli eventuali utili; modificazioni dell’atto costitutivo; scioglimento dell’ente</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" title><span>[14]</span></a><span>.</span></p></li></ol><p class="text-justify"><i><u>Le attività esercitabili</u></i></p><p class="text-justify">L’oggetto della CER presenta una componente doverosa, ossia l’autoproduzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili, ed una componente opzionale, ossia altre attività, diverse dalle due menzionate, fra cui: la vendita e l’accumulo di energia autoprodotta o acquistata da terzi, la produzione di qualsiasi energia (dunque non solo quella elettrica) da fonti rinnovabili destinata al consumo dei propri membri, la promozione di «<i>interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica</i>», nonché l’offerta di «<i>servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri […]</i>»<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" title>[15]</a>.</p><p class="text-justify">Si noti che fra le attività della componente opzionale rientrano anche quelle sconnesse con le attività energetiche, che possono addirittura essere prevalenti (anche in termini di fatturato), fermo restando il limite imposto dalla specifica disciplina applicabile in virtù della forma giuridica adottata per la CER<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" title>[16]</a>.</p><p class="text-justify"><i><u>L’autoproduzione energetica</u></i></p><p class="text-justify">Gli impianti di produzione e di accumulo dell’energia devono essere «<i>nella disponibilità e sotto il controllo della comunità</i>», secondo quanto prescrive l’art. 31, secondo comma, lett. <i>a</i>) del d.lgs. n. 191/2021. Pertanto, ai fini dell’autoproduzione, non è necessario che la CER sia proprietaria degli impianti, essendo sufficiente che la stessa ne abbia la disponibilità, la quale si consegue mediante la sottoscrizione di un accordo tra la CER ed il produttore di energia – terzo o membro della CER. Da tale accordo si deve poter evincere che il produttore conduce i relativi impianti «<i>nel rispetto degli accordi definiti con la comunità per le finalità della comunità energetica rinnovabile e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento</i>»<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" title>[17]</a>.</p><p class="text-justify">Si noti che la qualifica di “<i>produttore terzo</i>”, ossia di colui che offre la disponibilità dell’impianto alla CER, può essere assunta anche dalle grandi imprese ovvero da quei soggetti che svolgono come attività commerciale o professionale principale la produzione e lo scambio dell’energia elettrica, considerato che non appartengono alla CER.</p><p class="text-justify">La CER che ha solamente la disponibilità dell’impianto e non la sua proprietà, corrisponde ad un aggregatore energetico, sia per il lato della produzione, sia per il lato del consumo. Inoltre, in tal caso, la CER non è tenuta a pagare l’accisa sull’energia prodotta e non è titolare di alcuna officina elettrica (nel significato di cui all’art. 54 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504).</p><p class="text-justify">Raramente la CER sarà qualificabile come autoproduttore ai sensi dell’art. 2, secondo comma del d.lgs. n. 79/1999, poiché essa difficilmente autoconsumerà fisicamente almeno il settanta per cento dell’energia elettrica autoprodotta, come richiede quest’ultima disposizione. È più verosimile che l’energia elettrica autoprodotta dalla CER, eventualmente diminuita della poca autoconsumata in sito, venga integralmente immessa in rete, se del caso dopo essere stata in tutto o in parte accumulata in appositi impianti.</p><p class="text-justify">Ai fini della condivisione di energia rinnovabile internamente alla CER, mentre la produzione di energia può anche essere solo di terzi, il consumo deve essere solo dei membri della CER.</p><p class="text-justify">In particolare, per “energia elettrica condivisa”, ai sensi del TIAD, si intende «<i>in ogni ora e per l’insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato che rilevano ai fini di una configurazione per l’autoconsumo diffuso, il minimo tra l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione e l’energia elettrica prelevata ai fini della condivisione</i>»<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" title>[18]</a>. Mentre, per “<i>energia elettrica autoconsumata</i>”, ossia l’energia elettrica condivisa che gode della tariffa premio, si intende «<i>per ogni ora, l’energia elettrica condivisa afferente ai soli punti di connessione ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria</i>»<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn19" title>[19]</a> ed è relativa alla sola energia immessa da impianti di produzione (o da interventi di potenziamento) che (a) singolarmente considerati, siano di potenza non superiore a 1 MW e (b) complessivamente considerati, siano di potenza proveniente, per almeno il 70%, da impianti entrati in esercizio dopo il 15 dicembre 2021<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn20" title>[20]</a>.</p><p class="text-justify">Nell’energia elettrica autoconsumata e incentivata si computa anche quella accumulata dalla CER, dopo essere stata autoprodotta e prima di essere messa in rete.</p><p class="text-justify">Una CER può anche ricevere la tariffa premio sulla condivisione energetica realizzata su più cabine primarie, a condizione però che il corrispondente Referente (eventualmente diverso da quello incaricato per un’altra configurazione riferibile alla stessa CER) presenti, per ciascuna cabina primaria costituente un’apposita configurazione di autoconsumo, un’istanza al GSE di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso.</p><p class="text-justify">Dunque, ad una CER possono appartenere più CACER; in tal caso si può prevedere statutariamente che alla pluralità di CACER corrisponda un’articolazione organizzativa di tale CER (come una pluralità di assemblee separate), la quale permetta di suddividere i suoi membri in base alla loro appartenenza alle diverse sue CACER.</p><p class="text-justify"><i><u>La qualifica</u></i></p><p class="text-justify">La CER è da qualificarsi come imprenditore commerciale per le tre seguenti ragioni:</p><ol><li><p class="text-justify"><span>è certa la natura commerciale (cioè non agricola) delle attività energetiche;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>le attività energetiche, quand’anche esercitate da una CER che sia un imprenditore agricolo, non sono, di regola, qualificabili come </span><i><span>connesse</span></i><span> ai sensi dell’art. 2135, terzo comma, c.c.;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>anche in presenza di CER in forma di enti senza scopo di lucro, le loro attività corrispondenti a imprese commerciali dovrebbero essere solitamente prevalenti, se non esclusive, rispetto a quelle non imprenditoriali.</span></p></li></ol><p class="text-justify">Ne deriva che la CER sarà perlopiù soggetta allo statuto dell’imprenditore commerciale. Pertanto, sussistendo i relativi presupposti, una CER potrà, ad esempio, essere tenuta ad iscriversi nel registro delle imprese o essere sottoposta a liquidazione giudiziale.</p><p class="text-justify">In particolare, la CER incentivata è qualificabile come un imprenditore energetico<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn21" title>[21]</a>, pure nell’ipotesi in cui esternalizzasse tutte le sue attività economiche.</p><p class="text-justify"><i><u>I possibili tipi, sottotipi e qualifiche</u></i></p><p class="text-justify">Riguardo alla forma giuridica adottabile dalle CER, lo studio del Notariato conferma la già nota situazione di incertezza normativa. Non esiste, infatti, un’unica forma e un’unica regolamentazione ottimali per tutte le CER, potendosi le stesse differenziare molto in termini di membri (quantitativamente e qualitativamente), di ambito territoriale, di scopi, di attività e di struttura aziendale e finanziaria.</p><p class="text-justify">Ad ogni modo, nell’adozione della forma giuridica delle CER bisogna tener conto che il loro obiettivo principale, come stabilisce l’art. 31, primo comma, lett. <i>a</i>) del d.lgs. n. 199/2021, è «<i>quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari</i>».</p><p class="text-justify">Pertanto, il <i>prevalente</i> <i>scopo non lucrativo</i> delle CER, imposto dalla norma menzionata, impedisce di costituire la CER in una di quelle forme giuridiche che devono perseguire, almeno prevalentemente, lo scopo di lucro, <i>ex&nbsp;</i>art. 2247 c.c., fra cui: società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni e società benefit.&nbsp;</p><p class="text-justify">Mentre può ritenersi che il requisito del <i>prevalente</i> <i>scopo non lucrativo</i> delle CER consenta la costituzione di CER nelle forme della società (i) cooperativa a mutualità prevalente ovvero non prevalente ma con clausole statutarie conformi all’art. 2514, primo comma, c.c. o (ii) qualificata come impresa sociale.</p><p class="text-justify">Si consideri, inoltre, che il requisito in esame non è violato quando, nel rispetto della disciplina del prescelto modello organizzativo, la CER ripartisce i contributi del GSE tra i propri membri.</p><p class="text-justify">Fermo quanto sopra, possono in ogni caso ritenersi conformi alla disciplina imperativa della CER sopra delineata, le seguenti forme giuridiche:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>l’</span><i><span>associazione</span></i><span> (riconosciuta o non riconosciuta), anzitutto, come disciplinata dal codice civile. L’associazione può essere qualificata come impresa commerciale, può avere anche enti pubblici tra i propri associati e può perseguire uno scopo mutualistico o altruistico – ma non lucrativo. La CER associazione può acquisire anche la qualifica di ETS o di impresa sociale. Invece, la CER non può costituirsi in forma di organizzazione di volontariato o di associazione di promozione sociale, poiché la disciplina di queste ultime due forme giuridiche impedisce l’ingresso ad alcuni soggetti – come gli enti privati con scopo lucrativo o gli enti pubblici qualificabili come amministrazioni locali – e, pertanto, non sarebbe rispettato il requisito del libero ingresso, proprio delle CER. La CER associazione gode di due facilitazioni: (i) può essere costituita con due soli membri, a differenza della CER cooperativa, che ne richiede almeno 9; (ii) riduce i costi di costituzione e di mantenimento della struttura, specialmente se in forma di associazione non riconosciuta, a differenza di quanto avviene per le CER in forma societaria. Tuttavia, la disciplina dell’associazione non è stata concepita per l’esercizio di attività imprenditoriali e crea alcune complessità per il caso in cui si vogliano distribuire tra gli associati i contributi pubblici ricevuti dal GSE. Infatti, a causa del suo necessario scopo non lucrativo, la forma dell’associazione non consentirebbe la distribuzione dei contributi del GSE. È solo con la qualifica di ETS o di impresa sociale che la CER associazione può riconoscere ai propri associati detti contributi</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn22" title><span>[22]</span></a><span>, purché regoli le proprie attività di produzione, accumulo e condivisione di energia a fini di autoconsumo mediante </span><i><span>contratti</span></i><span> </span><i><span>parziari</span></i><span> (determinanti cioè il prezzo in funzione degli utili generati dall’ente produttore dei beni e/o dei servizi oggetto di tali contratti). La medesima CER non può, però, distribuire la stessa quantità di utili come ristorni, realizzando in tal caso un’illegittima distribuzione diretta di utili, la quale è consentita solo all’impresa sociale in forma di cooperativa, ai sensi dell’art. 3, comma 2-</span><i><span>bis</span></i><span>, d.lgs. n. 112/2017;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la</span><i><span> fondazione</span></i><span>, a condizione che abbia una struttura aperta e democratica, è anch’essa una forma giuridica adottabile. Tuttavia, aderendo alla tesi secondo cui la fondazione non è funzionalmente neutra, essa non può essere ritenuta adatta se si intende assegnare alla CER uno scopo mutualistico, essendo necessario che la stessa persegua uno scopo di pubblica utilità; il che si verificherebbe se la maggioranza dei membri della CER fosse interessata ad instaurare scambi mutualistici con la propria fondazione. Inoltre, tale forma giuridica non consente neanche la ripartizione, tra i propri membri, dei contributi ricevuti dal GSE come impiego di utili, violando altrimenti il suo necessario scopo non lucrativo.&nbsp;&nbsp;</span><br><span>Anche in questo caso, la CER fondazione può acquisire anche la qualifica di ETS o di impresa sociale;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la </span><i><span>società lucrativa</span></i><span>, purché non persegua in via principale lo scopo lucrativo. Questo vincolo è rispettabile solo adottando la qualifica di impresa sociale;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la </span><i><span>società cooperativa</span></i><span> rappresenta la forma ottimale per gran parte delle CER poiché la sua disciplina è quella che meglio si adatta ai loro requisiti.&nbsp;</span><br><span>La CER cooperativa può, poi, avere la qualifica di impresa sociale, di società benefit e di impresa di comunità.La CER può corrispondere a una cooperativa consortile, atteso che questa società non è disciplinata direttamente dall’art. 2602, primo comma, c.c. e non è costretta né ad avere un oggetto sociale contenente solo attività consortili né a perseguire lo scopo mutualistico-consortile con una compagine sociale costituita unicamente da soci con i requisiti soggettivi imposti dal legislatore.La CER cooperativa deve essere costituita da almeno 9 membri</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn23" title><span>[23]</span></a><span>. Ad ogni modo, dovrebbero essere infrequenti i casi in cui la sostenibilità economica della CER e la necessaria condivisione dell’energia sia garantita da meno di nove soggetti, comunque destinati a crescere in ragione del necessario carattere aperto della CER. Lo scopo mutualistico della CER cooperativa può variare notevolmente, potendo le società cooperative realizzare «</span><i><span>contestualmente più tipi di scambio mutualistico</span></i><span>»</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn24" title><span>[24]</span></a><span>. Inoltre, la CER cooperativa è sempre qualificabile almeno come </span><i><span>di produzione</span></i><span> quand’anche i suoi soci fossero solo consumatori energetici. Invero, tale cooperativa, per svolgere la propria attività mutualistica, si avvale «</span><i><span>degli apporti di beni o servizi da parte dei soci</span></i><span>» ai sensi dell’art. 2512, primo comma, n. 3, c.c.; apporti che, qualora la CER si limitasse a condividere virtualmente l’energia elettrica, avrebbero ad oggetto i dati informatici relativi ai loro consumi energetici. Occorre, inoltre, evidenziare che un importante vantaggio della CER cooperativa rispetto alla CER associazione è dato dalla possibilità di prevedere, nell’atto costitutivo della prima, l’emissione di strumenti finanziari secondo la disciplina prevista per le S.p.A. Tuttavia, la CER cooperativa è impossibilitata a provare la propria mutualità prevalente nel limitato caso in cui il proprio oggetto sociale contempli soltanto l’autoproduzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili e nel relativo scambio mutualistico la propria prestazione sia una quota dell’utile di esercizio; in effetti, nel caso di specie si dovrebbe applicare l’art. 2513, primo comma, lett. </span><i><span>c</span></i><span>), c.c., che prescrive la quantificazione della prevalenza solo in base a voci di costo rappresentate nel conto economico, entro le quali non può però computarsi una quota di utile.</span></p></li></ul><p></p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> Le caratteristiche del soggetto Referente delle CER sono stabilite nel § 1.2.2.1 delle Regole Operative.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a> Secondo cui «la comunità è un soggetto di diritto autonomo».</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" title>[3]</a> Tuttavia, in senso contrario, cfr. la delibera ARERA del 4 agosto 2020, 318/2020/R/eel ed il § 2.3 delle Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa, del GSE, datate 4 aprile 2022, secondo cui una CER potrebbe essere costituita in forma di partenariato.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" title>[4]</a> Così, le somme pagate dal GSE sono da qualificare, contabilmente e civilisticamente, come ricavi o proventi per la CER, sicché, se si intende distribuire questi valori tra i membri della CER, occorre trasformarli in una parte dell’utile di esercizio.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" title>[5]</a> La condivisione, dunque, presuppone che la CER possa disporre dei dati relativi ai consumi di energia elettrica dei propri membri.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" title>[6]</a> Si pensi ad una CER che offre ai propri membri servizi di efficientamento energetico o di ricarica di automobili elettriche oppure ad una CER i cui membri decidano di destinare i benefici economici a soggetti diversi da loro o ad attività di interesse generale in favore della comunità ove la CER opera.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" title>[7]</a> Può perfino accadere che alcuni membri della CER non intendano avvalersi direttamente di alcuna delle attività svolte dalle CER, volendo magari solo finanziarle.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" title>[8]</a> È consigliabile, quindi, che l’atto costitutivo della CER (quand’anche non incentivata) preveda l’obbligo di alcuni dei suoi membri di diventare consumatori energetici, così assicurando il costante rispetto dell’art. 31, secondo comma, lett. <i>b</i>) del d.lgs. n. 199/2021, secondo cui «<i>l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità&nbsp;</i>[…]».</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" title>[9]</a> Cfr. il § 1.2.2 delle Regole Operative.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" title>[10]</a> Cfr. l’art. 2 dell'allegato della racc. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, secondo cui «1<i>. [l]a categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR</i>».</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" title>[11]</a> Considerato il loro carattere locale, si prescrive, come requisito aggiuntivo, solo per quest’ultima classe di membri, che gli enti in parola siano collocati «<i>nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti</i>» di autoproduzione della corrispondente CER, ai sensi dell’art. 31, primo comma, lett. <i>b</i>) del d.lgs. n. 199/2021.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" title>[12]</a> Cfr. l’art. 2, punto 16), lett. <i>a</i>) della dir. 2018/2001/UE.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" title>[13]</a> Cfr., in particolare, gli artt. 10, primo comma, lett. <i>b</i>) e 31, primo comma, lett. <i>b</i>) e <i>d</i>).</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" title>[14]</a> Tale regola, valevole in mancanza di diverse disposizioni più rigide previste per specifiche forme, è ricavata dall’intero ordinamento degli enti collettivi di diritto privato.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" title>[15]</a> Cfr. l’art. 31, secondo comma, lett. <i>f</i>) del d.lgs. n. 199/2021.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" title>[16]</a> Una situazione di questo tipo può accadere, ad esempio, quando la CER abbia la qualifica di ETS (stante l’art. 5 d.lgs. n. 117/2017) o di impresa sociale (stante l’art. 2 d.lgs. n. 112/2017).</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" title>[17]</a> Cfr. il § 1.2.2 delle Regole Operative.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" title>[18]</a> Art. 1.1. lett. <i>t</i>) del TIAD.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref19" title>[19]</a> Art. 1.1. lett. <i>r</i>) del TIAD.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref20" title>[20]</a> Ai sensi del § 1.2.1.2 delle Regole Operative, i suddetti impianti devono comunque essere entrati in esercizio dopo la “<i>regolare costituzione della CER</i>” ovvero dopo “<i>che lo statuto/atto costitutivo della CER rispetti tutte le indicazioni contenute</i>” nelle Regole Operative.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref21" title>[21]</a> Cfr. l’art. 2, comma 25-<i>terdecies</i> del d.lgs. n. 79/1999, che definisce l’l’imprenditore elettrico come «<i>ogni persona fisica o giuridica, esclusi i clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasmissione, distribuzione, aggregazione, gestione della domanda, stoccaggio, fornitura o acquisto di energia elettrica, che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni</i>».</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref22" title>[22]</a> Grazie all’inciso finale degli artt. 8, terzo comma, lett. <i>d</i>) del d.lgs. n. 117/2017 e 3, secondo comma, lett. <i>e</i>) del d.lgs. n. 112/2017.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref23" title>[23]</a> Cfr. l’art. 2522, primo comma, c.c. Infatti, il secondo comma di tale norma, che consente di costituire una società cooperativa da parte di almeno 3 soci purché siano persone fisiche e purché la società adotti le norme della S.r.l., pone una limitazione soggettiva che contrasta con il requisito della libera partecipazione delle CER.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref24" title>[24]</a> Si veda l’art. 2513, secondo comma, c.c., che prevede la cd. “cooperativa mista”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 23 Apr 2024 09:10:18 +0200</pubDate>
                        <title>Separazione attività ai fini IVA - Opzione efficace benchè datata e poco utilizzata</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/separazione-attivita-ai-fini-iva-opzione-efficace-benche-datata-e-poco-utilizzata</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Le banche, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio e gli istituti di moneta elettronica (“intermediari”), per citare gli intermediari più rilevanti e diffusi disciplinati dai testi unici bancario e finanziario, svolgono attività e prestano servizi che, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, sono sempre stati, in prevalenza, esenti da IVA.</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/04/Tax-Alert96.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere il documento complet0</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 17 Apr 2024 04:41:19 +0200</pubDate>
                        <title>Concordato preventivo con assuntore - Procedura competitiva</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/concordato-preventivo-con-assuntore-procedura-competitiva</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nel concordato che prevede il trasferimento dell’attivo a un assuntore, in relazione al trasferimento dell’azienda non è necessario attivare la procedura competitiva di cui all’art. 91 CCII, che si applica solo nel caso in cui è previsto il trasferimento di singoli e specifici beni.<strong>&nbsp;</strong><em>Il Tribunale conferma anche nella vigenza del nuovo Codice un orientamento già affermatosi in precedenza, che correttamente considera il trasferimento delle attività all’assuntore come una modalità legata inscindibilmente e unitariamente alla proposta ai creditori.</em>&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/04/04.-Trib.-Palermo.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 10 Apr 2024 06:17:49 +0200</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata – proroga della composizione negoziata su istanza delle parti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-proroga-della-composizione-negoziata-su-istanza-delle-parti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Al fine della proroga per ulteriori 180 giorni della composizione negoziata della crisi su richiesta di “<em>tutte le parti</em>” e con il consenso dell’Esperto, <em>ex</em> art. 17 co. 7 CCII, l’espressione “<em>tutte</em>” deve intendersi riferita a coloro con i quali le trattative sono ancora in corso. Sono quindi esclusi sia coloro con i quali l’accordo è stato raggiunto, sia coloro che hanno negato disponibilità a trattare.<strong>&nbsp;</strong><em>Si tratta, per quanto noto, della prima pronuncia in tal senso sul tema, di grandissima rilevanza pratica: il Tribunale (in un caso seguito da ADVANT Nctm) adotta l’unica interpretazione ragionevole e fuga incertezze e inconvenienti che deriverebbero da una adesione formalistica al testo letterale della norma.</em>&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/04/Bologna-30-gennaio-2024.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 10 Apr 2024 03:31:17 +0200</pubDate>
                        <title>La nuova bozza di D.M. “FER X”: modifiche rilevanti e novità principali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-nuova-bozza-di-d-m-fer-x-modifiche-rilevanti-e-novita-principali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<ol><li><strong>Introduzione</strong></li></ol><p>A partire dai primi giorni di marzo ha cominciato a circolare una nuova bozza di decreto ministeriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (c.d. “<strong>FER X</strong>” e, di seguito anche, il “<strong>Decreto</strong>”), attuativo degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 199/2021 e recante disposizioni per la definizione di nuovi meccanismi di supporto per l’energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Di seguito vengono analizzati gli aspetti di maggiore rilevanza della bozza di Decreto.</p><p>Il FER X ha lo scopo di sostenere la produzione di energia da parte di impianti alimentati da fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato e in particolare tramite le seguenti tipologie di impianti:</p><p>(i) impianti solari fotovoltaici;</p><p>(ii) impianti eolici;</p><p>(iii) impianti idroelettrici</p><p>(iv) impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione.</p><p>Riguardo le definizioni introdotte, devono segnalarsi, <i>inter alia</i>:</p><ul><li>l’“<i>integrale ricostruzione di un impianto diverso da idroelettrico</i>”, la quale indica un intervento realizzato su un sito sul quale, prima dell’avvio dei lavori di ricostruzione, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica, di cui possono essere riutilizzate le sole infrastrutture elettriche, le opere infrastrutturali interrate e gli edifici connessi al funzionamento dell’impianto preesistente<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1">[1]</a>;</li><li>l’“<i>impianto multi-sezione</i>”, ossia l’impianto composto da più sezioni che confluiscono su un unico punto di connessione alla rete e che soddisfa i seguenti requisiti: l’unicità del soggetto titolare delle sezioni di impianto; la presenza di autonoma apparecchiatura di misura dell’energia prodotta in ogni sezione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2">[2]</a> e la connessione in parallelo alla rete dell’ultima sezione entro e non oltre due anni dalla data di entrata in esercizio della prima sezione;</li><li>la “<i>potenza nominale di un impianto</i>”, somma, espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori) che appartengono all’impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell’alternatore medesimo, in conformità alla norma CEI EN 60034, con le seguenti eccezioni:</li></ul><p>i. per gli impianti eolici, la potenza è la somma delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori che compongono l’impianto, come definite ai sensi della normativa CEI EN 61400; laddove il singolo aerogeneratore abbia una potenza nominale uguale o inferiore a 0,5 MW, si applica la definizione di cui <a href="/news-e-approfondimenti#b"><i>supra</i></a>;</p><p>ii. per gli impianti idroelettrici, la potenza è pari alla potenza nominale di concessione di derivazione dell’acqua;</p><p>iii. per gli impianti fotovoltaici, la potenza nominale è determinata dal minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni <i>STC (Standard Test Condition) </i>e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), espressa in kW.</p><p>Sono altresì incentivati, ai sensi della bozza di Decreto, oltre agli interventi di nuova costruzione, gli interventi di riattivazione di impianti dismessi, di integrale ricostruzione ed i potenziamenti di impianti esistenti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3">[3]</a>, anche con riferimento ad impianti per i quali è prevista la sottoscrizione di contratti di approvvigionamento di energia elettrica a lungo termine. Relativamente a quest’ultima ipotesi, l’accesso al meccanismo di supporto è consentito in funzione della potenza complessiva dell’impianto e limitatamente alla quota di potenza per la quale non sia stato sottoscritto il contratto di approvvigionamento dell’energia elettrica a lungo termine<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4">[4]</a>.</p><p>Seconda l’attuale bozza, il Decreto prevede una durata della sua applicazione:</p><ul><li><strong>fino al 31 dicembre 2028</strong> o,</li><li>per gli impianti di potenza nominale inferiore o uguale ad 1 MW, alla data di raggiungimento della somma di 5 GW di potenza finanziata, qualora tale data risulti antecedente al termine del 31 dicembre 2028.</li></ul><p>Il contingente di energia incentivabile con le <strong>procedure d’asta</strong> per il quinquennio 2024-2028 ammonta ad un <strong>totale</strong> di <strong>62,15 GW</strong>, riservando:</p><p>(a) <strong>45 GW</strong> per il <strong>fotovoltaico</strong><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5">[5]</a>;</p><p>(b)<strong> 16,5 GW</strong> per l’<strong>eolico</strong>;</p><p>(c) <strong>0,63 GW</strong> per l’<strong>idroelettrico;</strong></p><p>(d)<strong> 0,02 GW</strong> per i<strong> gas residuati dai processi di depurazione</strong>.</p><ol><li><strong>Impianti FER con potenza uguale o inferiore a 1 MW</strong></li></ol><p>Secondo l’art. 3 della bozza di Decreto, <strong>accedono direttamente</strong> al meccanismo di supporto gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (di seguito “<strong>Impianti FER</strong>”) con <strong>potenza inferiore o uguale a 1 MW</strong>, <u>a patto che i relativi lavori siano stati avviati successivamente all’entrata in vigore del Decreto</u> (per la determinazione della data di avvio dei lavori si osservi quanto esposto a proposito dell’art. 3, commi 5 e 6 <a href="/news-e-approfondimenti#a"><i>infra</i></a><i>)</i> e che gli stessi impianti siano in possesso dei requisiti prestazionali e di tutela ambientali “<i>necessari anche per rispettare il principio del “<strong>Do No Significant Harm (DNSH)</strong></i><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6">[6]</a><i>, nonché i requisiti di cui all’Allegato 2 e declinati nelle regole operative di cui all’articolo 10</i>”.</p><p>Tali impianti beneficiano di un prezzo di aggiudicazione pari al prezzo di esercizio, definito dall’Allegato 1 della bozza di Decreto per ogni fonte, come segue:</p><ul><li>per la fonte fotovoltaica: <u>85 €/MWh</u><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7">[7]</a>;</li><li>per la fonte eolica: <u>80 €/MWh</u>;</li><li>per la fonte idraulica: <u>110 €/MWh</u>;</li><li>per i gas residuati dai processi di depurazione: <u>100 €/MWh</u>.</li></ul><ol><li><strong>Impianti FER con potenza superiore a 1 MW</strong></li></ol><p>Di contro, gli Impianti FER di <strong>potenza superiore ad 1 MW</strong> accedono al meccanismo di supporto previsto dal Decreto, attraverso la partecipazione a <strong>procedure competitive</strong>, nei limiti di contingenza sopra indicati, dove i partecipanti sono tenuti ad offrire un ribasso sui prezzi di aggiudicazione sopra indicati. Il ribasso offerto non può essere inferiore al 2% dei suddetti prezzi di aggiudicazione.</p><p>Per poter risultare aggiudicatari, devono essere integrati i seguenti requisiti:</p><p>a) possesso del titolo autorizzativo o, su richiesta del produttore, del provvedimento favorevole di valutazione d’impatto ambientale di cui al D. Lgs. n. 152/2006 (“<strong>VIA</strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8">[8]</a>;</p><p>b) preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;</p><p>c) conformità ai requisiti prestazionali e alle norme nazionali ed unionali in materia di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio <strong>DNSH</strong>, nonché ai requisiti di cui all’Allegato 2 del Decreto e declinati nelle regole operative.</p><p>d) possesso di una dichiarazione di un istituto bancario attestante la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all’entità dell’intervento, tenuto conto della redditività attesa dall’intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l’impegno del medesimo istituto a finanziare l’operazione.</p><p>Riguardo il tema del rispetto del principio <strong>DNSH</strong>, rilevante tanto per l’accesso diretto al meccanismo di sostegno tanto per la partecipazione alle procedure competitive per l’accesso allo stesso, è utile ricordare che, ai sensi del Regolamento (UE) n. 241/2021 (istitutivo del <i>Dispositivo di Ripresa e Resilienza</i>)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9">[9]</a>, nell’ambito dei singoli Piani nazionali possono essere finanziate esclusivamente le misure che rispettano il principio DNSH. L’introduzione di tale principio si deve al Regolamento (UE) n. 2020/852 (c.d. <i>Regolamento Tassonomia</i>), il quale introduce una classificazione delle attività economiche sostenibili sulla base del loro impatto su sei obiettivi ambientali e, in particolare, definisce un’<u>attività economica arrecante un danno significativo</u>:</p><ol><li>alla <strong>mitigazione dei cambiamenti climatici</strong>, se tale attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;</li><li>all’<strong>adattamento ai cambiamenti climatici</strong>, se tale attività conduce ad un peggioramento degli effettivi negativi sul clima attuale e futuro previsto sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;</li><li>all’<strong>uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine</strong>, se tale attività nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico dei corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee e al buono stato ecologico delle acque marine;</li><li>all’<strong>economia circolare, compresi la prevenzione ed il riciclaggio di rifiuti</strong>, se:</li></ol><ul><li>tale attività conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti;</li><li>tale attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;</li><li>lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;</li></ul><ol><li>alla <strong>prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento</strong>, se tale attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo, rispetto alla situazione preesistente al suo avvio;</li><li>alla <strong>protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi</strong>, se tale attività nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli <i>habitat</i> e delle specie, compressi quelli di interesse per l’Unione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10">[10]</a>.</li></ol><p>Oltre alle particolari cause di esclusione previste dal comma 4, il comma 5 dell’art. 3 della bozza di Decreto nega l’accesso agli incentivi agli impianti i cui lavori di realizzazione siano stati avviati prima della presentazione dell’istanza di partecipazione alle stesse procedure competitive. A tal proposito, il comma 6 dello stesso art. 3 ribadisce che <u>l’avvio dei lavori coincide con il momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende l’investimento irreversibile</u> (<i>e.g. </i>l’ordine delle attrezzature o l’avvio dei lavori di costruzione, non rientrando in quest’ultimi l’acquisto dei terreni e le opere propedeutiche quali l’ottenimento dei permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità). A tal proposito, essendo tale disposizione pressoché identica a quella contenuta nel D.M. 15 settembre 2022 (recante incentivi per la produzione di biometano), sembra potersi applicare anche in quest’ambito l’interpretazione resa dal GSE in una FAQ successiva all’entrata in vigore dello stesso D.M. 15 settembre 2022 e riguardante la data di avvio dei lavori, in cui si chiariva<i>, inter alia</i>, che “non costituisce un fermo impegno alla realizzazione dell’impianto la stipula di un contratto di fornitura la cui validità è (sospensivamente) condizionata all’ammissione in posizione utile in una graduatoria indetta dal GSE”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11">[11]</a>.</p><p>In aggiunta, si segnala che ai fini della partecipazione alle procedure competitive, i soggetti responsabili sono tenuti a presentare una cauzione provvisoria e una cauzione definitiva (le cui modalità di erogazione, di escussione e, con specifico riferimento alla cauzione provvisoria, anche il suo ammontare, saranno individuate dalle regole operative del GSE di cui all’art. 10 della Decreto). Con specifico riferimento alla <strong>cauzione definitiva</strong>, l’ammontare è fissato nella misura del <u>10% del costo dell’investimento</u> (così come determinato dall’Allegato 1 della bozza di Decreto)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12">[12]</a>. Tale previsione rappresenta un’innovazione, poiché il D.M. 4 luglio 2019 (c.d. “<i>FER 1</i>”), all’art. 15, comma 3, stabilisce che la cauzione definitiva sia determinata nella misura del 10% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell’impianto, “<i>convenzionalmente fissato al 90% dei costi di cui alla tabella 1 dell’Allegato 2 del decreto 23 giugno 2016</i>”.</p><p>Per le procedure svolte nel 2024, i prezzi di esercizio posti a base d’asta sono quelli indicati nell’<strong>Allegato 1 </strong>della bozza di Decreto, cioè gli stessi prezzi indicati per l’accesso diretto al meccanismo di sostegno sopra indicati. Degna di menzione è anche la previsione del comma 5 dell’art. 4, in forza della quale i valori dei prezzi di esercizio saranno aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al fine di tener conto dell’inflazione media cumulata tra la data di entrata in vigore del Decreto ed il mese di pubblicazione del bando afferente alla singola procedura.</p><p>Nell’ambito della partecipazione alle aste, a parità di ribasso percentuale offerto all’esito dell’applicazione dei coefficienti di cui all’art. 4, comma 8, costituiscono criteri di priorità:</p><p>a) la rimozione integrale della copertura in <i>eternit</i> o comunque contenente amianto (esclusivamente per gli impianti fotovoltaici), per cui è altresì prevista una correzione del prezzo di aggiudicazione, vedi <i>infra</i>;</p><p>b) la realizzazione su aree identificate come idonee in attuazione dell’art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 (c.d. “<i>Decreto aree idonee</i>”);</p><p>c) la presenza di un sistema di accumulo dell’energia a servizio dell’impianto che garantisca almeno una modulazione giornaliera dell’energia elettrica, secondo i criteri definiti nelle regole operative di cui all’art. 10 del Decreto;</p><p>d) la sottoscrizione di un contratto di approvvigionamento di energia (c.d. “<i>Power Purchase Agreement”</i> o “<i>PPA”</i>) di lungo termine di durata almeno decennale, con le modalità previste dall’art. 3, comma 9;</p><p>e) l’anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.</p><p>A proposito dei tempi massimi per la realizzazione degli interventi a seguito della partecipazione alle procedure competitive, l’art. 7 stabilisce le seguenti tempistiche d’entrata in esercizio per gli impianti di nuova costruzione che risultino in posizione utile nelle rispettive graduatorie:</p><p>a) <u>21 mesi per gli impianti fotovoltaici</u>;</p><p>b) <u>34 mesi per gli impianti eolici</u>;</p><p>c) <u>54 mesi per gli impianti idroelettrici</u>;</p><p>d) <u>54 mesi per gli impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione</u>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13">[13]</a></p><p>Con riferimento ai nuovi rifacimenti, il Decreto prevede, invece, i seguenti termini per l’entrata in esercizio:</p><ul><li>19 mesi per gli impianti eolici;</li><li>39 mesi per gli impianti idroelettrici;</li><li>27 mesi per gli impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14">[14]</a></li></ul><p>Il mancato rispetto dei suddetti termini comporta una <strong>decurtazione</strong> del prezzo di aggiudicazione nella misura dello 0,2% per ogni mese di ritardo per i primi nove mesi, e dello 0,5% per i successivi sei mesi, nel limite massimo di quindici mesi, oltre il quale il GSE dichiara la decadenza dalla graduatoria ed escute la cauzione definitiva.</p><ol><li><strong>Previsioni comuni a tutti gli impianti</strong></li></ol><p>Un’importante novità inserita nell’art. 9, comma 3, della bozza di Decreto, consiste nell’aggiornamento da parte del GSE del prezzo di aggiudicazione sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall’ISTAT, per tenere conto dell’<strong>inflazione</strong> registrata:</p><p>a) nel periodo intercorso tra la data in cui si tiene la procedura competitiva e la data di entrata in esercizio attesa dell’impianto, con un’indicizzazione sul 100% del prezzo di aggiudicazione;</p><p>b) nell’arco temporale della durata del contratto a partire dalla data di entrata in esercizio effettiva dell’impianto, con una indicizzazione parziale del prezzo di aggiudicazione commisurata alla quota dei costi di gestione e manutenzione dello stesso impianto, così come definita nelle regole operative.</p><p>Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto, Terna S.p.A., in collaborazione con il GSE, trasmetterà al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“<strong>MASE</strong>”), per la sua approvazione, una proposta di progressione temporale dei contingenti messi a disposizione per i successivi 5 (cinque) anni, articolata per tipologia, secondo il formato della Tabella 1 di cui all’art. 4 della bozza di Decreto. Entro lo stesso termine, Terna S.p.A. ed il GSE trasmetteranno al MASE, per la sua approvazione, una proposta di coefficienti da applicare alle offerte di riduzione del prezzo di esercizio presentate per ciascuna zona di mercato ai fini della definizione delle graduatorie (art. 4, commi 7 e 8).</p><p>Ai sensi dell’art. 9, comma 4, della bozza di Decreto, sia per gli impianti che accedono direttamente agli incentivi, sia per quelli che partecipano alle aste, il GSE eroga il contributo previsto per un periodo pari alla vita utile convenzionale degli impianti, indicata nell’Allegato 1 (<i>i.e.</i> <strong>20 anni </strong>per gli impianti di ogni fonte).</p><p>Secondo lo stesso art. 9, l’erogazione del prezzo di aggiudicazione si configura come:</p><p>a) pagamento da parte del GSE al produttore, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, di una <strong>tariffa omnicomprensiva</strong> per gli impianti di <strong>potenza non superiore a 200 kW</strong>. Di conseguenza il GSE provvede al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica prodotta, ferma restando la facoltà dei titolari di tali impianti di aderire al meccanismo di cui all’art. 9, comma 1, lett. b (c.d. “<i>contratto per differenza a due vie</i>”);</p><p>b) pagamento da parte del GSE al produttore, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, di un <strong>contributo</strong> di importo pari alla <strong>differenza tra il prezzo di aggiudicazione determinato in esito a procedura d’asta e il maggior valore tra 0 e il prezzo zonale dell’energia elettrica</strong>, restando al produttore la disponibilità dell’energia elettrica prodotta e la possibilità di valorizzare quest’ultima sul mercato. Qualora la suddetta differenza risulti <strong>positiva</strong>, il GSE eroga tale differenza sotto forma di corrispettivo; nel caso di differenza <strong>negativa</strong>, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al titolare la differenza.</p><p>Giova altresì segnalare che, ai sensi dell’art. 9, comma 5 (ferme restando le determinazioni dell’ARERA in materia di dispacciamento) <u>gli impianti che accedono alle procedure competitive ed aventi potenza superiore a 6 MW</u> hanno un <strong>obbligo di abilitazione alla fornitura di servizi di dispacciamento</strong> secondo le modalità di cui al comma 8, lett. b. Di contro, per gli impianti aventi potenza inferiore a tale soglia che partecipano alle procedure competitive, tale abilitazione è facoltativa.</p><p>Una previsione altrettanto importante è contenuta al comma 6 dello stesso art. 9 della bozza di Decreto, secondo cui il GSE calcola l’ammontare dei pagamenti del prezzo di aggiudicazione sulla base dell’<strong>energia</strong> <strong>producibile</strong> dell’impianto, in luogo della produzione netta immessa in rete, nei casi di:</p><p>a) impianti soggetti a fermate derivanti da ordini impartiti dai gestori delle reti al di fuori del mercato per il servizio del dispacciamento al fine della risoluzione di vincoli di rete locali e/o da cause di forza maggiore;</p><p>b) prezzi zonali nulli o negativi sul Mercato del Giorno Prima, ma nei limiti della somma del programma in entrata nel Mercato del Bilanciamento e della potenza offerta a prezzo nullo, o negativo, a salire sul Mercato del Bilanciamento;</p><p>c) impianti soggetti a taglio della produzione in esito a ordini di dispacciamento disposti da Terna S.p.A. sul Mercato del Bilanciamento e/o nelle piattaforme europee di bilanciamento mediante l’accettazione di offerte a scendere che devono essere presentate a prezzo non inferiore a zero<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15">[15]</a>.</p><p>Secondo quanto previsto dall’art. 10 della bozza di Decreto, la proposta di regole operative per l’accesso agli incentivi dovrà essere emanata dal GSE e trasmessa al MASE, per l’approvazione, entro 30 (trenta) giorni dall’entrata in vigore dello stesso Decreto.</p><p>Le regole operative definiranno, tra l’altro, i modelli per le istanze per l’accesso diretto al meccanismo di supporto e la partecipazione alle procedure di accesso allo stesso, le modalità di accesso semplificato per gli impianti che hanno accesso diretto agli incentivi di cui al Decreto anche in modo integrato con l’<i>iter</i> di connessione semplificato del modello unico ai sensi dell’art. 25, comma 4, del D. Lgs. n. 199/2021, le modalità di erogazione ed escussione della cauzione provvisoria e definitiva, gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari ed il calendario di dettaglio delle procedure da svolgere e le modalità con le quali viene automaticamente riallocata la potenza eventualmente non assegnata. Ai sensi del comma 3 del medesimo art. 8, il GSE emana il primo avviso pubblico entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto.</p><p>Per quanto riguarda le <strong>condizioni di cumulabilità</strong> degli incentivi di cui al Decreto, l’art. 12 chiarisce che il meccanismo di sostegno sia cumulabile con:</p><p>a) contributi in conto capitale (nella misura massima del 40% del costo dell’investimento) esclusivamente per gli impianti di nuova costruzione;</p><p>b) fondi di garanzia e fondi di rotazione;</p><p>c) agevolazioni fiscali nella forma di credito di imposta o di detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari ed apparecchiature.</p><p>In tali casi di cumulo degli incentivi con <strong>contributi in conto capitale</strong>, il prezzo di aggiudicazione è rimodulato applicando il fattore percentuale (1 - F), dove F rappresenta il parametro che varia linearmente da 0 (laddove non vi sia nessun contributo in contro capitale) a 35% (laddove il contributo in conto capitale assegnato o riconosciuto sia pari al 40% del costo dell’investimento (Allegato 1, punto 2). Si registra pertanto, rispetto alle previsioni del D.M. “<i>FER 1</i>”, a parità di entità di contributo in conto capitale, un aumento del fattore percentuale di riduzione dell’incentivo.</p><p>A titolo di esempio, nel caso di contributo in conto capitale pari al 40% del costo dell’investimento, il prezzo di aggiudicazione per un impianto fotovoltaico di nuova costruzione pari a 85,00 €/MWh sarà ridotto nella misura del 35% e sarà dunque pari a 55,25 €/MWh.</p><p>Due ulteriori ipotesi di correzione del prezzo di aggiudicazione (tra loro cumulabili) sono previste dallo stesso Allegato 1 (punto 2) della bozza di Decreto per:</p><p>i. gli impianti fotovoltaici in sostituzione di <i>eternit</i> o amianto (+35 €/MWh);</p><p>ii. gli impianti fotovoltaici realizzati su coperture qualora la potenza dell’impianto sia inferiore o uguale a 1 MW (+10 €/MWh).</p><p>Infine, l’Allegato 1 (punto 3) della bozza di Decreto prevede che, per gli interventi di integrale ricostruzione, rifacimento e potenziamento, al prezzo di aggiudicazione, determinato con le modalità di cui all’art. 9, si applichino le condizioni e le modalità previste dal D.M. “<i>FER 1</i>”, facendo riferimento ai costi di investimento previsti per la realizzazione dell’impianto di cui alla Tabella 1 dello stesso Allegato 1 alla Bozza di Decreto.</p><ol><li><strong>Progetti di grandi dimensioni</strong></li></ol><p>La <strong>procedura di valutazione accelerata per i progetti di grandi dimensioni</strong>, prevista dall’art. 6 della bozza di Decreto, rappresenta sicuramente un elemento di notevole interesse per gli operatori del settore. Tale procedura prevede, per gli <strong>impianti di potenza superiore a 10 MW</strong>, la possibilità per il proponente<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16">[16]</a> di formulare una specifica richiesta, congiunta alla domanda di autorizzazione unica, affinché il GSE esamini il progetto in via telematica parallelamente al procedimento di istruttoria di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 28/2011 e, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione unica, rilasci al proponente una <strong>qualifica di idoneità</strong> alla richiesta di accesso al meccanismo di supporto.</p><p>La conseguenza per gli impianti dotati della <strong>qualifica di idoneità</strong> risiede nel fatto che, qualora quest’ultimi partecipino alla prima gara utile ai sensi del Decreto, essi <u>non siano tenuti all’invio della documentazione afferente all’ottenimento del titolo abilitativo</u>.</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="mailto:piero.vigano@advant-nctm.com"><i>Piero Viganò</i></a><i>, </i><a href="mailto:giovanni.deluca@advant-nctm.com"><i>Giovanni De Luca</i></a><i> e </i><a href="mailto:ernesto.rossi@advant-nctm.com"><i>Ernesto Rossi</i></a><i>.</i></p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1">[1]</a> Se gli impianti realizzati sono ubicati su aree interessati da vincoli sopravvenuti alla realizzazione dell’impianto preesistente, l’intervento di ricostruzione può riguardare solo le opere, le infrastrutture e gli edifici non ricadenti nelle zone vincolate.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2">[2]</a> Ognuna avente autonomo codice sezione e codice “UP” così come identificati nel sistema Gaudì di Terna.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3">[3]</a> Per gli interventi di potenziamento l’accesso al meccanismo di supporto è consentito limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4">[4]</a> In tal caso, il requisito dell’obbligo di abilitazione alla fornitura dei servizi di dispacciamento di cui all’art. 9, comma 5 (vedi <i>infra</i>) è da intendersi rispettato per la potenza complessiva dell’impianto.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5">[5]</a> L’Allegato 2 della bozza di Decreto fissa i requisiti specifici per l’accesso agli incentivi per ogni tipologia di impianto. Con riferimento agli impianti fotovoltaici, viene specificato che <u>gli impianti fotovoltaici includono gli </u><strong><u>impianti agrivoltaici</u></strong> (Allegato 2, punto 3).</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6">[6]</a> Il principio del “<i>Do No Significant Harm</i>” (“<strong>DNSH”</strong>) consiste nel “<i>non arrecare un danno significativo” </i>all’ambiente. Alla luce dell’art. 10 della bozza di Decreto, le regole operative del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito il “<strong>GSE</strong>”) disciplineranno i requisiti costruttivi, prestazionali e di tutela ambientale cui devono conformarsi gli impianti anche al fine di rispettare il principio DNSH e gli schemi di avviso pubblico per ciascuna delle procedure previste, in conformità al medesimo principio.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7">[7]</a> Sono compresi gli impianti fotovoltaici su terreni agricoli ai sensi dell’art. 4-<i>ter</i>, comma 2, del D.L. n. 181/2023 (c.d. “<strong>Decreto Energia</strong>”), convertito con Legge n. 11/2024.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8">[8]</a> Art. 3, commi 2 e 3 della bozza di Decreto.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9">[9]</a> Regolamento (UE) n. 241/2021, consultabile al link: <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241" target="_blank" rel="noreferrer">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241</a> .</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10">[10]</a> Art. 13 del Regolamento (UE) n. 2020/852, consultabile al <i>link</i>: <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852" target="_blank" rel="noreferrer">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852</a> .</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11">[11]</a> FAQ pubblicata in data 21 aprile 2023 sul portale di Assistenza Clienti del sito del GSE, consultabile al seguente <i>link</i>: <a href="https://supportogse.service-now.com/csm?id=faq&amp;sys_id=2f2bc31ec3d2a114ff379b6ce00131d2" target="_blank" rel="noreferrer">https://supportogse.service-now.com/csm?id=faq&amp;sys_id=2f2bc31ec3d2a114ff379b6ce00131d2</a>.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12">[12]</a> Ai sensi dell’Allegato 1, punto 1, della Bozza di Decreto, il costo dell’investimento è fissato a:</p><ul><li>900 €/kW per il fotovoltaico;</li><li>1.300 €/kW per l’eolico;</li><li>4.800 €/kW per l’idroelettrico;</li><li>7.000 €/kW per i gas residuati dai processi di depurazione.</li></ul><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13">[13]</a> Per gli impianti nella titolarità delle Pubbliche Amministrazioni, i termini sono incrementati di sei mesi.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14">[14]</a> <i>Idem</i>.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15">[15]</a> Le previsioni di cui all’art. 9, comma 6, lett. b) e c), non si applicano agli impianti non soggetti all’obbligo di abilitazione alla fornitura di servizi di dispacciamento e agli impianti per cui tale abilitazione non venga decisa. Per gli impianti non abilitati di potenza superiore a 200 kW ed inferiori a 6 MW, l’erogazione è sospesa nelle ore in cui si registrino sul Mercato del Giorno Prima prezzi pari a 0 o negativi, ove previsto nel regolamento del mercato elettrico italiano, per un periodo superiore a 6 ore consecutive. Pertanto, il periodo di diritto al meccanismo di supporto è calcolato al netto delle ore totali in cui si è registrata la sospensione (art.9, comma 7).</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16">[16]</a> Deve osservarsi che, ai fini dell’art. 6, sono esclusi gli impianti di titolarità delle amministrazioni locali, previsti e finanziati nell’ambito delle misure sperimentali ed innovative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Idroelettrico</category>
                            
                                <category>PPA</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 03 Apr 2024 05:17:22 +0200</pubDate>
                        <title>Concordato preventivo – privilegio MCC in qualità di contro-garante</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/concordato-preventivo-privilegio-mcc-in-qualita-di-contro-garante</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Tribunale di Verona ha riconosciuto la natura privilegiata del credito applicando estensivamente la previsione di legge anche al caso in cui MCC non garantisca direttamente la banca erogatrice del finanziamento, ma un terzo che a sua volta si sia reso garante della banca.<strong>&nbsp;</strong><em>Una decisione che si aggiunge al panorama in formazione sul tema della garanzia pubblica nei finanziamenti emergenziali, in una fattispecie particolare non espressamente prevista dalla legge.</em><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/04/02.-Trib.-Verona.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 28 Mar 2024 02:45:34 +0100</pubDate>
                        <title>Il T.A.R. Emilia-Romagna conferma l&#039;effetto di variante agli strumenti urbanistici dell&#039;autorizzazione unica ex D.Lgs. n. 387/2003</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-t-a-r-emilia-romagna-conferma-leffetto-di-variante-agli-strumenti-urbanistici-dellautorizzazione-unica-ex-d-lgs-n-387-2003</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con le sentenze nn. <a href="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=tar_pr&amp;nrg=202100133&amp;nomeFile=202400063_01.html&amp;subDir=Provvedimenti" target="_blank" rel="noreferrer">63</a> e <a href="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=tar_pr&amp;nrg=202100175&amp;nomeFile=202400064_01.html&amp;subDir=Provvedimenti" target="_blank" rel="noreferrer">64</a>/2024, pubblicate in data 22 marzo 2024, il T.A.R. per l’Emilia-Romagna (sezione staccata di Parma) ha rigettato tre ricorsi avverso l’annullamento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (“<strong>PAUR</strong>”), relativo alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico nel Comune di Noceto (PR) di potenza di picco pari a 5.756,1 KWp e di titolarità dalla NB4 S.r.l. assistita dall’Avv. Giovanni Battista De Luca, Partner dello studio legale ADVANT Nctm (dipartimento di <i>Energy &amp; Infrastructures</i>).</p><p>I ricorsi presentati dai privati proprietari di immobili limitrofi alle aree interessate dal progetto si inseriscono nel contenzioso amministrativo generato dalla sindrome cd. <i>Nimby</i> (“<i>Not In My Back Yard”</i>) per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, spesso osteggiata dai proprietari di immobili situati nelle zone vicine alle aree di progetto attraverso la presentazione di ricorsi con cui, genericamente, si lamenta la violazione degli strumenti urbanistici vigenti e si dichiara di agire a tutela dell’asserito interesse paesaggistico asseritamente leso.</p><p>Nella prospettazione dei ricorrenti, il PAUR sarebbe stato illegittimo poiché:</p><ul><li>derivante da una variazione degli strumenti urbanistici operata al solo scopo di permettere la realizzazione di un impianto fotovoltaico su una porzione di area originariamente a destinazione residenziale (e pertanto incompatibile con la costruzione dell’opera stessa), poi mutata in “<i>ambiti agricoli di rilievo paesaggistico</i>”;</li><li>la valutazione dell’idoneità delle aree di progetto sarebbe dipesa dalla natura di “<i>area di cava dismessa</i>” delle stesse, afferendo tale qualifica solo ad una porzione dell’area di progetto, classificata come agricola.</li></ul><p>I giudici amministrativi hanno invece confermato la legittimità dell’operato dell’Amministrazione regionale, in quanto, all’esito della variazione urbanistica prodotta dal PAUR, tutte le aree interessate dall’impianto e dalle opere connesse risultavano ricadere in “<i>ambiti agricoli di rilievo paesaggistico</i>” e, dunque, in aree idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici ai sensi dell’Allegato 1 (lettera B, punto 7) della Deliberazione di Assemblea Legislativa (“<strong>D.A.L</strong>”) della Regione Emilia-Romagna n. 28/2010.</p><p>Infatti, il TAR ha avuto occasione di ribadire che l’autorizzazione unica rilasciata <i>ex</i> art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 configura, anche ai sensi delle linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010, <i>“ove occorre, variante allo strumento urbanistico</i>” (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 7 febbraio 2024, n. 471).</p><p>Tale effetto automatico di variante agli strumenti di pianificazione urbanistica, derivante dall’autorizzazione unica e riconosciuto dalla stessa legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 4/2018 (art. 21, commi 1 e 3), è funzionale alla realizzazione in tempi celeri, nell’ottica di una maggiore semplificazione e dell’accelerazione procedimentale, di opere di pubblica utilità quali gli impianti fotovoltaici.</p><p>Riguardo la natura di “<i>cava dismessa</i>” di parte delle aree di progetto, il TAR ha respinto le argomentazioni dei ricorrenti, chiarendo che tale qualificazione fosse solo un elemento valutativo <i>ad abundantiam</i>, richiamato nello Studio di Impatto Ambientale (“<strong>S.I.A.</strong>”) ed in sede di conferenza di servizi, ma non posto a fondamento della valutazione dell’idoneità dell’area interessata dall’intervento (basata sulla qualificazione complessiva della stessa in ambito agricolo di rilievo paesaggistico).</p><p>In definitiva, per la valutazione in tema di idoneità delle aree d’impianto e delle opere connesse ai fini autorizzativi, la destinazione urbanistica rilevante consiste in quella determinata all’esito del procedimento di autorizzazione unica, specialmente laddove il provvedimento autorizzatorio abbia eventualmente prodotto una variante agli strumenti urbanistici ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 27 Mar 2024 05:14:38 +0100</pubDate>
                        <title>Concordato preventivo – Classamento dei crediti bancari garantiti SACE/MCC</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/concordato-preventivo-classamento-dei-crediti-bancari-garantiti-sace-mcc</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Tribunale di Treviso ha ritenuto corretto il classamento del credito del fondo pubblico in privilegio con riserva, alla luce dell’orientamento di legittimità che ritiene sorto il credito privilegiato di SACE/MCC fin dall’origine della concessione della garanzia, ancorché condizionato al verificarsi dell’inadempimento del prenditore (Cass. 18148/2023).<em>Si tratta di una soluzione ragionevole e ispirata anche a ragioni pratiche, attraverso la creazione della c.d. “classe fantasma” del creditore privilegiato finanziatore pubblico garante, quale alternativa all’appostazione di un fondo rischi.</em><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/03/01.-Trib.-Treviso.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 18 Mar 2024 02:32:35 +0100</pubDate>
                        <title>L&#039;UE, le tasse sui carburanti e il futuro del trasporto marittimo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lue-le-tasse-sui-carburanti-e-il-futuro-del-trasporto-marittimo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p id="ember575" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph"><strong>Il semestre belga di Presidenza del Consiglio Ue ha riaperto il dibattito sulla revisione della Direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici ETD </strong>(Energy Taxation Directive), l’ultima proposta ancora in discussione tra quelle contenute nel pacchetto “Fit for 55”: ETS, FuelEu Maritime e AFIR hanno concluso infatti il loro percorso per il settore marittimo.</p><p id="ember576" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph">L’ETD costituisce la cornice europea della tassazione dei prodotti energetici usati come carburanti e combustibili, lasciando ai singoli Stati membri la libertà di fissare le proprie aliquote purché siano rispettati i valori minimi indicati nel testo. Nella Direttiva attualmente in vigore vi sono diverse esenzioni integrali dal campo di applicazione della norma, tra cui quella per i carburanti impiegati nel settore marino. <strong>La revisione proposta dalla Commissione prevede l’inclusione dei carburanti a uso marittimo tra i prodotti soggetti a tassazione.</strong> Trattandosi di materia fiscale, la revisione dell’ETD è soggetta alla procedura legislativa speciale di consultazione in cui gli Stati membri sono sostanzialmente responsabili, su proposta della Commissione, mentre il Parlamento Ue fornisce un’opinione non vincolante. Le discussioni più importanti si tengono quindi in Consiglio, dove in passato la proposta si è arenata più volte per l’impossibilità degli stati di concordare una formulazione soddisfacente. L’approvazione è possibile soltanto all’unanimità, anziché a maggioranza qualificata: una salvaguardia importante, da tenere in dovuta considerazione, riservata ai temi più sensibili.</p><p id="ember577" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph">Riguardo alla proposta formulata dalla Presidenza belga, che ha presentato un compromesso in discussione in questi giorni, occorre prendere posizione sia nel merito sia nel metodo. Essa pone infatti una serie di <strong>criticità rilevanti</strong>, pur prevedendo alcune deroghe per i carburanti impiegati nei collegamenti con e tra le isole di uno stesso paese e un ambito limitato alle tratte intra-europee. Anzitutto, non sono stati presi in dovuta considerazione gli effetti che la tassazione dei carburanti avrà sull’aumento dei costi operativi delle navi che operano i servizi di prossimità esclusi dalle deroghe proposte. Nella revisione dell’ETD, si pone peraltro un problema tipico della normativa climatica europea: <strong>la mancanza di una valutazione d’impatto complessiva degli effetti cumulativi provocati dai diversi provvedimenti</strong>. Dalle istituzioni Ue e nazionali non è mai stata realizzata un’analisi soddisfacente, scientifica e predittiva del combinato disposto dei regimi ETS, FuelEu Maritime, AFIR e ETD. Misure economicamente sostenibili, se singolarmente prese, che pongono tuttavia seri problemi al comparto nel loro insieme. Senza contare l’impatto drammatico sulle attività di fornitura dei carburanti marini.</p><p id="ember578" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph">Le valutazioni d’impatto proposte dalla Commissione Ue hanno sovente un carattere giustificativo del provvedimento stesso, anziché una funzione critica d’indagine e di correzione di eventuali effetti negativi. Un’osservazione, quest’ultima, che viene formulata sempre più spesso a Bruxelles: la Commissione assume a priori la bontà di un provvedimento e, in seguito, cerca di giustificarla con una valutazione d’impatto. <strong>Riguardo all’ETD, devono esserne valutati gli effetti in un’ottica d’insieme, considerando anche le conseguenze dell’impiego del CII IMO sull’operatività delle navi</strong>. In secondo luogo, va rilevata l’assenza di valutazione economica degli effetti della misura sulle finanze degli stati. Sia perché la revisione dell’ETD modifica il paradigma della tassazione dei prodotti energetici tout court, sia perché l’aumento dei costi del carburante può comportare l’insostenibilità economica di linee che hanno un interesse “generale” e sulle quali lo stato dovrà quindi intervenire economicamente per salvaguardare la fornitura di un servizio strategico. Potenzialmente devastante, inoltre, sarà l’effetto della revisione dell’ETD sulle attività dei depositi costieri e sull’intera filiera industriale che serve il settore marino. Con un serio rischio di fuga verso il bunkeraggio in paesi extra-Ue per molti servizi marittimi.</p><p id="ember579" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph"><strong>Un ultimo problema riguarda l’assenza di riferimenti alle Autostrade del Mare. </strong>L’aumento dei costi dovuto a ETS e FuelEU Maritime rischia infatti di favorire lo spostamento dal trasporto marittimo a quello terrestre, essendo i servizi delle Autostrade del Mare in diretta concorrenza con quelli su strada. L’imposizione di accise sul carburante marino aumenterà ulteriormente il differenziale tra queste due modalità, a detrimento della sostenibilità economica delle Autostrade del mare su cui l’Europa e l’Italia stanno invece investendo da tempo.Le prossime settimane sono fondamentali. La discussione in Consiglio potrà subire un’accelerazione, giungendo all’approvazione del testo entro giugno, oppure fermarsi nuovamente per l’opposizione degli stati membri più colpiti dalle misure contenute nella revisione dell’ETD.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 08 Mar 2024 04:42:07 +0100</pubDate>
                        <title>China Data Protection Report 2024</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/china-data-protection-report-2024</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>This short guide will help you navigate through the data security management laws and regulations of the People’s Republic of China (“PRC”).</p><p><a href="http://example.comfileadmin/nctm/PDF/China_report.pdf"><strong><u>Click here for the entire document</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 05 Mar 2024 04:55:52 +0100</pubDate>
                        <title>Città Metropolitana di Milano: approvate le prime tre Strategie Tematico-Territoriali Metropolitane</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/citta-metropolitana-di-milano-approvate-le-prime-tre-strategie-tematico-territoriali-metropolitane</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso 28 febbraio il Consiglio Metropolitano di Milano ha approvato le prime tre Strategie Tematico-Territoriali Metropolitane (STTM), predisposte ai sensi dell’art. 7-bis delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Metropolitano (PTM).</p><p>Le STTM sono strumenti di approfondimento e di attuazione del PTM che prefigurano linee di gestione del territorio in settori specifici fortemente integrati, su temi di rilevanza sovracomunale e metropolitana prioritari secondo i principi e gli obiettivi generali del PTM. Tramite le STTM, la Città metropolitana di Milano persegue un’attività di pianificazione circolare e flessibile, basata su un processo partecipativo che coinvolge enti pubblici, esperti e operatori del settore.</p><p>Le prime tre STTM approvate, efficaci a valle della pubblicazione sull’Albo Pretorio <i>on-line</i> della Città metropolitana, sono:</p><ul><li><strong>STTM 1 per la sostenibilità, le emergenze ambientali e la rigenerazione territoriale;</strong></li><li><strong>STTM 2 per la coesione sociale, i servizi sovracomunali e metropolitani;</strong></li><li><strong>STTM 3 per l’innovazione degli spazi della produzione, dei servizi e della distribuzione.</strong></li></ul><p>In conformità alle previsioni del PTM, i comuni dovranno riprendere e sviluppare, adattandoli alla scala locale, i contenuti delle STTM nei rispettivi strumenti di pianificazione.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/DCM_5-2024_merged.pdf" target="_blank" rel="noopener"><u>Clicca qui per leggere il documento</u></a></p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="mailto:rosemarie.serrato@advant-nctm.com"><i>Rosemarie Serrato</i></a><i> e </i><a href="mailto:sara.petricciuolo@advant-nctm.com"><i>Sara Petricciuolo</i></a><i>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 04 Mar 2024 08:40:20 +0100</pubDate>
                        <title>Accordi di ristrutturazione 57 CCII – Vale l’accettazione tardiva degli Enti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/accordi-di-ristrutturazione-57-ccii-vale-laccettazione-tardiva-degli-enti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’espresso consenso (o dissenso), trasmesso dagli Enti titolari di crediti fiscali e contributivi destinatari di proposta di trattamento, prima del decorso del termine di 90 giorni indicato dall’art. 63, comma 2, CCII rende superfluo attendere il tempo eventualmente residuo per adottare i conseguenti provvedimenti di non applicazione (o applicazione) del <em>cram-down</em>.<em>La pronuncia si iscrive in un orientamento di merito finalizzato alla speditezza del processo.</em><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/03/13.-Trib.-Reggio-Calabria-9.06.2023.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 26 Feb 2024 03:18:52 +0100</pubDate>
                        <title>Concordato semplificato: efficacia preclusiva della relazione negativa dell’esperto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/concordato-semplificato-efficacia-preclusiva-della-relazione-negativa-dellesperto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Corte ha confermato il rigetto dell’omologa del concordato semplificato, a causa della relazione finale negativa dell’Esperto, ritenendo che la relazione positiva sia requisito imprescindibile per l’omologazione del concordato semplificato e che non sia possibile una diversa valutazione da parte del Tribunale o in sede di impugnazione.<em>Una pronuncia restrittiva che, se da un lato valorizza il ruolo dell’esperto, dall’altro esclude la tutela del debitore rispetto a valutazioni non corrette e preclude l’accesso a un percorso liquidatorio più rapido ed equivalente nel risultato per i creditori.</em>&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/02/12.-C.App_.-Salerno-06.04.2023.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 23 Feb 2024 10:36:01 +0100</pubDate>
                        <title>Jobs Act nuovamente al vaglio della Corte costituzionale: tutela reintegratoria in tutti i casi di nullità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/jobs-act-nuovamente-al-vaglio-della-corte-costituzionale-tutela-reintegratoria-in-tutti-i-casi-di-nullita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Corte costituzionale, con sentenza n. 22/2024, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, limitatamente alla parola “<em>espressamente</em>”.Tale norma è stata ritenuta costituzionalmente illegittima nella parte in cui limitava la tutela reintegratoria ai soli licenziamenti intimati in violazione di norme in casi in cui la nullità era “espressamente previste dalla legge”.La Corte di cassazione, rimettendo la questione alla Consulta, sollevava la questione di costituzionalità in riferimento all’articolo 76 della Costituzione, per violazione del criterio di delega fissato dall’art. 1, comma 7, lettera c), della legge n. 183 del 2014 (c.d. <em>Jobs Act</em>) al fine di dirimere il dubbio circa il fatto se, in caso di licenziamento nullo, dichiarato tale sulla base di una nullità di ordine generale, la tutela dovesse essere solo quella indennitaria oppure la, più forte, tutela reintegratoria.La Corte costituzionale ha ritenuto fondata la censura, sottolineando che il riferimento ai “licenziamenti nulli” nel testo della legge delega non prevedeva alcuna distinzione tra nullità testuali e gli altri tipi di nullità ai fini della applicazione della tutela reintegratoria, prevedendo unicamente la possibilità di operare una distinzione per i licenziamenti disciplinari ingiustificati.Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata, limitatamente alla parola “espressamente”, consegue che il regime sanzionatorio del licenziamento nullo è lo stesso sia che nella disposizione imperativa violata ricorra l’espressa sanzione della nullità sia che ciò non sia testualmente previsto, sempre che la nullità sia riconducibile a categorie di ordine generale.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:francesco.deplano@advant-nctm.com">Francesco Deplano</a> e <a href="mailto:susanna.pagannone@advant-nctm.com">Susanna Pagannone</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 22 Feb 2024 03:28:55 +0100</pubDate>
                        <title>Nullo, in quanto discriminatorio, il licenziamento per inidoneità assoluta e permanente alle mansioni di un insegnante affetto da sclerosi multipla</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nullo-in-quanto-discriminatorio-il-licenziamento-per-inidoneita-assoluta-e-permanente-alle-mansioni-di-un-insegnante-affetto-da-sclerosi-multipla</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro (sentenza n. 4276/2023), ha dichiarato nullo in quanto discriminatorio il licenziamento intimato per asserita inidoneità assoluta e permanente alle mansioni di un insegnante affetto da sclerosi multipla, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di un periodo di prova e formazione finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.In particolare, il Tribunale, anche in applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza europea, partendo dall’assunto per il quale un lavoratore disabile è maggiormente esposto al rischio di vedersi applicare la normativa in materia di comporto rispetto a un lavoratore non disabile, ha accolto le domande del lavoratore, rilevando una duplice forma discriminatoria: indiretta, per effetto della forzata applicazione della disciplina ordinaria del comporto ad un disabile in condizioni di gravità già certificata (il quale è stato indotto a richiedere l’aspettativa non retribuita nell’imminenza della scadenza del comporto, perdendo il sostegno economico), nonché diretta, poichè il licenziamento è stato intimato unicamente in ragione della patologia, senza adottare “accomodamenti ragionevoli” (misure o rimedi idonei ad eliminare od anche solo attenuare la situazione svantaggiosa per il soggetto disabile), basandosi su un accertamento non definitivo e precludendo al ricorrente lo svolgimento effettivo del periodo di prova e formazione per il quale era stato assunto.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:liz.sanchez@advant-nctm.com">Liz Sanchez</a> e <a href="mailto:elia.evangelista@advant-nctm.com">Elia Evangelista</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 19 Feb 2024 08:34:31 +0100</pubDate>
                        <title>Il recepimento della direttiva europea sui gestori e acquirenti di crediti (2021/2167)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-recepimento-della-direttiva-europea-sui-gestori-e-acquirenti-di-crediti-2021-2167</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Prime considerazioni sul regime autorizzatorio dei gestori di crediti e sulla disciplina degli acquirenti di crediti</strong></em><span style="text-decoration: underline;">Sommario</span>:</p><ol> <li>La genesi della Direttiva</li> <li>L'ambito di applicazione</li> <li>I gestori di crediti e l'autorizzazione a svolgere l'attività</li> <li>Gli acquirenti di crediti</li> <li>Lo schema di proposta di recepimento</li></ol><p>&nbsp;</p><ol> <li><strong>La genesi della Direttiva</strong></li></ol><p>La Direttiva UE/2021/2167 (la “<strong>Direttiva</strong>”) in materia di gestori ed acquirenti di crediti nota anche come <em>Secondary Market Directive</em>, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L’8 dicembre 2021, avrebbe dovuto essere recepita dal legislatore nazionale entro il 29 dicembre 2023.Nelle more dell’approvazione della legge di delegazione europea 2022-2023, e proprio in considerazione del fatto che il decorso del termine sopra indicato fissato dalla Direttiva richiede l’emanazione in tempi brevi del decreto legislativo di attuazione, il Dipartimento del Tesoro ha recentemente posto in consultazione uno schema di proposta di recepimento della Direttiva.Come noto, la Direttiva costituisce il punto di approdo di un percorso iniziato nel 2017 con la proposta della Commissione – accolta favorevolmente dal Parlamento Europeo e dal Consiglio – di integrare il processo per il completamento dell’Unione Bancaria con misure di riduzione dei crediti deteriorati, attuate mediante la condivisione e la riduzione del rischio<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, e con la elaborazione della c.d. “NPL Strategy”, poi rivista nel 2020 a seguito della crisi pandemica, che si poneva i seguenti obbiettivi:</p><p style="padding-left: 30px;">(i) lo sviluppo di un mercato secondario per i <em>distressed assets</em>, al fine di consentire alle banche di rimuovere gli <em>NPLs</em> dai loro bilanci e di garantire al contempo maggior protezione per i debitori;(ii) riformare la normativa europea in materia di insolvenza e protezione del debitore, con l’obiettivo di armonizzare i vari quadri normativi in materia di insolvenza nell’ambito dell’UE, mantenendo al contempo elevati <em>standard</em> di protezione per i consumatori;(iii) supportare la costituzione e la cooperazione di <em>asset management companies</em> (AMCs) a livello Europeo; e(iv) attuare misure precauzionali di sostegno pubblico (c.d. "<em>asset protection schemes</em>") al fine di garantire la continuità del supporto all’economia reale ai sensi della direttiva europea di risanamento e risoluzione delle crisi bancarie<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> e dei quadri normativi relativi agli aiuti di stato.</p>La Commissione ha quindi emanato nel 2018 un pacchetto normativo finalizzato ad affrontare la questione dei <em>Non Performing Loans</em> nell’ambito dell’Unione Europea e, nello specifico, a gestire lo <em>stock</em> di crediti deteriorati e prevenirne l’aumento<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.In tale contesto, sulla base della considerazione che “<em>la riduzione degli attuali stock di crediti deteriorati e la prevenzione di un eventuale eccessivo accumulo in futuro di crediti deteriorati sono obiettivi che presentano una chiara rilevanza a livello dell’Unione europea</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, la Direttiva si pone l’obiettivo – tra gli altri – di “<em>incoraggiare lo sviluppo di mercati secondari dei crediti deteriorati nell’Unione eliminando gli ostacoli, e stabilendo relative garanzie, al trasferimento dei crediti deteriorati da parte di enti creditizi ad acquirenti di crediti, garantendo al tempo stesso la tutela dei diritti dei debitori</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.&nbsp;<ol start="2"> <li><strong>Ambito di applicazione </strong></li></ol><p>Quanto all’ambito di applicazione, la Direttiva si applica:</p><p style="padding-left: 30px;">(i) ai gestori di crediti che agiscono per conto di un acquirente di crediti; e(ii) agli acquirenti di crediti che acquisiscono i diritti del creditore derivanti da crediti <em>non-performing</em> e/o dai relativi contratti da cui sorgono i crediti <em>non-performing</em>, originati da istituti di credito stabiliti dell'Unione Europea.</p>La Direttiva, tuttavia, non trova applicazione ove la gestione del credito <em>non-performing</em> bancario sia effettuata da un ente creditizio stabilito nell’Unione, da un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>, ovvero da altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito verso i consumatori.In forza della Direttiva viene quindi delineato un sistema “<em>differenziato</em>” per i crediti deteriorati di origine bancaria, disciplinati dalle norme di recepimento della medesima, rispetto a quello previsto per i crediti di natura diversa da quella deteriorata e/o di origine non bancaria, per i quali rimarrà in vigore l’attuale sistema normativo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.&nbsp;<ol start="3"> <li><strong>I gestori di crediti e l’autorizzazione a svolgere l’attività</strong></li></ol><p>L’articolo 3 della Direttiva definisce il gestore di crediti come una persona giuridica che, nel quadro della sua attività̀ d’impresa, gestisce e fa rispettare i diritti e gli obblighi legati ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso, per conto di un acquirente di crediti, e svolge una o più̀ delle attività̀ di gestione dei crediti. Per attività di gestione di crediti, si intende lo svolgimento di una o più̀ delle attività̀ seguenti: (i) riscuotere o recuperare dal debitore, conformemente al diritto nazionale, i pagamenti dovuti in relazione ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso; (ii) rinegoziare con il debitore, conformemente al diritto nazionale, i termini e le condizioni relativi ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso, in linea con le istruzioni impartite dall’acquirente di crediti, qualora il gestore di crediti non sia un “intermediario del credito” ai sensi dell’articolo 3 lettera f) della direttiva 2008/48/CE o dell’articolo 4 punto 5 della direttiva 2014/17/UE; (iii) gestire eventuali reclami relativi ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso; e (iv) informare il debitore di qualsiasi variazione dei tassi d’interesse, degli oneri o dei pagamenti dovuti legati ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso.Ai sensi della Direttiva, il quadro normativo applicabile ai gestori di crediti ricomprende in particolare, <em>inter alia</em>, l’obbligo di ottenere un’autorizzazione preventiva all’attività di gestione da parte dell’autorità nazionale competente. Nello specifico, la procedura delineata dalla Direttiva<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> prevede che il gestore debba ottenere un’autorizzazione nello Stato membro d’origine prima di iniziare la propria attività. L’autorizzazione verrà rilasciata dalle autorità competenti, identificate all’interno delle disposizioni nazionali di recepimento della Direttiva, ove sussistano i requisiti per la concessione di cui all’articolo 5 della Direttiva, autorità alla cui vigilanza è previsto venga sottoposto il gestore autorizzato.&nbsp;</p><ol start="4"> <li><strong>Gli acquirenti di crediti</strong></li></ol><p>Il Titolo III (<em>Acquirenti di crediti</em>) della Direttiva liberalizza l’attività di cessione da parte degli enti creditizi agli “<em>acquirenti di crediti</em>”, per i quali quindi non è previsto alcun regime autorizzativo, prevedendo, a carico degli enti creditizi stessi, obblighi informativi a favore dell’acquirente in sede pre-negoziale e di <em>due diligence</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>. A carico degli acquirenti, oltre all’obbligo di nomina di un gestore di crediti, sono previsti obblighi a favore dell’autorità di vigilanza, per finalità statistiche e di monitoraggio<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.&nbsp;</p><ol start="5"> <li><strong>Lo schema di proposta di recepimento (lo “Schema”)</strong></li></ol><p>La disciplina proposta nello Schema troverà applicazione attraverso l’introduzione all’interno del Titolo V del Testo Unico Bancario di un nuovo Capo II, dedicato all’attività di acquisto e gestione dei crediti in sofferenza. Tale nuovo Capo II includerà le norme relative alla nuova figura del “gestore di crediti in sofferenza”, che dovrà essere autorizzato all’esercizio di tale attività - e conseguentemente - vigilato da Banca d’Italia. Sono poi previsti altri interventi sul Titolo VI in materia di trasparenza e rapporti con i clienti, oltre che sulla disciplina sanzionatoria di cui al Titolo VIII.&nbsp;<em>5.1 &nbsp; L’ambito oggettivo e soggettivo</em>Coerentemente con l’impostazione della Direttiva, la nuova disciplina riguarda solo i crediti c.d. “finanziari”, cioè concessi da banche ed altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti (quali, ad esempio, intermediari finanziari di cui all’art 106 TUB, fondi di investimento, società veicolo di cartolarizzazione). Non riguarda, invece, i crediti di altra natura quali i crediti commerciali, quelli derivanti da contratti di fornitura od appalto, <em>utilities</em>, etc.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>, per i quali continuerà ad applicarsi la disciplina vigente.Lo Schema sembra poi sfruttare alcuni degli spazi di flessibilità riconosciuti dalla Direttiva agli Stati membri.Una prima scelta in tal senso, in applicazione di quanto previsto dall’art. 2, par. 3 dalla Direttiva, è quella di limitare l’ambito di applicabilità della nuova disciplina, all’interno dei crediti deteriorati, ai soli crediti classificati come in sofferenza secondo le disposizioni attuative della Banca d’Italia. Pertanto, fatte salve le eccezioni specificamente previste, la nuova disciplina si riferisce esclusivamente all’acquisto di crediti in sofferenza da parte di acquirenti di crediti in sofferenza in relazione alla gestione di crediti in sofferenza.Per converso la nuova disciplina non si applica alla gestione effettuata: (i) dai gestori degli organismi di investimento collettivo del risparmio in relazione ai fondi da essi gestiti; (ii) dalle banche (con riferimento ai crediti da esse sia concessi che acquistati); (iii) dagli intermediari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB (con riferimento ai crediti dagli stessi sia concessi che acquistati), purché svolta in Italia.Lo Schema, in applicazione dell’art. 2, par. 4 della Direttiva, prevede poi che le nuove disposizioni non si applichino alla gestione di crediti in sofferenza effettuata nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 130, quando l’acquirente dei crediti è una società veicolo per la cartolarizzazione di cui all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2017/2402 (c.d. “<em>securitisation regulation”</em>)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.Ciò dovrebbe significare che per la gestione dei crediti qualificati come sofferenze e acquistati da veicoli di cartolarizzazione ex “<em>securitisation regulation</em>” resterebbe obbligatorio avvalersi, quale “<em>master servicer</em>”, di una banca o di un intermediario finanziario ex art. 106 TUB, mentre l’attività di “<em>special servicer</em>” potrebbe essere esercitata – in regime di esternalizzazione – secondo quanto avviene oggi, e quindi senza che lo “<em>special servicer</em>” debba ottenere un’autorizzazione ai sensi della nuova disciplina. Ciò è particolarmente rilevante per tutti gli “<em>special servicer” </em>dotati di sola autorizzazione <em>ex</em> articolo 115 TULPS, che potrebbero continuare a svolgere tale attività di gestione di crediti in base a detta autorizzazione.Per prevedere tale esclusione lo Schema fa riferimento, in senso ampio, (in questo senso riprendendo la Direttiva) alla gestione dei crediti effettuata nell’ambito di operazioni di cartolarizzazioni europee, ma il testo potrebbe meglio chiarire che l’esclusione si applica appunto tanto al “<em>master servicer</em>” che allo “<em>special servicer</em>”.Sul punto vale la pena riprendere un’osservazione già formulata dai primi commentatori della Direttiva.Molte operazioni di cartolarizzazione italiane relative a crediti in sofferenza non rientrano fra le cartolarizzazioni “<em>europee</em>” e sono assoggettate solo alla Legge n. 130/1999. Ciò significa che le cartolarizzazioni c.d. “<em>domestiche</em>” non rientrano nell’esclusione di cui alla Direttiva e allo Schema, e di conseguenza i veicoli di cartolarizzazione che acquistano crediti in sofferenza nell’ambito di tali cartolarizzazioni saranno soggetti alla nuova disciplina, e quindi dovranno affidare la gestione dei medesimi ad un gestore di crediti in sofferenza autorizzato, ad una banca o ad intermediario finanziario ex art. 106 TUB. Qui si pone a prima vista un problema di coordinamento con la legge 130/1999 (di cui nello Schema non sembra prevista la modifica), che all’articolo 2, comma 6 prevede ora che le attività di riscossione dei crediti ceduti vengano svolte da banche od intermediari finanziari ex art. 106, mentre tale attività dovrebbe appunto anche poter essere svolta dai gestori di crediti in sofferenza.Dall’altro lato nella gestione dei crediti in sofferenza delle cartolarizzazioni c.d. “domestiche” si pone il tema se gli “<em>special servicer</em>” dotati di sola autorizzazione <em>ex</em> articolo 115 TULPS, per poter svolgere attività di gestione, debbano comunque dotarsi anche della “nuova autorizzazione” ovvero possano solo operare quali fornitori di servizi di gestione dei crediti sulla base di un contratto di esternalizzazione di cui all’art. 12 della Direttiva<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.È poi previsto che con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possano essere individuati altri soggetti che, in considerazione dell’attività svolta, sono esclusi dall’ambito di applicazione della nuova disciplina. Probabilmente tale disposizione è destinata a dare attuazione al disposto dell’art. 2, par. 6 della Direttiva, che fa espresso riferimento all’attività di gestione dei crediti effettuata da notai, ufficiali giudiziari pubblici, o avvocati, quando tale attività di gestione è esercitata nel quadro delle rispettive professioni.&nbsp;<em>5.2&nbsp; &nbsp;L’acquisto di crediti in sofferenza a titolo oneroso</em><em>&nbsp;</em>Lo Schema chiarisce che l’acquisto a titolo oneroso di crediti in sofferenza non costituisce attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 106 del TUB. Quindi, in conformità alla Direttiva, mentre l’attività di gestione è soggetta ad autorizzazione, l’acquisto è liberalizzato. La liberalizzazione è peraltro limitata al solo acquisto a titolo oneroso di crediti in sofferenza, mentre per l’acquisto a titolo professionale di crediti diversi dalle sofferenze, in attuazione di quanto previsto dal considerando 16 della Direttiva, rimane la riserva di legge.Qui va evidenziato che nella definizione dell’attività di gestione dei crediti in sofferenza, lo Schema prevede che l’attività di rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali con il debitore sia consentita al gestore di credito “a condizione che non costituisca attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 106” e che a tal fine non rilevano la mera “estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento”.&nbsp;<em>5.3</em>&nbsp;&nbsp; <em>L’obbligo per gli acquirenti di credito di nominare un gestore</em>Mentre l'art. 17, par. 1, lett. a) della Direttiva prevede l’obbligo di nominare, da parte dell’acquirente di crediti, un soggetto che svolga attività di gestione dei crediti solamente con riferimento all’acquisto di crediti in sofferenza vantati nei confronti dei consumatori, lo Schema – sfruttando la stessa flessibilità concessa in tal senso dall’art. 17, par. 1 stesso <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>–&nbsp; sembra prevedere che l’acquirente di crediti sia sempre tenuto a nominare un gestore di crediti (ovvero una banca od un intermediario finanziario ex art. 106 TUB), indipendentemente, dunque, dalla tipologia di soggetti verso i quali tali crediti in sofferenza sono vantati. Tale scelta pare obbedire ad esigenze di vigilanza (l’autorità potrebbe così sempre interfacciarsi con un soggetto regolamentato) ed alla volontà di assicurare maggiore tutela al debitore ceduto. Si tratta di un aspetto che potrebbe forse essere chiarito meglio nello Schema.Non è invece previsto venga esercitata l’opzione di cui all’art. 17, par. 4 della Direttiva, che consente agli Stati membri di autorizzare gli acquirenti di crediti a ricorrere anche a persone fisiche per la gestione di crediti.&nbsp;<em>5.4</em>&nbsp;&nbsp; <em>Il rilascio dell’autorizzazione</em>Accanto alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del TUB, l’attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza potrà essere svolta da coloro che hanno ottenuto l’autorizzazione prevista dalla nuova disciplina (l’”<strong>Autorizzazione</strong>”).Tale Autorizzazione dovrà essere richiesta alla Banca d’Italia e sarà dalla stessa concessa a condizione che sussistano i requisiti delineati, <em>inter alia</em>, nel nuovo articolo 114.6 del Capo II, Titolo V del TUB, nonché nelle future disposizioni attuative.L’art. 114.6 co. 1 del Capo II, Titolo V del TUB, riprendendo l’art. 5 della Direttiva, prevede che la Banca d’Italia conceda l’Autorizzazione qualora il richiedente, <em>inter alia</em>, abbia (i) adottato la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; (ii) la sede legale e la direzione generale situate nel territorio della Repubblica; (iii) presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, i dispositivi di governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, le politiche e le procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori, incluse quelle per la gestione dei reclami.L’art. 114.6 rimette poi alle future disposizioni attuative di Banca d’Italia la disciplina relativa alla procedura di autorizzazione, alla valutazione delle condizioni di cui al co. 1 dell’art. 114.6, nonché a quella relativa alle ipotesi di revoca o decadenza dell’Autorizzazione.&nbsp;<em>5.5</em>&nbsp;&nbsp; <em>Il regime transitorio</em>Lo Schema è posto in pubblica consultazione fino al 29 febbraio 2024. Il relativo decreto legislativo, una volta approvato, entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.Lo Schema stesso, in conformità al termine di 6 (sei) mesi previsto dalla Direttiva per l’adeguamento al nuovo regime, prevede che i soggetti che svolgono attività di gestione di crediti in sofferenza, possano continuare a svolgere tale attività fino al 29 giugno 2024 sulla base della disciplina attualmente in vigore. Entro tale data essi devono ottenere l’autorizzazione, oppure cessare di svolgere l’attività.&nbsp;</p><ol start="6"> <li><strong> Conclusioni</strong></li></ol><p>In conclusione, l'analisi dello Schema evidenzia un notevole cambiamento nel panorama dell’acquisto e della gestione dei crediti in sofferenza. In conformità agli obiettivi della Direttiva e mirando dunque alla formazione di un mercato integrato dei servizi di recupero crediti a livello europeo, lo Schema, da un lato, rende più accessibile l'acquisizione di crediti in sofferenza, ma dall'altro impone un maggiore onere nell'esercizio delle attività di gestione dei medesimi. Tale attività è infatti subordinata all’ottenimento dell’Autorizzazione concessa da Banca d’Italia e subordinata alla sussistenza di requisiti in parte analoghi a quelli richiesti per l’iscrizione all’albo di cui all’art. 106 del TUB.Senz’altro, per comprendere a pieno l’impatto della nuova disciplina sul mercato domestico, sarà necessario attendere – non solamente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo di recepimento della Direttiva – ma anche l’emanazione dei futuri provvedimenti attuativi di Banca d’Italia, specie con riferimento alla valutazione delle condizioni per l’ottenimento dell’Autorizzazione.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:stefano.padovani@advant-nctm.com">Stefano Padovani</a> o <a href="mailto:andrea.bertoni@advant-nctm.com">Andrea Bertoni</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Comunicazione del 11 ottobre 2017, COM (2017) 592.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Direttiva 2014/59/EU.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Il pacchetto includeva una proposta di regolamento (proposta di modica al Regolamento (UE) n. 575/2013, Commissione Europea, 2018a) e una proposta di Direttiva (proposta di Direttiva sui servizi di credito, gli acquirenti di crediti e il recupero di garanzie reali, Commissione Europea 2018b).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Considerando (1) della Direttiva UE/2021/2167.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Considerando (9) della Direttiva UE/2021/2167.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> In particolare, ai GEFIA autorizzati o registrati conformemente alla direttiva 2011/61/UE, alle società̀ di gestione e alle società̀ di investimento autorizzate conformemente alla direttiva 2009/65/CE, a condizione che la società̀ di investimento non abbia designato una società̀ di gestione ai sensi di tale direttiva, per conto del fondo che gestisce.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Sul punto, i primi commentatori hanno già avuto modo di evidenziare come, alla luce anche del Considerando (17) della Direttiva, tale “<em>doppio regime</em>” permarrebbe solo nel caso in cui a livello nazionale non venga adottato un regime armonizzato per tutte le tipologie di crediti (cfr. P. Carrière, “<em>La Direttiva sui “gestori” e “acquirenti” di NPL: prospettive per il mercato italiano</em>”, in Diritto Bancario.it, Dicembre 2021).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Cfr. artt. 4, 5, 7, 8 21 Direttiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Articoli 15 (<em>Dritto alle informazioni relative ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso</em>) e 16 (<em>Norme tecniche di attuazione per i modelli di dati</em>) della Direttiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Articoli 17 (<em>Obblighi degli acquirenti di crediti</em>), 18 (<em>Ricorso a gestori di crediti o altri soggetti</em>), 19 (<em>Rappresentante di un acquirente di crediti in un paese terzo</em>) e 20 (<em>Trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o del contratto di credito deteriorato stesso, da parte di un acquirente di crediti e comunicazione alle autorità competenti</em>) della Direttiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Cfr. Articolo 1 (<em>Oggetto</em>) della Direttiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Articolo 2 (<em>Ambito di applicazione</em>) della Direttiva, comma 4: “<em>La presente direttiva lascia impregiudicate le prescrizioni delle legislazioni nazionali degli Stati membri in materia di gestione dei diritti del creditore in forza di un contratto di credito o del contratto di credito stesso quando l’acquirente di crediti è una società veicolo per la cartolarizzazione quale definita all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella misura in cui tali legislazioni nazionali: a) non influiscono sul livello di tutela garantita ai consumatori dalla presente direttiva; b) assicurano che le autorità competenti ricevano le informazioni necessarie dai gestori di crediti</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Lo Schema prevede che non costituisca attività di gestione di crediti in sofferenza l’attività esercitata, sulla base di un accordo di esternalizzazione di funzioni aziendali, da soggetti dotati di autorizzazione ex art. 115 TULP, tra l’altro, a favore di gestori di crediti in sofferenza.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> “Gli Stati membri ospitanti possono estendere il requisito di cui al primo comma ad altri contratti di credito”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4743</guid>
                        <pubDate>Mon, 19 Feb 2024 04:19:58 +0100</pubDate>
                        <title>Accordi di ristrutturazione - Vale l&#039;accettazione tardiva degli Enti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/accordi-di-ristrutturazione-vale-laccettazione-tardiva-degli-enti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’adesione degli Enti titolari di crediti fiscali e contributivi, destinatari di proposta di trattamento, vale quale adesione consensuale spontanea, sebbene intervenuta oltre il termine di novanta giorni indicato dall’art. 63, comma 2, CCII. Non occorre quindi, in tale caso, procedere al giudizio di <em>cram-down</em>.&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/02/11.-Trib.-Ferrara-21.06.2023-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4746</guid>
                        <pubDate>Mon, 12 Feb 2024 05:01:38 +0100</pubDate>
                        <title>E-mail aziendali e metadati | Il documento di indirizzo del garante</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/e-mail-aziendali-e-metadati-il-documento-di-indirizzo-del-garante-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso 21 dicembre il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato il documento di indirizzo "Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati".</p><p>Il documento impone ai datori di lavoro obblighi puntali in relazione alla raccolta, l'uso e la conservazione di metadati da parte dei programmi e dei servizi informatici per la gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti.</p><p>Ma che cosa sono i metadati e qual è il contenuto degli obblighi imposti dal Garante?</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/Email_aziendali_e_metadati.pdf" target="_blank"><u>Clicca qui per il documento integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
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                    <item>
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                        <pubDate>Mon, 12 Feb 2024 03:07:58 +0100</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata: misure protettive atipiche e decreto ingiuntivo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-misure-protettive-atipiche-e-decreto-ingiuntivo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tribunale di Vicenza, 26 maggio 2023</strong>Il Tribunale ha confermato le misure protettive richieste dal debitore, comprendenti non solo le usuali richieste di protezione dalle azioni esecutive e cautelari, ma anche la richiesta di disporre il divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni monitorie per ingiunzione di pagamento.<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/02/10.-Trib.-Vicenza-26.05.2023.pdf" target="_blank"><em>Clicca qui per leggere la decisione&nbsp;</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 07 Feb 2024 04:34:14 +0100</pubDate>
                        <title>Attuazione della Raccomandazione CESR/2011/3: il D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 207 istituisce il Comitato per le politiche macroprudenziali e apporta modifiche al CAP – TUB – TUF</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/attuazione-della-raccomandazione-cesr-2011-3-il-d-lgs-7-dicembre-2023-n-207-istituisce-il-comitato-per-le-politiche-macroprudenziali-e-apporta-modifiche-al-cap-tub-tuf</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><em>Premessa: inquadramento sistematico del D.Lgs. 207/2023</em></li></ol><p>Nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2023, n. 300, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 7 dicembre 2023 n. 207 (“<strong>D.Lgs. 207/2023</strong>”) con cui il legislatore italiano ha inteso dare seguito alla Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CESR) risalente al 22 dicembre 2011 (“<strong>Raccomandazione CESR/2011/3</strong>”).Mediante tale documento programmatico, il CESR – allora presieduto da Mario Draghi – ha elaborato una serie di raccomandazioni volte a innalzare l’efficacia delle politiche macroprudenziali nazionali in un’ottica di complessivo miglioramento della stabilità finanziaria all’interno dell’Unione Europea.Il CESR, difatti, pur prevedendo che “<em>la responsabilità dell'adozione delle misure necessarie a mantenere la stabilità finanziaria risiede in primo luogo all’interno dei quadri nazionali</em>”, ha contestualmente riconosciuto la necessità che l’attività delle autorità macroprudenziali nazionali (solitamente le banche centrali o le autorità di vigilanza finanziaria) debba essere coordinata attraverso l’emanazione di principi guida comuni, atti a garantire “<em>un punto di equilibrio tra l’esigenza di coerenza tra gli approcci nazionali e la flessibilità necessaria a tenere in considerazione le specificità nazionali</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>.La Raccomandazione CESR/2011/3 persegue l’obiettivo di procedere a tale attività di coordinamento, demandando comunque agli Stati Membri la responsabilità di adottare le misure necessarie a mantenere la stabilità finanziaria nell’UE attraverso l’implementazione, nei rispettivi quadri normativi nazionali, dei singoli mandati macroprudenziali.In Italia, i principi dettati da tale normativa europea sono stati recentemente accolti e attuati con l’emanazione del D.Lgs. 207/2023. Tra le novità introdotte dal legislatore italiano si segnala, anzitutto, l’istituzione di un’autorità indipendente designata per la conduzione delle politiche macroprudenziali comunitarie all’interno del territorio nazionale: il Comitato per le politiche macroprudenziali (“<strong>Comitato</strong>”).Il Comitato è composto dal Governatore della Banca d'Italia, che lo presiede, il Presidente della Consob, il Presidente dell’Ivass e il Presidente della Covip, in rappresentanza delle rispettive Autorità e, in ossequio a quanto previsto dalla Raccomandazione comunitaria relativamente agli obblighi di trasparenza e rendicontazione delle autorità macroprudenziali nazionali, è tenuto a presentare annualmente al Governo e alle Camere, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione sulla propria attività<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><em>Le modifiche apportate al Testo Unico Bancario</em></li></ol><p>L’attuazione del mandato macroprudenziale nazionale recata dal D.Lgs. 207/2023 riverbera significativi effetti anche sulla normativa di settore assicurativa, bancaria e finanziaria, attraverso l’introduzione e/o la modifica di talune disposizioni contenute, rispettivamente, nel D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), nel D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB) e nel D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).Per quanto attiene – in particolare – alle modifiche apportate al TUB, tali interventi forniscono, in linea con quanto già previsto dal Regolamento (UE) 2016/1011 (“<strong>Regolamento Benchmark</strong>”), indicazioni specifiche circa l’eventualità in cui un indice di riferimento (c.d. <em>benchmark</em> finanziario) applicato ai contratti stipulati da banche e intermediari finanziari con la clientela subisca una variazione sostanziale o la totale cessazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>.Con ordine. Il Regolamento Benchmark pone in capo agli amministratori e agli utilizzatori di <em>benchmark</em> finanziari l’obbligo di presidiare il rischio che la modifica e/o la cessazione dei medesimi si traduca in un pregiudizio per i clienti e, più in generale, in una minaccia per la stabilità finanziaria.In particolare, gli amministratori di indici finanziari sono tenuti a predisporre idonee procedure contenenti le azioni da intraprendere ove un <em>benchmark</em> si discosti radicalmente dai valori di riferimento e/o se ne debba cessare la produzione, e di aggiornare suddette procedure ogniqualvolta intervengano modifiche rilevanti agli indici (o alle famiglie di indici) a cui la procedura si riferisce<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.Inoltre, viene imposto agli enti vigilati (diversi dagli amministratori) che utilizzano i <em>benchmark </em>finanziari nei propri contratti di adottare, sulla base delle procedure predisposte dagli amministratori, <strong>solidi piani scritti</strong> (c.d. piani di sostituzione) <strong>che precisino l’<em>iter</em> operativo da attuarsi in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli indici di riferimento</strong>. Tali piani, se opportuno in relazione al caso di specie, devono inoltre <strong>designare uno o più indici di riferimento alternativi a cui fare riferimento per la sostituzione di quelli di cui sarebbe sospesa la fornitura</strong>, specificando le ragioni per cui suddetti indici rappresenterebbero alternative valide.<strong>I soggetti obbligati</strong>, da ultimo, <strong>sono tenuti</strong> a fornire le procedure e i piani di sostituzione adottati e gli eventuali aggiornamenti all’Autorità su richiesta di quest’ultima, senza indebiti ritardi, e <strong>a rifletterli nella loro relazione contrattuale con i clienti</strong>.Nel solco di quanto previsto dal Regolamento Benchmark, il D.Lgs. 207/2023 introduce nel TUB una disposizione <em>ad hoc</em> che prescrive gli <strong>obblighi che banche e istituzioni finanziarie non bancarie sono tenute ad attuare in ipotesi di variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento utilizzato all’interno dei rispettivi contratti</strong>.Tali previsioni, compendiate nel nuovo articolo 118-<em>bis</em> TUB, dovranno essere rispettate dai soggetti obbligati per tutta la durata del rapporto contrattuale col cliente e le regole ivi incluse si applicheranno a tutti i contratti aventi a oggetto le operazioni e i servizi disciplinati dal Titolo VI del TUB (<em>i.e. </em>operazioni e servizi bancari e finanziari, credito al consumo e servizi di pagamento), in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, <strong>anche ove diversi dai contratti finanziari di cui all’articolo 3, paragrafo 1, numero 18), del Regolamento Benchmark</strong><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.Banche e intermediari, in particolare, dovranno pubblicare sul proprio sito <em>internet</em> i piani di sostituzione adottati ai sensi del Regolamento Benchmark e portare gli stessi (e i relativi aggiornamenti) a conoscenza della clientela almeno una volta all'anno, o alla prima occasione utile, con le modalità previste per l’informativa periodica in corso di rapporto (<em>cfr</em>. art. 119, TUB).È inoltre necessario che le <strong>clausole contrattuali aventi a oggetto i tassi di interesse vengano predisposte in maniera tale da individuare le modifiche dell'indice di riferimento o l'indice sostitutivo che verrà utilizzato nel caso in cui cessi o sia variato sostanzialmente l'indice di riferimento originariamente previsto dal contratto</strong>.I soggetti obbligati devono necessariamente comunicare al cliente, entro trenta giorni dal verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, le modifiche che intendono apportare all’indice ovvero l'indice sostitutivo che verrà utilizzato<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>. La proposta di modifica (unilaterale) avente a oggetto il <em>benchmark</em> finanziario si deve intendere approvata dal cliente ove egli non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione.Ove, a seguito della richiamata comunicazione, il cliente manifesti, entro due mesi, la propria intenzione di recedere dal rapporto, le banche e gli intermediari finanziari, in sede di liquidazione del rapporto, dovranno applicare le condizioni contrattuali precedentemente previste, tenendo conto, con riferimento al tasso di interesse, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.Da ultimo, il nuovo articolo 118-<em>bis</em> del TUB sancisce l’inefficacia delle modifiche e/o della sostituzione dell'indice di riferimento adottate senza l’osservanza dell’<em>iter</em> descritto nella disposizione stessa.Banche e intermediari finanziari sono tenuti a conformarsi alle prescrizioni soprarichiamate entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 207/2023 (<em>i.e.</em> <strong>entro il 10 gennaio 2025</strong>):</p><ol> <li>informando la clientela circa i propri piani di sostituzione; e</li> <li>introducendo nei contratti – mediante apposita proposta di modifica unilaterale – le disposizioni necessarie per recepire il disposto dell’art. 118-<em>bis</em> del TUB.</li></ol><p><strong>Le modifiche apportate al TUB dal D.Lgs. 207/2023 determinano pertanto un significativo impatto su banche e intermediari finanziari, che dovranno pianificare e attuare le iniziative necessarie a pervenire alla tempestiva implementazione dei presidi imposti dal nuovo articolo 118-<em>bis</em> del TUB anche sulla contrattualistica relativa ai rapporti in essere.</strong><strong>&nbsp;</strong><em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/Danilo-Quattrocchi" target="_blank" rel="noopener">Danilo Quattrocchi</a>, <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/Eugenio-Siragusa" target="_blank" rel="noopener">Eugenio Siragusa</a> e <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/Giuseppe-Buono" target="_blank" rel="noopener">Giuseppe Buono</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> <em>Cfr</em>. considerando n. 4 della Raccomandazione CESR /2011/3.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> <em>Cfr</em>. Articolo 1, comma 9, D.Lgs. 207/2023. La Raccomandazione CESR/2011/3, sul punto, raccomanda agli Stati Membri di sottoporre l’autorità macroprudenziale all’obbligo di rendere conto, in ultima istanza, al parlamento nazionale. Sempre in tema di trasparenza e rendicontazione prevista per i comitati nazionali per le politiche macroprudenziali si prevede che gli Stati Membri debbano: garantire che le decisioni di politica macroprudenziale e le loro motivazioni siano tempestivamente rese pubbliche, salvo che ciò comporti rischi per la stabilità finanziaria, e che le strategie di politica macroprudenziale siano stabilite e pubblicate dall’autorità macroprudenziale. Inoltre, la Raccomandazione CESR/2011/3 riconosce all’autorità macroprudenziale il potere di rendere dichiarazioni, pubbliche e non, in materia di rischio sistemico, e garantisce che l’autorità macroprudenziale nonché il relativo personale siano legalmente tutelati quando agiscano in buona fede.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Per quanto attiene alle modifiche apportate dal D.Lgs. 207/2023 al TUF, il nuovo comma 5-<em>bis</em>, dell’articolo 4-<em>septies</em>.1, si limita a specificare che il Comitato è l'autorità competente a valutare se “<em>una clausola di riserva di uno specifico tipo di accordo originariamente convenuta non rispecchi più, oppure rispecchi con differenze significative, il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento in via di cessazione intendeva misurare e se l'applicazione di tale clausola possa costituire una minaccia per la stabilità finanziaria</em>”, oltre che imporre al Comitato di rendere pubblici gli elementi considerati alla base della menzionata valutazione di cui al primo periodo.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> <em>Cfr</em>. articolo 28, paragrafo 1, del Regolamento Benchmark.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5"><sup>[5]</sup></a> Vale a dire qualsiasi “contratto finanziario” ai sensi della disciplina comunitaria in materia di credito al consumo.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> È necessario che la comunicazione alla clientela avvenga in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 06 Feb 2024 10:35:02 +0100</pubDate>
                        <title>Via libera alla conversione del D.L. Energia: le principali modifiche e novità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/via-libera-alla-conversione-del-d-l-energia-le-principali-modifiche-e-novita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con l’approvazione definitiva da parte del Senato del 31 gennaio 2024, si chiude il processo di conversione del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (c.d. D.L. Energia). La Camera dei Deputati aveva già approvato il disegno di legge di conversione, a seguito della questione di fiducia posta dal Governo sul relativo testo. Di seguito si segnalano le principali novità e modifiche contenute nel testo approvato, all’esito di vari emendamenti in fase di conversione.</p><p>In primo luogo, rispetto alla prima versione del meccanismo del nuovo c.d. “Energy Release” introdotto dall’art. 1 del D.L. (per il cui primo commento si rimanda al seguente <a href="https://www.advant-nctm.com/news/articoli/le-interazioni-del-nuovo-energy-release-con-i-long-term-corporate-ppa" target="_blank">link</a>):</p><ul><li>le imprese energivore potranno acquistare l’energia da fonti rinnovabili “<i>anche indirettamente</i>”;</li><li>gli impianti necessari per realizzare la nuova capacità di generazione potranno avere una potenza minima di 200 kW (invece che di 1 MW);</li></ul><p>In secondo luogo, è stato <strong>soppresso</strong> l’art. 4, comma 2, del D.L., il quale prevedeva l’istituzione di un <strong>contributo annuale a carico dei titolari di impianti FER di potenza superiore a 20 kW, da versare per i primi 3 anni dall’entrata in esercizio</strong>, qualora i titolari avessero acquisito il titolo per la costruzione dell’impianto tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030. Tale contributo annuale, pari a 10 Euro per ogni kW di potenza dell’impianto, sarebbe stato corrisposto al GSE ed avrebbe alimentato un fondo MASE a favore delle Regioni per l’adozione di misure di decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio. Alla luce della soppressione del comma 2, il fondo per le Regioni di cui al comma 1 si regge su parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica <i>ex</i> art. 23 del D. Lgs. n. 47/2020.</p><p>Un’ulteriore novità è rappresentata dall’aggiunta dell’art.4-<i>bis</i>, mediante il quale viene <strong>esteso </strong>l’ambito di applicazione della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (c.d.<strong> </strong><i><strong>Screening</strong></i><strong> VIA</strong>)<strong> agli interventi di modifica anche sostanziale</strong>, per operazioni di <i>revamping</i>, <i>repowering</i> e <i>rebuilding</i> di impianti di produzione di energia elettrica da fonti eoliche o solari.</p><p>L‘art. 4-<i>ter</i>, comma 2, del D.L. reintroduce, dopo quasi 12 (dodici) anni, la possibilità di accedere ai <strong>meccanismi incentivanti di cui al D. Lgs. n. 199/2021</strong> (e non anche al D.M. 4 luglio 2019, c.d. FER 1) per gli <strong>impianti fotovoltaici su aree agricole</strong>.</p><p>L’art 4-<i>ter</i>, comma 3, del D.L. modifica il D. Lgs. n. 199/2021, nella parte in cui dispone che sia agevolata, <strong>in via</strong> <strong>prioritaria, la partecipazione agli incentivi a chi esegue interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti realizzati in aree agricole</strong> che comportano la realizzazione di nuovi impianti o di nuove sezioni di impianto, sulla medesima area e a parità di superficie agricola occupata, <strong>con incremento della potenza complessiva</strong>.</p><p>Inoltre, l’art. 4-<i>septies</i> del D.L. introduce al D. Lgs. n. 199/2021 l’art. 7-<i>bis</i>, il quale dispone che con uno o più decreti del MASE siano definite le modalità per l’istituzione di un <strong>nuovo meccanismo incentivante</strong>, alternativo a quelli già previsti dagli artt. 6 e 7, <strong>finalizzato alla promozione di investimenti in capacità di produzione di energia da FER</strong>, definendo una serie di principi e criteri (lett. a-o).</p><p>Tramite l’inserimento del comma 3-<i>ter</i> all’art. 5 del D.L., gli <strong>incentivi GSE previsti dal D.M. 15 settembre 2022</strong>, prima riservati, tra gli altri, ai nuovi impianti di produzione di biometano alimentati da FORSU, sono estesi anche agli impianti alimentati da FORSU che siano stati oggetto di riconversione.</p><p>Riguardo le misure di sviluppo degli impianti eolici galleggianti in mare, l’art. 8 del D.L. Energia è stato modificato, prevedendo che il MASE pubblichi un avviso volto all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’ individuazione, in <strong>almeno 2 (due) porti nel Mezzogiorno o aree portuali limitrofe ad aree nelle quali sia in corso l’eliminazione graduale dell’uso del carbone</strong>, di aree demaniali marittime da destinare alla realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo di investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti e di infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare. Con la medesima modifica, è stata altresì prevista la pubblicazione di <strong>un </strong><i><strong>vademecum</strong></i><strong> del MASE per i soggetti proponenti</strong>, relativo ad adempimenti ed informazioni minime necessari all’avvio del procedimento unico per l’autorizzazione degli <strong>impianti eolici </strong><i><strong>offshore</strong></i>.</p><p>Con il comma 9-<i>undecies </i>dell’art. 9 del D.L., si prevede che l’<strong>avvio</strong> delle <strong>procedure di autorizzazione</strong> di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo elettrochimico, comprese le relative opere connesse, <strong>non necessita del parere di conformità tecnica sulle soluzioni progettuali degli impianti di rete per la connessione da parte del gestore di rete</strong>, comunque acquisito nel corso del procedimento autorizzativo ai fini dell’emanazione del provvedimento finale.</p><p>Sono state innalzate, poi, le soglie per VIA e Screening VIA (rispettivamente a 25 MW e 12 MW) in aree idonee, così come quella per l’accesso alla PAS in aree idonee (fino a 12 MW).</p><p>In ultimo, l’art. 12-<i>bis</i> del D.L. reca modifiche alla normativa sullo smaltimento dei pannelli fotovoltaici (D. Lgs. n. 49/2014), nella parte in cui <strong>esclude che la mancata corrispondenza</strong> <strong>tra le matricole RAEE comunicate e quelle presenti in sito possa costituire una violazione rilevante ai fini dell’erogazione degli incentivi</strong> e, pertanto, sanzionabile ai fini dell’art. 42 del D. Lgs. n. 28/2011, fermo restando l’obbligo per il soggetto responsabile di comunicare al GSE gli interventi di manutenzione che comportano la sostituzione dei moduli fotovoltaici.</p><p>Sempre in tema di <strong>RAEE</strong>, è ora previsto che, con riferimento al trattenimento della quota per la gestione del fine vita dei pannelli da parte del GSE, quest’ultima sia determinata nella misura <strong>“</strong><i><strong>pari al doppio</strong></i><strong>”</strong> di quella determinata sulla base dei <strong>costi medi di adesione ai consorzi o determinati dai sistemi collettivi</strong>.</p><p>Per l’analisi del testo completo del disegno di legge di conversione, cliccare <a href="https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/DDLPRES/0/1403106/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-articolato_articolato2" target="_blank" rel="noreferrer">qui</a>.</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/Piero-Vigan%C3%B2" target="_blank" rel="noopener"><i>Piero Viganò</i></a><i>, </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/Giovanni-Battista-De-Luca" target="_blank" rel="noopener"><i>Giovanni Battista De Luca</i></a><i>,&nbsp;</i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionals/Ernesto-Rossi-Scarpa-Gregorj" target="_blank" rel="noopener"><i>Ernesto Rossi Scarpa Gregorj</i></a><i> e </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/Alessandro-Vittoria" target="_blank" rel="noopener"><i>Alessandro Vittoria</i></a><i>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Energivori</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 01 Feb 2024 03:53:54 +0100</pubDate>
                        <title>Riforma della Legge sulle società cinese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/riforma-della-legge-sulle-societa-cinese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 29 dicembre 2023, la settima sessione del Comitato permanente della quattordicesima Assemblea nazionale del popolo ha adottato la nuova Legge sulle società della Repubblica Popolare Cinese, che entrerà in vigore a partire da luglio 2024. La riforma è attuata nel contesto di una più ampia revisione del sistema giuridico della RPC, che comprende tra l'altro il Codice civile, la Legge sugli investimenti esteri, ecc.La riforma si ispira alla necessità di predisporre un corpo normativo più strutturato, adeguato al dinamismo dell'attuale contesto societario. Di seguito sono elencate alcune delle aree tematiche su cui ha insistito la riforma. Si tenga conto che le modalità in cui le nuove norme saranno messe in pratica dipenderà in larga misura dal contenuto dei regolamenti esecutivi che saranno promulgati nei prossimi mesi.&nbsp;<strong>Conferimenti di capitale</strong>La nuova Legge sulle società introduce diverse garanzie aggiuntive in relazione ai conferimenti di capitale sociale, volte a contenere il rischio di società occultamente sottocapitalizzate. In particolare:</p><ul> <li>Mentre la legge precedente non prevedeva un termine per l’effettuazione dei conferimenti di capitale, con la nuova legge il termine per i conferimenti iniziali di capitale è di cinque anni. Le società costituite prima del 1° luglio 2024, i cui termini di conferimento superino i cinque anni, sono tenute all’adeguamento degli stessi per rispettare il termine di cinque anni, salvo diversa disposizione delle leggi, dei regolamenti amministrativi o del Consiglio di Stato.</li> <li>Inoltre, l‘introduzione di un sistema di capitale autorizzato comporta che la società non è tenuta ad emettere tutte le quote in un’unica soluzione, bensì il CdA può decidere sull'emissione di partecipazioni in base alle effettive condizioni operative della società e al mercato.</li> <li>Ai sensi della nuova legge, la società può chiedere ai soci che non abbiano effettuato i conferimenti di capitale entro i termini di procedervi entro un periodo non inferiore a 60 giorni. Se il versamento non avviene entro il termine, il socio può perdere le partecipazioni non conferite, che possono essere trasferite ad altri soci o annullate con conseguente riduzione del capitale. Se entro sei mesi le quote non vengono trasferite o annullate, gli altri soci potranno effettuare contribuzioni pro rata.</li></ul><p>Ai sensi della nuova così come della precedente legge, i soci non possono revocare o ritirare i conferimenti di capitale senza effettuare una riduzione formale del capitale, che può essere una procedura complessa. In base alla nuova legge, gli amministratori, i sindaci e gli alti dirigenti sono responsabili in solido con gli soci che ritirino illecitamente i conferimenti di capitale causando danni alla società.&nbsp;<strong>Organizzazione interna</strong>La nuova Legge sulle società si impegna a garantire la partecipazione dei dipendenti nella gestione dell’impresa. Le società con più di trecento dipendenti devono includere i rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione, a meno che non sia stato istituito un consiglio di vigilanza - comprensivo dei rappresentanti dei lavoratori - a norma di legge. L'obiettivo è quello di rendere più democratica la procedura di deliberazione nelle imprese di grandi dimensioni e di tener conto delle istanze di un maggior numero di parti interessate. Non siamo sicuri di come questo si tradurrà nella pratica, specialmente in un contesto di promozione della crescita economica da parte del governo.Il nuovo diritto societario pone inoltre l'accento sulla responsabilità delle società a responsabilità limitata unipersonali, comprese quelle in caso di assunzione di debiti e di abuso della limitazione di responsabilità. Nonostante manchino regole rigide in tema, l’enfasi data dalla riforma suggerisce che potremmo assistere a nuovi casi significativi di perdita del beneficio della responsabilità limitata nei prossimi anni.&nbsp;<strong>Diritti dei soci</strong>I soci di società a responsabilità limitata possono ora consultare – ed estrarre copia di – documenti e relazioni contabili, nonché libri contabili, a determinate condizioni. Sono state modificate le procedure che consentono la convocazione di un'assemblea straordinaria. Il diritto dei soci di presentare proposte temporanee rafforza la partecipazione democratica e i corrispondenti diritti di accesso.Nel caso in cui un socio di maggioranza abusi dei propri diritti e danneggi gravemente gli interessi della società o di altri soci, questi ultimi hanno il diritto di chiedere che la società rilevi le loro quote a un prezzo ragionevole. Allo stesso modo, i soci possono intentare azioni contro gli amministratori, i dirigenti e le autorità di vigilanza di società controllate. Queste norme rafforzano e chiariscono i meccanismi di protezione che erano già presenti nella legge precedente, promuovendo la trasparenza e chiarendo i meccanismi di responsabilità interna.Inoltre, la responsabilità potenziale di amministratori, sindaci e alti dirigenti è stata notevolmente ampliata, in quanto ora include l'assistenza finanziaria illecita per l'acquisto di azioni proprie di società per azioni, la revoca del capitale sociale, la distribuzione illecita degli utili, ecc.&nbsp;<strong>Responsabilità degli organi sociali</strong>La nuova Legge sulle società aggiunge disposizioni dettagliate sul dovere di lealtà e diligenza degli amministratori, dei sindaci e degli alti dirigenti, chiarendo che il dovere di lealtà comporta l'adozione di misure atte ad evitare conflitti tra interessi propri e della società e che i detentori di cariche sociali non possono usare la loro autorità per ottenere vantaggi indebiti. Per quanto riguarda le operazioni con parti correlate, la nuova legge aggiunge le autorità di vigilanza tra le persone soggette a restrizioni, stabilendo che gli amministratori, i sindaci e gli alti dirigenti sono tenuti alla <em>disclosure</em> delle informazioni pertinenti.La nuova legge aumenta la potenziale responsabilità dei sindaci vietando loro di utilizzare la loro posizione per cercare opportunità commerciali appartenenti alla società per il proprio vantaggio personale.In caso di operazioni con parti correlate, di ricerca di opportunità commerciali a scopi personali e di concorrenza intra-settoriale, gli amministratori interessati dovranno astenersi dal voto. Se il numero di amministratori non compromessi nel consiglio di amministrazione è inferiore a tre, la questione deve essere sottoposta all’assemblea.Per rafforzare le responsabilità dei soci di controllo e dei controllanti di fatto, l'emendamento aggiunge due importanti disposizioni.</p><ul> <li>Anche se il socio di controllo o il controllante di fatto non ricoprono formalmente la carica di amministratori, ma sono materialmente coinvolti negli affari della società, saranno soggetti allo stesso dovere di lealtà e diligenza gravante sugli amministratori, sui sindaci e sui dirigenti.</li> <li>Se un socio di controllo o un controllante di fatto incarica un amministratore o un alto dirigente di porre in essere atti che danneggiano gli interessi della società o di altri soci, il primo sarà responsabile in solido con l'amministratore o l'alto dirigente. La disposizione rispecchia il sistema di concorso in violazione presente nel Codice civile, volto a disciplinare il comportamento dei soci di controllo e dei controllanti di fatto e a ridurre il rischio di pregiudizio agli interessi della società e dei soci di minoranza.</li></ul><p>&nbsp;<strong>Miglioramento delle procedure di istituzione, modifica e cancellazione</strong>La nuova legge prevede l'uso di licenze commerciali elettroniche, nonché metodi di comunicazione elettronica per la convocazione di riunioni e le votazioni. Anche la tipologia di beni che possono formare oggetto di conferimento è stata allargata, in quanto i soci possono ora conferire anche i crediti.Le modifiche richiedono che la società registri le modifiche all’assetto societario, in particolare se statutarie, e che la mancata registrazione di una modifica non possa essere opposta al terzo in buona fede.La delibera di modifica del rappresentante legale deve essere controfirmata dal nuovo rappresentante. Ciò mira a evitare situazioni in cui il rappresentante uscente si rifiuti di collaborare, o in cui (come succede) i rappresentanti legali vengano nominati contro la loro volontà o addirittura a loro insaputa.La cancellazione è concepita come un meccanismo per rettificare una registrazione errata, piuttosto che una sanzione amministrativa. In termini di condotte regolamentate, le norme riviste sono dirette più verso l'autorità di registrazione che verso le società. Lo scopo pare essere quello di autorizzare l'autorità di registrazione ad indagare sulle falsità della registrazione.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/Hermes-Pazzaglini" target="_blank" rel="noopener">Hermes Pazzaglini</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 30 Jan 2024 08:02:44 +0100</pubDate>
                        <title>Nuovo regolamento GSE: specificate violazioni che comportano decadenza da incentivi e definite percentuali di decurtazione applicabili in caso di controlli su impianti FER in esercizio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuovo-regolamento-gse-specificate-violazioni-che-comportano-decadenza-da-incentivi-e-definite-percentuali-di-decurtazione-applicabili-in-caso-di-controlli-su-impianti-fer-in-esercizio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il nuovo regolamento del Gestore Servizi Energetici (GSE), pubblicato sul sito ufficiale in data 22 dicembre 2023, costituisce un’importante novità che chiarisce le violazioni che comportano la <strong><u>decadenza</u></strong> dagli incentivi e le percentuali di <strong><u>decurtazione</u></strong> applicabili in caso di violazioni di minore gravità per gli impianti FER in esercizio.</p><p>A seguito delle modifiche apportate dall’art. 13-<i>bis</i>, comma 1, lett. a), del Decreto Legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, l’art. 42, comma 3, del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, prevede da un lato che, se riscontrate violazioni rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi nell’ambito dei controlli, il GSE disponga il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi (nonché il recupero delle somme già erogate); dall’altro che, in deroga a quanto sopra, “<i>al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell’accertamento della violazione percepiscono incentivi”, </i>il GSE proceda alla decurtazione dell’incentivo in misura compresa tra il 10 e il 50% “<i>in ragione dell’entità della violazione”. </i>Inoltre, la medesima norma prevede che tale decurtazione sia ridotta della metà nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica.</p><p>In forza dell’art. 13-<i>bis</i>, comma 2, del D.L. n. 101/2019, tali previsioni in materia di decurtazione degli incentivi si applicano ad impianti già realizzati e in esercizio oggetto di procedimenti amministrativi in corso e, “<i>su richiesta dell’interessato</i>”, a quelli conclusi con provvedimenti di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. di cui sopra, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all’art. 11 del d.P.R. 24 novembre 1971, n.11.</p><p>Lo stesso art. 42, comma 6, del D. Lgs. n. 28/2011, prevede l’emanazione di un Decreto del Ministero per la definizione di una disciplina organica dei controlli in materia di incentivi di competenza del GSE.</p><p>A tal proposito, la giurisprudenza amministrativa ha confermato la diretta applicabilità delle modifiche normative sopra richiamate, anche in assenza del Decreto Ministeriale, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza delle sanzioni alle irregolarità riscontrate dal Gestore.</p><p>Ferma la vigenza del Decreto Ministeriale 31 gennaio 2014 (cd. decreto controlli) e la suddetta giurisprudenza amministrativa, il GSE ha emanato un proprio regolamento che classifica le violazioni che comportano la decadenza dagli incentivi (Allegato 1) e quelle che danno luogo a decurtazione (Allegato 2).</p><p>Il regolamento prevede infatti conseguenze differenti a seconda che, all’esito del procedimento di controllo, vengano accertate violazioni di cui al primo ovvero al secondo allegato.</p><p>Nel primo caso, in quanto violazioni rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, il GSE dispone la <strong><u>decadenza</u></strong> da quest’ultimi, insieme all’integrale recupero delle somme già erogate. Le ipotesi individuate nell’Allegato 1 si riferiscono sostanzialmente a <strong>violazioni gravi</strong>, quali, tra l’altro, comportamenti fraudolenti o ostativi nei confronti del Gestore, assenza totale del titolo autorizzativo, utilizzo di combustibili non rinnovabili e rifiuti in difformità dal titolo autorizzativo, artato frazionamento della potenza dell’impianto che comporta la violazione delle norme per l’accesso agli incentivi, utilizzo di componenti contraffatte ovvero oggetto di furto, assenza dei requisiti previsti per l’accesso agli incentivi degli impianti fotovoltaici in conto energia collocati a terra in area agricola (art. 65 della Legge 24 marzo 2012, n. 27, di conversione del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1).</p><p>Nel secondo caso, poiché tali violazioni non comportano la decadenza dal diritto agli incentivi, il GSE dispone la loro <strong><u>decurtazione</u></strong> (nella misura indicata per ciascuna ipotesi) a partire dalla data di decorrenza della convenzione e per l’intero periodo di incentivazione; il Gestore dispone altresì il recupero delle somme percepite in eccesso, anche tramite compensazione fino a concorrenza delle somme dovute. Le fattispecie individuate dall’Allegato 2 rappresentano <strong>violazioni di minori gravità</strong> quali, ad esempio, la voltura del titolo autorizzativo in data successiva a quella prevista ai fini dell’accesso agli incentivi o il perfezionamento dell’iter autorizzativo/abilitativo in data successiva alla data dichiarata di entrata in esercizio, difformità nella realizzazione dell’impianto rispetto a quanto dichiarato dal soggetto responsabile (nell’ipotesi di contingente non saturato o di assenza di ingiusto vantaggio rispetto ad altri partecipanti alla procedura).</p><p>Il regolamento ribadisce che il soggetto responsabile, in caso di procedimenti di controllo conclusi con provvedimento di decadenza ovvero oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato, è tenuto a presentare apposita istanza al GSE per l’applicazione delle decurtazioni previste all’art. 42, comma 3, del D. Lgs. n. 28/2011. Tale istanza importa acquiescenza alla violazione accertata dal Gestore e rinuncia all’eventuale azione giudiziale.</p><p>In caso di dichiarazione spontanea del soggetto responsabile, al di fuori di un procedimento di verifica e controllo, la misura della decurtazione prevista dall’Allegato 2 si riduce della metà. Tale dichiarazione comporta acquiescenza alla violazione accertata nel successivo provvedimento motivato di decurtazione emanato dal Gestore, salva la possibilità di svolgere attività controllo per l’accertamento di ulteriori violazioni o difformità.</p><p>Il GSE ha pertanto predisposto e pubblicato i due differenti modelli per la presentazione dell’istanza <i>ex</i> art. 42, comma 3, del D. Lgs. n. 28/2011, a seconda che si tratti di segnalazione spontanea o di contenzioso amministrativo.</p><p>Il Regolamento in esame contiene però un importante <i>caveat</i>: la decurtazione degli incentivi per violazioni di cui all’Allegato 2 non è applicabile qualora la condotta dell’operatore sia oggetto di procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna anche non definitiva.</p><p>In attesa dei risultati applicativi del nuovo Regolamento, si può certamente affermare che esso possa costituire per gli operatori del settore non solo punto di riferimento essenziale per le attività di controllo e le conseguenze delle violazioni accertate o accertabili, ma anche un prezioso ausilio per una migliore valutazione dei rischi economici legati alle caratteristiche e alle vicende procedimentali di ciascun impianto.</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="mailto:giovanni.deluca@advant-nctm.com"><i>Giovanni Battista De Luca</i></a><i>, </i><a href="mailto:ernesto.rossi@advant-nctm.com"><i>Ernesto Rossi Scarpa Gregorj</i></a><i> e </i><a href="mailto:alessandro.vittoria@advant-nctm.com"><i>Alessandro Vittoria</i></a><i>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Biometano</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 29 Jan 2024 05:17:48 +0100</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata – autorizzazione di finanziamenti prededucibili</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-autorizzazione-di-finanziamenti-prededucibili</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La concessione di nuova finanza prededucibile richiede una valutazione del Tribunale, con il supporto di un ausiliario <em>ad hoc</em>, sia sulla verifica della funzionalità del finanziamento alla continuità d’impresa e alla migliore soddisfazione dei creditori, sia alla probabilità di successo del prospettico piano del debitore e alla sostenibilità dell’ulteriore finanza richiesta.<em>Una verifica molto attenta e puntuale, che conferma la prassi della nomina dell’ausiliario e dei criteri già fissati da Trib. Bologna 8 novembre 2022 e 9 gennaio 2023 in uno dei primi casi in materia, seguito da ADVANT Nctm.</em><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/01/09.-Trib.-Genova-09.06.2023.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per consultare la decisione del Tribunale di Genova</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 23 Jan 2024 05:18:30 +0100</pubDate>
                        <title>Decreto Energia: primo passo per lo sviluppo dell’industria dell’eolico off-shore</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-energia-primo-passo-per-lo-sviluppo-dellindustria-delleolico-off-shore</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><u>Cos’è successo</u></strong></p><p>Il D.L. n. 181/2023 (“<strong>Decreto Energia</strong>”) di recente emanazione ha introdotto un’importante novità in materia di sviluppo della filiera dell’industria dell’eolico <i>offshore.</i></p><p>Si legge, infatti, all’art. 8 del Decreto Energia che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è chiamato – entro 30 giorni dalla conversione in legge dello stesso Decreto Energia – ad avviare una procedura per l’individuazione di due aree demaniali portuali, con relativi specchi d’acqua esterni agli sbarramenti a protezione dei bacini portuali (le c.d. “difese foranee”) dedicate allo sviluppo della filiera dell’eolico offshore.</p><p>In particolare, tali aree – che dovranno necessariamente essere aree portuali del Sud Italia - saranno destinate alla realizzazione di&nbsp;“<i>infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo degli investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, l'assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare</i>”.</p><p><strong><u>Perché è importante</u></strong></p><p>La norma in questione intende, quindi, sviluppare una filiera industriale che ad oggi in Italia è senz’altro carente rispetto ad altri Paesi europei. &nbsp;Filiera che potrebbe diventare strategica anche in considerazione dell’auspicabile intensificazione degli investimenti in progetti di parchi eolici galleggianti, in un Paese che ha tutte le caratteristiche per accogliere più investimenti in questo settore rispetto a quelli realizzati.</p><p>In Italia, infatti, nonostante lo sviluppo costiero pari a quasi 8.000 Km e ad alcuni indubbi vantaggi della tecnologia galleggiante rispetto all’eolico a terra (si pensi all’impatto paesaggistico ben inferiore), ad oggi un solo impianto eolico galleggiante è in esercizio (parco eolico di circa 30 MW di potenza di fronte al porto di Taranto).</p><p>Seppur degna di nota, la norma in oggetto rappresenta solamente il primo passaggio preliminare della procedura di individuazione di due poli, che dovrà essere gestita a livello ministeriale e che prevede inevitabilmente tempi lunghi. Inoltre, trattandosi di norma programmatica per lo sviluppo di una filiera, la norma non incide sullo scarno impianto normativo che regola le procedure autorizzative di impianti eolici offshore, contenuta all’art. 12, co. 3 del D.Lgs. n. 387/2003, che prevede una procedura ad hoc per il rilascio dell’autorizzazione unica.</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="mailto:piero.vigano@advant-nctm.com"><i>Piero Viganò</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Energivori</category>
                            
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                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 23 Jan 2024 03:24:51 +0100</pubDate>
                        <title>Le nuove garanzie SACE</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-nuove-garanzie-sace</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><strong>La Garanzia “Archimede” </strong></li></ol><p><strong>&nbsp;</strong>Sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 Serie Generale è stata pubblicata la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (la “<strong>Legge di Bilancio 2024</strong>”), che ha introdotto la possibilità per SACE S.p.A. (“<strong>SACE</strong>”) di rilasciare una nuova tipologia di garanzia. In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 259, della Legge di Bilancio 2024, “<em>al fine di sostenere investimenti infrastrutturali e produttivi realizzati in Italia, anche in ambiti caratterizzati da condizioni di parziale fallimento di mercato e di livelli subottimali di investimento, connessi all'elevata rischiosità anche associata a esposizioni di medio e lungo periodo, all'uso di tecnologie innovative o alla limitata offerta di prodotti finanziari, SACE è abilitata a rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, <u>garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali e dell’industria e ai processi di transizione verso un’economia circolare, la mobilità sostenibile, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica nonché l’innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese</u></em>” (la “<strong>Garanzia Archimede</strong>”).&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">1.1 I soggetti a favore dei quali la Garanzia Archimede può essere emessa</span><strong>&nbsp;</strong>La Garanzia Archimede può essere rilasciata in favore di:</p><p style="padding-left: 30px;">(i) soggetti identificati come <u>partner esecutivi</u> nell’ambito del programma InvestEU di cui al regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>);(ii) banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri <u>soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia</u>;(iii) <u>imprese di assicurazione</u> nazionali e internazionali, autorizzate all’esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma; nonché(iv) <u>sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari</u>, partecipativi e non, convertibili <u>anche di rango subordinato</u>.</p>&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">1.2 L‘oggetto, la durata e l’importo della Garanzia Archimede</span>La Garanzia Archimede può garantire finanziamenti, sotto qualsiasi forma, ivi inclusi portafogli di finanziamenti, concessi alle<u> imprese con sede legale in Italia e</u> alle <u>imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, diverse dalle piccole e medie imprese</u>, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, <u>e dalle imprese in difficoltà</u>, come definite dalla comunicazione della Commissione 2014/C 249/01.La Garanzia Archimede può essere concessa per una <u>durata massima di <strong>venticinque anni</strong></u> e per una <strong><u>percentuale massima di copertura non eccedente le seguenti soglie</u></strong><u>:</u><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/01/Screenshot-2024-01-23-alle-10.18.23.png" target="_blank"><img class="size-large wp-image-30722 aligncenter" src="/fileadmin/nctm/2024/01/Screenshot-2024-01-23-alle-10.18.23-1024x580.png" alt></a>In aggiunta, <u>la percentuale di copertura delle garanzie su prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari concesse in favore di soggetti garantiti può essere innalzata fino al 100 per cento</u>, fermi restando i limiti previsti nel documento di gestione dei rischi che SACE ha l’obbligo di inviare trimestralmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.Si precisa che gli impegni derivanti dalla concessione della Garanzia Archimede (che<u> viene rilasciata a condizioni di mercato</u>), sono assunti da SACE nella misura del 20 per cento e dallo Stato nella misura dell’80 per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza alcun vincolo di solidarietà tra i due soggetti. La stessa SACE determina i premi a titolo di remunerazione delle garanzie in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle operazioni sottostanti, tenendo conto della loro natura e degli obiettivi dalle stesse conseguiti in conformità a quanto previsto dalle finalità degli investimenti da garantire, meglio descritti nei paragrafi iniziali del presente articolo.&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">1.3 Soglie di materialità per l’intervento del MEF </span>Il rilascio della Garanzia Archimede:<ul> <li>il cui <u>importo massimo garantito in quota capitale ecceda 600 milioni di euro e superi il 25 per cento del fatturato dell’impresa beneficiaria, ovvero del consolidato del gruppo di riferimento(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>)</u>, ove esistente, considerati i dati risultanti dall’ultimo bilancio approvato;</li> <li>qualora <u>l’importo massimo garantito in quota capitale ecceda (i) 1 miliardo di euro </u>ovvero, <u>(ii) per le garanzie su singoli portafogli di finanziamenti</u>, l’importo garantito in relazione al portafoglio superi <u>3 miliardi di euro</u>,</li></ul><p>è subordinato al nulla osta del Ministro dell’economia e delle finanze adottato sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE per le garanzie su portafogli di finanziamenti.&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">1.4 Prossimi passi</span>Come statuisce la Legge di Bilancio 2024, all’articolo 1, comma 265 “<em>le modalità operative ai fini dell’assunzione e della gestione delle garanzie, della loro escussione e del recupero dei crediti, nonché la documentazione necessaria ai fini del rilascio delle garanzie, inclusi i rimedi contrattuali previsti in relazione all’inadempimento da parte del soggetto garantito agli impegni previsti, sono stabilite da SACE; pertanto, si attende ora che la stessa SACE proceda, conformemente alla propria prassi operativa, alla pubblicazione, sul proprio sito internet, delle linee guida necessarie a rendere pienamente operativo il nuovo strumento di garanzia</em>”.Siamo allo stato in attesa che tali linee guida siano pubblicate.<strong>&nbsp;</strong></p><ol start="2"> <li><strong>La Garanzia “Futuro”</strong></li></ol><p>Al fine di <u>sostenere l’innovazione tecnologica ed il processo di digitalizzazione, per investire nelle infrastrutture e nella sostenibilità, nelle filiere strategiche e nelle aree economicamente svantaggiate ed altresì per sostenere lo sviluppo dell’imprenditoria femminile</u>, SACE offre alle imprese italiane un nuovo strumento di garanzia avente le caratteristiche di seguito delineate (la “<strong>Garanzia Futuro</strong>”).&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">2.1 A chi è indirizzata la Garanzia Futuro</span>Per avere accesso alla garanzia, le imprese dovranno:</p><p style="padding-left: 30px;">(i) essere costituite in forma di <u>società di capitali</u>, <u>anche in forma cooperativa</u>. Dalle FAQ pubblicate sul sito di SACE (le “<strong>FAQ</strong>”) si evince, inoltre che, le società in questione devono essere operative da almeno tre anni e possono essere <u>sia PMI che non PMI</u>;(ii) avere la <u>sede legale ovvero la sede secondaria in Italia</u>;(iii) alla data della richiesta di finanziamento, <u>non risultare in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01</u>;<u>(iv) alla data della richiesta di Garanzia Futuro</u> e sulla base delle risultanze delle verifiche condotte dal soggetto finanziatore secondo le proprie procedure interne di concessione del credito, (a) <u>non essere, ovvero non essere state negli ultimi 5 anni, sottoposte a procedure concorsuali</u>, (b) <u>non essere sottoposte a procedure esecutive avviate dal soggetto finanziatore o a procedure esecutive immobiliari avviate da un soggetto terzo</u> (quale, a titolo esemplificativo, un fornitore dell’impresa beneficiaria o un terzo finanziatore) <u>che influiscano negativamente sulla valutazione del merito creditizio dell’impresa beneficiaria</u>; (c) non avere segnalazioni negative in Centrale Rischi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>; e (d) <u>non essere inadempienti a qualsiasi obbligo di rimborso nei confronti del soggetto finanziatore</u>, salvo che le imprese beneficiarie provvedano al rimborso delle eventuali somme non pagate entro la relativa data di erogazione; e(v) avere, alla data della richiesta di Garanzia Futuro, un <em><u>rating </u></em><u>creditizio compreso all’interno delle soglie indicate nell’Allegato 2 delle condizioni generali della Garanzia Futuro</u> (<em>Termini e Condizioni Particolari</em>)(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>).</p>&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">2.2 I soggetti a favore dei quali la Garanzia Futuro può essere emessa</span>La Garanzia Futuro può essere rilasciata in favore di:<p style="padding-left: 30px;">(i) banche nazionali;(ii) banche estere; e(iii) operatori finanziari italiani od esteri,</p>che rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività.<strong>&nbsp;</strong><span style="text-decoration: underline;">2.3 Requisiti del finanziamento</span>L’Articolo 2.2 delle condizioni generali della Garanzia Futuro prevede poi l’obbligo di accredito del finanziamento su un conto corrente intestato all’impresa beneficiaria ed aperto presso il soggetto finanziatore. Dalle FAQ risulta che questo non debba essere un conto dedicato.L’importo massimo in linea capitale del finanziamento (<u>che, come si evince dalla FAQ n. 44 della Garanzia Futuro, non potrà essere gestito in <em>pool</em></u>) e la durata del medesimo devono essere concordati tra le parti come previsto dall’Allegato 2 delle condizioni generali della Garanzia Futuro (<em>Termini e Condizioni Particolari</em>). A tal riguardo si segnala che secondo quanto indicato nelle FAQ della Garanzia Futuro è possibile supportare <strong><u>finanziamenti a medio/lungo termine per un</u></strong><u> <strong>importo da un minimo di euro 50.000,00 ad un massimo di euro 50.000.000,00 in linea capitale</strong> con durata compresa <strong>tra i 2 ed i 20 anni</strong></u>.(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>) Il finanziamento potrà avere un ammortamento cd. alla francese a rate costanti o, in alternativa, un ammortamento cd. alla italiana a quota capitale costante. Qualora il contratto di finanziamento preveda un ammortamento francese a rate costanti, sarà ammessa esclusivamente la possibilità di negoziare un tasso fisso e non variabile.<strong>&nbsp;</strong>Lo scopo del finanziamento garantito da SACE deve essere indicato nell’”Autocertificazione di Rilievo Strategico” (certificazione in cui vengono descritte le operazioni oggetto di finanziamento) da allegarsi alla richiesta di finanziamento e deve ricadere in una delle seguenti opzioni: “<em>effettuazione dei <u>pagamenti relativi ai costi e alle spese(</u><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6"><strong>[6]</strong></a><u>)</u>, inerenti all’attività produttiva caratteristica dell’impresa beneficiaria, da sostenere per:</em><p style="padding-left: 30px;"><em>(a) <u>immobilizzazioni materiali e/o immateriali all’estero o in Italia</u></em><em>;</em><em>(b) <u>immobilizzazioni finanziarie all’estero</u></em><em>; ed</em><em>(c)<u> esigenze di capitale circolante</u></em><em>.</em>”</p>Nel caso in cui il finanziamento sia destinato a finanziare i costi e le spese per l’approntamento di una fornitura di beni e/o servizi, la stessa non deve ricadere nell’ambito di applicazione (a) della normativa concernente prodotti e/o tecnologie a duplice uso o materiale di armamento soggetti a licenza ai sensi della normativa di riferimento nazionale, dell’Unione Europea e degli Stati Uniti d’America (es. Reg. UE n. 821/2021, L. 185/1990, D.lgs. 221/2017, EAR, ITAR); (b) delle disposizioni nazionali e dell’Unione europea in materia di controllo delle esportazioni/importazioni(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>).&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">2.4 Caratteristiche della Garanzia Futuro</span>La Garanzia Futuro è una <u>garanzia a prima richiesta</u> assunta da SACE e dallo Stato italiano nei limiti di una quota rispettivamente pari al 10 e al 90 per cento del debito garantito, <u>esplicita, irrevocabile, avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso del finanziamento, per capitale e interessi, per una quota pari al <strong>70% del debito garantito</strong></u>, senza alcun vincolo di solidarietà tra i due soggetti, ammessa a copertura ed indicata nel testo della garanzia rilasciata da SACE e fino ad un ammontare massimo pari all’importo indicato nel testo della garanzia rilasciata da SACE.Il soggetto finanziatore, una volta ricevuta la richiesta di finanziamento da parte dell’impresa, effettuerà l’istruttoria creditizia. A seguito dell’approvazione dell’operazione di finanziamento da parte dell’organo deliberante, il soggetto finanziatore procederà all’invio della richiesta di Garanzia Futuro. SACE effettuerà quindi la dovuta istruttoria prodromica alla concessione della garanzia. In caso di esito positivo, verrà emessa la garanzia mediante il portale online ExportPlus, utilizzando il modello di garanzia di cui all’Allegato 6 (<em>Garanzia SACE</em>) delle condizioni generali della Garanzia Futuro, comunicando altresì al soggetto finanziatore il CUI (codice unico identificativo) relativo a tale garanzia.<u>La prima od unica erogazione del finanziamento dovrà avvenire entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di SACE relativa al positivo esito dell’istruttoria e, quindi, all’emissione della garanzia</u>.SACE ha altresì introdotto un ulteriore strumento di garanzia a beneficio delle imprese italiane, la cd. <u>Garanzia Futuro Light</u>, le cui condizioni generali rispecchiano in modo quasi integrale quelle regolanti la Garanzia Futuro. Alcune delle principali differenze che meritano di essere poste all’attenzione riguardano: (i) l’elenco dei criteri di <em>eligibility</em> delle imprese beneficiarie, che con riferimento alla Garanzia Futuro Light non tiene in considerazione il <em>rating</em> creditizio di quest’ultime al fine della concessione della garanzia e (ii) le modalità di determinazione delle commissioni dovute a SACE (che in caso di Garanzia Futuro sono determinate anche in base al <em>rating</em> creditizio ottenuto dall’impresa beneficiaria, mentre con riferimento alla Garanzia Futuro Light sono determinate a insindacabile giudizio di SACE sulla base di metodologie e valutazioni interne e indicate nel testo della garanzia rilasciata da SACE)(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>).&nbsp;<ol start="3"> <li><strong>La riconferma della Garanzia “Green”</strong><strong>&nbsp;</strong></li></ol><p>La Legge di Bilancio 2024 (all’articolo 1, comma 269) ha previsto altresì la riconferma per l’anno 2024 della cd. Garanzia “Green” istituita per mezzo dell’articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modifiche dalla legge 11 settembre 2020, n. 20 (nel limite di impegno assumibile da SACE pari ad euro 3 miliardi).&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:roberto.denardisdiprata@advant-nctm.com">Roberto De Nardis di Prata</a>, <a href="mailto:giuseppe.buono@advant-nctm.com">Giuseppe Buono</a> e <a href="mailto:davide.brollo@advant-nctm.com">Davide Brollo</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">News e approfondimenti</a>([1]) Tra le altre, Cassa depositi e prestiti S.p.A., CDP Equity S.p.A., il Fondo Europeo per gli Investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa e la Banca Europea per gli Investimenti sono state ritenute idonee alla gestione dei programmi europei la cui implementazione viene delegata dalla Commissione ai partner esecutivi.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">News e approfondimenti</a>([2]) Si prega di considerare che la Legge di Bilancio 2024 non fornisce informazioni sul fatto che il consolidato del gruppo a cui appartiene l’impresa beneficiaria (con riferimento alle soglie di materialità del MEF) debba essere solo a livello italiano o ricomprendere eventuali società estere. A tal riguardo, sarà necessario attendere l’adozione delle regole disciplinanti la concessione della Garanzia Archimede da parte di SACE<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">News e approfondimenti</a>([3]) Si tratta di qualsiasi segnalazione da parte del finanziatore o di altri enti creditizi alla Centrale Rischi di Banca d’Italia in una delle seguenti Categorie di Censimento o Variabili di Classificazione (come previste dalla Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991): (i) “sofferenze”; (ii) “crediti passati a perdita”; (iii) “inadempimenti persistenti” e (iv) rapporto tra «totale sconfinamenti per cassa» e «totale accordato operativo per cassa» superiore al venti per cento e (b) la segnalazione da parte del finanziatore alla Centrale Rischi di Banca d’Italia nella Variabile di Classificazione “inadempienze probabili”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">News e approfondimenti</a>([4]) In aggiunta a quanto sopra, qualora il rimborso del finanziamento (oggetto della richiesta di garanzia) sia integralmente coperto da una garanzia rilasciata da una persona giuridica terza, ai fini del calcolo della remunerazione dovuta a SACE in relazione alla Garanzia Futuro si farà riferimento al <em>rating</em> creditizio attribuito dal soggetto finanziatore al garante, se migliore di quello dell’impresa beneficiaria a condizione che: (i) la garanzia rilasciata dal garante sia una garanzia autonoma, a prima richiesta e determini il trasferimento integrale del rischio dall’impresa beneficiaria al garante; (ii) il garante rispetti tutti i requisiti previsti per le imprese beneficiarie ai sensi dell’articolo 2.1 (<em>Tipologia di Imprese Beneficiarie e caratteristiche dei Finanziamenti</em>) delle condizioni generali della Garanzia Futuro; e (iii) il garante non sia una persona fisica ovvero una società di persone.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">News e approfondimenti</a>([5]) Alla data odierna risulta che alcune primarie banche abbiano già sottoscritto la convenzione con SACE ai fini dell’utilizzo della Garanzia Futuro per operazioni di finanziamento in favore delle imprese clienti.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">News e approfondimenti</a>([6]) Nelle FAQ della Garanzia Futuro si evince che sono ammessi a copertura anche i finanziamenti destinati a supportare spese sostenute da non oltre i 18 mesi antecedenti alla data della richiesta di finanziamento, per il valore di ammortamento residuo e nei limiti in cui sussistano o siano attesi ulteriori costi e/o spese di gestione e/o manutenzione e/o di realizzazione non ancora sostenuti alla data della richiesta di finanziamento.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">News e approfondimenti</a>([7]) Ad esempio, sostanze chimiche pericolose, beni culturali, droghe e sostanze psicotrope, sostanze radioattive, rifiuti, prodotti contenenti pelliccia di cane e di gatto, flora e fauna selvatiche a rischio di estinzione, sostanze che riducono lo strato di ozono, prodotti ed apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra, alimenti e additivi alimentari e organismi geneticamente modificati.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">News e approfondimenti</a>([8]) Con riferimento a quest’ultimo aspetto, è opportuno evidenziare che ai sensi dell’articolo 5.5 (Remunerazione della Garanzia SACE) delle condizioni generali disciplinanti la Garanzia Futuro Light, eventuali importi indicati da SACE prima dell’emissione di ciascuna garanzia, anche per il tramite di applicativi informatici e/o piattaforme online, costituiscono stime della remunerazione potenzialmente applicabile e hanno natura meramente preliminare e informativa. Tali importi possono, pertanto, variare all’esito dell’istruttoria necessaria per la concessione della Garanzia Futuro Light e, inoltre: (i) sono forniti senza alcun pregiudizio alla possibilità che l’operazione venga respinta in caso di esito negativo delle verifiche condotte da SACE, e (ii) non costituiscono proposta contrattuale né offerta, e non hanno l’effetto di far sorgere in capo a SACE alcun obbligo ad emettere alcuna garanzia.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 22 Jan 2024 03:15:33 +0100</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata – il gruppo si individua su criteri fattuali e sostanziali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-il-gruppo-si-individua-su-criteri-fattuali-e-sostanziali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="p1" style="text-align: center;"><b>Tribunale di Milano </b></p><p class="p1" style="text-align: center;"><b>SECONDA CIVILE </b></p><p class="p1" style="text-align: center;"><b>N. V.G. 9036/2023</b></p>&nbsp;<p class="p1">Il G.U., Richiamato il decreto di fissazione di udienza che dava atto della sussistenza dei presupposti formali normativamente previsti per la richiesta conferma;</p><p class="p1">sentiti all’udienza del 12.9.23 parte ricorrente, l’Esperto e i due creditori intervenuti;</p><p class="p1">lette le memorie depositate da INAIL e da XXX</p><p class="p1">esaminata la relazione dell’Esperto,</p><p class="p1">a scioglimento della riserva assunta ha pronunciato la seguente</p><p class="p1" style="text-align: center;">ORDINANZA</p><p class="p1"><span class="s1"><b>premesso: </b></span></p><p class="p1">- che parte ricorrente, dopo aver esplicato le ragioni della propria crisi e aver dato atto della propria situazione debitoria, ha affermato la possibilità di elaborare un piano di composizione della propria situazione di attuale insolvenza con pagamento al 100% dei creditori Inail e Inps e utilizzo dello strumento della transazione fiscale e previdenziale;</p><p class="p1">- <span class="s2">che, nell’ambito di detto percorso di composizione, la ricorrente ha chiesto la </span>conferma per 120 giorni delle seguenti misure:</p><p class="p1">1) non possa essere pronunciata sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale (e/o di altra analoga procedura, tra cui quella di liquidazione coatta amministrativa);</p><p class="p1">2) pertanto, non possa essere adottato il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti di X;</p><p class="p1">3) non si possano acquisire diritti di prelazione se non concordati con le Cooperative, né possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul loro patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene <span class="s2">esercitata l’attività d’impresa; </span></p><p class="p1">4) <span class="s2">non si possa unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti </span>pendenti o provocarne la risoluzione, né si possa anticiparne la scadenza o modificarli in danno delle Società, per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori;</p><p class="p1">- che l<span class="s2">’</span>unico creditore opponente, Inail, ha lamentato un<span class="s2">’</span>eccessiva contrazione dei termini a difesa, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del X, l<span class="s2">’</span>inattività delle società facenti parte del gruppo e la peculiare situazione di ciascuna all<span class="s2">’</span>interno del gruppo, ciò che avrebbe necessitato un trattamento differenziato, opponendosi all<span class="s2">’</span>accoglimento dell<span class="s2">’</span>istanza e in ogni caso sottolineando l<span class="s2">’</span>importanza del creditore <span class="s2">“</span>pubblico<span class="s2">”</span>;</p><p class="p1">- che parte ricorrente ha rammentato la non necessità di una situazione di attività aziendale ai fini dell<span class="s2">’</span>accesso alla composizione negoziata della crisi, ha ricondotto la posizione del X all<span class="s2">’</span>ambito creditorio e ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per l<span class="s2">’</span>accesso dell<span class="s2">’</span>intero gruppo all<span class="s2">’</span>istituto prescelto, insistendo per l<span class="s2">’</span>accoglimento dell<span class="s2">’</span>istanza;</p><p class="p1">- <span class="s2">che l’Esperto, nella relazione ritualmente depositata </span>e brevemente riassunta all<span class="s2">’</span>udienza a beneficio dei creditori intervenuti, ha assunto motivata posizione sia in ordine al predisponendo piano, sia alla necessità di un confronto dialogico con i creditori, sia in ordine alla durata e alla tipologia delle singole misure richieste;</p><p class="p1"><span class="s1"><b>rilevato: </b></span></p><p class="p1"><span class="s3">- </span><span class="s1">che l’istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi è stata correttamente proposta dalle società facenti parte del gruppo come già ritenuto nel provvedimento di fissazione di udienza quanto alla competenza, il X summenzionato non risulta inserito tra i ricorrenti e non appare ostativa al percorso già intrapreso l’interruzione dell’attività aziendale, soprattutto a fronte della prospettazione di un’iniezione di finanza esterna; </span></p><p class="p1"><span class="s3">- </span><span class="s1">che nella relazione ritualmente depositata, l’Esperto ha dato atto della sussistenza di condizioni idonee – allo stato e salvi gli ulteriori necessari approfondimenti - a consentire il superamento dello stato di crisi, dovendo in ogni caso verificare sia l’apporto di finanza esterna, sia la percorribilità delle intese transattive già avviate e degli istituti della transazione fiscale e previdenziale per ciascuna società del gruppo; </span></p><p class="p1"><span class="s3">- </span><span class="s1">che, in detta cornice, le misure protettive hanno l’esclusiva funzione di consentire l’avvio e la prosecuzione di trattative con i creditori in una prospettiva non sbilanciata, sicchè l’istanza può essere accolta, con la precisazione che è sottratto all’ambito della norma il procedimento amministrativo prodromico alla liquidazione coatta e non vi è necessità di indicare partitamente i creditori attinti dal divieto di inizio e prosecuzione delle procedure esecutive; </span></p><p class="p1"><span class="s3">- </span><span class="s1">che, in base a quanto riferito dall’Esperto, e considerata la complessità sottesa a una ristrutturazione cd. “di gruppo”, la durata delle misure può fissarsi in giorni 120 come da istanza; </span></p><p class="p1" style="text-align: center;"><span class="s1">P.Q.M. </span></p><p class="p1"><span class="s1">CONFERMA le misure protettive richieste da XXX limitatamente a quanto infra specificato, stabilendo che: </span></p><p class="p1"><span class="s1">- i creditori per titolo o causa anteriore alla data di pubblicazione dell’istanza non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul solo patrimonio dell’Istante o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa, nè possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’Istante, anche se non sono inibiti i pagamenti spontanei; </span></p><p class="p1"><span class="s1">- la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive; </span></p><p class="p1"><span class="s1">- i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza. </span></p><p class="p1"><span class="s1">FISSA per le misure protettive concesse il termine massimo di durata di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’istanza (14.8.23); </span></p><p class="p1"><span class="s1">AVVERTE che ai sensi di legge sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori e che dal giorno della pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata. </span></p><p class="p1"><span class="s1">Si comunichi con estrema urgenza a parte ricorrente, ai due creditori costituiti e all’Esperto nominato, a cura della cancelleria. </span></p><p class="p1"><span class="s4">13/09/2023</span></p><p class="p1"><span class="s4"> Il Giudice <i>Guendalina Alessandra Virginia Pascale </i></span></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 19 Jan 2024 02:26:00 +0100</pubDate>
                        <title>Accordi di ristrutturazione – il 60% degli aderenti si calcola alla data del ricorso</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/accordi-di-ristrutturazione-il-60-degli-aderenti-si-calcola-alla-data-del-ricorso</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p class="p1" style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong></p><p class="p1" style="text-align: center;"><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong></p><p class="p1" style="text-align: center;"><strong>TRIBUNALE DI BOLOGNA</strong></p><p class="p1" style="text-align: center;"><strong>SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI</strong></p>&nbsp;<p class="p1">Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:</p><p class="p1">Dott. Michele GUERNELLI - Presidente</p><p class="p1"><i>Dott. Maurizio ATZORI - Giudice</i></p><p class="p1"><i>Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice rel.</i></p>&nbsp;<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>nella procedura per accordi di ristrutturazione di cui al R.G. 43-1/2023 PU presentata da GH BOLOGNA S.P.A. (C.F./P.iva 02358431209) con sede legale in Bologna alla Via del Triumvirato n. 84<p style="text-align: center;"><strong>PREMESSO CHE</strong></p>GH BOLOGNA S.P.A. ha depositato in data&nbsp;24 febbraio 2023 domanda di omologazione ex art. 57 CCII degli Accordi di Ristrutturazione del debito sottoscritti con i suoi creditori, con transazione fiscale e previdenziale ex art. 63 CCI e richiesta di omologa in applicazione del comma 2 bis dell'art. 63 CCI data la mancata adesione da parte in INPS alla proposta di transazione.<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/01/07.-Trib.-Bologna-13.06.2023.pdf" target="_blank" rel="noopener"><em>Clicca qui per il documento integrale</em></a>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 18 Jan 2024 02:53:27 +0100</pubDate>
                        <title>TAR Lazio: obbligo di comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241/1990 per provvedimenti di diniego del GSE a seguito di istanza di riesame ex art. 42, comma 3, del D. Lgs. 28/2011 e art. 56, commi 7 e 8, del D.L. 76/2020</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tar-lazio-obbligo-di-comunicazione-di-preavviso-di-rigetto-ai-sensi-dellart-10-bis-della-l-241-1990-per-provvedimenti-di-diniego-del-gse-a-seguito-di-istanza-di-riesame-ex-art-42-comma-3</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con la sentenza n. 19716/2023 il TAR Lazio (sez. III-ter) ha accolto il ricorso avverso il provvedimento di diniego da parte del GSE di un’istanza di riesame proposta dalla società ricorrente, ai sensi dell’art. 42, comma 3, del D.Lgs. 28/2011, come modificato dall’art. 56 del D.L. 76/2020, annullando il provvedimento di diniego per mancata comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-<i>bis</i> della l. 241/1990.</p><p>A seguito di provvedimento di decadenza dagli incentivi emanato dal GSE, la ricorrente aveva proposto istanza volta ad ottenere l’applicazione dello speciale regime di sanatoria di cui all’art. 42, comma 3, del D.Lgs. 28/2011, come modificato dall’art. 56 del D.L. 76/2020, al fine di ottenere la decurtazione degli incentivi in luogo della decadenza, avverso la quale pende ricorso giurisdizionale in sede di appello avverso la sentenza di rigetto del ricorso in primo grado.</p><p>La sentenza del TAR Lazio ha operato una chiara ricostruzione della normativa applicabile al provvedimento impugnato.</p><p>Il legislatore ha più volte riformato l’art. 42 del D.Lgs. 28/2011, allo scopo di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili e misure di risparmio energetico.</p><p>Infatti, con l’art. 1, comma 960, lett a), della l. 205/2017 è stato introdotto al comma 3 del già citato art. 42 l’inciso secondo cui “<i>al fine di salvaguardare&nbsp; la produzione di energia da fonti rinnovabili, l’energia termine e il risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento, degli impianti che al momento dell’accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell’incentivo in misura ricompresa tra il 10 e il 50 % in ragione dell’entità della violazione</i>.”</p><p>Inoltre, l’art. 13-bis, comma 2, del D.L. 101/2019, convertito in l. 128/2019, ha non solo ribadito la natura retroattiva della previsione sopra riportata, ma ha altresì precisato che la decurtazione si applica “<i>agli impianti realizzati e in esercizio oggetto di procedimenti amministrativi in corso e, su richiesta dell’interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato</i>.”</p><p>L’art. 56, comma 7, del D.L. 76/2020 ha ulteriormente innovato l’art. 42 del D.Lgs. 28/2011, subordinando alla presenza dei presupposti di cui all’art. 21-<i>nonies</i> della l. 241/1990 l’emanazione dei provvedimenti di decadenza per violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2, rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi.</p><p>Il successivo comma 8 dell’art. 56 statuisce che “<i>le disposizioni di cui al comma si applicano anche ai progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge [...]. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento penale in corso concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva</i>”.</p><p>Alla luce di tali disposizioni, le imprese destinatarie di provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi ancora <i>sub iudice</i> al momento dell’entrata in vigore del D.L. 76/2020 possono presentare apposita istanza volta ad ottenere l’applicazione dello <i>ius superveniens</i>, a regolazione del rapporto sostanziale.</p><p>La ricorrente aveva effettuato tale richiesta, la quale ha però riscontrato esito negativo manifestato nel provvedimento di diniego impugnato.</p><p>In primo luogo, il TAR ha precisato come la giurisprudenza (TAR Lazio, sede di Roma, sez. III-<i>ter</i>, 14 gennaio 2022, n. 393; 18 gennaio 2022, n. 525; n. 5602/2022; n. 7028/2022; n. 11452/2021) abbia esaminato la natura e la portata dell’art. 56, commi 7 e 8, del D.L. 76/2020, rilevando che le modifiche normative ivi apportate hanno introdotto un procedimento di natura eccezionale, avente finalità di sanatoria e ispirato dalla <i>ratio</i> di conservazione della capacità di produzione energetica da fonte rinnovabile.</p><p>Dalla medesima giurisprudenza si ricava che il potere in capo al GSE presenta i caratteri della <strong>doverosità</strong>, poiché è tenuto obbligatoriamente a pronunciarsi sull’istanza di riesame entro 60 giorni dalla presentazione della stessa, e della <strong>discrezionalità</strong>, in quanto al GSE è rimessa la valutazione della situazione di fatto e di diritto e la comparazione degli interessi pubblici e privati incisi dal provvedimento di decadenza. Di fatti, non è sufficiente di per sé l’interesse al mero ripristino della “<i>legalità violata dall’accertata violazione delle norme di settore che hanno dato luogo alla decadenza e alla perdita dell’incentivazione</i>.”</p><p>Da qui l’obbligo per il GSE di motivare l’accoglimento o il rigetto dell’istanza di riesame con riferimento alla situazione fattuale, valutando, oltre l’interesse al corretto utilizzo delle risorse finanziarie, l’interesse alla produzione energetica non fossile, l’interesse del privato e l’affidamento ingenerato nel beneficiario e più in generale la situazione di fatto incisa dal provvedimento di decadenza.</p><p>Tale necessità di valutazione e contemperamento di più interessi in sede di emanazione del provvedimento a fronte dell’istanza <i>ex</i> art. 56, comma 8, del D.L. 76/2020, configura in capo al GSE un potere di natura discrezionale, essendo lo stesso GSE investito della questione relativa alla sussistenza dei particolari presupposti per l’applicabilità della speciale deroga della decurtazione in luogo della decadenza.</p><p>Secondo il TAR Lazio, il potere suddetto costituisce comunque un potere di decadenza, integrando un autonomo potere di accertamento sostanziale e una sostanziale riedizione del potere già esercitato dal GSE.</p><p>In secondo luogo, il TAR Lazio ha ricordato come la disciplina in materia di previa comunicazione dei motivi ostativi, in correlazione con il principio di dequotazione dei vizi formali del provvedimento, sia stata novellata dall’art. 12, comma 1, lett. i), del D.L. 76/2020, convertito in l. 120/2020, il quale, modificando l’art. 21-<i>octies</i>, comma 2, della l. 241/1990, ha stabilito che al provvedimento adottato in violazione dell’art. 10-<i>bis</i> non si applica la regola secondo cui “<i>il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione di avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato</i>”.</p><p>Pertanto, in caso di omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza in relazione a provvedimenti di natura discrezionale, l’Amministrazione è preclusa dal dimostrare in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato in concreto (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 14 marzo 2022, n. 1790).</p><p>Il TAR Lazio ha dunque ricondotto la fattispecie in esame all’art. 21-<i>octies</i>, comma 2, ultimo periodo, della l. 241/1990, determinando il mancato preavviso di rigetto l’annullamento del provvedimento discrezionale, in considerazione delle garanzie partecipative sottese alla previsione di cui all’art. 10-<i>bis </i>della l. 241/1990, volte ad assicurare un’effettiva partecipazione dell’istante all’esercizio del potere amministrativo, un contraddittorio procedimentale in funzione collaborativa e difensiva e un’anticipata acquisizione in sede procedimentale di contestazioni suscettibili di evidenziare eventuali profili di illegittimità delle ragioni ostative preannunciate dall’Amministrazione.</p><p>La sentenza del TAR Lazio ha sottolineato che il provvedimento di diniego dell’istanza proposta dalla ricorrente avrebbe dovuto essere preceduto da una fase procedimentale partecipativa in cui il GSE rendesse edotto l’istante dei motivi ostativi alla sua domanda, consentendo una corretta partecipazione al procedimento attraverso la produzione di documenti e la formulazione di osservazioni.</p><p>In conclusione, il TAR Lazio ha annullato il provvedimento di diniego impugnato, con conseguente obbligo conformativo per il GSE di rideterminarsi sull’istanza nel rispetto del contraddittorio.</p><p>La sentenza in esame costituisce senz’altro un prezioso chiarimento per gli operatori interessati da procedimenti di controllo da parte del GSE, i quali abbiano proposto istanza di riesame di un provvedimento di decadenza <i>ex</i> art. 42, comma 3, del D. Lgs. 28/2011 e art. 56, commi 7 e 8, del D.L. 76/2020, al fine di ottenere la decurtazione degli incentivi in luogo della decadenza.</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;</i><a href="mailto:piero.vigano@advant-nctm.com"><i>Piero Viganò</i></a><i>&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Efficienza energetica</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Biometano</category>
                            
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                        <pubDate>Tue, 09 Jan 2024 02:47:15 +0100</pubDate>
                        <title>Chinese Anti-Dumping Investigation on EU Brandy Imports</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/chinese-anti-dumping-investigation-on-eu-brandy-imports</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>On 5 January 2024, the Ministry of Commerce of the PRC (MOFCOM) has launched an anti-dumping investigation on EU-originating brandy import with the following details:</p><ul> <li>period of dumping investigation: 1 October 2022 to 30 September 2023.</li> <li>Scope of Investigation: imported spirits made from distilled wine into containers of less than 200 litres originating in the EU.</li> <li>Name of product under investigation: Spirits obtained by distilling wine into containers of less than 200 litres (usually called brandy). Main Use: Mainly used as beverage alcohol for human consumption. This product is classified under the Import and Export Tariff Code of the People's Republic of China: 22082000. Spirits made from distilled wine in containers of 200 litres and above under this tariff number are not included in the scope of the survey.</li></ul><p>Interested parties should register for the anti-dumping investigation with the Trade Remedy Bureau of the Ministry of Commerce within 20 days from 5 January 2024.Interested parties participating in the investigation must, according to the Reference Form for Registration for Participation in the Investigation, provide basic identification information, the quantity and number of products exported or imported into China, the quantity and number of similar products produced and sold, as well as explanatory materials such as relevant information.MOFCOM may use questionnaires, sampling, hearings, on-site verification, and other ways to understand the situation.To obtain the information required for the investigation in this case, MOFCOM usually releases a questionnaire to the interested parties within 10 working days from the closing date of the registration for participation in the investigation.The information to be provided will range from the structure and operation of the company, the product under investigation, export sales to China, domestic sales, operational and financial information, production costs and related expenses, estimated dumping margins and checklists, as well as the situation of similar products in the country, operation and related information, financial and related information, and other issues that need to be clarified.If the information submitted by the interested party to the MOFCOM needs to be kept confidential, the interested party may make a request to the MOFCOM for confidential treatment of the relevant information and state the reasons.Duration of the Investigation The investigation has commenced since 5 January 2024 and should normally be concluded by 5 January 2025, with a six-month extension under special circumstances.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 08 Jan 2024 03:27:58 +0100</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata – cessione dell’azienda solo nel corso delle trattative</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-cessione-dellazienda-solo-nel-corso-delle-trattative</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: center;"><strong>Tribunale di Piacenza</strong>- Sezione civile –</p>Il Giudice, dott. Stefano Aldo Tiberti, ha pronunciato il seguente<p style="text-align: center;"><strong>Decreto ex art. 22 CCII </strong></p>nella procedimento iscritto al numero di ruolo generale 1746/2023sull’istanza presentata daxxx&nbsp;, con sede in XXX, in persona del legale rappresentante XXX, rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Rovero del&nbsp;Foro di Piacenza (PC)<p style="text-align: center;"><strong>Premesso che </strong></p>la ricorrente ha depositato istanza di autorizzazione ex art. 22 CCII volta ad ottenere l’autorizzazione “nell’ambito della composizione negoziata della crisi” alla stipula di” contratto di affitto di azienda dalla concedente XXX&nbsp;all’affittuaria XXX&nbsp;con obbligo, nella forma della proposta irrevocabile d’acquisto, al successivo acquisto da parte della seconda dell’azienda medesima, disponendo di conseguenza ogni più opportuna misura.”, precisando che “l’accettazione della proposta di acquisto dell’azienda, previa emananda autorizzazione del Tribunale al fine di evitare il prodursi degli effetti di cui all’articolo 2560 secondo comma del codice civile, come previsto dalla lettera d) del primo comma dell’art. 22 CCII, è subordinata e condizionata all’esito della procedura competitiva per la selezione dell’acquirente che sarà indetta ai sensi e per gli effetti di cui all’art.22 CCII.” La ricorrente, quindi, chiede al Tribunale l’autorizzazione ex art. 22, co 1, lett. d) al trasferimento di azienda con effetto c.d. purgativo; l’operazione è strutturata mediante la previsione di un periodo di affitto d’azienda, cui dovrebbe conseguire la cessione della stessa, sulla base di una offerta irrevocabile di acquisto presentata dall’affittuario;<p style="text-align: center;"><strong>Ritenuto che</strong></p><p style="text-align: left;">come condivisibilmente affermato in dottrina, la finalità perseguita dal regime autorizzatorio della cessione d’azienda previsto ex art. 22 CCII è quella di incentivare all’immediato acquisto&nbsp;dell’azienda i potenziali interessati, i quali, in mancanza di tale previsione, sarebbero indotti ad attendere l’apertura di una procedura concorsuale per acquistare l’azienda in seno alla stessa, proprio al fine di beneficiare dell’effetto “purgativo” tipico della vendita coattiva endoconcorsuale;la situazione di crisi o di insolvenza, infatti, innegabilmente costituisce un forte disincentivo alle cessioni “privatistiche” e non coattive dei beni del debitore;l’autorizzazione del Tribunale in ogni caso non condiziona la validità e la piena efficacia del negozio traslativo dell’azienda o di suoi rami (trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione, soggetto al regime di cui all’art. 21, co 2, CCII), ma è necessaria per far conseguire all’acquirente – sia pure nell’ambito di una vendita che resta “privatistica” – il beneficio dell’esenzione dalla responsabilità solidale per i debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento, che risultino dai libri contabili obbligatori dell’imprenditore cedente (salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 2112 c.c.);tale funzione “anticipatoria” del trasferimento d’azienda autorizzato ex art. 22 CCII è anche ulteriormente confermata dalla previsione che il Tribunale, oltre a dover vagliare la funzionalità dell’atto rispetto alla continuità ed al miglior soddisfacimento dei creditori, deve altresì verificare “il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente”, elemento che rafforza la similitudine tra il trasferimento in sede di composizione negoziata e la cessione competitiva endoconcorsuale;</p>da tali assunti ne consegue che l’autorizzazione può, logicamente, riguardare solo la cessione il cui perfezionamento sia previsto prima della conclusione delle trattative o, al massimo, nell’ambito di una soluzione di risanamento puramente negoziale e stragiudiziale ex art. 23, co 1, CCII - diversa quindi, dalle altre procedure in cui è comunque previsto un procedimento giurisdizionale ed un controllo del Tribunale - che direttamente si riallacci a quelle trattative; ciò posto, dalla lettura della bozza del contratto di affitto e collegata proposta irrevocabile di acquisto in atti2 risulta che: a) l’affitto della azienda, per come configurato nella ipotesi di risanamento, avrebbe durata quinquennale; b) il trasferimento dell’azienda non è un effetto immediato destinato a verificarsi già in sede di composizione negoziata, bensì al termine del periodo di affitto, quale atto conclusivo del progetto di risanamento; c) il trasferimento dell’azienda, quale effetto giuridico, costituisce una eventualità connessa all’esercizio da parte della concedente del diritto potestativo di accettazione della proposta irrevocabile di acquisto della affittuaria (unico soggetto, quindi, che si espone ad un vincolo giuridico finalizzato al&nbsp;trasferimento dell’azienda): d) la affittuaria si si obbliga a partecipare alla procedura competitiva per la selezione dell’acquirente che sarà indetta ai sensi e per gli effetti ex art. 22 CCII;il piano di risanamento prospettato dalla debitrice, giova sottolinearlo, si basa sull’intenzione di concludere un accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII, con annessa domanda di transazione fiscale e previdenziale ex art. 63 CCII;orbene, l’operazione delineata nella strategia di risanamento del debitore risulta, quindi estranea al campo di applicazione del regime autorizzatorio ex art. 22 CCII;l’estraneità, in primo luogo, deriva dalla circostanza che, nel caso in esame, il trasferimento dell’azienda non avrebbe, in realtà, la funzione di agevolare il pronto acquisto della stessa e la continuità aziendale, bensì’ l’unico effetto di garantire all’affittuario/futuro cessionario l’effetto favorevole di deroga alla responsabilità solidale ex art. 2560, co 2, c.c., il tutto ben prima che la funzionalità della intera operazione rispetto al prioritario obbiettivo del risanamento dell’impresa venga sottoposta al vaglio giurisdizionale e dei creditori nella sede concorsuale prospettata come soluzione della crisi;non può tacersi, inoltre, che la società affittuaria xxx è parte correlata con la società debitrice, sicché garantire alla prima, fi da ora, un sostanziale effetto esdebitativo rispetto ai creditori concorsuali - in forza di una operazione di continuità indiretta basata su affitto di azienda - appare palesemente non funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; la funzionalità dell’operazione alla continuità aziendale in questa ipotesi, del resto, è già ben garantita di per sé dalla operazione di affitto di azienda;quanto, invece, al principio di competitività, in primo luogo va precisato che, allo stato, non risulta effettuata alcuna operazione seria volta a sondare il mercato al fine di reperire potenziali interessati; la competitività verrebbe rimessa ad un non meglio precisata “procedura competitiva” da svolgersi in sede di composizione negoziata, senza che il Tribunale sia attualmente in grado effettuare un benché minimo controllo sul rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità, necessari per il rispetto del principio sopra evocato;inoltre, la stessa possibilità di una selezione competitiva del potenziale acquirente è in realtà già ex se pregiudicata dal fatto che le procedure competitive di una impresa gravata da un affitto sono, logicamente, meno penetranti sul mercato, sia per le asimmetrie tra i potenziali interessati, sia perché eventuali terzi interessati sconterebbero l’impossibilità di ottenere il pronto ed immediato trasferimento del bene per il quale si concorre;in estrema sintesi, quindi, l’eventuale autorizzazione concessa in questa sede, per come richiesta, non consentirebbe né una effettiva verifica del principio di competitività, né risponderebbe alla ratio che deve informare la cessione autorizzata dell’azienda ex art. 22 CCII; in conclusione, quindi, l’istanza deve essere dichiarata inammissibile;<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>1) Dichiara inammissibile l’istanza.Si comunichi.Piacenza, 01/06/2023Il Giudice<em>Dott. Stefano Aldo Tiberti</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 22 Dec 2023 03:04:38 +0100</pubDate>
                        <title>Le interazioni del nuovo &quot;Energy Release&quot; con i long term corporate PPA</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-interazioni-del-nuovo-energy-release-con-i-long-term-corporate-ppa</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 27 novembre 2023, il Consiglio dei Ministri ha approvato il c.d. “Decreto Energia”, recante “<i>disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia, nonché’ per il funzionamento del mercato al dettaglio dell’energia elettrica</i>” (“<strong>Decreto Energia</strong>”), pubblicato in G.U. in data 9 dicembre 2023 (D.L. n. 181/2023). Si esamina qui di seguito il meccanismo introdotto dall’art. 1 del Decreto Energia (c.d. “<strong>Energy Release</strong>”) in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. “energivore”).</p><p>In sintesi, le imprese energivore potranno beneficiare dell’acquisto di energia elettrica ad un prezzo fisso per una durata di 3 (tre) anni a fronte dell’impegno di realizzare (o di acquistare da terzi) energia elettrica generata da impianti addizionali, la cui produzione, una volta entrati in esercizio i relativi impianti, sarà restituita al Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A. (“<strong>GSE</strong>”) - unitamente alle relative garanzie d’origine - nel corso dei 20 (venti) anni successivi all’entrata in esercizio di tali impianti.</p><p>Premesso che il meccanismo dell’Energy Release dovrà essere definito compiutamente dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (“<strong>MASE</strong>”) tramite apposito decreto, la disposizione in esame (art. 1 cit.) prevede che</p><ul><li>da un lato, le imprese energivore possano acquistare energia elettrica da fonti rinnovabili e le relative garanzie d’origine in via anticipata per un periodo di 3 (tre) anni mediante la stipula di un contratto per differenza a due vie rispetto ad un prezzo prefissato dal GSE stesso (“<strong>Primo Contratto</strong>”) e a fronte dell’assunzione, da parte delle imprese energivore di determinati impegni (si v. <i>infra</i>);</li><li>dall’altro lato e dall’entrata in esercizio degli Impianti (come di seguito definiti), le imprese energivore stipulino con il GSE un contratto per differenza avente ad oggetto la restituzione, per una durata di 20 (venti) anni, della quantità di energia elettrica anticipata (e delle relative garanzie d’origine) nel periodo di cui al punto che precede (“<strong>Secondo Contratto</strong>”).</li></ul><p>Per poter accedere al meccanismo dell’Energy Release così come sopra descritto, le imprese energivore dovranno impegnarsi, al momento della conclusione del Primo Contratto, a realizzare impianti addizionali e quindi nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In alternativa, le imprese energivore possono impegnarsi ad acquistare da soggetti terzi, tramite appositi contratti di approvvigionamento a termine l’energia rinnovabile oggetto di nuova realizzazione (Long Term Corporate PPA). In questo secondo caso, l’impresa energivora si impegna anche per conto dei terzi produttori nei confronti del GSE per la futura restituzione dell’energia elettrica anticipata.</p><p>La nuova capacità di generazione potrà essere realizzata alternativamente tramite:</p><ul><li>installazione di nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza nominale minima pari a 1 MW;</li><li>impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici oggetto di potenziamento o di rifacimento che consentano un incremento di potenza pari ad almeno 1 MW.</li></ul><p><i><strong><u>Altri requisiti/criteri</u></strong></i></p><p>Gli impianti tramite i quali viene realizzata la nuova capacità di generazione dovranno entrare in esercizio entro 40 (quaranta) mesi dalla conclusione del Primo Contratto, fatti salvi casi di forza maggiore o di ritardo negli <i>iter</i> autorizzativi non imputabili all’impresa.</p><p>La quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili oggetto di richiesta di anticipazione da parte di ogni singola impresa energivora non potrà essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell’iscrizione nell’elenco delle imprese energivore.</p><p>Ai fini della restituzione della quantità di energia oggetto di anticipazione, l’impresa potrà destinare anche solo una quota parte della potenza dell’impianto (o degli impianti) realizzati.</p><p>A garanzia dell’obbligazione di realizzare/acquistare nuova generazione di energia elettrica rinnovabile, le imprese dovranno prestare idonee garanzie.</p><p><i><strong><u>Considerazioni conclusive</u></strong></i></p><p>Gli energivori sembrano chiamati a contribuire allo sviluppo e alla realizzazione di capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili addizionale ed il meccanismo appare un evidentemente supporto all’ulteriore sviluppo del nascente mercato dei Long Term Corporate PPA. Per poter avere un quadro definitivo del meccanismo sopra delineato e delle sue possibili interazioni con detti contratti e con lo sviluppo di nuovi progetti occorre attendere:</p><ul><li>la conversione in legge del Decreto Energia;</li><li>la pubblicazione di un Decreto Ministeriale del MASE con il quale saranno individuati ulteriori “<i>modalità e criteri</i>” per poter accedere al meccanismo dell’Energy Release, oltre che la successiva;</li><li>la individuazione da parte del GSE del prezzo dell’energia oggetto di anticipazione e che dovrà essere determinato sulla base del “<i>costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive</i>”.</li></ul><p><i>l contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;</i><a href="mailto:piero.vigano@advant-nctm.com"><i>Piero Viganò</i></a><i>&nbsp;e&nbsp;</i><a href="mailto:ernesto.rossi@advant-nctm.com">Ernesto Rossi Scarpa Gregorj</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Energivori</category>
                            
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                        <pubDate>Fri, 22 Dec 2023 02:53:54 +0100</pubDate>
                        <title>Il Consiglio di Stato si pronuncia sul diniego della Soprintendenza a impianti fotovoltaici in aree vincolate</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-consiglio-di-stato-si-pronuncia-sul-diniego-della-soprintendenza-a-impianti-fotovoltaici-in-aree-vincolate</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Consiglio di Stato – Sentenza n. 9778/2023</strong></p><p><strong>Cosa è successo?</strong></p><p>Il Consiglio di Stato (Sez. VI, sent. n. 9778/2023) ha emanato una pronuncia riguardante i poteri della Soprintendenza in materia di autorizzazione paesaggistica per impianti fotovoltaici su tetto. Nel caso di specie, la Soprintendenza per i Beni Culturali di Verona, Vicenza e Rovigo (“<strong>Soprintendenza</strong>”) aveva espresso preavviso di diniego e, successivamente, provvedimento di diniego alla richiesta di autorizzazione alla posa di pannelli fotovoltaici e solari sul tetto di un edificio vincolato nella città di Verona, avanzata da società privata. In particolare, nel provvedimento di diniego definitivo, era stato dettagliatamente illustrato come l’intervento proposto dalla società privata sarebbe stato incompatibile con la natura di bene tutelato ai sensi della Parte II (Beni Culturali) del D.Lgs. n. 42 del 2004 ed ai sensi del D.M. 25 ottobre 1989. Infatti, come indicato nel provvedimento di diniego, l’intervento avrebbe sostituito una caratteristica architettonica di notevole interesse, veicolante una determinata tecnica costruttiva. Questo avrebbe comportato una alternazione permanente della copertura tradizionale, con conseguente alterazione del bene oggetto di tutela.</p><p><i>&nbsp;</i>La società impugnava quindi il provvedimento dinanzi al T.A.R. per il Veneto che accoglieva il ricorso, evidenziando la natura di “<i>opera di pubblica utilità</i>” degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (“<strong>Impianti FER</strong>”).</p><p>Tale sentenza era impugnata dal Ministero della Cultura, che censurava l’errata interpretazione dell’art. 21, D.Lgs. n. 42 del 2004, rubricato “<i>interventi soggetti ad autorizzazione</i>”.</p><p>Ebbene, il Consiglio di Stato rilevava che il giudizio della Soprintendenza è espressione di ampia discrezionalità, sindacabile in sede giudiziale solamente sotto i profili della logicità, coerenza, completezza della valutazione.&nbsp; Il provvedimento di diniego della Soprintendenza era, nel caso di specie, congruamente e ragionevolmente motivato. Nell’accogliere il ricorso, il Giudice amministrativo di primo grado aveva invaso il campo in ambito riservato all’Amministrazione, travalicando i limiti del controllo di legittimità degli atti entro cui – fatte salve le materie di giurisdizione estesa al merito ai sensi dell’art. 134 c.p.a. – può operare il Giudice amministrativo.</p><p><strong>Perché è importante?</strong></p><p>A prima vista, la sentenza in oggetto ridimensiona – almeno apparentemente - la portata di alcune posizioni giurisprudenziali che erano state adottate dallo stesso Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato (sent. n. 2242/2022) aveva infatti affermato che la Soprintendenza non può opporsi “<i>a iniziative private che (…) non insistono direttamente (…) su aree di cui l’Amministrazione abbia positivamente dimostrato la sottoposizione a vincolo paesaggistico, archeologico, idraulico, boschivo (…</i>)”.</p><p>Tuttavia, a ben vedere, la sentenza in oggetto conferma invero l’orientamento già assunto. È infatti implicitamente statuito che la Soprintendenza non può opporsi all’istallazione di Impianti FER qualora non siano coinvolte aree sottoposte a tutela. Al contrario, qualora l’area sia sottoposta a vincolo – come nel caso di specie – la Soprintendenza mantiene un certo grado di discrezionalità, che non può essere oggetto di controllo di merito del Giudice amministrativo. Così facendo, il Consiglio di Stato pare tracciare una linea di demarcazione ben definita sull’ambito di competenza entro cui la Soprintendenza può esprimersi nell’ambito delle procedure autorizzative di Impianti FER (ossia, solamente i casi in cui le aree interessate siano vincolate), evidenziando allo stesso tempo che, laddove vi sia effettivamente competenza della Soprintendenza, il Giudice amministrativo deve limitarsi ad un controllo di legittimità e non di merito.</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="mailto:piero.vigano@advant-nctm.com"><i>Piero Viganò</i></a><i>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
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                        <pubDate>Thu, 21 Dec 2023 02:46:07 +0100</pubDate>
                        <title>Consiglio di Stato: per impianti fotovoltaici su serra necessaria destinazione ad attività agricola sull’intera superficie e per l’intera durata dell’incentivo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/consiglio-di-stato-per-impianti-fotovoltaici-su-serra-necessaria-destinazione-ad-attivita-agricola-sullintera-superficie-e-per-lintera-durata-dellincentivo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con le sentenze nn. 1081 e 1082/2023 il Consiglio di Stato ha legittimato l’operato del GSE, ribaltando la decisione resa dal TAR Lazio (nn. 834 e 835/2021), che ha disposto la rimodulazione delle tariffe incentivanti, a conclusione di un procedimento di verifica del GSE, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 28/2011 e D.M. 31 gennaio 2014.</p><p>Il GSE aveva, originariamente, riconosciuto alla società appellata le tariffe incentivanti per impianti integrati architettonicamente ubicati su serra (ai sensi del D.M. 19 febbraio 2007) ma, a seguito del procedimento di verifica, aveva però accertato che gli impianti in questione non rispondevano ai requisiti fissati dalla normativa, <u>poiché la serra non era interamente coltivata e la società non aveva fornito alcuna documentazione utile a dimostrare la destinazione permanente della serra alla coltivazione fin dall’entrata in esercizio dell’impianto</u>.</p><p>In particolare, la serra non risultava coltivata per il 70% e su una parte di essa erano presenti tre manufatti che ospitavano gli <i>inverter</i> dell’impianto fotovoltaico.</p><p>Inoltre, la società non aveva fornito al GSE né documentazione fiscale relativa all’acquisto delle materie prime e delle attrezzature e alla vendita dei prodotti coltivati per accertare la significatività dell’attività economica derivante dalle coltivazioni sotto serra dall’entrata in esercizio dell’impianto, né documentazione attestante l’impiego di personale per le attività agronomiche.</p><p>Il TAR aveva accolto i ricorsi proposti dalla società, sostenendo che “<i>le norme regolamentari non includono, quale requisito per l’ammissione e il mantenimento dell’incentivo, che l’intera superficie della serra sia adibita a coltivazione, ma solo che l’attività di coltivazione permanga per tutto il periodo degli incentivi</i>”.</p><p>Inoltre, il giudice di prime cure osservava che “<i>tra i requisiti normativi previsti per il beneficiare della tariffa per gli impianti fotovoltaici su serra, non è richiesto quello della rilevanza economica dell’attività agricola né vi è alcuna preclusione all’esercizio dell’attività agricola da parte di un coltivatore diretto, il quale si avvale esclusivamente del proprio lavoro e destina i prodotti della serra principalmente al fabbisogno del proprio agriturismo</i>”.</p><p>Il Consiglio di Stato ha ricostruito chiaramente il quadro normativo e giurisprudenziale applicabile al caso di specie richiamando l’art. 20, c. 5, del D.M.&nbsp; 6 agosto 2010 (Interpretazioni e modificazioni del decreto ministeriale 19 febbraio 2007).</p><p>Pertanto, l’impianto fotovoltaico può essere ammesso agli incentivi più favorevoli solo se possiede i seguenti requisiti:</p><p>a) I moduli fotovoltaici devono costruire gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti del manufatto (requisito strutturale);</p><p>b) La struttura deve essere adibita a serra dedicata all’attività agricola o alla floricoltura (requisito funzionale);</p><p>c) La destinazione agricola deve permanere per tutta la durata degli incentivi (requisito temporale).</p><p>Il Consiglio di Stato ha altresì ribadito quanto statuito con sentenza n. 7538 del 30 agosto 2022 della medesima sezione e cioè, tra l’altro, che “<i>l’attività in questione debba svolgersi nelle serre, riguardandone quindi l’intera superficie, o comunque, ragionevolmente gran parte di essa</i>.”</p><p>In aggiunta, riguardo la qualifica di coltivatore diretto dell’esercente l’attività di coltivazione, viene chiarito che essa non può giustificare un esonero dall’onere di provare l’effettiva sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio richiesto.</p><p>Pertanto, data l’assenza di prove del requisito funzionale e di quello temporale, il Consiglio di Stato ha ritenuto corretto il diniego dell’incentivo originariamente riconosciuto agli impianti e il conseguente provvedimento di rimodulazione della tariffa incentivante, riconoscendo quella prevista per gli impianti installati a terra.</p><p>Le sentenze nn. 1081 e 1082/2023 del Consiglio di Stato costituiscono dunque un utile chiarimento in merito alla disciplina di impianti fotovoltaici su serra.</p><p>Infatti, da una parte viene ribadita l’essenzialità della coltivazione agricola sull’intera superficie della serra e per l’intera durata dell’erogazione della tariffa incentivante, e dall’altra viene data rilevanza - ai fini della sussistenza delle condizioni per l’ammissione ai maggiori benefici agevolativi - alla documentazione fiscale relativa all’acquisto di materie prime (sementi piante, fertilizzanti, antiparassitari, macchine ecc.), nonché quella relativa alla vendita dei prodotti coltivati e l’impiego di personale per l’effettuazione delle attività agronomiche.</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="mailto:giovanni.deluca@advant-nctm.com"><i>Giovanni Battista De Luca</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 18 Dec 2023 03:32:58 +0100</pubDate>
                        <title>Concordato preventivo in continuità aziendale – cram down fiscale ex art. 88 CCII</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/concordato-preventivo-in-continuita-aziendale-cram-down-fiscale-ex-art-88-ccii</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>TRIBUNALE DI LUCCA </strong><strong>SEZIONE CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA</strong>REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>&nbsp;Il Tribunale di Lucca, composto dai Signori Magistrali:- dott. Giulio Lino Maria Giuntoli, Presidente- dott. Giacomo Lucente, Giudice- dott. Carmine Capozzi, Giudice relatoresciogliendo la riserva formulata all'odierna udienza,ha pronunciato la seguente sentenza:<p style="text-align: center;"><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2023/12/05.-Trib.-Lucca-18.07.2023.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 11 Dec 2023 03:20:53 +0100</pubDate>
                        <title>Concordato liquidatorio semplificato – misure protettive</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/concordato-liquidatorio-semplificato-misure-protettive</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: center;"><strong>TRIBUNALE DI TRIESTE</strong><strong>SEZIONE CIVILE</strong></p>Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:dott. Arturo Picciotto - Presidentedott. Daniele Venier - Giudice rel.dott.ssa Monica Pacilio - Giudiceha pronunciato il seguente<p style="text-align: center;"><strong>DECRETO</strong></p>letto il ricorso ex art. 25 sexies CCII depositato in data 10/8/2023 da ***&nbsp;, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata&nbsp;e difesa dagli avvocati *** e ***&nbsp;del Foro di Trieste,&nbsp;ai fini dell'omologa del concordato semplificato per cessione dei beni, unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'art. 39 CCIIpremesso che, nell'ipotesi in cui l'esperto, nominato nell'ambito del procedimento di composizione negoziata, dichiari, nella relazione finale, &lt;&lt;che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b) non sono praticabili&gt;&gt;, è consentito all'imprenditore, ai sensi dell'art. 25 sexies CCII, di &lt;&lt;presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39&gt;&gt;;rilevato:- che sussiste la competenza di questo Tribunale, avendo la società istante sede in Trieste;- che il ricorso è stato presentato tempestivamente, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 17, co. 8 CCII della relazione finale redatta dall'esperto e inviata a ***-&nbsp;che il ricorso è stato pubblicato nel registro delle lillprese e comunicato al Pubblico Ministero;-&nbsp;che la ricorrente ha allegato al ricorso la documentazione di cui all'art. 3 9 CCII, e che risulta depositata, e prodotta in copia dalla ric01Tente (ali. 11), la relazione finale dell'esperto,-&nbsp;che è stato acquisito, ai sensi del comma 3 dell'art. 25 sexies CCII, il parere dell'esperto in ordine ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte;considerato che risulta adeguatamente e ampiamente motivata l'attestazione dell'esperto relativa allo svolgimento delle trattative -, rimaste senza esito positivo - secondo correttezza e buona fede, avendo *** evidenziato come ***&nbsp;tbbia "esposto ai creditori tutti gli elementi necessari per una loro consapevole determinazione rispetto all'alternativa liquidatoria" (pag. 19 della relazione), proponendo, "in maniera sufficientemente chiara e tangibile" (pag. 18), w1a strategia di risanamento fondata sull'affitto dell'azienda, la proposta irrevocabile di acquisto della stessa, la cessione del magazzino, la riscossione dei crediti, l'apporto di finanza esterna e l'accollo delle spese prededucibili da parte di soggetto terzo, e la cui attuabilità appariva prospettabile in quanto documentata dalle relative proposte di acquisto e assunzione degli obblighi finanziari;osservato che ***&nbsp;ha pure dato atto della non perseguibilità delle soluzioni di risanamento individuate dall'art. 23, co 1 e co. 2 lett. b) CCII;rilevato che il piano di liquidazione di ***&nbsp;prevede che l'attivo, pari a complessivi Euro *** sia ricavato:- dalla cessione dell'azienda e del magazzino (residuo da incassare: ***)-&nbsp;dalla liquidità ottenuta a fronte dell'incasso di crediti commerciali: *** (doc. 28)- dal prezzo di ***&nbsp;che la controllante *** si è impegnata, con proposta&nbsp;irrevocabile dd. 8.8.2023, condizionata all'omologa definitiva, (doc. 29), a versare per l'acquisto del credito litigioso dell'ammontare di *** per il quale pende causa innanzi al Tribunale ***&nbsp;in cui le controparti ***, e *** hanno proposto domande riconvenzionali per *** e ***rilevato:- che la proposta prevede la formazione delle seguenti 11 classi (v. pagg. 17-18 del ricorso):"1) prededucibili (compensi Esperto, Ausiliario-Liquidatore e difensore per la presentazione della domanda di concordato, quest'ultimo nei limiti del 75%, come statuito dall'art. 6, co. 1, lett. c) del CCII);2)&nbsp;avoratori subordinati, privilegiati ex art. 2751 bis n° 1 del e.e.,·3) professionisti per l'assistenza prestata nella presentazione della domanda di concordato&nbsp;per il compenso residuo pattuito del 25% assistito dal privilegio di cui al! 'art. 2751 bis n° 2 del e.e.;4)&nbsp;professionisti che godono del privilegio di cui ali' art. 2751 bis n° 2 del e.e.5) imprese artigiane che godono del privilegio di cui ali' art. 2751 bis n° 5 del e.e.,·6) Medio Credito Centrale che gode del privilegio generale ex artt. 2, comma 100, lett. a) l.&nbsp;662/1996 e 8 bis d.l. 24.1.2015 n° 3 (conv. in l. 24.3.2015 n° 33) che "prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2 7 51 bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. ";7) gli enti previdenziali, privilegio ex artt. 2753-2778 n° 1 e.e.,8) l'Agenzia delle Entrate, privilegio ex artt. 2752 e 2778 n.o 18 e.e.,·9) i fornitori, creditori chirografari;10) MPS per la quota di credito non coperta da garanzia pubblica, chirografo,· 11) MCC per la parte di potenziale credito in via di regresso non soddisfatta con l'attivo&nbsp;disponibile e quindi degradata a chirografo";- che è prevista la soddisfazione integrale dei crediti delle classi 1, 2, 3, 4 e 5 con l'impegno di attivo per Euro ***- che le residue risorse, pari a Euro ***&nbsp;verranno destinate al soddisfacimento parziale del credito vantato da *** per la parte coperta dalla garanzia pubblica di ***&nbsp;( classe 6), la quale, una volta escussa la garanzia da parte di ***&nbsp;si surrogherà nella sua posizione creditoria per gli importi conispondenti, essendo titolare di credito assistito dal privilegio generale ex artt. 2, comma 100, lett. a) 1. 662/1996 e 8 bis d.l. 24.1.2015 n° 3 (conv. in l. 24.3.2015 n° 33);-&nbsp;che è previsto che i soci ***, tramite una società terza *** v. doc. 58),&nbsp;mettano a disposizione, quale finanza esterna, la somma di Euro ***&nbsp;al fine di sostenere il residuo debito della società nei confronti dei creditori privilegiati di cui alle classi 6 e 7, e dei creditori chirografari 8, 9 e 1 O;-&nbsp;che *** (classe 11), per la parte di potenziale credito in via di regresso non soddisfatta con l'attivo disponibile è degradata a chirografo e soddisfatta nella stessa misura *** prevista per le classi 9 e 10;-&nbsp;che sono altresì previsti accantonamenti, pari a complessivi *** ed ***&nbsp;con riferimento a crediti di terzi contestati dalla ricorrente e al credito postergato ( e privilegiato ex art. 2751 bis n. 2 e.e.) *** socio di ***&nbsp;osservato che l'espeto ha evidenziato, nel proprio parere sui presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, che "l'alternativa liquidatoria non garantirebbe con sufficiente grado di certezza esiti migliorativi rispetto alla proposta concordataria", tenuto conto, quanto alla seconda, dell'apporto di finanza esterna, dell'acquisto del credito litigioso da parte della controllante, della diminuzione del passivo concorsuale a seguito della rinuncia all'azione&nbsp;di surroga e regresso di quest'ultima, e del risparmio di costi di procedura, e ha&nbsp;ritenuto la congruità delle garanzie offerte in relazione alla cessione dei crediti litigiosi ed all'apporto di finanza esterna, alla luce dell'ampia patrimonializzazione di *** e&nbsp;della solida capacità patrimoniale dei soci di ***, società che è nella attuale disponibilità di liquidità per ***rilevato quindi che sussistono i presupposti di cui ali' art. 25 sexies, co. 1, 2 e 3 per l'avvio del procedimento di omologazione;osservato, infine, che la ricorrente ha richiesto la conferma delle misure protettive e cautelari di cui all'art. 54, co. 2 CCII; rilevato che, nonostante l'at. 54 CCII ( che prevede il potere del Tribunale di emettere misure r cautelari e protettive nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) non sia richiamato dall'art. 25 sexies CCII, deve ritenersi - in adesione alla prevalente giurisprudenza - che tali misure siano applicabili anche al concordato semplificato, trattandosi di misure connaturate e funzionali ai procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza; rilevato che è stato al riguardo evidenziato (v., ad es., Trib. Milano, decr. 16.9.2022) che:a)&nbsp;il concordato semplificato risulta incluso nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, come definiti nell'art. 2, lettera m-bis) CCI... e in particolare tra "le misure, gli accordi e le procedure volti (...) alla liquidazione del patrimonio, o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi;b)&nbsp;l'art. 40, co. 1, CCI stabilisce che il procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza si svolge con le modalità previste nella Sezione Il che contiene la disciplina del procedimento unitario e l'art. 54, co 2, CCii si applica alle richieste contenute nella domanda ex art. 40 CCI,·c) la procedura di concordato semplificato risulta espressamente richiamata dall'ultimo comma dell'art. 40 CCI, laddove si legge che il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e della insolvenza è proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 17, comma 8, riferendosi la fattispecie -all'evidenza -al concordato semplificato,·d) il legislatore nello stabilire il termine di dodici mesi quale durata massima per le misure protettive "impone di far salva la possibilità di chiedere ulteriori misure protettive ai sensi dell'art. 54 nel caso di accesso a una procedura concorsuale aperta dopo le trattative" (cfr. relazione illustrativa allo schema di d.lgs. 17.6.2022 n. 83);e) il concordato semplificato è senza dubbio una procedura concorsuale in quanto caratterizzata da specifica regolamentazione della distribuzione delle risorse ai creditori"; considerato quindi che vanno confermate le misure protettive erga omnes richieste ex art. 54, co. 2 CCII, per la durata di quattro mesi, e con decorrenza dal giorno di pubblicazione del ricorso ex art. 25 sexies CCII nel Registro delle Imprese;<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>visti gli artt. 25 sexies, 54 CCII<p style="text-align: center;"><strong>CONFERMA</strong></p>le misure protettive nei confronti di tutti i creditori indicati nell'elenco dei creditori, stabilendo che dal giorno della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e per i quattro mesi successivi i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa; che dalla stessa data le prescrizioni rimangono spese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata<p style="text-align: center;"><strong>NOMINA</strong></p>ausiliario ai sensi dell'art. 68 c.p.c. il *** , con studio in Trieste, assegnandogli termine di giorni 30, decorrente dalla comunicazione del presente decreto, per il deposito del parere di cui al comma 4 dell'art. 25 sexies CCII, e autorizzandolo all'accesso telematico<p style="text-align: center;"><strong>ORDINA</strong></p>che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, sia comunicata a cura della debitrice, entro il 7.12.2023, ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione<p style="text-align: center;"><strong>FISSA</strong></p>l'udienza per l'omologazione al <strong>23.1.2024</strong>, <strong>ore 9.30</strong>, innanzi al dott. D. Venier (stanza 89, piano terra) mandando alla ricorrente di depositare entro il 16.1.2024 nota ricognitiva dello stato delle notifiche<p style="text-align: center;"><strong>AVVISA</strong></p>i creditori e qualsiasi interessato che possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata.<strong>Si comunichi alla ricorrente</strong>.Trieste, 08/09/2023<em>Il Giudice est.</em>dott. Daniele Venier<em>Il Presidente</em>dott. Arturo Picciotto]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 05 Dec 2023 10:34:47 +0100</pubDate>
                        <title>Il CGA chiarisce: per autorizzazioni ex art. 12 D. Lgs. n. 387/2003 inizio lavori entro 3 anni dal rilascio del titolo e proroga (ipso iure) di 2 anni per inizio e ultimazione dei lavori per titoli rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2023</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-cga-chiarisce-per-autorizzazioni-ex-art-12-d-lgs-n-387-2003-inizio-lavori-entro-3-anni-dal-rilascio-del-titolo-e-proroga-ipso-iure-di-2-anni-per-inizio-e-ultimazione-dei-lavori-per-titoli-ri</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con il parere consultivo n. 464/2023, reso all’esito dell’Adunanza di Sezione del 21 novembre 2023, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGA), su richiesta dell’Assessorato regionale all’energia, si è pronunciato su una serie di quesiti alla luce delle recenti novelle, aventi ad oggetto le due seguenti questioni:</p><p>(i) applicabilità del termine triennale per l’avvio dei lavori ex art. 15, c. 2, del d.P.R. n. 380/2001 (come modificato dall’art. 7-bis D.L. n. 50/2022) anche alle autorizzazioni uniche ex art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003;</p><p>(ii) applicabilità, anche alle autorizzazioni uniche ex art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, della proroga di due anni ex art. 10-septies del D.L. n. 21/2022 del termine di inizio e fine dei lavori per i titoli abilitativi rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2023.</p><p>Con riferimento al primo punto, il CGA ha chiarito che la disposizione dell’art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, ancorché inserita nell’ambito dell’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001, si riferisce altresì ai titoli previsti dall’art. 12 del D. Lgs. n.387/2003, “non potendo sussistere dubbio che la stessa riguardi le autorizzazioni (o, allo stesso modo, i titoli abilitativi) per la realizzazione e l’esercizio di IAFR” e non potendo accogliersi la tesi sostenuta dall’Amministrazione regionale secondo cui, essendo la materia urbanistica di competenza esclusiva della Regione, le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, se novellate, dovrebbero essere recepite con apposita norma dal legislatore regionale.</p><p>Infatti, i giudici amministrativi, aderendo al precedente del TAR Marche (Sent. n. 110/2023 del 20 febbraio 2023), hanno chiarito che l’art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, seppur ha modificato il d.P.R. n. 380/2001 all’art. 15, comma 2, laddove ha previsto che: “per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l’inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo”, deve applicarsi senza dubbio ipso iure anche all’autorizzazione unica e non solamente al permesso di costruire.</p><p>Con riferimento al secondo punto ovverosia alla proroga di due anni ex art. 10-septies del D.L. n. 21/2022 del termine di inizio e fine dei lavori per i titoli abilitativi rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2023, i giudici del CGA hanno ritenuto applicabile ispo iure il differimento del termine di avvio e ultimazione dei lavori di 2 anni anche alle autorizzazioni uniche ex art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 nonché “ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate”.</p><p>Anche in questo caso, il Collegio, aderendo alla sentenza n.110/2023 resa dal TAR Marche, ha precisato che l’art. 10-septies, sebbene riguardi testualmente solo i titoli edilizi veri e propri, tenuto conto delle circostanze che avevano indotto il legislatore ad intervenire (difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi), investe anche altri settori, fra cui la costruzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.</p><p>In tal caso, al fine di beneficiare della proroga ex lege, è necessario che l’operatore presenti un’apposita comunicazione di volersi avvalere di tale proroga.</p><p>In definitiva, seppur l’attività consultiva resa dal CGA non è destinata a supportare le scelte dell’Amministrazione regionale, tenuto conto che un tale compito spetta istituzionalmente all’Avvocatura di Stato, si ritiene che il chiarimento fornito dal CGA rappresenti un importante&nbsp;segnale per gli operatori titolari di autorizzazioni rilasciate prima del 31 dicembre 2023, i quali potranno presentare al Dipartimento regionale dell’energia una comunicazione chiedendo di avvalersi della proroga di 2 anni prevista dall’art 10-septies del D.L. n. 21/2022, senza che sia necessaria una previa istruttoria con conseguente rilascio di un provvedimento discrezionale da parte dell’Amministrazione.</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="mailto:giovanni.deluca@advant-nctm.com"><i>Giovanni Battista De Luca</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Biometano</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 04 Dec 2023 04:29:17 +0100</pubDate>
                        <title>Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione – Pagamento integrale di una classe di creditori</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/piano-di-ristrutturazione-soggetto-a-omologazione-pagamento-integrale-di-una-classe-di-creditori</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: center;"><strong>Tribunale Ordinario di Modena </strong><strong>Sezione terza civile e procedure concorsuali</strong></p><p style="text-align: center;">IL TRIBUNALE</p>Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:Dott.ssa Emilia Salvatore - PresidenteDott. Carlo Bianconi - Giudice rel.Dott.ssa Camilla Ovi - Giudicenel&nbsp;<strong>procedimento unitario&nbsp;</strong>n. r.g.&nbsp;<strong>69-2/2022&nbsp;</strong>promosso da:s.r.l. (codice fiscale e partita IVA *** PEC: ***), con sede in ***vista l'istanza ex art. 40 e 64-bis CCII avanzata dalla ricorrente, volta alla omologa di un piano di ristrutturazione (d'ora in poi PRO) contenente istanza ex art. 55 CCII volta alla proroga delle misure protettive in essere;letto il parere del Commissario giudiziale;osserva quanto segue.<p style="text-align: center;">***</p>La ricorrente, in esito al periodo concesso con decreto 22.5.2023, ex art. 44 CCII, depositava proposta, piano e attestazione di PRO.Il collegio, pur dandosi atto del mancato richiamo, ad opera dell'art. 64-bis CCII, dell'art. 47 c. e 4 CCII, ritenendo iniquo e inopportuno (in primis per i diritti dei creditori) l'eventuale arresto immediato della procedura, con il presente provvedimento intende chiedere alla ricorrente alcuni chiarimenti.In primo luogo, nella ottica della futura eventuale omologazione del PRO, la ricorrente sarà chiamata a integrare il piano con le previsioni di cui all'art. 87 CCII (ed in particolare con quanto previsto dalle lettere F ed I); è infatti chiaro che, seppur nella presente fase lo scrutinio del Tribunale deve incentrarsi sulla "mera ritualità" della proposta, e sulla corretta formazione delle classi (si richiama peraltro quanto stabilito dall'art. 7 comma 2 CCII), intuitive esigenze di tutela degli interlocutori impongono la chiarificazione di tali aspetti, al fine di consentire al Commissario la redazione di una relazione completa ex art. 105 CCII (norma richiamata nel PRO), e ai creditori di determinarsi in ordine al voto da esprimere.In secondo luogo, con riferimento alle quattro classi "non votanti" (ed in particolare le classi 2, 3 e 4, essendo la classe 1 costituita da lavoratori dipendenti già integralmente soddisfatti), la ricorrente dovrà chiarire se l'importo di cui si prevede il pagamento sia o meno comprensivo degli interessi previsti dalla legge (art. 153 CCII, richiamato dall'art. 96 CCII, applicabile al PRO). È infatti chiaro che la mancata previsione del pagamento degli accessori determina il mancato pagamento "integrale", ciò che è ben possibile, ma conduce ad ammettere il voto di tali soggetti.In terzo luogo, con riferimento alla Classe 7, ossia quella che ricomprende unicamente creditori giuridicamente chirografari, la ricorrente sarà chiamata ad approfondire il tema della omogeneità degli interessi economici vantati dai singoli creditori ivi inclusi. Se infatti dal punto di vista giuridico il rango chirografo accomuna tutti i partecipanti alla classe, dal punto di vista degli interessi economici è dato scorgere una almeno astratta disomogeneità tra essi; tale classe, infatti, ricomprende esemplificativamente:<ul> <li>banche che portano crediti non assistiti da garanzia statale;</li> <li>ipotecari la cui prelazione non è opponibile alla massa dei creditori;</li> <li>fornitori non assistiti da privilegi;</li> <li>controparti contrattuali;</li> <li>etc.;</li></ul><p>la ricorrente è quindi chiamata a fornire idonee delucidazioni in ordine alla genuinità della classe così composta (anche avuto riguardo agli importi dei singoli, e al "peso ponderale" dei singoli creditori), ovvero in alternativa ad integrare la proposta con la previsione di ulteriori classi.Ritenuto poi che le ulteriori questioni di dettaglio indicate dal Commissario nel suo parere potranno trovare approfondimento immediato (ove ritenuto), o in sede di "adunanza" dei creditori e successivo eventuale giudizio di omologa.Osservato che la richiesta di proroga delle misure protettive può trovare accoglimento, anche alla luce del parere favorevole del Commissario, e in generale con riguardo alla tutela della massa dei creditori, attesa l'assenza di pregiudizio irreparabile alle parti interessate e il progresso nelle operazioni volte alla ristrutturazione. Opera, d'ora in poi, la "cornice" di cui all'art. 8 CCII, nei cui limiti verranno concesse eventuali ulteriori proroghe.Tutto ciò premesso,</p><p style="text-align: center;">PQM</p>Visto l'art. 64-bis CCII;dispone&nbsp;integrarsi la proposta, il piano e la attestazione con i chiarimenti di cui alla parte motiva, entro il 23.8.2023 ore 12.00;visto l'art. 55, comma 5, CCII;proroga ad ogni effetto di legge le misure protettive disposte con il decreto 22.5.2023 sino al 15.9.2023.<span style="text-decoration: underline;">Manda alla Cancelleria</span> per la comunicazione:<ul> <li>al C.G.</li> <li>a parte ricorrente</li></ul><p>Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio del 26.7.2023</p><p style="text-align: center;">Il Presidente<strong>Dott.ssa Emilia Salvatore</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 27 Nov 2023 09:34:22 +0100</pubDate>
                        <title>Borsa Italiana: modifiche al regolamento del mercato Euronext Growth Milan</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/borsa-italiana-modifiche-al-regolamento-del-mercato-euronext-growth-milan</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 17 novembre 2023 Borsa Italiana S.p.A. (“<strong>Borsa Italiana</strong>”)<strong>,</strong> mediante l’avviso n. 43747 (“<strong>Avviso</strong>”) ha comunicato al mercato l’introduzione di alcune rilevanti modifiche al <u>Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan</u>, le quali entreranno in vigore il <strong>4 dicembre</strong>.</p><p>Si riportano di seguito le principali modifiche introdotte che riguardano gli emittenti Euronext Growth Milan (“<strong>Regolamento EGM</strong>”) e le relative Linee Guida, nonché il Regolamento Euronext Growth Advisor (“<strong>Regolamento EGA</strong>”), le quali sono volte a semplificare il quadro regolamentare e ridurri costi e oneri per gli emittenti in linea con l’evoluzione del mercato.</p><p>Le principali modifiche riguardano: (i) la composizione del flottante; (ii) la disciplina del <i>Reverse Take – over, </i>con particolare attenzione alla sospensione dalle negoziazioni<i>; </i>(iii) la verifica dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori, con un sostanziale allineamento alla disciplina prevista per le società quotate sul mercato regolamentato. Con riferimento alle previsioni relative agli amministratori indipendenti occorrerà valutare eventuali modifiche allo statuto sociale.</p><p>1. <strong>Composizione del flottante</strong></p><p>Nel corso delle discussioni con le associazioni di categoria e gli operatori di mercato è stata identificata la necessità di modificare la composizione del flottante minimo richiesto per l'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan al fine di aprirne la composizione a soggetti diversi da investitori istituzionali.</p><p>L’emendamento prevede che: (i) almeno il 7,5% debba essere sottoscritto da almeno 5 investitori istituzionali (attualmente il 10%); (ii) il restante 2,5% può essere sottoscritto da investitori diversi da investitori istituzionali non correlati o dipendenti della società o del gruppo (<i>cfr</i>. art. 6 Regolamento EGM, parte seconda – Linee Guida).</p><p>2. <strong>Disciplina della sospensione dalle negoziazioni in caso di </strong><i><strong>Reverse Take-over</strong></i></p><p>Le attuali disposizioni prevedono la sospensione delle negoziazioni degli strumenti finanziari in caso di annuncio o fuga di notizie riguardanti un Reverse Take-over (“<strong>RTO</strong>”) concordato o in fase di definizione. Tale sospensione rimane in vigore fino a quando l'emittente non pubblica il documento informativo relativo all'operazione di RTO, accompagnato dalle attestazioni dell'emittente e dell’Euronext Growth Advisor.</p><p>Alcuni operatori hanno evidenziato, da una parte, che la sospensione delle azioni durante le negoziazioni potrebbe scoraggiare gli emittenti quotati sull’Euronext Growth Milan dall'effettuare operazioni di crescita per linee esterne e, dall’altra parte, che l’art. 17, comma 8, Regolamento (UE) N. 596/2014, impone di comunicare tempestivamente al mercato eventuali informazioni privilegiate oggetto di fughe notizie al fine di ristabilire la piena parità informativa. Alla luce di tali considerazioni la previsione attuale viene eliminata&nbsp; con la precisazione che la sospensione delle negoziazioni avverrà solo nel caso in cui il documento informativo (e le relative attestazioni) non sia pubblicato almeno 15 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del RTO<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1"><sup>1</sup></a> (<i>cfr</i> art. 14 Regolamento EGM, parte seconda – Linee Guida).</p><p>3. <strong>Definizione di RTO</strong></p><p>In relazione ai requisiti che costituiscono un RTO, viene eliminato il riferimento alle operazioni che comportano «<i>un cambiamento sostanziale</i> (...) <i>nel consiglio di amministrazione o un cambio nel controllo</i>».</p><p>Borsa Italiana ha ritenuto corretto escludere dalla definizione di RTO un'operazione che, pur non superando gli indici di rilevanza, si contraddistingue unicamente per un significativo cambiamento nel consiglio di amministrazione dell'emittente. Quanto al cambiamento di controllo, se rilevante, potrebbe attivare una disciplina diversa, quale l'obbligo di presentare un'offerta pubblica di acquisto (<i>cfr. </i>Art. 14 Regolamento Emittenti, Parte Prima).</p><p>4. <strong>Attestazioni in caso di RTO</strong></p><p>Le disposizioni attuali prevedono che, in caso di RTO, alcune delle attestazioni dell'emittente e del relativo Euronext Growth Advisor possano essere presentate a Borsa Italiana anche successivamente alla pubblicazione del documento informativo e all'assemblea di approvazione del RTO, ma al più tardi in prossimità della data di efficacia del RTO.</p><p>Le Linee Guida del Regolamento EGM specificano che se l'emittente e/o l'Euronext Growth Advisor si avvalgono di questa facoltà, l'efficacia della delibera dell'assemblea incaricata di esprimersi sull'operazione di RTO sarà subordinata al rilascio delle attestazioni mancanti. È importante sottolineare che, se le stesse attestazioni siano già state rilasciate al momento della pubblicazione del documento informativo, non sarà necessario rilasciarle nuovamente in prossimità della data di efficacia del RTO (<i>cfr</i>. con riferimento alle attestazioni dell’emittente art. 14 relative Linee Guida e Scheda 7 Regolamento EGM; in merito alle attestazioni dell’Euronext Growth Advisor art. 14 e relative Linee Guida Regolamento EGM, nonché Scheda 4 Regolamento EGA).</p><p>5. <strong>Amministratori indipendenti</strong></p><p>Le attuali disposizioni del Regolamento EGM impongono all'emittente Euronext Growth Milan di designare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto tra i candidati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor.</p><p>Nell’opera di revisione Borsa Italiana ha ritenuto opportuno eliminare questo onere gravante sull’Euronext Growth Advisor nella fase successiva all'ammissione alle negoziazioni, mantenendolo solo al momento dell'ammissione alle negoziazioni.</p><p>Il consiglio di amministrazione dovrà definire, almeno all'inizio del proprio mandato, criteri quantitativi e qualitativi per valutare, su base periodica post-ammissione, la rilevanza di eventuali rapporti, rendendo tali criteri di conoscenza pubblica. Inoltre, gli esiti della verifica dovranno essere comunicati al pubblico attraverso un apposito comunicato (<i>cfr. </i>art. 6-<i>bis </i>Regolamento Emittenti EGM, Parte prima).</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="mailto:lukas.plattner@advant-nctm.com"><i>Lukas Plattner</i></a><i> e </i><a href="mailto:andrea.iovieno@advant-nctm.com"><i>Andrea Iovieno</i></a>.</p><p>[1] <i>Fermo restando che, come già chiarito nelle relative Linee Guida, la sospensione opererà anche nel caso in cui, a seguito dell’approvazione da parte dell’assemblea e prima dell’efficacia del RTO, l’emittente Euronext Growth Milan e l’Euronext Growth Advisor non abbiano ancora rilasciato le ulteriori attestazioni a Borsa Italiana e l’emittente Euronext Growth Milan non abbia conseguentemente pubblicato un comunicato relativo a tale rilascio.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 27 Nov 2023 03:22:41 +0100</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata - Autorizzazione alla cessione dell&#039;azienda</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-autorizzazione-alla-cessione-dellazienda</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: center;">Tribunale di Milano- Sezione SECONDA civile -</p>&nbsp;Il Giudice, dott. Vincenza Agnese ,letti gli atti del procedimento R.G. 15225/2022,a scioglimento della riserva sul ricorso <strong>ex art. 22 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 per la concessione della autorizzazione a trasferire a titolo oneroso i rami aziendali delle Società del Gruppo Grancasa</strong>,osserva quanto segue.Con istanza depositata in data 20.7.2023****************************************************************************************************rappresentate e difese dagli avv.ti prof. Massimo Fabiani, Ernesto Apuzzo e Alessandra Dima hanno chiesto di autorizzare:<em>**** a cedere ai sensi dell'art. 2556 c.c. *** la proprietà dei seguenti rami aziendali con esonero dalla responsabilità dei debiti ex art. 2560 c.c. (eccetto i debiti di cui all'art. 2112 c.c.)</em>****************<em>*** a cedere ai sensi dell’art. 2556 c.c. a ***la proprietà del seguente ramo aziendale con esonero dalla responsabilità dei debiti ex art. 2560 c.c. (eccetto i debiti di cui all’art. 2112 c.c.)</em>****<em>Al prezzo complessivo di Euro 10.000.000 (diecimilioni/00), di cui</em>Euro 8.925.897,00 a ***Euro 1,0 a ***Euro 1.074.102,00 a ***<em>***&nbsp;a cedere ai sensi dell’art. 2556 c.c. a *** la proprietà del seguente ramo aziendale con esonero dalla responsabilità dei debiti ex art. 2560 c.c. (eccetto i debiti di cui all’art. 2112 c.c.) al prezzo di Euro 100.000,00 (centomila/00) &nbsp;</em>***<em>Nonchè *** a vendere a *** (società del gruppo ***) l'immobile sito in *** - sul quale insiste il ramo aziendale di cui al precedente alinea - al prezzo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00)";</em>A fondamento del ricorso le ricorrenti hanno rappresentato, in sintesi, che:<ul> <li>le società in epigrafe indicate hanno fatto accesso alla composizione negoziata, ottenendo la conferma e la proroga delle misure protettive per il tempo massimo di legge;</li> <li>nell’ambito della composizione negoziata hanno intessuto trattative con i creditori finanziari e con i soci ed è stato sottoscritto fin dal 20.3.2022 un termsheet che delineava il percorso di risanamento delle imprese;</li> <li>il piano di risanamento originariamente predisposto non ha “performato”, generando consistenti perdite di esercizio;</li> <li>è pertanto intervenuta una modifica del piano di risanamento anche per effetto di una manifestazione di interesse, dapprima non vincolante, e poi tradotta in una offerta cauzionata da parte del *** tramite la società ***&nbsp;avente ad oggetto l’acquisto dei seguenti rami aziendali inerenti ai punti vendita sotto&nbsp;indicati, comprensivi dei rispettivi dipendenti e dei dipendenti della sede centrale per il prezzo complessivo di € 10.000.000 così specificato:********nonchè l'acquisto:del ramo di azienda di ***comprensivo dell'immobile (€ 1.000.000 ed E 100.000 per il ramo di azienda);Delle&nbsp;rimanenze dell’intero magazzino dei suddetti punti vendita, valorizzato al 40% del prezzo di inventario;dei marchi di proprietà del gruppo *** al prezzo di € 900.000;</li> <li>l’offerta è stata formulata al lordo dei debiti verso i dipendenti e con previsione di affitto degli immobili quanto ai punti vendita che precedono;</li> <li>il prezzo unitariamente offerto per tutti i punti vendita sopra indicati è stato scorporato tenuto conto dell’autonomia patrimoniale di ciascuna società del gruppo in base al criterio delle superfici commerciali oggetto dei rami, con valutazione meramente simbolica della sede centrale di *** dove operano i reparti amministrativi e il cui ramo produce solo perdite;</li> <li>all’offerta sono apposte quali condizioni sospensive la validità delle licenze commerciali, l’esito positivo della due diligence commerciale, la sottoscrizione&nbsp;dell’accordo con l’esperto ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett c) CCII e l’autorizzazione del Tribunale ai sensi dell’art. 22 CCII;</li> <li>il soggetto che ha formulato l’offerta è dotato della capacità finanziaria per sostenere l’operazione sopra descritta;</li> <li>sono stati eseguiti sondaggi di mercato mediante comunicazioni agli 11 competitors presenti sul mercato e mediante pubblicazione di un avviso di vendita su Il Sole 24Ore;</li> <li>in data 20.6.2023 è stata segnalato all’esperto ai sensi dell’art. 21 CCII la volontà di procedere alla vendita degli immobili di *** alla società *** ;</li> <li>la vendita dei rami aziendali e dell’immobile risulterebbe effettuata ad un prezzo congruo, tenuto conto rispettivamente della “fairness opinion” prodotta in atti e del valore assegnato all’immobile dalla perizia effettuata da Patrigest;</li> <li>la congruità del prezzo deriverebbe anche dall’assenza di alcun valore economico apprezzabile dei rami di azienda per carenza di redditività (essendo registrate perdite gestionali pari a circa 1,5/1,8 milioni di € mensili) e in particolare dalla ricomprensione nell’offerta anche del ramo aziendale costituito dal “centro di costi centrali” della sede al quale non sarebbe autonomamente attribuibile alcun valore;</li> <li>la vantaggiosità della vendita deriverebbe anche dalla riduzione del fabbisogno finanziario del risanamento in considerazione del “perimetro delle risorse umane”;</li> <li>la vendita degli assets sopra indicati genererebbe una provvista non inferiore rispetto al risultato atteso dalla vendita endoconcorsuale dell’azienda in esercizio;</li> <li>il soddisfacimento dei soggetti diversi dai creditori finanziari deriverebbe –in forza degli accordi con i creditori finanziari- sia dai proventi della cessione dei rami aziendali sia dalla liberazione delle risorse derivanti dalle vendite dei cespiti che sono ipotecati;</li> <li>la vendita dei complessi aziendali è coerente con il percorso di risanamento –come modificato- che prevede il trasferimento del comparto commerciale a un terzo, la destinazione delle risorse ai creditori non finanziari, la prosecuzione della attività per il solo comparto immobiliare da cui deriveranno risorse sia dalla riscossione dei canoni di locazione sia dal progressivo processo di dismissione degli assets.</li></ul><p>Instaurato il contraddittorio all’udienza dell’8.8.2023 sono comparsi le ricorrenti e i propri advisors, l’esperto, la società che ha formulato l’offerta in atti, i creditori finanziari interessati dalla composizione negoziata, le organizzazioni sindacali, la società *** nonché altri&nbsp;creditori come specificato nel verbale in atti. Nessuna delle parti si è opposta alla operazione di cessione dei rami aziendali.L’esperto ha depositato il proprio parere con il quale si è espresso positivamente in ordine alla operazione oggetto della istanza di autorizzazione, ribadendo il giudizio positivo in udienza. Il parere dell’esperto e l’audizione delle parti interessate consentono di considerare il quadro informativo sufficientemente completo ai fini delle valutazioni di legge.Va in proposito rammentato che l’esperto deve essere munito per legge del requisito dell’indipendenza (art. 17, comma 4, CCII) di cui all’art. 16 comma 1 CCII ed è terzo rispetto a tutte le parti oltre a dover operare in modo imparziale come imposto dall’art. 16, comma 2, CCII.Il parere dell’esperto è pertanto emesso da un professionista individuato dalla legge in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità.Il parere appare in ogni caso congruamente motivato e scevro da vizi evidenti; allo stesso modo l’integrazione depositata consente di acquisire gli elementi necessari fondanti le valutazioni di legge.Consegue che la nomina di un ausiliario ex art. 68 c.p.c. non si rende necessaria, tenuto conto altresì della urgenza segnalata dalle ricorrenti e dall’esperto.Come sopra rappresentato, le ricorrenti hanno chiesto l’autorizzazione alla cessione dei rami aziendali come individuati nel ricorso e in atti.Facendo applicazione del dato normativo in materia, va preliminarmente rilevato che l’autorizzazione non è necessaria per la validità e piena efficacia del contratto traslativo dell’azienda o dei suoi rami ma è necessaria per far conseguire all’acquirente il beneficio della esenzione dalla responsabilità solidale per i debiti inerenti all’esercizio della azienda ceduta, anteriori al trasferimento, che risultino dai libri contabili obbligatori. L’autorizzazione serve cioè a rimuovere gli effetti di cui all’art. 2560, comma 2, c.c. secondo cui “nel trasferimento di una azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.L’effetto rimane consolidato anche in caso di eventuale successiva apertura di procedura concorsuale stante il disposto dell’art. 24 comma 1 CCII.La previsione si mostra armonica rispetto al contesto in cui essa è chiamata ad operare, costituito dal “luogo giuridico” della composizione negoziata all’interno del quale l’imprenditore non subisce alcuna forma di spossessamento –nemmeno attenuato- salvi gli obblighi informativi nei confronti dell’esperto che –in ogni caso- non può impedire il&nbsp;compimento dell’atto, essendo l’iscrizione del dissenso rilevante solo ai fini della stabilità del medesimo in un contesto alieno dalla composizione negoziata.I presupposti cui la legge subordina l’autorizzazione sono individuati nel comma 1 dell’art. 22 CCII e sono costituiti dalla funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori. Tali elementi devono operare congiuntamente e si pongono –nella valutazione che deve essere eseguita dal Tribunale- in un rapporto paritetico come palesato dalla presenza della congiunzione “e”.La funzionalità dell’atto rispetto alla continuità aziendale mira ad evitare la disgregazione dei valori aziendali, finalità generalmente perseguita con riguardo a ciascun strumento di regolazione della crisi e della insolvenza, anche nel contesto della liquidazione giudiziale. Sotto connesso profilo si osserva che tale requisito risponde alla finalità della stessa composizione negoziata costituita dal perseguimento del risanamento da ricercarsi mediante le trattative con i creditori, con la conseguenza che l’atto deve iscriversi in un contesto di coerenza rispetto alle soluzioni individuate ai sensi dell’art. 23, comma 1 e 2, lettera b) del Codice della Crisi.La tutela degli interessi dei creditori consiste nella garanzia della migliore soddisfazione possibile. Ai fini della salvaguardia di tale interesse, la valutazione del Tribunale dovrà essere diretta a verificare che i creditori non siano pregiudicati dalla vendita dell’azienda nel contesto della composizione negoziata.Tale verifica va compiuta esaminando comparativamente la posizione del ceto creditorio nelle alternative concretamente praticabili. L’incapacità della società di produrre risorse al servizio del debito potrebbe infatti determinare un arresto della prosecuzione dell’attività di impresa e dare luogo a scenari alternativi con riguardo ai quali vanno valutate le prospettive di soddisfacimento dei creditori.Sotto connesso profilo, si osserva che le valutazioni devono essere eseguite tenendo del valore effettivo degli assets aziendali oggetto di cessione, valore che va determinato non già in una ottica disgregativa ma di prosecuzione effettiva dell’attività di impresa (tenendo pertanto conto, ad esempio, della prosecuzione dei rapporti di lavoro).La congruità del prezzo di cessione va poi verificata attraverso le reazioni del mercato che va sondato. La norma a tale riguardo non impone forme specifiche ma impone di valutare il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente.La libertà delle forme consente di parametrarle alla specificità del caso concreto e allo specifico settore di riferimento cui inerisce il compendio aziendale; sotto tale profilo possono&nbsp;acquisire specifica significatività ai fini della verifica dell’effettività della sollecitazione del mercato anche pubblicità “mirate” allo specifico settore in cui opera l’azienda attraverso il contatto diretto dei principali competitors nel settore.L’assenza di tipicità delle forme è compendiata dalla norma nel richiamo alla disposizione da parte del giudice delle misure ritenute più opportune; nozione di opportunità che logicamente non può consentire l’individuazione di regole astratte da applicare asetticamente ad ogni singolo caso. Le misure più opportune possono declinarsi ad ampio spettro non solo con riguardo alle prescrizioni specifiche volte a consentire la più obiettiva scelta del contraente ma anche con prescrizioni che concernono la fase successiva alla vendita (ad esempio, in ordine alle modalità di “conservazione” del corrispettivo). Il legislatore prescrive sul punto che nella definizione delle misure occorre tenere conto delle istanze delle parti interessate ai fine di tutelare gli interessi coinvolti.A tale ultimo riguardo il comma 2 dell’art. 22 CCII prevede che le parti interessate vadano sentite. L’individuazione di queste ultime deve tenere necessariamente in considerazione il percorso di risanamento individuato dall’imprenditore all’interno del quale la cessione si colloca. Sono pertanto interessati dalla richiesta di autorizzazione i creditori con cui l’impresa sta trattando e sulla ricerca dell’accordo con i quali è fondato il piano di risanamento (è appena il caso di precisare che non tutti i creditori devono essere necessariamente coinvolti nella composizione negoziata).Vanno altresì coinvolte le organizzazioni sindacali in quanto il trasferimento di una azienda in esercizio impinge nello “statuto sostanziale” dei singoli dipendenti, pur restando fermo l’art. 2112 del codice civile. Ciò in conformità al considerando n. 23 della direttiva UE n. 1023/2019 che prevede la necessità di assicurare che i rappresentanti dei lavoratori possano accedere a informazioni pertinenti e aggiornate sulla disponibilità di strumenti di “allerta precoce” e dovrebbe essere possibile per essi prestare sostegno ai lavoratori nella valutazione della situazione economica del debitore.Sulla base delle informazioni e del corredo documentale già presente in atti vanno coinvolte le parti potenzialmente pregiudicate dalla vendita dell’azienda, come coloro che attraverso la stessa perderebbero la garanzia generica ex art. 2740 c.c. (circostanza che invero impatterebbe sulle valutazioni del Tribunale anche ai fini della stessa concessione dell’autorizzazione). Infine vanno coinvolti i contraenti abituali della impresa, che, di solito, coincidono con i fornitori, che pur appartenendo generalmente (tranne le imprese aventi le caratteristiche dell’art. 2751 bis n. 5 c.c.) alla categoria dei chirografari (e presumibilmente non soddisfatti in&nbsp;uno scenario alternativo) potrebbero essere interessati dalla cessione in quanto la alienazione dell’azienda potrebbe astrattamente incidere sulla prosecuzione dei rapporti contrattuali (soprattutto quando consolidati nel tempo e fondati sull’esclusività o sull’abitualità).Tutti gli elementi sopra indicati ricorrono nella presente fattispecie e depongono nel senso dell’accoglimento della istanza.In via preliminare va rilevata la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti delle parti interessate.Sono stati difatti coinvolti i principali protagonisti della composizione negoziata costituiti dai creditori finanziari ipotecari. L’accordo con tali creditori costituisce il pilastro su cui si regge il percorso di risanamento prescelto dall’imprenditore; ciò fin dalla prima versione del piano ove era previsto che i flussi liberi al servizio del debito sarebbero derivati principalmente dalla vendita di una parte degli immobili, “sul presupposto – e, ciò, in virtù delle trattative già in corso – che le Banche diano il proprio assenso (rinunciando alla prelazione derivante dalle ipoteche iscritte sugli immobili de quibus e prestando quindi l’assenso alla loro cancellazione, nonché ad avvalersi dei patti marciani pure relativi ai predetti immobili) alla vendita immediata di alcuni immobili, così da ritrarre i mezzi finanziari necessari per il pagamento di tutto lo scaduto commerciale e fiscale”(cfr. primo parere dell’esperto).Il dato rimane confermato anche nell’ultima versione del piano di risanamento come esposto nel ricorso ove si legge che il piano di risanamento è stato condiviso con gli istituti finanziari definiti come i “creditori più direttamente interessati da una soluzione non traumatica della vicenda in quanto le risorse destinate ai creditori non bancari possono derivare quanto meno in larga parte solo dalle dismissioni immobiliari con rinuncia dei creditori ipotecati ad incassare il prezzo”.L’esperto nel proprio parere ha confermato tale dato, rilevando che i creditori finanziari hanno altresì acconsentito alla liberazione delle risorse finanziarie derivanti dalla vendita degli immobili oggetto dell’offerta di acquisto da parte della società al fine di consentire alle ricorrenti di ritrarre le disponibilità finanziarie necessarie alla prosecuzione diretta dell’attività di impresa sino al momento di cessione dei rami aziendali.Il contraddittorio è stato altresì instaurato con i principali creditori delle società del gruppo interessate dalla cessione, rappresentato dai primi dieci creditori più significativi per ammontare, tra cui Agenzia delle Entrate.Sono stati altresì coinvolti i fornitori più significativi per le motivazioni sopra esposte. Infine il ricorso è stato notificato alle organizzazioni sindacali indicate in atti.&nbsp;Passando alla verifica dei presupposti sostanziali, si osserva quanto segue.La cessione dell’azienda è (ora) parte integrante del progetto di piano di risanamento, come modificato nel corso della composizione negoziata.Va rammentato che l’originario progetto di risanamento prevedeva azioni a breve termine fondate, oltre che su una prudente gestione della cassa e la chiusura di cinque punti vendita, sulla dismissione del patrimonio immobiliare per un corrispettivo di circa € 43.000.000 già oggetto di contratti preliminari e ulteriori introiti per € 13.500.000.Oltre a tali obiettivi, il percorso di risanamento prevedeva una bipartizione delle aree del business, una rivolta alla dismissione del patrimonio immobiliare e l’altra, purgata dell’indebitamento, alla gestione operativa caratteristica con previsione della locazione degli immobili funzionali alla gestione la cui proprietà sarebbe rimasta in capo alla prima unità. In particolare, sull’unità operativa non sarebbe gravato il debito scaduto ma solo debiti correnti generati dalla gestione operativa; mentre dall’unità immobiliare sarebbero derivate, attraverso il ricavato proveniente dalle dismissioni, le risorse destinate al pagamento dei creditori e la conseguente sostenibilità del debito anche per effetto di un possibile stralcio dei crediti degli istituti finanziari (il tutto come indicato a pag. 35 del ricorso di conferma delle misure protettive).Sulla base di tali elementi veniva emesso provvedimento di conferma delle misure protettive. La proroga veniva autorizzata sulla base della rappresentazione –confermata dall’esperto-della progressione della pianificazione delle attività tese alla separazione del comparto immobiliare da perseguirsi mediante la fusione di tutte le società del gruppo in e la scissione della azienda operativa in favore di , con la conseguenza del mantenimento della titolarità degli immobili in capo a , parte dei quali destinati alla liquidazione per far fronte al ripianamento dell’indebitamento (veniva peraltro predisposta dalla società “simulazione” degli effetti delle indicate operazioni straordinarie con stima dell’evoluzione economico-patrimoniale e finanziaria dei flussi di cassa di e su base mensile fino a dicembre 2023, nonché per gli anni 2024-2025 e per il successivo periodo 2026-2027). In tale scenario veniva altresì confermata dalle parti e dall’esperto la progressione delle trattative con gli istituti di credito tese alla liberazione delle risorse necessarie al pagamento dei creditori “estranei” al ceto bancario e al rimborso dello stesso debito finanziario (derivante dai proventi di parte degli immobili di destinati alla liquidazione).Il piano di risanamento, originariamente fondato sulla separazione del comparto operativo da quello immobiliare presupponeva la continuazione della attività di impresa nei termini sopra indicati attraverso la costituzione di una newco (ancora) riconducibile al . Tuttavia le previsioni del piano –come ipotizzato- si sono rilevate difficilmente realizzabili a causa della registrazione di rilevanti perdite gestionali come analiticamente indicate alla pag. 5 della istanza.Il piano di risanamento è stato pertanto modificato attraverso la previsione della prosecuzione dell’attività di impresa in capo ad un soggetto terzo sulla base dell’offerta ricevuta, pur mantenendo la previsione della vendita ordinata degli immobili in capo a sulla base degli accordi con i creditori finanziari ipotecari.In estrema sintesi, il modificato piano di risanamento prevede il trasferimento del comparto commerciale ad un terzo con destinazione delle relative risorse ai creditori non finanziari, la prosecuzione dell’attività in capo al per il solo comparto immobiliare da cui deriveranno risorse dalla riscossione dei canoni e dal progressivo processo di dismissione degli assets.La modifica del piano attraverso la cessione di tutti i rami di azienda (con eccezione di quelli chiusi o privi di valore), consentirà come rappresentato dall’esperto nel proprio parere:</p><ul> <li>la prosecuzione “indiretta” della attività di impresa mediante la salvaguardia di circa 330 posti di lavoro e la conservazione dell’avviamento commerciale nonché delle licenze;</li> <li>il risanamento della impresa mediante l’accordo con i creditori.</li></ul><p>Le nuove assunzioni sono state pertanto recepite nella modifica del piano di risanamento prodotto in atti; si riportano di seguito i dati di cui alla tabella a pag. 62:***I creditori finanziari coinvolti nelle trattative hanno preso atto della modifica del piano e hanno manifestato la disponibilità alla prosecuzione delle trattative secondo il mutato progetto di piano di risanamento (cfr. docc. 12 e 13 in atti).La volontà dei creditori finanziari interessati alla prosecuzione delle trattative è rimasta confermata nel corso dell’udienza ove gli stessi hanno confermato l’impegno a consentire la liberazione delle risorse derivanti dalle dismissioni degli “immobili al fine di consentire alle ricorrenti di avere risorse da destinarsi alla continuità aziendale fino al momento della cessione dell’azienda.Gli istituti di credito hanno altresì manifestato la volontà di proseguire nelle trattative finalizzate alla definizione della soluzione della crisi attraverso lo strumento individuato dall’art. 23, comma 1, lett. c) CCII quale sbocco della composizione negoziata (pur naturalmente precisando la necessità di completamento dell’istruttoria e del rilascio delle autorizzazioni da parte degli organi deliberanti).Dalle assunzioni delle ricorrenti e da quanto dedotto dall’esperto si evince infatti che la prosecuzione dell’attività di impresa non possa essere ulteriormente garantita se non attraverso la cessione dei rami commerciali.Le società del gruppo versano in una grave crisi che potrebbe assumere caratteri di insolvenza irreversibile generando l’apertura di procedure concorsuali. Le dimensioni del&nbsp;gruppo depongono nel senso del possibile accesso ad una procedura di amministrazione straordinaria; procedura nella quale i complessi aziendali sarebbero valutati tenendo conto della redditività negativa dell’azienda incidente pertanto sul prezzo della cessione, insieme alle ulteriori variabili contemplate dalla legge per cui il corrispettivo di cessione difficilmente sarebbe corrispondente al puro valore dei complessi, tenuto altresì conto che ai sensi dell’art. 63 d.lgs. n. 270/1999 la scelta dell’acquirente non considera solo l’ammontare del prezzo offerto e che ai sensi dell’art. 9, comma 2 bis d.l. n. 136/2013 l’art. 63 “si interpreta nel senso che, fermi restando gli obblighi di cui al comma 2 e le valutazioni discrezionali di cui al comma 3, il valore determinato ai sensi del comma 1 non costituisce un limite inderogabile ai fini della legittimità della vendita”.In uno scenario –del tutto ipotetico- di liquidazione giudiziale la vendita sconterebbe la necessità di procedere, in assenza di offerte di affitto, ad un preventivo esercizio provvisorio dell’azienda, di cui apparirebbe almeno dubbia la ricorrenza dei relativi requisiti di legge in uno scenario in cui la prosecuzione parrebbe arrecare –sulla base dei limitati elementi di valutazione disponibili per il giudice in tale “incidente di giurisdizione”- un serio pregiudizio per i creditori (art. 211 comma 2 CCII).Si osserva altresì che la società ha prodotto in atti una “relazione di stima circa il più probabile valore corrente attribuibile ai rami d’azienda commerciali oggetto di possibile cessione” che ha valutato gli assets oggetto di cessione in uno scenario di liquidazione giudiziale, pervenendo alla definizione di un valore decisamente inferiore rispetto a quello oggetto dell’offerta, motivando gli assunti fondanti le conclusioni. I dati di cui alla menzionata relazione sono “validati” dall’advisor finanziario dr. Riccardo Ranalli. L’esperto ha esaminato i documenti sopra menzionati rappresentando che: “Il valore degli stessi assets nell’ipotesi liquidatoria viene attestato dai menzionati consulenti, applicando i correttivi del caso, nel minor importo di circa 1,2 milioni di euro; cosicché il prezzo offerto da (€ 10.000.000,00) – confrontato con le valutazioni sopra riportate – è ampiamente superiore sia al valore di mercato che al valore di liquidazione”.Emerge pertanto che –per quanto rappresentato dalla società e dai suoi advisor nonché dall’esperto- la vendita immediata dei rami aziendali costituisce l’unico strumento pausibile di prosecuzione dell’attività di impresa, rimanendo diversamente compromessa ogni prospettiva di risanamento (circostanza che, si rammenta, deve comportare l’immediato arresto della composizione negoziata da parte dell’esperto come previsto dalla legge).L’idoneità dell’offerta ricevuta a garantire la prosecuzione dell’attività di impresa è confermata dalla solidità finanziaria della società offerente che –come riferito in atti dagli&nbsp;advisor- presenta una posizione finanziaria netta consolidata pari a circa 37 milioni di euro alla data del 31.12.2021, idonea a sostenere oltre che il fabbisogno finanziario derivante dall’acquisto (come di seguito a proposito del miglior soddisfacimento dei creditori) il risanamento industriale dei rami aziendali. La funzionalità della cessione alla prosecuzione dell’attività di impresa appare confermata dalla operatività dell’offerente nel medesimo settore di riferimento delle ricorrenti con 149 punti vendita e con circa 700 dipendenti.La vendita appare dunque funzionale alla prosecuzione dell’attività di impresa; la cessione deve tuttavia collocarsi nell’ambito del (nuovo) percorso di risanamento prospettato dalla società mediante la composizione negoziata, rimanendo agganciata ad una delle soluzioni di cui all’art. 23, comma 1 e comma 2 lett. b) CCII.In tal senso, del tutto plausibile e finanche necessaria appare la condizione posta nell’offerta costituita dall’accordo sottoscritto dall’esperto ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. c) del codice della crisi, ossia un piano di risanamento sottoscritto anche dall’esperto che deve dare atto della sua coerenza con la regolazione della crisi e della insolvenza.La vendita della azienda e pertanto la prosecuzione della attività di impresa in capo ad un soggetto terzo deve ritenersi elemento essenziale del progetto di risanamento da perseguirsi mediante le trattative con i creditori (finanziari). Tali fini risultano confermati anche dalla clausola del term sheet prodotto in atti che prevede specifiche rinunce ai propri crediti da parte dei creditori finanziari.La vendita dei rami aziendali deve ritenersi pertanto elemento del piano di risanamento da perseguirsi mediante le trattative con i creditori in conformità alla ratio della composizione negoziata.Sotto connesso profilo si osserva infatti che la autorizzazione alla esenzione del trasferimento dei debiti ex art. 2560 c.c. non è avulsa dall’esito positivo della composizione negoziata mediante una delle soluzioni tratteggiate dal dato normativo ed anzi presuppone il successo della composizione negoziata, cui la presente autorizzazione resta naturalmente subordinata. Tali condizioni appaiono prognosticamente realizzabili posto che i creditori finanziari coinvolti nelle trattative hanno comunicato la disponibilità alla prosecuzione delle trattative e alla liberazione attraverso la vendita di immobili ipotecati di risorse sufficienti alla temporanea prosecuzione dell’attività di impresa in forma diretta al fine di “traghettare” le ricorrenti alla cessione dei rami aziendali.In particolare nella comunicazione prodotta sub doc. 6 dall’esperto unitamente al proprio parere , oltre a manifestare la disponibilità alla&nbsp;liberazione delle ipoteche sugli immobili oggetto della proposta di acquisto da parte di ***&nbsp; del 19.5.023 hanno manifestato la disponibilità a mettere a disposizione del ***&nbsp; parte dei proventi derivanti dalla dismissione immobiliare secondo il baudget di tesoreria riportato nel cash plan revisionato fino al 30.9.2023 pari a circa 5,3 milioni di euro.Essendo l’autorizzazione legata indissolubilmente all’esito positivo della composizione negoziata cui peraltro è condizionata l’offerta, non emergono, sotto questo profilo, elementi ostativi alla sua concessione che rimane subordinata al raggiungimento di un accordo definitivo con i creditori finanziari compendiato in una delle soluzioni previste dall’art. 23 comma 1 CCII.Passando all’esame del congiunto requisito della migliore soddisfazione dei creditori, si osserva che gli elementi sopra indicati concorrono anche in ordine alle valutazioni che attengono alla posizione dei creditori.Le alternative concretamente praticabili come sopra indicate rilevano nella prospettiva della valutazione del trattamento riservato ai creditori in detti scenari. Con riguardo alla amministrazione straordinaria, va, al tal fine, soggiunto – rispetto alle considerazioni sopra svolte con riguardo alla funzionalità della operazione alla continuità aziendale- che l’interesse tutelato in via prioritaria dalla amministrazione straordinaria va individuato nella conservazione del patrimonio produttivo, cioè dei complessi aziendali in funzionamento e non già del patrimonio del debitore in sé considerato. La tutela dei complessi produttivi in quanto tali unitamente al mantenimento dei livelli occupazionali -costituenti il fulcro della disciplina della amministrazione straordinaria- rendono l’interesse al miglior soddisfacimento dei creditori recessivo, come peraltro testualmente evincibile dall’esame dell’art. 55 del l.dgs. n. 270/1999 ove si evidenzia che con riguardo all’esigenza di salvaguardia dei complessi aziendali nella loro unità operativa che dell’interesse dei creditori bisogna solamente “tenerne conto” sancendone la sua ineludibile recessività rispetto ai preminenti interessi tenuti in considerazione dal dato normativo.Pertanto, la cessione dei rami aziendali come oggetto dell’istanza in atti appare al Tribunale – sia pur sulla base dei limitati elementi di valutazione disponibili nel presente “incidente di giurisdizione”- la migliore soluzione prospettabile in concreto al fine di offrire il miglior soddisfacimento al ceto creditorio globalmente inteso e non solo a limitate categorie di esso. Concorre alla valutazione del presupposto costituito dalla migliore soddisfazione dei creditori la valutazione della congruità del prezzo di vendita.Sotto tale profilo, va rilevato che le ricorrenti hanno prodotto in atti una valutazione di stima del ramo commerciale, del “ramo sede”, dei marchi e delle rimanenze del gruppo che stima secondo il metodo ivi indicato e nella cornice di precisazioni ivi contenute i valori come segue:a) ramo commerciale, al netto del valore del ***, in Euro 6,8 milioni,b) marchi in Euro 542,000,c) rimanenze in un valore pari al 40% del loro valore contabile lordo alla relativa data di riferimento;con la precisazione che il valore determinato per il ramo commerciale, al netto del valore del ramo sede, non considera il debito nei confronti del personale dipendente ricompreso in detto ramo, del valore nominale complessivo di € 5,5 milioni “i quali, alla stregua di un indebitamento finanziario netto gravante sui rami stessi, sono da sottrarsi al valore del ramo così individuato” (cfr. pag. 37 dell’elaborato peritale).La congruità dell’offerta di acquisto è confermata dall’advisor finanziario dr. Ranalli il quale ha rappresentato l’assenza di valore dei rami aziendali, caratterizzati da perdite gestionali oscillanti tra 1,5 milioni e 1,8 milioni mensili.Lo stesso ha messo in evidenza nel documento depositato in atti la vantaggiosità della vendita dei rami aziendali, ivi compreso il ramo sede al quale non è autonomamente attribuibile alcun valore “non essendo ad esso associati ricavi specifici verso economie esterne”.La vendita dell’azienda nell’ambito della composizione negoziata consente di garantire il miglior soddisfacimento dei creditori, tenuto conto che il corrispettivo derivante dalla vendita, come indicato nel parere integrativo dell’esperto in atti (pag. 3), sarà destinato:</p><ul> <li>al pagamento dei dipendenti in parte mediante accollo da parte di *** secondo i contenuti dell'offerta</li> <li>all'erario</li> <li>ai creditori chirografari</li></ul><p>In uno scenario alternativo alcun soddisfacimento sarebbe verosimilmente prevedibile per tali creditori, posto che verosimilmente tutto l’attivo sarebbe destinato al pagamento dei creditori finanziari, in quanto titolari di garanzie sulla componente immobiliare e muniti del beneficio della prededuzione sulla componente mobiliare, in forza di finanziamento prededucibile per 21 milioni di euro concesso da . su autorizzazione del Tribunale resa in una altra procedura (docc. 7 e 8 allegati all’integrazione del parere dell’esperto).Per tale motivo, l’esperto non ha ritenuto necessario procedere ad una valutazione del riparto del prezzo unitariamente offerto per ciascuna società del gruppo riferendo che “il risultato dell’operazione oggetto di autorizzazione –stante il consenso espresso da è indifferente sia qualora si facesse ricorso alla vendita atomistica (…) sia a quella complessiva”.Pertanto, come evidenziato dall’esperto in atti, gli unici creditori potenzialmente lesi nella propria garanzia patrimoniale sarebbero i creditori finanziari che non hanno manifestato alcun dissenso rispetto al compimento dell’operazione e che sono parti della composizione negoziata.Tali dati sono sintetizzati nel parere integrativo dell’esperto come segue: “In sintesi, in forza del Piano oggetto di trattativa e che dovrà essere formalizzato nel previsto Accordo ex art. 23, comma 1 lett. c), CCII, dipendenti, Erario, fornitori e creditori chirografari in genere verranno integralmente pagati (fornitori e chirografari anche a saldo e stralcio, ma solo in forza di specifici ed autonomi accordi) con il ricavato delle cessioni dei rami d’azienda de quibus; mentre i creditori ipotecari (i.e. gli Istituti di Credito), verranno soddisfatti, in tutto e/o in parte (vedi clausola finale di infallibilità), esclusivamente mediante il ricavato della vendita ordinata del patrimonio immobiliare del Gruppo, secondo quanto appunto previsto dal Piano”.La vantaggiosità della vendita per i creditori deriva altresì dal trasferimento delle posizioni dei dipendenti, con conseguente riduzione del fabbisogno finanziario del risanamento a vantaggio dei creditori stimato in atti in complessivi 5,1 milioni di euro di cui circa 2,4 milioni di euro per incentivi all’esodo, preavviso e ticket Naspi e circa 2,7 milioni di euro per il pagamento del TFR e dei ratei dei dipendenti.Va precisato a tale riguardo che la vendita prevede il trasferimento di almeno 330 dipendenti, con piena salvaguardia del perimetro delle risorse umane, come messo in evidenza in udienza da alcune delle organizzazioni sindacali intervenute che si sono espresse molto positivamente in ordine alla operazione in esame.La capacità finanziaria dell’offerente al pagamento del prezzo di vendita –destinato al soddisfacimento dei creditori sopra indicati- è confermata dalla presenza di un fatturato consolidato pari 600 milioni di euro, un EBITDA positivo di circa 66 milioni di euro, come rilevato in atti dall’advisor finanziario.In particolare dall’esame del bilancio al 31.12.2021 emerge che la società offerente *** presenta:a) un patrimonio netto positivo pari a € 25.981.931;b) una differenza positiva tra valore e costi della produzione pari ad € 14.714.549;c) un utile di esercizio pari ad € 10.007.232;tutti indici che depongono univocamente per la sostenibilità finanziaria dell’operazione da parte della offerente a beneficio dei creditori.Infine, va rilevato che la congruità del prezzo è confermata dal mancato riscontro del mercato nonostante la pubblicazione di un avviso di vendita su Il Sole 24Ore e la sollecitazione diretta dei principali competitors sul mercato di riferimento; pubblicità che come previsto nel parere dell’esperto e confermato nel corso dell’udienza è stata eseguita specularmente rispetto all’offerta ricevuta, anche mediante la ripubblicazione dell’avviso rispetto a quello originariamente pubblicato al fine di renderlo omogeneo rispetto alle esatte previsioni dell’offerta come definitivamente formulata. L’esperto ha dato atto nel parere della pubblicità eseguita in conformità alle indicazioni dallo stesso trasmesse alle ricorrenti.Gli elementi da ultimo indicati depongono nel senso di ritenere integrato il requisito della “modalità competitiva” richiesta dalla legge (stante l’assenza di formalità come sopra indicato) e, in ogni caso, risulta osservato il più ampio principio di trasparenza, anche in forza del pieno coinvolgimento dei creditori e delle parti interessate.Unitamente all’azienda, può essere autorizzata anche la vendita dell’immobile sito a in quanto, come emerge dall’offerta in atti, viene anche rilevato il punto vendita in esso esercitato così che essa può ricondursi nel perimetro dell’azienda (ancorché la cessione avvenga a favore di altra società del ); la ricomprensione dell’immobile nel perimetro aziendale è confermata dall’esperto nel parere integrativo.In ogni caso, l’esperto nel proprio parere ha confermato che in relazione al detto immobile –anche a non considerarlo incluso nel perimetro aziendale- non vi sarebbero ragioni per iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese, nella ricorrenza del consenso dei creditori ipotecari, che, invero, nulla hanno obiettato in proposito.Come emerso nel corso della udienza, la destinazione del corrispettivo della vendita a beneficio dei creditori sarà oggetto di specifica pattuizione nell’ambito dell’accordo ex art. 23 comma 1 lett. c) CCII; prevedendo tale definizione la partecipazione diretta dell’esperto, che è tenuto a sottoscriverlo, quest’ultimo dovrà assicurare che l’accordo contenga una specifica clausola con oggetto la chiara e analitica indicazione della destinazione delle somme costituenti il corrispettivo della vendita dell’azienda ai creditori come indicato nel parere dell’esperto, anche attraverso la previsione della costituzione di un conto dedicato.Qualora l’incasso del prezzo di vendita dovesse intervenire prima della conclusione della composizione negoziata, lo stesso dovrà confluire su un conto bancario vincolato all’ “ordine dell’esperto” (fino al termine dell’incarico).Conclusivamente può essere resa l’autorizzazione richiesta <span style="text-decoration: underline;">che rimane naturalmente subordinata alla definizione della soluzione della crisi ai sensi dell’art. 23 comma 1 CCII.</span></p><p style="text-align: center;">p.q.m.</p><p style="text-align: left;">visto l’art. 22 CCII,autorizza ai fini degli effetti di legge, come in motivazione:</p><p style="text-align: left;">*** a cedere ai sensi dell’art. 2556 c.c. a *** la proprietà dei seguenti rami aziendali con esonero dalla responsabilità dei debiti ex art. 2560 c.c. (eccetto i debiti di cui all’art. 2112 c.c.)</p>************ a cedere ai sensi dell'art. 2556 c.c. a ***&nbsp;la proprietà del seguente ramo aziendale con esonero dalla responsabilità dei debiti ex art. 2560 c.c. (eccetto i debiti di cui all’art. 2112 c.c.)******&nbsp;a cedere ai sensi dell’art. 2556 c.c. a *** la proprietà del seguente ramo aziendale con esonero dalla responsabilità dei debiti ex art. 2560 c.c. (eccetto i debiti di cui all’art. 2112 c.c.)*****Al prezzo complessivo di Euro 10.000.000 (diecimilioni/00), di cuiEuro 8.925.897,00 a ***Euro 1,0 a ***Euro 1.074.102,00 a ***<em>*** a cedere ai sensi dell’art. 2556 c.c. a *** la proprietà del seguente ramo aziendale con esonero dalla responsabilità dei debiti ex art. 2560 c.c. (eccetto i debiti di cui all’art. 2112 c.c.) al prezzo di Euro 100.000,00 (centomila/00) </em><em>Cairo Montenotte </em><em>Nonché *** a vendere a *** (società del gruppo *** ) l’immobile sito in *** – sul quale insiste il ramo aziendale di cui al precedente alinea – al prezzo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).</em>Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di competenza.Milano. 12 agosto 2023<p style="text-align: right;">Il GiudiceVincenza Agnese</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 24 Nov 2023 08:03:21 +0100</pubDate>
                        <title>Il decreto di incentivazione agrivoltaico</title>
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                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Introduzione</strong></p><p>Il Decreto in epigrafe (“<strong>Decreto MASE</strong>”), approvato dalla Commissione UE il 10 novembre 2023, è destinato a regolare gli incentivi per gli Impianti Agrovoltaici (“<strong>AV</strong>”). La sua entrata in vigore, prevista dall'articolo 1 del Decreto MASE, stabilirà i criteri di incentivazione in coerenza con le misure del PNRR, offrendo contributi in conto capitale e tariffe incentivanti.</p><p><strong>Meccanismi Incentivanti</strong></p><p>L'articolo 1, comma 2 del Decreto MASE propone incentivi per gli AV che rispettano i requisiti del decreto, comprendendo un contributo in conto capitale fino al 40% dei costi e una tariffa incentivante basata sulla produzione elettrica netta immessa in rete.</p><p><strong>Requisiti Costruttivi e Monitoraggio</strong></p><p>Il Decreto MASE, all'articolo 5, stabilisce i requisiti di accesso, richiedendo il rispetto dell'Allegato 2 e la continuità dell'attività agricola sottostante l'impianto. La precisione dei requisiti e la considerazione dei sistemi di monitoraggio sono oggetto di attenzione, e la definizione finale potrebbe derivare dalle istruzioni operative del GSE (“<strong>Regole Operative</strong>”).</p><p>I requisiti di cui all’Allegato 2 sono:</p><ul><li>la superficie minima destinata all’attività agricola (≥ 70% della superficie totale del sistema agrivoltaico);</li><li>altezza minima dei moduli rispetto al suolo (1,3 metri per attività zootecnica, 2,1 metri per attività colturale);</li><li>la produzione elettrica dell’impianto deve essere ≥ al 60% della producibilità di un impianto standard.</li></ul><p><strong>Regole Operative e Accesso agli Incentivi</strong></p><p>Il Decreto MASE, all'articolo 12, prevede l'approvazione delle Regole Operative entro 15 giorni dall'entrata in vigore. Queste regole disciplineranno dimensioni e costruzione degli impianti e i sistemi di monitoraggio.</p><p><strong>Tariffa Incentivante e soggetti beneficiari</strong></p><p>L'Allegato 1 del Decreto MASE stabilisce tariffe di riferimento per gli AV con un aumento per quelli nelle Regioni del Centro e del Nord.</p><p>I seguenti soggetti possono beneficiare degli incentivi:</p><ul><li>imprenditori agricoli come definiti all’articolo 2135<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1">[1]</a>c., in forma individuale o societaria, anche cooperativa, società agricole, consorzi e associazioni temporanee di imprese agricole (“<strong>Soggetto A</strong>”); o</li><li>associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un Soggetto A (“<strong>Soggetto B</strong>”).</li></ul><p>Gli impianti conformi ai requisiti di accesso possono beneficiare della tariffa incentivante attraverso l'iscrizione nei registri (solo Soggetti A con potenza ≤ 1 MW) o la partecipazione a procedure competitive (sia Soggetti A che Soggetti B con qualsiasi potenza).</p><p>L’Allegato 1 definisce le tariffe di riferimento (“<strong>TI di Riferimento</strong>”):</p><ul><li>93 Euro/MWh per impianti con una potenza (P) compresa tra 1 kW e 300 kW (1 &lt; P ≤ 300) e</li><li>85 Euro/MWh per impianti con una potenza (P) superiore a 300 kW<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2">[2]</a> (P&gt;300).</li></ul><p>Per quanto riguarda l’accesso alle procedure competitive, i partecipanti dovranno offrire nell’istanza di partecipazione una riduzione percentuale della TI di Riferimento almeno pari al (≥) 2% (“<strong>TI Spettante</strong>”). Per quanto riguarda l’istanza per l’iscrizione nei registri tale riduzione percentuale della TI di Riferimento non si applicherà<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3">[3]</a>.</p><p>Infine, sulla natura della TI, l’articolo 10 del Decreto MASE precisa che per gli Impianti AV Avanzati<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4">[4]</a> &nbsp;o PNRR<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5">[5]</a> di potenza non superiore a (≤) 200 kW, la TI assume la forma di tariffa omnicomprensiva e il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia prodotta<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6">[6]</a>. Mentre, nel caso di impianti di potenza superiore a 200 kW la TI ha natura di premio e l’energia prodotta dall’impianto resta di proprietà del produttore (cfr. art. 10, comma 1, lett. a).</p><p>Tuttavia, occorre ancora un passaggio al fine di definire come calcolare la TI che verrà effettivamente erogata dal GSE (“<strong>TI Erogata</strong>”). Pertanto, è possibile individuare una serie di ipotesi:</p><ol><li>nel caso di Impianto AV Avanzatoo PNRR iscritto nei registri e di potenza (P) ≤ 200 kW, la TI Erogata avrà natura omnicomprensiva e sarà pari alla TI di Riferimento;</li><li>nel caso di Impianto AV Avanzato o PNRR iscritto nei registi e di potenza 200 kW &lt; (P) ≤ 1 MW, la TI Erogata avrà natura di tariffa premio e sarà pari alla differenza tra la TI di Riferimento e il prezzo di mercato dell’energia elettrica di riferimento;</li><li>nel caso di Impianto AV Avanzato o PNRR in posizione utile a seguito della partecipazione alle procedure competitive di cui all’articolo 6 del Decreto MASE e di potenza (P) ≤ 200 kW, la TI Erogata avrà natura omnicomprensiva e sarà pari alla TI Spettante; infine</li><li>nel caso di Impianto AV Avanzato o PNRR in posizione utile a seguito della partecipazione alle procedure competitive di cui all’articolo 6 del Decreto MASE e di potenza (P) &gt; 200 kW, la TI Erogata avrà natura di tariffa premio e sarà pari alla differenza tra la TI Spettante e il prezzo di mercato dell’energia elettrica di riferimento.</li></ol><p>In caso la TI Erogata abbia natura di tariffa premio il produttore rimane proprietario dell’energia prodotta e potrà valorizzarla sul mercato, mentre nel caso la TI Erogata abbia natura omnicomprensiva allora il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia. Infine, in caso la TI abbia natura di premio e, pertanto, la TI Erogata sia calcolata come differenza tra la Ti di Riferimento (o la TI Spettante) e il prezzo di mercato dell’energia, nel caso di differenza positiva, allora il GSE eroga gli incentivi rispetto alla produzione di energia immessa in rete. Diversamente, nel caso di differenza negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare gli importi corrispondenti (cfr. art. 10, comma 1, lett. b).</p><p><strong>Contributo in Conto Capitale</strong></p><p>Le spese ammissibili, specificate nell'Allegato 3, devono essere pagate tramite bonifico bancario con quietanza entro il 30 giugno 2026. Il contributo massimo è specificato in base alla potenza dell'impianto e, in particolare:</p><ul><li>700 Euro/kWh per gli Impianti AV PNRR con una potenza (P) compresa tra 1 kW e 300 kW (1 &lt; P ≤ 300);</li><li>500 Euro/kWh per gli Impianti AV PNRR con una potenza (P) superiore a 300 kW (P &gt; 300).</li></ul><p><strong>ATI e Partecipazione alle Procedure</strong></p><p>Il Decreto MASE richiama il raggruppamento temporaneo di concorrenti del D.Lgs. 36/2023, definendo l'ATI come essenziale per gli AV. Si discute l'applicazione dell'ATI nel contesto agrovoltaico, evidenziando la libertà di forma giuridica e la possibilità di partecipare come "costituende".</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="mailto:piero.vigano@advant-nctm.com"><i>Piero Francesco Viganò</i></a><i>, </i><a href="mailto:ernesto.rossi@advant-nctm.com"><i>Ernesto Rossi Scarpa Gregorj</i></a><i> e </i><a href="mailto:stefano.biraghi@advant-nctm.com"><i>Stefano Biraghi</i></a><i>.</i></p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1">[1]</a> L’art. 2135 c.c. statuisce: “1. <i>è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. 2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.</i></p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2">[2]</a><i> L’Allegato 1 del Decreto MASE non indica chiaramente se la potenza degli impianti abbia come unità di misura i MWh o i kWh; tuttavia, dati gli intervalli previsti dal Decreto MASE e appena esposti sembra più ragionevole sostenere come unità di misura di riferimento i kWh.</i></p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3">[3]</a><i> Cfr. art. 6, comma 3 Decreto MASE.</i></p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4">[4]</a><i> Impianto che possiede i requisiti di cui alle lettere A, B, C e D delle Linee Guida del giugno 2022.</i></p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5">[5]</a><i> Impianto che possiede i requisiti di cui alle lettere A, B, C, D ed E delle Linee Guida del giugno 2022.</i></p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6">[6]</a> <i>Tuttavia, il soggetto produttore può richiedere l’applicazione del regime relativo agli impianti di Potenza superiore a (&gt;) 200 kW.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
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                        <pubDate>Mon, 20 Nov 2023 03:18:40 +0100</pubDate>
                        <title>Nuovo concordato preventivo - Non occorre l’attestazione per il pagamento degli stipendi pregressi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuovo-concordato-preventivo-non-occorre-lattestazione-per-il-pagamento-degli-stipendi-pregressi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: center;"><strong>Tribunale di Milano</strong><strong>Sezione II civile Ufficio di Milano11/23</strong></p><p style="text-align: center;">riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori:dott. Caterina Macchi - Presidentedott. Sergio Rossetti - Giudicedott. Guendalina Pascale - Giudice relatore</p><p style="text-align: center;">ha pronunciato il seguente:</p><p style="text-align: center;"><strong>DECRETO</strong>nel procedimento ex artt. 44 ss CCI promosso su istanza depositata</p><p style="text-align: center;"><strong>DA</strong>*** col patrocinio degli avv.ti Bruno Fondacaro, prof. Fabio Marelli e Davide Orsano</p>&nbsp;<p style="text-align: center;"><strong>Il Tribunale</strong></p><p style="text-align: left;">letta l’istanza ex art. 100 co. 1 CCI con cui la società in preconcordato ha chiesto di essere autorizzata al pagamento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti relative al mese di dicembreu.s.;acquisito il parere favorevole del CG, che ha altresì provveduto a ricalcolare gli importi effettivamente spettanti;ritenuta la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 100 co. 1 ultima parte CCI, atteso che la società ha prospettato l’intenzione di depositare un piano concordatario in continuità aziendale, che si tratta di crediti di dipendenti per retribuzioni e che il periodo di riferimento è il mese di dicembre 2022, cioè il mese antecedente il deposito della domanda ex art. 44 co. 1 CCI;ritenuto, pertanto, che l’autorizzazione richiesta possa essere concessa, sussistendo i presuppostidi cui all’art. 100 co. 1 ultima parte CCI, nei limiti di quanto ricalcolato dal CG;</p><p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>letto l’art. 100 co. 1 CCIautorizza quanto richiesto dalla società in concordato, nei limiti di euro € 367.847,00 oltre € 90.000,00.per trattenute.Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 26.1.23&nbsp;<p style="text-align: center;">************</p>&nbsp;<p style="text-align: center;"><strong>Tribunale di Milano</strong><strong>Sezione II civile Ufficio di Milano11/23</strong></p><p style="text-align: center;">riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori:dott. Sergio Rossetti - Presidentedott. Guendalina Pascale - Giudice relatoredott. Luca Giani - Giudice</p><p style="text-align: center;">ha pronunciato il seguente:</p><p style="text-align: center;"><strong>DECRETO</strong>nel procedimento ex artt. 44 ss CCI promosso su istanza depositata</p><p style="text-align: center;"><strong>DA</strong>*** col patrocinio degli avv.ti Bruno Fondacaro, prof. Fabio Marelli e Davide Orsano</p><p style="text-align: center;"><strong>Il Tribunale</strong></p>letta l’istanza ex art. 100 co. 1 CCI con cui la società in preconcordato ha chiesto di essere autorizzata al pagamento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti maturate dall’1 al 4 Gennaio u.s.;acquisito il parere favorevole del CG, che ha altresì provveduto a ricalcolare gli importi effettivamente spettanti;ritenuta la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 100 co. 1 ultima parte CCI, atteso che la società ha prospettato l’intenzione di depositare un piano concordatario in continuità aziendale, che si tratta di crediti di dipendenti per retribuzioni e che il periodo di riferimento è antecedente il deposito della domanda ex art. 44 co. 1 CCI;ritenuto, pertanto, che l’autorizzazione richiesta possa essere concessa, in conformità a quanto già autorizzato per il mese di dicembre 2022, sussistendo i presupposti di cui all’art. 100 co. 1 ultima parte CCI, nei limiti di quanto ricalcolato dal CG;<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>letto l’art. 100 co. 1 CCIautorizza quanto richiesto dalla società in concordato, pari a complessivi €29.862,61 lordi ed €21.439,80 netti.Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 16.3.23]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
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                        <pubDate>Wed, 15 Nov 2023 03:50:21 +0100</pubDate>
                        <title>Bozza D.L. Energia: nuovo contributo a carico dei produttori di impianti FER</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/bozza-d-l-energia-nuovo-contributo-a-carico-dei-produttori-di-impianti-fer</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i><strong><u>Cos’è successo</u></strong></i></p><p>Nell’ambito dell’ultima bozza del c.d. “Decreto Energia”, in attesa di essere discussa in Consiglio dei Ministri, è stata prevista all’art. 5 la costituzione di un “Fondo di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale”, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, da ripartire tra le regioni e le province autonome, finalizzato all’adozione di misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, saranno stabiliti le modalità e i criteri di riparto tra le regioni e le province autonome delle risorse del Fondo, tenendo conto, in via prioritaria, del livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.</p><p>Ai fini della costituzione/alimentazione di tale Fondo, le risorse saranno ricavate: (i) dai proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;&nbsp; (ii) dalla corresponsione al GSE, da parte dei titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW che abbiano acquisito il titolo per la costruzione degli impianti medesimi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, di un contributo annuo pari ad Euro 10,00 per ogni chilowatt di potenza dell’impianto, per i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio.</p><p>Tale contributo non sarà tuttavia dovuto: (i) dai soggetti titolari di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche tenuti al pagamento dei contributi di cui all’articolo 16, comma 4 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e (ii) dai titolari di impianti idroelettrici tenuti al pagamento di contribuiti per la realizzazione di misure di compensazione ambientale e territoriale ai sensi dell’articolo 12, comma 1-ter, lettera l), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.</p><p>Le attività necessarie all’operatività del Fondo di cui al comma 1 sono affidate al GSE e sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.</p><p><i><strong><u>Perché è importante</u></strong></i></p><p>Tale norma, se confermata in sede di approvazione, potrebbe dunque introdurre, a carico di tutti i soggetti titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW che abbiano acquisito il titolo <strong><u>autorizzativo</u></strong> per la costruzione degli impianti medesimi nel periodo intercorrente <strong><u>tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030</u></strong>, l’obbligo di <strong><u>versare un contributo a favore del GSE</u></strong> per i <strong><u>primi tre anni dall’entrata in esercizio</u></strong>.</p><p>Così come formulata in bozza, tuttavia, la misura di cui trattasi potrebbe risultare incompatibile con il nostro ordinamento in quanto tale versamento avverrebbe senza che vi sia una controprestazione in favore dei soggetti titolari da parte del GSE e, quindi, apparentemente senza una causa giuridica.</p><p>Per meglio comprendere tali criticità risulta opportuno partire da una questione preliminare, e dunque analizzare che tipo di natura abbia l’obbligo di versamento introdotto dall’art. 5 della bozza di D.L. Energia.</p><p>In primo luogo, si potrebbe attribuire allo stesso la natura di “misura di compensazione”, laddove per misure di compensazione s’intende, in genere, la monetizzazione degli effetti negativi che l’impatto ambientale determina, per cui chi propone l’istallazione di un determinato impianto s’impegna a devolvere, all’ente locale cui compete l’autorizzazione, determinati servizi o prestazioni. Tuttavia, l’applicazione della misura in esame risulta essere vincolata alla sola potenza degli impianti e non è operato alcun riferimento all’eventuale impatto ambientale degli stessi.</p><p>A tal riguardo, è necessario evidenziare come, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, decreto legislativo n. 387 del 2003, l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto FER non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province, e che in ogni caso tali misure compensative possono essere applicate solo se ricorrono tutti i presupposti indicati nell’articolo 1, comma 4, lettera f) della legge n. 239 del 2004.</p><p>Inoltre, come specificato nell’ambito del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, non può dar luogo a misure compensative, in modo automatico, la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull'ambiente.</p><p>Alla luce di quanto appena evidenziato risulta dunque evidente come la misura di cui all’art. 5 della bozza di D.L. Energia, laddove la si qualifichi come una misura di compensazione, presenti indubbi profili di criticità con i principi generali e la normativa primaria attualmente vigenti nel nostro ordinamento, risultando il contributo richiesto agli operatori economici privo di causa e, pertanto, dovuto per il solo fatto di aver fatto entrare in funzione l’impianto di produzione di energia.</p><p>In alternativa a quanto precede, si potrebbe attribuire allo stesso la natura di corrispettivo, dovuto dai proprietari degli impianti in ragione del rilascio del titolo autorizzativo.</p><p>In tal caso, come la Corte Costituzionale ha già avuto modo di affermare nell’ambito della sentenza n. 124 del 2010 in un caso analogo, tale misura rischierebbe di contrastare con gli artt. 3, 41, 97 e 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in quanto limiterebbe la libertà di iniziativa economica nel settore in esame (prevista espressamente dall’art 1 del d.lgs. n. 79 del 1999) con conseguente mancato rispetto degli obblighi internazionali di incremento di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.</p><p>Al contrario, non sembrerebbero sussistere criticità rilevanti laddove si ritenga che tale versamento abbia natura tributaria.</p><p>È infatti da osservare come lo&nbsp; stesso potrebbe essere considerato quale prestazione patrimoniale imposta a fini solidaristici la quale avrebbe, pertanto, natura tributaria, laddove la destinazione delle somme ricavate ad un “fondo comune” finalizzato ad attività di promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio è stato ritenuto elemento determinate ai fini di tale qualificazione, in un caso analogo, dalla suprema corte a Sezioni Unite nell’ambito dell’ Ordinanza n. 16261/2020.</p><p>Come osservato nell’ambito della citata Ordinanza n. 16261/2020, infatti, sembrerebbero ricorrere i criteri stabiliti dalla giurisprudenza per qualificare taluni prelievi come tributari: a) doverosità della prestazione; b) mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti; c) collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante.</p><p>Laddove si optasse per tale ultima classificazione, dunque, è da evidenziare come, nel ragionamento seguito dalla Suprema Corte, non sembrerebbero sussistere criticità di rilievo, laddove: (i) non vi sarebbe alcuna violazione del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., atteso che lo svolgimento di attività d’impresa sulla base di una concessione di derivazione è di per se stessa sintomatica di capacità contributiva; (ii) che in ogni caso l’aumento dei costi fiscali per il concessionario (<i>rectius</i>, soggetto titolare) non rileva, posto che sono rimesse alla discrezionalità del legislatore sia l’individuazione delle situazioni significative della capacità contributiva, sia la determinazione dell’entità dell’onere tributario, con il limite della non arbitrarietà o irrazionalità della scelta legislativa; (iii) non sussistono criticità con riferimento ai principi di legittimo affidamento e certezza del diritto e al rischio di un’ablazione meramente confiscatoria di una rilevante quota di ricchezza (artt. 3, 41, 42, 43 e 117 Cost.)</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare il&nbsp;</i><a href="mailto:Dip_Energy&amp;Infrastructures@advant-nctm.com"><i>Dipartimento Energy and Infrastructures</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 03 Nov 2023 03:13:44 +0100</pubDate>
                        <title>La nuova disciplina per le imprese energivore</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-nuova-disciplina-per-le-imprese-energivore</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il D.L. n. 131 del 29 settembre 2023 recante «<i>Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio</i>» è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (“<strong>D.L. n. 131/2023</strong>”) ed è quindi efficace dal 30 settembre in attesa della relativa conversione. Il relativo articolo 3 ha sensibilmente modificato il regime delle agevolazioni previste a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. energivore) a partire dal 1° gennaio 2024. L’efficacia delle disposizioni è, comunque, subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.</p><p><i><strong><u>La riforma del regime delle agevolazioni a favore delle imprese energivore</u></strong></i></p><p>Le agevolazioni previste dall’articolo 4 a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (“<strong>Agevolazioni</strong>”) si applicheranno alle imprese che non trovandosi in stato di difficoltà<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1">[1]</a>:</p><p>(a) abbiano consumato non meno di 1 GWh nell’anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle Agevolazioni medesime; e</p><p>(b) rispettino almeno uno dei seguenti requisiti:</p><p>(i) operano in uno dei settori a rischio - anche alto - di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 del 18 febbraio 2022, recante «<i>Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022</i>» (“<strong>Comunicazione</strong>”);</p><p>(ii) pur non operando in alcuno di tali settori, abbiano beneficiato nell'anno 2022 o nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante «<i>Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore</i>», avendo rispettato i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto;</p><p>(iii) pur non operando in alcuno dei settori di cui al numero (i) e pur non rispettando il requisito di cui al numero (ii), operino in un settore o sotto-settore considerato ammissibile, in conformità a quanto previsto al punto 406 della Comunicazione. In tal caso, i termini e le modalità per la presentazione - da parte delle imprese ovvero delle associazioni di categoria interessate - della proposta di ammissione del settore o del sotto-settore saranno stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.</p><p>Tralasciando l’aggiornamento di carattere pressoché formale derivante dall’adeguamento alla Comunicazione e ai relativi allegati, il D.L. n. 131/2023 prevede che:</p><ul><li>ai fini della determinazione dell’Agevolazione non rilevi più l’indice di “<i>intensità elettrica</i>” di cui al precedente D.M. 21 dicembre 2017, ma il solo “<i>valore aggiunto lordo</i>” dell’impresa (c.d. “<strong><u>VAL</u></strong>”);</li><li>è aumentato il <i>quantum</i>, rispetto alle altre imprese, delle Agevolazioni per alcune tra le imprese energivore che soddisfano il proprio consumo di energia da “<i>fonti che non emettono carbonio</i>” per almeno il 50% di cui:<ul><li>almeno il 10% mediante un “<i>contratto di approvvigionamento a termine</i>”; oppure</li><li>almeno il 5% tramite autoconsumo per mezzo di un collegamento diretto in sito o a distanza con collegamento diretto<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2">[2]</a>;</li></ul></li><li>in alternativa all’implementazione degli obblighi previsti nella diagnosi energetica (cui sono comunque obbligate tutte le imprese energivore), le stesse possono:<ul><li>dimostrare di coprire il proprio fabbisogno da “<i>fonti che non emettono carbonio</i>” per almeno il 30%;</li><li>investire almeno il 50% dell’importo dell’agevolazione in questione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra (si v. meglio <i>infra</i> per maggiori dettagli).</li></ul></li></ul><p>Con riferimento alla determinazione dell’Agevolazione, nella seguente tabella, è riassunto il nuovo stato dell’arte:<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3"><strong>[3]</strong></a></p><p>Si evidenzia un approccio di favore nei confronti di quelle imprese che si attivino per consumare energia proveniente da “<i>fonti che non emettono carbonio</i>”. A tale proposito, si ritiene che detto inciso debba riferirsi a tutte quelle fonti di produzione di energia elettrica che non determinino un incremento dell’anidride carbonica presente in atmosfera anche qualora la produzione di energia comporti l’emissione di carbonio. In altre parole, si ritiene siano ricomprese anche quelle fonti di produzione di energia elettrica che, pur producendo emissioni di carbonio, non utilizzino fonti fossili e siano, quindi, neutrali rispetto al quantitativo di anidride carbonica.</p><p><i><strong><u>Il significato di “Contratto di approvvigionamento”</u></strong></i></p><p>Con riferimento all’espressione “<i>contratto di approvvigionamento a termine</i>” si ritiene che il legislatore faccia riferimento ai <i>power purchase agreement</i> (“<strong>PPA</strong>”), ma pare opportuno evidenziare alcune difficoltà interpretative. Da una parte, l’espressione “<i>a termine</i>” potrebbe far pensare ad un PPA senza consegna fisica dell’energia prodotta, ma, dall’altra, l’espressione “<i>approvvigionamento</i>” induce a ricondurre la fattispecie ai PPA con consegna fisica. Si potrebbe ipotizzare che con l’espressione “<i>a termine</i>” il legislatore abbia quindi inteso fare riferimento alla categoria dei PPA a lungo termine, ma senza indicarne una durata minima, e che l’“<i>approvvigionamento</i>” comporti la consegna fisica di energia elettrica prodotta anche da impianti esistenti, non dovendo la stessa derivare da nuovi impianti. La misura non avrebbe quindi l’effetto di favorire necessariamente l’installazione di capacità addizionale di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.</p><p>Si rileva, inoltre, che la norma fa riferimento solo ad alcune particolari configurazioni di autoconsumo e, in particolare, a quelle che escludono l’utilizzo della rete di distribuzione pubblica<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4">[4]</a>.</p><p><strong><u>segue</u></strong><i><strong><u>: la diagnosi energetica – problemi di coordinamento</u></strong></i></p><p>Come già detto, le imprese che accedono alle Agevolazioni devono effettuare la diagnosi energetica<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5">[5]</a> <strong><u>e</u></strong> sono tenute ad adottare una tra le seguenti misure:</p><ul><li>attuare le <u>raccomandazioni</u> delle diagnosi, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita;</li><li>dimostrare di coprire il proprio fabbisogno da “fonti che non emettono carbonio” per almeno il 30%; oppure</li><li>investire almeno il 50% dell’importo dell’agevolazione in questione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra (si v. meglio <i>infra</i> per maggiori dettagli)</li></ul><p>La nuova disciplina sembrerebbe prevedere che l’attuazione delle raccomandazioni di cui alla diagnosi energetica sia alternativa alle altre due misure poc’anzi elencate. Infatti, l’utilizzo del termine “<i>raccomandazioni della diagnosi</i>” nel D.L. n. 131/2023, non trova esatta corrispondenza con la specifica norma avente ad oggetto il contenuto della diagnosi energetica, la quale prevede che in detto documento debbano essere specificati una serie di “<i>interventi di efficienza</i>” energetica da attuarsi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6">[6]</a>. Pertanto, occorrerebbe un intervento del legislatore affinché chiarisca: (i) se con raccomandazioni si faccia riferimento o meno agli interventi di efficienza energetica individuati in detta diagnosi; e se (ii) l’implementazione di uno degli interventi di cui alla diagnosi energetica sia ancora un obbligo, oppure se sia un’alternativa all’implementazione di una delle altre due nuove misure individuate dal legislatore del 2023. Infatti, se con “raccomandazioni” il legislatore dovesse riferirsi agli interventi di efficienza energetica, la realizzazione di detti interventi sarebbe alternativa all’implementazione di una delle altre due nuove misure individuate dal legislatore del 2023. Diversamente, sarebbe necessario chiarire il significato di raccomandazioni per coordinare gli obblighi derivanti dalla diagnosi energetica con le due diverse misure proposte dal legislatore del 2023.</p><p>Con riferimento all’attuazione delle diagnosi, ricordiamo che l’accesso al meccanismo incentivante dei titoli di efficienza energetica<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7">[7]</a> (o certificati bianchi) è subordinato, <i>inter alia</i>, alla verifica di sussistenza del requisito della c.d. addizionalità dell’intervento di efficientamento energetico ai sensi quale “<i>non sono in ogni caso ammessi al sistema dei Certificati Bianchi i progetti di efficienza energetica predisposti per l’adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, fatti salvi i casi di progetti che generano risparmi addizionali rispetto alle soluzioni progettuali individuate dai vincoli o dalle prescrizioni suddetti e di progetti realizzati ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 che generano risparmi addizionali</i>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8">[8]</a>. Stante l’obbligo normativo di realizzare gli interventi, questi, ove realizzati, non potranno quindi accedere al meccanismo incentivante, nella misura in cui non generino risparmi addizionali.</p><p>Con riferimento alla prima delle alternative all’attuazione delle raccomandazioni di cui alla diagnosi energetica, pare evidente come il legislatore si riferisca ai già richiamati PPA e alle configurazioni di autoconsumo il cui impianto di produzione, anche in assetto cogenerativo, sia da fonti rinnovabili.</p><p>Quanto all’autoconsumo, è opportuno precisare che il Legislatore non ha in questo limitato la fattispecie alle sole configurazioni di autoconsumo che non comportano l’utilizzo della rete pubblica di distribuzione.</p><p>Infine, l’ultima alternativa all’attuazione delle raccomandazioni di cui alla diagnosi energetica introduce per la prima volta la possibilità di adempiere agli obblighi propri delle imprese energetiche tramite l’investimento in progetti di riduzione delle emissioni di gas serra il cui valore di riduzione delle emissioni sottratto alle emissioni effettivamente prodotte dall’impresa porti ad un livello inferiore a quello determinato a livello eurounitario<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9">[9]</a>, per ciascun settore, per l’assegnazione gratuita delle quote di emissione (c.d. EU Allowances).</p><p>In altre parole, l’impresa energivora può adempiere ai propri obblighi per accedere alle relative Agevolazioni dimostrando di aver investito in uno o più progetti che comportino un determinato livello di riduzione dei gas serra da determinarsi sulla base della tipologia di impresa e delle dimensioni (in termini di emissioni) della stessa.</p><p><i><strong><u>Considerazioni conclusive</u></strong></i></p><p>In ogni caso, per poter avere un testo definitivo delle disposizioni esaminate, occorre attendere: (i) la conclusione dei lavori parlamentari per la conversione in legge del D.L. n. 131/2023 che dovranno terminare entro la fine di novembre 2023; e (ii) la pubblicazione di un Decreto Ministeriale del MASE con il quale saranno individuati “<i>modalità e criteri</i>” per il soddisfacimento delle condizioni e l’assolvimento degli obblighi di cui sopra.</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare il </i><a href="mailto:Dip_Energy&amp;Infrastructures@advant-nctm.com"><i>Dipartimento Energy and Infrastructures</i></a></p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1">[1]</a> In merito alla caratterizzazione dello stato di difficoltà si veda la Comunicazione della Commissione Europea 2014/C, 249/01.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2">[2]</a> Art. 30, comma 1, lett. a, nn. 1 e 2.1, D.Lgs. n, 199/2021 e art. 3.6, Delibera ARERA n. 727/2022 e Allegato A alla Delibera ARERA 578/2013.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3">[3]</a> In ogni caso, i contributi dovuti dalle imprese energivore non potranno essere inferiori al prodotto tra 0,5 Euro/MWh e l’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4">[4]</a> Ci si riferisce, in particolare, alle configurazioni di cui all’art. 30, comma 1, lett. a), n. 1 e 2.1, D.Lgs. n. 199/2021.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5">[5]</a> Art. 8 D.Lgs. n. 102/2014.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6">[6]</a> Art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 102/2014.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7">[7]</a> D.M. 11 gennaio 2017.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8">[8]</a> Art. 6, comma 6, D.M. 11 gennaio 2017.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9">[9]</a> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione europea, del 12 marzo 2021.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Autoconsumo</category>
                            
                                <category>Efficienza energetica</category>
                            
                                <category>Energivori</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Biometano</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 19 Oct 2023 11:07:44 +0200</pubDate>
                        <title>L’Autorizzazione unica ZES per il rilancio del Mezzogiorno – Alcune considerazioni in merito al D.L. 19 settembre 2023, n. 124</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 19 settembre u.s. è stato pubblicato il decreto-legge n. 124/2023 volto a favorire la coesione e il rilancio dell’economia del Sud del Paese (di seguito, il “<strong>Decreto Legge Sud</strong>”).Una delle novità più significative di tale decreto riguarda l'istituzione – a far data dal 1° gennaio 2024 – di un’unica zona economica speciale per tutto il Mezzogiorno (di seguito, “<strong>ZES Unica</strong>”) che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.La ZES Unica sarà gestita direttamente da una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, a cui sono affidati compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio e da una Struttura di missione.La politica di sviluppo della ZES Unica verrà definita in un piano strategico triennale, coerente anche con il PNRR. In particolare, il piano strategico individuerà, anche in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES Unica e le rispettive modalità di attuazione.Uno dei provvedimenti più rilevanti è l’introduzione di un <strong>procedimento autorizzatorio unico</strong> cui sono assoggettati: (i) i progetti - non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività - inerenti alle attività economiche ovvero all’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche da parte di soggetti pubblici o privati all’interno della ZES unica che siano di pubblica utilità, indifferibili e urgenti; (ii) le opere e altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale.L’<em>iter</em> autorizzatorio prende il via con la presentazione – presso lo sportello unico digitale ZES<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> – di apposita istanza corredata della documentazione e degli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire alle amministrazioni competenti di compiere l’istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto oggetto dell’istanza.Successivamente, viene rilasciata al soggetto istante una ricevuta telematica che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza e indica i termini entro cui l’amministrazione è tenuta a rispondere (la mancata risposta nei termini equivale ad accoglimento dell’istanza).Lo<em> step</em> successivo è rappresentato dall’indizione della <strong>conferenza di servizi</strong> semplificata di cui all’art. 14 <em>bis </em>della legge 241/1990 nel corso della quale:</p><p style="padding-left: 30px;">(i) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di 30 giorni (in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, alla tutela della salute o dell’incolumità pubblica, il termine è di 45 giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell’U.E.). Nel caso in cui il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e trova applicazione l’articolo 27-<em>bis</em> del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (in materia di provvedimento autorizzatorio unico regionale – P.A.U.R.), alla conferenza di servizi indetta dall’autorità competente partecipa sempre il rappresentante della Struttura di missione ZES;(ii) nei 30 giorni successivi, ha luogo una riunione telematica con tutte le amministrazioni coinvolte nella quale, preso atto delle rispettive posizioni, si procede alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi;(iii) contro la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi può essere proposta opposizione dalle amministrazioni ai sensi dell’articolo 14-<em>quinquies</em>, della legge n. 241 del 1990. In ogni caso si considera acquisito l’assenso delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero che, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza di servizi;(iv)la <strong>determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto</strong>. Ove necessario, costituisce, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’intervento. La determinazione motivata comprende, recandone l’indicazione esplicita, la valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto.</p>Alcuni osservatori hanno espresso rilievi in merito alla conformità delle citate disposizioni all'attuale assetto costituzionale.Si tratta di stabilire se la normativa sia in grado di incidere sulle attribuzioni degli enti locali costituzionalmente garantite, verificando, in particolare, se il legislatore nazionale, alla stregua della costituzione vigente, abbia titolo per assumere e regolare l’esercizio della funzione amministrativa su materie in relazione alle quali non sembra vantare una potestà legislativa esclusiva, appropriandosi, però, delle competenze amministrative ordinariamente attribuite agli enti locali, la tutela dei cui interessi è, peraltro, rimessa esclusivamente alle regioni.&nbsp;Del tema, in passato, se ne è già occupata la Corte costituzionale che, con la sentenza 1° ottobre 2003, n. 303, precisa che l’articolo 117 della Costituzione “distribuisce&nbsp;le competenze legislative in base ad uno schema imperniato sulla enumerazione delle competenze statali; con un rovesciamento completo della previgente tecnica del riparto sono ora affidate alle Regioni, oltre alle funzioni concorrenti, le funzioni legislative residuali.In questo quadro, limitare l’attività unificante dello Stato alle sole materie espressamente attribuitegli in potestà esclusiva o alla determinazione dei principî nelle materie di potestà concorrente, come postulano le ricorrenti, significherebbe bensì circondare le competenze legislative delle Regioni di garanzie ferree, ma vorrebbe anche dire svalutare oltremisura istanze unitarie che pure in assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale giustificano, a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione di competenze [basti pensare al riguardo alla legislazione concorrente dell’ordinamento costituzionale tedesco (konkurrierende&nbsp;Gesetzgebung) o alla clausola di supremazia nel sistema federale statunitense (Supremacy&nbsp;Clause)]. Anche nel nostro sistema costituzionale sono presenti congegni volti a rendere più flessibile un disegno che, in ambiti nei quali coesistono, intrecciate, attribuzioni e funzioni diverse, rischierebbe di vanificare, per l’ampia articolazione delle competenze, istanze di unificazione presenti nei più svariati contesti di vita, le quali, sul piano dei principî giuridici, trovano sostegno nella proclamazione di unità e indivisibilità della Repubblica. Un elemento di flessibilità è indubbiamente contenuto nell’art. 118, primo comma,&nbsp;Cost., il quale si riferisce esplicitamente alle funzioni amministrative, ma introduce per queste un meccanismo dinamico che finisce col rendere meno rigida, come si chiarirà subito appresso, la stessa distribuzione delle competenze legislative, là dove prevede che le funzioni amministrative, generalmente attribuite ai Comuni, possano essere allocate ad un livello di governo diverso per assicurarne l’esercizio unitario, sulla base dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. E’ del resto coerente con la matrice teorica e con il significato pratico della sussidiarietà che essa agisca come&nbsp;subsidium&nbsp;quando un livello di governo sia inadeguato alle finalità che si intenda raggiungere; ma se ne è comprovata un’attitudine ascensionale deve allora concludersi che, quando l’istanza di esercizio unitario trascende anche l’ambito regionale, la funzione amministrativa può essere esercitata dallo Stato. Ciò non può restare senza conseguenze sull’esercizio della funzione legislativa, giacché il principio di legalità, il quale impone che anche le funzioni assunte per sussidiarietà siano organizzate e regolate dalla legge, conduce logicamente ad escludere che le singole Regioni, con discipline differenziate, possano organizzare e regolare funzioni amministrative attratte a livello nazionale e ad affermare che solo la legge statale possa attendere a un compito siffatto”.Il preambolo del D.L. n. 124/2023, sul punto, invoca “la straordinaria necessità ed urgenza di intensificare gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese”, nonché la necessità “di introdurre misure per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, anche attraverso l'istituzione della ZES unica nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, nonché delle aree interne del Paese”.Il comma 1 dell'art. 13 del D.L. n. 124/2023, da questo punto di vista, è chiaro nell'allineare tutte le prerogative esposte dalla Corte costituzionale, stabilendo che " Al fine di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio delle regioni del Mezzogiorno, come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a partire dal 1° gennaio 2024, è istituito, presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, lo sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica, denominato S.U.D. ZES”.Né può, poi, ritenersi che il D.L., per il fatto di prevedere una mera partecipazione degli enti territoriali interessati alle determinazioni motivate di conclusione delle conferenze di servizi, possa implicare un’incostituzionalità della normativa in relazione a non meglio specificate attribuzioni costituzionalmente garantite degli stessi.Al riguardo, la Corte ha evidenziato che "se così non fosse, si potrebbe riproporre quel deficit giuridico caratterizzato dagli ostacoli, intorno ai quali le forme di particolarismo locale si sommano in un gioco a somma zero, con i difetti, senza i pregi, tanto del centralismo quanto del localismo non funzionale al raggiungimento di grandi obiettivi di modernizzazione del Paese, cui si è fatto riferimento in precedenza... Senza contare che, nella già richiamata prospettiva del principio di sussidiarietà, inteso ad armonizzare l’unitarietà della Repubblica con il decentramento regionale, la rappresentazione delle esigenze locali legittimamente è stata riservata alla regione intesa come ente rappresentativo e di sintesi di tutti gli interessi localmente definiti" Corte costituzionale, 1° ottobre 2003, n. 303).La giurisprudenza amministrativa ha da tempo avallato, più volte, la suddetta impostazione, assumendo un orientamento che può definirsi unitario<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.In ogni caso, la previsione contenuta nell’art. 14, comma 4, del D.L. n. 124/2023, laddove è disposto che entro sessanta giorni dal 1° gennaio 2024, ogni regione interessata presenti ai Ministri competenti una proposta di protocollo o convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali sembra rispondere a quell’esigenza di osservare il principio di leale collaborazione, richiamata dal Giudice costituzionale.La suddetta proposta dovrà individuare dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni, le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali competenti ed essere approvata dalla Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1 del D.L. n. 124/2023. Sono parti dell'accordo o protocollo la regione proponente e le amministrazioni locali o statali competenti per ogni procedimento individuato.La disposizione mira a preservare l’esigenza di coinvolgere i soggetti titolari delle attribuzioni attratte, salvaguardandone la posizione costituzionale.In conclusione, a parere di chi scrive, le precedenti considerazioni escludono che si possa rilevare l'incostituzionalità delle disposizioni del D.L. 19 settembre 2023, n. 124, in merito alla ZES Unica.Fatta questa sintetica considerazione, risulta opportuno commentare i profili innovativi delle citate disposizioni.L’art. 14, comma 1, del D.L. n. 124/2023 prevede che “L'autorizzazione unica di cui all'articolo 15 sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento, nonché alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche”, mentre il successivo art. 15, comma 5, stabilisce che “La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto. Ove necessario, costituisce, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento. La determinazione motivata comprende, recandone l'indicazione esplicita, la valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto”.Si tratta dell'assorbimento di tutti i procedimenti amministrativi, che rappresenta il massimo sforzo di semplificazione dell'esercizio della funzione amministrativa.Il trasferimento dal piano amministrativo a quello politico costituzionale della decisione è in grado di produrre effetti di semplificazione amministrativa eccezionali, con un'impostazione che è stata già utilizzata nel passato per le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.Sarà interessante verificare se, in base a tali previsioni, la relativa struttura amministrativa sarà in grado di essere all’altezza delle scelte del Legislatore e delle aspettative del mondo imprenditoriale.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:marco.monaco@advant-nctm.com">Marco Monaco</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Allo sportello unico digitale ZES, c.d. S.U.D. ZES, sono attribuite le funzioni di sportello unico per le attività produttive (SUAP) per i procedimenti di autorizzazione unica per l’avvio di attività economiche o l’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES Unica.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> cfr. TAR Lazio, sez. I, 28 febbraio 2014, n. 2372; Consiglio di Stato, sez. VI, 26 aprile 2005, n. 1893.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Cfr. F. Caringella, M. Protto, in Codice e Regolamento unico dei contratti pubblici, pag.1044, Dike editrice, 2011.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 12 Oct 2023 09:03:09 +0200</pubDate>
                        <title>Gioia Tauro a rischio per l&#039;ETS: bisogna fare presto!</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gioia-tauro-a-rischio-per-lets-bisogna-fare-presto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p id="ember953" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph">Non è piacevole salire in cattedra e pronunciare le fatidiche parole “ve lo avevamo detto”, eppure, è proprio il caso di dirlo: da tempo, e da svariate parti, si è evidenziato come il sistema ETS applicato al trasporto marittimo rischiasse non solo di far lievitare i costi dello stesso e di non raggiungere l’obiettivo di minori emissioni di anidride carbonica atmosfera, ma anche che questo regime applicato al transhipment di contenitori andrà a&nbsp;<strong>regalare un incredibile vantaggio competitivo a porti posti al di fuori dell’Europa&nbsp;</strong>e, paradossalmente, a far aumentare le emissioni dannose. Nonostante questo, siamo di fatto alla vigilia dell’entrata in vigore della normativa e solo adesso si prende piena consapevolezza del rischio che stiamo correndo.</p><p id="ember954" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph">Ma andiamo con ordine e facciamo un piccolo passo indietro. L’estensione del regime al trasporto marittimo origina nel 2021, con una proposta della Commissione in tal senso, contenuta all’interno del pacchetto Fit for 55. All’esito del negoziato europeo, nel solito trilogo dove si fa fatica a toccar palla, e grazie al lavoro emendativo di alcuni Europarlamentari del nostro Paese che comprendono i rischi contenuti nella misura, nella Direttiva finale del Parlamento e del Consiglio dello scorso maggio vengono inserite&nbsp;<strong>alcune misure di esenzione</strong>&nbsp;per tutelare alcuni segmenti ritenuti a rischio, come i collegamenti con le isole minori. Peraltro la stessa Direttiva fortunatamente riconosce – ma si sono sudate le sette camicie per arrivare a questo risultato – il&nbsp;<strong>pericolo di elusione</strong>&nbsp;e “<em>trasferimento delle attività di trasbordo verso porti al di fuori dell'Unione in assenza di una misura mondiale basata sul mercato</em>” o di “<em>misure di mitigazione</em>”. Rischi che comprometterebbero anche il raggiungimento degli obiettivi e, quindi, l’efficacia stessa della Direttiva a causa delle distanze supplementari percorse dalle navi a scopi elusivi.</p><p id="ember955" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph">Tuttavia,<strong>&nbsp;il correttivo pensato per non incappare in questa problematica non è sufficiente.&nbsp;</strong>Per scongiurare il rischio di elusione, infatti, la Direttiva delega alla Commissione di mettere a terra la cd.&nbsp;<strong>“regola delle 300 miglia”</strong>. In sintesi, la regola esclude dalla definizione di “porto di scalo”, rilevante per la determinazione della tratta ai fini del calcolo ETS, i porti situati nell’arco delle 300 miglia nautiche dai confini della Unione in cui la quota di trasbordo di container superi il 65% del traffico totale di container. In questi porti la toccata non verrebbe conteggiata. Pertanto, il regime ETS (che si applica alle emissioni realizzate nella tratta immediatamente precedente e successiva al porto europeo) vedrebbe conteggiato non il 50% delle emissioni registrate dallo scalo nei porti situati nelle 300 miglia e fino al successivo scalo UE, ma nell’intera tratta percorsa dal porto extra-UE immediatamente precedente (per esempio un porto cinese) fino al primo porto europeo.</p><p id="ember956" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph">In questo modo si è pensato di pareggiare il&nbsp;<em>level playing field</em>&nbsp;competitivo tra servizi portuali resi nei porti del nord Africa rispetto a quelli dei principali porti di transhipment dell’Europa mediterranea.</p><p id="ember957" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph">Questo strumento, tuttavia,&nbsp;<strong>non è adeguato</strong>&nbsp;per assolvere il compito che la stessa Direttiva gli affida e cioè scongiurare la delocalizzazione delle attività di transhipment oggi effettuate nei porti dell’Europa mediterranea presso gli scali esistenti ed in via di realizzazione nei paesi del nord Africa.</p><p id="ember958" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph">Non è adeguato per una ragione economica e si sa che, quando i conti non tornano, rimane poco spazio per le chiacchere.</p><p id="ember959" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph">Una compagnia marittima che ha eletto un porto UE per le proprie attività di transhipment (sia essa CMA-CGM a Malta, MSC a Gioia Tauro o Cosco al Pireo per semplificare) ed effettuato cospicui investimenti per rendere tali impianti efficienti, dovrà mettere in conto che affronterà costi operativi ben maggiori (dovuti al regime ETS) rispetto ai propri competitors che avessero prescelto di operare (ed investire) nei porti del nord Africa (Tanger Med e Port Said in testa).</p><p id="ember960" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph">Facciamo l’esempio di una nave che parte da Singapore (porto non UE), scala Gioia Tauro (porto UE) e poi va ad Anversa (altro porto UE). La compagnia si troverà a pagare il 50% delle emissioni generate fra i primi due porti e il 100% di quelle fra i secondi due. Ma se lo scalo intermedio fosse a Port Said o a Tanger Med, ecco che anche sulla seconda tratta pagherebbe il 50%.</p><p id="ember961" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph">La differenza per una nave di medie dimensioni di circa 8000 TEUs di portata è di circa 100 mila euro a viaggio (su un totale di 450 mila euro a viaggio). Le navi impegnate su questi trade sono migliaia, circostanza che porta il gap competitivo a decine di milioni di euro all’anno.&nbsp; Ma non è questo il vero problema. Circa il 50% del traffico intercontinentale negli hub è rappresentato da linee che collegano la regione Asiatica con le Americhe.&nbsp; La nave che parte da Singapore, scala Port Said e poi si dirige a New York non pagherà nulla, visto che verrebbero toccati tre porti non UE. &nbsp;Se lo scalo intermedio fosse Gioia Tauro, invece, ecco che dovrebbe pagare il 50% su entrambe le tratte per un costo che si aggira sui 500 mila euro a toccata. Questa è la vera differenza insostenibile. Il regime ETS è pensato per applicarsi al mercato in maniera indifferenziata e così farà laddove il relativo costo sarà assorbito dal cliente come peraltro avviene per l’energia elettrica prodotta da fonti fossili o per il trasporto aereo. Se invece il regime consentisse che due operatori (coloro che sono onerati dell’acquisto del certificato) vengano incisi in modo difforme, pare evidente che tale regime andrebbe modificato.</p><p id="ember962" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph">Ecco spiegato – spero con la dovuta chiarezza – che lo strumento pensato per garantire il l<em>evel playing field</em>&nbsp;non funziona perché ipotizzare di non contare (semplicemente) Tangeri come porto di scalo per rotte marittime con destini o provenienze europee riduce il gap dei costi per queste rotte, ma non incide affatto e quindi non risolve il tema relativamente alle rotte che passano in quei porti in transito da paesi extra Ue. Si parla di centinaia di milioni di euro/anno di extra costi che, se non aboliti con idonee modifiche alla Direttiva, comporteranno la de-localizzazione delle linee di transhipment attualmente nei porti hub del mediterraneo (Gioia Tauro in testa ma anche Malta, Algeciras e Sines) presso porti nord africani (i soliti noti, ma anche nelle neo costruite strutture degli algerini che saranno sicuramente a fregarsi le mani per questo ennesimo autogol della Unione).</p><p id="ember963" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph"><strong>Risultano evidenti i rischi per l’Italia (e non solo):&nbsp;</strong>perdita di posti di lavoro, ma anche mancanza di controllo da parte del nostro Paese degli snodi fondamentali della logistica.</p><p id="ember964" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph"><strong>Occorre quindi velocizzare il riesame da parte della Commissione</strong>&nbsp;circa il funzionamento della Direttiva, per individuare e prevenire già in una fase iniziale i comportamenti elusivi, con l’obiettivo di giungere ad una revisione tempestiva della stessa prima che i processi di trasferimento delle linee marittime diventino potenzialmente irreversibili. Ed è necessario, al contempo, arrivare ad escludere dalla definizione di “porto di scalo” anche i porti UE maggiormente a rischio (per quanto riguarda i traffici extra UE/UE) e sospendere il regime ETS per i traffici in transito per le rotte extra UE/extra UE.</p><p id="ember965" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph">&nbsp;Il tempo a disposizione è poco e occorre agire in fretta. Poter affermare “ve lo avevamo detto” di fronte al declino di un porto, alla perdita di posti di lavoro e di controllo della catena logistica non sarebbe affatto di consolazione.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 09 Oct 2023 08:28:58 +0200</pubDate>
                        <title>Artificial Intelligence Act – una panoramica</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/artificial-intelligence-act-una-panoramica</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h3><strong>1.Introduzione</strong></h3>Nel mese di aprile 2021 la Commissione europea ha avanzato una proposta di regolamento sull'Intelligenza Artificiale (di seguito, “<strong><em>Artificial Intelligence Act</em></strong><em>”</em> o “<strong><em>AIA</em></strong>”).L’AIA si propone – fra le altre cose – di assicurare che l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale (IA), quale che sia il settore di impiego (es. sanità, istruzione, finanza, energia, etc.), avvenga nel rispetto dei valori fondanti dell’Unione Europea e in un quadro normativo definito.A tal fine, l’AIA prevede disposizioni particolarmente stringenti in relazione alla qualità dei dati, alla trasparenza, alla supervisione umana e alla responsabilità derivante dall’uso di sistemi di IA.L’AIA delinea altresì le norme relative alle cosiddette IA generiche, ovvero sistemi che possono essere utilizzati per scopi diversi con vari gradi di rischio. Tali tecnologie includono, ad esempio, sistemi di IA generativa con grandi modelli linguistici come ChatGPT.Nel mese di giugno 2023 il Parlamento Europeo ha adottato la sua posizione negoziale sull’AIA, dando il via al trilogo fra Commissione, Consiglio e Parlamento Europeo, che si concluderà con l’emanazione del testo definitivo. La versione finale del regolamento dovrebbe essere pubblicata entro la fine del 2023 e entrare in vigore nel 2026, con un periodo di adeguamento di due anni (simile a quello previsto dal GDPR). Questo periodo consentirà ai destinatari delle disposizioni dell’AIA (di seguito, i “<strong><em>Soggetti Obbligati</em></strong>”) di adeguarsi ai cambiamenti previsti dalla normativa prima che questi diventi efficace.Pertanto, si noti che il presente <em>memorandum</em> si riferisce ad un testo di legge che è ancora soggetto ad un processo legislativo che potrebbe portare a diverse modifiche dei suoi contenuti.&nbsp;<h3>2. <strong>Applicazione&nbsp;</strong></h3>L’AIA introdurrà per la prima volta una definizione di “Intelligenza Artificiale”, che servirà per individuare quali strumenti rientreranno sotto la disciplina dell’AIA. Nonostante la definizione non sarà definitiva fino all’emanazione dell’atto, si prospetta sin d’ora – ad esempio – che numerosi software classificati come “dispositivi medici”, anche già presenti sul mercato, dovranno ritenersi basati su sistemi di IA e dovranno pertanto rispettare le prescrizioni dell’AIA (e.g., dispositivi per fornire assistenza ai medici nella diagnosi di patologie).L’AIA stabilirà inoltre definizioni chiare per i diversi attori coinvolti nell'IA. Ciò significa che tutte le parti coinvolte nello sviluppo, nell'utilizzo, nell'importazione, nella distribuzione o nella produzione di modelli di IA saranno ritenute responsabili a vario titolo. Inoltre, l’AIA si applicherà anche ai fornitori e agli utilizzatori di sistemi di IA situati al di fuori dell'UE, se l'output prodotto dal sistema sarà destinato a essere utilizzato nell'UE.&nbsp;<h3><strong>3. Cosa sarà necessario fare per adeguarsi all'AIA</strong></h3><strong>3.1. Fase 1: inventario e analisi dei modelli di IA</strong>Il primo passo che devono compiere i Soggetti Obbligati per adeguarsi all’AIA dovrà essere quello di valutare se esse utilizzano sistemi che possono essere qualificati come “intelligenza artificiale”. Tali modelli potranno essere già in utilizzo, in sviluppo, oppure ancora in procinto di essere ricevuti da fornitori terzi.<strong>3.2. Fase 2: classificazione del rischio dell’IA</strong>L’AIA adotta un approccio basato sul rischio: in altre parole, per comprendere a quali obblighi si è sottoposti è necessario comprendere a quale categoria di rischio appartiene il sistema di IA utilizzato.Dunque, sulla base della catalogazione dei modelli di IA, i Soggetti Obbligati dovranno procedere alla classificazione dei modelli in base al rischio. In tal proposito, è stata proposta una valutazione dei rischi in due ulteriori sottofasi: una prima classificazione da effettuarsi attraverso le categorie di rischi previste nell’AIA; una seconda valutazione riguarderà, invece, l’impatto dell’IA sui diritti fondamentali, che ogni utilizzatore di AI dovrà effettuare autonomamente secondo un criterio che dovrà essere stabilito internamente (Fundamental Rights Impact Assessment).Quanto alla classificazione dei modelli in base al rischio, l’AIA distingue diverse categorie:<img class="size-full wp-image-29262 aligncenter" src="/fileadmin/nctm/2023/10/Screenshot-2023-10-09-alle-14.18.48.png" alt><strong><em>3.2.1. Rischio inaccettabile</em></strong>L’AIA, nel definire la classificazione, fornisce esempi di modelli che presentano un rischio inaccettabile e che dunque sono vietati. In particolare, sono vietati:<ul> <li>sistemi di identificazione biometrica remota "<em>in tempo reale</em>" e "<em>a posteriori</em>" in spazi accessibili al pubblico (con un'eccezione per le forze dell'ordine che utilizzano l'identificazione biometrica <em>ex post</em> per il perseguimento di reati gravi, previa autorizzazione giudiziaria);</li> <li>i sistemi di <em>social scoring</em> (che prevede la classificazione delle persone in base al loro comportamento o alle loro caratteristiche);</li> <li>l'uso di tecniche di manipolazione cognitivo-comportamentale rivolta a specifiche categorie di persone o gruppi vulnerabili (come i giocattoli parlanti per bambini);</li> <li>sistemi di polizia predittiva basati su profili, localizzazione o comportamenti criminali passati;</li> <li>sistemi di riconoscimento delle emozioni utilizzati nei settori delle forze dell'ordine, della gestione delle frontiere, dei luoghi di lavoro e delle istituzioni scolastiche;</li> <li>l'estrazione non mirata di dati biometrici da Internet o da filmati CCTV per creare database di riconoscimento facciale.</li></ul><p><em><strong>3.2.2. Rischio elevato</strong></em>Analogamente, l’Annex III dell’AIA fornisce un elenco dei sistemi ad alto rischio di cui all’articolo 6(2), che devono essere conformi a più requisiti, sottoposti a una valutazione di conformità (da completarsi prima che il modello venga immesso sul mercato), e comunque devono essere sottoposti ad una costante sorveglianza anche dopo essere stati immessi sul mercato.I sistemi di IA ad alto rischio si dividono in due categorie:</p><ul> <li>sistemi di IA destinati a essere utilizzati come componente di sicurezza di un prodotto, o che sono essi stessi un prodotto, disciplinato dalla normativa di armonizzazione dell’Unione Europea elencata nell’allegato II. Si tratta di giocattoli, automobili, dispositivi medici e dispositivi medici in vitro (di cui ai Regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746);</li> <li>il prodotto il cui componente è un sistema di IA – o il sistema di IA stesso in quanto prodotto – soggetto a una valutazione della conformità da parte di terzi ai fini dell’immissione sul mercato o della messa in servizio ai sensi della normativa di armonizzazione dell’Unione Europea elencata nell’allegato II. Inoltre, vi rientrano sistemi di IA rientranti in otto aree specifiche, che dovranno essere registrati in una banca dati dell'UE:<ul> <li>identificazione biometrica e categorizzazione delle persone fisiche;</li> <li>gestione e funzionamento delle infrastrutture critiche;</li> <li>istruzione e formazione professionale;</li> <li>occupazione, gestione dei lavoratori (e.g., per l’assunzione o la valutazione dei dipendenti) e accesso al lavoro autonomo;</li> <li>accesso e utilizzo di servizi e benefici pubblici e privati essenziali (ad esempio, sistemi di IA destinati a essere utilizzati per prendere o influenzare decisioni sull'ammissibilità delle persone all'assicurazione sanitaria e sulla vita);</li> <li>applicazione della legge;</li> <li>gestione della migrazione, asilo e controllo delle frontiere;</li> <li>assistenza nell'interpretazione giuridica e nell'applicazione della legge.</li></ul></li></ul><p>All'elenco ad alto rischio – originariamente proposto dalla Commissione – sono stati aggiunti i sistemi di IA utilizzati per influenzare gli elettori e l'esito delle elezioni, nonché i sistemi di raccomandazione utilizzati dalle piattaforme di <em>social media</em> designate come "piattaforme online di grandi dimensioni" ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act).Fra i requisiti imposti per i sistemi ad alto rischio vi sono:</p><ul> <li>un sistema di gestione del rischio appropriato;</li> <li>capacità di registrazione delle attività (come la registrazione dei log);</li> <li>supervisione umana;</li> <li>adeguata <em>governance</em> dei dati utilizzati per l'addestramento, i test e la convalida;</li> <li>trasparenza e spiegabilità;</li> <li>controlli che assicurino accuratezza, robustezza e cybersicurezza.</li></ul><p>Per i dispositivi medici, ad esempio, la normativa di settore prevede già alcune procedure di valutazione della conformità. A tal riguardo, l’AIA prescrive che la conformità dell’IA sia valutata mediante la valutazione di conformità condotta ai sensi della normativa di settore, per evitare sovrapposizioni di procedure. Coerentemente, il rilascio del certificato di conformità CE attesterà la conformità del sistema IA sia al Medical Device Regulation, sia all’AIA. Dunque, l'articolo 59 del regolamento (UE) 2017/745 e l'articolo 54 del regolamento (UE) 2017/746 si applicheranno in ogni caso.<strong>3.2.3.&nbsp;<em>Foundation models</em> (o <em>base models</em>)</strong>Anche i <em>foundation models</em>, sotto forma di sistemi di IA generativa (come, ad esempio, ChatGPT) e di IA di base, avranno regole specifiche di regolamentazione. I sistemi di IA generativa e di base possono essere considerati entrambi IA di uso generale, perché sono in grado di svolgere svariati compiti.Per tali modelli l’AIA richiede requisiti di trasparenza più elevati, per cui:</p><ul> <li>chi sviluppa IA generativa dovrà rendere evidente all’utente, nel risultato finale, che il contenuto è stato generato dall'IA (ad esempio, ciò consentirà di distinguere i “<em>deep fakes</em>” dalle immagini reali);</li> <li>Soggetti Obbligati dovranno dare garanzie contro la generazione di contenuti illegali;</li> <li>Soggetti Obbligati dovranno documentare e rendere disponibile al pubblico una sintesi sufficientemente dettagliata dell'uso dei dati di formazione protetti dalla legge sul diritto d'autore.</li></ul><p>I fornitori di modelli di “<em>basic AI</em>” dovranno valutare e mitigare i possibili rischi ad essi associati (per la salute, la sicurezza, i diritti fondamentali, l'ambiente, la democrazia, e lo stato di diritto) e registrare i loro modelli nel database dell'UE prima che vengano immessi sul mercato.<strong><em>3.2.4. Rischio limitato o minimo</em></strong>Le restanti applicazioni di IA sono considerate a rischio limitato o minimo. Questi sistemi devono soddisfare determinati requisiti di trasparenza, che consentano agli utenti di comprendere che sta interagendo con una IA e di prendere decisioni informate. Esempio di tali sistemi sono: chat bots, generatori di immagini o video “<em>deep fakes</em>” (quando non sono considerati ad alto rischio), sistemi per la traduzione o per le previsioni meteorologiche.I sistemi di IA con rischio minimo sono, ad esempio, i filtri antispam o i videogiochi.<strong>3.3. Valutazione della conformità (pre-marketing) e enforcement (post-marketing)</strong>I fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio garantiscono che tale sistema sia sottoposto ad una procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 43 dell’AIA prima della sua immissione sul mercato o messa in servizio.Se in seguito a tale valutazione l’IA risulta conforme ai requisiti di legge, i fornitori redigono una dichiarazione di conformità UE a norma dell'articolo 48 e appongono la marcatura CE.L'AIA richiede ai fornitori di IA ad alto rischio di monitorare le prestazioni dei loro sistemi anche dopo il lancio sul mercato, atteso che l'IA si evolve man mano che riceve nuovi input. In tale fase di monitoraggio, i fornitori dovranno effettuare un'analisi continua dei dispositivi, software e altri sistemi di IA che interagiscono con il sistema di IA, tenendo conto dei limiti derivanti dalla protezione dei dati, dal diritto d'autore e dalla legge sulla concorrenza.La Commissione dovrà fornire un modello per i piani di monitoraggio post-vendita entro un anno dall'entrata in vigore dell’AIA.&nbsp;</p><h3>4. Dati e governance dei dati</h3>L’AIA si occupa anche di affrontare le questioni legate alle preoccupazioni sulla qualità dei dati utilizzati per costruire sistemi di IA. Pertanto il regolamento prevede, tra le altre cose:<ul> <li>regole su come i “training datasets” (anche quelli di convalida e di prova) devono essere progettati e utilizzati (richiedendo che i datasets siano "<em>pertinenti, rappresentativi, privi di errori e completi</em>".</li> <li>regole sulla preparazione dei dati, tra cui etichettatura, pulizia, e aggregazione</li> <li>esenzione dalle norme del GDPR che limitano la raccolta di dati personali sensibili al fine di correggere gli algoritmi da <em>bias</em>.</li></ul><p>&nbsp;</p><h3>5. Sorveglianza umana</h3>Secondo l’AIA, i sistemi di IA devono essere progettati e sviluppati in modo da poter essere efficacemente controllati da persone fisiche durante il periodo di utilizzo del sistema.Non si tratta semplicemente di una questione di trasparenza del funzionamento del sistema di IA (come nel GDPR). Tale obbligo è più ampio e dovrebbe consentire, ad esempio, al "supervisore umano" di individuare le anomalie, in modo da essere in grado di interpretare correttamente i risultati del sistema. Un obiettivo esplicito è quello di prevenire o ridurre al minimo i rischi per i diritti fondamentali.Se un sistema ad alto rischio è gestito da un "utilizzatore" piuttosto che dal fornitore originario (ad esempio, un'azienda privata acquista e installa un sistema di assunzione automatizzato), la ripartizione delle responsabilità è molto diversa nell’AIA rispetto al GDPR. Nel GDPR, l'azienda sarebbe il "titolare del trattamento dei dati" e dunque il soggetto sottoposto ai doveri. Nell'AIA, rimane esclusiva responsabilità del produttore dell’IA ottenere la valutazione di conformità prima che il sistema venga immesso sul mercato e implementare la "supervisione umana" in un modo che sia appropriato per essere utilizzato dall'utente. Diversamente, se l'utente modifica sostanzialmente il sistema, diventa il nuovo "fornitore" con tutti i doveri di certificazione che ne conseguono.&nbsp;<h3>6. Innovazione e ricerca</h3>Le esenzioni per le attività di ricerca e per i componenti di IA forniti con licenze open-source sono state recentemente proposte dal Parlamento. Fra tali esenzioni vi rientra anche la promozione di sandbox regolamentari (esenzione temporanea dalle normative pertinenti durante un periodo di test), a condizione che siano istituite dalle autorità pubbliche allo scopo di testare i sistemi di IA prima che siano immessi sul mercato o altrimenti messi in servizio.&nbsp;<h3>7. Responsabilità e intelligenza artificiale</h3>L’AIA è parte di un pacchetto di tre pilastri proposto dalla Commissione europea per sostenere l'IA in Europa. Gli altri pilastri comprendono una modifica della direttiva sulla responsabilità dei prodotti (PLD) e una nuova direttiva sulla responsabilità dell'IA (AILD). Mentre l’AIA si concentra sulla sicurezza e sulla prevenzione <em>ex ante</em> dei diritti fondamentali, gli altri due pilastri riguardano i danni causati dai sistemi di IA.L'inosservanza dell’AIA potrebbe far scattare, in base al livello di rischio, gradi diversi di alleggerimento dell'onere della prova – quanto alla PLD – per le richieste di risarcimento per responsabilità da prodotto senza colpa – quanto all'AILD – per qualsiasi altra richiesta di risarcimento (basata sulla colpa). La modifica della PLD e l'AILD avranno un percorso di approvazione ancora molto lungo, atteso che non sono ancora state approvate dal Parlamento europeo e, in quanto direttive, dovranno essere recepite a livello nazionale.&nbsp;<h3>8. European Artificial Intelligence Board</h3>La proposta di legge mira anche a istituire uno “<em>European Artificial Intelligence Board</em>”, che supervisionerebbe l'attuazione del regolamento e ne garantirebbe un'applicazione uniforme in tutta l'UE. L'organismo avrebbe il compito di emettere pareri e raccomandazioni sulle questioni che si presentano e di fornire indicazioni alle autorità nazionali.&nbsp;<h3>9. Sanzioni</h3>Allo stato, le sanzioni per la mancata conformità all’AIA sono significative: allo stato, esse vanno fino a 40 milioni di euro o fino al 7% del fatturato annuo globale, a seconda della gravità della violazione.&nbsp;<h3>10. Conclusioni</h3>L’approccio adottato dall’UE attraverso l’AIA è quello di trovare un bilanciamento fra innovazione ed esigenze di tutela. In tale ottica, i Soggetti Obbligati che utilizzano l'IA devono imparare ad orientarsi tra le disposizioni normative (ancora in evoluzione), mirando all’innovazione ma sempre conformandosi alla disciplina di legge. I Soggetti Obbligati, in particolare, dovrebbero valutare il potenziale impatto dell’AIA sulle loro attività e valutare se il loro <em>modus operandi</em> è conforme ai principi e alle disposizioni che entreranno in vigore. Nonostante il periodo di grazia di due anni prima della effettiva applicazione dell’AIA, è necessario agire tempestivamente, atteso che lo sviluppo di sistemi di IA può richiedere tempistiche molto lunghe.Pertanto, un approccio proattivo dei Soggetti Obbligati (che può consistere nel monitorare gli sviluppi normativi) è fondamentale non solo per una futura <em>compliance</em>, ma anche per mitigare i rischi di reclami o di contenzioso con le diverse parti contrattuali.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:paolo.gallarati@advant-nctm.com">Paolo Gallarati</a>, <a href="mailto:giulio.uras@advant-nctm.com">Giulio Uras</a> e <a href="mailto:jacopo.dirutigliano@advant-nctm.com">Jacopo Dirutigliano</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 05 Oct 2023 03:36:07 +0200</pubDate>
                        <title>Bozza del Decreto Attuativo del D.Lgs. 199/2021 sulle Aree Idonee</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/bozza-del-decreto-attuativo-del-d-lgs-199-2021-sulle-aree-idonee</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<ol><li><strong>Premessa</strong></li></ol><p>Il presente documento ha la finalità di fornire una sintesi della normativa relativa alla individuazione delle aree idonee inclusa nella bozza del decreto attuativo del D.lgs. 199/2021 e affronta le tematiche più significative per coloro che intendono sviluppo progetti finalizzati alla installazione di impianti da fonti rinnovabili (“<strong>FER</strong>”) sul territorio nazionale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1">[1]</a>.</p><ol><li><strong>Obiettivi delle Linee Guida</strong></li></ol><p>In attuazione dell’art. 20, commi 1 e 2 del D.lgs. 199/2021, è stata elaborata la bozza di decreto attuativo contenente le linee guida (“<strong>Linee Guida</strong>”), di cui sono circolate più versioni, una risalente a luglio 2023 e quella più aggiornata di settembre 2023, per l’individuazione delle aree idonee (“<strong>Aree Idonee</strong>”) per l’installazione di impianti FER. In particolare, il decreto stabilisce i principi per l’individuazione delle Aree Idonee al fine di raggiungere l’obbiettivo dell’installazione entro il 2030 di una potenza aggiuntiva di 80 (ottanta) GW da FER sul territorio nazionale (art. 1 delle Linee Guida).</p><p>A tale proposito, all’art. 2 le Linee Guida includono una tabella nella quale viene indicata la ripartizione regionale di potenza minima per ogni anno a partire dal 2023 e fino al 2030.</p><p>Una volta che il decreto entrerà in vigore, le Regioni dovranno emanare una legge per l’individuazione delle Aree Idonee secondo i criteri stabiliti dalle Linee Guida.</p><ol><li><strong>Le tipologie di area e i criteri per l’individuazione delle Aree Idonee</strong></li></ol><p>Le Linee Guida suddividono le aree in tre diverse categorie:</p><p>a) Aree Idonee;</p><p>b) aree non idonee; e</p><p>c) aree <i>d.</i> ordinarie.</p><p>Per quanto attiene le Aree Idonee, l’art. 8 delle Linee Guida include i criteri di cui devono tenere conto le Regioni ai fini della loro individuazione. In particolare, la lett. e) di tale articolo stabilisce che sono individuati specifici criteri per definire come Aree Idonee:</p><ul><li>le superfici occupate dai <u>bacini artificiali</u> di accumulo idrico e da <u>canali artificiali</u> per la difesa idraulica del territorio;</li><li>le superfici e le <u>aree industriali dismesse</u> e altre <u>aree compromesse</u>, aree abbandonate e marginali quali, a titolo di esempio, aree non classificate, sottoposte ad attività abusive, terreni improduttivi, miniere e cave, discariche, aree contaminate, <i>ex</i> aree militari.</li></ul><p>Inoltre, alla lett. f) del medesimo articolo sono considerate</p><p>Aree Idonee:</p><ul><li>i <u>siti dove sono già installati impianti della stessa fonte</u> e in cui vengono realizzati interventi di modifica per potenziamento o ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che, ad ogni modo, non comportino una variazione dell’area occupata maggiore del 20% (venti per cento). Tale limite non si applica per gli impianti fotovoltaici (“<strong>Impianti FV</strong>”)&nbsp;installati su aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 (cinquecento) metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere ai sensi dell’articolo 20, comma 8, lettera c-<i>ter</i>), numero 1, del D.lgs. 199/2021;</li><li>i <u>siti oggetto bonifica</u> ai sensi del D.lgs. 152/2006;</li><li>le <u>cave e miniere cessate</u>, abbondonate e non suscettibili di ulteriore sfruttamento;</li><li>i <u>siti e gli impianti nella disponibilità di Ferrovie dello Stato</u>, dei gestori di infrastrutture ferroviarie, <u>delle società concessionarie autostradali</u> e <u>delle società di gestione aeroportuale</u> all’interno dei sedimi aeroportuali;</li><li>fatti salvi i punti di cui sopra, <u>le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004</u> (“<strong>Codice dei beni Culturali</strong>”), né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini del presente punto, la fascia di rispetto è di <u>3 (tre) chilometri per gli impianti eolici</u> e di <u>500 (cinquecento) metri per gli Impianti FV</u>;</li><li>i beni del <u>demanio militare</u>, i beni del <u>demanio</u> o a qualunque titolo in uso al <u>Ministero dell’interno</u>, i beni immobili individuati dall’Agenzia del demanio;</li><li>le <u>superfici degli edific</u>i, delle strutture e dei manufatti su cui vengono realizzati Impianti FV, nonché le aree per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, qualora rientranti fra le tipologie per le quali è applicabile il regime di manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 7-<i>bis</i>, comma 5 del D.lgs. 28/2011.</li></ul><p>Esclusivamente per quanto attiene gli Impianti FV e gli impianti di produzione di biometano, <u>in assenza di vincoli</u> ai sensi della parte seconda del Codice dei Beni Culturali, sono considerate idonee (c.d. <i>solar belt</i>):</p><ul><li>le <u>aree agricole</u> racchiuse in un perimetro i cui punti distino <u>non più di 500 (cinquecento) metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale</u>, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;</li><li>le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti ai sensi del D.lgs. 152/2006, nonché le aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 (cinquecento) metri dal medesimo impianto o stabilimento;</li><li>le <u>aree adiacenti alla rete autostradale</u> entro una <u>distanza non superiore a 300 (trecento) metri</u>.</li></ul><p>Per gli impianti eolici, fermo restando quanto previsto dalla lettera f), punto 1 dell’art. 8 delle Linee Guida, le aree idonee sono individuate sulla base della valutazione di un’adeguata ventosità dell’area. A tali fini, le Linee Guida nella versione circolata nel settembre 2023 indicano come adeguata una ventosità tale da garantire una producibilità maggiore di 2.150 (duemilacentocinquanta) ore equivalenti a 100 (cento) metri di altezza, contro le 2.250 (duemiladuecentocinquanta) ore previste, invece, dalla bozza circolata nel luglio 2023.</p><p>Relativamente alle aree non idonee, invece, queste sono i siti ritenuti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. A tale riguardo, le Linee Guida stabiliscono che Regioni e Province, ove necessario, debbano provvedere ad aggiornare la lista delle aree non idonee individuate ai sensi dei criteri di cui all’Allegato 3 delle linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili introdotte dal D.M. 10 settembre 2010, come successivamente integrato e modificato.</p><p>Infine, la bozza di decreto identifica le aree ordinarie come quelle superfici che non rientrano in nessuna delle categorie di cui ai precedenti punti a) e b) e sono soggette all’applicazione dei regimi autorizzativi di cui al D.lgs. 28/2011.</p><ol><li><strong>Limiti percentuali all’installazione di impianti su aree agricole idonee</strong></li></ol><p>Per quanto attiene le <u>aree agricole idonee</u>, la lett. g) dell’art. 8 prevede che gli Impianti FV possano occupare una percentuale massima non inferiore al <u>5%</u> (cinque per cento) e non superiore al <u>10%</u> (dieci per cento) <u>del suolo agricolo nella disponibilità</u> del soggetto che realizza l’intervento. La bozza di Linee Guida nella versione di luglio 2023 prevedeva che tali percentuali fossero <u>raddoppiate</u> (quindi, non inferiore al 10% e non superiore al 20%) per quanto attiene gli impianti classificati come <u>agrivoltaici (non avanzati)</u> ai sensi delle Linee Guida del giugno 2022 in materia di impianti agrivoltaici (“<strong>Linee Guida Agrivoltaico</strong>”);</p><p>La bozza delle Linee Guida aggiornata a settembre 2023, invece, prevede che il limite relativo alla disponibilità del suolo agricolo del 5% (cinque per cento) – 10% (dieci per cento) si applichi non solo agli impianti FV c.d. standard ma anche agli <u>agrivoltaici (non avanzati)</u>, eliminando, quindi, per questi ultimi la possibilità di usufruire di percentuali di favore. Tuttavia, tale ultima bozza introduce anche la novità dell’eliminazione di tali restrizioni percentuali nel caso in cui gli impianti FV standard e quelli <u>agrivoltaici (non avanzati)</u> vengano costruiti su zone agricole non utilizzate.</p><p>Sono rimaste inalterate le altre previsioni incluse nella lett. g) dell’art 8 secondo le quali le limitazioni percentuali:</p><ul><li><u>non si applicano</u> per gli impianti <u>agrivoltaici c.d. “avanzati”</u>, ossia realizzati ai sensi dell’art. 65, comma 1-<i>quater</i> del D.L. 1/2012;</li><li><u>non si applicano</u> per l’installazione per impianti FER nelle <u>aree di cui alla lett. e)</u> dell’art. 8 delle Linee Guida (bacini artificiali, canali artificiali aree industriali dismesse, aree compromesse), quindi, non utilizzabili per l’attività agricola; e</li><li>possono essere stabilite <u>percentuali maggiori di utilizzo</u> nel caso di <u>terreni</u> classificati come <u>agricoli</u> ma <u>non</u> concretamente <u>utilizzati</u>.</li></ul><p>La bozza di settembre 2023 prevede, inoltre, all’art. 7 comma 1 lett. b) che esclusivamente ai fini dell’installazione di impianti <u>agrivoltaici avanzati</u> oltre che le aree agricole classificate come DOP e IGP, già incluse nella scorsa bozza, anche quelle classificate come STG, DOC, DOCG, produzioni biologiche e produzioni tradizionali siano considerate idonee.</p><p>Per chiarezza, gli impianti classificati come <u>agrivoltaici (non avanzati)</u> sono quelli che rispettano i requisiti A, B e D.2 delle Linee Guida Agrivoltaico e che non possono, ad oggi, essere destinatari di incentivi, laddove installati su aree a destinazione agricola. In estrema sintesi, i requisiti citati consistono:</p><ul><li>quanto al <u>requisito A</u>, lo stesso è integrato quando almeno il 70% (settanta per cento) della superficie oggetto di intervento sia destinata all’attività agricola e quando la percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (“<strong>LAOR</strong>”) non superi il 40% (quaranta per cento) della superficie totale oggetto di intervento;</li><li>quanto al <u>requisito B</u>, esso ha ad oggetto il valore della produzione agricola, il mantenimento dell’indirizzo produttivo e la producibilità elettrica minima che non può essere superiore al 60% (sessanta per cento) di quella propria di un impianto fotovoltaico <i>standard</i>;</li><li>il <u>requisito D.2</u>, poi, ha ad oggetto l’implementazione di un sistema di monitoraggio con riferimento alla continuità dell’attività agricola di cui al punto che precede.</li></ul><p>Gli impianti <u>agrivoltaici “avanzati”</u>, invece, sono quelli che rispettano, oltre ai requisiti sopra elencati, anche <u>i requisiti C</u> (altezza minime dei moduli da terra) e <u>D.1</u> (sistema di monitoraggio per il risparmio idrico).</p><p>Al raggiungimento di una percentuale massima di sfruttamento non inferiore ai valori indicati nella colonna A della Tabella di cui all’Allegato 1 delle Linee Guida, la quale individua gli obbiettivi minimi e massimi di sviluppo del fotovoltaico in area agricola, e non superiore a quelli indicati nella medesima Tabella alla colonna B, è prevista la possibilità per le Regioni di attribuire alle aree agricole rimanenti la classificazione di aree non idonee alla realizzazione di Impianti FV. Tale limitazione non si applica agli impianti agrivoltaici avanzati.</p><ol><li><strong>Prime considerazioni</strong></li></ol><p>Innanzitutto, non è chiaro il significato di “<i><u>disponibilità</u></i>” in capo al soggetto che realizza l’intervento con riferimento ai limiti percentuali di utilizzo del suolo e, in particolare, con riferimento alle aree non oggetto di intervento. In altre parole, non è chiaro se il legislatore richieda la titolarità di un diritto di proprietà, superficie, di locazione o una semplice <u>servitù negativa</u> di non realizzare impianti della medesima specie. A questo proposito, considerando l’esperienza fino ad ora avuta in Emilia-Romagna dove tali limiti percentuali erano già vigenti, si auspica che sia ritenuto sufficiente l’ottenimento di una semplice servitù negativa in relazione alle aree non oggetto di intervento.</p><p>In secondo luogo, si rileva che l’articolo 8 delle Linee Guida indica come idonee alcune delle ipotesi di aree indicate anche all’interno dell’art. 22-<i>bis </i>D.lgs. 199/2021, nello specifico, le superfici degli edifici, delle strutture e dei manufatti nonché le aree per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica. Tuttavia, le aree a destinazione industriale, artigianale, commerciale, le discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, le cave o i lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, sebbene a loro volta elencate nell’art. 22-<i>bis </i>D.lgs. 199/2021, non sono espressamente richiamate all’interno nelle Linee Guida. Non risulta chiaro il perché di tale omissione, in quanto, tutte le aree elencate nell’articolo del D.lgs. 199/2021 permettono la realizzazione di impianti fotovoltaici senza la precedente acquisizione di permessi, eccetto eventuali valutazioni ambientali, poiché considerata come manutenzione ordinaria. Sarebbe opportuno, quindi, proprio in virtù del supposto tentativo di agevolare l’installazione di impianti rinnovabili, che il decreto indicasse tutti i siti di cui all’art. 22-<i>bis</i> del D.lgs 299/2021 come aree idonee.</p><p>Inoltre, le Linee Guida non specificano quali componenti dell’impianto debbano ricadere nelle aree idonee affinché questo possa beneficiare di eventuali regimi di favore, ossia non è chiaro se sia sufficiente che solo i moduli e gli <i>inverter</i> ricadano su tale area o se sia necessario ricomprendere anche le opere di connessione alla rete elettrica.</p><p>Quanto, invece, al <u>campo di applicazione temporale</u>, sembrerebbe che il legislatore faccia salvi <u>solo</u> i procedimenti autorizzativi avviati <u>prima</u> dell’entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione del Linee Guida e aventi ad oggetto aree idonee ai sensi dell’art. 20, comm8, D.lgs. 199/2021, ossia quelle aree “immediatamente” idonee. Ne discende che sembrerebbero immediatamente applicabili le norme regionali suddette anche a tutti gli altri procedimenti autorizzativi che, alla data di entrata in vigore di tali norme, saranno in corso.</p><p>Negativamente, poi, sono stati accolti dal mercato la volontà di introdurre i limiti sopra elencati all’occupazione del suolo.</p><p>Ad oggi, la qualifica di Area Idonea rileva precipuamente per la possibilità, riservata agli impianti FV da realizzare sulle stesse, di accedere a procedure autorizzative meno onerose e, in particolare, alla <u>procedura autorizzativa semplificata (“</u><strong><u>PAS</u></strong><u>”)</u> di cui all’art. 6, D.lgs. 28/2011 il cui comma 9 bis prevede che su Aree Idonee è possibile autorizzare tramite PAS (e non in autorizzazione unica <i>ex</i> D.lgs. 387/2003) impianti FV <u>fino a 10 MW</u>. Quanto all’ambito dell’incentivazione, ad oggi, l’unico meccanismo attualmente in vigore per il fotovoltaico è ancora quello di cui D.M. 4 luglio 2019 (“<strong>FER I</strong>”) in attuazione del D.lgs. 28/2011 per il quale la qualifica di Area Idonea è irrilevante.</p><p>In un’ottica prospettica, tuttavia, le Aree Idonee rileveranno anche con riferimento alla possibilità di accesso ai <u>futuri meccanismi incentivanti</u> che, in virtù del D.lgs. 199/2021, saranno implementati. In particolare, in deroga al divieto di cui all’art. 65, comma 1, D.l. 1/2012, potranno accedere ai predetti incentivi anche gli impianti realizzati su aree agricole, purché non utilizzate e purché qualificate come Aree Idonee. Tuttavia, per quanto attiene queste ultime, il legislatore, non chiarisce dopo quanto tempo un’area agricola possa considerarsi inutilizzata e in base a quali requisiti possa ritenersi tale. Nell’art. 10 del D.lgs. 28/2011, previsione ormai abrogata, il legislatore aveva previsto una deroga per l’accesso agli incentivi per gli Impianti FV in area agricola nel caso in cui i terreni fossero stati “abbandonati da almeno 5 (cinque) anni”. Pertanto, non solo non è chiaro quando un’area si possa considerare inutilizza ma alla luce della sopracitata previsione, il termine “inutilizzate” risulta ambiguo non chiarendo se coincide con la qualifica di “terreni abbandonati” già utilizzata in passato dal legislatore o meno.</p><p>Inoltre, sempre in un’ottica futura, la qualifica di Area Idonea permetterà di ottenere una riduzione dei tempi relativi al provvedimento autorizzativo, nonché la non vincolatività del parere della Soprintendenza competente, laddove prescritto.</p><p>Infine, sebbene le Linee Guida prevedano una disciplina di favore per gli impianti agrivoltaici avanzati, la versione di settembre 2023 sembra eliminare qualsiasi tipo di beneficio per gli impianti agrivoltaici semplici in quanto equiparati sostanzialmente agli impianti FV standard.</p><p>In conclusione, non resta che attendere i futuri sviluppi relativi all’interlocuzione in corso tra Stato e Regioni<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2">[2]</a> per valutare quali saranno effettivamente i nuovi limiti che graveranno sulla possibilità di sviluppare impianti fotovoltaici e, in generale, da FER in Italia.</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="mailto:piero.vigano@advant-nctm.com"><i>Piero Francesco Viganò</i></a><i>, </i><a href="mailto:ernesto.rossi@advant-nctm.com"><i>Ernesto Rossi Scarpa Gregorj</i></a><i> e </i><a href="mailto:elisa.babbini@advant-nctm.com"><i>Elisa Maria Babbini</i></a><i>.</i></p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1">[1]</a> Il presente documento non deve, pertanto, considerarsi esaustivo, tenuto conto che, di volta in volta, si renderanno necessarie specifiche valutazioni in base alle caratteristiche del singolo progetto e/o del <i>business case</i> di riferimento. Si evidenzia, altresì, che i contenuti del presente documento saranno soggetti a modifiche in base all’evolversi della normativa. Vi preghiamo, pertanto, di non fare necessariamente affidamento sul presente documento per progetti e casi specifici, ma di considerarlo quale diretto a fornire solo una sintesi normativa in oggetto alla data della sua redazione</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2">[2]</a> Attualmente, infatti, le Linee Guida sono all’esame della Conferenza unificata Stato-Regioni.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
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                                <category>Eolico Off Shore</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
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                        <pubDate>Thu, 24 Aug 2023 06:23:44 +0200</pubDate>
                        <title>News ESG | Lotta al cambiamento climatico: revisione ETS e nuovi obblighi CBAM per le imprese e per il trasporto marittimo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/news-esg-lotta-al-cambiamento-climatico-revisione-ets-e-nuovi-obblighi-cbam-per-le-imprese-e-per-il-trasporto-marittimo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Uno degli strumenti più noti per la lotta al cambiamento climatico nell’ordinamento europeo è il sistema “Emission Trading” (ETS). A valle dell’adozione del <em>Green Deal</em> europeo e della strategia “Fit for 55”, l’Unione Europea ha proceduto ad una revisione del sistema ETS (ad esempio includendo tra le attività soggette il trasporto marittimo) e ha altresì adottato recentemente un ulteriore strumento che va a completare il sistema ETS, il c.d. CBAM (ossia il meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera), che prevede una serie di nuovi obblighi di <em>reporting</em> per le imprese (UE, ma non solo) già a partire dal prossimo 1 ottobre 2023. Tali obblighi sono stati specificati nel Regolamento di implementazione del 17 agosto 2023 e nella relativa guida.L’impatto sulle imprese in transizione interessate è notevole: oltre alla possibile irrogazione delle sanzioni, si pensi alla necessità di gestire il rischio di transizione connesso all’implementazione delle modifiche normative, per cui nuove imprese entrano oggi nel sistema ETS, mentre quelle già soggette a ETS si vedranno ridurre nel tempo il numero delle quote (in particolare, come si vedrà, quelle assegnate a titolo gratuito); nonché alle possibili ricadute sul prezzo dei prodotti (ad esempio nel settore di acciaio e cemento).Scopo del presente contributo è quello di fornire una illustrazione di massima delle tematiche e di offrire una sintesi dei possibili impatti.&nbsp;<strong>Il sistema ETS: inquadramento normativo</strong>Come anticipato, il sistema ETS funziona secondo il principio “cap and trade”. Viene fissato un massimale per la quantità totale di determinati gas a effetto serra che possono essere emessi dagli operatori interessati dal sistema. Il limite viene ridotto nel tempo in modo da ridurre le emissioni totali. All'interno del massimale, gli operatori acquistano o ricevono quote di emissioni, che possono scambiare tra loro secondo necessità. Il limite al numero totale di quote disponibili garantisce che le stesse abbiano un valore. Lo scopo è quello di incentivare la riduzione delle emissioni e promuovere l’utilizzo di tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio.Dopo ogni anno, un operatore deve restituire quote sufficienti a coprire interamente le sue emissioni; se un impianto riduce le sue emissioni, può mantenere le quote di riserva per coprire le sue esigenze future oppure venderle a un altro operatore a corto di quote.Nel 2019 l'elenco dei settori ritenuti a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> è stato aggiornato per il periodo 2021-2030 con la Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 febbraio 2019 (tra questi: fabbricazione di carta; attività siderurgiche; produzione di cemento; fabbricazione di materie plastiche in forme primarie). Per i settori a più alto rischio di rilocalizzazione della produzione al di fuori dell'UE, è prevista l'assegnazione di quote gratuita (fatto salvo quanto verrà detto nel proseguo).La normativa di base ETS è costituita dalla Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ("<strong><em>Direttiva ETS</em></strong>"). Essa è attualmente recepita in Italia con il Decreto Legislativo 9 giugno 2020, n. 47 ("<strong><em>D.Lgs. 47/20</em></strong>").La Direttiva ETS è stata recentemente modificata: a tale riguardo, sulla Gazzetta ufficiale dell'UE del 16 maggio 2023 è stata pubblicata la "<em>Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modifica la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e la decisione (UE) 2015/1814 sull'istituzione e il funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato per il sistema di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dell'Unione</em>" (“<strong><em>Direttiva 2023/959</em></strong>”). Tale direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri.Il sistema ETS si applica solo a determinate attività e gas a effetto serra, elencati nella Direttiva ETS, Allegati I e II e nel D.Lgs. 47/20 (Allegato I quali ad esempio la produzione di coke, raffinazione di petrolio, la fabbricazione di carta e cartoni, la produzione di cemento, di alluminio, ghisa, acciaio, il trasporto aereo).Tra questi:Il D.Lgs. 47/20 prescrive alcuni obblighi che devono essere adempiuti dagli operatori economici che svolgono le attività elencate. In primo luogo, si prevede che nessun impianto può esercitare le attività elencate nell'Allegato I che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'Allegato II (ovvero biossido di carbonio (CO₂), metano (CH₄), protossido di azoto (N₂O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) e esafluoro di zolfo (SF₆)) in relazione a tali attività, a meno che il relativo gestore non sia munito dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra (artt. 15 ss. del D.Lgs. 47/20). La richiesta di autorizzazione (insieme al Piano di Monitoraggio) deve essere presentata all'autorità competente ("<strong><em>Comitato ETS</em></strong>") almeno 90 giorni prima della data di inizio delle operazioni. Inoltre, ciascun gestore di un impianto controlla e comunica all'autorità competente le emissioni di tale impianto nel corso di ogni anno civile. La comunicazione deve essere depositata presso il Comitato ETS entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce il monitoraggio. Si noti infine che, sulla base della Direttiva 2023/959, gli Stati membri dovranno fare in modo che le condizioni e la procedura per il rilascio di un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra siano coordinate con quelle relative al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (di cui agli articoli 20-bis e seguenti del D.Lgs. 152/2006), con possibilità di integrare le prime nella seconda (art. 8).&nbsp;<strong>La Direttiva 2023/959: novità per il trasporto marittimo </strong>Una delle novità più rilevanti introdotte con la Direttiva 2023/959 è la modifica della lista delle attività soggette a ETS di cui all’Allegato I. Tra i nuovi settori, si segnala l’inserimento del trasporto marittimo (con esclusione, al momento, in particolare delle navi da carico di stazza lorda inferiore a 5.000 tonnellate)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Al fine di integrare progressivamente le emissioni del trasporto marittimo nella politica dell'Unione volta a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, l'Unione ha istituito, nell'ambito del Regolamento (UE)&nbsp;2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio (“<strong><em>Regolamento 2015/757</em></strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, un sistema per monitorare, comunicare e verificare le emissioni generate dal trasporto marittimo. Le società di navigazione devono infatti monitorare e comunicare i propri dati sulle emissioni generate dalle attività di trasporto marittimo, aggregati a livello di società, conformemente alle norme stabilite nel Regolamento 2015/757.L’estensione del sistema ETS al trasporto marittimo rappresenta un ulteriore passo in questa direzione.Infatti, a tal riguardo il Considerando 17 della Direttiva 2023/959 afferma: «Il trasporto marittimo internazionale, consistente in tratte tra porti sotto la giurisdizione di due diversi Stati membri o tra un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e un porto al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro, è ad oggi l'unico mezzo di trasporto non incluso negli impegni assunti in passato dall'Unione per ridurre le emissioni di gas a effetto serra…» Il medesimo Considerando offre un’interessante prospettiva dell’impatto delle emissioni da combustibile nel settore e della necessità di un intervento legislativo che abbia l’obiettivo di limitare significativamente le emissioni nel trasporto marittimo al fine di non pregiudicare gli sforzi fatti per la riduzione delle emissioni in altri settori in transizione: «Dal 1990 le emissioni dei combustibili venduti nell'Unione per tratte che iniziano in uno Stato membro e terminano in un altro Stato membro o in un paese terzo sono aumentate di circa il 36&nbsp;%. Queste emissioni rappresentano quasi il 90&nbsp;% di tutte le emissioni dell'Unione generate dalla navigazione, in quanto le emissioni prodotte dai combustibili venduti nell'Unione per tratte in partenza e in arrivo nello stesso Stato membro sono diminuite del 26&nbsp;% dal 1990. In uno scenario immutato, si prevede che le emissioni prodotte dalle attività di trasporto marittimo internazionale aumenteranno di circa il 14&nbsp;% tra il 2015 e il 2030 e del 34&nbsp;% tra il 2015 e il 2050. Se l'impatto delle attività di trasporto marittimo sui cambiamenti climatici aumentasse come previsto, ciò comprometterebbe seriamente le riduzioni realizzate da altri settori per lottare contro i cambiamenti climatici e quindi per raggiungere l'obiettivo di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra a livello economico per il 2030, l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione al più tardi entro il 2050 e l'obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative, come stabilito dal regolamento (UE)&nbsp;2021/1119, nonché dagli obiettivi dell'accordo di Parigi».Il Considerando 20 in proposito afferma che «le emissioni di biossido di carbonio (CO2) generate dal trasporto marittimo rappresentano tra il 3 e il 4 % circa delle emissioni dell’Unione. Nel Green Deal europeo la Commissione ha espresso l’intenzione di adottare misure aggiuntive per lottare contro le emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo mediante un pacchetto di misure che consentano all’Unione di raggiungere i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni. In tale contesto, è opportuno modificare la direttiva 2003/87/CE per includere il trasporto marittimo nell’EU ETS al fine di garantire che tale settore dia il giusto contributo agli obiettivi climatici più ambiziosi dell’Unione nonché agli obiettivi dell’accordo di Parigi».Gli articoli da 3&nbsp;<em>octies&nbsp;bis</em>&nbsp;a&nbsp;3&nbsp;<em>octies&nbsp;octies</em>&nbsp;della Direttiva ETS, come modificata dalla Direttiva 2023/959, si applicano quindi alle attività di trasporto marittimo elencate nell’Allegato I.In particolare, si prevede (art. 3 <em>octies bis, </em>par. 1 della Direttiva ETS, come modificata) che l'estensione dell'ETS al trasporto marittimo includa:(i) il 50% delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto di scalo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> sotto la giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro;(ii) il 50% delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto di scalo al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro;(iii) il 50% delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro;(iv) il 100% delle emissioni delle navi all’interno di un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro.Si prevede però che vi sia una introduzione graduale degli obblighi di restituzione delle quote (art. 3 <em>octies ter</em>).Il Considerando 21 esprime la consapevolezza che l'ampliamento dell'ambito di applicazione dell’ETS al trasporto marittimo comporterà cambiamenti nei costi di tale tipo di trasporto e che tutta l'Unione risentirà di tale estensione, ma anche che gli Stati membri con un settore marittimo grande rispetto alle loro dimensioni relative risentiranno maggiormente dell'ampliamento. Si prevede quindi un'assistenza supplementare, limitata nel tempo, a tali Stati membri sotto forma di quote aggiuntive per sostenere la decarbonizzazione delle attività marittime e far fronte ai costi amministrativi sostenuti. L'assistenza dovrebbe essere introdotta in modo graduale parallelamente all'introduzione degli obblighi di restituzione e quindi al maggiore effetto su tali Stati membri.Inoltre, il Considerando 24 afferma che «le isole prive di collegamenti stradali o ferroviari con la terraferma dipendono in maggiore misura dal trasporto marittimo rispetto alle altre regioni e dipendono dai collegamenti marittimi per la connettività. Al fine di aiutare le isole con una popolazione ridotta a rimanere collegate in seguito all'inclusione delle attività di trasporto marittimo nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, è opportuno prevedere la possibilità per uno Stato membro di richiedere una deroga temporanea all'obbligo di restituzione ai sensi di tale direttiva per alcune attività di trasporto marittimo con isole di meno di 200 000 residenti permanenti».Sulla base della definizione di «società» di cui all'articolo&nbsp;3, lettera d), del Regolamento 2015/757, la persona o l'organizzazione responsabile della conformità all’ETS (e quindi della restituzione delle quote) è la “società di navigazione”, definita all’art. 3 della Direttiva ETS (come modificata) «l’armatore o qualsiasi altra organizzazione o persona, come il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto la responsabilità dell’esercizio della nave dall’armatore e che, così facendo, ha accettato di assumere tutti i compiti e le responsabilità imposti dal Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell’inquinamento di cui all’allegato I del regolamento (CE) n.&nbsp;336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio».Le emissioni di una nave dipendono, tra l'altro, dalle misure di efficienza energetica della nave stessa adottate dall'armatore, e dal combustibile, dal carico trasportato e dalla rotta e dalla velocità della nave, che possono essere sotto il controllo di un soggetto diverso dall'armatore. Tuttavia, le responsabilità per l'acquisto di carburante o per l'adozione di decisioni operative che incidono sulle emissioni di gas a effetto serra della nave possono essere assunte da un soggetto diverso dalla società di navigazione nell'ambito di un accordo contrattuale: in tal caso, conformemente al principio «chi inquina paga» e al fine di incoraggiare l'adozione di misure di efficienza e di combustibili più puliti, la società di navigazione dovrebbe pertanto avere il diritto di chiedere, ai sensi del diritto nazionale, il rimborso dei costi derivanti dalla restituzione delle quote da parte del soggetto direttamente responsabile delle decisioni che incidono sulle emissioni di gas a effetto serra della nave. Tale diritto al rimborso dovrebbe essere previsto per legge dagli Stati membri (Considerando 32 e art. 3 <em>octies quater</em>).La Commissione dovrà pubblicare un elenco iniziale delle società di navigazione che hanno svolto un'attività di trasporto marittimo che rientra nell'ambito di applicazione dell'ETS, in cui si indichi specificatamente l'autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione (Considerando 33 e art. 3 <em>octies septies</em>, par. 2).&nbsp;<strong>Il meccanismo CBAM </strong>Il CBAM è stato istituito con il "<em>Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera</em>", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'UE del 16 maggio 2023<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>.Per i settori più a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, detto rischio è attualmente gestito attraverso la concessione di quote gratuite e compensazioni per l'aumento dei costi dell'energia elettrica ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato.Il CBAM è destinato a sostituire l'attuale protezione antirilocalizzazione delle emissioni di carbonio nell'ambito dell'ETS. L'introduzione graduale del CBAM è infatti in linea con l'eliminazione graduale dell'assegnazione di quote gratuite nell'ambito del sistema ETS per sostenere la decarbonizzazione dell'industria. Il CBAM dovrebbe infatti garantire che il prezzo del carbonio delle importazioni sia equivalente al prezzo del carbonio della produzione interna e che gli obiettivi climatici dell'UE non siano compromessi.Il CBAM si applicherà inizialmente alle importazioni di determinati beni e precursori selezionati la cui produzione è ad alta intensità di carbonio e presenta il rischio più significativo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio: cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno. Il CBAM entrerà in vigore nella sua fase transitoria a partire dal 1° ottobre 2023 ("<strong><em>Fase Transitoria</em></strong>") e successivamente la fase permanente entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 ("<strong><em>Fase Permanente</em></strong>").Durante la Fase Transitoria, in particolare, gli importatori<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> dovranno comunicare le emissioni di gas a effetto serra (GES) “incorporate” nelle loro importazioni (emissioni dirette e indirette), senza effettuare pagamenti o adeguamenti finanziari. I produttori di paesi terzi dovranno pertanto essere in grado di fornire tali dati sulle emissioni.Durante la Fase Permanente, gli importatori dovranno invece: 1) essere preventivamente autorizzati dall'autorità competente; e 2) dichiarare ogni anno la quantità di merci importate nell'UE nell'anno precedente e i loro gas serra incorporati. Consegneranno quindi il numero corrispondente di certificati CBAM.Il prezzo dei certificati sarà calcolato in funzione del prezzo d’asta medio settimanale delle quote ETS UE, espresso in €/tonnellata di CO2 emessa.La Fase Transitoria, quindi a differenza della Fase Permanente, è di mera dichiarazione delle GES incorporate e non ha un impatto sui costi di produzione e/o operativi.Con la Fase Permanente nel periodo 2026-2034 si assisterà invece a due impatti importanti sui costi di produzione e/o operativi delle imprese: 1) da una parte gli importatori dovranno consegnare certificati CBAM corrispondenti alle GES importate nell’anno precedente e quindi assumersi il costo di tali certificati che avrà un impatto sulle importazioni, e parallelamente 2) per i soggetti produttori l’eliminazione graduale delle quote assegnate a titolo gratuito nell’ambito del sistema ETS .Più specificamente, come indicato dalla Direttiva 2023/959, è necessaria una graduale eliminazione transitoria delle quote gratuite per consentire ai produttori, agli importatori e agli operatori commerciali di adeguarsi al nuovo regime. La riduzione delle quote assegnate a titolo gratuito dovrebbe essere attuata applicando un fattore all’assegnazione gratuita per i settori CBAM, mentre l’adattamento delle emissioni di categoria è introdotto gradualmente. Il fattore CBAM è pari al 100 % per il periodo compreso tra l’entrata in vigore di tale regolamento e la fine del 2025 e, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 36, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento, pari al 97,5 % nel 2026, al 95 % nel 2027, al 90 % nel 2028, al 77,5 % nel 2029, 51,5 % nel 2030, 39 % nel 2031, 26,5 % nel 2032 e 14 % nel 2033. A partire dal 2034 non dovrebbe applicarsi alcun fattore CBAM (art. 10 <em>octies</em>).Inoltre, al fine di rispecchiare meglio il progresso tecnologico, garantendo nel contempo incentivi alla riduzione delle emissioni e premiando adeguatamente l’innovazione, l’adeguamento minimo dei valori dei parametri di riferimento dovrebbe essere aumentato dallo 0,2 % allo 0,3 % all’anno e l’adeguamento massimo dovrebbe essere aumentato dall’1,6 % al 2,5 % all’anno. Per il periodo dal 2026 al 2030, i valori dei parametri di riferimento dovrebbero pertanto essere adeguati in un intervallo compreso tra il 6 % e il 50 % rispetto al valore applicabile nel periodo dal 2013 al 2020. Al fine di garantire la prevedibilità degli impianti, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione che stabiliscano i valori riveduti dei parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita quanto prima dell’inizio del periodo dal 2026 al 2030 (Considerando 48).Gli obblighi di comunicazione e le informazioni richieste agli importatori UE di beni CBAM, nonché la metodologia provvisoria per il calcolo delle emissioni incorporate rilasciate durante il processo di produzione dei beni CBAM, sono stati ulteriormente specificati nel Regolamento di implementazione del 17 agosto 2023<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a> e nella relativa guida<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a>.Il Regolamento prevede una certa flessibilità per quanto riguarda i valori utilizzati per calcolare le emissioni incorporate nelle importazioni durante la Fase di Transizione. Durante il primo anno di attuazione, le imprese potranno scegliere tra tre modalità di rendicontazione: (a) rendicontazione completa secondo la nuova metodologia (metodo UE); (b) rendicontazione basata su sistemi nazionali equivalenti di Paesi terzi; (c) rendicontazione basata su valori di riferimento. A partire dal 1° gennaio 2025, sarà accettato solo il metodo UE (art. 4).&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. </em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:riccardo.sallustio@advant-nctm.com">Riccardo Sallustio</a> o <a href="mailto:valentina.cavanna@advant-nctm.com">Valentina Cavanna</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> La rilocalizzazione delle emissioni di carbonio si verifica quando le imprese con sede nell'UE trasferiscono la produzione ad alta intensità di carbonio all'estero in paesi in cui sono in vigore politiche climatiche meno rigorose rispetto all'UE o quando i prodotti dell'UE vengono sostituiti da importazioni ad alta intensità di carbonio.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Letteralmente: «Attività di trasporto marittimo disciplinate dal regolamento (UE)&nbsp;2015/757 ad eccezione delle attività di trasporto marittimo di cui all'articolo&nbsp;2, paragrafo 1&nbsp;<em>bis</em>, e, fino al 31&nbsp;dicembre 2026, all'articolo&nbsp;2, paragrafo 1&nbsp;<em>ter</em>, di tale regolamento».<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Come gas serra, vengono indicati il biossido di carbonio e, dal 1 gennaio 2026, metano e protossido di azoto.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> “Porto di scalo” è definito come «il porto dove la nave si ferma per caricare o scaricare merci o imbarcare o sbarcare i passeggeri, o il porto in cui una nave offshore si ferma per dare il cambio all’equipaggio; sono esclusi: le soste per il solo scopo di rifornirsi di carburante o viveri, il cambio di equipaggio di una nave che non sia una nave offshore, le soste in bacino di carenaggio, le riparazioni alla nave, alle sue attrezzature o ad entrambe, le soste in porto perché la nave necessita assistenza o è in situazione di pericolo, i trasferimenti da nave a nave effettuati al di fuori dei porti, le soste per il solo scopo di trovare un riparo da condizioni meteorologiche avverse o rese necessarie da attività di ricerca e salvataggio e le soste delle navi portacontainer in un porto di trasbordo di container limitrofo elencato nell’atto di esecuzione adottato ai sensi dell’articolo&nbsp;3&nbsp;<em>octies bis</em>, paragrafo 2» (art. 3, lett. z).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> In argomento, si veda il documento <em>COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT. Accompanying the document Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a carbon border adjustment mechanism</em>, SWD/2021/643 final.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> “Importatore” è «la persona che presenta una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci a proprio nome e per proprio conto o, se la dichiarazione doganale è presentata da un rappresentante doganale indiretto in conformità dell'articolo&nbsp;18 del regolamento (UE) n.&nbsp;952/2013, la persona per conto della quale tale dichiarazione è presentata« (art. 3, par. 1, n. 15).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) of 17.8.2023 laying down the rules for the application of Regulation (EU) 2023/956 of the European Parliament and of the Council as regards reporting obligations for the purposes of the carbon border adjustment mechanism during the transitional period - C(2023) 5512 final .<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Consultabile all’indirizzo <a href="https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2023-08/CBAM%20Guidance_EU%20importers_0.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2023-08/CBAM%20Guidance_EU%20importers_0.pdf</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-4805</guid>
                        <pubDate>Thu, 24 Aug 2023 04:58:35 +0200</pubDate>
                        <title>Crisi Ucraina | Le misure sanzionatorie (aggiornato al 7 agosto 2023)</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il presente memorandum non ha pretesa di esaustività ed ha il solo scopo di fornire una panoramica preliminare in merito alle sanzioni imposte e in via di imposizione nei confronti della Russia, con particolare focus sulle sanzioni adottate dall’Unione Europea e da alcuni altri paesi.</em><em>Il presente memorandum non dovrà essere inteso quale&nbsp;</em><em>parere legale. Per la verifica circa l’applicabilità delle singole sanzioni ad una fattispecie specifica, andrà effettuata una analisi ad hoc.</em><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2023/08/20230807_Memo-Russia_Short_IT10.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere il documento integrale</a>&nbsp;<i><em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare</em> <em><a href="mailto:lorena.possagno@advant-nctm.com">Lorena Possagno</a>,&nbsp;<a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a> e <a href="mailto:stefano.casartelli@advant-nctm.com">Stefano Casartelli</a>.</em></i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 21 Jul 2023 08:34:54 +0200</pubDate>
                        <title>Commercial Leases in Italy</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/commercial-leases-in-italy</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Companies often need physical space to carry out their business activities. Consequently, they need to enter into a commercial lease agreement. A commercial lease agreement will set out the terms for how business is conducted on the property. This paper is not intended to be an exhaustive review of the regulation governing commercial lease agreements in Italy, but rather a brief description of its characteristic elements to date.In Italy, commercial real estate lease agreements are governed by Law no. 392 of 27 July 1978 (the “Business Tenancy Law”) and residually by the Italian Civil Code (Articles 1571-1654).According to the Business Tenancy Law, commercial lease agreements shall have a minimum duration of 6 years (in relation to properties with industrial, commercial and/or artisanal activity use) or of 9 years (in relation to properties with hospitality or theatrical use) and upon expiration shall tacitly renew for a further 6 or 9-year period, unless one of the parties decides not to renew the agreement, by giving a 12 or 18-month prior written notice thereof to the other party.Upon expiration of the first leasing period, the landlord is entitled to terminate the lease agreement in specific circumstances, i.e. (i) the landlord intends to use the premises for residential use of close relatives or institutional purposes (in case of public entities), (ii) the landlord intends to demolish or entirely restructure the premises and restructuring works are incompatible with the tenant staying in the building.The tenant may withdraw from the lease agreement – with a 6-month prior written notice – on the basis of “serious grounds” (gravi motivi) and in cases of a withdrawal agreement between the parties. According to the majority case law, the “serious grounds” (gravi motivi) include unpredictable events not attributable to the tenant, which have not been foreseen by the parties or could not have been foreseen at the time the agreement was concluded and which make the continuation of the relationship extremely burdensome. In no case shall the landlord be entitled to withdrawal.In the context of business lease agreements concerning activities which involve direct contact with the public of users and consumers, the Business Tenancy Law provides that: (i) the tenant is entitled to a pre-emption right in case of sale of the property by the landlord during the term of the lease; (ii) the tenant is entitled to a pre-emption right in case of a re-lease of the property by the landlord at expiration; (iii) the tenant is entitled to receive a goodwill indemnity equal to 18 times (or 21 times in relation to properties with hospitality or theatrical use) the amount of the last (monthly) rent should the events set forth in article 34, first paragraph, Business Tenancy Law occur. The amount of the goodwill indemnity is doubled in the event the premises are leased to another tenant operating the same business as the former tenant withing a year. Notwithstanding the foregoing, the tenant is not entitled to any pre-emption right in case of a new lease and/or goodwill indemnity should the lease be terminated for breaches, withdrawal or refusal of renewal upon expiration by the tenant or should the tenant be submitted to any of the procedure foreseen in the royal decree no. 267 of 16 March 1942, as subsequently amended.According to article 79, paragraph 1 of the Business Tenancy Law, any clause aimed at limiting the aforementioned legal duration of the lease or at providing the landlord with a higher rent than the one permitted by the same law or with any other benefit against the provisions of the Business Tenancy Law shall be void. Any void clause is automatically replaced by the mandatory provisions of law. In particular, in cases where the parties have agreed a shorter duration of the lease than is mandatory, the lease agreement shall have nonetheless the minimum duration described above.Therefore, regardless of the fact that none of the mandatory provisions at issue have been mentioned in the agreement or been derogated therein by the parties, in case of dispute, a Court will apply such mandatory rules.Notwithstanding the foregoing, if the annual rent is higher than 250,000.00 euros and the real estate property has not qualified as a “building of historical interest”, the commercial lease agreement is not subject to the mandatory provisions of Business Tenancy Law. Parties are free to negotiate clauses, usually dictated by the Business Tenancy Law, that are generally to the tenant’s benefit. The main commercial departures are usually an indexation of the annual rent higher than 75% (limit set by article 32 of the Business Tenancy Law) and the tenant’s waiver of (i) the automatic renewal of the agreement at first expiry, (ii) the indemnity for loss of goodwill, (iii) the pre-emption right and (iv) the right of early withdrawal on “serious grounds” (gravi motivi).&nbsp;<em>This article is for information purposes only and is not, and cannot be intended as, a professional opinion on the topics dealt with.&nbsp;For any further information please contact <a href="mailto:luigi.croce@advant-nctm.com">Luigi Croce</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 14 Jul 2023 08:42:00 +0200</pubDate>
                        <title>China Implements New Regulations for Generative Artificial Intelligence Services</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/china-implements-new-regulations-for-generative-artificial-intelligence-services</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>This article has been written with the help of generative artificial intelligence</em>The National Internet Information Office, in conjunction with other relevant authorities in China, has recently enacted comprehensive regulations to govern generative artificial intelligence (<strong>AI</strong>) services. These regulations aim to promote responsible development, standardize applications, safeguard national security, and protect the rights and interests of individuals and organizations involved in the generative AI industry. This article provides a detailed overview of the new regulations, highlighting their key provisions and implications for the industry within China.<strong>Regulatory Framework and Scope:</strong>The "<em>Artificial Intelligence Services Management Interim Measures</em>," approved on 23rd May 2023 by China's National Internet Information Office, will take effect on 15th August 2023. These measures specifically target the provision of generative AI services within China, encompassing the generation of text, images, audio, video, and other forms of content.&nbsp;<strong>Key Provisions:</strong><em>Upholding Core Values and National Security:</em>Generative AI services must adhere to socialist core values and refrain from generating content that undermines national security, promotes terrorism or extremism, or violates laws and regulations. Service providers are strictly prohibited from producing content that incites subversion of state power, discrimination, or the dissemination of false and harmful information. These measures aim to maintain social stability and safeguard the nation's interests.&nbsp;<em>Discrimination Prevention and Ethical Practices:</em>Generative AI service providers must implement measures to prevent discrimination based on factors such as nationality, faith, ethnicity, gender, and age. They are required to respect intellectual property rights, adhere to commercial ethics, and avoid monopolistic or unfair competition practices. By promoting equality and fair competition, these regulations aim to create a level playing field for all participants in the generative AI industry.&nbsp;<em>User Protection and Privacy:</em>Providers must prioritize the protection of user personal information and privacy. This entails refraining from collecting unnecessary data, illegally retaining identifiable user information, or disclosing such data to third parties without lawful consent. Users maintain the right to access, correct, supplement, or delete their personal information. These measures are designed to enhance user trust, promote transparency, and protect individuals' rights in the digital realm.&nbsp;<em>Transparent and Reliable Services:</em>Generative AI service providers are encouraged to enhance transparency by ensuring the accuracy and reliability of the generated content. This involves improving the quality of training data, providing secure and stable services, promptly addressing user complaints, and establishing accessible mechanisms for reporting issues. By prioritizing transparency and reliability, these regulations aim to enhance user experience and trust in generative AI services.&nbsp;<em>Implications for the Industry:</em>The introduction of these new regulations carries several implications for businesses and individuals operating within the generative AI industry in China:</p><ol> <li>Companies and individuals involved in generative AI services must ensure compliance with the newly introduced regulations.</li> <li>Generative AI service providers will have to prioritize ethical considerations when developing and offering their services. This includes refraining from generating content that may be offensive, discriminatory, or harmful to individuals or society at large.</li> <li>With the emphasis on user protection and privacy, generative AI service providers must implement robust measures to safeguard personal information. This includes obtaining proper consent for data processing, adopting secure data storage practices, and providing users with control over their data.</li> <li>Respect for intellectual property rights is a key aspect of the new regulations. Generative AI service providers should ensure that their content generation does not infringe upon the intellectual property of others. It is important to comply with copyright laws and obtain necessary permissions or licenses when utilizing copyrighted material.</li> <li>Transparency in the generation of content and the functioning of AI algorithms is critical. Service providers should make efforts to provide clear explanations of how their generative AI systems work, how the content is generated, and any potential biases or limitations. Users have the right to understand the processes behind the generated content and to receive transparent and accountable services.</li></ol><p>&nbsp;<strong><em>Conclusion:</em></strong>The regulations are obviously focused on contents, are aimed at promoting socialist falue, safeguarding national security, protecting user rights, and ensuring transparency within the industry. Businesses and individuals operating within the generative AI sector in China must understand and comply with these regulations to avoid legal consequences and maintain trust with users.The new regulations pose, of course, concerns about potential hindrances to innovation, ambiguity and interpretation issues, limitations on freedom of expression, compliance challenges for small businesses, and potential barriers to international collaboration. While the regulations aim to promote responsible development and protect user rights, addressing these criticisms through clear guidelines, supportive measures for small businesses, and a balanced approach to security and collaboration will be essential for the sustainable growth of the generative AI industry in China.&nbsp;<em>This article is for information purposes only and is not, and cannot be intended as, a professional opinion on the topics dealt with.&nbsp;For any further information please contact <a href="mailto:hermes.pazzaglini@advant-nctm.com">Hermes Pazzaglini</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 11 Jul 2023 06:57:22 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT | Litigation and Disputes in France, Germany and Italia. An overview Q&amp;A</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-litigation-and-disputes-in-france-germany-and-italia-an-overview-qa</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Companies doing business in the European Union are, now more than ever, likely to face commercial disputes in multiple jurisdictions across Europe, each of which have their own specific procedural and substantive features.The purpose of this Q&amp;A is to provide an easy-to-read and high-level overview of some of the key issues any party involved in litigation (either as claimant or defendant) in France, Germany and/or Italy, is likely to face and should therefore be aware of.<a href="https://www.flipbookpdf.net/web/site/5b18eeeb10fcd8260a2d8f03f6ec6d5f6e2fff30FBP27358730.pdf.html#page/3" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Click here for the document</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sat, 17 Jun 2023 08:25:34 +0200</pubDate>
                        <title>Comune di Roma: dopo 15 anni le “nuove” norme tecniche di attuazione del PRG</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/comune-di-roma-dopo-15-anni-le-nuove-norme-tecniche-di-attuazione-del-prg</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso 13 giugno la Giunta Capitolina ha approvato l’aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore.L’obiettivo e “<em>una rigenerazione urbana più semplice, sostenibile e attuale</em>”.Le modifiche più rilevanti riguardano:</p><ul> <li><u>cambi di destinazione d’uso</u>: le categorie funzionali sono ridotte da 7 a 5, è introdotta la destinazione logistica viene, inserita all’interno della categoria “produttiva-direzionale”. Si prevede una maggiore flessibilità nel cambio di destinazione d’uso all’interno delle categorie funzionali;</li> <li><u>urbanistica</u>: le categorie d’intervento si adeguano alla normativa nazionale (art. 9), per interventi di rinnovo edilizio è previsto il ricorso permesso di costruire convenzionato (art. 12), gli interventi all’interno della Città Storica vengono semplificati (artt. 25 – 49);</li> <li><u>alberghi</u>: eliminazione del vincolo di 60 posti letto massimi per le strutture alberghiere; introduzione della possibilità di trasformare in strutture alberghiere edifici che abbiano il 70% degli immobili adibiti ad attività di affittacamere o case vacanze;</li> <li><em>housing</em> sociale, <em>student</em> <em>housing</em> e <em>senior</em> <em>housing</em>: alloggi sociali, comprensivi di studentati e <em>senior housing</em> vengono considerati come standard aggiuntivi insediabili nelle aree a servizi; accrescimento della quota di residenze a canone calmierato, studentati e <em>senior housing</em> attraverso programmi urbanistici (modifica artt. 6, 22 e 45);</li> <li><u>immobili dismessi</u>: introduzione di una disciplina specifica per favorire la riqualificazione edilizia e di contrasto agli immobili degradati (modifica art. 21 e introduzione artt. 21 <em>bis</em> e 21 <em>ter</em>);</li> <li>aggiornamento della Carta per la Qualità&nbsp;(art. 16 e modifica elaborati).</li></ul><p>Le “nuove” norme entreranno in vigore solo a seguito del completamento del procedimento di variante al piano regolatore; pertanto, dovranno essere oggetto di <strong>adozione</strong> dal Consiglio Comunale, di <strong>osservazioni</strong> da parte degli interessati, delle relative controdeduzioni e di approvazione definitiva sempre da parte del Consiglio Comunale e, infine, di <strong>pubblicazione</strong> sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 15 Jun 2023 04:17:42 +0200</pubDate>
                        <title>Approfondimento su giurisprudenza e normativa - Dipartimento Lavoro e Relazioni Industriali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/approfondimento-su-giurisprudenza-e-normativa-dipartimento-lavoro-e-relazioni-industriali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Di seguito l'approfondimento a cura del nostro dipartimento di Lavoro e Relazioni Industriali in merito ai seguenti argomenti:<strong>Giurisprudenza</strong>:</p><ul> <li>Legge n.104/1992: l'onere di assistenza deve essere flessibile</li> <li>La rinuncia all'indennità sostitutiva del preavviso in sede di conciliazione è inopponibile all'INPS</li> <li>Licenziamenti collettivi: legittima la limitazione a determinate unità produttive</li> <li>L'indennità sostitutiva di mancato preavviso del licenziamento è esclusa dal calcolo del TFR</li> <li>Casella di posta elettronica come "apposito spazio" per l'attività sindacale</li></ul><p><strong>Normativa</strong></p><ul> <li>Decreto trasparenza e privacy: qualche indicazione del garante</li> <li>Dimissioni del lavoratore padre in congedo di paternità e accesso alla prestazione di disoccupazione NASPI: qualche chiarimento</li></ul><p><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2023/06/NL-Giugno-2023.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere il documento integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 29 May 2023 03:49:03 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT FAQs on Climate Change Litigation</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-faqs-on-climate-change-litigation</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Companies are under increasing social, regulatory and economic pressure in almost all sectors to contribute to the reduction of greenhouse gas emissions ("GHG emissions") and to think about their contribution to climate protection.&nbsp;<em>Pars pro toto&nbsp;</em>from a legal point of view is the classification of economic activities as environmentally sustainable or non-sustainable according to the EU Taxonomy Regulation as well as upcoming detailed reporting obligations pursuant to the Corporate Sustainability Reporting Directive ("CSRD"). After its implementation into national law, particularly large limited-liability companies will be obliged to describe in their annual pursuant to the European Sustainability Reporting Standards (ESRS),&nbsp;<em>inter alia</em>:</p><ul> <li>Their plans to ensure that their business model and strategy are compatible with the transition to a sustainable economy and with limiting global warming to 1.5 °C in line with the Paris Agreement and the objective of achieving climate neutrality by 2050 and, where relevant, the exposure of the undertaking to coal-, oil-, and gas-related activities as well as</li> <li>their time-bound targets related to sustainability matters, including, where appropriate, absolute greenhouse gas emission reduction targets at least for 2030 and 2050, and the progress made towards achieving those targets.</li></ul><p>Independent of already existing, if less detailed, reporting obligations of large capital-market-oriented companies and possible furhter-reaching obligations in the future (see for example Art. 15, 25 of the draft Corporate Sustainability Due Diligence Directive ("CSDDD") proposed by the EU Commission in February 2'22), many companies have already adopted plans to reduce their GHG emissions and report on such plans in more or less detail.<a href="https://www.flipbookpdf.net/web/site/21b1a67273c30866b8bbb46f8e68444d03f76d58FBP27358730.pdf.html#page/1" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Click here for the document</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 24 May 2023 05:30:46 +0200</pubDate>
                        <title>Decreto Lavoro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-lavoro</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Decreto Legge n. 48 del 4 maggio 2023 (c.d. “<strong>Decreto Lavoro</strong>”), recante “<em>Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro</em>”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 ed entrato in vigore in data 5 maggio 2023, ha introdotto le seguenti principali novità:&nbsp;<em><strong>a) CONTRATTI A TERMINE</strong></em>L’art. 24 del Decreto Lavoro è intervenuto sulla disciplina del contratto a termine. Viene disposta l’eliminazione delle causali giustificatrici dell’apposizione del termine, del rinnovo e della proroga del contratto a termine e, quindi, la sostituzione dell’art. 19, comma 1, lettere a), b), b-bis) del D.lgs. 81/2015, con la seguente disposizione:<em>“Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:</em></p><p style="padding-left: 30px;"><em>a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51&nbsp;[i.e.&nbsp;contratti di ogni livello stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o unitarie];</em></p><p style="padding-left: 30px;"><em>b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;</em></p><p style="padding-left: 30px;"><em>c) b-bis) in sostituzione di altri lavoratori”.</em></p><em>&nbsp;</em>In sostanza, ferma restando la possibilità di stipulazione del primo contratto a termine tra le parti per una durata fino a 12 mesi (che rimane, quindi, a-causale), per la sottoscrizione di un nuovo contratto o per prorogare il primo oltre i 12 mesi, le imprese devono fare rinvio ai “casi” previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51 D.lgs. 81/2015.In via sussidiaria, se la contrattazione collettiva non definisce le causali, il contratto a termine può proseguire dopo i 12 mesi in forza di esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti. Questa previsione si applica solo fino al 30 aprile 2024.Infine, viene confermata la causale relativa alla sostituzione di altri lavoratori.La presente disposizione non si applica ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle Università private, anche straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2018, n. 96 (disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese).<strong>&nbsp;</strong><strong><em>b) SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI E DI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN MERITO AL RAPPORTO DI LAVORO</em></strong>Ai sensi dell’art. 26 del Decreto Lavoro, vengono apportate alcune modifiche al D.lgs 152/1997, come modificato dal D.lgs 104/2022 (c.d. Decreto trasparenza).In particolare, viene previsto &nbsp;che alcune informazioni – in particolare quelle indicate alle lettere h) durata del periodo di prova, i) diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, l) la durata dei congedi, m) la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso, n) l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento, o) la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua&nbsp; retribuzione, p) il rapporto di lavoro con modalità organizzative imprevedibili e r) gli&nbsp; enti&nbsp; e&nbsp; gli&nbsp; istituti&nbsp;&nbsp; che&nbsp;&nbsp; ricevono&nbsp;&nbsp; i&nbsp;&nbsp; contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro – possono essere comunicate al lavoratore con l’indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie.Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.Infine, quanto ai sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonchè indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori, il datore di lavoro o il committente pubblico e privato sono tenuti ad informare il lavoratore del loro utilizzo.&nbsp;<strong><em>c) ESENZIONE FRINGE BENEFIT</em></strong>Ai sendi dell’art. 40 del Decreto Lavoro, limitatamente al periodo di imposta 2023, La soglia di non imponibilità dei fringe benefits (in deroga all’art. 51, comma 3, TUIR) viene aumentata a 3.000 euro, ma solo per i dipendenti con figli a carico. Le spese incluse nella citata esenzione ricomprendono le utenze domestiche (luce, acqua e gas).<strong>&nbsp;</strong><strong><em>d) INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE</em></strong>Ai sensi dell’art. 27 del Decreto Lavoro, i datori di lavoro privati che assumono dal 1° giugno al 31 dicembre 2023 (i) giovani under 30, (ii) che non siano inseriti in programmi formativi e (iii) che siano registrati nel Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, viene riconosciuto un incentivo pari al 60 % della retribuzione mensile lorda per un periodo di 12 mesi.In caso di cumulo con altri incentivi, esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, l’incentivo viene riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore NEET assunto.L’incentivo viene corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.La domanda per fruizione dell’incentivo è trasmessa tramite procedura telematica all’INPS, che entro 5 giorni provvede a fornire una specifica comunicazione in merito all’effettiva sussistenza di risorse per l’accesso all’incentivo.Al richiedente viene poi assegnato un termine perentorio di 7 giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro in questione, a cui segue un termine perentorio dei successivi 7 giorni, in cui il richiedente ha l’onere di comunicare all’INPS l’avvenuta stipula del contratto.Se i suddetti termini non vengono rispettati il richiedente perde le somme riconosciute dall’incentivo.Tale incentivo si applica alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, ed al contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, mentre non si applica ai rapporti di lavoro domestico ed è, inoltre, cumulabile con l’incentivo previsto per l’esonero contributivo per assunzioni di giovani al di sotto dei 36 anni.&nbsp;<strong><em>e) INCENTIVI PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA’</em></strong>Ai sensi dell’art. 28 del Decreto Lavoro, è istituito un fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale per ogni persona con disabilità e di età inferiore ai 35 anni assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.&nbsp;<strong><em>f) ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI</em></strong>Ai sendi dell’art. 39 del Decreto Lavoro, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteirori effetti sul rateo di tredicesima.&nbsp;<strong><em>g) MODIFICHE AL D. LGS n. 81/2008</em></strong>Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – Testo unico sulla sicurezza – sono apportate le seguenti modifiche:– il datore di lavoro deve nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’art. 28;– è obbligo del medico competente, durante le visite di assunzione, richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore ai fini del giudizio di idoneità e, in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunicare al datore di lavoro il nominativo di un proprio sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato;– chi noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro dovrà acquisire e conservare, per tutta la durata del noleggio o della concessione, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico;– il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento finalizzato a garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro;– il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione degli obblighi a carico del datore di lavoro previsti dal presente decreto e degli obblighi di formazione del datore per l’utilizzo di attrezzature che richiedono specifiche conoscenze.&nbsp;<strong><em>h) SANZIONI PER OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI</em></strong>Ai sensi dell’art. 23 del Decreto Lavoro, in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, viene prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria più mite, che va da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso.Si specifica, inoltre, che per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione dovranno essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione.&nbsp;<strong><em>i) PROROGA DEL CONTRATTO DI ESPANSIONE</em></strong>Ai sensi dell’art. 25 del Decreto Lavoro, sino al 31 dicembre 2023, per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, è possibile rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro con accesso allo “scivolo” pensionistico entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione. Restano invece l’impegno di spesa complessivo ed il numero massimo di lavoratori ammessi allo “scivolo” pensionistico previsti nell’originario contratto di espansione.&nbsp;<strong><em>j) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA PER ECCEZIONALI CAUSE DI CRISI AZIENDALE E RIORGANIZZAZIONE</em></strong>Ai sensi dell’art. 30 del Decreto Lavoro, si prevede che per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro, su domanda dell'azienda, anche qualora si trovi in stato di liquidazione, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del d.lgs. n. 148/2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' autorizzare un ulteriore periodo, in continuità di tutele già autorizzate, di &nbsp;cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti.Per tale misura di tutela straordinaria non sono previste le procedure di consultazione, di esame congiunto e accordo tra le parti, né l’osservanza dei termini di presentazione della domanda di cui agli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 148/2015.&nbsp;<strong><em>k) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO MARITTIMO</em></strong>Ai sensi dell’art. 36 del Decreto Lavoro, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, puo' derogarsi, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui all'articolo 1, comma 5 e articolo 2, comma 1-ter del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30 attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentativi a livello nazionale.&nbsp;<strong><em>l) PRESTAZIONI OCCASIONALI NEL SETTORE TURISTICO E TERMALE</em></strong>Ai sensi dell’art. 37 del Decreto Lavoro, per le prestazioni occasionali di cui all’art. 54 bis d.l. n. 50/2017, convertito in legge n. 96/2017, viene aumentata la soglia di utilizzo da 10.000 a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, ad eccezione però degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.&nbsp;<strong><em>m) ABROGAZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA</em></strong>Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Lavoro, i beneficiari del Reddito e della Pensione di cittadinanza potranno continuare ad usufruire del relativo beneficio economico fino alla sua scadenza naturale e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. È altresì fatto salvo il godimento degli incentivi previsti per le imprese e il lavoratore per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2023.A decorrere dal 1° gennaio 2024 il Reddito di cittadinanza sarà abrogato e, nelle more di entrata in vigore delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione di cui al presente decreto, il medesimo sarà riconosciuto nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Tale limite non si applica ai percettori di reddito che prima della scadenza dei sette mesi, siano stati presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro e la cui presa a carico sia stata comunicata all’INPS entro il 30 giugno 2023.<strong>&nbsp;</strong><strong><em>n) ASSEGNO DI INCLUSIONE</em></strong>A partire dal 1° gennaio 2024 è istituito l’assegno di inclusione, che consiste in una erogazione ad integrazione del reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenne o un ultra-sessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti, relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche.Il beneficio economico dell’assegno di inclusione è composto da un’integrazione del reddito familiare fino alla soglia di € 6.000,00 annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ovvero di € 7.560,00 se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da soggetti di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari con disabilità grave o non autosufficienza.Il beneficio è erogato mensilmente in via continuativa per un periodo non superiore ai 18 mesi, e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi.&nbsp;<strong><em>o) SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO</em></strong>Ai sensi dell’art. 12 del Decreto Lavoro, a partire dal 1° settembre 2023 è istituito il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, tramite la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento al lavoro e tramite lo svolgimento del servizio civile.A tale strumento potranno accedere i componenti di nuclei familiari di età compresa tra i 18 e i 59 anni in condizione di povertà assoluta, con un valore ISEE non superiore a € 6.000,00 che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno d’Inclusione. Potranno altresì beneficiarne i componenti di nuclei familiari percettori dell’Assegno d’Inclusione non calcolati nella scala di equivalenza e che non siano sottoposti all’obbligo di adesione e partecipazione attiva alle attività formative e di lavoro. Tale strumento è incompatibile con il reddito e la pensione di cittadinanza, nonché con altri strumenti di sostengo al reddito.&nbsp;<em>Il contenuto di questa nota ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni contattare&nbsp;<a href="mailto:chiara.zecchetto@advant-nctm.com">Chiara Zecchetto</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 11 May 2023 04:13:28 +0200</pubDate>
                        <title>Town Planning in Italy</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/town-planning-in-italy</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Italy’s urban development is contingent upon attracting capital investment in business premises and infrastructure. At the same time, developing high quality facilities, efficient infrastructure and well-designed places are all important drivers to creating new business opportunities and jobs. Successful development is therefore reliant on the knowledge of the essential legal framework of the town planning system contributes to achieve successful development.&nbsp;<strong>The governance of town planning</strong>While Italy is a unitary country, the land-use system mimics that of federal countries.The governance of land use is composed of the Municipalities (Comuni), the Provinces (Province), the Metropolitan cities (Città Metropolitane), the Regions (Regioni) and the State (Stato).Within this, Article 131 of the Constitution identifies 20 regions, four with autonomous status and additional powers in relation to legislation, administration and finance (Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardinia, Sicily, and Trentino-Alto Adige). As far as land use planning is concerned, multi-level legislation applies: state legislation establishes the fundamental principles while the regions and the municipalities are the main source of rules related to the the planning process.Regional provisions are highly localised and can vary greatly: there are relevant differences in terms of instruments and their names, procedures, objectives and functions. By way of example, the general town planning tool in Rome and in Turin it is called PRG - Piano Regolatore Generale, in Milan is called PGT, Piano di Governo del Territorio, in Genova it is called PUC – Piano Urbanistico Comunale).Municipalities are the primary decision makers regarding zoning and development decisions which have a direct impact on the potential to develop specific buildings, areas, or projects. There are more than 8,000 municipalities and almost 8,000 general town planning tools.&nbsp;<strong>Inter Alia</strong>Municipal decisions are guided by the general town planning tool or inter alia. This determines town planning destination guidelines for how specific areas are used, audits the development of already built up areas, and oversees the general condition for the change of use destination, where possible.In particular, it defines:• Land use (the allowed uses in each specific area)• Areas for infrastructures• Public areas• Areas for public buildings• Areas to be developed through implementation plans• Areas or building which can be developed through building titles<strong>Building titles</strong>As far as building titles are concerned, it is worth noting that in Italy – according to the Presidential Decree no. 380/2001 - there are three different types of building titles:• Building permit in case of new construction• Certified declaration of work’s commencement (the so-called “SCIA”) in case of extraordinary maintenance works and refurbishment works• Certified communication of works’ commencement (the so-called “CILA”) in case of minor works&nbsp;<strong>Use destination</strong>The use destination is a classification detailing the function and activities that can be carried out in a property (for example: residential, logistic, productive, commercial, etc.). The lawful use destination of the property is derived from the building titles.The certificate of use destination (or “CDU”) is required when transferring land or seeking to change its function, and the provisions for approval are contained within the municipality’s general town planning tool.&nbsp;<em>This article is for information purposes only and is not, and cannot be intended as, a professional opinion on the topics dealt with.&nbsp;For any further information please contact <a href="mailto:francesca.bonino@advant-nctm.com">Francesca Bonino</a> and <a href="mailto:rosemarie.serrato@advant-nctm.com">Rosemarie Serrato</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 29 Mar 2023 03:45:25 +0200</pubDate>
                        <title>Il Garante Privacy approva il Codice di condotta sul Telemarketing: le principali novità e implicazioni pratiche</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-garante-privacy-approva-il-codice-di-condotta-sul-telemarketing-le-principali-novita-e-implicazioni-pratiche</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>In applicazione dell’art. 40 del <strong>GDPR</strong>, varie associazioni di categoria e dei consumatori, &nbsp;hanno elaborato un Codice di condotta per le attività di <em>telemarketing</em> e <em>teleselling</em>. Il Codice, approvato dal Garante Privacy il 9 marzo 2023 e reso pubblico il 24 marzo 2023, acquisterà efficacia una volta conclusa la fase di accreditamento dell’Organismo di Monitoraggio con la conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.Non esiste altro ambito che impegna i Garanti Privacy degli Stati membri tanto quanto il <em>telemarketing</em>. Oltre alle ingenti sanzioni irrogate, il tema è centrale in considerazione della serie di iniziative preordinate a contrastare le pratiche del c.d. “<em>telemarketing</em> selvaggio”. A tal proposito, si menziona, tra gli altri: (i) l’emanazione della legge n. 5/2018 - introduttiva del nuovo modello di RPO – e del successivo DPR n. 26/2022 che ne ha esteso l’applicabilità ai numeri mobili; (ii) il servizio telematico per le segnalazioni al Garante delle comunicazioni indesiderate; (iii) il tavolo di lavoro presso l’AGCOM per l’individuazione di misure tecniche volte al contrasto dello <em>spoofing</em> telefonico; (iv) il codice procedurale OIC-Assocontact in materia di <em>telemarketing</em>.L’approvazione del Codice determina, pertanto, il completamento del <em>framework</em> normativo-regolamentare di questo settore.Le associazioni promotrici del Codice in commento hanno tentato di elaborare un testo comprensivo delle molteplici linee interpretative condivise dal Garante nei vari provvedimenti che si sono susseguiti nel corso degli ultimi anni al fine di promuovere comportamenti virtuosi lungo tutta la filiera. L’obiettivo primario è, dunque, quello di fornire chiarimenti univoci relativamente alle differenti problematiche interpretative che sono sorte in una materia che, considerando il numero di operatori e la rilevanza degli interessi in gioco, risulta essere particolarmente rilevante.&nbsp;<strong>1. Obblighi per il titolare</strong>&nbsp;Tra le novità principali apportate dal Codice di condotta, devono essere necessariamente evidenziati gli obblighi previsti in capo alle parti e, soprattutto, al titolare del trattamento.In particolare, l’art. 5 del Codice prescrive in capo al titolare l’obbligo di privilegiare, nella scelta dei <em>partner</em> commerciali per le attività di <em>telemarketing</em> e <em>teleselling</em>, le società aderenti al Codice di condotta.A conferma della notevole rilevanza che il Codice attribuisce al controllo della liceità delle varie operazioni poste in essere nelle attività di <em>telemarketing</em> e <em>teleselling</em>, l’art. 14, comma 2 del Codice impone al titolare di garantire il pieno e costante controllo dell’intera filiera di soggetti coinvolti in qualunque fase preparatoria o di esecuzione della campagna promozionale.Con specifico riferimento all’informativa, l’art. 11 del Codice ammette la possibilità di fornire, in occasione del contatto commerciale, un’informativa in forma semplificata. A tal proposito, la disposizione elenca gli elementi minimi che devono essere comunque forniti nella stessa. Inoltre, prima di procedere alla raccolta di qualsiasi dato personale dell’interessato – o su richiesta dello stesso – l’operatore indica dove può essere reperita l’informativa estesa, che dovrà essere inderogabilmente fornita prima dell’eventuale stipula del contratto.Nell’ipotesi in cui a seguito dei controlli sopracitati emergano contratti per i quali risulti viziato il primo contatto, detti contratti possono continuare ad avere esecuzione a condizione che il committente informi l’interessato circa la natura viziata del contratto e lo stesso interessato confermi la volontà di volerlo mantenere.&nbsp;<strong>2. Obblighi per i fornitori</strong>Un ruolo centrale è svolto dai fornitori, ossia da quei soggetti che materialmente effettuano la campagna di promozione in qualità di responsabili del trattamento.A tal proposito, l’art. 7, comma 1 del Codice prevede che chiunque effettui attività di <em>telemarketing</em>/<em>teleselling</em> (inclusi <em>contact center</em> e agenzie) “<em>è tenuto a iscriversi al <strong>ROC</strong> di cui alla delibera <strong>AGCOM</strong> n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, comunicando, altresì, tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di telemarketing e teleselling</em>”. Inoltre, nell’ottica di contrastare la pratica dello <em>spoofing</em> telefonico, viene data rilevanza centrale a soluzioni che consentano di ricontattare l’operatore chiamante.Il fornitore, tra i vari obblighi da adempiere deve inoltre: (i) fornire ai committenti un report dettagliato entro 15 giorni dalla chiusura delle singole campagne promozionali; (ii) registrare in apposite <em>black list</em> eventuali richieste di cancellazione dei dati, di revoca del consenso precedentemente prestato&nbsp; ed esercizio del diritto di opposizione – provvedendo altresì all’inoltro delle stesse al committente entro 24 ore; (iii) inviare al titolare – entro 15 giorni dalla chiamata – i dati identificativi e il numero di telefono degli interessati che hanno manifestato interesse o direttamente aderito alla promozione.&nbsp;<strong>3. Il consenso</strong>Il consenso acquisito per finalità di <em>telemarketing</em> e <em>teleselling</em> – libero, specifico, inequivocabile e documentabile mediante elementi precisi e circostanziati – è ritenuto valido solo se adeguatamente informato ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.Recependo l’impostazione adottata dal Garante nel Provvedimento inibitorio, prescrittivo e sanzionatorio nei confronti di Edison Energia S.p.A. del 15 dicembre 2022, l’art. 12 del Codice stabilisce che il diniego alla ricezione di contatti commerciali espresso nel corso della telefonata promozionale, anche in forma orale, deve essere inteso quale revoca del consenso o come opposizione al trattamento della numerazione per finalità di <em>telemarketing</em> e <em>teleselling</em>. Tale diniego deve essere prontamente annotato, con conseguente cancellazione della relativa numerazione dalle liste. Pertanto, l’opposizione espressa nel corso della telefonata non deve essere ulteriormente confermata, come invece spesso è accaduto nella prassi applicativa del settore.&nbsp;<strong>4. Rapporti tra committenti e list provider</strong>&nbsp;Ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice nella selezione dei list provider, i committenti adottano la massima diligenza e valutano la presenza di tutti gli elementi di garanzia necessari. In particolare, il Codice impone ai committenti la valutazione delle corrette modalità di acquisizione del consenso e la documentazione mediante modalità informatiche idonee a garantire l’immodificabilità della data e dell’origine del consenso stesso.Pertanto, al committente è richiesta un’attività istruttoria caratterizzata da una “diligente valutazione” della presenza di tutti gli elementi di garanzia necessari, ivi compresa l’analisi – prettamente tecnica – circa l’adeguatezza dello strumento informatico utilizzato rispetto alle garanzie richieste dal Codice. A tal proposito, viene prescritta la conservazione sia della coppia <em>IP - timestamp</em> del soggetto che ha fornito il consenso <em>on line</em>, sia l’invio al medesimo soggetto di un messaggio di notifica della registrazione del consenso (ovvero l’adozione di meccanismi c.d. <em>double opt-in</em> dove il consenso acquisito <em>on line</em> viene successivamente confermato dall’interessato rispondendo ad un messaggio con richiesta di conferma).Per quanto concerne i <em>list provider</em> che raccolgono i dati alla stregua di autonomi titolari, l’art. 6, comma 3 del Codice prescrive l’obbligo di fornire un’autocertificazione che attesti la correttezza, liceità e aggiornamento di tutti i consensi raccolti.&nbsp;<strong>5. L'organismo di monitoraggio</strong>Altra novità introdotta dal Codice in commento è rappresentata dalla costituzione, ai sensi dell’art. 41 del GDPR, dell’Organismo di Monitoraggio chiamato a verificare l’osservanza del Codice di condotta da parte degli aderenti e a gestire la risoluzione dei reclami.L’OdM è esterno rispetto all’organizzazione delle associazioni promotrici ed è composto da un numero massimo di 9 componenti - individuati sulla base delle candidature presentate dalle associazioni promotrici - che devono garantire e mantenere per l’intera durata dell’incarico i necessari requisiti di onorabilità, indipendenza, imparzialità e competenza.Al fine di garantire la piena indipendenza e imparzialità dei componenti dell’OdM, esso non sarà soggetto ad alcuna forma di controllo da parte degli aderenti al Codice. Le attività dell’OdM – debitamente rendicontate – saranno finanziate da parte di ciascun aderente al Codice.Nonostante il dovere per l’OdM di gestire i reclami eventualmente insorti tra aderenti al Codice e interessati – o tra gli stessi aderenti – relativamente a violazioni e/o modalità applicative del Codice, resta salvo il diritto dell’interessato a presentare un reclamo al Garante e/o ad avviare procedure giudiziali di tutela dei propri diritti ai sensi degli artt. 77 e 79 del GDPR.&nbsp;&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:marco.cappa@advant-nctm.com">Marco Cappa</a> e <a href="mailto:matteo.cali@advant-nctm.com">Matteo Calì</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 23 Mar 2023 02:28:04 +0100</pubDate>
                        <title>Tutela dei consumatori di prodotti finanziari: i principi di alto livello OCSE/G20</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tutela-dei-consumatori-di-prodotti-finanziari-i-principi-di-alto-livello-ocse-g20</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/tutela-dei-consumatori-di-prodotti-finanziari-i-principi-di-alto-livello-ocse-g20/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Diritto Bancario</a>&nbsp;<em>Il&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2023/03/2023-Quattrocchi-Di-Bella-Perini-Principi-OCSE_G20.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">presente contributo</a>&nbsp;affronta le&nbsp;<strong>principali novità</strong>&nbsp;e le&nbsp;<strong>linee evolutive</strong>&nbsp;dei&nbsp;<strong>principi di alto livello OCSE/G20</strong>&nbsp;sulla&nbsp;<strong>tutela dei consumatori di prodotti finanziari</strong>.</em>&nbsp;</p><h2>1. Introduzione ai Principi OCSE/G20 sulla tutela dei consumatori di prodotti finanziari</h2>L’<strong>OCSE</strong>&nbsp;(Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) ha&nbsp;<strong>recentemente condotto</strong>&nbsp;– in collaborazione con il Gruppo di lavoro per l’inclusione finanziaria (<em>Global Partnership for Financial Inclusion</em>&nbsp;– GPFI) istituito in ambito G20 – un&nbsp;<strong>processo di revisione e aggiornamento</strong>&nbsp;dei “<a href="https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/G20_OECD%20FCP%20Principles.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><em>G20/OECD High-Level Principles on Financial Consumer Protection</em></a>” (“<em><strong>Principi di alto livello</strong>&nbsp;OCSE/G20 sulla&nbsp;<strong>tutela dei consumatori di prodotti finanziari</strong></em>”, i “<a href="https://www.dirittobancario.it/art/protezione-dei-consumatori-in-ambito-finanziario-i-nuovi-principi-ocse/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Principi</strong></a>”).I Principi sono stati&nbsp;<strong>approvati per la prima volta dai&nbsp;<em>leader</em>&nbsp;dei Paesi del G20 nel novembre 2011</strong>&nbsp;e adottati dal Consiglio dell’OCSE nel luglio 2012. Nella loro&nbsp;<strong>versione aggiornata</strong>, i Principi sono stati&nbsp;<strong>approvati</strong>&nbsp;formalmente dalla Task Force OCSE/G20 per la Tutela dei consumatori di prodotti finanziari il 3&nbsp;<strong>maggio 2022</strong>, e dal GPFI il 12-13 maggio 2022. Dopo l’<em>endorsement&nbsp;</em>da parte dei Ministri delle finanze e dai Governatori delle banche centrali del G20, i Principi aggiornati sono stati&nbsp;<strong>ratificati</strong>&nbsp;dai&nbsp;<em>leader</em>&nbsp;del G20 in occasione del vertice di Bali dello&nbsp;<strong>scorso novembre</strong>&nbsp;<strong>e</strong>, in seguito,&nbsp;<strong>adottati</strong>&nbsp;dai Governi dei paesi dell’OCSE&nbsp;<strong>lo scorso dicembre</strong>, nella forma di una Raccomandazione del Consiglio dell’OCSE in versione aggiornata.Al fine di inquadrare correttamente i&nbsp;<strong>Principi quali strumento di&nbsp;<em>policy</em>&nbsp;internazionale</strong>, e di poterne comprendere l’efficacia e i limiti applicativi, giova spendere qualche parola sugli enti preposti alla loro stesura.L’<strong>OCSE</strong>&nbsp;è un’<strong>organizzazione internazionale</strong>&nbsp;di studi economici che conta attualmente 36 paesi membri e che si qualifica come sede privilegiata per attività di tipo consultivo, volte all’<strong>identificazione di pratiche commerciali comuni e al coordinamento delle politiche locali ed internazionali dei paesi membri</strong>. La dimensione sovranazionale dell’attività dell’OCSE fa sì che i Principi risultino, oltre che intersettoriali, vastamente applicabili in tutte le giurisdizioni.Il GPFI è stato istituito – durante il vertice di Seoul – dai&nbsp;<em>leader</em>&nbsp;del G20 quale ente di partenariato per la promozione dell’inclusione finanziaria su scala globale, essendo aperto anche alla partecipazione dei paesi non appartenenti al G20 e alle altre istituzioni interessate.La pubblicazione dei Principi aggiornati è stata preceduta da una fase di&nbsp;<em>implementation assessment</em>&nbsp;– il cui esito è stato valutato tramite sondaggi presso imprese e gruppi di consumatori – e da un processo di pubblica consultazione, con cui sono stati raccolti i pareri del pubblico e degli&nbsp;<em>stakeholder&nbsp;</em>sugli aggiornamenti proposti.Con riferimento all’<strong>oggetto dei Principi</strong>, esso – in estrema sintesi – consiste nella<strong>&nbsp;tutela dei consumatori all’interno del sistema finanziario e del mercato di capitali</strong>. Tale nucleo tematico si riferisce a leggi, regolamenti e altre misure generalmente concepite per assicurare un trattamento equo e responsabile dei fruitori di servizi e prodotti finanziari, nell’acquisto e nell’utilizzo dei medesimi.&nbsp;<strong>Tenuto conto, soprattutto, del problema delle asimmetrie informative</strong>&nbsp;tra intermediari e consumatori e con l’obiettivo di limitarne gli impatti negativi.Prima di passare alla rassegna dei singoli&nbsp;<strong>Principi</strong>&nbsp;e delle novità introdotte in sede di aggiornamento, giova segnalare che essi si qualificano come&nbsp;<strong>strumenti di&nbsp;<em>soft law</em></strong>. Ne viene esaltata, quindi, la natura di “indirizzo” e di semplice&nbsp;<em>framework</em>, all’interno del quale i decisori politici e i partecipanti al mercato possono sviluppare modelli alternativi di&nbsp;<em>governance</em>.<div data-anchor-id="2"></div><h2><strong>2. Singoli Principi sulla tutela dei consumatori di prodotti finanziari</strong></h2><ul> <li>Principio 1: Quadro normativo, regolamentare e di vigilanza</li> <li>Principio 2: Il ruolo degli organismi di vigilanza</li> <li>Principio 3: Accesso e inclusione finanziaria</li> <li>Principio 4: Alfabetizzazione e consapevolezza finanziaria</li> <li>Principio 5: Competizione</li> <li>Principio 6: Trattamento dei consumatori equo e corretto</li> <li>Principio 7: Informazione e trasparenza</li> <li>Principio 8: Prodotti finanziari di qualità</li> <li>Principio 9: Condotta e cultura aziendali responsabili dei fornitori di servizi finanziari e degli intermediari</li> <li>Principio 10: Tutela dei beni dei consumatori da frodi, truffe e utilizzi indebiti</li> <li>Principio 11: Tutela dei dati e della privacy dei consumatori</li> <li>Principio 12<strong>:</strong>&nbsp;Gestione e risoluzione dei reclami</li></ul><div data-anchor-id="3"></div><p></p><h2><strong>3. Principali novità a seguito dell’aggiornamento dei Principi</strong></h2>L’attività di aggiornamento dei Principi è stata condotta sulla scorta di&nbsp;<strong>tre tematiche trasversali</strong>, precisamente:<ol> <li>“<strong>Digitalizzazione</strong>”;</li> <li>“<strong>Benessere finanziario</strong>”; e</li> <li>“<strong>Finanza sostenibile</strong>”.</li></ol><p>Questi temi hanno ricoperto il&nbsp;<strong>ruolo di linee evolutive</strong>&nbsp;per la Task Force OCSE/G20 e il GPFI, che hanno tentato di adeguare lo strumento di&nbsp;<em>policy</em>&nbsp;ai progressi determinatisi nel sistema finanziario grazie, soprattutto, ai progressi compiuti nei campi dell’innovazione finanziaria e della digitalizzazione da un lato e della finanza sostenibile dall’altro.Nell’ambito dell’attività di aggiornamento si è inteso, poi, tenere conto del&nbsp;<strong>mutato contesto socioeconomico</strong>&nbsp;rispetto a quello in essere in sede di prima emanazione dei Principi,&nbsp;<strong>includendo</strong>, in particolare, gli&nbsp;<strong>insegnamenti tratti dall’impatto della pandemia da COVID-19</strong>&nbsp;sui consumatori di prodotti e servizi finanziari.Alla luce di ciò, dalla disamina dei singoli Principi, e tenuto conto dei concetti soprarichiamati, le&nbsp;<strong>principali novità</strong>&nbsp;introdotte con la riedizione del 2022 possono così sintetizzarsi:</p><ul> <li>l’<strong>introduzione di due nuovi principi</strong>, segnatamente “<strong><em>Accesso e inclusione finanziaria</em></strong>” e “<strong><em>Prodotti finanziari di qualità</em></strong>”, in quanto i relativi concetti non erano trattati nella precedente formulazione dei Principi;</li> <li>l’<strong>introduzione&nbsp;</strong>di riferimenti espliciti ad&nbsp;<strong>aspetti legati alla digitalizzazione</strong>&nbsp;di prodotti e servizi finanziari, tra cui cripto attività e valute digitali, e l’importanza di sostenere i consumatori nello sviluppo, in via coordinata, di competenze digitali e finanziarie (<em>Cfr</em>. Principi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10);</li> <li>l’enfatizzare la necessità di&nbsp;<strong>dotare gli organismi di vigilanza di flessibilità, strumenti e poteri adeguati</strong>, al fine di poter efficacemente monitorare il mercato, soprattutto in relazione agli sviluppi tecnologici e/o alla finanza sostenibile (<em>Cfr</em>. Principio 2);</li> <li>la&nbsp;<strong>maggiore considerazione</strong>&nbsp;riconosciuta al<strong>&nbsp;fenomeno delle transazioni internazionali</strong>&nbsp;(inclusi pagamenti, commerci e vendite transfrontalieri), aumentate drasticamente in parte a causa degli effetti della digitalizzazione e della pandemia COVID-19 (<em>Cfr</em>. Principi 2 e 7);</li> <li>la necessità di&nbsp;<strong>prestare particolare attenzione ai consumatori</strong>&nbsp;che possono trovarsi&nbsp;<strong>in condizioni di vulnerabilità</strong>, potendo essa manifestarsi in forme e circostanze diverse (ad esempio nel caso di consumatori che si trovano in condizioni finanziarie difficili a causa dell’indebitamento eccessivo,&nbsp;<em>Cfr</em>. Principio 6);</li> <li>la possibilità di&nbsp;<strong>utilizzare i canali digitali e le conoscenze comportamentali</strong>&nbsp;per migliorare gli approcci di alfabetizzazione finanziaria e di sensibilizzazione dei consumatori (<em>Cfr</em>. Principio 4);</li> <li>la necessità di<strong>&nbsp;garantire trasparenza sulla metodologia</strong>&nbsp;per aiutare i consumatori a comprendere gli effetti dei loro investimenti e&nbsp;<strong>contrastare il rischio di&nbsp;<em>greenwashing</em>&nbsp;</strong>nel mondo dei prodotti e servizi finanziari (<em>Cfr</em>. Principio 7);</li> <li>la necessità di&nbsp;<strong>adeguare i meccanismi di tutela</strong>&nbsp;dei consumatori dalle frodi truffe, appropriazioni indebite e altri abusi alle nuove modalità con cui tali attività possono essere perpetrate alla luce di&nbsp;<em>asset&nbsp;</em>digitali e truffe e abusi commessi via internet (Principio 10).</li></ul><p>Tenuto conto dello sforzo di incorporare le tendenze e le evoluzioni dettate dalla digitalizzazione e dalla finanza sostenibile e di cogliere gli insegnamenti tratti dalla pandemia da COVID-19, i Principi intendono&nbsp;<strong>esprimere una visione di lungo periodo</strong>&nbsp;in tema di strumenti di tutela dei consumatori di prodotti e servizi finanziari. Gli stessi, poi,&nbsp;<strong>fondano i criteri di riferimento per l’individuazione di&nbsp;<em>best practice</em>&nbsp;</strong>dei soggetti che, a vario titolo, operano nel mondo del mercato di capitali. Pertanto, i Principi così formulati, nonostante l’assenza di carattere coercitivo in quanto strumento di&nbsp;<em>soft law</em>, si prefiggono l’<strong>obiettivo di orientare gli sviluppi regolamentari</strong>&nbsp;nel settore finanziario e, più in generale, di contribuire a una crescita più equa, sostenibile e inclusiva, oltre che alla stabilità del sistema.</p><div data-anchor-id="4"></div><p></p><h2><strong>4. Prossimi passi</strong></h2>Dopo che, come detto, i Principi sono stati approvati dai&nbsp;<em>leader</em>&nbsp;del G20 al summit di Bali lo scorso novembre e, il mese successivo, adottati dai governi membri dell’OCSE,&nbsp;<strong>i prossimi passi consisteranno nella comunicazione, diffusione e attuazione dei Principi aggiornati</strong>.La Task Force OCSE/G20 e il GPFI sosterranno, inoltre, l’attuazione dei Principi da parte delle giurisdizioni aggiornando le linee guida esistenti o sviluppandone di nuove.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 16 Mar 2023 07:51:46 +0100</pubDate>
                        <title>La tassazione al 9% ai fini dell&#039;imposta di registro anche per gli atti di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-tassazione-al-9-ai-fini-dellimposta-di-registro-anche-per-gli-atti-di-costituzione-del-diritto-di-superficie-su-terreni-agricoli</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tra le questioni che a tutt’oggi risultano di particolare interesse soprattutto per gli operatori attivi nel settore della produzione delle energie rinnovabili per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e fotovoltaica, vi è la tassazione degli atti costitutivi di diritti di superficie su terreni agricoli ai fini dell’imposta di registro su cui sembrerebbero sussistere ancora dubbi interpretativi.In merito, vale però la pena segnalare una recente ordinanza della Corte di Cassazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> priva di precedenti in sede di legittimità, nell’ambito della quale i giudici avrebbero stabilito che la costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo ai fini della installazione di un impianto fotovoltaico è da assoggettarsi ad imposta di registro con aliquota del 9% in luogo dell’aliquota del 15% richiesta invece dall’Agenzia delle Entrate.&nbsp;</p><ol> <li><strong>Breve excursus normativo e orientamenti di prassi</strong></li></ol><p>Gli atti aventi ad oggetto la costituzione del diritto di superficie e che, ad oggi, costituiscono lo schema contrattuale che ha trovato un grande utilizzo soprattutto nel settore delle energie rinnovabili in cui gli operatori produttori di energia (eolica o fotovoltaica), anche mediante tale diritto reale, si assicurano la disponibilità delle aree e dei terreni agricoli su cui vengono installati detti impianti, ai fini dell’imposta di registro rientrano nella disposizione di cui all’art. 1, co. 1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (“T.U.R.”) il quale, in relazione agli atti soggetti a registrazione in termine fisso, stabilisce</p><ul> <li>al primo periodo del comma 1 l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale nella misura del 9%, in via generale, agli <em>"Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento […]". </em></li> <li>al terzo periodo l'applicazione dell'aliquota del 15 per cento <em>"Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale".</em><strong>&nbsp;</strong></li></ul><p>Secondo l’Agenzia delle Entrate la fattispecie della costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli andrebbe catalogata nel terzo periodo del suddetto art. 1, poiché contempla il “trasferimento” avente ad oggetto <em>“terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><strong>[2]</strong></a>.</em> Infatti, sebbene la disposizione in esame preveda che l’aliquota del 15% trovi applicazione nel caso di atti aventi ad oggetto terreni agricoli solo nel caso di loro trasferimento, a parere dell’Agenzia, l’intento del legislatore sarebbe stato in realtà quello di operare una assimilazione del concetto di “trasferimento” a quello di “atto traslativo” o “traslativo e costitutivo” di diritti reali di godimento, e che, pertanto, in tale termine (i.e. trasferimento) devono ricomprendersi anche gli “atti costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento” espressamente indicati nel primo periodo del comma 1.Tuttavia, la stessa Agenzia nell’ambito delle varie pronunce di prassi sembrava aver manifestato già di per sé un cambio di orientamento in occasione di una risoluzione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, seppur avente ad oggetto la tassazione ai fini dell’imposta di registro degli atti costitutivi di servitù su terreno agricolo a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, ritenendo applicabile l’aliquota del 9% in luogo di quella del 15%, ritenendo di fatto “<em>superate […] le indicazioni contenute nella Risoluzione n. 92 del 22 giugno 2000 e riprese nella Circolare n. 18/E del 29 maggio 2013 (par. 4.16)”. </em>&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>L’ordinanza della Corte di Cassazione</strong></li></ol><p>A smentire la tesi dell’Agenzia delle Entrate, sarebbe però intervenuta un’ordinanza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> senza precedenti della Suprema Corte, avente ad oggetto proprio un avviso di liquidazione per il recupero della maggiore imposta di registro notificato ad una persona fisica che, in qualità di concedente, costituiva a favore di una Srl il diritto di superficie esclusivo dei propri terreni tutti a destinazione agricola ai fini della costruzione di un impianto fotovoltaico per un certo corrispettivo per tutta la durata del contratto.Ad avviso dei giudici della Corte di Cassazione la fattispecie della costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli andrebbe catalogata nel primo periodo dell’art. 1, il quale contempla <em>“gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento”</em> a prescindere dalla natura agricola o edificabile dell’area, e pertanto assoggettata all’imposta di registro nella misura del 9%, in luogo di quella del 15% prevista dallo stesso articolo in relazione ai trasferimenti aventi ad oggetto specificamente i terreni agricoli.La Corte, in questi termini, prendendo le mosse da un indirizzo precedente<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>, seppur attinente alla costituzione del diritto di servitù prediale – che, si rammenta essere assimilabile, ai fini fiscali, a quella in esame – ha di fatto stabilito che il diritto di superficie, analogamente al diritto di servitù, rappresenta un diritto reale che si “costituisce” e non si “trasferisce” non assumendo rilevanza la natura agricola o edificabile del fondo e in quanto tale non segue le regole dettate per gli atti aventi per oggetto il trasferimento.<strong>&nbsp;</strong></p><ol start="3"> <li><strong>Conclusioni </strong></li></ol><p>Alla luce di quanto rappresentato, a fronte di un atteggiamento comprensibilmente prudente dei notai (responsabili di imposta) e nell’attesa di auspicabili indicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione rispetto ad un eventuale mutamento di approccio sul punto, si potrebbe valutare di procedere ove possibile, in virtù del recente orientamento della Suprema Corte, a richiedere il rimborso dei maggiori importi corrisposti e/o che si andranno a corrispondere a titolo di imposta di registro in sede di stipula degli atti di costituzione di diritti di superficie su terreni agricoli tramite apposita istanza ai competenti uffici delle direzioni provinciali.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:guido.martinelli@advant-nctm.com">Guido Martinelli</a> e <a href="mailto:giusi.dinicola@advant-nctm.com">Giusi di Nicola</a>.</i></em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Ordinanza n. 3461 dell’11 febbraio 2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Tesi interpretativa derivante da una lettura estensiva delle suddette disposizioni normative e già espressa nell’ambito della circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Ris. n. 4/E del 15 gennaio 2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Corte di Cassazione n. 3461 dell’11 febbraio 2021<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Sentenza n. 16495 del 2003, secondo cui <em>"Il termine trasferimento contenuto nel D.P.R. 131 del 1986, art. 1, della tariffa allegata è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come la servitù, la quale non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente ma compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo (dominante)".</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 14 Mar 2023 03:55:16 +0100</pubDate>
                        <title>Crisi Ucraina | Le misure sanzionatorie (aggiornamento al 7 marzo 2023)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/crisi-ucraina-le-misure-sanzionatorie-aggiornamento-al-7-marzo-2023</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il presente memorandum non ha pretesa di esaustività ed ha il solo scopo di fornire una panoramica preliminare in merito alle sanzioni imposte e in via di imposizione nei confronti della Russia, con particolare focus sulle sanzioni adottate dall’Unione Europea e da alcuni altri paesi.</em><em>Il presente memorandum non dovrà essere inteso quale&nbsp;</em><em>parere legale. Per la verifica circa l’applicabilità delle singole sanzioni ad una fattispecie specifica, andrà effettuata una analisi ad hoc.</em><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2023/03/20230307_Memo-Russia_Short_IT.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere il documento integrale</a>&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;<a href="mailto:lorena.possagno@advant-nctm.com">Lorena Possagno</a>, <a href="mailto:francesca.scremin@advant-nctm.com">Francesca Scremin</a>&nbsp;e&nbsp;<a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 13 Mar 2023 03:16:52 +0100</pubDate>
                        <title>Golden Power: ultime novità e quadro di sintesi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/golden-power-ultime-novita-e-quadro-di-sintesi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Per la normativa cd. Golden Power, l’inizio del 2023 ha segnato la fine del regime “emergenziale”, introdotto inizialmente con il d.l. n. 23/2020 (Decreto Liquidità) e più volte prorogato, e l’instaurarsi di un nuovo regime permanente, anche alla luce delle modifiche normative intervenute nel corso del 2022.Il tramonto del regime emergenziale non ha tuttavia segnato la fine della magmatica produzione normativa che caratterizza il settore.Di recente, infatti, la normativa si è arricchita di ulteriori capitoli. E’ stata in primo luogo pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 1° febbraio 2023 n. 10 (“Legge 10/2023”, di conversione del d.l. 5 dicembre 2022, n. 187), che ha incluso nelle maglie della disciplina anche le imprese attive nel <u>settore degli idrocarburi</u>, al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, nonché il mantenimento, la sicurezza e l’operatività delle reti e degli impianti, anche prevedendo obblighi informativi al Ministero delle imprese e del made in Italy.Sotto diverso profilo, sono state introdotte <u>misure di sostegno economico</u> per le imprese destinatarie di provvedimenti ai sensi della normativa Golden Power.&nbsp;<strong><u>Le misure di sostegno economico</u></strong>Come noto, l’esercizio dei poteri speciali può esplicarsi attraverso il veto all’operazione, all’adozione di delibere o atti, l’opposizione all’acquisto di partecipazioni, nonché con l’imposizione di prescrizioni e condizioni.Sono state introdotte misure di mitigazione delle conseguenze derivanti per l’impresa a fronte dell’esercizio dei poteri speciali. Si tratta di misure a sostegno della capitalizzazione dell'impresa &nbsp;o di accesso “in via prioritaria” a determinati fondi e agevolazioni statali.Le imprese che detengono attivi strategici oggetto dell’esercizio dei poteri speciali, potranno quindi presentare un’istanza per l’accesso con priorità a diversi fondi e strumenti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>– accesso che dovrà essere valutato dal Ministero competente secondo i requisiti di volta in volta previsti dalla specifica regolamentazione.Per l’attuazione di tali misure, e in particolare per la determinazione dei criteri che guideranno la valutazione delle istanze, è prevista l’emanazione di un decreto attuativo.Sono attesi dunque elementi di chiarimento, necessari in relazione a misure di compensazione, la cui funzione indennitaria dovrà comunque confrontarsi in fase di concreta applicazione con i vincoli della disciplina sugli aiuti di Stato.&nbsp;<strong><u>Settori ed attivi strategici dopo il 1° gennaio 2023. &nbsp;La notifica in alcuni settori anche per operazioni infra-UE </u></strong>In base alle regole vigenti, in tutti i settori strategici è prevista la notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in caso di acquisto di partecipazioni sociali (al ricorrere delle soglie di rilevanza indicate dalla legge) o di adozione di delibere, atti o operazioni da parte e/o in favore di <u>soggetti esterni all’Unione europea</u>.La normativa Golden Power chiarisce cosa si intenda per “<u>soggetto esterno all’Unione europea”</u> e precisa che per tale nozione occorre sempre riferirsi alla cittadinanza o al luogo di stabilimento <u>dell’investitore finale o controllante ultimo</u>, a prescindere dal fatto che la sede legale, dell’amministrazione o il centro di attività principale di una società si trovino all’interno dell’Unione europea.Inoltre, nonostante lo spirare del regime emergenziale, è stato reso strutturale in alcuni settori l’obbligo di notifica da parte di <u>acquirenti residenti un paese dell’Unione europea</u>&nbsp;(<u>ivi inclusa l’Italia)</u> e segnatamente: <u>difesa e sicurezza (come già previsto dalla disciplina di base), comunicazioni, energia, trasporti, salute, agroalimentare e finanziario, incluso il settore creditizio e assicurativo</u>.Rispetto al settore cybersecurity e dei servizi di telecomunicazione basati sul 5G, è stato introdotto nel corso del 2022 l’obbligo di&nbsp;<u>notifica da parte delle imprese acquirenti di </u>componenti ad alta intensità tecnologica <u>di un piano annuale</u> concernente l’acquisizione dei predetti attivi e i dettagli relativi all’attività che si intende svolgere<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.L’ambito degli attivi strategici in tale settore è soggetto a potenziale estensione, considerando che la norma prevede (in realtà, entro un termine che ad oggi non è stato rispettato) l’individuazione, attraverso decreti del Presidente del Consiglio, di ulteriori attivi e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla <em>tecnologia cloud<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><strong>[3]</strong></a></em>.Da segnalare, inoltre, che anche negli altri settori strategici (diversi dalla cybersecurity/5G), ai sensi dell’art. 2 della d.l. 21/2012, l’impresa che detiene attivi strategici è tenuta a notificare delibere, atti o operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi, il che potrebbe ricomprendere anche il caso di sottoscrizioni di accordi di licenza d’uso di diritti di proprietà intellettuale e/o trasferimento di <em>know-how</em>.&nbsp;<strong><em><u>Costituzione di società</u></em></strong>Tra le novità di recente introdotte, anche la&nbsp;<u>costituzione di un’impresa</u>&nbsp;il cui&nbsp;<u>oggetto sociale</u>&nbsp;ricomprende lo svolgimento di attività di rilevanza strategica (nel settore difesa e sicurezza) ovvero – negli altri settori - che&nbsp;<u>detiene attivi strategici o </u><u>svolge attività di rilevanza strategica</u>, è soggetta all’obbligo di notifica (rispetto ad alcuni settori, solamente qualora &nbsp;vi sia una partecipazione al capitale sociale della neo-costituita di matrice extra-UE).La norma presenta incertezze interpretative, anche in ragione del fatto che l’oggetto sociale di società neo-costituite è spesso volutamente ampio e che la norma non precisa in quale momento scatti l’obbligo della notifica (se prima della costituzione, alla registrazione nel Registro delle Imprese ovvero successivamente).&nbsp;<strong><em><u>Novità procedurali</u></em></strong>In caso di acquisto di partecipazioni sociali, è raccomandata &nbsp;<u>la notifica congiunta</u> (da parte di acquirente e di impresa target). In mancanza di notifica congiunta, l’impresa acquirente sarà comunque tenuta a darne previa comunicazione all’impresa target.Tra le misure volte alla semplificazione, da segnalare la possibilità di avvalersi della procedura di cd.&nbsp;<u>pre-notifica</u>, soggetta a oneri informativi più snelli, con la quale è possibile ottenere una decisione sull’applicabilità della normativa Golden Power ad un’operazione ancora in fase di definizione.Resta invece fermo l’obbligo di notifica anche delle <u>operazioni cd. infra-gruppo</u>, che peraltro già beneficiano di una procedura semplificata a livello di processo autorizzativo (e che, salvo minaccia di grave pregiudizio, sono sottratte all’esercizio dei poteri speciali).&nbsp;<strong><em><u>Statistiche e trend</u></em></strong>Il numero di notifiche è continuato a crescere &nbsp;negli ultimi anni, arrivando, nel corso del 2022, al numero record di 608 (fonte: Relazione COPASIR).Il Governo italiano ha tuttavia esercitato i poteri speciali per un numero limitato di operazioni.Il trend è riflesso anche a livello europeo, sia nella prassi delle autorità nazionali che in quella della Commissione europea. Sotto quest’ultimo profilo, a partire dall’entrata in vigore del Regolamento UE 452/2019 che ha istituito il meccanismo di cooperazione&nbsp; a livello UE, la Commissione europea ha sottoposto a screening oltre 740 operazioni, presentando il proprio parere (non vincolante per gli Stati membri) solamente nel 3% dei casi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.La rinnovata attenzione dell’Unione per meccanismi di controllo degli investimenti è testimoniata anche dalla recente adozione del Regolamento sulle sovvenzioni estere (c.d. <em>foreign subsidies</em>) volto a prevenire distorsioni nel mercato interno causate dalla sovvenzioni di Stati extra-UE in relazione a concentrazioni e procedure di gara &nbsp;che raggiungono determinate soglie dimensionali (Reg. 2022/2560, entrato in vigore lo scorso 12 gennaio 2023 e con obblighi di notifica per le imprese a partire da ottobre). Tale Regolamento instaura un meccanismo di notifica e monitoraggio simile a quello in essere nel settore antitrust, coniugando alcune prerogative tipiche della Commissione europea (e.g. poteri di avviare istruttorie<em> ex officio)</em> tratte dalla disciplina degli aiuti di Stato.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare </em><a href="mailto:francesco.mazzocchi@advant-nctm.com"><em>Francesco Mazzocchi</em></a><em>,&nbsp;</em><a href="mailto:giuliano.berruti@advant-nctm.com"><em>Giuliano Berruti</em></a><em>&nbsp;and</em><em>&nbsp;</em><a href="mailto:linda.lorenzon@advant-nctm.com"><em>Linda Lorenzon</em></a><em>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Si tratta, in particolare, (i) del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la pro- secuzione dell’attività di impresa, di cui al decreto-legge n. 34/2020; (ii) del patrimonio destinato ai sensi del decreto-legge 34/2020, cd. “Patrimonio Rilancio”, (iii) gli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l’innovazione ai sensi del &nbsp;decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021 e successive modifiche.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Su tale aspetto, vi segnaliamo anche l’alert a nostra cura disponibile al seguente link:&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/en/news/articles/golden-power-recent-amendmends-to-the-italian-fdi-law-take-the-regime-a-step-forward" target="_blank">https://www.advant-nctm.com/en/news/articles/golden-power-recent-amendmends-to-the-italian-fdi-law-take-the-regime-a-step-forward</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Si ricorda che con il d.l. 105/2019, come convertito in legge, è stato istituto il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, anch’esso oggetto di implementazione attraverso una serie di decreti attuativi. Successivamente, con il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, è stata definita l’architettura nazionale di cybersicurezza e istituita l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. La sensibilità che tale settore ha&nbsp; – si ricorda, infatti, che per definizione normativa il settore cybersecurity di cui all’art. 1-bis del d.l. 21/2012, è ricompreso nelle “<em>attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale</em>”- è stata del resto messa in luce anche nella Relazione del COPASIR 2022 Trattasi della Relazione annuale del COPASIR al Parlamento, disponibile al seguente link: <a href="https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/relazione-annuale/relazione-al-parlamento-2022.html" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/relazione-annuale/relazione-al-parlamento-2022.html</a>. Tra le tecnologie emergenti a cui l’intelligence presta particolare attenzione, figurano “le reti di telecomunicazione di nuova generazione”, le cc.dd. “tecnologie di frontiera” (blockchain, intelligenza artificiale), il passaggio a nuovi paradigmi computazionali (c.d. “quantum computing”). Si veda, a tal proposito, la Relazione citata, pag. 82.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Si veda il report della Commissione UE in materia di screening degli investimenti esteri diretti nell’Unione, disponibile qui: <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5286" target="_blank" rel="noreferrer">ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5286</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 07 Mar 2023 08:44:32 +0100</pubDate>
                        <title>Assetti proprietari: acquisizioni o incrementi involontari nelle disposizioni Banca d’Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-ditalia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Diritto Bancario</a><em>Il&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2023/03/2023-Ardizzone-Quattrocchi-Perini-Assetti-proprietari-1.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">presente contributo</a>&nbsp;analizza le&nbsp;<strong>nuove disposizioni</strong>&nbsp;della&nbsp;<strong>Banca d’Italia</strong>&nbsp;in tema di&nbsp;<strong>assetti proprietari</strong>&nbsp;soffermandosi&nbsp;<strong>in particolare</strong>&nbsp;sul tema delle&nbsp;<strong>acquisizioni o</strong>&nbsp;<strong>incrementi involontari&nbsp;</strong>di partecipazioni qualificate in imprese vigilate.</em>&nbsp;</p><h2>1. Le disposizioni Banca d'Italia sugli assetti proprietari</h2>Lo scorso&nbsp;<strong>26 luglio 2022</strong>&nbsp;la&nbsp;<strong>Banca d’Italia</strong>&nbsp;ha emanato le nuove “<strong><em>Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari</em></strong>” (le “<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-di-banche-e-intermediari-nuove-disposizioni-banca-ditalia/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Disposizioni</strong></a>“) con l’obiettivo – tra l’altro – di adeguarsi alla normativa UE di riferimento (<em>i.e.&nbsp;</em>CRD, MiFID II, PSD II, CRR) e agli Orientamenti emanati dalle Autorità di Vigilanza europee (EBA, ESMA, EIOPA) in materia di rilascio dell’autorizzazione all’acquisizione o all’incremento di partecipazioni qualificate in soggetti vigilati&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn1" target="_blank" name="_ftnref1" rel="noreferrer">[1]</a>. Le Disposizioni sono entrate&nbsp;<strong>in vigore il 1° gennaio 2023</strong>&nbsp;e realizzano un&nbsp;<strong>aggiornamento della disciplina in materia di autorizzazione all’acquisizione o all’incremento di partecipazioni qualificate</strong>&nbsp;in banche, intermediari iscritti nell’albo&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 106 del Testo Unico Bancario, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, SIM, SGR, SICAV e SICAF, compendiando la normativa sugli assetti proprietari di tali intermediari in un unico provvedimento.In apertura alle Disposizioni, la Banca d’Italia, nel solco della tradizione, illustra la&nbsp;<em><strong>ratio</strong>&nbsp;</em>sottesa all’intervento regolamentare, vale a dire&nbsp;<strong>impedire che l’acquisizione o la detenzione di partecipazioni qualificate possa comportare un pregiudizio alla sana e prudente gestione</strong>&nbsp;dei soggetti vigilati, prevedendosi, per i candidati acquirenti, obblighi di autorizzazione preventiva all’acquisizione di partecipazioni qualificate e obblighi di comunicazione in relazione ad eventi concernenti tali partecipazioni.<strong>Nell’ambito del processo autorizzativo</strong>&nbsp;scandito nelle Disposizioni, la Banca d’Italia&nbsp;<strong>tiene conto</strong>&nbsp;di aspetti quali: la&nbsp;<strong>reputazione</strong>&nbsp;del potenziale acquirente; requisiti di&nbsp;<strong>onorabilità, correttezza, professionalità e competenza</strong>&nbsp;degli esponenti aziendali destinati ad assumere la carica in seguito all’acquisizione; la<strong>&nbsp;solidità finanziaria</strong>&nbsp;del candidato acquirente; la&nbsp;<strong>capacità</strong>&nbsp;dell’intermediario&nbsp;<strong>di rispettare le norme</strong>&nbsp;che ne regolano l’attività anche successivamente all’acquisizione; l’<strong>idoneità della struttura del gruppo</strong>&nbsp;dell’acquirente a consentire l’esercizio efficace della vigilanza; l’<strong>assenza di sospetti di riciclaggio</strong>&nbsp;o di finanziamento del terrorismo connessi all’operazione di acquisizione.In tale contesto regolamentare,&nbsp;<strong>il Capo V, Parte I</strong>, delle Disposizioni Banca d’Italia sugli assetti proprietari è&nbsp;<strong>dedicato</strong>&nbsp;alla disciplina dei casi in cui l’acquisizione o l’incremento di una partecipazione qualificata in un’impresa vigilata avvenga a causa di eventi che “<em>non sono noti né riconducibili al soggetto</em>”, ossia i c.d.&nbsp;<strong>acquisti/incrementi&nbsp;<em>involontari</em>.</strong>&nbsp;<h2>2. Le Linee Guida delle autorità europee</h2><strong>La disciplina in materia di acquisizione&nbsp;<em>involontaria</em>&nbsp;di partecipazioni qualificate non è una novità assoluta</strong>&nbsp;del recente intervento normativo, essendo tale ipotesi già contemplata, in passato, dalla normativa di settore.Al riguardo, le “<em>Linee Guida in materia di valutazione prudenziale delle acquisizioni e degli incrementi di partecipazioni nel settore finanziario previsti dalla Direttiva 2007-44/CE</em>” emanate nel 2008 (le “<strong>Linee Guida 2008</strong>“) da CESR, CEBS, CEIOPS (precedente denominazione di ESMA, EBA, EIOPA) facevano già riferimento al superamento involontario della soglia partecipativa rilevante “<em>as a result of the repurchase by the financial institution of shares held by other shareholders, or in the event of an increase in capital in which existing shareholders do not participate</em>&nbsp;<em>(…)</em>”&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn2" target="_blank" name="_ftnref2" rel="noreferrer">[2]</a>.La<strong>&nbsp;fattispecie veniva</strong>, dunque,&nbsp;<strong>circoscritta ai soli casi di</strong>:&nbsp;<strong><em>(i)</em>&nbsp;riacquisto</strong>, da parte dell’istituto finanziario, di azioni detenute da altri azionisti (con conseguente innalzamento delle soglie partecipative degli azionisti rimanenti) e&nbsp;<strong><em>(ii)</em>&nbsp;aumenti di capitale</strong>&nbsp;cui non partecipano tutti gli azionisti esistenti.In particolare,<strong>&nbsp;al verificarsi di tali ipotesi</strong>, gli acquirenti&nbsp;<em>involontari</em>&nbsp;delle partecipazioni qualificate erano tenuti all’<strong>invio di apposita notifica</strong>&nbsp;all’autorità competente&nbsp;<em>immediatamente</em>&nbsp;(“<em>immediately</em>“) dopo essere venuti a conoscenza del superamento della soglia rilevante, anche nel caso in cui essi intendessero ridurre la propria partecipazione ad un livello sotto-soglia.Tale prescrizione è stata, poi, ribadita dalle “<a href="https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_gl_2016_01_joint_guidelines_on_prudential_assessment_of_acquisitions_and_increases_of_qualifying_holdings_-_final.pdf?download=1" target="_blank" rel="noreferrer"><em>Joint Guidelines on the prudential assessment of acquisitions and increases of qualifying holdings in the financial sector</em></a>” pubblicate da ESMA, EBA, EIOPA nel dicembre 2016 (le “<strong>Linee Guida 2016</strong>“)&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn3" target="_blank" name="_ftnref3" rel="noreferrer">[3]</a>.&nbsp;<h2>3. Le Disposizioni sugli assetti proprietari: conferme e novità rispetto alle Linee Guida</h2>&nbsp;Il&nbsp;<strong>Capo V delle Disposizioni</strong>&nbsp;Banca d’Italia sugli assetti proprietari , in linea con le predette Linee Guida, prevede che&nbsp;<strong>la fattispecie acquisitiva</strong>&nbsp;– seppur&nbsp;<em>involontaria</em>&nbsp;– sia nondimeno&nbsp;<strong>sottoposta all’obbligo di presentazione dell’istanza di autorizzazione</strong>&nbsp;di cui alla Parte II, Capo I, delle medesime Disposizioni.Al contempo,<strong>&nbsp;il Capo V integra le regole</strong>&nbsp;poste dalle Linee Guida del 2008 e del 2016 in materia di acquisizioni o incrementi&nbsp;<em>involontari&nbsp;</em><strong>nel senso di</strong>:<ul> <li><strong>prevedere</strong>&nbsp;talune&nbsp;<strong>deviazioni</strong>&nbsp;rispetto all’<em>iter</em>&nbsp;autorizzativo ordinario;</li> <li><strong>tipizzare</strong>&nbsp;– pur a titolo esemplificativo –&nbsp;<strong>casi ulteriori</strong>&nbsp;di acquisizioni o incrementi&nbsp;<em>involontari</em>&nbsp;di partecipazioni qualificate;</li> <li><strong>inibire i diritti di voto eccedenti le soglie</strong>&nbsp;autorizzative o – in caso di conseguimento del controllo o della possibilità di esercitare un’influenza notevole – quelli relativi all’intera partecipazione detenuta e acquisita&nbsp;<em>involontariamente</em>, fino al rilascio dell’autorizzazione.</li></ul><p>Quanto al primo dei menzionati profili,&nbsp;<strong>le deviazioni</strong>&nbsp;al procedimento autorizzativo ordinario&nbsp;<strong>si riferiscono principalmente alle&nbsp;<u>tempistiche</u></strong>&nbsp;entro cui l’acquirente “involontario<em>”</em>&nbsp;è tenuto ad adempiere agli obblighi autorizzativi e di comunicazione nei confronti dell’Autorità di Vigilanza.Invero, se nel procedimento ordinario il candidato acquirente è tenuto a presentare l’istanza autorizzativa&nbsp;<u>prima</u>&nbsp;di acquisire o incrementare le proprie partecipazioni, nei casi in cui il raggiungimento o il superamento delle soglie autorizzative sia determinato da eventi che non sono noti né riconducibili al partecipante, viene consentita la presentazione dell’istanza di autorizzazione&nbsp;<em><u>successivamente al verificarsi di tali eventi</u>.</em>In particolare,&nbsp;<strong>a seconda dei casi</strong>, è consentito&nbsp;<strong>procedere all’invio dell’istanza (<em>i</em>)</strong>&nbsp;non appena si verifica l’evento che comporta il superamento&nbsp;<em>involontario</em>&nbsp;o, se successivo,&nbsp;<strong>(<em>ii</em>)</strong>&nbsp;nel momento in cui il candidato acquirente viene a conoscenza dello stesso. In quest’ultimo caso, contemplando l’ipotesi non solo “involontarie”, ma che potremmo anche definire “inconsapevoli” di acquisizione di partecipazioni qualificate.In ossequio a quanto già previsto dalla normativa primaria in tema di obblighi informativi connessi al possesso di partecipazioni in banche e intermediari finanziari&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn4" target="_blank" name="_ftnref4" rel="noreferrer">[4]</a>, a norma della Parte V delle Disposizioni Banca d’Italia sugli assetti proprietari,<strong>&nbsp;i soggetti che detengono</strong>&nbsp;– direttamente o indirettamente, da soli o di concerto –&nbsp;<strong>partecipazioni qualificate</strong>&nbsp;in imprese vigilate,&nbsp;<strong>sono inoltre tenuti a comunicare all’Autorità competente una serie di circostanze</strong>&nbsp;riguardanti l’acquisizione, l’incremento o la cessione delle partecipazioni stesse.Tali comunicazioni debbono essere&nbsp;<strong>effettuate entro dieci giorni</strong>&nbsp;dal verificarsi delle circostanze inerenti alle partecipazioni, fatta eccezione per i casi in cui si debba procedere a una notifica preventiva.L’applicabilità di tali obblighi informativi – e delle relative&nbsp;<em>deadline</em>&nbsp;– risulta&nbsp;<strong>estesa anche ai casi di acquisizioni e/o incrementi</strong>&nbsp;di partecipazioni a seguito di eventi&nbsp;<strong><em>involontari</em></strong>, con l’<strong>ammissibilità di una comunicazione “tardiva”</strong>. In tali casi, infatti, si ammette che il&nbsp;<em>dies a quo&nbsp;</em>del sopradetto termine di dieci giorni coincida non con il verificarsi dell’evento, ma col momento in cui i soggetti vengano a conoscenza del medesimo.Come anticipato, con le Disposizioni sugli assetti proprietari la&nbsp;<strong>Banca d’Italia ha inteso, inoltre, censire una serie di&nbsp;</strong>eventi che – nella pratica – sono riconducibili a&nbsp;<strong>fattispecie di superamento/raggiungimento&nbsp;<em>involontario</em></strong>&nbsp;delle soglie autorizzative.Precisamente:</p><ol> <li>acquisti diretti o indiretti di azioni proprie da parte dell’impresa vigilata;</li> <li>operazioni sul capitale non proporzionali (ad esempio, riduzione del capitale da attuarsi mediante riscatto o riacquisto e successivo annullamento);</li> <li>esercizio del diritto di recesso da parte dei soci;</li> <li>acquisizione in via indiretta di una partecipazione qualificata ai sensi del Capo III, paragrafo 3 delle Disposizioni (vale a dire acquisizioni sulla base del c.d. “criterio del moltiplicatore”) per effetto dell’acquisizione o dell’incremento di una partecipazione qualificata nell’impresa vigilata da parte di una società in cui il soggetto detiene una partecipazione senza averne il controllo; in particolare, i casi di fusioni o scissioni cui prenda parte una società in cui il soggetto detiene una partecipazione senza averne il controllo, ovvero le ipotesi in cui l’acquisizione in via indiretta di una partecipazione qualificata calcolata sulla base del criterio del moltiplicatore derivi dall’aggregazione di una pluralità di partecipazioni acquisite o detenute per il tramite di società non controllate, che hanno diritti di voto o quote di capitale in un’impresa vigilata;</li> <li>acquisizione di una partecipazione qualificata per effetto dell’aggregazione delle partecipazioni indirette in un’impresa vigilata acquisite o detenute per il tramite di uno o più soggetti abilitati controllati che acquisiscono o detengono partecipazioni nell’impresa vigilata nell’ambito della prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafogli.</li></ol><p>L’elenco fornito dalle Disposizioni Banca d’Italia sugli assetti proprietari ha – per espressa indicazione delle Disposizioni stesse –&nbsp;<strong>carattere meramente esemplificativo</strong>, dunque non tassativo.In merito a tale rilievo, la Banca d’Italia ha, infatti, chiarito che,<strong>&nbsp;il verificarsi di una delle ipotesi tipizzate, non esclude di per sé che l’acquisizione o l’incremento di partecipazioni qualificate possa considerarsi&nbsp;<em>volontario</em></strong>, rilevando a tal fine il fatto che l’evento fosse o meno noto al soggetto che raggiunga o superi le soglie autorizzative&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn5" target="_blank" name="_ftnref5" rel="noreferrer">[5]</a>.Tale ultimo rilievo, espresso dalla Banca d’Italia nella Tavola di resoconto alla consultazione pubblicata a luglio 2022, induce a soffermarsi sulla distinzione tra incrementi “involontari” e incrementi “inconsapevoli” di partecipazioni qualificate. Rilievo che, seppur non esplicitato nelle Disposizioni sugli assetti proprietari , appare desumibile in via interpretativa dalla disciplina ivi prevista.Come detto, infatti, per quanto gli obblighi di autorizzazione e di comunicazione posti in capo ai soggetti acquirenti (o potenziali tali) di partecipazioni qualificate risultino valevoli anche nei casi di superamento delle soglie autorizzative a causa di eventi che non sono noti né riconducibili al soggetto – quali quelli esemplificati nel Capo V –<strong>&nbsp;le Disposizioni prevedono, in suddetti casi, che la disciplina&nbsp;<em>standard&nbsp;</em>venga parzialmente derogata</strong>. Ammettendosi, per l’acquirente&nbsp;<em>involontario</em>, di poter presentare l’istanza autorizzativa ad acquisire una partecipazione qualificata in un’impresa vigilata e di comunicare le circostanze riguardanti tali partecipazioni in via ritardata. Le Disposizioni declinano in maniera diversa siffatte deroghe all’<em>iter ordinario</em>, a seconda che&nbsp;<em>(i)</em>&nbsp;il soggetto venga a conoscenza dell’evento immediatamente al suo verificarsi, ovvero&nbsp;<em>(ii)</em>&nbsp;in un momento successivo.In tal senso:</p><ul> <li>nell’ambito del procedimento autorizzativo di cui alla Parte II, Capo I “<em>l’istanza di autorizzazione è presentata non appena si verifichi l’evento che comporta l’acquisizione o l’incremento involontario della partecipazione qualificata</em>&nbsp;<em>o,&nbsp;<u>se successivo</u>, nel momento in cui il candidato acquirente ne viene a conoscenza</em>”;</li> <li>con riferimento agli obblighi di comunicazione regolati nella Parte V, Paragrafo 1 “<em>le comunicazioni sono effettuate entro 10 giorni dal verificarsi dell’evento o,&nbsp;<u>se successivo</u>, dal momento in cui i soggetti ne vengono a conoscenza</em>”.</li></ul><p>Viene&nbsp;<strong>ammesso</strong>, perciò,&nbsp;<strong>che gli eventi acquisitivi che giustificano una deroga</strong>&nbsp;alla disciplina&nbsp;<em>standard,</em>&nbsp;seppur&nbsp;<em>involontari,</em>&nbsp;<strong>siano comunque conosciuti (o conoscibili)</strong>&nbsp;dai soggetti che acquisiscono le partecipazioni. In altri termini, non tutti gli eventi acquisitivi&nbsp;<em>involontari</em>&nbsp;sono considerati dalle Disposizioni necessariamente&nbsp;<em>inconsapevoli</em>&nbsp;e, nel primo caso, il soggetto che ottiene le partecipazioni è tenuto a comunicarlo/avviare l’<em>iter&nbsp;</em>autorizzativo contestualmente all’acquisizione.&nbsp;</p><h2>4. Le norme affini</h2>Al fine di ampliare la casistica di eventi riferibili ad acquisti&nbsp;<em>involontari</em>&nbsp;inclusa nelle Disposizioni Banca d’Italia sugli assetti proprietari e cogliere spunti argomentativi potenzialmente applicabili alla disciplina bancaria, è utile prendere in esame le ulteriori fonti normative in tema di assetti proprietari di intermediari finanziari e società quotate.Come già accennato,&nbsp;<strong>il tema degli acquisti&nbsp;<em>involontari</em>&nbsp;di partecipazioni qualificate non è una novità assoluta nell’ordinamento</strong>. La disciplina in materia di assetti proprietari di società quotate contenuta nel D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“<strong>TUF</strong>”) – e attuata dal Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 (“<strong>Regolamento Emittenti</strong>”) – può, infatti, sovrapporsi, nonché integrare, le prescrizioni contenute nelle Disposizioni.Invero, Il TUF e il Regolamento Emittenti prevedono – per i detentori di partecipazioni qualificate in società quotate – cautele in tema di&nbsp;<em>(i)</em>&nbsp;OPA obbligatoria e&nbsp;<em>(ii)&nbsp;</em>obblighi di comunicazione, in parte analoghe a quelle dettate dalla Banca d’Italia.<strong>Ciò che rileva</strong>&nbsp;ai nostri fini<strong>&nbsp;è che</strong>, nell’alveo di tale disciplina,&nbsp;<u><strong>siano previste ulteriori ipotesi</strong>&nbsp;– in via implicita ed esplicita – di acquisti/incrementi&nbsp;<em>involontari</em>&nbsp;che ben possono concorrere all’integrazione dell’elenco fornito nelle Disposizioni della Banca d’Italia.</u>In particolare:<em>(i)</em>&nbsp;L’art.&nbsp;<strong>106 del TUF, al comma 1</strong>, prevede che: “<em>chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta per cento dei medesimi promuove un’offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso</em>”.Il&nbsp;<strong>comma 5</strong>&nbsp;della medesima disposizione attribuisce alla Consob il potere di stabilire i casi in cui il superamento di tale partecipazione qualificata in società quotate non comporta l’obbligo di OPA, prevedendo che possa ricorrere l’esenzione in parola – tra gli altri – nei casi di acquisto/incremento realizzati per “<em>cause indipendenti dalla volontà dell’acquirente</em>”&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn6" target="_blank" name="_ftnref6" rel="noreferrer">[6]</a>.La Consob ha provveduto in tal senso per mezzo dell<strong>’art. 49, comma 1, del Regolamento Emittenti</strong>.Così, dal combinato disposto degli artt. 106, comma 5, del TUF e 49, comma 1, lett. d) e d-<em>bis</em>), del Regolamento Emittenti, si prevede l’<strong>esenzione dall’OPA obbligatoria nei casi di</strong>:<ul> <li>acquisti/incrementi&nbsp;<em>involontari&nbsp;</em>ricollegabili all’esercizio di diritti di opzione, di sottoscrizione o di conversione originariamente spettanti al soggetto acquirente (art. 49, comma 1, lett. d), del Regolamento Emittenti);</li> <li>maggiorazione statutaria del diritto di voto o possibilità di emissione di azioni a voto plurimo (art. 49, comma 1, lett. d-<em>bis</em>), del Regolamento Emittenti).</li></ul><p>In particolare, con riferimento all’esenzione di cui alla lett. d), la Consob – con interpretazione costante – ha ritenuto non sussistenti i presupposti della disciplina dell’OPA obbligatoria nel caso in cui “<em>un azionista, nell’ambito di un aumento di capitale, incrementi la propria percentuale di partecipazione limitandosi a sottoscrivere i propri diritti di opzione, esclusivamente perché altri azionisti rinunciano ad esercitare i medesimi diritti. Tale situazione, infatti, si determina non per volontà dell’azionista di acquisire una partecipazione rilevante ma per effetto di una scelta altrui allo stesso non imputabile</em>”&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn7" target="_blank" name="_ftnref7" rel="noreferrer">[7]</a>.In tale ipotesi, infatti,<strong>&nbsp;il soggetto acquirente si pone in termini di&nbsp;<em>passività</em>&nbsp;</strong>(e, quindi, di&nbsp;<em>involontarietà</em>)&nbsp;<strong>nei confronti del superamento della soglia autorizzativa</strong>, rendendo legittimo ritenere che tale superamento sia oggettivamente non imputabile al soggetto astrattamente tenuto all’obbligo&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn8" target="_blank" name="_ftnref8" rel="noreferrer">[8]</a>.<strong>Diverso è, invece, il caso dell’acquisto di azioni oggetto di recesso spettanti in opzione al soggetto acquirente</strong>: l’esercizio dell’opzione, infatti, comporta necessariamente un incremento della percentuale di partecipazione posseduta&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn9" target="_blank" name="_ftnref9" rel="noreferrer">[9]</a>. Altrettanto deve dirsi rispetto all’esercizio della prelazione rispetto all’inoptato.Per quanto attiene, invece, alla predetta esenzione di cui alla lett. d-<em>bis</em>), il Regolamento Emittenti dispone che, nelle società che hanno introdotto nel proprio statuto la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l’emissione di azioni a voto plurimo, il superamento della soglia OPA per effetto della riduzione del numero complessivo dei diritti di voto (determinatosi, ad esempio, a seguito di cessione di partecipazioni con voto maggiorato da parte di un azionista) non comporti l’obbligo di OPA&nbsp;<u>salvo che il soggetto interessato abbia acquistato, anche di concerto, una partecipazione che, calcolata in rapporto al numero complessivo dei titoli emessi dalla società, ecceda la soglia OPA.</u>Nella disposizione in parola, quindi, si cristallizzano due tipologie di superamento “passivo” delle soglie autorizzative di partecipazioni qualificate: (<em>i</em>) quello “<em>involontario”</em>, in cui il superamento della soglia autorizzativa della quota percentuale di diritti di voto è determinato solamente dalla riduzione del numero complessivo dei diritti di voto esercitabili (in virtù della previsione statutaria relativa al voto maggiorato o all’emissione di azioni a voto plurimo); e (<em>ii)&nbsp;</em>quello “<em>non involontario”</em>, verificatosi in seguito all’acquisto – da solo o di concerto – da parte dell’azionista di una partecipazione che, calcolata in rapporto al numero complessivo dei titoli emessi dalla società, risulti superiore alla soglia OPA&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn10" target="_blank" name="_ftnref10" rel="noreferrer">[10]</a>.<strong>In svariate occasioni la Consob è stata chiamata ad esprimersi in merito all’applicabilità delle esenzioni da OPA obbligatori</strong>a elencate all’art. 49, comma 1, del Regolamento Emittenti&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn11" target="_blank" name="_ftnref11" rel="noreferrer">[11]</a>.Da ultimo, nella&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/obbligo-di-opa-e-maggiorazione-del-diritto-di-voto-orientamenti-consob/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Comunicazione n. 0003619 dello scorso 12 gennaio 2023</strong></a>, l’Autorità – nel rispondere a un quesito posto da una società – ha fornito considerazioni specificamente rivolte all’esenzione di cui alla lett. d-<em>bis</em>) chiarendo, anzitutto, che la&nbsp;<em>ratio&nbsp;</em>sottesa alla norma risulta analoga a quella di cui alla lett. d) della medesima disposizione regolamentare, ossia “<em>evitare che l’obbligo di OPA sorga in capo ad un determinato azionista nel caso in cui il superamento della soglia sia determinato da comportamenti altrui non imputabili al soggetto che si è trovato ad acquisire la partecipazione rilevante</em>”. La Consob, nel chiarire la necessità di accertare l’effettiva “genuinità” di tale condizione di non imputabilità in capo all’azionista che superi le soglie rilevanti, prescrive che si debba verificare che:&nbsp;<em>(i)</em>&nbsp;il superamento non avvenga per effetto di acquisti posti in essere dall’azionista che “subisce” l’effetto delle iniziative altrui e&nbsp;<em>(ii)</em>&nbsp;la totale assenza di intenti a qualsiasi titolo elusivi della normativa in materia di OPA obbligatoria sottesi alle operazioni poste in essere in un determinato momento dal resto della compagine azionaria. La Consob, ribadendo in parte quanto già precisato nelle comunicazioni concernenti l’esenzione di cui alla lett. d), consolida la tesi per cui l’integrazione nel caso di specie delle fattispecie incrementative di cui alle lett. d) e d-<em>bis</em>) non è di per sé sufficiente a legittimare l’esenzione dall’obbligo di OPA, dovendosi di volta in volta indagare le concrete circostanze fattuali inerenti all’operazione.Da ultimo, si segnala che l’<strong>art. 120 del TUF</strong>, nel prevedere al&nbsp;<strong>comma 2</strong>&nbsp;che: “<em>coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l’Italia come Stato membro d’origine in misura superiore al tre per cento del capitale”&nbsp;</em>ne debbano dare comunicazione alla società partecipata e alla Consob, pone degli obblighi di comunicazione&nbsp;<em>lato sensu</em>&nbsp;analoghi a quelli posti dalle Disposizioni Banca d’Italia sugli assetti proprietari. Ancora, al successivo comma 4, lett. b), della medesima disposizione viene previsto che sia la Consob a stabilire&nbsp;<em>“i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute, alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio nonché a quelle di maggiorazione dei diritti di voto”.</em>Ciò rileva ai nostri fini poiché tali ultime fattispecie di&nbsp;<strong>partecipazioni “anomale” potrebbero</strong>&nbsp;– seppur in assenza di un’espressa indicazione normativa in tal senso –&nbsp;<strong>dare luogo, nella pratica, ad acquisti/incrementi&nbsp;<em>involontari</em>&nbsp;di partecipazioni qualificate</strong>, finendo così per integrare la casistica – come detto, non tassativa – fornita dalla Banca d’Italia nel quadro delle Disposizioni sugli assetti proprietari.Più in generale,&nbsp;<strong>dall’esperienza maturata</strong>&nbsp;in altre discipline affini in materia di partecipazioni qualificate – quale quella contenuta<strong>&nbsp;nel TUF e nel Regolamento Emittenti</strong>&nbsp;–&nbsp;<strong>è forse possibile trarre spunti argomentativi estendibili anche alla disciplina bancaria</strong>&nbsp;contenuta nelle Disposizioni. In tal senso, le considerazioni e i chiarimenti della Consob circa il concetto di “involontarietà” in relazione alle deroghe dall’obbligo di OPA ai sensi delle lett. d) e d-<em>bis</em>), dell’art. 49, del Regolamento Emittenti, potrebbero rilevare nella valutazione delle ipotesi di acquisizione disciplinate nel Titolo V delle Disposizioni.&nbsp;</p><h2>5. Conclusioni</h2>Alla luce di quanto sopra, le&nbsp;<strong>Disposizioni in materia di assetti proprietari</strong>&nbsp;di banche e altri intermediari del luglio 2022&nbsp;<strong>integrano ed estendono</strong>&nbsp;– rispetto a quanto già previsto dalla normativa previgente –&nbsp;<strong>la disciplina applicabile ai casi di acquisti o incrementi&nbsp;<em>involontari</em></strong>&nbsp;di partecipazioni sopra-soglia.In particolare,<strong>&nbsp;l’estensione dell’elenco</strong>&nbsp;di eventi che possono sostanziarsi in acquisti/incrementi&nbsp;<em>involontari</em>&nbsp;<strong>offre un significativo contributo di chiarezza agli operatori</strong>&nbsp;del settore, nel senso, soprattutto, di specificare in quali casi concreti è necessario riferirsi alla disciplina posta dal Capo V delle Disposizioni, potendosi legittimamente applicare le deviazioni dall’<em>iter&nbsp;</em>autorizzativo ordinario ivi contenute.Ancora, l’<strong>esperienza maturata nel mondo TUF in materia di esenzioni da obbligo OPA</strong>&nbsp;a seguito di incrementi partecipativi sopra-soglia,&nbsp;<strong>consente di estendere talune considerazioni</strong>, specialmente in riferimento al concetto di&nbsp;<em>involontarietà</em>, alla disciplina posta dalle Disposizioni per banche e altri intermediari.Da ultimo, la&nbsp;<strong>scelta regolamentare di mantenere il catalogo dei casi di acquisti/incrementi&nbsp;<em>involontari</em>&nbsp;quale elenco non tassativo</strong>, ammette che gli interpreti possano<strong>&nbsp;arricchire il dettato delle Disposizioni</strong>&nbsp;della Banca d’Italia con ipotesi ulteriori di eventi che, seppur non tipizzati, si sostanziano nella pratica in un superamento&nbsp;<em>involontario</em>&nbsp;delle soglie autorizzative.&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref1" target="_blank" name="_ftn1" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref1</a>[1] La normativa UE stabilisce regole procedurali e criteri di valutazione armonizzati che la Banca Centrale Europea (BCE) – e le autorità di vigilanza degli stati membri – devono osservare nei procedimenti autorizzativi aventi a oggetto l’acquisizione o l’incremento di partecipazioni qualificate nelle imprese operanti nel settore finanziario. L’imposizione di regole armonizzate in materia di assetti proprietari di banche e intermediari finanziari persegue lo scopo di garantire che la vigilanza sugli assetti proprietari delle imprese finanziarie sia svolta in modo uniforme all’interno del mercato unico.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref2" target="_blank" name="_ftn2" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref2</a>[2]&nbsp;<em>Cfr.</em>&nbsp;“<em>Guidelines for the prudential assessment of acquisitions and increases in holdings in the financial sector required by Directive 2007/44/EC</em>” – CEBS/2008/214; CEIOPS-3L3-19/08; CESR/08-543b.”<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref3" target="_blank" name="_ftn3" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref3</a>[3]&nbsp;<em>Cfr.</em>&nbsp;“<em>Joint Guidelines on the prudential assessment of acquisitions and increases of qualifying holdings in the financial sector</em>”, pubblicate congiuntamente da EIOPA, EBA, ESMA il 20 dicembre 2016 (JC/GL/2016/01).<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref4" target="_blank" name="_ftn4" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref4</a>[4]&nbsp;<em>Cfr.&nbsp;</em>Artt. 20, commi 1 e 3, del TUB e 15, comma 3, del TUF.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref5" target="_blank" name="_ftn5" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref5</a>[5]&nbsp;<em>Cfr</em>. Tavola di resoconto alla consultazione pubblicata dalla Banca d’Italia a luglio 2022.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref6" target="_blank" name="_ftn6" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref6</a>[6]&nbsp;<em>Cfr.</em>&nbsp;Art. 106, comma 5, lett. c), del TUF.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref7" target="_blank" name="_ftn7" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref7</a>[7]&nbsp;<em>Cfr.</em>&nbsp;“Note Tecniche in materia di disciplina delle offerte pubbliche di acquisto e scambio” del 4 maggio 1998 della Consob.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref8" target="_blank" name="_ftn8" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref8</a>[8] Relativamente al concetto di “<em>involontarietà</em>”, la Consob ha chiarito che la sola circostanza che la delibera di aumento di capitale sia adottata con il voto determinante del soggetto interessato non appare sufficiente ad escludere l’applicabilità della suddetta esenzione. L’applicazione dell’esenzione deve piuttosto essere valutata in tutti i casi in cui le peculiari modalità di esecuzione di un’operazione di aumento di capitale, o il ricorrere di particolari circostanze concrete, inducano a ritenere che i comportamenti dei soggetti partecipanti a vario titolo all’operazione medesima, siano in realtà volti ad eludere la disciplina in materia di OPA obbligatoria. A titolo d’esempio, è considerato fuori dal perimetro dell’esenzione il caso di un aumento di capitale in opzione (deliberato con il voto determinante del soggetto interessato) con modalità e condizioni tali da non rendere conveniente per gli altri azionisti la sottoscrizione dell’aumento medesimo, consentendo così a detto soggetto di acquistare una partecipazione superiore al 30% attraverso l’esercizio dei diritti di opzione di sua spettanza.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref9" target="_blank" name="_ftn9" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref9</a>[9] Secondo la Consob, il superamento della soglia nell’ambito del procedimento di liquidazione delle azioni oggetto di recesso ai sensi dell’art. 2437-<em>quater</em>&nbsp;c.c. deriva dall’esercizio del diritto di opzione che, in quanto inserito in un’operazione societaria di collocamento di un pacchetto di azioni dei soci recedenti, è già di per sé incrementativa, anche sulla base di una valutazione&nbsp;<em>ex ante</em>, indipendentemente dalle scelte degli altri soci circa l’esercizio del diritto di opzione ad essi spettante.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref10" target="_blank" name="_ftn10" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref10</a>[10] F. Fornasari,&nbsp;<em>Maggiorazione del voto e o.p.a. obbligatoria</em>, in&nbsp;<em>Giur. comm.</em>, 2017, I, 848 ss.; M. Sassella,&nbsp;<em>I nuovi profili dell’OPA obbligatoria alla luce del Decreto Competitività e delle recenti modifiche al Regolamento Emittenti</em>, in&nbsp;<em>Dirittobancario</em>, 4 marzo 2015.[11] Tra le altre, si segnalano le seguenti delibere Consob: n. 20287 del 9 febbraio 2018 in materia di&nbsp;<em>ratio</em>&nbsp;sottesa all’esenzione per “operazioni dirette al salvataggio di società in crisi”; n. 18330 del 27 settembre 2012 esenzione per “trasferimento infragruppo”; n. 21647 del 18 dicembre 2020 esenzione per “cause indipendenti alla volontà dell’acquirente”.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
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                        <pubDate>Thu, 02 Mar 2023 05:16:02 +0100</pubDate>
                        <title>Licenziamento per comporto e disabilità - Approdi della giurisprudenza in tema di disabilità e discriminazione indiretta nella determinazione del comporto</title>
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                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Si segnala un nuovo orientamento giurisprudenziale secondo cui è configurabile una discriminazione indiretta nei confronti dei lavoratori con disabilità che vengano licenziati sulla base del superamento del comporto.Tale orientamento si fonda sui principi dettati dalla Direttiva 2000/78/CE denominata “<em>Quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro</em>”, recepita dal D.Lgs 216/2003.In particolare, ai sensi dell’art. 2 della direttiva sussiste:</p><ul> <li>discriminazione diretta “<em>quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno </em><em>favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una</em> <em>situazione analoga</em>” (lett. a);</li> <li>discriminazione indiretta “quando <em>una disposizione, un</em> <em>criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente</em> <em>neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione</em> <em>o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di</em> <em>una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone</em>”.</li></ul><p>L’art. 5 prevede altresì che “<em>Per garantire il rispetto del principio</em> <em>della parità di trattamento dei disabili, </em><em>sono previste soluzioni ragionevoli</em><em>.</em> <em>Ciò significa che il datore di lavoro prende i </em><em>provvedimenti appropriati</em><em>, in</em> <em>funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di</em> <em>accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché</em> <em>possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano</em> <em>da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato</em>.”Anche l’art. 3, comma 3 bis del D.Lgs. n. 216/2003 dispone che il datore di lavoro è tenuto ad adottare “<em>accomodamenti ragionevoli</em>” <u>per</u> <u>garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri</u> <u>lavoratori</u>.Ciò chiarito, parte dei giudici italiani – in applicazione dei principi sopra esposti - hanno ritenuto che, <u>ai fini della irrogazione di un licenziamento, prevedere per un soggetto disabile il medesimo periodo di comporto previsto per un soggetto non afflitto da handicap, contrasti apertamente con il principio di parità di trattamento, venendosi dunque a creare, di fatto, una situazione di discriminazione indiretta di cui alla direttiva 2000/78/CE. I licenziamenti </u><u>intimati per superamento del periodo di comporto </u><u>sono stati ritenuti nulli </u><u>in quanto intimati in violazione di tale principio, </u>a prescindere dal fatto che:(i) il datore di lavoro fosse o meno a conoscenza che l’assenza del dipendente è correlata alla patologia di cui soffre e(ii) il CCNL non avesse previsto una specifica normativa sul comporto applicabe ai lavoratori con discabilità.Si cita, ad esempio, la sentenza della Corte d’Appello di Brescia, Sez. lavoro, del 23 giugno 2022, secondo cui “…<em>la condotta della società consistita nell’applicazione delle previsioni del CCNL di settore in materia di comporto, senza prevedere un trattamento differenziato per i lavoratori disabili, con esclusione dalle malattie utili ai fini del comporto quelle connesse alle patologie da cui deriva la disabilità, </em><em><u>abbia realizzato una discriminazione indiretta ai danni del lavoratore, con conseguente nullità del licenziamento a lui intimato per superamento del periodo di comporto</u></em>”.<em>&nbsp;</em>E ancora: “<em>L’applicazione al ricorrente, assentatosi a causa di malattie riconducibili al proprio stato di invalidità, della medesima previsione del conteggio delle assenze ai fini del comporto, che riguarda i lavoratori “normodotati”, </em><em><u>determina una discriminazione indiretta, tale da provocare la nullità del licenziamento fondato sulla suddetta previsione contrattuale</u></em>" (ordinanza del Tribunale di Verona del 21 marzo &nbsp;2021; in senso conforme, Tribunale di Mantova del 22 settembre 2021 n. 126; Corte d’Appello di Genova del 21 luglio 2021 n. 211).&nbsp;<strong>Conclusioni</strong>In ragione di tale nuovo filone giurisprudenziale - che, comunque, pone non pochi dubbi in termini di certezza del diritto - al fine di evitare la declaratoria di nullità del licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato nei confronti dei lavoratori disabili, potrebbe essere una buona pratica quella di prevedere - tramite regolamento aziendale o accordo sindacale aziendale – un più esteso termine di comporto a favore dei lavoratori con disabilità, al fine di contemperare sia la necessità di salvaguardia dei soggetti più fragili che le esigenze organizzative e produttive dell’impresa. Nel caso in cui la società intendesse comunque applicare il normale comporto previsto dal CCNL e, in sede di impugnazione del licenziamento, emergessero elementi tali da comprovare che le assenze siano state causate da patologie riconducibili allo stato di invalidità, si dovranno valutare le probabili conseguenze di una azione legale (che - come sopra rilevato – potrebbero sfociare nell’applicazione della massima sanzione, i.e. reintegrazione e pieno risarcimento) e, dunque, soluzioni conciliative.&nbsp;<em>Il contenuto di questa nota ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:chiara.zecchetto@advant-nctm.com">Chiara Zecchetto</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 03:53:09 +0100</pubDate>
                        <title>Sintesi degli elementi essenziali del pegno mobiliare non possessorio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sintesi-degli-elementi-essenziali-del-pegno-mobiliare-non-possessorio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="font-weight: 400;">La seguente tabella ripercorre le caratteristiche principali del pegno mobiliare non possessorio, garanzia di natura reale introdotta con il Decreto Legge 3 maggio 2016, n. 59. La relativa disciplina è rimasta a lungo incompiuta, in attesa dell’adozione della normativa secondaria. La tabella analizza il pegno mobiliare non possessorio nel contesto dell’approvazione delle specifiche tecniche per la presentazione delle domande di iscrizione al Registro dei Pegni Non Possessori approvate nell’ultimo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 gennaio 2023. Il pegno non possessorio costituisce senza dubbio una tra le innovazioni più rilevanti degli ultimi anni in materia di garanzie del credito e potrà incidere in maniera significativa sulla strutturazione dei futuri “<em>security package</em>”.</p><p style="font-weight: 400;">Nonostante l’emanazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate abbia completato il percorso di attuazione dell’istituto in questione nell’ordinamento italiano, la piena operatività del Registro rimane condizionata alla pubblicazione di un apposito comunicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Tale comunicato, tuttavia, non è ancora presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.</p><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2023/02/ADVANT-Nctm_Pegno-non-possessorio_ITA.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per il documento integrale</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 07 Feb 2023 08:48:33 +0100</pubDate>
                        <title>Legge di bilancio 2023: affrancamento utili black list</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-di-bilancio-2023-affrancamento-utili-black-list</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di optare per l’affrancamento degli utili e delle riserve di utili delle società partecipate estere a regime fiscale privilegiato, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva su tali utili, di importo ridotto rispetto a quello ordinariamente dovuto. A seguito dell’affrancamento, gli utili medesimi non saranno più assoggettati a tassazione all’atto dell’incasso.***In base alle disposizioni vigenti, gli utili provenienti da società estere residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato – come individuati dall’articolo 47-bis TUIR<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> - sono integralmente imponibili per il soggetto percipiente residente in Italia, ovvero in misura pari al 50% in caso di svolgimento di un’attività economica effettiva da parte del soggetto non residente<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.L’art. 1, commi da 87 a 95, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha introdotto la possibilità per persone fisiche e giuridiche che detengono, nell’ambito dell’attività d’impresa, partecipazioni in soggetti esteri residenti o localizzati in stati o territori a regime fiscale privilegiato, siano essere dirette o indirette (quest’ultime per il tramite di soggetti controllati), di optare per l’affrancamento degli utili dalle stesse prodotti e risultanti dal bilancio relativo all’ultimo esercizio chiuso antecedentemente al 1° gennaio 2022 (esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 o ad una data anteriore).L’affrancamento degli utili black list consente la loro esclusione dalla formazione del reddito, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva del 9% per i soggetti IRES (e del 30% per i soggetti IRPEF), che può essere ridotta al 6% a condizione che:&nbsp; (i) gli utili siano percepiti dalla società controllante residente entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2023 (di regola, 30 giugno 2024), e (ii) gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto.In sostanza, il regime sostitutivo consente un risparmio d’imposta medio di circa 15 o 18 punti percentuali per i soggetti IRES – a seconda che si applichi l’imposta sostitutiva nella misura rispettivamente del 9% o del 6%, che si riduce a 3 o 6 punti percentuali per gli utili black list tassabili limitatamente al 50% del loro ammontare (senza tuttavia considerare l’impatto dell’eventuale imposizione locale).L’opzione può essere esercitata distintamente per ogni partecipata e, con riferimento a questa, con riguardo a tutti o parte degli utili e riserve di utili e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi da presentarsi per il periodo di imposta 2022.L’imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera e tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni indirette detenute per il tramite di società controllate.Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato in un’unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2022 e non è ammessa la compensazione.Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nell’entità estera è incrementato, dell’importo degli utili e delle riserve di utili assoggettati all’imposta sostitutiva e diminuito dell’importo dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti. L’affrancamento è pertanto da valutarsi in ipotesi di prevedibile cessione della partecipazione black list, in quanto consente di ridurre l’importo della plusvalenza integralmente tassabile.Il quadro normativo sarà completato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 con l’emanazione delle disposizioni di attuazione da parte del Ministro dell’economia e delle finanze.&nbsp;<em>Il contenuto di questa nota ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:laura.frisoli@advant-nctm.com">Laura Frisoli</a></em>&nbsp;<em>e</em>&nbsp;<em><a href="mailto:barbara.aloisi@advant-nctm.com">Barbara Aloisi</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> In particolare, sono considerati utili black list quelli formati in capo a società partecipate residenti in Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea (cui si aggiungono Islanda, Norvegia e Liechtenstein), ove risultano assoggettate a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella italiana, in caso di partecipazioni di controllo, ovvero, per le partecipazioni non di controllo, laddove il livello nominale di tassazione sia inferiore al 50% di quello applicabile in Italia, tenuto conto dei regimi speciali. Poiché le regole per individuare i regimi fiscali privilegiati sono state oggetto di numerose modifiche nel corso del tempo, per verificare se nel periodo di "formazione" dell'utile la società partecipata risulta residente in uno Stato a fiscalità privilegiata o ordinaria occorre considerare le regole vigenti nelle rispettive annualità di imposta. Tuttavia, l’utile non è soggetto a tassazione integrale se lo Stato estero, al momento della distribuzione, non integra più i presupposti per essere considerato un "paradiso fiscale" e tale condizione risulta verificata, applicando le regole attuali, anche agli esercizi di maturazione dell’utile.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> La tassazione integrale dei dividendi <em>black list</em> non opera, invece, se si dimostra che dalla partecipazione non sia conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi nello Stato a fiscalità privilegiata (art. 47-bis comma 2 lett. b) del TUIR).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 03 Feb 2023 04:11:38 +0100</pubDate>
                        <title>Le principali novità fiscali dalla Legge di Bilancio per il 2023 in materia di lavoro autonomo, dipendente e assimilato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-principali-novita-fiscali-dalla-legge-di-bilancio-per-il-2023-in-materia-di-lavoro-autonomo-dipendente-e-assimilato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con la recente approvazione della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (“<strong>Legge di Bilancio 2023</strong>”) sono state introdotte nel nostro ordinamento alcune importanti misure relative alla disciplina fiscale del lavoro autonomo, dipendente e assimilato, di seguito riepilogate.&nbsp;</p><ol> <li><strong>Regime forfetario per gli autonomi (articolo 1, comma 54 della Legge di Bilancio 2023)</strong></li></ol><p>In materia di regime fiscale agevolato per gli autonomi, c.d. “<strong>regime forfetario</strong>”, disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, fruibile dalle persone fisiche esercenti attività di impresa e di arti o professioni, l’articolo 1, comma 54 della Legge di Bilancio 2023 ha innalzato a 85.000 euro la soglia dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, ragguagliati ad anno, che consente di applicare l’imposta forfetaria del 15% sostitutiva delle aliquote progressive previste dal regime ordinario.La perdita dei requisiti di accesso al regime o la verifica di una condizione ostativa, come <em>infra</em> definiti, determina la fuoriuscita dal regime forfetario a decorrere dall’anno successivo a quello in cui una delle dette circostanze si verifichi; tuttavia, qualora i ricavi conseguiti o i compensi percepiti superino la soglia di 100.000 euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione dallo stesso periodo d’imposta del superamento.In merito ai <u>requisiti di accesso</u>, vale rammentare come il regime forfetario sia applicabile laddove, con riferimento al periodo d’imposta precedente, oltre al rispetto della citata soglia di ricavi conseguiti o compensi percepiti, non siano sostenuti costi superiori a 20.000 euro per:</p><ul> <li>lavoro accessorio;</li> <li>lavoratori dipendenti;</li> <li>collaboratori (<em>Cfr</em>. articolo 50, comma 1, lett. c) e c-<em>bis</em>) del TUIR);</li> <li>utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro;</li> <li>somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari.</li></ul><p>Inoltre, i compensi percepiti a titolo di diritto d’autore concorrono alla soglia degli 85.000 euro solamente se inerenti alla attività di lavoro autonomo svolta dal professionista.Con riferimento, poi, alle <u>condizioni ostative</u>, è utile ricordare che il regime forfetario non può applicarsi in caso di:</p><ul> <li>utilizzo di regimi speciali IVA (ad esempio, agenzie di viaggio o rivenditori di beni usati);</li> <li>residenza fiscale all’estero (ad eccezione dei residenti in Paesi UE/SEE che producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivo);</li> <li>esercizio di attività consistenti, in via esclusiva o prevalente, nella cessione di fabbricati o porzioni di essi, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;</li> <li>contemporaneamente all’esercizio di attività di impresa, di arti o professioni, lo svolgimento di attività quali:<ul> <li>partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari;</li> <li>controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, di arti o professioni;</li></ul></li> <li>esercizio di attività prevalente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono o erano in essere rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o con soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili;</li> <li>percezione di redditi da lavoro dipendente e assimilati nell’anno precedente eccedenti la soglia di 30.000 euro (tuttavia, la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato).</li></ul><p>Il regime forfetario non ha alcun limite di durata, pertanto può essere applicato fintantoché siano soddisfatti i requisiti e verificate le condizioni di accesso.&nbsp;</p><p style="padding-left: 30px;"><strong>2. Imposta sui redditi incrementali (articolo 1, commi da 55 a 57 della Legge di Bilancio 2023)</strong></p>La Legge di Bilancio 2023 ha istituito una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali pari al 15% per la porzione di reddito di impresa o di lavoro autonomo relativo al 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente, c.d. “<strong><em>Flat tax</em> incrementale</strong>”.La misura in parola interessa le persone fisiche titolari di reddito di impresa e/o di lavoro autonomo che non fruiscono del regime forfetario di cui alla Legge 23 dicembre 2014, n. 190.Ai fini del calcolo dell’entità dell’incremento reddituale è necessario considerare la differenza tra il reddito di impresa e/o di lavoro autonomo conseguito nel 2023 e il medesimo reddito di importo più elevato dichiarato nei periodi d’imposta dal 2020 al 2022, e decurtarla di un importo pari al 5% del maggiore dei redditi di tale triennio. L’incremento reddituale che potrà beneficiare dell’imposta sostitutiva al 15% non potrà in ogni caso essere superiore a 40.000 euro.L’applicazione dell’imposta <em>flat</em> al 15% sul reddito incrementale relativo al 2023 non rileva sotto il profilo degli acconti d’imposta (IRPEF e addizionali) per il periodo d’imposta 2024. Pertanto, assumendo il ricorso al metodo di computo storico degli acconti, rileva quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando la <em>Flat tax</em> incrementale.La <em>Flat tax</em> incrementale è applicabile limitatamente al periodo d’imposta 2023.&nbsp;<p style="padding-left: 30px;"><strong>3. Premi di risultato e partecipazione agli utili (articolo 1, comma 63 della Legge di Bilancio 2023)</strong></p>La Legge di Bilancio 2023 ha disposto la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate nel 2023 ai lavoratori dipendenti del settore privato sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili dell’impresa.Possono fruire dell’agevolazione i lavoratori del settore privato con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato (inclusi i somministrati) e titolari, nell’anno precedente a quello di percezione dei premi, di redditi di lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro. Sono esclusi dall’agevolazione i lavoratori parasubordinati e i lavoratori del settore pubblico.La corresponsione di premi di risultato è legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione da contratti collettivi aziendali, i quali prevedano anche criteri di misurazione e verifica che consentano di stabilire se vi sia stato o meno un miglioramento delle <em>performance</em> aziendali in un prefissato periodo di tempo congruo.Pertanto, per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, è necessario che nel periodo di tempo congruo sia stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, e che questo sia stato verificato e misurato in modo oggettivo tramite degli indicatori previamente individuati nell’ambito del contratto.Possono beneficiare dell’aliquota agevolata i premi di ammontare variabile fino a un massimo di 3.000 euro lordi annui. Tale importo deve essere considerato al lordo dell’imposta sostitutiva e al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.Si rammenta, infine, che l’articolo 1, comma 184 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto la possibilità di sostituire il premio, in tutto o in parte, con beni e servizi di <em>welfare</em> aziendale, esclusi, entro determinati limiti, dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.&nbsp;<em>Il contenuto di questa nota ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:paolo.rampulla@advant-nctm.com">Paolo Rampulla</a> e <a href="mailto:pierantonio.carpenzano@advant-nctm.com">Pierantonio Carpenzano</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 30 Jan 2023 04:47:40 +0100</pubDate>
                        <title>La Commissione Europea avvia la consultazione pubblica sulla bozza di linee guida sugli accordi di sostenibilità nel settore agricolo in deroga all’art. 101 TFUE</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-commissione-europea-avvia-la-consultazione-pubblica-sulla-bozza-di-linee-guida-sugli-accordi-di-sostenibilita-nel-settore-agricolo-in-deroga-allart-101-tfue</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 10 gennaio 2023 la Commissione europea ha avviato una nuova consultazione pubblica sulla bozza di linee guida in tema di accordi di sostenibilità nel settore agricolo (disponibile al seguente <a href="https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2023-01/draft_sustainability_guidelines_in_agriculture_2023.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">link</a>), che dovranno essere adottate entro l’<strong>8 dicembre 2023</strong>.L’iniziativa si inserisce nel contesto della recente riforma della politica agricola comune (cd. Riforma PAC 2023-2027) che ha introdotto la possibilità di escludere dall’applicazione dell’art.101 TFUE gli accordi generalmente restrittivi della concorrenza in determinati casi.Nello specifico, le linee guida della Commissione riguardano l’art. 210 bis del Regolamento 1308/2013 o “<strong>Regolamento OCM</strong>” (disponibile al seguente <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1308-20230101&amp;from=EN" target="_blank" rel="noreferrer">link</a>), introdotto dal Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2&nbsp;dicembre 2021.L’art. 210 bis esclude dall’applicazione dell’art. 101 TFUE (divieto delle intese restrittive della concorrenza) gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che mirano ad applicare <strong>norme di sostenibilità più rigorose di quelle obbligatorie</strong> ai sensi della normativa dell'Unione o nazionale, a condizione che tali accordi, decisioni e pratiche concordate impongano solo restrizioni alla concorrenza che siano <u>indispensabili</u> per conseguire i seguenti obiettivi di sostenibilità:</p><p style="padding-left: 30px;">a) La <u>protezione dell’ambiente</u>, comprensiva della mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi; dell’uso sostenibile e protezione del paesaggio, delle acque e dei suoli; della transizione verso un'economia circolare, compresa la riduzione degli sprechi alimentari; della prevenzione e riduzione dell'inquinamento; e della protezione e del ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;b) La <u>riduzione dell’uso di pesticidi e della resistenza antimicrobica</u>, avvantaggiando una produzione di prodotti agricoli con modalità che riducano l'uso di pesticidi e ne gestiscano i rischi derivanti dall’uso, anche limitato, di pesticidi, o che riducano il pericolo di resistenza antimicrobica nella produzione agricola;c) La <u>salute e il benessere degli animali</u>.</p>Le linee guida, su cui le imprese sono chiamate a esprimere la loro opinione, intendono garantire una maggiore chiarezza su tale esclusione. In particolare, tra le altre cose, definiscono (i) l’ambito di applicazione dell’esclusione, (ii) il contenuto della valutazione, da effettuare di volta in volta, per individuare eventuali restrizioni c.d. indispensabili e (iii) le modalità per richiedere un parere alla Commissione.<ul> <li>Per quanto riguarda l’<u>ambito di applicazione dell’esclusione</u>, questo è limitato ai soli accordi conclusi <strong>dai produttori agricoli</strong>, <strong>tra di loro o con altri operatori attivi lungo la filiera</strong> <strong>agroalimentare</strong>;</li> <li>Per quanto riguarda la <u>valutazione</u>, essa si articola in quattro fasi. Le parti devono(i) individuare gli ostacoli che impedirebbero loro di raggiungere da sole la norma di sostenibilità e spiegare il motivo per cui la collaborazione è necessaria;(ii) determinare il tipo appropriato di accordo (ad esempio, un accordo sui prezzi o sui quantitativi);(iii) individuare le restrizioni della concorrenza indispensabili (ad esempio, un accordo sui prezzi può prevedere la fissazione del prezzo intero, un prezzo minimo o un sovrapprezzo) e(iv) determinare il livello appropriato (ad esempio, l'entità del prezzo) e la durata adeguata delle restrizioni, al fine di assicurare l’adozione dell’opzione meno restrittiva per la concorrenza.</li></ul><p>In sostegno alle imprese interessate, il Regolamento disciplina inoltre la<strong> facoltà di chiedere alla Commissione</strong> un <strong>parere sulla compatibilità di tali accordi</strong> con l’art. 210 bis, a far data dall’<strong>8 dicembre 2023</strong>.Tale facoltà è riconosciuta a produttori, associazioni di produttori, imprese non produttrici e organizzazoni interprofessionali (qualora almeno uno dei membri sia coinvolto nell’accordo). In particolare, i produttori e le associazioni di produttori potranno richiedere tale parere in qualsiasi momento, anche prima dell’esecuzione dell’accordo.Una volta ricevuta la richiesta (completa di tutte le informazioni, anche integrate in un momento successivo), la Commissione avrà <strong>quattro mesi</strong> per valutare l’accordo.In ogni caso, la Commissione ricorda che i pareri non hanno alcun effetto vincolante per le imprese che li richiedono. Tuttavia, l’AGCM (e le altre autorità nazionali), nonché le corti nazionali, potranno certamente avvalersene.Infine, gli orientamenti chiariscono che la Commissione e le autorità nazionali hanno il diritto di sospendere gli accordi di sostenibilità o di richiedere che vengano modificati, qualora ciò fosse necessario per evitare che la concorrenza venga meno o se si ritiene che gli obiettivi della politica agricola comune risultino compromessi.La consultazione pubblica è aperta a:</p><ul> <li>le parti interessate della filiera agroalimentare, in particolare i produttori primari, comprese le organizzazioni di produttori, i trasformatori, i distributori, i grossisti, i dettaglianti, i fornitori di input, nonché le organizzazioni interprofessionali che riuniscono gli attori di diverse fasi della filiera, ecc.;</li> <li>autorità pubbliche, in particolare autorità nazionali per la concorrenza, ministeri dell'agricoltura e autorità regionali;</li> <li>organizzazioni di consumatori;</li> <li>organizzazioni che si occupano di sostenibilità (che offrono/sviluppano condivisione di conoscenze, standard, certificazioni ecc.).</li></ul><p>Nello specifico, si chiede alle parti interessate di esprimere la propria opinione sui seguenti temi:</p><p style="padding-left: 30px;">a) L’<u>esaustività della bozza di testo nell’affrontare le modalità di applicazione dell'articolo 210 bis del Regolamento OCM per beneficiare dell'esclusione</u>. In particolare, la Commissione europea è interessata a sapere se la bozza affronta tali punti in modo sufficientemente chiaro e comprensibile.b) Il <u>contenuto del testo</u>. In particolare, la Commissione europea si aspetta di ottenere i pareri e i commenti su come la bozza descrive nel dettaglio l'ambito di applicazione dell'esclusione, le condizioni di applicazione dell'esclusione e la possibilità di intervento della Commissione. Le parti interessate sono invitate a fornire suggerimenti su come il testo potrebbe essere migliorato.c) L’<u>accuratezza degli esempi</u>. Le parti interessate sono invitate a fornire la loro opinione sul fatto che gli esempi siano sufficientemente chiari e realistici e a proporre modi per aggiornarli basati, ad esempio, sulla loro esperienza personale.</p>È possibile partecipare alla consultazione pubblica al seguente <a href="https://competition-policy.ec.europa.eu/public-consultations/2023-sustainable-agreements-agriculture_en" target="_blank" rel="noreferrer">link</a> entro il termine fissato a <strong>lunedì 24 aprile 2023</strong>. Al momento la consultazione è disponibile nella sola lingua inglese, a partire da <strong>inizio febbraio 2023</strong> sarà lanciata una consultazione comprendente tutte le versioni linguistiche.<em>Il contenuto di questa nota ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:luca.toffoletti@advant-nctm.com">Luca Toffoletti</a> e</em><em>&nbsp;<a href="mailto:francesco.mazzocchi@advant-nctm.com">Francesco Mazzocchi</a>.</em><em>&nbsp;</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 26 Jan 2023 07:43:41 +0100</pubDate>
                        <title>Listing Package: le proposte su prospetto informativo e abusi di mercato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/listing-package-le-proposte-su-prospetto-informativo-e-abusi-di-mercato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-package-le-proposte-su-prospetto-informativo-e-abusi-di-mercato/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Diritto Bancario</a>&nbsp;<em>Il&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2023/01/2023-Lukas-Plattner-Listing-Package.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">presente contributo</a>&nbsp;analizza le&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/compensazione-insolvenza-quotazione-le-nuove-norme-della-commissione-ue/" target="_blank" rel="noreferrer">proposte avanzate dalla&nbsp;</a><strong>Commissione UE lo scorso&nbsp;</strong><strong>7 dicembre 2022&nbsp;</strong>nell’ambito del c.d.&nbsp;<strong>Listing Package&nbsp;</strong>di impatto sul&nbsp;<strong>prospetto informativo e</strong>&nbsp;agli&nbsp;<strong>abusi di mercato</strong>.</em>Il&nbsp;<strong>7 dicembre 2022</strong>, la&nbsp;<strong>Commissione UE</strong>, nell’ambito del&nbsp;<strong>Listing Package</strong>, ha pubblicato una serie di misure volte a rendere i mercati dei capitali più attrattivi per le PMI. Le&nbsp;<strong>principali proposte</strong>&nbsp;riguardano:&nbsp;<strong>(a)</strong>&nbsp;il&nbsp;<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.168.01.0012.01.ITA#:~:text=Regolamento%20(UE)%202017%2F1129,rilevante%20ai%20fini%20del%20SEE." target="_blank" rel="noreferrer">Regolamento (UE) 1129/2017</a>&nbsp;relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato (“<strong>Regolamento Prospetto</strong>”);&nbsp;<strong>(b)</strong>&nbsp;il&nbsp;<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32014R0596" target="_blank" rel="noreferrer">Regolamento (UE) 596/2014</a>&nbsp;relativo gli abusi di mercato (“<strong>MAR</strong>”);&nbsp;<strong>(c)</strong>&nbsp;il&nbsp;<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX:32014R0600" target="_blank" rel="noreferrer">Regolamento (UE) 600/2014</a>&nbsp;sui mercati degli strumenti finanziari (“<strong>MiFIR</strong>”);&nbsp;<strong>(d)</strong>&nbsp;la Direttiva MiFID II con l’abrogazione dell’ormai superata Direttiva 2001/34/EC (c.d.&nbsp;<strong>Direttiva Listing</strong>).Una&nbsp;<strong>ulteriore proposta</strong>&nbsp;mira all’<strong>introduzione di una nuova direttiva in tema di azioni a voto multiplo</strong>&nbsp;il cui scopo è di incentivare le imprese famigliari a entrare su mercati dei capitali senza temere di perdere il controllo post-IPO eliminando, al contempo, il rischio di disparità di trattamento tra operatori economici UE, in linea con l’obiettivo di istituire un contesto normativo il più possibile uniforme per tutte le imprese operanti sul mercato UE («<em>level playing field</em>»), nonché di limitare gli arbitraggi tra ordinamenti.Si tratta di&nbsp;<strong>numerosi interventi di micro-regolamentazione</strong>&nbsp;contraddistinti dall’obbiettivo di ridurre i costi di&nbsp;<em>compliance</em>&nbsp;per le PMI che intendono quotarsi o già quotate, snellendo il processo di accesso ai mercati, incrementando la certezza del diritto e assicurando al tempo stesso un livello appropriato di protezione per gli investitori nonché l’integrità del mercato.Di seguito&nbsp;<strong>ci occupiamo</strong>&nbsp;delle porzioni del Listing Package dedicate al&nbsp;<strong>prospetto informativo e</strong>&nbsp;agli&nbsp;<strong>abusi di mercato</strong>.&nbsp;</p><h2><strong>1. Modifiche al Regolamento sul Prospetto informativo</strong></h2><h3><em>I. Prospetti uniformi e semplificati per le IPO</em></h3>Gli&nbsp;<strong>articoli 6(2) e 7</strong>&nbsp;del&nbsp;<strong>Regolamento Prospetto nel Listing Package</strong>&nbsp;sono disegnati al fine di&nbsp;<strong>introdurre un formato e una sequenza di informazioni uniformi</strong>&nbsp;nel prospetto e nella nota di sintesi. Il prospetto IPO non potrà superare le 300 pagine (nel conteggio non rientrano la nota di sintesi e le informazioni incluse mediante riferimento) con l’eccezione degli emittenti che presentano situazioni finanziarie complesse o impegni finanziari significati&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 18, Regolamento (UE) 980/2019, a cui è data la facoltà di superare il limite di cui sopra.<strong>Inoltre</strong>, la proposta prevede che la&nbsp;<strong>distribuzione dei prospetti</strong>&nbsp;debba avvenire&nbsp;<strong>unicamente in forma digitale</strong>, escludendo la messa a disposizione in forma cartacea (articolo 21, Regolamento Prospetto)&nbsp;<strong>e</strong>&nbsp;offre la possibilità di&nbsp;<strong>redigere i prospetti in lingua inglese</strong>, fatta eccezione per la nota di sintesi (articolo 27 del Regolamento Prospetto e delibera Consob 22423/2022).Tali modifiche costituiscono un&nbsp;<strong>rimedio volto a ridurre gli oneri per gli emittenti</strong>&nbsp;relativi alla predisposizione del Prospetto informativo, in termini di analisi dei rischi e delle importanti limitazioni attualmente in vigore circa l’inclusione mediante rinvio. Una ridotta dimensione dei prospetti gioverebbe sia agli investitori in termini di leggibilità, soprattutto quando di minori dimensioni, sia alle Autorità cui questo viene sottoposto per l’approvazione, in quanto ne ridurrebbe i tempi di analisi.&nbsp;<h3><em>II. Il nuovo prospetto follow-up per le emissioni secondarie e il passaggio dai mercati di crescita per le PMI al mercato regolamentato</em></h3>La proposta introduce un&nbsp;<strong>nuovo prospetto denominato&nbsp;</strong><em><strong>follow-up</strong>,&nbsp;</em>in sostituzione del prospetto semplificato per l’offerta al pubblico di titoli o l’ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato, che potrebbe essere&nbsp;<strong>utilizzato</strong>&nbsp;nei casi previsti all’art. 14 (b) comma 1 della proposta di modifica, cioè:<ul> <li>dagli emittenti i cui titoli siano stati ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato o un SGM continuativamente&nbsp;<strong>per i 18 mesi precedenti all’offerta al pubblico o l’ammissione alle negoziazioni</strong>&nbsp;su un mercato regolamentato per i nuovi titoli;</li> <li>da offerenti di titoli ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato o un SGM continuativamente&nbsp;<strong>per almeno i 18 mesi precedenti all’offerta di titoli al pubblico</strong>.</li></ul><p>Tuttavia, laddove l’emittente abbia soltanto titoli non azionari (es.:&nbsp;<em>bond</em>) ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato o un SGM non potrà utilizzare un prospetto follow-up per l’ammissione alle negoziazioni di titoli azionari su un mercato regolamentato.Il regime del prospetto&nbsp;<em>follow-up</em>&nbsp;è definito nei nuovi articoli del Regolamento Prospetto 7(12b), 14b, 20(6b), 21(5b), e negli Allegati IV e V, con un formato e sequenza uniformi, un limite di 50 pagine(escluse la nota di sintesi, le informazioni incluse per rinvio e le informazioni aggiuntive che debbano essere fornite dagli emittenti con situazioni finanziarie complesse o significativi impegni finanziari), e possono essere redatti in una lingua usuale nell’ambito della finanza aziendale internazionale (fatta eccezione per la nota di sintesi).&nbsp;</p><h3><em>III. Il Documento di Ammissione EU Growth</em></h3>La proposta introduce un<strong>&nbsp;nuovo Documento di Ammissione&nbsp;<em>EU Growth</em></strong>, che dovrebbe sostituire il Prospetto EU Growth, disciplinato negli articoli 7(12b), 15a, 21(5c) e negli Allegati VII e VIII.Questa versione del prospetto può essere&nbsp;<strong>utilizzata da emittenti che siano PMI o altri emittenti</strong>&nbsp;i cui&nbsp;<strong>titoli</strong>&nbsp;sono ammessi o stanno per essere ammessi alle negoziazioni&nbsp;<strong>su un</strong>&nbsp;<strong>SME&nbsp;</strong><em><strong>Growth Market</strong>&nbsp;</em>a meno che non abbiano già titoli ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato. Tuttavia, nel caso di emissioni secondarie, le PMI e gli emittenti SME&nbsp;<em>Growth Market</em>&nbsp;possono ancora scegliere di redigere un prospetto di follow-up per un’offerta di strumenti finanziari al pubblico, a condizione che dispongano di strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione su un SME&nbsp;<em>Growth Market</em>&nbsp;in modo continuativo per almeno gli ultimi 18 mesi e che non abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato.In caso di emissioni secondarie, PMI ed emittenti negoziati su SGM possono optare per il prospetto&nbsp;<em>follow-up</em>&nbsp;se hanno titoli già ammessi alle negoziazioni da almeno 18 mesi.Il Documento di Ammissione europeo per i mercati&nbsp;<em>EU Growth</em>&nbsp;ha&nbsp;<strong>formato e sequenza uniformi</strong>, un&nbsp;<strong>limite di 75 pagine</strong>&nbsp;(fatta eccezione per la nota di sintesi, le informazioni incluse per rinvio e le informazioni aggiuntive che devono essere fornite dagli emittenti con una situazione finanziaria complessa o impegni finanziari significativi), e possono essere redatti in una&nbsp;<strong>lingua usuale</strong>&nbsp;nell’ambito della finanza aziendale internazionale (fatta eccezione per la nota di sintesi).&nbsp;<h3><em>IV. Nuove esenzioni per emissioni secondarie di titoli fungibili con titoli già ammessi alle negoziazioni</em></h3>Gli artt. 1(4) e 1(5)(a) nella nuova formulazione proposta dalla Commissione europea&nbsp;<strong>distinguono</strong>&nbsp;innanzitutto&nbsp;<strong>l’offerta al pubblico dall’ammissione alle negoziazioni</strong>.In particolare, per l’ammissione alla negoziazione di titoli non è&nbsp;<strong>necessario redigere un prospetto quando</strong>:<ul> <li>siano emessi&nbsp;<strong>titoli fungibili</strong>&nbsp;in misura inferiore al 40% di titoli già ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato per almeno i 18 mesi precedenti all’ammissione dei titoli di nuova ammissione; o</li> <li>i&nbsp;<strong>titoli</strong>&nbsp;siano stati&nbsp;<strong>ammessi alle negoziazioni su un SGM</strong>&nbsp;mediante la pubblicazione di un prospetto informativo e negoziati continuativamente per almeno i 18 mesi precedenti;</li></ul><p><strong>a patto che</strong>:</p><ul> <li>non siano stati emessi in collegamento con un’o.p.a., un’o.p.s., una fusione o una scissione;</li> <li>l’emittente non si trovi in una situazione di ristrutturazione o insolvenza;</li> <li>sia stato redatto un documento coerente con quanto richiesto nell’allegato IX della Proposta di Regolamento non soggetto ad approvazione da parte dell’Autorità di Vigilanza.</li></ul><p>D’altro canto, l’art. 1(4) dispone che le<strong>&nbsp;offerte al pubblico</strong>,&nbsp;<strong>sotto la soglia del 40%</strong>&nbsp;di cui sopra,&nbsp;<strong>sono esenti</strong>&nbsp;dal regime dell’offerta al pubblico.<strong>Se</strong>, invece,&nbsp;<strong>superino la soglia del 40%</strong>, potranno fare ricorso al prospetto&nbsp;<em>follow-up</em>&nbsp;nei casi in cui i titoli con queste fungibili siano state quotati per almeno i 18 mesi precedenti su un mercato regolamentato o un SGM e i nuovi titoli offerti al pubblico non siano stati emessi in sede di un’o.p.a., un’o.p.s., una fusione, una scissione o una situazione di ristrutturazione del debito.<strong>In tutti questi casi</strong>&nbsp;gli emittenti possono predisporre un&nbsp;<strong>documento di sintesi</strong>&nbsp;(di massime 10 pagine), contenente una dichiarazione di conformità agli adempimenti degli obblighi informativi e di trasparenza continui e periodici, i dettagli sull’utilizzo dei proventi e qualsiasi ulteriore informazione rilevante che non sia ancora stata resa pubblica.La&nbsp;<strong>nuova esenzione non si applicherebbe alle emissioni</strong>&nbsp;a seguito di aumento di capitale di&nbsp;<strong>titoli che non siano fungibili</strong>&nbsp;con titoli già ammessi alle negoziazioni o da parte di società che siano in situazioni di instabilità finanziaria o che stiano attraversando una trasformazione rilevante. Tali emittenti dovranno redigere e pubblicare un prospetto di&nbsp;<em>follow-up</em>.&nbsp;</p><h3><em>V. Soglia di esenzione armonizzata</em></h3>L’articolo 1(3) del Regolamento Prospetto, che prevede attualmente una&nbsp;<strong>soglia di un milione di Euro</strong>&nbsp;sotto la quale il Regolamento Prospetto non sia applica, secondo le indicazioni della Commissione europea, dovrebbe essere abrogato e sostituito dall’articolo 3(2) del Regolamento Prospetto che introduce un’unica soglia armonizzata di 12 milioni di Euro, sotto la quale l’offerta di titoli al pubblico è esente dal requisito del prospetto.<strong>Gli Stati membri potranno richiedere</strong>, a livello nazionale e con oneri proporzionati,&nbsp;<strong>la pubblicazione di documenti informativi</strong>&nbsp;per le offerte al pubblico di titoli con valore totale inferiore ai 12 milioni di Euro. La soglia è calcolata sul corrispettivo totale delle offerte aggregate, nell’Unione Europea, in un periodo di 12 mesi.&nbsp;<h3><em>VI. Obblighi informativi di corporate social responsibility ed ESG da adottare</em></h3>La Commissione UE include,&nbsp;<strong>per la prima volta</strong>, nella documentazione informativa da predisporre in sede di raccolta,&nbsp;<strong>specifiche indicazioni in tema di&nbsp;<em>corporate social responsibility&nbsp;</em>ed ESG</strong>, che dovrebbero essere inserite in un regolamento delegato UE:<ul> <li>per gli emittenti di titoli azionari sottoposti all’obbligo di redigere il rapporto sulla sostenibilità secondo l’imminente&nbsp;<em>Corporate Sustainability Reporting Directive</em>; e</li> <li>per gli emittenti di titoli non azionari collocati facendo riferimento a fattori di sostenibilità o a obiettivi di sostenibilità.</li></ul><p>L’<strong>auspicio</strong>&nbsp;è&nbsp;<strong>che questi nuovi obblighi di informativa non si rilevino eccessivamente onerosi</strong>&nbsp;soprattutto per le PMI.&nbsp;</p><h3><em>VII. Fattori di rischio semplificati</em></h3>Con il fine di&nbsp;<strong>migliorare la comprensibilità e concisione dei prospetti</strong>, secondo la Commissione UE l’articolo 16 del Regolamento Prospetto dovrebbe essere modificato al fine di chiarire che:<ul> <li>il&nbsp;<strong>prospetto non deve contenere fattori di rischio generici</strong>, che servano solo da avvertenza, o non diano una rappresentazione sufficientemente chiara degli specifici fattori di rischio dei quali gli investitori debbano essere consapevoli;</li> <li>ciascun&nbsp;<strong>fattore di rischio&nbsp;</strong>deve essere<strong>&nbsp;descritto in maniera adeguata</strong>, e deve spiegare come quel fattore di rischio impatti sull’emittente o sui titoli offerti o ammessi alle negoziazioni; e</li> <li>la&nbsp;<strong>valutazione della rilevanza del fattore di rischio</strong>&nbsp;deve essere&nbsp;<strong>espressa usando una scala qualitativa</strong>&nbsp;di bassa, media o alta probabilità, a discrezione dell’emittente.</li></ul><p>Inoltre, viene&nbsp;<strong>proposto di eliminare il requisito di classificazione</strong>&nbsp;secondo cui i fattori di rischio valutati come più rilevanti dovevano essere menzionati per primi.&nbsp;</p><h3><em>VIII. Incorporazione per riferimento obbligatoria e abolizione dell’obbligo di presentare un supplemento per i prospetti di base</em></h3>L’articolo 19 del Regolamento Prospetto dovrebbe essere modificato, secondo la Commissione UE, facendo&nbsp;<strong>obbligo di includere per riferimento le informazioni che siano state precedentemente o contemporaneamente pubblicati in via digitale</strong>:<ul> <li>documenti approvati da un’autorità di vigilanza;</li> <li>documenti informativi alternativi che siano stati redatti conformemente alle esenzioni previste dagli articoli 1(4) e (5) del Regolamento Prospetto;</li> <li>informazioni regolamentate;</li> <li>informazioni finanziarie annuali e infrannuali;</li> <li>relazioni di revisione e bilanci;</li> <li>relazioni sulla gestione, incluse, dove applicabili, le relazioni di sostenibilità;</li> <li>attestazioni in tema di&nbsp;<em>corporate governance</em>;</li> <li>relazioni sull’accertamento del valore di un bene;</li> <li>relazioni sulle remunerazioni;</li> <li>documenti di sintesi annuali; e</li> <li>atto costitutivo e statuto.</li></ul><p>Inoltre, viene&nbsp;<strong>proposta l’eliminazione dell’obbligo</strong>&nbsp;in capo agli emittenti&nbsp;<strong>di pubblicare un supplemento al prospetto di base</strong>&nbsp;in occasione della pubblicazione di dati annuali o infrannuali successivi ove tale documentazione risulti inclusa per riferimento nello stesso prospetto di base.&nbsp;</p><h3><em>IX. Convergenza dell’esame e dell’approvazione dei prospetti</em></h3>Al fine di armonizzare la procedura di esame e approvazione dei prospetti nei 27 Stati Membri, la Commissione europea propone di modificare l’articolo 20(11) del Regolamento Prospetto nel senso di delegare alla stessa Commissione la&nbsp;<strong>normativa di dettaglio rispetto</strong>:<ul> <li>all’<strong>utilizzo di criteri aggiuntivi</strong>&nbsp;per l’<strong>esame del prospetto informativo</strong>&nbsp;e il tipo di informazioni aggiuntive che possa essere richiesto in tali casi;</li> <li>la&nbsp;<strong>finestra temporale massima</strong>&nbsp;per l’autorità competente<strong>&nbsp;per concludere l’esame del prospetto</strong>&nbsp;e giungere a una decisione sull’approvazione di tale prospetto o la sua mancata autorizzazione e concludere il processo di revisione; e</li> <li>le&nbsp;<strong>conseguenze per l’autorità competente che non riesca ad assumere una decisione</strong>&nbsp;all’interno della finestra temporale di cui sopra.</li></ul><p>&nbsp;</p><h2><strong>2. Modifiche alla MAR sugli abusi di mercato</strong></h2><h3><strong>&nbsp;</strong><em>I. Chiarimenti su quali informazioni devono essere divulgate e quando</em></h3>La proposta contenuta nel Listing Package è volta a&nbsp;<strong>chiarire quali informazioni debbano essere oggetto divulgazione al mercato e il momento della loro pubblicazione</strong>&nbsp;prevedendo una delega alla Commissione UE ad adottare un regolamento delegato per definire un elenco non esaustivo di informazioni privilegiate con una indicazione (per ciascuna informazione) del momento in cui la divulgazione deve essere fatta.In particolare, viene&nbsp;<strong>ristretto l’ambito di applicazione dell’obbligo di divulgazione</strong>&nbsp;previsto dall’art. 17 (1), MAR, in caso di processo prolungato (i.e. eventi a più stadi, come un processo di&nbsp;<em>M&amp;A</em>) con l’esclusione dell’obbligo di divulgazione rispetto alle fasi intermedie di tale processo. Gli emittenti, in particolare, sarebbero obbligati a divulgare solo l’informazione relativa al verificarsi dell’evento destinato a completare l’intero processo prolungato.Come osservato dalla Commissione UE,&nbsp;<strong>qualora le informazioni privilegiate siano diffuse in una fase troppo precoce</strong>&nbsp;e siano, quindi, di natura preliminare,<strong>&nbsp;ciò può fuorviare gli investitori</strong>, anziché contribuire a un’efficiente formazione dei prezzi e a ridurre le asimmetrie informative.In un processo prolungato, date le diverse fasi di sviluppo che una informazione deve attraversare per assumere certezza,&nbsp;<strong>le informazioni relative alle fasi intermedie di un processo prolungato</strong>&nbsp;non sono sufficientemente mature e, quindi,&nbsp;<strong>non dovrebbero essere divulgate</strong>. In tal caso, l’emittente dovrebbe divulgare solo le informazioni relative all’evento che questo processo prolungato intende realizzare, nel momento in cui tali informazioni sono sufficientemente precise, ad esempio, quando il consiglio di amministrazione ha deliberato in merito alla approvazione definitiva di una operazione o sia intervenuta la firma di un accordo vincolante.La proposta&nbsp;<strong>non modifica</strong>, d’altra parte,&nbsp;<strong>la nozione di informazione privilegiata</strong>&nbsp;di cui all’art. 7, dal che consegue che il divieto di abuso di informazioni privilegiate continua a essere valido anche per le informazioni privilegiate per cui vi è una ragionevole probabilità che vengano a esistenza.<strong>In altri termini</strong>, oltre alle informazioni vere e certe in quanto verificatesi, gli emittenti debbono&nbsp;<strong>comunicare</strong>&nbsp;al mercato le&nbsp;<strong>informazioni</strong>&nbsp;future<strong>&nbsp;solo se</strong>&nbsp;vi sia una serie di circostanze che fanno&nbsp;<strong>presumere che si verificheranno</strong>,&nbsp;<strong>mentre il divieto di&nbsp;<em>insider trading</em>&nbsp;è anticipato</strong>, come oggi, al momento in cui è ragionevolmente probabile che le informazioni verranno a esistenza. Il che avrebbe un impatto anche sull’apertura del ritardo che, qualora fosse accolta l’elaborazione della Commissione UE, dovrebbe essere utilizzato solo in circostanze eccezionali ossia quando l’informazione è certa, ma resta un ultimo tassello per la sua definitiva formalizzazione (es. la delibera di approvazione di una operazione straordinaria da parte del consiglio di amministrazione dell’emittente successivamente alla sottoscrizione di un accordo vincolante).Al tempo stesso,&nbsp;<strong>la proposta introduce un obbligo per gli emittenti di garantire la riservatezza delle informazioni privilegiate</strong>&nbsp;fino al momento della divulgazione e di divulgare immediatamente le informazioni privilegiate al pubblico in caso di una fuga di notizie.&nbsp;<h3><em>II. Chiarimenti sulle condizioni del ritardo</em></h3>La proposta di modifica dell’art. 17 (4), MAR è volta ad attenuare una condizione circolare ossia che il ritardo non deve essere tale da fuorviare il pubblico,&nbsp;<strong>introducendo una lista di ulteriori condizioni specifiche per attivare il ritardo</strong>, onde per cui l’informazione:<ul> <li>non deve essere sostanzialmente differente da precedenti comunicazioni sull’oggetto della informazione privilegiata;</li> <li>non deve riguardare l’impossibilità di raggiungere obiettivi finanziari precedentemente annunciati pubblicamente;</li> <li>non deve essere in contrasto con le aspettative del mercato se tali aspettative sono basate su segnali che l’emittente ha precedentemente inviato al mercato.</li></ul><p>Inoltre, il&nbsp;<strong>momento della notifica del ritardo alla competente autorità viene spostato</strong>&nbsp;al momento immediatamente successivo a quello in cui l’emittente assume la decisione di ritardare la divulgazione (che, come detto, sarebbe circoscritto a ipotesi eccezionali), piuttosto che al momento immediatamente successivo alla divulgazione dell’informazione al pubblico.&nbsp;</p><h3><em>III. Semplificazione della disciplina dei registri insider</em></h3>La proposta novella dell’art. 18, MAR è destinata a&nbsp;<strong>estendere le semplificazioni già introdotte dal Regolamento (EU) 2115/2019</strong>&nbsp;per gli emittenti sui mercati ammessi alle negoziazioni su SGM a tutti gli emittenti, inclusi quelli sui mercati regolamentati.In particolare,&nbsp;<strong>gli emittenti dovranno mantenere un registro permanente</strong>&nbsp;<strong>e statico con i soggetti che hanno accesso regolare alle informazioni privilegiate</strong>, in ragione delle funzioni da loro svolte o delle posizioni da loro ricoperte: membri del consiglio di amministrazione, di organi di gestione e controllo, soggetti con funzioni esecutive che assumono decisioni manageriali relative gli sviluppi futuri e le prospettive di&nbsp;<em>business</em>&nbsp;e il personale amministrativo interessato.Questa&nbsp;<strong>semplificazione</strong>, tuttavia, è&nbsp;<strong>riservata solo agli emittenti</strong>&nbsp;e non fa venir meno l’obbligo delle persone che agiscono in nome o per conto proprio (come revisori, avvocati e agenzie di&nbsp;<em>rating</em>) di redigere, aggiornare e fornire il proprio registro&nbsp;<em>insider&nbsp;</em>alle competenti autorità su loro richiesta. In questo caso la disposizione andrebbe precisata, prevedendo che anche le persone che agiscono in nome o per conto proprio debbono tenere il registro in forma statica con l’inclusione solo delle persone che hanno accesso regolare a informazioni privilegiate.<strong>Inoltre</strong>, per gli emittenti i cui titoli sono stati ammessi alla quotazione su un mercato regolamentato per almeno gli ultimi cinque anni, la proposta consente un&nbsp;<em>opt-out</em>&nbsp;agli&nbsp;<strong>Stati Membri</strong>&nbsp;che&nbsp;<strong>possono richiedere di redigere e mantenere il registro&nbsp;<em>insider</em>&nbsp;completo</strong>, se giustificato da esigenze di tutela dell’integrità del mercato.&nbsp;<h3><em>IV. Aumento della soglia per le notifiche delle operazioni condotte da persone con funzioni di amministrazione, di direzione e controllo</em></h3>L’art. 19, MAR formulato dalla Commissione UE&nbsp;<strong>incrementa da Euro 5.000 a Euro 20.000 il valore della soglia</strong>, oltre la quale, le operazioni condotte da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e controllo nonché da persone a loro strettamente associate, per proprio conto, riguardanti titoli azionari o gli strumenti di debito o, ancora, strumenti derivati e altri strumenti finanziari a essi collegati, devono essere notificate all’emittente e alla competente autorità.La proposta, inoltre, porta da Euro 20.000 a Euro 50.000 il valore massimo fino al quale le autorità nazionali possono decidere di aumentare la soglia a livello nazionale.&nbsp;<h3><em>V. Ampliamento delle operazioni esentate durante il blackout period</em></h3>La&nbsp;<strong>proposta aggiunge alcune operazioni esenti dal divieto di effettuare operazioni</strong>&nbsp;in conto proprio o in conto terzi, per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e controllo,&nbsp;<strong>nel&nbsp;<em>blackout period</em>&nbsp;</strong>(i.e. 30 giorni prima dell’annuncio di un rapporto finanziario intermedio o annuale che il relativo emittente è obbligato a rendere pubblico).In particolare, l’<strong>esenzione concerne i piani di incentivazione</strong>&nbsp;che riguardino l’attribuzione o l‘assegnazione di strumenti finanziari diversi dalle azioni&nbsp;<strong>e le operazioni in cui nessuna decisione di investimento è assunta</strong>&nbsp;da soggetti con funzioni di amministrazione, di direzione e controllo (come l’automatica conversione di strumenti finanziari).&nbsp;<h3><em>VI. Chiarimenti sulla natura del c.d. “safe-harbour” della procedura di market-sounding</em></h3>L’art. 11, MAR disciplina le interazioni tra un soggetto che propone la sottoscrizione o la vendita di strumenti finanziari a uno o più potenziali investitori, prima dell’annuncio di un’operazione, condotte al fine di valutare l’interesse dei potenziali investitori e le relative condizioni come il prezzo, le dimensioni potenziali e la struttura.Il fine della proposta della Commissione è&nbsp;<strong>chiarire che la disciplina dei sondaggi di mercato è un’opzione possibile</strong>&nbsp;(c.d. “<em>safe-harbour</em>”) per i partecipanti al mercato che comunicano le informazioni, al fine di beneficiare della presunzione assoluta di non aver diffuso illegittimamente informazioni privilegiate.Qualora un partecipante al mercato decida di effettuare un&nbsp;<strong>sondaggio al di fuori della procedura prevista dalla MAR</strong>&nbsp;non è assicurata alcuna protezione&nbsp;<em>ex lege</em>, tuttavia, al contempo, viene&nbsp;<strong>esclusa una presunzione di diffusione illegittima</strong>.Per consentire alle autorità competenti di verificare il processo divulgativo a terze parti, la proposta specifica che tutti i partecipanti al mercato (indipendentemente dal fatto che intendano o meno beneficiare del c.d. “<em>safe-harbour</em>”) devono&nbsp;<strong>valutare</strong>, ogni volta che divulgano informazioni,&nbsp;<strong>prima di condurre sondaggi di mercato e durante l’intero processo</strong>,<strong>&nbsp;se tale processo comporti la divulgazione di informazioni privilegiate</strong>&nbsp;nonché tenere traccia delle valutazioni svolte e trasmetterle, ove richiesto, alle autorità competenti su loro richiesta.&nbsp;<h3><em>VII. Sanzioni</em></h3>La Commissione UE interviene anche in tema di sanzioni e, in particolare, sull’art. 30 (2), lett. i) e (4), al fine di rendere le<strong>&nbsp;sanzioni amministrative</strong>&nbsp;in tema di abusi maggiormente<strong>&nbsp;proporzionate alla dimensione dell’emittente</strong>.La proposta prevede che le sanzioni pecuniarie siano&nbsp;<strong>calcolate in base alla percentuale del fatturato annuo totale dell’emittente</strong>, consentendo, tuttavia, alle competenti autorità di calcolare, eccezionalmente, le sanzioni sulla base di importi assoluti, qualora esse ritengano che la sanzione amministrativa calcolata sulla base dei ricavi dell’emittente sarebbe sproporzionalmente bassa.Inoltre, in tali casi eccezionali, la proposta consente alle autorità competenti di applicare delle<strong>&nbsp;sanzioni ridotte per le PMI</strong>&nbsp;(<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-package-le-proposte-su-prospetto-informativo-e-abusi-di-mercato/#_ftn1" target="_blank" name="_ftnref1" rel="noreferrer">[1]</a>) al fine di garantire un trattamento sanzionatorio più proporzionato alle loro dimensioni. In particolare, nella lett. j), (iii) e (iv) dell’art. 30 (2) si prevede che, nelle rispettive ipotesi di violazione dell’art. 17 e degli artt. 18 e 19, possa essere applicata alle PMI una sanzione amministrativa, espressa in un importo assoluto, calcolata sulla base di un livello minimo più basso. Come conseguenza, gli Stati Membri avrebbero la possibilità di ridurre, nei rispettivi ordinamenti nazionali, il limite edittale massimo delle sanzioni da applicare alle PMI.La proposta, infine, modifica l’art. 31 al fine di assicurare che le autorità competenti, nel determinare il tipo e il livello di sanzione amministrativa da applicare, tengano conto, delle duplicazioni dei procedimenti tra penale e amministrativo, nonché della sanzione per la stessa violazione.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-package-le-proposte-su-prospetto-informativo-e-abusi-di-mercato/#_ftnref1" target="_blank" name="_ftn1" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/listing-package-le-proposte-su-prospetto-informativo-e-abusi-di-mercato/#_ftnref1</a>[1] La proposta introduce la definizione di PMI nel nuovo paragrafo 4 dell’art. 30, MAR, secondo cui per PMI si intende una micro, piccola o media impresa ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione UE.]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 16 Jan 2023 05:14:50 +0100</pubDate>
                        <title>La tassazione in Italia delle attività di investment management. Nuove prospettive dalla Legge di Bilancio per il 2023</title>
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                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Legge di Bilancio per il 2023&nbsp;introduce novità circa le condizioni da verificare affinché non si configuri una stabile organizzazione in Italia in capo &nbsp;ai “veicoli d’investimento” stranieri che operino sul territorio dello Stato tramite strutture di <em>asset management</em> indipendenti, incaricate per loro conto della gestione degli investimenti.Scopo della nuova disposizione – già nota come <em>Investment Management Exemption</em> – è quello di evitare il rischio derivante dalla configurazione di una stabile organizzazione in Italia (e con ciò la creazione di una presenza ivi fiscalmente imponibile) in capo al veicolo di investimento estero e/o alle sue controllate, per quanto – al ricorrere di determinate condizioni – gli <em>asset manager </em>siano collocati in Italia, o anche in Italia.La recente modifica, volta ad accrescere la attrattività del Paese nei confronti degli investitori esteri, potrebbe avere &nbsp;conseguenze anche relativamente alla decisione di individuare o localizzare in Italia gli <em>asset manager</em>, nonché i loro dipendenti e/o collaboratori, pure nel solco di altre disposizioni fiscali – già vigenti e di favore – che riguardano la tassazione in Italia dei lavoratori “impatriati”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, o dei “neo-residenti”, i c.d. <em>high net worth individuals</em> che decidono di trasferire la propria residenza in Italia&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.</p><p style="text-align: center;">*</p>Il tema della esistenza una stabile organizzazione in Italia è spesso sollevato in caso di verifica fiscale e per questo costituisce una area di rischio tipica per gli operatori non residenti. Come noto, e senza pretesa di esaustività, va giusto ricordato che la disponibilità (in Italia) di una sede fissa di affari configura la cosiddetta “stabile organizzazione materiale”, mentre l’utilizzo (in Italia) di una persona che agisce abitualmente in maniera dipendente per conto del soggetto estero configura la cosiddetta “stabile organizzazione personale”.In sede di verifica, può accadere che una stabile organizzazione sia individuata anche in assenza di attività dichiarate in Italia (<em>branch</em>, società controllate, etc.), mentre in altri casi l'esistenza di una stabile organizzazione viene configurata anche quando il soggetto non residente ha già una presenza “imponibile” in Italia, ad esempio attraverso la esistenza di una società controllata nell’ambito della quale vengono individuati altri redditi (non dichiarati) ascrivibili alla asserita stabile organizzazione “interna”. L'esistenza di una stabile organizzazione, come noto, fa scattare l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, con conseguenti sanzioni tributarie e anche penali al superamento di determinate soglie di reddito ed imposte evase. Pertanto, la esistenza di regole chiare in materia, rappresenta un elemento di certezza sempre auspicato, che evidentemente contribuisce alla competitività del sistema-Paese.A questo scopo, l’articolo 49 dalla Legge di Bilancio per il 2023 modifica il vigente articolo 162 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (“TUIR”), che contiene la definizione di “stabile organizzazione” già prevista dal diritto nazionale in linea sostanziale con quella prevista nei trattati contro le doppie imposizioni stipulati dall’Italia.In base al comma 7 dell’articolo 162 del TUIR, non configura la esistenza di una stabile organizzazione in Italia il soggetto che opera nel territorio dello Stato per conto di una impresa non residente e che svolge la propria attività in qualità di agente <em>indipendente</em> e agisce per l’impresa nell’ambito della propria ordinaria attività. Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, tale soggetto non è considerato un agente indipendente, ai sensi del medesimo comma, in relazione a ciascuna di tali imprese.Secondo la nuova disposizione introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2023, al ricorrere di specifiche condizioni, deve considerarsi <em>agente indipendente </em>dal veicolo di investimento non residente il soggetto – residente o non residente in Italia, anche operante tramite propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato – che, in nome e/o per conto del veicolo di investimento non residente (o di sue controllate, dirette o indirette), abitualmente concluda contratti di acquisto e/o di vendita e/o di negoziazione, o comunque contribuisca, anche tramite attività preliminari o accessorie, all’acquisto e/o alla vendita e/o alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati, incluse le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti.La indipendenza “presupposta” dell’agente, che comporta <em>ex lege </em>la assenza di una stabile organizzazione in Italia, sussiste a condizione che:<p style="padding-left: 30px;">(i) il veicolo di investimento non residente e le relative controllate siano residenti o localizzati in uno Stato che assicuri un adeguato scambio di informazioni con l’amministrazione finanziaria italiana, in base ad apposita lista;</p><p style="padding-left: 30px;">(ii) il veicolo di investimento non residente rispetti determinati requisiti di indipendenza fissati nel dettaglio da apposito decreto attuativo (di successiva emanazione) e plausibilmente riferibili anche alla indipendenza del gestore rispetto alla pluralità degli investitori coinvolti nel veicolo di investimento, piuttosto tipica dell’<em>industry</em> dei fondi di investimento regolati/vigilati<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>;</p><p style="padding-left: 30px;">(iii) il soggetto che svolga l’attività di gestione in nome e/o per conto del veicolo di investimento non residente, non ricopra cariche negli organi di amministrazione e controllo del veicolo medesimo e di sue controllate, <em>e</em> non detenga una partecipazione ai risultati economici di questi superiore al 25%; e</p><p style="padding-left: 30px;">(iv) il soggetto residente – o se esistente, la stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente – che presti servizi nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo, riceva una remunerazione di libera concorrenza supportata da idonea documentazione.</p>La combinazione dei suindicati elementi porta a rilevare, in breve sintesi, che la assenza di “stabile organizzazione personale” in Italia riconducibile al veicolo estero e agli investitori sia circostanza acquisita allorché in Italia operi un <em>asset manager</em> o una struttura di <em>asset management</em> (italiani o anche non residenti in Italia ivi stabiliti) che risulti:- specificamente indipendente – perché <em>non</em> “predominante” sul piano dei diritti e soglie&nbsp; partecipativi ed economici rispetto al veicolo di investimento estero nei termini sub (iii) –&nbsp;e- remunerata a livello <em>intercompany</em>, per le proprie funzioni e rischi, secondo principi di libera concorrenza.Al ricorrere delle predette condizioni – prevede la Legge di Bilancio 2023, modificando sempre il previgente art. 162 – la sede fissa d'affari a disposizione della impresa residente che vi svolge la propria attività di <em>asset management</em>, utilizzando il proprio personale, non si considera, “<em>a disposizione del veicolo di investimento … non residente</em>” per il solo fatto che l'attività dell'impresa residente reca un beneficio al predetto veicolo, con ciò escludendosi anche la ipotesi di “stabile organizzazione materiale”.Vale forse la pena osservare che quello attuale non è il primo tentativo di introdurre nel nostro Paese la già richiamata clausola di <em>Investment Management Exemption</em>: nel 2019, come oggi, sulla scorta di note esperienze straniere&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, fu già avanzata una proposta – poi naufragata – di modificare l’articolo 162 del TUIR in materia di definizione della sede fissa di affari al fine di escludere la rilevanza dell’utilizzo di un gestore di investimenti per il riconoscimento della stabile organizzazione di una impresa non residente, peraltro in dichiarato collegamento alle norme volte alla attrazione in Italia di neo-residenti&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.In un <em>framework</em> normativo dai confini sempre più labili quale è quello della stabile organizzazione, occorre allora chiedersi in cosa consista, in concreto, la portata innovativa della disposizione in commento, laddove ve ne sia una distinta da una mera integrazione della c.d. “<em>negative list</em>” di cui al comma 4 dell’articolo 162 (che già in precedenza formulava ipotesi codificate di <em>non</em> esistenza di stabile organizzazione).Al riguardo, va subito riscontrato quanto affermato nella Relazione Illustrativa a corredo dell'introduzione del provvedimento qui in discussione, per cui la mera circostanza che una qualsiasi delle condizioni ivi previste non sia soddisfatta, non implica di per sé l'esistenza di una stabile organizzazione, che andrà casomai riscontrata sulla base di una valutazione della sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 162 per considerare esistente – o meno – una stabile organizzazione.In effetti, già prima delle recenti modifiche, la (non) configurabilità di una stabile organizzazione (materiale o personale) poteva comunque emergere dalla disamina del profilo funzionale di ciascuno dei soggetti che caratterizzano l’intera struttura e l’operatività dei fondi e veicoli di investimento, e dal ruolo eventualmente svolto sul territorio italiano da soggetti gestori. Invero, con riguardo al caso dei gestori di investimenti:<ul> <li>le funzioni svolte da un <em>asset manager</em> dovrebbero a rigore intendersi differenti dal profilo funzionale del veicolo/fondo di investimento e degli investitori dello stesso;</li> <li>in particolare, ad esempio all’interno di un tipico modello di <em>business</em> di un fondo, le società di gestione svolgono una funzione prevalentemente consistente nella ricerca e valutazione di potenziali <em>target companies</em>, di supervisione e monitoraggio dei differenti <em>step</em> del processo di acquisizione, di indirizzamento della linea strategica della società acquisita al fine di favorirne lo sviluppo, nonché di individuazione dei potenziali acquirenti per la fase di dismissione;</li> <li>al contrario, il fondo di investimento e gli investitori retrostanti, in linea con quanto previsto dal proprio regolamento, provvedono a investire i capitali apportati nelle <em>target companies</em> con un profilo di rischio-rendimento coerente con il regolamento stesso, con ciò esaurendo il proprio distinto ruolo.</li></ul><p>In tal senso, l’esistenza (o la inesistenza) di una stabile organizzazione – <em>materiale</em> o <em>personale</em> – può (e poteva) essere accertata nella eventualità in cui ne ricorrano tutti i presupposti richiesti dalle disposizioni domestiche e convenzionali, e in particolare:</p><ul> <li>ai sensi dell’articolo 162, commi 1 e 2, lettera f-<em>bis</em>), l’espressione “stabile organizzazione <em>materiale</em>” designa una sede fissa di affari, di cui l’impresa abbia la piena disponibilità, per il tramite della quale quest’ultima eserciti, in tutto o anche solo in parte, con una significativa e continuativa presenza economica, la propria attività sul territorio italiano. Sulla scorta di tale definizione, al netto dei casi (privi dei necessari requisiti di indipendenza e segregazione) in cui i profili funzionali del veicolo/fondo e degli investitori possano in tutto, o anche solo in parte, sovrapporsi a quelli del gestore, già in forza del previgente art. 162 appariva discutibile concludere che il fondo di investimento o gli investitori, per il tramite della struttura indipendente casomai operante in Italia, potessero fruire sul territorio dello Stato di uno spazio fisico attraverso il quale esercitare in tutto o in parte le proprie attività (stabile organizzazione materiale), considerato che la funzione generalmente svolta dal veicolo di investimento estero – che ricordiamo essere il principale destinatario della nuova normativa in commento – è normalmente avulsa/indipendente dai profili funzionali propri dei gestori;</li> <li>muovendo dalla stessa logica, non dovrebbe (e non doveva allora) configurarsi alcuna stabile organizzazione <em>personale</em>, né in capo al fondo di investimento né in capo agli investitori, per le attività di gestione <em>indipendente </em>svolte in Italia per conto del veicolo di investimento estero.</li></ul><p>Ad ogni buon conto, stante la già riscontrata labilità del <em>framework</em> normativo di riferimento (talora &nbsp;foriera di dispute con l’Amministrazione finanziaria), va oggi accolto con favore il generale spirito chiarificatore del legislatore, che, con la recente modifica – pur al netto di qualche riserva<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> – consentirà, definito un apposito <em>safe harbour</em>, la più agevole localizzazione ed utilizzo delle varie strutture di investimento del <em>private equity</em> e <em>asset management</em> in Italia, nonché la migliore organizzazione degli stessi <em>asset manager</em>, dei loro dipendenti e dei collaboratori senza incorrere automaticamente nella configurazione, o nel temuto rischio di configurazione, di una stabile organizzazione (materiale o personale) in Italia dei veicoli di investimento esteri.</p><p style="text-align: center;">*</p>Come sopra già osservato, nei casi in cui operi in Italia – per conto di fondi/veicoli di investimento esteri – una struttura di <em>asset management</em> specificamente indipendente sul piano dei diritti partecipativi ed economici rispetto al veicolo di investimento estero e remunerata internamente secondo libera concorrenza, la nuova disposizione esclude la stabile organizzazione in Italia del veicolo di investimento estero: il che – lo si vede bene – tutela (ulteriormente) i rapporti degli investitori esteri con i gestori italiani (indipendenti) già operativi, ma altresì agevola la ipotesi di costituzione di nuovi <em>asset management</em> nazionali, casomai pure di promanazione estera.Quanto appena rilevato si inserisce infatti in un più ampio contesto normativo, già da qualche tempo in evoluzione nel nostro Paese e mosso dalla volontà di favorire gli investimenti e il radicamento di investimenti, ma anche di nuclei familiari e individui ad alto potenziale, in Italia. Oltre al già citato regime dei lavoratori c.d. “impatriati”, opera nel nostro Paese un regime fiscale di privilegio riservato alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia (il regime dei “neo-residenti”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>). Altre norme sono intervenute, in diverso contesto, a favore dell’<em>industry</em> specifica dell’<em>asset management </em>e del <em>private equity</em>, formando un insieme di regole via via più vicino ai sistemi anglosassoni e ai Paesi tradizionalmente più attrattivi degli investimenti esteri<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.Con riferimento al regime degli impatriati – di più evidente favore sul piano della fiscalità personale del lavoro – , giusto va ricordato che si tratta di un regime di tassazione agevolata temporaneo, riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia (articolo 16, comma 1, Dlgs n. 147/2015). Il regime è applicabile quando sussistono due presupposti: il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni; e l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.Per i contribuenti che si trovano in tali condizioni, nel periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi quattro, il reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato) e di lavoro autonomo prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% dell’ammontare ovvero al 10% se la residenza è presa in una delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.Nel contesto, è opportuno considerare come lo svolgimento di attività lavorative con elementi di transnazionalità – in generale – possa causare l’insorgenza di rischi connessi alla configurazione di una stabile organizzazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>. In tale ottica, è evidente che, soprattutto dopo la <em>Brexit</em> e ancor di più dopo la pandemia da Covid-19 che ha favorito in molte imprese un sostanziale ripensamento dell’organizzazione e delle modalità di lavoro, quanto più il lavoratore impatriato svolge un ruolo “strategico” all’interno della propria organizzazione, tanto più si materializza il rischio di configurazione di una stabile organizzazione in Italia in capo alla società non residente.Con l’introduzione in Italia della <em>Investment Management Exemption</em>, al ricorrere delle specifiche condizioni da questa previste, tale rischio risulta certamente ridimensionato almeno rispetto ai “veicoli di investimento” esteri serviti.Al di là dell’esempio riportato e delle considerazioni di massima sin qui svolte – che come si vede bene non hanno alcuna pretesa di esaustività –, si tratta allora di verificare come, anche nell’ambito di più articolati progetti di ricollocazione delle risorse e delle persone verso il nostro Paese, il coacervo di norme di diritto tributario internazionale di recente introduzione possa essere applicato correttamente e secondo canoni di efficienza. A questi fini, il decreto ministeriale di prossima attuazione e le eventuali posizioni ufficiali da parte della Amministrazione finanziaria in materia, potrebbero avere un peso di rilievo.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:federico.trutalli@advant-nctm.com">Federico Trutalli</a> e <a href="mailto:pierantonio.carpenzano@advant-nctm.com">Pierantonio Carpenzano</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> L’articolo 16 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. “Decreto internazionalizzazione”) riconosce un regime di tassazione agevolata per i lavoratori che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. In particolare, in presenza delle condizioni richieste, i redditi da lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi da lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare (con esenzione quindi del 70%). L’agevolazione, che in alcuni casi può essere estesa sino al 90%, è applicabile per cinque periodi d’imposta, decorrenti dall’anno in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia, con possibilità di eventuale estensione per ulteriori cinque anni.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Il regime dei “neo-residenti”, disciplinato dall’articolo 24-<em>bis</em> del D.p.r. 917/1986, consente alle persone fisiche (e ai loro familiari) che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che non siano state fiscalmente residenti in Italia per almeno nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione, di assoggettare i redditi di fonte estera ad imposizione forfettaria sostitutiva dell’IRPEF (e delle addizionali locali) pari ad euro 100.000 per periodo di imposta, riducibile a euro 25.000 nel caso dei familiari aderenti al medesimo regime.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Secondo la Relazione Illustrativa, la definizione di “veicolo di investimento” dovrebbe includere la nozione di “investitori istituzionali” così come definiti dall'art. 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 239/1996. Secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate ai fini del D.Lgs. 239/1996, un “investitore istituzionale”– soggetto o meno ad imposta – è tale allorché svolga attività di investimento per conto proprio o per conto di altre persone e stabilite negli Stati inclusi nella apposita <em>white list</em> (ad es., fondi di investimento, fondi pensione, compagnie assicurative soggette a vigilanza regolamentare nei loro Stati di stabilimento). Qualora tali investitori non siano soggetti a vigilanza regolamentare, può comunque rientrare nella definizione di “investitore istituzionale” quel soggetto estero con specifica esperienza e competenza in strumenti finanziari se operante per conto di una pluralità di investitori in uno Stato incluso nella <em>white list</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Il regime di <em>Investment Management Exemption</em> è, invero, mutuato con medesime finalità dall’ordinamento britannico. Come si evince, infatti, dal <em>Policy paper</em> “<em>Statement of Practice 1 (2001): treatment of Investment Managers and their overseas clients</em>”, sito web www.gov.uk, 1° febbraio 2001, scopo del presente istituto è quello di “<em>enables non-resident to appoint UK based investment manager without the risk of UK taxation and is one of the UK’s continuing attractions for investment managers</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> La proposta di legge allora pervenuta alla Camera dei deputati, in seguito mai approvata, si proponeva di completare la disciplina di quelli che venivano allora definiti come i “neo-residenti”, con riguardo alle conseguenze fiscali connesse al settore dell’<em>asset management</em>, e, nello specifico, era tesa a render certa, al ricorrere di determinate condizioni, la non configurabilità di una stabile organizzazione in Italia in capo al veicolo di investimento estero (in altre parole, un <em>safe harbour</em>). Come risulta agli atti parlamentari, infatti, il testo della proposta di legge del 2019 aveva la finalità di conferire maggiore certezza “<em>sulle conseguenze fiscali connesse ai fondi di investimento (e, quindi, ai relativi investitori esteri) derivanti dal fatto che, nel territorio italiano, agiscono per loro conto i gestori degli investimenti (asset manager), in ipotesi, operanti tramite persone fisiche “neo residenti” (investment manager)</em>”, e ancora, “<em>In assenza di tale misura, gli asset manager […] dovrebbero, di volta in volta e caso per caso, valutare se la loro attività sia idonea a generare, in capo alla struttura di investimento (e quindi al fondo e alle sue controllate e, in ultima analisi, in capo agli investitori) un rischio di stabile organizzazione che comporterebbe in Italia un più elevato livello di tassazione del fondo estero. Tale rischio, e quindi l’incertezza che ne deriva, potrebbe avere effetti fortemente deterrenti sulla decisione di localizzazione in Italia degli asset manager, dei loro dipendenti e dei collaboratori</em>”. Talché dal tenore della relazione introduttiva del testo proposto nel 2019, sembrava che l’intenzione del legislatore fosse quella di salvaguardare dal rischio di configurazione di una stabile organizzazione la pluralità dei soggetti che costituiscono l’intera struttura operativa del fondo di investimento. Nella stessa sede, il legislatore faceva salva la possibilità di tassare comunque in Italia il reddito d’impresa derivante dall’attività di gestione del fondo laddove esso stesso avrebbe potuto essere qualificato, per l’appunto, quale reddito d’impresa (atteso che, come è noto, i fondi di investimento generalmente non realizzano redditi d’impresa), ricondotto a delle attività ivi svolte, e in ogni caso in presenza di tutti gli elementi costitutivi richiesti dalla normativa domestica e dalle convenzioni.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Non del tutto comprensibile sembra essere infatti il requisito (non presente nelle omologhe discipline straniere) richiesto dalla nuova disposizione – peraltro <em>in concorrenza</em> con quello della partecipazione ai risultati economici –&nbsp;della estraneità degli <em>asset manager</em> dalle cariche ed organi di amministrazione del veicolo di investimento estero e relative controllate. Ad accezione, ad esempio, di talune strutture di investimento o di <em>family office</em> particolari e più ristrette (per le quali la disposizione restrittiva in commento potrebbe avere forse una qualche logica, nel contesto), è infatti tipico dell’<em>industry</em> dei fondi di investimento strutturati che i gestori (indipendenti) possano, o per forza di cose debbano, sedere nei <em>board </em>dei veicoli e delle società <em>target</em> possedute dal veicolo di investimento. Salvo auspicate modifiche normative, o a meno che in via interpretativa si escludano dal concetto di “controllate” le società <em>target</em> in ossequio alla <em>ratio</em> agevolativa del provvedimento, allora, per escludere la ipotesi di stabile organizzazione in queste ultime fattispecie, dovrà farsi riferimento ad una lettura ragionata/complessiva dell’art. 162 come già vigente prima delle modifiche.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 23 maggio 2017 ha chiarito che, ai sensi dell’articolo 24-<em>bis</em>, comma 1 del TUIR, l’opzione per il regime dei “neo-residenti” consente di tassare mediante imposta sostitutiva nella misura di 100.000 euro (25.000 euro per i familiari “trainati” dal contribuente principale) per ciascun periodo d’imposta in cui è valida l’opzione i redditi di fonte estera individuati secondo i criteri territoriali di cui all’articolo 165, comma 2 del TUIR, vale a dire la norma che disciplina il credito di imposta per le imposte assolte all’estero. Tale norma, a sua volta, dispone che “<em>I redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato</em>”. L’ordinamento accoglie, pertanto, il cosiddetto criterio della lettura “a specchio”, secondo cui i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base dei medesimi criteri di collegamento enunciati dall’articolo 23 del TUIR per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato. Si ricorda giusto <em>a latere </em>che con risoluzione n. 12/E&nbsp; del 18 febbraio 2021 l’Agenzia delle entrate è intervenuta con propria interpretazione circa i servizi di investimento finanziari e di consulenza, personalizzati e dedicati alla gestione del patrimonio del cliente neo-residente.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Di&nbsp; rilevanza nel settore del <em>private equity</em> la apposita disciplina fiscale dei proventi derivanti dall’investimento effettuato nei fondi gestiti da parte di <em>manager</em> e gestori tramite strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali “rafforzati” (c.d. “<em>carried interest</em>”). I “<em>carried interest</em>”, o proventi da diritti patrimoniali “rafforzati”, costituiscono una forma di remunerazione da parte dei fondi di investimento spettante agli amministratori e ai dipendenti interessati a titolo di compenso per l’attività di gestione del fondo stesso, che si sostanzia in una partecipazione agli utili proporzionalmente maggiore rispetto a quella generalmente riconosciuta alla pluralità degli investitori. Al verificarsi di determinate condizioni, tali proventi da diritti patrimoniali “rafforzati” sono qualificati come una forma di remunerazione della partecipazione al capitale di rischio, di natura finanziaria anziché di lavoro. L’introduzione dell’istituto in parola nel nostro Paese ha costituito un intervento particolarmente atteso dagli operatori del mercato della gestione collettiva del risparmio, considerato che mentre i redditi da lavoro dipendente o assimilato sono soggetti a tassazione ordinaria progressiva (con aliquote progressive per scaglioni dal 23% al 43% oltre alle eventuali addizionali), i proventi finanziari godono di una tassazione sostitutiva del 26%.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> I benefici previsti dal regime degli “impatriati” si applicano per altri cinque periodi d’imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico e a quelli che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti. Per il periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione dell’imponibile per il 50% del loro ammontare ovvero per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, aveva già fornito chiarimenti interpretativi in merito all’applicabilità del regime agevolativo in parola in caso di datore di lavoro non residente, specificando che “<em>[…] in presenza di tutti i requisiti previsti dalla norma agevolativa in commento, possono accedere all’agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività̀ di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti). […] Il lavoratore impatriato, peraltro, potrebbe configurare una stabile organizzazione nel territorio dello Stato del datore di lavoro non residente, ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni conclusa dall’Italia, ove esistente, o ai sensi dell’articolo 162 del TUIR</em>”.&nbsp;]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 11 Jan 2023 03:06:46 +0100</pubDate>
                        <title>Crisi Ucraina | Le misure sanzionatorie (aggiornamento al 10 gennaio 2023)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/crisi-ucraina-le-misure-sanzionatorie-aggiornamento-2</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il presente memorandum non ha pretesa di esaustività ed ha il solo scopo di fornire una panoramica preliminare in merito alle sanzioni imposte e in via di imposizione nei confronti della Russia, con particolare focus sulle sanzioni adottate dall’Unione Europea e da alcuni altri paesi.</em><em>Il presente memorandum non dovrà essere inteso quale&nbsp;</em><em>parere legale. Per la verifica circa l’applicabilità delle singole sanzioni ad una fattispecie specifica, andrà effettuata una analisi ad hoc.</em><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2023/01/20230110_Memo-Russia_Short_IT61.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere il documento integrale</a>&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;<a href="mailto:lorena.possagno@advant-nctm.com">Lorena Possagno</a>,&nbsp;<a href="mailto:jacopo.stefanini@advant-nctm.com">Jacopo Stefanini</a>&nbsp;e&nbsp;<a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 19 Dec 2022 03:09:48 +0100</pubDate>
                        <title>La nuova decisione di adeguatezza per semplificare il trasferimento dati verso gli USA</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-nuova-decisione-di-adeguatezza-per-semplificare-il-trasferimento-dati-verso-gli-usa</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Con la nuova decisione di adeguatezza della Commissione europea il trasferimento di dati personali verso gli USA sarà presto oggetto di notevoli e importanti sviluppi. </em>Come nelle migliori serie Netflix , partiamo da un breve riassunto delle puntate precedenti. Tutto iniziò con il primo “<strong>caso Schrems</strong>”, dal nome dell’attivista privacy austriaco Maximilian Schrems. Con sentenza del 6 ottobre 2015, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”), criticando il fatto che il l’accordo sul trasferimento dei dati tra UE e USA all’epoca vigente (c.d. “Safe Harbour”) consentiva di derogare il GDPR per motivi di interesse pubblico come la sicurezza nazionale, ha dichiarato l’illegittimità della Decisione 520/2000/CE della Commissione europea che certificava l’adeguatezza del sistema statunitense in materia di trasferimento di dati personali.Nel tentativo di ovviare alle problematiche richiamate, è stato adottato un secondo accordo (“Privacy Shield”). Tuttavia, in seguito alla pronuncia del 16 luglio 2020 della CGUE nel c.d. <strong>caso “Schrems II</strong>”, anche quest’ultimo accordo è stato invalidato in quanto non coerente con i principi cardine del GDPR. In particolare, la CGUE ha posto l’attenzione sulla violazione del principio di proporzionalità e minimizzazione dei dati dal momento che le autorità pubbliche statunitensi erano legittimate ad eccedere e trattare i dati personali trasferiti senza limitazioni a quanto strettamente necessario per le ragioni di sicurezza.La CGUE, pur confermando la legittimità della decisione 2010/87/CE sulle&nbsp;<em>standard contractual clauses</em>&nbsp;(SCC), ha richiesto agli esportatori e importatori di dati personali che intendono avvalersi delle SCC di valutare, prima del trasferimento, se l’importatore sia in grado di rispettare, sulla base della legislazione applicabile e delle circostanze che caratterizzano il trasferimento nel caso concreto, gli impegni che assume con le SCC. La CGUE richiede, inoltre, di introdurre, se necessario, “garanzie aggiuntive”, “misure supplementari” e “meccanismi efficaci” che rendano il livello di protezione dei dati negli Stati Uniti equivalente a quello garantito nell’Unione Europea (c.d. valutazione d’impatto sul trasferimento o&nbsp;<em>transfer impact assessment</em>).Il vuoto normativo creatosi in seguito alla dichiarazione di invalidità del Privacy Shield ha causato un’incertezza giuridica rilevante. Attualmente, infatti, molteplici sono le problematiche di compliance con il GDPR e la disciplina privacy che impattano le attività degli operatori economici.Per dare seguito alle indicazioni contenute nella decisione “Schrems II”, la Commissione europea e il Governo degli Stati Uniti hanno iniziato a negoziare un nuovo accordo (il c.d. “<strong><em>Trans-Atlantic Data Privacy Framework</em></strong><em>”). </em>Il 25 marzo 2022 la Presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen e il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden hanno raggiunto un accordo di principio, a cui è seguita, il 7 ottobre 2022, l’emanazione da parte del Presidente degli Stati Uniti di un <strong><em>Executive Order</em></strong> che ha dato attuazione agli impegni assunti nell’accordo di principio di marzo.In particolare, l’<em>executive order, </em>al fine di solidificare il sistema delle garanzie <em>data privacy</em> per i cittadini UE i cui dati vengono trasferiti negli Stati Uniti, prescrive: (i) garanzie vincolanti volte a limitare ai casi di stretta necessità e nel rispetto del principio di proporzionalità l’accesso ai dati personali; (ii) un rigido controllo sulle attività dei servizi di <em>intelligence</em> USA per garantire il rispetto delle limitazioni previste per le attività di sorveglianza; (iii) l’istituzione di una nuova “<em>Data Protection Review Court</em>” competente a giudicare sui reclami proposti in merito all’accesso ai dati personali da parte della autorità di sicurezza statunitense; (iv) conseguente revisione delle rispettive <em>policy</em> e procedure interne per l’implementazione delle misure <em>de quibus</em>. Come riferito nella stessa scheda informativa di accompagnamento dell’Executive Order, “<em>i flussi di dati transatlantici sono fondamentali per le relazioni economiche UE-USA, che valgono 7.100 miliardi di dollari</em>”. In detto documento, il Presidente Joe Biden aggiunge che “<em>le aziende statunitensi e dell’UE, grandi e piccole, in tutti i settori dell’economia, fanno affidamento sui flussi di dati transfrontalieri per partecipare all’economia digitale ed espandere le opportunità economiche. Il Data Privacy Framework UE-USA rappresenta il culmine di uno sforzo congiunto degli Stati Uniti e della Commissione europea per ripristinare la&nbsp;fiducia e la stabilità dei flussi&nbsp;di dati transatlantici e riflette la forza delle relazioni UE-USA basate su valori condivisi</em>.”Successivamente all’emanazione dell’ordine esecutivo e dei relativi regolamenti, la Commissione europea ha avviato la procedura per l’adozione della relativa&nbsp;<strong>decisione di adeguatezza</strong>, la cui proposta è stata resa pubblica il 13 dicembre scorso (<a href="https://commission.europa.eu/document/e5a39b3c-6e7c-4c89-9dc7-016d719e3d12_en" target="_blank" rel="noreferrer">https://commission.europa.eu/document/e5a39b3c-6e7c-4c89-9dc7-016d719e3d12_en</a>). Ai sensi dell’art. 45 GDPR, la decisione di adeguatezza rappresenta uno degli strumenti per il trasferimento di dati personali verso un paese terzo senza la necessaria richiesta di preventive autorizzazioni in tal senso. La bozza in questione rappresenta il risultato di una delicata operazione di bilanciamento tra il rispetto dei principi fatti propri dalla normativa europea in materia di protezione dei dati personali e i poteri di sorveglianza degli Stati Uniti.Nelle premesse della bozza di decisione di adeguatezza viene previsto che il trasferimento di dati personali sia lecito <em>sic et sempliciter</em> previa una valutazione circa l’assimilabilità del livello di protezione garantito dalle rispettive normative. Pertanto, non è richiesta una identità <em>tout court</em> delle norme europee a condizione che l’apparato normativo del paese terzo in materia si dimostri, nel concreto, efficace per garantire un livello di protezione adeguato.Altro elemento innovativo che dimostra l’impegno a voler dare seguito alle doglianze rilevate nelle pronunce della CGUE è rappresentato dall’istituzione di uno specifico meccanismo di ricorso indipendente e imparziale per la risoluzione dei reclami dei cittadini europei.La Commissione europea, in seguito alle modifiche introdotte dall’<em>executive order</em>, ha affermato che sussistono gli estremi per garantire il rispetto degli elementi di sostanziale equivalenza delle tutele e dei principi previsti nel GDPR. Una volta completata la procedura di adozione, che include anche un parere del Comitato europeo per la protezione dei dati (“EDPB”), la decisione di adeguatezza diverrà definitiva. Considerando le recenti evoluzioni, è verosimile attendersi a stretto giro sviluppi rilevanti.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:marco.cappa@advant-nctm.com">Marco Cappa</a> e <a href="mailto:matteo.cali@advant-nctm.com">Matteo Calì</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 09 Dec 2022 03:25:10 +0100</pubDate>
                        <title>Mar e mercati di crescita per PMI: pubblicato regolamento UE sul contratto di liquidità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/mar-e-mercati-di-crescita-per-pmi-pubblicato-regolamento-ue-sul-contratto-di-liquidita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 18 ottobre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il regolamento delegato (UE) 1959/2022 adottato dalla Commissione europea lo scorso 13 luglio 2022 (“<strong>Regolamento</strong>”) ed entrato in vigore dal ventunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione (9 novembre 2022). Tale regolamento va ad integrare il regolamento (UE) 596/2014 relativo agli abusi di mercato (“<strong>MAR”</strong>) con norme tecniche di regolamentazione (“<em>Regulatory Technical Standards” </em>o “<strong>RTS”</strong>) al fine di offrire agli emittenti in un mercato di crescita per PMI un modello di contratto di liquidità.L’intervento normativo della Commissione europea dà attuazione all’art. 13, paragrafi 12 e 13, MAR (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>) sulle prassi di mercato ammesse, introdotti dal regolamento (UE) 2115/2019 (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>). In particolare, il paragrafo 12 dell’art. 13 consente agli emittenti di un mercato di crescita per le PMI di stipulare un contratto di liquidità per le loro azioni, a condizione che tali contratti siano conformi alle condizioni di cui all’art. 13, par. 2, del medesimo regolamento (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>). Il paragrafo 13 dello stesso articolo affida all’ESMA, il compito di elaborare un modello contrattuale da adottare ai fini della stipula dei suddetti contratti di liquidità.L’ESMA, in data 6 maggio 2020, ha pubblicato un documento di consultazione (“<em>Consultation Paper</em>” o “<strong>CP</strong>”) (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>) e, al termine della consultazione (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>), ha presentato la propria proposta sul progetto di RTS sui contratti di liquidità, in particolare, con riferimento all’apertura di un conto di liquidità, alla fissazione di limiti sulle risorse assegnate al contratto di liquidità, al tema dell’indipendenza del fornitore di liquidità, ai limiti all’attività di negoziazione del fornitore di liquidità e agli obblighi ricadenti su di lui, alla remunerazione del fornitore di liquidità e, infine, al tema della trasparenza dei contratti di liquidità nei confronti del mercato. (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>)Come esplicitato nel documento di consultazione dell’ESMA, l'intento legislativo è di stabilire un modello uniforme per gli emittenti operanti in tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che tale Stato membro abbia o meno già adottato una prassi di mercato sui contratti di liquidità. Ne consegue che il quadro dell'Unione europea sui contratti di liquidità coesisterà con le prassi di mercato nazionali già esistenti o future (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>).Tenuto conto di ciò, il regolamento delegato (UE) 1959/2022, che si compone di due soli articoli, sviluppa un modello contrattuale, in allegato allo stesso, che recepisce sostanzialmente il progetto di norme tecniche di regolamentazione, presentato dall’ESMA alla Commissione ovvero riprende il modello contrattuale allegato allo stesso CP. Tale modello contrattuale, in particolare, si caratterizza per la presenza di alcuni elementi minimi, i quali dovrebbero essere presenti in tutti i contratti di liquidità al fine di garantire il rispetto delle condizioni di cui al par. 2 dell’art. 13, MAR. Tuttavia, alle parti è consentito integrare il contratto con alcune clausole aggiuntive, in base al proprio caso specifico, in virtù del rispetto del principio di libertà contrattuale (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>).In conformità alle proposte dell’ESMA, il Regolamento prevede siano fissati dei limiti sui volumi, sui prezzi e sulle risorse affinché quest’ultime siano assegnate al contratto di liquidità in maniera proporzionale agli obiettivi di cui all’art. 13, paragrafo 2 del regolamento (UE) 596/2014 (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>). Così disponendo, si evidenzia come la Commissione non abbia accolto la proposta indicata nell’ambito dei lavori del <em>Technical Expert Stakeholder Group (TESG) on SMEs</em> e rappresentata nel <em>Final Report “Empowering EU Capital Markets For SMEs – Making listing cool again”</em> (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>), che suggerisce di lasciare maggiore spazio negoziale alle parti con riferimento alla misura dei prezzi degli ordini di acquisto e vendita e dei volumi giornalieri (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>).Per l’Italia non si tratta di una novità di gran rilievo tenuto conto della prassi di mercato n. 1 CONSOB (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>) che già regolamenta l’attività di sostegno alla liquidità in maniera analoga al contratto di liquidità in essere.Inoltre, la regolamentazione UE mira a garantire l’integrità e il regolare funzionamento dei mercati di crescita per le PMI, attraverso l’indipendenza del fornitore di liquidità dall’emittente e dalle decisioni di altre funzioni, interne allo stesso intermediario, impegnate in attività di negoziazione sulla stessa azione o su strumenti finanziari il cui valore o prezzo dipende dal valore o prezzo dell’azione in questione, e attraverso la fissazione di un limite alla parte variabile della sua remunerazione (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13"><sup>[13]</sup></a>).Infine, sempre al fine di garantire l’integrità del mercato, ed anche la tutela degli investitori, la Commissione ha ritenuto opportuno prevedere, all’interno dei contratti di liquidità, taluni obblighi di trasparenza da far ricadere in capo all’emittente, lungo l’intera fase di fornitura di liquidità, consistenti nella pubblicazione sul proprio sito <em>web </em>di informazioni utili per consentire agli altri partecipanti al mercato di prendere una decisione consapevole sulle azioni oggetto del contratto di liquidità (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>).&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:lukas.plattner@advant-nctm.com">Lukas Plattner</a> e <a href="mailto:alessandra.gisonna@advant-nctm.com">Alessandra Gisonna</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">News e approfondimenti</a>(<sup>[1]</sup>) <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Art. 13, paragrafo 12: “<em>Fatte salve le prassi di mercato ammesse conformemente ai para­grafi da 1 a 11 del presente articolo, gli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI possono stipulare un contratto di liquidità per le loro azioni se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) &nbsp;i termini e le condizioni del contratto di liquidità sono conformi ai criteri stabiliti al paragrafo 2 del presente articolo e nel regolamento delegato (UE) 2016/908 della Commissione; b) &nbsp;il contratto di liquidità è redatto conformemente al modello dell’Unione di cui al paragrafo 13 del presente articolo; c) &nbsp;il fornitore di liquidità è debitamente autorizzato dall’autorità com­petente in conformità della direttiva 2014/65/UE ed è registrato come membro del mercato presso il gestore del mercato o l’impresa di investimento che gestisce il mercato di crescita per le PMI; d) &nbsp;il gestore del mercato o l’impresa di investimento che gestisce il mercato di crescita per le PMI conferma per iscritto all’emittente di aver ricevuto una copia del contratto di liquidità e di accettarne i termini e le condizioni. </em><em>L’emittente di cui al primo comma del presente paragrafo deve essere in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, che le condizioni in base alle quali il contratto è stato concluso sono soddisfatte su base continuativa. Detto emittente e il gestore del mercato o l’impresa di investimento che gestisce il mercato di crescita per le PMI trasmettono alle pertinenti autorità competenti che lo richiedano una copia del contratto di liqui­dità”.</em>Art. 13, paragrafo 13: <em>“L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per redigere il modello contrattuale da utilizzare ai fini della stipula del contratto di liquidità in conformità del paragrafo 12, al fine di garantire il rispetto dei criteri enunciati al paragrafo 2, anche per quanto riguarda la trasparenza rispetto al mercato e lo svolgimento dell’attività di fornitura di liquidità”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">News e approfondimenti</a>(<sup>[2]</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il regolamento (UE) 2115/2019 sulla promozione del ricorso ai mercati in crescita delle PMI, oltre ad apportare delle modifiche alla MAR, specifica, nel considerando 8, che all’ESMA è affidato il compito di sottoporre alla Commissione europea un progetto di norme tecniche di regolamentazione (“<em>Regulatory Technical Standards</em>”) al fine di addivenire ad un modello di contratto di liquidità da rendere disponibile ai suddetti emittenti.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">News e approfondimenti</a>(<sup>[3]</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In relazione al paragrafo 12 dell’art. 13, MAR, si evidenzia come la Commissione non abbia accolto la proposta indicata nell’ambito dei lavori del <em>Technical Expert Stakeholder Group (TESG) on SMEs</em> e rappresentata nel <em>Final Report “Empowering EU Capital Markets For SMEs – Making listing cool again”</em>, nello specifico a pagina 83: “<em>Amend MAR article 13, paragraph 12, point d, so that market operators or investment firms operating SGMs do not have to agree to the issuers and liquidity provider terms and conditions of their contracts</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">News e approfondimenti</a>(<sup>[4]</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tale documento è consultabile al seguente link: <a href="https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-2061_mifid_ii_consultation_paper_on_sme_gms_under_mifid_ii_and_mar.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-2061_mifid_ii_consultation_paper_on_sme_gms_under_mifid_ii_and_mar.pdf</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">News e approfondimenti</a>(<sup>[5]</sup>)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L’ESMA ha ricevuto 25 risposte a tale documento di consultazione, di cui una confidenziale.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">News e approfondimenti</a>(<sup>[6]</sup>)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In data 27 ottobre 2020, l’ESMA ha pubblicato un <em>Final Report</em> sugli emendamenti della MAR apportati dal regolamento (UE) 2115/2019 consultabile al seguente link: <a href="https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-3581_final_report_on_sme_gms_rts-its_under_mar_0.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-3581_final_report_on_sme_gms_rts-its_under_mar_0.pdf</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">News e approfondimenti</a>(<sup>[7]</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si veda il punto 87 del paragrafo 5.2: “<em>The legislative intent behind the EU framework for liquidity contracts is to establish a template that issuers can use in all Member States, regardless of whether that member state has an established AMP on liquidity contracts that would permit these contracts to operate under a ‘safe harbour’. Hence, the Union framework on liquidity contracts will coexist with existing or future national AMPs on liquidity contracts</em>”. (<em>Consultation Paper</em> del 6 maggio 2020, p. 29)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">News e approfondimenti</a>(<sup>[8]</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il rispetto delle suddette condizioni di cui all’art. 13, par. 2, MAR - viene ricordato nel primo considerando del Regolamento - comporta, a sua volta, che i contratti abbiano un elevato livello di garanzie del gioco delle forze di mercato e della corretta interazione tra offerta e domanda, un impatto positivo sulla liquidità e sull’efficienza del mercato e che non vi siano rischi per l’integrità dei mercati connessi.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">News e approfondimenti</a>(<sup>[9]</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si veda il considerando da 2 a 6 del Regolamento.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">News e approfondimenti</a>(<sup>[10]</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si veda il <em>Final Report “Empowering EU Capital Markets For SMEs – Making listing cool again”</em>, maggio 2021, p. 83: “<em>In addition, ESMA should modify its proposed draft RTS on Liquidity Contracts reflecting the MAR article 13 requirement by deleting paragraph 2 of Article 2 and setting limits and boundaries on certain aspects of the liquidity contracts (i.e. limits on resources and volumes, trading during periodic auctions and restrictions on large orders) which only limit the overall freedom to design agreements that would best suit the parties in a specific case</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">News e approfondimenti</a>(<sup>11</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si veda il <em>Final Report “Empowering EU Capital Markets For SMEs – Making listing cool again”</em>, maggio 2021, pp. 80-81, in cui il TESG rileva la necessità di lasciare maggiore spazio negoziale alle parti rispetto alla determinazione di prezzi e volumi, in quanto dei parametri prefissati mal si conciliano con l’esigenza di avere un quadro adattabile alla dimensione della capitalizzazione dell’emittente, nonché alla liquidità dei propri strumenti e alle caratteristiche del mercato. Con riferimento alle risposte date in sede di consultazione dell’ESMA su SGMs, si veda il <em>Final Report on the amendments to the Market Abuse Regulation for the promotion of the use of SME Growth Markets </em>del 27 ottobre 2020, p. 10.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">News e approfondimenti</a>(<sup>12</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Delibera CONSOB 2138/2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">News e approfondimenti</a>(<sup>[13]</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si veda il considerando 8 e 9 del Regolamento. Con particolare riferimento alla remunerazione del fornitore di liquidità, il <em>Consultation Paper</em> dell’ESMA sul punto recita: “<em>ESMA considers that a 15% threshold would strike the right balance between providing an incentive to the liquidity provider and avoiding that his independence is impaired. The remaining (85% or more) remuneration should hence be a fixed amount</em>”. L’art. 3.4 del modello contrattuale allegato al Regolamento riprende esattamente quanto previsto dal CP e dal modello ad esso allegato. (<em>Consultation Paper</em> del 6 maggio 2020, p. 36)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">News e approfondimenti</a>(<sup>[14]</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si veda il considerando 10 del Regolamento, nonché il paragrafo 3 del modello contrattuale allegato allo stesso relativamente agli “Obblighi dell’emittente”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-4864</guid>
                        <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 07:59:25 +0100</pubDate>
                        <title>Prenotazione unica di volo diviso in diversi segmenti: quale è il luogo di esecuzione della prestazione dedotta in giudizio?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/prenotazione-unica-di-volo-diviso-in-diversi-segmenti-quale-e-il-luogo-di-esecuzione-della-prestazione-dedotta-in-giudizio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con la sentenza resa il 3 febbraio 2022 nella Causa n. C-20/21<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (la “<strong><em>Corte</em></strong>”) si è nuovamente pronunciata in merito all’individuazione del “<em>luogo di esecuzione</em>” della prestazione nel caso di prenotazione unica di un volo diviso in diversi segmenti.Il perimetro normativo di riferimento è rappresentato dall’articolo 7, punto 1, lettera B), secondo trattino<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a><strong>,</strong> del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, riguardante la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale per la domanda di compensazione pecuniaria proposta sulla base del Regolamento (CE) n. 261/2004.Ai sensi della richiamata norma, la competenza giurisdizionale, nel caso di prestazione di servizi, va individuata in relazione allo Stato Membro nel quale i servizi sono stati, o avrebbero dovuto essere, prestati.Ci si interroga, dunque, se i singoli segmenti di volo - che coinvolgano diversi Stati Membri - possano essere considerati come “<em>luogo della prestazione</em>”, così da rendere possibile la presentazione di ricorsi anche presso l’autorità giudiziaria del luogo ove si è effettuato lo scalo intermedio o, diversamente, se debbano ritenersi competenti esclusivamente i giudici del luogo di partenza e di destinazione finale.Come evidente, trattasi di fattispecie ricorrenti e molto frequenti nel trasporto aereo internazionale di persone e merci.Detta problematica era già stata affrontata in passato quando, nella causa C-606/19<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, la Corte era stata chiamata a pronunciarsi su una controversia che traeva origine dal procedimento principale instaurato da due passeggeri, i quali avevano effettuato un’unica prenotazione comprendente tre segmenti di viaggio: (<em>i</em>) un volo che collegava Amburgo (Germania) a Londra (Regno Unito), operato dalla compagnia aerea British Airways; (ii) un volo di collegamento tra Londra e Madrid (Spagna); ed (<em>iii</em>) un ultimo volo tra Madrid e San Sebastian (Spagna); queste ultime due tratte operate dalla compagnia aerea Iberia.Poiché l’ultima tratta svoltasi, come detto, interamente nel territorio spagnolo era stata cancellata in assenza di adeguato preavviso, i passeggeri avevano adito il Tribunale circoscrizionale di Amburgo (Germania), che - dubitando della propria competenza a decidere, in quanto Tribunale astrattamente individuato sulla base del luogo di partenza del primo segmento di volo – aveva rimesso la questione alla Corte.La Corte, investita della controversia, con ordinanza del 13 febbraio 2020, aveva precisato che “<em>il «luogo di esecuzione» […] nel caso di un volo caratterizzato da un’unica prenotazione confermata per l’intero tragitto e suddiviso in più segmenti, può essere costituito dal luogo di partenza del primo segmento di volo, qualora il trasporto su tali segmenti di volo sia effettuato da due distinti vettori aerei e il ricorso per compensazione pecuniaria […] tragga origine dalla cancellazione dell’ultimo segmento di volo e sia diretto contro il vettore aereo incaricato di quest’ultimo segmento</em>”, confermando, così, la competenza a decidere del Tribunale rimettente.La predetta impostazione è stata nuovamente ribadita nella Sentenza del 3 febbraio 2022 nella Causa n. C-20/21, qui in commento, aggiungendo nuovi elementi interpretativi.La vicenda in esame trae origine da una prenotazione unica presso la compagnia aerea Lufthansa AG per un volo da Varsavia (Polonia) a Malé (Maldive), con coincidenza a Francoforte (Germania), effettuata da alcuni passeggeri<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.A causa di un decollo tardivo del volo relativo alla prima tratta, i passeggeri atterravano in ritardo a Francoforte, perdendo così il volo di coincidenza per Malé e raggiungendo la destinazione finale con un ritardo superiore alle quattro ore.Pertanto, i passeggeri si rivolgevano all’Amtsgericht Frankfurt (Tribunale circoscrizionale di Francoforte), al fine di ottenere il risarcimento del danno sulla base dell’art. 7 del regolamento n. 261/2004.Con sentenza del 29 aprile 2020, il predetto giudice, viste le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012, così come interpretate dalla Corte, si riteneva non competente a conoscere della controversia, dal momento che né il luogo di partenza (Varsavia - Polonia), né quello di arrivo del volo (Malè - Maldive), erano situati nell’interno della propria giurisdizione.Detta sentenza veniva impugnata dinanzi al giudice del rinvio, il Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land di Francoforte), che ha quindi investito la Corte della questione, sostenendo di potersi ritenere competente esclusivamente qualora il luogo di arrivo del primo segmento del volo di cui trattasi, ossia Francoforte, potesse essere qualificato come «<em>luogo di esecuzione</em>» dell’obbligazione derivante dal contratto di trasporto in discussione.La Corte, a fronte di tale richiesta, ha aggiunto un importante tassello all’evoluzione interpretativa dell’art. 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (UE) n. 1215/2012, sostenendo che, ai sensi della disposizione in esame, il luogo di esecuzione “<em>deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un volo caratterizzato da una prenotazione unica, confermata per l’intero tragitto, e diviso in due o più segmenti di volo nei quali il trasporto è effettuato da vettori aerei distinti, quando un ricorso per compensazione pecuniaria, proposto sulla base del regolamento n. 261/2004, trae origine unicamente da un ritardo nel primo segmento di volo causato da un decollo tardivo ed è diretto nei confronti del vettore aereo incaricato di effettuare detto primo segmento di volo, il luogo d’arrivo di tale segmento non può essere qualificato come «luogo di esecuzione» ai sensi della disposizione richiamata</em>”.In particolare, ritiene la Corte che, nel caso di specie, in assenza di elementi che possano giustificare, ai fini dell’economia processuale, l’esistenza di un legame sufficiente di prossimità tra i fatti della controversia e la competenza del giudice del luogo dello scalo, il «<em>luogo di esecuzione</em>», ai sensi dell’articolo 7, punto 1, secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 deve individuarsi <u>nel luogo di partenza del primo segmento di volo</u>, in quanto uno dei luoghi di prestazione principale dei servizi oggetto del contratto di trasporto aereo di cui trattasi.&nbsp;</p><p class="p1"><em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:filippo.dipeio@advant-nctm.com">Filippo Di Peio</a>.</em></p>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Per il testo completo della sentenza: <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62021CJ0020&amp;qid=1650809885468" target="_blank" rel="noreferrer">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62021CJ0020&amp;qid=1650809885468</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> L’articolo in questione prevede che “<em>Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: a) in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio</em>; <em>b) ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è: </em>[…]<em> nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Per il testo completo della sentenza: <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62019CO0606&amp;qid=1649873181751" target="_blank" rel="noreferrer">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62019CO0606&amp;qid=1649873181751</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> In particolare: la tratta Varsavia-Francoforte era operata da LOT Polish Airlines, mentre la tratta Francoforte-Malè da Lufthansa AG.]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 07:51:12 +0100</pubDate>
                        <title>Novità in ambito trasporti: dalla riforma del contratto di spedizione ai limiti di responsabilità nei trasporti multimodali, dalla clausola di “fuel surcharge” all’esonero dal pagamento del contributo ART per le imprese di autotrasporto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/novita-in-ambito-trasporti-dalla-riforma-del-contratto-di-spedizione-ai-limiti-di-responsabilita-nei-trasporti-multimodali-dalla-clausola-di-fuel-surcharge-allesonero-dal</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>All’inizio di quest’anno si sono registrati diversi interventi del legislatore in materia di trasporti.L’intervento evidentemente più significativo ha avuto ad oggetto il contratto di spedizione, la cui disciplina codicistica è stata in parte riformata (tale riforma, come vedremo, ha toccato anche l'art. 1696 del Codice Civile in tema di limitazione della responsabilità vettoriale, introducendo un limite specifico per i trasporti multimodali).Ci sono stati poi anche due ulteriori interventi, per quanto di contenuto molto più limitato e specifico, che meritano di essere segnalati. Ci riferiamo alla previsione di una clausola di “<em>fuel surcharge</em>“ a beneficio dei &nbsp;vettori &nbsp;nel Decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022 ed all’esonero dal pagamento del contributo ART, per il 2022, per le imprese di autotrasporto.Vediamo più da vicino queste novità.<strong><u>1) La riforma del contratto di spedizione ed il nuovo limite di responsabilità nei trasporti multimodali</u></strong>La Legge n. 233 del 29 dicembre 2021 (in vigore dal 1° gennaio 2022) ha riformato la disciplina codicistica &nbsp;relativa al contratto di spedizione, anche se in maniera non particolarmente incisiva, posto che il legislatore parrebbe essersi sostanzialmente limitato a formalizzare prassi che già era dato riscontrare nella realtà operativa.Vediamo in estrema sintesi le norme relative al&nbsp; contratto di spedizione che sono state oggetto di modifica.</p><ul> <li>Articolo 1737 c.c.: la norma in precedenza riconosceva formalmente allo spedizioniere la sola facoltà di concludere contratti di trasporto per conto, ma non in nome del mandante. Ora, a seguito della riforma, la norma prevede espressamente che lo spedizioniere possa concludere i contratti di trasporto anche in nome del mandante (con produzione degli effetti direttamente in capo a quest’ultimo). Ciò, anche ove il contratto di spedizione abbia ad oggetto non uno ma una pluralità di trasporti;</li> <li>articolo 1739 c.c.: oltre alla sostituzione del termine “<em>committente</em>” con “<em>mandante</em>” (volta a rafforzare il parallelismo tra le figure) si è previsto, con mera modifica terminologica, come lo spedizioniere non abbia l’obbligo di provvedere all’assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante (si elimina il precedente riferimento agli usi). E’ stata inoltre abrogata la disposizione per cui “<em>i premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario</em>”. Ciò, fermo restando l’obbligo di rendicontazione in capo allo spedizioniere, secondo lo schema classico del mandato.</li> <li>articolo 2761 c.c.: è stato formalizzato come anche lo spedizioniere possa esercitare il diritto di ritenzione, anche su beni (che si trovino presso di lui) oggetto di un trasporto/spedizione diversi da quello per cui il credito è sorto (purché entrambi i trasporti costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative). Inoltre, in caso di pagamento dei diritti doganali, è stato riconosciuto allo spedizioniere il diritto di rivalersi in via privilegiata sui beni mobili del mandante;</li> <li>articolo 1696 c.c.: la norma prevedeva un limite generale di responsabilità riferito ai soli trasporti terrestri nazionali ed internazionali, che è rimasto invariato<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>. Con la riforma, però, si è anche introdotto uno specifico limite di responsabilità in caso di trasporti multimodali, pari a <em>(i) </em>1 euro per ogni kg di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali; <em>(ii)</em> 3 euro per ogni kg di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali. Si è stabilito, peraltro, che per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari si applicano i limiti di responsabilità “<em>previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili</em>”, purchè ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità̀ del vettore. Resta ferma la regola per cui i limiti alla responsabilità non si applicano in ipotesi di dolo o colpa grave del vettore;</li> <li>articolo 1741 c.c.: la norma definiva, e definisce, la figura dello spedizioniere-vettore, vale a dire lo spedizioniere che si obbliga anche ad eseguire il trasporto, assumendo diritti ed obblighi del vettore. La riforma ha operato un rinvio all’articolo 1696 c.c. per formalizzare la possibilità dello spedizioniere-vettore di avvalersi dei limiti risarcitori che l’articolo 1696 del Codice Civile riconosce ai vettori.</li></ul><p>&nbsp;<strong><u>2) La nuova clausola di “<em>fuel surcharge</em>”</u></strong>Il Decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, convertito dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51, ha integrato la&nbsp; disciplina del contratto di autotrasporto di cose per conto terzi come regolata dal Decreto Legislativo n. 286/2005.In particolare, il Decreto (al fine di contrastare gli effetti economici della crisi ucraina), ha previsto tra gli elementi essenziali del contratto di trasporto in forma scritta una clausola di adeguamento del corrispettivo al costo del carburante (“<em>fuel surcharge</em>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>.Ciò, “<em>sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato</em>”.La nuova normativa obbliga quindi le parti del contratto di trasporto ad adeguare il corrispettivo pattuito qualora il prezzo del carburante registri una variazione di almeno il 2% del valore preso a riferimento al momento della stipula del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato.In mancanza di una clausola di adeguamento del corrispettivo nei contratti, gli stessi si riterranno stipulati in forma non scritta.Si verrà quindi ad applicare la nuova disciplina prevista dal Decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, per cui nei&nbsp; contratti di trasporto conclusi in forma verbale il corrispettivo deve essere calcolato in base “<em>ai valori indicativi dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto pubblicati e aggiornati periodicamente dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili</em>”, a scapito dell’autonomia negoziale delle parti.In tal modo, al vettore sarà data facoltà di richiedere al mandante la differenza tariffaria derivante dalla riqualificazione (da forma scritta a verbale).Consigliamo dunque, per i contratti di trasporto già conclusi in forma scritta, di prevedere ora un <em>addendum</em> o comunque di integrare tali contratti con la clausola di adeguamento del corrispettivo.&nbsp;<strong><u>3) L’esonero dal pagamento del contributo ART per il 2022</u></strong>Sempre nell’ottica di agevolare le imprese di trasporto in questo momento di difficoltà contraddistinto dall’aumento dei prezzi del carburante, il Decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, all’articolo 16, ha anche sancito l’esonero dal pagamento del contributo ART per il 2022 per le imprese iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi.Questa non è evidentemente una riforma di carattere “<em>normativo</em>”, bensì una misura adottata dal governo italiano per dare un minimo di “<em>sollievo</em>” alle imprese impegnate nel settore dell’autotrasporto in questo difficile momento storico.Parliamo di una misura che non si rivelerà verosimilmente decisiva per i bilanci delle imprese in questione, ma che comunque darà loro una (piccola o molto piccola) boccata d’ossigeno.&nbsp;</p><p class="p1">Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:mattia.zanotti@advant-nctm.com">Mattia Zanotti</a>.</p>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Ciò, in misura pari ad <em>(i) </em>1 euro per ogni kg di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed a <em>(ii)</em> 8,33 D.S.P., pari a circa 10 euro, per ogni kg di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> La modifica è operata dall’articolo 14, comma I, lettera a) del Decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, mentre per il Decreto Legislativo n. 286/2005 si rinvia all’articolo 6, comma 3, lettera d).]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 07:43:26 +0100</pubDate>
                        <title>Sovvenzioni al trasporto merci intermodale: l&#039;esperienza della regione Friuli-Venezia Giulia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sovvenzioni-al-trasporto-merci-intermodale-lesperienza-della-regione-friuli-venezia-giulia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con la decisione C (2022) 1427 final del 3 marzo 2022 (nel prosieguo, la “<strong><em>Decisione</em></strong>”), la Commissione europea ha approvato un regime di aiuto di stato<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> volto a promuovere il trasferimento del traffico merci dal trasporto stradale a quello su rotaia o per vie navigabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia (nel prosieguo, il “<strong><em>FVG</em></strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Si tratta di contributi che saranno erogati dal FVG fino al 31 dicembre 2027 per un importo complessivo pari a 30 milioni di Euro ai cd. “<em>operatori di trasporto multimodale</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> che combinano una tratta ferroviaria o per vie navigabili in alternativa al (più inquinante) trasporto su strada.La misura in commento si inserisce in un contesto nazionale dove gli operatori di trasporto multimodale sono spesso costretti a preferire la strada come soluzione di trasporto più economica e veloce (ma sicuramente, come detto, anche più impattante a livello ambientale) rispetto, ad esempio, al trasporto ferroviario.Questo in quanto, essendo il trasporto ferroviario (ovvero quello per vie navigabili) più costoso rispetto a quello stradale, gli operatori di trasporto multimodale necessiterebbero di un vantaggio economico tale da “<em>alleggerirli</em>” di una parte dei propri costi operativi.Quanto sopra specialmente per le tratte a medio-corto raggio (nel caso di specie, quelle effettuate all’interno del FVG) ove nessuna economia di scala potrà essere raggiunta dagli operatori di trasporto multimodale fino a che i costi fissi di tali operazioni intermodali rimarranno strutturalmente elevati<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.La <em>ratio</em> della misura del FVG potrebbe essere schematizzata come segue:</p><ul> <li>“<em>maggiore sarà la</em> <em>riduzione delle esternalità negative connesse al trasporto merci nel FVG, maggiori saranno gli incentivi che l’operatore di trasporto multimodale potrà ottenere (pur sempre nei limiti e nelle finalità di cui al regime di aiuto di stato per le diverse tipologie di servizio offerte dall’operatore di trasporto multimodale)”.</em></li></ul><p>In altre parole: il FVG sembrerebbe aver intuito come una delle soluzioni per ottenere quanto prima un’efficace transizione ecologica nel settore dei trasporti all’interno del FVG (diminuendo significativamente le esternalità negative dovute alle emissioni di CO2 nell’ambiente) sia quella di sostenere attivamente – sotto forma di sovvenzioni – gli operatori di trasporto multimodale che vadano a preferire una soluzione di trasporto alternativa a quella su strada.La Commissione europea ha apprezzato tale impostazione, ritenendo il regime di aiuto di stato <em>de quo</em> pienamente in linea con le priorità e le finalità della politica unionale stabilite nella strategia per una mobilità sostenibile e intelligente<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> e nell’agenda del <em>Green Deal</em> europeo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.Vediamo ora brevemente le caratteristiche principali del regime di aiuto di stato proposto dal FVG (ed approvato dalla Commissione europea).Gli aiuti saranno concessi sotto forma di sovvenzioni calcolate in base alla riduzione delle esternalità negative connesse al trasporto merci<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.I costi ammissibili nell’ambito del regime di aiuto di stato del FVG corrispondono alla parte dei cd. “<em>costi esterni</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> che il trasporto di una “<em>Unità di Trasporto Intermodale</em>” (nel prosieguo “<strong><em>UTI</em></strong>”) di 44 tonnellate tramite ferrovia o trasporto marittimo a corto raggio consente di evitare rispetto al trasporto su strada su di una percorrenza pari a 91 km.<u>Con riferimento ai servizi intermodali a </u><u>lungo raggio</u><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>, la misura base dell’aiuto è fissata in Euro 50 per UTI trasportata.Tale misura base dell’aiuto può essere adeguata mediante l’applicazione di un coefficiente che tenga conto, ad esempio, per il servizio di trasporto ferroviario intermodale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>:</p><ul> <li>della lunghezza del percorso;</li> <li>del transito alpino;</li> <li>dell’attraversamento delle frontiere con Stati membri e Paesi <em>extra</em> UE; nonché</li> <li>del collegamento dei nodi logistici e portuali regionali con altre destinazioni in Italia, in uno Stato membro o in un Paese terzo.</li></ul><p>Per quanto concerne, invece, i servizi di trasporto marittimo intermodale a corto raggio, il coefficiente terrà conto anche degli scali intermedi eventualmente effettuati durante il trasporto.<u>Con riferimento ai servizi di trasporto intermodale di “<em>navetta</em>” all’interno del FVG</u>, la misura base dell’aiuto è fissata in Euro 50 per UTI trasportata (ci si riferisce, in particolare, ai trasporti non eccezionali).Anche in questo caso, tale misura base dell’aiuto può essere adeguata mediante l’applicazione di un coefficiente che valuti, ad esempio, per i servizi di “<em>navetta</em>” via ferrovia, la lunghezza della tratta stradale alternativa evitata<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.In sede di (positiva) valutazione del regime di aiuto di stato in commento, la Commissione europea ha pertanto ritenuto – <em>inter alia</em> – che quest’ultimo:</p><ul> <li>sia proporzionato poiché:(i) gli importi massimi di aiuto ammissibili rimangono al di sotto del 50% dei costi ammissibili<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>;(ii) il FVG si impegna affinché l’importo dell’aiuto non superi il 30% dei costi totali dei servizi di trasporto ferroviario o marittimo a corto raggio alternativi al trasporto su strada<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>;</li> <li>non comporti indebite distorsioni della concorrenza e degli scambi nell’Unione Europea<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>;</li> <li>sia necessario al fine di perseguire gli obiettivi di riduzione dell’impatto ambientale, sanitario e sociale del traffico su strada previsti sia dal FVG sia dall’Unione Europea;</li> <li>possa produrre un reale effetto incentivante sugli operatori di trasporto multimodale affinché questi ultimi si attivino concretamente per lo sviluppo del trasporto intermodale nel FVG, per la riduzione delle esternalità negative del traffico pesante, nonché per il raggiungimento delle priorità dell’Unione Europea nel contesto del <em>Green Deal</em>.</li></ul><p>In conclusione: considerando le valutazioni di diritto e di politica di sviluppo di cui alla Decisione in commento, un regime di aiuto di stato analogo a quello autorizzato dalla Commissione europea potrebbe essere – a nostro avviso – una soluzione potenzialmente spendibile anche in altre Regioni italiane (ovviamente attraverso l’apposito procedimento formale di esame dell’aiuto regionale in questione – ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea – dinnanzi alla Commissione europea).In particolare, il FVG sta sostenendo – con la misura di aiuto di cui trattasi – sia un’effettiva integrazione modale dei diversi sistemi di trasporto sia il trasferimento crescente di quote del traffico merci dalla strada alle modalità alternative (ferroviaria e marittima).Riterremmo dunque auspicabile che simili iniziative venissero implementate anche nel resto d’Italia e – a tal fine – speriamo possano essere avviati quanto prima appositi tavoli tecnici (verosimilmente su base regionale e magari coinvolgendo anche gli <em>stakeholder</em> di riferimento) al fine di porre le basi per incrementare l’intermodalità sul territorio nazionale e aumentare le sinergie con i cd. “<em>dry port</em>” anche attraverso l’utilizzo di appositi incentivi già previsti dalla legge nazionale (vds., ad esempio, il cd. Ferrobonus)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.Crediamo che l’efficienza dei servizi logistici e l’impulso all’intermodalità (anche per mezzo di iniziative come quella qui commentata) possano rappresentare fattori importanti anche per un concreto sviluppo della portualità locale e nazionale.Lo sviluppo dei sistemi di trasporto ferroviario consentirebbe di “<em>alleggerire</em>” la pressione sulla viabilità stradale dei porti e dei relativi territori e dunque, di migliorare e rendere più efficiente l’intera catena logistica. Ciò, anche per permettere ai porti, in linea con i propri Piani Regolatori Portuali, di farsi trovare preparati nel momento in cui saranno pronte le opere di grande infrastrutturazione portuale (vedasi, tra le altre, la Darsena Europa a Livorno e, soprattutto, la nuova diga foranea a Genova).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">News e approfondimenti</a>&nbsp;</p><p class="p1"><em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:alberto.torrazza@advant-nctm.com">Alberto Torrazza</a> e <a href="mailto:emanuele.rinaldi@advant-nctm.com">Emanuele Rinaldi</a>.</em></p>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Il regime di aiuto di cui trattasi trova fondamento nella seguente normativa regionale del FVG:<ul> <li>21 della Legge regionale 24 maggio 2004, n. 15, denominata “<em>Riordinamento normativo dell’anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia</em>” e successive modificazioni e/o integrazioni;</li> <li>il Regolamento di attuazione degli interventi per lo sviluppo dell’intermodalità adottato con decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 256 del 28 agosto 2006 e successive modificazioni e/o integrazioni.</li></ul><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Il regime notificato dalle Autorità italiane rappresenta la continuazione di due precedenti misure di aiuto di stato (SA.18169, approvata il 22 marzo 2006 e prorogata due volte con i numeri SA.29788 il 10 giugno 2010 e SA.45606 il 18 luglio 2016; SA.50115, approvata il 20 dicembre 2018), entrambe scadute nel 2021. Tale regime notificato ha previsto opportuni adeguamenti per allineare le nuove misure agli obiettivi previsti dal <em>Green Deal</em> europeo.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Come ricordato/ precisato dal paragrafo (35) della Decisione, l’operatore di trasporto multimodale è qualsiasi impresa logistica privata e pubblica (regolarmente costituita ed avente sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione Europea) che fornisca:</p><ul> <li>i servizi di trasporto intermodale a lungo raggio (vale a dire, quei servizi operati tra il territorio regionale e altre destinazioni nazionali e internazionali come il servizio di trasporto ferroviario intermodale e il servizio di trasporto marittimo intermodale a corto raggio); nonché</li> <li>i servizi di trasporto intermodale di “<em>navetta</em>” all’interno del FVG (vale a dire, le “<em>navette</em>” ferroviarie intra-regionali e le “<em>navette</em>” costiere interportuali).</li></ul><p>Per poter essere eventualmente ammessi al regime di aiuto di stato (che richiede comunque una specifica procedura di ammissione), gli operatori di trasporto multimodale debbono – <em>inter alia</em> – organizzare un trasporto intermodale che coinvolga il trasporto ferroviario o marittimo a corto raggio e almeno un’altra modalità di trasporto (rispettivamente su strada e trasporto marittimo a corto raggio o su rotaia), nonché organizzare dei pacchetti completi di servizi di trasporto intermodale in un regime di libero accesso per l’utenza, occupandosi anche della parte principale del servizio di trasporto.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Vds. la sezione 2.4.1. e 2.5. della Decisione. In particolare, uno dei tre principali obiettivi del FVG è quello di promuovere e sostenere ulteriormente le operazioni di trasporto intermodale sui collegamenti a media e breve distanza all’interno del territorio regionale (tra i porti, i poli logistici e i centri di produzione dell’industria pesante) allo scopo di decongestionare le strade e spostare il traffico pesante verso modalità di trasporto più sostenibili come la ferrovia e il trasporto su acqua.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Con la Comunicazione COM(2020) 789 final del 9.12.2020, la Commissione ha presentato una serie di misure che ambiscono ad avviare l’Unione Europea verso la realizzazione del futuro sistema di mobilità sostenibile, intelligente e resiliente, apportando i principali cambiamenti necessari per raggiungere le finalità del <em>Green Deal</em> europeo.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Il <em>Green Deal</em> europeo è un pacchetto di iniziative strategiche che mira ad avviare l’Unione Europea sulla strada di una transizione verde, con la finalità ultima di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> I potenziali soggetti beneficiari dovranno presentare la propria domanda (con la documentazione prevista al paragrafo (59) della Decisione) alle Autorità competenti entro la fine del mese di marzo del rispettivo anno di competenza.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Le categorie dei costi esterni sono esemplificate nel paragrafo 1.3.1. del “<em>Handbook on the external costs of transport</em>”, (versione 2019 – 1.1) commissionato dalla Commissione Europea DG MOVE e sviluppato da un consorzio guidato da CE Delft. In particolare, i costi esterni sono quelli inerenti agli incidenti, all’inquinamento atmosferico e acustico, al cambiamento climatico, alla congestione del traffico, alle emissioni <em>well–to–tank</em> (WTT, ossia dal pozzo al serbatoio), ai danni all’<em>habitat</em> naturale, ad altre categorie di costi esterni (per esempio, l’inquinamento del suolo e delle acque).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Per ulteriore chiarezza sul punto, come si evince dai paragrafi 2.9.1. e 2.10.1 della Decisione, risulta opportuno sottolineare – <em>inter alia</em> – come il “<em>servizio di trasporto marittimo intermodale a corto raggio</em>” sia definito come un nuovo servizio avviato a partire dalla data di pubblicazione del regolamento di attuazione modificato di cui alla nota n. 7 <em>supra</em>, sulle rotte marittime:</p><ul> <li>che collegano i tre porti del FVG e le altre destinazioni portuali nazionali e internazionali sul mare Adriatico; e</li> <li>per le quali è possibile anche il trasporto su strada.</li></ul><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Tale misura base potrà essere aumentata entro il limite di Euro 55 per UTI trasportata.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Tale misura base potrà essere aumentata entro il limite di Euro 55 per UTI trasportata.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Vds. paragrafi (51), (53) e (55) della Decisione.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Vds. paragrafo (45) della Decisione.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Vds. paragrafo (96) della Decisione.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Con il D.D. 7 marzo 2022 n. 24 il Ferrobonus, l’incentivo nazionale a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro, è stato esteso per l’annualità 2022.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 07:36:28 +0100</pubDate>
                        <title>Approvata la legge annuale per il mercato e la concorrenza: cosa cambia per il mondo portuale?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/approvata-la-legge-annuale-per-il-mercato-e-la-concorrenza-cosa-cambia-per-il-mondo-portuale</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Al termine di un lungo iter legislativo è stata approvata la legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2021&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> (“<strong><em>Legge Concorrenza 2021</em></strong>”); iter che, come noto, aveva subito alcuni rallentamenti a causa della priorità assunta dall’approvanda normativa emergenziale legata al perdurare dello scenario pandemico.Tale ritardo ha comunque permesso agli addetti del settore di esprimere i propri pareri sul disegno di legge e confrontarsi sui temi più rilevanti in maniera più dettagliata. Alcune bozze del disegno di legge e alcuni pareri degli addetti del settore sono infatti già state oggetto di nostre analisi preliminari&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>.Volendo concentrarsi solo sugli aspetti relativi alle concessioni demaniali portuali affrontati dalla Legge Concorrenza 2021, esaminiamo la novella dell’articolo 18 della Legge n. 84/94 introdotta con l’art. 5 della Legge Concorrenza 2021 rubricato “<em>Concessione delle aree demaniali</em>”.Vediamo brevemente di cosa si tratta.In generale, le modifiche normative di potenziale maggiore interesse per il nostro settore si ravvisano, anzitutto, nella maggior definizione del principio dell’evidenza pubblica in fase di affidamento delle concessioni delle aree demaniali in ambito portuale, recando una nuova e più precisa disciplina delle modalità per il rilascio del titolo e per la gestione da parte del concessionario del compendio assentitogli.La nuova norma prevede “<em>nuovamente</em>” l’adozione da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (di concerto con il Ministero dell’Economia delle Finanze) del cd. “<em>Regolamento Concessioni</em>”, al fine di uniformare la disciplina per il rilascio dei titoli concessori. Tale Regolamento Concessioni, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge Concorrenza 2021, dovrà stabilire i criteri per:</p><p style="padding-left: 30px;">a) l’assegnazione delle concessioni;b) l’individuazione della durata delle concessioni;c) l’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle autorità concedenti (vale a dire le AdSP o, laddove non istituite, le Autorità Marittime);d) le modalità di rinnovo e le modalità di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario, al termine della concessione;e) l’individuazione dei limiti dei canoni a carico dei concessionari;f) l’individuazione delle modalità volte a garantire il rispetto del principio di concorrenza nei porti di rilevanza internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 84/1994 (Cfr. comma 2 “<em>nuovo</em>” articolo 18 Legge n. 84/94).</p>Entrando con maggiore dettaglio nel nuovo dettame normativo, si osserva che se, da un lato, rispetto alle primissime versioni circolate nei mesi precedenti, si è tornati sull’adozione di un Regolamento concessioni a livello centrale (e questa costituisce senz’altro (o almeno in linea di principio) una buona occasione per determinare dei parametri oggettivi comuni a tutte le AdSP, consentendo agli aspiranti concessionari di “<em>giocare secondo le medesime regole</em>” in tutti i porti, limitando così eventuali effetti distorsivi della concorrenza), dall’altro lato, tuttavia, rimangono ancora dei punti potenzialmente critici per gli operatori.Ad esempio, con riferimento al (nuovo) comma 1 dell’articolo 18, v’è la previsione di un (generico) indennizzo da parte del <em>newcomer</em> in favore dell’<em>incumbent. </em>Ora, sebbene tale previsione sia in linea con quanto già stabilito dall’ART con la propria Delibera n. 57/2018 (relativa alle “<em>metodologie e criteri per garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali</em>”), rimane indeterminato l’oggetto del citato indennizzo così come la sua formulazione che appare troppo generica e pertanto foriera di possibili abusi. In altre parole, continua a non essere chiaro se l’indennizzo sia riferito ai soli investimenti infrastrutturali oppure anche a quelli per gli <em>equipment</em> e le sovrastrutture; così come continua a non essere chiaro se l’ammontare dell’indennizzo debba limitarsi a compensare la sola parte non ancora ammortizzata degli investimenti in commento o meno.Rimane poi, sempre con riferimento al sopracitato comma 2, il fatto che i canoni demaniali (sebbene oggetto di specifici criteri demandati all’adottando Regolamento concessioni ai fini della loro determinazione) già stabiliti dalle competenti autorità con riferimento a concessioni già assentite “<em>sono fatti salvi fino alla scadenza del titolo concessorio</em>”; elemento questo che, di fatto, se si considera che gran parte delle concessioni nei nostri porti sono state già assentite, rimarrà come elemento di potenziale distorsione della concorrenza, sia all’interno di un singolo porto che tra i diversi scali del Paese.Quanto poi all’annoso tema del divieto di doppia concessione nello stesso porto (ex articolo 18 comma 7, oggi comma 9), la norma accoglie la proposta dell’AGCM che proponeva una riformulazione del divieto di cumulo di concessione per la medesima attività solo per i porti di ridotte dimensioni. Sul punto – sebbene a nostro avviso l’esperienza recente abbia dimostrato come, a prescindere dalle dimensioni di un porto, al suo interno gli spazi siano limitati, così come di fatto il numero degli operatori che vi possono accedere, l’abolizione di tale divieto possa essere foriera di posizioni di dominanza abusiva – la “<em>quadra</em>” politica è stata poi trovata nel senso di vietare lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti ad essa riconducibili nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale in cui il divieto di cumulo non si applica (vale a dire, tendenzialmente, in quelli sede di AdSP). Rimane tuttavia, sempre ad avviso di chi scrive, il fatto che il divieto di cumulo, così come precedentemente inteso, poteva essere amministrato dalle singole AdSP – sul presupposto che il “<em>bene</em>” tutelato dalla norma è proprio la concorrenza – nell’ottica di un continuo incremento dei traffici e della produttività del porto come previsto dalla legge portuale.Da ultimo, mancano all’appello – come già esaminato in precedenza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[3]</sup></a> – alcuni auspicati interventi in materia di <em>(i)</em> bancabilità degli investimenti dei concessionari (vale a dire l’assenza di una regolamentazione di dettaglio sulla disciplina della decadenza del titolo concessorio nella misura in cui permane, di fatto, una quasi totale discrezionalità dell’AdSP su tale decisione che “<em>spaventa</em>” i <em>lenders</em>), <em>(ii)</em> specifiche procedure di controllo del rispetto dei piani d’impresa (che il “<em>nuovo</em>” comma 10 dell’articolo 18 si limita a definire genericamente come “<em>accertamenti</em>” ad opera dell’Amministrazione concedente, lasciando quindi invariata la normativa rispetto alla versione previgente dell’articolo 18 della Legge n. 84/1994).In conclusione, la novella dell’articolo 18 della Legge n. 84/94 ad opera della Legge Concorrenza 2021 si propone sì di migliorare alcuni aspetti del <em>day-by-day </em>degli operatori portuali e delle AdSP ed in parte questo è positivo per la competitività dei nostri porti. Tuttavia, continuano a rimanere alcune zone d’ombra che potrebbero creare delle difficoltà interpretative a livello locale. Certo è che, in questo contesto, assumerà un ruolo fondamentale l’indirizzo che l’Amministrazione centrale, nel definire i criteri di cui al Regolamento concessioni <em>in primis</em>, fornirà ai singoli contesti locali di Sistema nell’ottica di migliorare la competitività dei nostri porti e quindi dell’intero cd. “<em>Sistema-Paese</em>”.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a> e <a href="mailto:l.brandimarte@assarmatori.eu">Luca Brandimarte</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Per un esame più approfondito vds. Shipping and Transport Bulletin di Marzo 2022<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[2]</a> Legge 5 Agosto 2022, n. 118<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[3]</a> Vds. Shipping and Transport Bulletin di Aprile-Giugno 2021 e Shipping and Transport Bulletin di Marzo 2022]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 07:26:26 +0100</pubDate>
                        <title>Call for input sulla portualità italiana per definire nuove misure di regolazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/call-for-input-sulla-portualita-italiana-per-definire-nuove-misure-di-regolazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Come noto, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (“<strong><em>ART</em></strong>”) è stata istituita<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> dal legislatore al fine – <em>inter alia</em> - di “<em>garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali (…), nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Con la propria delibera n. 40/2017 l’ART aveva avviato un procedimento finalizzato all’adozione di un atto regolatorio contenente il quadro metodologico ed i criteri da applicarsi al sistema nazionale della portualità, per garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle relative infrastrutture.Questo procedimento si era effettivamente concluso con l’adozione delle prime misure di regolazione emanate dall’ART nel settore portuale, contenute all’interno di un documento denominato “<em>Metodologie e criteri per garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali. Prime misure di regolazione</em>” approvato con la delibera n. 57/2018.Oggi, a distanza di quattro anni da quelle prime misure regolatorie, l’ART ha avvertito l’esigenza di verificare l’impatto che tali misure hanno in concreto avuto sulla <em>industry</em> portuale e provvedere di conseguenza ad una loro revisione/integrazione.In questa prospettiva, l’ART ha dapprima avviato una “<em>Verifica di impatto</em>” della regolazione introdotta con la delibera n. 57/2018<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> e successivamente lanciato una <em>call for input</em> allo scopo di raccogliere osservazioni ed altri elementi utili - in tema di accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali - per l’aggiornamento e l’integrazione della sopra citata regolazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.La <em>call for input</em> rappresenta quindi senza dubbio un’importante occasione - offerta agli operatori - per contribuire alla definizione delle nuove misure regolatorie da applicare al settore portuale.Osserviamo dunque più da vicino i contenuti di questa <em>call for input</em>, segnalando come la stessa non rappresenti invero, allo stato, l’unica interlocuzione aperta dall’ART con la <em>industry</em> portuale (daremo di seguito conto di due ulteriori interlocuzioni al momento aperte).</p><ol> <li><span style="text-decoration: underline;">La delibera n. 170/2022 – <em>Call for input</em> sulla portualità italiana</span></li></ol><p>Come sopra anticipato, l’ART ha preliminarmente avviato una verifica di impatto delle prime misure di regolazione in ambito portuale che aveva adottato nel 2018.Questa verifica di impatto, stando a quanto riportato nelle premesse della delibera n. 170/2022, avrebbe consentito di rilevare i “<em>limitati effetti</em>” prodotti dalle prime misure di regolazione di cui sopra. Questi limitati effetti, in uno con l’esigenza di adeguare le misure in parola al nuovo contesto di mercato, avrebbero indotto l’ART ad avviare il procedimento di revisione di tali misure.Da qui l’iniziativa della <em>call for input</em>, che ha visto l’ART approvare un documento denominato “<em>Determinazione di metodologie e criteri regolatori per garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali – call for input</em>”.Questo documento contiene tutte le “<em>questioni in evidenza</em>” rispetto alle quali l’ART intende raccogliere le osservazioni degli operatori. Le ragioni di sintesi che la presente sede impone non ci consentono di vedere nel dettaglio tutte queste questioni, per cui ci limitiamo ad indicare qui quelle a nostro avviso più rilevanti. Citiamo dunque le seguenti:</p><ul> <li>l’ART evidenzia il crescente fenomeno dell’integrazione verticale tra realtà armatoriali ed operatori portuali. Anche alla luce di questo fenomeno, l’ART intende ricevere osservazioni rispetto alle questioni afferenti alla pubblicità delle tariffe ed alla vigilanza rispetto alla loro corretta applicazione, all’effettiva contendibilità delle aree, al rispetto dei piani di impresa e ad eventuali apparati sanzionatori da prevedere in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal concessionario<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>. Con riguardo specifico al citato fenomeno dell’integrazione verticale, inoltre, l’ART valuta l’ipotesi di prevedere una percentuale minima di capacità di un terminal destinata alla movimentazione di merci per conto di imprese armatoriali terze (vale a dire non appartenenti al gruppo del terminal stesso);</li> <li>la durata delle concessioni ed il trattamento di fine concessione: l’ART ritiene utile individuare specifici criteri per parametrare la durata delle concessioni agli investimenti programmati dal concessionario nel proprio piano di impresa (anche in base alla tipologia di investimento) e considera opportuno determinare in anticipo i criteri di calcolo dell’eventuale indennizzo a favore del concessionario uscente alla scadenza della propria concessione;</li> <li>la determinazione dei canoni concessori: l’ART mira ad individuare meccanismi incentivanti volti a stabilire la parte variabile del canone di concessione, con la previsione di un relativo aggiornamento annuale in base ai risultati conseguiti dal concessionario. Questo anche attraverso strumenti di misurazione delle performance del concessionario;</li> <li>l’incidenza delle nuove infrastrutture che potrebbero essere oggi realizzate con fondi pubblici (leggasi, <em>in primis</em>, fondi del PNRR) e che potrebbero favorire solo alcuni concessionari a scapito di altri;</li> <li>l’accesso ai servizi (vds. anche l’approvvigionamento energetico) ed alle infrastrutture portuali essenziali (vds. anche infrastrutture di ultimo miglio ferroviario): l’ART intende valutare ulteriori misure per garantire l’accesso equo e non discriminatorio ai predetti servizi ed infrastrutture. In questo ambito, inoltre, vengono in rilievo anche i temi connessi all’autoproduzione ed alla discrezionalità delle AdSP nel definire oneri e diritti portuali;</li> <li>le concessioni ex art. 36 cod. nav. per la movimentazione merci e i servizi passeggeri in ambito portuale: l’ART pensa di poter adottare, per le concessioni ex art. 36 cod. nav., misure di regolazione analoghe a quelle relative alle concessioni ex art. 18 Legge n. 84/1994, ove compatibili.</li></ul><p>Il termine per presentare all’ART eventuali osservazioni rispetto alle questioni in evidenza - o altre ritenute, comunque, di interesse – scadrà il 6 dicembre 2022. A seguire ci sarà verosimilmente un ulteriore giro di confronto attraverso, in particolare, apposite audizioni, prima di finalizzare le nuove misure di regolazione.L’ART ha previsto di concludere il procedimento di revisione delle misure regolatorie in commento entro il 29 luglio 2023.Per chi volesse portare all’attenzione dell’ART i propri contributi rispetto alle migliori misure di regolazione da adottare in ambito portuale, questo è il momento. Un’ampia partecipazione alla <em>call for input</em> è senz’altro auspicabile, a nostro parere, per garantire che le misure regolatorie possano essere effettivamente in linea con le esigenze della nostra <em>industry</em>.</p><ol start="2"> <li><u>La delibera ART 157/2022 - Verifica di impatto della regolazione concernente la metodologia per la determinazione del margine di utile ragionevole nei servizi di cabotaggio marittimo e nei servizi di TPL su strada e ferroviario</u></li></ol><p>Come anticipato, la <em>call for input</em> sulla portualità non è l’unica interlocuzione oggi aperta dall’ART che riguardi la nostra <em>industry</em>.Con la delibera n. 157/2022, infatti, l’ART ha dato avvio alla valutazione di impatto della regolazione concernente la metodologia per la determinazione del margine di utile ragionevole nei servizi di cabotaggio marittimo di cui alla Misura 10 dell’Allegato A alla delibera n. 22/2019 e nei servizi di TPL su strada e ferroviario, di cui alla Misura 17 dell’Allegato A alla delibera n. 154/2019.Anche in questo caso parliamo di misure regolatorie adottate negli anni scorsi (nel 2019 per la precisione) di cui l’ART ritiene opportuno verificare ora l’effettiva incidenza sul mercato nella prospettiva di una loro revisione (anche alla luce - di nuovo - del mutato contesto economico).Questa verifica di impatto si concluderà il 30 novembre 2022, termine ultimo - dunque - per l’invio di eventuali osservazioni.</p><ol start="3"> <li><u>La delibera n. 183/2022 - consultazione pubblica per la determinazione del contributo per il funzionamento dell’ART per l’anno 2023 </u></li></ol><p>Questa consultazione non riguarda soltanto la nostra <em>industry</em>, bensì tutti i soggetti regolati dall’ART. È una consultazione che, di fatto, si ripete ogni anno, ma va a “<em>toccare</em>” un tema particolarmente sensibile (ed infatti oggetto nel tempo di numerosissimi contenziosi): ci riferiamo evidentemente al contributo per il funzionamento dell’ART.Anche quest’anno l’ART ha infatti ritenuto di porre in consultazione un documento - denominato “<em>Documento di consultazione concernente la determinazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2023</em>” - per acquisire eventuali osservazioni in merito da parte degli interessati.C’è tempo fino al 4 novembre 2022 per far sentire la propria voce.Segnaliamo al riguardo, infine, come l’ART abbia di recente sottoscritto con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli un protocollo operativo (che segue la sottoscrizione di un Protocollo di intesa firmato nel gennaio 2021) volto ad ottimizzare il “<em>monitoraggio delle attività di importazione/esportazione attraverso gli scali portuali nazionali, nonché quelle in materia di vigilanza ispettiva nelle aree portuali, con particolare riferimento alla corretta osservanza delle disposizioni in materia di contributo per il finanziamento dell’Autorità, nonché in relazione alla corretta formazione e aggiornamento di tariffe e canoni, tenuto conto dei principi e criteri indicati da ART</em>”.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:simone.gaggero@advant-nctm.com">Simone Gaggero</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Ai sensi dell’art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Vds. art. 37, comma 2, lett. a) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> La verifica di impatto è stata avviata con la delibera n. 153/2022.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> La <em>call for input</em> è stata lanciata con la delibera n. 170/2022.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> L’ART immagina anche di poter introdurre un sistema di <em>Service Level Agreement</em> (SLA) ed altri strumenti di misurazione dell’attuazione degli investimenti da parte del concessionario, con possibili meccanismi premiali o sanzionatori.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 28 Oct 2022 03:35:53 +0200</pubDate>
                        <title>La Cina emette nuove direttive per incoraggiare gli investimenti esteri nel settore manifatturiero</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-cina-emette-nuove-direttive-per-incoraggiare-gli-investimenti-esteri-nel-settore-manifatturiero</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 13 ottobre 2022, pochi giorni prima dell'apertura del 20° Congresso del Partito Comunista Cinese a Pechino, sei organi pubblici cinesi al livello ministeriale, rispettivamente la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, il Ministero del Commercio, il Ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione, il Ministero delle Risorse Naturali, il Ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente e il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni, hanno emanato le "<em>Varie misure e direttive per la promozione, l'attrazione, la stabilizzazione e il potenziamento degli investimenti esteri orientati al settore manifatturiero</em>" (le "<strong>Direttive</strong>"). La promulgazione delle Direttive è stata annunciata dai principali media cinesi il 25 ottobre 2022, subito dopo la conclusione del congresso del Partito.Le Direttive sono formulate in modo ampio e forniscono una direzione e una prospettiva generale, piuttosto che norme specifiche da applicare direttamente. Allo stesso tempo, il fatto che siano state promulgate da sei autorità governative centrali e la tempistica della loro promulgazione e dei successivi resoconti della stampa le rendono particolarmente significative.Di seguito riportiamo una sintesi del loro contenuto.<strong>Parte prima: Ottimizzare l’ambiente per gli investimenti ed espandere il flusso di investimenti esteri</strong></p><p style="padding-left: 30px;">(1) Le Direttive invitano gli organi governativi competenti a eliminare qualsiasi misura restrittiva che possa ostacolare gli investimenti esteri e che vada al di là di quanto previsto dalla Lista negativa edizione 2021. La Lista negativa è un elenco di settori in cui gli investimenti esteri sono vietati o limitati. Viene aggiornata regolarmente e negli ultimi anni è stata sensibilmente ridotta. Nella sua edizione 2021, comprende 31 voci considerate particolarmente sensibili.</p><p style="padding-left: 30px;">(2) Le autorità governative sono invitate ad a trattare le imprese ad investimento straniero su un piano di piena parità con le imprese ad investimento cinese, e a garantire che esse godano di pari politiche di sostegno in termini di sviluppo industriale nazionale e sviluppo regionale, a norma delle leggi e dei regolamenti, nonché di pari trattamento nell'acquisizione dei fattori di produzione, nella qualificazione, nella concessione di licenze, nella protezione della proprietà intellettuale, nella definizione di standard, nelle gare d'appalto, nelle offerte e negli appalti pubblici.</p><p style="padding-left: 30px;">(3) I grandi progetti di investimento straniero devono ricevere pieno sostegno in termini di utilizzo dei terreni, valutazione d’impatto ambientale, pianificazione urbanistica, consumo di energia ecc., così da porli in grado di svolgere appieno il loro ruolo di guida e di impulso.</p><p style="padding-left: 30px;">(4) Le autorità governative locali dovranno sostenere i progetti di investimento straniero, rafforzando i propri servizi in relazione alla concessione in uso dei terreni, alla protezione dell'ambiente, alla logistica, all'ingresso e all'uscita del personale straniero dalla Cina, ecc.</p><p style="padding-left: 30px;">(5) Le autorità locali dovranno seguire attentamente i fattori di pianificazione e di sviluppo del territorio in relazione ai progetti di investimento straniero. Questo punto vuole presumibilmente affrontare il problema delle autorità locali che hanno permesso l'insediamento di impianti inquinanti in aree che sono state successivamente riqualificate, cosicché gli impianti hanno dovuto essere trasferiti, talvolta ripetutamente.</p><p style="padding-left: 30px;">(6) Le autorità locali dovranno rafforzare le attività di cooperazione attraverso il dialogo con le imprese ad investimento straniero, le Camere di Commercio e le organizzazioni internazionali. Le autorità cinesi devono ospitare grandi fiere ed esposizioni, rafforzare i servizi di informazione, invitare le multinazionali a investire in Cina e svolgere attività di promozione degli investimenti con particolare attenzione ai settori industriali chiave come la sanità, i semiconduttori, prodotti chimici e l'energia.</p><strong>Parte seconda: Rafforzamento dei servizi e sostegno agli investimenti esteri</strong><p style="padding-left: 30px;">(7) Compatibilmente con la solidità delle misure di prevenzione e controllo COVID-19, le autorità locali devono facilitare l'ingresso e l'uscita del personale internazionale coinvolto nei progetti d’investimento e dei loro familiari. Le procedure devono essere semplici, devono essere comunicate con chiarezza e, ove possibile, si devono offrire facilitazioni agli stranieri che si recano in Cina.</p><p style="padding-left: 30px;">(8) I ministeri e le province devono coordinare la prevenzione delle epidemie e la fluidità della logistica, in modo da promuovere la sicurezza e la stabilità delle catene di approvvigionamento. Tutte le autorità locali devono di propria iniziativa avvicinare i commercianti e le imprese straniere, nonché le loro consociate a monte e a valle, per garantire la regolarità dei trasporti.</p><p style="padding-left: 30px;">(9) Le imprese a capitale straniero che siano in possesso delle relative qualifiche devono poter usufruire di servizi finanziari e di supporto finanziario di alta qualità. Le banche e le istituzioni finanziarie devono innovare i propri prodotti e servizi compatibilmente con il rispetto delle leggi e il controllo dei rischi. Le imprese ad investimento straniero in possesso dei necessari requisiti devono essere sostenute nella raccolta di fondi attraverso la quotazione nelle varie borse valori disponibili.</p><p style="padding-left: 30px;">(10) Alle imprese ad investimento straniero si applicheranno le medesime politiche di sostegno al reinvestimento previste per gli investimenti stranieri <em>ex novo</em>. Tutte le autorità locali sono libere di introdurre politiche preferenziali per l'attrazione degli investimenti stranieri nell'ambito delle proprie competenze di legge, con l'obiettivo di incoraggiare le imprese a reinvestire nell'industria manifatturiera cinese e di ridurre i costi di investimento e di gestione delle imprese.</p><p style="padding-left: 30px;">(11) Nell'ambito del <em>Regional Comprehensive Economic Partnership agreement </em>(RCEP, accordo di libero scambio tra le nazioni dell'Asia-Pacifico Australia, Brunei, Cambogia, Cina, Indonesia, Giappone, Corea del Sud, Laos, Malesia, Myanmar, Nuova Zelanda, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam), le autorità locali sono incoraggiate a creare piattaforme pubbliche di servizi. Esse devono impegnarsi per introdurre politiche di facilitazione al commercio e fornire servizi e informazioni su accordi di libero scambio, sdoganamento, controllo delle esportazioni e rimedi commerciali alle imprese ad investimento straniero.</p><strong>Terza parte: Guidare e migliorare gli investimenti esteri</strong><p style="padding-left: 30px;">(12) Gli investitori stranieri sono particolarmente incoraggiati a investire nei seguenti settori:</p><p style="padding-left: 60px;">- attrezzature di alto livello, componenti di base, componenti chiave ecc. per la produzione avanzata e ad alta tecnologia;</p><p style="padding-left: 60px;">- R&amp;S e progettazione, logistica moderna, ecc. per l’industria moderna dei servizi; e</p><p style="padding-left: 60px;">- nuove energie, tecnologie chiave ecologiche e a bassa emissione di carbonio, innovazione, ecc. per la conservazione dell'energia e la protezione dell'ambiente.</p>Inoltre, le imprese manifatturiere saranno sostenute nelle regioni centrali e occidentali e nell'area nord-orientale della Cina.<p style="padding-left: 30px;">(13) Tutte le autorità locali devono compiere uno sforzo particolare per sostenere l'innovazione e lo sviluppo degli investimenti stranieri, guidare i centri di ricerca e sviluppo con investimento straniero a fare buon uso delle politiche sui dazi d’importazione per sostenere l'innovazione scientifica e tecnologica, e devono semplificare ulteriormente le procedure per qualsiasi approvazione richiesta, ottimizzare i processi di lavoro, incoraggiare gli investimenti stranieri a stabilire centri di ricerca e sviluppo in Cina.</p><p style="padding-left: 30px;">(14) Le autorità locali devono instradare gli investitori stranieri a partecipare attivamente alla riqualificazione ecologica e a bassa emissione di carbonio, alla <em>carbon neutrality</em>, alla produzione ecologica e alle tecnologie verdi. Le imprese investitrici saranno incoraggiate a partecipare alla formulazione e alla modifica delle normative industriali cinesi nei settori verdi e a bassa emissiona di carbonio su un piano di parità con le imprese locali. Le imprese a capitale straniero saranno incoraggiate a fare da apripista per quanto riguarda l'efficienza energetica e l'efficienza idrica.</p><p style="padding-left: 30px;">(15) Le autorità governative devono pianificare e organizzare attività quali visite di delegazioni di multinazionali, con particolare attenzione all'invito e alla promozione delle multinazionali straniere del settore manifatturiero a svilupparsi nelle regioni centrali e occidentali e nell'area nord-orientale della Cina su base prioritaria. Esse devono continuare a sostenere i nuovi distretti nazionali e le zone di sviluppo nella regione centrale, occidentale e settentrionale.</p>Tutti gli uffici competenti e le autorità locali devono impegnarsi nell'attrarre nuovi investimenti stranieri, stabilizzare gli investimenti esistenti e migliorarne la qualità, ottimizzare il contesto politico e aumentare la fiducia degli investitori, promuovere uno sviluppo di qualità, sostenere le imprese di investimento straniere nella loro integrazione nel mercato cinese.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:hermes.pazzaglini@advant-nctm.com">Hermes Pazzaglini</a></em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 27 Oct 2022 03:24:29 +0200</pubDate>
                        <title>Measures for the Security Review of Foreign Investments</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/measures-for-the-security-review-of-foreign-investments</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Le Misure per la revisione della sicurezza degli investimenti esteri sono entrate in vigore il 18 gennaio 2021 e mirano a chiarire gli aspetti chiave della Legge sugli investimenti esteri della Repubblica Popolare Cinese entrata in vigore il 1° gennaio 2020 (di seguito "Legge sugli investimenti esteri").<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2022/10/Measures-for-security-review-of-foreign-investments6149.pdf" target="_blank">Clicca qui per il documento integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 25 Oct 2022 03:54:22 +0200</pubDate>
                        <title>Venture capital: l’intervento del Fondo rotativo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/venture-capital-lintervento-del-fondo-rotativo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/fondo-rotativo-per-il-venture-capital-in-gu-condizioni-e-modalita-di-intervento/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 13 aprile 2022</strong></a>, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2022, sono state stabilite le&nbsp;<strong>modalità</strong>&nbsp;e le&nbsp;<strong>condizioni</strong>&nbsp;di&nbsp;<strong>intervento del Fondo rotativo per le operazioni di&nbsp;<em>venture capital</em></strong>&nbsp;di cui all’articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 269,&nbsp;<strong>nonché</strong>&nbsp;definite le&nbsp;<strong>attività e</strong>&nbsp;gli&nbsp;<strong>obblighi di Simest</strong>, quale soggetto che gestisce il Fondo, le funzioni di controllo del Ministero e la composizione e i compiti del Comitato di indirizzo e rendicontazione.Il&nbsp;<strong>Fondo rotativo</strong>&nbsp;per le operazioni di&nbsp;<em>venture capital</em>&nbsp;è&nbsp;<strong>gestito da Simest</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>costituisce</strong>&nbsp;a tutti gli effetti un&nbsp;<strong>patrimonio autonomo</strong>&nbsp;e distinto dal patrimonio di questa, con contabilità separata. Come noto,&nbsp;<strong>Simest è la società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti</strong>&nbsp;che dal 1991 sostiene la crescita delle imprese italiane mediante lo sviluppo delle rispettive attività all’estero. Simest, in particolare, attraverso diverse forme di finanziamento o tramite la partecipazione al capitale sociale, supporta le imprese italiane in tutto il processo di internazionalizzazione, dalla fase di valutazione circa l’apertura di nuovi mercati e alla fase di espansione internazionale.Il&nbsp;<strong>decreto affida</strong>, in particolare,&nbsp;<strong>a Simest il compito di attuare tutte le operazioni necessarie per l’acquisizione, la gestione e la liquidazione degli investimenti del Fondo</strong>. È stato poi istituito, presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, quale organo competente per l’amministrazione del Fondo, il c.d. Comitato di indirizzo e rendicontazione, composto da tre rappresentanti di tale Ministero, da un rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico e da un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Comitato, in particolare, esamina le richieste di intervento del Fondo trasmesse da Simest e delibera sulla concessione degli interventi e sui successivi aggiornamenti e modifiche inerenti agli interventi concessi.Le&nbsp;<strong>risorse del Fondo</strong>&nbsp;sono costituite dalle disponibilità finanziarie depositate sul conto corrente, presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato a “Simest – Fondi Venture Capital”. La&nbsp;<strong>dotazione</strong>&nbsp;è, inoltre,&nbsp;<strong>costituita dai proventi derivanti dalla gestione degli impieghi e delle liquidità del Fondo</strong>&nbsp;e dalle somme derivanti dalla remunerazione degli interventi del Fondo e dalla cessione delle partecipazioni (ivi incluse eventuali plusvalenze), nonché dai rimborsi di qualsiasi natura spettanti al Fondo. Le suddette risorse sono impiegate dal Fondo, tramite la gestione di Simest, sulla base delle delibere assunte dal Comitato.L’intervento del Fondo rotativo per le operazioni di&nbsp;<em>venture capital</em>&nbsp;è rivolto alle controllate di imprese italiane all’estero, anche al di fuori di Stati appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, che intendono realizzare investimenti produttivi, commerciali o di innovazione tecnologica nell’ambito di un programma di sviluppo internazionale ed è volto a favorirne e supportarne l’espansione.<strong>Il Fondo</strong>&nbsp;rotativo per le operazioni di&nbsp;<em>venture capital</em>&nbsp;<strong>interviene con investimenti minoritari e temporanei nel capitale di rischio delle società selezionate</strong>, tramite la sottoscrizione di quote di capitale o di strumenti finanziari e si aggiunge all’intervento di Simest o di Finest, con formule di co-investimento, secondo i rispettivi ambiti di operatività.<strong>Il D.M., tuttavia, prevede che le risorse del Fondo possano essere investite anche in&nbsp;<em>start-up</em>,</strong>&nbsp;incuse quelle innovative, e nelle piccole medie imprese innovative per favorirne il processo di internazionalizzazione. In tal caso, l’investimento del Fondo può essere effettuato anche senza la co-partecipazione di Simest o di Finest e beneficiare anche società estere. Il Comitato è, infatti, incaricato di deliberare annualmente l’importo degli investimenti da destinare agli investimenti del Fondo in&nbsp;<em>start-up</em>&nbsp;o in PMI innovative, che sono poi gestiti in una apposita sezione del Fondo, con contabilità separata.<strong>Il decreto mira quindi a ottenere per le società partecipate</strong>, ivi incluse le&nbsp;<em>start-up</em>,&nbsp;<strong>una serie di benefici</strong>, tramite l’accesso a risorse finanziarie complementari e il rafforzamento della compagine societaria, grazie all’ingresso di un&nbsp;<em>partner</em>&nbsp;istituzionale, focalizzato sulla crescita nei mercati internazionali, nonché l’ottimizzazione delle risorse finanziarie a sostegno degli investimenti diretti esteri.&nbsp;<strong>Le previsioni del decreto relative alle&nbsp;<em>startup</em>&nbsp;e alle PMI innovative risultano essere particolarmente importanti</strong>, anche alla luce del fatto che tali società sono quelle che più di tutte hanno bisogno di un sostegno finanziario per l’internazionalizzazione.<strong>La somma degli interventi del Fondo, di Simest e di Finest non può superare l’investimento complessivo dei soci e degli investitori italiani</strong>&nbsp;e l’intervento del Fondo non può avvenire in misura superiore al doppio della somma dell’intervento di Simest e di Finest. In ogni caso, la somma degli interventi del Fondo, di Simest e di Finest non può superare il 49% del capitale dell’impresa partecipata e, nel caso di sottoscrizione di strumenti finanziari o strumenti partecipativi, non può superare il 49% dell’impegno finanziario previsto dal progetto di internazionalizzazione dell’impresa destinataria ed è comunque inferiore all’apporto finanziario del soggetto proponente.<strong>Tra i requisiti per l’intervento</strong>&nbsp;del Fondo rotativo per le operazioni di&nbsp;<em>venture capital</em>, il decreto prevede che la&nbsp;<strong>società partecipata debba mantenere sul territorio italiano l’attività di ricerca e sviluppo,</strong>&nbsp;<strong>la direzione commerciale e una parte sostanziale delle attività produttive</strong>, per l’intera durata dell’intervento del Fondo.Le richieste di intervento sono presentate a Simest direttamente o, nel caso di interventi a favore di&nbsp;<em>start-up</em>&nbsp;o PMI innovative, anche tramite la società che gestisce le risorse di cui all’art. 1, comma 116 della legge n. 145 del 2018, che, per tali tipologie di intervento, è chiamata a individuare e selezionare i potenziali investimenti in piena indipendenza e secondo una logica commerciale. Simest o la suddetta società effettuano l’attività di istruttoria e di valutazione di eleggibilità delle richieste di intervento pervenute, sulla base dei requisiti previsti nel decreto e nelle direttive del Comitato.L’<strong>operazione di intervento del Fondo è disciplinata da un contratto di investimento e parasociale da sottoscriversi con l’impresa richiedente</strong>, che definisce le modalità di acquisizione, gestione ed&nbsp;<em>exit</em>&nbsp;dall’investimento. Il decreto sembra favorire l’adozione di schemi contrattuali standardizzati. Nel caso di co-investimento con Simest, tali schemi contrattuali avranno un contenuto simile a quelli che caratterizzano l’intervento di Simest, tenuto conto del carattere unitario dell’intervento partecipativo e finanziario. In considerazione di ciò, si può immaginare l’adozione, in via generale, di&nbsp;<em>standard</em>&nbsp;contrattuali simili a quelli di Simest, anche per le operazioni sulle&nbsp;<em>start-up</em>&nbsp;e le PMI innovative, in cui il Fondo può intervenire in autonomia.La&nbsp;<strong>speranza</strong>&nbsp;è che i&nbsp;<strong>contenuti di tali accordi presentino effettivamente un forte grado di standardizzazione</strong>&nbsp;e siano incardinati in strutture già conosciute dal mercato e di facile comprensione per l’impresa beneficiaria così da evitare o ridurre i costi per la negoziazione e l’esecuzione di tali contratti.Il sito internet di Simest informa che, a fronte della cessione dei diritti di godimento delle partecipazioni o degli strumenti finanziari sottoscritti dal Fondo, il&nbsp;<em>partner</em>&nbsp;italiano debba riconoscere al Fondo un corrispettivo fisso calcolato in funzione della propria classe dimensionale, seguendo la seguente struttura: per le piccole imprese, tasso BCE + spread dello 0,50%, per le medie imprese, tasso BCE + spread dello 0,75% e per le grandi imprese tasso BCE + spread dell’1%.<strong>Il disinvestimento delle partecipazioni e degli strumenti sottoscritti dal Fondo dovrà avvenire entro un massimo di otto anni dall’acquisto degli stessi</strong>. Il contratto relativo all’intervento del Fondo disciplinerà quindi l’obbligo – a carico delle imprese proponenti – di riscattare o di rimborsare, sempre e in ogni caso, le quote o gli strumenti del Fondo, con tempistiche che andranno ad allinearsi (e comunque non saranno successive) a quelle previste nei contratti che disciplinano l’<em>exit</em>&nbsp;di Simest, qualora l’operazione avvenga in co-investimento. Di norma, l’obbligo dell’impresa proponente non dovrà essere assistito da garanzie reali o personali.<strong>Se</strong>, alla scadenza dell’investimento,&nbsp;<strong>le partecipazioni non sono racquistate</strong>&nbsp;o gli strumenti finanziari non sono rimborsati dal soggetto proponente,&nbsp;<strong>Simest può negoziare la cessione a terzi</strong>, da sottoporre all’autorizzazione del Comitato.<strong>Il prezzo di liquidazione degli investimenti del Fondo</strong>, quando vi sia anche la partecipazione di Simest o di Finest,&nbsp;<strong>è determinato con i medesimi criteri</strong>. Il sito internet di Simest, chiarisce che la valutazione del<strong>&nbsp;prezzo di cessione da parte di Simest</strong>, in accordo col&nbsp;<em>partner</em>, è<strong>&nbsp;stabilita con riferimento al maggior valore fra: (i)</strong>&nbsp;patrimonio netto rettificato secondo i principi IAS (il che potrebbe portare a talune criticità in quanto la maggior parte delle imprese finanziabili non adotta tali principi),&nbsp;<strong>(ii)</strong>&nbsp;il costo della partecipazione in Euro, e&nbsp;<strong>(iii)</strong>&nbsp;il prezzo di quotazione in borsa (ove esistente). Qualora il&nbsp;<em>partner</em>&nbsp;italiano intenda cedere a terzi la propria partecipazione (in tutto o in parte) si terrà conto, in aggiunta a quanto sopra, anche dell’offerta dei terzi ai fini della determinazione del prezzo di cessione. Se la società ha azioni negoziate su un mercato regolamentato o un MTF potrebbe, peraltro, trovare applicazione la disciplina in tema di OPA obbligatoria.Quanto alla&nbsp;<strong><em>corporate governance</em></strong>, il sito di Simest contempla la possibilità che il Fondo richieda l’adozione di maggioranze qualificate (indicativamente il 67-75% del capitale, a seconda delle normative locali) nelle assemblee chiamate ad approvare il bilancio o per l’assunzione di decisioni strategiche, il che sembrerebbe implicare la possibilità che il Fondo richieda una rappresentanza all’interno degli organi amministrativi delle società partecipate. Tali diritto di veto dovrebbero comunque essere disegnati in maniera tale da proteggere l’investimento del Fondo lasciando ampia libertà all’impresa rispetto alle scelte di carattere gestionale.Simest si riserva poi la facoltà di richiedere che i bilanci delle società&nbsp;<em>target</em>&nbsp;siano certificati da primaria società di revisione, e ciò in particolare nei casi di investimenti del Fondo rilevanti o superiori a 1 milione di Euro, in una stessa società estera.<strong>Nel caso in cui la società partecipata risulti inadempiente</strong>&nbsp;agli impegni assunti verso il Fondo, si prevede che il&nbsp;<strong>Fondo abbia il diritto di attivare le clausole relative all’<em>exit</em></strong>&nbsp;e, quindi, forzare l’impresa proponente a riscattare o rimborsare la partecipazione del Fondo.In considerazione di tutto quanto precede, si osserva come si tratti quindi di&nbsp;<strong>regole abbastanza stringenti</strong>, che si sono affermate, anche sulla base della prassi di mercato, a tutela dell’interesse pubblico. La&nbsp;<strong>poca flessibilità</strong>&nbsp;che ne deriva, tuttavia,&nbsp;<strong>potrebbe andare a detrimento dell’autonomia contrattuale privata</strong>&nbsp;e cristallizzare&nbsp;<em>standard</em>&nbsp;contrattuali che, in taluni casi, potrebbero prevedere tutele che paiono eccessive per l’investitore, a detrimento dell’autonomia gestionale delle imprese.Il bilancio 2021 di Simest registra flussi per un importo pari a 43 milioni di euro a titolo di impieghi per&nbsp;<em>equity loan</em>&nbsp;da parte del Fondo. Nel corso del 2021, le operazioni deliberate sono state in totale 47, di cui 38 relative a nuovi progetti di investimento, 1 aumento di capitale in società già partecipate e 8 variazioni o ridefinizioni di piano di partecipazioni deliberate o sottoscritte. Più in dettaglio, le delibere di partecipazione prevedono un impegno complessivo a valere sulle disponibilità del Fondo pari a circa 69 milioni di euro. Nel 2021, in attuazione degli accordi con le imprese proponenti, sono state dismesse 19 partecipazioni per complessivi 12 milioni di euro. Il portafoglio delle partecipazioni detenute da Simest a valere sul Fondo alla fine dell’esercizio 2021 ammonta a circa 167 milioni di euro in 155 società all’estero.<strong>In conclusione</strong>, il Fondo rotativo per le operazioni di&nbsp;<em>venture capital</em>&nbsp;rappresenta uno&nbsp;<strong>strumento particolarmente interessante che si auspica possa trovare larga diffusione</strong>&nbsp;per rafforzare la competitività delle imprese italiane nel contesto internazionale.&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/venture-capital-lintervento-del-fondo-rotativo/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Diritto Bancario</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 20 Oct 2022 04:44:08 +0200</pubDate>
                        <title>China data protection report - update ottobre 2022</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/china-data-protection-report-update-ottobre-2022</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Al seguente link il&nbsp;memorandum aggiornato “<strong>China Data Protection Report 2022</strong>“, l’approfondimento sulla nuova disciplina del trattamento dei dati personali in Cina tramite una spiegazione delle principali leggi che la regolano.Una tematica di particolare rilevanza ed interesse per le aziende italiane che operano, o che abbiano intenzione di operare, in Cina.<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2022/10/Data-Security-Report-October-202255.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per il memorandum</a>&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:hermes.pazzaglini@advant-nctm.com">Hermes Pazzaglini</a>,&nbsp;<a href="mailto:carlo.geremia@advant-nctm.com">Carlo Geremia</a>&nbsp;and&nbsp;<a href="mailto:pierpaolo.canero@advant-nctm.com">Pierpaolo Canero</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 19 Oct 2022 04:38:27 +0200</pubDate>
                        <title>Crisi Ucraina | Le misure sanzionatorie (aggiornamento)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/crisi-ucraina-le-misure-sanzionatorie-aggiornamento</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il presente memorandum non ha pretesa di esaustività ed ha il solo scopo di fornire una panoramica preliminare in merito alle sanzioni imposte e in via di imposizione nei confronti della Russia, con particolare focus sulle sanzioni adottate dall’Unione Europea e da alcuni altri paesi.</em><em>Il presente memorandum non dovrà essere inteso quale&nbsp;</em><em>parere legale. Per la verifica circa l’applicabilità delle singole sanzioni ad una fattispecie specifica, andrà effettuata una analisi ad hoc.</em><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2022/10/20220620_Memo-sanzioni-Russia_short_ITA2348-2.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere il documento integrale</a>&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;<a href="mailto:lorena.possagno@advant-nctm.com">Lorena Possagno</a>, <a href="mailto:jacopo.stefanini@advant-nctm.com">Jacopo Stefanini</a> e&nbsp;<a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 17 Oct 2022 09:51:07 +0200</pubDate>
                        <title>Attis Face Tough Choices As EU Unified Patent Court Looms</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/attis-face-tough-choices-as-eu-unified-patent-court-looms</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Paolo Lazzarino</strong> ha partecipato, in qualità di moderatore, all'evento online ABA "<strong>IP Fall Institute</strong>" durante il panel "<strong>The Unified Patent Court and Unitary Patent: A Radical Change to Patents in Europe</strong>".Di seguito, l'articolo di approfondimento a cura di Law360.<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2022/10/Attys-Face-Tough-Choices-As-EU-Unified-Patent-Court-Looms-Law360.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere il documento integrale</a>.&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 14 Oct 2022 09:57:47 +0200</pubDate>
                        <title>Contratti di dispacciamento e Autotutela creditoria</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contratti-di-dispacciamento-e-autotutela-creditoria</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Riferimenti idonei ad identificare la normativa o sentenza da commentare: </strong>art. 2, comma 4 D.Lgs. 79/1999, artt. 1460-1461 Codice civile, Deliberazione n. 398/2021/R/EEL</p><p><strong><u>Cos’è successo?</u></strong></p><p>La società ricorrente (“<strong>Ricorrente</strong>”) opera nel settore della distribuzione e del trasporto di energia elettrica in qualità di utente del trasporto come “cliente grossista” <i>ex </i>art. 2, comma 4 D.Lgs. 79/1999. In data 29 maggio 2018, la Ricorrente veniva ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale <i>ex </i>art. 186-bis, R.D. n. 267/1942, c.d. Legge Fallimentare. Il 28 settembre 2021, ARERA ha apportato alcune modifiche al capitolo 4 e agli allegati A.22, A.31, A.26, A.40 e A.69 del Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della Rete di Terna (“<strong>Codice di Rete</strong>”) tramite la Deliberazione n. 398/2021/R/EEL (“<strong>Delibera ARERA</strong>”). La modifica ha introdotto – <i>inter alia</i> – specifici requisiti che devono essere posseduti durante tutto il periodo di efficacia dei contratti conclusi con Terna S.p.A. per il servizio di dispacciamento (“<strong>Contratto di Dispacciamento</strong>”). Inoltre, tali novità trovano applicazione non solo per i Contratti di Dispacciamento stipulati a partire dalla data di efficacia di tale intervento regolamentare, ma anche ai Contratti di Dispacciamento conclusi precedentemente, in forza della c.d. clausola contrattuale di recepimento automatico delle modifiche al Codice di Rete.</p><p>In merito alla normativa rilevante nel caso in specie, il capitolo 4, punto 4.3.1.2 che, così come modificato dalla Delibera ARERA, impone tra i requisiti per la sottoscrizione di un contratto di dispacciamento che le controparti di Terna S.p.A.: “<i>(iv) <u>non si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo (anche in continuità aziendale) e non si trovino in uno stato di crisi d'impresa o di insolvenza prodromici alla dichiarazione di una delle predette condizioni</u></i>”. Inoltre, precisa che i requisiti elencati devono essere posseduti anche dalle società controllanti, controllate e soggette alla medesima direzione e coordinamento delle controparti di Terna S.p.A.. Infine, si prevede che “<i>nel caso di mancato rispetto di </i>tutti <i>requisiti elencati, il contratto di dispacciamento viene risolto da Terna (…)</i>”. Infine, si ricordano i disposti degli articoli 1460 e 1461 Codice civile che stabiliscono delle ipotesi consentite di autotutela creditoria tra privati.</p><p>Alla luce di quanto appena esposto, la Ricorrente ha impugnato la Delibera ARERA e il Codice di Rete chiedendo l’annullamento di tutte le modifiche apportate dalla Delibera ARERA al capitolo 4 punto 4.3.1.2 e al relativo Allegato A.26 art. 14. In particolare, la Ricorrente ha rilevato – <i>inter alia</i> - la contrarietà della Delibera ARERA e del Codice di Rete (a) al principio di cui all’art. 95, comma 1 del Codice della Crisi d’Impresa; e (b) alla violazione della Direttiva UE n. 2019/1023. D’altra parte, Terna S.p.A. e ARERA hanno – <i>inter alia</i> – sostenuto che le modifiche di cui alla Delibera ARERA introdurrebbero un legittimo strumento di autotutela creditoria, in aggiunta a quelli previsti dagli artt. 1460-1461 Codice civile.</p><p>Il TAR, con la sentenza n. 2019/2022 (“<strong>Sentenza</strong>”), muove dall’assunto per cui la sottoscrizione di un Contratto di Dispacciamento sia condizione necessaria per la successiva sottoscrizione dei contratti per il servizio di trasporto dell’energia con le società distributrici da parte degli utenti del trasporto, tra i quali la Ricorrente. Ciò premesso, il TAR conclude sostenendo che è illegittimo il numero (iv) del capitolo 4, punto 4.3.1.2 del Codice di Rete perché risulta impossibile conciliare la necessaria continuità dello svolgimento dell’attività d’impresa, propria del concordato preventivo (art. 4 della Direttiva UE n. 2019/1023) con la risoluzione o l’impossibilità a sottoscrivere dei Contratti di Dispacciamento per soggetti che fondano il proprio <i>core business </i>su tale accordo con Terna S.p.A.. Inoltre, il TAR qualifica le modifiche introdotte dalla Delibera ARERA come illegittimi strumenti di autotutela a favore di Terna S.p.A. stessa, in quanto:</p><ul><li>il creditore è tutelato contrattualmente dall’intero patrimonio del debitore e non tramite condotte di autotutela creditoria considerate invece illegittime, salvo che per le ipotesi eccezionali riconducibili agli artt. 1460 e 1461 Codice civile;</li><li>che situazioni attuali di inadempimento di un contraente debole nei confronti del monopolista (Terna S.p.A.) giustificano sia la risoluzione di diritto del contratto sia il rifiuto del monopolista alla stipulazione di un nuovo contratto; ma</li><li>che una situazione di concordato preventivo non è assimilabile a quella di attuale inadempimento nei confronti di Terna S.p.A..</li></ul><p><strong><u>Perché è importante?</u></strong></p><p>La Sentenza del TAR Lombardia è di interesse per due principali motivi:</p><ul><li>(i) riguardo alla possibile incompatibilità del concordato preventivo con le modifiche della Delibera ARERA, la decisione protegge gli operatori di mercato simili alla Ricorrente in questo periodo di forte incertezza economica, evitando l’esclusione dal mercato di imprese potenzialmente risanabili, ma gravate dalle difficoltà della situazione economica e dalle disposizioni sfavorevoli di cui alla Delibera ARERA;</li><li>(ii) per quanto riguarda l’autotutela creditoria, la sentenza fornisce un rigoroso ragionamento giuridico che potrebbe essere applicato in altri procedimenti giudiziari riguardanti altre modifiche introdotte dalla Delibera ARERA. Un esempio è il procedimento in corso davanti al TAR Lombardia riguardante la modifica del Codice di Rete, in cui Terna ha il potere di risolvere Contratti di Dispacciamento o rifiutarsi di sottoscriverne di nuovi con imprese il cui amministratore sia “<i>in comune con società inadempienti rispetto ad obbligazioni di pagamento nei confronti di Terna o con società che siano state titolari di un contratto di dispacciamento con Terna risolto per inadempimento</i>” (capitolo 4, punto 4.3.1.2., lettera (iii) Codice di Rete) Il dettato dell’ordinanza cautelare del TAR Lombardia (n. 2178/2021) ha ritenuto tale modifica potenzialmente dannosa e potenzialmente giustificata da un rischio di danno.</li></ul><p>Come possibile osservare sulla base della già citata ordinanza cautelare (n. 2178/2021), la Sentenza del TAR Lombardia ha implicazioni più ampie di quelle inerenti il singolo caso esaminato offrendo un quadro giuridico che potrebbe influenzare futuri procedimenti relativi ad altre modifiche introdotte dalla Delibera ARERA. In tal senso, la Sentenza pone le basi per ulteriori intervenuti volti a tutelare gli operatori del mercato come la Ricorrente in un contesto economico oltremodo incerto.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Distribuzione</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-4877</guid>
                        <pubDate>Wed, 05 Oct 2022 02:50:57 +0200</pubDate>
                        <title>Imposte ipocatastali dimezzate anche ai fondi immobiliari aperti di diritto estero</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/imposte-ipocatastali-dimezzate-anche-ai-fondi-immobiliari-aperti-di-diritto-estero</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;">È questo, in sostanza, il portato delle sentenze gemelle 28595 e 28610 pubblicate lo scorso 3 ottobre 2022, dalla Cassazione.</p><p style="font-weight: 400;">Vediamo come: la legge italiana assicura dal 2006 (con il c.d. Decreto Bersani) il dimezzamento delle imposte ipocatastali ai fondi immobiliari “chiusi” di diritto italiano che acquistano immobili strumentali, quali ad esempio gli uffici ed i centri logistici. Due fondi immobiliari “aperti” tedeschi avevano acquistato proprio nel 2006 immobili strumentali in Italia, scontando tuttavia le imposte d’atto in misura piena. Fu così che i fondi tedeschi, reputando di essere in una posizione perfettamente comparabile ai fondi chiusi italiani, chiedevano il rimborso della metà delle imposte, che veniva loro negato dagli uffici della Agenzia delle Entrate.</p><p style="font-weight: 400;">I due fondi avviavano quindi il contenzioso per il recupero delle imposte pagate in eccesso e, dopo essere risultati soccombenti nei gradi di merito, ottenevano dalla Cassazione nel 2019 la rimessione della causa alla Corte di Giustizia UE. Nel 2021 la Corte di Lussemburgo&nbsp;ravvisava una violazione alla libera circolazione dei capitali, posto che i fondi tedeschi si dimostravano del tutto comparabili ai fondi nazionali (la circostanza che i primi fossero “aperti”, mentre i secondi “chiusi”, non veniva considerata idonea a giustificare un trattamento discriminatorio) ma reindirizzava il caso alla Corte di Cassazione, chiedendole di verificare se vi fosse una giustificazione di interesse generale, quale il contrasto alla speculazione sul mercato immobiliare, tale da poter legittimare comunque un trattamento differenziato.</p><p style="font-weight: 400;">Ebbene la Suprema Corte, fatte le opportune verifiche, ha escluso la sussistenza di simili giustificazioni e – con la decisione di ieri – ha pertanto accordato ai due fondi aperti tedeschi il diritto al rimborso delle imposte ipocatastali versate in eccesso nel 2006, livellando il carico impositivo alla pari di quanto sarebbe dovuto dai fondi chiusi italiani.</p><p style="font-weight: 400;">Al di là degli aspetti squisitamente tecnici e giuridici, la decisione della Suprema Corte non può che essere salutata con grande favore da tutti gli operatori del settore: l’attenuazione dell’onere delle imposte d’atto anche per i fondi immobiliari comunitari comparabili a quelli italiani andrà infatti a tutto vantaggio della concorrenza e dell’attrattività del mercato italiano per i grandi investimenti immobiliari.</p><p style="font-weight: 400;">ADVANT Nctm, con un team guidato da Paolo Rampulla, partner del dipartimento tributario, e costituito da ultimo da Sante Ricci, Angelo Anglani, Daniele Griffini ed Egidio Greco, ha affiancato i due fondi in questa sfida più che decennale.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 03 Oct 2022 10:45:31 +0200</pubDate>
                        <title>Divergenze tra diritto societario armonizzato e norme nazionali: i fenomeni di “gold plating” e di “aggiramento” del diritto UE (*)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/divergenze-tra-diritto-societario-armonizzato-e-norme-nazionali-i-fenomeni-di-gold-plating-e-di-aggiramento-del-diritto-ue</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Vorrei prima di tutto ringraziare la Fondazione Courmayeur e il Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale per l’ottima organizzazione, e un ringraziamento sentito anche a Paolo Montalenti e Mario Notari per l’invito.&nbsp;<strong>1. Definizione di gold plating </strong>Il gold plating si concreta nel superamento da parte degli Stati membri UE (a livello statale/regionale/locale) - al momento dell’adozione di regolamenti e direttive– del livello minimo di regolazione previsto dalla normativa UE e ciò importi oneri e costi supplementari in capo alle imprese (e ai cittadini) (cd. over-compliance).Come messo in luce da un approfondito studio sul tema dello European economic and social committee (1) la definizione di gold plating deve essere intesa in senso estensivo così da ricomprendere anche: (a) mancato utilizzo delle deroghe concesse; (b) mantenimento di requisiti nazionali più ampi di quanto richiesto dalla normativa UE; (c) introduzione di nuovi oneri che esulano dagli obbiettivi della normativa UE; (d) attuazione della normativa UE prima della sua entrata in vigore; (e) adozione di sanzioni o altri meccanismi di esecuzione più rigorosi di quelli necessari per la corretta attuazione della normativa UE.Va detto che il gold plating, non è assimilabile a una misura di recepimento in aperto contrasto con la normativa UE e perciò illegittima e soggetta alle procedure di infrazione, ma può essere causa di arbitraggi normativi, concorrenza tra&nbsp;ordinamenti e corse al ribasso (o al rialzo) (2), diventando così un elemento di attrazione o dissuasione per lo stabilimento di imprese, per investimenti finanziari, per l’appetibilità del mercato nazionale. Può in ultima istanza essere di serio ostacolo alla creazione di un reale mercato unico dei capitali (3).&nbsp;<strong>2. UE e gold plating: tra armonizzazione e soft law</strong>Come correttamente rilevato dalla Corte Cost. (4) il gold plating non è un principio di diritto comunitario, il quale vincola sì gli Stati membri all’attuazione delle direttive, lasciandoli allo stesso tempo liberi di scegliere i mezzi più opportuni per raggiungere il risultato prefissato salvo che per le norme direttamente applicabili (dove però non mancano esempi di gold plating).L’assenza di uno strumento giuridico specifico della UE per affrontare questo problema pone, quindi, a carico degli Stati membri di individuare e rimuovere i casi di gold plating, che costituiscono uno dei principali fattori di disturbo per il buon funzionamento del mercato unico.Secondo la Commissione UE il gold plating, infatti, non solo svantaggia ingiustamente le imprese (e, in particolar modo le PMI (5)) e i cittadini, ma riduce anche la competitività dell'Unione Europea quale global player, considerato l’incremento dei costi amministrativi, ed è elemento indesiderato di frammentazione del mercato interno (6).L'UE potrebbe certo eliminare o quanto meno ridurre in via radicale il gold plating passando da direttive ad armonizzazione minima a direttive ad armonizzazione massima (o completa) o a regolamenti. Il terreno del diritto societario come sappiamo è però particolarmente complesso, come anche emerso dagli interventi che mi hanno preceduto, e sono molteplici le voci che suggeriscono di procedere con molta attenzione e prudenza nella ricerca dell’armonizzazione a tutti i costi (7).D’altra parte, vanno segnalati i notevoli passi verso l’armonizzazione massima di alcuni settori del diritto dei mercati finanziari, che ha una diretta rilevanza nel mercato interno, con la regolamentazione in tema di: informazioni contabili (Reg. 1606/2002), abusi di mercato (reg. 596/2014) e prospetto informativo (reg. 1129/2017), che però spesso sono anch’essi contraddistinti da gold plating.E forse altri passi potranno essere fatti. Uno di questi potrebbe riguardare l’introduzione, che pare avvicinarsi, di una disciplina comune in tema di diritto di voto multiplo nelle società quotate (8).Quanto a queste ultime la speranza è che il Listing Act in corso di elaborazione da parte della Commissione porti a una coraggiosa semplificazione illuminata dalla proporzionalità per le PMI.Oltre all’armonizzazione per via legislativa la riduzione dei fenomeni di gold plating può essere oggetto di interventi di soft law da parte delle istituzioni UE, volti a guidare il legislatore domestico, tramite raccomandazioni e linee guida, che però si dovrebbero, per essere realmente efficaci, accompagnare a un monitoraggio sistematico da parte degli Stati membri con, ad esempio, processi di comply or explain.Nel nostro campo giova ricordare le Raccomandazioni in tema di remunerazione e compiti degli amministratori delle società quotate (9), di politiche retributive nel settore finanziario e sulla qualità dell’informativa sul governo societario (principio comply or explain).Non mi addentrerò oltre su questo argomento in quanto esula dal compito assegnatomi. Sentiremo questo pomeriggio delle ricche relazioni sulle direttive da attuare e i lavori in corso.&nbsp;<strong>3. Disciplina domestica</strong>Il divieto di gold plating è stato codificato nell’art. 14, commi 24, bis, ter e quater,&nbsp;L. 246/2005 (introdotto dalla L. 183/2011 “Legge di stabilità 2012”), che impone di evitare:</p><ul> <li>&nbsp;l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;</li> <li>l'estensione dell'ambito soggettivo od oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;</li> <li>l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.</li></ul><p>Successivamente è intervenuto l’art. 32, comma 1, lett. (c), L. 234/2012, che ha incluso tra i criteri per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo per l’adozione delle norme UE il divieto di gold plating, che potrebbe avere, secondo alcuni, una peculiare rilevanza in tema di enforcement (10).Vi è, inoltre, la Guida all’analisi e alla verifica dell’impatto della regolamentazione del 2018, che definisce le disposizioni relative all’istruttoria normativa con un particolare accento a gold plating, PMI e proporzionalità (11).Da ultimo ricordiamo che l’azione amministrativa di Banca d’Italia e Consob nell’ambito della regolamentazione del diritto dei mercati deve essere orientata dal “riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell’industria italiana ex art. 6, comma 1, lett. (c) TUF. Sul punto bisognerebbe anche guardare al più generale sistema della Pubblica Amministrazione e della governance delle Autorità di Vigilanza, che non può più essere una fonte di svantaggio competitivo nei confronti di altri Paesi (12).La normativa primaria e secondaria è perfettamente allineata con le indicazioni della Commissione UE e converge chiaramente verso la lotta e l’eliminazione del gold plating al fine di offrire un quadro regolamentare competitivo e attrattivo per&nbsp;le imprese e, in particolare, le PMI.&nbsp;<strong>4. Casi di&nbsp;<em>gold plating</em></strong>Nonostante la chiarezza del quadro normativo italiano sussistono casi di gold plating? Sono giustificati da esigenze peculiari del mercato italiano?Alcuni esempi (ne ho contati oltre 40):</p><ul> <li><span style="text-decoration: underline;">Alcuni aspetti diritto societario (dir. 1132/2017)</span> - capitale sociale - v. 2327, cod. civ., ora 50.000 euro per le S.p.A. può essere adottato un criterio proporzionale per le S.p.A. PMI? Ricordo che la soglia minima è di 25.000 euro (art. 45, 1, direttiva 1132/2017) e la disciplina delle operazioni straordinarie quali raccolta capitale di rischio (quorum da ridurre, 2368, comma 2), riduzione del capitale volontaria (quorum da ridurre e termini, 2445, cod. civ.), riduzione per perdite (che come indicato dal Prof. Ferri poco fa potrebbe essere rivista in chiave vintage) conferimenti in natura (oggetto di plurimi interventi non coordinati e mancata deroga ex art. 49, 4, 1132/2017), fusioni/scissioni (termini e procedura es. 60 giorni per opposizione a creditori o pubblicazioni in GU), azioni proprie (2357, cod. civ., limite quantitativo da incrementare, il problema della manipolazione è ampiamente superato da MAR ed estensione durata massima autorizzazione a 5 anni, v. art. 61 della direttiva).</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Shareholder Rights Directive</span> - (direttiva UE 2007/36) – estensione della disciplina operazioni con parti correlate agli emittenti diffusi ex art. 2391-bis, cod. civ.; voto vincolante su politica remunerazione (123-ter, comma 3- ter, TUF), indicazione compensi società collegate (123-ter, comma 4, (b), TUF); identificazione soci dietro richiesta minoranza (83-duodecies, comma&nbsp;3, TUF) (13); e si vedano anche le preoccupazioni espresse da autorevole dottrina circa il controllo correttezza sostanziale OPC da parte di Consob che può aprire il cammino per uno scrutinio in via amministrativa della business judgement rute (14).</li> <li><span style="text-decoration: underline;">OPA</span> – (direttiva 25/2004) contenuto documento di offerta più ampio (v. allegato 4, re. Emittenti vs. art. 6, comma 3, TD); squeeze-out da 95% a 90%(111 TUF, v. art. 15, direttiva 25/2004), v. Loi Pacte (2019) che ha ridotto la soglia dal 95% al 90% per limitare comportamenti opportunistici di una risicata minoranza; OPA da consolidamento (106, TUF, fattispecie non prevista da 25/2004, va ripensata?).</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Transparency</span> (direttiva 109/2004): obblighi di comunicazione trimestrali delle operazioni effettuate in presenza del parere contrario comitato OPC (art. 7, comma 1, lett. (g), reg. OPC Consob vs. art. 5, c. 4 TD e art. 4, c. 1, dir. 2007/14/CE); convocazione dell’assemblea a mezzo stampa (art. 2366 cod. civ. e art. 113-ter, TUF, rispetto agli obblighi di comunicazione delle informazioni regolamentate v. art. 21, comma 1, e considerando 8 TD); contenuto dell’avviso di convocazione (art. 127-quater, TUF vs. art. 17, comma 2, lett. da (a) a (d) TD) la responsabilità del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis TUF (v. art. 7, TD, ma art. 3, comma 1, che permette estensione ma solo 5 Stati membri hanno esteso responsabilità); non perfetta sovrapponibilità delle soglie delle partecipazioni rilevanti (art. 117, RE, Consob e art. 9 TD, 3%(scoraggia istituzionali) e 90%); modalità di comunicazione delle&nbsp;partecipazioni rilevanti a Consob (v. allegato 4 vs art. 12, comma 1, lett. da (a) a (d)); impianto sanzionatorio (192-bis, 192-quinquies, 193 TUF, che non pare proporzionato, come richiesto da art. 28, TD).</li> <li><span style="text-decoration: underline;">MAR</span> (reg. UE 596/2014) - doppio binario sanzioni amministrative e penali (ma v. Corte cost. 149/2022 in tema di diritto d’autore che speriamo possa portare a un profondo ripensamento del sistema sanzionatorio); art. 114, comma 7, TUF rispetto all’applicazione di MAR agli azionisti di controllo o con più del 10% (non certamente applicabile agli emittenti MTF ma il punto va chiarito v. art. 114, comma 12, TUF), che forse potrebbe essere ripensato alla luce del glod plating permesso dalla direttiva Trasparency (v. 120, 4-bis, TUF, e considerando 12 su dichiarazione intenzioni); artt. 110 e 111 Regolamento Emittenti, che, forse per un difetto di coordinamento, paiono imporre ulteriori obblighi informativi agli emittenti MTF;</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Prospetto</span> - (reg. 2017/1129) la responsabilità del responsabile del collocamento (art. 94, comma 7, TUF); applicazione poteri Consob ex art. 115 TUF nei confronti dei soggetti controllanti e controllati dell'emittente e degli offerenti o alle persone che chiedono l'ammissione alle negoziazioni (art. 97, comma 1 e art. 113, comma 1, lett. f, TUF) (Assonime). V. però Delibera n. Consob 22423/2022 dello scorso luglio (prospetto in inglese, istruttoria, prefiling anche su indicazioni (15);</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Bilancio</span> – Divieto adozione IFRS per società che possono redigere bilancio semplificato (16)</li></ul><p>A mio avviso la quasi la totalità di questi casi pare motivata da un eccesso di&nbsp;tuziorismo. Spesso sembra avere la meglio nel legislatore italiano un istinto spontaneo di precauzione con disposizioni introdotte nell'ordinamento in modo non sistematico ma, piuttosto, a mezzo di interventi legislativi occasionali e non organici, in risposta talvolta a crisi e scandali di varia natura ed entità mediatica (17).&nbsp;<strong>5. Quo vadis?</strong>Come intervenire per eliminare il gold plating così da rispettare uno degli obbiettivi cardine della riforma del diritto societario ossia “di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, anche attraverso il loro accesso ai mercati interni e internazionali dei capitali” (v. art. 2, 1, (c), L. 366/2001.La soluzione non può che essere un robusto, rapido (e coraggioso) intervento legislativo (18) volto a modernizzare e semplificare il diritto societario e dei mercati finanziari e l’auspico è che questa sia una delle priorità del prossimo Governo. Nel 2023 la riforma del Codice Civile compirà vent’anni, mentre il Testo Unico della Finanza i suoi venticinque anni.Gli appelli in tal senso si susseguono e sono stai oggetti anche di un articolo di lunedì del Financial Times (19).Per la verità nel nostro Paese gran parte del lavoro è già stato fatto dal Governo in carica e, in particolare, dalla Direzione V - Regolamentazione e Vigilanza del Sistema Finanziario del MEF, diretta da Stefano Cappiello, che ha pubblicato a inizio anno il Libro Verde intitolato La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita (febbraio 2022), che ha ricevuto un ampio consenso dal mercato (20).Nel Libro Verde, alla cui redazione hanno partecipato Consob, Banca d’Italia, Borsa Italiana e diverse associazioni di categoria, sono indicati numerosi interventi di micro-regolamentazione ( 21 ) volti a eliminare le disposizioni normative e regolamentari emanate nel corso degli anni in violazione del divieto di gold plating. Se adottati nella loro interezza si avrebbe una sensibile semplificazione (e potenziamento) del diritto societario (22).Come affermato in tale sede vi è l’impellente necessità di una revisione organica e sistematica degli assetti normativi e istituzionali, nell’ambito della disciplina del mercato dei capitali e del diritto societario “che – in conseguenza della stratificazione di norme, primarie e secondarie, regole di quotazione e prassi amministrative – conducono a vincoli più stringenti e costi maggiori rispetto a quanto richiesto del diritto europeo armonizzato (cd. casi di “goldplating”) e non risultano sostenute da adeguata motivazione, rappresentando delle eccezioni nel confronto europeo”.Il report, predisposto dal MEF nel rispetto del principi di better regulation UE, è contraddistinto da diverse direttive d’azione: (a) impatto zero quanto ai costi per lo Stato; (b) semplificazione avendo sempre a mente la protezione dei soci di minoranza e/o dei creditori; (c) proporzionalità per le PMI; (d) analisi delle best practice sviluppate negli altri Stati membri UE (23), cogliendo, in quest’ultimo, il suggerimento formulato da Klaus Hopt in apertura del millennio ossia v. looking beyond frontiers/learning from the neighbor’s experiences ( 24 ) o da Paolo&nbsp;Montalenti quando parla di adeguamento spontaneo dei diritti nazionali a regole e principi affini (25).La strada sembra, quindi, tracciata e, andando oltre il gold plating, non pare più rinviabile un intervento legislativo organico ed è perciò essenziale che la politica e il Governo si concentrino senza indugio sugli strumenti più adeguati ad assicurare la competitività delle imprese italiane sui mercati nazionali e internazionali.Come rilevato in un recente seminario da Piergaetano Marchetti (2022) “il nostro sistema deve essere competitivo con i sistemi europei. Competitivo non nel senso di ordinamento più permissivo, ma neppure nel senso di ordinamento più oneroso, più limitante” (26).&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;<a href="mailto:lukas.plattner@advant-nctm.com">Lukas Plattner</a>.</em>&nbsp;(*)&nbsp;Relazione al XXXV Convegno di studio “Adolfo Beria di Argentine” su problemi attuali di diritto e procedura civile.&nbsp;Il diritto societario europeo: quo vadis? Courmayeur, 23-24 settembre 2022, in corso di stampa in in Quad. di Giur. comm..(1) Smart governance of internal market for business (2014).(2) Enriques e Zorzi, Armonizzazione e arbitraggio normativo nel diritto societario europeo, Riv. soc., 2016, p. 775 ss.(3) Marchetti, Il crescente ruolo delle autorità di controllo nella disciplina delle società quotate, Riv. soc., 2016 p. 33 ss.(4) Corte Cost., sentenza 27 maggio 2020, n. 100.(5) Le PMI sono la spina dorsale dell'economia europea in quanto rappresentano il 99% di tutte le imprese nell'UE, danno lavoro a circa 100 milioni di persone, rappresentano più della metà del PIL europeo e svolgono un ruolo chiave catena del valore aggiunto in ogni settore dell'economia (Commissione UE, Entrepreneurship and small and medium-sized enterprises (SMEs)).(6) Comunicazione, Better regulation: joining forces for better laws (2021); Communication on Identifying and Addressing Barriers to the Single Market (2020). La Commissione UE, anche con specifico riferimento alle PMI, non ha mancato di sottolineare la difficoltà per la stessa di individuare e rimuovere le disposizioni nazionali di attuazione affette da gold plating raccomandando al contempo agli Stati membri di&nbsp;provvedere in merito (v. anche Comunicazione Individuare e affrontare le barriere del mercato unico (2021)(7) Enriques, 2006, 2015, 2016; European Company Law Expert, Ferrarini et al. 2012. Va anche ricordato che spesso i negoziati delle direttive di armonizzazione minima sono inevitabilmente influenzati comportamenti opportunistici delle Stati membri che possono essere spinti ad accettare un livello (minimo) di armonizzazione, già consapevoli che, non essendo riusciti a convincere altri Stati membri ad aderire a norme più stringenti, adotteranno al loro interno requisiti più rigorosi o manterranno quelli già esistenti, Commission Staff Working Document – "Report on more stringent national measures" concerning Directive 2004/109/EC”.(8) V. Raccomandazione TESG in Empowering EU Capital Markets- Making listing cool again Final report of the Technical Expert Stakeholder Group (TESG) on SMEs (2021), ove ulteriori riferimenti disponibile in <a href="https://ssrn.com/abstract=3858732" target="_blank" rel="noreferrer">ssrn.com/abstract=3858732</a>, 2021 poi posta in consultazione nell’ambito del Listing Act, disponibile in <a href="https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/consultations/finance-2021-listing-act-targeted_en" target="_blank" rel="noreferrer">finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/consultations/finance-2021-listing-act-targeted_en</a>; v. anche proposta governativa in Germania del 26 giugno 2022, Eckpunkte für ein Zukunftsfinanzierungsgesetz disponibile in <a href="https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Finanzmarktpolitik/2022-06-29-eckpunkte-zukunftsfinanzierungsgesetz.html" target="_blank" rel="noreferrer">www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Finanzmarktpolitik/2022-06-29-eckpunkte-zukunftsfinanzierungsgesetz.html</a>; in Francia Rapport sur les droits de vote multiples du Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, 15 settembre 2022; in UK si veda l’introduzione delle dual class share sul segmento premium dello LSE (dicembre 2021).(9) Raccomandazioni 2004/913/CE, 2005/162/CE, integrate dalla Raccomandazione 2009/385/CE, nonché la&nbsp;Raccomandazione 2009/384/CE e la Raccomandazione 2014/208/UE.(10) Rivellini, Il divieto di gold plating e il problema della sua giustiziabilità in Italia, in Riv. trim. dir. pub., p. 815 ss..(11) Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi Presidenza del Consiglio dei Ministri (DAGL) (2018).(12) V. da ultimo sulla governance di Consob si vedano i contributi di Costi e Vella e di Plattner e Vismara, Consultazione Libro Verde MEF (2022), disponibili <a href="https://www.dt.mef.gov.it/it/dipartimento/consultazioni_pubbliche/consultazione_libro_verde.html" target="_blank" rel="noreferrer">www.dt.mef.gov.it/it/dipartimento/consultazioni_pubbliche/consultazione_libro_verde.html</a>; v anche ESMA, peer review ESMA, 21 luglio 2022, su scrutinio e approvazione dei prospetti.(13) Così Assonime e Confindustria, Osservazioni di Assonime e Confindustria alla consultazione del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, sullo schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti, 2019, v. per ulteriori casi Assonime, Risposta a consultazione Consob sul recepimento della direttiva (UE) 2017/828 (Shareholder Rights Directive) (2019) e Risposta Assonime alla Consultazione UE “Listing Act: making public capital markets more attractive for UE companies and facilitating access to capital for SMEs”(2022).(14) Marchetti, op. cit., p. [•].(15) ESMA peer review ESMA, 21 luglio 2022, su scrutinio e approvazione dei prospetti da parte della NCA ove vengono raccomandate delle semplificazioni rispetto al funzionamento dell’Autorità di Vigilanza ove sono contenute diverse raccomandazioni rispetto al procedimento approvazione del prospetto in Italia e alla governance di Consob.(16) D. Lgs. 38/2005, art. 4, comma 6.(17) SICLARI, European capital markets union e ordinamento nazionale, in BBTC, I, 2016, p. 482 ss..(18) In alcuni Stati membri questo processo è già stato avviato: v. Anti-Gold-Plating-Gesetz del 2019 in Austria (informazioni finanziarie); Projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français del 2019 (semplificazione fusioni).(19) Sciorilli Borrelli, Italy under pressure to boost appeal of Milan stock exchange, 19 settembre 2022.(20) V. relazione illustrativa post consultazione del 1° luglio 2022.(21) Alcuni suggeriti dall’OECD nel rapporto Capital Market Review Italy (2020)(22) Come osservato (Marchetti 2016) il divieto di gold plating può essere esteso anche alle norme comunitarie già recepite e costituire un motivo di riflessione per espungere dal sistema derive di over-compliance cui in passato abbiamo ceduto e dalle quali siamo continuamente a rischio di seduzione.(23) V. ad esempio, l’art. 45, bozza decreto rilancio (maggio 2020) ove interessanti spunti comparatistici circa l’estensione voto plurimo a società già quotate(24) Hopt, Modern Company Law Problems: A European Perspective Keynote, Company Law Reform in OECD Countries A Comparative Outlook of Current Trends, 2000.(25) Montalenti, Il diritto societario europeo, in AA.VV., Il Nuovo Diritto delle Società, Le società, IV, a cura di Montalenti, in Trattato Diritto Privato dell’Unione Europea, diretto da Ajani e Benacchio, Torino, 2022, p. 963 ss..(26) Marchetti, Intervento al seminario istituzionale sulla presentazione di liste di candidati da parte dei consigli di amministrazione uscenti delle società quotate, Senato della Repubblica, 6ª Commissione Finanze e Tesoro, 16 giugno 2022.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 26 Sep 2022 04:03:29 +0200</pubDate>
                        <title>Golden Power: Recent amendmends to the Italian FDI Law take the regime a step forward</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/golden-power-recent-amendmends-to-the-italian-fdi-law-take-the-regime-a-step-forward-2</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>The last years have been marked by the progressive tightening by EU Member States of screening mechanisms relating to foreign investments.The Covid-19 pandemic and the Russian invasion of Ukraine have exacerbated macroeconomic imbalances, causing new international tensions on the markets, therefore contributing towards the acceleration and further development of European government’s “defense” mechanisms vis-à-vis their national companies and strategic assets.On September 2, &nbsp;2022, the European Commission published the second version of the Report on the screening of foreign direct investments into the Union<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, which shows that the use of the mechanism has significantly expanded in 2021 throughout the EU.&nbsp;<strong><em>Main innovations to the Italian FDI Law </em></strong>Within this context came last May many amendments to the Italian FDI regime, that have very recently been completed by a long-awaited implementing regulation, about to enter into force.&nbsp;</p><ol> <li><strong><em>The “Ukraine Decree”</em></strong></li></ol><p>Legislative Decree No. 21/2022, “Urgent measures to counter the economic and humanitarian effects of the Ukrainian crisis” (the "<strong>Ukraine Decree</strong>") converted into Law No. 51 of 20 May 2022, strengthened State control over investments in Italy, enacting significant changes to Legislative Decree No. 21/2012 (the “<strong>Italian FDI Law</strong>” or “<strong>Golden Power Law</strong>”).As it is known, the Golden Power Law grants the Italian Government special powers in relation to certain investments and other corporate transactions, provided such investments or transactions concern strategic assets or activities.In a nutshell, Law No 51/2022:</p><ul> <li>expanded, beyond the emergency phase, the strategic areas: therefore, certain sectors (<strong>health, pharmaceutical, agri-food, banking and finance</strong>)<strong> will remain permanently “strategic”</strong>, after December 31, 2022.</li> <li>confirmed the notification obligations for non-EU residents also for &nbsp;<strong>minority</strong> <strong>acquisitions </strong>(<strong>above 10%</strong>) &nbsp;and, in certain domains (<strong>communications, transport, energy, health, agri-food and finance, including banking and insurance</strong>) the filing obligation has been extended to persons acquiring control <strong>resident or established in the EU, including in Italy</strong>;</li> <li>provided for a&nbsp;<strong>mandatory filing in case of mere incorporation of companies</strong>&nbsp;active in strategic sectors or holding strategic assets, whereby the incorporation entails the participation, above a certain threshold, in the shareholding structure of foreign investors (except for the defense and security sector, where a notification is required irrespective of the nationality of the shareholders);</li> <li>Introduced an obligation upon companies that intend to acquire goods or services related to the design, manufacturing, maintenance and management of <strong>activities relating to broadband electronic communication services based on 5G technology</strong> (as well as components with high technological intensity functional to the implementation or management of the aforementioned technology)<strong> to submit a detailed annual plan</strong> to the Presidency of the Council of Ministers. &nbsp;The latter will have 30 days to either approve, impose prescriptions or conditions, or veto the purchasing plan.</li> <li>Introduced the&nbsp;<strong>pre-notification phase</strong>, the content of which was however referred to an implementing decree (see below)</li></ul><p>&nbsp;</p><p style="padding-left: 30px;">2.&nbsp;<strong><em>The implementing regulation: focus on the pre-filing and on other procedural novelties </em></strong><em>&nbsp;</em></p>The implementing decree regulating the pre-notification procedure&nbsp;was finally published on the Italian Official Journal on September 9, 2022 (Presidential Decree no. 133/2022, the “<strong>Procedural Decree</strong>”). The date of&nbsp;entrance into force&nbsp;is&nbsp;<strong>September 24, 2022</strong>.The Procedural Decree introduces the following principles/rules on pre-filing:<p style="padding-left: 30px;">(i) the pre-filing should cover the projects of transactions, deeds, etc. which may fall within the scope of application of the FDI law and&nbsp;shall contain all documents and information required for the formal notification (to the extent available at the timing of the pre-filing)</p><p style="padding-left: 30px;">(ii) the pre-filing must be submitted in any case&nbsp;without breaching the mandatory terms for the formal filing&nbsp;(“<em>without prejudice to the obligation to comply with the terms for the notification</em>”)</p><p style="padding-left: 30px;">(iii) the Italian Government has&nbsp;<strong>30 days</strong> to render its decision&nbsp;which can result into the following:</p><p style="padding-left: 60px;">(a) the transaction&nbsp;does not fall within the scope of Italian FDI Law&nbsp;and therefore no formal notification is needed;</p><p style="padding-left: 60px;">(b) the transaction&nbsp;may&nbsp;fall within the scope of Italian FDI Law and should therefore be notified;</p><p style="padding-left: 60px;">(c) the transaction&nbsp;fall within the scope of the FDI Law, but it is manifestly clear that there is no need to exercise the special powers.</p>&nbsp;By rendering its decision on the pre-filing, the Presidency may also issue recommendations and, regardless of the outcome above, impose to the parties to notify the transaction.A new template form with the required information to be included in the pre-filing may be published on the website of the Presidency of Council of Ministers.Other procedural amedments are the following:<ul> <li>in case of acquisitions, Law 51/2022 provided for a <strong>joint-filing</strong> by both the investor and the target entity, where possible. In the absence of a joint filing, the target company has to be in any case notified in advance by the buyer of the filing ant its content;</li> <li>Specific rules on <strong>sanctions-related procedure</strong> have been introduced, granting the affected party the right to present defences, being heard and being given access to the acts of the proceeding, before the formal imposition of fines;</li> <li>a coordination mechanism among the Golden Power Office and other public authorities, such as the <strong>Antitrust Authority </strong>(<strong>AGCM</strong>) and the Financial Police (‘<em>Guardia di Finanza</em>’), has been encouraged and is currently in the course of being implemented through the adoption of internal protocols;</li> <li>the internal procedure of the Presidency of Council of Ministry including the timing of transmission of the notification among offices, has been revised, without any substantial change; a “fast-track” procedure, which allows a simplified decision without the intervention by the Presidency of the Council of Ministers, has been confirmed. Accordingly, <strong>intra-group transactions</strong>, which are still subject to mandatory filing, benefit from the <strong>simplified procedure</strong> (with a final decision therefore issued usually much earlier than the <strong>45 days </strong>set out by the Law)</li></ul><p>&nbsp;<em>The content of this article is for information purposes only and is not, and cannot be intended as, professional advice on the matters dealt with. For further information please contact:</em><em>&nbsp;</em><em><a href="mailto:francesco.mazzocchi@advant-nctm.com"> Francesco Mazzocchi</a>,</em><em>&nbsp;<a href="mailto:giuliano.berruti@advant-nctm.com">Giuliano Berruti</a>&nbsp;and <a href="mailto:linda.lorenzon@advant-nctm.com">Linda Lorenzon</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> The Report is available at the following link: <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5286" target="_blank" rel="noreferrer">https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5286</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 16 Sep 2022 03:39:45 +0200</pubDate>
                        <title>Recent innovations in Italian competition law. New rules on merger control, antitrust enforcement and abuse of economic dependence</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/recent-innovations-in-italian-competition-law-new-rules-on-merger-control-antitrust-enforcement-and-abuse-of-economic-dependence</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The Annual Law for Competition and the Market for 2021 (hereinafter the “<strong>ACL</strong>”), entered into force on August 27, 2022, amends the Italian Competition Law (Law No. 287/90, hereinafter the “<strong>ICL</strong>”) in many respects. Namely:</p><ul> <li>introduces the power by the Italian Competition Authority (hereinafter the “<strong>ICA</strong>”) to request the notification of below-threshold mergers</li> <li>provides some adjustments to the Italian merger control provisions in order to align them to the principles and rules set out in the European Merger Regulation (Regulation (EC) 139/2004, hereinafter the “<strong>EUMR</strong>”)</li> <li>strengthens the rules concerning the abuse of economic dependence (Article 9 of Law 192/1998)</li> <li>introduces the possibility of a settlement in ICA proceedings concerning restrictive agreements or abuses of dominant position</li> <li>extends the enforcement powers of the ICA.</li></ul><p>&nbsp;</p><ol> <li><strong> Merger control rules </strong></li></ol><p>The most significant development is the introduction of the power by ICA to review below-thresholds mergers.Under the ordinary regime, Art. 16.1 of ICL provides that a concentration shall be notified to the ICA prior to its implementation, where the following two thresholds (which are adjusted each year to reflect any increase of the GDP deflator index) are cumulatively met:</p><ul> <li>the aggregate Italian turnover of the undertakings concerned exceeds € 517 mln, <strong>and</strong></li> <li>the Italian turnover of each of at least two undertakings concerned exceeds € 31 mln.</li></ul><p>The ACL introduced a new provision under Art. 16.1-<em>bis </em>of the ICL that now allows the ICA to review concentrations also when the following conditions are met:</p><ul> <li><strong>only one</strong> of the two domestic turnover thresholds mentioned above is exceeded <strong>or</strong> the combined worldwide turnover of all the undertakings concerned exceeds € 5 bn <strong>and</strong></li> <li>the transaction raises potential competition concerns in the national market or in a substantial part thereof, taking into account the possible detrimental effects on the development of small enterprises characterized by innovative strategies <strong>and</strong></li> <li>the closing did not take place more than six months before the request.</li></ul><p>&nbsp;If the above conditions are met, the ICA has the power to request the parties to notify the transaction within 30 calendar days of such request<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.The purpose of the new rule is to allow the Authority to review transactions that despite not triggering the turnover thresholds may nevertheless be capable of causing anti-competitive effects. The rule is therefore going to address the well-known problem of the “killer acquisitions”, i.e. acquisitions of start-ups (unlikely having a turnover, if at all, above the second threshold of € 31 mln) by large undertakings, that typically occur in innovative sectors such as digital or pharma.The law mandates the ICA to issue procedural guidelines on the application of this provision. These are not available yet and are expected to reduce the high level of uncertainty resulting from this amendment.Second, with regard to the substantive analysis of mergers, the ACL has substituted the so-called <em>dominance test</em> (article 6 of the ICL), with the ‘Significant Impediment of Effective Competition’ criterion (SIEC-test), as set in the EUMR. The new test enables the Authority to prohibit or impose conditions to a merger that would not create or strengthen a dominant position but would nonetheless <em>‘significantly impede effective competition’. </em>Third, the ACL has deleted the former distinction between concentrative and cooperative joint ventures and has introduced a new article 5.3 of the ICL whereby also cooperative joint ventures can be considered concentrations, provided that they are “full-function”, in line with the EU approach.Finally, the ACL has replaced the former provision relating to the calculation of turnover for credit and financial institutions with the provision already provided for in the EUMR. Therefore, henceforth, to establish the turnover of credit and other financial institutions, the financial income shall be considered.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong> Settlement procedures (not limited to cartel cases) </strong></li></ol><p>The ACL introduces a new provision (Article 14-<em>ter</em> of the ICL) that allows the ICA to initiate settlements in proceedings concerning cartel cases, restrictive agreements and abuses of dominant position.Through settlement procedures undertakings can obtain a sanction reduction in return for acknowledging their participation in the infringement.The Authority, during the investigation and until the notification of the statement of objections, may set a deadline within which the companies involved may express their willingness to participate in discussions to reach a settlement agreement. In the event of a positive outcome of the discussion, the ICA may set a time limit within which the undertakings concerned may submit settlement proposals that reflect the results of the discussions held and in which they acknowledge the infringement and their respective liability.At any time, the Authority has the possibility to cease settlement discussions, even with respect to one or more specific parties, when it considers that this might compromise the effectiveness of the procedure.The ICA will issue an internal regulation setting out the procedural rules and the extent of the fine reduction in the event of successful conclusion of the settlement procedure.<strong><em>&nbsp;</em></strong></p><ol start="3"> <li><strong> New powers of the Italian Competition Authority </strong></li></ol><p>The ACL strengthens the ICA's investigative powers, allowing the Authority to request <em>‘at any moment’</em> information and documents to any company or legal entity in order to ascertain the existence of anticompetitive agreements or of an abuse of dominant position, as well as for the control of concentrations. This significantly broadens the powers by ICA since, under the former framework, the ICA could request information&nbsp;<em>only after the opening of a proceeding</em>.Article 14(5) of the IAL allows the ICA to issue fines in the case of refusal to provide or delay in providing information. The same applies in the case of incorrect, partial or misleading information being provided. Following the amendment introduced by Legislative Decree No. 185/2021 (implementing Directive (EU) 2019/1), these fines may be up to 1% of the turnover of the undertaking concerned.<strong><em>&nbsp;</em></strong></p><ol start="4"> <li><strong> Abuse of economic dependence</strong></li></ol><p>The ACL brings some changes also to the provisions on abuse of economic dependence (Article 9 of Law 192/1998) introducing a rebuttable presumption of economic dependence in the business relations of companies that offer intermediation services on digital platforms that plays a crucial role in reaching end users or suppliers.In addition, the ACL also updates the list of potentially abusive conduct under Article 9, paragraph 2, of Law 192/1998, providing examples of abusive conducts applicable to digital platforms, such as:</p><ul> <li>provision of insufficient information regarding the scope or quality of the service provided</li> <li>imposition of unilateral obligations, not justified by the type or content of the activity performed and</li> <li>restriction of the ability to use different providers for the same service, including through the application of unilateral conditions or additional costs.</li></ul><p>Civil actions provided for by Article 9 of Law 192/1998 shall be brought before the specialized business sections referred to in Article 1 of Legislative Decree No. 168/2003.The Presidency of the Council of Ministers (jointly with the Ministry of Justice and after having consulted the ICA) can issue guidelines in order to facilitate the application of the provisions.These provisions will enter into force on October 31, 2022.&nbsp;<em>The content of this article is for information purposes only and is not, and cannot be intended as, professional advice on the matters dealt with.&nbsp;</em><em>For further information, please contact <a href="mailto:luca.toffoletti@advant-nctm.com">Luca Toffoletti</a> and&nbsp;&nbsp;<a href="mailto:francesco.mazzocchi@advant-nctm.com">Francesco Mazzocchi</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> &nbsp;The new power of the ICA to review below-threshold transactions does not extend to transactions closed prior to August, 27, 2022.&nbsp;In case of failure to notify, the penalties set in article 19, paragraph 2 of the ICL will be applied to the parties concerned</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 16 Sep 2022 03:31:54 +0200</pubDate>
                        <title>Il nuovo registro Insider delle società con strumenti ammessi su Euronext Growth Milan</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-nuovo-registro-insider-delle-societa-con-strumenti-ammessi-su-euronext-growth-milan</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A partire dal <u>4 agosto 2022,</u> entrerà in vigore il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 adottato dalla Commissione europea lo scorso 13 luglio (“<strong>Regolamento</strong>”) che stabilisce norme tecniche per l’applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 (<em>c.d. Market Abuse Regulation</em>, “<strong>MAR</strong>”) per quanto concerne il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento (<em>insider list </em>o registro <em>insider</em>).Il Regolamento recepisce, modificandolo, il progetto delle norme tecniche di attuazione (<em>c.d. Implementing Technical Standards </em>o “<strong>ITS</strong>”) predisposto dall’ESMA sul formato del nuovo registro <em>insider</em> e le informazioni da inserirvi (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>). Con l’adozione di tale Regolamento viene pertanto abrogato il precedente Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 del 10 marzo 2016 (“<strong>Regolamento 2016/347</strong>”).L’intervento normativo si inserisce nel contesto delle modifiche apportate alla MAR dal regolamento (UE) 2019/2115 che, come noto, ha introdotto, tra le altre previsioni, obblighi meno onerosi per gli emittenti ammessi alle negoziazioni in un mercato di crescita per le PMI, come Euronext Growth Milan (“<strong>Emittenti</strong>”), sulla tenuta del registro <em>insider</em>, con l’obiettivo di limitare quanto più possibile i costi di <em>compliance</em> per gli Emittenti.Così disponendo, la Commissione ha accolto la proposta indicata nell’ambito dei lavori del <em>Technical Expert Stakeholder Group (TESG) on SMEs</em> e rappresentata nel <em>Final Report “Empowering EU Capital Markets For SMEs – Making listing cool again </em>(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>).Il novellato art. 18, par. 6, MAR, consente, infatti, agli Emittenti di includere nel registro<em> insider</em> soltanto le persone che, in virtù della <em>funzione che svolgono o della posizione che occupano</em> presso gli stessi, hanno <strong>accesso regolare</strong> a informazioni privilegiate (c.d. <em>registro insider-</em> <strong>accesso regolare</strong>) (art. 18, par. 6, comma 1, MAR), ampliando così il perimetro dei soggetti da includere rispetto alla categoria di persone destinate alla sezione cd. permanente di cui all’- abrogato - art. 2, comma 2 del Regolamento 2016/347 [i “<em>soggetti che hanno sempre accesso a tutte le informazioni</em>” (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>)].A titolo esemplificativo, tra i soggetti che hanno regolare accesso possono essere ricompresi gli amministratori esecutivi, i membri degli organi di direzione e controllo, il direttore generale, il direttore finanziario, il responsabile dell’area legale e i consulenti interni (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>), nonché le relative funzioni di <em>staff</em>.In tale contesto, il Regolamento precisa che il registro <em>insider</em> – accesso regolare può includere solo i <em>dati personali </em>delle persone che hanno accesso <em>regolare</em> a informazioni privilegiate (“<strong>Soggetti Rilevanti</strong>”) (v. art. 2, comma 1). Si prevede poi che tale registro debba essere redatto utilizzando il formato di cui all’Allegato II del Regolamento, e pertanto che debba riportare le seguenti informazioni: (i) la data e l’ora di creazione del Registro dell’ultimo aggiornamento; (ii) la data di trasmissione all'Autorità competente; (iii) il nome, il cognome e il cognome di nascita (se diverso) del Soggetto Rilevante; (iv) il numero di telefono professionale del Soggetto Rilevante; (v) il nome e l’indirizzo della Società del Soggetto Rilevante; (vi) la funzione e motivo dell’accesso ad Informazioni Privilegiate su base regolare; (vii) la data e ora in cui il Soggetto Rilevante ha ottenuto l’accesso regolare a informazioni privilegiate; (viii) la data e ora in cui il Soggetto Rilevante ha cessato di avere accesso regolare a informazioni privilegiate; (ix) il numero di identificazione personale (se applicabile) o la data di nascita; (x) l’indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato) del Soggetto Rilevante; e (xi) il numero di telefono privato del Soggetto Rilevante. <u>Non è invece richiesto indicare l’informazione specifica alla quale il Soggetto Rilevante ha accesso</u>.<u>Il nuovo Regolamento, pertanto, esenta gli Emittenti dall'obbligo di creare sezioni diverse dell'elenco <em>insider</em> per ogni informazione privilegiata, ovvero dall’obbligo di attivare le sezioni occasionali. Non è, altresì, prevista la possibilità di aggiungere all’elenco la sezione permanente</u>.Alternativamente, qualora richiesto dagli Stati membri in ragione di specifiche preoccupazioni di integrità del mercato nazionale, agli Emittenti è consentito includere nel registro tutti i soggetti che hanno accesso a tali informazioni, ma in forma semplificata (c.d. registro <em>insider</em> in <strong>forma semplificata</strong>) (art. 18, par. 6, comma 2, MAR) (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>).Il Regolamento dispone, infine, che gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate devono essere conservati in qualsiasi forma atta a garantire che la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni incluse in tali elenchi siano preservate in qualsiasi momento durante la trasmissione all’autorità competente. <u>Gli Emittenti potranno, pertanto, conservare il registro <em>insider </em>anche in un formato differente da quello elettronico, purché siano preservate la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni privilegiate</u> (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>).&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:lukas.plattner@advant-nctm.com">Lukas Plattner</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">News e approfondimenti</a>(<sup>[1]</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp; Si veda il documento di consultazione pubblicato da ESMA in data 6 maggio 2020 e il <em>Final Report</em> pubblicato da ESMA in data 27 ottobre 2020. Il Regolamento si pone in aperto contrasto con la posizione dell’ESMA, come da ultimo espressa nel parere adottato in data 29 aprile 2022 (“<em>Opinion – On the European Commission’s proposed amendments to the draft implementing Technical Standards on the precise formato of insider lists and for updating insider lists adopted under MAR</em>”), non prevedendo, in particolare, l’indicazione dell’informazione specifica cui hanno accesso regolare le persone iscritte nel registro (v. <em>infra</em> nel testo).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">News e approfondimenti</a>([2])&nbsp;&nbsp;&nbsp; V. <em>Final Report</em> “<em>Empowering EU Capital Markets For SMEs – Making listing cool again</em>”, maggio 2021, p. 76: “<em>With regard to the drawing up of the insider list, at the time of its entry into force, MAR exempted issuers admitted to trading on the SGM from the burden of keeping the insider list, thus guaranteeing them cost savings, subject to compliance with certain conditions. The SGM regulation adopted in 201921 has provided, for issuers admitted to trading on an SGM, the option to keep the insider list in a simplified form, which shall include all persons having regular access to inside information relating to the issuer. In this context, it is worth noting that the above-mentioned Regulation has entrusted ESMA with the task of drawing up the draft Implementing Technical Standards specifying the format of the new insider list and the information to be included in it. Such technical standard should clarify that SGM issuers are obliged to maintain only one list of persons having regular access to insider information and are not required to create event-based sections of the insider list each time, in which the details of persons with access to a single piece of inside information are recorded so to alleviate MAR regime and reduce compliance costs associated with it</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">News e approfondimenti</a>(<sup>[3]</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp; Secondo Assonime, la formulazione “<em>soggetti che hanno sempre accesso a tutte le informazioni</em>” restringerebbe il novero degli insider “<em>permanenti</em>” a pochi soggetti: “<em>gli amministratori esecutivi, il presidente anche non esecutivo in quanto deputato a fissare l’ordine del giorno delle riunioni consiliari e a curare che l’informativa preconsiliare giunga a conoscenza degli amministratori, l’eventuale direttore generale e il relativo staff</em>” (cfr. Assonime, La disciplina sugli abusi di mercato: problemi e incertezze nell’applicazione per le società italiane e alcune ipotesi interpretative, Note e Studi, 15/2016).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">News e approfondimenti</a>(<sup>[4]</sup>)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cfr. Considerando (10) del Regolamento (UE) 2019/2115<em>. </em>Secondo quanto indicato dal CESR nelle linee guida alla <em>Market Abuse Directive</em> (Directive 2003/6/EC), tra le categorie di soggetti che tipicamente possono avere accesso a un informazione privilegiata vi rientrano “<em>members of the board of directors, CEOs, relevant persons discharging management responsibility, related staff members (such as secretaries and personal assistants), internal auditors, people having access to databases on budgetary control or balance sheet analyses, people who work in units that have regular access to inside information (such as IT people)</em>” (CESR, Level 3 – <em>Third set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive to the market</em>, par. 15).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">News e approfondimenti</a>([5])&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L’obbligo di includere una sezione specifica per ciascuna informazione privilegiata, così come la facoltà di istituire una separata sezione per gli accessi permanenti, sono invece ancora previsti per il registro <em>insider</em> in forma semplificata (v. art. 2, comma 2 del Regolamento).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">News e approfondimenti</a>(<sup>[6]</sup>)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ai sensi dell’art. 18, par. 5 MAR il <em>registro insider</em> sarà conservato per almeno 5 anni dopo l’elaborazione o il suo aggiornamento.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 08 Sep 2022 03:45:59 +0200</pubDate>
                        <title>Nuova “Legge Antimonopolio della Repubblica Popolare Cinese”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuova-legge-antimonopolio-della-repubblica-popolare-cinese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 24 giugno 2022 il Comitato Permanente del Congresso Nazionale del Popolo ha pubblicato la versione definitiva della “Legge Antimonopolio della Repubblica Popolare Cinese” (“<strong>Legge Antimonopolio</strong>”) (中华人民共和国反垄断法) che entrerà in vigore il 1° agosto 2022. I lavori di modifica, iniziati nel 2017, apportano sostanziali cambiamenti alla Legge Antimonopolio del 2008 fino adesso mai emendata.Contestualmente alla pubblicazione della legge, l’Amministrazione Statale per la Regolamentazione dei Mercati (“<strong>SAMR</strong>”), ha pubblicato le bozze di aggiornamento a sei disposizioni per allinearle alla nuova Legge Antimonopolio, in particolare:</p><ul> <li>Disposizioni sul divieto di abuso dei diritti di proprietà intellettuale per escludere e limitare la concorrenza.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a></li> <li>Disposizioni sul divieto di accordi anticoncorrenziali.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a></li> <li>Disposizioni sul divieto di abuso di posizione dominante sul mercato.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a></li> <li>Disposizioni del Consiglio di Stato sulle norme per la dichiarazione di concentrazioni.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a></li> <li>Regolamento sulla revisione della concentrazione degli operatori commerciali.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a></li> <li>Disposizioni per la repressione dell'abuso del potere amministrativo di escludere e limitare la concorrenza.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a></li></ul><p>&nbsp;La nuova Legge Antimonopolio prevede 70 articoli, 12 in più rispetto alla precedente versione, ed introduce numerose novità, tra cui il divieto dei cartelli <em>hub-and-spoke</em>, un regime di <em>safe harbor</em> per gli accordi anticoncorrenziali, un’enfasi sull’utilizzo dei dati, un meccanismo <em>stop the clock</em> nel caso di fusioni e nuove sanzioni. Viene inoltre riformata la struttura dell’Ufficio Antimonopolio della SAMR per garantire un più efficace controllo.<strong><em>Safe-harbor </em></strong><strong>per gli accordi anticoncorrenziali che non raggiungono una determinata soglia</strong>L’articolo 18 della Legge Antimonopolio prevedeva che ogni accordo monopolistico fosse <em>di per sé</em> illegale, limitandosi a descrivere le ipotesi tipiche vietate dalla legge. Il riformato articolo 18 apporta, a riguardo, un cambiamento particolarmente significativo, prevedendo che tali accordi non siano aprioristicamente <em>contra ius</em>, tollerandone l’esistenza qualora l’operatore economico riesca a dimostrare che l’accordo non abbia un effetto eliminatorio o restrittivo della concorrenza. Sebbene l’onere probatorio sia particolarmente complesso e sarà necessario osservare la sua concreta applicabilità nella pratica, la nuova disposizione rappresenta un’importante apertura da parte del legislatore nei confronti degli accordi anticoncorrenziali. Inoltre, viene introdotta una soglia minima di quota di mercato, determinata dall’Ufficio Antimonopolio della SAMR, sotto la quale tali accordi sono consentiti.<strong>Divieto di cartelli hub-and-spoke</strong>Il novello art. 19 della Legge Antimonopolio prevede espressamente il divieto di organizzarsi per far sì che altri operatori raggiungano accordi anticoncorrenziali o offrire un aiuto sostanziale ad altri operatori per raggiungere accordi anticoncorrenziali.Questa disposizione colpisce direttamente i cartelli <em>hub-and-spoke</em>, nel quale il fornitore facilita il coordinamento tra i distributori, senza che questi entrino direttamente in contratto tra di loro, alterando il normale equilibrio concorrenziale. La nuova disposizione introduce la responsabilità per quei soggetti (<em>hub</em>) che realizzino questi comportamenti facilitatori, elevando il livello di attenzione che dovrà essere inevitabilmente riposto nella condivisione delle informazioni rilevanti tra i vari distributori (<em>spokes</em>) per evitare il coordinamento delle politiche di questi ultimi.<strong>Rilievo del ruolo dei dati come strumento idoneo a restringere o eliminare la concorrenza</strong>L'abuso di dati, algoritmi, tecnologie e regolamenti da parte di soggetti in posizione dominante sul mercato può configurare comportamenti monopolistici ai sensi dei nuovi articoli 7 e 22 della Legge Antimonopolio, la quale attribuisce una specifica rilevanza a tali strumenti in virtù della loro potenzialità di creare un eccessivo vantaggio competitivo ed alterare il normale equilibrio concorrenziale del mercato.<strong>Possibilità di controllo da parte dell’Ufficio Antimonopolio sulle concentrazioni sottosoglia</strong>La concentrazione tra aziende che non superi la quota di mercato sopra la quale è necessario notificare le autorità competenti può comunque avere un effetto restrittivo o eliminatorio della concorrenza. Da un lato la concentrazione può essere volta ad eliminare direttamente la concorrenza, rimuovendo dal mercato un potenziale competitor (“acquisizione killer”), dall’altro la concentrazione può comportare l’acquisto di tecnologie strategiche che garantiscono un forte vantaggio competitivo.Per queste ragioni è stato introdotto, nell’art. 26, l’obbligo da parte degli operatori economici di notificare l’Ufficio Antimonopolio di qualsiasi operazione che possa avere l’effetto di restringere o eliminare la concorrenza sul mercato, anche se sottosoglia e, qualora l’operatore economico non dovesse comunicare tale operazione, vengono assegnati all’Ufficio Antimonopolio dei poteri investigativi.<strong>Introduzione di un meccanismo “stop-the-clock”</strong>È stato introdotto per la prima volta nella normativa antitrust Cinese un meccanismo di <em>stop-the-clock</em> che consente all’autorità di fermare il conteggio dei 90 giorni entro i quali deve esaminare i documenti forniti e pronunciarsi sull’ammissibilità della concentrazione nel caso in cui a)la parte notificante non riesca a fornire i materiali richiesti, b) quando si renda necessario accertare nuove situazioni o fatti, c) quando è necessario valutare ulteriore condizioni restrittive per la concentrazione e l’operatore commerciale presenti una richiesta di sospensione.Contestualmente, la struttura dell’ufficio antimonopolio è stata riformata e l’organico aumentato per consentire un controllo più tempestivo ed efficace.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a><strong>Violazione del pubblico interesse come presupposto per le azioni legali</strong>Benché la Legge Antimonopolio non abbia mai previsto un meccanismo per avviare un procedimento legale da parte dei privati - come una <em>class action</em> - è stata introdotta la possibilità, per i pubblici procuratori, di intraprendere un’azione legale nei confronti di una società che ponga in essere pratiche monopolistiche lesive del “pubblico interesse”.<strong>Inasprimento delle sanzioni</strong>Sono state inasprite le sanzioni già previste e sono state introdotte per la prima volta sanzioni individuali.<u>Accordi anticoncorrenziali</u>L’articolo 56 della nuova Legge Antimonopolio prevede adesso una multa dall’1% fino al 10% del fatturato dell’anno precedente o, in sua assenza, fino a 5.000.000,00 RMB (724.511,68 EUR c.a.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>) a cui si aggiunge la confisca dei proventi illeciti.Sono state introdotte sanzioni individuali, nei confronti degli amministratori delegati, rappresentanti, direttori e supervisori di progetto, che hanno partecipato all’accordo monopolistico fino a 1.000.000,00 RMB (144.902,34 EUR c.a.).Nel caso di <em>gun-jumping</em> è prevista una responsabilità che varia in considerazione degli effetti derivati dall’operazione. In caso di effetti anticoncorrenziali è previsto l’annullamento dell’operazione, il ripristino dello stato precedente alla concentrazione e una multa fino al 10% del fatturato dell’anno precedente; qualora, diversamente, dall’operazione non derivino effetti anticoncorrenziali, la sanzione è costituita da una multa fino a 5.000.000,00 RMB (724.511,68 EUR c.a.).<u>Abuso di posizione dominante</u>Il nuovo testo dell’art.&nbsp; 57 prevede un’ammenda compresa tra l’1% e il 10% del fatturato dell’anno precedente e la confisca del guadagno illecito.<u>Mancata collaborazione in occasione di esami e indagini</u>Sono previste multe fino ad un massimo di 500,000 RMB (72. 451,17 EUR c.a.) per i singoli individui, e multe fino all’1% del fatturato dell’anno precedente per la società o, in sua assenza, una sanzione fino a 5.000.000 RMB (724.511,68 EUR c.a.).&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:hermes.pazzaglini@advant-nctm.com">Hermes Pazzaglini</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> <em>Provisions on Prohibition of Abuse of Intellectual Property Rights to Exclude and Restrict Competition </em><a href="https://www.samr.gov.cn/jzxts/tzgg/zqyj/202206/t20220627_348158.html?mc_cid=b5541ba295&amp;mc_eid=627c47469b" target="_blank" rel="noreferrer"><em>关禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定（征求意见稿）</em></a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> <em>Provisions on Prohibition of Monopoly Agreements </em><a href="https://www.samr.gov.cn/jzxts/tzgg/zqyj/202206/t20220627_348158.html?mc_cid=b5541ba295&amp;mc_eid=627c47469b" target="_blank" rel="noreferrer"><em>禁止垄断协议规定（征求意见稿）</em></a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> <em>Provisions on Prohibition of Abuse of Dominant Market Position </em><a href="https://www.samr.gov.cn/jzxts/tzgg/zqyj/202206/t20220627_348153.html?mc_cid=b5541ba295&amp;mc_eid=627c47469b" target="_blank" rel="noreferrer"><em>禁止滥用市场支配地位行为规定（征求意见稿）</em></a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> <em>Provisions of the State Council on the Standards for Declaration of Consolidation of Undertakings </em><a href="https://www.samr.gov.cn/jzxts/tzgg/zqyj/202206/t20220625_348150.html?mc_cid=b5541ba295&amp;mc_eid=627c47469b" target="_blank" rel="noreferrer"><em>国务院关于经营者集中申报标准的规定（修订草案征求意见稿）</em></a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> <em>Regulations on the Review of Concentration of Business Operators </em><a href="https://www.samr.gov.cn/jzxts/tzgg/zqyj/202206/t20220624_348145.html?mc_cid=b5541ba295&amp;mc_eid=627c47469b" target="_blank" rel="noreferrer"><em>经营者集中审查规定（征求意见稿）</em></a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> <em>Provisions on Suppressing Abuse of Administrative Power to Exclude and Restrict Competition</em><a href="https://www.samr.gov.cn/jzxts/tzgg/zqyj/202206/t20220627_348162.html?mc_cid=b5541ba295&amp;mc_eid=627c47469b" target="_blank" rel="noreferrer"><em>制止滥用行政权力排除、限制竞争行为规定</em> <em>（征求意见稿）</em></a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> L’Ufficio Antimonopolio è stato suddiviso in tre dipartimenti: 1) dipartimento per il coordinamento dell’implementazione delle politiche sulla concorrenza 2) dipartimento per la vigilanza sugli accordi anticoncorrenziali e sull'abuso di posizione dominante sul mercato, e 3) dipartimento per il controllo delle fusioni e indagini sul gun-jumping. Inoltre, le divisioni dell’ufficio sono aumentate da 11 a 19.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Tasso di cambio pari a 1 EUR = 6.9 RMB al 19 luglio 2022</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 22 Jul 2022 08:37:16 +0200</pubDate>
                        <title>Incidenti di sicurezza e data breach in ambito bancario. Le polizze cyber</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/incidenti-di-sicurezza-e-data-breach-in-ambito-bancario-le-polizze-cyber</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>L’articolo approfondisce la tematica legata alla&nbsp;<strong>cybersecurity</strong>, agli&nbsp;<strong>incidenti di sicurezza</strong>&nbsp;e alla&nbsp;<strong>violazione dei dati personali</strong>&nbsp;(<strong>data breach</strong>) con riferimento al&nbsp;<strong>settore bancario</strong>, con un approfondimento sulle<strong>&nbsp;polizze a copertura del cyber risk.</strong></em></p><h2><strong>1. Incidenti di sicurezza e violazioni di dati personali. Peculiarità del settore bancario</strong></h2><h3>1.1 Premessa</h3>La materia della&nbsp;<strong><em>cybersecurity</em></strong>, prima relegata in normative settoriali, dal 2018 circa è al centro dell’intervento del legislatore europeo e italiano.L’aumento esponenziale degli&nbsp;<strong>attacchi informatici</strong>&nbsp;e l’acquisita consapevolezza della gravità delle loro conseguenze ai danni dello Stato, delle imprese e delle persone fisiche hanno impresso un’evidente accelerazione alla produzione normativa. Dal&nbsp;<strong>GDPR</strong>&nbsp;(Regolamento UE 2016/679) al&nbsp;<strong>codice europeo delle comunicazioni elettroniche</strong>&nbsp;(d.lgs. 259/2003, come da ultimo modificato dal d.lgs. 207/2021), dall’attuazione della&nbsp;<strong>Direttiva NIS</strong>&nbsp;(con il&nbsp;d.lgs. 65/2018) al&nbsp;<strong>perimetro di sicurezza nazionale cibernetica</strong>&nbsp;(D.L. 105/2019), gli obblighi in materia di&nbsp;<strong><em>cybersecurity</em></strong>&nbsp;riguardano ormai una platea sempre più ampia di soggetti.In&nbsp;<strong>ambito bancario</strong>, la gestione degli incidenti di sicurezza informatica è regolata altresì da una&nbsp;<strong>disciplina di settore</strong>&nbsp;e dagli&nbsp;<strong>Orientamenti della Banca d’Italia</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>dell’Autorità Bancaria Europea</strong>.<h3><strong>1.2 Gli incidenti di sicurezza</strong></h3>Un&nbsp;<strong>incidente di sicurezza</strong>&nbsp;è, in termini generali, un&nbsp;<strong>evento che compromette l’integrità</strong>, la&nbsp;<strong>disponibilità</strong>&nbsp;o la&nbsp;<strong>riservatezza</strong>&nbsp;<strong>di sistemi informativi</strong>&nbsp;<strong>o delle informazioni</strong>&nbsp;che detti sistemi elaborano, conservano o trasmettono.<strong>Non vi è né una definizione né una disciplina unitaria</strong>&nbsp;di incidente di sicurezza, che sono invece contenute in normative di settore, nazionali ed europee, come, per quanto rileva ai fini del presente contributo, la Direttiva UE 2016/1148 (c.d. Direttiva NIS), recepita in Italia ad opera del d.lgs. n. 65/2018; il D.L. 105/2019, che istituisce il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica; e la&nbsp;Direttiva UE 2015/2366&nbsp;(c.d. Direttiva PSD2), recepita nell’ordinamento nazionale con il&nbsp;d.lgs. 218/2017, relativa ai&nbsp;<strong>servizi di pagamento</strong>&nbsp;nel mercato interno e applicabile a tutti i fornitori di servizi di pagamento, incluse le banche.Nello specifico, il decreto attuativo della&nbsp;<strong>Direttiva NIS</strong>&nbsp;e il decreto istitutivo del&nbsp;<strong>perimetro di sicurezza cibernetica</strong>&nbsp;impongono l’<strong>adozione di misure di sicurezza stringenti&nbsp;</strong>a carico di soggetti, pubblici e privati, che, rispettivamente, svolgono un servizio essenziale per il mantenimento di attività sociali e/o economiche fondamentali o offrono servizi digitali, ed esercitano una&nbsp;<strong>funzione essenziale dello Stato</strong>&nbsp;o assicurano un&nbsp; servizio&nbsp; essenziale&nbsp; per&nbsp; il&nbsp; mantenimento&nbsp; di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli&nbsp;<strong>interessi</strong>&nbsp;<strong>dello Stato</strong>.I soggetti riconducibili a tali categorie, dunque, dovranno&nbsp;<strong>garantire&nbsp;<em>standard</em>&nbsp;di sicurezza e procedurali più rigorosi</strong>&nbsp;rispetto a chi non vi rientra: ciò principalmente in ragione del considerevole impatto che eventuali incidenti informatici potrebbero avere nei settori interessati.Si segnala, a questo proposito, che&nbsp;<strong>tali enti sono individuati</strong>, con propri provvedimenti,&nbsp;<strong>dalle autorità pubbliche competenti</strong>, e che i settori di rilievo includono il&nbsp;<strong>settore bancario e delle infrastrutture dei mercati finanziari</strong>&nbsp;oltre che, più in generale, quello&nbsp;<strong>economico e finanziario</strong>.Venendo alla&nbsp;<strong>definizione di incidente di sicurezza</strong>&nbsp;in&nbsp;<strong>ambito bancario</strong>, la&nbsp;Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d’Italia&nbsp;(cfr. Parte Prima, titolo IV, Cap. 4, sez. 1, par. 3) definisce l’“<em>incidente operativo o di sicurezza</em>” come un “<strong><em>evento, o serie di eventi collegati, non pianificati dalla banca</em></strong><em>,&nbsp;<strong>che interessa le sue risorse informatiche</strong>&nbsp;e che i) ha o potrebbe avere un&nbsp;<strong>impatto negativo sull’integrità</strong>,&nbsp;<strong>la disponibilità</strong>,&nbsp;<strong>la riservatezza e/o l’autenticità dei servizi o dei processi dell’intermediario</strong>; oppure ii) comunque implica la&nbsp;<strong>violazione</strong>&nbsp;o l’imminente minaccia di violazione delle&nbsp;<strong>norme e delle prassi aziendali in materia di sicurezza delle informazioni</strong>&nbsp;(ad esempio, frodi informatiche, attacchi attraverso internet e malfunzionamenti e disservizi)</em>”.La&nbsp;<strong>Banca d’Italia</strong>, inoltre, classifica gli&nbsp;<strong>incidenti di sicurezza in due categorie</strong>: (i<strong>)&nbsp;<em>incidenti cyber</em></strong>, intesi come incidenti causati da attività volontaria e malevola riguardanti l’accesso, l’uso, la divulgazione, l’interruzione, la modifica o la distruzione non autorizzati delle risorse della banca o incidenti che producono, anche involontariamente, diffusione e/o alterazione di dati riservati della clientela e/o dell’intermediario; oppure (ii)&nbsp;<strong><em>incidenti operativi</em></strong><em>,</em>&nbsp;ossia incidenti derivanti da processi inadeguati o malfunzionanti, persone e sistemi o eventi di forza maggiore. Tale classificazione è contenuta all’interno delle “Istruzioni per la segnalazione di gravi incidenti operativi o di sicurezza”, pubblicate dalla Banca d’Italia in data 10 dicembre 2021.<h3><strong>1.3 Le violazioni di dati personali: violazione di riservatezza, disponibilità o integrità</strong></h3>Una&nbsp;<strong>violazione di dati personali</strong>, o&nbsp;<strong><em>data breach</em></strong>, è una particolare tipologia di incidente di sicurezza che coinvolge dati personali, ossia quelle informazioni che identificano, direttamente o indirettamente, una persona fisica (c.d. interessato).L’art. 4, n. 12, del&nbsp;<strong>GDPR</strong>&nbsp;definisce “<strong>violazione dei dati personali</strong>” come “<em>la&nbsp;<strong>violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati</strong></em>”.Le&nbsp;<strong>violazioni dei dati personali</strong>, quindi, possono essere classificate in:<ul> <li><strong>violazioni della riservatezza</strong>, che comportano una divulgazione o un accesso non autorizzato o accidentale ai dati personali;</li> <li><strong>violazioni della disponibilità</strong>, che comportano la perdita di accesso o la distruzione accidentali o non autorizzate dei dati personali; e</li> <li><strong>violazioni dell’integrità</strong>, che comportano una modifica non autorizzata o accidentale dei dati personali.</li></ul><p>Un esempio di&nbsp;<em>data breach</em>, che può comportare una violazione sia della riservatezza che della disponibilità, è dato dal&nbsp;<em>ransomware</em>, il cui schema è quello dell’estorsione: gli&nbsp;<em>hacker</em>&nbsp;criptano i dati di un’organizzazione e richiedono il pagamento di una somma di denaro (in genere in criptovaluta) per ripristinare l’accesso agli stessi. Spesso l’attacco non si limita alla criptazione dei dati ma consiste anche nella loro esfiltrazione, a cui segue la minaccia di renderli pubblici online in caso di mancato pagamento del riscatto.Un ulteriore esempio di&nbsp;<em>data breach</em>, che comporta di regola una violazione della riservatezza, è dato dal&nbsp;<em>phishing</em>. Nella sua versione più semplice, l’<em>hacker</em>, spacciandosi per un’altra persona, invia un’email alla vittima chiedendo di fornire informazioni quali numeri di carte di credito o password. La tecnica di&nbsp;<em>phishing</em>&nbsp;più sofisticata e che sta prendendo sempre più piede, almeno in Italia, è denominata BEC (<em>Business Email Compromise</em>). In genere, in questo caso l’<em>hacker</em>&nbsp;sottrae le credenziali di accesso all’account email di un dipendente o di un dirigente di un’organizzazione (mediante una normale azione di&nbsp;<em>phishing&nbsp;</em>o introducendosi nei relativi sistemi in altro modo); dopodiché, spacciandosi per un apicale chiede a un proprio dipendente di effettuare un pagamento su un certo conto corrente bancario o, spacciandosi per un fornitore, chiede al committente il pagamento dei corrispettivi dovuti su coordinate bancarie diverse da quelle originariamente comunicate dal reale fornitore.Infine, un esempio di&nbsp;<em>data breach</em>&nbsp;che potrebbe comportare la violazione integrità del dato riguarda la perdita di documenti o di dispositivi portatili, nel caso in cui non sia disponibile una copia di&nbsp;<em>backup</em>.</p><h3><strong>1.4 Statistiche sull’incidenza di violazioni di dati personali nel triennio 2019 – 2021</strong></h3>Negli ultimi anni si è registrato un&nbsp;<strong>considerevole aumento delle violazioni dei dati personali</strong>&nbsp;a danno di imprese italiane ed europee. Secondo l’“<em>Enisa Threat Landscape 2021</em>”, pubblicato, appunto, dalla European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), delle nove categorie di minacce alla sicurezza informatica, nel 2021 è il&nbsp;<em>ransomware</em>&nbsp;ad averla fatta da padrone con, a seguire, il&nbsp;<em>phishing</em>. In calo, rispetto al 2020, gli incidenti connessi al&nbsp;<em>malware</em>.Come sottolineato dall’ENISA, tra aprile 2020 e luglio 2021 i&nbsp;<strong>settori più colpiti</strong>&nbsp;da attacchi informatici sono stati la&nbsp;<strong>pubblica amministrazione</strong>&nbsp;(198 incidenti), i&nbsp;<strong>fornitori di servizi digitali</strong>&nbsp;(152 incidenti), il&nbsp;<strong>settore pubblico in generale</strong>&nbsp;(151 incidenti),&nbsp;<strong>la sanità</strong>&nbsp;(143 incidenti) e il&nbsp;<strong>settore finanziario/bancario</strong>&nbsp;(97 incidenti).Per quanto riguarda, nello specifico, le violazioni notificate al Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, anche, il “Garante”), l’autorità ha registrato 1.443 casi nel 2019, 1.387 nel 2020, e 2.071 casi nel 2021; nel 2018, invece, i casi erano solo 650 (come emerge, rispettivamente, dalle rispettive relazioni annuali).Dei provvedimenti pubblicati dall’autorità su questi temi nell’ultimo anno, la quasi totalità ha riguardato&nbsp;<strong>azioni accidentali interne</strong>&nbsp;(come episodi di erronea trasmissione/condivisione di dati a soggetti non autorizzati); i rimanenti casi, relativi ad azioni intenzionali esterne, hanno riguardato&nbsp;<strong>attacchi&nbsp;<em>ransomware</em></strong>. Quanto alla tipologia di&nbsp;<strong>sanzioni</strong>&nbsp;<strong>applicate</strong>, l’autorità ha principalmente rivolto ai soggetti coinvolti&nbsp;<strong>ammonimenti</strong>&nbsp;o comminato&nbsp;<strong>sanzioni</strong>&nbsp;<strong>amministrative</strong>&nbsp;<strong>pecuniarie</strong>.Tra le sanzioni più alte, il Garante ha sanzionato un istituto di credito per l’importo di euro 1.650.000, non per violazioni specifiche degli artt. 33 e 34 del GDPR, ma per non aver adottato misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, circostanza emersa, appunto, nel corso dell’attività istruttoria svolta dall’autorità in relazione a un&nbsp;<em>data breach</em>.<h3><strong>1.5 Conseguenze legali derivanti da incidenti di sicurezza o violazioni di dati personali: notifiche, comunicazioni e misure di sicurezza tecniche e organizzative</strong></h3>Nel caso si verifichino&nbsp;<strong>incidenti di sicurezza o violazioni di dati personali</strong>, il soggetto che li abbia subiti dovrà attivarsi prontamente per adempiere agli&nbsp;<strong>obblighi</strong>&nbsp;previsti dalla normativa applicabile che, in termini generali, includono la&nbsp;<strong>notifica di tali eventi alle autorità competenti</strong>&nbsp;e, nei casi più gravi, agli&nbsp;<strong>interessati</strong>. È inoltre richiesto di adottare prontamente&nbsp;<strong>misure</strong>&nbsp;<strong>di</strong>&nbsp;<strong>sicurezza</strong>&nbsp;<strong>tecniche</strong>&nbsp;<strong>e</strong>&nbsp;<strong>organizzative</strong>&nbsp;<strong>adeguate</strong>&nbsp;per mitigare gli effetti dell’incidente e prevenire futuri episodi.Talune imprese, come accade in ambito bancario, possono ricadere nell’ambito applicativo di diverse normative e, pertanto, sono astrattamente soggette a diversi obblighi in materia di sicurezza informatica.<strong><em>1.5.1 Gli obblighi previsti dal GDPR</em></strong>In primo luogo, qualora l’incidente di sicurezza abbia ad oggetto&nbsp;<strong>dati personali</strong>&nbsp;e sia quindi qualificato come&nbsp;<strong>violazione di dati ai sensi del GDPR</strong>, il titolare del trattamento – ovvero l’ente che determina le finalità e i mezzi del trattamento (per esempio, l’istituto di credito in relazione ai dati personali della propria clientela) – che lo abbia subito è tenuto a conformarsi a&nbsp;<strong>due obblighi principali</strong>.Il primo, previsto dall’art. 33 (1) GDPR, è quello di&nbsp;<strong>notificare la violazione all’autorità di controllo competente&nbsp;</strong>(in Italia, il Garante)&nbsp;<strong>entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza</strong>, salvi i casi in cui sia ammesso procedere attraverso una notifica ritardata, ovvero una notifica a due stadi, preliminare e definitiva; il secondo, previsto dal successivo art. 34 (1) GDPR, è quello di&nbsp;<strong>darne comunicazione agli interessati</strong>. La notifica all’autorità di controllo è sempre obbligatoria tranne nel caso in cui “sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche”. La comunicazione agli interessati è obbligatoria, invece, quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.Alla luce di quanto sopra, è evidente che la&nbsp;<strong>valutazione dell’esistenza di un rischio</strong>&nbsp;(o di un rischio elevato), non appena si viene a conoscenza di una violazione, è&nbsp;<strong>fondamentale</strong>&nbsp;per comprendere se procedere con la notifica al Garante e con la comunicazione agli interessati oltre che, naturalmente, per adottare misure efficaci per contenere e risolvere la violazione.A questo riguardo, il Gruppo di lavoro “Articolo 29” (WP29) – i.e. il gruppo di lavoro europeo indipendente che, fino all’entrata in vigore del GDPR, si occupava di questioni relative alla gestione dei dati personali – con le sue “Linee guida sulla notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (WP250)”, successivamente fatte proprie dallo European Data Protection Board (EDPB), elenca e descrive&nbsp;<strong>sette fattori di rischio da considerare</strong>. In questo contesto, &nbsp;il WP29 richiama, in particolare, il documento di dicembre 2013 “<em>Recommendations for a methodology of the assessment of severity of personal data breaches</em>” adottato dall’ENISA, contenente una metodologia per la valutazione della gravità della violazione, quale utile strumento per la&nbsp;<strong>predisposizione da parte dei titolari del piano di intervento</strong>&nbsp;ai fini della gestione dei&nbsp;<em>data breach</em>. Questi fattori includono:<ul> <li>tipo di violazione;</li> <li>natura, carattere “sensibile” e volume dei dati personali;</li> <li>facilità di identificazione delle persone fisiche;</li> <li>gravità delle conseguenze per le persone fisiche;</li> <li>caratteristiche particolari dell’interessato;</li> <li>caratteristiche particolari del titolare del trattamento;</li> <li>numero di persone fisiche interessate.</li></ul><p><strong><em>1.5.2 Gli obblighi previsti dal decreto che recepisce la Direttiva NIS</em></strong>Il decreto che recepisce la&nbsp;<strong>Direttiva NIS</strong>, invece, prevede che gli&nbsp;<strong>operatori di servizi essenziali</strong>&nbsp;<strong>e i fornitori di servizi digitali</strong>&nbsp;debbano&nbsp;<strong>notificare gli incidenti</strong>&nbsp;aventi un impatto rilevante sui servizi essenziali&nbsp;<strong>al&nbsp;<em>Computer Security Incident Response Team</em></strong>&nbsp;(CSIRT), istituito&nbsp;<strong>presso l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale</strong>, la quale è designata quale autorità nazionale competente NIS, vigila sull’applicazione della Direttiva NIS e ha poteri ispettivi e sanzionatori in materia.Le notifiche di tali incidenti devono essere effettuate “<strong>senza ingiustificato ritardo</strong>”, secondo le modalità definite dal CSIRT ed eventualmente da ciascuna autorità NIS di settore con proprie linee guida.<strong><em>1.5.3 Gli obblighi previsti dalla normativa in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica</em></strong>Analogamente, il&nbsp;<strong>DPCM 14 aprile 2021, n. 81</strong>, definisce le&nbsp;<strong>modalità per la notifica degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici afferenti al perimetro nazionale di sicurezza cibernetica</strong>. Esso prevede l’obbligo, per i soggetti inclusi nel perimetro, di&nbsp;<strong>notificare</strong>&nbsp;al CSIRT gli incidenti di sicurezza aventi impatto sui beni ICT di rispettiva pertinenza,&nbsp;<strong>entro 6 ore ovvero entro 1 ora, a seconda della gravità</strong>, dal momento in cui i soggetti medesimi ne siano venuti a conoscenza (anche mediante attività di monitoraggio, test e controllo).<strong><em>1.5.4 Gli obblighi previsti in ambito bancario dalla Direttiva PSD2, dall’Autorità Bancaria Europea e dalla Banca d’Italia</em></strong>La&nbsp;<strong>Direttiva PSD2</strong>, infine, prevede che, in caso di&nbsp;<strong>grave incidente operativo</strong>&nbsp;o relativo alla sicurezza, i&nbsp;<strong>prestatori di servizi di pagamento</strong>, ivi incluse le&nbsp;<strong>banche</strong>, debbano&nbsp;<strong>notificarlo senza indugio all’autorità competente</strong>&nbsp;dello Stato membro di origine del prestatore di servizi di pagamento. Al ricevimento della notifica, l’autorità competente fornisce i dettagli dell’incidente all’Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority o EBA) e alla BCE. In attuazione di detta Direttiva, gli obblighi in questione sono contenuti a livello nazionale in all’articolo 6 ter del d.lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010, introdotto ad opera dell’art. 2, comma 8 del d.lgs. n. 218 del 15 dicembre 2017, laddove è previsto che “<em>i prestatori di servizi di pagamento trasmettono alla Banca d’Italia dati statistici sulle frodi connesse agli strumenti e ai servizi di pagamento. La Banca d’Italia definisce le modalità e i termini per l’invio dei dati, tenendo anche conto degli orientamenti dell’ABE. I dati vengono poi trasmessi a ABE e BCE in forma aggregata</em>”. Inoltre, obblighi puntuali di notifica dei “gravi incidenti” ai sensi della Direttiva PSD2 sono contenuti all’interno della già citata Circolare della Banca d’Italia n. 285, aggiornata in seguito all’emanazione della Direttiva PSD2, nonché delle “Istruzioni per la segnalazione di incidenti operativi e di sicurezza”, pubblicate da Banca d’Italia in data 10 dicembre 2021 e della Comunicazione della Banca d’Italia del 29 ottobre 2021, che a sua volta recepisce gli Orientamenti dell’EBA, avente natura di atto normativo di carattere generale vincolante per i destinatari.In data 10 giugno 2021, infatti, l’EBA ha emanato gli Orientamenti aggiornati in materia di segnalazione dei gravi incidenti ai sensi dell’art. 96 della Direttiva PSD2, che abrogano e sostituiscono i precedenti Orientamenti del 2017. La Banca d’Italia si è conformata a detti Orientamenti dell’EBA con Comunicazione del 29 ottobre 2021.In particolare, gli&nbsp;<strong>Orientamenti dell’EBA</strong>&nbsp;stabiliscono&nbsp;<strong>criteri per la classificazione degli incidenti operativi o di sicurezza gravi</strong>, nonché il&nbsp;<strong>contenuto</strong>, il&nbsp;<strong>formato</strong>&nbsp;e le&nbsp;<strong>procedure</strong>&nbsp;<strong>per la comunicazione&nbsp;</strong>di questi incidenti alle autorità nazionali. Ai sensi della normativa sopra citata, al fine di verificare la rilevanza e gravità dell’incidente devono essere prese in considerazione&nbsp;<strong>soglie qualitative e quantitative</strong>, come di seguito evidenziato:</p><ul> <li>l’incidente operativo o di sicurezza è reso pubblico e/o può comportare importanti danni reputazionali;</li> <li>l’impatto finanziario stimato supera i cinque milioni di euro o il massimo tra lo 0.1 per cento del capitale primario di classe 1 dell’intermediario e 200.000 euro;</li> <li>la gestione dell’incidente è soggetta ad un alto livello di&nbsp;<em>escalation</em>&nbsp;interna (es. CIO o equivalente);</li> <li>l’incidente comporta verosimilmente la violazione di obblighi legali o regolamentari;</li> <li>l’incidente operativo o di sicurezza innesca o potrebbe innescare procedure di gestione della continuità operativa o di gestione delle crisi;</li> <li>alto impatto delle transazioni interessate;</li> <li>il numero degli utenti interessati è maggiore di 50.000 o del 25% del numero totale di utenti del servizio;</li> <li>concomitanza di impatti c.d. “minori”;</li> <li>l’incidente ha un impatto sistemico e può interessare altre istituzioni/organizzazioni;</li> <li>l’incidente è comunicato al CERT/CSIRT.</li></ul><p>Quanto alle&nbsp;<strong>tempistiche</strong>&nbsp;per comunicare i “gravi incidenti” alla Banca d’Italia, le già citate “Istruzioni per la segnalazione di incidenti operativi e di sicurezza”, pubblicate da Banca d’Italia in data 10 dicembre 2021 prevedono obblighi di segnalazione aventi&nbsp;<strong>tempistiche</strong>&nbsp;<strong>stringenti</strong>&nbsp;<strong>e</strong>&nbsp;<strong>differenziate</strong>&nbsp;a seconda che l’istituto bancario sia classificato come “<strong>banca significativa</strong>” ovvero “<strong>banca meno significativa</strong>”, mediante&nbsp;<strong>tre tipologie di rapporti</strong>: i) un&nbsp;<strong>primo report relativo all’incidente, atteso entro due ore&nbsp;</strong>(ovvero quattro ore per le “banche meno significative”) dal momento in cui esso è stato classificato come “grave”; ii) un&nbsp;<strong>secondo report</strong>, denominato “report ad interim”, inviato quando le&nbsp;<strong>regolari operazioni sono state ripristinate</strong>&nbsp;e l’attività è tornata alla normalità; iii) un&nbsp;<strong>terzo e ultimo report</strong>, atteso&nbsp;<strong>entro 20 giorni lavorativi dalla chiusura dell’incidente</strong>.Tutte le normative sopra brevemente descritte, inoltre, prevedono l’obbligo a carico delle imprese di adottare&nbsp;<strong>misure di sicurezza e organizzative adeguate</strong>, determinate, tra l’altro,&nbsp;<strong>in funzione della natura delle attività esercitate e dei servizi prestati</strong>, della gravità delle conseguenze di eventuali incidenti, nonché, nel caso in cui siano coinvolti dati personali, della natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento, dello stato dell’arte e dei costi di attuazione.Tali misure devono essere identificate e adottate in via generale e preventiva, al fine di&nbsp;<strong>garantire la sicurezza dei sistemi informatici utilizzati</strong>, nonché prevenire e minimizzare l’impatto di eventuali incidenti di sicurezza; ma misure di sicurezza tecniche e organizzative devono essere identificate e adottate, prontamente, anche al verificarsi degli incidenti in questione, al fine di mitigarne gli effetti negativi e mettere nuovamente in sicurezza i sistemi coinvolti.Tra le misure di sicurezza segnalate dall’ENISA e dall’EDPB si segnalano, a titolo esemplificativo, l’adozione di meccanismi di crittografia, di autenticazione a fattori multipli e di sistemi&nbsp;<em>firewall</em>.Infine, si riporta l’orientamento del WP29 che ha espressamente affermato che, in via generale,&nbsp;<strong>non dovrebbe sussistere un obbligo di notifica</strong>&nbsp;nel caso in cui si verifichino le seguenti condizioni (Opinion n. 3/2014): i) la&nbsp;<strong>chiave di cifratura non è stata compromessa</strong>; ii) sussistenza di una&nbsp;<strong>copia di&nbsp;<em>backup</em>&nbsp;dei dati</strong>; iii) adozione di&nbsp;<strong>meccanismi di criptazione dei dati</strong>. In aggiunta, è opportuno tenere conto della sussistenza dell’ulteriore condizione consistente nella&nbsp;<strong>possibilità di immediato blocco di qualsiasi dispositivo oggetto della violazione</strong>, mediante cancellazione irreversibile della memoria del dispositivo non appena questo si colleghi ad una rete, in combinazione con una password OPT fornita all’utente su dispositivi diversi da inserire nel dispositivo violato.</p><div data-anchor-id="2"></div><p></p><h2><strong>2. Polizze&nbsp;<em>cyber</em>&nbsp;e servizi accessori di&nbsp;<em>data breach management</em></strong></h2><h3><strong>2.1 Introduzione</strong></h3>Preliminarmente si evidenzia che il presente contributo non si sofferma sui profili regolatori delle&nbsp;<strong>polizze&nbsp;<em>cyber</em></strong>, per i quali si rinvia ad un successivo intervento; in questa sede ci si concentrerà, invece, sull’aspetto dei&nbsp;<strong>servizi accessori a tali polizze</strong>, consistenti nella gestione della violazione del dato, come meglio evidenziato nei successivi paragrafi.<h3><strong>2.2 Servizi di gestione della violazione</strong></h3>L’<strong>inosservanza degli obblighi descritti&nbsp;</strong>ai paragrafi che precedono può comportare l’applicazione di&nbsp;<strong>sanzioni</strong>&nbsp;estremamente significative. Solo con riferimento alla violazione degli articoli 33 e 34 del GDPR, le imprese possono andare incontro a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato annuo globale dell’azienda, se superiore.Più in generale, gli incidenti possono esporre i soggetti che li abbiano subiti a danni e costi per la difesa derivanti da reclami o azioni di terzi e in particolare gli interessati dal trattamento dei dati personali, contro tali soggetti e i&nbsp;<em>service provider&nbsp;</em>(con cui tali soggetti sono solidalmente responsabili nei confronti degli interessati); danni alla reputazione; costi per le investigazioni di&nbsp;<em>cybersecurity</em>, la consulenza e l’attuazione di misure tecniche adeguate per contenere o rimediare alla violazione.In questo contesto, le&nbsp;<strong>polizze assicurative di tipo “<em>cyber</em>”</strong>&nbsp;(che operano di regola come assicurazioni per la responsabilità civile, nonché come assicurazioni contro i danni), con&nbsp;<em>focus</em>&nbsp;specifico sulle violazioni dei dati personali e in materia di&nbsp;<em>cybersecurity</em>, rappresentano uno strumento utile per proteggere la propria organizzazione da minacce informatiche offrendo&nbsp;<strong>coperture per i danni da interruzione dell’attività</strong>,&nbsp;<strong>danni reputazionali</strong>&nbsp;nonché per i&nbsp;<strong>costi sostenuti per le attività di assistenza&nbsp;</strong>in sede di rimedio o adempimento agli obblighi conseguenti alle violazioni.A maggior ragione, possono essere ancora più interessanti per l’assicurato le polizze che includono, oltre alle tradizionali coperture assicurative, anche il servizio accessorio di gestione e assistenza della violazione del dato personale o in generale dell’incidente di sicurezza.Tali polizze&nbsp;<em>cyber</em>, infatti, hanno un approccio esaustivo, prendendo in considerazione la necessità per i soggetti colpiti da incidenti di sicurezza di agire prontamente, al fine di valutare e contenere la violazione, tramite il coinvolgimento e il coordinamento di diversi professionisti.Il vantaggio di tali polizze per l’assicurato consiste nella possibilità di usufruire del servizio di gestione per effetto della mera vigenza della polizza e quindi anche prima della verifica e della conferma dell’operatività della copertura assicurativa, senza costi ulteriori rispetto al premio già pagato.Il servizio di gestione si articola nella raccolta delle informazioni relative al sinistro, nell’assistenza all’assicurato in sede di valutazione delle iniziative da porre in essere e nella selezione dei fornitori (<em>vendors</em>) i cui servizi siano necessari per porre rimedio alla violazione o adempiere agli obblighi ad essa conseguenti. Il costo dei fornitori non è incluso nel servizio di gestione ma è suscettibile di rimborso ai termini e condizioni della polizza.<h3><strong>2.3 Vendor services: legali, negoziali, informativi, comunicativi</strong></h3>La&nbsp;<strong>gestione dell’incidente richiede</strong>, in generale, l’intervento coordinato di diversi professionisti specializzati. Anzitutto, al fine di&nbsp;<strong>valutare la natura dell’incidente</strong>&nbsp;e il relativo livello di rischio, nonché per comprendere gli obblighi legali applicabili e svolgere i relativi adempimenti (come la notifica della violazione al Garante e la comunicazione agli interessati), l’intervento di&nbsp;<strong>consulenti legali</strong>&nbsp;assume carattere di priorità. Contestualmente, è senz’altro necessario coinvolgere&nbsp;<strong>risorse specializzate in ambito informatico e in materia di&nbsp;<em>cybersecurity</em></strong><em>.&nbsp;</em>Ciò al fine di investigare prontamente le caratteristiche tecniche dell’incidente e la sua portata, e porre in essere nel più breve tempo possibile tutte le attività finalizzate, da un lato, a raccogliere gli elementi utili per comprendere la portata dell’incidente e in che misura lo stesso abbia eventualmente impattato sulla sicurezza dei sistemi aziendali in generale, e, dall’altro, a minimizzare l’impatto dell’incidente medesimo e mettere in sicurezza i sistemi in questione.Vi sono ulteriori consulenti, tuttavia, il cui coinvolgimento può essere essenziale, soprattutto in relazione a determinate violazioni di sicurezza. Per esempio, qualora l’episodio sia stato reso pubblico o possa comunque essere reso noto, la società può valutare – con l’assistenza di agenzie di comunicazione o PR – di predisporre comunicati stampa o comunicazioni analoghe relativi all’incidente, al fine, soprattutto, di gestire il relativo impatto mediatico. Ancora, casi di&nbsp;<em>ransomware</em>&nbsp;possono rendere utile l’intervento di consulenti specializzati nella negoziazione del riscatto; si tratta di società, con elevata specializzazione tecnica, che entrano in contatto con gli&nbsp;<em>hacker</em>&nbsp;al fine di verificare se la minaccia sia reale (per esempio chiedendo evidenza della possibilità di decriptare i file aziendali oggetto di criptazione e riscatto) e negoziare, appunto, l’importo del riscatto richiesto. Ancora, nel caso in cui i dati aziendali siano stati oggetto di esfiltrazione (o vi sia il rischio che gli stessi siano stati oggetto di esfiltrazione), è possibile dare incarico a società terze di porre in essere attività di monitoraggio del web (c.d. ID o&nbsp;<em>credit monitoring</em>) – e in particolare del&nbsp;<em>dark web</em>&nbsp;e del&nbsp;<em>deep web</em>&nbsp;– al fine di comprendere se i dati siano effettivamente stati resi pubblici, per esempio nel caso di mancato pagamento del riscatto.Tutti tali fornitori terzi sono di regola parte di un&nbsp;<em>panel</em>&nbsp;valutato e approvato dalla società assicurativa che offre le polizze&nbsp;<em>cyber</em>&nbsp;in esame, e che possono essere attivati dal soggetto assicurato che abbia subito l’incidente.Nello specifico, l’assicurato che sia coinvolto in una violazione di sicurezza la notificherà prontamente tramite i canali individuati nella polizza, attivando così il c.d.&nbsp;<em>breach response management team</em>, che rappresenta il punto di contatto per l’assicurato e l’assicuratore, coinvolge i fornitori terzi e coordina il loro intervento per la gestione dell’incidente.<div data-anchor-id="3"></div><p></p><h2><strong>3. Conclusioni</strong></h2>L’<strong>incidente di sicurezza&nbsp;</strong>è un fenomeno che colpisce tutti i settori economici ed è, come è emerso nel presente contributo, in&nbsp;<strong>significativa crescita</strong>.Di fronte all’alto numero di attacchi informatici e, più in generale, incidenti di sicurezza, occorre senz’altro richiamare l’attenzione delle imprese, specialmente in settori così delicati come quello bancario, sull’importanza di proteggere la propria infrastruttura informatica con misure di sicurezza quanto più all’avanguardia, sottoponendole a verifiche e valutazioni periodiche di modo che siano mantenute sempre aggiornate.Tali misure devono essere accompagnate anche un apparato documentale e procedurale che consenta, da una parte, di fornire evidenza alle autorità pubbliche competenti circa le valutazioni svolte – soprattutto nella misura in cui debbano essere adottate misure adeguate al rischio specifico per la singola organizzazione, dalla stessa determinato – e, dall’altra, consentano di gestire a livello operativo tutti i vari passaggi interni per la gestione dell’incidente di sicurezza. Ciò al fine di poter&nbsp;<strong>valutare tempestivamente la natura dell’incidente</strong>, da parte delle varie funzioni interne coinvolte per area (come l’area legale, l’area IT, l’area assicurativa), adempiere agli obblighi di legge nella tempistica stabilita e mettere in sicurezza i sistemi informatici coinvolti.A questo proposito, le&nbsp;<strong>polizze&nbsp;<em>cyber</em></strong>&nbsp;(in particolare quelle che attengono a servizi di gestione inclusi nel premio, senza essere subordinate a conferma di copertura) possono senz’altro rappresentare uno&nbsp;<strong>strumento utile per proteggere la propria organizzazione</strong>, grazie anche al loro approccio esaustivo che consente di avere a disposizione un&nbsp;<strong><em>team</em>&nbsp;dedicato e specializzato per la gestione delle violazioni di sicurezza</strong>, un vero e proprio “pronto intervento” da attivare appena si è colpiti da tali eventi.In questo contesto sarà possibile gestire in modo efficiente le conseguenze negative degli incidenti di sicurezza che, come si è visto, oltre ai profili sanzionatori possono avere anche un significativo impatto economico, in termini di costi di assistenza per porre rimedio all’incidente o adempiere agli obblighi di legge ad esso conseguenti.&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/incidenti-di-sicurezza-e-data-breach-in-ambito-bancario-le-polizze-cyber/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Diritto Bancario</a>&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:paolo.gallarati@advant-nctm.com">Paolo Gallarati</a>, <a href="mailto:virginia.paparozzi@advant-nctm.com">Virginia Paparozzi</a> e <a href="mailto:cecilia.moioli@advant-nctm.com">Cecilia Moioli</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 18 Jul 2022 04:37:44 +0200</pubDate>
                        <title>Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza in vigore dal 15 luglio 2022</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-nuovo-codice-della-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza-in-vigore-dal-15-luglio-2022</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (“<strong>CCII</strong>” o “<strong>Codice</strong>”) è entrato in vigore il 15 luglio 2022, con le ultime modifiche introdotte in sede di recepimento della direttiva UE n. 2019/1023 (“<strong>Direttiva</strong>”) dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, che riguardano principalmente il concordato preventivo e il nuovo “piano di risanamento soggetto a omologazione” o PRO.&nbsp;</em><em>Il nuovo Codice disciplina organicamente le procedure concorsuali delle imprese, delle imprese minori, dei gruppi di imprese, dei professionisti e dei consumatori. Resta invece fuori dal Codice l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese (nel d.lgs. n. 270/99, nel d.l. n. 347/03).</em>&nbsp;</p><h2><strong><em>Introduzione</em></strong></h2>L’entrata in vigore del CCII è stata travagliata: era inizialmente prevista al 14 agosto 2020, poi rinviata dalle disposizioni emergenziali legate alla pandemia al 1° settembre 2021, quindi al 16&nbsp;maggio 2022 dal d.l. n. 118/2021 che ha introdotto la composizione negoziata e il concordato semplificato, infine al 15 luglio 2022 dal d.l. n. 36/2022 e dal d.lgs. n. 83/2022 che ha recepito la Direttiva.Originariamente prevista agli artt. 12–25 del Codice, la <u>procedura di allerta e composizione assistita della crisi</u> avrebbe dovuto entrare in vigore, ai sensi del d.l. 118/2021, il 31 dicembre 2023. Il d.lgs. n. 83/2022 ha invece sostituito la disciplina in questione con la procedura di composizione negoziata.Segnaliamo anche l’avvenuta pubblicazione del D.M. 3 marzo 2022, n. 75 di regolamentazione del funzionamento dell’albo dei gestori della crisi d’impresa di cui all’art. 356 del Codice (ossia riguardo al curatore, al commissario giudiziale, al liquidatore e ai componenti degli Organismi di composizione della crisi d’impresa).Di seguito tracciamo una breve panoramica di sintesi delle principali innovazioni, per un primo inquadramento.&nbsp;<h2><strong><em>Le principali caratteristiche e le procedure disciplinate dal Codice</em></strong></h2>Il CCII conserva in parte la tipologia e la struttura delle procedure di insolvenza esistenti e in buona parte ricalca anche il testo normativo previgente, al quale sono state apportate modifiche di maggiore o minore dettaglio, in linea con i criteri della legge delega. Le aree in cui la disciplina è totalmente nuova rispetto alla precedente legge fallimentare sono quelle (i) delle definizioni e dei principi generali (artt. 1-11), (ii) della procedura di composizione negoziata (artt. 12-25-<em>quinquies</em>), (iii) del procedimento uniforme di accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza (artt. 40-53), (iv) della nuova procedura del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, (v) delle procedure di gruppo (artt. 284-292) e (vi) del coordinamento tra la liquidazione giudiziale e le misure cautelari penali (artt. 317-321).Il CCII prevede:<ul> <li>il nuovo strumento della composizione negoziata della crisi (artt. 12-25-<em>quinquies</em>), che può condurre all’accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi previsto dal Codice, oppure a forme speciali di accordo, oltre che al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (artt. 25-<em>quinquies</em> – 25-<em>septies</em>); la disciplina è completata dalle segnalazioni per la anticipata emersione della crisi (artt. 25-<em>octies</em> – 25-<em>undecies</em>);</li> <li>gli strumenti e procedure già note, oggi definite di «regolazione della crisi e dell’insolvenza»: (i) i piani di risanamento attestati (art. 56), (ii) gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64), (iii) il concordato preventivo (artt. 84-120-<em>quinquies</em>), (iv) la «liquidazione giudiziale» (artt. 121-267) che sostituisce il fallimento, (v) la liquidazione coatta amministrativa (artt. 293-316), a cui si aggiunge (vi) il nuovo piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-<em>bis</em>–64-<em>quater</em>).</li></ul><p>&nbsp;Le procedure riservate al debitore civile ed agli imprenditori non fallibili (definiti «imprenditori minori»), già previste dalla l. n. 3/2012, vengono oggi disciplinate dal CCII con le denominazioni di «ristrutturazione dei debiti del consumatore» (artt. 67-73) e «concordato minore» (artt. 74-83), nonché di «liquidazione controllata del sovraindebitato» (artt. 268-277).&nbsp;<strong>a)</strong> <u>Sostituzione del fallimento con la liquidazione giudiziale</u>La soppressione dei termini «fallimento» e «fallito» nel CCII dà attuazione ad uno dei principi della legge delega, di carattere peraltro principalmente terminologico, posto che la «liquidazione giudiziale» conserva i caratteri già noti della procedura fallimentare (v. più in dettaglio al punto k).&nbsp;<strong>b)</strong> <u>Misure protettive (artt. 8, 18, 54 e 55)</u>Il CCII prevede una nuova disciplina delle misure protettive in pendenza di uno strumento di regolazione della crisi.La sospensione automatica delle azioni esecutive e cautelari individuali dei creditori per effetto della pubblicazione della domanda di accesso al concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione si verifica solo se il debitore lo richiede, ma la durata deve essere stabilita dal Tribunale caso per caso (art. 54, come riformulato dal d.lgs. n. 83/2022).La durata complessiva delle misure protettive concesse nelle diverse situazioni, compresi rinnovi e proroghe, non potrà comunque superare i dodici mesi (art. 8).Infine, sono previste misure protettive (art. 18) anche in pendenza della procedura di composizione negoziata, che non rientra tra gli “strumenti di regolazione della crisi”.&nbsp;<strong>c)</strong> <u>Composizione negoziata e concordato semplificato (artt. 12–25-<em>undecies</em>) </u>La composizione negoziata è stata introdotta con il d.l. n. 118/2021 ed è entrata in vigore il 15 novembre successivo. Il d.lgs. n. 83/2022 ha trasferito la disciplina nel Titolo II del Codice, in sostituzione della composizione assistita e degli strumenti di allerta e prevenzione che prevedevano la segnalazione all’OCRI.Della composizione assistita possono avvalersi tutti gli imprenditori (commerciali, agricoli o minori), purché regolarmente iscritti al registro delle imprese. La procedura è avviata con l’istanza di nomina di un esperto indipendente, mediante la piattaforma telematica di cui all’art. 13, che deve essere accompagnata da una nutrita documentazione (bilanci e situazione debitoria), tra cui un “<em>progetto</em>” di piano di risanamento che però non corrisponde a un piano vero e proprio. L’art. 25-<em>quinquies</em> limita l’accesso alla composizione qualora sia pendente un procedimento introdotto con ricorso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza, o alla liquidazione giudiziale.Al fine di rendere efficace il ricorso alla composizione negoziata, come detto l’imprenditore può richiedere <u>misure protettive o cautelari</u> che si estendono al divieto di rifiutare l’adempimento dei contratti o risolverli o modificarli in danno dell’imprenditore, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza di nomina dell’esperto. Sono poi previste limitate <u>misure premiali</u> di carattere prevalentemente tributario.Gli artt. 25-<em>sexies</em> e 25-<em>septies</em> disciplinano il <u>concordato semplificato</u>, a cui è possibile accedere <u>solo all’esito della composizione negoziata</u> (la domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla relazione finale dell’esperto), alla duplice condizione che (i) le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede e (ii) le soluzioni negoziali – individuate all’art. 23, commi 1, e 2, lett. b) – non siano risultate praticabili. Si tratta di un concordato di tipo solo liquidatorio, dovendo seguire lo schema della cessione dei beni, che tuttavia come noto è compatibile con la c.d. «continuità aziendale indiretta» ed è quindi possibile la cessione dell’azienda. Caratteristica di notevole rilievo è che la proposta <u>non è soggetta all’approvazione dei creditori</u> (che possono solo presentare opposizione) ed è invece omologata direttamente dal Tribunale.&nbsp;<strong>d)</strong> <u>Competenza del Tribunale (art. 27)</u>La legge delega intendeva assicurare la trattazione delle procedure concorsuali da parte di magistrati maggiormente specializzati, istituendo tra l’altro il tribunale concorsuale che avrebbe previsto la concentrazione della competenza presso gli uffici di maggiori dimensioni.Il CCII ha attuato la delega limitatamente all’attribuzione della competenza per le procedure di amministrazione straordinaria e dei gruppi di imprese di rilevante dimensione ai tribunali sede di sezioni specializzate in materia di impresa.&nbsp;<strong>e)</strong> <u>Procedimento unitario di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e alla liquidazione giudiziale (artt. 40-53)</u>Il CCII disciplina un unico giudizio in cui sono destinate a confluire e ad essere trattate tutte le domande di accesso, anche contrapposte, ai diversi strumenti di liquidazione ovvero di regolazione della crisi e dell’insolvenza dello stesso imprenditore, consumatore o debitore civile. È espressamente previsto (art. 7) che devono essere trattate e definite prioritariamente le domande dirette a regolare la crisi in via alternativa alla liquidazione giudiziale, purché sia indicata la convenienza per i creditori.Il Codice chiarisce la nozione di “crisi” rilevante per l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi (art. 2), integrandola con il parametro della “<em>inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”</em>.Va segnalata l’estensione della legittimazione per la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale agli organi di controllo societari e la possibilità per il PM, oltre di proporre istanza di apertura della liquidazione giudiziale, anche di intervenire in tutti i procedimenti diretti all’apertura di uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Resta invece riservata al debitore l’iniziativa per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.Una novità significativa riguarda l’immediata efficacia della sentenza di revoca della liquidazione giudiziale, non più condizionata al passaggio in giudicato: l’art. 53 detta una disciplina – applicabile anche alla revoca dell’omologazione di concordati ed accordi di ristrutturazione – che mira a contemperare le diverse esigenze ed interessi in gioco.&nbsp;<strong>f)</strong> <u>Piani di risanamento attestati (art. 56)</u>Rispetto alla disciplina previgente, si prevede (i) un più ampio contenuto del piano sottostante gli accordi, e (ii) che debbano essere contenute indicazioni in merito alle <em>milestones</em> per la verifica dell’attuazione del piano e alle azioni da intraprendere in caso di scostamento.&nbsp;<strong>g)</strong> <u>Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64)</u>È prevista la riduzione alla metà della soglia del 60% dei creditori aderenti, se non è richiesta la moratoria di pagamento dei creditori estranei o misure protettive temporanee (accordi agevolati, art. 60). La possibilità di estendere gli effetti dell’accordo anche in assenza di accettazione non è più limitata ai creditori finanziari, ma solo se è garantita la continuità aziendale (accordi ad efficacia estesa, art. 61).Viene introdotta una disciplina espressa in tema di rinnovazione dell’attestazione, in caso di modifiche sostanziali del piano o degli accordi, anche dopo l’omologazione, con facoltà di opposizione da parte dei creditori (art. 58).&nbsp;<strong>h)</strong> <u>Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (“<strong>PRO</strong>”) (artt. 64-<em>bis</em> – 64-<em>quater</em>)</u>La Direttiva dispone che gli Stati Membri introducano un quadro di ristrutturazione preventiva che il nostro ordinamento finora non contemplava e che, quindi, è stata introdotta nel Codice con il d.lgs. 83/2022: si tratta di una sorta di concordato “accelerato” e con maggiore flessibilità in tema di gestione dell’azienda in pendenza di procedura. Il PRO prevede che il debitore possa formulare una proposta ai creditori (necessariamente suddivisi in classi) che dovrà essere <u>approvata all’unanimità delle classi</u>, ma che consenta di <u>distribuire il ricavato in deroga alla <em>par condicio creditorum</em> ed all’ordine delle prelazioni</u>. Il piano può prevedere la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio o la soddisfazione dei creditori “<em>in qualsiasi altra forma</em>”, comunque in misura <u>non inferiore alla liquidazione giudiziale</u>.Rispetto al concordato preventivo, non è previsto <u>nessuno spossessamento, neppure attenuato</u> ed è previsto un meccanismo di segnalazione preventiva al commissario giudiziale analogo a quello della composizione negoziata.La disciplina del PRO ricalca quella del concordato preventivo circa (i) la presentazione della domanda e relativa documentazione, (ii) il voto delle classi dei creditori e rimanda alla stessa per quanto riguarda (iii)&nbsp;le offerte e proposte concorrenti, (iv) i contratti pendenti, (v) l’autorizzazione di finanziamenti prededucibili, (vi) la revoca dell’ammissione e (vii) effetti, esecuzione, risoluzione e annullamento.In caso di mancata approvazione di tutte le classi (e comunque in ogni momento, anche al di fuori di tale ipotesi), il debitore può <u>modificare la domanda</u> presentando una <u>proposta di concordato</u> preventivo, previa concessione dei termini di cui all’art. 47 per il deposito della proposta e del piano.&nbsp;<strong>i)</strong> <u>Concordato preventivo (artt. 84-120)</u>Il Codice, così come modificato dal d.lgs. 83/2022, contiene le seguenti innovazioni, di carattere generale:</p><ul> <li>viene confermata l’ammissibilità di piani di concordato che realizzino il soddisfacimento dei creditori “<em>in qualsiasi altra forma</em>” (art. 84): l’unico requisito è che il piano realizzi il soddisfacimento dei creditori “<em>in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale</em>”;</li> <li>per quanto riguarda la continuità aziendale, è espressamente ammessa anche la forma c.d. «indiretta» attraverso la cessione a terzi e vengono <u>eliminati i requisiti di conservazione dei posti di lavoro</u> (previsti nella versione originaria del Codice) mentre si dispone che la continuità aziendale “<em>preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro</em>” (art. 84);</li> <li>in sede di <u>ammissione</u>, viene differenziato il <u>vaglio del Tribunale in tema di fattibilità</u>, che viene limitata alla “<em>manifesta inattitudine</em>” o “<em>manifesta inidoneità</em>”, rispettivamente, nel concordato liquidatorio riguardo agli “<em>obiettivi prefissati</em>”, mentre invece nel concordato in continuità rispetto “<em>alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali</em>” (art. 47).</li></ul><p>Nel c<u>oncordato in continuità</u> aziendale il valore eccedente quello di liquidazione (salvo che per i crediti dei lavoratori) può essere distribuito senza rispettare la c.d. <em>absolute priority rule</em> ossia<u> le cause legittime di prelazione</u>, purché ogni classe di creditori riceva almeno quanto le classi dello stesso grado e più delle classi di grado inferiore (viene attuata così la c.d. <em>relative priority rule</em>) (art. 84<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>). Inoltre, sempre nel concordato in continuità aziendale, diretta o indiretta, è sufficiente che i creditori siano <u>soddisfatti “<em>in misura anche non prevalente</em>” dal ricavato della continuità</u> e anche il concordato a larga prevalenza liquidatoria potrà essere considerato in continuità, purché una pur ridotta quota dei ricavi derivi dalla continuità aziendale, diretta o indiretta (art. 84).Nel <u>concordato liquidatorio</u> viene chiarito che (i) le risorse esterne aggiuntive devono incrementare del 10% l’attivo disponibile (nella versione originaria del Codice l’incremento era riferito alla percentuale di soddisfacimento dei creditori, il che generava diverse incertezze) e (ii) le risorse aggiuntive possono essere distribuite senza il rispetto delle cause di prelazione (art. 84).Infine, il Codice prevede che le azioni di responsabilità nei confronti degli organi amministrativi e di controllo delle società devono essere esercitate dal liquidatore giudiziale, solo se si tratta di concordato con cessione dei beni (art. 115).&nbsp;<strong>j)</strong> <u>Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza della società (artt. 120-<em>bis</em>–120-<em>quinquies</em>)</u>Ai sensi della recente modifica operata dal d.lgs. 83/2022, il piano può prevedere <u>qualsiasi modificazione dello statuto</u>, inclusi aumenti e riduzioni di capitale con esclusione del diritto di opzione, fusioni, scissioni e trasformazioni, anche senza il consenso dei soci; in questo caso, i soci devono essere inseriti in un’<u>apposita classe</u> ai fini della proposta e votano in misura pari alla quota di capitale posseduta; il provvedimento di omologazione determina le modificazioni statutarie previste dal piano. Le <u>proposte concorrenti</u> possono essere presentate anche dai <u>soci di minoranza</u>, detentori di almeno il 10% del capitale. I soci possono opporsi all’omologazione se subiscono pregiudizio “<em>rispetto all’alternativa liquidatoria</em>”.Quando il “<em>valore risultante dalla ristrutturazione</em>” è riservato anche ai soci anteriori e vi è dissenso di una o più classi di creditori, il concordato può essere omologato solo se risulti che, anche se venisse distribuito ai creditori l’intero valore riservato ai soci, sarebbe comunque rispettata la c.d. <em>relative priority rule</em>.La decisione di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza spetta “<em>in via esclusiva</em>” agli amministratori, che non possono essere revocati dal giorno dell’iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese.&nbsp;<strong>k)</strong> <u>Dal fallimento alla liquidazione giudiziale (artt. 121-267)</u>Come già segnalato, muta la denominazione ma non la disciplina della procedura di liquidazione giudiziale, rispetto al fallimento. Piuttosto limitata è l’incidenza delle innovazioni, segnalando tra le principali: (i) l’estensione del divieto di compensazione in ogni caso di acquisto di crediti nell’anno anteriore o dopo l’apertura della liquidazione (art. 155), (ii) l’anticipazione del decorso del periodo sospetto delle revocatorie alla presentazione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale (artt. 163-166), (iii) la previsione di una specifica disciplina dei contratti di lavoro in corso, che restano sospesi con facoltà di recesso del curatore, ovvero subentro entro quattro mesi salvo che vi siano prospettive di cessione dell’azienda (art. 189) con la previsione di speciali ammortizzatori sociali (art. 190), (iv) la previsione dell’onere di insinuazione al passivo (art. 201) anche per i titolari di diritti di pegno o ipoteca per debiti altrui (ma non di crediti da opporre in compensazione, non attuando così un principio di delega), (v) la riduzione a sei mesi del termine per le domande tardive (art. 208), (vi) l’eliminazione del requisito della consistenza per la causa di esonero da revocatoria per le rimesse effettuate su conto corrente bancario, (vii) la decorrenza dei termini di cui agli artt. 163, 164, 166, comma 1 e 169 dalla data di pubblicazione dell’originaria domanda di accesso ad una procedura concorsuale, (viii) l’eliminazione della condizione per l’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività (quest’ultima, infatti, non costituisce più l’eccezione ma la regola).&nbsp;<strong>l)</strong> <u>Procedure concorsuali e gruppi (artt. 284-292)</u>Il Codice introduce una disciplina (finora mancante nel nostro sistema, salvo che nell’amministrazione straordinaria) per la gestione dell’insolvenza dei gruppi di imprese.Anche attraverso apposite regole di competenza, sarà possibile l’instaurazione di una procedura unitaria per le diverse società del gruppo, sulla base di un unico piano per le procedure di risanamento, tenendo fermo il principio di separazione delle masse attive e passive.La definizione di gruppo di imprese è quella contenuta all’art. 2, lett. h), secondo la quale vengono esclusi lo Stato e gli enti locali.&nbsp;<strong>m) </strong><u>Procedure di sovraindebitamento (artt. 65-83, 268-277)</u>Il CCII accoglie la disciplina delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (già l. n. 3/2012) destinate agli imprenditori non fallibili (inclusi gli imprenditori agricoli), ai consumatori ed ai debitori civili.Fermo l’impianto di fondo pur con alcune modifiche nella denominazione delle procedure, già sopra richiamate, le innovazioni principali riguardano (i) l’allentamento dei requisiti di meritevolezza richiesti per l’accesso alle procedure, (ii) la semplificazione delle procedure, (iii) la previsione di norme specifiche per la trattazione congiunta delle crisi delle famiglie sovraindebitate, (iv) la possibilità, per il debitore meritevole del beneficio, di ottenere l’esdebitazione a seguito della liquidazione controllata anche in assenza di soddisfacimento dei creditori (artt. 278 e ss.) e (v) la possibilità, per il debitore, del soddisfacimento differenziato, oltre che parziale, dei crediti.&nbsp;<strong>n)</strong> <u>Liquidazione coatta amministrativa (artt. 293-316)</u>La liquidazione coatta resta la procedura esclusiva per le imprese bancarie, di intermediazione finanziaria, fiduciarie ed assicurative, mentre per le altre imprese soggette a vigilanza amministrativa, sarà applicabile solo nel caso in cui la liquidazione non è determinata dall’insolvenza, ma da situazioni di irregolarità. Sono quindi assoggettati esclusivamente alla liquidazione giudiziale (e sottratte alla liquidazione coatta), tra altri, le società cooperative (salvo quelle che svolgano attività bancaria etc.) e gli enti mutualistici.&nbsp;<strong>o)</strong> <u>Rapporti con le misure cautelari penali (artt. 317-321)</u>Il CCII disciplina la materia tenendo conto anche di disposizioni speciali successive alla legge delega. In estrema sintesi, si prevede la prevalenza sulla liquidazione giudiziale dei sequestri penali finalizzati alla confisca, mentre prevale la liquidazione giudiziale sui sequestri c.d. «impeditivi» che hanno funzione cautelare volta ad impedire ulteriori conseguenze di reato.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;&nbsp;</em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Si tratta di una novità di grandissimo rilievo, che si pone in netta controtendenza rispetto alla giurisprudenza di legittimità (ferma nel ritenere che il ricavato della continuità non costituisca “finanza esterna”), tenendo presente che vi sarebbe un bilanciamento nelle nuove regole sulla omologazione del concordato in cui ai soci sia attribuita una quota del “<em>valore risultante dalla ristrutturazione</em>” (art. 120-<em>quater</em>).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 15 Jul 2022 08:05:47 +0200</pubDate>
                        <title>Il PNRR finanzia l&#039;innovazione - Nuovi fondi per le imprese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-pnrr-finanzia-linnovazione-nuovi-fondi-per-le-imprese</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Quando il Governo ha presentato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il 30 aprile 2021, ha previsto la costituzione di un Fondo complementare, con una dotazione complessiva di circa 31 miliardi di euro, che si vanno ad aggiungere ai 191,5 miliardi del PNRR. Il Fondo Nazionale aggiuntivo è espressamente pensato per sostenere e perseguire le priorità e gli obiettivi del PNRR, anche attraverso una serie di Accordi per l’Innovazione</em><strong><em>L’Accordo per l’Innovazione</em></strong> è uno strumento finalizzato a concedere agevolazioni rivolte alle imprese che, nel 2021, collegato al PNRR, ha potuto usufruire di un apporto di circa 500 milioni di euro provenienti dal Fondo Nazionale aggiuntivo.Il primo finanziamento ha avuto immediato successo: nella prima giornata di apertura dello sportello telematico di prenotazione, lo scorso 11 maggio, si è esaurito il limite massimo delle agevolazioni concedibili, segno che, malgrado tutto, esiste in Italia una forte spinta alla ricerca e all’innovazione che deve essere stimolata e supportata, come d’altra parte succede nel resto dell’Europa.Ed è proprio in questa logica (“<em>finanziare misure che si sono dimostrate valide è la via giusta per avvicinare la pubblica amministrazione agli imprenditori che hanno avuto coraggio di fare impresa e credere nel futuro</em>”, ha dichiarato il Ministro Giorgetti) che il Ministero dello sviluppo economico, con un Decreto pubblicato in Gazzetta il 30 giugno<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, ha rifinanziato il fondo con <strong>oltre 591 milioni di euro.</strong>Questa nuova tranche dell’Accordo serve a finanziare progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi e servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi e servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>Le agevolazioni sono disponibili per le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, nonché attività di ricerca, nei seguenti campi:</p><ul> <li>Tecnologie di fabbricazione; tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche; tecnologie abilitanti emergenti</li> <li>Materiali avanzati</li> <li>Intelligenza artificiale e robotica</li> <li>Industrie circolari; industria pulita a basse emissioni di carbonio</li> <li>Malattie rare e non trasmissibili</li> <li>Impianti industriali nella transizione energetica</li> <li>Competitività industriale nel settore dei trasporti; mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili; mobilità intelligente</li> <li>Stoccaggio dell’energia</li> <li>Sistemi alimentari; sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione; sistemi circolari</li></ul><p>Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti. Inoltre, i progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili <strong><em>non inferiori a 5 milioni di euro</em></strong>, avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al Ministero dello sviluppo economico.Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa, con un limite massimo <strong>pari al 50%</strong> dei costi ammissibili di ricerca industriale e <strong>al 25%</strong> dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale.Le Regioni e le Province Autonome possono cofinanziare l’Accordo per l’innovazione, per una percentuale almeno pari al 5% dei costi e delle spese ammissibili complessivi; in questo caso è possibile richiedere anche un finanziamento agevolato, nel limite del 20% dei costi ammissibili di progetto<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra almeno una impresa e uno o più Organismi di ricerca, il Ministero riconosce a ciascuno dei soggetti proponenti una maggiorazione del contributo diretto fino a 5 punti percentuali per le grandi imprese<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.Per poter <strong>accedere alle agevolazioni</strong>, è necessario che sia definito l’Accordo per l’innovazione tra il Ministero dello sviluppo economico, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al cofinanziamento dell’iniziativa.Per l’attivazione della procedura negoziale diretta alla definizione dell’Accordo per l’innovazione i soggetti proponenti devono presentare al Ministero dello sviluppo economico la <strong>domanda di agevolazioni</strong> corredata della scheda tecnica, del piano di sviluppo del progetto e, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti, del contratto di collaborazione.Il Ministero, ricevuta la domanda di agevolazione, verifica la disponibilità delle risorse finanziarie e provvede all’istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata, valutando una serie di caratteristiche.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>Nel caso in cui le valutazioni istruttorie si concludano con esito positivo si procede alla <strong>definizione dell’Accordo</strong> per l’innovazione tra il Ministero, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al sostegno del progetto di ricerca e sviluppo.Il Ministero dello sviluppo economico ha inoltre dichiarato che, <strong>nel prossimo autunno</strong>, è in programma l’apertura di un nuovo sportello per la presentazione di domande relative ad Accordi per l’innovazione, con una dotazione finanziaria di <strong>ulteriori 500 milioni di euro</strong>.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;</em><a href="http://marco.monaco@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noreferrer"><em>Marco Monaco</em></a><em>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-30&amp;atto.codiceRedazionale=22A03775&amp;elenco30giorni=true" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-30&amp;atto.codiceRedazionale=22A03775&amp;elenco30giorni=true</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma quadro di ricerca e innovazione “Horizon Europe”, di cui al Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> attività di cui all’art. 2195 del codice civile, numeri 1, 3 e 5<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Al finanziamento precedente avevano contribuito anche <strong>Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sicilia, Friuli Venezia-Giulia e Veneto.</strong><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> nel limite dell’intensità massima di aiuto stabilita dall’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 651/2014<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente; la coerenza del progetto con le finalità dichiarate e con quelle del decreto; la conformità del progetto alle disposizioni nazionali ed europee di riferimento; la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica e l’impatto del progetto di ricerca e sviluppo e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dello stesso; la pertinenza e la congruità delle spese e dei costi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 14 Jul 2022 09:48:17 +0200</pubDate>
                        <title>Le Associazioni Temporanee di Imprese per il settore Agrovoltaico</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-associazioni-temporanee-di-imprese-per-il-settore-agrovoltaico</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Normativa di riferimento:</strong> Linee Guida in Materia di Agrivoltaico, art. 65 D.l. 1/2012; D.lgs. 199/2021.</p><p><i><strong><u>Cos’è successo?</u></strong></i></p><p>In data 27 giugno 2022 sono state pubblicate dal MiTE: (i) le Linee Guida in Materia di Agrivoltaico (“<strong>Linee Guida</strong>”), redatte dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (“<strong>CREA</strong>”) in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (“<strong>GSE</strong>”); e (ii) il documento che avvia la consultazione pubblica volta alla condivisione delle logiche alla base del futuro decreto (“<strong>Decreto MiTE</strong>”), che individuerà i criteri e le modalità per l’attribuzione degli incentivi per l’agrovoltaico, conformemente all’art. 14, comma 1 lett. c) D.Lgs. 199/2021. Le Linee Guida illustrano i requisiti che gli impianti agrivoltaici dovranno rispettare sia ai fini autorizzativi sia ai fini incentivanti. Tuttavia una regolamentazione definitiva sarà introdotta solo al momento della pubblicazione del Decreto MiTE. Ciononostante, è ragionevole aspettarsi che il Decreto MiTE recepirà le previsioni di cui alle Linee Guida, come anche ribadito nel documento di apertura della consultazione pubblica.</p><p>Le Linee Guida individuano due tipologie di soggetti idonei a combinare&nbsp; produzione di energia elettrica e attività agricola sullo stesso terreno e, più precisamente:</p><ul><li>impresa agricola (singola o associata) <i>ex </i>2135 c.c. (“<strong>Soggetto A</strong>”);</li><li>associazione temporanea di imprese (“<strong>ATI</strong>”), “<i>formata da imprese del settore dell’energia e da uno o più imprese agricole che, mediante specifico accordo, mettono a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell’impianto agrovoltaico”</i> (“<strong>Soggetto B</strong>”).</li></ul><p>Per quanto riguarda il Soggetto B, le Linee Guida richiamano un particolare istituto giuridico introdotto dal D.lgs. 50/2016 (“<strong>Codice Appalti</strong>”) all’art. 3, comma 1, lett. u): l’associazione temporanea di imprese. Nella disciplina del Codice Appalti, l’ATI è stata concepita come una struttura contrattuale temporanea che permette la cooperazione tra imprese nell’ambito di una gara d’appalto ed è finalizzata ad ottenere l’aggiudicazione della stessa. L’ATI si costituisce mediante: (i) un contratto gratuito di <strong>mandato collettivo speciale</strong> con rappresentanza, conferito al legale rappresentate dell’impresa a capo del raggruppamento (“<strong>Mandataria</strong>”) <i>ex</i> art. 48, comma 13 Codice Appalti; (ii) un <strong>regolamento interno</strong>, che disciplinerà i rapporti e la cooperazione tra i partecipanti all’ATI. Inoltre, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 2 Codice Appalti è possibile costituire un’ATI in forma orizzontale o verticale: la principale differenza risiede nelle competenze apportate all’ATI rispettivamente dalle imprese partecipanti. Nella prima ipotesi (ATI orizzontale) le imprese apportano le medesime conoscenze e competenze tecniche; mentre, nella seconda tipologia (ATI verticale), la Mandataria porta nell’ATI le conoscenze e le competenze tecniche necessarie all’esecuzione della prestazione principale oggetto dell’appalto, laddove le altre imprese associate sono portatrici di prestazioni secondarie.</p><p>Un’ulteriore differenza tra le due configurazioni esposte relativa al diverso regime di responsabilità è prevista dall’art. 48, comma 5 Codice Appalti. Nell’ATI orizzontale tutti i partecipanti sono solidalmente responsabili verso la stazione appaltante, i subappaltatori o i fornitori per tutte le prestazioni oggetto d’appalto. Mentre, nell’ATI verticale, laddove l’esecuzione delle prestazioni è scorporata ed attribuibile specificatamente a ciascun associato, ogni impresa dovrà ritenersi responsabile per la prestazione attribuitagli, fermo però la responsabilità solidale della Mandataria verso i terzi. In ogni caso, con riferimento ai rapporti interni, sull’impresa inadempiente gli i membri dell’ATI potranno rivalersi del danno risarcito.</p><p>Come anticipato, le Linee Guida prevedono il ricorso allo schema dell’ATI per la gestione di progetti agrivoltaici senza, tuttavia, considerare il differente ambito (pubblicistico) entro il quale le ATI sono state elaborate. Preliminarmente, occorre soffermarsi sulla configurazione&nbsp; - orizzontale o verticale - che l’ATI potrebbe assumere, in relazione però allo specifico contesto dell’agrivoltaico. Le Linee Guida menzionano infatti le ATI come forma di cooperazione tra uno o più produttori di energia e una o più imprese agricole, i quali apportano all’ATI differenti competenze non interscambiabili tra loro (quella relativa alla produzione di energia da fonte fotovoltaica e quella agricola). Da quest’ultima considerazione si potrebbe quindi desumere la qualificazione dell’ATI nell’ambito agrovoltaico come verticale, benché persistano alcune incongruenze: anzitutto, l’impossibilità di distinguere tra prestazioni principali e accessorie, come definite dalla stazione appaltante (o dal committente). Nel settore agrivoltaico, infatti, la distinzione risulterebbe problematica, in quanto sia la produzione di energia sia lo svolgimento dell’attività agricola sono da considerarsi elementi imprescindibili ai fini autorizzativi e ai fini incentivanti. Infine, con riferimento al mandato speciale, occorre peraltro osservare che se nella disciplina pubblicistica lo stesso veniva conferito “<i>allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di un’unica offerta</i>”, nell’ambito oggetto d’esame, lo stesso verrebbe invece conferito con lo scopo di affidare alla Mandataria lo sviluppo del progetto e l’ottenimento degli incentivi, oltre che i rapporti con le autorità.</p><p><i><strong><u>Perché è importante?</u></strong></i></p><p>Le Linee Guida individuano finalmente le caratteristiche e i requisiti necessari che un sistema agrovoltaico dovrà possedere, in primo luogo, per essere qualificato come agrivoltaico e, inoltre, eventualmente per poter accedere agli incentivi di cui al PNRR, secondo quanto previsto dalla disciplina prevista dall’art. 65, comma 1-<i>quater</i> D.L. 1/2012. Benché fornisca indicazioni in merito alle strutture contrattuali adottabili, permangono però ancora numerosi aspetti irrisolti che si auspica saranno superati tramite l’approvazione del Decreto MiTE o delle successive Istruzioni Operative del GSE. In particolare, si fa riferimento a più chiare informazioni in merito alla struttura delle ATI in questo specifico contesto e sulla presenza o meno di ulteriori soggetti capaci di combinare adeguatamente la produzione di energia elettrica e l’attività agricola sullo stesso terreno.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 13 Jul 2022 10:54:54 +0200</pubDate>
                        <title>Crisi Ucraina - Le misure sanzionatorie (aggiornamento al 20 giugno 2022)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/crisi-ucraina-le-misure-sanzionatorie-aggiornamento-al-20-giugno-2022</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il presente memorandum non ha pretesa di esaustività ed ha il solo scopo di fornire una panoramica preliminare in merito alle sanzioni imposte e in via di imposizione nei confronti della Russia, con particolare focus sulle sanzioni adottate dall’Unione Europea e da alcuni altri paesi.</em><em>Il presente memorandum non dovrà essere inteso quale parere legale. Per la verifica circa l’applicabilità delle singole sanzioni ad una fattispecie specifica, andrà effettuata una analisi ad hoc.</em>&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2022/07/20220620_Memo-sanzioni-Russia_short_ITA2348.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere il documento integrale</a>&nbsp;<strong>Raccomandazioni di business per le imprese</strong>Il panorama delle sanzioni è in continua e rapida evoluzione e spesso appare complesso.Tenendo questo a mente, è comunque possibile fornire una serie di indicazioni a carattere generale:1) Si raccomanda un continuo aggiornamento sulle sanzioni che, di volta in volta, verranno attuate. Una valutazione approfondita delle eventuali sanzioni o restrizioni applicabili risulta imprescindibile, in quanto potrebbe essere necessario un aggiustamento o una cessazione delle relazioni con certe controparti o in certe aree geografiche come la Russia o la Bielorussia.2) si suggerisce di valutare i rapporti giuridici pendenti (incluso con riferimento a investitori, finanziatori, beni e controparti contrattuali), che possano, quindi, avere connessione diretta o indiretta con le relative sanzioni;3) di suggerisce di considerare se sia necessario adeguare uno qualsiasi di questi nessi e quindi revisionare finanziamenti e/o accordi commerciali;4) di suggerisce lo <em>screening</em> delle controparti, rispetto alle attuali liste di sanzioni consolidate, anche tenuto conto dei diversi paesi potenzialmente rilevanti.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;<a href="mailto:lorena.possagno@advant-nctm.com">Lorena Possagno</a>,&nbsp;<a href="mailto:luca.dettori@advant-nctm.com">Luca Dettori</a>&nbsp;e&nbsp;<a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                    <item>
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                        <pubDate>Mon, 11 Jul 2022 03:42:44 +0200</pubDate>
                        <title>Entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza con ulteriori modificazioni, in attuazione della direttiva (UE) n. 2019/1023 (d.lgs. n. 83/2022)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/entra-in-vigore-del-codice-della-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza-con-ulteriori-modifica-zioni-in-attuazione-della-direttiva-ue-n-2019-1023-d-lgs-n-83-2022</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (“CCII” o “Codice”) entrerà in vigore il 15 luglio 2022.&nbsp;</em><em>Il d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 (“Decreto Legislativo”) attua la Direttiva UE e introduce diverse significative novità. Non si tratta tanto della sostituzione dell’intero Titolo II del Codice con la disciplina della composizione negoziata già vigente di cui al d.l. n.&nbsp;118/2021, che rappresenta l’annunciato accantonamento delle misure di allerta, della composizione assistita e dell’OCRI. Molti interventi significativi riguardano il concordato preventivo e viene introdotta anche un’ulteriore procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza rappresentato dal “piano di ristrutturazione soggetto a omologazione” di cui all’art. 64-bis e 64-ter (“PRO”).&nbsp;</em><em>Segnaliamo qui le innovazioni di maggiore rilievo.</em>&nbsp;<strong><em>La composizione negoziata della crisi sostituisce la composizione assistita dall’OCRI</em></strong>Il Decreto Legislativo trasferisce la disciplina recentemente introdotta dal d.l. n.&nbsp;118/2021 nel Titolo II del Codice (artt. da 12 a 25-<em>undecies</em>), in sostituzione della composizione assistita e degli strumenti di allerta e prevenzione che prevedevano la segnalazione all’OCRI.Da rilevare che viene conservato lo strumento del concordato semplificato (artt. 25-<em>sexies</em> e 25-<em>septies</em> CCII) e, soprattutto, che al Titolo II viene aggiunto un Capo III (artt. da 25-<em>octies</em> a 25-<em>undecies</em> CCII) ove sono collocate le previsioni (assenti nel d.l. n. 118/2021) relative alle segnalazioni da parte dei creditori pubblici qualificati, che si limiteranno ad invitare il debitore a richiedere la nomina dell’esperto (art. 25-<em>novies</em>), mentre viene riprodotta all’art. 25-<em>decies</em> la disposizione (già prevista all’art. 14, ult. co. CCII), relativa alla notizia da parte delle banche ed intermediari finanziari all’organo di controllo della revoca o modifica di affidamenti.Alcune atre novità sarebbero introdotte nella versione della composizione negoziata recepita nel Codice:</p><p style="padding-left: 30px;">a) unitamente alla domanda di nomina dell’esperto, il debitore dovrà inserire, oltre alla relazione sulla propria attività ed al piano finanziario per i successivi sei mesi, anche un “<em>progetto di piano di risanamento</em>”;</p><p style="padding-left: 30px;">b) il termine prima del quale non è consentito ripresentare l’istanza è ridotto da un anno a quattro mesi, se la richiesta di archiviazione è presentata dallo stesso debitore;</p><p style="padding-left: 30px;">c) l’esperto sarà chiamato dal Tribunale a esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure protettive e cautelari richieste rispetto al buon esito delle trattative;</p><p style="padding-left: 30px;">d) l’esperto potrà invitare le parti a rinegoziare in buona fede il contenuto di contratti quando la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa a causa di qualsiasi circostanza sopravvenuta e non limitatamente agli effetti della pandemia, ma per converso non sarà più possibile chiedere al Tribunale di provvedere in caso di mancato accordo tra le parti;</p><p style="padding-left: 30px;">e) l’imprenditore che occupa più di 15 dipendenti dovrà informare preventivamente le rappresentanze sindacali.</p>&nbsp;<strong><em>Il nuovo “piano di ristrutturazione soggetto a omologazione” o PRO (art. 64-bis)</em></strong>La direttiva n. 2019/1023 dispone che gli Stati Membri introducano un quadro di ristrutturazione preventiva che il nostro ordinamento finora non contempla e che, quindi, il Decreto Legislativo prevede agli artt. 64-<em>bis</em> e 64-<em>ter</em> del Codice.Il debitore potrà formulare una proposta ai creditori (necessariamente suddivisi in classi) che dovrà essere <u>approvata all’unanimità delle classi</u>, ma che consentirà di <u>distribuire il ricavato in deroga alla <em>par condicio creditorum</em> ed all’ordine delle prelazioni</u>, salvo che i crediti privilegiati dei lavoratori siano soddisfatti integralmente in denaro entro 30 giorni dall’omologazione. Il piano potrà prevedere la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio o la soddisfazione dei creditori “<em>in qualsiasi altra forma</em>”, comunque in misura <u>non inferiore alla liquidazione giudiziale</u>.Rispetto al concordato preventivo, non è previsto <u>nessuno spossessamento, neppure attenuato</u> ed è previsto un meccanismo di segnalazione preventiva al commissario giudiziale di atti di straordinaria amministrazione e pagamenti non coerenti, analogo a quello della composizione negoziata.La proposta va presentata nelle forme e con la documentazione prevista per il concordato preventivo “pieno” (nel senso che il debitore non può richiedere il termine per la presentazione). Il Tribunale, verificata la correttezza delle classi e la regolarità della domanda, nomina un giudice delegato e il commissario giudiziale, e sottopone quindi la proposta al voto dei creditori.Al voto si applicano le disposizioni del concordato preventivo, precisando che in ciascuna classe la proposta è approvata secondo le regole ordinarie, ovvero, in alternativa, se è raggiunta la maggioranza dei <u>due terzi</u> calcolata sui <u>soli creditori votanti</u>.In caso di mancata approvazione di tutte le classi (e comunque in ogni momento, anche al di fuori di tale ipotesi), il debitore può <u>modificare la domanda</u> presentando una <u>proposta di concordato</u> preventivo, previa concessione dei termini di cui all’art. 47 CCII per il deposito della proposta e del piano.Sono applicabili numerose disposizioni del concordato preventivo, tra cui quelle in materia di (a)&nbsp;offerte e proposte concorrenti, (b) contratti pendenti, (c) autorizzazione di finanziamenti prededucibili, (d) revoca dell’ammissione, (e) effetti, esecuzione, risoluzione e annullamento.Si tratta quindi di una sorta di concordato “accelerato” e con maggiore flessibilità in tema di gestione dell’azienda in pendenza di procedura (nonché di formulazione della proposta senza il rispetto delle cause di prelazione, anche al di fuori dei casi in cui ciò sarà ammesso nel concordato preventivo) e che allo stesso tempo consente la “conversione” in concordato preventivo in ogni momento.&nbsp;<strong><em>Le modifiche al concordato preventivo</em></strong>Di grande rilievo le novità in tema di concordato preventivo (menzioniamo le principali):<p style="padding-left: 30px;">a) vengono completamente <u>eliminati i requisiti di conservazione dei posti di lavoro</u> (c.d. “condizione occupazionale” e “clausola occupazionale”) nella definizione di concordato in continuità aziendale diretta e indiretta, mentre si dispone che la continuità aziendale “<em>preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro</em>” (art. 84);</p><p style="padding-left: 30px;">b) viene soppressa la limitazione alle sole forme del concordato liquidatorio o in continuità aziendale, confermandosi quindi l’ammissibilità di piani di concordato che realizzino il soddisfacimento dei creditori “<em>in qualsiasi altra forma</em>” (art. 84);</p><p style="padding-left: 30px;">c) nel <u>concordato in continuità</u> aziendale (diretta o indiretta) è sufficiente che i creditori siano <u>soddisfatti “<em>in misura anche non prevalente</em>” dal ricavato della continuità</u>; anche il concordato a larga prevalenza liquidatoria potrà essere considerato in continuità, purché una pur ridotta quota dei ricavi derivi dalla continuità aziendale, diretta o indiretta (art. 84);</p><p style="padding-left: 30px;">d) nel c<u>oncordato in continuità</u> aziendale il <u>valore eccedente quello di liquidazione</u> (salvo che per i crediti dei lavoratori) può essere distribuito <u>senza rispettare</u> la c.d. <em>absolute priority rule</em> ossia<u> le cause legittime di prelazione</u>, purché ogni classe di creditori riceva almeno quanto le classi dello stesso grado e più delle classi di grado inferiore (viene attuata così la c.d. <em>relative priority rule</em>) (art. 84); è questa una novità di grandissimo rilievo, che si pone in netta controtendenza rispetto alla giurisprudenza di legittimità (ferma nel ritenere che il ricavato della continuità non costituisca “finanza esterna”), tenendo presente che vi sarebbe un bilanciamento nelle nuove regole sulla omologazione del concordato in cui ai soci sia attribuita una quota del “<em>valore risultante dalla ristrutturazione</em>” (v. art. 120-<em>quater </em>al paragrafo successivo);</p><p style="padding-left: 30px;">e) nel <u>concordato in continuità</u> aziendale i creditori devono essere <u>sempre suddivisi in classi</u>, tra cui è prevista quella delle imprese minori, per fornitura di beni e servizi (art. 85);</p><p style="padding-left: 30px;">f) nel <u>concordato liquidatorio</u> viene chiarito che le <u>risorse esterne aggiuntive</u> devono incrementare del 10% l’attivo disponibile (in precedenza l’incremento era riferito alla percentuale di soddisfacimento dei creditori, il che generava diverse incertezze); si precisa altresì che le risorse aggiuntive possono essere distribuite senza il rispetto delle cause di prelazione (art. 84); per quanto appena detto in tema di ampliamento dell’ambito del concordato in continuità, questa disposizione avrà un ambito di applicazione molto ridotto, restando confinata al concordato totalmente liquidatorio;</p><p style="padding-left: 30px;">g) quale che sia la tipologia di concordato, è stabilito che esso debba realizzare il soddisfacimento dei creditori “<em>in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale</em>”; viene così maggiormente evidenziato il <u>requisito della “<em>convenienza</em></u>” del concordato, che tuttavia sembrerebbe continuare a poter essere vagliato dal Tribunale solo in caso di opposizione all’omologazione (art. 84);</p><p style="padding-left: 30px;">h) in sede di <u>ammissione</u>, viene differenziato il <u>vaglio del Tribunale in tema di fattibilità</u>, che viene limitata alla “<em>manifesta inattitudine</em>” o “<em>manifesta inidoneità</em>”, rispettivamente, nel concordato liquidatorio riguardo agli “<em>obiettivi prefissati</em>”, mentre invece nel concordato in continuità rispetto “<em>alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali</em>” (art. 47);</p><p style="padding-left: 30px;">i) nel <u>concordato in continuità</u> viene introdotta una disposizione analoga a quella vigente nella composizione negoziata della crisi per quanto riguarda i <u>contratti pendenti in caso di concessione di misure protettive</u>, in forza della quale i creditori non possono rifiutare l’adempimento, risolvere o modificare in danno i contratti “<em>essenziali</em>”, ossia quelli necessari per la continuità aziendale (art. 94-<em>bis</em>);</p><p style="padding-left: 30px;">j) nella <u>fase di votazione</u>, solo per il <u>concordato in continuità</u>, viene previsto che (a) <u>tutte le classi devono approvare la proposta</u>, ma allo stesso tempo si introduce una maggioranza alternativa per l’approvazione all’interno di ciascuna classe (già vista nel PRO) pari a due terzi dei soli creditori votanti; (b) i creditori privilegiati non votano se soddisfatti integralmente in denaro entro 180 giorni (30 giorni per i lavoratori) dall’omologazione (art. 109);</p><p style="padding-left: 30px;">k) nella f<u>ase di omologazione</u>, solo per il <u>concordato in continuità</u>, viene previsto che il Tribunale deve verificare che “<em>il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza</em>” (ciò che sembra introdurre una sorta di presunzione di fattibilità) e che se vi sono nuovi finanziamenti, questi siano necessari e non ingiustamente pregiudizievoli per i creditori;</p><p style="padding-left: 30px;">l) nella f<u>ase di omologazione</u>, solo per il <u>concordato in continuità</u>, viene previsto che il Tribunale può omologare il concordato anche in assenza dell’approvazione di tutte le classi se (a) sono rispettati criteri di distribuzione del valore di liquidazione e di quello eccedente, e (b) sono <u>sodisfatte</u> quelle che sono definite “<em><u>condizioni di</u></em><u> <em>ristrutturazione trasversale</em></u>”, tra cui la corretta distribuzione del valore di liquidazione e di quello eccedente, nonché l’approvazione da parte della maggioranza delle classi, purché almeno una formata da creditori privilegiati ovvero da creditori che – se osservate le cause di prelazione – riceverebbero almeno in parte il valore eccedente quello di liquidazione (art. 112);</p><p style="padding-left: 30px;">m) nella <u>fase di omologazione</u>, il vaglio del Tribunale in tema di <u>convenienza della proposta</u>, in caso di opposizione: (a) nel concordato <u>in continuità</u> potrà essere sollecitato da ciascun creditore dissenziente che abbia già formulato il rilievo con le osservazioni di cui all’art.&nbsp;107 alla relazione del commissario, mentre (b) nel concordato <u>liquidatorio</u> (a cui viene espressamente affiancato il concordato con assuntore) solo da creditori dissenzienti appartenenti ad una classe dissenziente ovvero rappresentanti almeno il 20% dei crediti ammessi al voto (senza modifiche quindi rispetto alle previsioni vigenti); in caso di opposizione nel concordato in continuità, si prevede poi che il Tribunale disponga la stima del complesso aziendale solo se viene contestata la convenienza o il mancato rispetto delle “<em>condizioni di</em> <em>ristrutturazione trasversale</em>” (art. 112).</p>&nbsp;<strong><em>Gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza</em></strong> <strong><em>delle società (artt. 120bis-120quinquies)</em></strong>Di grande rilievo anche le novità introdotte in tema di strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società:<p style="padding-left: 30px;">a) il piano può prevedere <u>qualsiasi modificazione dello statuto</u>, inclusi aumenti e riduzioni di capitale con esclusione del diritto di opzione, fusioni, scissioni e trasformazioni, anche senza il consenso dei soci; in questo caso, i soci devono essere inseriti in un’<u>apposita classe</u> ai fini della proposta e votano in misura pari alla quota di capitale posseduta (in caso di mancata espressione del voto, si considerano consenzienti); il provvedimento di omologazione determina le modificazioni statutarie previste dal piano;</p><p style="padding-left: 30px;">b) la decisione di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza spetta “<em>in via esclusiva</em>” agli amministratori, che non possono essere revocati dal giorno dell’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese;</p><p style="padding-left: 30px;">c) le <u>proposte concorrenti</u> possono essere presentate anche dai <u>soci di minoranza</u>, detentori di almeno il 10% del capitale;</p><p style="padding-left: 30px;">d) i soci possono opporsi all’omologazione se subiscono pregiudizio “<em>rispetto all’alternativa liquidatoria</em>”;</p><p style="padding-left: 30px;">e) quando il “<em>valore risultante dalla ristrutturazione</em>” è riservato anche ai soci anteriori e vi è dissenso di una o più classi di creditori, il concordato può essere omologato solo se risulti che, anche se venisse distribuito ai creditori l’intero valore riservato ai soci, sarebbe comunque rispettata la c.d. <em>relative priority rule</em>, ossia che la classe dissenziente riceva almeno quanto le classi dello stesso grado e più delle classi di grado inferiore (se la classe dissenziente è collocata subito prima dei soci, essa deve ricevere un valore superiore a quello riservato ai soci);</p><p style="padding-left: 30px;">f) le modificazioni della compagine sociale non possono determinare la risoluzione o modificazione di contratti stipulati dalla società.</p>&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp; </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Sun, 10 Jul 2022 09:39:51 +0200</pubDate>
                        <title>Tar Lombardia: le regioni non possono introdurre divieti generalizzati alla costruzione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tar-lombardia-le-regioni-non-possono-introdurre-divieti-generalizzati-alla-costruzione-di-impianti-fotovoltaici-nelle-aree-agricole</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sentenza no. 1630/2022</strong></p><p><i><strong><u>Cosa è successo?</u></strong></i></p><p>Il 7 luglio 2022, il TAR Lombardia ha accolto il ricorso di una società contro il giudizio negativo di compatibilità ambientale della Provincia di Lodi in riferimento all'installazione di un impianto fotovoltaico su un sito agricolo.</p><p>Nel caso in esame, il diniego di compatibilità ambientale si basava su un'interpretazione restrittiva del Programma Energetico Ambientale Regionale ("<strong>PEAR</strong>") della Lombardia. La Provincia di Lodi aveva argomentato che, ai sensi del PEAR, l'installazione dell'impianto fotovoltaico con le caratteristiche del progetto proposto non era compatibile con alcun tipo di sito agricolo.</p><p>La società ricorrente ha sottolineato all’interno del ricorso che questa interpretazione è in contrasto con le disposizioni nazionali e sovranazionali. Per quanto riguarda la normativa nazionale, l'art. 12, comma 7, D.Lgs. n. 387/2003 consente esplicitamente la realizzazione di impianti di energia rinnovabile su zone agricole; specifiche limitazioni possono essere introdotte dalle Regioni a condizione che tali limitazioni siano conformi al D.Lgs. n. 387/2003 e al Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010. Quest'ultimo decreto stabilisce che l'identificazione delle aree non idonee deve essere stabilita dopo un adeguato esame del sito specifico. Nel caso in questione, il sito su cui doveva essere costruito l'impianto fotovoltaico non era incluso in un'area soggetta a restrizioni specifiche e, in linea con le disposizioni del PEAR, il ricorrente sosteneva che la costruzione avrebbe comunque consentito alcune pratiche agricole.</p><p>Il TAR, accogliendo le argomentazioni del ricorrente, ha affermato che: “<i>le previsioni del PEAR sono vincolanti dal momento in cui le limitazioni previste risultino effettive. L’impianto fotovoltaico non è consentito se impedisce una pratica agricola. Ma se non la impedisce, a contrario, dovrebbe essere consentita. E deve essere l’amministrazione procedente a stabilire la sussistenza di questa limitazione nel caso concreto ovvero a ritenere inadeguata per il tipo di terreno la pratica agricola proposta. (…)</i>.”</p><p>Inoltre, il TAR ha concluso che la Provincia non aveva condotto un esame appropriato sul sito in cui sarebbe stato costruito l'impianto, tenendo conto del fatto che sul sito stesso non vi era alcuna coltura di qualità e, quindi, senza alcun vincolo specifico.</p><p>Pertanto, il Tribunale ha annullato la valutazione di compatibilità ambientale negativa.</p><p><i><strong><u>Perché è importante?</u></strong></i></p><p>Questa decisione del Tribunale Amministrativo chiarisce la necessità di una valutazione completa dei fattori specifici del sito per determinare la compatibilità dei progetti di energia rinnovabile su terreni agricoli. Ribadisce, inoltre, <strong>il principio che la costruzione di impianti di energia rinnovabile su siti agricoli è generalmente consentita</strong>.</p><p>Infatti, la <strong>non idoneità di un'area deve essere stabilita dopo un esame appropriato del sito specifico</strong>. Di conseguenza, un <strong>divieto generale e acritico</strong> di costruire impianti fotovoltaici su terreni agricoli è <strong>in contrasto con il suddetto principio</strong>. Questa sentenza può avere implicazioni più ampie per casi simili e contribuire alla promozione di iniziative energetiche sostenibili.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
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                        <pubDate>Fri, 08 Jul 2022 09:37:26 +0200</pubDate>
                        <title>Il Consiglio di Stato si pronuncia sul c.d. “artato frazionamento” di un impianto eolico.</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-consiglio-di-stato-si-pronuncia-sul-c-d-artato-frazionamento-di-un-impianto-eolico</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Riferimenti: D.Lgs. n. 152/2006, d.m. 10 settembre 2010</strong></p><p><strong><u>Cosa è successo</u></strong></p><p>Il Consiglio di Stato ha emanato la sentenza n. 5465 del 30 giugno 2022 avente ad oggetto la questione dell’artato frazionamento di un impianto eolico.</p><p>Una società di sviluppo aveva costruito e gestito un impianto eolico (denominato “Morcone”) nella regione Campania, di potenza pari a 57 MW e, a distanza di circa sette anni, aveva avviato l’iter autorizzativo per la costruzione di un secondo impianto (denominato “Lisa”) nella stessa area e di potenza pari a 29,92 MW.</p><p>Nell’ambito dello sviluppo autorizzativo relativo al secondo progetto, la società di sviluppo aveva presentato istanza di valutazione di impatto ambientale (“<strong>VIA</strong>”) alla Regione Campania. Quest’ultima, considerando gli impianti “Lisa” e “Morcone” come un <strong>progetto unitario</strong> di potenza pari a circa 87 MW, aveva archiviato l’istanza di VIA, in quanto il progetto unitariamente considerato avrebbe dovuto essere sottoposto a <strong>VIA statale</strong> e non a VIA regionale. La VIA statale è infatti prevista per i progetti eolici di potenza superiore a 30 MW, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006.</p><p>La titolare&nbsp; dei progetti aveva lamentato, in primo grado, che il provvedimento impugnato fosse stato emesso in base all’erroneo presupposto della sussistenza&nbsp; di un artato frazionamento di un unitario progetto in due distinti impianti. Di conseguenza non vi sarebbe stato alcun intento elusivo, né dal punto di vista autorizzatorio, né ambientale, né incentivante.</p><p>Lo sviluppatore aveva quindi lamentato che la Regione Campania avesse confuso due discipline distinte:</p><ul><li>l’Allegato 4 al d.m. 10 settembre 2010 (“<i>Criteri per il corretto inserimento degli impianti</i>”) disciplinerebbe gli effetti cumulativi degli impianti derivanti dalla compresenza di più impianti;</li><li>l’”artato frazionamento” di un’iniziativa unitaria, che avrebbe invece intento elusivo.</li></ul><p>In altri termini, la Regione Campania avrebbe confuso artato frazionamento, da un lato, ed effetti cumulativi di più impianti, dall’altro lato. Il caso di specie sarebbe ricaduto in questa seconda ipotesi, disciplinata dal summenzionato Allegato 4 al d.m. 10 settembre 2010 e in forza di tale norma, la ricorrente avrebbe correttamente trattato gli impatti cumulativi dei Progetti “Lisa” e “Moricone”.</p><p>Il giudice di primo grado (T.A.R. Campania) aveva accolto il ricorso del ricorrente in data 24 agosto 2021.</p><p><strong>Il Consiglio di Stato non ha accolto questa impostazione e ha dichiarato che il motivo del ricorso originario era infondato</strong>. In particolare, il Consiglio di Stato sostiene che l’amministrazione competente può arrivare la conclusione che si tratti di un progetto unitario in base ad alcuni indici:</p><ul><li>l’unicità del centro di interessi (a sua volta desumibile da alcuni indici quali l'esistenza di un solo soggetto che interloquisce con la pubblica amministrazione e la medesimezza del soggetto a cui vanno imputati gli effetti della domanda di autorizzazione);</li><li>l’unicità del punto di connessione;</li><li>la localizzazione in aree vicine.</li></ul><p>Di conseguenza:</p><ul><li>trattasi di un progetto da considerare come unitario di potenza pari a circa 87 MW;</li><li>è quindi legittima la conclusione alla quale era pervenuta la Regione Campania circa l’individuazione della autorità competente in materia di VIA (lo Stato e non la Regione Campania).</li></ul><p><strong><u>Perché è importante</u></strong></p><p>La sentenza in oggetto è importante per diversi motivi.</p><p>Innanzitutto, il Consiglio di Stato dà rilevanza al parere del Ministero della Transizione Ecologica del 31 agosto 2021, prot. n. 0092507, il quale afferma, <i>inter alia</i>, che il <strong>collegamento funzionale</strong> tra due impianti possa desumersi da elementi indiziari quali l’esistenza di un solo soggetto che interloquisce con la p.a. e l’unicità del punto di connessione.</p><p>Il parere del Ministero della Transizione Ecologica si pone in linea con ulteriori norme relative all’artato frazionamento degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (i.e. D.M. 23 giugno 2016 dal punto di vista incentivante; Linee Guida allegate al D.M. 30 marzo 2015 dal punto di vista ambientale; paragrafo 11.6 dell’Allegato 1 al D.M. 10 settembre 2010 dal punto di vista autorizzativo), facendo riferimento a criteri già individuati in passato a livello legislativo e regolamentare.</p><p>Inoltre, il ragionamento del Consiglio di Stato pare sottintendere che <strong>un’elevata distanza temporale tra gli iter autorizzativi</strong> (nel caso di specie, addirittura sette anni) <strong>non è sufficiente a escludere l’esistenza di un c.d. “artato frazionamento”.</strong></p><p>Infine, la sentenza potrebbe dar vita ad un filone giurisprudenziale propenso ad applicare estensivamente la nozione di “artato frazionamento”. Quest’eventualità pare di non poco conto in un periodo in cui saranno sempre più frequenti le operazioni di revamping e repowering di impianti eolici e fotovoltaici.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
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                        <pubDate>Thu, 07 Jul 2022 09:30:09 +0200</pubDate>
                        <title>Il Tar Lazio, Roma condivide la definizione di &quot;prima data di attivazione&quot; e di &quot;addizionalità&quot; data dal GSE in un provvedimento di rigetto alla incentivazione tramite certificati bianchi di un progetto di riqualificazione energetica</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-tar-lazio-roma-condivide-la-definizione-di-prima-data-di-attivazione-e-di-addizionalita-data-dal-gse-in-un-provvedimento-di-rigetto-alla-incentivazione-tramite-certificati-bianchi-di-un-pr</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>TAR Roma, Lazio, Sez. III ter – sentenza n. 07388/2022</strong></p><p><strong><u>Cosa è successo</u></strong></p><p>Il TAR Lazio, Roma ha respinto un ricorso avverso il rigetto del GSE alla proposta di progetto e il programma di misura (“<strong>PPPM</strong>”) relativa ad un progetto di riqualificazione degli impianti di illuminazione di alcuni punti vendita della Società ricorrente, condividendo appieno le motivazioni del GSE stesso.</p><p>Nel rigettare la PPPM, il GSE aveva ritenuto che la stessa non fosse stata presentata prima della “prima data di attivazione” del progetto e che la documentazione inoltrata non consentisse di verificare il soddisfacimento del requisito della c.d. “addizionalità”.</p><p>Per quanto attiene al concetto di “data di prima attivazione”, è necessario evidenziare che ciò che ha permesso al GSE, e di conseguenza al TAR, di definirne con precisione i contorni è stata la peculiarità dell’intervento di efficientamento energetico del caso specifico. Infatti, come sottolineato dal TAR, nel caso ad oggetto, è stato attuato un cosiddetto intervento “<i>work in progress</i>” in quanto il progetto unitario, sebbene iniziasse a generare risparmi già dalle prime sostituzioni effettuate, sarebbe stato completato solo nell’arco di più giorni. <strong>La questione di diritto si è incentrata, quindi, sulla valutazione circa la possibilità di considerare un progetto - che, alla “prima data di attivazione”, abbia già cominciato a generare risparmi energetici - “</strong><i><strong>non (…) più in corso di realizzazione, sebbene non (…) ultimato</strong></i><strong>”</strong>. Il TAR ha ritenuto pienamente condivisibile la posizione del GSE laddove ha specificato che è “<i>dirimente stabilire quando (…) [il] risparmio, ancorché non contabilizzato, abbia cominciato a generarsi per effetto dell’intervento</i>” e per questo motivo la prima data di attivazione è “<i>la prima data nella quale almeno uno dei clienti partecipanti, grazie alla realizzazione del progetto stesso<strong>, inizia a beneficiare</strong> di risparmi energetici, anche qualora questi non siano misurabili</i>”.</p><p>Per quanto attiene, invece, alla effettiva addizionalità dell’intervento, il TAR ha sottolineato che l’obbligo di doverla dimostrare, siccome è uno dei presupposti di base su cui vengono calcolati i risparmi conseguiti e, quindi, i TEE da riconoscersi, discenderebbe direttamente dalla definizione del concetto di “risparmio netto”. Nella sentenza viene evidenziato che questo corrisponde “<i>alla sottrazione dal risparmio lordo (differenza tra i consumi ex ante e consumi ex post) dei risparmi (non addizionali) che, in assenza dell’intervento, si sarebbero comunque realizzati per effetto dell’evoluzione tecnologica, normativa e di mercato</i>”.</p><p><strong><u>Perché è importante</u></strong></p><p>Con la pubblicazione di questa sentenza il TAR Lazio, Roma ha colto l’occasione per chiarire:</p><ul><li>da un lato, che la data di attivazione corrisponde <strong>al primo momento in cui, sebbene l’intervento di efficientamento non sia stato ancora completato, viene generato un risparmio </strong>e,</li><li>dall’altro lato, che la dimostrazione dell’<strong>effettiva addizionalità discende dal calcolo del c.d. “risparmio netto” </strong>come sopra definito.</li></ul><p>Nel programmare le tempistiche di presentazione dei progetti, dunque, gli operatori dovranno valutare attentamente che il relativo progetto non abbia, anche in misura minima, già cominciato a produrre alcun risparmio energetico.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Efficienza energetica</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 05 Jul 2022 06:14:31 +0200</pubDate>
                        <title>The Legal 500 Country Comparative Guides - Italy - Intellectual Property</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-legal-500-country-comparative-guides-italy-intellectual-property</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lorenzo Attolico</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>Paolo Lazzarino</strong>, in collaborazione con<strong>&nbsp;Luca Guidobaldi</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>Roberto Cesaro</strong>&nbsp;hanno contribuito alla realizzazione della "Country Comparative Guides 2022" di&nbsp;<strong>The Legal 500</strong> con un intero capitolo dedicato alla&nbsp;Proprietà Intellettuale&nbsp;in Italia.<a href="https://www.legal500.com/guides/chapter/italy-intellectual-property/?export-pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Clicca qui per il documento integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 17 Jun 2022 03:49:03 +0200</pubDate>
                        <title>Il creditore risponde per fatto illecito per i danni derivanti da iscrizione ipotecaria giudiziale eccessiva</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-creditore-risponde-per-fatto-illecito-per-i-danni-derivanti-da-iscrizione-ipotecaria-giudiziale-eccessiva</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il creditore risponde per fatto illecito ex. art. 2043 c.c. ed è tenuto a risarcire i danni causati al debitore in termini di difficoltà nell’accesso a nuovo credito e deterioramento del merito creditizio per iscrizione ipotecaria giudiziale eccessiva.Lo ha stabilito una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 39441, 13 dicembre 2021) che, superando il risalente orientamento secondo cui il creditore che abbia effettuato un’iscrizione ipotecaria eccessiva non può mai essere chiamato a rispondere per danni, ha ritenuto configurabile, in questo caso, un abuso dello strumento di garanzia con il conseguente obbligo a risarcire i danni, compiendo un ulteriore passo verso l’affermazione di un principio generale di proporzionalità tra credito e garanzia.In particolare si reputa eccessiva, ai sensi degli articoli 2874 c.c. e 2875 c.c, l’ipoteca giudiziale ove la somma determinata dal creditore nell’iscrizione ipotecaria ecceda di un quinto quella che l’autorità giudiziaria dichiara dovuta, oppure se il valore dei beni sui cui grava l’iscrizione, tanto alla data dell’iscrizione che posteriormente, superi di un terzo l’importo dei crediti iscritti accresciuti degli accessori.Entrando nel merito dei fatti della causa, l’istituto finanziario aveva iscritto ipoteca a tutela di un credito di Euro 110.000 su un compendio immobiliare del debitore avente valore complessivo di circa Euro 30.000.000, alla stregua in particolare degli articoli: (i) 2828 c.c. che conferisce al creditore la facoltà di iscrivere ipoteca giudiziale su qualunque bene immobile presente e sopravvenuto nel patrimonio del debitore, (ii) 2838 c.c., secondo cui se la somma da iscrivere non sia determinata negli atti in base a cui va effettuata l’iscrizione, il creditore è libero di determinare la somma da indicare nella nota di iscrizione ipotecaria, (iii) 2877 c.c. che prevede che le spese dell’azione di riduzione sono a carico del debitore richiedente, nonché in generale (iv) 2740 c.c. che stabilisce il principio di garanzia generica del patrimonio del debitore e che, in termini molto ampi, dispone che il debitore risponde con tutti i propri beni presenti e futuri per l’adempimento delle proprie obbligazioni.A fronte di tale iscrizione, il debitore lamentava di aver subito una serie di pregiudizi, e in particolare difficoltà di accesso a nuovo credito e conseguente paralisi della propria attività imprenditoriale, &nbsp;ulteriori numerose iscrizioni ipotecarie da parte di altri istituti creditizi per deterioramento del merito creditizio,&nbsp; danno di immagine nei&nbsp; rapporti con il ceto bancario e cerchia professionale, a fronte dei quali il debitore aveva proceduto a chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e da ‘perdita da chance’, nonché ad esercitare l’azione di riduzione ex. art. 2874, 2875 e 2876 c.c., esperibile appunto laddove la somma iscritta superi di oltre un terzo il valore dei beni soggetti a ipoteca.&nbsp; I giudici di merito,&nbsp; in linea con i precedenti orientamenti della Corte di Cassazione, avevano tuttavia negato alcuna forma di responsabilità del creditore e condannato conseguentemente il debitore per non aver fornito la prova dell’esistenza del danno; e ciò nel generale silenzio della legge circa la responsabilità per fatto illecito per iscrizione ipotecaria eccessiva, nonché sul generale assunto per cui qualsiasi responsabilità per fatto illecito dovrebbe inequivocabilmente risultare dal sistema della legge, dove invece nessuna delle disposizioni richiamate depone in tal senso.Una prima avvisaglia di cambio di rotta nell’orientamento della Corte si era avuta nel 2016 (Cass. 5 aprile 2016, n. 6533), quando per la prima volta la Corte aveva riconosciuto una responsabilità per illecito processuale ex. art. 96, secondo comma, c.p.c. per il creditore che, senza adoperare la normale diligenza, iscriva ipoteca su beni aventi un valore sproporzionato rispetto al credito garantito secondo i parametri degli art. 2875 e 2876 c.c., ovvero resista in giudizio con mala fede o colpa grave nel giudizio di riduzione proposto dal debitore.Con la sentenza n. 39441 del 13 dicembre 2021, la Corte compie un ulteriore passo statuendo che l’interesse legittimo del debitore a che la condotta del creditore sia improntata a diligenza, buona fede e correttezza origina in realtà in un momento antecedente la sede processuale, ovvero già al momento dell’esercizio da parte del creditore dei diritti contrattuali e negoziali ad esso spettanti, di cui questi non deve abusare.La Corte osserva in particolare che la funzione del diritto di garanzia è quella di creare una situazione di preferenza rispetto agli altri creditori in sede di riparto del ricavato dalla vendita dell’immobile, e non di creare situazioni di discredito sociale o professionale o addirittura di blocco del patrimonio e dell’attività imprenditoriale del debitore. Anche il principio di garanzia generica di cui all’art. 2740 c.c. incontra il limite dell’abuso del diritto e non si sottrae ai principi di proporzionalità ed adeguatezza. In considerazione inoltre della natura accessoria e strumentale dei diritti di garanzia, la Corte ritiene non si possa prescindere da una necessaria correlazione tra credito, importo iscritto e valore dei beni, e che i diritti di garanzia non vadano esercitati oltre lo scopo previsto dall’ordinamento per assicurarsi una maggiore garanzia. Di conseguenza, il creditore che iscrive ipoteca giudiziale su beni aventi <em>a fortiori</em> un valore eccessivo rispetto al credito garantito può essere chiamato, ferma l’eventuale responsabilità ex. art. 96 c.p.c., a rispondere ex. art. 2043 c.c. dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal debitore consistenti nella difficoltà o impossibilità della negoziazione del bene medesimo o nell’accesso al credito, non essendo consentito iscrivere ipoteca senza alcun limite di continenza o proporzionalità. I giudici della Suprema Corte hanno pertanto ritenuto risarcibili tutti i danni causalmente derivanti dalla condotta illecita sulla base del criterio del “più probabile che non” e non già della certezza, inclusi anche i danni da “perdita da chance”.Un principio simile di proporzionalità ed adeguatezza delle garanzie rispetto al credito garantito non è comunque nuovo per gli operatori del diritto e in particolare si era già fatto strada nelle pronunce dell’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), che in una serie di pronunce (<em>inter alia</em>, ABF Collegio di Roma, decisione 2359/2011, ABF Collegio di Roma, decisione n. 7532/2015, ABF Collegio di Palermo, decisione 16672 del 13 luglio 2021) aveva ritenuto, in casi di sproporzione genetica e non sopravvenuta tra garanzie e credito garantito, illegittima la condotta della banca finalizzata ad ottenere garanzie ultronee e non necessarie, ponendo in essere un abuso dello strumento della garanzia. Ai sensi di tali pronunce, la condotta della banca deve infatti improntarsi secondo un principio di generale proporzionalità delle garanzie nonché di correttezza e buona fede nella gestione dei rapporti con la clientela, non potendosi in caso contrario ravvisare un interesse meritevole di tutela del creditore e dovendosi ritenere le garanzie nulle per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezza<em>.</em>Il tema si pone specialmente, come menzionato, per le ipoteche giudiziali, dove la legge (art. 2828 c.c.) conferisce la facoltà al creditore di selezionare gli immobili sui cui iscrivere ipoteca e determinare unilateralmente, laddove non sia già stata liquidata nella sentenza, la somma per cui iscrivere la medesima, e dove quindi l’azione di riduzione si configura come un necessario correttivo alla determinazione arbitraria del creditore a ridimensionamento di un’iscrizione eccessiva.Ai sensi dell’art. 2873, primo comma, c.c. la facoltà di chiedere la riduzione dell’ipoteca è invece esclusa qualora la somma o i beni su cui iscrivere ipoteca siano stati determinati per convenzione tra le parti o già liquidati nella sentenza: non si intenderebbe infatti come il debitore possa avanzare una pretesa di riduzione, quando il medesimo ha contribuito alla determinazione dei relativi parametri nel contratto costitutivo di ipoteca volontaria o i relativi parametri siano stati determinati con sentenza dal giudice.Ad ogni modo, se sono stati eseguiti pagamenti parziali tali da estinguere almeno il quinto del debito originario, è conferito al debitore il diritto , ai sensi del secondo comma dell’art. 2873 c.c., richiedere una riduzione proporzionale unicamente per quanto riguarda la somma iscritta, ma non anche rispetto ai beni vincolati.In tema di ipoteche volontarie, è opportuno richiamare anche l’art. 39, quinto comma, del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993), che, in maniera analoga all’art. 2873 c.c., stabilisce che per i mutui bancari, ogni volta che sia stata estinta la quinta parte del debito originario, i debitori hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta (c.d. riduzione in senso tecnico), ovvero alla liberazione parziale degli immobili ipotecati (c.d. restrizione) previo l’eventuale frazionamento catastale dell’immobile, e sempre che risulti che gli immobili ancora vincolati costituiscano una garanzia sufficiente ai sensi dell’art. 38 (b) del Testo Unico Bancario (per ciò intendendosi che il rapporto tra debito residuo e valore immobiliare non superi&nbsp; l’80%)<em>.</em> Tale facoltà può risultare utile quando l’immobile è gravato da un debito ormai modesto e si intenda ottenere un nuovo mutuo con garanzia ipotecaria di secondo grado. Trattasi di una norma applicabile alle sole ipotesi di mutui fondiari ex. art. 38 e ss.&nbsp; del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993) e, come anche ribadito in una serie di pronunce dell’ABF (in particolare n. 10776/2018, 11907/2017 e 821/16, 5129/2017) non derogabile dalle parti in considerazione della natura speciale di questa norma rispetto alla disciplina generale ex. art. 2872 e ss. c.c. e propria della tipologia contrattuale del mutuo fondiario.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il Dipartimento Bancario e Finanziario.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 16 Jun 2022 03:49:51 +0200</pubDate>
                        <title>Responsabilità estesa del produttore: le novità del Testo Unico Ambientale in seguito al recepimento delle Direttive europee relative alla transizione verso un’economia “circolare” - Parte 2</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/responsabilita-estesa-del-produttore-le-novita-del-testo-unico-ambientale-in-seguito-al-recepimento-delle-direttive-europee-relative-alla-transizione-verso-uneconomia-circolare-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Scopo del presente elaborato è analizzare le principali novità del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Testo unico in materia ambientale, di seguito "<strong>TUA</strong>”), modificato in seguito al recepimento all’interno dell’ordinamento giuridico italiano delle Direttive UE n. 851/2018 e n. 852/2018 relative alla transizione verso una “economia circolare” e, in particolare, le novità introdotte in materia di “responsabilità estesa del produttore” (o “Extended Producer Responsibility”, di seguito “<strong>EPR</strong>”).</em>&nbsp;</p><ol> <li><strong>La responsabilità in materia di gestione degli imballaggi</strong></li></ol><p>Il D.Lgs. n. 116/2020 - in attuazione della Direttiva UE 2018/852 - ha modificato anche gli artt. 217 ss. del TUA relativi alla gestione degli “imballaggi” e “rifiuti di imballaggio”.In primo luogo, l’art. 218 del TUA detta le seguenti definizioni:- imballaggio: “<em>il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo</em>”;- rifiuto di imballaggio: “<em>ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all’articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.Ciò premesso, il novellato art. 217 del TUA indica le finalità della nuova disciplina in materia di imballaggi: il legislatore, in particolare, intende favorire misure intese a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, ad incentivare il riutilizzo degli imballaggi, il riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio perseguendo, in questo modo, la finalità di riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti ed assicurando un elevato livello di tutela dell'ambiente.La disciplina riguarda la gestione di tutti gli imballaggi e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici o da qualunque altro soggetto.Anche le nuove disposizioni relative alla gestione degli imballaggi contengono importanti prescrizioni in relazione al regime di “responsabilità estesa” del produttore.Il Considerando 20 della Direttiva UE 2018/852, in particolare, stabilisce espressamente che l’applicazione di efficaci regimi di responsabilità estesa del produttore può avere un impatto ambientale positivo, riducendo la produzione di rifiuti di imballaggio e aumentando la raccolta differenziata e del riciclaggio di tali rifiuti.Di conseguenza, l’art. 1, par. 8 della Direttiva UE 2018/852 ha modificato l’art. 7 della Direttiva CE 94/62 prevedendo, a carico degli Stati Membri, l’obbligo di stabilire <u>entro il 31 dicembre 2024</u> regimi di responsabilità estesa del produttore per tutti gli imballaggi.Inoltre, il secondo comma dell’art. 217 del TUA contiene un espresso riferimento al concetto di “responsabilità condivisa”, stabilendo che “<em>Gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi nel loro complesso garantiscono, secondo i principi della «responsabilità condivisa», che l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita</em>”.Anche l’art. 219, co. 2 del TUA prevede che, al fine di favorire la transizione verso un'economia circolare conformemente al principio “chi inquina paga”, gli operatori economici cooperano secondo il principio di “responsabilità condivisa”, promuovendo misure atte a garantire la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio.L’obiettivo perseguito da tale disciplina è quello di incentivare lo sviluppo di tecnologie pulite e ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.A titolo esemplificativo, l’art. 219-bis del TUA prevede che, proprio al fine di aumentare la percentuale degli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per contribuire alla transizione verso un’economia circolare, gli operatori economici adottano - in forma individuale o collettiva - sistemi di restituzione con cauzione.Un altro aspetto rilevante è rappresentato dalla fissazione di precisi obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio a carico dei produttori e utilizzatori.Il secondo comma dell’art. 220 del TUA, a tal proposito, stabilisce che il c.d. Consorzio nazionale imballaggi (di seguito “CONAI”) - al fine di garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero - debba acquisire da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi una serie di dati relativi al riciclaggio, che vengono comunicati annualmente al Catasto dei rifiuti.Tali dati si riferiscono ai quantitativi di imballaggi immessi sul (e recuperati dal) mercato nel corso dell’anno solare precedente a quello in cui viene effettuata la comunicazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.Inoltre, il comma 6 del medesimo art. 220 del TUA indica le modalità in base alle quali dovranno essere fissati gli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.Infine, il D.Lgs. n. 116/2020 ha modificato anche l’art. 221 del TUA, ai sensi del quale “<em>I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti</em>”.Sotto tale profilo, al fine di garantire il raggiungimento dei summenzionati obiettivi di recupero e di riciclaggio, l’art. 224, co. 1 del TUA stabilisce che i produttori e gli utilizzatori partecipano in forma paritaria al CONAI.Tra i compiti del CONAI rientra anche quello di determinare e porre a carico dei consorziati (i.e. produttori e utilizzatori) il contributo denominato “<u>contributo ambientale CONAI</u>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.Quest’ultimo rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale il CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per gli oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi.Come si legge sul sito del CONAI, la finalità è quella di incentivare l’uso di imballaggi maggiormente riciclabili, collegando il livello contributivo all’impatto ambientale delle fasi di fine vita/nuova vita<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.Le somme dovute a titolo di contributo ambientale CONAI vengono prelevate, sulla base di una specifica indicazione in fattura dell’ammontare dovuto, al momento della c.d. “prima cessione”.Per “prima cessione” si intende il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:- dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore diverso dal commerciante di imballaggi vuoti;- del materiale di imballaggio effettuato da un “produttore di materia prima (o di semilavorati)” ad un “autoproduttore”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.Da ultimo, occorre evidenziare che anche in relazione alle misure tecniche necessarie per l'applicazione della nuova disciplina in materia di imballaggi sarà necessario attendere i decreti ministeriali attuativi previsti dall’art. 219, co. 4 del TUA.&nbsp;</p><p style="padding-left: 30px;"><strong>2. Pneumatici, pile e veicoli fuori uso</strong></p>Come anticipato, l’ordinamento giuridico riconosce diversi regimi di “responsabilità estesa” del produttore.Fermo restando quanto già evidenziato in relazione alle disposizioni generali in materia di responsabilità estesa del produttore contenute nei novellati artt. 178-bis e 178-ter del TUA, sembra opportuno fare un breve cenno ad alcuni dei regimi di responsabilità estesa del produttore già disciplinati dalla normativa vigente.In primo luogo, in relazione alla disciplina applicabile agli <u>pneumatici</u>, occorre fare una distinzione a seconda che questi ultimi siano o meno montati o presenti su un veicolo fuori uso.Agli pneumatici montati o presenti su un veicolo fuori uso, infatti, si applica la disciplina contenuta nel D.lgs. n. 209/2003, recante “<em>Attuazione della direttiva 2000/53/CE&nbsp;relativa ai veicoli fuori uso</em>”.Diversamente, qualora gli pneumatici non siano montati o presenti su un veicolo fuori uso, risultano applicabili le disposizioni contenute nel D.M. n. 182/2019, mediante il quale è stata data attuazione all’art. 228, co. 2 del TUA e sono stati disciplinati i tempi e le modalità attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso.Tale distinzione deriva dal fatto che l’art. 228, co. 1 del TUA, pur dettando disposizioni relative al recupero di pneumatici fuori uso, fa espressamente salva la disciplina in materia di veicoli fuori uso contenuta nel D.Lgs. n. 209/2003. Di conseguenza, qualora gli pneumatici siano montati su un veicolo fuori uso, prevarrà la disciplina speciale di cui al D.Lgs. n. 209/2003.Ciò premesso, l’art. 228 del TUA e il menzionato decreto ministeriale attuativo (D.M. n. 182/2019) perseguono una finalità di tutela ambientale da realizzarsi mediante un’ottimizzazione delle attività di recupero di pneumatici fuori uso.In relazione all’ambito di applicazione di tale regime di “responsabilità estesa”, il D.M. n. 182/2019 prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino ai produttori e importatori<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> che immettono pneumatici nel c.d. “mercato del ricambio”.Quest’ultimo, a sua volta, è definito dall’art. 2, co. 1, lett. e) del medesimo decreto ministeriale come il mercato in cui vengono commercializzati pneumatici nuovi, usati o ricostruiti, diversi da quelli ceduti ai costruttori di veicoli e destinati all'installazione su veicoli.In relazione a tali soggetti, l’art. 228 del TUA prevede l’obbligo di provvedere, singolarmente o in forma associata, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli immessi sul mercato dagli stessi produttori e importatori e destinati alla vendita sul territorio nazionale, provvedendo altresì allo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzate ad ottimizzare la gestione degli pneumatici fuori uso.Le disposizioni attuative contenute nel D.M. n. 182/2019, in particolare, stabiliscono che i produttori e gli importatori di pneumatici siano tenuti a gestire, nell'anno solare, quantitativi in peso di pneumatici fuori uso, di qualsiasi marca, pari ai quantitativi in peso degli pneumatici dai medesimi immessi sul mercato del ricambio nell'anno solare precedente (cfr. art. 3, co. 4 del D.M. n. 182/2019).Un altro aspetto rilevante della disciplina in materia di&nbsp;pneumatici fuori uso è rappresentato dal c.d. “<u>contributo ambientale per la gestione degli pneumatici fuori uso</u>”, previsto dall’art. 228, co. 2 del TUA e dall’art. 6 del D.M. n. 182/2019.Si tratta di un contributo necessario per far fronte ai summenzionati obblighi che la normativa pone a carico dei produttori e importatori di pneumatici. Detto contributo è posto a carico degli utenti finali e costituisce parte integrante del corrispettivo di vendita, dovendo essere riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto.Il produttore (o importatore), in particolare, deve applicare il contributo vigente alla data dell’immissione degli pneumatici nel mercato nazionale del ricambio (cfr. art. 228, co. 2 del TUA). In seguito, tale contributo rimane invariato in tutte le fasi della commercializzazione dello pneumatico fermo restando l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura o in altra documentazione fiscale l'entità del contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso (cfr. art. 6, co. 4 del D.M. n. 182/2019).Passando all’analisi della “responsabilità estesa” in materia di <u>veicoli fuori uso</u>, lo scopo delle disposizioni dettate dal summenzionato D.Lgs. n. 209/2003 è da ravvisare, da un lato, nell’intenzione del legislatore di ridurre al minimo l'impatto dei veicoli fuori uso sull'ambiente, al fine di contribuire alla sua protezione, conservazione e miglioramento e, dall’altro, nella volontà di evitare distorsioni della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda l'accesso delle piccole e medie imprese al mercato della raccolta, demolizione, trattamento e riciclaggio dei veicoli fuori uso.I veicoli fuori uso rappresentano infatti una specifica tipologia di rifiuti, da sempre flusso considerevole di materiali sia in termini qualitativi che quantitativi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.La responsabilità estesa disciplinata dal D.Lgs. n. 209/2003 grava sul “produttore” dei veicoli, definito dall’art.&nbsp; 3, co. 1, lett. d) dello stesso decreto come “<em>il costruttore o l'allestitore, intesi come detentori dell'omologazione del veicolo, o l'importatore professionale del veicolo stesso</em>”.Tra le obbligazioni previste a carico dei produttori di veicoli si evidenzia quanto previsto dall’art. 5, co. 3 del D.Lgs. n. 209/2003, ai sensi del quale il produttore deve provvedere a ritirare i veicoli fuori uso (e, ove possibile, i relativi componenti usati) sull'intero territorio nazionale: a tal fine, è espressamente previsto che i produttori organizzino, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale, dotandosi altresì di un sito internet dal quale siano reperibili informazioni in merito alle procedure di selezione dei centri raccolta affiliati<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.Infine, l’art. 10, co. 1 del D.Lgs. n. 209/2003 pone un altro obbligo peculiare a carico del produttore del veicolo: quest’ultimo, entro sei mesi dall'immissione sul mercato dello stesso veicolo, deve infatti provvedere a mettere a disposizione degli impianti di trattamento autorizzati, su richiesta dei gestori di questi ultimi, le informazioni necessarie per la messa in sicurezza e la demolizione del veicolo, sotto forma di manuale o su supporto informatico. Tali informazioni, in particolare, devono consentire di identificare i diversi componenti e materiali del veicolo e l'ubicazione di tutte le sostanze pericolose in esso presenti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.Passando all’analisi delle disposizioni relative alla responsabilità estesa del produttore in materia di “<u>pile, accumulatori</u> e relativi rifiuti”, la disciplina di riferimento è contenuta nel D.lgs. n. 188/2008, come modificato dal D.lgs. n. 27/2016.Le disposizioni ivi contenute si applicano, <em>inter alia</em>, ai “produttori” di pile ed accumulatori industriali e per veicoli<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.L’art. 2, co. 1, lett. n) del D.Lgs. n. 188/2008 definisce il produttore come chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite dal Codice del Consumo.Il D.Lgs. n. 188/2008 prevede una serie di obblighi relativi alle operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori.L’art. 7, in particolare, stabilisce che, al fine di promuovere la raccolta separata, i produttori di pile ed accumulatori industriali e per veicoli, o i terzi che agiscono in loro nome, organizzano e gestiscono sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori industriali e per veicoli idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale.Per adempiere a tale obbligo, i produttori possono alternativamente: (a) aderire a sistemi esistenti ed utilizzare la rete di raccolta facente capo ai medesimi; (b) organizzare autonomamente, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta dei rifiuti di pile ed accumulatori industriali e per veicoli<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.Il <u>finanziamento</u> di tali operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori è a carico dei produttori o dei terzi che agiscono in loro nome (cfr. art. 13, co. 1, D.Lgs. n. 188/2008).Tuttavia, a differenza di quanto previsto dal TUA in relazione ai summenzionati “contributo ambientale CONAI” e “contributo ambientale per la gestione degli pneumatici fuori uso”, l’art. 13, co. 5 del D.Lgs. n. 188/2008 stabilisce che i costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio non sono indicati separatamente agli utilizzatori finali al momento della vendita di nuove pile e accumulatori portatili.Infine, è espressamente previsto un <u>Registro nazionale</u> - istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - al quale sono tenuti ad iscriversi i produttori tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori (cfr. art. 14 del D.Lgs. n. 188/2008).Tale iscrizione deve essere effettuata dal produttore presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa (cfr. All. III, parte A del D.Lgs. n. 188/2008). Una volta effettuata l’iscrizione, viene rilasciato al produttore un numero di iscrizione che dovrà essere indicato in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali.In aggiunta, l’art. 15 del D.Lgs. n. 188/2008 prevede che, con cadenza annuale, i produttori debbano comunicare a tale Registro nazionale i quantitativi di pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente.&nbsp;<p style="padding-left: 30px;"><strong>3. Responsabilità del produttore dei rifiuti e introduzione del R.E.N.T.Ri</strong></p>Come anticipato, gli artt. 188 ss. del TUA disciplinano la c.d. “responsabilità del produttore dei rifiuti”. La finalità di tale responsabilità è esclusivamente quella di garantire il corretto svolgimento delle operazioni relative alla gestione dei rifiuti.Tale aspetto rappresenta il principale tratto distintivo tra questa forma di responsabilità e la EPR, dal momento che quest’ultima mira a prevenire del tutto la produzione stessa dei rifiuti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.Il produttore iniziale - o altro detentore - di rifiuti può provvedere al loro trattamento attraverso diverse modalità. Si distingue, in particolare, tra:- gestione in via <u>diretta</u>, gestendo le attività di effettivo recupero o smaltimento senza avvalersi di soggetti terzi;- gestione in via <u>indiretta</u>, affidando i rifiuti ad un intermediario o commerciante oppure consegnandoli a un ente o impresa che effettua operazioni di trattamento dei rifiuti o, infine, mediante consegna ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti. Tali soggetti, in seguito, provvedono a conferire i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.Occorre evidenziare, tuttavia, che la mera consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei summenzionati soggetti non esclude di per sé la responsabilità del produttore rispetto alle operazioni di recupero o smaltimento.Al fine di andare esente da responsabilità sarà infatti necessario rispettare una delle condizioni indicate dall’art. 188, co. 4 del TUA e, segnatamente, (i) conferire direttamente i rifiuti al “servizio pubblico di raccolta” oppure, (ii) qualora si decida di conferire i rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, farsi rilasciare entro tre mesi dalla data del conferimento un apposito “formulario” controfirmato dal destinatario dei rifiuti e datato. In relazione a tale ultima ipotesi, in particolare, è altresì previsto che alla scadenza del termine di tre mesi il produttore o detentore che non abbia ricevuto il formulario possa dare formale comunicazione della mancata ricezione del formulario alle autorità competenti e, in questo modo, essere comunque esente da responsabilità per le operazioni di recupero o smaltimento<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.Per quanto riguarda i costi della gestione dei rifiuti, il terzo comma dell’art. 188 del TUA stabilisce che gli stessi debbano essere sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti nonché dai detentori che si succedono, a vario titolo, nelle fasi del ciclo di gestione.In relazione alle modalità di gestione dei rifiuti, un’altra innovazione del D.Lgs. n. 116/2020 è rappresentata dall’introduzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti&nbsp;(di seguito “<u>R.E.N.T.Ri</u>”), che si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti che devono essere integrati nel nuovo sistema informativo R.E.N.T.Ri, gestito dal Ministero della Transizione Ecologica - con il supportato tecnico dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali - sulla base di modalità operative che saranno stabilite da una regolamentazione attuativa ministeriale.Il R.E.N.T.Ri introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento di diversi adempimenti quali, a titolo esemplificativo, l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.I decreti ministeriali attuativi, oltre a dover disciplinare gli aspetti operativi, tecnici e funzionali del R.E.N.T.Ri, dovranno consentire attraverso apposite interfacce&nbsp; l’interoperabilità con i sistemi gestionali attualmente in uso alle aziende pubbliche e private che dovranno iscriversi al R.E.N.T.Ri.A tal fine, in attesa della definizione dei provvedimenti normativi di attuazione, è stata avviata da parte del Ministero della Transizione Ecologica una fase sperimentale attraverso la realizzazione di un prototipo semplificato, che consentirà di verificare la funzionalità e la fruibilità di alcune delle funzioni del R.E.N.T.Ri e, allo stesso tempo, permetterà alle imprese tenute all’iscrizione di poter sperimentare in maniera pratica le procedure operative che con l’applicazione della nuova normativa diventeranno oggetto di adempimenti quotidiani.Per quanto riguarda i soggetti per cui l’iscrizione al R.E.N.T.Ri è obbligatoria, l’art. 190 del TUA preveda che tale adempimento sia obbligatorio, inter alia, per le “<em>le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.Tali soggetti, in particolare, hanno l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico - il cui modello sarà disciplinato con i medesimi decreti attuativi del R.E.N.T.Ri - in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento, quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del summenzionato formulario di identificazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.Da ultimo, il novellato art. 190 del TUA prevede che:- il R.E.N.T.Ri non è obbligatorio per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 c.c., con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;- fino all’emanazione dei decreti ministeriali attuativi continueranno ad applicarsi i&nbsp;decreti del Ministro dell’Ambiente 1 aprile 1998, n. 145&nbsp;e&nbsp;1 aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:giammarco.navarra@advant-nctm.com">Giammarco Navarra</a>, <a href="mailto:" target="clitie.potenza@advant-nctm.com">Clitie Potenza</a> e <a href="mailto:michelangeloeugenio.maida@advant-nctm.com">Michelangelo Eugenio Maida</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> A sua volta, il richiamato art. 183, co. 1, lett. a) detta la seguente definizione di “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> cfr. art. 219, co. 1, lett. a) del TUA.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> In relazione a tale aspetto occorre sottolineare altresì che, per adempiere agli obblighi derivanti dai principi europei della EPR, che impongono ai produttori il raggiungimento di precisi obiettivi di recupero e riciclo degli imballaggi usati, ai sensi dell'art. 221, co. 3 del TUA i produttori possono alternativamente: a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale; b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223 del TUA (i.e. consorzi differenziati in ragione dei diversi materiali di imballaggio); c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema. Per quanto riguarda le comunicazioni al CONAI, l’art. 220, co. 2 del TUA prevede che le stesse possano essere presentate dai soggetti indicati alle lettere <em>a)</em> e <em>c)</em> per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> In particolare, ai sensi dell’art. 220, co. 6 del TUA, tali obiettivi verranno calcolati con le seguenti modalità:“<em>a) è calcolato il peso dei rifiuti di imballaggio prodotti e riciclati in un determinato anno civile. La quantità di rifiuti di imballaggio prodotti può essere considerata equivalente alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nel corso dello stesso anno;</em><em>b) il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è calcolato come il peso degli imballaggi diventati rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di elevata qualità, sono immessi nell'operazione di riciclaggio sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze;</em><em>c) ai fini della lettera a), il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è misurato all'atto dell'immissione dei rifiuti nell'operazione di riciclaggio. In deroga il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati può essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita, a condizione che:</em><em>1) tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati;</em><em>2) il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni precedenti l'operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati (…)”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> cfr. art. 224, co. 3, lett. h) del TUA.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Si veda: <a href="https://www.conai.org/imprese/contributo-ambientale/" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.conai.org/imprese/contributo-ambientale/</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Ibid.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> “<em>Produttore o importatore degli pneumatici: la persona fisica o giuridica che produce o importa pneumatici, immettendoli sul mercato ai fini della vendita</em>” (cfr. art. 2, co. 1, lett. g) del D.M. n. 182/2019). Sono invece esclusi dall’ambito di applicazione del D.M. n. 182/2019: a) gli pneumatici per bicicletta; b) le camere d'aria, i relativi protettori (flap) e le guarnizioni in gomma; c) gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere (cfr. art. 1, co. 3 del D.M. n. 182/2019).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> M. LOCHE, A. CASTELLI, <em>art. cit.</em>, p. 100.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Tale obbligo, ai sensi del medesimo art. 5, co. 3 del D.Lgs. n. 209/2003, non riguarda i casi in cui sia previsto direttamente dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Si noti che l’art. 231 del TUA detta disposizioni specifiche in relazione alla demolizione, recupero dei materiali e rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi non rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 209/2003. Le disposizioni contenute in quest’ultimo decreto legislativo, infatti, si applicano esclusivamente ai veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE ed ai veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Le batterie o accumulatori per veicoli, in particolare, comprendono le batterie o gli accumulatori utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione dei veicoli (cfr. art. 2, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 188/2008.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Il secondo comma dell’art. 7 ammette anche che l’attività di raccolta di pile e accumulatori industriali e per veicoli possa essere svolta da terzi indipendenti, purché ciò avvenga senza oneri aggiuntivi per il produttore del rifiuto o per l'utilizzatore finale.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> C. BOVINO, <em>art. cit.</em>, p. 785.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> cfr. art. 188 TUA. Inoltre, il secondo comma dell’art. 188 del TUA precisa che gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono tenuti all'iscrizione nell’apposito Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Il formulario al quale fa riferimento il quarto comma dell’art. 188 TUA è il c.d. FIR (formulario di identificazione), disciplinato dall’art. 193 TUA e dal quale devono risultare i seguenti dati: nome ed indirizzo del produttore e del detentore; origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso dell'istradamento; nome ed indirizzo del destinatario.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Il riferimento contenuto nell’art. 190 del TUA ai rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) è relativo ai seguenti rifiuti, purché diversi dai c.d. “rifiuti urbani” (rientrano in quest’ultima categoria, a titolo meramente esemplificativo, i rifiuti domestici): rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali; rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> cfr. art. 190, co. 1 del TUA.]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 09 Jun 2022 04:12:07 +0200</pubDate>
                        <title>Responsabilità estesa del produttore: le novità del Testo Unico Ambientale in seguito al recepimento delle Direttive europee relative alla transizione verso un’economia “circolare” - Parte 1</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/responsabilita-estesa-del-produttore-le-novita-del-testo-unico-ambientale-in-seguito-al-recepimento-delle-direttive-europee-relative-alla-transizione-verso-uneconomia-circolare</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Scopo del presente elaborato è analizzare le principali novità del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Testo unico in materia ambientale, di seguito "<strong><em>TUA</em></strong>”), modificato in seguito al recepimento all’interno dell’ordinamento giuridico italiano delle Direttive UE n. 851/2018 e n. 852/2018 relative alla transizione verso una “economia circolare” e, in particolare, le novità introdotte in materia di “responsabilità estesa del produttore” (o “<em>Extended Producer Responsibility</em>”, di seguito “<strong><em>EPR</em></strong>”).&nbsp;</p><ol> <li><strong>Introduzione: la spinta comunitaria verso un’economia “circolare”</strong></li></ol><p>La Direttiva 2018/851/UE ha introdotto all’interno della Direttiva 2008/98/CE una definizione di “regime di responsabilità estesa del produttore”, per tale intendendosi “<em>una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.La c.d. responsabilità estesa può essere definita come un approccio di politica ambientale nel quale il produttore di un bene è responsabile anche della fase post-consumo, vale a dire della sua gestione una volta diventato rifiuto<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Dalla definizione introdotta dalla Direttiva 2018/851/UE emerge come la c.d. responsabilità estesa comporti l’imposizione di obblighi in capo ai produttori affinché questi ultimi siano responsabili - a livello finanziario o gestionale - della fase post-consumo del ciclo di vita di un prodotto, in cui lo stesso diventa un rifiuto. I regimi di responsabilità estesa del produttore sono infatti elementi essenziali di una buona gestione dei rifiuti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.L’intervento del legislatore comunitario, in particolare, si è reso necessario in considerazione del fatto che l’efficienza e l’efficacia dei regimi di responsabilità estesa variano notevolmente da uno Stato Membro all’altro: di conseguenza, si è ritenuto necessario definire alcuni requisiti minimi di funzionamento di tali regimi.L’obiettivo perseguito tramite l’imposizione di requisiti generali minimi è - in aggiunta alla finalità di riduzione dei costi e miglioramento dell’efficacia di tali sistemi - quello di contribuire a internalizzare i costi del fine vita dei prodotti includendoli nel prezzo del prodotto, incentivando i produttori, al momento della progettazione dei loro prodotti, a tenere conto in maggior misura della riciclabilità, della riutilizzabilità, della riparabilità e della presenza di sostanze pericolose in fase di progettazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.Tali innovazioni si inseriscono nel quadro normativo comunitario finalizzato a sostenere la transizione verso un’economia più “circolare”: si tratta, in particolare, di novità che fanno parte del c.d. “Pacchetto sull’economia circolare” di cui alle Direttive 2018/849/ UE, 2018/850/UE, 2018/851/UE, 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che hanno introdotto modifiche alle principali disposizioni comunitarie in materia di rifiuti.Il principio dell’economia circolare promuove una gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la quale i medesimi, una volta recuperati, rientrano nel ciclo produttivo, consentendo il risparmio di nuove risorse. Si tratta di un modello economico, produttivo e di consumo nel quale gli scarti o quello che in genere potrebbe diventare rifiuto viene reimmesso nel ciclo produttivo allo scopo di ridurre l’impatto umano sull’ambiente<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.Negli ultimi anni, infatti, l’UE ha fortemente incentivato l’adozione di un nuovo modello di produzione e consumo, implicante condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.L’obiettivo perseguito è dunque quello di abbandonare progressivamente l’attuale modello economico “lineare”, basato sul ciclo “estrarre, produrre, consumatore, gettare”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.In tale contesto, il legislatore nazionale è intervenuto sul testo del TUA riscrivendo, <em>inter alia</em>, l’art. 178-bis ed introducendo il nuovo art. 178-ter, modificando in questo modo la disciplina della responsabilità estesa del produttore attraverso l’introduzione di nuovi paradigmi per i regimi che assegnano ai produttori la responsabilità finanziaria e gestionale della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.Ciò premesso, si rende necessario - prima di analizzare le innovazioni di cui agli artt. 178-bis e 178-ter del TUA - evidenziare due aspetti peculiari dei regimi di “responsabilità estesa”.In primo luogo, l’art. 8, par. 1 della Direttiva 2008/98/CE - che non è stato modificato dalla Direttiva 2018/851/UE - prevede che, al fine di “<em>rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l'altro recupero dei rifiuti, gli Stati membri <u>possono</u> adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore</em>”.Pertanto, l’istituzione di regimi di EPR continua ad essere una mera facoltà per i legislatori nazionali.Tuttavia, la Direttiva 2018/851/UE ha modificato i paragrafi seguenti del medesimo art. 8 della Direttiva 2008/98/CE, prevedendo espressamente che, qualora gli Stati Membri decidano di istituire regimi di responsabilità estesa del produttore, sarà necessario applicare i requisiti minimi generali di cui al successivo articolo 8-bis, introdotto proprio dalla Direttiva 2018/851/UE.Di conseguenza, la Direttiva 2018/851/UE non ha introdotto un vero e proprio obbligo per gli Stati Membri di istituire regimi di EPR, ma ha previsto che, qualora i legislatori nazionali decidano di istituirli, sarà allora necessario applicare i summenzionati requisiti generali minimi elencati dal nuovo art. 8-bis della Direttiva 2018/851/UE, recepito nell’ordinamento nazionale attraverso il nuovo art. 178-ter del TUA.L’obiettivo del legislatore comunitario, dunque, è quello di garantire una maggiore uniformità degli schemi adottati dai singoli Stati Membri in materia di responsabilità estesa del produttore<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.In Italia, in particolare, la Direttiva 2018/851/UE è stata recepita attraverso il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 che, da un lato, ha riscritto l’art. 178-bis del TUA prevedendo l’istituzione obbligatoria - tramite appositi decreti ministeriali attuativi - di regimi di responsabilità estesa e, dall’altro, ha introdotto il nuovo art. 178-ter, rubricato “<em>Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore</em>” che, come anticipato, recepisce i requisiti generali minimi di cui all’art. 8-bis della Direttiva 2008/98/CE, così come modificato dalla Direttiva 2018/851/UE.In altre parole, dall’aver reso obbligatoria a livello nazionale l’istituzione di regimi di EPR discende l’introduzione obbligatoria dei requisiti minimi generali in materia di EPR fissati dal novellato art. 8-bis della Direttiva 2008/98/CE.Un altro aspetto da evidenziare è rappresentato dalla circostanza che, per taluni prodotti o famiglie di prodotti, la responsabilità estesa del produttore è già sostanzialmente prevista dalle norme vigenti (si fa riferimento, a titolo meramente esemplificativo, alla disciplina relativa ai veicoli fuori uso, pile e batterie, pneumatici ecc.)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.Tuttavia, come evidenziato di seguito, il novellato art. 178-bis, co. 1 del TUA prevede l’istituzione, mediante appositi decreti ministeriali attuativi, di ulteriori regimi di responsabilità estesa del produttore al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti.Inoltre, l’art. 6 del D.Lgs. n. 116/2020 ha espressamente previsto un “termine di adeguamento” per i soggetti sottoposti a regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima dell'entrata in vigore del medesimo D.Lgs. n. 116/2020 (i.e. 26 settembre 2020).Tali soggetti, in particolare, dovranno conformarsi alle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 116/2020 in materia di responsabilità estesa del produttore entro il termine del <u>5 gennaio 2023</u>.A tal fine, l’art. 6 del D.Lgs. n. 116/2020 prevede un vero e proprio meccanismo di adeguamento, stabilendo che i soggetti sottoposti a regimi di EPR istituti prima del 26 settembre 2020 debbano modificare i propri statuti per renderli conformi alle nuove disposizioni del TUA e, in particolare, ai requisiti di cui agli artt. 178-bis e 178-ter e comunicare tali modifiche statutarie al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il <u>1° giugno 2022</u>.Il Ministero, nei sessanta giorni successivi a tale comunicazione, potrà indicare ulteriori modifiche statutarie da apportare entro un ulteriore termine di trenta giorni e, qualora tali modifiche non vengano recepite, potrà altresì apportare d’ufficio le modifiche ritenute necessarie. Infine, ai sensi dell’art. 6, co. 4 del D.Lgs. n. 116/2020, le modifiche statutarie si intenderanno approvate in caso di mancata comunicazione da parte del Ministero delle modifiche da apportare o in caso di mancata modifica d’ufficio.<strong>2. Le modifiche agli artt. 178-bis e 178-ter del TUA - I requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore</strong>Passando all’analisi del nuovo testo degli artt. 178-bis e 178-ter del TUA, la prima novità è indubbiamente rappresentata dal passaggio da una mera “possibilità” di istituire regimi di EPR<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a> all’introduzione di un vero e proprio “obbligo” di istituzione di tali regimi di responsabilità estesa<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.Come anticipato, infatti, la Direttiva 2018/851/UE non ha introdotto un vero e proprio obbligo per i legislatori nazionali di introdurre dei regimi di responsabilità estesa, rimettendo tale scelta ai singoli Stati Membri.Il legislatore italiano, in sede di recepimento della Direttiva 2018/851/UE, ha optato per l’istituzione obbligatoria di tali regimi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.Di conseguenza, è stato necessario introdurre il nuovo art. 178-ter del TUA, che ha dato attuazione ai requisiti minimi generali in materia di EPR introdotti proprio dalla Direttiva 2018/851/UE.Quest’ultima, come anticipato, ha infatti previsto che, nelle ipotesi in cui i singoli Stati Membri decidano - su base volontaria - di introdurre regimi di EPR, questi debbano necessariamente rispettare i requisiti minimi generali recepiti nel nostro ordinamento attraverso l’introduzione dell’art. 178-ter del TUA.Occorre fin da subito evidenziare che il novellato art. 178-bis demanda a uno o più decreti ministeriali - che verranno adottati da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economica, sentita la Conferenza unificata e, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti generali minimi di cui all’art. 178-ter del TUA - l’istituzione, anche su istanza di parte, dei regimi di responsabilità estesa del produttore.Sarà pertanto necessario attendere tali decreti ministeriali attuativi - per la cui adozione il novellato art. 178-bis non prevede un termine - al fine di poter valutare come, in relazione alle singole filiere, i nuovi obblighi in materia di responsabilità estesa saranno definiti in maniera puntuale.Nel frattempo è comunque possibile prendere atto dell’<u>estensione dei confini di tali regimi di EPR</u>: a tal proposito, in particolare, l’ultimo periodo del primo comma del medesimo art. 178-bis prevede espressamente che tramite tali decreti ministeriali debbano essere adottate, <em>inter alia</em>, misure volte ad assicurare che <u>qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore</u>.Tali regimi di EPR dovranno prevedere misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurne gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti&nbsp;stessi. Inoltre, è espressamente previsto che tali misure dovranno incoraggiare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti all'uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati&nbsp;(cfr. art. 178-bis, co. 3).In altre parole, come efficacemente sintetizzato dal gruppo di lavoro del Laboratorio Ref Ricerche, i regimi EPR dovrebbero contribuire al raggiungimento di quattro obiettivi principali: a) ridurre la produzione di rifiuti (prevenzione/riuso); b) aumentare il tasso di riciclaggio e di preparazione per il riutilizzo; c) prevenire la dispersione dei rifiuti nell’ambiente; d) ridurre l’utilizzo di sostanze pericolose nei prodotti immessi sul mercato<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.Del tutto nuova risulta altresì la previsione contenuta nel comma 4 dell’art. 178-bis, ai sensi del quale i summenzionati decreti ministeriali attuativi dovranno:</p><p style="padding-left: 30px;">a) tenere conto della fattibilità tecnica e della praticabilità economica nonché degli impatti complessivi sanitari, ambientali e sociali, rispettando l'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno;</p><p style="padding-left: 30px;">b) disciplinare le eventuali modalità di riutilizzo dei prodotti nonché di gestione dei rifiuti che ne derivano ed includere l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alla modalità di riutilizzo e riciclo;</p><p style="padding-left: 30px;">c) prevedere specifici obblighi per gli aderenti al sistema.</p>Infine, il secondo comma dell’art. 178-bis prevede espressamente che i regimi di EPR siano applicabili “<em>fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all'art. 188</em>”: come evidenziato di seguito, infatti, gli artt. 188 ss. del TUA disciplinano una forma speciale di responsabilità, la c.d. “responsabilità del produttore dei rifiuti”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.Per quanto riguarda i requisiti generali minimi che i regimi di EPR dovranno avere, questi ultimi sono stati introdotti dalla Direttiva 2018/851/UE all’interno dell’art. 8-bis della Direttiva 2008/98/CE e, successivamente, recepiti dal legislatore nazionale mediante l’inserimento, da parte del D.Lgs. n. 116/2020, di un nuovo articolo all’interno del TUA, vale a dire l’art. 178-ter.Tale disposizione, in particolare, prevede che i regimi di EPR dovranno rispettare i seguenti requisiti:<p style="padding-left: 30px;">a) definizione di ruoli e responsabilità di tutti gli attori coinvolti nelle diverse filiere di riferimento, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato nazionale, le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla EPR di questi ultimi, i gestori pubblici e privati dei rifiuti, le Autorità locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell’economia sociale (art. 178-ter, co. 1, lett. a);</p><p style="padding-left: 30px;">b) definizione in linea con la gerarchia dei rifiuti degli obiettivi di gestione dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli obiettivi quantitativi rilevanti per il regime di EPR e per il raggiungimento degli obiettivi indicati dal D.Lgs. n. 116/2020 e dalle Direttive europee relative agli imballaggi (Direttiva 94/62/ CE), alle pile (Direttiva 2006/66/CE), ai veicoli fuori uso (Direttiva 2000/53/ CEE) e alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (c.d. RAEE, Direttiva 2012/19/CE) e definizione, ove opportuno, di altri obiettivi quantitativi e/o qualitativi considerati rilevanti per il regime di EPR (art. 178-ter, co. 1, lett. b);</p><p style="padding-left: 30px;">c) adozione di un sistema di comunicazione delle informazioni relative ai prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti, tramite il c.d. <u>Registro nazionale dei produttori</u> (art. 178-ter, co. 1, lett. c);</p><p style="padding-left: 30px;">d) adempimento degli oneri amministrativi a carico dei produttori e importatori di prodotti nel rispetto del principio di equità e proporzionalità in relazione alla quota di mercato e indipendentemente dalla loro provenienza (art. 178-ter, co. 1, lett. d);</p><p style="padding-left: 30px;">e) assicurazione che i produttori garantiscano la corretta informazione agli utilizzatori e ai detentori di rifiuti interessati dai regimi di EPR circa le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti nonché in relazione alle misure per incentivare i detentori di rifiuti a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata (in particolare, se del caso, mediante incentivi economici) (art. 178-ter, co. 1, lett. e).</p>Inoltre, i regimi di EPR dovranno altresì assicurare:<p style="padding-left: 30px;">a) una copertura geografica della rete di raccolta dei rifiuti corrispondente alla copertura geografica della distribuzione dei prodotti, senza limitare la raccolta alle aree in cui la raccolta stessa e gestione dei rifiuti sono più proficue e fornendo un'adeguata disponibilità dei sistemi di raccolta dei rifiuti anche nelle zone più svantaggiate;</p><p style="padding-left: 30px;">b) idonei mezzi finanziari o mezzi finanziari e organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore;</p><p style="padding-left: 30px;">c) meccanismi adeguati di autosorveglianza, supportati da regolari verifiche indipendenti, al fine di valutare la gestione finanziaria e la qualità dei dati raccolti e comunicati tramite il summenzionato Registro nazionale dei produttori;</p><p style="padding-left: 30px;">d) pubblicità delle informazioni sul conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti.</p>Ciò premesso, uno dei principali obblighi disciplinati dall’art. 178-ter è rappresentato dalla previsione di un <u>contributo finanziario</u> a carico dei produttori al fine di adempiere agli obblighi derivanti dai regimi di EPR.Tale contributo dovrà coprire i seguenti costi per i prodotti che il produttore immette sul mercato nazionale:- costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto;- costi della cernita e del trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell’Unione europea in materia di gestione dei rifiuti (tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamate);- costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi indicati dal summenzionato comma 1, lett. b) dello stesso art. 178-ter del TUA;- costi di una congrua informazione agli utilizzatori dei prodotti e ai detentori di rifiuti a norma del summenzionato comma 1, lettera e), art. 178-ter del TUA;- costi della raccolta e della comunicazione dei dati a norma del summenzionato comma 1, lett. c), art. 178-ter del TUA.In aggiunta, l’art. 178-ter, co. 3, lett. b) del TUA stabilisce che, nelle ipotesi di “<u>adempimento collettivo</u>” degli obblighi in materia EPR, il contributo finanziario debba essere modulato, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità e della presenza di sostanze pericolose, adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di vita e in linea con gli obblighi fissati dalla pertinente normativa dell'Unione europea e, se del caso, sulla base di criteri armonizzati al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno.Proseguendo nell’analisi delle disposizioni relative al contributo finanziario posto a carico dei produttori per l’adempimento degli obblighi in materia di EPR, si evidenzia come la lettera c), comma 3 del medesimo art. 178-ter preveda che tale contributo finanziario non debba superare i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. Tali costi dovranno essere stabiliti, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), in modo trasparente tra i soggetti interessati (c.d. principio di “efficienza dei servizi di gestione rifiuti”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>).Infine, il legislatore nazionale ha accolto la possibilità offerta dall’art. 1, punto 9 della Direttiva 2018/851/UE di discostarsi dalla ripartizione dei costi relativi alla responsabilità finanziaria dei produttori per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti, così come sopra delineata, ove ciò sia giustificato dalla necessità di garantire una corretta gestione dei rifiuti e la sostenibilità economica del regime di responsabilità estesa del produttore.Tuttavia, la stessa norma prevede che tale deroga sia ammissibile soltanto previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in ogni caso, nel rispetto di alcune condizioni<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.Un ultimo aspetto da prendere in considerazione riguarda le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dai regimi di EPR, che il D.Lgs. n. 116/2020 ha deciso di attribuire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che svolgerà tale ruolo secondo specifiche modalità che verranno definite tramite decreto ministeriale (art. 178-ter, co. 7).L’art. 178-ter, co. 6, in particolare, elenca i compiti attributi a tale Ministero, tra i quali rientra quello di raccogliere e verificare in formato elettronico una serie di dati<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a> da inserire all’interno del c.d. “<u>Registro nazionale dei produttori</u>”.Un’altra delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020 in sede di recepimento della Direttiva 2018/851/UE è proprio l’istituzione di un “Registro nazionale dei produttori” presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.A tale Registro dovranno iscriversi i soggetti sottoposti ad un regime di EPR: anche in questo caso le modalità di iscrizione e funzionamento del Registro dovranno essere definite tramite il summenzionato decreto ministeriale da adottare ai sensi dell’art. 178-ter, co. 7<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:gianmarco.navarra@advant-nctm.com">Gianmarco Navarra</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Tale definizione è coerente con quella data dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), secondo cui la “<em>Extended Producer Responsibility (EPR) is a policy approach under which producers are given a significant responsibility – financial and/or physical – for the treatment or disposal of post-consumer products. </em><em>Assigning such responsibility could in principle provide incentives to prevent wastes at the source, promote product design for the environment and support the achievement of public recycling and materials management goals</em>”, <a href="https://www.oecd.org/env/tools-evaluation/extendedproducerresponsibility.htm" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.oecd.org/env/tools-evaluation/extendedproducerresponsibility.htm</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Gruppo di lavoro del Laboratorio Ref Ricerche, <em>La responsabilità estesa del produttore (EPR): una riforma per favorire prevenzione e riciclo</em>, p. 3.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Considerando 21 della Direttiva 2018/851/UE.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Considerando 22 della Direttiva 2018/851/UE.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> G. SPINA, <em>L’attuazione del principio dell’economia circolare nelle regioni italiane</em>, in <em>Ambiente &amp; sviluppo</em> n. 6/2021, p. 441. Si veda anche la definizione di “economia circolare” offerta da A. MURATORI,<em> La revisione della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 secondo il Governo e l’economia circolare</em>, in <em>Ambiente &amp; sviluppo</em> n. 5/2020, secondo il quale con il concetto di economia circolare si intende “<em>un sistema produttivo e di consumo (dei beni realizzati per il soddisfacimento dei crescenti bisogni della collettività civile), finalmente attento alla riduzione degli sprechi delle risorse naturali - in particolare delle risorse finite - e alla reimmissione nel ciclo dell’economia delle ingenti masse di scarti e di residui generati nel corso delle diverse fasi del ciclo di vita dei beni, dalla loro produzione, (comprensiva anche del reperimento delle mate- rie prime necessarie), alla loro commercializzazione, e giù giù, fino al postconsumo</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> M. LOCHE, A. CASTELLI, <em>La nuova Direttiva Ue sul recupero dei veicoli fuori uso e l’adeguamento della normativa nazionale italiana</em>, in <em>Ambiente &amp; sviluppo</em> n. 2/2021, p. 99.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> C. BOVINO, La riforma della responsabilità estesa del produttore (EPR): impatti sulla disciplina degli imballaggi, in Ambiente &amp; sviluppo n. 10/2020, p. 779.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> C. BOVINO, <em>art. cit.</em>, p. 782.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> A tal proposito, si evidenzia come l’art. 227 del TUA preveda espressamente che “<em>Fatte salve le disposizioni degli articoli 178-bis e 178-ter, ove applicabili, restano in vigore le disposizioni nazionali relative alle altre tipologie di rifiuti</em> (…)”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Il previgente testo dell’art. 178-bis, co. 1 del TUA prevedeva infatti che “<em>Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l’utilizzo efficiente delle risorse durante l’intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato, <u>possono essere adottati</u> (…) le modalità e i criteri di introduzione della responsabilità estesa del produttore (…)</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Il novellato art. 178-bis, co. 1 del TUA stabilisce che “<em>Al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, <u>sono istituiti</u>, anche su istanza di parte, regimi di responsabilità estesa del produttore</em> <em>(…)</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> C. BOVINO, <em>art. cit.</em>, p. 784.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Gruppo di lavoro del Laboratorio Ref Ricerche, <em>op. cit.</em>, p. 10.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Si tratta di una previsione del tutto analoga a quella contenuta nell’art. 8, par. 4 della Direttiva 2008/98/CE, modificata dalla Direttiva 2018/851/UE.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> C. BOVINO, <em>art. cit.</em>, p. 789.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Si prevede, in particolare, che la deroga sia ammissibile soltanto a condizione che:<p style="padding-left: 30px;">a) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti con Direttive europee (es. imballaggi, veicoli fuori uso, ecc.), per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano almeno l'80 per cento dei costi necessari;</p><p style="padding-left: 30px;">b) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti dopo il 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano almeno l'80 per cento dei costi necessari;</p><p style="padding-left: 30px;">c) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori sostengano almeno il 50 per cento dei costi necessari;</p><p style="padding-left: 30px;">d) i rimanenti costi siano sostenuti dai produttori originali di rifiuti o distributori.</p>Da ultimo, l’art. 178-ter, co. 5 prevede espressamente che tale deroga non debba essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 (i.e. data di entrata in vigore della Direttiva 2018/851/UE).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Si tratta dei dati indicati dal comma 9 del medesimo art. 178-ter che, secondo modalità che verranno definite in apposito decreto ministeriale attuativo, i produttori dovranno comunicare al Registro nazionale dei produttori (es. dati relativi all'immissione sul mercato nazionale dei propri prodotti e modalità con cui i produttori intendono adempiere ai propri obblighi; informazioni relative ai sistemi attraverso i quali i produttori adempiono ai propri obblighi, in forma individuale e associata, con statuto e annessa documentazione relativa al proprio progetto, ecc.).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Si precisa che, in caso di produttori con sede legale in altro Stato Membro dell'Unione europea che immettono prodotti sul territorio nazionale, ai fini di adempiere agli obblighi derivanti dall'istituzione di un regime di responsabilità estesa, questi designano una persona giuridica o fisica stabilita sul territorio nazionale quale rappresentante autorizzato per l'adempimento degli obblighi e l'iscrizione al Registro nazionale dei produttori (cfr. art. 178-ter, co. 8, ultimo periodo).]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 08 Jun 2022 09:34:42 +0200</pubDate>
                        <title>Il Tar Milano si schiera contro i comportamenti opportunistici e abusivi degli operatori nel settore delle energie rinnovabili perpetrati tramite la richiesta di modifica dei preventivi di connessione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-tar-milano-si-schiera-contro-i-comportamenti-opportunistici-e-abusivi-degli-operatori-nel-settore-delle-energie-rinnovabili-perpetrati-tramite-la-richiesta-di-modifica-dei-preventivi-di-connessione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>TAR Milano – sentenza n. 01308/2022</strong></p><p><i><strong><u>Cosa è successo&nbsp;</u></strong></i></p><p>Il T.A.R. Milano si è pronunciato a favore del gestore di rete ricorrente che ha impugnato la deliberazione con cui ARERA aveva accolto il reclamo di un operatore avverso al diniego di modifica di un preventivo di connessione.</p><p>Nel caso specifico, l’operatore, allo scadere del termine di 45 (quarantacinque) giorni della validità del preventivo di connessione, invece che accettarlo, ne aveva richiesto la modifica al fine di costruire l’impianto su un sito diverso rispetto a quello originariamente previsto. Poiché lo spostamento dell’impianto avrebbe comportato una modifica spaziale sensibile rispetto al sito individuato originariamente e avrebbe, inoltre, comportato “<i>l’alterazione della soluzione tecnica individuata” </i>a causa della necessaria variazione del punto di inserimento della rete esistente, il gestore di rete aveva rigettato la richiesta. L’operatore aveva, quindi, proposto reclamo ad ARERA che lo aveva accolto giustificando la propria decisione sulla base della mancanza di un’adeguata motivazione del rifiuto del gestore.</p><p>Il T.A.R. Milano, tuttavia, si è pronunciato a favore del distributore ricorrente ed ha argomentato la propria decisione sottolineando che le motivazioni del distributore poste a fondamento del diniego di modifica non potevano essere considerate “<i>apodittiche ed inidonee</i>”, come sostenuto da ARERA, e dovevano essere ritenute, invece, conosciute e “<i>perfettamente intellegibili</i>” dall’operatore al quale, oltretutto, data la specificità del settore, è richiesto il rispetto di uno <i>standard</i> di comportamento e diligenza particolarmente alto.</p><p>In aggiunta, il T.A.R. ha colto l’occasione per ribadire che ARERA dovrebbe monitorare con attenzione la fase genetica della produzione di energia. Questo soprattutto perché le <strong>richieste di modifica dei preventivi di connessione da parte di operatori con intento speculativo rischiano di provocare un intasamento virtuale della rete che andrebbe a scapito degli operatori seriamente intenzionati alla realizzazione dei loro progetti</strong>.</p><p><i><strong><u>Perché è importante</u></strong></i></p><p>Attraverso l’emanazione di questa sentenza il T.A.R. Milano ha ribadito che i comportamenti speculativi e opportunistici relativi alla richiesta di modifica sostanziale dei preventivi di connessione sono da contrastare.</p><p>È, infatti, necessario ricordare che i <strong>preventivi di connessione “prenotano”</strong> parte della capacità potenziale della rete e che <strong>la rete stessa non ha </strong>“<i><strong>illimitata capacità</strong></i> […]<i> di assorbire tutta la potenza generata nei vari territori</i>”. La conseguenza di tali comportamenti, come già accaduto in passato, potrebbe essere l’impossibilità per operatori con intenzioni serie di realizzare i rispettivi progetti.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Distribuzione</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                                <category>Eolico Off Shore</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Idroelettrico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sat, 04 Jun 2022 09:26:58 +0200</pubDate>
                        <title>Il Consiglio di Stato conferma la possibilità di accedere agli incentivi anche nel caso in cui la potenza autorizzata e realizzata sia inferiore a quella dichiarata nel preventivo di connessione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-consiglio-di-stato-conferma-la-possibilita-di-accedere-agli-incentivi-anche-nel-caso-in-cui-la-potenza-autorizzata-e-realizzata-sia-inferiore-a-quella-dichiarata-nel-preventivo-di-connessione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Consiglio di Stato – Sentenza n. 1228/2022</strong></p><p><i><strong><u>Cosa è successo?</u></strong></i></p><p>Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR Lazio che confermava il provvedimento con cui il GSE aveva denegato l’accesso agli incentivi stabiliti dal D.M. 6 luglio 2012 per la costruzione di un nuovo impianto eolico da 200 kW. La motivazione del diniego era incentrata sul mancato possesso del preventivo di connessione al momento dell’iscrizione al Registro.</p><p>Nel caso di specie, il ricorrente aveva ottenuto dal gestore di rete e accettato un preventivo di connessione per una potenza di 900 kW. Tuttavia, poi, l’impianto era stato autorizzato e realizzato per una potenza di soli 200 kW.</p><p>Successivamente, il ricorrente ha richiesto l’iscrizione al Registro, presentando il preventivo di connessione rilasciato per 900 kW. Nelle more dell’accoglimento ha chiesto al Gestore di rete la modifica in diminuzione (da 900 kW a 200 kW) del preventivo di connessione.</p><p>Nonostante quanto precede, prima il GSE e successivamente poi anche il TAR Lazio avevano ritenuto che il ricorrente non fosse in possesso del preventivo di connessione al momento dell’iscrizione al Registro.</p><p>Il Consiglio di Stato ha argomentato l’accoglimento dell’appello di Wind One S.r.l., evidenziando che la diminuzione della potenza è una modifica ammissibile e non sostanziale ai sensi delle procedure applicative del D.M. 6 luglio 2012 del gennaio 2014 (“<strong>Procedure Applicative</strong>”). Di conseguenza, questa differenza, secondo la pronuncia del Consiglio di Stato, non poteva essere ritenuta ostativa all’ammissione agli incentivi.</p><p><i><strong><u>Perché è importante?</u></strong></i></p><p>Viene, anzitutto, identificata in maniera chiara la funzione del preventivo di connessione. La tesi del ricorrente che ne sottolinea <strong>la funzione di “</strong><i><strong>prenotazione</strong>” </i>viene ritenuta condivisibile.</p><p>Di conseguenza, viene sottolineato che è problematico solo il caso in cui vi sia un aumento di potenza.</p><p>Infatti, il Consiglio di Stato ritiene corretto che: ”<i>(p)oiché il preventivo di connessione accettato ha una funzione di “prenotazione” della potenza di immissione rispetto ad un punto di rete (c.d. cabina), è indifferente in sede di autorizzazione che l'impianto originariamente ipotizzato per una potenza (nel caso 0,9 MW) venga alla fine autorizzato per potenza inferiore (nel caso 0,2 MW), perché per legge fisica una cabina che regge una immissione di potenza maggiore è in grado di reggere una potenza inferiore; non lo sarebbe per il caso inverso di istanza per un impianto inferiore e autorizzazione per un impianto di potenza maggiore</i>”</p><p>Un altro aspetto evidenziato è che <strong>la</strong> <strong>diminuzione della potenza non è una “</strong><i><strong>variante sostanziale</strong></i><strong>” </strong>ai sensi delle Procedure Applicative. Di conseguenza, se la potenza contenuta nel preventivo di connessione risulta maggiore rispetto a quella realizzata e autorizzata ciò <strong>non osta all’ammissione agli incentivi</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 01 Jun 2022 08:49:21 +0200</pubDate>
                        <title>Brevi note in merito a Sistemi Efficienti di Utenza, contratti di servizi energetici e benefici connessi alla realizzazione di impianti fotovoltaici e altre fonti rinnovabili</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/brevi-note-in-merito-a-sistemi-efficienti-di-utenza-contratti-di-servizi-energetici-e-benefici-connessi-alla-realizzazione-di-impianti-fotovoltaici-e-altre-fonti-rinnovabili</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>SEU e autoconsumo</strong>La definizione di Sistema Efficiente di Utenza (o SEU) è prevista dal D. Lgs. n. 115/08, all’articolo 2, comma 1, lettera t), ai sensi del quale si definisce SEU un «<em>sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente</em>».Pertanto, i SEU sono sistemi di auto approvvigionamento energetico composti da:(i) un’unità di produzione, ossia un impianto di produzione di energia elettrica alimentato con fonti rinnovabili oppure operante in regime di Cogenerazione ad Alto Rendimento ai sensi del DM 4 agosto 2011;(ii) un’unità di consumo, ossia l’insieme di impianti per il consumo di energia elettrica che di norma coincide con la singola unità immobiliare (ma sono previste eccezioni<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>) e che sia direttamente connessa all’unità di produzione per il tramite di un collegamento privato;(iii) una connessione alla rete pubblicae dove(iv) il soggetto titolare dell'impianto di produzione può coincidere o meno con il cliente finale che consuma l'energia prodotta e(v) l’unità di produzione è realizzata interamente all'interno dell’area di proprietà, o nella piena disponibilità, del cliente finale e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o del proprietario dell’unità di produzione (se diverso dal cliente finale).Il vantaggio connesso alla realizzazione di un SEU è innanzitutto l’esenzione dall’obbligo di pagamento degli oneri generali di sistema applicati all’energia prelevata (si veda <em>infra</em>), la quale è giustificata dal fatto che l’energia elettrica così prodotta e auto consumata non transita sulla rete elettrica nazionale ma arriva all’unità di consumo per il tramite di un collegamento diretto e privato.Ove l’energia prodotta dall’unità di produzione ecceda i consumi dell’unità di consumo, la stessa può essere immessa in rete per essere venduta al mercato ovvero, al ricorrere dei necessari requisiti, ceduta al GSE:(i) in regime di “Ritiro Dedicato”, ossia mediante una forma semplificata di vendita alla rete di tutta l’energia ivi immessa, dietro pagamento da parte del GSE di un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete;o, in alternativa,(ii) in regime di “Scambio sul Posto”, ossia accedendo ad un particolare meccanismo che, per l’energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza non eccedente i 500 kW, consente di compensare l’energia elettrica immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione.I rapporti intercorrenti fra il produttore titolare dell’unità di produzione e il cliente finale, aventi ad oggetto l’energia elettrica prodotta e consumata che non transita attraverso la rete pubblica, non sono oggetto di regolazione da parte dell’Autorità e sono lasciati alla libera contrattazione fra le parti.&nbsp; Tuttavia, ai fini dell’immissione di energia in rete (i.e. dell’energia non consumata in sito) e del prelievo da rete (che la presenza dell’unità di produzione in sito potrebbe non escludere totalmente) si applica quanto previsto dal Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione o TIT (Delibera ARERA 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel) e per connettere alla rete pubblica un SEU, o nel caso di modifica alla connessione esistente, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione o TIC (Delibera ARERA 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL) e nel Testo integrato delle connessioni attive o TICA (Allegato A alla Delibera ARERA ARG/elt 99/08).&nbsp;<strong>Oneri generali di sistema</strong>Per “oneri generali di sistema” si intendono quelle componenti tariffarie incluse nella bolletta dell'energia elettrica, accanto al costo dei servizi di vendita (materia prima, commercializzazione e vendita), al costo dei servizi di rete (trasporto, distribuzione, gestione del contatore) e alle imposte, che sono state introdotte nel tempo da specifici provvedimenti normativi al fine di coprire i costi di attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale.Questi oneri, che negli ultimi anni hanno rappresentato una quota sempre più significativa della spesa totale annua di energia elettrica degli utenti finali, sono applicati come maggiorazione della tariffa di distribuzione e, quindi, all'interno del costo per servizi di rete, in maniera differenziata per tipologia di utenza.A partire dal 2018, le aliquote degli oneri generali da applicare a tutte le tipologie di contratto sono distinte in <em>a)</em> oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (“ASOS”) e <em>b)</em> rimanenti oneri generali (“ARIM”).Tra il 2021 e il 2022, allo scopo di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, successivi interventi normativi hanno azzerato per determinati periodi di tempo gli oneri di sistema.In particolare:(i) l’art. 1, comma 504 della L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha previsto che l’ARERA provveda ad annullare, <strong>per il primo trimestre 2022</strong>, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. A tale previsione ARERA ha dato attuazione con la Delibera 30 dicembre 2021, 635/2021/R/com;(ii) l’art. 14 del D.L. 4/ 2022 (c.d. Decreto Sostegni ter) ha previsto che l’ARERA provveda ad annullare, <strong>per il primo trimestre 2022,</strong> le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. A tale previsione ARERA ha dato attuazione con la Delibera 31 gennaio 2022, 35/2022/R/EEL;(iii) l’art. 1 del D.L. 17/2022 (c.d. Decreto Bollette) ha previsto che l’ARERA provveda ad annullare, <strong>per il secondo trimestre 2022</strong>, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW (comma 1) nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico (comma 2). A tale previsione ARERA ha dato attuazione con la Delibera 30 marzo 2022, 141/2022/R/com.&nbsp;<strong>Contratti di servizi energetici o <em>Energy Performance Contract</em> (o EPC) </strong>La realizzazione di un SEU in cui produttore e cliente finale non coincidono è spesso presupposto dei c.d. contratti di servizi energetici o <em>Energy Performance Contract</em> (EPC), oggi molto diffusi nella prassi.Mediante tale contratto, il titolare di uno stabilimento industriale (il “<strong>Cliente</strong>”) affida ad un operatore del settore dell’energia, spesso una Energy Service Company o ESCo (il “<strong>Produttore</strong>”), la prestazione di un servizio complesso che include, <em>inter alia</em>:(i) la realizzazione di un impianto per la produzione di energia (e.g. fotovoltaico o di cogenerazione) presso il sito del Cliente medesimo, il quale, a questo fine, concede al Produttore un diritto reale o personale di godimento su una determinata porzione del sito, quale per esempio il lastrico solare dello stabilimento; nonché(ii) la sua successiva gestione, conduzione e manutenzione, al fine della somministrazione dell’energia prodotta al Cliente, ad un costo inferiore a quello che il Cliente pagherebbe per prelevare energia dalla rete elettrica nazionale.Il Produttore si fa carico dell’investimento (utilizzando capitali propri o reperendo i mezzi finanziari presso soggetti terzi) e, pertanto, di regola mantiene la proprietà dell’impianto fino alla scadenza del contratto, successivamente alla quale la stessa può essere eventualmente trasferita al Cliente.L’EPC consente quindi al Cliente di ottenere un risparmio energetico ed al Produttore di ripagare l'intervento nel tempo in virtù del <em>cash flow</em> generato dal canone pagato dal Cliente per il servizio, nonché da eventuali benefici previsti per il tipo di intervento effettuato.Tale soluzione si rivela senz’altro appetibile per quei clienti che, piuttosto che farsi carico dell’investimento necessario alla realizzazione dell’impianto e delle attività di realizzazione, conduzione e manutenzione dello stesso, preferiscono affidare ad un terzo la realizzazione dell’intero progetto, il quale dovrebbe consentire di godere di risparmi diretti sulla bolletta e – ove previsti – anche di ulteriori benefici.In alternativa, è possibile per il Cliente realizzare l’impianto in proprio anche mediante ricorso all’indebitamento bancario: (i) stipulando contratti con società̀ di leasing aventi ad oggetto l’acquisizione dell’area (<em>leasing</em>) o dell’impianto (<em>sale&amp;lease back</em>) da parte dell’istituto e contestuale concessione in godimento dell’impianto al Cliente medesimo, in qualità di utilizzatore ovvero (ii)&nbsp; contratti di finanziamento con concessione di garanzie (pegno, privilegio, ipoteca) aventi ad oggetto i pannelli solari o l’impianto fotovoltaico nel suo complesso.&nbsp;<strong>Altri benefici</strong>Ai risparmi conseguenti alla realizzazione di un SEU, nell’ambito di un contratto di servizi energetici o meno, si sommano quelli previsti per la specifica tipologia di impianto realizzato quale unità di produzione.&nbsp;<strong>Detrazioni e crediti d’imposta</strong>Con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici, attualmente sono in vigore diversi bonus edilizi e, in particolare, il c.d. “Bonus Ristrutturazioni” e il c.d. “Superbonus 110%”.Il Bonus Ristrutturazioni prevede che venga riconosciuta una detrazione fiscale IRPEF del 50% in favore di chi, nel complesso dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ovvero in maniera disgiunta e autonoma ai sensi dell’articolo 16-bis comma 1 lettera h) del TUIR, installa dei pannelli fotovoltaici. Per ottenere tale detrazione rilevano le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024. Per tali spese la detrazione del 50% va ripartita in 10 quote annuali di uguale importo. Il limite massimo di spesa è di 96.000 euro e copre diverse voci di spesa (manodopera, installazione, progettazione, imposta di bollo, iva, spese per perizie ecc.).Il Superbonus 110% invece, prevede che venga riconosciuta una detrazione fiscale dell’IRPEF pari al 110%, da suddividere in 5 anni, per una serie di lavori e opere di efficientamento energetico sull’immobile. Tale misura non copre direttamente l’impianto fotovoltaico, il quale, ai sensi dell’art. 119.5 del D.L. 34/2020, potrà essere oggetto di incentivo solo laddove eseguito insieme ad altri lavori c.d. “trainanti”, come per esempio l’isolamento termico delle superfici verticali, inclinate ed orizzontali per il 25% totale dell’edificio, oppure l’installazione della caldaia a condensazione o pompa di calore. Inoltre, per aver diritto alla detrazione, sarà necessario migliorare la certificazione energetica APE dell’edificio di almeno due classi energetiche.A quanto sopra si aggiunga che i recenti D.L. 17/2022 (c.d. “<strong>Decreto Bollette</strong>”), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 34/2022, e D.L. 21/2022 recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, hanno previsto la semplificazione dell’iter autorizzativo per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, <em>inter alia</em>, apportando modifiche al D. Lgs. 28/2011 e stabilendo, tra le altre cose (i) che l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, così come la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, nonché (ii) semplificazioni procedurali per talune specifiche categorie di impianti fotovoltaici, per realizzare le quali sarà sufficiente una dichiarazione inizio lavori asseverata (di cui all’art. 6-bis, D.Lgs. 28/2011) ovvero la procedura abilitativa semplificata (di cui all’art. 6, D.Lgs. 28/2011).In particolare, l’art. 4 del D. Lgs. 28/2011, come modificato dall’art. 12.1-bis del D.L. 17/2022, prevede adesso che nelle aree idonee da identificarsi ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. 199/2021, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue:(i) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente;(ii) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata;(iii) per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>.Il Decreto Bollette ha poi previsto anche un contributo per l’efficienza energetica nelle regioni del Sud (art. 14), il quale tuttavia sarà meglio definito da appositi decreti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Bollette. Al momento, è previsto che sia riconosciuto un credito d’imposta per gli investimenti effettuati entro il 30 novembre 2023 nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con lo scopo di conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive. Infine, ulteriori semplificazioni sono state apportate ai procedimenti autorizzativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche dal D.L 50/2022, c.d. Decreto Aiuti.&nbsp;<strong>Autoconsumo collettivo e comunità energetiche </strong>I clienti finali consumatori di energia elettrica, al ricorrere dei necessari requisiti, possono oggi associarsi per produrre localmente, tramite fonti rinnovabili, l'energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno, “condividendola” tra loro. Questo ai sensi del D.L. 162/2019 (articolo 42 bis) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e dei relativi provvedimenti attuativi, quali la delibera 318/2020/R/eel dell'ARERA e il DM 16 settembre 2020 del MiSE, i quali hanno previsto una tariffa incentivante (alternativa allo Scambio sul Posto) per la remunerazione dell’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili che siano inseriti all’interno di (i) “sistemi di autoconsumo collettivo”, ossia insiemi di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e che si trovano nello stesso condominio o edificio; ovvero di (ii) “comunità energetiche rinnovabili”, ossia soggetti giuridici autonomi, partecipati da persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali che siano situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla relativa comunità di energia rinnovabile.&nbsp;<strong>Incentivi </strong>Con il D. Lgs. 199/2021 (“<strong>Decreto Incentivi</strong>”), entrato in vigore il 15 dicembre 2021, il legislatore italiano ha recepito la direttiva UE 2018/2001 sulle fonti rinnovabili, cosiddetta Red II (<em>Renewable Energy Directive</em>) e ha definito, tra le altre cose “Regimi di sostegno e strumenti di promozione” della produzione di energia da fonti rinnovabili.In particolare, con un significativo cambio di direzione in tema di energia da fonti rinnovabili, l’art. 5 del D. Lgs. 199/2021 prevede che:iv) per i grandi impianti con potenza superiore ad 1 MW, l’incentivo è attribuito attraverso procedure competitive di aste al ribasso effettuate in riferimento a contingenti di potenza (art. 5.2);v) per impianti di piccola taglia aventi potenza inferiore a 1 MW, l’incentivo è attribuito secondo i seguenti meccanismi (art. 5.3):</p><p style="padding-left: 30px;">a) per gli impianti con costi di generazione più vicini alla competitività di mercato, attraverso una richiesta da effettuare direttamente alla data di entrata in esercizio, fermo restando il rispetto di requisiti tecnici e di tutela ambientale;b) per impianti innovativi e per impianti con costi di generazione maggiormente elevati, ai fini del controllo della spesa, l’incentivo è attribuito tramite bandi in cui sono messi a disposizione contingenti di potenza e sono fissati criteri di selezione basati sul rispetto di requisiti tecnici, di tutela ambientale e del territorio e di efficienza dei costi;</p>(vi) per impianti di potenza pari o inferiore a 1 MW facenti parte di “comunità energetiche rinnovabili” o di “sistemi di autoconsumo collettivo” (si veda il paragrafo 3.2 che precede) è possibile accedere a un incentivo diretto, alternativo a quello sopra indicato, che premia, attraverso una specifica tariffa, graduabile anche sulla base della potenza degli impianti, l’energia autoconsumata istantaneamente. L’incentivo è attribuito direttamente, con richiesta da effettuare alla data di entrata in esercizio (art. 5.4).Le modalità per l’implementazione dei suddetti sistemi di incentivazione, relativi ai grandi impianti e agli impianti di piccola taglia, saranno definite con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica entro 180 giorni dall’entrata in vigore del D. Lgs. 199/2021 (artt. 6 e 7).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>Con analoghe tempistiche verrà pubblicato un nuovo provvedimento con il quale saranno aggiornati i meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili di potenza non superiore a 1 MW. Tale provvedimento stabilirà anche le modalità di transizione e raccordo fra il vecchio e il nuovo regime, al fine di garantire la tutela degli investimenti avviati. Nel frattempo, nelle more dell’adozione di tale provvedimento, continua ad applicarsi il DM adottato in attuazione dell’articolo 42-bis, comma 9, del D.L. 162/2019 (cfr. paragrafo 3.2 che precede).Segnaliamo inoltre che l’art. 9.2 del D.Lgs. 199/2021 prevede che, decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore dei suddetti provvedimenti, il meccanismo dello scambio sul posto sarà soppresso con la conseguenza che gli impianti che entreranno in esercizio dopo tale data potranno accedere solo ai meccanismi disciplinati dal D. Lgs. 199/2021 (art. 9).Infine, l’art. 9.4 del D.Lgs. 199/2021 prevede che, per garantire una maggiore efficienza nelle dinamiche di offerta nell'ambito dei DM 4 luglio 2019, recante “<em>Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione</em>”, successivamente alla settima procedura, il cui bando si è chiuso il 30 ottobre 2021, e fino all'entrata in vigore dei decreti di cui agli articoli 6 (i.e. decreto di implementazione del sistema di incentivi per grandi impianti) e 7 (i.e. decreto di implementazione del sistema di incentivi per impianti di piccola taglia), il GSE organizza ulteriori procedure mettendo a disposizione la potenza residua non assegnata, fino al suo esaurimento, con le modalità previste dall'articolo 20 del DM 4 luglio 2019 (i.e. meccanismi di riallocazione della potenza).* * *<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può̀ essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:miranda.cellentani@advant-nctm.com">Miranda Cellentani</a> ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com">corporate.commercial@advant-nctm.com</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> L'unità di consumo, di norma, coincide con la singola unità immobiliare, ma è possibile aggregare più unità immobiliari in un'unica unità di consumo quando: <em>(i)</em> le unità immobiliari, nella piena disponibilità della medesima persona fisica o giuridica, sono legate tra loro da vincolo di pertinenza e insistono sulla medesima particella catastale o su particelle contigue; <em>(ii)</em> le unità immobiliari pertinenziali (solai, garage, cantine), anche nella disponibilità di diverse persone fisiche o giuridiche, fanno parte di un unico condominio; <em>(iii) </em>le unità immobiliari, nella piena disponibilità della medesima persona giuridica, sono eventualmente da quest’ultima messe a disposizione di soggetti terzi, localizzate su particelle catastali contigue, all’interno di un unico sito e utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate prevalentemente alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Segnaliamo inoltre che, ai sensi dell’articolo 6, comma 9-bis del medesimo D. Lgs. 28/2011, anch’esso come modificato dall’art. 12.1-bis del D.L. 17/2022, la procedura abilitativa semplificata si applica anche (i) agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento e (ii) agli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni innovative che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. Infine, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 17/2022, gli impianti fotovoltaici con moduli a terra e potenza elettrica inferiore a 1 MW nonché le opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti situati in aree idonee, non sottoposte alla disciplina di tutela culturale e paesaggistica, al di fuori dei centri urbani soggetti a tutela, e per la cui messa in opera non sono previste procedure di esproprio, sono realizzati mediante semplice dichiarazione di inizio lavori asseverata.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> In proposito, segnaliamo che lo scorso 24 marzo 2022 è stata pubblicata sul sito dell’ARERA (www.arera.it) la delibera 122/2022/R/eel del 22 marzo 2022, avente ad oggetto l'avvio del procedimento finalizzato all'attuazione delle disposizione del D. Lgs. 199/2021 diverse da quelle inerenti all'autoconsumo e da quelle relative alle misure tariffarie per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. La delibera in questione prevede 6 procedimenti distinti, ciascuno dei quali articolati in una pluralità di provvedimenti, aventi ad oggetto, <em>inter alia</em>, “<em>fonti rinnovabili per la produzione elettrica, da completarsi entro il 31 dicembre 2022 (ad eccezione delle attività vincolate a decreti ministeriali non ancora emanati o da svolgersi all’occorrenza)</em>”.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 16 May 2022 04:22:54 +0200</pubDate>
                        <title>Crisi energetica e aumento del costo delle materie prime: rimedi normativi e convenzionali alle sopravvenienze sperequative dei contratti commerciali</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>[<strong>NOTA IMPORTANTE</strong>: <em><u>Il presente documento è aggiornato al 22 aprile 2022; poiché lo stato di crisi e le relative conseguenze sono in continua evoluzione, i contenuti del presente memorandum potranno essere soggetti a continue modifiche</u></em>]&nbsp;<strong>Parte 1</strong></p><ol> <li><strong>Introduzione</strong></li></ol><p>L’attuale crisi acuta (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>) dei prezzi delle materie prime e dello <em>shortage </em>delle stesse, aggravata dal conflitto in corso in Ucraina (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>), sta avendo un notevole impatto in sede di esecuzione dei contratti commerciali. Vi è poi da sottolineare come l’attuale crisi si sia sensibilmente acuita anche in relazione, tra l’altro, alla significativa ripresa economica italiana dopo il crollo dovuto alla pandemia da Covid-19 (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>).Nonostante il contesto economico attuale sia ormai caratterizzato da una generale ripartenza economica, permangono le problematiche connesse ai disequilibri di natura contrattuale. Sotto il profilo giuridico, si ripropone il problema – già sorto in occasione della pandemia da Covid-19 – di individuare gli istituti giuridici che consentano di adeguare il regolamento contrattuale alle sopravvenienze economiche e giuridiche, tenendo conto anche dei recenti approdi giurisprudenziali che hanno preso le mosse proprio dal dibattito scaturito con la pandemia.In particolare, si assiste a un duplice ordine di problematiche per gli operatori commerciali: da un lato, si pone il tema del rimedio per i fornitori di prodotti e servizi che vertono in una situazione di difficoltà nell’esecuzione dei contratti a causa dell’aumento dei costi e dello <em>shortage </em>delle materie prime; dall’altro, sorge l’esigenza di un rimedio per i clienti che subiscono i conseguenti ritardi e annullamenti delle forniture dei prodotti.&nbsp;<strong>2. Inquadramento giuridico</strong><strong>2.1.&nbsp;Gli istituti giuridici</strong><strong>2.1.1.&nbsp;</strong><strong>Istituti di applicazione generale previsti dal codice civile</strong><strong> (impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione)</strong>L’aumento considerevole dei prezzi delle materie prime e dell’energia elettrica potrebbe, per certi aspetti, considerarsi un evento di forza maggiore.Il codice civile italiano non fornisce una definizione vera e propria di forza maggiore ma contempla alcuni istituti la cui applicazione presuppone il verificarsi di eventi riconducibili a tale concetto.In particolare, per i contratti soggetti alla legge italiana, ferma restando la rilevanza di eventuali clausole contrattuali (cfr. le cd. <em>force majeure e/o hardship clauses</em> ivi incluse le c.d. <em>material adverse changes</em> – <em>MAC clauses</em> tipiche della prassi internazionale, talvolta recepite anche nella prassi domestica, sulle quali si dirà <em>infra</em>), si dovrà fare riferimento, ai fini che qui rilevano, ai seguenti istituti: <em>(i)</em> impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore (artt. 1218, 1256 e 1463 e seguenti del codice civile); e <em>(ii)</em> eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione (artt. 1467 e seguenti del codice civile).Prima di procedere a una trattazione di dettaglio degli istituti citati, si ritiene opportuno anticipare sin d’ora che i predetti rimedi scontano un limite operativo significativo, trattandosi di &nbsp;strumenti volti a provocare lo scioglimento del vincolo contrattuale.L’inadeguatezza di tale tipologia di rimedi, già osservata durante l’emergenza da Covid 19, pare ancor più evidente in un contesto economico, quale quello attuale, di ripresa dell’economia che difficilmente può tollerare la risoluzione dei contratti e il conseguente venire meno dei rapporti giuridici. Proprio a fronte di tale inadeguatezza, già durante l’epidemia da Covi-19, la Corte di Cassazione, nella relazione tematica dell’8 luglio 2020, n. 56 dell’ufficio del massimario e del ruolo (la “<strong>Relazione</strong>”), oltre a fornire ulteriori spunti circa gli istituti in questione, ha avvallato l’orientamento, sostenuto principalmente in dottrina (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>), che sosteneva l’esistenza di un vero obbligo normativo di rinegoziazione del contratto per rivederne l’equilibrio.(A) <u>Impossibilità sopravvenuta della prestazione</u>Per impossibilità sopravvenuta della prestazione (di cui agli artt. 1218, 1256 e 1463 e ss. del codice civile) si intende una qualsiasi situazione impeditiva dell’adempimento, non prevedibile e non superabile tramite lo sforzo che può essere legittimamente richiesto al debitore.In termini generali, l’inadempimento corrisponde alla mancata o non esatta esecuzione della prestazione dedotta in contratto, circostanza in grado di esporre la parte inadempiente a responsabilità contrattuale nei confronti della controparte. Tuttavia, secondo il generale principio di cui all’art. 1218 del codice civile, qualora la parte inadempiente dimostri che l’inadempimento è stato conseguenza dell’impossibilità di eseguire la prestazione per “<em>causa a lui non imputabile</em>”, questi può essere ritenuto non responsabile.Nello specifico, mentre l’impossibilità originaria della prestazione impedisce il sorgere stesso dell’obbligazione, l’impossibilità sopravvenuta in un momento successivo alla nascita del rapporto tra le parti, a determinate condizioni, ne provoca, invece, l’estinzione, con conseguente scioglimento del vincolo contrattuale di diritto e liberazione del debitore dall’obbligo di adempiere.Come ha avuto modo di osservare la Corte nella sua Relazione, lo spazio della risoluzione per impossibilità sopravvenuta è particolarmente limitato, essendo un rimedio percorribile solo qualora la prestazione dedotta in negozio sia divenuta completamente e definitivamente ineseguibile o inottenibile. Ciò pone non pochi problemi relativamente alle obbligazioni pecuniarie che, in quanto tali, come evidenzia anche la stessa Corte, non divengono mai impossibili (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>), “<em>non essendo esposte a una materiale o giuridica oggettiva impossibilità, ma solo a una soggettiva inattuabilità, connessa all’indisponibilità o alla penuria dei flussi di cassa</em>” (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>) .Ai fini dell’applicazione dell’istituto di cui trattasi non è quindi sufficiente che si registri una mera maggiore difficoltà dell’adempimento o, ancora, una impossibilità di adempiere esclusivamente relativa alla sfera soggettiva del debitore. Al contrario, è necessario che la prestazione contrattuale in sé considerata sia oggettivamente divenuta impossibile da realizzare e/o che la condotta necessaria per adempiere non sia imponibile al debitore perché divenuta oggettivamente troppo gravosa. Naturalmente, è imprescindibile verificare che la situazione impeditiva dell’adempimento non sia stata causata da un comportamento doloso o colposo del debitore e non sia, dunque, imputabile a quest’ultimo. Al riguardo, la giurisprudenza ritiene sufficiente accertare, sulla base di una valutazione in concreto, che la situazione impeditiva si sia verificata per una qualsiasi causa che il debitore non era tenuto ad evitare né era in condizione di evitare.Fermo quanto sopra, il concetto di impossibilità della prestazione può essere poi variamente declinato nelle ulteriori sotto-categorie <em>(i)</em> dell’impossibilità definitiva (determinata da un impedimento irreversibile o del quale non sia possibile prevedere il termine), <em>(ii)</em> dell’impossibilità temporanea (determinata da una impossibilità di natura transitoria), <em>(iii)</em> dell’impossibilità parziale che implica l’estinzione dell’obbligazione contrattuale esclusivamente per la parte divenuta impossibile.Per quanto attiene agli effetti, verificati i presupposti di cui sopra, l’obbligazione contrattuale divenuta impossibile <em>(a)</em> si estingue, con conseguente risoluzione di diritto (in caso di impossibilità totale o parziale) del contratto, ove tale impossibilità sia assoluta e definitiva; o <em>(b)</em> può essere legittimamente sospesa, ove tale impossibilità sia solo temporanea.Con specifico riferimento all’impossibilità temporanea, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1256 e 1463 del codice civile, il contratto non si risolve ma l’adempimento delle prestazioni può essere legittimamente sospeso; al superamento della ragione che ha determinato la sospensione temporanea il contratto riprende piena efficacia. Le obbligazioni sospese si estingueranno invece se l’impossibilità si protrarrà fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non potrà più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non avrà più interesse a conseguirla.In caso di contratto a prestazioni corrispettive, l’estinzione di una delle obbligazioni contrattuali provoca, ai sensi dell’art. 1463 del codice civile, lo scioglimento dell’intero vincolo contrattuale. Tale scioglimento opera di diritto, senza bisogno di alcuna iniziativa della parte né di intervento del giudice. In presenza di controversie, le parti potranno, però, chiedere al giudice la pronuncia di una sentenza dichiarativa che attesti, in via inequivoca, l’avvenuta risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione e permetta, eventualmente, di richiedere, ai sensi dell’art. 1463 del codice civile, la ripetizione (secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito di cui all’art. 2033 del codice civile) della controprestazione, nel caso in cui questa sia già stata eseguita.Nei contratti plurilaterali, l’impossibilità della prestazione di una delle parti non importa, invece, scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione che viene a mancare sia da considerarsi, nel caso di specie, essenziale per tutte le parti.*Così delineati, seppure sommariamente, i tratti essenziali dell’impossibilità sopravvenuta, occorre indagarne la rilevanza nel contesto in esame.In generale, sembrerebbe l’istituto in questione possa trovare un concreto spazio di operatività principalmente all’ipotesi della carenza di materia prime, mentre non sembra essere il rimedio adeguato per i casi di incremento dei costi dell’energia e delle materie prime.Ad ogni modo, anche in relazione ai casi di <em>shortage </em>di materie prime, difficilmente possono ravvisarsi gli estremi dell’impossibilità totale o parziale; al più si potrebbe valutare la sussistenza di elementi tali da giustificare una sospensione dell’obbligazione, secondo lo schema dell’impossibilità temporanea.(B) <u>Eccessiva onerosità</u>In un contesto in cui il costo delle materie prime sta subendo un forte incremento dei costi, l’istituto giuridico che, <em>prima facie</em>, parrebbe più appropriato, è quello dell’eccessiva onerosità.Come detto, più che un’“impossibilità” nell’adempimento, le attuali dinamiche economiche sembrerebbero infatti condurre a una situazione tale per cui i termini e le condizioni contrattuali originariamente pattuiti risultino non più adeguati al mutato scenario economico e squilibrati a favore di una parte contrattuale (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>).L’istituto dell’eccessiva onerosità sopravvenuta (di cui agli articoli 1467 e ss. del codice civile) legittima la risoluzione di contratti il cui equilibrio sia modificato da avvenimenti sopravvenuti – straordinari e imprevedibili al momento della conclusione del contratto – che non rientrano nell’ambito della normale alea contrattuale e che rendono una delle prestazioni eccessivamente onerosa o oggettivamente svilita nel proprio valore e/o nella propria utilità.La valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti sopra elencati deve essere condotta tramite un’indagine concreta.Affinché si abbia eccessiva onerosità sopravvenuta, deve, in primo luogo, verificarsi la sussistenza di uno squilibrio <u>tangibile</u> del rapporto di valore tra le rispettive prestazioni contrattuali (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>).In secondo luogo, è necessario che il predetto squilibrio di valore delle prestazioni sia stato causato da eventi straordinari (da intendersi in senso oggettivo, sulla base di elementi suscettibili di misurazione, quali la frequenza, dimensione e intensità dell’evento) e imprevedibili (da intendersi in senso soggettivo (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>), in relazione all’obbligazione rilevante, nel senso di travalicare le oscillazioni di valore delle prestazioni e le normali fluttuazioni di mercato).In terzo luogo, deve ulteriormente accertarsi che il rischio realizzato dalle sopravvenienze straordinarie e imprevedibili di cui sopra ecceda l’alea normale del contratto, ovverosia quel margine di rischio intrinsecamente sotteso a all’intesa contrattuale (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>).Sotto il profilo dei rimedi azionabili al ricorrere dei presupposti descritti, il legislatore prevede anzitutto che la parte gravata dalla maggior onerosità possa chiedere al giudice la risoluzione del contratto.A fronte della domanda di risoluzione, la controparte, qualora sia interessata a mantenere il vincolo contrattuale, potrà offrire di ridurre ad equità il contratto riportando lo squilibrio di valore delle prestazioni contrattuali nei limiti dell’alea normale ed evitando così l’effetto risolutivo.Come evidente, il rimedio previsto dalla lettera della norma presenta un limite consistente nella possibilità della parte colpita dall’eccessiva onerosità sopravvenuta di chiedere soltanto la risoluzione giudiziale del contratto, essendo rimessa all’altra parte la mera possibilità di offrire una riduzione ad equità del contratto al fine di impedirne la risoluzione.In altre parole, la facoltà di rivedere il contratto iniquo è riservata alla parte che, in teoria, avrebbe meno interesse a ottenere il riequilibrio, che implicherebbe una modificazione del contratto a suo svantaggio e, peraltro, entro un ambito di applicazione notevolmente circoscritto, potendo essere esercitata soltanto per paralizzare una domanda di risoluzione; la riduzione ad equità non potrà pertanto essere imposta dall’attore né operare di iniziativa propria del giudice.*L’eccessiva onerosità, come sopra delineata, opera nell’ambito di limiti estremamente stringenti, ossia quelli dell’imprevedibilità e della straordinarietà.Per quanto attiene la rilevanza dell’istituto di cui trattasi nell’ambito della crisi attuale, si rende pertanto necessario verificare se, avuto riguardo al mercato di riferimento, l’incremento del costo delle materie prime possa assumere i connotati dell’imprevedibilità e della straordinarietà, tenendo conto di elementi quali la portata e le tempistiche dell’’incremento dei costi, rapportandoli anche all’andamento del mercato di riferimento negli anni precedenti.Ferme le verifiche di cui sopra, preme ancora una volta ribadire che la parte affetta dal sopravvenuto squilibrio contrattuale in ragione dell’aumento dei costi delle materie prime potrebbe disporre quale rimedio a propria tutela del solo scioglimento del vincolo contrattuale: una volta attivato il rimedio risolutorio è una mera facoltà della controparte, che trae vantaggio dalla sopravvenuta onerosità, offrire di riportare ad equità il contratto al fine di evitarne lo scioglimento.&nbsp;<strong>Parte 2</strong><strong>2.1.2.&nbsp;</strong><strong>Configurabilità di un obbligo normativo di rinegoziazione</strong>Come si è avuto modo di osservare nei paragrafi che precedono, i rimedi espressamente previsti dal legislatore sono rimedi ablativi del contratto e non manutentivi. Essi, difatti, non prevedono la rinegoziazione del contratto, fatto salvo solo il caso dell’eccessiva onerosità sopravvenuta ove, come osservato, la facoltà di evitare la risoluzione spetta alla parte “beneficiata” e non a quella che subisce l’eccessiva onerosità.La diffusione della pandemia da Covid-19 ha messo in rilievo l’insufficienza di un assetto normativo così impostato (peraltro non in linea con altre esperienze internazionali), riprendendo il dibattito dottrinale e giurisprudenziale in merito alla sussistenza di un obbligo normativo a carico delle parti, in casi quali quelli in esame, di rinegoziare il contratto per rivederne l’assetto negoziale e ripristinare l’equilibrio dello scambio.D’altronde, già in epoca anteriore alla pandemia, autorevole dottrina (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>) aveva ravvisato un obbligo legale di rinegoziare, traendone il fondamento principalmente nell’equità integrativa (<em>ex</em> articolo 1374 del codice civile) e negli obblighi di interpretazione ed esecuzione in buona fede del contratto (ex articoli 1366 e 1375 del codice civile).Un’apertura in tal senso si è ravvisata anche da parte della giurisprudenza che, sebbene esitante, in alcune pronunce di merito si è mostrata favorevole a ritenere sussistente un tale obbligo (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[12]</sup></a>), pur in assenza di un accordo tra le parti, al determinarsi di sopravvenienze di fatto o di diritto.Senza pretesa di esaustività, l’orientamento in esame riconosce all’obbligo di rinegoziazione un ambito applicativo più ampio rispetto a quello relativo all’istituto dell’eccessiva onerosità sopravvenuta, trovando applicazione nei confronti delle c.d. “sopravvenienze atipiche” (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>) che, in quanto tali, eccedono l'ambito di applicazione della disciplina sulla eccessiva onerosità sopravvenuta e che attengono, oltreché all’onerosità in sé considerata, anche alle sopravvenienze di esigenze nuove e di nuovi criteri di opportunità (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>).Secondo una tale ricostruzione, facendo leva sull'art. 1366 del codice civile, in un contratto a lungo termine deve ritenersi sussistente, quale clausola “in bianco” (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>), la comune intenzione delle parti di rivedere, adeguare o modificare l'assetto contrattuale al variare della situazione di fatto, ove le condizioni pattuite non rispondano più alla logica economica sottesa alla conclusione del contratto.Il vantaggio di un tale orientamento è innegabile: a prescindere dagli stringenti requisiti di straordinarietà ed imprevedibilità di cui all’articolo 1467 del codice civile, la parte svantaggiata da sopravvenienze di fatto o di diritto che incidano sull’equilibrio contrattuale (quindi il soggetto effettivamente interessato a conseguire un riequilibrio), sarebbe titolare di un diritto di avviare un procedimento di rinegoziazione del contratto al fine di ripristinarne l’equilibrio; di contro, il rifiuto a rinegoziare dell’altra parte, <em>ex </em>art. 1375 del codice civile, varrebbe come comportamento opportunistico e quindi non tutelato dall'ordinamento, con tutte le inevitabili conseguenze, in primo luogo sul piano risarcitorio.Come anticipato, la Suprema Corte nella Relazione ha ripreso gli esposti approdi di dottrina e giurisprudenza nel senso di ribadire l’esistenza di un obbligo di rinegoziazione, sulla base dei parametri normativi già individuati in passato.Anzitutto, la Corte, prendendo le mosse dall’articolo 1375 del codice civile e dalla portata sistematica della buona fede oggettiva nella fase esecutiva del contratto ha postulato la rinegoziazione quale <em>step</em> necessario per l’adattamento del contratto alle circostanze ed esigenze sopravvenute, qualificando la clausola generale di buona fede, in questa prospettiva, come una vera e propria garanzia di un comportamento corretto nella fase di attuazione del contratto.Non solo, la Corte nella Relazione ha precisato che, in virtù della valutazione economico-giuridica del criterio della <em>bona fides</em> e degli obblighi di cooperazione fra le parti nella fase esecutiva del contratto, l’adeguamento del contenuto di quest’ultimo connesso all’obbligo di rinegoziare non contraddice l’autonomia privata, ma, al contrario, consente di portare a compimento il risultato negoziale prefigurato <em>ab initio</em> dalle parti, allineando il regolamento alle mutate circostanze.La Corte ha inoltre aggiunto che anche l’interpretazione del contratto secondo buona fede, ai sensi dell’art. 1366 del codice civile, ben si presta all’individuazione di un obbligo a rinegoziare, rilevando come, sulla base di tale disposto normativo, fosse <em>“possibile ipotizzare che le parti, se ne fossero state a conoscenza, avrebbero comunque trattato sulla base delle condizioni sopravvenute, dal momento che si sarebbe rivelata irrazionale una negoziazione impostata su una situazione di mercato non rispondente alla realtà</em>" (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16"><sup>[16]</sup></a>)<sup>. </sup>Sul piano della portata dell’obbligo in questione, si rende opportuno precisare che l’obbligo di rinegoziare impone soltanto di intavolare nuove trattative e di condurle correttamente e non invece di addivenire a un’intesa sulle diverse condizioni pattuibili.Ne consegue, come osservato dalla Suprema Corte nella Relazione, che, affinché la parte tenuta alla rinegoziazione sia adempiente, è sufficiente che, in presenza dei presupposti che richiedono la revisione del contratto, essa: <em>(i)</em> promuova una trattativa o raccolga positivamente l’invito di rinegoziare rivoltole dalla controparte; e <em>(ii)</em> proponga soluzioni riequilibrative che possano ritenersi eque e accettabili alla luce dell’economia del contratto <sup>(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>)</sup>. Al contrario, non può essere richiesto alla parte obbligata di accettare <em>tout court</em> le richieste della parte svantaggiata o di addivenire in ogni caso alla conclusione di un accordo modificativo.In ogni caso, qualora si ravvisi l’obbligo delle parti a rinegoziare, si potrebbe ipotizzare che il mancato adempimento di esso non comporti solo il risarcimento del danno ma esponga altresì all’esecuzione in forma specifica ex articolo 2932 del codice civile. Pertanto, al giudice potrebbe essere riconosciuto il potere di sostituirsi alle parti pronunciando una sentenza che tenga luogo dell’accordo di rinegoziazione non concluso, determinando in tal modo la modifica del contratto originario (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>).Delineate le caratteristiche dell’obbligo di rinegoziazione così come formulato da dottrina e parte della giurisprudenza, preme precisare che, l’orientamento in esame, sebbene abbia ricevuto, con l’occasione della pandemia ulteriore supporto in dottrina e da parte della Suprema Corte nell’ambito della Relazione, è ancora tutt’altro che cristallizzato in giurisprudenza. In assenza di un intervento da parte della Corte di legittimità, la giurisprudenza di merito emersa negli ultimi due anni è, infatti, ancora ondivaga (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn19" name="_ftnref19"><sup>[19]</sup></a>).Inoltre, occorre tenere in considerazione che, operando come una sorte di clausola generale “in bianco” (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>), il rimedio in questione presuppone un’ampia discrezionalità interpretativa, basandosi su una valutazione economica-giuridica del criterio di buona fede che trae il fondamento in canoni di portata generale quali quelli di solidarietà contrattuale.*L’aumento dei costi e lo <em>stortage</em> di materie prime paiono costituire una “sopravvenienza atipica” che ben si presta a confluire nell’ambito di applicazione dell’obbligo di rinegoziazione.Come si è avuto modo di osservare, l’obbligo in questione prescinde infatti da una rigorosa verifica della sussistenza degli stringenti requisiti di “straordinarietà” ed “imprevedibilità”, essendo sufficiente che i sopravvenuti accadimenti fattuali o giuridici siano tali da giustificare – secondo il canone della buona fede – una revisione del regolamento contrattuale.D’altra parte, non sempre tale rimedio potrebbe avere come risultato quello della manutenzione del contratto: infatti, laddove una delle parti si sottragga all’obbligo di rinegoziazione, non in tutti i casi un giudice sarebbe nella posizione di potere integrare la volontà delle parti, con l’unica conseguenza della risoluzione del rapporto contrattuale e condanna al risarcimento del danno a carico della parte che abbia ingiustamente rifiutato la rinegoziazione.&nbsp;<strong>2.1.3.&nbsp;</strong><strong>I rimedi previsti per alcuni contratti tipici. In particolare: l’art. 1664 del codice civile per il caso dell’appalto</strong>Proprio al fine di ovviare alle incertezze interpretative legate all’obbligo di rinegoziazione come sopra esposte, soccorrono alcune previsioni dettate relativamente a taluni contratti tipici.In via di sintesi, si rileva infatti che nella disciplina dei contratti tipici, si possono rinvenire una molteplicità di disposizioni la cui <em>ratio</em> risiede nell’adeguare/modificare il regolamento contrattuale al fine di consentire che si producano gli effetti dell’atto di autonomia privata (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>). Tra queste, alcune previsioni sono precipuamente tese a dettare i presupposti e le modalità di modificazione delle condizioni contrattuali prestabilite, al fine di consentire una corretta prosecuzione dell’esecuzione del rapporto contrattuale, con indicazioni di natura qualitativa più o meno precisa (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>).Ai fini che qui interessano, ci si soffermerà sulla disposizione di cui all’articolo 1664, comma 1, del codice civile, dettato in materia di appalto (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>), rubricato “<em>onerosità o difficoltà dell’esecuzione</em>”.Tale articolo dispone, al primo comma, che, “<em>qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati <u>aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera</u>, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori <u>al decimo</u> del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo</em>”.Al ricorrere dei presupposti indicati dalla norma, la parte colpita da eccessiva onerosità può dunque agire, in senso manutentivo, per ottenere il riequilibrio dell’assetto contrattuale.Come chiarito dalla giurisprudenza, la disposizione in esame ha carattere speciale rispetto a quella dell’articolo 1467 del codice civile e ne impedisce l’applicabilità, prevedendo soltanto la revisione dei prezzi in luogo della risoluzione del contratto (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>).Sotto il profilo oggettivo, si rileva anzitutto che affinché trovi applicazione la disposizione in questione, è sufficiente che gli elementi siano “imprevedibili” non anche straordinari.Nello specifico, il diritto di ottenere la revisione del prezzo è subordinato alla ricorrenza del presupposto che si verifichi una variazione del costo delle materie prime che abbia i caratteri dell’”imprevedibilità”, secondo un criterio di normalità, correlato alla figura dell’appaltatore medio (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>).Inoltre, eventuali incertezze interpretative circa la ricorrenza di una maggior onerosità sufficiente da giustificare l’attivazione del rimedio, sono attenuate mediante l’indicazione di un parametro fisso di natura quantitativa (<em>i.e.</em> il decimo del prezzo complessivo).Infine, anche la revisione del regolamento contrattuale è contenuta nell’ambito di un intervallo prefissato (<em>i.e.</em> la differenza che eccede il decimo).*Nell’ambito dei contratti di appalto, la parte svantaggiata dalla crisi attuale, potrebbe avvalersi della clausola in esame per ottenere una revisione nelle condizioni economiche entro i limiti quantitativi indicati dalla norma.Lo scenario economico attuale, infatti, è caratterizzato da un aumento del costo delle materie prime che si riflette sui prezzi convenuti e che, per consistenza e rapidità, ben potrebbe qualificarsi come “imprevedibile”.Affinché possa azionarsi il rimedio in questione è sufficiente verificare la riccorrenza dei parametri quantitativi di cui sopra e l’imprevedibilità delle circostanze dalle quali è scaturito l’aumento dei costi, senza rendersi necessarie ulteriori indagini circa la straordinarietà dell’evento o la fondatezza, sotto un profilo di buona fede, della revisione contrattuale.&nbsp;<strong>2.2.</strong>&nbsp;<strong>I rimedi contrattuali. La prassi nei contratti commerciali internazionali e i principi unidroit</strong>In un contesto in cui l’assetto normativo difetta di precisi rimedi manutentivi e presenta ancora profili di incertezza interpretativa, una soluzione auspicabile risiede nella previsione direttamente in sede contrattuale di meccanismi tramite i quali far fronte a quelle circostanze il cui verificarsi potrebbe disequilibrare in modo sostanziale la posizione economica delle parti, a beneficio di una sola di esse.A tal proposito, la prassi commerciale, nazionale e internazionale, ormai da tempo, ha visto il diffondersi di specifiche previsioni contrattuali destinate a regolare a livello negoziale gli effetti delle sopravvenienze che incidono sull’equilibrio contrattuale.Nello specifico, i rimedi contrattuali più ricorrenti e ormai diffusi nella prassi commerciale possono essere raggruppati in tre categorie:</p><ul> <li>clausole c.d. di <em>hardship</em>;</li> <li>clausole c.d. di forza maggiore;</li> <li>clausole c.d. “MAC - <em>material adverse change</em>” o “<em>material adverse effect</em>”, che regolano le conseguenze del verificarsi di eventi dagli effetti sfavorevoli significativi.</li></ul><p>Trattasi di clausole che, sebbene presentino caratteristiche ed effetti diversi, sono accomunate da alcune caratteristiche: <em>(i)</em> la funzione generale di tutelare la parte che, in ragione di una situazione imprevedibile venutasi a creare, si trovi in una posizione di “debolezza” rispetto alla corretta esecuzione degli obblighi contrattuali a suo carico; <em>(ii)</em> l’adattabilità a contesti (domestici o internazionali) e a contratti diversi; <em>(iii)</em> l’effetto di riallocare il rischio di impresa (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>).<strong>2.2.1.&nbsp;</strong><strong>Le clausole di <em>hardship </em>e forza maggiore</strong>Limitando momentaneamente la trattazione alle clausole di forza maggiore e di <em>hardship</em>, si rileva <em>in primis</em> che le due clausole operano in modo diverso. La forza maggiore riguarda il piano dell’adempimento dell’obbligazione che viene resa impossibile dall’evento dedotto in contratto (in termini più o meno specifici) e l’<em>hardship</em> il profilo relativo all’equilibrio economico tra prestazione e controprestazione. Gli effetti che ne scaturiscono sono pertanto differenti: <em>(i) </em>la forza maggiore comporta tendenzialmente la sospensione delle obbligazioni in capo a una delle parti, esonerandola dall’adempimento, e, solo in un secondo ed eventuale momento, la risoluzione del contratto (se l’obbligazione non può essere eseguita o l’altra vi perde interesse); <em>(ii) </em>la clausola di <em>hardship</em> invece è tipicamente finalizzata ad avviare una rinegoziazione finalizzata a rimodulare il sinallagma per adeguarlo agli effetti discendenti dall’evento occorso.In ambito internazionale, le fattispecie di <em>hardship</em> e di <em>force majeure</em> sono delineate dai Principi Unidroit dei contratti commerciali internazionali (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>) (“<strong>PICC</strong>”).Corre l’obbligo di evidenziare che i PICC sono strumenti non cogenti cd. di<em> soft law </em>concepiti per far fronte all’inconveniente dell’armonizzazione settoriale del diritto del commercio internazionale. È prassi nei contratti commerciali internazionali di disciplinare in modo più preciso e dettagliato quali circostanze possano costituire eventualmente forza maggiore e <em>hardship</em> nonché le loro conseguenze sulla vigenza del rapporto.In particolare, l’art. 6.2.2 PICC prevede che l'<em>hardship</em> operi quando si verificano eventi che alterano sostanzialmente l'equilibrio del contratto, o per l'accrescimento dei costi della prestazione di una delle parti, o per la diminuzione del valore della controprestazione. Affinché si integri una causa di <em>hardship</em> è necessario che: <em>(i)</em> l'evento si verifichi o diventi noto alla parte svantaggiata successivamente alla conclusione del contratto; <em>(ii)</em> l'evento non sia prevedibile dalla parte svantaggiata al momento della conclusione del contratto; <em>(iii)</em> l'evento sia estraneo alla sfera di controllo della parte svantaggiata; <em>(iv)</em> la parte svantaggiata non abbia assunto il rischio di tale evento.Quanto poi agli effetti dell'<em>hardship</em>, l'art. 6.2.3 riconosce il diritto della parte svantaggiata di chiedere la rinegoziazione del contratto. La richiesta di rinegoziazione, che di per sé non dà alla parte svantaggiata il diritto di sospendere l'esecuzione, deve essere fatta senza ingiustificato ritardo e deve indicare i motivi su cui è basata. In caso di mancato accordo tra le parti entro un termine ragionevole, ciascuna di esse può rivolgersi al giudice che, qualora accerti il ricorrere di un’ipotesi di hardship, può <em>(</em><em>i</em><em>)</em> risolvere il contratto, oppure <em>(ii)</em> modificarlo al fine di ripristinarne l'originario equilibrio.La forza maggiore è invece disciplinata all’articolo 7.1.7 PICC, che, anzitutto, postula il principio generale per cui la parte inadempiente deve intendersi esonerata da responsabilità se prova che <em>(</em><em>ii</em><em>)</em> l’inadempimento era dovuto ad un impedimento derivante da circostanze estranee alla sua sfera di controllo; e che <em>(</em><em>ii</em><em>)</em> non era ragionevolmente tenuta a prevedere tale impedimento al momento della conclusione del contratto o ad evitare o sospendere l’impedimento stesso o le sue conseguenze.Con riferimento alle conseguenze del verificarsi di un evento di forza maggiore, in caso di impedimento solamente temporaneo, l’esonero produce effetto soltanto per quel lasso di tempo che appare ragionevole, avuto riguardo all’effetto &nbsp;dell’impedimento sull’esecuzione del contratto.In ogni caso, sono prescritti alcuni obblighi procedurali a carico della parte inadempiente al fine di avvalersi dell’esonero di responsabilità, dovendo il soggetto inadempiente informare l’altra parte dell’impedimento e dell’effetto sulla sua capacità ad adempiere; difatti, se l’avviso non è ricevuto dall’altra parte entro un tempo ragionevole successivo al momento in cui l’inadempiente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’impedimento, questi è tenuto al risarcimento dei danni risultanti da tale mancata notifica.È infine precisato che la disposizione in esame non vieta alle parti di esercitare il diritto di risolvere il contratto o di ritardare l’esecuzione o di richiedere interessi sulle somme dovute.Ai sensi del combinato disposto delle definizioni di forza maggiore e di <em>hardship </em>di cui agli articoli 6.2.2. e 7.1.7. PICC, si possono verificare eventi suscettibili di essere ricompresi nell’una o nell’altra categoria. In tale circostanza, spetta al debitore dover decidere quale rimedio esperire: invocando la forza maggiore potrebbe mirare a essere esonerato dalle conseguenze dell’inadempimento; invocando la clausola di <em>hardship</em>, tenterebbe di rinegoziare il contratto affinché lo stesso rimanga in essere ancorché con termini e condizioni modificate.Pertanto, nel caso in cui vi sia la possibilità – vuoi per una specifica clausola contrattuale, vuoi per un richiamo ad una legge straniera o ad un trattato internazionale – di invocare una causa di forza maggiore, potranno essere prefigurati almeno tre rimedi adottabili dalla parte soggetta a tale causa, ovvero la sospensione della prestazione, la rinegoziazione del contratto o la risoluzione del contratto.In merito alla sospensione del contratto, si segnala che spesso nei contratti internazionali viene regolato tale rimedio in relazione all’arco temporale massimo dello stesso e, nel caso di prolungamento oltre tale temine, la risoluzione del contratto o l’obbligo delle parti di procedere ad una rinegoziazione in buona fede dei termini e condizioni contrattuali.Il rimedio della rinegoziazione del contratto, adottabile, a titolo di esempio, mediante la stipula di un accordo scritto modificativo del contratto originale, si sostanzierà nella determinazione dei nuovi termini e condizioni relative all’adempimento o, nei casi di maggiore difficoltà, di dare un nuovo equilibrio alle prestazioni delle parti in considerazione delle mutate circostanze. Per quanto attiene il rimedio della risoluzione del contratto, poco frequentemente la clausola di “forza maggiore” contenuta nel contratto può operare quale causa di risoluzione automatica, seppur tale rimedio risulterebbe inevitabile in tutti quei casi in cui la prestazione sia diventata impossibile o non più eseguibile per sempre o per un periodo di tempo che frustra le esigenze dedotte in contratto.<strong>2.2.2.&nbsp;</strong><strong>Le clausole MAC “<em>material adverse change”</em></strong>Diversamente da quanto descritto relativamente alle clausole di <em>hardship</em> e di forza maggiore, non esiste a livello internazionale una definizione di MAC: il contenuto delle clausole MAC è quindi totalmente rimesso all’autonomia negoziale delle parti e dipende dall’esito delle trattative tra le stesse.Si rileva anzitutto che, secondo quanto emerso nella prassi contrattuale, rispetto alle clausole di forza maggiore e di <em>hardship</em>, le clausole MAC presentano caratteristiche diverse sotto il profilo delle modalità di allocazione del rischio: esse infatti producono l’effetto di allocare il rischio di eventi negativi in capo a una parte soltanto del rapporto contrattuale (che potrà, pertanto, solamente mitigarne gli effetti tramite un’adeguata negoziazione) e di legittimare, in tale ipotesi, l’altra parte a invocare la risoluzione del contratto. Il tenore della clausola, pertanto, va in senso contrario al principio della conservazione del contratto sebbene, in alcune sue formulazioni, compaia un c.d. ”<em>right to cure</em>” che offre al soggetto su cui è allocato il rischio di verificazione dell’evento il diritto di rimediare al suo accadimento.Non solo, l’operatività delle clausole in esame è spesso circoscritta a un breve periodo di tempo ed è proprio la limitazione sotto il profilo della durata che consente in una qualche misura di tutelare anche la posizione della parte sulla quale viene allocato il rischio del mancato adempimento e dell’eventuale risoluzione del contratto.*Riguardo allo squilibrio contrattuale causato dal notevole incremento dei costi delle materie prime è, in primo luogo, necessario verificare la presenza o meno di una clausola di <em>hardship</em>, <em>force majeur</em> o MAC e la riconducibilità della circostanza in questione tra quelle che ne determinano l'attivazione.Rispetto ai contratti in corso – anche tenuto conto di quanto disposto in sede di PICC e fatti salvi eventuali diversi accordi tra le parti – è ragionevole ritenere che rilevanti incrementi dei costi delle materie prime a seguito della ripresa post-pandemica possano costituire, quantomeno nei settori merceologici più colpiti, una circostanza imprevedibile, straordinaria e fuori dal controllo delle parti rilevanti ai fini delle più comuni clausole della prassi commerciale internazionale.In assenza delle clausole di cui sopra, ai fini della gestione del rapporto dovranno esperirsi i rimedi previsti dalla legge applicabile al contratto.Qualora le parti non abbiano espressamente scelto la legge applicabile al contratto, la sua individuazione deve essere effettuata nel rispetto delle norme di diritto internazionale privato del Paese del giudice competente a risolvere la controversia.&nbsp;</p><p style="padding-left: 30px;"><strong>3. Profili giuridici relativi alla crisi energetica europea</strong></p><strong>3.1.&nbsp;Premessa: l</strong><strong>a crisi energetica europea e gli impatti sui contratti commerciali</strong>In via di estrema sintesi, l’origine dell’attuale crisi acuta dei prezzi delle materie prime può essere individuata nel settore del gas naturale per ragioni prevalentemente esterne all’Europa, e alla successiva estensione al settore elettrico europeo, amplificatasi per diversi fattori, tra i quali spicca la scarsa produzione di fonti rinnovabili in Europa e la messa in manutenzione di diverse centrali nucleari francesi (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>).Per dare un’idea dello squilibrio che molti rapporti contrattuali stanno subendo, giova sottolineare che in Italia il prezzo netto dell’elettricità per l’industria a gennaio è stato il secondo più alto d’Europa (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>): 225 euro per megawattora contro i 60 €/MWh di nove mesi fa. Trattasi di un valore che supera del 34% i prezzi praticati in Germania. A una base di partenza più alta rispetto a vari Paesi Europei, è poi corrisposto un aumento tra i più significativi in Europa: è stato infatti stimato che da marzo 2021 i prezzi italiani dell’elettricità sono aumentati di 3,7 volte. Ciò significa che il costo dell’energia per le imprese italiane potrebbe arrivare a 37 miliardi di euro nel 2022: quasi 5 volte di più rispetto al 2019, e in salita persino rispetto ai già elevati 21 miliardi del 2021. I costi complessivi per le imprese previsti per il 2022 sarebbero così superiori all’intero ammontare dei fondi destinati dal PNRR al Ministero della Transizione Ecologica (34,9 miliardi di euro). Se i prezzi non dovessero diminuire, la crescita del PIL italiano potrebbe essere inferiore dello 0,8% rispetto a quanto previsto nel primo trimestre del 2022, e quasi un terzo dei posti di lavoro nei settori più energivori &nbsp;(500mila) sarebbe a rischio (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>).A inasprire ulteriormente la crisi energetica devono infine aggiungersi gli effetti delle sanzioni alla Russia in relazione al conflitto in Ucraina, essendo la Russia il primo fornitore energetico dell’Unione Europea (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>). È stato calcolato che da maggio dell’anno scorso la Russia ha ridotto del 25% le proprie forniture verso i paesi europei con un picco del – 40% a gennaio 2022 (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>).Alla luce dei dati illustrati, è stato osservato (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>) che la crisi energetica attuale in Europa non solo è straordinariamente intensa e perdurante ma è altresì caratterizzata da una componente aggiuntiva, ossia la presenza di una crisi di prezzi “combo”, con tensioni inedite che affliggono sia il mercato del gas sia quello elettrico, peraltro in maniera interconnessa.A fronte di tale situazione economica, i riflessi sui rapporti commerciali si articolano come segue: una delle due parti del binomio produttore-consumatore si trova in posizione di sofferenza semi-permanente (gli utenti) mentre l’altra (produttori) – in ragione delle proprie risorse e contratti – può anche trovarsi in uno stato di profitto inaspettato della propria attività (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a>).Sempre sotto un profilo giuridico, in termini generali, nel mercato di riferimento, le considerazioni illustrate nei paragrafi che precedono, sono di particolare pertinenza, attesa la peculiare struttura che assumono spesso i contratti di approvvigionamento di energia (in particolare, gas naturale); i contratti in esame sono infatti spesso strutturati come contratti di durata in cui sono contenute clausole c.d. <em>take-or-pay</em>, con cui l'acquirente si obbliga a ricevere una quantità minima di materia prima per ogni periodo contrattuale, oppure di pagarne il prezzo anche in caso mancato prelievo (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a>). Per effetto di tali clausole, pertanto, i produttori trasferiscono sui propri acquirenti il rischio connesso a variazioni del prezzo e della domanda.<strong>3.2.&nbsp;Conclusioni: le soluzioni giuridiche per regolare gli effetti sui contratti commerciali della crisi energetica</strong>Come indicato, la crisi energetica attuale presenta delle peculiarità tali da meritare una trattazione specifica rispetto alla più ampia fattispecie della crisi dei prezzi delle materie prime.In sede di indagine delle conseguenze giuridiche della crisi energetica attuale, occorre <u>in via preliminare verificare se i contratti in essere presentino delle clausole di <em>hardship</em>, <em>force majeur</em> o MAC</u>: è infatti presumibile che, se così fosse, le attuali tensioni del mercato energetico rientrino nell’ambito di applicazione delle clausole in questione così come formulate nella prassi commerciali internazionale, ferma restando in ogni caso la necessità di un’indagine del dato contrattuale caso per caso.Diversamente, in assenza delle clausole di cui sopra, gli unici rimedi disponibili saranno quelli previsti dalla legge applicabile al contratto.Con riferimento alla legge italiana, si è già detto della limitata applicabilità del rimedio dell’<u>impossibilità sopravvenuta </u><u>della prestazione</u> in caso di mere difficoltà economiche connesse all’approvvigionamento delle materie prime.Tale conclusione deve tuttavia essere rivalutata alla luce dell’inedito dato di natura geopolitica connesso alle ridotte forniture da parte della Russia.In considerazione della forte dipendenza del mercato europeo dalle esportazioni russe, non è da escludersi che la situazione nei prossimi mesi possa evolversi nel senso di assumere i connotati dell’impossibilità sopravvenuta, nella sua declinazione dell’impossibilità di natura temporanea.Fermo quanto sopra, appare tuttavia praticabile in un maggior numero di casi la soluzione offerta dall’istituto dell’<u>eccessiva onerosità</u><u> sopravvenuta</u>.Potrebbe infatti essere ragionevole sostenere che si raffigurino i presupposti della straordinarietà e imprevedibilità prescritti dall’articolo 1467 del codice civile.Giova in tal senso non solo la portata dell’incremento dei costi ma, altresì, la rapidità di tale incremento e le anomalie scaturenti dall’assenza delle forniture russe.Al riguardo, preme ribadire che l’istituto dell’eccessiva onerosità ha come proprio esito fisiologico la demolizione del contratto e non la sua preservazione. La parte gravata dalla maggior onerosità è infatti titolare soltanto del diritto di risolvere il contratto. L’eventuale riduzione ad equità potrebbe derivare soltanto da un’iniziativa del soggetto avvantaggiato dal sopravvenuto squilibrio contrattuale al fine di evitare lo scioglimento del rapporto.Un’eventuale richiesta di rinegoziazione del contratto potrebbe tuttavia basarsi sulle disposizioni in materia di equità integrativa (ex articolo 1374 del codice civile) e sugli obblighi di interpretazione ed esecuzione in buona fede (ex articolo 1366 e 1375 del codice civile).Sotto questo profilo, infatti, l’andamento del tutto straordinario e anomalo del mercato energetico degli ultimi mesi costituisce una sopravvenienza che potrebbe costituire un valido presupposto per sostenere, in un’ottica di esecuzione e interpretazione del contratto secondo buona fede, la sussistenza di un obbligo di rinegoziazione del regolamento contrattuale condiviso in costanza di uno scenario economico sensibilmente diverso (soprattutto nel caso di contratti di lunga durata).Tanto chiarito, si ricorda che l’esistenza di un obbligo normativo di rinegoziazione non ha ancora trovato pacifico riconoscimento da parte della dottrina e della giurisprudenza.Invero, stante la ragionevole ricorrenza del presupposto dell’imprevedibilità della crisi energetica così come attualmente configurata, <u>nell’ambito dei contratti di appalto, potrebbe essere percorribile una revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 1664 </u>del codice civile: in costanza dei presupposti quantitativi indicati dalla norma (i.e. l’aumento del costo delle materie prime tale da terminare un aumento superiore al decimo del prezzo), il contraente che subisce il disequilibrio può avvalersi del diritto di ottenere una revisione del prezzo, sebbene &nbsp;con il limite normativo della sola differenza che eccede il decimo del prezzo.* * *&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com">corporate.commercial@advant-nctm.com</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Si parla di crisi acute con riferimento a situazioni “<em>all’apparenza irreversibili o che faticano a terminare, causate quasi sempre da trigger, anche molteplici e concomitanti, di origine esterna e dalla giurisdizione poco definita perché molto estesa se non addirittura globalizzata. Durante tali crisi il giuoco delle parti viene come bloccato e cominciano a prodursi effetti plastici di aggiustamento strutturale. Quella di oggi nell’energia in Europa è una di queste crisi, straordinariamente intensa e perdurante per una varietà di fattori, ma con una complessità aggiuntiva: siamo entrati in una crisi di prezzi per così dire combo, cioè con tensioni inedite sia nel mercato gas che in quello elettrico, vieppiù interconnessi tra loro</em>”. Si veda, sul tema, G. Bortoni, <em>Caro-energia ‘21-‘22/ una crisi dagli effetti plastici, </em>23 dicembre 2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> L’impatto sulla <em>food industry,</em> ad esempio, risente anche dell’aumento dei prezzi del grano, aumentati del 5,7% in un giorno, raggiungendo il valore massimo da 9 anni a 9,34 dollari a “bushel” (staio, unità di misura internazionale pari a circa 35 litri, equivalenti a poco più di 27,2 kg di grano e 24,5 kg di mais), si veda l’articolo “<em>La guerra in Ucraina fa balzare i prezzi di grano e mais: l’allarme del settore agroalimentare</em>”, di Emiliano Sgambato, sul Sole24Ore del 24 febbraio 2022. Tale situazione rischi di ripercuotersi negativamente sul mercato agroalimentare italiano anche in considerazione del fatto che l’Italia è decima tra gli acquirenti per un valore di 496 milioni e il secondo fornitore di prodotti con una quota del 7% pari a 415 milioni, si veda, a tal proposito, l’articolo “<em>Guerra in Ucraina e alimentare: a rischio forniture di mais, frumento e olio di semi</em>”, pubblicato sul Sole24Ore del 21 febbraio 2022.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> È stato stimato un doppio rimbalzo del PIL del 6,5% realizzato nel 2021 ed una stima OCSE del 4,1% per l’anno corrente (tuttavia in corso di revisione a seguito degli attuali eventi internazionali connessi al conflitto in Ucraina), dopo il crollo del 2020. Cfr. A. Sganzerla, <em>Aumento del costo delle materie prime, rinegoziazione del contratto di durata e clausole di hardship</em>, in <em>Norme e Tributi</em>, su Sole24ore, 7 febbraio 2022.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4"><sup>[4]</sup></a> Si veda a tal proposito F. Macario, <em>Regole e prassi della rinegoziazione al tempo della crisi</em>, in Giustizia Civile, n. 3, 2014.; R. SACCO, G. DE NOVA, Il contratto, Milano, 2016, p. 1710 e ss<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Sebbene non sia oggetto del presente <em>memorandum</em>, si segnala che le conclusioni elaborate in materia di obbligazioni pecuniarie potrebbero essere riviste alla luce degli effetti delle sanzioni approvate nei confronti della federazione russa in relazione al conflitto in corso in ucraina.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> P.2 Relazione.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7"><sup>[7]</sup></a> Anche con riferimento a tale circostanza, si segnala che tali conclusioni potrebbero essere riviste alla luce degli effetti delle sanzioni approvate nei confronti della federazione russa in relazione al conflitto in corso in Ucraina.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> In merito, occorre tenere in considerazione che la giurisprudenza, in concreto, tende a valutare l’eccessiva onerosità dello squilibrio in termini rigorosi, dando rilievo alle variazioni (in aumento o in diminuzione) del valore degli elementi economici originariamente alla base del contratto nell’ordine della metà e, comunque, in misura mai inferiore a un terzo. Sul punto, F. Ruscello, Istituzioni di diritto privato, Milano, 2011 .<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Cfr. Cass.Civ. 25 maggio 2007, n. 12235; Cass. Civ. 19 ottobre&nbsp; 2006, n. 22936.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> In ragione di ciò, il codice civile – all’articolo 1469 – prevede che l’istituto in parola non si applichi ai contratti che sono naturalmente aleatori (es. contratto di assicurazione) o sono stati resi tali dalla volontà delle parti.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Cfr. <em>ex multis</em>, F. Macario, <em>op. cit</em>., R. Sacco, G. De Nova, <em>op.cit.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Ex multis, si veda Trib. Bologna, sez. fall., 26 aprile 2013, reperibile su <em>Pluris</em>, ove il Tribunale ravvisa un vero e proprio obbligo di rinegoziazione, fondato sul principio generale di buona fede nell'esecuzione del contratto. Nello stesso senso, Trib. Bari, 14 giugno 2011, reperibile su <em>Dejure.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13"><sup>[13]</sup></a> R. Sacco, De Nova <em>op.cit</em>., 1708 e ss.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14"><sup>[14]</sup></a> R. Sacco, De Nova <em>op.cit</em>., 1708 e ss.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Cfr Trib. Bologna, sez. fall., 26 aprile 2013, reperibile su <em>Pluris.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Relazione, p. 24.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Si veda in proposito la Relazione, pag. 25.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Sul punto, si veda anche R. Senigallia, <em>Le attuali sopravvenienze contrattuali tra diritto vigente e diritto vivente</em>, in Jus Civile, n. 3, 2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Si veda: (i) a favore della sussistenza dell’obbligo di rinegoziazione a causa del Covid-19, Trib. Roma, 27 agosto 2020, reperible su <em>DeJure</em>, con commento di M. Di Marzio, <em>COVID-19: il giudice riduce il canone delle locazioni ad uso di ristorante, </em>in Ilprocessocivile.it, 28 settembre 2020; (ii) a favore dell’esistenza dell’obbligo di rinegoziazione del contratto, escludendo però che possa essere richiesta una pronuncia di esecuzione in forma specifica ex art 2932 c.c., Trib. Roma, 26 luglio 2021, n. 10161, reperibile <em>su DeJure</em>; (iii) relativamente ad un contratto di affitto d’azienda, il giudice è intervenuto direttamente sul contratto, statuendo che, tenuto conto del fatto che la prestazione del concedente rimasta ineseguita era quella di maggior significato economico, il canone per il periodo di lockdown doveva ridursi del 70%, Trib. Roma, 29 maggio 2020. <em><u>Contr</u>a</em>, nel senso che nel nostro ordinamento non esiste alcun obbligo di rinegoziazione derivante dal principio generale di buona fede nell’esecuzione del contratto, si veda: (i) Trib. Roma, 30 settembre 2021, n. 15763, reperibile su <em>DeJure</em>; (ii) Trib Roma, 19 febbraio 2021, n. 3114, reperibile su <em>DeJure</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Cfr. Trib. Bologna, sez. fall., 26 aprile 2013 (decr.)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Sul punto, F. Macario, <em>Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione all’obbligo di rinegoziare</em>, in Rivista di Diritto Civile, n. 1, 1 febbraio 2002, p. 10063.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> A titolo esemplificativo, sono disposizioni volte a regolare le sopravvenienze, l’articolo 1623 cod. civ. in materia di affitto, e l’articolo 1710, comma 2, cod. civ. in materia di mandato.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Ai sensi dell’articolo 1655 cod. civ. l’appalto è definito come “<em>Il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Cass. 31 dicembre 2013, n. 28812.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Cfr. Cass. Civ., 11 luglio 1990, n. 7208.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> In proposito, M. L. Vitali, <em>Clausole di forz maggiore, di hardship e di assenza di effetti sfavorevoli: riflessioni ai tempi della “grande epidemia”</em>, in <em>Rivista di Diritto Bancario</em>, ottobre/dicembre 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> Reperibili al seguente indirizzo: <a href="https://www.unidroit.org/wp-content/uploads/2021/06/Unidroit-Principles-2016-Italian-bl.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.unidroit.org/wp-content/uploads/2021/06/Unidroit-Principles-2016-Italian-bl.pdf</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref28" name="_ftn28"><sup>[28]</sup></a> G. Bortoni, <em>op.cit.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> Al primo posto si colloca la Spagna con 243 €/MWh.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> Si veda più ampiamente “<em>Crisi energetica: l'Italia è diversa?</em>” a cura di ISPI Data Lab, pubblicato il 16 febbraio 2022; per ulteriori approfondimenti sull’aumento dei prezzi delle materie prime si veda anche “<em>Petrolio e gas senza freni: gli Usa vogliono colpire l’export russo e il mercato trema</em>” di Sissi Bellomo, pubblicato su Il Sole24Ore il 7 marzo 2022.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> A. Ciò, <em>Venti di Guerra sul fuoco della crisi energetica</em>, in Quotidiano Energia, 24 febbraio 2022.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> ISPI Data Lab, <em>cit</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> G. Bortoni, <em>op.cit.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref34" name="_ftn34"><sup>[34]</sup></a> Si veda, sul tema, G. Bortoni, <em>op.cit</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> F. Macario, <em>op.cit.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 12 May 2022 09:02:37 +0200</pubDate>
                        <title>La validità della Russian Roulette Clause nei patti parasociali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-validita-della-russian-roulette-clause-nei-patti-parasociali</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><strong>Introduzione</strong></li></ol><p>L’ammissibilità nel nostro ordinamento della clausola “Russian Roulette” e il suo ambito applicativo sono stati al centro del dibattito della dottrina e della giurisprudenza più recenti. Il presente elaborato si prefigge di analizzare i profili di maggiore interesse relativi alla Russian Roulette Clause, con particolare riferimento alla legittimità e alla validità della clausola medesima indipendentemente dalla previsione di un meccanismo di predeterminazione del prezzo della partecipazione oggetto del trasferimento.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>Definizione e scopo della Russian Roulette Clause</strong></li></ol><p>La Russian Roulette Clause rappresenta il più diffuso tra i rimedi per risolvere eventuali casi di <em>deadlock</em> (<em>empasse</em>, stallo) che possono crearsi durante la vita di una società.Tale previsione può avere sia carattere statutario che parasociale e nella prassi queste clausole antistallo sono molto diffuse qualora nella società sia prevista una partecipazione paritaria (l’ipotesi tipica è quella della <em>joint venture</em> paritaria) o qualora siano previsti <em>quorum </em>elevati per determinate decisioni.Il suo scopo è, in ogni caso, quello di evitare che la situazione di paralisi creatasi porti allo scioglimento della società, in base a quanto disposto dal primo comma dell’art. 2484 c.c.&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong>I casi di deadlock</strong><strong>&nbsp;</strong></li></ol><p>Con tale termine si indica quella situazione in cui il Consiglio di amministrazione e/o l’Assemblea degli azionisti della società non siano in grado di adottare una decisione in conseguenza del verificarsi di un disaccordo tra i rappresentanti degli azionisti o tra i membri del Consiglio di amministrazione.Il rischio di <em>deadlock</em> è maggiore nelle società in cui è prevista una partecipazione paritaria o in quelle in cui le Parti abbiano comunque contrattualmente individuato una serie di decisioni, particolarmente importanti per la vita della società, prevedendo che esse possano essere adottate esclusivamente all’unanimità o comunque da una <em>qualified majority</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.<em>&nbsp;</em></p><ol start="4"> <li><strong>Funzione e struttura della clausola</strong></li></ol><p>Una volta verificatosi l’evento causa della <em>deadlock </em>(“<em>trigger event”</em>), l’attivazione della Russian Roulette Clause prevede che uno dei due soci, che è definito socio offerente, possa rivolgere all’altra parte, che prende il nome di socio oblato, un’offerta irrevocabile di acquisto della partecipazione del socio oblato, fissando al contempo il valore della suddetta partecipazione, anche in assenza di criteri predeterminati di quantificazione.L’oblato, a seguito della ricezione della predetta “proposta di acquisto”, ottiene il diritto di mettere fine alla situazione di stallo, entro un certo termine, alternativamente: accettando l’offerta e vendendo la propria partecipazione al prezzo così determinato dalla controparte che ha dato corso alla procedura (socio offerente), ovvero acquistando egli stesso la partecipazione del socio offerente, assumendo come prezzo esattamente il valore comunicato dalla controparte.Normalmente la clausola prevede anche delle disposizioni atte a scongiurare che la procedura si blocchi a sua volta a causa di un comportamento ostruzionistico dell’oblato che abbia deciso di non rispondere all’offerta. Viene così previsto, di regola, un meccanismo di silenzio-assenso che permette di produrre l’effetto traslativo della proposta di acquisto allo scadere del termine pattuito per l’esercizio della facoltà di scelta, tenendo così luogo dell’accettazione dell’oblato<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.&nbsp;</p><ol start="5"> <li><strong>La determinazione del prezzo della partecipazione</strong></li></ol><p>Il meccanismo della determinazione del prezzo è uno degli aspetti più controversi della clausola.Il fattore problematico risiede nel fatto che, nella maggior parte delle fattispecie, la clausola non prevede criteri predeterminati per stabilire il prezzo a cui la partecipazione del socio potrà essere venduta o acquistata. In sostanza, il socio oblato sarebbe sottoposto all’arbitrio del socio offerente in quanto la valutazione della partecipazione avviene “al buio”.Ciò potrebbe indurre a sostenere sia che il meccanismo descritto costituisca una violazione dell’art. 1349 c.c., risolvendosi in una determinazione unilaterale del prezzo in base al mero arbitrio, sia che rappresenti una condizione meramente potestativa e, quindi, nulla, in base all’art. 1355 c.c.La giurisprudenza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> ha tuttavia confermato e ribadito<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> la validità in astratto della Russian Roulette Clause.Dunque, la giurisprudenza ha affermato che nel caso della Roulette Russa, la posizione di vantaggio della parte offerente - consistente, se non altro, nella possibilità di determinare il valore della partecipazione del socio oblato - non si traduce (o non dovrebbe tradursi) in un indebito vantaggio della stessa.La determinazione del prezzo, pur effettuata senza limiti o criteri informatori, ovvero “al buio” come testualmente afferma l’organo giudicante<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>, crea un meccanismo “intrinsecamente equilibrato”.Infatti, anche a non voler considerare che l’attivazione della procedura volta alla determinazione del valore/prezzo non è priva di costi per chi la attiva, l’equilibrio risiederebbe nel rischio, corso da chi propone il medesimo valore/prezzo, di “sbagliare” la valutazione; essendo la scelta dell’acquisto o meno della partecipazione rimessa alla parte che non ha operato la determinazione del prezzo, l’eventuale sottovalutazione del valore del capitale sociale assicurerebbe un vantaggio al potenziale acquirente (che pagherebbe un prezzo inferiore al valore di mercato della partecipazione), mentre - al contrario - l’eventuale sopravalutazione comporterebbe l’esborso da parte dell’offerente di un importo maggiore a quello di mercato, con evidenti effetti sfavorevoli per la parte attiva in entrambe le ipotizzate e opposte situazioni.Quanto all’altra criticità, ovvero la potenziale violazione del divieto di prevedere condizioni meramente potestative, essa viene superata sulla base dell’assunto che il meccanismo della clausola, pur riconoscendo ad uno dei soci il vantaggio di determinare il prezzo, trova un limite nell’obbligazione alternativa che sorge in capo al socio oblato.La clausola non può essere dunque ritenuta nulla sulla base dell’art. 1355 c.c., in quanto non è rilevabile la sussistenza di quella assoluta libertà che caratterizza la condizione meramente potestativa.Secondo la giurisprudenza, infatti, quest’ultima si configura soltanto nell’ipotesi in cui l’attività della parte sia basata sul mero arbitrio “<em>svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.Tali valutazioni invece, nel contesto della clausola in esame, sono necessariamente compiute dal socio offerente tenendo ben presente la sussistenza del diritto di scelta attribuito al socio oblato<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, facendo sì che la valutazione della partecipazione del socio oblato sia veritiera e ponderata.Un’altra questione che si è posta all’attenzione della giurisprudenza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> e della dottrina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a> è se il meccanismo di determinazione del prezzo della Russian Roulette Clause contrasti con il principio generale di equa valorizzazione delle partecipazioni, mutuato in ambito di <em>drag along clause</em> e che potrebbe essere esteso anche alla Russian Roulette Clause.Anche in questo caso però si è ritenuto di escludere la violazione del principio generale di equa valorizzazione delle partecipazioni per due motivi:(i) in primo luogo le due clausole svolgono una funzione diversa. Le clausole del tipo <em>drag along clause</em> sono pattuizioni che prevedono un diritto in favore del socio di maggioranza, il quale, qualora intenda alienare la propria partecipazione, acquista il diritto di negoziare con i terzi la vendita (alle medesime condizioni economiche) non solo delle proprie azioni, ma di tutto il capitale sociale (incluse anche le partecipazioni di minoranza). Essa può dunque configurarsi come un diritto del socio alienante il quale “trascina” la partecipazione del socio di minoranza nel progetto di cessione delle proprie azioni. Il socio di minoranza è quindi costretto a cedere la propria partecipazione ad un prezzo imposto su iniziativa del socio di maggioranza.La Russian Roulette Clause ha, invece, la funzione di risolvere situazioni di stallo, riorganizzando l’assetto societario.In sintesi, la tutela del socio di minoranza è resa necessaria, nell’ipotesi della <em>drag along clause</em>, a causa della situazione di soggezione in cui si trova rispetto al socio di maggioranza e si concretizza nel prevedere criteri di determinazione che assicurino il rispetto del principio di equa valorizzazione delle partecipazioni. In presenza della Russian Roulette Clause, manca tale meccanismo perché è assente la soggezione del socio oblato che ha la possibilità, qualora lo ritenga opportuno, di acquistare la partecipazione del socio offerente piuttosto che vendere la propria;(ii) in secondo luogo, occorre tenere presente la distinzione tra piano statutario e parasociale. Anche ad ammettere che la previsione di criteri di determinazione del prezzo costituisca condizione di validità per la Russian Roulette Clause statutaria, ciò non potrebbe sostenersi qualora tale clausola sia contenuta all’interno di un patto parasociale che, per definizione, è basato esclusivamente sull’autonomia delle parti. Mentre la Russian Roulette Clause statutaria dovrebbe cioè prevedere criteri che assicurino un’equa valorizzazione, la giurisprudenza rilevante ritiene che questo non debba accadere nel caso in cui la clausola sia inserita all’interno di un patto parasociale, in quanto non si possano “<em>porre limiti normativi alla libertà negoziale delle parti di programmare le condizioni economiche di un contratto di scambio che vincola solo le parti stesse</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>&nbsp;</p><ol start="6"> <li><strong>Compatibilità della clausola con il divieto di Patto Leonino</strong></li></ol><p>Tra le principali critiche mosse alla liceità della Russian Roulette Clause vi è quella della potenziale violazione del divieto di patto leonino.Anche in questo caso giurisprudenza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a> e dottrina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a> hanno escluso la suddetta violazione, constando come le clausole antistallo quali la Roulette Russa non sarebbero idonee né per finalità né per struttura a consentire al socio di approfittarsi della facoltà di <em>exit</em>, la quale potrà realizzarsi solamente a fronte di uno stallo decisionale.Dunque, fino a quando la società resterà operativa, ciascun socio conseguirà utili e subirà perdite secondo le regole ordinarie.Né potrebbe d’altronde darsi il caso che un socio approfitti della possibilità di <em>exit</em> rimanendo neutrale rispetto agli utili o alle perdite, dopo aver causato egli stesso lo stallo e attivato la procedura di <em>buy-sell</em>, giacché evidentemente, quand’anche l’altro socio non abbia paralizzato a monte la condotta abusiva per il tramite <em>dell’exceptio doli generalis</em>, in ogni caso la determinazione del prezzo avrà riguardo al valore attuale della partecipazione, tenuto conto del maggior valore ovvero del deprezzamento della partecipazione nel frattempo prodottosi.&nbsp;</p><ol start="7"> <li><strong>La configurazione della Russian Roulette Clause come patto parasociale</strong></li></ol><p>L’art. 2341 bis c.c. dispone che i patti parasociali non possono avere una durata superiore a cinque anni e che si intendono stipulati per tale durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore.La giurisprudenza si è quindi trovata a valutare la possibile violazione indiretta di tale norma, qualora i patti parasociali prevedano che il mancato rinnovo degli stessi integri una fattispecie di stallo idonea ad attivare la procedura della Russian Roulette Clause. In particolare ci si è chiesti se l’attivazione della procedura della clausola in esame possa essere considerata come una vera e propria sanzione per il mancato rinnovo dei patti parasociali, rendendoli così di durata potenzialmente illimitata poiché o viene rinnovato il patto (così assumendo una durata superiore al quinquennio) o viene sciolto il rapporto sociale limitatamente ad un singolo socio.La giurisprudenza ha tuttavia statuito che: “<em>le clausole che collegano al mancato rinnovo del patto l’avvio della procedura antistallo – attraverso l’attribuzione ad una delle parti della facoltà di determinare il prezzo ed all’altra dell’alternativa tra l’acquisto e la vendita della partecipazione –non sono a priori invalide in quanto non appaiono dirette a condizionare la volontà dei paciscenti allo scopo di “cristallizzare” gli equilibri (proprietari e di governo) riflessi dal patto. Al contrario esse sono finalizzate ad una risistemazione di tali equilibri proprio per il caso in cui il vincolo parasociale venga meno per effetto del mancato rinnovo e così a scongiurare lo scioglimento della società</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.In altre parole, la clausola di Roulette Russa configura un tipico esempio di patto parasociale «<em>teleologicamente atipico</em>», con il quale i soci mirano a risolvere situazioni di stallo gestorio-decisionale mediante un nuovo e diverso assetto della società, non invece consolidando o «stabilizzando» né gli assetti proprietari esistenti, né il governo della società.La giurisprudenza ha sottolineato come il meccanismo in forza del quale le parti disciplinano in via anticipata i termini e le modalità di definizione degli aspetti proprietari e di governo di una società, per il caso in cui il patto parasociale cessi di esistere, non ha la finalità di cristallizzare il patto oltre i termini di legge, ma è volto ad evitare che a seguito dello scioglimento del patto di sindacato si verifichi tra i soci uno stallo decisionale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.&nbsp;</p><ol start="8"> <li><strong>Considerazioni conclusive</strong></li></ol><p>All’ esito di questa disamina si può concludere che le Russian Roulette Clauses possono essere considerate <em>ex se</em> lecite e meritevoli di tutela ai sensi dell’ordinamento giuridico italiano.Al contempo, non può tacersi del fatto che, pur superato il vaglio di liceità e legittimità per la <em>species</em>, la clausola potrebbe venire declinata, in concreto, in modo tale da ottenere un risultato vietato dall’ordinamento.L’abuso eventualmente perpetrato, tuttavia, non sarebbe idoneo a scardinare i predetti principi sanciti dalla giurisprudenza, ma sarebbe, ragionevolmente, indice di invalidità, nel caso specifico, della singola clausola, la quale potrebbe - conseguentemente - essere dichiarata invalida, senza che ciò possa influire sulla questione nei termini generali.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:sara.dameri@advant-nctm.com">Sara Dameri</a> e <a href="mailto:luca.dettori@advant-nctm.com">Luca Dettori</a>.</i></em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Luigi A. Stabile, <em>La Validità della russian roulette clause nei patti parasociali</em>, il Corriere giuridico 11/2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> M. Facci, <em>La Clausola di Roulette Russa</em>, in Le nuove Leggi Civili Commentate 3/2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Tribunale di Roma, Sez. spec. Impresa del 19 ottobre 2017 n. 19708.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Corte d’Appello di Roma del 3 febbraio 2020, n. 782.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Tribunale di Roma, Sez. spec. Impresa del 19 ottobre 2017 n. 19708.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Tribunale di Roma, Sez. spec. Impresa del 19 ottobre 2017 n. 19708.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Tribunale di Roma, Sez. spec. Impresa del 19 ottobre 2017 n. 19708.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Tribunale di Roma, Sez. spec. Impresa del 19 ottobre 2017 n. 19708.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Luigi A. Stabile, <em>La Validità della russian roulette clause nei patti parasociali</em>, il Corriere giuridico 11/2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Tribunale di Roma, Sez. spec. Impresa del 19 ottobre 2017 n. 19708.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Corte d’Appello di Roma del 3 febbraio 2020, n. 782.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Giuseppe de Falco, <em>Commento sulle clausole statutarie russian roulette (orientamento Consiglio notarile di Firenze n. 73/2020)</em>, in La rivista delle operazioni straordinarie n. 1/2022.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Tribunale di Roma, Sez. spec. Impresa del 19 ottobre 2017 n. 19708.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Giuseppe de Falco, <em>Commento sulle clausole statutarie russian roulette (orientamento Consiglio notarile di Firenze n. 73/2020)</em>, in La rivista delle operazioni straordinarie n. 1/2022.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 12 May 2022 08:51:26 +0200</pubDate>
                        <title>Decreto Legislativo 170/2021: gli ultimi aggiornamenti in materia di contratti con i consumatori</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-legislativo-170-2021-gli-ultimi-aggiornamenti-in-materia-di-contratti-con-i-consumatori</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><strong>Introduzione</strong></li></ol><p>Lo scorso novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 281 del 25 novembre 2021) il Decreto Legislativo n. 170 del 4 novembre 2021 (il “<strong>Decreto 170</strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.Il Decreto 170 è stato emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita dei beni (la “<strong>Direttiva</strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> ed è intervenuto sul Capo I, Titolo III, Parte IV del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (il “<strong>Codice del Consumo</strong>”).In particolare, gli articoli da 128 a 134 del Codice del Consumo sono stati sostituiti dai nuovi articoli da 128 a 135-<em>septies</em>.I menzionati nuovi articoli introducono modifiche, in taluni casi rilevanti, alla previgente normativa in materia di conformità dei beni di consumo.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>Perimetro di applicazione</strong></li></ol><p>Le disposizioni del Decreto 170 si applicano a contratti per la vendita di beni mobili materiali da parte di un venditore<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> ad un consumatore<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> (“<strong>B2C</strong>”), conclusi sia in forma tradizionale che online.Rientrano nel perimetro di applicazione del Decreto 170 anche i contratti B2C per la vendita di beni mobili materiali che incorporano, o sono interconnessi, con un contenuto digitale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> o un servizio digitale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> ove la mancanza di tali contenuti o servizi impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene, indipendentemente dalla circostanza che detti contenuti o servizi siano forniti da venditore stesso o da terzi (i “<strong>Beni con Elementi Digitali</strong>”).&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong>Le principali novità introdotte dai nuovi articoli del Codice del Consumo</strong></li></ol><p>Di seguito si riporta un <em>excursus</em> sintetico delle principali novità introdotte dal Decreto 170.<strong>3.1 Requisiti di conformità (articolo 129 del Codice del Consumo)</strong>I requisiti di conformità dei beni oggetto del contratto di vendita vengono suddivisi dalle nuove disposizioni in requisiti soggettivi e requisiti oggettivi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.Il bene venduto è considerato conforme al contratto di vendita ove dotato sia dei requisiti soggettivi sia dei requisiti oggettivi.<strong>&nbsp;3.2&nbsp;</strong><strong>Mancanza dei requisiti di conformità oggettivi (articolo 130 del Codice del Consumo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>)</strong>Ai sensi delle nuove disposizioni, ove il bene venduto sia privo dei requisiti oggettivi, il venditore non potrà più esonerarsi da responsabilità eccependo che il consumatore fosse a conoscenza del difetto e/o non potesse ignorarlo usando l’ordinaria diligenza.Sarà infatti necessario provare che il consumatore sia stato “<em>specificatamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità</em>” e che “<em>il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto di vendita.</em>”.<strong>3.3 Aggiornamenti dei Beni con Elementi Digitali (articolo 130 del Codice del Consumo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>)</strong>In relazione ai Beni con Elementi Digitali le nuove disposizioni prevedono che il venditore debba fornire al consumatore gli aggiornamenti (anche di sicurezza) necessari a mantenere la conformità dei beni venduti:</p><ul> <li>qualora il contratto di vendita preveda un unico atto di fornitura del contenuto o del servizio digitale, per il periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi avuto riguardo ad una serie di indici (quali tipo e finalità dei beni venduti, circostanze e nature del contratto);</li> <li>qualora il contratto di vendita preveda una fornitura continuativa del contenuto o del servizio digitale, per periodi di tempo determinati sulla base della durata del predetto contratto di vendita (inferiore o superiore a 2 anni).</li></ul><p><strong>3.4Mancata installazione degli aggiornamenti dei Beni con Elementi Digitali da parte del consumatore (articolo 130 del Codice del Consumo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>)</strong>Ai sensi delle nuove disposizioni, qualora sia il consumatore a non installare (entro un congruo termine) gli aggiornamenti dei Beni con Elementi Digitali forniti dal venditore, quest’ultimo non sarà responsabile per difetti derivanti (esclusivamente) dalla mancata installazione dell’aggiornamento laddove:</p><ul> <li>il venditore abbia informato il consumatore della disponibilità dell'aggiornamento e delle conseguenze della mancata installazione; e</li> <li>la mancata, o errata, installazione dell'aggiornamento da parte del consumatore non sia dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite dal venditore.</li></ul><p><strong>3.5 Limitazioni e impedimenti all’uso del bene venduto (articolo 132 del Codice del Consumo)</strong>Le nuove disposizioni introducono una tutela espressa del consumatore laddove l’uso del bene venduto sia impedito o limitato a causa di una restrizione derivante dalla violazione di diritti di terzi (in particolare di diritti di proprietà intellettuale). In tali casi, infatti, ferme restando le disposizioni in tema di nullità, annullamento o altre ipotesi di scioglimento del contratto previste dal nostro ordinamento, il consumatore potrà avvalersi anche degli usuali rimedi per difetti di conformità del bene.<strong>&nbsp;3.6&nbsp;</strong><strong>Diritto di regresso (articolo 134 del Codice del Consumo)</strong>Ai sensi delle nuove disposizioni non è più espressamente prevista la possibilità derogare al diritto di regresso del venditore finale nei confronti degli altri soggetti della catena distributiva<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.<strong>3.7 Presunzione di esistenza dei difetti (articolo 135 del Codice del Consumo)</strong>Le nuove disposizioni estendono – da 6 mesi ad 1 anno – il periodo di presunzione di&nbsp;esistenza dei difetti di conformità già al momento della consegna (salvo che tale ipotesi non sia incompatibile con la natura del bene venduto o del difetto rilevato).È stato inoltre eliminato l’obbligo del consumatore di denunciare l’esistenza di difetti del bene venduto entro 2 mesi dalla scoperta a pena di decadenza, previsto ai sensi della previgente disciplina (vecchio articolo 132 del Codice del Consumo).<strong>3.8 Contratti aventi ad oggetto una pluralità di beni (articolo 135 <em>quater</em> del Codice del Consumo)</strong>In relazione a contratti conclusi per una pluralità di beni le nuove disposizioni prevedono che in presenza di un difetto di conformità riguardante solo uno (o alcuni dei beni forniti) nell'ambito del contratto e laddove vi sia motivo per la risoluzione del contratto, il consumatore potrà risolvere l’intero contratto ove non sia ragionevolmente presumibile la sussistenza di un interesse del consumatore a mantenere nella propria disponibilità i beni non affetti da difetti di conformità.<strong>&nbsp;3.9&nbsp;</strong><strong>Garanzia convenzionale (articolo 135 <em>quinquies</em> del Codice del Consumo)</strong>Ai sensi delle nuove disposizioni la garanzia convenzionale (se fornita) dovrà essere resa disponibile al consumatore su supporto durevole<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a> e al più tardi al momento della consegna dei beni.<strong>&nbsp;</strong>La garanzia convenzionale deve, in linea con quanto già previsto dalla previgente disciplina, essere redatta in lingua italiana e con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue e deve includere:</p><ul> <li>una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per legge di rimedi da parte del venditore, a titolo gratuito, in caso di difetto di conformità dei beni e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla garanzia convenzionale;</li> <li>il nome e l'indirizzo del garante;</li> <li>la procedura che il consumatore deve seguire per ottenere l'applicazione della garanzia convenzionale;</li> <li>la designazione dei beni ai quali si applica la garanzia convenzionale;</li> <li>le condizioni della garanzia convenzionale.</li></ul><p>&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:diletta.avaro@advant-nctm.com">Diletta Avaro</a>.</i></em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Il Decreto 170 reca “<em>Attuazione della Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il Regolamento (UE) 2017/2394 e la Direttiva 2009/22/CE, e che abroga la Direttiva 1999/44/CE.</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> La Direttiva modifica il Regolamento (UE) 2017/2394 e la Direttiva 2009/22/CE e abroga la Direttiva 1999/44/CE.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> A norma dell’articolo 128, comma 2, lettera c) del Codice del Consumo, il “<em>venditore</em>” è definito come: “<em>qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, anche tramite altra persona che agisca in suo nome o per suo conto, utilizza i contratti di cui al comma 1, primo periodo </em>[i contratti di vendita conclusi tra consumatore e venditore],<em> ivi compreso il fornitore di piattaforme se agisce per finalità che rientrano nel quadro&nbsp; della sua attività e quale&nbsp; controparte contrattuale del consumatore per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> A norma dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del Codice del Consumo, il “<em>consumatore</em>” è definito come “<em>la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta</em>.”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> A norma dell’articolo 128, comma 2, lettera g) del Codice del Consumo, un “<em>contenuto digitale</em>” è definito come “<em>dati prodotti e forniti in formato digitale</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> A norma dell’articolo 128, comma 2, lettera f) del Codice del Consumo, un “<em>servizio digitale</em>” è definito come “<em>1) un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, memorizzare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure 2) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore o da altri utenti di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati</em>.”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7"><sup>[7]</sup></a> In particolare, a norma dell’articolo 129, comma 2, del Codice Consumo sono requisiti soggettivi: (a) la corrispondenza alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità previsti nel contratto di vendita, oltreché la sussistenza della funzionalità, della compatibilità, dell’interoperabilità e delle altre caratteristiche previste dal contratto di vendita; (b) l’idoneità ad ogni&nbsp; utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questo portato a conoscenza del venditore entro la conclusione del contratto di vendita e che sia stato accettato dal venditore; (c) la circostanza che il bene sia fornito con tutti gli accessori, le istruzioni, anche inerenti all'installazione, e gli aggiornamenti previsti dal contratto di vendita. Sono invece requisiti oggettivi, a norma dell’articolo 129, comma 3, del Codice Consumo: (a) l’idoneità agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo; (b) se applicabile, la sussistenza delle qualità e la corrispondenza alla descrizione del campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto; (c) se applicabile, la circostanza che il bene sia consegnato insieme agli accessori, ivi inclusi l’imballaggio e le istruzioni, anche inerenti all'installazione, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; (d) la circostanza che il bene sia consegnato nelle quantità previste e sia dotato delle qualità e delle altre caratteristiche (anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza) ordinariamente presenti in beni dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, data la natura del bene e le eventuali dichiarazioni pubbliche relative.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Articolo 130, comma 4, del Codice del Consumo.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Articolo 130, comma 2, del Codice del Consumo.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Articolo 130, comma 3, del Codice del Consumo.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Potrebbe però desumersi che la deroga sia ancora possibile visto il considerando 63 della Direttiva (secondo cui le disposizioni ivi contenute non dovrebbero pregiudicare il principio della libertà contrattuale nei rapporti tra venditore e le altre parti della catena di transazioni commerciali) e il disposto del nuovo articolo 135 <em>sexies </em>del Codice del Consumo (che prevede la sanzione della nullità solo per quei patti che siano volti ad escludere o limitare a danno del consumatore i diritti riconosciuti a quest’ultimo dal Codice del Consumo).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> A norma dell’articolo 128, comma 2, lettera m) del Codice del Consumo, un “<em>supporto durevole</em>” è definito come: “<em>ogni strumento che permetta al consumatore o al venditore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate, in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate.”.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 10 May 2022 06:00:19 +0200</pubDate>
                        <title>Crisi Ucraina - Le misure sanzionatorie</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/crisi-ucraina-le-misure-sanzionatorie-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il presente memorandum non ha pretesa di esaustività ed ha il solo scopo di fornire una panoramica preliminare in merito alle sanzioni imposte e in via di imposizione nei confronti della Russia, con particolare focus sulle sanzioni adottate dall’Unione Europea e da alcuni altri paesi.</em><em>Il presente memorandum non dovrà essere inteso quale parere legale. Per la verifica circa l’applicabilità delle singole sanzioni ad una fattispecie specifica, andrà effettuata una analisi ad hoc.</em>&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2022/05/20220421_Memo-Sanzioni-Russia_ITA818.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere il documento integrale</a>&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:lorena.possagno@advant-nctm.com">Lorena Possagno</a>, <a href="mailto:luca.dettori@advant-nctm.com">Luca Dettori</a> e <a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 09 May 2022 10:46:43 +0200</pubDate>
                        <title>La tecnologia implementata nel real estate: dalle app al metaverso</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-tecnologia-implementata-nel-real-estate-dalle-app-al-metaverso</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il presente contributo vuole fornire approfondimenti su come la tecnologia stia impattando il settore real estate. Dall’utilizzo di app per la sottoscrizione automatica di contratti di locazione al virtual real estate e all’applicabilità del sistema blockchain agli immobili fisici. A tal fine viene inquadrato il concetto di metaverso, fornendo una descrizione delle principali piattaforme, e approfondita la natura degli NFT. In una seconda parte vengono analizzate, da un lato, le problematiche e prospettive del virtual real estate, e dall’altro lato, la funzionalità e limiti di NFT, smart contract e blockchain con riferimento agli asset fisici.</em>&nbsp;</p><ol> <li><strong> Come le nuove tecnologie stanno cambiando il mercato immobiliare </strong></li></ol><p>Siamo ormai abituati a considerare la tecnologia digitale essenziale in tutti i settori: aumenta le potenzialità, semplifica le operazioni e supporta nuovi modelli di <em>business</em>. Anche nell’ambito del <em>real estate</em> da decenni si stanno sperimentando nuove forme di utilizzo , come ad esempio i sistemi <em>online</em> di prenotazione di alloggi e le visite virtuali degli immobili. Tali scenari si stanno sempre di più sviluppando grazie ad applicazioni che permettono agli utenti, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, di trovare appartamenti scelti attraverso una ampia gamma di caratteristiche e di informazioni utili, e addirittura, attraverso specifiche app, di effettuare visite non più solo <em>online</em> ma anche di presenza e senza bisogno di essere accompagnati dal classico agente, consentendo notevole flessibilità e risparmio di costi. Non solo.È anche possibile sottoscrivere contratti di locazione che vengono automaticamente generati dal sistema non appena il potenziale conduttore accetta le condizioni generali, inserisce tutti i dati necessari, indica le proprie preferenze per eventuali servizi <em>extra</em> (come servizi di pulizia o di lavanderia) ed effettua il versamento di quanto richiesto <em>come</em> deposito tramite pagamenti digitali.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong> Nuovi mondi virtuali: il metaverso</strong></li></ol><p>E l’impatto tecnologico si è ulteriormente incrementato con l’arrivo di nuove tecnologie, che hanno permesso la creazione di un nuovo mercato immobiliare, il <em>virtual real estate</em> e il metaverso immobiliare.Il metaverso, secondo la definizione di parte della Dottrina, è lo “<em>spazio comune condiviso virtuale, creato dalla convergenza di realtà fisica virtualmente potenziata e spazio virtuale virtualmente persistente, compresa la somma di tutti i mondi virtuali, la realtà aumentata e l’internet</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.Non si tratta di una realtà nuova: da decenni esistono i giochi <em>open world</em> che permettono ai giocatori di muoversi liberamente all’interno di mondi virtuali.Ma negli ultimi anni il metaverso è stato rivoluzionato dall’integrazione delle piattaforme con la <em>blockchain</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, dalla generazione e dallo scambio tra gli utenti di NFT (<em>Non Fungible Token</em>)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> e, sempre più spesso, dall’utilizzo di visori 3D.E il mercato immobiliare virtuale sembra essere il settore che ha tratto più vantaggi da questa rivoluzione; al momento i metaversi immobiliari più rilevanti sono i cosiddetti <em>Big Four:</em> The Sandbox, Decentraland, Cryptovoxels e Somnium Space.Sandbox è un metaverso <em>community-driven</em>: qualsiasi elemento virtuale è un NFT che può essere creato, acquistato e scambiato dagli utenti tramite la criptovaluta denominata “<em>sand</em>”. I giocatori possono acquistare appezzamenti di terreno (le <em>land</em>) su cui è possibile costruire strutture e creare le esperienze virtuali desiderate<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, prevedendo anche il pagamento di biglietti di ingresso. Everyrealm (<em>ex</em> Republic Realm, una delle più importanti società di investimenti nel mercato immobiliare virtuale) ha dichiarato di avere attualmente investimenti su 27 piattaforme di metaverso, tra cui The Sandbox, dove ha sviluppato 100 isole con ville (<em>Fantasy Islands</em>) e un mercato di barche e moto d’acqua.Decentraland è un mondo completamente decentralizzato: la proprietà dei beni viene gestita da <em>smart contract</em> che sono governati dalla DOA (<em>Decentralized Autonomous Organization</em>), un’organizzazione autonoma decentralizzata priva di un proprio organo di gestione ma gestita direttamente dai possessori di specifici gettoni (il MANA) emessi da Decentraland in numero limitato. L’acquisto di <em>asset</em>&nbsp;avviene tramite i suddetti gettoni e può avere ad oggetto anche più lotti che possono poi venir uniti in un unico <em>token</em> (l’<em>Estate</em> <em>Token</em>)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.E’ forse superfluo sottolineare come le possibilità offerte da questo genere di ambienti virtuali abbiano destato un forte interesse soprattutto per le potenzialità sotto il profilo pubblicitario: Decentraland non è semplicemente una piattaforma di <em>virtual real estate</em>, quanto piuttosto un luogo in cui investire acquistando LAND per fornire esperienze virtuali che possano portare poi a maggiori ricavi reali.Spatial, diversamente dagli altri metaversi, permette di acquistare spazi virtuali che possono essere anche successivamente modificati, rivenduti o affittati, proprio come nelle normali dinamiche del mercato immobiliare reale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>. Grazie a queste caratteristiche, investire nel metaverso di Spatial è molto più vicino alle esperienze immobiliari tradizionali:&nbsp; sfruttare spazi (ancorché virtuali) che hanno valore in relazione all’utilità che soddisfano in determinati luoghi (come<em> conference room</em>, gallerie d’arte, sale per concerti). Al contrario,&nbsp; in altri metaversi il valore delle proprietà è tendenzialmente più soggetto ad oscillazioni anche di natura speculativa<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong> La natura degli spazi virtuali: la <em>“land”</em> è un bene immobile o un NFT?</strong></li></ol><p>L’acquisto di un <em>asset</em> nel metaverso non è paragonabile all’acquisto di un immobile nel mondo reale né da un punto di vista sostanziale di diritto acquisito né da un punto di vista di <em>iter</em> necessario per il relativo trasferimento. La <em>land</em> è un bene immateriale <em>rappresentato</em> da un NFT<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>. Gli NFT certificano l’autenticità e l’unicità di un bene nonché la sua piena proprietà. Ovviamente il carattere digitale del bene rende inapplicabile la disciplina tradizionalmente applicabile agli immobili, in particolare quella speciale delle locazioni immobiliari. L’edificio costruito su un terreno virtuale è semplicemente un’opera 3D creata con <em>software</em>, di cui si certifica la relativa proprietà digitale. Quindi, è evidente che i contratti che oggi caratterizzano il panorama del <em>real</em> <em>estate</em> non possono trovare la medesima applicazione nel metaverso; d’altra parte, però, potrebbero invece venire sottoscritti accordi atipici che, almeno sotto certi profili, potranno mutuare taluni aspetti “tipici” del mondo della contrattualistica <em>virtual real estate</em>.Nell’ordinamento italiano le <em>land</em> potrebbero essere qualificate come beni (immateriali?) <em>ex</em> art. 810 c.c. I relativi NFT potrebbero rappresentare i rispettivi <em>asset </em>digitali, riecheggiando la fattispecie di quei documenti di legittimazione di cui all’art. 2002 c.c. che hanno la funzione di identificare i soggetti aventi diritto ad una determinata prestazione (come per esempio i biglietti per uno spettacolo)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.Il trasferimento di NFT aventi ad oggetto <em>land</em> avviene tramite <em>smart contract</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>. Quest’ultimi godono del pregio di essere immodificabili e di concludersi in maniera automatica: al verificarsi di un determinato evento (<em>trigger event</em>) il contratto avrà esecuzione con il trasferimento degli importi patrimoniali indicati nel codice dello specifico <em>smart</em> <em>contract</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.&nbsp;</p><ol start="4"> <li><strong> Il real estate virtuale: problemi e possibilità </strong></li></ol><p>Il valore di un immobile reale dipende da numerosi parametri, tra cui la sua dimensione, la sua localizzazione, il contesto circostante e il rapporto tra domanda e offerta. Nel metaverso alcuni di questi criteri possono acquistare un peso diverso o venir messi in discussione, mentre altri mantengono il loro valore. Per esempio, la localizzazione di un immobile può avere grande rilievo anche nel metaverso, perché la nascita di quartieri abitati da determinati utenti può comportare un maggiore afflusso di giocatori in tale zona<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.D’altra parte , il metaverso non ha confini e pertanto non si hanno certezze che il numero di <em>land</em> attualmente esistenti per ciascuna piattaforma rimanga invariato nel tempo. Di conseguenza, il valore di ciascun terreno potrebbe mutare nel tempo a causa di un'espansione potenzialmente infinita.Il metaverso, insomma, permette di godere di nuovi spazi dove svolgere attività commerciali immateriali, come la vendita di beni digitali<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>, ma offre anche molteplici possibilità per il business reale: si potrà per esempio acquistare beni fisici dopo averli visti <em>online,</em> oppure fare <em>tour</em> virtuali prima di prenotare il soggiorno presso luoghi di villeggiatura<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a> o di stipulare contratti di locazione.E fra tutti gli <em>asset class</em>, il retail sembrerebbe quello in grado di poter sfruttare al meglio le possibilità del multiverso. Nel campo della moda, per esempio, dove il rapporto con il brand è vitale, nei mondi virtuali si può semplicemente pubblicizzare il proprio marchio, ma anche rafforzare il rapporto con i propri clienti vendendo loro <em>skin </em>(gli outfit dei propri avatar) griffate, o ancora dare la possibilità di acquistare capi specifici dopo averli provati <em>on line</em> tramite esperienze di “<em>virtual</em> <em>try-on</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>. Nemmeno la grande distribuzione sembra avere intenzione di perdere l’occasione di usare il metaverso per pubblicizzare i propri prodotti: Carrefour, ad esempio, ha acquistato un terreno di 36 ettari su The Sandbox per organizzarvi eventi o lanci di prodotti.Alla luce di tutto quanto detto sopra, non stupisce che le vendite immobiliari sulle quattro principali piattaforme del metaverso abbiano raggiunto i 501 milioni di dollari nel 2021 e che nel solo mese di gennaio 2022 abbiano superato gli 85 milioni di dollari<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.&nbsp;</p><ol start="5"> <li><strong> NFT, smart contract e blockchain nel mercato immobiliare reale</strong></li></ol><p>Come abbiamo visto sopra, gli NFT rappresentano un tassello fondamentale dei mondi virtuali. In linea teorica, però, potrebbero essere utilizzati anche per sostituire i titoli di proprietà di beni immobili reali, gli atti che conferiscono il godimento di beni immobili e i documenti contabili come le fatture. Inoltre, tramite la sottoscrizione di <em>smart contract,</em> potrebbe venir meno la necessità (o forse l’opportunità: n.d.r.) di usufruire delle dichiarazioni che hanno valore certificativo erga omnes dei <em>Third Trusted Parties</em> (notai e registri immobiliari),<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a> nonché di ulteriori intermediari, come le banche per l’erogazione di finanziamenti e gli agenti immobiliari per far convergere domanda e offerta.Si tratta, è evidente, di considerazioni per il momento ancora astratte, stanti i vigenti obblighi di legge in tema, ad esempio, di continuità delle trascrizioni <em>ex</em> art. 2650 c.c. e centralità del ruolo del notaio. Guardando al nostro ordinamento, inoltre, è difficile immaginare atti di provenienza sotto forma di NFT dato che ai sensi degli artt. 1350, 2643 e 2657 c.c. il trasferimento di immobili richiede determinate forme scritte (atto pubblico o scrittura privata autenticata) e la trascrizione del relativo titolo presso i registri immobiliari.Infine, gli <em>smart contract</em> non permettono di venir modificati successivamente alla loro stipula perché ogni operazione viene registrata come un blocco di dati immutabile e che può solo essere seguito da un ulteriore blocco di dati (come un nuovo e successivo <em>smart contract)</em>, che rafforzano l’intera catena di <em>blockchain</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>. Quindi la sottoscrizione di <em>smart contract</em> potrebbe essere utile esclusivamente per trasferimenti che avvengano in maniera unitaria e istantanea (tipicamente la compravendita di un immobile senza previa sottoscrizione del relativo contratto preliminare) ma difficilmente potrebbe adeguarsi alle strutture contrattuali previste nell’attuale scenario del <em>real estate</em>. Si pensi per esempio all’ipotesi in cui vi sia la necessità di prevedere un significativo <em>interim period</em> tra <em>signing</em> e <em>closing</em>, anche potenzialmente caratterizzato da condizioni sospensive/risolutive<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.Un ulteriore ambito che merita una riflessione è quello degli appalti di opere tra privati. Infatti, il sistema <em>blockchain</em> permetterebbe di riunire in un unico luogo, immutabile e accessibile a tutte le parti, ogni informazione riguardante l’immobile oggetto di lavori. Inoltre, permetterebbe di effettuare in maniera trasparente le transazioni in corrispondenza di alcune <em>milestone</em> del relativo cronoprogramma e di stipulare accordi in maniera automatizzata tramite <em>smart contract<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn20" name="_ftnref20"><strong>[20]</strong></a></em>.<em>&nbsp;</em><em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. </em><em>Per ulteriori informazioni, si prega di contattare <a href="mailto:luigi.croce@advant-nctm.com">Luigi Croce</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Annunziata F., Conso A., <em>NFT - L’arte e il suo doppio. Non Fungible Token: l’importanza delle regole, oltre i confini dell’arte</em>, Montabone, 2021, p. 39.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Ai sensi dell’art. 8 <em>ter</em> c. 1 del D.L. 135/2018 (Decreto Semplificazioni 2019) convertito in L. 12/2019: “<em>Si definiscono «tecnologie basate su registri distribuiti» le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Per approfondimento sul punto si rimanda al successivo par. 2.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Ad inizio febbraio 2022, la società sviluppatrice ed editrice di videogiochi Ubisoft ha comunicato che uno dei suoi giochi principali – Raving Rabbids – avrà vita in The Sandbox. Gucci ha deciso di sbarcare su The Sandbox con il proprio <em>concept store</em> sperimentale, Vault, che era inizialmente nato come piattaforma per la vendita di un’attenta selezione di rari articoli <em>vintage</em> e modelli in edizione limitata.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> <em>Che cos’è Decentraland (MANA)?</em>, in <em>academy.binance.com</em>, 18 novembre 2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Descrizione di Spatial presente nella mostra “<em>DART 2121. </em><em>2<sup>nd</sup> edition. NFT art of the future</em>” presso il DART (Dynamic Art Museum) a Milano, 30 marzo-24 maggio 2022.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Scully B., <em>NFT Real Estate: Why Buying Land In The Metaverse Is Not It</em>, in <em>spatial.io</em>, 9 febbraio 2022.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Si tratta di <em>token</em> crittografici, creati su <em>blockchain</em>, che quindi contengono informazioni uniche, non alterabili né intercambiali, in grado di “<em>certificare, in modo univoco, un oggetto digitale e/o un diritto inerente ad un bene fisico e di cui possono, in ogni caso, garantire la titolarità e, tipicamente, il diritto di proprietà</em>” (Annunziata F., Conso A., <em>NFT - L’arte e il suo doppio. Non Fungible Token: l’importanza delle regole, oltre i confini dell’arte</em>, Montabone, 2021, pp. 15-16).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Nell’ordinamento italiano tale fattispecie si distingue da quella dei titoli di credito in senso stretto di cui agli art. 1992 e ss. c.c. In particolare poi, i <em>token</em> non sono incorporati in una <em>res</em>, ma necessitano di una <em>res</em> (<em>e.g.</em> computer) per essere utilizzati. Pertanto l’incorporazione non è fisica ma al più digitale. (Cfr. Rulli E., <em>Incorporazione senza res e dematerializzazione senza accentratore: appunti sui token</em>, in <em>Orizzonti del Diritto Commerciale</em>, fasc. 1, 2019).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Ai sensi dell’art. 8 <em>ter</em> c. 2 del D.L. 135/2018 (Decreto Semplificazioni 2019) convertito in L. 12/2019: “<em>Si definisce «smart contract» un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Janssen A. U., Patti F. P., <em>Demistificare gli smart contracts</em>, in <em>Osservatorio del diritto civile e commerciale</em>, fasc. 1, gennaio 2020, p. 35.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> <em>E.g.</em> il cantante Snoop Dog sta creando un micro mondo denominato “<em>Snoopverse</em>” su The Sandbox e il calciatore Marco Verratti ha acquistato 25 isole su The Sandbox.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Su Horizon Worlds, videogioco di Meta accessibile con i visori Oculus, sarà possibile monetizzare oggetti virtuali creati dagli stessi utenti (<em>e.g.</em> abiti per gli <em>avatar</em>) o permettere l’accesso a una porzione di mondo creato direttamente dagli utenti (<em>Testing New Tools for Horizons Worlds Creators To Earn Money</em>, in <em>oculus.com</em>, 11 aprile 2022).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Cfr. Il gruppo alberghiero R Collection Hotels con la <em>start up</em> Takyon ha creato una piattaforma di <em>booking</em> decentralizzata che combina NFT e <em>blockchain</em> e ha venduto il primo NFT inclusivo di un soggiorno presso il Grand Hotel Victoria di Menaggio (CO) (<em>R Collection Hotel entra nel mondo del Metaverso. Il futuro è già qui</em>, in <em>excellencemagazine.luxury.it</em>, 28 febbraio 2022). Qatar Airways ha inoltre lanciato QVerse, esperienza virtuale che permette agli utenti del sito <em>www.qatarairways.com/QVerse</em> di navigare virtualmente alcune aree dell’Hamad International Airport e l’interno delle cabine degli aerei della compagnia.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Si tratta della possibilità di provare <em>online</em> tramite la realtà aumentata (AR) prodotti cosmetici e capi d’abbigliamento. Tale pratica potenzialmente permette di aumentare gli incassi e ridurre il numero di resi.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Simonetta B., <em>Metaverso, vendite immobiliari da mezzo miliardo. Entro fine 2022 raddoppieranno</em>, in <em>ilsole24ore.com</em>, 1° febbraio 2022. Le vendite sono aumentate esponenzialmente dopo il 28 ottobre 2021 quando la società del <em>social network</em> Facebook e di <em>app</em> come Instagram, WhatsApp, Messenger nonché dei visori di realtà virtuale Oculus Rift ha cambiato denominazione in Meta Platforms Inc. affermando che “<em>The metaverse is the next evolution of social connection. </em><em>Our company’s vision is to help bring the metaverse to life, so we are changing our name to reflect our commitment to this future</em>”. Cfr. Mark Zuckerberg, <em>Founder’s Letter, 2021</em>, in <em>about.fb.com</em>, 28 ottobre 2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Di Maio D., Rinaldi G., <em>Blockchain e la rivoluzione legale degli Smart Contracts</em>, in <em>dirittobancario.it</em>, 11 luglio 2016.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> <em>Cos'è la tecnologia blockchain?</em>, in <em>ibm.com</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Di Maio D., Rinaldi G., <em>Blockchain e la rivoluzione legale degli Smart Contracts</em>, in <em>dirittobancario.it</em>, 11 luglio 2016.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> <em>Blockchain in Real Estate</em>, in <em>consensys.net</em>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 04 May 2022 08:32:07 +0200</pubDate>
                        <title>La cybersecurity in Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-cybersecurity-in-italia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Minacce e attori in campo</strong><em>Conoscere le minacce alla sicurezza informatica. Prevenire attacchi e incidenti. Agire. Una guida alle imprese in cinque contributi sulla normativa italiana in materia di cybersecurity. In questo contributo, le principali minacce alla sicurezza informatica e gli attori in campo.</em>La materia della cybersecurity, prima relegata in normative settoriali, dal 2018 circa è al centro dell’intervento del legislatore europeo e italiano.L’aumento esponenziale degli attacchi informatici e l’acquisita consapevolezza della gravità delle loro conseguenze ai danni dello Stato, delle imprese e delle persone hanno impresso un’evidente accelerazione alla produzione normativa.Dal GDPR al codice europeo delle comunicazione elettroniche, dall’attuazione della Direttiva NIS al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, gli obblighi in materia di cybersecurity riguardano oramai una platea sempre più ampia di soggetti.Attraverso cinque contributi, di cui questo costituisce il primo, esploreremo contenuti e finalità della normativa italiana in materia di cybersecurity.Cominciamo, quindi, partendo dai dati.Secondo l’“<em>Enisa Threat Landscape 2021</em>”, pubblicato nel mese di ottobre dello scorso anno, delle nove categorie di minacce alla sicurezza informatica, nel 2021 è il&nbsp;<em>ransomware</em>&nbsp;ad averla fatta da padrone.Lo schema del&nbsp;<em>ransomware</em>&nbsp;è quello dell’estorsione: gli hacker criptano i dati di un’organizzazione e richiedono il pagamento di una somma di denaro (in genere in criptovaluta) per ripristinare l’accesso agli stessi. Talvolta, l’attacco non si limita alla criptazione dei dati ma consiste anche nell’esfiltrazione degli stessi a cui segue la minaccia di renderli pubblici in caso di mancato pagamento del riscatto.Un’altra categoria di minacce alla sicurezza informatica che non conosce battute d’arresto è quella legata alle email. Di queste, il&nbsp;<em>phishing</em>&nbsp;è la più nota. Nella sua versione più semplice, l’hacker, spacciandosi per un’altra persona, invia un’email alla vittima chiedendo di fornire informazioni quali numeri di carte di credito o password. La tecnica di phishing più sofisticata e che sta prendendo sempre più piede, almeno in Italia, è denominata BEC (<em>Business Email Compromise</em>). In genere, la BEC viene realizzata in questo modo: l’hacker sottrae le credenziali di accesso all’account email di un dipendente o di un dirigente di un’organizzazione mediante una normale azione di&nbsp;<em>phishing</em>; dopodiché, spacciandosi per un apicale chiede a un proprio dipendente di effettuare un pagamento su un certo conto corrente bancario o, spacciandosi per un fornitore, chiede al committente il pagamento dei compensi dovuti su coordinate bancarie diverse da quelle originariamente comunicate dal reale fornitore.In calo, rispetto al 2020, è invece il numero di attacchi dovuti a malware.Se queste sono le principali minacce alla sicurezza informatica per la generalità delle imprese, per i fornitori di reti pubbliche di comunicazioni e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico gli incidenti di sicurezza causati da azioni intenzionali esterne rappresentano una piccola percentuale.Il report annuale “<em>Telecom Security Incident 2020</em>”, rilasciato dall’Enisa nel mese di giugno dello scorso anno, mostra come del totale degli incidenti di sicurezza subiti da operatori di telecomunicazione il 61% è dovuto a guasti dei sistemi (per lo più, guasti hardware e bug dei software), il 26% a errori umani, il 9% a fenomeni naturali (come incendi, alluvioni, etc.) e solo il 4% ad attacchi informatici.Quando si verifica un incidente di sicurezza, si sa, c’è sempre una vittima.Potenzialmente, qualsiasi soggetto può essere vittima di un incidente di sicurezza.Come vedremo nel prosieguo alcuni soggetti sono però più coinvolti di altri o perché operano in settori industriali più esposti al rischio di attacchi informatici o perché prestano servizi essenziali il cui mancato funzionamento potrebbe persino mettere a repentaglio la sicurezza nazionale. In questa prospettiva, sempre secondo l’“<em>Enisa Threat Landscape 2021</em>”, i settori più colpiti risultano essere la pubblica amministrazione, il settore dei servizi digitali e quello farmaceutico e medicale.Quasi sempre a dare causa agli incidenti ci sono delle persone fisiche.Anche se – come abbiamo visto – non tutti gli incidenti di sicurezza sono il risultato di azioni intenzionali esterne, gli hacker rappresentano certamente – almeno nell’immaginario collettivo – i principali protagonisti di questo fenomeno.Si tratta di singoli individui o, il più delle volte, di gruppi organizzati che agiscono nell’interesse proprio o di terzi allo scopo di conseguire profitti o altre utilità illecite. In alcuni frangenti, l’azione degli hacker si inserisce in più complesse strategie geopolitiche di stati nazionali, che tollerano se non anche spalleggiano la loro attività criminale. Nell’ultimo anno, i gruppi di hacker più attivi, in termini sia di numero di attacchi che di entità delle richieste di riscatto, sono stati Conti e REvil.Sul fronte opposto, oltre alle forze di polizia e all’autorità giudiziaria, preposte alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni di criminalità informatica, sono diverse le autorità statali coinvolte a vario titolo nella gestione degli incidenti di sicurezza.Il Garante per la Protezione dei Dati Personali (il “<strong><em>Garante</em></strong>”) è l’autorità competente a ricevere le notifiche di violazione di dati personali. Ha poteri sanzionatori e ispettivi.L’Agenzia per Cybersicurezza Nazionale (l’“<strong><em>Agenzia</em></strong>”), istituita con Decreto Legge n. 82/2021, è l’autorità che, tra le altre cose, fornisce assistenza e supporto ai soggetti pubblici e privati nazionali, che erogano servizi essenziali, nella prevenzione e mitigazione degli incidenti, nonché ai fini del ripristino dei sistemi. All’Agenzia fanno capo il&nbsp;<em>Computer Security Incident Response Team</em>&nbsp;(“<strong><em>CSIRT</em></strong>”), il Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale per lo scrutinio tecnologico degli asset digitali strategici nazionali nonché il Centro Nazionale di Coordinamento per la cybersicurezza. Come il Garante, anche l’Agenzia ha poteri ispettivi e sanzionatori.In via transitoria e fino a che l’Agenzia non diverrà pienamente operativa, conserva le competenze già attribuite il Ministero dello Sviluppo Economico e, in particolare, la Direzione Generale per le Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica a cui fa capo l’Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione (“<strong><em>ISCTI</em></strong>”).Oltre al Ministero dello Sviluppo Economico, sono coinvolti nella gestione degli incidenti di sicurezza anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri e taluni suoi organi interni come il Comitato Interministeriale per la Cybersicurezza (“<strong><em>CIC</em></strong>”) e il Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica (“<strong><em>CISR</em></strong>”), il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (“<strong><em>DIS</em></strong>”) e gli ulteriori quattro Ministeri (oltre a Sviluppo Economico, anche Infrastrutture e Mobilità Sostenibile, Economia, Salute e Transizione Ecologica) che agiscono in qualità di autorità NIS.&nbsp;<strong>Il GDPR e le violazioni di dati personali</strong><em>Il secondo contributo sulla normativa italiana in materia di cybersecurity. In questo contributo, le violazioni di dati personali e gli obblighi previsti dal GDPR a carico di titolari e responsabili del trattamento.</em>L’art. 4, n. 12, del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il “GDPR”) definisce “violazione dei dati personali” come “la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati”.Le violazioni dei dati personali, quindi, possono essere classificate in:</p><ul> <li>violazioni della riservatezza, che comportano una divulgazione o un accesso non autorizzato o accidentale ai dati personali;</li> <li>violazioni della disponibilità, che comportano la perdita, l’accesso o la distruzione accidentali o non autorizzati dei dati personali; e</li> <li>violazioni dell’integrità, che comportano una modifica non autorizzata o accidentale dei dati personali.</li></ul><p>Due sono gli obblighi principali che il GDPR impone al titolare del trattamento in caso di violazione dei dati personali.Il primo, previsto dall’art. 33 (1) GDPR, è quello di notificare la violazione all’autorità di controllo competente; il secondo, previsto dal successivo art. 34 (1) GDPR, è quello di darne comunicazione agli interessati.La notifica all’autorità di controllo è sempre obbligatoria tranne nel caso in cui “sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche”.Esiste un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche quando la violazione è anche solo potenzialmente idonea a cagionare un danno, materiale o immateriale, all’interessato.Per quanto riguarda il tempo della notifica, essa deve essere effettuata “senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui [il titolare del trattamento] ne è venuto a conoscenza”, ovvero dal momento in cui è ragionevolmente certo che si è verificato un incidente di sicurezza che ha portato alla compromissione dei dati personali. In caso di notifica effettuata oltre le 72 ore, il titolare è tenuto a dare conto dei motivi del ritardo. Il responsabile del trattamento che venga a conoscenza della violazione, invece, è tenuto a informarne il titolare senza ingiustificato ritardo e quindi appena possibile.Quanto alla forma, ai contenuti e alle modalità di trasmissione della notifica all’autorità di controllo, è quest’ultima a stabilirne i requisiti, che possono anche andare al di là dei requisiti minimi richiesti dal GDPR.Nello specifico, dal 1° luglio 2021, la notifica al Garante può essere effettuata esclusivamente attraverso la procedura telematica resa disponibile nel portale dei servizi online dell’autorità medesima, e raggiungibile all’indirizzo&nbsp;<a href="https://servizi.gpdp.it/databreach/s/" target="_blank" rel="noreferrer">https://servizi.gpdp.it/databreach/s/</a>.A effettuare la notifica può essere direttamente il titolare, a mezzo di un legale rappresentante, ovvero un suo delegato, a cui dovrebbero essere conferiti mediante procura i poteri di agire nell’ambito della procedura in questione in nome e per conto del titolare.Al soggetto che effettua la notifica (la cui identità è accertata al momento dell’accesso al servizio tramite SPID, CIE o CNS ovvero al momento della sottoscrizione della notifica tramite firma digitale) viene richiesto di fornire un certo numero di informazioni. Le richieste di informazioni sono organizzate nelle seguenti sezioni:A) Dati del soggetto che effettua la notifica;B) Tipo di notifica;C) Titolare del trattamento;D) Dati di contatto per informazioni relative alla violazione;E) Ulteriori soggetti coinvolti nel trattamento;F) Informazioni sulla violazione;G) Probabili conseguenze della violazione;H) Misure adottate a seguito della violazione;I) Valutazione del rischio per gli interessati;L) Comunicazione della violazione agli interessati;M) Altre informazioni;N) Informazioni relative a violazioni transfrontaliere;O) Informazioni relative a violazioni che riguardano il trattamento effettuato da un titolare stabilito al di fuori dello Spazio Economico Europeo.Per quanto riguarda la comunicazione agli interessati, invece, essa è obbligatoria “quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche”. La soglia di rischio richiesta in relazione alla comunicazione è quindi più elevata rispetto a quella richiesta in relazione alla notifica; non tutte le violazioni notificate all’autorità di controllo, pertanto, devono essere comunicate agli interessati.Quanto ai tempi della comunicazione, essa deve essere effettuata “senza ingiustificato ritardo” ovvero il prima possibile.L’obiettivo principale di questo adempimento è di fornire agli interessati informazioni di dettaglio sulle misure che gli stessi possono adottare per proteggersi da eventuali conseguenze pregiudizievoli della violazione.Non sono previste modalità o formalità specifiche per effettuare la comunicazione.L’art. 34 (2) GDPR richiede unicamente che la comunicazione, oltre a individuare nome e dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (il c.d. Data Protection Officer o DPO) o altro punto di contatto, descriva, con un linguaggio semplice e chiaro, la natura della violazione dei dati personali, le probabili conseguenze della violazione e le misure adottate o di cui si propone l’adozione per rimediare alla violazione in questione.L’obbligo di comunicazione non sussiste, in ogni caso, quando:</p><ul> <li>il titolare del trattamento ha messo in atto, in relazione ai dati oggetto della violazione, misure tecniche e organizzative adeguate, in particolare quelle destinate a rendere i dati incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi (come la cifratura o tokenizzazione);</li> <li>subito dopo la violazione, il titolare ha adottato misure destinate a garantire che non sia più probabile che si concretizzi l’elevato rischio per i diritti e le libertà degli interessati (per es. il titolare ha prontamente agito contro il soggetto che ha avuto accesso non autorizzato ai dati prima che quest’ultimo fosse in grado di utilizzarli); ovvero quando</li> <li>contattare gli interessati richiederebbe uno sforzo sproporzionato (per es. i dati di contatto sono stati persi a causa della violazione); in quest’ultimo caso, si può procedere a una comunicazione pubblica o a una misura simile.</li></ul><p>Alla luce di quanto sopra, è evidente che la valutazione dell’esistenza di un rischio (o di un rischio elevato), non appena si viene a conoscenza di una violazione, è fondamentale per comprendere se procedere con la notifica al Garante e la comunicazione agli interessati oltre che, naturalmente, per adottare misure efficaci per contenere e risolvere la violazione.A questo riguardo, il WP29, con le sue “Linee guida sulla notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (WP250)”, successivamente fatte proprie dallo European Data Protection Board, elenca e descrive sette fattori di rischio da considerare, richiamando il documento di dicembre 2013 “<em>Recommendations for a methodology of the assessment of severity of personal data breaches</em>” adottato dall’Enisa, contenente una metodologia per la valutazione della gravità della violazione, quale utile strumento per la predisposizione da parte dei titolari del piano di intervento. Questi fattori includono:</p><ul> <li>tipo di violazione;</li> <li>natura, carattere “sensibile” e volume dei dati personali;</li> <li>facilità di identificazione delle persone fisiche;</li> <li>gravità delle conseguenze per le persone fisiche;</li> <li>caratteristiche particolari dell’interessato;</li> <li>caratteristiche particolari del titolare del trattamento;</li> <li>numero di persone fisiche interessate.</li></ul><p>A titolo esemplificativo, sulla base delle citate linee guida, un attacco informatico che ha reso indisponibili per un periodo di 30 ore le cartelle cliniche di un ospedale dovrà essere notificato al Garante e comunicato agli interessati, in quanto può verificarsi un rischio elevato per la salute e la tutela della vita privata dei pazienti.Una breve interruzione di corrente di alcuni minuti presso il&nbsp;<em>call center</em>&nbsp;di un titolare, che impedisce ai clienti di chiamare il titolare e accedere alle proprie registrazioni, non costituirebbe invece violazione soggetta né all’obbligo di notifica né all’obbligo di comunicazione.Vi è, inoltre, un ulteriore adempimento posto a carico del titolare del trattamento, in caso di violazione, e ciò a prescindere dal fatto che la stessa venga o meno notificata e comunicata all’autorità e agli interessati.Il titolare è, infatti, tenuto a documentare qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze ad essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Anche con riguardo a questa attività non sono previste specifiche modalità o formalità; nella prassi, le società si sono dotate di un registro delle violazioni che, appunto, viene completato con le informazioni in questione. Si tratta, evidentemente, di uno strumento che consente al titolare di dimostrare in ottica di&nbsp;<em>accountability</em>&nbsp;(e all’autorità di verificare) il rispetto della normativa applicabile.Segnaliamo che la disciplina appena descritta, introdotta e compiutamente regolata dal GDPR, trova ora applicazione, come da provvedimento del Garante del 30 luglio 2019, anche con riferimento agli obblighi di comunicazione delle violazioni di dati personali previsti a carico dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, dalla direttiva 2002/58/CE (c.d. direttiva e-Privacy) e dalla relativa normativa nazionale di attuazione (d.lgs. 69/2012, che ha a sua volta apportato specifiche modifiche, su questi temi, al d.lgs. 196/2003) nonché agli obblighi di comunicazione in materia di dossier sanitario, biometria, circolazione delle informazioni in ambito bancario e scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche.Infine, alcune informazioni di natura statistica.Per quanto riguarda le violazioni notificate al Garante, l’autorità ha registrato 1.443 casi nel 2019, e 1.387 nel 2020; nel 2018, invece, i casi erano solo 650 (cfr., rispettivamente, la relazione annuale del 2020 e del 2021).Dei circa 60 provvedimenti pubblicati dall’autorità su questi temi nell’ultimo anno (aprile 2021-gennaio 2022), la quasi totalità ha riguardato azioni accidentali interne (come episodi di erronea trasmissione/condivisione di dati a soggetti non autorizzati); i rimanenti casi, relativi ad azioni intenzionali esterne, hanno riguardato attacchi&nbsp;<em>ransomware.</em>Quanto alla tipologia di sanzioni applicate, l’autorità ha rivolto ai soggetti coinvolti ammonimenti o comminato sanzioni amministrative pecuniarie.Tra le sanzioni più alte, il Garante ha sanzionato un istituto di credito per l’importo di euro 1.650.000, non per violazioni specifiche degli artt. 33 e 34 del GDPR, ma per non aver adottato misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, circostanza emersa, appunto, nel corso dell’attività istruttoria svolta dall’autorità.&nbsp;</p><p class="titolo-news"><strong>Il codice delle comunicazioni elettroniche e gli obblighi a carico dei fornitori di reti pubbliche di comunicazioni e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico</strong></p><em>Il terzo contributo sulla normativa italiana in materia di cybersecurity. In questo contributo, gli obblighi previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche a carico dei fornitori di reti pubbliche di comunicazioni e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativi alle misure di sicurezza da adottare e alla comunicazione degli incidenti rilevanti.</em>Per talune imprese, esistono obblighi in materia di sicurezza informatica che si aggiungono a quelli a cui sono soggette ai sensi del GDPR.È il caso, ad esempio, delle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Tra queste sono compresi gli operatori di telecomunicazione, i fornitori di servizi di messaggistica e chiamate via Internet e i fornitori di altri servizi di comunicazione via Internet.Gli obblighi a carico dei fornitori di reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono due.Il primo è quello di adottare le misure – di natura tecnica e organizzativa – individuate dall’Agenzia per gestire i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (ad esempio, il ricorso a tecniche crittografiche).L’Agenzia può peraltro impartire ai fornitori di reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico istruzioni vincolanti per porre rimedio a un incidente ovvero per evitare che si verifichi nel caso in cui sia stata rilevata una minaccia significativa.Ad oggi, l’Agenzia non ha ancora provveduto a individuare le misure di cui sopra. Pertanto, deve ancora farsi riferimento alle misure individuate dall’art. 4 del Decreto 12 dicembre 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico in relazione agli asset critici.Tra le misure individuate dal Decreto figurano, in particolare:<ul> <li>la definizione e l’aggiornamento nel tempo di politiche di sicurezza, approvate dalla Direzione aziendale;</li> <li>l’individuazione dei principali rischi per la sicurezza e l’integrità di reti e servizi e la definizione delle modalità di gestione degli stessi;</li> <li>la definizione di ruoli e l’attribuzione di responsabilità al personale, di cui deve essere assicurata la reperibilità in caso di incidenti di sicurezza;</li> <li>la definizione (e la verifica del rispetto) dei requisiti che i servizi e i prodotti forniti da terzi devono rispettare e la definizione delle modalità di gestione degli incidenti di sicurezza relativi a terze parti o da esse causati che si ripercuotono sulla rete o sul servizio erogato;</li> <li>l’erogazione di corsi di formazione al personale, la rotazione del personale che ricopre ruoli di responsabilità e la definizione di procedure di intervento per violazioni delle politiche di sicurezza;</li> <li>l’adozione di misure di sicurezza fisica e logica (ad esempio, procedure per l’assegnazione e la revoca dei diritti di accesso; meccanismi di autenticazione calibrati sulla base del tipo di accesso; meccanismi di protezione da accessi fisici non autorizzati o da eventi imprevisti; monitoraggio e registrazione degli accessi, etc.);</li> <li>l’implementazione di sistemi di protezione e di rilevamento di malware e l’adozione di misure atte a scongiurare la manomissione o l’alterazione del software impiegato nella rete e nei sistemi informativi, oltre che la divulgazione di dati critici sulla sicurezza, quali password e chiavi private;</li> <li>l’adozione (e la verifica del rispetto) di procedure operative relative al funzionamento dei sistemi critici e la predisposizione e aggiornamento nel tempo di un database delle configurazioni dei sistemi per eventuali ripristini delle stesse nonché di un inventario degli asset critici;</li> <li>l’assegnazione di una struttura tecnica con adeguata competenza e disponibilità alla gestione degli incidenti di sicurezza nonché l’adozione di procedure per il rilevamento, la gestione e la risoluzione degli incidenti;</li> <li>la predisposizione di un piano di emergenza e l’adozione di procedure di disaster recovery;</li> <li>l’esecuzione periodica di test, controlli e altre attività di monitoraggio.</li></ul><p>Il secondo obbligo è quello di comunicare all’Agenzia e al CSIRT gli incidenti di sicurezza che sono da considerarsi significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti e dei servizi.L’individuazione degli incidenti di sicurezza significativi è rimessa all’Agenzia, limitandosi la legge a indicare i parametri che l’Agenzia deve considerare ai fini della loro individuazione, e cioè:a) il numero di utenti interessati dall’incidente di sicurezza;b) la durata dell’incidente di sicurezza;c) la diffusione geografica della zona interessata dall’incidente di sicurezza;d) la misura in cui è colpito il funzionamento della rete o del servizio;e) la portata dell’incidenza sulle attività economiche e sociali.In attesa che l’Agenzia provveda alla loro individuazione, trovano applicazione i criteri definiti dall’art. 5 del Decreto 12 dicembre 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico per cui un incidente di sicurezza – da intendersi come “una violazione della sicurezza o perdita dell’integrità che determina un malfunzionamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica” – è significativo quando:a) ha durata superiore ad un’ora e la percentuale degli utenti colpiti è superiore al quindici per cento del totale degli utenti nazionali del servizio interessato;b) ha durata superiore a due ore e la percentuale degli utenti colpiti è superiore al dieci per cento del totale degli utenti nazionali del servizio interessato;c) ha durata superiore a quattro ore e la percentuale degli utenti colpiti è superiore al cinque per cento del totale degli utenti nazionali del servizio interessato;d) ha durata superiore a sei ore e la percentuale degli utenti colpiti è superiore al due per cento del totale degli utenti nazionali del servizio interessato;e) ha durata superiore ad otto ore e la percentuale degli utenti colpiti è superiore all’uno per cento del totale degli utenti nazionali del servizio interessato.Nelle more del trasferimento di funzioni in materia di cybersicurezza dal Ministero dello Sviluppo Economico all’Agenzia, la comunicazione deve essere effettuata al CSIRT e all’ISCTI.Il termine per la comunicazione è di 24 ore dalla rilevazione dell’incidente. La comunicazione effettuata nel termine di 24 ore deve almeno contenere informazioni circa:a) il servizio interessato;b) la durata dell’incidente qualora concluso, ovvero la stima della conclusione se ancora in corso;c) l’impatto stimato sull’utenza del servizio interessato in termini percentuali rispetto alla base di utenti nazionale per il medesimo servizio.Entro 5 giorni dalla comunicazione, deve poi essere trasmesso un rapporto recante:a) una descrizione dell’incidente;b) la causa dell’incidente quale, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, errore umano, guasto, fenomeno naturale, azioni malevoli, guasti causati da terze parti;c) le conseguenze sul servizio fornito;d) le infrastrutture e i sistemi colpiti;e) l’impatto sulle interconnessioni a livello nazionale;f) le azioni di risposta per mitigare l’impatto dell’incidente;g) le azioni per ridurre la probabilità del ripetersi dell’incidente o di incidenti simili.Per verificare gli obblighi appena descritti, l’Agenzia può richiedere ai fornitori di reti e servizi ogni e qualsiasi informazione necessaria per valutare la sicurezza delle reti e dei servizi (in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza) nonché effettuare, direttamente o per il tramite di un terzo incaricato, verifiche e ispezioni.Le sanzioni, in caso di violazione degli obblighi descritti sopra, sono piuttosto elevate.L’inosservanza delle misure di sicurezza è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000 e la mancata comunicazione degli incidenti di sicurezza significativi con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300.000 ad euro 1.800.000. Infine, per la mancata fornitura delle informazioni necessarie per valutare la sicurezza è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200.000 a euro 1.000.000.Le sanzioni possono, in ogni caso, essere ridotte fino ad un terzo, tenuto conto della minima entità della violazione; dell’opera svolta dall’agente per l’eventuale eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e delle dimensioni economiche dell’operatore.&nbsp;</p><p class="titolo-news"><strong>La Direttiva NIS e gli obblighi a carico degli operatori di servizi essenziali e dei fornitori di servizi digitali</strong></p><em>Il quarto contributo sulla normativa italiana in materia di cybersecurity. In questo contributo, gli obblighi previsti dalla Direttiva NIS sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi a carico degli operatori di servizi essenziali e dei fornitori di servizi digitali.</em>&nbsp;La Direttiva (UE) 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (la “<strong><em>Direttiva NIS</em></strong>”), recepita in Italia ad opera del d.lgs. n. 65/2018, stabilisce misure volte a conseguire un livello elevato in termini di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi utilizzati dagli operatori di servizi essenziali (“<strong><em>OSE</em></strong>”) e dai fornitori di servizi digitali (“<strong><em>FSD</em></strong>”).Gli OSE sono i soggetti che forniscono un servizio essenziale per il mantenimento di attività sociali e/o economiche fondamentali nei settori dell’energia, dei trasporti, bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari, sanitario, della fornitura e distribuzione di acqua potabile e delle infrastrutture digitali. Essi sono individuati, con propri provvedimenti, dalle autorità NIS. L’elenco recante i nominativi degli OSE è tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico ed è aggiornato a cadenza biennale.Tra gli FSD rientrano invece le imprese che forniscono servizi digitali di e-commerce, cloud computing e motori di ricerca, con stabilimento principale, sede sociale o rappresentante designato sul territorio nazionale.Ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 65/2018, gli OSE sono tenuti a:a) adottare misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi posti alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi che utilizzano nelle loro operazioni;b) adottare misure adeguate per prevenire e minimizzare l’impatto di incidenti a carico della sicurezza della rete e dei sistemi informativi utilizzati per la fornitura dei servizi essenziali, al fine di assicurare la continuita’ di tali servizi;c) notificare al CSIRT gli incidenti aventi un impatto rilevante sulla continuità dei servizi essenziali forniti.Analoghi obblighi sono previsti dall’art. 14 del d.lgs. n. 65/2018 a carico dei FSD che devono:a) identificare e adottare misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi relativi alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi che utilizzano nel contesto dell’offerta dei servizi all’interno dell’Unione Europea;b) adottare misure per prevenire e minimizzare l’impatto di incidenti a carico della sicurezza della rete e dei sistemi informativi del fornitore di servizi digitali sui servizi offerti all’interno dell’Unione europea, al fine di assicurare la continuità di tali servizi;c) notificare al CSIRT gli incidenti aventi un impatto rilevante sulla fornitura di un servizio che essi offrono all’interno dell’Unione Europea.Le notifiche degli incidenti rilevanti devono essere effettuate “senza ingiustificato ritardo”, secondo le modalità definite dal CSIRT ed eventualmente da ciascuna autorità NIS di settore con proprie linee guida.È ammessa inoltre la possibilità per coloro che non rientrano nella definizione di OSE né in quella di FSD di effettuare la notifica su base volontaria secondo le modalità previste dall’art. 17 del d.lgs. n. 65/2018.Sia gli OSE che gli FSD sono infine tenuti a fornire le informazioni necessarie per valutare la sicurezza della loro rete e dei loro sitemi informativi e a porre rimedio ad ogni mancato adempimento o carenza rilevata.A vigilare sull’applicazione della Direttiva NIS è l’Agenzia (nella cui struttura – come detto – è inserito il CSIRT), designata dall’art. 7 del d.lgs. n. 65/2018 quale autorità nazionale competente NIS e punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Sono invece designate quali autorità di settore (che collaborano con l’autorià nazionale competente NIS).a) il Ministero dello sviluppo economico per il settore infrastrutture digitali, sottosettori IXP, DNS, TLD, nonché per i servizi digitali;b) il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per il settore trasporti, sottosettori aereo, ferroviario, per vie d’acqua e su strada;c) il Ministero dell’economia e delle finanze, per il settore bancario e per il settore infrastrutture dei mercati finanziari;d) il Ministero della salute, per l’attività di assistenza sanitaria prestata dagli operatori dipendenti o incaricati dal medesimo Ministero o convenzionati con lo stesso, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle Autorità sanitarie territorialmente competenti, per le attività di assistenza sanitaria prestata dagli operatori autorizzati e accreditati&nbsp;dalle Regioni&nbsp;o dalle Province autonome negli ambiti territoriali di rispettiva competenza;e) il Ministero della transizione ecologica per il settore energia, sottosettori energia elettrica, gas e petrolio;f) il Ministero della transizione ecologica e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle Autorità territorialmente competenti, in merito al settore fornitura e distribuzione di acqua potabile.In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla Direttiva NIS sono previste sanzioni amministrative fino a euro 150.000 che sono irrogate dall’autorità nazionale competente NIS.Segnaliamo che alla luce di alcune criticità emerse in questi primi anni di attuazione della Direttiva NIS, la Commissione Europea ha presentato una&nbsp;proposta di revisione della stessa (denominata Direttiva NIS 2), la quale prevede tra le altre cose: notifiche degli incidenti con impatto rilevante entro il termine di 24 ore; estensione dell’ambito soggettivo di applicazione a produttori di dispositivi medici, operatori della gestione dei rifiuti e gestori di servizi postali; OSE identificati direttamente dalla Direttiva e non dagli Stati membri; sanzioni decise dagli Stati membri maggiorate però fino ad un massimo di 10 milioni di euro o al 2% del fatturato totale annuo globale dell’impresa interessata.&nbsp;<strong>Il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica</strong><em>Il quinto e ultimo contributo sulla normativa italiana in materia di cybersecurity. In questo contributo, il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e gli obblighi previsti a carico dei soggetti inclusi del perimetro relativi alla notifica degli incidenti e all’affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT.</em>&nbsp;Il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica è stato istituito a opera dell’art. 1 (1) del Decreto Legge n. 105/2019 “<em>al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l’esercizio di funzioni essenziali dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale</em>”.Il Decreto Legge in questione demanda a successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire:a) i criteri e le modalità per l’individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro nazionale di sicurezza cibernetica e le regole che disciplinano gli obblighi derivanti dall’appartenenza al perimetro di sicurezza nazionale;b) le procedure di notifica degli incidenti verificatisi su reti, sistemi informativi e sistemi informatici inclusi nel perimetro e le relative misure di sicurezza;c) le procedure, le modalità e i termini ai quali devono attenersi le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali, pubblici e privati, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che intendano procedere all’affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l’espletamento dei servizi informatici individuati nell’elenco trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dello Sviluppo Economico.Il Decreto Legge individua poi i compiti del Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (“<strong><em>CVCN</em></strong>”), con riferimento all’approvvigionamento di prodotti, processi, servizi di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) e associate infrastrutture – qualora destinati a reti, sistemi informativi, sistemi informatici ricompresi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Al CVCN è affidato il compito di assicurare la sicurezza (e l’assenza di vulnerabilità) di prodotti,&nbsp;<em>hardware</em>,&nbsp;<em>software</em>, destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e servizi informatici dei soggetti inclusi nel perimetro.Venendo ora all’esame dei decreti attuativi, il DPCM 30 luglio 2020, n. 131 (c.d. “<strong><em>DPCM 1</em></strong>”) ha dettato criteri e modalità procedurali per l’individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro nazionale di sicurezza cibernetica e definito i criteri per la predisposizione e l’aggiornamento dell’elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di rispettiva pertinenza.I soggetti inclusi nel perimetro sono individuati dall’art. 2 del DPCM 1 che distingue tra i soggetti che esercitano “funzioni essenziali” dello Stato e i soggetti che esercitano “servizi essenziali” per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato.Nella prima categoria rientrano tutti quei soggetti a cui l’ordinamento attribuisce compiti volti ad assicurare la continuità dell’azione di Governo e degli organi costituzionali, la sicurezza interna ed esterna e la difesa dello Stato, le relazioni internazionali, la sicurezza e l’ordine pubblico, l’amministrazione della giustizia e la funzionalità dei sistemi economico e finanziario e dei trasporti.Nella seconda categoria, invece, rientrano quei soggetti (pubblici o privati) che svolgono: attività strumentali all’esercizio di funzioni essenziali dello Stato; attività necessarie per l’esercizio e il godimento dei diritti fondamentali; attività necessarie per la continuità degli approvvigionamenti e l’efficienza delle infrastrutture e della logistica: attività di ricerca e attività relative alle realtà produttive nel campo dell’alta tecnologia e in ogni altro settore, ove presentino rilievo economico e sociale, anche ai fini della garanzia dell’autonomia strategica nazionale, della competitività e dello sviluppo del sistema economico nazionale.Il successivo art. 3 definisce i settori di attività inclusi nel perimetro: in via prioritaria vi rientrano i soggetti operanti nel settore governativo, concernente le attività delle amministrazioni CISR (Comitato Interministeriale per la sicurezza della Repubblica); sono altresì inclusi ulteriori soggetti operanti nelle attività inerenti l’interno, la difesa, lo spazio e aerospazio, l’energia, le telecomunicazioni, l’economia e la finanza, i trasporti, i servizi digitali, le tecnologie critiche, gli enti previdenziali/lavoro.L’elencazione dei soggetti inclusi nel perimetro è contenuta in un atto amministrativo, adottato su proposta del CISR dal Presidente del Consiglio dei ministri.Il DPCM 14 aprile 2021, n. 81 (c.d. “<strong><em>DPCM 2</em></strong>”) definisce, invece, le modalità per la notifica degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici afferenti al perimetro nazionale di sicurezza cibernetica.In particolare, l’art. 2 del DPCM 2 prevede l’obbligo, per i soggetti inclusi nel perimetro, di notificare gli incidenti di sicurezza aventi impatto sui beni ICT di rispettiva pertinenza.La tassonomia degli incidenti è fornita dalle Tabelle 1 e 2 dell’allegato “A” al DPCM 2, che classificano gli eventi sulla base della loro gravità. Gli incidenti meno gravi sono elencati nella Tabella 1, e sono classificabili nelle seguenti categorie: i) infezione; ii) guasto; iii) installazione; iv) movimenti laterali; v) azioni sugli obiettivi, compresi i casi di esfiltrazione non autorizzata di dati. I casi più gravi sono invece individuati dalla Tabella 2, che individua le seguenti categorie: i) “azioni sugli obiettivi”, che ricomprendono i casi di inibizione delle funzioni di risposta, compromissione dei processi di controllo e disservizio intenzionale; ii) “disservizio”, che ricomprende i casi di violazione del livello di servizio atteso, definito dal soggetto incluso nel perimetro di sicurezza cibernetica ai sensi di quanto previsto nelle misure di sicurezza di cui all’allegato B, specie in termini di disponibilità del bene ICT, nonché i casi di violazione di dati corrotti o esecuzione di operazioni corrotte tramite il bene ICT e divulgazione non autorizzata di dati digitali relativi ai beni ICT.La distinzione è funzionale alla diversa tempistica definita dal DPCM 2 per adempiere all’obbligo di notifica: gli incidenti indicati nella Tabella 1 devono essere notificati allo CSIRT entro sei ore, gli incidenti più gravi – indicati nella Tabella 2 – devono invece essere notificati entro il termine di un’ora, con decorrenza dal momento in cui i soggetti inclusi nel Perimetro ne siano venuti a conoscenza, anche mediante attività di monitoraggio, test e controllo.La notifica al CSIRT avviene tramite appositi canali di comunicazione, secondo modalità rese disponibili sul sito&nbsp;<em>web</em>&nbsp;del CSIRT. Su richiesta specifica del CSIRT, il soggetto incluso nel perimetro provvede ad effettuare un aggiornamento della notifica, entro sei ore dalla richiesta.Una volta definiti i piani di attuazione delle attività per il ripristino dei beni ICT impattati dall’incidente oggetto di notifica, il soggetto incluso nel perimetro che ha proceduto ad effettuare la notifica deve darne comunicazione tempestiva allo CSIRT e trasmette, su richiesta dello CSIRT ed entro trenta giorni, una relazione tecnica che illustra gli elementi significativi dell’incidente, tra cui le conseguenze dell’impatto sui beni ICT derivanti dall’incidente e le azioni intraprese per porvi rimedio, salvo che l’autorità giudiziaria procedente abbia previamente comunicato la sussistenza di specifiche esigenze di segretezza investigativa.I soggetti inclusi nel perimetro possono anche notificare, su base volontaria, gli incidenti relativi ai beni ICT non indicati nelle tabelle di cui all’Allegato A o gli incidenti indicati in dette tabelle ma relativi a reti e sistemi non ICT.L’organo deputato alla gestione delle notifiche ricevute dallo CSIRT è il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) che provvede a trasmetterle alle autorità competenti (all’organo del Ministero dell’Interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione; alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, nel caso in cui le notifiche provengano da un soggetto pubblico; al Ministero dello sviluppo economico, qualora le notifiche provengano da un soggetto privato; alla competente Autorità NIS se la notifica è effettuata da soggetti rientranti nel perimetro applicativo della normativa NIS).Il DPCM 2 individua altresì le misure di sicurezza che i soggetti inclusi nel perimetro sono tenuti ad adottare rispetto ai beni e servizi ICT di pertinenza.Le misure sono elencate nell’Allegato B al DPCM 2, in corrispondenza alle categorie individuate dal Decreto Legge n. 105/2019, e devono essere attuate secondo una tempistica specifica. Ad ogni aggiornamento dell’elenco di beni ICT, i soggetti inclusi nel perimetro dovranno adeguare le misure di sicurezza, con le stesse tempistiche previste per la prima adozione.Da ultimo, il terzo decreto attuativo del Decreto Legge che istituisce il perimetro di sicurezza è il DPCM 15 giugno 2021 (in G.U. n. 198 del 19 agosto 2021) – c.d. DPCM 3 – che, insieme al DPR 5 febbraio 2021, n. 54, individua le categorie di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e le modalità e procedure relative al funzionamento del CVCN.In particolare, il DPCM in esame opera una definizione delle procedure, delle modalità e dei termini ai quali devono attenersi le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali, pubblici e privati, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che intendano procedere all’affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT, destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l’espletamento dei servizi informatici individuati nell’elenco trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico.Di particolare rilievo è l’obbligo, per i soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza cibernetica, di dare comunicazione al CVCN dell’intenzione di avviare le procedure di&nbsp;<em>procurement</em>&nbsp;in relazione ai suddetti beni, sistemi e servizi ICT.Il DPCM 3 individua, sulla base dei criteri tecnici di cui all’articolo 13 del DPR 54/2021, quattro categorie di beni, sistemi e servizi ICT oggetto di preventiva valutazione da parte del CVCN, ovvero: (i) componenti&nbsp;<em>hardware e software</em>&nbsp;che svolgono funzionalità e servizi di rete di telecomunicazione (accesso, trasporto, commutazione); (ii) componenti&nbsp;<em>hardware e software</em>&nbsp;che svolgono funzionalità per la sicurezza di reti di telecomunicazione e dei dati da esse trattati; (iii) componenti&nbsp;<em>hardware e software</em>&nbsp;per acquisizione dati, monitoraggio, supervisione, controllo, attuazione e automazione di reti di telecomunicazione e sistemi industriali e infrastrutturali; (iv) applicativi&nbsp;<em>software</em>&nbsp;per l’implementazione di meccanismi di sicurezza.Lo stesso DPCM prevede che le categorie individuate siano aggiornate con cadenza almeno annuale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avuto riguardo all’innovazione tecnologica e alla modifica dei criteri tecnici.&nbsp;<em>I<i>l contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:paolo.gallarati@advant-nctm.com">Paolo Gallarati</a>, <a href="mailto:giulio.uras@advant-nctm.com">Giulio Uras</a>, <a href="mailto:virginia.paparozzi@advant-nctm.com">Virginia Paparozzi</a>, <a href="mailto:marco.cappa@advant-nctm.com">Marco Cappa</a> e <a href="mailto:cecilia.moioli@advant-nctm.com">Cecilia Moioli</a></i></em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 03 May 2022 09:22:08 +0200</pubDate>
                        <title>Decreto Energia: Misure per il contenimento dei prezzi e la semplificazione dei procedimenti autorizzativi nel campo delle energie rinnovabili</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>D.L. n. 17/2022 (c.d. Decreto Energia)</p><p><i><strong><u>Cos’è successo</u></strong></i></p><p>Il Decreto Legge n. 17/2022, conosciuto come Decreto Energia, contiene diverse misure per contenere l'aumento dei prezzi dell'energia e del gas naturale.</p><p>Di seguito, si riporta una sintesi delle principali disposizioni:</p><ol><li><i>Misure per il contenimento dei prezzi dell'energia e del gas naturale:</i></li><li>Oneri di sistema: L'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) è incaricata di annullare le tariffe relative agli oneri generali di sistema per il secondo trimestre del 2022 per le utenze domestiche e non domestiche con potenza fino a 16,5 kW, nonché per usi specifici come l'illuminazione pubblica e la ricarica di veicoli elettrici accessibili al pubblico. Inoltre, le tariffe per il settore del gas saranno ridotte complessivamente di 250 milioni di euro per lo stesso trimestre.</li><li>IVA sul gas metano: L'aliquota IVA per il gas metano utilizzato per usi civili e industriali viene ridotta al 5% per i mesi di aprile, maggio e giugno.</li><li>Credito d'imposta per imprese energivore e a forte consumo di gas naturale: Le imprese definite "energivore" e le imprese con un aumento dei costi energetici del 30% rispetto al primo trimestre del 2019 possono beneficiare di un credito d'imposta pari al 20% delle spese sostenute per l'energia elettrica utilizzata nel secondo trimestre del 2022. Lo stesso credito d'imposta si applica alle imprese che hanno subito un aumento del prezzo del gas naturale superiore al 30% rispetto al prezzo medio del secondo trimestre del 2019, purché operino in settori specifici e abbiano un consumo energetico significativo.</li><li><i>Misure di semplificazione:</i></li><li>Impianti su edifici e piccoli impianti: la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici non richiede più un atto di assenso, a meno che l'edificio si trovi in aree vincolate. Inoltre, per gli impianti con una potenza compresa tra 50 kW e 200 kW, è possibile presentare una semplice comunicazione di inizio lavori.</li><li>Impianti agrovoltaici e su aree agricole: gli impianti fotovoltaici che occupano una superficie non superiore al 10% dell'area destinata all'attività agricola possono accedere agli incentivi. Questa limitazione si applica anche a tutti gli impianti fotovoltaici su aree agricole. Inoltre, il parere in materia paesaggistica non è vincolante se rilasciato nell'ambito della valutazione di impatto ambientale per gli impianti a fonti energetiche rinnovabili su aree idonee.</li><li>Demanio militare e impianti a fonti energetiche rinnovabili (FER): il Ministero della Difesa può concedere in locazione beni del demanio per la realizzazione di impianti FER o usufruirne direttamente, rispettando le norme vigenti. Gli enti militari territoriali possono partecipare alle comunità energetiche rinnovabili.</li></ol><p>Queste sono solo alcune delle disposizioni presenti nel Decreto Energia, ma forniscono una panoramica generale delle misure adottate per il contenimento dei prezzi dell'energia e del gas naturale e per semplificare le procedure legate agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.</p><p><i><strong><u>Perché è importante</u></strong></i></p><p>Il Decreto Energia è importante perché mira ad affrontare alcune problematiche cruciali nel settore dell'energia e del gas naturale, offrendo soluzioni e misure concrete. Ecco alcuni motivi per cui le disposizioni del Decreto sono rilevanti:</p><ol><li>Contenimento dei prezzi dell'energia e del gas: il Decreto prevede misure volte a ridurre gli oneri di sistema e l'aliquota IVA sul gas metano. Queste azioni mirano a contrastare l'aumento dei prezzi dell'energia e del gas, che può avere un impatto significativo sulle famiglie, sulle imprese e sull'economia nel suo complesso.</li><li>Sostegno alle imprese: il Decreto fornisce incentivi alle imprese energivore e a forte consumo di gas naturale, che potrebbero essere particolarmente colpite dagli aumenti dei costi energetici. Il credito d'imposta sulle spese energetiche sostenute nel secondo trimestre del 2022 può alleviare la pressione finanziaria su queste imprese, consentendo loro di mantenere la competitività e la sostenibilità delle attività produttive.</li><li>Promozione delle energie rinnovabili: le misure di semplificazione previste nel Decreto favoriscono la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici, consentendo una maggiore diffusione delle fonti energetiche rinnovabili. Inoltre, l'accesso agli incentivi per gli impianti agrovoltaici e l'utilizzo di beni del demanio militare per gli impianti a fonti energetiche rinnovabili favoriscono lo sviluppo di progetti sostenibili e contribuiscono alla transizione verso un sistema energetico più pulito.</li><li>Semplificazione delle procedure: le misure di semplificazione del Decreto riducono la burocrazia e semplificano le procedure per l'installazione degli impianti energetici. Ciò favorisce una maggiore efficienza nell'implementazione di progetti e riduce gli oneri amministrativi per gli operatori del settore.</li></ol><p>In sintesi, il Decreto Energia si propone di affrontare sfide cruciali nel settore energetico, promuovendo la sostenibilità, il contenimento dei prezzi e la semplificazione delle procedure. Queste misure mirano a garantire un accesso equo all'energia, sostenere l'economia e favorire la transizione verso fonti energetiche più pulite e rinnovabili.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
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                                <category>Energivori</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
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                        <pubDate>Sun, 01 May 2022 09:13:29 +0200</pubDate>
                        <title>Decisione del TAR Abruzzo: l&#039;importanza di una valutazione accurata degli impatti ambientali e della comunicazione nei processi VIA</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decisione-del-tar-abruzzo-limportanza-di-una-valutazione-accurata-degli-impatti-ambientali-e-della-comunicazione-nei-processi-via</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><u>Riferimenti idonei ad identificare la normativa o la sentenza da commentarsi</u></strong>: Sentenza TAR Abruzzo del 12 aprile 2022, n. 127</p><p><i><strong><u>Cos’è successo</u></strong></i></p><p>La società ricorrente aveva progettato la realizzazione di un impianto fotovoltaico su un terreno precedentemente utilizzato come cava nella Regione Abruzzo. Al fine di valutare l'impatto ambientale del progetto, la società ha sottoposto il progetto alla valutazione di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA), coinvolgendo il Servizio Valutazioni ambientali e il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Abruzzo (CCR-VIA), ricevendo un provvedimento negativo.</p><p>La società ha deciso di impugnare sia la nota emessa dal CCR-VIA sia il giudizio allegato alla nota, insieme ad altri atti correlati, tra cui il parere espresso dalla Provincia di Teramo e il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale. La ricorrente ha contestato vari motivi, tra cui la distorsione dei fatti e della documentazione relativi all'area e allo studio preliminare ambientale, nonché l'applicazione errata di norme riguardanti il procedimento di screening VIA.</p><p>Inoltre, la società ha sostenuto che il CCR-VIA abbia adottato provvedimenti privi di ragionevolezza, logicità, chiarezza espositiva e chiarezza nei presupposti, violando principi come la proporzionalità, il buon andamento dell'amministrazione e il principio di precauzione comunitario. Un altro motivo di impugnazione riguardava il mancato rispetto dell'art. 10-bis della legge 241/1990, che prevede la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.</p><p>Il TAR Abruzzo ha dichiarato fondati i primi tre motivi di ricorso, che sono stati valutati congiuntamente, e ha assorbito il quarto motivo, che evidenziava un vizio formale nel procedimento. Il tribunale ha ribadito il ruolo del processo di valutazione di assoggettabilità a VIA nel valutare gli effetti dell'attività sull'ambiente, garantendo al contempo una certa celerità. Tuttavia, ha ritenuto che i criteri seguiti dal CCR-VIA non fossero conformi alle disposizioni normative di riferimento.</p><p>Il giudice amministrativo ha analizzato le problematiche sollevate dalla ricorrente e ha riconosciuto la mancanza di giustificazione, l'automatismo formale e un grado di approssimazione inadeguato nelle argomentazioni del CCR-VIA. Questo comportamento amministrativo è stato considerato contrario alle disposizioni dell'art. 19 del Codice dell'Ambiente, nonché ai principi generali del diritto amministrativo sollevati dalla ricorrente. Di conseguenza, il TAR ha annullato i provvedimenti.</p><p><i><strong><u>Perché è importante</u></strong></i></p><p>La decisione del TAR Abruzzo ha evidenziato un approccio inadeguato nella valutazione degli impatti ambientali di un progetto, rispetto a quanto presentato nello studio preliminare ambientale. In particolare, si è notato che la considerazione dell'area come "agricola di pregio" è stata basata su valutazioni approssimative e astratte, senza un'analisi approfondita dei documenti presentati o una verifica concreta delle caratteristiche dell'area. Il giudice amministrativo ha evidenziato che l'area era stata utilizzata come cava di argilla per trent'anni, rendendo i terreni infertili dal punto di vista agricolo e privi delle supposte qualità pregiate.</p><p>Inoltre, è stata criticata la presunta interferenza dei pannelli fotovoltaici con la fascia di rispetto del fiume e il ciclo vitale degli uccelli selvatici, senza fornire una motivazione adeguata, violando così le disposizioni dell'art. 19 del Codice dell'Ambiente e i principi di buona amministrazione.</p><p>La decisione del TAR Abruzzo solleva alcune considerazioni importanti per il mercato energetico. Innanzitutto, sottolinea che la valutazione ambientale tramite lo Screening VIA, pur essendo volta a garantire rapidità, non deve condurre all'approssimazione, in quanto ciò sarebbe contrario ai principi di buon governo e alla libertà di iniziativa economica privata, gravando ingiustamente sulle imprese. Inoltre, si evidenzia l'importanza di una valutazione specifica e concreta del sito interessato per la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile in un'area agricola di pregio, al fine di giungere a una valutazione completa dell'impatto ambientale del progetto.</p><p>Infine, si solleva l'importanza della comunicazione dei motivi ostativi da parte dell'autorità competente in un procedimento amministrativo, consentendo così all'istante di integrare la richiesta con documentazione più approfondita. Il TAR ha sostenuto che la mancanza di documentazione non può essere considerata di per sé un "ulteriore impatto significativo" e dovrebbe essere seguita da una richiesta di integrazione documentale prima di giungere a una valutazione completa dell'assoggettabilità del progetto alla VIA. Questo sottolinea il principio generale che richiede all'autorità competente di comunicare tutti i motivi che ostacolano l'accettazione dell'istanza presentata, consentendo un giudizio completo ed efficace.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 28 Apr 2022 09:21:56 +0200</pubDate>
                        <title>In vista l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza con ulteriori modificazioni, in attuazione della direttiva (UE) n. 2019/1023</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/in-vista-lentrata-in-vigore-del-codice-della-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza-con-ulte-riori-modificazioni-in-attuazione-della-direttiva-ue-n-2019-1023</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>L’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (“CCII” o “Codice”) è rinviata di due mesi, dal 16 maggio al 15 luglio 2022.&nbsp;</em><em>Secondo lo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE recentemente reso noto, diverse significative novità sarebbero introdotte. Non si tratta tanto della sostituzione dell’intero Titolo II del Codice con la disciplina della composizione negoziata già vigente di cui al d.l. n.&nbsp;118/2021, che rappresenta l’annunciato accantonamento delle misure di allerta, della composizione assistita e dell’OCRI. Molti interventi significativi riguardano il concordato preventivo e si avrebbe anche l’introduzione di un’ulteriore “quadro di ristrutturazione preventiva” (come vengono ribattezzate le procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, in aderenza alla terminologia di cui alla omonima direttiva UE) rappresentato dal “piano di ristrutturazione soggetto a omologazione” di cui all’art. 64-bis e 64-ter.&nbsp;</em><em>Segnaliamo qui, a prima lettura ed in attesa della pubblicazione del nuovo decreto legislativo, solo le innovazioni di maggiore rilievo.</em>&nbsp;<strong><em>L’entrata in vigore del Codice</em></strong>È previsto nello schema del nuovo decreto legislativo (art. 49) che lo stesso entri in vigore unitamente al Codice. Tuttavia, l’entrata in vigore del Codice è stata a sua volta posticipata al 15 luglio 2022 dal decreto PNRR approvato il 13 aprile 2022 dal Consiglio dei Ministri.<strong><em>La composizione negoziata della crisi sostituisce la composizione assistita dall’OCRI</em></strong>Secondo lo schema di decreto legislativo, la disciplina recentemente introdotta dal d.l. n.&nbsp;118/2021 verrebbe trasfusa nel Titolo II del Codice (artt. da 12 a 25-<em>undecies</em>), in sostituzione della composizione assistita e degli strumenti di allerta e prevenzione che prevedevano la segnalazione all’OCRI.Da rilevare che viene conservato lo strumento del concordato semplificato (artt. 25-<em>sexies</em> e 25-<em>septies</em> CCII) e, soprattutto, che al Titolo II viene aggiunto un Capo III (artt. da 25-<em>octies</em> a 25-<em>undecies</em> CCII) ove sono collocate le previsioni (assenti nel d.l. n. 118/2021) relative alle segnalazioni da parte dei creditori pubblici qualificati, che si limiteranno ad invitare il debitore a richiedere la nomina dell’esperto (art. 25-<em>novies</em>), mentre viene riprodotta all’art. 25-<em>decies</em> la disposizione (già prevista all’art. 14, ult. co. CCII), relativa alla notizia da parte delle banche ed intermediari finanziari all’organo di controllo della revoca o modifica di affidamenti.Alcune atre novità sarebbero introdotte nella versione della composizione negoziata recepita nel Codice:</p><p style="padding-left: 30px;">a) unitamente alla domanda di nomina dell’esperto, il debitore dovrà inserire, oltre alla relazione sulla propria attività ed al piano finanziario per i successivi sei mesi, anche un “<em>progetto di piano di risanamento</em>”;b) il termine prima del quale non è consentito ripresentare l’istanza è ridotto da un anno a quattro mesi, se la richiesta di archiviazione è presentata dallo stesso debitore;c) l’esperto sarà chiamato dal Tribunale a esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure protettive e cautelari richieste rispetto al buon esito delle trattative;d) l’esperto potrà invitare le parti a rinegoziare in buona fede il contenuto di contratti quando la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa a causa di qualsiasi circostanza sopravvenuta e non limitatamente agli effetti della pandemia, ma per converso non sarà più possibile chiedere al Tribunale di provvedere in caso di mancato accordo tra le parti;e) l’imprenditore che occupa più di 15 dipendenti dovrà informare preventivamente le rappresentanze sindacali.</p><strong><em>Il nuovo “piano di ristrutturazione soggetto a omologazione” (art. 64bis)</em></strong>La direttiva n. 2019/1023 dispone che gli Stati Membri introducano un quadro di ristrutturazione preventiva che il nostro ordinamento finora non contempla e che, quindi, lo schema di decreto legislativo prevede agli artt. 64-<em>bis</em> e 64-<em>ter</em> del Codice.Il debitore potrà formulare una proposta ai creditori (necessariamente suddivisi in classi) che dovrà essere <u>approvata all’unanimità delle classi</u>, ma che consentirà di distribuire il ricavato in <u>deroga</u> alla <em>par condicio creditorum</em> ed <u>all’ordine delle prelazioni</u>, salvo che i crediti privilegiati dei lavoratori siano soddisfatti integralmente in denaro entro 30 giorni dall’omologazione. Il piano potrà prevedere la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio o la soddisfazione dei creditori “<em>in qualsiasi altra forma</em>”, comunque in misura <u>non inferiore alla liquidazione giudiziale</u>.Rispetto al concordato preventivo, non è previsto <u>nessuno spossessamento, neppure attenuato</u> ed è previsto un meccanismo di segnalazione preventiva al commissario giudiziale di atti di straordinaria amministrazione e pagamenti non coerenti, analogo a quello della composizione negoziata.La proposta va presentata nelle forme e con la documentazione prevista per il concordato preventivo “pieno” (nel senso che il debitore non può richiedere il termine per la presentazione). Il Tribunale, verificata la correttezza delle classi e la regolarità della domanda, nomina un giudice delegato e il commissario giudiziale, e sottopone quindi la proposta al voto dei creditori.Al voto si applicano le disposizioni del concordato preventivo, precisando che in ciascuna classe la proposta è approvata secondo le regole ordinarie, ovvero, in alternativa, se è raggiunta la maggioranza dei <u>due terzi</u> calcolata sui <u>soli creditori votanti</u>.In caso di mancata approvazione di tutte le classi (e comunque in ogni momento, anche al di fuori di tale ipotesi), il debitore può <u>modificare la domanda</u> presentando una <u>proposta di concordato</u> preventivo, previa concessione dei termini di cui all’art. 47 CCII per il deposito della proposta e del piano.Sono applicabili numerose disposizioni del concordato preventivo, tra cui quelle in materia di (a)&nbsp;offerte e proposte concorrenti, (b) contratti pendenti, (c) autorizzazione di finanziamenti prededucibili, (d) revoca dell’ammissione, (e) effetti, esecuzione, risoluzione e annullamento.Si tratta quindi di una sorta di concordato “accelerato” e con maggiore flessibilità in tema di gestione dell’azienda in pendenza di procedura (nonché di formulazione della proposta senza il rispetto delle cause di prelazione, anche al di fuori dei casi in cui ciò sarà ammesso nel concordato preventivo) e che allo stesso tempo consente la “conversione” in concordato preventivo in ogni momento.<strong><em>Le modifiche al concordato preventivo</em></strong>Di grande rilievo le novità che sarebbero introdotte in tema di concordato preventivo (menzioniamo le principali):<p style="padding-left: 30px;">a) vengono completamente <u>eliminati i requisiti di conservazione dei posti di lavoro</u> (c.d. “condizione occupazionale” e “clausola occupazionale”) nella definizione di concordato in continuità aziendale diretta e indiretta, mentre si dispone che la continuità aziendale “<em>preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro</em>” (art. 84);b) viene soppressa la limitazione alle sole forme del concordato liquidatorio o in continuità aziendale, confermandosi quindi l’ammissibilità di piani di concordato che realizzino il soddisfacimento dei creditori “<em>in qualsiasi altra forma</em>” (art. 84);c) nel <u>concordato in continuità</u> aziendale (diretta o indiretta) è sufficiente che i creditori siano <u>soddisfatti “<em>in misura anche non prevalente</em>” dal ricavato della continuità</u>; anche il concordato a larga prevalenza liquidatoria potrà essere considerato in continuità, purché una pur ridotta quota dei ricavi derivi dalla continuità aziendale, diretta o indiretta (art. 84);d) nel c<u>oncordato in continuità</u> aziendale il <u>valore eccedente quello di liquidazione</u> (salvo che per i crediti dei lavoratori) può essere distribuito <u>senza rispettare le cause legittime di prelazione</u>, purché ogni classe di creditori riceva almeno quanto le classi dello stesso grado e più delle classi di grado inferiore (c.d. <em>absolute priority rule</em>) (art. 84); è questa una novità di grandissimo rilievo, che si pone in netta controtendenza rispetto alla giurisprudenza di legittimità (ferma nel ritenere che il ricavato della continuità non costituisca “finanza esterna”), tenendo presente che vi sarebbe un bilanciamento nelle nuove regole sulla omologazione del concordato in cui ai soci sia attribuita una quota del “<em>valore risultante dalla ristrutturazione</em>” (v. art. 120<em>quater </em>al paragrafo successivo);e) nel <u>concordato in continuità</u> aziendale i creditori devono essere <u>sempre suddivisi in classi</u>, tra cui è prevista quella delle imprese minori, per fornitura di beni e servizi (art. 85);f) nel <u>concordato liquidatorio</u> viene chiarito che le <u>risorse esterne aggiuntive</u> devono incrementare del 10% l’attivo disponibile (in precedenza l’incremento era riferito alla percentuale di soddisfacimento dei creditori, il che generava diverse incertezze); si precisa altresì che le risorse aggiuntive possono essere distribuite senza il rispetto delle cause di prelazione (art. 84); per quanto appena detto in tema di ampliamento dell’ambito del concordato in continuità, questa disposizione avrà un ambito di applicazione molto ridotto, restando confinata al concordato totalmente liquidatorio;g) quale che sia la tipologia di concordato, è stabilito che esso debba realizzare il soddisfacimento dei creditori “<em>in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale</em>”; viene così maggiormente evidenziato il <u>requisito della “<em>convenienza</em></u>” del concordato, che tuttavia sembrerebbe continuare a poter essere vagliato dal Tribunale solo in caso di opposizione all’omologazione (art. 84);h) in sede di <u>ammissione</u>, viene differenziato il <u>vaglio del Tribunale in tema di fattibilità</u>, che viene limitata alla “<em>manifesta inattitudine</em>” o “<em>manifesta inidoneità</em>”, rispettivamente, nel concordato liquidatorio riguardo agli “<em>obiettivi prefissati</em>”, mentre invece nel concordato in continuità rispetto “<em>alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali</em>” (art. 47);i) nel <u>concordato in continuità</u> viene introdotta una disposizione analoga a quella vigente nella composizione negoziata della crisi per quanto riguarda i <u>contratti pendenti in caso di concessione di misure protettive</u>, in forza della quale i creditori non possono rifiutare l’adempimento, risolvere o modificare in danno i contratti “<em>essenziali</em>”, ossia quelli necessari per la continuità aziendale (art. 94-bis);j) nella <u>fase di votazione</u>, solo per il <u>concordato in continuità</u>, viene previsto che (a) <u>tutte le classi devono approvare la proposta</u>, ma allo stesso tempo si introduce una maggioranza alternativa per l’approvazione all’interno di ciascuna classe (già vista nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) pari a due terzi dei soli creditori votanti; (b) i creditori privilegiati non votano se soddisfatti integralmente in denaro entro 180 giorni (30 giorni per i lavoratori) dall’omologazione (art. 109);k)nella f<u>ase di omologazione</u>, solo per il <u>concordato in continuità</u>, viene previsto che il Tribunale può omologare il concordato anche in assenza dell’approvazione di tutte le classi se (a) il Tribunale valuta che il piano “<em>non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza</em>” ed inoltre che eventuali nuovi finanziamenti necessari “<em>non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori</em>”; (b) siano <u>sodisfatte</u> quelle che sono definite “<em><u>condizioni di</u></em><u> <em>ristrutturazione trasversale</em></u>”, tra cui la corretta distribuzione del valore di liquidazione e di quello eccedente, nonché l’approvazione da parte della maggioranza delle classi, purché almeno una formata da creditori privilegiati ovvero da creditori che – se osservate le cause di prelazione - riceverebbero almeno in parte il valore eccedente quello di liquidazione (art. 112);l) nella <u>fase di omologazione</u>, il vaglio del Tribunale in tema di <u>convenienza della proposta</u>, in caso di opposizione, (a) nel concordato in continuità potrà essere sollecitato da ciascun creditore dissenziente che abbia già formulato il rilievo con le osservazioni di cui all’art. 107 alla relazione del commissario, mentre (b) nel concordato liquidatorio (a cui viene espressamente affiancato il concordato con assuntore) solo da creditori dissenzienti appartenenti ad una classe dissenziente ovvero rappresentanti almeno il 20% dei crediti ammessi al voto (senza modifiche quindi rispetto alle previsioni vigenti); in caso di opposizione nel concordato in continuità, si prevede poi che il Tribunale disponga la stima del complesso aziendale solo se viene contestata la convenienza o il mancato rispetto delle “<em>condizioni di</em> <em>ristrutturazione trasversale</em>” (art. 112).</p><strong><em>I quadri di ristrutturazione preventiva delle società (artt. 120bis-120quinquies)</em></strong>Di grande rilievo anche le novità che sarebbero introdotte in tema di quadri di ristrutturazione preventiva delle società:<p style="padding-left: 30px;">a) il piano può prevedere <u>qualsiasi modificazione dello statuto</u>, inclusi aumenti e riduzioni di capitale con esclusione del diritto di opzione, fusioni, scissioni e trasformazioni, anche senza il consenso dei soci; in questo caso, i soci devono essere inseriti in un’<u>apposita classe</u> ai fini della proposta e votano in misura pari alla quota di capitale posseduta (in caso di mancata espressione del voto, si considerano consenzienti); il provvedimento di omologazione determina le modificazioni statutarie previste dal piano;b) la decisione di accesso ad un quadro di ristrutturazione preventiva spetta “<em>in via esclusiva</em>” agli amministratori, che non possono essere revocati dal giorno dell’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese;c) le <u>proposte concorrenti</u> possono essere presentate anche dai <u>soci di minoranza</u>, detentori di almeno il 10% del capitale;d) i soci possono opporsi all’omologazione se subiscono pregiudizio “<em>rispetto all’alternativa liquidatoria</em>”;e) quando il “<em>valore risultante dalla ristrutturazione</em>” è riservato anche ai soci anteriori e vi è dissenso di una o più classi di creditori, il concordato può essere omologato solo se risulti che, anche se venisse distribuito ai creditori l’intero valore riservato ai soci, sarebbe comunque rispettata la c.d. <em>absolute priority rule</em>, ossia che la classe dissenziente riceva almeno quanto le classi dello stesso grado e più delle classi di grado inferiore (se la classe dissenziente è collocata subito prima dei soci, essa deve ricevere un valore superiore a quello riservato ai soci);f) le modificazioni della compagine sociale non possono determinare la risoluzione o modificazione di contratti stipulati dalla società.</p>&nbsp;<em>I<i>l contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:Fabio.marelli@advant-nctm.com">Fabio Marelli</a></i></em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 27 Apr 2022 09:06:20 +0200</pubDate>
                        <title>La Direttiva NIS e gli obblighi a carico degli operatori di servizi essenziali e dei fornitori di servizi digitali</title>
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                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il quarto contributo sulla normativa italiana in materia di cybersecurity. In questo contributo, gli obblighi previsti dalla Direttiva NIS sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi a carico degli operatori di servizi essenziali e dei fornitori di servizi digitali.</em>&nbsp;La Direttiva (UE) 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (la “<strong><em>Direttiva NIS</em></strong>”), recepita in Italia ad opera del d.lgs. n. 65/2018, stabilisce misure volte a conseguire un livello elevato in termini di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi utilizzati dagli operatori di servizi essenziali (“<strong><em>OSE</em></strong>”) e dai fornitori di servizi digitali (“<strong><em>FSD</em></strong>”).Gli OSE sono i soggetti che forniscono un servizio essenziale per il mantenimento di attività sociali e/o economiche fondamentali nei settori dell’energia, dei trasporti, bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari, sanitario, della fornitura e distribuzione di acqua potabile e delle infrastrutture digitali. Essi sono individuati, con propri provvedimenti, dalle autorità NIS. L’elenco recante i nominativi degli OSE è tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico ed è aggiornato a cadenza biennale.Tra gli FSD rientrano invece le imprese che forniscono servizi digitali di e-commerce, cloud computing e motori di ricerca, con stabilimento principale, sede sociale o rappresentante designato sul territorio nazionale.Ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 65/2018, gli OSE sono tenuti a:</p><p style="padding-left: 30px;">a) adottare misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi posti alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi che utilizzano nelle loro operazioni;</p><p style="padding-left: 30px;">b) adottare misure adeguate per prevenire e minimizzare l'impatto di incidenti a carico della sicurezza della rete e dei sistemi informativi utilizzati per la fornitura dei servizi essenziali, al fine di assicurare la continuita' di tali servizi;</p><p style="padding-left: 30px;">c) notificare al CSIRT gli incidenti aventi un impatto rilevante sulla continuità dei servizi essenziali forniti.</p>Analoghi obblighi sono previsti dall’art. 14 del d.lgs. n. 65/2018 a carico dei FSD che devono:<p style="padding-left: 30px;">a) identificare e adottare misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi relativi alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi che utilizzano nel contesto dell'offerta dei servizi all'interno dell'Unione Europea;</p><p style="padding-left: 30px;">b) adottare misure per prevenire e minimizzare l'impatto di incidenti a carico della sicurezza della rete e dei sistemi informativi del fornitore di servizi digitali sui servizi offerti all'interno dell'Unione europea, al fine di assicurare la continuità di tali servizi;</p><p style="padding-left: 30px;">c) notificare al CSIRT gli incidenti aventi un impatto rilevante sulla fornitura di un servizio che essi offrono all'interno dell'Unione Europea.</p>Le notifiche degli incidenti rilevanti devono essere effettuate “senza ingiustificato ritardo”, secondo le modalità definite dal CSIRT ed eventualmente da ciascuna autorità NIS di settore con proprie linee guida.È ammessa inoltre la possibilità per coloro che non rientrano nella definizione di OSE né in quella di FSD di effettuare la notifica su base volontaria secondo le modalità previste dall’art. 17 del d.lgs. n. 65/2018.Sia gli OSE che gli FSD sono infine tenuti a fornire le informazioni necessarie per valutare la sicurezza della loro rete e dei loro sitemi informativi e a porre rimedio ad ogni mancato adempimento o carenza rilevata.A vigilare sull’applicazione della Direttiva NIS è l’Agenzia (nella cui struttura – come detto – è inserito il CSIRT), designata dall’art. 7 del d.lgs. n. 65/2018 quale autorità nazionale competente NIS e punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Sono invece designate quali autorità di settore (che collaborano con l’autorià nazionale competente NIS).<p style="padding-left: 30px;">a) il Ministero dello sviluppo economico per il settore infrastrutture digitali, sottosettori IXP, DNS, TLD, nonché per i servizi digitali;</p><p style="padding-left: 30px;">b) il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per il settore trasporti, sottosettori aereo, ferroviario, per vie d'acqua e su strada;</p><p style="padding-left: 30px;">c) il Ministero dell'economia e delle finanze, per il settore bancario e per il settore infrastrutture dei mercati finanziari;</p><p style="padding-left: 30px;">d) il Ministero della salute, per l'attività di assistenza sanitaria prestata dagli operatori dipendenti o incaricati dal medesimo Ministero o convenzionati con lo stesso, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle Autorità sanitarie territorialmente competenti, per le attività di assistenza sanitaria prestata dagli operatori autorizzati e accreditati&nbsp;dalle Regioni&nbsp;o dalle Province autonome negli ambiti territoriali di rispettiva competenza;</p><p style="padding-left: 30px;">e) il Ministero della transizione ecologica per il settore energia, sottosettori energia elettrica, gas e petrolio;</p><p style="padding-left: 30px;">f) il Ministero della transizione ecologica e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle Autorità territorialmente competenti, in merito al settore fornitura e distribuzione di acqua potabile.</p>In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla Direttiva NIS sono previste sanzioni amministrative fino a euro 150.000 che sono irrogate dall’autorità nazionale competente NIS.Segnaliamo che alla luce di alcune criticità emerse in questi primi anni di attuazione della Direttiva NIS, la Commissione Europea ha presentato una&nbsp;proposta di revisione della stessa (denominata Direttiva NIS 2), la quale prevede tra le altre cose: notifiche degli incidenti con impatto rilevante entro il termine di 24 ore; estensione dell’ambito soggettivo di applicazione a produttori di dispositivi medici, operatori della gestione dei rifiuti e gestori di servizi postali; OSE identificati direttamente dalla Direttiva e non dagli Stati membri; sanzioni decise dagli Stati membri maggiorate però fino ad un massimo di 10 milioni di euro o al 2% del fatturato totale annuo globale dell’impresa interessata.&nbsp;<em>I<i>l contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;<a href="mailto:paolo.gallarati@advant-nctm.com">Paolo Gallarati</a>,&nbsp;<a href="mailto:giulio.uras@advant-nctm.com">Giulio Uras</a>&nbsp;e <a href="mailto:marco.cappa@advant-nctm.com">Marco Cappa</a>.</i></em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 12 Apr 2022 05:58:08 +0200</pubDate>
                        <title>Ammortizzatori sociali: le novità della Legge di Bilancio 2022</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ammortizzatori-sociali-le-novita-della-legge-di-bilancio-2022</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha introdotto alcune importanti novità in materia di ammortizzatori sociali, senza comunque rivoluzionare l’impianto generale del sistema di cui al Decreto legislativo n. 148/2015. La riforma ha, in particolare, puntato su una estensione del sistema degli ammortizzatori sociali, sia quanto alle imprese beneficiarie che quanto ai lavoratori coinvolti, seguendo una tendenza alla “universalità” del sistema di ammortizzatori sociali che si era già sperimentata ampiamente nella gestione dell’emergenza Covid-19. Anche le politiche attive ritrovano un loro ruolo centrale, la cui efficacia dovrà essere verificata in concreto, con l’introduzione dell’accordo di transizione occupazionale che punta ad una forte azione di sostegno pubblico in una logica di rioccupazione e formazione di nuove competenze. </strong>L’intervento riformatore degli ammortizzatori sociali operato dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) si è prefisso il risultato di rendere più ampio il novero dei soggetti che risultano fra i potenziali beneficiari del sistema, sia con riguardo ai lavoratori coinvolti che alle aziende che possono accedere gli strumenti.Sul lato dei lavoratori, sono stati estesi gli ammortizzatori sociali a coloro che prestano la propria attività anche a domicilio e sono state eliminate le differenze fra i diversi tipi di apprendistato, ormai richiamato in termini generali dalla norma; anche l’anzianità minima di lavoro è stata ridotta fino a 30 giorni, al fine di rendere maggiormente inclusivo lo strumento. Sempre in termini favorevoli al lavoratore beneficiario si pone la modifica delle modalità di calcolo dell’integrazione, con eliminazione della prima soglia di massimale (quella che oggi è intorno ai 970 euro mensili), nonché la disciplina relativa alla compatibilità fra lavoro e integrazione salariale.Sul lato aziendale, le novità più importanti attengono al campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria e all’ex “FIS”, mentre il regime applicabile alla cassa integrazione guadagni ordinaria è rimasto, di fatto, immutato.A norme del nuovo comma 3-bis dell’articolo 20 del Decreto legislativo n. 148/2015 entrano nel novero delle imprese che possono accedere alla cassa integrazione guadagni straordinaria anche imprese che abbiano impiegato mediamente nel semestre più di 15 dipendenti e che non siano coperte dai fondi di solidarietà bilaterale e fondi intersettoriali. Il riferimento è dunque soprattutto alle imprese commerciali con meno di 50 addetti, fino ad oggi escluse dall’applicazione dello strumento.La novità più rilevante nel sistema della cassa integrazione straordinaria è relativa all’inserimento di ampi richiami alle finalità di transizione occupazionale e di riqualificazione professionale nell’ambito dei programmi di CIGS per riorganizzazione aziendale; le politiche attive, dunque, riconquistano un ruolo importante anche per tramite del nuovo accordo di transizione occupazionale che, nelle intenzioni, dovrebbe offrire uno strumento chiave per la riqualificazione professionale anche per tramite dell’intervento sinergico di autorità centrali e locali.In questo contesto, il Ministero dello Sviluppo Economico viene riconosciuto a tutti gli effetti come interlocutore, confermando un dato di fatto circa il ruolo centrale che il MISE ha nella gestione delle crisi, anche nel condurre le negoziazioni con specifico riferimento a strumenti riferibili in generale al sistema degli ammortizzatori sociali.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:francesca.pittau@advant-nctm.com">Francesca Pittau</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 06 Apr 2022 04:21:08 +0200</pubDate>
                        <title>Golden Power: le principali novità e una possibile prospettiva di sistema</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lulteriore-rafforzamento-della-normativa-golden-power-le-principali-novita-e-una-possibile-prospettiva-di-sistema</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gli ultimi anni sono stati contraddistinti da un progressivo potenziamento dei meccanismi di <em>screening</em> degli Stati membri dell’Unione Europea rispetto agli investimenti esteri.L’epidemia di Covid 19 e l’invasione russa dell’Ucraina hanno esacerbato i disequilibri macroeconomici, determinando nuove tensioni internazionali e turbolenze nei mercati, contribuendo così ad accelerare e sviluppare ulteriormente i meccanismi di “difesa” dei governi europei nei confronti delle proprie imprese nazionali e dei propri <em>asset </em>strategici.Il d.l. 21/2022 “<em>Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”</em> (il “Decreto Ucraina”) adottato per fronteggiare questa nuova onda di crisi globale, si colloca in tale contesto, riguardando, tra le altre cose, il rafforzamento del controllo statale sugli investimenti in Italia, il c.d. <em>“golden power”</em>.Il Decreto Ucraina apporta una serie di novità al d.l. 21/2012 (c.d. Decreto Golden Power”), ampliando, al di là della fase emergenziale, il novero dei settori strategici e prevedendo, per alcuni settori, l’obbligo di notifica degli acquisti di partecipazioni di controllo di società strategiche anche in capo a <em>soggetti residenti o stabiliti in Italia. </em>&nbsp;<strong><em>Dalla golden share al golden power: una genesi sofferta </em></strong>In una fase iniziale, i poteri di intervento dello Stato italiano erano limitati alle società partecipate in via di privatizzazione, nelle quali lo Stato stesso si riservava poteri speciali: la cosiddetta <em>“golden share”</em>.A seguito del massiccio processo di privatizzazione avvenuto all’inizio degli anni ’90 del secolo scorso, processo che ha coinvolto tutta l’Unione europea, si era sentita l’esigenza di salvaguardare l’interesse nazionale con una prima legge, il d.l. del 31 maggio 1994, che attribuiva all’allora Ministro del Tesoro poteri speciali di gradimento all’assunzione di partecipazioni rilevanti, di veto all’adozione di determinate delibere societarie e di nomina degli amministratori in alcune società strategiche. Lo strumento della <em>golden share</em> poteva essere attivato solo in relazioni a talune società (controllate direttamente o indirettamente dallo Stato) e nell’ambito di settori limitati, tradizionalmente reputati strategici.La normativa è stata censurata dalla Corte di Giustizia, che ne ha rilevato, in più di una occasione, il contrasto con le norme del Trattato in materia di libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali (in considerazione, in estrema sintesi, della mancanza di criteri predeterminati per l’attivazione dei poteri speciali e dell’eccessivo margine discrezionale in capo allo Stato azionista).Nel 2012 l’Italia decide di rivedere l’intera disciplina, cambiando radicalmente prospettiva: il controllo degli investimenti esteri si trasforma in una norma generale che introduce obblighi di notifica preventiva di determinate operazioni e &nbsp;permette l’intervento del Governo nelle acquisizioni estere di qualunque impresa dal valore strategico, a prescindere dalla sua proprietà (inizialmente, nei settori della difesa e sicurezza nazionale, energia, trasporti, telecomunicazioni): nasce così il <em>“golden power”</em>.Ulteriori ampliamenti sono stati poi previsti negli anni successivi, con possibilità di intervento del Governo esteso ai settori ad alta intensità tecnologica e alle comunicazioni elettroniche basate su tecnologia 5G.La disciplina ha conosciuto un’ulteriore estensione e un deciso rafforzamento durante la pandemia di COVID-19, a partire dal marzo 2020. L’indebolimento di molti settori produttivi, le condizioni difficili vissute da tante imprese a causa dei ripetuti <em>lock down</em>, l’incertezza globale hanno reso i mercati volatili e turbolenti. Le imprese coinvolte sono diventate più facilmente contendibili e il rischio di perdere <em>asset </em>strategici si è fatto più concreto. Per questo il legislatore (in sintonia con quanto indicato dalla Commissione europea nelle proprie raccomandazioni del marzo 2020) ha previsto un allargamento (inizialmente previsto solo in via <em>temporanea)</em> dei settori strategici, inserendo anche il settore sanitario e farmaceutico, l’agroalimentare e quello finanziario (nel quale vengono compresi il settore creditizio e quello assicurativo).Nella fase emergenziale, estesa da ultimo sino al 31 dicembre 2022, è stato previsto un obbligo generale di notifica preventiva anche per acquirenti dell’UE e, al ricorrere di determinate condizioni, anche di mere partecipazioni di minoranza per gli acquirenti extra-UE.&nbsp;<strong><em>Il decreto 21/2022. Le principali novità</em></strong>La caratteristica principale del Decreto Ucraina è quella di superare la disciplina transitoria, rendendo definitive alcune scelte adottate nel regime emergenziale.Ecco, quindi, che i settori definiti strategici fino al 31 dicembre 2022 (sanitario, farmaceutico, agroalimentare e finanziario) rimarranno tali anche per il futuro, così come l’obbligo di notifica di acquisizioni di minoranza da parte dei soggetti extra-UE in tutti i settori strategici.Del pari, ed è questa forse la novità più importante, per taluni ambiti (comunicazioni, trasporti, energia, salute, agroalimentare e settore finanziario, compreso quello bancario e assicurativo) l’obbligo di notifica è previsto anche per <em>i soggetti acquirenti italiani. </em>L’altra novità di rilievo riguarda le “reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud”.Le imprese che, anche attraverso contratti o accordi, intendano acquisire, a qualsiasi titolo, beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività attinenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, (ma anche “componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione”) saranno tenute a presentare un piano annuale alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui dovranno essere elencati una lunga serie di dettagli: il settore; il programma di acquisto; l’elenco completo dei fornitori, compresi quelli potenziali; tutti i contratti in corso e le prospettive di sviluppo; una dettagliata descrizione delle specifiche tecniche, dei beni, dei servizi utili alla progettazione, alla realizzazione e alla manutenzione dell’attività, nonché “ogni ulteriore informazione funzionale a fornire un dettagliato quadro delle modalità di sviluppo dei sistemi di digitalizzazione”.La Presidenza del Consiglio dei Ministri avrà 30 giorni (salvo sospensioni) per approvare il piano, imporre prescrizioni o condizioni o porre il veto.Si prevede inoltre che il Presidente del Consiglio dei ministri possa, con appositi decreti, individuare ulteriori “<em>servizi, beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica</em>” da far rientrare nel perimetro del golden power.Come si vede, l’intero Decreto Ucraina opera un sostanziale allargamento dei confini della precedente disciplina – introducendo nuovi obblighi come la comunicazione preventiva dei piani di acquisto in ambito 5G, aumentando i controlli, estendendo strutturalmente, in alcuni casi, il campo di intervento governativo.Importanti novità si registrano anche sotto il profilo della procedura. Nel caso di acquisto di partecipazioni, per l’impresa acquirente e per l’impresa target viene introdotta, “<em>ove possibile</em>”, la notifica congiunta dell’operazione. &nbsp;La società acquisita potrà altresì presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e potrà essere assoggettata ad impegni, e a sanzioni per la relativa inottemperanza.Infine, vengono demandate a un successivo decreto attuativo misure di semplificazione delle modalità di svolgimento del procedimento, nonché l’introduzione dell’istituto della pre-notifica, che dovrebbe consentire un filtro preventivo in merito all’applicabilità della normativa a una data operazione.&nbsp;<strong><em>Aspetti problematici e una possibile prospettiva</em></strong>Il progressivo rafforzamento delle normative europee in tema di controllo sugli investimenti esteri, ivi incluso il c.d. <em>golden power</em>, in funzione delle emergenze che si sono succedute negli ultimi anni, pare costituire la “naturale” conseguenza di una tendenza già in atto, di crescente scetticismo nei confronti del libero esplicarsi delle forze di mercato e della globalizzazione nel suo complesso.Le ondate di crisi globale che si sono succedute negli ultimi anni (dalla crisi finanziaria del 2007 alla guerra in Ucraina) sembrano avere fatto da detonatore a questioni irrisolte da tempo presenti nel tessuto economico-produttivo (si pensi al tema delle dipendenze nel settore energetico e in quello alimentare) rendendo più urgente la questione della tutela e della valorizzazione degli <em>asset </em>strategici nazionali.Anche il recente Decreto Ucraina - che stabilizza una serie di norme emergenziali in materia di controllo degli investimenti - si colloca in questo contesto, profondamente difforme da quello che aveva dato origine alle procedure di infrazione delle Commissione europea e alle sentenze della Corte di giustizia nei primi anni 90, pronte a censurare ogni deviazione nazionale rispetto alla logica della integrazione europea e ogni temperamento alle libertà di circolazione dell’UE.Per quanto concerne il nostro ordinamento, a fronte di alcune modifiche procedurali che sono da salutare con favore (si pensi all’introduzione della pre-notifica, che dovrebbe accrescere la certezza del diritto per le imprese), permangono, tuttavia, una serie di dubbi sulla coerenza complessiva del sistema “golden power”.In primo luogo, il perimetro applicativo della nuova disciplina appare <em>oltremodo vasto</em>, estendendosi ad un catalogo pressoché infinito di “beni e rapporti” collegati ad attività non immediatamente percepibili come strategiche per l’interesse nazionale. La normativa perde dunque, anche sotto questo profilo, la sua natura “eccezionale”, rischiando di divenire uno strumento generale di scrutinio di determinate operazioni societarie negli ambiti di maggiore <em>appeal</em> (si pensi al settore IT o a quello dell’Intelligenza Artificiale), con effetti di deterrenza rispetto agli investimenti stranieri.In secondo luogo, la <em>stabilizzazione</em> – oltre la fase emergenziale e al di là dei settori della <em>difesa e sicurezza nazionale</em> (che costituiscono i settori strategici per eccellenza) degli obblighi di notifica anche in capo ai soggetti UE (e ai soggetti italiani) rischia di collidere con le libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali, ponendo vincoli sproporzionati rispetto agli interessi perseguiti.Più in generale, se è vero che le recenti crisi globali hanno trovato una forte risposta “europea” (si pensi al&nbsp; <em>Recovery fund</em> o al coordinamento delle norme in materia di aiuti di Stato nell’ambito della crisi finanziaria e in quella pandemica) anche nel caso del controllo sugli investimenti esteri è auspicabile un maggiore coordinamento a livello UE, con un ribaltamento di prospettiva che ponga al centro la necessità di tutelare gli <em>asset </em>strategici <em>dell’UE</em> ; un mero ripiegamento su logiche nazionali, rischia infatti, ancor prima di compartimentare ulteriormente il mercato interno e di ostacolare ingiustificatamente gli investimenti, di costituire una risposta inadeguata rispetto ai legittimi interessi perseguiti (<em>in primis</em> la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico rispetto a taluni investimenti di paesi terzi).La strada, dunque, potrebbe essere quella di un rafforzamento dei meccanismi di cooperazione presenti a livello UE, a partire dal Regolamento (UE) 452/2019, che istituisce il quadro per il controllo degli investimenti diretti nell’Unione, accompagnato da un percorso politico di maggiore integrazione delle politiche europee, ivi incluse quelle economiche ed industriali, che releghi gli strumenti di controllo degli investimenti all’ambito delle (genuine) <em>eccezioni.</em>&nbsp;<em>I<i>l contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:giuliano.berruti@advant-nctm.com">Giuliano Berruti</a>, <a href="mailto:francesco.mazzocchi@advant-nctm.com">Francesco Mazzocchi</a> e <a href="mailto:alberto.toffoletto@advant-nctm.com">Alberto Toffoletto</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 04 Apr 2022 17:43:00 +0200</pubDate>
                        <title>第21/2022号法令：加强黄金权力法案以应对乌克兰危机及关键领域外资控制  </title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>2022年3月22日，2022年3月21日的第21号法令开始生效。在采取紧急措施以应对乌克兰危机造成的经济和人道主义影响的同时，鉴于国防、安全和基于5G技术的宽带电子通信服务等关键部门日益重要，该法令还特别加强了旨在控制外国在意大利投资的"黄金权力 "法案（Golden Power）。</p><p>在国防和国家安全领域，第21/2022号法令规定，对于有意收购从事具有战略意义活动的公司的权益的任何人而言，可选择与目标公司联合申报交易。如果无法做到这一点，申报公司必须向目标公司发送一份包含交易要素及申报要素的通知，以便目标公司能够参与法律程序。在通知发出后的45天内，总理决定是否批准交易、否决交易或施加进一步限制。但是，如果需要该公司提供进一步的信息，上述时间限制可以中止，但仅限一次，且必须在10天内提供公司信息。如果收购公司和目标公司在获得政府部门批准之前达成交易，或者未按照政府部门的要求进行交易，收购公司和目标公司可能会被处以相当于交易额两倍的行政罚款，但不低于资产负债表所呈现的上一个会计年度的营业额的1%。</p><p>在能源、运输和通信部门也实行了同样的革新。 第21/2022号法令还规定，收购的生效可以以收购公司和目标公司承诺保护国家的基本利益为条件。</p><p>此外，第21/2022号法令提出了与基于5G和云技术的宽带电子电信网络有关的特别权力的若干新规定。具体而言，在购买与这些活动的设计、实施、维护和管理有关的货物或服务，或对其实施或管理起作用的技术密集型组件之前，有关公司必须向总理申报年度计划，其中包括以下细节：（一）申报所涉及的部门，（二）采购方案，（三）相关供应商（包括潜在供应商），(四)&nbsp;对有关活动的设计、实施、维护和管理所需的商品、服务和技术密集型部件的详细描述，以及 (五)&nbsp;全面披露5G网络或基于云技术的网络的发展前景，以及与申报公司数字化系统的发展方式有关的任何进一步信息。该等申报应在实施计划之前每年提交一次，在不影响更新计划的可能性的情况下，在一年中每四个月向总理办公室申报一次。在申报提出后的30天内，年度计划由总理下令批准，但可能会施加一些规定或条件，或者被否决。如果有必要进行深入的技术调查，包括评估可能存在的危害网络、通过网络的数据或系统的完整性与安全性的漏洞因素，在30日期限内可以延长20日；在必要时，仅可以再一次延长20日。</p><p>任何不遵守申报要求或者不遵守行使特别权力的措施的规定的公司将会被处以最高达营业额3%的罚款，并且违反要求或者条件所签订的合同将被认定为无效。此外，政府还可以责令申报公司在一定的期限内自费恢复原状，每延迟一个月将被处以上述金额的十二分之一的罚款。</p><p>最后，第21/2022号法令对关于特别权力和预先申报的程序作了若干修改。具体而言，在与协调小组协商后，可通过部长会议主席法令确定措施，简化申报程序、期限和与可能行使特别权力的初步调查有关的程序，以及提交预先申报以便由协调小组进行审查的程序，而无需内阁作出决议。为了加强总理办公室在开展行使特别权力的筹备活动方面的协调活动，还在行政协调部设立了一个关于行使特别权力问题的战略评价和分析中心，该中心由十名在法律、经济和国际关系事务方面具有专长的成员组成。</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>中国业务部</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 04 Apr 2022 09:24:15 +0200</pubDate>
                        <title>Decreto Sostegni Ter: implicazioni, criticità e incostituzionalità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-sostegni-ter-implicazioni-criticita-e-incostituzionalita</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Decreto Sostegni Ter - D.L. n. 4/2022</strong></p><p><i><strong><u>Cos’è successo</u></strong></i></p><p>L'articolo 15 bis, D.L. n. 4/2022 (convertito in legge con la L. n. 25/2022), modifica gli incentivi erogati a determinati impianti energetici e il prezzo dell'energia per gli impianti che non accedono a forme di incentivazione nel periodo da febbraio a dicembre 2022. I destinatari della norma sono gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di incentivi fissi del Conto Energia e gli impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonti solari, idroelettriche, geotermiche ed eoliche che non hanno accesso a meccanismi di incentivazione e sono entrati in funzione prima del 1 gennaio 2010.</p><p>È stato introdotto un meccanismo di "compensazione a due vie sul prezzo dell'energia" per gli impianti sopra menzionati nel periodo dal 1 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022. La compensazione viene calcolata confrontando il prezzo di riferimento con il prezzo di mercato. Il prezzo di riferimento è determinato dalla Tabella 1 allegata al decreto e varia per ogni zona di mercato. Il prezzo di mercato può essere il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica per gli impianti fotovoltaici o per gli impianti alimentati da fonti solari, idroelettriche, geotermiche ed eoliche entrati in funzione prima del 1 gennaio 2010. Può anche essere il prezzo indicato nei contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non soddisfano determinate condizioni o la media mensile dei prezzi zonali orari di mercato per gli impianti alimentati da fonti solari, idroelettriche, geotermiche ed eoliche entrati in funzione prima del 1 gennaio 2010 e che rispettano determinate condizioni.</p><p>Se la differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo di mercato è negativa, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) versa tale importo al produttore dell'impianto. Se la differenza è positiva, il GSE richiede il pagamento al produttore o effettua un conguaglio.</p><p>È importante notare che la disposizione non si applica ai contratti di vendita di energia generata dagli impianti entrati in funzione prima del 1 gennaio 2010 e stipulati prima del 27 gennaio 2022, a condizione che il prezzo medio non superi del 10% il valore del prezzo di riferimento indicato nella Tabella 1.</p><p><i><strong><u>Perché è importante</u></strong></i></p><p>L’applicazione di questa norma potrebbe influenzare gli importi degli incentivi ricevuti dagli impianti soggetti a determinati regimi di incentivazione. Se il prezzo di mercato dell'energia supera la media registrata in periodi specifici, i produttori dovranno versare la differenza al GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Al contrario, se il prezzo di mercato è inferiore alla media registrata, il GSE sarà tenuto a versare la differenza al produttore.</p><p>La norma sembra bilanciare gli interessi coinvolti, riducendo i profitti in caso di prezzi di mercato elevati e sostenendoli in caso di prezzi bassi. Tuttavia, poiché la norma è applicabile solo per un periodo limitato, potrebbe avere un impatto negativo sui produttori nel caso in cui i prezzi di mercato rimangano alti per tutto l'anno 2022.</p><p>Si ritiene, inoltre, che possano sussistere anche alcuni profili di incostituzionalità della normativa. In particolare, si rinviene una potenziale violazione del principio di uguaglianza, in quanto si applica solo a determinati operatori del settore energetico, e una possibile violazione del principio di capacità contributiva, nonché del principio del legittimo affidamento.</p><p>La norma, infine, potrebbe frenare gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili e potrebbe risultare in violazione dell’ulteriore principio generale della certezza del diritto.</p><p>Ciononostante, le decisioni passate della Corte costituzionale italiana con riferimento ad interventi normativi analoghi (v. il c.d. “spalmaincentivi”) non sono state favorevoli, così come quelle della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, in passato, ha confermato la discrezionalità degli Stati membri nel modificare o sopprimere i regimi di sostegno per le energie rinnovabili.</p><p>Alla luce di queste considerazioni, le probabilità di una dichiarazione di incostituzionalità della norma sono attualmente basse.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Idroelettrico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 04 Apr 2022 08:31:10 +0200</pubDate>
                        <title>PNRR e sport: l&#039;avvio delle procedure per la realizzazione/riqualificazione degli impianti sportivi italiani</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pnrr-e-sport-lavvio-delle-procedure-per-la-realizzazione-riqualificazione-degli-impianti-sportivi-italiani</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il PNRR finanzia la riqualificazione di impianti sportivi&nbsp;esistenti&nbsp;e la realizzazione di&nbsp;nuovi&nbsp;impianti, anche con il coinvolgimento delle Federazioni Sportive.Sono stati pubblicati, infatti, sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport due Avvisi pubblici, riguardanti 3 cluster di interventi, che disciplinano la procedura di aggiudicazione dei predetti finanziamenti per un totale di&nbsp;700 milioni di euro.Le domande per l’ottenimento dei finanziamenti possono essere presentate dai Capoluoghi di Regione, dai Capoluoghi di Provincia con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti e dai Comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti (Cluster 1 e 2); dai Comuni sul cui territorio sono presenti impianti sportivi di proprietà pubblica o che siano proprietari di aree su cui realizzare i nuovi impianti per cui le Federazioni Sportive manifestino l’interesse (Cluster 3).Le manifestazione di interesse dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12,00 del&nbsp;22 aprile 2022&nbsp;all'indirizzo PEC&nbsp;<a href="mailto:pnrrsport@pec.governo.it">pnrrsport@pec.governo.it</a>.Si tratta di un importante tassello dell’ampio progetto di rigenerazione urbana con cui si intende promuovere la cultura sportiva e incentivare l’accesso allo sport, quale fattore di inclusione sociale.&nbsp;Al <a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2022/04/PNRR-e-SPORT_40422.pdf" target="_blank" rel="noopener">seguente link</a> l'approfondimento a cura di <a href="mailto:marco.monaco@advant-nctm.com">Marco Monaco</a> e <a href="mailto:roberta.guaineri@advant-nctm.com">Roberta Guaineri</a>.&nbsp;I<em><i>l contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sat, 02 Apr 2022 09:19:10 +0200</pubDate>
                        <title>Il TAR Lazio dichiara che gli impianti per la produzione di biometano alimentati da biomassa composta da effluvi animali non devono essere sottoposti a Screening VIA</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-tar-lazio-dichiara-che-gli-impianti-per-la-produzione-di-biometano-alimentati-da-biomassa-composta-da-effluvi-animali-non-devono-essere-sottoposti-a-screening-via</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>TAR Lazio – sentenza n. 3322 del 23 marzo 2022</strong></p><p><strong><u>Cosa è successo</u></strong></p><p>Il T.A.R. Lazio ha emanato una sentenza sul ricorso proposto dal Comune di Velletri avverso il provvedimento, emanato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, che autorizzava la società Latina Biometano S.r.l. alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano (l’”<strong>Autorizzazione</strong>”). Nello specifico, l’Autorizzazione autorizzava la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione da biometano da fonte rinnovabile (biomasse), per una portata di 510 sm3/h, con annessa digestione anaerobica e compostaggio della biomassa (tra cui: letame bovino e bufalino, separato solido di liquame bovino).</p><p>Il Comune ricorrente aveva impugnato l’Autorizzazione sotto diversi profili. Uno di essi era che il progetto di impianto avrebbe dovuto essere sottoposto alle procedure di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (“<strong>Screening VIA</strong>”), che, invece, non era stata eseguita.</p><p>La doglianza del Comune di Velletri si basava su quanto disposto al punto 7, lett. z.b), dell’allegato IV alla parte II del Codice dell’Ambiente, secondo cui devono essere sottoposti a Screening VIA tutti gli impianti nei quali siano svolte operazioni di recupero di “<i>rifiuti non pericolosi</i>” con capacità di trattamento superiore a 10 t/giorno.</p><p>Va da sé che la legittimità della doglianza del Comune di Velletri, sotto questo profilo, passava dalla qualifica della biomassa utilizzata come “rifiuto”.</p><p>Ebbene, l’art. 185 del Codice dell’Ambiente afferma che “<i>i sottoprodotti di origine animale</i>” sono esclusi dal campo di applicazione della parte IV del Codice dell’Ambiente (<i>Norme in materia di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati),</i> <strong>qualora non destinati ad incenerimento, smaltimento in discarica o utilizzo in un impianto di produzione di biogas</strong>.</p><p>Tra i sottoprodotti di origine animale, rientra lo stallatico (si veda in proposito il Reg. 1069/2009 CE), definito come “<i>gli escrementi animali e/o l’urina di animali di allevamento diversi dai pesci d’allevamento, con o senza lettiera</i>”.</p><p>Qualora essi siano utilizzati per le finalità sopra descritte, anche ai “sottoprodotti di origine animale” si applica la parte IV del Codice dell’Ambiente. Si noti in proposito che la Corte <strong>equipara la produzione di biogas a quella di biometano.</strong></p><p><strong>Pertanto, nel caso di specie, si rientrerebbe nell’ambito di applicazione della parte IV del Codice dell’Ambiente, in quanto i “sottoprodotti” utilizzati sono finalizzati alla produzione di biometano.</strong></p><p><strong>Ciononostante</strong>, secondo il T.A.R., <strong>tale circostanza non comporta una automatica classificazione come “rifiuto”</strong>. Possono infatti esserci dei materiali che, pur rientrando nel campo di applicazione della parte IV del Codice dell’Ambiente, sono qualificabili come “sottoprodotti” (come disciplinati all’art. 184 – bis del Codice dell’Ambiente) e non come “rifiuti”.</p><p><strong>Da tale circostanza deriva che l’impianto in oggetto non doveva necessariamente essere assoggettato a c.d. “Screening VIA</strong>” ai sensi del punto 7, lettera z.b), allegato IV alla parte II, in quanto non qualificabile come impianto nel quale si svolgono operazioni di recupero di rifiuti.</p><p><strong><u>Perché è importante</u></strong></p><p>Il principio espresso dal T.A.R. Lazio pare importante per due aspetti tra loro connessi. In primo luogo, la biomassa composta da effluvi animali è qualificabile come “sottoprodotto”. In secondo luogo, e di conseguenza, deriva che, pur rientrando nell’ambito di applicazione della parte IV del Codice dell’Ambiente, essi non sono qualificabili come “rifiuti”.</p><p>Da ciò deriva senz’altro una semplificazione nell’iter autorizzativo per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di biometano alimentati da biomassa prodotta da effluvi animali. Essi, infatti, secondo la recente interpretazione del TAR Lazio, <strong>non sono assoggettati alla procedura di Screening VIA di cui al punto 7, lett. z.b), dell’allegato IV alla parte II del Codice dell’Ambiente.</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Biometano</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 01 Apr 2022 09:07:52 +0200</pubDate>
                        <title>Il Consiglio di Stato dichiara illegittima l’opposizione del MIBACT a due progetti FV nella Regione Lazio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-consiglio-di-stato-dichiara-illegittima-lopposizione-del-mibact-a-due-progetti-fv-nella-regione-lazio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Riferimento:&nbsp;Sentenze n. 2242 e 2243 del 28 marzo 2022</strong></p><p><strong><u>Cosa è successo</u></strong></p><p>Il Consiglio di Stato ha emanato due sentenze che confermano il dispositivo di annullamento contenuto nelle due sentenze impugnate del T.A.R. Lazio (rispettivamente n. 6350/2021 e 6351/2021).</p><p>Tali ultime sentenze avevano annullato i provvedimenti emanati dal Consiglio dei Ministri, che avevano accolto l’opposizione del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (“<strong>MIBACT</strong>”) avverso due autorizzazioni uniche alla realizzazione e all’esercizio di impianti fotovoltaici, emanati dalla Regione Lazio per due impianti dalla potenza nominale pari rispettivamente a 150 e 90 Mwp (“<strong>Impianti</strong>”).</p><p>In particolare, il MIBACT aveva fatto opposizione al Consiglio dei Ministri avverso le autorizzazioni (poi accolte dal Consiglio dei Ministri stesso esercitando un potere di alta amministrazione), dopo aver espresso parere negativo nel corso degli iter autorizzativi dei rispettivi Impianti.</p><p>Il Consiglio di Stato è stato pertanto chiamato a valutare la legittimità dell’opposizione proposta dal MIBACT e accolta dal Consiglio dei Ministri, mediante due sentenze le cui motivazioni sono pressoché identiche.</p><p>In primo luogo, gli Impianti non insistono direttamente su aree di cui l’Amministrazione avesse positivamente dimostrato la sottoposizione a vincolo paesaggistico, archeologico, idraulico o boschivo, né la pendenza di un procedimento teso alla futura apposizione di un vincolo siffatto. Peraltro, gli Impianti non ledono direttamente beni vincolati ovvero beni paesaggistici né con emergenze archeologiche poste ad una distanza giuridicamente rilevante dall’impianto.</p><p>In considerazione di tali profili, <strong>il Collegio conclude che il MIBACT non abbia il potere di opporsi ad iniziative private tramite opposizione avanti il Consiglio dei Ministri, a meno che decisioni di altre Amministrazioni siano ritenute direttamente lesive di beni già dichiarati, nelle forme di legge, di interesse ambientale, paesaggistico o culturale e pertanto sottoposti a forme di protezione o regimi giuridici speciali. </strong>L’attività amministrativa deve essere infatti esercitata perseguendo “<i>i fini determinati dalla legge</i>” (art. 1 della L. 241/90) e, pertanto, la tutela di beni specifici è legittima nei limiti in cui sia stata dichiarata “<i>nelle forme di legge</i>”.</p><p>Il Consiglio di Stato rileva inoltre che il PTPR ammette, nell’area individuata per la realizzazione dell’impianto, impianti di tale natura e che non sono stati peraltro individuati impatti in termini di visibilità/fertilità dei suoli, che avrebbero dovuto essere dimostrati dalla amministrazione opponente. Infine, il MIBACT non avrebbe individuato alternative meno impattanti sull’interesse privato, ma comunque idonee a preservare gli interessi pubblici coinvolti, in violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa<strong>&nbsp;</strong></p><p><strong><u>Perché è importante</u></strong></p><p>Il Consiglio di Stato precisa, tramite l’emanazione di queste sentenze, che il potere del MIBACT di opporsi alle iniziative private tramite opposizione dinanzi al Consiglio dei Ministri è un potere <strong>vincolato </strong>e fondato su specifici requisiti. In particolare, è necessario che altre amministrazioni abbiano dato parere positivo ai progetti, ledendo <strong>direttamente beni già dichiarati di interesse pubblico</strong> (ambientale, paesaggistico, culturale) nelle forme di legge.</p><p>Tale interpretazione riduce fortemente la discrezionalità nell’esercizio del potere di opposizione del MIBACT, che deve essere vincolato alla lesione diretta di beni alla cui tutela il MIBACT stesso è preposto e che non può basarsi su motivazioni di carattere meramente apodittico.</p><p>Peraltro, il Collegio rileva che incombe sulla amministrazione opponente l’onere di dimostrare <strong>l’effettivo impatto negativo</strong> sugli altri interessi coinvolti (nel caso di specie, la tutela paesaggistica e la fertilità dei suoli), nonché l’onere di indicare alternative meno impattanti sull’interesse del privato, tutelato dall’art. 41 della Costituzione, secondo il generale principio di <strong>proporzionalità </strong>dell’azione amministrativa.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
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                        <pubDate>Thu, 31 Mar 2022 04:46:26 +0200</pubDate>
                        <title>Antitrust EU: Sistemi distributivi e commercio elettronico. Quale spazio per le restrizioni alle vendite online</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/antitrust-eu-sistemi-distributivi-e-commercio-elettronico-quale-spazio-per-le-restrizioni-alle-vendite-online</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Questa nota illustra la normativa antitrust attualmente applicabile alle restrizioni alle vendite online e indica le modifiche suscettibili di intervenire in base alla proposta di modifica del Regolamento (UE) n. 330/10 e degli Orientamenti sulle Restrizioni Verticali pubblicati dalla Commissione Europea a luglio 2021. </em>&nbsp;</p><ol> <li><strong>L’attuale normativa applicabile alle restrizioni alle vendite online</strong></li></ol><p>Nel contesto della normativa antitrust si definiscono accordi verticali gli accordi tra imprese attive a diversi livelli della catena di produzione o distribuzione, che fissano le condizioni di acquisto, vendita o rivendita dei prodotti oggetto dell’accordo.La normativa europea in materia di accordi verticali mira da un lato a garantire alle imprese un ampio margine di libertà rispetto alle modalità di distribuzione prescelte, dall’altro lato a contrastare l’adozione di pratiche che sono ritenute restrittive della concorrenza (tra i più tipici esempi: imposizione dei prezzi di rivendita, compartimentazione dei mercati, apposizione di limiti alla produzione).Le norme di riferimento applicabili agli accordi verticali sono contenute nel Regolamento (UE) n. 330/10, (il “<strong>Regolamento</strong>”) che esenta automaticamente dal divieto di intese restrittive della concorrenza gli accordi verticali che soddisfano determinati requisiti (cd. <em>Vertical Block Exemption Regulation</em>, “VBER”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, accompagnato dagli Orientamenti della Commissione europea sulle Restrizioni Verticali (“<strong>ORV</strong>”), che forniscono indicazioni sull’applicazione del Regolamento oltre che sulla valutazione delle pratiche verticali cui il Regolamento non può essere applicato.Il quadro normativo che questi due documenti delineano con riferimento alle restrizioni che il fornitore può imporre alle vendite online effettuate dai distributori (ossia il regime attualmente in vigore) può essere sintetizzato come segue.a) Come <u>regola generale</u>, le vendite effettuate via internet sono una forma di vendita <em>passiva</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, e come tali non possono essere vietate né limitate. Il divieto assoluto per un distributore di vendere online è considerato una restrizione per oggetto alla concorrenza. A qualsiasi distributore deve essere consentito di utilizzare Internet per vendere prodotti e raggiungere clienti più numerosi e differenziati.b) Sono pertanto considerate <u>restrizioni gravi della concorrenza</u>: il re-instradamento automatico di clienti situati in un altro territorio verso il sito Internet del produttore o di altri distributori esclusivi; l’interruzione della transazione online una volta accertato mediante i dati della carta di credito che il consumatore si trova al di fuori del territorio esclusivo del distributore; l’imposizione di un limite alla proporzione delle vendite online effettuate dal distributore; l’imposizione al distributore di un prezzo più alto per i prodotti da rivendere online rispetto a quelli da rivendere off-line<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.c) Esistono però delle <u>differenze a seconda del sistema di distribuzione prescelto</u>:</p><ul> <li><u>in un sistema di distribuzione <em>esclusiva</em></u>, come noto, un fornitore può imporre al proprio distributore di non vendere <em>attivamente </em>nel territorio riservato ad un altro distributore esclusivo. Le restrizioni alle vendite <em>on-line</em> del distributore sono in principio vietate, <u>salvo che</u> le modalità di promozione via internet o l’uso di internet possano condurre a qualificare tali vendite come <em>attive</em>. Sono vendite attive, ad esempio: (i) “<em>la pubblicità </em>on-line <em>specificamente indirizzata a determinati clienti</em>”; (ii) i<em> banner</em> collegati a un dato territorio e visibili al di fuori di esso “<em>su siti Internet</em><em> di terzi</em>”; (iii) pagare un “<em>un motore di ricerca</em>” o un “provider <em>pubblicitario </em>on-line” affinché presenti “<em>inserzioni pubblicitarie specificamente agli utenti situati in un particolare territorio</em>” e, più in generale, (iv) qualsiasi sforzo compiuto per “<em>essere reperiti specificamente in un determinato territorio o da un determinato gruppo di clienti</em>”)<em>. </em>Pertanto, se l’utilizzo di Internet da parte del distributore esclusivo determina la conclusione di vendite attive, il fornitore può legittimamente imporne al distributore il divieto<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.</li> <li><u>In un sistema di distribuzione <em>selettiva</em></u>, in cui il rivenditore autorizzato deve essere libero di vendere in modo sia attivo che passivo a tutti gli utenti finali, in linea di principio le restrizioni alle vendite <em>on-line</em> sono vietate. La funzione tipica di questo sistema di distribuzione, ovvero quella di preservare l’immagine di prestigio dei prodotti, non basta a giustificare il divieto <em>tout court </em>di venderli via internet<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.</li></ul><p>d) Ciò premesso, resta possibile per il fornitore:</p><p style="padding-left: 30px;">(i) imporre al distributore il rispetto di determinati <em>standard </em>qualitativi per le vendite <em>online</em> (ORV, §54), a condizione che essi siano “<em>equivalenti a quelli imposti per le vendite non virtuali</em>” (ORV, §56 con riferimento alla distribuzione selettiva);</p><p style="padding-left: 30px;">(ii) escludere dalla propria rete distributiva operatori attivi esclusivamente online (c.d. <em>pure players</em>). Gli ORV (§54) stabiliscono infatti che “<em>il fornitore può ad esempio richiedere ai suoi distributori di avere più punti vendita o saloni di esposizione «non virtuali» come condizione per divenire membri del suo sistema di distribuzione</em>”;</p><p style="padding-left: 30px;">(iii) richiedere che il distributore venda <em>off-line</em> una data quantità di prodotti, al fine di garantire una gestione efficiente del punto vendita non virtuale, senza, con ciò, porre limiti alle ulteriori vendite <em>online</em> (ORV, §52)</p><p style="padding-left: 30px;">(iv) richiedere al distributore di indicare, a titolo informativo, nel proprio sito i link agli indirizzi Internet del fornitore (ORV. §52).</p>e) Nell’ambito di un sistema di distribuzione selettiva, il fornitore può inoltre:<p style="padding-left: 30px;">(i) vietare la vendita su piattaforme di terzi (<em>e</em>. <em>marketplace</em> come Amazon o eBay), su cui si è espressa la Corte di Giustizia nel caso Coty.</p><p style="padding-left: 30px;">(ii) richiedere al distributore di non vendere ad un singolo utente finale più di una determinata quantità di prodotti (tale condizione può dover essere più rigida per le vendite online se è più facile per un distributore non autorizzato ottenere tali prodotti utilizzando Internet (ORV, §56);</p><p style="padding-left: 30px;">(iii) imporre requisiti specifici per un help desk post-vendita on-line, al fine di coprire i costi della restituzione dei prodotti da parte dei clienti, e per applicare sistemi di pagamento sicuri (ORV, §56).</p><img class="wp-image-26243 size-full aligncenter" src="/fileadmin/nctm/2022/03/Schermata-2022-03-31-alle-10.12.09.png" alt width="760" height="449"><img class="aligncenter wp-image-26247 size-full" src="/fileadmin/nctm/2022/03/Schermata-2022-03-31-alle-10.31.09.png" alt width="756" height="465">&nbsp;<p style="padding-left: 30px;">2. <strong>Le restrizioni alle vendite online nella nuova Proposta di Regolamento e di ORV della Commissione</strong></p>Nel luglio 2021 la Commissione Europea ha pubblicato una proposta di revisione del Regolamento (UE) n. 330/2010 (VBER)&nbsp; (la “<strong>Proposta di Regolamento</strong>”) e degli&nbsp; Orientamenti sulle restrizioni verticali la “<strong>Proposta di ORV</strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>, che si pone l’obiettivo di adattare la disciplina degli accordi verticali agli sviluppi del mercato intervenuti nell’ultimo decennio, con particolare riferimento al commercio online.Pur trattandosi allo stato attuale di proposte soggette a possibili variazioni all’esito &nbsp;della consultazione pubblica (il nuovo Regolamento dovrebbe entrare in vigore il 1° giugno 2022) il <em>trend </em>che emerge da questi documenti è quello di <u>una maggiore apertura da parte della Commissione alla possibilità per i fornitori di imporre restrizioni alle vendite online. </u>Di seguito le principali modifiche suscettibili di intervenire in base alla Proposta di Regolamento.<strong><u>a)</u></strong> <strong><u>La nuova definizione di “vendite attive”</u></strong>La Proposta di Regolamento fornisce una nuova definizione della nozione di “vendite attive”, intendendo con ciò “<em>tutte le forme di vendita diverse dalle vendite passive, che comprendono il contatto attivo dei clienti mediante visite, lettere, email […] gli strumenti di confronto dei prezzi o la pubblicità sui motori di ricerca destinata a clienti appartenenti a specifici territori o gruppi di clienti</em>” (art. 1 lettera (l) della Proposta di Regolamento).In particolare, <u>sono considerate forme di vendita attiva (che in quanto tali possono ora essere proibite dal fornitore nell’ambito di un sistema di distribuzione esclusiva</u>):<ul> <li>l’offerta su un sito Internet di opzioni di lingua diverse da quelle comunemente utilizzate nel territorio in cui è stabilito il distributore. Nel regime degli ORV attualmente in vigore, invece, il fatto di offrire diverse opzioni di lingua sul sito non modifica la natura passiva della vendita online (§ 52);</li> <li>l’offerta di un sito Internet con un nome di dominio corrispondente a un territorio diverso da quello in cui è stabilito il distributore.</li></ul><p>Il fatto che la nozione di vendita attiva sia costruita in senso più ampio rispetto al regime vigente sotto il corrente Regolamento (che qualifica in pratica qualsiasi vendita effettuata via internet come vendita passiva) permetterebbe oggi di <strong>ampliare il novero delle vendite online che possono essere proibite</strong> nell’ambito di un sistema di distribuzione esclusiva.<strong><u>b)</u> <u>Il criterio generale per valutare le restrizioni hardcore alle vendite online</u></strong>Come principio generale, la Proposta di Regolamento stabilisce che sono restrizioni <em>hardcore</em> alle vendite online, e quindi restrizioni fondamentali vietate, quelle che “<em>hanno per oggetto di impedire agli acquirenti (o ai loro clienti) di utilizzare efficacemente Internet al fine di vendere i loro beni o servizi online</em>” o di impedire loro di utilizzare efficacemente uno o più canali pubblicitari online. Quindi, una restrizione che riduce “<em>in modo significativo la quantità complessiva di vendite online sul mercato</em>” costituisce una restrizione grave delle vendite attive o passive (art. 1, par. 1, lett. n. della Proposta di Regolamento e §. 188 della Proposta di ORV).La portata di questa regola generale non è al momento agevolmente identificabile e verrà con ogni probabilità chiarita nei suoi contenuti dalla giurisprudenza. La proposta di ORV fornisce però alcuni esempi di restrizioni aventi per oggetto di impedire ai distributori di utilizzare efficacemente internet (cfr.§192). Vengono in proposito espressamente annoverati “<em>il divieto diretto o indiretto di utilizzare specifici canali pubblicitari online, quali strumenti di confronto dei prezzi o pubblicità su motori di ricerca, o altre restrizioni alla pubblicità online che vietino indirettamente l’utilizzo di uno specifico canale pubblicitario online, come ad esempio l’obbligo per il distributore di non utilizzare marchi commerciali o marche dei fornitori per le offerte da indicizzare in motori di ricerca o il divieto di fornire informazioni relative ai prezzi a strumenti di confronto dei prezzi</em>”.<strong><u>c)</u> <u>Le restrizioni alle vendite online ammissibili</u></strong>Nel rispetto del criterio generale di cui sopra, la Commissione ammette un certo numero di restrizioni nell’ambito delle vendite online. Alcune coincidono con quelle già permesse dall’attuale Regolamento; altre riflettono l’approccio maturato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia nell’ultimo decennio e l’evoluzione del mercato, che ha visto una crescita esponenziale delle vendite online, con conseguente difficoltà dei negozi fisici di competere con i grandi marketplace online.Nello specifico, al fornitore è permesso limitare le vendite online dei propri distributori tramite:</p><ul> <li>il divieto per il distributore di vendere tramite specifici <em>marketplac</em>e, <u>a prescindere dal sistema di distribuzione utilizzato dal fornitore</u> (§194 della Proposta di ORV). La Commissione conferma dunque il principio espresso dalla Corte di Giustizia nel caso Coty, <u>estendendolo anche a sistemi diversi dalla distribuzione selettiva e a prodotti diversi dai beni di lusso</u>.</li> <li><u>La possibilità di imposizione di un prezzo all'ingrosso più elevato per i prodotti destinati a essere venduti online rispetto ai prodotti destinati a essere venduti offline (cd. <strong><em>dual pricing</em></strong>)</u>. Questo solo nella misura in cui tale pratica può servire a incentivare o a ricompensare un livello adeguato di investimenti e rispecchia i costi sostenuti per ciascun canale di vendita (par. 195 della Proposta di ORV). Si osserva dunque un cambio di orientamento della Commissione con riferimento alla pratica del <em>dual pricing</em>, consistente nell’imporre al distributore un prezzo diverso a seconda che il prodotto venga rivenduto online o offline, che nel regolamento VBER attualmente vigente è qualificata quale restrizione fondamentale vietata.</li> <li>l’imposizione di <u>requisiti qualitativi concernenti le vendite online</u>, come l’istituzione di uno sportello di assistenza post-vendita, l’uso di sistemi di pagamento sicuri, l’obbligo di sostenere i costi dei resi nonché requisiti relativi alla presentazione del prodotto (ad esempio, il numero minimo di opzioni di colore visualizzate l’una accanto all’altra o di prodotti del marchio esposti).Sul punto occorre segnalare che, con riferimento alla distribuzione selettiva, la Proposta di ORV <u>non richiede più il rispetto del principio di equivalenza</u>, in base al quale gli standard qualitativi imposti dal fornitore per la vendita online devono essere equivalenti a quelli imposti per le vendite offline, posto che viene riconosciuto che “<em><u>i canali online e offline presentano caratteristiche diverse</u></em>” (§ 221 Proposta di ORV).</li> <li><u>la possibillità di escludere</u> dalla propria rete distributiva operatori attivi esclusivamente online (c.d. <em><u>pure players</u></em>), potendo subordinare l’adesione al proprio sistema di distribuzione al fatto che il distributore gestisca uno o più negozi fisici (§194 della Proposta di ORV);</li> <li>l’obbligo per il distributore di vendere una certa quantità assoluta (in volume o valore, purché non in proporzione con le vendite totali) di prodotti offline per garantire una gestione efficiente del punto vendita fisico (§194 della Proposta di ORV);</li> <li>l’applicazione al medesimo distributore di un’imposizione di standard qualitativi alla pubblicità online, come il fatto che tale pubblicità contenga contenuti o informazioni specifiche (par. 196 della Proposta di ORV).</li></ul><p><strong><u>d)</u> <u>Clausole most</u></strong><strong><em><u>-favoured nation</u></em></strong><strong><u> (MFN) e vendite online – una nuova fattispecie di restrizione esclusa </u></strong>Gli obblighi di parità, denominati anche clausole della nazione più favorita o accordi di parità tra piattaforme (Across Platform Parity Agreement – APPA), impongono a un fornitore di beni o servizi di offrire questi ultimi a un acquirente, a condizioni che non siano meno favorevoli rispetto a quelle offerte dal fornitore ad altri acquirenti o su determinati altri canali. Le condizioni possono riguardare prezzi, scorte, disponibilità o altri termini o condizioni di offerta o vendita.Negli ultimi anni le MFN sono state oggetto di crescente attenzione da parte delle autorità di concorrenza vista la loro incidenza sul fenomeno dell’e-commerce<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a> e delle prenotazioni alberghiere on-line.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>. La clausola MFN può essere “ampia” (parità rispetto a qualsiasi altra piattaforma, in modo che la piattaforma che la impone possa sempre offrire il “<em>best deal</em>”) o “ristretta”, se vale solo con riguardo alle condizioni offerte dal venditore sul proprio sito web.La proposta di ORV contiene un’analisi dettagliata delle clausole MFN, distinguendo non solo tra obblighi di parità ampi e ristretti ma anche tra:</p><ul> <li><u>Gli obblighi di parità nella vendita al dettaglio</u>: quelli imposti dai fornitori di servizi di intermediazione online (come i marketplaces o gli strumenti di confronto dei prezzi) che richiedono ai venditori di vendere beni o servizi agli utenti finali a condizioni uguali o più favorevoli di quelle praticate utilizzando servizi di intermediazione online concorrenti o su propri canali di vendita online diretta. Gli utenti finali possono essere imprese o consumatori finali (cfr. ORV, § 238).</li> <li><u>Gli obblighi di parità che non attengono alla vendita al dettaglio</u>: sono quelli imposti dai fornitori di servizi di intermediazione online relativi alle condizioni alle quali i beni o i servizi sono offerti a imprese <u>diverse da utenti finali</u> o quelli relativi alle condizioni alle quali produttori, grossisti o dettaglianti acquistano beni o servizi come input (cfr. ORV, § 239).</li></ul><p>La principale preoccupazione concorrenziale identificata dalla Commissione è legata <u>alle clausole MFN ampie nella vendita al dettaglio</u>, poiché esse scoraggiano i fornitori che utilizzano piattaforme di intermediazione online dal proporre sconti o prezzi ridotti sui prodotti.In ragione di ciò, la Proposta di Regolamento inserisce tali clausole all’articolo 5 quale nuova fattispecie di restrizione <u>esclusa dal beneficio di esenzione automatica all’applicazione dell’art. 101 TFUE. </u>&nbsp;Il nuovo art. 5.1 (d) stabilisce infatti che costituisce una restrizione esclusa “<em>un obbligo diretto o indiretto che impedisca agli acquirenti di servizi di intermediazione online di offrire, vendere o rivendere beni o servizi agli utenti finali a condizioni più favorevoli utilizzando servizi di intermediazione online concorrenti</em>”.In conseguenza di ciò, le clausole MNF di tale tipologia dovranno essere valutate individualmente ex art. 101 TFUE. Inoltre, qualora risultino illecite, esse non precludono l’esenzione per il resto dell’accordo, purché ne siano separabili. La Proposta di ORV fornisce una serie di orientamenti per aiutare le parti nell’effettuare questa valutazione (cfr. §§ 337-345).In primo luogo, il documento indica quali sono le due principali preoccupazioni concorrenziali sollevate dalle clausole MFN ampie nella vendita al dettaglio e da tenere in considerazione: (i) indeboliscono la concorrenza e agevolano la collusione tra i fornitori di servizi di intermediazione online (è più probabile che un fornitore che impone tale tipo di obbligo di parità possa aumentare il prezzo o ridurre la qualità dei suoi servizi di intermediazione senza perdere quote di mercato); (ii) precludono l’ingresso o l’espansione ai nuovi o piccoli fornitori di servizi di intermediazione online, limitando la loro capacità di offrire agli acquirenti e agli utenti finali combinazioni prezzo-servizio differenziate.Occorre inoltre considerare che gli effetti restrittivi degli obblighi di parità nella vendita al dettaglio tra piattaforme saranno generalmente più gravosi quando sono utilizzati da uno o più fornitori principali di servizi di intermediazione online (cfr. Proposta di ORV, § 341).L’assessment antitrust relativo alle clausole MFN ampie nella vendita al dettaglio deve prendere in considerazione i seguenti elementi essenziali: (i) la quota complessiva di acquirenti dei servizi di intermediazione online soggetta a tali obblighi di parità (nel caso di un effetto cumulativo, gli effetti restrittivi saranno generalmente attribuiti solo agli obblighi di parità dei fornitori la cui quota di mercato supera il 5 %); (ii) il numero di piattaforme di intermediazione utilizzato dagli acquirenti di servizi di intermediazione online e dagli utenti finali; (iii) la posizione di mercato del fornitore che impone l'obbligo e dei suoi concorrenti; &nbsp;(iv) l'esistenza di barriere all'ingresso sul mercato rilevante dei servizi di intermediazione online e (v) l'impatto delle vendite dirette da parte degli acquirenti dei servizi ( poiché possono limitare la capacità dei fornitori di servizi di intermediazione online di aumentare il prezzo dei propri servizi).Al contrario, le clausole MFN ristrette nella vendita al dettaglio e quelle applicate al di fuori della vendita al dettaglio rientrano nell’esenzione per categoria prevista dal Regolamento, a condizione che le parti non detengano una quota di mercato superiore al 30%.<strong>e) Dual distribution</strong>Con Dual Distribution si intende quella pratica messa in atto dal fornitore che vende i propri beni o servizi all’ingrosso, tramite <em>retailer</em> (B2B), ma anche al dettaglio (D2C), entrando così in concorrenza diretta con i suoi distributori.L’aumento delle vendite online, in particolare tramite <em>Marketplaces</em> come Amazon, ha comportato un significativo aumento di accordi di dual distribution.Questa pratica implica significativi rischi concorrenziali a causa del probabile danno che potrebbero provocare ai consumatori in relazione alla possibilità di:</p><ul> <li>ripartire i mercati,</li> <li>allocare la clientela,</li> <li>coordinare le politiche commerciali: fissare direttamente o indirettamente i prezzi di vendita o altre condizioni di transazione,</li> <li>discriminazione di prezzo,</li> <li>scambiare informazioni confidenziali</li></ul><p></p><p style="padding-left: 30px;"><strong>i. Disciplina attuale</strong></p>L’art. 2 della VBER attuale afferma che l’art. 101 TFUE è inapplicabile agli accordi verticali, a condizione che la quota di mercato detenuta da entrambe le parti non superi il 30%.Questa esenzione non si applica agli accordi verticali conclusi tra imprese concorrenti, a meno che l’accordo verticale non sia reciproco e sussista una delle seguenti condizioni:<p style="padding-left: 30px;">a) il fornitore è un produttore e un distributore di beni, mentre l’acquirente è un distributore e non un’impresa concorrente a livello della produzione; oppure</p>b) il fornitore è un prestatore di servizi a differenti livelli della catena commerciale, mentre l’acquirente fornisce i propri beni o servizi al livello del dettaglio e non è un'impresa concorrente al livello della catena commerciale in cui acquista i servizi oggetto del contrattoDi conseguenza, la dual distribution stabilita in accordi non reciproci, tra parti che detengono meno del 30% della quota di mercato e che non determina gravi restrizioni alla concorrenza è esentata dall’applicazione dell’art. 101.1 TFUE.<p style="padding-left: 30px;"><strong>ii. Disciplina proposta </strong></p>La Commissione Europea propone ora di apportare modifiche al regime esistente, in particolare la bozza prevede:<p style="padding-left: 30px;">a) la limitazione dell’esenzione per la dual distribution ai casi in cui la quota di mercato aggregata delle parti nel mercato al dettaglio <u>non supera il 10%,</u> (articolo 2(4)). Inoltre, la bozza propone anche di ampliare il campo di applicazione dell’esenzione a grossisti ed importatori.Il riferimento alla soglia del 10% è stato rimosso in seguito al riscontro negativo degli <em>stakeholders</em>.</p><p style="padding-left: 30px;">b) la creazione un “safe harbour” aggiuntivo per la dual distribution, ma limitato alle ipotesi in cui il fornitore e i suoi distributori abbiano una quota di mercato aggregata a livello di vendita al dettaglio superiore al 10%, ma non superiore alla quota di mercato del 30%. In questo caso, tutti gli aspetti dell'accordo verticale rimangono esentati, ad eccezione degli scambi di informazioni tra le parti dell'accordo verticale, che devono essere valutati in base alle norme applicabili agli accordi orizzontali (articolo 2(5)).</p><p style="padding-left: 30px;">c) l’esclusione dei fornitori di servizi di intermediazione&nbsp;<em>on-line</em>dall’esenzione se hanno una funzione ibrida, ossia quando vendono beni o servizi in concorrenza con imprese a cui forniscono servizi di intermediazione&nbsp;<em>on-line</em>&nbsp;(articolo 2(7));</p>Inoltre, per profittare delle “zone di sicurezza” di cui alle lettere a) e b), l’accordo verticale non deve contenere alcuna restrizione “per oggetto” di cui all’art. 101(1) TFUE, né le c.d. <strong>restrizioni fondamentali</strong> di cui all’art. 4 (es. determinare la facoltà dell’acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita, restrizioni relative al territorio &nbsp;in cui o al gruppo di clienti ai quali un acquirente può vendere attivamente o passivamente i beni o servizi oggetto del contratto, restrizione della facoltà del fornitore di vendere tali componenti come pezzi di ricambio ad utenti finali, ecc.).<img class="aligncenter wp-image-26255 size-full" src="/fileadmin/nctm/2022/03/Schermata-2022-03-31-alle-10.44.09.png" alt width="545" height="735"><img class="aligncenter wp-image-26259 size-full" src="/fileadmin/nctm/2022/03/Schermata-2022-03-31-alle-10.45.05.png" alt width="537" height="474">&nbsp;&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:luca.toffoletti@advant-nctm.com">Luca Toffoletti</a>, <a href="mailto:francesco.mazzocchi@advant-nctm.com">Francesco Mazzocchi</a> e <a href="mailto:manuela.becchimanzi@advant-nctm.com">Manuela Becchimanzi</a>.</i></em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Nel sistema stabilito dal Regolamento (UE) n. 330/10, sono esentati dal divieto di intese restrittive tutti gli accordi verticali in cui: (a) le parti non detengano più del 30% dei mercati rilevanti dove rispettivamente vendono e acquistano i beni oggetto del contratto e (b) non vi siano restrizioni gravi della concorrenza. Se anche solo una di queste condizioni non è soddisfatta, il Regolamento non si applica e l’accordo è soggetto ad una valutazione individuale per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 101 (3) TFUE.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> &nbsp;ORV, § 52 (le vendite con relativa consegna, originate da situazioni in cui un cliente “<em>visita il sito Internet di un distributore e lo contatta</em>” o chiede “<em>di essere informato (automaticamente) dal distributore</em>”, sono una forma di “<em>vendita passiva</em>”. La distinzione tra vendite attive e vendite passive è contenuta negli ORV (§§ 51-52): le vendite <em>passive</em> sono quelle realizzate su richiesta di clienti non sollecitati dal venditore o come conseguenza di sue attività promozionali generali – cioè non specificamente indirizzate a tali clienti – circolate sui media o su internet. Sono <em>attive</em> le vendite sollecitate dal venditore mediante contatti e attività commerciali o promozionali dirette specificamente a determinati clienti o territori, attraverso posta tradizionale, posta elettronica, visite, promozioni indirizzate o riservate a territori o categorie di clienti, aperture di locali, depositi o punti vendita, ecc.).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a>ORV, § 52.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> ORV, § 53.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Corte UE, C-439/09, <em>Pierre Fabre</em>. Un’azienda francese di cosmetici chiede ai propri distributori di rivendere i prodotti solo in uno spazio fisico, alla presenza di un laureato in farmacia, vietando indirettamente le vendite <em>on-line</em>. La Corte ha concluso che una clausola siffatta contrattuale &nbsp;in un sistema di distribuzione selettiva costituisce una restrizione per oggetto, qualora in base a “<em>un esame individuale e concreto</em>” del tenore e dell’obiettivo della clausola e del "<em>relativo contesto giuridico ed economico</em>,” essa non sia oggettivamente giustificata dalle caratteristiche dei prodotti (§§ 46 ss). Nello stesso senso, C‑108/09, <em>Ker-Optika</em>, § 76, in cui la Corte respinge un analogo argomento volto a giustificare il divieto di vendere via Internet fondato sulla necessità di prestare consulenza personalizzata al cliente in relazione alla vendita di lenti a contatto.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Commissione Europea, Staff Working Document accompanying the Final report on the E-commerce Sector Inquiry, SWD/2017/0154 final, p. 166. Nel caso Asics (2017) sia il Bundeskartellamt che la Federal Court of Justice tedesca hanno ritenuto che il divieto per il distributore di collegare il proprio sito con un sistema di comparazione dei prezzi (con il risultato che i consumatori non trovano i loro prodotti e i prezzi praticati durante la ricerca web) costituisce una restrizione per oggetto in violazione dell’art. 101 TFUE, in quanto ostacola la ricerca da parte dei clienti e restringe la concorrenza sui prezzi. Tale divieto non è neppure giustificato da ragioni qualitative, quali la protezione dell’immagine del brand o il tentativo di arginare un fenomeno di free-riding.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Commissione Europea, caso AT.40428, <em>Guess</em>. La Commissione censura il divieto sistematico, imposto da GUESS ai propri distributori di usare i nomi commerciali e i marchi Guess per pubblicizzare <em>on-line</em> i prodotti contrattuali mediante Google AdWords. Secondo la Commissione, gli obiettivi perseguiti da Guess erano (i) la massimizzazione del traffico di utenti verso il proprio sito <em>web</em> a scapito di quello dei distributori&nbsp; e (ii) la riduzione dei propri costi pubblicitari, stante il particolare funzionamento di Google AdWords (che si basa su un sistema di aste in cui gli inserzionisti fanno offerte per specifiche parole chiave che, una volta inserite dagli utenti sul motore di ricerca, rimandano a <em>link</em> pubblicitari e, a loro volta, ai siti <em>web</em> degli inserzionisti).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> La proposta è stata sottoposta a consultazione pubblica fino al 17 settembre 2021. L’intero processo di revisione dovrà concludersi entro il 31 maggio 2022, data in cui scadrà l’attuale VBER.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Commissione, caso AT.4015, <em>Clausole MFN per gli e-book e questioni correlate</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Cfr. decisioni assunte nel caso <em>Booking.com ed Exepdia</em> dalle autorità di concorrenza svedese ( Konkurrensverket, 15.4.2015, 596/2013); francese Autorité de la concurrence, 21.4.2015, 15-D-06), tedesca (Bundeskartellamt, 23.12.2015) e dall’AGCM I779, <em>Mercato dei servizi turistici-Prenotazioni alberghiere on line</em> . Tutti i casi riguardano clausole MFN imposte alle strutture alberghiere da Booking ed Expedia quale condizione per apparire sulle proprie piattaforme <em>web, </em>e non riguardano solo i prezzi delle stanze e la disponibilità ma anche le condizioni di prenotazione e di cancellazione. Booking ed Expedia impediva dunque agli hotel di offrire prezzi inferiori su qualsiasi altra piattaforma. Le tre autorità della concorrenza hanno accettato gli impegni di Booking consistenti nel sostuire le clausole MFN “ampie” con quelle “ristrette”. Booking ha proposto i medesimi impegni anche al Federal Cartel Office tedesco in un procedimento analago, ma l’autorià tedesca li ha rifiutati proibendo altresì l’utilizzo di clausole MFN “ristrette”, decisione da ultimo confermata dalla Corte di Giustizia Federale il 18 maggio 2021. La Corte ha infatti ritenuto che esse costituiscano restrizioni accessorie non necessarie al raggiungimento degli obiettivi del contratto di mediazione tra Bookings e gli hotel. La Corte non ha ritenuto neppure applicabile l’art. 101 (3) TFUE in quanto la clausola non comportavano un vantaggio in termini di efficienza.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 31 Mar 2022 04:45:47 +0200</pubDate>
                        <title>La Dual Distribution e il processo di revisione del Regolamento VBER – A che punto siamo?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-dual-distribution-e-il-processo-di-revisione-del-regolamento-vber-a-che-punto-siamo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 4 febbraio 2022 la Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica sulla tematica della <em>dual distribution</em>, nell’ambito del processo di revisione del Regolamento sulle restrizioni verticali n. 330/2010 (“Regolamento VBER”)Per dual distribution si intende la situazione in cui un fornitore vende allo stesso tempo i propri beni o servizi all’ingrosso ai rivenditori (canale Business-to-Business o “B2B”) e direttamente ai consumatori finali (canale Direct-to-consumer o “D2C”). Il fornitore si trova così in una situazione “scivolosa”, essendo al contempo fornitore dei propri rivenditori nel mercato a monte e loro concorrente nel mercato al dettaglio. Questa situazione può porre significativi rischi di infrazioni delle norme antitrust, legati al possibile lo scambio di informazioni sensibili, e conseguente coordinamento delle politiche commerciali, tra fornitore e rivenditori.La Commissione Europea ha infatti focalizzato la propria attenzione sullo scambio di informazioni e ha anticipato che il nuovo Regolamento VBER che entrerà in vigore il 1° giugno 2022 conterrà una previsione generale in base alla quale saranno esentati dall’applicazione della normativa sulle intese restrittive della concorrenza <strong>solo gli scambi di informazioni</strong> tra il fornitore e l’acquirente che siano <strong>necessari a migliorare la produzione o distribuzione dei beni o servizi oggetto del contratto</strong>.Con l’obiettivo di orientare le imprese nell’individuare quali tipologie di informazioni rientrerebbero in tale categoria, la Commissione ha in modo apprezzabile elaborato <span style="font-weight: normal !msorm;"><strong>una white list e una black list</strong></span> delle informazioni che il fornitore e i rivenditori possono scambiarsi nel contesto di un modello di dual distribution. A titolo esemplificativo, la Commissione menziona come scambi leciti quelli relativi alle caratteristiche dei prodotti o dei servizi oggetto del contratto e gli scambi di dati aggregati relativi alle vendite ai clienti; al contrario, non possono essere scambiati dati di vendita suddivisi per singolo cliente.Questa sezione dedicata delle linee guida è stata inserita, in dirittura d’arrivo, a corredo della revisione del <b>Regolamento VBER</b>&nbsp;che dovrà essere completata entro il 31.5.2022. L’obiettivo &nbsp;generale della revisione è adattare la disciplina degli accordi verticali agli sviluppi del mercato intervenuti nell’ultimo decennio, con particolare riferimento alla crescita esponenziale &nbsp;del commercio online.Sebbene non vi sia ancora una versione definitiva del nuovo Regolamento VBER,&nbsp; dalla proposte di revisione già pubblicate dalla Commissione emerge un <span style="font-weight: normal !msorm;"><strong>trend</strong></span><span style="font-weight: normal !msorm;"><strong> generale</strong></span><span style="font-weight: normal !msorm;"><strong> di maggiore apertura</strong></span> alla possibilità per i fornitori di imporre <span style="font-weight: normal !msorm;"><strong>restrizioni alle vendite online</strong></span>, in particolare permettendo al fornitore di vietare al distributore di vendere i prodotti tramite specifici <em>marketplac</em>e, a prescindere dal sistema di distribuzione adottato (distribuzione selettiva o esclusiva), o di consentire a determinate condizioni al fornitore di adottare una politica di dual pricing, consistente nell’imporre al distributore un prezzo diverso a seconda che il prodotto venga rivenduto online o offline.Per una più ampia analisi dell’intervento della Commissione in tema di dual distribution e delle altre proposte di modifica del Regolamento VBER in tema di vendite online, &nbsp;vedi il documento che trovi a <a href="https://www.advant-nctm.com/news/articoli/antitrust-eu-sistemi-distributivi-e-commercio-elettronico-quale-spazio-per-le-restrizioni-alle-vendite-online" target="_blank" rel="noopener">questo link </a>&nbsp;&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:luca.toffoletti@advant-nctm.com">Luca Toffoletti</a>, <a href="mailto:francesco.mazzocchi@advant-nctm.com">Francesco Mazzocchi</a> e <a href="mailto:manuela.becchimanzi@advant-nctm.com">Manuela Becchimanzi</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-4931</guid>
                        <pubDate>Tue, 29 Mar 2022 09:40:47 +0200</pubDate>
                        <title>Overview accordi per l&#039;innovazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/overview-accordi-per-linnovazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’Accordo per l’Innovazione finanzia progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) nell’ambito delle aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma quadro di ricerca e innovazione “Horizon Europe”, di cui al Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021.&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2022/03/Overview-Accordi-per-lInnovazione.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere l'intero documento</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4932</guid>
                        <pubDate>Mon, 28 Mar 2022 05:06:36 +0200</pubDate>
                        <title>La sterilizzazione delle perdite emerse negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-sterilizzazione-delle-perdite-emerse-negli-esercizi-in-corso-al-31-dicembre-2021</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><strong>Introduzione</strong></li></ol><p>A seguito delle modifiche apportate dall’art. 3, co. 1-<em>ter</em> del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. “<strong>Decreto Milleproroghe</strong>”) inserito in sede di conversione nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15, all’art. 6 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. “<strong>Decreto Liquidità</strong>”) convertito con la Legge 5 giugno 2020, n. 40, <u>le perdite dei “bilanci 2021” sono sterilizzate, in linea con quanto previsto già per i “bilanci 2020”.</u>Ed invero, alle perdite emerse negli esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2021 non si applicano:</p><ul> <li>gli artt. 2446, co. 2 e 3, c.c. e 2482-<em>bis,</em> 4, 5 e 6, c.c. - rispettivamente, per le S.p.A. e le S.r.l. - per le perdite superiori a un terzo che non incidono sul minimo legale e</li> <li>gli artt. 2447 e 2482-<em>ter </em>c. - rispettivamente di S.p.A. e di S.r.l. - per le perdite superiori a un terzo che incidono sul minimo legale oltre che</li> <li>gli artt. 2482, co. 1 n. 4, c.c. e 2545-<em>duodecies</em>c. relativi allo scioglimento - rispettivamente per S.p.A. e S.r.l. e per società cooperative - per riduzione o perdita del capitale sociale.</li></ul><p>&nbsp;Non sono stati invece prorogati i regimi derogatori<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> di cui agli articoli 7 e 8 del Decreto Liquidità in virtù dei quali, rispettivamente, era stato previsto che <em>(i)</em> la valutazione delle voci di bilancio dell’esercizio 2020 potesse avvenire nella prospettiva della continuazione aziendale laddove tale situazione risultasse dal bilancio dell’esercizio precedente e <em>(ii) </em>ai finanziamenti dei soci o dei soggetti che esercitano direzione e coordinamento della società non si applicassero gli artt. 2467 c.c. e 2497-<em>quinquies </em>c.c., in modo tale da non assoggettare i crediti derivanti da tali finanziamenti ad un rimborso postergato rispetto alle pretese creditorie di terzi creditori.Il presente documento ha ad oggetto la disamina delle norme di cui all’art. 6 del Decreto Liquidità, come modificato dal Decreto Milleproroghe, focalizzandosi, in particolare, <em>(a) </em>sugli esercizi relativamente ai quali tali norme trovano applicazione, <em>(b) </em>sulle decisioni oggetto di differimento, <em>(c)</em> sulla possibilità di cumulare le perdite maturate nel 2021 (superiori e inferiori a un terzo) con quelle degli esercizi successivi, <em>(d)</em> sul rapporto con la sterilizzazione dei “bilanci 2020” e, brevissimamente, <em>(e)</em> sul (mancato) coordinamento con la disciplina dell’”allerta” di cui al Codice della Crisi.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>La previsione di cui all'Art.6 del Decreto Liquidità</strong></li></ol><p>Ai sensi dell’art. 6 del Decreto Liquidità, come modificato dal Decreto Milleproroghe:“<em>1. Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. </em></p><ol start="2"> <li><em> Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.</em></li> <li><em> Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.</em></li> <li><em> Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio</em>”.</li></ol><p>Ai sensi del primo comma della disposizione citata, le perdite oggetto di sterilizzazione sono quelle “<em><u>emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021</u>”</em>: l’arco temporale preso in considerazione dalla norma, pur coincidendo per tutte le società con un unico esercizio sociale, non è uguale per ciascuna di esse ma dipende dalle scelte statutarie individuali sulla data di chiusura dell’esercizio. Così, a titolo esemplificativo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>:-&nbsp;&nbsp;&nbsp; per le società il cui esercizio sociale coincide con l’anno solare le perdite “sterilizzate” sono quelle emerse nel periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021;-&nbsp;&nbsp;&nbsp; per le società che chiudono gli esercizi il 30 giugno di ogni anno le perdite “sterilizzate” sono quelle emerse nel periodo 1° luglio 2021 - 30 giugno 2022;-&nbsp;&nbsp;&nbsp; per quelle che chiudono l’esercizio il 30 aprile le perdite “sterilizzate” sono quelle emerse nel periodo 1° maggio 2021 - 30 aprile 2022.Relativamente a tali perdite, gli interventi previsti dalle disposizioni codicistiche devono avvenire entro l’assemblea di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2026<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, previa distinta indicazione in appositi prospetti nell’ambito della Nota integrativa <em>(i)</em> della relativa origine e <em>(ii)</em> delle movimentazioni avvenute nel corso dell’esercizio, onde tenerle separate da eventuali perdite future non “coperte” dalla disciplina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.Mentre il differimento al quinto esercizio successivo dell’assunzione degli opportuni provvedimenti opera (anche questa volta) di diritto in maniera automatica con riferimento alle perdite “2021” superiori ad un terzo del capitale ma che non incidono sul minimo legale, la facoltà di beneficiare della sterilizzazione le perdite qualificate che impattano anche sul capitale sociale è rimessa ai soci.In entrambe le situazioni, i soci rimangono sempre liberi di non avvalersi di tale postergazione adottando <em>anticipatamente</em>, prima del decorso del quinquennio, gli opportuni provvedimenti volti a coprire le perdite registrate. &nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.<u>Resta fermo in ogni caso l’obbligo per gli amministratori di convocare senza indugio l’assemblea</u>, dando conto ai soci della perdita superiore a un terzo del capitale sociale (cfr. art. 2446, co. 1, e 2482-bis, co. 1, c.c.). Gli amministratori devono presentare ai soci la Relazione sullo stato patrimoniale della società, con le osservazioni del Collegio Sindacale o del Comitato per il controllo sulla gestione, depositandola entro 8 giorni prima dell’assemblea (cfr. art. 2446, co. 1, e 2482-bis, co. 2, c.c.). Non è quindi possibile “<em>prescindere dalla rilevazione formale delle perdite emerse nell’esercizio che comprende il 31 dicembre </em>[2021 <strong><em>ndr</em></strong>]<em> attraverso la redazione di uno specifico documento contabile adducendo a giustificazione di tale omissione la loro irrilevanza fissata per legge</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong>Perdite registrate nell'esercizio 2022 e nei successivi esercizi</strong></li></ol><p>Con riferimento alla disposizione sommariamente esaminata al paragrafo precedente, sorge il dubbio se la stessa trovi applicazione anche alle perdite che matureranno nel corso degli esercizi successivi rispetto a quello del 2021.Vi è quindi da chiedersi se ai fini dell’applicazione dell’art. 6 del Decreto Liquidità rilevino solo le perdite maturate nel 2021 superiori a un terzo ovvero anche quelle inferiori che, laddove portate a nuovo e solo se sommate a perdite maturate in esercizi successivi, superano il limite di un terzo del capitale sociale.Per rispondere a tale quesito risulta opportuno distinguere due ipotesi: la prima riguarda le perdite dell’esercizio 2022 (o seguenti) autonomamente rilevanti, la seconda concerne invece le perdite dell’esercizio 2022 che assumono rilievo solo se sommate con quelle inferiori a un terzo del 2021.</p><p style="padding-left: 30px;"><strong>3.1 Perdite dell’esercizio 2022 (e successivi) autonomamente rilevanti</strong></p>La dottrina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, allo stato, sembra concorde nell’escludere l’applicabilità della sterilizzazione delle perdite di cui all’art. 6 del Decreto Liquidità alle perdite che matureranno nel corso dell’esercizio 2022 e in quelli successivi. Dunque, in caso di mancata proroga di tale regime, troverà applicazione il regime ordinario di cui alle disposizioni codicistiche:<ul> <li>le perdite superiori a un terzo maturate nel 2022 che non incidono sul minimo legale dovranno essere ripianate nel 2024;</li> <li>le perdite superiori a un terzo maturate nel 2022 incidenti sul minimo legale dovranno essere ripianate senza indugio.</li></ul><p>Tale conclusione poggia sulla lettura del comma 4 dell’art. 6 del Decreto Liquidità, dal quale emerge l’intenzione del Legislatore di tenere distinte le perdite che rientrano nel regime di temporanea sospensione quinquennale dalle altre perdite che possano eventualmente sorgere nel corso del quinquennio di sospensione e alle quali non si applica tale regime.</p><p style="padding-left: 30px;"><strong>3.2 Perdite dell’esercizio 2022 (e successivi) rilevanti solo se considerate unitamente a quelle inferiori a un terzo registrate nell’esercizio 2021 </strong></p>Con riferimento alle perdite che superano un terzo del capitale sociale solo se considerate unitamente a quelle emerse nel corso dell’esercizio 2021 (laddove inferiori a un terzo del capitale), si segnalano due orientamenti tra loro contrapposti:<p style="padding-left: 30px;">(i) secondo il primo, le perdite suscettibili di sterilizzazione sono solo quelle incidenti sul capitale in quanto, nel caso in cui la società registri perdite dal Conto economico del 2021 e queste risultino coperte dalle riserve patrimoniali, tale valore non sarebbe da sterilizzare<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.</p><p style="padding-left: 30px;">(ii) stando al secondo orientamento, l’art. 6 integra un criterio di tipo economico e non patrimoniale. Dunque, l’ammontare delle perdite oggetto di sterilizzazione è quello che risulta dal Conto economico, non essendo limitato a quello che incide sul capitale nominale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.</p>Su tale tema rileva il caso Assonime n. 6 del 2021<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>, ove, da un lato, si sottolinea che la finalità dell’art. 6 del Decreto Liquidità consiste nell’impedire l’applicazione degli obblighi di riduzione e ricapitalizzazione previsti dalle disposizioni codicistiche per le perdite registrate nel 2021, apparendo quindi riferibile alle sole perdite superiori a un terzo. Dall’altro lato però si evidenzia che <u>la <em>ratio </em>della disciplina è volta a evitare che l’applicazione di regole codicistiche porti alla liquidazione di imprese che riportano perdite straordinarie dovute alla pandemia</u>. Alla luce di tale considerazione, la sterilizzazione si applica a tutte le perdite registrate nel Conto economico relativamente all’esercizio 2021 e non solo a quelle superiori a un terzo del capitale sociale.Tale conclusione sembra ragionevole in considerazione del fatto che, laddove la sterilizzazione si applicasse solo alle perdite superiori a un terzo del capitale sociale registrate nell’esercizio 2021, ne risulterebbero paradossalmente avvantaggiate le società senza (o con meno) riserve utilizzabili per coprire le perdite in questione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.&nbsp;<ol start="4"> <li><strong>Sul rapporto tra le perdite dell'esercizio 2020 e quelle del 2021</strong></li></ol><p>Quanto invece al rapporto tra le perdite dell’esercizio 2021 e quelle registrate nell’esercizio 2020, si segnala che i primi commenti in dottrina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a> appaiono orientarsi nel senso che il quinquiennio per la copertura delle perdite 2021 sarà in ogni caso autonomo rispetto a quello entro cui dovranno essere ripianate quelle relative al 2020.Di conseguenza, le perdite registrate nel corso dell’esercizio 2020 dovranno essere recuperate entro l'approvazione del bilancio relativo al 2025 (cioè nella primavera del 2026), mentre quelle relative all’esercizio 2021 potranno essere ripianate entro l'approvazione del bilancio 2026 e quindi entro i mesi di aprile/giugno 2027 (nel corso dell'assemblea che andrà ad approvare i risultati dell'esercizio 2026).&nbsp;</p><ol start="5"> <li><strong>Coordinamento (mancato) con la disciplina dell'allerta" di cui al codice della crisi</strong></li></ol><p>Da ultimo si accenna alla possibile (e probabile) situazione paradossale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a> secondo cui talune società che nell’esercizio 2021 abbiano registrato perdite tali da ridurre il capitale sociale al di sotto del minimo legale non saranno tenute ad assumere i provvedimenti di ricapitalizzazione previsti dal codice civile (sino all’approvazione del “bilancio 2026”) bensì, con tutta probabilità<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>, sottoposte alle misure di allerta depotenziando i benefici della sterilizzazione.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;</i><a href="mailto:paolo.gallarati@advant-nctm.com">Paolo Gallarati</a>, <a href="mailto:filippo.federici@advant-nctm.com">Filippo Federici</a> e <a href="mailto:paola.giordano@advant-nctm.com">Paola Giordano</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Sul tema si rinvia a F. Federici, D. Avaro e A. Fabris, <em>Emergenza Coronavirus: profili di diritto societario</em>, reperibile al link <a href="https://www.advant-nctm.com/news/articoli/emergenza-coronavirus-profili-di-diritto-societario" target="_blank">https://www.advant-nctm.com/news/articoli/emergenza-coronavirus-profili-di-diritto-societario</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> In questi termini cfr. Massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.2 e M. Meoli, “<em>Le perdite di capitale</em>", in QuaderniEutekne “<em>Le novità del bilancio 2021</em>”, cap. 9, p. 231.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> <em>Ex multis</em>, F. Roscini Vitali, <em>Sterilizzazione delle perdite ammessa anche sui bilanci 2021</em>, in <em>Il Quotidiano del Diritto</em>, Il Sole 24 Ore, 15 febbraio 2022.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Cfr M. Meoli, <em>op. cit., </em>p. 239.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Cfr M. Meoli, <em>op. cit., </em>p. 237 e Massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.8.; Circolare Min. Sviluppo economico del 29 gennaio 2021, n. 26890.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> In questi termini, si veda Massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.4.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Cfr M. Meoli, <em>op. cit., </em>pp. 240 s.; Massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.7.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Ne dà conto M. Meoli <em>op. cit.</em>, p. 242. Tale posizione è riferibile, <em>inter alia,</em> al Consiglio nazionale del Notariato, in particolare nello studio 88-2021/I, § 8.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Cfr. Massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.1. ove “<em>Il nuovo criterio di attivazione della norma è dunque “economico” e non più “patrimoniale</em>” e Massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.13.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Reperibile al link <a href="https://www.assonime.it/attivita-editoriale/caso/Pagine/Il-Caso-6_2021.aspx" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.assonime.it/attivita-editoriale/caso/Pagine/Il-Caso-6_2021.aspx</a>. Peraltro, Assonime risultava già di tale avviso con riferimento all’art. 6 del Decreto Liquidità con riferimento alle perdite registrate nell’esercizio 2020: si veda la Circolare n. 3 del 2021, reperibile al link <a href="https://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Pagine/Circolare-3_2021.aspx" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Pagine/Circolare-3_2021.aspx</a>, ove “<em>questa norma [ndr l’art. 6 del Decreto Liquidità], se pure si riferisce alle società che presentino una perdita rilevante per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, intende attribuire a tali società un idoneo periodo temporale definito per uscire dallo stato di difficoltà in cui si trovano nel 2020. In questo senso, le società che si trovano in questa condizione sono immesse in una sorta di percorso speciale e le eventuali perdite successive, che potrebbero essere fisiologiche anche in un percorso gestionale di recupero della redditività, non dovrebbero avere un autonomo rilievo, pena il venir meno della logica di aiuto che è sottesa alla disciplina.</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Cfr. M. Meoli <em>op. cit.</em>, p. 243; Id, “<em>Nella sterilizzazione delle perdite 2020 anche quelle inferiori a un terzo</em>”, in <em>Il Quotidiano del Commercialista, </em><a href="http://www.eutekne.info" target="_blank" rel="noreferrer">www.eutekne.info</a>, 9 novembre 2021 e Caso Assonime n. 6/2021, cit., p. 5.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Cfr. A. Ciaccia, “<em>Perdite d’esercizio 2021 recuperabili entro il 2026</em>”, in <em>Ipsoa Quotidiano</em>, pubblicato il 7 marzo 2022; L. De Angelis, “<em>Perdite 2021 recuperabili entro l’esercizio 2026</em>”, in <em>ItaliaOggi</em>, n. 42, p. 27, pubblicato il 19 febbraio 2022.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Tematica àià sollevata anche da Assonime nella Circolare n. 3 del 2021, <em>cit.</em>, e da M. Meoli <em>op. cit.</em>, p. 257.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Sebbene la bozza degli indici elaborati dal CNDCEC non siano stati ancora approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico, si dubita che il sistema di allerta di cui al Codice della Crisi possa fare a meno, quali indicatori e indici della crisi, situazioni di patrimonio netto negative determinate da perdite.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 24 Mar 2022 14:43:51 +0100</pubDate>
                        <title>Verso la parità di genere: le linee-guida di Governo e UNI</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/verso-la-parita-di-genere-le-linee-guida-di-governo-e-uni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 16 marzo UNI ha pubblicato un’interessantissima Prassi di Riferimento (la 125:2022. In seguito la “<strong>PdR</strong>”) relativa all’”<em>adozione di specifici KPI inerenti le Politiche di parità di genere nelle organizzazioni" (qui il <a href="https://store.uni.com/catalogo/uni-pdr-125-2022" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link</a> per consultare il testo integrale)</em>.Pur non essendo una normativa nazionale la PdR è un documento che si ricollega al Regolamento UE 1025/2012, che condensa gli esiti del tavolo di lavoro sulla certificazione di genere delle imprese previsto dalla Missione 5 del PNRR; tavolo al quale hanno partecipato 4 Ministeri, oltre alla Consigliera Nazionale di Parità.La premessa da cui parte il documento è una desolante fotografia del divario di genere nel mondo e nel nostro Paese, che il World Economic Forum (WEF, 2021), Eurostat, Istat (2019), INPS (2020) ed AlmaLaurea 2018 hanno evidenziato.In estrema sintesi, se tra le quattro “dimensioni” del gender gap, quelle relative al divario in tema di salute e istruzione vedono un significativo restringimento delle differenze (se pure con le precisazioni che vedremo), rimane alta la percentuale del gap nella dimensione “opportunità e partecipazione economica” e in quella “politica e rappresentanza”.Il basso tasso di occupazione femminile (di circa 20 punti percentuali inferiore a quello maschile su media nazionale) diventa drammatico con la discesa dell’indagine lungo lo stivale, ove il predetto tasso è al Sud circa il 50% inferiore a quella dell’equivalente dato del Nord; il risultato, per nulla esaltante, è la collocazione del nostro Paese nella graduatoria in Europa quali terz’ultimi, davanti solo a Grecia e Malta.Interessante è anche il dato, apparentemente contraddittorio, relativo ai laureati e ai super-laureati (Master, PHD), che evidenza che in entrambe le categorie prevalgono percentualmente le donne. Tuttavia queste sono in minoranza nelle discipline STEM, con un picco negativo in ingegneria dove si registra un ingegnere donna per tre ingegneri uomini.Quanto al dato relativo alla differenza salariale (poco sotto il 10%) Eurostat ci spiega come ci sia poco da rallegrarsi in relazione alla composizione della partecipazione femminile nel mondo del lavoro, concentrata nelle posizioni con più bassi redditi.Un altro dato che illustra la condizione femminile è quello relativo ai contratti a tempo determinato, 4 volte superiore a quello maschile (32,4% contro 8%) e composto per il 60% da part-time involontario.Gli studi in questione evidenziano anche che il fattore di rallentamento tipico della carriera di una donna è costituito dalla maternità; dato che è completato dalla constatazione che tale rallentamento non è solo nel breve periodo ma permane anche a 15 anni di distanza dalla maternità, tanto da registrare in quel momento un gap di 5.700 euro tra una lavoratrice senza figli e una con un figlio.Completano il primo quadro i dati relativi ai settori in cui il lavoro femminile è presente; se questo registra una quasi parità uomo-donna nei settori della sanità, dell’assistenza, dell’istruzione e dell’alloggio e ristorazione, esso rapidamente crolla nei settori maggiormente remunerativi.Purtroppo quanto è descritto non esaurisce il divario di genere: infatti, le donne ricoprono ruoli di responsabilità in misura nettamente inferiore rispetto agli uomini, attestandosi a poco più di un quarto del totale dei manager (c.d. “glass ceiling” al quale corrisponde spesso, ancor prima, uno “sticky floor”). Del resto, anche le “azioni positive” che hanno favorito l’ingresso delle donne nei consigli di amministrazione delle società quotate (Legge Golfo-Mosca del 2011), non sono riuscite a portarle massicciamente nei posti di vertice degli Executive Committees.Quanto descritto ha mosso l’UE ed altre organizzazioni internazionali ad evidenziare e cercare di misurare l’impatto positivo che una parità di genere avrebbe sulla società e sulla economia in particolare, giungendo ad ipotizzare una crescita di 11 punti di PIL per l’Italia. Del resto, esiste una correlazione tra maggiore inclusività delle donne e maggiore valore aziendali; anche se non è del tutto accertato che direzione tale correlazione abbia, ben potendo essere che aziende più “performanti” attirino più donne.Per tutte tali ragioni l’Unione Europea nel 2020 ha definito una nuova agenda con gli obiettivi e le strategie per raggiungere la parità di genere entro il 2025. Tra queste ultime cita il Gender Impact Assessment (GIA) volto a valutare l’effetto che le misure correttive andranno a realizzare; tale strumento fornisce un forte ausilio, innanzi tutto, a fotografare la situazione esistente attraverso l’utilizzo degli strumenti quantitativi, che derivano dalle scienze statistiche.Nell’alveo di queste iniziative il Governo Italiano ha predisposto la Strategia Nazionale sulla parità di genere 2021-2025 che si ispira al Gender Equality Strategy della Ue, ed è strettamente legata agli obiettivi del PNRR. Un primo atto normativo è costituito dalla L. 5 novembre 2021 n.162 sulla parità salariale. In esso si trovano una modifica estensiva della nozione di discriminazione indiretta, che include azioni apparentemente “neutre”, quali misure organizzative, orari di lavoro e trasparenza dei dati; introduce anche l’obbligo di una certificazione sulla parità di genere, che garantiscono sgravi contributivi e punteggi favorevoli nelle gare pubbliche.In questo ampio quadro, caratterizzato da forti stereotipizzazioni e bias, la consapevolezza è che gli interventi volti a sradicare la diseguaglianza di genere e le discriminazioni che la genera devono necessariamente assumere le caratteristiche di obiettivi aziendali dichiarati, che devono avere le seguenti caratteristiche:</p><p style="padding-left: 30px;">i) definizione di precisi obiettivi organizzativi con creazione di chiari KPI</p><p style="padding-left: 30px;">ii) instaurazione di un metodo predefinito e standardizzato di misurazione del loro raggiungimento</p><p style="padding-left: 30px;">iii) certificazione dei risultati tramite soggetti terzi e processi trasparenti e qualificati.</p>A dette metodologie di fissazione degli obiettivi, loro monitoraggio e certificazione è interamente derivata la PdR, che si rivela esser un utile strumento per chi voglia e debba affrontare la tematiche della gender equality.Senza voler cercare di realizzare un sunto del documento (alla cui integrale lettura, anzi, si rimanda), mi preme sottolineare alcuni punti-cardine che emergono con chiarezza dal documento in questione per indirizzare un’efficace politica di gender equality.<ol> <li>La decisione deve provenire dal management, che deve poi indirizzare tutti i soggetti interessati alla sua realizzazione; senza un chiaro endorsement dei vertici i risultati saranno scarsi. E’ quindi consigliato stilare KPI legati al tema per i vertici delle varie funzioni, eventualmente inserendoli anche nella composizione dei loro MBO.</li> <li>Devono esser individuati chiaramente gli obiettivi e i processi per realizzarli</li> <li>Va prevista una verifica misurabile periodica dei risultati ottenuti per eventualmente apporre dei correttivi agli interventi</li> <li>Va organizzata un programma di training periodico delle persone coinvolte</li></ol><p>Un’indicazione che reputo molto interessante è la raccomandazione di dare molto risalto alla policy, facendone oggetto di adeguata pubblicità esterna ed interna; in particolare, evidenzio il suggerimento di dedicare una pagina del proprio sito aziendale al tema che consente a tutti di conoscere gli obiettivi aziendali e di partecipare alla loro realizzazione. Essa, in altri termini, funziona da rafforzatore del committment aziendaleLa PdR non si limita, peraltro al processo ma individua diverse aree di intervento meritevoli di particolare attenzione: tra queste i processi di recruitment e selezione, la configurazione dei percorsi di carriera e una attenta analisi delle politiche retributive.Accanto a questi temi “hard”, la PdR affronta anche il tema della genitorialità e della cura più in generale, tema che statisticamente incide sul lavoro femminile in misura rilevante; anche su questo aspetto il documento fornisce spunti stimolanti, dalle politiche di incentivazione all’utilizzo dei permessi genitoriali anche per gli uomini, a politiche di supporto per il rientro dalla maternità sino a misure di supporto concreto come asili nido, gestione del dopo-scuola e delle vacanze estive.Da ultimo ma non per importanza un cenno alla censura dei comportamenti devianti e contrari al mantenimento del gender gap; soprattutto quando essi vestono i panni della vera e propria discriminazione se non della molestia essi vanno combattuti con forza. Ancora oggi molte aziende preferiscono “chiudere un occhio” su fatti e comportamenti dei propri dipendenti, degradandoli a “questioni personali” o “private” con il pretesto di non volere instaurare un “clima di polizia”; ebbene, la tolleranza verso detti fatti o comportamenti mina, in realtà, alla radice ogni tentativo di miglioramento. Sono personalmente convinto che, viceversa, un esame tempestivo e corretto delle segnalazioni (siano essi veritiere o strumentali; non intendo negare l’esistenza di tale tipo di denuncia) possa fungere da stimolo a comportamenti maggiormente consapevoli.<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:michele.bignami@advant-nctm.com">Michele Bignami</a></i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 24 Mar 2022 10:44:07 +0100</pubDate>
                        <title>Liquidità alle imprese ed altri interventi SACE in conseguenza degli aumenti dei prezzi dell&#039;energia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/liquidita-alle-imprese-ed-altri-interventi-sace-in-conseguenza-degli-aumenti-dei-prezzi-dellenergia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>&nbsp;</strong><strong>Le novità introdotte dal decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 e dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 in materia di garanzie prestate da SACE e Fondo Centrale di Garanzia</strong>Sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2022 è stato pubblicato il decreto-legge n. 17/2022 (il “<strong>DL Energia</strong>”) recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. Successivamente, sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022 è stato pubblicato il decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21 (il “<strong>DL Energia 2</strong>”) recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici,&nbsp;sono state introdotte una serie di misure a sostegno di famiglie ed imprese aventi l’obiettivo, da un lato, di ridurre l’impatto negativo sui conti di quest’ultime prodotto dal rincaro dei prezzi delle materie prime e, dall’altro lato, di sostenere le esigenze di liquidità delle imprese tramite misure <em>ad hoc</em> che, in particolare, hanno esteso la platea di soggetti potenzialmente idonei a beneficiare delle garanzie di cui all’articolo 1, decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (il “<strong>DL Liquidità</strong>”). Il presente <em>alert </em>si sofferma su quest’ultimo aspetto.&nbsp;<strong>Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 – modifiche alla disciplina della “Garanzia Italia”</strong><strong>&nbsp;</strong>L’articolo 8 del DL Energia ha previsto alcune modifiche all’articolo 1 del DL Liquidità, per mezzo dell’introduzione del nuovo articolo 14-<em>septies</em>, che così recita: “<em><u>Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo e all'articolo 1-bis.1 sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia</u></em>”. La tipologia di garanzia in esame (“<strong>Garanzia Italia</strong>”), prevista originariamente al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, è concessa da SACE S.p.A. (“<strong>Sace</strong>”) fino al 30 giugno 2022 in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel&nbsp; rispetto&nbsp; dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11 del medesimo DL Liquidità, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del&nbsp; credito&nbsp; in&nbsp; Italia, per finanziamenti&nbsp; sotto&nbsp; qualsiasi&nbsp; forma&nbsp; erogati alle&nbsp; suddette&nbsp; imprese. In sintesi, il nuovo articolo 14-<em>septies</em>, sopra riportato, fa salvi i requisiti originari previsti nel DL Liquidità (che poi sono riflessi e dettagliati nelle Condizioni Generali adottate tempo per tempo da SACE) che le imprese garantite devono possedere ai fini di beneficiare della Garanzia Italia, rivedendo però l’ambito applicativo di tale garanzia, estendendolo alla carenza di liquidità prodotta dall’improvviso ed incontrollato aumento dei prezzi dell’energia.In secondo luogo, il medesimo articolo 8 del DL Energia ha modificato l’articolo 13, comma 1, lettera a) del DL Liquidità statuendo che <u>la commissione da versare al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI non è dovuta – fino al 30 giugno 2022 - “<em>per le garanzie rilasciate su finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell’energia</em></u>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Non risulta chiaro, al momento, quali saranno le modalità attraverso le quali le aziende dovranno provvedere a certificare l’esistenza ed il <em>quantum</em> dei maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell’energia. In generale, <u>per la definizione degli aspetti procedurali funzionali alla richiesta della Garanzia Italia a SACE bisognerà attendere l’aggiornamento delle Condizioni Generali e del Manuale Operativo pubblicati a seguito di ciascun aggiornamento normativo sul portale di SACE dedicato alla Garanzia Italia</u>.Inoltre, sebbene ad oggi la scadenza della Garanzia Italia sia prevista al 30 giugno 2022, non è da escludersi la possibilità che tale termine possa essere ulteriormente esteso al 31 dicembre 2022 come accaduto in precedenti occasioni eventualmente relativamente ad un novero di ipotesi più limitato, quali quelle previste dal DL Energia 2 (come meglio indicato di seguito).&nbsp;<strong>Decreto-legge</strong> <strong>21 marzo 2022, n. 21 – ulteriori misure di sostegno per la liquidità delle imprese </strong>L’articolo 8 del DL Energia 2, con l’intento di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, ha previsto la possibilità per le imprese consede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori sempre con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di ventiquattro rate mensili.Il comma secondo del medesimo articolo 8 ha previsto che, <u>al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità delle imprese derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia <em>“(..) SACE S.p.A., rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a 9.000 milioni di euro, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 1 e 1-bis.1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40</em></u>.”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>. Per completezza espositiva si segnala che il successivo comma 3 ha previsto altresì che: “<em>Per le medesime finalità di contenimento e supporto SACE S.p.A. è autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento da parte delle imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022, conformemente alle modalità declinate dallo schema di garanzia di cui all'articolo 35 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77</em>”.L’articolo in commento ha anche previsto l’istituzione di due sezioni speciali, nell’ambito del fondo di cui all’articolo 1, comma 14 del DL Liquidità, con autonoma evidenza contabile a copertura di entrambe le garanzie di cui al precedente paragrafo. La dotazione iniziale delle due sezioni speciali è rispettivamente pari a 900 milioni di euro e 2.000 milioni di euro.Su un altro binario si muove la misura di cui all’articolo 10 del DL Energia 2 che, al fine di assicurare sostegno economico alle imprese ad alto consumo energetico, ha previsto che fino al 31 dicembre 2022: “<em>SACE S.p.A. è autorizzata a rilasciare garanzie, per un impegno complessivo massimo entro i 5000 milioni di euro, ai sensi delle disposizioni, in quanto compatibili, e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalla vigente disciplina in materia di aiuti di stato, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea e come ulteriormente specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A. in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia copre la percentuale consentita dalla disciplina sopra richiamata</em>”. In primo luogo, è opportuno segnalare che la concessione della garanzia di cui all’articolo 10 è vincolata alla notifica e all’autorizzazione della Commissione europea (come era stato previsto in precedenza anche, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a-<em>bis</em>) del DL Liquidità, per l’aumento della durata massima dei finanziamenti – da 6 anni a 10 anni – di cui agli articoli 1 e 1-<em>bis</em>.1 del medesimo DL Liquidità). Secondariamente, la norma limita l’individuazione dei soggetti prenditori dei finanziamenti che potrebbero beneficiare della suddetta garanzia a quelle imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (da individuarsi con appositi DPCM).In aggiunta alle misure di cui al precedente paragrafo, l’articolo 10 ha inoltre previsto che un’analoga garanzia – alle medesime condizioni ed ai criteri sopra indicati - può essere rilasciata per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all’industria siderurgica.&nbsp;<strong>Conclusioni</strong><u>Il DL Energia (all’art. 14-septies) ed il DL Energia 2 (all’art. 8) hanno introdotto un nuovo scopo per la concessione della garanzia da parte di Sace</u>, da identificarsi in un evento – l’incontrollato aumento dei prezzi dell’energia – considerato eccezionale ed imprevedibile che, tenuto conto delle caratteristiche dei finanziamenti con Garanzia Italia<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, potrebbe rappresentare l’occasione per le aziende di richiedere provvista finanziaria a costi contenuti in un contesto di mercato caratterizzato, oltre che dall’aumento del prezzo delle materie prime e dell’energia, da un incremento dei tassi di interesse bancari.<u>Per quanto riguarda, invece, il DL Energia 2, la garanzia da parte di SACE ivi prevista ha un&nbsp; ambito di applicazione già esteso temporalmente al 31 dicembre 2022 ma, allo stesso tempo, più circoscritto con riferimento ai soggetti nel cui interesse la garanzia viene emessa (imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) e/o alla finalità (l’acquisto e la riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all’industria siderurgica)</u>. Come spiegato sopra, però, questa diversa tipologia di garanzia resta <u>soggetta alla notifica e all’autorizzazione della Commissione europea</u>.Al fine di meglio comprendere la portata operativa degli interventi effettuati con entrambi i decreti bisognerà però attendere: (i) la conversione in legge attesa nei successivi 60 giorni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto (<em>i.e. </em><u>rispettivamente entro il 1° maggio 2022 con riferimento al DL Energia ed entro il 21 maggio 2022 con riferimento al DL Energia 2</u>)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> e le eventuali modifiche previste in tale sede; (ii) l’aggiornamento delle Condizioni Generali e del Manuale Operativo SACE relative alla Garanzia Italia; e (iii) l’adozione della normativa di secondo livello richiamata nei decreti.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:giuseppe.buono@advant-nctm.com">Giuseppe Buono</a>,&nbsp;<a href="mailto:roberto.denardis@advant-nctm.com">Roberto De Nardis</a> e <a href="mailto:davide.brollo@advant-nctm.com">Davide Brollo</a>.</i></em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> La Garanzia Italia è concessa, a diverse condizioni come meglio indicato nelle relative Condizioni Generali e Manuali Operativi, a (i) PMI, (ii) imprese di dimensione diversa dalle PMI e (iii) imprese diverse dalle PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499 (le c.d. “Imprese Mid Cap”).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> A tal proposito, va menzionata la CIRCOLARE N. 3/2022 “<em>Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera </em>a)” del Fondo Centrale di Garanzia che, confermando l’estensione della gratuità delle garanzie del Fondo connesse alle esigenze di liquidità derivanti dagli aumenti dei prezzi dell’energia, specifica che “<em>si intendono escluse dal campo di applicazione della norma le sole operazioni a fronte di investimento</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Si sottolinea come in questo caso il legislatore non abbia specificato se la garanzia per “sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia” possa essere concessa anche dal Fondo Centrale di Garanzia in linea con quanto previsto nel DL Energia. Non si può escludere ad ogni modo un’applicazione analogica della modifica apportata ai sensi del DL Energia all’articolo 13, comma 1, lettera a) del DL Liquidità ma su questo aspetto converrà aspettare l’aggiornamento delle condizioni generali e del manuale operativo SACE.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Su tutte, il fatto che il costo del finanziamento coperto dalla Garanzia Italia, composto da (i) remunerazione della Garanzia Italia, (ii) commissioni (comunque limitate al recupero dei costi) e (iii) tasso di interesse, dovrà essere inferiore al costo, composto da commissioni e tasso di interesse, che sarebbe stato richiesto dal soggetto finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della Garanzia Italia.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Si tenga presente che, ove non convertiti, il DL Energia e/o il DL Energia 2 perderebbero efficacia retroattivamente.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 21 Mar 2022 08:17:48 +0100</pubDate>
                        <title>Dirottamento di volo su un aeroporto vicino e diritto dei passeggeri alla compensazione. La pronuncia della Corte di Giustizia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dirottamento-di-volo-su-un-aeroporto-vicino-e-diritto-dei-passeggeri-alla-compensazione-la-pronuncia-della-corte-di-giustizia</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Giustizia UE, con la sentenza resa il 22 aprile 2021 nella causa n. C-826/19 (WZ / Austrian Airlines AG), ha opportunamente chiarito l’esatto perimetro degli obblighi spettanti alle compagnie aeree in caso di dirottamento di un volo verso un aeroporto vicino, che serva la stessa città o regione dell’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.La vicenda trae origine dalla richiesta formulata in giudizio, innanzi al <em>Bezirksgericht Schwechat</em> (Tribunale circoscrizionale di Schwechat, Austria), da un passeggero nei confronti della compagnia aerea ai fini della liquidazione della compensazione pecuniaria dovuta ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.In particolare, il Passeggero ha acquistato - con un’unica prenotazione presso l’Austrian Airlines - un viaggio costituito da due voli per la data del 21 maggio 2018: il primo tra Klagenfurt (Austria) e Vienna (Austria), con partenza prevista alle 18:35 e arrivo previsto alle 19:20, e il secondo tra Vienna (Austria) e Berlino (Germania), con partenza prevista alle 21:00 e arrivo previsto alle 22:20 all’aeroporto di Berlino Tegel.Tuttavia, a causa delle condizioni meteorologiche avverse, il secondo dei due voli è decollato dall’aeroporto di Vienna solamente alle ore 22:07 e, non potendo più atterrare presso l’aeroporto di Berlino Tegel a causa del vigente divieto di voli notturni, è stato dirottato verso l’aeroporto di Berlino Schönefeld, situato nel Land Brandeburgo (Germania), nelle vicinanze del Land Berlino (Germania), dove è atterrato alle ore 23:18, senza peraltro che la compagnia aerea avesse offerto un trasporto complementare per raggiungere la destinazione originaria.Le doglianze, dunque, sollevate giudizialmente dal Passeggero si sostanziano in due circostanze: <em>(a)</em> ritardo del volo all’arrivo e <em>(b) </em>mancata offerta di trasporto complementare dall’aeroporto di Berlino Schönefeld all’aeroporto di Berlino Tegel.Con sentenza del 24 giugno 2019, il Tribunale di primo grado ha respinto il ricorso precisando, tra l’altro, che il dirottamento del volo non costituiva un mutamento sostanziale dell’itinerario del volo.Trasposto il giudizio in grado di appello, il <em>Landesgericht Korneuburg </em>(Tribunale del Land, Korneuburg, Austria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia, tra le altre, le seguenti questioni pregiudiziali:</p><ul> <li>se i fatti di causa debbano essere considerati una cancellazione o un ritardo del volo oppure una fattispecie distinta;</li> <li>se il vettore debba corrispondere una compensazione pecuniaria a causa di un’eventuale violazione degli obblighi di sostegno e assistenza su di esso gravanti;</li> <li>se il ritardo dev’essere calcolato con riferimento all’orario dell’atterraggio nell’altro aeroporto di destinazione o invece con riferimento all’orario del trasferimento all’aeroporto di destinazione per il quale era stata effettuata la prenotazione o ad un’altra destinazione vicina, concordata con il passeggero.</li></ul><p>In primo luogo, la Corte ha chiarito che il dirottamento di un volo verso un aeroporto che serva la stessa città o regione non conferisce al passeggero un diritto alla compensazione pecuniaria per cancellazione del volo. Tale conclusione si fonda sul principio della parità di trattamento, per cui non può esservi equiparazione tra il caso che ci occupa e la distinta fattispecie di cancellazione, certamente più grave.Interessante quanto affermato dalla Corte al fine di individuare la “prossimità” degli aeroporti: per poter ritenere che l’aeroporto sostitutivo serva la stessa città o regione, non è necessario che esso sia situato nello stesso territorio (in senso amministrativo) della città o regione in cui si trova l’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione. Quel che rileva è la stretta vicinanza fisica e geografica con detto territorio. Dunque, nel caso di specie, la prossimità degli aeroporti non può essere messa in discussione, in quanto aerostazioni che insistono sullo stesso territorio, seppur amministrativamente appartenenti ad aree diverse (Land di Berlino e Land di Brandeburgo)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.Il passeggero dispone invece, in linea di principio, di un diritto a compensazione forfettaria qualora egli raggiunga la sua destinazione finale, ossia l’aeroporto di destinazione per il quale era stata effettuata la prenotazione o un'altra destinazione vicina concordata con il passeggero, tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto.Per determinare l’entità del ritardo subito all’arrivo, occorre fare riferimento, secondo la Corte, all’orario in cui il passeggero giunge, dopo il suo trasferimento, all’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o, eventualmente, ad un’altra destinazione vicina, concordata con la compagnia aerea e non, dunque, all’orario di arrivo all’aeroporto sostitutivo.Pertanto, soltanto qualora l’evento del dirottamento del volo determini un ritardo pari o superiore a tre ore rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto, il passeggero potrà legittimamente richiedere la compensazione forfettaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004.Infine, la Corte ha precisato che la compagnia aerea è tenuta a proporre di propria iniziativa la presa in carico delle spese di trasferimento verso l’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o, eventualmente, verso un’altra destinazione vicina, concordata con il passeggero. Se la compagnia aerea non rispetta il proprio obbligo di prendere in carico tali spese, il passeggero ha diritto al rimborso delle somme da lui sostenute e che, alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie, risultino necessarie, appropriate e ragionevoli al fine di ovviare all’omissione della compagnia aerea. La violazione dell’obbligo di presa in carico non conferisce, invece, al passeggero un diritto a compensazione pecuniaria forfettaria.<u>In conclusione</u>, risulta evidente l’importanza di detta pronuncia che, anche ai fini di prevenire la proliferazione di contenziosi, chiarisce in modo netto che il dirottamento verso un aeroporto vicino può costituire il presupposto per la compensazione forfettaria esclusivamente nel caso di ritardo superiore a tre ore rispetto alla destinazione finale.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:filippo.dipeio@advant-nctm.com">Filippo Di Peio</a>.</i></em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Per dirottamento si intende la deviazione del volo su un aeroporto diverso da quello di destinazione, per motivi oggettivi non riconducibili al vettore (ad esempio, eventi meteo avversi, chiusura dello scalo, ecc.).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2"><sup>[2]</sup></a> Tale Regolamento istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. In particolare, il Regolamento, in caso di ritardo, determina l’importo forfettariamente dovuto nella seguente misura:€ 250,00 per tutte le tratte aeree (intracomunitarie e/o internazionali) pari od inferiori a km 1.500;€ 400,00 per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a km 1.500 o internazionali comprese tra i km. 1.500 e 3.500;€ 600,00 per tutte le tratte aeree internazionali superiori a km 3.500.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Secondo questo principio, ad esempio, potrebbero essere considerati prossimi l’aeroporto di Linate e quello di Parma, seppur ubicati in regioni amministrative diverse.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 21 Mar 2022 08:09:14 +0100</pubDate>
                        <title>Due recenti novità in materia di malattia del personale navigante</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/due-recenti-novita-in-materia-di-malattia-del-personale-navigante</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Segnaliamo due recenti novità, entrambe di impatto per la gestione di ipotesi di malattia del personale navigante.In primo luogo, esaminiamo in breve la sentenza n. 6530/2021 del Tribunale di Roma, con cui il Giudice romano ha ribadito come il termine prescrizionale ridotto dell’art. 373 cod. nav. si applichi anche ad ipotesi di malattie professionali insorte per violazione dell’obbligo di protezione del datore di lavoro (nello specifico ad una patologia da asbestosi).In secondo luogo, consideriamo brevemente la circolare n. 145/2021 dell’INPS, con cui l’istituto ha fornito prime istruzioni operative relativamente al nuovo servizio web “<em>Comunicazione integrativa malattia marittimi</em>”, con cui si prosegue nel processo di informatizzazione delle pratiche relative ad ipotesi di malattia del personale navigante.<strong><u>La sentenza n. 6530/2021 del Tribunale di Roma</u></strong><strong>: il termine prescrizionale ridotto dell’art. 373 cod. nav. si applica al risarcimento del danno alla salute subito dal personale navigante ex art. 2087 cod. civ. </strong>Con la sentenza n. 6530 del 6 luglio 2021, il Tribunale di Roma ribadisce l’orientamento giurisprudenziale oramai prevalente, secondo il quale anche il risarcimento del danno alla salute causato dall'inosservanza dei doveri di protezione delle condizioni di lavoro posti a carico del datore di lavoro è soggetto alla disciplina speciale prevista dall'art. 373 cod. nav.Si ricorda che, a norma della richiamata disposizione del codice della navigazione, i diritti derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto.Il Tribunale ha, infatti, chiarito che – facendo l'art. 373 cod. nav. riferimento a tutti "<em>diritti derivanti dal contratto di arruolamento</em>" – il termine di prescrizione breve deve ritenersi applicabile anche ad eventuali pretese risarcitorie, laddove scaturenti dal contratto di arruolamento.La tesi del marittimo ricorrente, per cui l’ambito di applicazione della disposizione dovrebbe essere limitato ai soli diritti di natura economici (per cui il termine prescrizionale ridotto non sarebbe applicabile ai diritti di natura non patrimoniale) è stata rigettata.Per quanto concerne la data di decorrenza del termine prescrizionale, il Tribunale ha osservato che essa va computata alternativamente:</p><ul> <li>dallo sbarco nel porto di arruolamento (a norma dell’art. 373 cod. nav.);</li> <li>se successiva allo sbarco, nel porto di arruolamento dalla cessazione del rapporto di lavoro; ovvero</li> <li>in via residuale dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere, se tale data è successiva sia alla cessazione del rapporto di lavoro che allo sbarco nel porto di arruolamento (a norma dell’art. 2935 cod. civ.).</li></ul><p>Nel caso sottoposto all’esame del Tribunale, trovava applicazione la terza ipotesi. Infatti, il Giudice ha dichiarato che – pena la prescrizione – la pretesa risarcitoria relativa alla patologia da “<em>asbestosi</em>”, doveva essere attivata nel termine di due anni dal momento in cui il marittimo aveva avuto conoscenza della patologia medesima. Atteso che l’azione risarcitoria non era stata avviata dal marittimo entro due anni dalla prima diagnosi della asbestosi pleuro-polmonare (vale a dire dal momento in cui la pretesa risarcitoria era divenuta azionabile) la pretesa risarcitoria veniva dichiarata prescritta.<strong><u>La circolare n. 145/2021 dell’INPS</u></strong><strong> - Prosegue il processo di informatizzazione della gestione della malattia dei marittimi </strong>Com’è noto, da quando l’IPSEMA (l’Istituto di previdenza per il settore marittimo) è confluito nel sistema previdenziale generale dell’INPS, diversi importanti passi sono stati compiuti in direzione di una razionalizzazione e compiuta informatizzazione della gestione dei servizi previdenziali da parte dell’INPS.Nell’intento di completare tale processo di informatizzazione e di mitigare il ricorso a comunicazioni cartacee, è stato recentemente rilasciato un nuovo sistema per la trasmissione telematica degli elementi accessori alla richiesta di erogazione delle prestazioni di malattia in favore dei lavoratori marittimi (la “<strong><em>Comunicazione integrativa malattia marittimi</em></strong>”).Già da tempo, l’utilizzo dei certificati di malattia telematici era stato esteso anche ai lavoratori marittimi e le certificazioni redatte dai medici addetti agli ambulatori SASN (Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’Aviazione civile) venivano trasmesse in via telematica direttamente dai medici certificanti agli enti previdenziali.Diversamente da quanto avviene nella generalità dei casi, per i lavoratori marittimi, tali certificazioni non sono tuttavia sufficienti per la liquidazione delle prestazioni di malattia, in quanto – ai fini della liquidazione della relativa indennità – sono necessarie alcune informazioni aggiuntive. Il certificato di malattia telematico non prevede, infatti, una serie di dati, che sino ad oggi venivano assunti dagli enti previdenziali mediante i modelli cartacei: “<em>Mal 1</em>” (per eventi insorti durante l’imbraco e comportanti lo sbarco), “<em>Mal 2</em>” (per eventi insorti dopo lo sbarco) e “<em>Mal 3</em>” (per continuazione ed avvenuta guarigione degli eventi di malattia). Ciò faceva sì, che per poter accedere alle prestazioni assistenziali, i marittimi erano costretti a fornire le informazioni integrative accedendo fisicamente agli uffici territoriali dell’INPS ed esibendo la relativa documentazione.La novità introdotta con la “<em>Comunicazione integrativa malattia marittimi</em>” telematica è volta ora a completare l’informatizzazione del processo, che permetterà un’automatizzazione di gran parte della lavorazione delle relative domande. Con la circolare n. 145 del 28 settembre 2021, l’INPS ha provveduto a pubblicare le prime istruzioni operative relative all’utilizzo della piattaforma on-line, che sarà accessibile (<em>a</em>) dai lavoratori marittimi direttamente con le credenziali SPID, con la Carta di Identità Elettronica ovvero con la Carta Nazionale dei Servizi ovvero (<em>b</em>) tramite di patronati o intermediari autorizzati.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:ulrich.eller@advant-nctm.com">Ulrich Eller</a>&nbsp;e <a href="mailto:mattia.zanotti@advant-nctm.com">Mattia Zanotti</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 21 Mar 2022 07:39:43 +0100</pubDate>
                        <title>Meno rifiuti in mare, più negli impianti portuali: dalla Direttiva (UE) 2019/883 al D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 197</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/meno-rifiuti-in-mare-piu-negli-impianti-portuali-dalla-direttiva-ue-2019-883-al-d-lgs-8-novembre-2021-n-197</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nel precedente numero di questa newsletter<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> abbiamo fornito un’anticipazione sui contenuti della Direttiva (UE) 2019/883 <em>“relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE”</em> (la “<strong><em>Direttiva</em></strong>”)<em>.</em>L’Italia ha oggi recepito la Direttiva con D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 197 (il “<strong><em>Decreto</em></strong>”) e si rende importante comprendere quali siano le principali novità previste dal legislatore e gli aspetti di maggiore interesse per l’utenza rispetto al passato.Peraltro, oltre al Decreto, la Commissione Europea ha adottato quattro Regolamenti di esecuzione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a> , entrati in vigore a far data dallo scorso 14 febbraio e aventi ad oggetto le modalità di applicazione della Direttiva nelle tematiche di seguito meglio declinate (i “<strong><em>Regolamenti</em></strong>”).I Regolamenti, in particolare, hanno previsto l’introduzione di:</p><ul> <li>un metodo matematico da utilizzare per il calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio necessaria ad applicare la deroga all’obbligo generale di conferire i rifiuti accumulati durante il viaggio nel successivo porto di scalo (Regolamento (UE) 2022/89);</li> <li>un meccanismo unionale di selezione delle navi da ispezionare basato sul rischio che quest’ultime non rispettino gli obblighi di cui alla Direttiva (Regolamento (UE) 2022/90);</li> <li>criteri volti a determinare quando una nave produca minori quantità di rifiuti e abbia una gestione ambientalmente sostenibile e compatibile in conformità alla Direttiva (Regolamento (UE) 2022/91);</li> <li>un meccanismo di monitoraggio e di comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati (Regolamento (UE) 2022/92).</li></ul><p>Non dobbiamo certamente dimenticarci come i citati Regolamenti siano obbligatori in tutti i propri elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nel diritto nazionale. Questi, infatti, perseguono l’obiettivo di garantire un’attuazione uniforme delle modalità di applicazione della Direttiva in tutta l’Unione Europea.Scendiamo ora – senza pretesa alcuna di esaustività – nei particolari.Non dobbiamo certamente dimenticarci come i citati Regolamenti siano obbligatori in tutti i propri elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nel diritto nazionale. Questi, infatti, perseguono l’obiettivo di garantire un’attuazione uniforme delle modalità di applicazione della Direttiva in tutta l’Unione Europea.<u>Per quanto concerne il coinvolgimento delle associazioni di categoria dell’utenza,</u> il Decreto ha specificato per la prima volta come sia necessaria la consultazione delle parti interessate in tutte le fasi preparatorie e successive alla predisposizione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti in ambito portuale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.Nel Decreto si legge che tra le parti interessate figurano gli utenti del porto o i loro rappresentanti (ivi incluse le associazioni di categoria), le autorità locali, gli operatori dell’impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesa del produttore e i rappresentanti della società civile.La preventiva consultazione di una così ampia platea di soggetti potrà essere una “<em>preziosa</em>” opportunità di confronto per una migliore gestione – anche a livello locale – della sostenibilità ambientale in ambito portuale.<u>Per quanto concerne l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti a più operatori,</u> il Decreto stabilisce all’articolo 4, comma 7, che il servizio di raccolta dei rifiuti debba essere erogato in conformità alla legislazione nazionale ed europea vigente in materia di appalti, affidamenti e concessioni, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 352/2017<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.A tal riguardo, seguendo il <em>fil rouge</em> del precedente numero di questa newsletter sopra citato, crediamo che tale disposizione abbia la finalità di scongiurare:</p><ul> <li>regimi di esclusiva o monopolio del servizio di raccolta rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico in capo ad un unico soggetto erogatore; nonché</li> <li>(a monte) un obbligo per l’armatore di conferire il citato servizio ad un unico soggetto erogatore.</li></ul><p>Agendo diversamente, il conferimento del citato servizio ad un unico operatore avrebbe come possibile conseguenza diretta quella di ridurre gli operatori interessati e limitare l’offerta, in contrasto – <em>inter alia</em> – con il principio di libertà di concorrenza di cui alla normativa unionale.La regola, dunque, sarebbe la pluralità di prestatori e la libertà di prestare tali servizi nei porti.<u>Per quanto concerne il sistema di recupero dei costi</u>, il Decreto prevede – <em>inter alia</em> – all’articolo 8, riportando <em>in toto</em> quanto previsto dalla Direttiva, l’introduzione di una tariffa indiretta indipendente dal conferimento dei rifiuti agli impianti di raccolta che dovrà essere determinata in sede locale nell’ambito della predisposizione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e rendicontazione di cui al Regolamento (UE) 2017/352.A quest’ultimo riguardo, l’auspicato coinvolgimento dell’utenza e delle relative rappresentanze nazionali anche in sede di adozione e/o aggiornamento delle tariffe garantirebbe che quest’ultime siano per quanto più possibile rispondenti ai citati principi unionali.In detto contesto, ci sembrerebbe evidente che la Direttiva intenda favorire le navi più “<em>virtuose</em>” in termini di produzione e gestione dei rifiuti – ciò anche attraverso un incentivo a conferire che si declina in possibili riduzioni delle relative tariffe applicate in sede locale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.Il citato Regolamento (UE) 2022/91 ha previsto specifici criteri a cui le singole autorità nazionali (e dunque, i singoli erogatori del servizio di raccolta) debbono attenersi al fine di stabilire quando una nave possa essere ammessa a determinati benefici (quali, ad esempio, la citata riduzione delle tariffe).Il meccanismo premiale è semplice: più hai un comportamento “<em>eco-friendly</em>” più potrai trarne beneficio.Al fine di valutare il rischio che una nave non rispetti gli obblighi stabiliti dalla Direttiva, il Regolamento (UE) 2022/90 ha previsto un meccanismo unionale di ispezione e controllo delle navi basato su diversi parametri.Tra questi, si evidenziano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la non conformità o le indicazioni di non conformità ai requisiti per il conferimento di rifiuti da parte delle navi, il periodo di tempo trascorso dall’ultima ispezione e l’esistenza di precedenti segnalazioni di non conformità da parte delle Autorità portuali competenti.Il meccanismo di ispezione è – anche in questo caso – molto semplice: ogni comportamento non “<em>eco-friendly</em>” costituirà un <em>alert</em> per le Autorità competenti, il tutto allo scopo di garantire l’effettiva applicazione dell’obbligo di conferimento dei rifiuti agli impianti portuali.<u>Per quanto concerne la deroga all’obbligo generale di conferire tutti i rifiuti presenti a bordo al porto di scalo</u>, il Decreto prevede all’articolo 7 la possibilità di derogare a tale obbligo per le navi che dispongono di una sufficiente capacità di stoccaggio dedicata per tutti i rifiuti che sono stati accumulati e che saranno accumulati durante il viaggio previsto fino al successivo porto di scalo.Come si calcola tuttavia tale sufficiente capacità di stoccaggio?Il Regolamento (UE) 2022/89 ha determinato – mediante il ricorso ad un’apposita formula matematica basata sulle quantità̀ stimate di rifiuti conservati a bordo in rapporto alla massima capacità di stoccaggio dedicata – se una nave possieda la sufficiente capacità di stoccaggio per poter ricorrere a tale ipotesi di deroga al conferimento.Pertanto, rispetto al passato, la possibilità di calcolare con esattezza la massima capacità di stoccaggio di una nave dovrebbe garantire alla stessa maggiori certezze di “<em>successo</em>” nella richiesta alle Autorità competenti di derogare al conferimento dei rifiuti in un determinato porto.<u>Il Decreto ha inoltre aggiornato tra le definizioni quella inerente al “<em>traffico di linea</em>”</u> da intendersi quale “<em>traffico effettuato in base a una lista pubblicata o pianificata di orari di partenza e di arrivo tra porti specificati o in occasione di traversate ricorrenti, secondo un orario riconosciuto dalla Autorità competente</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.La definizione di cui sopra consentirà in effetti una migliore armonizzazione del regime delle esenzioni per le navi in servizio di linea (che effettuino scali regolari e frequenti) di cui all’articolo 9 della Decreto<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, ponendosi sulla stessa lunghezza d’onda rispetto a quanto statuito dalla giurisprudenza unionale sul tema<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.<u>Per concludere</u>: nell’auspicio che il sistema di cui al Decreto sia applicato in sede locale in maniera armonizzata, potrà risultare opportuna quanto prima l’instaurazione di un dialogo con le singole Autorità di Sistema Portuale (anche per il tramite delle associazioni di categoria) volto a definire linee guida comuni da implementare localmente nel rispetto della normativa nazionale ai fini della predisposizione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti, nonché delle relative tariffe.Il tutto sempre nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e proporzionalità di cui al Regolamento (UE) 2017/352.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:luca.cavagnaro@advant-nctm.com">Luca Cavagnaro</a> e <a href="http://@mailto:emanuele.rinaldi@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noreferrer">Emanuele Rinaldi</a>.</i></em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> <a href="https://www.advant-nctm.com/news/articoli/meno-rifiuti-in-mare-piu-negli-impianti-portuali-la-direttiva-ue-2019-883" target="_blank">Nel precedente numero della nostra newsletter</a> abbiamo esaminato gli aspetti di particolare importanza di cui il legislatore avrebbe dovuto tenere in considerazione in sede di recepimento della Direttiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Qui di seguito i riferimenti dei Regolamenti di esecuzione della Commissione Europea:</p><ul> <li><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.015.01.0001.01.ITA&amp;toc=OJ%3AL%3A2022%3A015%3AFULL" target="_blank" rel="noreferrer">Regolamento di esecuzione (UE) 2022/89</a>;</li> <li><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.015.01.0007.01.ITA&amp;toc=OJ%3AL%3A2022%3A015%3AFULL" target="_blank" rel="noreferrer">Regolamento di esecuzione (UE) 2022/90</a>;</li> <li><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.015.01.0012.01.ITA&amp;toc=OJ%3AL%3A2022%3A015%3AFULL" target="_blank" rel="noreferrer">Regolamento di esecuzione (UE) 2022/91</a>;</li> <li><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.015.01.0016.01.ITA&amp;toc=OJ%3AL%3A2022%3A015%3AFULL" target="_blank" rel="noreferrer">Regolamento di esecuzione (UE) 2022/92</a>.</li></ul><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Vedasi l’articolo 5, comma 1, del Decreto.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Si ricorda come il Regolamento UE 2017/352 abbia istituito un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Infatti, all’art. 8, comma 2, del Decreto, si prevede espressamente che “<em>le tariffe sono proporzionate ed adeguate in modo che i sistemi di recupero dei costi istituiti non costituiscano un incentivo per le navi a scaricare i loro rifiuti in mare</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Vedasi l’articolo 2, comma 1, lett. n, del Decreto.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Una nave potrà essere esentata qualora siano rispettate le seguenti condizioni:</p><ul> <li>che la nave svolga servizio di linea con scali frequenti e regolari;</li> <li>che esista un accordo che garantisca il conferimento dei rifiuti e il pagamento delle tariffe in un porto lungo il tragitto della nave. Questa condizione dovrà essere comprovata da un contratto firmato con un porto o un’impresa di gestione dei rifiuti, che sia stato notificato a tutti i porti lungo la rotta della nave e che sia stato accettato dal porto in cui hanno luogo il conferimento e il pagamento.</li> <li>che l’esenzione non incida negativamente sulla sicurezza marittima, sulla salute, sulle condizioni di vita e di lavoro a bordo o sull'ambiente marino.</li></ul><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Sul punto, vedasi, ad esempio, la sentenza della Causa C-537/11 della CGUE (Quarta Sezione) del 23 gennaio 2014 secondo cui una nave da crociera poteva rientrare nella definizione di “<em>servizio di linea</em>”, nell’ambito di una direttiva unionale ad oggi non più in vigore, a condizione che tale nave da crociera “<em>effettui crociere, con o senza scali intermedi, che si concludano nel porto di partenza o in un altro porto, purché tali crociere siano organizzate con una determinata frequenza, in date precise e, in linea di principio, a orari di partenza e di arrivo precisi, e gli interessati possano scegliere liberamente tra le diverse crociere offerte</em>”.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 21 Mar 2022 04:40:32 +0100</pubDate>
                        <title>Pacchetto clima “Fit for 55” e protezione dell’ambiente: quali implicazioni per il trasporto marittimo?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pacchetto-clima-fit-for-55-e-protezione-dellambiente-quali-implicazioni-per-il-trasporto-marittimo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><strong><em>Premessa</em></strong></li></ol><p>L’Unione europea ha assunto da anni la <em>leadership</em> nella difesa dell’ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici. Il trasporto marittimo europeo, oltre alle norme dettate dall’IMO<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, ha parimenti da tempo ricevuto un impianto regolatorio teso a ridurne l’impatto ambientale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Nel corso del 2019 la Commissione europea (la “<strong><em>Commissione</em></strong>”) ha presentato al Parlamento Europeo il <em>cd</em>. “<em>European Green Deal</em>”, ossia una serie di iniziative e proposte che hanno l’obiettivo di far raggiungere all’Europa la neutralità climatica entro il 2050<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.Nell’ambito del <em>Green Deal</em>, il 14 luglio dello scorso anno, la Commissione ha quindi adottato il <em>cd</em>. “<em>Pacchetto clima Fit for 55</em>” (“<strong><em>Fit for 55</em></strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, vale a dire una serie di proposte che indirizzano le politiche dell’UE in materia di clima, energia, trasporti e fiscalità in modo tale da ridurre le emissioni nette di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Trattasi di un pacchetto di proposte che interessano tutti i settori dell’economia e che mirano a modificare, accelerandola, la traiettoria della de-carbonizzazione in Europa, agendo essenzialmente sulla leva economica e fiscale.</p><p style="padding-left: 30px;">2.<strong>Il<em> Pacchetto Fit for 55 e le proposte per il settore dello shipping</em></strong><strong><em></em></strong></p>Tra le proposte di cui sopra, quattro in particolare riguardano direttamente lo shipping (sia quello internazionale sia quello intra-europeo).Il Pacchetto Fit for 55 e le proposte per il settore dello shipping<p style="padding-left: 30px;"><strong>a. </strong><u>L’inclusione del trasporto marittimo nel <em>cd</em>. “<em>Emissions Trading System</em>” (“<strong><em>EU-ETS</em></strong>” o “<strong><em>Sistema ETS</em></strong>”), il sistema per lo scambio delle quote di emissione dell’UE</u></p>Il Sistema ETS o sistema per lo scambio delle quote di emissione dell’Unione è stato introdotto dalla Direttiva 2003/87/CE<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> ed è regolamentato dal principio <em>cd</em>. “<em>cap&amp;trade</em>”el in forza del quale viene fissato dall’UE un limite alla quantità di emissione di alcuni gas serra – ad esempio, la CO<sub>2</sub> – che gli impianti possono emettere in atmosfera. Il Fit for 55, propone in questo senso di estendere l’applicazione dell’EU-ETS anche al trasporto marittimo e, in particolare, alle navi aventi stazza lorda uguale o superiore alle 5.000 <em>tsl</em> di qualsiasi bandiera.Le imprese di navigazione, secondo questa proposta, dovrebbero quindi acquistare quote di emissioni dall’UE per utilizzarle a copertura della propria quota-parte di emissioni per l’anno di riferimento (potendo eventualmente anche venderle ad altri soggetti interessati), oppure per utilizzarle l’anno successivo. Dette quote, in sostanza, dovrebbero essere acquistate dalle compagnie armatoriali (<strong><em>i</em></strong>) con riferimento alla totalità delle proprie emissioni in caso di viaggi tra porti dello Spazio Economico Europeo (“<strong><em>SEE</em></strong>”) e delle soste nei porti del SEE e (<strong><em>ii</em></strong>) per la metà delle stesse nell’ipotesi di viaggi internazionali per le tratte in partenza o in arrivo da e nei porti del SEE.L’Autorità di bandiera controllerebbe, quindi, le compagnie di navigazione delle quali è responsabile e quelle non conformi dovrebbero ricevere un’ammenda per ogni tonnellata di CO<sub>2</sub> equivalente per cui non presentino quote di copertura, da aggiungere al costo delle quote acquistate.La proposta, da ultimo, prevederebbe anche che le navi dovrebbero acquistare le citate quote secondo una specifica cadenza temporale pari al 20% delle proprie emissioni a partire dal 2023, aumentando annualmente fino alla piena copertura nel 2026.<p style="padding-left: 30px;"><strong>b.</strong><u> L’imposizione di requisiti di intensità dei gas serra sui carburanti di uso marittimo, attraverso l’iniziativa <em>cd</em>. “<em>FuelEu Maritime</em>”</u></p>La proposta <em>FuelEU Maritime</em> sui carburanti sostenibili per i trasporti marittimi, invece, si propone di introdurre nuovi obblighi per le navi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> in arrivo o in partenza dai porti dell’Unione – a prescindere dallo Stato di bandiera – limitando il tenore di gas a effetto serra dell’energia che esse usano e rivedendo progressivamente, al ribasso, i limiti in questione.La proposta, inoltre, prende come riferimento il 100% dell’intensità di GHG dell’energia usata nei viaggi tra i porti del SEE ed il 50% dell’intensità di GHG dell’energia usata nei viaggi internazionali per le tratte in partenza o in arrivo nei porti del SEE e precisa che i combustibili utilizzati dalle navi devono diminuire la loro intensità di gas serra di una certa percentuale rispetto al 2020 (assunto come riferimento) a partire dal 2025, con aumento su base quinquennale fino al 2050.<p style="padding-left: 30px;"><strong>c. </strong><u>La revisione della <em>cd</em>. “<em>Energy Taxation Directive</em>” (“<strong><em>ETD</em></strong>”), che propone la rimozione delle esenzioni fiscali previste per i combustibili fossili impiegati nel trasporto marittimo</u></p>Si tratta della proposta di revisione della Direttiva ETD<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>che porterebbe all’eliminazione dell’esenzione dal pagamento delle accise sui carburanti marini oggi prevista dall’articolo 14 della medesima Direttiva; esenzione che, allo stato, rifletterebbe la prassi internazionale di consentire alle navi di rifornirsi nei porti in regime <em>duty-free</em>, legata all’esigenza di favorire il più possibile la libera circolazione delle merci. La proposta in esame, riguarderebbe quindi tutti i combustibili venduti nel SEE, <em>ivi</em> inclusi i fuel usati per i viaggi all’interno del SEE medesimo e l’elettricità fornita alle navi in porto.In termini pratici, questa proposta prevede che – seppur con un periodo di transizione di 10 anni – a partire dal 1° gennaio 2023 saranno tassati il <em>fuel</em> pesante, il gasolio marino, il GNL ed il GPL (questi ultimi due con aliquote ridotte fino al 2033). Gli Stati membri avranno, quindi, la possibilità di estendere le tasse ai <em>bunker</em> venduti per viaggi internazionali.<p style="padding-left: 30px;"><strong>d. </strong><u>L’adozione di un nuovo regolamento per la realizzazione di un’infrastruttura per i <em>fuel </em>alternativi (<em>cd</em>. “<em>Alternative Fuels Infrastructure Deployment</em>” o “<strong><em>AFID</em></strong>”)</u>.</p>Trattasi della proposta di regolamento sull’infrastruttura per i combustibili alternativi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> che vuol assicurare la realizzazione nell’UE di infrastrutture indispensabili per la ricarica ed il rifornimento di mezzi di trasporto più <em>green</em>, incluse le navi, per fornire la sicurezza a lungo termine necessaria agli investimenti nella tecnologia dei combustibili alternativi e dei mezzi di trasporto, terrestri e navali, che utilizzino tali combustibili.Nella proposta, risultano incluse l’infrastruttura per la distribuzione del GNL nei porti e quella per la fornitura da terra dell’energia elettrica alle navi in sosta nei porti (il <em>cd</em>. “<em>cold-ironing</em>”). Inoltre, viene precisato che i porti dovranno provvedere alla fornitura alle navi porta container ed alle navi passeggeri di elettricità dalla rete elettrica di terra ed i porti <em>cd</em>. “<em>Core</em>” dovranno dotarsi di adeguati punti di rifornimento di GNL per le navi. Il tutto con una <em>time-line</em> che vede il 1° gennaio 2025 come data entro la quale dovranno essere disponibili un numero sufficiente di punti di rifornimento di GNL ed il 1° gennaio 2030 come data a partire dalla quale dovrà essere disponibile un minimo stabilito di fornitura di elettricità dalla rete di terra.<ol start="3"> <li><strong><em>Le possibili implicazioni per il settore dello shipping</em></strong></li></ol><p>Secondo le prime stime di specifici studi di settore, sia la proposta relativa all’<em>ETS</em> sia l’iniziativa <em>FuelEU Maritime</em> andrebbero a impattare su poco meno del 70% delle emissioni annue di CO<sub>2</sub> dovute ai trasporti marittimi legati al SEE, ivi comprese le parti dei viaggi internazionali da e verso i porti del SEE medesimo.Per quanto riguarda l’<strong><u>inserimento del trasporto marittimo nell’<em>EU-ETS</em></u></strong>, se da un lato il regime delle quote mira ad una riduzione delle emissioni attraverso la leva economica – secondo il principio del “<em>chi più inquina più paga</em>” – combinata con una progressiva diminuzione delle quote stesse disponibili (che in conseguenza saliranno di prezzo), dall’altro lato, v’è il tema che le imprese di navigazione, a causa di un quadro tecnologico ed infrastrutturale indipendente dalla propria volontà<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>, potrebbero non avere la possibilità di modificare il proprio piano energetico ed essere, per contro, soggette al mero pagamento delle quote. Ciò con un conseguente sensibile aumento dei costi del trasporto, senza un reale beneficio in termini di riduzione delle emissioni – almeno nel breve periodo. Risulterebbe di conseguenza molto difficile per le imprese armatoriali riuscire a far fronte agli investimenti necessari ad una reale transizione energetica, peraltro a fronte di un impatto negativo anche sulla competitività di tali imprese e degli altri operatori marittimo-portuali europei, quali i terminal portuali.L’<strong><u>iniziativa <em>FuelEU</em> <em>Maritime</em></u></strong>, invece, potrebbe essere in linea di principio favorevole per il trasporto marittimo, nella misura intende favorire l’adozione di combustibili alternativi a quelli derivati dal petrolio, imponendo l’utilizzo nelle flotte di percentuali via via crescenti di energia a basso o zero contenuto di carbonio.Ciò che, tuttavia, parrebbe destare qualche perplessità riguarda la tempistica proposta dalla Commissione, che presuppone uno sviluppo delle fonti a basso contenuto di carbonio attualmente non prevedibile<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>. Se da un lato, infatti, l’incentivazione può rappresentare un valido supporto per accelerare il processo, dall’altro, l’obbligo di raggiungere prefissate quote di “<em>fuel alternativi</em>” in assenza di certezze tecnologiche e di approvvigionamento risulterebbe, ancora una volta, “<em>punitiva</em>” nei confronti di un comparto che si vedrebbe sostanzialmente comminare delle sanzioni per “<em>colpe</em>” talvolta non proprie, con ulteriori aggravi economici a detrimento dello sviluppo e del rinnovo delle flotte.Sulle ultime due proposte, in primo luogo, si osserva che l’ipotizzata <strong><u>revisione della ETD</u></strong> porterebbe all’eliminazione dell’esenzione dal pagamento delle accise sui carburanti marini (tuttora, invece, prevista), aprendo così alla strada all’introduzione di accise sui combustibili navali, con potenziali ricadute pesanti sui costi delle imprese di navigazione e quindi del trasporto marittimo globalmente inteso. Ciò che, al contrario, sarebbe opportuno, è invece l’estensione dell’esenzione anche al GNL in linea, peraltro, con gli obiettivi dell’iniziativa <em>EU Fuel Maritime </em>e dell’<em>AFID</em>.Da ultimo, l’iniziativa volta all’adozione del <strong><u>Regolamento AFID</u></strong>, potrebbe avere dei risvolti positivi per il settore dello <em>shipping</em> posto che la disponibilità di un’adeguata rete di distribuzione dei <em>fuel</em> alternativi è prodromica ad una effettiva – seppur progressiva – de-carbonizzazione dello <em>shipping</em>.In questo senso – pur partendo dal presupposto che tale rete di distribuzione sia strettamente legata alla scelta delle tipologie di <em>fuel</em> alternativi che si renderanno disponibili sul mercato e che questo richiederà un’attenta riflessione e programmazione in tal senso – sarebbe essenziale che la realizzazione della rete di distribuzione del GNL, quantunque sia un <em>fuel</em> di transizione, sia accelerata il più possibile. Ciò per consentire alle navi di poter usufruire quanto prima su larga scala di questo combustibile. Il tutto sarebbe possibile mediante un’adeguata ed efficiente interfaccia tra le strutture di fornitura della corrente elettrica di terra per le navi all’ormeggio nei porti e l’installazione a bordo degli impianti di “<em>cold ironing</em>”. Così come dovrebbe essere reso economicamente comparabile il costo della corrente elettrica prelevata da terra con quello della corrente elettrica autoprodotta a bordo dalla nave, che oggi risulta significativamente inferiore.</p><ol start="4"> <li><strong>Considerazioni conclusive</strong></li></ol><p>Il quadro sopra descritto si riferisce in sostanza a possibili soluzioni che, prima di poter essere adottate, dovranno essere discusse con il Parlamento Europeo e con gli Stati membri, ma che, comunque, potrebbero segnare l’avvio di politiche più “<em>aggressive</em>” sulle emissioni e sulla de-carbonizzazione del settore dei trasporti marittimi. Ciò, come abbiamo visto, anche tramite l’imposizione di misure unilaterali sulla navigazione internazionale in potenziale contrasto con le misure adottate dall’IMO, che è l’organismo regolatore preposto al traffico marittimo internazionale.La vera “<em>battaglia</em>” si giocherà senz’altro a Bruxelles, dove le autorità competenti a livello nazionale, così come gli <em>stakeholders</em> interessati, cercheranno verosimilmente di spiegare all’Europa che iniziative come quelle qui esposte, più che condivisibili nelle loro finalità, devono comunque tenere conto anche degli interessi e delle esigenze del nostro settore. Ciò al fine di evitare l’adozione di soluzioni che comportino il rischio di innescare un processo estremamente penalizzante per il settore marittimo-portuale nel nostro Paese. Il tutto, nel caso, con anche la conseguente alterazione del livello di concorrenza tra le imprese di trasporto operanti in Europa e con l’Europa e le altre imprese globali che, non scalando porti europei, sfuggirebbero alle nuove e più restrittive regole, rischiando di ridurre in modo significativo anche i flussi di traffico e le attività portuali nel continente europeo e, in particolare, nel nostro Paese.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:simone.gaggero@advant-nctm.com">Simone Gaggero</a>, partner ADVANT Nctm, e <a href="mailto:l.brandimarte@assarma-tori.eu">Luca Brandimarte</a> di Assarmatori.</i></em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Si pensi, in primo luogo, all’adozione della Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento causato dalle Navi (MARPOL) del 1973 che: (<strong><em>i</em></strong>) nel 1997, ha visto l’aggiunta dell’Allegato VI dedicato alla prevenzione dell’inquinamento atmosferico provocato dalle navi; (<strong><em>ii</em></strong>) nel 2011 ha introdotto un capitolo che riguarda le misure tecniche e operative obbligatorie per il miglioramento dell’efficienza energetica, volte a ridurre le emissioni di gas serra da parte delle navi. Ulteriori misure, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono state poi definite dall’IMO – a partire dal 2013 – nell’ambito del <em>cd</em>. “<em>Energy Efficienc</em><em>y</em><em> Design Index</em>” (EEDI) per tutte le nuove navi ed il <em>cd</em>. “<em>Ship Energy Efficiency Management Plan</em>” (SEEMP) per tutte le navi in esercizio. A queste, a partire dal 2023, si aggiungeranno nuove misure che: (<strong><em>a</em></strong>) richiederanno a tutte le navi esistenti di calcolare il loro indice di efficienza energetica (EEXI – “<em>Energy Efficiency Existing Ship Index</em>”), che dovrà essere conforme ad una specifica <em>base-line</em> identificata dall’IMO medesima in funzione della tipologia di nave, di guisa che se la nave non soddisferà i requisiti dovranno essere adottate specifiche soluzioni tecniche atte a migliorarne l’efficienza energetica ed a riportare l’EEXI al valore previsto; (<strong><em>b</em></strong>) richiederanno alle navi di fornire, annualmente, il loro indicatore di intensità di carbonio (CII – “<em>Carbon Intensity Indicator</em>”) ed il rating CII. Il tutto nell’ottica di raggiungere, per il 2030, la riduzione di almeno il 40% dell’intensità di carbonio e, per il 2050, la riduzione di almeno il 70% dell’intensità di carbonio e del 50% del valore assoluto delle emissioni di gas serra, con l’obiettivo dichiarato di “<strong><em><u>emissioni zero il prima possibile, entro la fine di questo secolo</u></em></strong>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Si possono altresì citare, ad esempio, gli interventi nel settore dei combustibili ed in quello della demolizione delle navi. Dal 1° gennaio 2010, infatti, tutte le navi, di tutte le bandiere, ormeggiate nei porti dell’Unione europea devono utilizzare combustibili con tenore di zolfo non superiore allo 0,1% e, dal 31 dicembre 2014, è in vigore il Regolamento (UE) 1257/2013 sul riciclaggio delle navi che si applica a tutte le navi di stazza lorda uguale o superiore alle 500 tonnellate battenti bandiera di uno Stato membro dell’UE ed alle navi con bandiera di paesi terzi che fanno scalo in un porto dell’Unione.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> <em>Cfr</em>. Comunicazione della Commissione europea dell’11.12.2019, COM(2019) 640 final.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> <em>Cfr</em>. Comunicazione della Commissione europea del 14.07.2021, COM(2021) 550 final, dal titolo: “<em>Pronti per il 55%: realizzare l’obiettivo climatico dell’UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Successivamente modificato dalla Direttiva (UE) 2018/410.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Sempre aventi stazza lorda uguale o superiore alle 5.000 <em>tsl</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> <em>Cfr</em>. Direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Il tutto nell’ottica di migliorare quanto già previsto dalla Direttiva (UE) 2014/94 sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">News e approfondimenti</a>[9] La nave, infatti, è solo l’utilizzatore di un <em>fuel</em> alternativo che prima di tutto deve esistere ed essere prodotto e distribuito.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Ciò sul presupposto che le fonti energetiche a minor contenuto di carbonio sarebbero al momento costituite dal solo GNL, che sì consente una drastica riduzione delle emissioni di ossidi di zolfo e di azoto e di particolati, ma che ha anche un effetto significativo, seppur più limitato – fino al 20%, se si osservano particolari condizioni – sulle emissioni di CO<sub>2</sub>. Al momento, infatti, non esistono all’atto pratico fonti energetiche “<em>a zero contenuto di carbonio</em>” disponibili per le navi e gli studi di settore prevedono che non ve ne saranno ancora per diversi anni.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 21 Mar 2022 04:14:22 +0100</pubDate>
                        <title>Tic tac tic tac… tempo di approvare la legge annuale sulla concorrenza 2021</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tic-tac-tic-tac-tempo-di-approvare-la-legge-annuale-sulla-concorrenza-2021</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Torniamo su un argomento molto discusso al momento e che abbiamo già avuto modo di trattare nei nostri precedenti numeri<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>: la legge annuale sulla concorrenza.La legge annuale sulla concorrenza per l’anno 2021 ha subito una piccola battuta d’arresto nella sua approvazione, dovuta alla necessità di dare priorità alla normativa emergenziale legata alla diffusione del COVID-19.Questo ha però permesso agli addetti del settore di esprimere i propri pareri sul disegno di legge (“<strong><em>DDL Concorrenza</em></strong>”) attualmente ancora in discussione al Senato e confrontarsi sui temi più rilevanti in maniera più dettagliata.Soffermandoci solamente sugli aspetti portuali più rilevanti del DDL Concorrenza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> notiamo nella bozza in discussione quanto segue:</p><p style="padding-left: 30px;">i)l’eliminazione di un qualsivoglia riferimento ad un regolamento sulle concessioni e conseguente devoluzione della determinazione dei criteri per l’assentimento delle concessioni direttamente alle singole Autorità di Sistema Portuale</p><p style="padding-left: 30px;">ii) la mancata introduzione di un criterio oggettivo per la determinazione del canone demaniale;l’eliminazione di un qualsivoglia riferimento ad un regolamento sulle concessioni e conseguente devoluzione della determinazione dei criteri per l’assentimento delle concessioni direttamente alle singole Autorità di Sistema Portuale;</p><p style="padding-left: 30px;">iii) la previsione dell’indennizzo da parte del <em>newcomer</em> in favore dell’<em>incumbent </em>per gli investimenti effettuati;</p><p style="padding-left: 30px;">iv) la limitazione della previsione di cui all’art. 18, co. 7 della L. n. 84/1994 ai soli porti minori;</p><p style="padding-left: 30px;">v) alcuni mancati interventi da tanto attesi ed auspicati in ambito di: (a) finanziamenti degli investimenti dei concessionari e (b) rafforzamento delle procedure di controllo del rispetto dei piani d’impresa.</p>Analizziamo ora i singoli punti in modo più approfondito.<ul> <li><strong>L’eliminazione di un qualsivoglia riferimento ad un regolamento sulle concessioni e conseguente devoluzione della determinazione dei criteri per l’assentimento delle concessioni direttamente alle singole Autorità di Sistema Portuale. </strong></li></ul><p>Da un lato, tale eliminazione rispecchia la situazione di fatto e sembra quasi un arrendersi del legislatore davanti all’evidenza. Essendo passati trent’anni dall’approvazione della Legge. n. 84/1994 senza che sia stato emanato il relativo regolamento per il rilascio delle concessioni, le Autorità Portuali, prima, e le Autorità di Sistema Portuale, poi, si sono negli anni adeguate a questa lacuna normativa ed hanno individuato delle proprie regole e/o prassi per il rilascio delle concessioni.Dall’altro lato, questa era un’ottima occasione per determinare finalmente dei parametri oggettivi comuni a tutte le Autorità di Sistema Portuale.L’adozione &nbsp;di un regolamento avrebbe consentito agli aspiranti concessionari di “<em>giocare secondo le medesime regole</em>” in tutti i porti italiani, evitando così di subire distorsioni concorrenziali. Ad oggi, infatti, non esistendo un regolamento che detti dei criteri validi per tutti, ogni Autorità di Sistema Portuale è libera di adottare delle proprie regole per individuare il concorrente “<em>più meritevole</em>”. Purtroppo tali regole non sempre individuano criteri certi, chiari, trasparenti e non discriminatori.</p><ul> <li><strong>La mancata introduzione di un criterio oggettivo per la determinazione del canone demaniale. </strong></li></ul><p>Assieme all’eliminazione del regolamento per il rilascio delle concessioni, non sono stati previsti dei criteri prederminati, oggettivi e trasparenti per determinare i canoni demaniali.Tale compito viene nuovamente demandato alle singole Autorità di Sistema Portuale. Tale impostazione perpetua quindi l’attuale situazione presente nei porti nazionali, dove il canone demaniale era, è e – a questo punto verosimilmente – rimarrà un elemento di potenziale distorsione della concorrenza, sia nel singolo porto che tra i diversi porti nazionali.La situazione attuale – anche se in alcuni casi palesemente distorsiva della concorrenza – viene inoltre cristallizzata dalla previsione del comma 2, dell’art. 18, L. n. 84/1994 (nella versione proposta dal DDL Concorrenza), il quale statuisce che “<em>Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle Autorità di sistema portuale relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente legge</em>”.Si ritiene – come già detto anche per il precedente punto – che sia necessario prevedere delle “<em>regole del gioco uguali per tutti</em>”, anche per quanto riguarda i canoni demaniali, che siano comuni a tutti i porti nazionali, al fine di evitare situazioni abusive e/o distorsive della concorrenza.</p><ul> <li><strong>La previsione dell’indennizzo da parte del <em>newcomer</em> in favore dell’<em>incumbent </em>per gli investimenti non ancora ammortizzati.</strong></li></ul><p>Il comma 1, dell’art. 18 della L. n. 84/1994 (nella versione proposta dal DDL Concorrenza) afferma che “<em>Gli avvisi indicano altresì gli elementi riguardanti il trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente”.</em>La previsione di tale indenizzo è assolutamente in linea con la disciplina elaborata a suo tempo dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti con la Delibera n. 57/2018.Come già nella disciplina elaborata dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti, rimane tutt’ora un’indeterminatezza su quale sia l’oggetto di tale “<em>indenizzo</em>”. L’indenizzo fa riferimento agli investimenti infrastrutturali e o e/o anche agli investimenti per le sovrastrutture e gli <em>equipment</em>?Inoltre non si comprendono i limiti di tale indenizzo, devono compensare solo la parte non amortizzata degli investimenti o anche altro?A nostro avviso tale previsione rimane troppo generica e foriera di possibili abusi. Sarebbe infatti stato opportuno prevedere dei criteri predeterminati, oggettivi e trasparenti per determinare l’entità di tale indenizzo.</p><ul> <li><strong>La limitazione della previsione di cui all’art. 18, co. 7 della L. n. 84/1994 ai soli porti minori.</strong></li></ul><p>Il DDL Concorrenza accoglie la proposta dell’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“<strong><em>AGCM</em></strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a> la quale proponeva “<em>in un’ottica di sviluppo e crescita del settore portuale, che il comma </em><em>7 dell’art. 18, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sia riformulato, prevedendo un’applicazione del divieto di cumulo di concessione per la medesima attività solo per i porti di ridotte dimensioni, al cui interno è più facile che si creino situazioni di potere di mercato, e/o per quelle tipologie di attività che prevedono dinamiche concorrenziali limitate al singolo porto</em>”.In realtà, a nostro parere, l’esperienza (anche recente) dimostra come quanto affermato dall’AGCM non rispecchi la realtà dei fatti. A prescindere dalle dimensioni di un porto, infatti, è evidente come gli spazi all’interno di un unico scalo siano limitati, come limitato è il numero di operatori che vi possono accedere. Con l’abolizione del divieto di doppia concessione si rischierebbe dunque di creare delle posizioni dominanti che potrebbero essere foriere di abusi. Questo sia nei porti di dimensioni minori sia in quelli sede di Autorità di Sistema Portuale.Si ricorda poi che, negli anni, l’art. 18, co. 7 della Legge n. 84/1994 è sempre stato interpretato in modo da garantire che le Autorità di Sistema Portuale agissero nel “<em>rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell’esercizio dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>.Si tratta, poi, di una norma– come abbiamo evidenziato - che secondo la giurisprudenza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>, potrebbe essere “<em>amministrata</em>” dalle Autorità di Sistema Portuale nella prospettiva di assicurare la concorrenza all’interno di un porto (posto che è appunto la concorrenza il “<em>bene</em>” che tale norma vuole garantire), nell’ambito però di uno scenario sempre rivolto verso “<em>l’incremento dei traffici e la produttività del porto</em>”, come prevede l’art. 18, comma 6, della Legge n. 84/1994.</p><ul> <li><strong>Alcuni mancati interventi da tanto attesi ed auspicati in ambito di: (a) finanziamenti degli investimenti dei concessionari e (b) rafforzamento delle procedure di controllo del rispetto dei piani d’impresa.</strong></li></ul><p>L’occasione ci pare essere stata nuovamente “<em>sprecata</em>” non essendoci stati i tanto auspicati interventi in materia di (a) finanziamento e/o bancabilità degli investimenti dei concessionari e (b) procedure di controllo del rispetto dei piani d’impresa.Per quanto riguarda la questione dei finanziamenti, in più occasioni gli addetti del settore hanno sottolineato la difficoltà di ottenere finanziamenti dai <em>lenders</em> a causa di una regolamentazione poco chiara della decadenza (si pensi ad esempio al caso della decadenza per cattivo uso della concessione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>).Il DDL Concorrenza avrebbe potuto essere l’occasione giusta per regolamentare meglio la procedura di decadenza, in modo da rassicurare i <em>lenders</em> e gli stessi concessionari, eliminando la totale discrezionalità dell’Autorità di Sistema Portuale in tale decisione.Sul secondo punto, già l’AGCM aveva suggerito l’effettiva implementazione dei procedimenti volti alla verifica dell’adempimento degli impegni assunti (<em>in primis</em> attraverso i propri piani di impresa) dai concessionari in sede di richiesta e rilascio della concessione. Seppur già previsti dall’art. 18, comma 8, della Legge n. 84/1994, gli accertamenti circa l’effettivo rispetto dei piani d’impresa di fatto non sempre vengono effettuati.Non può negarsi come la verifica dell’effettivo adempimento - da parte del concessionario - dei propri impegni sia essenziale per scorgere eventuali inefficienze nell’uso delle aree demaniali. Infatti, considerata la limitatezza delle aree demaniali, è interesse pubblico generale che le concessioni siano affidate a soggetti in grado di garantirne un uso proficuo ed efficiente.Il DDL Concorrenza avrebbe potuto dare nuovo impulso a questa tematica importante. Sarebbe stato poi opportuno evidenziare come nel rispetto del piano d’impresa sia importante verificare non tanto l’effettuazione degli investimenti – i quali sono sicuramente importanti e propedeutici al rispetto degli obbiettivi di traffico – ma l’effettiva attrazione e sviluppo del traffico. Infatti, è il traffico che genera la tassa portuale e la tassa di ancoraggio, sostenendo così, unitamente al pagamento del canone, le Autorità di Sistema Portuale ed il complessivo sistema del trasporto.Tutto quanto sopra, naturalmente, senza dimenticare che le concessioni rappresentano comunque dei contratti, in forza dei quali entrambe le parti sono tenute a rispettare i propri impegni (dunque non solo il concessionario, ma anche l’ente concedente, ad esempio in termini di realizzazione di interventi previsti nell’atto di concessione, sui quali il concessionario potrebbe aver fatto legittimo affidamento nell’elaborazione del proprio piano d’impresa).*.*.*.*Nel mese di febbraio ci sono state diverse audizioni al Senato relative al DDL Concorrenza a cui hanno partecipato diversi rappresentanti dei <em>player </em>del settore marittimo e portuale. Alcuni dei partecipanti alle audizioni hanno espresso le stesse perplessità e preoccuppazioni di cui sopra. Ci auspichiamo che le Camere, nell’approvazione della legge sulla concorrenza, tengano conto di quanto espresso dai vari <em>player</em> del settore marittimo e portuale.Torneremo ad analizzare la versione definitiva della legge una volta approvata, per comprendere quali saranno gli effetti sul settore marittimo portuale.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:alberto.torrazza@advant-nctm.com">Alberto Torrazza</a> e <a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a>.</i></em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Vds. Shipping and Transport Bulletin di aprile-Giugno 2021<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> L’art. 3 del DDL Concorrenza prevede la sostituzione dell’art. 18 della l. 84/1994 con la seguente versione:“<em>Art. 3. (Concessione delle aree demaniali portuali) - 1. L’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: </em><em> </em><em>Art. 18. – (Concessione di aree e banchine) </em></p><ol> <li><em> L’Autorità di sistema portuale e, dove non istituita, l’autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell’ambito portuale alle imprese di cui all’articolo 16, comma 3, per l’espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l’utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Sono altresì sottoposte a concessione da parte dell’Autorità di sistema portuale, e laddove non istituita, dall’autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell’ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch’essi da considerare a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all’entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all’oggetto della concessione e non discriminatorio i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle con-cessioni. Gli avvisi indicano altresì gli elementi riguardanti il trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso. </em></li> <li><em> Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle Autorità di sistema portuale relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente legge. </em></li> <li><em> La riserva di spazi operativi funzionali allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non titolari della concessione avviene nel rispetto dei princìpi di trasparenza, equità e parità di trattamento. </em></li> <li><em> Le concessioni per l’impianto e l’esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all’articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l’approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale. </em></li> <li><em> Le concessioni possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali.</em></li> <li><em> Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i partecipanti alla procedura di affidamento: a) presentino, all’atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all’incremento dei traffici e alla produttività del porto; b) possiedano adeguate attrezzature tecniche e organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato per conto proprio e di terzi; c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a). </em></li> <li><em> In ciascun porto l’impresa concessionaria di un’area demaniale deve esercitare direttamente l’attività per la quale ha ottenuto la concessione e non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l’attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Il divieto di cumulo di cui al primo periodo non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell’articolo 4, e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili. Su motivata richiesta dell’impresa concessionaria, l’autorità concedente può autorizzare l’affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell’articolo 16, dell’esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo. </em></li> <li><em> L’Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l’autorità marittima effettuano accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e l’attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a). </em></li> <li><em> In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a), senza giustificato motivo, l’Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l’autorità marittima dichiarano la decadenza del rapporto concessorio.</em></li> <li><em> Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale</em>”</li></ol><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a><a href="https://www.agcm.it/dotcmsCustom/getDominoAttach?urlStr=192.168.14.10:8080/C12563290035806C/0/914911A1FF8A4336C12586A1004C2060/$File/AS1730.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.agcm.it/dotcmsCustom/getDominoAttach?urlStr=192.168.14.10:8080/C12563290035806C/0/914911A1FF8A4336C12586A1004C2060/$File/AS1730.pdf</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Cfr. TAR Liguria, sez. II, 24 maggio 2012, n. 747<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Cfr. Ordinanza del Tribunale di Genova del 18 settembre 2009<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> L’art. 47 del cod. nav. prevede infatti che: “<em>L'amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario: […omissis…] b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso; […omissis…]</em>”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 17 Mar 2022 09:01:53 +0100</pubDate>
                        <title>FIA riservati: aggiornamento normativo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fia-riservati-aggiornamento-normativo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15/03/2022 il D.M. n. 19 del 13 gennaio 2022, che apporta talune modifiche al D.M. n. 30 del 5 marzo 2015, al fine di ampliare le categorie di investitori non professionali che possono sottoscrivere FIA riservati. Tali modifiche entreranno in vigore dal 30 marzo 2022.Prima di tali modifiche, la partecipazione ai FIA riservati era consentita unicamente, oltre che agli investitori professionali, agli investitori non professionali per un importo non inferiore a Euro 500.000 e agli amministratori e dipendenti della SGR che gestisce il FIA riservato.Per effetto di tali modifiche, potranno invece sottoscrivere o acquistare FIA riservati, anche:</p><ol> <li>investitori non professionali, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, per un importo non inferiore a Euro 100.000 (a condizione che, per effetto della sottoscrizione o dell'acquisto, l'ammontare complessivo degli investimenti in FIA riservati non superi il 10% del proprio portafoglio finanziario);</li> <li>soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, nell'ambito dello svolgimento di detto servizio, per un importo non inferiore a Euro 100.000 per conto di investitori non professionali;</li> <li>il “personale” della SGR.</li></ol><p>Con riferimento alle categorie sub A e sub B, le modifiche sono evidentemente volte a favorire la sottoscrizione o acquisto di FIA riservati attraverso le reti di “<em>private banking</em>” consentendo dunque la partecipazione ai FIA riservati alla clientela delle banche che fruisce dei servizi di consulenza in materia di investimenti o gestione di portafogli tipici del <em>private banking </em>a condizioni agevolate rispetto agli altri investitori non professionali mediante riduzione della soglia di investimento minimo.Con riferimento alla categoria <em>sub</em> C, mentre nel regime normativo anteriore alla modifica in esame, le quote del FIA riservato potevano essere sottoscritte solo da “amministratori e dipendenti” della SGR, ora nella nuova nozione di “personale” introdotta dalla modifica rientrano invece, oltre ai dipendenti, tutti “<em>coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato</em>”.In sintesi, alla luce delle novità sopra riportate, se ne ricava che:</p><ul> <li>il limite di partecipazione ai FIA riservati agli investitori non professionali viene ridotto da Euro 500.000 a Euro 100.000 quando la sottoscrizione o acquisto avviene nell’ambito della fruizione di servizi di consulenza in materia di investimenti (in questo caso con il limite di concentrazione sopra indicato) o di gestione di portafogli;</li> <li>tutto il personale della SGR può sottoscrivere o acquistare quote dei FIA gestiti anche se non inquadrato formalmente in un rapporto di lavoro dipendente.</li></ul><p>&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:giovanni.giuliani@advant-nctm.com">Giovanni Giuliani</a> e <a href="mailto:jacopo.pisani@advant-nctm.com">Jacopo Pisani</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4942</guid>
                        <pubDate>Thu, 10 Mar 2022 10:14:52 +0100</pubDate>
                        <title>Crisi Ucraina: come impattano le “sanzioni SWIFT” sui contratti commerciali soggetti a legge italiana</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/crisi-ucraina-come-impattano-le-sanzioni-swift-sui-contratti-commerciali-soggetti-a-legge-italiana</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>[<strong>NOTA IMPORTANTE</strong>: il presente documento è aggiornato al giorno 10 marzo 2022; dal momento che il conflitto in corso -iniziato con l’invasione da parte dell’esercito russo del territorio ucraino tra il 23 e 24 febbraio scorso- e la situazione geopolitica che ne consegue, sono in continua evoluzione, le considerazioni di cui al presente documento devono ritenersi preliminari e soggette ad aggiornamenti e approfondimenti]&nbsp;</p><ol> <li><strong>INTRODUZIONE</strong></li></ol><p>La Russia, il 21 febbraio 2022, ha riconosciuto l’indipendenza delle regioni separatiste di Donetsk e di Luhansk nell’area del Donbass dell’Ucraina orientale e, nella notte tra il 23 e 24 febbraio 2022, ha dato avvio ad un’operazione militare nel territorio ucraino.In risposta a tali avvenimenti, (anche) l’Unione Europea ha disposto una serie di sanzioni economiche e finanziarie<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> volte a colpire la Russia<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, le due regioni separatiste citate e molteplici persone fisiche e giuridiche parte dei (o vicine ai) vertici politici russi.Lo scenario sopra sinteticamente delineato comporta rilevanti implicazioni per tutti e ciò anche in una prospettiva economico-finanziaria e giuridica.Stante la natura eccezionale della drammatica situazione internazionale di questi giorni e il complesso quadro giuridico, ci si è interrogati su quali possano essere le conseguenze delle predette misure sanzionatorie sui rapporti commerciali in essere con entità (siano esse persone fisiche o giuridiche) russe<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.Il presente documento ha ad oggetto la rilevanza che le Sanzioni SWIFT (come di seguito definite) potrebbero assumere all’interno del quadro normativo italiano di riferimento, nell’ottica di iniziare ad immaginare, per quanto la situazione sia in continua evoluzione, possibili rimedi manutentivi dei contratti regolati dalla legge italiana e in essere prima dell’adozione delle predette Sanzioni SWIFT.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>IL SISTEMA BANCARIO SWIFT</strong></li></ol><p>Il sistema che fa capo alla <em>Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication</em> (o SWIFT) è stato creato nel 1973 per fornire un metodo standardizzato e sicuro per effettuare pagamenti all’estero.In particolare, lo SWIFT è un consorzio internazionale di banche con sede in Belgio che collega attraverso una rete informatica circa 11.000 istituzioni finanziarie in oltre 200 paesi di tutto il mondo.In buona sostanza, il sistema SWIFT è una rete di messaggistica che consente alle banche di scambiarsi informazioni per via elettronica.SWIFT utilizza una combinazione alfanumerica - il c.d. codice BIC - che consente di identificare in maniera precisa l’istituto bancario del mittente del pagamento e del destinatario in caso di bonifici internazionali e identifica il paese di provenienza del pagamento evitando di confondere banche situate in paesi diversi e rendendo più semplici e veloci i pagamenti.Poiché lo SWIFT comunica solo l’identità del mittente e del beneficiario, ma non serve a effettuare la transazione, esso rappresenta un metodo di gestione dei pagamenti internazionali estremamente sicuro, consentendo lo scambio di istruzioni standardizzate fra enti finanziari così riducendo i possibili errori fra banche a livello di trasferimenti internazionali di denaro.<em><u>Le alternative a SWIFT </u></em>SWIFT rappresenta oggi il sistema internazionale più diffuso, ma non l’unico.In particolare, la Cina e la Russia hanno realizzato negli ultimi anni dei sistemi alternativi, sebbene (molto) meno integrati nell’economia internazionale rispetto a SWIFT.Il sistema cinese è il CIPS (<em>Cross-Border Interbank Payment System</em>)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, gestito dalla <em>People’s Bank of China</em> e basato sulla valuta cinese; è supportato da circa 1.280 istituti finanziari del mondo, fra cui, alcuni giapponesi, russi e africani oltre che da talune banche occidentali.Il principale limite del CIPS riguarda proprio l’uso della valuta cinese rispetto al dollaro statunitense, che invece è centrale per SWIFT e che dunque non ha la stessa valenza nominale negli scambi commerciali internazionali.Per avere una portata internazionale, CIPS ha siglato un accordo con SWIFT nel 2016 in modo che anche le banche che non hanno una partecipazione diretta in CIPS potessero completare le loro operazioni.Il sistema della Russia, chiamato SPFS (<em>System for Transfer of Financial Messages</em>)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>, è invece usato prevalentemente sul mercato interno russo, dove nel 2021 ha rappresentato il 20% delle operazioni.Vi partecipano 400 banche e nel tempo hanno aderito anche banche straniere di alcuni Stati tra i quali si annoverano anche Armenia, Bielorussia, Germania, Kazakistan, Kirghizistan e Svizzera.&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong>LE SANZIONI SWIFT</strong></li></ol><p>Nel quadro delle sanzioni contro l’operazione militare russa dell’Ucraina vagliate dai principali Paesi occidentali, l’Unione Europea (insieme a -fra gli altri- USA, UK e Canada) ha adottato talune misure restrittive tra cui quelle volte a escludere alcune delle principali banche russe dal sistema SWIFT (le “<strong>Sanzioni SWIFT</strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.Nel dettaglio, in data 1 marzo 2022, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato il Regolamento (UE) 345/2022 (il “<strong>Regolamento</strong>”) che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in relazione all’annessione da parte della Russia della Crimea e di Sebastobili del 2014.Con tale Regolamento, il Consiglio dell’Unione Europea ha, tra l’altro<em>,</em> vietato di:</p><p style="padding-left: 30px;">(i) prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari (SWIFT), alle seguenti sette banche russe<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>: Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, VNESHECONOMBANK (VEB) e VTB BANK<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>. Da notare che tale divieto trova applicazione anche con riferimento a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50% dalle suddette banche;</p><p style="padding-left: 30px;">(ii) investire, partecipare o contribuire in altro modo a progetti futuri co-finanziati dal Fondo Russo per gli investimenti diretti - RDIF <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>; e di</p><p style="padding-left: 30px;">(iii) vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro alla Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, ivi compresi il governo russo e la banca centrale russa, o per un uso in Russia<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.</p>Fatta eccezione per il divieto sub <em>(i), </em>che entrerà in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE del Regolamento (<em>i.e.</em> il 12 marzo 2022), i divieti sub (<em>ii</em>) e (<em>iii</em>) sono entrati in vigore il giorno di pubblicazione del predetto Regolamento (<em>i.e.</em> il 2 marzo u.s.).In definitiva – condannando con fermezza l'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a> – l’obiettivo delle predette sanzioni adottate dal Consiglio dell’Unione Europea e, in particolare, l’esclusione di importanti banche russe dal SWIFT, risulta essere quello di paralizzare finanziariamente la Russia pregiudicandone in modo rilevante la capacità di operare commercialmente a livello mondiale.&nbsp;<ol start="4"> <li><strong>GLI ISTITUTI DEL CODICE CIVILE</strong></li></ol><p>Come accennato, l’adozione da parte, <em>inter alia, </em>dell’Unione Europea delle Sanzioni SWIFT comporta la necessità di approfondire quale sia la portata dell’impatto di tali provvedimenti sui rapporti giuridici in essere tra operatori economici italiani e russi.Le Sanzioni SWIFT, così come le eventuali ulteriori misure straordinarie e urgenti che dovessero essere adottate dall’Unione Europea e/o dal Governo Italiano per fronteggiare la crisi ucraina, potrebbero infatti assumere rilevanza in relazione all’esecuzione dei contratti commerciali e all’adempimento delle relative obbligazioni, ivi incluse, in particolare, quelle di pagamento.In tale contesto, ferme le specifiche clausole previste di volta in volta dal contratto rilevante e attesa la assoggettabilità dello stesso alla legge italiana, gli istituti giuridici che potrebbero assumere rilevanza sono quelli della forza maggiore e del <em>factum principis. </em>Il codice civile italiano non fornisce una definizione vera e propria di forza maggiore, seppure contempli alcuni istituti la cui applicazione presuppone il verificarsi di situazioni riconducibili a tale concetto ossia eventi naturali e umani che, una volta che si sono verificati, per la loro impetuosità, sono sostanzialmente non superabili con lo sforzo che si può legittimamente richiedere al debitore.In particolare le due caratteristiche che un evento deve presentare per essere considerato di forza maggiore sono la straordinarietà e l’imprevedibilità<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>, rientrando dunque in tale categoria solo quell’evento che impedisce la regolare esecuzione del contratto e rende, inoltre, inefficace qualsiasi azione dell’obbligato diretta ad eliminarlo, fermo sempre restando che l’accadimento impediente non deve essere dipeso da azioni od omissioni dirette o indirette del debitore medesimo.Nell’ipotesi in cui si verifichi un evento qualificabile come forza maggiore nei termini sopra descritti, ferma l’opportunità di una valutazione caso per caso al fine di attivare il rimedio maggiormente opportuno anche alla luce del (conte)testo contrattuale rilevante<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>, si dovrà fare riferimento, <em>inter alia, </em>all’istituto dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.<em><u>L’impossibilità sopravvenuta</u></em>Per impossibilità sopravvenuta si intende quella situazione impeditiva dell’adempimento non prevedibile al momento del sorgere del rapporto obbligatorio e non superabile con lo sforzo che può essere legittimamente richiesto al debitore.L’<strong><u>impossibilità sopravvenuta</u></strong> può essere<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>:</p><ul> <li><strong><u>definitiva</u></strong>, per tale intendendosi quella determinata da un impedimento irreversibile, ovvero quella di cui si ignora se potrà venire meno; essa estingue automaticamente l’obbligazione (art. 1256, comma 1, c.c.); o</li> <li><strong><u>temporanea</u></strong>, per tale intendendosi quella determinata da un impedimento di natura transitoria. L’impossibilità temporanea determina <em>1) </em>l’estinzione dell’obbligazione solo quando perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla; ovvero negli altri casi, <em>2)</em> l’impossibilità temporanea, semplicemente esonera il debitore dalla c.d. responsabilità per ritardo nell’adempimento che però dovrà essere effettuato non appena venuta meno la causa che lo impediva (art. 1256, comma 2, c.c.); e</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li><strong><u>totale</u></strong>, per tale intendendosi quella che preclude integralmente il soddisfacimento dell’interesse creditorio; essa, se definitiva, importa l’estinzione dell’obbligazione (art. 1256, comma 1, c.c.); o</li> <li><strong><u>parziale</u></strong>, per tale intendendosi quella che preclude solo in parte il soddisfacimento dell’interesse creditorio; essa, se definitiva, importa l’estinzione dell’obbligazione per la parte divenuta impossibile, con la conseguenza che il debitore dovrà effettuare la parte della prestazione rimasta possibile, senza che il creditore possa rifiutare l’adempimento parziale (art. 1258, comma 1, c.c.).</li></ul><p><em><u>Il factum principis</u></em>Nell’ambito della forza maggiore rientra altresì il c.d. <em>factum principis </em>o impossibilità giuridica, per tale intendendosi quella situazione impeditiva della prestazione determinatasi per il sopravvenire di una norma o di un provvedimento della pubblica autorità che non può essere in alcun modo superata per quanti sforzi il debitore ponga in essere<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.Rientrano in quest’ambito gli ordini o i divieti o i provvedimenti dell’autorità (legislativa, amministrativa, giudiziaria) sopravvenuti rispetto a un dato regolamento contrattuale, motivati da interessi generali, che rendono impossibile la prestazione, a prescindere dalla condotta tenuta dalla parte obbligata.In estrema sintesi, si tratta di circostanze che operano quali esimenti della responsabilità della parte debitrice.Secondo la giurisprudenza di legittimità<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>, tale ipotesi di esonero della responsabilità non opera “automaticamente”, atteso che sul debitore grava comunque l’onere di provare che l'ordine o il divieto dell'autorità sia stato determinante nella causazione dell’inadempimento e che sia configurabile come un fatto totalmente estraneo alla volontà dell'obbligato e ad ogni suo obbligo di ordinaria diligenza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.Difatti, di fronte all’intervento dell’autorità, il debitore non deve restare inerte, né porsi in condizione di soggiacervi senza rimedio, ma deve, nei limiti dell’ordinaria diligenza, sperimentare ed esaurire tutte le possibilità che gli si offrono per superare la situazione che si frappone all’adempimento dell’obbligazione.Fermo quanto precede, trattandosi di un’ipotesi di impossibilità, trovano poi applicazione le norme sull’impossibilità sopravvenuta sopra richiamate.&nbsp;</p><ol start="5"> <li><strong>CONCLUSIONI</strong></li></ol><p>Alla luce di quanto precede, ove il sinallagma contrattuale sia alterato in considerazione di provvedimenti legislativi – quali ad esempio le sanzioni adottate dall’Unione Europea, tra cui in particolare le Sanzioni SWIFT – verrebbe in rilievo la fattispecie della c.d. impossibilità sopravvenuta (ma non del <em>factum principis</em>).Mentre -in linea di principio- è inevitabile la risoluzione per <em>factum principis</em> di contratti commerciali aventi ad oggetto l’importazione in Russia di beni c.d. <em>dual use </em>per sopravvenuta impossibilità<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>, le Sanzioni SWIFT pongono non pochi problemi interpretativi relativamente alle obbligazioni pecuniarie che, in quanto tali, non divengono (o non dovrebbero diventare) mai impossibili, non essendo esposte a una materiale o giuridica oggettiva impossibilità, ma solo a una soggettiva inattuabilità, connessa all’indisponibilità dei meccanismi di pagamento di cui al sistema SWIFT da parte del debitore<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>.Ed invero, come si è più volte visto nel contesto della pandemia da Covid 19, il concetto di impossibilità della prestazione non dovrebbe ricomprende la c.d. impotenza finanziaria atteso che il denaro è un bene generico, fungibile e imperituro (<em>genus numquam perit</em>)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>. Ne deriva, che la maggiore difficoltà del debitore di procurarsi la provvista finanziaria, non dovrebbe costituire <em>ex se</em> una impossibilità di adempiere la prestazione essendo la stessa sempre possibile<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>.Il debitore non potrebbe dunque invocare tale circostanza al fine di estinguere la sua obbligazione.Fermo quanto precede, le sanzioni imposte (anche) dall’Unione Europea a talune banche Russe<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>, tra cui in particolare le Sanzioni SWIFT, potrebbero però aprire un nuovo scenario in cui persino i pagamenti dovrebbero essere considerati - secondo un’interpretazione evolutiva che tenga conto dell’impatto operativo delle menzionate sanzioni - impossibili<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a> facendo venire meno la responsabilità da parte del debitore in relazione alle relative obbligazioni di pagamento.In ogni caso si tratterebbe comunque di una impossibilità temporanea in quanto determinata da un impedimento di natura, auspicabilmente, transitoria<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>.In tale contesto, risulta quindi necessario comprendere - caso per caso - se le Sanzioni SWIFT debbano essere considerate, da un punto di vista anche operativo,<em> <strong>a)</strong> </em>una impossibilità (quantomeno temporanea) sopravvenuta che esime il debitore da responsabilità ovvero <strong><em>b)</em></strong> un evento che determina<em> solo </em>una maggiore difficoltà del pagamento. In quest’ottica, bisognerà quindi valutare se e quali possano essere gli eventuali e legittimi strumenti a disposizione delle parti (e segnatamente del debitore) alternativi all’utilizzo del circuito di pagamento tramite SWIFT.In particolare, dal momento che la conservazione del contratto rappresenta la soluzione preferibile<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a> rispetto al suo scioglimento, l’attenzione deve volgere all’individuazione di eventuali possibili sforzi “manutentivi” dello stesso volti, in ogni caso, a non pregiudicare l’equilibrio sinallagmatico in termini di tempo e risorse.In via preliminare e ferma una valutazione in concreto<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>, al fine di attivare lo strumento maggiormente opportuno o anche solo percorribile alla luce del contesto e del rapporto contrattuale rilevante, risultano -allo stato- almeno i seguenti possibili rimedi (<em>rectius</em> sforzi):</p><ul> <li><u>rivolgersi a istituiti bancari che adottino circuiti alternativi, come quello cinese (CIPS) o russo (SFPS)</u>: tale soluzione sconta le forti limitazioni operative dei sistemi stessi che sono ancora in fase di espansione essendo adottati da un limitato numero di istituti finanziari;</li> <li><u>ove possibile<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>, fare ricorso a <em>performance bond</em>, garanzie a prima richiesta e/o <em>letter of credit</em> emessi da istituti bancari del circuito SWIFT e/o, eventualmente, da banche che utilizzano circuiti di pagamento differenti da SWIFT</u>: in tale ipotesi la principale difficoltà potrebbe essere che l’istituto bancario di riferimento non sia disposto a garantire la prestazione in ragione della situazione geopolitica attuale;</li> <li><u>fare ricorso a cripto-valute<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a></u>: i principali rischi connessi a tale metodo di pagamento sono sicuramente la fluttuazione del valore di mercato delle monete virtuali e la scarsa regolamentazione, da un punto di vista giuridico-finanziario, del settore di riferimento (con rilevanti conseguenze anche sulla tracciabilità dei fondi per i soggetti obbligati in caso di richiesta di <em>cambio</em> in valuta corrente<em> ex</em>Lgs. n. 231/2007).</li></ul><p>Purtuttavia, in considerazione del carattere eccezionale della crisi ucraina e della continua evoluzione delle sanzioni via via adottate nei confronti della Russia, è irrinunciabile una valutazione <em>ratione temporis</em> e caso per caso dei singoli rapporti commerciali impattati dalle Sanzioni SWIFT.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:paolo.gallarati@advant-nctm.com">Paolo Gallarati</a>, <a href="mailto:filippo.federici@advant-nctm.com">Filippo Federici</a>, <a href="mailto:martina.dare@advant-nctm.com">Martina Da Re</a> e <a href="mailto:valentina.molinari@advant-nctm.com">Valentina Molinari</a></i></em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Una panoramica preliminare in merito alle sanzioni imposte e in via di imposizione nei confronti della Russia, con particolare <em>focus</em> sulle sanzioni adottate dall’Unione Europea e da alcuni altri paesi tra cui gli Stati Uniti, si rinvia alla nota “<em>Crisi Ucraina: le misure sanzionatorie” </em>del 7 marzo 2022, disponibile al seguente sito web <a href="https://www.advant-nctm.com/news/articoli/crisi-ucraina-le-misure-sanzionatorie" target="_blank">https://www.advant-nctm.com/news/articoli/crisi-ucraina-le-misure-sanzionatorie</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> E, con il pacchetto di sanzioni supplementari adottato dal Consiglio dell’UE il 9 marzo 2022 in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’UE, anche a Bielorussia: <a href="https://www.consilium.europa.eu/it/policies/sanctions/restrictive-measures-against-belarus/belarus-timeline/" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.consilium.europa.eu/it/policies/sanctions/restrictive-measures-against-belarus/belarus-timeline/</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Le considerazioni di cui al presente documento devono considerarsi rilevanti per Russia e Bielorussia in ragione di quando indicato nella nota 2 che precede.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Qui di seguito il link al sito di CIPS: <a href="https://www.cips.com.cn/cipsen/7052/7057/index.html" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.cips.com.cn/cipsen/7052/7057/index.html</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Qui il link alla pagina rilevante della Bank of Russia: <a href="https://www.cbr.ru/eng/psystem/fin_msg_transfer_system/" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.cbr.ru/eng/psystem/fin_msg_transfer_system/</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Per una panoramica preliminare in merito alle varie sanzioni imposte e in via di imposizione nei confronti della Russia, si rinvia sempre al memorandum “<em>Crisi Ucraina: le misure sanzionatorie” </em>cit.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Le misure supplementari di cui alla nota 2 limitano, fra l’altro, la prestazione di servizi specializzati di messaggistica finanziaria (SWIFT) a tre banche bielorusse.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 del Regolamento (UE) 345/2022, è inserito il seguente articolo 5-<em>nonies </em>nel Regolamento (UE) n. 833/2014 ai sensi del quale: “<em>A partire dal 12 marzo 2022 è vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi elencati nell'allegato XIV o a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XIV”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 del Regolamento (UE) 345/2022, all’articolo 2-<em>sexies</em> del Regolamento (UE) n. 833/2014 sono inseriti i seguenti paragrafi: “3. <em>È vietato investire, partecipare o contribuire in altro modo a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti. 4. In deroga al paragrafo 3, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, una partecipazione all'investimento o un contributo a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti, dopo aver accertato che tale partecipazione o contributo sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 del Regolamento (UE) 34/2022, è inserito il seguente articolo 5-<em>decies</em> nel Regolamento (UE) n. 833/2014 ai sensi del quale: “1. <em>È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro alla Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, ivi compresi il governo russo e la banca centrale russa, o per un uso in Russia. </em></p><ol start="2"> <li><em> Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di banconote denominate in euro se la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono necessari per: a) uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano; o b) scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale</em>”.</li></ol><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> In questi termini si è espressa la Commissione Europea: <a href="https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_it" target="_blank" rel="noreferrer">ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_it</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Cfr. Cass. Civ., 25 maggio 2007, n. 12235, in cui la Corte di Cassazione ha fornito una precisa descrizione di entrambi i termini. In particolare: la straordinarietà, secondo la Suprema Corte, ha carattere obiettivo, nel senso che deve trattarsi di un evento anomalo, misurabile e quantificabile sulla base di elementi quali la sua intensità e dimensione. Per contro, l’imprevedibilità ha natura soggettiva, in quanto riguarda la capacità conoscitiva e la diligenza della parte contraente. La valutazione di tale caratteristica deve avvenire, però, in modo totalmente obiettivo, prendendo a modello il comportamento di una persona media, che versi nelle stesse condizioni.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Il limite posto alla responsabilità del debitore dall’art. 1218 c.c. non è costituito dalla impossibilità “oggettiva ed assoluta” della prestazione cosi come teorizzata, già sotto il vigore del codice civile del 1865, quanto piuttosto da una impossibilità oggettiva, ma al tempo stessa non assoluta bensì relativa. In questi precipui termini F. Realmonte in <em>Caso fortuito e forza maggiore</em>, Wki, 1988 il quale sostiene anche che occorre avere riguardo al singolo contratto per conoscere le obbligazioni ad esso riconducibili per valutare in concreto fin dove possa spingersi lo sforzo richiesto al debitore per rimuovere eventuali ostacoli sopravvenuti (e frapposti da altri) all’esatto adempimento. Sul punto si veda anche L. Mengoni, <em>La responsabilità contrattuale</em>, <em>Jus – Rivista di scienze giuridiche</em>, 1986, pp. 87 e ss. secondo il quale a sopravvenienza dell’impossibilità va valutata<em> “alla stregua del regolamento contrattuale in funzione del quale l’obbligazione si è costituita. Perciò in un medesimo tipo di rapporto l’intensità del vincolo obbligatorio, cioè la misura dell’impegno assunto dal debitore per soddisfare l’interesse del creditore, può essere diversa a seconda delle circostanze individuali in cui la promessa è stata fatta”. </em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Ci si riferisce in particolare agli istituti di cui agli artt. 1218 “<em>Responsabilità del debitore</em>”, 1256 “<em>Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea</em>”, 1258 “<em>Impossibilità parziale</em>”, 1463 “<em>Impossibilità totale</em>” e 1467 “<em>Contratto con prestazioni corrispettive</em>” c.c.. In particolare, l’istituto dell’eccessiva onerosità sopravvenuta (cfr. art. 1467 c.c.) consente la risoluzione di contratti il cui equilibrio sia modificato da avvenimenti sopravvenuti – straordinari e non ragionevolmente prevedibili al momento della conclusione del contratto – che non rientrano nell’ambito della normale alea contrattuale e che rendono una delle prestazioni sottese al contratto eccessivamente onerosa o oggettivamente svilita nel proprio valore e/o nella propria utilità.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> In questi termini si veda A. Torrente e P. Schlesinger, <em>Manuale di Diritto privato</em>, Diciannovesima edizione, 2009, Giuffrè, pp. 450 e ss.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Così A. Torrente e P. Schlesinger, op.cit., pp. 402 e ss.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Cfr. Cass. Civ., 30 aprile 2012, n. 6594, in <em>De Jure</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Cfr. Cass. Civ., 8 giugno 2018, n. 14915, in <em>De Jure</em>, secondo la quale: “<em>Nel caso in cui il debitore non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti, egli non può invocare l'impossibilità sopravvenuta con riferimento ad un ordine o divieto dell'autorità amministrativa (</em>factum principis<em>) sopravvenuto, e che fosse ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all'atto della assunzione della obbligazione, ovvero rispetto al quale non abbia, sempre nei limiti segnati dal criterio della ordinaria diligenza, sperimentato tutte le possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuovere la resistenza o il rifiuto della pubblica autorità”. </em>Conformemente si vedano anche Cass. Civ., 10 giugno 2016, n. 11914 e Cass. Civ., 28 novembre 1998, n. 12093.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Sul punto si rinvia sempre alla panoramica preliminare “<em>Crisi Ucraina: le misure sanzionatorie”,</em> op.cit.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Sull'irrilevanza della condizione soggettiva di impotenza finanziaria del debitore e della causa, pur anche a questi non imputabile, si veda la Relazione del Ministro Guardasigilli al codice civile la quale prevede che: “<em>non può, agli effetti liberatori, essere presa in considerazione l'impossibilità di adempiere l'obbligazione, originata da cause inerenti alla persona del debitore o alla sua economia, che non siano</em> <em>obiettivamente collegate alla prestazione dovuta</em>”. Sul punto si rinvia alla Relazione Tematica n. 56 della Corte Suprema di Cassazione, 8 luglio 2020 “<em>Novità normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale”.</em> In termini più dubitativi si veda invece: P. Perlingieri, <em>Commento all’art. 1256 c.c.</em>, in <em>Commentario del Codice Civile</em>, A. Scialoja e G. Branca (a cura di), 1975, Zanichelli, Bologna, p. 484.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Sul punto si veda la Relazione Tematica n. 56 della Corte Suprema di Cassazione, op. cit.. Nello stesso senso anche C. M. Bianca, in <em>Diritto Civile, IV, L'obbligazione</em>, Milano, 143 ss. secondo il quale “<em>nelle obbligazioni di somme, del resto, la prestazione è sempre possibile in ragione della normale convertibilità in denaro di tutti i beni presenti e futuri. La norma-cardine dell’art. 2740 c.c., nel prevedere che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, trova il proprio respiro applicativo nella possibilità di far trasformare in denaro il valore dei beni del debitore attraverso il procedimento di espropriazione forzata</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Cfr. Cass. Civ., 15 novembre 2013, n. 25777 in <em>De Jure </em>che in motivazione osserva come: “<em>Giova rammentare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'impossibilità che, ai sensi dell'art. 1256 estingue l'obbligazione, è da intendere in senso assoluto ed obiettivo e non si identifica, pertanto, con una semplice difficoltà di adempiere e cioè con una qualsiasi causa che renda più oneroso l'adempimento ma consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento; il che, alla stregua del principio secondo cui </em>genus nunquam perit<em>, può verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto un fatto o una cosa determinata o di genere limitato, e non già una somma di denaro</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> E bielorusse, si veda nota 2 che precede.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Quale risultato di una valutazione<em> relativistica </em>(cfr. nota n. 13 che precede) da effettuarsi caso per caso.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Sul punto, come anticipato, l'art. 1256 c.c., al secondo comma, prevede che se l'impossibilità è temporanea il debitore non è responsabile del ritardo ma che lo stesso è comunque tenuto all'adempimento della prestazione fino al momento in cui <em>"in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione, ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla</em>". Ne consegue che, venuta meno la causa impeditiva, il debitore sarà comunque tenuto ad eseguire la prestazione. Tuttavia, è verosimile che, in una situazione di criticità come quella descritta nell’introduzione, il prolungato stato di impossibilità potrebbe far venir meno l’obbligo del debitore a eseguire la prestazione ovvero l’interesse del creditore a conseguirla e, conseguentemente, portare all'estinzione dell'obbligazione stessa.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Ai sensi del principio di conservazione del contratto di cui all’art. 1372 c.c., richiamato e stressato anche dalla Corte di Cassazione nella Relazione Tematica n. 56, op.cit., per estendere il rimedio manutentivo di cui all’art. 1467 c.c. anche alla parte oberata dalla sopravvenienza con la diretta conseguenza che anch’essa sarebbe dotata del potere d’invocare la riduzione a equità del contratto squilibrato che spetterebbe, nei contratti onerosi, solo a controparte.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> Da un punto di vista meramente operativo, risulta in primo luogo opportuno:</p><ol> <li>assicurarsi che il contratto sia regolato da legge italiana (diversamente bisognerebbe far riferimento alla diversa legge applicabile);</li> <li>verificare eventuali specifiche clausole contrattuali volte a disciplinare situazioni quanto meno analoghe;</li></ol><ul> <li>indagare se il debitore o il creditore sia intestatario esclusivamente di conti correnti presso le summenzionate sette banche Russe destinatarie delle Sanzioni SWIFT;</li></ul><ol> <li>accertare che il creditore abbia comunque interesse ad ottenere la prestazione nonostante gli inevitabili ritardi nei pagamenti determinati dalle Sanzioni SWIFT.</li></ol><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Con il c.d. terzo pacchetto di sanzioni dell’UE è stata anche vietata l’assistenza finanziaria per il commercio con la Russia o per gli investimenti in essa, ad eccezione di impegni di finanziamento vincolanti preventivi, del commercio di prodotti alimentari o per scopi agricoli, medici o umanitari. Sul punto si rinvia sempre a “<em>Crisi Ucraina: le misure sanzionatorie”, </em>op.cit..<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> Tale “soluzione” è già stata largamente e recentemente adottata anche per finanziare gli aiuti umanitari in Afghanistan. In relazione alle cripto valute, oltre ai rischi sopra indicati, si raccomanda particolare cautela vista e considerata anche la sempre maggiore attenzione riservata alle stesse da parte dei paesi occidentali e la precisazione dell’UE di ieri 9 marzo 2022 - contemporanea all’adozione di un pacchetto di sanzioni che, fra l’altro, estende la portata delle Sanzioni SWIFT ad alcune importanti banche bielorusse, divieto di esportazione di tecnologia navale in Russia, aggiunta di ulteriori 160 soggetti (oligarchi e alti dirigenti governativi russi e bielorussi) – secondo la quale le cripto valute e in generale tutti i cripto assets sono interessati dalle precedenti sanzioni comminate dall’UE.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 07 Mar 2022 03:53:58 +0100</pubDate>
                        <title>Crisi Ucraina: le misure sanzionatorie</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/crisi-ucraina-le-misure-sanzionatorie</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il presente memorandum non ha pretesa di esaustività ed ha il solo scopo di fornire una panoramica preliminare in merito alle sanzioni imposte e in via di imposizione nei confronti della Russia, con particolare focus sulle sanzioni adottate dall’Unione Europea e da alcuni altri paesi.</em><em>Il presente memorandum non dovrà essere inteso quale parere legale. Per la verifica circa l’applicabilità delle singole sanzioni ad una fattispecie specifica, andrà effettuata una analisi ad hoc.</em>***</p><ol> <li><strong><u>Introduzione</u></strong><strong>.</strong></li></ol><p>Il 24 febbraio 2022, a fronte degli eventi che hanno convolto l’Ucraina, Stati Uniti, Unione Europea e altri stati Occidentali e Orientali hanno iniziato ad adottare una serie di sanzioni volte a colpire, in particolare, l’economia della Federazione Russa (o Russia).&nbsp;</p><p style="padding-left: 30px;">2. <strong><u>Executive Summary delle sanzioni adottate dagli USA e dall’UE</u></strong><strong>.</strong></p><img class="aligncenter wp-image-26020 size-full" src="/fileadmin/nctm/2022/03/Schermata-2022-03-07-alle-10.42.08.png" alt width="643" height="335">&nbsp;<ol start="3"> <li><strong> <u>Focus sulle sanzioni adottate</u>.</strong></li></ol><p><strong><u>3.1. Unione Europea</u></strong><strong>.</strong>Nel solco delle misure già adottate dal 2014, in esito alla crisi diplomatico-militare della Crimea, l’Unione Europea, a partire dal 24 febbraio 2022, con la previsione di quattro pacchetti sanzionatori, ha approvato delle misure contro la Federazione Russa che comprendono diverse azioni.*.*.*<strong><u>3.1.1. Primo pacchetto (22 febbraio 2022)</u></strong><strong>.</strong><strong><u>Misure individuali</u></strong>: alcuni provvedimenti che modificano atti comunitari adottati nel 2014, nel quadro delle sanzioni comminate alla Russia per l’annessione della Crimea, aggiungono all’elenco delle persone e entità già “designate” altre 22 persone fisiche, fra cui i Ministri Russi della difesa e dello sviluppo economico, vice primi ministri, alti esponenti dei comandi militari, giornalisti, banchieri e 4 entità giuridiche, di cui due banche, un ente finanziario e un’agenzia di informazione e 336 membri del Parlamento della Federazione Russa (Duma). Le misure comportano:</p><ul> <li>congelamento dei beni;</li> <li>divieto di mettere fondi a disposizione dei soggetti designati;</li> <li>divieto di viaggio che impedisce l’ingresso o il transito nel/sul territorio dell’UE.</li></ul><p>Con tali designazioni aggiuntive, l’elenco dei soggetti ed entità cui si applicano le restrizioni raggiunge un totale di 555 persone e 52 entità.*.*<strong><u>Restrizioni finanziarie e limitazioni alla capacità del governo russo di raccogliere capitali sui mercati finanziari europei</u></strong>: un ulteriore provvedimento amplia la portata di una misura adottata nel 2014 includendo la Russia, il suo governo, la sua banca centrale e qualsiasi persona giuridica, entità o organismo collegato fra le entità a cui sono vietati: acquisto, vendita, fornitura di servizi di investimento o assistenza all'emissione o al trattamento di titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 9 marzo 2022. Esso dispone, inoltre, il divieto di erogare, direttamente o indirettamente, nuovi prestiti o crediti a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo “designata” in precedenza e dopo il 23 febbraio 2022.Nel dettaglio, sono vietati:</p><ul> <li>l'acquisto o la vendita diretti o indiretti;</li> <li>la prestazione diretta o indiretta di servizi di investimento;</li> <li>l'assistenza all'emissione, ovvero qualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 9 marzo 2022 da parte della Russia e del suo governo, dalla Banca centrale russa o da altre entità che agiscano per suo conto o sotto la sua direzione;</li> <li>la conclusione o la partecipazione, direttamente o indirettamente, a qualsiasi accordo per l'erogazione di nuovi prestiti o crediti. Tale divieto non si applica ai prestiti o ai crediti che hanno l'obiettivo di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'Unione e qualsiasi Stato terzo, comprese le spese per beni e servizi necessarie per l'esecuzione dei contratti di esportazione o di importazione.</li></ul><p>*.*<strong><u>Misure restrittive nei confronti delle due autoproclamatesi Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk</u></strong>: si vieta l’importazione nella UE di merci da esse originarie, la fornitura diretta o indiretta di finanziamenti, l’assistenza finanziaria, assicurazioni e riassicurazioni connesse all'importazione, l’acquisizione di nuovi beni immobili, nuove entità, azioni e altri titoli di natura partecipativa, la concessione di prestiti o altri finanziamenti, la creazione di società miste, e ogni servizio di investimento direttamente connesso a queste attività. Non sono accolte richieste di indennizzo, risarcimento o di garanzia, presentate da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi “designati” o che agiscono per loro conto se la richiesta si riferisce a merci la cui importazione è vietata. Inoltre, per l’esecuzione di qualsiasi credito, l'onere di provare che esso non è vietato incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che la richiede.Viene inoltre vietata l’esportazione, la vendita, la fornitura, o il trasferimento di beni e tecnologie nei settori dei trasporti; delle telecomunicazioni; dell’energia; della prospezione, esplorazione e produzione di petrolio, gas e risorse minerali. Infine, è vietato fornire servizi direttamente connessi alle attività turistiche nei territori specificati.Con tali misure si prevedono regimi autorizzativi a capo delle autorità competenti degli Stati membri per:</p><ul> <li>(export nei settori indicati) l’esecuzione fino al 24 maggio 2022 di contratti commerciali conclusi prima del 23 febbraio 2022 (o di contratti accessori necessari purché la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che intende eseguire il contratto abbia notificato, con almeno dieci giorni lavorativi di anticipo, l’attività o la transazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o);</li> <li>alle merci originarie dei territori specificati messe a disposizione delle autorità ucraine per un esame e per le quali è verificata l'origine preferenziale (certificato di origine conformemente all'accordo di associazione UE-Ucraina);</li> <li>l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022 (o da contratti accessori necessari), purché l’autorità competente ne sia stata informata con almeno cinque giorni lavorativi prima;</li> <li>i) missioni consolari o di organizzazioni internazionali; ii) sostegno di ospedali o altre istituzioni sanitarie pubbliche che forniscono servizi medici o istituti di istruzione civile; iii) manutenzione per la sicurezza delle infrastrutture esistenti; iv) attività necessarie per prevenire o attenuare urgentemente eventi a grave e significativo impatto sulla salute e sulla sicurezza delle persone, compresa la sicurezza delle infrastrutture esistenti, o sull’ambiente;</li> <li>infine, in casi di emergenza debitamente giustificati, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione possono procedere senza autorizzazione preventiva, a condizione che l’esportatore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dopo che esse hanno avuto luogo, fornendo dettagli sulla pertinente giustificazione;</li> <li>(per servizi connessi alle attività turistiche) non è pregiudicata l’esecuzione fino al 24 agosto 2022 di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022 (o da contratti accessori necessari), a condizione che l’autorità competente sia stata informata con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo.</li></ul><p>*.*.*<strong><u>3.1.2. Secondo pacchetto (24 febbraio 2022)</u></strong><strong>.</strong><strong><u>Divieto di esportazione</u></strong><strong>:</strong> Tale divieto ha ad oggetto aerei, parti e attrezzature dall’industria aeronautica e spaziale in Russia e le tecnologie di raffinazione per l’industria petrolifera. Le restrizioni all’esportazione riguarderanno anche i beni a duplice uso (civili e militari).*.*<strong><u>Misure economiche riguardanti il settore finanziario</u></strong><strong>:</strong> Alle banche UE sarà vietato accettare depositi da cittadini russi di oltre 100 mila euro e diverse società statali russe avranno il loro accesso ai finanziamenti europei bloccato.*.*<strong><u>Esclusioni</u></strong>: Tra gli esclusi dalle sanzioni i beni di lusso. La <em>ratio</em> di questa esclusione sembra risiedere nel fatto di essersi voluti concentrare maggiormente sul settore tecnologico.*.*<strong><u>Estromissione dal Consiglio d’Europa</u></strong>: Il Consiglio d’Europa, di cui l’Italia ha la presidenza, ha estromesso la Russia dal novero dei suoi membri.*.*.*<strong><u>3.1.3. Terzo pacchetto (28 febbraio 2022)</u></strong><strong>.</strong><strong><u>Misure economiche riguardanti il settore finanziario</u></strong><strong>:</strong> Dal 2014, le sanzioni dell'UE sul mercato dei capitali hanno vietato alcune transazioni in nuovo debito e nuove azioni emesse da alcune banche e società russe e da alcune affiliate. Tali sanzioni sono state modificate in modo significativo e sono state introdotte altre misure nella sfera finanziaria:</p><ul> <li>ulteriori restrizioni sono state imposte alla Banca Centrale della Russia, con il divieto di tutte le transazioni relative alla gestione delle sue riserve e attività;</li> <li>altre quattro banche (<em>Alfa Bank, Bank Otkritie, Bank Rossiya e Promsvyazbank</em>) e otto società (<em>Almaz-Antey, Kamaz, Novorossiysk Commercial Sea Port, Rostec, Russian Railways, Sevmash, Sovcomflot e United Shipbuilding Corporation</em>) sono ora soggette alle sanzioni dell'UE sul mercato dei capitali;</li> <li>le contrattazioni in titoli trasferibili o strumenti del mercato monetario di qualsiasi scadenza emessi da queste e dalle entità precedentemente elencate saranno proibite e nessun nuovo prestito/credito (di qualsiasi scadenza) potrà essere loro concesso (sebbene si applichino alcune eccezioni);</li> <li>le banche dell'UE in generale non possono più accettare depositi superiori ai 100.000 euro (in totale) da persone, entità o simili russe che risiedono o sono stabilite in Russia, anche se si applicano eccezioni limitate - alcune soggette ad autorizzazione preventiva. Le banche dell'UE devono ora inoltre riferire regolarmente su tutti questi depositi russi che superano i 100.000 euro;</li> <li>sarà vietato fornire servizi sulle sedi di negoziazione per i titoli trasferibili di qualsiasi entità giuridica statale in Russia, e i depositari centrali di titoli dell'UE non potranno più fornire servizi per i titoli trasferibili emessi dopo il 12 aprile 2022 a qualsiasi persona russa;</li> <li>inoltre, nessun valore mobiliare denominato in euro emesso dopo il 12 aprile 2022 può essere venduto a persone o entità russe, sempre con alcune eccezioni;</li> <li>infine, è vietato fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria per il commercio con la Russia o per gli investimenti in essa, ad eccezione di impegni di finanziamento vincolanti preventivi, del commercio di prodotti alimentari o per scopi agricoli, medici o umanitari. Finanziamenti fino a 10 milioni di euro per progetto sono comunque consentiti alle PMI stabilite nell'UE.</li></ul><p>*.*<strong><u>Restrizioni al commercio e agli investimenti:</u></strong> le restrizioni commerciali esistenti sui prodotti a duplice uso sono state estese al divieto di esportare tutti i prodotti a duplice uso, indipendentemente dall'origine, a qualsiasi persona in Russia o per l'uso in Russia.Tale divieto riguarda anche il finanziamento o l'assistenza finanziaria, i servizi di intermediazione, l'assistenza tecnica (compresi il montaggio, il collaudo, la formazione e la riparazione) e altri servizi relativi alla produzione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti.Le esenzioni si applicano (soggette a specifici requisiti di notifica e autorizzazione) in alcuni casi, come per la cooperazione intergovernativa, scopi umanitari o uso personale per viaggi in Russia. Le attività contrattuali preesistenti possono essere consentite con l'autorizzazione dello Stato membro, da richiedere prima del 1° maggio 2022.Analogamente, l'UE ha imposto un divieto di esportazione su un'ampia gamma di beni e tecnologie nei settori della difesa e della sicurezza, compresa la relativa assistenza/servizi. Le ampie restrizioni coprono vari prodotti normalmente non coperti dai controlli sul duplice uso dell'UE, ma che sono inclusi nella <em>Commerce Control List</em> degli Stati Uniti; a tal proposito sono inclusi prodotti per il settore elettronico (ad esempio, microprocessori, semiconduttori) e sicurezza delle informazioni, sensori, laser, navigazione/avionica, articoli marini e aerospaziali/propulsione.*.*.*<strong><u>3.1.4. Quarto pacchetto (2 marzo 2022)</u></strong><strong>.</strong>Il 2 marzo 2022, il Consiglio dell'UE ha deciso di adottare le seguenti misure aggiuntive:<strong><u>SWIFT</u></strong>: divieto di fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per lo scambio di dati finanziari (SWIFT), a una selezione di 7 banche russe (ad esempio Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank, VNESHECONOMBANK (VEB) e VTBANK'). Tale divieto entrerà in vigore il decimo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE, e si applicherà anche a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabilito in Russia i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente posseduti per più del 50% dalle suddette banche.*.*<strong><u>Fondo russo per gli investimenti diretti</u></strong>: divieto di investire, partecipare o contribuire in altro modo a futuri progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti. Una deroga è possibile nel caso in cui tale partecipazione all'investimento o contributo sia dovuto in base a contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o a contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.*.*<strong><u>Banconote denominate in euro</u></strong>: divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro in Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, compresi il governo e la Banca centrale della Russia, o per l'uso in Russia.Tale divieto non si applica alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di banconote denominate in euro a condizione che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sia necessaria per l'uso personale di persone fisiche che si recano in Russia o di membri delle loro famiglie che viaggiano con loro o per scopi ufficiali di missioni diplomatiche, sedi consolari o organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in conformità al diritto internazionale.*.*<strong><u>Media russi:</u></strong> il consiglio dell'UE ha deciso di vietare i media russi “<em>Russia Today</em>” e “<em>Sputnik</em>” per disinformazione.In base a questa misura sanzionatoria è vietato agli operatori di trasmettere o consentire, facilitare o contribuire in altro modo alla trasmissione, qualsiasi contenuto delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato XV, anche attraverso la trasmissione o la distribuzione con qualsiasi mezzo come cavo, satellite, IP-TV, fornitori di servizi Internet, piattaforme di condivisione di video su Internet o applicazioni, sia nuove che pre-installate. Inoltre, qualsiasi licenza o autorizzazione di trasmissione, accordo di trasmissione e distribuzione con le persone giuridiche, le entità o gli organismi di cui all'allegato XV è sospesa.*.*.*<em>La seguente sezione relativa alle sanzioni adottate da Paesi esteri nei confronti della Russia è stata predisposta consultando una serie di fonti statali, nonché articoli di testate giornalistiche straniere. Senza pretesa di esaustività, tale sezione ha solo finalità ricognitiva. L’applicabilità delle singole sanzioni a casi specifici dovrà essere verificata con legali competenti nella rispettiva giurisdizione.</em>*.*.*<strong><u>3.2. Stati Uniti d’America</u></strong><strong>.</strong>Il 24 febbraio 2022 l’OFAC (“<em>U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control</em>”), in applicazione dell’ordine esecutivo 14024, firmato dal presidente Biden, ha attuato una serie di misure sanzionatorie contro la Russia per le sue attività estere dannose, compresa la violazione dei principi fondamentali del diritto internazionale come il rispetto dell'integrità territoriale degli Stati sovrani.*.*.*<strong><u>3.2.1. Misure restrittive alle relazioni economiche con le Repubbliche autoproclamatesi indipendenti di Donetsk e Lugansk</u></strong><strong>.</strong>Il primo pacchetto di intervento adottato dagli Stati Uniti impone il blocco degli investimenti e il divieto per i soggetti statunitensi di operare commercialmente e finanziariamente nelle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk (come indicato nella tabella al punto 2 “<em>Schema delle sanzioni adottate dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea</em>”).Una serie di Licenze Generali allegate al provvedimento stabilisce le esenzioni per alcuni prodotti di prima necessità, servizi essenziali e per le attività delle Organizzazioni Internazionali, prevedendo nel dettaglio:</p><ul> <li>un periodo transitorio (<em>wind down</em>) per operazioni di import-export di beni e servizi collegati a contratti sottoscritti prima del 21 febbraio 2022, da chiudere entro il 23 marzo 2022 (Licenza n. 17).</li> <li>la possibilità̀ di effettuare operazioni di esportazione o riesportazione nelle due regioni di <em>commodity</em> agricole, medicinali, apparecchiature biomedicali e loro parti, farmaci per il trattamento, diagnosi e cura del Covid-19 (Licenza n. 18);</li> <li>la possibilità̀ di transazioni collegate al settore postale e delle comunicazioni, escluse le apparecchiature per le telecomunicazioni terrestre o satellitari (Licenza n. 19);</li> <li>la viabilità̀ delle operazioni condotte da Organizzazioni Internazionali quali Nazioni Unite (inclusi i suoi principali programmi), BERS, African Development Bank Group, Asian Development <em>Bank</em> o Croce Rossa (Licenza n. 20);</li> <li>saranno, inoltre, possibili operazioni di carattere non commerciale o rimesse personali (Licenza n. 21);</li> <li>così come l’export di servizi funzionali allo scambio di informazioni personali su internet (Licenza n. 22).</li></ul><p>*.*.*<strong><u>3.2.2. Misure restrittive contro il sistema bancario</u></strong><strong>.</strong>Il Tesoro ha intrapreso azioni contro le maggiori istituzioni finanziarie russe, tra le quali la Public Joint Stock Company Sberbank of Russia (Sberbank), la VTB Bank Public Joint Stock Company (VTB Bank) e la PSB, vietando ogni rapporto con essi congelandone gli asset detenuti negli Stati Uniti.A partire dal 26 marzo 2022, secondo quanto stabilito dalla direttiva 2 sotto l'E.O. 14024, "<em>Divieti relativi ai conti corrispondenti o passanti e all'elaborazione di transazioni che coinvolgono alcune istituzioni finanziarie straniere</em>", si proibisce agli istituti finanziari statunitensi:</p><ul> <li>l'apertura o il mantenimento di un conto di corrispondenza o di un conto passante per o per conto di qualsiasi entità determinata ad essere soggetta ai divieti della direttiva CAPTA relativa alla Russia, o ai loro beni o interessi in proprietà;</li> <li>l'elaborazione di transazioni che coinvolgono tali entità determinate ad essere soggette alla direttiva relativa alla Russia, o ai loro beni o interessi in proprietà.</li></ul><p>Di conseguenza, le istituzioni finanziarie statunitensi devono rifiutare tali transazioni a meno che non siano esentate o autorizzate dall'OFAC.L'OFAC ha anche imposto sanzioni di blocco su altre tre grandi istituzioni finanziarie russe: Otkritie, Novikom e Sovcom.*.*.*<strong><u>3.2.3. Misure limitative ai flussi finanziari russi</u></strong><strong>.</strong>L'OFAC, con la direttiva 3, ai sensi dell'E.O. 14024, "<em>Divieti relativi al nuovo debito e al capitale di alcune entità legate alla Russia" </em>ha vietato la sottoscrizione di titoli emessi dalla banca centrale, il fondo nazionale e il ministero delle finanze.Lo scopo della direttiva è quello di vietare transazioni e operazioni, da parte delle entità statunitensi o all'interno degli Stati Uniti elencate nell'allegato 1 della direttiva sulle entità collegate alla Russia, nel nuovo debito con scadenza superiore a 14 giorni e nel nuovo capitale di imprese statali russe.*.*.*<strong><u>3.2.4. Misure restrittive <em>ad personam</em></u></strong><strong><em>.</em></strong>In data 25 febbraio 2022, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni direttamente al Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin e al ministro degli Affari Esteri, Sergei Lavrov, così come ad altri membri del Consiglio di Sicurezza della Russia. Il Ministro della Difesa della Federazione Russa, Sergei Shoigu, e il Capo dello Stato Maggiore delle Forze Armate Russe, Primo Vice Ministro della Difesa e Generale dell'Esercito Valery Gerasimov, in quanto direttamente responsabili dell’ulteriore invasione non provocata e illegale della Russia in Ucraina.Tali sanzioni si sostanziano in:</p><ul> <li>blocco e segnalazione all’OFAC di tutte le proprietà e gli interessi in proprietà dei soggetti di cui sopra, collocati negli Stati Uniti o in possesso o controllo di persone statunitensi;</li> <li>blocco di tutte le entità che sono possedute, direttamente o indirettamente, al 50% o più da una o più persone bloccate.</li></ul><p>Inoltre, tutte le transazioni da parte di persone statunitensi o all'interno (o in transito) degli Stati Uniti che coinvolgono qualsiasi proprietà o interessi in proprietà di persone designate o altrimenti bloccate sono proibite, a meno che non siano autorizzate da una licenza generale o specifica emessa dall'OFAC, o altrimenti esenti, tra i quali si segnala il versamento di qualsiasi contributo o la fornitura di fondi, beni o servizi da parte di, a, o a beneficio di qualsiasi persona bloccata e il ricevimento di qualsiasi contributo o fornitura di fondi, beni o servizi da una tale persona.*.*.*<strong><u>3.2.5. Misure restrittive contro la Banca Centrale e fondi sovrani russi</u></strong><strong>.</strong>In data 28 febbraio 2022, l’OFAC ha proibito alle persone degli Stati Uniti di impegnarsi in transazioni con la Banca Centrale della Federazione Russa e il Ministero delle Finanze della Federazione Russa, immobilizzando così tutti i beni della Banca centrale detenuti negli Stati Uniti o da persone statunitensi, ovunque si trovino.Tra le sanzioni di questo pacchetto rientrano le sanzioni dirette al <em>Russian Direct Investment Fund</em> (RDIF), un fondo sovrano russo-chiave e al suo <em>Chief Executive Officer</em> (CEO), Kirill Dmitriev.La direttiva 4 espande i precedenti divieti contenuti nella direttiva 1A del 22 febbraio 2022, che vieta la partecipazione ai mercati primari e secondari delle obbligazioni denominate in rubli o non in rubli, a partire dal 1° marzo 2022. Essa proibisce più ampiamente tutte le transazioni, se non diversamente previsto, che coinvolgono una qualsiasi di queste tre entità.*.*.*<strong><u>3.3. Regno Unito</u></strong><strong>.</strong><strong><u>3.3.1. Primo pacchetto (22 febbraio 2022)</u></strong><strong>.</strong>La Gran Bretagna ha annunciato e rese effettive nuove sanzioni a banche e soggetti russi, tra i quali risultano: Bank Rossiya, Black Sea Bank for Development and Reconstruction, Genbank JSC, IS Bank, Promsvyazbank PJSC tra le banche e Boris Romanovich Rotenberg, Igor Arkadyevich Rotenberg, Gennadiy Nikolayevich Timchenko tra le persone fisiche.Il risultato di tale individuazione ha comportato un congelamento dei beni sia delle persone giuridiche che delle persone fisiche e, per quest’ultimi, anche un divieto di viaggio.Le risorse economiche che sono possedute, detenute o controllate da tali persone, e che sono sotto la giurisdizione del Regno Unito, devono, quindi, essere congelate e nessun fondo o risorsa economica può essere reso disponibile (direttamente o indirettamente) a o a beneficio di queste persone, a meno che non sia consentito da una licenza rilasciata dal HM Treasury. Inoltre, le "risorse economiche" sono ampiamente definite come includenti qualsiasi attività che possa essere utilizzata per ottenere fondi, beni o servizi - per esempio, beni immobiliari. Il congelamento dei beni si estende anche alle entità possedute o controllate (direttamente o indirettamente) dai soggetti designati. Secondo le regole britanniche, anche i fondi e le risorse economiche di tali entità devono essere congelati e i fondi e le risorse economiche non possono essere messi a disposizione di tali entità.*.*<strong><u>Chiusura dell’accesso ai porti</u></strong>: nella prima categoria di interventi rientra la decisione presa dall’esecutivo britannico di chiudere completamente l’accesso ai porti del Regno Unito per le navi russe.Tra gli interventi attuati dalla Gran Bretagna contro la Russia rientra la decisione di chiudere completamente l’accesso ai porti del Regno Unito per le navi russe.*.*.*<strong><u>3.3.2. Secondo pacchetto (24 febbraio 2022)</u></strong><strong>.</strong>Attraverso queste misure viene esteso il congelamento di beni anche alla VTB Bank, a 5 imprese statali della difesa e a 5 ulteriori individui.A seguito di ciò, il Governo britannico ha annunciato una serie di altre misure, tra cui:</p><ul> <li>L’ampliamento del novero di banche a cui congelare i beni, per impedire loro di accedere alla sterlina e di compensare i pagamenti attraverso il Regno Unito, tagliando il loro accesso ai mercati finanziari britannici;</li> <li>Imposizione del limite di 50.000 sterline sui conti bancari del Regno Unito detenuti da cittadini russi;</li> <li>Controllo sulle esportazioni, compreso anche il divieto di esportare attrezzature e componenti tecnici di alto livello e critici nei settori dell'elettronica, delle telecomunicazioni, dell'aerospaziale e altri.</li></ul><p>Tali sanzioni sono poi state estese <em>in toto</em> alla Bielorussia, alla Crimea e alle regioni di Donetsk e Luhansk.*.*.*<strong><u>3.3.3. Terzo pacchetto (28 febbraio 2022)</u></strong><strong>.</strong>Il 28 febbraio 2022 è stata annunciata un’ulteriore estensione della <em>black list</em> delle banche russe, includendo VEB, Bank Otkritie Financial Corporation PJSC e PJSC Sovocombank.Inoltre, il ministro degli Esteri ha fornito ulteriori dettagli sui due nuovi atti legislativi sulle sanzioni che saranno presentati al Parlamento a breve:<strong>1) </strong>Il primo introduce una nuova autorità in relazione al settore finanziario della Russia, compreso il potere di impedire alle banche russe di compensare i pagamenti in sterline, con l’obiettivo principale di colpire Sberbank.<strong>2)</strong> Il secondo atto legislativo vieterà le esportazioni verso la Russia in una serie di settori critici, comprese le attrezzature ad alta tecnologia come la microelettronica, la marina e le attrezzature di navigazione.*.*.*<strong><u>3.4. Chiusura dello spazio aereo e sanzioni per l'industria aeronautica da parte Regno Unito, UE e USA</u></strong><strong>.</strong>In seguito agli eventi in Ucraina, l'UE, il Regno Unito, gli Stati Uniti e molti altri stati hanno messo in atto diverse misure che si prevede avranno un impatto considerevole sull'industria dell'aviazione e del finanziamento degli aerei.Si prevede che questi pongano sfide logistiche e finanziarie significative (con ramificazioni immediate) alle compagnie aeree che operano da e verso la Russia, nonché ai locatori e finanziatori che hanno compagnie aeree russe nel loro portafoglio. In tal senso, in prima battura, uno dopo l’altro i Paesi europei stanno chiudendo il proprio spazio aereo alle compagnie russe.Per quanto riguarda l’Italia, è ufficiale la decisione di chiudere lo spazio aereo alla Russia a partire dalle ore 15:00 del 27 febbraio 2022.Oltre ad Italia, Belgio e Germania, Bulgaria, Repubblica Cieca, Estonia, Polonia, Slovenia, Lituania, Lettonia, Romania, Regno Unito, Olanda, Canada, Austria, Malta, Spagna e Francia, anche la Danimarca, l’Irlanda e la Finlandia hanno annunciato la chiusura dei loro cieli agli aerei russi, compresi i velivoli privati.Anche l’UE ha vietato, con effetto immediato, lunedì 28 febbraio 2022, agli aerei di proprietà russa, registrati in Russia o controllati dalla Russia (di proprietà, noleggiati o altrimenti controllati da persone fisiche o giuridiche russe) di atterrare, decollare o sorvolare l'UE. In aggiunta, entro la fine di marzo 2022, i locatori europei dovranno terminare i leasing e recuperare centinaia di aerei per un valore di 5 miliardi di dollari.A queste restrizioni si è accompagnata anche la restrizione relativa alla sospensione dei permessi dei vettori stranieri. Ad esempio, il 24 febbraio 2022, l'autorità dell'aviazione civile del Regno Unito ha sospeso il permesso di vettore straniero detenuto da <em>Aeroflot</em>. Come contromisura per le sanzioni del Regno Unito, la Federazione Russa ha limitato l'ingresso nel suo spazio aereo (compresi i voli di transito) e l'atterraggio sul suo territorio di tutti gli aerei di proprietà, noleggiati o gestiti da una persona associata al Regno Unito o registrati nel Regno Unito.In risposta alle restrizioni dello spazio aereo attuate dai paesi occidentali, la Federazione Russa ha chiuso il suo spazio aereo e limitato l'atterraggio sul suo territorio ai vettori aerei di 36 paesi e ai vettori aerei registrati in questi paesi.*.*.*<strong><u>3.5. Svizzera</u></strong><strong>.</strong>Il 28 febbraio 2022, la Svizzera ha deciso di adottare le sanzioni imposte dall'UE il 23 e 25 febbraio 2022. I beni delle persone e delle società sanzionate sono congelati con effetto immediato. Le sanzioni finanziarie si estendono ora al presidente russo Vladimir Putin, al primo ministro Mikhail Mishustin e al ministro degli esteri Sergey Lavrov.La Svizzera ha attuato le seguenti nuove sanzioni:<strong><u>Blocco dei beni:</u></strong></p><ul> <li>I beni appartenenti a o sotto il controllo di persone, società ed enti elencati nell'allegato 3 dell'ordinanza sono bloccati con effetto immediato (la lista comprende il presidente russo Vladimir Putin, il primo ministro Mikhail Mishustin, il ministro degli esteri Sergei Lavrov e i membri del parlamento russo).</li> <li>La SECO (Segreteria di Stato dell’economia) può eccezionalmente autorizzare transazioni specifiche in casi limitati.</li> <li>È vietato fornire direttamente o indirettamente beni o risorse economiche alle persone, società ed entità elencate nell'allegato 3.</li> <li>Le entità che detengono o gestiscono beni che dovrebbero essere bloccati devono essere dichiarate alla SECO.</li></ul><p>*.*<strong><u>Restrizioni finanziarie:</u></strong></p><ul> <li>Divieto di emissione di determinati strumenti finanziari (e relativa assistenza) con scadenza superiore a 30 giorni emessi da specifiche banche ed entità mirate in Russia o da banche ed entità al di fuori della Svizzera controllate da tali banche ed entità mirate o che agiscono per loro conto o sotto le loro istruzioni.</li> <li>Divieto di emissione di strumenti finanziari (e relativa assistenza) emessi dalla Russia, dal suo governo, dalla Banca Centrale della Russia, o da qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto le loro istruzioni.</li> <li>Divieto di concedere alcuni prestiti (direttamente o indirettamente) con scadenza superiore a 30 giorni a specifiche banche ed entità mirate in Russia o, banche ed entità al di fuori della Svizzera controllate da tali banche ed entità mirate o che agiscono per loro conto o sotto le loro istruzioni. Alcune eccezioni sono previste per i prestiti concordati prima del 28 febbraio 2022.</li> <li>Divieto di negoziazione di alcuni strumenti finanziari.</li></ul><p>*.*<strong><u>Misure riguardanti territori specifici:</u></strong></p><ul> <li>Il divieto di importazioni, esportazioni e investimenti riguardanti la Crimea e Sebastopoli, in vigore dal 2014, è stato esteso alle aree degli oblast ucraini di Donetsk e Luhansk non controllate dal governo ucraino.</li></ul><p>*.*<strong><u>Le seguenti restrizioni commerciali decise nel 2014 rimangono in vigore:</u></strong></p><ul> <li>Restrizioni relative ai beni a duplice uso e a specifici beni militari.</li> <li>Divieto di importazione di armi da fuoco, munizioni, materiali esplosivi, pirotecnici e polveri da guerra dalla Russia o dall'Ucraina.</li> <li>Dichiarazione obbligatoria per alcuni beni e servizi dell'industria petrolifera.</li></ul><p>*.*.*<strong><u>3.6. Giappone</u></strong><strong>.</strong>Il 26 febbraio 2022, sono state annunciate "<em>Misure relative alla situazione in Ucraina secondo la legge sui cambi e sul commercio estero</em>”.In sostanza sono state implementate una serie di sanzioni e misure relative alla Repubblica di Donetsk e alla Repubblica di Luhansk che riguardano nello specifico:<strong><u>Congelamento dei beni:</u></strong></p><ul> <li><u>Limitazione dei pagamenti</u>: È necessaria l'autorizzazione per i pagamenti a 24 persone legate alla Repubblica di Donetsk e alla Repubblica di Luhansk e alla Bank Rossiya designati dalla comunicazione del MOFA (<em>Ministry of Foreign Affairs of Japan</em>). I pagamenti che richiedono l'autorizzazione includono <em>(i)</em> il pagamento dal Giappone da parte di un residente giapponese o non giapponese a qualsiasi persona designata e <em>(ii)</em> il pagamento da qualsiasi luogo da un residente giapponese a qualsiasi persona designata.</li> <li><u>Restrizione sulle transazioni di capitale</u>: L'autorizzazione è necessaria per le transazioni di capitale (cioè, contratto di deposito, fiducia e prestito di denaro) da parte di un Residente in Giappone con le persone designate.</li></ul><p>*.*<strong><u>Restrizione all'esportazione e all'importazione:</u></strong></p><ul> <li>È necessaria l'approvazione per l'esportazione di tutti i beni verso le Regioni di Donetsk e Luhansk e per l'importazione di tutti i beni originari delle Regioni Coperte.</li></ul><p>*.*<strong><u>Il Giappone ha anche implementato le seguenti misure relative alla Russia:</u></strong></p><ul> <li>Restrizione all'emissione e alle transazioni per il nuovo debito sovrano russo.</li> <li>Restrizione all'emissione e all'offerta: è necessaria l'autorizzazione per l'emissione e l'offerta in Giappone di debito sovrano russo da parte del governo delle Federazioni russe, delle agenzie governative della Federazione russa e della Banca centrale della Federazione russa.</li> <li>Restrizione all'acquisizione e alla transazione: l'autorizzazione è necessaria per l'acquisizione da parte di un Residente in Giappone di nuovo debito sovrano russo (emesso a partire dal 26 febbraio 2022) da un Residente non giapponese, o la cessione dello stesso a un Residente non giapponese.</li> <li>Restrizione al servizio e alle transazioni: l'autorizzazione è necessaria per la fornitura di servizi e benefici da parte di un Residente in Giappone intrapresi ai fini dell'emissione o dell'offerta di sottoscrizione di nuovo debito sovrano russo in Giappone.</li></ul><p>*.*<strong><u>Restrizione all'emissione di titoli da parte di banche russe designate (come definito di seguito) in Giappone:</u></strong></p><ul> <li>L'autorizzazione è richiesta per l'emissione o l'offerta di sottoscrizione di titoli (limitata solo ai titoli di debito con scadenza superiore a 30 giorni) emessi in Giappone da Sberbank, VTB Bank, Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank), Gazprombank e Russian Agricultural Bank.</li> <li>L'autorizzazione è necessaria per la fornitura di servizi e benefici da parte di un residente in Giappone per l'emissione o l'offerta di sottoscrizione di titoli (limitata solo ai titoli di debito con scadenza superiore a 30 giorni) emessi dalle banche russe designate.</li> <li>Rafforzamento del controllo delle esportazioni di articoli e servizi pertinenti soggetti ai regimi multilaterali di controllo delle esportazioni verso la Russia.</li> <li>Le procedure d'esame per le esportazioni di articoli e servizi rilevanti soggetti ai Regimi Multilaterali di Controllo delle Esportazioni verso la Russia sono state rese più severe eliminando le esenzioni dalle licenze per la Russia.</li></ul><p>*.*.*<strong><u>3.7. Australia</u></strong><strong>.</strong>Il 23 febbraio 2022, l’Australia ha annunciato l’imposizione di sanzioni contro individui, organizzazioni e banche russe come parte dello sforzo internazionale per colpire la Russia per le sue azioni in relazione all'Ucraina.Secondo le dichiarazioni del primo ministro australiano, le misure pertinenti includeranno:</p><ul> <li>divieti di viaggio e sanzioni finanziarie su otto membri del Consiglio di sicurezza della Russia.</li> <li>sanzioni finanziarie mirate in relazione a Rossiya Bank, Promsvyazbank, IS Bank, Genbank e la Black Sea Bank for Development and Reconstruction (oltre alle restrizioni già esistenti su VEB).</li> <li>futura estensione delle sanzioni esistenti alla Crimea e a Sebastopoli, alle regioni di Donetsk e Luhansk, anche in relazione al commercio nei settori dei trasporti, energia, telecomunicazioni e petrolio, gas e minerali.</li></ul><p>*.*.*<strong><u>3.8. Canada</u></strong><strong>.</strong>Il 22 febbraio 2022, il primo ministro Justin Trudeau ha annunciato che il Canada avrebbe implementato un "primo round" di sanzioni. In un comunicato stampa, il primo ministro ha annunciato le seguenti misure:</p><ul> <li>Restrizioni per i membri della Duma di Stato russa che hanno votato per la decisione di riconoscere l'indipendenza di Donetsk e Luhansk;</li> <li>Un divieto di trattare con le aree non controllate dal governo di Donetsk e Luhansk, che proibirà effettivamente ai canadesi di impegnarsi in specifiche transazioni e attività in queste regioni;</li> <li>Nuovi divieti sulle transazioni dirette e indirette nel debito sovrano russo;</li> <li>Sanzioni su Importanti istituzioni finanziarie russe, tra cui il RDIF.</li></ul><p>*.*.*</p><ol start="4"> <li><strong> <u>Raccomandazioni di business per le imprese</u>.</strong></li></ol><p>Il panorama delle sanzioni è in continua e rapida evoluzione e spesso appare complesso.Tenendo questo a mente, è comunque possibile fornire una serie di indicazioni a carattere generale:1) Si raccomanda un continuo aggiornamento sulle sanzioni che, di volta in volta, verranno attuate. Una valutazione approfondita delle eventuali sanzioni o restrizioni applicabili risulta imprescindibile, in quanto potrebbe essere necessario un aggiustamento o una cessazione delle relazioni con certe controparti o in certe aree geografiche come la Russia o la Bielorussia.2) si suggerisce di valutare i rapporti giuridici pendenti (incluso con riferimento a investitori, finanziatori, beni e controparti contrattuali), che possano, quindi, avere connessione diretta o indiretta con le relative sanzioni;3) di suggerisce di considerare se sia necessario adeguare uno qualsiasi di questi nessi e quindi revisionare finanziamenti e/o accordi commerciali;4) di suggerisce lo <em>screening</em> delle controparti, rispetto alle attuali liste di sanzioni consolidate, anche tenuto conto dei diversi paesi potenzialmente rilevanti.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:lorena.possagno@advant-nctm.com">Lorena Possagno</a>, <a href="mailto:luca.dettori@advant-nctm.com">Luca Dettori</a> e <a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a>.</i></em>&nbsp;<em>Documento aggiornato al 4 marzo 2022</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 04 Mar 2022 04:23:47 +0100</pubDate>
                        <title>Lo Smart working post pandemia; le linee-guida del Protocollo del 7 dicembre 2021</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lo-smart-working-post-pandemia-le-linee-guida-del-protocollo-del-7-dicembre-2021</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso 7 dicembre le Parti Sociali hanno sottoscritto, su impulso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile.Tutte le maggiori sigle sindacali e le maggiori associazioni imprenditoriali lo hanno firmato: lo scopo del documento è quello di dare delle direttive ai proprio sottoscrittori per stesura dei prossimi contratti collettivi, siano essi nazionali o si secondo livello. Esso è, peraltro, molto utile anche per la redazione degli accordi individuali che saranno sottoscritti nel prossimo futuro, in attesa che i suddetti contratti collettivi vengano alla luce; ricordo, infatti, che la Legge 81/2017 richiede che lo <em>smart working</em> sia regolato da accordi individuali (a prescindere dall’esistenza o meno di una normativa collettiva superiore).I punti trattati dal Protocollo non sono solo quelli regolati dalla Legge 81/2017 ma anche quelli che l’esperienza accumulata in questo ultimo periodo, caratterizzato da un utilizzo massiccio, intenso e prolungato del lavoro agile, ha fatto emergere come particolarmente delicati e controversi.Segnalo, inoltre, che all’”<em>incremento della competitività</em>” e alla “<em>conciliazione dei tempi di vita e lavoro</em>” - che erano gli obiettivi dichiarati della Legge 81/2017 - &nbsp;il Protocollo aggiunge tematiche tipicamente ESG, quali quella ambientale e altre di tipo sociale, quali, ad esempio, la promozione della genitorialità e la tutela dei fragili e dei disabili.Particolare attenzione è, poi, dedicata alla individuazione dei luoghi idonei a svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, chiarendo che essi debbano garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori ma anche la sicurezza dei dati trattati, con facoltà di identificare a priori tipologie vietate di luoghi, classificati come inidonei a questo fine.Sempre nell’ottica di assumere un approccio pragmatico su aspetti delicati, il Protocollo specifica le responsabilità in capo al lavoratore e al datore di lavoro in tema di gestione e manutenzione degli strumenti tecnologici attraverso i quali è possibile rendere la prestazione; così come regola le altrettanto delicate questioni del diritto alla disconnessione e dei controlli a distanza. Tutti temi che quotidianamente si pongono agli operatori nella stesura degli accordi e nella gestione degli stessi.Da ultimo, ricordo alcuni principi generali che, ancorchè dovrebbero essere ormai acquisiti, nella realtà, non sempre lo sono; <em>in primis</em> il principio che una organizzazione del lavoro basata sullo&nbsp; <em>smart working</em> non è un diritto di alcuna parte; nessuna, quindi, può pretenderla in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo. Il secondo che l’adozione del lavoro agile non può costituire titolo per avere un diverso trattamento – sia esso <em>in melius </em>o <em>in pejus</em> – rispetto a chi lavora secondo un’organizzazione “tradizionale” in tema di remunerazione, inquadramento, livello, promozione e percorsi di carriera.Da ultimo, segnalo la evidenziazione dell’importanza dei programmi di formazione continua e all’accesso agli stessi anche da parte dei lavoratori agili; programmi che sono, al contempo, fonte di diritto ma anche di obbligo per entrambe le parti in un contesto ove le stesse sono egualmente sollecitate continuamente ad aggiornarsi rispetto ai continui progressi che la tecnologia mette loro a disposizione.Per un’esaustiva analisi del documento, una volta tanto scritto con uno stile accessibile, invito tutti alla sua integrale lettura.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:michele.bignami@advant-nctm.com">Michele Bignami</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 28 Feb 2022 08:18:25 +0100</pubDate>
                        <title>PNRR: le opportunità per i borghi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/25974-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>PNRR</strong>, il documento programmatico predisposto dal Governo italiano per la gestione dei fondi stanziati nell’ambito del programma <em>Next Generation Eu</em>, si articola in <u>6 Missioni</u>, che a loro volta prevedono <u>Linee di intervento</u>, <u>Investimenti&nbsp;</u>e <u>Riforme</u> funzionali alla realizzazione dei progetti che vengono selezionati privilegiando quelli trasformativi e con maggiore impatto sull’economia e sul lavoro.All’interno delle prime due missioni, “<em>Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”</em> e “<em>Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale</em>” sono previsti alcuni investimenti e linee di intervento con focus sull’attrattività dei borghi storici.<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2022/02/PNRR-Le-opportunità-per-i-borghi.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere il documento integrale</a>&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:" target="marco.monaco@advant-nctm.com">Marco Monaco</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 15 Feb 2022 04:11:50 +0100</pubDate>
                        <title>Piattaforme on-line di preventivazione e comparazione: in arrivo chiarimenti dall’OAM</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/piattaforme-on-line-di-preventivazione-e-comparazione-in-arrivo-chiarimenti-dalloam</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Introduzione</strong>Lo scorso 12 gennaio l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori (“<strong>OAM</strong>”) ha avviato una consultazione pubblica su uno schema di Comunicazione interpretativa recante “<em>Chiarimenti in merito al funzionamento delle piattaforme on-line che offrono servizi di preventivazione e/o comparazione di opzioni di finanziamento</em>” (“<strong>Comunicazione</strong>”).Nella prospettiva dell’Organismo, i chiarimenti contenuti nella Comunicazione si rendono necessari alla luce della crescente rilevanza che stanno assumendo piattaforme&nbsp;<em>on-line</em>&nbsp;che prestano servizi di preventivazione e/o comparazione di opzioni di finanziamento, accompagnati dalla successiva agevolazione del contatto con le banche che propongono tali prodotti di credito.Obiettivo dell’intervento è, dunque, il superamento di oggettive incertezze circa il perimetro entro cui l’attività di tali piattaforme debba essere considerata riservata a soggetti iscritti negli elenchi tenuti dall’OAM, principalmente per quanto attiene alle attività di contatto con la clientela.In ragione dell’approssimarsi del termine della consultazione, appare utile soffermarsi brevemente sui principali profili di attenzione richiamati nella Comunicazione, nonché su taluni preliminari spunti di riflessione in merito al testo elaborato dall’Organismo.<strong>La Comunicazione</strong>Come evidenziato in premessa, la Comunicazione muove dall’esigenza di risolvere alcune incertezze circa il perimetro delle attività riservate a operatori iscritti negli elenchi OAM, in quanto evidente fonte di potenziale ostacolo allo svolgimento di un’efficace attività di controllo della correttezza dei comportamenti dei soggetti coinvolti.La presenza di tali margini di incertezza è tuttavia suscettibile di determinare anche condizioni di disparità competitiva tra soggetti operanti sullo stesso segmento di mercato. Non sfugge, infatti, la circostanza per cui allo svolgimento della medesima attività corrisponde l’applicazione (o quanto meno l’applicabilità) di regimi normativi differenti, a seconda che si tratti o meno di soggetti abilitati (dunque vigilati), con inevitabili ricadute in termini di costi di&nbsp;<em>compliance&nbsp;</em>e di strategie di&nbsp;<em>business</em>&nbsp;potenzialmente attivabili.La Comunicazione rivolge in particolare la propria attenzione all’operatività di gestori di piattaforme&nbsp;<em>on-line</em>&nbsp;che forniscono servizi di comparazione gratuita di uno o più preventivi di prodotti del credito erogati da finanziatori diversi, agevolando il successivo contatto tra le parti.Tali soggetti operano di norma mediante meccanismi di c.d.&nbsp;<em>lead generation</em>, per tali intendendosi tentativi di contatto con potenziale clientela interessata a un finanziamento, principalmente mediante&nbsp;<em>advertising on-line,</em>&nbsp;cui segue un’attività di raccolta di specifiche informazioni anagrafiche e reddituali dei potenziali clienti raggiunti (attività c.d. “di profilazione delle esigenze del cliente”).Gli elementi potenzialmente critici, evidenziati dall’OAM come caratteristici dello svolgimento di tali attività da parte dalle piattaforme in commento, attengono a due diversi profili:</p><ul> <li>il primo è relativo alla mancanza di trasparenza e correttezza nei confronti della clientela servita. Ad avviso dell’Organismo, i clienti sarebbero molto spesso non adeguatamente informati del fatto che l’attività di comparazione è di fatto ristretta ai soli prodotti distribuiti dai finanziatori&nbsp;<em>partner&nbsp;</em>della piattaforma. Il prodotto consigliato al cliente potrebbe, dunque, in concreto, non rappresentare la migliore soluzione disponibile sul mercato o quella più rispondente alle esigenze dell’utente;</li> <li>il secondo è relativo alla circostanza per cui, mentre alcune delle piattaforme che prestano i servizi di cui sopra sono gestite da intermediari del credito e/o da soggetti finanziatori, altre sono operate da soggetti non appartenenti al settore finanziario e, pertanto, non sottoposti al controllo di alcuna Autorità di Vigilanza del settore.</li></ul><p>Con riferimento al primo dei due profili evidenziati, l’Organismo, in conclusione alla Comunicazione, descrive le misure correttive che ritiene necessario approntare: la piattaforma deve informare l’utente che la stessa non garantisce la comparazione dell’intera gamma di offerte disponibili sul mercato, non proponendo pertanto il prodotto in assoluto più conveniente. È onere, della piattaforma, inoltre, informare il cliente del fatto che le condizioni dell’offerta proposta all’esito delle simulazioni potrebbero variare dopo le valutazioni effettuate dal finanziatore sulla specifica posizione del cliente.L’OAM ricorda, infine, che allo stesso Organismo è attribuita la verifica della corretta applicazione delle regole di trasparenza sopra menzionate, attendendo all’attività di prevenzione e al contrasto dell’esercizio abusivo dell’attività di intermediazione creditizia, ai sensi dell’art. 140-<em>bis</em>&nbsp;del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).In merito, invece, al secondo dei richiamati profili, la Comunicazione precisa quali attività risultano esercitabili anche da piattaforme non iscritte in OAM e quali, invece, devono intendersi riservate a soggetti abilitati.Ad avviso dell’Organismo, “<em>l’utilizzo di siti internet o di strumenti di web marketing – il cui scopo sia incentivare l’utente a fornire i propri dati per facilitare un contatto con i finanziatori avente finalità di promozione creditizia – dovrebbe consistere, se attuato da parte di soggetti non sottoposti a Vigilanza, nella mera raccolta dei dati anagrafici e di contatto di soggetti potenzialmente interessati a eventuali prodotti di credito, senza l’intervento di alcuna – seppur minima – raccolta di dati o profilazione in merito alle esigenze di credito dell’utente e in assenza di qualunque forma di promozione del prodotto o di analisi, istruttoria e informazione sullo stesso</em>”.Il perimetro della riserva è, dunque, individuato nella tipologia di informazioni raccolte in esito all’interazione con la clientela. I dati anagrafici e di contatto possono essere richiesti all’utenza raggiunta senza la necessità di iscrizione all’albo degli agenti e dei mediatori. La raccolta di dati o profilazione ulteriore costituisce, invece, attività soggetta a riserva.Nella prospettiva dell’Organismo, aspetto determinante per la riconduzione dell’attività prestata all’interno del perimetro della riserva di attività risulta, infatti, l’elemento della profilazione delle esigenze di credito del potenziale cliente.Quando tale sia la finalità della piattaforma, l’OAM ritiene soggette a riserva anche l’attività di raccolta di informazioni (diverse da dati anagrafici e di contatto), o la conduzione di attività di promozione del prodotto, descrizione dello stesso o istruttoria di pratiche dei potenziali clienti.A tal riguardo, si osserva tuttavia come, nella fase successiva a quella di c.d.&nbsp;<em>lead generation</em>, risultano astrattamente individuabili due ulteriori fasi, tendenzialmente autonome tanto concettualmente quanto cronologicamente.Si ritiene, infatti, possibile individuare, in primo luogo, un’attività di mera raccolta (materiale) di informazioni dai clienti, non necessariamente limitate ai dati anagrafici e di contatto dei soggetti intercettati, ma potenzialmente riguardanti anche ulteriori circostanze.Tale attività, qualora si sostanzi nella mera somministrazione di un questionario e nell’archiviazione delle risposte fornite dal cliente, in assenza di qualunque forma di promozione di prodotti di credito o di analisi, istruttoria e informazione sugli stessi, non dovrebbe ritenersi, ad avviso di chi scrive, inclusa nell’alveo dell’attività di mediazione creditizia.Diversa e idealmente successiva alla precedente sarebbe, invece, la fase di elaborazione/aggregazione dei dati e delle informazioni in precedenza raccolti, che risulta in concreto finalizzata all’individuazione di una proposta commerciale rispondente alle esigenze di finanziamento del cliente e che ben può essere condotta da un soggetto differente da quello che ha somministrato il questionario.Mentre l’operatività da ultimo descritta è, senza dubbio, riconducibile all’interno del perimetro dell’attività di mediazione creditizia, pertanto soggetta a riserva (e, dunque, esercitabile unicamente da soggetti abilitati all’attività di mediazione, in quanto iscritti all’OAM), si è invece del parere che l’attività di mera raccolta delle informazioni “grezze” (eventualmente mediante somministrazione di un questionario contenente informazioni relative anche alle esigenze di credito del potenziale cliente), non accompagnata da alcuna ulteriore attività di elaborazione e valutazione delle informazioni fornite, non richieda di per sé l’iscrizione nell’elenco degli agenti e dei mediatori.L’Organismo descrive, infine, un ulteriore categoria di servizi, comune nella prassi, generalmente ascrivibile alla circostanza in cui un soggetto operi quale mera “vetrina pubblicitaria”, che ritiene al di fuori del perimetro della riserva di attività.Il riferimento è, in particolare, all’attività svolta da piattaforme che – avendo un&nbsp;<em>core business</em>&nbsp;del tutto diverso rispetto a quello dell’intermediazione creditizio-finanziaria – mostrano un mero&nbsp;<em>banner</em>/annuncio che rinvii direttamente ad un sito&nbsp;<em>internet</em>/filiale operativa gestite da un soggetto iscritto in OAM o da un intermediario bancario e/o finanziario abilitato.Analoga alla fattispecie sopra descritta risulta l’attività di chi si limiti ad effettuare simulazioni astratte di assumibilità creditizia oppure a riportare un elenco di soggetti finanziatori che offrono finanziamenti senza alcuna raccolta di dati sull’esigenza creditizia né indicazione di preventivi riguardanti specifici prodotti e indirizzando direttamente il potenziale cliente ad un soggetto iscritto in OAM o ad un intermediario bancario e/o finanziario abilitato.Sia pure con le precisazioni di cui sopra – in relazione alle quali si auspica una favorevole presa di posizione da parte di OAM – si ritiene in ultima istanza che la Comunicazione offra un significativo contributo di chiarezza agli operatori del settore, rimuovendo talune delle incertezze interpretative che oggi appaiono idonee ad alterare il c.d. “level playing field”.&nbsp;Tratto da <a href="https://www.dirittobancario.it/art/piattaforme-on-line-di-preventivazione-e-comparazione-in-arrivo-chiarimenti-dalloam/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Diritto Bancario</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-4950</guid>
                        <pubDate>Mon, 31 Jan 2022 07:51:05 +0100</pubDate>
                        <title>China Data Protection Report 2022</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/china-data-protection-report-2022</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Al seguente link il&nbsp;memorandum "<strong>China Data Protection Report 2022</strong>", l'approfondimento sulla nuova disciplina del trattamento dei dati personali in Cina tramite una spiegazione delle principali leggi che la regolano.Una tematica di particolare rilevanza ed interesse per le aziende italiane che operano, o che abbiano intenzione di operare, in Cina.<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2022/01/China-Data-Protection-Report-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per il memorandum</a>&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:carlo.geremia@advant-nctm.com">Carlo Geremia</a> and <a href="mailto:pierpaolo.canero@advant-nctm.com">Pierpaolo Canero</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 24 Jan 2022 08:31:03 +0100</pubDate>
                        <title>Le operazioni di finanziamento contro cessione del quinto nelle ultime indicazioni Banca d’Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Introduzione</strong>Le operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione (“CQS/CQP”)<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftn1" target="_blank" name="_ftnref1" rel="noreferrer">[1]</a>&nbsp;– originariamente regolate dal risalente D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 – hanno, nel tempo, costituito oggetto di ripetuti orientamenti e interventi di vigilanza della Banca d’Italia<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftn2" target="_blank" name="_ftnref2" rel="noreferrer">[2]</a>, per lo più volti a prevenire comportamenti impropri da parte di banche e intermediari&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (“TUB”) e a garantire la correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela.Ciò anche in ragione della circostanza che la richiamata forma tecnica costituisce da tempo un’importante fonte di provvista per segmenti di clientela caratterizzati da elementi di fragilità o di difficoltà nell’accesso al credito, caratterizzandosi in ultima analisi quale rilevante strumento di inclusione finanziaria.Alla luce del crescente interesse degli operatori nei confronti di questa tipologia di prodotto – anche in ragione dei più favorevoli fattori di ponderazione applicabili in conseguenza delle modifiche introdotte alla CRR2 dal Regolamento (UE) 873/2020<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftn3" target="_blank" name="_ftnref3" rel="noreferrer">[3]</a>&nbsp;– con comunicazione del 12 gennaio 2022<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftn4" target="_blank" name="_ftnref4" rel="noreferrer">[4]</a>&nbsp;la Banca d’Italia ha ritenuto di richiamare l’attenzione di banche e intermediari sulla necessità di valutare adeguatamente i rischi riferibili alle operazioni di finanziamento CQS/CQP, nonché sul rispetto delle vigenti disposizioni in tema di trasparenza e correttezza dei rapporti con la clientela (“Comunicazione”)<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftn5" target="_blank" name="_ftnref5" rel="noreferrer">[5]</a>.Il significativo incremento della domanda di mercato di finanziamenti CQS/CQP si è infatti accompagnato alla diffusione di condotte opportunistiche da parte di taluni operatori del settore, incentivati a erogare crediti senza porre particolare attenzione alle effettive esigenze finanziarie della propria clientela<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftn6" target="_blank" name="_ftnref6" rel="noreferrer">[6]</a>.Nonostante il recente intervento si collochi appieno nell’alveo dei precedenti orientamenti di vigilanza – dai quali gli operatori di mercato possono tuttora trarre indicazioni circa comportamenti e prassi ritenuti dall’Autorità conformi al vigente quadro normativo – vale la pena soffermarsi brevemente sui principali contenuti della Comunicazione, posto che gli stessi orienteranno una più intensa azione di supervisione (sia cartolare che ispettiva) che la Banca d’Italia intende svolgere nei confronti dei soggetti vigilati attivi nel comparto della CQS/CQP, onde accertare “<em>l’effettivo presidio di tutti i rischi connessi con questa forma di credito e … l’aderenza delle prassi di mercato al quadro normativo di riferimento</em>”.<strong>La Comunicazione</strong>Il primo profilo di attenzione richiamato dalla Comunicazione riguarda la necessità che l’erogazione del credito sia preceduta da una puntuale e attenta valutazione del&nbsp;<strong>rischio di credito</strong>&nbsp;del potenziale prenditore<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftn7" target="_blank" name="_ftnref7" rel="noreferrer">[7]</a>.La riduzione del fattore di ponderazione prudenziale non deve infatti indurre l’ente erogante – con un’eterogenesi dei fini simile a quella riscontrata in passato nel segmento delle fidejussioni&nbsp;<em>omnibus</em>&nbsp;– a valutare la sola posizione finanziaria del datore di lavoro, su cui grava l’onere diretto di pagamento delle rate di rimborso del prestito.Tale profilo assume ancor più rilievo ove si consideri la necessità – enfatizzata dalla Banca d’Italia – di prevenire i rischi di sovra-indebitamento della potenziale clientela, anche alla luce delle possibili conseguenze in termini di falcidia e ristrutturazione in caso di crisi da sovra-indebitamento<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftn8" target="_blank" name="_ftnref8" rel="noreferrer">[8]</a>.Le peculiarità connesse alla commercializzazione e gestione dei finanziamenti CQS/CQP richiedono inoltre un attento presidio dei&nbsp;<strong>rischi di natura operativa</strong>&nbsp;posti in capo agli intermediari, in ragione tra l’altro della necessità di:</p><ol> <li>interfacciarsi con soggetti estranei al rapporto di finanziamento ai fini dell’incasso delle rate (il datore di lavoro/ente pensionistico, c.d. “amministrazione terza ceduta”);</li> <li>disporre di sistemi informativi adeguati a gestire e monitorare gli incassi delle rate;</li> <li>gestire i rapporti con le compagnie assicurative per la stipula e l’eventuale escussione delle polizze a copertura del rischio di premorienza e di perdita di impiego del finanziato;</li> <li>gestire eventuali estinzioni anticipate del prestito, con i conseguenti obblighi di riduzione del costo totale del credito ai sensi dell’art. 125-<em>sexies</em>&nbsp;del TUB;</li> <li>garantire efficaci ed efficienti forme di controllo della rete distributiva impiegata<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftn9" target="_blank" name="_ftnref9" rel="noreferrer">[9]</a>.</li></ol><p>Specifici profili di&nbsp;<strong>rischio legale e reputazionale</strong>&nbsp;risultano poi tipicamente connessi all’utilizzo di reti esterne di agenti, mediatori e altri intermediari finanziari delegati alla distribuzione del prodotto presso il pubblico, onde presidiare adeguatamente eventuali violazioni di norme o condotte scorrette della rete.Particolare attenzione andrà altresì posta alla definizione di regole interne in materia di remunerazione e incentivazione tali da non costituire un incentivo diretto o indiretto al collocamento di prodotti non coerenti con la situazione economico-finanziaria dei clienti<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftn10" target="_blank" name="_ftnref10" rel="noreferrer">[10]</a>.Da ultimo – anche tenuto conto del costante sviluppo del processo creditizio mediante piattaforme IT – la Comunicazione richiama l’attenzione di banche e intermediari sui&nbsp;<strong>rischi di conformità</strong>&nbsp;connessi al ricorso a processi di digitalizzazione della relazione con la clientela (viepiù accelerato dalla pandemia in atto), tanto nella fase di&nbsp;<em>onboarding</em>&nbsp;dela clientela che in quella di erogazione delle somme e gestione della relazione con la medesima.&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da dirittobancario.it</a>&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:danilo.quattrocchi@advant-nctm.com">Danilo Quattrocchi</a>.</i></em>&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftnref1" target="_blank" name="_ftn1" rel="noreferrer">[1]</a>&nbsp;Come noto, le richiamate operazioni si caratterizzano per essere forme di credito concesse a lavoratori dipendenti (pubblici o privati) e pensionati, aventi durata massima decennale e importo della rata di rimborso non superiore alla quinta parte dello stipendio (o della pensione) netto mensile, che viene trattenuta dal datore di lavoro (o dall’ente pensionistico) e da questi direttamente versata all’istituto finanziario sulla base di un meccanismo simile alla delegazione di pagamento. Ulteriore peculiarità dell’istituto è rappresentata dalla presenza obbligatoria di forme di garanzia del credito, sotto forma di polizze assicurative a copertura del rischio di premorienza e di perdita di impiego del finanziato.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftnref2" target="_blank" name="_ftn2" rel="noreferrer">[2]</a>&nbsp;Si fa in particolare riferimento alle comunicazioni Banca d’Italia 10 novembre 2009, 7 aprile 2011 e, più di recente, alla Delibera 145/2018, recante “<em>Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio</em>”.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftnref3" target="_blank" name="_ftn3" rel="noreferrer">[3]</a>&nbsp;C.d. “<em>CRR Quick-fix</em>”, che, sulla scorta della minore rischiosità creditizia connessa alle peculiarità dell’istituto, ha ridotto dal 75% al 35% il fattore di ponderazione applicabile a tale forma di impiego in termini di assorbimento patrimoniale.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftnref4" target="_blank" name="_ftn4" rel="noreferrer">[4]</a>&nbsp;Disponibile su <a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2022/01/Comunicazione-Banca-dItalia-12-gennaio-2021.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2022/01/Comunicazione-Banca-dItalia-12-gennaio-2021.pdf</a> e su <a href="https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20220112/op-finanziamento-contro-CQSP.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20220112/op-finanziamento-contro-CQSP.pdf</a>.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftnref5" target="_blank" name="_ftn5" rel="noreferrer">[5]</a>&nbsp;Cfr. in particolare, il Titolo VI del TUB e il Provvedimento Banca d’Italia 29 luglio 2009 in materia di “<em>Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti</em>”.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftnref6" target="_blank" name="_ftn6" rel="noreferrer">[6]</a>&nbsp;Nella comunicazione a corredo della citata Delibera 145/2018, l’Autorità osserva come nel 2017 i ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario in materia di CQS/CQP siano stati quasi 22.000, in crescita di oltre il 40% rispetto all’anno precedente e tali da rappresentare il 72% del contenzioso confluito all’Arbitro.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftnref7" target="_blank" name="_ftn7" rel="noreferrer">[7]</a>&nbsp;Nella Sez. 1 degli Orientamenti di Vigilanza in materia di cessione del quinto dello stipendio o della pensione emanati dalla Banca d’Italia nel 2018, l’Autorità precisa ad esempio che “<em>è buona prassi considerare, nel rispetto della privacy, anche la condizione del nucleo familiare, nei casi in cui sia rilevante per valutare l’affidabilità del debitore e la sostenibilità del debito</em>”.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftnref8" target="_blank" name="_ftn8" rel="noreferrer">[8]</a>&nbsp;Cfr. D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. “decreto Ristori”), convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftnref9" target="_blank" name="_ftn9" rel="noreferrer">[9]</a>&nbsp;Le richiamate esigenze appaiono ancor più evidenti con riferimento ai c.d. modelli di&nbsp;<em>business&nbsp;</em>“<em>originate-to-distribute</em>”, in cui l’intermediario erogante (tipicamente un soggetto 106 TUB) procede periodicamente e sistematicamente alla cessione&nbsp;<em>pro soluto</em>&nbsp;a terzi dei finanziamenti CQS/CQP concessi alla propria clientela. In tali casi,  infatti, sebbene l’<em>originator</em>/cedente mantenga spesso a proprio carico la gestione degli incassi e di eventuali estinzioni anticipate, l’adempimento degli obblighi di rendicontazione periodica alla clientela e la gestione di eventuali reclami, l’intermediario acquirente deve dotarsi di idonei sistemi di controllo sull’operato dell’<em>originator</em>, anche attraverso idonei flussi informativi e verifiche periodiche e strutturate. In questo senso, la&nbsp;<em>due diligence</em>&nbsp;condotta dall’acquirente non dovrebbe limitarsi all’esame del rischio di credito insito nel portafoglio oggetto di acquisizione, ma estendersi anche ai rischi legali e reputazionali connessi all’operato dell’<em>originator</em>.&nbsp; Sul punto cfr. anche la Sez. IX degli Orientamenti di Vigilanza in materia di cessione del quinto dello stipendio o della pensione emanati dalla Banca d’Italia nel 2018.&nbsp; Sempre con riferimento ai modelli “<em>originate-to-distribute</em>”, l’Autorità richiama inoltre l’attenzione sulla necessità di garantire un’efficace gestione dei&nbsp;<strong>rischi di liquidità</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>di mercato</strong>&nbsp;che potrebbero derivare in capo agli intermediari cedenti: a) dall’eventuale difficoltà di cedere i propri portafogli a parti terze, ad esempio in caso di contingenti situazioni avverse del mercato; b) dalla vendita dei crediti a prezzi inferiori al valore corrente di mercato.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftnref10" target="_blank" name="_ftn10" rel="noreferrer">[10]</a>&nbsp;In tal senso, la Comunicazione richiama anzitutto la Sez. VII degli Orientamenti di Vigilanza in materia di cessione del quinto dello stipendio o della pensione emanati dalla Banca d’Italia nel 2018, ma appaiono rilevanti anche le previsioni in tema di “<em>Procedure di governo e controllo sui prodotti</em>” contenute nella Sezione XI, par. 1-bis del provvedimento Banca d’Italia 29 luglio 2009 in tema di “<em>Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti</em>” (c.d. “<em>product oversight and governance</em>”).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 18 Jan 2022 02:50:41 +0100</pubDate>
                        <title>Riunioni virtuali degli organi sociali (anche post emergenza Covid): la massima n. 200/2021 del Consiglio Notarile di Milano</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/riunioni-virtuali-degli-organi-sociali-anche-post-emergenza-covid-la-massima-n-200-2021-del-consiglio-notarile-di-milano</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><strong>INTRODUZIONE</strong></li></ol><p>Al fine di far fronte alla situazione emergenziale correlata alla diffusione del virus COVID-19 (prorogata, alla data odierna, sino al 31 marzo 2022), il legislatore italiano ha adottato una serie di norme che, se da un lato sono finalizzate, <em>inter alia, </em>a limitare gli spostamenti e gli assembramenti, dall’altro hanno consentito, nonostante le misure di distanziamento sociale, di svolgere regolarmente le riunioni assembleari (e consiliari) scongiurando così un rischio di paralisi degli organi sociali delle società italiane.In tale contesto si colloca il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con la Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il “<u>Cura Italia</u>”) il quale, al comma 2, ha dettato una specifica disposizione che consente a qualsiasi società, in deroga a qualsiasi altra previsione (legislativa, regolamentare e statutaria), di svolgere i lavori assembleari esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.Stante la natura eccezionale del regime emergenziale ci si è quindi interrogati circa l’efficacia temporanea di tale disciplina, ovvero l’opportunità di cristallizzare le modalità prescritte nel Cura Italia nel diritto societario “comune”.In tale scenario assume sicuramente rilevanza la Massima n. 200 del 23 novembre 2021 del Consiglio Notarile di Milano il quale si è espresso in merito alla “<em>legittimità delle clausole statutarie di s.p.a. e di s.r.l. che, nel consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all’organo amministrativo la facoltà di stabilire nell’avviso di convocazione che l’assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>” anche in seguito alla fine della cornice emergenziale.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>L’ASSEMBLEA IN FULL AUDIO/VIDEO DURANTE IL REGIME EMERGENZIALE</strong></li></ol><p>L’art. 106, comma 2, del Cura Italia è intervenuto sulle modalità di partecipazione ed esercizio del diritto di voto delle riunioni assembleari, sia ordinarie sia straordinarie, estendendo la possibilità di ricorrere agli strumenti, già previsti dal diritto societario, che consentono tali attività senza la presenza fisica dei partecipanti in un unico luogo.Invero, l’articolo 2370 comma 4 c.c. espressamente prevede che “<em>Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione</em>” dovendosi quindi ritenere tale modalità di svolgimento delle riunioni assembleari una naturale e legittima evoluzione del metodo collegiale in considerazione dei moderni mezzi di telecomunicazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Con l’intervento legislativo del Cura Italia, il legislatore ha valutato di ampliare l’alveo di modalità di svolgimento di assemblee dei soci consentendo: (i) da un lato l’utilizzo dei mezzi di telecomunicazione anche in presenza di clausole statutarie che lo impediscano o lo limitino, oppure anche in mancanza di clausole statutarie che lo prevedano, come richiesto dal sopra citato articolo 2370, comma 4 c.c.; (ii) dall’altro che i soci e gli altri aventi diritto possano partecipare all’assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione senza la necessità di convocare le assemblee in un determinato luogo fisico purché sia garantita l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.Ne consegue che nella cornice emergenziale i lavori assembleari possono svolgersi secondo tre distinte metodologie<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>:</p><p style="padding-left: 30px;">a) con la presenza fisica di tutti i partecipanti, seppur nel rispetto delle misure di distanziamento sociale;</p><p style="padding-left: 30px;">b) in collegamento audio/video dei partecipanti, a prescindere dal fatto che tale modalità sia consentita dallo statuto, ma con la presenza fisica del presidente e/o del segretario nel luogo di convocazione;</p><p style="padding-left: 30px;">c) esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con la conseguenza che i soci, per poter esercitare il loro diritto di intervento, sono in tal caso obbligati a utilizzare i mezzi di telecomunicazione previsti dall’avviso di convocazione.</p>In dottrina ci si è tuttavia posti il problema se, nel caso in cui l’assemblea dei soci si svolga esclusivamente mediante collegamento audio/video, sia comunque necessario indicare un luogo fisico di svolgimento della riunione oppure se si possa ritenere questa indicazione superata, in quanto sostituita dal luogo virtuale di svolgimento<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.A tal riguardo una parte della dottrina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>, evidenziando il carattere eccezionale e temporaneo della disciplina emergenziale, aveva sostenuto la necessità di interpretare tali disposizioni in armonia con l’impostazione ordinaria del legislatore sulla tenuta delle riunioni assembleari che, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 2370, comma 4 c.c., prevede comunque che l’assemblea sia convocata in un luogo fisico.Sul punto il Consiglio Notarile di Milano nella motivazione della propria massima n. 187/2020<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>, ha espresso un parere in senso contrario evidenziando, quale diretta conseguenza delle previsioni di cui all’articolo 106, comma 2, del Cura Italia, la circostanza che in tali ipotesi si darà luogo a un’assemblea non convocata in un luogo fisico<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.Ad avviso del Consiglio Notarile meneghino<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>, conseguenza diretta di tale precetto è la circostanza che ogni qualvolta l’avviso di convocazione preveda esclusivamente la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, senza indicare un luogo fisico predeterminato di svolgimento della riunione (o indicandolo ad altri fini o comunque senza possibilità che nessuno vi acceda), non è necessaria la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.Ne deriva ulteriormente il venir meno della presenza fisica “minima e necessaria” del presidente e del segretario nel luogo di convocazione quale corollario della disposizione di cui all’articolo 2370 c.c. <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.&nbsp;<ol start="3"> <li><strong>L’ASSEMBLEA IN FULL AUDIO/VIDEO DOPO IL REGIME EMERGENZIALE</strong></li></ol><p>Le regole emergenziali sopra richiamate e gli strumenti di riunione “virtuale” dell’assemblea dei quali sono espressione, hanno indubbiamente agevolato l’esercizio dell’attività di impresa durante la situazione di emergenza.Nella prospettiva della cessazione del regime emergenziale, gli operatori e gli interpreti - come anticipato in epigrafe -&nbsp; si sono interrogati sulla possibilità che, a prescindere dalla cornice in cui si colloca l’articolo 106 comma 2 del Cura Italia e al di fuori dei casi di assemblea totalitaria, l’assemblea possa essere convocata senza l’indicazione di alcun luogo fisico, bensì solo mediante mezzi di telecomunicazione.La questione, già affrontata da qualche intervento dottrinale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>, è stata di recente trattata dal Consiglio Notarile di Milano nella massima n. 200/2021.In particolare, il Consiglio Notarile meneghino muove le proprie considerazioni sull’assunto che l’efficacia temporanea della disciplina di cui all’articolo 106, comma 2, del Cura Italia non vale a diminuire la rilevanza della stessa ma, invero, conferma e rafforza l’idoneità dei nuovi mezzi di comunicazione alla tutela dei principi che regolano la formazione della volontà negli organi collegali e i diritti dei soci.Seppur a una prima lettura diverse disposizioni del codice civile sembrerebbero contrarie alla conclusione accolta nella massima, secondo l’interpretazione notarile esse devono essere lette in un’ottica evolutiva alla luce delle opportunità messe a disposizione dalla moderna tecnologia e nel dettaglio:</p><ul> <li>l’articolo 2363, comma 1, c.c., ai sensi del quale “<em>l’assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società</em>”, fa salva la possibilità che lo statuto disponga diversamente senza tuttavia prevedere - quale unica possibile deroga - l’indicazione di altri luoghi fisici di convocazione;</li> <li>l’articolo 2366, comma 1, c.c. nella parte in cui dispone che l’avviso di convocazione deve indicare tra l’altro il “<em>luogo dell’adunanza</em>”, è suscettibile di un’interpretazione coerente con l’attuale contesto normativo e sociale potendosi quindi ragionevolmente ritenere che la nozione di “<em>luogo</em>”, possa essere interpretata non più necessariamente come “<em>luogo fisico</em>”, bensì come un luogo (eventualmente anche solo) “<em>virtuale</em>” consistente, appunto, nelle piattaforme informatiche o di telecomunicazione che saranno utilizzate per l'intervento in assemblea;</li> <li>l’articolo 2370, comma 4, c.c., così come formulato, non sembra precludere <em>ex se</em> la possibilità che l’utilizzo dei mezzi di telecomunicazione costituisca l’unica modalità concessa ai soci per intervenire alla riunione, in mancanza di un luogo fisico nel quale svolgere la riunione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.</li></ul><p>Nella motivazione alla massima n. 200/2021 il Consiglio Notarile si sofferma altresì sui profili di carattere sistematico e funzionale della questione evidenziando come lo svolgimento della riunione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione non costituisce di per sé una potenziale lesione dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento tra i soci<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.Anzi, se la <em>ratio </em>delle norme in esame è proprio quella di favorire l’esercizio dei diritti sociali, si può senz’altro affermare che tali diritti risultano maggiormente tutelati in un’assemblea da tenersi esclusivamente in videoconferenza piuttosto che in un’assemblea che venga convocata in qualsiasi luogo (in Italia o in Europa in forza delle specifiche clausole statutarie) <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.In considerazione di quanto precede il Consiglio Notarile è giunto condivisibilmente -a parere di chi scrive - ad affermare che, “<em>in presenza di una clausola statutaria che consenta genericamente l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, l’organo amministrativo (o comunque il soggetto che effettua la convocazione) possa legittimamente indicare nell’avviso di convocazione che l’assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di convocazione e indicando le modalità di collegamento</em>” <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.Giova inoltre evidenziare come, secondo l’interpretazione notarile, le conclusioni sopra richiamate in merito alle modalità di svolgimento dell’assemblea dei soci devono ritenersi, a maggior ragione, applicabili anche alle riunioni degli altri organi sociali, con particolare riguardo al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, anche in assenza di una clausola statutaria che preveda espressamente la possibilità di convocare l'organo collegiale solo mediante mezzi di telecomunicazione (sempreché vi sia la generica disposizione statutaria che, ai sensi degli artt. 2388, comma 1, e 2404, comma 1, c.c., consenta la partecipazione con tali mezzi).Per quanto riguarda la possibilità che il presidente e il segretario (o il Pubblico Ufficiale) si trovino in luoghi diversi nel momento in cui partecipano all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, la massima n. 200/2021 non si sofferma su tale aspetto ma richiama le considerazioni svolte, dal medesimo Consiglio Notarile, nella propria massima n.187/2020<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.Seppur tale massima si colloca nell’eccezionalità del regime emergenziale, la <em>ratio</em> sottostante pare essere la medesima di quella posta alla base della motivazione di cui alla massima 200/2021 ossia l’interpretazione <em>evolutiva </em>del luogo da indicare nell’avviso di convocazione, non più esclusivamente quale luogo “fisico” ma anche quale luogo “virtuale” <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.Alla luce di quanto precede, non pare dunque irragionevole ritenere che, anche post Covid, debba ritenersi legittimamente tenuta l’assemblea soci (e le riunioni di CdA e del Collegio Sindacale) anche nell’ipotesi in cui segretario e presidente non si trovino nel medesimo luogo e ciò proprio in ragione:&nbsp;(i)&nbsp;del venir meno della necessità di convocare l’assemblea dei soci in un determinato luogo fisico e&nbsp;(ii)&nbsp;della legittimità degli avvisi di convocazione che prevedano che l’assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.Nonostante la persuasività degli argomenti dell’autorevole consiglio notarile in commento, parte della dottrina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a> ha comunque espresso un orientamento contrario rispetto enfatizzando il carattere temporaneo delle previsioni di cui all’art. 106, comma 2, del Cura Italia – e dunque destinate a venir meno con la cessazione della situazione d’emergenza – non spiegandosi altrimenti l’intervento del legislatore d’urgenza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.Non resta quindi che attendere l’auspicata fine della situazione di emergenza epidemologica al fine di svolgere valutazioni più approfondite sulla base dell’evoluzione interpretativa di dottrina e giurisprudenza e di quello che sarà il seguito, o meno, nella prassi applicativa.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:paolo.gallarati@advant-nctm.com">Paolo Gallarati</a>, <a href="mailto:filippo.federici@advant-nctm.com">Filippo Federici</a> e <a href="mailto:martina.dare@advant-nctm.com">Martina Da Re</a>.</i></em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> <em>Si veda</em> Consiglio Notarile di Milano, <em>“Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (artt. 2363, comma 1; 2366, comma 1; 2370, comma 4; e 2479-bis c.c.)”, Massima n. 200, 2021.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> <em>Si veda</em> F. Magliulo, sub art. 2370, in Commentario romano al nuovo diritto delle società, a cura di F. D'Alessandro, II, 1, Padova, 684, il quale in merito evidenzia come “<em>L’utilizzo del mezzo di telecomunicazione si deve considerare comunque una forma di partecipazione all’assemblea, seppure a distanza purché sia osservato il pieno rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento dei soci”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> <em>Si veda</em> F. Magliulo, sub art. 2370, in Commentario romano al nuovo diritto delle società, a cura di F. D'Alessandro, II, 1, Padova, 684, il quale in merito evidenzia come “<em>L’utilizzo del mezzo di telecomunicazione si deve considerare comunque una forma di partecipazione all’assemblea, seppure a distanza purché sia osservato il pieno rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento dei soci”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> <em>Sul punto è interessante anche il mutamento di veduta di Assonime che nella Faq n. 1, “Luogo dell’assemblea e partecipazione - Si deve indicare il luogo di svolgimento dell’assemblea tenuta esclusivamente attraverso mezzi di telecomunicazione?” ha dapprima affermato come “ […] il legislatore pensa all’assemblea tenuta mediante mezzi di telecomunicazione non come una vera e propria assemblea virtuale sulla rete, quanto come a una forma di partecipazione a distanza rispetto a un luogo fisico identificato. Di conseguenza, anche nell’ipotesi di svolgimento dell’assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, la società dovrebbe essere comunque tenuta ad indicare, nell’avviso di convocazione, il luogo fisico di svolgimento dell’assemblea, in applicazione dell’art. 2366 c.c.” e in una versione aggiornata al 10 marzo 2021 della medesima Faq: “ […] Secondo l'interpretazione del Consiglio notarile di Milano (cfr. la motivazione della massima n. 187 del 2020), qualora la società preveda che la partecipazione all'assemblea possa avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, "si darà luogo, come nei casi di assemblea totalitaria, a un'assemblea non convocata in un luogo fisico. Lo stesso dicasi per le ipotesi in cui la società, pur avvalendosi della possibilità di prevedere l'intervento degli aventi diritto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, indichi ugualmente nell'avviso di convocazione un determinato luogo fisico. Tale indicazione, invero, oltre a non avere una significativa rilevanza giuridica, non è comunque tale da configurare l'esistenza di un luogo di convocazione in senso proprio, in quanto non esiste la possibilità nemmeno astratta che vi sia partecipazione fisica di alcun soggetto". In base a questa interpretazione, per le assemblee che si svolgono esclusivamente attraverso mezzi di telecomunicazione, è da ritenere che non sia necessaria l'indicazione, nell'avviso di convocazione, del luogo di convocazione dell'assemblea.”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Cfr. Assonime e sua Faq n. 1 <em>sopracitata (versione </em>originale)<em>.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> <em>Si veda</em> Consiglio Notarile di Milano, <em>“Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (artt. 2366, comma 4, 2370, comma 4, 2388, comma 1, 2404, comma 1, e 2479-bis, c.c.; art. 106, comma 2, d.l. 18/2020)”, Massima n. 187, 2020.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> <em>Si veda </em>Consiglio Notarile di Milano, <em>Massima n. 187, 2020, cit, nella cui motivazione afferma come “Lo stesso dicasi per le ipotesi in cui la società, pur avvalendosi della possibilità di prevedere l’intervento degli aventi diritto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, indichi ugualmente nell’avviso di convocazione un determinato luogo fisico. Tale indicazione, invero, oltre a non avere una significativa rilevanza giuridica, non è comunque tale da configurare l’esistenza di un luogo di convocazione in senso proprio, in quanto non esiste la possibilità nemmeno astratta che vi sia la partecipazione “fisica” di alcun soggetto”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> <em>Si veda </em>Consiglio Notarile di Milano, <em>Massima n. 187, 2020, op. cit, nella cui motivazione affermato come “Anche in tali circostanze, quindi, il segretario verbalizzante assiste alla riunione assembleare solo mediante mezzi di telecomunicazione e dà atto dell’intero procedimento decisionale sulla base di quanto percepito tramite gli stessi, fermo restando che, nei casi in cui il verbale sia redatto per atto pubblico, il notaio rogante deve comunque trovarsi in un luogo all’interno del proprio ambito territoriale ai sensi della legge notarile”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> <em>In senso conforme si veda </em><em>Atlante - Maltoni – C. Marchetti - Notari - Roveda</em><em>, “Le disposizioni in materia societaria nel Decreto-legge COVID-19 (Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18). Profili applicativi”, in Federnotizie, 30 marzo 2020 e A. </em>Busani, “<em>Assemblee e Cda in audio-video conferenza durante e dopo COVID-19”, in Le Società 04/2020.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> <em>Nella motivazione alla massima n. 187/2020 il Consiglio Notarile di Milano risolve invece in senso positivo la questione relativa alla necessaria presenza fisica nel luogo di convocazione del presidente e/o del segretario qualora sia consentito l’intervento in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione e si tratti, dunque, di assemblea convocata in un luogo fisico: “Ne consegue che, mentre nulla osta ad ammettere l’assenza fisica del presidente nel luogo di convocazione – potendo egli valutare di essere in grado di dirigere i lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione, a seconda delle circostanze fattuali del caso concreto – non sembra che il regolare svolgimento del procedimento assembleare possa fare a meno della presenza fisica del segretario o del notaio nel luogo di convocazione (salvo che nelle fattispecie in cui non vi sia un luogo fisico di convocazione)”</em> <em>Massima n. 187, 2020, op. cit. In senso conforme, si veda anche A. </em>Busani, “<em>Assemblee e Cda in audio-video conferenza durante e dopo COVID-19”, op.cit.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> <em>A. </em>Busani, “<em>Assemblee e Cda in audio-video conferenza durante e dopo COVID-19”, op.cit...</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> <em>Si veda </em>Consiglio Notarile di Milano, <em>Massima n. 200, 2021, cit, nella cui motivazione afferma come “Si può infatti rilevare che, se il legislatore avesse inteso escludere in toto la legittimità di previsioni statutarie che autorizzano la partecipazione assembleare solo da remoto, la norma avrebbe dovuto specificare che la clausola “può consentire l’intervento in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione””.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> <em>Si veda </em>Consiglio Notarile di Milano, <em>Massima n. 200, 2021, cit, nella cui motivazione afferma come “Non sembra così per quanto concerne il principio di collegialità, comunque garantito dalle attuali soluzioni tecnologiche, le quali&nbsp;</em><em>consentono – ed anzi in una certa misura favoriscono – il dialogo tra i partecipanti e lo scambio di documenti in tempo pressoché reale. Parimenti, sia il principio di buona fede che quello di parità di trattamento dei partecipanti si possono ritenere rispettati ogni qual volta la società metta a disposizione di tutti gli aventi diritto i necessari collegamenti telematici, senza discriminazione tra i soci e senza compressione del loro diritto di partecipare, discutere ed esprimere il proprio voto”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> <em>Si veda </em>Consiglio Notarile di Milano, <em>Massima n. 200, 2021, cit, nella cui motivazione afferma come “Tra il socio (eventualmente) “costretto” a recarsi in uno qualsiasi dei luoghi fisici rientranti nel perimetro geografico di tali clausole e il socio (eventualmente) “costretto” ad utilizzare un telefono o una piattaforma di videoconferenza, ormai divenute di uso comune in tutti gli ambiti della società, pare potersi dire che sia il primo, e non il secondo, a rischiare una maggiore compressione dei propri diritti amministrativi e di partecipazione alle decisioni di competenza assembleare”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> <em>Si veda </em>Consiglio Notarile di Milano, <em>Massima n. 200, 2021, cit.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> <em>Si rinvia a quanto esposta sub. par. 2.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> <em>Si veda </em>Consiglio Notarile di Milano, <em>Massima n. 200, 2021, cit. nel quale si afferma come “Ciò che rileva, in altre parole, è la circostanza che si tratti di un’assemblea non convocata in un luogo fisico, per la quale sia stata consentita la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione. Laddove ricorrano siffatti presupposti (…), non rileva&nbsp;</em><em>pertanto il luogo dove si trovano i diversi partecipanti al procedimento assembleare, fermo restando che, nei casi in cui il verbale sia redatto per atto pubblico, il notaio rogante deve comunque trovarsi in un luogo all’interno del proprio ambito territoriale ai sensi della legge notarile”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> <em>Si veda in particolare </em>A. Luciano <em>in “La riunione assembleare virtuale tra diritto societario comune e disciplina emergenziale: a proposito di una recente Massima del Consiglio Notarile di Milano” in Il Societario, focus del 13 dicembre 2020.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> <em>Si veda in particolare </em>A. Luciano <em>in “La riunione assembleare virtuale tra diritto societario comune e disciplina emergenziale: a proposito di una recente Massima del Consiglio Notarile di Milano”, op.cit., il quale sostiene come: “[…] se una riunione assembleare meramente virtuale fosse sempre liberamente convocabile (in presenza di una disposizione statutaria che consente l'intervento a distanza ex art. 2370, comma 4, c.c.), non si comprendono le ragioni per cui il legislatore d'urgenza ha ritenuto di dover precisare che, in costanza della crisi pandemica, le società sono dotate di siffatta facoltà e che questa è destinata a cessare al venir meno di suddetta crisi.”.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-4954</guid>
                        <pubDate>Fri, 14 Jan 2022 02:37:28 +0100</pubDate>
                        <title>Il nodo istituzionale tra società di comodo ed interpello tra preclusioni e opportunità “disapplicative”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nodo_istituzionale_societa_comodo_interpello</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Abstract</span></strong>Le ordinanze della Suprema Corte nn. 24060, 24667 e 26219 del 2021 offrono l’occasione per ripercorrere due snodi fondamentali nell’evoluzione della disciplina tributaria in materia di società di comodo: il primo, rappresentato dagli interventi normativi del 2006, che istituendo uno stringente “nodo istituzionale” con la disciplina dell’interpello hanno generato la nota querelle circa l’obbligatorietà del c.d. interpello “disapplicativo”; il secondo, rappresentato dal D.Lgs. n. 156/2015, che modificando la disciplina degli interpelli ha ridisegnato i profili operativi delle società di comodo. Rispetto all’arco temporale ricompreso tra questi due snodi fondamentali, la Suprema Corte, con le ordinanze in commento, ha ribadito il carattere meramente facoltativo dell’istanza di interpello prevista dal previgente comma 4-bis dell’art. 30 della Legge n. 724/1994 e l’insussistenza di qualsiasi preclusione connessa alla mancata presentazione dell’istanza.&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2022/01/gt_2022_1-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca&nbsp;qui&nbsp;per scaricare l’articolo completo in PDF</a>.&nbsp;<em>Pubblicato originariamente su GT – Rivista di Giurisprudenza Tributaria (IPSOA) a firma di&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/news/articoli/a.menaguale@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noreferrer">Amedeo Menaguale</a>&nbsp;e&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/news/articoli/s.eusepi@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noreferrer">Sarah Eusepi</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 09 Dec 2021 08:47:18 +0100</pubDate>
                        <title>Listing Act: la consultazione della Commissione UE di semplificazione per le PMI</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>1. Premessa</strong>Lo scorso 19 novembre la Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn1" target="_blank" name="_ftnref1" rel="noreferrer">[1]</a>&nbsp;al fine valutare eventuali modifiche al quadro normativo di riferimento per le società quotate su mercati regolamentati o ammesse alle negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione. La consultazione pubblica si chiuderà il prossimo 11 febbraio 2022&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn2" target="_blank" name="_ftnref2" rel="noreferrer">[2]</a>.La Commissione, infatti, ha accolto l’idea per la quale un intervento di alleggerimento strutturale della disciplina applicabile agli emittenti, specie alle piccole medie imprese (“<strong>PMI</strong>”)&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn3" target="_blank" name="_ftnref3" rel="noreferrer">[3]</a>, renderebbe più facile per le PMI europee accedere al mercato per finanziare i loro percorsi di crescita, sempre mantenendo un elevato livello di protezione degli investitori e di integrità del mercato.L’inziativa della Commissione si inserisce all’interno del nuovo&nbsp;<em>action plan&nbsp;</em>per la creazione dell’unione dei mercati dei capitali (<em>Capital Market Union</em>) che si propone, tra i suoi principali obiettivi, quello di garantire alle imprese, e in particolare alle PMI, un rapido accesso al mercato. In particolare, l’<em>Action Plan&nbsp;</em>ha avuto la capacità di identificare i fattori che scoraggiano le società ad accedere ai mercati dei capitali, tra le quali spiccano gli elevati oneri amministrativi, gli eccessivi costi di quotazione e il rispetto di regole di&nbsp;<em>compliance</em>&nbsp;troppo stringenti.Ormai da diverso tempo, l’importanza di una unione dei mercati dei capitali europei non cessa di essere riconosciuta da tutti gli&nbsp;<em>stakeholders</em>. Sul punto, la stessa Commissione ha riconosciuto come, sebbene importanti passi siano stati compiuti al fine di promuovere il ricorso al mercato del capitale di rischio, i mercati europei restino ancora particolarmente frammentati.Anche a tal riguardo, negli ultimi mesi, le istituzioni europee sembrano aver pienamente compreso come la&nbsp;<em>Capital Market Union&nbsp;</em>possa rappresentare uno degli strumenti decisivi per sostenere la ripresa economica a seguito della crisi dovuta al perdurare della pandemia COVID-19, potendo anche rappresentare soluzione per una transizione&nbsp;<em>green&nbsp;</em>e digitale.<strong>2. I lavori del&nbsp;<em>Technical Expert Stakeholder Group</em></strong>Su queste premesse, nell’ottobre del 2020, la Commissione ha istituito un gruppo di esperti (<em>Technical Expert Stakeholder Group,&nbsp;</em>“<strong>TESG</strong>”) sulle PMI&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn4" target="_blank" name="_ftnref4" rel="noreferrer">[4]</a>&nbsp;che, dopo una attenta analisi sul funzionamento dei mercati di crescita delle PMI, nel maggio 2021, ha pubblicato un&nbsp;<em>report&nbsp;</em>contenente dodici raccomandazioni, destinate alla Commissione e agli Stati membri, per contribuire a promuovere l’accesso delle PMI al mercato dei capitali. Le raccomandazioni del TESG affondano le loro radici sul lavoro già intrapreso&nbsp;<em>dall’High Level Forum&nbsp;</em>(“<strong>HLF</strong>”)&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn5" target="_blank" name="_ftnref5" rel="noreferrer">[5]</a>&nbsp;e sul&nbsp;<em>report&nbsp;</em>pubblicato dall’ESMA per una revisione della direttiva MiFID II.Proprio come il lavoro prodotto negli ultimi mesi nelle diverse sedi europee, di cui abbiamo ricordato solo le iniziative più recenti, anche il Documento di Consultazione rivolge particolare attenzione alle PMI e agli emittenti ammessi alle negoziazioni sui mercati di crescita per le PMI (<em>SME growth markets&nbsp;</em>o<em>&nbsp;“<strong>SGM</strong>”</em>, tra cui rientra l’Euronext Growth Milan).<strong>3. La consultazione sul&nbsp;<em>Listing Act</em></strong>Dopo aver formulato quesiti volti a fornire alla Commissione una fotografia sullo stato di salute dei mercati dei capitali europei&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn6" target="_blank" name="_ftnref6" rel="noreferrer">[6]</a>, la seconda sezione della consultazione richiede di fornire un parere su talune proposte di modifica rispetto a diversi aspetti dalle normativa applicabile, con particolare riferimento al Regolamento Prospetto&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn7" target="_blank" name="_ftnref7" rel="noreferrer">[7]</a>, al regolamento sugli abusi di mercato&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn8" target="_blank" name="_ftnref8" rel="noreferrer">[8]</a>, alla MiFID II&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn9" target="_blank" name="_ftnref9" rel="noreferrer">[9]</a>&nbsp;e alla direttiva&nbsp;<em>Transparency&nbsp;</em><a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn10" target="_blank" name="_ftnref10" rel="noreferrer">[10]</a>.Complessivamente, si nota come la Commissione abbia tenuto in ampia considerazione le proposte formulate dai gruppi di esperti che si sono riuniti per comprende quali passi debbono essere intrapresi per dare un nuovo vigore ai mercati europei.In particolare, nell’ambito della consultazione, un ruolo centrale è assunto dai lavori del TESG, le cui raccomandazioni sono confluite all’interno del documento pubblicato dalla Commissione.<strong>4. Le aree di intervento per le PMI</strong>Non si ritiene di esagerare nel sostenere che, ove fossero adottate le proposte poste in consultazione dirette a rispondere alle esigenze di semplificazione manifestate dal mercato, il quadro normativo applicabile alle PMI quotate subirebbe una vera rivoluzione.Da un lato, l’accesso al mercato risulterebbe sensibilmente meno costoso e più agevole e, dall’altro lato, gli obblighi&nbsp;<em>on going&nbsp;</em>cui sono sottoposte le PMI quotate sarebbero proporzionalmente ridotti. Il tutto, come emerge chiaramente dal documento di consultazione, senza che possa ravvedersi alcun pericolo per la tutela dell’integrità del mercato.<strong>4.1 Regolamento Prospetto</strong>L’attenzione della Commissione è rivolta, in primo luogo, al Regolamento Prospetto, rispetto al quale sono diverse le proposte poste in consultazione. Per le PMI, il tema di maggior rilievo è rappresentato dalle novità circa:&nbsp;<em>(i)</em>&nbsp;il prospetto per le emissioni secondarie di emittenti i cui strumenti finanziari sono già negoziati su un mercato regolamentato o su un SGM (per almeno 18 mesi); e&nbsp;<em>(ii)</em>&nbsp;il prospetto semplificato&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn11" target="_blank" name="_ftnref11" rel="noreferrer">[11]</a>&nbsp;per il passaggio da uno SGM al mercato regolamento&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn12" target="_blank" name="_ftnref12" rel="noreferrer">[12]</a>.Nel richiamato quadro normativo si inserisce il nuovo regime del prospetto EU della ripresa (il&nbsp;<em>c.d. Recovery Prospectus</em>)&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn13" target="_blank" name="_ftnref13" rel="noreferrer">[13]</a>.Anche a tal riguardo, la Commissione sottopone al mercato quanto suggerito dal TESG, il quale ha formulato una raccomandazione volta all’introduzione di un nuovo prospetto semplificato (che sostituisca l’attuale prospetto semplificato per le emissioni secondarie), simile, in termini di forma, al&nbsp;<em>Recovery Prospectus</em>, che sia adottato su base permanente per le emissioni secondarie e per i trasferimenti da uno SGM a un mercato regolamentato.<strong>4.2 Market Abuse Regulation</strong>Con riferimento all’impianto normativo applicabile, in materia di abusi di mercato, alle società quotate, il maggiore difetto che viene attribuito alla MAR è rappresentato dal fatto che la disciplina ivi prevista trova applicazione in modo indistinto tra i diversi emittenti, senza che a una diversa articolazione delle strutture aziendali (e, più in generale, alle dimensioni) delle singole società corrisponda una diversa declinazione degli obblighi regolamentari.Dai lavori dell’<em>High Level Forum</em>&nbsp;e del TESG emerge chiaramente come vi siano talune disposizioni e requisiti MAR che agiscono come disincentivo alla quotazione, senza che vi siano sensibili vantaggi, in termini di trasparenza, per il mercato. In particolare, il costo che occorre sostenere per conformarsi ai requisiti MAR è considerato eccessivamente elevato, specialmente per le PMI, a cui si aggiunge, rispetto a talune disposizioni della MAR, una incertezza giuridica cui occorre porre rimedio.<em><u>Nozione di informazione privilegiata</u></em>Con particolare riferimento alle PMI, numerose sono le tematiche su cui la Commissione richiede di esprimersi, a partire dalla nozione di informazione privilegiata. Sul tema, viene riproposta la raccomandazione del TESG, che ha invitato il legislatore a prevedere una distinzione tra la nozione di informazione privilegiata rilevante ai fini del divieto di&nbsp;<em>insider trading&nbsp;</em>e quella rilevante per l’obbligo di&nbsp;<em>disclosure</em>, semplificando notevolmente gli adempimenti connessi alla disciplina MAR.Ulteriore elemento di attenzione per le PMI è rappresentato dal regime di&nbsp;<em>disclosure&nbsp;</em>connesso alle emissioni di debito. Sul punto, la Commissione evidenzia come, secondo il TESG, le obbligazioni&nbsp;<em>c.d. plain vanilla</em>&nbsp;siano meno esposte ai rischi di abuso di mercato, proprio a causa della natura dello strumento. Di conseguenza, anche sul tema, viene richiesto di esprimere un parere circa la possibilità di prevedere obblighi di&nbsp;<em>disclosure&nbsp;</em>meno onerosi.<u>Internal dealing</u>La Commissione è altresì intenzionata a valutare la possibilità di prevedere una revisione dell’impianto normativo in materia di&nbsp;<em>internal dealing ex&nbsp;</em>art. 19 MAR. Per le PMI, le proposte formulate posso rivelarsi particolarmente rilevanti sotto due diversi profili. In primo luogo, sarà possibile esprimersi nel senso di prevedere un innalzamento della soglia rilevante a 50.000 Euro e di prevedere l’obbligo di comunicazione solo quando sia superata la predetta soglia o suoi multipli&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn14" target="_blank" name="_ftnref14" rel="noreferrer">[14]</a>.In secondo luogo, sempre riprendendo le conclusioni del TESG, i partecipanti al mercato potranno supportare la proposta di abrogare l’obbligo di mantenere la lista di persone strettamente legate di cui all’art. 19, paragrafo 5, MAR, adempimento che comporta un costo sproporzionato rispetto al beneficio offerto, in termini di informativa, al mercato.<em><u>Registro&nbsp;</u></em><u>insider</u>Ancora, con riferimento all’elenco delle persone aventi accesso alle informazioni privilegiate (<em>c.d. insider list</em>), la Commissione ha posto in consultazione talune proposte, sempre al fine di prevedere una disciplina complessivamente più proporzionata, in termini di&nbsp;<em>compliance</em>, per le PMI&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn15" target="_blank" name="_ftnref15" rel="noreferrer">[15]</a>. Sul punto, sebbene il Regolamento 2115/2019&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn16" target="_blank" name="_ftnref16" rel="noreferrer">[16]</a>&nbsp;abbia gettato le basi per l’introduzione di talune semplificazioni per le società ammesse alle negoziazioni su uno SGM&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn17" target="_blank" name="_ftnref17" rel="noreferrer">[17]</a>, il TESG ha raccomandato di rimuovere l’obbligo di tenere il registro&nbsp;<em>insider&nbsp;</em>per gli emittenti con una capitalizzazione di mercato inferiore a 1 miliardo di euro&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn18" target="_blank" name="_ftnref18" rel="noreferrer">[18]</a>, introducendo contestualmente, una razionalizzazione nelle informazioni da inserire nel predetto registro, per gli altri emittenti. Anche su questo aspetto, gli operatori del mercato potranno aderire alla proposta del TESG.<u>Market sounding</u>Le proposte di modifica connesse al regime del&nbsp;<em>market sounding</em>&nbsp;rispondo, per certi versi, alle medesime esigenze connesse a quelle formulate in materia di registro&nbsp;<em>insider</em>. Anche il regime sui sondaggi di mercato, infatti, rappresenta, per le Autorità, uno strumento di controllo; la disciplina, tuttavia, si traduce, ancora una volta, in adempimenti piuttosto complessi e in maggiori costi per gli emittenti, specie se si considerano gli ampi strumenti di indagine di cui già dispongono le Autorità.Anche a tal riguardo, la raccomandazione del TESG è quella di derogare alla disciplina in tema di&nbsp;<em>market sounding&nbsp;</em>prevedendo che eventuali informazioni privilegiate potranno essere comunicate qualora siano in essere opportuni accordi di riservatezza. In subordine, il TESG ha proposto di estendere l’esenzione dalla disciplina del&nbsp;<em>market sounding&nbsp;</em>(attualmente applicabile solo ai&nbsp;<em>private placement&nbsp;</em>di strumenti di debito) ai collocamenti privati di&nbsp;<em>equity.</em>Su entrambe le proposte sarà possibile esprimersi in sede di consultazione.<em><u>Sanzioni amministrativ</u></em><em>e</em>Con riferimento al regime sanzionatorio connesso alla disciplina sugli abusi di mercato, il Documento di Consultazione parte da una importante premessa: sia il&nbsp;<em>report&nbsp;</em>dell’HLF che le raccomandazioni del TESG evidenziano come il quadro normativo appaia eccessivamente sproporzionato, specie per le PMI. Il rischio di commettere una violazione involontaria della MAR e le sanzioni associate alla normativa di riferimento rappresentato un deterrente considerevole per le imprese che intendono accedere al mercato.Ebbene, anche sotto questo profilo, il Documento di Consultazione permette al mercato di esprimersi per un generale ripensamento del sistema sanzionatorio legato alla disciplina MAR.<u>Dual listing</u>Appare, altresì, importante segnalare come il Documento di Consultazione sottoponga al mercato la possibilità, per il legislatore, di intervenire al fine di chiarire il disposto di cui all’art. 33, par. 7, della MiFID II, il quale disciplina i requisiti del&nbsp;<em>c.d. dual listing&nbsp;</em>(<em>i.e.&nbsp;</em>l’ammissione alla negoziazione dei propri strumenti finanziari in un sistema multilaterale di negoziaizone (“<strong>MTF</strong>”) diverso da quello di origine). Dal quadro normativo di riferimento emerge che un emittente possa avviare la relativa procedura esclusivamente a seguito di una richiesta di terzi. Pertanto, i partecipanti al mercato potranno richiedere al legislatore europeo di chiarire che gli emittenti possano avviare autonomamente il procedimento di&nbsp;<em>dual listing</em>.<em><u>Requisiti minimi in materia di&nbsp;</u></em><u>corporate governance</u>Il Documento di Consultazione offre al mercato una importante opportunità al fine di prevedere una modifica legislativa che preveda l’introduzione di un insieme armonizzato di principi di&nbsp;<em>corporate governance</em>, come suggerito dal TESG.Secondo la più autorevole dottrina&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn19" target="_blank" name="_ftnref19" rel="noreferrer">[19]</a>, infatti, una società che adotti un sistema di&nbsp;<em>corporate governance</em>&nbsp;ispirato a buoni principi di governo societario non solo consegue un miglioramento nella gestione ordinaria del&nbsp;<em>business</em>, ma riesce anche a raggiungere obiettivi strategici di lungo periodo, monitorandone la&nbsp;<em>performance</em>.Sul punto, il Documento di Consultazione sottopone al mercato talune proposte formulate dal TESG, volte a introdurre requisiti minimi in materia di&nbsp;<em>corporate governance&nbsp;</em>per gli emittenti ammessi alle negoziazioni su un MFT, quali:&nbsp;<em>(i)</em>&nbsp;comunicazione al mercato delle operazioni con parti correlate;&nbsp;<em>(ii)</em>&nbsp;<em>disclosure&nbsp;</em>delle operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni rilevanti;&nbsp;<em>(iii)</em>&nbsp;nomina di almeno un amministratore indipendente;&nbsp;<em>(iv)</em>&nbsp;identificazione di un soggetto di riferimento per la gestione delle relazioni con gli investitori;&nbsp;<em>(v)</em>&nbsp;istituzione di requisiti minimi per le operazioni di&nbsp;<em>delisting</em>, al fine di fornire una protezione agli azionisti di minoranza.<strong>5. Conclusioni</strong>In conclusione, sembra che lo sforzo dei diversi gruppi di lavoro chiamati a elaborare proposte di modifica all’impianto normativo di riferimento veda, nella consultazione sul&nbsp;<em>Listing Act,</em>&nbsp;una opportunità determinante per avvicinare i mercati europei ai livelli di efficienza degli altri mercati (quello americano e asiatico fra tutti), che conseguono, da diverso tempo, risultati molto più soddisfacenti per le società che decidono di accedere al mercato dei capitali.L’auspicio è che le proposte poste in consultazione raccolgano un ampio consenso così da spingere il legislatore europeo a procedere nel senso di semplificare in maniera robusta il quadro regolamentare.&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Dirittobancario.it</a>&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref1" target="_blank" name="_ftn1" rel="noreferrer">[1]</a>&nbsp;Documento di consultazione (“Documento di Consultazione”),&nbsp;<em>Listing Act: making public capital markets more attractive for EU companies and facilitating access to capital for SMEs</em>, reperibile al seguente&nbsp;<em>link&nbsp;</em><a href="https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2021-listing-act-targeted_it" target="_blank" rel="noreferrer">ec.europa.eu/info/consultations/finance-2021-listing-act-targeted_it</a>.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref2" target="_blank" name="_ftn2" rel="noreferrer">[2]</a>&nbsp;Si segnala, infine, che, parallelamente alla consultazione pubblica sul c.d. Listing Act, la Commissione ha, altresì, aperto una ulteriore consultazione di dodici settimane. Quest’ultima include domande che affrontano questioni di natura tecnica rivolte, principalmente, agli operatori dei mercati dei capitali, alle autorità competenti e agli accademici.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref3" target="_blank" name="_ftn3" rel="noreferrer">[3]</a>&nbsp;<em>Small and medium-sized enterprises</em>, secondo la definizione contenuta dalla Raccomandazione Europea 361/2003, ma su cui il mercato richiede, da tempo, un aggiornamento (<em>cfr.</em>&nbsp;proposta del TESG sul tema)<em>.</em><a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref4" target="_blank" name="_ftn4" rel="noreferrer">[4]</a>&nbsp;Si veda il&nbsp;<em>Final report of the Technical Expert Stakeholder Group (TESG) on SMEs, Empowering EU Capital Markets for SMEs – Making listing cool again</em>&nbsp;https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union/what-capital-markets-union_en#tesg<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref5" target="_blank" name="_ftn5" rel="noreferrer">[5]</a>&nbsp;<em>High Level Forum on the Capital Markets Union, A new vision for Europe’s Capital Markets</em>.&nbsp;<em>Final Report</em>, 10 giugno 2020, reperibile al seguente&nbsp;<em>link</em>&nbsp;https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/growth_and_investment/documents/200610-cmu-high-level-forum-final- report_en.pdf.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref6" target="_blank" name="_ftn6" rel="noreferrer">[6]</a>&nbsp;Il Documento di Consultazione si divide in due sezioni principali. La prima sezione contiene quesiti piuttosto generali e mira a comprendere quale sia l’opinione degli operatori del mercato circa l’attuale quadro normativo, anche in merito alla necessità di un suo adattamento.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref7" target="_blank" name="_ftn7" rel="noreferrer">[7]</a>&nbsp;Regolamento (UE) 1129/2017, <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32017R1129" target="_blank" rel="noreferrer">eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/</a>.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref8" target="_blank" name="_ftn8" rel="noreferrer">[8]</a>&nbsp;Regolamento (UE) 596/2014, (c.d.&nbsp;<em>Market Abuse Regulation</em>&nbsp;o “<strong>MAR</strong>”) <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32014R0596" target="_blank" rel="noreferrer">eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/</a>.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref9" target="_blank" name="_ftn9" rel="noreferrer">[9]</a>&nbsp;Direttiva 65/2014/UE, <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0065" target="_blank" rel="noreferrer">eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/</a>.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref10" target="_blank" name="_ftn10" rel="noreferrer">[10]</a>&nbsp;Direttiva 2004/109/EC, <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32004L0109" target="_blank" rel="noreferrer">eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/</a>.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref11" target="_blank" name="_ftn11" rel="noreferrer">[11]</a>&nbsp;Cfr. Art. 14, par. 1, lett. (d), del Regolamento Prospetto.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref12" target="_blank" name="_ftn12" rel="noreferrer">[12]</a>&nbsp;Si pensi, a livello domestico, al passaggio da Euronext Growth Milan (già AIM Italia) a EuroNext Milan (già MTA).<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref13" target="_blank" name="_ftn13" rel="noreferrer">[13]</a>&nbsp;Il prospetto UE per la crescita consiste in un unico documento di sole 30 pagine, che consente all’investitore di conoscere le informazioni essenziali sull’emittente, al fine di assumere le proprie determinazioni di investimento, garantendo una riduzione di costi per l’emittente.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref14" target="_blank" name="_ftn14" rel="noreferrer">[14]</a>&nbsp;Secondo il TESG (in linea con quanto suggerito dall’High Level Forum), la soglia dovrebbe essere calcolata (su base aggregata) in considerazione della capitalizzazione di mercato dell’emittente.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref15" target="_blank" name="_ftn15" rel="noreferrer">[15]</a>&nbsp;La prassi di mercato tende a evidenziare come l’<em>insider list</em>&nbsp;appaia esclusivamente uno strumento volto ad agevolare l’attività di vigilanza delle Autorità competenti, che finisce per trasferisce i relativi costi sugli emittenti, i quali sono tenuti a un monitoraggio e un adeguamento regolare dei registri.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref16" target="_blank" name="_ftn16" rel="noreferrer">[16]</a>&nbsp;Regolamento 2115/2019, <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R2115" target="_blank" rel="noreferrer">eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/</a>.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref17" target="_blank" name="_ftn17" rel="noreferrer">[17]</a>&nbsp;Tali emittenti potranno tenere il&nbsp;<em>c.d.</em>&nbsp;registro&nbsp;<em>insider</em>&nbsp;in forma semplificata, il quale dovrà comprendere tutte le persone aventi accesso regolare a informazioni privilegiate relative all’emittente. Sebbene l’intento appaia apprezzabile, il nuovo regime in tema di tenuta del registro&nbsp;<em>insider&nbsp;</em>resta, ad oggi, ancora sospeso, in attesa dell’adozione, da parte dell’ESMA, degli&nbsp;<em>Implementing Technical Standards</em>&nbsp;che specifichino il formato del nuovo registro&nbsp;<em>insider</em>&nbsp;e le informazioni da inserirvi<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref18" target="_blank" name="_ftn18" rel="noreferrer">[18]</a>&nbsp;Tale soglia è quella individuata, nelle proposte formulate dal TESG, per qualificare un emittente come PMI.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref19" target="_blank" name="_ftn19" rel="noreferrer">[19]</a>&nbsp;L.A. Bebchuk, A. Cohen, C.C.Y. Wang,&nbsp;<em>Learning and the Disappearing Association Between Governance and Returns</em>, in Journal of Financial Economics, 2013, Vol. 108, N. 2, pp. 323-348, reperibile al seguente&nbsp;<em>link</em>&nbsp;https://ssrn.com/abstract=1589731.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 23 Nov 2021 08:28:36 +0100</pubDate>
                        <title>La trasformazione progressiva penalizza la super ACE</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-trasformazione-progressiva-penalizza-la-super-ace</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il caso è quello della trasformazione progressiva da società di persone a società di capitale (ma le considerazioni che seguono valgono anche nel caso opposto), che porta all’applicazione di una differente disciplina tributaria (da soggetto IRPEF a soggetto IRES) e, conseguentemente, alla necessità di spezzare in due distinti periodi d’imposta l’esercizio fiscale. Un primo periodo d’imposta, in cui si applica la disciplina IRPEF, che è compreso tra l’inizio del periodo d’imposta medesimo e la data di efficacia della trasformazione. Un secondo periodo d’imposta, in cui la società trasformata applica la disciplina IRES, che è relativo alla frazione del periodo d’imposta compresa tra la data successiva a quella di efficacia della trasformazione e quella di chiusura del periodo d’imposta.La disciplina della super ACE (cfr. art. 19, comma 2, D.L. 25 maggio 2021, c.d. “Decreto Sostegni bis”) premia le variazioni in aumento del capitale proprio che intervengono nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, prevedendo l’applicazione di un’aliquota ACE del 15%, in luogo di quella ordinaria dell’1,3%, su di un incremento massimo del capitale proprio di Euro 5.000.000. Tale disciplina, di particolare favore, non prevede le limitazioni dell’ACE ordinaria, il cui valore non può eccedere in ciascun esercizio quello del patrimonio netto risultante dal relativo bilancio. Parimenti, non si applica alla super ACE il meccanismo di calcolo&nbsp;<em>pro rata temporis</em>, rilevando gli incrementi su base annua e indipendentemente dalla circostanza che gli stessi derivino da versamenti effettuati prima o dopo il Decreto Sostegni bis.Il riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 penalizza quelle società soggette a trasformazione progressiva in corso d’anno che hanno incrementato il proprio capitale proprio, rispettivamente, prima e dopo la trasformazione (ovvero a trasformazione realizzata). In tale ipotesi, sulla base della lettera della norma, solo gli incrementi intervenuti prima della trasformazione rileveranno ai fini della super ACE, in quanto ricadenti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. Mentre non rientrano nell’agevolazione gli incrementi successivi all’efficacia della trasformazione, che non ricadono nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, ma nel periodo d’imposta ancora successivo.L’effetto penalizzante, di cui si auspica la sterilizzazione per via normativa, è tanto meno giustificabile alla luce dell’esclusione del meccanismo di calcolo&nbsp;<em>pro rata temporis</em>&nbsp;della super ACE e della sua applicabilità anche a incrementi effettuati prima dell’entrata in vigore dell’agevolazione.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-trasformazione-progressiva-penalizza-la-super-ace/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Diritto Bancario</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 17 Nov 2021 05:00:50 +0100</pubDate>
                        <title>Gli sconti nei rapporti economici infragruppo internazionali. Aspetti di transfer pricing</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gli-sconti-nei-rapporti-economici-infragruppo-internazionali-aspetti-di-transfer-pricing</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nelle sentenze n. 1138/2/2020 del 17 gennaio 2020 e n. 1207/2/21 del 18 dicembre 2020, si è pronunciata&nbsp;<em>inter alia&nbsp;</em>sulla rilevanza degli sconti infragruppo nella verifica dei prezzi di trasferimento.La controversia nasce da una contestazione di indeducibilità, ai fini IRES ed IRAP, per gli anni 2013 e 2014, di parte dei costi sostenuti da una società italiana per l’acquisto di prodotti chimici dalla casa madre ungherese.In particolare, sulla base di apposito contratto, la società ungherese vendeva i prodotti in argomento alla controllata italiana ad un prezzo&nbsp;<em>pre</em>-determinato, cui veniva applicato uno sconto commerciale in fattura.La controllata italiana predisponeva idonea documentazione a supporto della conformità dei prezzi di trasferimento infragruppo al principio di libera concorrenza, in ossequio al disposto dell’art. 110, comma 7, del D.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, “TUIR”). A questi fini, adottava il c.d. Transactional Net Margin Method (“TNMM”), confrontando il proprio margine operativo (i.e., EBIT/ricavi di vendita) con quello realizzato da società comparabili in circostanze similari.In sede di verifica, l’Agenzia delle Entrate qualificava lo sconto applicato in fattura dalla casa madre ungherese come sconto “finanziario”, escludendolo quindi dal computo dell’EBIT rilevante ai fini della determinazione del margine operativo. Secondo i verificatori, in estrema sintesi, l’influenza economica – potenziale o attuale – della casa madre sulla propria controllata non avrebbe giustificato l’applicazione, nelle operazioni infragruppo, di uno sconto “commerciale” avente quale finalità quella di stimolare l’acquisto di prodotti.Il margine operativo della società italiana si riduceva di conseguenza, ponendosi al di sotto del margine operativo mediano delle società terze identificate come comparabili, così che la differenza era ripresa in aumento ai fini IRES e IRAP.Si riportano nel seguito alcune considerazioni e analisi riguardo la tematica degli sconti infragruppo ai fini della determinazione dei prezzi di trasferimento rilevanti ai fini tributari, per poi esaminare la posizione assunta dai giudici di merito nelle sentenze in commento.<strong>1. Gli sconti “commerciali”</strong>Lo sconto “commerciale” è tipicamente lo sconto che incide sul prezzo della merce, in maniera diretta ed incondizionata, sulla base di specifiche previsioni contrattuali.Gli sconti commerciali sono rilevanti ai fini IVA, per norma di legge, in quanto riducono direttamente la base imponibile di una cessione di beni, laddove invece gli sconti “finanziari” – di principio – non riducono direttamente la base imponibile, essendo concessi dopo l’emissione della fattura, tipicamente in relazione ad un’anticipazione dei termini di pagamento.A questo proposito, la sentenza della Corte di Cassazione n. 21182 del 08/10/2014,&nbsp;<em>ex multis</em>, pone due condizioni per identificare gli sconti rilevanti ai fini IVA (sconti commerciali):– “<em>che venga praticato (…) uno sconto sul prezzo di vendita;</em><em>– che la riduzione del corrispettivo al cliente sia frutto di un accordo, sia esso documentale, verbale o finanche successivo, non operando la norma distinzioni di sorta</em>”.A prescindere dalle valutazioni circa la loro natura, gli sconti (su acquisti) sono contabilizzati come componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione della base imponibile IRES e IRAP e che aumentano la marginalità complessiva.<strong>2. La concessione di sconti infragruppo nella prassi di mercato e la determinazione del valore “normale” rilevante per i prezzi di trasferimento</strong>La pratica di applicare riduzioni di prezzo (o sconti) in favore di soggetti appartenenti al medesimo gruppo è riscontrabile sovente nelle politiche di prezzo dei gruppi multinazionali e nella normale prassi.Lo sconto è tipicamente concesso in cambio dell’assolvimento di alcune funzioni da parte della consociata, tra le quali – in particolare – la spinta alla vendita dei prodotti. Prezzi più bassi all’acquisto consentono al distributore (infragruppo) di operare sul mercato locale con maggiore competitività commerciale, in particolare qualora l’applicazione di sconti sia pratica ampiamente diffusa nel mercato di riferimento e/o la consociata e/o la casa madre applichino già politiche di sconto nei confronti dei propri clienti – siano essi interni o esterni al gruppo.L’art. 110, comma 7, del TUIR, nella formulazione attualmente vigente, dispone che i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito.Nella formulazione vigente negli anni oggetto delle sentenze in commento (2013 e 2014), l’art. 110, comma 7, faceva invece espresso riferimento, per la determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo, al valore “normale” definito dall’art. 9 del TUIR.L’art. 9 del TUIR prevede che, per la determinazione del valore “normale”, occorre avere riguardo, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, “<em>tenendo conto degli sconti d’uso</em>”, senza eccezioni di sorta e senza distinzioni di natura nominalistica.La normativa tributaria non prevede quindi alcuna illegittimità degli sconti concessi a società del gruppo.Tuttavia, le sentenze della Corte di Cassazione n. 7343/2011 e n. 24005/2013 hanno interpretato il riferimento agli “sconti d’uso” di cui all’art. 9 del TUIR in maniera formalistica, per cui devono essere considerati tali unicamente quelli usualmente praticati dal soggetto sui propri listini o sulle proprie tariffe (se esistenti) per le operazioni concluse in condizioni di libera concorrenza, vale a dire per le operazioni economiche concluse con soggetti estranei al gruppo, dovendosi pertanto ritenere esclusi dalla determinazione del valore normale gli sconti concessi in operazioni infragruppo. Di talché, in base a dette sentenze, il valore normale da attribuire alle operazioni infragruppo deve senz’altro tenere conto degli sconti ma solo se gli stessi sono praticati anche a soggetti estranei al gruppo di appartenenza.L’interpretazione fornita dalle sentenze sopra richiamate non appare applicabile in tutti i casi e fattispecie. L’analisi della conformità degli sconti praticati in favore di consociate (<em>rectius</em>, dei prezzi di vendita praticati) al principio del valore “normale” deve essere svolta, di fatto – prima ancora che alla luce della qualificabilità dei medesimi come “sconti d’uso” – attraverso un’indagine che tenga in considerazione il “ruolo” che tali componenti assumono nella catena del valore di un gruppo, individuando se le riduzioni di prezzo sono effettivamente protese a remunerare funzioni o rischi ulteriori, o comunque diversi, rispetto a quelli assunti dai terzi acquirenti; o sono, diversamente, dovute ad una effettiva differenza nello stadio di commercializzazione in cui le operazioni “confrontate” hanno luogo.Infatti, a questo proposito, le Linee Guida OCSE, cui il legislatore tributario italiano si è allineato per quanto riguarda la disciplina fiscale dei prezzi di trasferimento infragruppo, ammettono che possa essere riconosciuta al distributore una remunerazione aggiuntiva sotto forma di riduzione del prezzo di fornitura.In particolare, con riferimento alla remunerazione prevista per i soggetti che svolgono attività di distribuzione, le Linee Guida OCSE 2017 prevedono che “<em>An independent distributor in such a case&nbsp;</em>[ovvero nel caso di svolgimento di attività promozionali e di&nbsp;<em>marketing</em>&nbsp;che generano un beneficio futuro in capo ad altro soggetto del gruppo quale il fornitore del bene]<em>&nbsp;would typically require additional remuneration from the owner of the trademark or other intangibles.&nbsp;</em><em>Such remuneration could take the form of higher distribution profits (resulting from a decrease in the purchase price of the product), a reduction in royalty rate, or a share of the profits associated with the enhanced value of the trademark or other marketing intangibles, in order to compensate the distributor for its functions, assets, risks, and anticipated value creation</em>” (Linee Guida OCSE, par. 6.78).L’applicazione di sconti in diminuzione del prezzo (“<em>decrease in the purchase price”</em>), in tali circostanze, è quindi riconosciuta in presenza di un distributore (facente parte di un gruppo) che, nell’espletamento della sua ordinaria attività commerciale, si trova a svolgere anche un’attività promozionale, sostenendo, conseguentemente e in modo diretto, i costi dello sviluppo del mercato in misura superiore agli investimenti di un distributore “indipendente”.In assenza di obbligazioni contrattuali idonee a prevedere un ristoro dei costi sostenuti per tali attività, deve dunque essere riconosciuta al distributore una remunerazione aggiuntiva sotto forma di riduzione del prezzo di fornitura.La stessa Amministrazione finanziaria italiana ammette la concessione di sconti infragruppo in simili circostanze, secondo le indicazioni contenute nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 15/02/2013. In particolare, il quesito sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione riguardava il riconoscimento da parte di una società italiana di una legittima politica di prezzi di trasferimento basata sugli sconti e protesa a garantire alle proprie controllate estere, incaricate dello svolgimento di un’attività distributiva (cui si affiancava una “<em>imprescindibile funzione di promotion</em>”), una remunerazione minima per tali attività. La risposta fornita, a tal riguardo, rinvia ai generali principi statuiti dalle Linee Guida OCSE, sulla base dei quali – al fine della determinazione del valore normale dei prezzi di trasferimento infragruppo – è sempre necessario tenere in considerazione tutti i fattori di comparabilità tra società appartenenti a gruppi e soggetti indipendenti. Mediante tale richiamo, l’Agenzia riconosce la possibilità di applicare sconti al fine di remunerare le attività ulteriori svolte dalla consociata estera.E’, quindi, opportuno che una qualsivoglia valutazione sulla congruità degli sconti infragruppo al principio del valore normale sia espressa sulla base di un’accurata analisi economica finalizzata a ponderare l’adeguatezza degli stessi al caso concreto.Lo sconto concesso ad un’impresa operante in un mercato (quale quello italiano ed europeo) fortemente competitivo sui prezzi, altro non è che uno strumento “commerciale” concesso, e forse addirittura necessario, alla società controllata acquirente per poter competere adeguatamente rispetto ai propri concorrenti. Un margine di sconto in più, può diventare – in tale contesto – il&nbsp;<em>quid</em>&nbsp;“commerciale” che “fa la differenza” rispetto ai&nbsp;<em>competitor</em>.<strong>3. La posizione dei giudici di merito nelle sentenze in commento</strong>La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nelle sentenze in commento, ha accolto i ricorsi della contribuente, annullando i relativi accertamenti ai fini IRES e IRAP.Preliminarmente, i giudici hanno ritenuto che le argomentazioni dell’Ufficio a supporto della riqualificazione degli sconti, da commerciali a finanziari, fossero viziate di una certa genericità, e prive di argomentazioni circostanziate rispetto a funzioni e rischi rispettivamente assunti dai contraenti di gruppo.Nel merito, i giudici hanno valorizzato il fatto che i prezzi di trasferimento fossero regolati da un contratto scritto tra le parti, redatto secondo standard di mercato. Non è stata accolta la contestazione dell’Ufficio – non provata – che il contratto non fosse stato oggetto di negoziazione, in quanto è stato ritenuto verosimile che il&nbsp;<em>management</em>&nbsp;della società italiana avesse operato nell’ambito dei propri doveri gestori, alla ricerca della massimizzazione del profitto della società amministrata.Lo sconto, secondo i giudici, ben può trovare la sua logica – anche infragruppo – in motivazioni di tipo commerciale, come la spinta alla vendita dei prodotti e all’incremento delle quote di mercato, che non possono essere liquidate in via generica. Parimenti, non è rilevante il fatto che la società italiana commercializzi unicamente prodotti a marchio della casa madre estera, e sia l’unica distributrice del gruppo in Italia.La Commissione ha ritenuto quindi corretta l’affermazione della ricorrente secondo cui la normativa tributaria non prevede alcuna illegittimità degli sconti concessi a società del gruppo che operano in esclusiva, richiamando l’art. 9 del TUIR gli “<em>sconti d’uso</em>” senza eccezioni di sorta.Nella fattispecie, peraltro, i prezzi di vendita dalla casa madre estera alla consociata italiana, pure al netto degli sconti, sono risultati inferiori ai prezzi minimi quotati sui listini ufficiali, internazionali, dei prodotti oggetto della transazione infragruppo controllata. Dal che si ricava, secondo i giudici, che lo sconto concesso abbia una sua logica per poter competere adeguatamente rispetto ai concorrenti.Da ultimo, i giudici rilevano che lo sconto commerciale definito in contratto è effettivo ed ha determinato un incremento concreto della base imponibile italiana, circostanza fattuale che toglie – secondo i giudici – senso logico alle argomentazioni dell’Ufficio. Infatti, a prescindere dalla natura dello sconto, è un fatto che lo sconto in argomento sia stato contabilizzato come componente positivo di reddito che ha concorso alla determinazione della base imponibile IRES e IRAP della società ricorrente negli anni oggetto di verifica.In sintesi, le sentenze in commento confermano la rilevanza degli sconti commerciali praticati in operazioni infragruppo al fine di verificare la conformità dei relativi prezzi di trasferimento ai principi di libera concorrenza, nell’ambito di un’attenta analisi di comparabilità tra operazioni infragruppo e operazioni fra terze parti indipendenti come previsto dalle linee guida dell’OCSE e dell’Amministrazione finanziaria.&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/gli-sconti-nei-rapporti-economici-infragruppo-internazionali-aspetti-di-transfer-pricing/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Diritto Bancario</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 10 Nov 2021 10:02:48 +0100</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata della crisi e concordato semplificato (d.l. n. 118/2021 convertito con l. n. 147/2021): una «controriforma»?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-della-crisi-e-concordato-semplificato-d-l-n-118-2021-convertito-con-l-n-147-2021-una-controriforma</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il 15 novembre 2021 entra in vigore una nuova disciplina che sembra destinata a sostituire le misure di allerta e la composizione assistita con l’intervento dell’OCRI previsti dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, la cui entrata in vigore è ulteriormente rinviata.&nbsp;</em><em>La composizione negoziata si svolge su base volontaria, con la partecipazione di un esperto, non prevede il coinvolgimento del Tribunale se non per la concessione di misure protettive e può garantire diversi benefici al debitore. In particolare, in caso di mancato raggiungimento di un accordo, la possibilità di proporre un «concordato semplificato» (che non richiede il voto dei creditori, né percentuali minime di soddisfacimento) anziché la segnalazione al Pubblico Ministero come previsto invece dal Codice della Crisi, rappresenta una decisa svolta che può porre il debitore in una condizione favorevole dal punto di vista negoziale.&nbsp;</em><em>Si tratta quindi di nuovi strumenti che (insieme a misure premiali relative ai debiti erariali) rappresentano un’opportunità per l’impresa al fine di indurre il debitore ad avviare tempestivamente un percorso di risanamento.</em>&nbsp;<strong><em>Il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della Crisi</em></strong>L’art. 1 differisce l’entrata in vigore del Codice della Crisi al 16 maggio 2022, salvo che per le misure di allerta e composizione assistita dall’OCRI che sono rinviate al 31 dicembre 2023.<strong><em>La composizione negoziata della crisi</em></strong><em><u>I presupposti</u></em><em>. </em>Il presupposto oggettivo è definito all’art. 2 come «<em>condizioni di</em> <em>squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza</em>». La soglia di accesso alla composizione negoziata si colloca quindi in un momento anteriore allo stesso stato di crisi, al primo manifestarsi di squilibri non puramente transitori. È ragionevole ritenere che possano accedervi anche le imprese che si trovino già in crisi, ed anche in stato di insolvenza.Dal punto di vista soggettivo, della composizione assistita possono avvalersi tutti gli imprenditori, commerciali o agricoli, sopra o sotto soglia di fallibilità, purché regolarmente iscritti al registro delle imprese.Costituisce ostacolo all’accesso (art. 23) la pendenza di domanda di concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti (anche nella fase di c.d. «pre-accordo» ai sensi dell’art. 182-<em>bis</em> co. 6 l.fall.), ma non la pendenza dell’istanza per la dichiarazione di fallimento: l’art. 6 prevede infatti che la sentenza non può essere pronunciata, se il debitore ha chiesto misure protettive o cautelari.<em><u>L’istanza di nomina dell’esperto e l’avvio della procedura</u></em><em>.</em> La composizione negoziata è avviata dall’istanza di nomina di un esperto indipendente, iscritto in apposito elenco e professionalmente qualificato come previsto dall’art. 3. L’istanza può essere presentata solo dal debitore e si rivolge al segretario generale della Camera di Commercio. La nomina spetta ad una commissione che resta in carica due anni, composta da tre membri designati dal Prefetto, dal Presidente della Camera di Commercio e da un magistrato indicato dal Presidente del Tribunale, sezione specializzata delle imprese.Non vi è quindi alcun intervento dell’OCRI, né misure di allerta che rendano obbligatorio l’avvio della composizione: è solamente previsto che il collegio sindacale segnali agli amministratori la sussistenza dei presupposti per l’avvio della procedura (art. 15); neppure è prevista, infine, la segnalazione al Pubblico Ministero in caso di insuccesso delle trattative.L’istanza (art. 5) deve essere accompagnata da una nutrita documentazione (bilanci e situazione debitoria), tra cui spicca la «<em>relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare».</em> Non si tratta di un piano vero e proprio, che potrà essere definito in seguito, ma deve contenere indicazioni sufficienti a consentire all’esperto di ritenere che «<em>le prospettive di risanamento sono concrete</em>» e di procedere quindi a convocare le altre parti alle quali indica «<em>le possibili strategie di intervento</em>».Nel caso in cui, invece, l’esperto non ravvisi tali concrete prospettive, ne dà notizia all’imprenditore ed al segretario generale della Camera di Commercio per l’archiviazione dell’istanza, che non può essere ripresentata prima di un anno. Non sono previste possibili impugnazioni della determinazione dell’esperto, ed è quindi decisivo che già in questa fase il debitore abbia definito un’analisi strutturata della propria situazione economica e finanziaria e delle misure per affrontarla efficacemente: pena, appunto, il mancato avvio della composizione.<em><u>Il ruolo dell’esperto</u></em><em>.</em> L’esperto indipendente è la figura centrale della composizione negoziata. A lui compete (v. anche ai paragrafi successivi per maggiori dettagli):</p><ul> <li>verificare (come appena detto) la sussistenza di concrete prospettive di risanamento;</li> <li>agevolare le trattative tra il debitore, i creditori e le altre parti interessate; in questo senso la sua partecipazione ha un ruolo di garanzia e di stimolo nei confronti dei creditori;</li> <li>partecipare alle consultazioni sindacali (se sono impiegati più di 15 dipendenti);</li> <li>valutare se atti di straordinaria amministrazione o pagamenti possano essere pregiudizievoli per i creditori;</li> <li>invitare ala rinegoziazione dei contratti divenuti onerosi a causa degli effetti della pandemia e rendere il relativo parere al Tribunale;</li> <li>consentire la prosecuzione delle trattative al termine del periodo previsto di sei mesi;</li> <li>redigere la relazione finale che può costituire condizione di determinati benefici per il debitore, tra cui in particolare l’accesso al concordato semplificato;</li> <li>in caso di esito positivo delle trattative, sottoscrivere insieme alle parti un contratto che produce gli effetti di un piano attestato di risanamento ai sensi dell’art. 67, co. 3, lett. d) l.fall.</li></ul><p><em><u>I doveri delle parti</u></em><em>.</em> Rilievo centrale hanno le innovative previsioni (art. 4) che stabiliscono doveri di collaborazione nella conduzione delle trattative per tutte le parti coinvolte, ben più specifici di quanto sarebbe desumibile dai principi vigenti e di quanto è dato riscontrare nelle prassi correnti. Si tratta dei seguenti doveri:</p><ul> <li>per tutte le parti:<ul> <li>doveri di buona fede, lealtà, proattività, tempestività e collaborazione nelle trattative, dando riscontri tempestivi e motivati (co. 4 e 7);</li> <li>obbligo di riservatezza sulla situazione dell’impresa, sulle iniziative assunte o programmate e su tutte le informazioni ricevute;</li></ul></li> <li>per le banche (inclusi i relativi cessionari e mandatari) (co. 6):<ul> <li>dovere di partecipazione;</li> <li>partecipazione attiva ed informata;</li></ul></li> <li>per l’imprenditore (co. 5):<ul> <li>dovere di fornire informazioni complete e trasparenti</li> <li>dovere di gestione dell’impresa senza pregiudizio ingiustificato alle ragioni dei creditori.</li></ul></li></ul><p><em><u>Le misure protettive e cautelari</u></em><em>.</em> L’intervento del Tribunale è previsto solo nel caso in cui il debitore richieda misure protettive o cautelari con la stessa istanza di nomina dell’esperto o nel corso delle trattative (art. 6). L’istanza viene pubblicata nel registro delle imprese e fa quindi venir meno il carattere di riservatezza della composizione.Dal giorno della pubblicazione:</p><ul> <li>i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari (c.d. <em>automatic stay</em>) né acquisire diritti di prelazione;</li> <li>i creditori non possono rifiutare l’adempimento dei contratti o di risolverli o modificarli in danno dell’imprenditore, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza di nomina dell’esperto;</li> <li>come già accennato, fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza non può essere pronunciata la sentenza di fallimento.</li></ul><p>All’udienza (art. 7) il Tribunale (oltre a stabilirne la durata tra 30 e 120 giorni) può confermare o modificare il divieto di azioni individuali e può emettere i provvedimenti cautelari «<em>necessari per condurre a termine le trattative</em>». Da segnalare che le misure possono essere modulate secondo le esigenze del caso, non solo per quanto riguarda il contenuto e la durata, ma anche limitandole a determinate iniziative, creditori o categorie di creditori.È importante rilevare poi che (a differenza di quanto avviene nel c.d. «pre-concordato») la norma dispone espressamente che «<em>non sono inibiti i pagamenti</em>»: si tratta di una regola che si spiega sia con il fatto che la composizione negoziata non è una procedura concorsuale e quindi non determina l’apertura del concorso dei creditori, sia in forza di opportunità di maggiore elasticità e proficuità della gestione.<em><u>L’esenzione dalle azioni revocatorie</u></em><em>.</em> L’art. 12 prevede che non sono soggetti all'azione revocatoria (esclusi però gli atti c.d. «anormali» di cui all'art. 67, co. 1) i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore dopo l’accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, alla condizione però che siano «<em>coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti</em>». È questa una circostanza che si presta a valutazioni e che quindi non sembra poter contribuire alla certezza dei rapporti tra il debitore ed i creditori: probabilmente si tratta di un compromesso inevitabile, in assenza di una supervisione e vigilanza da parte del Tribunale e del commissario giudiziale.<em><u>La gestione dell’impresa, i nuovi finanziamenti e la rinegoziazione dei contratti</u></em><em>.</em> Per le ragioni appena indicate, la gestione dell’impresa in pendenza della composizione negoziata resta affidata, sia per l’ordinaria che per la straordinaria amministrazione, al debitore (art. 9). A questo proposito, la norma detta però alcuni criteri a cui la gestione deve essere ispirata, ribadendo anche (a scanso di qualsiasi equivoco) che restano ferme le responsabilità dell’imprenditore al riguardo:</p><ul> <li>se l’impresa versa in stato di crisi, occorre «<em>evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività</em>»;</li> <li>se invece è già in atto l’insolvenza, ma vi sono concrete prospettive di risanamento, il debitore deve gestire l’impresa «<em>nel prevalente interesse dei creditori</em>».</li></ul><p>Tuttavia, per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione e pagamenti «<em>non coerenti» </em>con le trattative e le prospettive di risanamento, è stabilito un dovere di preventiva informazione da parte del debitore all’esperto. Quest’ultimo, se ritiene che l’atto «<em>può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento</em>», lo segnala per iscritto al debitore ed all’organo di controllo: se gli atti sono compiuti nonostante il dissenso, l’esperto informa l’organo di controllo e il giudice che ha disposto misure protettive, per la revoca delle stesse. Inoltre, l’esperto iscrive il proprio dissenso nel registro delle imprese, ciò che fa venir meno il beneficio dell’esonero da revocatoria per quanto riguarda gli atti così compiuti (art. 12 co. 3) oltre che a darne evidenza a tutte le parti ed ai creditori, con le conseguenze pratiche del caso (cioè che, verosimilmente, i creditori non saranno disponibili a proseguire le trattative).Diverse disposizioni all’art. 10 sono finalizzate a garantire la continuità aziendale in pendenza del tentativo di composizione negoziata, in aggiunta al divieto di sospendere le prestazioni o di risolvere i contratti, di cui si è già detto (art. 6):</p><ul> <li>la possibile autorizzazione da parte del Tribunale di nuovi finanziamenti prededucibili;</li> <li>la possibile autorizzazione da parte del Tribunale della cessione dell’azienda o di rami della stessa;</li> <li>la possibilità dell’esperto di invitare le parti a rinegoziare il contenuto di contratti ad esecuzione continuata o periodica o differita, «<em>se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia</em>»; da un lato quest’ultima condizione può apparire restrittiva, ma dall’altro si tratta comunque di una misura incisiva, posto che un’equa rideterminazione può essere disposta dal Tribunale, se non viene raggiunto un accordo tra le parti.</li></ul><p><em><u>La conclusione delle trattative</u></em><em>.</em> La durata delle trattative è prevista dall’art. 5 co. 7 in 180 giorni, al termine dei quali «<em>l’incarico dell’esperto si considera concluso</em>». Le trattative possono però proseguire, fino ad ulteriori 180 giorni, se tutte le parti lo richiedono e l’esperto vi acconsente.L’art. 11 prevede quindi i possibili esiti della procedura, alla conclusione del termine di cui sopra. Il debitore può alternativamente:</p><ul> <li>concludere un contratto, con uno o più creditori, che consente di beneficiare delle misure premiali previste dall'art. 14 se, «<em>secondo la relazione dell'esperto è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni</em>»; si tratta di un nuovo istituto, che lascia qualche dubbio per quanto riguarda l’effettivo conseguimento del pieno risanamento, che non è richiesto espressamente, ma sembra da ritenere comunque necessario (specie nei casi in cui l’impresa versi in stato di crisi o insolvenza) nell’orizzonte temporale indicato;</li> <li>concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell'articolo 182-<em>octies</em>fall.; si tratta qui di una soluzione intermedia, che non rappresenta di per sé, naturalmente, una soluzione della crisi e sembra piuttosto consentire un’ulteriore estensione delle trattative, sebbene al di fuori del contesto (e senza quindi poter accedere agli esiti specifici) della composizione negoziata;</li> <li>concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti del piano di risanamento di cui all'art. 67, co. 3, lett. d) l.fall., senza che però occorra l'attestazione (verosimilmente, in proposito dovrà comunque esprimersi l’esperto nella propria relazione finale, di cui <em>infra</em>);</li> <li>domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, con la possibilità di estenderne gli effetti ai sensi dell’art. 182-<em>septies</em>fall. in presenza di una percentuale di adesione ridotta dal 75% al 60%; è questo un ulteriore incentivo al debitore all’accesso alla procedura, potendo costituire un elemento a suo favore nel corso delle trattative;</li> <li>predisporre un piano di risanamento attestato ai sensi dell'art. 67, co. 3, lett. d) l.fall.;</li> <li>accedere ad una procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare o all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese o ancora (per gli imprenditori «sotto soglia») ad una procedura di sovraindebitamento di cui alla l. n. 3/2012;</li> <li>presentare una proposta di «concordato semplificato» per cessione dei beni, secondo le disposizioni dell’art. 18; è questa una delle disposizioni più innovative e «in controtendenza» rispetto agli orientamenti restrittivi del concordato di carattere liquidatorio.</li></ul><p>Le ipotesi previste riguardano quindi il caso sia di conclusione con successo delle trattative, che comportano una definizione negoziata della crisi, sia soluzioni transitorie (come la convenzione di moratoria), sia infine di esito negativo, che può indurre il debitore ad accedere ad uno degli strumenti di risanamento o procedure concorsuali vigenti.Tra questi ultimi vi sono esiti fondati su una definizione negoziata della crisi (piani attestati di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti) e quindi coerenti con il contesto della nuova procedura, ma ve ne sono anche altre di carattere giudiziale (concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta, amministrazione straordinaria) che prescindono in varia misura da forme di consenso dei creditori.Un tema può riguardare il concordato preventivo, se si considera che l’accesso alla composizione negoziata potrebbe costituire una sorta di «anticamera» ulteriore rispetto alla fase preconcordataria: da un lato ne risulterebbe una dilatazione della fase di definizione della proposta concordataria e, secondo alcune opinioni, la composizione negoziata non potrebbe essere avviata se fin dall’inizio il debitore ha l’obiettivo di accedere al concordato, in particolare al nuovo concordato semplificato; dall’altro lato si deve rilevare però che l’accesso al concordato è uno degli esiti espressamente previsti, senza limitazioni, dalla nuova legge, che prevede anche in tal caso la conservazione degli effetti degli atti autorizzati dal Tribunale (art. 12).L’esito negativo delle trattative, in ogni caso, a differenza della composizione assistita del Codice della Crisi, non prevede alcuna segnalazione al pubblico ministero, né tanto meno l’esperto è tenuto ad altri adempimenti se non alla redazione della propria relazione finale e – nel caso – alla trasmissione della stessa al giudice che abbia disposto misure protettive o cautelari, ma solo per la dichiarazione di cessazione dei relativi effetti. Resta però salva la facoltà del giudice di rilevare l’insolvenza (se in effetti sussistente) e trasmettere gli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art.&nbsp;7&nbsp;l.fall.<em><u>La relazione finale dell’esperto</u></em> (art. 5 co. 8). La legge non detta analiticamente i contenuti della relazione, che si possono tuttavia desumere dal sistema della nuova disciplina:</p><ul> <li>una cronistoria della negoziazione, delle iniziative adottate dall’imprenditore e delle risposte delle controparti;</li> <li>una illustrazione delle circostanze che hanno condotto alla mancata conclusione delle trattative</li> <li>una illustrazione della soluzione negoziale raggiunta, delle proposte e dei contenuti delle azioni previste per conseguire il risanamento;</li> <li>una dichiarazione dell’idoneità a garantire la continuità aziendale per due anni (nel caso di stipula del «<em>contratto</em>» dell’art. 11, lett. a);</li> <li>considerazioni in merito ai dati aziendali ed al riequilibrio della situazione patrimoniale economica e finanziaria (nel caso di stipula dell’«<em>accordo</em>» dell’art. 11, lett. c);</li> <li>una dichiarazione in merito allo svolgimento «<em>secondo correttezza e buona fede</em>» delle trattative e della non praticabilità di soluzioni negoziate, al fine del possibile accesso al concordato semplificato (l’art. 18 co. 3 menziona anche a questo riguardo anche un separato «<em>parere</em>» dell’esperto al Tribunale in merito ai «<em>presumibili risultati della liquidazione</em>»).</li></ul><p>Per quanto riguarda gli <u>effetti</u> collegati alla relazione finale, vanno richiamati, in caso di esito positivo delle trattative:</p><ul> <li>se il «<em>contratto</em>» o l’«<em>accordo</em>» di cui all’art. 11, lett. a) e c) sono pubblicati nel registro delle imprese, l’Agenzia delle Entrate concede un piano di rateazione di imposte e ritenute con i relativi accessori fino a 6 anni (72 mensilità) (art. 14 co. 4);</li> <li>in caso di conclusione di accordo di ristrutturazione dei debiti risultante dalla relazione, la percentuale di cui all’art. 182-<em>septies</em>fall. è ridotta al 60%.</li></ul><p>In caso invece di esito negativo, oltre alla dichiarazione in merito alla sussistenza delle condizioni per l’accesso al concordato semplificato, va richiamata la cessazione degli effetti delle misure protettive e cautelari, che spetta al giudice che le ha disposte sulla scorta della relazione.<em><u>Le misure premiali</u></em><em>.</em> Un rilevante incentivo all’accesso alla composizione negoziata è rappresentato dalle misure premiali di carattere esclusivamente tributario (art. 14), segnalando che (a differenza delle analoghe misure previste dal Codice della Crisi) non sono condizionate ad un tempestivo accesso alla procedura. Si tratta dei seguenti benefici:</p><ul> <li>gli interessi che maturano su debiti tributari sono ridotti alla misura legale, dall’accettazione dell’esperto;</li> <li>le sanzioni in caso di «avviso bonario» sono ridotte alla misura minima se il termine di pagamento scade dopo l’istanza di nomina dell’esperto;</li> <li>questi due primi benefici sono soggetti a decadenza in caso di successiva dichiarazione di fallimento o dichiarazione di insolvenza;</li> <li>interessi e sanzioni su debiti tributari sorti prima dell’istanza sono ridotti alla metà in caso di accesso, all’esito delle trattative, ad una procedura concorsuale (compreso il nuovo concordato semplificato e le procedure liquidatorie) o ad un piano di risanamento attestato o ad un accordo di ristrutturazione dei debiti <em>ex</em> 182-<em>bis</em> l.fall.;</li> <li>i debiti tributari beneficiano della rateazione fino a 6 anni di cui si è già detto (è prevista la decadenza automatica in caso di accesso ad una procedura concorsuale o di mancato pagamento di una sola rata).</li></ul><p>Resta ferma la disponibilità della transazione fiscale <em>ex</em> art. 182-<em>ter</em> l.fall. solo nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo, che pure costituiscono uno degli esiti possibili della composizione negoziata.<em><u>La composizione negoziata di gruppo</u></em><em>.</em> Alcune disposizioni ricalcate su quelle del Codice della Crisi in tema di procedure concorsuali di gruppo sono dettate dalla nuova legge. L’appartenenza al gruppo è individuata in relazione all’esercizio di attività di direzione e coordinamento. Possono partecipare anche le imprese che non si trovano in stato di squilibrio.È prevista la presentazione di un’unica richiesta di nomina dell’esperto per tutte le imprese del gruppo, rivolta alla Camera di Commercio ove si trova la sede dell’impresa che esercita la direzione e coordinamento secondo quanto risulta dal registro delle imprese.I finanziamenti infragruppo sono consentiti dopo l’avvio della composizione negoziata e non sono soggetti alla postergazione legale se l’esperto è stato informato e non ha iscritto il proprio dissenso.Al termine della composizione, può essere stipulato un unico «<em>contratto</em>» o «<em>accordo</em>» di cui all’art. 11, lett. a) e c) od un’unica convenzione di moratoria per tutte le imprese del gruppo.&nbsp;<strong><em>Il concordato semplificato</em></strong>Di grande rilievo si prospetta il nuovo concordato semplificato, accessibile solo all’esito della composizione negoziata alla duplice condizione che (i) le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede e (ii) le soluzioni negoziali – il «<em>contratto</em>» o l’«<em>accordo</em>» di cui all’art. 11, lett. a) e c), l’accordo di ristrutturazione dei debiti <em>ex</em> art. 182-<em>bis</em> l.fall. – non siano risultate praticabili. Complessivamente, se ne potrebbe desumere, secondo un’opinione, che una soluzione negoziale sia stata genuinamente perseguita dall’imprenditore e che quindi lo stesso non abbia inteso in realtà perseguire sin dall’inizio il concordato semplificato.Quest’ultimo rappresenta una soluzione decisamente favorevole nella prospettiva del debitore, benché verosimilmente in secondo piano rispetto ad una definizione negoziale che gli consenta di conservare la titolarità dell’impresa.Di seguito i caratteri principali del nuovo concordato semplificato:</p><ul> <li>è di tipo solo liquidatorio, dovendo seguire lo schema della cessione dei beni, che tuttavia come noto è compatibile con la c.d. «continuità aziendale indiretta» ed è quindi possibile la cessione dell’azienda, espressamente prevista dalle nuove norme;</li> <li>è accessibile solo all’esito negativo della composizione negoziata (la domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla relazione finale dell’esperto);</li> <li>non occorre attestazione di veridicità dei dati aziendali o di fattibilità del piano liquidatorio, che deve essere allegato alla domanda unitamente alla consueta documentazione prevista dall’art. 161 l.fall. (comprensiva dell’elenco dei creditori e dello stato analitico ed estimativo delle attività);</li> <li>non è prevista la figura del commissario giudiziale (il Tribunale nomina però un ausiliario al quale potranno essere affidati compiti da definire <em>ad hoc</em>);</li> <li>il Tribunale valuta unicamente la ritualità della domanda e fissa direttamente l’udienza di omologazione, ordinando la trasmissione ai creditori della proposta insieme alla relazione dell’esperto e ad un parere dello stesso in merito ai «<em>presumibili risultati della liquidazione</em>»;</li> <li>la proposta di concordato non è soggetta all’approvazione dei creditori, che possono solo opporsi all’omologazione contestando la fattibilità del piano di liquidazione o lamentando «<em>pregiudizio</em> <em>rispetto</em> <em>all’alternativa della liquidazione fallimentare</em>»;</li></ul><p>i creditori possono essere suddivisi in classi; non è prevista espressamente la possibilità di pagamento parziale dei creditori privilegiati, né una percentuale minima di soddisfacimento dei chirografari (la soglia minima si desume dal raffronto con l’alternativa fallimentare e dal fatto che la proposta «<em>assicura un’utilità a ciascun creditore</em>»).Nella fase di liquidazione (art. 19) si applica la disciplina del concordato con cessione dei beni:</p><ul> <li>viene nominato un liquidatore giudiziale;</li> <li>se l’acquirente dell’azienda o di specifici beni è già individuato, il liquidatore si limita a verificare «<em>l’assenza di soluzioni migliori sul mercato</em>»;</li> <li>è possibile la vendita di beni al soggetto designato anche prima dell’omologazione, se il piano così prevede; in tal caso, alla verifica sul mercato provvede l’ausiliario;</li> <li>per gli altri beni, si procede con procedure competitive ai sensi dell’art. 182 l.fall.</li></ul><p>&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare</i> <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">Fabio Marelli</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 08 Nov 2021 09:41:37 +0100</pubDate>
                        <title>Contributi dagli uffici ADVANT Nctm nel mondo | Luglio - Novembre 2021</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Protezione sociale per gli autisti: la Commissione europea e l’Autorità europea del lavoro si uniscono all’azione implementativa a livello europeo</strong>La Commissione europea sta lavorando su nuovi strumenti e sistemi applicativi per rendere le ispezioni più efficaci, basate sul rischio e meno difficili.Recentemente, la Commissione europea ha adottato una nuova versione del tachigrafo intelligente che include nuove funzionalità. Le nuove funzionalità aiuteranno a controllare la conformità con le regole sui tempi di guida e di riposo e con le nuove regole sul cabotaggio e sul distacco dei conducenti.La UE sta anche lavorando per ridurre il livello di rischio per le aziende di trasporto su strada. Si permetterà agli ispettori stradali di avere accesso al <em>rating </em>per individuare quelle a più alto rischio di non conformità.&nbsp;<strong>Il rapporto ambientale sul trasporto marittimo europeo (“<em>EMTER</em>”)</strong>Il 1° settembre, l’Agenzia europea dell’ambiente e l’Agenzia europea per la sicurezza marittima hanno pubblicato un rapporto che fornisce un’analisi accurata delle pressioni ambientali esercitate dal settore del trasporto marittimo.Il rapporto mostra l’emissione di gas a effetto serra prodotti dal settore dei trasporti nell’UE. I trasporti su strada ne rappresentano il 71%, l’aviazione il 14,4%, e le navi producono il 13,5% di tutte le emissioni di gas a effetto serra. Le emissioni di anidride solforosa (“<strong><em>SO2</em></strong>”) delle navi che fanno scalo nei porti europei ammontavano a circa 1,63 milioni di tonnellate nel 2019, una cifra che dovrebbe diminuire ulteriormente nei prossimi decenni grazie a regole e misure ambientali più severe.Il rapporto fornisce una panoramica sulle sfide nel trasporto marittimo ed esamina la situazione attuale delle soluzioni di sostenibilità nell’ambito del trasporto marittimo, che includono carburanti alternativi, batterie e alimentazione a terra. Esso delinea anche le sfide future poste dal cambiamento climatico per l’industria, compreso il potenziale impatto dell’innalzamento del livello del mare sui porti.&nbsp;<strong>Invito a presentare proposte per il programma sui trasporti</strong>Il 16 settembre, l’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’ambiente e le infrastrutture (“<strong><em>CINEA</em></strong>”) ha lanciato un invito a presentare proposte nell’ambito del <em>Connecting Facility</em> (“<strong><em>CEF</em></strong>”) per il programma sui trasporti. Il CINEA mette a disposizione 7 miliardi di euro per progetti di miglioramento delle infrastrutture di trasporto europee.I progetti permetteranno all’Unione europea di raggiungere l’obiettivo del <em>Green Deal</em> europeo e di sviluppare modalità e tecnologie di trasporto sostenibili.Il fondo sarà diviso in 3 modi:</p><ul> <li>175 miliardi di euro saranno utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali e la rete Trans – Europea di trasporto globale (“<strong><em>TEN-T</em></strong>”), comprese le ferrovie, le vie navigabili interne, i porti marittimi e interni, i terminal stradali, ferroviari e stradali;</li> <li>575 miliardi di euro saranno utilizzati per finanziare un nuovo impianto infrastrutturale per carburanti alternativi. I progetti relativi alle infrastrutture di ricarica rapida dell’elettricità e di rifornimento di idrogeno sulle reti stradali TEN-T avranno la priorità per questi fondi;</li> <li>330 milioni di euro per l’adattamento delle TEN-T al doppio uso civile-difesa.</li></ul><p>Gli Stati membri e le organizzazioni internazionali o gli enti pubblici o privati potranno presentare proposte entro il 19 gennaio 2022.&nbsp;<strong>Raccomandazioni ESC sul CO2 financial mechanism alle frontiere esterne dell’Unione europea</strong>Lo <em>European Shippers Council</em> (“<strong><em>ESC</em></strong>”) ha pubblicato un <em>position paper</em> riguardante la propria raccomandazione sul <em>Carbon Border Adjustment Mechanism</em> (“<strong><em>CBAM</em></strong>”). Lo ESC sostiene la CE a raggiungere l’obiettivo di riduzione del 55% delle emissioni di CO2 entro il 2035. Lo ESC suggerisce alla CE di monitorare la dispersione delle emissioni di carbonio e la posizione concorrenziale delle aziende europee sul mercato globale.Le preoccupazioni e le raccomandazioni dell’ESC riguardano i punti seguenti:</p><ul> <li>potenziali spostamenti di produzione dall’interno all’esterno dell’UE;</li> <li>importazioni con deviazione;</li> <li>riduzione della concorrenza nelle esportazioni;</li> <li>rischio di non conformità con le regole del WTO;</li> <li>controversie commerciali e incertezza giuridica;</li> <li>entrate CBAM come risorse per il <em>greening</em>.</li></ul><p>&nbsp;<strong>Italia: obbligo per i conducenti di avere un pass COVID per accedere ai locali aziendali</strong>A partire dal 15 ottobre, l’Italia richiede a tutte le aziende di delineare un sistema di verifica della validità del certificato digitale COVID UE per i dipendenti che vogliano accedere ai locali dell’azienda. Il certificato COVID rileva, per i trasportatori, quando caricano e scaricano merci che siano considerate, dal governo italiano, come interne ai “<em>locali aziendali</em>”.&nbsp;<i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:bernard.oconnor@advant-nctm.com">Bernard O'Connor</a>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 08 Nov 2021 09:37:45 +0100</pubDate>
                        <title>Il Parlamento europeo a sostegno delle compagnie aeree: revisione del principio del &quot;use it or lose it&quot; in relazione alle bande orarie per la stagione estiva 2021. L&#039;intervento della Commissione europea.</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-parlamento-europeo-a-sostegno-delle-compagnie-aeree-revisione-del-principio-del-use-it-or-lose-it-in-relazione-alle-bande-orarie-per-la-stagione-estiva-2021-lintervento-della-commissione-eu</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Uno dei settori che ha risentito e risente maggiormente della crisi scatenata dalla pandemia mondiale connessa alla diffusione del Covid-19 è stato ed è tutt’ora, come prevedibile, quello del trasporto aereo.A novembre 2020, la IATA (“<em>International Air Transport Association”</em>) ha pronosticato un passivo senza precedenti per il mercato del trasporto aereo, quantificabile nella perdita netta di circa 93,3 miliardi di euro nel solo 2020<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>. Anche la previsione per l’anno corrente non è molto positiva, stimando una perdita per le compagnie aeree europee di 18,6 miliardi di euro<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>.In questo quadro, assume rilevanza l’iniziativa della Commissione, approvata dal Parlamento europeo e adottata anche dal Consiglio, di concedere una deroga ai c.d. requisiti di storicità in materia di bande orarie, che obbligano le compagnie aeree, in applicazione del principio “<em>use it or lose it</em>”, ad operare almeno l’80% degli <em>slot</em> al fine di poterli riutilizzare integralmente nella corrispondente successiva stagione di traffico.</p><ul> <li><u>La normativa di riferimento</u></li></ul><p>Come noto, la “<em>banda oraria</em>” rappresenta “<em>il permesso</em> […] <em>di utilizzare l’’intera gamma di infrastrutture aeroportuali necessarie per operare un servizio aereo in un aeroporto coordinato ad una data e in un orario specifici assegnati </em>[…] <em>al fine di atterrare o decollare</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>.In ambito europeo, la normativa di riferimento è rappresentata dal Regolamento (CEE) 95/93 del Consiglio del 18 gennaio 1993 (poi modificato dal Regolamento (CE) n. 793/2004), relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti dell’Unione Europea, dettata per far fronte al crescente squilibrio, registrato negli anni ‘90, tra l’espansione del sistema di trasporto aereo in Europa e la limitata disponibilità di infrastrutture aeroportuali.</p><ul> <li><u>Le modifiche del Regolamento (CEE) 95/93 del Consiglio</u></li></ul><p>La prima deroga al principio “<em>use it or lose it</em>” è stata disposta tramite il Regolamento (UE) 2020/459 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, tramite apposita modifica al Regolamento (CEE) 95/93. Inizialmente tale deroga avrebbe dovuto avere effetto fino al termine della stagione estiva 2020 (24 ottobre), ma il perdurare della pandemia e della conseguente riduzione di traffico ha indotto la Commissione a prorogare la previsione sino al termine della stagione invernale 2020/2021 (28 marzo 2021). Si è trattato, in particolare, di una deroga assoluta, in quanto le bande orarie sono state considerate “<em>operate dal vettore aereo al quale erano inizialmente assegnate</em>”.Successivamente, l’11 febbraio 2021, il Parlamento europeo ha approvato una proposta di modifica del principio “<em>use it or lose it</em>” presentata dalla Commissione europea. Ai sensi del nuovo art. 10-<em>bis</em> del Regolamento (CEE) n. 95/93, come modificato dal Regolamento (UE) 2021/250, in relazione alla riassegnazione delle bande orarie per la stagione estiva 2021 (dal 29 marzo 2021 al 30 ottobre 2021) è previsto, al paragrafo 3, che «<em>se</em> <em>un vettore aereo dimostra in modo soddisfacente al coordinatore di aver operato la serie di bande orarie in questione, con l’autorizzazione del coordinatore, per almeno il 50 % del tempo nel corso della stagione di traffico per cui tale serie è stata assegnata, il vettore aereo è legittimato a ottenere la medesima serie di bande orarie nella successiva corrispondente stagione di traffico</em>».Trattasi, quindi, non più di una deroga assoluta, bensì di una revisione quantitativa, a favore delle compagnie aeree, del principio “<em>use it or lose it</em>”.Inoltre, ai sensi del paragrafo 5 dell’art. 10-<em>bis</em>, la Commissione europea ha la possibilità per un anno di emanare atti delegati conformi all’art. 12-<em>bis</em> del Regolamento (CEE) n. 95/93, che possono modificare la percentuale del 50% entro un <em>range</em> tra il 30% e il 70%. La Commissione, nell’effettuare tale modifiche, deve prendere in considerazione: «<em>i dati pubblicati da Eurocontrol sui livelli di traffico e sulle previsioni di traffico</em>»; «<em>l’evoluzione dell’andamento del traffico aereo durante le stagioni di traffico, tenendo conto dell’evoluzione osservata dall’inizio della crisi COVID-19</em>» e infine «<em>gli indicatori relativi alla domanda di trasporto aereo di passeggeri e merci, comprese le tendenze relative alle dimensioni della flotta, all’utilizzo della flotta e ai coefficienti di riempimento</em>».Tale deroga “<em>quantitativa</em>” è stata recentemente confermata dalla Commissione in data 23 luglio 2021 anche per la stagione invernale 2021/2022 (dunque, fino al 27 marzo 2022). Pertanto, fino alla suddetta data, i vettori saranno tenuti ad operare almeno il 50% di una singola serie di bande orarie di cui sono titolari al fine di vedersi riconosciuto il diritto di storicità sugli stessi <em>slot</em> nella corrispondente stagione successiva.Trattasi di una scelta che non ha incontrato il favore degli operatori: la stessa IATA si è espressa criticando la decisione di non ristabilire la deroga assoluta al principio di storicità, decisione che non terrebbe conto della situazione reale del mercato del trasporto aereo e che impedirebbe la flessibilità di cui il settore necessita, considerato, tra l’altro, che la domanda invernale è sempre inferiore alla domanda estiva.Peraltro, è molto alto il rischio che le compagnie aeree, per non perdere la storicità, siano costrette a far volare gli aerei vuoti o con pochissimi passeggeri, il che sembrerebbe in netto contrasto con gli obiettivi di riduzione di emissioni di carbonio recentemente formulati dalla Commissione nel pacchetto di proposte sull’energia e sul clima denominato “<em>Fit for 55</em>”.L’evoluzione della pandemia e l’avanzamento della campagna vaccinale anti Covid-19 nei prossimi mesi potranno fornire indicazioni importanti a riguardo della adeguatezza o meno del tasso di utilizzo degli <em>slot</em> al 50%; rimane comunque in vigore, nell’ipotesi di peggioramento del quadro complessivo, la possibilità di avvalersi dell’eccezione del giustificato non utilizzo per far fronte a circostanze impreviste (quali, ad esempio, la limitazione dello spazio aereo o la chiusura delle frontiere).&nbsp;<i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:filippo.dipeio@advant-nctm.com">Filippo Di Peio</a>.</i>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> <em>Economic Performance of the Airline Industry</em> - novembre 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> <em>Outlook for the global airline Industry</em> -aprile 2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Definizione fornita dall’articolo 2 del Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 08 Nov 2021 09:27:29 +0100</pubDate>
                        <title>Salute e sicurezza in ambito marittimo-portuale (ancora) in attesa dei decreti di armonizzazione con il Testo Unico</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/salute-e-sicurezza-in-ambito-marittimo-portuale-ancora-in-attesa-dei-decreti-di-armonizzazione-con-il-testo-unico</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ad oltre 13 anni dall’entrata in vigore del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008), gli operatori del settore marittimo-portuale sono ancora in attesa dell’emanazione dei decreti che – entro 56 mesi dall’entrata in vigore del Testo Unico – avrebbero dovuto armonizzare e coordinare il menzionato Testo Unico con la normativa specialistica applicabile alle attività lavorative espletate rispettivamente a bordo delle navi, in ambito portuale e sulle navi della pesca.Se, da un lato, la peculiarità e la specificità dei rischi delle attività lavorative in ambito marittimo-portuali giustificano la persistenza di una disciplina specialistica, distinta da quella generale, dall’altro lato, un intervento legislativo sarebbe, tuttavia, opportuno, per risolvere i numerosi problemi interpretativi esistenti e per meglio coordinare le regole generali con la disciplina specialistica.In mancanza di tale coordinamento, ad oggi, il perno della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel settore marittimo-portuale è ancora dato dai decreti emanati nel 1999 che sono di chiara ispirazione del D.Lgs. n. 626/1994 (ovvero della normativa vigente prima dell’entrata in vigore del Testo Unico). In particolare, le tematiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro (<em>i</em>) per le attività lavorative a bordo delle navi mercantili sono regolate dal D.Lgs. n. 271/1999, (<em>ii</em>) per le attività lavorative in ambito portuale sono regolate dal D.Lgs. n. 272/1999 e (<em>iii</em>) per le attività lavorative a bordo delle navi da pesca sono regolate dal D.Lgs. 298/1999.Il quadro normativo è complicato dal fatto (<em>a</em>) che in diversi punti, i menzionati decreti del 1999 contengono dei rinvii espressi al D.Lgs. n. 626/1994 (ovvero la disciplina oramai abrogata e sostituita dal Testo Unico) e (<em>b</em>) che il Testo Unico prevede, al primo capoverso dell’art. 3, che “<em>nell’ambito … dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative</em>”.Secondo il Testo Unico, i dubbi interpretativi avrebbero dovuto essere dissipati mediante l’emanazione di decreti ministeriali, destinati a “<em>dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento</em>” tra il Testo Unico e la disciplina specialistica della salute e sicurezza relativa alle attività lavorative svolte rispettivamente (<em>i</em>) a bordo delle navi, (<em>ii</em>) in ambito portuale e (<em>iii</em>) per il settore delle navi da pesca.Purtroppo, come detto poc’anzi, a distanza di 10 anni dalla scadenza del termine previsto nel Testo Unico per l’emanazione dei decreti ministeriali (i decreti avrebbero dovuto essere emanati entro il 9 dicembre 2011), tale coordinamento non è ancora avvenuto. La disciplina esistente in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel settore marittimo-portuale si presenta, dunque, estremamente articolata e complessa e, non di rado, la normativa esistente è foriera, come detto, di numerosi dubbi interpretativi.Non meraviglia, pertanto, che la giurisprudenza (soprattutto quella penale) abbia tentato di fare ciò che il legislatore ha omesso di fare, pretendendo – con un’evidente forzatura interpretativa – di applicare parte della disciplina del Testo Unico anche in ambito marittimo-portuale. L’orientamento appare tuttavia criticabile sotto un duplice profilo: da un lato, sia il principio della prevalenza della legge speciale su quella generale che il principio di tassatività e sufficiente determinatezza della legge penale sollevano legittimi dubbi sull’orientamento. Dall’altro lato, lo stesso orientamento giurisprudenziale prevede l’estensione interpretativa del Testo Unico esclusivamente sotto il profilo penale e nell’ottica della gestione di problematiche afferenti a sinistri già avvenuti, mentre esclude qualsivoglia interpretazione estensiva del Testo Unico in ambito extra-penale e con riferimento a tematiche di prevenzione e degli obblighi e strumenti specificamente previsti.Più che risolutivo degli esistenti dubbi interpretativi, l’orientamento giurisprudenziale, dunque, sembrerebbe aggiungere un livello ulteriore di complessità ad un quadro normativo già estremamente complesso.Il coordinamento tra il Testo Unico ed i decreti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel settore marittimo-portuale neppure è avvenuto con l’emanazione – ad opera dell’allora Ministero dei Trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) – delle cosiddette “<em>Direttive Operative</em>” (circolare n. 09/SM del 28 novembre 2006), con cui il dicastero aveva tentato di dare alcune risposte alle numerose richieste di chiarimenti ricevute da operatori su problematiche di interpretazione e di applicazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 (<em>i.e. </em>la legge speciale su salute e sicurezza per lavorazioni a bordo di navi mercantili). Se la circolare è sicuramente d’ausilio per la gestione di specifiche questioni operative sollevate dal D.Lgs. n. 271/1999, essa non vale, tuttavia, a sostituire la decretazione di armonizzazione prevista dal Testo Unico.Ci si auspica, dunque, che il legislatore, seppure tardivamente, possa assolvere presto al proprio obbligo e possa introdurre la disciplina di armonizzazione e coordinamento preannunciata nel Testo Unico e da lungo tempo attesa.&nbsp;<i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:ulrich.eller@advant-nctm.com">Ulrich Eller</a>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 08 Nov 2021 09:23:11 +0100</pubDate>
                        <title>Meno rifiuti in mare, più negli impianti portuali: la Direttiva (UE) 2019/883</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/meno-rifiuti-in-mare-piu-negli-impianti-portuali-la-direttiva-ue-2019-883</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Sono passati oramai più di due anni dall’entrata in vigore della Direttiva (UE) 2019/883 “<em>relativa agli impianti di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE</em>” (la “<strong><em>Direttiva</em></strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>.Il termine per conformarsi alla Direttiva era fissato al 28 giugno 2021 ma è ancora in fase di recepimento da parte dell’Italia.Data la peculiarità ed importanza della materia, proviamo ad individuare quelli che – a nostro avviso – possono ritenersi gli aspetti di maggior rilevanza di cui il legislatore dovrebbe tenere conto in sede recepimento della Direttiva.In linea generale, crediamo che bisognerebbe:</p><ul> <li>orientarsi verso l’apertura al mercato e quindi alla concorrenza, non escludendo la possibilità di affidare a più operatori il servizio di raccolta rifiuti in un determinato porto;</li> <li>agire in modo armonizzato con la normativa nazionale e con il Regolamento (UE) 2017/352<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a> che “<em>istituisce un quadro normativo per la fornitura dei servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti</em>” (il “<strong><em>Regolamento</em></strong>”) – includendovi anche il servizio di raccolta rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.</li></ul><p><u>Per quanto concerne l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti a più operatori</u>, nella Direttiva si legge che il servizio di raccolta rifiuti rientra nel campo di applicazione del Regolamento, guisa che la limitazione al numero di prestatori del servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi è solo eventuale e dunque, giustificata soltanto dall’accertamento della sussistenza di alcuni stringenti requisiti, debitamente valutati alla stregua di un opportuno procedimento ex artt. 6 e <em>ss</em>. del Regolamento<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>.A conferma della possibilità di poter disporre di una pluralità di soggetti prestatori del servizio, l’evoluzione giurisprudenziale in tema di raccolta di rifiuti a bordo delle navi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>, è orientata nel senso di ritenere che, sebbene nelle more della predisposizione degli atti di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del citato servizio, quest’ultimo possa perfino essere espletato anche dalle imprese iscritte nel registro <em>ex</em> art. 68 cod. nav.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a> in possesso di idonei requisiti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>.Senza entrare qui nel dettaglio della vicenda, è ragionevole ritenere che tale orientamento possa garantire appieno la contesa concorrenziale tra gli operatori, attraverso l’apertura al mercato, sul presupposto che la selezione dell’operatore del servizio sia rimessa “<em>al soggetto che usufruirà del servizio e a carico del quale sono posti i relativi costi, in un regime concorrenziale</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>.Quanto sopra per scongiurare la presenza di un solo operatore erogante il servizio che, in virtù della propria posizione, potrebbe applicare condizioni eccessivamente onerose in un determinato porto, con conseguente rischio di essere qualificata come una pratica limitativa della concorrenza.<u>Per quanto concerne il Regolamento (UE) 2017/352</u>, il decreto di recepimento dovrebbe – a nostro avviso – essere chiaro ed esaustivo rispetto alla concreta applicazione dei principi di trasparenza, proporzionalità e rendicontazione di cui al Regolamento anche per il settore in esame<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a>.Anche alla luce dei predetti principi, l’articolo 8 della Direttiva, rubricato “<em>Sistema di recupero dei costi</em>”, prevede che gli Stati membri assicurino che i costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti delle navi, diversi dai residui del carico, siano recuperati mediante la riscossione di tariffe a carico delle navi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a>.Con particolare riferimento all’elaborazione e al funzionamento di tali sistemi di recupero dei costi, l’articolo 8, paragrafo 2, della Direttiva prevede espressamente – <em>inter alia</em> – che:</p><ul> <li>le navi debbano pagare una “<em>tariffa indiretta</em>” indipendentemente dal conferimento o meno dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta;</li> <li>la “<em>tariffa indiretta</em>” copra: a) i costi amministrativi indiretti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a>; b) una parte dei costi operativi diretti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11"><sup>[11]</sup></a> (pari ad almeno il 30% del totale dei costi diretti dell’effettivo conferimento dei rifiuti nell’anno precedente, con la possibilità di tenere conto anche dei costi relativi al volume di traffico previsto per l’anno successivo);</li> <li>per i rifiuti di cui all’allegato V della Convenzione MARPOL<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[12]</sup></a>, diversi dai residui del carico, non si imponga alcuna “<em>tariffa diretta</em>” al fine di garantire il massimo incentivo possibile<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13"><sup>[13]</sup></a>;</li> <li>la “<em>tariffa indiretta</em>” non includa i costi dei rifiuti dei sistemi di depurazione dei gas di scarico, che sono recuperati in base alla tipologia e ai quantitativi di rifiuti conferiti.</li></ul><p>Inoltre, con specifico riferimento alla copertura di una parte dei costi operativi diretti, pari ad almeno il 30% del totale dei costi diretti dell’effettivo conferimento dei rifiuti nell’anno precedente, sarebbe opportuno – a nostro avviso – evitare, laddove l’erogatore del servizio in un determinato porto sia inefficiente, che tale percentuale possa in concreto assumere il valore del 100% del totale dei costi diretti.A quest’ultimo riguardo, l’adozione di un regime tariffario che applichi in tutti i porti una medesima unità di misura per la tariffazione dei quantitativi (volume ovvero peso etc.), garantendo al contempo congrui sistemi di recupero dei costi di cui all’articolo 8 della Direttiva, potrebbe auspicabilmente far diminuire tutti gli eventuali costi ingiustificati ed eccessivamente onerosi a carico dell’utenza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14"><sup>[14]</sup></a>.Pertanto, la previsione di una procedura <em>ad hoc </em>definita a livello interministeriale e volta esclusivamente alla predisposizione di adeguati “<em>criteri e meccanismi</em>” di formazione delle tariffe, tenendo conto di quanto già è stato previsto per la definizione (e l’aggiornamento) dei criteri e meccanismi tariffari dei servizi tecnico-nautici, potrebbe garantire peraltro che la tariffa sia:</p><ul> <li>individuata all’esito di un procedimento aperto, in cui sia possibile appurare le diverse voci di costo (e di utile) ai fini dell’erogazione del servizio;</li> <li>strutturata in modo tale da consentire agli utenti la possibilità di verificare l’incidenza delle singole voci di costo e, quindi, dei singoli servizi resi, sul prezzo complessivo della prestazione.</li></ul><p>In detto contesto, l’art. 9 della Direttiva prevede espressamente che le navi in servizio di linea siano esentate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dagli obblighi in materia di sistema di recupero dei costi qualora vi siano prove sufficienti del rispetto di una serie di condizioni, quali, tra le altre, “<em>la stipulazione di un accordo – comprovato da un contratto firmato con un porto o un’impresa di gestione dei rifiuti e notificato a tutti i porti lungo la rotta – che garantisc[a] il conferimento dei rifiuti e il pagamento delle tariffe in un porto lungo il tragitto della nave”</em>.Infine, nel momento in cui l’emanando decreto entrerà in vigore, considerata peraltro la difficoltà di poter stipulare un simile accordo, le navi in servizio di linea dovrebbero – a nostro avviso – disporre di un periodo di tolleranza tale per cui possano essere in grado di adeguarsi effettivamente agli stringenti requisiti di esenzione di cui alla Direttiva.<u>Per concludere</u>: nel momentaneo silenzio del legislatore e fatte naturalmente salve tutte le situazioni contingenti di ciascun porto, è evidente come una mirata ed attenta apertura alla concorrenza del servizio di raccolta rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico non possa che accrescere la competitività e l’attrattività delle singole Autorità di Sistema Portuale e dei rispettivi indotti nel mercato nazionale ed internazionale.&nbsp;<i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:luca.cavagnaro@advant-nctm.com">Luca Cavagnaro</a> e <a href="mailto:emanuele.rinaldi@advant-nctm.com">Emanuele Rinaldi</a>.</i>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> L’obiettivo primario che la Direttiva persegue è quello di ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che scalano nei porti situati nel territorio dell’Unione. Non ultimo, migliorare la disponibilità e l’utilizzo degli impianti portuali di raccolta dei citati rifiuti e residui.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Per una panoramica del Regolamento, potete consultare alcuni articoli del nostro <em>Shipping&amp;Transport Bulletin</em>: “<a href="https://www.advant-nctm.com/news/articoli/regolamento-ue-2017-352-i" target="_blank"><em>Il Regolamento UE 2017/352 in materia di servizi portuali e trasparenza finanziaria: fornitura di servizi portuali (prima parte</em>)</a>“ (Dicembre-Gennaio 2019); “<a href="https://www.advant-nctm.com/news/articoli/il-regolamento-ue-2017-352-in-materia-di-servizi-portuali-e-trasparenza-finanziaria-limitazioni-al-numero-di-prestatori-di-servizi-portuali-ed-obblighi-di-servizio-pubblico-seconda" target="_blank"><em>Il Regolamento UE 2017/352 in materia di servizi portuali e trasparenza finanziaria: “limitazioni” al numero di prestatori di servizi portuali ed obblighi di servizio pubblico (seconda parte</em>)</a>“ (Febbraio-Marzo 2019); “<a href="https://www.advant-nctm.com/news/articoli/il-regolamento-ue-2017-352-in-materia-di-servizi-portuali-e-trasparenza-finanziaria-diritti-dei-lavoratori-trasparenza-finanziaria-ed-autonomia-degli-enti-di-gestione-dei-porti" target="_blank"><em>Il Regolamento UE 2017/352 in materia di servizi portuali e trasparenza finanziaria: i princìpi generali in materia di trasparenza finanziaria e diritti d’uso dell’infrastruttura portuale</em></a>“ (Aprile-Maggio 2019).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> In altri termini, la regola posta a fondamento della Direttiva sembrerebbe essere la pluralità di prestatori e la libertà di prestare servizi nei porti, con la conseguenza che, invece, la deroga al mercato concorrenziale e l’eventuale intenzione di limitare il numero dei prestatori di servizi portuali costituirebbe l’eccezione soggetta all’apposito procedimento formale previsto dal Regolamento.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> <em>Cfr</em>. <em>ex multis</em>: Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3049/2020; TAR Sardegna, Sez. II, n. 282/2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Coloro che esercitano un’attività all’interno del porto, diversa dalle operazioni o servizi portuali (art. 16 L. 84/94), sono soggetti all’iscrizione al registro di cui all’art. 68 cod. nav., tale per cui “<em>Coloro che esercitano un’attività nell’interno dei porti ed in genere nell’ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell’esplicazione di tale attività, alla vigilanza del comandante del porto. Il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate può sottoporre all’iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni coloro che esercitano le attività predette”</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Sul punto vedasi l’articolo del nostro Shipping&amp;Transport Bulletin, “<a href="https://www.advant-nctm.com/news/articoli/servizio-di-raccolta-rifiuti-a-bordo-delle-navi-e-servizio-di-bunkeraggio-a-mezzo-bettolina-significativi-passi-in-avanti-verso-lapertura-al-mercato" target="_blank"><em>Servizio di raccolta rifiuti a bordo delle navi e servizio di bunkeraggio a mezzo bettolina: significativi passi in avanti verso l’apertura al mercato</em></a>“ (Novembre-Dicembre 2020).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3049/2020, considerando (10).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Al considerando (36) delle premesse della Direttiva, si riporta quanto segue: “<em>La presente [D]irettiva va oltre il quadro fornito da tale [R]egolamento e fornisce maggiori dettagli per la predisposizione e il funzionamento dei sistemi di recupero dei costi per gli impianti portuali di raccolta dei rifiuti delle navi e per la trasparenza della struttura dei costi</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> La Direttiva precisa altresì come i sistemi di recupero dei costi non debbano in alcun modo costituire un incentivo per le navi a scaricare i loro rifiuti in mare.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> L’allegato 4 della Direttiva qualifica come costi amministrativi indiretti quelli derivanti dalla gestione del sistema porto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le voci di costo inerenti alla “<em>elaborazione e approvazione del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti (ivi inclusa la sua attuazione ed eventuali audit)</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> L’allegato 4 della Direttiva qualifica come costi operativi diretti quelli derivanti dall’effettivo conferimento dei rifiuti delle navi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le voci di costo inerenti alla “<em>fornitura di infrastrutture degli impianti portuali di raccolta, compresi container, cisterne, strumenti di lavorazione, chiatte, camion, raccolta dei rifiuti e impianti di trattamento</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> La Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (“<strong><em>Convenzione MARPOL</em></strong>”) è stata elaborata dall’Organizzazione marittima internazionale (“<strong><em>IMO</em></strong>”) con l’obiettivo di prevenire e ridurre al minimo l’inquinamento causato da navi, sia accidentale che derivante da operazioni ordinarie, ed è corredata da sei allegati tecnici che riguardano l’inquinamento marino. In particolare, l’allegato V contiene le norme relative alla prevenzione dell’inquinamento da rifiuti delle navi.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> L’articolo 8, paragrafo 2, lett. c, della Direttiva specifica che quanto previsto è volto a<em> “garantire un diritto di conferimento senza ulteriori oneri basati sul volume dei rifiuti conferiti, eccetto qualora il volume superi la massima capacità di stoccaggio dedicata menzionata nel modulo di cui all’allegato 2 della presente direttiva [..]</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Quanto sopra, dunque, a nostro avviso, non potrebbe essere raggiunto senza un opportuno coinvolgimento dell’utenza stessa (e quindi anche delle associazioni nazionali di categoria) in tutte le fasi preparatorie e successive alla predisposizione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti in ambito portuale, nonché in sede di determinazione e/o aggiornamento delle relative tariffe per l’erogazione del servizio.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 08 Nov 2021 09:15:52 +0100</pubDate>
                        <title>Regolamento (UE) 2017/352 e servizi tecnico nautici: chi controlla il controllore?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/regolamento-ue-2017-352-e-servizi-tecnico-nautici-chi-controlla-il-controllore</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Regolamento (UE) 2017/352, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>, rappresenta oggi un testo normativo fondamentale nell’ambito della nostra <em>industry</em>. Un testo normativo - ricordiamo - di portata generale, obbligatorio in tutti i propri elementi e, soprattutto, direttamente applicabile negli ordinamenti degli stati membri dell’UE (per intenderci: come se fosse una legge “<em>nazionale</em>” di tali Stati membri).Vi è però un profilo rispetto al quale il Regolamento (UE) 2017/352 richiede - ai fini della propria corretta attuazione - un “<em>intervento</em>” degli Stati membri. Ai sensi dell’articolo 16 del regolamento in esame, infatti, “<em>ogni Stato membro provvede affinché sia in vigore una procedura efficace per gestire i reclami derivanti dall’applicazione del presente regolamento per i suoi porti marittimi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento</em>”.Da notare come - sempre ai sensi del sopra citato art. 16 del regolamento in parola - la gestione dei reclami debba essere effettuata “<em>in modo da evitare i conflitti di interesse ed essere indipendente sul piano funzionale dagli enti di gestione del porto o dai prestatori di servizi portuali</em>”. A tal fine, gli Stati membri sono chiamati a garantire che sussista “<em>un’effettiva separazione funzionale tra la gestione dei reclami, da un lato, e la proprietà e la gestione di porti, la fornitura di servizi portuali e l’utilizzo del porto, dall’altro</em>”.In termini pratici, gli Stati membri sono dunque chiamati a definire un’efficace procedura per la gestione dei reclami derivanti dall’applicazione del Regolamento (UE) 2017/352, nonché - naturalmente - ad individuare un’autorità indipendente deputata a gestire appunto tali reclami.In un precedente articolo del nostro <em>Shipping and Transport Bulletin<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup><strong>[2]</strong></sup></a></em> avevamo segnalato come - a marzo 2021 - il nostro Paese non avesse ancora definito un’efficace procedura di gestione dei summenzionati reclami né individuato l’autorità competente in concreto a gestirli.Avevamo quindi registrato il rischio, per il nostro Paese, di andare incontro ad una procedura di infrazione. Il rischio si è poi in effetti concretizzato nel momento in cui la Commissione - a giugno 2021 - ha effettivamente inviato all’Italia una lettera di costituzione in mora per non aver, di fatto, provveduto a definire la procedura ed individuare l’autorità di cui sopra<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>.Questo tema ritorna oggi di attualità perché l’Italia “<em>s’è desta</em>”, ma con una decisione che legittima il sorgere di qualche interrogativo.Come si evince infatti dal sito della Commissione europea che “<em>raccoglie</em>” le notifiche in relazione all’applicazione degli artt. 16 e 17 del Regolamento (UE) 2017/352 da parte degli Stati membri, il nostro Paese avrebbe optato per una separazione delle competenze tra due distinte autorità.Per venire subito al dunque, l’Italia avrebbe individuato l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (“<strong><em>ART</em></strong>”) come autorità competente (ed invero già operativa) per la gestione di tutti i reclami derivanti dall’applicazione del Regolamento (UE) 2017/352, con però una significativa eccezione rappresentata dall’ambito dei servizi tecnico nautici (rimorchio, pilotaggio ed ormeggio).L’Italia ha giustificato (<em>rectius</em>: motivato) questa decisione sulla scorta delle “<em>evidenti connessioni con la sicurezza della navigazione</em>” che avrebbero (ed in effetti hanno) i sopra citati servizi, connessioni tali da imporre la loro sottoposizione “<em>ad attività di regolazione e vigilanza degli organi statali</em>”.Per questa ragione, l’Italia ha ritenuto di costituire nell’ambito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (“<strong><em>MIMS</em></strong>”) “<em>una specifica struttura indipendente con specifici compiti di vigilanza e controllo intersettoriali che potrà, con riferimento ai citati servizi tecnico nautici, svolgere le funzioni di autorità competente alla trattazione dei reclami discendenti dall’applicazione del Regolamento assicurando, nel contempo, i requisiti di indipendenza funzionale sia dalle altre strutture ministeriali che dagli enti di gestione del porto e dai prestatori di servizi portuali</em>”.Posto che, in ultima istanza, i procedimenti di rilascio delle concessioni ed i procedimenti di revisione tariffaria dei servizi tecnico nautici fanno capo al MIMS, la domanda sorge spontanea: potrà una struttura costituita all’interno del MIMS avere l’indipendenza necessaria per gestire reclami che - pensiamo <em>in primis</em> al tema delle tariffe - potranno derivare da determinazioni ratificate dal MIMS stesso?Ci perdoneranno i nostri lettori, ma - volendo semplificare al massimo - ci troveremmo in uno scenario in cui l’operatore deciso a contestare una tariffa approvata dal MIMS dovrebbe sottoporre il proprio reclamo al MIMS stesso.Da un lato, non dubitiamo del fatto che la struttura pensata dal MIMS sarà effettivamente dotata di tutto quanto necessario per garantirne la completa autonomia, ma dall’altro lato potremmo comprendere eventuali perplessità da parte - in particolare - degli utenti dei servizi&nbsp; tecnico nautici, interessati ad avere un’autorità pienamente in grado, ricorrendone&nbsp; i presupposti,&nbsp; di tutelare i loro interessi ed intervenire quindi qualora, ad esempio, vengano applicate tariffe ritenute non “<em>giustificate</em>”.Qualche perplessità, peraltro, parrebbe averla già sommessamente manifestata proprio l’ART<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>, la quale - in virtù della sua chiara veste di autorità indipendente - si sarebbe probabilmente attesa di venire designata quale autorità competente ai sensi dell’art. 16 del Regolamento (UE) 2017/352 per tutti i possibili reclami derivanti dall’applicazione di tale normativa, senza eccezione alcuna (ed in particolare senza l’esclusione di un ambito cruciale come quello dei servizi tecnico nautici)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>.Non sta a noi esprimere giudizi ed in ogni caso occorrerà prima di tutto comprendere come sarà in pratica organizzata questa struttura indipendente. Di certo ci sono - da un lato - l’importanza fondamentale delle disposizioni dettate dal Regolamento (UE) 2017/352 e - dall’altro lato - la conseguente necessità che venga in concreto garantita agli operatori (<em>rectius</em>: agli utenti dei servizi portuali) la possibilità di vedere pienamente applicate le norme del predetto regolamento.&nbsp;<i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;<a href="mailto:simone.gaggero@advant-nctm.com">Simone Gaggero</a>.</i>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Per una panoramica del Regolamento (UE) 2017/352, qui di seguito i link ad alcuni precedenti articoli del nostro <em>Shipping&amp;Transport Bulletin</em>: “<a href="https://www.advant-nctm.com/news/articoli/regolamento-ue-2017-352-i" target="_blank"><em>Il Regolamento UE 2017/352 in materia di servizi portuali e trasparenza finanziaria: fornitura di servizi portuali (prima parte</em>)</a>“ (Dicembre-Gennaio 2019); “<a href="https://www.advant-nctm.com/news/articoli/il-regolamento-ue-2017-352-in-materia-di-servizi-portuali-e-trasparenza-finanziaria-limitazioni-al-numero-di-prestatori-di-servizi-portuali-ed-obblighi-di-servizio-pubblico-seconda" target="_blank"><em>Il Regolamento UE 2017/352 in materia di servizi portuali e trasparenza finanziaria: “limitazioni” al numero di prestatori di servizi portuali ed obblighi di servizio pubblico (seconda parte</em>)</a>“ (Febbraio-Marzo 2019); “<a href="https://www.advant-nctm.com/news/articoli/il-regolamento-ue-2017-352-in-materia-di-servizi-portuali-e-trasparenza-finanziaria-diritti-dei-lavoratori-trasparenza-finanziaria-ed-autonomia-degli-enti-di-gestione-dei-porti" target="_blank"><em>Il Regolamento UE 2017/352 in materia di servizi portuali e trasparenza finanziaria: i princìpi generali in materia di trasparenza finanziaria e diritti d’uso dell’infrastruttura portuale</em></a>“ (Aprile-Maggio 2019).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> “<a href="https://www.advant-nctm.com/news/articoli/il-regolamento-ue-2017-352-e-la-mancata-individuazione-dellautorita-competente-per-la-gestione-dei-reclami" target="_blank"><em>Il Regolamento (UE) 2017/352 e la mancata individuazione dell’autorità competente per la gestione dei reclami</em></a>“(Gennaio-Marzo 2021).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Per la precisione, la lettera di costituzione in mora - inviata anche a Croazia e Slovenia - si riferisce alla mancata notifica alla Commissione europea dell’autorità individuata.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Alla presentazione del rapporto annuale dell’ART alla Camera dei Deputati, il presidente dell’ART si sarebbe infatti chiesto se l’attribuzione alla costituenda “<em>struttura indipendente</em>” in seno al MIMS della competenza in materia&nbsp; di servizi tecnico nautici possa ritenersi “<em>compatibile con l’obiettivo del regolamento di attribuire ad un soggetto indipendente il compito di ricevere i reclami sull’attuazione dei contenuti del regolamento stesso da parte dei soggetti competenti e irrogare eventuali sanzioni</em>”. L’attenzione, evidentemente, cade subito sull’aggettivo “<em>indipendente</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Ambito che oggi attraversa peraltro una fase importante, con l’avvio delle nuove gare per il rilascio delle concessioni per il servizio di rimorchio portuale.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 08 Nov 2021 09:06:38 +0100</pubDate>
                        <title>&quot;It takes two to tango&quot;: la Commissione europea risponde con un controricorso al ricorso delle AdSP sulla tassazione dei porti italiani</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/it-takes-two-to-tango-la-commissione-europea-risponde-con-un-controricorso-al-ricorso-delle-adsp-sulla-tassazione-dei-porti-italiani</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Non è passato sicuramente inosservato il controricorso presentato, in data 7 luglio 2021, dalla Commissione europea (nel prosieguo, il “<strong><em>Controricorso</em></strong>”) in risposta al ricorso delle Autorità di Sistema Portuale italiane (nel prosieguo “<strong><em>Ricorso</em></strong>”). Nel nostro precedente <em>Shipping and Transport Bulletin</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> avevamo già analizzato il Ricorso avente ad oggetto l’annullamento della decisione della Commissione europea C (2020)8498 final, del 4 dicembre 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.38399, denominato “<em>Tassazione dei porti in Italia</em>”Per facilitare la comprensione della questione, risulterebbe opportuno sin d’ora riportare brevemente qui di seguito i motivi di Ricorso avanzati dalle Autorità di Sistema Portuale (nel prosieguo, le “<strong><em>AdSP</em></strong>”).</p><ul> <li>Le AdSP lamentano la violazione dell’articolo 107, paragrafo 1<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (nel prosieguo, il “<strong><em>TFUE</em></strong>”), ed in particolare una erronea interpretazione ed applicazione da parte della Commissione della nozione di “<em>impresa</em>”, nonché una violazione dell’articolo 296, paragrafo 2<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>, del TFUE.</li> <li>Le AdSP sostengono che la Commissione avrebbe erroneamente interpretato ed applicato la nozione di “<em>trasferimento di risorse statali</em>”.</li> <li>Le AdSP contestano l’esame della selettività e del vantaggio effettuato dalla Commissione nella decisione impugnata.</li> <li>Le AdSP lamentano infine un’erronea interpretazione da parte della Commissione delle nozioni di “<em>distorsione della concorrenza</em>” e di “<em>incidenza sugli scambi tra Stati membri</em>”.</li></ul><p>L’oggetto del contendere sarebbe invero un’esenzione fiscale (<em>rectius</em>: aiuto di Stato di cui alla normativa unionale) il cui beneficiario è essenzialmente un ente statale (le singole AdSP) e le cui attività beneficiate sono espletate in un mercato concorrenziale sia a livello nazionale, sia quantomeno europeo, che non troverebbe positivo riscontro in termini di legittimità da parte della Commissione europea.Data la complessità della materia ad oggetto e non potendo in questa sede toccare in maniera dettagliata tutte le confutazioni apportate dalla Commissione europea ai singoli motivi di ricorso delle AdSP di cui <em>supra</em>, abbiamo ritenuto di estrarre dal Controricorso le massime che riteniamo più rilevanti ai fini della questione di cui trattasi.</p><ul> <li>“<em><u>La qualificazione dell’ente come impresa dipende dalla natura delle attività che svolge</u></em>” <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a> ovvero “<em><u>Lo status giuridico di un ente è irrilevante ai fini della qualifica di tale ente come impresa</u></em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>.</li></ul><p>Seguendo l’impostazione interpretativa della Commissione europea, la natura giuridica dell’ente non sarebbe un aspetto dirimente ai fini della materia oggetto del contendere, bensì ciò che deve essere valutato è la natura delle attività esercitate dalle AdSP.La non applicabilità dell’art. 107 del TFUE sarebbe riconducibile esclusivamente a tutte quelle attività svolte dallo Stato come espressione del proprio potere d’imperio. In ragion di ciò, ogniqualvolta lo Stato “<em>svolga un’attività economica che può essere dissociata dall’esercizio dei pubblici poteri, l’ente pubblico agirà come impresa in riferimento a tale attività</em>”.Come sostenuto anche dalla giurisprudenza unionale, la nozione di impresa sarebbe separata dallo <em>status</em> giuridico dell’entità e dalle sue modalità di finanziamento, comprendendo difatti qualsiasi entità che vada ad esercitare un’attività economica<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>.Pertanto, nel momento in cui si vada a stabilire che determinati enti stiano svolgendo attività di natura economica, quest’ultimi saranno a tutti gli effetti “<em>imprese</em>” – ai sensi del diritto della concorrenza – rispetto alle attività economiche debitamente da questi espletate.</p><ul> <li>“<em><u>La nozione di attività economica è una nozione oggettiva, basata su elementi di fatto</u></em><u>”</u><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>.</li></ul><p>Come statuito dalla stessa Commissione europea, un’entità che opera in un monopolio legale può agevolmente offrire beni e servizi su un mercato e dunque, essere qualificata come impresa ai sensi dell’art. 107 del TFUE. L’elemento di fatto che qualifica la nozione di attività economica sarebbe difatti l’esistenza di un mercato per i servizi interessati (circostanza quest’ultima prettamente oggettiva) e non pertanto la singola interpretazione soggettiva adottata da uno Stato membro.</p><ul> <li>Il fatto che le AdSP non possano svolgere “<em><u>né direttamente né tramite società partecipate</u></em>, <em><u>operazioni portuali ed attività ad esse strettamente</u> <u>connesse</u></em><u> <em>non significa che le AdSP non possano svolgere alcuna attività economica</em>”</u><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a>.</li></ul><p>La Commissione europea sostiene fermamente l’esistenza di un mercato relativo alla gestione del bene demaniale portuale e delle relative infrastrutture in cui le singole AdSP si trovano invero a competere con altre AdSP ovvero con soggetti di diritto privato. In altri termini, la Commissione europea ritiene che l’infrastruttura portuale sia difatti utilizzata a fini commerciali e non resa accessibile (a chiunque ne volesse concretamente disporre) a titolo gratuito.</p><ul> <li>“<em><u>La prestazione di servizi dietro remunerazione stabilita per legge non è di per sé sufficiente ad escludere che l’attività in questione sia qualificata come attività economica</u></em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a>.</li></ul><p>La Commissione europea, facendo esplicito riferimento alla giurisprudenza unionale, rileva come a prescindere dalla denominazione che i singoli Stati membri abbiano adottato o adottano a livello nazionale, nel caso in cui si tratti di entrate (note a terzi come “<em>canoni</em>”, “<em>diritti portuali</em>” o “<em>tasse portuali</em>”) che vengono riscosse dalle AdSP come controprestazione, ad esempio, del diritto di accesso delle navi all’infrastrutture portuali, tali entrate non possono che costituire una remunerazione per un servizio effettuato in un rapporto sinallagmatico.Infatti, continua la Commissione europea, anche nel caso in cui i “<em>canoni</em>” fossero interamente determinati per legge, ciò non avrebbe nessun tipo di incidenza sulle attività economiche concretamente svolte dalle AdSP (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rilascio di concessioni o autorizzazioni dietro pagamento di un canone demaniale a imprese generalmente private per l’utilizzo commerciale del bene e la fornitura di servizi a compagnie di navigazione).In altri termini: il principio di legalità – fondamento della coercibilità del canone – non rileverebbe ai fini della qualificazione giuridica delle attività svolte dalle AdSP.</p><ul> <li>“<em><u>Qualora l’art. 74</u></em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a><em><u> del Testo Unico delle imposte sui redditi (“<strong>TUIR</strong>”) venga applicato tout court alle AdSP, anche quando svolgono attività economiche, questo comporta una discriminazione tra imprese che svolgono attività economiche”</u></em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11"><sup>[11]</sup></a><em><u>.</u></em></li></ul><p>A partire dal momento in cui “<em>lo Stato e gli enti pubblici svolgono attività economiche – </em>come già precedentemente citato <em>– essi si qualificano come imprese, limitatamente allo svolgimento di dette attività, e ad essi si applicheranno dunque le norme in materia di aiuti di Stato</em>”.Tale statuizione non consentirebbe dunque l’applicazione agli interi redditi generati dalle AdSP dell’articolo 74 del TUIR (esenzione per gli organi dello Stato), dal momento che tale articolo “<em>non costituisce il sistema di riferimento”</em> e che “<em>l’esenzione dall’applicazione dell’imposta sul reddito delle società riguarda esclusivamente l’esercizio di funzioni statali e le altre attività svolte in via istituzionale</em>”.In altri termini: ogniqualvolta le AdSP riscuotono i canoni demaniali – non trovandosi nella stessa situazione giuridica e fattuale analoga a quella dello Stato e degli enti pubblici nell’esercizio di funzioni di pubblica utilità – tali attività dovrebbero essere soggette all’imposta sul reddito delle società.</p><ul> <li>“<em><u>Un ente che dispone di un monopolio legale può senz’altro proporre beni e servizi in un mercato e, pertanto, essere un’«impresa» ai sensi dell’articolo 107 TFUE</u>”</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[12]</sup></a><em>.</em></li></ul><p>Come già precedentemente riportato, i servizi offerti dalle AdSP sono dunque in concorrenza con quelli offerti da altre AdSP e da altri fornitori di servizi di trasporto in Italia e addirittura in altri Stati membri (in particolare sull’asse Nord-Ovest Italia/Francia del Sud).In particolare, come indicato al considerando (143) della decisione impugnata, la circostanza che le AdSP siano difatti le uniche entità competenti a gestire le infrastrutture portuali non pregiudicherebbe in nessun modo l’esistenza di un mercato concorrenziale “<em>più ampio dei servizi di trasporto e più ristretto dei servizi portuali</em>”.<u>Conclusione</u>: in attesa sia della pronuncia del Tribunale dell’Unione Europea, sia di un’ auspicata presa di posizione del nostro Governo sulla questione, questa potrebbe invero essere una valida ed ulteriore opportunità per effettuare un’attenta riflessione su quale possa essere il modello di <em>governance</em> migliore per i nostri porti e allo stesso tempo, per l’intera <em>Industry</em>. Sarà nostra cura tenervi aggiornati su questo importantissimo tema.Infatti, come abbiamo accennato nei nostri precedenti interventi, la qualificazione delle AdSP quali imprese porterebbe ad applicare alle stesse la normativa sulla concorrenza, circostanza che condurrebbe a limitare - se non addirittura escludere - quella discrezionalità amministrativa di cui esse hanno da sempre beneficiato.&nbsp;<i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:alberto.torrazza@advant-nctm.com">Alberto Torrazza</a> e <a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a>.</i>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Cfr. <a href="https://www.advant-nctm.com/news/articoli/never-back-down-le-adsp-italiane-non-si-arrendono-e-valutano-di-impugnare-la-decisione-della-commissione-europea-sulla-tassazione-dei-porti-italiani" target="_blank"><em>“Never Back Down”: le AdSP italiane non si arrendono e valutano di impugnare la decisione della Commissione Europea sulla tassazione dei porti italiani”</em></a> (Gennaio-Marzo 2021).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> L’art. 107, paragrafo 1 del TFUE prevede quanto segue: “<em>Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> L’art. 296 del TFUE prevede quanto segue: “<em>Qualora i trattati non prevedano il tipo di atto da adottare, le istituzioni lo decidono di volta in volta, nel rispetto delle procedure applicabili e del principio di proporzionalità. 26.10.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 326/175 IT Gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste o pareri previsti dai trattati. In presenza di un progetto di atto legislativo, il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dall’adottare atti non previsti dalla procedura legislativa applicabile al settore interessato</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Considerando (37), pag. 11, del Controricorso.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Considerando (49), pag.16, del Controricorso.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> È la stessa Commissione europea al considerando (39) a qualificare le seguenti attività svolte dalle AdSP come attività economiche: <em>“(i) la fornitura di un servizio generale agli utenti dei porti, permettendo l’accesso delle navi all’infrastruttura portuale in cambio di un corrispettivo (rappresentato dai c.d. “canoni portuali”); nonché (ii) la locazione di terreni e infrastrutture portuali a imprese terze a fronte di una remunerazione</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Considerando (53), pag. 17, del Controricorso.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Considerando (56), pag.18, del Controricorso.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Considerando (65), pag. 21, del Controricorso.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> L’art. 74 del TUIR prevede quanto segue: “<em>1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all’imposta. 2. Non costituiscono esercizio dell’attività commerciale: a) <u>l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici; b) l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali nonché l’esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria</u></em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Considerando (93), pag. 30, del Controricorso.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Considerando (115), pag. 36, del Controricorso.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4990</guid>
                        <pubDate>Thu, 23 Sep 2021 10:26:15 +0200</pubDate>
                        <title>The Renaissance of EU Capital Markets</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-renaissance-of-eu-capital-markets</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2021/09/renaissance-eu-capital-markets" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Tratto da Oxford Business Law Blog</strong></a>The main goal of the recently published&nbsp;<em>Technical Expert Stakeholder Group (TESG) Report&nbsp;</em>is to start to set free EU Capital Markets from the&nbsp;cage of regulations&nbsp;suffocating them.As noted by the TESG EU, the attractiveness of equity and debt public capital markets for SMEs is negatively affected in EU by a steady downturn of IPOs, which limits considerably public capital markets’ ability to be a robust funding source for SMEs. Public equity markets provide substantial social benefits, offering an effective way to share risk and allocate capital efficiently between public savings and issuers. Within this framework, initial public offerings (IPOs) enable SMEs to raise funds as they grow, and offer an exit route for early-stage investors. However, recent analyses have shown that EU public equity markets ‘<em>have fallen behind in global terms</em>’. EU public equity markets are indeed much smaller than those in the USA, despite having a similar-sized economy. They are also smaller than Asia’s markets when measured by market capitalisation relative to GDP, and much smaller than the market in the UK as percentage of GDP.The&nbsp;OECD&nbsp;recently noted that stock markets play a key role in providing companies with equity capital that gives them the financial resilience to overcome temporary downturns, while meeting their obligations to employees, creditors and suppliers. At the same time, since 2005, more than 30,000 companies have delisted from stock markets globally, notably in the United States and EU. These delistings have not been matched by IPOs, which has resulted in a considerable net loss of publicly listed companies. This drying up of SMEs access to public markets affects a fundamental source of funding to support the growth of EU companies which need to have long-term capital investments, beside bank credit, to sustain their growth plans.Feedback from market participants clearly indicates that the initial and ongoing costs of becoming a public company have risen considerably in recent decades, thus widening the gap between public and private equity funding. This is even more true for SMEs, which have to deal with particularly burdensome regulatory costs associated with listing.The downsizing of EU public capital markets can be addressed only by adopting a holistic approach addressing the issues of relevance for all players in the EU capital markets landscape. The TESG’s twelve recommendations contain specific proposals for legal amendments to EU legislation in order to achieve these objectives, starting with the inclusion in the EU financial sector legislation of a broad SME definition to capture all listed companies with a market capitalization of less than 1 billion Euro (Small and Medium Capitalization Companies or ‘SMCs’).The reforms that the TESG suggested will ensure that EU capital markets, and in particular public equity markets, are available for the deployment of risk capital into SMCs as well as the innovation-driven sectors of the EU economy. The proposals include suggestions on how to reduce the initial and ongoing costs of listing and the ensuing administrative burdens and recommend extending availability of dual class shares, using pre-listing sandboxes, providing additional research coverage as well as empowering retail investors. Together, the TESG proposals will deliver proportionate listing requirements for SMCs, supportive tax policies, increased investor access, and higher profile for the many EU SMCs, which are key generators of economic growth.The TESG recommendations shall hopefully inspire the implementation of the&nbsp;Capital Markets Union (CMU) Action Plan 2020&nbsp;and help the EU Commission solve the different issues identified in the Action Plan 2020 as discouraging SMEs from accessing public markets, such as a high administrative burden and the high costs of listing and compliance with listing rules.Advancing the CMU is not just about capital markets and financial institutions. It will also benefit entrepreneurs, employees and private investors. SMEs are the backbone to the EU economy. They are the key drivers of economic growth, jobs creation, innovation and tax revenue in Europe. The COVID-19 pandemic and Brexit have re-emphasised the importance of the CMU project and the need to make rapid progress to speed up the EU recovery and increase the growth potential of SMEs. Most importantly, the CMU could facilitate the structural changes that have become unavoidable as a result of the pandemic and support the transition to a low-carbon and digitalised economy. The COVID-19 crisis is thus a wake-up call to strengthen the CMU and make the EU economy more robust and resilient.&nbsp;<i>This article is for information purposes only and is not, and cannot be intended as, a professional opinion on the topics dealt with.&nbsp;For further information please contact <a href="mailto:lukas.plattner@advant-nctm.com">Lukas Plattner</a>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4998</guid>
                        <pubDate>Thu, 16 Sep 2021 12:05:02 +0200</pubDate>
                        <title>Pubblicato Regolamento IVASS n. 48 del 2021 recante disposizioni in materia di maggiorazione del capitale di cui al Titolo III, articolo 47-sexies e al Titolo XV, articolo 216-septies del CAP</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pubblicato-regolamento-ivass-n-48-del-2021-recante-disposizioni-in-materia-di-maggiorazione-del-capitale-di-cui-al-titolo-iii-articolo-47-sexies-e-al-titolo-xv-articolo-216-septies-del-cap</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 13 luglio 2021, IVASS ha pubblicato il presente Regolamento (“<strong>Reg. 48/21</strong>”), in attuazione della disciplina sul processo di adozione delle maggiorazioni di capitale (<em>capital add-on</em>) di cui agli articoli 47-<em>sexies</em> e 216-<em>septies</em> del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private, “<strong>CAP</strong>”), che hanno introdotto nella normativa domestica la disciplina comunitaria prevista dall’articolo 37 della direttiva Solvency II. Le disposizioni del Reg. 48/21 perseguono dunque l’obbiettivo di garantire che i requisiti patrimoniali regolamentari riflettano adeguatamente il profilo di rischio globale dell’impresa di assicurazione o riassicurazione ovvero del relativo gruppo di appartenenza tramite l’applicazione di misure eccezionali e temporanee in caso di irregolarità <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><strong>[1]</strong></a>.Con il Reg. 48/21, IVASS, consapevole delle lacune della disciplina domestica previgente <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><strong>[2]</strong></a> e conformemente al <em>framework</em> europeo di riferimento, persegue un approccio <em>principle based</em>, individuando criteri operativi che consentano di compiere le necessarie valutazioni finalizzate all’imposizione di misure aderenti al profilo patrimoniale e di rischio delle imprese e proporzionate alle carenze effettivamente riscontrate.A tal fine, trovano ivi definizione criteri operativi volti a garantire l’efficienza delle misure di <em>capital add-on</em> quale strumento praticabile per la protezione dei contraenti e degli aventi diritto alla prestazione assicurativa, sviluppando - in sede di specificazione delle circostanze e dei fattori valutativi già definiti dalla normativa comunitaria - approcci coerenti e comuni per circostanze analoghe, al fine di assicurare il rispetto del principio del <em>level playing field</em> fra imprese. Inoltre, sempre nell’ottica di garantire la trasparenza dei processi e delle decisioni, si è proceduto alla formalizzazione della procedura di imposizione delle misure di capital <em>add-on</em>, specificandone altresì le modalità di modifica e revoca.Più nel dettaglio, IVASS, nella convinzione che il requisito di capitale rappresenti correttamente il profilo di rischio dell’impresa, delinea la disciplina del rimedio della maggiorazione di capitale, a cui sottoporre, in forza dell’articolo 3 del Reg. 48/21:</p><ul> <li>imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, ad eccezione delle imprese di assicurazione locali di cui al Titolo IV del Codice;</li> <li>sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;</li> <li>imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana; e</li> <li>ultime società controllanti italiane. Se tali società sono a loro volta controllate da un’impresa di assicurazione o riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa, o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato membro, le disposizioni si applicano nell’ipotesi in cui l’IVASS applichi la vigilanza a livello del sottogruppo nazionale, ai sensi dell’articolo 220-bis, comma 3, del Codice e dell’articolo 12 delle relative disposizioni di attuazione in materia di vigilanza sul gruppo, al fine di porre rimedio a circostanze di scostamento tra il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato dall’impresa e quello individuato tenendo conto dell’effettivo profilo di rischio.</li></ul><p>Dunque, l’Istituto, con il Reg. 48/21, ponendosi l’obbiettivo di garantire un adeguato livello di protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative, nel rispetto della parità di trattamento tra le imprese medesime, prevede:</p><ul> <li>all’articolo 4, le caratteristiche della maggiorazione di capitale, definita come rimedio: <em>(i)</em> eccezionale, <em>(ii)</em> di ultima istanza e <em>(iii)</em> temporaneo;</li> <li>agli articoli da 5 a 8, la procedura di valutazione dei presupposti dello scostamento significativo, tanto in termini di <em>governance</em> quanto in termini di aggiustamenti al tasso privo di rischio pertinente e misure transitorie, da svolgersi all’esito del controllo prudenziale di cui all’articolo 47-<em>sexies</em> del CAP (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><strong>[3]</strong></a>);</li> <li>agli articoli da 9 a 11, i criteri di calcolo della maggiorazione di capitale;</li> <li>agli articoli da 12 a 15, gli aspetti procedurali per l’adozione, modifica e revoca delle decisioni da parte dell’Istituto in materia di capital <em>add-on</em>, declinandone la tempistica e la dialettica con l’impresa. Con particolare riguardo alle varie fasi, al contenuto degli atti e alle tempistiche delle procedure: <em>(i)</em> di comunicazione di avvio del procedimento per l’applicazione della maggiorazione di capitale all’impresa; <em>(ii)</em> di decisione di adozione della maggiorazione di capitale; <em>(iii)</em> di relazione trimestrale dell’impresa sui risultati ottenuti e <em>(iv)</em> di riesame;</li> <li>all’articolo 16, che le disposizioni di cui sopra si applichino ove compatibili anche al gruppo consolidato ai sensi dell’articolo 216-septies del CAP.</li></ul><p>Per maggiori dettagli si rinvia al sito dell’IVASS: <a href="https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2021/n48/index.html" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2021/n48/index.html</a>&nbsp;<em>Il presente documento è aggiornato al mese di agosto 2021.&nbsp;Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>, <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a>, <a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a> e <a href="mailto:antoniadibella@advant-nctm.com">Antonia Di Bella</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1"><strong>[1]</strong></a>&nbsp;Tali misure potranno infatti essere imposte da IVASS solo laddove le altre misure di vigilanza si rivelino inefficaci o inadatte e dovranno essere &nbsp;&nbsp; mantenute solo finché l’impresa non abbia adeguatamente corretto gli scostamenti che ne hanno legittimato l’imposizione.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2"><strong>[2]</strong></a>&nbsp;Si legge infatti nella Relazione al presente regolamento: “<em>In particolare, i ‘fattori pertinenti’ indicati dall’articolo 277 degli Atti delegati, dei &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; quali tener conto ai fini della valutazione dell’esistenza di uno scostamento e del calcolo del conseguente capital add-on nelle ipotesi di &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; deviazione dagli standard di governance, appaiono non esaustivi e suscettibili di ulteriore declinazione. Inoltre l’articolo 286 degli Atti &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; delegati richiama per le determinazioni dell’Autorità di vigilanza sul capital add-on in materia di governance l’applicabilità dei medesimi &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; elementi valutativi di cui all’articolo 277 solo “se appropriato”. Tale formulazione depone per un’interpretazione esemplificativa e non esaustiva della natura dell’elenco riportato al medesimo articolo 277.</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3"><strong>[3]</strong></a>&nbsp;In particolare, vengono introdotti tre livelli di gravità delle irregolarità relative alla <em>governance</em> e la maggiorazione è calcolata incrementando &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) - nel rispetto di soglie minime prestabilite per ciascun livello:</p><ul> <li>1° livello: non si applica alcuna maggiorazione di capitale;</li> <li>2° livello: l’Istituto può applicare una maggiorazione di capitale incrementando il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di almeno il 10% e fino al 20% (uguale o superiore al 10% e inferiore al 20%);</li> <li>3° livello: l’Istituto può applicare una maggiorazione di capitale incrementando il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di almeno il 20% (uguale o superiore al 20%).</li></ul>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 13 Sep 2021 12:29:12 +0200</pubDate>
                        <title>Memorandum sul “GDPR Cinese” – Personal Data Protection Law. Le principali novità e conseguenze</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/memorandum-sul-gdpr-cinese-personal-data-protection-law-le-principali-novita-e-conseguenze</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’attività legislativa nella Repubblica Popolare Cinese in materia di protezione dei dati personali ha attratto su di sé il focus degli operatori oltre che un’attenzione a livello mediatico, in considerazione di severe prese di posizione in fase applicativa da parte delle autorità di controllo.Nell’ultimo decennio la Cina si è affermata come player nella disciplina dell’economia digitale e di internet, approvando una serie di provvedimenti che sono stati, come nel caso della “E-commerce Law”, di significativa rilevanza nello scenario globale. La tendenza, iniziata nel 2016 con l’approvazione della “Cybersecurity Law” (“CSL”) è stata caratterizzata fin da subito da un approccio di c.d. “data sovereignty”, evidenziando in maniera sempre più preponderante il ruolo decisivo che viene attribuito dal Legislatore alle diverse sfaccettature, economiche e sociali, che derivano dal mercato digitale.In questo contesto, l’attenzione alla sicurezza dei dati viene vista come un passo ulteriore del Legislatore cinese verso la creazione di un ambiente virtuale sempre più regolato.Il ruolo predominante che l’utilizzo dei dati svolge all’interno dei modelli di business delle aziende da un lato, e la crescente attenzione dei cittadini cinesi riguardo l’utilizzo dei propri dati personali da parte delle aziende private, ha orientato il Legislatore verso l’approvazione della “<strong>Personal Information Protection Law</strong>” (<strong>PIPL</strong>) che entrerà in vigore il 1 novembre 2021 e che, per il proprio contenuto e impostazione, è stata assimilata all’europeo “General Data Protection Regulation” (<strong>GDPR</strong>).&nbsp;<strong>Scopo e portata della nuova normativa</strong>Lo scopo della Personal Information Protection Law è di regolare l’attività di trattamento dei dati raccolti all’interno del territorio cinese. I principali destinatari di questa legge sono le big tech cinesi (Alibaba, Baidu, Tencent), tuttavia impatta, nella propria applicazione, anche le società straniere che effettuano il trattamento, al di fuori del territorio cinese, i dati personali raccolti in Cina e relativi a persone fisiche cinesi.Vengono introdotte una serie di definizioni fondamentali che consentono di circoscrivere la portata del provvedimento legislativo:</p><ol> <li>La definizione di “personal information” è la seguente: “tutte le tipologie di informazione relative a persone naturali identificate o identificabili”, specificando che debbano essere “registrate con mezzi elettronici” e che le informazioni elaborate in maniera anonima non ricadono in questa categoria;</li> <li>Diversa e separata è invece la definizione di “informazioni personali sensibili” descritte come “quelle informazioni personali che possono arrecare danno alla dignità personale di qualsiasi persona fisica o danno alla sua sicurezza personale o patrimoniale una volta divulgate o utilizzate illegalmente”;</li> <li>Non meno importante è la figura del “gestore di informazioni personali”, in qualità di soggetto principale degli obblighi della legge. Figura che può essere assimilata al titolare del trattamento nel nostro GDPR. Questa definizione comprende un numero particolarmente rilevante di aziende, straniere e non, che trattano in maniera più o meno variegata e disparata, i diversi tipi di dati dei propri utenti, fornitori, dipendenti, ecc. per diverse finalità.</li></ol><p>La classificazione dei dati è stata ulteriormente specificata dalla “State Administration for Market Regulation”, che ha operato la seguente suddivisione:a) “Dati non sensibili” (e.g. informazioni pubbliche caricate dall’utente)b) “Dati abbastanza sensibili” (e.g. le registrazioni delle chiamate con il centro clienti)c) “Dati sensibili” (e.g. numeri di telefono, e-mail, storico delle transazioni)d) “Dati molto sensibili” (e.g. numero della carta di identità, nomi utenti e password)La localizzazione rientra adesso tra i dati sensibili ed in quanto tale sarà fortemente limitata riducendo notevolmente le ipotesi in cui i brand possono, per esempio, tracciare le visite offline ai negozi.&nbsp;<strong>Consenso informato</strong>Sulla base di dette definizioni si basa il principio del consenso informato per chi intende gestire dati all’utente: dovrà essere richiesto in relazione al tipo di dati raccolti e a dove questi verranno elaborati. La regola generale stabilita dalla PIPL è che il consenso dovrà essere sempre richiesto per il trattamento dei dati personali. Sono previste alcune eccezioni specificamente individuate dall’art. 13&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/news/articoli/memorandum-sul-gdpr-cinese-personal-data-protection-law-le-principali-novita-e-conseguenze#_ftn1" target="_blank" name="_ftnref1" rel="noreferrer">[1]</a>.Inoltre, il trattamento dei dati personali deve essere adeguatamente notificato in conformità con i requisiti applicabili e deve essere ottenuto consenso del soggetto identificato. Questi ha il diritto di conoscere e prendere decisioni sul trattamento delle loro informazioni personali e ha il diritto di ritirare o rifiutare il consenso.Ulteriori obblighi sono posti in capo alle piattaforme di e-commerce:</p><ol> <li>Costituire un indipendente organo esterno di controllo per sorvegliare sulle attività di trattamento delle informazioni personali da parte del gestore della piattaforma;</li> <li>Cessare di fornire l’utilizzo della piattaforma ad operatori economici che violano ripetutamente ed in modo grave le prescrizioni sulle modalità di trattamento delle informazioni personali stabiliti dalla legge e dai regolamenti;</li> <li>Pubblicare regolarmente relazioni sulle responsabilità e adempimenti connessi al trattamento delle informazioni personali.</li></ol><p>&nbsp;<strong>Trasferimento transfrontaliero dei dati personali</strong>Particolarmente gravosa è la disciplina del trasferimento dei dati personali raccolti all’interno della Cina all’esterno.La PIPL richiede infatti, in ogni caso, un consenso ulteriore e separato nel caso in cui i soggetti responsabili del trattamento dei dati li condividano con altri soggetti, effettuino il trattamento dei dati personali per determinate finalità o li trasferiscano a soggetti all’estero (articolo 24, 30 e 39).Viene inoltre previsto un oneroso procedimento che consente di richiedere il consenso al trasferimento dei dati all’estero. Nello specifico è necessario, in primo luogo, che la Cyberspace Administration rilasci un “Security Assessment”， ottenere, da un soggetto autorizzato, un “Personal Data Protection Certification” (i cui requisiti devono essere ancora pubblicati). È necessario inoltre assicurarsi che il soggetto che riceve ed elabora i dati all’estero soddisfi comunque i requisiti previsti dalla legge cinese e, infine, è necessario utilizzare un modello di contratto standard, che sarà pubblicato da parte della Cyberspace Administration of China.La legge richiede inoltre di avere un “ufficio dedicato” o, quanto meno, un “rappresentate designato” responsabile sulle materie riguardanti la protezione dei dati personali (art. 53).Questa stringente previsione, applicata alla lettera, comporta l’obbligo di compliance alla normativa a pressoché ogni azienda che abbia intenzione di vendere i propri prodotti o servizi in Cina. Poiché anche solo la raccolta del nome dell’acquirente ed i suoi contatti innescano i requisiti della PIPL.Si segnala, infine, l’espresso divieto di fornire i dati personali alle autorità giudiziarie o amministrative straniere senza aver ottenuto il consenso da parte delle competenti autorità cinesi.&nbsp;<strong>Sanzioni</strong>Le sanzioni in caso di violazione della PIPL sono di natura amministrativa e variano in relazione alla serietà della violazione:La violazione minore può comportare: un avviso e la confisca dei proventi illegali, una sanzione amministrativa fino ad 1 milione di RMB (130,000 EUR c.a.) e una sanzione al responsabile privacy da 10,000 a 100,000 RMB (1,300 – 13,000 EUR c.a.).In caso di violazione grave le conseguenze possono essere: una richiesta di correzione e confisca dei proventi illegali, una sanzione amministrativa fino a 50 milioni RMB (6,500,000 EUR c.a.) o la confisca dei proventi fino al 5% dell’esercizio precedente, una multa al responsabile privacy da 100,000 a 1,000,000 RMB (13,000 – 130,000 EUR c.a.). L’onere della prova è sempre in capo al soggetto che raccoglie ed effettua il trattamento dei dati.&nbsp;<strong>Conseguenze per le aziende italiane ed europee</strong>Anche le aziende italiane ed europee che operano in Cina dovranno tenere conto della nuova normativa, con una particolare esposizione al rischio per i brand del lusso che potrebbero trovarsi a raccogliere dati personali di funzionari o persone che ricoprono cariche pubbliche.Il requisito del consenso specifico e informato potrebbe portare ad un ridimensionamento della pubblicità mirata e la strategia di profilare i consumatori sarà più difficile.Le difficoltà non riguardano solamente l’aspetto commerciale: le aziende dovranno adottare modelli e standard che garantiscano un trattamento dei dati in conformità con la nuova normativa e fondati sul consenso individuale, comportando maggiore attenzione agli aspetti di compliance ed alla privacy.<em>Nctm potrà assistere le società ad adeguarsi al nuovo contesto normativo cinese in materia di protezione dei dati personali. Siamo disponibili a discutere dell’attuale modello privacy e a fornire una proposta di assistenza specifica.</em>&nbsp;<em>Il presente documento è aggiornato al mese di agosto 2021.&nbsp;Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;<a href="mailto:carlo.geremia@advant-nctm.com">Carlo Geremia</a>&nbsp;e&nbsp;<a href="mailto:marco.cappa@advant-nctm.com">Marco Cappa</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/news/articoli/memorandum-sul-gdpr-cinese-personal-data-protection-law-le-principali-novita-e-conseguenze#_ftnref1" target="_blank" name="_ftn1" rel="noreferrer">[1]</a>&nbsp;a) Quando l’attività di elaborazione è necessaria per entrare o eseguire il contratto di cui il soggetto i cui dati vengono elaborati è una delle parti. b) Quanto l’elaborazione è necessaria per eseguire obblighi o responsabilità legali. c) Quando è necessaria per ragioni di emergenza di saluta pubblica. d) Quando riguarda informazioni personali già rese pubbliche. e) Per finalità giornalistiche. f) Per altre finalità previste dalla legge.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 06 Sep 2021 11:04:48 +0200</pubDate>
                        <title>Punti chiave della relazione presentata dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali sull’operato svolto nel corso del 2020</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/punti-chiave-della-relazione-presentata-dallautorita-garante-per-la-protezione-dei-dati-personali-sulloperato-svolto-nel-corso-del-2020</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>NOTA IMPORTANTE:&nbsp;</strong>Il presente documento è aggiornato al mese di agosto 2021.&nbsp;Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:paolo.gallarati@advant-nctm.com">Paolo Gallarati</a>, <a href="mailto:ilaria.todaro@advant-nctm.com">Ilaria Todaro</a> e <a href="mailto:sante.ricci@advant-nctm.com">Sante Ricci</a>.</em>&nbsp;Come noto, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, il “<strong>Garante</strong>” o l’“<strong>Autorità</strong>”), in data 2 luglio u.s., ha presentato la relazione sull’attività svolta nel primo anno di mandato del nuovo collegio (di seguito, la “<strong>Relazione</strong>”).La Relazione ha illustrato i diversi fronti sui quali è stata impegnata l'Autorità nel corso di un anno caratterizzato ancora dall’impatto dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 su tutti i settori della vita nazionale e dal massiccio ricorso a piattaforme <em>on-line</em>.La necessità di assicurare, da una parte, un funzionale trattamento dei dati - in particolare di quelli sulla salute - e, dall’altra, il rispetto dei diritti delle persone, ha visto il Garante impegnato in una costante opera di bilanciamento dei diritti, con particolare riguardo ad alcuni ambiti, tra cui, a titolo esemplificativo: le <em>app</em> di&nbsp;<em>contact tracing</em>; l’effettuazione dei test sierologici; la raccolta dei dati sanitari; il “<em>green pass</em>”; l’attivazione dei sistemi di didattica a distanza; il processo amministrativo e tributario da remoto.Tra i temi di maggiore interesse, di seguito, si riporta una breve sintesi su quanto adottato dal Garante riguardo&nbsp;al&nbsp;settore bancario e finanziario, alla&nbsp;sicurezza dei luoghi di lavoro, allo&nbsp;<em>smart working</em>, al trattamento dei dati personali effettuato mediante&nbsp;sistemi di video sorveglianza&nbsp;e, infine, allo svolgimento di attività di&nbsp;<em>marketing.</em>&nbsp;</p><ol> <li><strong>Trattamenti di dati personali effettuati nel settore bancario e finanziario</strong></li></ol><p>Il Garante ha rilevato un notevole afflusso di segnalazioni, reclami, quesiti e richieste di parere relativi ai trattamenti di dati personali effettuati da banche, società finanziarie, sistemi di informazione creditizia gestiti da soggetti privati, Centrale dei rischi pubblica gestita dalla Banca d’Italia e Centrale di allarme interbancaria.In particolare, numerose richieste hanno riguardato il trattamento dei dati personali effettuato in occasione delle operazioni di identificazione e adeguata verifica della clientela prescritte dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo.A tale riguardo, l’Autorità è tornata a ribadire che tutte le categorie di soggetti obbligate ai sensi della vigente normativa di settore devono sia identificare l’interessato ed effettuare la cd. adeguata verifica prima di stipulare qualsiasi rapporto contrattuale o effettuare operazioni occasionali, sia eseguire una serie di interventi, tra cui il monitoraggio e il controllo continuativo del rapporto pendente. L’identificazione del cliente prevede la consegna di copia di un valido documento d’identità dell’interessato, mentre l’adeguata verifica richiede l’acquisizione di dettagliate informazioni e di specifica documentazione (anche sull’attività lavorativa svolta e sulla situazione economica e patrimoniale), variabile a seconda delle modalità in concreto adottate (verifica semplificata, ordinaria o rafforzata).Sempre numerosi sono stati i reclami e le segnalazioni in materia di esercizio dei diritti degli interessati, con specifico riguardo al diritto di accesso ai dati personali. In linea con il consolidato orientamento dell’Autorità in materia, è stato precisato che l’accesso ai dati personali è altro rispetto all’accesso ai documenti bancari disciplinato dall’art. 119, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); le istanze di accesso ai dati, pertanto, non devono tendere all’acquisizione di copia di documenti bancari, non possono riguardare dati di terzi e devono conformarsi alla disciplina in materia di protezione dei dati (in specie, agli articoli 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, di seguito “<strong>GDPR</strong>”).&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>Sicurezza dei luoghi di lavoro</strong></li></ol><p>Un’attenzione particolare è stata prestata alle problematiche legate alla sicurezza dei luoghi di lavoro (pubblici e privati) e ai connessi trattamenti di dati relativi al personale, a utenti, clienti e fornitori in ossequio a quanto previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto inizialmente il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali ed aggiornato il 24 aprile 2020, il cui impianto regolatorio è stato poi confermato dall’art. 2, D.P.C.M. 13 ottobre 2020, da ultimo aggiornato il 6 aprile 2021.In tale occasione è stato precisato che la rilevazione della temperatura corporea del personale per l’accesso ai locali e alle sedi aziendali rientra tra le misure per il contrasto alla diffusione del virus che trovano applicazione anche nei confronti delle categorie di soggetti citati, ove per questi ultimi non sia stata predisposta una modalità di accesso separata. Non è poi ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata, bensì, nel rispetto del principio di “minimizzazione”, la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge, in particolare quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro.E’ stato rammentato che tra le misure di prevenzione e contenimento del contagio che i datori di lavoro devono adottare, vi è la preclusione dell’accesso alla sede di lavoro a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.Il Garante ha altresì ribadito che il datore di lavoro non può rendere nota l’identità del dipendente risultato affetto da Covid-19 agli altri lavoratori. Inoltre, considerate le notizie di stampa in merito al ricorso, anche da parte di grandi società, ad applicativi preordinati al contenimento del rischio di contagio da Covid-19, il 6 luglio 2020 il Garante ha pubblicato sul proprio sito istituzionale ulteriori <a href="https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">FAQ</a>.&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong>Trattamenti di dati personali effettuati mediante posta elettronica e altri dispositivi tecnologici nel rapporto di lavoro</strong></li></ol><p>L’Autorità è tornata a pronunciarsi sulle condizioni di liceità dei trattamenti dei dati personali dei lavoratori effettuati mediante dispositivi tecnologici utilizzati per rendere la prestazione lavorativa.In particolare, l’Autorità si è pronunciata sul caso di una società che, cessato il rapporto di lavoro con un dipendente, avvalendosi dell’amministratore di sistema, aveva effettuato una ricerca sulle <em>e-mail</em> contenute nell’<em>account</em> aziendale (di tipo individualizzato) assegnato al medesimo e conservate sul <em>server</em> aziendale per oltre un anno. Alcune <em>e-mail</em> erano state così utilizzate per avviare un procedimento in sede giurisdizionale, mentre le altre risultavano ancora conservate dalla società in vista di futuri, possibili contenziosi. In proposito il Garante ha accertato, in primo luogo, che la società non aveva informato l’interessato, prima dell’inizio dei trattamenti, che tutte le <em>e-mail</em> in transito sull’account aziendale sarebbero state conservate sul <em>server</em> anche al fine di poter disporre controlli sul loro contenuto. Tale trattamento è stato dichiarato illecito in relazione agli artt. 12 e 13 del GDPR, in base ai quali il titolare è tenuto a fornire preventivamente all’interessato tutte le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del trattamento. Come più volte ricordato dall’Autorità, infatti, nell’ambito del rapporto di lavoro, l’obbligo di informare il dipendente costituisce espressione del principio generale di correttezza dei trattamenti (v. art. 5, par. 1, lett. a), del GDPR).Inoltre, l’Autorità ha anche accertato che la sistematica conservazione sul server aziendale delle <em>e-mail</em> in entrata e in uscita (sia dei dati esterni che del loro contenuto) per un ampio arco temporale, il successivo accesso della società ai dati raccolti nel corso dell’attività lavorativa – attraverso un’indagine interna effettuata <em>a posteriori</em> volta a verificare possibili “acquisizioni fraudolente, utilizzazione indebita o rivelazione di segreti” -, nonché l’accesso ad informazioni relative alla vita privata del lavoratore non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale dello stesso, hanno comportato la violazione degli artt. 113 e 114 del D.Lgs. 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018 (di seguito, il “<strong>Codice Privacy</strong>”), disposizioni rientranti tra le norme del diritto nazionale “<em>più specifiche per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro</em>”, richiamate dall’art. 88 del GDPR.Il Garante si è anche pronunciato sul regolamento interno relativo all’uso della posta elettronica aziendale adottato dalla società nel corso di un procedimento, stabilendo che la sistematica conservazione, ivi prevista, per 12 mesi di tutte le <em>e-mail</em> presenti sull’<em>account</em> aziendale, in costanza del rapporto di lavoro, in vista di futuri possibili contenziosi, non è conforme ai principi di minimizzazione dei dati e di limitazione della conservazione (art. 5, par. 1, lett. c) ed e), del GDPR). Medesima valutazione è stata riservata alla prospettata ulteriore conservazione per 6 mesi del contenuto della casella di posta elettronica dopo la cessazione del rapporto di lavoro in relazione al compimento di possibili illeciti. In tale occasione l’Autorità ha ribadito che il trattamento di dati personali effettuato per finalità di tutela dei propri diritti in giudizio deve riferirsi a contenziosi in atto o a situazioni precontenziose, non ad astratte e indeterminate ipotesi di possibile difesa o tutela dei diritti, posto che tale trattamento risulterebbe elusivo delle disposizioni sui criteri di liceità del trattamento.Con riferimento, poi, alla rappresentata finalità di poter far fronte ad eventuali contestazioni da parte di clienti, fornitori e p.a., il Garante ha ribadito che la legittima necessità di assicurare la conservazione di documentazione necessaria per l’ordinario svolgimento e la continuità dell’attività aziendale è assicurata, in primo luogo, dalla predisposizione di sistemi di gestione documentale con i quali – attraverso l’adozione di appropriate misure organizzative e tecnologiche – individuare i documenti che nel corso dello svolgimento dell’attività lavorativa devono essere via via archiviati con modalità idonee a garantire le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità prescritte dalla disciplina di settore applicabile; caratteristiche che i sistemi di posta elettronica, per loro stessa natura, non consentono di assicurare.&nbsp;</p><ol start="4"> <li><strong>Gestione di account di posta elettronica aziendale durante il periodo di malattia</strong></li></ol><p>L’Autorità ha ritenuto non conforme al GDPR la disattivazione dell’<em>account</em> di posta elettronica aziendale operata dal datore di lavoro durante il periodo di malattia del lavoratore interessato. All’esito dell’istruttoria avviata a seguito di un reclamo è infatti emerso che tale operazione non costituiva applicazione di (asserite) procedure di sicurezza standard. Ciò anche alla luce del fatto che l’informativa fornita non conteneva alcun riferimento alla possibilità per l’azienda di effettuare tale specifica modalità di trattamento per il raggiungimento di finalità legittime rese note preventivamente, come previsto in via generale dall’art. 13 del GDPR e, nello specifico contesto del rapporto di lavoro, in applicazione del principio generale di correttezza (ex art. 5, par. 1, lett. a), del GDPR). Il Garante ha quindi prescritto al titolare di dare corso all’istanza di accesso ai dati contenuti nell’<em>account</em> di posta elettronica a suo tempo presentata dal reclamante ed ha comminato una sanzione amministrativa pecuniaria (cfr. <a href="https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9474649" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ordinanza del 9 luglio 2020, n. 145 [doc. web n. 9474649]</a>).<em><u>&nbsp;</u></em></p><ol start="5"> <li><strong>I trattamenti di dati relativi alla persistente attivazione dell’account di posta elettronica aziendale dopo la cessazione del rapporto di lavoro</strong></li></ol><p>Una parte significativa dei reclami e delle altre tipologie di istanze rivolte all’Autorità in materia di rapporti di lavoro continua a riguardare il persistente utilizzo da parte del datore di lavoro di account di posta elettronica aziendale di tipo individualizzato (contenente il nome e/o il cognome della lavoratrice o del lavoratore) anche dopo che il rapporto di lavoro, in forza del quale l’<em>account</em> è stato assegnato, si è interrotto. Nel caso oggetto di decisione, l’Autorità ha accertato che l’<em>account</em> di posta elettronica aziendale di tipo individualizzato assegnato da una società ad un lavoratore era rimasto attivo per circa dieci mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro, all’insaputa dell’interessato, ed i messaggi in arrivo erano stati reindirizzati sull’account dell’ex superiore gerarchico del reclamante. Ciò ha consentito al titolare del trattamento (datore di lavoro) di accedere alla corrispondenza elettronica pervenuta sulla casella di posta, proveniente da soggetti interni ed esterni all’ambito lavorativo.La società ha in questo modo appreso alcune informazioni personali relative all’interessato riguardanti non solo i dati cd. esterni delle comunicazioni e gli eventuali file allegati, ma anche il contenuto delle stesse che, come accertato dall’Autorità, riguardavano non soltanto l’attività professionale, ma anche aspetti della sfera personale del reclamante in relazione ai quali quest’ultimo e i terzi coinvolti (i cui diritti devono essere parimenti tutelati) vantavano legittime aspettative di riservatezza.L’Autorità ha pertanto accertato la violazione di una pluralità di disposizioni del GDPR, in primo luogo degli articoli 12 e 15 per non aver dato corso all’istanza di accesso del reclamante ai dati contenuti nella casella di posta elettronica se non dopo la presentazione del reclamo.Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, infatti, la società avrebbe dovuto rimuovere l’account previa disattivazione dello stesso con la contestuale adozione di sistemi automatici volti ad informarne i terzi e a fornire a questi ultimi indirizzi alternativi riferiti alla propria attività professionale (ciò in applicazione dei principi stabiliti dall’art. 5, par. 1, lett. a), c) ed e), del GDPR).&nbsp;</p><ol start="6"> <li><strong>Trattamento dei dati personali effettuato mediante sistemi di video sorveglianza</strong></li></ol><p>Il Garante ha continuato ad occuparsi del trattamento dei dati effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza installati presso luoghi di lavoro, rammentando ai titolari del trattamento l’obbligo di rispettare l’art. 114 del Codice Privacy (che rinvia all’art. 4, l. n. 300/1970), l’obbligo di fornire un’adeguata informativa agli interessati prima che entrino nel campo di ripresa delle telecamere nonché la necessità di effettuare il trattamento solo in presenza di una specifica condizione di liceità del trattamento.Sempre con riferimento ad un trattamento di dati personali effettuato attraverso un sistema di videosorveglianza, a seguito di una segnalazione, il Garante ha adottato un’ordinanza-ingiunzione nei confronti di una struttura ricettiva, avendo accertato che la stessa, a partire dal 2009, aveva utilizzato un impianto di videosorveglianza all’interno e all’esterno della struttura omettendo di apporre, in prossimità del raggio di azione delle telecamere, cartelli informativi idonei ad avvisare clienti, dipendenti e fornitori della esistenza e delle caratteristiche essenziali dell’attività di videoripresa, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 13 del GDPR (cfr. <a href="https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9533587" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ordinanza del 26 novembre 2020, n. 256 [doc. web n. 9533587]</a>).Ha altresì formato oggetto di vaglio l’installazione, avvenuta ad opera di un’azienda sanitaria, di un sistema di videosorveglianza dotato di telecamere dislocate in aree nelle quali normalmente transitano o sostano anche i dipendenti (corridoi, ingressi, sale di attesa, pronto soccorso), con conseguente possibilità di controllarne indirettamente l’attività. Nel corso dell’istruttoria è emerso che l’installazione dei citati sistemi − avvenuta da oltre dieci anni in diverse strutture di competenza dell’azienda sanitaria e funzionale a esigenze di sicurezza e di tutela del patrimonio aziendale − fosse stata effettuata in assenza del necessario previo accordo con le organizzazioni sindacali o dell’autorizzazione da parte del competente Ispettorato del lavoro.L’Autorità ha ribadito che, in base alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, l’amministrazione, che opera in qualità di datore di lavoro, può trattare i dati personali dei dipendenti se il trattamento è necessario per la gestione del rapporto di lavoro e per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa nazionale o dell’Unione (artt. 6, par. 1, lett. c); 9, par. 2, lett. b) e 4; 88 del GDPR) rispettando altresì le norme nazionali, preesistenti o di futura emanazione.&nbsp;</p><ol start="7"> <li><strong>Attività di <em>marketing</em></strong></li></ol><p>Diversi sono stati i provvedimenti adottati dal Garante con riferimento all’invio di <em>e-mail</em> indesiderate (c.d. <em>spam</em>). Si segnalano, in particolare, (i) un provvedimento di ammonimento (cfr. <a href="https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9443795" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Provvedimento del 19 maggio 2020, n. 90, [doc. web n. 9443795]</a>) a seguito del reclamo pervenuto da un cliente che lamentava la ricezione di <em>e-mail</em> promozionali da parte di una società in tempi successivi rispetto al recesso dal programma fedeltà ed alla opposizione a ricevere ulteriori comunicazioni promozionali nonché (ii) un provvedimento (cfr. <a href="https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9561833" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ordinanza del 27 gennaio 2021, n. 37 [doc. web n. 9561833]</a>), con il quale il Garante ha ingiunto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad Euro 20.000,00, dopo aver accertato l’invio di comunicazioni commerciali indesiderate e in ragione dell’omessa informativa sul sito web della società titolare del trattamento, carente anche in relazione alle informazioni relative al DPO (<em>Data Protection Officer</em>), nonché per la mancata nomina e correlata comunicazione al Garante dei dati di contatto del medesimo.Con <a href="https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9486485" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Provvedimento del 15 ottobre 2020, n. 181 [doc. web n. 9486485]</a>, l’Autorità si è poi espressa in merito all’idoneità di un consenso per finalità promozionali raccolto dieci anni addietro. Nel rilevare specifiche violazioni con riguardo al modulo di raccolta del consenso, è stato chiarito che il solo fattore temporale non è un parametro sufficiente, di per sé, per ritenere illecito il trattamento. Si è affermato che il consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali deve innanzitutto considerarsi autonomo e non condizionato dall’esistenza o meno di un rapporto contrattuale e deve ritenersi valido, indipendentemente dal tempo trascorso, finché non venga revocato dall’interessato, a condizione però che sia stato correttamente acquisito in origine e che sia ancora valido alla luce delle norme applicabili al momento del trattamento nonché dei tempi di conservazione stabiliti dal titolare.&nbsp;</p><ol start="8"> <li><strong>Conclusioni</strong></li></ol><p>La complessiva riforma della normativa in materia di protezione dati, avvenuta ad opera del GDPR, si caratterizza, come noto, per un più rigoroso assetto delle sanzioni amministrative pecuniarie che rappresentano un elemento centrale con il quale le autorità di controllo possono articolare le misure correttive a fronte delle violazioni poste in essere da parte dei titolari del trattamento.Oggi il Garante è l’unico organo competente ad avviare i procedimenti amministrativi sanzionatori a fronte dell’accertamento di possibili violazioni e ad irrogare le relative sanzioni.Nonostante la pandemia abbia penalizzato fortemente lo svolgimento delle attività ispettive in loco, il Garante ha comunque sottoposto a controllo i titolari dei trattamenti, <em>inter alia</em>, negli ambiti di seguito indicati:</p><ul> <li>trattamenti di dati personali effettuati nel quadro dei servizi bancari <em>online</em>;</li> <li>trattamenti di dati personali effettuati da società per attività di <em>marketing</em>;</li> <li>trattamenti di dati personali effettuati da società con particolare riferimento all’attività di profilazione degli interessati che aderiscono a programmi di fidelizzazione;</li> <li>trattamenti di dati personali effettuati da società ed enti pubblici per la gestione e la registrazione delle telefonate nell’ambito del servizio di <em>call center</em>;</li> <li><em>data breach</em>.</li></ul><p>Sono state così rilevate n. 87 possibili violazioni delle disposizioni del GDPR e del Codice Privacy nei confronti di n. 22 distinti soggetti, prevalentemente in relazione a trattamenti effettuati per finalità di marketing e profilazione, anche in relazione a minori di età.<u>Il totale incassato nel 2020 sul capitolo del Tesoro per sanzioni comminate dal Garante è pari a Euro 38.448.895,38</u>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 01 Sep 2021 06:30:47 +0200</pubDate>
                        <title>Commercio e investimenti: affrontare le distorsioni causate dalle sovvenzioni estere</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/commercio-e-investimenti-affrontare-le-distorsioni-causate-dalle-sovvenzioni-estere</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nctm</strong> ha partecipato alla consultazione pubblica promossa dalla Commissione europea sulla proposta di Regolamento volto a rimediare alle distorsioni causate dalle sovvenzioni straniere nel mercato interno.Al <a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2021/09/Document.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link qui indicato</a>&nbsp;il contributo di&nbsp;<strong>Luca Toffoletti&nbsp;</strong>e&nbsp;<strong>Francesco Mazzocchi&nbsp;</strong>sullo strumento di controllo delle concentrazioni e su quello generale di controllo degli aiuti pubblici e delle sovvenzioni.Il contributo segue quello preparato da <strong>Nctm</strong> lo scorso settembre su White Paper della Commissione, disponibile al <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/trade-antitrust-e-diritto-dellunione-europea" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seguente link</a>.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:" target="luca.toffoletti@advant-nctm.com">Luca Toffoletti</a> e <a href="mailto:francesco.mazzocchi@advant-nctm.com">Francesco Mazzocchi</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 15 Jul 2021 03:49:17 +0200</pubDate>
                        <title>Le aziende farmaceutiche davanti alla telemedicina</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-aziende-farmaceutiche-davanti-alla-telemedicina</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tratto da <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20210714&amp;idArticle=550715866&amp;idFolder=12517&amp;idChapter=34221&amp;authCookie=-757294330&amp;trc=pMailCN-t20210714-a550715866-h34221-c5303-f12517-n784-u8048" target="_blank" rel="noreferrer noopener">About Pharma and Medical Devices</a><em>Gdpr alla mano, se una società sostiene lo sviluppo di piattaforme digitali e applicativi, ingerendosi nella determinazione dei mezzi essenziali, dovrebbe considerarsi come titolare del trattamento dati effettuato per finalità diverse da quelle legate all'assistenza sanitaria</em>.Ridurre le distanze imposte dalle misure di contenimento del contagio per garantire ai pazienti la regolare erogazione di servizi di assistenza sanitaria: è questa la ragione del crescente interesse del mondo della sanità – ministero della Salute compreso – per la telemedicina e per gli applicativi e gli altri strumenti a questa connessi.Già prima della pandemia molte aziende farmaceutiche avevano finanziato o sviluppato direttamente soluzioni tecnologiche destinate a essere utilizzate da organizzazioni o professionisti sanitari per l’erogazione di prestazioni di telemedicina a favore di pazienti, allo scopo di migliorare l’engagement dei pazienti o, nel complesso, rendere più immediato ed efficiente il patient journey. Gli ambiti di applicazione di queste soluzioni tecnologiche, come anche i tipi di servizi erogati attraverso di esse, sono stati i più diversi: dal monitoraggio a distanza dello stato di&nbsp;salute di pazienti affetti da patologie croniche alla valutazione dell’efficacia di trattamenti alla pratica sanitaria routinaria.Al di là delle intrinseche differenze tra una soluzione tecnologica e l’altra, tutte condividono alcuni aspetti problematici di fondo che sono per lo più legati all’allocazione delle responsabilità dei trattamenti di dati personali effettuati attraverso di esse.&nbsp;<strong>Ruoli e responsabilità relativi al trattamento dei dati personali</strong>Come noto, il Regolamento UE 2016/679 (“Gdpr”) assegna responsabilità diverse a seconda del ruolo in cui agisce ciascun soggetto coinvolto nel trattamento. In generale, ai sensi del Gdpr, un soggetto può agire come interessato, come titolare, come responsabile o come persona autorizzata (dal titolare o dal responsabile) al trattamento.L’interessato, come è noto, è la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali (articolo 4 comma 1 del Gdpr).Il titolare è “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che […] determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali” (articolo 4 comma 7). Il responsabile è “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento” (articolo 4 comma 8). Infine, si definisce come persona autorizzata al trattamento “la persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile”( articolo 4 comma 10).Il disegno, la progettazione, lo sviluppo e la successiva gestione di soluzioni tecnologiche del tipo descritto sopra coinvolgono in genere pazienti, organizzazioni e professionisti sanitari, sviluppatori o comunque fornitori di servizi informatici e aziende farmaceutiche.Dei molti schemi contrattuali che&nbsp;possono essere in astratto ipotizzati per regolare le relazioni tra le categorie di soggetti indicati sopra, quello che più frequentemente viene impiegato nella prassi prevede che l’azienda farmaceutica finanzi o commissioni a un fornitore tecnologico (Provider) lo sviluppo e di regola anche la manutenzione di un applicativo (il software e la relativa piattaforma informatica) da concedere in licenza a organizzazioni sanitarie (o a singoli professionisti sanitari) per l’erogazione di prestazioni di telemedicina a favore di pazienti.Sulla base di questo schema è possibile a ricostruire i ruoli previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, descritti in precedenza.&nbsp;<strong>La posizione del paziente</strong>Nel contesto dei trattamenti di dati personali effettuati attraverso gli applicativi in discorso, il paziente è, di regola, l’interessato e cioè il soggetto a cui si riferiscono i dati personali oggetto del trattamento. Può darsi però il caso che gli applicativi (o le&nbsp;app per dispositivi mobili a questi collegate) offrano al paziente la possibilità di utilizzarle per scopi suoi personali (ad esempio, per archiviare documenti o per registrare dati a cui nessun altro può accedere). In questa ipotesi, laddove rimanesse interamente soggetto al suo controllo, il trattamento effettuato dall’interessato ricadrebbe nell’ambito delle attività per fini personali o familiari, in relazione alle quali il Gdpr non trova applicazione. Se, tuttavia, un soggetto terzo – ad esempio il provider – effettuasse una qualche attività di trattamento per conto dell’interessato (la mera conservazione dei dati, ad esempio), tale soggetto dovrebbe essere considerato come autonomo titolare del trattamento.Questo prevedono, infatti, le “Linee guida sul diritto alla portabilità dei dati” nella versione emendata e adottata il 5 aprile 2017 dal WP29 e approvata dallo European Data Protection Board durante la seduta del 25 maggio 2018.&nbsp;<strong>La posizione delle organizzazioni e dei professionisti sanitari</strong>Ai fini della qualificazione ai fini privacy di organizzazioni e professionisti sanitari, è opportuno distinguere il caso in cui l’operatore sanitario utilizzi gli applicativi quale libero professionista dal caso in cui li utilizzi quale dipendente o collaboratore di un’organizzazione sanitaria.Il titolare dei trattamenti di dati personali effettuati attraverso gli applicativi (rectius, dei trattamenti effettuati per finalità di assistenza sanitaria) sarebbe, nel primo caso, il singolo professionista sanitario mentre, nel secondo, l’organizzazione sanitaria (e i professionisti sanitari legati a questa da un contratto di lavoro o di collaborazione agirebbero quali persone autorizzate al trattamento). I professionisti sanitari che, ai fini della registrazione e dell’utilizzo degli applicativi, inseriscono al loro interno i propri dati personali agiscono altresì in qualità di interessati.&nbsp;<strong>La posizione del provider</strong>Più complessa è la posizione del provider. Nella misura in cui il provider, oltre al disegno, la progettazione e lo sviluppo dell’applicativo, offra anche servizi di assistenza tecnica e manutenzione (correttiva, adeguativa o evolutiva), questo agirebbe, sicuramente, nell’ambito dei trattamenti di dati personali effettuati da organizzazioni e professionisti sanitari per finalità di assistenza sanitaria, quale responsabile del trattamento di tali organizzazioni o professionisti sanitari. Ma le attività di trattamento che svolge il provider potrebbero non esaurirsi qui e, in genere, così è.I dati sono trattati, infatti, oltre che per finalità di assistenza sanitaria, anche per consentire agli utenti di registrarsi all’applicativo e garantirne il funzionamento e, come spesso accade, per condurre indagini statistiche o ricerche di mercato. In questo caso la qualificazione a fini privacy del provider è legata a doppio filo a quella dell’azienda farmaceutica che ha commissionato l’applicativo. Se, infatti, si potesse escludere in assoluto&nbsp;il coinvolgimento dell’azienda farmaceutica nei trattamenti di dati personali effettuati attraverso l’applicativo, allora il provider assumerebbe, in relazione a questi trattamenti, il ruolo di titolare (esclusivo) del trattamento. Se, al contrario, l’azienda farmaceutica dovesse essere qualificata come titolare, il provider potrebbe assumere, a seconda dei contenuti dell’accordo raggiunto con l’azienda farmaceutica, o il ruolo di responsabile di questa o quello di contitolare.&nbsp;<strong>La posizione dell'azienda farmaceutica</strong>Venendo quindi alla posizione dell’azienda farmaceutica in relazione ai trattamento di cui si diceva sopra, la verifica circa la sua potenziale qualificazione come titolare deve essere condotta alla stregua della definizione di titolare – di cui all’articolo 3, commi 1 e 7 del Gdpr – e dei criteri enucleati dallo European Data Protection Board (di seguito l’“Edpb”) a mezzo delle “Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the Gdpr” adottate lo scorso 2 settembre (di seguito le “Linee Guida”). Le Linee Guida scompongono e analizzano separatamente i singoli elementi che concorrono a definire il concetto di titolare. Per quel che qui interessa, vale la pena soffermarsi su cosa si intenda con il fatto che un titolare del trattamento è tale in quanto “determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”.L’espressione “determina” si riferisce all’intensità dei poteri esercitati dal titolare in ordine al perché e al come del trattamento. Ciò che emerge dalle Linee Guida è che il potere del titolare si caratterizza per essere un potere assoluto, non soggetto a limitazioni o condizioni, e perciò idoneo a determinare, da solo, perché e come un trattamento deve essere effettuato. Per valutare l’intensità del potere esercitato dal titolare, laddove non sia la legge ad attribuire tale potere, può farsi riferimento a come le parti di un contratto abbiano definito i rispettivi ruoli e responsabilità. Le Linee Guida precisano, tuttavia, che la qualificazione di una parte come titolare non vale ad esonerare l’altra&nbsp;dagli obblighi previsti dal GDPR per i titolari, laddove le circostanze di fatto evidenziassero che è quest’ultima ad aver determinato finalità e mezzi del trattamento.Le finalità e i mezzi del trattamento costituiscono appunto l’oggetto del potere esercitato dal titolare. Le Linee Guida, oltre a prevedere che la decisione del titolare deve riguardare sia finalità che mezzi e non solo uno dei due aspetti, introducono la distinzione tra mezzi essenziali (ad esempio, le categorie di dati personali da trattare, la durata del trattamento, le categorie di destinatari, le categorie di interessati, etc.) e mezzi non essenziali (ad esempio, la definizione nel dettaglio delle misure di sicurezza) ammettendo, per questa via, che altri soggetti – diversi dal titolare – possano contribuire a determinare i mezzi del trattamento (ma soltanto quelli non essenziali) senza che questo comporti l’assunzione del ruolo di titolare.Da ultimo, le Linee Guida prendono posizione su alcuni casi oggetto di dubbi interpretativi circa il ruolo&nbsp;di quei soggetti che commissionino ad un terzo la raccolta e la successiva elaborazione di dati personali per finalità di ricerca o statistiche, senza avere mai accesso o comunque trattare i dati personali raccolti, ricevendo dal fornitore del servizio unicamente dati anonimi. In questo caso, il committente – a parere dell’EDPB – agirebbe comunque come titolare, avendo lui determinato finalità e mezzi del trattamento. In tale contesto, ci permettiamo di sottolineare la necessità di non acquisire acriticamente la posizione assunta dalle Linee Guida ma, al contrario, di declinare tale posizione in ciascun caso concreto, in cui sarà quindi opportuno valutare la misura in cui finalità e mezzi siano effettivamente determinati dal committente o meno: ad esempio, laddove il committente si limiti a sostanzialmente finanziare la raccolta commissionandola al terzo (ad es. ad un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) rimettendo a tale terzo proprio la determinazione, se non delle finalità, quanto meno dei mezzi essenziali dei trattamenti da effettuarsi in vista della successiva anonimizzazione dei dati personali raccolti e poi della loro trasmissione, in forma anonimizzata, al committente, ebbene in quei casi si potrebbe concludere che il committente non vada ad assumere la posizione di titolare del trattamento, posizione che rimarrà assunta dal terzo.Al contrario, si potrebbe concludere che se l’azienda farmaceutica finanzi lo sviluppo dell’applicativo e si ingerisca nella determinazione dei mezzi essenziali, dovrebbe considerarsi come titolare del trattamento effettuato per finalità diverse da quelle legate all’assistenza sanitaria, finalità che di regola si riconducono a ricerca, sviluppo o promozione dei propri farmaci o, in genere, delle proprie attività imprenditoriali.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;<a href="mailto:paolo.gallarati@advant-nctm.com">Paolo Gallarati</a> e <a href="mailto:giulio.uras@advant-nctm.com">Giulio Uras</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 09 Jul 2021 11:57:39 +0200</pubDate>
                        <title>Borsa Italiana approva le modifiche al Regolamento Emittenti AIM Italia e alle Disposizioni in tema di Parti Correlate</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/borsa-italiana-approva-le-modifiche-al-regolamento-emittenti-aim-italia-e-alle-disposizioni-in-tema-di-parti-correlate</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 25 giugno 2021, Borsa Italiana S.p.A. (“<strong>Borsa Italiana</strong>”), con avviso n. 22008 (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>) (“<strong>Avviso</strong>”), ha comunicato al mercato l’introduzione di talune modifiche al Regolamento Emittenti AIM Italia (“<strong>Regolamento Emittenti</strong>”), alle relative Linee Guida, e alle Disposizioni in tema di Parti Correlate, le quali entreranno in vigore secondo le tempistiche di seguito specificate.In primo luogo, tramite talune revisioni apportate al Regolamento Emittenti, Borsa Italiana ha inteso razionalizzare il regime di trasmissione e pubblicazione dell’informativa societaria.In secondo luogo, con riguardo alle modifiche intervenute sulle Disposizioni in tema di Parti Correlate, le stesse si sono rese necessarie al fine di allineare la relativa disciplina alle modifiche apportate da Consob al regolamento adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (“<strong>Regolamento OPC</strong>”), conseguenti al recepimento della Direttiva (UE) 2017/828 relativa all’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti (“<strong>SHRD II</strong>”).&nbsp;</p><ol> <li><strong>Modifiche in materia di informativa societaria per gli emittenti AIM Italia</strong></li></ol><p>Le prime modifiche d’interesse per gli emittenti AIM Italia riguardano la disciplina relativa alla trasmissione e alla pubblicazione dell’informativa societaria ed entreranno in vigore il <strong><u>12 luglio 2021</u></strong>.</p><p style="text-align: center;">*****</p>Borsa Italiana ha integrato l’articolo 17 del Regolamento Emittenti (appositamente ridenominato “<em>Diffusione dell’informativa societaria</em>”), in materia di informativa societaria, <u>includendo</u>, nell’ambito delle informazioni oggetto di diffusione e pubblicazione da parte dell’emittente AIM Italia, anche “<em>la modalità di messa a disposizione del pubblico di </em><strong><em>ogni documento messo a disposizione dei titolari di strumenti finanziari negoziati sul mercato AIM Italia</em></strong>”.Contestualmente, sono stati espunti l’articolo 20 del Regolamento Emittenti e le relative Linee Guida, che disciplinano la modalità di pubblicazione dei documenti messi a disposizione dei titolari di strumenti finanziari negoziati sul mercato AIM Italia, in quanto ora tali previsioni vengono inserite nell’ambito dell’art. 26, recante la disciplina relativa alla pubblicazione dell’informativa societaria.Proprio con riferimento all’art. 26 del Regolamento Emittenti (anch’esso ridenominato in “<em>Pubblicazione e deposito dell’informativa societaria</em>”), si segnala una importante novità per gli emittenti AIM Italia: <em>(i)</em> in <u>primo luogo</u>, è stato previsto che i comunicati e i documenti dovranno rimanere sul sito <em>web </em>dell’emittenti AIM Italia per almeno 5 anni; <em>(ii) </em>in <u>secondo luogo</u>, Borsa Italiana ha altresì previsto che i documenti messi a disposizione dei titolari di strumenti finanziari negoziati sul mercato AIM Italia (da pubblicare sul sito <em>web</em>) <strong><u>includono</u></strong> le eventuali <u>relazioni illustrative</u> per le assemblea e i <u>verbali assembleari</u>.Gli emittenti AIM Italia saranno quindi tenuti a <u>pubblicare sul sito proprio sito <em>web</em></u> le eventuali <strong>relazioni illustrative</strong> predisposte sui punti all’ordine del giorno di assemblea e i <strong>verbali assembleari</strong>, rispetto ai quali, prima delle modifiche in esame, non esisteva nessun obbligo in tal senso.Da ultimo, si ricorda che il Regolamento 596/2014/UE, all’art. 17, par. 9, prevede che le informazioni privilegiate relative a emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI, quale AIM Italia, possono essere pubblicate sul sito <em>Internet</em> della sede di negoziazione anziché sul sito <em>Internet</em> dell’emittente quando la sede di negoziazione decide di offrire tale possibilità.In tale contesto, si segnala che l’Avviso ha, altresì, reso nota l’intenzione di Borsa Italiana di <u>sviluppare uno specifico canale elettronico</u> per il deposito presso Borsa stessa e per la pubblicazione sul proprio sito <em>web</em> dei comunicati e delle altre informazioni rilevanti richieste dalla regolamentazione (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>).In questa prospettiva, sono state integrate le Linee Guida dell’art. 26 prevedendo che: <em>(i) </em>con riguardo alle informazioni per le quali Borsa Italiana abbia predisposto uno specifico canale elettronico di trasmissione, l’emittente AIM Italia trasmette tali informazioni mediante l’uso di tale canale; e <em>(ii) </em>l’emittente AIM Italia potrà decidere di non pubblicare sul proprio sito <em>web</em> le informazioni trasmesse a Borsa Italiana attraverso l’uso di tale canale elettronico (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>).&nbsp;<ol start="2"> <li><strong>Modifiche alla disciplina relativa alle operazioni con parti correlate per gli emittenti AIM Italia</strong></li></ol><p>Le seconde modifiche introdotte da Borsa Italiana attengono alla disciplina prevista in materia di operazioni con parti correlate, resesi necessarie a seguito della delibera Consob n. 21624 del 10 dicembre 2020, la quale ha modificato il Regolamento OPC al fine di recepire la SHRD II (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>)In considerazione del protrarsi dell’emergenza sanitaria ed economica e in vista della prossima revisione della Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, si prevede un <u>periodo transitorio fino al</u> <strong>30 giugno 2022 </strong>entro il quale gli emittenti AIM (non aventi strumenti diffusi) dovranno adeguare le proprie procedure alle nuove disposizioni e la conseguente entrata in vigore delle modifiche regolamentari a decorrere dal <strong>1° luglio 2022 </strong>(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>)<strong>. </strong></p><p style="text-align: center;"><strong>*****</strong></p>Preliminarmente, si ricorda che l’art. 13 del Regolamento Emittenti prevede che “<em>Per le operazioni con parti correlate si applica la disciplina di cui all’articolo 10 del regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come previsto per determinate tipologie di società, anche quando non si tratti di emittenti diffusi</em>” (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>).Pertanto, alla luce delle modifiche apportate da Consob al Regolamento OPC, e in continuità con l’approccio regolamentare adottato dal Regolamento AIM rispetto alla disciplina delle operazioni con parti correlate, Borsa Italiana ha apportato alcuni limitati adeguamenti aventi ad oggetto in particolare:<p style="padding-left: 30px;"><em>(i) <u>Definizione di parte correlata</u></em></p>Analogamente a quanto previsto dal Regolamento OPC, che rinvia alla definizione di parte correlata contenuta nei principi contabili internazionali <em>pro tempore </em>vigenti, è stato inserito un <strong>rinvio mobile</strong> alle definizioni contenute nei principi contabili internazionali, abrogando contestualmente l’Allegato 1.<p style="padding-left: 30px;"><em>(ii) <u>Procedure di approvazione</u></em></p>In considerazione dell’importanza del coinvolgimento del <em>plenum </em>dell’organo amministrativo sulle operazioni di maggiore rilevanza, è stata introdotta una riserva di competenza a deliberare in capo all’organo amministrativo per le <u>operazioni di maggiore rilevanza</u>.Ulteriori interventi sul punto hanno riguardato la precisazione di alcuni obblighi, e in particolare: <strong><em>(i)</em></strong> la previsione del dovere del comitato di amministratori indipendenti di <strong>verificare preventivamente l’indipendenza</strong> dell’esperto eventualmente selezionato e qualificato come indipendente; <strong><em>(ii)</em></strong> la previsione dell’obbligo di <strong>allegare il parere del comitato</strong> degli amministratori indipendenti al verbale delle riunioni di detto comitato.<p style="padding-left: 30px;"><em>(iii) <u>Casi di esenzione</u></em></p>Sono state introdotte le fattispecie di esenzione relative a operazioni <strong>rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni </strong>(<em>e.g. </em>scissioni parziali proporzionali, aumenti di capitale in opzione, riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci <em>ex </em>art. 2445 cod. civ.) e quelle relative ai <strong>piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall’assemblea</strong>, quest’ultima fattispecie già disciplinata nel Regolamento OPC in vigore.Inoltre, con riferimento alle esenzioni concernenti le deliberazioni in <strong>materia di remunerazione</strong>, è stato specificato che a beneficiare dell’esenzione sono solo le deliberazioni in materia di remunerazione rispetto alle quali l’emittente abbia adottato una politica di remunerazione soggetta all’approvazione dell’assemblea determinata in conformità alla politica e in assenza di valutazioni discrezionali.Con riferimento all’ipotesi di esenzione applicabile in caso di <strong>urgenza</strong>, la stessa è stata mantenuta, facendo tuttavia salva la <u>riserva di competenza in capo al consiglio</u> di amministrazione applicabile alle operazioni di <u>maggiore rilevanza</u>.Ancora, è stata prevista l’introduzione della <strong>verifica <em>ex post </em>sull’applicazione</strong> delle esenzioni relativamente alle operazioni di maggiore rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o <em>standard</em>. A tal riguardo, con particolare riferimento alle predette ipotesi, le Disposizioni in tema di Parti Correlate sono state modificate al fine di prevedere che le procedure adottate dagli emittenti AIM Italia debbano stabilire le modalità e i tempi con i quali gli amministratori che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate verificano la corretta applicazione delle condizioni di esenzione.Ulteriore elemento di novità è rappresentato dall'obbligo per gli emittenti AIM di individuare le operazioni di <strong>importo esiguo</strong> secondo criteri differenziati in considerazione almeno della natura della controparte (<em>e.g. </em>persone fisiche, persone giuridiche) ed è stata conseguentemente prevista la <u>disapplicazione</u> delle disposizioni in materia di operazioni di importo esiguo.Infine, Borsa Italiana è intervenuta al fine di prevedere uno <u>specifico flusso informativo periodico</u> almeno con riferimento alle <strong>operazioni di maggiore rilevanza esentate</strong> al fine di consentire ai medesimi amministratori che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate lo svolgimento di un esame <em>ex</em> post delle stesse.<p style="padding-left: 30px;"><em>(iv) <u>Informativa al mercato</u></em></p>Le Disposizioni in tema di Parti Correlate sono state modifiche al fine di prevedere che, qualora un’operazione con parte correlata sia resa nota nell’ambito di un comunicato diffuso ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, tale comunicato debba includere, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, gli elementi informativi minimi indicati all’art. 3 delle Disposizioni in tema di Parti Correlate.In relazione al documento informativo oggetto di pubblicazione con riguardo alle operazioni di maggiore rilevanza, è stato precisato che, ove l’organo amministrativo si avvalga di un esperto qualificato come indipendente, il <strong>parere</strong> di tale <strong>esperto</strong> debba essere pubblicato in <u>allegato al documento informativo.</u><p style="padding-left: 30px;"><em>(v) <u>Obbligo di astensione degli amministrativi coinvolti dell’operazione</u></em></p>Borsa Italiana ha altresì chiarito che, coerentemente con quanto previsto dalla SHRD II e dal nuovo Regolamento OPC con riferimento alle <strong>società con azioni diffuse</strong>, <strong><u>non</u></strong> è stato previsto l’obbligo di <u>astensione degli amministratori coinvolti nell’operazione</u> con parte correlata, in quanto istituto che riguarda le sole società con azioni quotate in mercati regolamentati.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:lukas.plattner@advant-nctm.com">Lukas Plattner</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Avviso consultabile al seguente <em>link </em><a href="https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/avvisi/avviso22008-aim.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/avvisi/avviso22008-aim.pdf</a><em></em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Con riferimento al canale elettronico di trasmissione oggetto di sviluppo da parte di Borsa Italiana, quest’ultima provvederà a pubblicare un apposito Avviso mediante il quale sarà comunicata l’attivazione del menzionato canale.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Tale esenzione, di cui va data evidenza mediante la pubblicazione di un apposito comunicato e previa indicazione sul proprio sito <em>web</em> inserendo altresì un collegamento ipertestuale al sito di Borsa Italiana ai fini del reperimento della documentazione ivi pubblicata, si giustifica in considerazione del fatto che le stesse saranno automaticamente messe a disposizione, a titolo gratuito, sul sito <em>web</em> di Borsa Italiana per un periodo non inferiore a 5 anni.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a>&nbsp;&nbsp; A tal riguardo, si ricorda che l’intervento del Regolatore ha fatto seguito all’adeguamento della normativa primaria alla SHRD II, mediante l’adozione del decreto legislativo n. 49 del 10 giugno 2019, il quale, <em>inter alia</em>, ha modificato l’art. 2391-<em>bis</em> cod. civ. in materia di operazioni con parti correlate, riservando all’Autorità la definizione a livello regolamentare degli aspetti di dettaglio.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a>L’introduzione di un periodo transitorio è volta, da un lato, ad attribuire alle società un periodo di tempo congruo per la revisione delle proprie procedure ed al contempo allo scopo di osservare la concreta applicazione da parte delle società quotate su mercati regolamentati e degli emittenti diffusi delle modifiche apportate da Consob al Regolamento OPC.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Borsa Italiana, sul punto, ha ricordato che la scelta di allineare i presidi previsti in materia di operazioni con parti correlate rispetto a quelli previsti per le società di minori dimensioni quotate in mercati regolamentati, neo-quotate e con azioni diffuse tra il pubblico risponde a due diverse esigenze, <u>in primo luogo</u>, si cerca di assicurare un livello di tutela adeguato per gli investitori, <u>in secondo luogo</u>, si allineano gli stessi emittenti AIM all’implementazione del regime che essi sarebbero comunque tenuti ad applicare nel momento in cui diventassero emittenti diffusi ovvero quotati su un mercato regolamentato.]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 01 Jul 2021 08:31:47 +0200</pubDate>
                        <title>TAR Lazio, sentenza 23 giugno 2021 n. 7549: annullate alcune disposizioni del Regolamento IVASS n. 40 del 2018, introdotte dal Provvedimento IVASS n. 97/2020 in materia di collaborazione orizzontale e di valutazione di coerenza.</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tar-lazio-sentenza-23-giugno-2021-n-7549</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con la sentenza n. 7549, pubblicata in data 23 giugno 2021, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, accogliendo le istanze del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (“<strong>S.N.A.</strong>”), si è pronunciato circa la richiesta di annullamento delle seguenti disposizioni di cui al Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020 (“<strong>Prov. 97/20</strong>”):</p><ul> <li>4, numero 12, lettera (b), modificativo dell'art. 42 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (“<strong>Reg. 40/18</strong>”), rubricato “<em>Modalità di esercizio dell'attività da parte degli intermediari</em>”;</li> <li>4, <em>sub</em> 18, numero 2, lettera (a), modificativo dell'art. 56 del Reg. 40/18 rubricato “<em>Informativa precontrattuale</em>”;</li> <li>4, comma 20, modificativo dell'art. 58 del Reg. 40/18, rubricato “<em>Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente</em>”, nella parte in cui inserisce nello stesso il comma 4-<em>bis</em>.</li></ul><p>Più nel dettaglio, S.N.A. ha impugnato le summenzionate previsioni sulla base di censure tanto inerenti a profili procedimentali dell’adozione delle stesse, quanto sostanziali.In particolare, la ricorrente ha dedotto che:</p><ul> <li>la disposizione di cui all’art. 4, numero 12 del Prov. 97/20, in forza della quale si richiede che “<em>La sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 4</em> [in cui è formalizzato l’accordo di collaborazione orizzontale tra intermediari]<em> è comunicata dagli intermediari alle rispettive imprese di assicurazione mandanti interessate</em>”, sarebbe stata introdotta, senza previa pubblica consultazione sul punto, in violazione delle garanzie procedimentali di cui al comma 4 dell’art. 191 d.lgs. 209/2005 (“<strong>CAP</strong>”) <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.e non troverebbe comunque fondamento nella normativa primaria. Dunque, tale norma sarebbe stata adottata in violazione di legge;</li> <li>la disposizione di cui all’art. 4 <em>sub</em> 18 numero 2 lettera (a) del Prov. 97/20, in forza della quale i distributori “<em>rendono disponibile per il pubblico nei propri locali, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicano su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali: (a) l’elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico</em>”, sarebbe stata introdotta nonostante l’accoglimento in sede di pubblica consultazione delle osservazioni contrarie formulate dalla ricorrente, integrando dunque un ulteriore violazione del disposto al citato art. 191 del CAP <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.. Pertanto tale norma sarebbe da considerarsi contraddittoria e adottata in eccesso di potere; in ultimo</li> <li>la disposizione di cui all’art. 4, comma 20 del Prov. 97/20, nella parte in cui inserisce il comma 4-<em>bis </em>all’articolo 58 del Reg. 40/20, in forza della quale “<em>Qualora i distributori ritengano che il prodotto sia coerente con le richieste ed esigenze del contraente o dell’assicurato, prima della sottoscrizione del contratto, lo informano di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione</em>”, aggiungerebbe un appesantimento burocratico, senza valore aggiunto rispetto agli obblighi già previsti dai commi da 1 a 4 del citato articolo. Inoltre, tale disposizione confliggerebbe con il contenuto dell’IDD e del Regolamento UE n. 2016/97 e con il principio di proporzionalità in considerazione dei contratti che prevedono un premio di importo basso. Ne segue che tale norma sarebbe da considerarsi adottata in violazione di legge e in eccesso di potere.</li></ul><p>Il TAR ha accolto il ricorso di S.N.A.Segnatamente, ha riconosciuto la sussistenza di profili di violazione delle garanzie partecipative sottese all’attività di regolamentazione dell’Istituto previste all’articolo 191 del CAP in relazione alle disposizioni di cui al summenzionato art. 4 numero 12 e art. 4 <em>sub</em> 18 numero 2 lettera (a) del Prov. 97/20.In primo luogo, il Giudice amministrativo ha rilevato, che l’art. 4 numero 12, inserito nel Prov. 97/20, non era stato incluso, a suo tempo, all’interno dello schema della pubblica consultazione; ciò integra una violazione procedimentale delle garanzie partecipative previste dal CAP.Inoltre, il TAR ha riscontrato contraddittorietà nell’attività regolamentare dell’IVASS con riguardo alla modifica dell’art. 56 del Reg. 40/18 (relativamente all’obbligo di pubblicazione dell’elenco collaborazioni orizzontali in sede di informativa precontrattuale). Infatti, l’Istituto, pur accettando senza riserve osservazioni contrarie all’adozione di tale obbligo, in occasione della Pubblica Consultazione, ha poi proceduto al suo inserimento nel Prov. 97/20. A tal proposito, è stato specificato che, conformemente con la precedente giurisprudenza dello stesso Tribunale, “<em>il ricorso alla procedura di consultazione previsto dall’art. 191 “</em>costituisce per il soggetto pubblico non una facoltà ma un vero e proprio obbligo, ex art. 97 Cost”” <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.. Dunque, “<em>le prescrizioni partecipative poste dall’art. 191 del C.A.P. per l’adozione dei regolamenti Ivass, lungi dall’integrare la previsione di una generica consultazione con finalità latamente informativa dell’Autorità emanante, devono essere assimilate</em>” <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>..Infine, il TAR ha rilevato che parimenti, anche le disposizioni di cui all’art. 4 numero 20 del Prov. 97/20, nella parte in cui inserisce il comma 4-<em>bis </em>nell’articolo 58 del Reg. 40/20, paiono censurabili in termini sostanziali in quanto, a fronte di un ulteriore aggravio burocratico della procedura di distribuzione, non sembrano offrire ulteriore o migliore tutela per la clientela. Specificamente, il Tribunale ha affermato che l’art. 58 del Reg. 40/18 prevede già l’obbligo in capo all’intermediario di offrire contratti assicurativi coerenti alle esigenze della clientela. Pertanto, la previsione di un ulteriore obbligo di consegnare al cliente, prima della sottoscrizione, un documento attestante la coerenza del prodotto non avrebbe la funzione di assunzione di responsabilità dell’intermediario, che è già responsabile per la loro effettiva coerenza, né rafforzerebbe utilmente la tutela della clientela.La pronuncia, accogliendo il ricorso di S.N.A. e annullando le disposizioni di cui sopra, va nuovamente ad alterare l’assetto regolamentare della <em>compliance</em> in materia di distribuzione assicurativa recentemente modificato dall’impugnato provvedimento, efficace solo dal 31 marzo 2021. Resterà da vedere se l’Istituto impugnerà tale decisione di fronte al Consiglio di Stato e se gli intermediari assicurativi, che negli ultimi mesi hanno aggiornato i loro processi interni per conformarli alla nuova regolamentazione, assisteranno alla conferma della sentenza del TAR o se l’eventuale decisione del Consiglio di Stato ripristinerà le annullate disposizioni del Prov. 97/20.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>, <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a> e <a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Vedi art. 191, comma 4 del CAP: «<em>I regolamenti sono adottati nel rispetto di procedure di consultazione aperte e trasparenti che consentano la conoscibilità della normativa in preparazione e dei commenti ricevuti anche mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Istituto. All'avvio della consultazione l'IVASS rende noto lo schema del provvedimento ed i risultati dell'analisi relativa all'impatto della regolamentazione, che effettua nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229, e delle disposizioni regolamentari dell’IVASS</em>».<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> In merito alle osservazioni promosse da S.N.A. si veda: Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020, Esiti della pubblica consultazione, Roma, 4 agosto 2020, Osservazione n. 81, <a href="https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/esiti-pubb-cons/2020/provv-97epc/Esiti_Provvedimento_97_2020.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/esiti-pubb-cons/2020/provv-97epc/Esiti_Provvedimento_97_2020.pdf</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Si veda: TAR Lazio, Roma, sez. I, 27 ottobre 2010, n. 33031.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Così recita la pronuncia in rassegna: TAR Lazio, Roma, sez. II Ter, 23 giugno 2021, n. 7549.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 29 Jun 2021 10:12:33 +0200</pubDate>
                        <title>Instant Insurance: adeguatezza delle coperture ed obblighi di informativa precontrattuale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/instant-insurance-adeguatezza-delle-coperture-ed-obblighi-di-informativa-precontrattuale</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tratto da <a href="http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/assicurazioni/instant-insurance-adeguatezza-delle-coperture-ed-obblighi-di-informativa-precontrattuale" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dirittobancario.it</a>&nbsp;Sommario: 1. Introduzione: <em>Instant insurance</em>?<em> Nihil sub sole novum</em>. – 2. L’industria (Assicurativa) 4.0. – 3. <em>Instant Insurance</em>: cosa è e come funziona. – 4. Valutazione di adeguatezza (coerenza) e obblighi di informativa precontrattuale. – 5. Conclusioni.<strong>&nbsp;</strong></p><ol> <li><strong> Introduzione: <em>Instant insurance</em>? <em>Nihil sub sole novum</em></strong></li></ol><p>“<em>Un’idea geniale</em>.”“<em>Per due soldi lettori miei, lettrici mie, per due soldi e niente altro, per soli dieci centesimi, voi potete giovarvi di quest’idea geniale: i soliti due soldi che gittati nella fessura di una macchinetta automatica, invece di darvi la veduta di un paese, di cui non v’importa niente, o un mediocre cioccolatino, o una cattiva caramella, vi danno, nientemeno, che un’assicurazione contro gli infortuni. Giacchè questa macchina automatica è posta nella nostra stazione ferroviaria, giacchè ogni viaggiatore e ogni viaggiatrice che parte, mettendo due soldi nella buca tira fuori un biglietto, un ticket che contiene una polizza di assicurazione della Società Anonima Italiana di Assicurazione contro gli infortuni; giacchè questa società è una diramazione della Società Assicurazioni Generali di Venezia, cioè della più importante e seria società assicuratrice italiana. </em><em>Due soldi: un piccolo scatto: il ticket appare: lo prendete: esso contiene la polizza che voi vi affrettate a firmare, essendo questo il vostro solo dovere: e siete assicurati per il viaggio che intraprenderete, in quel momento, con quel treno, sino al mezzogiorno del dì seguente. E l’Assicurazione varia dal più piccolo accidente che può darvi una lira e cinquanta al giorno, per quaranta giorni, salendo a lire centocinquanta, trecento, mille, millecinquecento, tremila, sì tremila lire di assicurazione con soli 10 centesimi. È incredibile. Così è. Sono trovate eminentemente pratiche, sono idee geniali: degne di essere apprezzate, a Napoli, come in tutte le altre principali stazioni d’Italia, e dove questi biglietti si vendono, automaticamente, a migliaia. E sul biglietto vi è tutta la spiegazione pratica, per l’assicurazione. Non altro che dieci centesimi!</em>”&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.Una lettura affrettata delle prime righe del racconto potrebbe lasciare interdetti.L’autrice, nella sua cronaca, non menziona la compilazione di alcun questionario, o la ricezione di alcun allegato 3 o 4, né tantomeno di alcun DIP o DIP Aggiuntivo. Parla bensì di un certificato di assicurazione il cui acquisto è tanto immediato e veloce quanto quello di una caramella in un distributore automatico, le cui condizioni sono chiare e la liquidazione semplice.Il lettore più attento viene tuttavia, qualche riga più in basso, rinfrancato dalla menzione del nostro amato vecchio conio, potendo così – non senza un certo sollievo – far risalire la vicenda ad un periodo quantomeno precedente al 2002 (anno di entrata in vigore dell’Euro), ben prima dell’implementazione nel nostro Paese della c.d. “direttiva IDD” (direttiva UE n. 97/2016 sulla distribuzione assicurativa), allontanando dunque il timore della violazione della regolamentazione in materia di distribuzione assicurativa.Una certa apprensione dovuta alla difficoltà di individuare l’esatta collocazione temporale dell’accaduto tuttavia permane.L’utilizzo di una <em>vending machine</em> per il collocamento della polizza a copertura del viaggio, a fronte di un premio ridotto (“<em>due soldi</em>”) e di un semplice gesto (“<em>un piccolo scatto</em>”), riconducono infatti all’attualità, alla distribuzione mediante nuove tecnologie, al fenomeno ormai conosciuto come <em>instant insurance</em>. Qualche malpensante a questo punto potrebbe addirittura avere il dubbio che tale trafiletto sia il frutto di una intrigante campagna pubblicitaria, lanciata in vista della (auspicata) prossima ripresa delle gite in costiera.Niente di tutto ciò.Correva infatti l’anno 1899, e l’autrice di tale cronaca in prima persona era, nientemeno che, la nota giornalista e scrittrice Matilde Serào&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.La testimonianza veicolata dal racconto dell’illustre giornalista, oltre a darci un interessante scorcio di tipo storico sullo sviluppo dell’impresa assicurativa nel periodo delle grandi innovazioni tecniche che ha caratterizzato la fine del XIX secolo e l’inizio del XX, risulta peraltro oggigiorno più attuale che mai, tenuto conto del crescente interesse degli operatori giuridici e dei principali <em>player</em> del mercato rispetto alla c.d. assicurazione <em>on demand</em> e segnatamente all’<em>instant insurance&nbsp;</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.Quest’ultimo recente modello distributivo è caratterizzato dall’offerta agli assicurati, mediante app o siti internet, in ogni luogo e in qualsiasi momento, di <em>micro-polizze</em> di facile comprensione, a copertura di rischi specifici, circoscritti nello spazio e nel tempo, a fronte di premi di importo contenuto. Ripensando dunque al racconto dell’autrice, non può non notarsi una certa affinità tra la distribuzione di micro-polizze mediante i moderni canali digitali con la vendita di una polizza per un viaggio di un giorno tramite la citata <em>macchinetta automatica</em> sita nella stazione napoletana (quasi una sorta di <em>instant insurance</em> “analogica” <em>ante litteram</em>).Fa riflettere leggere di questa – assai risalente – iniziativa del gruppo Generali; testimone storico del fatto che già tempo addietro, affianco ai bisogni assicurativi più “tradizionali”, esisteva dunque l’esigenza di coperture semplici, informali, economiche e rapide, tanto nel nascere quanto nello sciogliersi; coperture che, proprio in funzione della maggior semplicità e immediatezza dei rispettivi contenuti, dovevano privilegiare forme di vendita appunto istantanee, automatiche e deformalizzate.Tale accostamento non può tuttavia non sollevare taluni interrogativi circa la rispondenza dell’attuale disciplina di settore relativa alla fase di formazione del contratto (e, segnatamente, in materia di valutazione di adeguatezza e di informativa precontrattuale) rispetto alle peculiarità di tali coperture e all’esigenze di semplicità e immediatezza che dovrebbe caratterizzare la rispettiva fase di collocamento. In particolare, sorgono perplessità in relazione alla sottoposizione di queste micro-coperture, operata dalla normativa e dalla regolamentazione vigente, ai medesimi oneri e presidi previsti per le polizze più tradizionali (di norma, caratterizzate da un perimetro di copertura ben più complesso ed articolato, rispetto a quello che dovrebbe caratterizzare tali micro-polizze).La normativa italiana, infatti, non opera alcun particolare distinguo, sottoponendo anche tali semplici forme di copertura alle ordinarie disposizioni in materia di distribuzione, cagionando un considerevole appesantimento delle procedure e delle formalità in fase precontrattuale, che parrebbe contrastare, non solo con le finalità commerciali degli operatori del settore, ma anche, e soprattutto, con i bisogni degli assicurati interessati all’acquisto di tali prodotti.Appare dunque opportuno riflettere circa la <em>ratio</em> di queste norme e sull’opportunità della loro generalizzata applicazione, anche in considerazione delle specifiche caratteristiche e modalità di distribuzione di tali nuove forme di <em>assicurazione istantanea</em>.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong> L’industria (Assicurativa) 4.0</strong></li></ol><p><strong>&nbsp;</strong>La tecnologia e il suo continuo evolversi stanno cambiando giorno per giorno il nostro modo di vivere, comunicare e non da ultimo lavorare e fare impresa. Ultimamente si è certamente molto sentito parlare di trasformazione digitale, <em>Big Data</em>, intelligenza artificiale e <em>block chain</em> (solo per citarne alcuni), ovvero della cosiddetta “quarta rivoluzione industriale”&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>. Seppure questi termini siano talvolta inflazionati, riportati impropriamente o utilizzati in modo atecnico, la frequenza con cui emergono nei discorsi degli operatori di mercato, e ormai persino nella cronaca nazionale ed internazionale, sono chiari indici di una crescente attenzione “mediatica” e di interesse del pubblico su queste tematiche che paiono sempre più attuali e immanenti. La grande attenzione rivolta al fenomeno non sorprende se si considera la magnitudine e la pervasività dei cambiamenti nei vari settori dell’impresa e la rapidità con cui la trasformazione sta avvenendo, complice anche, da ultimo, la pandemia da Covid-19&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>. Gli ultimi anni hanno visto non solo una decisa svolta verso la trasformazione digitale delle imprese e dei modelli di business preesistenti, al fine di soddisfare le nuove necessità della clientela, ma la nascita di nuovi tipi di imprese il cui <em>core-business</em> è costituito specificamente dalla fornitura di soluzioni tecnologiche per rilevanti settori dell’industria; si pensi banalmente alle imprese Fintech, Medtech e Legaltech.Il settore assicurativo non fa eccezione&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>; ciò è testimoniato dall’esplosione negli investimenti Insurtech negli ultimi anni&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>. Si assiste dunque all’affermarsi di importanti trasformazioni a livello di pratica commerciale e di funzioni aziendali in tutte le fasi della catena del valore, dalla progettazione del prodotto fino alla funzione antifrode, e all’affiancarsi ai tradizionali sistemi di business di innovativi modelli di prodotti e di distribuzione, volti a soddisfare i nuovi e diversi bisogni di assicurazione che caratterizzano una clientela di utenti sempre più digitali.Diversi e svariati sono i fattori prodromici della trasformazione in atto nell’industria assicurativa. Tra i più rilevanti, in termini di impatto sul mercato e implicazioni future, si individuano: la diffusione della telematica, la sempre crescente interconnettività resa anche possibile dalla diffusione degli smartphone e dell’<em>Internet of Things </em>(IoT, con cui si intende generalmente l'estensione di Internet al mondo degli oggetti e dei luoghi concreti) e la possibilità di analizzare masse di dati aggregati (strutturati e destrutturati) sempre più ingenti in tempi sempre più rapidi, comunemente conosciuta come “analisi dei<em> Big Data</em>”&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.In questo contesto, con particolare interesse, si assiste poi al fenomeno della distribuzione delle polizze c.d. <em>on demand</em> e dell’<em>instant insurance</em> (detta anche <em>push insurance</em>). Il concetto di <em>instant insurance</em> condensa un modello di distribuzione e assicurazione digitale che consente alle compagnie di soddisfare uno specifico bisogno di assicurazione dei clienti, con un approccio “<em>hic et nunc</em>”, nel momento in cui tale esigenza sorge. Queste, operando in ottica della c.d. <em>subscription economy&nbsp;</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>, vanno incontro alla crescente propensione della clientela verso prodotti istantanei, che consentano di soddisfare un’esigenza immediata e di breve durata (di norma mai superiore alla settimana)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>, lasciandola libera di scegliere se proseguire o terminare il rapporto in qualsiasi momento, o in ogni caso in tempi brevi.Al contempo, mediante l’uso dell’analisi dei<em> Big Data</em>, questi prodotti appaiono idonei a garantire un elevato grado di personalizzazione dell’offerta e di aderenza ai bisogni e alle caratteristiche specifiche del singolo cliente, instaurando un rapporto quanto più possibile diretto tra agire dell’assicurato e offerta assicurativa.In altre parole, mediante l’<em>instant insurance</em>, l’assicurato è in grado di selezionare e acquistare la specifica copertura, per lo specifico rischio temuto, ad un prezzo ridotto, limitatamente al lasso di tempo in cui teme il rischio possa avvenire (a titolo meramente esemplificativo, si potrebbe assicurare un autoveicolo solo per il periodo di un viaggio, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del percorso, del veicolo e del guidatore, oltre che di informazioni c.d. <em>crowd</em><em>‑sourced</em> o provenienti da canali ufficiali sul traffico e sulle condizioni atmosferiche in tempo reale).Approcciando il fenomeno della trasformazione digitale delle assicurazioni, è anche importante tenere conto che le singole innovazioni non operano indipendentemente le une dalle altre; al contrario, nuove tecnologie e nuovi modelli di business vanno visti gli uni in funzione degli altri.In ambito di <em>instant insurance</em>, ciò è particolarmente evidente essendo queste micro-polizze, distribuite tramite app e altri canali digitali, idonee ad essere associate ad altre nuove tecnologie, tra cui <em>smart contract</em> e <em>block chain&nbsp;</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>. Questo modello di polizze può quindi, ad esempio, trarre giovamento dalla trasparenza e sicurezza tipica della <em>block chain</em> e dell’automaticità del meccanismo “<em>if … then</em>” offerta dagli <em>smart contract</em>, con ulteriori evidenti vantaggi in termini di rapidità e certezza. L’utilizzo di <em>smart contract</em>, in modo particolare, può rendere automatiche e quindi estremamente efficienti le procedure di liquidazione dell’indennizzo in caso di occorrenza dell’evento assicurato, consentendo all’<em>instant insurance</em> di essere <em>istantanea</em> anche nella fase di liquidazione, particolarmente sentita dall’assicurato. Evidente è pure come la diffusione dell’<em>Internet of Things</em>, come nel caso delle scatole nere, possa consentire di giungere a prodotti sempre più coerenti, mediante la costante e puntiforme analisi dei comportamenti, delle abitudini e conseguentemente dei bisogni dell’assicurato, che ottiene, in cambio, non solo una polizza ritagliata su misura per i propri bisogni contingenti, ma è anche premiato per le sue condotte virtuose mediante la riduzione dei premi.Riprendendo l’esempio dell’<em>instant insurance</em> a copertura di sinistri stradali, il cliente non solo potrebbe sottoscrivere la polizza al momento dell’inizio dell’itinerario, ma riceverebbe un’offerta tarata su misura per le sue esigenze e le sue caratteristiche, nonché idonea a garantirgli un’immediata liquidazione del sinistro (mediante, ad esempio, l’invio tramite la stessa app di fotografie del danno patito)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong> <em>Instant Insurance</em>: cosa è e come funziona</strong></li></ol><p>Solitamente, quando si parla di <em>instant insurance</em> si fa riferimento tanto al modello di business quanto alla tecnologia che vi sta dietro, al punto che diviene difficile, in questo contesto, separare queste due componenti. Infatti, queste polizze, che possono essere viste come una <em>species</em> del più ampio <em>genus</em> delle polizze <em>on demand</em>, sono oggigiorno frutto della integrazione dell’analisi dei<em> Big Data</em> e delle accresciute possibilità di sottoscrizione e gestione dei contratti di assicurazione da parte degli assicurati mediante web o app.Come anticipato, dal punto di vista commerciale queste micro-polizze si caratterizzano per la loro semplicità, celerità di sottoscrizione e di risoluzione, e per essere sottoscritte, <em>a distanza</em>, in modo automatizzato, medianti canali digitali web/app. Tali polizze possono essere distribuite in modalità <em>stand alone</em>, ma molto spesso sono accessorie o abbinate ad altri prodotti non assicurativi. Altra caratteristica chiave di tale tipo di prodotti è il frequente utilizzo di meccanismi di liquidazione dell’indennizzo automatici, spesso caratterizzandosi per la natura parametrica&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a> delle coperture offerte&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.Per quanto concerne le tecnologie coinvolte, l’<em>instant insurance </em>prevede generalmente l’utilizzo di un sistema di raccolta dei dati e di un algoritmo idoneo alla loro elaborazione. Relativamente all’assunzione di dati sul cliente, caratteristica chiave di questo tipo di prodotti è appunto la capacità della piattaforma digitale di distribuzione di venire associata a tecnologie che consentono la raccolta in tempo reale di informazioni sull’assicurato e sul suo bisogno assicurativo contingente, quali per esempio: geo-localizzazione, dettaglio di pagamenti, informazioni sulle abitudini, etc.. A questi possono aggiungersi anche dati rilevati da agenzie pubbliche, quali, ad esempio, informazioni stradali, previsioni del tempo e aggiornamenti su ritardi e cancellazioni di voli o treni, solo per citare alcuni. Per quanto riguarda l’algoritmo, si tratta di un’intelligenza artificiale in grado di analizzare i dati raccolti e proporre all’assicurato le soluzioni più indicate al suo bisogno assicurativo concreto e immediato. Il costante monitoraggio dello stato dell’assicurato e del contesto in cui interagisce, i rischi a ciò associati e la loro rielaborazione da parte dell’algoritmo si traducono quindi nell’offerta di assicurazione da parte della piattaforma digitale, in un certo senso plasmata direttamente dalle scelte, dai comportamenti e dalle abitudini del cliente (ciò, ovviamente, sul presupposto che il cliente abbia acconsentito alla raccolta e elaborazione dei suoi dati al fine della rispettiva profilazione).Il collocamento del prodotto può essere eseguito completamente tramite app, mediante la quale il cliente riceve le offerte volta per volta propostegli dall’assicuratore o dal broker assicurativo mediante un sistema di <em>push</em>. È interessante notare che questo meccanismo di distribuzione non lascia, di solito, libero il cliente di sottoscrivere qualsiasi soluzione assicurativa possibile, bensì solo quelle offertegli dall’applicazione mediante la presentazione di un “menù” prodotti ideati per i suoi bisogni del momento. Sotto questo profilo, le <em>instant insurance</em> lasciano assai poco spazio alla personalizzazione del contenuto del prodotto in fase di sottoscrizione in quanto la personalizzazione dell’offerta, anche di grado molto elevato, avviene a monte, nella selezione dei prodotti da offrire al cliente operata dall’algoritmo&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>. L’elaborazione dei <em>Big Data</em>, associata alle tecnologie che consentono la raccolta in tempo reale di informazioni sull’assicurato e sul contesto in cui si muove, rende infatti possibile l’offerta al cliente di prodotti nel momento concreto, e di quello soltanto, andando così a costituire un “paniere” di polizze <em>ad hoc </em>offerte all’assicurato, in costante adeguamento sulla base delle sue esigenze e delle circostanze fattuali&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.&nbsp;</p><ol start="4"> <li><strong> Valutazione di adeguatezza (coerenza) e obblighi di informativa precontrattuale.</strong></li></ol><p>Come è noto, la normativa italiana e comunitaria in materia di distribuzione assicurativa stabilisce a tutela del cliente una serie di presidi, tra cui, in particolare <em>(i)</em> la c.d. valutazione di coerenza del prodotto con i bisogni e con le esigenze del cliente (detta anche più comunemente valutazione di adeguatezza) e <em>(ii)</em> taluni obblighi in materia di “informativa precontrattuale” volti a consentire al cliente una scelta consapevole&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.La valutazione di coerenza dei prodotti assicurativi è, in particolare, disciplinata dall’articolo 58 del Reg. IVASS n. 40/18 (emendato dal recente Provvedimento IVASS n. 97/2020).L’articolo prevede, <em>in nuce</em>, l’onere in capo al distributore di proporre alla clientela contratti coerenti alle sue richieste ed esigenze. A tal fine, i distributori prima della stipulazione del contratto di assicurazione devono acquisire dal contraente le informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze (c.d. <em>demands and needs test</em>)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>, per poi, sulla base delle informazioni raccolte, «<em>e tenuto conto della tipologia di contraente e della natura e complessità del prodotto offerto</em>», fornire al cliente, in forma chiara e comprensibile, informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata.Quanto agli obblighi in materia di informativa precontrattuale, l’Art. 56, Reg. IVASS n. 40/18 (in attuazione di quanto disposto dall’Art. 120, D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005), prevede che i distributori siano tenuti, in particolare, a consegnare al cliente (prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, della conclusione di ciascun contratto di assicurazione):</p><ul> <li>l’informativa sul distributore di cui all’Allegato 3 del Reg. IVASS n. 40/18;</li> <li>le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo, di cui all’Allegato 4 del Reg. IVASS n. 40/18 (che contiene, in particolare, notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite);</li> <li>nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, l’elenco delle regole di comportamento del distributore di cui all’allegato 4-ter del Reg. IVASS n. 40/18;</li> <li>il documento informativo precontrattuale (“DIP”) e il documento informativo precontrattuale aggiuntivo (“DIP Aggiuntivo”), allegati al Reg. IVASS n. 41/18; e</li> <li>in caso di prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativo preassemblati (detti anche “PRIIPs”), il Key Information Document (“KID”).</li></ul><p>La finalità delle summenzionate previsioni è in primo luogo, evidentemente, quella di tutelare la parte debole del rapporto (ovvero il cliente), e, in secondo luogo, quella di accrescere la fiducia del pubblico negli operatori assicurativi e dunque favorire lo sviluppo del relativo mercato. Quindi, se, da un lato, l’informativa precontrattuale e la valutazione della coerenza dei prodotti assolvono alla necessità di proteggere l’assicurato dal rischio di acquisto di prodotti inutili o comunque inadatti a offrirgli una idonea copertura, allo stesso tempo si cerca di tutelare il settore assicurativo, tradizionalmente inviso al pubblico, dalla sfiducia e dal danno reputazionale che seguirebbe la distribuzione di prodotti disallineati rispetto alle esigenze ed aspettative dei clienti, andando ad alimentare pericolosi stereotipi, «<em>tanto non pagano, al tempo del bisogno</em>»&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>, in un mercato come quello italiano tradizionalmente sotto-assicurato&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>.Va specificato che la disciplina in esame, almeno a livello di principi fondanti, non sembra prevedere un’omogenea e standardizzata applicazione dei summenzionati obblighi, insensibile alle specificità del tipo di prodotti distribuiti e dei rispettivi rischi assicurati. Al contrario, la materia della distribuzione assicurativa si radica attorno al c.d. “principio di proporzionalità”&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>, &nbsp;di origine comunitaria&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>, ed esplicitato al secondo comma dell’articolo 191 del Codice delle Assicurazioni Private (in base al quale, «<em>I regolamenti di cui al comma 1 si conformano al principio di proporzionalità per il raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti destinatari</em>»).Il principio di proporzionalità dovrebbe assumere valore primario&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>, imponendo, da un lato, al legislatore nazionale (oltre che al regolatore) di prevedere regole commisurate alla complessità e rilevanza dei rischi trattati, e, da un altro lato, all’intermediario/distributore di adottare processi e modalità di collocamento idonei alla tutela dell’interesse dei clienti, ma comunque adeguati ed equilibrati rispetto ai prodotti offerti.Ciò detto, anche alla luce di tale principio, al distributore di <em>instant insurance</em> dovrebbe anzitutto essere consentito di valutare la coerenza del prodotto offerto sulla base, in primo luogo, delle informazioni raccolte in relazione all’assicurato, attraverso le sopra menzionate tecnologie (geolocalizzazione, analisi dei<em> Big Data</em>, IoT, etc). Inoltre, data la natura e la semplicità dei rischi abitualmente coperti dalle micro-polizze distribuite mediante tali tecniche a distanza, le esigenze e le aspettative dei clienti dovrebbero di per sé già dedursi dal <em>nome commerciale</em> del prodotto, scelto dal cliente tra il paniere dei prodotti offerti dal distributore, potendo/dovendo quest’ultimo già rispecchiare l’effettivo contenuto del contratto, «<em>così da non determinare aspettative non rispondenti alla garanzia prestata</em>»&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>.Per fare un esempio, è evidente che se un consumatore, geolocalizzato in una località sciistica, all’interno della biglietteria del comprensorio, che il giorno prima ha acquistato un paio di sci, visita il sito internet di un distributore telematico, e clicca, tra i prodotti offerti dalla piattaforma, un prodotto dal nome “Scia sicuro, polizza a copertura delle spese mediche per gli infortuni dello sciatore”, la valutazione di adeguatezza potrà dirsi di fatto praticamente adempiuta sulla base delle informazioni di cui dispone la piattaforma, oltre che dalla scelta compiuta dal cliente (nel cliccare, tra i prodotti offerti, sul riquadro relativo alla polizza desiderata).A maggior ragione, ove poi una polizza sia venduta contestualmente alla vendita di un altro prodotto di natura non assicurativa, le caratteristiche stesse di tale prodotto (unitamente alle informazioni circa l’ambito in cui viene acquistato, le caratteristiche del cliente che procede all’acquisto, etc.), già di per sé contribuiscono a chiarire le esigenze assicurative del cliente (pensiamo alle polizze contro la cancellazione dei viaggi abbinate all’acquisto dei biglietti aerei).Dunque, la semplicità e l’immediatezza delle polizze collocate (sia in modalità <em>stand alone</em>, sia in <em>abbinamento </em>ad altri prodotti), e soprattutto la loro intrinseca connessione ad uno specifico bisogno individuato (e tendenzialmente a quello soltanto), implica, quasi automaticamente (grazie alle moderne tecnologie coinvolte), la possibilità di una diretta e immediata associazione tra esigenza e offerta.&nbsp;Proprio in ragione di tale connessione e della connaturata semplicità delle micro-polizze, occorre peraltro domandarsi se gli oneri gravanti in capo al distributore previsti all’art. 58 del Reg. IVASS 40/18 siano proporzionati rispetto alla natura dei prodotti distribuiti ed al canale di vendita utilizzato.Si segnala a questo proposito che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con la recente sentenza n. 7549 pubblicata in data 23 giugno 2021, ha annullato il Provvedimento IVASS n. 97/2020 nella parte in cui ha, in particolare, introdotto il comma 4-<em>bis</em> all’art. 58 del Reg. IVASS 40/18. Tale previsione - che impone al distributore, ove ritenga il prodotto offerto coerente con le esigenze dell’assicurato, di fornire quest’ultimo, prima della sottoscrizione del prodotto, una dichiarazione attestante tale circostanza - è stata infatti censurata dai ricorrenti “<em>in quanto tale da introdurre un adempimento burocratico non previsto dalla norma primaria, non utile all’assicurato e non proporzionato all’oggetto di un’ampia serie di contratti di assicurazione</em>”&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>. Il TAR Lazio ha dunque annullato tale disposizione, condividendo “<em>l’osservazione di parte ricorrente secondo cui lo stesso art. 58, in altri commi, già impone agli intermediari assicurativi di proporre ai clienti contratti assicurativi coerenti con le loro esigenze, obbligo che non risulta utilmente rafforzato dal rilascio di un documento che ribadisce l’esistenza dell’obbligo di legge</em>”.La stessa disposizione, ove poi calata nel contesto dell’<em>instant insurance</em>, appare ancor più inutile e ridondante, in considerazione della semplicità dei prodotti offerti, del <em>tracciamento</em> delle esigenze del contraente realizzata mediante le menzionate nuove tecnologie, della scelta del prodotto operata da quest’ultimo rispetto al paniere dei prodotti offerti dal distributore, dell’esiguità dei relativi premi, etc.. Dunque, tale ulteriore onere posto in capo al distributore, per quanto riguarda tali micro-polizze, appare ancor più confliggere con il principio di proporzionalità, costituendo un inutile aggravio burocratico, che nulla aggiunge in termini di tutela del cliente.Passando poi agli obblighi di informativa precontrattuale, la disciplina in materia di distribuzione assicurativa non prevede l’applicazione di particolari “sconti” con riguardo all’<em>instant insurance</em>, nonostante le peculiarità dei canali distributivi utilizzati (app e web) e la semplicità delle polizze collocate.L’unico contemperamento pare da rinvenirsi nel menzionato principio di proporzionalità, ove al comma 4 dell’Art. 58, Reg. Ivass 40/18 è previsto che i distributori, «<em>tenuto conto della tipologia di contraente e della natura e complessità del prodotto offerto, forniscono al contraente informazioni chiare sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata</em>».Per il resto, anche i distributori di micro-polizze tramite app/piattaforme web, prima di poter procedere al collocamento di qualsiasi prodotto assicurativo, saranno tenuti a fornire al cliente tutta la sopra menzionata informativa precontrattuale prevista dalla regolamentazione vigente (Allegati 3, 4 e 4 ter, DIP e DIP Aggiuntivo, oltre che le condizioni contrattuali).È a questo proposito legittimo domandarsi se tali previsioni regolamentari in materia di informativa precontrattuale, tradotte nel contesto digitale della distribuzione dell’<em>instant insurance</em>, possano dirsi proporzionate rispetto a tali modalità di collocamento e alla tipologia di prodotti distribuiti, e dunque funzionali agli obbiettivi che il legislatore si pone con tale disciplina o se, al contrario, tali adempimenti siano da considerarsi un eccesso di regolamentazione. In altri termini, considerato l’oggetto delle coperture e lo scopo commerciale di queste micro-polizze, è coerente e razionale onerare i distributori, e in ultima analisi i clienti, di tutti i citati adempimenti formali?Il bisogno assicurativo sotteso a queste micro-polizze pare <em>ictu oculi</em>, in parte, differire da quello delle polizze “tradizionali”. L’assicurato che sottoscrive questo tipo di copertura ha, infatti, anzitutto necessità di stipulare agevolmente e celermente una polizza a fronte di una necessità di assicurazione contingente. L’assicurato che acquista una <em>instant insurance</em>, con ogni probabilità, non si trova comodamente seduto dall’altra parte della scrivania di un primario broker assicurativo, bensì per strada, <em>in altre faccende affaccendato</em>, con l’esigenza di concludere l’acquisto di una semplice e chiara (micro) polizza assicurativa, a mezzo del proprio smartphone.Sarebbe miope ignorare il fatto che sia ormai prassi comune, quella di l’acquistare beni o servizi tramite il proprio <em>mobile</em>, nel migliore dei casi avendo letto, <em>alla meglio</em>, in modo rapido e superficiale, le relative condizioni contrattuali.Come detto, la <em>ratio</em> dietro tali previsioni sarebbe garantire al cliente una scelta consapevole, tuttavia è altrettanto chiaro come tali previsioni siano state concepite tenendo a mente il modello di polizza tradizionale (caratterizzato da rapporti assicurativi di più lunga durata, connotati da un maggiore grado di complessità e a fronte di premi certamente più elevati), nell’ambito del quale si ritiene necessario che il cliente esamini con la dovuta calma tutte le informazioni e la documentazione fornite dal distributore prima di procedere alla sottoscrizione.&nbsp;Diversamente, nel caso dell’<em>instant insurance</em>, è del tutto evidente come l’interesse del cliente ad assicurarsi “bene” sia accompagnato da un altrettanto importante bisogno di assicurarsi “in fretta”.Uno zelo eccessivo nel soddisfare il primo di questi interessi a detrimento del secondo, mediante la necessaria e obbligatoria sottoposizione al cliente dell’intero set di informativa precontrattuale in un contesto in cui la sua decisione si basa anche e soprattutto sul <em>nome commerciale</em> del prodotto e sul riassunto delle sue caratteristiche principali fornite dall’applicazione (data la semplicità e la breve durata della copertura offerta) parrebbe stridere con scopo commerciale sotteso a questi prodotti e allo stesso interesse della clientela. Tale eccesso di regolamentazione pare tradursi peraltro in un mero appesantimento del processo di acquisto, non accompagnato da alcuna reale tutela del cliente, il quale nei fatti si limita (nella migliore delle ipotesi) a scorrere velocemente sullo schermo del proprio <em>mobile</em> i documenti sottopostigli, per poi procedere (non senza un certo fastidio) a cliccare o flaggare la casella predisposta, per dare conferma di aver preso visione e di approvare la relativa documentazione. Alla luce di ciò, se calati nel contesto della distribuzione di queste micro-polizze, gli obblighi di informativa precontrattuale se, da un lato, rischiano di pregiudicare l’interesse alla celerità, da un altro lato, non forniscono dunque al cliente alcuna ulteriore consapevolezza del prodotto collocato.Per tali tipi di contratti e modalità distributive, una effettiva tutela del cliente pare invece dover, necessariamente, essere perseguita più a monte, ovvero nella fase di <em>costruzione </em>del prodotto e nel controllo della fase distributiva.Soccorre peraltro al riguardo la recente disciplina dei requisiti di governo e controllo del prodotto (“POG”), applicabile alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi (cfr. Regolamento Delegato UE n. 2017/2358 e Reg. IVASS n. 45/2020), la quale dovrebbe scongiurare il rischio che, a fronte di un’offerta commerciale di un prodotto con determinate caratteristiche e destinato ad un particolare <em>target market</em>, venga collocata una polizza non in linea con le aspettative e le esigenze del cliente.Ulteriori presidi a tutela dei clienti sono poi posti dalle specifiche disposizioni che regolano il collocamento di prodotti mediante tecniche di comunicazione a distanza, quali, ad esempio, il divieto di collocare “contratti non richiesti” o di proporre coperture assicurative in abbinamento ad altri beni o servizi mediante meccanismi di <em>opt-out</em> (cfr. Art. 70, Reg. IVASS 40/18), o l’obbligo per gli intermediari di effettuare preventivamente una comunicazione alle imprese preponenti, concernente l’applicazione delle tecniche di vendita a distanza, dalla quale risultino le modalità e l’oggetto delle stesse e ad osservare le indicazioni e le istruzioni impartite dalle imprese con riferimento all’utilizzo professionale di siti internet, profili di social network ed eventuali applicazioni (cfr. Art. 74, Reg. IVASS 40/18).&nbsp;</p><ol start="5"> <li><strong> Conclusioni</strong></li></ol><p>Alla luce di quanto sopra, l’applicazione generale delle disposizioni sopra richiamate all’<em>instant insurance</em> rischia dunque di produrre un appesantimento delle procedure di sottoscrizione in un contesto in cui celerità, semplicità e fluidità nella creazione e scioglimento dei rapporti sono all’essenza, arrivando paradossalmente a produrre effetti opposti a quelli posti dal legislatore e dal regolatore.Parrebbe quindi ragionevole, facendo leva sul principio di proporzionalità e alla luce delle specificità di questi prodotti, che alla semplicità del contenuto e del bisogno corrispondesse la snellezza e la semplicità delle procedure d’acquisto, non trovando in questo contesto le tradizionali procedure e formalità previste dalla disciplina vigente adeguata giustificazione e razionalità.Del resto cosa penserebbe la signora Matilde, magari in ritardo per la sua coincidenza, se prima di poter inserire i suoi dieci centesimi nel distributore della stazione ferroviaria di Napoli, la compagnia le avesse richiesto di compilare una serie di moduli al fine di accertare il suo interesse ad assicurarsi per un viaggio per cui aveva già acquistato il biglietto, nonché di dichiarare di aver letto gli Allegati 3, 4 , 4-<em>ter</em>, il DIP, il DIP Aggiuntivo e le condizioni contrattuali (magari contenute in un libricino di 30 pagine appeso sul retro della colonnina)?&nbsp;<i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>, <a href="mailto:antonia.dibella@advant-nctm.com">Antonia Di Bella</a> e <a href="mailto:davide.totaro@advant-nctm.com">Davide Luigi Totaro</a>.</i>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Cfr. articolo pubblicato sul <em>Il Mattino di Napoli</em> n. 148 del 30 maggio 1899, riportato sul Bollettino mensile n. 76 di Assicurazioni Generali Venezia del giugno del 1899.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2"><sup>[2]</sup></a> Matilde Serào (nata a Patrasso il 7 marzo <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/1856" target="_blank" rel="noreferrer">1856</a> – morta a Napoli il 25 luglio 1927) è stata un’illustre scrittrice e giornalista italiana. Oltre ad essere autrice di numerosi articoli e volumi è stata la prima donna italiana ad aver fondato e diretto i quotidiani, <em>Il Corriere di Roma</em> e <em>Il Corriere di Napoli</em> esperienza successivamente ripetuta con <em>Il Mattino</em> e <em>Il Giorno</em>. Nel corso degli anni venti, fu inoltre candidata per sei volte, pur senza mai ottenerlo, al Premio Nobel per la letteratura. Si veda la voce Serào, Matilde, su Treccani.it – Enciclopedie on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana (visitato il 16 giugno 2021), <a href="https://www.treccani.it/enciclopedia/matilde-serao" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.treccani.it/enciclopedia/matilde-serao</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Seppure questi prodotti (polizze <em>on demand</em> e <em>instant insurance</em>) siano ancora acquistati solo dall’2.2% del target assicurativo (al punto che non possono certo definirsi <em>mainstream</em>), un recente studio dell’Italian Insurtech Association (IIA) ha segnalato un aumento della penetrazione nel mercato italiani circa del 112% rispetto al 2020. IIA, SurveyDiffusione polizze On Demand 2021 su Digital Customer, 2021 <a href="https://www.insurtechitaly.com/public/allegati/Ricerca_PolizzeOndemand_2021.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.insurtechitaly.com/public/allegati/Ricerca_PolizzeOndemand_2021.pdf</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Il termine fu coniato per la prima volta da Klaus Schwab, in occasione del World Economic Forum del 2015. Con quarta rivoluzione industriale si intende un modo di descrivere il venir meno dei confini tra il mondo fisico, digitale e biologico e tratta di una combinazione di innovazioni nel campo dell'intelligenza artificiale (IA), della robotica, dell'Internet delle cose (IoT), della stampa 3D, dell'ingegneria genetica, del calcolo quantistico e di altre tecnologie. Klaus Schwab, The Fourth Industrial Revolution, 2017.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Laura LaBerge, et al. “COVID-19 Digital Transformation &amp; Technology | McKinsey.” McKinsey &amp; Company, McKinsey &amp; Company, 5 Oct. 2020, <a href="https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-covid-19-has-pushed-companies-over-the-technology-tipping-point-and-transformed-business-forever" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-covid-19-has-pushed-companies-over-the-technology-tipping-point-and-transformed-business-forever</a>. Gerald Kane, et al. “Digital Transformation through the Lens of COVID-19 | Deloitte Insights.” Deloitte Insights, 6 Aug. 2020, <a href="https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/digital-transformation/digital-transformation-COVID-19.html" target="_blank" rel="noreferrer">https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/digital-transformation/digital-transformation-COVID-19.html</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Il settore assicurativo globale è stato individuate in un recente studio di Accenture come il quarto settore maggiormente <em>disrupted</em> ad oggi e in assoluto il più suscettibile di <em>disruption</em> futura. In particolare, nello stesso studio emerge come l’innovazione sia uno dei fattori chiave della <em>disruption</em> del settore: Accenture, New research points to big changes in insurance industry disruption, 2020, <a href="https://insuranceblog.accenture.com/new-research-points-to-big-changes-in-insurance-industry-disruption" target="_blank" rel="noreferrer">https://insuranceblog.accenture.com/new-research-points-to-big-changes-in-insurance-industry-disruption</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Si noti che con la sola eccezione dell’anno 2015-2016 negli ultimi 10 anni, gli investimenti globali nell’Insurtech sono costantemente andati a crescere passando da 348 milioni USD a quasi 7.2 miliardi USD nel 2020 (con una crescita di oltre il 10% rispetto al 2019). Willis Towers Watson, Quarterly InsurTech Briefing Q4 2020, 2020 — <em>The most important year for InsurTech to date</em>, 2021, <a href="https://www.willistowerswatson.com/en-US/Insights/2021/01/quarterly-insurtech-briefing-q4-2020" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.willistowerswatson.com/en-US/Insights/2021/01/quarterly-insurtech-briefing-q4-2020</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Eiopa, Discussion Paper on the (Re)Insurance Value Chain and New Business Models arising from Digitalisation, 14 aprile 2020, <a href="https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/consultations/discussion-paper-on-insurance-value-chain-and-new-business-models-arising-from-digitalisation.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/consultations/discussion-paper-on-insurance-value-chain-and-new-business-models-arising-from-digitalisation.pdf</a>. Si veda anche OECD, <em>Technology and innovation in the insurance sector</em>, 2017,<a href="https://www.oecd.org/pensions/Technology-and-innovation-in-the-insurance-sector.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.oecd.org/pensions/Technology-and-innovation-in-the-insurance-sector.pdf</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Con il termine <em>subscription economy</em> si indica un modello di business improntato sulla sottoscrizione di abbonamenti, che prevede il continuo e periodico consumo di beni e servizi su base ricorsiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Eiopa, Discussion Paper on the (Re)Insurance Value Chain and New Business Models arising from Digitalisation, 21, cit.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> È giusto il caso di osservare come <em>block chain</em> e <em>smart contract</em> siano stati “sdoganati” nell’ordinamento italiano in occasione del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge con L. 11 febbraio 2019, n. 12, al cui art. 8-ter non solo provvede a fornirne una definizione legale ma a riconoscere l’idoneità, a certe condizioni, del secondo di fungere da prova scritta. <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-12-14;135!vig=" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-12-14;135!vig=</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Per una più approfondita disamina dell’applicazione dello <em>smart contract</em> alle assicurazioni e delle prospettive future si rimanda a: Angelo Borselli, Smart Contracts in Insurance: A Law and Futurology Perspective. In: P. Marano, K. Noussia (eds) InsurTech: A Legal and Regulatory View. AIDA Europe Research Series on Insurance Law and Regulation, vol 1. Springer, Cham, 2020, <a href="https://doi.org/10.1007/978-3-030-27386-6_5" target="_blank" rel="noreferrer">https://doi.org/10.1007/978-3-030-27386-6_5</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> «<em>Le polizze parametriche (Parametric Insurance), sono dei contratti di assicurazione in cui l’erogazione dell’indennizzo è correlata al verificarsi di un indice predeterminato (benchmark di riferimento), il cui andamento è costantemente registrato e monitorato da “soggetti terzi” rispetto alla compagnia o all’assicurato per garantire l’indipendenza </em>[…]<em> Mentre le tradizionali assicurazioni </em>[…]<em> sono caratterizzate dal fatto che l’indennizzo viene liquidato in base alla stima del danno subìto dall’assicurato, nelle soluzioni parametriche la perdita viene risarcita quando un dato indice si discosta da un indice prefissato, non richiedendo quindi alcuna qualificazione a posteriori della perdita effettivamente subita. Conseguentemente, l'assicurazione parametrica differisce dalle polizze danni tradizionali in quanto la liquidazione del sinistro scatta automaticamente, e quindi con grande rapidità, una volta raggiunta una soglia concordata preventivamente, sulla base di un parametro o di un insieme di parametri indipendenti correlati ai rischi del cliente. Pertanto, viene eliminata la gran parte dei passaggi tipici della tradizionale procedura di liquidazione del danno, dato che l’erogazione dell’indennizzo è correlata al raggiungimento del livello dell’indice preso predeterminato a monte, al verificarsi del quale scatta l’indennizzo che prescinde, quindi, da richieste da parte del cliente e da successive verifiche e accertamenti e perizie del danno effettivamente subìto. In altri termini, le polizze parametriche differiscono dalle tradizionali polizze indennitarie per il fatto che il diritto al risarcimento “è correlato non più alla perdita effettiva periziata sul campo, ma a una perdita stimata on desk sulla base di appositi parametri”</em>» <em>(</em>IVASS, Allegato al Bollettino Statistico L’attività assicurativa nel comparto property e nel ramo r.c. generale (2013-2018) Anno VII - n. 3, marzo 2020, <a href="https://www.ivass.it/pubblicazioni-e-statistiche/statistiche/bollettino-statistico/2020/n3/Allegato_D_GLOSSARIO.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.ivass.it/pubblicazioni-e-statistiche/statistiche/bollettino-statistico/2020/n3/Allegato_D_GLOSSARIO.pdf</a>).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Eiopa, Discussion Paper on the (Re)Insurance Value Chain and New Business Models arising from Digitalisation, 21, cit.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> È chiaro come la previsione di un elevato grado di personalizzazione all’interno di questo tipo di prodotti sarebbe di chiaro detrimento alla necessaria semplicità dell’<em>instant</em> <em>insurance </em>e contro intuitivo in considerazione delle loro caratteristiche e all’esigenza di una rapida ed immediata sottoscrizione.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Eiopa, Discussion Paper on the (Re)Insurance Value Chain and New Business Models arising from Digitalisation, 21, cit.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Condotte in violazioni degli obblighi in materia di informativa precontrattuale e di valutazione di adeguatezza previsti della disciplina regolamentare possono portare all’irrogazione di sanzioni da parte di IVASS che vanno da 3.000,00 Euro al 10% del fatturato dell’impresa (Cfr. Art. 310, D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> L’Art. 58, comma 2, Reg. IVASS n. 40/18 prevede in particolare che «i <em>distributori chiedono notizie sulle caratteristiche personali e sulle esigenze assicurative o previdenziali del contraente o dell’assicurato, che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all’età, allo stato di salute, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto</em>”. L’IVASS ha peraltro chiarito la non esaustività di tale elenco, precisando che «<em>Il concetto di “coerenza”, derivante dalla norma primaria (Articolo 119-ter del CAP) consiste nella rispondenza del prodotto offerto alle richieste rappresentate dal contraente e quindi di idoneità dello stesso a soddisfarne le relative esigenze. Il comma 2 dell’articolo in commento individua in modo esemplificativo e non esaustivo le informazioni sulle quali il distributore si deve basare per valutare la coerenza del contratto offerto con le esigenze del contraente. L’Istituto nell’ambito dei propri poteri di vigilanza verificherà la corretta applicazione della disposizione</em>» (Cfr. IVASS, Documento di consultazione n. 5/2018, 276-291, <a href="https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/esiti-pubb-cons/2018/reg40-epc/Esito_Pubblica_Consultazione_Regolamento_IVASS_40_2018.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/esiti-pubb-cons/2018/reg40-epc/Esito_Pubblica_Consultazione_Regolamento_IVASS_40_2018.pdf</a>).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Alessandro Bugli, <em>Coerenza dei prodotti assicurativi: meno burocrazia e più attenzione alle tutele</em>, in Il Punto – Pensioni e Lavoro (visitato 4 maggio 2021): <a href="https://www.ilpuntopensionielavoro.it/site/home/assicurazioni/coerenza-dei-prodotti-assicurativi-meno-burocrazia-e-piu-attenzione-alle-tutele.html" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.ilpuntopensionielavoro.it/site/home/assicurazioni/coerenza-dei-prodotti-assicurativi-meno-burocrazia-e-piu-attenzione-alle-tutele.html</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Sulla sottoassicurazione del mercato italiano si veda l’intervento del presidente dell’IVASS Fabio Panetta del 20 settembre 2019: <em>Panetta (Ivass), Italia sotto-assicurata cronica</em>, in Assinews.it (visitato il 15 giugno 2021): <a href="https://www.assinews.it/09/2019/panetta-ivass-italia-assicurata-cronica/660066866/?cli_action=1623853569.815" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.assinews.it/09/2019/panetta-ivass-italia-assicurata-cronica/660066866/?cli_action=1623853569.815</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Tale principio si estrinseca proprio in materia di informativa precontrattuale e di valutazione di coerenza mediante la specifica esclusione dall’applicazione di talune disposizioni per i c.d. “grandi rischi” (Cfr. Articolo 56 comma 9, e 58 comma 9 del Reg. IVASS n. 40 del 2 agosto 2018), e mediante il più generale seppur implicito riferimento ad un’applicazione proporzionale alla complessità del prodotto allo stesso articolo 58, comma 4 del Reg.40/2018.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> «<em>La presente direttiva non dovrebbe essere troppo onerosa per i distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi di piccole e medie dimensioni. Uno degli strumenti per conseguire tale obiettivo è la corretta applicazione del principio di proporzionalità. Tale principio dovrebbe valere sia in relazione ai requisiti che i distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi devono soddisfare, sia in relazione all’esercizio dei poteri di vigilanza</em>» Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016, Considerando n. (72), <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0097&amp;from=it" target="_blank" rel="noreferrer">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0097&amp;from=it</a>. È giusto il caso di rilevare come predetto principio facesse in realtà già in qualche misura parte della disciplina della distribuzione assicurativa del nostro ordinamento precedentemente all’introduzione dell’IDD come testimoniano gli esiti della pubblica consultazione del previgente Regolamento ISVAP 5/06 che in materia di adeguatezza chiarivano che «<em>in caso di estrema semplicità della copertura e della sua obbligatorietà per legge, è rimessa alla valutazione dell’intermediario la scelta di non acquisire alcuna informazione, ritenendo il contratto di per sé adeguato</em>». ISVAP, Esiti della pubblica consultazione Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006, 81, <a href="https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/esiti-pubb-cons/2006/r05-epc/index.html" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/esiti-pubb-cons/2006/r05-epc/index.html</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Va sottolineato peraltro come IVASS, nella sua attività di regolamentazione, debba tenere conto «<em>delle esigenze di competitività e di sviluppo dell'innovazione nello svolgimento delle attività dei soggetti vigilati</em>» Cfr. art. 191 comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Cfr. Lettera al mercato Ivass, 14 marzo 2018, “<em>Oggetto: Semplificazione dei contratti assicurativi - Linee guida del Tavolo tecnico ANIA- ASSOCIAZIONI CONSUMATORI-ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI per contratti semplici e</em><em> chiari</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Nello specifico l’art. 58 comma 4<em>-bis</em> del Reg IVASS 40/18 recita: «<em>Qualora i distributori ritengano che il prodotto sia coerente con le richieste ed esigenze del contraente o dell’assicurato, prima della sottoscrizione del contratto, lo informano di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione</em>».</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 08 Jun 2021 06:27:27 +0200</pubDate>
                        <title>Contributi dagli uffici Nctm nel mondo | Aprile - Giugno 2021</title>
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                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><u>Tassonomia marittima: nuovo studio sui trasporti marittimi “<em>sostenibili</em>”</u></strong>In accordo con il <em>Green Deal</em> dell’UE e la <em>Sustainable and Smart Mobility Strategy</em>, l’UE sta preparando un nuovo pacchetto legislativo, che dovrebbe essere pubblicato durante l’estate del 2021, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 e rendere l’UE “<em>clima-neutrale</em>” entro il 2050.Durante la riunione ECOFIN del 22 maggio 2021 a Lisbona, uno degli argomenti riguardava la revisione della tassazione dell’energia, nella prospettiva di promuovere le fonti di energia rinnovabili. La revisione è coerente con gli obiettivi del <em>Green Deal</em> europeo. In particolare, nella tassazione dell’energia le aree maggiormente coinvolte hanno riguardato il consumo di carburante marittimo e aereo.Il 4 maggio 2021, la Commissione europea ha pubblicato un nuovo studio che riporta quali forme di trasporto marittimo e attività correlate potrebbero essere considerate sostenibili. Come ha riferito la Commissione Europea, lo studio è collegato al lavoro in corso sull’iniziativa della tassonomia UE per la finanza sostenibile.&nbsp;<strong><u>Lavoratori dei trasporti, operatori e spedizionieri si uniscono per alzare gli standard globali sul trattamento degli autisti</u></strong>La <em>Global Shippers’ Allianc</em>e (GSA), l’<em>International Road Transport Union</em> (IRU), e <em>l’International Transport Workers’ Federation</em> (ITF), hanno lanciato la cosiddetta "<em>Driver Charter</em>" che stabilisce gli impegni per gli spedizionieri, gli operatori dei trasporti e gli autisti di alzare gli <em>standard</em> globali per gli autisti. L’obiettivo principale della carta è quello di migliorare il trattamento degli autisti nei siti di raccolta e consegna, come il miglioramento delle condizioni di lavoro. La Carta sottolinea l’importanza di unire valori comuni e di promuovere la cooperazione tra gli operatori dell’industria del trasporto su strada. La Carta include sia impegni per tutte le parti, sia impegni specifici per i caricatori, gli operatori di trasporto, gli autisti.Carta dell’autista: <a href="https://support-our-drivers.org/charter/" target="_blank" rel="noreferrer">https://support-our-drivers.org/charter/</a>&nbsp;<strong><u>Squilibrio tra domanda e offerta nel trasporto marittimo di merci nell’industria ceramica</u></strong>Nel mese di aprile, l’<em>European Ceramic Industry Association</em>, Cerame-Unie, ha rilasciato una dichiarazione congiunta con l’<em>European Shippers Council </em>(ESC) sostenendo che la mancanza di trasparenza nel settore dei trasporti marittimi ha creato un evidente squilibrio tra acquirenti e trasportatori di merci.Secondo Cerame-Unie, la pandemia di Covid-19 ha fatto salire i costi di spedizione delle merci, ha interrotto il commercio globale, nonché ha avuto un impatto significativo su tale commercio. Cerame-Unie si unisce all’<em>European Shippers Council </em>nel chiedere alla Commissione di agire rapidamente per aumentare la trasparenza e per supervisionare la collaborazione tra i diversi operatori del settore del trasporto marittimo, al fine di correggere gli attuali squilibri ed evitare che situazioni simili si possano ripetere in futuro.&nbsp;<strong><u>Droni: la Commissione adotta nuove regole e condizioni per l’uso sicuro ed efficiente dei droni </u></strong>Il 22 aprile 2021, la Commissione europea ha adottato il pacchetto <em>U-space</em>, vale a dire tre regolamenti che insieme creano le condizioni necessarie affinché sia i droni che gli aerei con equipaggio operino in sicurezza. Il pacchetto <em>U-space</em> è incluso nella <em>Sustainable and Smart Mobility Strategy</em>, che pone le basi del sistema di trasporto innovativo dell’UE per raggiungere una trasformazione verde e digitale.Per quanto riguarda l’uso dei droni, questi tre regolamenti introducono nuovi servizi per gli operatori di droni, consentendo loro di effettuare operazioni più complesse e a più lunga distanza, anche quando il drone è fuori dal campo visivo. L’<em>U-space</em> crea e armonizza le condizioni necessarie affinché gli aerei con e senza equipaggio possano operare in sicurezza, per prevenire le collisioni tra droni e altri aerei e per mitigare i rischi del traffico dei droni a terra.L’<em>European Union Aviation Safety Agency</em> (EASA) sta preparando tutte le specifiche tecniche necessarie per consentire all’industria e alle autorità competenti di prepararsi all’attuazione delle nuove norme.&nbsp;<strong><u>Mobilità aerea urbana</u></strong>Il 19 maggio 2021, l’<em>European Union Aviation Safety Agency</em> (EASA) ha pubblicato un nuovo studio sulla possibilità di introdurre un nuovo rivoluzionario modo di trasporto. Lo studio, denominato “<em>Study on the societal acceptance of Urban Air Mobility (UAM) in Europe</em>”, testa l’opinione pubblica sull’introduzione di un nuovo sistema di trasporto aereo sia per i passeggeri sia per le merci nell’ambiente urbano e nei dintorni. Nell’ottimistica aspettativa che queste tecnologie possano essere implementate in tre-cinque anni nelle principali città, l’UAM ha lo scopo di promuovere soluzioni di mobilità più verdi e veloci.Lo studio ha esaminato gli atteggiamenti, le aspettative e le preoccupazioni di 4000 cittadini in 5 città europee (Parigi, Barcellona, Milano, Budapest e Amburgo). Nonostante l'alta percentuale di intervistati abbia un atteggiamento molto positivo o piuttosto positivo verso la UAM (complessivamente 83%), &nbsp;è anche chiaro che questa idea riguardi per lo più il trasporto medico o di emergenza (come il trasporto di persone ferite in ospedale o forniture mediche).I 4000 avevano anche delle preoccupazioni tra cui l’aumento del rumore nelle città, la sicurezza di questi meccanismi e l’impatto ambientale. Lo studio ha anche chiesto ai partecipanti se la legislazione in questo settore dovrebbe essere europea, nazionale o anche locale. Il risultato è stato abbastanza equilibrato: l’idea di un’iniziativa europea è maggiormente "<em>accettata</em>" rispetto a quella nazionale, regionale o locale.&nbsp;<strong><u>Tabella di marcia su un nuovo quadro di mobilità urbana</u></strong>Un’altra iniziativa è attualmente all’esame della Commissione europea. Per sviluppare una mobilità urbana sicura, accessibile, inclusiva e a zero emissioni, l’adozione di un nuovo quadro migliorerebbe il pacchetto sulla mobilità urbana del 2013 e promuoverebbe l’obiettivo climatico europeo del 2050.Le consultazioni pubbliche sono previste per il primo trimestre 2021 e l’adozione da parte della Commissione è prevista per il terzo trimestre 2021.&nbsp;<strong><u>Veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci</u></strong>Il 12 maggio, il Consiglio dell’Unione europea ha pubblicato una proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 2006/1/CE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada.La proposta è presentata con l’obiettivo di adottare un approccio generale, codificando le norme precedenti e fornendo un livello minimo di apertura del mercato per l’utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada tra gli Stati membri, sia per le imprese stabilite nel loro territorio sia per quelle stabilite in un altro Stato membro.&nbsp;<strong><u>Revisione della Direttiva 2006/12/CE sulle patenti di guida</u></strong>La Commissione europea sta lavorando a una revisione dell’attuale Direttiva UE sulle patenti di guida (Direttiva 2006/126/CE), con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e di facilitare la libera circolazione delle persone nell’UE, favorendo la circolazione transfrontaliera. La nuova iniziativa prenderà in considerazione le nuove sfide per la mobilità, tenendo conto anche degli obiettivi della <em>Sustainable and Smart Mobility Strategy</em>.Lo scopo della nuova iniziativa è quello di affrontare diversi problemi come l’eccessivo numero di incidenti stradali, la mancanza di riconoscimento delle patenti di guida digitali o virtuali al di fuori del territorio dello Stato membro di rilascio, nonché l’uso di nuove tecnologie e concetti di mobilità per quanto concerne le prestazioni ambientali.Il tempo per presentare un <em>feedback</em> si è appena concluso (23 aprile 2021 – 21 maggio 2021). Il prossimo passo nella tabella di marcia è una consultazione pubblica prevista per il quarto trimestre 2022.&nbsp;<strong><u>Aiuti di Stato: la Commissione approva un aiuto polacco di 3,7 milioni di euro per promuovere il trasferimento del trasporto merci dalla strada alla ferrovia</u></strong>In linea con gli obiettivi del <em>Green Deal </em>europeo, la Commissione europea ha approvato una misura di aiuto individuale per promuovere il trasferimento del trasporto merci dalla strada alla ferrovia nella provincia sud-orientale polacca di Podkarpackie.La Commissione ha ritenuto che l’intervento fosse necessario, altrimenti gli operatori di mercato non avrebbero avuto incentivi sufficienti per effettuare investimenti in tali infrastrutture.&nbsp;<i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:bernard.oconnor@advant-nctm.com">Bernard O'Connor</a>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 08 Jun 2021 06:20:29 +0200</pubDate>
                        <title>Lo sciopero costituisce causa di “forza maggiore” solo se non è conseguenza di un contrasto sindacale interno … la conferma arriva anche dalla Corte di Giustizia Europea</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lo-sciopero-costituisce-causa-di-forza-maggiore-solo-se-non-e-conseguenza-di-un-contrasto-sindacale-interno-la-conferma-arriva-anche-dalla-corte-di-giustizia-europea</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nella contrattualistica comunemente in uso, anche nella nostra <em>industry</em>, è d’uso inserire clausole che definiscono il concetto di “<em>forza maggiore</em>” e che specificano, quindi, gli avvenimenti “<em>straordinari ed imprevedibili</em>”, in presenza dei quali un inadempimento contrattuale non è considerato imputabile alla parte inadempiente. Oltre ad eventi atmosferici, terremoti, incendi, guerre e insurrezioni tra gli eventi elencati in tali clausole spesso si rinviene anche lo sciopero. C’è però da porsi una domanda: lo sciopero veramente esime sempre la parte inadempiente da responsabilità contrattuale?Nell’ordinamento italiano non esiste alcuna definizione legale del concetto di “<em>forza maggiore</em>”. Ciononostante, esso è utilizzato in numerose norme, come, ad esempio, in disposizioni del codice della navigazione (e.g. gli artt. 482, 532, 947, 968 e 1012 cod. nav.) e del codice civile (e.g. gli artt. 132 e 1785 cod. civ.). Per comprendere quale evento possa essere considerato una “<em>causa di forza maggiore</em>” e quale no, bisognerà, dunque, ricorrere alla giurisprudenza.Nelle Corti italiane il concetto “<em>forza maggiore</em>” è stato ricostruito partendo dalla “<em>non imputabilità</em>” del mancato adempimento alla parte inadempiente. In tale ottica, l’avvenimento, che impedisce il regolare adempimento all’obbligazione contrattuale, da un lato, deve essere “<em>straordinario</em>” e, dall’altro lato, “<em>non prevedibile</em>”:</p><ul> <li>la straordinarietà dell’evento è valutata sotto un profilo oggettivo, nel senso che l’eccezionalità deve essere oggettivamente misurabile (anche con strumenti della statistica);</li> <li>l’imprevedibilità, invece, va valutata sotto il profilo soggettivo e concerne la capacità conoscitiva e la diligenza della parte contraente. Per rendere tale concetto meno aleatorio, la giurisprudenza fa a tal proposito riferimento ad un soggetto medio, che versa nelle medesime condizioni del contraente inadempiente.</li></ul><p>È facilmente intuibile che soprattutto il concetto di prevedibilità può variare significativamente a seconda dell’operazione da realizzare e dalla situazione concreta in cui essa si inserisce. È, dunque, vivamente consigliabile inserire nelle convenzioni contrattuali che si andranno a sottoscrivere delle specifiche clausole, con cui – con riferimento allo specifico contesto ed all’operazione – le parti possono debitamente definire il contesto e chiarire convenzionalmente in presenza di quali accadimenti (straordinari ed imprevedibili) si deve ritenere esclusa la responsabilità del debitore.Nella nostra <em>industry</em> – dove il rispetto dei livelli di servizio ed in particolare delle tempistiche rappresenta un interesse primario– le definizioni convenzionali di “<em>causa maggiore</em>” includono normalmente sia eventi naturali (quali, ad esempio, incendi, inondazioni, terremoti, alluvioni, mareggiate, dilavamenti, condizioni meteo-marine eccezionali, nonché epidemie e quarantene), sia fatti umani (quali, ad esempio, guerre, tumulti, sommosse, atti dell'autorità e scioperi).Nonostante le definizioni convenzionali correntemente un uso facciano generalmente riferimento anche allo sciopero, bisogna tener conto che non sempre lo sciopero può essere considerato come causa di “<em>forza maggiore</em>”. In giurisprudenza si distingue, infatti, a seconda del fatto che lo sciopero sia (i) uno strumento di pressione sindacale in fasi di ordinaria conflittualità sul posto di lavoro oppure (ii) sia del tutto avulso dalla realtà imprenditoriale in cui esso viene proclamato.Se lo sciopero riguarda il personale dello stesso operatore portuale (divenuto poi inadempiente) e costituisce una misura di pressione in uno specifico frangente della vita aziendale, quale, ad esempio, trattative per il rinnovo della contrattazione di secondo livello o licenziamenti collettivi, esso non può essere considerato imprevedibile e non ricade, dunque, nel concetto giuridico di “<em>forza maggiore</em>”. In tal caso, l’operatore portuale rimarrà responsabile dell’inadempimento o ritardato adempimento contrattuale conseguente alla proclamazione dello sciopero.Diversamente, se lo sciopero che impedisce il regolare adempimento è stato indetto presso altri operatori e tali lavoratori bloccano il regolare svolgimento delle operazioni portuali, se lo sciopero viene indetto per “<em>solidarietà</em>” con dipendenti di altre società ovvero se si tratta di uno sciopero politico, ovvero una reazione ad annunciate riforme normative, l’iniziativa è del tutto sconnessa dalla realtà aziendale ed è, dunque, oggettivamente al di fuori dalla sfera di controllo dell’operatore. In tal caso, lo sciopero può legittimamente essere invocato come “<em>causa di forza maggiore</em>”.In caso di scioperi, i Tribunali dovranno, dunque, effettuare una valutazione caso per caso, indagando, in particolare, sulle ragioni dell’iniziativa e sul comportamento concretamente tenuto dalle parti nel corso del conflitto.Una recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza del 23 marzo 2021 nella causa C-28/20) compie un ragionamento del tutto analogo a quello sopra illustrato e proprio delle Corti italiane. Nel caso esaminato dalla Corte di Giustizia (in ambito <em>aviation</em>) lo sciopero era stato indetto dalla forza lavoro per supportare delle rivendicazioni salariali e si inseriva, dunque, nell’alveo dell’ordinaria conflittualità.La Corte ha spiegato che uno sciopero che mira ad ottenere dallo stesso degli aumenti salariali o, in generale, delle modifiche delle condizioni di lavoro non esime il datore di lavoro dalla propria responsabilità contrattuale nei confronti di terzi. Secondo la Corte, infatti, l’evento rientra a pieno titolo nel rischio di impresa e la conflittualità ben potrebbe essere gestita in modo diverso dall’operatore, evitando così lo scontro e il legittimo esercizio del diritto di sciopero da parte del personale. Non sussiste, quindi, la “<em>circostanza eccezionale</em>” che fa venir meno la responsabilità del datore verso i propri committenti a causa del mancato servizio. Gli eventuali disservizi conseguenti allo sciopero indetto rientrano, pertanto, a pieno titolo nel rischio d’impresa dell’operatore ed egli non potrà, dunque, invocare lo sciopero come “<em>causa di forza maggiore</em>”, ma dovrà rispondere del mancato o ritardato adempimento.&nbsp;<i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:ulrich.eller@advant-nctm.com">Ulrich Eller</a>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 08 Jun 2021 06:16:17 +0200</pubDate>
                        <title>Come ridurre i rischi di sanzioni derivanti dall’inclusione dei reati di contrabbando nel d.lgs. 231/2001</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/come-ridurre-i-rischi-di-sanzioni-derivanti-dallinclusione-dei-reati-di-contrabbando-nel-d-lgs-231-2001</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>È interessante notare come, con l’entrata in vigore del&nbsp; decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 (“<strong><em>d.lgs. 75/2020</em></strong>”)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, le società possano essere ritenute responsabili - ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (“<strong><em>d.lgs. 231/2001</em></strong>”)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> - anche dei reati di contrabbando&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> commessi dal <em>management </em>o dai dipendenti nell’interesse o a vantaggio delle società stesse.In generale, i reati di contrabbando sono volti a tutelare il diritto dello Stato alla puntuale e completa riscossione degli oneri doganali (o diritti di confine) a cui sono soggetti gli scambi commerciali con paesi extra-UE.Ricordiamo come le fattispecie di contrabbando puniscano, <em>inter alia</em>, la movimentazione illecita delle merci (anche per via area o marittima), l’uso indebito di merci importate con agevolazioni doganali, la detenzione illegittima di merci estere all’interno di depositi doganali o l’illegittima costituzione di depositi di merci estere, la manipolazione delle merci al fine di sottrarle al pagamento dei diritti di confine dovuti, l’uso di mezzi fraudolenti per ottenere la restituzione dei diritti di confine, l’illegittima introduzione nello stato di tabacchi lavorati esteri, nonché qualsiasi altra condotta che, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, comporti il mancato pagamento dei diritti di confine dovuti.A livello di modalità commissive, potrebbero quindi venire in rilievo ai fini del d.lgs. 231/2001 condotte volte a evitare il pagamento degli oneri doganali sulle merci acquistate da - o vendute a - un soggetto situato in un Paese extra - UE fra cui, a titolo esemplificativo:</p><ul> <li>l’introduzione di merci estere mediante attraversamento dei confini nazionali in luoghi diversi rispetto ai punti stabiliti a livello legislativo per il passaggio della linea doganale;</li> <li>l’occultamento di merci estere o l’omessa dichiarazione di tali merci nei documenti di trasporto al fine di sottrarle al controllo doganale, ovvero l’“<em>l'indicazione, nei documenti doganali che ne certificano il trasporto, di un quantitativo di merce inferiore a quello, in esubero, accertato in sede di visita fisica da parte del funzionario delegato al controllo</em>” <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>;</li> <li>la compilazione fraudolenta dei documenti rilevanti in materia doganale al fine di sottrarre parte delle merci alla relativa imposizione;</li> <li>la costituzione di depositi di merci estere, non ancora nazionalizzate, in assenza della necessaria autorizzazione da parte delle autorità competenti, ovvero la condotta di colui che <em>“[…] gestendo un deposito I.V.A., concorre nell'importazione di merce non comunitaria in dichiarato regime agevolato di deposito fiscale, nel caso in cui le merci non transitano effettivamente nel deposito dell'agente</em>” <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>;</li> <li>l’attribuzione alla merce di una destinazione o di un uso diverso da quelli effettivi al fine di poter beneficiare delle agevolazioni previste in materia doganale.</li></ul><p>Sono, quindi, maggiormente esposte al rischio di commissione di tali reati tutte le società che, nell’ambito delle proprie attività, acquistino o vendano beni o merci al di fuori dei confini dell’Unione Europea, intrattenendo, in via diretta, relazioni commerciali con controparti stabilite in paesi extra - UE.Nell’ottica di potersi giovare di una delle condizioni esimenti della responsabilità amministrativa di cui al d.lgs. 231/2001, tali società sono, quindi, chiamate ad aggiornare il proprio Modello 231 (o ad adottarne uno qualora ne siano oggi sprovviste), individuando le attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di contrabbando e definendo le opportune misure di controllo al fine di mitigare tali rischi.In questa prospettiva, potrebbero, ad esempio, venire in rilievo le attività concernenti la gestione dei rapporti con i fornitori di beni o la gestione dei rapporti con i clienti, a seconda della tipologia di rapporto effettivamente intrattenuto con la controparte stabilita in paesi extra-UE, nonché la gestione dei rapporti con le autorità doganali italiane ed estere.In relazione a tali attività sensibili, la società potrà implementare presidi idonei a limitare ipotesi di mancato o non corretto pagamento di dazi doganali/diritti di confine, tali da assumere rilevanza penale ai sensi delle fattispecie in esame.Ma non solo. Il rischio di contestazione dei reati di contrabbando ai fini del d.lgs. 231/2001 potrebbe investire, eventualmente a titolo di concorso, anche tutte quelle società che, pur non importando o esportando merci proprie, siano comunque coinvolte nell’esecuzione di attività di importazione e di esportazione di merce e negli adempimenti a ciò prodromici e/o strumentali.Si considerino, a titolo meramente esemplificativo, le società che svolgono l’attività di spedizioniere doganale o le società che erogano servizi di trasporto o di movimentazione delle merci, nonché le società autorizzate alla gestione dei depositi doganali in cui confluiscono le merci nelle more del pagamento degli oneri doganali.Anche tali società possono quindi essere chiamate, a nostro parere, ad aggiornare i propri Modelli 231 individuando le aree che potrebbero essere potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati di contrabbando, seppur a titolo di concorso nel reato, definendo specifiche misure volte, ad esempio, ad assicurare la corretta movimentazione e registrazione delle merci in entrata e in uscita o il corretto adempimento delle obbligazioni di custodia delle merci depositate tramite adeguate misure di sicurezza, nonché, soprattutto con riferimento agli spedizionieri doganali, la corretta contabilizzazione degli oneri doganali.Proprio l’aggiornamento o l’adozione del Modello 231 consente, infatti, di mitigare i rischi di eventuali sanzioni (pecuniarie e interdittive) nei confronti della società.&nbsp;<i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:luca.cavagnaro@advant-nctm.com">Luca Cavagnaro</a> e <a href="mailto:laura.perrone@advant-nctm.com">Laura Perrone</a>.</i>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Attraverso il d.lgs. 75/2020, entrato in vigore il 31 luglio 2020, il legislatore ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. “<em>Direttiva PIF</em>”) “<em>relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Il d.lgs. 231/2001 disciplina, come noto, un particolare regime di responsabilità in capo agli enti (società, consorzi, altre entità fornite e prive di personalità giuridica, associazioni) derivante dalla commissione di talune fattispecie di reato, espressamente richiamate dallo stesso d.lgs. 231/2001, da parte di “<em>soggetti apicali</em>” o “<em>dipendenti/collaboratori</em>” nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi, prevedendo, in caso di condanna dell’ente, l’applicazione di sanzioni pecuniarie fino a circa 1.500.000 euro e di sanzioni interdittive (fra cui l’interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi).Il d.lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che del reato commesso da uno dei soggetti sopra indicati, l’ente non risponda (e quindi vada esente da responsabilità) qualora&nbsp; provi, <em>inter alia,</em> che: (i) l’organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (c.d. “<strong><em>Modello 231</em></strong>”); (ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello 231 e di curarne il relativo aggiornamento sia stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. “<strong><em>Organismo di Vigilanza</em></strong>”).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Il d.lgs. 75/2020 ha, infatti, introdotto all’interno del d.lgs. 231/2001, l’art. 25-sexiesdecies estendendo, così, il novero delle fattispecie di reato presupposto di tale responsabilità anche ai reati di contrabbando previsti dagli articoli 282 e ss. del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (“<em>D.P.R. 43/1973</em>”), “<em>Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Cass. Pen., Sez. III, 26/05/2010, n. 26143. In senso conforme, si veda Sez. III, 25 marzo 1982, n. 7773, ("<em>Si ha un'ipotesi di contrabbando intraispettivo non solo quando viene eluso l'accertamento doganale sottraendo all'accertamento una parte della merce importata, ma anche quando si indica un valore della merce importata inferiore al reale; a tal fine non è però sufficiente una semplice dichiarazione verbale, che può essere agevolmente verificata dai doganieri, ma occorre accompagnare tale dichiarazione con indicazioni o documenti fittiziamente dimostrativi del valore enunciato</em>").<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Cass. Pen. Sez. V, 09/11/2017, n. 7750.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 08 Jun 2021 06:09:57 +0200</pubDate>
                        <title>AGCM chiama il Governo con proposte sulla concorrenza nei porti italiani. Il Governo risponderà?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/agcm-chiama-il-governo-con-proposte-sulla-concorrenza-nei-porti-italiani-il-governo-rispondera</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“<strong><em>AGCM</em></strong>”) ha – come di consueto – predisposto ed inviato al Governo, lo scorso marzo, la propria relazione annuale contenente le proposte di riforma concorrenziale ai fini della Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza per l’anno 2021 (“<strong><em>Relazione</em></strong>”)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.La Relazione tratta anche aspetti relativi al settore portuale: analizziamo quindi qui di seguito le proposte formulate dall’AGCM con riferimento alla nostra <em>industry</em>.L’AGCM, nell’analizzare l’attuale situazione concorrenziale dei porti italiani, evidenzia innanzitutto come “<em>la realizzazione di investimenti volti ad aumentare la competitività degli scali nazionali, soprattutto in termini di raggiungimento di adeguati livelli di efficienza delle infrastrutture, e i processi di concorrenza dinamica possono risultare in parte limitati da alcune norme e/o regolazioni vigenti</em>”.In particolare, nella Relazione vengono identificati tre macro-temi sui quali l’AGCM ritiene necessario un intervento dei legislatori: 1) l’emanazione di un Regolamento per l’assentimento delle concessioni demaniali marittime (“<strong><em>Regolamento</em></strong>”); 2) il divieto di doppia concessione previsto all’art. 18, co. 7 della L. n. 84/1994 e 3) il diritto all’autoproduzione delle operazioni portuali.Vediamo in sintesi cosa scrive l’AGCM e commentiamo in breve ciascuno dei tre macro-temi di cui sopra, il tutto con la debita premessa che i temi sollevati dall’AGCM non sono affatto nuovi, ma anzi hanno suscitato negli anni - e in particolare negli ultimi tempi - un acceso dibattito tra i vari <em>stakeholder</em> del mercato.&nbsp;<u>1) Regolamento per l’assentimento delle concessioni demaniali marittime</u>AGCM nota come non sia ancora stato adottato il famoso decreto ministeriale che avrebbe dovuto essere emanato ai sensi dell’art. 18, co. 1 della Legge n. 84/1994. Questo ha determinato negli anni - e determina ancora oggi - incertezza nei criteri di assegnazione delle concessioni.Secondo l’AGCM è necessario predeterminare le modalità di assegnazione delle concessioni in forza di criteri oggettivi, il tutto al fine di limitare un’eccessiva discrezionalità delle autorità competenti, garantendo quindi il rispetto dei principi unionali di trasparenza, pubblicità e non discriminazione.L’AGCM ritiene inoltre che “<em>andrebbe rafforzato lo strumento della revoca delle concessioni ove gli affidatari non rispettino le condizioni definite nel contratto di affidamento, al fine di stimolare l’efficienza dei concessionari e incrementare la contendibilità dei beni</em>”.L’emanazione di un Regolamento che individuasse criteri certi, chiari, trasparenti e non discriminatori per il rilascio delle concessioni demaniali portuali, nonché per la definizione della loro durata e delle modalità di revoca – come abbiamo detto – era già previsto dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Dopo 26 anni, tale Regolamento però non è ancora stato emanato.Indubbiamente, l’emanazione di tale Regolamento è alquanto auspicabile, in quanto garantirebbe – oltre al rispetto dei principi unionali di trasparenza, pubblicità e non discriminazione – una tutela e una certezza maggiore nei rapporti tra concedente ed aspiranti concessionari.Consentirebbe poi agli aspiranti concessionari di “<em>giocare secondo le medesime regole</em>” in tutti i porti italiani. Ad oggi, infatti, non esistendo un Regolamento che detti dei criteri validi per tutti, ogni Autorità di Sistema Portuale è libera di adottare delle proprie regole per individuare il concorrente “<em>più meritevole</em>”. Purtroppo tali regole non sempre individuano criteri certi, chiari, trasparenti e non discriminatori.Per quanto riguarda poi il rafforzamento dello strumento della revoca (ma forse l’AGCM intendeva riferirsi alla decadenza), notiamo la spinta che parrebbe volersi dare ai procedimenti di verifica dell’adempimento degli impegni assunti (<em>in primis</em> attraverso i propri piani di impresa) dai concessionari in sede di richiesta e rilascio della concessione.Non può negarsi come la verifica dell’effettivo adempimento - da parte del concessionario - dei propri impegni sia essenziale per scorgere delle inefficienze nell’uso delle aree demaniali. Infatti, considerata la limitatezza delle aree demaniali è interesse pubblico generale che le concessioni siano affidate a soggetti in grado di garantirne un uso proficuo ed efficiente. Il tutto, naturalmente, senza dimenticare che le concessioni rappresentano comunque dei contratti, in forza dei quali entrambe le parti sono tenute a rispettare i propri impegni (dunque non solo il concessionario, ma anche l’ente concedente, ad esempio in termini di realizzazione di interventi previsti nell’atto di concessione, sui quali il concessionario potrebbe aver fatto legittimo affidamento nell’elaborazione del proprio piano d’impresa).&nbsp;<u>2) Art. 18, co. 7 della L. n. 84/1994 – divieto di doppia concessione</u>Sulle pagine del nostro <em>Shipping &amp; Transport Bulletin&nbsp;</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> ci siamo già più volte soffermati su questo importante tema.Ci preme innanzitutto ribadire – come già evidenziato in precedenza – come la norma prevista dall’art. 18, co. 7 della Legge n. 84/1994 sia stata introdotta nel nostro ordinamento per evitare situazioni di monopolio e/o abuso di posizione dominante.Nella propria Relazione, l’AGCM fa una proposta che riterremmo “<em>singolare</em>”, ovvero di applicare il divieto di cui all’ art. 18, co. 7 della Legge n. 84/1994 solo ai porti di dimensioni più piccole, ritenendo che non vi possano essere situazioni di abuso di posizione dominante in porti di dimensioni maggiori.Segnatamente, l’AGCM propone “<em>in un’ottica di sviluppo e crescita del settore portuale, che il comma 7 dell’art. 18, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sia riformulato, prevedendo un’applicazione del divieto di cumulo di concessione per la medesima attività solo per i porti di ridotte dimensioni, al cui interno è più facile che si creino situazioni di potere di mercato, e/o per quelle tipologie di attività che prevedono dinamiche concorrenziali limitate al singolo porto</em>”.In realtà, a nostro parere, l’esperienza (anche recente) dimostra come quanto affermato dall’AGCM non rispecchi la realtà dei fatti. A prescindere dalle dimensioni di un porto, infatti, è evidente come gli spazi all’interno di un unico scalo siano limitati, come limitato è il numero di operatori che vi possono accedere. Con l’abolizione del divieto di doppia concessione si rischierebbe dunque di creare delle posizioni dominanti che potrebbero essere foriere di abusi.Si ricorda poi che negli anni l’art. 18, co. 7 della Legge n. 84/1994 è stato interpretato in modo da garantire che le Autorità di Sistema Portuale agissero nel “<em>rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell’esercizio dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti</em>”&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.Si tratta, poi, di una norma che, secondo la giurisprudenza&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, potrebbe essere “<em>amministrata</em>” dalle Autorità di Sistema Portuale nella prospettiva di assicurare la concorrenza all’interno di un porto (posto che è appunto la concorrenza il “<em>bene</em>” che tale norma vuole garantire), nell’ambito però di uno scenario sempre rivolto verso “<em>l’incremento dei traffici e la produttività del porto</em>”, come prevede l’art. 18, comma 6, della Legge n. 84/1994.Preme ricordare, in questo senso, come l’articolo 18, comma 7, della Legge n. 84/1994 miri a garantire la concorrenza, prima di tutto, nell’interesse degli utenti del porto (armatori <em>in primis</em>), che devono avere la possibilità di scegliere tra diverse offerte di servizi nell’ambito di ogni scalo.L’abrogazione della previsione e/o la limitazione della sua applicabilità ai soli porti minori ci pare rischiosa, in quanto foriera – come detto – di possibili abusi di posizioni dominanti. Per assurdo si potrebbe argomentare che l’interesse a creare una posizione dominante sia più pressante per un terminalista in porti di grandi dimensioni, rispetto a quelli di dimensioni minori. Questa ipotesi è stata corroborata dai recenti eventi che hanno interessato uno dei maggiori porti italiani.Infine, ci permettiamo al contrario di sollecitare un’applicazione concreta della norma. Negli ultimi anni si è infatti assistito ad un paradosso per il quale in certi porti tale norma è stata superata (o meglio ignorata) ed in altri invece è stata applicata alquanto rigidamente. L’esistenza della norma consente, comunque, una tutela della concorrenza nei porti e richiama quindi inevitabilmente gli interventi dell’AGCM. Riteniamo, pertanto, che rispetto a tematiche come quella in esame, non si possa restare sempre in attesa ed agire solamente <em>de iure condendo</em> ma, al contrario, si debba agire <em>de iure condito. </em>&nbsp;<u>3) Limitazioni all’attività di autoproduzione nelle operazioni portuali</u>Altro tema molto delicato su cui interviene l’AGCM è quello dell’autoproduzione. La delicatezza del tema deriva dalle implicazioni di carattere occupazionale e quindi sociale.L’AGCM “<em>al fine di valorizzare il vincolo competitivo esercitabile dall’autoproduzione, propone l’abrogazione della norma di cui al comma 4bis dell’art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, onde rafforzare le dinamiche competitive di mercato nell’esercizio delle attività portuali, al fine di accrescere l’attrattività, anche internazionale, del comparto portuale in Italia</em>”.La proposta dell’AGCM di abrogare il comma 4-<em>bis</em> dell’art. 16, della Legge n. 84/1994&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>, recentemente introdotto dall’articolo 199-bis del cd. “<em>Decreto Rilancio</em>” appare effettivamente degna di essere presa in considerazione dal legislatore.La norma introdotta dal Decreto Rilancio, infatti, non consente <em>de facto</em> l’effettivo e pieno esercizio del diritto autoproduzione. Tale disposizione stabilisce che – solo “<em>qualora non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali</em>” né tramite le imprese autorizzate ex art. 16 della Legge n. 84/1994 né mediante il ricorso alle imprese ex art. 17 della medesima legge – la nave sia autorizzata a svolgere le operazioni in regime di autoproduzione a condizione che, <em>inter alia</em>, “<em>sia stato pagato il corrispettivo e sia stata prestata idonea cauzione</em>”.Ricordiamo che il diritto all’autoproduzione è stato ritenuto dalla giurisprudenza un “<em>diritto soggettivo, perfetto, esercitabile e tutelabile erga omnes, attributivo di potestà e facoltà liberamente esercitabili dai privati</em>”&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.Il comma 4-<em>bis</em> dell’art. 16, della Legge n. 84/1994 parrebbe essere quindi in aperto contrasto non solo con la legge&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a> e giurisprudenza&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>, ma anche con il Regolamento 2017/352. Quest’ultimo, ribadendo i principi unionali di trasparenza, prevede che si debba garantire l’accesso al mercato dei servizi portuali in modo equo e non discriminatorio a tutti i soggetti interessati<strong>. </strong>Con l’abrogazione del comma 4-<em>bis</em> dell’art. 16, della Legge n. 84/1994 si potrà quindi scongiurare che la riserva legale attribuita alle imprese portuali pregiudichi in pratica diritto all’autoproduzione.Inoltre, preme evidenziare come l’eventuale mantenimento della limitazione all’autoproduzione potrebbe spingere l’utenza a preferire porti non italiani dove tali limitazioni non siano presenti e dove la concorrenza nelle operazioni portuali sia invece garantita.Giova poi ricordare che il D.M. n. 585/1995 all’art. 8 prevede già una serie di requisiti che il vettore marittimo o impresa di navigazione o il noleggiatore debbano avere per poter ottenere l’autorizzazione a svolgere le operazioni portuali in autoproduzione. Pertanto, la sicurezza dello svolgimento delle operazioni in autoproduzione è già garantita dalla sussistenza dei sopramenzionati requisiti. Non parrebbero pertanto esservi ragioni oggettive per giustificare la summenzionata limitazione.&nbsp;Ci sia consentito infine un commento generale a livello di metodo. Si ritiene opportuno che il legislatore – prima di valutare qualsivoglia modifica normativa in uno o tutti i sopra esaminati macro-temi – coinvolga in un dibattito aperto e trasparente tutti gli <em>stakeholders</em>, per sentire la voce e comprendere le reali esigenze di tutti gli operatori della <em>industry</em> nell’interesse della <em>industry</em> stessa nel suo complesso.Al momento della pubblicazione di questo articolo, infine, non ci risulta essere ancora stata adottata la legge annuale per il mercato e la concorrenza per l’anno 2021. Monitoreremo con attenzione l’adozione di tale legge, in quanto alla luce delle sopradescritte proposte dell’AGCM vi potrebbero essere delle importanti conseguenze sul mondo portuale italiano.&nbsp;<i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a>.</i>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> <a href="https://www.agcm.it/dotcmsCustom/getDominoAttach?url-tr=192.168.14.10:8080/C12563290035806C/0/%20914911A1%20FF8A4336C12586A1004C2060/$File/AS1730.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.agcm.it/dotcmsCustom/getDominoAttach?url-tr=192.168.14.10:8080/C12563290035806C/0/ 914911A1 FF8A4336C12586A1004C2060/$File/AS1730.pdf</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Cfr. Shipping and Transport Bulletin – Dicembre 2017 – Gennaio 2018: “<em>Ancora sul divieto di detenere il controllo di due terminal nello stesso porto previsto dall’art. 18, comma 7, della legge portuale italiana</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Cfr. TAR Liguria, sez. II, 24 maggio 2012, n. 747<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Cfr. Ordinanza del Tribunale di Genova del 18 settembre 2009<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Il comma 4-bis dell’art. 16 della Legge n. 84/1994 statuisce che “<em>Qualora non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali né mediante le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del presente articolo né tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'articolo 17, la nave è autorizzata a svolgere le operazioni in regime di autoproduzione a condizione che:</em><em>a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;</em><em>b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni;</em><em>c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata prestata idonea cauzione</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Consiglio di Stato, Sez. II, Parere 30 agosto 1996, in Dir. mar., 1998, p. 1127.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> In particolare il dettato dell’art. 9 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 secondo il quale “<em>La riserva per legge allo Stato ovvero a un ente pubblico del monopolio su un mercato, nonché la riserva per legge ad un’impresa incaricata della gestione di attività di prestazione al pubblico di beni o di servizi contro corrispettivo, non comporta per i terzi il divieto di produzione di tali beni o servizi per uso proprio, della società controllante e delle società controllate. L’autoproduzione non è consentita nei casi in cui in base alle disposizioni che prevedono la riserva risulti che la stessa è stabilita per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale, nonché, salvo concessione, per quanto concerne il settore delle telecomunicazioni</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a>Tra le altre: Consiglio di Stato, Sez. II, Parere 30 agosto 1996, in Dir. mar., 1998, p. 1127</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 08 Jun 2021 06:04:44 +0200</pubDate>
                        <title>Come “rimorchiare” un aiuto di Stato</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Continuiamo a parlare del servizio di rimorchio portuale, ma da una nuova prospettiva: quella delle disposizioni vigenti in materia di aiuti di Stato.Come noto, il rimorchio portuale non è incluso tra le attività che possono beneficiare delle misure di aiuto nazionali (sia in termini di sgravi fiscali sia in termini di sgravi previdenziali) previste dalla Legge n. 30/98, vale a dire dalla legge che ha istituito il cd. “<em>Registro internazionale</em>”.Quanto sopra alla luce dei principi enunciati nella Comunicazione C (2004) 43 della Commissione europea - “<em>Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi</em>” (nel prosieguo “<strong><em>Orientamenti</em></strong>”) che, al punto 3.1&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>,precisa come l’applicazione di regimi di aiuto nazionali - <em>ivi</em> incluso quindi quello previsto dalla Legge n. 30/98 - sia ammissibile per le sole attività di “<em>trasporto marittimo</em>”, e cioè il trasporto via mare di passeggeri e di merci.Di conseguenza, ad oggi risulta ammessa l’iscrizione nel “<em>Registro Internazionale</em>” italiano (con i benefici di natura fiscale e previdenziale che ne derivano) solo di quei rimorchiatori che effettuano attività di “<em>rimorchio-trasporto</em>” marittimo (o “<em>rimorchio in alto mare</em>”) di altre navi, a condizione che più del 50% dell’attività di rimorchio svolta da tali rimorchiatori sia effettivamente rappresentata da “<em>rimorchio-trasporto</em>”.Il rimorchio portuale non costituisce un “<em>trasporto marittimo</em>” e, in base agli Orientamenti, non può quindi ricevere aiuti di Stato.Peraltro, se guardiamo al nostro ordinamento, è oramai evidente come la nozione di “<em>rimorchio portuale</em>” (attività riservata ex art. 101 Cod. Nav.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> a soggetti concessionari) sia stata “<em>ampliata</em>” a seguito dell’introduzione nel 2016 del comma 1-<em>quater</em> all’art. 14 della Legge portuale (Legge n. 84/94)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>. Tale comma ha infatti assimilato i porti e “<em>altri luoghi di approdo</em>” alle <em>“strutture di ormeggio presso le quali si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e passeggeri”&nbsp;</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a><em>,</em> nel senso di ricomprendere – <em>inter alia</em> – i terminali, le boe e le piattaforme marittime (<em>Off-shore</em>) in quanto assimilabili a strutture portuali.Alla luce di quanto precede, pertanto, a nostro parere un’impresa di rimorchio che iscriva un proprio rimorchiatore nel “<em>Registro Internazionale</em>”:</p><p style="padding-left: 30px;">(i) potrà mantenerne tale iscrizione - avvantaggiandosi dei benefici che ne derivano - solo se, nel corso dell’anno di riferimento, avrà dimostrato che più del 50% dell’attività di rimorchio resa da quel rimorchiatore sia stata attività inquadrabile come “<em>rimorchio-trasporto</em>” (secondo la definizione di cui sopra);</p><p style="padding-left: 30px;">(ii) potrà comunque beneficiare delle misure agevolative garantite dal “<em>Registro internazionale</em>” soltanto nella misura prevista dalla normativa vigente e in ogni caso esclusivamente con riferimento all’attività di “<em>rimorchio-trasporto</em>” effettivamente resa. Per la restante parte delle attività di rimorchio, vale a dire per il “<em>rimorchio portuale</em>” (inclusa l’attività di assistenza presso uno degli “<em>altri luoghi di approdo</em>” di cui all’art. 14, comma 1 quater, della legge portuale), l’impresa non potrà invece accedere alle citate misure agevolative&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>;</p><p style="padding-left: 30px;">(iii) dovrà cancellare tale iscrizione - e dovrà ritenersi tenuta a restituire quanto percepito – qualora la predetta soglia del 50%, ai fini dell’ammissibilità dell’aiuto non sia superata alla fine dell’anno di riferimento.</p>Parrebbe dunque chiaro che – nel caso in cui i rimorchiatori iscritti nel “<em>Registro internazionale”</em> svolgano sia l’assistenza alle piattaforme <em>Off-shore</em> (considerata dunque come attività di “<em>rimorchio portuale</em>” alla luce dell’art. 14, c. 1-<em>quater</em>, della Legge n. 84/94) sia operazioni di alto mare – le rispettive società armatrici dovranno adottare (rectius: avrebbero già dovuto adottare) uno specifico regime di separazione contabile al fine di permettere un trasparente monitoraggio delle singole entrate, spese e perdite legate alle attività ammissibili e non ammissibili ai fini degli aiuti.Quanto sopra al fine di evitare una commistione tra le attività di “<em>rimorchio portuale</em>” e di “<em>rimorchio-trasporto</em>” marittimo (o “<em>rimorchio in alto mare”</em>), che non consenta di individuare la sola parte di attività che potrebbe essere legittimamente destinataria di agevolazioni.In questa prospettiva, la circolare prot. n. 7960, del 19 marzo 2019, dell’allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha puntualmente stabilito:<p style="padding-left: 30px;">(i) l’importanza di verificare, anche nei singoli contesti locali, che l’attività effettivamente svolta nel corso dell’anno dai rimorchiatori iscritti nel “<em>Registro Internazionale</em>” “<em>sia stata costituita da attività di “trasporto marittimo” per più del 50%</em>”;</p><p style="padding-left: 30px;">(ii) che potrà essere sospesa l’iscrizione dell’unità dal “<em>Registro internazionale</em>” qualora non venga superata la predetta soglia del l 50%.</p>Le riflessioni fin qui svolte hanno dunque a nostro parere una rilevanza anche sul piano della tutela della concorrenza. Occorre infatti evitare che&nbsp; – specie in quei contesti locali dove il concessionario uscente presti il servizio di “<em>rimorchio portuale</em>” e di “<em>trasporto marittimo</em>” anche presso “<em>altri luoghi di approdo</em>” (i.e. piattaforme e terminali <em>Off-shore</em>) – sia consentito a tale concessionario di percepire un aiuto di Stato non dovuto (o in misura maggiore a quanto ammesso) e porsi così in una posizione di illegittimo vantaggio rispetto ai propri concorrenti - aspiranti concessionari - in sede di gara per il rilascio della nuova concessione.&nbsp;<i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:emanuele.rinaldi@advant-nctm.com">Emanuele Rinaldi</a>.</i>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> L’art. 3.1 degli Orientamenti prevede – <em>inter alia</em> – quanto segue: «Il <em>“rimorchio” rientra nel campo di applicazione degli orientamenti soltanto se più del 50 % dell'attività di rimorchio effettivamente svolta da un rimorchiatore durante un dato anno costituisce un “trasporto marittimo”. Il tempo di attesa può essere proporzionalmente assimilato alla parte dell'attività totale effettivamente svolta da un rimorchiatore che costituisce un “trasporto marittimo”. Va sottolineato che il rimorchio effettuato in particolare nei porti o che consiste nell'assistere navi a propulsione autonoma ad entrare in porto non costituisce un “trasporto marittimo” ai fini della presente comunicazione. Nel caso di rimorchio non sono possibili deroghe al legame di bandiera</em>».<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> <em>Vds</em>. l’art. 101 Cod. Nav. ai sensi del quale: “<em>Il servizio di rimorchio nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi addette alla navigazione marittima non può essere esercitato senza concessione, fatta dal capo del compartimento, secondo le norme del regolamento</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Sul punto vedasi anche l’articolo “<em>Prime riflessioni sull’attuazione delle nuove linee guida per il rilascio delle concessioni per il servizio di rimorchio portuale” </em>su questo stesso numero del nostro Shipping&amp;Transport Bulletin.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Il c. 1-quater, dell’art. 14, della Legge n. 84/94 è stato introdotto dalla Legge n. 230/2016: “<em>Ai fini della prestazione dei servizi tecnico-nautici di cui al comma 1-bis, per porti o per altri luoghi d’approdo o di transito delle navi si intendono anche le strutture di ormeggio presso le quali si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e passeggeri, come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzate anche nell’ambito di specchi acquei esterni alle difese foranee</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> In questo senso, sempre nell’ipotesi di un servizio di rimorchio reso presso i suddetti “<em>altri luoghi di approdo</em>”, è opportuno chiarire che, come espressamente previsto negli Orientamenti del 2004, 43, della Commissione, nella sezione 3.1., ai soli fini della dimostrazione del superamento della soglia del 50% per l’ammissibilità dell’aiuto, “<em>l’eventuale tempo di attesa del rimorchiatore può essere proporzionalmente assimilato alla parte dell’attività totale effettivamente svolta che costituisce un trasporto-marittimo</em>”. Pertanto, qualora il medesimo rimorchiatore effettui anche attività di “<em>rimorchio portuale</em>”, gli eventuali tempi di attesa (riferiti a quest’ultima attività) non potranno essere presi in considerazione ai fini del conteggio percentuale sopracitato.]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 08 Jun 2021 05:58:08 +0200</pubDate>
                        <title>Prime riflessioni sull’attuazione delle nuove linee guida per il rilascio delle concessioni per il servizio di rimorchio portuale</title>
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                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Sulle pagine del nostro Shipping&amp;Transport Bulletin&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> ci siamo già diffusamente occupati delle nuove linee guida dettate dall’allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (oggi ribattezzato Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili) per il rilascio delle concessioni per l’esercizio del servizio di rimorchio portuale.Tali linee guida (contenute segnatamente nella circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 11 del 19.03.2019) hanno visto la loro prima applicazione col bando di gara pubblicato a febbraio di quest’anno dalla Capitaneria di Porto di Savona per l’affidamento del servizio in parola nel porto e nella rada di Savona e Vado Ligure per i prossimi quindici anni.Alla luce del bando savonese ed in attesa che vengano pubblicati i bandi di gara per gli altri porti italiani in cui le concessioni per il servizio di rimorchio sono in scadenza (o sono già scadute, salvo essere state prorogate fino all’individuazione del nuovo concessionario), vale a nostro avviso le pena svolgere ancora qualche riflessione sul tema del rimorchio portuale.In questo articolo, in particolare, prenderemo in esame le conseguenze derivanti dall’avvenuta modifica dell’art. 14 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 (la “<em>Legge Portuale</em>”), che ha di fatto ampliato la nozione di rimorchio portuale, mentre nell’articolo che segue in questo numero del nostro <em>Shipping&amp;Transport Bulletin</em> andremo ad approfondire il tema dell’applicabilità delle norme unionali in materia di aiuti di stato al servizio di rimorchio.La Legge 1° dicembre 2016, n. 230 ha modificato l’art. 14 della Legge Portuale aggiungendovi il comma 1 quater. Ai sensi di tale comma, “<em>Ai fini della prestazione dei servizi tecnico-nautici di cui al comma 1-bis&nbsp;</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a><em>, <u>per porti o per altri luoghi d'approdo o di transito delle navi si intendono anche le strutture di ormeggio</u> presso le quali si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e passeggeri, <u>come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti di attracco</u>, in qualsiasi modo realizzate anche nell'ambito di specchi acquei esterni alle difese foranee</em>”.Questa modifica non è di poco conto - a livello pratico - se si tiene in considerazione quanto previsto dall’art. 101 Cod. Nav., in forza del quale “<em>Il servizio di rimorchio nei porti <u>e negli altri luoghi di approdo o di transito</u> delle navi addette alla navigazione marittima, non può essere esercitato senza concessione, fatta dal capo del compartimento, secondo le norme del regolamento</em>”.Dal combinato disposto delle due disposizioni sopra riportate emerge un dato chiaro: posto che anche - ad esempio - le piattaforme <em>off-shore</em> o i campi boe devono essere considerati quali luoghi di approdo o di transito delle navi e che, in tali luoghi, il servizio di rimorchio non può essere esercitato senza concessione, è evidente come solo i soggetti concessionari possano regolarmente prestare il servizio in parola presso le piattaforme <em>off-shore</em> o i predetti campi boe.Se il servizio di rimorchio venisse prestato da un soggetto non concessionario, si avrebbe verosimilmente una fattispecie di esercizio abusivo di tale servizio (prevista e punita dall’art. 1171 Cod. Nav.).Dunque, il servizio di rimorchio ad un determinato punto di approdo o di transito delle navi ben potrebbe non essere obbligatorio, ma - qualora lo fosse o qualora, comunque, si rendesse necessario ricorrere a tale servizio - questo potrebbe essere svolto soltanto da un soggetto concessionario&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> (come tale - potremmo dire - “<em>conosciuto</em>” allo Stato e dallo Stato già ritenuto idoneo a svolgere tale servizio per garantire l’interesse pubblico alla sicurezza della navigazione).Quanto precede non può a nostro parere che riflettersi anche sull’ambito territoriale (<em>rectius</em>: sull’assetto) del servizio di rimorchio che le Capitanerie di Porto andranno a porre a gara in porti in prossimità dei quali siano effettivamente presenti, ad esempio, piattaforme <em>off-shore</em> o campi boe.Ciò nel senso che - essendo previsto per legge che solo il concessionario del servizio possa operare presso i predetti punti di approdo o di transito delle navi - tali punti dovranno essere ricompresi nell’ambito territoriale della concessione posta a gara.Questa ci parrebbe la soluzione più semplice ed anche più in linea con le citate linee guida che regolano l’affidamento delle concessioni, laddove si individua l’affidamento ad un unico soggetto quale soluzione più efficiente (anche, peraltro, alla luce del principio di economicità del servizio).Diversamente - senza considerare l’ipotesi <em>icto oculi</em> illecita del soggetto non concessionario che svolge quindi il servizio <em>sine titulo</em> - si avrebbe come minimo una distorsione della concorrenza. Potrebbe infatti concretizzarsi uno scenario in cui, per esempio, l’impresa già concessionaria del servizio in un determinato porto presti altresì un servizio di rimorchio ad una vicina piattaforma <em>off-shore</em> sulla base di un contratto privatistico concluso col gestore di tale piattaforma. Qualora il servizio alla piattaforma <em>off-shore</em> non dovesse essere incuso nell’ambito della concessione posta a gara (ed il predetto contratto privatistico dovesse quindi “<em>sopravvivere</em>”) il concessionario uscente si troverebbe in un’evidente posizione di vantaggio rispetto ai propri <em>competitors </em>(basti pensare, ad esempio, in termini di possibili economie di scala).Per tale ragione riterremmo in sostanza che (<em>i</em>) l’ambito delle concessioni messe a gara debba comprendere gli eventuali punti di approdo o di transito delle navi (quali piattaforme <em>off-shore</em> o campi boe) presenti in prossimità del porto cui la gara si riferisce e (<em>ii</em>) i previgenti contratti privatistici relativi al servizio svolto presso tali punti di approdo -&nbsp; ancorché già sottoscritti - non debbano (<em>rectius</em>: non possano) sopravvivere al procedimento di selezione del nuovo concessionario alla luce delle regole sottese a tale procedimento ed all’esercizio del servizio in parola (a partire proprio dal combinato disposto degli articoli 101 Cod. Nav. e 14, comma 1 quater della Legge Portuale, che ha messo “<em>fuori gioco</em>” tali contratti&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> ).Per completezza: la sopra citata posizione di vantaggio - va detto - si avrebbe con ogni probabilità anche nel caso in cui l’<em>incumbent</em> fornisse servizi di assistenza presso la piattaforma <em>off-shore</em> (per restare nell’esempio) diversi da quello specifico di rimorchio (vds. traporto attrezzature e personale).In quest’ultima ipotesi, crediamo che l’Autorità Marittima dovrebbe - quantomeno - adottare misure idonee a “<em>neutralizzare</em>” il vantaggio competitivo in parola, adeguandosi in tal modo anche ai principi stabiliti dalla giurisprudenza in tema di <em>par condicio</em> tra aspiranti concessionari&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>. Il riferimento è a quella giurisprudenza che sottolinea l’importanza di “<em>depurare, nei limiti possibili, la procedura dai fattori di vantaggio rivenienti in capo al concessionario dalla titolarità della concessione ovvero dalla titolarità di altro rapporto concessorio funzionalmente collegato al primo</em>”.Evidentemente, un contratto privatistico come quello sopra ipotizzato andrebbe nella sostanza a costituire, per le ragioni sopra esposte, un fattore di vantaggio tale da alterare la <em>par condicio</em> tra i concorrenti.Un possibile “<em>rimedio</em>” - qualora non fosse possibile, per ragioni che qui non è dato ipotizzare, porre a gara una concessione che comprenda l’eventuale servizio a luoghi di approdo esterni alle dighe foranee - potrebbe essere quella di prevedere una separazione delle aziende e quindi una segregazione delle attività: da una parte l’attività relativa alla concessione e, dall’altra parte, quella relativa al luogo di approdo esterno al porto, ma a questo comunque “<em>vicino</em>”. In questo modo potrebbero verosimilmente neutralizzarsi i possibili vantaggi e le possibili economie di scala che - in caso di mancata segregazione - potrebbero determinare una distorsione della concorrenza.Ci sia infine consentita un’ultima annotazione a margine rispetto alle nuove guida per il rilascio delle concessioni per il servizio di rimorchio portuale e la loro concreta attuazione. Le linee guida prevedono espressamente che nei bandi di gara debba essere prescritto “<em><u>l’obbligo, al momento dell’immissione in servizio, di bandiera italiana per i rimorchiatori adibiti al servizio</u></em><u>”.</u> Il sopra citato bando di gara per il porto di Savona e Vado Ligure ha recepito la predetta prescrizione, stabilendo l’obbligo di provvedere alla registrazione dei rimorchiatori nel primo Registro Italiano non oltre il termine previsto per la stipula dell’atto di concessione.La previsione sopra riportata ci lascia perplessi, perché qualsiasi limitazione all’utilizzo di navi battenti bandiera di uno Stato Membro dell’Unione Europea, che operino all’interno di uno Stato Membro, ci parrebbe mal conciliarsi con i principi fondamentali dell’Unione Europea e - in particolare - con i principi relativi alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi.&nbsp;<i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:simone.gaggero@advant-nctm.com">Simone Gaggero</a>.</i>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Sul punto vedasi i tre articoli, “<em>Le nuove linee guida per il rilascio delle concessioni per l’esercizio del servizio di rimorchio portuale</em>”, contenuti rispettivamente nelle edizioni di Giugno – Luglio 2019, Settembre – Ottobre 2019, Novembre – Dicembre 2019 del nostro Shipping&amp;Transport Bulletin.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Il riferimento è ai servizi tecnico nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> In particolare, riteniamo, dal concessionario del servizio nel porto cui fa riferimento il punto di approdo o di transito in questione.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Per non dire che potrebbe averli resi di fatto “<em>contra legem</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Cfr. ex <em>multis</em>: Consiglio di Stato, Sez. VI, 25/01/2005 n. 168; Consiglio di Stato, Sez VI, 01/07/2008 n. 3326; Consiglio di Stato, Sez. VI, 24/12/2009 n. 8716.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 03 Jun 2021 03:54:45 +0200</pubDate>
                        <title>Certificazione vaccinale, le importanti implicazioni privacy da non sottovalutare</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/certificazione-vaccinale-le-importanti-implicazioni-privacy-da-non-sottovalutare</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il seguente documento è stato pubblicato in data 3 giugno 2021 sulla rivista <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20210601&amp;idArticle=545314792&amp;idFolder=12517&amp;idChapter=34221&amp;authCookie=-214691668&amp;trc=pDelivery-t20210601-a545314792-h34221-c1115-d10814-f12517-n784" target="_blank" rel="noreferrer noopener">About Pharma and Medical Devices</a>.&nbsp;</em>&nbsp;L’attuale emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del coronavirus (“<strong>Covid</strong><strong>‑</strong><strong>19</strong>”) ha indotto le autorità governative, nazionali e sovranazionali, ad adottare misure limitative di alcuni diritti e libertà fondamentali delle persone. In particolare, alcune delle restrizioni adottate dagli Stati membri dell’Unione europea (“<strong>UE</strong>”) per contenere la pandemia da Covid-19, hanno avuto ripercussioni sul diritto dei cittadini alla libera circolazione.Tuttavia, la progressiva conoscenza del Covid-19, delle sue modalità di trasmissione, dell’efficacia delle misure terapeutiche per contrastare la malattia e, soprattutto, l’introduzione delle tante possibilità di profilassi vaccinale hanno reso possibile una riflessione sulle strategie di uscita da attuare per riportare, gradualmente, i cittadini ad una condizione di normalità.In questo contesto, la Commissione Europea è intervenuta con una proposta di Regolamento “<em>su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di Covid-19 (certificato verde digitale)</em>”, ad oggi già adottata dal Parlamento Europeo (la “<strong>Proposta</strong>”)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.&nbsp;</p><ol> <li><strong>Il “certificato verde digitale” </strong></li></ol><p>La Commissione evidenzia che, ai sensi dell'articolo 21 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri dell'UE, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi.Tuttavia, le misure adottate dagli Stati membri dell’UE per contenere la pandemia da Covid-19 spesso sono consistite in restrizioni all'ingresso o in altri requisiti specifici applicabili ai viaggiatori transfrontalieri, come l'obbligo di quarantena o di autoisolamento o di sottoporsi a un test per l'infezione da SARS-CoV-2 prima e/o dopo l'arrivo.In tale contesto si inserisce la Proposta, con il fine di facilitare l'esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e stabilire un quadro comune per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dalla COVID-19, chiamato “certificato verde digitale”.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>Il certificato di vaccinazione</strong></li></ol><p>Come anticipato, il certificato verde digitale consente il rilascio, la verifica e l'accettazione transfrontaliere di uno qualunque dei seguenti certificati:a) un certificato comprovante che al titolare è stato somministrato un vaccino anti COVID-19 nello Stato membro di rilascio del certificato (“certificato di vaccinazione”);b) un certificato indicante il risultato per il titolare e la data di un test molecolare o di un test antigenico rapido, figurante nell'elenco comune e aggiornato dei test antigenici rapidi per la COVID-19 stabilito sulla base della raccomandazione 2021/C 24/01 del Consiglio<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a> ("certificato di test");c) un certificato comprovante che il titolare risulta guarito da un'infezione da SARS-CoV-2 successivamente a un test molecolare positivo o un test antigenico rapido positivo, figurante nell'elenco comune e aggiornato dei test antigenici rapidi per la COVID-19 stabilito sulla base della raccomandazione 2021/C&nbsp;24/01 (“certificato di guarigione”).In particolare, la Proposta specifica che il certificato di vaccinazione dovrà contenere i seguenti dati personali:(a) nome: cognome(-i) e nome(-i), in quest'ordine;(b) data di nascita;(c) malattia o agente in questione;(d) vaccino/profilassi;(e) medicinale vaccinale;(f) titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino o fabbricante del vaccino;(g) numero in una serie di vaccinazioni/dosi;(h) data di vaccinazione, indicante la data dell'ultima dose ricevuta;(i) Stato membro di vaccinazione;(j) soggetto che ha rilasciato il certificato;(k) identificativo univoco del certificato.Il tentativo intrapreso dall’UE con la Proposta è quello di rendere il certificato vaccinale e, più in generale, il certificato verde digitale uno strumento di promozione delle libertà, rispetto al quale occorre valutare l’impatto sulla protezione dei dati personali, assicurando sin da subito il rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, tanto più cogenti in quanto si è in presenza di dati – quelli sanitari – che esigono, per la loro <em>sensibilità</em>, un più ampio grado di tutela.&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong>Quali implicazioni sulla protezione dei dati personali?</strong></li></ol><p>Pare opportuno rammentare, infatti, che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (il “<strong>GDPR</strong>”) si applica al trattamento dei dati personali effettuato nel quadro della Proposta.Ebbene, con riferimento al trattamento dei dati personali effettuato al fine del rilascio dei certificati in questione, la Proposta fornisce la base giuridica per il trattamento dei dati personali necessari per rilasciare tali certificati e per il trattamento delle informazioni necessarie per comprovare e verificare l'autenticità e la validità di tali certificati.A tale riguardo, il Considerando 37 della Proposta individua la base giuridica per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del GDPR (<em>i.e.</em>, trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento), e dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g) del GDPR (<em>i.e.</em>, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato), in quanto necessario per il rilascio e la verifica dei certificati interoperabili previsti dalla Proposta. <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>La Commissione specifica, inoltre, che secondo il principio della minimizzazione, è opportuno che i certificati contengano soltanto i dati personali necessari per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione durante la pandemia di Covid-19, evidenziando la necessità di stabilire le specifiche categorie di dati personali e i campi di dati da inserire nei certificati, con un sistema di verifica decentrato, che non importi la conservazione delle risultanze dell’accertamento, e limitato al permanere della condizione di emergenza come dichiarata dall’Oms. La Commissione, infatti, chiarisce che la Proposta non crea una base giuridica che autorizzi lo Stato membro di destinazione, o gli operatori di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri tenuti, a norma del diritto nazionale, ad attuare determinate misure di sanità pubblica durante la pandemia di COVID-19, a conservare i dati personali ottenuti dal certificato.In particolare, al fine di consentire il rilascio e la verifica sicuri dei certificati, ai sensi dell’art. 4 della Proposta, la Commissione e gli Stati membri dovranno istituire e mantenere un'infrastruttura digitale del quadro di fiducia (c.d. “<em>trust framework</em>”). Tale quadro di fiducia garantirà, ove possibile, l'interoperabilità con i sistemi tecnologici istituiti a livello internazionale.I dati personali, inoltre, potranno essere trasmessi o scambiati a livello transfrontaliero con il solo scopo di ottenere le informazioni necessarie per comprovare e verificare lo stato di vaccinazione, test o guarigione del titolare.Infine, la Proposta prevede che le autorità competenti per il rilascio dei certificati in questione sono considerate titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del GDPR.&nbsp;</p><ol start="4"> <li><strong>Il parere congiunto EDPS/EDPB</strong></li></ol><p>Con un parere congiunto (04/2021 del 31 marzo)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>, l’<em>European Data Protection Board </em>(l’“<strong>EDPB</strong>”) e l’<em>European Data Protection Supervisor </em>(l’“<strong>EDPS</strong>”) hanno suggerito alcuni significativi interventi che di seguito si illustreranno:</p><ul> <li>anzitutto, per evitare discriminazioni fondate sulla condizione sanitaria della persona si chiede di chiarire l’obbligo per gli Stati membri di accettare tutte e tre le tipologie di certificati verdi digitali – ivi incluso il certificato vaccinale – nonché l’illiceità di ogni uso del certificato verde suscettibile di determinare, anche solo <em>de facto</em>, un trattamento in tal senso discriminatorio o comunque sproporzionato rispetto al fine perseguito;</li> <li>si sottolinea l’esigenza che le norme nazionali che eventualmente legittimino usi ulteriori del certificato verde digitale circoscrivano in maniera puntuale l’ambito e gli scopi del trattamento&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>;</li> <li>si richiede poi che la norma europea definisca meglio lo scopo del certificato verde digitale e introduca un meccanismo per il monitoraggio del suo utilizzo da parte degli Stati Membri oltre all’introduzione di adeguate misure tecniche e organizzative contro la falsificazione dei certificati e ogni altro tipo di abuso, soprattutto riguardo ai dati appartenenti a categorie “particolari”&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> e a quelli soggetti a decisioni automatizzate;</li> <li>si richiede inoltre di precisare ulteriormente, anche con una specifica <em>sunset-clause</em>, l’illegittimità dell’accesso ai dati contenuti nei certificati una volta cessata l’emergenza pandemica e di escludere, che con atto delegato della Commissione il sistema del certificato verde digitale possa essere riattivato a seguito di sospensione per cessate esigenze, in presenza di un’ulteriore dichiarazione di sussistenza di pandemia da Sars-Cov-2, sue varianti o malattie infettive simili con potenziale epidemico;</li> <li>si chiede di chiarire se sia subordinata all’istanza di parte la creazione di per sé del certificato o soltanto il suo rilascio e, per escludere effetti discriminatori, si suggerisce di obbligare gli Stati, con una dizione normativa rafforzata rispetto all’attuale, a rilasciare il certificato in forma cartacea oltre che digitale, nonché di limitare, ove tecnicamente possibile, le tecniche di verifica a quelle che non implichino trasmissione di dati personali;</li> <li>quanto alle categorie di dati utilizzate, si chiede di motivare meglio, nel preambolo, le ragioni che rendano necessaria la raccolta di informazioni di dettaglio quali ad esempio il prodotto vaccinale utilizzato, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino o il produttore e il numero delle vaccinazioni o delle dosi vaccinali somministrate, precisando che le modifiche suscettibili di essere apportate con atti delegati della Commissione debbano limitarsi ad operare all’interno delle sottocategorie del catalogo di dati previsto in allegato;</li> <li>si ritiene inoltre preferibile demandare ad atto esecutivo della Commissione l’individuazione dei soli dettagli tecnici delle misure per la sicurezza del trattamento, indicando già in proposta, innalzandone così la fonte, l’obbligo per titolari e responsabili di adottare misure tecniche e organizzative adeguate al rischio implicato dal trattamento;</li> <li>analogamente, a fronte della possibilità rimessa alla Commissione di introdurre, con proprio atto esecutivo, specificazioni sul rapporto tra titolari e responsabili del trattamento ai fini della ripartizione delle relative responsabilità, si auspica che gli Stati membri rendano pubblica una lista dei soggetti coinvolti nel trattamento, al fine di consentire l’effettività dell’esercizio dei diritti da parte degli interessati, nel rispetto del principio di trasparenza;</li> <li>si auspica inoltre una più puntuale definizione dei periodi massimi di conservazione dei dati funzionali al rilascio del pass, o in subordine i criteri in base ai quali definirli, comunque non oltrepassando la fine della pandemia;</li> <li>si suggerisce infine di precisare meglio le condizioni di legittimità e le garanzie per il trasferimento dei dati all’estero, assicurandone l’utilizzo esclusivamente per i fini sanciti dalla Proposta.</li></ul><p>Si tratta di osservazioni volte a un complessivo, ulteriore perfezionamento di proposte che, tuttavia, sottendono già un adeguamento bilanciamento tra protezione dei dati personali, esigenze di sanità pubblica e libertà di circolazione dimostrando, ancora una volta, come la disciplina di protezione dati rappresenti un presupposto, sempre più rilevante, per un governo sostenibile dell’innovazione tanto quanto dell’emergenza.&nbsp;</p><ol start="5"> <li><strong>L’intervento del Garante Privacy</strong></li></ol><p>Sul tema dei certificati vaccinali e delle relative implicazioni <em>privacy</em> si è espressa anche l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (il “<strong>Garante Privacy</strong>”). Il Garante Privacy evidenzia come i dati relativi allo stato vaccinale siano dati particolarmente delicati e un loro trattamento non corretto possa determinare conseguenze gravissime per la vita e i diritti fondamentali delle persone. Tali conseguenze, nel caso dell’implementazione di soluzioni, anche digitali (es. app), per rispondere all’esigenza di rendere l’informazione sull’essersi o meno vaccinati come condizione per l’accesso a determinati locali o per la fruizione di taluni servizi (es. aeroporti, hotel, stazioni, palestre ecc.) possono tradursi in discriminazioni, violazioni e compressioni illegittime di libertà costituzionali.A tale proposito, nel caso si intenda far ricorso alle predette soluzioni, il Garante per la privacy richiama l’attenzione dei decisori pubblici e degli operatori privati italiani sull’obbligo di rispettare la disciplina in materia di protezione dei dati personali.Il Garante Privacy ritiene, pertanto, che il trattamento dei dati relativi allo stato vaccinale dei cittadini a fini di accesso a determinati locali o di fruizione di determinati servizi, debba essere oggetto di una norma di legge nazionale, conforme ai principi in materia di protezione dei dati personali (in particolare, quelli di proporzionalità, limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati).In assenza di tale eventuale base giuridica normativa l’utilizzo in qualsiasi forma, da parte di soggetti pubblici e di soggetti privati fornitori di servizi destinati al pubblico, di <em>app</em> e <em>pass</em> destinati a distinguere i cittadini vaccinati dai cittadini non vaccinati, a parere del Garante Privacy, sarebbe da considerarsi illegittimo.In questo contesto si inserisce il Decreto Legge del 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. Decreto Riaperture), il quale prevede l’introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.In particolare, si prevede che le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea saranno riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.Tuttavia, come anche ribadito dal Garante Privacy, dal testo del Decreto Riaperture si deduce che la questione <em>privacy</em> verrà trattata in un DPCM successivo, dal momento che il decreto si limita a stabilire la necessità del <em>pass</em> e a definirne gli spazi applicativi, ma non l’impostazione sotto il profilo della <em>privacy</em>.A detta del Garante Privacy, tuttavia, “<em>è difficile discutere di proporzionalità dei dati trattati, di misure di sicurezza, o di tempi di conservazione rispetto a un decreto-legge che, al momento, manca di qualsiasi esercizio di disciplina in relazione a questi aspetti"&nbsp;</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a><em>.</em> In altri termini, vi sono una serie di nodi cruciali dal punto di vista <em>privacy</em> che andrebbero discussi e valutati prima di cominciare ad utilizzare il certificato.&nbsp;</p><ol start="6"> <li><strong>Conclusioni</strong></li></ol><p>In conclusione, pare evidente come la protezione dei dati non costituisca un ostacolo per combattere la pandemia da Covid-19, né tantomeno per implementare soluzioni come il certificato vaccinale e, più in generale, il certificato verde digitale.Si rende necessario, tuttavia, prevedere soluzioni pienamente in linea con la legislazione europea sulla protezione dei dati personali non solo per la certezza del diritto, ma anche per evitare che la proposta abbia l'effetto di compromettere direttamente o indirettamente il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali.In questo senso, sarebbe auspicabile che la normativa europea garantisca un giusto equilibrio tra gli obiettivi di interesse generale perseguiti dal certificato verde digitale e l'interesse individuale all'autodeterminazione, così come il rispetto dei diritti fondamentali alla privacy, alla protezione dei dati e alla non discriminazione, e di altre libertà fondamentali come la libertà di movimento e di residenza.Allo stesso tempo, l’esigenza di garantire il rispetto dei principi fondamentali di accuratezza, necessità e proporzionalità nel trattamento dei dati, e di attenuare i rischi per i diritti fondamentali degli interessati, compresi i rischi di ulteriori (non normati) utilizzi del certificato verde digitale, nonché di discriminazione diretta e/o indiretta, richiede che il trattamento dei dati contenuti nei certificati vaccinali per fini ulteriori rispetto a quello di garantire la libera circolazione delle persone sia oggetto di una specifica norma di legge nazionale, conforme ai principi in materia di protezione dei dati personali, al fine di realizzare un equo bilanciamento tra l’interesse pubblico che si intende perseguire e l’interesse individuale alla riservatezza.Per dirla con il Garante Privacy, <em>“tutti quanti vogliamo e speriamo di poterci tornare a muovere presto, però non vogliamo neanche che il prezzo da pagare per tornare a muoverci sia una sostanziale espropriazione della privacy”.&nbsp;</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>&nbsp;<em>l contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:ilaria.todaro@advant-nctm.com">Ilaria Todaro</a> e <a href="mailto:claudia.colamonaco@advant-nctm.com">Claudia Colamonaco</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> La proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio è disponibile al seguente <em>link</em>: <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0130" target="_blank" rel="noreferrer">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0130</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Raccomandazione del Consiglio relativa a un quadro comune per l'uso e la convalida dei test antigenici rapidi e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19 nell'UE 2021/C 24/01 (GU&nbsp;C&nbsp;24 del 22.1.2021, pag. 1).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> La Proposta non disciplina, infatti, il trattamento dei dati personali relativi alla documentazione di una vaccinazione, di un test o di una guarigione per altri fini, ad esempio a fini di farmacovigilanza o per la conservazione di cartelle cliniche individuali. La base giuridica del trattamento ad altri fini dovrà, pertanto, essere stabilita dalle legislazioni nazionali, che devono essere conformi alla normativa dell'Unione in materia di protezione di dati.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Il testo del parere congiunto è disponibile al seguente link:&nbsp;<a href="https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_edps_joint_opinion_dgc_en.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_edps_joint_opinion_dgc_en.pdf</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> A parere dei due <em>board</em>, in effetti, l'estensione dell'applicazione del certificato verde digitale ad altre situazioni per allentare le restrizioni attualmente in vigore è già stata suggerita e gli Stati membri potrebbero prevedere di introdurlo come requisito de facto, ad esempio per entrare in negozi, ristoranti, club, luoghi di culto o palestre o per utilizzarlo in qualsiasi altro contesto come quello lavorativo. Qualsiasi ulteriore uso del certificato verde digitale e del suo quadro, determinato in base ad una legge nazionale non dovrebbe provocare una discriminazione basata sull'essere stati (o non essere stati) vaccinati o guariti dal Covid-19. Per questo motivo, i due organi sottolineano che ogni eventuale ulteriore utilizzo del certificato verde digitale e dei dati personali ad esso correlati a livello di Stati membri deve essere conforme al GDPR. Ciò implicherebbe la necessità di una base giuridica adeguata nel diritto degli Stati membri, che rispetti i principi di efficacia, necessità, proporzionalità e che includa garanzie forti e specifiche attuate a seguito di un'adeguata valutazione d'impatto, in particolare per evitare qualsiasi rischio di discriminazione e per vietare qualsiasi conservazione dei dati nel contesto del processo di verifica.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> I dati appartenenti a categorie particolari sono quelli di cui all’art. 9, comma 1, del GDPR, vale a dire, i “<em>dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Così si è espresso Guido Scorza, Componente del Garante per la protezione dei dati personali in un’intervista per <em>Open online</em>, 22 aprile 2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> <em>Ibidem</em>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 26 May 2021 11:28:24 +0200</pubDate>
                        <title>Regolamento IVASS n. 47 del 27 aprile 2021: disposizioni in materia di piani di risanamento e finanziamento di imprese di assicurazione e riassicurazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/regolamento-ivass-n-47-del-27-aprile-2021-disposizioni-in-materia-di-piani-di-risanamento-e-finanziamento-di-imprese-di-assicurazione-e-riassicurazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 27 aprile 2021, I’IVASS ha pubblicato il Regolamento n. 47 recante disposizioni in materia di risanamento e finanziamento di cui al titolo XVI del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private (“<strong>CAP</strong>”). Con tale Regolamento, l’Istituto ha fornito una disciplina di dettaglio in materia di piani di risanamento e finanziamento, tanto individuali quanto di gruppo, in attuazione dell’art. 223-<em>ter</em> CAP (che richiedeva all’IVASS di emanare le norme riguardanti, in particolare, i dati e le informazioni da indicare nel piano di risanamento di cui all'articolo 222 e nel piano di finanziamento i cui all'articolo 222-<em>bis</em>).L’IVASS ha delineato la disciplina attuativa delle misure di salvaguardia, risanamento e liquidazioni previste nel CAP tanto a livello contenutistico quanto procedimentale per le: <em>(i)</em> imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia; <em>(ii)</em> imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo con sede secondaria in Italia; e <em>(iii)</em> le ultime società controllanti italiane<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.Più nel dettaglio il regolamento disciplina i contenuti e le modalità di predisposizione e approvazione del piano di risanamento e del piano di finanziamento, nonché di presentazione delle relative relazioni, concernenti le misure adottate e l’esecuzione dei piani, da presentare all’Istituto.<strong>&nbsp;</strong>Il testo completo del Regolamento e della relativa Relazione sono disponibili sul sito dell’IVASS: <a href="https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2021/n47/index.html" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2021/n47/index.html</a>&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>, <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a> e <a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1"><sup>[1]</sup></a> Si specifica che se tali società sono a loro volta controllate da imprese di assicurazione e riassicurazione, da una società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno stato membro, le disposizioni del Reg. 47/2021 troveranno applicazione solo nel caso in cui l’IVASS abbia disposto la vigilanza a livello di sottogruppo nazionale.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 25 May 2021 04:37:14 +0200</pubDate>
                        <title>Buon compleanno GDPR!</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/buon-compleanno-gdpr</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Regolamento Europeo 2016/679, denominato anche <em>General Data Protection Regulation</em> (il “<strong>GDPR</strong>”), compie tre anni.Il GDPR è entrato, infatti, in vigore il 25 maggio 2018, divenendo il punto di riferimento globale in materia di protezione dei dati personali nonché fattore di convergenza nell'elaborazione delle norme. Con l'adozione del GDPR, l’Unione europea ha assunto un ruolo di primo piano nel panorama internazionale sulla protezione dei dati, spingendo diversi paesi terzi ad allineare al GDPR le proprie normative in materia di protezione dei dati. Restano da trovare nuove soluzioni che contemperino la tutela dei dati personali con la relativa circolazione ad esempio con riguardo ai rapporti e agli scambi commerciali con gli Stati Uniti dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea Schrems II che ha invalidato il Privacy Shield.Il GDPR ha certamente rivoluzionato l’approccio di aziende e cittadini alla <em>privacy</em>, che da Cenerentola del diritto è diventata materia prioritaria, ed i motivi sono molteplici.Al primo posto nella lista dei motivi vi è sicuramente l’introduzione di una vasta gamma di sanzioni amministrative. La principale novità è stata rappresentata in particolare dalla durata, dall’entità e dalla gravità di alcune di tali sanzioni, che possono arrivare: (i) da un massimo di Euro 10.000.000 o alternativamente fino al 2% del fatturato annuo a livello mondiale, in determinate ipotesi, o (ii) ad un massimo di Euro 20.000.000 o fino al 4% del fatturato annuo di gruppo a livello mondiale nei casi più gravi. In alcuni casi, i più gravi, si giunge al rischio di reato penale.Ciò ha condotto ad un esponenziale aumento degli adeguamenti delle imprese alle norme introdotte dal GDPR e da un livello di maggior attenzione al rischio privacy anche da parte dei vertici aziendali.Un’altra novità importante è stata la creazione di una nuova figura lavorativa: il Responsabile della protezione dei dati personali, denominato anche Data Protection Officer o nella ormai nota sigla, DPO. Nuovo “attore” del “sistema privacy” che ha contribuito in maniera sostanziale al successo del GDPR. La presenza infatti di numerosissimi DPO (si registrano oggi migliaia di DPO), a parte il lavoro svolto nell’ambito della struttura del titolare che ha proceduto alla nomina, ha fatto nascere un peculiare fenomeno: la richiesta del requisito dell’adeguamento, o di elementi di esso, agli altri titolari con cui il suo entra in contatto per porre in essere, proseguire, mantenere rapporti, commerciali o meno. Ciò ha creato un imprevisto effetto domino che ha portato ad un’esigenza di adeguamento che negli anni scorsi era legata soprattutto al timore del controllo dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (il “Garante Privacy”).E poi i principi di privacy by design &amp; by default, la accountability e i tanti diritti degli interessati tra cui quello all’oblio.In Italia, il Garante Privacy ha reso noto che, dall’entrata in vigore del GDPR sino al 31 marzo 2021, sono pervenute</p><ul> <li>59.838 comunicazioni dei dati di contatto dei DPO,</li> <li>27.192 reclami e segnalazioni e</li> <li>3.873 notifiche di violazioni dei dati personali (c.d. <em>Data Breach</em>).</li></ul><p>Tre anni dopo la sua entrata in applicazione, il GDPR può essere globalmente considerato un successo, tuttavia, la sfida è ancora lunga: si dovrà continuare a porre l'accento sul miglioramento dell'attuazione e sulle azioni volte a rafforzare l'applicazione della normativa privacy nonché sulla necessità di un’applicazione rigorosa ed efficace del GDPR e di un’aumentata consapevolezza della gestione dei dati personali, della loro fondamentale importanza nella società dell’informazione, di una maggiore “maturità digitale” da parte degli interessati e di una crescente responsabilizzazione dei titolari delle piattaforme digitali, delle imprese integrate e di altri servizi digitali di grandi dimensioni, in particolare nei settori della pubblicità online, del <em>micro-targeting</em>, della profilazione algoritmica, della scienza e della genomica, della classificazione, della diffusione e dell'amplificazione dei contenuti.In conclusione, il GDPR ha raccolto notevole interesse e attenzione alla luce del boom del mercato digitale e dei big data. Le Istituzioni europee hanno superato con lungimiranza il regime giuridico in materia di privacy a dir poco frastagliato tra uno stato membro e l’altro. Il GDPR rappresenta sicuramente una rivoluzione nel Diritto alla Privacy dell’Unione Europea.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:marco.cappa@advant-nctm.com">Marco Cappa</a> e <a href="mailto:claudia.colamonaco@advant-nctm.com">Claudia Colamonaco</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5080</guid>
                        <pubDate>Mon, 26 Apr 2021 11:51:40 +0200</pubDate>
                        <title>Le operazioni di factoring e le esposizioni finanziarie verso la pubblica amministrazione alla luce della nuova definizione di default</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-operazioni-di-factoring-e-le-esposizioni-finanziarie-verso-la-pubblica-amministrazione-alla-luce-della-nuova-definizione-di-default</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Introduzione</strong>Il presente documento considera l’impatto della nuova definizione di <em>default</em> prudenziale&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, in vigore dal 1° gennaio 2021, sia in termini di ricadute applicative sulle operazioni di <em>factoring</em> sia nell’ambito delle esposizioni vantate dagli intermediari finanziari nei confronti della pubblica amministrazione.&nbsp;<strong>L’applicazione italiana delle nuove regole europee in materia di <em>default </em></strong><strong><em>I chiarimenti dell’Autorità di Vigilanza</em></strong>La Banca d’Italia, con una nota originariamente pubblicata il 14 agosto 2020 e da ultimo aggiornata il 15 febbraio 2021&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, ha fornito alcuni orientamenti sull’applicazione del Regolamento Delegato (UE) del 19 ottobre 2017, n. 171<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, in merito alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato ai sensi dell’articolo 178, par. 2, lettera d) del Regolamento dell’Unione Europea del 26 giugno 2013, n. 575<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (<strong>CRR</strong>). La nota fornisce altresì chiarimenti sulle disposizioni attuative degli Orientamenti dell’EBA sull’applicazione della definizione di <em>default</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> (<strong>LG EBA</strong>).<strong><em>Il factoring</em></strong>Con particolare focus alle operazioni di <em>factoring</em>, i chiarimenti della Banca d’Italia fanno luce sul momento da cui far decorrere il conteggio dei giorni di arretrato (che deve essere pari a 90 giorni consecutivi) in ipotesi di acquisto <em>pro-soluto</em> di un credito commerciale scaduto, eliminando il dubbio tra la data di acquisto e la data di presunto incasso.Premesso che il par. 28 delle LG EBA prevede che tale conteggio – per un credito commerciale acquistato e iscritto nel bilancio del <em>factor</em> – inizi quando il credito diventa esigibile, la Banca d’Italia, ha chiarito che il conteggio deve decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza della fattura. Ciò sul presupposto che l’esigibilità del credito è in genere indipendente dalla data di acquisto o dalla data di presunto incasso indicata nel contratto di cessione.<strong><em>La pubblica amministrazione debitrice</em></strong>La nota pubblicata dall’Autorità di Vigilanza analizza una serie di aspetti relativi all’applicazione della nuova definizione di <em>default</em> ad esposizioni vantate dagli intermediari finanziari nei confronti della pubblica amministrazione.</p><p style="padding-left: 30px;">I. In primo luogo, viene chiarito se l’avvio del calcolo dei giorni di arretrato in caso di crediti commerciali il cui debitore sia una pubblica amministrazione decorra dalla conclusione del procedimento di spesa pubblica (<em>e</em>. dall’emissione del mandato di pagamento da parte dell’amministrazione debitrice) ovvero dalla data di scadenza dei singoli pagamenti.</p><p style="padding-left: 30px;">A tal fine, si rileva che:</p><p style="padding-left: 60px;">(i) ai sensi delle LG EBA, il conteggio dei giorni di arretrato rilevante ai fini della classificazione a <em>default</em> decorre dal momento in cui esso diviene esigibile in base al diritto a esso applicabile<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>;</p><p style="padding-left: 60px;">(ii) con riferimento alle esposizioni verso le amministrazioni pubbliche, le LG EBA consentono l’applicazione di un termine di 180 giorni (invece che di 90 giorni) al ricorrere di determinate condizioni<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, ma non prevedono deroghe o specificazioni ulteriori.</p><p style="padding-left: 30px;">Ne consegue che il termine per il calcolo dei giorni di arretrato decorre dalla data di scadenza dei singoli pagamenti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>, salvo specifiche disposizioni di legge che prevedano diversamente. Il conteggio, peraltro, non muta nel caso in cui il credito sia stato oggetto di acquisto <em>pro-soluto</em> nell’ambito di operazioni di <em>factoring</em>, in linea con quanto previsto dal par. 28 delle LG EBA.</p><p style="padding-left: 30px;">I chiarimenti della Banca d’Italia, richiamando il par. 18 delle LG EBA, confermano che si può tenere conto di eventuali termini dilatori previsti dalla legge in favore della pubblica amministrazione, tra cui rientrano le moratorie <em>ex lege</em>.</p><p style="padding-left: 30px;">II. In secondo luogo, ai fini dell'applicazione della definizione di <em>default</em>, i già citati chiarimenti della Banca d’Italia specificano che:</p><p style="padding-left: 60px;">(i) i Ministeri devono essere considerati come un unico debitore amministrazione centrale in considerazione delle norme di contabilità pubblica da cui deriva l'unitarietà del bilancio e del patrimonio dello Stato (e, dunque, l'unitarietà della posizione debitoria di questi enti);</p><p style="padding-left: 60px;">(ii) i titoli di debito pubblico detenuti dalla banca (o dal gruppo bancario) nel portafoglio bancario devono essere inclusi nell'importo complessivo delle loro esposizioni ai fini del calcolo della soglia di rilevanza (“relativa”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a> ed “assoluta”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>) secondo le regole della nuova definizione di <em>default</em>.</p><p style="padding-left: 30px;">I chiarimenti forniti dall’Autorità di Vigilanza consentono di mitigare l’impatto della nuova definizione di <em>default</em> sulle esposizioni vantate dagli intermediari finanziari nei confronti della pubblica amministrazione. La possibilità di considerare anche i titoli di debito pubblico ai fini del calcolo della soglia di rilevanza si riflette, infatti, in una maggiore esposizione complessiva nei confronti dell’amministrazione centrale riducendo implicitamente il valore della soglia di rilevanza c.d. relativa.</p>&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:matteo.gallanti@advant-nctm.com">Matteo Gallanti</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Per l’inquadramento generale della questione e la ricostruzione del quadro normativo si rinvia al nostro precedente contributo: <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/la-nuova-definizione-di-default" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.nctm.it/news/articoli/la-nuova-definizione-di-default</a> .<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> <a href="https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/Nota-chiarimenti-15-febbraio-2021.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/Nota-chiarimenti-15-febbraio-2021.pdf</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0171&amp;from=IT" target="_blank" rel="noreferrer">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0171&amp;from=IT</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&amp;from=IT" target="_blank" rel="noreferrer">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&amp;from=IT</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> <a href="https://eba.europa.eu/documents/10180/1721448/Guidelines+on+default+definition+%28EBA-GL-2016-07%29_IT.pdf/bd010dde-c308-4057-ae9c-842c2462a7ec" target="_blank" rel="noreferrer">https://eba.europa.eu/documents/10180/1721448/Guidelines+on+default+definition+%28EBA-GL-2016-07%29_IT.pdf/bd010dde-c308-4057-ae9c-842c2462a7ec</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Cfr. par. 16 LG EBA.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Gli enti possono applicare un trattamento specifico per le esposizioni verso le amministrazioni centrali, le autorità locali e gli organismi del settore pubblico, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:(a) il contratto riguarda la fornitura di beni o servizi, ove le procedure amministrative richiedano determinati controlli connessi all’esecuzione del contratto prima che il pagamento possa essere effettuato: ciò si applica in particolare per le esposizioni di <em>factoring</em> o altri accordi analoghi, ma non a strumenti finanziari quali i titoli obbligazionari;(b) tranne il ritardo nel pagamento, non sussistono altre indicazioni dell’improbabile adempimento (come specificato ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, del CRR e dalle LG EBA), e la situazione finanziaria del debitore è sana e non esistono ragionevoli preoccupazioni che l’obbligazione potrebbe non essere pagata per intero, compresi, se del caso, gli eventuali interessi di mora;(c) l’obbligazione è in arretrato da non più di 180 giorni.Gli enti che decidono di applicare il trattamento specifico di cui sopra dovrebbero applicare tutte le condizioni seguenti:(a) le esposizioni non dovrebbero essere incluse nel calcolo della soglia di rilevanza per le altre esposizioni verso il debitore;(b) non dovrebbero essere considerate come in stato di <em>default </em>ai sensi dell’articolo 178 del CRR;(c) dovrebbero essere chiaramente documentate come esposizioni soggette al trattamento specifico (cfr. parr. 25 e 26 LG EBA).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Ad esempio, per i crediti inclusi nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 (Decreto Legislativo 231/2002), la data di scadenza dei singoli pagamenti è calcolata – oltre che sulla scorta di quanto previsto dalla fonte (contrattuale, legale o provvedimentale) del credito – tenendo conto di quanto disposto dall’articolo 4 del suddetto decreto.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> La soglia è rappresentata dall’importo pari all’1% dell’importo complessivo di tutte le esposizioni verso il debitore facenti capo agli intermediari creditizi e finanziari appartenenti a un medesimo perimetro di consolidamento prudenziale.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> La soglia di rilevanza è fissata a €100 per le esposizioni al dettaglio (PMI e persone fisiche) ed €500 per le altre esposizioni.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 20 Apr 2021 04:22:28 +0200</pubDate>
                        <title>Emergenza Coronavirus: profili di diritto societario</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/emergenza-coronavirus-profili-di-diritto-societario-3</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Nota importante</em></strong>: <em>Il presente documento è aggiornato al 19 aprile 2021. In ragione del fatto che lo stato di emergenza ed il relativo quadro normativo sono in continua evoluzione, i contenuti del presente&nbsp;memorandum&nbsp;potranno essere soggetti a continue modifiche.</em>&nbsp;</p><ol> <li><strong>Introduzione</strong></li></ol><p>In considerazione dell’attuale situazione emergenziale correlata alla diffusione del virus COVID-19, il governo italiano ha adottato una serie di interventi normativi che hanno impattato, tra l’altro, su determinati profili di diritto societario, ivi inclusa l’attività di <em>governance</em>, la disciplina degli aumenti di capitale, le valutazioni per l’elaborazione del bilancio ed aspetti relativi a finanziamenti dei soci alle società&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><b>Impatto del Decreto Cura Italia in materia di&nbsp;<em>Governance societaria</em></b></li></ol><p>Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con la Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il “<u>Cura Italia</u>”), ha introdotto misure straordinarie in materia di svolgimento di Assemblee dei Soci mediante l’utilizzo di mezzi telematici, di deliberazioni assembleari da parte delle Società a Responsabilità Limitata e infine, per quanto attiene alle società quotate, ai profili di rappresentanza dei soci in Assemblea.<strong><em>2.1 Approvazione del bilancio 2020</em></strong>Anzitutto, l’art. 106 del Cura Italia ha previsto il rinvio dei termini per la convocazione delle Assemblee dei Soci aventi all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio 2019 e, per effetto di una successiva modifica (apportata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, c.d. “Decreto Mille Proroghe”, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21) anche del bilancio 2020, in deroga ai termini di cui agli articoli 2364, comma 2, e 2478-<em>bis</em>&nbsp;c.c., i quali richiedono la convocazione dell’Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.In base al disposto del Cura Italia, il termine per l’approvazione dei bilanci delle società di capitali è stato esteso automaticamente al maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e, pertanto, entro il 29 giugno 2021 (nel caso di chiusura dell’esercizio al 31 dicembre 2020), con l’approvazione e trasmissione ai soci del progetto di bilancio da parte dell’organo amministrativo entro la fine di maggio.Naturalmente, il termine -così modificato- costituisce la data ultima per la convocazione dell’assemblea deputata all’approvazione del bilancio, con la conseguenza che è sempre possibile convocarla anche prima di tale termine.<strong><em>2.2 &nbsp;&nbsp; Attività delle Assemblee dei Soci e Organi Amministrativi</em></strong>Per quanto attiene allo svolgimento dei lavori degli organi sociali, l’art. 106, comma 2, del Cura Italia ha introdotto disposizioni in materia di svolgimento delle Assemblee dei Soci, ordinarie o straordinarie, che siano state “tenute”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> entro la data del 31 luglio 2021.Tali misure, applicabili a tutte le società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici, prevedono che per le Assemblee dei Soci, mediante disposizione nell’avviso di convocazione:</p><p style="padding-left: 30px;">(a) l’espressione di voto dei soci possa avvenire, anche in deroga alle disposizioni statutarie, in via elettronica, per corrispondenza, ovvero con l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; ovvero</p><p style="padding-left: 30px;">(b) possano essere svolte, anche in deroga alle disposizioni statutarie, in modalità esclusivamente telematica, fatto salvo l’obbligo di adottare strumenti di telecomunicazione idonei a garantire la possibilità di identificare i partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, e precisando la non necessaria compresenza del Presidente e Segretario (o Pubblico Ufficiale) nello stesso luogo.</p>Lo svolgimento delle Assemblee dei Soci in modalità esclusivamente telematica conferma ed elabora quanto enunciato, nel periodo iniziale della diffusione del Covid-19, dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano con la Massima n. 187/2020 in data 11 marzo 2020 secondo la quale, nel caso di previsioni statutarie, vi sarebbe stata la possibilità di tenere Assemblee dei Soci in via telematica con riferimento a tutti i partecipati dell’Assemblea dei Soci, ivi compreso il Presidente, ma facendo salva la presenza del <em>segretario verbalizzante (o notaio) presso il luogo indicato nell’avviso di convocazione.</em>Con l’intervento legislativo del Cura Italia, il legislatore ha deciso di ampliare l’alveo di legittimità per lo svolgimento di Assemblee dei Soci esclusivamente con mezzi telematici anche ai casi in cui non vi sia una precisa diposizione statutaria che lo consenta ovvero ai casi in cui tale modalità venga esclusa dalla legge.Tuttavia, la disposizione lascia aperti alcuni profili meramente pratici, quali, anzitutto, la necessità di indicare uno specifico luogo nell’avviso di convocazione dell’Assemblea dei Soci e la necessità di presenza nel luogo di convocazione del Segretario.A tal riguardo, una parte della dottrina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> ha dapprima sostenuto la necessità di avere tale indicazione del luogo, anche se la stessa Assemblea dei Soci fosse (convocata e) svolta esclusivamente con l’utilizzo di mezzi telematici, in ragione di una lettura della disposizione armonizzata al complesso di norme in materia di svolgimento dell’Assemblea dei Soci, oltre alla necessaria presenza del Segretario (o Notaio) presso tale luogo.Successivamente, altra parte della dottrina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, ed il Consiglio Notarile di Milano, nella motivazione della propria massima n. 187/2020, hanno espresso un parere in senso contrario.In particolare, nella motivazione alla massima 187/2020 del Consiglio Notarile meneghino viene configurata la possibilità di un avviso di convocazione che preveda la partecipazione all’Assemblea dei Soci esclusivamente mediante mezzi telematici, senza che si renda necessaria l’indicazione di un luogo fisico, proprio in ragione della deroga della disposizione rispetto alla necessità di convocare l’Assemblea dei Soci in un determinato luogo fisico. In tali circostanze, come riconosciuto dal Consiglio Notarile, il Segretario prenderà parte all’Assemblea dei Soci in modalità telematica e non da un determinato luogo fisico di convocazione, seppur venga fatta salva la necessità che, nei casi in cui l’attività di segretario sia affidata ad un Notaio, lo stesso si trovi in un luogo all’interno del proprio ambito territoriale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.Data la previsione di un’Assemblea dei Soci con tutti i partecipanti, ivi incluso il Presidente ed il Segretario, connessi mediante mezzi telematici e, potenzialmente, tutti in luoghi diversi, si è posto un ulteriore tema per quanto attiene alle modalità di verbalizzazione, ed in particolare con riferimento alla doppia sottoscrizione del verbale dell’Assemblea dei Soci da parte sia del Presidente, sia del Segretario ai sensi dell’art. 2375, comma 1, c.c.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.A tal riguardo, anzitutto, si segnala che il tema non si pone per quanto attiene ai verbali di Assemblea Straordinaria dei Soci, e – pertanto – con la funzione di segreteria affidata alla figura del Notaio. In tali casi, infatti, è riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza che la sola sottoscrizione da parte del Notaio sia sufficiente al fine di perfezionare il verbale dell’Assemblea dei Soci in sede straordinaria<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.Per quanto, invece, attiene a tutte quelle Assemblee che non necessitano di un verbale notarile, la doppia sottoscrizione Segretario-Presidente deve sussistere, pena la mancanza di verbale, ai sensi dell’art. 2379, comma 3, c.c.. A tal riguardo, data la mancanza di espressa previsioni di legge, il verbale potrà essere, come puntualizzato dalla Massima n. 187/2020 del Consiglio Notarile di Milano, oggetto di successiva redazione e successiva sottoscrizione, mentre sembra dubbia la possibilità di riconoscere, durante il perdurante periodo emergenziale, la validità del verbale sottoscritto unicamente dal Segretario<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.Inoltre, si segnala che, come sottolineato dalla dottrina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a> e dalla stessa Assonime<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a>, le disposizioni di cui all’art. 106 del Cura Italia sono espressioni di principi applicabili anche alle riunioni del consiglio di amministrazione, dei comitati consiliari e degli organi di controllo anche in assenza di apposita previsione statutaria o autoregolamentare.<strong><em>2.3&nbsp;&nbsp;&nbsp; Società a responsabilità limitata</em></strong>Per quanto attiene specificatamente alle Società a Responsabilità Limitata, l’art. 106 del Cura Italia ha previsto che, anche in deroga alle disposizioni di legge o di statuto, le decisioni dei soci possano essere adottate mediante consultazione o consenso espresso per iscritto.Pertanto, si segnala che la previsione ha, da un lato, esteso tali modalità di esercizio di voto alle S.r.l. che non contengono disposizioni in tal senso nello statuto, e dall’altro lato, sostanzia la possibilità riconosciuta alle Assemblee dei Soci di S.r.l. di adottare tali (consueti) metodi decisionali anche nei casi in cui, ai sensi dell’art. 2479 c.c., l’Assemblea dei Soci debba adottare la decisione collegialmente, ovvero a titolo esemplificativo l’approvazione del bilancio e le modificazioni dell’atto costitutivo.&nbsp;<ol start="3"> <li><strong>Impatto del Decreto Liquidità in materia di perdite, bilancio e finanziamenti Soci</strong></li></ol><p>Il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 convertito con la Legge 5 giugno 2020, n. 40 (il “<u>Decreto Liquidità</u>”), ha introdotto tre ordini di misure straordinarie e temporanee a favore delle imprese.<strong><em>3.1</em></strong><strong> <em>Deroghe alla disciplina civilistica in tema di perdite di capitale</em></strong>Per quanto attiene alle perdite di capitale, l’art. 6, comma 1, del Decreto Liquidità, come sostituito dall’art. 1, comma 266, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, ha previsto che nel caso di perdite del capitale sociale rilevanti (superiori al terzo e/o tali da ridurlo al di sotto del minimo legale) emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 troverà applicazione una disciplina in deroga ad una serie di disposizioni di natura codicistica, come segue:<em>(a)</em> nel caso di perdite tali da ridurre il capitale sociale in misura superiore al terzo del capitale o al di sotto del minimo legale, le società per azioni e le società a responsabilità limitata sono esonerate dall’obbligo di procedere a ricapitalizzazione o di trasformazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>;<em>(b)</em> nel caso di perdite o riduzione del capitale al di sotto del minimo legale per le S.p.A. e le S.r.l., ovvero nel caso di perdita del capitale sociale per le Soc. Coop, non opererà la causa di scioglimento specificatamente prevista dall’art. 2484, comma 1 n. 4, c.c. per S.p.A. ed S.r.l., e dall’art. 2545-<em>duodecies </em>c.c. per le società cooperative.La deroga di cui sopra ha durata quinquennale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.L’art. 6, comma 2, del Decreto Liquidità ha infatti posticipato al quinto esercizio successivo a quello di emersione il termine entro cui le perdite che hanno ridotto il capitale sociale in misura superiore al terzo del capitale dovranno risultare diminuite a meno di un terzo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a> (sarà dunque l'assemblea che approverà il bilancio di detto esercizio a dover ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>).L’art. 6, comma 3, ha espressamente previsto che, in caso di perdite che abbiano ridotto il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea convocata senza indugio – come richiesto, rispettivamente, dall’art. 2447 c.c. per le S.p.A. e dall’art. 2482-<em>ter</em> c.c. per le S.r.l. – possa deliberare di rinviare alla chiusura dell’esercizio di cui sopra la decisione in merito all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale. Secondo autorevoli punti di vista<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a> le “<em>perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020</em>” cui fa riferimento nell’esercizio l’art. 6 del Decreto Liquidità nella sua nuova formulazione sono le perdite maturate nel corso del 2020 a prescindere dal fatto che le stesse siano poi state accertate nel corso del medesimo anno o nel 2021.È dubbia invece la possibilità che tramite interpretazione estensiva della norma - prevalente in costanza di previgente formulazione ma smentita poi da una Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a> - la disciplina di cui sopra possa essere applicata anche alle perdite accertate con i bilanci 2019 (e 2018)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a> e successivamente riportate a nuovo (o in generale, chiusi nel 2020 ma prima del 31 dicembre di tale anno). A favore di un’interpretazione restrittiva si è espresso - in aperto contrasto con la posizione precedentemente assunta da Consiglio Notarile di Milano con la Massima n. 196 di cui si dirà <em>infra</em> - anche il Notariato del Triveneto che ha recentemente emanato 12 nuovi orientamenti in ordine al regime di sospensione delle perdite<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.L’interpretazione del Mise (e dei notai del Triveneto) appare per certi versi però troppo restrittiva, alla luce anche dell’opinione prevalente maturata nel vigore del previgente testo dell’articolo 6 del Decreto Liquidità<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.Riguardo all’interpretazione delle diposizioni di cui trattasi, è intervenuto anche il Consiglio Notarile di Milano con la Massima n. 196/2021 – sostitutiva della Massima 191/2020<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a> dello scorso 16 giugno (quest’ultima emanata in costanza della previgente formulazione dell’articolo 6 del Decreto Liquidità) – il quale ha parimenti sostenuto che per “<em>perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 si devono intendere tutte le perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia l’esercizio in cui le perdite si siano prodotte</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>. Attraverso la stessa massima, il Consiglio Notarile meneghino ha voluto ulteriormente precisare che restano comunque fermi gli obblighi informativi in capo agli amministratori e, in particolare, l’obbligo di convocazione senza indugio dell’assemblea sia nel caso in cui, per effetto delle perdite registrate, il patrimonio netto sia superiore al capitale minimo previsto dalla legge (ai sensi degli artt. 2446 e 2482-<em>bis</em> c.c.), sia nel caso in cui il patrimonio netto sia inferiore al capitale minimo previsto dalla legge per effetto di perdite registrate che siano superiori a un terzo del capitale sociale (ai sensi degli artt. 2447 e 2482-<em>ter</em> c.c.).Nella citata massima, viene peraltro sostenuta la legittimità di deliberazioni, assunte sempre fino al quinto esercizio successivo indicato nella norma, aventi ad oggetto l’aumento di capitale a pagamento anche se non precedute dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite (risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o a frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020), ai sensi di legge, anche qualora, ad esito dell’aumento di capitale, il rapporto tra patrimonio netto della società continui ad essere inferiore ai due terzi del capitale sociale (fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2482-<em>bis</em> c.c.) o inferiore al minimo legale (fattispecie di cui agli artt. artt. 2447 e 2482-<em>ter</em> c.c.). Proprio in tema di aumenti di capitale, si segnala, da ultimo, che la disciplina civilistica dettata in materia dal Codice Civile è stata di recente innovata dal legislatore con l’intento di favorire interventi di rafforzamento patrimoniale nelle società di capitali, anche in ragione del difficile contesto economico concretizzatosi in questi mesi a causa dell’emergenza epidemiologica. Per una trattazione più diffusa dell’argomento si veda il par. 4 che segue.<strong><em>3.2 Continuità aziendale e bilancio</em></strong>Per quanto attiene alla disciplina in merito alla redazione del bilancio, l’art. 7 del Decreto Liquidità aveva previsto, per i bilanci dell’esercizio in corso, che la valutazione delle voci di bilancio potesse essere operata nella prospettiva della continuazione aziendale se tale situazione fosse sussistente nel bilancio dell’esercizio precedente<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>.Per quanto attiene all’applicabilità, la disposizione del Decreto Liquidità prevedeva che tale criterio di valutazione potesse essere adottato anche con riferimento ai bilanci chiusi, e non ancora approvati, fino alla data del 23 febbraio 2020.Inoltre, l’adozione di tale criterio di valutazione sarebbe dovuta essere specificamente illustrata dall’organo amministrativo nella nota informativa, anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.Sul punto è intervenuta anche la Corte di Cassazione con la propria Relazione Tematica n. 56 datata 8 luglio 2020, nella quale viene riconosciuta un’applicabilità generalizzata della norma in questione, senza che si renda necessaria una valutazione dell’impatto derivante dalle conseguenze collegate all’emergenza epidemiologica<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>.Inoltre, sempre la Corte di Cassazione, nella menzionata Relazione Tematica, ha scrupolosamente precisato che una volta venuta meno l’applicabilità della norma in questione, la consistenza patrimoniale e le prospettive economiche dovranno essere nuovamente valutate in base ai termini ordinari, e – pertanto – la società che abbia beneficiato della norma dovrà aver mantenuto ovvero ricostituito un equilibrio economico finanziario e la relativa consistenza patrimoniale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>.Infine, si segnala anche l’intervento dell’Organismo Italiano di Contabilità<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>, il quale, in merito alla portata della norma (che richiama esplicitamente l’art. 2423-<em>bis</em> c.c.), ha chiarito, <em>inter alia</em>, che:<em>(a)</em> &nbsp;la deroga di cui all’art. 7 troverebbe applicazione unicamente con riferimento alle società che redigano il bilancio applicando le norme del codice civile e dell’OIC, e non anche a quelle società che siano tenute a redigere il bilancio mediante l’utilizzo dei principi contabili internazionali <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/International_Accounting_Standards" target="_blank" rel="noreferrer">IAS</a>/<a href="https://it.wikipedia.org/wiki/IFRS" target="_blank" rel="noreferrer">IFRS</a>;<em>(b) </em>i bilanci per i quali troverebbe applicazione l’art. 7 sarebbero quelli relativi <em>(i)</em> agli esercizi chiusi dall’organo assembleare prima della data del 23 febbraio 2020, ma non ancora approvati, <em>(ii)</em> ai bilanci d’esercizio relativi agli esercizi che si chiuderanno successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 e, infine, <em>(iii)</em> ai bilanci relativi all’esercizio in corso al 31 dicembre 2020.<em>(c) </em>la nota integrativa dovrà illustrare le significative incertezze “<em>in merito alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio</em>” e, a tal fine, dovrà illustrare i fattori di rischio, le assunzioni effettuate, le incertezze identificate, i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze, ovvero qualora nel futuro arco temporale di riferimento non vi siano alternative ragionevoli alla cessazione dell’attività, la nota integrativa dovrà indicare tutte tali circostanze e gli eventuali e probabili effetti che tali circostanze siano destinate a produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.<strong><em>3.3 Postergazione dei finanziamenti soci</em></strong>Infine, si segnala che l’art. 8 del Decreto Liquidità ha introdotto una nuova misura atta ad escludere l’applicazione della disciplina della postergazione, di cui all’art. 2467 c.c., ai finanziamenti dei soci, ovvero, ai sensi dell’art. 2497-<em>quinquies</em> c.c., ai finanziamenti dei soggetti che esercitano direzione e coordinamento<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>.Pertanto, la norma fa venir meno la necessità in capo ai soci finanziatori di procedere ad una valutazione finanziaria - patrimoniale della società al momento dell’erogazione del finanziamento, con la conseguenza che in caso in cui venisse concesso un finanziamento cd. “<em>anomalo</em>” (dunque, quando concesso in un momento in cui la società <em>(a)</em> anche in considerazione del tipo di attività svolta, versasse in una condizione di eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto ovvero <em>(b)</em> quando vi fosse stata una situazione finanziaria della società tale da rendere ragionevole un apporto a titolo di conferimento), il credito derivante non sarebbe soggetto ad un rimborso postergato rispetto alle pretese creditorie di terzi creditori.La disposizione è finalizzata ad incentivare i finanziamenti <em>endogeni</em> alla società per il mantenimento della continuità aziendale, in un periodo emergenziale, con il coinvolgimento <em>in primis</em> degli stessi soci e - di conseguenza - anche in tutti quei casi in cui la società non avesse ulteriori accessi al credito presso terzi.In merito alla portata della norma, occorre precisare che parte della dottrina si è orientata a ritenere che l’utilizzo della locuzione “<em>finanziamenti effettuati</em>” debba riferirsi a finanziamenti erogati entro l’arco temporale indicato dalla norma e a ritenere che la deroga alla postergazione troverebbe applicazione anche qualora il rimborso del finanziamento effettuato (<em>rectius</em>, erogato) entro il 31 dicembre 2020 sia successivo a tale data<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>.A tal riguardo, infine, si precisa che la postergazione, disciplinata specificamente per le società a responsabilità limitata, trova applicazione, come riconosciuto dalla dottrina e giurisprudenza, anche con riferimento alle società per azioni, alle quali, conseguentemente, si applicheranno anche i benefici introdotti dal Decreto Liquidità in materia.&nbsp;</p><ol start="4"> <li><strong>Impatto del Decreto Semplificazioni in materia di aumenti di capitale</strong></li></ol><p>Il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 (il “<u>Decreto Semplificazioni</u>”), ha introdotto - conformemente ad analoghe esperienze europee<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a> - misure di natura sia transitoria (nella forma di deroghe alla disciplina civilistica) sia strutturale (nella forma di modifiche permanenti alla disciplina civilistica) in materia di aumenti di capitale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>, con l’intento di favorire interventi di rafforzamento patrimoniale nelle società di capitali, anche in ragione del difficile contesto economico concretizzatosi in questi mesi a causa dell’emergenza epidemiologica.<strong><em>4.1</em></strong><strong> <em>Misure transitorie:</em> <em>deroghe alla disciplina civilistica in tema di aumenti di capitale</em></strong>L’art. 44 del Decreto Semplificazioni ha introdotto tre diverse misure che modificano transitoriamente (fino al 30 giugno 2021) la disciplina civilistica dettata dal Codice Civile in tema di aumenti di capitale, come meglio descritte di seguito.</p><p style="padding-left: 30px;">I. In primo luogo, in deroga a quanto disposto dagli artt. 2368, comma 2, e 2369, commi 3 e 7, c.c. <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a> in tema di quorum deliberativi per gli aumenti di capitale delle società per azioni<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>, l’art. 44, comma 1, del Decreto Semplificazioni ha previsto che, sino alla data del 30 giugno 2021, potranno essere approvate – comunque a condizione che sia presente in assemblea un numero di soci tale da rappresentare almeno la metà del capitale sociale – con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto della società preveda maggioranza più elevate, le delibere inerenti:</p><p style="padding-left: 60px;">(a) gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti (ai sensi degli artt. 2439, 2440 e 2441 c.c.);</p><p style="padding-left: 60px;">(b) l'introduzione nello statuto della società della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 c.c.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a> (per aumenti di capitale da deliberare comunque fino al 30 giugno 2021).</p><p style="padding-left: 30px;">II. In secondo luogo, l’art. 44, comma 2, del Decreto Semplificazioni ha, altresì, previsto che le medesime disposizioni di cui sopra, dettate in materia di società per azioni, si applichino anche alle società a responsabilità limitata (ai sensi degli artt. 2480, 2481, 2481-bis c.c.) <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>.</p><p style="padding-left: 30px;">III. L’ultima modifica transitoria disposta dall’art. 44, comma 3, del Decreto Semplificazioni ha interessato le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione.</p>Al riguardo è opportuno premettere che, l’art. 2441, comma 1, c.c. prevede, <em>inter alia</em>, in caso di aumento di capitale, un diritto di opzione per i soci da esercitare in via proporzionale sulle azioni di nuova emissione (oltreché sulle eventuali obbligazioni convertibili in azioni).In linea generale, a norma dell’art. 2441, comma 5, c.c. tale diritto di opzione dei soci può essere limitato o escluso dalla deliberazione di aumento del capitale sociale quando l’interesse della società lo esige ma, comunque, nel rispetto di determinate prescrizioni<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a>.Nel caso delle società con azioni quotate in mercati regolamentati – ed anche negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, a seguito delle modifiche strutturali apportate dall’art. 44 del Decreto Semplificazioni all’art. 2441 c.c., come meglio descritta nel par. 4.2. che segue – il diritto di opzione dei soci in sede di aumento di capitale può essere anche espressamente escluso dallo statuto ai sensi dell’art. 2441, comma 4, c.c., in ogni caso entro un determinato limite, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione di un revisore legale.Fermo quanto precede, per effetto dell’art. 44, comma 3 del citato Decreto Semplificazioni, fino al 30 giugno 2021, le società di cui sopra potranno deliberare l'aumento del proprio capitale sociale mediante nuovi conferimenti, escludendo il diritto di opzione dei soci anche in mancanza di espressa previsione statutaria ed entro il limite del 20 per cento del capitale sociale preesistente (superiore a quello normalmente previsto dall’art. 2441, comma 4, secondo paragrafo, c.c. che è pari al 10 per cento per cento del capitale sociale preesistente).<strong><em>4.2</em></strong><strong> <em>Misure strutturali:</em> <em>modifiche alla disciplina civilistica in tema di aumenti di capitale</em></strong>Per quanto concerne le misure di natura strutturale, l’art. 44, comma 4, del Decreto Semplificazioni ha modificato permanentemente la disciplina dettata in tema di diritto di opzione dei soci in sede di aumento di capitale, modificando l’art. 2441 c.c..Le modifiche apportate alla norma hanno riguardato, in particolare:<p style="padding-left: 30px;">(a) la riduzione del termine concesso per l’esercizio del diritto di opzione dei soci che non può essere inferiore ai 14 giorni dalla data di pubblicazione dell'offerta di opzione sul sito internet della società, o, in mancanza, dell'iscrizione dell'offerta nel registro delle imprese (la previgente formulazione dell’articolo in questione prevedeva invece un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’offerta di opzione);</p><p style="padding-left: 30px;">(b) l’estensione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2441, commi 3<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a> e 4<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a>c. (già previste per le società con azioni quotate in mercati regolamentati) anche alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione di appartenenza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn37" name="_ftnref37">[37]</a>;</p><p style="padding-left: 30px;">(c) per le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, la riduzione (da 5 a 2) del numero di sedute (da tenersi nel mese successivo alla scadenza del termine di cui alla precedente lett. (a)) in cui gli eventuali diritti di opzione non esercitati devono essere offerti dagli amministratori sul mercato regolamento o sul sistema multilaterale di negoziazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn38" name="_ftnref38">[38]</a>;</p><p style="padding-left: 30px;">(d) per le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, l’obbligo di prevedere che, in caso di esclusione o limitazione statutaria del diritto di opzione dei soci in sede di aumento di capitale, le ragioni dell’esclusione o della limitazione statutaria, nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione, siano indicati in un’apposita relazione degli amministratori<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn39" name="_ftnref39">[39]</a>.</p>&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;<a href="mailto:filippo.federici@advant-nctm.com">Filippo Federici</a>&nbsp;e&nbsp;<a href="mailto:diletta.avaro@advant-nctm.com">Diletta Avaro</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Per una panoramica delle novità (e alcuni profili comparatistici) si veda anche il recente articolo Ventoruzzo, “<em>Continuità aziendale, perdite sul capitale e finanziamenti soci nella legislazione emergenziale da Covid-19”, </em>in <em>Le Società</em>, 05/2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Nella formulazione previgente si parlava di “convocate”. La sostituzione del termine “convocate” con “tenute” non è di poco conto se si considerano i dubbi interpretativi sorti con la precedente formulazione, affermando più chiaramente che le modalità a distanza possono essere utilizzate soltanto nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, che si svolgeranno entro il prossimo 31 luglio – cfr. in questi termini <em>Milleproroghe in G.U.: le novità in tema di assemblee societarie</em>, in <em>Quotidiano giuridico – Pluris</em>, 2 marzo 2021<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> <em>Si veda </em>P. Marchetti – Ventoruzzo, <em>“Assemblea Virtuale? Qualcosa resterà”, in Corriere della Sera, 30 marzo 2020.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> <em>Si veda </em>Busani, “<em>Assemblee e Cda in audio-video conferenza durante e dopo COVID-19”, in Le Società, 04/2020, secondo il quale l’indicazione del luogo fisico per l’Assemblea dei Soci è un elemento non essenziale. L’autore si esprime infatti come segue: “Francamente, se l’assemblea si svolge (obbligatoriamente) del tutto on-line, l’indicazione, nell’avviso di convocazione, di un luogo di convocazione non ha senso (e, quindi, appare legittimo un avviso di convocazione che non riporti il luogo di convocazione): il luogo di convocazione è il luogo indicato dalla società all’esclusivo fine di permettere agli aventi diritto di partecipare all’adunanza, quando, invece, per definizione, l’assemblea che si svolge totalmente on line, un luogo di convocazione non ce l’ha”;</em> in tal senso Atlante – Maltoni – C. Marchetti – Notari – Roveda, “<em>Le disposizioni in materia societaria nel Decreto-legge COVID-19 (Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18). Profili applicativi”, in Federnotizie, 30 marzo 2020.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> <em>Si veda</em> Consiglio Notarile di Milano, <em>“Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (art. 2370, comma 4, c.c.)”, Massima n. 187, 2020. Nella motivazione il Consiglio Notarile Meneghino specifica che “Viene quindi derogata proprio la regola che impone di convocare le assemblee in un determinato luogo fisico (nell'ambito territoriale stabilito dalla legge o dallo statuto) e che quindi attribuisce a tutti i soci il diritto di partecipare all'assemblea recandosi fisicamente in tale luogo, senza avvalersi dei mezzi di telecomunicazione. I soci, pertanto, per poter esercitare il loro diritto di intervento, sono in tal caso obbligati ad utilizzare i mezzi di telecomunicazione previsti dall'avviso di convocazione. […] Si deve cioè affermare che qualora l'avviso di convocazione preveda esclusivamente la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, senza indicare un luogo fisico predeterminato di svolgimento della riunione, non è necessaria la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a><em> Cfr. articolo 2375, comma I, Codice Civile “Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> <em>In questo senso: </em>Consiglio Notarile di Milano<em>, </em>“<em>Tempi e regole per la formazione del verbale di assemblea (art. 2375 c.c.)”, Massima n. 45/2004 e </em>Consiglio nazionale del Notariato<em>, “</em><em>Il presidente dell’assemblea”, </em>in<em> Studio di Impresa, n. 70, 2009. In giurisprudenza,&nbsp;si veda Tribunale di Messina, 22 aprile 2005 in Pluris.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> <em>Si veda </em>Busani, “<em>Assemblee e Cda in audio-video conferenza durante e dopo COVID-19”, in Le Società 04/2020.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Si veda P. Marchetti – Ventoruzzo, <em>op. cit</em>. <em>e </em>Busani, “<em>Assemblee e Cda in audio-video conferenza durante e dopo COVID-19”, in Le Società, 04/2020</em><em>.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Assonime, “<em>Decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18: le disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee (art. 106)</em>”, 18 marzo 2020: “<em>Come è stato evidenziato nella massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano il DPCM 8 marzo 2020 richiede di adottare, in tutti i casi possibili, modalità di collegamento da remoto per lo svolgimento di riunioni. Esso non può che costituire espressione di un principio generale applicabile alle riunioni di ogni organo sociale. Di conseguenza, le indicazioni contenute nella citata massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano, in base ai quali si dichiara la validità dello svolgimento dell’assemblea in audio o videoconferenza, anche in assenza di una previsione statuaria, sono da ritenere applicabili alle riunioni di tutti gli organi sociali. Le riunioni del consiglio di amministrazione, dei comitati consiliari e del collegio sindacale possono quindi svolgersi da remoto, secondo le modalità della massima n. 187, anche in assenza di apposita previsione statutaria o autoregolamentare.</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11"><sup>[11]</sup></a> Tali obblighi vengono disposti, per le S.p.A., agli artt. 2446, commi 2 e 3, e 2447 c.c., e, per le S.r.l., agli artt. 2482-<em>bis</em> commi 4, 5 e 6, e 2482-<em>ter</em> c.c., espressamente derogati dall’art. 6 del Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> In proposito si veda anche Busani, “<em>Quinquennio di grazia per le perdite emerse nel 2020”, Le Società, </em>2/2021, pp. 201 e ss.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Secondo quanto previsto rispettivamente dagli artt. 2446, comma 2, e 2482-<em>bis</em>, comma 4, c.c.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Il nuovo comma 2 dell’art. 106 c.c. nella sua attuale formulazione prevede infatti che “<em>Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Si vedano in proposito Busani, “<em>Quinquennio di grazia per le perdite emerse nel 2020”, Le Società, </em>2/2021, pp. 201 e ss.<em>.</em> e Assonime, Circolare n. 3/2021 “<em>La nuova disciplina sulla sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione in caso di perdite significative</em>”, p. 7.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Ministero dello Sviluppo Economico, Lettera Circolare n. 26890 “<em>Causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (art. 2484, n. 4, cod. civ.) - Sospensione operatività̀ ex art. 6 del DL 23/2020</em>”, del 29 gennaio 2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Secondo alcuni “<em>appare discriminatorio escludere da questa sterilizzazione le perdite (diminutive del capitale sociale per oltre un terzo, ma non sotto il minimo legale), maturate nel 2018 e mandate a nuovo nell’anno di grazia 2019, in vista di una ricapitalizzazione da effettuarsi nel 2020 (ove non ripianate)” – cfr. </em>Busani, “<em>Quinquennio di grazia per le perdite emerse nel 2020”, Le Società, </em>2/2021, p. 209.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> I notai delle Tre Venezie - nelle loro massime <em>T. “Sospensione” delle perdite ex art. art. 6 D.L. n. 23/2020, come modificato dall’art. 1, comma 266, L. n. 178/2020</em><em> - </em>sostengono che la norma prevista dall’articolo 6 del Dl 23/2020 sia finalizzata a consentire la sterilizzazione del solo risultato dell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020 senza interferire sui risultati degli esercizi precedenti e successivi. Secondo la prudente interpretazione del Notariato del Triveneto potrebbero quindi essere rinviate le perdite registrate nell'esercizio che comprende il 31 dicembre 2020 quando esse sono tali da eccedere, da sole o sommate a quelle emerse in altri esercizi, il terzo del capitale sociale riducendolo al di sotto del limite legale.&nbsp;Diversamente troverà applicazione la regola ordinaria (e dunque, a seconda dei casi, l’anno di grazia oppure la ricapitalizzazione o la liquidazione). Per quanto concerne gli esercizi successivi a quelli che comprendono il 31 dicembre 2021, secondo la Massima n. T.A.5 - (APPLICAZIONE DELL’ART. 6 DEL D.L. N. 23/2020 NELLE FATTISPECIE PREVISTE DAGLI ARTT. 2446 E 2482-BIS C.C.) “<em>L’art. 6, comma 1, del d.l. n. 23/2020 prevede che le perdite dell’esercizio che comprende la data del 31 dicembre 2020 (in seguito “esercizio 2020”), come risultanti dal conto economico di tale esercizio, non rilevino ai fini dell’applicazione degli articoli 2446, commi 2 e 3, e 2482-bis, commi 4, 5 e 6, c.c.. Conseguentemente tali perdite non concorrono per i cinque esercizi successivi alla loro emersione nella determinazione del patrimonio netto della società al fine di verificare se il medesimo si sia ridotto ad una misura inferiore di oltre 1/3 rispetto al capitale. Al di fuori di detta “sterilizzazione” riferita alle sole perdite dell’esercizio 2020 tutte le altre disposizioni recate dagli articoli 2446 e 2482-bis c.c. continuano a trovare integrale applicazione </em>[…]”. Sugli effetti delle norme in materia di sterilizzazione su altre previsioni normative, i notai del Triveneto con la Massima T.A.12 - (LIMITI DI OPERATIVITA’ DELLA “STERILIZZAZIONE” DELLE PERDITE) affermano che “<em>La “sterilizzazione” delle perdite emerse nell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 23/2020 opera esclusivamente al fine di sospendere gli obblighi di riduzione del capitale o di ricapitalizzazione previsti dagli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c., nonché la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, comma 1, n. 4, c.c.. Conseguentemente dette perdite continuano ad essere rilevanti nella determinazione del patrimonio netto in relazione all’applicazione di tutte le altre norme di legge. Così, ad esempio, concorrono a ridurre l’entità del patrimonio netto contabile al fine di: 1) individuare il limite per l’emissione di obbligazioni ex art. 2412, comma 1, c.c.; 2) consentire la distribuzione degli utili ex art. 2433, comma 3, c.c.; 3) determinare l’entità delle riserve “distribuibili” o “disponibili”; 4) determinare la necessità di integrare la riserva legale</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Sul punto si veda Busani “<em>Circolare Mise – Ripiano entro 5 anni solo per le perdite 2020</em>” su <em><u>Il Sole24ore</u></em>, 2 febbraio 2021: “<em>Il Mise afferma dunque che il nuovo articolo 6 del Dl 23/2020 induce a ritenere che il testo previgente si riferisse alle sole perdite maturate nel 2020 e non anche alle perdite maturate nell’esercizio precedente e accertate in bilanci approvati dopo il 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del Dl 23/2020). Nel vigore del previgente testo dell’articolo 6 l’opinione prevalente si era espressa nel senso di ritenere la normativa emergenziale riferita anche alle perdite del 2019. La lettura del Mise appare troppo restrittiva, alla luce della predetta opinione prevalente maturata nel vigore del previgente testo dell’articolo 6 del Dl 23/2020. In effetti, se si è raggiunta la convinzione che la normativa emergenziale debba concernere sia le perdite maturate durante l’epidemia, sia le difficoltà finanziarie verificatesi nel corso dell’epidemia in ordine al ripianamento delle perdite maturate ante epidemia, appare eccessivo oggi cancellare del tutto questo ragionamento e lasciare le perdite del 2019 prive di ogni tutela, quando, fino al 31 dicembre scorso, si ritenevano protette dalla normativa emergenziale</em>.” e Assonime secondo la quale l’interpretazione del Mise “<em>fondata sul mero dato letterale, non appare coerente con le finalità del complesso dei provvedimenti emergenziali fino ad oggi adottati per contenere gli effetti della crisi Covid sulle imprese. Anche l’art. 6 rientra, infatti, in un sistema di norme agevolative di varia natura tutte volte ad assicurare la continuità operativa delle imprese in un contesto di significativa difficoltà economica.</em> <em>L’intento non è solo quello di sterilizzare gli effetti giuridici delle perdite manifestatesi nel momento della crisi ma anche quello di ovviare alle difficoltà che avrebbero le imprese a reperire sul mercato mezzi di finanziamento aggiuntivi (come per le perdite che si riferiscono al 2019 da ricapitalizzare nel 2020). Vi è anche da considerare che l’interpretazione letterale condurrebbe alla conseguenza illogica di espungere dall’ambito di applicazione della nuova versione dell’art. 6 quelle fattispecie che prima si consideravano, dalla maggior parte della dottrina, ricomprese nel medesimo regime di sospensione. Se quindi l’intento del legislatore era quello di chiarire l’ambito di applicazione, è dubbio che questo risultato possa considerarsi raggiunto quando si adotta un’interpretazione letterale che restringe l’ambito di applicazione del regime di sospensione rispetto a quello previgente. </em>” in Circolare n. 3/2021 “<em>La nuova disciplina sulla sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione in caso di perdite significative</em>”, p. 8.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> <em>Si veda</em> Consiglio Notarile di Milano, “<em>Sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite, nel periodo dell’emergenza Covid-19 (artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.; art. 6 d.l. 23/2020)”, </em>Massima n. 191/2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> <em>Si veda</em> Consiglio Notarile di Milano, “<em>Sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite, nel periodo dell’emergenza Covid-19 (artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.; art. 6 d.l. 23/2020</em>)”, Massima n. 196 (sostitutiva della Massima n. 191).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> A tal riguardo, si segnala che, come correttamente evidenziato da parte della dottrina, l’art. 7 non costituirebbe un obbligo in capo agli amministratori nella valutazione delle voci di bilancio, quanto una facoltà; in tal senso Ventoruzzo, <em>op. cit. </em>e Brizzi, <em>op. cit.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Corte di Cassazione, <em>op. cit.</em>, in base alla quale “<em>l’esenzione è generalizzata e prescinde dall’analisi della situazione dell’impresa, non vagliandosi se essa sia o meno interessata dalle conseguenze della pandemia o esibisca una precarietà finanziaria pregressa o indipendente</em>.”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Corte di Cassazione, <em>op. cit.</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Organismo Italiano di Contabilità, <em>Documento Interpretativo n. 6</em>, 3 giugno 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Per una ricostruzione dei due istituti e in generale degli apporti dei soci si rinvia a A. Negri-Clementi – Federici, <em>Sulla qualificazione degli apporti dei soci e sulla natura delle riserve in conto futuro aumento capitale</em>, in <em>Le Società,</em> 1/2017, pp. 8 e ss.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> A tal riguardo, si veda Ventoruzzo, <em>op. cit.</em> e Brizzi, <em>op. cit.</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> In questo senso si vedano le esperienze di Germania e UK citate da Assonime nella Circolare n. 25/2020 “<em>Le misure societarie di agevolazione per gli aumenti di capitale nel Decreto Semplificazioni</em>”, p. 5, nota 5.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> In proposito si veda Assonime, Circolare n. 25/2020 “<em>Le misure societarie di agevolazione per gli aumenti di capitale nel Decreto Semplificazioni</em>” e, con riferimento alla versione non ancora convertita del Decreto Semplificazioni, “<em>Decreto Semplificazioni. Misure a favore degli aumenti di capitale</em>” in <em>News Legislative</em>, <em>www.assonime.it</em>, 21 luglio 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> L’art. 2368, comma 2, c.c. dispone, in particolare, che “<em>L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</em>” Per quanto attinente alla seconda convocazione, l’art. 2369, comma 3, c.c. prevede che “<em>In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata, e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.”. </em>Per quanto specificamente attinente alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l’art. 2369, comma 7, c.c. dispone inoltre che “<em>l'assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> Secondo Associazione Emittenti Aim Italia, in Circolare n. 4/2020 “<em>La nuova disciplina degli aumenti di capitale per le società AIM Italia</em>” la disciplina di cui sopra potrebbe non rivelarsi conveniente per le società quotate in quanto la stessa è condizionata alla presenza di un quorum costitutivo di capitale rappresentato in assemblea (pari alla metà del capitale sociale) più elevato rispetto a quello stabilito dall’art. 2369, terzo e settimo comma, cod. civ. (rispettivamente pari a un terzo e un quinto del capitale sociale).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> L’art. 2443 c.c. prevede, in particolare, che “<em>Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. Tale facoltà può prevedere anche l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441 </em>[…]<em> La facoltà di cui al secondo periodo del precedente comma può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione</em> […]”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> Al riguardo si veda anche Ravaccia, “<em>Aumenti di capitale con procedure più snelle anche per le S.r.l</em>.” in <em>Ipsoa Quotidiano</em>, 10 settembre 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> In proposito l’art. 2441, comma 6, c.c. dispone che “<em>Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e, nell'ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata dall'articolo 2343-ter, terzo comma, devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> L’art. 2441, comma 3, c.c. reca la disciplina del diritto di prelazione sulle azioni non optate e, per le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, dell’offerta dei diritti di opzione non esercitati al mercato regolamento o nel sistema multilaterale di negoziazione. La norma nella nuova formulazione dispone, in particolare, quanto segue: “<em>Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato o nel sistema multilaterale di negoziazione dagli amministratori, per conto della società, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno due sedute, salvo che i diritti di opzione siano già stati integralmente vendut</em>i”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> L’art. 2441, comma 4, c.c. reca la disciplina relativa all’esclusione del diritto di opzione dei soci. La norma nella nuova formulazione dispone, in particolare, quanto segue: “<em>Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref37" name="_ftn37">[37]</a> Si veda in proposito anche Associazione Emittenti Aim Italia, <em>op. cit.</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref38" name="_ftn38">[38]</a> Ai sensi dell’art. 2441, comma 3, c.c.. Per una versione integrata della norma, che tiene conto delle modifiche apportate, si veda la nota 33 sopra<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref39" name="_ftn39">[39]</a> Ai sensi dell’art. 2441, comma 4, c.c.. Per una versione integrata della norma, che tiene conto delle modifiche apportate, si veda la nota 34 sopra.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 06 Apr 2021 04:44:21 +0200</pubDate>
                        <title>Bollettino di Vigilanza IVASS Anno IX – n. 2/2021: trasferimento parziale di portafoglio “da Society of Lloyd’s a Lloyd’s Insurance Company S.A.”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/bollettino-di-vigilanza-ivass-anno-ix-n-2-2021-trasferimento-parziale-di-portafoglio-da-society-of-lloyds-a-lloyds-insurance-company-s-a</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nell’ambito del bollettino di vigilanza n. 2/2021, l’Autorità di Vigilanza ha dato notizia che: “<em>l’Autorità di Vigilanza del Regno Unito, Prudential Regulation Authority, ha comunicato l’approvazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da Society of Lloyd’s, con sede nel Regno Unito, a Lloyd’s Insurance Company S.A., con effetto dal 30 dicembre 2020</em>”.L’IVASS ha inoltre precisato che “<em>il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione</em>”.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;<a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>,&nbsp;<a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a>&nbsp;e&nbsp;<a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 30 Mar 2021 06:05:31 +0200</pubDate>
                        <title>Commissione Europea e IVASS: chiarimenti in materia di Product Oversight and Governance</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/commissione-europea-e-ivass-chiarimenti-in-materia-di-product-oversight-and-governance</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><strong>L’EIOPA pubblica Q&amp;A della Commissione Europea in materia di applicazione dell’IDD, con importanti chiarimenti in materia di <em>Product Oversight and Governance</em></strong><em>&nbsp;</em></li></ol><p>In data 23 marzo 2021, l’EIOPA ha pubblicato le risposte, fornite dalla Commissione Europea, in materia di interpretazione delle disposizioni della direttiva sulla distribuzione assicurativa (Direttiva UE 2016/97; c.d. “<strong>IDD</strong>”) e delle misure di attuazione in ambiti di particolare rilevanza quali: valutazione di adeguatezza e appropriatezza, requisiti organizzativi, disciplina delle società controllate e <em>Product Oversight Governance</em> (“<strong>POG</strong>”).In merito alla POG, la Commissione ha, in particolare:</p><ul> <li>chiarito che i requisiti POG previsti all’art. 25 IDD sono da considerarsi applicabili a tutti i tipi di prodotti assicurativi, compresi i prodotti “<em>tailor made</em>”, anche se rivolti ad un solo cliente o a molti pochi. (rimanendo, in ogni caso, esclusa l’assicurazione di grandi rischi). Contestualmente la Commissione ha però anche confermato che l’adozione di presidi POG deve essere comunque proporzionata ed adeguata alla natura del prodotto in questione;</li> <li>ha chiarito il significato di “<em>modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente</em>” previsto all’art. 25, par. 1 IDD. In particolare ha precisato che tale espressione si riferisce ad un’alterazione delle caratteristiche essenziali del prodotto, quali, in particolare: <em>(i)</em> il rischio, <em>(ii)</em> il prezzo e i costi, <em>(iii)</em> il mercato di riferimento, e <em>(iv)</em> i diritti dei clienti o beneficiari a ricevere un indennizzo. Inoltre, la verifica del carattere <em>significativo</em> della modifica va effettuata dalla prospettiva del cliente medio e considerando la compatibilità del prodotto con il mercato di riferimento;</li> <li>ha chiarito, per quanto riguarda i prodotti assicurativi già distribuiti prima dell’introduzione delle rispettive normative nazionale che hanno implementato la IDD, che se non interviene alcuna “<em>modifica significativa</em>” prevista all’art. 25, par. 1 IDD, e il prodotto assicurativo resta invariato (o è modificato in modo non significativo), il produttore non ha l’obbligo di conformarsi ai requisiti in materia di <em>Product Oversight Governance</em>; e</li> <li>ha chiarito che l’adozione di un’adeguata politica POG non è, di per sé, comunque idonea a escludere la responsabilità del <em>manufacturer</em> per i danni eventualmente subiti dal consumatore. In tal caso, la responsabilità civile del produttore è questione di diritto nazionale e il mancato rispetto delle disposizioni in materia di POG potrebbe essere un fattore rilevante che una corte nazionale potrebbe dunque prendere in considerazione.</li></ul><p>&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>IVASS: chiarimenti applicativi del Regolamento IVASS n. 45/2020</strong></li></ol><p>In data 19 marzo 2021, l’IVASS ha pubblicato taluni chiarimenti circa l’applicazione del Regolamento n. 45 del 4 agosto 2020 in materia POG.In particolare, l’Istituto:</p><ul> <li>ha chiarito che, nel caso di collaborazioni orizzontali, gli obblighi di verifica periodica previsti all’art. 6, comma 6 del Regolamento n. 45/2020 debbano essere adempiuti dalle compagnie nei confronti dell’<em>intermediario emittente</em> (come definito dall’art. 2, comma 1, lett. d) del Regolamento n. 45/2020). Tali verifiche includono anche il controllo del rispetto da parte dell’<em>intermediario proponente</em> (come definito dall’art. 2, comma 1, lett. f) del Regolamento n. 45/2020) dell’obbligo di collocare il prodotto assicurativo all’interno del suo mercato di riferimento (come previsto all’art. 6 comma 5 dello stesso Regolamento); e</li> <li>ha chiarito che la fattispecie in cui intermediario assicurativo e un'impresa di assicurazione producono entrambi prodotti assicurativi è regolata all’art. 3, par. 4, del Regolamento (UE) 2017/2358, in base al quale l’intermediario produttore e l’impresa di assicurazione firmano un accordo scritto che specifica: <em>(i)</em> loro collaborazione nel rispettare i requisiti previsti dall’articolo 25, par. 1, IDD); e <em>(ii)</em> le procedure tramite cui gli stessi concordano l'individuazione del mercato di riferimento e i loro ruoli rispettivi nel processo di approvazione del prodotto.</li></ul><p>&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>, <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a> e <a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 25 Mar 2021 07:42:51 +0100</pubDate>
                        <title>Emergenza Coronavirus: profili di diritto societario</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/emergenza-coronavirus-profili-di-diritto-societario-2</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nota importante</strong>:&nbsp;<em>Il presente documento è aggiornato al 25 marzo 2021. In ragione del fatto che lo stato di emergenza ed il relativo quadro normativo sono in continua evoluzione, i contenuti del presente&nbsp;memorandum&nbsp;potranno essere soggetti a continue modifiche.]</em>&nbsp;</p><ol> <li><strong>Introduzione</strong></li></ol><p>In considerazione dell’attuale situazione emergenziale correlata alla diffusione del virus COVID-19, il governo italiano ha adottato una serie di interventi normativi che hanno impattato, tra l’altro, su determinati profili di diritto societario, ivi inclusa l’attività di <em>governance</em>, la disciplina degli aumenti di capitale, le valutazioni per l’elaborazione del bilancio ed aspetti relativi a finanziamenti dei soci alle società&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>Impatto del Decreto Cura Italia in materia di g<em>overnance&nbsp;</em>societaria</strong></li></ol><p>Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con la Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il “<u>Cura Italia</u>”), ha introdotto misure straordinarie in materia di svolgimento di Assemblee dei Soci mediante l’utilizzo di mezzi telematici, di deliberazioni assembleari da parte delle Società a Responsabilità Limitata e infine, per quanto attiene alle società quotate, ai profili di rappresentanza dei soci in Assemblea.<strong><em>2.1 Approvazione del bilancio 2020</em></strong>Anzitutto, l’art. 106 del Cura Italia ha previsto il rinvio dei termini per la convocazione delle Assemblee dei Soci aventi all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio 2019 e, per effetto di una successiva modifica (apportata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, c.d. “Decreto Mille Proroghe”, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21) anche del bilancio 2020, in deroga ai termini di cui agli articoli 2364, comma 2, e 2478-<em>bis</em>&nbsp;c.c., i quali richiedono la convocazione dell’Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.In base al disposto del Cura Italia, il termine per l’approvazione dei bilanci delle società di capitali è stato esteso automaticamente al maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e, pertanto, entro il 29 giugno 2021 (nel caso di chiusura dell’esercizio al 31 dicembre 2020), con l’approvazione e trasmissione ai soci del progetto di bilancio da parte dell’organo amministrativo entro la fine di maggio.Naturalmente, il termine -così modificato- costituisce la data ultima per la convocazione dell’assemblea deputata all’approvazione del bilancio, con la conseguenza che è sempre possibile convocarla anche prima di tale termine.<strong><em>2.2 &nbsp;&nbsp; Attività delle Assemblee dei Soci e Organi Amministrativi</em></strong>Per quanto attiene allo svolgimento dei lavori degli organi sociali, l’art. 106, comma 2, del Cura Italia ha introdotto disposizioni in materia di svolgimento delle Assemblee dei Soci, ordinarie o straordinarie, che siano state “tenute”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> entro la data del 31 luglio 2021.Tali misure, applicabili a tutte le società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici, prevedono che per le Assemblee dei Soci, mediante disposizione nell’avviso di convocazione:</p><p style="padding-left: 30px;">(a) l’espressione di voto dei soci possa avvenire, anche in deroga alle disposizioni statutarie, in via elettronica, per corrispondenza, ovvero con l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; ovvero</p><p style="padding-left: 30px;">(b) possano essere svolte, anche in deroga alle disposizioni statutarie, in modalità esclusivamente telematica, fatto salvo l’obbligo di adottare strumenti di telecomunicazione idonei a garantire la possibilità di identificare i partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, e precisando la non necessaria compresenza del Presidente e Segretario (o Pubblico Ufficiale) nello stesso luogo.</p>Lo svolgimento delle Assemblee dei Soci in modalità esclusivamente telematica conferma ed elabora quanto enunciato, nel periodo iniziale della diffusione del Covid-19, dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano con la Massima n. 187/2020 in data 11 marzo 2020 secondo la quale, nel caso di previsioni statutarie, vi sarebbe stata la possibilità di tenere Assemblee dei Soci in via telematica con riferimento a tutti i partecipati dell’Assemblea dei Soci, ivi compreso il Presidente, ma facendo salva la presenza del <em>segretario verbalizzante (o notaio) presso il luogo indicato nell’avviso di convocazione.</em>Con l’intervento legislativo del Cura Italia, il legislatore ha deciso di ampliare l’alveo di legittimità per lo svolgimento di Assemblee dei Soci esclusivamente con mezzi telematici anche ai casi in cui non vi sia una precisa diposizione statutaria che lo consenta ovvero ai casi in cui tale modalità venga esclusa dalla legge.Tuttavia, la disposizione lascia aperti alcuni profili meramente pratici, quali, anzitutto, la necessità di indicare uno specifico luogo nell’avviso di convocazione dell’Assemblea dei Soci e la necessità di presenza nel luogo di convocazione del Segretario.A tal riguardo, una parte della dottrina&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> ha dapprima sostenuto la necessità di avere tale indicazione del luogo, anche se la stessa Assemblea dei Soci fosse (convocata e) svolta esclusivamente con l’utilizzo di mezzi telematici, in ragione di una lettura della disposizione armonizzata al complesso di norme in materia di svolgimento dell’Assemblea dei Soci, oltre alla necessaria presenza del Segretario (o Notaio) presso tale luogo.Successivamente, altra parte della dottrina&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, ed il Consiglio Notarile di Milano, nella motivazione della propria massima n. 187/2020, hanno espresso un parere in senso contrario.In particolare, nella motivazione alla massima 187/2020 del Consiglio Notarile meneghino viene configurata la possibilità di un avviso di convocazione che preveda la partecipazione all’Assemblea dei Soci esclusivamente mediante mezzi telematici, senza che si renda necessaria l’indicazione di un luogo fisico, proprio in ragione della deroga della disposizione rispetto alla necessità di convocare l’Assemblea dei Soci in un determinato luogo fisico. In tali circostanze, come riconosciuto dal Consiglio Notarile, il Segretario prenderà parte all’Assemblea dei Soci in modalità telematica e non da un determinato luogo fisico di convocazione, seppur venga fatta salva la necessità che, nei casi in cui l’attività di segretario sia affidata ad un Notaio, lo stesso si trovi in un luogo all’interno del proprio ambito territoriale&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.Data la previsione di un’Assemblea dei Soci con tutti i partecipanti, ivi incluso il Presidente ed il Segretario, connessi mediante mezzi telematici e, potenzialmente, tutti in luoghi diversi, si è posto un ulteriore tema per quanto attiene alle modalità di verbalizzazione, ed in particolare con riferimento alla doppia sottoscrizione del verbale dell’Assemblea dei Soci da parte sia del Presidente, sia del Segretario ai sensi dell’art. 2375, comma 1, c.c.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.A tal riguardo, anzitutto, si segnala che il tema non si pone per quanto attiene ai verbali di Assemblea Straordinaria dei Soci, e – pertanto – con la funzione di segreteria affidata alla figura del Notaio. In tali casi, infatti, è riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza che la sola sottoscrizione da parte del Notaio sia sufficiente al fine di perfezionare il verbale dell’Assemblea dei Soci in sede straordinaria&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.Per quanto, invece, attiene a tutte quelle Assemblee che non necessitano di un verbale notarile, la doppia sottoscrizione Segretario-Presidente deve sussistere, pena la mancanza di verbale, ai sensi dell’art. 2379, comma 3, c.c.. A tal riguardo, data la mancanza di espressa previsioni di legge, il verbale potrà essere, come puntualizzato dalla Massima n. 187/2020 del Consiglio Notarile di Milano, oggetto di successiva redazione e successiva sottoscrizione, mentre sembra dubbia la possibilità di riconoscere, durante il perdurante periodo emergenziale, la validità del verbale sottoscritto unicamente dal Segretario&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.Inoltre, si segnala che, come sottolineato dalla dottrina&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a> e dalla stessa Assonime&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a>, le disposizioni di cui all’art. 106 del Cura Italia sono espressioni di principi applicabili anche alle riunioni del consiglio di amministrazione, dei comitati consiliari e degli organi di controllo anche in assenza di apposita previsione statutaria o autoregolamentare.<strong><em>2.3&nbsp;&nbsp;&nbsp; Società a responsabilità limitata</em></strong>Per quanto attiene specificatamente alle Società a Responsabilità Limitata, l’art. 106 del Cura Italia ha previsto che, anche in deroga alle disposizioni di legge o di statuto, le decisioni dei soci possano essere adottate mediante consultazione o consenso espresso per iscritto.Pertanto, si segnala che la previsione ha, da un lato, esteso tali modalità di esercizio di voto alle S.r.l. che non contengono disposizioni in tal senso nello statuto, e dall’altro lato, sostanzia la possibilità riconosciuta alle Assemblee dei Soci di S.r.l. di adottare tali (consueti) metodi decisionali anche nei casi in cui, ai sensi dell’art. 2479 c.c., l’Assemblea dei Soci debba adottare la decisione collegialmente, ovvero a titolo esemplificativo l’approvazione del bilancio e le modificazioni dell’atto costitutivo.&nbsp;<ol start="3"> <li><strong>Impatto del Decreto Liquidità in materia di perdite, bilancio e finanziamenti soci</strong></li></ol><p>Il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 convertito con la Legge 5 giugno 2020, n. 40 (il “<u>Decreto Liquidità</u>”), ha introdotto tre ordini di misure straordinarie e temporanee a favore delle imprese.<strong><em>3.1</em></strong><strong> <em>Deroghe alla disciplina civilistica in tema di perdite di capitale</em></strong>Per quanto attiene alle perdite di capitale, l’art. 6, comma 1, del Decreto Liquidità, come sostituito dall’art. 1, comma 266, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, ha previsto che nel caso di perdite del capitale sociale rilevanti (superiori al terzo e/o tali da ridurlo al di sotto del minimo legale) emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 troverà applicazione una disciplina in deroga ad una serie di disposizioni di natura codicistica, come segue:</p><p style="padding-left: 30px;">(a) nel caso di perdite tali da ridurre il capitale sociale in misura superiore al terzo del capitale o al di sotto del minimo legale, le società per azioni e le società a responsabilità limitata sono esonerate dall’obbligo di procedere a ricapitalizzazione o di trasformazione&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>;</p><p style="padding-left: 30px;">(b) nel caso di perdite o riduzione del capitale al di sotto del minimo legale per le S.p.A. e le S.r.l., ovvero nel caso di perdita del capitale sociale per le Soc. Coop, non opererà la causa di scioglimento specificatamente prevista dall’art. 2484, comma 1 n. 4, c.c. per S.p.A. ed S.r.l., e dall’art. 2545-<em>duodecies </em>c.c. per le società cooperative.</p>La deroga di cui sopra ha durata quinquennale <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.L’art.. 6, comma 2, del Decreto Liquidità ha infatti posticipato al quinto esercizio successivo a quello di emersione il termine entro cui le perdite che hanno ridotto il capitale sociale in misura superiore al terzo del capitale dovranno risultare diminuite a meno di un terzo&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a> (sarà dunque l'assemblea che approverà il bilancio di detto esercizio a dover ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>).L’art. 6, comma 3, ha espressamente previsto che, in caso di perdite che abbiano ridotto il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea convocata senza indugio – come richiesto, rispettivamente, dall’art. 2447 c.c. per le S.p.A. e dall’art. 2482-<em>ter</em> c.c. per le S.r.l. – possa deliberare di rinviare alla chiusura dell’esercizio di cui sopra la decisione in merito all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale. Secondo autorevoli punti di vista&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a> le “<em>perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020</em>” cui fa riferimento nell’esercizio l’art. 6 del Decreto Liquidità nella sua nuova formulazione sono le perdite maturate nel corso del 2020 a prescindere dal fatto che le stesse siano poi state accertate nel corso del medesimo anno o nel 2021.È dubbia invece la possibilità che tramite interpretazione estensiva della norma - prevalente in costanza di previgente formulazione ma smentita poi da una Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a> - la disciplina di cui sopra possa essere applicata anche alle perdite accertate con i bilanci 2019 (e 2018)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a> e successivamente riportate a nuovo (o in generale, chiusi nel 2020 ma prima del 31 dicembre di tale anno).L’interpretazione del Mise appare però troppo restrittiva, alla luce anche dell’opinione prevalente maturata nel vigore del previgente testo dell’articolo 6 del Decreto Liquidità&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.Riguardo all’interpretazione delle diposizioni di cui trattasi, è intervenuto anche il Consiglio Notarile di Milano con la Massima n. 196/2021 – sostitutiva della Massima 191/2020&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a> dello scorso 16 giugno (quest’ultima emanata in costanza della previgente formulazione dell’articolo 6 del Decreto Liquidità) – il quale ha parimenti sostenuto che per “<em>perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 si devono intendere tutte le perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia l’esercizio in cui le perdite si siano prodotte</em>”&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>. Attraverso la stessa massima, il Consiglio Notarile meneghino ha voluto ulteriormente precisare che restano comunque fermi gli obblighi informativi in capo agli amministratori e, in particolare, l’obbligo di convocazione senza indugio dell’assemblea sia nel caso in cui, per effetto delle perdite registrate, il patrimonio netto sia superiore al capitale minimo previsto dalla legge (ai sensi degli artt. 2446 e 2482-<em>bis</em> c.c.), sia nel caso in cui il patrimonio netto sia inferiore al capitale minimo previsto dalla legge per effetto di perdite registrate che siano superiori a un terzo del capitale sociale (ai sensi degli artt. 2447 e 2482-<em>ter</em> c.c.).Nella citata massima, viene peraltro sostenuta la legittimità di deliberazioni, assunte sempre fino al quinto esercizio successivo indicato nella norma, aventi ad oggetto l’aumento di capitale a pagamento anche se non precedute dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite (risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o a frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020), ai sensi di legge, anche qualora, ad esito dell’aumento di capitale, il rapporto tra patrimonio netto della società continui ad essere inferiore ai due terzi del capitale sociale (fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2482-<em>bis</em> c.c.) o inferiore al minimo legale (fattispecie di cui agli artt. artt. 2447 e 2482-<em>ter</em> c.c.).Proprio in tema di aumenti di capitale, si segnala, da ultimo, che la disciplina civilistica dettata in materia dal Codice Civile è stata di recente innovata dal legislatore con l’intento di favorire interventi di rafforzamento patrimoniale nelle società di capitali, anche in ragione del difficile contesto economico concretizzatosi in questi mesi a causa dell’emergenza epidemiologica. Per una trattazione più diffusa dell’argomento si veda il par. 4 che segue.<strong><em>3.2 Continuità aziendale e bilancio</em></strong>Per quanto attiene alla disciplina in merito alla redazione del bilancio, l’art. 7 del Decreto Liquidità aveva previsto, per i bilanci dell’esercizio in corso, che la valutazione delle voci di bilancio potesse essere operata nella prospettiva della continuazione aziendale se tale situazione fosse sussistente nel bilancio dell’esercizio precedente&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>.Per quanto attiene all’applicabilità, la disposizione del Decreto Liquidità prevedeva che tale criterio di valutazione potesse essere adottato anche con riferimento ai bilanci chiusi, e non ancora approvati, fino alla data del 23 febbraio 2020.Inoltre, l’adozione di tale criterio di valutazione sarebbe dovuta essere specificamente illustrata dall’organo amministrativo nella nota informativa, anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.Sul punto è intervenuta anche la Corte di Cassazione con la propria Relazione Tematica n. 56 datata 8 luglio 2020, nella quale viene riconosciuta un’applicabilità generalizzata della norma in questione, senza che si renda necessaria una valutazione dell’impatto derivante dalle conseguenze collegate all’emergenza epidemiologica&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>.Inoltre, sempre la Corte di Cassazione, nella menzionata Relazione Tematica, ha scrupolosamente precisato che una volta venuta meno l’applicabilità della norma in questione, la consistenza patrimoniale e le prospettive economiche dovranno essere nuovamente valutate in base ai termini ordinari, e – pertanto – la società che abbia beneficiato della norma dovrà aver mantenuto ovvero ricostituito un equilibrio economico finanziario e la relativa consistenza patrimoniale&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>.Infine, si segnala anche l’intervento dell’Organismo Italiano di Contabilità&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>, il quale, in merito alla portata della norma (che richiama esplicitamente l’art. 2423-<em>bis</em> c.c.), ha chiarito, <em>inter alia</em>, che:<p style="padding-left: 30px;">(a) &nbsp;la deroga di cui all’art. 7 troverebbe applicazione unicamente con riferimento alle società che redigano il bilancio applicando le norme del codice civile e dell’OIC, e non anche a quelle società che siano tenute a redigere il bilancio mediante l’utilizzo dei principi contabili internazionali <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/International_Accounting_Standards" target="_blank" rel="noreferrer">IAS</a>/<a href="https://it.wikipedia.org/wiki/IFRS" target="_blank" rel="noreferrer">IFRS</a>;</p><p style="padding-left: 30px;">(b) i bilanci per i quali troverebbe applicazione l’art. 7 sarebbero quelli relativi <em>(i)</em> agli esercizi chiusi dall’organo assembleare prima della data del 23 febbraio 2020, ma non ancora approvati, <em>(ii)</em> ai bilanci d’esercizio relativi agli esercizi che si chiuderanno successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 e, infine, <em>(iii)</em> ai bilanci relativi all’esercizio in corso al 31 dicembre 2020.</p><p style="padding-left: 30px;">(c) la nota integrativa dovrà illustrare le significative incertezze “<em>in merito alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio</em>” e, a tal fine, dovrà illustrare i fattori di rischio, le assunzioni effettuate, le incertezze identificate, i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze, ovvero qualora nel futuro arco temporale di riferimento non vi siano alternative ragionevoli alla cessazione dell’attività, la nota integrativa dovrà indicare tutte tali circostanze e gli eventuali e probabili effetti che tali circostanze siano destinate a produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.</p><strong><em>3.3 Postergazione dei finanziamenti soci</em></strong>Infine, si segnala che l’art. 8 del Decreto Liquidità ha introdotto una nuova misura atta ad escludere l’applicazione della disciplina della postergazione, di cui all’art. 2467 c.c., ai finanziamenti dei soci, ovvero, ai sensi dell’art. 2497-<em>quinquies</em> c.c., ai finanziamenti dei soggetti che esercitano direzione e coordinamento&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>.Pertanto, la norma fa venir meno la necessità in capo ai soci finanziatori di procedere ad una valutazione finanziaria - patrimoniale della società al momento dell’erogazione del finanziamento, con la conseguenza che in caso in cui venisse concesso un finanziamento cd. “<em>anomalo</em>” (dunque, quando concesso in un momento in cui la società <em>(a)</em> anche in considerazione del tipo di attività svolta, versasse in una condizione di eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto ovvero <em>(b)</em> quando vi fosse stata una situazione finanziaria della società tale da rendere ragionevole un apporto a titolo di conferimento), il credito derivante non sarebbe soggetto ad un rimborso postergato rispetto alle pretese creditorie di terzi creditori.La disposizione è finalizzata ad incentivare i finanziamenti <em>endogeni</em> alla società per il mantenimento della continuità aziendale, in un periodo emergenziale, con il coinvolgimento <em>in primis</em> degli stessi soci e - di conseguenza - anche in tutti quei casi in cui la società non avesse ulteriori accessi al credito presso terzi.In merito alla portata della norma, occorre precisare che parte della dottrina si è orientata a ritenere che l’utilizzo della locuzione “<em>finanziamenti effettuati</em>” debba riferirsi a finanziamenti erogati entro l’arco temporale indicato dalla norma e a ritenere che la deroga alla postergazione troverebbe applicazione anche qualora il rimborso del finanziamento effettuato (<em>rectius</em>, erogato) entro il 31 dicembre 2020 sia successivo a tale data&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>.A tal riguardo, infine, si precisa che la postergazione, disciplinata specificamente per le società a responsabilità limitata, trova applicazione, come riconosciuto dalla dottrina e giurisprudenza, anche con riferimento alle società per azioni, alle quali, conseguentemente, si applicheranno anche i benefici introdotti dal Decreto Liquidità in materia.&nbsp;<ol start="4"> <li><strong>Impatto del Decreto Semplificazioni in materia di aumenti di capitale</strong></li></ol><p>Il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 (il “<u>Decreto Semplificazioni</u>”), ha introdotto - conformemente ad analoghe esperienze europee&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a> - misure di natura sia transitoria (nella forma di deroghe alla disciplina civilistica) sia strutturale (nella forma di modifiche permanenti alla disciplina civilistica) in materia di aumenti di capitale&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>, con l’intento di favorire interventi di rafforzamento patrimoniale nelle società di capitali, anche in ragione del difficile contesto economico concretizzatosi in questi mesi a causa dell’emergenza epidemiologica.<strong><em>4.1</em></strong><strong> <em>Misure transitorie:</em> <em>deroghe alla disciplina civilistica in tema di aumenti di capitale</em></strong>L’art. 44 del Decreto Semplificazioni ha introdotto tre diverse misure che modificano transitoriamente (fino al 30 giugno 2021) la disciplina civilistica dettata dal Codice Civile in tema di aumenti di capitale, come meglio descritte di seguito.</p><p style="padding-left: 30px;">I. In primo luogo, in deroga a quanto disposto dagli artt. 2368, comma 2, e 2369, commi 3 e 7, c.c. <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a> in tema di quorum deliberativi per gli aumenti di capitale delle società per azioni&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>, l’art. 44, comma 1, del Decreto Semplificazioni ha previsto che, sino alla data del 30 giugno 2021, potranno essere approvate – comunque a condizione che sia presente in assemblea un numero di soci tale da rappresentare almeno la metà del capitale sociale – con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto della società preveda maggioranza più elevate, le delibere inerenti:</p><p style="padding-left: 60px;">(a) gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti (ai sensi degli artt. 2439, 2440 e 2441 c.c.);</p><p style="padding-left: 60px;">(b) l'introduzione nello statuto della società della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 c.c.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a> (per aumenti di capitale da deliberare comunque fino al 30 giugno 2021).</p><p style="padding-left: 30px;">II. In secondo luogo, l’art. 44, comma 2, del Decreto Semplificazioni ha, altresì, previsto che le medesime disposizioni di cui sopra, dettate in materia di società per azioni, si applichino anche alle società a responsabilità limitata (ai sensi degli artt. 2480, 2481, 2481-bis c.c.) <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>.</p><p style="padding-left: 30px;">III. L’ultima modifica transitoria disposta dall’art. 44, comma 3, del Decreto Semplificazioni ha interessato le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione.</p>Al riguardo è opportuno premettere che, l’art. 2441, comma 1, c.c. prevede, <em>inter alia</em>, in caso di aumento di capitale, un diritto di opzione per i soci da esercitare in via proporzionale sulle azioni di nuova emissione (oltreché sulle eventuali obbligazioni convertibili in azioni).In linea generale, a norma dell’art. 2441, comma 5, c.c. tale diritto di opzione dei soci può essere limitato o escluso dalla deliberazione di aumento del capitale sociale quando l’interesse della società lo esige ma, comunque, nel rispetto di determinate prescrizioni<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>.Nel caso delle società con azioni quotate in mercati regolamentati – ed anche negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, a seguito delle modifiche strutturali apportate dall’art. 44 del Decreto Semplificazioni all’art. 2441 c.c., come meglio descritta nel par. 4.2. che segue – il diritto di opzione dei soci in sede di aumento di capitale può essere anche espressamente escluso dallo statuto ai sensi dell’art. 2441, comma 4, c.c., in ogni caso entro un determinato limite, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione di un revisore legale.Fermo quanto precede, per effetto dell’art. 44, comma 3 del citato Decreto Semplificazioni, fino al 30 giugno 2021, le società di cui sopra potranno deliberare l'aumento del proprio capitale sociale mediante nuovi conferimenti, escludendo il diritto di opzione dei soci anche in mancanza di espressa previsione statutaria ed entro il limite del 20 per cento del capitale sociale preesistente (superiore a quello normalmente previsto dall’art. 2441, comma 4, secondo paragrafo, c.c. che è pari al 10 per cento per cento del capitale sociale preesistente).<strong><em>4.2</em></strong><strong> <em>Misure strutturali:</em> <em>modifiche alla disciplina civilistica in tema di aumenti di capitale</em></strong>Per quanto concerne le misure di natura strutturale, l’art. 44, comma 4, del Decreto Semplificazioni ha modificato permanentemente la disciplina dettata in tema di diritto di opzione dei soci in sede di aumento di capitale, modificando l’art. 2441 c.c..Le modifiche apportate alla norma hanno riguardato, in particolare:<p style="padding-left: 30px;">(a) la riduzione del termine concesso per l’esercizio del diritto di opzione dei soci che non può essere inferiore ai 14 giorni dalla data di pubblicazione dell'offerta di opzione sul sito internet della società, o, in mancanza, dell'iscrizione dell'offerta nel registro delle imprese (la previgente formulazione dell’articolo in questione prevedeva invece un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’offerta di opzione);</p><p style="padding-left: 30px;">(b) l’estensione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2441, commi 3&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a> e 4&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a>c. (già previste per le società con azioni quotate in mercati regolamentati) anche alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione di appartenenza&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a>;</p><p style="padding-left: 30px;">(c) per le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, la riduzione (da 5 a 2) del numero di sedute (da tenersi nel mese successivo alla scadenza del termine di cui alla precedente lett. (a)) in cui gli eventuali diritti di opzione non esercitati devono essere offerti dagli amministratori sul mercato regolamento o sul sistema multilaterale di negoziazione&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn37" name="_ftnref37">[37]</a>;</p><p style="padding-left: 30px;">(d) per le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, l’obbligo di prevedere che, in caso di esclusione o limitazione statutaria del diritto di opzione dei soci in sede di aumento di capitale, le ragioni dell’esclusione o della limitazione statutaria, nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione, siano indicati in un’apposita relazione degli amministratori&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn38" name="_ftnref38">[38]</a>.</p>&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:filippo.federici@advant-nctm.com">Filippo Federici</a> e <a href="mailto:diletta.avaro@advant-nctm.com">Diletta Avaro</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Per una panoramica delle novità (e alcuni profili comparatistici) si veda anche il recente articolo Ventoruzzo, “<em>Continuità aziendale, perdite sul capitale e finanziamenti soci nella legislazione emergenziale da Covid-19”, </em>in <em>Le Società</em>, 05/2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Nella formulazione previgente si parlava di “convocate”. La sostituzione del termine “convocate” con “tenute” non è di poco conto se si considerano i dubbi interpretativi sorti con la precedente formulazione, affermando più chiaramente che le modalità a distanza possono essere utilizzate soltanto nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, che si svolgeranno entro il prossimo 31 luglio – cfr. in questi termini <em>Milleproroghe in G.U.: le novità in tema di assemblee societarie</em>, in <em>Quotidiano giuridico – Pluris</em>, 2 marzo 2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> <em>Si veda </em>P. Marchetti – Ventoruzzo, <em>“Assemblea Virtuale? Qualcosa resterà”, in Corriere della Sera, 30 marzo 2020.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> <em>Si veda </em>Busani, “<em>Assemblee e Cda in audio-video conferenza durante e dopo COVID-19”, in Le Società, 04/2020, secondo il quale l’indicazione del luogo fisico per l’Assemblea dei Soci è un elemento non essenziale. L’autore si esprime infatti come segue: “Francamente, se l’assemblea si svolge (obbligatoriamente) del tutto on-line, l’indicazione, nell’avviso di convocazione, di un luogo di convocazione non ha senso (e, quindi, appare legittimo un avviso di convocazione che non riporti il luogo di convocazione): il luogo di convocazione è il luogo indicato dalla società all’esclusivo fine di permettere agli aventi diritto di partecipare all’adunanza, quando, invece, per definizione, l’assemblea che si svolge totalmente on line, un luogo di convocazione non ce l’ha”;</em> in tal senso Atlante – Maltoni – C. Marchetti – Notari – Roveda, “<em>Le disposizioni in materia societaria nel Decreto-legge COVID-19 (Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18). Profili applicativi”, in Federnotizie, 30 marzo 2020.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> <em>Si veda</em> Consiglio Notarile di Milano, <em>“Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (art. 2370, comma 4, c.c.)”, Massima n. 187, 2020. Nella motivazione il Consiglio Notarile Meneghino specifica che “Viene quindi derogata proprio la regola che impone di convocare le assemblee in un determinato luogo fisico (nell'ambito territoriale stabilito dalla legge o dallo statuto) e che quindi attribuisce a tutti i soci il diritto di partecipare all'assemblea recandosi fisicamente in tale luogo, senza avvalersi dei mezzi di telecomunicazione. I soci, pertanto, per poter esercitare il loro diritto di intervento, sono in tal caso obbligati ad utilizzare i mezzi di telecomunicazione previsti dall'avviso di convocazione. […] Si deve cioè affermare che qualora l'avviso di convocazione preveda esclusivamente la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, senza indicare un luogo fisico predeterminato di svolgimento della riunione, non è necessaria la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a><em> Cfr. articolo 2375, comma I, Codice Civile “Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> <em>In questo senso: </em>Consiglio Notarile di Milano<em>, </em><strong>“</strong><em>Tempi e regole per la formazione del verbale di assemblea (art. 2375 c.c.)”, Massima n. 45/2004 e </em>Consiglio nazionale del Notariato<em>, “</em><em>Il presidente dell’assemblea”, </em>in<em> Studio di Impresa, n. 70, 2009. In giurisprudenza,&nbsp;si veda Tribunale di Messina, 22 aprile 2005 in Pluris.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> <em>Si veda </em>Busani, “<em>Assemblee e Cda in audio-video conferenza durante e dopo COVID-19”, in Le Società 04/2020.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Si veda P. Marchetti – Ventoruzzo, <em>op. cit</em>. <em>e </em>Busani, “<em>Assemblee e Cda in audio-video conferenza durante e dopo COVID-19”, in Le Società, 04/2020.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Assonime, “<em>Decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18: le disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee (art. 106)</em>”, 18 marzo 2020: “<em>Come è stato evidenziato nella massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano il DPCM 8 marzo 2020 richiede di adottare, in tutti i casi possibili, modalità di collegamento da remoto per lo svolgimento di riunioni. Esso non può che costituire espressione di un principio generale applicabile alle riunioni di ogni organo sociale. Di conseguenza, le indicazioni contenute nella citata massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano, in base ai quali si dichiara la validità dello svolgimento dell’assemblea in audio o videoconferenza, anche in assenza di una previsione statuaria, sono da ritenere applicabili alle riunioni di tutti gli organi sociali. Le riunioni del consiglio di amministrazione, dei comitati consiliari e del collegio sindacale possono quindi svolgersi da remoto, secondo le modalità della massima n. 187, anche in assenza di apposita previsione statutaria o autoregolamentare.</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11"><sup>[11]</sup></a> Tali obblighi vengono disposti, per le S.p.A., agli artt. 2446, commi 2 e 3, e 2447 c.c., e, per le S.r.l., agli artt. 2482-<em>bis</em> commi 4, 5 e 6, e 2482-<em>ter</em> c.c., espressamente derogati dall’art. 6 del Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> In proposito si veda anche Busani, “<em>Quinquennio di grazia per le perdite emerse nel 2020”, Le Società, </em>2/2021, pp. 201 e ss.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Secondo quanto previsto rispettivamente dagli artt. 2446, comma 2, e 2482-<em>bis</em>, comma 4, c.c.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Il nuovo comma 2 dell’art. 106 c.c. nella sua attuale formulazione prevede infatti che “<em>Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.</em><strong>”</strong><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Si vedano in proposito Busani, “<em>Quinquennio di grazia per le perdite emerse nel 2020”, Le Società, </em>2/2021, pp. 201 e ss.<em>.</em> e Assonime, Circolare n. 3/2021 “<em>La nuova disciplina sulla sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione in caso di perdite significative</em>”, p. 7.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Ministero dello Sviluppo Economico, Lettera Circolare n. 26890 “<em>Causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (art. 2484, n. 4, cod. civ.) - Sospensione operatività̀ ex art. 6 del DL 23/2020</em>”, del 29 gennaio 2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Secondo alcuni “<em>appare discriminatorio escludere da questa sterilizzazione le perdite (diminutive del capitale sociale per oltre un terzo, ma non sotto il minimo legale), maturate nel 2018 e mandate a nuovo nell’anno di grazia 2019, in vista di una ricapitalizzazione da effettuarsi nel 2020 (ove non ripianate)” – cfr. </em>Busani, “<em>Quinquennio di grazia per le perdite emerse nel 2020”, Le Società, </em>2/2021, p. 209.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Sul punto si veda Busani “<em>Circolare Mise – Ripiano entro 5 anni solo per le perdite 2020</em>” su <em><u>Il Sole24ore</u></em>, 2 febbraio 2021: “<em>Il Mise afferma dunque che il nuovo articolo 6 del Dl 23/2020 induce a ritenere che il testo previgente si riferisse alle sole perdite maturate nel 2020 e non anche alle perdite maturate nell’esercizio precedente e accertate in bilanci approvati dopo il 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del Dl 23/2020). Nel vigore del previgente testo dell’articolo 6 l’opinione prevalente si era espressa nel senso di ritenere la normativa emergenziale riferita anche alle perdite del 2019. La lettura del Mise appare troppo restrittiva, alla luce della predetta opinione prevalente maturata nel vigore del previgente testo dell’articolo 6 del Dl 23/2020. </em><em>In effetti, se si è raggiunta la convinzione che la normativa emergenziale debba concernere sia le perdite maturate durante l’epidemia, sia le difficoltà finanziarie verificatesi nel corso dell’epidemia in ordine al ripianamento delle perdite maturate ante epidemia, appare eccessivo oggi cancellare del tutto questo ragionamento e lasciare le perdite del 2019 prive di ogni tutela, quando, fino al 31 dicembre scorso, si ritenevano protette dalla normativa emergenziale</em>.” e Assonime secondo la quale l’interpretazione del Mise “<em>fondata sul mero dato letterale, non appare coerente con le finalità del complesso dei provvedimenti emergenziali fino ad oggi adottati per contenere gli effetti della crisi Covid sulle imprese. Anche l’art. 6 rientra, infatti, in un sistema di norme agevolative di varia natura tutte volte ad assicurare la continuità operativa delle imprese in un contesto di significativa difficoltà economica.</em> <em>L’intento non è solo quello di sterilizzare gli effetti giuridici delle perdite manifestatesi nel momento della crisi ma anche quello di ovviare alle difficoltà che avrebbero le imprese a reperire sul mercato mezzi di finanziamento aggiuntivi (come per le perdite che si riferiscono al 2019 da ricapitalizzare nel 2020). Vi è anche da considerare che l’interpretazione letterale condurrebbe alla conseguenza illogica di espungere dall’ambito di applicazione della nuova versione dell’art. 6 quelle fattispecie che prima si consideravano, dalla maggior parte della dottrina, ricomprese nel medesimo regime di sospensione. Se quindi l’intento del legislatore era quello di chiarire l’ambito di applicazione, è dubbio che questo risultato possa considerarsi raggiunto quando si adotta un’interpretazione letterale che restringe l’ambito di applicazione del regime di sospensione rispetto a quello previgente. </em>” in Circolare n. 3/2021 “<em>La nuova disciplina sulla sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione in caso di perdite significative</em>”, p. 8.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> <em>Si veda</em> Consiglio Notarile di Milano, “<em>Sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite, nel periodo dell’emergenza Covid-19 (artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.; art. 6 d.l. 23/2020)”, </em>Massima n. 191/2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> <em>Si veda</em> Consiglio Notarile di Milano, “<em>Sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite, nel periodo dell’emergenza Covid-19 (artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.; art. 6 d.l. 23/2020</em>)”, Massima n. 196 (sostitutiva della Massima n. 191).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> A tal riguardo, si segnala che, come correttamente evidenziato da parte della dottrina, l’art. 7 non costituirebbe un obbligo in capo agli amministratori nella valutazione delle voci di bilancio, quanto una facoltà; in tal senso Ventoruzzo, <em>op. cit. </em>e Brizzi, <em>op. cit..</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Corte di Cassazione, <em>op. cit.</em>, in base alla quale “<em>l’esenzione è generalizzata e prescinde dall’analisi della situazione dell’impresa, non vagliandosi se essa sia o meno interessata dalle conseguenze della pandemia o esibisca una precarietà finanziaria pregressa o indipendente</em>.”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Corte di Cassazione, <em>op. cit.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Organismo Italiano di Contabilità, <em>Documento Interpretativo n. 6</em>, 3 giugno 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Per una ricostruzione dei due istituti e in generale degli apporti dei soci si rinvia a A. Negri-Clementi – Federici, <em>Sulla qualificazione degli apporti dei soci e sulla natura delle riserve in conto futuro aumento capitale</em>, in <em>Le Società,</em> 1/2017, pp. 8 e ss.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> A tal riguardo, si veda Ventoruzzo, <em>op. cit.</em> e Brizzi, <em>op. cit.</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> In questo senso si vedano le esperienze di Germania e UK citate da Assonime nella Circolare n. 25/2020 “<em>Le misure societarie di agevolazione per gli aumenti di capitale nel Decreto Semplificazioni</em>”, p. 5, nota 5.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> In proposito si veda Assonime, Circolare n. 25/2020 “<em>Le misure societarie di agevolazione per gli aumenti di capitale nel Decreto Semplificazioni</em>” e, con riferimento alla versione non ancora convertita del Decreto Semplificazioni, “<em>Decreto Semplificazioni. Misure a favore degli aumenti di capitale</em>” in <em>News Legislative</em>, <em>www.assonime.it</em>, 21 luglio 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> L’art. 2368, comma 2, c.c. dispone, in particolare, che “<em>L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</em>” Per quanto attinente alla seconda convocazione, l’art. 2369, comma 3, c.c. prevede che “<em>In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata, e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.”. </em>Per quanto specificamente attinente alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l’art. 2369, comma 7, c.c. dispone inoltre che “<em>l'assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> Secondo Associazione Emittenti Aim Italia, in Circolare n. 4/2020 “<em>La nuova disciplina degli aumenti di capitale per le società AIM Italia</em>” la disciplina di cui sopra potrebbe non rivelarsi conveniente per le società quotate in quanto la stessa è condizionata alla presenza di un quorum costitutivo di capitale rappresentato in assemblea (pari alla metà del capitale sociale) più elevato rispetto a quello stabilito dall’art. 2369, terzo e settimo comma, cod. civ. (rispettivamente pari a un terzo e un quinto del capitale sociale).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> L’art. 2443 c.c. prevede, in particolare, che “<em>Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. Tale facoltà può prevedere anche l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441 </em>[…]<em> La facoltà di cui al secondo periodo del precedente comma può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione</em> […]”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> Al riguardo si veda anche Ravaccia, “<em>Aumenti di capitale con procedure più snelle anche per le S.r.l</em>.” in <em>Ipsoa Quotidiano</em>, 10 settembre 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> In proposito l’art. 2441, comma 6, c.c. dispone che “<em>Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e, nell'ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata dall'articolo 2343-ter, terzo comma, devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> L’art. 2441, comma 3, c.c. reca la disciplina del diritto di prelazione sulle azioni non optate e, per le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, dell’offerta dei diritti di opzione non esercitati al mercato regolamento o nel sistema multilaterale di negoziazione. La norma nella nuova formulazione dispone, in particolare, quanto segue: “<em>Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati <strong>o negoziate in sistemi multilaterali di</strong> <strong>negoziazione</strong> i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato <strong>o nel sistema multilaterale di</strong> <strong>negoziazione </strong>dagli amministratori, per conto della società, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno <strong>due sedute</strong>, salvo che i diritti di opzione siano già stati integralmente vendut</em>i”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> L’art. 2441, comma 4, c.c. reca la disciplina relativa all’esclusione del diritto di opzione dei soci. La norma nella nuova formulazione dispone, in particolare, quanto segue: “<em>Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati <strong>o negoziate in sistemi</strong> <strong>multilaterali di negoziazione </strong>lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. <strong>Le ragioni dell'esclusione o della limitazione</strong> <strong>nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di</strong> <strong>emissione devono risultare da apposita relazione degli</strong> <strong>amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel</strong> <strong>sito internet della società entro il termine della convocazione</strong> <strong>dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali</strong>.</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> Si veda in proposito anche Associazione Emittenti Aim Italia, <em>op. cit.</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref37" name="_ftn37">[37]</a> Ai sensi dell’art. 2441, comma 3, c.c.. Per una versione integrata della norma, che tiene conto delle modifiche apportate, si veda la nota 33 sopra<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref38" name="_ftn38">[38]</a> Ai sensi dell’art. 2441, comma 4, c.c.. Per una versione integrata della norma, che tiene conto delle modifiche apportate, si veda la nota 34 sopra.]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 25 Mar 2021 04:31:31 +0100</pubDate>
                        <title>La bozza delle nuove standard contractual clauses per i trasferimenti dei dati personali all’estero tra (pochi) applausi e (molte) critiche</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-bozza-delle-nuove-standard-contractual-clauses-per-i-trasferimenti-dei-dati-personali-allestero-tra-pochi-applausi-e-molte-critiche</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><strong>La bozza delle nuove clausole contrattuali <em>standard</em> pubblicata dalla Commissione Europea</strong></li></ol><p>Come noto, lo scorso 12 novembre 2020, la Commissione Europea ha pubblicato la bozza delle nuove clausole tipo di protezione dei dati (in inglese, <em>standard contractual clauses</em>) (di seguito, le “<strong>SCC</strong>”), le quali possono costituire, ai sensi dell’art. 46, par. 2, del GDPR garanzie adeguate in caso di trasferimento di dati personali al di fuori dell’Unione Europea<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>. La bozza delle nuove SCC è stata, come da prassi, sottoposta a consultazione pubblica sino al 10 dicembre 2020, ragion per cui la Commissione Europea auspicabilmente ne adotterà la versione definitiva nei prossimi mesi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Le nuove SCC hanno lo scopo di sostituire le clausole adottate dalla stessa Commissione in applicazione della Direttiva 95/46/CE ed aggiornare, dunque, i modelli esistenti ai principi ed ai requisiti fissati dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il “<strong>GDPR</strong>”), al fine di adattarli anche ai nuovi sviluppi in ambito tecnologico.Allo stesso tempo, le nuove SCC nascono dall’esigenza di riflettere meglio l’uso diffuso di nuove e più complesse operazioni di trattamento che spesso coinvolgono più importatori ed esportatori di dati così come di disciplinare le ipotesi in cui le leggi del Paese di destinazione incidano sul rispetto delle clausole, in particolare in caso di richieste vincolanti di divulgazione di dati personali da parte delle autorità pubbliche.Non è un caso, peraltro, che la Commissione Europea abbia avviato i lavori per l’adozione delle nuove SCC soltanto qualche mese dopo la nota sentenza “Schrems II” con cui la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato invalida la decisione relativa allo scudo per la <em>privacy</em> (cd. “<em>Privacy Shield”</em>)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, ponendo l’accento, in particolare, sulla necessità di effettuare una valutazione della conformità dell’ordinamento del paese terzo, verso cui i dati sono trasferiti, alle regole e principi imposti dall GDPR.Ebbene, la nuova bozza di SCC si caratterizza per un numero di elementi normativi maggiore rispetto alle precedenti SCC ed è costituita da un complesso di clausole generali, da integrare con uno dei quattro moduli ad essa allegati, al fine di consentire, di volta in volta, al <em>data importer</em> ed al <em>data exporter</em> di adeguare le SCC a ciascun specifico trasferimento dei dati personali.In particolare, i moduli riguardano:</p><p style="padding-left: 30px;">(i) il trasferimento dei dati personali da un titolare del trattamento verso un altro titolare;</p><p style="padding-left: 30px;">(ii) il trasferimento dei dati personali da un titolare verso un responsabile del trattamento;</p><p style="padding-left: 30px;">(iii) il trasferimento dei dati personali da un responsabile del trattamento verso un altro responsabile;</p><p style="padding-left: 30px;">(iv) il trasferimento dei dati personali da un responsabile verso un titolare del trattamento.</p>&nbsp;<ol start="2"> <li><strong>La Joint Opinion dell’EDPB e dell’EDPS</strong></li></ol><p>La bozza di SCC è stata oggetto di un parere congiunto dello <em>European Data Protection Board </em>(di seguito, l’“<strong>EDPB</strong>”) e dello <em>European Data Protection Supervisor </em>(di seguito, l’“<strong>EDPS</strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.Ebbene, nella <em>Joint Opinion 2/2021</em> (di seguito, la “<strong>Joint Opinion</strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>, i due organismi europei hanno evidenziato come le clausole contrattuali <em>standard</em> proposte dalla Commissione siano, per certi versi, ancora poco chiare, invitando, pertanto, la stessa Commissione Europea a modificarle ulteriormente affinché esse possano diventare uno strumento concretamente utile per gli operatori del mercato nello svolgimento quotidiano della propria attività.Scopo del presente documento è, pertanto, illustrare le principali novità introdotte dalla Commissione Europea con la pubblicazione della bozza delle nuove SSC, alla luce delle osservazioni condivise dall’EDPB e dall’EDPS nella Joint Opinion.<strong>2.1. I diversi moduli di SSC</strong>Come anticipato, le nuove SCC constano di una parte generale, cui fa seguito una parte speciale contenente quattro diversi moduli da adattare a ciascun trasferimento di dati personali a seconda dei soggetti coinvolti.Ebbene, uno dei primi aspetti considerati nella Joint Opinion è relativo alla possibilità di combinare tra loro i diversi moduli di SCC, con riferimento a specifiche situazioni e dinamiche di mercato che in astratto lo richiederebbero. Nel dettaglio, i due organismi evidenziano come, dall’impianto delle SCC dovrebbe essere chiaro che la combinazione di diversi moduli in un unico set di SCC, qualora possibile, non porti alla confusione di ruoli e responsabilità tra le parti. In altri termini, e più in generale, i suggerimenti dell’EDPB e dell’EDPS sono indirizzati essenzialmente a fornire una maggiore chiarezza nell’interazione tra i quattro tipi di set di SCC. Ciò eviterebbe, a parere dei due organismi di “<em>creare qualsivoglia tipo di ambiguità per gli operatori del mercato che saranno chiamati ad applicare gli strumenti normativi qui in esame</em>”.Con particolare riferimento al primo modulo di SCC, vale a dire quello relativo al trasferimento dei dati personali da un titolare del trattamento verso un altro titolare, l’EDPB e l’EDPS invitano la Commissione a chiarire se tali clausole siano applicabili anche nel caso di contitolarità, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali effettuato da contitolari del trattamento quando uno dei contitolari del trattamento è stabilito al di fuori dell’UE e non è soggetto al GDPR ovvero se, al contrario, la loro portata sia limitata soltanto ad al trattamento effettuato tra due titolari separati.Con riguardo al terzo modulo di SCC, vale a dire quello applicabile al trasferimento dei dati personali da un responsabile del trattamento verso un altro responsabile (c.d. sub-responsabile), i due organismi sono del parere che la Commissione debba chiarire se anche il titolare del trattamento debba firmare tali clausole ovvero sia sufficiente che il responsabile del trattamento ed il sub-responsabile menzionino l'identità del titolare del trattamento nell’allegato. Nel primo caso, peraltro, si dovrebbe chiarire con quale effetto e quali obblighi del terzo modulo si applicherebbero al titolare del trattamento.<strong>2.2. La c.d. <em>docking clause</em></strong>Tra le novità principali della nuova bozza di SCC vi è la clausola 6 della parte generale delle nuove SCC, la quale introduce la c.d. <em>docking clause<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7"><strong>[7]</strong></a></em>, ai sensi della quale una qualsiasi entità terza rispetto all’accordo, coinvolta nel trattamento dei dati personali, può aderire alle SCC e quindi diventare una nuova parte del contratto in qualità di titolare o di responsabile del trattamento. In altri termini, tale clausola permette ad un soggetto terzo di divenire una nuova parte in un contratto già stipulato tra le parti, senza la necessità di concludere ulteriori SCC. Si evidenzia che la <em>docking clause </em>opera soltanto dopo che tale entità terza abbia completato gli allegati I.A, I.B e II alle SCC, concernenti, rispettivamente, l’elenco delle parti che sottoscrivono le SCC, la descrizione del trasferimento dei dati personali e le misure tecniche ed organizzative.A tale riguardo, nella Joint Opinion viene ribadita la necessità che la qualifica e il ruolo di tale nuova parte del contratto appaia chiaramente negli allegati rimettendo, a tal fine, l’onere alle parti di dettagliare e delimitare ulteriormente la ripartizione delle responsabilità e di indicare chiaramente quale trattamento viene effettuato da quale o quali responsabili del trattamento per conto di quale o quali titolari del trattamento e per quali finalità.Inoltre, al fine di evitare qualsiasi difficoltà nell’applicazione pratica di tale clausola, nella Joint Opinion l’EDPB e l’EDPS invitano la Commissione Europea a chiarire le modalità con cui l’accordo con l’entità terza debba essere formalizzato (se debba essere per iscritto o meno, il termine per stipulare tale accordo, le informazioni necessarie prima dell'accordo).<strong>2.3. La valutazione della legge del paese terzo ed il rapporto con le Recomendations 1/2020 dell’EDPB</strong>Venendo ai quattro moduli che seguono alla parte generale, di rilievo appaiono le clausole 2 e 3 le quali obbligano il <em>data exporter</em> a compiere una valutazione riguardante la legislazione in materia di dati personali vigente nel paese di importazione dei dati. In particolare, la Commissione Europea richiede obbligatoriamente che le parti, al termine della loro valutazione, confermino di non aver alcuna ragione di ritenere che la legislazione locale del paese terzo possa impedire al <em>data importer</em> di rispettare le obbligazioni stabilite dalle SCC.Per la Commissione, tale valutazione deve basarsi su (i) le circostanze specifiche del trasferimento, compresi il contenuto e la durata del contratto; la portata e la regolarità dei trasferimenti; la lunghezza della catena di trattamento, il numero di soggetti coinvolti e i canali di trasmissione utilizzati; il tipo di destinatario; la finalità del trattamento; la natura dei dati personali trasferiti; qualsiasi esperienza pratica delle parti in termini di esistenza o assenza di precedenti richieste di accesso a dati personali da parte delle autorità pubbliche del paese del <em>data importer</em>; (ii) le leggi del paese terzo di destinazione pertinenti alla luce delle circostanze del trasferimento, comprese quelle che impongono di divulgare i dati alle autorità pubbliche o che autorizzano l'accesso da parte di tali autorità, nonché le limitazioni e le garanzie applicabili; (iii) tutte le garanzie in aggiunta a quelle previste dalle presenti clausole, comprese le misure tecniche e organizzative applicate durante la trasmissione e il trattamento dei dati personali nel paese di destinazione.Fermo restando quanto sopra, l’Allegato II alle SCC descrive l’insieme delle misure tecniche ed organizzative applicabili al trasferimento in oggetto, al fine di assicurare il rispetto degli <em>standard</em> di sicurezza richiesti della normativa europea in materia di protezione dei dati personali. In tal senso, a parere dell’EDPB e dell’EDPS, le SCC non contengono un’indicazione in merito alle misure più appropriate a soddisfare tale funzione.Ebbene, tra le principali critiche mosse dall’EDPB e dall’EDPS alla nuova bozza di SCC, vi è quella secondo cui ci potrebbero essere ancora situazioni in cui, nonostante l’utilizzo delle nuove SSC, sia tuttavia necessario attuare misure supplementari <em>ad hoc</em> per assicurare agli interessati un livello di protezione essenzialmente equivalente a quello garantito nell’UE.Pertanto, a parere dei due organismi, si renderà comunque necessario, nonostante le previsioni contenute nelle citate clausole 2 e 3 e le misure tecniche ed organizzative indicate nell’Allegato II, utilizzare le nuove SCC tenendo conto delle <em>Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection of personal data</em>, pubblicate dall’EDPB lo scorso 11 novembre, a seguito della citata sentenza <em>Schrems II</em>.Come si ricorderà, infatti, nel nostro precedente articolo sul tema di cui si discute, si era evidenziato come le Recommendations 01/2020 intendano assistere i titolari e responsabili del trattamento che siano data<em> exporter</em> nell'individuazione e nell'attuazione di adeguate misure supplementari, ove queste siano necessarie per garantire ai dati trasferiti verso Paesi Terzi un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quelli previsto all’interno dell’UE<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong>Conclusioni</strong></li></ol><p>Alla luce delle considerazioni suesposte, sarebbe auspicabile che la versione definitiva delle SCC che dovrebbe essere ragionevolmente pubblicata nei prossimi mesi dalla Commissione Europea chiarisse tutte le zone d’ombra individuate dall’EDPB e dall’EDPS nella Joint Opinion e recepisse, prima di ogni altro, i commenti e le proposte di integrazione avanzate dai due organismi, affinché le nuove SCC diventino realmente e concretamente un manuale d’uso inequivocabile per gli operatori economici al passo con i tempi e con le dinamiche transfrontaliere del mercato.&nbsp;<i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;<a href="mailto:ilaria.todaro@advant-nctm.com">Ilaria Todaro</a>.</i>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Le SCC consistono in <em>set</em> di clausole “tipo” che l’esportatore e l’importatore di dati personali sottoscrivono, allo scopo di assicurare, attraverso obblighi contrattuali conformi alle disposizioni del GDPR, un livello di protezione adeguato ai dati personali che lasciano lo Spazio economico europeo. La Commissione Europea aveva approvato, in applicazione della Direttiva 95/46/CE, fino a tre <em>set</em> di clausole contrattuali tipo: due per i trasferimenti di dati dai titolari del trattamento stabiliti nell’UE ai titolari del trattamento stabiliti al di fuori dell’UE o del SEE e una per i trasferimenti di dati dai titolari del trattamento stabiliti nell’UE ai responsabili del trattamento stabiliti al di fuori dell’UE o del SEE. Non erano state ancora emesse SCC relative al trasferimento da un responsabile del trattamento stabilito nell’UE a un titolare del trattamento stabilito al di fuori dell’UE né relative al trasferimento da responsabili del trattamento stabiliti nell’Unione Europea a responsabili del trattamento (o sub-responsabili) stabiliti al di fuori dell’UE.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> È possibile consultare il testo della bozza delle nuove SCC sottoposto a consultazione pubblica fino al 10 dicembre 2020 al seguente <em>link</em>: <a href="https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12741-Commission-Implementing-Decision-on-standard-contractual-clauses-for-the-transfer-of-personal-data-to-third-countries" target="_blank" rel="noreferrer">https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12741-Commission-Implementing-Decision-on-standard-contractual-clauses-for-the-transfer-of-personal-data-to-third-countries</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Decisione 2016/1250 sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la <em>privacy</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> È possibile trovare il testo integrale della sentenza al seguente <em>link</em>: <a href="http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-311/18" target="_blank" rel="noreferrer">http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-311/18</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Si rammenta che l’EDPB e l’EDPS sono organismi europei indipendenti aventi, inter alia, il ruolo di fornire consulenza alla Commissione Europea sul formato e sulle procedure per lo scambio di dati personali tra gli operatori del mercato a tutela dei diritti degli interessati.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Si tratta, in particolare, del parere congiunto denominato “<em>EDPB - EDPS Joint Opinion 2/2021 on the European Commission’s Implementing Decision on standard contractual clauses for the transfer of personal data to third countries for the matters referred to in Article 46(2)(c) of Regulation (EU) 2016/679</em>”, accessibile al seguente <em>link</em> <a href="https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-22021-standard_it" target="_blank" rel="noreferrer">https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-22021-standard_it</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> La clausola 6 della parte generale della bozza delle nuove SCC, rubricata “<em>Docking Clause</em>”, recita così <em>“(a) An entity that is not a Party to the Clauses may, with the agreement of the Parties, accede to these Clauses at any time, either as a data exporter or as a data importer by completing Annex I.A [List of Parties], Annex I.B [Description of the transfer(s)] and Annex II [Technical and organisational measures]. (b) Once Annex I.A. is completed and signed, the acceding entity shall be treated as a Party to these Clauses and shall have the rights and obligations of a data exporter or data importer in accordance with its designation in Annex I.A. (c) The acceding Party shall have no rights or obligations arising from the period prior to the date of signing Annex I.A.”</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> A tal fine, le Recommendations 01/2020, l’EDPB indicano i seguenti <em>step</em> che i <em>data exporter</em> devono porre in essere nel rispetto del principio di accountability: (i) mappatura di tutti i trasferimenti dei dati personali a Paesi Terzi; (ii) verifica dello strumento di trasferimento su cui si basa il trasferimento tra quelli elencati al capo V del GDPR; (iii) verifica delle leggi e prassi del Paese Terzo che possano incidere sull’efficacia delle garanzie fornite dagli strumenti di trasferimento su cui si fa affidamento; (iv) individuazione e adozione di eventuali misure supplementari al fine di garantire un livello di protezione dei dati trasferiti sostanzialmente equivalente a quello dell’UE; (v) adozione di eventuali procedurali formali che consentano di dimostrare la conformità delle misure supplementari adottate; (vi) monitoraggio ad intervalli regolari del livello di protezione dei dati.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 18 Mar 2021 05:31:04 +0100</pubDate>
                        <title>Contributi dagli uffici Nctm nel mondo | Gennaio - Marzo 2021</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contributi-dagli-uffici-nctm-nel-mondo-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p class="p1"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un <em>“Anno europeo delle ferrovie”</em></strong></span></p><p class="p1">Al fine di promuovere il trasporto ferroviario in linea con gli obiettivi fissati dal Green Deal europeo, l’anno 2021 è stato designato come l’Anno europeo delle ferrovie. Il 2021 sarà importante per la politica ferroviaria dell’Unione, poiché rappresenterà il primo anno in cui le regole concordate nell’ambito del Quarto Pacchetto Ferroviario&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> saranno attuate in tutta l’Unione. Il pacchetto prevede l’apertura del mercato dei servizi passeggeri nazionali, la riduzione dei costi e degli oneri amministrativi per le imprese ferroviarie che operano in tutta l’Unione e l’attribuzione all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (“ERA”) di ulteriori compiti volti a ridurre le c.d. barriere tecniche.</p><p class="p1">La ferrovia ha un ruolo significativo da svolgere come fattore di cambiamento nel raggiungimento dell’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050; pertanto, l’Anno europeo delle ferrovie dovrebbe contribuire a un dibattito pan-Europeo sul futuro delle ferrovie.</p><p class="p1">L’obiettivo generale dell’ Anno europeo delle ferrovie è quello di incoraggiare e sostenere gli sforzi per aumentare la quota di passeggeri e merci che si spostano per ferrovia, mentre gli obiettivi specifici sono quelli di promuovere la ferrovia come modalità di trasporto sostenibile, innovativa, interconnessa e intermodale, sicura e accessibile, di evidenziare la dimensione transfrontaliera europea della ferrovia, di valorizzare il contributo della ferrovia all’economia dell’Unione, di contribuire a promuovere la ferrovia come elemento importante nelle relazioni tra l’Unione e i Paesi vicini, di promuovere il ruolo chiave delle ferrovie nel trasporto internazionale di passeggeri nell’Unione e di creare la consapevolezza del pubblico del ruolo potenziale della ferrovia nello sviluppo del turismo sostenibile in Europa.</p><p class="p1">Adina Vălean, Commissario europeo per i trasporti, ha dichiarato: “La nostra mobilità futura deve essere sostenibile, sicura, confortevole e accessibile. La ferrovia offre tutto questo e molto di più! L’Anno europeo della ferrovia ci dà l’opportunità di riscoprire questa modalità di trasporto. Attraverso una serie di azioni, useremo questa occasione per aiutare la ferrovia a realizzare tutto il suo potenziale. Invito tutti voi a far parte dell’Anno europeo delle ferrovie”.</p>&nbsp;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Implicazioni per gli aiuti di Stato nel settore ferroviario</strong></span><p class="p1">La Commissione europea ha annunciato il suo “Strumento di Recupero e di Resilienza”, in base al quale gli obiettivi europei del Green Deal europeo e la promozione di modi di trasporto puliti, come la ferrovia, sono destinati a svolgere un ruolo fondamentale nei piani nazionali di recupero e di resilienza degli Stati membri. Alla luce di ciò, il 19° Florence Rail Forum, co-organizzato dall’Area Trasporti della Florence School of Regulation insieme alla DG COMP (“Direzione Generale della Concorrenza”) e alla DG MOVE (“Direzione Generale per la Mobilità e per i Trasporti”) della Commissione, ha esaminato il ruolo degli aiuti di Stato nell’affrontare le sfide del Green Deal europeo; il Forum ha cercato di esaminare il quadro normativo degli aiuti di Stato oltre la pandemia di COVID-19, tenendo così conto della prospettiva a lungo termine e degli obiettivi dell’UE.</p><p class="p1">Tra i principali temi emersi dalle discussioni, si evidenzia: trasporto ferroviario di merci, aiuti di Stato e investimenti, trasporto ferroviario di merci (aiuti al funzionamento), ferrovie passeggeri, contratti di servizio pubblico e servizi ferroviari ad accesso aperto e parametri di compensazione.</p><p class="p1">Juan Montero e Matthias Finger, dell’Area trasporti della Florence School of Regulation, hanno commentato che “le linee guida comunitarie sugli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie hanno bisogno di una revisione per essere adattate ai nuovi obiettivi politici del Green Deal europeo”, e “gli aiuti di Stato per la digitalizzazione potrebbero liberare la competitività della ferrovia. Potrebbero essere esplorate nuove possibilità per gli obblighi di servizio pubblico”.</p>&nbsp;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Lo sviluppo del mercato ferroviario</strong></span><p class="p1">Il 13 gennaio 2021 la Commissione ha pubblicato la “Settima relazione sul monitoraggio dello sviluppo del mercato ferroviario” <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[2]</a>; la relazione copre un’ampia gamma di tematiche, tra cui l’evoluzione del mercato unico dei servizi ferroviari, delle infrastrutture e dei servizi disponibili per le imprese ferroviarie, delle condizioni quadro del mercato ferroviario, dello stato della rete, dell’utilizzo dei diritti di accesso e gli ostacoli a servizi ferroviari più efficaci. Oltre ai dati RMMS&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[3]</a> presentati dagli Stati membri, dal Regno Unito e dalla Norvegia, questa relazione si basa altresì sui contributi del portafoglio statistico “EU transport in figures”&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[4]</a>, sulle relazioni dell’Agenzia dell’Unione Europea per le ferrovie <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[5]</a>, sull’Eurostat <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[6]</a>, sulle statistiche raccolte da varie organizzazioni settoriali, su presentazioni e studi.</p><p class="p1">Il trasporto ferroviario deve diventare più puntuale e affidabile rispetto ad altri modi di trasporto, aumentando il suo orientamento al cliente e facendo un uso migliore dell’innovazione. Deve altresì diventare più efficiente e accessibile. L’azione dell’UE si concentra su quattro obiettivi: i) un mercato competitivo; ii) migliori servizi ferroviari transfrontalieri; iii) migliori prestazioni dell’infrastruttura ferroviaria; iv) maggiore orientamento al cliente.</p><p class="p1">L’Anno europeo delle ferrovie 2021 sosterrà ulteriormente gli sforzi per aumentare la quota di passeggeri e merci che si muovono su rotaia, condividendo conoscenze e buone pratiche.</p>&nbsp;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Azione per il clima: ritiro del Regno Unito e regole dell'UE sugli standard di CO2</strong></span><p class="p1">Durante il periodo di transizione, l’UE e il Regno Unito hanno negoziato un accordo su un nuovo partenariato, che prevede in particolare una zona di libero scambio. L’accordo ha creato una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, è molto diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno, all’Unione doganale dell’UE e all’area IVA e accise.</p><p class="p1">Dopo la fine del periodo di transizione, le regole dell’UE sugli standard di prestazione delle emissioni di CO2 per i nuovi veicoli non si applicano più al Regno Unito <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[7]</a>. Il 18 dicembre 2020 la Direzione Generale per l’azione per il clima ha pubblicato un avviso al fine di notificare alle parti interessate la situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione.</p><p class="p1">Per le nuove autovetture e i nuovi veicoli commerciali leggeri: il Regno Unito ha continuato a comunicare i dati sulle nuove autovetture e i nuovi veicoli commerciali leggeri immatricolati fino al 31 dicembre 2020 nel suo territorio e ne darà comunicazione alla Commissione entro il 28 febbraio 2021, mentre per le nuove autovetture e i nuovi veicoli commerciali leggeri immatricolati dopo la fine del periodo di transizione, il Regno Unito non comunicherà più alcun dato.</p><p class="p1">Per i nuovi veicoli pesanti: l’Accordo di recesso non prevede obblighi di notifica del Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione. Pertanto, il Regno Unito non è obbligato a comunicare alcun dato.</p><p class="p1">In ogni caso, a partire dal 1° gennaio 2021: i) un costruttore con sede nel Regno Unito deve avere un rappresentante (UE) nell’UE; ii) un costruttore con sede in un paese terzo il cui rappresentante UE aveva sede nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione, deve avere un rappresentante (UE) nell’UE.</p>&nbsp;<span style="text-decoration: underline;"><strong>L'accordo globale sugli investimenti UE-Cina</strong></span><p class="p1">Il EU-China Comprehensive Agreement on Investment (“CAI”) rappresenta l’accordo più ambizioso che la Cina abbia mai concluso con un paese terzo. La Commissione ritiene che questo sia anche il primo accordo che preveda obblighi per il comportamento delle imprese statali, nonché regole complete di trasparenza per le sovvenzioni e impegni relativi allo sviluppo sostenibile.</p><p class="p1">Il CAI assicurerà agli investitori dell’UE sia di ottenere un migliore accesso ad un mercato in rapida crescita di 1,4 miliardi di consumatori che di competere su un terreno più equo in Cina. Questo è fondamentale per la competitività globale e la crescita futura dell’industria dell’UE.</p><p class="p1">L’accordo rende vincolante gli impegni assunti dalla Cina negli ultimi anni in materia di liberalizzazione degli investimenti e, in questo modo, impedisce eventuali passi indietro. Questo rende le condizioni di accesso al mercato per le aziende dell’UE chiare e indipendenti dalle politiche interne della Cina.</p><p class="p1">L’UE ha negoziato ulteriori e nuove aperture di accesso al mercato e impegni come l’eliminazione delle restrizioni quantitative, dei massimali azionari o dei requisiti di joint venture in una serie di settori.</p><p class="p1">Inoltre, le sensibilità dell’UE, come nel campo dell’energia, dell’agricoltura, della pesca, dell’audiovisivo, dei servizi pubblici, ecc. sono tutte preservate nel CAI; ciò è ulteriormente evidenziato dalla presenza di un meccanismo di monitoraggio dello sviluppo sostenibile al fine di affrontare le differenze tra le parti, a cui si aggiunge il meccanismo di risoluzione delle controversie da Stato a Stato che prevede un sistema di monitoraggio efficiente e trasparente per evitare e risolvere le controversie tra le parti in relazione alle denunce di violazione degli impegni.</p>&nbsp;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Accordo di libero scambio UE-Vietnam</strong></span><p class="p1">Il 4 febbraio 2021 la DG TAXUD ha redatto la “Guidance on the Rules of Origin”&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[8]</a> dell’EVFTA, poi approvata dal Customs Expert Group – Origin Section (“CEG-ORI”).</p><p class="p1">L’Accordo di libero scambio UE-Vietnam (“EU-Vietnam Free Trade Agreement”) mira a rimuovere i dazi doganali, la burocrazia e altri ostacoli che le imprese europee devono affrontare nell’esportazione in Vietnam, rendendo più facile il commercio di beni chiave come quelli del settore dell’elettronica, dei prodotti alimentari, nonché dei prodotti farmaceutici, nonché aprendo il mercato del Vietnam all’esportazione di servizi dell’UE, ad esempio nei trasporti e nelle telecomunicazioni.</p><p class="p1">Per quanto riguarda le disposizioni sulla prova dell’origine, gli esportatori dell’UE possono autodichiarare che il loro prodotto è originario dell’UE fornendo una dichiarazione d’origine che può essere fatta da qualsiasi esportatore registrato nel Registered Exporter System, a condizione che il valore totale della spedizione non superi Euro 6.000. Le prove dell’origine applicabili alle merci originarie del Vietnam sono a loro volta un certificato di circolazione EUR.1 o una dichiarazione d’origine compilata da qualsiasi esportatore per le spedizioni il cui valore totale deve essere determinato in base alla legislazione nazionale del Vietnam e non deve superare Euro 6.000.</p><p class="p1">Il documento guida fornisce anche disposizioni sulla presentazione e sulla validità dei certificati d’origine dei prodotti, sulla verifica dell’origine, sulla richiesta del trattamento tariffario preferenziale dopo l’importazione e sulle regole di trasporto.</p>&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a>&nbsp;<a href="https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/packages/2013_en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/packages/2013_en</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[2]</a>&nbsp;<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0005&amp;from=EN" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0005&amp;from=EN</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[3]</a>&nbsp;Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1100 della Commissione sul monitoraggio del mercato ferroviario (“Regolamento RMMS”).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[4]</a>&nbsp;<a href="https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2020_en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2020_en</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[5]</a>&nbsp;<a href="https://www.era.europa.eu/library/corporate-publications_en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.era.europa.eu/library/corporate-publications_en</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[6]</a>&nbsp;<a href="http://ec.europa.eu/eurostat/web/transport/data/database" target="_blank" rel="noreferrer noopener">http://ec.europa.eu/eurostat/web/transport/data/database</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[7]</a>&nbsp;Sebbene i Regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 fossero inizialmente elencati nel Protocollo sull’Irlanda/ Irlanda del Nord come legislazione dell’UE applicabile nel Regno Unito in relazione all’Irlanda del Nord, il Comitato UE-Regno Unito (“EU-UK Joint Committee”) ha deciso, con la Decisione n. 3/2020 del Comitato del 17 dicembre 2020, di sopprimere tali atti giuridici dall’Allegato 2 del Protocollo. Pertanto, né questi Regolamenti né la loro legislazione di abrogazione si applicano nel Regno Unito in relazione all’Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[8]</a>&nbsp;<a href="https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/evfta-guidance.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/evfta-guidance.pdf</a>.]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 18 Mar 2021 04:54:17 +0100</pubDate>
                        <title>Il Regolamento (UE) 2017/352 e la mancata individuazione dell’autorità competente per la gestione dei reclami</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-regolamento-ue-2017-352-e-la-mancata-individuazione-dellautorita-competente-per-la-gestione-dei-reclami</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p class="p1">Il 23 gennaio 2017 il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato il Regolamento (UE) 2017/352&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> (“Reg. 2017/352”) che “istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti”&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[2]</a>.</p><p class="p1">Il Reg. 2017/352&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[3]</a>, emanato con il precipuo scopo di migliorare l’efficienza degli scali europei attraverso la facilitazione dell’accesso ai servizi nei porti e l’emanazione di norme in tema di trasparenza finanziaria, ha confermato il vivo interesse dell’Unione Europea per i traffici marittimi, considerati fondamentali per il mercato interno, e per l’efficiente funzionamento della rete transeuropea di trasporto <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[4]</a>.</p><p class="p1">L’adozione di tale atto normativo nasce quindi dall’esigenza: (i) di rendere disponibili, efficienti e affidabili i servizi portuali; (ii) di affrontare aspetti relativi alla trasparenza dei finanziamenti pubblici e dei diritti portuali, nonché agli interventi di semplificazione amministrativa nei porti (tra cui la semplificazione delle procedure doganali e (iii) della revisione delle restrizioni alla fornitura di servizi portuali.</p><p class="p1">Per far fronte alle suesposte esigenze, il Legislatore europeo ha scelto di utilizzare - come atto normativo - un “regolamento”.</p><p class="p1">È bene ricordare come i regolamenti dell’Unione Europea siano atti normativi avente portata generale, obbligatori in tutti i propri elementi e, soprattutto, direttamente applicabili negli ordinamenti degli Stati membri&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[5]</a>.</p><p class="p1">La portata generale si estrinseca nel fatto che i regolamenti - a differenza delle decisioni - non sono indirizzati a specifici destinatari, bensì ad una o più categorie di destinatari astrattamente determinate: le norme contenute nei regolamenti, pertanto, disciplinano direttamente la materia a cui si riferiscono.</p><p class="p1">L’effetto diretto immediato dei regolamenti comporta quindi che essi non richiedano - a differenza delle direttive - l’adozione di provvedimenti nazionali di attuazione da parte degli Stati membri, trovando, come detto, immediata applicazione negli ordinamenti di tali Stati. In altre parole, i regolamenti sono da subito efficaci negli ordinamenti degli Stati membri, al pari delle leggi di ciascuno Stato, senza la necessità di essere trasposti in leggi nazionali e/o di ulteriori atti di recepimento.</p><p class="p1">Il Reg. 2017/352, tuttavia, richiedeva (rectius: richiede) comunque agli Stati membri alcuni interventi ai fini della sua corretta attuazione. Ne è la prova l’articolo 16 del Regolamento in esame.</p><p class="p1">Ai sensi del predetto articolo 16, infatti, “ogni Stato membro provvede affinché sia in vigore una procedura efficace per gestire i reclami derivanti dall’applicazione del presente regolamento per i suoi porti marittimi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento”.</p><p class="p1">Lo stesso articolo precisa poi che deve esserci “un’effettiva separazione funzionale tra la gestione dei reclami, da un lato, e la proprietà e la gestione di porti, la fornitura di servizi portuali e l’utilizzo del porto, dall’altro”. La gestione dei reclami, stabilisce il Reg. 2017/352, deve pertanto essere “imparziale e trasparente e rispetta[re] debitamente il principio della libertà d’impresa”.</p><p class="p1">Ebbene, ad oggi non ci parrebbe essere stata ancora individuata, nel nostro ordinamento, l’autorità deputata alla gestione dei reclami in parola&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[6]</a>, né definita un’apposita procedura per la gestione di tali reclami.</p><p class="p1">Quanto appena osservato fa specie anche perché - ai sensi dell’art. 16, comma 3, del Reg. 2017/352 - gli Stati membri dovrebbero garantire che “gli utenti del porto e le altre parti interessate siano informati su dove e come presentare un reclamo e quali autorità siano preposte alla gestione dei reclami”.</p><p class="p1">A fronte di questa “lacuna” nella corretta implementazione del Reg. 2017/352, non escluderemmo due possibili scenari:</p><p class="p1" style="padding-left: 30px;">1. la Commissione europea potrebbe avviare una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia: trattasi di un procedimento a carattere giurisdizionale eventuale, disciplinato dagli articoli 258 e 259 TFUE, volto a sanzionare gli Stati membri dell’Unione Europea responsabili della violazione degli obblighi derivanti dal diritto unionale (vedasi il “classico” caso della mancata e/o incompleta attuazione di una direttiva);</p><p class="p1" style="padding-left: 30px;">2. l’Unione Europea, per mezzo della Commissione europea, potrebbe intervenire direttamente - in virtù del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del Trattato sull’Unione Europea (“TUE”)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[7]</a>- per superare l’impasse.</p><p class="p1">Questo secondo scenario, in particolare, potrebbe determinare in concreto il rischio che la competenza nella gestione dei “reclami” derivanti dall’applicazione del Reg. 2017/352 venga affidata, in virtù del già citato principio di sussidiarietà, ad Organi dell’Unione con limitata conoscenza della specificità del complesso impianto normativo che regola la nostra Industry nell’ordinamento italiano.</p><p class="p1">In altri termini, vi sarebbe il rischio di vedere la gestione degli eventuali reclami affidata ad un soggetto che potrebbe risultare privo della competenza specifica e della “sensibilità” necessarie a comprendere al meglio il panorama normativo, giurisprudenziale e fattuale di riferimento.</p><p class="p1">È dunque legittimo auspicarsi che il nostro Paese individui quanto prima l’autorità a cui affidare la gestione dei reclami, predisponendo a tal fine adeguate procedure in linea con i parametri dettati dal Legislatore europeo.</p>&nbsp;<p class="p1"><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:mattia.salvatori@advant-nctm.com">Mattia Salvatori</a>.</i></p>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a>&nbsp;Il Reg. 2017/352 è stato recentemente modificato ad opera del Regolamento (UE) 2020/697 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 al fine di consentire all’ente di gestione di un porto o all’autorità competente di concedere flessibilità per quanto riguarda la riscossione dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale alla luce della crisi economica determinata dall’epidemia di COVID-19.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[2]</a>&nbsp;Per ulteriori approfondimenti sul tema, Vi invitiamo a consultare i numeri del nostro Shipping &amp; Transport Bulletin dei mesi di (i) ottobre - novembre 2018; (ii) febbraio - marzo 2019; (iii) aprile - maggio 2019 e (v) giugno - luglio 2019.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[3]</a>&nbsp;Per espressa previsione del Reg. 2017/352, lo stesso non ha trovato tuttavia applicazione in relazione ai contratti di servizio portuale conclusi anteriormente alla data del 15 febbraio 2017.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[4]</a>&nbsp;Difatti, come evidenziato dai considerando (1) e (2) del Regolamento, i porti “contribuiscono alla competitività a lungo termine delle industrie europee nei mercati mondiali” e la loro completa integrazione in catene di trasporto e logistiche “è necessaria per contribuire alla crescita e ad un utilizzo e funzionamento più efficiente della rete transeuropea di trasporto e del mercato interno”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[5]</a>&nbsp;Cfr. articolo 288, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[6]</a>&nbsp;Ai sensi del Reg. 2017/352 gli Stati membri avrebbero dovuto informare la Commissione della procedura di gestione dei reclami e delle autorità rilevante entro il 24 marzo 2019 (cfr. art. 16, c. 7). Non che possa risultare di particolare conforto, ma sul punto parrebbero in ritardo anche gli altri Stati membri.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[7]</a>&nbsp;Trattasi del principio per cui l’Unione europea non interviene, se non nei settori di sua esclusiva competenza, a meno che la sua azione non sia considerata più efficace di quella intrapresa a livello nazionale, regionale o locale. Il principio di sussidiarietà è strettamente connesso al principio di proporzionalità, secondo cui l’azione dell’UE non può andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi dei trattati.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 18 Mar 2021 04:39:11 +0100</pubDate>
                        <title>Lo scarico delle acque nere negli specchi acquei portuali: tra prassi applicative ed incertezze normative</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lo-scarico-delle-acque-nere-negli-specchi-acquei-portuali-tra-prassi-applicative-ed-incertezze-normative</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p class="p1">Con l’introduzione di una specifica modifica al Regolamento di sicurezza, di polizia portuale e dei servizi marittimi del porto e della rada di Civitavecchia&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, la Capitaneria di Porto di Civitavecchia ha autorizzato, da ormai quasi due anni&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[2]</a>, le navi dotate di specifici impianti di trattamento a scaricare le acque di scarico (c.d. acque nere o sewage) nel porto.</p><p class="p1">In particolare, lo scarico di sewage è consentito a quelle navi che siano in possesso di un sistema di trattamento conforme a quanto previsto dall’art. 9.1.1.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[3]</a> della Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (c.d. “Convenzione Marpol”).</p><p class="p1">L’ammissibilità in termini giuridici della modifica apportata dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia ha sollevato le lamentele degli operatori economici che si occupano dello smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi nei porti e delle associazioni ambientalistiche.</p><p class="p1">Nella prospettiva di tali operatori e associazioni, infatti, il concetto di mare, a cui fa riferimento la Convenzione Marpol per individuare il perimetro delle aree in cui sarebbe possibile alle navi dotate dei suindicati impianti di trattamento scaricare le c.d. acque nere, andrebbe tenuto ben distinto dal concetto di porto.</p><p class="p1">Seguendo l’impostazione delle predette associazioni, infatti, solo in mare aperto - e, quindi, ad una certa distanza dalla costa -, sarebbe possibile alle navi appositamente equipaggiate di scaricare le c.d. acque nere; al contrario, all’interno del porto, resterebbe fermo per tutte le navi l’obbligo di conferire i rifiuti presso gli appositi impianti portuali di raccolta.</p><p class="p1">Dal punto di vista giuridico, in realtà, entrambe le interpretazioni – e, quindi, sia quella fatta propria dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia sia quella sostenuta dagli operatori economici che si occupano dello smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi - parrebbero ammissibili.</p><p class="p1">La Convenzione Marpol, come detto, si limita infatti a fare riferimento al generico concetto di mare, senza specificare se le navi, per scaricare rifiuti in mare, debbano o meno trovarsi ad una specifica distanza dalla costa.</p><p class="p1">Indicazioni più puntuali, del resto, non si rinvengono all’interno della legislazione nazionale.</p><p class="p1">Il d.lgs. n. 182 del 2003&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[4]</a>, che disciplina la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, si limita infatti sul punto a fare un generico rinvio alle disposizioni contenute nella Convenzione Marpol prevedendo, all’allegato 3&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[5]</a>, che “le acque di scarico possono essere scaricate in mare conformemente alla regola 11 dell’allegato IV della Convenzione Marpol.”</p><p class="p1">Allo stato dell’arte, pertanto, la questione in ordine alla possibilità o meno per le navi appositamente equipaggiate di scaricare acque nere negli specchi acquei portuali parrebbe presentare margini di incertezza.</p><p class="p1">In assenza di specifici divieti contenuti nel quadro normativo di riferimento, si ritiene, comunque, che l’impostazione fatta propria dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia possa risultare aderente al dato normativo: invero, posto che nella più ampia nozione di mare devono essere ricompresi anche gli specchi acquei portuali, parrebbe potersi ritenere che le navi dotate dei prescritti impianti di trattamento possano legittimamente scaricare sewage in porto.</p><p class="p1">Ad ogni modo, data l’incertezza del quadro normativo di riferimento, è comunque auspicabile che il legislatore interno, in sede di futuro recepimento delle disposizioni della Direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, n. 883, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi (le cui previsioni devono essere recepite in Italia entro il 28 giugno 2021), si occupi espressamente di questa specifica tematica. Ciò nell’ottica di evitare che i predetti dubbi interpretativi possano generare incertezze applicative e prassi difformi all’interno del sistema portuale nazionale.</p>&nbsp;<p class="p1"><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:matteo.morosetti@advant-nctm.com">Matteo Morosetti</a>.</i></p>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a>&nbsp;Adottato con Ordinanza della Capitaneria di Porto del 31 marzo 2003, n. 14.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[2]</a>&nbsp;Con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Civitavecchia emanata in data 16 luglio 2019, n. 114.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[3]</a>&nbsp;L’impianto di trattamento regolato dal punto 9.1.1. della Convenzione Marpol, oltre ad essere il più evoluto in tema di normativa ambientale, non è obbligato a possedere una cassa di ritenuta (holding tank); pertanto, al raggiungimento del livello superiore della cassa di trattamento, scarica in maniera automatica gli effluenti tratti fuori bordo, senza possibilità di trattenuta a bordo.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[4]</a>&nbsp;Recante “attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[5]</a>&nbsp;In cui è riportato il modulo contenente le informazioni che le navi devono comunicare all’Autorità marittima prima di entrare in porto.]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 18 Mar 2021 04:22:32 +0100</pubDate>
                        <title>“Never Back Down”: le AdSP italiane non si arrendono e valutano di impugnare la decisione della Commissione Europea sulla tassazione dei porti italiani</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/never-back-down-le-adsp-italiane-non-si-arrendono-e-valutano-di-impugnare-la-decisione-della-commissione-europea-sulla-tassazione-dei-porti-italiani</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="p1">Torniamo ancora una volta su un tema che è sulla bocca di tutti da ormai anni: la tassazione dei porti italiani.</p><p class="p1">I nostri lettori ricorderanno che la Commissione Europea aveva avviato nel lontano 2013 una verifica sulla tassazione dei porti europei e su eventuali altre forme di sostegno per diversi tipi di investimenti relativi ai porti o per la gestione degli stessi. La Commissione Europea aveva infatti ritenuto importante disporre di condizioni stabili ed eque in materia di concorrenza “interportuale” nell’Unione Europea.</p><p class="p1">A seguito di tali verifiche, nel 2018, la Commissione aveva inviato le proprie valutazioni preliminari all’Italia, in merito al regime di tassazione dei porti italiani, invitando quest’ultima a presentare le proprie osservazioni. A seguito di un lungo iter, nel 2019 la Commissione ha invitato l’Italia ad adottare misure atte a garantire che le Autorità di Sistema Portuale (“AdSP”) che svolgono attività economiche siano assoggettate all’imposta sul reddito delle società allo stesso modo delle altre imprese. L’Italia ha respinto tale proposta e, pertanto, la Commissione ha ritenuto di aprire il procedimento ex art. 108, par. 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”).</p><p class="p1">La Commissione Europea – all’esito della procedura di cui sopra – in data 4 dicembre 2020, ha emanato la propria decisione (“Decisione”)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> in merito alla tassazione dei porti italiani concludendo che:</p><p class="p1" style="padding-left: 30px;">(i) L’esenzione dall’imposta sul reddito delle società a favore delle AdSP italiane costituisce un aiuto di Stato esistente ai sensi del TFUE che è incompatibile con il mercato interno.</p><p class="p1" style="padding-left: 30px;">(ii) È pertanto opportuno che le autorità italiane pongano fine al predetto regime di aiuti abolendo l’esenzione dall’imposta sul reddito delle società di cui godono le AdSP. È opportuno che tale misura venga adottata entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione e che essa si applichi, al più tardi, ai redditi generati da attività economiche a partire dall’inizio dell’esercizio fiscale successivo a quello dell’adozione della misura e comunque nel 2022.</p><p class="p1">La Commissione ha svolto un’approfondita disamina della normativa italiana ed ha attentamente valutato le osservazioni pervenute dall’Italia e dalle altre parti interessate, non ritenendole però sufficienti per considerare il regime della tassazione dei porti italiani compatibile con la normativa sugli aiuti di Stato.</p><p class="p1">Ricordiamo brevemente – senza pretesa di esaustività a tutela della sintesi che il presente contesto impone – come la difesa dell’Italia (e delle altre parti interessate che hanno presentato le proprie osservazioni) si sostanziasse nei seguenti punti principali:</p><ul> <li class="p1">Le AdSP sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Pertanto, le AdSP non sono imprese e non svolgono attività economiche.</li> <li class="p1">L’assentimento delle concessioni da parte dell’AdSP avviene senza scopo di lucro. Infatti l’aggiudicazione di concessioni portuali da parte delle AdSP è un’attività di regolamentazione finalizzata ad un’assegnazione più produttiva delle infrastrutture portuali nell’interesse della comunità portuale e degli utenti del porto.</li> <li class="p1">I canoni concessori non costituiscono corrispettivi per la fornitura di servizi o per l’offerta di beni. Questo perché vi è una sostanziale differenza tra l’assegnazione di proprietà demaniali ai concessionari e la locazione di tali beni. I diritti conferiti dalle AdSP ai concessionari sono più limitati di quelli di un locatario tipico in un rapporto di locazione intrattenuto nel quadro dei modelli tradizionali di landlord port authority, come dimostrano le seguenti specificità del sistema italiano:</li></ul><p class="p1" style="padding-left: 60px;">i) l’uso esclusivo della proprietà pubblica da parte del concessionario non deve essere contrario all’interesse pubblico;</p><p class="p1" style="padding-left: 60px;">ii) le AdSP possono in qualsiasi momento revocare le concessioni per specifiche ragioni legate all’utilizzo del mare o per altri motivi di interesse pubblico, nel qual caso il concessionario non ha diritto ad alcuna compensazione;</p><p class="p1" style="padding-left: 60px;">iii) la riscossione dei canoni è effettuata mediante procedimenti di esecuzione simili a quelli utilizzati in caso di debiti fiscali;</p><p class="p1" style="padding-left: 60px;">iv) alla scadenza delle concessioni, la proprietà dello Stato ritorna a disposizione delle AdSP e le opere e gli interventi di miglioramento restano di proprietà dello Stato, senza che il concessionario riceva alcun pagamento o rimborso per tali opere e interventi di miglioramento.</p><ul> <li class="p1">Inoltre, i canoni sono stabiliti per legge e hanno le caratteristiche di imposte versate dal concessionario allo Stato tramite le AdSP in cambio dell’accesso al mercato delle attività economiche portuali, in particolare per l’esecuzione di operazioni e servizi che prevedono l’utilizzo del demanio. Ne consegue che le AdSP non esercitano alcuna attività economica, in quanto non sono in grado di intervenire a livello di quello che costituisce l’elemento principale di qualsiasi operazione economica realizzata a condizioni di mercato, vale a dire il prezzo del servizio.</li> <li class="p1">Infine, la giurisprudenza&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[2]</a> indica che, nei limiti in cui un ente pubblico svolga un’attività economica che può essere dissociata dall’esercizio dei suoi pubblici poteri, in ordine a una siffatta attività tale ente agisce come impresa mentre, qualora la suddetta attività economica sia indissociabile dall’esercizio dei suoi pubblici poteri, tutte le attività svolte da tale ente rimangono attività che si ricollegano all’esercizio dei suddetti poteri <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[3]</a>.</li></ul><p class="p1">La Commissione Europea, dopo un’attenta valutazione ha ribadito i principi già da tempo stabiliti e ritenuto quanto segue:</p><ul> <li class="p1">Secondo la giurisprudenza dell’UE, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento. Il fatto che un’entità non persegua scopo di lucro non è un criterio determinante per stabilire se si tratti o meno di un’impresa. Né lo è il fatto che essa sia di proprietà pubblica.</li> <li class="p1">In casi precedenti riguardanti l’esenzione dall’imposta sul reddito delle società per i porti in Belgio e in Francia, la Commissione aveva già precisato come la locazione di proprietà demaniali dietro il pagamento di un corrispettivo costituisca un’attività economica&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[4]</a>. Il Tribunale dell’Unione Europea ha confermato tale impostazione della Commissione Europea&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[5]</a>.</li> <li class="p1">Per quanto riguarda i canoni concessori, la Commissione Europea osserva che la legge fissa solo tariffe minime per le concessioni, lasciando alle AdSP un margine di manovra per incidere sui canoni in linea con le proprie strategie commerciali. Tale aspetto è comunque irrilevante considerato che la messa a disposizione di infrastrutture o terreni dietro corrispettivo è considerata un’attività economica.</li> <li class="p1">I canoni riscossi dalle AdSP costituiscono remunerazioni versate dagli utenti in cambio della fornitura di servizi specifici. Il Tribunale dell’Unione Europea nel caso dei porti spagnoli aveva già equiparato i canoni portuali ai canoni riscossi per l’utilizzo dell’infrastruttura portuale&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[6]</a>, non ritenendo accoglibile la difesa proposta dai singoli porti spagnoli secondo i quali i canoni portuali corrisponderebbero a tasse.</li> <li class="p1">La Commissione osserva che l’Italia e le altre parti interessate non hanno dimostrato che le attività economiche esercitate dai porti sarebbero indissociabili dai poteri pubblici delle AdSP. Pertanto, le AdSP debbono essere considerate imprese qualora – e nella misura in cui – esse svolgano effettivamente una o più attività economiche.</li></ul><p></p><p class="p1">La Commissione Europea nella Decisione in esame osserva come, poiché i porti sono in gran parte coinvolti nel trasporto internazionale di merci e passeggeri, qualsiasi vantaggio concesso alle AdSP italiane sia anche per sua natura tale da incidere sulla concorrenza e sugli scambi all’interno dell’Unione.</p><p class="p1">La concorrenza però non è solo unionale, ma anche interna. Le AdSP si fanno concorrenza per attirare i concessionari. Infatti, anche il livello dei canoni applicati dalle AdSP in cambio di aree ed infrastrutture messe a disposizione dei concessionari incide sulla scelta operata dai concessionari di stabilirsi in un porto piuttosto che in un altro. L’esistenza di concorrenza e di effetti transfrontalieri in questo mercato è riconosciuta dalla giurisprudenza&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[7]</a>.</p><p class="p1">La Commissione Europea, in ultima istanza, ritiene quindi che il regime di tassazione delle AdSP (rectius: il regime di esenzione dalla tassazione delle AdSP italiane) possa determinare una distorsione della concorrenza.</p><p class="p1">Come detto sopra, la Commissione Europea con la propria Decisione ha concesso all’Italia un termine di due mesi per sopprimere l’esenzione dell’imposta sul reddito delle società a favore delle AdSP.</p><p class="p1">Le AdSP, non condividendo tale Decisione per i motivi brevemente illustrati sopra, hanno annunciato la loro decisione di adire il Tribunale dell’Unione Europea per provare – ancora una volta – a vedere affermata la posizione sostenuta dall’Italia nella procedura davanti la Commissione Europea.</p><p class="p1">A quanto risulta dalle notizie della stampa di settore l’Italia non ha proposto un proprio ricorso contro la Decisione e pertanto, ha “perso” l’occasione di dire la sua davanti al Giudice europeo.</p><p class="p1">Continueremo a monitorare la vicenda anche perché – come già evidenziato nelle precedenti occasioni – la decisione sulla tassazione delle AdSP potrebbe avere importanti risvolti anche per gli utenti del porto. Infatti, la possibilità di ritenere le AdSP imprese che svolgono attività economiche consentirebbe anche l’applicazione della normativa antitrust ai rapporti concessori, con maggiori tutele per gli utenti.</p>&nbsp;<p class="p1"><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a>.</i></p>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a>&nbsp; Cfr. Decisione della Commissione Europea C(2020) 8498 final del 4 dicembre 2020, relativa al regime di Aiuti SA:38399 2019/C cui l’Italia ha dato esecuzione – Tassazione dei porti in Italia.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[2]</a> Cfr. Sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 2012, Compass-Datenbank, C-138/11, ECLI:EU:C:2012:449, punto 38. Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2013, Germania/Commissione, T-347/09, ECLI:EU:T:2013:418, punto 29. Sentenza della Corte di giustizia del 26 marzo 2009, Selex Sistemi Integrati/Commissione, C-113/07 P, ECLI:EU:C:2009:191, punti da 71 a 80.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[3]</a>&nbsp;Nel caso delle AdSP – come sostiene l’Italia - le attività che possono avere rilevanza economica nella gestione dei beni portuali e che possono essere pertinenti per la determinazione del canone di concessione sono, in ogni caso, indissociabili dalle attività pubbliche affidate per legge alle AdSP, quali il controllo e la gestione dei beni portuali e la pianificazione di tutte le attività attraverso l’utilizzo delle aree portuali. I canoni di concessione riscossi dalle AdSP non dovrebbero pertanto essere considerati redditi d’impresa<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[4]</a>&nbsp;Decisione della Commissione del 27 luglio 2017 relativa al regime di aiuti SA.38393, Tassazione dei porti in Belgio, GU L 332 del 14.12.2017, punto 62; decisione della Commissione del 27 luglio 2017 relativa al regime di aiuti SA.38398, Tassazione dei porti in Francia, GU L 332 del 14.12.2017, punto 55.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[5]</a>&nbsp;Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, UPF/Commissione, T-747/17, ECLI:EU:T:2019:271, punti 65 e 66. Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2019, Havenbedrijf Antwerpen e Maatschappij van de Brugse Zeehaven/Commissione, T-696/17, ECLI:EU:T:2019:652, punto 47. Le sentenze non sono state oggetto di ricorso.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[6]</a>&nbsp; Sentenza del Tribunale del 15 marzo 2018, Naviera Armas/Commissione, T-108/16, ECLI:EU:T:2018:145, punto 124.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[7]</a> Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2019, Havenbedrijf Antwerpen e Maatschappij van de Brugse Zeehaven/Commissione, T-696/17, ECLI:EU:T:2019:652, punto 99. Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, UPF/Commissione, T-747/17, ECLI:EU:T:2019:271, punto 103.]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 18 Mar 2021 04:02:53 +0100</pubDate>
                        <title>PNRR e fondi per il rinnovo della nostra flotta traghetti: perchè l&#039;aiuto è possibile</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pnrr-e-fondi-per-il-rinnovo-della-nostra-flotta-traghetti-perche-laiuto-e-possibile</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="p1">Nel mese di gennaio, il Consiglio dei Ministri ha approvato l’ultima bozza del “Piano nazionale di ripresa e resilienza” (“PNRR”). Trattasi di una bozza che, soprattutto alla luce delle ultime novità sul fronte politico, potrà essere oggetto di ampie modifiche (si parla persino di totale riscrittura), ma che ci consente in ogni caso di svolgere una riflessione.</p><p class="p1">Come noto, il PNRR rappresenta il documento nel quale il Governo italiano ha raccolto/dovrà raccogliere i progetti che intenderebbe finanziare con le risorse assegnate al nostro Paese nell’ambito del c.d. Recovery fund.</p><p class="p1">Non intendiamo qui entrare nel merito della bozza di PNRR né tantomeno esprimere un giudizio sui progetti che vi sono contenuti, salvo notare la mancanza - nell’ambito dei fondi destinati alla transizione energetica - di un supporto al rinnovo della nostra flotta di traghetti (rinnovo cui si era in precedenza ipotizzato di dedicare significative risorse).</p><p class="p1">Ci è parso di intendere che l’azzeramento di tali risorse sarebbe avvenuto anche in conseguenza del timore della “politica” che eventuali finanziamenti diretti al rinnovo della predetta flotta avrebbero potuto essere censurati a livello unionale per un asserito contrasto con la normativa vigente in materia di aiuti di stato.</p><p class="p1">Al riguardo, tuttavia, ci sia consentito osservare come il tema degli aiuti per il rinnovo delle flotte fosse già stato affrontato a livello unionale nell’ormai lontano 2004. Ci riferiamo, in particolare, alla Comunicazione C(2004) 43 della Commissione europea - “Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi” - e segnatamente all’art. 5 di tale comunicazione.</p><p class="p1">Detto articolo prevede, in sostanza, quanto segue:</p><ul> <li class="p1">gli aiuti per il rinnovo della flotta non sono comuni in altri modi di trasporto (ad esempio, il trasporto su strada, aereo) poiché tendono a provocare distorsioni della concorrenza. La Commissione europea ha dunque concesso tali regimi soltanto nei casi in cui quest’ultimi fossero rientrati in una riforma strutturale capace di ridurre la capacità globale. In ogni caso, gli investimenti in nuove navi devono rispettare il Regolamento (CE) n. 1540/98 o qualsiasi altra disposizione comunitaria che lo sostituisca;</li> <li class="p1">possono comunque considerarsi ammissibili gli aiuti di Stato che, per ragioni ambientali e di sicurezza, forniscono incentivi finalizzati a conformare le navi immatricolate nell’Unione a standard più rigorosi delle norme vincolanti in materia di sicurezza e di ambiente, stabilite nelle convenzioni internazionali;</li> <li class="p1">possono essere altresì consentiti gli aiuti previsti per le società di navigazione attive nelle regioni svantaggiate soltanto quando è evidente che i vantaggi - procurati da tali regimi di aiuto - andranno a beneficio delle suddette regioni entro un certo periodo di tempo.</li></ul><p class="p1">La Commissione europea è poi di recente tornata sul tema con la Comunicazione C (2020) 789 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni (“Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro”) (nel prosieguo “Comunicazione C (2020) 789”) del 9 dicembre 2020, prevedendo un piano per consentire all’Unione Europea di diventare un’economia a impatto climatico zero entro il 2050. Per realizzare questo cambiamento sistemico, la Commissione europea considera necessario: a) rendere più sostenibili tutti i modi di trasporto; b) rendere le alternative sostenibili ampiamente disponibili in un sistema di trasporto multimodale; c) porre in essere i giusti incentivi per guidare la transizione.</p><p class="p1">Nell’ambito delle misure per una connettività inclusiva previste dal punto 74 e seguenti della Comunicazione C (2020) 789, la Commissione europea ha ritenuto che la normativa in materia di aiuti di Stato debba tener conto dell’importanza della transizione del settore dei trasporti verso la sostenibilità ambientale.</p><p class="p1">Per quanto concerne la nostra Industry, la Commissione europea ha espressamente previsto quanto segue al punto 81 della Comunicazione C (2020) 789:</p><ul> <li class="p1">gli investimenti devono finanziare la modernizzazione delle flotte in tutti i modi di trasporto, al fine di garantire una più rapida diffusione delle opzioni tecnologiche a basse e a zero emissioni, nonché la salvaguardia della leadership tecnologia della base produttiva dell’UE (anche, appunto, attraverso idonei regimi di rinnovo);</li> <li class="p1">la necessità di ricorrere maggiormente agli appalti pubblici (congiunti e transfrontalieri) all’interno dell’Unione Europea, al fine di consentire la realizzazione dei progetti in conformità con il principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e quindi, contribuire a far raggiungere gli obiettivi dichiarati dalla Commissione europea in modo più efficace sotto il profilo dei costi;</li> <li class="p1">l’importanza di fornire il sostegno al rinnovo delle flotte, sebbene prestato in linea con gli obblighi internazionali dell’Unione Europea in materia di sovvenzioni e con le norme in materia di aiuti di Stato, al fine di preservare un prospero ecosistema produttivo in settori in cui l’Europa detiene un vantaggio tecnologico strategico (come, ad esempio, proprio nella industria navale).</li></ul><p></p><p class="p1">Alla luce di tutto quanto precede, parrebbe ragionevole affermare - a nostro avviso - che gli eventuali finanziamenti destinati al rinnovo della flotta traghetti italiana non possano essere aprioristicamente ritenuti in contrasto con la normativa vigente in materia di aiuti di Stato.</p><p class="p1">Tanto è vero che, al punto 78 della summenzionata Comunicazione, la Commissione europea ha anche evidenziato l’importanza di rendere maggiormente accessibili i finanziamenti alle PMI intenzionate ad investire sull’ammodernamento della flotta e sull’implementazione di ulteriori soluzioni innovative ed ecologiche a beneficio della sostenibilità ambientale. In detto contesto, tale obiettivo potrà essere raggiunto, tra le varie ipotesi, tramite un sostegno specifico e regimi semplificati di sostegno finanziario.</p><p class="p1">Data l’occasione - forse irripetibile - offerta dal Recovery Plan, auspichiamo dunque che il nostro Governo sappia porre in essere le scelte migliori rispetto ai progetti meritevoli di essere finanziati per un effettivo rilancio del Paese ed in questo senso preveda anche (naturalmente nel rispetto della normativa e delle procedure vigenti in materia di aiuti di Stato) la messa a disposizione di adeguati fondi dedicati al rinnovo della nostra flotta traghetti in una prospettiva di sviluppo anche in termini di maggiore attenzione all’ambiente, come richiesto dalla stessa Unione Europea.</p>&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:alberto.torrazza@advant-nctm.com">Alberto Torrazza</a> e <a href="mailto:emanuele.rinaldi@advant-nctm.com">Emanuele Rinaldi</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 18 Mar 2021 03:47:36 +0100</pubDate>
                        <title>La proroga delle concessioni disposta dal Decreto Rilancio vale anche come proroga dei piani di impresa e di investimento?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-proroga-delle-concessioni-disposta-dal-decreto-rilancio-vale-anche-come-proroga-dei-piani-di-impresa-e-di-investimento</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Come ben noto, il nostro governo ha assunto iniziative specifiche per far fronte al calo dei traffici nei porti italiani determinato dalla pandemia ed alle gravi conseguenze economiche che ne sono derivate per gli operatori.Tra queste iniziative rientra, in particolare, la proroga automatica di 12 mesi - disposta dall’art. 199, comma 3, lett. b) del Decreto Rilancio&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> - delle concessioni ex art. 18 L. 84/94&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[2]</a>.Non intendiamo esprimere qui un giudizio rispetto alla misura sopra citata, già oggetto di attenzioni - peraltro - anche da parte dell’AGCM&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[3]</a>, bensì porci semplicemente un tema che parrebbe non essere stato considerato (quantomeno in forma esplicita) dal legislatore, ma che risulta cruciale per i concessionari.Il tema è il seguente: l’art. 199, comma 3, lett. b) del Decreto Rilancio ha disposto la proroga delle concessioni ex art. 18 della legge portuale, ma nulla ha stabilito rispetto ai termini dei piani di impresa e di investimento che a tali concessioni sono sottesi. Possono dunque intendersi prorogati anche i termini dei piani di impresa e, soprattutto, dei piani di investimento dei concessionari?Per ragionare, partiamo da una considerazione di fondo: le concessioni - ci riferiamo sempre, in particolare, alle concessioni ex art. 18 L. 84/94 - si basano su articolati piani di impresa e di investimento. In questi piani vengono declinati gli obiettivi di traffico che si intendono raggiungere e gli investimenti che si intendono effettuare nel corso della concessione.Tanto è vero che la durata stessa delle concessioni dipende - in larga parte - proprio dagli investi- menti programmati dal concessionario, in uno, naturalmente, con i volumi d traffico che lo stesso concessionario si impegna a realizzare.Già sulla scorta di questa primissima considerazione, parrebbe ragionevole affermare che - qualora venga traslato in avanti di un anno il termine di una concessione - debbano ritenersi parimenti traslati in avanti di un anno i termini dei piani di impresa e di investimento che a quella concessione sono sottesi.Andando poi a ragionare più a fondo sulla norma in commento e considerando il contesto generale delle iniziative in cui la stessa risulta inserita (vedasi, ad esempio, la riduzione dei canoni disposta&nbsp;dallo stesso Decreto Rilancio, ma anche - seppur ad un altro livello - il <em>Temporary Framework&nbsp;</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[4]</a><em>), riterremmo possibile scorgere nell’intenzione del legislatore la volontà - in pratica - di “<em>abbonare</em>” in qualche modo ai concessionari l’anno appena trascorso (come se fosse - ci sia consentita l’espressione - un anno “<em>perso</em>” e quindi “<em>da recuperare</em>”: da qui, potrebbe ritenersi, la <em>ratio </em>della proroga automatica di 12 mesi).</em>È chiaro come non tutti i concessionari abbiano dovuto affrontare le stesse gravi difficoltà nell’anno appena trascorso, ma è parimenti chiaro come tale anno sia stato eccezionale per tutti.Un altro dato di fatto, che riterremo oggettivo, è il seguente: la pandemia ha “<em>scombussolato</em>” i piani degli operatori e determinato un’obiettiva incertezza circa l’andamento dei traffici nel prossimo fu- turo.Se già prima della pandemia era difficile fare previsioni sui traffici futuri, oggi è senza dubbio ancora più difficile.Eppure proprio le previsioni sui traffici sono e devono essere uno degli indici essenziali sulla base dei quali valutare gli investimenti da porre in essere e le loro tempistiche.È possibile pensare che i piani di impresa e di investimento dei concessionari non possano essere scalfiti da un evento come la pandemia e dalla crisi e dall’incertezza sul futuro che questa ha determinato? A nostro parere non è possibile e, anzi, è legittimo - anche in base al principio di buona fede che deve regolare i contratti e tra questi le concessioni - ritenere che i piani di impresa e di investi- mento debbano essere riletti alla luce dello scenario in cui ci troviamo oggi.Considerando quindi, da un lato, l’<em>annus horribilis </em>appena vissuto e, dall’altro, l’incertezza che tale anno ha gettato sul futuro, riterremmo sussistere valide ragioni per poter affermare che anche i termini dei piani di impresa e di investimento debbano potersi ritenere quantomeno “<em>congelati</em>” per l’anno appena passato (a fronte della proroga automatica delle relative concessioni disposta dal Decreto Rilancio).Ciò non toglie, naturalmente, che gli impegni assunti dai concessionari debbano da questi essere rispettati, ma non ci parrebbe corretto “<em>fingere</em>” che nel 2020 nulla sia accaduto e considerare conseguentemente “<em>intangibili</em>” i termini previsti nei piani di impresa e di investimento. Tali termini, al contrario, ci parrebbero suscettibili di “<em>scivolamenti</em>” in avanti di pari passo con gli scivolamenti in avanti dei termini di durata delle concessioni (che sui piani di impresa e di investimento, come abbiamo detto, trovano il loro fondamento).Ciò tanto più dal momento che il legislatore - con le proprie iniziative dirette a contrastare le conseguenze economiche della pandemia - ha evidentemente dimostrato di aver colto l’eccezionalità dell’anno che ci siamo da poco lasciati alle spalle, attivandosi per dare ai concessionari un aiuto (che potrà poi ritenersi sufficiente o meno) per superare tali conseguenze.Tutto quanto precede al netto di ogni ulteriore considerazione che potrebbe essere svolta, ma che non svolgiamo qui, circa gli strumenti comunque offerti dal nostro ordinamento per porre rimedio&nbsp;a situazioni contrattuali in cui il sinallagma (vale a dire l’equilibrio) del contratto sia stato alterato da un evento straordinario ed indipendente dalla volontà delle parti.Per concludere: nel silenzio del legislatore e fatte naturalmente salve tutte le situazioni contingenti di ciascun singolo concessionario o di ciascun singolo porto, riterremmo legittimo pensare che la proroga automatica delle concessioni disposta dal Decreto Rilancio possa (<em>rectius</em>: debba) portare con sé anche una proroga dei termini fissati nei piani di impresa e di investimento che a tali concessioni sono sottesi.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;<a href="mailto:simone.gaggero@advant-nctm.com">Simone Gaggero</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a>&nbsp;Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[2]</a>&nbsp;Ci riferiamo qui, nello specifico, ai concessionari ex art. 18 L. 84/94 e dunque ai terminalisti portuali, ma l’art. 199, comma 3, del Decreto Rilancio ha stabilito una proroga di 12 mesi anche per le autorizzazioni ex art. 16 L. 84/94, le concessioni ex art. 36 Cod. Nav., le concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri e le concessioni per il servizio di rimorchio.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[3]</a> Con apposita segnalazione, l’AGCM ha ricordato il rischio che le proroghe automatiche, rinviando il confronto competitivo per il mercato, possano impedire di “cogliere i benefici che deriverebbero dalla periodica concorrenza per l’affidamento attraverso procedure ad evidenza pubblica”. Per tale ragione, l’AGCM ha osservato come “i provvedimenti tesi a posticipare il confronto concorrenziale dovrebbero, quindi, essere rigorosamente temporanei e direttamente funzionali al superamento dell’emergenza. Eventuali proroghe degli affidamenti non dovrebbero comunque eccedere le reali esigenze delle amministrazioni, per consentire quanto prima il ricorso a strumenti idonei a favorire un utilizzo efficiente delle risorse pubbliche”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[4]</a>&nbsp;Il Temporary Framework è in sintesi uno “strumento” elaborato dalla Commissione Europea per consentire agli Stati membri di adottare misure di aiuto all’economia nel contesto della pandemia di COVID-19, derogando in pratica alla disciplina ordinaria in materia di aiuti di Stato.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 10 Mar 2021 03:54:18 +0100</pubDate>
                        <title>Avvocate al comando</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/avvocate-al-comando</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Mag ha fatto un primo censimento delle professioniste che hanno ruoli manageriali nelle principali organizzazioni legali attive in Italia.Per&nbsp;<strong>Nctm&nbsp;</strong>troviamo <strong>Alessandra Donati</strong>, <strong>Roberta Guaineri</strong>, <strong>Lorena Possagno</strong> e <strong>Alessandra Stabilini</strong> (approfondimento a pagina 38 e 49)<a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2021/03/Mag158_20210308_LcSrl_LC3.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Clicca qui per leggere l'estratto</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 09 Mar 2021 04:11:58 +0100</pubDate>
                        <title>Le disposizioni di adeguamento del Testo Unico della Finanza al Regolamento Prospetto e l&#039;offerta al pubblico di titoli</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-disposizioni-di-adeguamento-del-testo-unico-della-finanza-al-regolamento-prospetto-e-lofferta-al-pubblico-di-titoli</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tratto da <a href="http://www.dirittobancario.it/news/emittenti/l-adeguamento-del-tuf-al-regolamento-prospetto-e-l-offerta-al-pubblico-di-titoli" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dirittobancario.it</a>&nbsp;<em><span style="text-decoration: underline;"><strong>Premessa</strong></span></em>Con il d. lgs. 3 febbraio 2021, n. 17, emanato in forza dell’art. 9 legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) il legislatore italiano ha provveduto ad adeguare la disciplina nazionale, contenuta nel d. lgs. 58/1998 (“<strong>Testo Unico della Finanza</strong>” o “<strong>TUF</strong>”) a quanto previsto dal Regolamento UE 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato (“<strong>Regolamento Prospetto</strong>”) che ha ridisegnato la normativa in materia, abrogando la precedente direttiva 2003/71/CE e oggi disciplina integralmente il contenuto, il processo di autorizzazione e pubblicazione del prospetto informativo.Il Regolamento Prospetto è stato adottato con l’intento di semplificare gli obblighi relativi alla pubblicazione del prospetto, contemperando l’esigenza di ridurre i costi e gli oneri per le imprese che volessero accedere ai mercati e, al contempo, quella di consentire un’adeguata informativa degli investitori, in grado di metterli in grado di effettuare scelte di investimento con cognizione di causa.La scelta dello strumento del regolamento, di diretta applicazione nei vari ordinamenti nazionali, consente un’armonizzazione degli stessi, e al contempo implica un radicale cambiamento nella struttura della normativa contenuta nel Testo Unico della Finanza (sul punto si ricorda che il Regolamento Emittenti Consob è già stato adeguato al Regolamento Prospetto con Delibera Consob 24 luglio 2019 n. 21016). In tale contesto l’adeguamento alla regolamentazione europea ha comportato una ricognizione della normativa primaria al fine di abrogare le disposizioni ormai disciplinate direttamente dal Regolamento Prospetto oltreché:(i) verificare la piena conformità dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del Regolamento Prospetto e alle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione adottate dalla Commissione europea;(ii) mantenere in capo alla Consob i poteri regolamentari, di vigilanza, di indagine e sanzionatori attualmente previsti nel TUF;(iii) censire tutte le fattispecie sanzionate dall'articolo 38 del regolamento e adeguare i minimi e massimi edittali presenti nel TUF;(iv) rivedere la disciplina sulle esenzioni in applicazione degli articoli 1 e 3 del regolamento;(v) attribuire alla Consob il potere di esercitare la facoltà prevista dall'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (sostituzione di una sezione della nota di sintesi con il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID);(vi) aggiornare le disposizioni in tema di whistleblowing.&nbsp;<em><span style="text-decoration: underline;"><strong>Le principali modifiche</strong></span></em>Le modifiche più rilevanti hanno inciso in particolare sul contenuto della Parte IV, Titolo II, Capo I del TUF, “<em>Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita</em>”, che ha visto sostanziali modifiche nel proprio testo a partire dalle definizioni. Queste, come anticipato, richiamano ora direttamente il Regolamento Prospetto e le disposizioni attuative dello stesso e sono state adeguate a fini di coordinamento con lo stesso Regolamento Prospetto – già a partire dalla definizione di “titoli” che sostituisce quella precedente di strumenti finanziari comunitari facendo ora direttamente riferimento alla normativa europea.In particolare, poiché il Regolamento Prospetto ha ad oggetto l’offerta al pubblico di “titoli”, la disciplina del Testo Unico della Finanza riporta oggi una sorta di “sdoppiamento”, per cui la legislazione relativa alle offerte al pubblico di titoli nel nostro ordinamento finisce per essere in larga parte assorbita dal Regolamento Prospetto, cui il testo legislativo fa ampio rinvio diretto, mentre il Testo Unico della Finanza continua ad includere una disciplina più estesa con riferimento alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli (pur con alcuni adeguamenti, anche in questo caso, al Regolamento Prospetto).La normativa resta applicabile, sulla scorta di tale definizione, ai valori mobiliari, vale a dire, ai sensi del Regolamento Prospetto che a sua volta richiama la Direttiva UE 2014/65, c.d. MIFID 2, <em>“categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali”</em>, quali azioni, obbligazioni e derivati, mentre sono esclusi gli strumenti del mercato monetario con una scadenza inferiore ai 12 mesi. Oltre ai valori mobiliari la definizione di “titoli” richiama le quote o azioni di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio chiusi.Come detto, per quanto riguarda l’offerta al pubblico di titoli, le modifiche tendono a fare ampio rinvio al Regolamento Prospetto concentrando nell’art. 94 TUF, che precedentemente disciplinava in modo articolato l’obbligo di pubblicazione e il contenuto del prospetto per le offerte al pubblico, anche il contenuto dell’art. 94-<em>bis</em> TUF che regolava l’approvazione del prospetto (e diventa invece la sede delle disposizioni in relazione all’offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli). Così, l’art. 94 TUF prevede, al comma 1, un generale rinvio al Regolamento Prospetto, quale fonte che regola il prospetto e i suoi contenuti. Effettuando un mero adeguamento terminologico, viene introdotto al comma 3 dell’art. 94 TUF il riferimento alla domanda di approvazione del prospetto, che deve essere presentata da coloro che intendono effettuare un’offerta al pubblico di titoli.Alcuni profili di interesse possono riguardare il regime della responsabilità. L’art. 94, comma 5, TUF, introduce una specificazione rispetto al precedente comma 8 della stessa disposizione con riferimento al regime di responsabilità per le informazioni contenute nel prospetto informativo, mantenendo l’individuazione tra le persone responsabili dell’emittente, del garante e dell’offerente – evidentemente soggetti che nel contesto dell’offerta al pubblico hanno l’accesso alle informazioni utili alla predisposizione del prospetto. Infatti, la nuova disposizione chiarisce che almeno un soggetto (a seconda del caso, l’emittente, l’offerente o il garante) deve essere responsabile per tutte le informazioni contenute nel prospetto informativo (come specificato anche dall’ESMA nelle <em>Questions &amp; Answers on Prospectus Regulation</em>, 10.1), fermo restando che coloro che sono responsabili solo di talune parti del Prospetto sono responsabili solo in relazione alle stesse.Tra le peculiarità che vengono mantenute nel nostro ordinamento anche a esito delle modifiche di adeguamento al Regolamento Prospetto vi è il fatto che tra i soggetti responsabili è incluso, all’art. 94, comma 7, TUF, anche l’intermediario responsabile del collocamento, responsabile <em>“per informazioni false o per omissioni idonee ad influenzare le decisioni di un investitore ragionevole”</em>. Tale responsabilità non trova un diretto riferimento nell’art. 11 del Regolamento Prospetto, che stabilisce d’altro canto quali siano “almeno” i soggetti responsabili delle informazioni fornite, ma è in continuità con quanto già previsto dal nostro ordinamento sul responsabile del collocamento, considerato come un soggetto che nella prassi è, per la propria posizione, in grado di esercitare un controllo sulle informazioni rilevanti, nonché particolarmente rilevante nelle attività di collocamento per l’offerta al pubblico in Italia. è fatta comunque salva l’ipotesi in cui l’intermediario (come, d’altronde, per le persone responsabili del prospetto già citate) <em>“provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di verificare che le informazioni contenute nel prospetto fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso”</em>.Similmente, l’art. 113 TUF in materia di ammissione alle negoziazioni di titoli, nel fare anch’esso rinvio al Regolamento Prospetto, estende le regole in tema di responsabilità anche agli intermediari finanziari incaricati della domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato (<em>sponsor</em>), che nel processo di quotazione svolgono un ruolo assimilabile a quello svolto nell’offerta pubblica dall’intermediario incaricato del collocamento dei titoli.Una radicale modifica riguarda anche l’art. 100 TUF, in materia di esenzioni, che è oggi “svuotato” per quanto concerne l’offerta al pubblico di titoli, in quanto anche in questo caso le esenzioni trovano la loro disciplina nel Regolamento Prospetto, con l’unica eccezione della disposizione che affida a Consob il compito di definire l’importo massimo entro il quale le offerte al pubblico siano esenti dall’obbligo di pubblicazione del prospetto. L’art. 100 TUF, come avviene anche per l’art. 94-<em>bis</em> TUF, disciplina ora le sole esenzioni per le offerte aventi a oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli.Va segnalata, infine, l’intervenuta abrogazione dell’art. 117-<em>bis </em>TUF, dovuta a quanto disposto dall’art. 1 del Regolamento Prospetto, che prevede una specifica esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto informativo in caso di ammissione alle negoziazioni di titoli offerti in occasione di operazioni di fusione o scissione (salvo quanto verrà previsto per le operazioni di <em>reverse combination</em>), purché sia reso disponibile al pubblico un c.d. documento di esenzione, disciplinato da un apposito regolamento delegato della Commissione.Si segnala poi la presenza di ulteriori modifiche, che hanno interessato sempre la Parte IV, Titolo II, Capo I del TUF, “<em>Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita</em>”, ad esempio per quanto riguarda il ruolo dell’Autorità di Vigilanza, la disciplina dell’informativa finanziaria (art. 154-<em>ter</em>, TUF) e l’apparato sanzionatorio (Parte V, Titolo II, del TUF).&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:andrea.iovieno@advant-nctm.com">Andrea Iovieno</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 08 Mar 2021 08:19:18 +0100</pubDate>
                        <title>Corretto escludere la torre dalla rendita &quot;post-imbullonati&quot; degli impianti eolici</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/corretto-escludere-la-torre-dalla-rendita-post-imbullonati-degli-impianti-eolici</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Abstract</span></strong></p><p class="p1">La nozione che emerge dall’art. 1, comma 21, Legge n. 208/2015 di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano omenoinfissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo. È quindi possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l’utilità, come il caso delle torri, debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità al processo produttivo.</p>&nbsp;Clicca&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2021/03/gt_2021_2-2.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a>&nbsp;per scaricare l’articolo completo in PDF.&nbsp;<em>Pubblicato originariamente su GT – Rivista di Giurisprudenza Tributaria (IPSOA) a firma di&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/news/articoli/a.menaguale@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noreferrer">Amedeo Menaguale</a>&nbsp;e&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/news/articoli/s.eusepi@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noreferrer">Sarah Eusepi</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 02 Mar 2021 04:50:34 +0100</pubDate>
                        <title>Sentenza n. 28972 - SS. UU. 15 settembre 2020 - depositata il 17 dicembre 2020</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sentenza-n-28972-ss-uu-15-settembre-2020-depositata-il-17-dicembre-2020</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>La natura dell'uso esclusivo in ambito condominiale - inconfigurabilità del c.d. "diritto reale di uso esclusivo"</strong></span>Le Sezioni Unite si sono pronunciate&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> sulla natura dell’uso esclusivo in ambito condominiale e, in particolare, sulla possibilità di qualificare il godimento esclusivo di una porzione condominiale da parte di uno dei condomini quale c.d. «diritto reale di uso esclusivo».In primo luogo, è stata esclusa la riconducibilità del c.d. diritto reale di uso esclusivo nell’alveo applicativo del c.d. «diritto d’uso» e della regola del c.d. «farne parimenti uso» di cui all’articolo 1021&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> c.c., anche ove declinata nell’uso frazionato o turnario. Questo in quanto: «<em>Un diritto reale di godimento di uso esclusivo, in capo ad un condomino, di una parte comune dell’edificio, privando gli altri condomini del relativo diritto di godimento, e cioè riservando ad essi un diritto di comproprietà svuotato del suo nucleo fondamentale, determinerebbe (…) un radicale, strutturale snaturamento di tale diritto, non potendosi dubitare che il godimento sia un aspetto intrinseco della proprietà, come della comproprietà: salvo, naturalmente, che la separazione del godimento della proprietà non sia il frutto della creazione di un diritto reale di godimento normativamente previsto</em>».Del pari, è stata negata la possibilità di far ricadere il c.d. «diritto reale di uso esclusivo» nella disciplina dettata per l’uso esclusivo dei lastrici solari <em>ex</em> art. 1126&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> c.c., sul presupposto che: «<em>Qualora l’esegesi dell’atto induca a ritenere che l’attribuzione abbia effettivamente riguardato (…) non la proprietà, sia pure in veste </em>«<em>mascherata</em>»<em>, ma il c.d. </em>«<em>diritto reale di uso esclusivo</em>»<em> su una parte comune, ferma la titolarità della proprietà di essa in capo al condominio, è da escludere che un simile diritto, con connotazione di realità, possa trovare fondamento nell’articolo 1226 c.c.</em>».In secondo luogo, le Sezioni Unite hanno affrontato, seppur brevemente, le ipotesi di concessione a singoli condomini di un godimento apparentemente non paritario e, riconoscendo l’eccezionalità di tali previsioni, hanno escluso la possibilità che le stesse possano comportare delle modificazioni strutturali alla comproprietà delle parti comuni in favore del titolare dell’uso. Il medesimo approccio è stato adottato, <em>mutatis mutandis,</em> nella disamina dell’articolo 6, secondo comma, lettera b), del decreto legislativo 20 maggio 2005, n. 122&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, nei termini che seguono: «<em>È parimenti priva di fondamento la tesi, talora affermata, secondo cui un riconoscimento legislativo degli usi esclusivi</em>, <em>tali da determinare una modificazione del diritto di comproprietà, potrebbe desumersi dall’articolo 6, secondo comma, lettera b), del decreto legislativo 20 maggio 2005, n. 122, che obbliga il costruttore a indicare nel contratto relativo a futura costruzione le parti condominiali e le </em><em>"</em><em>pertinenze esclusive</em><em>"</em>.».La Corte si è soffermata altresì sulla impossibilità di includere il c.d. «diritto reale di uso esclusivo» nell’ambito delle servitù prediali, sul presupposto che «<em>è del tutto evidente che, se ad un condomino spettasse a titolo di servitù l’</em>«<em>uso esclusivo</em>»<em> di una porzione di parte comune, agli altri condomini non rimarrebbe nulla, se non un vuoto simulacro</em>». Per quanto minima una possibilità di utilizzo del bene deve permanere in capo al titolare del fondo servente.Infine, la Suprema Corte ha ritenuto che la creazione di un c.d. «diritto reale di uso esclusivo» di matrice negoziale risulti immediatamente ostacolata dai principi cardine dei diritti reali: in particolare quello inerente la tipicità dei diritti reali. Principio che, del resto, neppure è negato dalle previsioni in materia di proprietà di cui all’articolo 42 <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> della Costituzione, così come dalle previsioni della normativa comunitaria che, ai sensi dell’articolo 345 TFUE, lascia «<em>del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri</em>». Del resto, come affermato dalla medesima Corte&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>: «<em>il principio di tipicità legale necessaria dei diritti reali (…) si traduce nella regola secondo cui i privati non possono creare figure di diritti reali al di fuori di quelle previste dalla legge, né possono modificarne il regime. Ciò comporta che i poteri che scaturiscono dal singolo diritto reale in favore del suo titolare sono quelli determinati dalla legge e non possono essere validamente modificati dagli interessati (Cass. 26 febbraio 2008, n. 5034)</em>».In conclusione, le Sezioni Unite hanno affermato che: «<strong><em><u>La pattuizione avente ad oggetto la creazione del c.d. </u></em><u>«<em>diritto reale di uso esclusivo</em>»<em> su una porzione di cortile condominiale, costituente come tale parte comune dell’edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, tale da incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall’articolo 1102&nbsp;</em></u></strong><u><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">]</a></u><strong><u><em> c.c., è preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del numerus clausus dei diritti reali e della tipicità degli stessi</em></u></strong>».<em>Ex quo </em>che occorre verificare dal titolo negoziale se al momento di costituzione del condominio le parti non abbiano voluto trasferire la proprietà ovvero, costituire un diritto reale d'uso <em>ex</em> art. 1021 c.c. a norma dell’art. 1419&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> c.c.. Diversamente, la previsione con cui è stato costituito un diritto reale di uso esclusivo, al ricorrere dei presupposti normativi per la conversione del contratto nullo&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>, sarà sostituita con la concessione di un uso esclusivo e perpetuo tra le parti di natura obbligatoria.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </em><a href="mailto:luigi.croce@advant-nctm.com">Luigi Croce</a><em> o </em><a href="mailto:elena.granati@advant-nctm.com">Elena Granati</a>.&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Ordinanza del 2 dicembre 2019, n. 31420, con cui la seconda Sezione Civile della Suprema Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, sia per esigenza di composizione di contrasto, che per la particolare importanza della questione relativa alla natura dell’«uso esclusivo» in ambito condominiale.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Art. 1021 c.c., «Uso»: «<em>[I]</em> <em>Chi ha il diritto d’uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia. [II] I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto.</em>».<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Art. 1126 c.c., «Lastrici solari di uso esclusivo»: «<em>Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che non ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno</em>.».<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> «Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2005».<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> «<em>laddove esso pone una riserva di legge in ordine ai modi di acquisto e, per l'appunto, di godimento, oltre che ai limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti, senza che la funzionalizzazione della proprietà offra alcun sensato argomento che spinga nel senso della configurabilità di diritti reali limitati creati per contratto</em>».<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Cfr. Cass., SS. UU., 17 dicembre 2020, n. 2897.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Art. 1102 c.c., «Uso della cosa comune»: «<em>[I] Ciascun partecipante puo' servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.[II] A tal fine puo' apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non puo' estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso</em>.».<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Art. 1419 c.c. «Nullità parziale»: «<em>[I]. La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità [1341<sup>2</sup>, 1354<sup>3</sup>, 1519-octies, 2265].[II]. La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative [1339, 1501, 1573, 1679<sup>4</sup>, 1815<sup>2</sup>, 1932<sup>2</sup>, 1962<sup>2</sup>, 2066<sup>2</sup>, 2077<sup>2</sup>, 2115<sup>3</sup>].</em>».<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Art. 1424 c.c. «Conversione del contratto nullo»: «<em>[I]. Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma [607, 2701], qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità [1367].</em>»<em>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
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                        <pubDate>Fri, 12 Feb 2021 09:01:39 +0100</pubDate>
                        <title>Entrata in vigore del Decreto legislativo n. 187/2020: importanti modifiche al Codice delle Assicurazioni Private in materia, in particolare, di distribuzione assicurativa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/entrata-in-vigore-del-decreto-legislativo-n-187-2020-importanti-modifiche-al-codice-delle-assicurazioni-private-in-materia-in-particolare-di-distribuzione-assicurativa</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 9 febbraio 2021, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 187 del 30 dicembre 2020 (il “<strong>Decreto</strong>”). Il Decreto, adottato ad integrazione delle disposizioni attuative della direttiva (UE) 2016/97 (c.d. IDD), introduce alcune modifiche al Codice delle Assicurazioni Private (il “<strong>Codice</strong>”), con particolare riguardo alla distribuzione di prodotti assicurativi.&nbsp;</p><ol> <li><strong><em> Nuova definizione di attività di distribuzione (ri)assicurativa</em></strong></li></ol><p>Tra le principali novità introdotte dal Decreto vi è una nuova definizione di attività di distribuzione assicurativa e ri-assicurativa di cui all’art 106 del Codice.Rispetto alla versione previgente, la nuova definizione precisa espressamente che l’attività di consulenza, che rientra nel novero delle attività che costituiscono attività di distribuzione assicurativa, riguarda la consulenza come definita dell’articolo 1, comma 1, lettera m<em>-ter</em>) del Codice, ovvero “<em>l'attività consistente nel fornire raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in relazione ad uno o più contratti di assicurazione</em>”.La nuova versione dell’art. 6 include inoltre al comma 2 una specifica definizione di attività di distribuzione ri-assicurativa, distinta da quella assicurativa.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong><em> Obblighi di formazione in capo agli intermediari a titolo accessori</em></strong></li></ol><p>Con riguardo alla disciplina degli intermediari a titolo accessorio, il novellato Codice dispone l’estensione ai medesimi, mediante la modifica dell’art 109-<em>bis</em>, degli obblighi di formazione professionale (i quali saranno tuttavia definiti da un emanando decreto IVASS).A tali soggetti viene anche esteso il regime previsto all’art. 119 comma 3 del Codice: gli stessi divengono dunque responsabili per l’attività di intermediazione svolta dai soggetti ad essa addetti, quali i loro dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati impegnati nella distribuzione assicurativa e iscritti alla sezione E del Registro Unico degli Intermediari.&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong><em> Obblighi in materia di remunerazione</em></strong></li></ol><p>Il Decreto modifica inoltre l’art. 119-<em>bis, </em>comma del Codice. Il testo previgente prevedeva che i distributori<em> “non ricevono un compenso e non offrono un compenso ai loro dipendenti e non ne valutano le prestazioni in modo contrario al loro dovere di agire nel migliore interesse dei contraenti previsto dal comma 1</em>”. La nuova versione, forse al fine di evitare possibili incertezze, non include più l’espressione “<em>e non ne valutano le prestazioni</em>”.&nbsp;</p><ol start="4"> <li><strong><em> Requisiti di onorabilità</em></strong></li></ol><p>Il Decreto dispone inoltre che la persona fisica responsabile della distribuzione assicurativa per un intermediario iscritto alla lettera D del Registro Unico degli intermediari debba possedere i requisiti di professionalità e onorabilità individuati da regolamento IVASS.&nbsp;</p><ol start="5"> <li><strong><em> Vendita abbinata</em></strong></li></ol><p>Ancora, la nuova formulazione del Codice prevede l’obbligo per i soggetti impegnati nella distribuzione di prodotti assicurativi in abbinamento di fornire sempre un’adeguata descrizione delle diverse componenti a prescindere dall’eventuale decisione del contraente di acquistare separatamente le componenti del pacchetto offerto.Ciò, diversamente dalla precedente versione che imponeva la necessità di descrizione delle caratteristiche delle varie componenti solo nel caso di acquisto separato delle componenti del pacchetto offerto al cliente.Un’ulteriore importante novità sempre in materia di vendita abbinata è la possibilità da parte di IVASS di applicare le misure cautelari ed interdittive di cui all’articolo 120-quinques comma 5 del Codice indipendentemente dal fatto che l’accessorietà̀ afferisca all’assicurazione o al servizio o prodotto diverso dall’assicurazione. L’intervento dell’IVASS è dunque consentito anche ove il prodotto principale sia un prodotto (o servizio) di natura non assicurativa (e la polizza sia accessoria a tale prodotto).&nbsp;</p><ol start="6"> <li><strong><em> Materiale pubblicitario e poteri IVASS</em></strong></li></ol><p>È poi abrogato il comma 3 dell’art. 182 del Codice, il quale prevedeva la possibilità per l’IVASS di richiedere, pur in via non sistematica, la trasmissione del materiale pubblicitario utilizzato da imprese e intermediari.&nbsp;</p><ol start="7"> <li><strong><em> Obblighi delle imprese in fase di esecuzione dei contratti</em></strong></li></ol><p>Il nuovo Art. 183 del Codice (come modificato dal Decreto) dispone che gli obblighi di comportamento in capo alle imprese (<em>i.e. </em>dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza; obbligo di identificare ed evitare conflitti di interessi; realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente) si applichino anche alla fase dell’offerta dei contratti (in aggiunta alla fase di esecuzione degli stessi).&nbsp;</p><ol start="8"> <li><strong><em> Procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie</em></strong></li></ol><p>Il Decreto introduce inoltre una disciplina di raccordo tra il sistema di risoluzione delle controversie previsto dal Codice (il c.d. arbitro assicurativo) e le procedure di mediazione e negoziazione assistita.In particolare, viene previsto un regime di alternatività tra tali strumenti di c.d. <em>alternative dispute resolution.</em>&nbsp;</p><ol start="9"> <li><strong><em> Sanzioni</em></strong></li></ol><p>Da ultimo, vengono apportate diverse modifiche alle disposizioni sulle sanzioni amministrative pecuniarie.In particolare, vengono estese le sanzioni di cui agli artt. 324 e 324-<em>bis </em>del Codice anche alle condotte concernenti la fase di <em>realizzazione </em>del prodotto assicurativo.Mediante la modifica dell’art. 324-quinquies, si precisa che si ha <em>reiterazione della violazione </em>quando “<em>nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un’altra violazione della stessa indole</em>”.Viene infine chiarito, all’art. 325-<em>bis </em>del Codice, che nel caso il fatturato (sulla base del quale la sanzione è calcolato) non sia determinabile, la sanzione applicabile è compresa tra un minimo di € 5.000,00 e un massimo di € 5 milioni.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>, <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a> e <a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 11 Feb 2021 03:30:05 +0100</pubDate>
                        <title>Aiuti di Stato e concorrenza | La proroga del Quadro Temporaneo per le misure di aiuti a sostegno dell&#039;economia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aiuti-di-stato-e-concorrenza-la-proroga-del-quadro-temporaneo-per-le-misure-di-aiuti-a-sostegno-delleconomia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tratto da <a href="http://www.dirittobancario.it/news/antitrust-e-concorrenza/aiuti-di-stato-la-proroga-del-quadro-temporaneo-le-misure-sostegno-dell-economia" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dirittobancario.it</a>&nbsp;</p><p style="padding-left: 30px;"><strong>1. Premessa</strong></p>Il 28 gennaio 2021, la Commissione europea ha prorogato il <em>Quadro&nbsp;temporaneo&nbsp;per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19&nbsp;</em>(il “Quadro Temporaneo”) sino al 31 dicembre 2021, aumentando al contempo i massimali di aiuto di alcune misure, per agevolare gli Stati membri a far fronte alla persistente crisi economica e sanitaria&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>. Le modifiche più significative riguardano l’aumento degli aiuti sotto forma di sovvenzioni (o vantaggi fiscali) da 800 mila a 1,8 milioni di euro per impresa beneficiaria e dei contributi sotto forma di sostegno per i costi fissi, passati da 3 a 10 milioni di euro, sempre per singola impresa.&nbsp;<p style="padding-left: 30px;"><strong>2. Il contesto nel quale si inserisce la proroga del Quadro Temporaneo&nbsp; </strong></p>Il Quadro Temporaneo, la cui prima versione è stata adottata il 19 marzo 2020, prevede una serie di misure&nbsp;<em>ad hoc</em>, pensate per fare fronte all’attuale emergenza, che gli Stati membri possono adottare per sostenere le proprie imprese.Si tratta di una Comunicazione della Commissione europea adottata sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (“TFUE”), che consente la concessione di aiuti volti “<em>a rimediare a un grave turbamento nell’economia di uno Stato membro</em>”.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>L’ampiezza e la varietà della gamma degli strumenti contenuti nel Quadro Temporaneo, così come il progressivo aumento dei massimali, testimoniano il radicale cambio di prospettiva della Commissione europea, tradizionalmente diffidente rispetto alla concessione di aiuti di Stato a beneficio di imprese in difficoltà.Salvo deroghe specifiche, le imprese beneficiarie delle misure di aiuto (siano esse regimi di aiuto o aiuti individuali a favore di singole imprese) possono essere solamente quelle entrate in difficoltà successivamente al 31 dicembre 2019, al fine di escludere sovvenzioni non correlate alle difficoltà derivanti dall’emergenza Covid-19&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.&nbsp;<p style="padding-left: 30px;"><strong>3. Le principali misure contenute nel Quadro Temporaneo </strong></p>La prima versione del Quadro Temporaneo, adottata il 19 marzo 2020, prevedeva cinque tipologie di aiuti: i) regimi di aiuto tramite sovvenzione dirette (o vantaggi fiscali) sino a 800.000 euro per impresa (massimale da ultimo aumentato a 1,8 milioni); (ii) garanzie dello Stato su prestiti bancari; (iii) prestiti a condizioni agevolate; (iv) aiuti alle banche da veicolare ai clienti, in particolare, alle piccole e medie imprese; (v) assicurazioni del credito all’esportazione a breve termine.Le modifiche via via intervenute (ben quattro, prima di quella odierna) hanno riguardato, essenzialmente: (i) il sostegno alle attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>; (ii) le misure di ricapitalizzazione a favore delle imprese non finanziarie, sia di grandi dimensioni che PMI&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>; (iii) il sostegno alle micro imprese e piccole imprese&nbsp;e alle start-up <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> e, infine, iv) gli aiuti sotto forma di sostegno per i costi fissi&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.Tra le misure più significative, figurano sicuramente gli aiuti alla ricapitalizzazione, che possono essere concessi anche sotto forma di aiuti individuali. Consapevole degli effetti potenzialmente restrittivi della concorrenza e delle disparità tra diversi Stati membri che misure di questo tipo possono produrre, la Commissione ha tuttavia&nbsp; fissato vari limiti alla concessione di aiuti alla ricapitalizzazione, concernenti, tra le altre cose, le&nbsp;condizioni relative all'ingresso e all’uscita dello Stato nel capitale delle imprese, i&nbsp; meccanismi di remunerazione nonché ulteriori restrizioni riguardanti la <em>governance</em> (dividendi, <em>buy-back</em>, compensi al <em>management</em>) e il divieto di sovvenzioni incrociate e acquisizioni&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.&nbsp;<p style="padding-left: 30px;"><strong>4. Le novità introdotte dalla Proroga del 28 gennaio 2021 </strong></p>Alla luce delle persistenti difficoltà economiche e sociali e sull’assunto dell'adeguatezza del Quadro Temporaneo quale strumento per garantire che le misure di sostegno nazionali aiutino in modo efficace le imprese colpite durante la pandemia, la Commissione ha dunque deciso di prorogare la validità del Quadro Temporaneo, già estesa al 30 giugno 2021, sino alla fine dell’anno.Inoltre, la Commissione ha aumentato i massimali di aiuto di cui alle sezioni 3.1 (aiuti di importo limitato) e 3.12 (aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti).Per quanto riguarda gli&nbsp;aiuti di importo limitato, i relativi massimali sono più che&nbsp;raddoppiati&nbsp;(tenendo conto della disponibilità degli aiuti <em>de minimis</em>). I nuovi massimali sono di (i) euro 225&nbsp;000 per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli; (ii) euro 270&nbsp;000 per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e (iii) 1,8 milioni di euro per le imprese in tutti gli altri settori.Tali aiuti possono essere combinati con aiuti<em> de minimis </em>fino a 200&nbsp;000 euro per impresa (fino a 30&nbsp;000&nbsp;euro per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e fino a 25 000&nbsp;euro per impresa operante nel settore agricolo) nell'arco di tre esercizi finanziari.Inoltre, per le imprese particolarmente colpite dalla crisi, con perdite di fatturato pari ad almeno il 30% nel periodo ammissibile (compreso tra&nbsp;il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021)&nbsp;rispetto allo stesso periodo del 2019, lo Stato può contribuire alla parte dei&nbsp;costi fissi sostenuti che non sono coperti dalle entrate, per un importo fino a&nbsp;10 milioni di euro&nbsp;per impresa (inizialmente, come detto, l’importo era stato fissato a 3 milioni di euro).Ancora, al fine di incentivare la scelta di forme di aiuto rimborsabili, la Commissione ha fornito agli Stati membri la possibilità, previa notifica in tal senso alla Commissione prima della scadenza del Quadro Temporaneo, di convertire le forme di aiuto rimborsabili concesse - quali gli anticipi rimborsabili, le garanzie e i prestiti - in altre forme di aiuto, ad esempio in sovvenzioni. Tale conversione dovrebbe rispettare le condizioni di cui alla sezione 3.1 (aiuti di importo limitato) e avvenire al più tardi entro il 31 dicembre 2022.Infine, in considerazione della persistente mancanza generale di capacità private sufficienti per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili per le esportazioni verso paesi che figurano nell'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, la Commissione ha previsto interventi volti a rendere più ampiamente disponibile l’assicurazione pubblica del credito all'esportazione a breve termine&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.&nbsp;<p style="padding-left: 30px;"><strong>5. Il Quadro Temporaneo non esaurisce il novero dei possibili strumenti a disposizione degli Stati membri per sostenere le imprese </strong></p>Il Quadro Temporaneo delinea le condizioni in base alle quali gli Stati membri possono intervenire con agevolazioni e aiuti, ma sono poi i vari Stati membri che devono confezionano in concreto le misure e che, in ossequio all’art. 108(3) TFUE, devono notificarle prime della loro concessione alla Commissione.Gli Stati dovranno quindi architettare misure di aiuto quanto più rispondenti ai criteri delineati nella Commissione nel Quadro Temporaneo, per poter ottenere un’autorizzazione a stretto giro dalla Commissione (che ha informalmente descritto le misure quali “<em>plug-in measures</em>”).Il Quadro Temporaneo, tuttavia, si affianca e non si sostituisce agli strumenti già a disposizione degli Stati per la concessione di aiuti in linea con le regole europee.Gli Stati membri potrebbero dunque cercare di farsi autorizzare aiuti sulla base di strumenti e norme diversi quali, ad esempio, l’art. 107(2) b TFUE), che consente la concessione di aiuti “<em>volti a avviare ai danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali</em>”.Con riguardo a quest’ultima norma, la Commissione ha riconosciuto nel Quadro Temporaneo che, in linea di principio, negli Stati membri potrebbero esservi le condizioni per erogare aiuti volti a avviare ai danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali e ha menzionato alcuni settori economici particolarmente colpiti dall’emergenza, come quello relativo al turismo, ai trasporti, al settore alberghiero e della ristorazione.La peculiarità dell’art. 107(2) b) TFUE, norma raramente applicata in passato, è che le misure erogate sulla base di essa sono considerate&nbsp;<em>a priori</em>&nbsp;non produttive di effetti distorsivi sulla concorrenza e la Commissione è tenuta ad autorizzarle. Le condizioni per la sua applicazione, tuttavia, sono stringenti, dal momento che lo Stato deve dimostrare (i) l’eccezionalità dell’evento; (ii) il danno; (ii) il nesso di causalità tra evento e danno.In questi mesi la Commissione ha mostrato una certa ritrosia ad autorizzare misure di aiuto notificate dagli Stati Membri sulla base di tale base giuridica, in linea con l’interpretazione restrittiva data a tale norma dalla Corte di giustizia (applicata principalmente per il risarcimento da eventi quali terremoti, frane, inondazioni)&nbsp; sottolineando che deve esistere un legame diretto tra i danni causati dall’evento eccezionale e l’aiuto di Stato e che&nbsp; è necessaria una valutazione il più possibile precisa dei danni subiti (che escluda,&nbsp; ad esempio, gli eventuali rimborsi assicurativi).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>Con la proroga del 28 gennaio 2021, la Commissione ha chiarito in tal senso la propria posizione specificando che <em>“gli aiuti concessi a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE <u>devono compensare i danni causati direttamente dalla pandemia di COVID-19, ad esempio, i danni causati direttamente dalle misure restrittive che</u> <u>impediscono de jure o de facto al beneficiario di esercitare la sua attività economica o una parte specifica e separabile della sua attività”</u></em><u> (punto 18)<em>. </em>Inoltre, <em>“l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE richiede che non vi sia sovracompensazione.</em></u><em> Soltanto i danni causati direttamente dalle misure restrittive possono essere compensati ed è necessario procedere ad una loro quantificazione rigorosa. È pertanto importante dimostrare che gli aiuti compensano soltanto i danni causati direttamente dalla misura fino al livello dei profitti che il beneficiario avrebbe potuto in modo credibile generare in assenza della misura, per la parte della sua attività̀ che subisce una riduzione” </em>(punto 19)<em>. </em>Non sono mancate, tuttavia, le autorizzazioni: ad oggi la Commissione ha approvato 36 misure sulla base di tale base giuridica, soprattutto rivolte ad aeroporti, compagnie aree, organizzatori di eventi.Da segnalare che, benché il Quadro Temporaneo non preveda aiuti diretti alle banche, la Commissione lascia aperta la porta alla possibilità che gli Stati concedano aiuti agli enti creditizi, sia sotto forma di sostegno finanziario pubblico straordinario, secondo le condizioni previste dalla direttiva 2014/59/UE (“BRRD) (escludendo in tal caso a priori&nbsp; la necessità di <em>burden sharing</em>&nbsp; di azionisti e creditori subordinati)&nbsp; sia a&nbsp; norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, quale compensazione&nbsp; dei danni diretti subiti a causa della pandemia di Covid-19.&nbsp; In tal ultimo caso, specifica la Commissione, la valutazione degli aiuti avverrà al di fuori delle regole previste in materia di risoluzioni bancarie.&nbsp;<p style="padding-left: 30px;"><strong>6. La situazione attuale e i gli scenari futuri</strong></p>Ad oggi, la Commissione ha autorizzato circa 370 misure di aiuti sulla base del Quadro Temporaneo.Finora, i principali beneficiari delle misure sono state le imprese di pochi Stati membri, in particolare quelle tedesche, mentre le imprese degli Stati membri con minori capacità di spesa sono ovviamente sfavorite. In termini di valore, circa il 52% degli aiuti riguarda la Germania (contro circa il 15% relativo all’Italia e il 14% della Francia).Anche per far fronte a tali asimmetrie, dopo lunga gestazione, il Parlamento ha di recente approvato&nbsp; il&nbsp;<em>Recovery and Resilience Facility</em>, uno strumento con una dotazione pari a 672,5 miliardi di euro che fornisce agli Stati membri sostegno finanziario per intensificare gli&nbsp;investimenti pubblici&nbsp;e le&nbsp;riforme&nbsp;dopo la crisi COVID-19. Si tratta dell’asse portante del&nbsp;<em>Next Generation</em>&nbsp;EU (“NGEU”), o&nbsp;<em>Recovery Fund,</em>&nbsp;il nuovo strumento per la ripresa che rafforzerà il bilancio dell’UE con finanziamenti raccolti sui mercati finanziari per il periodo 2021-2024. Quest’ultimo ha una dotazione complessiva pari a 750 miliardi di euro (390 di contributi a fondo perduto e 360 di prestiti).Come noto, per beneficiare delle misure di cui al&nbsp;<em>Recovery and Resilience Facility</em>, gli Stati membri devono preparare piani nazionali che definiscano il programma di riforme e investimenti fino al 2026, compresi target intermedi e finali e costi stimati. Almeno il 37% della dotazione del piano dovrebbe sostenere la transizione verde e almeno il 20% la trasformazione digitale. Salvo proroghe, gli Stati membri dovrebbero presentare i piani in via ufficiale entro il 30 aprile 2021.Lo strumento dovrebbe garantire il passaggio dalla fase emergenziale, gestita da ciascuno Stato membro in funzione delle proprie risorse economiche, a quella del rilancio dell’economia UE nel suo complesso, potendo beneficare i singoli Stati membri delle ingenti risorse concordate a livello UE.Le misure adottate nell’ambito del <em>Recovery and Resilience Facility</em> dovranno comunque rispettare le norme in materia di aiuti di Stato e essere previamente notificate alla Commissione anche sotto questo profilo. In proposito, il 21 dicembre 2020 la Commissione ha pubblicato una serie di modelli di orientamento che coprono diversi tipi di progetti di investimento, intesi ad aiutare gli Stati membri a elaborare i loro piani nazionali di ripresa in conformità con la disciplina UE sugli aiuti.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </em><a href="mailto:francesco.mazzocchi@advant-nctm.com"><em>Francesco Mazzocchi</em></a>.&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> V. Comunicazione della Commissione europea del 28 gennaio 2021 (C(2021) 564): “Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Di tale deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 107(1) TFUE la Commissione ha fatto ampio utilizzo nel periodo 2008-2015 per autorizzare aiuti di Stato concessi agli istituiti di credito europei durante la crisi finanziaria.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> In deroga a tale principio, è stato previsto che gli aiuti possono essere concessi anche alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> V. Comunicazione del 3 aprile 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> V. Comunicazione dell’8 maggio 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> V. Comunicazione del 29 giugno 2020 (C(2020) 4509),<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> V. Comunicazione del 13 ottobre 2020. La nuova misura dovrà essere concessa dagli Stati nel quadro di un regime di aiuti a favore di imprese che subiscono, durante il c.d. “periodo ammissibile” (compreso tra&nbsp;il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021)&nbsp;un calo del fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019. Con la quarta modifica al Quadro Temporaneo, inoltre, la Commissione ha - per la prima volta - prorogato le misure previste nel Quadro Temporaneo (fino al 30 giugno 2021) e, per quanto riguarda le misure di ricapitalizzazione, fino al 30&nbsp;settembre 2021,<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Per quanto riguarda gli aiuti alla ricapitalizzazione delle grandi imprese, l’Italia, come noto, ha varato un regime con una dotazione complessiva pari a 44 miliardi di euro.&nbsp;Le misure consistono in conferimenti di capitale; obbligazioni rimborsabili mediante azioni; obbligazioni convertibili, debito subordinato e sono amministrate dalla società veicolo ad hoc "Patrimonio Rilancio", ai sensi di quanto previsto&nbsp;dall'articolo 27 del D.L. n. 34/2020, in gestione a Cassa Depositi e Prestiti.&nbsp;La Commissione ha autorizzato lo schema&nbsp;il 17 settembre 2020.Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal Quadro Temporaneo ma può altresì operare” a condizioni di mercato” (senza, cioè, che l’intervento integri un “aiuto di Stato” ai sensi dell’art. 107 TFUE. Gli interventi del Patrimonio Destinato avranno ad oggetto società, che: a) hanno sede legale in Italia; b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo; c) presentano un fatturato annuo superiore a&nbsp;euro&nbsp;cinquanta milioni.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> il nuovo intervento prevede una modifica dell'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato di cui all'allegato della <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52012XC1219(01)" target="_blank" rel="noreferrer">comunicazione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine</a>, e una proroga fino al 31 dicembre 2021 dell'esclusione temporanea di tutti i paesi dall'elenco dei paesi "con rischi assicurabili sul mercato" di cui al medesimo allegato.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> V. ad esempio la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-278/00, Grecia c. Commissione.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_2494" target="_blank" rel="noreferrer">https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_2494</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 08 Feb 2021 07:37:21 +0100</pubDate>
                        <title>Amazon, Google ma non solo. Gli obblighi previsti dalla Legge di Bilancio 2021 per i fornitori di servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online</title>
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                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Amazon, Google, ma non solo.Il sempre più frequente ricorso, da parte delle imprese, a fornitori di servizi digitali (per i vantaggi – in termini di ampliamento delle opportunità commerciali – che essi consentono di conseguire) ha impresso un’accelerazione significativa al disegno del legislatore europeo di regolare in maniera uniforme la fornitura di servizi digitali in tutti gli Stati Membri dell’Unione.In questo contesto si inserisce il Regolamento (UE) 2019/1150&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> (noto anche come Regolamento Platform to Business o, più semplicemente, Regolamento P2B) (di seguito il “<strong><em>Regolamento</em></strong>”) che introduce a carico dei fornitori di servizi di intermediazione online e dei fornitori di motori di ricerca online nuovi obblighi in termini di trasparenza e di maggiore equità nei loro rapporti con gli utenti commerciali e gli utenti titolari di siti web aziendali.Ciò con l’obiettivo dichiarato di contrastare squilibri e pratiche commerciali sleali.Con l’approvazione della legge n. 178/2020 (di seguito la “<strong><em>Legge di Bilancio 2021</em></strong>”), il legislatore nazionale, nell’adeguare la normativa interna alle disposizioni del Regolamento, ha peraltro previsto ulteriori e onerosi obblighi in capo agli stessi fornitori di servizi di intermediazione online e fornitori di motori di ricerca online.Ma chi sono, nello specifico, i soggetti obbligati? E quali sono gli ulteriori obblighi previsti a loro carico dalla Legge di Bilancio 2021?&nbsp;</p><ol> <li><strong><em>I soggetti obbligati</em></strong></li></ol><p>Per quanto riguarda l’identificazione dei soggetti obbligati, occorre muovere dall’art. 1 (2) del Regolamento, ai sensi del quale esso “si applica ai servizi di intermediazione online e ai motori di ricerca online, a prescindere dal luogo di stabilimento o di residenza del fornitore di tali servizi e dal diritto altrimenti applicabile, forniti o proposti per essere forniti, rispettivamente, agli utenti commerciali e agli utenti titolari di siti web aziendali, che hanno il luogo di stabilimento o di residenza nell’Unione e che, tramite i servizi di intermediazione online o i motori di ricerca online, offrono beni o servizi a consumatori nell’Unione”.Sono due, quindi, le categorie di soggetti obbligati: i fornitori di servizi di intermediazione online e i fornitori di motori di ricerca online.</p><p style="padding-left: 30px;"><em>1.1. I fornitori di servizi di intermediazione online</em></p>Il fornitore di servizi di intermediazione online è la persona fisica o giuridica che fornisce agli utenti commerciali (per tali intendendosi i soggetti privati che agiscono nella propria attività commerciale o professionale o che offrono beni e servizi ai consumatori tramite servizi di intermediazione online per fini legati alla loro attività) servizi di intermediazione online ovvero:<ul> <li>servizi della società dell’informazione (e cioè qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>;</li> <li>che consentono agli utenti commerciali di offrire beni o servizi ai consumatori, con l’obiettivo di facilitare transazioni dirette tra tali utenti commerciali e i consumatori, a prescindere dal luogo dove sono concluse le transazioni; e</li> <li>che sono forniti in base a rapporti contrattuali tra il fornitore di tali servizi e gli utenti commerciali che offrono beni e servizi ai consumatori.</li></ul><p>Come precisato dallo stesso Regolamento, il luogo in cui il fornitore di servizi di intermediazione online è stabilito è indifferente ai fini dell’applicazione della disciplina, essendo sufficiente che l’utente commerciale a cui i servizi sono forniti sia residente o stabilito nell’Unione o che i beni o servizi siano offerti da quest’ultimo a consumatori nell’Unione.Alla luce della definizione di fornitore di servizi di intermediazione online, dovrebbero pertanto considerarsi compresi tra i soggetti destinatari degli obblighi di cui si dirà dopo tutti i gestori di piattaforme di <em>marketplace</em> operanti in Italia, si tratti di <em>marketplace</em> generalisti (es. Amazon, Ebay, Etsy, Facebook) o di marketplace relativi a specifici settori (Yoox, Farftech, Zalando, Privalia per l’abbigliamento; Deliveroo, Glovo, Uber Eats, Just Eat per il food delivery; IBS per l’editoria; Eprice per l’elettronica e l’informatica; Booking per i viaggi, etc.). Parimenti, dovrebbero considerarsi ricomprese le piattaforme che offrono servizi di intermediazione online sul mercato del <em>secondary ticketing</em> (già soggette all’attività di vigilanza del regolatore italiano).</p><p style="padding-left: 30px;"><em>1.2. I fornitori di motori di ricerca online</em></p>Il fornitore del motore di ricerca online è, invece, la persona fisica o giuridica che fornisce ai consumatori motori di ricerca online, intendendosi per tali quei servizi digitali che consentono all’utente di formulare domande al fine di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti Internet, anche limitatamente ad una sola lingua, sulla base di richieste dell’utente su qualsiasi tema e con <em>input</em> che possano essere parole chiavi, richieste vocali o scritte in grado di restituire risultati pertinenti in qualsiasi formato.Valgono anche per i fornitori di motori di ricerca online le medesime considerazioni svolte prima con riguardo al luogo in cui il fornitore è stabilito: la disciplina trova applicazione in tutti i casi in cui l’utente titolare di un sito web aziendale (e cioè il soggetto privato che utilizza interfacce online al fine di offrire beni e servizi ai consumatori per finalità legate alla propria attività commerciale, imprenditoriale, commerciale o professionale) sia residente o stabilito in Italia e offra beni o servizi a consumatori nell’Unione.Risulterebbero quindi soggetti agli obblighi introdotti dalla Legge di Bilancio 2021 sia i fornitori di motori di ricerca stranieri come Google, Yahoo, Pinterest e Bing sia, ovviamente, i fornitori di motori di ricerca italiani come Virgilio e Istella.&nbsp;<ol start="2"> <li><strong><em>Gli obblighi per i fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online introdotti dalla Legge di Bilancio 2021</em></strong></li></ol><p>Come anticipato in apertura, allo scopo di rendere effettiva l’applicazione del Regolamento, i commi da 515 a 517 dell’art. 1 della legge n. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) hanno adeguato le disposizioni della Legge n. 249/1997, istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito l’“<strong><em>AGCOM</em></strong>” o l’“<strong><em>Autorità</em></strong>”) ai contenuti del Regolamento, prevedendo in particolare:</p><ul> <li>l’inclusione de “i fornitori di servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia” tra i soggetti obbligati all’iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (“<strong><em>ROC</em></strong>”)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>;</li> <li>l’assegnazione all’AGCOM&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> del compito di garantire l’adeguata ed efficace applicazione del Regolamento, anche mediante l’adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti; nonché</li> <li>l’attribuzione del potere di comminare sanzioni amministrative pecuniarie, non inferiori al 2% e non superiori al 5% del fatturato realizzato dal soggetto inadempiente nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> (il che comporta, ovviamente, il potere di chiedere informazioni e documenti ai soggetti coinvolti e disporre ispezioni) <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.</li></ul><p></p><p style="padding-left: 30px;"><em>2.1. L’obbligo di iscrizione al ROC</em></p>Delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, la più rilevante (e onerosa, aggiungeremmo) è certamente l’inclusione nel ROC dei fornitori di servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online.Come noto, il ROC è lo strumento con il quale l’AGCOM assolve al compito, assegnatole dalla legge, di (i) garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari dei soggetti obbligati ad iscriversi, (ii) consentire l'applicazione delle norme concernenti la disciplina anti-concentrazione&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, (iii) tutelare il pluralismo informativo, (iv) far rispettare i limiti previsti per le partecipazioni di società estere.<p style="padding-left: 30px;"><em>2.1.1. Iscrizione</em></p>Le modalità per l’iscrizione al ROC e i successivi adempimenti dichiarativi cui sono tenuti i soggetti obbligati sono disciplinati dal Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione (di seguito il “<strong><em>Regolamento ROC</em></strong>”).La domanda di iscrizione, corredata degli ulteriori documenti previsti nel Regolamento ROC (es. dichiarazioni inerenti all’assetto societario e all’attività esercitata), deve essere predisposta utilizzando i modelli allegati al Regolamento e tramessa all’AGCOM, entro sessanta giorni dalla data di inizio delle attività, attraverso il portale impresainungiorno.gov.it, accessibile mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS).L’AGCOM provvede, di regola, all’iscrizione entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, fatte salve eventuali richieste di rettifica o integrazione. Contestualmente, viene aggiornato il registro con il nome e le principali informazioni relative all’iscritto.Con riguardo ai fornitori di servizi di intermediazione online e ai fornitori di motori di ricerca online, vale la pena rilevare che la Legge di Bilancio 2021 non ha previsto un termine finale per adempiere all’obbligo di iscrizione (come invece era stato fatto in passato per gli operatori economici che esercitano attività di call center). L’obbligo dovrebbe pertanto considerarsi già cogente (fatti salvo eventuali futuri chiarimenti da parte dell’AGCOM).<p style="padding-left: 30px;"><em>2.1.2. Adempimenti successivi all’iscrizione</em></p>In quanto iscritti al ROC, i fornitori di servizi di intermediazione online e i fornitori di motori di ricerca online saranno tenuti, inoltre, ad una serie di adempimenti dichiarativi.Una comunicazione annuale di invarianza delle informazioni presenti nel ROC è prevista per tutti gli iscritti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> entro trenta giorni dalla data di deposito del bilancio in Camera di Commercio, aggiornata alla data dell’assemblea che approva il bilancio (oppure entro il 31 luglio di ogni anno per coloro che non sono obbligati alla redazione del bilancio); in caso contrario, debbono provvedere ad una integrazione sulla base dell’Allegato B al Regolamento ROC.Ulteriori comunicazioni sono previste al ricorrere di determinate circostanze, quali ad esempio (i) la variazione di informazioni dichiarate all’atto di iscrizione al ROC<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>, (ii) la presenza di soggetti controllanti ai sensi dell’art. 2359 c.c., (iii) la presenza di soci tra i quali siano stati conclusi accordi per l’esercizio concertato del voto o la gestione dell’impresa delle società per le quali è stata presentata la domanda<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a> e (iv) il trasferimento di proprietà e sottoscrizioni<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>. Anche per tali comunicazioni sono previsti modelli obbligatori reperibili alla piattaforma impresainungiorno.gov.it.<p style="padding-left: 30px;"><em>2.1.3. Oneri contributivi</em></p>Al pari di altri soggetti sottoposti alla vigilanza dell’AGCOM, anche i fornitori di servizi di intermediazione online e i fornitori di motori di ricerca online saranno tenuti a corrispondere all’AGCOM un contributo annuale, a copertura dei costi che l’Autorità si troverà a sostenere per le nuove competenze che le sono state affidate.Per il 2021, la misura del contributo è stata fissata dalla stessa Legge di Bilancio 2021 nell’1,5 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale – anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero – relativi al valore della produzione risultante dal bilancio di esercizio dell'anno precedente, ovvero, per soggetti non obbligati alla redazione del bilancio, da omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.Per gli anni successivi, sarà invece la stessa AGCOM a provvedere al ricalcolo con propria delibera, nel rispetto del limite del 2 per mille sui ricavi.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:paolo.gallarati@advant-nctm.com">Paolo Gallarati</a>, <a href="mailto:giulio.uras@advant-nctm.com">Giulio Uras</a> ed <a href="mailto:edoardo.mombelli@advant-nctm.com">Edoardo Mombelli</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> La definizione data dalla Direttiva (UE) 2015/1535 specifica altresì che per “a distanza” si debba intendere un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti, “per via elettronica” debba invece riferirsi a un servizio inviato all’origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento e di memorizzazione dei dati, che è interamente tramesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, e&nbsp; che “a richiesta individuale di un destinatario di servizi” si riferisca a un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale. La Direttiva in esame provvede a fornire all’Allegato 1 una lista indicativa di servizi non contemplati nella definizione.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Sebbene il comma 515 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2021 non faccia esplicito riferimento alle definizioni di fornitori di servizi di intermediazione online e di fornitori di motori di ricerca online di cui al Regolamento, appare ragionevole riferirsi – in attesa di eventuali chiarimenti da parte dell’AGCOM – a tali definizioni.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> In particolare, il Considerando 46 prevede: “Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire l’adeguata ed efficace applicazione del presente regolamento. Esistono già sistemi diversi di esecuzione negli Stati membri e questi ultimi non dovrebbero essere obbligati a istituire nuovi organismi nazionali di esecuzione. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di incaricare le autorità esistenti, compresi gli organi giurisdizionali, dell’esecuzione del presente regolamento. Il presente regolamento non dovrebbe obbligare gli Stati membri a prevedere l’esecuzione d’ufficio o a infliggere ammende”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Resta comunque ferma, secondo quanto disposto dal comma 516 dell’art. 1 della legge n. 178/2020, la competenza esclusiva dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (“<strong><em>AGCM</em></strong>”) con riguardo alle pratiche commerciali scorrette.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Attualmente le procedure sanzionatorie sono disciplinate dalla delibera n. 136/06/CONS come modificata dalle delibere n. 173/07/CONS, n. 130/08/CONS e n. 131/08/CONS (cfr. <a href="https://www.agcom.it/procedimenti-sanzionatori-" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.agcom.it/procedimenti-sanzionatori-</a>).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Il quale costituisce tema di particolare interesse per l’AGCM, come da articoli 5 e 7 della Legge n. 287/1990 (cfr. anche <a href="https://www.agcm.it/competenze/tutela-della-concorrenza/operazioni-di-concentrazione/" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.agcm.it/competenze/tutela-della-concorrenza/operazioni-di-concentrazione/</a>).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Articolo 11 del Regolamento ROC.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Articolo 10 del Regolamento ROC.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Articolo 8 del Regolamento ROC.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Articolo 9 del Regolamento ROC.]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 08 Feb 2021 04:34:09 +0100</pubDate>
                        <title>Le recenti modifiche alla Legge sulle Cartolarizzazioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-recenti-modifiche-alla-legge-sulle-cartolarizzazioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Introduzione</strong>Il presente documento analizza le modifiche apportate alla Legge 30 aprile 1999, n. 130, in materia di cartolarizzazione dei crediti (la “<strong>Legge 130</strong>”) dall’articolo 1 commi 214 e 215 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (la “<strong>Legge di Bilancio 2021</strong>”), per effetto del quale è stato ampliato l’ambito di applicazione e specificata l’interpretazione del comma 4 dell’articolo 7.1 della Legge 130.&nbsp;<strong>Il quadro normativo di riferimento e le modifiche nel corso degli anni</strong>Nel corso degli anni la Legge 130 è stata oggetto di diversi interventi normativi:</p><p style="padding-left: 30px;">(a) il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in Legge 24 aprile 2017, n. 96, ha introdotto una disciplina specifica per la cartolarizzazione di crediti deteriorati, prevedendo, <em>inter alia</em>, la possibilità di costituire una società veicolo <em>ad hoc</em> al fine di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse dell’operazione di cartolarizzazione, i beni immobili a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria;</p><p style="padding-left: 30px;">(b) la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha introdotto specifiche previsioni relative a (i) cartolarizzazioni aventi come sottostante titoli obbligazionari; (ii) finanziamenti erogati dalla società di cartolarizzazione; (iii) cartolarizzazioni sintetiche; e (iv) cartolarizzazioni dei proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili;</p><p style="padding-left: 30px;">(c) il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, poi convertito in legge 28 giugno 2019 n. 58 (c.d. Decreto Crescita) ha apportato alcune modifiche sulla cartolarizzazione dei crediti tra cui: (i) con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di crediti derivanti da aperture di credito e classificati come UTP, la possibilità di trasferire gli impegni o la facoltà di erogazione a una banca o intermediario finanziario separatamente dal conto a cui l'apertura di credito è collegata ma mantenendo la domiciliazione del conto medesimo; (ii) la possibilità di costituire più società veicolo di appoggio per l’attività di acquisizione, gestione e valorizzazione di beni immobili o di beni mobili registrati e di applicare l'articolo 58 TUB ai trasferimenti alle società veicolo di appoggio di tali beni immobili o mobili registrati anche in assenza di rapporti giuridici individuabili in blocco;</p><p style="padding-left: 30px;">(d) il Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162, poi convertito in Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (c.d. Decreto Milleproroghe 2020) ha (i) disciplinato con maggior dettaglio la disciplina del <em>“direct lending”</em>; (ii) ampliato l’ambito di applicazione delle norme che facilitano la cartolarizzazione dei crediti derivanti da apertura di credito; e (iii) completato la disciplina della cartolarizzazione con finanziamento (c.d. <em>sub-participation</em>).</p>&nbsp;<strong>Le modifiche introdotte con la Legge di Bilancio 2021</strong>Come anticipato, con l’articolo 1 commi 214 e 215 della Legge di Bilancio 2021 il legislatore ha apportato le ulteriori modifiche di seguito indicate.<strong><em>Modifica dell'ambito di applicazione della Legge 130</em></strong>L’ articolo 1 della Legge 130 stabilisce che la stessa trova applicazione con riferimento alle operazioni realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti, quando ricorrono due requisiti, uno dei quali, rimasto immutato, è relativo al fatto che la cessionaria (o la società emittente i titoli se diversa dalla cessionaria) sia una società per azioni con oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione.La Legge di Bilancio 2021 interviene invece a modificare il secondo requisito:<ul> <li><strong><span style="text-decoration: underline;">prima dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021</span></strong>&nbsp;era infatti previsto che le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti fossero destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, per finalizzare l’acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell’operazione;</li> <li><strong><span style="text-decoration: underline;">successivamente all'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021</span></strong>&nbsp;(<em>i.e.</em> dal 1 gennaio 2021) è previsto che le somme (a) corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti o (b) comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, o al soddisfacimento dei diritti derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi da parte dei soggetti autorizzati all’attività di concessione di finanziamenti, per finanziare l’acquisto di tali crediti, e al pagamento dei costi dell’operazione. Viene inoltre specificato che, nel caso della concessione di finanziamenti, i riferimenti contenuti nel testo della legge ai titoli emessi a fronte della cartolarizzazione devono essere riferiti ai finanziamenti e i riferimenti ai portatori dei titoli devono essere riferiti ai soggetti creditori dei pagamenti dovuti da parte del soggetto finanziato ai sensi di tali finanziamenti.</li></ul><p>Pertanto, il comma 214 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 modificando l’articolo 1, comma 1, lett. (b) della Legge 130/1999 ha:</p><p style="padding-left: 30px;">(a)&nbsp;di fatto, introdotto la possibilità di strutturare le operazioni di cartolarizzazione secondo un <u>modello più semplice a livello operativo e gestionale</u> rispetto all’emissione di titoli, prevedendo la possibilità per le società di cartolarizzazione di finanziare l’acquisto dei crediti oggetto di cessione anche tramite l’assunzione di un finanziamento concesso da parte di un soggetto autorizzato ai sensi della normativa applicabile. Nel quadro normativo previgente, alle SPV era invece consentito finanziare l’acquisto dei crediti esclusivamente attraverso l’emissione di titoli (salvo alcune ipotesi eccezionali);</p><p style="padding-left: 30px;">(b)&nbsp;<u>esteso la segregazione patrimoniale</u>, prevedendo che siano destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, o derivanti dai finanziamenti, nonché al pagamento dei costi dell’operazione, oltre alle somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti (come già previsto nel testo previgente), anche quelle “comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti”.</p><strong><em>L'interpretazione autentica dell'articolo 7.1, comma 4</em></strong>Il comma 215 della Legge di Bilancio 2021 reca una disposizione interpretativa relativa alla cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari. Il citato comma 4 stabilisce, infatti, che possono essere costituite una o più società veicolo d'appoggio (c.d. LeaseCo o ReoCo), aventi come oggetto sociale esclusivo il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nel solo interesse dell’operazione di cartolarizzazione, i beni immobili e mobili registrati nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria e i rapporti derivanti da tali contratti.Senza modificare il tenore letterale della norma, il comma 4 dell’art. 7.1 della Legge 130 chiarisce che tale disposizione si interpreta nel senso che l’acquisizione, da parte delle società veicolo di appoggio, dei citati <em>asset</em> – compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti – può avvenire <strong>anche per effetto di scissione o altre operazioni di aggregazione</strong>.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:matteo.gallanti@advant-nctm.com">Matteo Gallanti</a> e <a href="mailto:anna.guadagnin@advant-nctm.com">Anna Guadagnin</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 04 Feb 2021 05:54:19 +0100</pubDate>
                        <title>Nctm è &quot;Studio dell&#039;anno - Practice M&amp;A Small Cap&quot;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-e-studio-dellanno-practice-ma-small-cap</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nctm Studio Legale</strong>&nbsp;è stato premiato come “<strong>Studio dell'anno - Practice M&amp;A Small Cap</strong>"<b class></b><img class="size-medium wp-image-21296 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2021/02/Schermata-2021-02-04-alle-09.17.21-210x300.png" alt></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 04 Feb 2021 03:46:42 +0100</pubDate>
                        <title>Brexit: quali conseguenze per i dati personali?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/brexit-quali-conseguenze-per-i-dati-personali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><strong>Il Regno Unito quale Paese Terzo</strong></li></ol><p>Come noto, dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito ha lasciato definitivamente l’Unione europea (l’“<strong>UE</strong>”), essendosi completato il processo cosiddetto di “Brexit”.Pertanto, il Regno Unito, ai fini della disciplina sulla protezione dei dati e dell’applicazione del Regolamento (UE) n. 2016/679 (il “<strong>GDPR</strong>”) diventa, per effetto della Brexit, un Paese Terzo ed il trasferimento dei dati personali verso il Regno Unito diviene soggetto alle disposizioni del GDPR che regolano il trasferimento dei dati personali verso Paesi Terzi.Si rammenta, infatti, che il GDPR si applica anche al trattamento dei dati personali effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell’UE quando le attività di trattamento riguardano:</p><p style="padding-left: 30px;">a) l’offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell’UE, indipendentemente dall’obbligatorietà di un pagamento dell’interessato; oppure</p><p style="padding-left: 30px;">b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all’interno dell’UE<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>. Tale previsione del GDPR mira infatti ad assicurare una tutela globale dei diritti degli interessati nell’UE e di stabilire, in termini di requisiti sulla protezione dei dati, una parità di condizioni per le imprese attive sui mercati UE, in un contesto caratterizzato da flussi di dati su scala mondiale.</p>Al fine di fugare ogni dubbio, perciò, sia l’<em>European Data Protection Board</em> (l’“<strong>EDPB</strong>”) che l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (il “<strong>Garante Privacy</strong>”) hanno cercato di chiarire meglio quali siano le conseguenze della Brexit sul trattamento dei dati personali.&nbsp;<ol start="2"> <li><strong>La nota informativa dell’EDPB</strong></li></ol><p>L’EDPB, nella sua “<em>Information note on data transfers under the GDPR to the United Kingdom after the transition period</em>” adottata il 15 dicembre 2020, e successivamente modificata il 13 gennaio 2020<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> chiarisce che, per quanto riguarda i flussi di dati personali verso il Regno Unito, che per effetto della Brexit è diventato un Paese Terzo, bisogna fare riferimento all’Accordo commerciale e di cooperazione stipulato il 30 dicembre 2020 fra Regno Unito e UE (l’“<strong>Accordo</strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.Tale Accordo prevede, tra l’altro, che il Regno Unito continui ad applicare il GDPR per un ulteriore periodo di massimo 6 mesi (quindi fino al 30 giugno 2021).Di conseguenza, in questo periodo, qualsiasi comunicazione di dati personali verso il Regno Unito potrà avvenire secondo le medesime regole valevoli al 31 dicembre 2020 e non sarà considerata un trasferimento di dati verso un Paese Terzo.Tuttavia, questo significa che, <u>dopo il 30 giugno 2021</u> ogni trasferimento di dati personali dall’UE al Regno Unito potrà considerarsi legittimo soltanto se effettuato in ottemperanza a quanto previsto nel Capo V del GDPR, vale a dire in presenza di una decisione della Commissione europea (art. 45 del GDPR) ovvero delle altre garanzie adeguate previste dall’art. 46 del GDPR (clausole contrattuali tipo, norme vincolanti d’impresa, accordi amministrativi, certificazioni, codici di condotta, etc.) per trasferire dati dall’UE (più esattamente dal SEE, lo Spazio Economico Europeo) verso un Paese Terzo non adeguato, oppure in presenza delle deroghe che l’art. 49 del GDPR ammette in assenza di garanzie adeguate (consenso esplicito dell’interessato, interesse pubblico di uno Stato membro del SEE, etc.), ma solo in via residuale e secondo un approccio molto restrittivo.Inoltre, l’EDPB invita a considerare che, in ottemperanza alle “<em><a href="https://www.nctm.it/news/articoli/i-trasferimenti-di-dati-personali-dallunione-europea-agli-stati-uniti-a-seguito-delle-raccomandazioni-adottate-dal-comitato-europeo-per-la-protezione-dei-dati-personali" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection of personal data</a>” </em>qualora i dati personali siano trasferiti nel Regno Unito sulla base delle garanzie di cui all’articolo 46 del GDPR (clausole contrattuali tipo, norme vincolanti d’impresa, accordi amministrativi, certificazioni, codici di condotta, etc.), i titolari e i responsabili del trattamento potrebbero essere chiamati ad adottare eventuali misure supplementari di tali garanzie di trasferimento per garantire un livello di protezione dei dati personali trasferiti sostanzialmente equivalente a quello garantito nello Spazio Economico Europeo (il “<strong>SEE</strong>”), nel caso in cui la legge del Regno Unito non garantisca l’effettivo rispetto di tale livello di protezione. Giova, infatti, ricordare, che le <em>Recommendations 01/2020</em> sopra citate sono state adottate dall’EDPB<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> in seguito alla nota sentenza “Schrems II” della Corte di Giustizia dell’Unione Europea<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> al fine di assistere i titolari e i responsabili del trattamento che agiscono in qualità di <em>data exporter</em> verso Paesi Terzi, i quali, a seguito della sentenza Schrems II, sono tenuti a verificare, caso per caso, se la legge del Paese Terzo garantisce un livello di protezione dei dati personali trasferiti sostanzialmente equivalente a quello garantito nel SEE e ad adottare eventuali misure supplementari/integrative delle garanzie di trasferimento previste dal Capo V del GDPR per garantire l’effettivo rispetto di tale livello di protezione, qualora le sole garanzie di trasferimento non siano sufficienti. A tal fine, le <em>Recommendations 01/2020</em> descrivono efficacemente le attività che i titolari e i responsabili devono eseguire, sulla base dei principi espressi dalla citata sentenza Schrems II, inizialmente, per mappare il complesso dei trasferimenti effettuati al di fuori del SEE e, in seguito, per valutare la necessità o meno di adottare misure supplementari per trasferire i dati conformemente al diritto dell'UE, a maggior tutela dei soggetti interessati.Infine, l’EDPB rammenta che, in caso di trasferimento, in ogni caso, i titolari e/o i responsabili del trattamento dovranno ottemperare anche ad altri obblighi derivanti dal GDPR, con particolare riferimento alla necessità di aggiornare i registri delle attività di trattamento (art. 30 del GDPR) e le informative sul trattamento dei dati personali (artt. 13 e 14 del GDPR) al fine di menzionare i trasferimenti di dati verso il Regno Unito.&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong>I chiarimenti del Garante Privacy</strong></li></ol><p>In aggiunta a quanto evidenziato dall’EDPB, il Garante Privacy rileva<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> che dal 1° gennaio 2021 i titolari e i responsabili del trattamento con sede nel Regno Unito che siano soggetti all’applicazione del GDPR sono tenuti a designare un “<strong>rappresentante</strong>” nel SEE a norma dell’art. 27 del GDPR.In particolare, trattasi di una figura incaricata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento a fungere da interlocutore, in aggiunta o in sostituzione del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, in particolare delle autorità di controllo e degli interessati, per tutte le questioni riguardanti il trattamento al fine di garantire il rispetto del GDPR.Con riferimento, infine, ad <strong>eventuali contenziosi o reclami transfrontalieri</strong> in materia di protezione dei dati con titolari o responsabili del trattamento stabiliti nel Regno Unito, dal 1° gennaio 2021 al Regno Unito in quanto Paese Terzo non sarà più applicabile il meccanismo dello “sportello unico” (c.d. <em>one stop shop</em>) che disciplina questi contenziosi fra i Paesi del SEE<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.In altri termini, le imprese con sede nel Regno Unito non potranno più beneficiare della possibilità di rapportarsi con un’unica Autorità “capofila” (ossia, l’Autorità competente per lo stabilimento principale o unico nel SEE) per i vari obblighi previsti dal GDPR. Per poter continuare a godere dei benefici dello sportello unico, dovrebbero infatti individuare un nuovo stabilimento principale in uno Stato membro del SEE.Infine, il Garante Privacy ribadisce, in ogni caso, la possibilità per gli interessati che si trovino all’interno del territorio italiano - ed i cui dati sono trattati per l’offerta di beni e servizi o per il monitoraggio del loro comportamento da parte di titolari stabiliti nel Regno Unito - di rivolgersi al Garante Privacy per la tutela dei loro diritti.&nbsp;</p><ol start="4"> <li><strong>Possibili sviluppi futuri</strong></li></ol><p>Pertanto, anche alla luce dell’impegno assunto dalla Commissione europea e dal Governo UK in base all’Accordo, si auspica che le stesse lavorino, entro il termine di scadenza del periodo “transitorio” sopra ricordato (vale a dire, il 30 giugno 2021), su reciproche decisioni di adeguatezza che consentano di proseguire i flussi di dati dall’UE al Regno Unito senza interruzioni.Se così non fosse, infatti, ai trasferimenti di dati si applicheranno tutte le disposizioni del Capo V del GDPR, con tutte le conseguenze del caso.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:paolo.gallarati@advant-nctm.com">Paolo Gallarati</a>, <a href="mailto:ilaria.todaro@advant-nctm.com">Ilaria Todaro</a> e <a href="mailto:claudia.colamonaco@advant-nctm.com">Claudia Colamonaco</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Articolo 3 del GDPR.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> L’“<em>Information note on data transfers under the GDPR to the United Kingdom after the transition </em>period” dell’EDPB è scaricabile al seguente <em>link</em>: <a href="https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/information-note-data-transfers-under-gdpr-united-kingdom-after_en" target="_blank" rel="noreferrer">https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/information-note-data-transfers-under-gdpr-united-kingdom-after_en</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> L’Accordo commerciale e di cooperazione stipulato il 30 dicembre 2020 fra Regno Unito e UE è scaricabile al seguente <em>link</em>: <a href="https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en" target="_blank" rel="noreferrer">https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en</a>. Tale Accordo ha carattere provvisorio, in attesa della pronuncia da parte del Parlamento europeo e della successiva adozione formale da parte del Consiglio dell'UE, per l'entrata in vigore definitiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Si rammenta che il 21 dicembre 2020 si è chiusa la consultazione pubblica relativa alle <em>Recommendations 01/2020</em> di cui si attende, ad oggi, la pubblicazione in via definitiva, in seguito alla quale esse saranno immediatamente applicabili.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Come noto, con la sentenza c.d. Schrems II, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha esaminato la validità della Decisione 2016/1250 sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA (cd. “<em>Privacy Shield”</em>), dichiarandone l’invalidità.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> La nota del Garante Privacy è consultabile al seguente link: <a href="https://www.garanteprivacy.it/temi/trasferimento-dati-estero#brexit" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.garanteprivacy.it/temi/trasferimento-dati-estero#brexit</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Il meccanismo dello sportello unico (c.d. <em>one-stop-shop</em>), introdotto per la prima volta con il GDPR, permette ad un’Autorità (c.d. Autorità capofila) di rendere un’unica decisione in caso di trattamenti da parte di uno stesso organo in più Stati membri. L’articolo 56, paragrafo 1, del GDPR, infatti, stabilisce che “<em>l'autorità di controllo dello stabilimento principale o dello stabilimento unico del titolare del trattamento o responsabile del trattamento è competente ad agire in qualità di autorità di controllo capofila per i trattamenti transfrontalieri effettuati dal suddetto titolare del trattamento o responsabile del trattamento, secondo la procedura di cui all'articolo 60</em>”. A sua volta, l’articolo 60 del GDPR detta una procedura specifica di cooperazione tra le Autorità di controllo interessate e l’Autorità di controllo capofila. Essa ha l’obbligo di comunicare alle Autorità interessate le informazioni utili sulla questione così come quello di presentare un progetto di decisione per ottenere il loro parere. L’Autorità capofila può altresì richiedere la collaborazione delle Autorità interessate. Entro uno specifico termine, le Autorità interessate possono presentare obiezioni riguardo al progetto di decisione. In tal caso, l’Autorità capofila presenterà una nuova decisione che tenga conto delle obiezioni oppure, se non riterrà le obiezioni motivate o pertinenti, attiverà il meccanismo di coerenza di cui all’articolo 63 del GDPR ovvero potrà adire l’EDPB.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 03 Feb 2021 09:20:00 +0100</pubDate>
                        <title>Il calendar provisioning: spunti di riflessione sulla gestione delle non-performing exposures anche alla luce dell&#039;impatto della pandemia da Covid-19</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-calendar-provisioning-spunti-di-riflessione-sulla-gestione-delle-non-performing-exposures-anche-alla-luce-dellimpatto-della-pandemia-da-covid-19</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tratto da <a href="http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/banche-e-intermediari-finanziari/il-calendar-provisioning-la-gestione-delle-npe-anche-alla-luce-della-crisi" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dirittobancario.it</a>&nbsp;<strong>Sommario:&nbsp;</strong>1. Introduzione; 2. Il quadro normativo di riferimento; 3. La disciplina del <i>calendar provisioning</i>; 4. L’impatto della pandemia da Covid-19; 5. I potenziali effetti del <i>calendar provisioning </i>sulla gestione delle NPE.&nbsp;<strong>1.Introduzione</strong></p><p class="p2">Il presente contributo analizza i principali aspetti della disciplina del c.d. <i>calendar provisioning </i>e gli effetti che tale istituto è destinato ad avere sulla gestione delle posizioni classificate come <i>non-performing</i>, anche alla luce della pandemia da Covid-19.</p><p class="p2">Quando si parla di <i>calendar provisioning </i>fa riferimento a un insieme di regole di fonte europea introdotte con l’obiettivo di migliorare la qualità degli attivi delle banche, riducendo le esposizioni <i>non-performing </i>in modo sostenibile, attraverso un piano graduale di accantonamento prudenziale.</p>&nbsp;<strong>2.Il quadro normativo di riferimento</strong><p class="p2">L’attuale disciplina della copertura minima delle esposizioni deteriorate è stata introdotta con le “<i>Linee guida sui crediti deteriorati</i>” della Banca Centrale Europea (<b>BCE</b>) di marzo del 2017&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, integrate a marzo 2018 con l’“<i>Addendum alle linee guida sui crediti deteriorati</i>” (l’<b>Addendum</b>)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[2]</a>, il quale per la prima volta ha dato una serie di indicazioni (c.d. aspettative di vigilanza), operative dal 1° aprile 2018, in materia di copertura prudenziale delle esposizioni classificate come <i>non-performing exposures </i>(<b>NPE</b>).</p><p class="p2">Con il comunicato stampa dell’11 luglio 2018 la BCE&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[3]</a>ha dettato le aspettative di vigilanza in tema di accantonamenti sulle consistenze di <i>non-performing loans </i>(<b>NPL</b>), destinate ad assumere rilevanza nell’ambito del dialogo tra soggetto vigilato e vigilante attraverso l’invio delle c.d. SREP <i>letters </i>alle singole banche, alle quali viene dunque lasciata la possibilità di motivare la legittimità di taluni scostamenti, al fine di evitare l’applicazione da parte della BCE di una misura di vigilanza di secondo pilastro.</p><p class="p1">Il 17 aprile 2019 è stato pubblicato il Regolamento (EU) 2019/630 del Parlamento Europeo e del Consiglio (il <b>Regolamento 2019/630</b>)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[4]</a>che, modificando in parte il Regolamento (EU) 2013/575 del Parlamento Europeo e del Consiglio (“<b>CRR</b>”)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[5]</a>recante i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, ha introdotto una nuova disciplina in tema di copertura minima per le NPE, la quale prevede un sistema di deduzione dal <i>common equity Tier </i>1 (<b>CET1</b>) della banca nella misura in cui non siano stati raggiunti determinati livelli di copertura minimi previsti dalla nuova normativa. Tale quadro regolamentare, inserito nel primo pilastro, non prevede margini di flessibilità e si applica ai soli NPE generati da crediti erogati a partire dal 26 aprile 2019.</p><p class="p1">Con l’intento di armonizzare il sistema di regole previste nell’Addendum con la disciplina prevista nel Regolamento 2019/630&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[6]</a>, nell’agosto 2019 la BCE è intervenuta nuovamente con la “<i>Comunicazione in merito alle aspettative di vigilanza sulla copertura delle NPE</i>”&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[7]</a>, chiarendo gli aspetti inerenti agli orientamenti sulle NPE pubblicati dall’ABE, fornendo maggiori dettagli in merito alle aspettative di vigilanza della BCE sugli accantonamenti per le consistenze di NPE e illustrando l’interazione tra le aspettative della BCE relative alla copertura delle NPE nell’ambito del secondo pilastro e le norme prudenziali di primo pilastro.</p><p class="p1">Sulla scorta di quanto previsto dalla BCE con <i>statement </i>del 20 marzo 2020&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[8]</a>, in data 24 giugno 2020 è stato pubblicato il Regolamento (EU) 2020/873 del Parlamento Europeo e del Consiglio (il <b>Regolamento 2020/873</b>)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[9]</a>, il quale, nell’ambito di una serie di interventi di modifica del CRR utili a fronteggiare l’emergenza connessa alla diffusione del Covid-19, ha modificato il Regolamento 2019/630, puntualizzando il ruolo delle garanzie pubbliche nell’ambito del <i>framework </i>di Pillar 1 (sul punto vedi <i>infra</i>).</p>&nbsp;<strong>3.La disciplina del <em>calendar provisioning</em></strong><p class="p1">Alla luce di quanto sopra esposto, il perimetro di applicazione del <i>calendar provisioning </i>può essere tripartito a seconda delle caratteristiche delle NPE&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[10]</a>. In particolare, qualora le NPE in portafoglio abbiano raggiunto lo stadio di deteriorato:</p><p style="padding-left: 30px;">(i) dal 1° aprile 2018 in poi e la data di <i>origination </i>risulti pari o successiva al 26 aprile 2019, il livello minimo di copertura sarà disciplinato dal Regolamento 2019/630 (<span class="s1"><b>Perimetro Pillar 1</b></span>);</p><p style="padding-left: 30px;">(ii)&nbsp;al 1° aprile 2018 in poi e la data di <i>origination </i>risulti antecedente al 26 aprile 2019, il livello minimo di copertura sarà disciplinato dall’Addendum (<span class="s1"><b>Perimetro Pillar 2 Addendum</b></span>);</p><p style="padding-left: 30px;">(iii)&nbsp;antecedentemente al 1° aprile 2018, il livello minimo di copertura verrà gestito nell’ambito della SREP <i>letter </i>annuale inviata dalla BCE alle singole banche (<b>Perimetro Pillar 2 Stock</b>).</p><p class="p1">Con riferimento al <b><i>Perimetro Pillar 1, la </i></b>normativa europea ha introdotto dei requisiti di carattere normativo, vincolanti per tutte le banche dal momento dell’entrata in vigore del Regolamento 2019/630 (<i>i.e. </i>26 aprile 2019). Sulla base del principio del <i>prudential backstop </i>ciascuna banca è tenuta a rispettare un livello minimo di copertura, il c.d. <i>minimum loss coverage&nbsp;</i><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[11]</a> (<b>MLC</b>), al fine di coprire le perdite future derivanti dalle NPE. I MLC previsti per le NPE variano in funzione del periodo di permanenza a deteriorato (c.d. <i>vintage</i>), della presenza o meno di garanzie (c.d. crediti <i>secured </i>o <i>unsecured</i>) e della tipologia di garanzie che assistono il credito.</p><img class="wp-image-21275 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2021/02/Schermata-2021-02-03-alle-15.52.41.png" alt width="496" height="249"><p class="p1">Con specifico riferimento alle esposizioni <i>forborne</i>, l’art. 47-<i>quater </i>del Regolamento 2019/630 prevede che queste potranno usufruire per la determinazione del MLC della sospensione di un anno solo nel caso di concessione di prima misura&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[12]</a>. Ciò comporta che, per effetto della sospensione, la percentuale di copertura valida in quel momento risulterà applicabile per un ulteriore anno, scaduto il quale, qualora l’esposizione risulti ancora deteriorata, la percentuale di svalutazione applicabile dovrà essere&nbsp;determinata come se non fosse stata accordata alcuna misura, tenendo conto della data in cui l’esposizione era stata originariamente classificata come deteriorata&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[13]</a>.</p><p class="p1">Nonostante tali regole siano già in vigore, i livelli di deduzione derivanti dall’introduzione di NPL <i>prudential backstop </i>saranno indicati dalle banche nell’ambito delle segnalazioni Corep a partire dalla data di riferimento del 30 giugno 2021.</p><p class="p1">Con riferimento al <b>Perimetro Pillar 2 Addendum</b>, sono previsti gli stessi livelli minimi di copertura di cui al Perimetro Pillar 1, fatta eccezione per le esposizioni <i>forborne ex </i>art. 47-<i>quater</i>, comma 6, del Regolamento 2019/630, per le quali non è previsto alcun trattamento specifico.</p><p class="p1">Poiché il periodo di <i>vintage </i>decorre dal 1° aprile 2018 e il primo MLC (35% per le esposizioni <i>unsecured</i>) scatta dopo due anni, i livelli minimi di copertura hanno iniziato a decorrere già dal 1° aprile 2020.</p><p class="p1">In base alle istruzioni per la compilazione dello <i>Short Term Exercise </i>(<b>STE</b>) diffuse dalla BCE nel dicembre 2019&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[14]</a>, i soggetti vigilati potranno richiedere l’esenzione dall’applicazione delle percentuali di copertura previste nel Perimetro Pillar 2 Addendum solo nell’ipotesi: (i) di pagamenti regolari che conducano al pieno rimborso; (ii) in cui la combinazione delle aspettative di secondo pilastro con i requisiti patrimoniali di primo pilastro generino una richiesta di copertura superiore al 100% dell’esposizione. In ogni caso è previsto che non possono essere oggetto di esenzione le posizioni con oltre trenta giorni di scaduto o per le quali non sia stato effettuato un pagamento contrattuale negli ultimi dodici mesi.</p><p class="p1">Con riferimento al <b>Perimetro Pillar 2 Stock</b>, viene richiesto un livello di copertura minimo a partire dalla fine del 2020 sulle esposizioni con <i>vintage </i>uguale o superiore a 7 o 2 anni dalla classificazione a NPE, a seconda che si tratti rispettivamente di esposizioni <i>secured </i>ovvero <i>unsecured</i>. Ciascun istituto vigilato è stato ricondotto a una delle tre macro-fasce (prima fascia = alta; seconda fascia = intermedia; terza fascia = bassa) alle quali sono stati attribuiti diversi MLC in funzione della sostenibilità delle NPE da parte degli stessi istituti.</p><img class="wp-image-21278 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2021/02/Schermata-2021-02-03-alle-15.55.24.png" alt width="488" height="139"><img class="aligncenter wp-image-21280 " src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2021/02/Schermata-2021-02-03-alle-15.55.44.png" alt width="524" height="119"><p class="p1">Infine, in conformità a quanto stabilito nell’Addendum, per i livelli di copertura minimi di Pillar 2 Addendum e di Pillar 2 Stock, a partire dall’inizio del 2021 alle banche sarà richiesto, nell’ambito del dialogo di vigilanza SREP, di comunicare alla BCE qualsiasi divergenza tra le prassi in concreto adottate e le aspettative di vigilanza in merito agli accantonamenti prudenziali.</p><p class="p1">A differenza delle misure di Pillar 1, le quali prevedono una deduzione automatica di fondi propri delle banche nel caso in cui le NPE non siano sufficientemente coperte da accantonamenti o da altre rettifiche, le misure di Pillar 2 (Addendum e Stock) non hanno carattere vincolante, trattandosi di aspettative di vigilanza, la cui concreta implementazione è subordinata alla presenza di un <i>provisioning gap</i>, vale a dire di uno scostamento tra le rettifiche di valore esistenti e quelle dettate dalle nuove regole, e quindi all’instaurazione di un dialogo di vigilanza improntato al principio del <i>comply or explain</i>.</p><p class="p1">Si deve, inoltre, tenere presente che l’Addendum e il <i>Reporting Instructions for coverage of non-performing exposures template </i>del novembre 2019 della BCE hanno individuato, da un lato, una serie di circostanze specifiche che possono essere invocate dalle banche per giustificare lo scostamento rispetto alle aspettative di vigilanza (la c.d. casistica <i>explain</i>) e, quindi, per evitare che tali scostamenti siano conteggiati nel <i>provisioning gap </i>e, dall’altro, situazioni che non prevedono possibilità di esenzione.</p>&nbsp;<strong>4.L'impatto della pandemia da Covid-19</strong><p class="p1">E’ ragionevole ritenere che la crisi economica innescata dalla pandemia da Covid-19 sia destinata a incidere in modo significativamente negativo tanto sul numero delle esposizioni deteriorate (anche alla luce della nuova definizione di <i>default </i>in vigore dal 1° gennaio 2021&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[15]</a>) quanto sulle tempistiche di recupero dei crediti; basti pensare all’effetto di talune misure (seppur temporanee) adottate dal legislatore emergenziale, quali la sospensione e il rinvio d’ufficio delle procedure esecutive immobiliari che abbiano ad oggetto l’abitazione principale del debitore e/o la sospensione e/o il rinvio d’ufficio dei termini processuali.</p><p class="p1">Come noto, per far fronte alla crisi di liquidità delle famiglie e delle imprese, i singoli stati membri si sono attivati predisponendo una serie di interventi pubblici finalizzati al sostegno e al rilancio dell’economia.</p><p class="p1">In tale contesto la BCE&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[16]</a>è intervenuta prevedendo una deroga specifica alle aspettative di vigilanza relative ai MLC riguardanti le NPE assistite da garanzie pubbliche stanziate nell’ambito di interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza da Covid-19, stabilendo che in tal caso non saranno previsti obblighi di copertura minima per i primi sette anni dalla classificazione a <i>default </i>del credito <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[17]</a><span class="s2">. </span></p><p class="p1">La BCE ha precisato che lo <i>stock </i>di NPE preesistente all’insorgere della pandemia non beneficerà di misure <i>ad hoc</i>, tuttavia, in considerazione del fatto che le condizioni di mercato attese difficilmente consentiranno alle banche di rispettare i <i>target </i>condivisi per la riduzione di tali <i>stock</i>, la BCE ha dichiarato che saranno valutati, caso per caso, margini di flessibilità nell’ambito del dialogo di vigilanza.</p><p class="p1">Con il Regolamento (EU) 2020/873 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[18]</a>, contenente misure anti-pandemia, sono stati introdotti una serie di emendamenti al Regolamento 2013/575 (c.d. <i>Quick fix</i>)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[19]</a>. In particolare l’art. 47-<i>quater</i>, sul solco di quanto già previsto dalla BCE, ha assimilato le garanzie e le contro-garanzie concesse dai governi nazionali o altri soggetti pubblici, alle quali verrebbe attribuito un fattore di ponderazione pari allo 0% coerentemente a quanto previsto dalla CRR&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[20]</a>(c.d. metodo standardizzato), alle garanzie erogate dalle agenzie di credito all’esportazione, equiparando così garanzie statali e garanzie dell’<i>export credit agencies </i>e ciò in virtù dell’asserita sostanziale identità nella capacità di mitigare il rischio.</p><p class="p1">Per completare il quadro possono, infine, essere citate anche alcune misure che possono presentare un’incidenza, seppur indiretta, sul <i>calendar provisioning</i>.</p><p class="p1">Sul piano europeo si possono ricordare gli elementi di flessibilità introdotti dalla BCE nella classificazione dei crediti ad <i>unlikely-to-pay </i>nel caso in cui il credito sia assistito da garanzie pubbliche istituite nell’ambito degli interventi connessi all’emergenza Covid-19, oggetto di moratorie pubbliche o private concesse in ragione della crisi determinata dalla pandemia<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[21]</a>. A tal proposito, di recente, l’EBA ha chiarito che la sospensione della svalutazione dei crediti oggetto di moratoria pubblica avrà effetto sino al 21 marzo 2021<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[22]</a>. L'interpretazione si è resa necessaria perché inizialmente l’EBA, nel prevedere l'esenzione dalla riclassificazione a deteriorati dei crediti oggetto di moratoria sino al 21 marzo 2021 aveva al contempo adottato un meccanismo in ragione del quale l'esenzione medesima non avrebbe potuto andare oltre nove mesi. Nel caso delle moratorie garantite dallo Stato italiano, tuttavia, i nove mesi finivano con lo scadere – almeno per le prime moratorie – già dalla prima settimana di febbraio. L'interpretazione da ultimo adottata da l’EBA consente, quindi, di posticipare la riclassificazione dei crediti oggetto di moratoria pubblica al 31 marzo 2021.</p><p class="p1">Con riferimento agli interventi del legislatore italiano si pensi all’art. 55 del D.L. 17 maggio 2020 (c.d. Decreto Cura Italia), n. 18, come convertito in legge, il quale ha previsto, <i>inter alia</i>, la possibilità di trasformare in crediti d’imposta parte delle imposte differite attive (<i>Deferred Tax Assets </i>– DTA) derivanti da perdite fiscali ed eccedenze ACE in seguito alla cessione di crediti deteriorati, a decorrere dalla data di cessione degli stessi. Tali crediti potranno essere portati in compensazione senza limiti di importi e tempo, se i crediti deteriorati sono stati ceduti entro il 31 dicembre 2020, ovvero ne potrà essere richiesto il rimborso. Per effetto della cessione, le DTA trasformate in credito verranno riqualificate ai fini della vigilanza in DTA che non dipendono da redditività futura<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[23]</a>.</p>&nbsp;<strong>5. I potenziali effetti del calendar provisioning sulla gestione delle NPE&nbsp;</strong><p class="p1">Il nuovo regime, imponendo alle banche maggiori oneri patrimoniali e/o di conto economico, porterà le stesse a rivedere le strategie e le modalità di gestione dei crediti deteriorati, passando da un modello attendista (c.d. <i>wait and see</i>) a un approccio proattivo e pervasivo.</p><p class="p1">In tale contesto, nell’ottica di ridurre il livello degli accantonamenti, diventerà fondamentale per le banche analizzare il portafoglio di NPE esistente, indentificando i potenziali impatti a seconda, <i>inter alia</i>, (i) che si tratti di un’esposizione <i>secured </i>o <i>unsecured</i>, (ii) della collocazione geografica del debitore (alla quale risultano strettamente connesse le aspettative temporali di recupero del credito medesimo), (iii) della tipologia del debitore, (iv) del tempo trascorso dalla classificazione in <i>default</i>, (v) del livello di accantonamenti già effettuati e (vi) della fase in cui si trovi l’eventuale <i>iter </i>di recupero del credito.</p><p class="p1">Per ciascun <i>cluster </i>sarà poi necessario individuare la strategia ottimale al fine di minimizzare gli impatti economici e patrimoniali derivanti dal <i>calendar provisioning</i>, ad esempio, decidendo se accelerare l’attività di recupero del credito ovvero cedere il credito medesimo. Nel primo caso, risulta indispensabile che i processi di recupero dei crediti facilitino - per quanto possibile - l’allineamento tra il profilo temporale effettivo e quello previsto dal <i>calendar provisioning</i>, anche facendo ricorso a logiche di <i>mangement by objectives </i>e a una migliore integrazione tra strutture interne, <i>servicer </i>e legali esterni</p><p class="p1">Le nuove regole potrebbero, inoltre, incidere sulle <i>policy </i>relative alla concessione dei nuovi prestiti, ad esempio, inducendo a privilegiare ancor di più il finanziamento di settori con un profilo di rischio stabile e/o con un <i>outlook </i>positivo.</p><p class="p1">Simili considerazioni diventeranno sempre più urgenti anche alla luce del fatto che l’attuale scenario di crisi economica rischia di aumentare il perimetro delle NPE.</p><p class="p1">A ciò si aggiunga che l’effetto delle regole in materia di <i>calendar provisioning </i>rischia di essere ulteriormente amplificato dall’interazione con altre normative che incidono direttamente e/o indirettamente sui crediti deteriorati o sulle variabili che ne determinano l’emersione, prima su tutte la&nbsp;nuova definizione di <i>default </i>introdotta dal legislatore europeo. Considerato che la nuova definizione di <i>default </i>contribuirà ad aumentale le NPE e, conseguentemente, le banche si troveranno a far fronte a maggiori livelli minimi di copertura, ciò potrebbe rendere maggiormente conveniente, in ottica gestionale e avvalendosi delle possibilità di cui al principio contabile IFRS 9, cedere a terzi i propri <i>bad loans</i>.</p><p class="p1">Inoltre, la combinazione tra le regole sulla classificazione a <i>default </i>delle esposizioni e le regole in tema di <i>calendar provisioning </i>potrebbero avere un impatto anche con riferimento ai processi di ristrutturazione del debito.</p><p class="p1">Nel concludere accordi di ristrutturazione, anche laddove questi prevedano stralci del credito, le banche dovranno, infatti, tenere in debita considerazione, le prospettive di recupero del credito previste dai piani sottostanti agli accordi stessi, in modo che le stesse siano coerenti con il MLC imposto per quella determinata categoria di credito dal <i>calendar provisioning</i>.</p><p class="p1">Infine, potrebbe presentare alcune criticità anche la situazione in cui la ristrutturazione del debito coinvolga diverse banche creditrici: infatti, un’eventuale applicazione non identica del <i>calendar provisioning </i>da parte di tutte le banche coinvolte - specie con riferimento alle regole di Pillar 2, le quali, come detto poco più sopra, non prevedono regole vincolanti bensì aspettative di vigilanza improntate al principio del <i>complay or explain </i>- potrebbe indurre i creditori maggiormente penalizzati a non aderire all’accordo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[24]</a>.</p>&nbsp;<p class="p1"><i>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare </i><a href="mailto:stefano.padovani@advant-nctm.com"><span class="s1"><i>Stefano Padovani </i></span></a>e <a href="mailto:anna.guadagnin@advant-nctm.com"><span class="s1"><i>Anna Guadagnin</i></span></a><span class="s2"><i>.</i></span></p>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[1]</a><a href="https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/guidance_on_npl.it.pdf." target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/guidance_on_npl.it.pdf.</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[2]</a><a href="https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.npl_addendum_201803.it.pdf." target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.npl_addendum_201803.it.pdf.</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[3]</a><a href="https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2018/ecb2018.07.11.it.pdf." target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2018/ecb2018.07.11.it.pdf.</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[4]</a><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0630&amp;from=EN." target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0630&amp;from=EN.</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[5]</a><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&amp;from=IT." target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&amp;from=IT.</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[6]</a>Le modalità di calcolo, di segnalazione e di interazione con il supervisore sono state definite in alcuni successivi interventi, tra i quali meritano di essere citati: (i) la pubblicazione della prima proposta di tabelle Corep per rendicontare le deduzioni apportate al CET1 in applicazione del Regolamento 2019/630, con decorrenza dal 30 giugno 2021, alla quale ha fatto seguito (ii) la pubblicazione del Final Report “Draft Implementing Technical Standards on supervisory requirements for institutions under Regulation (UE) No 575/2013”, attualmente all’attenzione della Commissione Europea, e (iii) l’invio nel dicembre 2019 da parte della BCE agli istituti vigilati degli schemi di segnalazione (c.d. template) e delle note tecniche di compilazione relativi ai cluster di NPE assoggettati al processo SREP (“Istruzioni per la compilazione dello Short Term Exercise”, in breve “STE”).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[7]</a><a href="https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/shared/pdf/2019/ssm.supervisory_coverage_expectations_for_NPEs_201908.it.pdf." target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/shared/pdf/2019/ssm.supervisory_coverage_expectations_for_NPEs_201908.it.pdf.</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[8]</a><a href="https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200320~4cdbbcf466.en.html." target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200320~4cdbbcf466.en.html.</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[9]</a><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0873&amp;from=IT." target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0873&amp;from=IT.</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[10]</a>Si veda AIFIRM, Position Paper n. 23 “Implementare il Calendar Provisioning: regole e impatti”, in www.aifirm.it.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a>Si veda il Compromise text del Consiglio europeo del 14 marzo 2019 che ha approvato l’introduzione del minimum loss coverage.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[12]</a>L’art. 47-ter del Regolamento 2019/630 definisce le misure di concessione (c.d. forbearance) come “una concessione accordata dall’ente al debitore il quale ha incontrato o rischia di incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari. La concessione, che può comportare una perdita per il prestatore, fa riferimento a una delle seguenti azioni: (a) la modifica dei termini e delle condizioni dell'obbligazione debitoria, quando la modifica non sarebbe stata concessa se il debitore non avesse incontrato difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari; (b) il rifinanziamento integrale o parziale dell'obbligazione debitoria, quando il rifinanziamento non sarebbe stato concesso se il debitore non avesse incontrato difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari”. La norma prosegue poi elencando situazioni che sono considerate misure di concessione.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[13]</a>AIFIRM, Position Paper n. 23 “Implementare il Calendar Provisioning: regole e impatti”, op.cit.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[14]</a>Vedasi nota 18.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[15]</a>Vedasi la nota pubblicata dalla Banca d’Italia in data 15 ottobre 2020 (<a href="https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/risposte_quesiti_applicativi/Nota-di-chiarimenti-2020.10.15.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&amp;pk_kwd=it." target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/risposte_quesiti_applicativi/Nota-di-chiarimenti-2020.10.15.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&amp;pk_kwd=it.</a>).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[16]</a>Comunicato stampa della BCE del 20 marzo 2020, seguito da un documento di “domande e risposte”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[17]</a>La deroga si applica sia alle misure di primo che di secondo pilastro.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[18]</a><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0873&amp;from=EN." target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0873&amp;from=EN.</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[19]</a>Si segnala che la Banca d’Italia ha pubblicato la Comunicazione del 23 dicembre 2020 di attuazione per gli intermediari finanziari degli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea relativi agli obblighi di segnalazione inerenti alle disposizioni contenute nel Regolamento 873/2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[20]</a>Parte 3, titolo II, Capitolo 2 della CRR.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[21]</a>Comunicato stampa della BCE del 20 marzo 2020, seguito da un documento di “domande e risposte”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[22]</a><a href="https://www.eba.europa.eu/eba-provides-additional-clarity-implementation-selected-covid-19-policies-0." target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.eba.europa.eu/eba-provides-additional-clarity-implementation-selected-covid-19-policies-0.</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[23]</a>AIFIRM, Position Paper n. 23 “Implementare il Calendar Provisioning: regole e impatti”, op.cit.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[24]</a>AIFIRM, Position Paper n. 23 “Implementare il Calendar Provisioning: regole e impatti”, op.cit.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 29 Jan 2021 11:03:56 +0100</pubDate>
                        <title>L’IVASS pubblica i Provvedimenti n. 108/2021 e 109/2021 che dispongono l’estensione dei termini della sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli in bilancio e dei termini per applicazione dell’International Financial Reporting Stand</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/livass-pubblica-i-provvedimenti-n-108-2021-e-109-2021-che-dispongono-lestensione-dei-termini-della-sospensione-temporanea-delle-minusvalenze-nei-titoli-non-durevoli-in-bilancio-e-de</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con il Provvedimento n. 108/2021 del 27 gennaio 2021, IVASS ha apportato modifica al Regolamento n. 43/2019 conformando la normativa regolamentare assicurativa alle nuove disposizioni previste dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 luglio 2020, prevedenti l’estensione della sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli nel bilancio civilistico <em>local </em>GAAP.In considerazione delle particolari situazioni che stanno vivendo i mercati finanziari in questo periodo, le imprese di assicurazione potranno avvalersi della facoltà, anche in relazione alla chiusura dell’esercizio al 31 dicembre 2020, di valutare i titoli del portafoglio di carattere non durevole al valore iscritto nell’ultimo bilancio approvato ovvero, per i titoli non presenti a tale data, di valutarli al costo di acquisizione. Si specifica che tale facoltà non è estesa anche alle minusvalenze di carattere durevole.Va sottolineato come il presente emendamento al Regolamento n. 43/2019 non implica alcuna modifica in relazione alla disciplina: <em>(i)</em> della trasmissione all’IVASS di informazioni aggiuntive; <em>(ii)</em> dell’accantonamento degli utili emersi dall’esercizio della facoltà a una riserva indisponibile; <em>(iii)</em> dei requisiti di informativa pubblica. Inoltre, affinché la società possa avvalersi della facoltà prevista al presente Provvedimento per l’esercizio 2020 si richiede, come per il precedente esercizio 2019, che tale decisione sia adottata mediante delibera dell’organo amministrativo, in considerazione di una specifica relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale.</p><p style="text-align: center;">*</p>Sempre in materia di principi contabili e bilancio delle imprese che svolgono attività assicurativa e riassicurativa, in data 27 gennaio 2021, l’IVASS, con Provvedimento n. 109/2021, ha recepito nella normativa secondaria italiana le modifiche apportate dal Regolamento UE 2020/2097 alla disciplina europea su i principi contabili da adottare ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, nella specie per quanto concerne l’International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9 Financial Instruments).Con il presente Provvedimento infatti si dispone, conformemente alla nuova disciplina comunitaria, l’estensione dei termini per l’applicazione dell’IFRS 9, precedentemente fissati per il 1° gennaio 2021, al 1° gennaio 2023.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:antoniadibella@advant-nctm.com">Antonia Di Bella</a>, <a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>, <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a> e <a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5142</guid>
                        <pubDate>Wed, 20 Jan 2021 09:16:00 +0100</pubDate>
                        <title>Arte e arbitrato: un punto della situazione alla luce del nuovo Regolamento degli arbitrati in materia d’arte della Camera arbitrale di Venezia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/arte-e-arbitrato-un-punto-della-situazione-alla-luce-del-nuovo-regolamento-degli-arbitrati-in-materia-darte-della-camera-arbitrale-di-venezia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><strong>Il contesto nazionale e internazionale di riferimento.</strong></li></ol><p>La dinamicità del mercato contemporaneo dell’arte ha reso necessaria una più articolata organizzazione dell’eterogeneo insieme di conoscenze giuridico-economiche che oggi viene comunemente inteso come <em>art law</em>. Un mercato globale che, nel suo crescere senza sosta ha ampliato il tradizionale parterre di collezionisti ed amatori per accogliere anche personalità interessate a rendere l’arte risorsa sulla quale investire le proprie energie economiche. Di conseguenza, la complessità del mercato ha dato origine ad intricate questioni giuridiche, di portata spesso transnazionale, che richiedono <em>expertise </em>sempre più approfondite ed interdisciplinari: sul piano giuridico, basti pensare che una singola controversia potrebbe spaziare dal diritto d’autore al diritto della proprietà, dal diritto penale al diritto internazionale privato, dalla tutela – internazionale e domestica – del patrimonio culturale alla libertà d’espressione.Si tratta di questioni che, si può immaginare, richiedono conoscenze e sensibilità che si estendono oltre il diritto. Casi come l’ormai leggendario <em>Altmann vs Austria&nbsp;</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, romanzesche dispute come quelle tra il collezionista russo Dmitry Rybolovlev e il dealer Yves Bouvier&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, così come le controversie per i diritti su <em>estate </em>di artisti – come nel caso di Robert Indiana&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> – riassumono bene la difficoltà che i giuristi possono trovarsi ad affrontare. Non da meno, chi è chiamato a decidere deve poter valutare con massima sensibilità non solo gli effetti che la decisione può comportare sul piano giuridico o sulle quotazioni di mercato di un artista, ma deve tener conto anche dell’importanza simbolica, culturale, religiosa ed etica che le dispute sui rimpatri di opere trafugate, il riconoscimento dell’autenticità di opere considerate perdute o scoperte, l’arginare le speculazioni di mercato possiedono.Col tempo, le professionalità coinvolte sono divenute sempre più numerose: il lavoro dell’artista si rivolge alla creazione di opere dal duplice valore artistico ed economico, e oggi attiva con sé anche una moltitudine di professioni legate da altrettante relazioni commerciali. Il mercato dell’arte è così composto da collezionisti, artisti e di tutti i professionisti intermediari che ne garantiscono il funzionamento e la valorizzazione delle opere in esso circolanti: galleristi, case d’asta, restauratori, trasportatori, periti, assicuratori, banche, musei. Da qui l’intreccio di relazioni e rischi di conflitti, che talvolta possono costare imbarazzi, se non gravi danni di immagine, agli interessati; situazioni delicate che richiedono discrezione e riservatezza nella loro trattazione, anche al fine di non attirare indesiderate attenzioni su transazioni dalla portata economica spesso milionaria.Una soluzione per affrontare al meglio le complessità evidenziate e le controversie che potrebbero scaturirne è data dall’utilizzo dei sempre più diffusi strumenti di <em>Alternative Dispute Resolution</em> (“<strong><em>ADR</em></strong>”), in particolare, mediazione ed arbitrato. Essi consentono, infatti, di devolvere la controversia ad un soggetto terzo alle parti senza la necessità di ricorrere all’ordinaria amministrazione della giustizia, con una serie di vantaggi che, data la peculiarità del mercato preso in considerazione, finiscono con l’agevolare o comunque favorire la composizione della lite.Sulla scia dei potenziali vantaggi, varie sono le esperienze di composizione alternative delle liti che negli ultimi anni si sono affermate nel mondo.Sono stati istituiti, anche in seno ad organizzazioni internazionali come l’UNESCO e la World Intellectual Property Organisation (WIPO), appositi strumenti di ADR destinati ad un pubblico internazionale o a specifiche dispute. In particolare, si segnalano le esperienze internazionali dell’UNESCO Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, con sede a Parigi e finalizzata, come si può evincere già dalla denominazione, alla promozione della restituzione del patrimonio culturale illecitamente sottratto ai Paesi d’origine; il WIPO Alternative Dispute Resolution for Art And Cultural Heritage&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>, istituito assieme all’International Council of Museums, che tra Ginevra e Singapore promuove la mediazione, l’arbitrato e la <em>expert determination</em>; e l’International Dispute Resolution Centre di Londra <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>, che insieme all’Art Law Centre di Ginevra propone servizi di mediazione e conciliazione. A livello nazionale, invece, si possono segnalare le esperienze oltreoceano della Arbitration e Mediation Services di Sacramento&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, California, promosso dal California Lawyers for Arts; in Italia, le Camere Arbitrali di Milano&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> e Roma <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a> hanno da tempo attivato al loro interno servizi di mediazione dedicati al mondo dell’arte.Con particolare riferimento all’arbitrato, le Camere da tenere in considerazione sono la Court of Arbitration for Art – attivata nel 2018 a L’Aia&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a> – e la neo istituita sezione specializzata in materia di&nbsp; Art Law della Camera Arbitrale di Venezia, alla quale è dedicato il prossimo &nbsp;paragrafo 3 con una disamina più articolata anche del regolamento in materia d’arte.&nbsp;&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>Funzioni e vantaggi dell’arbitrato per l’arte.</strong></li></ol><p>Se da un lato la mediazione, così come disciplinata dal D.lgs. 28/2010, provvede a gestire stragiudizialmente le potenziali controversie ricorrendo ad un mediatore che tenterà il raggiungimento di un accordo tra le parti, l’arbitrato si costituisce come un vero e proprio sostituto del processo civile ordinario, i cui effetti possono avere efficacia vincolante&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>. Esso, infatti, prevede la devoluzione della controversia a un soggetto terzo, che assume la veste di arbitro, nelle formalità previste dalla legge, ed in particolare al titolo VIII del libro quarto del Codice di procedura civile.I vantaggi dell’arbitrato per il mondo dell’arte risiedono già nelle sue caratteristiche più rilevanti. Come sottolineato da Theodore K. Cheng, arbitro ed esperto di proprietà intellettuale, uno dei primissimi vantaggi delle ADR, e in particolare dell’arbitrato, consiste nel fatto che, a differenza dei procedimenti di fronte ai tribunali, sono concepite con lo scopo di essere liberamente accessibili ai fini di risolvere la controversia&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>. Per questo, le parti, qualora siano già concordi nel voler usufruire di tale servizio, possono già prevedere nei propri accordi commerciali una specifica clausola compromissoria, in Italia disciplinata all’art. 808 del c.p.c., grazie alla quale è possibile demandare le controversie nascenti dal contratto ad arbitri. Si ricorda, sinteticamente, che le controversie arbitrabili per mezzo di legge italiana possono avere ad oggetto solo i diritti disponibili, come indicato all’art. 806 del c.p.c.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.L’arbitrato si caratterizza anche per la libertà delle parti di scelta dell’arbitro: così è possibile l’individuazione di un esperto che sia in grado di risolvere la controversia con la sensibilità necessaria a coglierne le sfumature interdisciplinari e la complessità della questione da trattare. Ciò ad esempio, può essere particolarmente utile nel caso in cui la controversia abbia ad oggetto questioni i cui aspetti giuridici non siano sufficienti per cogliere appieno la natura del caso. Si pensi, ad esempio, alle dispute in materia di autenticità delle opere d’arte: l’arbitro esperto non rimuove completamente le incertezze che l’autenticazione delle opere d’arte comporta, ma garantisce uno specifico grado di scientificità e professionalità imprescindibile anche per la scelta dei consulenti tecnici che lo affianchino&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.La libertà di scelta dell’arbitro ben si concilia anche con la celerità di risoluzione della controversia e di emissione del lodo; infatti, l’arbitrato italiano per legge deve concludersi entro i termini individuati dalle parti oppure, in mancanza di riferimenti, entro e non oltre duecentoquaranta giorni dalla nomina degli arbitri <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.Le libertà delle parti non si limitano alla sola scelta dell’arbitro, ma riguardano anche la scelta della legge applicabile, della sede del procedimento e della lingua che intendono utilizzare. Le controversie pertanto possono godere di un meccanismo di risoluzione che, nella sostanza, si modella sulla questione specifica, potendosi adattare ad essa sia sul piano formale, sia sul piano sostanziale, il quale si può già estrinsecare in una articolata e completa clausola compromissoria all’interno dei propri accordi commerciali.Un ulteriore vantaggio dell’arbitrato consiste anche nella riservatezza garantita sin dal momento in cui le parti decidono di includerlo all’interno dei propri rapporti contrattuali. Il lodo arbitrale costituisce un documento accessibile alle sole parti coinvolte, la cui pubblicazione si rende necessaria solamente nel caso in cui s’intenda ricorrere al tribunale per attribuirgli efficacia esecutiva. Negli altri casi, avendo previsto reciproci obblighi di riservatezza e avendo affrontato la controversia in ambito arbitrale, nulla di quanto accaduto e disciplinato all’interno del procedimento arbitrale potrà essere utilizzato in sede giudiziale.La riservatezza gioca un ruolo indubbiamente di rilevo nell’abito delle relazioni degli operatori e protagonisti del mercato dell’arte, dove la reputazione e la discrezione costituiscono gli improrogabili standard a cui aderire per poter emergere e affermarsi nel settore come professionisti e collezionisti. Tuttavia, la possibilità di rendere pubbliche quanto meno le basi giuridiche a fondamento del lodo arbitrale in materia d’arte è diventata nel corso degli ultimi anni oggetto di critiche. La Court of Arbitration for Art, in particolare, ha riflettuto su tale possibilità <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>, annunciando in un primo momento che avrebbe pubblicato in forma anonimizzata i lodi, così da realizzare una – seppur embrionale – base di regole comuni per un mercato notoriamente deregolamentato&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>. I casi più delicati, infine, possono essere disciplinati con arbitrato irrituale, il cui provvedimento finale, in virtù dell’accordo arbitrale tra le parti, vincola le parti su base negoziale. Il rispetto della decisione è comunque garantito dalla possibilità di impugnazione per inadempimento contrattuale. Competenze specifiche, celerità e riservatezza: così possono essere riassunti i significativi vantaggi dell’arbitrato per l’Arte.&nbsp;&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong>Il nuovo Regolamento degli Arbitrati in materia di Arte della Camera Arbitrale di Venezia.</strong></li></ol><p>Lo scorso 13 luglio è stato pubblicato il nuovo regolamento degli Arbitrati in materia di Arte della Camera Arbitrale di Venezia&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a> (il “<strong><em>Regolamento</em></strong>”), volto a istituire nella città lagunare una speciale sezione, di carattere internazionale, esclusivamente dedicata alla risoluzione delle controversie relative al mondo e al mercato dell’arte. Un Comitato di esperti, dalla comprovata esperienza in materia di arbitrato e di mercato dell’arte, ha lavorato al progetto assieme alla Presidente della Camera veneziana, l’avvocato Patrizia Chiampan: in esso compaiono i professori avvocati Giorgio De Nova, Alessandra Donati, Elena Zucconi Galli Fonseca e gli avvocati Giuseppe Calabi, Fabio Moretti, Lavinia Savini e Massimo Sterpi.Principio ispiratore della camera arbitrale è l’idea di potenziare gli aspetti di interesse dell’arbitrato per l’arte, garantendo i vantaggi procedurali e la massimizzazione delle garanzie di riservatezza, efficacia, rapidità e flessibilità della procedura, al fine di formulare uno strumento internazionale che affianchi il mercato nella soluzione di vicende conflittuali.Il testo del Regolamento, infatti, è stato progettato per accogliere in chiave omnicomprensiva tutte le peculiarità del mercato dell’arte, includendo nella – possibilmente più ampia – definizione di opere d’arte&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a> anche gli oggetti d’antiquariato e da collezione: “<em>Il presente Regolamento </em>[…]<em> disciplina i procedimenti di arbitrato aventi ad oggetto controversie in materia di arte – intesa nel suo significato più ampio, comprendente ogni attività umana creativa, svolta singolarmente o collettivamente od imprenditorialmente, qualunque sia la forma di espressione quali, a titolo esemplificativo, arti visive, musica, teatro, design, oggetti di antiquariato e da collezione</em>".L’iniziativa, prima in Italia nel suo genere, prosegue nella promozione dell’arbitrato quale strumento internazionale per la risoluzione delle controversie legali del mondo dell’arte con la massima garanzia di efficienza, efficacia e riservatezza per le parti che decidono di aderirvi. In Europa, solo la menzionata Court of Arbitration for Art dell’Aia disponeva di un proprio specifico regolamento per la risoluzione delle controversie d’arte: la Camera Venezia si presenta per potenziare, in Italia e all’estero, gli aspetti vantaggiosi di questa opzione alternativa.&nbsp;&nbsp;</p><ol start="4"> <li><strong>Caratteristiche e novità del nuovo Regolamento.</strong></li></ol><p>Pare interessante ripercorrere alcune specifiche disposizioni del regolamento. Già l’ampia definizione fornita dal menzionato articolo 1 garantisce al Regolamento di poter comprendere nel proprio ambito di applicazione le molteplici e articolate questioni che l’arte oggi pone al mercato e ai suoi protagonisti, a partire dalla definizione stessa di opera d’arte. Nessun riferimento, infatti, è dato a specifiche definizioni od enumerazioni di <em>medium</em>, dando così la più ampia libertà interpretativa, a superamento delle varie definizioni fornite dalle legislazioni nazionali in materia, ad esempio, di diritto d’autore&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>. Grazie a questo accorgimento possono beneficiare del Regolamento non solo le arti visive, ma anche le arti performative, il disegno industriale, la musica e il cinema, rispecchiando così la vocazione di Venezia quale città delle arti e stimolando una maggiore sensibilità verso gli strumenti giuridici a cui le istituzioni culturali, pubbliche e private, nazionali e internazionali, possono far riferimento.La scelta della Camera arbitrale veneziana mira ad espandere le potenzialità dell’arbitrato sin dalla definizione dell’oggetto della controversia, includendo anche la contemporaneità, spesso costituita da istruzioni per opere da (ri)attivare o da opere realizzate con materiali che degradano col tempo, la cui documentazione costituisce lo scrigno ultimo dell’autenticità dell’opera e del suo valore, nonché testimonianza della effettiva titolarità dell’opera e delle modalità migliori per il suo restauro. Soffermandoci sul contemporaneo, si possono ancora menzionare le questioni relative al sistema di autenticazione delle opere d’arte concettuali, delle installazioni, delle opere effimere, delle performance, delle fotografie e della video arte. Ad esse sono da affiancare la varietà di prassi che richiedono competenze specifiche in materia, quali quelle per la verifica della autenticità delle opere d’arte (in relazione anche alle singole <em>expertise</em>), per l’archivio, il museo, la fondazione, la casa d’asta o la galleria con cui interfacciarsi.<em>Le expertise</em> sono state ulteriormente valorizzate dalla decisione di prevedere la possibilità di nominare consulenti tecnici d’ufficio, i quali andranno ad affiancare gli arbitri in questioni tecniche che il diritto non è in grado di risolvere in autonomia; previsione altresì potenziata e valorizzata dalla possibilità di nominare anche un comitato scientifico <em>ad hoc</em> per la disamina degli aspetti più controversi&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>. Gli arbitri possono pronunciare provvedimenti cautelari urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, nelle modalità e nei limiti indicati dal Regolamento&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>. La celerità del procedimento è infine garantita anche dalla previsione del termine massimo per il deposito del lodo di centottanta giorni dalla costituzione dell’arbitrato&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>; termine prorogabile solo in casi specificamente individuati dal Regolamento e comunque sempre attinenti alla complessità della controversia da risolvere&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>.La Camera Arbitrale di Venezia ha già messo a disposizione un proprio modello di clausola compromissoria per le parti che intendono ricorrervi, attualmente disponibile nella copia digitale del Regolamento (e, nel caso di accordo, vi si può aderire anche per convenzione successiva). La clausola compromissoria garantisce l’accesso ad una soluzione alternativa alla giustizia ordinaria sensibile e competente, capace di andare oltre le difficoltà del diritto nel riconoscere la complessità dello statuto giuridico delle arti contemporanee. Vantaggi già efficacemente sintetizzati dal grande giurista René David, il quale riconosceva che l’arbitrato “<em>non deriva i suoi poteri dallo Stato e non governa per conto dello Stato. L'arbitro, dovendo tener conto di ciò che le parti si aspettano da lui, deve cercare la giustizia piuttosto che attaccarsi ciecamente a un diritto dello Stato</em>”&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:alessandra.donati@advant-nctm.com">Alessandra Donati</a> e <a href="mailto:edoardo.mombelli@advant-nctm.com">Edoardo Mombelli</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> <em>Republic of Austria v. Altmann</em>, 541 U.S. 677 (2004).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> L’intricato susseguirsi di scandali e cause giudiziarie è stato sin dagli inizi ampiamente monitorato dalla stampa. Cfr., <em>inter alia</em>, per una panoramica generale, <em>The Bouvier Affair: The Art of Deception?</em>, su <em>ArtCritique</em>, 26 novembre 2019, <a href="https://www.art-critique.com/en/2019/11/the-bouvier-affair-the-art-of-deception/" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.art-critique.com/en/2019/11/the-bouvier-affair-the-art-of-deception/</a> (consultato il 29 agosto 2020); Sam Knight, <em>The Bouvier Affair</em>, su <em>The New Yorker</em>, 1 febbraio 2016 <a href="https://www.newyorker.com/magazine/2016/02/08/the-bouvier-affair" target="_blank" rel="noreferrer">www.newyorker.com/magazine/2016/02/08/the-bouvier-affair</a> (consultato il 29 agosto 2020).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Giuditta Giardini e Lorenzo Sordi, <em>ADR e Arte: caso Indiana, il giudice dice sì all’arbitrato</em>, su <em>Il Sole 24 Ore</em>, 24 ottobre 2018, <a href="https://www.ilsole24ore.com/art/adr-e-arte-caso-indiana-giudice-dice-si-all-arbitrato-AEaGFOUG?refresh_ce=1" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.ilsole24ore.com/art/adr-e-arte-caso-indiana-giudice-dice-si-all-arbitrato-AEaGFOUG?refresh_ce=1</a> (consultato il 29 agosto 2020). Si noti che quest’ultimo caso e il citato <em>Republic of Austria v. Altmann</em> sono stati oggetto di arbitrato.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> <a href="https://en.unesco.org/fighttrafficking/icprcp" target="_blank" rel="noreferrer">https://en.unesco.org/fighttrafficking/icprcp</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> <a href="https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/art/" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/art/</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> <a href="https://www.idrgroup.org/art-law/" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.idrgroup.org/art-law/</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> <a href="https://www.calawyersforthearts.org/arts-arbitration-mediation-services.html" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.calawyersforthearts.org/arts-arbitration-mediation-services.html</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> <a href="https://www.camera-arbitrale.it/it/mediazione/adr-arte.php?id=526" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.camera-arbitrale.it/it/mediazione/adr-arte.php?id=526</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> <a href="http://www.arbitracamera.it/pagina177_progetto-adr-per-la-cultura.html" target="_blank" rel="noreferrer">http://www.arbitracamera.it/pagina177_progetto-adr-per-la-cultura.html</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Cfr. <a href="https://www.cafa.world/arbitration/" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.cafa.world/arbitration/</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Cfr. Crisanto Mandrioli, Antonio Caratta, <em>Diritto Processuale Civile</em>, volume III<em>, I Procedimenti speciali,</em> <em>l’arbitrato, la mediazione e la negoziazione assistita</em>, Giappichelli, 2017, p. 403.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> “<em>One way to minimize or eliminate the drawbacks of relying upon traditional court litigation to address art and cultural heritage disputes is to consider arbitration as a mechanism to resolve them</em>”. Theodore K. Cheng, <em>Arbitration of Art and Cultural Heritage Disputes</em>, in <em>Entertainment, Arts and Sports Law Journal</em>, 2017, vol. 28, n. 3, p. 31.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> In virtù di tale limite, le controversie in materia di diritti morali, ad esempio, non potranno essere demandate all’arbitro.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Come riportato da Quentin Bryne-Sutton, Norman Palmer affermò, in occasione del Simposio del 1997 organizzato dall’Art Law Centre di Ginevra: “<em>The authenticity of a work of art, for example, rarely arises in a rawly factual ('yes or no') form. The context of the question (the meaning of the critical words) is likely to be or arise from a legal document or principle. That source is bound to affect the question itself, making it more subtle and ambiguous ... In mis context the skills which make for a good attributor do not necessarily make for a good adjudicator. On the other hand, empirical experience as to the practices of me trade (rather than say, high academic expertise within a particular technical field) may offer a valuable background for the adjudicatory role, provided concerns about 'trade bias' can be overcome</em>” (cfr. Quentin Bryne-Sutton, <em>Arbitration and Mediation in Art-Related Disputes</em>, in <em>Arbitration International</em>, Volume 14, n. 4, pp. 452-453).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Art. 819 bis c.p.c.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Un cambio di rotta che così è descritto <strong>su</strong> <em>The Art Newspaper</em>:“<em>CAfA’s proceedings will be confidential, but a press release announcing the court last May stated that publishing its decisions was “essential to ensure market understanding and acceptance of the results”, a point&nbsp;reiterated to The Art Newspaper last May&nbsp;and in an ArtTactic podcast soon after. William Charron, the art lawyer who conceived of CAfA, now elaborates that if the parties themselves do not want a decision published, it will not be</em>”.&nbsp;Laura Gilbert, <em>The Hague’s art arbitration court to open in April</em>, su <em>The Art Newspaper</em>, 21 marzo 2019, <a href="https://www.theartnewspaper.com/news/the-hagues-art-arbitration-court-to-open-in-april" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.theartnewspaper.com/news/the-hagues-art-arbitration-court-to-open-in-april</a> (consultato il 31 agosto 2020).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Sul tema si segnala, da ultimo, il report pubblicato dalla Permanent Subcommittee on Investigation del Senato degli Stati Uniti d’America intitolato “<em>The Art Industry And U.S. Policies That Undermine Sanctions</em>” (disponibile al link <a href="https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/2020-07-29%20PSI%20Staff%20Report%20-%20The%20Art%20Industry%20and%20U.S.%20Policies%20that%20Undermine%20Sanctions.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/2020-07-29%20PSI%20Staff%20Report%20-%20The%20Art%20Industry%20and%20U.S.%20Policies%20that%20Undermine%20Sanctions.pdf</a>), il quale rileva, a p. 2, che il mercato dell’arte, in particolare quello americano, è largamente deregolamentato: “<em>The art industry is considered the largest, legal unregulated industry in the United States. </em><em>Unlike financial institutions, the art industry is not subject to Bank Secrecy Act’s (“BSA”) requirements, which mandate detailed procedures to prevent money laundering and to verify a customer’s identity. While the BSA does not apply to art transactions by art dealers and auction houses, sanctions do. No U.S. person or entity is allowed to do business with a sanctioned individual or entity</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Il Regolamento è disponibile per il download all’indirizzo <a href="http://www.camera-arbitrale-venezia.com/?IdPagina=568" target="_blank" rel="noreferrer">http://www.camera-arbitrale-venezia.com/?IdPagina=568</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Come sottolineato dalla presentazione sul sito ufficiale della Camera Arbitrale di Venezia (<a href="http://www.camera-arbitrale-venezia.com/?IdPagina=568" target="_blank" rel="noreferrer">http://www.camera-arbitrale-venezia.com/?IdPagina=568</a>).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Si pensi alla definizione fornita all’articolo 2 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche del 1886, così come alle sue derivazioni nazionali quali gli articoli 1 e 2 della l. 633/1941 per l’Italia, gli articoli Article L112-1 e L112-2 del <em>Code de la propriété intellectuelle francese</em> o le <em>Section</em> da 3 a 8 del <em>Copyright, Designs and Patents Act </em>del Regno Unito.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Art. 27 del Regolamento.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Art. 22 del Regolamento.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Art. 31 del Regolamento.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Art. 33 del Regolamento: “Se le parti non hanno disposto diversamente, il termine di cui all’art. 31 punto 1 è prorogato fino a 180 giorni nei seguenti casi: a) se debbono essere assunti mezzi di prova; b) se è disposta consulenza tecnica d’ufficio; c) se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale; d) se è modificata la composizione del Collegio Arbitrale o è sostituito l’Arbitro unico.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> René David, <em>L'arbitrage dans le commerce international</em>, Paris, 1982, p. 15, come riportato da Quentin Bryne-Sutton, <em>op. cit.</em>, p. 454. Già Aristotele, nella <em>Retorica</em>, elogiava la risoluzione della controversia al di fuori degli ordinari sistemi di giustizia, ritenendo preferibile “<em>un arbitrato piuttosto che una lite in tribunale</em>”, poiché “<em>l’arbitro bada all’equità, il giudice alla legge; e l’arbitro è stato inventato proprio per questo, per dar forza all’equità</em>” (cfr. Aristotele, <em>Retorica</em>, 1.13.13, come citato da Francesco Zappalà, <em>Memoria storica dell’arbitrato</em>, Memorias XV Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática, Buenos Aires, Argentina, 2011, disponibile all’indirizzo <a href="http://www.eldial.com/nuevo/congreso_iberoamericano/MEMORIA%20STORICA%20DELL%20ARBITRATO.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">http://www.eldial.com/nuevo/congreso_iberoamericano/MEMORIA%20STORICA%20DELL%20ARBITRATO.pdf</a>).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 20 Jan 2021 07:50:04 +0100</pubDate>
                        <title>Il c.d. &quot;Superbonus&quot; introdotto dal Decreto Rilancio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-c-d-superbonus-introdotto-dal-decreto-rilancio</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Lo scopo del presente documento è analizzare brevemente le novità introdotte dal c.d. Decreto Rilancio in materia di detrazioni fiscali a favore di determinate categorie di soggetti che eseguono interventi di ristrutturazione caratterizzati da specifiche finalità di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici ovvero di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici all’interno degli edifici</em>.&nbsp;</p><ol> <li><strong><u>Il c.d. Superbonus disciplinato dal Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34</u></strong></li></ol><p>L’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito, “Decreto Rilancio”), ha previsto l’applicazione del c.d. “<strong>Superbonus</strong>”, una detrazione fiscale che si applica – nella misura del 110% – a determinate spese sostenute dai contribuenti nel periodo intercorrente tra il 1 luglio 2020 e il 30 giugno 2022&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici all’interno degli edifici.Si tratta di un’agevolazione introdotta nell’ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, che consiste in detrazioni dall’imposta lorda ed è concessa quando si eseguono determinati interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o riducono il rischio sismico degli stessi.Il Decreto Rilancio, in particolare, distingue tra interventi “principali” o “trainanti” (la cui realizzazione attribuisce il diritto di accedere alle agevolazioni fiscali ivi disciplinate) e interventi “aggiuntivi” o “trainati” (che attribuiscono il diritto di accedere alle agevolazioni fiscali soltanto qualora vengano realizzati congiuntamente ad un intervento “principale”)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Nella prima categoria (interventi “<strong><u>trainanti</u></strong>”) rientrano:</p><ul> <li>Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi: si tratta di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio, anche qualora si tratti di un’unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, purché gli interventi abbiano un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio interessato&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>;</li> <li>Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici ovvero sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari: si tratta di interventi finalizzati alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, dotati di specifici requisiti tecnici di efficienza&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>;</li> <li>Interventi antisismici: il Decreto Rilancio ha elevato al 110% l’agevolazione già prevista per gli interventi antisismici dall’articolo 16, commi da 1-<em>bis</em> a 1-<em>septies</em>, del DL n. 63/2013 (c.d. “Sismabonus”)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.</li></ul><p>Appartengono, invece, alla categoria degli interventi “<strong>trainati</strong>”:</p><ul> <li>Interventi di efficientamento energetico previsti dall’art. 14 del DL n. 63/2013: il Superbonus spetta anche per gli interventi di efficientamento energetico previsti dall’articolo 14 del DL n. 63/2013 (c.d. “Ecobonus”), purché vengano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>;</li> <li>Installazione di impianti solari fotovoltaici: l’agevolazione in esame si applica anche alle spese sostenute per l’installazione di <em>(i)</em> impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, co. 1, lett. a, b, c, d, del DPR n. 412/1993 e <em>(ii)</em> sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati (contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi);</li> <li>Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici: il Decreto Rilancio ha previsto che, qualora si proceda all’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici congiuntamente alla realizzazione di un intervento “trainante”, la detrazione già prevista dall’art. 16-<em>ter</em> del DL n. 63/2013 venga elevata al 110%&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.</li></ul><p>Va evidenziato, infine, che il Decreto Rilancio ha altresì introdotto la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi oppure, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.Ai sensi dell’art. 121, infatti, i soggetti che sostengono spese per gli interventi ivi espressamente elencati<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: <em>(i)</em> per un contributo, sotto forma di <strong><u>sconto</u></strong> sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati; <em>(ii)</em> per la <strong><u>cessione</u></strong> di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong><u>Ambito di applicazione del “Superbonus”</u></strong></li></ol><p>Una volta individuati gli interventi dalla cui realizzazione deriva il diritto di accedere al c.d. Superbonus, è utile precisare l’ambito soggettivo di applicazione della normativa in esame.A tal proposito, il comma 9 dell’art. 119 del Decreto Rilancio precisa che il Superbonus si applica agli interventi effettuati dai condomìni; da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione; dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "<em>in house providing</em>”; dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa; dalle ONLUS di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991 e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome; dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’art. 5, co. 2, lett. c), del D.Llgs. n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha precisato che la detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in particolare, del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile.&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong><u>Le novità introdotte dal comma 9-<em>bis</em> del Decreto Rilancio</u></strong></li></ol><p>L’art. 63, comma 1 del DL n. 104/2020 ha modificato il testo originario dell’art. 119 del Decreto Rilancio, introducendo un nuovo comma 9-<em>bis</em> ai sensi del quale “<strong><em><u>Le deliberazioni dell'assemblea del condominio</u></em></strong><em> aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, <strong><u>sono valide se </u></strong></em><strong><em><u>approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio</u></em></strong> <em>[…].&nbsp;</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a><em>”</em>La norma, pertanto, prevede una riduzione – rispetto alle previsioni dettate dall’art. 1136 c.c. – delle maggioranze richieste per l’assunzione delle delibere assembleari aventi per oggetto l’approvazione degli interventi che danno diritto al c.d. Superbonus.Secondo la disciplina codicistica, infatti, <strong><em>(i)</em></strong> le deliberazioni relative alla ricostruzione dell'edificio, alle riparazioni straordinarie di notevole entità oppure alle innovazioni volte a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti e a contenere il consumo energetico degli edifici devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti <u>la maggioranza degli intervenuti e almeno la <strong>metà</strong> del valore dell'edificio</u> <u><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a></u> e <strong><em>(ii)</em></strong> le deliberazioni concernenti innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni devono essere approvate con un numero di voti che rappresenti <u>la maggioranza degli intervenuti ed almeno i <strong>due terzi</strong> del valore dell'edificio</u>&nbsp;<u><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a></u>.Il Decreto Rilancio, dunque, prevede una regolamentazione più flessibile di quella ordinaria, proprio al fine di incentivare gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica degli edifici.Va evidenziato, infine, che la seconda parte del comma 9-<em>bis</em> dell’art. 119 del Decreto Rilancio precisa che “<em>Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole</em>”.Di conseguenza, qualora le spese degli interventi dovessero venire imputate a singoli condomini, si renderebbe in ogni caso necessario ottenere il parere favorevole di questi ultimi.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:marco.cappa@advant-nctm.com">Marco Cappa</a>&nbsp;o <a href="mailto:eugenio.maida@advant-nctm.com">Michelangelo Eugenio Maida&nbsp;</a></em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> L’art. 1, comma 66, lett. a), n. 1 della Legge n. 178/2020 ha modificato il comma 1 dell’art. 119 del DL n. 34/2020, sostituendo le parole “31 dicembre 2021” con le parole “30 giugno 2022”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Tuttavia, indipendentemente da tale distinzione, il comma 3 dell’art. 119 del Decreto Rilancio precisa che, per entrambe le categorie di interventi, “<em>Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi […] nel loro complesso, devono assicurare […] il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Art. 119, co. 1, lett. a) del DL n. 34/2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Art. 119, co. 1, lett. b) e c) del DL n. 34/2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Art. 119, co. 4 del DL n. 34/2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Art. 119, co. 2 del DL n. 34/2020: tale norma, inoltre, precisa altresì che gli interventi di efficientamento energetico indicati nel citato articolo 14 del DL n. 63/2013 attribuiscono il diritto di accedere al Superbonus, <u>anche a prescindere dalla effettuazione degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali esistenti</u>, qualora l’edificio interessato sia sottoposto alla tutela disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio ovvero tali interventi non possano essere realizzati per effetto di regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Art. 119, co. 8 del DL n. 34/2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Art. 121, co. 2 del DL n. 34/2020: “<em>In deroga all’ articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all’ articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di: a)&nbsp; recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b)&nbsp; efficienza energetica di cui all’ articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119; c)&nbsp; adozione di misure antisismiche di cui all’ articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119; d)&nbsp; recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’ articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; e)&nbsp; installazione di impianti fotovoltaici di cui all’ articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto; f)&nbsp; installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’ articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Più nel dettaglio, l’art. 119, co. 9 del DL n. 34/2020 prevede che: “<em>Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati: a)&nbsp; dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; b)&nbsp; dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10; c)&nbsp; dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “ in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; d)&nbsp; dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; d-bis)&nbsp; dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383; e)&nbsp; dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Si tratta di una previsione in linea con quanto già in precedenza disposto dall’art. 26, co. 2 della Legge n. 10/1991, ai sensi del quale “<em><u>Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico</u> ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all’articolo 1, individuati attraverso un attestato di prestazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, <u>le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio</u></em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Art. 1136, co. 2 e 4 e art. 1120, co. 2, n. 1 e 2 c.c.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Art. 1120, co. 1, c.c.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 03:12:40 +0100</pubDate>
                        <title>Provvedimento IVASS n. 107 del 12 gennaio 2021: modifica alla definizione di “portafoglio” contenuta nel Regolamento ISVAP n. 14/2008 (effetti sul trasferimento e sulla gestione di un portafoglio in run-off di contratti di assicurazione)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/provvedimento-ivass-n-107-del-12-gennaio-2021</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con provvedimento n. 107/2021, l’IVASS ha modificato la definizione di “<em>portafoglio</em>” di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) del Regolamento ISVAP n. 14/2008 (mediante la soppressione delle parole: “<em>il portafoglio non può essere costituito da soli sinistri”</em>), al fine di rimuovere lo specifico divieto di trasferire portafogli costituiti da soli sinistri, espressamente escluso nella sua originaria formulazione.Nell’ambito della propria analisi sull’impatto di questo provvedimento, l’IVASS ha rilevato, in particolare, che tale modifica (diretta a consentire il trasferimento di portafogli di soli sinistri) è giustificata dal mutamento delle condizioni economico-finanziarie che caratterizzano il mercato di riferimento, il quale richiede una maggiore flessibilità gestionale. Contestualmente, l’Istituto ha evidenziato che la permanenza di tale esclusione all’interno del sistema normativo italiano <em>“potrebbe risultare svantaggiosa per le imprese operanti nel territorio della Repubblica, in termini di competitività, in quanto tale tipologia di trasferimento di portafoglio e di gestione in run-off sono consentiti in altri Paesi europei</em>”.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;l'Avv.&nbsp;<a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>, l'Avv.&nbsp;<a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a>&nbsp;o l'Avv. <a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 12 Jan 2021 05:28:23 +0100</pubDate>
                        <title>La nuova definizione di default</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-nuova-definizione-di-default</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Introduzione</strong>Il presente documento analizza la nuova definizione di <em>default</em> prudenziale entrata in vigore il 1° gennaio 2021, alla quale gli intermediari finanziari europei devono allinearsi.<strong>Nuove regole europee in materia di <em>default</em></strong><em>Il quadro normativo</em>Il Regolamento dell’Unione Europea del 26 giugno 2013, n. 575&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (<strong>CRR</strong>) ha introdotto all’articolo 178 specifiche disposizioni in materia di <em>default </em>di un debitore e ha demandato all’Autorità Bancaria Europea (<strong>EBA</strong>) l’emanazione di linee guida sull’applicazione della definizione di <em>default </em>e alla Commissione Europea l’adozione di un regolamento delegato relativo alla misura della soglia di rilevanza delle esposizioni c.d. in arretrato sulla base di norme tecniche di regolamentazione pubblicate dall’EBA.In data 28 settembre 2016, l’EBA ha pubblicato le linee guida&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> in materia di definizione di <em>default </em>nonché le norme tecniche relative alla soglia di rilevanza. Al fine di recepire quanto disposto da CRR e dalle linee guida dell’EBA in tema di definizione di esposizioni creditizie deteriorate, la Banca d’Italia ha emanato, in data 26 giugno 2019, apposita comunicazione&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> con riferimento alle segnalazioni statistiche di vigilanza e bilancio delle banche.Più di recente, l’Autorità di Vigilanza ha fornito ulteriori chiarimenti di natura applicativa con nota del 15 ottobre 2020&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.La <em>ratio </em>degli interventi in parola è indubbiamente quella di uniformare il sistema bancario e finanziario europeo ai principi della vigilanza equivalente e della neutralità normativa. Il termine ultimo entro il quale le banche soggette alla vigilanza della Banca Centrale Europea e gli intermediari finanziari non bancari europei dovranno applicare le nuove regole è stato fissato al 1° gennaio 2021.&nbsp;<em>La nuova definizione di default: condizioni e soglie di rilevanza</em>La nuova struttura normativa proposta individua condizioni oggettive e soggettive affinché un debitore possa considerarsi in <em>default. </em>Vengono altresì introdotte talune soglie di rilevanza il cui superamento rende effettivo lo <em>status</em> del debitore.In particolare, un debitore sarà considerato in <em>default </em>laddove ricorra almeno una delle seguenti condizioni:</p><p style="padding-left: 30px;">(i) condizione oggettiva (“<em>past-due criterion</em>”): il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> consecutivi nel pagamento di un’obbligazione rilevante facendo riferimento al complesso delle obbligazioni del medesimo verso l’intermediario;</p><p style="padding-left: 30px;">(ii) condizione soggettiva (“<em>unlikeliness to pay</em>”): l’ente giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione di eventuali garanzie, il debitore adempia integralmente alla propria obbligazione.</p>Acclarata la sussistenza di un <em>past-due criterion</em>, questo rileverà se superiore a determinate soglie distinte in ragione della natura del debitore (cliente al dettaglio&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> e cliente non al dettaglio):<p style="padding-left: 30px;">(i) in termini assoluti: la soglia di rilevanza è fissata a €100 per le esposizioni al&nbsp; dettaglio ed €500 per le altre esposizioni;</p><p style="padding-left: 30px;">(ii) in termini relativi: la soglia è rappresentata dall’importo pari all’1% dell’importo complessivo di tutte le esposizioni verso il debitore facenti capo agli intermediari creditizi e finanziari appartenenti a un medesimo perimetro di consolidamento prudenziale&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.</p>In luce di quanto precede, un’esposizione sarà considerata scaduta (e dunque classificata come <em>non performing</em>) se ha superato entrambe le soglie assoluta e relativa per 90 giorni consecutivi.Diversamente, una dichiarazione di <em>default </em>è possibile anche con riferimento a clienti che, pur non vantando arretrati rilevanti da oltre 90 giorni, non siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni, a giudizio dell’intermediario (condizione soggettiva).Al fine di mitigare la discrezionalità rimessa a ciascun ente nella valutazione del probabile inadempimento, le linee guida dell’EBA forniscono una serie di indicatori qualitativi e quantitativi che gli intermediari dovranno considerare per ricondurre una posizione <em>unlikely to pay </em>nel novero di quelle in <em>default</em>.Si segnalano, tra le altre, la mancata iscrizione nel conto economico dell’istituto della posizione a causa della diminuzione della qualità creditizia dell’obbligazione, la cessione dell’obbligazione creditizia da parte dell’ente (con particolare riferimento alle operazioni di cartolarizzazione&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>), la presenza di accantonamenti specifici sull’esposizione secondo i principi contabili IFRS9, la ristrutturazione onerosa del debito&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>, il fallimento o analogo provvedimento o tutela del debitore, l’incremento della leva finanziaria del debitore e la diminuzione delle fonti di reddito dello stesso.Al verificarsi di uno dei summenzionati indicatori, tutte le esposizioni verso il debitore dovranno considerarsi in<em> default.</em>&nbsp;<em>Ulteriori previsioni</em><em>(a) Compensazione</em>A differenza del passato, dal 1° gennaio 2021 non è più consentita la compensazione degli importi scaduti con altre linee di credito aperte e non utilizzate o parzialmente utilizzate dal medesimo debitore. Pertanto, l’ente finanziario sarà tenuto a classificare il cliente in <em>default </em>anche nel caso in cui questo abbia linee di credito ancora disponibili con il medesimo ente.<em>(b) Contagio del default</em>Secondo le nuove norme, gli enti dovranno censire le relazioni tra i propri clienti, in modo da identificare i casi in cui il <em>default</em> di una impresa possa ripercuotersi negativamente sulla capacità di rimborso di un altro debitore ad essa connesso (c.d. effetto contagio), con la conseguenza che anche quest’ultimo possa essere considerato in <em>default</em>.La connessione tra diverse imprese può essere determinata da legami di controllo o di natura economica (es. società facenti parte della medesima filiera)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.<em>(c) Riclassificazione a uno stato di non default</em>A differenza di quanto sinora previsto&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>, il ritorno a uno stato di non <em>default </em>da parte del debitore ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 5, di CRR è possibile qualora siano trascorsi tre mesi dal momento in cui sono venute meno le condizioni di cui all’articolo 178, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 3 di CRR (e, dunque, il cliente abbia regolarizzato la propria posizione)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.Durante il summenzionato lasso di tempo, l’intermediario finanziario dovrà valutare la condotta e la complessiva situazione finanziaria del debitore e consentire il ritorno <em>in bonis</em> dello stesso solo qualora questa sia ritenuta stabile in modo effettivo e permanente.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:matteo.gallanti@advant-nctm.com">Matteo Gallanti</a> o <a href="mailto:bianca.macrina@advant-nctm.com">Bianca Macrina</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&amp;from=IT" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&amp;from=IT</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn2">[2]</a><a href="https://eba.europa.eu/documents/10180/1721448/Guidelines+on+default+definition+%28EBA-GL-2016-07%29_IT.pdf/bd010dde-c308-4057-ae9c-842c2462a7ec" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://eba.europa.eu/documents/10180/1721448/Guidelines+on+default+definition+%28EBA-GL-2016-07%29_IT.pdf/bd010dde-c308-4057-ae9c-842c2462a7ec</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn3">[3]</a><a href="https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c272/Com_26giugno2019.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c272/Com_26giugno2019.pdf</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn4">[4]</a><a href="https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/risposte_quesiti_applicativi/Nota-di-chiarimenti-2020.10.15.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&amp;pk_kwd=it" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/risposte_quesiti_applicativi/Nota-di-chiarimenti-2020.10.15.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&amp;pk_kwd=it</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn5">[5]</a>I giorni di arretrato si calcolano a partire dal giorno successivo alla data in cui gli importi dovuti per capitale, interessi ed eventuali commissioni non siano stati corrisposti e abbiano superato le soglie di rilevanza. Nel caso in cui i pagamenti definiti nel contratto di credito originario siano stati sospesi e le scadenze siano state modificate, previo specifico accordo formalizzato con l’ente, il conteggio dei giorni di arretrato seguirà il nuovo piano di rimborso.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn6">[6]</a>Si tratta di PMI e persone fisiche.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn7">[7]</a>Le autorità competenti possono individuare una soglia diversa, compresa nell’intervallo da 0 a 2,5%.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn8">[8]</a>Una posizione dovrà essere considerata in <em>default</em> qualora la cessione della stessa nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione sia effettuata in ragione della diminuzione della qualità creditizia degli attivi oggetto di cessione e la perdita questa sia superiore al 5% <em>Gross Book Value</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn9">[9]</a>La ristrutturazione rileva ai fini dell’indicatore qualora comporti una remissione sostanziale del debito o il differimento dei pagamenti del capitale, interessi o commissioni da cui derivi una perdita superiore all’1% dell’importo del debito originario.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn10">[10]</a>Per gruppi di clienti connessi devono intendersi quelli di cui alla definizione di cui all’art. 4, paragrafo 1, punto 39, di CRR.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn11">[11]</a>Attualmente, lo stato di <em>default</em> viene meno nel momento in cui il debitore regolarizzi verso l’intermediario l’arretrato di pagamento e/o rientri dallo sconfinamento di conto corrente.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn12">[12]</a>Il termine è esteso ad un anno con riferimento ai clienti sottoposti a ristrutturazione del debito (ed in tal caso il debitore abbia/stia rispettando il piano/accordo).]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 12 Jan 2021 03:44:37 +0100</pubDate>
                        <title>Prepensionamento e contratto di espansione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/prepensionamento-e-contratto-di-espansione</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>La presente breve nota ha lo scopo di riassumere ed analizzare le misure introdotte con la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (“<strong><em>Legge di Bilancio 2021</em></strong>”) in tema di contratto di espansione e prepensionamento.Le novità introdotte estendono la possibilità di stipulare un contratto di espansione (già esistente nel nostro ordinamento dal 2015) a quei datori di lavori che abbiamo almeno 250 unità lavorative in organico, riducendo drasticamente la soglia di accesso a tale strumento sino ad oggi riservato alle grandissime aziende (superiore a 1.000 dipendenti) per l’ipotesi lo stesso sia utilizzato al fine di favorire la risoluzione del rapporto di lavoro con quei dipendenti che siano ormai prossimi alla pensione, in presenza dei requisiti esposti al punto sub 2 e, contestualmente, l’assunzione di nuove professionalità.Questa previsione, in un momento particolarmente complesso per le imprese che vede un blocco dei licenziamenti che si protrae dal 23 febbraio 2020 e confermato dalla Legge di Bilancio 2021 fino al 31 marzo 2021, permette di procedere ad un alleggerimento della forza lavoro – sempre previo consenso scritto dei lavoratori – grazie alla prossimità all’età pensionabile, con un vantaggio anche per i lavoratori che decidessero di accedervi, garantendo al contempo un ricambio di professionalità.L’accesso a questa forma di “prepensionamento”, infatti, garantisce ai lavoratori uscenti di poter ricevere un trattamento pari al trattamento pensionistico maturato alla data di cessazione del rapporto (sulla base dei calcoli forniti dall’INPS) fino alla prima decorrenza utile ai fini della pensione.In concreto, dunque, considerato che attualmente il requisito di età per la pensione di vecchiaia è 67 anni, l’anticipo potrà essere esercitato a partire dai 62 anni, qualora maturato il requisito minimo contributivo.&nbsp;</p><ol> <li><strong>Il contratto di espansione</strong></li></ol><p>Nella sua formulazione originaria, l’art. 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 disciplina di c.d. Contratto di espansione, introdotto, per il biennio 2019-2020, dall’art. 26-quater del “Decreto Crescita” (decreto legge n. 34 del 2019, convertito con modificazioni in Legge n. 58 del 2019).In particolare, si tratta di uno strumento rivolto alle grandi imprese, con organico superiore a mille unità lavorative, interessate da azioni di reindustrializzazione e riorganizzazione e con modifica dei processi aziendali.Nel dettaglio, <strong>nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese</strong> che comportano, in tutto o in parte, una <strong>strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attività</strong>, nonché la conseguente <strong>esigenza di modificare le competenze professionali</strong> in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo <strong>l'assunzione di nuove professionalità</strong>, l'impresa può avviare una procedura di consultazione finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.Dunque, mediante la sottoscrizione del contratto di espansione il datore di lavoro può accedere a una serie di misure di semplificazione e contenimento del costo del lavoro oltre che promozione del ricambio di professionalità; segnatamente:</p><p style="padding-left: 30px;">i. intervento straordinario d’integrazione salariale (“<em>CIGS</em>”), con riduzione per i lavoratori già addetti e che non possono accedere al “prepensionamento” dell’orario di lavoro previsto fino ad una percentuale aggregata del30% rispetto all’orario dei lavoratori interessati dal contratto di espansione;ii. possibilità di&nbsp;uscita anticipata per i lavoratori che si trovano a non più di 5 anni di distanza dall’età prevista per la pensione di vecchiaia.</p>Tale seconda misura merita uno specifico approfondimento dato il rilevante impatto sul sistema occupazionale.&nbsp;<p style="padding-left: 30px;"><strong>2. Le novità introdotte della Legge di Bilancio in tema di prepensionamento</strong></p>L’art. 1, comma 349 della Legge di Bilancio 2021, che modifica le disposizioni di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha introdotto importati novità alla disciplina per l’anno 2021.In particolare, i datori di lavoro che abbiano almeno <strong><u>duecentocinquanta unità lavorative</u></strong> in organico – a fronte delle mille unità precedentemente richieste dalla norma – nell’anno 2021 nell’ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, possono procedere con la <u>risoluzione del rapporto di lavoro</u> nei confronti di quei lavoratori che<p style="padding-left: 30px;">i. <strong>si trovino</strong> <strong>a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di</strong> <strong>vecchiaia</strong>ii. <strong>abbiano maturato il requisito minimo contributivo o della pensione anticipata</strong></p>riconoscendo, per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, un’indennità̀ mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall’INPS.Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.Per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l’indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione NASpI e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 22 del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa.Inoltre, per le imprese o gruppi di imprese con almeno 1.000 dipendenti che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che, all’atto dell’indicazione del numero dei lavoratori da assumere si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso al prepensionamento nei termini sopra indicati, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, di cui al precedente periodo, opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell’ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore.Per dare attuazione al contratto di espansione, il datore di lavoro interessato deve presentare apposita domanda all’INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è altresì obbligato a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa.In ogni caso, in assenza del versamento mensile predetto, l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:michele.bignami@advant-nctm.com">Michele Bignami</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 11 Jan 2021 05:54:07 +0100</pubDate>
                        <title>Nuovi sviluppi in materia di Golden Power. Gli attesi interventi di integrazione e chiarimento sulla portata soggettiva e oggettiva della disciplina</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuovi-sviluppi-in-materia-di-golden-power-gli-attesi-interventi-di-integrazione-e-chiarimento-sulla-portata-soggettiva-e-oggettiva-della-disciplina</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 30 dicembre 2020 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale due decreti attuativi volti ad ampliare e precisare il perimetro applicativo della normativa Golden Power: i) il DPCM del 18 dicembre 2020, n. 179&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> e ii) il DPCM del 23 dicembre 2020, n. 180&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>. Inoltre, con legge del 18 dicembre 2020&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> è stato prorogato di ulteriori sei mesi, sino al 30 giugno 2021, l’obbligo di notifica in relazione a determinate operazioni poste in atto tra soggetti aventi sede nell’Unione europea.&nbsp;</p><ol> <li><strong>I nuovi decreti varati dal Governo </strong></li></ol><p>I nuovi decreti vanno ad ampliare e precisare la disciplina contenuta nel decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (il c.d. <strong>“Decreto Golden Power”</strong>), che regola, unitamente alla normativa secondaria di attuazione, la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo con riferimento&nbsp;agli attivi strategici in determinati settori dell’economia.La normativa in materia di controllo degli investimenti impone, infatti, la notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’acquisto di partecipazioni di società che detengono attivi strategici nonché la notifica di determinati atti e operazioni sviluppandosi essenzialmente lungo due direttrici: i) quella della tutela degli interessi essenziali della <u>difesa e della sicurezza nazionale</u> (articolo 1) e ii) quella della salvaguardia degli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti (articolo 2, con riferimento in particolare <u>all’energia, ai trasporti e alle comunicazioni</u>).Il Decreto Golden Power è stato via via oggetto di ampliamento e la relativa applicazione è stata estesa anche <u>alle reti e alle tecnologie 5G<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a></u> nonché ai <u>beni e i rapporti di rilevanza strategica</u> <u>nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 </u>del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> (infrastrutture e tecnologie critiche e altri settori identificati come rilevanti quali quello sanitario, finanziario, creditizio e assicurativo).&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>I decreti n. 179 e n. 180, che entreranno in vigore a partire dal <u>14 gennaio 2021</u>, intervengono sotto un duplice profilo.In primo luogo, con l’adozione del DPCM del 18 dicembre 2020, n. 179, sono individuati i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale nei settori indicati dall’art. &nbsp;4, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 2019/452.<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00199/sg" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00199/sg</a>In secondo luogo, con il DPCM del 23 dicembre 2020, n. 180, il Governo ha individuato gli attivi di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni di cui all’art. 2 del Decreto Golden Power, estendendo la portata della precedente disciplina secondaria attuativa <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00200/sg" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00200/sg</a>&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>Beni e rapporti di interesse nazionale nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2019/452</strong></li></ol><p>Il DPCM n. 179 del 18 dicembre 2020 individua, dunque, i beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2019/452 e segnatamente: a) nel settore dell’energia; b) nel settore dell’acqua; c) nel settore della salute; d) nel trattamento, nell'archiviazione e in&nbsp; materia di accesso e controllo di dati e di informazioni sensibili; e) nel settore delle infrastrutture elettorali; f) nel settore finanziario, compreso quello creditizio e assicurativo e infrastrutture dei mercati finanziari; g) nei settori dell’intelligenza artificiale, robotica, semiconduttori, cybersicurezza, nanotecnologie e biotecnologie; h) nei settori delle infrastrutture e tecnologie aerospaziali non militari; i) in tema di approvvigionamento di fattori produttivi critici e del settore agroalimentare; l) in tema di prodotti a duplice uso, vale a dire utilizzabili sia a fini civili che a fini militari; m) nel settore della libertà e del pluralismo dei media.Nelle more dell’introduzione dell’odierno DPCM, il d.l. n. 23/2020 (c.d. “<strong>Decreto Liquidità</strong>) aveva imposto la notifica per l’acquisto di partecipazioni in società genericamente attive nei settori in questione, senza ulteriori specificazioni, determinando incertezza giuridica per gli operatori, nonché un elevato numero di notifiche da parte delle imprese, spesso a fini esclusivamente precauzionali.Di rilievo, oltre all’elencazione degli attivi rilevanti nei settori sopra menzionati nei 17 articoli che compongono il DPCM n. 179/2020, è lo sforzo definitorio contenuto nell’art. 2, ove sono proposte le definizioni di “infrastrutture critiche”, “tecnologie critiche” “informazioni critiche” e di “attività economica di rilevanza strategica”, che rimandano tutte, sia pur con qualche sfumatura lessicale,&nbsp; alle nozioni di&nbsp; <u>mantenimento delle funzioni vitali della&nbsp; società, della salute, della sicurezza e del&nbsp; benessere&nbsp; economico&nbsp; e&nbsp; sociale della popolazione e al progresso tecnologico</u>. &nbsp;Inoltre, per le attività economiche svolte in taluni ambiti e segnatamente nei settori dell’energia, dell’acqua, della salute, di quello finanziario, creditizio e assicurativo sono previste <u>soglie quantitative di fatturato</u> (300 milioni annui di fatturato annuo netto) e di<u> dipendenti</u> (un numero medio annuale di dipendenti di duecentocinquanta unità), al di sotto delle quali la notifica non è necessaria. Per le attività economiche aventi ad oggetto prodotti a duplice uso (vale a dire i prodotti e tecnologie utilizzabili sia a fini civili che militari) si applica invece soltanto la soglia di fatturato e non quella relativa ai dipendenti&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.Si tratta di novità che hanno un evidente intento deflattivo, volte dunque a ridurre il numero delle operazioni idonee a ricadere sotto la lente del Governo. In proposito, basti osservare che, mentre nel 2019 il Governo ha registrato 83 notifiche<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>, soltanto da gennaio a ottobre del 2020, in funzione delle modifiche normative via via intervenute, si sono registrate oltre 200 notifiche.&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong>Attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni</strong><strong>&nbsp;</strong></li></ol><p>Il DPCM n. 180/2020 interviene inoltre nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, di cui all’art. 2 del Decreto Golden Power. Le novità rispetto alla precedente disciplina si registrano principalmente nel settore dei trasporti, dove il Governo ha aggiunto tra gli attivi strategici le reti stradali e autostradali di interesse nazionali, gli spazioporti nazionali e gli interporti di rilievo nazionale.In particolare, nel sistema energetico nazionale, il DPCM individua gli attivi di rilevanza strategica <u>nelle reti energetiche di interesse nazionale, e nei relativi rapporti convenzionali</u>. Sono inclusi tra tali attivi: (a) la rete nazionale di trasporto del gas naturale e relative stazioni di compressione e centri di dispacciamento, nonché gli impianti di stoccaggio del gas; b) le infrastrutture di approvvigionamento di energia elettrica e gas da altri Stati, compresi gli impianti di rigassificazione&nbsp; di&nbsp; GNL onshore e offshore; c) la rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e relativi impianti di controllo e dispacciamento; d)&nbsp; l’attività&nbsp; di&nbsp; gestione&nbsp; e&nbsp;&nbsp; immobili&nbsp;&nbsp; fondamentali&nbsp;&nbsp; connessi all'utilizzo delle reti&nbsp; e&nbsp; infrastrutture&nbsp; di&nbsp; cui&nbsp; alle&nbsp; precedenti lettere a), b) e c).Per quanto riguarda i trasporti, gli attivi strategici sono identificati nelle grandi&nbsp; reti&nbsp; e negli impianti di&nbsp; interesse&nbsp; nazionale,&nbsp; destinati&nbsp; anche&nbsp; a&nbsp; garantire&nbsp; i principali&nbsp; collegamenti&nbsp; transeuropei,&nbsp; e&nbsp; nei&nbsp;&nbsp; relativi&nbsp;&nbsp; rapporti convenzionali, ossia a) i porti di interesse nazionale; b) gli aeroporti di interesse nazionale; c) gli spazioporti nazionali; d)&nbsp; la rete&nbsp; ferroviaria&nbsp; nazionale&nbsp;&nbsp; di&nbsp;&nbsp; rilevanza&nbsp;&nbsp; per&nbsp;&nbsp; le&nbsp;&nbsp; reti trans-europee; e) gli interporti di rilievo nazionale; f) le reti stradali e autostradali di interesse nazionale.Infine, all’articolo 3 gli attivi strategici nel settore delle <u>comunicazioni </u>sono individuati: i) nelle reti dedicate e la rete di accesso pubblica agli utenti finali in connessione con le reti metropolitane; ii) nei router di servizio e nelle reti a lunga distanza; iii) negli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga, e i relativi rapporti convenzionali; iv) negli elementi dedicati, anche laddove l'uso non sia esclusivo, per la connettività (fonia, dati e video), la sicurezza, il controllo e la gestione relativi a reti di accesso di telecomunicazioni in postazione fissa.&nbsp;</p><ol start="4"> <li><strong>Proroga dell’obbligo di notifica di operazioni messe in atto da soggetti intra-UE e nuovi moduli di notifica </strong></li></ol><p>Con il Decreto Liquidità il Governo, in funzione della situazione di eccezionalità determinata dall’emergenza epidemiologica, aveva esteso gli obblighi di notifica <em>ex</em> art. 2 del Decreto Golden Power anche agli acquisti di partecipazioni in società detentrici di attivi strategici “<em>da parte di soggetti esteri,<u> anche appartenenti all’Unione europea</u></em>”, sino alla data del 31 dicembre 2020.Con la legge del 18 dicembre 2020&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>, tale previsione <u>è stato prorogata di ulteriori sei mesi, sino al 30 giugno 2021</u>.Pertanto, sino a tale data, relativamente ai settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni e agli ulteriori settori strategici di cui all’art. 4 del Regolamento 2019/452, continueranno a doversi notificare anche le operazioni poste in essere con soggetti residenti nell’Unione europea&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.Si segnala inoltre che il Governo ha di recente varato nuovi moduli di notifica, che prescrivono un’informativa assai dettagliata, da redigere sia in Italiano che in inglese.<a href="http://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-amministrativo/dica-att-goldenpower-moduli/9297" target="_blank" rel="noreferrer noopener">http://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-amministrativo/dica-att-goldenpower-moduli/9297</a>&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:francesco.mazzocchi@advant-nctm.com">Francesco Mazzocchi</a> o <a href="mailto:luca.toffoletti@advant-nctm.com">Luca Toffoletti</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Regolamento per l'individuazione dei beni e dei rapporti di interesse nazionale nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, a norma dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56”).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 [c.d. Decreto Ristori], recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> L’articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012, introdotto dal decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, è relativo all’esercizio dei poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G. In particolare, l’impresa che stipula, a qualsiasi titolo, contratti o accordi aventi ad oggetto l’acquisizione di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti relative ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, ovvero acquisisca, a qualsiasi titolo, componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, quando posti in essere con soggetti esterni all’Unione europea, deve pertanto presentare una notifica ai sensi della normativa sul Golden Power.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> V. Il <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-09-21;105!vig" target="_blank" rel="noreferrer noopener">decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105</a>&nbsp; che ha ulteriormente ampliato il perimetro delineato dall’articolo 2 del Decreto Golden Power inserendo al comma 1-<em>ter</em> il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti anche ai beni ed ai rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale nei settori individuati dall’articolo 4, paragrafo 1, del <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0452&amp;from=EN" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Regolamento (UE) n. 2019/452</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> <em>L’art. 15 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) ha previsto che “</em>Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'<a href="https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&amp;idDocMaster=3165529&amp;idUnitaDoc=10337552&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Normativa" target="_blank" rel="noreferrer noopener">articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21</a>, convertito, con modificazioni, dalla&nbsp;<a href="https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&amp;idDocMaster=3210403&amp;idUnitaDoc=10672981&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Normativa" target="_blank" rel="noreferrer noopener">legge 11 maggio 2012, n. 56</a>, come sostituito dal comma 1, lettera c), numero 3 ), del presente articolo, fatta salva l'applicazione degli articoli 1 e 2 del citato decreto legge, come modificati dal presente articolo,&nbsp;è soggetto&nbsp;alla notifica di cui al comma 5 dell'<a href="https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&amp;idDocMaster=3165529&amp;idUnitaDoc=10337552&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Normativa" target="_blank" rel="noreferrer noopener">articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012</a>&nbsp;l'acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti&nbsp;nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, e, nel settore sanitario, la produzione, l'importazione e la distribuzione all'ingrosso di dispositivi medicali, medico-chirurgici e di protezione individuale”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Contenuta nel d.P.R. del 25 marzo 2014, n. 85.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Ai sensi dell’art. 12 del DPCM 179/2020 “rientrano tra i beni e i rapporti di cui all’articolo 1 le attività economiche di rilevanza strategica aventi ad oggetto i prodotti a duplice uso indicati all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.&nbsp; 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> V. Relazione Golden Power 2019.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> V. <em>supra </em>nota 3.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> E non soltanto quelle poste in essere con soggetti esterni all’Unione. Diversamente ai settori di cui all’art. 2 del Decreto Golden Power, per quanto concerne la tecnologia 5G le operazioni rilevanti vanno notificate soltanto quando poste in essere con soggetti esterni all’Unione europea, mentre per le operazioni ricadenti nell’art. 1 del Decreto Golden Power la disciplina ha previsto, <em>ab initio</em>, la notifica anche per operazioni infra-UE.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 11 Jan 2021 03:59:19 +0100</pubDate>
                        <title>Legge di bilancio 2021 - Riallineamento del valore di avviamento</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-di-bilancio-2021-riallineamento-del-valore-di-avviamento</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La legge di bilancio 2021 ha esteso la possibilità di riallineare il valore fiscale al più alto valore di bilancio dell’avviamento e delle altre attività immateriali, anche se prive di tutela giuridica, risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2019, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 3% (art. 1, comma 83 della legge 30 dicembre 2020 n. 178).La facoltà di rivalutare i beni per le imprese che adottano i principi contabili nazionali, nonché, anche per le imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, di riallineare i valori fiscali ai più alti valori civilistici, è stata introdotta dall’art. 110 del DL 14 agosto 2020 n. 104, con riferimento ai beni di impresa risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019.In particolare, è possibile rivalutare tali beni, con effetto anche fiscale <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, ovvero riallineare i valori fiscalmente riconosciuti a quelli più alti iscritti in bilancio, a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva del 3%. La rivalutazione, ovvero il riallineamento, devono essere effettuati nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio dell’esercizio 2020 per le imprese con esercizio sociale coincidente con l’anno solare).Poiché la rivalutazione, ovvero il riallineamento, devono avere ad oggetto “beni”, per prassi l’avviamento e in generale le attività immateriali prive di tutela giuridica sono state ritenute escluse dall’ambito applicativo della rivalutazione. &nbsp;Grazie alla specifica disposizione introdotta nella legge di bilancio 2021 – che inserisce un comma all’art. 110 del DL 104/2020 sopra citato – è ora possibile riallineare <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> il valore fiscale degli avviamenti risultanti dal bilancio al 31.12.2019, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 3%, significativamente più bassa rispetto alle aliquote introdotte in passato.In particolare, è possibile ottenere il riconoscimento fiscale dei disallineamenti a qualunque titolo esistenti tra il valore di bilancio ed il valore fiscale dell’avviamento (e delle altre eventuali attività immateriali), generalmente derivanti da operazioni di fusione, con allocazione del disavanzo ad avviamento, o da operazioni neutrali di conferimento di azienda.In base alla formulazione della norma sarebbero esclusi dal beneficio del riallineamento gli avviamenti emergenti da operazioni straordinarie effettuate nel corso del 2020.L'imposta sostitutiva da versare per ottenere il riconoscimento fiscale del valore dell'avviamento riallineato, pari al 3%, si applica sulla differenza tra il valore civilistico e il valore fiscale dello stesso, nell'importo esistente nel bilancio di esercizio 2020. Il riallineamento ha effetto fiscale dall’esercizio successivo a quello in cui è eseguito (2021) e pertanto, a partire da tale esercizio, l’ammortamento del valore riallineato è fiscalmente deducibile (l'effetto decorre invece dal 2024 per gli eventuali atti di realizzo).A fronte del riallineamento, una riserva del patrimonio netto deve essere vincolata al regime di sospensione di imposta, per l’importo corrispondente ai maggiori valori riallineati, al netto dell’imposta sostitutiva (in caso di incapienza delle riserve deve essere vincolata una corrispondente quota del capitale sociale). La riserva in sospensione di imposta può essere affrancata, in tutto o in parte, pagando un’ulteriore imposta sostituiva del 10%. In assenza di affrancamento, la riserva, se distribuita, concorrerà alla formazione del reddito imponibile della società distributrice&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:" target="Barbara.Aloisi@advant-nctm.com">Barbara Aloisi</a>&nbsp;o <a href="mailto:irene.aquili@advant-nctm.com">Irene Aquili</a></em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Ferma restando la possibilità di operare la rivalutazione solo ai fini civilistici. In tal caso, i maggiori valori non sono fiscalmente riconosciuti e pertanto l’imposta sostitutiva non deve essere versata.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Non è invece possibile operare la rivalutazione del valore di avviamento.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> In caso ai soci percettori si applicherà l’ordinario regime di tassazione applicabile ai dividendi.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 11 Jan 2021 02:39:44 +0100</pubDate>
                        <title>Another step forward: the historical turning point from the U.N. Commission on Cannabis reclassification</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/another-step-forward-the-historical-turning-point-from-the-u-n-commission-on-cannabis-reclassification</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>On 2 December 2020 the UN Commission on Narcotic Drugs (CND) voted to recognize, for the first time in history, the medical value of cannabis.The long-awaited decision comes nearly 60 years after cannabis was first included in the strictest category of the 1961 United Nations Single Convention on Narcotic Drugs (hereinafter also referred to as <strong>“Convention”</strong>).Through this historical vote the drugs in Schedule IV of the Convention concerning dangerous substances with high potential toxicity and low, or even no therapeutic power - a subset of those already in Schedule I - no longer include cannabis.It is worth to briefly clarify that Article 1 (j) of the aforementioned Convention provides that the term <em>psychotropic drug</em> means any of the substances included in Schedules I and II, whether natural or synthetic.Cannabis and cannabis-related substances <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> have for many years been included in the Schedules of the Convention (as amended by the 1972 Protocol): cannabis and cannabis resin in the Schedule I and IV; extracts and tinctures of cannabis in the Schedule I.As said, the substances on both lists were categorized as addictive substances with side effects and low or even no therapeutic effects. Thus, until this historical vote, cannabis and cannabis resin were included, along with opioids, cocaine and numerous synthetic substances.As a matter of fact, the schedules had been conceived and arranged in order to classify drugs according to their medical usefulness versus the possible harm they might cause to human health.Therefore, any unauthorised sale, including any unauthorised sale of “cannabis flower” and “extracts and tinctures of cannabis” were meant to be subject to criminal penalties.The purpose of the international Convention, designed to control <em>psychotropic drugs</em>, has been also reflected in the various legislation on this matter.In Italy, for example, without prejudice to the most recent regulatory measures, medical cannabis, with level of THC even higher than 0.6% <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, is regulated by the Presidential Decree no. 309/1990 “<em>Consolidation of the laws governing drugs and psychotropic substances, the prevention, treatment and rehabilitation of drug addicts</em>”, which contains the rules concerning the criminal sanctions (arrest included) for drug dealing, illegal possession drugs and drug trafficking organizations.The Law in question defines the following conducts as punishable, if not authorized in advance by the Ministry of Health: (i) cultivation, production, manufacture, extraction, refining; (ii) dealing, offering, sale, transferring, receiving, obtain for others, distributing, trading, (iii) carrying, sending, transit, dispatching in transit, delivering and possession; (iv) export and import of drugs.Moreover, the Ministry of Health has to carry out the following functions: (i) selecting which areas can be cultivated for this purpose; (ii) importing, exporting and distributing the products throughout the country or authorizing their importation, exportation, distribution or their holding stock; (iii) establishing the amount of cannabis cultivation and production (depending on the requests made by Italian regions and the autonomous provinces, on the basis of the patients’ needs in a specific area), informing the International Narcotics Control Boards.However, notwithstanding the above, especially in the last years, the great effects in medicine and therapeutic properties of cannabis have been confirmed.Cannabis has great effect in patients with chronic pain (including neuropathic pain), in spasticity linked to neurological diseases, in the treatment of nausea and vomiting (particularly the one caused by chemotherapy), in anxiety management&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.It has been also confirmed that only THC (Delta-9-tetrahydrocannabinol) has psychotropic effects, instead CBD (Cannabidiol) does not. CBD turned out to be incredibly useful for relieving spams muscle pain and to have also antipsychotic properties.Therefore, on the basis of scientific evidence of cannabis beneficial effects, the WHO in 2019 first made recommendations to change cannabis classification.The General Director of the World Health Organization sent a letter to the Secretary General of the United Nations recommending, among other things, that cannabis and associated substances should be rescheduled in the international drug control framework.More in particular, the WHO Expert Committee on Drug Dependence (ECDD) came to the decision that CBD <em>“does not appear to have abuse potential or cause harm” in November</em> 2017&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.The ECDD stated: <em>“in humans, CBD exhibits no effects indicative of any abuse or dependence potential” and “to date, there is no evidence of public health related problems associated with the use of pure CBD”</em>.On 24 January 2019 the WHO Expert Committee on Drug Dependence (ECDD) recommended to:</p><ul> <li>Remove cannabis and cannabis resin from Schedule IV (keep in Schedule I) as it is not “particularly harmful”;</li> <li>Remove “extracts and tinctures” from the Conventions as it is a complicated term to interpret, covering preparations that have psychoactive properties as well as those that do not pose a risk to public health;</li> <li>Delete Delta-9-THC/dronabinol from the 1971 Convention Schedule II and move to the 1961 Convention, Schedule I (with cannabis and cannabis resin), because it refers to the main psychoactive component of cannabis;</li> <li>Delete THC isomers from the 1971 Convention Schedule I and move to the 1961 Convention Schedule I;</li> <li>Add a footnote that products containing predominantly CBD and not more than 0.2% Delta-9-THC are not under international control. They are explicitly excluded, as there is no relevant risk to public health because marijuana for medical use is not a dangerous drug, i.e. a risky narcotic, such as heroin.</li></ul><p>At this stage, only the first of the WHO recommendations was approved. This historical decision, however, can have a great impact worldwide.The approval of WHO Recommendation - with a majority of 27 votes in favour, 1 abstention and 25 votes against - could lead, in fact, to a more flexible international (and not only) drug policy and to the removal of many barriers to the use of cannabis for medical and research purposes.The UN vote could encourage countries to re-evaluate how cannabis is qualified on their list of narcotic drugs, potentially developing more research into medical cannabis and its use as a treatment for various ailments and conditions, standing that “(…) <em>many countries look to global conventions for guidance, and United Nations recognition is a symbolic win for advocates of drug policy change who say that international law is out of date</em>”&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.&nbsp;<i>This article is for information purposes only and is not, and cannot be intended as, a professional opinion on the topics dealt with.&nbsp;For further information please contact&nbsp;<em><a href="mailto:p.quattrocchi@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Paolo Quattrocchi</a>,&nbsp;<a href="mailto:g.foglia@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Guido Foglia</a>&nbsp;or&nbsp;<a href="mailto:m.pepe@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Michelle Pepe</a>.</em></i>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> According to the defintion provided by article 1(1) (b) and (c) of the Convention, the words “<em>Cannabis</em>” and “<em>Cannabis plant</em>” refer to “<em>the flowering or fruitng tops of the cannabis plant (excluding the seeds and leaves when not accompanied by the tops) from which the resin has not been extracted, by whatever name they may be designated”, and as “any plant of the genus Cannabis</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> The percentage of THC in the Industrial Cannabis, instead, pursuant to Law no. 242/2016 can fluctuate from 0.2% to 0.6%.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Report of Professor Barnes <em>“Cannabis: the evidence for Medical Use”</em> (May 2016).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Report of 41st ECDD – Cannabis: Report Extract, section 5.5.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Isabella Kwai, <em>‘Huge Historic Victory’ for Cannabis, U.N. Classifies It as a Less Dangerous Drug</em>, New York Times, Dec. 3rd, 2020, p. 13.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Life Sciences and Healthcare</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 05 Jan 2021 02:30:32 +0100</pubDate>
                        <title>Decreto Legge 31 Dicembre 2020 n. 183: nuove disposizioni riguardanti l&#039;attività in Italia delle imprese di assicurazione con sede nel Regno Unito post Brexit</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-legge-31-dicembre-2020-n-183-nuove-disposizioni-riguardanti-lattivita-in-italia-delle-imprese-di-assicurazione-con-sede-nel-regno-unito-post-brexit</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con il Decreto Legge n. 183 pubblicato in data 31 dicembre 2020 (il “<strong>Decreto</strong>”), il Governo ha fissato – tra le altre cose – alcune importanti previsioni relative all’attività svolta in Italia da imprese di assicurazione con sede in Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020, ossia dopo la conclusione del periodo di transizione come previsto dall'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione Europea firmato il 24 gennaio 2020 (c.d. Brexit).Il Decreto– alla luce della particolare situazione e della necessità di disporre di misure urgenti e immediate a seguito del recesso del Regno Unito dall'UE – consente agli assicuratori britannici di continuare a svolgere determinate attività, nel rispetto di una serie di limiti e requisiti.In particolare, ai sensi dell'articolo 22 del Decreto:</p><p style="padding-left: 30px;">i. le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito che, alla scadenza del periodo di transizione, sono abilitate a esercitare l’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi sono cancellate, dal giorno successivo a tale data, dall'Elenco delle imprese con sede legale in un altro Stato membro di cui all'articolo 26 del Codice delle Assicurazioni Private ("<strong>CAP</strong>").</p><p style="padding-left: 30px;">ii. Tali imprese proseguono, dopo la scadenza del periodo di transizione, l’attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso a tale data senza assumere nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti, fino alla relativa scadenza o a altro termine evidenziato dall'impresa nel piano di cui al punto iii. (b.) sotto. Della prosecuzione temporanea di tale operatività l'IVASS dà adeguata evidenza al pubblico.</p><p style="padding-left: 30px;">iii. Le suddette imprese del Regno Unito, inoltre:</p><p style="padding-left: 60px;">a. informano, entro quindici giorni dalla fine del periodo di transizione (e quindi entro il 15 gennaio 2021), anche mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività a esse applicabile;b. presentano all'IVASS, entro novanta giorni dalla fine del periodo di transizione (e quindi entro il 31 marzo 2021), un piano contenente le misure che consentono di dare spedita e corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso a tale data, inclusi i pagamenti dei sinistri;c. trasmettono all'IVASS, con cadenza annuale, una relazione contenente lo stato di attuazione del piano.</p><p style="padding-left: 30px;">iv. Dalla scadenza del periodo di transizione il contraente può recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore all'anno, dandone comunicazione scritta all'impresa, ovvero esercitare altre forme di scioglimento dal vincolo contrattuale; le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di esercizio del recesso stesso.</p><p style="padding-left: 30px;">v. Alle suddette imprese del Regno Unito, nelle more del periodo di prosecuzione temporanea di cui sopra, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 193 CAP e ogni altra disposizione in materia assicurativa relativa alle stesse, fino al termine del periodo di transizione, ivi incluse le disposizioni di cui al titolo XVIII del CAP. Si applica altresì la disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del CAP.</p><p style="padding-left: 30px;">vi. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane che, al termine del periodo di transizione, sono abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa o riassicurativa nel Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi proseguono l'esercizio dell’attività, fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies CAP e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.</p>L'art. 22 del Decreto non contiene alcuna previsione per quanto riguarda gli intermediari assicurativi e riassicurativi autorizzati a operare in Italia in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a>, <a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>, <a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a> o <a href="mailto:matteo.marabini@advant-nctm.com">Matteo Marabini</a></em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 04 Jan 2021 03:45:50 +0100</pubDate>
                        <title>Insurance activity in Italy after the end of Brexit transition period: a new Italian Law Decree</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/insurance-activity-in-italy-after-the-end-of-brexit-transition-period-a-new-italian-law-decree</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>With a new Law Decree issued on 31 December 2020 (<em>Decreto Legge 31 Dicembre 2020 N. 183</em>), the Italian Government has set – amongst several others – some important rules on operations and activities in Italy of UK-based Insurers after 31 December 2020 i.e. after the end of the Brexit transition period (as provided by the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union signed on 24 January 2020).The&nbsp;<em>Decreto Legge</em>&nbsp;– in the light of the peculiar situation and of the need for urgent and immediate measurers following the UK withdrawal from the EU – allows UK insurers some room to carry out certain activities, subject to a number of limits and requirements. In particular, according to Article 22 of the&nbsp;<em>Decreto Legge</em>:</p><p style="padding-left: 30px;">i. UK Insurers which, at the end of the transition period, are authorized to carry out insurance activity in Italy under the right of establishment or freedom to provide services will be removed, from such date, from the IVASS register of EU Insurers referred to under article 26 of the Italian Insurance Code (“IIC”).</p><p style="padding-left: 30px;">ii. However, such UK insurers, after the end of the transition period, will continue their activity limited to the handling of contracts and policies pending as at such date (…<em>nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso a tale data</em><em>…</em>), without underwriting new contracts or renewing existing policies, until their natural expiry date or until the deadline provided for by the “plan” referred to at&nbsp;<em>iii.&nbsp;</em>(b.) below. IVASS will properly inform the market of the temporary contract management activity by such UK Insurers.</p><p style="padding-left: 30px;">iii. Such UK Insurers:</p><p style="padding-left: 60px;">a. Within 15 days from the end of the transition period (and so by 15 January 2021), must inform – also by publication on their website – policyholders, insureds and other beneficiaries of insurance services of the regime applicable to them.b.&nbsp;By 90 days from the end of the transition period (and so by 31 March 2021), must file with IVASS a plan containing the management measures allowing such undertakings to properly and promptly perform contracts and coverages pending at 31 December 2020, including the payment of claims.c.Must then file with IVASS an annual report as to the implementation of the plan under let. b above.</p><p style="padding-left: 30px;">iv. As of the expiry of the transition period, policyholders and insureds have the right to unilaterally (and with no cost) terminate any existing contract whose duration exceeds one year, by giving written notice to the relevant UK Insurer. Such termination will be effective at the end of the yearly policy period which is running on the termination notice date. Automatic/tacit renewal clauses included in existing policies will be ineffective.</p><p style="padding-left: 30px;">v. The provision of Article 193 of the Insurance Code (essentially providing for the regulatory control over EU insurers) and any other insurance provision (including sanctions referred to in Title XVIII of the Insurance Code) relevant to the same will continue to apply to such undertakings during such period of temporary contract management activity.</p><p style="padding-left: 30px;">vi. Italian undertakings which, at 31 December 2020, are authorized to carry out insurance or reinsurance activity in the territory of the United Kingdom under the right of establishment or the freedom to provide services will continue to their activity, without prejudice to articles 22 and 59-<em>quinquies</em>&nbsp;of the Insurance Code and in compliance with the laws of the United Kingdom.</p>No specific provisions are instead laid down by Art. 22 of the Decree with regard to insurance and reinsurance intermediaries authorized to carry out insurance activity in Italy under the right of establishment or the freedom to provide services.<i>This article is for information purposes only and is not, and cannot be intended as, a professional opinion on the topics dealt with.&nbsp;For further information please contact&nbsp;<a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a>,&nbsp;<a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>,&nbsp;<a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>&nbsp;e&nbsp;<a href="mailto:matteo.marabini@advant-nctm.com">Matteo Marabini</a>.</i>&nbsp;<strong>Italian version:</strong><strong>Decreto Legge 31 Dicembre 2020 n. 183: nuove disposizioni riguardanti l'attività in Italia delle imprese di assicurazione con sede nel Regno Unito post Brexit</strong>Con il Decreto Legge n. 183 pubblicato in data 31 dicembre 2020 (il “<strong>Decreto</strong>”), il Governo ha fissato – tra le altre cose – alcune importanti previsioni relative all’attività svolta in Italia da imprese di assicurazione con sede in Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020, ossia dopo la conclusione del periodo di transizione come previsto dall'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione Europea firmato il 24 gennaio 2020 (c.d. Brexit).Il Decreto– alla luce della particolare situazione e della necessità di disporre di misure urgenti e immediate a seguito del recesso del Regno Unito dall'UE – consente agli assicuratori britannici di continuare a svolgere determinate attività, nel rispetto di una serie di limiti e requisiti.In particolare, ai sensi dell'articolo 22 del Decreto:<p style="padding-left: 30px;">i. le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito che, alla scadenza del periodo di transizione, sono abilitate a esercitare l’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi sono cancellate, dal giorno successivo a tale data, dall'Elenco delle imprese con sede legale in un altro Stato membro di cui all'articolo 26 del Codice delle Assicurazioni Private ("<strong>CAP</strong>").</p><p style="padding-left: 30px;">ii. Tali imprese proseguono, dopo la scadenza del periodo di transizione, l’attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso a tale data senza assumere nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti, fino alla relativa scadenza o a altro termine evidenziato dall'impresa nel piano di cui al punto iii. (b.) sotto. Della prosecuzione temporanea di tale operatività l'IVASS dà adeguata evidenza al pubblico.</p><p style="padding-left: 30px;">iii. Le suddette imprese del Regno Unito, inoltre:</p><p style="padding-left: 60px;">a. informano, entro quindici giorni dalla fine del periodo di transizione (e quindi entro il 15 gennaio 2021), anche mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività a esse applicabile;b. presentano all'IVASS, entro novanta giorni dalla fine del periodo di transizione (e quindi entro il 31 marzo 2021), un piano contenente le misure che consentono di dare spedita e corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso a tale data, inclusi i pagamenti dei sinistri;c. trasmettono all'IVASS, con cadenza annuale, una relazione contenente lo stato di attuazione del piano.</p><p style="padding-left: 30px;">iv. Dalla scadenza del periodo di transizione il contraente può recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore all'anno, dandone comunicazione scritta all'impresa, ovvero esercitare altre forme di scioglimento dal vincolo contrattuale; le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di esercizio del recesso stesso.</p><p style="padding-left: 30px;">v. Alle suddette imprese del Regno Unito, nelle more del periodo di prosecuzione temporanea di cui sopra, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 193 CAP e ogni altra disposizione in materia assicurativa relativa alle stesse, fino al termine del periodo di transizione, ivi incluse le disposizioni di cui al titolo XVIII del CAP. Si applica altresì la disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del CAP.</p><p style="padding-left: 30px;">vi. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane che, al termine del periodo di transizione, sono abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa o riassicurativa nel Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi proseguono l'esercizio dell’attività, fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies CAP e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.</p>L'art. 22 del Decreto non contiene alcuna previsione per quanto riguarda gli intermediari assicurativi e riassicurativi autorizzati a operare in Italia in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a>, <a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>, <a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a> o <a href="mailto:matteo.marabini@advant-nctm.com">Matteo Marabini</a></em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 21 Dec 2020 02:22:49 +0100</pubDate>
                        <title>Provvedimento IVASS n. 101 del 10 dicembre 2020: l’Ivass anticipa al 5 febbraio 2021 talune semplificazioni previste nel Provvedimento 97/2020 in favore degli intermediari</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/provvedimento-ivass-n-101-del-10-dicembre-2020-livass-anticipa-al-5-febbraio-2020-talune-semplificazioni-previste-nel-provvedimento-97-2020-in-favore-degli-intermediari</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con l’adozione da parte di IVASS del Provvedimento n. 97 del 4 agosto 2020 si è completato il processo di integrazione nell’ordinamento italiano della disciplina dell’attività di distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi, volta a perseguire la razionalizzazione e la semplificazione della regolamentazione della materia.In particolare, il summenzionato Provvedimento ha abrogato l’obbligo per gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del RUI di attestare, mediante comunicazione presentata all’IVASS entro il 5 febbraio di ogni anno, il rinnovo del contratto di assicurazione della responsabilità civile ovvero, in caso di contratto pluriennale, la conferma dell’efficacia della relativa copertura.L’entrata in vigore del Provvedimento n. 97/2020 è prevista per il 31 marzo 2021, al fine di assicurare agli operatori assicurativi e riassicurativi un congruo termine per l’adeguamento alle nuove disposizioni normative.Tuttavia, nel più ampio quadro delle misure adottate a supporto dell’attività delle imprese e degli intermediari a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19, l’IVASS – con provvedimento 101/2020 – ha esonerato, <strong><u>sin dalla prossima scadenza del 5 febbraio 2021</u></strong>, gli intermediari A, B ed F dal richiamato onere di comunicare il rinnovo della polizza RC.Resta fermo che l’assolvimento dell’obbligo di stipulazione della polizza RC è requisito per l’iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, nonché per il mantenimento dell’operatività e per l’instaurazione dei rapporti di collaborazione orizzontale, sulla base di quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private e dalle relative disposizioni di attuazione.Per maggiori informazioni si invita a consultare il sito dell’IVASS: <a href="https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2020/provv_101/index.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2020/provv_101/index.html</a>&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare Avv. <a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>, Avv. <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a>, Avv. <a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-5179</guid>
                        <pubDate>Fri, 11 Dec 2020 05:02:19 +0100</pubDate>
                        <title>I trasferimenti di dati personali dall’Unione Europea agli Stati Uniti a seguito delle “raccomandazioni” adottate dal Comitato Europeo per la protezione dei dati personali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-trasferimenti-di-dati-personali-dallunione-europea-agli-stati-uniti-a-seguito-delle-raccomandazioni-adottate-dal-comitato-europeo-per-la-protezione-dei-dati-personali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>[<strong>NOTA IMPORTANTE: </strong><em>Il presente documento è aggiornato al 10 dicembre 2020, pertanto, qualora la consultazione pubblica delle Raccomandazioni 01/2020 dell’EDPB modifichi l’assetto attualmente delineato, i contenuti del presente articolo potranno essere soggetti a successive modifiche e/o integrazioni</em>]&nbsp;<strong>1.Premessa</strong>Com’è noto, il 16 luglio u.s., la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (di seguito, la “<strong><em>CGUE</em></strong>”) ha adottato la sua sentenza nel caso c.d. “<em>Schrems II</em>”.Nella sua sentenza, da un lato, la CGUE ha esaminato la validità della decisione 2010/87/CE della Commissione europea sulle clausole contrattuali tipo (di seguito, le “<strong><em>SCC</em></strong>”) e ne ha ritenuto la validità, chiarendo che tale validità dipende dall’esistenza di meccanismi efficaci che consentano, in pratica, di garantire il rispetto di un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello garantito dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito, il “<strong><em>GDPR</em></strong>”) all’interno dell’Unione Europea (di seguito, l’“<strong><em>UE</em></strong>”).Dall’altro lato, con la sentenza citata, la CGUE, ha esaminato la validità della decisione relativa allo scudo per la <em>privacy</em> (cd. “<em>Privacy Shield”</em>)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, dal momento che i trasferimenti dei dati personali nell’ambito della controversia che ha portato alla domanda di pronuncia pregiudiziale si sono svolti tra l’UE e gli Stati Uniti. A tale riguardo la CGUE ha ritenuto che i requisiti del diritto interno degli Stati Uniti e, in particolare, determinati programmi che consentono alle autorità pubbliche degli Stati Uniti di accedere ai dati personali trasferiti dall'UE agli Stati Uniti ai fini della sicurezza nazionale, comportino delle limitazioni alla protezione dei dati personali che non sono configurate in modo da soddisfare requisiti sostanzialmente equivalenti a quelli previsti dal diritto dell'UE e che tale legislazione non accordi ai soggetti interessati diritti azionabili in sede giudiziaria nei confronti delle autorità statunitensi.Alla luce di tale grado di ingerenza nei diritti fondamentali delle persone i cui dati sono trasferiti verso il suddetto Paese Terzo (vale a dire un paese che non fa parte dell’UE), la CGUE ha dichiarato invalida la decisione sull'adeguatezza del <em>Privacy Shield&nbsp;</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Come si ricorderà, nel nostro precedente articolo sul tema di cui si discute, erano state illustrate le alternative al <em>Privacy Shield</em> per i trasferimenti dei dati personali dall’Italia agli Stati Uniti, esaminando le diverse possibili soluzioni che avrebbero potuto essere prese in considerazione&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.Ebbene, l’obiettivo del presente contributo è quello di rappresentare soluzioni d’azione concrete alle società con sede nell’UE che hanno fatto finora affidamento sulle SCC&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> per trasferire i dati personali dall’Italia agli Stati Uniti, alla luce delle recenti raccomandazioni rilasciate dal Comitato europeo per la protezione dei dati personali (di seguito, l’“<strong><em>EDPB</em></strong>”).&nbsp;<strong>2.Introduzione alle raccomandazioni sulle misure supplementari per i trasferimenti dei dati personali</strong>Al fine di poter fornire degli strumenti di guida utili, lʼ11 novembre u.s. l’EDPB ha adottato, infatti, le “<em>Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection of personal data”</em>, e le “<em>Recommendations 02/2020 on the European Essential Guarantees for surveillance measures</em>”&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.Partendo dalle <em>Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection of personal data</em>, esse descrivono efficacemente le attività che i titolari e i responsabili del trattamento che agiscono in qualità di <em>data exporter</em> verso Paesi Terzi devono eseguire, sulla base dei principi espressi dalla citata sentenza <em>Schrems II,</em> inizialmente, per mappare il complesso dei trasferimenti effettuati al di fuori dello Spazio Economico Europeo (di seguito, il “<strong><em>SEE</em></strong>”) e, in seguito, per valutare la necessità o meno di adottare misure supplementari per trasferire i dati conformemente al diritto dell'UE, a maggior tutela dei soggetti interessati.Infatti, a seguito della sentenza <em>Schrems II</em>, i titolari e i responsabili del trattamento sono tenuti a verificare, caso per caso, se la legge del Paese Terzo garantisce un livello di protezione dei dati personali trasferiti sostanzialmente equivalente a quello garantito nel SEE e ad adottare eventuali misure supplementari/integrative delle garanzie di trasferimento previste dal Capo V del GDPR per garantire l’effettivo rispetto di tale livello di protezione, qualora le sole garanzie di trasferimento non siano sufficienti.Le raccomandazioni intendono dunque assistere i titolari e responsabili del trattamento che siano <em>data exporter</em> nell'individuazione e nell'attuazione di adeguate misure supplementari, ove queste siano necessarie per garantire ai dati trasferiti verso Paesi Terzi un livello di protezione sostanzialmente equivalente.In tal modo, l’EPDB mira a un'applicazione coerente del GDPR e della sentenza Schrems II in tutto il SEE.&nbsp;<strong>3.Contenuto delle Raccomandazioni 01/2020</strong>Come anticipato, le Raccomandazioni 01/2020 &nbsp;si configurano come una sorta di “tabella di marcia” o una serie di <em>step</em> che i <em>data exporter </em>devono osservare per valutare la necessità di mettere in atto misure integrative per poter trasferire i dati personali al di fuori del SEE in conformità con la normativa applicabile nell’UE, e contengono un elenco non esaustivo di misure supplementari e condizioni di efficacia delle stesse.Saranno, pertanto, di seguito, analizzati gli <em>step</em> indicati dall’EPDB che i <em>data exporter</em> devono porre in essere nel rispetto del principio di <em>accountability&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a></em>:</p><ol> <li>Ebbene, nel rammentare che le raccomandazioni sono indirizzate sia ai titolari del trattamento, sia ai responsabili che intendano individuare eventuali sub-responsabili, il primo <em>step</em> individuato è <strong>mappare tutti i trasferimenti</strong> di dati personali che il titolare compie verso i Paesi Terzi&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>. Tale attività potrebbe risultare particolarmente complessa, soprattutto quando si è in presenza di una serie di soggetti designati quali responsabili e sub-responsabili del trattamento, ma costituisce un primo passo fondamentale da compiere in ossequio al principio di <em>accountability</em>. Proprio in ragione di tale complessità, in questa fase potrà essere d’aiuto il registro dei trattamenti predisposto dal titolare ai sensi dell’art. 30 del GDPR. Infine, si evidenzia come in questa fase, il titolare dovrà necessariamente valutare il rispetto del principio di minimizzazione insieme all’eventuale esistenza di sub-responsabili in Paesi extra UE.</li> <li>Successivamente alla mappatura appena descritta, occorre poi individuare lo <strong>strumento giuridico che si sta impiegando per il trasferimento</strong> tra quelli elencati nel Capo V del GDPR&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>. A tale riguardo, l’EDPB chiarisce che in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, che certifichi che il Paese Terzo garantisce un livello adeguato di protezione ai dati personali che saranno trasferiti, non sarà necessario proseguire oltre nella valutazione ed il trasferimento si considererà legittimo, fatta salva la necessità per il titolare di monitorare la decisione al fine di verificare che non intervengano revoche o invalidazioni della stessa.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a></li> <li>Ebbene, in assenza di una decisione di adeguatezza, il terzo <em>step</em> individuato dall’EDPB impone al titolare di <strong>valutare se lo strumento giuridico impiegato per il trasferimento è efficace&nbsp;</strong><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a> rispetto al trasferimento che si vuole effettuare. In altri termini, occorre valutare se esistano leggi o prassi del Paese Terzo che potrebbero incidere sull’efficacia ed effettività delle garanzie adeguate di cui all’art. 46 GDPR che legittimano il trasferimento. A tale riguardo, l’EDPB invita il titolare a considerare l’ipotesi in cui la legislazione del Paese Terzo consenta l’accesso ai dati personali da parte delle autorità pubbliche per finalità di sorveglianza. Ebbene, nell’ipotesi in cui tale legislazione sia ambigua o non disponibile al pubblico, l’analisi della legislazione dovrà tenere conto di fattori oggettivi e rilevanti e, infine, dovrà includere i controlli necessari ed essere documentata secondo il principio di <em>accountability</em>.</li></ol><p>Arrivati a questo punto, se il titolare del trattamento (o il responsabile del trattamento) valuta che non vi siano interferenze e che lo strumento giuridico alla base del trasferimento sia efficace, il titolare (o il responsabile del trattamento) non dovrà adottare misure supplementari e potrà continuare o iniziare a traferire dati personali verso il Paese Terzo. Diversamente, si tratterà di identificare le <strong>misure aggiuntive</strong> che è necessario adottare per garantire un livello di protezione adeguato.</p><ol start="4"> <li>Laddove, invece, la valutazione di cui allo <em>step</em> precedente individui degli ostacoli all’efficacia delle garanzie adeguate, il titolare sarà chiamato ad <strong>adottare misure supplementari (integrative)</strong> al trasferimento che assicurino agli interessati una protezione equivalente a quella loro riconosciuta all’interno dell’UE. Per questo <em>step</em>, si dovrà tenere conto dell’Allegato 2 alle raccomandazioni che fornisce un elenco non esaustivo di tali misure. Tali misure supplementari potranno essere tecniche (come ad esempio: la crittografia, la separazione del trattamento, la pseudonimizzazione, etc.), contrattuali (come ad esempio: la trasparenza degli obblighi, i diritti delle persone, etc.) ed organizzative (come ad esempio: le <em>policies</em> interne, la trasparenza, etc.). In ogni caso, le misure supplementari potranno riguardare diversi fattori, quali: il formato dei dati, la natura dei dati, la complessità del percorso dei dati, il numero di attori coinvolti, i trasferimenti successivi, etc.</li></ol><p>Nel caso in cui, nonostante l’adozione delle misure supplementari, il trasferimento dei dati non assicuri garanzie adeguate per gli interessati, il titolare dovrà astenersi dal trasferire i dati, ovvero, qualora già in atto, sospendere il trasferimento medesimo.</p><ol start="5"> <li>Nell’ipotesi in cui, invece, l’adozione di misure supplementari si riveli sufficiente ad assicurare agli interessati una protezione equivalente a quella loro riconosciuta all’interno dell’UE, a seconda dello strumento giuridico utilizzato a garanzia del trasferimento, sarà necessario implementare le <strong>procedure formali</strong> eventualmente richieste dalle misure supplementari che si intendono adottare.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a></li> <li>Da ultimo, sarà opportuno <strong>monitorare, aggiornare e verificare periodicamente </strong>che <strong>le misure</strong> adottate restino efficaci nel corso del tempo&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.</li></ol><p>Infine, l’EPDB chiarisce che i <em>data exporter</em> devono documentare il processo di valutazione sopra descritto, in quanto “responsabili” delle decisioni che assumono, in linea con il principio di <em>accountability</em>.&nbsp;<strong>4.Contenuto delle Raccomandazioni 02/2020</strong>Complementari a quelle sinora descritte, sono invece le “<em>Recommendations 02/2020 on the European Essential Guarantees for surveillance measurers</em>”.Le raccomandazioni sulle garanzie essenziali&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a> europee forniscono ai <em>data exporter</em> elementi utili a stabilire se il quadro giuridico che disciplina l'accesso delle autorità pubbliche ai dati personali nei Paesi Terzi per fini di sorveglianza configuri un’ingerenza giustificata nei diritti alla vita privata e alla protezione dei dati personali, e quindi non sia in contrasto con gli impegni assunti dall’esportatore e dall’importatore attraverso lo strumento di trasferimento utilizzato fra quelli di cui all'articolo 46 del GDPR.&nbsp;<strong>5.Soluzioni pratiche per il trasferimento dei dati personali negli Stati Uniti</strong>Alla luce di quanto sopra esposto e per tirare le fila del discorso, cosa fare se ci si avvale delle SCC con un importatore di dati negli Stati Uniti?Ebbene, la CGUE ha rilevato che la normativa degli Stati Uniti non garantisce un livello di protezione sostanzialmente equivalente.Pertanto, come anche chiarito dall’EDPB&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>, la possibilità o meno di trasferire dati personali sulla base delle SCC dipende dall'esito della valutazione che il <em>data exporter</em> dovrà compiere, tenuto conto delle circostanze del trasferimento e delle misure supplementari eventualmente messe in atto. Le misure supplementari unitamente alle SCC, alla luce di un'analisi caso per caso delle circostanze del trasferimento, dovrebbero garantire che la normativa statunitense non interferisca con l'adeguato livello di protezione garantito dalle SCC e dalle misure supplementari stesse.Se si è giunti alla conclusione che, tenuto conto delle circostanze del trasferimento e delle eventuali misure supplementari, non vi sarebbero adeguate garanzie, occorre sospendere o porre fine al trasferimento di dati personali. Tuttavia, se si intende continuare ciononostante a trasferire i dati, occorre informarne l’autorità di controllo competente.Occorre poi capire e, conseguentemente valutare, caso per caso, che succede se il trasferimento trovi la sua condizione di legittimità sulla base degli altri strumenti di trasferimento previsti dall’art. 46 GDPR o si basi su una delle deroghe di cui all’art. 49 GDPR.In ogni caso, occorre considerare che, nel caso in cui il trasferimento si basi sulle SCC, l’art. 6 della bozza di decisione della Commissione Europea, sottoposta a consultazione pubblica, con i modelli di SCC integrati sulla base della decisione della CGUE&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a> stabilisce che, per il periodo di un anno dall’entrata in vigore della decisione e delle nuove SCC, esportatore ed importatore dei dati potranno continuare a far affidamento sulle precedenti clausole, stabilite con la Decisione 2001/497/EC e aggiornate con la 2010/87/EU, per dare esecuzione al contratto concluso prima dell’entrata in vigore della decisione.In questo lasso di tempo, il contratto fra le parti potrà essere però integrato con le misure supplementari necessarie ad assicurare che il trasferimento avvenga con le adeguate garanzie ed in sicurezza.In conclusione, è evidente come l’EDPB rimetta all'esportatore e all'importatore di dati, la valutazione se il livello di protezione richiesto dal diritto dell'UE sia rispettato nel Paese Terzo al fine di determinare se le garanzie fornite dagli strumenti giuridici prescelti possano essere rispettate nella pratica, con la conseguenza che, soltanto nel caso in cui detto livello non possa essere rispettato, occorrerà valutare se sia possibile prevedere misure supplementari per garantire un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello previsto nel SEE.Le misure supplementari, in altri termini, potranno colmare la lacuna, laddove lo strumento di trasferimento individuato tra quelli dell'articolo 46 del GDPR da solo non riesca a garantire un livello di protezione dei dati personali sostanzialmente equivalente a quello previsto nel SEE, sempre se la legislazione del Paese Terzo non consenta ingerenze nei riguardi delle suddette misure supplementari tali da comprometterne di fatto l'efficacia&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Decisione 2016/1250 sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la <em>privacy</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> È possibile trovare il testo integrale della sentenza al seguente <em>link</em>: <a href="http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-311/18" target="_blank" rel="noreferrer">http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-311/18</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Tutti i titolari o i responsabili del trattamento avrebbero potuto nel <u>breve periodo</u>:</p><ul> <li>rivalutare la necessità di trasferire i dati personali oltreoceano e considerare la possibilità di sostituire i fornitori con sede negli Stati Uniti con fornitori stabiliti nell’UE o di conservare i dati presso uno stabilimento all’interno dell’UE;</li> <li>basare i trasferimenti di dati personali sulle SCC, dopo aver stabilito una procedura per valutare il livello di protezione dei dati nel paese o territorio in cui tali dati sono trasferiti e imporre misure tecniche e organizzative adeguate a tale livello di protezione;</li> <li>fare affidamento sul consenso esplicito degli interessati, sulla base delle indicazioni del Data Protection Board;</li></ul><p>mentre, nel <u>medio-lungo termine</u>:</p><ul> <li>per i gruppi multinazionali, definire delle norme vincolanti d’impresa e sottoporle all’approvazione delle autorità competenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del GDPR; oppure</li> <li>attendere l’emanazione di codici di condotta o di meccanismi di certificazione e poi aderirvi.</li></ul><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Nella maggior parte dei casi, le società con sede negli Stati Uniti che non aderiscono al <em>Privacy Shield</em> hanno basato i flussi di dati personali provenienti dall’UE sulle SCC. Le SCC consistono in <em>set</em> di clausole “tipo” che l’esportatore e l’importatore di dati personali sottoscrivono, allo scopo di assicurare, attraverso obblighi contrattuali conformi alle disposizioni del GDPR, un livello di protezione adeguato ai dati personali che lasciano lo Spazio economico europeo. La Commissione Europea ha approvato, sino ad ora, fino a tre <em>set</em> di clausole contrattuali tipo: due per i trasferimenti di dati dai titolari del trattamento stabiliti nell’UE ai titolari del trattamento stabiliti al di fuori dell’UE o del SEE e una per i trasferimenti di dati dai titolari del trattamento stabiliti nell’UE ai responsabili del trattamento stabiliti al di fuori dell’UE o del SEE. Non sono state ancora emesse SCC relative al trasferimento da un responsabile del trattamento stabilito nell’UE a un titolare del trattamento stabilito al di fuori dell’UE né relative al trasferimento da responsabili del trattamento (o sub-responsabili) stabiliti nell’Unione Europea a responsabili del trattamento (o sub-responsabili) stabiliti al di fuori dell’UE. A tale riguardo, il 12 novembre u.s., la Commissione Europea ha pubblicato la bozza di decisione, sottoposta a consultazione pubblica sino alla mezzanotte del 10 dicembre 2020 (ora di Bruxelles), con i modelli di SCC integrati sulla base della decisione della CGUE, che abroga la Decisione 2001/497/EC e la Decisione 2010/87/EU. In particolare, i modelli allegati alla bozza attualmente in discussione disciplinano quattro tipologie di trasferimenti: (i) trasferimento da titolare a titolare; (ii) trasferimento da titolare a responsabile; (iii) trasferimento da responsabile a responsabile; (iv) trasferimento da responsabile a titolare.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Le Raccomandazioni 01/2020 sono sottoposte a consultazione pubblica fino al 21 dicembre 2020 e saranno applicabili immediatamente dopo la loro pubblicazione.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Secondo il principio di <em>accountability</em>, infatti, previsto all’interno del GDPR, è onere del titolare del trattamento quello di essere in condizione in ogni momento di dimostrare il rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> A tale riguardo, l’EDPB precisa che anche l’accesso remoto da un Paese Terzo (in caso di supporto) e/o l’archiviazione in un <em>cloud</em> situato al di fuori del SEE debba essere considerato un trasferimento extra UE.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Ai sensi del GDPR, in assenza di una decisione di adeguatezza, i trasferimenti di dati personali verso Paesi Terzi possono essere effettuati soltanto se il titolare o il responsabile del trattamento che trasferisce i dati personali nel Paese Terzo abbia fornito garanzie adeguate e gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. Possono costituire garanzie adeguate ai sensi dell’art. 46 GDPR: (i) le SCC; (ii) le norme vincolanti di impresa (“BCR”); (iii) i codici di condotta; (iv) i meccanismi di certificazioni; (v) clausole contrattuali <em>ad hoc</em>. Oltre alle ipotesi di cui sopra, il trasferimento può basarsi anche sulle deroghe di cui all’articolo 49 (incluso, tra le altre, il consenso esplicito dell’interessato).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Tuttavia, si evidenzia, allo stesso tempo, che le decisioni di adeguatezza non impediscono agli interessati di presentare un reclamo, né impediscono alle autorità di controllo di adire un giudice nazionale in caso di dubbi sulla validità di una decisione, affinché il giudice nazionale possa sottoporre alla CGUE una domanda pregiudiziale finalizzata all'esame di tale validità.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Il termine “efficace”, sta a significare che ai dati personali deve essere garantito un livello di protezione equivalente a quello garantito nell’UE.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> In particolare, nel caso in cui il trasferimento si basi sulle SCC, salvo che le ulteriori misure individuate non ledano i diritti degli interessati ovvero contraddicano le previsioni delle SCC medesime, non sarà necessario chiedere l’autorizzazione all’autorità di controllo per l’adozione di tali misure. Diversamente, qualora il titolare intenda modificare le SCC ovvero nel caso in cui le misure supplementari individuate si pongano in contrasto con le SCC, sarà necessario chiedere l’autorizzazione all’autorità di controllo competente, ai sensi dell’Art. 43, comma 3, lett. a) del GDPR.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> In particolare, il titolare dovrà adottare meccanismi per sospendere immediatamente il trasferimento quando l’importatore non è più in grado di rispettare lo strumento adottato e/o le misure supplementari si rivelano non più sufficienti a garantire un adeguato livello di protezione degli interessati.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> In particolare, le Raccomandazioni 02/2020 individuano le seguenti “garanzie essenziali”: (i) regole chiare, precise e accessibili per il trattamento di dati personali, (ii) dimostrazione della necessità e della proporzionalità in relazione agli obiettivi legittimi perseguiti; (iii) esistenza di un meccanismo di controllo indipendente, (iv) esistenza di tutele efficaci per l’interessato.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Si vedano le “<em>Domande frequenti sulla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-311/18 — Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Ltd e Maximillian Schrems</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Si veda la nota 4.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> A tale riguardo, si consideri che la clausola 3 della bozza di decisione della Commissione Europea, sottoposta a consultazione pubblica, con i modelli di SCC integrati sulla base della decisione della CGUE, prevede una serie di obblighi in capo all’importatore in caso di richieste di accesso ai dati personali da parte del governo. Fra questi vi è l’obbligo di notificare all’esportatore la richiesta dell’Autorità, e di comunicare a quest’ultimo la maggior quantità possibile di informazioni sulle richieste ricevute (numero di richieste, tipo di dati richiesti, autorità o autorità richiedenti, se le richieste sono state contestate e l’esito di tali contestazioni, etc.).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <guid isPermaLink="false">news-5187</guid>
                        <pubDate>Thu, 03 Dec 2020 09:26:32 +0100</pubDate>
                        <title>Contributi dagli uffici Nctm nel mondo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contributi-dagli-uffici-nctm-nel-mondo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><u>Modernizzazione e semplificazione dei controlli doganali</u></strong>Questa iniziativa della Commissione mira a fornire uno sportello unico di accesso ai controlli doganali e, quindi, a distribuire l’informazione dell’applicazione unica alle diverse autorità che devono autorizzare lo sdoganamento. Il nuovo sistema troverà applicazione sia per le importazioni sia per le esportazioni.Le autorità che possono giocare un ruolo nell’importazione o nell’esportazione di una qualsiasi merce possono includere quelle responsabili per la salute e la sicurezza, l’ambiente, il settore ittico, la cultura, la sorveglianza dei mercati e la conformità dei prodotti.La proposta per uno Sportello Unico dell’UE per le Dogane fa parte di un piano d’azione doganale comunitario che mira a modernizzare il controllo dei confini nei prossimi decenni col fine di facilitare il commercio, migliorare i controlli di sicurezza e conformità e ridurre gli aggravi amministrativi a carico delle società. Si stima che ci vorranno 10 anni per la completa attuazione. Dei fondi saranno messi a disposizione degli Stati Membri quale contributo per la digitalizzazione delle procedure.La Commissione nota che ogni anno l’Unione Doganale ha facilitato il commercio di beni per € 3,5 trilioni con più di 343 milioni di dichiarazioni doganali rese in più di 2.000 uffici doganali che hanno raccolto più di € 25 miliardi in oneri doganali.<strong><u>La controversia Airbus Boeing sui sussidi</u></strong>L’UE è stata autorizzata dall’OMC ad imporre € 4 miliardi in dazi su beni importati nell’UE di provenienza americana. Questo diritto rispecchia quello degli USA ad imporre dazi su beni importati di provenienza UE di US$ 7,5 miliardi. L’OMC ha deciso in precedenza in casi separati che l’UE e gli USA hanno illegittimamente sovvenzionato la costruzione di aerei per passeggeri.Non è chiaro se l’UE e gli USA siano disponibili a negoziare un accordo per risolvere questa prolungata controversia. L’UE afferma che di aver cambiato le regole per sovvenzionare la produzione di aerei e di non violare più le regole dell’OMC.Nel frattempo, altri Paesi e in particolare la Cina stanno sviluppando la propria capacità di costruire aeroplani sulla base di sussidi. Sembra chiaro a tutti gli osservatori che un accordo negoziato è necessario. Mentre se ciò possa accadere è un’altra questione.<strong><u>Consultazione della Commissione sulle Politiche</u></strong><em>Revisione della Politica Commerciale</em>La Commissione Europea ha iniziato un processo di revisione della propria politica commerciale durante l’estate. Il processo di revisione copre tutti gli elementi della politica dell’UE, dalle sue relazioni con i partner commerciali ad accordi bilaterali e multilaterali, misure di difesa commerciale come anti-dumping, anti-sussidi, dogane e OMC. Il termine per partecipare scadeva a metà novembre.<em>Il White Paper sui Sussidi Esteri</em>L’UE ha un sistema articolato per controllare gli aiuti forniti dagli Stati Membri UE alle imprese nel loro territorio. La competenza è stata concessa alla Commissione UE per controllare le attività degli Stati Membri nel concedere tali aiuti. Gli aiuti non sono necessariamente proibiti, in quanto recano numerosi benefici per un’economia, ma aiuti che distorcono la concorrenza sono proibiti.L’UE non ha strumenti per controllare aiuti forniti da governi di stati terzi alle loro imprese qualora tali aiuti distorcano la concorrenza nel mercato UE. Aiuti o sussidi a imprese straniere possono aiutarle ad offrire al ribasso negli appalti, per incentivare la produzione e, in generale, a pregiudicare la concorrenza.Il White Paper della Commissione indica numerosi modi diversi e in sovrapposizione con cui tali sussidi possono essere neutralizzati e controllati. Ci sono indicazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio che qualora la Commissione proponga l’adozione di una disciplina, gli organi legislativi sono disponibili ad implementare misure forti.<strong><u>L’UE e la China</u></strong>A settembre, l’UE e la Cina hanno concluso un accordo per proteggere 100 delle rispettive denominazioni geografiche nei rispettivi mercati. La Cina e l’UE hanno delle forti tradizioni culinarie e agrarie con numerosi prodotti di qualità. Questo è una grande spinta all’esportazione di prodotti alimentari Italiani in Cina e un altro elemento nel perseguimento dell’UE della denominazione geografica come una forma degna di proprietà intellettuale.Ciò che è meno certo è se la Cina e l’UE possano raggiungere un accordo di investimento entro la fine dell’anno. I negoziati sono proseguiti per numerosi anni, ma l’UE ha sempre ritenuto che la Cina non offrisse abbastanza in termini di accesso al mercato, appalti ed aperture di settori all’investimento.Voci di corridoio a Bruxelles indicano che c’è stato un cambiamento nella posizione della Cina, che sembra essere disponibile ad essere più aperta. La domanda è “<em>quanto aperta</em>”. Se la Commissione può solamente negoziare concessioni limitate, l’accordo può essere bloccato dal Consiglio o dal Parlamento. Ciò rende la situazione assai complessa per la Commissione.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 03 Dec 2020 08:49:43 +0100</pubDate>
                        <title>La Cassazione a Sezioni Unite si esprime positivamente in merito alla competenza del giudice italiano nelle controversie contro le compagnie aeree straniere</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-cassazione-a-sezioni-unite-si-esprime-positivamente-in-merito-alla-competenza-del-giudice-italiano-nelle-controversie-contro-le-compagnie-aeree-straniere</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con la recente ordinanza del 13 febbraio 2020, n. 3561, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno fornito una compiuta soluzione alla <em>vexata questio</em> relativa all’eccezione di carenza di giurisdizione del giudice italiano con riferimento alle richieste di risarcimento inerenti voli internazionali, i cui biglietti siano stati acquistati <em>on-line</em>. Trattasi di un’eccezione spesso sollevata dalle compagnie aeree straniere, con l’intento di radicare i giudizi che vedono coinvolti i vettori aerei dinanzi ai tribunali domestici.La vicenda trae origine da una richiesta formulata in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Bella (PZ), da una coppia di cittadini italiani, i quali convenivano una nota compagnia aerea <em>low cost</em> , al fine di vederla condannare al pagamento della compensazione pecuniaria per la cancellazione del volo di ritorno Barcellona-Napoli, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE 261/2004, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale e di quello patrimoniale, derivante dall’acquisto imprevisto di nuovi biglietti per fare rientro in Italia, dal pernottamento in albergo e dal vitto.Tale richiesta veniva respinta dal vettore, che - costituitosi in giudizio - sollevava il difetto di giurisdizione del giudice italiano, eccependo il contenuto della clausola 2.4 delle condizioni generali di contratto di trasporto&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, effettivamente selezionata mediante segno di spunta - secondo il sistema in uso del <em>point and click</em> - dagli acquirenti <em>on line</em> al fine di concludere il processo di acquisto telematico del titolo di viaggio, secondo cui la giurisdizione era devoluta al giudice irlandese.Secondo la ricostruzione operata dalla compagnia aerea, Ryanair, la giurisdizione irlandese si sarebbe determinata facendo applicazione dei criteri fissati dal Regolamento UE 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ed in particolare sulla base dell’art. 25, che consentirebbe alle parti di attribuire in via esclusiva la giurisdizione al giudice di uno Stato secondo criteri pre-individuati, purché per iscritto, con la precisazione che per scelta per iscritto si intende, nel commercio <em>on line</em>, qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell'accordo attributivo della competenza.A fronte di tale eccezione, gli attori rimettevano la questione alla Corte di Cassazione, sollevando regolamento preventivo di giurisdizione.La Corte, investita della decisione, ha operato una doverosa premessa precisando che, come criterio interpretativo generale, alla luce della costante giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle medesime Sezioni Unite, le clausole di proroga della competenza giurisdizionale devono essere interpretate in senso rigorosamente restrittivo, dovendosi ritenere che, ai fini della individuazione del giudice avente giurisdizione a conoscere della controversia relativa alla compensazione pecuniaria per il ritardo nello svolgimento delle operazioni di trasporto aereo, subito da acquirenti domiciliati in Italia, anche se il contratto concluso con la compagnia aerea contenga una clausola di proroga della giurisdizione, devono trovare applicazione i criteri di collegamento indicati dall'art. 33 della Convenzione di Montreal&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>. Peraltro la Convenzione, al suo art. 49, prevede espressamente la nullità di tutte le clausole ad essa contrastanti che siano contenute nei contratti di trasporto internazionale a cui la stessa si applica.Inoltre, a detta della Corte, non potrebbe neanche condividersi la ricostruzione operata della compagnia aerea, che invoca l’applicazione degli artt. 25 e 17 del Regolamento UE 1215/2012, ai fini della individuazione del giudice avente giurisdizione, ritenendoli prevalenti rispetto alla Convenzione di Montreal. Difatti, è lo stesso Regolamento che, per prevenire eventuali conflitti, stabilisce, al suo considerando 35, “<em>che il presente regolamento non incida sulle convenzioni alle quali gli Stati membri aderiscono e che riguardano materie specifiche</em>”, nonché all’art. 71 che “<em>il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari</em>”.Pertanto, poiché l’Italia (al pari dell’Irlanda) ha aderito alla Convenzione di Montreal, è a questa disposizione normativa internazionale che occorre far riferimento per individuare il giudice avente giurisdizione nel caso concreto.Ne consegue che, “<em>la giurisdizione</em>” - conclude la decisione in esame - “<em>si radica in Italia sia in applicazione del criterio di collegamento del luogo di destinazione del viaggio, sia in applicazione del criterio di collegamento del "luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto</em>". Tale luogo, secondo le Sezioni Unite,<em> “coincide, nel caso di acquisto on line di biglietti per il trasporto aereo internazionale </em>[…]<em> con il domicilio degli acquirenti - quale luogo nel quale gli stessi siano venuti a conoscenza dell’accettazione della proposta formulata con l’invio telematico dell’ordine e del pagamento del corrispettivo</em>”.In definitiva, dunque, le Sezioni Unite hanno (forse) definitivamente posto un punto conclusivo in relazione alle frequenti eccezioni di carenza di giurisdizione del giudice italiano in materia di ritardo e/o di cancellazione di voli internazionali, contemperando gli interessi in gioco delle diverse parti (vettore e consumatore), al fine di contenere gli effetti distorsivi del <em>forum shopping</em> e di evitare che i viaggiatori siano costretti a rivolgersi ad autorità straniere per vedere riconosciuti i propri diritti. Inoltre, anche le condizioni generali di trasporto dei diversi vettori dovranno essere modificate di conseguenza.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Secondo cui “<em>Salvo quanto altrimenti stabilito dalla Convenzione o dalla legge applicabile, il vostro contratto di trasporto con noi, i presenti termini e condizioni di trasporto e il nostro regolamento saranno regolati e interpretati nel rispetto della legge irlandese, e qualunque controversia che dovesse insorgere da o in relazione a questo contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva dei tribunali irlandesi</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> In base al quale“<em>1. L'azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione. 2. In caso di danno derivante dalla morte o dalla lesione del passeggero, l'azione di risarcimento può essere promossa dinanzi ad uno dei tribunali di cui al paragrafo 1 oppure nel territorio dello Stato parte nel quale al momento dell'incidente il passeggero ha la sua residenza principale e permanente e dal quale e verso il quale il vettore svolge il servizio di trasporto aereo di passeggeri, sia con propri aeromobili che con aeromobili di proprietà di un altro vettore in virtù di un accordo commerciale, e nel quale il vettore esercita la propria attività di trasporto aereo di passeggeri in edifici locati o di proprietà dello stesso vettore o di un altro vettore con il quale egli ha un accordo commerciale. 3. Ai fini del paragrafo 2: a) "accordo commerciale" indica un accordo, diverso dall'accordo di agenzia, concluso tra vettori e relativo alla fornitura di servizi comuni per il trasporto aereo di passeggeri; b) "residenza principale e permanente" indica il luogo in cui, al momento dell'incidente, il passeggero ha fissa e permanente dimora. La nazionalità del passeggero non costituisce l'elemento determinante a tale scopo. 4. Si applicano le norme procedurali del tribunale adito</em>”.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 03 Dec 2020 08:29:03 +0100</pubDate>
                        <title>Tempi di crisi? Tempi di opportunità! - Numerosi provvedimenti di interesse per il settore marittimo e portuale</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Com’è oramai noto, con il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 (il cosiddetto “<em>Decreto Agosto</em>”) il governo italiano ha introdotto numerose misure di sostegno e di rilancio dell’economia, volte a contrastare gli effetti della pandemia sull’economia nazionale. Alcune delle misure adottate sono specificamente dedicate al settore marittimo, altre sono applicabili alla generalità dei rapporti di lavoro e, dunque, anche al settore portuale.Il seguente contributo è volto a dare una veloce panoramica delle misure, quale aiuto per orientarsi nella nuova normativa.</p><ul> <li><strong><u>Decontribuzione cabotaggio</u></strong><strong>: </strong>Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla recente crisi epidemiologica per le imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio, l’<strong> 88 del Decreto Agosto</strong> introduce – limitatamente al il periodo 1° agosto - 31 dicembre 2020 – un sistema di decontribuzione per le imprese armatoriali di unità o navi iscritte nei registri nazionali. In particolare, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'articolo 6 del Decreto Legge n. 457/1997) viene esteso a tutte le navi iscritte nel primo registro ed adibite ad attività di cabotaggio, anche crocieristico, bunkeraggio, nonché a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.</li> <li><strong><u>Fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore del trasporto marittimo</u></strong><strong>: </strong>Con l’<strong> 89 del Decreto Agosto</strong>, viene istituito – presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Tale fondo è destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 (rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio), colmando così l’assenza di misure di sostegno al settore del trasporto passeggeri via mare rilevabile nella precedente legislazione d’emergenza. Il sostegno è volto alle imprese armatoriali che operano con navi di bandiera italiana, iscritte nei registri alla data del 31 gennaio 2020 ed impiegate nei trasporti di passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare.</li> <li><strong><u>Indennità per i lavoratori marittimi</u></strong><strong>: </strong>L’<strong> 10 del Decreto Agosto </strong>introduce un aiuto in favore dei lavoratori marittimi che (<em>a</em>) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 17 marzo 2020, hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, (<em>b</em>) dopo aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo e (<em>c</em>) non sono titolari di altro contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia o di pensione. Su specifica domanda, tali lavoratori accedono ad un'indennità pari ad Euro 600 per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020.</li> <li><strong><u>L’impiego di guardie giurate a bordo del naviglio mercantile battente bandiera italiana</u></strong>: Con l’<strong> 38 del Decreto Agosto</strong> viene estesa la vigenza della deroga che consente l’impiego di guardie giurate a protezione degli equipaggi nelle aree a rischio pirateria, benché il personale impiegato a tal fine non abbia ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici. La deroga viene estesa sino al 30 giugno 2021.</li></ul><p>Sin qui, i provvedimenti specificamente dedicati al settore marittimo…&nbsp; Estendendo questa veloce panoramica anche al settore portuale, bisognerà fare riferimento anche ai provvedimenti che – benché non specificamente dedicati a tale settore – trovano comunque applicazione alle attività da svolgere nelle aree portuali.</p><ul> <li><strong><u>Esonero dai contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione:</u></strong> L’<strong> 3 del Decreto Agosto</strong> introduce un esonero contributivo per le imprese che – avendo precedentemente usufruito degli ammortizzatori sociali introdotti con il cosiddetto “<em>Decreto Cura Italia</em>” – non si avvarranno dell’estensione degli strumenti di sostegno al reddito introdotta dal Decreto Agosto. L’esonero contributivo, della durata massima di 4 mesi, è usufruibile sino al 31 dicembre 2020. La decontribuzione non riguarda i contributi INAIL. Nei limiti della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta, l’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. La norma diventata operativa, a seguito dell’autorizzazione della Commissione Europea avvenuta con decisione C (2020) 7926 del 10 novembre 2020.</li> <li><strong><u>Esonero dai contributi previdenziali in caso di assunzioni a tempo indeterminato</u></strong><strong>: </strong>Le imprese che, nel periodo intercorrente tra il 15 agosto ed il 31 dicembre 2020, provvedono (<em>a</em>) ad assumere lavoratori con contratto a tempo indeterminato o (<em>b</em>) a stabilizzare personale trasformando il loro contratto a termine in contratto a tempo determinato, beneficiano – a norma dell’<strong> 6 del Decreto Agosto</strong> – di un esonero contributivo per un periodo massimo di 6 mesi e nel limite massimo di Euro 4.030 (riparametrato ed applicato su base mensile). Anche qui l’esonero non comprende i premi assistenziali dovuti all’INAIL, ma è cumulabile con altri esoneri o riduzioni (nei limiti della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta). La disciplina non trova applicazione in caso di riassunzione di lavoratori che nei sei mesi antecedenti l’assunzione erano già titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato con il medesimo datore di lavoro.</li> <li><strong><u>Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud</u></strong>: Quale misura di sostegno al mezzogiorno, le imprese che nell’anno 2018 avevano una sede di lavoro situata in Regioni (<em>i</em>) che presentavano un PIL pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% ed il 90% ed (<em>ii</em>) un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, possono beneficiare di un esonero contributivo nella misura del 30% per il periodo dal 1° ottobre ed il 31 dicembre 2020. L’esonero non riguarda i contributi assistenziali dovuti all’INAIL ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. La misura è diventata operativa a seguito dell’autorizzazione della Commissione Europea con decisione C (2020) 6959 del 6 ottobre 2020.</li></ul><p>A prescindere dalla novità introdotte con il Decreto Agosto, rimangono ovviamente applicabili anche gli strumenti già preesistenti a tale norma, tra cui si possono menzionare l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, l’incentivo assunzioni nel mezzogiorno, il bonus occupazionale giovani eccellenze, l’incentivo per l’assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza, l’incentivo per apprendistato, l’incentivo IO Lavoro, l’incentivo per vittime di violenza di genere, l’incentivo assunzioni lavoratori in CIGS e l’incentivo assunzioni donne ed over 50.Ulteriori misure saranno previste nella legge relativo al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, approvata dal Consiglio dei Ministri il 16 novembre 2020 e che è in procinto di essere promulgata. Vi terremo aggiornati.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 16 Nov 2020 11:11:59 +0100</pubDate>
                        <title>Emergenza Coronavirus: profili di diritto societario</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/emergenza-coronavirus-profili-di-diritto-societario</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>[<em><strong>NOTA IMPORTANTE</strong>: Il presente documento è aggiornato al 16 novembre 2020 alle ore 18. In ragione del fatto che lo stato di emergenza ed il relativo quadro normativo sono in continua evoluzione su base quotidiana, i contenuti del presente memorandum potranno essere soggetti a continue modifiche</em>].</p><h2>1. Introduzione</h2>In considerazione dell’attuale situazione emergenziale correlata alla diffusione del virus COVID-19, il governo italiano ha adottato una serie di interventi normativi che hanno impattato, tra l’altro, in determinati profili di diritto societario, ivi inclusa l’attività di <em>governance</em>,&nbsp;la disciplina degli aumenti di capitale, le valutazioni per l’elaborazione del bilancio ed aspetti relativi a finanziamenti dei soci alle società&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>.<h2>2. Impatto del Decreto Cura Italia in materia di <em>governance</em> societaria</h2>Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con la Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il “<span style="text-decoration: underline;">Cura Italia</span>”), ha introdotto misure straordinarie in materia di svolgimento di Assemblee dei Soci mediante l’utilizzo di mezzi telematici, di deliberazioni assembleari da parte delle Società a Responsabilità Limitata, ed infine, per quanto attiene alle società quotate, ai profili di rappresentanza dei soci in Assemblea.<h4>2.1 Approvazione del bilancio 2019</h4>Anzitutto, l’art. 106 del Cura Italia ha previsto il rinvio dei termini per la convocazione delle Assemblee dei Soci aventi all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio 2019, in deroga ai termini di cui agli articoli 2364, comma 2, e 2478-<em>bis</em> c.c., i quali richiedono la convocazione dell’Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.In base al disposto del Cura Italia, il termine per l’approvazione dei bilanci delle società di capitali viene esteso automaticamente al maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e, pertanto, entro il 28 giugno 2020 (nel caso di chiusura dell’esercizio al 31 dicembre 2019), con l’approvazione e trasmissione ai soci del progetto di bilancio da parte dell’organo amministrativo entro la fine di maggio.<h4>2.2 Attività delle Assemblee dei Soci e Organi Amministrativi</h4>Per quanto attiene allo svolgimento dei lavori degli organi sociali, l’art. 106, comma 2, del Cura Italia ha introdotto disposizioni in materia di svolgimento delle Assemblee dei Soci, ordinarie o straordinarie, che siano state convocate entro la data del 31 luglio 2020, ovvero entro la successiva data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo alla pandemia da Covid-19 e, a tal riguardo, si segnala che ai sensi dell’art. 71 del recente Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 (il “<u>Decreto Agosto</u>”) l’applicazione dell’articolo 106, comma 2, era stata estesa alle riunioni convocate entro la data del 15 ottobre 2020. Un’ulteriore estensione, questa volta al 31 dicembre 2020, è stata recentemente prevista per effetto del combinato disposto di più previsioni normative [2], tra cui in particolare, il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 (non ancora convertito in legge), recante le prime misure adottate in connessione alla proroga dello stato di emergenza relativo alla pandemia da Covid-19 fino al 31 gennaio 2021 <a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>.Tali misure, applicabili a tutte le società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici, prevedono che per le Assemblee dei Soci, mediante disposizione nell’avviso di convocazione:<ul> <li>l’espressione di voto dei soci possa avvenire, anche in deroga alle disposizioni statutarie, in via elettronica, per corrispondenza, ovvero con l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; ovvero</li> <li>possano essere svolte, anche in deroga alle disposizioni statutarie, in modalità esclusivamente telematica, fatto salvo l’obbligo di adottare strumenti di telecomunicazione idonei a garantire la possibilità di identificare i partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, e precisando la non necessaria compresenza del Presidente e Segretario (o Pubblico Ufficiale) nello stesso luogo.</li></ul><p>Lo svolgimento delle Assemblee dei Soci in modalità esclusivamente telematica conferma ed elabora quanto enunciato dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano con la Massima n. 187/2020 in data 11 marzo 2020, nel periodo iniziale della diffusione del virus COVID-19, secondo la quale, nel caso di previsioni statutaria, vi sarebbe stata la possibilità di tenere Assemblee dei Soci in via telematica con riferimento a tutti i partecipati dell’Assemblea dei Soci, ivi compreso il Presidente, ma facendo salva la presenza del segretario verbalizzante (o notaio) presso il luogo indicato nell’avviso di convocazione.Con l’intervento legislativo del Cura Italia, il legislatore ha deciso di ampliare l’alveo di legittimità per lo svolgimento di Assemblee dei Soci esclusivamente con mezzi telematici anche ai casi in cui non vi sia una precisa diposizione statutaria che lo consenta ovvero ai casi in cui tale modalità venga esclusa dalla legge.Tuttavia, la disposizione lascia aperti alcuni profili meramente pratici, quali, anzitutto, la necessità di indicare uno specifico luogo nell’avviso di convocazione dell’Assemblea dei Soci e la necessità di presenza nel luogo di convocazione del Segretario.A tal riguardo, una parte della dottrina&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> ha dapprima sostenuto la necessità di avere tale indicazione del luogo, anche se la stessa Assemblea dei Soci fosse (convocata e) svolta esclusivamente con l’utilizzo di mezzi telematici, in ragione di una lettura della disposizione armonizzata al complesso di norme in materia di svolgimento dell’Assemblea dei Soci, oltre alla necessaria presenza del Segretario (o Notaio) presso tale luogo.Successivamente, altra parte della dottrina <a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>, ed il Consiglio Notarile di Milano, nella motivazione della propria massima n. 187/2020, hanno espresso un parere in senso contrario.In particolare, nella motivazione alla massima 187/2020 del Consiglio Notarile meneghino viene configurata la possibilità di un avviso di convocazione che preveda la partecipazione all’Assemblea dei Soci esclusivamente mediante mezzi telematici, senza che si renda necessaria l’indicazione di un luogo fisico, proprio in ragione della deroga della disposizione rispetto alla necessità di convocare l’Assemblea dei Soci in un determinato luogo fisico. In tali circostanze, come riconosciuto dal Consiglio Notarile, il Segretario prenderà parte all’Assemblea dei Soci in modalità telematica e non da un determinato luogo fisico di convocazione, seppur venga fatta salva la necessità che, nei casi in cui l’attività di segretario sia affidata ad un Notaio, lo stesso si trovi in un luogo all’interno del proprio ambito territoriale <a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a>.Data la previsione di un’Assemblea dei Soci con tutti i partecipanti, ivi incluso il Presidente ed il Segretario, connessi mediante mezzi telematici e, potenzialmente, tutti in luoghi diversi, si è posto un ulteriore tema per quanto attiene alle modalità di verbalizzazione, ed in particolare con riferimento alla doppia sottoscrizione del verbale dell’Assemblea dei Soci da parte sia del Presidente, sia del Segretario ai sensi dell’art. 2375, comma 1, c.c.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a>.A tal riguardo, anzitutto, si segnala che il tema non si pone per quanto attiene ai verbali di Assemblea Straordinaria dei Soci, e – pertanto – con la funzione di segreteria affidata alla figura del Notaio. In tali casi, infatti, è riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza che la sola sottoscrizione da parte del Notaio sia sufficiente al fine di perfezionare il verbale dell’Assemblea dei Soci in sede straordinaria&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a>.Per quanto, invece, attiene a tutte quelle Assemblee che non necessitano di un verbale notarile, la doppia sottoscrizione Segretario-Presidente deve sussistere, pena la mancanza di verbale, ai sensi dell’art. 2379, comma 3, c.c.. A tal riguardo, data la mancanza di espressa previsioni di legge, il verbale potrà essere, come puntualizzato dalla Massima n. 187/2020 del Consiglio Notarile di Milano, oggetto di successiva redazione e successiva sottoscrizione, mentre sembra dubbia la possibilità di riconoscere, durante il perdurante periodo emergenziale, la validità del verbale sottoscritto unicamente dal Segretario&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a>.Inoltre, si segnala che, come sottolineato dalla dottrina&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a> e dalla stessa Assonime&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a>, le disposizioni di cui all’art. 106 del Cura Italia sono espressioni di principi applicabili anche alle riunioni del consiglio di amministrazione, dei comitati consiliari e degli organi di controllo anche in assenza di apposita previsione statutaria o autoregolamentare.</p><h4>2.3 Società a responsabilità limitata</h4>Per quanto attiene specificatamente alle Società a Responsabilità Limitata, l’art. 106 del Cura Italia ha previsto che, anche in deroga alle disposizioni di legge o di statuto, le decisioni dei soci possano essere adottate mediante consultazione o consenso espresso per iscritto.Pertanto, si segnala che la previsione ha, da un lato, esteso tali modalità di esercizio di voto alle S.r.l. che non contengono disposizioni in tal senso nello statuto, e dall’altro lato, sostanzia la possibilità riconosciuta alle Assemblee dei Soci di S.r.l. di adottare tali (consueti) metodi decisionali anche nei casi in cui, ai sensi dell’art. 2479 c.c., l’Assemblea dei Soci debba adottare la decisione collegialmente, ovvero a titolo esemplificativo l’approvazione del bilancio e le modificazioni dell’atto costitutivo.<h2>3. Impatto del Decreto Liquidità Italia in materia di perdite, bilancio e finanziamenti soci</h2>Il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 convertito con la Legge 5 giugno 2020, n. 40 (il “<span style="text-decoration: underline;">Decreto Liquidità</span>”), ha introdotto tre ordini di misure straordinarie e temporanee a favore delle imprese.<h4>3.1 Deroghe alla disciplina civilistica in tema di perdite di capitale</h4>Per quanto attiene alle perdite di capitale, l’art. 6 del Decreto Liquidità ha previsto che dalla data del decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020, nel caso di perdite del capitale sociale rilevanti (superiori al terzo e/o tali da ridurlo al di sotto del minimo legale) troverà applicazione una disciplina in deroga ad una serie di disposizioni di natura codicistica, come segue:<ul> <li>nel caso di perdite tali da ridurre il capitale sociale in misura superiore al terzo del capitale o al di sotto del minimo legale, le società per azioni e le società a responsabilità limitata sono esonerate dall’obbligo di procedere a ricapitalizzazione o di trasformazione&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a>;</li> <li>nel caso di perdite o riduzione del capitale al di sotto del minimo legale per le S.p.A. e le S.r.l., ovvero nel caso di perdita del capitale sociale per le Soc. Coop, non opererà la causa di scioglimento specificatamente prevista dall’art. 2484, comma 1 n. 4, c.c. per S.p.A. ed S.r.l., e dall’art. 2545-<em>duodecies</em> c.c. per le società cooperative.</li></ul><p>Risulta opportuno segnalare che il testo di cui all'art. 6 del Decreto Liquidità riconosce la propria applicabilità a tutte le “<em>le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020</em>”, riferendosi dunque sia alle perdite del capitale emerse nel corso dell'intero l'esercizio 2020 sia anche a quelle sorte negli esercizi precedenti.Sebbene tale lettura letterale, da un lato non risulta essere in linea con la Relazione Illustrativa al Decreto dove vengono menzionate le perdite di capitale “dovute alla crisi da COVID-19” come sostenuto da parte della dottrina&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a>, dall’altro lato, altra parte della dottrina ha in modo condivisibile riconosciuto tale estensione&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[14]</a> <a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a> <a href="/news-e-approfondimenti#%5B16%5D">[16]</a>.A tal riguardo, è intervenuto il Consiglio Notarile di Milano con la Massima n. 191/2020&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B17%5D">[17]</a> dello scorso 16 giugno, il quale ha sostenuto che la sospensione dell'obbligo di riduzione del capitale a copertura delle perdite troverebbe applicazione a prescindere da quale sia la data di riferimento del bilancio di esercizio o della situazione patrimoniale infra-annuale dai quali emergano le perdite, e pertanto, anche con riferimento a perdite che si siano formate antecedentemente all’emergenza epidemiologica legata al Covid-19 e del Decreto Liquidità.Inoltre, attraverso la stessa massima, il Consiglio Notarile meneghino ha voluto ulteriormente precisare che restano comunque fermi gli obblighi informativi in capo agli amministratori e, in particolare, l’obbligo di convocazione senza indugio dell’assemblea sia nel caso in cui, per effetto delle perdite registrate, il patrimonio netto sia superiore al capitale minimo previsto dalla legge (ai sensi degli artt. 2446 e 2482-bis c.c.), sia nel caso in cui il patrimonio netto sia inferiore al capitale minimo previsto dalla legge per effetto di perdite registrate che siano superiori a un terzo del capitale sociale (ai sensi degli artt. 2447 e 2482-ter c.c.).Nella citata massima, viene peraltro sostenuta la legittimità di deliberazioni, assunte nel periodo intercorrente tra il 9 aprile 2020 ed il 31 dicembre 2020, aventi ad oggetto l’aumento di capitale a pagamento anche se non precedute dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite ai sensi di legge, anche qualora, ad esito dell’aumento di capitale, il rapporto tra patrimonio netto della società continui ad essere inferiore ai due terzi del capitale sociale (fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2482-bis c.c.) o inferiore al minimo legale (fattispecie di cui agli artt. artt. 2447 e 2482-ter c.c.).Proprio in tema di aumenti di capitale, si segnala, da ultimo, che la disciplina civilistica dettata in materia dal Codice Civile è stata di recente innovata dal legislatore con l’intento di favorire interventi di&nbsp;rafforzamento patrimoniale nelle società di capitali, anche in ragione del difficile contesto economico concretizzatosi in questi mesi a causa dell’emergenza epidemiologica. Per una trattazione più diffusa dell’argomento si veda il par. 4 che segue.</p><h4>3.2 Continuità aziendale e bilancio</h4>Per quanto attiene alla disciplina in merito alla redazione del bilancio, l’art. 7 del Decreto Liquidità ha previsto, per i bilanci dell’esercizio in corso, che la valutazione delle voci di bilancio possa essere operata nella prospettiva della continuazione aziendale se tale situazione fosse sussistente nel bilancio dell’esercizio precedente <a href="/news-e-approfondimenti#%5B18%5D">[18]</a>.Per quanto attiene all’applicabilità, la disposizione del Decreto Liquidità prevede che tale criterio di valutazione possa essere adottato anche con riferimento ai bilanci chiusi, e non ancora approvati, fino alla data del 23 febbraio 2020, il che nella maggior parte dei casi coinciderà con il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.Inoltre, l’adozione di tale criterio di valutazione dovrà essere specificamente illustrata dall’organo amministrativo nella nota informativa, anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.Sul punto è intervenuta anche la Corte di Cassazione con la propria Relazione Tematica n. 56 datata 8 luglio 2020, nella quale viene riconosciuta un’applicabilità generalizzata della norma in questione, senza che si renda necessaria una valutazione dell’impatto derivante dalle conseguenze collegate all’emergenza epidemiologica&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B19%5D">[19]</a>.Inoltre, sempre la Corte di Cassazione, nella menzionata Relazione Tematica, ha scrupolosamente precisato che una volta venuta meno l’applicabilità della norma in questione, la consistenza patrimoniale e le prospettive economiche dovranno essere nuovamente valutate in base ai termini ordinari, e –&nbsp;pertanto – la società che abbia beneficiato della norma dovrà aver mantenuto ovvero ricostituito un equilibrio economico finanziario e la relativa consistenza patrimoniale&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B20%5D">[20]</a>.Infine, si segnala anche l’intervento dell’Organismo Italiano di Contabilità <a href="/news-e-approfondimenti#%5B21%5D">[21]</a>,&nbsp;il quale, in merito alla portata della norma (che richiama esplicitamente l’art. 2423-<em>bis</em> &nbsp;c.c.), ha chiarito, <em>inter alia</em>, che:<em>(a)</em> &nbsp;la deroga di cui all’art. 7 troverebbe applicazione unicamente con riferimento alle società che redigano il bilancio applicando le norme del codice civile e dell’OIC, e non anche a quelle società che siano tenute a redigere il bilancio mediante l’utilizzo dei principi contabili internazionali <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/International_Accounting_Standards" target="_blank" rel="noreferrer">IAS</a>/<a href="https://it.wikipedia.org/wiki/IFRS" target="_blank" rel="noreferrer">IFRS</a>;<em>(b) </em>i bilanci per i quali troverebbe applicazione l’art. 7 sarebbero quelli relativi <em>(i)</em> agli esercizi chiusi dall’organo assembleare prima della data del 23 febbraio 2020, ma non ancora approvati, <em>(ii)</em> ai bilanci d’esercizio relativi agli esercizi che si chiuderanno successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 e, infine, <em>(iii)</em> ai bilanci relativi all’esercizio in corso al 31 dicembre 2020.<em>(c) </em>la nota integrativa dovrà illustrare le significative incertezze “<em>in merito alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio</em>” e, a tal fine, dovrà illustrare i fattori di rischio, le assunzioni effettuate, le incertezze identificate, i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze, ovvero qualora nel futuro arco temporale di riferimento non vi siano alternative ragionevoli alla cessazione dell’attività, la nota integrativa dovrà indicare tutte tali circostanze e gli eventuali e probabili effetti che tali circostanze siano destinate a produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.<h4>3.3 Postergazione dei finanziamenti soci</h4>Infine, si segnala che l’art. 8 del Decreto Liquidità ha introdotto una nuova misura atta ad escludere l’applicazione della disciplina della postergazione, di cui all’art. 2467 c.c., ai finanziamenti dei soci, ovvero, ai sensi dell’art. 2497-<em>quinquies</em> c.c., ai finanziamenti dei soggetti che esercitano direzione e coordinamento&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B22%5D">[22]</a>.Pertanto, la norma fa venir meno la necessità in capo ai soci finanziatori di procedere ad una valutazione finanziaria - patrimoniale della società al momento dell’erogazione del finanziamento, con la conseguenza che in caso in cui venisse concesso un finanziamento cd. “<em>anomalo</em>” (dunque, quando concesso in un momento in cui la società (<em>a</em>) anche in considerazione del tipo di attività svolta, versasse in una condizione di eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto ovvero (<em>b</em>) quando vi fosse stata una situazione finanziaria della società tale da rendere ragionevole un apporto a titolo di conferimento), il credito derivante non sarebbe soggetto ad un rimborso postergato rispetto alle pretese creditorie di terzi creditori.La disposizione è finalizzata ad incentivare i finanziamenti <em>endogeni</em> alla società per il mantenimento della continuità aziendale, in un periodo emergenziale, con il coinvolgimento <em>in primis</em> degli stessi soci e - di conseguenza - anche in tutti quei casi in cui la società non avesse ulteriori accessi al credito presso terzi.In merito alla portata della norma, occorre precisare che parte della dottrina si è orientata a ritenere che l’utilizzo della locuzione “<em>finanziamenti effettuati</em>” debba riferirsi a finanziamenti erogati entro l’arco temporale indicato dalla norma e a ritenere che la deroga alla postergazione troverebbe applicazione anche qualora il rimborso del finanziamento effettuato (<em>rectius</em>, erogato) entro il 31 dicembre 2020 sia successivo a tale data&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B23%5D">[23]</a>.A tal riguardo, infine, si precisa che la postergazione, disciplinata specificamente per le società a responsabilità limitata, trova applicazione, come riconosciuto dalla dottrina e giurisprudenza, anche con riferimento alle società per azioni, alle quali, conseguentemente, si applicheranno anche i benefici introdotti dal Decreto Liquidità in materia.<h2>4. Impatto del Decreto Semplificazioni in materia di aumenti di capitale</h2>Il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 (il “<u>Decreto Semplificazioni</u>”), ha introdotto - conformemente ad analoghe esperienze europee <a href="/news-e-approfondimenti#%5B24%5D">[24]</a>&nbsp;- misure di natura sia transitoria (nella forma di deroghe alla disciplina civilistica) sia strutturale (nella forma di modifiche permanenti alla disciplina civilistica) in materia di aumenti di capitale <a href="/news-e-approfondimenti#%5B25%5D">[25]</a>,&nbsp;con l’intento di favorire interventi di rafforzamento patrimoniale nelle società di capitali, anche in ragione del difficile contesto economico concretizzatosi in questi mesi a causa dell’emergenza epidemiologica.<h4>4.1 <strong>Misure transitorie: deroghe alla disciplina civilistica in tema di aumenti di capitale</strong></h4>L’art. 44 del Decreto Semplificazioni ha introdotto tre diverse misure che modificano transitoriamente (fino al 30 giugno 2021) la disciplina civilistica dettata dal Codice Civile in tema di aumenti di capitale, come meglio descritte di seguito.<strong>I. </strong>In primo luogo, in deroga a quanto disposto dagli artt. 2368, comma 2, e 2369, commi 3 e 7, c.c. <a href="/news-e-approfondimenti#%5B26%5D">[26]</a>&nbsp;in tema di quorum deliberativi per gli aumenti di capitale delle società per azioni&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B27%5D">[27]</a>,&nbsp;l’art. 44, comma 1, del Decreto Semplificazioni ha previsto che, sino alla data del 30 giugno 2021, potranno essere approvate – comunque a condizione che sia presente in assemblea un numero di soci tale da rappresentare almeno la metà del capitale sociale – con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto della società preveda maggioranza più elevate, le delibere inerenti:<ul> <li>gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti (ai sensi degli artt. 2439, 2440 e 2441 c.c.);</li> <li>l'introduzione nello statuto della società della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 c.c.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B28%5D">[28]</a>&nbsp;(per aumenti di capitale da deliberare comunque fino al 30 giugno 2021).</li></ul><p><strong>II.</strong> In secondo luogo, l’art. 44, comma 2, del Decreto Semplificazioni ha, altresì, previsto che le medesime disposizioni di cui sopra, dettate in materia di società per azioni, si applichino anche alle società a responsabilità limitata (ai sensi degli artt. 2480, 2481, 2481-bis c.c.)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B29%5D">[29]</a>.<strong>III.</strong> L’ultima modifica transitoria disposta dall’art. 44, comma 3, del Decreto Semplificazioni ha interessato le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione.Al riguardo è opportuno premettere che, l’art. 2441, comma 1, c.c. prevede, <em>inter alia</em>, in caso di aumento di capitale, un diritto di opzione per i soci da esercitare in via proporzionale sulle azioni di nuova emissione (oltreché sulle eventuali obbligazioni convertibili in azioni).In linea generale, a norma dell’art. 2441, comma 5, c.c. tale diritto di opzione dei soci può essere limitato o escluso dalla deliberazione di aumento del capitale sociale quando l’interesse della società lo esige ma, comunque, nel rispetto di determinate prescrizioni&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B30%5D">[30]</a>.Nel caso delle società con azioni quotate in mercati regolamentati – ed anche negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, a seguito delle modifiche strutturali apportate dall’art. 44 del Decreto Semplificazioni all’art. 2441 c.c., come meglio descritta nel par. 4.2. che segue – il diritto di opzione dei soci in sede di aumento di capitale può essere anche espressamente escluso dallo statuto ai sensi dell’art. 2441, comma 4, c.c., in ogni caso entro un determinato limite, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione di un revisore legale.Fermo quanto precede, per effetto dell’art. 44, comma 3 del citato Decreto Semplificazioni, fino al 30 giugno 2021, le società di cui sopra potranno deliberare l'aumento del proprio capitale sociale mediante nuovi conferimenti, escludendo il diritto di opzione dei soci anche in mancanza di espressa previsione statutaria ed entro il limite del 20 per cento del capitale sociale preesistente (superiore a quello normalmente previsto dall’art. 2441, comma 4, secondo paragrafo, c.c. che è pari al 10 per cento per cento del capitale sociale preesistente).</p><h4>4.2&nbsp;<strong>Misure strutturali: modifiche alla disciplina civilistica in tema di aumenti di capitale</strong></h4>Per quanto concerne le misure di natura strutturale, l’art. 44, comma 4, del Decreto Semplificazioni ha modificato permanentemente la disciplina dettata in tema di diritto di opzione dei soci in sede di aumento di capitale, modificando l’art. 2441 c.c..Le modifiche apportate alla norma hanno riguardato, in particolare:<ul> <li>la riduzione del termine concesso per l’esercizio del diritto di opzione dei soci che non può essere inferiore ai 14 giorni dalla data di pubblicazione dell'offerta di opzione sul sito internet della società, o, in mancanza, dell'iscrizione dell'offerta nel registro delle imprese (la previgente formulazione dell’articolo in questione prevedeva invece un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’offerta di opzione);</li> <li>l’estensione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2441, commi 3&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B31%5D">[31]</a>&nbsp;e 4&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B32%5D">[32]</a>&nbsp;c.c. (già previste per le società con azioni quotate in mercati regolamentati) anche alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione di appartenenza&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B33%5D">[33]</a>;</li> <li>per le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, la riduzione (da 5 a 2) del numero di sedute (da tenersi nel mese successivo alla scadenza del termine di cui alla precedente lett. (a)) in cui gli eventuali diritti di opzione non esercitati devono essere offerti dagli amministratori sul mercato regolamento o sul sistema multilaterale di negoziazione&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B34%5D">[34]</a>;</li> <li>per le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, l’obbligo di prevedere che, in caso di esclusione o limitazione statutaria del diritto di opzione dei soci in sede di aumento di capitale, le ragioni dell’esclusione o della limitazione statutaria, nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione, siano indicati in un’apposita relazione degli amministratori&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B35%5D">[35]</a>.</li></ul><p>&nbsp;<em>A cura di <a href="mailto:" target="_blank" rel="noopener">Filippo Federici</a>,&nbsp;<a href="mailto:" target="_blank" rel="noopener">Angelo Fabris</a>&nbsp;e&nbsp;<a href="mailto:diletta.avaro@advant-nctm.com">Diletta Avaro</a>.</em><em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">corporate.commercial@advant-nctm.com</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Per una panoramica delle novità (e alcuni profili comparatistici) si veda anche il recente articolo Ventoruzzo, “<em>Continuità aziendale, perdite sul capitale e finanziamenti soci nella legislazione emergenziale da Covid-19”, </em>in <em>Le Società</em>, 05/2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> In particolare l’art. 1, comma 3, lett. b) del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 ha introdotto nell’Allegato 1 del Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 - contente l’elenco di tutte le fattispecie i cui termini sono stati prorogati al 15 ottobre 2020 - un nuovo numero, 19-<em>bis</em> (così includendo nell’elenco anche la fattispecie di cui all’art. 106 del Cura Italia). L’art. 1, comma 3, lett. a) del citato Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 ha emendato la precedente indicazione relativa al termine del 15 ottobre 2020 (recata dall’art. 1, comma 3, del medesimo Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020), sostituendola con il nuovo termine del 31 dicembre 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> Si veda Delibera del Consiglio dei Ministri sulla “<em>Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili</em>”, adottata in data 7 ottobre 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>&nbsp;Si veda P. Marchetti – Ventoruzzo, <em>“Assemblea Virtuale? Qualcosa resterà”, in Corriere della Sera, 30 marzo 2020.</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> Si veda Busani, “<em>Assemblee e Cda in audio-video conferenza durante e dopo COVID-19”, in Le Società 04/2020</em>, secondo il quale l’indicazione del luogo fisico per l’Assemblea dei Soci è un elemento non essenziale. L’autore si esprime infatti come segue: <em>“Francamente, se l’assemblea si svolge (obbligatoriamente) del tutto on-line, l’indicazione, nell’avviso di convocazione, di un luogo di convocazione non ha senso (e, quindi, appare legittimo un avviso di convocazione che non riporti il luogo di convocazione): il luogo di convocazione è il luogo indicato dalla società all’esclusivo fine di permettere agli aventi diritto di partecipare all’adunanza, quando, invece, per definizione, l’assemblea che si svolge totalmente on line, un luogo di convocazione non ce l’ha”;</em> in tal senso, riconoscendo implicitamente la configurabilità di un avviso di convocazione Atlante – Maltoni – C. Marchetti – Notari – Roveda, “<em>Le disposizioni in materia societaria nel Decreto-legge COVID-19 (Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18). Profili applicativi”, in Federnotizie, 30 marzo 2020</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> Si veda Consiglio Notarile di Milano, <em>“Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (art. 2370, comma 4, c.c.)”, </em>Massima n. 187, 2020. Nella motivazione il Consiglio Notarile Meneghino specifica che <em>“Viene quindi derogata proprio la regola che impone di convocare le assemblee in un determinato luogo fisico (nell'ambito territoriale stabilito dalla legge o dallo statuto) e che quindi attribuisce a tutti i soci il diritto di partecipare all'assemblea recandosi fisicamente in tale luogo, senza avvalersi dei mezzi di telecomunicazione. I soci, pertanto, per poter esercitare il loro diritto di intervento, sono in tal caso obbligati ad utilizzare i mezzi di telecomunicazione previsti dall'avviso di convocazione. […] Si deve cioè affermare che qualora l'avviso di convocazione preveda esclusivamente la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, senza indicare un luogo fisico predeterminato di svolgimento della riunione, non è necessaria la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo”</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a> Cfr. articolo 2375, comma I, Codice Civile<em> “Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione"</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a> In questo senso: Consiglio Notarile di Milano<em>, </em><strong>“</strong><em>Tempi e regole per la formazione del verbale di assemblea (art. 2375 c.c.)”, Massima n. 45/2004 e </em>Consiglio nazionale del Notariato<em>, “</em><em>Il presidente dell’assemblea”, </em>in<em> Studio di Impresa, n. 70, 2009. In giurisprudenza,&nbsp;si veda Tribunale di Messina, 22 aprile 2005 in Pluris</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a> Si veda Busani, <em>op. cit.</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a> Si veda P. Marchetti – Ventoruzzo, <em>op. cit</em>. <em>e </em>Busani, <em>op. cit</em>..<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a> Assonime, “<em>Decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18: le disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee (art. 106)</em>”, 18 marzo 2020: “<em>Come è stato evidenziato nella massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano il DPCM 8 marzo 2020 richiede di adottare, in tutti i casi possibili, modalità di collegamento da remoto per lo svolgimento di riunioni. Esso non può che costituire espressione di un principio generale applicabile alle riunioni di ogni organo sociale. Di conseguenza, le indicazioni contenute nella citata massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano, in base ai quali si dichiara la validità dello svolgimento dell’assemblea in audio o videoconferenza, anche in assenza di una previsione statuaria, sono da ritenere applicabili alle riunioni di tutti gli organi sociali. Le riunioni del consiglio di amministrazione, dei comitati consiliari e del collegio sindacale possono quindi svolgersi da remoto, secondo le modalità della massima n. 187, anche in assenza di apposita previsione statutaria o autoregolamentare.</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a> Tali obblighi vengono disposti, per le S.p.A., agli artt. 2446, commi 2 e 3, e 2447 c.c., e, per le S.r.l., agli artt. 2482-<em>bis</em> commi 4, 5 e 6, e 2482-<em>ter</em> c.c., espressamente derogati dall’art. 6 del Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a> In tal senso Legnani<em>,&nbsp;“Le nuove disposizioni in materia societaria volte a fronteggiare l’emergenza”,&nbsp;</em>in <em>Il Societario</em>, 16 aprile 2020 e Brizzi, “<em>Il diritto societario della crisi alla prova dell’emergenza Covid-19”,</em> in<em> Il Corriere Giuridico</em>, 07/2020<em>.</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B14%5D">[14]</a> In tal senso,<em>&nbsp;</em>Ventoruzzo, “<em>Continuità aziendale, perdite sul capitale e finanziamenti soci nella legislazione emergenziale da Covid-19”, </em>in <em>Le Società</em>, 05/2020, p. 531 secondo il quale un’“<em>interpretazione “minimalista”</em> […]<em> non è accettabile. Simili distinzioni tra le cause di un ipotetico dissesto sarebbero, nella stragrande maggioranza dei casi, estremamente difficili, incerte, e in certo senso arbitrarie: i fenomeni economici, e il modo in cui essi si riflettono nel bilancio, sono correlati e interdipendenti, e il mancato incasso di un vecchio credito - che in ipotesi non avesse alcun legame causale con l’emergenza sanitaria - difficilmente potrebbe ritenersi, da solo, essere la ragione della non continuità, essendo questa la conseguenza del complesso della gestione. Nulla esclude, ad esempio, che in assenza di un peggioramento delle vendite, e di ciò che esso implica sulla valutazione delle rimanenze anche nel bilancio 2019 non ancora chiuso (fenomeni invece connessi alla infezione), concorra alla perdita di continuità. La stessa Relazione illustrativa del decreto, a ben leggere, pur facendo ovviamente riferimento agli effetti negativi legati alla pandemia, non afferma la necessità di isolare e neutralizzare solo gli effetti strettamente connessi ad essa.”</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a> In tal senso, si veda anche la Relazione Tematica n. 56 della Corte di Cassazione datata 8 luglio 2020, la quale, richiamando D’Attorre,<em> “Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale ed obblighi degli amministratori di società in crisi”,</em> in <em>Fallimento</em>, 05/2020, segnala che<em> “La parentesi esonerativa si apre al di fuori di qualsiasi controllo pubblicistico e intercetta tutte le imprese, senza distinzioni”</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B16%5D">[16]</a> Per una panoramica in merito alle due opposte interpretazioni si veda Busani, “<em>Il 2020 come anno di grazia per le perdite da Covid-19” </em>in <em>Le Società</em>, 05/2020, dove l’Autore sostiene una tesi restrittiva della norma<em>.</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B17%5D">[17]</a>&nbsp;Si veda Consiglio Notarile di Milano, “<em>Sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite, nel periodo dell’emergenza Covid-19 (artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.; art. 6 d.l. 23/2020)”, </em>Massima n. 191/2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B18%5D">[18]</a> A tal riguardo, si segnala che, come correttamente evidenziato da parte della dottrina, l’art. 7 non costituirebbe un obbligo in capo agli amministratori nella valutazione delle voci di bilancio, quanto una facoltà; in tal senso Ventoruzzo, <em>op. cit. </em>e Brizzi, <em>op. cit..</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B19%5D">[19]</a> Corte di Cassazione, <em>op. cit.</em>, in base alla quale “<em>l’esenzione è generalizzata e prescinde dall’analisi della situazione dell’impresa, non vagliandosi se essa sia o meno interessata dalle conseguenze della pandemia o esibisca una precarietà finanziaria pregressa o indipendente</em>.”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B20%5D">[20]</a> Corte di Cassazione, <em>op. cit</em>..[21]&nbsp;Organismo Italiano di Contabilità, <em>Documento Interpretativo n. 6</em>, 3 giugno 2020.[22]&nbsp;Per una ricostruzione dei due istituti e in generale degli apporti dei soci si rinvia a A. Negri-Clementi – Federici, <em>Sulla qualificazione degli apporti dei soci e sulla natura delle riserve in conto futuro aumento capitale</em>, in <em>Le Società 1/2017</em>, pp. 8 e ss.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B23%5D">[23]</a>&nbsp;A tal riguardo, si veda Ventoruzzo, <em>op. cit.</em> e Brizzi, <em>op. cit.</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B24%5D">[24]</a>&nbsp;In questo senso si vedano le esperienze di Germania e UK citate da Assonime nella Circolare n. 25/2020 “<em>Le misure societarie di agevolazione per gli aumenti di capitale nel Decreto Semplificazioni</em>”, p. 5, nota 5.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B25%5D">[25]</a>&nbsp;In proposito si veda Assonime, <em>op. cit.</em> e, con riferimento alla versione non ancora convertita del Decreto Semplificazioni, “<em>Decreto Semplificazioni. Misure a favore degli aumenti di capitale</em>” in <em>News Legislative</em>, <em>www.assonime.it</em>, 21 luglio 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B26%5D">[26]</a>&nbsp;L’art. 2368, comma 2, c.c. dispone, in particolare, che “<em>L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</em>” Per quanto attinente alla seconda convocazione, l’art. 2369, comma 3, c.c. prevede che “<em>In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata, e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.”. </em>Per quanto specificamente attinente alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l’art. 2369, comma 7, c.c. dispone inoltre che “<em>l'assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B27%5D">[27]</a>&nbsp;Secondo Associazione Emittenti Aim Italia, in Circolare n. 4/2020 “<em>La nuova disciplina degli aumenti di capitale per le società AIM Italia</em>” la disciplina di cui sopra potrebbe non rivelarsi conveniente per le società quotate in quanto la stessa è condizionata alla presenza di un quorum costitutivo di capitale rappresentato in assemblea (pari alla metà del capitale sociale) più elevato rispetto a quello stabilito dall’art. 2369, terzo e settimo comma, cod. civ. (rispettivamente pari a un terzo e un quinto del capitale sociale).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B28%5D">[28]</a>&nbsp;L’art. 2443 c.c. prevede, in particolare, che “<em>Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. Tale facoltà può prevedere anche l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441 </em>[…]<em> La facoltà di cui al secondo periodo del precedente comma può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione</em> […]”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B29%5D">[29]</a>&nbsp;Al riguardo si veda anche Ravaccia, “<em>Aumenti di capitale con procedure più snelle anche per le S.r.l</em>.” in <em>Ipsoa Quotidiano</em>, 10 settembre 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B30%5D">[30]</a>&nbsp;In proposito l’art. 2441, comma 6, c.c. dispone che “<em>Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e, nell'ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata dall'articolo 2343-ter, terzo comma, devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B31%5D">[31]</a>&nbsp;L’art. 2441, comma 3, c.c. reca la disciplina del diritto di prelazione sulle azioni non optate e, per le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, dell’offerta dei diritti di opzione non esercitati al mercato regolamento o nel sistema multilaterale di negoziazione. La norma nella nuova formulazione dispone, in particolare, quanto segue: “<em>Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati <strong>o negoziate in sistemi multilaterali di</strong> <strong>negoziazione</strong> i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato <strong>o nel sistema multilaterale di</strong> <strong>negoziazione </strong>dagli amministratori, per conto della società, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno <strong>due sedute</strong>, salvo che i diritti di opzione siano già stati integralmente vendut</em>i”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B32%5D">[32]</a>&nbsp;L’art. 2441, comma 4, c.c. reca la disciplina relativa all’esclusione del diritto di opzione dei soci. La norma nella nuova formulazione dispone, in particolare, quanto segue: “<em>Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati <strong>o negoziate in sistemi</strong> <strong>multilaterali di negoziazione </strong>lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. <strong>Le ragioni dell'esclusione o della limitazione</strong> <strong>nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di</strong> <strong>emissione devono risultare da apposita relazione degli</strong> <strong>amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel</strong> <strong>sito internet della società entro il termine della convocazione</strong> <strong>dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali</strong>.</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B33%5D">[33]</a>&nbsp;Si veda in proposito anche Associazione Emittenti Aim Italia, <em>op. cit..</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B34%5D">[34]</a>&nbsp;Ai sensi dell’art. 2441, comma 3, c.c.. Per una versione integrata della norma, che tiene conto delle modifiche apportate, si veda la nota 33 sopra.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B35%5D">[35]</a>&nbsp;Ai sensi dell’art. 2441, comma 4, c.c.. Per una versione integrata della norma, che tiene conto delle modifiche apportate, si veda la nota 34 sopra.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 13 Jul 2020 09:42:36 +0200</pubDate>
                        <title>La nuova disciplina sulle concessioni di grandi derivazioni d&#039;acqua per uso idroelettrico</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-nuova-disciplina-sulle-concessioni-di-grandi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>D.lgs. n. 135/2018, convertito con modificazioni in l. n. 12/2019</strong></p><p><i><strong><u>Cos’è successo</u></strong></i></p><p>Con specifico riferimento alle concessioni di impianti idroelettrici con una potenza nominale media superiore a 3 MW, l’articolo 11 <i>quater</i>, d.l. n. 135/2018 (c.d. “D.L. Semplificazioni”, convertito con modificazioni in l. n. 12/2019) ha modificato il d.lgs. n. 79/1999.</p><p>La nuova disciplina prevede che alla scadenza, decadenza o rinuncia delle concessioni delle opere idroelettriche (c.d. “opere bagnate”), queste passino a titolo gratuito alla relativa Regione. Viene, tuttavia, previsto un indennizzo pari al valore non ammortizzato del bene oggetto di investimento nel caso in cui gli investimenti fatti dal concessionario sulle predette opere siano stati previsti dall’atto concessionario o autorizzati dal concedente. Per quanto attiene, invece, le opere non strettamente funzionali all’esercizio dell’impianto idroelettrico (c.d. “opere asciutte”), viene riconosciuta la corresponsione di un prezzo.</p><p>Per le Regioni è prevista la possibilità di assegnare le concessioni (i) ad operatori economici privati, tramite l’esperimento di procedure ad evidenza pubblica; (ii) a società con capitale sia pubblico che privato, previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione del socio privato (c.d. partenariato pubblico-privato “istituzionale”); (iii) tramite l’istituto del partenariato pubblico-privato c.d. “contrattuale”.</p><p>Le Regioni, entro il termine del 31 ottobre 2020, devono disciplinare le procedure di assegnazione delle concessioni che, in base alle previsioni del nuovo testo dell’art. 12, d.lgs. n. 79/1999, dovranno includere, <i>inter alia</i>, le modalità per lo svolgimento delle procedure, i criteri di ammissione e di assegnazione delle concessioni, i requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica, i criteri di valutazione delle proposte progettuali e i termini di durata delle nuove concessioni.</p><p>I concessionari sono tenuti a corrispondere con cadenza semestrale un canone, il cui ammontare è determinato dalla relativa legge regionale, composto di una componente fissa e di una variabile. La componente fissa è calcolata sulla base della potenza nominale media di concessione, mentre la componente variabile è determinata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto fra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Gli importi corrisposti dai concessionari a titolo di canone come sopra determinato sono destinato, nella misura minima del 60%, alle Provincie sul cui territorio insistono le singole derivazioni.</p><p><i><strong><u>Perché è importante</u></strong></i></p><p>Il D.L. Semplificazioni ha ridefinito la disciplina sulle concessioni di grandi derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico rendendola efficiente e coerente con le disposizioni dell’ordinamento dell’Unione Europea.</p><p>L'obiettivo di queste modifiche è stato quello di rendere questa disciplina più efficiente, ovvero più funzionale e pratica nella gestione delle concessioni. Allo stesso tempo, si è cercato di renderla coerente con le normative e le regolamentazioni stabilite a livello dell'Unione Europea.</p><p>In altre parole, il Decreto ha cercato di semplificare e migliorare la gestione delle concessioni di grandi impianti idroelettrici, garantendo che queste regole siano in linea con le direttive e i requisiti stabiliti a livello europeo. Ciò ha lo scopo di favorire una maggiore armonizzazione e standardizzazione delle pratiche in materia di concessioni idroelettriche, promuovendo una migliore integrazione e cooperazione tra i Paesi membri dell'Unione Europea che hanno impianti idroelettrici. Questo può comportare benefici come una maggiore trasparenza, un'efficace utilizzazione delle risorse idriche e una gestione sostenibile e in linea con gli standard europei nel settore idroelettrico.</p><p>Occorrerà ora vedere come le singole Regioni implementeranno la normativa nazionale sopra descritta per poterne valutare definitivamente l’efficacia e l’incisività.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 01 Jun 2020 05:13:41 +0200</pubDate>
                        <title>PSD2: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Provvedimento con le modifiche al Decreto di Recepimento</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/psd2-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-provvedimento-con-le-modifiche-al-decreto-di-recepimento</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 26 maggio 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 il decreto legislativo 8 aprile 2020, n. 36, <strong>recante disposizioni correttive e integrative</strong> ("<strong>Decreto di Rettifica</strong>”) al decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (“<strong>PSD2</strong>"), nonché di adeguamento delle disposizioni interne al Regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.Il Decreto, che entrerà in vigore <strong>a partire dal 10 giugno 2020</strong>, realizza un più immediato e diretto allineamento tra le disposizioni della PSD2 e le norme nazionali di attuazione e prevede, tra le novità più significative:</p><ul> <li>il <strong>diritto di regresso</strong> in favore del prestatore del servizio di disposizione di ordini di pagamento, qualora questi sia chiamato a rimborsare o risarcire il prestatore del servizio di pagamento di radicamento del conto e la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell’operazione di pagamento sia da addebitare alla manchevole condotta di un altro prestatore di servizi di pagamento;</li> <li>l’<strong>esclusione</strong>, per chi fornisce servizi di informazione sui conti (“<strong>AISP</strong>”), in via esclusiva, dell’obbligo di adesione a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie;</li> <li>l’<strong>inserimento</strong> dei casi di inosservanza, da parte degli agenti in attività finanziarie, degli obblighi in materia di credito immobiliare ai consumatori, tra i comportamenti che richiedono l’adozione di immediate misure correttive da parte dell’intermediario mandante;</li> <li>l’<strong>ampliamento dell’ambito oggettivo</strong> delle sanzioni previste per la violazione delle norme sulle commissioni interbancarie.</li></ul><p>Per quanto riguarda il citato<strong> diritto di regresso</strong>, il Decreto di Rettifica, modificando l’art. 27, comma 1 del D.lgs. n. 11/2010, ha ampliato la sfera di soggetti che possono avvantaggiarsi dell’istituto in questione, includendovi anche il prestatore del servizio di disposizione di ordini di pagamento.Quest’ultimo, infatti, potrà chiedere di essere risarcito delle perdite subite o degli importi versati con riferimento ad operazioni di pagamento non eseguite o non correttamente eseguite, all’ulteriore prestatore di servizi di pagamento - coinvolto o interposto nell’esecuzione della transazione contestata - qualora, il suddetto operatore, sia l’effettivo responsabile della mancata o non corretta esecuzione dell’operazione di pagamento.L’art. 27, comma 1, D.lgs. 11/2010, così emendato recita, infatti, che:“<em>Qualora la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi degli articoli 11, 25 e <strong>25-bis</strong> sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad un qualsiasi altro soggetto interposto nell'esecuzione dell'operazione, quest'ultimo risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite o di importi versati ai sensi degli articoli 11, 25 e <strong>25-bis</strong>. È, altresì, prevista una compensazione degli importi qualora i prestatori di servizi di pagamento non si avvalgano dell'autenticazione forte del cliente</em>”.Questa modifica nasce dall'esigenza di dare seguito al provvedimento di rettifica della PSD2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 102/97 del 23 aprile 2018 (il “<strong>Provvedimento di Rettifica</strong>”). Invero, mediante il Provvedimento di Rettifica, il testo dell’art. 92, paragrafo 1 della PSD2, che riguarda l’ipotesi del “Diritto di Regresso”, viene modificato inserendo il riferimento all'art. 90 della PSD2, la norma che disciplina la responsabilità in caso di prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento. Allo stesso modo, nell'art. 27 del D.lgs. 11/2010, sul Diritto di Regresso, il Decreto di Rettifica ha inserito il richiamo all’art. 25-<em>bis</em> del D.lgs. 11/2010, che riguarda la responsabilità del prestatore del servizio di disposizione di ordine di pagamento.Con riferimento, invece, all’<strong>esclusione</strong>, per gli AISP, <span style="text-decoration: underline;">dell’obbligo di adesione a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie</span>, il Decreto di Rettifica, modificando il comma 1 dell'articolo 114-<em>septiesdecies</em>, TUB, ha eliminato dalla disposizione in questione, il riferimento all'articolo 128-<em>bis</em> TUB, che riguarda, i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie. Il suddetto intervento si giustifica alla luce del fatto che l'art. 33 della PSD2, con riferimento agli AISP, non richiama l'applicazione dell'art. 101 della PSD2, concernente l’obbligatorietà da parte dei prestatori di servizi di pagamento, di istituire procedure di composizione extra giudiziale delle controversie.Per quanto concerne, poi, le condotte da tenere per i casi di inosservanza, da parte degli agenti in attività finanziarie, degli obblighi in materia di credito immobiliare ai consumatori, il Decreto di Rettifica, modificando il comma 5-<em>bis</em> dell'articolo 144, TUB, ha inserito, tra le violazioni che l’intermediario mandante è tenuto a segnalare all’Organismo Agenti e Mediatori (“<strong>OAM</strong>”), le ipotesi di inosservanza, da parte degli agenti in attività finanziarie, degli obblighi di trasparenza in materia di credito immobiliare ai consumatori <em>ex</em> art. 120-<em>decies</em>, TUB ( ). Pertanto, sulla base di tale novella normativa, l’intermediario mandante, dovrà adottare immediate misure correttive e trasmettere la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, all’OAM.In merito, infine, all’ultimo elemento di novità, ossia la specificazione del regime sanzionatorio previsto per la violazione delle norme sulle commissioni interbancarie, il Decreto di Rettifica, ha modificato l’art. 34-<em>quinquies</em>, comma 1, D.lgs. 11/2010( ), ora rubricato ("sanzioni in materia di commissioni interbancarie"), <strong>ampliando l'ambito delle violazioni oggetto di sanzione</strong> inserendovi anche la mancata osservanza degli obblighi di cui all’articolo 3, paragrafo 1 e all’art. 4 del Regolamento (UE) n. 751/2015 che, come noto, fissano un massimale pari allo 0,2 e allo 0,3 per cento del valore dell'operazione alle transazioni eseguite tramite carta di debito e tramite carta di credito, rispettivamente.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:ubaldo.caracino@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Ubaldo Caracino</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Ai sensi dell’art. 120-<em>decies</em>, TUB, l’agente deve fornire al cliente almeno se seguenti informazioni: (<em>i</em>) la sede e la denominazione dell’intermediario; il registro a cui è iscritto; (<em>ii</em>) se è soggetto a vincolo di mandato o opera in via esclusiva con uno o più finanziatori; (<em>iii</em>) se presta servizi di consulenza; (<em>iv</em>) se previsto, il compenso che il consumatore deve versare all’intermediario e, se non indicato puntualmente, il metodo per calcolare tale compenso; (<em>v</em>) le modalità con cui il consumatore può presentare reclamo; (<em>vi</em>) eventuali incentivi di terze parti.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Tale norma così modificata recita che: “<em>Si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per l'inosservanza delle seguenti disposizioni: a) articoli 3, paragrafo 1, e 4, del regolamento (UE) n. 751/2015; b) articoli 34-bis, commi 1, 3, 4 e 5, e 34-ter, comma 1, del presente decreto.</em>”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 28 May 2020 10:17:46 +0200</pubDate>
                        <title>ARTE | Stato di emergenza sanitaria: le opportunità (ancora) inespresse dell’&lt;i&gt;e-commerce&lt;/i&gt; e, in generale, delle vendite a distanza per il mercato dell’arte e segnatamente per le case d’asta</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/arte-stato-di-emergenza-sanitaria-le-opportunita-ancora-inespresse-delle-commerce-e-in-generale-delle-vendite-a-distanza-per-il-mercato-dellarte-e-segnatamente-per-le-case-d</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>1. Il mercato dell'arte e i canali di vendita a distanza</h2>L’emergenza COVID-19 ha inevitabilmente inciso in maniera significativa<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> anche sull’attività delle case d’asta, obbligando la “chiusura” degli uffici e la conseguente cancellazione delle vendite in sede organizzate per le sessioni primaverili. La criticità dello scenario nazionale ha reso incompatibile con le esigenze di contenimento del virus il contatto con il pubblico, rendendo necessario rimodulare - e non solo nel breve periodo<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> - le modalità di interazione con la propria clientela a favore di canali di vendita a distanza.In generale, il mercato sembra resistere riscontrando anche buoni risultati sia sul piano internazionale – come nel caso della vendita <em>online</em> battuta da Sotheby’s di un bracciale Cartier “Tutti Frutti” per oltre US$ 1,3 milioni<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> – sia nazionale, con l’ultima asta di fotografia organizzata da Finarte che non solo ha sfiorato i 400.000 euro di fatturato, ma ha persino visto crescere, e non di poco, la partecipazione di acquirenti stranieri rispetto all’asta autunnale<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>. Un segnale incoraggiante per gli operatori di mercato che avevano ravvisato il forte potenziale derivante dal ricorso all’online e, più in generale, ai metodi di vendita a distanza nell’affrontare le difficoltà emerse con il <em>lockdown</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>. Trend confermato, sempre sul piano nazionale, in occasione dell’asta di multipli sempre di Finarte<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a>. Il <em>lockdown</em> forse ha dimostrato che il processo di digitalizzazione di parte dell’attività commerciale degli operatori del mercato dell’arte e, in generale, di commercializzazione a distanza, costituisce una strategia potenzialmente utile a colmare le attuali restrizioni<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a>.Il ricorso ai canali di vendita a distanza - primo fra tutti l’<em>e-commerce</em> - presenta notevoli vantaggi circa (<em>i</em>) la possibilità di vendere o acquistare opere in qualunque momento, (<em>ii</em>) la riduzione dei costi di organizzazione di mostre ed esposizioni, (<em>iii</em>) la maggiore facilità di incontro tra domanda e offerta – elementi che permettono, sia a collezionisti che a semplici estimatori, di sopperire alla momentanea impossibilità di accesso diretto e materiale alle opere d’arte.Nonostante il crescente interesse e gli evidenti vantaggi della contrattazione online, persistono tuttavia alcuni limiti: tra di essi, come facilmente intuibile, sicuramente l’impossibilità di verificare dal vivo gli acquisti “a distanza” assume particolare rilevanza nel mercato dell’arte più che in altri settori.<h2>2. Squilibro contrattuale nei contratti a distanza e rimedi giuridici</h2>Quando i potenziali acquirenti presentano la qualifica di “consumatori” e il venditore la qualifica di “professionista” (rapporto cd. <em>business-to-consumer</em> o “B2C”), le eventuali carenze informative trovano rimedio nelle norme contenute nel Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (“<em><strong>Codice del Consumo</strong></em>”) che, agli articoli da 49 a 59, detta disposizioni imperative rivolte ai “contratti a distanza”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a>, le quali includono anche significative sanzioni amministrative.Con la definizione di “contratti a distanza” il Codice del Consumo ricomprende modalità di conclusione del contratto il cui perfezionamento avviene interamente in mancanza della presenza fisica e simultanea delle parti contraenti. Il tramite esclusivo<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a> di tecniche di comunicazione a distanza ha, infatti, l’effetto di privare il consumatore del rapporto diretto con il bene oggetto del contratto, con conseguenti <em>gap</em> percettivi che incidono negativamente sulla prestazione di un consenso libero e consapevole. Quanto alle tecniche di comunicazione a distanza<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a>, non rilevano né la struttura della relazione comunicativa né la determinabilità dei destinatari della comunicazione; vi rientrano, quindi, le comunicazioni telefoniche, tramite <em>e-mail</em>, telefono e <em>web</em>, tutti canali di vendita frequentemente utilizzati da case d‘asta.Può dunque la disciplina dei contratti a distanza essere applicata all’acquisto delle opere d’arte (anche in asta)? La definizione di consumatore dettata dal Codice del Consumo<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a> porta a ritenere inclusi solo ed unicamente gli acquirenti di opere d’arte che non ne facciano una professione o comunque un’attività imprenditoriale<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a>. Dunque, gran parte degli operatori del settore dell’arte (quali gallerie e musei, <em>in primis</em>) non ne sono ricompresi. Sono inoltre sottratti alla definizione in esame non solo i soggetti che acquistino un’opera d’arte ai fini di (ri)vendita della stessa, bensì anche professionisti e imprenditori i quali – benché la loro attività non consista nella rivendita delle opere d’arte – acquistino l’opera per ragioni comunque collegate alla propria attività (ad esempio per impreziosire i locali dei propri uffici)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a>.Limitatamente al commercio elettronico, l’impossibilità di ricondurre alla nozione di consumatore molti operatori del mercato dell’arte, è, in parte, contemperata dalle tutele previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 in materia di <em>e-commerce</em> (“<em><strong>Decreto 70/2003</strong></em>”), al quale il Codice del Consumo stesso rinvia per gli aspetti non disciplinati dallo stesso.Lo stesso codice civile offre, in realtà, già alcuni strumenti atti a tutelare soggetti che si trovano in una posizione contrattuale di “svantaggio”, quali – come detto – i soggetti che si trovano a concludere contratti a distanza, a prescindere dalla qualifica soggettiva dei contraenti; ne è esempio la disciplina delle clausole vessatorie di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile<a href="/news-e-approfondimenti#%5B14%5D">[14]</a>. Vale tuttavia la pena approfondire alcuni dei principali aspetti da tenere specificamente in caso di compravendita a distanza di opere d’arte.<h4>2.1. Obblighi informativi precontrattuali: caratteristiche del bene, garanzia di conformità, prezzo del bene e diritto di recesso.</h4>L’art. 49 del Codice del Consumo prevede un elenco di aspetti oggetto di specifica comunicazione al consumatore prima della conclusione del contratto a distanza. Tali informazioni formano parte integrante del contratto e non possono essere modificate se non mediante accordo espresso dalle parti. In particolare, il professionista deve fornire, prima della conclusione del contratto, le informazioni relative: (<em>i</em>) all’oggetto offerto, in termini di caratteristiche essenziali del bene, modalità di pagamento e di consegna; (<em>ii</em>) all’esistenza della garanzia legale di conformità di cui agli artt. 128 e seguenti del Codice del Consumo; (<em>iii</em>) al prezzo del bene e alle eventuali spese; (<em>iv</em>) al diritto di recesso e alla sua eventuale esclusione.Si può facilmente intuire che le descrizioni contenute in cataloghi, i <em>condition report</em>, le condizioni generali e, in generale, in qualsiasi dichiarazione rivolta al consumatore stesso o indistintamente al pubblico dei potenziali acquirenti dovranno essere il più possibile chiare, precise e dettagliate, in quanto idonee a ingenerare, in capo al consumatore, un affidamento sulle caratteristiche del bene in virtù del quale verrà valutata la responsabilità per difetto di conformità ai sensi degli articoli che precedono. L’obbligo di fornire un’informativa in merito alle caratteristiche essenziali del bene di cui al punto (i) assume particolare rilevanza nell’ambito dei beni artistici proprio alla luce della garanzia di conformità di cui agli articoli 128 e ss., in ragione del fatto che, ai sensi degli stessi, grava in capo al professionista un obbligo di consegnare beni “conformi al contratto”. A tal fine la legge prevede anche dei criteri presuntivi, all’articolo 129, tra cui:(a) la conformità alla descrizione fatta dal venditore, da intendersi come qualsivoglia dichiarazione afferente alle qualità del bene rivolta al consumatore dal venditore o da chi agisce in suo nome e/o per suo conto (come tipicamente le case d’asta), in forma scritta o orale; e(b) la presenza delle qualità che il consumatore possa ragionevolmente aspettarsi tenuto conto della natura e delle dichiarazioni pubbliche del venditore o di chi agisce in suo nome e/o per suo conto.La garanzia di conformità di cui al punto (<em>ii</em>) deve intendersi come un’informativa che, in maniera chiara e comprensibile, chiarisca i contenuti essenziali dei diritti riconosciuti al consumatore in materia di garanzia di conformità<a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a>. Ciò vale anche per i beni usati, in quanto il legislatore, agli art. 128 e ss., non ha esercitato la possibilità – prevista dall’articolo 1, comma 3, della direttiva 1999/44/CE – di escludere gli stessi dall’ambito dei “beni di consumo”.Per quanto concerne il punto (<em>iii</em>), il prezzo dei beni deve essere comprensivo delle imposte (prima fra tutte l’IVA) e delle spese e dei costi aggiuntivi; qualora tali spese non possano essere ragionevolmente calcolate in anticipo, si dovrà indicare che saranno addebitate al consumatore. Infine, per quanto riguarda l’obbligo informativo di cui al punto (<em>iv</em>), il professionista è tenuto a informare il cliente circa il diritto di recesso di cui all’articolo 52 del Codice del Consumo a meno che esso non sia previsto ai sensi di legge (come nel caso delle aste pubbliche sotto descritte).<h4>2.2. Obblighi informativi previsti in materia di <em>e-commerce</em></h4>Come anticipato, il Decreto 70/2003 si rivolge al commercio elettronico.Innanzitutto, occorre chiarire che non costituiscono “<em>e-commerce</em>” le mere “vetrine” <em>online</em>, intese come spazi espositivi virtuali attraverso i quali le case d’aste presentano le proprie opere. Molte case d’asta - oltre ad avvalersi di piattaforme <em>e-commerce</em> terze come <em>Artsy, Artspace</em> e <em>Invaluable</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B16%5D">[16]</a> - ormai da tempo hanno implementato dei propri portali e-commerce per gestire direttamente gli acquisti. Il Decreto 70/2003 impone a carico del prestatore di servizi una serie di stringenti obblighi informativi suddivisibili in due categorie: (<em>i</em>) le informazioni generali obbligatorie<a href="/news-e-approfondimenti#%5B17%5D">[17]</a>; e (<em>ii</em>) le informazioni dirette alla conclusione del contratto<a href="/news-e-approfondimenti#%5B18%5D">[18]</a>. Gli obblighi informativi in questione, più che concernere le qualità e le caratteristiche del bene o del servizio, afferiscono all’affidabilità del fornitore<a href="/news-e-approfondimenti#%5B19%5D">[19]</a>, questione di rilevanza cruciale nell’ambito del commercio sul <em>web</em>.<h4>2.3. Diritto di recesso; l’esclusione delle aste pubbliche, ma non se tutte <em>online</em></h4>Lo strumento di tutela con maggior impatto concesso al consumatore in caso di conclusione di contratti con il professionista a distanza o fuori dai locali commerciali è sicuramente il diritto di recesso: ai sensi dell’articolo 52 del Codice del Consumo il consumatore dispone infatti di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi (diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma 2, e all'articolo 57)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B20%5D">[20]</a>. Tuttavia, l’articolo 59 del Codice del Consumo prevede una serie di esclusioni dal diritto di recesso nei contratti a distanza, tra le quali rientrano i contratti conclusi in occasione di un’asta pubblica<a href="/news-e-approfondimenti#%5B21%5D">[21]</a>. La <em>ratio</em> di tale esclusione risiede nel fatto che, in generale, le modalità di partecipazione all’asta escludono “l’effetto sorpresa”, l’impreparazione e la scarsa ponderazione delle decisioni.Quanto precede vale a condizione che l’asta sia aperta al pubblico nella sua generalità e organizzata in modo da consentire la partecipazione fisica dei potenziali acquirenti, indipendentemente dal fatto che, poi, l’aggiudicazione avvenga tramite l’utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza. Finché, quindi, le aste sono tenute fisicamente e anche con modalità a distanza non troverebbe applicazione il diritto di recesso ai sensi del combinato degli artt. 59, comma 1, e 45, comma 1, lettera (o), del Codice del Consumo<a href="/news-e-approfondimenti#%5B22%5D">[22]</a>. Rimangono, invece, escluse le aste tenute esclusivamente a distanza, comprese le aste online.<h2>3. Altre normative da tenere in considerazione in caso di vendite a distanza: GDPR – Legge sul Diritto d'Autore</h2>Il ricorso a canali di vendita a distanza e <em>online</em> determina, inevitabilmente, il trattamento di dati personali identificativi dei potenziali acquirenti e, conseguentemente, la qualifica in capo alle società di gestione delle case d’asta di “titolare del trattamento”, ovvero soggetto che stabilisce le finalità e le modalità di trattamento dei dati. Da tale qualifica deriva un novero di obblighi, anche in fase precontrattuale, primo fra tutti quello di fornire agli interessati, in modo facilmente accessibile, tutte le informazioni su come vengono trattati i dati personali, con un linguaggio semplice, chiaro e comprensibile.Non solo, anche in considerazione di quanto illustrato relativamente alla responsabilità per la conformità del bene al paragrafo 2.2 che precede, al fine di consentire una più corretta e puntuale informazione dei potenziali acquirenti in merito alle caratteristiche delle opere e al loro status di conservazione è indispensabile - il più delle volte - descrivere le opere anche attraverso la loro raffigurazione fotografica. Tale aspetto impone il rispetto delle prescrizioni di cui Legge n. 633/1941 (cd “<em><strong>Legge sul diritto d’autore</strong></em>”)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B23%5D">[23]</a>.Quando precede vale a esempio di come il ricorso a canali di vendita a distanza soggiace a uno svariato catalogo di tutele normative da tenere nella debita considerazione da parte degli operatori.<h2>4. Commercio Internazionale</h2>Come dimostrano i dati afferenti alle recenti aste<a href="/news-e-approfondimenti#%5B24%5D">[24]</a>, il ricorso a modalità di commercializzazione dei beni artistici online agevola le interazioni con clienti stranieri, valorizzando appieno la tendenza internazionale insita del mercato dell’arte. Le vendite internazionali, tuttavia, implicano problematiche connesse all’operatività di normative estere che, nella maggior parte dei casi, includono specifiche tutele per i soggetti consumatori. Posto che, in via prudenziale, occorre avvalersi di consulenti legali al fine di identificare con certezza la normativa di volta in volta applicabile, le parti possono gestire tali profili di internazionalità già in sede contrattuale, di modo da mitigare incertezze nei propri rapporti giuridici.La soluzione più efficiente, in particolare, consiste nella predeterminazione della legge applicabile al contratto. In questo senso, naturalmente, la scelta più agevole e, spesso, più tutelante per la casa d’asta consiste nell’optare per la legge applicabile nel luogo in cui è collocata la propria sede legale e/o operativa. Tuttavia, al fine contemperare le diverse istanze e facilitare lo svolgimento delle trattative, gli operatori commerciali frequentemente identificano quale normativa applicabile, una legge “neutra” (quale, ad esempio, la legge svizzera) che non comporti particolari gravosità per nessuna delle parti interessate. Nel caso, poi, di condizioni generali, nella prassi possono riscontrarsi casi di operatori che predispongono condizioni generali differenti per singoli Paesi, in base alla affinità e alle specificità delle rispettive normative. In ogni caso, occorre chiarire che, limitatamente agli stati membri dell’Unione Europea, le relative discipline consumeristiche derivano da corrispondenti direttive comunitarie e quindi, almeno da questo punto di vista, non sussistono particolari divergenze.<h2>5. Riflessioni finali</h2>Alla luce della situazione di emergenza sanitaria che ci accompagnerà (purtroppo) ancora per mesi e di quanto sopra sommariamente descritto, è evidente che la vendita a distanza e l’<em>e-commerce</em> siano certamente un’opportunità da approfondire ed indagare da parte di case d’asta (oltre che di gallerie e antiquari) anche per anticipare e cogliere a pieno quella che gli esperti chiamano <em>revenge spending</em> (che peraltro in Cina è già in atto)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B25%5D">[25]</a> e seguire l’evoluzione culturale che predilige canali di vendita più agili rispetto a quelli convenzionali.&nbsp;Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente <a href="mailto:arteam@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">arteam@advant-nctm.com</a> o ai seguenti professionisti: <a href="mailto:a.donati@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Alessandra Donati</a>, <a href="mailto:f.federici@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Filippo Federici</a> e <a href="mailto:m.maffeis@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Matilde Maffeis</a>.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Per una panoramica in merito agli interventi implementati a livello nazionale a sostegno della cultura si rimanda alla nota del dipartimento di Corporate &amp; Commercial “<a href="https://www.nctm.it/news/articoli/arte-during-the-exhibition-the-gallery-will-be-closed-larteam-di-nctm-in-soccorso-di-artisti-e-galleristi" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ARTE | During the Exhibition the Gallery Will Be Closed: l’ArTeam di Nctm in soccorso di artisti e galleristi</a>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Complice anche la crisi della “sala” tradizionale, il trend - come segnala efficacemente Fabio Massimo Bertolo di Finarte nell’<a href="https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/mercato/2020/05/case-aste-pandemia-finarte/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">intervista</a> rilasciata a Cristina Masturzo di Artribune - vedeva già una transizione verso canali di vendita a distanza e modalità <em>smart</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> Si veda l’articolo <a href="https://artslife.com/2020/04/30/un-bracciale-tutti-frutti-di-cartier-battuto-a-13-milioni-da-sothebys/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=un-bracciale-tutti-frutti-di-cartier-battuto-a-13-milioni-da-sothebys" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Un bracciale “Tutti Frutti” di Cartier vola a 1,3 milioni in asta da Sotheby’s</a>, pubblicato il 30 aprile 2020 su Artslife.com.. Si veda anche l’i<a href="https://www.artmarketmonitor.com/2020/04/27/sothebys-and-google-to-auction-virtual-meetings-with-global-leaders-to-benefit-international-rescue-committee/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">niziativa benefica</a> organizzata da Sotheby’s e Google.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> I dati sono stati riportati da Maria Adelaide Marchesoni, in “<a href="https://www.ilsole24ore.com/art/finarte-asta-online-l-incanto-fotografia-AD7Er8E" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Finarte, aste online per l’incanto di fotografia</a>”, 22 marzo 2020. Si segnala che anche la successiva asta di <a href="https://www.finarte.it/2020/04/ottimo-risultato-anche-per-grafica-e-multipli-la-prima-asta-interamente-da-remoto/?lang=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Grafica Internazionale e Multipli d’autore</a> organizzata da Finarte in data 27 aprile 2020 ha ottenuto un eccellente risultato con oltre l’83% di aggiudicato per lotti e il 135% per il valore per un totale di € 159.206,96.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> In alcuni casi gallerie e case d’asta hanno anche immaginato nuove sinergie; questo è il caso della <a href="https://www.sothebys.com/gallerynetwork" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gallery Network</a> ovverosia la nuova piattaforma lanciata recentemente da Sotheby’s per la vendita diretta di opere di talune gallerie. Sull’iniziativa si rinvia anche all’articolo Gallery Network. "<a href="https://www.bonhams.com/how_to_buy/21822/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sotheby’s lancia una nuova piattaforma di vendita dedicata alle gallerie</a>" di Chiara Cola pubblicato il 30 aprile 2020 su ArtsLife. Bonhams spiega letteralmente “<em>step by step</em>” come acquistare nelle proprie aste solo <em>online</em>. In altri casi opere e beni sono proposti sul web in trattativa privata come in una vetrina.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> Cfr. <a href="https://www.finarte.it/2020/04/ottimo-risultato-grafica-e-multipli-prima-asta-interamente-da-remoto/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.finarte.it/2020/04/ottimo-risultato-grafica-e-multipli-prima-asta-interamente-da-remoto/</a> e <a href="https://artslife.com/2020/04/29/dalla-sala-daste-allasta-in-sala-il-rituale-si-fa-irrituale/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://artslife.com/2020/04/29/dalla-sala-daste-allasta-in-sala-il-rituale-si-fa-irrituale/</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a> Come illustrato anche da Robin Pogrebin, Scott Reyburn and Zachary Small, nell’articolo “<a href="https://www.nytimes.com/2020/04/19/arts/design/art-auction-houses-sales-coronavirus.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Auction Houses Postpone Live Sales and Pivot to Online</a>” del 19 aprile 2020; cfr. inoltre Silvia Anna Barillà, "<a href="https://www.ilsole24ore.com/art/vendite-vivaci-frieze-online-fascia-alta-AD4OoUP" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Vendite vivaci a Frieze online nella fascia alta</a>", Il Sole 24 Ore, 9 maggio 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a> Definiti dall’articolo 45, lettera g) del Codice del Consumo come “<em>qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a> Gabriele Salvi, Commento all’articolo 49, in Ernesto Capobianco, Lorenzo Mezzasoma, Giovanni Perlingieri (a cura di), Codice del Consumo, Edizioni scientifiche italiane 2018.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a> L’elenco era originariamente contenuto nell’allegato I al d.lgs. n. 185 del 1999.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a> Si veda articolo 3 del Codice del Consumo, ai sensi del quale per consumatore si intende “<em>la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a> Ad esempio, relativamente ai contratti conclusi per scopi “misti” da persona fisica che svolge attività imprenditoriale, la giurisprudenza maggioritaria a livello europeo (su tutte CG. 20/01/2005, Gruber vs Gruber vs Bay Wa AG – cfr. <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62001CJ0464&amp;from=FR" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62001CJ0464&amp;from=FR</a>) adotta il criterio della cd. di prevalenza, in forza del quale sarebbe applicabile il diritto dei consumatori quando il bene oggetto del contratto risulti destinato a soddisfare in maniera prevalente esigenze di natura personale o familiare.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a> Giovanni De Cristoforo, La tutela degli acquirenti di opere d’arte contemporanea non autentiche, in L’opera d’arte nel mercato. Principi e regole (a cura di) Giovanni Liberati Buccianti, p. 75.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B14%5D">[14]</a> Ai fini della sottoscrizione delle clausole vessatorie è possibile, inoltre, sempre in un’ottica di implementazione della digitalizzazione del mercato dell’arte, il ricorso alla c.d. “firma digitale”. Risulta invece controversa, in dottrina e in giurisprudenza, l’efficacia del ricorso al meccanismo “<em>point and click</em>” consistente nella conferma da parte del contraente attraverso il “<em>click</em>” puntando il mouse o il cursore su un pulsante virtuale, la cui “pressione” implica l’accettazione della proposta contrattuale del proponente.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a> Con specifico riferimento alla disciplina alla garanzia legale di conformità, si osserva che, in astratto, <em>nulla osta</em> alla qualificazione delle opere d’arte quali “beni di consumo” ai fini dell’applicazione della normativa rilevante. Invero, la definizione di bene di consumo di cui all’articolo 128 è estremamente ampia, comprendendo “<em>qualsiasi bene mobile, anche da assemblare</em>”, e le relative esclusioni – che sono tassativamente elencate nel prosieguo della norma – non includono gli oggetti d’arte, menzionati in altre disposizioni del Codice del Consumo (cfr. art. 14 del Codice del Consumo). Non solo, è opinione prevalente in dottrina che la qualifica di “bene di consumo” non dipenda da una qualifica oggettiva dello stesso bensì dalla estraneità del contratto all’esercizio di un’attività professionale o imprenditoriale e, quindi, in ultima analisi, dalla circostanza che il bene sia alienato da un professionista e acquistato da un consumatore (cfr. <em>ex multis</em>, Arturo Maniaci, Commento all’art. 128 in Vincenzo Cuffaro (a cura di), Codice del Consumo, 2019, Giuffré, p. 592, Federico Fratini, Commento all’articolo 45 e Roberta Mongillo, Daniela Iuliano, Commento all’articolo 128, in Ernesto Capobianco, Lorenzo Mezzasoma, Giovanni Perlingieri (a cura di), Codice del Consumo, Edizioni scientifiche italiane 2018, pp. 277 e 672 e ss.). Peraltro, l’applicabilità del Codice del Consumo alle opere d’arte si desume, a contrario, dall’articolo 14, comma 5 lettera c), del Codice del Consumo ai sensi del quale non si applica agli “<em>oggetti d’arte e di antiquariato</em>” l’obbligo di indicazione del prezzo per unità di misura di cui all’articolo in questione. Tale unica esclusione, conferma l’applicabilità della disciplina generale del Codice del Consumo agli oggetti d’arte. In questo senso si veda Francesco Fabris, L’acquisto di opere d’arte online. Caratteri e forme di tutela per il collezionista, in BusinessJus, 2013.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B16%5D">[16]</a> Cfr. Sarah Hanson, "<a href="https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2017/12/128673.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Digitalizzare le aste: istruzioni per l’uso</a>", in Il Giornale dell'Arte, n. 381, dicembre 2017.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B17%5D">[17]</a> Cfr. articolo 7 del Decreto 70/2003.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B18%5D">[18]</a> Cfr. articolo 12 del Decreto 70/2003.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B19%5D">[19]</a> Per una trattazione completa si rimanda a Ettore Battelli, Contrattazione e condizioni generali del contratto nell’e-commerce, in I Contratti, n. 2 / 2012, p. 191.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B20%5D">[20]</a> Sul tema si rinvia anche all’articolo di Gloria Gatti, "<a href="https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/hai-fatto-click-puoi-pentirtene-/133350.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Hai fatto click? Puoi pentirtene</a>", in Il Giornale dell’Arte, n. 408, maggio 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B21%5D">[21]</a> Definita dall’articolo 45, lettera (o) del Codice del Consumo come “<em>metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal professionista ai consumatori che partecipano o cui é data la possibilità di partecipare all’asta di persona, mediante una trasparente procedura competitiva di offerte gestita da una casa d’aste e in cui l’aggiudicatario é vincolato all’acquisto dei beni o servizi</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B22%5D">[22]</a> D’altro canto, lo stesso considerando n. 24 della direttiva 2011/83/UE chiarisce che le aste online non possano considerarsi aste pubbliche se non contemplano la possibile presenza fisica del cliente consumatore in quanto: "<em>un’asta pubblica implica che professionisti e consumatori partecipano all’asta di persona o viene loro data la possibilità di parteciparvi. I beni o servizi sono offerti dal professionista al consumatore mediante una procedura di offerte autorizzata per legge in taluni Stati membri, a offrire beni o servizi in una vendita pubblica. L’aggiudicatario è tenuto all’acquisto dei beni o servizi. L’uso, a fini d’asta, di piattaforme online messe a disposizione di consumatori e professionisti non dovrebbe essere considerato un’asta pubblica ai sensi della presente direttiva.</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B23%5D">[23]</a> Per una trattazione più approfondita del tema si rimanda alla nota del dipartimento di Corporate &amp; Commercial “A<a href="https://www.nctm.it/news/articoli/arte-during-the-exhibition-the-gallery-will-be-closed-la-vendita-a-distanza-richiede-la-forma-scritta-le-regole-per-il-gallerista" target="_blank" rel="noreferrer noopener">RTE | During the Exhibition the Gallery Will Be Closed. La vendita a distanza richiede la forma scritta: le regole per il gallerista</a>” e al lungimirante -per non dire profetico- saggio di Alberto Maria Gambino, "Le trasmissioni telematiche del bene immateriale", in AIDA, 1997, par. 3.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B24%5D">[24]</a> In occasione dell’asta online di fotografia di Finarte del 17 marzo 2020, circa il 50% dei partecipanti era di nazionalità straniera, la maggior parte dagli Stati Uniti ma anche da Turchia, Hong Kong, Francia e Germania (<a href="https://www.ilsole24ore.com/art/finarte-asta-online-l-incanto-fotografia-AD7Er8E" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.ilsole24ore.com/art/finarte-asta-online-l-incanto-fotografia-AD7Er8E</a>).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B25%5D">[25]</a> Cfr. Francesco Tortora, “<a href="https://www.corriere.it/economia/moda-business/cards/coronavirus-hermes-riapre-canton-25-milioni-euro-un-giorno-ed-gia-revenge-spending/incredibile-performance_principale.shtml" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Coronavirus, Hérmes riapre a Canton, 2.5 milioni di Euro in un giorno ed è già “revenge spending</a>”, su Corriere della Sera, 15 aprile u.s.. Maria Angela Tessa, “<a href="https://www.wallstreetitalia.com/in-cina-e-partito-il-revenge-spending-presi-dassalto-negozi-di-lusso" target="_blank" rel="noreferrer noopener">In Cina è partito il “revenge spending, presi d’assalto i negozi di lusso</a>”, in Wall Street Italia del 17 aprile u.s.; Giulia Crivelli, "<a href="https://www.ilsole24ore.com/art/in-cina-e-gia-l-ora-revenge-spending-e-riprogrammare-viaggi-ADL5BuD" target="_blank" rel="noreferrer noopener">In Cina è già l’ora del “revenge spending” e di (ri)programmare viaggi</a>", su Il Sole 24 ore del 17 marzo u.s..]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-5206</guid>
                        <pubDate>Tue, 26 May 2020 11:26:23 +0200</pubDate>
                        <title>La lotta al COVID-19: un approccio &lt;i&gt;all-around&lt;/i&gt;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-lotta-al-covid-19-un-approccio-all-around</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’emergenza epidemiologica da virus COVIDsalva-19 sta dominando le notizie, rappresentando un vero e&nbsp;proprio tornante della storia, sotto diversi punti di vista.In poche settimane, l’epidemia si è trasformata dall’essere un problema principalmente asiatico,&nbsp;alla prima pandemia di dimensioni realmente globali, un evento che ha avuto un impattato dirompente&nbsp;nei più vari settori di un’economia globalizzata come quella contemporanea.La pandemia in corso ha colpito tutti i settori ed anche questo rende difficile delineare oggi un quadro&nbsp;chiaro di quelle che saranno le sue conseguenze in termini economici, ma anche sociali.Crediamo occorra poi distinguere fra conseguenze a breve e lungo termine, secondo scenari condizionati&nbsp;dal perdurare del contagio, oltre che fra effetti sui singoli settori produttivi direttamente&nbsp;interessati ed effetti generali sul sistema economico italiano (ma anche europeo ed internazionale)&nbsp;nel suo complesso.In tale contesto, come noto, il Governo italiano ha deciso di adottare misure straordinarie ed urgenti&nbsp;per contrastare la diffusione del virus e per potenziare il sistema sanitario nazionale, a partire dalla&nbsp;dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020. Tali&nbsp;misure hanno inciso ed incidono – in modo più o meno diretto – sull’organizzazione e sull’attività&nbsp;d’impresa delle società operanti sostanzialmente in tutti i settori produttivi, oltre che sulla libera&nbsp;circolazione delle persone fisiche.Tutti i dipartimenti di Nctm, ciascuno rispetto alla propria area di attività, hanno analizzato e continuano&nbsp;ad analizzare ogni giorno le novità normative che si stanno susseguendo, approfondendone&nbsp;i contenuti e valutandone l’impatto per le imprese.Qui di seguito abbiamo quindi elaborato un indice virtuale di tutti i principali contributi che i nostri&nbsp;dipartimenti hanno predisposto dall’inizio di questa emergenza ad oggi.L’indice è suddiviso appunto per aree di attività. Naturalmente, cliccando su ogni link si verrà subito&nbsp;indirizzati al relativo contributo.Crediamo di poter così fornire ai nostri lettori un approccio allo stesso tempo approfondito e multidisciplinare&nbsp;rispetto all’impatto del COVID-19 sul mondo delle imprese.Va da sé come, dato l’attuale stato di emergenza, il quadro normativo sia in continua evoluzione ed&nbsp;occorra quindi restare sempre aggiornati sulle novità normative. Per questo Vi invitiamo a tenere&nbsp;monitorato il nostro sito internet <a href="https://www.nctm.it/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.nctm.it/</a>, dove pubblicheremo tutti i prossimi contributi.<span style="text-decoration: underline;">CORPORATE &amp; COMMERCIAL</span>1. <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/corporate-commercial-limpatto-del-coronavirus-sui-contratti-%20commerciali-soggetti-a-legge-italiana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">L’impatto del Coronavirus (i) sui contratti commerciali e (ii) su alcuni profili di diritto societario&nbsp;per le imprese</a>2. <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/corporate-commercial-emergenza-coronavirus-attivitadimpresa-consentite-e-attivita-sospese" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Emergenza Coronavirus: attività d’impresa consentite e attività sospese</a>3. <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/corporate-commercial-limpatto-dello-stato-di-emergenzaderivante-dal-covid-19-su-taluni-profili-di-diritto-societario-focus-sulle-novita-temporaneedel-d-l-n-23-dell8-aprile" target="_blank" rel="noreferrer noopener">L’impatto dello stato di emergenza derivante dal COVID-19 su taluni profili di diritto societario&nbsp;– Focus sulle novità temporanee del D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020</a><span style="text-decoration: underline;">BANCARIO &amp; FINANZIARIO</span>1. <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/bancario-finanziario-il-nuovo-decreto-liquidita-garanzia-sacee-potenziamento-del-fondo-di-garanzia-per-le-pmi-per-far-fronte-allemergenza-covid-19" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Il nuovo Decreto Liquidità: garanzia SACE e potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI per far&nbsp;fronte all’emergenza COVID-19</a><span style="text-decoration: underline;">DIRITTO PENALE D’IMPRESA</span>1. <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/penale-dimpresa-coronavirus-sanzioni-amministrative-penalied-effetti-sul-processo-penale-dei-provvedimenti-legislativi" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Coronavirus: sanzioni amministrative, penali ed effetti sul processo penale dei provvedimenti legislativi</a><span style="text-decoration: underline;">AMMINISTRATIVO</span>1. <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/decreto-cura-italia-nuove-misure-urgenti-in-materia-di-giustizia-amministrativa-e-di-procedimenti-amministrativi" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, di procedimenti amministrativi e di adempimenti&nbsp;in materia ambientale: il Decreto “Cura Italia” e le sue proroghe</a><span style="text-decoration: underline;">AMMINISTRATIVO - IMMOBILIARE</span>1. <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/amministrativo-immobiliare-decreto-cura-italia-la-requisizione-dei-beni-immobili" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Decreto “Cura Italia”: la requisizione dei beni immobili</a><span style="text-decoration: underline;">MERCATI FINANZIARI</span>1. <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/mercati-finanziari-covid-19-nuove-modifiche-allart-20-tuf-enuovi-obblighi-di-trasparenza-rafforzata-su-variazioni-delle-partecipazioni-rilevanti-e-dichiarazione-delle-intenzioni" target="_blank" rel="noreferrer noopener">COVID-19 - Nuove modifiche all’Art. 120 TUF e nuovi obblighi di trasparenza rafforzata su variazioni&nbsp;delle partecipazioni rilevanti e dichiarazione delle intenzioni</a>2. <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/mercati-finanziari-covid-19-consob-emana-indicazioni-operativeal-mercato-in-merito-a-informazioni-finanziare-prospetti-e-revisione-contabile" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Consob emana indicazioni operative al mercato in merito a informazioni finanziarie, prospetti e revisione&nbsp;contabile</a>3. <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/mercati-finanziari-covid-19-consob-emana-indicazioni-operative-al-mercato-su-modalita-di-svolgimento-delle-assemblee" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Consob emana indicazioni operative al mercato su modalità di svolgimento delle assemblee</a><span style="text-decoration: underline;">TRIBUTARIO | MERCATI FINANZIARI</span>1. <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/tributario-mercati-finanziari-novita-introdotte-dal-decreto-rilancio" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Novità introdotte dal Decreto Rilancio</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 26 May 2020 11:21:30 +0200</pubDate>
                        <title>Quale giudice è competente per le controversie individuali di lavoro marittimo? Con l’ordinanza n. 5739 del 3 marzo 2020, la Corte di Cassazione ritorna sul tema</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/quale-giudice-e-competente-per-le-controversie-individuali-di-lavoro-marittimo-con-lordinanza-n-5739-del-3-marzo-2020-la-corte-di-cassazione-ritorna-sul-tema</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con l’ordinanza n. 5739 del 3 marzo 2020, la Corte di Cassazione torna sul tema della competenza&nbsp;territoriale del Giudice del lavoro, chiamato a decidere sulle controversie in materia di diritto del&nbsp;lavoro marittimo.La pronunzia ci dà l’occasione per delineare brevemente i principi fondamentali, sulla base dei quali&nbsp;va individuata la competenza territoriale dei giudici chiamati a decidere sulle controversie giuslavoristiche&nbsp;con la cosiddetta “<em>gente di mare</em>”.È un principio oramai generalmente accettato che – nel sistema delle fonti del diritto italiano – il&nbsp;diritto del lavoro marittimo rivesta la caratteristica di norma speciale (cfr. art. 1 del codice della&nbsp;navigazione) che, in quanto tale, prevale sulle norme aventi carattere generale. Nello specifico ambito&nbsp;del diritto del lavoro marittimo le norme aventi carattere generale possono, dunque, trovare&nbsp;applicazione solamente nei casi in cui (a) il diritto del lavoro marittimo non regolamenti la materia&nbsp;e (b) la relativa lacuna nella regolamentazione non possa essere colmata mediante il ricorso ad altre&nbsp;disposizioni della normativa speciale.Questo principio viene espressamente ribadito anche dall’ordinanza in commento, nella quale si&nbsp;chiarisce che la disciplina del lavoro marittimo “<em>è da sempre connotata da particolari caratteri di&nbsp;specialità rispetto alla disciplina applicabile al lavoro comune</em>”.In forza del menzionato principio di specialità, non solo la disciplina sostanziale del diritto del lavoro&nbsp;marittimo si distingue significativamente dal diritto del lavoro ordinario, ma vigono altresì regole&nbsp;speciali per la determinazione della competenza territoriale del Giudice chiamato a pronunziarsi&nbsp;sulle controversie giuslavoristiche con i lavoratori marittimi.Il nostro codice della navigazione individua, con l’art. 603 del Codice della Navigazione i criteri di&nbsp;collegamento speciali per la determinazione di tale Giudice, competente a conoscere dei rapporti&nbsp;di lavoro con la gente di mare.Ciò viene confermato anche nell’ordinanza in commento, nella quale – riprendendo il principio&nbsp;enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. civ, Sez. Unite, n. 17443/2014 e Cass. civ., Sez.&nbsp;Unite, n. 5944/1982) – si ribadisce che per le “<em>controversie individuali di lavoro marittimo … la competenza&nbsp;territoriale del giudice deve individuarsi in base ai criteri di collegamento fissati dall’art. 603&nbsp;cod. nav.</em>”.La norma del codice della navigazione costituisce, dunque, a tutt’oggi il perno per l’individuazione&nbsp;dei criteri di collegamento territoriale e, dunque, per l’individuazione del Giudice competente, benché&nbsp;– con sentenza n. 29 del 1976 – la Corte Costituzionale sia intervenuta sulla predetta norma&nbsp;dichiarandola parzialmente incostituzionale.La pronuncia della Consulta riguardava, infatti, il solo riconoscimento della giurisdizione in capo al&nbsp;comandante di porto, ma non travolgeva i criteri di collegamento territoriale individuati dalla norma.&nbsp;Neppure, la disciplina dell’art. 603 cod. nav. può ritenersi esplicitamente o implicitamente abrogata&nbsp;dalla legge n. 533 del 1973, che ha innovato la disciplina delle controversie di lavoro ed i criteri di&nbsp;collegamento dettati dall'art. 413, comma 2 e ss., cod. proc. civ.. &nbsp;In forza del sopra richiamato principio&nbsp;di specialità, tale disciplina rimane, infatti, inapplicabile ai rapporti di lavoro marittimo.Pertanto, i criteri di collegamento previsti dall’art. 603 cod. nav. è a tutt’oggi vigente.Ciò detto, è opportuno soffermarsi brevemente sui criteri di collegamento individuati dall’art. 603&nbsp;cod. nav., che prevede due fori tra loro alternativi per le cause di lavoro inerenti al contratto di&nbsp;arruolamento:</p><ul> <li>quello del Tribunale del luogo dove è stato instaurato, eseguito o cessato il rapporto di&nbsp;lavoro marittimo e</li> <li>quello del Tribunale del luogo nella cui circoscrizione è iscritta la nave.</li></ul><p>Con riferimento al primo dei due fori alternativi, la Suprema Corte di Cassazione ha, peraltro, specificato&nbsp;che il Giudice del luogo della cessazione del rapporto va individuato con riferimento al luogo&nbsp;in cui il lavoratore avrebbe dovuto trovarsi nel momento della verificazione dell'effetto estintivo, in&nbsp;esecuzione del contratto. Ciò rileva soprattutto per i periodi intercorrenti tra lo sbarco ed il successivo&nbsp;reimpiego, per i quali detto luogo coincide con il domicilio del lavoratore marittimo, ovvero il&nbsp;luogo in cui questi attende le successive comunicazioni dell'armatore in ordine alla prosecuzione&nbsp;del rapporto di lavoro (sul punto, si veda Corte di Cassazione, ordinanza n. 5944 del 11 novembre&nbsp;1982).Per le controversie di lavoro marittimo, non trovano, dunque, applicazione i criteri di competenza&nbsp;territoriale ordinari previsti all’art. 413 del codice di procedura civile, ma quelli speciali individuati&nbsp;dall’art. 603 del codice della navigazione.Il Giudice territorialmente competente è, dunque, alternativamente (a) quello del luogo in cui il&nbsp;rapporto di lavoro marittimo è instaurato, eseguito o cessato oppure (b) quello del luogo di iscrizione&nbsp;della nave.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 26 May 2020 11:21:26 +0200</pubDate>
                        <title>La Corte di Giustizia dell’Unione Europea chiarisce il significato da attribuire alla nozione di “&lt;i&gt;incidente&lt;/i&gt;” di cui all’art. 17 della Convenzione di Montreal</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-corte-di-giustizia-dellunione-europea-chiarisce-il-significato-da-attribuire-alla-nozione-di-incidente-di-cui-allart-17-della-convenzione-di-montreal</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Padre e figlia minorenne, austriaci, viaggiano tra Maiorca e Vienna a bordo di un volo operato dal&nbsp;vettore Niki Luftfahrt: durante il viaggio, viene servito al genitore un bicchiere di caffè caldo, che,&nbsp;una volta posto sul tavolino antistante il sedile del passeggero, si rovescia (non è dato sapere se a&nbsp;causa di un difetto del tavolino pieghevole sul quale era posto o per effetto delle vibrazioni dell’aereo)&nbsp;addosso alla figlia, causandole ustioni di secondo grado.L’evento appena descritto, dopo un contenzioso durato circa tre anni, è giunto all’attenzione della&nbsp;Corte di Giustizia dell’Unione Europea, chiamata a pronunciarsi - in via pregiudiziale - sulla corretta&nbsp;interpretazione del concetto di “<em>incidente</em>” di cui all’art. 17, comma 1<a href="/news-e-approfondimenti#%5B19%5D">[19]</a>, della Convenzione di Montreal<a href="/news-e-approfondimenti#%5B20%5D">[20]</a>.Nel corso del giudizio, la compagnia aerea si è difesa assumendo che la nozione di incidente, ai sensi&nbsp;della Convenzione di Montreal, esiga il verificarsi di un rischio inerente al trasporto aereo e sarebbe&nbsp;pertanto da ricondursi esclusivamente ai casi in cui il rischio, poi concretizzatosi nel pregiudizio subito,&nbsp;sia da rinvenire nello stato o nelle condizioni di impiego dell’aeromobile o di altro dispositivo&nbsp;utilizzato per le operazioni di imbarco e/o sbarco (condizione che non sarebbe ricorsa nel caso di&nbsp;specie). Più estensiva, ovviamente, l’interpretazione fatta valere, invece, dal legale dei passeggeri,&nbsp;che conseguentemente richiedeva la condanna della compagnia al risarcimento del danno subito&nbsp;dalla minore.Valutati tali argomenti, con sentenza del 15 dicembre 2015, il <em>Landesgericht Korneuburg</em> (Tribunale&nbsp;del <em>Land</em>, Korneuburg, Austria) accoglieva la domanda di risarcimento del danno in base al rilievo&nbsp;che i danni causati alla minore sarebbero riconducibili ad un incidente determinato da un “<em>evento&nbsp;inconsueto prodotto da un’azione esterna</em>”. Al contrario, con sentenza del 30 agosto 2016, l’<em>Oberlandesgericht&nbsp;Wien</em> (Tribunale del <em>Land</em>, Vienna, Austria) riformava la sentenza di primo grado&nbsp;sull’assunto che l’articolo 17 della Convenzione di Montreal ricomprenderebbe unicamente “<em>gli incidenti&nbsp;causati da un rischio inerente al trasporto aereo</em>”.Il passeggero proponeva quindi ricorso di ultima istanza dinnanzi all’<em>Oberster Gerichtshof</em> (Corte&nbsp;Suprema d’Austria), che decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia&nbsp;Europea una questione pregiudiziale al fine di appurare se «<em>costituisca un “incidente” implicante&nbsp;la responsabilità del vettore ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal&nbsp;lo scivolamento e il rovesciamento, per motivi non precisati, di una tazza di caffè caldo appoggiata&nbsp;sul tavolino del sedile anteriore durante il volo di un aereo, a seguito dei quali un passeggero&nbsp;subisca ustioni</em>».La decisione della Corte di Giustizia Europea, resa lo scorso 19 dicembre, poggia su due fondamentali&nbsp;assunti: (i) l’interpretazione, da ricostruire secondo il senso comune, della nozione di incidente&nbsp;e (ii) l’applicazione del generale regime di responsabilità oggettiva fatto proprio dalla Convenzione&nbsp;di Montreal.Anzitutto, la Corte ha rilevato che il concetto di “<em>incidente</em>” non è oggetto di alcuna definizione nella&nbsp;Convenzione di Montreal e che, pertanto, occorre fare riferimento al senso comune generalmente&nbsp;riferito a tale nozione nel contesto in cui si colloca: in quest’ottica, l’interpretazione da adottare&nbsp;sarebbe quella ampia di “<em>accadimento involontario dannoso imprevisto</em>” (primo assunto).Tale interpretazione - che non richiede altro se non che l’incidente si verifichi a bordo del velivolo o&nbsp;durante le operazioni di imbarco o sbarco senza che l’incidente abbia un espresso collegamento&nbsp;funzionale con l’attività di trasporto in corso - è perfettamente coerente con il regime generale di&nbsp;responsabilità oggettiva dei vettori aerei fatto proprio dalla Convenzione, in forza del quale la responsabilità&nbsp;del vettore aereo non è generalmente subordinata al nesso intercorrente tra l’evento&nbsp;dannoso e la condotta del vettore (secondo assunto).Il regime di responsabilità oggettiva, certamente gravoso, trova il proprio contraltare, come ha sottolineato&nbsp;la Corte, nella possibilità prevista dalla medesima Convenzione di limitare, ovvero esonerare,&nbsp;la responsabilità del vettore in caso di compartecipazione negligente del passeggero al verificarsi&nbsp;del danno, ovvero in caso di avvenimenti imprevedibili ed eccezionali che non potevano in&nbsp;alcun modo essere previsti e conseguentemente evitati dal vettore.Pertanto, in forza della portata comunemente attribuita alla nozione di incidente, nonché dei principi&nbsp;cardine dettati dalla Convenzione in tema di responsabilità dei vettori aerei, la Corte ha precisato&nbsp;che rappresentano un “<em>incidente</em>” tutte le situazioni che si producano a bordo di un aeromobile&nbsp;nelle quali un oggetto impiegato per il servizio ai passeggeri abbia prodotto lesioni personali ad un&nbsp;passeggero, senza che occorra acclarare se tali situazioni risultino da un rischio inerente al trasporto&nbsp;aereo, con ciò evidenziando come ricada sul vettore il gravoso onere probatorio circa le eventuali&nbsp;cause esterne dell’incidente ovvero circa il concorso negligente del passeggero nel causare il danno.A parere di chi scrive, l’interpretazione della Corte risulta condivisibile, anche alla luce dei principi&nbsp;generali espressi dalla Convenzione. Peraltro, l’indagine volta ad accertare se un rischio sia o meno&nbsp;inerente al trasporto aereo, rischierebbe di portare a conseguenze quanto meno illogiche: come&nbsp;potrebbe, infatti, sostenersi che un incidente causato in occasione dello svolgimento di un servizio&nbsp;di bordo, quale è l’offerta di caffè e di welcome drink ai passeggeri, sia estraneo al trasporto stesso?Quali sarebbero, allora, i rischi inerenti al trasporto<a href="/news-e-approfondimenti#%5B21%5D">[21]</a>? Oltretutto, la lettera dell’art. 17 si riferisce&nbsp;testualmente ad incidenti “<em>prodotti a bordo dell’aeromobile</em>”, con ciò chiaramente evidenziando la&nbsp;sufficienza del dato oggettivo dell’accadimento dell’evento dannoso all’interno della cabina.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B19%5D">[19]</a> Ai sensi del citato art. 17, comma 1, “<em>Il vettore è responsabile del danno derivante dalla morte o dalla lesione personale&nbsp;subita dal passeggero per il fatto stesso che l’incidente che ha causato la morte o la lesione si è prodotto a bordo dell’aeromobile o nel corso di una qualsiasi delle operazioni di imbarco o di sbarco</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B20%5D">[20]</a> “<em>Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale</em>” conclusa a Montreal il 28 maggio 1999 ed entrata in vigore, per quanto attiene all’Unione Europea, il 28 giugno 2004.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B21%5D">[21]</a> Se si escludesse la fattispecie in esame dal novero degli incidenti imputabili alle compagnie, si giungerebbe alla conclusione&nbsp;estrema della punibilità di un evento che potrebbe verificarsi anche all’esterno dell’aeromobile (attività di imbarco e sbarco,&nbsp;come precisato dallo stesso art. 17 - si pensi ad esempio al finger o alla scaletta) e non di un evento occorso durante l’attività&nbsp;di volo.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 26 May 2020 11:21:24 +0200</pubDate>
                        <title>L’applicazione dei &lt;i&gt;Poseidon Principles&lt;/i&gt; nelle operazioni di finanziamento navale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lapplicazione-dei-poseidon-principles-nelle-operazioni-di-finanziamento-navale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>I <em>Poseidon Principles</em> sono una serie di principi introdotti da un gruppo di primarie banche attive nel&nbsp;settore dello shipping finance a livello mondiale, le quali hanno anche creato un’associazione che&nbsp;porta lo stesso nome (<em>Poseidon Principles Association</em>).In particolare i <em>Poseidon Principles</em> principali sono: 1) valutazione dell’allineamento climatico, 2) responsabilità,&nbsp;3) applicazione e 4) trasparenza.L’adesione a tale associazione da parte di altre banche e istituti di credito e quindi il rispetto dei&nbsp;<em>Poseidon Principles</em> è su base volontaria. I principi si pongono come obiettivo gli stessi obiettivi che&nbsp;si è prefissata l’IMO (<em>International Maritime Organization</em>) e cioè la riduzione delle emissioni di gas&nbsp;serra e la riduzione dell’inquinamento ambientale del 50% - nel periodo di tempo che va dal 2008&nbsp;al 2050 - da parte delle navi che superano le 5.000 tonnellate di stazza.I lavori per redigere i <em>Poseidon Principles</em> sono iniziati già nel 2017, ma solo tra novembre 2018 e&nbsp;febbraio 2019 si è avuta la stesura di una prima bozza in attesa dell’adesione degli istituti di credito.Questi ultimi possono aderire effettuando una apposita dichiarazione di adesione (<em>standard declaration</em>)&nbsp;diretta alla Segreteria dell’Associazione dei<em> Poseidon Principles</em>, la quale procederà alla accettazione&nbsp;dell’adesione. L’adesione è aperta anche alla società di leasing ed alle società che offrono&nbsp;servizi assicurativi al commercio con l’estero.Con l’adesione, i firmatari (<em>signatories</em>) prendono atto dell’importanza del loro ruolo nell’obiettivo&nbsp;di ridurre l’emissione di gas serra e l’inquinamento ambientale causato dalle navi. L’istituto di credito&nbsp;(o la società assicurativa), una volta aderito, dovrà - entro l’anno successivo a quello di adesione&nbsp;- calcolare l’intensità delle emissioni di anidride carbonica delle navi che sta finanziando e il loro&nbsp;livello di allineamento climatico (<em>climate alignment</em>) rispetto ai già citati obiettivi IMO di riduzione&nbsp;delle emissioni di gas serra ed inquinamento ambientale del 50% dal 2008 al 2050 (<em>decarbonization&nbsp;trajectories</em>).Il calcolo può essere effettuato sulla base delle indicazioni fornite dall’IMO DCS (<em>Data Collection&nbsp;System</em>), ossia di un gruppo di regole allegate alla Convenzione Internazionale per la Prevenzione&nbsp;dell’Inquinamento causato da Navi (MARPOL). Il calcolo infatti si basa sul consumo di ciascun tipo&nbsp;di carburante per tonnellata di stazza della nave, la distanza percorsa, le ore in navigazione e le&nbsp;caratteristiche tecniche della nave. Una volta che tali dati vengono raccolti, l’armatore è tenuto a&nbsp;condividerli con l’organizzazione riconosciuta del paese presso cui la nave è iscritta, prima di inviarli&nbsp;all’IMO (in Italia una delle organizzazioni riconosciute è il RINA).I <em>Poseidon Principles</em> prevedono poi diverse modalità alternative in base alle quali tali dati dovranno&nbsp;essere portati a conoscenza delle banche o istituti di credito aderenti. Essi prevedono che l’organizzazione&nbsp;riconosciuta possa anche rilasciare una attestazione di conformità (<em>statement of compliance</em>)&nbsp;in favore dell’armatore. In ogni caso appare legittimo ritenere che - in sede di negoziazione&nbsp;per la stipula di un contratto di finanziamento - l’istituto di credito potrà chiedere all’armatore tali&nbsp;dati con riferimento alle navi finanziate dall’istituto.I <em>Poseidon Principles</em> dettano inoltre le formule che gli istituti di credito utilizzeranno per calcolare&nbsp;l’allineamento climatico delle navi da loro finanziate partendo dai dati suddetti. Attraverso l’uso di&nbsp;tali formule sarà possibile verificare il livello di emissioni inquinanti rispetto alla curva di discesa&nbsp;delle emissioni prevista dall’IMO già menzionata. I calcoli sull’allineamento climatico andranno poi&nbsp;ripetuti ogni anno.I calcoli andranno effettuati complessivamente su tutte le navi facenti parte del gruppo di quelle&nbsp;finanziate da un firmatario (c.d. portfolio). Ciò sta a significare che se una nave non rispetta la curva&nbsp;di discesa (<em>decarbonization trajectories</em>), l’istituto di credito potrà comunque essere conforme ai&nbsp;<em>Poseidon Principles</em> se tutte le altre navi facenti parte del suo portfolio siano più <em>green</em> della nave&nbsp;suddetta e suppliscano con emissioni di gas serra inferiori.Per quanto riguarda le operazioni di finanziamento navale (ivi incluse le operazioni di <em>leasing</em>, <em>sale&nbsp;and lease back</em>), le conseguenze dell’adesione delle banche a tali principi non si farà sentire nell’immediato.I contratti di finanziamento esistenti non dovrebbero essere interessati da modifiche. È facile ipotizzare&nbsp;però che se una banca o altro istituto di credito, dopo aver aderito ai <em>Poseidon Principles</em> e&nbsp;dopo il calcolo dell’allineamento climatico, dovesse risultare al di sopra della curva che rappresenta&nbsp;la <em>decarbonization trajectories</em> cercherà di tornare al di sotto concedendo un successivo finanziamento&nbsp;solo agli armatori che si impegneranno a comprare navi c.d. <em>green</em> che rispettino tale curva.Venendo ai nuovi contratti di finanziamento, ci si chiede come cambierà il loro contenuto standard&nbsp;rispetto a quello attuale. Un contratto di finanziamento che verrà stipulato tra una banca che ha&nbsp;aderito ai <em>Poseidon Principles</em> e un armatore prevedrà sicuramente, tra le condizioni sospensive alla&nbsp;stipula, la consegna da parte dell’armatore di un certificato che attesti il rispetto dell’allineamento&nbsp;climatico. Inoltre tra le dichiarazioni e garanzie l’armatore dovrà dichiarare di aver fornito all’istituto&nbsp;di credito tutte le informazioni e tutti i documenti relativi alle emissioni della/e nave/i che l’istituto&nbsp;andrà a finanziare.Vi sono poi altre clausole che potrebbero essere inserite, ma che obbligherebbero gli armatori ad&nbsp;adempimenti abbastanza gravosi. Per esempio prevedere un impegno dell’armatore a far si che le&nbsp;emissioni della/e nave/i che siano conformi alle <em>decarbonization trajectories</em> e, nel caso non lo fossero,&nbsp;obbligare l’armatore ad effettuare lavori sulla nave al fine di migliorare l’impatto ambientale&nbsp;della stessa.Potrebbe anche prevedersi un evento di inadempimento nel caso in cui la nave superi un determinato&nbsp;livello di emissioni che porti l’istituto di credito a non essere più in regola con i <em>Poseidon Principles</em>.&nbsp;Il contenuto di tale clausola andrà discussa con molta accuratezza, stante il rischio di dare&nbsp;all’istituto di credito il potere di scegliere su quale dei propri clienti armatori far ricadere l’onere di&nbsp;rimediare al mancato rispetto dei <em>Poseidon Principles</em> nel caso dovessero esserci più navi che non&nbsp;rispettano i principi all’interno del portfolio.Allo stato attuale parrebbe però che tali clausole (impegno e evento di inadempimento) non siano&nbsp;state ancora inserite nei contratti stipulati a far data dall’emanazione dei <em>Poseidon Principles</em>.In ogni caso l’applicazione di tali principi potrebbe portare benefici per quegli armatori intenzionati&nbsp;ad acquistare navi c.d. <em>green</em> in quanto sarebbe più facile per loro trovare finanziatori disponibili tra&nbsp;gli istituti di credito aderenti ai <em>Poseidon Principles</em>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 26 May 2020 11:21:22 +0200</pubDate>
                        <title>Ha ragione il TAR Lazio a non ritenere applicabili le norme sulla concorrenza alle Autorità di Sistema Portuale?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ha-ragione-il-tar-lazio-a-non-ritenere-applicabili-le-norme-sulla-concorrenza-alle-autorita-di-sistema-portuale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ritorniamo su un tema di particolare importanza per i porti italiani ed i loro utenti: le Autorità di&nbsp;Sistema Portuale («<strong><em>AdSP</em></strong>») possono essere considerate imprese al fine di essere assoggettate alle&nbsp;norme sulla concorrenza? Oppure no?In un recente caso relativo all’aumento della sovrattassa portuale, il TAR Lazio<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a> ha analizzato l’applicabilità&nbsp;della normativa sulla concorrenza alle AdSP: in particolare, nel caso di specie due società&nbsp;concessionarie nel porto di Fiumicino avevano contestato la legittimità del predetto aumento della&nbsp;sovrattassa portuale (richiesto dall’AdSP per sostenere i costi della costruzione di un nuovo porto&nbsp;commerciale e di un nuovo pontile nei porti di Civitavecchia e Fiumicino), adducendo – tra gli altri&nbsp;motivi – l’abuso della posizione dominante da parte dell’AdSP e la conseguente violazione delle&nbsp;norme sulla concorrenza.Il TAR Lazio, nell’esaminare la questione, ha affermato che le AdSP sono qualificate come enti pubblici&nbsp;non economici ai sensi dell’art. 6, comma 5, della L. 84/1994, evidenziando altresì che esse:</p><ul> <li>non possano svolgere, né direttamente né tramite società partecipate, operazioni portuali e&nbsp;attività ad esse strettamente connesse;</li> <li>possano, però, disciplinare lo svolgimento di attività e servizi di interesse comune e utili per il&nbsp;più efficace compimento delle funzioni loro attribuite, in collaborazione con Regioni, enti locali&nbsp;e amministrazioni pubbliche; ed inoltre,</li> <li>possano assumere partecipazioni, a carattere societario di minoranza, in iniziative finalizzate&nbsp;alla promozione di collegamenti logistici e intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema portuale.</li></ul><p>Il TAR Lazio<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a> ha pertanto ritenuto che le AdSP abbiano un ruolo di «<em>ente pubblico (significativamente)&nbsp;“non economico”, chiamato a svolgere – non attività economico-imprenditoriali ma – funzioni&nbsp;di regolazione sui servizi e le operazioni che si svolgono nel porto (o nei porti) di sua competenza,&nbsp;per la migliore fruizione della infrastruttura portuale da parte di tutti gli utenti e per lo sviluppo&nbsp;ottimale del sistema portuale soggetto al suo controllo». Per tutto quanto sopra, il TAR ha statuito&nbsp;che «viene meno il presupposto stesso per l’applicabilità dei principi e delle norme a tutela della&nbsp;concorrenza, vale a dire una relazione economica di tipo concorrenziale tra soggetti imprenditoriali&nbsp;che operano nel medesimo segmento di mercato</em>».Il TAR Lazio ha pertanto ritenuto di non riconoscere l’applicabilità della normativa sulla concorrenza&nbsp;anche alle AdSP, ritenendo che un «<em>ente pubblico non economico</em>» non possa essere considerato&nbsp;un’impresa ai fini della normativa sulla concorrenza.Tale impostazione, però, è in netto contrasto – come abbiamo avuto modo di vedere anche nei&nbsp;nostri precedenti interventi sul tema<a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a> – con l’impostazione dell’Unione Europea, che prescinde&nbsp;dalla qualificazione formale dell’ente per enfatizzare, invece, le attività concretamente svolte da&nbsp;quest’ultimo.La Corte di Giustizia ha, infatti, chiarito più volte che «<em>la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità&nbsp;che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue&nbsp;modalità di finanziamento, e che costituisce un’attività economica qualsiasi attività che consista&nbsp;nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato</em>»<a href="/news-e-approfondimenti#%5B14%5D">[14]</a>.Peraltro, «<em>la circostanza che un ente disponga, per l’esercizio di una parte delle proprie attività, di&nbsp;prerogative dei pubblici poteri non impedisce, di per sé sola, di qualificarlo come impresa ai sensi del&nbsp;diritto comunitario della concorrenza per il resto delle sue attività economiche (...). Infatti, la qualificazione&nbsp;come attività rientrante nell’esercizio dei pubblici poteri o come attività economica dev’essere&nbsp;effettuata separatamente per ogni attività esercitata da un dato ente</em>»<a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a>.Secondo il diritto unionale, quindi, occorre verificare se attività dell’ente possa definirsi come «<em>attività&nbsp;economica</em>», attesa l’irrilevanza dell’eventuale qualifica di ente pubblico conferita dal singolo&nbsp;ordinamento nazionale.Nondimeno, giova notare che le Autorità di Sistema Portuale svolgono attività economica e, pertanto,&nbsp;sono qualificabili come impresa secondo il costante orientamento della Commissione Europea.Infatti, la Commissione Europea si è più volte espressa nel senso che «<em>lo sfruttamento commerciale&nbsp;di infrastrutture portuali e la costruzione di simili infrastrutture ai fini di sfruttamento commerciale&nbsp;costituiscono attività economiche</em>» e più precisamente è stato ritenuto che le Autorità di Sistema&nbsp;Portuale esercitino attività economica in quanto «<em>rilasciano concessioni o autorizzazioni (uso di un&nbsp;bene dietro pagamento di un canone) a imprese (generalmente) private per l’impiego commerciale&nbsp;del bene (infrastruttura portuale di base) e la fornitura di servizi (ad esempio carico, scarico, pilotaggio,&nbsp;traino) a compagnie di navigazione</em>»<a href="/news-e-approfondimenti#%5B16%5D">[16]</a>.Alla luce di quanto sopra, sono evidenti le ricadute che l’una o l’altra impostazione, possano avere&nbsp;sulle Autorità di Sistema Portuale e, soprattutto, di conseguenza, anche sull’impostazione dei rapporti&nbsp;che tale Ente intrattiene con i propri concessionari.V’è da dire, peraltro, che il diritto nazionale e quello europeo non si pongono sullo “<em>stesso piano</em>”&nbsp;per cui difficilmente i Giudici nazionali potranno sottrarsi dal dover considerare il prevalente quadro&nbsp;unionale [che, peraltro, nel frattempo appare sempre più “<em>fermo</em>” in merito alla qualificazione delle&nbsp;AdSP come imprese (tanto più che questo aspetto è esattamente il presupposto da cui ha preso le&nbsp;mosse la richiesta della Commissione Europea (nei confronti dell’Italia) in merito alla tassazione&nbsp;delle AdSP)]<a href="/news-e-approfondimenti#%5B17%5D">[17]</a>.In conclusione, l’importanza della corretta qualificazione delle AdSP come imprese ai fini delle&nbsp;norme sulla concorrenza ha una particolare rilevanza in quanto può trovarvi conferma, tra l’altro,&nbsp;anche l’applicabilità della normativa sulla concorrenza ai rapporti concessori e, quindi, anche il diritto dei concessionari a non subire discriminazioni (e ad agire per il risarcimento dei danni), considerato&nbsp;che l’AdSP occupano evidentemente una posizione dominante, essendo monopoliste <em>ex lege</em>&nbsp;della gestione delle aree demaniali.Considerata la rilevanza del tema, continueremo a monitorarne gli sviluppi giurisprudenziali.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a> Cfr. TAR Lazio, Sez. III, 6 marzo 2020, n. 3030.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a> Cfr. TAR Lazio, Sez. III, 6 marzo 2020, n. 3030.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a> Vds. Shipping &amp; Transport Bulletin giugno-luglio 2019.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B14%5D">[14]</a> Vds. Corte di Giustizia, causa C-35/96, Commissione/Italia, punto 36.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a> Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 1° luglio 2008, causa C-49/07, MOTOE c. Stato Ellenico, punto 25.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B16%5D">[16]</a> <em>Ex multis</em> vds. decisione della Commissione Europea “<em>Aiuti di Stato SA.38399 (2018/E) – Tassazione dei Porti in Italia. Per&nbsp;un commento sulla vicenda vds. Shipping &amp; Transport Bulletin giugno – luglio 2018</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B17%5D">[17]</a> Per un commento sulla vicenda vds. Shipping &amp; Transport Bulletin giugno – luglio 2018.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 26 May 2020 11:21:21 +0200</pubDate>
                        <title>Contributi dagli uffici Nctm nel mondo | Shipping &amp; Transport Bulletin Maggio - Giugno 2020</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contributi-dagli-uffici-nctm-nel-mondo-shipping-trasport-bulletin-maggio-giugno-2020</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>COVID-19</strong></span><em>(Si prega di notare che il presente contributo è aggiornato al 23 aprile 2020)</em>In questo numero delle nostre news da Bruxelles parleremo della risposta dell’Unione Europea&nbsp;all’emergenza sanitaria da COVID-19. Se è vero che questo tema si discosta un po’ dalle nostre ordinarie&nbsp;competenze in ambito di Shipping News, è altrettante vero che anche il COVID-19 è fuori&nbsp;dall’ordinario.Ci auguriamo che le diverse rubriche permettano al lettore di approfondire rapidamente i temi di&nbsp;maggior interesse. Per brevità, non abbiamo considerato tutti i settori in cui l’UE è intervenuta, ma&nbsp;abbiamo solo esaminato le misure economiche basilari adottate per fronteggiare l’impatto della&nbsp;pandemia e le azioni a sostegno del settore dei trasporti.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Risposta coordinata dell’UE per contrastare l’impatto economico del Coronavirus</strong></span>Nel corso delle ultime settimane, la Commissione Europea ha sviluppato una risposta trasversale&nbsp;per fronteggiare le varie sfide poste dalla pandemia da COVID-19. La risposta coordinata comprende&nbsp;le seguenti aree di intervento: salute pubblica, misure economiche, viaggi e trasporti, gestione delle&nbsp;crisi e solidarietà, ricerca e innovazione, sostegno digitale e lotta alla disinformazione. Qui, per brevità,&nbsp;ci occuperemo solo delle misure economiche, degli aiuti di Stato transitori e delle misure in&nbsp;materia di trasporti adottate dall’UE.<strong>Misure economiche</strong>Le misure economiche intraprese per contrastare gli effetti negativi della pandemia riguardano le&nbsp;seguenti iniziative:</p><ol> <li><span style="text-decoration: underline;">Flessibilità del quadro di riferimento per gli aiuti di Stato</span>, che è stato sostanziato nel <em>Quadro&nbsp;di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di Stato</em> a sostegno dell’economia durante&nbsp;l’attuale epidemia da COVID-19, pubblicato il 19 marzo (per maggiori dettagli, si veda la&nbsp;rubrica successiva);</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Flessibilità del quadro fiscale europeo</span>: a seguito dell’approvazione del Consiglio, il 20 marzo&nbsp;la Commissione ha attivato la clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita&nbsp;al fine di garantire la massima flessibilità nell’ambito delle regole di bilancio dell’UE. La&nbsp;decisione è stata poi approvata dai Ministri delle Finanze il 23 marzo. Il meccanismo deroga&nbsp;ai requisiti di bilancio normalmente esistenti nel quadro di bilancio europeo per consentire&nbsp;agli Stati membri di affrontare adeguatamente la situazione di crisi. All’interno di questo&nbsp;quadro e nell’ambito di un esercizio semplificato del semestre europeo, saranno resi&nbsp;disponibili orientamenti generali di bilancio.</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Solidarietà nel mercato unico</span>: la Commissione considera la solidarietà e il coordinamento a&nbsp;livello dell’UE come componenti chiave della risposta all’epidemia, in particolare per&nbsp;garantire la produzione, lo stoccaggio, la disponibilità e l’uso razionale dei beni sanitari&nbsp;essenziali in modo aperto e trasparente. In quest’ottica, la Commissione ha avviato una&nbsp;procedura di approvvigionamento comune per beni medici e DPI che coinvolge 25 Stati&nbsp;membri; ha pubblicato una raccomandazione<a href="/news-e-approfondimenti#%5B22%5D">[22]</a> sui dispositivi di protezione non a marchio CE&nbsp;e sta fornendo orientamenti agli Stati membri sui meccanismi di controllo per la fornitura di&nbsp;beni essenziali; ha mobilitato 3 miliardi di euro nell’ambito dell’<em>Emergency Support&nbsp;Instrument</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B23%5D">[23]</a> per aumentare la disponibilità e la distribuzione di dispositivi medici e&nbsp;personale, sostenere il rimpatrio dei cittadini dell’UE e sostanziare le scorte di RescEU, una&nbsp;riserva di dispositivi medici e di protezione con un budget iniziale di 50 milioni di euro&nbsp;(finanziato al 90% dalla Commissione) che sarà gestita dagli Stati membri e coordinata dal&nbsp;Centro di coordinamento degli interventi di emergenza. Il Centro di coordinamento degli&nbsp;interventi di emergenza sta inoltre coordinando il dispiegamento delle squadre mediche e&nbsp;dei dispositivi di protezione negli Stati membri che ne hanno bisogno, come l’Italia e i Balcani,&nbsp;mentre un maggiore sostegno finanziario è stato previsto dalla Commissione per limitare&nbsp;l’epidemia nei campi profughi greci. L’assistenza viene fornita anche ai paesi terzi: è stato&nbsp;annunciato un piano di 15,6 miliardi di euro a sostegno dei paesi partner; 38 milioni di euro&nbsp;saranno assegnati ai Balcani occidentali, oltre ai 374 milioni di euro già riassegnati dallo&nbsp;strumento di assistenza preadesione; Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica di Moldavia e Ucraina beneficeranno della riassegnazione di 140 milioni di euro per far fronte&nbsp;ai loro fabbisogni urgenti, ed è previsto altresì il riorientamento degli strumenti esistenti per&nbsp;un valore massimo di 700 milioni di euro per aiutare i paesi partner orientali. D’altro canto,&nbsp;la Commissione continua a cooperare con la Cina per la fornitura reciproca di forniture&nbsp;mediche di emergenza. Più di 56 tonnellate di DPI sono state fornite alla Cina da diversi Stati&nbsp;membri e la Cina sta consegnando attrezzature mediche agli Stati membri dell’UE più colpiti.La Commissione ha inoltre destinato oltre 400 milioni di euro per sostenere il piano di&nbsp;preparazione e risposta globale dell’Organizzazione mondiale della sanità.L’”<em>Iniziativa di solidarietà per la salute dell’UE</em>” dovrebbe poi stanziare sei miliardi di euro per&nbsp;l’assegnazione di supporto finanziario, logistico e tecnico ai sistemi sanitari europei. La metà&nbsp;dell’importo proverrà da ciò che resta del bilancio dell’UE e l’altra metà da contributi&nbsp;aggiuntivi degli Stati membri.È altresì attualmente oggetto di discussione la creazione di un Fondo europeo per la ripresa,&nbsp;gestito a livello centrale dalla Commissione Europea e l’emissione di obbligazioni per i Paesi&nbsp;più colpiti.</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Mobilitazione del bilancio UE</span>: il 6 aprile la Commissione ha annunciato che 1 miliardo del&nbsp;Fondo europeo per gli investimenti strategici sarà mobilitato come garanzia al Fondo europeo&nbsp;per gli investimenti (FEI, ramo della BEI per le PMI) per consentire fino a 8 miliardi di&nbsp;finanziamenti per almeno 100.000 PMI europee e <em>mid-cap</em> colpite dalla crisi. Il FEI fornirà&nbsp;garanzie speciali alle banche e ad altri finanziatori che a loro volta saranno in grado di fornire&nbsp;liquidità alle PMI. La Commissione ha anche proposto di applicare un’ulteriore flessibilità&nbsp;temporanea nell’uso dei fondi UE, ad esempio consentendo trasferimenti tra fondi, regioni&nbsp;e obiettivi politici, eliminando i requisiti di cofinanziamento nazionale e aiutando i membri&nbsp;vulnerabili della società.</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Alleggerimento dell’impatto sull’occupazione</span>: il 2 aprile la Commissione ha promosso l’iniziativa&nbsp;“<em>Sostegno alla riduzione dei rischi di disoccupazione in situazioni di emergenza&nbsp;(SURE)</em>”. SURE è uno strumento di solidarietà a livello europeo che fornisce fino a 100 miliardi&nbsp;di euro di prestiti agevolati dell’UE per coprire i costi dei programmi di lavoro a orario ridotto&nbsp;messi in atto dagli Stati membri per consentire ai lavoratori di mantenere le proprie entrate&nbsp;e aiutare le imprese a superare la crisi.</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Iniziativa di investimento per la risposta al Coronavirus</span>: il 13 marzo la Commissione ha pubblicato&nbsp;una <em>proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, il regolamento&nbsp;(UE) n. 1301/2013 e il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda le misure&nbsp;specifiche per sollecitare investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori&nbsp;delle rispettive economie in risposta all’epidemia di COVID-19 </em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B24%5D">[24]</a>, che è ancora in attesa di approvazione&nbsp;da parte del Consiglio e del Parlamento. Nell’ambito di questa iniziativa, la Commissione&nbsp;intende destinare 37 miliardi di euro nel quadro della politica di coesione alla lotta&nbsp;contro l’epidemia di Coronavirus. Di conseguenza, quest’anno gli Stati membri non saranno&nbsp;tenuti a rimborsare i prefinanziamenti non spesi per i fondi strutturali. Si tratta di circa 8&nbsp;miliardi di euro del bilancio dell’UE, che gli Stati membri potranno utilizzare per incrementare&nbsp;di 29 miliardi di euro i fondi strutturali in tutta l’UE. Ciò consentirà di impiegare in anticipo i&nbsp;28 miliardi di euro di fondi della politica di coesione non ancora assegnati nell’ambito dei&nbsp;programmi della politica di coesione 2014-2020, aumentando così gli investimenti nel 2020.&nbsp;La proposta prevede anche un’estensione del campo di applicazione del Fondo di solidarietà&nbsp;dell’UE per includere una crisi sanitaria pubblica, mettendo così a disposizione 800 milioni di&nbsp;euro per gli Stati membri più duramente colpiti. Il 2 aprile la Commissione ha anche proposto&nbsp;la <em>Coronavirus Response Investment Initiative Plus</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B25%5D">[25]</a>, che amplierebbe la <em>Coronavirus Response&nbsp;Investment Initiative</em> consentendo di incanalare tutti i fondi non impegnati dei tre&nbsp;fondi della politica di coesione (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo&nbsp;e Fondo di coesione) a favore della lotta contro l’epidemia. Per raggiungere questo obiettivo,&nbsp;sarà concessa la massima flessibilità, tra cui nessun limite ai trasferimenti tra fondi o tra categorie&nbsp;di regioni, nessun limite di spesa per obiettivo politico, nessun requisito di cofinanziamento&nbsp;per la risposta al Coronavirus, per consentire agli Stati membri di utilizzare immediatamente&nbsp;tutti i fondi disponibili per sostenere il settore sanitario, sostenere programmi di&nbsp;lavoro a breve termine e fornire liquidità alle PMI.</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Fondo per l’aiuto europeo agli indigenti</span>: il 2 aprile la Commissione ha proposto modifiche al&nbsp;Fondo per l’aiuto europeo agli indigenti – in base al quale vengono consegnati ai più vulnerabili&nbsp;alimenti e altri beni di prima necessità – al fine di consentire la continuità dell’aiuto garantendo al tempo stesso la sicurezza dei lavoratori e dei beneficiari. Ad esempio, saranno&nbsp;predisposti dei buoni elettronici per la fornitura di assistenza, al fine di ridurre i rischi di contagio.</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Azioni della BCE e della BEI</span>: il 18 marzo la Banca Centrale Europea ha annunciato un nuovo&nbsp;Programma di acquisto di emergenza pandemica del valore di 750 miliardi di euro fino alla&nbsp;fine dell’anno. A questi si aggiungono i 120 miliardi di euro concordati il 12 marzo, pari al&nbsp;7,3% del PIL dell’eurozona. Il programma proseguirà fino alla fine della fase di crisi.Il 16 marzo il Gruppo della Banca Europea per gli Investimenti ha proposto un piano per l’impiego&nbsp;di fino a 40 miliardi di euro per prestiti ponte, ferie di credito e altre misure a sostegno&nbsp;delle PMI e delle <em>mid-cap</em>. Il pacchetto di finanziamenti proposto consiste in:<ul> <li>garanzie alle banche sulla base dei programmi esistenti di utilizzo immediato, fino a&nbsp;20 miliardi di euro di finanziamenti;</li> <li>linee di liquidità alle banche per il sostegno del capitale circolante per le PMI e le&nbsp;<em>mid-cap</em> di 10 miliardi di euro;</li> <li>programmi di acquisto di titoli garantiti da attività che consentono alle banche di&nbsp;trasferire il rischio sui portafogli prestiti alle PMI, per un ammontare di 10 miliardi&nbsp;di euro di ulteriore sostegno.</li> <li></li></ul></li> <li><span style="text-decoration: underline;">Reti di sicurezza nell’UE e nell’EA</span>: il 9 aprile 2020 l’Eurogruppo ha approvato un “<em>Rapporto&nbsp;sulla risposta globale di politica economica alla pandemia da COVID-19</em>” . Nell’ambito del rapporto,&nbsp;il Meccanismo europeo di stabilità (MES) è stato proposto come strumento di sostegno&nbsp;alle crisi pandemiche basato sulla sua <em>Enhanced Conditions Credit Line</em> (ECCL) disponibile&nbsp;per tutti i paesi dell’eurozona. Il meccanismo sarebbe adeguato all’effetto simmetrico dell’attuale&nbsp;emergenza tra i membri dell’EA, prevedrebbe condizioni standardizzate concordate in&nbsp;anticipo, sarebbe applicato dagli Stati membri esclusivamente per sostenere il finanziamento&nbsp;interno dei costi diretti e indiretti dell’assistenza sanitaria, della cura e della prevenzione dovuti&nbsp;alla crisi da COVID-19. Il sostegno dovrebbe corrispondere al 2% del PIL del rispettivo&nbsp;Stato membro a partire dalla fine del 2019 e la linea di credito dovrebbe rimanere accessibile&nbsp;fino alla fine della crisi.</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Sostegno al settore agricolo e ittico</span>: il 2 aprile la Commissione ha proposto misure <em>ad hoc&nbsp;</em>per sostenere i pescatori e gli agricoltori europei attraverso misure eccezionali di flessibilità&nbsp;nell’ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e della politica agricola comune.&nbsp;Anche i settori ittico e agricolo possono beneficiare del nuovo <em>Quadro di riferimento&nbsp;temporaneo per gli aiuti di Stato</em> e<em> della Coronavirus Response Investment Initiative</em>.</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Protezione degli asset e delle tecnologie essenziali per l’Europa</span>: il 21 marzo la Commissione&nbsp;ha adottato un Regolamento<a href="/news-e-approfondimenti#%5B26%5D">[26]</a> sul vaglio degli investimenti diretti esteri, integrato il 26&nbsp;marzo da Orientamenti per gli Stati membri. Le disposizioni sono volte a proteggere settori&nbsp;critici per la sicurezza e l’ordine pubblico dell’UE, come la ricerca medica, le biotecnologie e&nbsp;le infrastrutture.</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Soppressione temporanea dei dazi doganali e dell’IVA sulle importazioni</span>: a seguito di una&nbsp;richiesta di tutti gli Stati membri e del Regno Unito, il 3 aprile la Commissione ha deciso di&nbsp;derogare ai dazi doganali e all’IVA sulle importazioni di attrezzature mediche e protettive&nbsp;provenienti da paesi terzi. La misura, retroattiva al 30 gennaio e inizialmente valida per un&nbsp;periodo di sei mesi, è specificamente prevista sia dalla normativa doganale dell’UE (Regolamento&nbsp;(CE) n. 1186/2009 del Consiglio) che dalla normativa UE sull’IVA (Direttiva&nbsp;2009/132/CE del Consiglio) come mezzo per affrontare situazioni di calamità. La Commissione&nbsp;ha inoltre pubblicato una guida specifica a sostegno dell’applicazione armonizzata&nbsp;dell’Codice commerciale uniforme nell’ambito dell’attuale quadro normativo.</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Fondo di ripresa dell’UE</span>: con la relazione del 9 aprile, i ministri dell’Eurogruppo hanno deciso&nbsp;di elaborare un Fondo di ripresa per sostenere la fase di ripresa, nel rispetto delle priorità&nbsp;europee e del principio di solidarietà dell’UE. Tale fondo sarebbe gestito centralmente dalla&nbsp;Commissione UE ed emetterebbe obbligazioni per i Paesi più colpiti; sarebbe temporaneo,&nbsp;mirato e proporzionale ai costi straordinari dell’attuale crisi. Gli aspetti giuridici e pratici del&nbsp;fondo, come le sue fonti di finanziamento e il suo rapporto con il bilancio dell’UE, saranno&nbsp;discussi nella riunione del Consiglio dell’UE del 23 aprile. Sono inoltre in corso discussioni su&nbsp;una <em>roadmap</em> globale e su un piano d’azione per la ripresa dell’economia europea, che prevede&nbsp;la creazione di posti di lavoro di alta qualità e riforme per aumentare la resilienza, la&nbsp;competitività e la crescita sostenibile.</li></ol><p>IMMAGINE<strong>Norme temporanee in materia di aiuti di Stato</strong><span style="text-decoration: underline;"><strong></strong></span>Nell’ambito della risposta coordinata dell’UE per contrastare l’impatto economico del Coronavirus,&nbsp;il 19 marzo la Commissione ha adottato il <em>Quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto&nbsp;di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale epidemia da COVID-19</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B27%5D">[27]</a>.In virtù di tale strumento, sono consentite diverse forme di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107,&nbsp;comma 3, lettera b), del TFUE, purché siano necessarie, appropriate e proporzionate “<em>per porre rimedio&nbsp;a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro</em>” e, pertanto, compatibili con il&nbsp;mercato interno ai sensi dell’articolo 107, comma 3, lettera b), del TFUE:</p><ol> <li><span style="text-decoration: underline;">Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, di anticipi rimborsabili o di agevolazioni fiscali</span>, fino&nbsp;ad un massimo di 800.000 euro per impresa (lordi); concessi sulla base di un regime approvato&nbsp;con un bilancio di previsione; alle imprese entrate in difficoltà a seguito dell’epidemia&nbsp;da COVID-19 e comunque non in difficoltà al 31 dicembre 2019 [gli aiuti concessi alle imprese&nbsp;attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli sono&nbsp;alla condizione di non essere trasferiti in tutto o in parte ai produttori primari e&nbsp;non sono fissati sulla base del prezzo o della quantità dei prodotti acquistati dai produttori&nbsp;primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate].</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti</span>, con premi di garanzia fissati ai livelli minimi stabiliti&nbsp;dalla comunicazione [in alternativa, gli Stati membri possono notificare i regimi, considerando&nbsp;la tabella di cui sopra come base, ma in cui la scadenza, il prezzo e la copertura della&nbsp;garanzia possono essere modulati (ad esempio una copertura di garanzia inferiore che compensa&nbsp;una scadenza più lunga)]; per i prestiti con scadenza oltre il 31 dicembre 2020, con&nbsp;l’importo del capitale del prestito non superiore ai valori stabiliti dalla comunicazione o superiore,&nbsp;per i prestiti con scadenza fino al 31 dicembre 2020, se vi è un’adeguata giustificazione&nbsp;e la proporzionalità dell’aiuto rimane assicurata; limitato alle garanzie relative a prestiti&nbsp;per investimenti o per il capitale di esercizio di durata massima di sei anni e non superiore a&nbsp;una percentuale fissa del capitale del prestito; concesso alle imprese che sono entrate in&nbsp;difficoltà a seguito dell’epidemia da COVID-19 e che comunque non erano in difficoltà al 31&nbsp;dicembre 2019.</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti</span>, non cumulabili con aiuti sotto&nbsp;forma di garanzie sui prestiti; con tassi almeno pari al tasso di base applicabile al 1° gennaio&nbsp;2020 più i margini di rischio di credito di cui alla comunicazione [in alternativa, gli Stati membri&nbsp;possono notificare i regimi, considerando la tabella di cui sopra come base, ma in cui la&nbsp;scadenza, il prezzo e la copertura della garanzia possono essere modulati (ad esempio una&nbsp;copertura di garanzia inferiore che compensa una scadenza più lunga)]; limitati a prestiti di&nbsp;durata massima di 6 anni e connessi a esigenze di investimento o di capitale circolante; per i&nbsp;prestiti con scadenza oltre il 31 dicembre 2020, con un importo di prestito che non eccede i&nbsp;valori stabiliti dalla comunicazione o superiore, prestiti con scadenza fino al 31 dicembre&nbsp;2020, qualora vi sia un’adeguata giustificazione e la proporzionalità dell’aiuto rimanga assicurata;&nbsp;concessi alle imprese che sono entrate in difficoltà a seguito dell’epidemia di COVID-19 e che comunque non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019.</li></ol><p>Quando gli aiuti sotto forma di garanzie e di interessi sui prestiti agevolati non vengono forniti direttamente&nbsp;alle imprese, ma canalizzati attraverso istituzioni finanziarie, le istituzioni finanziarie devono&nbsp;mettere in atto meccanismi (ed essere in grado di dimostrarli) che garantiscano che i vantaggi&nbsp;vengano trasferiti il più possibile ai beneficiari finali sotto forma di maggiori volumi di finanziamento,&nbsp;portafogli più rischiosi, minori requisiti di garanzia, minori premi di garanzia o tassi di interesse più&nbsp;bassi. Quando esiste l’obbligo legale di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, non&nbsp;può essere applicata alcuna commissione di garanzia.Nel contesto della comunicazione della Commissione<a href="/news-e-approfondimenti#%5B28%5D">[28]</a> sull’assicurazione del credito all’esportazione&nbsp;a breve termine (STEC) e in considerazione dell’epidemia, gli Stati membri possono beneficiare&nbsp;dell’esenzione sui rischi non assicurabili sul mercato prevista al paragrafo 18, lettera d)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B29%5D">[29]</a>, dello STEC,&nbsp;a condizione che un grande e noto assicuratore privato internazionale di crediti all’esportazione e&nbsp;un assicuratore nazionale del credito forniscano la prova dell’indisponibilità di tale copertura o che&nbsp;almeno quattro esportatori affermati nello Stato membro forniscano la prova del rifiuto della copertura da parte degli assicuratori per operazioni specifiche. Il 27 marzo la Commissione ha temporaneamente&nbsp;eliminato<a href="/news-e-approfondimenti#%5B30%5D">[30]</a> tutti i paesi dall’elenco dei paesi “<em>a rischio di mercato</em>” previsto dalla “<em>Comunicazione&nbsp;sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine</em>”, rendendo così più ampia&nbsp;la disponibilità dell’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine nel contesto&nbsp;dell’attuale emergenza.Il 3 aprile la Commissione ha prorogato il quadro di riferimento temporaneo, autorizzando altre&nbsp;cinque categorie di aiuti di Stato:</p><ol> <li>sostegno alla ricerca e allo sviluppo relativi al Coronavirus;</li> <li>sostegno alla costruzione e all’ampliamento degli impianti di prova;</li> <li>sostegno alla produzione di prodotti rilevanti per affrontare l’epidemia di Coronavirus;</li> <li>sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione&nbsp;dei contributi previdenziali;</li> <li>sostegno mirato sotto forma di sussidi salariali per i dipendenti.</li></ol><p>Gli schemi di aiuto di Stato proposti da diversi Stati membri sono già stati approvati nell’ambito del&nbsp;Quadro di riferimento temporaneo.Il <em>Framework</em> si applica a partire dal 19 marzo 2020 e, essendo giustificato dalle attuali circostanze&nbsp;eccezionali dell’epidemia da COVID-19 , non si applicherà dopo il 31 dicembre 2020. La Commissione&nbsp;può riesaminarla prima di tale data sulla base di importanti considerazioni economiche o di politica&nbsp;della concorrenza.Gli Stati membri sono tenuti a pubblicare le informazioni pertinenti su ogni singolo aiuto concesso&nbsp;sul sito web globale degli aiuti di Stato entro dodici mesi dal momento della concessione e a presentare&nbsp;alla Commissione relazioni annuali corredate di documentazione dettagliata contenente&nbsp;tutte le informazioni necessarie per stabilire che sono state rispettate le condizioni necessarie per&nbsp;la concessione dell’aiuto. Entro il 31 dicembre 2020 gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione&nbsp;un elenco delle misure attuate sulla base dei regimi approvati sulla base della comunicazione.<strong>Sostegno al settore dei trasporti</strong><span style="text-decoration: underline;"><strong></strong></span>Poiché il settore dei trasporti è stato gravemente colpito dalle misure nazionali per contenere la&nbsp;diffusione del COVID-19, il 18 marzo i Ministri dei Trasporti dell’UE si sono impegnati a cooperare per&nbsp;evitare il più possibile le interruzioni del traffico, soprattutto per le spedizioni essenziali, al fine di&nbsp;garantire “<em>la continuità economica, il flusso regolare delle merci essenziali, la salute e la sicurezza&nbsp;dei lavoratori dei trasporti e la loro libera circolazione attraverso le frontiere, concentrandosi nel&nbsp;contempo sul contenimento dell’epidemia</em>”.Il presidente croato del Consiglio dell’UE ha sottolineato la necessità di fornire soluzioni per gli obblighi&nbsp;finanziari degli operatori economici e dei trasporti, attraverso la cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione europea e le varie parti interessate. Il Ministro ha inoltre riferito che gli&nbsp;organi preparatori del Consiglio si stanno già occupando della proposta di assegnazione delle bande&nbsp;orarie (“<em>slot allocation</em>”) e che la Presidenza si è impegnata a finalizzarla al più presto.Il Commissario europeo per i trasporti ha anche sottolineato l’importanza della solidarietà e del&nbsp;coordinamento tra gli Stati membri e ha riaffermato il sostegno normativo e finanziario della Commissione&nbsp;all’industria dei trasporti. A titolo di esempio, ha sostenuto la creazione di “corsie verdi”&nbsp;(“<em>green lanes</em>”) per le persone e le merci e l’ondata di sanzioni per i ritardi dei beneficiari del CEF.&nbsp;Ha anche sottolineato che le restrizioni nazionali sul trasporto di merci, lavoratori dei trasporti e&nbsp;passeggeri dovrebbero essere limitate a ragioni di salute pubblica e adattate al mezzo di trasporto&nbsp;in questione. Anche i capi di Stato hanno mostrato il loro sostegno agli orientamenti sulle frontiere.&nbsp;Sono stati discussi anche i modi per mitigare le perdite nel settore dei trasporti e del turismo.<span style="text-decoration: underline;">Attraversamenti di confine in corsie verdi</span>Il 23 marzo la Commissione ha pubblicato una <em>comunicazione sull’attuazione delle corsie verdi&nbsp;(”green lanes”) previste dagli orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate&nbsp;a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B31%5D">[31]</a>, per fornire consulenza&nbsp;pratica sull’attuazione dei suoi orientamenti per la gestione delle frontiere per l’emergenza&nbsp;da COVID-19 e preservare il funzionamento delle catene di approvvigionamento a livello UE.La guida si concentra in particolare sulla creazione di “<em>corsie verdi</em>” per l’attraversamento delle frontiere&nbsp;in tutti i punti di attraversamento delle frontiere interne della rete trans-europea dei trasporti&nbsp;(TEN-T), aperte a tutti i veicoli merci, indipendentemente dalle merci trasportate. Nelle “<em>corsie verdi</em>”&nbsp;le procedure dovrebbero essere limitate allo stretto necessario. I veicoli merci e i conducenti non&nbsp;dovrebbero subire alcuna discriminazione, in base alla loro origine e destinazione, alla nazionalità&nbsp;del conducente o al paese di immatricolazione del veicolo. Tutte le restrizioni all’accesso stradale&nbsp;attualmente in vigore nei territori degli Stati membri devono essere temporaneamente sospese.Gli Stati membri istituiscono corridoi di transito sicuri per consentire il passaggio prioritario dei conducenti&nbsp;privati e dei loro passeggeri, come i lavoratori del settore sanitario e dei trasporti, nonché&nbsp;dei cittadini dell’UE rimpatriati, indipendentemente dalla loro nazionalità, in ogni direzione necessaria&nbsp;lungo la rete TEN-T e a condizione che si attengano all’itinerario designato. Almeno un aeroporto&nbsp;per Stato membro rimane operativo per il rimpatrio e i voli di soccorso internazionale.Per favorire una maggiore cooperazione tra gli Stati membri dell’UE e sostenere l’efficace funzionamento&nbsp;del sistema delle “corsie verdi”, la Commissione ha istituito una rete di punti di contatto&nbsp;nazionali e un gruppo di coordinamento settimanale (“<em>Gruppo d’informazione COVID-19/Coronavirus- Frontiere</em>”) con la partecipazione degli Stati membri, dei paesi associati a Schengen, del Consiglio&nbsp;e dell’Agenzia europea per le frontiere e la guardia costiera. Anche i paesi limitrofi non appartenenti&nbsp;all’UE sono invitati a collaborare con questa rete per consentire il flusso di merci in tutte le direzioni.Sarà garantita la libera circolazione di tutti i lavoratori coinvolti nel trasporto internazionale, indipendentemente&nbsp;dalla modalità di trasporto. In quest’ottica, si deve rinunciare alle restrizioni di viaggio&nbsp;e alla quarantena obbligatoria per i lavoratori dei trasporti che non presentano sintomi. Per&nbsp;proteggere la sicurezza di questa categoria di lavoratori, sono necessarie misure igieniche e operative&nbsp;rafforzate negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie e in altri nodi di trasporto terrestre.&nbsp;Ove necessario per garantire la libera circolazione dei carichi all’interno e all’interno dell’UE, le&nbsp;norme di cui sopra dovrebbero essere estese ai cittadini di paesi terzi.Come specificato negli orientamenti della Commissione del 31 marzo, le linee verdi si applicano&nbsp;anche alle spedizioni di rifiuti.<span style="text-decoration: underline;">Gestione delle frontiere in campo sanitario</span>Il 16 marzo, la Commissione ha presentato i suoi <em>orientamenti relativi alle misure per la gestione&nbsp;delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B32%5D">[32]</a>&nbsp;nel contesto dell’epidemia da COVID-19. Gli orientamenti mirano a proteggere la salute delle persone&nbsp;mantenendo al tempo stesso l’integrità del mercato unico. In particolare, esse stabiliscono i&nbsp;principi per garantire il flusso e la disponibilità di beni e servizi essenziali nel mercato interno e i&nbsp;diritti di coloro che devono viaggiare, sottolineando il principio di solidarietà tra gli Stati membri&nbsp;come componente fondamentale delle politiche dell’Unione in materia di controllo delle persone e&nbsp;delle merci.Per quanto riguarda il trasporto di merci e servizi, gli orientamenti istituiscono delle “<em>corsie verdi</em>”&nbsp;prioritarie per i servizi di trasporto di emergenza; invitano a facilitare la circolazione sicura dei lavoratori&nbsp;del settore dei trasporti; limitano le restrizioni di salute pubblica al trasporto di merci e passeggeri&nbsp;a misure trasparenti, debitamente motivate, proporzionate, specifiche per le modalità e non&nbsp;discriminatorie, che non compromettano il funzionamento delle catene di fornitura e che siano notificate&nbsp;alla Commissione e a tutti gli altri Stati membri prima dell’attuazione.Per quanto riguarda la fornitura di beni, gli Stati membri sono tenuti a garantire la libera circolazione&nbsp;di tutti i beni e la catena di fornitura di prodotti essenziali, quali medicinali, attrezzature mediche,&nbsp;prodotti alimentari essenziali e deperibili e bestiame. Poiché non vi è alcuna prova che gli alimenti&nbsp;siano un focolaio o una fonte di trasmissione del COVID-19, non dovrebbero essere imposte ulteriori&nbsp;certificazioni alle merci che circolano legalmente all’interno del mercato unico dell’UE. Ove necessario,&nbsp;i nodi di trasporto dovrebbero essere rafforzati e gli Stati membri dovrebbero fornire una&nbsp;guida costante per soddisfare le esigenze sociali, evitando comportamenti come l’acquisto in stato&nbsp;di panico.Per quanto riguarda le misure di carattere sanitario, le persone identificate come fonte di rischio&nbsp;per la salute pubblica da COVID-19 dovrebbero ricevere un’adeguata assistenza sanitaria. In questa&nbsp;prospettiva, alle frontiere esterne dell’UE: tutte le persone, compresi i cittadini dell’UE, che entrano&nbsp;nello spazio Schengen sono sottoposte a controlli sistematici ai valichi di frontiera, quali controlli&nbsp;all’ingresso e all’uscita per valutare la presenza di sintomi e/o l’esposizione al COVID-19 in zone particolarmente&nbsp;colpite; ulteriori misure, quali test d’individuazione, isolamento e trasferimento nelle&nbsp;strutture sanitarie dei casi sospetti, dovrebbero essere concordate tra le autorità di entrambi i lati&nbsp;della frontiera; in base alla consultazione delle autorità sanitarie, l’ingresso può essere negato ai&nbsp;cittadini di paesi terzi non residenti considerati una minaccia per la salute pubblica in quanto presentano&nbsp;sintomi rilevanti o sono stati particolarmente esposti a un rischio di infezione. Tuttavia,&nbsp;qualsiasi decisione di rifiuto d’ingresso deve essere proporzionata e non discriminatoria e possono&nbsp;essere applicate misure alternative, quali l’isolamento o la quarantena, se ritenute più efficaci. Il&nbsp;materiale informativo deve essere distribuito ai viaggiatori in arrivo o in partenza dalle zone colpite.Alle frontiere interne dell’UE: i controlli sanitari di tutte le persone che entrano nel territorio degli&nbsp;Stati membri possono essere predisposti, senza necessariamente comportare controlli formali alle&nbsp;frontiere interne. La differenza tra i normali controlli sanitari e i controlli alle frontiere è la possibilità&nbsp;di negare l’ingresso alle persone. Secondo gli orientamenti, alle persone identificate come infette&nbsp;non deve essere negato l’ingresso, ma deve essere garantito l’accesso all’assistenza sanitaria. I controlli&nbsp;temporanei alle frontiere interne possono essere ripristinati solo se giustificati da ragioni di&nbsp;ordine pubblico o di sicurezza interna, che, in situazioni estremamente critiche, possono includere&nbsp;la salute pubblica. Tale ripristino deve essere notificato in conformità del codice frontiere Schengen&nbsp;e dovrebbe essere organizzato in modo efficiente, evitando la creazione di grandi assembramenti&nbsp;che aumentino la trasmissibilità del contagio. I controlli alle frontiere interne devono essere sempre&nbsp;attuati in modo proporzionato, garantendo la non discriminazione tra i cittadini degli Stati membri&nbsp;e i cittadini dell’UE residenti e tenendo conto della salute delle persone interessate. Gli Stati membri&nbsp;devono sempre consentire l’ingresso nell’UE cittadini o cittadini di paesi terzi residenti nei loro territori&nbsp;e devono facilitare il transito di altri cittadini dell’UE e di residenti che ritornano in patria.&nbsp;Misure come l’autoisolamento al ritorno da una zona interessata da COVID-19 possono essere richieste&nbsp;dagli Stati membri a condizione che impongano gli stessi requisiti ai propri cittadini.Gli Stati membri dovrebbero facilitare l’attraversamento dei lavoratori transfrontalieri, in particolare&nbsp;di quelli coinvolti in occupazioni essenziali per combattere la pandemia, in modo che possano&nbsp;raggiungere agevolmente il loro posto di lavoro. A tal fine, il 30 marzo la Commissione ha pubblicato&nbsp;ulteriori “<em>Orientamenti relativi all’esercizio della libera circolazione dei lavoratori durante la pandemia&nbsp;di COVID-19</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B33%5D">[33]</a>, che si applicano a un elenco non esaustivo di lavoratori in movimento all’interno&nbsp;dell’UE.<span style="text-decoration: underline;">Aviazione: La Commissione ha presentato una proposta di regolamento sulle bande orarie aeroportuali&nbsp;</span>In data 13 marzo, la Commissione Europea ha presentato una proposta di <em>Regolamento che modifica&nbsp;il regolamento (CEE) n. 95/93 relativo a regole comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti<a href="/news-e-approfondimenti#%5B34%5D">[34]</a> della&nbsp;Comunità</em> al fine di derogare provvisoriamente alla regola “<em>use-it-or-lose-it</em>”, secondo&nbsp;la quale i vettori aerei devono utilizzare almeno l’80% delle bande orarie dei loro aeroporti in un&nbsp;determinato periodo per poterle mantenere nel corrispondente periodo dell’anno successivo.La proposta mira a mitigare l’impatto negativo dell’epidemia di COVID-19 sul settore dell’aviazione,&nbsp;si basa sull’articolo 100, paragrafo 2, del TFUE e soddisfa le condizioni di sussidiarietà e proporzionalità&nbsp;richieste per le competenze non esclusive dell’UE.Secondo le modifiche proposte: le bande orarie assegnate per il periodo dal 1° marzo 2020 al 30&nbsp;giugno 2020 si considerano operate dal vettore aereo al quale erano state inizialmente assegnate;&nbsp;le bande orarie assegnate per il periodo dal 23 gennaio 2020 al 29 febbraio 2020 si considerano&nbsp;operate dal vettore aereo al quale erano state inizialmente assegnate, purché riguardino servizi aerei&nbsp;tra aeroporti dell’Unione europea e aeroporti della Repubblica popolare cinese o della regione&nbsp;amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese; con riferimento alle bande&nbsp;orarie assegnate più di una settimana dopo l’entrata in applicazione del Regolamento, la regola di&nbsp;cui sopra si applica solo se le bande orarie in questione non utilizzate sono state messe a disposizione&nbsp;per la riassegnazione ad altri vettori aerei. La Commissione monitora costantemente la situazione&nbsp;e adotta atti delegati per modificare il periodo di riferimento conformemente alle disposizioni&nbsp;del Regolamento, qualora i dati in questione mostrino una riduzione persistente del traffico aereo&nbsp;a causa dell’epidemia di COVID-19. Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione pubblica&nbsp;inoltre una relazione di sintesi entro il 15 aprile 2020. Il potere di adottare atti delegati è conferito&nbsp;alla Commissione per un periodo di un anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento e può&nbsp;essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio, senza tuttavia incidere&nbsp;sulla validità degli atti delegati già in vigore.Il 26 marzo la Commissione ha inoltre adottato orientamenti per “<em>Facilitare le operazioni di trasporto&nbsp;aereo di merci durante l’epidemia di COVID-19</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B35%5D">[35]</a>, al fine di velocizzare il trasporto aereo di&nbsp;beni essenziali e deperibili, quali alimenti e forniture mediche.Tali orientamenti inducono gli Stati membri ad attenuare le restrizioni esistenti e a concedere diritti&nbsp;di traffico temporanei su ulteriori operazioni di trasporto merci provenienti dall’esterno dell’UE.Qualsiasi restrizione incompatibile con le leggi dell’UE deve essere eliminata e la conservazione delle&nbsp;catene di approvvigionamento aereo, in particolare dei prodotti medicali critici, deve essere l’obiettivo&nbsp;comune. Tali misure eccezionali sono destinate a rimanere in vigore solo per la durata della crisi&nbsp;del coronavirus.<span style="text-decoration: underline;">Diritti dei passeggeri</span>In data 18 marzo, la Commissione ha emanato gli Orientamenti interpretativi sui diritti dei passeggeri&nbsp;dell’Unione Europea nel contesto della situazione in via di sviluppo con riferimento al COVID-19<a href="/news-e-approfondimenti#%5B36%5D">[36]</a>&nbsp;al fine di garantire la certezza del diritto e l’applicazione uniforme dei diritti dei passeggeri dell’UE&nbsp;<em>vis-à-vis</em> le restrizioni relative all’epidemia.In particolare, gli Orientamenti chiariscono l’ambito di applicazione della legislazione UE sui diritti&nbsp;dei passeggeri<a href="/news-e-approfondimenti#%5B37%5D">[37]</a>, per quanto riguarda le cancellazioni e i ritardi, e disciplinano i viaggi in aereo, in&nbsp;treno, in nave, in autobus, via mare e per vie navigabili interne. Fornendo certezza e chiarezza giuridica,&nbsp;esse dovrebbero anche ridurre i costi per il settore dei trasporti.Conformemente agli Orientamenti, in caso di cancellazione, i vettori devono provvedere al rimborso&nbsp;o al servizio alternativo di trasporto dei passeggeri. Il servizio alternativo di trasporto deve avvenire&nbsp;“<em>non appena possibile</em>” o, in caso di trasporto aereo e ferroviario, in una fase successiva a discrezione&nbsp;del passeggero. Tuttavia, nel contesto dell’epidemia di COVID, la “<em>prima opportunità</em>” può&nbsp;essere significativamente ritardata e/o incerta. I vettori informano i passeggeri di tale possibile ritardo&nbsp;al momento di decidere tra il rimborso e il trasporto alternativo e comunicano il servizio disponibile&nbsp;per il trasporto alternativo “<em>di propria iniziativa, il più presto possibile e in tempo utile</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B38%5D">[38]</a>.Gli obblighi di assistenza sotto forma di vitto e alloggio si applicano alle quattro categorie di vettori&nbsp;in caso di cancellazioni e di gravi ritardi. Tale assistenza è normalmente limitata ai passeggeri che&nbsp;scelgono il volo alternativo alla prima occasione utile ed è proporzionata al tempo di attesa.In alcuni casi, sono previste anche forme di indennizzo quando i passeggeri scelgono di viaggiare&nbsp;nonostante i disservizi. Tuttavia, salvo nel caso del trasporto ferroviario, l’indennizzo non può essere&nbsp;richiesto quando la disservizio è determinato da “<em>circostanze straordinarie che non si sarebbero potute&nbsp;evitare anche se fossero state adottate tutte le misure ragionevoli</em>”. Tendenzialmente, la Commissione&nbsp;ritiene che: “<em>quando le autorità pubbliche adottano misure destinate a contenere la pandemia&nbsp;di COVID-19, tali misure, per loro natura e origine, non sono inerenti al normale esercizio&nbsp;dell’attività dei vettori e sono al di fuori del loro effettivo controllo</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B39%5D">[39]</a>.Le norme dell’UE sui diritti dei passeggeri non contemplano le cancellazioni di viaggi su iniziativa dei&nbsp;passeggeri. In questi casi, il rimborso dipende dal tipo di trasporto e le aziende possono offrire <em>voucher</em>&nbsp;da utilizzare successivamente.L’8 aprile la Commissione ha pubblicato gli “<em>Orientamenti relativi alla protezione della salute, al&nbsp;rimpatrio e alle modalità di viaggio per i marittimi, i passeggeri e le altre persone a bordo delle&nbsp;navi</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B40%5D">[40]</a>, fornendo consulenza sulle misure sanitarie, sul rimpatrio e sulle modalità di viaggio per i&nbsp;passeggeri e gli equipaggi delle navi da crociera e sollecitando gli Stati membri ad istituire una rete&nbsp;di porti sicuri per il cambio dell’equipaggio. La rete dei Centri europei dei consumatori fornisce una&nbsp;guida sui diritti dei consumatori in relazione alle questioni transfrontaliere.&nbsp;</p><p style="text-align: left;"><a href="/news-e-approfondimenti#%5B22%5D">[22]</a>&nbsp;<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1584654491688&amp;uri=CELEX:32020H0403" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Raccomandazione della Commissione (UE) 2020/403 del 13 marzo 2020 sulle procedure di valutazione della conformità edi sorveglianza del mercato nel contesto della minaccia da COVID-19</a>. Nell’ambito di questa iniziativa, la Commissione, il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC), di concerto con tutti i loro membri, hanno convenuto di rendere liberamente disponibili gli standard europei per alcuni dispositivi medici e dispositividi protezione individuale, in deroga alle norme sui diritti di proprietà intellettuale, al fine di consentire un pronto accesso al mercato di tali beni essenziali sia alle imprese dell’UE che a quelle di paesi terzi e, quindi, aumentare la disponibilità dei beni per coloro che ne hanno bisogno<a href="/news-e-approfondimenti#%5B23%5D">[23]</a> L’<em>Emergency Support Instrument</em> (“<em>Strumento di sostegno alle emergenze</em>”) fa parte dell’iniziativa dell’UE “<em>Solidarietà per la salute</em>”, volta a sostenere i sistemi sanitari degli Stati membri dell’UE con circa 6 miliardi di euro. La metà dell’importo proverrà dal bilancio UE non speso e l’altra metà dai contributi degli Stati membri. 300 milioni di euro dei 3 miliardi di euro del bilancio UE saranno destinati allo <em>stock</em> di RescEU.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B24%5D">[24]</a> <a href="https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-response-investment-initiative-march-2020_en.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-response-investment-initiative-march-2020_en.pdf</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B25%5D">[25]</a> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e&nbsp;sociale europeo e al Comitato delle regioni, Risposta del Coronavirus di utilizzare ogni euro disponibile in ogni modo possibile&nbsp;per proteggere vite e mezzi di sussistenza, <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1587136593688&amp;uri=CELEX%3A52020DC0143" target="_blank" rel="noreferrer noopener">COM/2020/143 def.</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B26%5D">[26]</a> Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il&nbsp;vaglio degli investimenti diretti esteri nell’Unione, PE/72/2018/REV/1, GU L 79I del 21.3.2019, pagg. 1-14.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B27%5D">[27]</a> <a href="https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_Covid-19_temporary-framework.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale epidemia di COVID-19</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B28%5D">[28]</a> Comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE all’assicurazione del&nbsp;credito all’esportazione a breve termine, Testo rilevante ai fini del SEE, GU C 392 del 19.12.2012, pagg. 1-7.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B29%5D">[29]</a> I rischi commerciali e politici per gli acquirenti sono considerati temporaneamente non commerciabili se la Commissione,&nbsp;dopo aver ricevuto una notifica da uno Stato membro, decide che, a causa di una carenza di assicurazione del credito&nbsp;all’esportazione, alcuni rischi sono temporaneamente non commerciabili per gli esportatori dello Stato membro notificante.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B30%5D">[30]</a> <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_542" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_542</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B31%5D">[31]</a> <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0324" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0324</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B32%5D">[32]</a> <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0316(03)&amp;from=GA" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0316(03)&amp;from=GA</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B33%5D">[33]</a> Comunicazione della Commissione - Orientamenti per l’esercizio della libera circolazione dei lavoratori durante la pandemia&nbsp;di COVID-19 2020/C 102 I/03, C/2020/2051, GU C 102I del 30.3.2020, pagg. 12-14<a href="/news-e-approfondimenti#%5B34%5D">[34]</a> <a href="https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-allocation-airports-slots-march-2020_en.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-allocation-airports-slots-march-2020_en.pdf</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B35%5D">[35]</a> <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/txt/pdf/?uri=celex:52020xc0327(03)&amp;from=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Orientamenti della Commissione europea: agevolare le operazioni di trasporto aereo di merci durante l’epidemia di COVID-19, 26 marzo 2020</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B36%5D">[36]</a> <a href="https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-allocation-airports-slots-march-2020_en.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicazione della Commissione, Orientamenti interpretativi relativi ai regolamenti UE sui diritti dei passeggeri nel contesto&nbsp;dell’evolversi della situazione connessa al COVID-19</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B37%5D">[37]</a> Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni&nbsp;in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardoprolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/912; regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del&nbsp;Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario; Regolamento (UE) n.&nbsp;1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via&nbsp;mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004; regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento&nbsp;europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e&nbsp;che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004; non contempla la direttiva (UE) 2015/2302 concernente i viaggi “<em>tutto compreso</em>”&nbsp;e i viaggi organizzati e collegati.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B38%5D">[38]</a> <a href="https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20201830_en.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicazione della Commissione, Orientamenti interpretativi relativi ai regolamenti UE sui diritti dei passeggeri nel contesto&nbsp;dell’evolversi della situazione connessa al COVID-19</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B39%5D">[39]</a> <em>Ibid</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B40%5D">[40]</a> <a href="https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20201830_en.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Orientamenti relativi alla protezione della salute, al rimpatrio e alle modalità di viaggio per i marittimi, i passeggeri e le&nbsp;altre persone a bordo delle navi</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 26 May 2020 11:21:18 +0200</pubDate>
                        <title>Ancora sul divieto di doppia concessione stabilito dall’art. 18, comma 7, della Legge Portuale: &lt;i&gt;cui prodest&lt;/i&gt;?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ancora-sul-divieto-di-doppia-concessione-stabilito-dallart-18-comma-7-della-legge-portuale-cui-prodest</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Le note vicende portuali genovesi degli ultimi tempi<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> hanno riportato prepotentemente alla ribalta&nbsp;il tema del c.d. "<em>divieto di doppia concessione</em>” stabilito dall’art. 18, comma 7, della Legge Portuale<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>.&nbsp;Autorevoli esperti hanno dato il proprio contributo al dibattito ed in tale contesto qualcuno ha anche&nbsp;richiamato - seppur in maniera inesatta - un nostro intervento in materia del dicembre 2017<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>.L’emergenza che stiamo tutti vivendo - in particolare nel settore dei trasporti - non deve impedirci&nbsp;di tirare le fila del discorso, evidenziando innanzitutto un punto, a nostro avviso importante nell’ambito&nbsp;di questo interessante confronto, che ci parrebbe essere rimasto fino ad oggi sottotraccia.Per ragioni di chiarezza, rileggiamo intanto la norma in questione:“<em>In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività&nbsp;per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra&nbsp;area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione&nbsp;sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può&nbsp;svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Su motivata&nbsp;richiesta dell'impresa concessionaria, l’autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad&nbsp;altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese&nbsp;nel ciclo operativo</em>”.La norma, oltre a stabilire che un’impresa concessionaria debba esercitare direttamente l’attività&nbsp;per la quale ha ricevuto la concessione, prevede in sostanza un duplice divieto:</p><ul> <li>l’impresa concessionaria non può essere contestualmente titolare di due differenti concessioni&nbsp;<em>ex</em> art. 18 L. 84/94 nello stesso porto, salvo che le due concessioni non abbiano ad&nbsp;oggetto attività tra loro differenti;</li> <li>l’impresa concessionaria non può svolgere attività portuali in aree demaniali diverse da&nbsp;quelle che le sono state assentite.</li></ul><p>Ci concentriamo qui sul primo dei due divieti, quello che - come detto - viene definito il “<em>divieto di&nbsp;doppia concessione</em>”.Il tenore letterale della norma appare oggettivamente chiaro. Da un punto di vista “<em>formale</em>”, il divieto&nbsp;di doppia concessione non verrebbe dunque violato soltanto nel caso in cui nelle due aree in&nbsp;concessione - nello stesso porto - venissero esercitate attività diverse. È questo il c.d. principio o&nbsp;criterio della specializzazione.Non ci risultano problemi, né interpretativi né applicativi, rispetto a questo principio della specializzazione&nbsp;dei traffici.Piuttosto la giurisprudenza ha operato considerazioni di carattere logistico e geografico, giungendo&nbsp;a ritenere non violato il divieto di doppia concessione - oltre che nell’ipotesi (pacifica) della specializzazione&nbsp;- anche laddove le due concessioni riguardino aree demaniali tra loro contigue<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> (posto&nbsp;che, nel caso, evidentemente si avrebbe poi alla fine un unico compendio).In casi che definiremmo “<em>estremi</em>”, l’evoluzione giurisprudenziale si è spinta persino a ritenere comunque&nbsp;non violato il divieto ogniqualvolta non venga a costituirsi una posizione dominante tale da&nbsp;pregiudicare la concorrenza (come potrebbe avvenire, per esempio, nell’ipotesi in cui ad una medesima&nbsp;impresa venisse consentito di godere di “<em>spazi eccezionalmente ampi</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> in un determinato&nbsp;porto).Rispetto a quest’ultimo approdo giurisprudenziale, ci sia consentito svolgere una considerazione&nbsp;molto concreta: se il legislatore avesse voluto consentire il cumulo di due concessioni per la stessa&nbsp;attività, nello stesso porto, in capo al medesimo soggetto, lo avrebbe esplicitato nella norma che&nbsp;stiamo commentando (così come ha esplicitato il principio della specializzazione).Il tenore letterale della norma, invece, non lascia margini interpretativi. Trattasi di un divieto a prescindere.&nbsp;Consentiteci un esempio: se una norma fissa a 130km/h il limite massimo di velocità in&nbsp;autostrada, il limite è quello, anche se a violarlo è un pilota di Formula 1. Non si discute della capacità&nbsp;di questo pilota di guidare in sicurezza anche oltre tale limite, ma la certezza del diritto impone&nbsp;di ritenere comunque violato il divieto.Ecco, allo stesso modo potremmo dire che una doppia concessione nello stesso porto in capo ad&nbsp;unico titolare effettivo (salvo il caso della specializzazione) risulti oggi vietata a prescindere dalla sua&nbsp;idoneità o meno a ledere la concorrenza.Questa impostazione è stata confermata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato&nbsp;(AGCM). Quest’ultima, infatti, pur riconoscendo la norma come funzionale alla tutela della concorrenza&nbsp;ed in particolare diretta a prevenire abusi di posizione dominante<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a>, non si è preoccupata di&nbsp;accertare la potenziale lesione della concorrenza o di svolgere particolari analisi del mercato<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a>, limitandosi&nbsp;a rilevare come venga violato il divieto di doppia concessione ogniqualvolta un soggetto -&nbsp;anche tramite l’interposizione di terzi - controlli due distinti compendi demaniali, destinati alle operazioni&nbsp;e/o ai servizi portuali, nei quali vengono svolte le medesime attività<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a>.Veniamo dunque al punto che ci premeva sottolineare.Nel dibattito in corso ci è parso non essere stato debitamente evidenziato un profilo a nostro avviso&nbsp;essenziale della questione: a favore di chi è posta questa norma che tutti riconosciamo essere finalizzata&nbsp;alla tutela della concorrenza? La risposta non può che essere questa: la norma è posta a&nbsp;favore degli utenti del porto e quindi, <em>in primis</em>, degli armatori.Le ragioni possono apparire finanche banali. È pacifico, infatti, che - in linea generale<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a> - sia la (leale)&nbsp;concorrenza tra imprese a sostenere lo spirito imprenditoriale e l’efficienza, a garantire maggiori&nbsp;possibilità di scelta da parte dei consumatori (da intendersi qui come gli utenti del porto), a favorire&nbsp;la riduzione dei prezzi, l’innalzamento della qualità dei servizi e quindi anche un maggior tasso di&nbsp;innovazione (il tutto, alla fine, con un conseguente incremento di attrattività e competitività anchedel porto stesso in cui la concorrenza viene correttamente favorita).Questa, del resto, era l’impostazione che aveva ben chiara in mente il nostro legislatore fin dal principio.&nbsp;Nei lavori preparatori della legge portuale, infatti, si legge che “<em>il porto deve, quindi, essere&nbsp;aperto a più imprese che operino in un regime di piena concorrenza; solo attraverso il confronto&nbsp;continuo e la competizione si può realizzare una politica portuale mirata a contenere i costi ed a&nbsp;fornire, nel contempo, servizi sempre più articolati e completi</em>”.Sulla stessa lunghezza d’onda si sono poi poste sia la giurisprudenza sia l’AGCM, che anche di recente&nbsp;hanno in sostanza ribadito come l’assentimento ad un unico soggetto di plurime concessioni&nbsp;abbia come possibile conseguenza diretta quella di ridurre gli operatori e di conseguenza limitare&nbsp;l’offerta, esponendo gli utenti del porto a possibili abusi.L’AGCM, in particolare, ha avuto modo di evidenziare come eventuali fenomeni concertativi tra imprese&nbsp;concorrenti condurrebbero di fatto ad un’uniformizzazione delle condizioni di offerta dei servizi&nbsp;e quindi in pratica all'azzeramento delle dinamiche concorrenziali - in termini di possibilità di&nbsp;scelta da parte della domanda, ma anche di qualità e costi dei servizi offerti - con potenziali impatti&nbsp;negativi sulla platea dei consumatori/utenti.Ecco dunque affermato il principio che ha evidentemente ispirato il legislatore nella redazione&nbsp;dell’art. 18, comma, 7 della Legge Portuale, ma anche quel profilo di rilevanza della norma che il&nbsp;dibattito in corso ci è parso non aver posto debitamente in luce.Considerato che il porto rappresenta un mercato sostanzialmente chiuso, caratterizzato dalla presenza&nbsp;di enormi barriere all’accesso e da un numero limitato di operatori<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a>, occorre dunque evitare&nbsp;che esso diventi luogo di pratiche restrittive della concorrenza attraverso la concentrazione delle&nbsp;imprese portuali terminalistiche (oltre che, naturalmente, in conseguenza di qualsiasi tipologia di&nbsp;abuso di posizione dominante). Ciò tenendo quindi sempre a mente che l’articolo 18, comma 7,&nbsp;della Legge Portuale mira a garantire la concorrenza nell’interesse non certo delle imprese portuali&nbsp;stesse, bensì degli utenti del porto (armatori <em>in primis</em>), che devono avere la possibilità di scegliere&nbsp;tra diverse offerte di servizi nell’ambito di ogni scalo.Tale concorrenza, come abbiamo detto, sarà altresì in grado - in prospettiva - di accrescere l’attrattività&nbsp;e la competitività del porto in cui viene correttamente garantita.&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Ci riferiamo alla possibile operazione che potrebbe portare il gruppo PSA a controllare, oltre al terminal container VTE di&nbsp;Prà, anche il <em>terminal container</em> Sech di Sampierdarena.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Legge 28/01/1994, n. 84.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>&nbsp;"<a href="https://www.nctm.it/news/articoli/ancora-sul-divieto-di-detenere-il-controllo-di-due-terminal-nello-stesso-porto-previsto-dallart-18-comma-7-della-legge-portuale-italiana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ancora sul divieto di detenere il controllo di due terminal nello stesso porto previsto dall’art. 18, comma 7, della legge&nbsp;portuale italiana</a>”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> Per inciso, se pensiamo - per esempio - all’operazione riguardante i terminal VTE e SECH, è evidente come ci si riferisca a due terminal situati in aree tra loro di certo non contigue.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> Vds. sentenza n. 747/2012 del TAR Liguria.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> Ricordiamo qui come le Autorità di Sistema Portuale non abbiano comunque un potere totalmente discrezionale di “<em>amministrare</em>”&nbsp;l’art. 18, comma 7, della Legge n. 84/94, in quanto il loro operato potrebbe poi venire “<em>censurato</em>” dall’AGCM (che, in termini pratici, potrebbe impugnare <em>ex</em> art. 21<em>bis</em> L. 287/90 gli atti eventualmente adottati da un’Autorità di Sistema Portuale in violazione dei principi posti dall’ordinamento a tutela e promozione della concorrenza).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a> Vds., da ultimo, il provvedimento AS1618 del 09.09.2019 (Autorità Portuale Di Messina - Concessione demaniale per la gestione di un distributore di carburante per natanti nel porto Di Milazzo).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a> L’AGCM è stata attenta nel chiarire come il divieto non possa essere aggirato semplicemente attraverso artifizi formali. In&nbsp;termini molto pratici: non basta fare in modo che le due concessioni risultino formalmente (<em>rectius</em>: apparentemente) in&nbsp;capo a due società diverse, se poi queste sono controllate da un unico soggetto e quindi riconducibili ad un unico centro di&nbsp;interesse. Non va dimenticato, infatti, come condotte abusive possano derivare anche da intese restrittive della concorrenza&nbsp;che sarebbero chiaramente favorite dall’appartenenza dei due concessionari ad un medesimo gruppo (con ciò che potrebbe&nbsp;derivarne, per esempio, anche in termini di scambio di informazioni oltre che di coordinamento delle azioni sul mercato). Ciò&nbsp;fatte salve possibili ipotesi di segregazione societaria tali da escludere il controllo congiunto di un terminal qualora lo stesso&nbsp;appartenga a due distinte società, di cui una od entrambe già titolari di altra concessione nello stesso porto (esclusione&nbsp;garantita<em> in primis</em>, secondo l’AGCM, dalla rinuncia del socio di minoranza - già concessionario - al diritto di veto sulle decisioni&nbsp;riguardanti la presentazione di nuove istanze di concessione o di istanze volte all’estensione di concessioni già esistenti da&nbsp;parte del terminal in questione).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a> Siamo ben consapevoli del fatto che esistano situazioni in cui, per diverse ragioni, la presenza nello stesso porto di diversi&nbsp;concessionari svolgenti la medesima attività in concorrenza tra loro non sarebbe la soluzione maggiormente rispondente agli&nbsp;interessi dell’utenza portuale. È un dato di fatto che non intendiamo certo negare e che la giurisprudenza ha puntualmente&nbsp;considerato (vds. sentenza n. 747/2012 del TAR Liguria), ben chiarendo però anche in che termini ed a quali condizioni tale&nbsp;scenario potrebbe risultare ammissibile.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a> Mentre è molto ampio il ventaglio degli utenti del porto.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 26 May 2020 11:19:59 +0200</pubDate>
                        <title>&quot;Non è mai troppo tardi&quot; (anche per semplificare): importanti indicazioni del TAR Toscana sulla realizzazione di opere da parte del concessionario di beni demaniali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/non-e-mai-troppo-tardi-anche-per-semplificare-importanti-indicazioni-del-tar-toscana-sulla-realizzazione-di-opere-da-parte-del-concessionario-di-beni-demaniali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’emergenza COVID-19 si è abbattuta su tutti i settori della nostra economia e a tale evidenza non si&nbsp;è potuto sottrarre neppure il mercato portuale.Quando la fase più critica sarà passata e bisognerà fare i conti con le difficoltà della ripartenza, sarà&nbsp;necessario agevolare l’azione degli operatori economici, evitando per quanto possibile ostacoli e&nbsp;lungaggini procedurali evitabili.Spostandosi in banchina, sanno bene i terminalisti, concessionari di beni demaniali, quanto sia defatigante&nbsp;realizzare interventi infrastrutturali sulle aree in concessione, spesso necessari per aumentare&nbsp;o anche solo per mantenere inalterati i propri volumi di traffico. Infatti, sinora le Autorità di&nbsp;Sistema Portuale, muovendosi giocoforza nel dubbio interpretativo sulla normativa applicabile e per&nbsp;restare on the safe side, hanno nella gran parte dei casi richiesto ai concessionari l’utilizzo di procedure&nbsp;ad evidenza pubblica, con applicazione del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti&nbsp;pubblici) o comunque dei principi vigenti nel settore degli appalti pubblici. Tale opzione applicativa&nbsp;comportava inevitabili incertezze operative (chi predispone la documentazione di gara? Chi e dove&nbsp;deve pubblicare il bando? Chi vigila sulla procedura e sull’aggiudicazione? Chi verifica la bontà dei&nbsp;lavori effettuati?) e comunque certamente un allungamento dei tempi non preventivabile.Con la recente sentenza della Seconda Sezione, 20 febbraio 2020 n. 220, il TAR Toscana ha avviato&nbsp;un cambio di rotta.Nel caso sottoposto alla valutazione del giudice amministrativo, con l’atto introduttivo del giudizio&nbsp;la società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima, intenzionata a realizzare una&nbsp;serie di interventi sulle strutture portuali, impugnava gli atti con cui il Comune in cui sono siti i beni&nbsp;ottenuti in concessione le comunicava – a seguito di parere in tal senso da parte dell’ANAC – la&nbsp;necessità di avviare le procedure di gara per l’affidamento dei lavori in questione. In altri termini,&nbsp;l’Amministrazione comunale imponeva al titolare della concessione demaniale uno specifico obbligo&nbsp;procedimentale, esigendo la realizzazione delle opere portuali con procedure di evidenza pubblica.In questo contesto il TAR Toscana, condividendo le prospettazioni della ricorrente, ha accolto il ricorso&nbsp;sulla base di molteplici, rilevanti considerazioni.In specie, esaminando i passaggi fondamentali della sentenza, ad avviso del TAR, tanto il parere n.&nbsp;1505 del 2016 del Consiglio di Stato, quanto plurime pronunce giurisdizionali nonché la prassi amministrativa,&nbsp;se da un lato richiedono la concorsualità (a monte) per il rilascio ed il rinnovo delle&nbsp;concessioni demaniali, dall’altro non la richiedono per la stipula (a valle) dei contratti da parte del&nbsp;concessionario.Inoltre, secondo il giudice, non risulta neppure convincente il richiamo al considerando n. 15 della&nbsp;direttiva 23/2014/UE - che riportiamo qui in nota<a href="/news-e-approfondimenti#%5B18%5D">[18]</a> - poiché esso non appare di per sé idoneo a&nbsp;fondare il richiamo tout court allo svolgimento di gare, secondo il modulo dell'evidenza pubblica,&nbsp;per la realizzazione di opere da parte del concessionario.Inoltre, l’art. 1, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 50 del 2016, che prevede l’applicazione del Codice dei&nbsp;contratti pubblici ai “<em>lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi</em>”, non fa invece riferimento&nbsp;alle concessioni di beni pubblici. Sotto questo aspetto manca anche ogni riferimento alla concessione&nbsp;di beni demaniali nell’art. 177, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016.In definitiva, per il TAR, non sussistono espliciti e univoci riferimenti normativi che impongano al&nbsp;concessionario di beni demaniali il rispetto degli obblighi di evidenza pubblica.Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale (v. Corte Cost., n. 29/2017), le opere&nbsp;realizzate dal concessionario non hanno natura pubblica fino alla scadenza della concessione (“<em>al&nbsp;fine di stabilire la proprietà statale dei beni di difficile rimozione edificati su suolo demaniale marittimo&nbsp;in concessione, è determinante la scadenza della concessione, essendo questo il momento in&nbsp;cui il bene realizzato dal concessionario acquista la qualità demaniale</em>”): il che impedisce, al di fuori&nbsp;di una specifica previsione normativa, che possa considerarsi necessaria l’applicazione delle norme&nbsp;di evidenza pubblica ai fini della loro realizzazione.Ciò in quanto il diritto del concessionario sulle opere costruite sui beni demaniali è qualificabile in&nbsp;termini di diritto di superficie, sicché la proprietà pubblica demaniale subentrerà solamente con il&nbsp;successivo incameramento da parte dell’amministrazione concedente. Questa ricostruzione interpretativa&nbsp;risulta confermata dall’art. 41 del Codice della Navigazione, che facoltizza il concessionario&nbsp;a costituire ipoteca sulle opere da lui costruite sui beni demaniali.La sentenza in commento è ancora soggetta ad impugnazione davanti al Consiglio di Stato, ma in&nbsp;ogni caso l’orientamento del TAR parrebbe basarsi su considerazioni giuridiche fondate, che potrebbero&nbsp;contribuire in modo significativo a dare un impulso alla voglia di rialzarsi ed intraprendere degli&nbsp;operatori portuali.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B18%5D">[18]</a> “<em>Inoltre, taluni accordi aventi per oggetto il diritto di un operatore economico di gestire determinati beni o risorse del demanio pubblico, in regime di diritto privato o pubblico, quali terreni o qualsiasi proprietà pubblica, in particolare nel settore dei porti marittimi o interni o degli aeroporti, mediante i quali lo Stato oppure l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore</em>&nbsp;<em>fissa unicamente le condizioni generali d'uso senza acquisire lavori o servizi specifici, non dovrebbero configurarsi come concessioni ai sensi della presente direttiva. Ciò vale di norma per i contratti di locazione di beni o terreni di natura pubblica che generalmente contengono i termini che regolano la presa di possesso da parte del conduttore, la destinazione d'uso del bene immobile, gli obblighi del locatore e del conduttore per quanto riguarda la manutenzione del bene immobile, la durata della locazione e la restituzione del possesso del bene immobile al locatore, il canone e le spese accessorie a carico del conduttore</em>”.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 26 May 2020 08:29:24 +0200</pubDate>
                        <title>Entra in vigore la nuova disciplina in tema di &lt;i&gt;Ambush Marketing&lt;/i&gt;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/entra-in-vigore-la-nuova-disciplina-in-tema-di-ambush-marketing</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con la conversione in legge del D.L. 16/2020 l’Italia si dota di una disciplina specifica in tema di <em>Ambush Marketing</em>, a tutela degli organizzatori di eventi sportivi e fieristici, degli <em>sponsor</em> e dei consumatori.Con il D.L. 16/2020 “<em>Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie</em>” (convertito con L. 8 maggio 2020 n. 31, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 maggio 2020), il nostro ordinamento si è finalmente munito di una disciplina <em>ad hoc</em> volta a regolare e sanzionare il c.d. <em><strong>Ambush Marketing</strong></em>.L’obiettivo di chi pone in essere atti di<em> ambush marketing</em> (letteralmente, <em>marketing</em> di imboscata) è infatti quello di riuscire ad associare il proprio <em>brand</em> a grandi eventi e manifestazioni, beneficiando così della risonanza che ne deriva, pur in mancanza di autorizzazione da parte dell’organizzazione e senza sopportare i dovuti costi di licenza.Benché si tratti di un fenomeno relativamente recente e dai contorni mutevoli, come già riconosciuto dalla nostra giurisprudenza dette pratiche mettono a repentaglio l’attività di impresa e i principi competitivi ad essa sottesi. Non erano risultati idonei i passati tentativi di porre rimedio a tali condotte parassitarie in occasione di singoli eventi, (si richiama la Legge 17 agosto 2005, n. 167, “<em>Misure per la tutela del simbolo olimpico in relazione allo svolgimento dei Giochi invernali ‘Torino 2006</em>’”); così che ora, con l’avvicinarsi di importanti manifestazioni sportive (fase finale dei Campionati Europei di calcio 2020, Olimpiadi invernali dl 2026), l’intervento del legislatore appare tempestivo.L’art. 10 del D.L. 16/2020 vieta quindi le “<em>condotte parassitarie</em>” poste in essere in relazione all’organizzazione di eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale, non autorizzate dai soggetti organizzatori e aventi la finalità di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale, e che in particolare passano per:<em>“a) la creazione di un collegamento anche indiretto fra un marchio o altro segno distintivo e un evento […] idoneo a indurre in errore il pubblico sull’identità degli sponsor ufficiali;</em><em>b) la falsa rappresentazione o dichiarazione nella propria pubblicità di essere sponsor ufficiale di un evento […];</em><em>c) la promozione del proprio marchio o altro segno distintivo tramite qualunque azione, non autorizzata dall’organizzatore, che sia idonea ad attirare l’attenzione del pubblico, posta in essere durante un evento […] e idonea a generare nel pubblico l’erronea impressione che l’autore della condotta sia sponsor dell'evento […];</em><em>d) la vendita e la pubblicizzazione di prodotti o di servizi abusivamente contraddistinti, anche soltanto in parte, con il logo di un evento […] ovvero con altri segni distintivi idonei a indurre in errore il pubblico circa il logo medesimo e a ingenerare l'erronea percezione di un qualsivoglia collegamento con l'evento ovvero con il suo organizzatore o con i soggetti da questo autorizzati”.</em><em>Il divieto decorre “dalla data di registrazione dei loghi, brand o marchi ufficiali degli eventi […] fino al centottantesimo giorno successivo alla data ufficiale del termine degli stessi» e sono comunque fatte salve le «condotte poste in essere in esecuzione di contratti di sponsorizzazione conclusi con singoli atleti, squadre, artisti o partecipanti autorizzati”</em>.L’<em>ambush marketing</em> può tuttavia declinarsi nelle forme più varie non tutte ricomprese nella summenzionata disciplina (ad es. l’<em>insurgent ambushing</em> – cioè promozioni <em>street-style</em> a sorpresa), ma va sottolineato che la repressione delle condotte che sfuggono al D.L. 16/2020 potrà continuare ad essere intercettata dalle norme dettate in materia di contraffazione di marchi (in particolare tramite la tutela dei segni notori prevista dall’art. 8 del Codice della Proprietà Intellettuale, che pure viene novellato, al comma 3, con l’estensione della protezione alle “<em>immagini che riproducono trofei</em>”) e di concorrenza sleale (2598 e ss. c.c.).Ulteriore novità è costituita dal rafforzamento dell’apparato repressivo: contro l’<em>ambush marketing</em> potranno ora essere azionati, oltre ai rimedi civilistici già noti, i nuovi poteri sanzionatori dell’Autorità Garante Concorrenza e Mercato (AGCM) che potrà irrogare sanzioni (art. 10 D.L. 16/2020) tra i 100.000 euro e i 2.5 milioni di euro.In sintesi, la nuova normativa repressiva dell’<em>ambush marketing</em>, anche se va a colpire fattispecie già in parte sanzionate, rafforza la deterrenza contro le “imboscate” pubblicitarie, a tutela sia dei <em>brand sponsors</em> sia dei consumatori.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em>&nbsp;<em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:p.lazzarino@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Paolo Lazzarino</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 26 May 2020 05:56:17 +0200</pubDate>
                        <title>Banca d’Italia: in consultazione le modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della Legge sull’usura</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/banca-ditalia-in-consultazione-le-modifiche-alle-istruzioni-per-la-rilevazione-dei-tassi-effettivi-globali-medi-ai-sensi-della-legge-sullusura</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Banca d’Italia ha pubblicato un documento di consultazione pubblica per l’aggiornamento delle Istruzioni per la rilevazione, su base trimestrale e previa segnalazione da parte degli intermediari, dei tassi effettivi globali medi (TEGM) ai fini della determinazione dei tassi soglia previsti ai sensi della “<strong>Legge sull’usura</strong>” (Legge 7 marzo 1996 n. 108).Il documento attualmente in consultazione prevede, tra le modifiche proposte, la ridefinizione (e introduzione) di alcune categorie di finanziamento al fine di fornire una miglior rappresentazione di determinate tipologie di credito. Tra queste categorie, a titolo esemplificativo, vi sarebbero:</p><ul> <li>la categoria del “credito finalizzato”, in relazione alla quale si propone l’eliminazione del limite di 75.000 euro per i finanziamenti rateali destinati all’acquisto di uno o più specifici beni o al pagamento di specifici servizi;</li> <li>la categoria del “<em>factoring</em>”, ove si propone di segnalare separatamente le operazioni di <em>factoring</em> che prevedono una posizione debitoria dei soggetti cedenti e quelle che assumono la forma dello sconto;</li> <li>l’autonoma categoria del “credito su pegno”, di cui si propone l’introduzione per i finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile caratterizzati da durata compresa fra tre mesi e un anno, il rilascio di una polizza al portatore e la presenza di una stima del bene oggetto di pegno;</li> <li>la categoria residuale degli “altri finanziamenti”, che si propone di modificare prevedendo vi rientrino anche le operazioni di finanziamento strutturate con la modalità di finanza di progetto (<em>project finance</em>) ove caratterizzate da una garanzia ipotecaria di valore minimale rispetto al valore complessivo del progetto da realizzare.</li></ul><p>La bozza di Istruzioni prevede anche modifiche relative al trattamento degli oneri e delle spese inclusi nel calcolo del TEG, tra cui le spese assicurative collegate all’erogazione del credito.Nel calcolo del TEG sarebbero infatti incluse le spese per polizze a tutela del credito (ad esempio CPI – <em>cost protection insurance</em>, anche quando il beneficiario sia il cliente stesso), nonché polizze sul valore del bene posto a garanzia del creditore (i.e. il bene ipotecato), quando la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito (o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte), indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente.Alla luce delle modifiche prospettate nel documento, invece, le assicurazioni facoltative a protezione del bene oggetto del finanziamento (ad esempio per furto e incendio) in cui il beneficiario è il cliente stesso, sarebbero incluse nel TEG soltanto quando, oltre che contestuali alla concessione del finanziamento, siano intermediate dal finanziatore.Altra modifica riguarda le polizze volte a garantire integralmente il valore del bene oggetto del finanziamento, giacché l’importo da includere nel calcolo del TEG – in presenza di una polizza simile – sarebbe diverso a seconda che la stessa fosse facoltativa ovvero obbligatoria. In base alle modifiche prospettate, in particolare:</p><ul> <li>quando la polizza è facoltativa (e conclusa in misura eccedente rispetto al capitale finanziato), nel TEG va inserito solo l’onere proporzionale al capitale finanziato;</li> <li>quando la polizza è invece obbligatoria, nel TEG va inserito l’intero costo addebitato al cliente, a meno che il finanziatore si limiti a richiedere una copertura assicurativa nei limiti del capitale finanziato, nel qual caso l’onere sarà nuovamente solamente proporzionale al capitale finanziato.</li></ul><p>La consultazione resterà aperta fino al 20 luglio 2020, all’esito della stessa Banca d’Italia emanerà le nuove Istruzioni.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:e.siragusa@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Eugenio Siragusa</a> o <a href="mailto:g.decapitani@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Giovanni de' Capitani di Vimercate</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 22 May 2020 08:47:51 +0200</pubDate>
                        <title>TRIBUTARIO | MERCATI FINANZIARI | Novità introdotte dal Decreto Rilancio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tributario-mercati-finanziari-novita-introdotte-dal-decreto-rilancio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con il presente <em>legal alert</em> si analizzano le principali misure disciplinate dal Decreto Legge, n. 34, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 19 maggio 2020 (il “<strong>Decreto Rilancio</strong>”) tese a sostenere la ricapitalizzazione delle società di medie e grandi dimensioni, nonché le principali novità in tema di piani di risparmio a lungo termine (i c.d. “<strong>PIR</strong>”).In particolare, viene fornita una descrizione della disciplina di cui all’art. 26 del Decreto Rilancio rubricato “<em>Rafforzamento patrimoniale delle società di medie dimensioni</em>”. La norma ha lo scopo di incentivare la ricapitalizzazione delle medie imprese tramite il riconoscimento di un credito di imposta pari al 20% dei conferimenti effettuati verso società di medie dimensioni (con fatturato sino a 50 milioni). Correlatamente, alle società conferitarie è riconosciuto un credito di imposta pari al 50% delle perdite che eccedono il 10% del patrimonio. Il medesimo articolo prevede anche l’istituzione di un Fondo gestito da Invitalia S.p.A. finalizzato alla sottoscrizione di strumenti finanziari di debito emessi da parte di tali imprese.Altra norma oggetto di analisi è l’art. 27, disposizione che autorizza CDP S.p.A. a istituire e a gestire un “Patrimonio Destinato”. Funzione del “Patrimonio Destinato” è quella di finanziare tramite l’immissione di capitale o di strumenti finanziari di debito le società di grandi dimensioni (con fatturato annuo superiore a 50 milioni) con particolare riguardo alle società operanti in settori ritenuti strategici.Viene, infine, esaminato l’art. 136 il quale introduce una nuova categoria di PIR nel nostro ordinamento – che di fatto si affianca a quelli “ordinari” disciplinati dalla Legge di Bilancio 2017 e recentemente modificata ad opera del Decreto Fiscale 2020 – il cui scopo è quello di canalizzare gli investimenti in favore delle PMI. Nei nuovi PIR vengono infatti inseriti tra gli investimenti qualificati anche fonti di finanziamento, alternative al canale bancario, come la concessione di prestiti e l’acquisizione dei crediti, viene innalzato il limite di concentrazione dell’investimento al 20% e sono incrementati i limiti dimensionali fino a 150.000 euro all’anno e a 1.500.000 euro complessivamente.</p><h2>Art. 26</h2><h4>Rafforzamento patrimoniale delle società di medie dimensioni</h4>L’art. 26 del Decreto Rilancio introduce una serie di misure volte sostenere il rafforzamento patrimoniale delle società di medie dimensioni mediante l’incentivazione di aumenti di capitale a pagamento.L’articolo in commento prevede alcune agevolazioni nel caso in cui le società in possesso di determinati requisiti abbiano deliberato ed eseguito, dopo l’entrata in vigore del Decreto Rilancio ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento.Al verificarsi di specifiche circostanze appresso descritte, la norma riconosce:<ul> <li>per il soggetto conferente (sia persona fisica che giuridica) un credito di imposta pari al 20% del conferimento effettuato (comma 4 e 5);</li> <li>per la società conferitaria:<ul> <li>un credito di imposta pari al 50% delle eventuali perdite che eccedono il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale (comma 8); e</li> <li>la possibilità di emettere strumenti finanziari di debito sottoscritti da un fondo all’uopo istituito, gestito da Invitalia S.p.A., (comma 12 e seguenti).</li></ul></li></ul><p>Tali benefici sono cumulabili tra loro, entro specifici limiti quantitativi.L’efficacia delle misure è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea (comma 3, art. 26).Viene previsto un limite di spesa massimo di 2 miliardi di euro per la fruizione dei crediti di imposta disciplinati dall’art. 26. A tal fine, i criteri e le modalità applicative per beneficiare dei crediti saranno definiti con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da adottare entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto Rilancio (commi 11 e 12, art. 26).<span style="text-decoration: underline;"><strong>1.1. Credito di imposta per i conferimenti in denaro in società di capitali e società cooperative con sede in Italia</strong></span>L’art. 26 del Decreto Rilancio istituisce un credito di imposta pari al 20% dei conferimenti in denaro per l’aumento del capitale sociale di società di capitali e di società cooperative aventi sede legale e amministrativa nel territorio dello Stato in possesso di determinati requisiti<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>.<strong>a) Il beneficiario dell’agevolazione</strong>Il credito d’imposta riconosciuto è fruibile da parte del socio che effettua il conferimento.Sono escluse dall’agevolazione le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.In base a tale previsione, emerge che qualora il socio conferente sia diverso da una società (come nel caso di una persona fisica o un ente non commerciale), l’esistenza di un rapporto di controllo non comporta la perdita del beneficio.Non è chiaro, invece, se la verifica dell’esistenza del rapporto di controllo debba essere effettuata prima dell’aumento di capitale, successivamente allo stesso oppure in entrambi i momenti. Qualora, infatti, la verifica debba essere effettuata solo prima dell’aumento di capitale, potrebbero fruire del beneficio tutte le società che acquisiscono il controllo della conferitaria per effetto dell’aumento di capitale.<strong>b) I requisiti della società conferitaria</strong>Il comma 1 individua i requisiti che le società conferitarie devono rispettare affinché il conferente benefici del credito d’imposta.In particolare, ai sensi del comma 1 dell’art. 26, la conferitaria deve essere:</p><ul> <li>una società di capitali (i.e. società a responsabilità limitata anche semplificata, società per azioni e società in accomandita per azioni, società europea di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001); o</li> <li>una società cooperativa o una cooperativa europea di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001;</li></ul><p>avente sede legale e amministrativa nel territorio dello Stato e regolarmente costituita e iscritta nel registro delle Imprese diversa dagli intermediari finanziari e dalle società di partecipazioni, come definiti all’art. 162-<em>bis TUIR</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>, nonché dalle società che esercitano attività assicurativa.Il comma 1 prevede, inoltre, che detta società:a) nel periodo di imposta 2019 abbia conseguito ricavi ai sensi dell’art. 85 comma 1 lett. a) e b) del TUIR<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>, compresi tra 5 milioni e 50 milioni di euro. Nel caso di società appartenente a un gruppo il limite in parola va valutato su base consolidata al più elevato grado di consolidamento (i.e. considerando tutti i ricavi come definiti dalla norma di tutte le società del gruppo) non tenendo in considerazione i ricavi infra-gruppo. Al riguardo si segnala che la norma non definisce una nozione di gruppo <em>ad hoc</em>, occorre pertanto fare riferimento alla nozione di controllo di cui all’art. 2359 c.c.;b) abbiano riscontrato una riduzione dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno il 33% rispetto al medesimo periodo del 2019<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>. Nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;c) abbiano deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del Decreto Rilancio ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento che sia integralmente versato entro il medesimo periodo.Non è chiaro come il requisito di cui alla lettera a) vada verificato per le società che chiudono l’esercizio in data diversa dal 31 dicembre, atteso che la norma fa riferimento ai ricavi del “periodo d’imposta 2019”. È ragionevole ritenere che occorra far riferimento ai ricavi realizzati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.<strong>c) L’investimento agevolabile</strong>Sono agevolati mediante il riconoscimento di un credito d’imposta, i conferimenti in denaro effettuati dai soci (o futuri soci). Il credito di imposta è pari al 20% dei conferimenti in denaro effettuati.L’investimento massimo agevolabile effettuato dal conferente non può eccedere 2.000.000 di euro, pertanto l’ammontare massimo del credito d’imposta spettante è pari a 400.000 euro. Tale beneficio è cumulabile con il credito d’imposta per la conversione delle perdite della società conferitaria previsto dallo stesso art. 26 e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3 .1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.Il testo della norma non fornisce indicazioni sul calcolo del beneficio nel caso in cui l’aumento di capitale ecceda 2.000.000 di euro e allo stesso partecipino più soci, che rispettano i requisiti per beneficiare del credito d’imposta. In tal caso, il credito d’imposta nei limiti di 400.000 euro dovrebbe spettare a tutti pro quota in proporzione all’aumento di capitale versato.La norma non disciplina nemmeno il caso in cui al conferimento partecipino più soggetti, alcuni dei quali non possono beneficiare del credito d’imposta. In tal caso, è ragionevole ritenere che i conferimenti dei soci esclusi da beneficio non debbano essere considerati nel calcolo del limite di 2 milioni.Sarebbe, quindi, opportuno che entrambi tali aspetti fossero chiariti quanto prima.Il comma 6 dell’art. 26 del Decreto Rilancio prevede, inoltre che il credito di imposta possa essere fruito anche con riferimento agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell’Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, nel rispetto di quanto previsto al comma 1<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>.L’investimento può essere effettuato anche tramite quote o azioni di organi collettivo del risparmio residenti in Italia, ai sensi dell’art. 73 TUIR, o in Stati dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle società conferitarie individuate dal comma 1 dell’art. 26.<strong>d) Obblighi posti a carico della conferitaria</strong>La società beneficiaria del conferimento non può distribuire riserve, di qualsiasi tipo, prima del 1° gennaio 2024 pena la decadenza dal beneficio e l’obbligo del soggetto conferente di restituire l’ammontare del credito detratto, unitamente agli interessi legali (comma 5).La norma, tuttavia, non specifica se il divieto di distribuzione si applichi solo sulle riserve (di utili e di capitale) esistenti al momento del conferimento oppure in via generale anche alle riserve formatesi successivamente al 1° gennaio 2024.Se il divieto di distribuzione gravasse esclusivamente sulle riserve esistenti al momento del conferimento, sarebbe possibile distribuire – anche attraverso l’acquisto di azioni proprie - gli utili formatisi successivamente senza dover incorrere nell’obbligo di rimborso anticipato dei contributi ricevuti.La norma non vieta esplicitamente l’acquisto di azioni proprie (che non è ammesso nel caso in cui si faccia ricorso all’emissione degli strumenti finanziari di debito – si rimanda al successivo paragrafo), tuttavia, attesa che questo è sostanzialmente equivalente, dal punto di vista economico, ad una distribuzione di utili, dette operazioni non dovrebbero essere ammissibili, pena la restituzione del beneficio (maggiorato degli interessi).Anche se la finalità della norma è chiara (non permettere che i vantaggi riconosciuti alle società vengano “rigirati ai soci”), occorre rilevare come questa possa ostacolare corrette politiche economiche della società che nulla hanno a vedere con il “trasferimento ai soci” dei benefici riconosciti alla società (si pensi ad esempio agli acquisti di azioni proprie effettuati dalle società quotate all’AIM al fine di dare esecuzione ai piani di incentivazione del proprio <em>management</em>).È evidente che sul tema occorrono dei chiarimenti.<strong>e) Obblighi posti a carico del conferente</strong>La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.Alla luce di tale disposizione, sembra che eventuali altre <em>tranche</em> di partecipazioni detenute dal socio e non collegate all’operazione di conferimento agevolata (ad es. perché acquistate sul mercato oppure per effetto di altri aumenti di capitale) possano essere liberamente trasferibili senza incorrere nella perdita del beneficio.Per fruire dell’agevolazione, inoltre, l’investitore deve acquisire una certificazione della conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell'importo complessivo agevolabile previsto dal comma 20 dell’art. 26 (che come appresso si dirà è di 800.000 euro – ridotto a 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli) ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il credito d'imposta.Sui dubbi legati alla verifica e all’operatività del suddetto limite si dirà appresso.<strong>f) Modalità di fruizione del credito d’imposta</strong>Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e IRAP e non rileva (i) ai fini del calcolo di deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa per i soggetti IRPEF (previsto dall’art 61 TUIR) né ai fini del calcolo dei costi correlati a ricavi esenti (previsto dall’art. 109, comma 5 del TUIR).Il credito d’imposta è utilizzabile:</p><ul> <li>nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino ad esaurimento dello stesso, nonché,</li> <li>a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione tramite mod. F24 ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. In tal caso, ai fini dell’utilizzo non trova applicazione il limite di 250.000 euro previsto per i crediti di imposta da indicare nel quadro RU del modello Unico (art. 1, co. 53, L. 244/2007) né il limite previsto per i crediti di imposta compensabili in F24 (art. 34, L. 388/ 2000).</li></ul><p>La norma non fa menzione della possibilità di trasferire il credito.Un’apertura il tal senso, possibile in sede di conversione del Decreto Rilancio, renderebbe il credito liquido e consentirebbe al socio di poterlo trasferire qualora questi non possa effettivamente beneficiarne (perché ad esempio non ha imposte da abbattere attraverso l’utilizzo dello stesso).</p><h4>1.2. Credito di imposta per le perdite eccedenti il dieci per cento del patrimonio netto</h4>Il comma 8 dell’art. 26 istituisce un ulteriore credito di imposta fruibile, al verificarsi di specifiche condizioni appresso indicate, dalle società conferitarie che abbiano riscontrato nel bilancio di esercizio 2020 perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto al lordo delle perdite stesse.<strong>a) I beneficiari dell’agevolazione e i relativi requisiti</strong>Il credito d’imposta è fruibile dalle società conferitarie, che abbiano realizzato una perdita.Le stesse devono rispettare:<ul> <li>i requisiti previsti dal comma 1 dell’art. 26 (i medesimi necessari per fruire del credito d’imposta sul conferimento); e</li> <li>gli ulteriori requisiti previsti dal comma 2 dell’art. 26, di seguito elencati:<ul> <li>alla data del 31 dicembre 2019 non rientrino nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;</li> <li>siano in regola con le disposizioni di legge in materia tributaria, contributiva, urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;</li> <li>non abbiano ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;</li> <li>non si trovino nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (i.e. applicazione in via definitiva delle misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia); e</li> <li>gli amministratori, i soci e il titolare effettivo come definito nella normativa antiriciclaggio non siano stati condannati definitivamente, negli ultimi cinque anni, per reati in tema di evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto in cui sia stata applicata la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici di cui all’articolo 12, comma 2, del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a>.</li></ul></li></ul><p><strong>b) Le perdite agevolabili</strong>Sono agevolate, mediante conversione in credito d’imposta, le perdite contabili realizzate nell’esercizio 2020. La norma non fornisce indicazioni specifiche sul periodo in cui le perdite devono essere realizzate nel caso di soggetti che chiudono l’esercizio in data diversa dal 31 dicembre; sul punto è dubbio se l’agevolazione spetti con riferimento a:</p><ul> <li>le perdite conseguite nell’esercizio in corso alla data di approvazione del Decreto Rilancio (maggio 2020); oppure</li> <li>le perdite conseguite per effetto alla riduzione dei ricavi di marzo e aprile 2020 (si ricorda infatti che l’aver conseguito una riduzione dei ricavi è uno dei requisiti per accedere all’agevolazione) e quindi relative all’esercizio / esercizi in corso in tali mesi.</li></ul><p>Il credito di imposta è pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a> al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale sociale (di cui al comma 1, lettera c)) ed è riconosciuto a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020.Il credito è cumulabile con il credito d’imposta sul conferimento, sempre previsto dall’art. 26 e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3 .1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.In ogni caso, il credito d’imposta sul conferimento ed il credito d’imposta sulla perdita non possono eccedere il limite complessivo di 800.000 euro (ridotto a 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli).Ai fini della verifica dei limiti predetti, la conferitaria dovrà richiedere ai conferenti un’attestazione che indichi la misura del credito di imposta di cui hanno beneficiato. Inoltre, la conferitaria dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà <em>ex</em> art. 47 del DPR 445/2000 che attesti che i crediti di imposta unitamente agli altri aiuti di cui al par. 3.1. della Comunicazione rispettino i limiti previsti dall’art. 26, comma 20 del Decreto Rilancio.Sui dubbi legati alla verifica e all’operatività del suddetto limite si dirà nel prosieguo.<strong>c) Obblighi posti a carico della conferitaria</strong>La beneficiaria del conferimento non può distribuire riserve, di qualsiasi tipo prima del 1° gennaio 2024, pena la decadenza dal beneficio e l’obbligo del soggetto conferente di restituire l’ammontare del credito detratto, unitamente agli interessi legali.Anche in tal caso, la norma non specifica se il divieto di distribuzione si applichi solo sulle riserve (di utili e di capitale) esistenti al momento del conferimento oppure si estenda anche alle riserve formatesi successivamente, sino al 1° gennaio 2024.Anche con riferimento a tale credito, la norma non vieta esplicitamente l’acquisto di azioni proprie (che ricordiamo non è ammesso nel caso in cui si faccia ricorso all’emissione degli strumenti finanziari di debito – si rimanda al successivo paragrafo).Come si è già detto, tuttavia, l’acquisto di azioni proprie non dovrebbe essere ammissibile, pena la restituzione del beneficio (maggiorato degli interessi), attesa la sostanziale equivalenza, dal punto di vista economico, di detta operazione a una distribuzione di utili.<strong>d) Modalità di fruizione del credito d’imposta</strong>Anche in questo caso, il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e dell’IRAP e non rileva (i) ai fini del calcolo di deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa per i soggetti IRPEF (previsto dall’art 61 TUIR) né ai fini del calcolo dei costi correlati a ricavi esenti (previsto dall’art. 109, comma 5 del TUIR).Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, <em>ex</em> art. 17 D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento. Anche in questo caso, ai fini dell’utilizzo non trova applicazione il limite di 250.000 euro previsto per i crediti di imposta da indicare nel quadro RU del modello Unico (art. 1, co. 53, L. 244/2007) né il limite previsto per i crediti di imposta compensabili in F24 (art. 34, L. 388/ 2000).<span style="text-decoration: underline;"><strong>1.3. Emissione di strumenti finanziari di debito sottoscritti da Fondo Patrimonio PMI</strong></span>Il comma 12 dell’art. 26 prevede che le società beneficiarie di un conferimento che rispettano determinati requisiti la possibilità di emettere strumenti finanziari di debito sottoscritti da un fondo all’uopo istituito, gestito da Invitalia S.p.A..A tale scopo, il comma 12 istituisce un fondo denominato “Fondo Patrimonio PMI” (il “<strong>Fondo</strong>”) gestito da Invitalia S.p.A o da sue controllate (il “<strong>Gestore</strong>”) finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, entro i limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, con determinate caratteristiche emessi da società che rispettano determinati requisiti.<strong>a) I beneficiari dell’agevolazione e i relativi requisiti</strong>Il soggetto emittente deve essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e al comma 2 dell’art. 26 (in sostanza i medesimi requisiti previsti per poter trasformare le perdite in credito d’imposta) i quali tuttavia sono leggermente modificati in quanto:</p><ul> <li>i ricavi conseguiti nel periodo di imposta 2019 (lett. a del comma 1) devono essere compresi tra 10 milioni e 50 milioni di euro – il limite minimo dei ricavi per fruire del (i) credito d’imposta sul conferimento e (ii) del credito d’imposta sulle perdite è pari a 5 milioni; e</li> <li>l’aumento di capitale a pagamento deliberato ed eseguito tra la data di entrata in vigore del Decreto Rilancio ed entro il 31 dicembre 2020 (lett. a del comma 1) deve essere almeno pari ad 250.000 euro – tale limite non è previsto per fruire (i) del credito d’imposta sul conferimento e (ii) del credito d’imposta sulle perdite.</li></ul><p>Inoltre, l’emittente deve avere meno di 250 occupati (requisito non previsto per fruire (i) del credito d’imposta sul conferimento e (ii) del credito d’imposta sulle perdite).<strong>b) Le caratteristiche degli strumenti finanziari</strong>Gli strumenti finanziari sono rappresentati da obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione (“<strong>Strumenti Finanziari</strong>”) per un ammontare massimo pari al minore importo tra:</p><ul> <li>tre volte l’ammontare dell’aumento di capitale eseguito; e</li> <li>il 12,5% dell’ammontare dei ricavi registrati nel periodo d’imposta 2019.</li></ul><p>Nel caso in cui quindi:</p><ul> <li>l’aumento di capitale eseguito fosse pari ad 1 milione di euro; e</li> <li>l’ammontare dei ricavi registrati nel periodo d’imposta 2019 fosse 30 milioni di euro;</li></ul><p>l’ammontare degli Strumenti Finanziari non potrebbe superare l’importo di euro 3 milioni, ovvero il minore tra:</p><ul> <li>euro 3.000.000 – i.e. l’aumento di capitale, pari a 1 milione di euro, moltiplicato per tre; e</li> <li>euro 3.750.000 – i.e. l’importo dei ricavi, pari a 30 milioni di euro, moltiplicato per 12,5%.</li></ul><p>Qualora la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica o con tassi di interesse agevolati - in attuazione di un regime di aiuto ai sensi rispettivamente dei paragrafi 3.2 e 3.3 della Comunicazione della Commissione europea recante un “<em>Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19</em>” (la “Comunicazione”) - la somma (a) degli finanziamenti garantiti, (b) dei prestiti agevolati e (c) dell'ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti non può eccedere il maggiore tra:</p><ul> <li>il 25% dei ricavi;</li> <li>il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019, risultanti dal bilancio o da dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio; e</li> <li>il fabbisogno di liquidità della società per i diciotto mesi successivi alla concessione della misura di aiuto, come risultante da una autocertificazione del rappresentante legale.</li></ul><p>Gli Strumenti Finanziari possono essere emessi anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 2412, primo comma, del Codice Civile (“c.c.”)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a>.Il comma 12 prevede che gli “<em>Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione. La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione</em>”.La norma non prevede espressamente se il rimborso debba avvenire in un’unica soluzione (<em>bullet</em>) o lungo un piano di ammortamento. Si osserva, tuttavia, che ai sensi del successivo comma 16 gli interessi - i quali maturano annualmente - devono essere corrisposti in un’unica soluzione “<em>alla data del rimborso</em>”. Conseguentemente, posto che il riferimento del comma 16 sembra ad un’unica “data di rimborso”, sarebbe ragionevole ritenere che anche gli Strumenti Finanziari debbano essere rimborsati unitamente agli interessi in un’unica soluzione. Anche su questo punto si attendono chiarimenti.Inoltre, il testo indica solo la durata massima degli Strumenti Finanziari (sei anni) ma non indica una durata minima (il termine di tre anni è previsto solo per l’ipotesi di rimborso anticipato, ma non vieta che gli Strumenti Finanziari possano avere una durata inferiore a tre anni).Qualora, le società emittente sia sottoposta a fallimento o altra procedura concorsuale i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo ogni altro credito e prima dei finanziamenti soci di cui all’art. 2467 c.c..<strong>c) Obblighi posti a carico della società emittente</strong>La società emittente si impegna a:</p><ul> <li>non deliberare o effettuare, dalla data di presentazione dell’istanza di sottoscrizione al Fondo e fino all’integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;</li> <li>destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;</li> <li>fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest’ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti ai sensi del presente comma e di quanto previsto al comma 14.</li></ul><p><strong>d) Ulteriori caratteristiche degli Strumenti Finanziari</strong>Le caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e degli Strumenti Finanziari saranno definite con apposito decreto del Ministero delle Finanze (“<strong>MEF</strong>”) di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico (“<strong>MISE</strong>”).Il decreto intra-ministeriale indicherà, inoltre, gli obiettivi per il cui raggiungimento può essere accordata una riduzione del valore di rimborso degli Strumenti Finanziari (comma 16). Sulla scorta del testo della norma, tale riduzione non appare soggetta a limitazioni specifiche.È quindi evidente che solo dopo l’emissione del citato decreto sarà possibile valutare le caratteristiche degli Strumenti Finanziari oltre che <em>l’appeal</em> dell’agevolazione, anche alla luce di eventuali previsioni che limitino la fruizione di tale beneficio (abbuono di parte del capitale)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a>.<strong>e) Modalità di fruizione del Beneficio</strong>Per fruire del beneficio le società dovranno presentare un’apposita istanza al Gestore tramite il modello uniforme reso disponibile sul sito internet di quest’ultimo, corredata con la documentazione necessaria.Il Gestore può prevedere ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti indicati ai commi 1 e 2 dell’art. 26 la presentazione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.Il Gestore verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi, la conformità della deliberazione di emissione degli Strumenti finanziari a quanto previsto dalla normativa e dal decreto di prossima emissione da parte del MEF e del MISE e l’assunzione degli impegni da parte della società finanziata e procede alla sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo apporto.Il Gestore procede, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.<span style="text-decoration: underline;"><strong>1.4. Cumulo fra i benefici (credito sul conferimento, credito sulle perdite ed emissione di Strumenti Finanziari “agevolata”)</strong></span>Il comma 20 prevede che i crediti di imposta disciplinati dai commi 4 e 8 dell’art. 26 possano cumularsi fra di loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società beneficiaria ha fruito ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione.L’importo complessivo lordo delle misure di aiuto (credito d’imposta sul conferimento e credito d’imposta sulle perdite) non può superare per ciascuna società beneficiaria l’ammontare di 800.000 euro (ridotto a 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a>.Per quanto non sia esplicitato dalla norma, è ragionevole ritenere che la fruizione dei benefici sia volontaria e non automatica, pertanto qualora gli stessi eccedano la soglia di fruibilità, è fatta salva la possibilità di escludere uno degli stessi a vantaggio dell’altro.Infine, si osserva che la norma non fornisce alcuna indicazione su come debbano essere calcolati i benefici spettanti nel caso in cui questi superino il limite previsto<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a>. Tale aspetto non è trascurabile atteso che i benefici in oggetto sono fruibili da soggetti diversi (socio conferente e società conferitaria), pertanto è auspicabile quanto prima un chiarimento sul punto.Si veda per maggior chiarimento i seguenti esempi.<span style="text-decoration: underline;"><strong>1.5. Esempi numerici</strong></span><strong>a) Esempio 1</strong>Di seguito si porta un’esemplificazione numerica.Si ipotizzi che la società Alfa (che non opera nel settore della pesca e dell’acquacoltura né in quello della produzione primaria di prodotti agricoli) chiuda l’esercizio al 31 dicembre, rispetti i requisiti previsti dal comma 1 e 2 dell’art. 26 e abbia registrato una perdita nel 2020 pari ad euro 2 milioni.La società riceve un conferimento dal Socio A e dal Socio B di euro 500.000 ciascuno.Il patrimonio netto di Alfa, inoltre, è pari a 1 milione di euro ed i Ricavi del periodo d’imposta 2019 sono 30 milioni di euro.Si calcolano di seguito i benefici ottenibili e l’ammontare massimo degli Strumenti Finanziari che possono essere emessi, ipotizzando che Alfa non abbia beneficiato di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica o con tassi di interesse agevolati.<img class="alignnone wp-image-18187" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/05/1-300x105.png" alt width="649" height="227">Di seguito si propone il calcolo del credito d’imposta sul conferimento, spettante al Socio A e al Socio B:<img class="alignnone wp-image-18189" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/05/2-300x102.png" alt width="647" height="220">La successiva tabella, invece, espone il dettaglio di calcolo del credito d’imposta sulla perdita.<img class="alignnone wp-image-18191" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/05/3-300x114.png" alt width="652" height="248">Qualora, poi, la società Alfa volesse emettere anche gli Strumenti Finanziari sottoscritti dal Fondo, il relativo importo non potrebbe eccedere l’importo di 3 milioni di euro.Di seguito si riporta il calcolo.<img class="alignnone wp-image-18193" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/05/4-300x52.png" alt width="651" height="113">I crediti sono tutti integralmente fruibili atteso che rientrano nei limiti previsti dalla normativa (euro 800.000).<img class="alignnone wp-image-18195" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/05/5-300x59.png" alt width="650" height="128"><strong>b) Esempio 2</strong>L’esempio successivo ricalca sostanzialmente il precedente, con una sola differenza data dal fatto che l’aumento di capitale, effettuato pariteticamente dal Socio A e dal Socio B è pari a 2 milioni di euro.<img class="alignnone wp-image-18197" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/05/6-300x98.png" alt width="649" height="212">Si calcolano di seguito i benefici ottenibili e l’ammontare massimo degli Strumenti Finanziari che possono essere emessi ipotizzando che Alfa non abbia beneficiato di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica o con tassi di interesse agevolati.Il calcolo del credito d’imposta sul conferimento è il seguente:<img class="alignnone wp-image-18199" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/05/7-300x102.png" alt width="644" height="219">Il calcolo del credito d’imposta sulla perdita, invece, è riportato nella successiva tabella:<img class="alignnone wp-image-18201" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/05/8-300x112.png" alt width="643" height="240">La conferitaria, inoltre, potrà emettere Strumenti Finanziari per l’importo di seguito indicato:<img class="alignnone wp-image-18203" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/05/9-300x51.png" alt width="642" height="109">A questo punto, si verifica che tutti i benefici fruibili rientrino nei limiti previsti dalla normativa (euro 800.000).<img class="alignnone wp-image-18207" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/05/10-300x60.png" alt width="640" height="128">Nel caso di specie, i benefici fruibili superano la soglia ammessa dalla normativa.Come già anticipato nel testo, la norma non specifica in che modalità i benefici debbano essere ridotti per rientrare nei limiti previsti.È ragionevole ritenere che i benefici disponibili si riducano proporzionalmente sino a raggiungere la soglia di 800.000 euro.Non è altresì chiaro se, nell’ambito dell’operazione di aumenti di capitale, sia possibile rinunciare (<em>in toto</em> o in parte) ad uno dei benefici a vantaggio dell’altro.Ad esempio la conferitaria potrebbe rinunciare al credito d’imposta sulla perdita in modo da aumentare il beneficio spettante ai soci e di conseguenza aumentare l’<em>appeal</em> dell’operazione di aumento di capitale.</p><h2>Art. 27</h2><h4>Patrimonio destinato</h4>L’art. 27 del Decreto Rilancio autorizza CDP S.p.A. (“CDP”) a costituire un patrimonio destinato denominato “Patrimonio Rilancio” (il “<strong>Patrimonio Destinato</strong>”), le cui risorse sono impiegate per sostenere e rilanciare il sistema economico produttivo italiano. In particolare, come si dirà appresso, le risorse del Patrimonio Destinato sono destinate ad essere investite in società con fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro, per le quali non sono applicabili le misure previste dall’art. 27.Per dotare il Patrimonio Destinato delle risorse destinate agli investimenti, allo stesso sono apportati beni e rapporti giuridici del Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a>. A fronte degli apporti effettuati sono emessi da CDP S.p.A., a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del MEF, strumenti finanziari di partecipazione prevedendo che la loro remunerazione sia condizionata all'andamento economico del Patrimonio Destinato.Il Patrimonio Destinato ha la durata di dodici anni eventualmente prorogabili o riducibili con delibera del CdA di CDP S.p.A. su richiesta del MEF.Oltre ai citati apporti, il Patrimonio Destinato sarà costituito anche dai beni e dai rapporti giuridici che si sono realizzati nel periodo di gestione dello stesso nonché gli interessi e gli altri redditi che derivano dalla gestione delle risorse<a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a>.La legge conferisce al Patrimonio Destinato i caratteri di autonomia patrimoniale e segregazione. Ne consegue che il patrimonio è separato ed autonomo a tutti gli effetti da quello di CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni separati costituiti dalla stessa. Il patrimonio può essere anche suddiviso in comparti ciascuno dotato di propria autonomia patrimoniale.Il patrimonio destinato e ciascuno dei suoi comparti rispondono esclusivamente delle obbligazioni da questi assunte, entro i limiti dei beni e rapporti giuridici apportati. Sul Patrimonio Destinato non sono ammesse azioni dei creditori di CDP S.p.A. o nell’interesse degli stessi e correlatamente, sul patrimonio di CDP S.p.A. non sono ammesse azioni dei creditori del Patrimonio Destinato e dei suoi comparti o nell’interesse degli stessi.<strong>a) I beneficiari degli interventi del Patrimonio Destinato</strong>Il comma 4, in coerenza con l’espressa finalità di sostenimento del sistema produttivo, dispone che gli interventi effettuati da CDP tramite il Patrimonio Destinato siano rivolti alle società per azioni anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che:<ul> <li>hanno la sede legale in Italia,</li> <li>non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;</li> <li>hanno conseguito un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro.</li></ul><p>Dal tenore letterale della norma sembrerebbe che siano escluse dai beneficiari gli enti societari il cui capitale son sia rappresentato da azioni.<strong>b) I requisiti per accedere agli interventi</strong>I requisiti per accedere agli interventi del Patrimonio Destinato nonché le relative condizioni, criteri e modalità degli interventi stessi, saranno individuati da un decreto del MEF e sentito il MISE<a href="/news-e-approfondimenti#%5B14%5D">[14]</a>.Al fine di individuare gli interventi il decreto dovrà tenere in considerazione in particolare l’incidenza dell’impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale e alle altre finalità di cui al comma 86 della legge n. 169 del 2019, alla reta logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro.Dal tenore della disposizione si evince che la norma è finalizzata oltre che a promuovere la ripresa del settore industriale anche a proteggere le imprese che operano in settori strategici per lo Stato.<strong>c) Gli investimenti ammissibili</strong>Il comma 4 dell’art. 27 prevede che il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da “COVID-19” ovvero a condizioni di mercato.Il successivo comma 5 prevede che CDP S.p.A., a valere sul Patrimonio Destinato, in via preferenziale, effettui i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.Possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.Il comma 9 stabilisce che gli investimenti effettuati da CDP tramite il Patrimonio Destinato e tutti gli atti ad esse funzionalmente collegati non innescano eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di controllo o analoghe disposizioni.<strong>d) Ulteriori disposizioni</strong>Il comma 12 prevede che le operazioni di impiego effettuate nonché le garanzie concesse e gli atti e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni o mediante impiego delle risorse finanziarie provenienti da tali operazioni, a valere sul Patrimonio Destinato non sono soggetti all’azione revocatoria di cui all’art. 67 L. Fall. E di cui all’art. 166 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.Dal punto di vista tributario, redditi e il valore della produzione conseguiti dal Patrimonio Destinato e dei suoi comparti non sono soggetti a imposte.Inoltre, il Patrimonio Destinato e i suoi comparti non sono soggetti a ritenute e a imposte sostitutive delle imposte sui redditi sui proventi a qualsiasi titolo percepiti.Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi a tutti gli investimenti effettuati dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti, nonché la loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono escluse da IVA, dall’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax), dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta.Gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nella misura applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.</p><h2>Art. 136</h2><h4>Incentivi per gli investimenti nell’economia reale</h4>L’articolo 136 del Decreto Rilancio introduce una nuova ed ulteriore categoria di piani di risparmio a lungo termine (“<strong>PIR</strong>”) modellata sulla base della disciplina generale prevista dai commi 100 a 114 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (la “Legge di Bilancio 2017”), alla quale si applicano tra l’altro limiti dimensionali molto più ampi.L’obiettivo della misura, come si evince dalla relazione illustrativa del Decreto Rilancio è quello di “<em>incentivare gli investimenti, sia in capitale di rischio sia in capitale di debito, nell’economia reale e, in particolare, nel mondo delle società non quotate, potenziando la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese</em>”. In effetti, i nuovi PIR sono stati modellati per canalizzare in maniera più consistente gli investimenti a favore di imprese di piccole dimensioni.La disciplina di questa nuova categoria di PIR viene inserita nell’art. 13-<em>bis</em> del D.L. n. 124 del 2019 (il c.d. “Decreto Fiscale 2020”) che contiene le disposizioni sui vincoli di investimento dei PIR costituiti a partire dal 1° gennaio 2020. Di conseguenza, i nuovi PIR, introdotti dal Decreto Rilancio, troveranno applicazione in relazione ai piani costituiti già a partire dal 1° gennaio 2020.Si ricorda che i PIR sono una forma di investimento introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 destinata alle persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio dello Stato operanti al di fuori del regime d’impresa, che fruiscono di specifici benefici fiscali al fine di incoraggiare gli investimenti a medio lungo termine (con orizzonte temporale pari almeno a 5 anni) nelle PMI radicate sul territorio italiano.I benefici previsti dalla norma includono:<ul> <li>l’esenzione da imposizione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla detenzione o dalla cessione degli strumenti finanziari detenuti nel PIR;</li> <li>l’esenzione dall’imposta sulle successioni dei trasferimenti mortis causa degli strumenti finanziari detenuti nel PIR.</li></ul><p>Detti benefici sono subordinati,<em> inter alia</em>, al rispetto di specifici vincoli di composizione del patrimonio del PIR, una parte del quale deve essere destinato a specifiche tipologie di attività.<span style="text-decoration: underline;"><strong>3.1 I nuovi PIR</strong></span>Nella sostanza il Decreto Rilancio ha introdotto la possibilità di istituire due categorie di PIR (modificando di fatto il requisito dell’”unicità” del PIR):</p><ul> <li>la prima categoria (i PIR ordinari), che era già stata rimodulata dal Decreto Fiscale 2020; e</li> <li>una nuova categoria di PIR (i nuovi PIR), con riferimento alla quale sono previsti:<ul> <li>diversi vincoli di investimento, con la possibilità di includere nuove<em> asset class</em> in precedenza non contemplate;</li> <li>l’innalzamento dei limiti di concentrazione dell’investimento; e</li> <li>l’innalzamento dei limiti dimensionali.</li></ul></li></ul><p>Sia per i PIR ordinari che per i nuovi PIR sono lasciati invariati i restanti profili della disciplina (quali ad es. i benefici fiscali, modalità di costituzione, <em>holding period</em>, divieto di investire in strumenti emessi o stipulati con soggetti non <em>white list</em>, etc).<strong>a) Rimodulazione del requisito di unicità dei PIR</strong>Il requisito dell’unicità del PIR è stato rimodulato, pertanto a seguito del Decreto Rilancio ciascun contribuente può costituire un PIR ordinario e un nuovo PIR.<strong>b) Vincoli di investimento dei Nuovi PIR</strong>Viene previsto per i nuovi PIR che in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell’anno stesso, il relativo patrimonio deve essere investito per almeno il 70% (i c.d. “investimenti qualificati”):</p><ul> <li>in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese radicate in Italia, diverse da quelle i cui titoli azionari formano i panieri degli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, nonché</li> <li>&nbsp;in prestiti erogati alle predette imprese e da crediti delle medesime imprese.</li></ul><p>Per la nuova categoria di PIR sono quindi rimodulati i vincoli di investimenti, precedentemente rimodulati dal Decreto Fiscale 2020<a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a>.Di particolare rilievo è l’inclusione tra gli investimenti qualificati anche di fonti di finanziamento alternative al canale bancario, quali concessione di prestiti e l’acquisizione dei crediti delle imprese a cui il piano è rivolto.<strong>c) Limiti di concentrazione dei Nuovi PIR</strong>Per i nuovi PIR è previsto l’innalzamento della soglia del vincolo di concentrazione ex art. 1 comma 103 della Legge di Bilancio 2017 al 20% (il limite previsto per i PIR ordinari è pari al 10%).<strong>d) Limiti dimensionali dei Nuovi PIR</strong>I limiti all’entità degli investimenti dei nuovi PIR sono innalzati fino a 150.000 euro all’anno e a 1.500.000 euro complessivamente.Si ricorda che per i PIR ordinari l’entità degli investimenti non può superare il limite dei 30.000 euro l'anno e il limite dei 150.000 euro complessivamente.<span style="text-decoration: underline;"><strong>3.2 Ulteriori modifiche</strong></span>L’art. 136 del Decreto Rilancio introduce anche specifiche disposizioni in merito alla verifica dei vincoli di investimento per i PIR costituiti tramite OICR (con l’introduzione del comma 2-<em>ter</em> all’art. 13 <em>bis</em> del Decreto Fiscale 2020).In particolare, per gli investimenti qualificati effettuati tramite OICR di cui all’articolo 1, comma 104, della Legge di Bilancio 2017 viene previsto che i vincoli di investimento applicabili ai PIR ordinari e ai nuovi PIR:a) devono essere raggiunti entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell’OICR;b) cessano di essere applicati quando l’OICR inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori;c) sono temporaneamente sospesi quando l’OICR raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 mesi.Tali previsioni ricalcano sostanzialmente le disposizioni in materia di composizione e diversificazione del portafoglio previste per i fondi di investimento europei a lungo termine (c.d. ELTIF) di cui all’art. 17, comma 1, del Regolamento (UE) n. 2015/760.Contestualmente al potenziamento delle agevolazioni fiscali previste per i nuovi PIR, viene abrogato l’art. 36-<em>bis</em> del D.L. n. 34 del 2019 con il quale erano state introdotte le agevolazioni fiscali per gli investimenti effettuati nei fondi ELTIF a partire dal 1° gennaio 2020.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:m.luongo@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Manfredi Luongo</a>, <a href="mailto:l.plattner@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Lukas Plattner</a> e <a href="mailto:v.cantelli@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Vincenzo Cantelli</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Alla luce del testo normativo, si può ritenere che non rientrino nell’agevolazione in parola i semplici apporti di capitale, cioè i versamenti effettuati dai soci nella società a fronte dei quali non vi è un incremento del capitale sociale.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Si tratta, in particolare di: i) soggetti indicati nell'art. 2 co. 1 lett. c) del D. Lgs. 28.2.2005 n. 38, nonché i soggetti non residenti aventi le medesime caratteristiche che esercitano la propria attività attraverso una stabile organizzazione in Italia (es. Banche, Sim, SGR ecc.); ii) i confidi iscritti nell'elenco di cui all'art. 112-<em>bis</em> del DLgs. 1.9.93 n. 385; iii) gli operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui all'art. 111 del D. Lgs. 1.9.93 n. 385; iv) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi dai soggetti di cui al punto i).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>&nbsp;<em>"Sono considerati ricavi: a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> La norma non chiarisce se la riduzione dei ricavi debba essere verificata analizzando i ricavi di marzo e di aprile separatamente oppure congiuntamente.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> Nel caso in cui siano agevolati gli investimenti effettuati in stabili organizzazioni di imprese con sede in Paesi UE o SEE, il credito d’imposta dovrebbe spettare alla casa-madre, tuttavia non è chiara la sorte del credito ove questa non abbia modo di utilizzarlo.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> Si tratta dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del d.lgs. 74/2000), Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del d.lgs. 74/2000) ed Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del d.lgs. 74/2000).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a> L’art. 26 prevede che il patrimonio netto debba essere calcolato al lordo delle perdite, tuttavia non specifica se debba tener conto o meno del conferimento. Nel silenzio della norma, il patrimonio netto dovrebbe essere quello risultante dal bilancio d’esercizio al lordo della perdita e quindi incorporerebbe già l’aumento di capitale.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a> Cfr.: art. 2412 c. 1, c.c. “<em>[l]a società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a> Va evidenziato che nella precedente bozza del Decreto Rilancio, circolata nei giorni antecedenti alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, era previsto che, al verificarsi di particolari requisiti, gli Strumenti Finanziari fossero infruttiferi e che tale beneficio (i.e. l’infruttiferità) si andasse a cumulare con gli altri benefici previsti dall’articolo 26 ai fini della verifica del limite di 800.000 euro.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a> Non si tiene conto di eventuali misure di cui la società abbia beneficiato ai sensi del Regolamento della Commissione n.1407/2013, del Regolamento della Commissione n.702/2014 e del Regolamento della Commissione n.717/2013 ovvero ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a> Come si è anticipato in narrativa, il comma 5 prevede che per il conferente l’agevolazione spetta se questi abbia “<em>una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell'importo complessivo agevolabile di cui al comma 20 ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il credito d'impost</em>a”. Dal tenore della norma sembrerebbe che in caso di superamento del limite ammissibile, la conferitaria nella propria certificazione possa stabilire l’ammontare del credito spettante al socio.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a> Gli apporti del MEF sono effettuati con decreto del MEF stesso e non sono soggetti a imposta di registro, di bollo, nonché alle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. In caso di beni e rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i relativi valori di apporto e di iscrizione nella contabilità del Patrimonio Destinato sono determinati sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di idonea esperienza e qualificazione professionale.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a> Ai fini finanziamento dell’attività del Patrimonio Destinato, il comma 7 prevede che possano essere emessi strumenti finanziari di debito a valere sul Patrimonio Destinato stesso anche in deroga all’art. 2412 c.c. Per completezza, si osserva che il successivo comma 8 dispone sulle obbligazioni assunte dal Patrimonio Destinato la garanzia di ultima istanza dello Stato.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B14%5D">[14]</a> dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea..<a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a> Il Decreto Fiscale 2020 aveva previsto che per i PIR istituiti dal 1° gennaio 2020, la soglia minima del patrimonio da investire in strumenti finanziari di imprese radicate in Italia (70%) fosse investita:• per almeno il 25% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB di Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;• per almeno il 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE MID Cap di Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 18 May 2020 09:18:42 +0200</pubDate>
                        <title>La tutela del consumatore in caso di non conformità del bene venduto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-tutela-del-consumatore-in-caso-di-non-conformita-del-bene-venduto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Con sentenza del 20 gennaio 2020, n. 1082, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta in materia di vendita dei beni di consumo stabilendo che, sebbene il comma 2 dell'articolo 130 del Codice del Consumo non annoveri il diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento, il consumatore che abbia ricevuto un bene non conforme al contratto può comunque esercitare, nei confronti del professionista, delle pretese risarcitorie. Il diritto al risarcimento del danno rientra, infatti, fra i diritti attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico italiano.</em></p><h2>1. Premessa. Lo svolgimento dei fatti.</h2>La sentenza in commento ha ad oggetto la vicenda riguardante il proprietario di un immobile, il quale citava in giudizio il titolare di una ditta individuale per avergli venduto una partita difettosa di “perline” in legno di larice che avevano provocato un anomalo restringimento dell’orditura del tetto, dopo la messa in posa.L’attore chiedeva pertanto in via principale la condanna del venditore all’eliminazione dei vizi riscontrati in sede di accertamento tecnico preventivo e, in via subordinata, il risarcimento dei danni patiti a causa dei vizi del materiale, consistenti nelle spese per il rispristino del tetto. Il venditore si opponeva e chiamava in giudizio il produttore del materiale, il quale, a sua volta, contestava la sussistenza dei vizi.In prime cure, il Tribunale rigettava la domanda principale, consistente nella richiesta di eliminazione dei vizi, in quanto eccessivamente onerosa per il venditore, accogliendo purtuttavia la richiesta risarcitoria, sulla base della quantificazione risultante dal verbale del consulente tecnico d’ufficio, nonché la domanda di garanzia del venditore verso il produttore.In secondo grado, l’appello proposto dai soccombenti veniva accolto. In particolare, la Corte d’Appello riteneva che la domanda principale di eliminazione dei vizi – rigettata in primo grado – non fosse stata oggetto di impugnazione e, quindi, si fosse formato un giudicato interno sull’eccessiva onerosità del ripristino del tetto e, inoltre, che il danno lamentato fosse meramente di natura estetica tale per cui sarebbe stato possibile unicamente procedere all’eliminazione delle fessure e non alla riparazione dell’intero tetto. Inoltre, non avendo l’appellato formulato una specifica richiesta risarcitoria in tal senso, lo stesso veniva condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.La vicenda giunge dunque alla Suprema Corte di Cassazione, ove gli ermellini sanciscono l’operatività delle regole generali dettate dal Codice civile anche in materie disciplinate dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito, “<em><strong>Codice del Consumo</strong></em>”), cassando la sentenza di appello.<h2>2. La disciplina consumeristica in materia di prodotti difettosi</h2>Muovendo dall’inquadramento normativo della vicenda che ci occupa, il Codice del Consumo, agli articoli 128 e seguenti, di cui al Capo I del Titolo III, rubricato “<em>Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali</em>”, impone, in estrema sintesi, in capo del venditore il generale obbligo di consegnare al consumatore "<em>beni conformi al contratto di vendita</em>".L’articolo 129 del Codice del Consumo, rubricato “<em>Conformità al contratto</em>”, impone poi al venditore il preciso obbligo di consegnare al consumatore beni che presentino caratteristiche, qualità e requisiti conformi a quelli effettivamente concordati nel relativo contratto di vendita.Ai sensi del medesimo articolo 129, si presume altresì che i beni di consumo siano conformi al contratto di compravendita qualora, ove applicabili, coesistano le seguenti circostanze:<em> i</em>) siano idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; <em>ii</em>) siano conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; <em>iii</em>) presentino la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura; <em>iv</em>) siano, altresì, idonei all’uso particolare voluto dal consumatore - portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto - e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.Alla luce di quanto precede, qualora venga consegnato dal venditore un bene che presenti un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 130 del Codice del Consumo, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo ovvero, ancora, alla risoluzione del contratto.Il consumatore potrà infatti richiedere al venditore – a propria esclusiva discrezione – di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro, dovendosi considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: <em>a)</em> del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; <em>b)</em> dell'entità del difetto di conformità; e <em>c)</em> dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.In alternativa, il consumatore potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di compravendita, ove ricorra una delle seguenti situazioni: <em>a)</em> la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; <em>b)</em> il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui sopra; <em>c)</em> la sostituzione o la riparazione, precedentemente effettuata, ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.Chiave di volta in tale contesto è rappresentato dall’articolo 135 del Codice del Consumo, posto a chiusura della disciplina sulla vendita dei beni di consumo, che prevedere l’applicabilità delle disposizioni del Codice civile in tema di contratto di vendita per quanto non specificamente previsto dal titolo III del Codice del Consumo, codificando il principio della massima tutela del consumatore. In ragione di ciò, assumono quindi rilievo tutte le disposizioni dell’ordinamento giuridico che siano idonee ad attribuire all’acquirente di beni di consumo un vantaggio maggiore di quello assicurato dalla vendita dei beni di consumo.Pertanto, sebbene tra i diritti che competono al consumatore, nel caso di difetto di conformità, l'articolo 130 del Codice del Consumo, non annoveri il diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento, il consumatore può comunque esercitare le proprie pretese risarcitorie sulla base delle “<em>altre norme dell'ordinamento giuridico</em>” italiano in conformità a quanto previsto dal succitato articolo 135.<h2>3. I motivi della decisione</h2>La sentenza in commento ha di fatto censurato la decisione della Corte di Appello nella parte in cui ha riconosciuto che, una volta ritenuto eccessivamente oneroso per il venditore l'intervento volto all'eliminazione dei vizi, il compratore non poteva pretendere, a titolo di danno emergente, il costo occorrente per la sostituzione di tutte le perline, ma solo il risarcimento del danno estetico conseguente al loro restringimento, pari al costo dell'eventuale intervento eseguibile per eliminare le fessure, negando l'integrale risarcimento del danno emergente riconosciuto al compratore ai sensi dell’articolo 1494 del Codice civile.Difatti, l'accertata eccessiva onerosità della sostituzione delle perline difettose non avrebbe dovuto precludere al consumatore di pretendere, a titolo di risarcimento del danno, la somma comunque occorrente per la eliminazione dei vizi secondo la valutazione effettuata da parte del CTU, essendo l’azione per il risarcimento del danno configurabile come un’azione autonoma, volta a porre il compratore in una posizione economicamente equivalente non a quella in cui si sarebbe trovato se non avesse concluso il contratto o se l'avesse concluso a un prezzo inferiore, ma a quella in cui si sarebbe trovato se la cosa fosse stata immune da vizi.In secondo luogo, poi, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che i giudici di secondo grado hanno ingiustamente ricusato la quantificazione proposta dal consulente tecnico – il quale non aveva indicato interventi sostitutivi all'infuori della integrale sostituzione delle perline – negando al consumatore qualsiasi risarcimento, nonostante il riscontro oggettivo dei vizi.Secondo il consolidato orientamento della Corte, la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta.<h2>4. Conclusioni</h2>In considerazione di quanto precede, il giudice del gravame avrebbe errato ad interpretare i rimedi accordati dal Codice del Consumo fino a negare al consumatore qualsiasi risarcimento. Di conseguenza, secondo il percorso argomentativo seguito dai giudici di legittimità, la richiesta risarcitoria non rimane circoscritta nei limiti del danno non coperto dalla sostituzione (troppo onerosa), ma si applicano i criteri ordinari previsti in caso di domanda risarcitoria proposta in assenza di richiesta di risoluzione o riduzione del prezzo.In conclusione, per tutte le ragioni sopraesposte, i giudici di legittimità hanno cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello, che dovrà attenersi ai principi indicati in tema di risarcimento del danno.&nbsp;<em>A cura di Dott.ssa <a href="mailto:v.molinari@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Valentina Molinari</a>.</em><em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">corporate.commercial@advant-nctm.com</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 18 May 2020 08:50:08 +0200</pubDate>
                        <title>L’espressione del voto in assemblea da parte del socio legalmente incapace</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lespressione-del-voto-in-assemblea-da-parte-del-socio-legalmente-incapace</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Nell’articolo pubblicato sulla rivista Le Società n. 3/2020, Angelo Busani e Alessandro Currao analizzano il tema dell’autorizzazione giudiziaria per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle società di capitali da parte di soci legalmente incapaci valutando, da un lato, quali sono gli effetti che una determinata deliberazione assembleare produce e, dall’altro, quali sono le conseguenze che si producono nel patrimonio del socio incapace in dipendenza di tali effetti.</em></p><h2>1. Premessa. Autorizzazione giudiziale per il socio incapace</h2>In ogni caso in cui un soggetto legalmente incapace intenda acquisire la qualità di socio di una società che sia di persone o di capitali, bisogna individuare le autorizzazioni giudiziali necessarie per l’acquisto di quote di partecipazione al capitale sociale e, cioè, per la conclusione del negozio da cui consegue l’assunzione della qualità di socio, nonché per la partecipazione alla vita della società mediante la manifestazione della propria volontà o l’espressione del diritto di voto in assemblea.Si ricorda, anzitutto, che l’incapacità legale di agire è la situazione in cui si trova un soggetto che non possa validamente disporre della propria sfera giuridico-patrimoniale. È prevista in generale per i minori di età; per i maggiorenni, invece, deve essere disposta dall’autorità giudiziaria con una sentenza. Ciò può avvenire sia a fini di tutela di coloro che non sono in grado di provvedere ai propri interessi (interdetti giudiziali, nonché minori emancipati, inabilitati e beneficiari di amministrazione di sostegno), sia a fini sanzionatori (interdetti legali).Nell’analizzare il tema in questione, bisogna riportare la differente disciplina dettata con riguardo alle società di persone rispetto a quella prevista con riguardo alle società di capitali.Nell’ambito delle società di persone, il legislatore ha previsto il rilascio sia dell’autorizzazione per consentire all’incapace di acquistare le quote di partecipazione al capitale sociale sia di un’ulteriore autorizzazione per consentire all’incapace l’assunzione della qualifica di socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni contratte dalla società (cfr. art. 2294 c.c.)Nell’ambito delle società di capitali, invece, non è dettata alcuna disciplina legislativa in materia di autorizzazione giudiziale all’esercizio dell’attività di impresa, essendo la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali limitata. Di conseguenza, per l’assunzione della qualità di socio, è sufficiente il solo rilascio dell’autorizzazione all’acquisto delle quote di partecipazione al capitale sociale.Ciononostante, resta aperto il problema dell’esercizio del diritto di voto in assemblea da parte del socio incapace. Non dettando la legge alcuna norma al riguardo, occorre comprendere se, al fine di esercitare validamente il diritto di voto, sia sufficiente che l’incapace intervenga in assemblea debitamente rappresentato o assistito ai sensi di legge oppure se sia anche necessario il previo rilascio di un’autorizzazione giudiziale all’espressione del voto.Con il fine di giungere ad indicare i criteri da seguire per individuare se e quando sia necessario ottenere il previo rilascio di un’autorizzazione giudiziale all’espressione del diritto di voto in assemblea, gli Autori richiamano le opinioni espresse in materia dalla dottrina nonché le decisioni assunte dalla giurisprudenza, seppur in alcune isolate pronunce, che hanno portato alla formazione di tesi assai contrastanti.<h2>2. Le opinioni della dottrina e della giurisprudenza: tesi contrastanti</h2>Secondo una prima tesi, è necessario distinguere tra ordinaria e straordinaria amministrazione: qualora un socio incapace dovesse esprimere il proprio voto in relazione a una deliberazione ritenuta essere un atto di ordinaria amministrazione, sarebbe sufficiente il rispetto delle norme dettate in materia di rappresentanza; qualora, invece, dovesse esprimere il proprio voto in relazione a una deliberazione qualificabile come atto di straordinaria amministrazione, occorrerebbe il preventivo rilascio di una specifica autorizzazione all’esercizio del diritto di voto da parte dell’autorità giudiziaria competente.Tale tesi, sostenuta da parte della dottrina<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> e avallata anche da talune pronunce della giurisprudenza di merito<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>, è stata fermamente criticate da altra parte della dottrina<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> e giurisprudenza di legittimità<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>. È stato, difatti, negato che la distinzione tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione possa trovare applicazione in relazione alle operazioni societarie, potendosi al massimo tracciare una distinzione tra atti pertinenti e non pertinenti rispetto all’oggetto sociale delle società, tuttavia irrilevante in ordine al problema ivi analizzato.Secondo una diversa tesi, l’autorizzazione giudiziale al voto non è mai necessaria. L’argomentazione principale che si fonda proprio sull’assenza di una disciplina normativa al riguardo, porta a concludere che il socio incapace di una società di capitali può esprimere liberamente il proprio voto in assemblea, senza che vi sia mai la necessità di ottenere il preventivo rilascio di una autorizzazione giudiziale, purché intervenga in assemblea debitamente rappresentato. Per di più, il socio incapace avrebbe già ottenuto una implicita autorizzazione al voto quando è stato autorizzato a stipulare il negozio in forza del quale ha acquistato la qualità di socio.Tale impostazione, tuttavia, non tiene conto che in ambito societario vi sono una molteplicità di deliberazioni per la cui approvazione è richiesto il consenso unanime dei soci, nonché operazioni societarie i cui effetti incidono sulla sfera individuale dei singoli soci rispetto alle quali appare imprescindibile che il voto espresso dal socio incapace necessiti di una previa valutazione da parte dell’autorità giudiziaria competente.Infine, la tesi intermedia considera l’autorizzazione giudiziale al voto necessaria solo se la deliberazione possa avere un riflesso sulla sfera individuale dell’incapace. In particolare, l’espressione del diritto di voto in assemblea da parte di un socio incapace non necessiterebbe mai di alcuna autorizzazione, a meno che si tratti di votare proposte di deliberazione i cui effetti siano destinati a incidere sulla sfera individuale dell’incapace stesso.Tra le tesi richiamate, quest’ultima è reputata maggiormente condivisibile, seppur non permetta di individuare un valido criterio distintivo che consenta di pre-individuare quali siano le deliberazioni assembleari i cui effetti incidono sui diritti individuali del socio incapace.<h2>3. Un nuovo criterio: l’individuazione delle deliberazioni “patrimonialmente rilevanti” per il socio incapace</h2>L’analisi delle tesi sovraesposte e, in particolare, delle critiche che sollevano, hanno portato gli Autori all’elaborazione di un diverso modo di affrontare e risolvere la questione. Dalla stessa normativa sembra, difatti, potersi derivare che l’autorizzazione giudiziale sia prescritta ogni qualvolta si tratti di porre in essere, da parte dell’incapace, un’attività giuridica che comporti un’alterazione, in senso migliorativo o peggiorativo, della sua sfera patrimoniale.Di conseguenza, l’autorizzazione giudiziale al voto sarebbe necessaria tutte le volte in cui, valutate le conseguenze derivanti dall’approvazione di una determinata deliberazione, il patrimonio dell’incapace stesso ne risulti in qualche misura modificato.Partendo da questa premessa, è possibile effettuare nel seguito alcune considerazioni “generali”, e poi alcune “particolari”. Una prima considerazione generale porta ad individuare le deliberazioni che costituiscono causa di recesso: per valutare la necessità o meno del rilascio di un’autorizzazione al voto espresso dal socio incapace, bisogna verificare se, nel caso concreto, l’approvazione di una data deliberazione comporti o meno, in capo ai soci assenti, astenuti o dissenzienti, il riconoscimento del diritto di recesso dalla società.Un’ulteriore considerazione di ordine generale porta ad effettuare una distinzione tra le deliberazioni assembleari per la cui approvazione è richiesto un dato quorum e le deliberazioni assembleari che, invece, non possono essere approvate se non con il consenso unanime dei soci per le quali non pare esservi dubbio circa la necessità del rilascio di un’autorizzazione giudiziale affinché il socio incapace possa esprimere il proprio voto.Infine, si deve tener conto delle ipotesi in cui, nonostante non sia richiesto il consenso unanime dei soci per l’adozione di una data decisione, il voto espresso dal socio incapace può comunque risultare “determinante” per l’approvazione della deliberazione, con conseguente necessità di rilascio dell’autorizzazione giudiziale.<h2>4. L’indagine specifica di alcune deliberazioni assembleari</h2>Individuati i predetti criteri “generali”, gli Autori danno corso a un’indagine specifica con riguardo ad alcune tra le più rilevanti deliberazioni assembleari, con il fine di individuare quali siano gli effetti che discendono da ciascuna di esse e di valutarne l’impatto sul patrimonio del socio incapace.Con riferimento all’aumento del capitale sociale a pagamento, l’autorizzazione giudiziale si rende necessaria non tanto per l’esercizio del diritto di voto in assemblea, quanto per la successiva ed eventuale stipulazione del negozio di sottoscrizione dell’aumento di capitale e per l’effettuazione del relativo conferimento. In tal caso, è riconosciuto ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso; pertanto, il voto dell’incapace dovrebbe essere autorizzato per le considerazioni sopra formulate. Nel caso, invece, di aumento gratuito del capitale sociale, non vi è un successivo negozio di sottoscrizione e, pertanto, il voto dell’incapace non necessita di alcuna autorizzazione giudiziale, non verificandosi nel suo patrimonio alcun “patrimonialmente rilevante”.Con riferimento alla riduzione reale del capitale sociale, l’esercizio del diritto di voto in assemblea da parte del socio incapace non dovrebbe necessitare di alcuna autorizzazione giudiziale in quanto nella sfera individuale del singolo socio si produce unicamente la conseguenza del rimborso in denaro o della liberazione dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti. Laddove, invece, si deve procedere alla riduzione per perdite del capitale sociale il cui ammontare superi di almeno un terzo il valore nominale del capitale sociale, si distinguono due ipotesi: nel caso in cui si proceda per l’adozione di una deliberazione di riduzione del capitale sociale per un importo pari alle perdite registrate, non dovrebbe essere necessaria alcuna autorizzazione giudiziale per il voto del socio incapace, essendo una deliberazione imposta dalla legge per adeguare il valore nominale del capitale sociale alle perdite che già hanno intaccato il patrimonio della società. Nel diverso caso in cui l’assemblea sia stata convocata per deliberare non solo la riduzione del capitale ma anche il contemporaneo aumento del medesimo o, in alternativa, la liquidazione della società, si ripetono le argomentazioni riportate con riferimento alle delibere assembleari di aumento del capitale sociale.Con riferimento alla trasformazione, che costituisce una causa di recesso legale inderogabile in favore dei soci assenti, astenuti o dissenzienti, il voto in assemblea esercitato dal rappresentante del socio incapace necessita del previo rilascio dell’autorizzazione giudiziale. In caso di fusione, ove l’incapace sia socio di una società a responsabilità limitata, il voto espresso da parte di quest’ultimo nell’assemblea chiamata ad approvare un progetto di fusione, necessita del rilascio di un’apposita autorizzazione giudiziale in quanto è causa di recesso; ove, invece, l’incapace sia socio di una società per azioni, si ritiene che l’autorizzazione giudiziale al voto si renda necessaria solo qualora si intenda rinunciare ai termini o alla redazione di alcuno dei documenti prescritti dalla legge nell’ambito del procedimento di fusione perché in questi ultimi casi il socio incapace è chiamato a esprimere un vero e proprio consenso negoziale.<h2>5. L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione al voto</h2>Individuati i principi generali che regolano la materia e analizzati i casi particolari, non resta che chiarire il tema dell’individuazione dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione al voto esercitato dal socio incapace.In applicazione del criterio delle deliberazioni “patrimonialmente rilevanti” ne consegue che, nell’ipotesi di un socio minorenne soggetto alla responsabilità genitoriale, il relativo ricorso deve essere presentato presso l’ufficio del giudice tutelare del luogo di domicilio del minore: in assemblea, pertanto, devono intervenire entrambi i genitori del minore, muniti della relativa autorizzazione rilasciata dal giudice tutelare.Nel caso di un socio minorenne sotto tutela oppure di un socio interdetto, il relativo ricorso deve essere presentato presso l’ufficio del giudice tutelare o del tribunale ordinario del luogo di domicilio dell’incapace: in assemblea pertanto, interviene solamente il tutore munito della relativa autorizzazione.Nel caso di un socio minorenne emancipato oppure inabilitato, il relativo ricorso deve essere presentato presso l’ufficio del giudice tutelare o del tribunale ordinario del luogo di domicilio dell’incapace. Il socio minorenne emancipato oppure l’inabilitato interviene in assemblea assistito dal suo curatore e munito della relativa autorizzazione giudiziale.Nel caso, infine, di un socio beneficiario di amministrazione di sostegno, è necessario, in primo luogo, analizzare il relativo decreto di nomina e valutata la necessità del rilascio di un’autorizzazione giudiziale, il relativo ricorso deve essere presentato all’ufficio del giudice tutelare del luogo di domicilio dell’incapace. Il socio beneficiario di amministrazione di sostegno interviene in assemblea assistito dal suo amministratore di sostegno.&nbsp;<em>A cura di Avv. <a href="mailto:t.cantelmo@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Tobia Cantelmo</a></em>&nbsp;<em>e</em>&nbsp;<em>Dott.ssa <a href="mailto:l.piersimoni@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Lucia Piersimoni</a>.</em><em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">corporate.commercial@advant-nctm.com</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Cfr., G. Romano Pavoni, Deliberazioni dell’assemblea delle società, Milano, 1951, 192; U. Grisenti, Note sull’articolo 2377, ultimo comma cod. civ. e sulle delibere implicite nelle società di capitali, in Riv. Società, 1968, 606.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Cfr. Trib. Terni, decreto 5 aprile 1962, in Casi e materiali di diritto commerciale. Società per azioni, II, Milano, 1974, 1152; App. Torino 15 ottobre 1992, in Giur. it., 1993, I, 2795.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> Cfr., tra gli altri, E. Cudia, Il voto dell’incapace nelle assemblee delle società di capitali, in Vita not., 1988, 6, 1327; U. Natoli, In tema di limitazioni dei poteri di amministratori di società, in Banca, borsa, tit. cred., 1955, 357.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> Cfr. Cass. 18 giugno 1987, n. 5353.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 18 May 2020 08:42:25 +0200</pubDate>
                        <title>COVID-19: l’impatto delle misure straordinarie e urgenti sui contratti commerciali soggetti a legge italiana</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/covid-19-limpatto-delle-misure-straordinarie-e-urgenti-sui-contratti-commerciali-soggetti-a-legge-italiana</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>[<em><strong>NOTA IMPORTANTE</strong>: Il presente documento è aggiornato al giorno 8 maggio 2020 alle ore 13:00 siccome lo stato di emergenza ed il relativo quadro normativo sono in continua evoluzione su base quotidiana, i contenuti del presente documento potranno essere soggetti a continue modifiche</em>].</p><h2>1. Premessa</h2>La diffusione del COVID-19 e le misure straordinarie e urgenti adottate dal Governo italiano per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto stanno avendo – anche in Italia – impatti, talvolta notevoli, sull’esecuzione dei contratti commerciali.Difatti, <strong>l’adempimento delle obbligazioni previste da diversi contratti viene ritardato o, in alcuni casi, reso impossibile dal diffondersi del virus e dalle misure adottate dal Governo</strong>, che hanno altresì disposto la sospensione di attività commerciali e industriali a seguito, da ultimo, dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 (il “<strong>DPCM 26 Aprile</strong>”) che, da un lato, ha allentato le misure restrittive precedentemente adottate e, dall’altro lato, ha prorogato la sospensione di molte attività, soprattutto relativamente al commercio al dettaglio, <span style="text-decoration: underline;">fino al 17 maggio 2020</span>.<h2>2. Forza Maggiore e possibili rimedi</h2><h4>2.1. Gli istituti del codice civile</h4>In ragione di quanto precede, l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sta assumendo i caratteri di quello che potrebbe qualificarsi come un <strong>evento di forza maggiore</strong>. A tal riguardo, si segnala che il codice civile italiano <strong>non fornisce una definizione vera e propria di forza maggiore</strong>, seppure contempli alcuni istituti la cui applicazione presuppone il verificarsi di eventi riconducibili al concetto di forza maggiore. Difatti, per i contratti soggetti alla legge italiana, <span style="text-decoration: underline;">ferma restando la rilevanza di eventuali clausole contrattuali</span>, si dovrà fare riferimento, in particolare, ai seguenti istituti:<ul> <li>impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore (art.1218, 1256 e 1463 c.c.);</li> <li>eccessiva onerosità sopravvenuta (artt. 1467 e ss. c.c.);</li> <li>rescissione per lesione (art. 1448 c.c.).</li></ul><p>Per <strong>impossibilità sopravvenuta</strong> della prestazione (di cui agli artt. 1218, 1256 e 1463 e ss. del codice civile) si intende una <span style="text-decoration: underline;">qualsiasi situazione impeditiva dell’adempimento non prevedibile e non superabile tramite lo sforzo che può essere legittimamente richiesto al debitore</span>.Secondo il generale principio di cui all’art. 1218, 1256 e 1463 del codice civile, qualora la parte inadempiente dimostri che l’inadempimento è stato conseguenza dell’impossibilità di eseguire la prestazione per “causa a lui non imputabile”, questi può essere ritenuto non responsabile. L’impossibilità sopravvenuta può essere (<em>i</em>) definitiva o temporanea; e (<em>ii</em>) assoluta o parziale.Verificati i presupposti di cui sopra, l’obbligazione contrattuale divenuta impossibile (a) si estingue, con conseguente risoluzione di diritto (totale o parziale) del contratto, ove tale impossibilità sia assoluta e definitiva; o (b) può essere legittimamente sospesa, ove tale impossibilità sia solo temporanea.L’istituto dell’<strong>eccessiva onerosità sopravvenuta</strong> (di cui agli artt. 1467 e ss. del codice civile) consente invece la risoluzione di contratti il cui <span style="text-decoration: underline;">equilibrio sia modificato da avvenimenti sopravvenuti</span> – straordinari e non ragionevolmente prevedibili al momento della conclusione del contratto – che <span style="text-decoration: underline;">non rientrano nell’ambito della normale alea contrattuale</span> e che rendono una delle prestazioni sottese al contratto eccessivamente onerosa o oggettivamente svilita nel proprio valore e/o nella propria utilità. La controparte interessata a mantenere in essere il contratto potrà evitare la risoluzione offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.L’<strong>azione di rescissione per lesione</strong> è un’azione di carattere generale che permette la rescissione di tutti i contratti sinallagmatici – fatta eccezione per i soli contratti aleatori – caratterizzati da una sproporzione abnorme tra le prestazioni delle parti. Affinché il rimedio in esame possa essere azionato è necessario che (<em><strong>i</strong></em>) sussista lo stato di bisogno della parte danneggiata; (<em><strong>ii</strong></em>) la lesione ecceda la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto; e (<em><strong>iii</strong></em>) che il contraente avvantaggiato dalla sproporzione approfitti dello stato di bisogno della parte danneggiata.</p><h4>2.2. L’obbligo di buona fede nell’esecuzione del contratto</h4>Ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile “<em>Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede</em>”.L’articolo in esame statuisce il principio della buona fede cd. “oggettiva”, ossia della reciproca lealtà della condotta delle parti che non solo vincola i contraenti nella fase di formazione ed esecuzione del contratto, ma si riferisce altresì agli interessi sottostanti alla stipula del regolamento negoziale, imponendo dunque a ciascuna delle parti del rapporto di agire preservando le ragioni dell'altra. A tal riguardo, consta l’esistenza di giurisprudenza di merito a favore della configurabilità di un <strong>obbligo di rinegoziazione del contratto quale corollario del generale principio di buona fede nell’esecuzione del contratto medesimo</strong>.Nei contratti di durata ciò può tradursi in un diritto-dovere di rinegoziare e, dunque, di cooperare, rendendosi disponibili alla modificazione del contratto, allorché la parte interessata a mantenere in essere un contratto ragionevolmente aderente alla concreta realtà del mercato inviti l’altra a rinegoziare.<h4>2.3. Impossibilità per <em>factum principis</em></h4>Da ultimo, ove la prestazione sia direttamente <span style="text-decoration: underline;">impedita</span> dai provvedimenti legislativi intrapresi dal Governo per fronteggiare l’attuale situazione emergenziale, può altresì configurarsi la fattispecie della cd. impossibilità sopravvenuta per <em>factum principis</em>.Il <em>factum principis</em> è definito quale <strong>causa di impossibilità oggettiva</strong> ad effettuare una prestazione <strong>derivante da un sopravvenuto atto o provvedimento della pubblica autorità</strong> (es. l’obbligo si sospendere le attività produttive e commerciali).È bene sottolineare che il <em>factum principis</em> non basta, di per sé solo, a giustificare l’inadempimento e a liberare l’obbligato inadempiente da ogni responsabilità. Perché tale <strong>effetto estintivo si produca è necessario che l’ordine o il divieto</strong> dell’autorità sia configurabile come un fatto <strong>totalmente estraneo alla volontà dell’obbligato e ad ogni suo obbligo di ordinaria diligenza</strong>, il che vuol dire che, di fronte all’intervento dell’autorità, il debitore non deve restare inerte, né porsi in condizione di soggiacervi senza rimedio, ma deve, nei limiti dell’ordinaria diligenza, sperimentare ed esaurire tutte le possibilità che gli si offrono per vincere e rimuovere la resistenza o il rifiuto della pubblica autorità.Trattandosi di un’impossibilità oggettiva, non occorrerà valutare la ricorrenza dei caratteri propri dell’impossibilità, ma si applicheranno direttamente le norme sull’impossibilità sopravvenuta (cfr. par. 2.1).<h2>3. L’intervento del legislatore</h2>Al fine di facilitare l’attuazione dei rimedi azionabili ove, in ragione delle misure intraprese dal Governo per contrastare il diffondersi del virus, non fosse possibile adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, il legislatore ha deciso di intervenire anche in materia di contratti commerciali.<h4>3.1. Impossibilità sopravvenuta <em>ex lege</em></h4><strong><em>3.1.1. Biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura</em></strong>Ai sensi dell’articolo 88 del Decreto Legislativo n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020, il legislatore ha statuito che “<em>ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la <strong>sopravvenuta impossibilità</strong> della prestazione dovuta in relazione <strong>ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura</strong>, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura</em>”.Pertanto, in tali ipotesi, gli acquirenti possono presentare, entro 30 giorni dalla data di efficacia del suddetto decreto legislativo ovvero di successivi decreti che dovessero comportare l’impossibilità di utilizzare il titolo di acquisto, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. Una volta verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione e, conseguentemente, l’inutilizzabilità del titolo di acquisto oggetto dell'istanza di rimborso, il soggetto organizzatore dell’evento provvederà all’emissione di un <em>voucher</em> di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.<em><strong>3.1.2. Titoli di viaggio, di soggiorno e pacchetti turistici</strong></em>Ai sensi dell’articolo 88-<em>bis</em> del Decreto Legislativo n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020 (il “<strong>Decreto Cura Italia</strong>”), il legislatore ha statuito che “<em>Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico</em>” ove stipulati da soggetti che versano in particolari condizioni tassativamente elencate nel suddetto articolo<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> (i “<strong>Soggetti Legittimati</strong>”).In tali ipotesi, i Soggetti Legittimati comunicano al vettore, alla struttura ricettiva ovvero all'organizzatore di pacchetti turistici, entro 30 giorni<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>, il ricorrere di una delle situazioni di impossibilità allegando la documentazione comprovante il titolo di viaggio, la prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico e, nel caso in cui il titolo di viaggio o soggiorno fosse stato acquistato per partecipare a eventi di qualsivoglia natura, allegando altresì la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nel suddetto articolo 88-<em>bis</em>. Il rimborso può essere richiesto anche nei casi in cui il titolo di viaggio, il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite.Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, il vettore o la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno <strong>ovvero</strong> all'emissione di un <em>voucher</em> di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.Il citato articolo 88-<em>bis</em> prevede inoltre che:<ul> <li>il recesso possa essere esercitato dal vettore quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali casi il vettore ne dà tempestiva comunicazione all'acquirente e, entro i successivi 30 giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio <strong>oppure</strong> all'emissione di un <em>voucher</em> di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.</li> <li>le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l’attività, in tutto o in parte, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, <strong>oppure</strong> procedere al rimborso del prezzo <strong>o</strong>,<strong> altrimenti</strong>, possono emettere un <em>voucher</em>, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.</li> <li>gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare il diritto di recesso dai contratti stipulati con i Soggetti Legittimati, dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque quando l'esecuzione del contratto è impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri. In tali casi l'organizzatore,<strong> in alternativa al rimborso</strong> può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo <strong>oppure</strong> può procedere al rimborso <strong>o</strong>, <strong>altrimenti</strong>, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. Inoltre, in deroga alle previsioni del codice del turismo, <span style="text-decoration: underline;">il rimborso è corrisposto e il <em>voucher</em> è emesso appena ricevuti i rimborsi o i <em>voucher</em> dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio</span>.</li> <li>i Soggetti Legittimati possono esercitare il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguire nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, o negli Stati dove è impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. Anche in tali casi l'organizzatore, in <strong>alternativa al rimborso</strong> può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo <strong>oppure</strong> può procedere al rimborso <strong>o</strong>, <strong>altrimenti</strong>, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un <em>voucher</em>, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. Anche in questo caso, in deroga alle previsioni del codice del turismo, <span style="text-decoration: underline;">il rimborso è corrisposto e il <em>voucher</em> è emesso appena ricevuti i rimborsi o i <em>voucher</em> dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio</span>.</li></ul><p>Al di fuori dei casi di cui sopra, per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui all’articolo 88-bis in esame, ove instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020 nell'intero territorio nazionale, anche con riferimento a prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per un anno dall'emissione.<span style="text-decoration: underline;"><strong>L'emissione dei <em>voucher</em> previsti dall’articolo 88-<em>bis</em> assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.</strong></span></p><h4>3.2. Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali</h4>L’articolo 91, comma 1, del Decreto Cura Italia ha inoltre previsto che “I<em>l rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti</em>”.Pertanto, in altri termini, le misure emergenziali intraprese dal Governo e debitamente adottate e rispettate dalle parti contrattuali, volte al contenimento della pandemia in atto, sembrerebbero assurgere per espressa previsione di legge a causa – <span style="text-decoration: underline;">comunque da valutare caso per caso</span> – per limitare o addirittura escludere la responsabilità del debitore per eventuali ritardati o inadempimenti.<h4>3.3. Forza Maggiore e contratti con controparti estere</h4>In ultima istanza, il legislatore è altresì intervenuto anche in materia di <strong>contratti con controparti estere che prevedono clausole di forza maggiore</strong> le quali richiedono, a titolo di prova, certificazioni camerali. A tal riguardo, in ragione della situazione emergenziale, il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto, con circolare del 25 marzo 2020 inviata a tutte le Camere di Commercio, invitando tali Camere di Commercio a rilasciare <strong>un’attestazione in lingua inglese</strong> relativa alla sussistenza di cause di forza maggiore per l’emergenza. In particolare, tali certificazioni:<ul> <li>riepilogano la normativa nazionale emanata in ragione dell’emergenza; e</li> <li>attestano che la società richiedente ha denunciato alla Camera di Commercio competente di non essere in grado di adempiere alle proprie obbligazioni in ragione delle misure straordinarie ed urgenti intraprese dal Governo.</li></ul><p>Pur non trattandosi di certificazioni che concretamente certificano la sussistenza di cause di forza maggiore <em>ex se</em>, tali documenti possono costituire un valido ausilio nel comprovare che eventuali ritardi o inadempimenti siano dovuti all’emergenza epidemiologica.&nbsp;&nbsp;<em>A cura di Dott.ssa <a href="mailto:g.dauria@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Giulia D’Auria</a></em><em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">corporate.commercial@advant-nctm.com</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> In particolare, trattasi di soggetti: a) nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare; b) residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti; c) risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero; d) che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti; e) che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti; f) intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Il termine di 30 giorni decorre, a seconda del caso, (a) dalla cessazione delle situazioni di cui all’art. 88-<em>bis</em>, comma 1, lettere da a) a d); (b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del concorso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui all’art. 88-<em>bis</em>, comma 1, lettera e); (c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui all’articolo 88-<em>bis</em>, comma 1, lettera f).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-5225</guid>
                        <pubDate>Mon, 18 May 2020 06:24:21 +0200</pubDate>
                        <title>MERCATI FINANZIARI | Servizi di pagamento: Banca d&#039;Italia emana le disposizioni attuative dell’Art. 22 del Decreto Fiscale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/mercati-finanziari-servizi-di-pagamento-banca-ditalia-emana-le-disposizioni-attuative-dellart-22-del-decreto-fiscale</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Governo, come noto, ha posto in essere diverse misure volte a promuovere l'utilizzo dei mezzi di&nbsp;pagamento diversi dal contante. In particolare, il D. L. n. 124 del 26 ottobre 2019 ("<strong>Decreto Fiscale</strong>”), come&nbsp;modificato dalla Legge di conversione n. 157 del 19 dicembre 2019, prevede <strong>all’articolo 22</strong> che gli esercenti&nbsp;attività d'impresa, arte e professioni, residenti in Italia e con ricavi non superiori a 400.000 euro<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> &nbsp;(“<strong>Esercenti</strong>” o “<strong>Esercente</strong>”) possano godere, <span style="text-decoration: underline;">a partire dal 1° luglio 2020</span>, di <span style="text-decoration: underline;">un credito di imposta pari al 30%</span>&nbsp;delle commissioni addebitate dagli intermediari convenzionatori per l'accettazione delle transazioni di&nbsp;pagamento elettroniche effettuate <span style="text-decoration: underline;">da consumatori</span><a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> con carta di pagamento (debito, di credito o&nbsp;prepagata) o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.In attuazione di tale norma<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> , la Banca d’Italia con provvedimento del 21 aprile 2020 (“<strong>Provvedimento</strong>”),&nbsp;pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile 2020, ha individuato le modalità e i criteri con cui i&nbsp;prestatori di servizi di pagamento, che hanno stipulato un contratto di convenzionamento con gli Esercenti<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>, devono trasmettere agli stessi, mensilmente e per via telematica, l’elenco delle transazioni effettuate e&nbsp;le informazioni relative alle commissioni corrisposte.In particolare, il Provvedimento, rivolgendosi <span style="text-decoration: underline;">a tutti i prestatori di servizi di pagamento che operano nel&nbsp;territorio della Repubblica</span> (anche senza stabilimento, ovvero in regime di libera prestazione) e <span style="text-decoration: underline;">che hanno&nbsp;stipulato un contratto di convenzionamento con un Esercente per l’accettazione di strumenti di pagamento<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> al punto vendita, fisico o online</span> (<em>i.e.</em> sui siti di commercio elettronico) (“<strong>Soggetti Convenzionatori</strong>”),&nbsp;<strong>prevede che a partire dal 1° luglio 2020 tali soggetti comunichino all’Esercente</strong>:</p><ul> <li>l'elenco delle transazioni effettuate nel periodo in cui sono state eseguite le operazioni di pagamento&nbsp;(“<strong>Periodo di Riferimento</strong>”);</li> <li>il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento poste in essere dai <span style="text-decoration: underline;">consumatori e dai non&nbsp;consumatori nel Periodo di Riferimento</span>;</li> <li>il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate esclusivamente dai <span style="text-decoration: underline;">consumatori&nbsp;nel Periodo di Riferimento</span> e</li> <li>un prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all’Esercente nel mese di addebito&nbsp;(notoriamente il mese successivo a quello nel quale sono state eseguite le relative operazioni di&nbsp;pagamento) che illustri:<ul> <li>l’ammontare delle commissioni totali;</li> <li>l’ammontare delle commissioni addebitate sul transatto per le operazioni di pagamento&nbsp;effettuate da consumatori;</li> <li>l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in&nbsp;franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.</li></ul></li></ul><p>Tali informazioni dovranno essere trasmesse per via telematica (ad es. PEC o pubblicazione nell’<em>online&nbsp;banking</em> dell’intermediario) <strong>entro il 20° giorno</strong> del mese successivo al Periodo di Riferimento che coincide,&nbsp;quindi, in sede di prima applicazione, con la data del <strong>20 agosto 2020</strong>.A tal riguardo, occorre sottolineare che, secondo il Provvedimento, <span style="text-decoration: underline;">ai fini della detraibilità delle commissioni&nbsp;in questione</span>, vanno prese in considerazione <strong>unicamente le commissioni addebitate dai Soggetti&nbsp;Convenzionatori per le transazioni effettuate dai consumatori</strong><a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a>, rilevando, inoltre, come elemento&nbsp;qualificante, ai medesimi fini, solo la prestazione del servizio di accettazione di strumenti di pagamento sul&nbsp;territorio nazionale<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a>. Il Provvedimento chiarisce, peraltro, che il convenzionamento non riguarda soltanto&nbsp;le carte di pagamento, ma ricomprende tutte le ipotesi in cui il Soggetto Convenzionatore offre all’Esercente&nbsp;servizi a valore aggiunto per l’accettazione degli strumenti di pagamento elettronici; ad esempio, quando&nbsp;vengono messe a disposizione dell’Esercente, dal Soggetto Convenzionatore, applicazioni (App) in grado di&nbsp;consentire il colloquio tra l’Esercente e il pagatore, ovvero sistemi in grado di generare codici bidimensionali,&nbsp;c.d. QR code (<em>quick response code</em>), contenenti le informazioni sul pagamento e leggibili attraverso dispositivi&nbsp;(anche <em>smartphone</em>) in dotazione all’Esercente e/o al pagatore.Inoltre, il Provvedimento tiene conto, ai fini dell’attribuzione del credito di imposta, della sussistenza, sul&nbsp;mercato, di diverse tipologie di modelli retributivi nei contratti tra esercenti e Soggetti Convenzionatori,&nbsp;quali: (i) la corresponsione della sola commissione sul transatto (ovvero sulle singole transazioni effettuate)&nbsp;senza canone per la fornitura del servizio di accettazione (es. il canone di locazione per il terminale); (ii)&nbsp;l’applicazione di commissioni sul transatto e di un canone mensile per la fornitura del servizio di accettazione;&nbsp;(iii) il pagamento di tariffe “a pacchetto” che prevedono un costo fisso periodico in cui, oltre alla eventuale&nbsp;fornitura del servizio di accettazione, è ricompreso anche un numero di operazioni in franchigia, al&nbsp;superamento delle quali vengono applicate commissioni sul transatto.Infatti, secondo l’Autorità di Vigilanza, <span style="text-decoration: underline;">il credito di imposta spetta per le commissioni sul transatto di cui ai&nbsp;punti (i) e (ii) e (iii)</span>; mentre per le tariffe “a pacchetto” di cui al punto iii), <strong>il</strong> <strong>costo fisso periodico</strong>, comprensivo&nbsp;di un certo numero di operazioni in franchigia, <span style="text-decoration: underline;">deve considerarsi commissione ai sensi del Provvedimento</span>.Infine la Banca d’Italia chiarisce che laddove <span style="text-decoration: underline;">il medesimo Esercente si avvalga di più punti di interazione fisici&nbsp;e/o virtuali riferibili a un medesimo Soggetto Convenzionatore</span>, quest’ultimo, nel trasmettere le informazioni&nbsp;di cui all’art. 3 del Provvedimento, <span style="text-decoration: underline;">potrà riferirle al complesso delle transazioni accettate</span>, senza dettagliarle&nbsp;per punto di interazione, ovvero specificare tale dettaglio.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni&nbsp;contattare <a href="mailto:ubaldo.caracino@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Ubaldo Caracino</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Il volume d’affari (i.e. ricavi e commissioni conseguiti dagli Esercenti) sopra richiamato, fa riferimento all’anno fiscale&nbsp;antecedente al periodo di calcolo delle transazioni indicato del Provvedimento.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Il soggetto di cui all’articolo 3, comma 1 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ovvero “<em>la persona fisica che agisce per scopi&nbsp;estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>&nbsp;Le modalità mediante la quale gli Esercenti sono tenuti a comunicare le informazioni necessarie a controllare la spettanza del&nbsp;credito d'imposta: vedi <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-29-aprile-2020" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Provvedimento del 29 aprile 2020</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e), del Provvedimento, per esercenti si intendono tutti i soggetti che esercitano un’attività&nbsp;di impresa, arte o professione, avvalendosi di punti di interazione fisici e/o virtuali, ove tenuti al pagamento delle imposte in&nbsp;Italia. Vi rientrano, ad esempio, esercizi commerciali o liberi professionisti.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> Per tali si intendono carte di pagamento (debito, di credito o prepagata) e di altri strumenti di pagamento elettronici. Non&nbsp;rientrano invece tra questi, ai fini del Provvedimento, i bollettini postali e gli assegni.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> Rientrano, quindi, nel perimetro di applicazione della disciplina a cui si fa riferimento in questo documento, soltanto quelle&nbsp;transazioni che vengono eseguite mediante carte consumer. Non beneficiano del medesimo trattamento fiscale, le operazioni&nbsp;di pagamento concluse mediante carte <em>business</em> o corporate che sono emesse a favore di aziende, professionisti ed artigiani&nbsp;per le spese legate alle loro attività.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a> Secondo il Provvedimento (v. Allegato Tecnico Esplicativo, pag. 7) non rileva invece la nazionalità del prestatore che emette carte di pagamento o offre altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Ad esempio, può essere considerata utile ai fini del credito di imposta la commissione relativa a una transazione effettuata con una carta di pagamento emessa da un prestatore di servizi di pagamento statunitense e utilizzata dal consumatore finale presso un esercente italiano.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 15 May 2020 05:44:58 +0200</pubDate>
                        <title>GERMANY | MERGERS &amp; ACQUISITION | Strengthening of Investment Controls in Germany and Europe</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/germany-ma-strengthening-of-investment-controls-in-germany-and-europe</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Over the last two years, investment control rules were strengthened throughout Europe, or for the first time adopted, and a common framework for the assessment of foreign direct investments created by the European Union. The current health crisis which leads to lower stock values of publicly traded companies and generally weakened company values, stokes fears of foreign companies buying the control of EU companies "on the cheap".It is against this background that Germany formally submitted amendments to the national investment control rules to its parliament, that France created a special investment fund and that the EU Commissioner for competition intimated in an interview that EU countries could build up stakes in important companies.</p><h2>Germany</h2>As regards Germany the submission of draft amendments to the parliament by the German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (<em>BMWi</em>) follows the ministry's review of the national framework for investment control and the enactment of the EU-wide framework for investment control. The BMWi had presented its concept for an “Industrial Strategy 2030 - Guidelines for a German and European Industrial Policy” in spring of last year and published a first set of draft amendments early this year. (See our Blogs "<a href="https://www.beiten-burkhardt.com/index.php/en/blogs/germany-will-increase-screening-foreign-investments" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Germany will Increase the Screening of Foreign Investments</a>" and "<a href="https://www.beiten-burkhardt.com/de/blogs/strengthening-investment-controls-germany" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Strengthening of Investment Controls in Germany</a>".In Germany, the German Foreign Trade Act (<em>Außenwirtschaftsgesetz</em>, AWG) and the German Foreign Trade and Payments Ordinance (<em>Außenwirtschaftsverordnung</em>, AWV) form the legal basis for the control of foreign investments. Such an investigation can result in the prohibition or approval of a certain transaction, where necessary, provided that further requirements and legal obligations are fulfilled. German foreign trade law has been reformed several times in the past years.The most recent amendment is the Twelfth Amendment of the German Foreign Trade and Payments Ordinance, which was adopted on 19 December 2018 and lowered the shareholding threshold for acquisitions from non EU/EFTA countries from 25 % to a minimum of 10 %: Investments in areas relevant to security and defence now require examination when this 10&nbsp;% threshold is exceeded (see our Blog "<a href="https://www.beiten-burkhardt.com/en/blogs/germanys-tighter-fdi-regime-and-eus-path-uniform-standards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Germany's Tighter FDI Regime and the EU`s Path to Uniform Standards</a>"). The draft amendment of the German Foreign Trade Act should now lead to more specific rules and potentially to the strengthening of the control of investments.<h2>European Union</h2>In addition, the draft amendments implement the EU screening regulation. Within the EU, the control of foreign investment remains a national matter. Until the entry into force of the EU regulation, foreign investments have not been examined in all EU Member States, the national assessment criteria differ a lot and they do not necessarily take the interests of other EU Member States and the EU into account.Over the last years, a framework for the assessment of direct foreign investments in all countries of the EU was developed and adopted in March 2019 (Regulation (EU) 2019/452 of 19 March 2019 (EU Screening Regulation) – see our Blog "<a href="https://www.beiten-burkhardt.com/en/blogs/new-eu-uniform-and-stricter-standards-screening-foreign-investments" target="_blank" rel="noreferrer noopener">New EU Uniform and Stricter Standards for Screening Foreign Investments</a>"). This Regulation aims to safeguard the security or public order as well as the strategic interests of the entire European Union, by requiring the EU Member States to create the framework for the assessment and control of foreign direct investments in key sectors and in relation to critical infrastructure, and to cooperate with other EU Member States and the European Commission when carrying out their screening.Legally unrelated but politically connected are the remarks made by Commissioner Vestager in a recent interview with the Financial Times with the tacky title "<em>Vestager urges stake building to block Chinese takeovers</em>". The Commissioner emphasizes that EU Member States may act as shareholders in companies and that this may constitute a means to fend off foreign takeovers. France has already created a fund with the French bank BPIFrance called Lac d'Argent or Silver Lake.In the wider context, we can also mention the revival of plans to strengthen the rules that govern procurement.<h3>1.) Draft amendments to the German Foreign Trade Act</h3>The German draft amendments aim to provide the German investment control regime with an efficient tool for protecting the public order or security in case of critical acquisitions by investors from non-EU/EFTA countries. At the same time, however, the BMWi considers it important to find a balance between protecting public order or security on the one hand, and not endanger the attractiveness of Germany as an investment location on the other. By taking the following important points into account, the BMWi is trying to do justice to this balancing act.<em><strong>a) New approach to the "degree of risk" requirement</strong></em>According to the current legal framework, restrictions or commitments may only be imposed if the acquisition poses an "actual danger" to the public order or security of the Federal Republic of Germany. Instead of an "actual threat", a "probable impediment" of public order or security will be sufficient in the future. According to the draft law, this requirement will also not be limited to the Federal Republic of Germany and will allow investment controls which are affecting public order or security of another EU Member State or in regard to projects and programmes of EU interest within the meaning of Article 8 of the EU Screening Regulation.<em><strong>b) Extension of the ban against implementing the acquisition before clearance</strong></em>Under current administrative practice, investors may complete their acquisition even before the acquisition’s investigation has been completed. As a result, the relevant authority is faced with a fait accompli before the investigation is concluded, undermining the sense and purpose of the investigation. The draft seeks to prevent this by extending the suspension effect until the completion of the investigation – including any cross-sector investigation.<em><strong>c) Establishment of a National Liaison Office</strong></em>Besides the amendments of the purely legal nature, the draft’s intention is to establish a national liaison office within the BMWI as part of the EU-wide cooperation mechanism. The liaison office is supposed to serve as the German link between national and European bodies in order to ensure the exchange of information throughout the EU.<h3>2.) Other Planned Amendments</h3>The second step will consist in amending the German Foreign Trade and Payments Ordi-nance in order to determine which technologies are "critical" so that a shareholding of just 10 % will trigger a notification requirement and a possible investigation. Such technologies are expected to include artificial intelligence, robotics, semiconductors, biotechnology and quantum technology.<h3>3.) Conclusion</h3>The declared objectives of the draft law are to make the German investment control procedures more effective and to provide more specific rules for exercising this control. Whether the amendments will actually achieve the first objective is still a controversial issue. One criticism is that the regulation’s wording is too broad and unclear. Other interested parties consider that the rules are not wide-reaching enough. One consequence is certain: The&nbsp;number of foreign investments to be screened will significantly increase.&nbsp;<a href="mailto:Rainer.Bierwagen@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Dr Rainer Bierwagen</a>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 15 May 2020 04:57:25 +0200</pubDate>
                        <title>GERMANY | PROCUREMENT | The ten most important Questions and Answers regarding the Operation and Arrangement of Contract Award/Procurement Procedures in the Corona Crisis</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/germany-procurement-the-ten-most-important-questions-and-answers-regarding-the-operation-and-arrangement-of-contract-award-procurement-procedures-in-the-corona-crisis</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>This article provides you with answers to the ten most important procurement right questions arising at present in current and planned contract award and procurement procedures due to the Corona crisis. The selection is based on numerous questions submitted to us recently by awarding offices, bidder representatives or specialist advisers.</p><h2>1. Which possibilities of accelerated procurement and provision of protective clothing, medical devices, external laboratory services or other supply performance and services for the treatment and the protection against the Corona virus are given for public-sector clients?</h2><em>Procurement law provides for simplified procedures in case of extraordinarily urgent procurements and purchases. In case of purchases in connection with the COVID-19-pandemic it may be admissible, under certain conditions, to instruct directly one or more companies without formal procedure. This applies both to the above-threshold sector under GWB-procurement law as well as to the sub-threshold sector under the budgetary law of the federal government and the Länder.</em>Regarding the possibilities of accelerated purchases in the above-threshold sector please see in detail our article in the BEITEN BURKHARDT Corona Information Center of 23 March 2020: <a href="https://www.beiten-burkhardt.com/en/blogs/possibilities-accelerated-procurement-times-corona-crisis" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Link</a>.An overview of the meanwhile published decrees, circular letters and instructions at EU, federal and Land level is included in our article in the BEITEN BURKHARDT Corona Information Center of 23 March 2020: <a href="https://www.beiten-burkhardt.com/en/blogs/possibilities-accelerated-procurement-times-corona-crisis" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Link</a>.<h2>2. Which possibilities exist to deviate from statutory minimum deadlines in case of planned "regular" procurement procedures?</h2><em>In case of the EU-wide awarding of supplies and services it is possible to shorten the regular deadlines for the respective type of procedure if there is "duly substantiated urgency"</em>.See in this respect our article in the BEITEN BURKHARDT Corona Information Center of 23 March 2020: <a href="https://www.beiten-burkhardt.com/en/blogs/possibilities-accelerated-procurement-times-corona-crisis" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Link</a>.In the sub-threshold sector the client is obliged pursuant to Section 13 UVgO (Section 10 (1) VOL/A) to determine reasonable deadlines and time-limits for the individual case (i.e. also short deadlines, if required).<h2>3. What must / should be observed upon determination of the participation and tendering periods in view of foreseeable delays arising in the handling on the part of the bidder (telework, etc.)?</h2><em>The tender/submission and participation periods pursuant to procurement law must always be reasonable. To the extent that on the part of the bidder - due to the Corona crisis - foreseeable delays are arising in the handling it may be necessary or advisable in the individual case to determine periods and deadlines exceeding the statutory minimum periods</em>.EU-procurement law stipulates statutory <span style="text-decoration: underline;">minimum periods</span> for certain procedure types and phases. In the supplies and services sector the tender/submission period in the open procedure amounts, for example, to 30 days (case of electronic procurement) pursuant to Section 15 (2) VgV (Regulation on the Award of Public Contracts). The tender/submission and participation periods, however, must always be <span style="text-decoration: underline;">reasonable</span> (Section 20 (1) VgV). Upon determination of the periods for the receipt of the tenders and participation applications the complexity of the service and - not least - the time for the preparation of the tenders have to be taken into account.Upon determination of periods the public client must, therefore, take the current circumstances caused by the Corona crisis into account and review the reasonableness in the individual case. Depending on the market situation and the bidder structure it may, therefore, be required to extend the minimum periods in favour of the bidders. This applies, in particular, if concrete delays in the operational procedure of the bidders are foreseeable which might have an effect on the proper preparation of the participation applications or tenders. In such cases the delays in operational and communcation procedures upon determination of periods and time-limits have to be taken into account sufficiently. An example is that the bidders use or have to use increasingly teleworking / home office possibilities and, in so doing, communication and particularly also co-signing channels are becoming more difficult&nbsp;and last longer. This applies all the more in cases of temporary shortage of personnel due to health reasons or due to quarantine ordered.Frequently, it is also in the vested interest of the clients to provide for longer periods in the current crisis than required by law. Since the time-wise concession could substantially increase the number of bids and their quality as to content. Thus, the principle of efficiency and economy could be achieved also in times of crisis.For national procedures the same applies. Also here reasonable participation and tender/submission periods must be fixed for the procurement of supplies and services pursuant to Section 13 Section 10 VOL/A.<h2>4. What must clients and bidders observe in already ongoing procurement procedures? Can a cancellation be taken into account in case of changes in the object of service/performance or contract conditions resulting from the crisis?</h2><em>In already ongoing procurement procedures the clients must check whether the determined tender/submission and participation periods and the further time schedule of the procedure are still reasonable and appropriate. In so doing, they should also review the contractual execution periods and deadlines as to their realisability. Any simplifications of the course of procedure should be considered. In certain individual cases also a cancellation and a new start of the procurement procedure could be taken into account.</em>Also in ongoing procedures, which have no direct "Corona connection", many clients are confronted with questions concerning the extension of deadlines or the prolongation / adjustment of procedure phases (e.g. of bidding negotiations).In already ongoing procurement procedures clients must review whether due to the particular circumstances of the Corona crisis adjustments of the planned course of procedure are required or advisable in the individual case. It could be possible to reasonably extend the tender/submission or participation periods (see Question 3). It is also recommendable, if required, to simplify and facilitate process techniques (e.g. replacing third party declarations by own declarations). If the course or arrangement of the procedure is adjusted, then the bidders have to be informed accordingly in a transparent manner and - if required - the contract notice has to be adjusted.Furthermore, clients should review - when appropriate - whether the existing IT-infrastructure (in the home office) guarantees a reliable and legally watertight handling of the procurement and awarding procedure. Due to modified maintenance and support routines also this could result in procedural impediments. If technical problems arise in its sphere of responsibility the&nbsp;client may be liable for organisational faults (cf. VK Westfalen, Decision of 20 February 2019 - VK 1 - 40/18).Insofar as an extension of periods or other measures concerning the arrangement of the procedure are out of the question, then in certain cases a cancellation and a new start of the procurement and awarding procedure is possible. Above all, this can be the case if - due to the Corona crisis - changes occur with regard to the object of the service/performance, the time-limits and deadlines or also with regard to the other contractual conditions. In so doing, the cancellation reasons pursuant to Section 63 (1) VgV / Section 48 (1) UVgO have to be reviewed and any risks attached to possible damage claims have to be taken into account. Cancellations as a result of the crisis may be justified, in particular, by essential changes of the fundamentals and the principles of the procurement procedure or other serious reasons (Section 63 (1) No. 2 and 4 VgV / Section 48 (1) No. 2 and 4 UVgO).On the part of the bidders the Corona crisis could ensue that bidders are no longer willing to adhere to bids/tenders or applications made. Insofar as bids can no longer be revoked after expiration of the tender/submission period, the bidders are bound by their declaration of intent under civil law until expiration of the given period of validity (Section 145 German Civil Code). In this case bidders should be advised to very carefully review the possibilities and requirements in order to avoid any liability for damages.However, clients should consider these circumstances and the calculation difficulties, which are connected with this on the part of the bidders, when determining the periods of validity and when they are asked to grant an extension of periods of validity frequently made only in standard form.<h2>5. Can bidding negotiations, presentations or clarifying meetings also take place by telephone or web-conferences? What has to be observed in case of such forms of communication?</h2><em>Yes. Also the bidding negotiations usually carried out while all parties concerned are present or presentation and clarification dates can be handled, principally, also by electronic means. However, the IT used must guarantee the integrity, confidentiality and authenticity of the transferred data.</em>In Sections 9 to 11 VgV the law, however, stipulates certain requirements regarding the use of electronic communication means in procurement and awarding procedures. <em>Inter alia</em>, an authentification process as well as an encryption is required. The electronic means must be available for all bidders equally and must be compatible with generally available devices and&nbsp;programs. Only those technical means of communication may be used which guarantee the integrity, confidentiality and authenticity of the data.Prior to the use of video conference devices or the like available to the client, the latter has to check in the individual case whether this technology complies with the statutory requirements.Also the sufficient and adequate documentation of the negotiations and conversation meetings are of particular importance in this connection (<em>inter alia</em>, by time stamping). With regard to recordings the data protection requirements have to be complied with as well.With regard to the question of admissibility of presentation valuations in general which is disputed in case at present, reference is made to our Newsletter of February 2020: <a href="https://www.beiten-burkhardt.com/de/downloads/newsletter-vergaberecht-februar-2020" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Link</a>.<h2>6. Is it admissible to exclude bidders of COVID-19 risk regions from a procurement and awarding procedure?</h2><em>No. Also in times of the Corona crisis the principle of non-discrimination of all candidates and bidders applies in procurement and awarding procedures. A prior and general exclusion of bidders of COVID-19 risk regions is, therefore, inadmissible.</em>However, there might be cases in which the performance of the bidders in case of existing prohibitions on leaving or entering the territory and curfews could appear to be doubtful with regard to the execution of contracts. In situations of such kind it must be reviewed always in the individual case whether and to what extent the qualification of the bidder for the concrete contract is concerned. Insofar we advise to directly communicate and clarify the situation with the bidder concerned to discuss existing doubts and any measures of the bidder concerning the maintenance and preservation of his performance and efficiency. Exclusion is only a measure of last resort.Of further consideration should be the possibility of the bidder to refer to the capacities of other companies regarding the necessary economic and financial as well as technical and professional efficiency for the contract. This is the bidder's option if he proves that he actually has the means required for the contract. Such proof can be given, for example, by submission of a relevant declaration of commitment of these other companies (as a rule, sub-contractors or affiliated companies).<h2>7. Must a bidder fear the exclusion from future awardings pursuant to Section 124 (1) No. 7 GWB (Act against Restraints of Competition) in case of delays in performance caused by a crisis (e.g. as a result of plant closures)?</h2><em>No. The reason for exclusion of Section 124 (1) No. 7 GWB only applies in case of improper performance of a former contract. Performance delays due to the COVID-19 pandemic are covered, as a rule, by the term and principle of force majeure so that there exists no fault on the part of the contractor and, therefore, no improper performance is given from the beginning.</em>The optional reason for exclusion of Section 124 (1) No. 7 GWB applies if the company has fulfilled an essential requirement in the performance of a former public contract or concession agreement in a significantly or permanently improper manner and if this resulted in a premature termination, damages or lead to a comparable legal consequence. An improper performance is given if there is a case of non - or malperformance. Relevant defects are insofar also the supply and performance failure.The improper fulfilment of a contractual obligation, however, always requires liability on the part of the contractor (intentional or negligent fault). The existence of <span style="text-decoration: underline;">force majeure</span>, however, excluded any fault, in principle, if there is no contributory negligence on the part of the contractor regarding the situation, for example, since the contractor does not give leave to recognised sick employees or does not provide for sufficient hygiene at the workplace. As a rule, the concluded contracts contain provisions for the case of force majeure, sometimes by inclusion of Section 5 No. 2 (1) VOL/B or Section 6 (2) No. 1 lit. c VOB/B.The COVID-19 pandemic is, in principle, qualified to trigger the elements of force majeure. Force majeure means an unforeseeable, external event that cannot be prevented in an economically reasonable manner by utmost diligence to be expected according to the situation and must not be accepted because of its frequency. The existence of these requirements has to be reviewed in the individual case. If, however, a major part of the employees of the contractor are subject to quarantine by the relevant authorities and if the contractor cannot find replacement on the labourmarket or by sub-contractors, if the employees cannot reach the place of performance due to travel bans and if no replacement is possible or if the contractor cannot provide (building) materials, then, as a rule, a case of force majeure should be given and should also be provable. See in this respect also the decree BW I 7 - 70406/21#1 of the Federal Ministry of the Interior, for Construction and Homeland (BMI) of 23 March 2020 concerning building contract questions of the Corona pandemic: <a href="https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/erlass-bauwesen-corona-20200323.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=1" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Link</a>.<h2>8. How will the envisaged crisis support regulations concerning the suspension of the duty to report insolvency proceedings affect the reason for exclusion of Section 124 (1) No. 2 GWB? Must an insolvent company nevertheless fear to be excluded from public awardings?</h2><em>No. Within the scope of discretion concerning the optional reason for exclusion of Section 123 (1) No. 2 GWB clients, as a rule, would not have any reason to exclude companies which are suffering from and are affected by the Corona crisis.</em>A company can be excluded from the awarding procedure pursuant to Section 124 (1) No. 2 GWB if the company is insolvent, if insolvency proceedings have been instituted over the assets of the company or if similar proceedings have been applied for or instituted, if such proceedings are dismissed for lack of assets, if the company is in the process of liquidation or has suspended its activities. This is an optional reason for exclusion with regard to which the client has a margin of discretion (reviewable by court only to a limited extent).On 27 March 2020 the COVID-19 Insolvency Supense Act (COVInsAG) was published in the Federal Law Gazette. The rule applies retroactively as of 1 March 2020 and provides <span style="text-decoration: underline;">for a suspension of the duty to report insolvency proceedings until 30 September 2020</span>. In doing so, the companies should be given time necessary to apply for governmental assistance and to push restructuring efforts. For organisational and administrative reasons it cannot always be ensured that liquidity supports are received by the companies within the three-weeks' period to report insolvency proceedings stipulated by law (cf. Section 15a Insolvency Ordinance - InsO). Pre-requisite for the suspension of the period to report insolvency proceedings is that the insolvency reason is based on the impacts of the COVID-19 pandemic and that due to the application for public support or financing or restructuring negotiations there are good prospects for recovery. If the debtor has not been insolvent already on 31 December 2019, a statutory assumption applies in the latter's favour that these requirements are met.In view of the objective it appears only logical not to sanction affected companies also within the scope of an awarding procedure. Insofar as companies are able to credibly show the institution of such restructuring measures, as a rule, there should be no reason for clients within the scope of their discretion to excluded companies suffering from the Corona crisis from the awarding procedure.<h2>9. Should public contracts be offered for bidding at a later date due to the pandemic, since it has to be feared that fewer tenders will be submitted due to the current situation?</h2><em>No. Projects ready to go out to tender should be principally awarded and the respective planning should be continued.</em>The Federal Government and several governments of the <em>Länder</em> (federal states) clearly communicated that projects ready to go out to tender should be awarded and that relevant plannings should be continued if possible (see Decree BW I 7 - 7046/21#1 of the Federal Ministry of the Interior, for Construction and Homeland (BMI) of 27 March 2020 concerning procurement right questions pertaining to the Corona pandemic Link. The key aim of the different measures concerning facilitated awarding procedures in times of crisis is to maintain the procurement and provision of supplies and services by public clients and, in so doing, to secure coverage of existing needs. Missing orders and contracts should cause considerable problems both for public clients as well as for the economy.Any fears could and should be mitigated by the client by arranging the procedure and contract in a manner taking the interests of the bidders comprehensively into account, for example, by extending participation and submission periods (see Question 3, by using possibilities of e-communication increasingly and by communicating with the bidders always in a transparent manner (see Question 4) but also by considering and, if possible, realistically adjusting contractual execution periods and dates.<h2>10. Which are the impacts of the Corona crisis on review proceedings under procurement law?</h2>The compliance with short time-limits for decisions and for lodging an appeal based on the need for speed could be difficult in the present situation. Presently, it should be noted that the procurement chambers will make use of the extension and prolongation possibility pursuant to Section 167 (1) s. 2 GWB. In view of the longer duration of the procedures resulting therefrom it has to be expected that - increasingly - interim awards are required as interim solutions and in individual cases - for example, in the utility sector - also the awarding of contracts pursuant to Section 169 (2) GWB may be taken into account.&nbsp;<em><a href="mailto:Lars.Hettich@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Dr Lars Hettich</a>, <a href="mailto:Sascha.Opheys@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Sascha Opheys</a>, <a href="mailto:Christopher.Theis@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Christopher Theis</a></em>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 15 May 2020 04:27:37 +0200</pubDate>
                        <title>GERMANY | HEALTH | Update on the placing on the market of medical devices and Personal Protective Equipment (PPE) such as (Respiratory) masks in the context of the Coronavirus crisis</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/germany-health-update-on-the-placing-on-the-market-of-medical-devices-and-personal-protective-equipment-ppe-such-as-respiratory-masks-in-the-context-of-the-coronavirus-crisis</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>In our posts dated 1<a href="https://www.beiten-burkhardt.com/en/blogs/facilitating-placing-market-medical-devices-course-coronavirus-crisis" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> April 2020</a>&nbsp;and dated <a href="https://www.beiten-burkhardt.com/en/blogs/placing-market-personal-protective-equipment-such-respiratory-masks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2 April 2020</a>&nbsp;we informed about the placing on the market of medical devices and personal protective equipment in the context of the corona crisis. Taking current developments into account, we provide the following update.</em></p><h2>1. Export Restrictions on Personal Protective Equipment due to the Commission Implementing Regulation (EU) 2020/402 of 14 March 2020</h2>On 14 March 2020 the European Commission adopted the Implementing Regulation (EU) 2020/402 on the making the exportation of certain products subject to the production of an export authorisation. The Regulation has entered into force on <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0402&amp;from=DE" target="_blank" rel="noreferrer noopener">15 March 2020</a>. The Regulation will apply for six weeks. According to the Regulation, the export of personal protective equipment is subject to an authorisation. An export authorisation is required regardless of whether the goods originate in the European Union or not. It is required for protective spectacles and visors, face shields, mouth-nose-protection equipment, protective garments and gloves. In Germany, an application for export authorisation must be made at the Federal Office of Economics and Export Control (<em>Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-kontrolle</em>). The export ban applies to all non-EU countries. The states of Norway, Iceland, Liechtenstein and Switzerland are excluded from the scope of the <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:084I:FULL&amp;from=DE" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Implementing Regulation (EU) 2020/402</a>. This also applies to overseas countries and territories, the Faroe Islands, Andorra, San Marino and Vatican City.The Federal Ministry for Economic Affairs and Energy had already ordered on 4 March 2020 and 12 March 2020 that the export of relevant personal protective equipment is prohibited. This also applied to exports to other EU states. On the basis of the Implementing Regulation (EU) 2020/402, the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy revoked the order on 19 March 2020.<h2>2. Guidelines of the European Commission dated 27 March 2020</h2>On 30 March 2020 the European Commission has published <a href="https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40521?locale=de" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Guidelines on Conformity Assessment Procedures for Protective Equipment</a> dated 27 March 2020. The&nbsp;guidelines are addressed to prospective manufacturers of protective equipment. According to the European Commission, they will be complemented on a regular basis.The EU Commission states in the Guidelines that masks and other equipment used in the COVID-19 context that are covered by the PPE Regulation are considered as 'PPE of Category III'. Therefore, a notified body must be involved in all cases which will test the product prior to placing on the market (conformity assessment procedure).The Guidelines further refer to the recommendation issued by the Commission on 13 March 2020 and explain the exceptions proposed in the recommendation when PPE may be already placed on the market even if the conformity assessment procedures have not yet been finalised or even initiated:<ul> <li>If national market surveillance authorities find that equipment in the EU market en-sure an adequate level of health and safety in accordance with the essential requirements set out in EU law, they may authorise these products on the EU market, even though the conformity assessment procedures, including the affixing of CE marking, have not been fully finalised.</li> <li>In exceptional circumstances, products can be placed on the market even if the certification procedures have not been initiated and no CE marking has been affixed upon them, if the following cumulative conditions are fulfilled:</li> <li>The products are manufactured in accordance with one of the EN standards or in accordance with any of the other standards referred to in the WHO guidelines or a technical solution ensuring an adequate level of safety;</li> <li>the products are part of a purchase organised by the relevant Member State authorities;</li> <li>the products are only made available for the healthcare workers;</li> <li>the products are only made available for the duration of the current health crisis; and</li> <li>the products are not entering the regular distribution channels and made available to other users.</li></ul><p>The Guidelines further refer to the shortened testing procedures for respiratory masks developed by DEKRA and IFA. In this regard, the Central Office of Federal States for Safety Technology (<em>Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik</em>) pointed out in its communication dated <a href="http://www.zls-muenchen.de/aktuell/index.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">1 April 2020</a> that this accelerated testing procedure does not, however, constitute a conformity assessment in accordance with the PPE Regulation and is not intended to replace it. However, the successful completion of the accelerated testing procedure can be used as a basis for the decision of the competent authorities with regard to the exceptions&nbsp;proposed in the recommendation of the EU Commission.</p><h2>3. Regulation of 8 April 2020 on the Procurement of Medical Devices and Personal Protective Equipment</h2>In the course of the Recommendation and the Guidelines of the European Commission, the Federal Ministry of Health ("BMG") has initiated an open-house procedure as an organised procurement process. Under this procedure, the BMG purchases protective equipment at a fixed price and distributes the products to the federal states of Germany and health insur-ance associations. The subject of this procedure is the conclusion of supply contracts for protective equipment. As part of such organised procurement procedures, the BMG issued the "Regulation on the Procurement of Medical Devices and Personal Protective Equipment for the Epidemic Caused by the Coronavirus SARS-CoV-2" which came into force on <a href="https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/M/BAnz_AT_09.04.2020_MP-PSA-Beschaffung.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">10 April 2020</a>. Under the Regulation the Federal Republic of Germany is an importer of medical devices and personal protective equipment within the meaning of the Medical Devices Act (MPG) and the PPE Regulation, if it has medical devices or personal protective equipment brought into the territory of the Federal Republic of Germany as part of a pro-curement programme commissioned since 27 March 2020. The natural or legal persons commissioned by the Federal Republic of Germany with the introduction are not themselves importers. Along the lines of the Recommendation and Guidelines of the EU Commission, the Regulation also stipulates that the products imported within the scope of the procurement procedure may only be sold to the group of persons designated by the Federal Ministry of Health. They may not be put into circulation via the usual distribution channels for these products and may not be sold to any other group of persons than the group of persons determined by the Federal Ministry of Health. In addition, the Regulation stipulates that the provisions also apply accordingly if a federal state, in coordination with the Federal Ministry of Health, has medical devices or personal protective equipment introduced to Germany as part of a procurement programme commissioned by it since 27 March 2020. In this case, the federal state is an importer within the meaning of the Medical Devices Act (MPG) and the PPE Regulation.<a href="mailto:Silke.Dulle@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener"><em>Dr Silke Dulle</em></a>, <a href="mailto:Robert.Schmid@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener"><em>Robert Schmid</em></a>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 15 May 2020 04:15:23 +0200</pubDate>
                        <title>GERMANY | CORPORATE | Simplified Adoption of Resolutions for German Limited Liability Companies</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/germany-corporate-simplified-adoption-of-resolutions-for-german-limited-liability-companies</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>On 27 March 2020, the legislator adopted the <a href="https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Bgbl_Corona-Pandemie.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=1" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht</a> (Act to Mitigate the Consequences of the COVID-19 Pandemic under Civil, Insolvency and Criminal Procedure Law, “Act on Mitigating Measures”) which came into force just one day after its promulgation. The Act aims at facilitating the passing of resolutions of German limited liability companies (<em>GmbH</em>) and stock corporations (AG) in order to mitigate the consequences of the COVID-19 pandemic for the population and the economy.With regard to changes to the Act on Mitigating Measures applying to stock corporations, we refer to the <a href="https://www.beiten-burkhardt.com/en/blogs/amendments-stock-corporation-act-general-meeting-act-mitigate-consequences-covid-19-pandemic" target="_blank" rel="noreferrer noopener">BB blog</a> post of our colleagues Dr. Winfried Richardt and Oliver Köster.</p><h2>1. Legal situation prior to the crisis</h2>Pursuant to section 48 para 1 German Limited Liability Companies Act (<em>Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung</em>, “<em>GmbHG</em>”), shareholders' resolutions of a GmbH are generally adopted in the shareholders' meeting. Pursuant to section 48 para 2 GmbHG, it is also possible to waive the shareholders' meeting if all shareholders agree to the adoption of resolutions in text form or to a written vote.The purpose of section 48 para 2 GmbHG is to ensure each shareholder's right to participate in the adoption of resolutions. If your shareholders' agreement does not provide for a different regulation in this respect and stipulates the passing of resolutions without a share-holders' meeting in deviation from section 48 para 2 GmbHG, adopting resolutions in text form or with a written vote was previously not possible without the consent of all shareholders.<h2>2. Difficulty with the former situation</h2>Since we are all currently in “lockdown” in order to contain the COVID-19 pandemic, the protective function of section 48 para 2 GmbH effectively results in the situation that without the usual provision in the shareholders' agreement deviating from section 48 para 2 GmbHG, the vote of an opposing shareholder against a resolution being passed by circulation can lead to the de facto inability of the company to act.<h2>3. Changes due to the new legal situation</h2>With the Act to Mitigate the Consequences of the COVID-19 Pandemic under Civil, Insolvency and Criminal Procedure Law, the legislator is trying to solve this problem. Article 2 section 2 of the Act on Mitigating Measures provides that:“<em>By way of derogation from section 48 para 2 of the Limited Liability Companies Act, shareholder resolutions may be taken, in text form or by submitting votes in writing, even without the consent of all the shareholders</em>.” (Emphasis added by the author)As a result, passing resolutions by circulation – even without the usual provision in the shareholders' agreement – is currently permissible with the approval of a majority of the shareholders' votes. The purpose of the new regulation is to contain the COVID-19 pandemic by means of limiting physical contact on the one hand. On the other hand, the company's activities and the shareholders' right to participate are protected insofar as it is no longer possible for a single shareholder to prevent a resolution being passed in text form or by a written vote.It should be noted that the new regulation is, without exception, intended to facilitate the decision-making process. If you have included the wording of section 48 para 2 GmbHG in your shareholders' agreement, this is merely a declaratory regulation which does not contain any regulatory content of its own that deviates from the intention of the legislator. Therefore, even in this case, it is no longer necessary for all shareholders to give their consent in order to pass a resolution by circulation.<h2>4. Relevant period and duration of validity</h2>Pursuant to Article 2 section 7 para 2, Article 2 section 2 of the Act on Mitigating Measures only applies to shareholders' meetings and resolutions taking place in 2020. This means that, for the time being, the provisions will only apply as long as the legislator considers it necessary to contain the pandemic.Pursuant to Article 6 para 2 of the Act on Mitigating Measures, the Act will cease to have effect on 31 December 2021.<h2>5. Conclusion</h2>Most modern shareholders' agreements have long provided for the passing of resolutions without a shareholders’ meeting in derogation of section 48 para 2 GmbHG. If your shareholders' agreement does not yet contain such a provision, the Act on Mitigating Measures offers a sensible temporary solution. In the long term, however, it is recommended to consider a provision in derogation of section 48 para 2 GmbHG.&nbsp;<em><a href="mailto:Valerie.Hoffmann@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Valerie Hoffmann</a>,&nbsp;</em><a href="mailto:Christian.Kalusa@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener"><em>Christian Philipp Kalusa</em></a>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 14 May 2020 11:08:12 +0200</pubDate>
                        <title>ANTITRUST | Via libera della Commissione Europea all’ingresso dello Stato nelle Imprese. L’estensione del Quadro Temporaneo alle misure di ricapitalizzazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/antitrust-via-libera-della-commissione-europea-allingresso-dello-stato-nelle-imprese-lestensione-del-quadro-temporaneo-alle-misure-di-ricapitalizzazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Dopo lungo travaglio, l’8 maggio scorso la Commissione europea ha esteso il ‘<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0513(01)&amp;from=EN" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quadro Temporaneo di aiuti di Stato alle imprese nel contesto della pandemia COVID-19</a>’ alle misure di ricapitalizzazione a favore delle imprese non finanziarie in difficoltà a causa della pandemia, siano esse società di grandi dimensioni o piccole e medie imprese (‘PMI’).</em></p><h2>1. Una via nuova</h2>Si tratta di un cambio di prospettiva per certi versi storico. Benché, infatti, misure di ricapitalizzazione statali, se in linea con le condizioni di mercato e assimilabili ad investimenti privati non ricadano nel divieto di cui all’art. 107(1) TFUE, anche in funzione della neutralità del Trattato rispetto al regime di proprietà delle imprese ai sensi dell’art. 345 TFUE, l’ingresso dello Stato nel capitale di imprese in difficoltà è tradizionalmente visto con sfavore dalla DG Concorrenza.La Comunicazione della Commissione con la quale è stato modificato il Quadro Temporaneo presenta di per sé vari aspetti di novità. In primo luogo perché prevede una disciplina applicabile trasversalmente ai diversi settori industriali, a differenza della comunicazione sulle ricapitalizzazioni bancarie varata nel 2009 e oggetto di successivi affinamenti, rivolta esclusivamente agli enti creditizi. Nel merito, sono poi previste condizioni stringenti sia per la concessione degli aiuti sia per la rimuneratività dell’intervento, per molti versi innovative rispetto alle esperienze passate. A prima vista, tuttavia, le condizioni paiono meno severe rispetto a quelle previste in altri strumenti esistenti (come quelle contenute ad esempio negli Orientamenti sugli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà) e il controllo della conformità delle misure rispetto al quadro delineato dalla Commissione pare essere maggiormente delegato ai singoli Stati membri.<h2>2. Un insieme articolato di vincoli e meccanismi per mitigare gli effetti sulla concorrenza</h2>Consapevole degli effetti distorsivi sulla concorrenza e delle disparità che misure di questo tipo possono produrre tra i vari Stati membri, la Commissione ha comunque fissato vari limiti alla concessione degli aiuti.<h5>Le condizioni della ricapitalizzazione</h5>Segnatamente, gli aiuti alla ricapitalizzazione possono essere concessi al verificarsi delle seguenti condizioni:i) senza l’intervento statale l’impresa beneficiaria andrebbe incontro al fallimento o avrebbe gravi difficoltà a mantenere le sue attività;ii) deve trattarsi di intervento nell’interesse generale, ad esempio per evitare difficoltà di ordine sociale a causa di una perdita significativa di posti di lavoro, l'uscita dal mercato di un'impresa innovativa o di importanza sistemica, il rischio di perturbazione di un servizio importante o comunque motivato “<em>da situazioni analoghe debitamente giustificate dallo Stato membro interessato</em>”;iii) il beneficiario non è in grado di reperire finanziamenti a costi accessibili sul mercato e le misure orizzontali esistenti nello Stato membro considerato non sono sufficienti a consentire il ripristino della redditività dell’impresa.Inoltre, in linea con le altre misure previste dal Quadro Temporaneo, non potranno beneficiare degli aiuti le imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (secondo la definizione contenuta nel Regolamento generale di esenzione per categoria 651/2014). Per quanto concerne la tempistica di concessione degli aiuti, dal momento che i problemi di solvibilità potrebbero manifestarsi nei prossimi mesi, per le misure di ricapitalizzazione il Quadro Temporaneo sarà in vigore fino al 30 giugno 2021 (per le altre misure il limite temporale attualmente previsto è del 31 dicembre 2020).Gli Stati membri dovranno notificare alla Commissione i regimi di aiuto e gli aiuti individuali superiori alla soglia di 250 milioni di euro. Le misure di sostegno potranno essere erogate solo in seguito ad una richiesta pervenuta per iscritto dall’impresa interessata a ricevere l’aiuto.<h5>Gamma degli strumenti finanziari e misura dell’intervento</h5>Gli Stati membri potranno concedere misure di ricapitalizzazione sotto forma di (a) strumenti di capitale, in particolare, con l’emissione di nuove azioni ordinarie o privilegiate e/o (b) strumenti ibridi di capitale (diritti di partecipazione agli utili, partecipazioni senza diritto di voto, obbligazioni convertibili garantite o non garantite).Al fine di garantire la proporzionalità dell’aiuto, l’ammontare della ricapitalizzazione deve limitarsi al minimo necessario per consentire il ripristino della redditività dell'impresa, ma non sono previste soglie massime. In proposito tuttavia la Commissione precisa che l’aiuto “<em>non dovrebbe andare al di là del ripristino della struttura patrimoniale del beneficiario alla situazione anteriore alla pandemia di COVID-19, ossia la situazione al 31 dicembre 2019</em>”.<h5>Remunerazione e incentivi al riacquisto per i beneficiari</h5>Quanto alla remunerazione, è espresso chiaramente il principio che lo Stato dovrà essere adeguatamente remunerato per l’investimento effettuato. Per gli strumenti di capitale, è previsto in particolare un “<em>meccanismo di incremento progressivo</em>” della remunerazione per lo Stato, volto a incentivare i beneficiari a riacquistare le azioni in mano pubblica.Si tratta, nella sostanza, di un aumento corrispondere almeno al 10% della remunerazione se dopo cinque anni lo Stato non è riuscito a cedere almeno il 40% della propria quota (quattro anni per le società quotate). Il meccanismo scatterebbe nuovamente dopo i successivi due anni se lo Stato nel frattempo non avesse liquidato tutta la propria quota.La Commissione potrebbe accettare “<em>meccanismi alternativi</em>” a quello appena descritto proposti dagli Stati membri, a condizione che nel complesso ne risultino effetti analoghi d’incentivo sull’uscita dello Stato e un impatto globale analogo sulla remunerazione dello Stato (punto 62 della Comunicazione).<h5>Piani di uscita</h5>Gli Stati membri e le grandi imprese che hanno beneficiato di significativi aiuti alla ricapitalizzazione (più del 25% del capitale proprio al momento dell’intervento), sono inoltre tenuti ad elaborare una <em>exit strategy</em>, salvo che l’intervento statale venga ridotto al di sotto del 25% del capitale entro un anno dalla data di concessione dell’aiuto.La strategia d’uscita dev’essere preparata e trasmessa allo Stato membro entro 12 mesi dalla concessione dell’aiuto e dev’essere approvata dallo stesso Stato membro. Essa deve contenere:<ul> <li>un piano del beneficiario riguardante la continuazione della propria attività e l’utilizzo dei fondi investiti dallo Stato, che includa un calendario preciso per la remunerazione e il riscatto dell’investimento pubblico;</li> <li>le misure che il beneficiario e lo Stato dovranno adottare al fine di rispettare il calendario in questione.</li></ul><p>Se, a sei anni dalla concessione dell'aiuto alla ricapitalizzazione nel caso di società quotate (sette anni per le altre imprese) la partecipazione dello Stato non è stata ridotta a meno del 15% del capitale dell’impresa interessata, dovrà essere notificato alla Commissione un piano di ristrutturazione dell’impresa beneficiaria.</p><h5>Allineamento con gli obiettivi di trasformazione verde e digitale</h5>Un’altra disposizione <em>ah hoc</em> rivolta soltanto alle imprese diverse dalle PMI riguarda la necessaria illustrazione del modo in cui gli aiuti ricevuti sostengono le loro attività in linea con gli obiettivi dell’UE e gli obblighi nazionali in materia di trasformazione verde e digitale, compreso l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 (punto 44).<h5>Restrizioni all’attività: dividendi, <em>buy-back</em>, compensi al <em>management</em>, M&amp;A</h5>Quanto agli aspetti di <em>governance</em>, fino a quando lo Stato non avrà ceduto la propria partecipazione, le imprese beneficiarie sono soggette al divieto di versare dividendi e di riacquisto delle azioni. Inoltre, fino al momento in cui sarà rimborsato almeno il 75% della ricapitalizzazione, si dovranno applicare rigorose limitazioni alla remunerazione della dirigenza.Infine, per garantire che i beneficiari non utilizzino l'aiuto alla ricapitalizzazione a detrimento della concorrenza, fino al momento in cui sarà rimborsato almeno il 75% della ricapitalizzazione, ai beneficiari, diversi dalle PMI, è fatto divieto di acquisire una partecipazione superiore al 10% in imprese concorrenti o altri operatori a monte e a valle, salvo autorizzazione della Commissione.<h2>3. Il ruolo della Commissione e i margini di intervento degli Stati membri</h2>La Commissione interpreta le misure di ricapitalizzazione statali come una <em>extrema ratio</em> ed anzi afferma chiaramente la propria preferenza per soluzioni di sostegno a livello dell’UE rispetto a interventi di singoli Stati Membri, che rischiano di minare in radice l’integrità del mercato interno e provocare <em>shock</em> asimmetrici a scapito degli Stati che hanno minori possibilità di sostenere la loro economia (v. punto 8 della Comunicazione). La Commissione fa riferimento anche ad altri strumenti che reputa più idonei per sostenere in particolare le imprese strategiche dei singoli Stati membri e fa espresso riferimento al Regolamento (UE) 2019/452 sul controllo degli investimenti esteri e alla propria recente Comunicazione del 25 marzo 2020 in materia.Ma al di là delle affermazioni di principio, nelle pieghe della Comunicazione, la flessibilità che si riserva la Commissione nel valutare le misure di aiuto proposte dagli Stati membri pare significativa, al pari dei possibili margini di manovra di questi ultimi. Si pensi, in proposito: (i) alla locuzione, piuttosto elastica, di impresa già in difficoltà al 31 gennaio 2019; (ii) al “<em>rischio di perturbazione di un servizio importante” e alle “situazioni analoghe debitamente giustificate dallo Stato</em>” che potrebbero giustificare interventi anche in situazioni non caratterizzate da fallimenti di mercato; (iii) alla possibilità di proporre meccanismi di remunerazione alternativi al severo “<em>meccanismo di incremento progressivo</em>” descritto nella Comunicazione; (iv) all’assenza di qualsivoglia riferimento all’obbligo di condivisione degli oneri della ristrutturazione in capo ai privati, azionisti e creditori subordinati, che pure aveva costituito il <em>leit motiv</em> della revisione delle regole in materia di aiuti a partire dal 2013.A quest’ultimo riguardo è significativa la modifica apportata al punto 7 del Quadro Temporaneo: se una banca avrà bisogno di aiuti statali, occorrerà verificare le condizioni per una c.d. ricapitalizzazione precauzionale ai sensi della Direttiva 2014/59/UE (BRRD) (v. il caso Monte Paschi), con espressa esclusione, in tal caso, dell’obbligo di condivisione degli oneri da parte degli azionisti e dei creditori subordinati.<h2>4. La bozza del DL Rilancio</h2>Nel disegnare le misure di aiuto alle proprie imprese, gli Stati membri dovranno dunque conformarsi ai principi e alle condizioni indicate nella nuova Comunicazione della Commissione. Nella bozza di decreto rilancio che sarà pubblicato a breve, il Governo ha messo nero su bianco la propria volontà di intervenire tramite ricapitalizzazioni con la Cassa Depositi e Prestiti, attraverso un patrimonio destinato all’uopo configurato, senza tuttavia disegnare nel dettaglio il regime sulla base del quale verranno concretamente attuati gli interventi. Per le imprese con ricavi fino a 50 milioni, invece, è previsto un credito di imposta per i conferimenti di denaro destinati ad aumenti di capitale e l’istituzione di un “Fondo Patrimonio PMI” finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2020, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, in linea con le condizioni previste nel Quadro Temporaneo.<h2>5. Il punto sugli aiuti approvati in tempo di crisi</h2>Ad oggi, la Commissione ha approvato aiuti di Stato all'economia dell'UE per un importo stimato di 1900 miliardi di euro, oltre il 50% dei quali a favore di un unico Stato membro (Germania). 107 misure di aiuti sono state autorizzate sulla base dell’art. 107(3) TFUE, lett. b), di cui 103 ai sensi del Quadro Temporaneo, mentre 4 al di fuori di esso, in applicazione diretta dell’art. 107(3) TFUE, lett. b), la deroga del Trattato che consente la concessione di aiuti volti a rimediare a un grave turbamento dell’economia degli Stati membri.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:b.oconnor@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Bernard O’Connor</a>, <a href="mailto:l.toffoletti@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Luca Toffoletti</a> o <a href="mailto:f.mazzocchi@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Francesco Mazzocchi</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 13 May 2020 09:00:35 +0200</pubDate>
                        <title>GERMANY | CSR | Corona vs. CSR: Does the Virus also Stop Sustainability?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/germany-csr-corona-vs-csr-does-the-virus-also-stop-sustainability</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In our newsletter "<a href="https://www.beiten-burkhardt.com/sites/default/files/downloads/CSR%20Februar%202020,%20BEITEN%20BURKHARDT.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook Corporate Social Responsibility 2020</a>" at the beginning of February 2020, we presented our assessment that the new decade would be in the spotlight of sustainability. Two months later, our world has been transformed abruptly. The coronavirus is omnipresent, and the measures required to contain it are having a serious impact on society in general and on the economy in particular. At present, here and now, many people and companies feel that there are more important things to do than deal with sustainability issues. But does this mean that the issue of sustainable management is permanently off the table, the spotlight off?Our assessment: Not at all! A diligent and forward-looking CEO will do well to keep the issue of sustainability in view during and especially after the coronavirus crisis. Maybe now is exactly the time for a mind shift. Only recently, Germany manager Joachim Löw, one of the most important representatives of German professional football which is otherwise not necessarily known for its profundity, warned, "<em>The pace we set could no longer be beaten. [...] Power, greed, profit, even better results, records were in the centre</em>", while environmental disasters and diseases were pushed to the margins of perception.In our current newsletter "<a href="https://www.beiten-burkhardt.com/en/downloads/corona-vs-csr-does-virus-also-stop-substainability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Corona vs. CSR: Does the Virus also Stop Sustainability</a>?" we give a detailed overview of current developments on the topic of sustainability in times of the coronavirus and the resulting arguments for the unbroken relevance of sustainable management. We have summarised the most important points briefly and concisely below:<span style="text-decoration: underline;"><strong>1. Preliminary considerations</strong></span>: The coronavirus crisis and the efforts to achieve greater sustainability in the economy are not irreconcilable. On the contrary, it reveals clear how important it is to avoid or mitigate, where possible, future crises that could be triggered or favoured by insufficiently sustainable economic activity, or at least to be as well prepared as possible for them. Keywords are: cost efficiency of climate protection measures, resilience to the effects of climate change, transparency in the supply chain, interdependence of economy and society. It is one of the most important material contractual obligations of every manager to secure the long-term existence of the company. Especially when it comes to strategy and investment decisions, it is essential to make these decisions on the basis of adequate information. Sustainability aspects cannot simply be ignored.<span style="text-decoration: underline;"><strong>2. European Green Deal, EU Climate Law and New Marshall Plan</strong></span>: The EU Commission has already made it quite clear that, even in view of the coronavirus crisis, it wants to continue to adhere to the European Green Deal and the goal of climate neutrality by 2050. To this end, the EU presented, among other things, the draft of an EU climate law at the beginning of March. In addition, European Commission President Ursula von der Leyen announced that the funds mobilised to combat the coronavirus crisis would have to be invested "<em>wisely and sustainably"</em>. The aim is to "<em>build a more modern, sustainable and resilient Europe</em>".<span style="text-decoration: underline;"><strong>3. Dealing with sustainability risks</strong></span>: It is not apparent that existing and future sustainability risks will change or be reduced fundamentally as a result of the coronavirus crisis. In accordance with applicable legal regulations, the managements of financial companies and companies in the real economy must (also) deal appropriately with sustainability risks, and of course with the opportunities as well. The German banking supervisory authority BaFin's leaflet on dealing with sustainability risks is therefore still valid.<span style="text-decoration: underline;"><strong>4. Special: Climate Change Litigation</strong></span>: In addition to the actual risks associated with advancing climate change, companies are also exposed to liability risks resulting from an increasing number of climate-related lawsuits worldwide (so-called climate change litigation). Judgments in pending lawsuits as well as potential future plaintiffs will not be stopped by the coronavirus crisis. The risks related thereto will therefore continue to exist.<span style="text-decoration: underline;"><strong>5. Institutional Investors</strong></span>: It is not to be expected that investors - and here especially large institutional investors - will pay less attention to sustainability aspects in the future. Larry Fink's recent statement that BlackRock will stick to his sustainability-oriented investment approach, and even that long-term thinking has never been more critical than it is today, is a prominent example. Companies and investors with a strong sense of purpose and a long-term approach would be better able to navigate this crisis and its aftermath.<span style="text-decoration: underline;"><strong>6. Stakeholder Capitalism</strong></span>: Klaus Schwab, founder of the World Economic Forum, shares Larry Fink's view. Following the discussion on new Stakeholder Capitalism at this year's World Economic Forum, Klaus Schwab calls for support for stakeholder companies in particular in the current crisis, as they represent the economic model They represent the economic model "<em>that will make us survive today, but thrive again tomorrow</em>".<span style="text-decoration: underline;"><strong>7. Rights and duties of the management</strong></span>: The legal situation - that the management must also take sustainability aspects into account appropriately when making decisions (see above) - remains unchanged. The discussion on sustainable corporate governance which is already in full swing, also and especially at EU level, is unlikely to be interrupted.<span style="text-decoration: underline;"><strong>8. NAP-Monitoring and Supply Chain Law</strong></span>: The already lively discussion about a possible supply chain law which was further fuelled by the unsatisfactory results of the first round of monitoring, will certainly not ease up under the impression of the economic consequences of&nbsp;the coronavirus crisis. Gerd Müller, Minister of Economic Cooperation and Development, recently declared that he nevertheless remains committed to the goal of sustainable global supply chains. There are also strong intentions at EU level for regulations in this respect.<span style="text-decoration: underline;"><strong>9. Conclusion Corona vs. CSR</strong></span>: As we currently see it, the coronavirus crisis will not stop sustainability; on the contrary, it may even promote it. It is already predictable that the coronavirus crisis will lead to a change in behaviour in many respects. Similarly, a reassessment of many assumptions about the global economy does indeed seem appropriate. The corona crisis shows the vulnerability of a globalised world at its most sensitive spots. This may raise awareness of the fact that other future crises - above all those resulting from progressive climate change - could have very similar consequences and that it is therefore important to prevent or mitigate them wherever possible. It also highlights the importance of strengthening the resilience of companies. This also includes creating more transparency, especially at the critical points in the supply chain, and diversifying risks. The coronavirus crisis also reveals how closely economy and society are linked nationally and globally. Ultimately, global challenges can only be tackled efficiently if all players work together. States, business and society would be well advised to make their respective contributions to this end in order to achieve sustainable growth for all in line with the United Nations' 2030 Agenda and prevent the dangers that would otherwise threaten. This however requires, among other things, precisely the economic transformation that the EU Commission is aiming for in its European Green Deal.&nbsp;<a href="mailto:Andre.Depping@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener"><em>Dr André Depping</em></a><a href="mailto:Matthias.Etzel@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener"><em>Dr Matthias Etzel</em></a><a href="mailto:Daniel.Walden@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener"><em>Dr Daniel Walden</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 12 May 2020 10:06:43 +0200</pubDate>
                        <title>GERMANY | EU LAW | Corona Crisis: EU State Aid Decisions for Germany</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/germany-eu-law-corona-crisis-eu-state-aid-decisions-for-germany</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4><em>The following article presents the current decisions of the European Commission in EU state aid law during the corona crisis for the German legal sphere.</em></h4><h2>A. Development of EU state aid law in the corona crisis</h2><span style="text-decoration: underline;"><strong>I. Temporary framework for state aid to support the economy in view of the current COVID-19 outbreak</strong></span>By <span style="text-decoration: underline;">decision dated 19 March 2020</span> (C(2020) 1863 final)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> the European Commission adopted a "Temporary Framework for state aid to support the European economy in response to the current COVID-19 outbreak". The measures presented are a supplement to the already existing possibilities under state aid law. The Temporary Framework will initially be valid until 31 December 2020. The option of a possible extension will then be examined by the Commission.By <span style="text-decoration: underline;">decision dated 27 March 2020</span> (C(2020) 2044 final), the Commission decided to temporarily remove all countries from the list of countries with "marketable risks" annexed to the&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">Communication on short-term export-credit insurance&nbsp;</span><a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>. This modification will in principle allow public insurers to offer insurance cover for short-term export credit risks for all countries without the need for the Member State concerned to demonstrate that the risks are temporarily "non-marketable" in the country concerned. This is intended to increase the availability of state short-term export credit insurance.In a <strong>post on 2 April</strong>, we provided comprehensive information on the classification of the Temporary Framework of 19 March 2020 within the EU state aid regime. The post is available at <a href="https://www.beiten-burkhardt.com/en/blogs/state-aid-corona-crisis" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Link</a>.<span style="text-decoration: underline;"><strong>II. Modification and extension of the Temporary Framework as of 3 April 2020</strong></span>With its <span style="text-decoration: underline;">decision of 3 April 2020</span>, the EU Commission modified and extended the Temporary Framework in order to enable the Member States in view of the coronavirus outbreak to accelerate the research, testing and production of coronavirus-relevant products, to protect jobs and to further support the economy.A further five types of aid measures are added to the Temporary Framework:<ul> <li><span style="text-decoration: underline;">Support for research and development (R&amp;D) related to the coronavirus</span>To address the current health crisis, Member States may grant aid in the form of direct subsidies, repayable advances or tax benefits for R&amp;D aimed at fighting coronavirus and other viruses.</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Support for the establishment and expansion of testing facilities</span>Member States may grant aid in the form of direct subsidies, tax benefits, repayable advances and loss compensation guarantees to support investments to build or extend infrastructure needed to develop and test products needed to contain the coronavirus outbreak until the first commercial use. This includes pharmaceuticals (including vaccines) and treatments, medical devices and medical equipment (including pulmonary ventilators and protective and diagnostic clothing), disinfectants, and data collection and processing tools useful in fighting the spread of the virus.</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Support for the manufacturing of products relevant to the fight against the coronavirus outbreak</span>Member States may grant aid in the form of direct subsidies, tax benefits, repayable advances and loss compensation guarantees to support investments enabling the rapid manufacturing of products (listed in clause (ii)) for the fight against the coronavirus.</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Specific support in the form of a tax deferral and/or suspension of social security contributions</span>In order to further reduce liquidity constraints on companies caused by the coronavirus crisis and to preserve jobs, Member States may selectively defer the payment of taxes and social security contributions in the sectors and regions or for the types of companies hit hardest by the outbreak.</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Specific support in the form of wage subsidies for employees</span>In order to help limit the effects of the coronavirus crisis on the workforce, Member States may contribute to the wage costs of companies in the sectors or regions most affected by the coronavirus outbreak and which would otherwise have to lay off staff.</li></ul><p>The modification of the Temporary Framework also extends the existing forms of assistance that Member States may provide to businesses in distress.<span style="text-decoration: underline;"><strong>III. EU Commission proposal to extend the Temporary Framework to recapitalisation measures of 9 April 2020</strong></span>With a <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_610" target="_blank" rel="noreferrer noopener">statement of 9 April 2020</a> the European Commission submitted a proposal to the Member States to extend the Temporary Framework to recapitalisation measures. The Commission aims to bring the amended Temporary Framework into force this week.The participation of the state in the companies concerned (entry, remuneration, exit) should be subject to clear conditions, strict governance rules and appropriate measures to limit possible distortions of competition. One of the aims is to ensure that states receive an appropriate remuneration for the risks they take on. Member States must also develop an exit strategy, in particular for large companies in which the state will acquire a higher equity stake, to ensure that the companies return to viability without further state support once the economic situation has stabilised. However, according to the Commission's proposal, recapitalisations in this form must always remain "last resort" because of their significant impact on competition in the internal market.Once the relevant changes to the Temporary Framework have been published, we will update our contribution and bring you up to date.</p><h2>B. Authorisation decisions of the EU Commission in respect of Germany</h2>The EU Commission has already taken six decisions on aid schemes notified by Germany on the basis of the Temporary Framework in the corona crisis. In total, the Commission has already approved 53 national measures on the basis of the Temporary Framework by 14 April 2020 (as of 14 April, 12:00 p.m.).<ol> <li>By decision <a href="https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202013/285198_2141528_35_2.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>SA.56714</em></a> of <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_504" target="_blank" rel="noreferrer noopener">22 March 2020</a> the EU Commission approved the "<span style="text-decoration: underline;">Special Programme 2020 for Investment and Working Capital Financing</span>". The measure consists of two support programmes to be implemented by the German development bank&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">Kreditanstalt für Wiederaufbau</span> ("KfW"). The first loan programme covers up to 90 per-cent of the risk for loans to companies and can have a term of five years. Depending on liquidity requirements, the loan can amount to up to EUR 1 billion.The second loan programme provides for cooperation between KfW and private banks in order to provide larger loan amounts. The risk covered by the state can be up to 80 percent of a loan (but not more than 50 percent of a company's total debt capital).Individual aid may be granted under both measures until 31 December 2020.The Commission approved the notified schemes on the basis <span style="text-decoration: underline;">Temporary Framework for state aid to support the economy in view of the current COVID-19 outbreak</span> and found that the measures notified by Germany met the conditions laid down in the Temporary Framework and that the measures were necessary, appropriate and proportion-ate to remedy a serious disturbance in the economy of a Member State. Accordingly, the measures comply with Article 107 (3) (b) TFEU.2. By decision <span style="text-decoration: underline;"><a href="https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202013/285205_2142884_55_2.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>SA.56790</em></a> dated <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_524" target="_blank" rel="noreferrer noopener">24 March 2020</a></span> the EU Commission has approved the federal regulation "<span style="text-decoration: underline;">Small Grants 2020</span>" The notified measure comprises direct subsi-dies to support companies affected by the coronavirus outbreak. The individual aid may be granted in the form of direct subsidies, repayable advances or tax and payment advantages and is limited to EUR 120,000 per enterprise active in the fisheries and aquaculture sector, or EUR 100,000 per enterprise active in the primary production of agricultural products. For all other enterprises affected by the coronavirus outbreak, up to EUR 800 000 may be granted per enterprise. The total amount of aid available under this scheme has not yet been finalised in view of the uncertain development of the pandemic, but is estimated by the German authorities at no more than EUR 45 billion. The granting authorities at federal, regional and local level are responsible for selecting beneficiaries.The regulation will expire on <span style="text-decoration: underline;">31 December 2020</span>. If the aid is granted in the form of tax benefits, this period does not apply and the aid is deemed to be granted when the tax return for 2020 is due.The scheme was approved on the basis of <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?amp%3Btoc=OJ%3AC%3A2020%3A091I%3ATOC&amp;uri=uriserv%3AOJ.CI.2020.091.01.0001.01.DEU" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Temporary Framework</a>. The Commission found that the scheme notified by Germany meets the conditions laid down in the Temporary Framework and that the measure will help to address the economic impact of coronavirus in Germany. It is necessary, appropriate and proportionate to remedy a serious disturbance in the economy of a Member State. Accordingly, the scheme complies with Article 107 (3) (b) TFEU.3. By decision <span style="text-decoration: underline;"><a href="https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202013/285202_2142382_66_2.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>SA.56787</em></a> dated <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_517" target="_blank" rel="noreferrer noopener">24 March 2020</a></span> the EU Commission has approved the federal "<span style="text-decoration: underline;">Guarantees 2020</span>" scheme. The measure provides for aid in the form of guarantees for loans and is to be implemented by the German federal and state authorities and by development banks and guarantee banks. The scheme is open to all enterprises and provides for loan guarantees on favourable terms to help meet the immediate operating and investment needs of the economy. The annual guarantee premiums are&nbsp;set at 25 basis points ("bps") for SMEs and 50 bps for large companies for the first year. For years two and three they are set at 50 basis points for SMEs and 100 basis points for larger companies. For years four to six they are set at 100 basis points for SMEs and 200 basis points for larger companies. The maximum duration of the guarantees is limited to six years and the measures may be granted <span style="text-decoration: underline;">until 31 December 2020</span>.The Commission approved the notified scheme on the basis of the <span style="text-decoration: underline;">Temporary Framework</span> and found that the measure meets the conditions laid down in the Temporary Framework and that it is necessary, appropriate and proportionate to remedy a serious disturbance in the economy of a Member State. Accordingly, the scheme complies with Article 107 (3) (b) TFEU.4. By decision <span style="text-decoration: underline;"><a href="https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202014/285363_2145045_45_2.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>SA 56863</em></a> dated <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_20_580" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2 April 2020</a></span> the EU Commission has approved the federal regulation "<span style="text-decoration: underline;">Loan 2020</span>". The measure consists of subsidised interest rates on loans to beneficiaries which can be provided directly by the granting authorities or through other financial intermediaries for the investment and working capital needs of the beneficiaries. The approved measure extends the measures already adopted on 22 March 2020 (see decision 1). While the first scheme was designed in such a way that subsidised loans could only be granted by the KfW, the new scheme now allows other regional authorities and development banks to act in the same way.The applicable interest rates shall be the base rate (IBOR for 1 year or equivalent, as published by the Commission) in force on 1 January 2020 plus a credit risk margin of 0.25% for SMEs and 0.5%for large companies in the first year; for years two and three, the credit risk margin shall be set at 0.5% for SMEs and 1.0% for larger companies; for years four to six, the credit risk margin shall be set at 1.0% for SMEs and 2.0% for larger companies. In any case, the minimum lump-sum interest rate (base rate plus credit risk margin) for SMEs is at least 0.1 percent in the first, second and third year. The term of the loan is limited to a maximum of six years. Aid may be granted under the measure <span style="text-decoration: underline;">until 31 December 2020</span>.The scheme was approved on the basis of <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.091.01.0001.01.DEU&amp;amp;toc=OJ:C:2020:091I:TOC" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span style="text-decoration: underline;">Temporary Framework</span></a>. The Commission found that the measure notified by Germany meets the conditions laid down in the Temporary Framework and that the measure is necessary, appropriate and proportionate to remedy a serious disturbance in the economy of a Member State. Accordingly, the measure complies with Article 107 (3) (b) TFEU.5. By decision <span style="text-decoration: underline;"><em>SA.56974</em> dated <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_651" target="_blank" rel="noreferrer noopener">11 April 2020</a></span> the EU Commission has approved the German federal schemes „<span style="text-decoration: underline;">Small Grants 2020</span>“ und „<span style="text-decoration: underline;">Loan 2020</span>“ (see decisions 2 and 4). The KfW Fast Loan, about which we inform you in our article of 7 April 2020, is based on the amendment of the federal regulation "Small Grants 2020": <a href="https://www.beiten-burkhardt.com/sites/default/files/2020-04/Maßnahmen%20zur%20Abwehr%20der%20Liquiditäskrise.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Link</a>.The federal regulation "Small Grants 2020" will be amended so that, in addition to the previously approved aid in the form of direct grants, repayable advances and tax or payment advantages, aid can now also be granted in the form of loans, guarantees and&nbsp;equity. In particular, guarantees can cover 100% of the risk of loans with a nominal amount of up to EUR 800,000. Loans may be granted directly to the companies or indirectly through credit institutions and other financial institutions acting as financial intermediaries.The amendment to the federal regulation "Loan 2020" for the granting of loans on favourable terms now provides that interest rate subsidies are also possible for loans granted to aid recipients either directly by an authorising authority in association with private banks or indirectly in the form of a partial risk sharing for loans to cover the investment and working capital requirements of the beneficiaries.The Commission approved the notified amendment scheme on the basis of the <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.091.01.0001.01.DEU&amp;amp;toc=OJ:C:2020:091I:TOC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Temporary Framework</a> in the as amended on <a href="https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_1st_amendment_temporary_framework_de.PDF" target="_blank" rel="noreferrer noopener">3 April 2020</a> and found that the measure meets the conditions laid down in the Temporary Framework and that it is necessary, appropriate and proportionate to remedy a serious disturbance in the economy of a Member State. Accordingly, the amendments comply with Article 107 (3) (b) TFEU.6. Mit <span style="text-decoration: underline;">Entscheidung<em> SA.56941</em> dated <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_20_653" target="_blank" rel="noreferrer noopener">14 April 2020</a></span> the EU Commission has approved the German guarantee scheme to stabilise the commercial credit insurance market in the coronavirus pandemic. Trade credit insurance protects companies that supply goods and services when customers do not pay. The aim of the scheme is to ensure that such trade credit insurance continues to be available to all businesses so that buyers of goods and service customers do not have to pay in advance and reduce their immediate liquidity needs.The approved guarantee mechanism, which is open to all credit insurers in Germany, provides for risk sharing between the insurers and the State up to a volume of EUR 5 billion and, if necessary, offers an additional safety net that can cover up to EUR 30 billion. It also covers trade credits for buyers of goods and services in third countries. In return, the trade credit insurers have made a commitment to Germany that they will maintain the current level of protection despite the difficulties faced by companies in the Corona crisis. The guarantee granted by Germany is limited to trade credits granted until the end of this year.The Commission approved the notified scheme on the basis of the <span style="text-decoration: underline;"><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.091.01.0001.01.DEU&amp;amp;toc=OJ:C:2020:091I:TOC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Temporary Framewor</a>k</span> in the <span style="text-decoration: underline;">as amended on <a href="https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_1st_amendment_temporary_framework_de.PDF" target="_blank" rel="noreferrer noopener">3 April 2020</a></span> and found that the measure meets the condi-tions laid down in the Temporary Framework and that it is necessary, appropriate and proportionate to remedy a serious disturbance in the economy of a Member State. Accordingly, the scheme complies with Article 107 (3) (b) TFEU.</li></ol><p>By notifying the measures before their implementation, the German authorities have complied with the notification and authorisation requirement under Article 108 (3) TFEU.&nbsp;<em>Should you have further questions, please send an e-mail to </em><em><a href="mailto:Christopher.Theis@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Christopher Theis</a>&nbsp;</em><em>or <a href="mailto:Ramona.Tax@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Ramona Tax</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> OJ EU No. CI 91 of 20 March 2020, p. 1<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Communication 2012/C 392/01 from the Commission to the Member States on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to short-term export-credit insurance, OJ EU No. C 392 of 19 December 2012, p.1.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 12 May 2020 06:21:49 +0200</pubDate>
                        <title>GERMANY | HEALTH | Planned enactment of the Federal Ministry of Health (BMG) of the SARS-CoV-2</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/germany-health-planned-enactment-of-the-federal-ministry-of-health-bmg-of-the-sars-cov-2</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h3><em>Pharmaceuticals Supply Regulation and Medical Needs Supply Securing Regulation within the course of the corona crisis</em></h3>With this article we would like to inform you about further facilitations concerning the marketing of medical products and personal protective equipment ("PPE"). See also our articles of <a href="https://www.beiten-burkhardt.com/en/blogs/facilitating-placing-market-medical-devices-course-coronavirus-crisis" target="_blank" rel="noreferrer noopener">1 April 2020</a>&nbsp;and <a href="https://www.beiten-burkhardt.com/en/blogs/placing-market-personal-protective-equipment-such-respiratory-masks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2 April 2020</a>.The Federal Ministry of Health (BMG) has announced further regulations which - according to the Ministry - will become effective soon. In addition to the "Regulation concerning the Supply of Medical Products and Personal Protective Equipment during the Epidemic caused by the Coronavirus SARS-CoV-2" (<a href="https://www.beiten-burkhardt.com/en/blogs/update-placing-market-medical-devices-and-personal-protective-equipment-ppe-such-respiratory" target="_blank" rel="noreferrer noopener">see our Article of 15 April 2020</a>) the BMG has announced the "SARS-CoV-2 Pharmaceuticals Supply Regulation" and the "Medical Needs Supply Securing Regulation" ("MedBVSV"). The regulations follow the recommendations of the European Commission ("EU-Commission") of 13 March 2020 and create legal certainty, inter alia, for the marketing of medical products and PPE.<h2>1. Draft bill of SARS-CoV-2 Pharmaceuticals Supply Regulation of 8 April 2020</h2>Based on the authorization to issue regulations pursuant to the revised section 5 (2) Infection Protection Law (<em>IfSG</em>) the BMG on 8 April 2020 announced the SARS-CoV-2-Pharmaceuticals Supply Regulation and published the relevant draft bill (<a href="https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/A/Arzneimittelversorgung_RefE_EilVO.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Draft Bill</a>). <em>Inter alia</em>, the Regulation in § 8 provides for a selling and commitment ban for products of medical need. Pursuant to section 8 (4) of the Regulation products of medical need include also medical products and PPE. Pursuant to section 8 (1) of the Regulation the BMG may order that products of medical need are subject to market control and monitoring by the BMG. Pursuant to section 8 (2) of the Regulation manufacturers and distributors of products accordingly monitored and controlled are obliged to provide the BMG or an authority designated by the latter with information abut the stocks, production, distribution and the prices of the products of medical neet forthwith and at any time. Furthermore, pursuant to section 8 (3) of the Regulation the BMG is authorized to restrict the trade with controlled products and to provide for further details for the distribution and price fixing. The BMG may prohibit the sale or other commitment to provide products of medical need as well as the provision of products for the performance of obligations already incurred, to the extent that this is required to secure the supply of the population. The BMG may order that products,&nbsp;which are subject to a ban pursuant to section 8 (3) of the Regulation, have to be sold to the Federal Republic of Germany, a Federal State or a community or other legal or private person specified at a price to be fixed by public authorities.The price fixed by public authorities shall be based on the normal selling price of the product the latter had prior to the determination of the epidemic situation. Violations of the selling and commitment ban may be punished as administrative offence (section 73 (1)a No. 24 IfSG).Pursuant to the draft bill the selling and commitment ban is justified as follows. The provision with products of medical need might also be jeopardized due to the fact that manufacturers of those products enter or entered into other contractual obligations. The bans prevent the primary performance of other obligations and make it possible that the products can be used for the fight against the pandemic situation caused by the coronavirus SARS-CoV-2. The possibility of ordering that relevant products have to be sold to certain legal or private persons at a price to be fixed by public authorities would be required to guarantee that these products are used appropriately.The Regulation also provides for further rules concerning deviations from Volume 5 of the Social Insurance Code, the Pharmacy Act, the Pharmacies Operation Regulation, the Pharmaceutical Prescription Regulation, the Narcotics Act and the Narcotics Prescription Act.The Regulation will cease to be in force upon annulment of the finding of a nation-wide epidemic situation, however, upon lapse of 31 March 2021 at the latest.<h2>2. Draft Bill of Medical Needds Suppy Securing Regulation of 14 April 2020</h2>On the basis of the authorization to issue a regulation the BMG announced the MedBVSV and the draft bill (<a href="https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/A/Arzneimittelversorgung_RefE_EilVO.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Draft Bill</a>).<em>Inter alia</em>, the Regulation enables the central provision of products of medical need by the Federal Government for the supply of the population during the coronavirus epidemic. Pursuant to section 1 (2) MedBVSV medical products and PPE are products of medical need.In section 9 the MedBVSV further determines a legal basis which is meant to facilitate the marketing of personal protective equipment ("PPE"). Accordingly, pursuant to section 9 (2) of the Regulation, PPP within the meaning of the Regulation (EC) 2016/425 ("PPE-Regulation") can be made available on the German market - even if marketability is not given or cannot be determined - in deviation from the provisions of the PPE-Regulation if in an evaluation procedure by a notified authority on the basis of an evaluation principle published by the Central Agency of the Federal States for Safety Technology ("<em>ZLS</em>") it has been established that the PPE offers a health and safety level similar to the basic requirements of the PPE-Regulation. Thus, also PPE without CE-label can be considered as marketable by the market control and monitoring authorities if the suitability of the PPE is confirmed by an appropriate evaluation procedure. Such an abridged procedure is, <em>inter alia</em>, the procedure for respiratory&nbsp;masks developed by DEKRA and IFA (<a href="https://www.beiten-burkhardt.com/en/blogs/placing-market-personal-protective-equipment-such-respiratory-masks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">see our Article of 2 April 2020</a>). Further abridged evaluation procedures might follow and will be published on the website of <a href="http://www.zls-muenchen.de/index.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ZLS</a>. The justification of the law regardig section 9 (2) MedBVSV also refers to the fact that the abridged evaluation procedure does not replace a conformity assessment pursuant to the PPE-Regulation.In addition to the PPE within the meaning of section 9 (2) MedBVSV, now, pursuant to section 9 (1) MedBVSV, also PPE marketable in the USA, Canada, Australia and Japan may be made available on the German market. The competent market control and monitoring authority decides on its marketability.To secure that PPE within the meaning of section 9 (1) and (2) MedBVSV is traceable and cannot be confused with compliant PPE under the PPE-Regulation pursuant to section 9 (3) the PPE has to be provided with an official confirmation which has to be added to each selling unit and indicates that the equipment is PPE which is made available according to the provisions of the MedBVSV.Furthermore, the MedBVSV regulates exemptions from the Pharmaceuticals Act, e.g. exemptions from the Pharmaceuticals Act, the Pharmaceuticals Trading Regulation, the Transfusion Act and from the GCP-Regulation.The Regulation will cease to be in force upon annulment of the finding of a nation-wide epidemic situation, however, upon lapse of 31 March 2021 at the latest.<h2>3. Conclusion</h2>With the new regulations the BMG reacted to the recommendation of the EU-Commission of 13 March 2020 and established legal fundamentals which, inter alia, facilitate the marketing of, at present, urgently required PPE. In so doing, the BMG followed the exemption rules proposed by the EU-Commission in its recommendation (see in this respect our Article of 15 April 2020 ) so that it is now possible to provide for the German market also PPE without having executed the conformity evaluation procedure and without CE-label. Due to the non-legally binding nature of recommendations of the EU-Commission (Art. 288 TFEU) an appropriate legal basis was necessary to create legal certainty. Pursuant to the justification of the MedBVSV, this Regulation is also in line with EU-law, since in times of crisis national measures in the field of the products of medical need are justified by the primary right of Union law (see Art. 168 (7) TFEU).<em><a href="mailto:Silke.Dulle@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Dr Silke Dulle</a></em><em><a href="mailto:Robert.Schmid@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Robert Schmid</a></em>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 12 May 2020 06:06:03 +0200</pubDate>
                        <title>GERMANY | LABOUR | When day care centres are closed due to coronavirus – what applies to employees taking care of their relatives?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/germany-labour-when-day-care-centres-are-closed-due-to-coronavirus-what-applies-to-employees-taking-care-of-their-relatives</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>As far as working parents are concerned, the legislature reacted quickly and responded to the closing of schools throughout the country with a revision of s56(1)(a) of the German Protection Against Infection Act (<em>Infektionsschutzgesetz</em> – InfSchG). This provision does not, however, solve the problems of workers who look after their dependent parents themselves and take them to day care facilities during the day. Nor does it solve the issue of foreign carers no longer being allowed to enter Germany due to the current entry restrictions and relatives having to provide care at home.It is often hard to reconcile working and taking care of relatives. This places emotional and often financial strain on the individuals concerned, for it is is not yet clear who will pay for financial losses of employees being temporarily unable to work because they take care of their relatives. Employers are faced with the question of how long employees must be released from their work duties on full pay.The German Home Care Leave Act (<em>Pflegezeitgesetz</em> – <em>PflegeZG</em>) will apply only in rare cases because this Act provides for paid leave (see s2 <em>PflegeZG</em>) only in a sudden situation, i.e. an unexpected and unforeseeable need of care and attention. Whether the current situation falls under that provision is doubtful. Moreover, the right to being released from work duties is limited to a period of ten days and will therefore not be a permanent solution to the current situation.Once again the discussion about the possible duration of a paid leave thus shifts to s616 of the German Civil Code (<em>Bürgerliches Gesetzbuch</em> – BGB) with its countless decisions on individual cases. However, this provision cannot be the solution here either: The duration of school and kindergarten closures, just like the expected duration of the closure of day care facilities or the lack of care workers, exceeds the periods to which s616 BGB applies. Only a few days can be bridged by this regulation. So even if you take generous decisions allowing up to ten days' leave, you will not get very far with that. The legal consequence of exceeding the permissible period is that there will be no entitlement to continued payment of theremuneration with retroactive effect from the first day. This is precisely why the legislature has reacted so quickly to the closure of schools and kindergartens.There is a lack of clear regulations with regard to nursing care, especially when it comes to longer periods of time. Because of the clear wording of the new regulation for school and kindergarten closures ("<em>facilities for the care of children or schools"..."children who have not yet reached the age of 12</em>"), it is impossible to apply this provision mutatis mutandis.</p><h2>Practical advice:</h2>As long as there is no rection of the the legislature, employers and employees will therefore have cover the times of care for relatives by reducing overtime hours, by taking holidays or unpaid leave if there is no situation as provided for in s2 PflegeZG. It is to be hoped that the legislature will offer a solution similar to that for the closure of schools which will relieve the financial burden on relatives without passing the costs on to the employer.<em><a href="mailto:Martin.Biebl@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Martin Biebl</a></em>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 12 May 2020 06:01:07 +0200</pubDate>
                        <title>GERMANY | LABOUR | Lockdown - Extensive closure of companies and (public) facilities</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/germany-labour-lockdown-extensive-closure-of-companies-and-public-facilities</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h3><em> What are the consequences for the payment of remuneration and what are the claims for compensation and possibilities of relief for employers?</em></h3><h2>Current Situation</h2>The German Federal Government and the governments of the federal states agreed on 16 March 2020 on joint guidelines for further action against the expanding Sars-CoV-2 pandemic and the associated disease (COVID-19) and significantly expanded these guidelines on 22 March 2020. In addition to the closure of schools and childcare facilities, the prohibition of (larger) gatherings and events, the closure of public and private leisure facilities and regulations for the retail, catering and hotel sectors, there is also a general "ban of social contacts", which is intended to prevent more than two people - apart from members of the core family - from gathering. The health authorities may also take individual measures within the frame-work of the Federal Infection Protection Act (<em>Infektionsschutzgesetz</em> - IfSG), which include in particular the imposition of quarantine and the ban on professional activity. Finally, the closure of the whole business operation may also be ordered. These measures, roughly described here, pose considerable challenges to employers. However, even in companies not directly affected by these measures, Sars-CoV-2 raises further questions in the employment relationship: What measures – apart from terminations for business reasons – can and need to be taken in order to react to the declining demand and lack of turnover? Also problems of employees who are basically able to work but have difficulties in caring for relatives and the problem with reaching the workplace have to be addressed.With this paper we provide an up-to-date orientation on the distribution of risks and public reimbursement and support services for employers in this challenging situation. You will find further guidance and advice, also from other specialist areas than labour law, in our continuously updated <a target="_blank" rel="noreferrer noopener">Corona Information Centre</a>.<h2>A. Distribution of Risk in the Event of Closures and Restrictions on Business Operations</h2><strong>I. Cases of immediately affected Employees</strong><em><strong>1. Incapacity to Work directly due to Illness</strong></em>Employees who have become infected with Sars-CoV-2 will most likely also be considered unfit to work. Accordingly, the usual regulations of the Continued Remuneration Act (EFZG) apply to such cases. The continued payment of remuneration is therefore to be paid by the employer for up to six weeks. Cases of "culpable" incapacity to work, which lead to an exclusion of continued remuneration, are conceivable in principle (e.g. in the case of participation in "corona parties" or under certain circumstances in the case of willful entry into a designated "Corona Hotspot", possibly also in the case of violation of the new contact ban), but should not be present as a rule.<strong><span style="text-decoration: underline;">Possibilities of relief for employers</span></strong>: For smaller companies (with no more than 30 employees), the claims for reimbursement under the "U1" procedure pursuant to section 1 (1) of the Expenditure Compensation Act (AAG) are eligible according to general principles, so that 80% of the amounts spent on continued remuneration can be reimbursed.<em><strong>2. Individual Measures under the IfSG</strong></em>The IfSG provides the general basis for the authorities to take the protective measures necessary in individual cases to prevent the spread of infectious diseases. According to this, quarantine measures can be taken and occupational bans can be imposed. In both cases the work may no longer be performed.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Possibilities of relief for employers</strong></span>: In the event of loss of earnings, a claim for compensation against the authorities pursuant to the IfSG may exist. For the first six weeks, compensation is granted in the amount of the loss of earnings and is thereafter based on the amount of reduced sickness benefit. The employer has to pay the compensation during the first six weeks and is entitled to reimbursement from the competent authority. This claim for reimbursement must be submitted within three months of the cessation of the specific activity or the end of the quarantine measure ("isolation") and the authority must grant the employer an advance on the compensation payment upon request.<ul> <li><span style="text-decoration: underline;">Expert's advice</span>: The claim may fail if section 616 of the German Civil Code (BGB) applies to the employment relationship. This must be checked in each individual case. Nonetheless, the claim for reimbursement should be made as a precautionary measure, which must be made within three months after cessation of the concrete activity or end of the quarantine measure.</li></ul><p><em><strong>3. Coincidence of quarantine or ban on professional activity with incapacity to work</strong></em>If incapacity for work due to illness already exists when an official measure is imposed on an individual employee by the authorities, there is no entitlement to compensation under the IfSG.</p><h4><strong>II. Directly affected Business Operations</strong></h4>Companies are directly affected by official measures if the closure or restriction of business activities is ordered.<em><strong>1. (Suspected) Sars-CoV-2 case in the Business Operation- Obligation to Continue to Pay Wages – Distribution of Operational Risk</strong></em>The principle of "no wage without work" is not without exceptions. In particular, the principles of the Fair Distribution of Operational Risks apply. According to these principles, the employer must continue to pay the wage even without work performed by the employees if the reason for the closure or impairment of the business is attributable to the employer's sphere, irrespective of whether the employer is at fault for this impairment.<ul> <li><span style="text-decoration: underline;">Expert's advice</span>: It is not possible to make a general prediction as to whether a case of closure, ordered by the authorities due to Sars-CoV-2, is to be regarded as a case of operational risks to be borne by the employer, eventually. We currently assume that the distribution of risk tends to be at the expense of the employer, i.e. the employer is obliged to continue to pay the remuneration. However, this always requires detailed examination in each individual case.</li></ul><p><strong>Possibilities of relief for employers</strong>: Compensation claims under the IfSG do not apply to companies in the form of legal entities. The IfSG only provides for an independent claim for compensation for self-employed persons. In special cases where the closure affects the business in an exceptional manner, a claim based on the principle of extraordinary detriments to the public's benefits ("sacrifice") may be considered.<strong>In general, we recommend that the possibilities of short-time work (see B. below) be examined.</strong><em><strong>2. Precautionary Closure or Restriction of Business Activities on the Basis of General Rulings / Ordinances Following the Agreement between the Federal Government and the Federal States of 16 March 2020 and its extension of 22 March 2020</strong></em>In all federal states there are current regulations under state law, which measures are to be taken in individual sectors of the economy with public access. The companies affected must cease operations at short notice.The closure of the businesses for public access has a massive impact on business activities. Due to the closure of business open to the public, the employer cannot offer work. As soon as the general flexibilisation instruments (in particular, the reduction of time accounts and, if necessary and if the employee agrees, the use of vacation days) are no longer effective, the employee will have to be released from work. However, this release must be paid. This is because the employer bears the general risk that he cannot provide his employees with actual work (economic risk).<strong>Possibilities of relief for employers</strong>: Neither claims for compensation under the IfSG nor claims arising from extraordinary detriments ("sacrifice") come realistically into consideration here.<strong>Ultimately, the use of short-time work will therefore be the means of choice in these constellations as well.</strong></p><h4><strong>III. Indirect Consequences of Sars-CoV-2 Cases</strong></h4>Due to the widespread closure of schools and childcare facilities, many workers with younger children are experiencing considerable care problems. Some employees also have problems getting to work in the first place when transport connections are limited. And, of course, there is the fear that stoppages in the operations of customer companies will indirectly lead to a reduced order situation in their own operations. With regard to the indirect consequences of the Sars-CoV-2 pandemic, the following can be said:<em><strong>1. Need for Care and Payment of Remuneration</strong></em>If the employee does not come to work because the care of the children (or other family members) can no longer be covered by other persons or institutions, the principle of "no wage without work" basically applies. Section 616 BGB contains an exception to this rule (continued payment of wages) that only applies to cases where the absence from work is for a few days (a maximum of 5 days is generally accepted). If the absence lasts longer, the entitlement to remuneration is completely cancelled, i.e. also for the first up to 5 days of the prevention. Furthermore, the application of Section 616 BGB may be, and often is, excluded by way of an employment contract or collective bargaining agreement.<ul> <li><span style="text-decoration: underline;">Expert's advice</span>: The legislature will counter this issue by a new compensation claim to be set out in the IfSG. According to current official statements, the compensation shall amount to 67 percent of the net income. Parents of children up to the age of 12 years shall be eligible. And the benefits shall be paid for a maximum of six weeks. The maximum amount shall be EUR 2,016 per month.In this light, the continued payment of compensation in such cases of prevention should be maintained for the time being. Please feel free to contact us, should you have any questions regarding the specific application and processing of the compensation claims.</li></ul><p><em><strong>2. Restrictions on the Way to Work</strong></em>In general, the risk of reaching the place of employment lies with the employee. Problems in reaching the workplace (in time or at all) therefore generally lead to a loss of entitlement to remuneration. Should, in future, public transport in particular be affected by the Sars-CoV-2 pandemic or be suspended completely, the employer is entitled to reduce the remuneration accordingly.<em><strong>3. Reduced Workload due to Declining Customer Orders</strong></em>Declines in incoming orders are the indirect consequence of the Sars-CoV-2 pandemic. Under labour law, the employer must fulfil the employment contract regardless of the order situation, i.e. pay the agreed remuneration in any case (economic risk). Short-time work is available as a bulwark against mass layoffs.</p><h2>B. Current Means of Choice: Introduction of Short-Time Work and other Forms of Public Support</h2>Apart from the use of general flexibilisation instruments such as taking holidays, which is generally at the discretion of the individual employee, and using any working time credits - measures that can only provide short-term relief and are not a solution in view of the expected duration of the impairments - the introduction of short-time work is currently the means of choice. Even during the 2008 financial crisis, short-time work was an efficient means of reacting to a shortage of work at short notice without having to lay off large parts of the workforce. When the present crisis will be over, operations can be quickly "ramped up" again. Also, since highly qualified employees are an important asset for many companies, short-time work allows companies to retain their qualified workforce during the crisis.The German legislature passed the reform of the short-time work allowance on 13 March 2020. The new regulations provide for an easier utilisation (already when only 10 percent of employees are affected; building up negative working time balances is no longer required), include a wider scope of application (temporary workers are also covered) and provide for considerably greater relief for employers (social security contributions are reimbursed at 100 percent). In addition, the first concrete packages of measures to provide liquid funds have been initiated, the use of which must be examined on a case-by-case basis.<ul> <li><span style="text-decoration: underline;">Expert's advice</span>: Please contact us so that we can work out the package that is most suitable for your company/your clients from the available resources and measures.</li></ul><p></p><h4>I. Short-Time Work</h4>If a loss of work with loss of earnings occurs because the company has to close down or reduce hours of operations, short-time work (Kurzarbeit) is possible and the employees concerned are thus entitled to short-time compensation. Short-time work means the tempo-rary reduction of regular working hours with a corresponding reduction in remuneration in a company due to a considerable loss of work. Short-time work may affect all or only some of&nbsp;the employees of the enterprise. The affected employees work less or do not work at all during short-time work.<ul> <li><span style="text-decoration: underline;">Expert's advice</span>: In the following, we provide an overview of how short-time work can be introduced, how short-time work compensation is applied for and how much short-time work compensation is paid. Naturally, it remains necessary to verify the requirements in each individual case. We will be pleased to advise and support you in all matters concerning short-time work.</li></ul><p><em><strong>1. Introduction of Short-Time Working</strong></em>The introduction of short-time working requires a legal basis, i.e.</p><ul> <li>a collective bargaining agreement,</li> <li>a works agreement or</li> <li>a contractual employment provision.</li></ul><p>If employees are not prepared to agree to an employment contract provision on short-time work, the final option is to terminate the employment contract with the option of altered conditions of employment (<em>Änderungskündigung</em>).<em><strong>2. Prerequisites for Short-Time Work</strong></em>With retroactive effect from 1 March 2020, considerable relief will apply to the granting of short-time working:</p><ul> <li>Entitlement to short-time working compensation already exists if at least 10 percent of the employees (normal rule is: at least 1/3 of the employees with loss of earnings) have a loss of earnings of more than 10 percent.</li> <li>Social security contributions for lost working hours are reimbursed at 100 percent (normal rule is: no reimbursement).</li> <li>Temporary employees can also go on short-time work and are entitled to short-time work compensation (normal rule is: no compensation).</li> <li>There is no need to build up negative working time balances (if this is stipulated in the collective agreement) (the normal rule is to first build up negative working time balances and then receive short-time work compensation).</li></ul><p>The loss of working time must be due to economic reasons or an unavoidable event. These include, in principle, the consequences of Sars-CoV-2, as already clarified by the Federal Employment Agency in its press release of 28 February 2020. An unavoidable event also exists if the absence from work is due to official measures for which the employer is not responsible. In addition, the minimum limit must be observed, according to which 10 percent of employees have a loss of earnings of more than 10 percent. Further operational and personal requirements must also be met.<em><strong>3. Practical Implementation of Short-Time Work</strong></em>The application is made in two steps:</p><ul> <li>Notification of the loss of working hours to the Federal Employment Agency, whereby the fulfilment of the requirements must be demonstrated and made credible. The time of notification is decisive for the period of time for which the short-time working compensation is paid.</li> <li>In a second step, the employer must submit an application for benefits for each individual employee to the Employment Agency. The application is to be submitted for the respective month within a preclusive period of three months. The period begins at the end of the calendar month in which the days of short-time work fall. The short-time working allowance is paid to the employer, who passes the short-time working allowance on to the employee. This is done either with the payment of the remuneration reduced by the work that has been cancelled (if the work is not completely cancelled), or the employer waits for the short-time work cmpensation to be paid by the employment agency and only then pays it out to the employee. The advantage of this variant is that the employer does not have to make advance payments.</li></ul><p><em><strong>4. Scope of Benefits</strong></em>Short-time work compensation can be granted for a period of up to twelve months. Short-time work compensation is paid in the same amount as unemployment benefits and regularly amounts to 67 or 60 percent (depending, in particular, on family support obligations of the respective employee) of the difference between the flat-rate net remuneration that would have been paid without short-time work and the flat-rate net remuneration based on the actual work remuneration received. The employer must continue to pay for the actual work performed.<strong>New legislative initiative</strong>: On April 23, 2020, the leaders of the coalition partners of the German federal government have decided to increase the scope of the short-time work compensation to up to 87 percent of the difference in pay. This is to take place in a staggered procedure, with the state benefits being increased to 77 or 70 percent of the difference in pay from the 4th month of short-time work and to 87 or 80 percent from the 7th month. The increase in the scope of benefits is to apply to employment relationships in which the work is reduced by at least 50 percent. This decision still needs to be implemented, so that further details remain to be seen.</p><ul> <li><span style="text-decoration: underline;">Expert's advice</span>: Depending on the economic situation, the employer may grant additional top-up payments in order to further mitigate the impact caused by the loss of working hours of the employees. Collective agreements in particular, but also company agreements provide for such additional benefits. If short-time work is introduced by individual agreement, the parties to the employment contract are free to choose whether and to what extent top-up benefits are to be provided.</li></ul><p>Against the background of the planned statutory increase in the scope of benefits for short-time work, employers should at any rate include a clause in any new works agreement or new individual contract to the effect that an increase in statutory benefits will be offset against the employer's top-up payments.For short-time work benefits, only remuneration up to the income threshold for unemployment insurance is taken into account (West Germany: EUR 82,800 per year (EUR 6,900 per month); East Germany: EUR 77,400 per year (EUR 6,450 per month)). Hence, there is no entitlement to short-term work compensation for remuneration in excess of this limit. Before short-time work is introduced, it is therefore necessary to consider in detail the effects on the different salary groups in the company.</p><h4>II. Further Relief Measures</h4>In addition to the possibilities of obtaining grants and liquidity support under the recently expanded support instruments (facilitated loans, being publicly backed by the state-owned Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW) and tax deferrals, it is also possible to apply for a deferral of social security contributions. Here it is important to identify in each individual case the relevant relief measures that can be used in the company in a targeted manner. We are happy to assist, together with our colleagues from other service lines.<h2>C. Conclusion</h2>Companies and employers are facing considerable challenges in these difficult times. The measures taken in summary proceedings can provide relief in the area of labour law. As an advantage in international comparison, the existing and now expanded structures, especially in short-time work, can be used. We are at your disposal with words and deeds in order to find and implement the solution tailored to your company - of course also in cooperation with our experts from the other legal fields.&nbsp;<em>Experts:&nbsp;Dr. <a href="mailto:Gerald.Mueller-Machwirth@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Gerald Müller-Machwirth</a>, <a href="mailto:johannes.allmendinger@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Dr. Johannes Allmendinger</a></em><em>Tel.: +49 69 756095-107 Tel.: +49 69 756095-432</em>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 12 May 2020 05:36:27 +0200</pubDate>
                        <title>GERMANY | FINANCE, RESTRUCTURING &amp; INSOLVENCY | Overview of all support measures of the federal government and each individual federal state</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/germany-finance-restructuring-insolvency-overview-of-all-support-measures-of-the-federal-government-and-each-individual-federal-state</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4>Under 1.1, this article provides an overview of support measures available up to date dependent on the size of the company (micro-enterprise, SME, large company). These are shown under 1.1 to 1.3. Under 1.4 there is a list of all state measures with links to the respective authorities for application.There are regular updates to this article.</h4><em>As part of the update of 22 April 2020, additions to the Economic Stabilisation Fund (WSF), the KfW loans (improvement of loan conditions as of 22 April 2020) and new support measures of the federal states were added under 1.1 and under 1.4 respectively. Newly added federal state measures are: The planned rapid loan corona of the Free State of Bavaria, new promotional measures to strengthen the equity capital of the State of North Rhine-Westphalia, the SME corona ermergency aid of Saarland, the SMEKUL emergency loan of the Free State of Saxony and the IB loan </em><em>for small and micro enterprises of the State of Saxony-Anhalt.</em><h2>1. Current situation:</h2>Basically, the corona shield consists of a fournote sequence of partly corresponding measures: "Loans / Guarantees - Tax deferrals - Suspension of the obligation to file for insolvency - Short-time work compensation".<h5>1.1 Appropriate forms of assistance for micro, small and large enterprises</h5><span style="text-decoration: underline;"><strong>a) Micro Enterprises</strong></span>According to the EU Recommendation 2003/361 a micro enterprise is defined as an enterprise which employs fewer than ten persons and whose annual turnover and/or annual balance sheet total does not exceed EUR 2 million.<strong>Appropriate forms of assistance for micro enterprises are:</strong><ul> <li>Emergency Aid Programme by the German Federation<ul> <li>(Entitled to apply are companies with up to ten employees):</li> <li>Amount of aid: - for up to 5 employees (full-time equivalents) up to EUR 9,000 single payment for 3 months - for up to 10 employees (full-time equivalents) up to EUR 15,000 single payment for 3 months</li> <li>Application: Lending through Federal States Link</li></ul></li> <li>Emergency Aid Programme by the Federal States (amount of aid between EUR 5,000 and EUR 60,000)</li> <li>Loans by the Federal States</li> <li>Regular loan from the main bank involving the guarantee banks of the Federal States</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>b) Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)</strong></span>According to the EU Recommendation 2003/361 an SME is defined as an enterprise which employs fewer than 250 employees and which has an annual turnover not exceeding EUR 50 million and/or an annual balance sheet total not exceeding EUR 43 million.<strong>Appropriate forms of assistance for SMEs are:</strong></p><ul> <li>KfW Instant Loan for mid-sized companies</li> <li>KfW Entrepreneur Loan and ERP Start-up Loan (up to 90% risk assumption)</li> <li>KfW Special Programme: Syndicate financing</li> <li>The Economic Stabilisation Fund, however, is usually not applicable for SMEs. Small enterprises should only be included if they represent critical infrastructure.</li> <li>Federal State Loans (for example Bavaria: Universal- und Akutkredit (universal and emergency loan) by the Landesförderbank Bayern)</li> <li>In part Emergency Aid Programmes by the Federal States (see 1.4)</li> <li>Investment Funds by the Federal States (Bayernfonds being planned)</li> <li>Regular loan from the main bank involving the guarantee banks of the Federal States</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>c) Large Enterprises</strong></span>According to the EU Recommendation 2003/361 a large enterprise is defined as an enterprise which employs more than 250 employees and which has an annual turnover exceeding EUR 50 million and/or an annual balance sheet total exceeding EUR 43 million.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Appropriate forms of assistance for large enterprises are:</strong></span></p><ul> <li>Economic Stabilisation Fund (WSF), in particular the possibility of credit guarantees or recapitalisation through state participation</li> <li>KfW Entrepreneur Loan and ERP Start-up Loan (up to 80% risk assumption)</li> <li>KfW Special Programme: Syndicate financing</li> <li>Federal State Loans (for example Bavaria: Universal- und Akutkredit (universal and emergency loan) by the Landesförderbank Bayern)</li> <li>Investment Funds by the Federal States (Bayernfonds being planned)</li> <li>Regular loan from the main bank involving the guarantee banks of the Federal States</li></ul><p></p><h5>1.1 Loans and guarantees</h5>At federal level, liquidity assistance is planned which the federal government will handle via the state-owned KfW Bank. In practical terms, enterprises receive loans and guarantees through their <em>Hausbank</em> (in the KfW context referred to as the regular bank, otherwise main bank), which KfW then secures for the regular banks. The State assumes a larger part of the default risks, in extreme cases even up to 100 percent. This, in turn, means that an additional (rest) risk remains with the regular bank, i.e. the usual commercial banks. The regular bank can thus not simply pass on its new risk position to the state-owned KfW but must take additional risks on its books. This requires a <strong>positive lending decision</strong> by the regular bank, i.e. a process that would also have to be followed in regular lending without corona.Hence, we are dealing with two relevant decisions: one is the lending decision of the regular bank, the other is the assumption of liability by KfW. The principal contact for enterprises seeking credit is and remains their regular bank. The massive support from KfW should certainly improve the loan conditions and shorten the decision-making time.But still a loan remains a loan. In other words, KfW support is in effect "fresh money" for investments and working capital for the enterprises. Debt restructuring is currently not on the agenda. As a result, only enterprises fundamentally healthy in economic terms are likely to continue to benefit from KfW funding, as the regular bank cannot avoid making an independent, i.e. "regular" lending decision.The actions taken by the Federal Government through the Economic Stabilisation Fund provide on the one hand for new measures to improve the liquidity of affected enterprises and on the other hand for the adjustment of the existing funding possibilities under the KfW loans and guarantees of the guarantee banks.<span style="text-decoration: underline;"><strong>a) Economic Stabilisation Fund</strong></span>On 25 March 2020, as part of the Corona Social Protection Package, the Bundestag (Lower House of German Parliament) adopted a comprehensive package of measures, the Econom-ic Stabilisation Fund (WSF), to support the real economy in the amount of EUR 600 billion, which was approved by the Bundesrat (Upper House of German Parliament) on 27 March 2020.The contact for companies is the Federal Ministry of Economic Affairs and Energy. Applications can be submitted shortly at Link. Companies can register here Link for the WSF Newsletter to be informed as soon as possible about the possibility to submit applications.The WSF provides in detail for<ul> <li>Creation of a guarantee framework of EUR 400 billion to make it easier for enterprises to obtain refinancing on the capital market</li> <li>EUR 100 billion of recapitalisation measures to strengthen the capital base and ensure the solvency of enterprises.<ul> <li>State participation in systemically relevant enterprises to restore liquidity</li></ul></li> <li>Loans of up to EUR 100 billion to refinance the KfW special programmes</li> <li>Prerequisite for the eligibility to make use of the above mentioned measures:<ul> <li>Balance sheet total of more than EUR 43 million</li> <li>Sales revenues of more than EUR 50 million</li> <li>a yearly average of more than 249 employees</li> <li><strong>2 of the 3</strong> criteria mentioned above must be fulfilled. Smaller enterprises should only be included if they represent critical infrastructure.o The enterprise <strong>must not have previously been in financial difficulties (reference date: 31 December 2019)</strong>.</li></ul></li></ul><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>b) Emergency Aid Programme by the German Federation</strong></span>In addition, the Federal Cabinet has launched the "Corona Emergency Aid Programme for Micro-Enterprises and Solo Self-Employed Persons".</p><ul> <li>The Emergency Aid Programme has a volume of EUR 50 billion.</li> <li>Prerequisite: Economic difficulties as a result of the corona crisis. The enterprise must <strong>not have been in financial difficulties</strong> before March 2020 (<strong>reference date: 11 March 2020</strong>). Existential threat or liquidity shortage caused by corona are to be insured.</li> <li>Financial emergency aid for micro-enterprises from all economic sectors as well as for self-employed persons and members of the independent professions with up to 10 employees.<ul> <li>Up to EUR 9,000 single payment for 3 months for up to 5 employees (full-time equivalents)</li> <li>Up to EUR 15,000 single payment for 3 months for up to 10 ees (full-time equivalents)</li></ul></li> <li>If the landlord reduces the rent by at least 20 percent, any unused allowance can also be used for a further two months.</li> <li>Goal: Aid to secure the economic existence of the applicants and to bridge acute liquidity shortages, <em>inter alia</em> through ongoing operating costs such as rents, loans for premises, leasing instalments, etc.</li> <li><strong>Application</strong>: Application must be <strong>filed with the Federal States</strong></li> <li>The Federal States partly have their own Emergency Aid Programmes exceeding the Emergency Aid of the Federal Government as well as Liquidity Loans adding on the aids by the Federal Government. Details can be found under 1.4 (Actions adopted by the Federal States).</li> <li>Cumulating of State and Federal emergency aids is admissible. Any overcompensation, however, is to be repaid.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>c) The individual KfW programmes:</strong></span><span style="text-decoration: underline;">aa) The new KfW special programmes:</span></p><ul> <li>The new KfW special programmes are valid since 23 March 2020. Applications can be submitted to the regular banks with immediate effect.</li> <li>The KFW special programmes are addressed to SMEs and large companies.</li> <li>The characteristic feature is the further improvement in terms of loan conditions.</li> <li>In detail:<ul> <li>For SMEs, working capital can now be financed with 90 percent release from liability (<em>vis-a-vis</em> banks and savings banks). For larger companies the exemption from liability is 80 percent. Before the corona crisis, indemnifications were at most 50 percent, or were not granted at all for operating resources.</li> <li>Interest rate improvements: Between 1 and 1.46 percent p.a. for small and medium-sized enterprises, and between 2 and 2.12 percent p.a. for larger companies (previously risk-based interest rate system according to credit rating collateral classes)</li> <li>Facilitated application: For loans of up to EUR 3 million per enterprise, KfW waives its own risk assessment. Risk assessment is only carried out by the regular bank in order to accelerate the processes. Loans up to EUR 10 million are only subject to a simplified review ("Fast Track Proce-dure"). The evidence to be submitted is kept very simple.</li> <li>Implementation by <strong>sub-programmes: KfW Entrepreneur Loan and ERP Start-up Loan</strong></li></ul></li> <li>Syndicated financing:<ul> <li>Addressees of syndicated financing are medium-sized enterprises and large companies mainly privately owned and planning to finance a project in Germany. Projects abroad by German companies or by their affiliates with the seat abroad are not entitled to financing.</li> <li>KfW participates in major financing operations of other financing partners on their terms. Optionally, all banks participating in the consortium may be refinanced by KfW.</li> <li>KfW assumes up to 80 percent of the project risks, however only a maximum of 50% of the total debt.</li> <li>The risk share of KfW amounts to at least EUR 25 million and is limited to<ul> <li>25% of the annual turnover of 2019 or</li> <li>twice the wage costs of 2019 or</li> <li>the current funding requirement for the next 12 months.</li></ul></li></ul></li></ul><p>The following link guides you to the KfW Special Programme:</p><ul> <li><strong>KfW Instant Loan for mid-sized companies</strong><ul> <li>KfW Promotional Loans for procurements and running costs (KfW-Förderkredit für Anschaffungen und laufende Kosten) for companies with more than 10 employees, which have been in business since Janu-ary 2019 at least</li> <li>Prerequisite: The company has lately made a profit – either in 2019 or the in the average of the last 3 years</li> <li>100% risk assumption by KfW</li> <li>No risk assessment by the regular bank</li> <li>Maximum loan amount of EUR 800,000</li> <li>Interest rate of currently 3.00 percent p.a.</li> <li>Term of up to 10 years.</li> <li>On request up to 2 redemption-free years at the beginning.</li> <li><strong>Special feature of the Instant Loan</strong>: In contrast to the other KfW loans, <strong>early repayment</strong> is possible here <strong>without an early repayment fee</strong></li></ul></li></ul><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>The following link guides you to the KfW Instant Loan:</strong></span><span style="text-decoration: underline;">bb) Adaptation of the existing funding possibilities:</span><strong>KfW Entrepreneur Loan</strong></p><ul> <li>KfW Corona support for investments and working capital for the enterprises which have been in business for more than 5 years</li> <li>For large enterprises without limitation of turnover (up to 80% risk assumption)</li> <li>For SMEs (up to 90% risk assumption)</li> <li>Loan volume of up to EUR 1 billion per enterprise group<ul> <li>limited to a maximum of 25% of the annual turnover of 2019 or</li> <li>twice the wage costs of 2019 or</li> <li>the current liquidity requirement for the next 18 months in case of small and medium-sized companies or 12 months in case of large companies</li> <li>In case of credits of more than EUR 25 million, the amount of the credit is limited to a maximum of 50% of the total debt of the company.</li></ul></li> <li>Early repayment is possible against payment of an early repayment fee.</li> <li>Improvement of loan conditions from 22 April 2020:<ul> <li>Extension of the loan term for loans up to EUR 800,000 from a maximum of 5 to a maximum of 10 years.</li> <li>Extension of the loan term for loans up to EUR 800,000 from a maximum of 5 to a maximum of 6 years.</li> <li>On request, instead of 1 year, now 2 years of interest payment only, no repayment.</li></ul></li></ul><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>The following link guides you to the KfW Entrepreneur Loan:</strong></span><strong>ERP Start-up Loan</strong></p><ul> <li>KfW Corona support for investments and working capital for the enterprises which have been in business for less than 5 years</li> <li>For large enterprises without limitation of turnover (up to 80% risk assumption)</li> <li>For SMEs (up to 90% risk assumption)</li> <li>Loan volume of up to EUR 1 billion per enterprise group<ul> <li>limited to a maximum of 25% of the annual turnover of 2019 or</li> <li>twice the wage costs of 2019 or</li> <li>the current liquidity requirement for the next 18 months in case of small and medium-sized companies or 12 months in case of large companies of the applicant.</li> <li>In case of loans of more than EUR 25 million, the amount of the credit is limited to a maximum of 50% of the total debt of the company.</li></ul></li> <li>Early repayment is possible against payment of an early repayment fee.</li> <li>Improvement of loan conditions from 22 April 2020:<ul> <li>Extension of the loan term for loans up to EUR 800,000 from a maximum of 5 to a maximum of 10 years.</li> <li>Extension of the loan term for loans up to EUR 800,000 from a maximum of 5 to a maximum of 6 years.</li> <li>On request, instead of 1 year, now 2 years of interest payment only, no repayment.</li></ul></li></ul><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>The following link guides you to the ERP Start-up Loan:</strong></span>As already indicated, it should be noted that applications for liquidity support from KfW are not submitted directly via KfW, but via the company's <strong>respective regular bank</strong>.With regard to the application process, all KfW funding is facilitated: For loans of up to EUR 3 million per enterprise KfW waives its own risk assessment. Risk assessment is only carried out by the regular bank in order to accelerate the processes. Loans up to EUR 10 million are only subject to a simplified review ("Fast Track Procedure"). The evidence to be submitted is kept very simple.The following applies to <strong>all KfW funding</strong>: The enterprise <strong>must not have been in financial difficulties</strong> before the corona crisis broke out (<strong>reference date 31 December 2019)</strong>.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Guarantees</strong></span>The procurement of liquidity is also made possible by facilitation of guarantees:</p><ul> <li>On the one hand, the maximum guarantee amount is increased from the original EUR 1.25 million to EUR 2.5 million. Furthermore, the risk share of the Federal Government in the guarantee banks increases by 10 percent.</li> <li>In future, the guarantee banks will be able to make guarantee decisions up to an amount of EUR 250,000 by express procedure to accelerate the procurement of liquidity (independent decision within three days).</li> <li>The previous limitation under the large guarantee scheme (parallel federal/state guarantees) to companies in structurally weak regions no longer applies. In future, companies outside the structurally weak regions will also be able to benefit from this. With a guarantee ratio of up to 80 percent, the Federal Government makes it possible to cover working capital financing and investments requiring a guarantee of EUR 50 million or more.</li></ul><p></p><h5>1.3 Tax deferrals</h5>The intended <strong>fiscal policy measures</strong> consist of tax deferrals, reductions in advance tax payments and the suspension of enforcement measures to improve the liquidity of companies. All in all, companies will be granted the possibility of tax reductions in the billions. The prerequisite is that the taxable entity is directly affected by the effects of the corona pandemic. Advance tax payments would be reduced if the taxable income or turnover in the current year is expected to be lower.Companies wishing to take advantage of this option should contact their competent tax authority. In many cases the competent tax authorities have already provided online application forms.<h5>1.4 Actions adopted by the Federal States</h5>If necessary, the main banks can also make use of the guarantee instruments. All federal states have now adapted the guarantee framework of their guarantee banks and are adapting to the new situation. Inquiries for the respective financing project can be made via the joint portal of the guarantee banks.The average time taken to process applications will be extremely reduced where possible and should be around 1 to 2 weeks, with some federal states promising even faster responses.The loan amount up to which the guarantee banks will provide coverage is approximately EUR 2.5 million.Up to an amount of EUR 250,000, however, simplified procedures without additional committee involvement should ensure even faster disbursement (<strong>Express Guarantee</strong>).Beyond this, all the federal states have initiated or are planning their own measures: As already mentioned above, the Federal States execute the Emergency Aid Programmes of the Federal Government based on a management agreement, in the following you can only find State-owned Emergency Aid Programmes adding on the Emergency Aid Programmes of the Federal Government.<strong>Bavaria</strong><span style="text-decoration: underline;">Action</span>:&nbsp;<strong>Emergency aid programme Bavaria</strong>: The Bavarian state government has set up an emergency aid programme adding on the Emergency Aid Programme by the Federal Government.<ul> <li>Eligible parties: Commercial enterprises and agricultural enterprises (excluding primary production) and members of the in-dependent professions with up to 250 employees based in Bavaria</li> <li>Amount of emergency aid: The emergency aid is scaled ac-cording to the size of the operation and amounts to between EUR 5,000 and 50,000.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: the applications are processed by the respective district governments and, for the city of Munich, by the Munich city administration.<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>BayernFonds</strong>:&nbsp;Loan guarantees and state participation in medium-sized companies that have been healthy up to now and play a key role in the economy.</p><ul> <li>Eligible parties: Companies meeting at least 2 of the 3 following criteria: Employment of at least 50 employees, exceeding the limit of EUR 10 million regarding&nbsp;balance sheet total or turnover proceeds</li> <li>Volume of the BayernFonds:<ul> <li>Loan guarantees of up to EUR 36 billion</li> <li>Recapitalisation measures: volumes of EUR 20 billion</li></ul></li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Applications to be filed via the Bavarian Ministry of Economic Affairs, Regional Development and Energy. The application procedure is currently in preparation.<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Universal loan of the LfA</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Commercial companies with an annual turnover (consolidated turnover) of up to and including EUR 500 million and members of the independent professions.</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Maximum loan amount: EUR 10 million per project</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Main bank procedure.<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Emergency loan of the LfA</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Small and medium-sized enterprises in the commercial sector.</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Max. EUR 2 million</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Main bank procedure.&nbsp;Submission of a consolidation concept is generally waived if the main bank confirms a reason for consolidation to the LfA when submitting the application.<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Corona Instant Loan of LfA</strong></p><ul> <li>Eligible parties: Companies with up to 10 employees</li> <li>Loan amount:&nbsp;Maximum of EUR 100,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Application process currently in preparation.<strong>Baden-Wuerttemberg</strong><span style="text-decoration: underline;">Action</span>:&nbsp;<strong>Hardship fund (emergency aid)</strong></p><ul> <li>Eligible parties: Self-employed and medium-sized companies with up to 50 employees</li> <li>Amount of aid: The emergency aid is scaled ac-cording to the size of the operation and amounts to up to EUR 30,000.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Action</span>:&nbsp;<strong>Investment fund</strong>: In preparation; investment fund with up to EUR 1 billion<span style="text-decoration: underline;">Action</span>:&nbsp;<strong>Liquidity loan of the L-Bank</strong></p><ul> <li>Eligible parties: For freelancers and companies with up to 500 employees</li> <li>Amount of aid: Regular loan amount between EUR 10,000 up to 5 million&nbsp;Existing L-Bank promotional loans are subject to a 12-month suspension of repayment upon informal application</li> <li>Special repayment: Possible at any time without an early repayment fee</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Main bank procedure<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Business start-up financing</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;For start-ups and young enterprises (enterprises may be active on the market for a maximum of 5 years), also for short-term liquidity requirements</li> <li>Amount of aid:&nbsp;EUR 5,000 up to 5 million</li> <li>Special repayment: Possible at any time without an ear-ly repayment fee</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Main bank procedure<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Growth financing</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Established companies that have been active on the market for at least 5 years, also for short-term liquidity requirements.</li> <li>Amount of aid:&nbsp;EUR 10,000 up to 5 million</li> <li>Special repayment: Possible at any time without an early repayment fee</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Main bank procedure<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Financing of further education/training 4.0</strong></p><ul> <li>Use of loans:&nbsp;For further professional qualification of employees (also to avoid short-time work) to adapt to new operational or digitalisation processes in the context of further training/retraining measures.</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Usually EUR 20,000 per employee to be qualified.</li> <li>Special repayment: Possible at any time without an ear-ly repayment fee</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Main bank procedure<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Innovation financing 4.0</strong></p><ul> <li>Use of loans:&nbsp;Financing of innovative projects to develop new or improved products or processes, digitalisation projects or to develop or introduce a new innovative business model.</li> <li>Amount of aid:&nbsp;EUR 10,000 to 5 million, for larger companies up to EUR 25 million</li> <li>Special repayment: Excluded for the first 5 years after loan commitment, thereafter possible at any time against payment of an early repayment fee.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Main bank procedure<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Agriculture – Securing Liquidity</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Enterprises engaged in primary agricultural production (agriculture, horticulture, fruit growing, viticulture) to cover exceptional costs.&nbsp;Declines in earnings of at least 30 percent are required in the branch of business concerned</li> <li>Amount of aid:&nbsp;EUR 5,000 up to 10 million</li> <li>Special repayment: Normally excluded</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Main bank procedure<strong>Berlin</strong><span style="text-decoration: underline;">Action</span>:&nbsp;<strong>Rescue Aid Corona</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Small and medium-sized enterprises (SMEs) according to the EU definition of SMEs with permanent establishment in Berlin, whose business start-up phase (3 years) has ended.</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Granting of rescue and restructuring loans up to EUR 0.5 million; in exceptional cases up to EUR 2.5 million<span style="text-decoration: underline;">Application</span>:&nbsp;Submission of application to Investitionsbank Berlin.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Emergency aid (subsidy for small enterprises)</strong></p><ul> <li>Eligible parties: Small and micro-enterprises with a maximum of five employees as well as freelancers and solo self-employed persons.</li> <li>Amount of aid: Up to EUR 9,000 for applicants with up to 5 employees (increase of emergency aid of the Federal Government by EUR 4,000).</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Submission of application to Investitionsbank Berlin.<strong>Brandenburg</strong><span style="text-decoration: underline;">Action</span>:&nbsp;<strong>Emergency Aid Programme of Investiti-onsbank des Landes Brandenburg</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Commercial enterprises and self-employed members of the inde-pendent professions (up to 100 employees) with business or workplace in the State of Brandenburg</li> <li>Amount of aid:&nbsp;between EUR 9,000 and 60,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>:&nbsp;Submission of application to Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB).<strong>Bremen</strong><span style="text-decoration: underline;">Action</span>:&nbsp;<strong>Corona Emergency Aid Programme</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Micro-enterprises with up to 49 employees and an annual turnover of up to EUR 10 million</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Up to EUR 20,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>:&nbsp;Submission of application to Förderbank für Bremen und Bremerhaven.<strong>Hamburg</strong><span style="text-decoration: underline;">Action</span>:&nbsp;<strong>Hamburg Corona Emergency Aid (HCS)</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Small and medium-sized enterprises of agriculture with up to 250 employees (full-time equivalent), solo-self-employed and members of the free (independent) professions as well as artists and creative artists</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Up to a maximum of EUR 30,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>:&nbsp;Submission of application to Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB).<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Hamburg-Kredit Liquidität (HKL)</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Small and medium-sized enterprises based in Hamburg</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Rescue loan for working capital up to EUR 250,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Submission of application to Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB).&nbsp;Submission of application possible shortly.&nbsp;Further information can be found on the website of Hamburgische Investitions- und Förderbank.<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>IFB Promotional Loans for Culture and Sport</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Cultural institutions and sports clubs</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Rescue loans up to EUR 150,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Submission of application to Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB).<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Hamburg Loan Foundation and Succes-sion (GuN)</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Small and medium-sized enterprises (SMEs) of the commercial sector in Hamburg and freelancers and other service providers who have been active on the market for a maximum of 5 years</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Loans up to EUR 750,000 per project</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Main bank procedure<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Hamburg Growth Loan</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Small and medium-sized commercial enterprises (SMEs) in Hamburg and freelancers as well as persons who rent or lease commercial property as part of a commercial activity and have been on the market for at least 5 years</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Working capital loans up to EUR 500,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Main bank procedure.&nbsp;Further information on the website of Investitionsbank Hamburg.<strong>Hesse</strong><span style="text-decoration: underline;">Action</span>:&nbsp;<strong>Emergency Aid Programme</strong></p><ul> <li>Eligible parties: Small enterprises with up to&nbsp;50 employees, self-employed, freelancers and artists.</li> <li>Amount of aid: Up to EUR 30,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>:&nbsp;Submission of application with Regierungsprä-sidium Kassel.<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Hesse Microliquidity</strong></p><ul> <li>Eligible parties: Companies with up to 50 employees (full-time equivalent)</li> <li>Loan amount: Loan from EUR 3,000 to 35,000</li> <li>Special repayment: Possible without an early repayment fee</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Liquidity assistance for SMEs</strong></p><ul> <li>Eligible parties: SMEs</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Loan amount between EUR 5,000 and 200,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Main bank procedure<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Capital for small enterprises (KfK)</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Small commercial enterprises (including commercially active social enterprises) and freelancers with up to 25 employees and an annual turnover of EUR 5 million</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Loans between EUR 25,000 and 150,000, to which the main bank adds at least 50 percent. No stand-ard bank collateral is required for these promotional loans.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Main bank procedure.&nbsp;Further information on the website of Wirt-schafts- und Infrastrukturbank Hessen.<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Start-up and growth financing Hesse (GuW)</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;SMEs with up to 250 employees and EUR 50 million turnover</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Working capital loans up to EUR 1 million</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Main bank procedure&nbsp;<strong>Mecklenburg-Western Pomerania</strong><span style="text-decoration: underline;">Action</span>:&nbsp;<strong>Emergency aid</strong></p><ul> <li>Eligible parties: Commercial enterprises from all economic sectors as well as solo self-employed persons and members of the independent professions including cultural professionals with up to 100 employees</li> <li>Amount of aid: Up to EUR 60,000</li></ul><p>&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">Application</span>: application (by post) to Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Liquidity assistance for operating expenditure of SMEs</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;SMEs</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Repayable subsidy up to EUR 200,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Lending through Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung (GSA).<strong>Lower Saxony</strong><span style="text-decoration: underline;">Action</span>:&nbsp;<strong>Liquidity assistance loan</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;SMEs</li> <li>Amount of liquidity assistance:&nbsp;Up to EUR 50,000</li> <li>Special repayment: Possible at any time without an early repayment fee</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>:&nbsp;Directly via NBank without involvement of a main bank<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>State subsidy for small enterprises</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Small enterprises with up to 49 employees</li> <li>Amount of liquidity assistance:&nbsp;Up to EUR 20,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>:&nbsp;Directly via NBank without involvement of a main bank&nbsp;<strong>North Rhine-Westphalia</strong><span style="text-decoration: underline;">Action</span>:&nbsp;<strong>NRW Emergency aid</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Commercial and non-profit enterprises, self-employed persons and members of the independent professions, including artists, with up to 50 employees</li> <li>Amount of aid for 3 months: Up to EUR 25,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>NRW.BANK.Universalkredit</strong></p><ul> <li>Eligible parties:<ul> <li>Founders of new businesses, medium-sized enterprises (domestic and foreign commercial enterprises which are majority-owned by private individuals and whose annual turnover - including affiliated companies - does not exceed EUR 500 million), and</li> <li>Members of the independent professions.</li></ul></li></ul><p>For companies that have run into liquidity problems due to the corona crisis, the indemnity offer of 50 percent risk assumption has been extended by 80 percent risk assumption for working capital financing up to 5 years. The minimum amount for indemnifications does not apply.</p><ul> <li>Amount of aid:&nbsp;A minimum/maximum amount has not been set</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Main bank procedure<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>NRW.Start-up akut</strong></p><ul> <li>Eligible parties: Innovative, growth-oriented companies (corporations) in seed or start-up phase (founded within the last 36 months).</li> <li>Amount of aid: Convertible loans between EUR 15,000 and EUR 200,000, whereas the maximum subsidy amount is limited by an existing <em>de minimis</em> subsidy for the company, when applicable.</li> <li>Special repayment: None, possible at any time without an early repayment fee</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>NRW.SeedCap</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;SMEs (corporations) that are in the process of being established or in the start-up phase, in principle up to 36 months after establishment</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Minority interest, EUR 15,000 to 200,000, of which initially up to EUR 200,000 can be drawn already in the first call.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>NRW.BANK.Venture Fonds</strong></p><ul> <li>Eligible parties: Start-ups and young growth companies (corporations) with convincing business models.</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Minority interest or convertible loans, EUR 0.25 million up to 6.0 million, first financing up to EUR 3 million.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Investment capital for small enterprises</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Small enterprises and start-ups</li> <li>Amount of investment: Investment capital of up to&nbsp;EUR 75,000 from the Micro-Mezzanine Fund Germany</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Submission of application to Kapital-beteiligungsgesellschaft (KBG)<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Emergency aid for creative artists</strong></p><ul> <li>Eligible parties: Professionally employed and independent artists.</li> <li>Amount of aid:&nbsp;One-off payment of up to EUR 2,000.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Submission of applications to the relevant district government.<strong>Rhineland-Palatinate</strong><span style="text-decoration: underline;">Action</span>:&nbsp;<strong>Emergency Aid Programme</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Enterprises with up to 30 employees</li> <li>Amount of aid:<ul> <li>Enterprises with up to 10 employees:Up to EUR 10,000 immediate loans from the state if required.</li> <li>Enterprises with 11 up to 30 employees: Up to EUR 10,000 immediate loans from the state plus a subsidy amounting to 30 percent of the loan amount.Enterprises with 6 The total emergency aid amounts to up to EUR 39,000.</li></ul></li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>:&nbsp;Main bank procedure<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Entrepreneur Loan RLP</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;SMEs and freelancers who have been on the market for at least 5 years</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Investment financing up to EUR 2 million and working capital financing up to EUR 500,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>:&nbsp;Main bank<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>ERP Start-up Loan RLP</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Founders of new start-ups, SMEs in their first 5 business years, freelancers and natural persons taking over a business</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Investment financing up to EUR 2 million and working capital financing up to EUR 500,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Main bank<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Education and training loan RLP</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;SMEs, MidCap companies and freelancers who provide training or further education.</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Investment financing up to EUR 2 million and working capital financing up to EUR 500,000.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Main bank<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Working capital loan RLP</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;SMEs, midcap companies and freelancers who provide training or further education with additional work-ing capital requirements.</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Working capital financing up to EUR 5 million.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Main bank.&nbsp;Further information can be found on the website of Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz.<strong>Saarland</strong><span style="text-decoration: underline;">Action</span>:&nbsp;<strong>Liquidity assistance loan "Emergency Loan Saarland"</strong></p><ul> <li>Eligible parties: SMEs</li> <li>Loan amount:&nbsp;Maximum of EUR 500,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>:&nbsp;Submission of application directly to Saarländische Investitionskreditbank (SIKB).<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Corona aid for medium-sized companies</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Companies and self-employed members of the independent professions with more than 10 up to 100 employees.</li> <li>Amount of aid: Up to EUR 25,000</li></ul><p><strong>Saxony</strong><span style="text-decoration: underline;">Action</span>:&nbsp;<strong>Emergency Aid Programme "Saxony helps immediately"</strong></p><ul> <li>Eligible parties: Individual entrepreneurs (solo self-employed persons), micro-enterprises and freelancers in Saxony with an annual turnover or annual results of up to EUR 1 million.</li> <li>Amount of the liquidity assistance loan: from EUR 5,000 to 50,000, in exceptional cases up to EUR 100,000, with a term of up to ten years. Structured as an interest-free subordinated loan.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>:&nbsp;Submission of application via Sächsische Aufbaubank (SAB).<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>Emergency aid loan SMEKUL</strong></p><ul> <li>Eligible parties: Small and medium-sized enterprises (SMEs) in agriculture, fisheries and aquaculture and forestry.</li> <li>Loan amount: Minimum EUR 5,000, maximum EUR 100,000</li> <li>Special payments: Possible at any time</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Submission of application soon to be possible.&nbsp;<strong>Saxony-Anhalt</strong><span style="text-decoration: underline;">Action</span>:&nbsp;<strong>Emergency Aid Programme</strong></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Enterprises with up to 50 employees, including micro-enterprises, solo self-employed persons and freelancers.</li> <li>Amount of aid: Up to EUR 25,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>:&nbsp;Submission of application via Investitionsbank Sachsen-Anhalt.<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>IB loan for small and micro enterprises</strong></p><ul> <li>Eligible parties: Existing companies / freelancers with up to 50 employees.</li> <li>Amount of aid: Loan, minimum EUR 10,000, maximum EUR 150,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Submission of application via Investitionsbank Sachsen-Anhalt.<strong>Schleswig-Holstein</strong><span style="text-decoration: underline;">Action</span>:&nbsp;<strong>Corona Emergency Aid Programme</strong></p><ul> <li>Eligible parties: Self-employed persons, members of the independent professions and enterprises (including enterprises of primary agricultural production) with more than 10 and up to 50 employees.</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Subsidy of up to EUR 30,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Submission of application via Investitionsbank Schleswig-Holstein.<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>IB.SH Mittelstandssicherungsfonds</strong></p><ul> <li>Eligible parties:<ul> <li>Operators of boarding houses, camping sites, camper sites, yachting harbours and marinas to the extent that they act as accommodation facilities.</li> <li>Commercial lessors of holiday apartments and houses and similar offers providing accommodation for tourist purposes.</li> <li>Facilities for the accommodation of children and young people, such as, in particular, young people's recreational facilities, young people's educational facilities, youth hostels, school hostels, holiday camps and youth camps.</li> <li>Restaurants and bars within the meaning of section 1 German Restaurant Code.</li></ul></li> <li>Amount of aid: loans ranging from EUR 15,000 to 750,000 (max. 25 percent of the turnover of the year 2019).</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>:&nbsp;Main bank procedure<span style="text-decoration: underline;">Action</span>: <strong>IB.SH SME loan</strong></p><ul> <li>Eligible parties:<ul> <li>Natural persons and enterprises</li> <li>Persons without unresolved negative characteristics in SCHUFA</li> <li>Companies whose Creditreform index does not exceed 349 when the application is submitted</li> <li>Companies with a positive economic equity</li></ul></li> <li>Amount of aid:&nbsp;EUR 25,000 to EUR 250,000 per project</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Applications can be submitted via the main bank, an advisor or directly to IB.SH (Investitionsbank Schleswig-Holstein).&nbsp;Further information and submission of application on the website of Investitionsbank Schleswig-Holstein.<strong>Thuringia</strong><span style="text-decoration: underline;">Action</span>:&nbsp;<strong>Corona Emergency Aid Programme</strong></p><ul> <li>Eligible parties: Commercial enterprises with up to 50 employees including individual enterprises as well as the business-related independent professions and the creative industries</li> <li>Amount of aid: Up to EUR 30,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Submission of application via Thüringer Aufbaubank (TAB).</p><h5>1.5 Outlook</h5>The Federal and State Governments are making every effort to mitigate the economic repercussions of coronavirus. With the creation of the Economic Stabilisation Fund, the Federal Government is turning away from the previously valid "black zero" credo and is financing this by way of a supplementary budget through new borrowing of EUR 156 billion in order to stabilise the economy. In parallel, new liquidity aids are continuously launched, such as - most recently - the KfW Instant loan for medium-sized companies.The state of North Rhine-Westphalia is also putting together a EUR 25 billion rescue package and is prepared to take on new debt in return. Bavaria increased its Corona rescue package by EUR 20 billion. In parallel, the planning of the BayernFonds is increasingly taking shape. This makes it clear: The situation is highly dynamic, since the Federal and the State Government are making great efforts to ensure that no one is left behind.<h2>Conclusion</h2>The multitude of support measures available to date - and constantly growing - resembles a jungle for companies in need of help. For this reason, this Communication will be regularly updated in order to provide the potentially affected companies with the best possible overview of available assistance measures.One thing is clear: Whether the company seeking help is looking for funding itself or calls in expert consultants: the application for financial aid should be made quickly. The measures described above are intended to help companies which have been economically sound up to now but which are in difficulty as a result of the corona crisis.Eligibility for funding, thus, depends crucially on a convincing presentation of the viability of the business model to date and the negative effects of the current crisis on the company's situation. In this respect, the company should draw on specialist expertise in order to be able to submit a promising application as quickly as possible. Although the German government plans to suspend the obligation to file for insolvency for affected companies for the time being, it is important to counteract impending liquidity shortages as early as possible in order to maintain the economic performance of the company.<em>BEITEN BURKHARDT's practice groups in the areas of labour &amp; employment law, bank-ing/financing/restructuring and tax law have set up a task force to assist companies in applying for the necessary measures.</em><a href="mailto:" target="_blank" rel="noopener">Dr Maximilian Degenhart</a>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-5244</guid>
                        <pubDate>Tue, 05 May 2020 06:28:31 +0200</pubDate>
                        <title>PENALE D&#039;IMPRESA | Coronavirus: sanzioni amministrative, penali ed effetti sul processo penale dei provvedimenti legislativi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/penale-dimpresa-coronavirus-sanzioni-amministrative-penali-ed-effetti-sul-processo-penale-dei-provvedimenti-legislativi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il presente <em>memorandum</em> ha lo scopo di riassumere e chiarire - sulla scorta dei recenti provvedimenti legislativi – da un lato le possibili conseguenze derivanti dalla violazione delle misure di contenimento varate dal Governo per arginare il fenomeno epidemiologico causato dal virus COVID-19, dall’altro l’impatto che questa normativa emergenziale necessariamente produce (e produrrà) sul processo penale.Si fornirà uno schema generale tanto sull’attuale quadro sanzionatorio penale ed amministrativo posto a presidio del rispetto delle prescrizioni adottate, quanto sulle misure, in materia di giustizia, finalizzate al rispetto dei termini processuali e al corretto svolgimento delle udienze.</p><h2>1. Il quadro sanzionatorio attuale</h2>L’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 – rubricato appositamente “Sanzioni e controlli” - prevede sanzioni di carattere amministrativo e penale nei confronti di chi si renda responsabile di violazioni alle misure di contenimento da ultimo aggiornate con il D. P. C. M. 26 aprile 2020.Una prima distinzione deve essere fatta a seconda che il trasgressore sia o meno un soggetto già riconosciuto positivo al COVID-19:<ul> <li>Il soggetto non riconosciuto positivo al COVID-19 che violi una delle numerose misure di contenimento previste dalla normativa, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alle seguenti sanzioni amministrative:<ul> <li>Sanzione amministrativa pecuniaria da 400,00 € a 3000,00 €</li></ul></li></ul><p>La predetta sanzione è aumentata fino ad 1/3 in caso di violazioni commesse con l’utilizzo di un veicolo. È ammesso il pagamento in misura ridotta 30% in caso di pagamento entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione. La sanzione pecuniaria è altresì raddoppiata in caso di reiterazione delle violazioni.</p><ul> <li>Il soggetto già riconosciuto positivo al COVID- 19 che violi il: “<em>divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus</em>” incorre nelle seguenti fattispecie di carattere penale:<ul> <li><strong>Art. 452, co. 2, n. 2 cod. pen</strong>: “<em>Delitti colposi contro la salute pubblica</em>”; fattispecie di reato che prevede la reclusione da 1 a 5 anni per chiunque commetta, per colpa, taluno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 cod. pen. tra cui rientra il reato di procurata epidemia;</li></ul></li></ul><p>In subordine:</p><ul> <li style="list-style-type: none;"><ul> <li><strong>Art. 260, R.D. 27 luglio 1934 n. 1265</strong>: “<em>Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo è punito con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000</em>”. Fattispecie contravvenzionale modificata, per l’occasione, dall’ art. 4, comma 7, del citato decreto.</li></ul></li></ul><p>In aggiunta, i vari provvedimenti emergenziali, oltre a prevedere misure di contenimento e relative sanzioni nei confronti delle persone fisiche, hanno disposto, come noto, limitazioni per l’esercizio di alcune attività.Questa linea è stata seguita, con alcuni temperamenti, anche dal più recente provvedimento datato 26 aprile 2020; il quale mantiene ferma la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni - già prevista dal D. L. 25 marzo 2020 n. 19 - per quelle realtà che non rispettano le misure. La sanzione in parola può essere applicata anche in via provvisoria, al momento dell’accertamento della violazione, per un periodo non superiore a 5 giorni, che verrà poi scomputato dalla sanzione amministrativa definitivamente irrogata. In caso di plurime violazioni, la sanzione in parola verrà applicata nella misura massima.Con riguardo alle misure da ultimo adottate, il D.P.C.M. 26 aprile 2020 ha sostanzialmente proseguito nel solco tracciato dalla normativa precedente.Rimangono infatti ancora chiusi, ad oggi, cinema, teatri, sale giochi, sale bingo, discoteche e locali assimilati; ancora niente da fare per palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere e termali, scuole, asili e comprensori sciistici. Garantiti sempre i servizi bancari, finanziari e assicurativi, nel rispetto delle norme igienico – sanitarie.Per quanto concerne il commercio al dettaglio, inteso tanto come esercizio commerciale di vicinato quanto come media e grande distribuzione, l’ultimo decreto sceglie ancora una volta di elencare nell’apposito “allegato 1” le attività ritenute di primaria necessità e come tali non soggette a sospensione, quasi totalmente coincidenti con quelle indicate dai precedenti provvedimenti. Gli esercizi commerciali inclusi nell’elenco sono tenuti tuttavia ad assicurare distanze, ingressi dilazionati e ad evitare tempi di permanenza all’interno più lunghi del necessario.Parziali novità si rinvengono invece sul fronte della ristorazione, ove oltre all’attività di consegna a domicilio – già legittima – sarà possibile procedere alla ristorazione d’asporto, fermo restando ovviamente il rispetto delle norme igienico – sanitarie e il mantenimento della distanza interpersonale di un metro, oltre al divieto di consumo all’interno del locale e di stazionamento al di fuori di esso.Infine, con particolare riferimento alle attività produttive e commerciali, l’art. 2 del nuovo provvedimento rinvia al proprio allegato n. 3 per elencare tutte quelle facenti eccezione al generale obbligo di sospensione sull’intero territorio nazionale; quest’ultime, tuttavia, sono tenute al rispetto dei vari protocolli “anti – COVID” siglati e allegati al provvedimento stesso, pena la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Resta ferma invece la possibilità per le attività soggette a sospensione di organizzarsi attraverso gli strumenti del lavoro a distanza e del lavoro agile. Importante sottolineare come le attività che si apprestano a riaprire per la data del 4 maggio possano svolgere già dal 27 aprile tutti gli adempimenti propedeutici alla loro riapertura.Per quanto invece riguarda le <span style="text-decoration: underline;"><strong>attività professionali</strong></span>, l’art. 1, co. 1, lett. ii) del D.P.C.M. 26 aprile 2020, ricalcando esattamente quanto espresso dalla normativa precedente, ha raccomandato che:a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.Nessuna sospensione dunque nell’ambito delle attività professionali, ma semplici raccomandazioni volte ad evitare rischi di contagio.</p><h2>2. Profili di diritto <em>inter</em> – temporale</h2>Anteriormente all’entrata in vigore del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 le violazioni delle misure restrittive venivano sanzionate, senza distinzioni, dall’art. 650 cod. pen, che prevde l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a Euro 206,00 nei confronti di chi non osserva provvedimenti dell’Autorità. Restava ferma la sanzione amministrativa accessoria per le attività economiche. Con l’emanazione del citato provvedimento, salvo il caso del soggetto riconosciuto positivo al virus che violi la quarantena, assoggettato ora alle sanzioni penali sopra indicate, si è assistito a una “depenalizzazione” della condotta di violazione delle misure; l’art. 4, co. 1, del menzionato decreto ha infatti previsto per esse la non applicabilità dell’art. 650 cod. pen. e l’applicazione delle sanzioni amministrative già descritte al paragrafo precedente. Di conseguenza possono trarsi le seguenti conclusioni:<ul> <li><strong>Per le violazioni accertate anteriormente all’entrata in vigore del D. L. 25 marzo 2020 n. 19</strong>: sanzione amministrativa pecuniaria di 200 €, ai sensi dell’art. 4. Co. 8, il quale prevede l’applicazione della misura minima dell’attuale sanzione amministrativa ridotta della metà. Non applicazione del reato di cui all’art. 650 cod. pen..</li> <li><strong>Violazioni accertate successivamente all’entrata in vigore del Decreto</strong>: sanzioni amministrative e penali previste dal paragrafo 2.</li></ul><p></p><h2>3. Le misure in materia di giustizia</h2>Il susseguirsi frenetico della normativa emergenziale rende necessario precisare quale sia ad oggi, con riferimento al settore penale, la disciplina in tema di rispetto dei termini processuali e di rinvio/svolgimento delle udienze.<h4>Termini Processuali</h4>Il D.L. 8 aprile 2020 n. 23, all’art. 36 ha prorogato la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto alla data dell’<span style="text-decoration: underline;"><strong>11 maggio 2020</strong></span>, intervenendo sull’art. 83, co. 1 e 2 del D. L. 17 marzo 2020 n. 18 che prevedeva la sospensione fino alla data del 15 aprile 2020.Sono pertanto da intendersi sospesi tutti i termini in materia di: indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, impugnazioni e termini procedurali in generale.Se il decorso del termine ha inizio nel periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo di sospensione. Viceversa, se il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in maniera tale da consentirne il rispetto.<h4>Rinvio Udienze</h4>L’art. 36 del D. L. 8 aprile 2020 n. 23 ha altresì previsto il rinvio d’ufficio delle udienze civili e penali a data successiva all’11 maggio 2020, termine anch’esso prorogato rispetto a quello iniziale del 15 aprile 2020.<h4>Eccezioni in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze</h4>La sospensione dei termini processuali e la disciplina del rinvio d’ufficio delle udienze <span style="text-decoration: underline;"><strong>NON SI APPLICA</strong></span> per i procedimenti:<ul> <li>Di convalida dell’arresto o del fermo.</li> <li>Per i quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’art. 304 cod. proc. pen..</li> <li>Nei quali sono state applicate o richieste misure di sicurezza detentive.</li></ul><p>È altresi possibile celebrare, <span style="text-decoration: underline;">su richiesta degli imputati o dei difensori</span>, le udienze nei procedimenti:</p><ul> <li>A carico di detenuti, salvo il caso di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’art. 51 -&nbsp;<em>ter</em> della Legge 26 luglio 1975 n. 354.</li> <li>In cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza.</li> <li>Per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione.</li></ul><p>Ulteriore deroga è prevista per i procedimenti che presentino carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’art. 392 cod. proc. pen.. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal Presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.<strong>N.B</strong>: La proroga della sospensione dei termini e del rinvio delle udienze all’11 maggio 2020 non si applica ai procedimenti in cui i termini <em>ex</em>. art 304 cod. proc. pen. scadono nei sei mesi successivi alla data dell’11 maggio 2020, ai sensi dell’art. 36, co. 2. del D. L. 8 aprile 2020.</p><h4>Misure per l'attività giudiziaria non soggetta a sospensione o successiva alla data del 12 maggio 2020:</h4>Per quanto riguarda l’attività giudiziaria non soggetta a sospensione e per quella compresa nel periodo 12 maggio 2020 - 30 giugno 2020 i singoli uffici giudiziari potranno:<ul> <li>Limitare l’accesso agli uffici giudiziari</li> <li>Limitare l’orario di apertura al pubblico</li> <li>Predisporre servizi di prenotazione per l’accesso ai servizi</li> <li>Adottare direttive vincolanti per lo svolgimento delle udienze</li> <li>Trattare udienze a porte chiuse o con partecipazione da remoto</li></ul><p>Con esclusivo riferimento all’attività giudiziaria compresa nel periodo 12 maggio 2020 – 30 giugno 2020, i singoli uffici giudiziari potranno prevedere ulteriori rinvii delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, ad eccezione di quelle menzionate al co. 3 dell’art. 83 D. L. 17 marzo 2020 n. 18. <span style="text-decoration: underline;"><strong>IL TRIBUNALE DI MILANO, CON PROVVEDIMENTO N. 56/2020 DATATO 10 APRILE, HA FATTO SAPERE DI PREDILIGERE QUESTA SOLUZIONE</strong></span>.</p><h4>Sospensione del termine di prescrizione e altri termini</h4>Nei procedimenti in cui opera la sospensione dei termini (fino all’ 11 maggio 2020) è altresì sospeso il corso della prescrizione nonché il decorso dei termini di custodia cautelare.In caso di ulteriore rinvio dell’udienza a data successiva al 30 giugno 2020, sono sospesi per l’ulteriore periodo ma comunque non oltre il 30 giugno:<ul> <li>Il corso della prescrizione</li> <li>Il decorso dei termini di cui agli artt. 303 (durata massima custodia cautelare), 308 (durata massima altre misure coercitive/interdittive), 309 co. 9 (termine per decidere sulla richiesta di riesame di misure coercitive), 311 co. 5 e 5 - <em>bis</em> (termine di 30 giorni per la decisione della Cassazione e termine di 10 giorni per il giudice del rinvio), 324 co. 7 (termine per la decisione del tribunale del riesame), del codice di procedura penale.</li> <li>Il decorso dei termini di cui agli artt. 24, co. 2 e 27, co. 6 del Codice Antimafia in materia di confisca.</li></ul><p></p><h4>Misure per la partecipazione alle udienze di imputati detenuti</h4>Ai sensi dell’art. 83, co. 12, del D. L. 17 marzo 2020 n. 18, la partecipazione all’udienza degli imputati detenuti, internati o sottoposti a custodia cautelare è assicurata mediante videoconferenza o collegamento da remoto, ferma l’applicazione dell’art. 472, co. 3, cod. proc. pen..In aggiunta a questi strumenti, il DGSIA del Ministero del Ministero della Giustizia ha previsto anche l’utilizzo di applicazioni quali “<em>TEAMS</em>” e “<em>SKYPE FOR BUSINESS</em>”.Nel caso di udienza trattabile su richiesta, il Tribunale di Milano ha fatto sapere che entro 5 giorni prima della fissazione dell’udienza deve pervenire richiesta da parte degli imputati o dei loro difensori di celebrazione della stessa, in modo da organizzare gli strumenti per la partecipazione da remoto degli imputati.Le udienze dibattimentali verranno celebrate, per evitare il rischio di contagio, a porte chiuse.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em>&nbsp;<em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:r.guaineri@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Roberta Guaineri</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Compliance</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 29 Apr 2020 04:36:52 +0200</pubDate>
                        <title>Infezione contratta durante intervento chirurgico. Non sussiste responsabilità dei sanitari se questi hanno seguito i protocolli</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/infezione-contratta-durante-intervento-chirurgico-non-sussiste-responsabilita-dei-sanitari-se-questi-hanno-seguito-i-protocolli</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale penale di Cosenza, con decreto in data 26 marzo 2020, su richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto l’archiviazione di un procedimento penale incardinato nei confronti di alcuni medici, per presunta responsabilità degli stessi connessa al fatto che, durante un intervento di chirurgia oftalmica, la paziente avrebbe contratto un’infezione.I consulenti tecnici nominati dal PM avevano infatti accertato che la paziente era già un soggetto a rischio (in quanto anziana e con patologie pregresse) e che i sanitari avevano seguito le Linee Guida della Società Oftalmologica Italiana, della Associazione Italiana Medici Oculisti e dell’Associazione Italiana di Chirurgia della Cataratta e Refrattiva in tema di oftalmologia, avendo posto in essere tutte le misure di prevenzione ivi previste (la disinfezione del campo operatorio, la corretta profilassi antibiotica, le visite di controllo successive all’intervento chirurgico, ecc.).Seguendo dunque il parere espresso dai consulenti tecnici, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto l’archiviazione del procedimento, non ravvedendo un’ipotesi di responsabilità dei medici.Si rammenta in proposito che la Legge Gelli, all’art. 5, prevede che gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle loro prestazioni, si devono attenere, salva la specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida.Ricordiamo che le linee guida sono elaborate attraverso il processo di revisione regolare della letteratura e dei pareri degli esperti e sono concepite da gruppi multidisciplinari e propongono un'estesa definizione della buona pratica professionale, essendo basate su analisi, valutazioni e chiarimenti delle prove scientifiche.L’art. 6, II comma, della Legge Gelli, prevede poi la punibilità dei sanitari debba essere esclusa “… <em>quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto</em>”.Il richiamo alle linee guida è operato anche nel successivo art. 7 della prefata Legge (relativo alla responsabilità civile degli esercenti e delle strutture sanitarie), ove è previsto che il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, deve tenere conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 590-<em>sexies</em> del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della Legge Gelli.Il precedente di cui sopra pare dunque offrire interessanti spunti di riflessione in relazione all’attuale emergenza connessa alla diffusione del Coronavirus (COVID-19), potendo le Corti – anche nel caso in cui un paziente contragga il virus durante un ricovero ospedaliero - giungere alle medesime considerazioni circa l’insussistenza di alcuna ipotesi di responsabilità ascrivibile ai sanitari, ove in particolare questi ultimi abbiano seguito le linee guida via via definite ai sensi di legge ovvero, in mancanza, le buone pratiche clinico assistenziali.A tale ultimo riguardo si segnala, in particolare, che l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha stilato delle “<em>Raccomandazioni per gli operatori sanitari</em>” per la gestione dei casi COVID-19. Tali indicazioni sono consultabili anche attraverso il portale del <a href="http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&amp;id=5373&amp;area=nuovoCoronavirus&amp;menu=vuoto" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ministero della Salute</a>.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:a.perotto@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Anthony Perotto</a>, <a href="mailto:g.foglia@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Guido Foglia</a>, <a href="mailto:m.zucca@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Michele Zucca</a> o <a href="mailto:g.boursierniutta@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Guglielmo Boursier Niutta</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 27 Apr 2020 05:21:54 +0200</pubDate>
                        <title>ASSICURATIVO | Le misure del Decreto Liquidità in materia societaria e fallimentare – Impatto sulle coperture assicurative D&amp;O</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/assicurativo-le-misure-del-decreto-liquidita-in-materia-societaria-e-fallimentare-impatto-sulle-coperture-assicurative-do</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con l’emanazione del Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020 (noto anche come “<strong>Decreto Liquidità</strong>”), il Governo italiano ha inteso fornire una risposta all’emergenza sanitaria in corso, introducendo una serie di misure emergenziali volte a sostenere l’economia nazionale.In termini generali, le misure che interessano in questa sede sono quelle che incidono (temporaneamente) sull’assetto normativo sotto due distinti profili: (<em>i</em>) “sospendendo” alcune importanti regole in materia di riduzione del capitale per perdite e redazione del bilancio; (<em>ii</em>) introducendo alcune rilevanti disposizioni in materia di procedure concorsuali.Alcune delle modifiche introdotte dal Decreto Liquidità (che si trova attualmente ancora in fase di conversione) possono avere un impatto importante in materia di coperture D&amp;O (ed estensioni "cariche sociali" delle Polizza di RC Professionale), nonché sulla responsabilità dei soggetti assicurati.</p><h2>Interventi in materia di riduzione del capitale sociale e di redazione del bilancio d’esercizio in prospettiva di continuità aziendale – implicazioni per le polizze D&amp;O</h2><span style="text-decoration: underline;"><strong>Riduzione o perdita del capitale sociale</strong></span>L’art. 6 del Decreto Liquidità stabilisce che dal 9 marzo al 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizioni&nbsp;del codice civile in tema di riduzione del capitale per perdite (artt. 2446, 2447, 2482-<em>bis</em> e 2482-<em>ter</em> c.c.) e che, per lo stesso periodo, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (artt.2484 e 2545-<em>duodecies</em> c.c.).La previsione mira tra l’altro ad evitare che, a causa della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo di legge, gli amministratori di un numero elevato di società vengano posti nell’alternativa tra l’immediata messa in liquidazione della società e la necessaria ricapitalizzazione. La “sospensione” delle suddette disposizioni di legge (il cui effetto è di evitare che le società possano continuare ad operare “normalmente” in assenza del capitale minimo), è stata introdotta nell’ottica di garantire la prosecuzione dell'attività ordinaria delle imprese nel corso dell’attuale crisi e per l’anno 2020.La modifica normativa può avere un impatto non irrilevante in materia di sottoscrizione o rinnovo di polizze D&amp;O e sui relativi “sinistri”.In primo luogo, infatti, è ben noto che l’effettiva o presunta violazione degli obblighi sottesi alle suddette norme e principi rappresenta molto spesso una delle colonne portanti delle azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci (spesso esercitate in ambito fallimentare).Da un lato, quindi, è verosimile che la “sospensione” di tali disposizioni (per quanto temporanea) non potrà che condurre nel breve periodo ad una deflazione delle azioni di responsabilità nei confronti degli organi amministrativi e di controllo, privando oltretutto i <em>claimants</em> (ovvero gli attori in responsabilità) di una delle principali <em>causes of action</em>.Dall’altro lato, tuttavia, il nuovo assetto, consentendo alle imprese di continuare ad operare e “stare sul mercato” anche in una situazione di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo (in assenza di ricapitalizzazione), potrebbe accrescere il numero di <em>claims</em> e/o le dimensioni delle richieste risarcitorie in caso di futura insolvenza della società.Questa potenziale maggiore esposizione nel medio-lungo termine si rivela particolarmente rilevante laddove si tenga presente che la nuova normativa non prevede un “rilassamento” (se non nei limiti della temporanea inapplicabilità delle norme oggetto di sospensione) degli obblighi e delle responsabilità di amministratori e sindaci. Si può anzi immaginare che, in un quadro di diffusa crisi finanziaria post-pandemia, le azioni di responsabilità verso gli organi sociali siano tendenzialmente destinate ad aumentare.In secondo luogo, la “sospensione” delle norme a presidio dell’integrità del capitale potrebbe dar luogo a diversi (ed inattesi) scenari operativi, sia in area di sottoscrizione delle coperture che di gestione dei sinistri.Va da sé, infatti, che gli assicuratori non potranno più fare affidamento sull’applicazione dei meccanismi e delle procedure previste nelle norme “sospese”. In altri termini, le compagnie potrebbero ritrovarsi ad assicurare (o ad accettare il rinnovo della copertura assicurativa) ad amministratori e sindaci di imprese che, grazie alla nuova normativa, continuano legittimamente ad operare in condizioni patrimoniali che, in un contesto ordinario, comporterebbero l’obbligo di scioglimento della società.In molti casi, le Compagnie potrebbero dover riconsiderare, alla luce di quanto sopra, il contenuto dei questionari assicurativi o il testo delle polizze, ad esempio con riferimento a clausole o termini di copertura che fanno riferimento a situazioni di riduzione di capitale o patrimonio netto negativo, stato di scioglimento, ecc..<span style="text-decoration: underline;"><strong>Continuità aziendale e bilancio d’esercizio</strong></span>L’art. 7 del Decreto Liquidità prevede che, in sede di redazione del bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci del bilancio possa essere operata nella prospettiva della continuità aziendale (cioè di continuazione dell’attività), ove la stessa risulti “<em>sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020</em>” (e quindi, in sostanza, ove vi fosse “continuità” prima dell’esplosione della pandemia). Ciò consentirà di evitare l’impatto negativo sul bilancio derivante dall’eventuale mancanza della prospettiva di continuazione dell’attività nel corso (o a causa) dell’emergenza COVID-19.Sotto il profilo della responsabilità degli amministratori e dei sindaci, tale previsione potrebbe implicare che la mancanza di prospettiva di “continuità” potrebbe non essere adeguatamente riflessa nel (o percepibile dal) relativo bilancio. Ciò a sua volta potrebbe incidere sui rischi connessi a future possibili azioni di responsabilità, specie in caso di successivo dissesto ed insolvenza dell’impresa.Analogamente a quanto osservato in precedenza, gli assicuratori potrebbero trovarsi a sottoscrivere (o rinnovare) la copertura D&amp;O sulla base dell’analisi di bilanci che non riflettono adeguatamente l’effettiva (benchè magari solo temporanea ed occasionale) mancanza di continuità aziendale. Anche in questo caso, dunque, un riesame dei questionari e del testo delle polizze potrebbe risultare opportuno.<h2>Temporanea improcedibilità delle istanze di fallimento – proroga dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione - rinvio dell’entrata in vigore del nuovo “<em>Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza</em>”</h2>L’art. 10 del Decreto Liquidità dispone che tutti i ricorsi per la dichiarazione di fallimento e di insolvenza ai fini della liquidazione coatta amministrativa e dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese depositati nel periodo tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili. Le imprese escluse dall’operatività di questa disposizione sono quindi solo quelle che rientrano nell’ambito di applicazione del d.l. n. 347/2003 (c.d. “Marzano”).L’art. 9 del Decreto Liquidità prevede poi la proroga di sei mesi dei termini di adempimento scadenti nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito l’omologa da parte del tribunale. La stessa norma prevede poi una serie di proroghe e differimenti di termini in relazione ai concordati preventivi ed accordi di ristrutturazione per i quali sia pendente il procedimento di omologazione (ciò al fine di facilitare i tentativi di soluzione della crisi di impresa alternativa al fallimento, promossi dal 23 febbraio 2020, evitando che procedure aventi concrete possibilità di successo possano risultare compromesse).Infine, l’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019) è stata differita dal 14 agosto 2020 al 1 settembre 2021.È probabile che, nel breve periodo, l’improcedibilità (per quasi 4 mesi) delle istanze di fallimento possa implicare una consistente riduzione del numero dei fallimenti. Di per sé, questa può apparentemente rappresentare una buona notizia in chiave di esposizione degli assicuratori delle polizze D&amp;O e dei loro assicurati (è infatti probabile che ad un minor numero di fallimenti nel breve periodo corrisponderà un correlativo minor numero di possibili azioni di responsabilità).E’ tuttavia altrettanto vero che dopo il 30 giugno le istanze di fallimento torneranno ad essere “procedibili” ed i relativi fallimenti verranno dichiarati, seppur magari con un certo ritardo rispetto a quanto sarebbe avvenuti in tempi normali. In altri termini, è facile immaginare che il numero dei fallimenti rimarrà, nel medio-lungo periodo, invariato.In buona sostanza, è ben possibile che il principale effetto della norma in questione finisca per essere quello di “concentrare” le pronunce di fallimento e le dichiarazioni di insolvenza in un momento successivo (magari, in ottica assicurativa, nel corso di una successiva annualità di polizza o in un diverso <em>Year of Account</em>). E’ parimenti agevole ipotizzare che il ritardo nell’avvio delle procedure fallimentari abbia l’effetto di incrementare le passività e lo sbilancio patrimoniale, così potenzialmente aggravando le richieste risarcitorie e le relative responsabilità.Di nuovo, è opportuno che gli assicuratori considerino l’impatto che le disposizioni di cui sopra potrebbero avere sulle coperture D&amp;O e sui futuri sinistri. Le clausole di polizza che fanno esplicito od implicito riferimento alla dichiarazione o situazione di insolvenza (quali ad es. clausole in materia di “circostanze” e loro comunicazione, rinnovo o cessazione della copertura, applicazione di copertura “postuma”, ambito di operatività della copertura, ecc.) ben potrebbero essere oggetto di revisione alla luce del, pur temporaneo, nuovo scenario.In conclusione, è possibile che le misure emergenziali qui considerate limiteranno, nel breve/brevissimo periodo, il numero delle dichiarazioni di insolvenza e delle azioni di responsabilità verso amministratori e sindaci in ambito fallimentare. E’ tuttavia probabile che, successivamente, si assisterà ad un incremento significativo delle procedure fallimentari e dell’esposizione – sia in chiave di frequenza che di <em>severity</em> delle richieste risarcitorie - di amministratori e sindaci (e dei loro assicuratori).Occorrerà tempo per valutare appieno gli effetti della legislazione emergenziale (che oltretutto è in divenire). Nel frattempo, gli Assicuratori attivi in area D&amp;O dovranno essere consapevoli del possibile impatto che tale normativa, unita alla prevedibile profonda crisi economica, potrà avere sugli scenari di rischio. In molti casi, tale consapevolezza, potrebbe indurre a considerare tempestivamente eventuali interventi sui testi di polizza e sui criteri di assunzione.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.&nbsp;Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:a.perotto@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Anthony Perotto</a>, <a href="mailto:g.foglia@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Guido Foglia</a> o <a href="mailto:m.zucca@advant-nctm.com." target="_blank" rel="noopener">Michele Zucca</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 24 Apr 2020 08:56:37 +0200</pubDate>
                        <title>L’obbedienza nell’ordinamento cinese nell’attuazione delle misure sanitarie anti COVID-19</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lobbedienza-nellordinamento-cinese-nellattuazione-delle-misure-sanitarie-anti-covid-19</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4><em>Nello studio dell’ordinamento cinese, </em>the elephant in the room<em>, o con espressione italiana il “</em>convitato di pietra<em>”, è spesso la rilevanza dell’obbedienza come criterio cogente di comportamento. L’articolo ne esplora l’impatto nell’ambito dell’applicazione delle misure sanitarie per il contenimento dell’epidemia di nuovo coronavirus nel 2020.</em></h4><em>di Hermes Pazzaglini</em>Al momento della stesura di quest’articolo l’Italia è nel pieno dell’epidemia di coronavirus. Sono in vigore una serie di misure sanitarie che hanno cambiato profondamente la vita economica e sociale nell’arco di pochi giorni. La stampa e i media commentano di frequente le misure di cui sopra, paragonandole a quelle prese nella Repubblica Popolare Cinese a partire dal 23 gennaio 2020 e, parzialmente, ancora in vigore. A paragone delle norme italiane, quelle cinesi vengono spesso descritte come “<em>draconiane</em>” o “<em>ferree</em>”. Lo scopo di questo articolo è di paragonare la giuridicità delle norme sanitarie italiane con quelle cinesi, in un certo qual modo il “materiale” di cui le rispettive norme sono fatte. A questo fine, prenderemo in considerazione non solo la normativa e i provvedimenti, ma anche i fatti storici.<h2>La base comparativa</h2>La normativa italiana è stata stabilita per decreto legge emesso come provvedimento provvisorio con forza di legge in base all’articolo 77 della Costituzione in caso di necessità e urgenza dal Governo sotto la sua responsabilità, con efficacia di sessanta giorni, e decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi, a quanto sembra, in base all’articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400. Si nota a questo proposito anche Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 che dichiara lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili con le forme l’articolo e l’articolo 5.1 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 inerente all’istituzione del Servizio Nazionale della Protezione civile. L’articolo 16 della Costituzione Italiana. La catena di validità delle norme e la loro efficacia giuridica possono essere ricondotti in pochi passaggi al referendum del 2 giugno 1946 per la scelta della forma istituzionale dello Stato, e alle contemporanee elezioni dell’Assemblea Costituente. L’attuale dibattito sulla costituzionalità dei provvedimenti, anche se esula dall’ambito di studio di questo articolo, testimonia che nell’ordinamento italiano esiste un principio generale di libertà ma non un principio generale di obbedienza, lo stato è titolare esclusivamente di quei poteri che gli sono legittimamente conferiti, la forma è sostanza.Al fine di restringere il campo della comparazione, consideriamo sul lato italiano le restrizioni all’attività di impresa. In Italia il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “<em>Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale</em>” dispone all’Articolo 1 che: “<em>Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure: a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto […]</em>”. Dal lato cinese invece, mancando una normativa nazionale sul tema, osserveremo le modalità di promulgazione ed attuazione delle misure sanitarie rivolte alle attività d’impresa nella municipalità di Shanghai.<h2>La normativa sanitaria iniziale in Cina</h2>L’emergenza epidemia da coronavirus scoppiò nel gennaio 2020, durante le vacanze del capodanno cinese, che in base alla Comunicazione dell’Ufficio del Consiglio di Stato (equivalente al Consiglio dei Ministri in Italia), protocollo guo ban fa ming dian [2019] n. 16 del 21 novembre 2019, si sarebbero dovute concludere il 31 gennaio con il ritorno al lavoro il 1 febbraio, che era un sabato. La comunicazione in questione fu emessa in base ai poteri conferiti al Consiglio di Stato dall’articolo 89 della Costituzione della Repubblica Popolare Cinese, che permette al Consiglio di Stato di emanare provvedimenti amministrativi di carattere normativo “<em>a norma della Costituzione e delle leggi</em>”. Il 26 gennaio 2020, il Consiglio di Stato, con una simile comunicazione (<em>guo ban fa ming dian</em> [2020] n. 1) estese le festività di due giorni, portando il ritorno al lavoro a lunedì 3 febbraio.A partire dal 27 gennaio, una moltitudine di governi locali, a livello provinciale o cittadino, cominciarono ad emettere a pioggia comunicazioni, circolari e regolamenti contenenti la stessa frase: “<em>non riprendere le attività lavorative prima delle ore 24 del 9 febbraio</em>”. In base all’Articolo 82 della Legge sulla Legislazione del 15 marzo 2000, i governi a livello provinciale possono promulgare regolamenti in esecuzioni di leggi regolamenti amministrativi centrali o leggi provinciali o nell’ambito della loro competenza amministrativa territoriale. La delegazione legislativa specifica si può riscontrare nell’articolo 42(2) della Legge sulla Prevenzione e Cura delle Malattie Infettive che permette i governi al livello distrettuale o superiore di indire la sospensione delle attività lavorative, imprenditoriali ed educative in caso di epidemie. E’ interessante notare non solo un identico contenuto, ma identiche espressioni in molteplici provvedimenti analoghi di varie autorità locali. Ho potuto constatare direttamente la circostanza leggendo i relativi provvedimenti applicabili alle zone dell’Anhui, Guangdong, Jiangsu, Jilin, Liaoning, Mongolia interna, Ningxia, Shandong, Shanxi, Zhejiang, e alle città di Shanghai, Taiyuan e Nanchino, mentre ho letto resoconti dei media che riportavano notizie di provvedimenti, usando parole identiche, per le zone del Fujian, Guangxi, Guizhou, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hunan, Jiangxi, Shaanxi, Shandong, Yunnan e per la città di Chongqing. Le autorità di Wuhan e della provincia del Hubei, essendo l’epicentro dell’epidemia, si sono serviti di una normazione completamente a sé, di cui in quest’articolo non ci occuperemo.<h2>L’azione dei consigli di zona</h2>Il 30 gennaio, la società amministratrice del nostro palazzo uffici aveva vietato l’ingresso al palazzo salvo gravi motivi e dietro presentazione di una domanda con il sigillo ufficiale della società. La comunicazione era stata effettuata dalla società amministratrice dell’edificio tramite messaggio WeChat citando una richiesta del consiglio di zona, ma senza citare alcuna fonte normativa.Il 17 febbraio 2020 la società amministratrice del nostro palazzo, con un ulteriore messaggio WeChat ci informava che, in base alla normativa municipale, non sarebbe stato permesso riprendere le attività senza l’approvazione del consiglio di zona. Alla comunicazione erano allegati moduli e la procedura di istanza. Ottenere l’approvazione della domanda implicava un impegno ad adottare procedure sanitarie rigorose, a mantenere una dotazione di mascherine sufficiente, controllare e registrare regolarmente la temperatura dei colleghi, nominare un responsabile della sicurezza ecc. A chi non avesse soddisfatto i requisiti in questione non sarebbe stato permesso riaprire le attività. Si allegava anche una comunicazione dell’Ufficio Prevenzione Epidemie del governo distrettuale di Huangpu (il distretto di Shanghai dove si trovava il nostro ufficio), che tecnicamente avrebbe avuto i poteri di richiedere una sospensione delle attività, il cui contenuto però si limitava ad alcune raccomandazioni: evitare le riunioni non necessarie, aprire frequentemente le finestre e misurare a tutti la temperatura, e non faceva alcuna menzione di una possibile cessazione delle attività, non richiedeva le imprese di equipaggiarsi di dispositivi protettivi, di seguire procedure ecc., né delegava poteri ai consigli di zona.Si pone dunque la questione di come fosse avvenuta la delegazione legislativa che aveva conferito ai consigli di zona il potere di decidere quali imprese avrebbero potuto riaprire.La Legge della Repubblica Popolare Cinese sull’Organizzazione delle Assemblee del Popolo delle Varie Località e dei Governi Popolari ai Vari Livelli Locali del 1 luglio 1979, modificata successivamente nel 1982, 1986, 1995, 2004 e in ultimo il 29 agosto 2015, all’articolo 68 prevede che i governi distrettuali possano istituire consigli di zona come enti delegatari. L’articolo 55 della Legge sulla Risposta alle Emergenze del 1 novembre 2007 dà ai consigli di zona i poteri di effettuare propaganda e mobilitazione, organizzare le masse per operazioni di salvataggio proprio e altrui, fornire assistenza nel mantenimento dell’ordine pubblico.Il 10 febbraio 2020, la Circolare della Municipalità di Shanghai protocollo <em>hu fu fa</em> (2020) n. 2, richiedeva ai governi distrettuali, inter alia di: "<em>Mantenere un controllo rigoroso dei compound [NB: complessi immobiliari]. I consigli di zona e le società amministratrici devono rigorosamente sorvegliare i flussi di ingresso ed uscita nei compound e i villaggi, istituire punti di controllo, rafforzare le portinerie, interrogare, registrare e prendere la temperatura di chi entra ed esce, riportare immediatamente in caso di anomalie</em>”. Questa disposizione però non menzionava edifici ad uso ufficio non siti in un complesso immobiliare come il nostro, né un’eventuale approvazione amministrativa per riprendere il lavoro.Il 17 febbraio 2020, lo stesso giorno in cui la società amministratrice del nostro palazzo uffici ci trasmetteva i moduli e i requisiti per presentare istanza di riapertura delle attività, l’Ufficio Emergenze della Municipalità di Shanghai aveva emesso una comunicazione, relativa alle misure per la ripresa delle attività, che istituiva la necessità di approvazione per la ripresa delle attività, ma senza specificare l’ufficio competente per l’approvazione, le procedure di domanda o criteri per l’approvazione, né conferire deleghe. Tra le indicazioni notiamo, all’articolo 2(2): “<em>applicare il relativo sistema di isolamento e osservazione; rafforzare la preparazione di materiale protettivo antiepidemico quale mascherine, occhiali, termometri disinfettanti ecc.</em>”In base a quanto sopra, s’intende come il consiglio di zona dovesse, specialmente nel periodo dal 10 al 17 febbraio ma non solo, aver agito in base a criteri preterlegislativi vietando l’ingresso ai palazzi uffici e successivamente imponendo requisiti assai dettagliati molto al di là di quanto previsto da una normativa che era stata, incidentalmente, promulgata il giorno stesso. Inoltre il consiglio di zona non agiva direttamente ma, forse attuando un’interpretazione analogica basata sulla circolare municipale del 10 febbraio, aveva delegato la comunicazione delle direttive, e parte fondamentale dell’esecuzione delle stesse alle società che amministravano gli immobili, che la esercitavano in pratica attraverso il personale normalmente addetto a compiti essenzialmente di portineria.Per il periodo tra il 10 e il 17 febbraio, si noti che la Commissione di Prevenzione e Controllo del Consiglio di Stato in un comunicato stampa dell’11 febbraio 2020, aveva dichiarato che: “<em>Le imprese devono equipaggiarsi di materiali quali disinfettanti, termometri non a contatto ecc. e fornire mascherine ed altri dispositivi di protezione ai dipendente, per proteggere efficacemente i diritti e gli interessi legittimi dei lavoratori e dei dipendenti</em>”. Oltre ad essere evidentemente un comunicato stampa e non un provvedimento normativo, il documento non conteneva alcuna delega.Fu ben presto chiaro che le imprese, in tutta Shanghai e in molte altre zone della della Cina, avevano ricevuto comunicazioni molto simili alla nostra da parte o dei consigli di zona locali o, più di frequente, da parte delle società amministratrici degli immobili e dei complessi immobiliari industriali o commerciali. Le richieste variavano di zona in zona ma seguivano a grandi linee direttive unitarie: in molte zone occorreva adire consigli di zona prima di riaprire le attività presentando una relazione sulle misure di prevenzione e controllo che si intendessero adottare, impegnandosi per scritto a mantenerle ed attendere il via libera del consiglio di zona, talvolta delegato all’amministrazione dei <em>compound</em>, prima di riaprire; era spesso richiesto alle imprese di munirsi di scorte sufficienti di mascherine, liquido disinfettante e termometri clinici ad infrarossi per uso del personale; in casi di impiegati che presentassero sintomi quali febbre e tosse secca, tipici dell’infezione da coronavirus, occorreva informare immediatamente le autorità e mandare la persona in malattia (alcune zone implementano sistemi di registrazione e monitoraggio di questi individui presso le farmacie e/o ambulatori); si richiedeva ai dipendenti di indossare una mascherina protettiva sul lavoro, di cambiarla ad intervalli prescritti (le mascherine da indossare sul lavoro dovranno essere fornite dal datore di lavoro), e di farsi controllare regolarmente la temperatura. In molti casi si richiedeva alle imprese di la temperatura di ciascun dipendente a futura memoria; si incoraggiava il lavoro con orari scaglionati per ridurre il rischio di contagio derivante dagli affollamenti nei mezzi pubblici; si incoraggiava particolarmente il lavoro in remoto o da casa; si suggeriva la chiusura delle mense. Si incoraggiano i dipendenti a portarsi il pasto da casa e i datori di lavoro a scaglionare l’orario di pausa pranzo in modo da evitare che i dipendenti mangiassero insieme; si scoraggiano le riunioni con molte persone. I requisiti di dettaglio, come pure l’intensità per non dire la cogenza delle raccomandazioni variavano e variano (molte sono ancora in vigore alla data di quest’articolo) da zona a zona, e addirittura tra i singoli <em>compound</em>.Le imprese dell’intera Cina negoziavano con le società amministratrici e i consigli di zona. Gli arbitri dei destini di società commerciali e produttive sembravano essere diventati i custodi dei complessi industriali che, dalle loro guardiole, concedevano o rifiutavano l’ingresso ai dipendenti a seconda delle approvazioni concesse a discrezioni di giovani rappresentanti dei comitati di quartiere. Per soddisfarne i requisiti, i dirigenti cercavano affannosamente introvabili mascherine e prodotti disinfettanti, riorganizzando orari, mense ecc.. Imprese grandi e famose, con centinaia o migliaia di dipendenti, rimandavano la riapertura di settimana in settimana, perdendo ingenti fatturati, il tutto senza alcun provvedimento legislativo minimamente paragonabile al DCPM 22 marzo 2020.Si sentivano a volte voci di scontento da parte di imprenditori su aspetti pratici, di merito, sull’impossibilità di riprendere la produzione, sull’eccesso delle misure richieste, ma mai, mai, contestazioni di legittimità. Non ho mai sentito dire: “<em>Non avete il diritto di esigere questo</em>”, “<em>Qui il padrone sono io</em>” o proteste di questo tipo quando, almeno a un occhio occidentale, c’era un problema di legittimità radicale.Questa differenza non va letta appena come una patologia di un regime dittatoriale. E’ il concetto stesso di legittimità ad avere una radice diversa.<h2>Una legittimazione intrinseca</h2>Fin dall’epoca più antica, il sovrano e i governanti cinesi erano descritti come: “<em>Il padre e la madre del popolo</em>”. Questa descrizione appare più volte nell’antichissimo Shang Shu (Libro dei Documenti). E’ particolarmente significativa la menzione di questo principio nel capitolo Hong Fan (il Grande Metodo) che riporta gli insegnamenti impartiti al re Wu, fondatore della dinastia Zhou (1046-256 aC) dal conte di Qi, alto dignitario della precedente ed ora vinta dinastia Shang (circa 1600-1046 aC), che accetta la legittimità del nuovo re. Il re, che si è appena installato dopo una guerra, rispetta l’anziano conte e gli chiede lumi sull’antico sapere religioso e politico dei sovrani della dinastia che ha lui stesso spodestato. Il conte, dopo aver spiegato i principi della somma regalità conclude la parte centrale della sua spiegazione dicendo: “<em>Se l’imperatore sarà come un padre e una madre per il popolo, egli regnerà su quanto è sotto il cielo</em>”.Il libro dei riti di Zhou, anche detto Zhou Li, tradizionalmente attribuito al duca di Zhou, fratello del re Wu di cui sopra ma probabilmente di epoca posteriore, che riporta i dettagli dell’organizzazione amministrativa ideale dello stato su princìpi cosmici, e che, come il Libro dei Documenti, faceva parte della formazione dei funzionari cinesi fino al 1911, mette in chiaro come nella concezione tradizionale cinese fosse compito dello stato, non solo assicurare il benessere del sovrano e la sicurezza dei cittadini ma entrare nelle minuzie dei riti religiosi e civili, distribuire la terra, guidare il popolo, formandolo con l’educazione, insegnando le virtù, l’etichetta, le tecniche e le arti, curandone i rapporti, in particolare quelli tra genitori e figli; entrando in una parola massicciamente in quella che noi definiremmo la sfera privata, se non addirittura intima.Questa concezione parte da un paradigma di rapporto tra stato e popolo differente da quella cui siamo avvezzi. Il popolo, secondo la concezione tradizionale cinese, non è formato da patres ma da filii. Si immaginino due comunità preistoriche, uno sulle rive del Tevere ed un’altra del Fiume Giallo, formate da famiglie il cui padrone assoluto è il pater, con diritto di vita e di morte su moglie, figli, schiavi ed animali. All’inizio le due comunità sembrano molto simili. Un avvenimento identico ma con esiti differenti muta il carattere, e il destino, delle due comunità in modo definitivo: due <em>patres</em> si incontrano e, come accade, si scontrano. A Roma, nessuno dei due patres ha la meglio: ciascuno si ritira delimitando il confine della sua proprietà contro quella del rivale. Questo confine è il diritto nella concezione occidentale. In Cina invece, uno dei due patres vince, ma non uccide il rivale: lo conquista e allo stesso tempo lo accoglie nella propria famiglia con lo <em>status</em> di <em>filius</em>. La nuova famiglia così allargata è lo stato nella concezione cinese, un sistema in cui non solo lo stato è una famiglia, ma anche la famiglia è uno stato, in cui padri e fratelli maggiori hanno un potere di tipo non solo familiare ma politico e in cui i rapporti interpersonali, sono caratterizzati da analogie che richiamano da un lato i rapporti tra parenti, dall’altro la subordinazione amministrativa.Se i grandi pensatori della filosofia politica cinese, da Confucio a Lao-tse, ai legalisti, discutono sull’opportunità, la misura, la qualità, i mezzi e il fine dell’intervento statale, nessuno di essi, nessuno, pone in dubbio la legittimità di esso: nessuno contrappone al potere dello stato una posizione soggettiva autonoma, una sfera privata invalicabile, un diritto.In Cina la recezione del diritto occidentale ai principi del XX secolo e l’avvento delle istituzioni repubblicane ha significato l’abolizione di una serie di istituzioni quali la schiavitù, la struttura delle classi, la potestà genitoriale sui figli adulti ecc. Dopo pochi decenni però le esigenze di un’economia pianificata proprie del comunismo si sono sposate bene con il senso storico di obbedienza derivante da una subordinazione intrinseca, paragonabile a quello esistente nella Chiesa o in un esercito. In pratica oggi l’esecutivo cinese si serve frequentemente di riunioni (<em>kaihui</em>) in cui gli organi amministrativi centrali espongono le proprie direttive ai rappresentanti degli organi amministrativi a livello immediatamente inferiore (i governi provinciali o i dicasteri) e, se opportuno, prendono domande o osservazioni. Chi ha partecipato alla riunione centrale, a sua volta riporta agli organi esecutivi del livello inferiore al proprio, e così via in successione, fino ad arrivare al livello amministrativo che dovrà mettere in pratica le direttive ricevute. Ciascun anello della catena aggiunge o toglie particolari alle direttive, creando così una rete applicativa grosso modo uniforme ma non omogena in cui il cittadino non si rapporta direttamente alla legge, o al giudice, ma all’autorità amministrativa immediatamente a lui sovraordinata. Si obbedisce ad un funzionario, non ad una legge. Gli atti normativi formali molto spesso seguono e non precedono il processo applicativo.Questo sembra essere accaduto nel 2020. La mobilitazione delle energie dell’apparato statuale cinese ai fini dell’applicazione dei protocolli sanitari per il controllo e la prevenzione della diffusione dell’epidemia di coronavirus si è attuata servendosi di questo tipo di strumento. Vi è una differenza radicale con le leggi utilizzate da sempre in occidente. Le misure sanitarie cinesi non sono draconiane, ma confuciane, non sono ferree, ma quasi acquee: non rigide ma flessibili, mutevoli, non intransigenti ma negoziabili, pur nella loro capillare pervasività.]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 22 Apr 2020 05:30:06 +0200</pubDate>
                        <title>ARTE | &lt;i&gt;During the Exhibition the Gallery Will Be Closed&lt;/i&gt;. La vendita a distanza richiede la forma scritta: le regole per il gallerista</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/arte-during-the-exhibition-the-gallery-will-be-closed-la-vendita-a-distanza-richiede-la-forma-scritta-le-regole-per-il-gallerista</link>
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L’emergenza sanitaria e il mercato dell'arte: nuovi modelli di business per le gallerie</h2>La straordinaria situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 sta inevitabilmente incidendo in maniera significativa anche sul mercato dell’arte<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>, ponendo nuove sfide a tutti gli operatori del settore e, in modo particolare, alle gallerie d’arte.In un momento come quello attuale di distanziamento sociale, infatti, le gallerie d’arte si trovano a dover ripensare il modo di relazionarsi con il pubblico e il proprio tradizionale business, individuando nuovi canali di vendita a distanza di opere d’arte, essendo espressamente consentite – anche nel contesto di emergenza sanitaria – tali modalità di svolgimento dell’attività economica<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>.Con la crisi globale derivante dall’emergenza sanitaria mondiale, dunque, il processo di trasformazione digitale dell’attività commerciale delle gallerie d’arte che ha caratterizzato il 2019 – come evidenziato dall’<em>Art Basel</em> e dall'<em>UBS Global Art Market Report</em> <em>2020</em> – risulta quanto mai urgente e non più procastinabile<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>.Diverse le risposte approntate per fronteggiare l’attuale situazione emergenziale, soprattutto incentrate sulla ricerca di nuove strategie di <em>marketing</em> e di innovative modalità di <em>audience engagement</em> e <em>networking</em>.Alcuni galleristi hanno allestito spazi espositivi virtuali, come la galleria Massimo De Carlo con il progetto <em>VSpace</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> o la galleria Deoadato Arte<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>; altri hanno aperto sui propri siti web delle <em>online viewing room</em> mediante le quali presentare i propri programmi e i propri artisti al pubblico internazionale, strategia messa in campo dal David Zwirner<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a>, da Gagosian<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a> e dalle gallerie italiane Continua<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a> e Raffaella Cortese<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a>; altre gallerie hanno lanciato delle piattaforme di <em>virtual reality</em>, come la galleria svizzera Hauser &amp; Wirth<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a>; altre invece si sono concentrate su progetti espositivi virtuali e sullo<em> story telling</em> degli artisti rappresentati e delle opere in vendita sui propri profili social<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a> o hanno spostato la propria rete relazionale ed espositiva sul web e sui <em>social network</em>, creando <em>digital community</em> al fine di dare continuità alle relazioni con i collezionisti e il pubblico<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a>.Tra i <em>business model</em> adottati vi è anche il ricorso ad apposite piattaforme di <em>e-commerce</em> di opere d’arte per gestire le proprie vendite <em>online</em>, come Artsy<a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a>, Artspace e Artprice, piattaforme <em>leader</em> del mercato dell’arte, o a <em>marketplace</em> virtuali come Kooness o Invaluable, mediante i quali consentire l’accessibilità virtuale delle opere messe in vendita, facilitare gli scambi commerciali e allargare la domanda raggiungendo nuovi potenziali acquirenti, soprattutto stranieri, proprio tramite il web.Nessuna galleria, tuttavia, ha spostato completamente <em>online</em> la propria rete commerciale, creando veri e propri portali di <em>e-commerce</em>. Il gallerista si è quindi evoluto implementando “vetrine” <em>online</em> e aggiornando il proprio “registro” interlocutorio sfruttando il web e in alcuni casi anche la sempre maggiore diffusione dei <em>social network</em>, il tutto però proseguendo nell’affermazione del proprio storico ruolo all’interno del sistema dell’arte: la galleria quale luogo di scambio culturale in cui il rapporto privilegiato con l’artista e con il collezionista è incentrato sulla conoscenza personale, sulla fiducia, sulla reciproca considerazione di affidabilità e sul frequente ricorso a modalità informali di conclusione degli accordi, come l’oralità e la stretta di mano<a href="/news-e-approfondimenti#%5B14%5D">[14]</a>.Questo nuovo sistema richiede ulteriori e diversi accorgimenti (anche legali) da parte del gallerista, obblighi di informazione articolati e di stipulazione di contratti scritti, trovando applicazione a tali tipologie di compravendita la disciplina dei contratti “a distanza”.<h2>2. L’essenzialità della forma scritta nella contrattazione a distanza</h2>Seppure il rapporto con la propria clientela resti personale e venga condotto tramite <em>e-mail</em> o telefonate, l’attività professionale svolta <em>inter absentes</em> deve qualificarsi come attività fuori dei locali commerciali, importando l’attivazione di una serie di misure volte a tutelare la formazione di un consenso consapevole da parte dell’acquirente.Dal punto di vista giuridico, infatti, il legislatore europeo e, successivamente, il legislatore nazionale sono intervenuti approntando una normativa finalizzata a tutelare principalmente l’acquirente, ritenuto la parte contrattualmente più debole in tali tipologie di rapporti contrattuali, specialmente nel caso in cui l’acquirente sia un consumatore, ossia una persona fisica che acquista i beni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata<a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a>.In tali casi, la materia è disciplinata in maniera dettagliata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante “<em>Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229</em>” (di seguito, il “<strong><em>Codice del Consumo</em></strong>”) e per quanto concerne il commercio elettronico al Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (richiamato dall’articolo 68 del Codice del Consumo).Con specifico riferimento al settore qui di interesse, la disciplina dettata dal Codice del Consumo per la vendita “a distanza” trova applicazione, infatti, in tutti i casi in cui le operazioni di vendita di opere d’arte vengono concluse senza la presenza fisica e simultanea del professionista-gallerista e dell’acquirente, ovvero mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio utilizzando telefono e <em>e-mail</em>)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B16%5D">[16]</a>.Al fine di contenere l’asimmetria informativa insita nella relazione professionista-consumatore e di colmare i <em>gap</em> percettivi e informativi derivanti dall’impossibilità di incontrare di persona il gallerista, di ricevere direttamente da lui informazioni sull’opera e di essere rassicurati circa l’autenticità e la provenienza della stessa, di visionare dal vivo l’opera – circostanza, quest’ultima, che assume particolare rilevanza nel mercato dell’arte in ragione della necessità di verificare le caratteristiche e l’effettivo stato di conservazione del bene – il Codice del Consumo pone in capo ai professionisti stringenti obblighi informativi e di forma, i quali si pongono in netto contrasto con le prassi tipiche del mercato dell’arte caratterizzate, fra l’altro, da informalità e dall’assenza di particolari forme regolamentate delle transazioni commerciali<a href="/news-e-approfondimenti#%5B17%5D">[17]</a>.In particolare, l’articolo 49 del Codice del Consumo impone al professionista che vende beni mobili a distanza o fuori dei locali commerciali di fornire al consumatore, prima della conclusione di un contratto, una serie di informazioni inerenti: <em>i</em>) le caratteristiche principali dei beni; <em>ii</em>) l’identità del professionista e il suo indirizzo; <em>iii</em>) il prezzo dei beni comprensivo di eventuali tasse ed imposte; <em>iv</em>) le modalità di pagamento, le spese di consegna e le relative modalità; <em>v</em>) l’esistenza del diritto di recesso, le modalità, i tempi di restituzione dei beni e i costi che l’acquirente dovrà sostenere<a href="/news-e-approfondimenti#%5B18%5D">[18]</a>.Si tratta di informazioni che rivestono un’importanza fondamentale nel mercato dell’arte soprattutto nell’ottica di consentire all’acquirente di porre in essere un acquisto pienamente consapevole: conoscere nel dettaglio le caratteristiche essenziali dell’opera d’arte, soprattutto mediante descrizione fotografica o video, permette di ricreare a distanza l’esperienza del contatto diretto con l’opera stessa, passaggio quest’ultimo decisivo nel processo di acquisizione di un’opera d’arte.Tale specifico obbligo informativo assume altresì centralità rispetto al tema delle garanzie cui è tenuto il venditore.Nel contesto della compravendita a distanza di un’opera d’arte con un soggetto consumatore, infatti, si ritrova la medesima garanzia legale di conformità prevista dagli articoli 128 e ss. del Codice del Consumo per qualsiasi tipologia di contratto stipulato con un consumatore.Il gallerista è pertanto gravato <em>ex lege</em> dall’obbligo di consegnare “beni conformi al contratto”, ovvero beni che presentano le qualità e le caratteristiche espressamente pattuite e che corrispondono alla descrizione fatta dal venditore<a href="/news-e-approfondimenti#%5B19%5D">[19]</a>.Tanto più precisa, chiara e completa è la descrizione dell’opera d’arte posta in essere dal gallerista nel corso delle trattative e della formazione del contratto a distanza – anche attraverso la trasmissione all’acquirente di documentazione cartacea, video e fotografica – tanto minore sarà la possibilità per il gallerista di essere ritenuto responsabile nei confronti dell’acquirente per difetto di conformità al contratto dell’opera venduta<a href="/news-e-approfondimenti#%5B20%5D">[20]</a>.Gli stringenti ed estesi obblighi di informazione precontrattuale sin qui delineati sono posti in capo ai professionisti esclusivamente nell’esercizio di attività commerciale a distanza e, pertanto, con riferimento al settore dell’arte, impongono ai galleristi di strutturare ed organizzare la propria attività commerciale a distanza in modo da prevedere idonee modalità di trasmissione – in maniera chiara, comprensibile e completa – delle suddette informazioni, e di formalizzare i rapporti con gli acquirenti.Le suindicate informazioni, infatti, per espressa previsione normativa, devono essere confermate per iscritto o su supporto duraturo al momento della conclusione del contratto, a formarne parte integrante, e non possono essere modificate se non con accordo espresso anche dell’acquirente (articoli 50 e 51 del Codice del Consumo).E così, <strong>alla stretta di mano tra il gallerista e il collezionista si sostituisce la stipulazione di un accordo scritto</strong>, mediante il quale i rapporti tra tali parti si formalizzano allo scopo di favorire la trattativa a distanza e di concludere la vendita di un’opera d’arte in maniera trasparente, informata e responsabile.Nel mercato dell’arte, inoltre, alla consegna della documentazione informativa e di copia dell’accordo scritto all’acquirente-consumatore si affianca la consegna della documentazione attestante l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza dell’opera oggetto di compravendita, che, come noto, ai sensi dell’articolo 64 del Codice dei Beni Culturali (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) costituisce un obbligo per chiunque eserciti l'attività di vendita al pubblico e/o di esposizione a fini di commercio di opere di pittura, scultura, grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od archeologico<a href="/news-e-approfondimenti#%5B21%5D">[21]</a>.Pare opportuno precisare che la regolamentazione dei rapporti con gli acquirenti – mediante la registrazione delle transazioni in modo sicuro e verificabile e la segregazione e conservazione delle informazioni inerenti l’opera venduta e il soggetto acquirente – garantisce altresì il rispetto della nuova normativa in materia di antiriciclaggio da parte delle gallerie, che impone proprio (anche) a tali operatori del mercato dell’arte di dotarsi di una serie di presidi e procedure di carattere preventivo, tra i quali la verifica adeguata della clientela, al fine di mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e di incorrere in responsabilità<a href="/news-e-approfondimenti#%5B22%5D">[22]</a> e di evitare danni sul piano reputazionale. Doppio, dunque, il vantaggio per le gallerie d’arte derivante dal rispetto degli obblighi informativi sopra indicati.Si precisa che le disposizioni sin qui richiamate hanno carattere imperativo, per cui qualsiasi pattuizione volta a derogarvi in senso più sfavorevole al consumatore è colpita da nullità di protezione ai sensi dell’articolo 66-ter del Codice del Consumo e determina altresì l’applicazione di pesanti sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dell’Ufficio Sanzioni delle Camere di Commercio<a href="/news-e-approfondimenti#%5B23%5D">[23]</a>.<h2>3. Riproduzione online delle immagini delle opere</h2>Il ricorso a canali di vendita a distanza determina, tra le altre cose, anche la necessità di procedere alla riproduzione (eventualmente sul web o in un catalogo) delle immagini delle opere poste in vendita.Al fine di consentire una più corretta e puntuale informazione dei potenziali acquirenti in merito alle caratteristiche delle opere e al loro status di conservazione è indispensabile descrivere le opere anche attraverso la loro raffigurazione fotografica.Posto che, secondo il dettato normativo dell’articolo 13 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (di seguito, la “<em><strong>Legge sul diritto d’autore</strong></em>”), il diritto di riproduzione è un diritto esclusivo spettante all’autore dell’opera, per la lecita utilizzazione dell’immagine dell’opera all’interno di cataloghi di mostre o d’asta è sempre necessaria l’autorizzazione del titolare del diritto stesso, essendo la riproduzione fotografica di un’opera d’arte all’interno di un catalogo una forma di utilizzazione economica dell’opera stessa.Tuttavia, tale operazione, posta in essere con la mera finalità di descrivere opere che non possono essere visionate ed esaminate di persona e di agevolarne così la vendita a distanza, non rientra nell’eccezione di cui all’articolo 70, comma 1-<em>bis</em>, della Legge sul diritto d’autore<a href="/news-e-approfondimenti#%5B24%5D">[24]</a>.Facendo leva sul principio dell’esaurimento dell’esclusiva per lo sfruttamento economico dell’opera dell’ingegno spettante all’autore della stessa, autorevole dottrina italiana<a href="/news-e-approfondimenti#%5B25%5D">[25]</a> – anche alla luce del dettato normativo dell’articolo 68-<em>bis</em> della Legge sul diritto d’autore che consente gli atti di riproduzione temporanei e transitori, privi di rilievo economico ed eseguiti all'unico scopo di consentire un utilizzo legittimo dell’opera stessa – ha sostenuto la possibilità per un proprietario di un’opera d’arte (o del suo mandatario) di compiere atti di riproduzione temporanei per la sola finalità di rivendita dell’opera acquistata senza dover necessariamente ottenere l’autorizzazione dell’autore o dei titolari del diritto di riproduzione.Porgendo lo sguardo al diritto extraterritoriale, gli assunti di cui sopra non sembrano essere ammessi nell’ordinamento francese, nel quale, ai sensi dell’articolo L. 122-5 del <em>Code de la propriété intellectuelle,</em> è prevista una sola eccezione alla regola della preliminare autorizzazione del titolare del diritto di riproduzione, ovvero nel caso di riproduzioni, in tutto o in parte, di opere d'arte grafiche o plastiche destinate a figurare in cataloghi di una vendita giudiziaria effettuata in Francia e messi a disposizione del pubblico prima della vendita al solo scopo di descrivere le opere. Da tale eccezione sono dunque esclusi i cataloghi pubblicati da case d'aste private<a href="/news-e-approfondimenti#%5B26%5D">[26]</a>.Secondo la normativa del Regno Unito, invece, ai sensi dell’articolo 63 del <em>Copyright Design and Patent Act</em> del 1988, non costituisce violazione del diritto d'autore la riproduzione di un’opera d’arte allo scopo di pubblicizzarne e promuoverne la vendita<a href="/news-e-approfondimenti#%5B27%5D">[27]</a>.Tale chiarezza normativa non si rinviene negli Stati Uniti, dove risulta dibattuta l’estendibilità del principio del “<em>fair use</em>” di cui all’articolo 107 dell’<em>U.S. Copyright Act</em> del 1976 ai casi di utilizzo “descrittivo” di riproduzioni fotografiche di opere d'arte all’interno di un catalogo di un'asta o di una mostra in galleria di cui all’articolo 109, lettera c, della medesima normativa<a href="/news-e-approfondimenti#%5B28%5D">[28]</a>. Il dibattito, infatti, si divide tra coloro che ritengono fondamentale consentire – per evitare di compromettere le vendite, soprattutto a distanza – tale utilizzo descrittivo delle riproduzioni fotografiche senza la preliminare autorizzazione del titolare del diritto medesimo, e coloro che ritengono invece necessario ottenere il previo consenso del titolare del diritto di riproduzione delle opere, soprattutto nel caso di riproduzione sulle copertine e sulle prime pagine dei cataloghi o per finalità puramente commerciali, ovvero di pubblicità, <em>marketing</em> e promozione di aste e mostre in galleria.Altro discorso bisognerebbe invece riservare al caso di utilizzo della riproduzione dell’opera per finalità di promozione di altre opere, di una vendita o di un vernissage. Il tema, evidentemente, va dunque approfondito di volta in volta in relazione alle singole fattispecie concrete.<h2>4. Commercio internazionale</h2>Considerato il carattere internazionale del mercato dell’arte, nel caso di negoziazione di contratti a distanza transfrontalieri – ovvero nell’ambito di un contratto di vendita tra un professionista stabilito in Italia e un consumatore che risiede in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese extraeuropeo – il gallerista, in qualità di professionista, è tenuto ad operare con particolari cautele nel rispetto della normativa imperativa posta dal legislatore comunitario e internazionale a tutela dei clienti consumatori esteri. In particolare, in tali ipotesi, il gallerista potrebbe specificare, in caso di determinazione unilaterale (anche) di questi aspetti, che tale scelta non pregiudica i diritti inderogabili riconosciuti ai consumatori dalla normativa loro applicabile.<h2>5. Riflessioni finali</h2>Le innumerevoli iniziative che le gallerie d’arte hanno messo in campo per fronteggiare la complessa situazione economica e finanziaria legata al COVID-19 dimostrano che, in un contesto emergenziale quale quello attuale, è possibile e necessario ricominciare dall’arte.Il processo di trasformazione a favore del digitale e, in generale, dello scritto a discapito della tradizionale oralità, può dunque costituire – anche guardando oltre l’attuale contesto di emergenza – una strategia “vincente” per tali attori del mercato dell’arte, soprattutto nella misura in cui questi orienteranno la propria attività commerciale “a distanza” verso una maggiore professionalizzazione, responsabilità, trasparenza e sicurezza<a href="/news-e-approfondimenti#%5B29%5D">[29]</a> che consentiranno di mantenere le gallerie d’arte quali irrinunciabili luoghi di inclusione sociale per la diffusione della cultura<a href="/news-e-approfondimenti#%5B30%5D">[30]</a>.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere ai seguenti professionisti: <a href="mailto:a.donati@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Alessandra Donati</a>, <a href="mailto:f.federici@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Filippo Federici</a>, <a href="mailto:e.romanelli@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Eliana Romanelli</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Per una panoramica in merito agli interventi implementati a livello nazionale a sostegno della cultura si rimanda alla nota del “<a href="https://www.nctm.it/news/articoli/arte-during-the-exhibition-the-gallery-will-be-closed-larteam-di-nctm-in-soccorso-di-artisti-e-galleristi" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ARTE | During the Exhibition the Gallery Will Be Closed: l’ArTeam di Nctm in soccorso di artisti e galleristi</a>” del dipartimento di Corporate &amp; Commercial.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Prima, dal DPCM dell’11 marzo 2020 a valere sino al 13 marzo 2020 e, poi, dal DPCM del 10 aprile 2020 a valere dal 14 aprile 2020 sino al, per il momento, 3 maggio 2020. Con specifico riferimento allo svolgimento di attività commerciali a distanza e mediante e-commerce, si rimanda alle <a href="http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa" target="_blank" rel="noreferrer noopener">FAQ</a> del Governo.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> Si rimanda all’articolo di B. Boucher, <em>"</em><a href="https://www.artbasel.com/stories/art-market-report-2020-dealer-outlook?utm_source=ED+%7C+Editorial+Newsletter+for+April+8+%7C+2020-04-06+16%3A57%3A00&amp;utm_campaign=e6eed35fec-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_07_02_24&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=0_b7061a4016-e6eed35fec-119898339" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Galleries’ digital transformation accelerates</em>"</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> Cfr.&nbsp;<a href="https://www.exibart.com/opening/intervista-a-massimo-de-carlo-che-oggi-inaugura-vspace/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.exibart.com/opening/intervista-a-massimo-de-carlo-che-oggi-inaugura-vspace/ .</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> Cfr. <a href="https://www.deodato.com/deodato_arte_italy/blog/post/varese-gallery-virtual-tour/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.deodato.com/deodato_arte_italy/blog/post/varese-gallery-virtual-tour/</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> Cfr. <a href="https://www.davidzwirner.com/viewing-room" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.davidzwirner.com/viewing-room</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a> Cfr. <a href="https://gagosianviewingroom.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://gagosianviewingroom.com</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a> Cfr. <a href="https://www.galleriacontinua.com/viewing-room/42" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.galleriacontinua.com/viewing-room/42</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a> Cfr. <a href="https://raffaellacortese.com/viewing-room/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://raffaellacortese.com/viewing-room/</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a> Si veda l’iniziativa HWVR della galleria Hauser and Wirth raccontata nell’articolo di E. Kinsella, "<em>Why Hauser &amp; <a href="https://news.artnet.com/art-world/hauser-wirth-launches-virutal-reality-platform-1829160?utm_content=from_artnet-intelligence-report-spring-2019&amp;utm_source=Sailthru&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=EU%20April%209%20AM&amp;utm_term=EUR%20Daily%20Newsletter%20%5BMORNING%5D" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Wirth Is Investing Big in a Virtual Reality Tool That Can Plan Shows, Calculate Fair Logistics, and Even Host Residencies</a></em>".<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a> Cfr. <a href="https://www.exibart.com/progetti-e-iniziative/il-covid-19-aguzza-le-gallerie-i-progetti-online-di-crac-noero-e-poleschi/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.exibart.com/progetti-e-iniziative/il-covid-19-aguzza-le-gallerie-i-progetti-online-di-crac-noero-e-poleschi/</a>; <a href="https://partners.artsy.net/resource/ncontemporary-covid-19-response/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://partners.artsy.net/resource/ncontemporary-covid-19-response/</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a> Si rimanda all’articolo di N. Freeman, "<a href="https://news.artnet.com/market/bootstrapping-online-viewing-rooms-1828128?utm_content=from_artnet-intelligence-report-spring-2019&amp;utm_source=Sailthru&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=EU%20April%209%20AM&amp;utm_term=EUR%20Daily%20Newsletter%20%5BMORNING%5D" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>The New Bootstrapping: Faced With Closures, Galleries Are Forced to Finally Build Out Online Viewing Rooms—Often From Scratch</em></a>".<a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a> Cfr. <a href="https://partners.artsy.net" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://partners.artsy.net</a>. Si rimanda altresì all’articolo "<a href="https://pages.artsy.net/rs/609-FDY-207/images/Success%20Story_Mark%20Moore_Artsy_.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Success Story: Mark Moore Fine Art. How Mark Moore transformed his brick-and-mortar space into a thriving online gallery</em></a>".<a href="/news-e-approfondimenti#%5B14%5D">[14]</a> Si veda F. Poli, "<em>Il sistema dell’arte contemporanea</em>", Editori Laterza, Roma-Bari, 2017, pp. 57 e ss.; A. Donati, "<em>I contratti degli artisti. Nuovi modelli di trattativa</em>", Giappichelli, Torino, 2012, pp. 15 e ss.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a> Si veda la definizione di “consumatore” di cui all’articolo 3 del Codice del Consumo, ai sensi del quale per consumatore si intende “<em>la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B16%5D">[16]</a> Si vedano le definizioni di “<em>contratto a distanza</em>” e di “c<em>ontratto negoziato fuori dai locali commerciali</em>” di cui all’articolo 45, comma 1, lett. g) e lett. h) del Codice del Consumo.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B17%5D">[17]</a> A riprova di questi usi, si rimanda alla virtuosa iniziativa di Responsible Art Market - RAM, che ha la finalità di accrescere la consapevolezza dei rischi legati alle operazioni commerciali concluse nel mercato dell’arte, fornendo delle linee guida pratiche per operare nel mercato dell’arte in maniera responsabile (cfr. <a href="http://responsibleartmarket.org" target="_blank" rel="noreferrer noopener">http://responsibleartmarket.org</a>).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B18%5D">[18]</a> Nel caso di contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali trova applicazione la disciplina del diritto di recesso riconosciuto al consumatore dall’articolo 52 del Codice del Consumo, ai sensi del quale il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni dalla ricezione in consegna del bene acquistato, ovvero di un anno se non è stato adeguatamente adempiuto l’obbligo informativo da parte del professionista, per recedere dal contratto con efficacia <em>ex tunc</em>, senza dover fornire alcuna motivazione, e restituire il bene acquistato.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B19%5D">[19]</a> Si veda G. De Cristofaro, "<em>La tutela degli acquirenti di opere d’arte contemporanea non autentiche tra codice civile, codice del consumo e codice dei beni culturali</em>", in AA.VV., "<em>L’opera d’arte nel mercato. Principi e regole</em>", Giappichelli, Torino, 2019, pp. 85 e ss.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B20%5D">[20]</a> Nel caso di beni che presentano difetti di conformità al momento dell’acquisto opera la garanzia legale di conformità, secondo la quale il venditore è responsabile nei confronti del consumatore, il quale, senza addebito di spese, avrà il diritto a richiedere il ripristino del bene (nella forma della riparazione o sostituzione) o, alternativamente, la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto, con restituzione della somma pagata a fronte della restituzione del bene acquistato (articolo 130 del Codice del Consumo).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B21%5D">[21]</a> Sulla norma in questione si rimanda a A. Donati, "<em>Autentiche, archivi e cataloghi: gerarchie tra diritto e mercato</em>", in AA.VV., "<em>L’archivio d’artista. Tra dimensione privata e interesse pubblico</em>", 2013, pp. 4 ss. (cfr. <a href="http://www.opencare.it/it/155/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">http://www.opencare.it/it/155/</a>); e ad A. Donati, "<em>Autenticità, “authenticité”, “authenticity” dell’opera d’arte. Diritto, mercato, prassi virtuose</em>", in Riv. dir. civ., 2015, pp. 987 ss.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B22%5D">[22]</a> Con il recepimento della V Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva 2018/43/UE) ad opera del Decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, sono stati inclusi tra i soggetti obbligati ad implementare sistemi di prevenzione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo anche gli operatori del mercato dell’arte, ed in particolare le gallerie e le case d’asta, ovvero, come menzionato dalla stessa legge, “<em>b) i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio di opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d’arte o case d’asta di cui all’articolo 115 TULPS qualora il valore dell’operazione, anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro; c) i soggetti che conservano o commerciano opere d’arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività è effettuata all’interno di porti franchi e il valore dell’operazione, anche se frazionata, o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B23%5D">[23]</a> Tali sanzioni amministrative sono irrogate – <em>ex </em>art<em>.</em> 12 del Codice del Consumo - dall'autorità competente ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B24%5D">[24]</a> Ai sensi dall’articolo 70, comma 1-<em>bis</em>, della Legge sul diritto d’autore “<em>È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete Internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B25%5D">[25]</a> Si veda L. C. Ubertazzi, Commento all’art. 13 della legge d’autore, in "<em>Commentario breve alle leggi sulla proprietà̀ intellettuale e concorrenza</em>", WKI – Cedam, VII Edizione, p. 1543 secondo cui, in base al principio dell’esaurimento, l’<em>“acquirente” sarebbe “libero di effettuare tutte le riproduzioni necessarie a rivendere l’esemplare dell’opera medio tempore acquistato: e che così ad esempio le case d’asta” potrebbero “realizzare cataloghi pubblicitari contenti i dipinti posti in vendita</em>”. L’Autore sul punto rimanda a A. M. Gambino, "<em>Le trasmissioni telematiche del bene immateriale</em>", in AIDA, 1997, pp. 507-508.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B26%5D">[26]</a> Si rimanda al sito dell’"<em>ADAGP Société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques</em>" (cfr. <a href="https://www.adagp.fr/fr/droit-auteur/droits-patrimoniaux/exceptions-au-droit-patrimoniaux" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.adagp.fr/fr/droit-auteur/droits-patrimoniaux/exceptions-au-droit-patrimoniaux</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B27%5D">[27]</a> Cfr. <a href="http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B28%5D">[28]</a> Cfr. <a href="https://www.copyright.gov/title17/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.copyright.gov/title17/</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B29%5D">[29]</a> Si rimanda all’articolo di E. Karmann, "<a href="https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/mercato/2020/04/cyber-crimini-musei-gallerie/?utm_source=Newsletter%20Artribune&amp;utm_campaign=4ad273b51e-&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=0_dc515150dd-4ad273b51e-153783413&amp;ct=t%28%29&amp;goal=0_dc515150dd-4ad273b51e-153783413" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Mercato dell’arte e cyber-crimini: quanto siamo preparati (e al sicuro)?</em></a>".<a href="/news-e-approfondimenti#%5B30%5D">[30]</a> Si rimanda agli articoli di C. Masturzo, "<a href="https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/mercato/2019/02/futuro-gallerie-arte/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Il futuro delle gallerie d’arte</em></a>", e di A. Cohen, "<em><a href="https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-will-online-viewing-rooms-increase-price-transparency-galleries" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Will Online Viewing Rooms Increase Price Transparency at Galleries?</a></em>".]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 20 Apr 2020 06:28:45 +0200</pubDate>
                        <title>FRANCE | ECONOMIC LAW | Competition Law : Adaptation of the time limits and procedures of the Autorité de la concurrence in times of health emergency</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/france-economic-law-competition-law-adaptation-of-the-time-limits-and-procedures-of-the-autorite-de-la-concurrence-in-times-of-health-emergency</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ordinance No. 2020-306 of 25 March 2020 relating to the extension of expired deadlines during the health&nbsp;emergency period and the adaptation of procedures during this same period (<strong>Ordinance</strong>) enabled the&nbsp;French Competition Authority (<strong><em>Autorité</em></strong>) (and the DGCCRF) to adapt the procedural rules of Book IV of&nbsp;the French Commercial Code relating to procedures subject to strict constraints in terms of time limits and&nbsp;formalism during the period from March 12, 2020 until the expiry of a on month period from the date of&nbsp;cessation of the health emergency period (<strong>Period</strong>) imposing a slowdown on services and companies.However, this slowdown period does not exempt companies from complying under unchanged conditions&nbsp;with the substantive rules of the Commercial Code and the Consumer Code: anti-competitive agreements,&nbsp;abuse of dominant position, restrictive competition practices and other misleading commercial practices&nbsp;remain prohibited. Any illicit practice that would be identified during this Period could be investigated,&nbsp;prosecuted and sanctioned after the health emergency period. A specific attention will be paid to this question&nbsp;in our next Flash.Based on the Ordinance, the Authority specified in a press release dated 27 March 2020 (<strong>Statement</strong>) the&nbsp;that will apply to its pending or future procedures. Should their temporary implementation be satisfactory,&nbsp;some of these measures could subsequently be usefully perpetuated on a long term basis (the dematerialisation&nbsp;of exchanges with the <em>Autorité</em>, for example).</p><h2>Suspension of the time limits for investigating cases relating to merger projects&nbsp;(<em>Adaptation of Articles L. 430-5 et L. 430-7 of the French Commercial Code</em>)</h2><em>As from 17 March, the Authority indicated that it could no longer guarantee the processing</em>&nbsp;<em>times and procedures for examining operations already notified or about to be notified,&nbsp;</em><em>inviting companies to </em>“defer any proposed economic concentration which is not urgent»<em>.</em>In its Statement, the <em>Autorité</em>,&nbsp;on the basis of Article 7 of the&nbsp;Ordinance, took more drastic&nbsp;measures, with the retroactive&nbsp;suspension for the duration of&nbsp;the Period (12 March - 24 June)&nbsp;of the legal deadlines with which&nbsp;the <em>Autorité</em> is bound to issue its&nbsp;merger control decisions.By way of illustration, the <em>Autorité</em>&nbsp;is therefore no longer&nbsp;bound by the 25 working day&nbsp;period from the completeness&nbsp;of the notification file to issue its&nbsp;most common decision, phase 1&nbsp;without remedies.This measure will enable the&nbsp;Merger Department to manage&nbsp;operations with greater flexibility&nbsp;in line with the current staffing&nbsp;constraints.The <em>Autorité</em>, however, showing&nbsp;pragmatism, states that it “<em>will&nbsp;make its best efforts, whenever&nbsp;possible, to make its decisions&nbsp;and opinions in advance, without&nbsp;waiting for the expiration of&nbsp;the additional time limits conferred&nbsp;by these provisions</em>».This measure is likely to be disrupting for companies, by lengthening the intermediary period&nbsp;between signing and closing, requiring greater vigilance on the issues of gun jumping&nbsp;and anti-competitive exchanges of information - which remain prohibited and liable to&nbsp;be prosecuted under unchanged conditions - and appropriate framework mechanisms for&nbsp;conditions precedent.<h2>Adaptations concerning investigations and procedures. Litigation proceeding: extension of the time limits for the production of observations (<em>Adaptation of Articles L. 463-2 of the French Commercial Code</em>)</h2>The <em>Autorité</em> states that “<em>the&nbsp;two-month period available&nbsp;to companies to submit (…)&nbsp;their comments in response to&nbsp;a statement of objections or a&nbsp;report, is suspended from 17</em>&nbsp;<em>March 2020</em>”.The same suspension also applies&nbsp;to time limits already granted&nbsp;under the leniency marker.However, there is less latitude&nbsp;for companies for their written&nbsp;responsive observations. Indeed,&nbsp;the <em>Autorité</em> adds that the&nbsp;two-month period “<em>will resume&nbsp;as from the day following the&nbsp;publication of the decree lifting&nbsp;the travel restrictions initially&nbsp;introduced by Decree No 2020-&nbsp;260 of 16 March 2020</em>”.&nbsp;In other words, a response period&nbsp;that would have expired in&nbsp;20 days, currently suspended,&nbsp;would expire 21 days after the&nbsp;day following the publication of&nbsp;the decree lifting the travel restrictions.In any event, companies that&nbsp;would have finalised observations&nbsp;before the end of the Period&nbsp;can still produce them electronically,&nbsp;using the dematerialised&nbsp;transmission procedure temporarily&nbsp;in force (see next point).Particular attention should be paid to the calculation of the time limits, taking into account&nbsp;the starting point of the resumption of the time limit (D+1 of the publication of the decree&nbsp;that will lift the measures of travel restrictions).<h2>Adaptations concerning investigations and procedures. The temporary dematerialization of exchanges with the Autoritè (<em>Adaptation of Articles R. 463-1, R. 463-11, R. 463-13, R. 463-15 et R. 464-30&nbsp;of the French Commercial Code</em>)</h2>The <em>Autorité</em> indicates that&nbsp;during the Period “<em>referrals, observations&nbsp;to a statement of objections,&nbsp;briefs in response to a&nbsp;report, requests for trade secrecy&nbsp;or the lifting of trade secrecy&nbsp;are transmitted by electronic&nbsp;means to the Autorité, which&nbsp;will acknowledge receipt</em>”.The same rule applies to leniency&nbsp;application.Reciprocity is also introduced&nbsp;for the transmission by the <em>Autorité</em>&nbsp;of “<em>statement of objections,&nbsp;reports, plans to downgrade&nbsp;confidential information&nbsp;and decisions of the Autorité&nbsp;and the General Rapporteur</em>» to&nbsp;the parties and the Government&nbsp;Commissioner.This measure takes account&nbsp;of the constraints imposed by&nbsp;home-working and social distancing&nbsp;measures, as well as the&nbsp;slowdown in postal operations.Should this temporary experiment&nbsp;be satisfactory, it would be&nbsp;advisable to consider whether it&nbsp;should be continued afterwards,&nbsp;in an environmental approach&nbsp;and with a view to facilitating&nbsp;exchanges with the <em>Autorité</em>.In short, the exchange of documents with the <em>Autorité</em> during the Period is continued exclusively&nbsp;by electronic means. However, the time periods following the receipt of such documents&nbsp;will only start following the end of the Period.&nbsp;For all your mailings, there is only one address to remember:&nbsp;<a href="mailto:L-procedure@autoritedelaconcurrence.fr" target="_blank" rel="noopener">L-procedure@autoritedelaconcurrence.fr.</a><h2>Adaptations concerning investigations and procedures. Suspension of the Statute of limitation&nbsp;and appeal time limits&nbsp;(<em>Adaptation of Articles L. 462-7, L. 464-7 et L. 464-8 of the French Commercial Code</em>)</h2><em>The question of the suspension&nbsp;of statutes of limitation and time&nbsp;limits for appeal is now cleared&nbsp;pursuant to Article 2 of the Ordinance.</em>For the record, Article L. 462-7&nbsp;of the French Commercial Code&nbsp;provides that “<em>the Autorité cannot&nbsp;be seized of facts going back&nbsp;more than five years if no act&nbsp;tending to their research, their&nbsp;finding or sanction has been&nbsp;taken</em>”, and that in any event,&nbsp;it may not be referred practices&nbsp;dating back more than ten years&nbsp;from the cessation of the anti-competitive practice.Articles L. 464-7 and L. 464-8&nbsp;of the French Commercial Code&nbsp;provide respectively for a period&nbsp;of 15 days (protective measures)&nbsp;and one month (proceedings on&nbsp;the merits) from notification of&nbsp;the decision to file an appeal.The <em>Autorité</em> indicated that the&nbsp;interruptive acts of statute of&nbsp;limitations of Article L. 462-7&nbsp;of the Commercial Code (such&nbsp;as requests for investigations,&nbsp;applications, search and seizure&nbsp;operations, hearings, requests&nbsp;for information, acts taken in&nbsp;the context of criminal proceedings&nbsp;relating to the same practices,&nbsp;transmission of the criminal&nbsp;file, appeals against search and&nbsp;seizure operations, etc.) that&nbsp;should have taken place during&nbsp;the Period, “<em>may be completed&nbsp;within two months from the end&nbsp;of this period, without being penalized&nbsp;for their lateness</em>”.Thus, a limitation period that&nbsp;should have expired on 1 April&nbsp;2020, will not actually expire&nbsp;until the end of a two month&nbsp;period following the end of the&nbsp;Period (i.e. 24 August 2020, unless&nbsp;the state of emergency is extended),&nbsp;unless an interruptive&nbsp;act is carried out during this two&nbsp;month period.Similarly, with regards to appeals&nbsp;against decisions of the&nbsp;<em>Autorité</em>, two measures are indicated:<ul> <li>Postponement of the starting&nbsp;point of the time limit for appealing&nbsp;against a decision of the&nbsp;Autorité: the formal notification&nbsp;of the decision to the parties and&nbsp;the Government Commissioner,&nbsp;starting point of the time limits&nbsp;for appeal, will not take place&nbsp;before the lifting of the travel restrictions,&nbsp;except in exceptional&nbsp;cases (which are not specified,&nbsp;but it is conceivable that requests&nbsp;for provisional measures&nbsp;relating to the urgent cessation&nbsp;of anti-competitive practices&nbsp;would have to be notified as soon&nbsp;as they are issued).</li> <li>Independently of this measure,&nbsp;for decisions already notified,&nbsp;which should have been&nbsp;appealed during the Period, they&nbsp;still may be appealed within two&nbsp;months following the end of the&nbsp;Period, without any risk of inadmissibility.</li></ul><p>The <em>Autorité</em> is silent on the absolute ten-year statute of limitations, beyond which non judged&nbsp;practices are considered as definitively time-barred. In the silence, it could be relevant&nbsp;to consider that this provision is not concerned by this measure, since it is “<em>acquired&nbsp;in any event</em>”. However, it is acquired only in the absence of a positive act by the <em>Autorité</em>,&nbsp;i.e. when that 10 year period “<em>has elapsed without the Autorité having taken a decision</em>»&nbsp;on the practice in question. Prevented temporarily from doing so during the Period, the&nbsp;Authority could, in exceptional cases affected by the elapse of this 10 year period during&nbsp;the Period, postpone its effects until the end of the Period.</p><h2>Suspension of the time limits for the execution of commitments and injunctions &nbsp;(<em>Adaptation of Articles L. 430-5, R. 464-2 of the French Commercial Code</em>)</h2><em>Article 8 of the Ordinance provides that the time limits imposed by the administration, in accordance with&nbsp;the law and regulations, on any person to carry out “inspections and work or to comply with prescriptions&nbsp;of any kind are” shall be suspended until the expiry of a on month period starting from the date of&nbsp;cessation of the state of health emergency.</em>The <em>Autorité</em> has therefore decided&nbsp;that “<em>time limits for implementing&nbsp;commitments, injunctions&nbsp;or interim measures are&nbsp;therefore suspended or postponed&nbsp;until the expiration of a&nbsp;period of one month from the&nbsp;end of the state of health emergency</em>”.Without further clarification, we&nbsp;can consider that this measure&nbsp;applies to both injunctions and&nbsp;undertakings imposed within&nbsp;the context of litigation and/or&nbsp;merger control.This measure, however, raises&nbsp;two sets of questions.<ul> <li>the postponement of deadlines&nbsp;for the implementation&nbsp;of undertakings, injunctions or&nbsp;provisional measures is likely&nbsp;to have a significant impact on&nbsp;the victims of the practices the&nbsp;cessation of which would, for example,&nbsp;have been ordered. What&nbsp;consequence will such a postponement&nbsp;and the subsequent&nbsp;persistence of damage during&nbsp;the Period have on possible subsequent&nbsp;compensation actions?</li> <li>Without further clarification,&nbsp;does this measure also apply to&nbsp;remedies already entered into&nbsp;and being implemented, in particular&nbsp;in the context of merger&nbsp;clearance decisions, or only to&nbsp;remedies the implementation of&nbsp;which has not yet begun?</li></ul><p>The suspension of the time limits&nbsp;in Article 8 of the Ordinance&nbsp;could also have an impact on the&nbsp;implementation of the offences&nbsp;of opposition and obstruction of&nbsp;investigations which could sanction&nbsp;the non-response of a party&nbsp;to a request for information or&nbsp;communication of documents&nbsp;within the time limit set, for example.Another point of interest is the&nbsp;monitoring of the implementation&nbsp;of remedies undertaken by&nbsp;companies. The continuation&nbsp;of their monitoring may in certain&nbsp;cases be crucial in order to&nbsp;remedy serious infringements to&nbsp;competition.This set of measures is undoubtedly the one that is to be used by companies with particular&nbsp;caution, so as not to risk exposing themselves to possible subsequent complaints and&nbsp;prosecution for non-compliance with mandatory measures that were intended to continue&nbsp;to be implemented without interruption during the Period.&nbsp;Contacts:&nbsp;<a href="mailto:mhindre@altanalaw.com" target="_blank" rel="noopener">mhindre@altanalaw.com</a>, <a href="mailto:lgiret@altanalaw.com" target="_blank" rel="noopener">lgiret@altanalaw.com</a>, <a href="mailto:obonnevie@altanalaw.com" target="_blank" rel="noopener">obonnevie@altanalaw.com</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 20 Apr 2020 06:02:45 +0200</pubDate>
                        <title>FRANCE | ECONOMIC LAW | Inter-company credit and COVID-19: updates on payment delays during the health crisis</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/france-economic-law-inter-company-credit-and-covid-19-updates-on-payment-delays-during-the-health-crisis</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4><em>The consequences of the cessation of activity of a significant proportion of companies due to the COVID-19 epidemic&nbsp;are already being felt on inter-company payment terms. Indeed, many sectors are seeing longer payment terms&nbsp;and their cash-flow is being heavily impacted.</em></h4><h2>1. What has the Health Emergency Law provided for in this respect?</h2>In order to prevent as far as possible business failures linked to the current crisis, the emergency Law n° 2020-290&nbsp;of 23 March 2020 aiming at dealing with the COVID-19 epidemic provides in particular that the government may, by&nbsp;order, take any measure «<em>modifying, with due respect for reciprocal rights, the obligations of legal persons carrying&nbsp;out an economic activity with regard to their customers and suppliers as well as cooperatives with regard to their</em>&nbsp;<em>member-cooperators, particularly in terms of payment periods and penalties and the nature of the counterparties</em>&nbsp;<em>(...)</em>». The government therefore has three months to lay down the rules for a derogatory framework for payment&nbsp;terms in order to help those of the companies which are the most affected by the current health crisis.<h2>2. What can we expect from the forthcoming ordinance on this matter?</h2>It is likely that the rules currently provided for in Article L. 441-10 of the French Commercial Code will be relaxed. However,&nbsp;this relaxation will probably not be achieved by extending the deadlines without distinction according to the sector&nbsp;or the size of the companies. For example, it may be left to the professional organisations to negotiate derogatory sectoral&nbsp;agreements within a strictly defined framework.<h2>3. What until the publication of the ordinance?</h2>Caution is called for. Until the publication of a possible ordinance, the legal framework in force theoretically continues&nbsp;to apply. Companies therefore take a risk in deviating from the legal ceilings, which are of public order. The Minister&nbsp;of the Economy and Finance, Bruno Le Maire, has already announced that non-compliance with the rules on payment&nbsp;terms, particularly on the part of large companies, would preclude the granting of a State guarantee for bank loans&nbsp;granted to companies under the Decree of 23 March 2020 (Press conference by Bruno Le Maire on 24 March 2020),&nbsp;although this condition is not included in the text of the Decree.<h2>4. What can companies that are victims of late payments do?</h2>Companies currently facing serious and immediate payment difficulties from their customers are invited to turn to&nbsp;their professional organisations, which can refer the matter to the «<em>crisis committee</em>» set up jointly by the Ministry of&nbsp;the Economy and the Banque de France to deal with the most difficult cases amicably.&nbsp;&nbsp;<em>Contacts:&nbsp;<a href="mailto:fmanin@altanalaw.com" target="_blank" rel="noopener">fmanin@altanalaw.com</a>, <a href="mailto:lgiret@altanalaw.com" target="_blank" rel="noopener">lgiret@altanalaw.com</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 20 Apr 2020 05:57:29 +0200</pubDate>
                        <title>FRANCE | CORPORATE M&amp;A | The legal consequences of COVID-19 on M&amp;A transactions &lt;br&gt; Analysis and practical considerations</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/france-corporate-ma-the-legal-consequences-of-covid-19-on-ma-transactions-analysis-and-practical-considerations</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>What legal consequences will COVID-19 have on ongoing and future M&amp;A transactions? How to address&nbsp;the current situation in our agreements?</p><h2>1. COVID-19 and M&amp;A process</h2>• <span style="text-decoration: underline;"><strong>Prior to signing</strong></span>: prior to signing, neither party is legally bound subject to any preliminary agreements which&nbsp;were already potentially signed. Parties therefore keep the right to assess the consequences of the current context&nbsp;on whether to consume the transaction. The only limit will be the requirement of “<em>good faith</em>” which must govern&nbsp;relations between parties, including during the “<em>pre-contractual/negotiation</em>” period in accordance with article 1104&nbsp;of the French Civil code.• <span style="text-decoration: underline;"><strong>Between signing and closing</strong></span>: in such case, the parties are legally bound by the stipulations of the share purchase&nbsp;agreement. The situation is therefore more complex and requires an analysis of the relevant clauses, in particular&nbsp;those relating to the management of the target during the so-called “<em>interim</em>” period (“<em>interim</em> covenants”) and the&nbsp;possible existence of interim management clauses (conditions precedent or subsequent), obtaining approvals from&nbsp;authorities in regulated areas, prior information or authorization of the buyer, etc.), exit clauses (“<em>MAC Clause</em>”,&nbsp;exclusion or not of hardship under article 1195 of the French Civil code or mechanisms to update reps&amp;warranties&nbsp;and schedules of the share purchase agreement).• <span style="text-decoration: underline;"><strong>Dealing with conditions precedent</strong></span>: it is undeniable that the current “shutdown” has an impact on the satisfaction&nbsp;of potential authorizations from third parties, particularly in regulated areas. These third parties’ authorizations - we&nbsp;are referring notably to antitrust or financing authorizations - are governed by procedures which, until now, have&nbsp;generally involved physical meetings within the competent authorities and the respect of deadlines.The parties could decide, pursuant to an amendment agreement, to suspend the exercise period of these conditions&nbsp;precedent by excluding the “<em>shutdown period</em>” in the calculation of the deadlines.French Ordinance n°. 2020-306 of 25 March 2020 on the extension of the time limits during the period of health emergency&nbsp;and the adaptation of procedures during that period will allow to set forth specific rules on a case by case basis.<h2>2. Due diligence</h2>It will probably not be unusual, in the context of M&amp;A transactions, to now conduct an analysis of the target’s exposure&nbsp;to “<em>health risks</em>” as part of the due diligence process.In particular, the purchaser may inquire on:<ul> <li>as a general matter, the measures taken by the target to adapt to the pandemic;</li> <li>the measures taken by the target to protect the health of its employees;</li> <li>the possibility of conducting its business - remotely or not - namely via remote working for its employees;</li> <li>supply chain and subcontracting risks;</li> <li>target’s exposure to public markets in light of recent positions taken by French public authorities on the concept of&nbsp;<em>force majeure</em> in this area;</li> <li>the ability of the target and its counter-parties to perform material contracts;</li> <li>the risks related to the possibility for the target and its counter-parties to invoke <em>force majeure</em> or hardship;</li> <li>the extent of the coverage of insurance policies purchased by the target;</li> <li>the risks associated with regulatory changes resulting from government actions;</li> <li>the existence of a business continuity plan (“BCP”) to deal with a new shutdown.</li></ul><p></p><h2>3. Impact on the drafting/interpretation of share purchase agreements</h2>• <span style="text-decoration: underline;"><strong><em>Force Majeure</em> / MAC Clause / Hardship</strong></span>: Does the COVID-19 outbreak constitute force majeure? Hardship? Or&nbsp;a situation triggering a potential “MAC Clause” provided for by the agreement?Whether COVID-19 constitutes <em>force majeure</em> cannot be definitively and clearly decided as French case law on epidemics&nbsp;was rendered in circumstances that were apparently different from the systemic pandemic we are facing.Article 1195 of the French Civil code relating to hardship, which allows, as the case may be, a renegotiation, or even the&nbsp;termination of the contract in the event of a change in circumstances unforeseeable at the time of the conclusion of the&nbsp;contract, could be a legal basis, it being specified that article 1195 of the French Civil code is generally expressly excluded&nbsp;in share purchase agreements governed by French law.MAC Clauses, which were not - at least until now - a common practice in share purchase agreements subject to French&nbsp;law, will have to be construed, namely based on how broadly they are defined.No comprehensive answer can be formulated and only a fact-based analysis is possible.• <span style="text-decoration: underline;"><strong>Purchase price mechanism</strong><strong>s</strong></span>: whether a “locked box” or a net financial debt or working capital adjustment at&nbsp;closing is referred to in the share purchase agreement, the current situation will raise many difficulties as to the relevance&nbsp;of the financial aggregates used at a given date.• <span style="text-decoration: underline;"><strong>Management of the target between signing and closing</strong></span>: usually, share purchase agreements list the significant&nbsp;transactions which are subject to the prior approval from the purchaser as they do not fall within the “<em>normal&nbsp;course of business</em>”, within the limit of the “<em>gun jumping</em>” imposed by antitrust law. In practice, we shall probably&nbsp;recommend sellers to notify the purchaser of the consequences suffered by the target’s business as a result of the&nbsp;ongoing epidemic.• <span style="text-decoration: underline;"><strong>Conditions precedent relating to the newly enacted “state of health emergency</strong></span>”: French Act n°2020-&nbsp;290 dated March 23th, 2020 on urgent measures to deal with COVID-19 pandemic introduced a new legal framework&nbsp;for the measures adopted by French public authorities and created a “<em>state of health emergency</em>” in the event of&nbsp;a health disaster which threatens health of the population by its nature and seriousness (article L. 3131-12 of the&nbsp;French Public Health code).Some may be tempted to now introduce exit clauses, for current or future transactions, as soon as a “<em>state of health emergency</em>” is again declared by the French authorities.• <span style="text-decoration: underline;"><strong>Representations and warranties</strong></span>: as mentioned above, due diligence operations will probably now have to&nbsp;review how the target considers the health/sanitary risks (i.e. implementation of a business continuity plan in case&nbsp;of “shutdown”).The representations and warranties in purchase agreements should therefore, in our opinion, be adapted accordingly.For ongoing transactions (i.e., between signing and closing), the seller will try to update the disclosure schedules in&nbsp;connection with new elements which affect its business in the current context. Such updates of the disclosure schedules&nbsp;between signing and closing are regularly a matter of disagreement in negotiations.<p style="text-align: left;"><em>Altana’s M&amp;A team is mobilized and is at your side during this period. Health emergency.</em><em>Contacts:</em>&nbsp;<em><a href="mailto:ggaillard@altanalaw.com" target="_blank" rel="noopener">ggaillard@altanalaw.com</a>, <a href="mailto:bnogueiro@altanalaw.com" target="_blank" rel="noopener">bnogueiro@altanalaw.com</a>,</em>&nbsp;<em><a href="mailto:fpouchot@altanalaw.com" target="_blank" rel="noopener">fpouchot@altanalaw.com</a>, <a href="mailto:jnsoret@altanalaw.com" target="_blank" rel="noopener">jnsoret@altanalaw.com</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 20 Apr 2020 05:43:55 +0200</pubDate>
                        <title>FRANCE | PUBLIC LAW | Order No. 2020-319 of 26 March 2020 relating to the measures applicable to public procurement contracts during the COVID-19 health crisis</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/france-public-law-order-no-2020-319-of-26-march-2020-relating-to-the-measures-applicable-to-public-procurement-contracts-during-the-covid-19-health-crisis</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The Order No. 2020-319 which provides details on the measures applicable to public procurement contracts&nbsp;during the COVID-19 health crisis, was published on 26 March 2020.Three comments stand out from its reading.<strong>1.</strong> For ongoing contracts, and subject to compliance with the provisions of the enabling Act (cf. Article 11, I&nbsp;1° f of the Act), and subject to the justification by the contracting parties of the need to resort to them, these&nbsp;measures are essentially of two kinds:</p><ul> <li>Advances (the regime of which is very much relaxed for the benefit of the contract holder - Article 5 -, or&nbsp;the concession holder whose concession is suspended - Article 6, 5°);</li> <li>The creation of a hybrid concept, between <em>force majeure</em> and unforeseen circumstances, articulated&nbsp;around the criterion of manifestly excessive burden (charge manifestement excessive), making it possible&nbsp;to grant the contracting party an extension of time, or to discharge him of his liability in the event of&nbsp;impossibility of performance (article 6, 1° and 2°).</li></ul><p><strong>On this second point the text is profoundly innovative.</strong>Article 6(2) provides that where the holder is unable to perform (...) in particular where he demonstrates&nbsp;that the mobilisation of sufficient resources would place a manifestly excessive burden on him, then he&nbsp;cannot be sanctioned or held liable, and if a substitute contract is awarded, it cannot be to his detriment.However, traditionally, either performance is impossible, and the circumstances fall within the scope of&nbsp;<em>force majeure</em>, or it is merely made more onerous, and the circumstances fall within the scope of unforeseeble&nbsp;events (<em>imprévision</em>), whose compensation implies a disruption of the economy of the contract&nbsp;(<em>bouleversement de l’économie du contrat</em>). In the latter case, two outcomes are possible: either the modification&nbsp;of the contract and the compensation allow the financial situation of the contract to be restored, or&nbsp;the situation is irreversible and the public entity may then terminate the contract for administrative <em>force&nbsp;majeure</em> (<em>force majeure administrative</em>) (CE, 9 December 1932, Compagnie des tramways de Cherbourg,&nbsp;Rec. 1050 and L. RICHER et F. LICHERE, «<em>Droit des contrats administratifs</em>», LGDJ, 10th edition, p.282&nbsp;and CE, 14 June 2000, Commune de Staffelfelden, n° 184722).<strong>The Order therefore operates an original synthesis</strong>, the impossibility of performance being established&nbsp;by the mere increase in costs, and a relaxation of the latter, a manifestly excessive burden being&nbsp;sufficient.The assessment of this criterion could be tricky. Manifestly excessive burden in relation to the costs of the&nbsp;contract, or the contractor’s means? As far as concessions are concerned, the text makes this clear: with&nbsp;regard to the financial situation of the concessionaire. It is therefore not the concession that is taken into&nbsp;account, but the concessionaire. What about equal treatment for comparable concession contracts with&nbsp;holders with different profiles?<strong>2.</strong> <strong>As far as public contracts are concerned, the Order only deals with fixed-price contracts (Article&nbsp;6, 4°), forgetting contracts with another method of remuneration, including price schedule contracts,&nbsp;without any reason at least explicit</strong>.This is the only provision of the Order that deals, very indirectly, with the essential question for the contracting&nbsp;parties of the resumption of the execution of contracts, which everyone knows will not be able to be&nbsp;done under the initial conditions, as it is already the case for contracts that the buyers and principals have&nbsp;not suspended.It is stated that «<em>at the end of the suspension, an addendum determines any necessary modifications to the&nbsp;contract</em>». Two questions immediately arise, the answers to which are expected by the contracting parties:</p><ol> <li>Does the requirement for an addendum preclude a unilateral act of resumption of execution, in the form&nbsp;of a service order? Does this mean that the contracting parties must agree on the conditions of the resumption&nbsp;and that, otherwise, there would be no resumption of performance? Legal certainty and the&nbsp;necessary search for resolution of disputes as close as possible to their emergence, justify favouring the&nbsp;exclusive route of the addendum and thus not resorting to the sole power of direction of the buyers and&nbsp;principals.</li> <li>Compensation and remuneration of the contracting parties. A distinction must be made in this respect&nbsp;between:<ul> <li>the period of suspension, whether ordered or resulting from the factual situation defined in Article 6.1 of&nbsp;Order 2020-319,</li> <li>the resumption of execution under conditions different from those initially forecast, which is more than&nbsp;likely given the imperative constraints and immediate application of the distancing and barrier instructions&nbsp;that will survive for some time during the period of the health emergency.</li></ul></li></ol><p>The State Purchasing Department of the Ministry of the Economy and Finance, in its e-mail of 17 March&nbsp;2020, indicated that, at the end of the crisis, a compensation phase will begin for which a «<em>precise doctrine&nbsp;will have to be developed</em>».Admittedly this augurs well, but nothing prevents from thinking about and even more from wondering&nbsp;about the end of the health emergency period, which will not put the contractors back in the situation that&nbsp;existed before the pandemic. Sanitary measures will continue and new methods will have to be devised and&nbsp;implemented.In construction operations that make use of engineering and works contracts, sometimes on a lump-sum&nbsp;basis, particularly in the construction sector, the pursuit of their execution is made all the more complex&nbsp;by the fact that it is carried out in interaction with a number of contracting parties and that the resolution&nbsp;of the issues raised by the new sanitary guidelines does not take place in a single contract or agreement but&nbsp;must be stipulated and articulated in multiple contracts or agreements.<strong>3.</strong> Finally, the question of resuming the performance of these contracts at a time when there is a risk of&nbsp;spreading the virus, as well as that of continuing their performance, implies that the question of the remuneration&nbsp;of the contracting parties should not be deferred. This is a topical issue if we want to reconcile&nbsp;the imperative need to fight the pandemic with maintaining a level of activity. Thus, the question will arise&nbsp;as to whether or not the agreed modifications fall within the sensitivity threshold of 15% (works) of the&nbsp;initial contract amount, applicable in the context of traditional addenda.Article R.2194-3 of the public procurement code, applicable to contracts awarded by contracting authorities&nbsp;after 1 April 2016, allows for the modification of services for additional works, supplies or services,&nbsp;whatever their amount, that have become necessary and that are not included in the initial contract, provided&nbsp;that a change of holder is impossible for economic or technical reasons, and within the limit of a&nbsp;threshold of 50% of the amount of the initial contract; these provisions should be able to be applied.Moreover, the Community threshold applicable to amendments to current contracts awarded by contracting&nbsp;authorities is 50% of the value of the initial contract (Directive 2014/24/EU of the European Parliament&nbsp;and of the Council of 26 February 2014 on the award of public contracts, Article 72.1, last paragraph).In any event, the implementation of these arrangements, any actions or claims arising therefrom, if any,&nbsp;will be done within the more general framework of the other Order of 25 March 2020 relating to the execution&nbsp;of public procurement contracts, Order 2020-306 of which Article 4 deprives of effect penalty payments,&nbsp;penalty clauses (<em>clauses pénales</em>), (penalties for delay), termination clauses and forfeiture which&nbsp;penalise the non-performance of an obligation within a period which expires between March 12, 2020 and&nbsp;the expiry of the one-month period from the cessation of the state of health emergency.As we can see, therefore, texts urgently adopted and which, as such, will raise questions of application and&nbsp;interaction between them.</p><p style="text-align: left;"><em>Altana’s teams are mobilised and are standing by your side during this period of health&nbsp;emergency to inform you about the impact of COVID-19 on the execution of public procurement&nbsp;contracts.</em><em>Contacts:&nbsp;<a href="mailto:ldescars@altanalaw.com" target="_blank" rel="noopener">ldescars@altanalaw.com</a>, <a href="mailto:clapp@altanalaw.com" target="_blank" rel="noopener">clapp@altanalaw.com</a>, <a href="mailto:fmuller@altanalaw.com" target="_blank" rel="noopener">fmuller@altanalaw.com</a>,&nbsp;<a href="mailto:cpanien@altanalaw.com" target="_blank" rel="noopener">cpanien@altanalaw.com</a>, <a href="mailto:vaquino@altanalaw.com" target="_blank" rel="noopener">vaquino@altanalaw.com</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 17 Apr 2020 11:24:14 +0200</pubDate>
                        <title>FRANCE | PUBLIC LAW | Extension of time limits and adaptation of procedures during the health emergency period - Focus on town planning</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/france-public-law-extension-of-time-limits-and-adaptation-of-procedures-during-the-health-emergency-period-focus-on-town-planning</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Order No. 2020-306 of 25 March 2020 relating to the extension of the time limits expired during the period&nbsp;of health emergency and to the adaptation of procedures <strong>clarified the derogating rules applicable&nbsp;to administrative authorisations during this period</strong>.</em><em>Faced with the urgent need to combine the imperatives of preserving the legal security of citizens and the&nbsp;requests from local authorities to suspend the time limits for processing applications for planning permission&nbsp;(which have not yet been dematerialised), the Order raises a number of questions that will arise&nbsp;essentially at the end of this period of health crisis.</em><strong>Three points are worth noting at this time:</strong></p><h2>1.</h2>The first question is essential: while the Order covers the acts of local authorities, permits or public enquiries,&nbsp;it does not cover the town planning code, unlike other codes such as the environment code or the&nbsp;expropriation for reasons of public utility code.In spite of this silence, we consider that <strong>this Order is applicable to town planning</strong>. This analysis is&nbsp;moreover supported by the presentation report which, unlike other fields, does not exclude planning permission.<h2>2.</h2>There is also the question of the processing of planning permission: The time limits for administrative&nbsp;action are <strong>suspended for the period defined as running from 12 March 2020 until the expiry&nbsp;of a period of one month from the date of cessation of the state of health emergency</strong> (art. 7).Thus, the periods after which a decision may/must be taken or is implicitly acquired and which have not&nbsp;expired before 12 March 2020 are suspended until the end of this Period. The starting point of similar time&nbsp;periods that should have started to run during the Period are postponed until the end of the Period.The same applies to the time limits for the same bodies or persons to verify the completeness of a file or to&nbsp;request additional documents in the context of the processing of an application, as well as to the time limits&nbsp;for public consultation or participation.Finally, the time limits for town planning services to check compliance, which are generated by the filing of&nbsp;declarations of completion of works, are also suspended.<strong>This system will therefore lead to an accumulation of requests that will have to be examined</strong>&nbsp;<strong>at the end of this health crisis, which the town planning services will have to anticipate in</strong>&nbsp;<strong>order to avoid the intervention of numerous implicit decisions of rejection or acceptance</strong>&nbsp;<strong>that will necessarily be a source of litigation.</strong>We can therefore only wonder about the means that the administration will have at the end of this crisis to&nbsp;examine (<em>i</em>) town planning applications submitted before 12 March 2020, (<em>ii</em>) town planning applications&nbsp;submitted during the health crisis, (<em>iii</em>) applications that will be submitted classically at the end of the crisis&nbsp;while carrying out possible checks on the conformity of works.A new adjustment of the deadlines at the end of this crisis will undoubtedly be put in place.<h2>3.</h2>Finally, the health crisis also raises the question of carrying out the work authorized by the permits.Indeed, <strong>how can substantial work be carried out in order to preserve the validity of the permit&nbsp;during this Period</strong>?The Order also seems to answer this question by addressing two distinct hypotheses.Article 3 of the Order deals with administrative measures, and in particular permits, whose term expires&nbsp;during this Period. These permits are automatically extended until the expiry of a period of two months&nbsp;following the end of this Period. This text therefore applies to building permits whose term expires during&nbsp;this Period.The situation is less clear for permits whose validity period will continue to run (sometimes for only a few&nbsp;weeks) at the end of the Period. While Article 8 refers to periods imposed by the administration to carry&nbsp;out work by putting in place a mechanism for suspension until the end of the Period, its applicability to this&nbsp;situation is not clear since it also refers to controls and implementation of prescriptions.Moreover, whether or not this article is applicable, the Order creates a disparity between the most urgent&nbsp;situations and those that are slightly less urgent, which is disappointing in that it will not make it possible&nbsp;to take into account the consequences of the crisis on the starting/restarting of the construction works,&nbsp;whatever the moment when this resumption takes place.If this period of crisis is delicate, it appears essential that the government provides clarifications, and even&nbsp;adopt an additional text to secure the end of the Period for the holders of planning permission.&nbsp;<p style="text-align: left;"><em>Altana’s Public Law team is mobilized and is at your disposal to provide you with information.</em><em>Contacts:&nbsp;<a href="mailto:ldescars@altanalaw.com" target="_blank" rel="noopener">ldescars@altanalaw.com</a>, <a href="mailto:clapp@altanalaw.com" target="_blank" rel="noopener">clapp@altanalaw.com</a>,&nbsp;<a href="mailto:fmuller@altanalaw.com" target="_blank" rel="noopener">fmuller@altanalaw.com</a>, <a href="mailto:cpanien@altanalaw.com" target="_blank" rel="noopener">cpanien@altanalaw.com</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 17 Apr 2020 11:02:53 +0200</pubDate>
                        <title>FRANCE | IP &amp; Digital Team | The adjustment of time limits in intellectual property administrative and court proceedings</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/france-ip-digital-team-the-adjustment-of-time-limits-in-intellectual-property-administrative-and-court-proceedings</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>The health context related to the spread of the COVID-19 epidemic led the intellectual property offices&nbsp;as well as French and European courts to adjust their functioning so as to take into account the&nbsp;constraints experienced both by their employees and by the individuals and companies which are&nbsp;parties to proceedings pending before them.</em><em>The measures taken in this framework are not similar before all such offices and courts, which makes&nbsp;it necessary to draw up their inventory so as to ensure an effective monitoring of the proceedings&nbsp;pending, and those to be introduced, before these courts and offices.</em></p><h2>1. Time limits adjustments before the intellectual property offices</h2>Before the <strong>French Industrial Property Office</strong> (<strong>INPI</strong>), the following rules apply (as per a decision&nbsp;of the General Director of the INPI dated March 16, 2020):<ul> <li>The <span style="text-decoration: underline;">time limits laid down by the INPI</span> in trademarks and designs proceedings that were still pending&nbsp;on March 16, 2020 are extended for a period of 4 months (it being specified that, throughout the&nbsp;whole duration of this health crisis, all the time limits laid down by the INPI in its notifications to the&nbsp;parties will be for a 4-month period).</li> <li>However, this extension does not apply to the <span style="text-decoration: underline;">time limits provided for under the French Intellectual&nbsp;Property Code</span> (notably those pertaining to renewals, as well as all time limits in opposition proceedings),&nbsp;which therefore remain unchanged pursuant to the decision of the General Director of the INPI.</li></ul><p>Before the <strong>European Union Intellectual Property Office</strong> (<strong>EUIPO</strong>), all time limits expiring between&nbsp;March 9 and April 30, 2020 (included) are automatically extended to May 1, 2020, that is to say&nbsp;to May 4, 2020 since that will be the first business day after May 1 which is a public holiday (as per a&nbsp;decision of the EUIPO Executive Director dated March 16, 2020).Before the <strong>European Patent Office</strong> (<strong>EPO</strong>), all time limits expiring as from March 15, 2020 are extended&nbsp;until April 17, 2020 (as per an EPO announcement dated of March 15, 2020).And lastly, the <strong>World Intellectual Property Organization</strong> (<strong>WIPO</strong>) has announced on March 16,&nbsp;2020 that the "<em>processing of applications filed via WIPO’s Global IP Services has not been affected by&nbsp;the COVID-19 outbreak</em>".</p><h2>2. Time limits adjustments before the French and European Courts</h2>The <strong>3rd Chamber of the Civil Court of Paris</strong> (<strong><em>Tribunal judiciaire de Paris</em></strong>), specialized&nbsp;in intellectual property and which has exclusive jurisdiction in France over EU trademarks as well as&nbsp;patents, has indicated that:<ul> <li>All civil hearings are cancelled as from March 16, 2020 (including hearings in summary proceedings&nbsp;and withdrawal summary proceedings, as well as procedural and pre-trial hearings). The cases that&nbsp;should have been examined during those hearings are or will be postponed to later dates which the&nbsp;parties will be informed of when the functioning of the Court has returned to normal. In the meantime,&nbsp;no further action is required from any party.</li> <li>All the rulings that were to be issued as from March 17, 2020 are postponed to later dates to be communicated&nbsp;later.</li> <li>New dates for enrollment of writ of summons will be issued, and summary proceedings as well as&nbsp;search and seizures will be authorized anew as soon as the functioning of the Court has returned to&nbsp;normal.</li></ul><p>Before the<strong> Court of Appeals of Paris</strong> (<em><strong>Cour d’appel de Paris</strong></em>), all procedural hearings are postponed&nbsp;(except for "vital hearings"). Pleading hearings that were scheduled up to April 30, 2020 are&nbsp;also postponed - except for hearings in summary proceedings and those relating to motions for urgent&nbsp;matters - and the cases at stake will be rescheduled as from September 28, 2020. It must be noted that&nbsp;all rulings that were to be issued as from March 16, 2020 are postponed to the week of June 15, 2020.The same applies to proceedings pending before the <strong>Civil Court of Nanterre</strong> (<strong><em>Tribunal Judiciaire&nbsp;de Nanterre</em></strong>), examined by the <strong>Court of Appeals of Versailles</strong> (<strong><em>Cour d’appel de Versailles</em></strong>)&nbsp;on appeal: since March 18, 2020, the Civil Court of Nanterre has only been reviewing "urgent"&nbsp;matters, while all other cases have been postponed until further notice; and all hearings scheduled&nbsp;between March 16 and April 20, 2020 (included) before the Court of Appeals of Versailles are also&nbsp;postponed to later dates which the parties will be informed of "as soon as possible".Before the <strong>French Supreme Court</strong> (<strong><em>Cour de cassation</em></strong>), all time limits are extended until further&nbsp;notice and, as far as civil matters are concerned, all hearings that were meant to take place during the&nbsp;period of containment ordered by the French government will be systematically postponed.Lastly, and until further notice, the <strong>General Court and the Court of Justice of the European&nbsp;Union</strong> (<strong>CJEU</strong>) will only review utterly urgent matters. Nevertheless, in all other cases, it is still&nbsp;required that the parties comply with their procedural deadlines (including appeal deadlines). The&nbsp;pleading hearings scheduled until March 27, 2020 (as far as the CJEU is concerned) and April 3, 2020&nbsp;(as far as the General Court is concerned), are postponed to later dates.It must be noted that pursuant to Article 7 (2) of the "Emergency Act to face the Covid-19 epidemic"&nbsp;voted on March 22, 2020 by the French Parliament, the government has been empowered to take&nbsp;ministerial orders so as to (i) adjust time limits and proceedings before administrative authorities (§a),&nbsp;and (ii) "adapt, stop, suspend or extend time limits relating to nullity, lapse, foreclosure, statutes of&nbsp;limitations, unenforceability, loss of a right […]" (§b).It is to be expected that many time limits provided for under the French Intellectual Property Code and&nbsp;by the French Civil Procedure Code will be extended through such ministerial orders, but in the meantime,&nbsp;we recommend to remain careful and keep complying with the time limits that have not been&nbsp;modified in accordance with the foregoing, and notably renewal, opposition and appeal deadlines.&nbsp;&nbsp;<em>Altana’s IP &amp; Digital Team naturally remains available to right owners to provide any&nbsp;additional information regarding the functioning and the time limits adjustments&nbsp;decided by other French or European offices and courts, to answer any question during&nbsp;this challenging period, and to accompany them in their projects.</em><em>Contacts:&nbsp;<a href="mailto:chebertsalomon@altanalaw.com" target="_blank" rel="noopener">chebertsalomon@altanalaw.com</a>,&nbsp;<a href="mailto:fvalentin@altanalaw.com" target="_blank" rel="noopener">fvalentin@altanalaw.com</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 17 Apr 2020 10:53:31 +0200</pubDate>
                        <title>FRANCE | IP &amp; Digital Team | Theatrical release windows</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/france-ip-digital-team-theatrical-release-windows</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>France / USA fresh perspectives right after the adoption&nbsp;of the French COVID-19 Emergency Act</em></p><h2>1. On March 22, 2020, the National Assembly adopted on second reading an emergency&nbsp;law to deal with the COVID-19 epidemic.</h2>Among all the measures voted by the French Parliament, Article 17 of the new law lays down&nbsp;exceptional modalities for adapting the release window, aka "<em>Media chronology</em>", here: these rules&nbsp;framing the order and deadlines to be complied with for the exploitation of motion picture works on&nbsp;the different modes of broadcasting.It aims to protect theatres from competition from other distribution channels by reserving for them&nbsp;the first exploitation of works and, as such, set out a timetable for the distribution of audiovisual&nbsp;works.Under the terms of Articles L. 231-1 and L. 233-1 of the French Motion Picture Code, as well as the&nbsp;agreement of September 6, 2018 between TV channels, rightholders and professional organizations&nbsp;in the film industry (extended by the agreement of January 29, 2019), several deadlines must be met&nbsp;in the distribution of a motion picture following its theatrical release in France:<ul> <li>4 months for fee-for-service VOD;</li> <li>6 to 8 months for movie pay-TV services with an eligible agreement;</li> <li>17 months for subscription VOD services (services having concluded an eligible agreement,&nbsp;including broadcasting and financial commitments);</li> <li>19 to 22 months for free-to-air and other pay-TV services;</li> <li>28 or 30 months for other subscription VOD services;</li> <li>42 to 48 months for free VOD services.</li></ul><p>The setting of a shorter deadline must be subject to the issue of a derogation by the "<em>Centre national&nbsp;du cinéma</em>", (National Centre for Cinema, CNC) taking into account, in particular, the results of the&nbsp;exploitation of the cinematographic work in theatres. This derogation may not, in principle, have the&nbsp;effect of reducing the period by more than four weeks.Yet, on March 16, before the parliamentary debates even begin, Canal+ (a French pay-TV service)&nbsp;announced the immediate free broadcasting of its programs, including motion pictures, until next&nbsp;April 15, to show solidarity with the French population ordered to stay home. By acting this way, the&nbsp;paying network flouted the media chronology, placing free networks and other paying networks in&nbsp;a difficult position. The latter indeed payed a lot of money for the rights to broadcast movies for the&nbsp;first time on free-TV after the 19 to 22-month period aforementioned.The French Audiovisual Council (CSA) limited itself to the issuance of a release last March 20&nbsp;stating that such operation "<em>likely to alter the balance between paying and free TV-networks</em>", shall&nbsp;necessarily be limited. Canal+ hence took the decision to end its offer on March 31.In any event, in the face of the COVID-19 epidemic that has been hitting France, and more widely&nbsp;the world, for several months now, article 17 of the Emergency Act aims to exceptionally break the&nbsp;windows by decision of the president of the CNC for motion picture works that were still being in&nbsp;theatres on March 14, 2020.This exemption may therefore concern no less than sixty films released in France at that date,&nbsp;including US productions such as Disney-Pixar’s "<em>Onward</em>", Universal’s "<em>The Invisible Man</em>", or the&nbsp;recent films "<em>De Gaulle</em>" by Gabriel Le Bomin, or "<em>La Bonne Épouse</em>" by Martin Provost’s.As regards films intended for cinemas and not yet released on the time of the theaters shut down, the&nbsp;CNC announced that it had launched a consultation with the film and audiovisual industry in order&nbsp;to consider ways of releasing motion pictures in the form of pay-per-view VOD or DVD/Blu-Ray,&nbsp;without the beneficiaries of production aid being obliged to return them.According to the CNC, this derogation will only apply to exploitation in the form of VOD on a fee-forservice&nbsp;basis or DVD/Blu-Ray. These newly adopted measures will therefore not concern streaming&nbsp;services, which will necessarily have to comply with the above-mentioned deadlines.The President of the CNC stated on March 20 that exemption requests would be considered on a&nbsp;case-by-case basis. The granting of the exemption shall require a request to that effect from the&nbsp;rights holder and the examination of each request shall be carried out in with representatives of the&nbsp;film industry.In the age of streaming and on the eve of the Disney + launching initially set on March 24 but&nbsp;postponed to April 7 at the request of the French government, the "<em>Fédération Nationale des&nbsp;Cinémas Français</em>" (National Federation of French Cinemas) stresses the need to take measures&nbsp;with "<em>discernment without ever obstructing the future of cinemas</em>". In this context, the FNFC stated&nbsp;that it will very soon be organizing a meeting with film distributors and publishers.</p><h2>2. In the United States, some distributors have already begun to hasten the release of&nbsp;their films on VOD with the support of theatre owners in order to "<em>offer something to&nbsp;watch at home during this time of crisis</em>", according to John Fithian, President of the&nbsp;National Association of Theatre Owners.</h2>The latter are facing the closure of 5,400 movie theaters in the United States, leaving 150,000&nbsp;industry workers on leave. It is for this reason, among others, that movie theatre owners have ask&nbsp;Congress and the White House for financial aid.While movie theatre owners understand the acceleration of digital release times, John Fithian&nbsp;however did not hesitate to criticize Universal’s decision to publish his film "<em>Trolls World Tour</em>"&nbsp;directly in digital format, thereby breaking the windows without informing its industry partners.However, John Fithian is confident about the future of movie theatres at the end of containment. He&nbsp;says the delayed release schedule will offer quality content, including films that were scheduled for&nbsp;release during the lockdown, and he says that when the lockdown ends, people will be looking to get&nbsp;out of their homes and enjoy movie theatres.Theatre owners are therefore satisfied with the postponement of the theatrical releases of these&nbsp;films since they will fill the release schedule in the second half of the year 2020 and allow time for&nbsp;other films to complete their production and be released in theatres later. But that may be counting&nbsp;without the global acceleration of the pandemic and the widespread containment measures that may&nbsp;be taken by the U.S. President in the coming days.<em>In this perspective, ALTANA’s IP &amp; Digital team is naturally available to help you with&nbsp;any action you may want to undertake in order to benefit from a deadline exemption.</em><em>Contact: <a href="mailto:fvalentin@altanalaw.com" target="_blank" rel="noopener">fvalentin@altanalaw.com</a></em>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 17 Apr 2020 10:45:18 +0200</pubDate>
                        <title>FRANCE | PUBLIC LAW | Construction sites facing the COVID-19 challenge</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/france-public-law-construction-sites-facing-the-covid-19-challenge</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Measures to combat the spread of the COVID-19 virus and to restrict people’s movement accompanying them brutally&nbsp;raise the question of the continuation of economic activity and ongoing contracts.This is particularly true in the construction sector, due to the nature of its activity.A physical construction is impossible to carry out in telework, and decree 2020-260, authorising, by exception, people&nbsp;to go to the place where they carry out their professional activity, should therefore logically apply to construction site&nbsp;personnel. But can they work once on site?The preliminary article of the amended Order of 14 March 2017 indeed states that hygiene and social distancing measures,&nbsp;known as «barriers», defined at national level, must be observed in any place and under any circumstances, and that&nbsp;activities that are not prohibited under this Order are organised in strict compliance with these measures.However, the organisation of a construction site, as rigorous it may be, will never be that of a factory: permanent and built&nbsp;around, and serving processes and machines, the factory allows an extremely mechanised and controlled organisation&nbsp;of tasks. The organisation of the construction site is constantly evolving to keep pace with the progress of the work, in an&nbsp;environment that is itself only temporarily dedicated to the production of the building.Tasks cannot be so industrialized and mechanized, handling of materials and equipment requires more personnel and&nbsp;man-machine interaction, physical work and often outdoor work. All these circumstances are part of the job but make&nbsp;singularly problematic the application of simple precautionary rules such as keeping a distance of one meter (ideally&nbsp;two...), the permanent wearing of masks (when they have not been requisitioned) and gloves, the fact of not putting&nbsp;one’s hands to one’s face, ... Not to mention the number of personnel on site which can increase rapidly – should a&nbsp;construction site gathering more than a hundred people be the subject of an express derogatory authorisation?Things may be simpler for certain types of work, for example small-scale building renovations, because it is then easier&nbsp;to limit the number of trades simultaneously present and to organise a finished space.Even under these more favourable conditions, the entrepreneur, if he is not a self-employed craftsman acting under his&nbsp;responsibility, remains moreover an employer, bound by a safety obligation towards his employees.In sum, assuming that the movement of their staff is actually ensured, construction contractors face in practice, particularly&nbsp;on a large-scale construction site, specific difficulties which can make the implementation in their activity of the sanitary&nbsp;rules laid down by the Government an insurmountable obstacle to the continuation or the starting of their work.To deal with such a situation, the law and the contract have legal tools, at the centre of which is of course <em>force majeure</em>.The contractual complexity of a construction operation, involving employers, <em>maîtres d’oeuvres,</em> contractors, suppliers&nbsp;and subcontractors, furthermore makes it necessary to implement these tools with consistency.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 16 Apr 2020 10:36:51 +0200</pubDate>
                        <title>CORPORATE &amp; COMMERCIAL | Emergenza Coronavirus: attività d’impresa consentite e attività sospese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/corporate-commercial-emergenza-coronavirus-attivita-dimpresa-consentite-e-attivita-sospese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>[<strong>NOTA IMPORTANTE</strong>: Il presente documento è aggiornato al 28 aprile 2020 alle ore 15:00 siccome lo stato di emergenza ed il relativo quadro normativo sono in continua evoluzione su base quotidiana, i contenuti del presente <em>memorandum</em> potranno essere soggetti a continue modifiche].</p><h2>1. Introduzione</h2>Vista la situazione straordinaria correlata alla diffusione del virus COVID-19, si sono susseguiti una serie di interventi normativi recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno impattato notevolmente tutte le attività produttive industriali e commerciali operanti sul territorio nazionale prevedendone in alcuni casi la sospensione dell’attività commerciale.<h2>2. Gli interventi normativi rilevanti per fronteggiare l’emergenza da Coronavirus</h2>Per quanto di interesse ai fini del presente contributo, occorre in questa sede richiamare innanzitutto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con Legge 5 marzo 2020, n. 13 (“<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20G00028/sg" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em><strong>D. L. 6/20</strong></em></a>”), con cui si prevede che le autorità competenti possano (ed in certi casi debbano) adottare “<em>ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>.Ai sensi dell’art. 3, c. 1 del D. L. 6/20, le predette misure sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (“<em><strong>DPCM</strong></em>”); viene fatta salva la possibilità di adozione di ordinanze contingibili e urgenti da parte del Ministro della salute, nonché di provvedimenti d’urgenza da parte delle regioni e dei sindaci.In attuazione del D. L. 6/20, sono stati emanati il DPCM 23 febbraio 2020, il DPCM 25 febbraio 2020, il DPCM 1° marzo 2020, il DPCM 4 marzo 2020, il DPCM 8 marzo 2020<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>, il DPCM 9 marzo 2020 e il DPCM 11 marzo 2020<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> nonché il DPCM 22 marzo 2020<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>.In aggiunta, il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 ("<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em><strong>D. L. 19/20</strong></em></a>") fornisce un nuovo inquadramento delle fonti normative per affrontare l'emergenza Coronavirus, prevedendo la possibilità di adottare - su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso - misure di contenimento attraverso DPCM e, in misura limitata, con provvedimenti di altre autorità (prefetti, sindaci, regioni, Ministro della Salute), ed abroga quasi integralmente il D. L. 6/20. Tuttavia, l'art. 2, c. 3 del D. L. 19/20 dispone quanto segue: "<em><strong>Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6</strong>, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. <strong>Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020</strong> per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni</em>".Successivamente, in data 10 aprile 2020, è stato emanato un nuovo DPCM che, con efficacia a decorrere dal 14 aprile 2020, ha abrogato i precedenti DPCM e, segnatamente, i DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020.In ultimo, in data 26 aprile 2020, sempre in attuazione del D.L. 6/20, è stato emanato un ulteriore DPCM che, con efficacia a decorrere dal 4 maggio<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>, si sostituisce al precedente DPCM 10 aprile 2020. Le disposizioni di cui al DPCM 26 aprile 2020 sono efficaci <span style="text-decoration: underline;">fino al 17 maggio 2020</span>.<h3>2.1. Il DPCM 10 aprile 2020 sulla chiusura delle attività commerciali al dettaglio</h3>Il <em><strong><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg" target="_blank" rel="noreferrer noopener">DPCM 26 aprile 2020</a>&nbsp;</strong></em>richiamando in buona sostanza quanto già disposto dal precedente DPCM 10 aprile 2020, ha disposto, all’articolo 1, comma 1, <em>lett</em>. z), la sospensione di alcune attività commerciali; per quelle non sospese, si prevede in particolare la necessità di rispettare la distanza interpersonale di un metro.In particolare, l’art. 1, comma 1, <em>lett</em>. z) &nbsp;prevede quanto segue:"<em>z</em>) <em>sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro".</em>Nell'allegato 1 del DCPM 26 aprile 2020 che elenca le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità viene fatto poi espresso riferimento, fra l'altro, al commercio al dettaglio:<ul> <li>di generi alimentari;</li> <li>di carburante;</li> <li>di apparecchiature informatiche e di telecomunicazione;</li> <li>di giornali, riviste e periodici; e</li> <li>di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet (televisione, corrispondenza, radio, telefono e distributori automatici).</li></ul><p>In aggiunta a quanto già previsto dal precedente DPCM 10 aprile 2020, il DPCM 26 aprile 2020 ha altresì disposto la riapertura delle attività di commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti.</p><h3>2.2 Il DPCM 26 aprile 2020 sulle attività industriali e commerciali all'ingrosso</h3>In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1 del DPCM 26 aprile 2020 in relazione alle attività commerciali al dettaglio, per quanto concerne, invece, le attività industriali e commerciali, tale DPCM ha previsto una maggiore apertura rispetto al precedente DPCM 10 aprile 2020. Difatti, all'articolo 2 si prevede in particolare che:<ul> <li>sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3 (la "<strong>Tabella</strong>"); tali attività produttive possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;</li> <li>sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a>;</li> <li>è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;</li></ul><p>Rispetto al DPCM 10 aprile 2020, l'articolo 2 del DPCM 10 aprile 2020, ha tra l'altro:</p><ul> <li>ampliato le attività indicate nella Tabella introducendo, ad esempio, talune attività di commercio all'ingrosso; e</li> <li>eliminato i riferimenti alle filiere produttive e alle attività a ciclo produttivo continuo in ragione proprio dell'ampliamento delle attività in Tabella.</li></ul><p>Si segnala infine che la attività per le quali non è prevista la sospensione (sia di commercio al dettaglio che produttive) dovranno in ogni caso operare nel rispetto</p><ul> <li>del "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 24 marzo 2020 fra il Governo e le parti (di cui all'allegato 6 al DPCM).</li> <li>del "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri", sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali (di cui all'allegato 7 al DPCM); nonché</li> <li>del "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistico", sottoscritto il 20 marzo 2020 (di cui all'allegato 8 al DPCM).</li></ul><p>La mancata attuazione dei protocolli di cui sopra che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la <span style="text-decoration: underline;">sospensione dell'attività fino al ripristino della condizioni di sicurezza</span>.</p><h3>2.2.1 Focus: la spedizione delle merci in giacenza</h3>Il nuovo DCPM 26 aprile 2020 ha altresì confermato la linea del precedente DPCM 10 aprile 2020 relativamente alle&nbsp;spedizioni delle merci in giacenza nei magazzini delle imprese le cui attività sono state o rimaste sospese. In tal senso, l'articolo 2, comma 8, secondo alinea, dispone quanto segue:"<i>È consentita, previa&nbsp;comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture".</i>Inoltre, per le attività sospese e previa comunicazione al Prefetto, il suddetto articolo 2, come 8, primo alinea, espressamente prevede altresì che:"<em>per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione</em>".Resta peraltro inteso che tutte le imprese le cui attività dovessero essere (<em>rectius</em> rimanere) sospese per effetto della modifica della Tabella disposta dal DPCM 26 aprile 2020, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, <span style="text-decoration: underline;">compresa la spedizione della merce in giacenza</span>, entro il termine di 3 giorni dall'adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione.<h3>2.2.2 Le imprese che possono proseguire la propria attività</h3>Con particolare riferimento alle attività precedentemente sospese che, a partire dal 4 maggio, riprenderanno ad essere operative, l'articolo 2, comma 10 del DPCM 26 aprile 2020 ha disposto che:“<em>Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, <strong>possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data <u>del 27 aprile 2020</u></strong></em>.”Inoltre, l’articolo 2, comma 11 del DPCM 26 aprile 2020 prevede altresì che:“<em>Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile&nbsp; 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, <u>le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento</u></em>.”&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">corporate.commercial@advant-nctm.com</a> o ai seguenti professionisti: <a href="mailto:p.gallarati@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Paolo Gallarati</a>, <a href="mailto:f.federici@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Filippo Federici</a>,&nbsp;<a href="mailto:t.cantelmo@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Tobia Cantelmo</a> e <a href="mailto:g.dauria@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Giulia D'Auria</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Tra le misure che possono essere adottate vi sono le seguenti: divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area; applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva; chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità; sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare; sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dell'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Dalla data di efficacia delle disposizioni del DPCM 8 marzo 2020 cessano di produrre effetti i DPCM del 1° marzo 2020 e del 4 marzo 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> Con il DPCM 11 marzo 2020 (efficace dalla data del 12 marzo 2020 sino al 25 marzo 2020, prorogato al 3 aprile 2020 dal DPCM 22 marzo 2020) cessano di avere efficacia i DPCM del 8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020; le disposizioni del DPCM 11 marzo 2020 si applicano invece cumulativamente con quelle del DPCM 22 marzo 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> Ai predetti DPCM si sono affiancati provvedimenti dei sindaci, delle regioni ed ordinanze del Ministero della Salute.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> Fatti salvi i commi 7 e 9 dell’articolo 2 che si applicano già a decorrere dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del DPCM 10 aprile 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura (per i quali è disposta la sospensione dei servizi di apertura al pubblico), nonché per i servizi che riguardano l'istruzione (per i quali è prevista la didattica a distanza).]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 16 Apr 2020 04:32:32 +0200</pubDate>
                        <title>MERCATI FINANZIARI | COVID-19 | Nuove modifiche all&#039;Art. 20 TUF e nuovi obblighi di trasparenza rafforzata su variazioni delle partecipazioni rilevanti e dichiarazione delle intenzioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/mercati-finanziari-covid-19-nuove-modifiche-allart-20-tuf-e-nuovi-obblighi-di-trasparenza-rafforzata-su-variazioni-delle-partecipazioni-rilevanti-e-dichiarazione-delle-intenzioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Al fine di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo sull’economia italiana, in data <strong>8 aprile 2020</strong>, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il D.L. n. 23/2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (“<strong>Decreto</strong>” o “<strong>Decreto Liquidità</strong>”), che introduce, <em>inter alia</em>, alcune modifiche all’art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998 (“<strong>TUF</strong>”).In particolare, il Decreto modifica il comma 2-<em>bis</em> dell’art. 120 TUF, attribuendo a Consob il potere di ridurre le soglie (il cui superamento fa scattare gli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 120, comma 2, TUF) con riferimento alle società ad azionariato diffuso indipendentemente dalla entità della loro capitalizzazione.Il Decreto interviene anche sul successivo comma 4-<em>bis</em> dell’art. 120 TUF che impone agli acquirenti di partecipazioni particolarmente rilevanti nel capitale votante di società quotate italiane (i.e. superiori al 10, 20 e 25%) di dichiarare gli obiettivi perseguiti con l’acquisizione nel corso dei sei mesi ad essa successivi. In particolare, il Decreto inserisce un nuovo periodo al comma appena citato in virtù del quale la Consob potrà individuare in via transitoria (e cioè “per un periodo limitato di tempo”) una soglia percentuale più bassa, nelle società ad azionariato particolarmente diffuso, anche per la pubblicazione delle dichiarazioni di intenzioni.Avvalendosi dei poteri di cui all’art. 17 del Decreto, la Consob, in data 9 aprile 2020, ha adottato due provvedimenti (<strong>Delibera n. 21326</strong> e <strong>Delibera n. 21327</strong>) che prevedono un <span style="text-decoration: underline;">regime di “trasparenza rafforzata”</span> in relazione:</p><ul> <li>all’obbligo di <span style="text-decoration: underline;">comunicazione delle partecipazioni rilevanti</span> in alcune società italiane quotate<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>; e</li> <li>alla “<span style="text-decoration: underline;">dichiarazione delle intenzioni</span>” in caso di acquisizione di partecipazioni nelle imprese quotate.</li></ul><p>In particolare, per quanto riguarda le <span style="text-decoration: underline;"><strong>variazioni delle partecipazioni rilevanti</strong></span>, la Consob con la <strong>Delibera n. 21326</strong>, che <strong><span style="text-decoration: underline;">abroga la precedente delibera del 17 marzo</span> u.s.</strong> (<strong>Delibera n. 21304</strong> <strong>del 17 marzo 2020</strong>) la quale introduceva un obbligo analogo per 48 società quotate, individuate secondo il duplice criterio fissato dall’art. 120, comma 2-<em>bis</em>, nella versione precedente il Decreto e cioè: a) "l'elevato valore di mercato" e b) la "diffusione dell'azionariato", <span style="text-decoration: underline;">ha ridotto</span>, per 104 società quotate in Italia (indicate in un elenco allegato alla predetta Delibera. 21326), <span style="text-decoration: underline;">le soglie che fanno scattare l’obbligo di comunicazione alla stessa Consob</span>, <strong>portandole rispettivamente dal 3% all’1% per le “non-Pmi” e dal 5% al 3% per le “Pmi”</strong><a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>.In merito, si precisa che per effetto del Decreto - che riconosce, invece, come unico criterio la "diffusione dell'azionariato", rimuovendo quello dell'"elevato valore di mercato" – il margine di decisione lasciato alla Consob risulta, pertanto, ampliato<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>.Per quanto concerne, invece, <span style="text-decoration: underline;"><strong>la trasparenza rafforzata in materia di “dichiarazioni delle intenzioni”</strong></span>, cioè l’obbligo di rendere noti, al superamento di una determinata soglia, i propri obiettivi di investimento per il periodo relativo ai successivi sei mesi, la Consob con <strong>Delibera n. 21327</strong> <span style="text-decoration: underline;">si è avvalsa della facoltà prevista dall’art. 17 del Decreto di</span> <strong>abbassare la soglia dal 10% al 5%</strong>. Anche questo provvedimento si applica alle 104 società in oggetto. Restano invece ferme le ulteriori soglie del 10%, 20% e 25%.Entrambi i provvedimenti, salvo revoca anticipata, troveranno applicazione per i <strong>tre mesi a partire dall’11 aprile, fino all’11 luglio 2020</strong>, <span style="text-decoration: underline;">alle citate 104 società quotate in Italia</span><a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>. Restano fuori dal perimetro di applicazione <span style="text-decoration: underline;">le società quotate controllate di diritto</span>, ossia quelle in cui sia presente nell’azionariato un soggetto che detenga il 50% del capitale più almeno una azione.Nel contempo, la Consob ha altresì emanato (<strong>Delibera 21320 del 7 aprile 2020</strong>) le modifiche al proprio Regolamento n. 1197/1999 (“<strong>Regolamento Emittenti</strong>”) (art. 122-<em>ter</em>) in materia di esenzione dall’obbligo di comunicare la “<em>dichiarazione delle intenzioni</em>”. Secondo la nuova disposizione, la quale entrerà in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l<span style="text-decoration: underline;">'obbligo di effettuare la “dichiarazione delle intenzioni”</span> <strong>non sussiste</strong>:</p><ul> <li>nei casi di esenzione previsti in materia di OPA obbligatoria di cui all’art. 49, comma 1, lettere a), limitatamente all'ipotesi in cui un socio dispone da solo della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'emittente quotato, c), d) e h), del Regolamento Emittenti;</li> <li>quando l'acquisto della partecipazione è anche idoneo a determinare l'obbligo di offerta ai sensi dell'art. 106, commi 1 o 1-<em>bis</em>, del TUF, e ricorre una delle esenzioni previste dall'art. 49, comma 1, lettere b) o g);</li> <li>nei casi di esenzione indicati dall’art. 119-bis, comma 3, lettere a), b) e c-<em>ter</em>), del Regolamento Emittenti;</li> <li>fermo quanto previsto dall'ultima parte dell'art. 49, comma 1, lettera d-<em>bis</em>), se il raggiungimento o il superamento delle soglie è determinato da modifiche del capitale sociale e/o del numero dei diritti di voto, sulla base delle informazioni pubblicate dall'emittente ai sensi dell'art. 85-<em>bis</em>, Regolamento Emittenti;</li> <li>per le società di gestione che acquistano partecipazioni, anche in forma aggregata, in emittenti quotati nell'ambito delle attività di gestione di cui all'art. 116-<em>terdecies</em>, comma 1, lettera e), esercitata secondo le condizioni definite nella direttiva 2009/65/UE, o per i soggetti extra-UE che svolgono un'attività per la quale, se avessero la sede legale o l'amministrazione centrale in uno Stato dell'UE, sarebbe necessaria l'autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65/UE, nonché per i FIA italiani non riservati a investitori professionali e per i FIA UE la cui normativa nazionale applicabile preveda limiti all'investimento e condizioni equivalenti a quelli disposti dalla normativa italiana con riferimento ai FIA non riservati a investitori professionali;</li> <li>per gli acquisti effettuati nell’ambito di un’offerta pubblica di acquisto o scambio già comunicata al mercato.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">L’operatività dell’esenzione nei casi di cui alle precedenti lettere, a esclusione della lett. c), è subordinata ad una dichiarazione del soggetto interessato circa la sussistenza nel caso concreto di una delle esenzioni</span>. Tale dichiarazione è riportata nel modello previsto per l’adempimento degli obblighi di comunicazione <em>ex</em> art. 120 del TUF (Allegato 4 del Regolamento Emittenti).Si precisa infine che le <span style="text-decoration: underline;">clausole di esenzione previste dalle sopra esposte modifiche regolamentari</span>, che discendono da disposizioni di legge introdotte nel TUF nel 2017 (le cosiddette “norme anti-scorrerie”), restano valide anche per la nuova soglia ridotta al 5%.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:l.plattner@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Lukas Plattner</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Ai sensi dell’art. 120, comma 2, TUF “<em>Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al tre per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob. Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia è pari al cinque percento</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Per tali si intendono, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera w-<em>quater</em>.1, del TUF, “… <em>le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche anteriormente all’ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre anni consecutivi.</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> L’art. 17 del Decreto è intervenuto sull’art. 120 TUF con la seguente modifica: “<em>All’articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2-bis, le parole “ad elevato valore corrente di mercato e "sono soppresse</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> Secondo le citate delibere chiunque, alla data odierna, detenga una partecipazione al capitale votante delle suddette società quotate superiore alle nuove soglie ed inferiore alle soglie di cui all’articolo 120, comma 2, del TUF, è tenuto a darne comunicazione entro 10 giorni lavorativi.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Apr 2020 10:52:50 +0200</pubDate>
                        <title>GERMANY | EU LAW | State Aid in the Corona Crisis</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/germany-state-aid-in-the-corona-crisis</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The measures taken by the EU Member States to support their economies in the wake of the corona pandemic fall under the EU aid regime insofar as the support actions constitute aid within the meaning of Article 107 (1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). It covers all state measures that selectively confer economic advantages on certain undertakings, groups of undertakings or sectors of the economy, thereby distorting competition between undertakings and trade within the single market. These advantages may be of differing nature. They may take the form of grants, guarantees, tax benefits or loans. The TFEU provides in principle for a ban on state aid. EU state aid control ensures that fragmentation of the EU single market and harmful subsidy races are avoided and fair conditions of competition prevail.The body granting the aid1 may now consider the following options:The structuring of the support measure without aid element according to Article 107 (1) TFEU (see under 1), the use of the exceptional circumstances (see under 2) or the notification and approval by the European Commission. For the latter, a "Temporary framework" has recently been created which accelerates and simplifies the approval of a large number of aid measures by state authorities (see under 3). On 30 March the Commission published a proposal to extend the framework by five additional measures.For applicants, the nature of the support has significant implications in terms of rapid and smooth payment.</p><h2>1. Support without an aid element under Article 107 (1) TFEU - "<em>no-aid measure</em>"</h2>The concept of aid under Article 107 (1) TFEU has four cumulative prerequisites. They are measures granted by the state or through state resources which selectively favour certain undertakings or sectors of production and thereby distort or threaten to distort competition and affect trade between member states. If one of these elements is removed, the measure&nbsp;does not fall under the state aid regime pursuant to the TFEU.Financial support from EU or national funds for public health services or other public services to address the COVID-19 situation, based on the principle of solidarity, is not subject to state aid control. The same applies to any public financial support granted directly to citizens. State support measures which are available to all companies and which do not involve a selective advantage, such as wage subsidies and the deferral of corporate and VAT taxes or social contributions, are not subject to state aid control and therefore do not require Commis-sion approval under EU state aid rules. In all these cases, member state authorities can act immediately.On 13 March 2020, the Commission has published a Communication on a coordinated economic response to the COVID 19 pandemic' which explains the different options. For example, member states may introduce generally applicable adjustments in favour of companies (e.g. tax deferrals or subsidies for short-time work in all sectors of the economy) which are not covered by the state aid rules. They can also compensate companies for losses incurred as a result of the outbreak of coronavirus.<h2>2. Exceptions to the formal notification of aid</h2>However, if the elements of aid according to Article 107 (1) TFEU are fulfilled, it has to be examined whether the measure can be covered by an exemption from the otherwise formal notification requirement under Article 108 (3) TFEU.European law provides for a number of exceptions. For instance, the general Block Exemption Regulation ("AGVO") exempts aid from the formal notification procedure under certain circumstances. Only the granting of aid must be notified electronically.The Commission has also introduced <em>de minimis</em> rules to reduce administrative burdens. For aid within the scope of application that does not exceed a certain maximum amount, Article 107 (1) TFEU is not applied under certain conditions due to the lack of an appreciable effect on competition and trade between member states. Subsidies to a company below certain thresholds resulting from the <em>de minimis</em>-Regulation (generally EUR 200,000 over a period of three fiscal years), which can be paid to almost all companies for various purposes, do thus not qualify as aid within the meaning of Article 107 (1) TFEU, are referred to as "<em>de minimis</em> aid" (strictly speaking, these are fictitious no-aid measures) and are exempt from notification. Again, there are exceptions to this rule. For instance, export-related activities are not covered by the de minimis rule. Special de minimis regulations and thresholds exist in the area of agriculture and fisheries. In the area of services of general economic interest (within the meaning of Article 106 (2) TFEU) the thresholds are increased to EUR 500,000.<h2>3. Notification and temporary framework</h2>If measures are considered which fulfil all the characteristics of aid under Article 107 (1) TFEU and, moreover, are not covered by any exemption, the European Commission may authorise such aid provided that it is compatible with the single market. Support measures in the field of regional development, energy and environmental policy or research may be approved under certain conditions. Aid must be notified to the Commission under Article 108 (3) TFEU. It may be declared by the Commission to be compatible with the single market if one of the conditions laid down in Article 107 (3) TFEU is fulfilled. The Commission has a wide discretion in this regard. Aid, on the other hand, is necessarily considered compatible with the single market if one of the categories under Article 107 (2) TFEU is fulfilled.In the case of individual aid, the existence of these characteristics must be assessed in relation to a specific measure; in the case of an aid scheme, the Commission may confine itself to demonstrating that its general characteristics fulfil the conditions of an aid. It is therefore not necessary to assess each individual case of application. Nevertheless, approval takes several months, sometimes more than a year, from the date of notification.The temporary aid framework which has now been adopted makes an exception to this rule and makes use of the approval criteria provided for in Article 107 (3) (b) TFEU and Article 107 (2) (b) TFEU, which are of little practical relevance under normal circumstances and are now subject to an accelerated assessment.Article 107 (2) lit. b TFEU provides that "<em>aids compensating for damage caused by natural disasters or exceptional occurrences</em>" are compatible with the single market. On this basis, member states can support losses in sectors that have been particularly hard hit by the crisis (e.g. transport, tourism, culture and retail).Article 107 (3) lit. b TFEU provides that "<em>aid to promote the execution of an important project of common European interest or to remedy a serious disturbance in the economy of a member state</em>" may be considered compatible with the single market. The temporary framework specifies the catalogue of measures:<h4>3.1 Temporary framework of aid</h4>To support the EU economy in the face of the COVID-19 outbreak, the Commission has adopted a temporary framework which allows Member States to make full use of the room for manoeuvre provided for in the current EU State aid rules and to take additional support measures. Notifications of aid schemes will be assessed much more quickly. The Commission authorises state aid cases seven days a week.This temporary framework provides for five types of aid that can be granted by member states:<ul> <li>Direct subsidies, repayable advances or selective tax advantages to cover urgent liquidity needs up to EUR 800,000</li> <li>State guarantees for bank loans to companies so that banks can continue to provide loans to corporate customers with liquidity needs</li> <li>Loans at preferential interest rates</li> <li>Commitments to banks that pass on state aid to the real economy: Some member states plan to support companies - especially small and medium-sized enterprises - through the existing lending capacity of banks. In the temporary framework, it is clarified that such support measures are considered as direct aid to bank customers and not to the banks themselves and it explains how any distortion of competition be-tween banks can be minimised.</li> <li>Short-term export credit insurance: The framework makes it easier for member states to demonstrate that certain countries cannot be regarded as countries with marketa-ble risks, so that the state can offer short-term export credit insurance if necessary. The Commission has already made use of the additional option of temporarily remov-ing countries from the list of "<em>countries with marketable risks</em>" (cf. Communication of the Commission of 27 March 2020, (2012/C 392/01)). This will allow member states to respond to the decreasing availability of private insurance capacity for exports in the current corona crisis by offering short-term export credit insurance from the state.</li></ul><p>The temporary framework is valid until the end of December 2020 and complements the above-mentioned possibilities for member states to mitigate the socio-economic impact of the coronavirus outbreak in accordance with EU state aid rules. To ensure legal certainty, the Commission will assess before the end of this period whether an extension is necessary.</p><h4>3.2 Extension of the temporary framework in preparation (as of 1 April 2020)</h4>On 27 March the European Commission forwarded to the member states a draft proposal to extend the temporary economic support framework adopted on 19 March 2020. The Commission aims to bring the amended temporary framework into force this week.The Commission proposes five further measures: Support for coronavirus-related research and development, for the construction and expansion of test facilities, for the manufacture of products to prevent the spread of coronavirus (vaccines, medical supplies, protective material), targeted tax deferrals and/or deferrals of employers' social security contributions, and targeted support for workers in the form of wage subsidies.&nbsp;<a href="mailto:Rainer.Bierwagen@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Dr Rainer Bierwagen</a><a href="mailto:Ramona.Tax@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Ramona Tax</a>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Apr 2020 10:46:14 +0200</pubDate>
                        <title>GERMANY | REAL ESTATE | Possible Effects of the Coronavirus on Real Estate Law</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/germany-possible-effects-of-the-coronavirus-on-real-estate-law</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>Point at Issue</h2>In connection with current events, the question arises as to the effects and implications of the coronavirus SARS-CoV-2 (formerly 2019-nCoV) (hereinafter coronavirus) on contractual arrangements. The coronavirus, now classified as a pandemic by the World Health Organization (WHO), is spreading more and more in Germany and the consequences are already having a massive impact on everyday commercial transactions. Above all, there is uncertainty due to the increasing number of quarantine cases and official orders. In this context, uncertainties arise in particular as a result of non-compliance with contractually agreed obligations, which we will explain below for the law on contracts for work and services in Section 4, the law on sales contracts in Section 5, the law on contracts with property developers in Section 6 and the lease contract law in Section 7.Due to the historical uniqueness of the current pandemic, the legal implications of the coronavirus have naturally not yet been clarified by (supreme) courts. The respective legal consequences for the arrangements to be examined must therefore be analysed and assessed under the current legal situation. In this respect, though, it cannot be ruled out that the German courts will interpret the legal regulations differently in the future and that the previous case law - insofar as it is relevant - will be abandoned. It should also be expressly pointed out that different legal treatment may be required depending on the individual case, so that a blanket application of these principles to any type of case without taking into account the respective concrete circumstances is not possible. Without claiming to be exhaustive, we have clarified the current situation (as of 30 March 2020) regarding the coronavirus in the Federal Republic of Germany in Section 3 and presented the legal consequences of non-compliance with contractual agreements in Sections 4 to 7.<h2>2. Summary</h2><h4>2.1 Coronavirus as <em>Force Majeure</em></h4>A substantiated suspicion of the coronavirus generally constitutes a <em>force majeure</em> matter. In addition, according to the evaluation of the WHO, the coronavirus, which may have an indicative effect, is an epidemic which is already regarded as <em>force majeure</em> in German travel law. In building contracts, section 6 (2) no. 1c) of the German Regulations on the Procurement of Construction Services (VOB/B) shall apply. According to this standard, the execution obligations are extended if <em>force majeure</em> - as in the present case - is a reason for the contractor's impediment. Building contracts based on the German Civil Code (BGB) as well as purchase and lease agreements are governed by the principles of impossibility and disruption and the elimination of the basis of the transaction.On 23 March 2020, the Federal Government adopted a legislative package to mitigate the consequences of the COVID-19 pandemic in civil, insolvency and criminal proceedings, which passed through the Bundestag (Federal Parliament) on 25 March and the Bundesrat (Federal Council) on 27 March. This includes special regulations for the protection of lessees, consumers and micro-entrepreneurs, particularly in the case of ongoing contracts for energy, water and communications. According to the wording of the draft legislation and the intention of the Federal Government, it is therefore a matter of continuing contractual relationships (continuing obligations) concerning the existence of substantial services, such as basic services, electricity, gas, telecommunications and, insofar as regulated by civil law, water. Companies which conclude building contracts or purchase agreements with consumers cannot rely on this draft bill but only on the principles of impossibility and disruption or loss of the basis of the transaction.<h4>2.2 Absence of Fault</h4>Any claim by the contractor or purchaser for compensation or damages due to the lack of (timely) service performance is likely to fail due to a lack of fault on the part of the service provider, since the official order as a result of the pandemic is issued irrespective of a fault of the service provider. However, for building contracts, there is the special feature of sec-tion 6 (3) sentence 1 VOB/B, according to which contractors are obliged to continue even under such circumstances for which neither contracting party is responsible. If the delay lasts longer than three months, both contracting parties have the possibility to terminate the contract (section 6 (7) sentence 1 VOB/B).<h4>2.3 <em>Force Majeure</em> Clause</h4>In the event of coronavirus and force majeure being present, the regulations contained in the contract are decisive for legal classification. If there is a force majeure clause included in the contract, it is easier to invoke force majeure. The <em>force majeure</em> clause governs an agreement between the parties in the event of <em>force majeure</em>. This leaves the parties free to&nbsp;determine in the contract what constitutes <em>force majeure</em> and what consequences (e.g. termination of the contract, suspension of contractual obligations or termination rights) are to be drawn. The existence of the clause does not, however, entitle in all cases an unlimited exemption from liability. It must be carefully considered in each individual case whether it is reasonable for both parties to adhere to this clause.<h4>2.4 Impossibility of Performance pursuant to Section 275 BGB</h4>If there are no contractual agreements, it can be argued in connection with the disability due to the corona pandemic that the person obliged to perform according to section 275 BGB is released from its contractual obligation and liability due to an objective impossibility, as long as it is not at fault or could have prevented the situation with reasonable diligence. This is because in this case it must be assumed that a situation has arisen which could no longer be influenced by the contracting parties despite sufficient diligence. A performance that is simply impossible to be rendered can therefore no longer be owed contractually. The obligor is then released from its obligation to perform and the contracting party does not have to provide any consideration or payment. This could be raised as an argument, for example, if the obligor of the performance receives an unlimited order from the authority or the prospect of a resumption of the activity. An unreasonableness according to section 275 (3) BGB would also come into consideration if, for instance, all employees are put in quarantine. In most cases, it would simply be unreasonable for the contractor to hire new staff to fulfil its duties.<h4>2.5 Interference with the Basis of the Transaction pursuant to Section 313 BGB</h4>In addition, according to the principles of the frustration of contract (section 313 BGB), it can be argued that a situation exists in which an event has occurred which could not have been foreseen by either party to the contract and could not have been prevented with appropriate diligence. In any case, the performance of the contract must no longer be reasonable to one of the contracting parties. In this situation it may be required to adapt the contract to the presumed will of the contracting parties. Only when the adjustment is no longer possible or cannot reasonably be accepted by one of the contracting parties shall the disadvantaged party be entitled to withdraw from the contract.The coronavirus itself is not a basis for a commercial transaction. It is rather a question of whether the resulting impairment constitutes an interference with the basis of the transaction. However, disruption and discontinuation are generally not to be assumed in the case of a temporary official order as it is an impairment of performance which could be solved differently, e.g. according to the principles of impossibility.<h4>2.6 Particularities in Lease Contract Law</h4>In lease contract law, the particularity consists in the fact that the commercial lessee is still obliged to pay the rent in full despite official orders and in the case of force majeure, since there is neither a defect in the rented property nor a property-related restriction. The lessee is&nbsp;not entitled to a rent reduction for this reason. A public-law restriction by the authorities due to the corona pandemic, which obliges the commercial operator to close the business completely or from a certain time onwards, constitutes a business-related circumstance and is within the lessee's sphere of risk. If the lessee reduces his rent without justification, the lessor can terminate the lease.However, the lease agreement may be terminated if adherence to the lease agreement becomes intolerable for the lessee.In this context and with regard to extended protection for lessees, a draft bill was also passed to mitigate the consequences of the COVID-19 pandemic in civil, insolvency and criminal proceedings. For leases, the lessors' right of termination should be limited to the extent that they may not terminate the lease for rent debts arising from the period between 1 April 2020 and 30 June 2020, if the rent debts are based on the effects of the COVID-19 pandemic. The lessee must inform the lessor that he is temporarily unable to pay rent due to the COVID-19 pandemic. In the event of a dispute he must also substantiate this to the lessor. In doing so, he may use appropriate evidence, an affidavit in lieu of an oath or other suitable means (such as a certificate of the guarantee of state benefits or certificates from the employer, as in the case of commercial property, the submission of official orders).According to an authorisation in the draft legislation, the restriction on termination may even be extended to payment arrears that occur in the period between 1 July 2020 to 30 September 2020, if it can be expected that the social life, the economic activity of a large number of companies or the employment of a large number of people will continue to be significantly affected by the COVID 19 pandemic. The obligation to pay rent, however, remains in principle unchanged. The restriction on termination ends upon expiry of 30 September 2022.However, the lessee whose apartment is not ready for occupancy at the time of the start of the rental period may assert a claim for damages against the lessor. In the event of delays in newly built apartments that have not yet been completed, the latter may even terminate the agreement without notice. The fault of the lessor is not of relevance.<h2>3. Public Recommendations and Information</h2>First, the public recommendations for coping with the coronavirus are presented. The Robert Koch Institute (RKI) currently classifies the following areas as risk areas: Italy, Iran, China: Hubei Province (including the city of Wuhan), South Korea: Gyeongsangbukdo Province (North Gyeongsang), France: Grand Est region (this region includes Alsace, Lorraine and Champagne-Ardenne), Austria (Tyrol), Spain (Madrid), USA (California, Washington and New York). In this regard, it should be borne in mind that the situation is reassessed on a daily basis, which may require an adjustment of the risk areas. The current situation is as follows:In all German federal states, it was decided to close nurseries and schools or to suspend compulsory schooling, and in some cases to ban all visits to nursing homes and retirement homes. RKI also informs on its website that cases of infection with the new coronavirus have now been confirmed in all federal states. The authorities are increasingly advocating precautionary measures at first suspicion and advising those affected to stay in quarantine or at home.With regard to the preventive behaviour of the Federal Republic of Germany, current events even show that numerous major events have been cancelled. Thus it has been regulated up to the present day that events are cancelled and prohibited indefinitely. In the meantime, schools, universities and day-care centres have also been closed in all federal states, and concerts, trade fairs and football matches (mainly affected are the Bundesliga, Champions League and Europa League with substitutes in the form of closed-door matches) and cultural events have been cancelled. An end or a time limit to these restrictions is not yet in sight. According to the RKI, this is a very dynamic and serious situation worldwide and in Germany. In some cases, the course of the disease is severe and even fatal. The number of cases in Germany is currently still rising.The German Chancellor Angela Merkel initially called on the population on 12 March 2020 to distance themselves physically from each other and to avoid social contacts, and in an address to the German population on 18 March 2020 she strongly reiterated this in order to slow down the further spread of the coronavirus. The Chancellor also suggested that all specific operations that can be planned by hospitals or by patients be postponed to a later date so that hospitals have more capacity to cope with this pandemic. It was also decided on 16 March 2020 to close the borders of the Federal Republic of Germany to non-Europeans and to carry out entry controls at the inner-European borders.Minister of Health Spahn also publicly called on all returnees from Switzerland, Italy and Austria to go into quarantine even without symptoms.It remains the rule that all conceivable precautions are taken and that the population prepares for possible scenarios in order to avoid an uncontrolled spread of the coronavirus. The principal's duty of care and the provisions of the Building Site Ordinance (sections 2 (1), 3 (1a) and 4 German Construction Site Ordinance in conjunction with section 4 no. 1 German&nbsp;Labour Protection Act) oblige the principal to take appropriate protective measures on building sites in favour of the contractor and the employees working there. Despite all precautionary measures, it should be noted here that the RKI (currently) only assumes a substantiated suspicion of infection with the coronavirus if the following conditions are met:<h4>3.1 The person has acute respiratory symptoms of any severity or unspecific general symptoms and has had contact with a confirmed case of coronavirus infection, or</h4><h4>3.2 The person has acute respiratory symptoms of any severity and has had a stay in a risk area.</h4>A substantiated suspicion of an infection with the coronavirus generally constitutes a matter of force majeure. According to the general principles and the case law of the Federal Court of Justice (BGH, 23 October 1952 - III ZR 364/51), the concept of <em>force majeure</em> includes extraordinary events affecting the enterprise from outside which are unforeseeable and which cannot be averted without jeopardising the economic success of the enterprise even if the utmost diligence is applied. In addition to the grounds for excuse of the resulting impediments and events, serious illnesses also apply. The force majeure must, however, be present at the time of non-performance or poor performance.Based on the WHO's assessment that the worldwide coronavirus infections are now a pandemic, there are good reasons to classify the coronavirus as a matter of <em>force majeure</em>. Pandemics, epidemics and infectious diseases have already been considered as <em>force majeure</em> in German travel law (Local Court Augsburg, judgement of 9 November 2004 - 14 C 4608/03: SARS virus; Local Court Homburg, judgement of 2 September 1992 - 2 C 1451/92-18 cholera).<h2>4. Legal Assessment - German Law on Contracts for Work &amp; Services</h2><h4>4.1. There is substantiated suspicion and the work is not performed</h4>This is based on the constellation that the circumstances caused by the spread of the coronavirus make it impossible to fulfil a contract. If, for example, the contractor's employees fall ill due to an infection with the coronavirus or are quarantined by official orders and the contractually agreed performance of the client cannot be fulfilled, the following applies:<h6><span style="text-decoration: underline;">4.1.1 <em>Force Majeure</em></span></h6>The case of a force majeure clause concerns the occurrence of an unavoidable and unforeseeable external event causing damage (objective prerequisite) which can neither be averted nor rendered harmless (subjective prerequisite), even with the utmost reasonable diligence. If the contract does not contain a provision to this effect, the statutory provisions shall be applied.The initial factor is what the clause itself defines as "<em>force majeure</em>". The question of the existence of an official order plays a central role here. The reason for the impediment to&nbsp;performance on the basis of official orders must therefore always be included in the assessment of the applicability of a <em>force majeure</em> clause.If a<em> force majeure</em> clause is stipulated in the contract, it should be examined whether the clause in the contract actually covers the specific impediment to performance (in this case serious illness, pandemic). If this is the case, the further performance obligations are determined according to the provisions there. Section 5.1 goes into more detail on the requirements of an effective <em>force majeure</em> clause.If this is not the case, then the impossibility or the frustration of contract must be invoked. Frequently there is a clause in the contractual agreements that the parties undertake to negotiate on how to deal with impediments to performance that arise and to find a common solution.<h6><span style="text-decoration: underline;">4.1.2 Section 275 (1) BGB – Impossibility</span></h6>If the performance of the service is prevented by official order, then this is a case of force majeure due to the substantiated suspicion of an infection. Rendering of the service then becomes impossible and impossible services can no longer be contractually owed. The obligor is therefore released from his obligation to perform.Here the principles of impossibility according to section 275 (1) BGB must be observed. This is an objective impossibility of performance, which leads to the simultaneous exclusion of the consideration. According to section 275 (1) BGB, the claim to the contractually agreed performance is excluded if the performance is impossible for the obligor or anyone else. If, for example, the principal has relied on the performance of the contractor and, if necessary, has adjusted to it economically, this impossibility of the contractor is usually accompanied by claims for damages and additional costs of the respective principal as well as third parties, insofar as these were included in the scope of protection. Since the outbreak of a pandemic - as discussed above - is to be classified as force majeure, it can certainly be assumed that the contractor is not at fault for delays. After all, the existence of force majeure generally constitutes a so-called objective delay. In this case, the client can either agree to a later performance of service or withdraw from the contract by setting a reasonable deadline. In contrast, the principal has no claim for damages against the contractor in case of objective default. This is only different if the contractor is to be blamed for the delay that has occurred (subjective "delay").However, a general assessment must be strictly avoided. Rather, it depends on the circum-stances of the individual case. Particular attention should be paid to cases where the impediment to performance is only temporary. If the impediment to performance is not permanent, there is also no case of absolute impossibility and in this case an assertion of claims for damages can be considered.According to section 275 (2) BGB, the contractor may also refuse performance if the necessary expenditure is grossly disproportionate to the interest in performance of the&nbsp;obligee. This case group would be relevant, for instance, if the contractor was forced to hire new staff because the previous staff had been unable to work due to the illness or the quarantine order.In the event of impossibility due to disproportionate expenditure, however, the contractor must refer to this in any case, as it is a so-called objection (Einrede). If he does not raise this objection, he is not released from his obligation to perform. Here too, it depends on whether the contractor is responsible for the situation or non-performance.Finally, the contractor may also refuse an obligation to perform which is incumbent on him personally if, after weighing up the obstacles to performance and the interest in performance, it cannot be reasonably expected of him, section 275 (3) BGB.The contractor who is subject to a ban on activities on the basis of the German Protection against Infection Act (IfSG) and who, for example, suffers a loss of earnings due to domestic quarantine (of his employees) without being ill, can also demand compensation for his loss of earnings. In particular, all self-employed persons can claim compensation for the loss of earnings due to quarantine and ban on activities. The Protection Against Infection Act stipulates for these cases how this loss of earnings is to be calculated (section 56 (3) sentences 1 and 3 IfSG). In the case of self-employed persons, the profit from self-employment according to the income tax assessment is the decisive factor. One twelfth of this is regarded as monthly income. Based on the current situation, the Federal Republic of Germany has even decided on a EUR 50 billion aid package.<h6><span style="text-decoration: underline;">4.1.3 Section 313 BGB – Interference with the Basis of the Transaction</span></h6>In addition, a pandemic can also lead to a frustration of the basis of the transaction. This is the case if, as a result of an event due to the changes in the circumstances underlying the contract in this context, one of the parties to the contract can no longer reasonably be expected to adhere to the contract itself whereas the occurrence of the coronavirus does not in itself constitute a sufficient event in this sense.Rather, the decisive question is whether the resulting impairments can be regarded as an interference with the transaction basis. The basis of the transaction thus only relates to circumstances that interfere with the so-called equivalence interest. This refers to interferences that affect the equality of performance and consideration and do not fall within the risk sphere of only one contractual partner.This could be assumed in the case of an indefinite administrative order for only one or even both contracting parties, after which the performance of service is disrupted for an initially unlimited period of time. Such an indefinite order would delay the performance of the service for an indefinite period of time so that the contract, once entered into, would no longer make any sense. Otherwise, e.g. in the case of a temporary order by the authority, this is a regular impairment of performance for which contract law provides other solutions such as, for instance, impossibility. If an adaptation of the contract is not possible or unreasonable for&nbsp;one party, the disadvantaged party may revoke the contract according to section 313 (3) sentence 1 BGB.The provisions of section 642 BGB, according to which cooperation must be provided, must be observed. If the customer fails to cooperate, the contractor may still claim his remuneration under certain circumstances.<h6><span style="text-decoration: underline;">4.1.4 Sections 634 No. 3, 326 (5) BGB and Section 313 (3) BGB – Termination of Contract</span></h6>There is also the option to terminate the contract due to impossibility (sections 634 no. 3, 326 (5) BGB). For all contracts that extend over a longer period of time (continuing obligations), the contract can also be terminated under the conditions of section 313 (3) BGB.<h6><span style="text-decoration: underline;">4.1.5 Building Contracts pursuant to VOB/B</span></h6>In building contracts based on the VOB/B, any impediments due to force majeure are governed by section 6 (2) no. 1c) VOB/B. Accordingly, the execution deadlines are to be extended appropriately if <em>force majeure</em> is the reason for the impediment. Claims for contractual penalties or compensation for damages due to an extension of the construction period due to circumstances caused by the coronavirus are also excluded here, as there is no fault of the contractor nor should an extraordinary termination be justified in these cases. According to section 6 (3) sentence 1 VOB/B, a special feature is that the contractor is obliged to continue the contract in the event of circumstances for which no contractual partner is responsible. Nonetheless, if the delay lasts longer than three months, the principal has the option of terminating the contract in accordance with section 6 (7) sen-tence 1 VOB/B. The termination can also be declared before expiry of three months if it is certain that the interruption will last longer than three months.<h6><span style="text-decoration: underline;">4.2 There is no substantiated suspicion and the work is not performed</span></h6>If an employee of the contractor is asked to leave the construction site although the conditions of the substantiated suspicion do not exist at the time of the reprimand (i.e. the employee does not show any symptoms), this generally leads to a default of acceptance by the principal. Only if there are reasonable grounds for suspecting infection with the corona virus are the parties required to take precautionary measures to relieve the employee concerned of his or her work duties and prevent him or her from taking action. The question then arises as to whether the contractor has a claim for delay or damages against the principal for this reason. It also depends on the sphere of risk to which the effects of the coronavirus are to be assigned.If the contractor wants to become active and the principal does not accept the service for reasons of precaution, it must be determined whether the contractor can replace the employee with another suitable employee. In principle, in the event of impediments, the contractor must do everything that can reasonably be expected of him to enable the works to be continued. If it is possible for him to find a substitute employee for his services, he must also strive for this replacement. Nevertheless, the contractor shall be entitled to have the&nbsp;circumstances preventing him from carrying out the order taken into account, including illnesses of employees. For instance, if the site manager has already fallen ill (or is suspected to be infected) and can only be replaced after a considerable delay, this must also be taken into account. It is therefore possible that the contractor will be able to argue that he cannot provide a suitable replacement for the site manager concerned. If the contractor succeeds in demonstrating that a replacement is not possible, he may also succeed in demonstrating a time delay.The burden of presentation and proof for the claims shall be borne by the contractor for all requirements justifying the claim. If, in this case, the contractor asserts a claim for damages caused by delay, he must demonstrate and prove that the action of the principal (the release of an affected employee) led to an extension of the planning period. Above all, the contractor must provide evidence that the claimed delay (or damage) was caused by the delay in performance to which the principal was obliged. Consequently, the contractor must prove the causal chain that leads from the delay in a performance obligation to the circumstances causing the damage (aggravation or impediment) to the additional costs incurred as a result. Only in this case can the extension of the construction period be taken into consideration. However, it is likely to be more difficult to demonstrate and provide evidence of failure in the event of the absence of only one employee leading to an extension of the construction period than in a case where the entire operation fails. If the contractor is able to demonstrate that the absence of the employee has led to a delay, it is also possible in this case to claim the extension.If, instead, the principal is in default and both the default and the damage can be substantiated by the contractor, the principal shall owe a corresponding compensation in addition to the remuneration in accordance with section 642 BGB. The contractor can thus demand not only the remuneration but also compensation for the consequences of a delay, in particular for the accrued fixed costs due to personnel and/or machine running times which arise from the performance of the delayed action.<h2>5. Legal Assessment - Law on Sales Contracts</h2>Service chains (such as construction delays affecting real estate purchase agreements) offer a lot of scope for interfering with standard operations. Here, delays can extend to the last link in the chain so that the respective seller is already in default with his performance due to delays in the construction of real estate and the associated provision of the object of purchase, although the delay was not even self-inflicted.<h4>5.1 Contractual Agreements, <em>Force Majeure</em> Clause</h4>In the case of the current corona pandemic, a real estate seller is also likely to ask himself whether he can invoke a <em>force majeure</em> clause against the buyer if he is unable to meet his performance obligations because the property, which is still to be built but has already been sold, is not completed on time due to a construction stop. This becomes particularly relevant if a purchase agreement is concluded and the seller is unable to make the property available to the buyer in good time due to a delay in construction and, as a result, the purchase is delayed indefinitely.The first decisive factor is whether and to what extent the parties have reached (effective) contractual agreements. If the concluded agreements contain special provisions for cases of force majeure, such as a <em>Force Majeure</em> Clause, it must be examined whether this is effective. In addition, the question arises as to how long the buyer is bound by the clause and at what point in time it can be assumed that it is unreasonable to adhere to the clause.<h6><span style="text-decoration: underline;">5.1.1 Effectiveness of the<em> Force Majeure</em> Clause</span></h6>First of all, the content of the clause must be analysed carefully. Particular attention must be paid to whether it contains an exhaustive list of cases of <em>force majeure</em>.The clause should provide in the purchase agreement (as well as in the contract for work and services) a definition of the cases of <em>force majeure</em> and the conditions for exemption from liability. The clause should also include an exemption from liability for damages, a period of grace and the right to terminate or cancel supply contracts. Should the clause contain the supplement that the performance is only "reserved" in the event of force majeure, the seller must invoke this immediately in order to be released from the performance. However, if these above-mentioned aspects are not regulated in the respective clause, it does not become indefinite for this reason alone. A clause with the following wording, which does not contain a definition, is often used in practice and can be included in the contract as it stands:"<em>Impediments in the construction of the object due to circumstances beyond the control of the seller, such as force majeure, strike, execution of special requests, extend the term by the duration of the impediment.</em>"<h6><span style="text-decoration: underline;">5.1.2 Reasonableness or Unreasonableness of Adhering to the <em>Force Majeure</em> Clause</span></h6>The party invoking the clause is in principle obliged to prove the existence of a case of <em>force majeure</em>. The<em> force majeure</em> clause releases the parties mutually from their contractual performance obligations for the duration of the<em> force majeure</em> and indemnifies the seller - in a manner permitted under GTC law - from any claims for damages. If, however, the duration of the force majeure is not predictable because, for instance, official orders are issued for an indefinite period of time, many buyers will argue that it is unreasonable for them to wait for the <em>force majeure</em> to subside and they will withdraw from the contract.In this context, it cannot be determined at what point in time the adherence to a force majeure clause is unreasonable. This has not yet been decided by a Supreme Court and will have to be considered in individual cases in the future. Indeed, it must be assumed that the purchasers of a property have already scheduled a certain date for the acquisition of the property and moving into it for themselves or their lessees and have sometimes already entered into other contractual obligations. Especially in the latter case, buyers are faced with the threat of high financial losses. In this context, each case must be considered on its own merits and it must be decided whether and from what point in time the buyer can argue that adherence to the clause is no longer reasonable.At any rate, the principle exists that the seller bears the procurement risk with regard to the property sold by him. In serious exceptional cases, such as in the case of <em>force majeure</em>, there may be a right to amend the contract or even a right of rescission due to the loss of the basis for the transaction if it is no longer possible to adhere to the contract.<h4>5.2 Section 275 (1) BGB – Impossibility</h4>As regards the exemption from performance obligations in the law on the sale of goods, the principles of impossibility also apply. If a seller cannot fulfil his performance obligations, it is first of all crucial whether he is released from his performance obligation due to the conse-quences of the coronavirus.In this context, it must then be ascertained whether the performance is objectively impossible for him or only associated with grossly disproportionate expenditure. This means that not every delivery shortage or delay due to the coronavirus immediately leads to a default and thus to a liability of the seller. In this case, the exemption from the obligation to perform due to impossibility of performance may be considered. The seller is then, however, obliged to report the impediment and to initiate damage-reducing measures. It is primarily relevant to examine in each individual case how far the obligations of the seller extend and to what extent the seller has also assumed the procurement risk.Thus, in the event of official orders, it must in any case be assumed that the seller may not take any further action and cannot make the sold property available in time. Official orders lead, as in the law on contracts for work and services, to a delay through no fault of the seller and to acceptance of the impossibility.Consequently, this means that the seller of a property is released from his primary performance obligations if it is objectively impossible for him to ensure the timely provision of the building to be erected (section 275 (1) BGB). Even if this performance is completely unreasonable, the obligation to perform can be waived (section 275 (2), (3) BGB). Although the (secondary) obligation to pay damages remains unaffected in principle, in the specific case it is not applicable due to the lack of fault. Section 280 (1) sentence 2 BGB excludes a claim for damages in the absence of fault. In turn, the other party who has acquired the property is released from its obligation to pay consideration (section 326 (1) BGB). This then means that the seller is released from his performance obligation and the buyer from his payment obligation. If payments have already been made, they are generally reversed.<h4>5.3 Section 313 BGB – Interference with the Basis of the Transaction and Art. 79 (1) of the UN Sales Convention (CISG)</h4>The concept of interference with the basis of the transaction as codified in section 313 BGB can also be invoked here. The relevant circumstance or misconception must have been so significant that undoubtedly at least one party would not have concluded the contract if it had known or foreseen the absence or frustration of the contractual basis (causality).Since in circumstances which the parties did not assume at the time of conclusion of the contract, the resulting difficulties in performance regularly lead to unexpected burdens for one party. For this reason, section 313 BGB is also applicable in the case of considerable costs due to<em> force majeure</em> (German Federal Court of Justice NJW-RR 95, 1119; Koller NJW 96, 300 et seq.). Such costs can in any case be assumed if the coronavirus results in the completion of the building being delayed for several years and the purchaser incurs unreasonable costs due to the fact that the property/properties is/are otherwise occupied in temporary accommodation or due to the termination of numerous lease agreements concluded for this property/these properties.If the buyer can therefore demonstrate and prove that considerable costs have been incurred as a result of the force majeure, he is entitled to demand adaptation of the agreement to the extent that, taking into account all circumstances of the individual case, in particular the contractual or statutory distribution of risk, he cannot reasonably be expected to adhere to the unchanged contract. Correspondingly, if the buyer wishes to withdraw from the purchase agreement, he must demonstrate and prove that an adaptation of the agreement is not possible or cannot reasonably be expected of him. The courts, however, regularly demand high standards with regard to unreasonableness. But restrictions and provisions of a certain period (such as a withdrawal after two weeks or one year) cannot be specified in a general way.Similarly, Art. 79 (1) of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) exempts a party from liability for non-delivery if this is the consequence of an unforeseeable impediment beyond the control of the party.<h4>5.4 Sections 280 et seq. BGB – Damages and Section 323 BGB – Revocation</h4>If, on the other hand, the seller is still able to make the property available, then there is a default. In these cases, the buyer shall be entitled to claim damages in accordance with sections 280 et seq. BGB, the buyer also has a right of revocation according to section 323 BGB. Section 280 (1) sentence 2 BGB does in deed presume a responsibility for the breach of duty, i.e. fault. Evidence should nevertheless be readily provided. It should be noted though that claims for damages can also exist regardless of fault, e.g. if a guarantee promise with corresponding content was made. If the revocation has been validly declared and received by the seller, the reversed transaction of the purchase agreement begins, i.e. the return of services rendered (section 346 BGB).<h2>6. Legal Assessment – Property Development Contracts</h2>The question also arises in the context of property development contracts whether the purchaser of a property can claim damages from the seller and developer or whether the latter is entitled to rights of withdrawal if the construction of the property is delayed due to the coronavirus pandemic.<h4>6.1 Applicability of the Law on Sales and Contracts for Work</h4>According to section 650u (1) sentence 1 (BGB), the property development contract is a contract for the construction or conversion of a house or comparable building and at the same time contains the obligation of the contractor to transfer ownership of the land to the purchaser. The property developer contract is a hybrid of the purchase and service agreement to which the general regulations (see above) apply. In case of material defects in the purchase agreement, sections 434 et seq. BGB, for contracts for work and services sections 633 <em>et seq</em>. BGB apply.In such a contractual relationship, the property developer (who is usually also the seller of the land and the building contractor at the same time) owes the building as a physical thing as a result of the success of the work contract, with the consequence that he is liable to the purchaser in the same way as a building contractor for buildings still to be erected in accordance with section 634 BGB.Often a reference date or completion date to be bindingly observed by the developer is specified in the property developer contract. The timely construction of a residential house or condominium is one of the essential obligations (cardinal duties) of a property developer and must be observed by the developer. Thus, if the property developer is in default because the specific agreed completion date has not been met, the purchaser of the property can demand additional damage positions from the property developer in addition to completion. The damage positions include, for example, additional rent payments which must continue to be paid by the purchaser due to delays in the completion of construction, loss of rent (if further letting was planned), additional relocation costs and provision interest. In 2014, the Federal Court of Justice (FCJ, file ref. VII ZR 172/13) even ruled that the purchaser of a property completed late by the property developer was entitled to a fictitious loss of use. However, the respective damage positions must be presented and proven by the buyer.Only if the delays in construction were actually due to <em>force majeure</em>, as in the case of the coronavirus, would this not result in any claims against the developer. It should therefore be made clear in property developer contracts that the completion date may be postponed due to delays for which the developer is not responsible. In this case, section 275 BGB and section 313 can be applied if the necessary prerequisites are met.<h2>7. Legal Assessment – Lease Contract Law</h2>In lease contract law, the following constellations are particularly interesting with regard to the effects of the coronavirus:<ol> <li>The lessee (a business) is obliged to discontinue its operations as of a specific time or even completely due to official orders. As a result, the latter suffers numerous losses of income and further financial damage. Are there claims for rent reduction or a right of termination on the part of the lessee?</li> <li>The lessor cannot make the leased property available to the lessee in good time due to construction delays caused by official orders issued to the commissioned construction company.</li></ol><ul> <li>This results in financial losses for the lessee who trusts in timely collection and has made appropriate arrangements, as the lessee will have to bear hotel costs or compensation payments to third parties during the transitional period. Can the lessee assert claims against the lessor?</li> <li>As a result, the lessor loses rental income and financial losses are incurred. Can the lessor assert claims against the construction company?</li></ul><p></p><h4>7.1 Re 1: The lessee as a business</h4>The commercial lessee - for example, the owner of a restaurant, shop or hotel - cannot demand a reduction in rent from the lessor, even if the operation of the respective business has been restricted by the official measure. A rent reduction according to section 536 (1) BGB can only be demanded by the lessee if the leased property has a defect at the time of transfer to the lessee. And a defect in the leased property is only given if the target quality of the leased property deviates negatively from the contractually agreed actual quality which will not be the case in the event of a pandemic. There is also a restriction based on objective circumstances. If the property is free of defects, the rent reduction or a suspension of the rent is hence not possible. The continuing wave of infection caused by the coronavirus and the corresponding official orders are therefore causing increasing concern among commercial lessees.The continuing wave of infection caused by the coronavirus and the corresponding official orders are therefore of increasing concern to commercial lessees as public law restrictions and orders by the authorities do not lead to the acceptance of defects in the leased property. The Higher Regional Court of Dresden (OLG decision of 1 June 2017, 5 U 477/17, juris) commented on this:"<em>Admittedly, restrictions or obstacles to use under public law can lead to a defect in the leased property (...). But this only applies if they are based on the concrete condition of the leased property and are not caused by the personal or operational circumstances of the lessee.</em><em>In addition, the lessee must actually be restricted in his contractual use by the public law restrictions and obstacles to use. This precondition is usually only fulfilled if the competent authority has already prohibited the use of the leased property by a legally effective and unchallengeable prohibition; however, a possible material defect in individual cases can also be seen in the fact that a long-lasting uncertainty about the permissibility of the official prohibition of use causes the justified concern that the property cannot be used for the contractual use.</em>"In the present case, the cause lies in business-related circumstances, namely in the fact that an accumulation of several persons in the lessee's rooms or premises, with the associated risk of further spread of coronavirus infections, is to be prevented by means of corresponding official orders to close down the business premises. These business-related circumstances cannot be equalled with the object-related circumstances (FCJ, judgement of 11 December 1991, XII ZR 63/90). A prerequisite for object-related circumstances, on the other hand, would be that the restrictions of use of the specifically leased property have their cause precisely in its condition and relationship to the environment and not in the personal or business circumstances of the lessee which in fact is the case here.Thus, in the present case, if a lessee cuts or reduces the rent even though he is not entitled to do so, this can lead to rent arrears which legitimise the lessor to terminate the lease without notice or even to terminate it properly. Even in such special times as the Corona pandemic, the lessee is not entitled to a rent reduction if the legal prerequisites are not fulfilled. Even if he claims that his liquidity has been used up or his existence is at risk.However, it should be noted that on 23 March 2020 the Federal Government adopted a draft law to mitigate the consequences of the COVID-19 pandemic in civil, insolvency and criminal proceedings. The draft submitted by Christine Lambrecht, Federal Minister of Justice and Consumer Protection, contains a large number of facilitations for those lessees who are unable to meet their payment obligations under the lease as a result of the pandemic. According to this draft law, lessees of residential and commercial properties are to be protected against termination. Article 240 of the Introductory Act to the German Civil Code introduces these special provisions for a limited period of time.For leases, the lessors' right of termination should be limited to the extent that they may not terminate the lease for rent debts arising from the period between 1 April 2020 and 30 June 2020, if the rent debts are based on the effects of the COVID-19 pandemic. In principle, the provision also only covers payment arrears that arise between 1 April and 30 June 2020, as during this period "<em>significant economic distortions</em>" are to be feared due to the corona crisis. This gives lessees and lessees more than two years from 30 June 2020 to settle any arrears of rent or lease entitling them to terminate the agreement. Both the extraordinary termination without notice and the ordinary termination of a residential lease due to such arrears of rent are excluded. The same applies to the extraordinary termination without notice of a lease for land or for rooms that are not residential premises.A lessee should inform the lessor if the lessee is temporarily unable to pay rent due to the&nbsp;COVID-19 pandemic. In the event of a dispute the lessee must also substantiate this to the lessor. In doing so, the lessee must present facts that show an overwhelming probability that its non-performance is due to the COVID-19 pandemic. To substantiate its claim, the lessee may use appropriate evidence, an affirmation in lieu of an oath or other suitable means. In order to do so, the lessee may submit proof of the application or a certificate of entitlement to state benefits, employer's certificates or other evidence of income or loss of earnings. Tenants or lessees of commercial properties can also substantiate this by presenting the official order prohibiting or significantly restricting their operation. This currently affects restaurants or hotels, for instance, whose operation is prohibited in many federal states, at least for tourism purposes.According to an authorisation to issue ordinances included in the draft law, the Federal Government is further authorised to extend the restriction on termination by ordinance without the consent of the Bundesrat (Federal Council) to payment arrears that have arisen in the period from 1 July 2020 and 30 September 2020, if it can be expected that the social life, the economic activity of a large number of companies or the employment of a large number of people will continue to be significantly affected by the COVID-19 pandemic.The aim of the regulation is to prevent tenants of dwellings, land and premises other than residential premises, as well as lessees, from losing the rented or leased property as a result of accumulated arrears in payments during the period in which, according to current expecta-tions, the COVID-19 pandemic will lead to significant economic losses. The obligation to pay rent, however, remains in principle unchanged. The restriction on termination ends on 30 June 2022, but no later than upon expiry of 30 September 2022 if section 4 (Regulation Authorisation) is applied.If the lessee, as operator, is itself placed in quarantine, the lessee has compensation claims in accordance with section 56 of the Infection Protection Act, which may include reasonable compensation for the rent to be paid during the quarantine.Initial point of the consideration of the possibilities of termination by the lessee is also the lease law principle that the lessee can only base an extraordinary termination according to section 543 (1) BGB on important reasons which are given in the person or in the sphere of the lessor. This is not the case here, because the reason for closing the premises and not performing events is not given by the lessor but by an official order. Here, too, the reason for the impossibility of use is not to be seen in the nature of the premises. The prerequisites for extraordinary termination pursuant to section 543 (1) BGB are therefore not fulfilled.Also a case of impossibility, in which a lease is deemed to have been terminated even without notice, cannot be assumed here, as it is in principle possible for the lessee to use premises for the agreed lease purpose but a restriction was imposed due to certain circumstances. This is the only reason why no operation may take place in these premises for a certain period of time.Accordingly, this is a case in which the lessee is not able to use the leased property for the&nbsp;contractually stipulated lease purpose solely on the basis of a public law order.However, to place the impediment to performance solely in the lessee's sphere of risk could be inappropriate in view of the current situation. Admittedly, there is no defect in the leased property. Yet, just as there is no impediment to the specific operation, it is not to be assumed that there is a defect in the leased object. The commercial premises where the tenant carries on the business will no longer be able to be used due to the official order. The event of <em>force majeure</em> therefore leads to the fact that in the end only the application of section 313 (1) BGB remains. The basis of the transaction is formed by the common ideas of both parties. An adaptation or termination is not possible if the reasons for termination are part of the lessee's area of risk because the contractual risk distribution must remain unaffected by a changed transaction basis. In principle, the lessee bears the risk for the contractually agreed use of the leased property itself. And strict requirements must also be imposed on the assumption of a change in the statutory distribution of risk.Nevertheless, one can certainly take the view that the current coronavirus pandemic is an exceptional case of an unforeseeable actual development for which the lessee does not (alone) have to bear the risk of use. It is characteristic in these cases in particular that events and gatherings of several persons in a catering establishment are not prohibited to a specific lessee alone but rather generally by official order. The official orders constitute an obstruction and consequently an interference with the basis of the transaction.The circumstances leading to the prohibition, namely the risk of infection, are thus not only subject to the general entrepreneurial risk of the lessee (illness in the person of the lessee or its staff, etc.), which the lessee must bear himself but affect all commercial operators within the scope of the order. This is thus an exceptional situation. On the other hand, it must be taken into account here that the lessor is also not at fault for the current situation and would suffer losses to a large extent due to a loss of rental income.The Federal Court of Justice (FCJ, XII ZR 63/90 of 11 December 1991) has, however, decided that an adjustment based on the idea of the loss of the basis of the transaction is out of the question as these regulations are reserved for the scope of application of the warranty legislation on rental defects.As a result, it can be stated that a termination of the agreement on the lease of the catering facility is conceivable, however, in accordance with the principles of the discontinuation of the basis of the transaction in the event of an official prohibition order, insofar as it is unreasonable for the lessee to pay the rent. It must therefore be assessed precisely whether (1) the parties would have made a different contractual arrangement if they had anticipated the outbreak of a pandemic with the current effects and (2) whether the lessee could reasonably be expected to adhere to the unchanged agreement.It should be noted that the FCJ for commercial leases has repeatedly emphasised (see inter alia FCJ XII ZR 131/08 v. 03.03.2010) that it is the responsibility of the lessee of commercial premises, as an entrepreneur, to assess the prospects of success of a transaction in the&nbsp;location chosen by him. For even in times of crisis the principle "<em>pacta sunt servand</em>a" (contracts are to be kept) continues to apply unchanged. This decision, however, was not a case of <em>force majeure</em>. The current situation allows for a different assessment of the Supreme Court decision with regard to the corona pandemic for this reason.Whether the unreasonableness can also be assumed for closures after 6 p.m. or for complete closure must therefore be examined in each individual case. In any case, the new law may provide some protection for the lessee in a crisis situation, if he is not able to pay the rent due to the current corona pandemic.In addition to main contractual obligations, the parties also have duties of care and protection without explicit regulations. The lessee could then approach the lessor and ask for a temporary reduction of the rent or deferral because the lessor will have no interest in the lessee getting into liquidity problems and having to close down the business. With the corona crisis, the parties have increased information obligations and the lessor must be informed of the official orders.<h4>7.2 Re 2a.: Claims of the Lessee against the Lessor</h4>In principle, it is the responsibility of the lessor to make the leased property available in accordance with the agreement. The lessee then bears the risk of use from the moment the leased property is handed over.In the present constellations, however, there is the particularity that the leased property cannot be completed on time by the commissioned building contractor and is therefore not ready for occupancy, so that this can result in financial losses for the lessee. Such damage can arise, for instance, as a result of the cancellation of the previous dwelling, the postpone-ment of the planned move-in and the stay in other accommodations for which costs are payable. Often the next lessee is already at the door and wants to move in. If the lessee asserts claims for damages, the question arises here whether the lessor has to bear these or can invoke the principles of impossibility.If the dwelling is not ready by the moving in date, the lessor is not able to fulfil his obligations from the lease agreement. According to section 535 (1) BGB, the main obligation of the lessor is in particular to allow the lessee to use the leased property during the lease term.The Local Court of Cologne has decided that if the dwelling is not ready for occupancy at the beginning of the lease, the lessor is liable for the resulting damages (Local Court of Cologne, file ref. 209 C 542/02). The judges at the Local Court also considered a provision contained in the lease agreement that the lease begins on the agreed move-in date, insofar as the dwelling is ready for occupancy or can be moved into, to be invalid. Furthermore, the lease agreement concluded which provided for the handover on a predetermined date, was an absolute fixed business transaction. If the lessee is unable to move into the dwelling on the agreed date, the lessee may reduce the rent by 100 percent until moving in and retain the deposit. However, such a rent reduction is only interesting if the lessee can move into the&nbsp;dwelling in the foreseeable future. In addition, the lessee may demand compensation from the lessor if the lessee incurs costs for the storage of the furniture or <em>interim</em> accommodation. The relevant factor here is the extent of the impediment. In the context of the current situation, it is unclear to what extent these principles are applicable, as the lessor also suffers damage from the consequences of the coronavirus and official orders.However, in principle and judged by the legal situation, as long as nothing else is held by the courts, in the event of delays with regard to new dwellings that have not yet been completed, the lessee has the right to terminate the contract without notice. To what extent the lessor is responsible for the situation is also irrelevant in this case. To what extent the lessor is responsible for the situation is also irrelevant in this case since the lessor is liable for the fact that the lease agreement cannot be fulfilled. This circumstance alone substantiates the right to reduce the rent.Although there are no current decisions on such lease law constellations that deal with the effects of the coronavirus and take into account the disadvantaged position of the lessor, there are still no current decisions. However, there are good arguments in favour of providing protection also to the lessor who is disadvantaged by the official orders and delays. At any rate, the lessor has the right to turn to the contractor for compensation for the damage.<h4>7.3 Re 2b.: Claims of the Lessor against Third Parties</h4>As already discussed in Sections 4 and 6, the lessor, as the owner, can turn to the construction company or contractor to assert its claims. In this regard, reference is made to the statements in Sections 4 and 6.<a href="mailto:Klaus.Beine@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Klaus Beine</a><a href="mailto:Angela.Kogan@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Dr Angela Kogan</a>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Apr 2020 10:24:45 +0200</pubDate>
                        <title>GERMANY | FINANCE, RESTRUCTURING &amp; INSOLVENCY |Overview of all support measures of the federal government and each individual federal state</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/germany-overview-of-all-support-measures-of-the-federal-government-and-each-individual-federal-state</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h5>This article provides an overview of existing and planned federal and state financial support measures. The article also contains direct links to the relevant authorities and banks and is updated regularly.</h5><em>As part of the update of 27 March 2020, additions to the Economic Stabilisation Fund (WSF) and the Federal Emergency Aid Programme, additions to the new KfW Special Pro-grammes and new support measures of the federal states were added under section 1.1. Newly inserted state measures are: The Emergency Aid Programme of the State of Baden-Wuerttemberg, the Emergency Aid Programme and Liquidity Assistance for SMEs of the State of Hesse, the Emergency Aid Programme of the State of North Rhine-Westphalia, and the Emergency Aid Programme of the State of Rhineland-Palatinate.</em>If you need assistance or advice on your specific eligibility for funding or the possibility of a state participation in your company, please send us an by e-mail notice to <a href="mailto:maximili-an.degenhart@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">maximilian.degenhart@bblaw.com</a>.<h2>1. Current situation</h2>Basically, the corona shield consists of a four-note sequence of partly corresponding measures: "<em>Loans / Guarantees - Tax deferrals - Suspension of the obligation to file for insolvency - Short-time work compensation</em>".<h4>1.1 Loans and guarantees</h4>At federal level, liquidity assistance is planned which the federal government will handle via the state-owned KfW Bank. In practical terms, enterprises receive loans and guarantees through their Hausbank (in the KfW context referred to as the regular bank, otherwise main bank), which KfW then secures for the regular banks. The state assumes a larger part of the default risks, in extreme cases even up to 90 percent. This, in turn, means that an additional (rest) risk remains with the regular bank, i.e. the usual commercial banks. The regular bank can thus not simply pass on its new risk position to the state-owned KfW but must take&nbsp;additional risks on its books. This requires a positive lending decision by the regular bank, i.e. a process that would also have to be followed in regular lending without corona.Hence, we are dealing with two relevant decisions: one is the lending decision of the regular bank, the other is the assumption of liability by KfW. The principal contact for enterprises seeking credit is and remains their regular bank. The massive support from KfW should certainly improve the loan conditions and shorten the decision-making time.But still a loan remains a loan. In other words, KfW support is in effect "fresh money" for investments and working capital for the enterprises. Debt restructuring is currently not on the agenda. As a result, only enterprises fundamentally healthy in economic terms are likely to continue to benefit from KfW funding, as the regular bank cannot avoid making an independent, i.e. "regular" lending decision.The actions taken by the Federal Government through the Economic Stabilisation Fund provide on the one hand for <strong>new measures</strong> to improve the liquidity of affected enterprises and on the other hand for the <strong>adjustment of the existing funding possibilities</strong> under the KfW loans and guarantees of the guarantee banks.<em><strong>a) Economic Stabilisation Fund</strong></em>On 25 March 2020, as part of the Corona Social Protection Package, the Bundestag (Lower House of German Parliament) adopted a comprehensive package of measures, the Econom-ic Stabilisation Fund (WSF), to support the real economy in the amount of EUR 600 billion, which was approved by the Bundesrat (Upper House of German Parliament) on 27 March 2020.The law is submitted to the German Federal President for signature and then promulgated in the Federal Law Gazette. It will enter widely into force one day later.The WSF provides in detail for:<ul> <li>Creation of a guarantee framework of EUR 400 billion to make it easier for enterprises to obtain refinancing on the capital market</li> <li>EUR 100 billion of recapitalisation measures to strengthen the capital base and en-sure the solvency of enterprises.<ul> <li>State participation in systemically relevant enterprises to restore liquidity</li></ul></li> <li>Loans of up to EUR 100 billion to refinance the KfW special programmes</li> <li>Prerequisite for the eligibility to make use of the above mentioned measures:<ul> <li>Balance sheet total of more than EUR 43 million</li> <li>Sales revenues of more than EUR 50 million</li> <li>a yearly average of more than 249 employees</li> <li><strong>2 of the 3</strong> criteria mentioned above must be fulfilled. Smaller enterprises should only be included if they represent critical infrastructure.</li> <li>The enterprise <strong>must not have previously been in financial difficulties (reference date: 31 December 2019</strong>).</li></ul></li> <li>In addition, the Federal Cabinet has launched the "Corona Emergency Aid Pro-gramme for Micro-Enterprises and Solo Self-Employed Persons".<ul> <li>The Emergency Aid Programme has a volume of EUR 50 billion.</li> <li>Prerequisite: Economic difficulties as a result of the corona crisis. The enterprise must not have been in financial difficulties before March 2020 (reference date: 11 March 2020). Existential threat or liquidity shortage caused by corona are to be insured.o Financial emergency aid for micro-enterprises from all economic sectors as well as for self-employed persons and members of the independent profes-sions with up to 10 employees.<ul> <li>Up to EUR 9,000 single payment for 3 months for up to 5 employees (full-time equivalents).</li> <li>Up to EUR 15,000 single payment for 3 months for up to 10 employees (full-time equivalents)</li></ul></li> <li>If the landlord reduces the rent by at least 20 percent, any unused allowance can also be used for a further two months.</li> <li>Goal: Aid to secure the economic existence of the applicants and to bridge acute liquidity shortages, inter alia through ongoing operating costs such as rents, loans for premises, leasing instalments, etc.</li> <li>Application: preferably in electronic form.</li></ul></li></ul><p><em><strong>b) The individual KfW programmes:</strong></em><em>aa) The new KfW special programmes:</em></p><ul> <li>The new KfW special programmes are valid since 23 March 2020. Applications can be submitted to the regular banks with immediate effect.</li> <li>The KFW special programmes are addressed to SMEs and large companies.</li> <li>The characteristic feature is the further improvement in terms of loan conditions.</li> <li>In detail:<ul> <li>For SMEs, working capital can now be financed with 90 percent release from liability ( <em>vis-a-vis</em> banks and savings banks). For larger companies the exemp-tion from liability is 80 percent. Before the corona crisis, indemnifications were at most 50 percent, or were not granted at all for operating resources.</li> <li>Interest rate improvements: Between 1 and 1.46 percent p.a. for small and medium-sized enterprises, and between 2 and 2.12 percent p.a. for larger companies (previously risk-based interest rate system according to credit rating collateral classes).</li> <li>Facilitated application: For loans of up to EUR 3 million per enterprise, KfW waives its own risk assessment. Risk assessment is only carried out by the regular bank in order to accelerate the processes. Loans up to EUR 10 million are only subject to a simplified review ("Fast Track Procedure"). The evidence to be submitted is kept very simple.</li></ul></li> <li>Syndicated financing:<ul> <li>Addressees of syndicated financing are medium-sized enterprises and large companies.</li> <li>KfW participates in major financing operations of other financing partners on their terms.</li> <li>KfW assumes up to 80 percent of the project risks.</li></ul></li></ul><p><em>bb) Adaptation of the existing funding possibilities:</em><strong>KfW Entrepreneur Loan</strong></p><ul> <li>The risk assumption (indemnification) for the on-lending financing partners (usually the regular banks) is increased to up to 80 percent for working capital loans of up to EUR 200 million. A higher level of risk assumption can make it easier for financing partners to be willing to grant loans.</li> <li>Extension of the indemnification also to large companies with an annual turnover of up to EUR 2 billion (previously: EUR 500 million)</li></ul><p><strong>KfW Loan for Growth</strong></p><ul> <li>The previous limitation of the KfW loan to investments in innovation and digiti-sation will be abandoned. Temporarily, the loan also extends to general corporate financing including working capital by way of syndicated financing.</li> <li>The sales limit for companies eligible to apply is raised from EUR 2 billion to EUR 5 billion</li> <li>The proportionate risk assumption will be increased to up to 70 percent. This facilitates the access of medium-sized and larger enterprises to individually structured, tailor-made syndicated financing.</li></ul><p><strong>ERP Start-up Loan</strong></p><ul> <li>Increase of risk assumption up to 80 percent for the on-lending financing partners (usually the regular banks) for working capital loans up to EUR 200 million. A higher level of risk assumption can make it easier for financing partners to be willing to grant loans.</li> <li>In future, large companies with an annual turnover of up to EUR 2 billion will also be able to benefit from the indemnification (previously: EUR 500 million).</li></ul><p>As already indicated, it should be noted that applications for liquidity support from KfW are not submitted directly via KfW, but via the company's respective regular bank.With regard to the application process, all KfW funding is facilitated: For loans of up to EUR 3 million per enterprise KfW waives its own risk assessment. Risk assessment is only carried out by the regular bank in order to accelerate the processes. Loans up to EUR 10 million are only subject to a simplified review ("Fast Track Procedure"). The evidence to be submitted is kept very simple.The following applies <strong>to all KfW funding</strong>: The enterprise <strong>must not have been in financial difficulties</strong> before the corona crisis broke out (<strong>reference date 31 December 2019</strong>).<strong>Guarantees</strong>The procurement of liquidity is also made possible by facilitation of guarantees:</p><ul> <li>On the one hand, the maximum guarantee amount is increased from the original EUR 1.25 million to EUR 2.5 million. Furthermore, the risk share of the Federal Government in the guarantee banks increases by 10 percent.</li> <li>In future, the guarantee banks will be able to make guarantee decisions up to an amount of EUR 250,000 by express procedure to accelerate the procurement of liquidity (independent decision within three days).</li> <li>The previous limitation under the large guarantee scheme (parallel federal/state guarantees) to companies in structurally weak regions no longer applies. In future, companies outside the structurally weak regions will also be able to benefit from this. With a guarantee ratio of up to 80 percent, the Federal Government makes it possible to cover working capital financing and investments requiring a guar-antee of EUR 50 million or more.</li></ul><p></p><h4>1.2 Tax deferrals</h4>The intended fiscal policy measures consist of tax deferrals, reductions in advance tax payments and the suspension of enforcement measures to improve the liquidity of companies. All in all, companies will be granted the possibility of tax reductions in the billions. The prerequisite is that the taxable entity is directly affected by the effects of the corona epidemic. Advance tax payments would be reduced if the taxable income or turnover in the current year is expected to be lower.Companies wishing to take advantage of this option should contact their competent tax authority. In many cases the competent tax authorities have already provided online application forms.<h4>1.3 Actions adopted by the Federal States</h4>If necessary, the main banks can also make use of the guarantee instruments. All federal states have now adapted the guarantee framework of their guarantee banks and are adapting to the new situation.The average time taken to process applications will be extremely reduced where possible and should be around 1 to 2 weeks, with some federal states promising even faster responses.The loan amount up to which the guarantee banks will provide coverage is approximately EUR 2.5 million.Up to an amount of EUR 250,000, however, simplified procedures without additional committee involvement should ensure even faster disbursement (Express Guarantee).Beyond this, all the federal states have initiated or are planning their own measures:<span style="text-decoration: underline;"><strong>Bavaria</strong></span><strong>- Action</strong><span style="text-decoration: underline;">Emergency aid programme Bavaria</span>The Bavarian state government has set up an emergency aid programme aimed at companies that have been particularly damaged by the corona crisis.<ul> <li>Eligible parties: Commercial enterprises and agricultural enterprises (excluding primary production) and members of the independent professions with up to 250 employees based in Bavaria</li> <li>Amount of emergency aid: The emergency aid is scaled accord-ing to the size of the operation and amounts to between EUR 5,000 and 30,000.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: The applications are processed by the respective district governments and, for the city of Munich, by the Munich city administration. If you have any questions regarding the Emergency Aid Programme, we will be pleased to advise you.<span style="text-decoration: underline;">Bayernfond</span>s:&nbsp;Medium-sized companies that have been healthy up to now and play a key role in the economy. Provided that the corona crisis leads to massive losses for these companies and thus to a strong consumption of equity, state participation in systemically important companies shall become possible.We will be pleased to advise you on applications to the Bayernfonds.</p><ul> <li>Eligible parties: Together with industry and potential financing partners, we are currently investigating which companies this could be.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Universal loan of the LfA</span></p><ul> <li>Eligible parties:Commercial companies with an annual turnover (consolidated turnover) of up to and including 500 mil-lion euros and members of the independent professions</li></ul><p>Amount of aid:&nbsp;Maximum loan amount: EUR 10 million per projectMain bank procedure<span style="text-decoration: underline;">Emergency loan of the LfA</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Small and medium-sized enterprises in the commercial sector.Submission of a consolidation concept is generally waived if the regular bank confirms a reason for consolidation to the LfA when submitting the application.</li> <li>Amount of aid:&nbsp;max. EUR 2 million</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Baden-Wuerttemberg</strong></span><strong>- Action</strong><span style="text-decoration: underline;">Hardship fund (emergency aid)</span></p><ul> <li>Eligible parties: enterprises, Self-employed and medium-sized companies with up to 50 employees</li> <li>Amount of aid: up to EUR 15.000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Investment fund</span></p><ul> <li>In preparation; investment fund with up to EUR 1 billion</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Liquidity loan of the L-Bank</span></p><ul> <li>Entitled parties: For freelancers and companies with up to 500 employees</li> <li>Amount of aid: Regular loan amount between EUR 10,000 and 5 million</li> <li>Existing L-Bank promotional loans are subject to a 12-month suspension of repayment upon informal application</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Business start-up financing</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;For start-ups and young enterprises (enterprises may be active on the market for a maximum of 5 years), also for short-term liquidity requirements</li> <li>Amount of aid:&nbsp;EUR 5,000 up to 5 million</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Growth financing</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Established companies that have been active on the market for at least 5 years, also for short-term liquidity requirements</li> <li>Amount of aid:&nbsp;EUR 10,000 up to 5 million</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Financing of further education/training 4.0</span></p><ul> <li>Use of loans:&nbsp;For further professional qualification&nbsp;of employees (also to avoid short-time work) to adapt to new operational or digitalisation processes in the context of further training/retraining measures.</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Usually EUR 20,000 per employee to be qualified.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Innovation financing 4.0</span></p><ul> <li>Use of loans:&nbsp;Financing of innovative projects to develop new or improved products or processes, digitalisation projects or to develop or introduce a new innovative business model.</li> <li>Amount of aid:&nbsp;EUR 10,000 to 5 million, for larger companies up to EUR 25 million</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Agriculture – Securing Liquidity</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Enterprises engaged in primary agricultural production (agriculture, horticulture, fruit growing, viticulture) to cover exceptional costs Declines in earnings of at least 30 percent are required in the branch of business concerned.</li> <li>Amount of aid:&nbsp;EUR 5,000 up to 10 million</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Berlin</strong></span><strong>- Action&nbsp;</strong><span style="text-decoration: underline;">Rescue Aid Corona</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Small and medium-sized enterprises (SMEs) according to the EU definition of SMEs with permanent establishment in Berlin, whose business start-up phase (3 years) has ended.</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Granting of rescue and restructuring loans up to EUR 0,5 million; in exceptional cases up to EUR 2,5 million</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Emergency aid (subsidy for small enterprises)</span></p><ul> <li>Eligible parties: Small and micro-enterprises with a maximum of five employees as well as freelancers and solo self-employed persons.</li> <li>Förderungshöhe: max. EUR 5.000 Applications may be submitted several times, again after six months for individuals and after three months for multi-person operations</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Brandenburg</strong></span><strong>- Action</strong><span style="text-decoration: underline;">Emergency Aid Programme of Investiti-onsbank des Landes Brandenburg</span></p><ul> <li>Eligible parties:Commercial enterprises and self-employed members of the independent professions (up to 100 employees) with business or workplace in the state of Brandenburg</li> <li>Amount of aid:&nbsp;between EUR 9,000 and 60,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Bremen</strong></span><strong>- Action</strong><span style="text-decoration: underline;">Corona Emergency Aid Programme</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Micro-enterprises with less than 10 employees and less than EUR 2 million annual turnover and freelancers in Bremen and Bremerhaven</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Emergency aid of up to EUR 5,000 under the simplified procedure and up to EUR 20,000 for special requirements.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Hamburg</strong></span><strong>- Action</strong><span style="text-decoration: underline;">Hamburg Corona Emergency Aid (HCS)</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Small and medium-sized enterprises and freelancers based in Hamburg</li> <li>Amount of aid:<ul> <li>Solo self-employed persons EUR 2,500</li> <li>Enterprises EUR 5,000 up to a maximum of 25,000</li></ul></li> <li>Application: Submission of application to Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB).&nbsp;Submission of application possible shortly.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Hamburg-Kredit Liquidität (HKL)</strong></span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Small and medium-sized enterprises based in Hamburg</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Rescue loans for working capital up to EUR 250,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Submission of application to Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB).&nbsp;Submission of application possible shortly.<span style="text-decoration: underline;">IFB Promotional Loans for Culture and Sport</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Cutural institutions and sports clubs</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Rescue loans up to EUR 150,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Submission of application to Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB).&nbsp;Submission of application possible shortly.Further information can be found on the website of Hamburgische Investitions- und<span style="text-decoration: underline;">Hamburg Loan Foundation and Succession (GuN)</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Small and medium-sized enterprises (SMEs) of the commercial sector in Hamburg and freelancers and other service providers who have been active on the market for max. 5 years</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Loans up to EUR 750,000 per project</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Hamburg Growth Loan</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Small and medium-sized commercial enterprises (SMEs) in Hamburg and freelancers as well as persons who rent or lease commercial property as part of a commercial activity and have been on the market for at least 5 years.</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Working capital loans up to EUR 500,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Hessen</strong></span><strong>- Types of actions&nbsp;</strong><span style="text-decoration: underline;">Emergency Aid Programme</span></p><ul> <li>Eligible parties: Small businesses with up to 50 employees, self-employed, freelancers and artists.</li> <li>Amount of aid:<ul> <li>up to 5 employees:&nbsp;EUR 10,000 for three months</li> <li>up to 10 employees: EUR 20,000 for three months</li> <li>up to 50 employees: EUR 30,000 for three months</li></ul></li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>:&nbsp;Applications can be submitted online from 30 March to Regierungspräsidium Kassel (Kassel Regional Council).<span style="text-decoration: underline;">Liquidity assistance for SMEs</span></p><ul> <li>Eligible parties: SMEs</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Loan amount between EUR 5,000 and 200,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Capital for small enterprises (KfK)</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Small commercial enterprises (including commercially active social enterprises) and freelancers with up to 25 employees and an annual turnover of EUR 5 million.</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Loans between EUR 25,000 and 150,000, to which the main bank adds at least 50 percent. No standard bank collateral is required for these promotional loans.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Start-up and growth financing Hesse (GuW)</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;SMEs with up to 250 employees and EUR 50 million turnover</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Working capital loans up to EUR 1 million</li></ul><p><strong><span style="text-decoration: underline;">Mecklenburg-Western Pomerania</span></strong><strong>- Action</strong><span style="text-decoration: underline;">Emergency aid</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Commercial enterprises from all economic sectors as well as solo self-employed persons and members of the independent professions including cultural professionals with up to 49 employees.</li> <li>Amount of liquidity assistance: up to 5 employees up to EUR 9,000.00; up to 10 employees up to EUR 15,000.00; up to 24 employees up to EUR 25,000.00; up to 49 employees up to EUR 40,000.00.Application: Application (by post) to Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Liquidity assistance for operating expenditure of SMEs</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;SMEs</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Repayable subsidy up to EUR 200,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Application</span>: Lending through Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung (GSA)<span style="text-decoration: underline;"><strong>Lower Saxony</strong></span><strong>- Action</strong><span style="text-decoration: underline;">Liquidity assistance loan</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;SMEs</li> <li>Amount of liquidity assistance:&nbsp;up to EUR 50,000</li> <li>Application: Directly via NBank without involvement of a main bank</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">State subsidy for small businesses</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Small businesses with up to 49 employees</li> <li>Amount of liquidity assistance:&nbsp;up to EUR 20,000</li> <li>Application: Directly via NBank without involvement of a main bank</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>North Rhine-Westphalia</strong></span><strong>- Action</strong><span style="text-decoration: underline;">NRW Emergency aid</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Commercial and non-profit enterprises, self-employed persons and members of the independent professions, including artists, with up to 50 employees</li> <li>Amount of aid for three months:<ul> <li>EUR 9,000 for eligible solo self-employed persons and eligible applicants with up to 5 employees</li> <li>EUR 15,000 for eligible parties with up to 10 employees</li> <li>EUR 25,000 for eligible parties with up to 50 employees</li></ul></li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">NRW.BANK.Universalkredit</span></p><ul> <li>Eligible parties:<ul> <li>Founders of new businesses,</li> <li>Medium-sized enterprises (do-mestic and foreign commercial enterprises which are majority-owned by private individuals and whose annual turnover - including affiliated companies - does not exceed EUR 500 million), and</li> <li>Members of the independent professions.</li></ul></li></ul><p>For companies that have run into liquidi-ty problems due to the corona crisis, the indemnity offer of 50 percent risk assumption has been extended by 80 percent risk assumption for working capital financing up to 5 years. The minimum amount for indemnifications does not&nbsp;apply.</p><ul> <li>Amount of aid:&nbsp;A minimum/maximum amount has not been set</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Investment capital for small enterprises</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Small businesses and start-ups</li> <li>Amount of investment: Investment capital of up to EUR 75,000 from the Micro-Mezzanine Fund Germany</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Emergency aid for creative artists</span></p><ul> <li>Eligible parties: Professionally employed and independent artists.</li> <li>Amount of aid:&nbsp;One-off payment of up to EUR 2,000.</li></ul><p><strong><span style="text-decoration: underline;">Rhineland-Palatinate</span></strong><strong>- Action</strong><span style="text-decoration: underline;">Emergency Aid Programme</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Enterprises with up to 30 employees</li> <li>Amount of aid:<ul> <li>Self-employed persons and enterprises with up to 5 employees: Up to EUR 10,000 immediate loans from the state if required.</li> <li>Enterprises with 6 up to 10 employees:Up to EUR 10,000 immediate loans from the state if required.</li> <li>Up to EUR 10,000 immediate&nbsp;loans from the state plus a subsidy amounting to 30 percent of the loan amount. The total emergency aid amounts to up to EUR 39,000.</li></ul></li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Entrepreneur Loan RLP</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;SMEs and freelancers who have been on the market for at least 5 years</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Investment financing up to EUR 2 million and working capital financing up to EUR 500,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">ERP Start-up Loan RLP</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Founders of new start-ups, SMEs in their first 5 business years, freelancers and natural persons taking over a business</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Investment financing up to EUR 2 million and working capital financing up to EUR 500,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Education and training loan RLP</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;SMEs, MidCap companies and free-lancers who provide training or further education</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Investment financing up to EUR 2 million and working capital financing up to EUR 500,000</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Working capital loan RLP</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;SMEs, midcap companies and free-lancers who provide training or further education with additional work-ing capital requirements</li> <li>Amount of aid:&nbsp;Working capital financing up to EUR 5 million</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Saarland</strong></span><strong>- Types of actions</strong><span style="text-decoration: underline;">Emergency Aid Programme</span></p><ul> <li>Eligible parties:&nbsp;Commercial enterprises and self-employed members of the independent professions with an annual average of up to 10 employees subject to social insurance contributions</li> <li>Amount of aid:<ul> <li>0 to 1 employee: emergency aid of up to EUR 3,000</li> <li>up to 5 employees: emergency aid of up to EUR 6,000</li> <li>up to 10 employees: emergency aid of up to EUR 10,000</li></ul></li> <li>Contact: Saarland Ministry of Economics</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Liquidity assistance loan "Emergency Loan Saarland"</span></p><ul> <li>In progress; details not yet known.</li> <li>Application: Applications are submitted directly to Saarländische Investitionskreditbank (SIKB), involving your main bank.&nbsp;Available end of March.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Saxony</strong></span><strong>- Action</strong><span style="text-decoration: underline;">Emergency Aid Programme "Saxony helps immediately"</span></p><ul> <li>Eligible parties: Individual entrepreneurs (solo self-employed persons), micro-enterprises and freelancers in Saxony, with an annual turnover or annual balance sheet total of up to EUR 1 million</li> <li>Amount of the liquidity assistance loan: From EUR 5,000 to 50,000, in exceptional cases up to EUR 100,000, with a term of up to ten years. Structured as an interest-free subordinated loan.If you have any questions, we will be pleased to advise you.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Saxony-Anhalt</strong></span>Emergency aid programme in progress, no details known yet.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Schleswig-Holstein</strong></span><strong>- Action</strong><span style="text-decoration: underline;">IB.SH SME loan</span></p><ul> <li>Eligible parties:<ul> <li>Natural persons and enterprises</li> <li>Persons without unresolved negative characteristics in SCHUFA</li> <li>Companies whose Creditreform index does not exceed 349 when the application is submitted</li> <li>Companies with a positive economic equity</li></ul></li> <li>Amount of aid:&nbsp;EUR 25,000 to EUR 750,000 per project</li> <li>Application: Applications can be submitted via the main bank, an advisor or directly to IB.SH (Investitionsbank Schleswig-Holstein).</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Thuringia</strong></span><strong>- Action</strong><span style="text-decoration: underline;">Corona Emergency Aid Programme</span></p><ul> <li>Eligible parties: Commercial enterprises with up to 50 employees including individual enterprises as well as the business-related independent professions and the creative industries</li> <li>Amount of aid: up to EUR 30,000</li></ul><p></p><h4>1.4 Outlook</h4>The Federal and State Governments are making every effort to mitigate the economic repercussions of coronavirus. With the creation of the Economic Stabilisation Fund, the Federal Government is turning away from the previously valid "black zero" credo and is financing this by way of a supplementary budget through new borrowing of EUR 156 billion in order to stabilise the economy.The state of North Rhine-Westphalia is also putting together a EUR 25 bn rescue package and is prepared to take on new debt in return. The Free State of Bavaria announced to increase its corona aid package to EUR 20 billion. This makes it obvious: the Federal and State Governments make every effort to ensure that no one is left behind.<h4>Conclusion</h4>The multitude of support measures available to date - and constantly growing - resembles a jungle for companies in need of help. For this reason, this Communication will be regularly updated in order to provide the potentially affected companies with the best possible overview of available assistance measures.One thing is clear: Whether the company seeking help is looking for funding itself or calls in expert consultants: the application for financial aid should be made quickly. The measures described above are intended to help companies which have been economically sound up to now but which are in difficulty as a result of the corona crisis.Eligibility for funding, thus, depends crucially on a convincing presentation of the viability of the business model to date and the negative effects of the current crisis on the company's situation. In this respect, the company should draw on specialist expertise in order to be able to submit a promising application as quickly as possible. Although the German government plans to suspend the obligation to file for insolvency for affected companies for the time&nbsp;being, it is important to counteract impending liquidity shortages as early as possible in order to maintain the economic performance of the company.BEITEN BURKHARDT's practice groups in the areas of labour &amp; employment law, bank-ing/financing/restructuring and tax law have set up a task force to assist companies in applying for the necessary measures and to keep them operational even in the event of quarantine measures. The author of this article is always available as a contact for affected companies.]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Apr 2020 06:44:37 +0200</pubDate>
                        <title>GERMANY | PROCUREMENT | Overview of Communications, Circulars, Decrees and Administrative Regulations at EU, Federal and State Level concerning the Implementation of Award Procedures during the Corona Crisis (as of 2 April 2020)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/germany-overview-of-communications-circulars-decrees-and-administrative-regulations-at-eu-federal-and-state-level-concerning-the-implementation-of-award-procedures-during-the-corona-crisis-as-of</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>This article provides an overview of existing facilitations in the implementation of procurement procedures at EU, federal and state level. The article also contains direct links to the relevant communications, circulars, decrees and administrative regulations and is regularly updated.</p><h2>I. Situation</h2>The constant spread of the SARS-CoV-2 infectious agent in Germany also has a massive impact on the procurement activities of public-sector clients in Germany. Different products are needed quickly and in large numbers - from remedies and aids (e.g. respirators) to information technology equipment (e.g. laptops) and video conferencing technology for working from home.In the range above the EU thresholds (supplies and services: EUR 214,000, works contracts: EUR 5,350,000), the legal framework is provided by EU procurement directives 2014/23/EU (concessions directive), 2014/24/EU (public procurement directive) and 2014/25/EU (sectoral procurement directive). The federal legislator has implemented the above-mentioned directives into national law as part of the Amendment to Procurement Law 2016.Below the EU thresholds, on the other hand, procurement law is budget law which is why the federal states there define the factual and personal scope of application of the regulatory framework of procurement law by means of corresponding administrative regulations to the respective federal state budget regulation and in the municipal budget regulation.With regard to the communications, circulars, decrees and administrative provisions set out below, a regulatory distinction must therefore be made as follows:<ul> <li>The communication of the EU Commission as well as the circulars of the Federal Government interpret applicable pan-European public procurement law and point out the already existing scope and exceptions without directly creating new law. The legal&nbsp;opinions expressed there are not binding for the procurement review bodies (public procurement chambers and higher regional courts) but should certainly be used in the review case to interpret the underlying standards and to assess the respective individual case. The BMWi circular of 19 March 2020 for the supply and services sector and the BMI decree of 27 March 2020 for the construction sector are likely to be of particular relevance here.<ul> <li>On the possibilities of accelerated procurement in the upper threshold area, see also our article in the BEITEN BURKHARDT Corona Information Center dated 13 March 2020 (updated on 23 March 2020).</li></ul></li> <li>The decrees and administrative regulations of the federal states, on the other hand, amend - usually initially for a limited period of time - the state budget law for the im-plementation of "corona-related" award procedures. Apart from this common focus, the individual decrees and administrative regulations differ in part significantly from one another in terms of their regulatory content.</li></ul><p></p><h2>II. Overview of regulations at EU, federal and state level</h2><h4>EU</h4><ul> <li><strong>Competent authority / regulation:&nbsp;</strong>EU Commission,&nbsp;<em>COMMUNICATION FROM THE COMMISSION European Commission Guidelines on the use of the public procurement framework in the emergency situation caused by the COVID-19 crisis (2020/C 108 I/01) of 1 April 2020</em></li> <li><strong>Essential contents</strong>:&nbsp;Shortening of the standard time limits of the open and restricted procedures to the minimum time limits (open procedure: 15 calendar days; restricted procedure: 15 calendar days in the call for com-petition and 10 calendar days in the bidding phase);&nbsp;Admissibility of the negotiated procedure without a call for com-petition where the shortening of the standard time limits is not sufficient to meet short-term needs. Direct needs of hospitals and&nbsp;other health care facilities are particularly mentioned;&nbsp;In individual cases even direct award permitted if only one company is able to supply;&nbsp;Reference to the fact that the negotiated procedure without a call for competition is primarily intended to cover short-term needs ("<em>interim</em> awards") and not long-term needs (number 2.3.4 of the Commission communication);&nbsp;Reference to possible arrangements in the procedure (e.g. contact by telephone, e-mail or in person).</li></ul><h4>Federal Government</h4><ul> <li><strong>Competent authority / regulation:&nbsp;</strong>Federal Ministry for Economic Affairs and Energy,&nbsp;<em>Circular on the application of public procurement law in connection with the procurement of services for the containment of the spread of the new coronavirus SARS-CoV-2 of 19 March 2020.</em></li> <li><strong>Essential contents</strong>:&nbsp;Admissibility of the negotiated procedure without a call for competition for the purchase of services for the containment and short-term management of the corona pandemic and/or the maintenance of public administration services;&nbsp;Permitted for the procurement of remedies and aids (masks, gloves, etc.) and certain IT services required to deal with the corona crisis (home office work-places, video conferencing technology, etc.);&nbsp;List of possible procurement objects is not exhaustive;&nbsp;Wherever possible, participation of several companies, but also direct award of contracts is permitted;&nbsp;Application of these principles also in the regulatory area of the Sectoral Regulation (SektVO) and the Defence and Security Procurement Regulation (VSVgV);&nbsp;Extension of existing contracts under section 132 (2) sentence 1 no. 3 German Antitrust Act (GWB) up to 50 % of the value of the originally specified contract</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li><strong>Competent authority / regulation: </strong>Federal Ministry of the Interior, Building and Community,&nbsp;<em>COVID-19 Pandemic: Procurement law issues Decree BW I 7 70406/21#1 of 27 March 2020</em></li> <li><strong>Essential contents:&nbsp;</strong>Recourse to negotiated proceedings and direct awards of con-tracts by private treaty also permissible for works contracts due to special urgency analogous to the letter of the BMWi dated 19 March 2020;&nbsp;The instructions on how to deal with disruptions in the construction process from the decree on construction contract law of 23 March 2020 (Chapter II) must be included in the tender documents;&nbsp;Priority of the self-declaration over the submission of supporting documents if timely submission is not possible due to the corona crisis;&nbsp;Adaptation of procedural and contractual deadlines where possible;&nbsp;E-Awarding before submission of paper tenders;&nbsp;For paper tenders: Opening date according to section 14a German Award and Contract Procedures for Construction Services Part A (VOB/A) is no longer applicable but is replaced by a mere open-ing date according to section 14 VOB/A;&nbsp;Contractual penalties to be applied "only in exceptional cases".</li> <li><strong>Competent authority / regulation: </strong>Federal Ministry of the Interior, Building and Community,&nbsp;<em>Decree on construction contract law of 23 March 2020.</em></li> <li><strong>Essential contents:</strong>Construction work is to be discontinued only if official measures require it (e.g. entry bans) or if further operation is not possible due to official measures; Construction workflow disruptions: The corona pandemic is basically suitable to trigger the facts of <em>force majeure</em> in the sense of section 6 (2) no. 1 lit. c German Award and Contract;&nbsp;Procedures for Construction Services Part B (VOB/B) but individual case review is still necessary;&nbsp;Contractor must prove the existence of the conditions of <em>force majeure</em> (e.g. quarantine of employees, travel restrictions, no availability of building materials);&nbsp;Cost increases are not unreasonable <em>per se</em>;&nbsp;Extension of the execution deadlines by the duration of the impediment plus a reasonable surcharge for resuming work (section 6 (4) VOB/B);&nbsp;Principal is not in default of acceptance (section 642 German Civil Code (BGB));&nbsp;Possibility for contracting authorities to make advance payments against a guarantee by the contractor (section 16 (2) No. 1 VOB/B).</li></ul><h4>Federal states</h4><ul> <li><strong>Federal state / Competent authority / regulation</strong>,&nbsp;Baden-WuerttembergMinistry of Economic Affairs, Labour and Housing,&nbsp;<em>Public Procurement Urgent awards of supplies and services in the light of the corona pandemic of 20 March 2020.</em></li> <li><strong>Essential contents</strong>:&nbsp;(Merely) Reference to the existing possibilities for accelerated procurement, in particular in accordance with section 8.3 of the German Administrative Regulation (VwV) to award a negotiated contract without a call for competition if the contract value is not expected to exceed EUR 50,000</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li><strong>Competent authority / regulation: Fee State of Bavaria,&nbsp;</strong>Bavarian state government,&nbsp;<em>Administrative regulation on public procurement (VVöA) of 24 March 2020. Extension to municipal contracting authorities available by circular letter.</em></li> <li><strong>Essential contents</strong>:&nbsp;All procurements up to reaching the EU threshold (also without corona reference) can be awarded until 30 June 2020 by negotiated procedure with or without call for competition or by restricted tendering without call for competition;&nbsp;Raising of the threshold for direct contracts to EUR 25,000 for corona-related contracts;&nbsp;General revision of the German Administrative Regulation on Public Procurement (VVöA) independent of Corona (increase of value limits and possibility of communication by e-mail - including submission of bids - for negotiated procedures and restricted tendering without call for competition);&nbsp;Modifications also apply to municipal contracting authorities.</li></ul><h4>&nbsp;</h4><ul> <li><strong>Competent authority / regulation: Berlin,&nbsp;</strong>Senate Department for Economics, Energy and Public Enterprises, <em>Circular SenWiEnBe II DNo. 03/2020 Public procurement: eProcurement of goods and services below the EU thresholds</em></li> <li><strong>Essential contents</strong>: No eProcurement obligation in the case of procurement of goods and services above the value lim-it of EUR 25,000 up to the EU threshold (in deviation from no. 8 General Administrative Regulation (AV) section 55 Regional Budget Code (LHO)); Valid until 30 June 2020.</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li><strong>Competent authority / regulation:&nbsp;</strong>Hamburg,&nbsp;Fiscal Authority,&nbsp;<em>Changes to the Hamburg Procurement Law of 20 March 2020</em></li> <li><strong>Essential contents</strong>:&nbsp;Temporary increase until 31 December 2020 of the value limit for negotiated contract awards under the German Rules of Procedure for the Awarding of Below-Threshold Contracts (UVgO) for procurements connected with securing supplies for the population and fighting the spread of coronavirus;&nbsp;Obligation for eProcurement suspended;&nbsp;Query suspended under the Law on the Establishment of a Register for the Protection of Fair Competition" (GRfW).</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li><strong>Competent authority / regulation:&nbsp;</strong>Lower Saxony,&nbsp;Ministry of Finance of Lower Saxony,&nbsp;<em>Facilitations under procurement law in the context of the corona crisis; increase of the value limit for the direct order pursuant&nbsp;to section 14 UVgO of 20 March 2020.</em></li> <li><strong>Essential contents:&nbsp;</strong>Temporary increase of the threshold value for direct contracts to EUR 20,000, limited until 31 May 2020, for procurements justified in the corona crisis, including protective clothing, laboratory equipment, equipment for mobile work such as laptops, mobile phones, head-sets, etc.</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li><strong>Competent authority / regulation:&nbsp;</strong>Lower Saxony,&nbsp;Ministry of Finance of Lower Saxony and Ministry of Economics, Labour, Transport and Digitalisation of Lower Saxony,&nbsp;<em>Provision on the award of supply and service contracts by negotiated procedure with or without a call for competition in accordance with the Below-Threshold Award Regulation of 18 March 2020.</em></li> <li><strong>Essential contents: </strong>All contracts for goods and services (including non-corona related contracts) whose award procedures began before 31 May 2020 may be awarded below the relevant EU threshold by means of negotiated contract award with or without a call for competition.</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li><strong>Competent authority / regulation:&nbsp;</strong>Lower Saxony,&nbsp;Ministry of the Interior and Sport of Lower Saxony,&nbsp;<em>COVID-19 (Coronavirus) Notes on municipal decision-making processes, direct orders and liquidity loans of 19 March 2020.</em></li> <li><strong>Essential contents: </strong>For procurements of supplies and services, in particular for services of special urgency, justified in the corona crisis, municipal contracting authorities may, until further notice, set the value limit for direct orders in their own competence and responsibility (only within the scope of application of section 28 (2) sentence 1 Municipal budget and cash desk ordinance (KomHKVO), i.e. orders below EUR 20,000 and freelance services).</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li><strong>Competent authority / regulation:&nbsp;</strong>North Rhine-Westphalia,&nbsp;Ministry of Finance and Ministry of Economic Affairs, Innovation, Digitization and Energy&nbsp;of the State of North Rhine-Westphalia,&nbsp;<em>Application of procurement law in connection with the procurement of services for the containment of the spread of the new coronavirus SARS-CoV-2 of 27 March 2020.</em></li> <li><strong>Essential contents: </strong>Temporary suspension of the Below-Threshold Award Regulation (UVgO) until 30 June 2020 for the purchase of goods and services for the containment and short-term management of the corona pandemic and/or the maintenance of service operations; The principles of economy and efficiency remain in place; Raising of the threshold for direct contracts to EUR 3,000 (also for non-corona related procurements); Contracting authorities shall restrict themselves to requiring such proof of suitability as is mandatory and absolutely necessary</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li><strong>Competent authority / regulation:&nbsp;</strong>Rhineland-Palatinate,&nbsp;Ministry of Economy, Transport, Agriculture and Viticulture,&nbsp;<em>Circular of 20 March 2020 – Facilitations under procurement law for the containment of the spread of the new coronavirus SARS-CoV-2.</em></li> <li><strong>Essential contents: </strong>Supplies, services and construction works contributing directly or indirectly to the containment of the corona pandemic may be procured by direct procurement, taking into account the budgetary principles of economy and efficiency;&nbsp;Prioritised review of whether a framework contract can be used before a direct order is chosen;&nbsp;Procedural simplifications also apply to recipients of subsidies who are only obliged to apply procurement law by a grant decision;&nbsp;Valid until 30 June 2020.</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li><strong>Competent authority / regulation:&nbsp;</strong>Saxony-Anhalt,&nbsp;Ministry of Economy, Science and Digitization,&nbsp;<em>Facilitations under procurement law for the containment of the spread of the new coronavirus SARS-CoV-2 of 31 March 2020</em>.</li> <li><strong>Essential contents:&nbsp;</strong>(Merely) references to the existing possibilities for carrying out a negotiated contract award without a call for competition in cases of particular urgency for supplies and services under the German Procurement and Contract Procedures for Supplies and Services (VOL/A);&nbsp;References also apply to recipients of subsidies;&nbsp;Valid until 30 April 2020.</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li><strong>Competent authority / regulation:&nbsp;</strong>Thuringia,&nbsp;Thuringian Ministry of Economy, Science and Digital Society,&nbsp;<em>Implementation of public contracts in the course of the corona crisis</em></li> <li><strong>Essential contents:&nbsp;</strong>(Only) references to the existing possibilities for carrying out a negotiated contract award without a call for competition in cases of particular urgency and the letter of the BMWi of 19 March 2020.</li></ul><p>&nbsp;</p><h2>III. Possible subjects of contracts for an accelerated award</h2>Some of the above decrees and circulars give concrete examples of what is meant by particularly urgent procurement matters for which the simplified procurement rules can be applied (subject to individual assessment). These can be classified as follows:<em><span style="text-decoration: underline;"><strong>Supplies and services for the containment and short-term management of the corona pandemic:</strong></span></em><ul> <li>Remedies and aids such as disinfectants, disposable gloves, protective masks, protective clothing, bandage materials, swabs, abdominal cloths, hygiene articles / products</li> <li>Medical apparatus such as pulmonary ventilators</li> <li>Additional beds and other hospital equipment</li> <li>All technical equipment for additional hospital infrastructure / capacity expansion</li> <li>Laboratory equipment and equipment for the construction of corona test centres</li> <li>Drawing up concepts (e.g. for the establishment of a test/crisis centre or similar)</li></ul><p><em><span style="text-decoration: underline;"><strong>Supplies and services which serve to maintain the operation of the public administration</strong></span></em></p><ul> <li>Mobile IT device e.g. for setting up home office workplaces (laptops, mobile phones, headsets, etc.)</li> <li>Video conference technology</li> <li>Expansion of IT line capacities</li> <li>Other office equipment</li></ul><p><em><span style="text-decoration: underline;"><strong>Construction works for the containment and short-term management of the corona pandemic</strong></span></em></p><ul> <li>Additional hospital infrastructure / capacity expansions (especially intensive care)</li> <li>Conversions and equipment to increase the number of video conference rooms</li> <li>Installation of partition walls to separate offices with multiple occupancy</li></ul><p></p><h2>IV. Conclusion</h2>In view of the current crisis, the need to enable contracting authorities to award contracts as quickly and unbureaucratically as possible has been acknowledged by the EU, the federal government and many of the federal states.The added value of the communications and circulars at EU and federal level consists primarily in subsuming the legal requirements for urgent procurements and in this respect at least ensuring a uniform interpretation and additional legal certainty for the contracting authorities. One thing becomes obvious here: the procurements must have a sufficient "corona reference" documented in the award file. The EU Communication and the circulars of the Federal Government are not intended to create general simplifications in award procedures; attempts to circumvent them are (still) inadmissible.In the below-threshold range, the picture is less consistent:While some federal states temporarily suspend the UVgO for "corona procurements" (NRW), others raise the value limits for negotiated procurement without a call for competition up to the EU thresholds (Rhineland-Palatinate, Hamburg) or limit themselves again to referring to the decree of the BMWi or to repeating the legal requirements for negotiated procurement without a call for competition (Thuringia, Saxony-Anhalt, Baden-Wuerttemberg). In Bavaria and Lower Saxony it is even the case that negotiated contracts with and without a call for competition (in Bavaria also restricted invitations to tender) are permitted for a limited period for all supply and service contracts - even those without a "corona" reference.There are also differences in whether the decrees relate only to the (more frequent) case of goods and services or also cover construction works. Thus, in the below-threshold area contracting authorities and bidders currently have to cope with a "patchwork quilt" and observe the regulations that apply to them.&nbsp;<em><a href="mailto:Sascha.Opheys@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Sascha Opheys</a></em><a href="mailto:Christopher.Theis@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener"><em>Christopher Theis</em></a>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-5269</guid>
                        <pubDate>Wed, 15 Apr 2020 06:12:27 +0200</pubDate>
                        <title>GERMANY | WHITE COLLAR CRIMES | No Duty to File for Insolvency but Risk of Fraud!</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/germany-no-duty-to-file-for-insolvency-but-risk-of-fraud</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>With the German Act to Mitigate the Consequences of the COVID-19 Pandemic in Civil, Insolvency and Criminal Proceedings Law and the COVID-19 Insolvency Suspension Act (COVInsAG) contained therein (COVInsAG) of 27 March 2020, the obligation to file an insolvency petition (section 15a InsO) was temporarily suspended in the cases described in more detail below (see no. 1) and thus at the same time a possible criminal liability due to the allegation of delay in filing insolvency (see under 2). However, this does not eliminate all risks of criminal liability in the event of insolvency, as the following comments show (see under 3).</p><h2>1. The prerequisites for the temporary suspension of the obligation to file for insolvency</h2>Section 1 sentence 1 COVInsAG suspends the obligation to file for insolvency pursuant to section 15a German Insolvency Code (InsO) until 30 September 2020. In addition, the Federal Ministry of Justice and Consumer Protection (BMJV) is authorised to extend the suspension by statutory order until 31 March 2021 at the latest (see section 4 COVInsAG).Nevertheless, the obligation to file for insolvency during this period is only waived if the insolvency is based on the consequences of the spread of the SARS-CoV-2 virus, i.e. the COVID-19 pandemic, and at the same time there are prospects of eliminating an existing insolvency (section 1 sentence 2 COVInsAG). A legal presumption for the existence of these requirements is stipulated by section 1 sentence 3 COVInsAG in the event that the debtor was not insolvent on 31 December 2019.Insofar as the reasons for insolvency, in particular an inability to pay, are not based on the COVID-19 pandemic, the obligation to file an insolvency petition and a possible criminal liability in case of a breach of this obligation continue to exist. The same applies if, despite being based on the COVID-19 pandemic, there is no prospect that the insolvency can be eliminated, i.e. it is not merely temporary. In this respect, a prognosis must be made which should urgently be documented in writing because of the criminal consequences. This also applies, of course, to the reason why the (temporary) insolvency is based on the COVID-19 pandemic.<h2>2. No criminal liability for delay in filing for insolvency</h2>If the prerequisites for the temporary suspension of the obligation to file an insolvency petition are fulfilled, a criminal liability for failure to file an insolvency petition (section 15a (4) and (5) InsO) ceases to exist during this period. It is precisely the person who violates his duty to file an insolvency petition who is punishable. However, this duty is temporarily suspended so that it cannot be violated.It should be kept in mind, though, that after the suspension period has expired, the obligation to file an application is revived. If by then a reason for insolvency due to the COVID-19 pandemic has not been eliminated, an application for insolvency must be filed. Since section 1 sentence 1 COVInsAG only suspends the obligation to file an application, it is obvious that an application for insolvency must be filed immediately after expiry of the suspension period if the reason for insolvency has already existed for three weeks by then (see section 15a (1) sentence 1 InsO). In this respect, the time limits and the continued existence of the reason for insolvency must be continuously monitored and assessed, at any rate at the end of the suspension period, and any necessary steps must be taken to counteract the risk of criminal liability for delay in filing for insolvency.<h2>3. No "get out of jail free" card</h2>Even if the temporary suspension of the obligation to file for insolvency already takes away great pressure and a risk of criminal liability which should not be underestimated, this does not eliminate all risks of criminal liability. The provisions of the COVInsAG do not constitute a "get out of jail free" card. In addition to the risk of criminal liability for delay in filing for insolvency, a company in crisis is exposed to a large number of other criminal liability risks for the persons involved, in particular the managing directors and executive board members. But they are not suspended by COVInsAG.<h4><em>3.1 Non-payment of social security contributions (section 266 German Criminal Code (StGB)</em></h4>In the event of insolvency, it regularly happens that the business operator no longer pays the social security contributions for its employees or does not pay them on time. In this case there is a considerable risk of criminal liability according to section 266a StGB which is not suspended by the COVInsAG. Rather, the obligation to pay social security contributions in good time continues to apply regardless of the suspension of the obligation to file for insolvency. Although it is basically possible to apply for a contribution deferral, the National Association of Statutory Health Insurance Funds (GKV-Spitzenverband) has stated that such a deferral should only be granted "when all other measures from the various aid packages and support measures of the Federal Government have been exhausted". Although the Federal Court of Justice&nbsp;(FCJ) assumes that criminal liability pursuant to section 266a StGB is excluded for the duration of the insolvency application period (see FCJ, decision of 30 July 2003 - 5 StR 221/03, NStZ 2004, 283), whether this results in a further suspension of criminal liability pursuant to section 266a StGB on account of section 1 COVInsAG is, however, questionable and not certain, even if the meaning and purpose of section 1 COVInsAG speak in favour of this. It is therefore urgently recommended that in the case of temporary insolvency, the business operator contacts the collection agency, works towards an extension of the deadline and explains to the agency why it is not possible to pay on time, although it has made a serious effort to do so, stating the amount of the contributions to be paid (see section 261 (6) sentence 1 StGB). This should be thoroughly documented by the business Operator.<h4><em>3.2 Commitment of fraud* in the conclusion of new transactions (section 263 StGB) *(Eingehungsbetrug - entering into an agreement with the intention to deceive the other party)</em></h4>There is also a particular risk with regard this respective type of fraud, the so-called "Einge-hungsbetrug" (section 263 StGB). The temporary suspension of the obligation to file for insolvency is intended precisely to help the companies concerned to continue their business activities (BT Printed Matter 19/18110, p. 3). If, however, new business is conducted in a state of insolvency, in particular business where the insolvent does not have to pay in advance with regard to his payment obligation, there is a risk of fraud (section 263 StGB) if he does not inform his contractual partner of this fact. The case law of the FCJ assumes in principle "that the suppliers would no longer have delivered the ordered goods if they had been aware that they would no longer receive payment for them" (FCJ, judgement of 11 December 1997 - 4 StR 323/97, BeckRS 1997, 30004704). Hence, also in this respect attention must be paid to a careful documentation of the forecast for the expected recovery of solvency as a result of the use of aid packages and the expected recovery of the profitability of the business activity of the company, whereby solvency must be recovered before the maturity of the contractual partner's claim.<h4><em>3.3. Further risks</em></h4>Despite the suspension of the obligation to file for insolvency, the bankruptcy offences (sections 283 et seq. StGB) are still of relevance which, among other things, concern the removal of assets (section 283 (1) no. 1 StGB). But also risks from a violation of the book-keeping duties (section 283b StGB), fraudulent preference of creditors (section 283c StGB) and fraudulent preference of debtors (section 283d StGB) must be kept in focus. In particular, it must be carefully reviewed whether the consequences of the suspension of the obligation to file an insolvency petition, as provided for in section 2 COVInsAG, may permit certain actions.<h2>4. Conclusion</h2>The temporary suspension of the obligation to file for insolvency has brought relief to many companies whose sales collapsed overnight as a result of the corona pandemic. Even if this eliminates criminal liability for delaying the filing of insolvency, those affected must not feel safe as a large number of criminal law risks remain. For this reason, even in the event of only temporary insolvency as a result of the corona crisis, all business activities must be subjected to critical analysis and review. This applies in particular to the conclusion of new transactions. If a notification of temporary insolvency is not sent to the business partners, it must be ensured that at least the expected resumption of solvency at the time of the maturity of the claim is documented in a valid and comprehensible manner.In view of the prerequisites for suspending the obligation to file for insolvency (section 1 COVInsAG), it is also advisable to carefully review and document in writing the circumstances leading to the existence of the prerequisites in order to avoid unpleasant surprises later on. With regard to the suspension of the obligation to file for insolvency expiring on 30 September 2020 and, in the event of an extension, no later than 31 March 2021, the deadlines for a possible revival of the obligation to file for insolvency must also be closely monitored.<a href="mailto:Jörg.Bielefeld@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Jörg Bielefeld</a><a href="mailto:Timo.Handel@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Timo Handel</a><a href="mailto:Alexander.Schmid@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Alexander Schmid</a>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Apr 2020 06:06:28 +0200</pubDate>
                        <title>GERMANY | CORPORATE &amp; COMMERCIAL | Implications of the Corona Pandemic for Contracts under German Law</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/germany-implications-of-the-corona-pandemic-for-contracts-under-german-law</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In this <em>memorandum</em>, the implications of the corona pandemic for the most common contracts between companies are discussed. The "performing party" is the party who provides the main service (i.e. delivers the purchased goods, performs the works, rents the premises), while the "receiving party" is the party who receives the main service and pays the remuneration.In the following, the various claims and options for action (damages, rescission, discontinuation of the basis of the transaction, etc.) are first explained in general terms; under Sections 2 <em>et seq</em>., the consequences of this for the individual types of contract (purchase agreement, contract for work and services, commercial agency agreement, etc.) are then clarified by means of examples.The consequences of the corona crisis on the claims and obligations of the contracting parties depend on the circumstances of the individual case, namely on the agreed contractual clauses. As a result, the outcome of any subsequent litigation is often difficult to predict. However, the following explanations at least make it possible to assess whether one's own legal position is strong or rather weak and how one should act to improve this position. If you know the arguments that strengthen your own contractual position, you can use them to reach an advantageous agreement which is usually more favourable than many years of legal proceedings.</p><h2>1. Principles</h2><h4>1.1 Damages</h4>If the performing party is unable to perform its services (impossibility) or only performs them late, the receiving party is liable for damages unless it can prove that it is not responsible for the impossibility or the delay (impediment to performance). The performing party is responsible for its own fault as well as for the fault of third parties it uses to perform its services.So if the performing party cannot deliver at all or not in time due to the effects of the corona pandemic, the question arises whether this is due to the fault of the performing party. This is not the case if the performing party can neither foresee nor avoid the impossibility or delay. Hence, it depends on the specific case. Anyone who cannot deliver a machine on time due to corona is not excluded from liability from the very beginning. Rather, the question arises as to what he could have done to avoid the delay nevertheless, for example by relocating production to less affected countries, switching production (fewer employees present at the same time, but two shifts instead) or replacing suppliers. On the other hand, the performing party may even be liable for intent, for example if the closure of its business was based on an entrepreneurial decision. So ultimately it depends on the circumstances of the individual case whether the performing party is liable for damages or not.Frequently the question is asked whether the corona pandemic is a case of "<strong><em>force majeure</em></strong>" (often referred to in English contracts by the French term "<em>force majeure</em>"). It should be noted that this term is not used by the German legislator in connection with impediments to performance (in contrast to Anglo-American law, for example). As mentioned above, the law is rather concerned only with whether the performing party is "responsible" for the impediment. Nevertheless, in contracts subject to German law, clauses are often used which define the concept of "<em>force majeure</em>" and provide for certain consequences for its existence (e.g. suspension of the obligation to perform, obligation to notify the affected party). Then these regulations take precedence over the law and it must be verified whether their requirements are met. According to most of the clauses that the signatory has found in contracts, the corona pandemic is a case of<em> force majeure</em>.<h4>1.2 Rescission</h4>If the performing party does not fulfil its obligation, the receiving party may rescind the contract. As a rule, the receiving party must first set a reasonable period of grace for performance; only after this period has expired can rescission be declared. In certain cases, however, it is not necessary to set a grace period, especially if it is clear from the outset that the performing party will not be able to perform (on time). In cases of doubt, it is recommended to set a grace period to be on the safe side. It is important (and dangerous for the performing party) that the rescission can be declared regardless of whether the performing party is responsible for the impediment or not. So, the right of rescission exists precisely in the classic corona cases.It must, though, always be checked whether the right of rescission has been restricted by contractual provisions. For example, the usual <em>force majeure</em> clauses provide for delivery dates or deadlines to be postponed as long as the impediment persists.A right of rescission only exists for contracts that are aimed at a one-time service (although the service can also be provided in several parts over a longer period of time).This contrasts with the so-called continuing obligations, in which new obligations to perform constantly arise (such as lease agreements, licence agreements, contracts for regular deliveries, etc.). For these contracts, the termination of the contract replaces the rescission (see 1.3 below).<h4>1.3 Termination</h4>On the one hand, continuing obligations can be terminated "properly". The details, i.e. period of notice and earliest possible termination, are usually expressly stipulated in the contract. On the other hand, German law also provides for the possibility of "extraordinary" termination without notice for good cause; this right of termination cannot be excluded by contract.Good cause for termination without notice shall be deemed to exist if, taking into account all circumstances of the individual case, the party giving notice of termination cannot reasonably be expected to continue the contractual relationship until the expiry of the ordinary period of notice. In most cases the important reason lies in the person or behaviour of the other contracting party. But, in exceptional cases, a circumstance for which neither of the contracting parties is at fault (such as the corona crisis) may also constitute good cause. However, especially in this case, the interests of the other contracting party in the continuation of the contractual relationship must be given due consideration. The outcome of such a balancing exercise in a dispute depends strongly on the circumstances of the individual case and can hardly be predicted. It should also be borne in mind that such litigation is decided at a time when the corona crisis has (hopefully) long since passed; in this case, the court might, in retrospect, rather conclude that the terminating party could reasonably be expected to continue the contract.<h4>1.4 Interference with the Basis of the Transaction</h4>Section 313 of the German Civil Code (BGB) provides that a contractual partner can demand adaptation of the contract if (<em>a</em>) circumstances which "<em>have become the basis of the contract</em>" have changed seriously after the conclusion of the contract and the contractual partners, if they had foreseen this change, would not have concluded the contract at all, or would have concluded it with a different content and (<em>b</em>) the contractual partner cannot be expected to adhere to the unchanged contract. In our case, therefore, it depends first of all on whether it has become the basis of the contract that the repercussions which the corona pandemic now has on the implementation of the contract do <span style="text-decoration: underline;">not</span> materialise.If it is no longer possible for the performing party to render the service, this is not considered to be a case of discontinuation of the basis of the transaction; rather, the rules&nbsp;explained above under the heading "compensation" apply. As regards continuing obligations, the rules on the discontinuation of the basis of the transaction are not applicable; instead, termination for good cause may be considered.In the context of corona, the most relevant case is that the receiving party is no longer interested in the service (example: the marketing concept ordered is no longer usable because the advertising budget has been cut; the new machine is no longer needed because the business is being discontinued due to the crisis; the goods ordered are not for sale which has forced the retail outlets to close). Here, the principle applies that the risk of use lies with the party to receive the service, i.e. it has not been made the basis of the contract (by both contracting parties). Accordingly, the Federal Court of Justice decided that after the entry into force of the laws for the protection of non-smokers, an innkeeper cannot demand an adaptation of the lease agreement if he suffers a decline in turnover as a result. There is also no right of adaptation, even if the tenant no longer needs the hotel room ordered due to a cancellation of the event. However, a claim for adaptation of the contract was upheld in the case of a beer importer resident in Iran who had concluded a beer supply contract with a brewery but was no longer allowed to sell alcoholic beverages after the Islamic Revolution.Even if the courts come to the conclusion in a possible legal dispute that the usability of the service was as a matter of exception the basis of the transaction, it must be further examined whether it is unreasonable for the receiving party to adhere to the non-adapted contract. This depends on the circumstances of the individual case, taking into account the interest of the performing party in the unaltered performance of the contract. In each individual case, the receiving party must weigh up the risk for itself of not accepting the service and not paying the remuneration. If there is only the risk of being sued for acceptance and payment, it might be sensible to accept this and hope for a later settlement. If, however, if, the receiving party in a continuing obligation, for instance, withholds part of the remuneration with the comment that it cannot use the service as intended due to the corona pandemic, this can lead to the other party terminating the contract due to late payment. In this case it might be too risky to rely on a subsequent positive decision by the courts.<h4>1.5 Payment of Remuneration</h4>If the performing party is unable to perform due to impossibility (see 1.1 above), the claim to the consideration (remuneration) is also basically cancelled. In the event of partial performance, the remuneration shall be reduced in accordance with the value of the partial performance. This applies regardless of whether the performing party is responsible for the impossibility or not. However, if the receiving party is solely or largely responsible for the impossibility, the performing party retains the right to remuneration. Examples are given in Sections 3 and 4 below.<h4>1.6 Contractual Penalty</h4>A claim for payment of a contractual penalty may arise from the contract. Often such clauses do not expressly regulate whether they apply in every case of an impediment to performance or only if the impediment to performance is the fault of the other party. As a rule, however, they are to be interpreted as requiring a duty of representation - if liability for damages already exists only in the case of a duty of representation, this must apply all the more to a contractual penalty which is to be paid irrespective of any damage actually incurred.<h4>1.7 Information and Documentation</h4>In all cases of impossibility, delay in performance or a possible discontinuation of the basis of the transaction, it is important that the party affected by the impediment to performance informs the other contracting party in good time and also subsequently keeps the other party informed of the current status. Often this is also contractually stipulated, for instance in the customary <em>force majeure</em> clauses. If the affected party does not comply with this information obligation, the contractually agreed consequences (e.g. loss of rights) apply. Even if nothing is contractually regulated, there may be an obligation to pay damages if damages would not have arisen or would have been reduced for the other contractual partner if it had been duly informed.In addition, the party affected by the impediment to performance should document why it is prevented from performing as intended. For example, it should be recorded which official prohibition made timely performance impossible - as has been shown, official requirements change almost daily at times, and if a legal dispute does not reach the decisive stage until a few months later, it can be difficult to reconstruct the situation at any given time. It should also be documented what measures were taken to remove the impediment to performance and why these measures were not successful.<h4>1.8 General Terms and Conditions</h4>Contractual provisions that become relevant as a result of the corona crisis are often contained in general terms and conditions. General terms and conditions (GTC) are all contractual conditions that are pre-formulated for a large number of contracts (at least three) and are specified and laid down by one contracting party to the other party. On the one hand, this raises the question of whether GTC have been effectively incorporated, i.e. made the contents of the contract. On the other hand, the German Civil Code contains detailed regulations on which provisions in GTC are invalid (for example: exclusion of claims for damages or warranty claims, exclusion of offsetting or rights to refuse performance, etc.). In general, in case of doubt, GTC are invalid if&nbsp;they are not compatible with essential basic ideas of the legal regulation from which they deviate. For instance, the exclusion of the right of rescission in <em>force majeure</em> clauses may be invalid in individual cases if it is regulated in GTC.<h2>2. Purchase Agreement</h2>Example: The manufacturer of a machine is unable to deliver the machine at the contractually agreed time due to lack of personnel (employees cannot come to work be-cause they have to look after children; a complete ban on leaving the premises is imposed - which has not been the case so far) or due to missing vendor parts. Consequence: There is a strong case for the manufacturer not being responsible for the delay and therefore not being liable for damages (1.1 above). However, the purchaser is probably entitled to a right of rescission, unless this is effectively limited in the purchase contract, for example by a force majeure clause, and the conditions of the clause - for example immediate notification by the manufacturer - are fulfilled) (1.2 above).The fact that the buyer is no longer able to use the machine due to the changed circumstances usually does not justify an adaptation of the contract or even a rescission by the buyer (1.4 above).<h2>3. Long-Term Supply Agreement</h2>Example: Company A has undertaken to company B to supply components regularly according to B's requirements and at agreed prices; the contract has a fixed term until 2022.Consequence: To the extent and as long as A cannot deliver because of the corona crisis, there is much to be said for the fact that A is not liable for damages (1.1 above). On the other hand, A has no claim to payment of the purchase price (1.5 above). If, in B's view, the impediment to performance is not merely temporary and B has an alternative source of supply, it is conceivable (but unlikely) that B has a right of termination without notice (1.3 above).Example: As above, but B has undertaken to purchase at least 1,000 pieces per month. But at present B only needs 200 pieces per month.Consequence: It depends on the contractual regulations: If the contract provides for a claim for damages in the event that B does not reach the minimum purchase, there is a strong case for liability even if B is not responsible for the failure to reach the minimum purchase (purchase guarantee). Sometimes, however, the contractual provision is only confined to the fact that company A has a right of termination if the minimum quantity is not reached.<h2>4. Contract for works and services</h2>Example: A service company regularly carries out service and preventive maintenance work on the machines, lifts, computer systems etc. located at the receiver's premises and is reimbursed annually for this work. The receiver cancels the agreed service date because he has decided to temporarily stop production and retains part of the remuneration.Consequence: The service company retains the right to full remuneration, as the recipient is responsible for the fact that the service company is unable to perform (1.5 above). There should be no case for the discontinuation of the basis of the transaction (at least if the impediment exists for only a few months).<h2>5. Lease Agreement</h2>Example: The lessee of commercial real estate (office space, retail business) claims that it can only use the premises to a limited extent or not at all due to official restrictions and therefore retains part of the rent.Consequence: A case of the discontinuation of the basis of the transaction is not likely to exist (1.4 above). Rather, the lessor can terminate the lease under the current legal situation if the lessee is in default of payment of the rent (according to the law: two consecutive monthly rents or a total of two monthly rents). Since 28 March 2020, though, a special regulation has been in force: According to this, the lessor cannot terminate the lease agreement for rent debts from the period 1 April to (for the time being) 30 June 2020 if the delay in payment is due to the effects of the corona crisis. As of 30 June 2020, the lessee has more than two years to settle the rent arrears resulting from this period.<h2>6. Commercial Agency Agreement</h2>Example: The commercial agent is only able to place orders to a limited extent because his travel options are limited and the customers no longer receive an agent.Consequence: The commercial agent is not liable for damages as he is not at fault. But he can only demand commission for the contracts actually arranged.Example: The commercial agent continues to place orders, but the business operator cannot accept them because his production has come to a standstill.Consequence: In case of doubt, the business operator is not liable for compensation for lost commissions, as he is not acting culpably.In both cases, in case of doubt, there is no right to terminate the contract without notice, as it should be reasonable for both parties to adhere to the contract.<h2>7. License Agreement</h2>Example: Company A has granted company B a licence to manufacture products using the trademarks / patents / know-how of A. A unit licence fee and a monthly minimum licence fee have been agreed.Consequence: In case of doubt, the minimum license fee is to be interpreted as a no-fault guarantee. Thus, if A does not reach the specified quantities due to the corona crisis, it is still obliged to pay the minimum license fee.<a href="mailto:Matthias.Stecher@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Matthias Stecher</a>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Apr 2020 05:46:12 +0200</pubDate>
                        <title>GERMANY | LABOUR | Getting trough the Corona Crisis by Short-Time Work</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/germany-getting-trough-the-corona-crisis-by-short-time-work</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Many companies and their employees experience the repercussions of the corona pandemic on business operations and their options to work tightening every day. Consequently, the Federal Government has set the course at an early stage to make short-time work more attractive. Companies are making extensive use of this.</p><h2>What is short-time work?</h2>Short-time work means that due to a considerable loss of work, the working hours and, as a consequence, the remuneration are temporarily reduced. The main attraction is that the loss of remuneration is partly compensated by the employment agency in the form of short-time work compensation.<h2>Which corona implications result in a granting of short-time allowance?</h2>Short-time work compensation can be applied for at the employment agency if, due to the epidemics, the workload declines dramatically because, for instance, companies are not allowed to open or supply chains or sales opportunities collapse.<h2>How many employees must be affected and to what extent?</h2>Short-time work may be introduced for all or just some employees. The extent of the reduction in working hours can also vary depending on the employee. Even a reduction of working hours to zero is possible. According to the latest legislative amendments, short-time working compensation can already be drawn if at least 10 percent of the employees of the company or a department of the company suffer a loss of earnings of more than 10 percent in each case.<h2>What other requirements does the short-time work compensation have?</h2>The loss of work due to the corona pandemic and its economic implications, for instance, must be temporary and unavoidable. This presupposes that the holiday entitlements carried over from the previous year must be reduced as a matter of priority. In addition, working time credits must be reduced to the extent permitted by the company. However, there is no longer&nbsp;a need to build up negative balances due to recent legislative amendments. Furthermore, some operational and personal requirements such as the continued existence of the employment relationship without termination notice, must be observed. Finally, the employer must properly report the loss of work to the employment agency.<h2>What is the amount of short-time work compensation and how long is it paid?</h2>Depending on the maintenance obligations, the short-time work compensation amounts to 60 or 67 percent of the net salary difference. The maximum payout period is currently twelve months. It can be extended up to 24 months by the Federal Ministry of Labour through statutory order.<h2>What costs remain with the employer?</h2>If the working time is not reduced to zero, the employer continues to pay the remuneration for the remaining working time base together with the employer's social security contributions.In addition, social security contributions are due on - non-technically speaking - 80 percent of the remuneration lost as a result of short-time work. Although the employer must first raise and pay this, it is subsequently reimbursed by the Federal Employment Agency - this is also a result of the current legal facilitations to promote short-time work. Depending on the legal basis of short-time work, the employer may ultimately be obliged to make top-up payments on the short-time work compensation.<h2>How is short-time work introduced?</h2>Employers cannot introduce short-time work on their own authority. Rather, this requires a basis in a collective agreement, a works agreement, an employment contract or a supple-mentary agreement to the contract. The introduction is subject to co-determination pursuant to section 87 (1) No. 3 German Works Constitution Act (BetrVG). Short-time work compensation must be applied for by the employer at the local employment agency.<h2>Conclusion</h2>Short-time work has proven its worth in the 2008/2009 banking crisis and helps companies to save jobs. Today - thanks to the new regulations adopted in record time - it is more in demand than ever.<a href="mailto:Corinne.Klapper@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Dr Corinne Klapper</a>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Apr 2020 05:32:34 +0200</pubDate>
                        <title>GERMANY | CORPORATE | Federal Government Legislative Package to Mitigate the Effects of the COVID 19 Pandemic</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/germany-federal-government-legislative-package-to-mitigate-the-effects-of-the-covid-19-pandemic</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The German federal government today presented the "<strong>Draft of a law to mitigate the effects of the COVID 19 pandemic</strong>". The legislative draft can be retrieved here.The legislative draft contains far-reaching regulations in various fields of law:</p><ul> <li><span style="text-decoration: underline;">Civil law</span>: <em>Moratorium</em> for consumers and micro entrepreneurs in respect of contractual claims arising from continuing obligations;</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Insolvency law</span>: Temporary suspension of the obligation to file for insolvency and of payment prohibitions;</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Corporate law</span>: Temporary facilitation of shareholder and general meetings without physical presence;</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Criminal procedural law</span>: Temporary suspension of the interruption period of a criminal trial.</li></ul><p>The proposed legislative package comes on top of the federal government's package of measures adopted last week to cushion the effects of the coronavirus. In particular, it addresses a number of central legal issues that arise for board members and managing directors with regard to the fulfilment of their legal obligations in times of the corona crisis.The hastily prepared 52-page draft law in the form of a "Formulation Aid of the Federal Government" will first have to be analysed in detail with regard to the individual regulatory proposals and the respective substantiation given. It is also quite conceivable that there will be individual changes in the further, probably ever-record short legislative process. What must be pointed out, however, are the following new regulations which are potentially relevant for board members and managing directors of all companies and which became apparent already last week.<strong>Temporary facilitation of the virtual shareholders' meeting</strong>The ordinary general meeting (in the case of the stock corporation (AG)) or the shareholders' meeting (in the case of the limited liability company (GmbH)) must take place within the first eight months of the financial year, section 175 (1) German Stock Corporation Act (AktG) or section 42a (2) German Limited Liability Companies Act (GmbHG). For the duration of the current official prohibitions of meetings, general meetings/shareholders' meetings may also not be conducted as attended events. The legislative draft thus provides for:</p><ul> <li>In 2020, the executive board of a stock corporation, KGaA or SE may, with the ap-proval of the supervisory board, enable shareholders to participate in the general meeting and to vote by means of electronic communication even without the corre-sponding authorisation in the articles of association, hold a virtual general meeting without physical presence, reduce the period for convening the general meeting to 21 (instead of 28) days, hold the general meeting even after the first eight months have elapsed in the course of the remainder of the financial year and make advance pay-ments on the balance sheet profit before the general meeting. The right of rescission is restricted accordingly (with the exception of intentional violations).</li> <li>In 2020, shareholders' meetings of limited liabilities companies can also be held in text form or by written vote without the consent of all shareholders.</li> <li>In the case of cooperatives, in 2020, resolutions of members or representatives at general meetings or meetings of representatives may also be passed in writing or electronically without the corresponding authorisation in the articles of association, the annual financial statements may be adopted by the supervisory board and (with the consent of the supervisory board) advance payments on expected dividend pay-ments may be made. In addition, members of the management board and the super-visory board of a cooperative remain in office after expiry of their term of office until a successor is appointed. Meetings of the executive board and the supervisory board can also be held without being based on the articles of association or the rules of procedure by way of circulation in text form or by telephone or video conference.</li> <li>Members of the executive boards of associations and foundations will also remain in office in 2020 even after their term of office has expired, until their dismissal or until their successor is appointed. Members of associations can participate in the general meeting even without physical presence and can cast their vote by means of elec-tronic communication or in writing in advance.</li></ul><p><strong>Temporary suspension of the obligation to file for insolvency and of payment prohibitions</strong>In the event of insolvency (i.e. if the company is unable to meet the due liabilities) or over-indebtedness (i.e. if the assets no longer cover the existing liabilities and there is no forecast of continuation), the management must file for insolvency within three weeks, sections 15a, 17, 19 German Insolvency Code (InsO). If it still generates payments after commencement of insolvency or after overindebtedness has been established, the executive board or the managing director is personally liable for this, if necessary, pursuant to section 92 (2) AktG or section 64 GmbHG. All these obligations are temporarily suspended:</p><ul> <li>The obligation to file for insolvency pursuant to section 15a InsO (whether due to overindebtedness or insolvency) is suspended until 30 September 2020. This does, however, not apply if the factual insolvency is not due to the consequences of the spread of the SARS-CoV-2 virus, or if there is no prospect of eliminating an existing insolvency. It is, of course, assumed by law that the factual insolvency is due to the effects of the COVID 19 pandemic and that there are prospects of eliminating an existing insolvency if the company was not insolvent on 31 December 2019.</li> <li>Insofar as the obligation to file an insolvency petition is suspended thereafter, payments made in the ordinary course of business (including measures to maintain or resume business operations or to implement a restructuring concept) shall be deemed to be in compliance with the company's duty. In addition, new loans are privileged in terms of legal contestation and liability in order to create an incentive for the granting of such loans.</li></ul><p>&nbsp;<a href="mailto:Daniel.Walden@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Dr Daniel Walden</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Apr 2020 05:27:30 +0200</pubDate>
                        <title>GERMANY | CORPORATE | Duties of the Management with regard to the Economic Stabilisation Fund Act (WStFG)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/germany-duties-of-the-management-with-regard-to-the-economic-stabilisation-fund-act-wstfg</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In the wake of the corona pandemic, the German economy is facing one of the greatest - if not the greatest - challenges since the founding of the Federal Republic of Germany. The crisis is causing enormous uncertainty among companies in the real economy as well as on the financial markets. At the same time, it also brings with it special legal obligations for the management (cf. our blog post on "Relevance of SARS-CoV-2 (coronavirus) for the functional specifications of the management"). To mitigate the economic and social consequences which the pandemic has already caused and will continue to cause, the Federal Government and the states are providing extensive economic aid (cf. Overview of all support measures of the federal government and each individual federal state and Newsletter "Capital in Crisis - Federal Government establishes Economic Stabilization Fund").The Act on the Establishment of an Economic Stabilisation Fund (Economic Stabilisation Fund Act - WStFG) which came into force on 28 March 2020 provides for the establishment of a special fund "Economic Stabilisation Fund - WSF" without legal capacity to support the real economy. By means of the WSF - flanking the special programmes of the Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) - the necessary measures to stabilise the national economy and secure jobs are to be implemented for the period until the end of 2021.State aid is, though, neither automatic nor (legally) free of charge. This is because the Ministry of Finance decides on the stabilisation measures of the WSF (in agreement with the Ministry of Economics) only <strong>at the request</strong> of the company concerned, and only after due consideration of a) the importance of the company for the German economy, b) the urgency, c) the effects on the labour market and competition and d) the principle of using the WSF's funds as economically and thriftily as possible. The benefits are to be made subject to conditions and requirements for the company. Both have significant legal implications for the duties of the management boards of companies that might be dependent on the WSF's assistance. In order not to be exposed to allegations of breach of duty and possibly enormous liability risks later on, the members of the management board and the supervisory board or the managing directors of companies that can and possibly have to resort to the&nbsp;financial support of the WSF should observe these duties exactly.</p><h2>Background of the WStFG</h2>The WStFG takes up where a tried and tested package of laws that was passed in the course of the financial crisis to support financial companies in particular has been left off. Hence, much is already known from the Financial Market Stabilisation Fund Act (FMStFG) and the Financial Market Stabilisation Acceleration Act (FMStBG) from 2008. As a result of the WStFG, not only financial companies but also companies in the real economy are now eligible for stabilisation measures. For this purpose, the WSF was established parallel to the already existing financial market stabilisation fund.The WStFG is divided into two articles. Article 1 extends the FMStFG into the Act establish-ing a Financial Market and Economic Stabilisation Fund. Article 2 develops the FMStBG into the Economic Stabilisation Acceleration Act.Although the legislative package thus affects companies in both the financial sector and the real economy of all legal forms, the following comments focus on companies in the real economy in the form of public limited companies. However, the considerations are (to a large extent) transferable to companies in the financial sector and companies of other legal forms.<h2>Legal implications for the management - avoidance of liability</h2>Pursuant to section 76 (1) of the German Stock Corporation Act (AktG), the management manages the stock corporation (AG) under its own responsibility. In managing the company, he has to act in accordance with the diligence and due care of a prudent manager, section 93 (1) sentence 1 AktG. The same applies in principle to the managing director of a GmbH, section 43 (1) German Limited Liability Companies Act (GmbHG); however, he does not act without instructions but is subject to the instructions of the shareholders' meeting. If the management violates the statutory duties of care incumbent on it, it is obliged to compensate the company for the resulting damage (section 93 (2) AktG, section 43 (2) GmbHG).In principle, the management is entitled to further entrepreneurial discretion (so-called business judgement rule). A breach of duty - and thus liability - on the part of the manage-ment board is excluded in any case if it (<em>i</em>) could reasonably assume, when making a business decision, (<em>ii</em>) on the basis of appropriate information (<em>iii</em>) acted in the best interests of the company, section 93 (1) sentence 2 AktG. This applies not only to stock corporations, but in principle also to other companies. However, the managing director of a GmbH is, due to the fact that he is bound by instructions in the case of difficult discretionary decisions, to a much greater extent obliged than the management board of an AG not to make the decision himself, but to leave it to the shareholders' meeting.The broad entrepreneurial discretion finds its first limitation in the general obligation to secure the existence of the company and to avert damage. The management is legally obliged, as far as possible, to ensure the long-term existence of the company and its sustained profitabil-ity. Furthermore, it is generally obliged to avert damage to the company as far as possible. In&nbsp;addition, the management is obliged to ensure compliance with the law and the company's internal law, such as the articles of association.With regard to the WStFG, this entails for the management:<span style="text-decoration: underline;"><strong>3.1. Obligation to apply for state aid?</strong></span>Basically, the question arises whether and from which point in time the management board is legally obliged to apply for state support by the WSF. If the existence of the company is endangered and can only be secured by state aid of the WSF, the management board has to act in time within the scope of its obligation to secure the existence of the company and has to file a corresponding application. In any event, the Executive Board is obliged to set up a monitoring system for this purpose to identify any threat to the company's continued exist-ence in good time, in accordance with Section 91 (2) AktG. When assessing the threat to the existence of the company as a going concern, it will also have to be taken into account whether there may be other options for securing the existence of the company, at least temporarily, which (initially) appear to be preferable to the WSF. In addition to other financing options, these may include other federal or state aid programs. Furthermore, it must be taken into account that the obligation to file for insolvency is suspended under certain conditions at least until 30 September 2020 under the Act to Mitigate the Consequences of the COVID-19 Pandemic, which came into force on 28 March 2020.If the management board remains inactive despite the continued existence of the company being at risk, and if the company suffers causal damage (up to and including the destruction of its existence) as a result of its inactivity, it may be liable for the damage caused (although in this constellation the calculation of damages may well prove challenging). In the current economic environment, management board members are more obliged than ever to keep a close eye on the liquidity of their company and to take any necessary measures. Under certain circumstances, this can mean that the management board - if liquidity for its own company is not available on the free market or not available at comparable conditions - must apply for state aid from the WSF.If, in the course of the audits, it turns out that the application for state aid from the WSF is useful or necessary for the company, the management must also take into account that the granting of state aid will regularly be linked to requirements and conditions which the company must fulfil (immediately). Depending on the type of state aid applied for, these requirements should be determined in accordance with the principle of proportionality (cf. explanatory memorandum in the government draft of the WStFG on Article 1 section 25 WStFG). The legislator underlines there that in the case of a guarantee, for example, "only" the agreement of a fair market consideration is important, while in the case of other stabilisation measures such as state participation, more far-reaching requirements and conditions are considered, such as limitations on the distributions and the remuneration of the members of&nbsp;the executive bodies (this is reminiscent of the limitation of the remuneration of the board of managing directors, e.g. at Commerzbank, due to the state participation in the financial crisis). The management board is therefore also obliged to carefully examine which type of state aid from the WSF is requested and is sufficient to ensure the continued existence of the company.The management board will also be able to influence the stringency of the requirements through negotiations. It should therefore, to the extent possible, influence the conditions and requirements to be fulfilled by the company following the granting of state aid through negotiations with the state authorities.<span style="text-decoration: underline;"><strong>3.2. Stabilization measures- follow-up obligations</strong></span>State stabilisation measures under the WStFG are subject to conditions, see Article 1 section 25 WStFG. Companies that take advantage of WSF support measures must "guarantee a solid and prudent business policy. In particular do they have to make a contribution to the stabilisation of production chains and to securing jobs.", Article 1 section 25 (2) sentences 1 and 2 WStFG. To ensure these conditions, requirements can be agreed with the company, Art. 1 section 25 (2) sentence 3 WStFG.The guarantee to be provided for a solid and prudent business policy was also already provided for in the previous section 10 (1) FMStFG for assisted financial undertakings. The Act still does not contain a definition of this. Although the German Stock Corporation Act also mentions business policy in Section 90 of the Act, it is still disputed what exactly is meant by this. For financial undertakings, however, solid and prudent business policy has been and is specified by the requirements of section 10 (2) nos. 1 to 8 FMStFG in conjunction with section 5 (2) FMStFV. It is to be expected that the Ministry of Finance, in coordination with the Ministry of Economics, will issue a statutory order for real economy companies corresponding to the FMStFV pursuant to section 25 (3) WStFG. This will contain more detailed provisions, in particular as regards the requirements to be met by the beneficiary companies in the real economy concerning1. the use of the funds raised2. the taking up of further loans3. the remuneration of executive bodies4. the distribution of dividends5. the period during which the requirements are to be fulfilled6. measures to avoid distortion of competition7. industry-specific restructuring requirements8. the manner in which the public authorities involved and the Fund are to be held accountable9. a declaration of commitment by the management to comply with the requirements in clauses 1. to 6.10. other conditions, as far as these are appropriate.As in the case of the FMStG, the legislator still did not want to lay down uniform requirements for a solid and prudent business policy that applied equally to all companies. Rather, the requirements should be determined on a case-by-case basis, Art. 1 section 25 (3) sentence 2 WStFG. The explanatory <em>memorandum</em> to the government draft of the WStFG explicitly mentions the Federal Government's Public Corporate Governance Code, whose standards can serve as a guide. Specifically, the requirements can be defined between the beneficiary company and the state by contract, voluntary commitment or administrative act. The legal consequences for a company in the event of non-compliance with the agreed and specified requirements can and in all likelihood will also be determined by this statutory instrument, Art. 1 section 25 (3) WStFG.Within the framework of the management of the company, the management board must comply with the above conditions specified by the WStFG as well as any conditions agreed to safeguard them or ensure their compliance, if necessary by means of organisational precautions and measures. If the management board does not fulfil these statutory obligations, it is in breach of its duty of legality. If the company incurs (causal) damage as a result, the management board is also subject to liability towards its company in this respect.If necessary, the management board, with the consent of the supervisory board, must issue and publish a corresponding declaration of commitment to comply with the requirements imposed on the company, Art. 1 section 25 (3) sentence 1 no. 9 WStFG. As in the past, Art. 2 section 3 (1) WStFG clarifies as a precautionary measure that the provisions of the German Stock Corporation Act on the responsibility of the management board to manage the stock corporation on its own responsibility do not conflict with the permissibility and effectiveness of such a declaration of commitment. Since the WSF can, however, "only" set abstract guidelines for management decisions and not make individual specific transactions depend-ent on its approval, there is some evidence to suggest that the declaration of commitment would generally not violate the principle of independent management even without the legal clarification.Further, it has also been clarified in Art. 2 section 3 (2) WStFG that the management board is also entitled and obliged <em>vis-à-vis</em> the company to comply with the declaration of commitment. This is primarily intended to avoid a dilemma of duties of the management board in external and internal relations. At the same time, however, it also becomes clear here: if the management board acts in contravention of the declaration of commitment made by it and this results in damage to the company, the management board is threatened with liability.<h2>Summary</h2>The management must continuously monitor and assess whether the continued existence of the company is at risk. If this is the case, it must also verify, among other things, whether and which state aid can or must be claimed. In negotiations with the relevant government agencies, it must seek to alleviate requirements and conditions for the company as far as possible. After having been granted state aid from the WSF, it must ensure that all conditions and requirements imposed on the company are complied with and, if necessary, make appropriate organisational arrangements for this purpose. In particular must it observe the declaration of commitment that may be required of it.&nbsp;<a href="mailto:Daniel.Walden@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Dr. Daniel Walden</a><a href="mailto:Martin.Lawall@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Martin Lawall</a>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Apr 2020 05:19:50 +0200</pubDate>
                        <title>GERMANY | TAX | Coronavirus: Refund of VAT Special Advance Payment</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/germany-coronavirus-refund-of-vat-special-advance-payment</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>In addition to the measures discussed by us on 19 March 2020, the fiscal authorities of some of Germany's federal states have now decided on further relief - particularly for VAT - in order to strengthen the liquidity of companies affected by the coronavirus.</em></p><h2>Refund of the VAT Special Advance Payment</h2>The fiscal authorities of the federal states (Länder) listed below have decided that, in order to strengthen the liquidity of companies affected by the coronavirus, upon application the VAT special advance payment for 2020 can be reduced to zero Euros and refunded.As a rule, the VAT advance payment must be made on the 10th day after the end of the pre-registration period (following month) in accordance with Section 18 (1) German VAT Act (UStG).However, upon request an extension of up to one month can be granted, provided that a special advance payment is made for the calendar year in question in accordance with Section 46 in conjunction with Section 47 (1) German Value Added Tax Ordinance (UStDV). The special advance payment amounts to on eleventh of the total advance payments for the previous calendar year.According to 18.4 (4) German VAT Application Decree (UStAE), the fiscal authorities can determine the special advance payment in deviation from Section 47 UStDV, so that the above-mentioned measure is not expected to have any effect on the permanent extension already granted. The Bavarian State Ministry of Finance has also confirmed this.The above-mentioned measure has so far been adopted by the following federal states (as of 25 March 2020), each with a link to the corresponding press release in German:<ul> <li>Baden-Wuerttemberg (see Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg Pressemit-teilung vom 25.03.2020)</li> <li>Bavaria (see Bayerisches Staatsministerium der Finanzen Pressemitteilung Nr. 057 vom 23.03.2020)</li> <li>Brandenburg (see Ministerium der Finanzen und für Europa, Presseinformation 24.03.2020)</li> <li>Hesse (see Hessisches Ministerium der Finanzen Pressestelle 19.03.2020)</li> <li>Mecklenburg-Western Pomerania (see Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern Pressemitteilung vom 25.03.2020)</li> <li>Lower Saxony (see Landesamt für Steuern Niedersachsen Pressemitteilung vom 13.03.2020; item 8)</li> <li>North Rhine-Westphalia (see Antrag auf Steuererleichterung aufgrund der Auswir-kungen des Coronavirus)</li> <li>Saarland (see Ministerium für Finanzen und Europa Pressemitteilung vom 23.03.2020)</li> <li>Saxony (see Sächsisches Staatsministerium der Finanzen Pressemitteilung vom 23.03.2020)</li></ul><p>The measures offered by the tax authorities for tax deferrals, tax refunds and reduction of tax advance payments are first possibilities certain to show quick results for a short-term liquidity improvement.Particularly in view of the currently extremely simplified applications for tax reductions and tax deferrals, every company should nevertheless already now, as a matter of extreme precaution, document the extent to which it is economically burdened by the consequences of the coronavirus. We will support you with corresponding applications.<a href="mailto:Diljinder.Walia@bblaw.com" target="_blank" rel="noopener">Diljinder Singh Walia</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 14 Apr 2020 09:13:35 +0200</pubDate>
                        <title>ARTE | &lt;i&gt;During the Exhibition the Gallery Will Be Closed&lt;/i&gt;: l&#039;&lt;i&gt;ArTeam&lt;/i&gt; di Nctm in soccorso di artisti e galleristi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/arte-during-the-exhibition-the-gallery-will-be-closed-larteam-di-nctm-in-soccorso-di-artisti-e-galleristi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>[<strong>NOTA IMPORTANTE</strong>: il presente documento ha lo scopo di fornire una prima semplice guida illustrativa alle recentissime novità normative, non costituisce un parere legale ed è aggiornato al 6 aprile 2020 alle ore 17:00. Considerato che lo stato di emergenza ed il relativo quadro normativo sono in continua evoluzione su base quotidiana, i contenuti della presente nota potranno essere soggetti a eventuali modifiche].</p><h2>Gli interventi in Italia a sostegno della cultura</h2>L’esplodere della pandemia di COVID-19 costringe il mondo ad adottare severe misure di contenimento per mitigare e rallentare la diffusione del virus. L’Italia, così come molti altri Stati Europei e non, ha dovuto procedere all’isolamento della popolazione, impedendo di conseguenza lo svolgimento delle attività lavorative non essenziali al fine della sopravvivenza dell’intera comunità nazionale al periodo di quarantena. Il settore culturale, ed in particolare il sistema dell’arte, è certamente tra i più colpiti dalle necessarie misure emergenziali, a causa della sua profonda necessità di relazioni sociali, eventi e partecipazione da parte del pubblico. Se una parte di tale sistema sta provando a trasferire alcune delle proprie attività su Internet, allestendo <em>virtual tour</em> in appuntamenti fieristici <em>online</em> (come nel caso dell’esperimento di Art Basel Hong Kong) e nei corridoi digitalizzati dei più importanti musei (si rimanda al sito del MiBACT per tour virtuali di teatri, archivi e biblioteche, musei e parchi archeologici statali), la parte più fragile, costituta da artisti, piccole gallerie e spazi <em>no profit</em> rischia di rimanere inattiva a tempo indeterminato, minacciando la loro stessa esistenza.I governi nazionali hanno provveduto a fornire supporti di vario tipo, cercando di dare una prima risposta alla crisi economica in corso. In Italia, gli articoli 88, 89 e 90 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”) prevedono varie misure di sostegno al settore culturale. Esse, sinteticamente, riguardano <em>i</em>) le procedure di risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli e musei, <em>ii</em>) l’istituzione di due fondi emergenziali per lo spettacolo, il cinema e l’audiovisivo, per un ammontare complessivo di 180 milioni di Euro che il MIBACT sarà chiamato a ripartire in concreto entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.Al supporto pubblico si affianca il terzo settore, già attivo nel sostegno della rete nazionale di associazioni, fondazioni ed altri enti non profit a supporto delle attività locali. Importante è l’iniziativa dell’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI), volta a istituire un fondo di garanzia rotativo con dotazione iniziale di 5 milioni di euro da destinare anche settore della cultura. Fondazioni bancarie quali la Compagnia di San Paolo e la Fondazione Cariplo hanno stanziato fondi di garanzia rispettivamente di 6 milioni di Euro e di 2 milioni di Euro a sostegno delle esigenze finanziarie del Terzo settore, inclusi gli enti promotori della cultura<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>.<h2>Il supporto agli artisti e alle gallerie</h2>Le misure economiche promosse dal governo italiano mirano a fornire una generale mitigazione delle difficoltà economiche che il settore culturale, ed in particolare il mercato dell’arte, sosterranno nei prossimi mesi. Un ulteriore approfondimento può essere svolto nei confronti delle misure che potrebbero portare maggior beneficio agli artisti e alle gallerie.In linea generale, è utile menzionare che, ai sensi del Decreto Cura Italia, tutti gli artisti e gli operatori del mercato dell’arte dotati di partita IVA<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> sono titolati a chiedere l’indennità di 600 Euro prevista per tutti i lavoratori autonomi. I requisiti di legge, inclusi nel medesimo articolo, prescrivono che i richiedenti siano iscritti alla gestione separata dell’INPS, non siano in pensione o ricevano altre forme previdenziali obbligatorie. L’indennità non andrà a concorrere alla formazione del reddito del richiedente. Misure più specifiche sono previste all’art. 90 del predetto Decreto, grazie al quale la quota dei compensi di cui all’articolo 71-<em>septies</em> della Legge n. 633/1941 (Legge sul diritto d’autore) sarà destinata al sostegno di autori, artisti interpreti ed esecutori.Un primo aiuto arriva dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>, la quale interviene a favore degli autori e degli editori, prevedendo rimborsi per gli eventi annullati a causa dell’emergenza, e fondi di solidarietà a sostegno delle attività culturali. Questi ultimi si strutturano in un fondo di 500 mila Euro per acquistare 2.500 pacchi alimentari per gli associati SIAE in condizioni di precarietà e in un fondo straordinario di 60 milioni di Euro in favore di tutti gli associati finalizzato a supportare le ripartizioni del 2020 e del 2021<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>. Inoltre, 50 milioni di Euro sono stanziati per il finanziamento di prestiti pluriennali a tasso zero agli associati in difficoltà di liquidità. Analoghe disposizioni sono state adottate da altri enti per la musica e lo spettacolo, come NuovoIMAIE<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>.<h2>Le iniziative all’estero</h2>Spostando lo sguardo all’estero, l’Arts Council England, principale ente pubblico promotore delle arti nel Regno Unito, ha varato l’“<em>Emergency Response Package</em>”, in cui si prevede un fondo di emergenza 160 milioni di sterline a favore di organizzazioni e persone in difficoltà; di questi, 90 milioni sono destinati alle organizzazioni, 20 milioni ai <em>freelancers</em> e creative practitioners in difficoltà e 50 milioni alle organizzazioni non finanziate direttamente dall’ente stesso<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a>.In Francia, il Ministero della cultura ha provveduto a stanziare aiuti d’emergenza che includono un fondo di solidarietà per 22 milioni di Euro. Il <em>Centre National des Arts Plastiques</em> (CNAP), ente pubblico a promozione delle arti visive, oltre a proseguire regolarmente con il finanziamento degli artisti, ha finanziato un fondo d’urgenza pari a 500 mila Euro, a compenso dei mancati guadagni di artisti, curatori, critici e teorici d’arte che non rientrerebbero nelle regole del fondo di solidarietà, nonché per mostre annullate, residenze, curatori o attività di mediazione. Le commissioni programmate sono mantenute - sostegno a progetti di artisti, fotografi documentaristi e aiuti eccezionali - e la dotazione finanziaria per questi programmi è rafforzata al fine di sostenere un maggior numero di artisti. Il CNAP ha espresso l’ulteriore volontà di organizzare una sessione straordinaria destinata alle gallerie francesi di committenza e acquisto di opere di artisti della scena francese costretti a rinviare o cancellare le proprie mostre o partecipazioni alle fiere durante la quarantena imposta<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a>. La sessione eccezionale andrà a supportare il segmento più colpito, quello delle gallerie private, parallelamente alle misure e ai provvedimenti adottati dal governo a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi.Analoga misura è stata prevista dal Comune di Madrid, il quale ha annunciato un piano di acquisto di opere d’arte visiva per 500 mila Euro, e dal governo degli Emirati Arabi Uniti, che a seguito dell’annuncio della cancellazione della fiera <em>Art Dubai</em>, ha promosso l’acquisto di opere d’arte di artisti locali per un totale di 400 mila dollari<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a>.Strategia differente ha, invece, adottato l’amministrazione della città-stato di Berlino, la quale ha già messo a disposizione da venerdì 27 marzo scorso 600 milioni di Euro per prestiti ad artisti e <em>freelancer</em> a sostegno delle difficoltà del periodo<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a>; ad oggi è stata fatta domanda per un totale di 500 milioni di Euro. Il governo federale tedesco, a sua volta, ha proceduto ad un pacchetto di iniziative pari a 50 miliardi di Euro destinato a lavoratori autonomi e piccole imprese (includendo dunque artisti, studi d’artista e imprese culturali). L’assicurazione contro la disoccupazione è a disposizione dei liberi professionisti per i prossimi sei mesi.Oltreoceano, infine, il governo federale degli Stati Uniti d’America ha stanziato 377 miliardi di dollari per il sostegno delle piccole e medie imprese (con meno di 500 dipendenti), tra cui imprese culturali e organizzazioni no profit individuate dalla legge; a fianco di tale sostegno, è previsto lo stanziamento di 75 milioni di dollari per il <em>National Endowment for the Arts e il National Endowment for the Humanities</em>, i cui finanziamenti saranno distribuiti in parte direttamente e in parte alle agenzie artistiche statali e alle organizzazione artistiche regionali. Ulteriori stimoli sono previsti per l’<em>Institute of Museum and Library Services</em> (50 milioni di dollari), per il <em>Kennedy Center</em> (25 milioni) e per il <em>Smithsonian Institution</em> (7,5 milioni).Anche i privati contribuiscono personalmente al sostegno delle realtà più colpite dall’emergenza. Le grandi fondazioni americane hanno avviato programmi a favore del sistema dell’arte, come ad esempio il <em>Getty Trust</em> e la <em>Helen Frankenthaler Foundation</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a>, le quali hanno stanziato rispettivamente 10 e 5 milioni di Euro per il finanziamento di piccole-medie imprese culturali e di artisti residenti nell’area di Los Angeles. <em>Anonymous Was a Woman</em>, premio dedicato alle artiste donne over-40 americane, ha deciso di stanziare 250 mila dollari a sostegno delle artiste in difficoltà. La <em>New York Foundation for the Arts</em> ha lanciato un programma di finanziamenti d’emergenza in cooperazione con la <em>Robert Rauschenberg Foundation</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a>, oltre ad attivare la pagina online COVID-19 <em>Emergency Resources</em> sul proprio sito web, dedicata alla pubblicazione delle principali risorse economiche stanziate da enti privati negli Stati Uniti<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a>. La <em>no profit</em> <em>Creative Capital</em> ha a sua volta raccolto e indicizzato le iniziative attive su suolo americano<a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a>, mentre Artist Relief distribuirà sussidi di 5 mila dollaro l'uno agli artisti in maggiore difficoltà finanziaria<a href="/news-e-approfondimenti#%5B14%5D">[14]</a>.Altre istituzioni provano, invece, a coinvolgere direttamente gli artisti, come <em>Magazzino Italian Art</em>, che dalla sua sede di Cold Spring, nello Stato di New York, ha avviato nel conteso del progetto Magazzino da Casa l’iniziativa <em>HOMEMADE</em>, in cui otto artisti italiani sono invitati a realizzare un’opera a casa propria e condividerne il processo creativo con il pubblico<a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a>. David Zwirner, considerato tra i più potenti galleristi del mondo, ha lanciato il progetto <em>Platform</em>, attraverso il quale mette a disposizione la propria visibilità online a favore di gallerie emergenti con sede a New York<a href="/news-e-approfondimenti#%5B16%5D">[16]</a>, al fine di costruire uno spazio digitale per la promozione online degli artisti rappresentati.Non mancano iniziative locali ma dal forte impatto sociale, come l’avvio di una raccolta fondi da parte di <em>Axisweb</em>, <em>charity</em> inglese di Leeds impegnata nel sostegno degli artisti emergenti, per sostenere il grande numero di richieste di aiuto ricevute a seguito dell’annuncio della creazione di un fondo di 5 mila sterline destinato a supportare con piccoli contributi agli artisti più bisognosi<a href="/news-e-approfondimenti#%5B17%5D">[17]</a>. L’artista Eric Fischl ha creato un’edizione di 50 esemplari del suo dipinto <em>Mix and Match</em> da vendere a mille dollari l’uno in favore della <em>New York Academy of Art</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B18%5D">[18]</a>.C’è chi, invece, ha deciso di usare l’arte per aiutare gli altri. <em>Hauser &amp; Wirth</em>, galleria sul podio della celebre classifica Power 100 a cura di ArtReview<a href="/news-e-approfondimenti#%5B19%5D">[19]</a>, ha annunciato l’intenzione di donare all’Organizzazione Mondiale della Sanità il 10 per cento delle vendite <em>online</em> derivate dalle prossime tre mostre, che saranno ospitate virtualmente sul sito della galleria; parimenti, la casa d’aste parigina Piasa ha organizzato dal 3 al 5 aprile un’asta di beneficienza a favore del sistema sanitario francese insieme a quali <em>Kamel Mennour, Levy Gorvy, Almine Rech, Galerie Thaddaeus Ropac </em>e <em>Galerie Eric Dupont</em>.<h2>COVID-19: annullamenti, rinvii. I rimedi contrattuali esperibili.</h2>Le iniziative sino a qui illustrate, tuttavia, non riusciranno a fronteggiare totalmente le difficoltà che gli operatori del mercato dell’arte affronteranno nel corso della crisi economica che derivano dall’emergenza sanitaria in corso.Per tanti artisti, galleristi, <em>dealer</em>, curatori e spazi no profit si renderà necessario procedere alla risoluzione dei contratti più a rischio per evitare conseguenze negative nei rapporti commerciali. La pandemia di COVID-19 ha assunto i connotati di un evento di forza maggiore<a href="/news-e-approfondimenti#%5B20%5D">[20]</a>. Chiunque non riuscirà ad onorare i contratti e gli accordi per i progetti, gli eventi e le attività pianificate in queste settimane, potrà valutare il ricorso agli istituti di diritto civile dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore (articoli 1218. 1256 e 1463 del Codice Civile), dell’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione (articoli 1467 e ss. del Codice Civile) ed eventualmente, ove ne ricorrano i presupposti, anche dell’azione di rescissione per lesione ai sensi dell’articolo 1448 del Codice Civile.Per impossibilità sopravvenuta della prestazione si intende una qualsiasi situazione imprevedibile che impedisca l’adempimento del contratto e che sia difficilmente superabile con uno sforzo legittimamente messo in atto dal debitore. Qualora la parte inadempiente, infatti, dimostri che l’impossibilità di eseguire la prestazione derivi da cause a lei non imputabili, non potrà essere ritenuta responsabile dell’inadempimento, provocando l’estinzione del contratto e il conseguente scioglimento dei vincoli in esso previsti. L’impossibilità può essere definitiva, temporanea o parziale a seconda della natura dell’impedimento: in caso di impossibilità temporanea, si potrà procedere a una sospensione delle prestazioni; in caso di impossibilità parziale, si considereranno estinte (o sospese, qualora l’impedimento sia temporaneo) le sole prestazioni coinvolte, mentre le restanti potranno essere adempiute come pattuito.L’eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi degli articoli 1467 e ss. del Codice Civile, permette, invece, la risoluzione di contratti il cui sinallagmatico rapporto sia venuto meno per fatti esterni al rapporto stesso non inquadrabili nell’alea contrattuale ordinaria, rendendo le prestazioni eccessivamente onerose e/o svilite nel proprio valore o utilità. Nel caso di contratti aventi ad oggetto prestazioni d’opera, inoltre, potrà trovare luogo l’articolo 2228 del Codice Civile relativo all’impossibilità sopravvenuta nell’esecuzione dell’opera, in cui si specifica che il prestatore d’opera che ha parzialmente adempiuto ha comunque diritto ad un compenso per il lavoro prestato, parametrato all’utilità della parte dell’opera compiuta.L’azione di rescissione per lesione permette, infine, di adire il giudice al fine di ottenere la cessazione di contratti <em>ab origine</em> squilibrati dove la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio.È fondamentale, pertanto, constatare l’oggettiva onerosità che grava sull’inadempiente – quale può essere l’impossibilità causata dagli imprescindibili divieti di circolazione e assembramento – di portare a termine un progetto, un’opera d’arte o una performance, di promuovere mostre, vendere nei propri spazi in galleria o negli <em>stand booth</em> delle fiere.Si dovrà dare precedenza, a tal fine, alla raccolta di tutta la documentazione idonea a comprovare le circostanze che rendono difficile, se non impossibile, l’adempimento dei propri contratti, nonché i danni che le necessarie misure di contenimento hanno provocato all’ordinaria esecuzione delle prestazioni.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere ai seguenti indirizzi:&nbsp;<a href="mailto:a.donati@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Alessandra Donati</a>, <a href="mailto:f.federici@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Filippo Federici</a>, <a href="mailto:e.mombelli@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Edoardo Mombelli</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<p style="text-align: left;"><a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Nome di una raccolta a cura di Camiel van Winkel, di saggi che inquadrano l'arte di oggi in gran parte "<em>post-concettuale</em>", offrendo uno sguardo nuovo e rivelatore sulla sistematica dell'arte contemporanea. Pubblicato da Valiz (Amsterdam).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> <a href="https://www.compagniadisanpaolo.it/ita/News/Emergenza-Coronavirus-l-impegno-delle-Fondazioni" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.compagniadisanpaolo.it/ita/News/Emergenza-Coronavirus-l-impegno-delle-Fondazioni</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[2]</a> Cfr. art. 27 del Decreto Cura Italia.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> <a href="https://www.siae.it/it/iniziative-e-news/emergenza-covid-19-le-misure-adottate-dal-consiglio-di-gestione-siae-favore-degli" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.siae.it/it/iniziative-e-news/emergenza-covid-19-le-misure-adottate-dal-consiglio-di-gestione-siae-favore-degli</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> <a href="https://www.siae.it/it/iniziative-e-news/emergenza-sanitaria-coronavirus-%E2%80%93-tutti-i-provvedimenti-di-siae" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.siae.it/it/iniziative-e-news/emergenza-sanitaria-coronavirus-%E2%80%93-tutti-i-provvedimenti-di-siae</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> <a href="https://www.nuovoimaie.it/fondo-speciale-nuovoimaie-fai-domanda-online-dal-23-marzo-al-23-aprile-2020/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.nuovoimaie.it/fondo-speciale-nuovoimaie-fai-domanda-online-dal-23-marzo-al-23-aprile-2020/</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a> <a href="https://www.artscouncil.org.uk/covid19" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.artscouncil.org.uk/covid19</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a> <a href="https://www.cnap.fr/actualites/evenements/voir/mesures-exceptionnelles-de-soutien-et-plan-de-continuite" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.cnap.fr/actualites/evenements/voir/mesures-exceptionnelles-de-soutien-et-plan-de-continuite</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a> Si rimanda a <a href="https://news.artnet.com/market/uae-government-bought-400000-artwork-1815861" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Taylor Dafoe, After Dubai’s Biggest Art Fair Was Cancelled, the UAE Government Swiftly Purchased More Than $400,000 of Work by Local Artists</a>, su Artnet, 25 marzo 2020 (visualizzato il 4 aprile 2020).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a> Si rimanda a <a href="https://news.artnet.com/art-world/berlin-emergency-grants-1807644" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kate Brown, Berlin’s Senate Is Rolling Out Up to $320 Million in Emergency Grants for Freelance Cultural Workers and Artists</a>, su Artnet, 20 marzo 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a> <a href="https://news.artnet.com/art-world/helen-frankenthaler-foundation-getty-trust-relief-funding-1823466" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://news.artnet.com/art-world/helen-frankenthaler-foundation-getty-trust-relief-funding-1823466</a> (visualizzato il 3 aprile 2020).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[12]</a> <a href="https://www.nyfa.org/Content/Show/Rauschenberg-Emergency-Grants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.nyfa.org/Content/Show/Rauschenberg-Emergency-Grants</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a> <a href="https://creative-capital.org/2020/03/13/list-of-arts-resources-during-the-covid-19-outbreak/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://creative-capital.org/2020/03/13/list-of-arts-resources-during-the-covid-19-outbreak/</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B14%5D">[14]</a> <a href="https://www.artistrelief.org" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.artistrelief.org</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a> <a href="https://www.magazzino.art/magazzinodacasa/homemade" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.magazzino.art/magazzinodacasa/homemade</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B16%5D">[16]</a> <a href="https://www.davidzwirner.com/viewing-room/platform-new-york" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.davidzwirner.com/viewing-room/platform-new-york</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B17%5D">[17]</a> <a href="https://www.axisweb.org/thinking-and-ideas/2020/03/hardship-fund/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.axisweb.org/thinking-and-ideas/2020/03/hardship-fund/</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B18%5D">[18]</a> Si rimanda a Gabriella Angeleti, <a href="https://www.theartnewspaper.com/news/artists-and-galleries-help-raise-coronavirus-relief-funds-through-print-sales" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Artists and galleries help raise coronavirus relief funds through print edition sales</a>, su The Art Newspaper, 25 marzo 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B19%5D">[19]</a> <a href="https://artreview.com/power_100/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://artreview.com/power_100/</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B20%5D">[20]</a> Si rimanda per un maggiore approfondimento sul tema al contributo <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/corporate-commercial-limpatto-del-coronavirus-sui-contratti-commerciali-soggetti-a-legge-italiana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">L’impatto del Coronavirus (i) sui contratti commerciali e (ii) su alcuni profili di diritto societario per le imprese</a>, a cura del team Corporate &amp; Commercial di Nctm.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 14 Apr 2020 06:05:57 +0200</pubDate>
                        <title>MERCATI FINANZIARI | COVID-19 | Consob emana indicazioni operative al mercato in merito a informazioni finanziarie, prospetti e revisione contabile</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/mercati-finanziari-covid-19-consob-emana-indicazioni-operativeal-mercato-in-merito-a-informazioni-finanziare-prospetti-e-revisione-contabile</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h5>In data 9 aprile 2020 la <strong>Consob</strong> mediante il richiamo di attenzione n. 6/2020 (“<strong>Richiamo</strong>”) ha fornito al mercato alcune indicazioni operative in materia di informazioni finanziarie da rendere nei documenti di rendicontazione periodica e nei prospetti nonché di attività di revisione contabile.</h5><h2>1. Informazioni finanziarie da rendere nei documenti di rendicontazione periodica e revisione legale</h2>Per quanto riguarda le informazioni finanziarie da rendere nelle rendicontazioni contabili e nei prospetti informativi, il Richiamo di attenzione sollecita le società ad evidenziare con la maggiore trasparenza possibile - come richiesto dai principi contabili internazionali - gli effetti che l'emergenza sanitaria da COVID-19 potrà avere sulle attività aziendali, con riferimento sia ai bilanci al 31 dicembre 2019 in approvazione sia alle successive rendicontazioni trimestrali o semestrali<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>.In particolare, in relazione <strong>alle rendicontazioni finanziarie</strong>, l’Autorità ha precisato che, ai fini della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, gli <strong>amministratori devono basare le proprie valutazioni </strong>circa la<strong><span style="text-decoration: underline;"> sussistenza del presupposto della continuità aziendale</span> su tutte le informazioni disponibili sul futuro</strong>, acquisite fino alla data di approvazione del bilancio.Inoltre, secondo l’Autorità, considerata l'attuale situazione di incertezza, gli amministratori dovranno prestare particolare attenzione nel fornire <strong>informazioni dettagliate sugli assunti di base utilizzati per la <span style="text-decoration: underline;">proiezione dei flussi di cassa</span></strong>. Significativa attenzione dovrà essere prestata nello svolgimento delle <span style="text-decoration: underline;"><strong>analisi di sensitività</strong></span> in merito ai potenziali impatti derivanti dall'attuale pandemia sulle assunzioni sottostanti le stime effettuate.Oltre a quanto richiesto dai principi contabili internazionali, nell'attuale contesto, secondo la Consob, possono assumere rilevanza le informazioni richieste dalla <strong>relazione sulla gestione</strong> predisposta dagli amministratori a corredo dei bilanci. In merito, laddove rilevante, l’Autorità richiede agli emittenti, di fornire informazioni aggiornate (<em>i</em>) sui rischi legati al COVID-19 che possono avere impatto sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, (<em>ii</em>) sulle eventuali misure intraprese o pianificate per mitigare detti rischi nonché (<em>iii</em>) un'indicazione di natura qualitativa e/o quantitativa dei potenziali impatti che sono stati considerati per la stima dell'andamento futuro della società.In aggiunta a quanto sopra, la Consob ha richiesto agli amministratori di <span style="text-decoration: underline;"><strong>valutare</strong></span> attentamente, nelle <strong>rendicontazioni successive al 31 dicembre 2019, l'attualità della pianificazione industriale</strong> al fine di considerare i principali rischi correlati alla pandemia in oggetto che potrebbero precludere il raggiungimento degli obiettivi strategici e/o compromettere la continuità aziendale.Si segnala, inoltre, come messo in chiara luce dall’ESMA<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>, che <strong>qualsiasi conoscenza circa impatti significativi della pandemia COVID-19</strong> sulle <strong>attività</strong>, sulle <em><strong>performances</strong></em> o sulle <strong>prospettive dell’emittente debba essere comunicata al mercato senza indugio</strong> ai sensi del regolamento (UE) 596/2014, c.d. <em>Market Abuse Regulation</em>.Analogo richiamo viene rivolto anche ai <strong>revisori contabili di emittenti quotati</strong>, aventi l'Italia come Stato membro d'origine, <strong>e di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante</strong>, che applicano i principi contabili internazionali. In particolare l’Autorità ha inviato tali revisori a prestare particolare attenzione alle procedure di revisione previste dai principi ISA che possono trovare applicazione nelle particolari circostanze createsi a seguito del COVID-19. A tal fine l’Autorità fa rinvio al contenuto dello <em>Statement</em> adottato lo scorso 24 marzo dal CEAOB<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> (organismo europeo che riunisce le Autorità incaricate della vigilanza sui revisori legali) nel quale vengono evidenziate le principali aree che possono essere interessate dall'impatto del COVID-19 nello svolgimento dell'attività di revisione sui bilanci chiusi al 31.12.2019.Nello <em>Statement</em> viene richiamata l'attenzione dei revisori, anche in relazione agli audit dei gruppi, sulla necessità di acquisire gli <strong>elementi probativi</strong> ai fini dell'espressione del proprio giudizio, sulle tematiche di <strong>continuità aziendale</strong>, sull'<strong>adeguata disclosure degli effetti connessi agli “<span style="text-decoration: underline;">eventi successivi</span>”</strong>, sull'importanza del confronto con i responsabili dell'attività di governance delle società nonché sulla rappresentazione degli “aspetti chiave” nella relazione di revisione.Infine, nel Richiamo di attenzione gli <strong>organi di controllo</strong> delle società quotate, anche nel loro ruolo di <em>audit committee</em> ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs n. 39/2010, sono invitati a <strong>rafforzare</strong> in questo periodo le <strong>interlocuzioni con gli organi di amministrazione</strong> e a promuovere <strong>un'efficace e tempestiva comunicazione con i revisori</strong>, al fine del reciproco scambio di informazioni utili per lo svolgimento dei rispettivi compiti anche ai sensi dell'art. 150, comma 3, del D. Lgs 58/1998 (“<strong>TUF</strong>”).<h2>2. Informazioni finanziarie da rendere nei prospetti informativi e nei documenti di offerta</h2>Per quanto, invece, concerne <strong>i prospetti di offerta pubblica/ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari nonché nei relativi supplementi</strong>, con il Richiamo la Consob ha evidenziato <span style="text-decoration: underline;">la necessità che i responsabili della redazione di tali documenti riportino elementi informativi quali-quantitativi atti a dar conto degli impatti della pandemia da COVID-19 in corso sullo specifico <em>business</em> aziendale</span>, ciò al fine di far cogliere all'investitore le rischiosità connesse all'investimento per effetto della pandemia in corso. Segnatamente, dovrà essere <strong>aggiornata la sezione “Fattori di Rischio”</strong> del prospetto per tener conto dei possibili impatti derivanti dalla pandemia da COVID-19. I rischi oggetto di rappresentazione dovranno essere rilevanti, specifici e avvalorati dalle informazioni contenute nel prospetto, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Prospetto e dalle Linee Guida ESMA in materia.Gli amministratori dovranno altresì <strong>aggiornare le informazioni riguardanti i piani aziendali, previsioni o stime di utili precedentemente diffusi al mercato</strong> o indicare che gli stessi <strong>non sono più attuali</strong>. Nel caso di aggiornamento dei piani, previsioni o stime di utili, le <strong>assunzioni</strong> e le <strong>ipotesi</strong> utilizzate per la stima degli impatti della pandemia in corso dovranno essere <strong>informate ai principi di ragionevolezza, precisione e specificità</strong> richiesti dalle regole di redazione del prospetto.Anche in relazione a operazioni di <strong>offerta pubblica di acquisto o scambio</strong>, fermo restando quanto sopra rappresentato con riferimento ai prospetti da redigere per l'offerta dei prodotti finanziari offerti in scambio, l’Autorità ha sottolineato la necessità che il <strong>documento d'offerta</strong> riporti elementi informativi atti a dar conto degli impatti conoscibili della pandemia da COVID-19 in corso sullo specifico <em>business</em> aziendale dell'offerente e del gruppo di appartenenza, sulle relative prospettive nonché sui programmi futuri elaborati in relazione all'offerta; anche il <strong>comunicato dell'emittente</strong> dovrà riportare elementi informativi relativi agli eventuali impatti della pandemia da COVID-19, in relazione alle informazioni previste dall'art. 39, comma 1, lett. e) e f) del Regolamento Consob 11971/1999 (<em>c.d.</em> “Regolamento Emittenti”).&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:l.plattner@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Lukas Plattner</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Nel mese di marzo 2020 l'ESMA ha pubblicato specifici <em>public statements</em> (ESMA 71-99-1290 dell'11 marzo 2020; ESMA32-63-951 del 25 marzo 2020; ESMA31-67-742 del 27 marzo 2020) sugli impatti del COVID-19 sull'informativa finanziaria delle società quotate, contenenti raccomandazioni che si intendono integralmente richiamate nel presente documento. In linea con i richiamati <em>public statements</em> dell'ESMA, gli amministratori valuteranno, in base alle specificità della realtà aziendale e delle informazioni disponibili, la rilevanza degli impatti qualitativi o quantitativi rinvenienti dal COVID-19 per la situazione economico, patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2019.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> <em>ESMA recommends action by financial market participants for COVID-19 impact, 11 marzo 2020: «Market disclosure – issuers should disclose as soon as possible any relevant significant information concerning the impacts of COVID-19 on their fundamentals, prospects or financial situation in accordance with their transparency obligations under the Market Abuse Regulation».</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> Cfr. CEAOB 2020-008 del 24 marzo 2020.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 14 Apr 2020 05:40:29 +0200</pubDate>
                        <title>MERCATI FINANZIARI | COVID-19 | Consob emana indicazioni operative al mercato su modalità di svolgimento delle assemblee</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/mercati-finanziari-covid-19-consob-emana-indicazioni-operative-al-mercato-su-modalita-di-svolgimento-delle-assemblee</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h5>In data 10 aprile 2020 la <strong>Consob</strong>, mediante la comunicazione n. 3/2020 (“<strong>Comunicazione</strong>”) ha fornito al mercato alcune indicazioni operative in materia di modalità di svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie.</h5>La Comunicazione in esame richiama le società quotate ad adoperarsi affinché siano assicurate a tutti gli azionisti le condizioni per la partecipazione e per l'esercizio del voto a distanza, facendo ricorso ad almeno uno fra i vari strumenti indicati nell'articolo 106 del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020 (“<strong>Decreto Cura Italia</strong>”), tra <strong>i quali il voto elettronico o per corrispondenza, l'intervento da remoto mediante mezzi di telecomunicazione, il ricorso al rappresentante designato</strong> ai sensi dell'art. 135-<em>undecies</em> del D. Lgs 58/1998 (“TUF”)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>.Tale Comunicazione si è resa necessaria alla luce delle recenti disposizioni introdotte dal legislatore con l’art. 106 del Decreto Cura Italia, il quale ha previsto una disciplina specifica volta a regolamentare i termini e le modalità di svolgimento della stagione assembleare in corso, contemperando il diritto degli azionisti alla partecipazione e al voto in assemblea con le misure di sicurezza imposte in relazione all’epidemia da COVID-19<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>.Con riguardo ai citati <strong>strumenti di partecipazione e voto a distanza</strong>, la Consob ha richiamato l’attenzione degli emittenti sulle disposizioni che richiedono la <strong>riservatezza del voto fino all’inizio dello scrutinio in assemblea</strong> sia con riferimento al voto esercitato per corrispondenza e al voto espresso prima dell’assemblea ai sensi dell’art. 143-<em>ter</em> del Regolamento Consob 11971/1999 (“<strong>Regolamento Emittenti</strong>”), sia con riguardo alle deleghe con istruzioni di voto conferite dagli azionisti al rappresentante designato<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>.Relativamente <strong>all’identificazione dei soggetti legittimati alla partecipazione e al voto in assemblea</strong>, la Consob ha precisato che ai sensi dell’art. 106, comma 2, del Decreto Cura Italia <span style="text-decoration: underline;">le società possono utilizzare in via esclusiva i mezzi di telecomunicazione purché sia garantita l’identificazione dei soggetti che con i predetti mezzi partecipano all’assemblea</span>.Nelle ipotesi in cui le società prevedano la partecipazione in assemblea<strong> esclusivamente tramite il rappresentante designato</strong> ai sensi dell’art. 135-<em>undecies</em> del TUF al Consob ha evidenziato la necessità che <span style="text-decoration: underline;">tutte le proposte di deliberazione su ciascun punto all’ordine del giorno siano pubblicate prima della stessa assemblea, in tempo utile</span> per permettere agli azionisti di esercitare il diritto di voto attraverso la delega al rappresentante designato (in tempo utile per eventuali adeguamenti al relativo modulo di delega).Pertanto, secondo l’Autorità, <span style="text-decoration: underline;">l’ordine del giorno deve essere formulato in modo analitico</span> per consentire agli azionisti di votare attraverso il conferimento di deleghe al rappresentante designato su ciascuna delle materie su cui è richiesta una decisione assembleare. In merito la Consob ha sottolineato che, qualora le relazioni illustrative <em>ex</em> art. 125-<em>ter</em> del TUF non contengano proposte su ciascuna materia all’ordine del giorno con riguardo ad alcune scelte che la legge o lo statuto rimette all’assemblea, escludendo così la partecipazione diretta dei soci in assemblea, al fine di consentire la raccolta delle deleghe di voto su ciascuna materia all’ordine del giorno, è necessario che:<ul> <li><span style="text-decoration: underline;">le proposte di delibera degli azionisti di maggioranza siano trasmesse alla società</span> <strong>con congruo anticipo rispetto alla data dell’assemblea</strong> o in conformità a quanto previsto dall’art. 126-<em>bis</em> del TUF per gli azionisti titolari di partecipazioni qualificate o al momento della presentazione delle liste, per le materie connesse al rinnovo degli organi sociali, ovvero entro il termine eventualmente indicato dalla società nell’avviso di convocazione per la presentazione di proposte individuali di delibera;</li> <li>con specifico riguardo alle assemblee di rinnovo degli organi sociali, coloro che presentano liste di candidati alla nomina di amministratori e/o sindaci <strong>indichino il candidato che intendono proporre all’assemblea come presidente dell’organo amministrativo</strong>, nell’ipotesi in cui lo statuto rimetta tale scelta all’assemblea, <strong>e/o il candidato che si intende proporre come presidente dell’organo di controllo</strong> qualora la lista dovesse risultare come “lista di minoranza”.</li></ul><p>Per quanto riguarda la presentazione in assemblea di <strong>proposte individuali di delibera sulle materie all’ordine del giorno</strong>, ai sensi dell’art. 126-<em>bis</em>, comma 1, terzo periodo, del TUF, nei casi in cui sia previsto che la <span style="text-decoration: underline;">partecipazione avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato</span> ai sensi del Decreto Cura Italia, la Consob ha reso noto che:</p><ul> <li><span style="text-decoration: underline;">non risulta possibile la presentazione di proposte individuali direttamente in sede assembleare tramite lo stesso rappresentante designato</span>;</li> <li>nella fase attuale in cui, per esigenze sanitarie, può essere preclusa la partecipazione fisica dei soci in assemblea, <span style="text-decoration: underline;">le società possono prevedere nell’avviso di convocazione un adeguato termine per la presentazione di proposte individuali di delibera sulle materie all’ordine del giorno da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto, da pubblicare sul sito internet della società</span>; tale termine dovrà essere individuato in modo tale da consentire ai soci l’esercizio del voto per delega tramite il rappresentante designato su ciascuna proposta di delibera pubblicata.</li></ul><p>Come noto, in deroga all’art. 135-<em>undecies</em>, comma 4, TUF – ai sensi del quale al rappresentate designato possano essere attribuite deleghe solo ai sensi e per gli effetti del medesimo articolo – il Decreto Cura Italia ha previsto che a <strong>quest’ultimo potranno essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe</strong> <em>ex</em> 135-<em>novies</em>, TUF, <strong>in qualità di rappresentante semplice del singolo azionista</strong>. Tuttavia, la Consob ha sottolineato che al rappresentante designato dalla società possano essere conferite <strong>solo deleghe con istruzioni di voto</strong> sulle singole materie all’ordine del giorno su cui si intende votare e che anche le deleghe o subdeleghe <em>ex</em> art. 135-<em>novies</em> del TUF al rappresentante designato debbano contenere istruzioni di voto per essere considerate efficaci.Con specifico riguardo al <strong>diritto di porre domande prima dell’assemblea</strong> ai sensi dell’art. 127-<em>ter</em> del TUF, si rammenta che la citata norma, come da ultimo modificata con il D. L. n. 49/2019<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>, prevede due diversi e alternativi termini per la presentazione delle domande da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto (ossia per gli azionisti che siano tali anche alla data della c.d. <em>record-date</em> indicata dall’art. 83-<em>sexies</em>, comma 2, del TUF). La scelta tra i due termini è rimessa agli emittenti e della stessa dovrà essere data notizia nell’avviso di convocazione dell’assemblea, ai sensi del citato art. 127-<em>ter</em> del TUF, per consentire agli azionisti di conoscerla. Ciò posto, nelle ipotesi in cui le società dovessero optare per l’esercizio del voto <span style="text-decoration: underline;">esclusivamente tramite il rappresentante designato o il voto per corrispondenza ossia senza la partecipazione fisica dei soci in assemblea</span>, la Consob ha precisato che una delle opzioni possibili per contemperare l’interesse della società ad avere tempo sufficiente per rispondere alle domande e quello degli azionisti di conoscere le risposte prima della scadenza del termine per conferire o revocare le deleghe al rappresentante designato, sarebbe quella, già scelta da diverse società, <span style="text-decoration: underline;">di prevedere per la presentazione delle domande il</span> <strong>termine di sette giorni di mercato aperto prima dell’assemblea</strong> previsto dall’art. 127-<em>ter</em>, comma 1-<em>bis</em>, del TUF, <strong>valutando la possibilità di ridurre, anche se di poco, il termine a disposizione della società per rispondere</strong> (almeno due giorni prima dell’assemblea ai sensi dell’art. 127-<em>ter</em>, comma 1-<em>bis</em>, del TUF), così da fornire tali risposte prima della scadenza del citato termine per conferire o revocare la delega.In ordine alle deleghe, la Consob ha sottolineato che <strong>la disciplina in materia di sollecitazione di deleghe di voto</strong> di cui agli artt. 136 e ss. del TUF, come attuata dagli artt. 135 e ss. del Regolamento Emittenti, <strong>resta ferma anche</strong> <span style="text-decoration: underline;">nell’ipotesi in cui le società decidano di consentire l’intervento in assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato</span>. Di conseguenza:</p><ul> <li>ai sensi dell’art. 138, comma 1, del Regolamento Emittenti, la sollecitazione non potrà svolgersi inviando direttamente al rappresentante designato i moduli di delega relativi alla stessa sollecitazione;</li> <li>per l’espressione del voto in assemblea, le deleghe raccolte nell’ambito della sollecitazione dovranno essere conferite dal promotore al rappresentante designato dalla società a titolo di subdelega ai sensi dell’articolo 135-<em>novies</em> del TUF;</li> <li>nella ipotesi in cui è prevista la subdelega al rappresentante designato non trovano applicazione le disposizioni che consentono al promotore - nei casi indicati dagli articoli 137, comma 3 e 138, comma 4, del Regolamento Emittenti - di esercitare il voto in modo difforme da quello proposto, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione.</li></ul><p>Infine, secondo la Consob, a causa delle misure restrittive adottate dal Governo in relazione all’epidemia da COVID-19 che potrebbero determinare per gli intermediari ritardi nella trasmissione delle comunicazioni agli emittenti necessarie per la legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto, <strong>resta ferma, ai sensi dell’art. 83-<em>sexies</em>, comma 4, del TUF, “... <em>la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione</em></strong>”.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:l.plattner@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Lukas Plattner</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> In merito vengono in considerazione le regole previste dall’art. 127 del TUF (“<em>Voto per corrispondenza o in via elettronica</em>”), dall’art. 135-<em>undecies</em> del TUF e dalle relative norme di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti per: (<em>i</em>) l’espressione del voto per corrispondenza (artt. 140 ss. Regolamento Emittenti); (<em>ii</em>) il ricorso a una o più forme di partecipazione in assemblea con mezzi elettronici (art. 143-<em>bis</em> del Regolamento Emittenti); (<em>iii</em>) l’espressione del voto prima dell’assemblea mediante mezzi elettronici (art. 143-<em>ter</em> Regolamento Emittenti); (<em>iv</em>) il ricorso al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-<em>undecies</em> del TUF (art. 134 Regolamento Emittenti).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Cfr. l’<em>alert</em> già pubblicato in data 18 marzo 2020: “<a href="https://www.nctm.it/news/articoli/assemblee-2020-proroga-termini-a-180-giorni-voto-a-distanza-e-rappresentante-designato-per-gli-emittenti-quotati" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Assemblee 2020 Proroga termini a 180 giorni, voto a distanza e rappresentante designato per gli emittenti quotati.</a>”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> In particolare, si rammentano le disposizioni in forza delle quali il presidente dell’organo di controllo nonché gli eventuali dipendenti e ausiliari di quest’ultimo sono responsabili, fino allo scrutinio in assemblea, della custodia e della riservatezza delle schede di voto e delle dichiarazioni di revoca, nel caso di voto per corrispondenza, ovvero della riservatezza dei dati relativi ai voti (e alle eventuali revoche), nel caso di esercizio del voto mediante mezzi elettronici prima dell’assemblea; nonché quelle che prevedono, con riferimento al rilascio delle deleghe al rappresentante designato dalla società, la responsabilità di quest’ultimo di garantire la riservatezza sulle istruzioni di voto fino all’inizio dello scrutinio in assemblea, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri eventuali dipendenti e ausiliari soggetti al medesimo dovere di riservatezza.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> Si fa in particolare riferimento al Decreto Legislativo 10 maggio 2019, n. 49 (“<em>Attuazione della direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti</em>”).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 10 Apr 2020 11:29:45 +0200</pubDate>
                        <title>RESTRUCTURING &amp; TURNAROUND | Il nuovo Decreto Liquidità – interventi in materia concorsuale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/restructuring-turnaround-il-nuovo-decreto-liquidita-interventi-in-materia-concorsuale</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (di seguito, “<strong>Decreto Liquidità</strong>”), la normativa di emergenza interviene in maniera diretta sulla disciplina delle procedure concorsuali. In estrema sintesi, gli interventi riguardano:1. rinvio di un anno dell’entrata in vigore del nuovo codice della crisi e dell’insolvenza2. improcedibilità delle istanze di fallimento presentate fino al 30 giugno3. concessione e proroga di termini nei concordati preventivi e accordi di ristrutturazione dei debiti, sia pendenti che già omologati4. interventi temporanei in materia societaria rilevanti ai fini della crisi e dell’insolvenza&nbsp;</p><h2>1) Nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza</h2><h4>Rinvio dell’entrata in vigore del Codice</h4>L’art. 5 del Decreto Liquidità, modificando l’articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, differisce l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza dal 14 agosto 2020 al 1° settembre 2021.Nel quadro macroeconomico venutosi a creare a causa dell’emergenza COVID-19 e considerato che le ripercussioni economiche e finanziarie si protrarranno per un periodo temporale che si prevede non breve, le principali ragioni che hanno determinato questo intervento possono essere così sintetizzate:<ul> <li>il sistema delle misure di allerta, volte all’emersione anticipata della crisi, forse la novità più rilevante del Codice, è stato concepito nell’ottica di un quadro economico stabile e caratterizzato da oscillazioni fisiologiche; in una situazione in cui invece l’intero tessuto economico mondiale risulta colpito da una grave crisi generalizzata, invece, gli indicatori degli squilibri, che dovrebbero misurare lo stato di salute delle imprese, non potrebbero svolgere alcun concreto ruolo selettivo, finendo di fatto per generare effetti controproducenti;</li> <li>una delle impostazioni di fondo del Codice è incentrata sul salvataggio delle imprese, adottando lo strumento liquidatorio come <em>extrema ratio</em>; in un contesto di possibile crisi degli investimenti e delle risorse necessarie per procedere alla ristrutturazione delle imprese, il Codice avrebbe finito per mancare i propri obiettivi per cause esterne;</li> <li>la scarsa compatibilità tra uno strumento giuridico nuovo e una situazione di sofferenza economica nella quale è opportuno evitare che gli operatori non soffrano le inevitabili incertezze collegate all’introduzione di una nuova disciplina.</li></ul><p>La data di entrata in vigore è stata quindi spostata di oltre un anno, quando non solo la fase peggiore della crisi si sarà auspicabilmente esaurita, ma anche saranno state attuate – a livello nazionale e internazionale – tutte quelle misure (si pensi solo alla revisione dei requisiti patrimoniali delle banche che, in un panorama di massiccio incremento delle sofferenze, necessiteranno di un’adeguata rivalutazione, ma si pensi anche a una revisione complessiva degli indici economici) che appaiono necessarie perché il Codice della Crisi possa operare con concrete possibilità di successo.La scelta del 1° settembre è stata determinata dall’opportunità di allineare l’entrata in vigore del Codice della Crisi alla cessazione della c.d. sospensione feriale e, dunque, alla piena ripresa di tutte le attività dei Tribunali.</p><h2>2) Dichiarazioni di fallimento</h2><h4>Istanze di fallimento - improcedibilità</h4>L’art. 10 del Decreto Liquidità dispone che tutti i ricorsi per la dichiarazione di fallimento e di insolvenza ai fini della liquidazione coatta amministrativa e dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese depositati nel periodo tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili. Le imprese escluse dall’operatività di questa disposizione sono quindi solo quelle che rientrano nell’ambito di applicazione del d.l. n. 347/2003 (c.d. “Marzano”).L’improcedibilità dovrà tradursi in un provvedimento del Tribunale a cui conseguirà l’estinzione (e non la semplice sospensione) del relativo procedimento. Conseguentemente, l’istanza potrà essere ripresentata dopo il 30 giugno 2020.Le ragioni dell’intervento sono state individuate, da un lato, nella necessità di evitare di sottoporre gli imprenditori alla pressione crescente delle istanze di fallimento di terzi e per sottrarli alla scelta di presentare istanza di fallimento in proprio in un quadro in cui lo stato di insolvenza può derivare da fattori esogeni e straordinari, con il pericolo di dispersione del patrimonio produttivo, senza alcun correlato vantaggio per i creditori in un contesto di mercato fortemente perturbato; dall’altro, nell’opportunità di bloccare un altrimenti crescente flusso di istanze in una situazione in cui gli uffici giudiziari si trovano in fortissime difficoltà di funzionamento.È stata quindi individuata una misura eccezionale e temporanea, a valenza generale, stante la difficoltà di limitarne l’applicazione ai soli casi in cui lo stato di insolvenza sia riconducibile all’emergenza COVID-19.Al secondo comma è prevista un’unica eccezione all’improcedibilità, limitata ai casi in cui il ricorso sia presentato dal pubblico ministro e contenga la richiesta di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi. In questi casi, infatti, la radicale improcedibilità avvantaggerebbe le imprese che stanno potenzialmente mettendo in atto condotte dissipative di rilevanza anche penale con nocumento dei creditori.<h4>Effetti sui termini delle azioni revocatorie</h4>Allo scopo di evitare che il blocco delle dichiarazioni di fallimento (e delle altre procedure) possa pregiudicare le forme di tutela della <em>par condicio creditorum</em>, il secondo comma dell’art. 10 prevede la sterilizzazione del periodo tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020, sia ai fini del calcolo dei termini del periodo sospetto stabiliti dall’articolo 69 <em>bis</em> l.fall. per le azioni revocatorie, sia ai fini della dichiarazione di fallimento delle imprese cancellate dal registro delle imprese.I termini medesimi, quindi, saranno estesi in misura corrispondente. La formulazione della disposizione induce a ritenere che la disposizione si applichi solo in caso di effettiva dichiarazione di improcedibilità della domanda di apertura della procedura e non quindi in modo generalizzato.<h2>3) Concordato Preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti</h2><h4>Concordati e accordi omologati - proroga dei termini di adempimento</h4>L’art. 9 del Decreto Liquidità prevede la proroga di sei mesi dei termini di adempimento scadenti nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito con successo l’omologa da parte del tribunale al momento dell’emergenza epidemiologica.La proroga <em>ex lege</em> non opera su tutti gli adempimenti previsti dai concordati e dagli accordi già omologati, ma solo su quelli in scadenza nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021. L’effetto non è quello di differire l’esigibilità degli adempimenti a dopo il 31 dicembre 2021, ma solo di ampliare il termine di adempimento di sei mesi rispetto a quello originario.Ciò all’evidente fine di non determinare ulteriori ricadute per le imprese che abbiano già esaurito la procedura di risanamento, in fase di esecuzione, potendo determinare la risoluzione dei concordati <em>ex</em> art. 186 l.fall. o degli accordi di ristrutturazione.<h4>Concordati e procedimenti di omologazione pendenti - possibile formulazione di nuovo piano e proposta, concessione e proroga di termini</h4>L’art. 9 del Decreto Liquidità prevede la possibilità per il debitore di richiedere:<ul> <li>un termine non superiore a 90 giorni per elaborare una nuova proposta di concordato o di accordo di ristrutturazione, con nuovo piano, in riferimento ai procedimenti di omologazione di concordati e accordi pendenti alla data del 23 febbraio 2020;</li> <li>il differimento, non superiore a sei mesi, dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell’accordo, in riferimento ai procedimenti di omologazione di concordati e accordi pendenti alla data del 23 febbraio 2020;</li> <li>Il differimento per non più di 90 giorni del termine ai sensi dell’art. 161, comma sesto, l.fall. per presentare la proposta ed il piano di concordato, ovvero del termine ai sensi dell’art. 182-<em>bis</em>, comma settimo, l.fall. per presentare l’accordo da omologare, in riferimento alle domande presentate dal 23 febbraio 2020.</li></ul><p>Si introducono così disposizioni mirate a gestire i rischi di “sopravvivenza” dei tentativi di soluzione della crisi di impresa alternativa al fallimento, promossi dal 23 febbraio 2020 e al fine di evitare che procedure aventi concrete possibilità di successo possano risultare compromesse.La <span style="text-decoration: underline;">prima misura</span> permette al debitore di presentare, sino all’udienza fissata per l’omologazione del concordato o degli accordi, un’istanza per poter presentare <em>ex novo</em> una proposta ed un piano, nei quali possa tenere conto dei fattori economici e finanziari sopravvenuti per effetto della crisi epidemica. Nel concordato preventivo, tuttavia, sono esclusi da tale possibilità i debitori la cui originaria proposta sia già stata sottoposta al voto dei creditori senza riscuotere le necessarie maggioranze (per questi resterà ferma la possibilità ordinaria di depositare una nuova domanda di concordato dopo la conclusione della prima procedura, possibilità che dovrebbe essere resa più percorribile dalla già richiamata previsione di improcedibilità di istanze di fallimento, che l’avrebbero altrimenti preclusa).Il termine decorre dalla data del provvedimento del Tribunale, per evitare che lo stesso sia di fatto abbreviato dai tempi tecnici di adozione del provvedimento (verosimilmente più ampi nell’attuale situazione di emergenza). Il termine reale a disposizione del debitore sarà quindi di fatto superiore a 90 giorni.È verosimile ritenere che la nuova proposta e il nuovo piano debbano passare per un nuovo provvedimento di ammissione ed una nuova votazione da parte dei creditori.La <span style="text-decoration: underline;">seconda misura</span> consiste nella possibilità per il debitore di modificare unilateralmente i termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell’accordo di ristrutturazione. Il debitore deve depositare una memoria che contenga l’indicazione dei nuovi termini – non superiori di sei mesi rispetto a quelli originariamente indicati –accompagnata dalla documentazione che comprova la necessità della modifica. Il Tribunale può sempre procedere all’omologa, subordinatamente alla verifica della persistente sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 l.fall. o 182-<em>bis</em> l.fall., e nel decreto di omologazione deve dare espressamente atto delle nuove scadenze.La <span style="text-decoration: underline;">terza misura</span> si traduce in una dilazione sino a 90 giorni del periodo del c.d. “pre-concordato” di cui agli articoli 161, comma sesto, ovvero di protezione da azioni esecutive prima del deposito dell’accordo, di cui all’art. <em>182-bis,</em> comma settimo, l.fall. che potrà essere richiesta solo in prossimità della scadenza dei termini già prorogati secondo le regole ordinarie. La proroga è ammissibile anche in presenza di un ricorso per dichiarazione di fallimento, per ampliare le chance di salvataggio dell’impresa. L’istanza deve indicare le ragioni della proroga, con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale concede la proroga subordinatamente alla constatazione dell’esistenza di concreti e giustificati motivi nonché – nel caso degli accordi di ristrutturazione – della persistente sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo con le soglie minime di adesione di cui all’articolo 182-<em>bis</em>, primo comma. Nel caso degli accordi di ristrutturazione, esigenze di celerità hanno suggerito di non applicare la macchinosa procedura prevista dall’articolo 182-<em>bis</em>, comma settimo, primo periodo, l.fall..Trattandosi di una mera dilazione dei termini, troverà applicazione la disciplina ordinaria del settimo e ottavo comma dell’art. 161 l.fall., espressamente richiamati.</p><h2>4) Interventi temporanei in materia societaria rilevanti ai fini della crisi e dell'insolvenza</h2><h4>Riduzione del capitale e scioglimento della società</h4>L’art. 6 del Decreto Liquidità stabilisce che dal 9 marzo al 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizioni del codice civile in tema di riduzione del capitale per perdite al disotto del minimo legale (artt. 2446, 2447, 2482-<em>bis</em> e 2482-<em>ter</em> c.c.) e che, per lo stesso periodo, non opera la causa di scioglimento della società (artt. 2484 e 2545-<em>duodecies</em> c.c.).Resta invece ferma la previsione in tema di informativa ai soci prevista per le società per azioni.La disposizione è riferita alle “<em>fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro</em>” il 31 dicembre 2020.&nbsp;Il dubbio che si pone è se la norma si applichi anche all'esercizio 2019, i cui termini di approvazione del bilancio sono in corso. Una risposta affermativa – che sembrerebbe autorizzata dalla formulazione letterale della norma – presenta notevoli margini di incertezza, posto che la norma finirebbe in tal caso per consentire la disapplicazione di disposizioni inderogabili anche in merito a situazioni già attuali alla data della sua entrata in vigore.La previsione mira ad evitare che la perdita del capitale ponga gli amministratori di un numero elevato di imprese nell’alternativa tra l’immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, e il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 c.c.La sospensione degli obblighi previsti dal codice civile, evidentemente, consentirà la prosecuzione dell'attività ordinaria senza costringere le imprese a fare ricorso a procedure di risanamento per ragioni di carattere patrimoniale, piuttosto che economico o finanziario.<h4>Nuove modalità di valutazione della continuità aziendale</h4>L’art. 7 del Decreto Liquidità prevede – in sede di redazione del bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 – che la prudente valutazione delle voci del bilancio possa essere operata nella prospettiva della continuità aziendale, purché rilevata nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso <span style="text-decoration: underline;">prima del 23 febbraio 2020</span> (anche se non ancora approvato), al fine di neutralizzare gli effetti derivanti dall’attuale situazione di emergenza.Ciò consentirà di evitare la rappresentazione in bilancio di una situazione di patrimonio netto negativo – con le conseguenze appena sopra dette – conseguente ad una svalutazione degli attivi in conseguenza delle inevitabili quanto transitorie incertezze attuali in merito alla sostenibilità della continuità aziendale.<h4>Finanziamenti soci</h4>L’art. 8 del Decreto Liquidità stabilisce che ai finanziamenti effettuati a favore delle società nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497-<em>quinquies</em> c.c..Come noto, la <em>ratio</em> delle disposizioni del codice civile è quella di sanzionare indirettamente i fenomeni di c.d. sottocapitalizzazione nominale, ossia di quelle situazioni in cui la società dispone sicuramente dei mezzi per l'esercizio dell'impresa, ma questi sono in minima parte imputati a capitale, perché risultano per lo più concessi sotto forma di finanziamento.Nell’attuale situazione congiunturale, si è ritenuto che l’applicazione dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o dai soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento risultasse eccessivamente disincentivante a fronte di un quadro economico che necessita invece di un maggior coinvolgimento di tali soggetti nell’accrescimento dei flussi di finanziamento, agevolando così il contrasto all’insorgere della crisi.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare il vostro professionista di riferimento ovvero scrivere a <a href="mailto:f.marelli@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Fabio Marelli</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 10 Apr 2020 10:12:37 +0200</pubDate>
                        <title>CORPORATE &amp; COMMERCIAL | L’impatto dello stato di emergenza derivante dal COVID-19 su taluni profili di diritto societario - Focus sulle novità temporanee del D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/corporate-commercial-limpatto-dello-stato-di-emergenza-derivante-dal-covid-19-su-taluni-profili-di-diritto-societario-focus-sulle-novita-temporanee-del-d-l-n-23-dell8-aprile</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>[<strong>NOTA IMPORTANTE</strong>: Il presente documento è aggiornato al 9 aprile 2020 alle ore 15:00; siccome lo stato di emergenza ed il relativo quadro normativo sono in continua evoluzione su base quotidiana, i contenuti della presente nota potranno essere soggetti a continue modifiche].</p><h2>1. Premessa e normativa di riferimento</h2>L’adozione da parte del Governo di misure straordinarie e urgenti al fine di contrastare la diffusione del virus ha inevitabilmente comportato alcune conseguenze anche sullo svolgimento delle attività societarie.La normativa di riferimento sugli aspetti di diritto societario, allo stato, è data:<ul> <li>dal <strong>Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 («<em>Decreto Cura Italia</em>»)</strong>, che ha, tra l’altro:<ul> <li>esteso automaticamente al maggior termine di 180 giorni l’approvazione dei bilanci delle società di capitali; e</li> <li>previsto la possibilità di tenere assemblee in audio/video conferenza anche in deroga a disposizioni di legge e statutarie; e</li></ul></li> <li>dal <strong>Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 («<em>Decreto Liquidità</em>»)</strong>, che ha, tra l’altro, comportato temporaneamente:<ul> <li>la sterilizzazione dell’obbligo di provvedere (con gli opportuni provvedimenti) alle perdite;</li> <li>nuove modalità valutative della continuità aziendale; e</li> <li>la disapplicazione della postergazione dei finanziamenti soci.</li></ul></li></ul><p></p><h2>2. Decreto Cura Italia</h2>Per le novità del Decreto Cura Italia si rinvia ai contributi pubblicati nei giorni scorsi in materia di <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/assemblee-2020-proroga-termini-a-180-giorni-voto-a-distanza-e-rappresentante-designato-per-gli-emittenti-quotati" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mercati finanziari</a> e <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/corporate-commercial-limpatto-del-coronavirus-sui-contratti-commerciali-soggetti-a-legge-italiana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Corporate &amp; Commercial.</a><h2>3. Decreto Liquidità</h2>Come anticipato le novità che impattano temporaneamente sul diritto societario sono tre.Andiamo con ordine.<h4>- Sterilizzazione delle perdite<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a></h4>È prevista - con riferimento agli <span style="text-decoration: underline;">esercizi che si chiuderanno entro il 31 dicembre 2020</span> – la sterilizzazione delle norme del Codice Civile, di cui agli articoli 2446 e 2447 (per le S.p.a.) e agli articoli 2482-<em>bis</em> e 2482-<em>ter</em> (per le S.r.l.).In questo modo sarà possibile evitare che le perdite del capitale, dovute alla crisi in atto, pongano gli amministratori nell’alternativa tra:<ul> <li>messa in liquidazione della società, in mancanza di riduzione del capitale sociale e, se necessario, di aumento ad una cifra non inferiore al minimo di legge; e</li> <li>il rischio dell’esposizione a responsabilità per la gestione non conservativa delle società da essi gestite <em>ex</em> art. 2486 del Codice Civile.</li></ul><p></p><h4>- Valutazione della continuità aziendale<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a></h4>In sede di redazione del bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 la prudente valutazione delle voci del bilancio può essere operata nella prospettiva della continuità aziendale se rilevata nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso <span style="text-decoration: underline;">prima del 23 febbraio 2020</span> (anche se non ancora approvato).Ciò al fine di neutralizzare gli effetti devianti dell’attuale crisi economica e lasciando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche (e soprattutto) per i terzi.<h4>- Disapplicazione della postergazione dei finanziamenti soci<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a></h4>È disposta la disapplicazione degli articoli 2467 (dettato in materia di S.r.l., ritenuto estensibile alle S.p.A. a ristretta base azionaria) e 2497-<em>quinquies</em> del Codice Civile in materia di postergazione del rimborso dei finanziamenti effettuati - dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020 - da soci e da chi esercita attività di direzione e coordinamento.La misura si prefigge quindi di incentivare, nel contesto dell’attuale situazione emergenziale, il coinvolgimento di tali soggetti nella raccolta di risorse finanziarie utili alla continuazione aziendale.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">corporate.commercial@advant-nctm.com</a> o ai seguenti professionisti:</em>&nbsp;<em><a href="mailto:p.gallarati@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Paolo Gallarati</a>,&nbsp;</em><em><a href="mailto:l.cavagnaro@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Luca Cavagnaro</a> o&nbsp;</em><em><a href="mailto:f.federici@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Filippo Federici</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Art. 6 “<em>Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale sociale</em>” del Decreto Liquidità.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Art. 7 “<em>Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio</em>” del Decreto Liquidità.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> Art. 8 “<em>Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società</em>” del Decreto Liquidità.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 10 Apr 2020 05:59:48 +0200</pubDate>
                        <title>FUSIONI &amp; ACQUISIZIONI | &lt;i&gt;Golden Powers&lt;/i&gt; | Emergenza Coronavirus: limiti agli investimenti esteri in società operanti in settori strategici</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fusioni-acquisizioni-golden-powers-emergenza-coronavirus-limiti-agli-investimenti-esteri-in-societa-operanti-in-settori-strategici</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ha ampliato in maniera sostanziale, seppure provvisoriamente, i poteri di veto e di indirizzo del Governo (cc.dd. <strong>Golden Powers</strong>) esercitabili quando imprese “strategiche” divengono oggetto di acquisizione ovvero intraprendono operazioni straordinarie.</p><h2>1. Disciplina di base - le imprese strategiche</h2>La fonte primaria che disciplina i Golden Powers è il D.L. 15 marzo 2012, n. 21<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>, che individua l’ambito di applicazione di tali poteri – che devono essere esercitati sulla base di criteri obiettivi e non discriminatori – nei settori (<em>i</em>) della difesa e sicurezza nazionale e (<em>ii</em>) dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni. La normativa secondaria di attuazione ha identificato le specifiche attività di rilevanza strategica e dunque le imprese soggette ai poteri speciali del Governo qui in esame.Nel settore della difesa e sicurezza nazionale, sono soggette ai poteri speciali del Governo, fra le altre, le imprese esercenti attività di ricerca, progettazione e produzione di sistemi di guerra elettronica, velivoli a pilotaggio remoto, sistemi idonei a contrastare ordigni esplosivi improvvisati, sistemi missilistici avanzati, tecnologie di riduzione della segnatura <em>radar</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>.Nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, soggette ai poteri speciali del Governo sono invece, fra le altre, le imprese titolari di attivi strategici quali la rete nazionale di trasporto del gas naturale, o di trasmissione dell'energia elettrica, i porti o aeroporti di interesse nazionale, le reti ferroviarie nazionali di rilevanza per le reti trans-europee, gli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi a banda larga e ultralarga, le reti a lunga distanza<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>.<h4>1.1 Difesa e sicurezza nazionale</h4>Il D.L. 21/2012 disciplina, unitamente alla normativa secondaria di attuazione<a href="/news-e-approfondimen