<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>


    <rss version="2.0"
         xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
         xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
        <channel>
            <title>ADVANT-nctm -&gt; News</title>
            <link>https://www.advant-nctm.com/</link>
            <description></description>
            <language>it-it</language>
            <copyright>RYZE Digital</copyright>
            
            <pubDate>Mon, 16 Mar 2026 22:57:26 +0100</pubDate>
            <lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 22:57:26 +0100</lastBuildDate>
            
            <atom:link href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
            
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-10101</guid>
                        <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 10:33:39 +0100</pubDate>
                        <title>La trasparenza salariale come cambio di paradigma</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-trasparenza-salariale-come-cambio-di-paradigma</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>La direttiva UE 2023/970 introduce obblighi per le imprese utili per combattere il gender pay gap. Ma è solo un primo passo non risolutivo</i></p><p>La Direttiva UE 2023/970 rappresenta un passo cruciale nella lotta al gender pay gap, introducendo obblighi vincolanti di trasparenza salariale e strumenti più incisivi a tutela dei lavoratori. <strong>L’obiettivo principale è garantire la parità di retribuzione tra uomini e donne</strong>, riducendo divari ancora presenti nonostante le normative esistenti. Pur essendo focalizzata sul gender pay gap, la direttiva ha un impatto più ampio: richiede l’applicazione di criteri oggettivi e misurabili, spingendo le aziende a strutturare le politiche retributive in modo chiaro e coerente, riducendo ogni potenziale discriminazione e superando ogni possibile opacità nelle politiche adottate.</p><p><a href="https://www.mark-up.it/la-trasparenza-salariale-come-cambio-di-paradigma/" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi l'approfondimento integrale a cura della nostra Francesca Pittau su mark-up.it</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/f/a/csm_ADV_II_Employment-Industrial-Relations-1b_copy_58b944f23f.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-10093</guid>
                        <pubDate>Tue, 10 Mar 2026 10:28:14 +0100</pubDate>
                        <title>Women in legal Business - Raffaella Quintana</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/women-in-legal-business-raffaella-quintana</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i><strong>Raffaella Quintana, Head of White-Collar Crime at ADVANT Nctm, pioneered the integration of criminal law into multi-practice firms as a fundamental governance discipline.</strong></i></p><p class="text-justify">Raffaella Quintana is a partner and Head of White-Collar Crime, Investigation and Compliance at ADVANT Nctm. More than 35 years ago, when she built the first criminal law team inside a large Italian multi-practice firm, she had to make two arguments simultaneously: the legal one and the cultural one. The legal argument was technical. The cultural argument was harder, persuading partners and clients that business criminal law was not a niche for handling emergencies but a fundamental governance discipline, one that belongs in the room where strategy is made, not called in after the damage is done. That argument is now settled. What she continues to build is the architecture around it.</p><p><br><a href="https://www.leadersleague.com/en/news/women-in-legal-business-raffaella-quintana" target="_blank" rel="noreferrer">Read the full interview on Leaders League website</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Compliance</category>
                            
                                <category>White Collar Crime and Investigation</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/0/f/csm_ADV_II_Dispute-Resolution_copy_9afe89d8ff.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-10086</guid>
                        <pubDate>Mon, 09 Mar 2026 10:58:18 +0100</pubDate>
                        <title>Investimenti | L&#039;Europa? Porto sicuro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/investimenti-leuropa-porto-sicuro</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Per il 66% degli avvocati d'azienda, l'Ue è diventata prima meta per i capitali esteri. Ma serve semplificare. La ricerca di ADVANT.</i></p><p>In un contesto geopolitico segnato da guerre, tensioni e nuove barriere commerciali, la stabilità rappresenta un vantaggio competitivo per l'Europa che si conferma un'area attrattiva per gli investimenti esteri e le imprese. È quanto emerge da “Europe's Opportunity Outlook”, il nuovo report di ADVANT, l'alleanza europea di studi legali rappresentata in Italia da ADVANT Nctm, che ha raccolto le opinioni di oltre 800 responsabili degli affari legali, operanti in aziende che superano i 100 milioni di dollari di fatturato, in quattro Paesi: Francia, Germania, Italia e Stati Uniti. […]</p><p>[…] «L'Ue ha fissato obiettivi chiari per stimolare la competitività, semplificando la regolamentazione e allineando le politiche europee e nazionali, resta da vedere se queste azioni saranno sufficienti e rapide. Esiste il rischio reale che volume e complessità della regolamentazione possano svantaggiare le imprese operanti in Europa rispetto a giurisdizioni con regole meno onerose», dice <strong>Paolo Montironi</strong>, senior partner di ADVANT Nctm. Al netto di questo, il quadro giuridico e regolamentare europeo nel complesso viene ritenuto affidabile e stabile. «L'Ue continua a rappresentare un contesto resiliente e attrattivo per investire e fare impresa anche in uno scenario globale segnato da incertezze geopolitiche ed economiche, come emerge dalle valutazioni dei general counsel chiamati a guidare i dipartimenti legali delle aziende coinvolte nella nostra ricerca», aggiunge <strong>Montironi</strong>.<strong> </strong>[…]</p><p>[…] «L'indagine conferma l'importanza di condividere riflessioni che possono contribuire a creare visione e approccio comune - conclude <strong>Guido Fauda</strong>, partner di ADVANT Nctm e membro dello steering group di ADVANT per l'Italia - . Sono emerse delle evidenze molto interessanti, sulla base delle quali potremo sviluppare percorsi condivisi in linea con le esigenze delle imprese che avranno sempre più bisogno di una consulenza specializzata e su misura».</p><p><i>Articolo integrale disponibile sull'edizione del 9 marzo 2026 de “Corriere L'Economia”</i></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/0/4/csm_ADV_II_Corporate-and-commercial-1_copy_dbf1228c74.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-10087</guid>
                        <pubDate>Mon, 09 Mar 2026 09:06:00 +0100</pubDate>
                        <title>Al SuperOtium di Napoli una serata di screening sulla videoarte contemporanea</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/al-superotium-di-napoli-una-serata-di-screening-sulla-videoarte-contemporanea</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Una riflessione sul potere delle immagini e sui modi in cui la realtà viene interpretata e trasformata dalle tecnologie e dalle pratiche artistiche contemporanee. Ma anche una ricognizione delle ricerche e dei progetti, italiani e internazionali, nel campo delle pratiche audiovisive contemporanee. Oggi, 6 marzo, gli spazi di <a href="https://www.superotium.it/it/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>SuperOtium</u></a> nel centro storico di <a href="https://www.exibart.com/tag/napoli/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>Napoli</u></a> ospiteranno <i>Visual Conversation</i>, una serata dedicata alla videoarte e alle immagini in movimento.</p><p>L’appuntamento, in programma alle ore 19 nell’art-hotel e residenza artistica di via Santa Teresa degli Scalzi, si inserisce nel programma culturale di SuperOtium che, dal 2017, promuove un modello di ospitalità e produzione artistica orientato alla sperimentazione e al confronto con la città. In questo contesto, la serata di&nbsp;<i>Visual Conversation</i> sarà scandita da una costellazione di lavori video che interrogano il rapporto tra immagini, archivi e tecnologie digitali. L’evento nasce dalla collaborazione con diverse realtà attive nel campo della ricerca visiva, tra cui Visualcontainer, Ex-Voto [radical public culture], Arts University Bournemouth, Collezione Agovino e <strong>nctm e l’arte</strong>.</p><p><a href="https://www.exibart.com/progetti-e-iniziative/al-superotium-di-napoli-una-serata-di-screening-sulla-videoarte-contemporanea/" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi l'articolo integrale su exibart.com</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/7/9/csm_ADV_art-luxury-and-fashion_copy_5f81f1f98f.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-10060</guid>
                        <pubDate>Mon, 02 Mar 2026 11:06:21 +0100</pubDate>
                        <title>Derivati: la Cassazione ci ripensa e attenua gli scenari probabilistici</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/derivati-la-cassazione-ci-ripensa-e-attenua-gli-scenari-probabilistici</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Il commento di Francesco Mocci su Plus24 - Il Sole 24 Ore.</i></p><p>A distanza di pochi anni dalla celebre “sentenza Cattolica” delle Sezioni Unite, la n. 8770 del 12 maggio 2020, la giurisprudenza in materia di contratti derivati (Interest Rate Swap) registra una nuova svolta. Due recenti ordinanze della Prima Sezione Civile della Cassazione (nn. 2262 e 2358 del 3 e 4 febbraio 2026), pur dichiarandosi in continuità formale con il precedente orientamento, introducono elementi di forte discontinuità, ridisegnando i confini di validità di questi complessi strumenti finanziari. […]</p><p>[…] Secondo l'avvocato Francesco Mocci, Partner di ADVANT Nctm, le due ordinanze “hanno il merito di averne superato l'applicazione più rigida, introducendo fondamentali spazi di flessibilità nella valutazione delle fattispecie concrete”. La giurisprudenza di merito precedente aveva sanzionato con la nullità qualsiasi contratto privo degli elementi indicati dalle Sezioni Unite. “Ora, al contrario, la Suprema Corte - continua Mocci - distingue opportunamente tra derivati complessi e derivati semplici (i cosiddetti plain vanilla), calibrando gli obblighi informativi in base al caso specifico”.</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero del 28 febbraio 2026</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/d/0/csm_Regulatory_c68d94697f.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-10046</guid>
                        <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 10:12:08 +0100</pubDate>
                        <title>Private | Spallata derivati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/private-spallata-derivati</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura di Benedetta Musco Carbonaro per Private</i></p><p>Torniamo ad occuparci della giurisprudenza in materia di derivati perché, se è vero che la Cassazione mantiene per ora rigidamente la propria posizione (che rappresenta peraltro un unicum nel panorama internazionale), è però anche vero che la giurisprudenza di merito più o meno timidamente inizia a dare segnali importanti in senso nettamente difforme rispetto ai giudici di legittimità.&nbsp;</p><p><strong>Nuovo orientamento</strong></p><p>In questo scenario si segnala la recente sentenza n. 4596 del 19 luglio 2025, con cui la Corte di Appello di Roma si è pronunciata sulla validità di due contratti derivati interest rate swap di tipo plain vanilla, discostandosi significativamente dall’orientamento ormai piuttosto consolidato espresso negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione, ampiamente seguita poi dai giudici di merito, che come noto richiede a fini addirittura di validità del derivato (nel senso che la loro mancanza è causa di nullità per assenza di causa) l’indicazione nel contratto del mark to market, degli scenari probabilistici e dei costi impliciti, che sarebbero necessari al fine di poter configurare come “razionale” l’alea bilaterale del contratto, sebbene nessuna norma espressamente li richieda. La Corte di Appello ha infatti confermato la pronuncia di primo grado del Tribunale di Roma, che aveva respinto le domande della cliente anche alla luce della Ctu disposta al fine di accertare l’effettiva finalità di copertura dei due Irs oggetto di causa rispetto all’indebitamente a tasso variabile della cliente stessa. E questo già di per sé sarebbe una notizia, ma la sentenza di appello è di particolare interesse perché, diversamente da quanto è accaduto anche recentemente nella giurisprudenza di merito, che in qualche modo si è discostata dal diktat della Suprema Corte senza tuttavia contestarne apertamente l’orientamento (ci riferiamo in particolare a talune sentenze del Tribunale e della Corte di Appello di Milano – sentenza del 5 agosto 2024 n. 2278, già commentata su questa rivista), la Corte di Appello di Roma non si è limitata ad una presa di distanza ma ha chiaramente e apertamente confutato la posizione ormai consolidata della Cassazione.</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero di Febbraio 2026</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/d/0/csm_Regulatory_c68d94697f.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-10038</guid>
                        <pubDate>Tue, 24 Feb 2026 09:21:05 +0100</pubDate>
                        <title>Video | Rinnovabili e aree idonee: non è ancora finita?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/video-rinnovabili-e-aree-idonee-non-e-ancora-finita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ascolta l'intervista di <a href="https://www.qualenergia.it/articoli/rinnovabili-aree-idonee-non-ancora-finita-registrazione/" target="_blank" rel="noreferrer">Qualenergia.it</a> al nostro Giovanni Battista De Luca sul Dl 175 e i suoi principali aspetti applicativi.</p><p><a href="https://www.qualenergia.it/articoli/rinnovabili-aree-idonee-non-ancora-finita-registrazione/" target="_blank" rel="noreferrer">Guarda il video</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/e/b/csm_ADV_II_Energy-12_copy_54503e051a.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-10035</guid>
                        <pubDate>Mon, 23 Feb 2026 09:21:42 +0100</pubDate>
                        <title>Italian ETS reimbursement measure unlikely to secure European Commission approval</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italian-ets-reimbursement-measure-unlikely-to-secure-european-commission-approval</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<ul><li>Legal experts say Italian ETS reimbursement measure unlikely to secure European Commission approval</li><li>Selective and structural nature may conflict with EU State aid rules</li><li>ICIS Analytics model suggests measure would distort market, lift Italian gas-fired generation</li></ul><p>LONDON (ICIS)–Legal experts told ICIS that article 6 of the Italian “DL Bollette” energy decree – which introduces an ETS-linked compensation mechanism for gas-fired power producers – is unlikely to be approved by the European Commission because of its selective and structural, rather than exceptional, nature.</p><p>ICIS spoke to <strong>Piero Vigano</strong>, partner and coordinator of the energy and infrastructure department, and <strong>Francesco Mazzocchi</strong>, counsel in competition and European Union law at law firm ADVANT Nctm, who said that, as the decree stands, “the likelihood that the European Commission will authorize the measure does not appear to be high.”</p><p><a href="https://www.icis.com/explore/resources/news/2026/02/20/11181298/italian-ets-reimbursement-measure-unlikely-to-secure-european-commission-approval-legal-experts/?group_id=107" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Read the full article</strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/3/3/csm_ADV_H39-grey_copy_1ec34caac0.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-10019</guid>
                        <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 10:58:00 +0100</pubDate>
                        <title>Gli impatti del Market integration package</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gli-impatti-del-market-integration-package</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura di Irene Gusso per Fondi &amp; Sicav.</i></p><p>«Il 4 dicembre 2025 la Commissione Europea ha pubblicato il "Market Integration Package" ("Mip"), costituito da tre proposte legislative volte a rafforzare l'integrazione dei mercati di capitali dell'Ue».&nbsp;</p><p>Il “Market Integration Package” si inserisce nella strategia europea per la creazione di una “Unione del risparmio e degli investimenti” (SIU) e mira a rimuovere barriere operative e normative che ancora incidono sulla gestione e distribuzione transfrontaliera di fondi nell’Unione Europea.</p><p>Le proposte, attualmente in fase di esame presso le istituzioni europee, includono interventi rilevanti su UCITS, AIFMD, MiFID II e sul Regolamento (UE) 2019/1156, con l’obiettivo di favorire armonizzazione, semplificazione e maggiore efficienza dei processi autorizzativi e di distribuzione cross-border.</p><p><i>Leggi l’articolo completo sul numero di febbraio di Fondi &amp; Sicav.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/a/6/csm_ADV_financial-services_copy_b0635a77f8.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-10032</guid>
                        <pubDate>Thu, 12 Feb 2026 15:36:00 +0100</pubDate>
                        <title>Elite: intervista a Michele Motta</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/elite-intervista-a-michele-motta</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Elite</strong>, ecosistema che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici, ha intervistato il nostro Partner <strong>Michele Motta</strong>.</p><p><strong>Cosa significa per te "imprenditorialità”?</strong></p><p>“Imprenditorialità è la capacità di cogliere, prima degli altri, un’opportunità e di trasformarla in un valore concreto attraverso azione, creatività, innovazione e assunzione di rischi calcolati.L’attuale contesto macroeconomico e geopolitico, caratterizzato da incertezze e instabilità, offre agli imprenditori nuove opportunità (innovazione digitale, sostenibilità, nuovi mercati), ma richiede al contempo strategie di resilienza e rapido adattamento, con una forte spinta verso digitalizzazione, efficienza e internazionalizzazione, mentre le competenze e la formazione continua diventano cruciali per essere competivi in un scenario in rapida evoluzione.Ciò che spesso apprezzo nel prestare assistenza agli imprenditori è la loro capacità di elaborare e valutare le informazioni messe a loro disposizione (ad esempio in relazione ai rischi di natura legale legati a una certa iniziativa) e assumere una determinata decisione ponderando con grande rapidità i relativi rischi/benefici, intravedendo opportunità che altri non avrebbero colto”.</p><p><a href="https://www.elite-network.com/it/news/inspiring-advant-nctm" target="_blank" rel="noreferrer"><i><u>Clicca qui per l'intervista integrale</u></i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/0/4/csm_ADV_II_Corporate-and-commercial-1_copy_dbf1228c74.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-10010</guid>
                        <pubDate>Wed, 11 Feb 2026 14:24:44 +0100</pubDate>
                        <title>Retail investment strategy, l&#039;Europa chiude il cerchio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/retail-investment-strategy-leuropa-chiude-il-cerchio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 18 dicembre 2025 le istituzioni europee hanno raggiunto l’intesa politica sulla Retail Investment Strategy (RIS), il pacchetto legislativo che riforma in modo significativo la disciplina dei servizi di investimento retail, intervenendo su MiFID II, IDD, PRIIPs e altre normative di settore.</p><p>Secondo <strong>Francesco Mocci </strong>il cuore della riforma resta il principio del value for money, che punta a rafforzare i controlli sul rapporto tra qualità e prezzo dei prodotti offerti ai risparmiatori. Mocci evidenzia inoltre come, nella versione finale dell’accordo, i benchmark di ESMA ed EIOPA siano stati ridimensionati, mantenendo un ruolo funzionale soprattutto ai controlli delle Autorità di vigilanza.</p><p>Sul tema degli incentivi, la RIS conferma la possibilità di ricorrere agli inducements, ma con condizioni più stringenti: saranno consentiti solo se accompagnati da un effettivo innalzamento della qualità del servizio e in un contesto informativo rafforzato.</p><p>Infine, la riforma introduce misure specifiche anche per i finfluencer, prevedendo accordi scritti con gli intermediari committenti e controlli sul loro operato.</p><p>In base alle indicazioni attualmente disponibili, gli Stati membri dovranno recepire la direttiva entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE, mentre le regole si applicheranno, con alcune eccezioni, dopo 30 mesi.</p><p><i>Leggi l'articolo completo pubblicato su </i><a href="https://www.thesignalmedia.com/retail-investment-strategy-leuropa-chiude-il-cerchio/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>The Signal</i></a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/9/8/csm_Shakehand_a21237b41c.png" length="0" type="image/png"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-10004</guid>
                        <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 11:56:39 +0100</pubDate>
                        <title>Intelligenza artificiale e job fairs per scremare i legali del futuro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/intelligenza-artificiale-e-job-fairs-per-scremare-i-legali-del-futuro</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nel panorama giuridico contemporaneo, sempre più competitivo e internazionale, ma anche sempre più asfittico, visto lo svuotamento delle facoltà di giurisprudenza, la capacità degli studi legali di attrarre e selezionare i giovani talenti rappresenta un fattore strategico cruciale. Non si tratta più solo di valutare le competenze tecniche, ma di individuare profili ad alto potenziale che possano crescere all'interno dello studio, condividendo valori e visioni. In questo contesto, il processo di selezione si è evoluto, diventando strutturato e focalizzato su diverse fasi chiave.</p><p>Negli ultimi anni il mondo dei grandi studi legali sta vivendo una profonda trasformazione.&nbsp;</p><p>«La competizione per attrarre e trattenere i migliori talenti è diventata sempre più intensa e i cambiamenti generazionali stanno ridefinendo modelli organizzativi, aspettative professionali e percorsi di carriera. In questo scenario, parlare di talento non è più una scelta, ma una necessità strategica», sostiene <strong>Francesca Oldani</strong>, HR Manager di ADVANT Nctm.&nbsp;</p><p>«Comprendere cosa significhi davvero 'talento' è il primo passo. Le abilità si costruiscono con lo studio e l'esperienza; il talento, invece, è una predisposizione naturale che accelera l'apprendimento e amplifica il valore generato. Tuttavia, il talento non emerge da solo. Clima organizzativo, fiducia e qualità della leadership sono elementi decisivi. Saper individuare, valorizzare e far crescere i talenti è una delle sfide centrali della leadership contemporanea. Oggi negli studi convivono più generazioni, con valori e priorità differenti. I professionisti più giovani pongono grande attenzione all'equilibrio tra vita privata e lavoro e alle opportunità di crescita. ADVANT Nctm affronta le sfide del mercato con strumenti di welfare, formazione strutturata, piani di crescita trasparenti e integrazione dell'IA. Per chi ha la scintilla per il diritto, ADVANT Nctm non è solo un luogo di lavoro, ma un progetto di lungo periodo. Un contesto in cui il talento viene riconosciuto, coltivato e trasformato in futuro».</p><p><i>Articolo integrale pubblicato il 9 febbraio 2026 su Italia Oggi Sette</i>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/8/5/csm_ADV_Start-up_1_297af8e5e0.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9994</guid>
                        <pubDate>Fri, 06 Feb 2026 17:23:03 +0100</pubDate>
                        <title>Spinta al mercato. Il legislatore nazionale imprime una svolta al Testo Unico della Finanza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/spinta-al-mercato-il-legislatore-nazionale-imprime-una-svolta-al-testo-unico-della-finanza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il percorso della riforma delle disposizioni in materia di mercati dei capitali, in esecuzione della delega contenuta nella legge 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. Legge Capitali), giunge alla sua fase cruciale, con l'approvazione preliminare dello schema di decreto legislativo che modifica il Tuf e di norme del codice civile. L'obiettivo dichiarato dal legislatore è aumentare la competitività e l'attrattività del mercato finanziario italiano. Le novità aprono scenari di grande interesse.&nbsp;</p><p class="text-justify">L'intervento da parte del legislatore tocca, in particolare, la gestione collettiva del risparmio, la disciplina delle offerte pubbliche di acquisto e scambio, nonché la governance delle società quotate.&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>Articolo integrale pubblicato nel numero di gennaio di Private - Magazine del Private Banking.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/1/1/csm_Regulatory_f9b4e36ba9.png" length="0" type="image/png"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9973</guid>
                        <pubDate>Thu, 29 Jan 2026 11:39:49 +0100</pubDate>
                        <title>Retail Investment Strategy, la riforma entra nella fase decisiva</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/retail-investment-strategy-la-riforma-entra-nella-fase-decisiva</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo pubblicato su <i>The Signal</i>.&nbsp;</p><p>A fine 2025 l’Unione europea ha raggiunto l’accordo politico sulla direttiva omnibus che riforma in profondità il quadro normativo dei servizi di investimento retail. Dopo oltre due anni di negoziati, la Retail Investment Strategy entra nella sua fase decisiva, ridisegnando regole, incentivi e tutele per il risparmio.&nbsp;</p><p>Nell’analisi di <strong>Francesco Mocci </strong>emergono i nodi chiave della riforma: value for money, incentivi, ruolo dei benchmark, finfluencer e tempi di attuazione.</p><p>Leggi <a href="https://www.thesignalmedia.com/retail-investment-strategy-la-riforma-entra-nella-fase-decisiva/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>qui</i></a> l'articolo completo.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/a/5/csm_ADV_banking-and-finance_0e0fe1663b.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9972</guid>
                        <pubDate>Thu, 29 Jan 2026 11:04:29 +0100</pubDate>
                        <title>Tutele. Polizze verso standard di trasparenza modello Mifid</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tutele-polizze-verso-standard-di-trasparenza-modello-mifid</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 34927 del 31 dicembre 2025, ha chiarito che la trasparenza informativa costituisce un dovere fondamentale di correttezza e buona fede nella distribuzione dei prodotti assicurativi, affermando che la predisposizione di clausole ambigue prima della sottoscrizione può integrare una responsabilità precontrattuale.</p><p><i>Su Plus 24 - Il Sole 24 Ore</i>, <strong>Ludovica D’Ostuni</strong> richiama l’attenzione sulle differenze di tutela che caratterizzavano il periodo antecedente all’entrata in vigore della direttiva sulla distribuzione dei prodotti assicurativi (IDD), oggi al centro di numerosi contenziosi relativi a prodotti collocati in quel contesto. L’obiettivo della IDD è stato quello di superare il cosiddetto “doppio binario” tra disciplina Mifid e assicurativa, creando condizioni paritarie (<i>level playing field</i>) e allineando progressivamente le regole applicabili ai diversi intermediari.</p><p><i>Articolo integrale pubblicato il 24 gennaio 2026 su Plus24 – Il Sole 24 Ore</i>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/1/1/csm_Regulatory_f9b4e36ba9.png" length="0" type="image/png"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9960</guid>
                        <pubDate>Tue, 27 Jan 2026 11:41:35 +0100</pubDate>
                        <title>Arbitro assicurativo. Un avvio con alcune incertezze che solo il collegio potrà chiarire</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/arbitro-assicurativo-un-avvio-con-alcune-incertezze-che-solo-il-collegio-potra-chiarire</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il nuovo Arbitro Assicurativo (AAS), operativo dal 15 gennaio, ha avviato la propria attività con un flusso regolare di ricorsi e senza criticità operative. Accanto ai primi dati sull’operatività, emergono tuttavia alcuni profili interpretativi relativi all’ambito di competenza e alle tipologie di controversie trattabili.</p><p>Su questi temi interviene Benedetta Musco Carbonaro nell’articolo pubblicato su <i>Plus24 – Il Sole 24 Ore</i>, analizzando le principali questioni aperte che saranno chiarite attraverso l’orientamento del Collegio e la prassi applicativa del nuovo organismo.</p><p><i>Articolo integrale pubblicato il 24 gennaio 2026 su Plus24 – Il Sole 24 Ore</i>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/1/1/csm_Regulatory_f9b4e36ba9.png" length="0" type="image/png"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9947</guid>
                        <pubDate>Mon, 26 Jan 2026 09:47:33 +0100</pubDate>
                        <title>Legge di bilancio 2026: quali effetti su salari, premi e welfare aziendale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/default-91e7499383d66391e05ad527099c658c</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Quali sono gli impatti della legge di bilancio 2026 sulla contrattazione collettiva? Oltre alle misure per agevolare i salari reali, la partita si gioca soprattutto su premi di risultato e welfare.</i></p><p>Come ormai di prassi e coerentemente con la natura del provvedimento, la legge di bilancio concentra gran parte delle sue disposizioni su soluzioni temporanee – spesso limitate all’anno di riferimento e, in alcuni casi, a quello successivo – che sfruttano la leva fiscale.&nbsp;</p><p>La <strong>legge di bilancio 2026</strong> non si è discostata da tale prassi con le principali misure che puntano sulla riduzione dell’aliquota fiscale applicata a specifiche voci retributive, come gli aumenti contrattuali, le maggiorazioni legate a condizioni lavorative di maggiore disagio in termini di collocazione temporale della prestazione e premialità.</p><p><a href="https://www.hr-link.it/legge-bilancio-2026-retribuzioni-premi-risultato/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Leggi l'articolo completo su HR-Link</strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/f/a/csm_ADV_II_Employment-Industrial-Relations-1b_copy_58b944f23f.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9943</guid>
                        <pubDate>Thu, 22 Jan 2026 10:20:31 +0100</pubDate>
                        <title>Market Integration Package: lo strumento chiave per attuare la SIU</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/market-integration-package-lo-strumento-chiave-per-attuare-la-siu</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di Lukas Plattner pubblicato su <i>The Signal</i>.</p><p>Arriva il pacchetto europeo per l’integrazione del mercato. Nuove regole che mirano a superare la frammentazione attuale attraverso riforme su autorizzazioni, distribuzione fondi, post-trading e vigilanza centralizzata. Ecco quali saranno le implicazioni per l’industria.</p><p>La Commissione europea ha presentato il 4 dicembre 2025 il <i>Market Integration Package</i>, tassello cruciale della <i>Savings and Investments Union (SIU)</i>, destinato a rimuovere le barriere che ancora frammentano il mercato unico dei servizi finanziari.</p><p>Leggi <a href="https://www.thesignalmedia.com/market-integration-package-lo-strumento-chiave-per-attuare-la-siu/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>qui</i></a> l'articolo completo.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/2/1/csm_ADV_mergers-and-acquisitions_copy_0c93c2c718.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9934</guid>
                        <pubDate>Mon, 19 Jan 2026 11:43:20 +0100</pubDate>
                        <title>IRES e IRAP: le novità della Legge di Bilancio 2026 per le banche</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ires-e-irap-le-novita-della-legge-di-bilancio-2026-per-le-banche</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/ires-e-irap-le-novita-della-legge-di-bilancio-2026-per-le-banche/" target="_blank" rel="noreferrer">Tratto da Diritto Bancario</a></p><p><i><strong>Luigi Merola </strong>sintetizza le <strong>principali disposizioni</strong> di natura tributaria introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (<strong>Legge di Bilancio 2026</strong>) che <strong>impattano</strong> sulla determinazione dell’Imposta sul Reddito delle Società (<strong>IRES</strong>) e dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (<strong>IRAP</strong>) dovute dalle <strong>banche</strong>. Vengono altresì riprese alcune disposizioni che, pur non assumendo diretta rilevanza ai fini della determinazione delle imposte dovute a titolo di IRES ed IRAP, sono tuttavia di particolare interesse per il settore bancario.</i></p><p><strong>1. Tobin tax (articolo 1, commi 29 – 31)</strong></p><p>La Legge di Bilancio 2026 interviene sulla disciplina dell’<strong>imposta sulle transazioni finanziarie</strong> (c.d. “Tobin tax”), <strong>raddoppiando le aliquote</strong> applicabili alle principali transazioni soggette ad imposta.</p><p>In particolare, l’imposta sui trasferimenti di proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui all’<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&amp;art.idArticolo=2346&amp;art.versione=3&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.idGruppo=300&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.flagTipoArticolo=2" target="_blank" rel="noreferrer">art. 2346, co. 6, c.c.</a>, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché dei titoli rappresentativi dei predetti strumenti (indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente), è elevata dallo 0,2% allo 0,4% in presenza di transazioni effettuate al di fuori dei mercati regolamentati, dallo 0,1% allo 0,2% per le transazioni concluse sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ires-e-irap-le-novita-della-legge-di-bilancio-2026-per-le-banche/#_ftn1" target="_blank" rel="noreferrer">[1]</a>, dallo 0,02% allo 0,04% per le negoziazioni ad alta frequenza relative a operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano.</p><p>Le nuove aliquote trovano applicazione con riguardo ai trasferimenti e alle operazioni effettuati <strong>a decorrere dal 1° gennaio 2026</strong>.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/ires-e-irap-le-novita-della-legge-di-bilancio-2026-per-le-banche/" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi qui l'articolo integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/8/f/csm_ADV_tax_copy_706b781e82.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9927</guid>
                        <pubDate>Thu, 15 Jan 2026 11:04:18 +0100</pubDate>
                        <title>Esce l&#039;intermediario ed entra l&#039;Sgr nell&#039;Acf</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/esce-lintermediario-ed-entra-lsgr-nellacf</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Una recente decisione dell'Arbitro per le controversie finanziarie consolida il principio per cui legittimata a essere convenuta in giudizio è la società di gestione del risparmio, e non l'intermediario collocatore del fondo, qualora la richiesta dell'investitore sia volta alla restituzione delle somme investite (si veda la Decisione n. 7709 del 19 novembre 2024, ma anche più di recente la Decisione n. 8225 del 23 ottobre 2025).&nbsp;</p><p>L'Arbitro, infatti, pronunciandosi sulla eccezione sollevata da parte dell'intermediario collocatore dei fondi, cui veniva contestata la perdita derivante dall'investimento, con richiesta di restituzione della somma originariamente investita, ha affermato il principio secondo cui il ruolo di mero collocatore dell'intermediario non consente di individuare quest'ultimo quale parte del contratto che, invece, si sviluppa lungo l'asse investitore e Sgr che è, pertanto, il soggetto nei confronti del quale non possono che essere avanzate richieste restitutorie con riferimento ai capitali investiti.&nbsp;</p><p><strong>L'EFFETTIVA CONTROPARTE CONTRATTUALE&nbsp;</strong></p><p>Legittimato passivo, dunque, rispetto alle domande di risoluzione (e invalidità) del relativo rapporto contrattuale deve ritenersi non l'intermediario collocatore (che, come noto, interviene esclusivamente in sede di commercializzazione del prodotto), bensì il soggetto emittente, in quanto effettiva controparte contrattuale. I binari sui quali si muove questa affermazione sono quelli che distinguono i cosiddetti rimedi "restitutori" da quelli "risarcitori", che possono sembrare simili, ma che in realtà sono assolutamente differenti tra loro.&nbsp;</p><p><strong>AZIONE DI NATURA RESTITUTORIA&nbsp;</strong></p><p>La ripetizione d'indebito oggettivo, che deriva in conseguenza della caducazione del contratto (in virtù di una pronuncia di nullità, annullamento o risoluzione), rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, ed è circoscritta tra colui che dispone il pagamento ed il destinatario del pagamento stesso (sia che questi lo abbia incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante, visto che a ogni effetto è il destinatario colui che deve qualificarsi come effettivo beneficiario).&nbsp;</p><p>È proprio su questa traiettoria decisionale che, quindi, si colloca il ragionamento spiegato dal Collegio dell'Acf per cui, se l'investitore agisce con richieste che hanno finalità restitutorie delle somme corrisposte per l'investimento (quindi con domande che presuppongono l'accoglimento di un'azione di nullità, annulla mento o risoluzione dell'investimento) la legittimazione spetta alla Sgr, mentre se le finalità sono risarcitorie la responsabilità è dell'intermediario collocatore.&nbsp;</p><p><strong>ALCUNE OBIEZIONI&nbsp;</strong></p><p>Si deve obiettare tuttavia che, proprio per il ruolo che l'intermediario assume, si possono determinare nullità conseguenti e derivanti da situazioni oggettivamente estranee al rapporto investitore ed Sgr: di conseguenza la nullità potrebbe astratta mente dipendere da condotte non imputabili alla Sgr, quale ad esempio la mancanza del contratto disciplinante la prestazione dei servizi di investimento, oppure l'eventuale vizio del consenso dell'investitore. In questo caso, dunque, la Sgr sarebbe chiamata a rispondere in via diretta e restitutoria, nei confronti dell'investitore, in relazione a condotte a sé non imputabili, aggravando la posizione della stessa Sgr rispetto a una situazione da parte propria non governabile. Chiaramente tale particolare situazione non si verifica nel momento in cui oggetto della contestazione da parte dell'investitore sia la documentazione predisposta dalla Sgr, la gestione del fondo o, comunque, attività che si colleghino direttamente all'investimento, laddove il soggetto legittimato a resistere alle domande dell'investitore è esclusivamente la Sgr.&nbsp;</p><p><strong>QUANDO RISPONDE IL COLLOCATORE&nbsp;</strong></p><p>Qualora sia oggetto di contestazione, da parte dell'investitore, la mancata osservanza degli obblighi di informativa, assumendo di non avere ricevuto alcuna informativa sufficientemente precisa, circostanziata e specifica sulla natura e la portata delle operazioni di investimento, ossia si lamenti la mancata con segna di Kid relativi ai fondi, ossia ancora una carenza legata all'attività di consulenza, il soggetto legittimato a contraddire è necessariamente l'intermediario collocatore in quanto si tratta di attività legate alla prestazione dei servizi di investimento che l'intermediario deve rispettare nei confronti della propria clientela: l'eventuale violazione di tali obblighi conducono ver so una eventuale condanna di risarcimento del danno da individuare secondo i criteri notoriamente sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione.</p><p><i>Il contributo a cura di <strong>Paolo Francesco Bruno</strong> per Fondi &amp; Sicav - Dicembre 2025 / Gennaio 2026.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/1/1/csm_Regulatory_f9b4e36ba9.png" length="0" type="image/png"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9848</guid>
                        <pubDate>Mon, 15 Dec 2025 11:29:30 +0100</pubDate>
                        <title>Tobin Tax, che boomerang | Milano Finanza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tobin-tax-che-boomerang</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Il governo raddoppia la tassa sulle transazioni allo 0,2% sulle società quotate e allo 0,4% sulle non quotate. Ma finora lo Stato ha incassato la metà di quanto atteso, mentre gli scambi sono crollati del 40%. Gli effetti su Eni, Enel, Poste, Leonardo &amp; co.</i></p><p>Errare è umano, perseverare diventa diabolico. Alla disperata ricerca di fondi a copertura della manovra finanziaria, il governo prende di mira la già asfittica Piazza Affari e lavora al raddoppio della Tobin Tax. Un’imposizione fiscale che ovviamente i mercati non amano. Introdotta nel 2013 dal governo Monti, colpisce le società con sede legale in Italia e che hanno un valore a partire da 500 milioni di euro. Si applica ai soggetti che acquistano quote di queste imprese, indipendentemente dalla loro nazionalità.</p><p><strong>Chi colpisce la Tobin</strong>. La proposta attuale prevede di portare dallo 0,1% allo 0,2% l'aliquota per le società quotate sui mercati regolamentati e dallo 0,2% allo 0,4% per quelle nei mercati non regolamentati (dallo 0,02% allo 0,04% l'imposizione sulle negoziazioni ad alta frequenza). Vengono invece escluse le operazioni a mercato che si aprono e chiudono in giornata […]</p><p>[…] <strong>Davide Massiglia</strong>, Counsel ADVANT Nctm, nota che “l'impatto della misura sarebbe molto differenziato. Per gli investitori retail, tradizionalmente più reattivi all'aumento dei costi operativi, il raddoppio dell'aliquota potrebbe incidere sulle strategie ad alta rotazione e sulla convenienza degli acquisti ricorrenti o frazionati. Per gli investitori meno dinamici, invece, l'effetto resterebbe ”contenuto, ma comunque percepibile nel caso di investimenti periodici". […]</p><p>[…] Ben più rilevante sarebbe invece l'impatto, riprende poi Massiglia, sugli investitori istituzionali (italini ed esteri) e sulle relative strategie “per le quali l'incremento dei costi marginali per transazione rappresenta un fattore distorsivo importante. Un aumento dell'imposta potrebbe ridurre la liquidità complessiva del mercato domestico e favorire un progressivo spostamento dell'operatività verso strumenti e piazze non soggetti al prelievo” come per esempio l'Olanda.</p><p><i>Articolo integrale sul settimanale del 13 dicembre 2025 di Milano Finanza</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/d/0/csm_Regulatory_c68d94697f.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9833</guid>
                        <pubDate>Thu, 11 Dec 2025 10:59:37 +0100</pubDate>
                        <title>Gli investimenti tramite club deal: un modello in evoluzione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gli-investimenti-tramite-club-deal-un-modello-in-evoluzione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tratto da <a href="https://www.dirittobancario.it/art/gli-investimenti-tramite-club-deal-un-modello-in-evoluzione/" target="_blank" rel="noreferrer"><i><strong>Diritto Bancario</strong></i></a><i> - 11 dicembre 2025.</i></p><p>Il contributo analizza il modello dei <i>club deal</i> quale forma di investimento collettivo in cui un numero ristretto di investitori si aggrega per la realizzazione di una singola operazione, generalmente tramite la costituzione di uno <i>special-purpose investment vehicle</i>. L’analisi esamina la struttura contrattuale e societaria del club deal, soffermandosi sulle principali scelte in materia di governance, diritti patrimoniali, trasferimento delle partecipazioni ed exit. Ampio spazio è dedicato ai profili fiscali connessi alla fase di disinvestimento e alla distribuzione dei proventi, nonché alla disciplina degli strumenti di incentivazione dei soci operativi. Il contributo affronta infine i profili regolamentari, con particolare riferimento ai limiti della riserva di attività in materia di gestione collettiva del risparmio, evidenziando le condizioni che consentono di mantenere il club deal al di fuori del relativo perimetro applicativo.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/gli-investimenti-tramite-club-deal-un-modello-in-evoluzione/" target="_blank" rel="noreferrer">Clicca qui per l'articolo integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                                <category>Fondi di Investimento</category>
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/2/1/csm_ADV_mergers-and-acquisitions_copy_0c93c2c718.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9832</guid>
                        <pubDate>Thu, 11 Dec 2025 10:00:10 +0100</pubDate>
                        <title>Growth Italia. Riforme normative e opportunità per Borsa Italiana e investitori</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/growth-italia-riforme-normative-e-opportunita-per-borsa-italiana-e-investitori</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lukas Plattner </strong>discute le recenti riforme normative che interessano Borsa Italiana, evidenziando la necessità di maggiore attenzione per gli MTF e l'importanza di coinvolgere le associazioni di categoria nel processo. Si sottolinea anche l'appetito degli investitori per l'equity domestico e la necessità di prodotti finanziari incentivati.</p><p><i>La video intervista pubblicata su </i><a href="https://video.milanofinanza.it/video/growth-italia-riforme-normative-e-opportunita-per-borsa-italiana-e-investitori-x9vedo6" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Milano Finanza</i></a>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/a/5/csm_ADV_banking-and-finance_0e0fe1663b.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9830</guid>
                        <pubDate>Tue, 09 Dec 2025 11:44:00 +0100</pubDate>
                        <title>Perché la direttiva CRD VI è un grattacapo per le banche extra Ue che operano in Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/perche-la-direttiva-crd-vi-e-un-grattacapo-per-le-banche-extra-ue-che-operano-in-italia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La direttiva CRD VI introduce un quadro regolamentare più stringente per le banche extra-UE che operano nell’Unione europea, imponendo l’obbligo di stabilire una succursale per lo svolgimento delle principali attività bancarie. Come evidenziano <strong>Francesco Mocci</strong> e <strong>Flavio Burrai</strong> di ADVANT Nctm, <i>“la CRD VI introduce un sistema a due livelli per le succursali, con requisiti più stringenti per le succursali di Classe 1, che subiranno requisiti di capitale, liquidità e governance quasi identici a quelli delle altre filiazioni europee”</i>.</p><p>Secondo i professionisti, le nuove regole potrebbero incidere in modo significativo sulla presenza di operatori internazionali nel mercato italiano: <i>“le conseguenze della riforma potrebbero portare gli operatori extra-UE, soprattutto di media dimensione, ad abbandonare il mercato retail per l’impossibilità di sostenere i costi di una succursale di Classe 1, oppure a trasferire l’aumento dei requisiti patrimoniali sui clienti finali sotto forma di costi maggiori”</i>.</p><p><i>Approfondimento pubblicato su Citywire Italia - 2 dicembre 2025.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/1/1/csm_Regulatory_f9b4e36ba9.png" length="0" type="image/png"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9829</guid>
                        <pubDate>Tue, 09 Dec 2025 11:10:00 +0100</pubDate>
                        <title>Dai conti dormienti a veicolo d’impresa: la SIU può sbloccare 2.000 miliardi di euro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dai-conti-dormienti-a-veicolo-dimpresa-la-siu-puo-sbloccare-2000-miliardi-di-euro</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La strategia Savings and Investments Union (SIU) della Commissione europea mira a mobilitare oltre 2.000 miliardi di euro di risparmi dormienti, indirizzandoli verso l’economia reale attraverso i nuovi conti di risparmio-investimento (SIA).&nbsp;</p><p><strong>Francesco Mocci </strong>e<strong> Luigi Merola</strong> di ADVANT Nctm spiegano che “i nuovi conti, mutuati dall’esperienza svedese, dovrebbero vincere la diffidenza del settore retail verso i mercati finanziari”, grazie a requisiti quali “facilità di apertura, portabilità, costi comprensibili e accesso a prodotti semplici e ben diversificati”.</p><p>Sul piano fiscale osservano che “appare realistico replicare per i SIA un regime simile a quello applicabile ai PIR”, sottolineando però la necessità di evitare le rigidità che ne hanno frenato la diffusione. Centrale anche il ruolo dell’educazione finanziaria, poiché “soltanto la comprensione dei rischi e delle opportunità potrà indurre gli investitori retail ad abbandonare l’istinto […] a depositare i risparmi sui conti correnti”.</p><p>Quanto all’adattamento degli operatori, evidenziano che la direzione è quella di “un mondo in cui l’accesso ai mercati finanziari sarà più facile, più trasparente, senza discriminazioni”. Il buon esito della SIU dipenderà infine da un mix equilibrato di incentivi fiscali, visibilità degli strumenti e stabilità normativa.</p><p>Articolo integrale pubblicato nel numero di dicembre di <i>The Signal.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/0/4/csm_ADV_II_Banking-Finance_copy_615404c298.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9800</guid>
                        <pubDate>Wed, 03 Dec 2025 10:49:01 +0100</pubDate>
                        <title>Legge 106: le nuove regole per lavoratori fragili e genitori di figli con invalidità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-106-le-nuove-regole-per-lavoratori-fragili-e-genitori-di-figli-con-invalidita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dal 9 agosto 2025 è entrata in vigore la legge 106/2025, destinata a rafforzare le protezioni previste dalla legge 104 per i lavoratori fragili e per i genitori di figli disabili. La norma introduce misure significative, tra cui dieci ore aggiuntive di permessi annui per visite, cure ed esami e la possibilità di richiedere un congedo non retribuito fino a 24 mesi, durante il quale il posto di lavoro è garantito. Previste anche novità per l’accesso facilitato allo smart working e per i lavoratori autonomi, che potranno sospendere l’attività fino a 300 giorni in caso di patologie gravi.</p><p>Non mancano, tuttavia, alcuni elementi critici: il congedo non produce anzianità di servizio né copertura previdenziale, salvo versamenti volontari. <strong>Patrizio Bernardo</strong> di ADVANT Nctm, intervistato da HR Link, sottolinea l’importanza di una gestione aziendale chiara delle procedure, soprattutto in relazione alla privacy dei dati sanitari e al coordinamento con la contrattazione collettiva. Resta inoltre auspicabile un intervento legislativo che colmi i vuoti contributivi oggi previsti, così da garantire tutele più complete nei momenti di maggiore fragilità.</p><p><i>Articolo integrale, a cura di Giuseppe Nuzzi, su </i><a href="https://www.hr-link.it/legge-106-come-funziona/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>HR Link</i></a><i>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/3/3/csm_ADV_employment-and-industrial-relations_copy_e28cd4f1e4.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9805</guid>
                        <pubDate>Mon, 01 Dec 2025 17:42:00 +0100</pubDate>
                        <title>Fer Z: an innovative scheme to support renewables, system flexibility and market integration</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fer-z-an-innovative-scheme-to-support-renewables-system-flexibility-and-market-integration</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Italy’s upcoming Fer Z mechanism introduces a new approach based on programmable production profiles supported by portfolios of renewables and storage. According to <strong>Piero Viganò</strong>, partner at ADVANT Nctm, the scheme will not only drive further renewable deployment but also play “a supportive role with regards to the energy grid”. He notes that “the flexibility provided by battery storage systems and related time-shifting products, including MACSE, will be key” to ensuring effective delivery under the mechanism.</p><p>The launch of Fer Z depends on EU clearance, which Viganò describes as “the key step in the process of starting the Fer Z mechanism, without which it cannot be implemented”. He recalls that the European Commission has “expressed reservations about the technological efficiency and compatibility of Fer Z with the EU State Aid Guidelines, as well as the effectiveness of the mechanism in relation to the planned maintenance aspects of the facilities”. Given the innovative nature of the model, he also expects that approval of the GSE and ARERA operating rules “could take quite a long time”.</p><p>As for its interaction with existing schemes, Viganò sees Fer Z not as conflicting with Fer X but as “competition among operators for the capacity quotas offered by the various schemes, and of simultaneous competition between the schemes themselves”. He adds that while “the Fer X capacity quota could over time decrease and be partially transferred to Fer Z”, “for the moment it is not possible to envisage migration scenarios because reference tariffs are not known”.</p><p><i>Published in icis.com:</i></p><p><a href="https://www.icis.com/explore/resources/news/2025/11/20/11157622/icis-explains-new-fer-z-incentive-mechanism-could-reduce-renewable-curtailment-in-italy/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>New Fer Z incentive mechanism could reduce renewable curtailment in Italy</i></a></p><p><a href="https://www.icis.com/explore/resources/news/2025/11/25/11158585/icis-explains-complexity-of-new-italian-fer-z-mechanism-could-delay-implementation/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Complexity of new Italian Fer Z mechanism could delay implementation</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Efficienza energetica e servizi energetici</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/e/b/csm_ADV_II_Energy-12_copy_54503e051a.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9804</guid>
                        <pubDate>Mon, 01 Dec 2025 17:13:00 +0100</pubDate>
                        <title>Associazione in partecipazione: configurabile il patto implicito di esclusione totale dalle perdite?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/associazione-in-partecipazione-configurabile-il-patto-implicito-di-esclusione-totale-dalle-perdite</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La sentenza n. 1210/2025 del Tribunale di Modena ribadisce che, nell’associazione in partecipazione, le parti possono concordare anche implicitamente l’esclusione totale dell’associato dalle perdite. Tale esclusione può desumersi dalla previsione che impone all’associante di restituire integralmente l’apporto a fine rapporto, segno della volontà di non coinvolgere l’associato nel rischio di perdita.</p><p><i>Pubblicazione a cura di <strong>Daniele Griffini</strong>, apparsa su Il Quotidiano Giuridico il 27 novembre 2025.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/0/f/csm_ADV_II_Dispute-Resolution_copy_9afe89d8ff.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9793</guid>
                        <pubDate>Mon, 01 Dec 2025 12:32:25 +0100</pubDate>
                        <title>Non solo praticanti: gli studi legali aprono agli studenti universitari</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/non-solo-praticanti-gli-studi-legali-aprono-agli-studenti-universitari</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nell’articolo multivoice pubblicato da <i>Il Sole 24 Ore</i> e firmato da Massimiliano Carbonaro, viene affrontato un tema centrale per ADVANT Nctm: l’importanza di avvicinare gli studenti universitari alla professione legale attraverso percorsi concreti e anticipati, che permettano di conoscere da vicino lo studio e le competenze richieste dal mercato.</p><p>Il nostro HR, <strong>Daniele Calabretta</strong>, ha sottolineato il valore della partecipazione a Career Day ed eventi universitari:</p><p>«Far conoscere lo studio e intercettare i ragazzi più meritevoli. Le modalità di ingresso in studio sono gli stage curriculari, la pratica anticipata e il praticantato. La complessità e la dinamicità del modo di lavorare attuale richiedono che il giovane non solo sia bravo, ma anche capace di gestire i ritmi, la complessità, la relazione con i diversi team».</p><p>In ADVANT Nctm investiamo in programmi dedicati all’ingresso e alla crescita dei giovani professionisti. La nostra <i>Academy interna</i> propone cicli trimestrali su competenze chiave per la professione, tra cui inglese giuridico, basi di bilancio, redazione degli atti e altri strumenti essenziali per una preparazione completa.</p><p><i>Articolo integrale su Il Sole 24 Ore.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/8/5/csm_ADV_Start-up_1_297af8e5e0.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9744</guid>
                        <pubDate>Tue, 18 Nov 2025 16:06:18 +0100</pubDate>
                        <title>Alla prova di Dora. La nuova disciplina europea ridefinisce la resilienza operativa digitale </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/alla-prova-di-dora-la-nuova-disciplina-europea-ridefinisce-la-resilienza-operativa-digitale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dal <strong>17 gennaio 2025</strong>, il Regolamento (UE) 2022/2554 (<strong>DORA</strong>) ridisegna le regole sulla resilienza operativa digitale di banche, assicurazioni e imprese di investimento. La normativa incide non solo sull’infrastruttura ICT, ma anche sull’attività quotidiana di private banker e consulenti finanziari, soprattutto nei <strong>servizi e rapporti a distanza</strong> gestiti tramite portali e piattaforme digitali.</p><p>L’implementazione sta risultando complessa per la natura tecnico-legale dei requisiti e per i numerosi atti attuativi pubblicati in modo graduale. DORA richiede infatti un <strong>aggiornamento costante</strong> di policy, procedure di gestione del rischio, piani di risposta agli incidenti e controllo dei fornitori ICT, che devono accettare clausole più rigorose su audit, continuità dei servizi e subfornitura.</p><p>In questo scenario cresce la responsabilità dei consulenti: devono monitorare i propri strumenti digitali, segnalare tempestivamente anomalie o accessi sospetti e supportare i clienti in caso di blocchi operativi o incidenti ICT.</p><p>Diventano quindi essenziali <strong>formazione mirata</strong>, procedure interne chiare e team <strong>multidisciplinari</strong> (legali e IT) capaci di affrontare in modo coordinato gli aspetti tecnici e regolamentari. Un approccio strutturato che consente di ridurre rischi operativi e tutelare meglio la clientela.</p><p><i>Contributo a cura di <strong>Fabio Coco</strong>, pubblicato sul numero di novembre di Private - Magazine del Private Banking.&nbsp;</i></p><p class="text-end">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/d/c/csm_ADV_MEP_5_d3ef2e6bdd.png" length="0" type="image/png"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9737</guid>
                        <pubDate>Fri, 14 Nov 2025 15:54:14 +0100</pubDate>
                        <title>Le tasse sui dividendi e la riforma dei mercati finanziari tradita</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-tasse-sui-dividendi-e-la-riforma-dei-mercati-finanziari-tradita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><i>Due proposte per correggere una stortura</i></p><p class="text-justify">L’articolo 18 del disegno di legge di bilancio interviene sull’articolo 89 del TUIR, limitando l’esclusione dalla base imponibile dei dividendi percepiti dalle società di capitali ai soli soggetti che detengono una partecipazione almeno pari al 10%.</p><p class="text-justify">Questa esclusione non costituisce un privilegio fiscale, ma attua un principio cardine dei sistemi tributari: evitare la doppia imposizione economica degli utili già tassati in capo alla società che li distribuisce. La misura, se confermata (ci sono allo studio correttivi in sede parlamentare), avrebbe un impatto rilevante sulle strutture d’investimento utilizzate per partecipare al capitale di rischio e si pone in netto contrasto con l’impianto della recente riforma del Testo Unico della Finanza, che punta invece a favorire l’afflusso di capitale privato verso le imprese.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="https://www.repubblica.it/economia/2025/11/13/news/le_tasse_sui_dividendi_e_la_riforma_dei_mercati_finanziari_tradita-424979177/" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi l'articolo integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                                <category>Fondi di Investimento</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/d/0/csm_Investment_Fund1_9876e4a990.png" length="0" type="image/png"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9727</guid>
                        <pubDate>Thu, 13 Nov 2025 10:20:42 +0100</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata e minor rischio nella concessione del credito</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-e-minor-rischio-nella-concessione-del-credito</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Bruno Fondacaro e Riccardo Torni analizza il tema del <strong>rischio correlato</strong> alla <strong>concessione di credito alle imprese</strong>, temperato dal <strong>progressivo consolidamento</strong>, a livello giurisprudenziale, degli <strong>elementi costitutivi</strong> della fattispecie di <strong>abusiva concessione</strong>, nonché dal <strong>ricorso</strong> sempre più frequente alla procedura di <strong>composizione negoziata</strong> della crisi.</p><p><strong>1. Premessa e linee evolutive</strong></p><p>Frequentemente gli <strong>istituti di credito</strong> si trovano di fronte a <strong>scelte complesse</strong>, da cui possono derivare <strong>rischi significativi</strong> <strong>sia</strong> dal punto di vista <strong>economico</strong>, in ragione della mancata restituzione di quanto erogato, <strong>che</strong> dal punto di vista <strong>legale</strong>, in ragione</p><ol><li>della <strong>revoca delle linee di credito</strong> nel momento di difficoltà; ovvero,</li><li>dalla <strong>erogazione di credito a un’impresa</strong> che si trova ormai in una situazione di <strong>crisi irreversibile</strong>.</li></ol><p>Nel <strong>primo caso viene contestato </strong>alla Banca di non aver operato secondo buona fede per aver “<strong>tolto sostegno</strong>” al <strong>cliente in difficoltà</strong> (cfr., recentemente, Trib. Catanzaro, 17 agosto 2023, in <i>Giurisprudenza delle Imprese</i>; nonché Cass., 16 aprile 2021, n. 10125; Cass., 24 agosto 2016, n. 17291); mentre nel <strong>secondo caso</strong>, al contrario, si contesta il fatto di aver “<strong>dato sostegno</strong>” a <strong>imprese</strong> che, in verità, <strong>avrebbero dovuto accedere</strong> senza ulteriore ritardo alla <strong>liquidazione giudiziale</strong> (cfr., recentemente, Trib. Venezia, 17 luglio 2025, in <i>Ristrutturazioni aziendali</i>; Trib. Napoli, 15 luglio 2025, in <i>ilcaso.it</i>).</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/composizione-negoziata-e-minor-rischio-nella-concessione-del-credito/" target="_blank" rel="noreferrer">Clicca qui per l'articolo integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/0/f/csm_ADV_II_Dispute-Resolution_copy_9afe89d8ff.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9712</guid>
                        <pubDate>Fri, 07 Nov 2025 14:27:08 +0100</pubDate>
                        <title>I più recenti chiarimenti delle autorità sul Regolamento MiCAR</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-piu-recenti-chiarimenti-delle-autorita-sul-regolamento-micar</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Regolamento (UE) 2023/1114 (“MiCAR”) ha introdotto la disciplina europea delle crypto-asset, stabilendo regole per l’emissione e l’offerta al pubblico di tali strumenti, nonché per la prestazione di servizi da parte dei fornitori (“Casp”).<br>La normativa è stata recentemente integrata da regolamenti delegati e linee guida che precisano, tra l’altro, le procedure di approvazione dei white paper, i criteri di autorizzazione dei Casp e la gestione dei conflitti di interesse.</p><p>Le autorità di vigilanza – Esma, EBA, Banca d’Italia e Consob – hanno inoltre fornito chiarimenti e raccomandazioni su temi cruciali, come la distinzione tra servizi regolamentati e non, il rapporto tra MiCAR e PSD2, e i rischi derivanti dalle cosiddette “emissioni multiple” di stablecoin.<br>Nel complesso, emerge un quadro normativo in evoluzione, nel quale il ruolo delle autorità è centrale per assicurare coerenza e protezione degli investitori.</p><p><i>Approfondimento a cura di <strong>Fabio Coco</strong> – pubblicato nel primo numero di novembre di </i><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/Asset_Crypto.pdf" target="_blank"><i>Asset Crypto</i></a><i>.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/7/3/csm_Crypto_94b5c85af7.png" length="0" type="image/png"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9699</guid>
                        <pubDate>Tue, 04 Nov 2025 16:23:46 +0100</pubDate>
                        <title>Navigating artificial intelligence in international arbitration from the arbitrator’s viewpoint </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/navigating-artificial-intelligence-in-international-arbitration-from-the-arbitrators-viewpoint</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>This contribution by <strong>Angelo Anglani</strong>, Partner at ADVANT Nctm, was published on AIA Online following his intervention at the AIA–CIETAC Seminar “<i>Navigating artificial intelligence in international arbitration from the arbitrator’s viewpoint</i>”, held on 19 September during the 13th China Arbitration Week.</p><p>In his address, Angelo Anglani explored how Artificial Intelligence can serve as a <i>brilliant associate</i>, pose <i>potential perils</i>, and — when responsibly governed — become a <i>trusted partner</i> for arbitrators.</p><p>In his address, he explored how AI can serve as a <i>brilliant associate</i>, a <i>potential peril</i>, and — when responsibly governed — a <i>trusted partner</i>.</p><p>"AI will not replace the international arbitrator, but the arbitrator who understands and governs AI will replace the one who does not.”</p><p>Drawing inspiration from the great Italian explorers, Angelo Anglani underlined the need to navigate this “digital ocean” with professional judgment, ethical principles, and transparency — ensuring that technology enhances, rather than diminishes, the human essence of justice.</p><p><i>Read the full text published on </i><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/AIAOnline_n._3_2025.pdf" target="_blank"><i>AIA Online</i></a><i>.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/0/f/csm_ADV_II_Dispute-Resolution_copy_9afe89d8ff.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9694</guid>
                        <pubDate>Mon, 03 Nov 2025 12:31:25 +0100</pubDate>
                        <title>Finanziaria 2026: il prelievo sui dividendi penalizza l’investimento delle famiglie</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/finanziaria-2026-il-prelievo-sui-dividendi-penalizza-linvestimento-delle-famiglie</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Emidio Cacciapuoti </strong>commenta su <i>Plus24 </i>l’impatto della nuova misura sui family office e sul private equity.</p><p>«Il private equity – afferma Cacciapuoti – in sé non subisce un impatto diretto rilevante poiché i suoi investimenti sono generalmente di maggioranza, e le percentuali detenute molto spesso eccedono il 10%. I fondi di private equity, sia con strutture internazionali che nazionali, godono inoltre di un’esenzione strutturale: il fondo chiuso, per esempio, è già totalmente esente dai dividendi, e lo stesso vale per i fondi esteri».</p><p>«Il problema – continua – sorge per le famiglie che reinvestono percentuali inferiori al 10%, trovandosi ad affrontare un aggravio fiscale superiore alle aspettative. La scelta della struttura di investimento familiare diventa quindi determinante».</p><p>«Anche i piani di incentivazione per il management (MIP), che spesso prevedono coinvestimenti inferiori al 10%, rischiano di essere penalizzati: la soglia del 10% diventa troppo elevata in questo contesto».</p><p>«La struttura dei club deal – conclude – si basa sull’esclusione dei dividendi, raccogliendo investitori che detengono spesso partecipazioni inferiori al 10%. Anche i family office subiscono un impatto importante, poiché investono in veicoli societari che oggi beneficiano dell’esenzione sui dividendi: la nuova norma colpisce proprio questa fonte di reddito di lungo periodo».</p><p><i>L'articolo integrale, a cura di Antonio Criscione, su Plus 24-Il Sole 24 Ore</i>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/1/1/csm_Regulatory_f9b4e36ba9.png" length="0" type="image/png"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9693</guid>
                        <pubDate>Mon, 03 Nov 2025 09:59:53 +0100</pubDate>
                        <title>La superborsa europea non è più un miraggio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-superborsa-europea-non-e-piu-un-miraggio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Su <i>Milano Finanza</i> si discute della possibile fusione tra Euronext e Deutsche Börse, ipotesi che rilancia il progetto di una <strong>“Wall Street europea”</strong> — un’unica borsa per rafforzare il mercato dei capitali dell’Unione.&nbsp;</p><p>Nel dibattito, interviene anche <strong>Lukas Plattner</strong>, partner di <strong>ADVANT Nctm</strong>, sottolineando la necessità di un’infrastruttura integrata e interoperabile per favorire liquidità e competitività.</p><p>«Occorre integrare i listini, creando una piattaforma unica a cui si connettono le diverse trading venue».</p><p>«Per ridurre la frammentazione serve il consolidated tape con i dati su transazioni e prezzi dei titoli negoziati su mercati regolamentati e Mtf Ue, un archivio centrale con tutte le informazioni pubblicate dalle quotate (Esap) e un’infrastruttura interoperabile per eseguire gli ordini. Semplificherebbero la vita degli investitori stimolando scambi e liquidità».</p><p><i>L'articolo integrale su </i><a href="https://www.milanofinanza.it/news/la-superborsa-europea-non-e-piu-un-miraggio-2683671" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Milano Finanza</i></a>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/c/d/csm_ADV_H39-grey_19c165586f.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9682</guid>
                        <pubDate>Wed, 29 Oct 2025 17:01:06 +0100</pubDate>
                        <title>Italy’s AI Regulations Take Effect: Should Other Countries Follow?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italys-ai-regulations-take-effect-should-other-countries-follow</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Italy has become the first country in the European Union to pass a national law on AI before the EU’s own AI Act takes effect. The law, approved by the Senate in the middle of last month, builds on discussions that began in April las year. Impact Newswire reports that the Italian government wants to create more elaborate rules for both public and private AI use, focusing on accountability, ethics and transparency.&nbsp;</p><p>The law includes 28 articles that define how AI can be used in different sectors. It also introduces rules for protecting minors under 14, requiring parental consent before any data linked to them can be processed. Italian lawmakers say the goal is to make AI systems fair and safe for citizens while allowing companies to keep innovating responsibly.</p><p>According to <strong>Giulio Uras</strong>:</p><p>“The Italian government’s effort has been both remarkable and, for once, genuinely timely. It sets a clear benchmark for EU countries aiming to complement the AI Act at the national level. Its approach is founded on three key pillars: innovation, transparency, and criminal protection.&nbsp;</p><p>On innovation, the Italian law conveys a clear and forward-looking policy direction. By authorising the secondary use of pseudonymised personal data for research purposes, it adopts a functional and proportionate regulatory model designed to foster scientific and technological development. This approach implicitly acknowledges that Europe’s ability to compete in the global AI landscape depends on avoiding an overly dogmatic interpretation of fundamental rights (particularly in the field of data protection) that could unduly restrict legitimate research and innovation.&nbsp;</p><p>As for transparency, the Italian law is more debatable. The law extends disclosure obligations across several sectors (including employment and intellectual professions) without following the AI Act’s risk-based approach. Such a broad rule may overburden low-risk systems and, paradoxically, stifle innovation.</p><p>The criminal protection provisions yield mixed results. The new offense addressing deepfakes(Art. 612-quater of the Italian Criminal Code) effectively targets a growing threat. More broadly, introducing criminal law safeguards was undoubtedly necessary, as it reinforces protection against the unlawful use of AI to obtain unfair profits or inflict harm. However, criminal provisions are effective only when they can be concretely enforced. In this regard, the drafting technique adopted for the new aggravating circumstance (Art. 61, no. 11-decies of the Italian Criminal Code) raises issues of legal clarity and operational effectiveness, which may ultimately limit its enforceability in practice.</p><p>The real challenge for EU Member States that wish to follow Italy’s example will be to do so without adding unnecessary layers of bureaucracy or new burdens on businesses. Otherwise, the drive for innovation risks being lost in translation.”&nbsp;</p><p><i>Full article published in TechRound</i>.&nbsp;<br>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>IT e DATA</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/a/6/csm_Prova_2_dd566079a8.png" length="0" type="image/png"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9676</guid>
                        <pubDate>Fri, 24 Oct 2025 15:29:28 +0200</pubDate>
                        <title>Beyond The Implementation Deadline: Bridging Legal, Technical And Contractual Complexity For Ongoing DORA Compliance</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/beyond-the-implementation-deadline-bridging-legal-technical-and-contractual-complexity-for-ongoing-dora-compliance</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The European Union’s (EU) <strong>Digital Operational Resilience Act (DORA)</strong> entered into force on 17 January 2025, meaning that banks, payment institutions, insurance undertakings, investment firms, asset managers, alternative investment fund managers – even crypto-asset service providers and central counterparties – and other in-scope entities have now had to be DORA-compliant for a number of months.<br>Ensuring that systems, contracts and internal procedures are compliant with DORA is being treated as a paramount priority by the vast majority of firms. Most have now progressed beyond preliminary gap analyses and mapping of ICT services to the execution of structured implementation programs.</p><p>This is not a one-off compliance task, but rather a <strong>new standard for business-as-usual</strong>. It requires a continuous and dynamic process of reviewing and enhancing internal policies, risk management frameworks, and incident response procedures, as well as revising contractual arrangements with ICT service providers.</p><p>The article explores how institutions can bridge the <strong>legal, technical, and contractual complexities</strong> that arise in this ongoing phase of compliance, focusing on sustainable operational resilience and effective governance models across the financial ecosystem.</p><p><i>By <strong>Fabio Coco</strong> – published in Mealey’s Litigation Report: Cyber Tech &amp; E-Commerce</i></p><p><i>Read </i><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/AD-Cov-Mealeys-2025Oct22.pdf" target="_blank"><i>the full Article</i></a><i>&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/d/0/csm_Regulatory_c68d94697f.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9651</guid>
                        <pubDate>Tue, 21 Oct 2025 10:13:49 +0200</pubDate>
                        <title>Azioni risarcitorie</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/azioni-risarcitorie</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Uno dei temi storicamente più controversi nell'ambito del contenzioso finanziario che coinvolge le società fiduciarie è quello della legittimazione ad agire in giudizio. In particolare: quando strumenti finanziari intestati fiduciariamente subiscono una perdita di valore, chi è legittimato ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno? Il fiduciario, titolare formale dei titoli, oppure il fiduciante, effettivo proprietario?</p><p>Con l’ordinanza n. 13754 del 22 maggio 2025, la Cassazione è tornata sul tema della legittimazione ad agire nei rapporti fiduciari.<br>La Corte ha confermato che, nelle azioni risarcitorie ai sensi dell’art. 2395 c.c., solo i fiducianti — e non le società fiduciarie — sono titolari del diritto al risarcimento per la perdita di valore degli strumenti finanziari intestati fiduciariamente.</p><p>Richiamando il modello “germanistico” della legge n. 1966/1939, la Suprema Corte ha ribadito che la fiduciaria assume solo l’intestazione formale e i poteri di gestione, mentre la proprietà sostanziale resta in capo ai fiducianti.</p><p>La decisione distingue inoltre tale fattispecie da quella oggetto dell’ordinanza n. 29410/2020, che aveva riconosciuto la legittimazione della fiduciaria solo per contratti di gestione patrimoniale stipulati in nome proprio.<br>Resta dunque essenziale una valutazione caso per caso, in base al contenuto del mandato e ai poteri conferiti alla fiduciaria.</p><p><i>Contributo a cura di <strong>Paolo Sobrini</strong>, pubblicato sul numero di ottobre di Private - Magazine del Private Banking.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/d/0/csm_Regulatory_c68d94697f.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9648</guid>
                        <pubDate>Mon, 20 Oct 2025 11:06:33 +0200</pubDate>
                        <title>Contraffazione, la lotta al tarocco inizia a funzionare</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contraffazione-la-lotta-al-tarocco-inizia-a-funzionare</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Anche nel 2025 la lotta alla contraffazione in Italia continua a fare passi avanti significativi, grazie alla legge sul Made in Italy e al rafforzato impegno di autorità e tribunali specializzati. Le misure di controllo alle frontiere e gli interventi d’urgenza in sede civile si confermano strumenti centrali per la tutela dei brand nei settori più esposti, come moda e design industriale.</p><p>«Nel primo semestre del 2025 l’attività anticontraffazione ha confermato la sua centralità per il nostro Studio, articolandosi tra azioni legali e interventi doganali. I settori più colpiti restano moda e design industriale, con fenomeni frequenti di importazioni parallele, vendite online di prodotti falsi e copie di disegni e modelli. Il presidio integrato tra dogane e tribunali si conferma essenziale per contenere rapidamente i danni ai brand.<br>Accanto ai blocchi doganali, lo strumento più efficace restano i ricorsi d’urgenza in sede civile – per descrizione, inibitoria e sequestro – che permettono di bloccare in poche settimane la diffusione dei falsi. A ciò si affianca il contrasto penale, con l’intervento della Guardia di Finanza e dei servizi antifrode, che rafforza l’effetto deterrente», spiega <strong>Paolo Lazzarino</strong>, Partner di ADVANT Nctm.</p><p><i>L'articolo integrale, a cura di Luca Settembrini, su Italia Oggi Sette – Affari Legali, 20 ottobre 2025.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/1/8/csm_ADV_II_Intellectual-Property-1_1498110d47.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9643</guid>
                        <pubDate>Fri, 17 Oct 2025 10:00:41 +0200</pubDate>
                        <title>Borsa/Short Selling: giocare al ribasso può funzionare ma è un gioco di squali?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/borsa-short-selling-giocare-al-ribasso-puo-funzionare-ma-e-un-gioco-di-squali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In Borsa le azioni salgono e scendono in continuazione. <strong>La strategia di gran lunga prevalente tra gli investitori è, tuttavia, rialzista: si compra un titolo o un fondo ipotizzando di guadagnare sull'aumento delle quotazioni</strong>. Lo short selling, o vendita allo scoperto, funziona al contrario: permette di ottenere un profitto se il prezzo di un'azione cala. Anche i piccoli investitori possono assumere posizioni "corte", cioè ribassiste. Ma è quando entrano in gioco hedge fund e fondi attivisti che il mercato si muove.[…]</p><p>[…] “Il confine è determinato da due aspetti chiave, secondo l'art.12 del Regolamento europeo sugli abusi di mercato: un presupposto fondamentale della manipolazione è il carattere falso o fuorviante delle informazioni diffuse. L'altro aspetto centrale riguarda la trasparenza sui conflitti d'interesse. Il fondo o la società di ricerca che pubblicano un report devono dichiarare se hanno assunto una posizione ribassista. Spesso si tratta di operazioni che partono da un'investigazione profonda” argomenta<strong> Lukas Plattner</strong>, partner di <strong>ADVANT Nctm</strong>. “Le autorità di vigilanza nella maggior parte dei casi non intervengono, riconoscendo che i giudizi negativi ma fondati possono svolgere un ruolo correttivo”.</p><p><i>Articolo integrale disponibile sull'edizione del 17 ottobre 2025 di Sette - Corriere della Sera</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/a/5/csm_ADV_banking-and-finance_0e0fe1663b.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9636</guid>
                        <pubDate>Mon, 13 Oct 2025 17:41:40 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm sul mercato senza scorciatoie: integrazioni mirate e governance trasparente</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-sul-mercato-senza-scorciatoie-integrazioni-mirate-e-governance-trasparente</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi anni anni, Advant Nctm ha lavorato con metodo, scegliendo di crescere senza scorciatoie. Nessuna fusione forzata, nessuna aggregazione dettata solo dai numeri, ma la costruzione paziente di un DNA indipendente. Oggi, come racconta il senior partner <strong>Paolo Montironi</strong> a MAG, lo studio è entrato in una fase ulteriore: «Abbiamo avviato un percorso di integrazione mirata, con l’obiettivo di rafforzare le nostre competenze e dare ai clienti un’offerta specialistica e completa. Non ci interessa aumentare il fatturato con operazioni fini a se stesse, ma portare a bordo professionisti capaci di crescere insieme a noi».</p><p>Una strategia che segna il passaggio alla piena istituzionalizzazione, in un mercato legale italiano sempre più complesso e competitivo.</p><p><strong>Integrazioni mirate, non fusioni a tavolino</strong></p><p>Il biennio 2023-2024 ha visto una serie di ingressi significativi, che hanno trasformato practice in veri e propri dipartimenti autonomi. A Genova, con la <a href="https://legalcommunity.it/advant-nctm-e-studio-legale-berlingieri-via-allintegrazione-nel-settore-marittimo/" target="_blank" rel="noreferrer">integrazione dello studio Berlingieri</a>, lo studio ha rafforzato la propria competenza nell’area del nel diritto marittimo e ha stabilito una nuova presenza territoriale in aggiunta a quelle di Milano e Roma. L’area energia e infrastrutture è al centro dell’operazione con cui lo studio ha portato in squadra il socio <a href="https://legalcommunity.it/advant-nctm-rafforza-la-compagine-societaria-con-lingresso-di-vigano/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Piero Francesco Viganò</strong></a> (ex Gitti &amp; Partners), così come il Restructuring è stato il focus del lateral hire di <a href="https://legalcommunity.it/juri-bettinelli-nuovo-socio-di-advant-nctm/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Juri Bettinelli</strong></a> (ex A&amp;O). Sul fronte fiscale e del fund formation è arrivato <a href="https://legalcommunity.it/advant-nctm-consolida-il-private-equity-con-lingresso-di-emidio-cacciapuoti/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Emidio Cacciapuoti</strong></a>, per operare anche in sinergia con il private equity, mentre l’area penalistica è stata integrata con gli arrivi di <strong>Luigi Orsi</strong> e, successivamente, di <a href="https://legalcommunity.it/advant-nctm-raffaella-quintana-nuova-partner-nellarea-white-collar-crime/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Raffaella Quintana</strong></a>, esperta di compliance e diritto penale (ex Dla Piper). E sempre tra le operazioni più recenti, non possiamo non citare l’integrazione, per il regulatory finanziario, della boutique Zitiello Associati; per l’area del lavoro l’integrazione tutta romana con lo studio Boursier Niutta, dopo l’ingresso di <strong>Patrizio Bernardo</strong> (ex Delfino e Assocciati Willkie Farr &amp; Gallagher) a Milano; e da ultimo l’arrivo di <strong>Luca La Barbera</strong>, ex Accenture, in concomitanza con l’avvio (all’interno del Tax) della nuova area dedicata al regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance) e alla gestione proattiva del rischio fiscale delle imprese (<a href="https://legalcommunity.it/advant-nctm-luca-la-barbera-nuovo-partner-nellarea-tax/" target="_blank" rel="noreferrer">LEGGI QUI</a>).</p><p>Il filo conduttore? L’età e l’attitudine dei professionisti: «Cerchiamo soci tra i 40 e i 50 anni, con un potenziale di sviluppo e l’ambizione di crescere, non solo all’interno della loro practice ma anche nella visibilità sul mercato. Vogliamo che i nostri team siano riconoscibili e in grado di dialogare con i clienti come interlocutori forti e autonomi».</p><p>L’obiettivo è consolidare un modello di <i>one-stop-shop</i> in grado di coniugare profondità specialistica e approccio trasversale.</p><p><a href="https://legalcommunity.it/advant-nctm-sul-mercato-senza-scorciatoie-integrazioni-mirate-e-governance-trasparente/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Leggi l'articolo integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/6/9/csm_ADV_HandinHand_ab9ab6cfbc.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9628</guid>
                        <pubDate>Mon, 13 Oct 2025 10:12:36 +0200</pubDate>
                        <title>Processo al nuovo Tuf</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/processo-al-nuovo-tuf</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Il governo ha riscritto il Testo Unico della Finanza firmato da Draghi che regola ipo, opa e delisting per incentivare le quotazioni e semplificare le norme. Ma si instaura un potere dei forti a danno dei piccoli soci e del mercato. Ecco cosa cambia</i></p><p>Dopo quasi trent’anni e molti cambiamenti epocali nel mondo finanziario, è stato riscritto un documento fondamentale per i mercati azionari. E’ il Testo Unico della Finanza, la guida per chi vuole operare a Piazza Affari. Il gruppo di lavoro chiamato dal Mef a rivedere le norme ha impiegato diverso tempo, oltre un anno, per trovare un accordo su una serie complessa di norme che andranno a incidere sulla vita quotidiana delle società quotate. […]</p><p>[…] Lukas Plattner, Partner dello Studio ADVANT Nctm, esperto di capital markets ed M&amp;A, ricorda in tal senso che “la norma prende spunto dalle regole vigenti nel Regno Unito, ma con un importante alleggerimento, visto che a Londra le società possono uscire dal mercato passando dal via libera del giudice che omologa la decisione dell'assemblea. Qui questo passaggio non è previsto ed è un bene in ottica di semplificazione”. […]</p><p><i>Articolo integrale nell'edizione del 11 ottobre 2025 di Milano Finanza</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/a/5/csm_ADV_banking-and-finance_0e0fe1663b.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9627</guid>
                        <pubDate>Mon, 13 Oct 2025 10:04:45 +0200</pubDate>
                        <title>Riforma del Tuf. La proposta del Governo limita le assemblee e mette a tacere i piccoli azionisti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/riforma-del-tuf-la-proposta-del-governo-limita-le-assemblee-e-mette-a-tacere-i-piccoli-azionisti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Le assise blindate da scelta anti Covid a prassi ordinaria contro i disturbatori</i></p><p>La proposta del Tuf presentata dal Governo in settimana interviene su diversi temi specificamente relativi al mondo degli investimenti e del risparmio. Gli interventi sono incentrati sulla disciplina degli emittenti, con l'obiettivo di renderli più competitivi e attrattivi, in uno scenario normativo allineato con il contesto europeo. Non sono invece toccati i temi tipici della tutela degli investitori, quali l'offerta fuori sede, le regole di redazione dei contratti, le regole di condotta degli emittenti, l'adeguatezza dei prodotti e la trasparenza […]</p><p>[…] “Questa modifica è stata introdotta” spiega <strong>Francesco Mocci</strong>, partner di <strong>ADVANT Nctm</strong> “perchè l'italia era in ritardo rispetto ad altri paesi, come il Lussemburgo, dove era molto più facile istituire fondi piccoli (sotto i 100 o 500 milioni di euro attivi in gestione, a seconda dell'utilizzo della leva finanziaria o meno. Il cambiamento potrebbe portare a una significativa proliferazione di veicoli di investimento più snelli in Italia”. Un altro elemento rilevante sul fronte del risparmio gestito è l'eliminazione delle Sis (Società di Investimento Semplice). […]</p><p><i>Articolo integrale sull'edizione di Sabato 11 ottobre 2025 di Plus24 Il Sole 24 Ore.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/d/0/csm_Regulatory_c68d94697f.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9613</guid>
                        <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 10:09:29 +0200</pubDate>
                        <title>Arbitrato, la Riforma Cartabia ha rilanciato lo strumento</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/arbitrato-la-riforma-cartabia-ha-rilanciato-lo-strumento</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Qualche dubbio sul nuovo potere cautelare degli arbitri</i></p><p>L'arbitrato si sta facendo strada come una delle soluzioni preferenziali per definire le controversie civili e commerciali in Italia, attirando un numero crescente di imprese e di privati. I dati aggiornati al 31 dicembre 2024 della Camera Arbitrale di Milano (CAM) rivelano una dinamica molto spinta: 135 nuove domande nell'anno, con un valore complessivo di oltre 1,36 miliardi di euro, raddoppiato rispetto ai 540 milioni del 2023. Questo significativo incremento si inserisce in un trend quinquennale di crescita de132%, testimoniando una fiducia consolidata nello strumento. […]</p><p>[…] «Il bilancio provvisorio della riforma appare positivo» dice <strong>Bruno Fondacaro</strong>, partner di ADVANT Nctm. «Nonostante le innovazioni introdotte, la pratica applicativa dell'arbitrato evidenzia alcune criticità. Tra queste la disciplina del potere cautelare degli arbitri che, allo stato, risulta oggettivamente limitato e rischia di generare una situazione di incertezza e inefficienza. In base al nuovo art. 818 c.p.c. gli arbitri possono emanare misure cautelare solo in presenza di una espressa volontà delle parti, volontà che potrà manifestarsi in una specifica clausola compromissoria, <i>per relationem</i> ad un regolamento arbitrale che accordi la facoltà o con una previsione pattizia separata e successiva, così da individuare, prima dell'avvio del procedimento, perimetro e limiti dei poteri spettanti agli arbitri. Per evitare problemi nell'applicazione pratica di questo potere cautelare si sarebbe potuto prevedere una potestà cautelare generale degli arbitri, lasciando comunque alle parti la facoltà di manifestare, se del caso, una volontà contraria. Altra possibile criticità riguarda, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 818-bis c.p.c., la fase di reclamo del provvedimento cautelare adottato dagli arbitri. I motivi di reclamo, rimessi alla decisione della Corte di Appello del distretto in cui ha sede l'arbitrato, sono a critica vincolata, in forza del rinvio ai soli errores in procedendo di cui all'art. 829, comma 1, c. p. c., in tema di nullità del lodo e contemplano anche l'ipotesi della contrarietà all'ordine pubblico. Questa scelta legislativa limita dunque fortemente i motivi di reclamo e non sembra consentire alcuna contestazione sul requisito delpericulum in mora. Resta il fatto che le modifiche normative hanno determinato un maggior interesse delle imprese verso l'arbitrato, soprattutto nei settori caratterizzati da contratti di rilevanza internazionale. La maggiore efficienza procedurale, l'allineamento agli standard stranieri e la possibilità di ottenere provvedimenti cautelare costituiscono elementi che rafforzano la fiducia degli operatori economici. L'adesione rimane tuttavia più cauta tra le piccole e medie imprese, per le quali i costi continuano a rappresentare un ostacolo significativo e la complessità tecnica appare un deterrente"</p><p><i>Articolo integrale sull'edizione del 6 ottobre 2025 di Affari Legali - Italia Oggi 7</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/0/4/csm_ADV_II_Corporate-and-commercial-1_copy_dbf1228c74.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9606</guid>
                        <pubDate>Mon, 06 Oct 2025 10:38:52 +0200</pubDate>
                        <title>Banche. Dati dei clienti sicuri ma le insidie sono molte</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/banche-dati-dei-clienti-sicuri-ma-le-insidie-sono-molte</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Un attacco cyber su cinque in Italia riguarda il settore finanziario</i></p><p>In tempi di guerra ibrida e attacchi cibernetici a infrastrutture di ogni tipo, una preoccupazione che accomuna molti risparmiatori (meno forse chi ha un mutuo) sulla possibilità che i propri risparmi vadano perduti per i cedimenti delle strutture informatiche delle banche. I crimini cyber sono in aumento a causa di un contesto geopolitico complicato e di un ambiente tecnologico più evoluto e quindi gli schemi di attacco sono più sofisticati, aumentando le vulnerabilità. Un rischio che non riguarda solo il settore finanziario, come in questi giorni si è visto con gli attacchi di droni che hanno messo in ginocchio i sistemi aeroportuali. Questi eventi servono da campanello d'allarme per le istituzioni finanziarie, data la natura sistemica che il settore ricopre a livello europeo.</p><p>[…] In questo periodo oltretutto c'è la questione dei rapporti con i subfornitori di servizi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (Ict) anche alla luce del Regolamento Delegato 532/2025. «Le istituzioni finanziarie - spiega <strong>Fabio Coco</strong>, Partner di <strong>ADVANT Nctm</strong> - devono rivedere i contratti con i fornitori Ict, che spesso non risultano conformi alle indicazioni di Dora. Quindi, lo sforzo maggiore, in questo momento, è adeguare i rapporti con i fornitori e con la filiera dei subfornitori tenendo conto dell'attività di risk assessment (valutazione dei rischi puntuale) già effettuata e dell'attività di audit sui fornitori e subfornitori, come richiesto dalla normativa Dora». Tra l'altro le autorità di vigilanza sono molto focalizzate sul tema contrattuale che sta richiedendo tanto tempo e risorse alle istituzioni finanziarie. […]</p><p><i>Articolo integrale nell'edizione del 4 ottobre 2025 di Plus24 Il Sole 24 ore</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>The Digital Hub</category>
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/d/0/csm_Regulatory_c68d94697f.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9595</guid>
                        <pubDate>Wed, 01 Oct 2025 12:39:30 +0200</pubDate>
                        <title>Licenziamenti e incapacità naturale: la Consulta dichiara l’illegittimità del termine dei 60 giorni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/licenziamenti-e-incapacita-naturale-la-consulta-dichiara-lillegittimita-del-termine-dei-60-giorni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con la sentenza n. 111 del 18 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, primo comma, della legge n. 604/1966 sui licenziamenti individuali. La Consulta ha infatti escluso che, in caso di incapacità naturale del lavoratore – cioè l’incapacità di intendere o di volere – possa operare l’onere di impugnare il licenziamento entro 60 giorni. In queste situazioni, il lavoratore dispone dunque dell’intero termine di 240 giorni per contestare il recesso.</p><p>La decisione si inserisce in una stagione particolarmente intensa di interventi della Corte Costituzionale in materia di licenziamenti, segnata anche dalla nota sentenza n. 118/2025 sui rapporti di lavoro nelle piccole imprese. Con questo nuovo intervento, la Corte affronta un tema delicato e di forte attualità: come tutelare i lavoratori che, trovandosi in una condizione di incapacità, non sono in grado di reagire nei termini ordinari.</p><p><i>L'articolo completo su </i><a href="https://www.hr-link.it/sentenza-111-advant/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>HR Link</i></a><i>.</i></p><p><i>A cura di <strong>Francesca Pittau</strong>, partner ADVANT Nctm.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/3/3/csm_ADV_employment-and-industrial-relations_copy_e28cd4f1e4.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9587</guid>
                        <pubDate>Tue, 30 Sep 2025 14:07:03 +0200</pubDate>
                        <title>Regolamento Dora, quali sono gli impatti sulle reti di cf e pb</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/regolamento-dora-quali-sono-gli-impatti-sulle-reti-di-cf-e-pb</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Dora ha un impatto non solo sulla struttura di back office delle financial entities, ma anche sull’operatività dei private banker e dei consulenti finanziari quando utilizzano i servizi Ict o servizi aventi sottostanti servizi Ict.</i></p><p>Il <strong>Regolamento (UE) 2022/2554 (Dora) </strong>ha introdotto un nuovo framework normativo in tema di resilienza operativa digitale, al quale tutte le entità finanziarie europee, a partire dal 17 gennaio 2025, devono adeguarsi. Dora ha un impatto non solo sulla struttura di back office delle financial entities, ma anche sull’operatività dei private banker e dei consulenti finanziari quando utilizzano i servizi Ict o servizi aventi sottostanti servizi Ict.</p><p>Leggi l'articolo completo a cura di Fabio Coco su <a href="https://citywire.com/it/news/regolamento-dora-quali-sono-gli-impatti-sulle-reti-di-cf-e-pb/a2475112" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Citywire</u></a><br>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>The Digital Hub</category>
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/d/c/csm_ADV_MEP_5_d3ef2e6bdd.png" length="0" type="image/png"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9582</guid>
                        <pubDate>Mon, 29 Sep 2025 15:09:49 +0200</pubDate>
                        <title>Cartolarizzazioni: la riforma UE</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cartolarizzazioni-la-riforma-ue</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Commissione europea ha presentato e posto in pubblica consultazione un pacchetto di proposte per aggiornare il quadro normativo dell'Ue in materia di cartolarizzazioni, con l'intento di semplificare e migliorare l'efficacia del framework normativo attualmente in essere.&nbsp;</p><p><strong>La necessità di standard&nbsp;</strong></p><p>Tale iniziativa che si inserisce nell'ambito della Strategia dell'Unione dei risparmi e degli investimenti (Siu) prevede delle modifiche all'attuale framework basato sul principalmente sul Regolamento 2017/2402 che tra le altre cose ha introdotto nell'ordinamento europeo l'istituto della cartolarizzazione Sts (semplice, trasparente e standardizzata). Oltre alle modifiche al già citato regolamento sulle cartolarizzazioni, sono state poste in consultazione delle modifiche al regolamento 2013/575 (Crr) che riguarda i requisiti di capitale degli enti finanziari nonché al Regolamento delegato 2015/61 in materia di requisito di copertura della liquidità (Lcr).</p><p><strong>Gli obiettivi dell'Ue&nbsp;</strong></p><p>Gli scopi principali che la normativa posta in consultazione si prefigge di conseguire sono la riduzione degli oneri operativi, la semplificazione degli obblighi di due diligence e dí trasparenza, una migliore gestione del rischio e un livello più elevato di protezione degli investitori.</p><p>Tra le innovazioni degne di nota si segnalano in particolare:&nbsp;</p><p>• Obblighi di due diligence "flessibili". La proposta sembra aprire ad una possibile graduazione basata sul "principio di proporzionalità" per gli obblighi di due diligence degli investitori istituzionali. Gli obblighi informativi e di verifica saranno modulati in base al rischio effettivo della posizione cartolarizzata, superando l'attuale approccio maggiormente riconducibile al principio c.d. "one size fits all".&nbsp;</p><p>• Riforma degli obblighi di trasparenza. Le modifiche proposte in sede di consultazione mirano a rendere più flessibili i requisiti di trasparenza, adattandoli alle specificità delle diverse classi di attivi cartolarizzati.&nbsp;</p><p>• Coordinamento più efficace delle attività di vigilanza. Nella proposta vi sono previsioni volte a rafforzare il coordinamento tra autorità di vigilanza nazionali e le ESAs (Autorità di vigilanza europee), promuovendo una maggiore convergenza nelle prassi di vigilanza. L'obiettivoè garantire un'applicazione coerente del regolamento in tutta l'UE, riducendo il rischio di eventuali arbitraggi regolamentari.&nbsp;</p><p>• Fine-tuning del framework STS e delle cartolarizzazioni sintetiche. In particolare sono previste delle modifiche sui requisiti di omogeneità delle esposizioni nelle cartolarizzazioni STS e soprattutto vi è una riforma della disciplina delle cartolarizzazioni sintetiche (cioè quelle operazioni in cui il trasferimento del rischio di credito avviene attraverso strumenti derivati e non attraverso la cessione di crediti che restano di proprietà dell'originator).&nbsp;</p><p>• Distinzione tra cartolarizzazione pubblica e cartolarizzazione privata. In tal senso, nella definizione di cartolarizzazione pubblica rientrano quelle operazioni in cui titoli cartolarizzati sono ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati o in una sede di negoziazione (come definita nella Mifid II) oppure ancora quando le notes cartolarizzate vengono distribuite ad investitori che non hanno partecipato alla strutturazione dell'operazione. In mancanza di tali presupposti, le operazioni saranno definite come cartolarizzazioni private.</p><p><strong>Regolamentazione più coerente&nbsp;</strong></p><p>Le modifiche proposte in sede di consultazione rappresentano un ulteriore passo verso un mercato europeo delle cartolarizzazioni che sarà più robusto ed efficiente attraverso una regolamentazione più chiara e coerente e che aprirà la strada a nuovi approcci operativi che si spera possano soddisfare le aspettative degli investitori e degli operatori del mercato.&nbsp;</p><p>Le semplificazioni operative introdotte nel testo in consultazione mirano a ridurre l'onerosità del ricorso allo strumento della cartolarizzazione i cui costi fissi di strutturazione spesso rappresentano un ostacolo non indifferente per numerosi soggetti interessati ad avvalersene ma la cui massa di esposizioni da cartolarizzare non raggiunge una soglia dimensionale tale da assorbire in modo efficiente tali costi.&nbsp;</p><p>Non sono infine da sottovalutare le innovazioni introdotte in sede di Crr e Lcr poiché, come noto, spesso il trattamento prudenziale delle esposizioni verso la cartolarizzazione è uno dei driver principali che condiziona le scelte di investimento degli operatori del settore.&nbsp;</p><p><i>Contributo a cura di <strong>Loris Cottoni</strong>, pubblicato nel numero di settembre di Private - Magazine del Private Banking</i>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/1/9/csm_ADV_Governance_3_23e4e41712.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9570</guid>
                        <pubDate>Wed, 24 Sep 2025 10:58:44 +0200</pubDate>
                        <title>Neurodivergenza e people management: che cosa vuol dire per l’HR?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/neurodivergenza-e-people-management-che-cosa-vuol-dire-per-lhr</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Quando si parla di inclusione lavorativa ci si imbatte sempre più spesso con il termine <i>neurodivergenza</i>. Che cosa significa, a chi si riferisce e perché è importante parlarne anche in prospettiva legale? <strong>Francesca Pittau </strong>approfondisce questa importante componente della forza lavoro.</p><p><strong>Quanti neurotipi?</strong><br>La neurodiversità è un termine non medico, coniato negli anni ’90, che comprende condizioni come autismo, ADHD, dislessia e altre. Sempre più aziende internazionali hanno avviato programmi di assunzione neurodiverse.</p><p><strong>Da dove si può iniziare?</strong><br>Il quadro normativo italiano, con il D.lgs. 62/2024, introduce strumenti innovativi come il <i>Progetto di Vita</i>, ponendo la persona al centro e ampliando le prospettive di inclusione lavorativa.</p><p><strong>Quali domande occorre porsi?</strong><br>HR e datori di lavoro dovrebbero interrogarsi su procedure, valutazioni delle prestazioni, sicurezza sul lavoro e strumenti tecnologici, per prevenire discriminazioni e garantire ambienti realmente inclusivi.</p><p><i>Articolo integrale su </i><a href="https://www.hr-link.it/neurodivergenze-people-management/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>hr-link.it</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ADV_II_Employment-Industrial-Relations-1b_8ac6a04863.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9563</guid>
                        <pubDate>Mon, 22 Sep 2025 11:51:13 +0200</pubDate>
                        <title>Regole Ue. Il difficile cammino delle imprese verso la resilienza digitale formato Dora</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/regole-ue-il-difficile-cammino-delle-imprese-verso-la-resilienza-digitale-formato-dora</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>I ritardi nell'adozione delle norme attuative e le sfide per i Cda e i consulenti</i></p><p>Per il settore finanziario europeo la gestione del rischio tecnologico e la sfida della conformità al Digital Operational Resilience Act (Dora) non è più una semplice scadenza regolamentare, ma una priorità strategica destinata a ridefinire la gestione dei servizi Ict e dei rapporti con i fornitori. Non si tratta di un adeguamento una tantum, ma di un nuovo standard che accompagnerà la vita quotidiana delle istituzioni finanziarie, imponendo un costante processo di revisione delle politiche interne, dei sistemi di gestione del rischio e delle procedure di risposta agli incidenti.</p><p>Come spiega <strong>Fabio Coco</strong>, partner di ADVANT Nctm, «L'attuazione di Dora è stato un percorso lungo, in cui le financial entities, i consulenti It e i legali hanno dovuto operare in un contesto normativo in continua evoluzione, adattando costantemente le proprie strategie man mano che venivano pubblicati nuovi regolamenti, nonché chiarimenti e Q&amp;A delle ESAs (Autorità di Vigilanza europee). Di conseguenza, questo quadro dinamico e incerto ha inevitabilmente allungato i tempi per la redazione di nuove policy e per la conclusione delle negoziazioni contrattuali con i fornitori Ict».</p><p>Uno dei nodi più complessi nell'attuazione del Dora riguarda i contratti con i fornitori Ict. «Questi ultimi - ricorda Coco -, salvo i casi di fornitori critici, non sono direttamente soggetti al regolamento e spesso pongono resistenze all'introduzione di clausole che comportano oneri e responsabilità aggiuntive. Le trattative diventano particolarmente delicate su punti come i diritti illimitati di audit da parte delle entità finanziarie, i piani di uscita che obbligano a garantire continuità di servizio durante la migrazione a un altro provider, o la revisione dei rapporti con i subappaltatori».&nbsp;</p><p>Secondo Coco inoltre le difficoltà aumentano quando si tratta di servizi Ict a supporto di funzioni essenziali o importanti, dove aumentano i rischi per le financial entities e, di conseguenza, i requisiti sono molto più stringenti. «A complicare ulteriormente il quadro vi sono alcune clausole richieste da Dora che devono essere costruite su misura in base al tipo di servizio - aggiunge Coco -, rendendo molto difficile l'uso sistematico di modelli contrattuali standard. In più, i nuovi contratti devono essere coerenti non solo con Dora ma anche con l'insieme di regole già esistenti anche di matrice nazionale (ad es. le disposizioni di Banca d'Italia e Ivass)». La questione è che i contratti dovranno essere da subito conformi, le autorità di vigilanza passeranno a una fase di enforcement più rigorosa, e i costi di compliance diventeranno una spesa continua. «Già oggi alcuni fornitori - conclude Coco - chiedono compensi aggiuntivi per coprire le nuove responsabilità contrattuali, e la tendenza potrebbe consolidarsi».&nbsp;</p><p><i>Articolo integrale sul settimanale del 20 settembre 2025 di Plus 24 - Il Sole 24 Ore.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/5/8/csm_ADV_Start-up_2_3dd5708e68.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9523</guid>
                        <pubDate>Mon, 15 Sep 2025 14:07:51 +0200</pubDate>
                        <title>Il titolare effettivo e gli Oicr</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-titolare-effettivo-e-gli-oicr</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Approfondimento a cura di <strong>Lorenzo Macchia </strong>per <strong>Fondi &amp; Sicav</strong></p><p>Il regolamento (Ue) 2024/1624 ha definitivamente posto fine all'annosa diatriba sull'individuazione del titolare effettivo nell'ambito della gestione collettiva e, in particolare, negli organismi di investimento collettivo. Il dibattito dottrinale si è sviluppato a causa della mancanza nell'ordinamento nazionale e prima ancora europeo di una norma specifica a tutela dell'interesse del titolare effettivo, nonostante la vigenza di disposizioni che ne trattavano il tema ma sempre in termini generali. Nel tempo si sono sviluppati di fatto tre orientamenti che hanno condotto all'impostazione assunta da ultimo dal legislatore europeo.</p><p><strong>Il criterio residuale</strong></p><p>La prima interpretazione riteneva appropriato ricorrere sic et simpliciter al cosiddetto criterio residuale, poiché non vi erano disposizioni presenti nell'ordinamento giuridico che dettavano in maniera puntuale e precisa i criteri per l'individuazione del titolare effettivo in presenza di fondi comuni di investimento. Si ricorda che, secondo il criterio residuale, qualora i criteri dettati dalla normativa non consentano di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, questo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari dei poteri di rappresentanza legale di amministrazione o direzione dell'ente.&nbsp;</p><p>Un secondo approccio, applicando i criteri estensivi già previsti per altri istituti come trust o fondazioni, individuava quali titolari effettivi di un Oicr, in via cumulativa: (i) i quotisti superiori al 25% del patrimonio del fondo, (ii) i titolari di poteri di amministrazione e gestione del patrimonio dell'Oicr, ossia, nell'ambito del consiglio di amministrazione del gestore, che, come noto, coordina ed è responsabile ultimo ed esclusivo della gestione degli Oicr, l'amministratore delegato e, ove presenti, eventuali altri amministratori con delega sulla gestione del fondo, (iii) i titolari effettivi del gestore.</p><p>L'ultimo orientamento riteneva che si dovessero individuare i titolari effettivi di un Oicr nei quotisti che detengono quote superiori al 25% del patrimonio del fondo.</p><p>Le ultime due interpretazioni erano entrambe percorribili, mentre sicuramente la prima era da scartare, posto che l'uso sistematico e dunque improprio del criterio residuale inficerebbe l'efficacia del processo di adeguata verifica e lascerebbe spazio a tutti quei soggetti che hanno necessità di occultare la propria identità dietro un veicolo o altri istituti giuridici di difficile collocazione all'interno dell'ordinamento.&nbsp;</p><p>A comporre il conflitto tra le diverse interpretazioni offerte dalla dottrina e dalla prassi applicativa è intervenuto, come detto, il legislatore europeo spinto dall'esigenza di stabilire norme armonizzate sulla titolarità effettiva indipendentemente dal fatto che gli organismi d'investimento collettivo siano presenti nello Stato membro sotto forma di soggetto giuridico dotato di personalità giuridica, come istituto giuridico privo di personalità giuridica, o sotto qualsiasi altra forma.</p><p><strong>Come individuare i titolari</strong></p><p>A tal proposito ai sensi dell'art. 61 del regolamento (Ue) 2024/1624 i titolari effettivi degli organismi d'investimento collettivo sono da individuare nella o nelle persone fisiche che soddisfano una o più delle seguenti condizioni: (a) detengono, direttamente o indirettamente, almeno il 25 % delle quote dell'Oicr; (b) hanno la capacità di definire o influenzare la politica di investimento dell'organismo d'investimento collettivo; (c) controllano le attività dell'organismo d'investimento collettivo con altri mezzi.</p><p>Seguendo la ratio della disciplina antiriciclaggio di nuova emanazione è evidente che l'individuazione del titolare effettivo deve essere condotta mediante un approccio cosiddetto di full disclosure, ossia di totale trasparenza e rappresentazione dei soggetti che in qualche modo possono influire dal punto di vista economico e giuridico sull'andamento del fondo.</p><p>Vale la pena, infine,ricordare che il regolamento (Ue) 2024/1624 troverà applicazione negli Stati membri solo a partire dal 10 luglio 2027; sarà tutto da vedere se gli operatori del mercato si adegueranno fin da subito alla nuova disciplina oppure, anche per mere finalità opportunistiche, continueranno ad applicare i vecchi criteri interpretativi.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/d/0/csm_Regulatory_c68d94697f.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9521</guid>
                        <pubDate>Mon, 15 Sep 2025 11:21:55 +0200</pubDate>
                        <title>Sanzioni Consob. Authority coraggiosa nell&#039;applicare la disciplina degli impegni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sanzioni-consob-authority-coraggiosa-nellapplicare-la-disciplina-degli-impegni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Per le violazioni sul market abuse apertura alle vie riparative</i></p><p>Un approccio coraggioso della Consob nell'applicare la nuova disciplina degli impegni. Se infatti c'era qualche dubbio sull'applicazione di quest'ultima a violazioni legate al market abuse, questo dubbio sembra ormai superato.&nbsp;</p><p>Il meccanismo degli impegni infatti permette di sostituire al gravoso meccanismo sanzionatorio previsto per le violazioni di cui si occupa Consob, una soluzione alternativa, basata sull'impegno del soggetto interessato a mettere in atto una serie di azioni che evitano appunto che sia irrogata la sanzione. Una possibilità introdotta dalla legge Capitali (n. 21/2024), attuata successivamente dalla Consob con la delibera n. 23597 del 4 giugno 2025.</p><p>«L'obiettivo principale di questa innovazione normativa - spiega l'avvocato <strong>Lukas Plattner</strong>, partner di ADVANT Nctm - è stato quello di creare un ambiente maggiormente competitivo per i mercati finanziari italiani e di promuovere un'autorità di vigilanza "market friendly". Questo desiderio nasce dalla constatazione che l'Italia è, purtroppo, uno dei paesi dell'Unione Europea con il più alto numero di sanzioni amministrative irrogate, spesso per condotte considerate "bagatellari" o di lieve gravità che non causano turbamenti significativi al mercato».&nbsp;</p><p>Plattner segnala come spesso si tratti di fattispecie formali o bagatellari, come la mancata apertura del registro dei ritardi o degli insider, operazioni durante il "blackout period", o la mancata comunicazione di operazioni da parte di soggetti apicali, anche per importi irrisori (sotto i 50.000 euro per l'insider dealing).&nbsp;</p><p>«Queste violazioni, sebbene non gravi in termini di impatto sul mercato - continua Plattner - comportavano sanzioni significative di decine di migliaia di euro e, soprattutto, la pubblicazione sul bollettino Consob e Esma per cinque anni, con gravi conseguenze reputazionali e personali, inclusa la possibile perdita dei requisiti di onorabilità per sedere nei consigli delle società quotate».</p><p><i>Articolo integrale sul settimanale del 13 settembre 2025 di Plus 24 - Il Sole 24 Ore&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/a/5/csm_ADV_banking-and-finance_0e0fe1663b.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9501</guid>
                        <pubDate>Mon, 08 Sep 2025 16:58:35 +0200</pubDate>
                        <title>Greenwashing, l&#039;Ue ora frena: ritirata la direttiva Green Claims</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/greenwashing-lue-ora-frena-ritirata-la-direttiva-green-claims</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Su Italia Oggi</i> <i>Sette</i> un approfondimento a più voci, a cura di Alberto Grifone, sul recente stop da parte della Commissione europea alla direttiva “Green Claims”. La proposta, presentata nel 2023, mirava a contrastare il greenwashing imponendo alle imprese verifiche scientifiche sulle dichiarazioni ambientali, ma è stata ritirata temendo eccessivi oneri per le PMI e un impatto sulla competitività.</p><p><strong>Lorenzo Lazzarino</strong>, partner di ADVANT Nctm, ha commentato così la decisione della Commissione:</p><p>«La decisione della Commissione di ritirare la proposta di direttiva sui green claims impone cautela e non va interpretato come un via libera a dichiarazioni più disinvolte. Se da un lato riduce l’onere normativo per le imprese, dall’altro lascia un vuoto che può alimentare incertezza e pratiche scorrette. In Italia restano comunque applicabili il Codice del Consumo e le norme sulla concorrenza sleale, che vietano dichiarazioni ambientali ingannevoli. Senza criteri comuni UE, aumenta il rischio di disallineamenti normativi all’interno della UE, che è fonte di incertezza per le imprese.<br>Nel vuoto lasciato dalla direttiva UE, codici di condotta volontari come il Codice di Autodisciplina IAP possono giocare un ruolo più rilevante, diventando punto di riferimento de facto per una comunicazione ambientale corretta. Le imprese serie dovranno continuare a comunicare in modo trasparente, per non compromettere la fiducia dei consumatori».</p><p>L'articolo integrale: <i>Italia Oggi Sette – Affari Legali</i>, 8 settembre 2025.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/user_upload/ADV_Governance_4.png" length="0" type="image/png"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9479</guid>
                        <pubDate>Tue, 02 Sep 2025 12:18:04 +0200</pubDate>
                        <title>Nuove tecnologie e concorrenza. Si amplia il ruolo dell&#039;Antitrust </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuove-tecnologie-e-concorrenza-si-amplia-il-ruolo-dellantitrust</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Le grandi innovazioni digitali e l’intelligenza artificiale stanno trasformando anche il diritto della concorrenza. Su questo tema <i>Italia Oggi Sette – Affari Legali</i> (a cura di Federico Unnia) ha raccolto il commento del nostro partner <strong>Luca Toffoletti</strong>.</p><p>Secondo Luca Toffoletti, il Digital Market Act rappresenta un passaggio fondamentale: «raccoglie l’eredità dell’esperienza antitrust e codifica applicazioni innovative della giurisprudenza. La sua cifra è soprattutto procedurale, trasformando divieti generali in prescrizioni specifiche che aumentano la certezza giuridica e contengono i costi di compliance».</p><p>Un tema altrettanto rilevante è il merger control, dove la crescente diffusione di poteri di chiamata sulle concentrazioni sotto-soglia si confronta con la necessità di tutelare la certezza giuridica.</p><p>Come conclude Luca Toffoletti: «la forza del diritto antitrust sta proprio nella sua capacità di adattamento all’evoluzione dei mercati e delle tecniche».</p><p>Per leggere l'articolo completo: <i>Italia Oggi Sette – Affari Legali</i>, 1 settembre 2025.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/7/5/csm_ADV_Start-up_2_ab64e3285d.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9431</guid>
                        <pubDate>Mon, 11 Aug 2025 10:22:12 +0200</pubDate>
                        <title>Europa. Nuova definizione di piccole imprese a media capitalizzazione anche per i bonus Ipo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/europa-nuova-definizione-di-piccole-imprese-a-media-capitalizzazione-anche-per-i-bonus-ipo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Commissione europea ha introdotto, con la Raccomandazione n. 2025/1099 del 21 maggio 2025, una nuova definizione di “piccole imprese a media capitalizzazione” che amplia le possibilità di accesso a benefici e misure di sostegno, tra cui anche i bonus per le Ipo. Un passaggio che, come sottolineano i nostri professionisti, potrebbe avere effetti immediati sia in termini di semplificazione burocratica sia di stimolo agli investimenti.</p><p>«L'iniziativa mira ad evitare che il superamento delle soglie dimensionali previste per le micro, piccole o medie imprese […] comporti un'immediata e sproporzionata intensificazione degli oneri normativi e amministrativi a carico di imprese ancora in fase di crescita […] C'è quindi un impatto operativo immediato della raccomandazione», spiega <strong>Lukas Plattner</strong>.</p><p>Come segnala <strong>Francesco Mazzocchi</strong>, la raccomandazione inciderà anche sugli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio».</p><p>E ancora, Plattner aggiunge: «Già oggi vediamo un primo effetto: la riduzione degli oneri amministrativi […] L’ampliamento della platea di imprese beneficiarie potrà stimolare ulteriormente gli investimenti […] La Francia si è già mossa, la Germania pure. Non possiamo restare indietro. Serve coraggio e visione».</p><p><i>Leggi l’articolo completo su Plus24 per approfondire tutti i dettagli.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/a/6/csm_ADV_financial-services_copy_b0635a77f8.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9365</guid>
                        <pubDate>Mon, 28 Jul 2025 09:16:00 +0200</pubDate>
                        <title>Dal conto corrente alla Borsa: come aumentare la partecipazione al capitale di rischio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dal-conto-corrente-alla-borsa-come-aumentare-la-partecipazione-al-capitale-di-rischio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>L'europa vara la Saving Investments Union per valorizzare i fondi fermi nei depositi</i></p><p>L'Europa ha varato la Saving and Investments Union (Siu), strategia per trasformare il risparmio fermo nei depositi bancari in investimenti produttivi a favore dell'industria europea. «Oggi circa il 70% del risparmio delle famiglie Ue, quasi 10mila miliardi di euro, giace in depositi sicuri ma a basso rendimento — spiega l'avvocato <strong>Lukas Plattner</strong>, partner ADVANT Nctm -. La Siu mira a convogliare parte di queste risorse verso l'economia reale, offrendo ai cittadini strumenti più semplici per investire sui mercati dei capitali e far crescere imprese e ricchezza delle famiglie».</p><p>Il fulcro della Siu è semplificare l'accesso al mercato dei capitali per le imprese, specie le piccole e medie. «Il nuovo Listing Act europeo, ad esempio, taglia burocrazia e costi di quotazione (prospetti più snelli, autorizzazioni più rapide) — dice Plattner -. Va anche evitato il gold plating, ovvero quel surplus di regole nazionali oltre le norme Ue che finisce per frenare imprese e investitori. Al contrario, serve un approccio proporzionato e flessibile: strumenti finanziari innovativi per canalizzare il risparmio verso le Pmi, sostenuti da efficaci incentivi fiscali». La dipendenza dell'Italia dal credito bancario si riflette in un mercato azionario sottodimensionato. «La capitalizzazione di Borsa italiana è circa il 36% del Pil, contro il 158% in Svezia e il 109% in Francia — dice Plattner -. Anche il ritmo di nuove quotazioni (Ipo) diverge: la Svezia ha visto oltre 500 Ipo nell'ultimo decennio, indice di grande dinamismo, mentre in Italia le matricole sul mercato regolamentato è pari a una media di 4 l'anno»</p><p><i>Articolo integrale sul numero del 26 luglio 2025 di Milano Finanza.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/a/5/csm_ADV_banking-and-finance_0e0fe1663b.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9346</guid>
                        <pubDate>Thu, 24 Jul 2025 09:38:06 +0200</pubDate>
                        <title>Chiamata senza risposta | Private, Magazine del Private Banking</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/chiamata-senza-risposta</link>
                        <description>La giurisprudenza limita la responsabilità dell&#039;intermediario per i danni dei consulenti. Nel corso degli anni ha acquisito rilevanza la responsabilizzazione dei clienti.</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi anni si sta registrando, nel panorama giurisprudenziale relativo alle controversie promosse da clienti danneggiati da condotte illecite di promotori o dipendenti di intermediari finanziari, una sempre maggiore attenzione alle condotte concrete poste in essere proprio dai soggetti lesi, al fine di valutarne la complessiva incidenza nella produzione del danno per il quale i medesimi agiscono in giudizio, anche e soprattutto nei confronti delle banche che, come noto, rispondono in solido per gli illeciti dei loro consulenti o dipendenti.</p><p><strong>Esclusione di responsabilità&nbsp;</strong></p><p>Anche la giurisprudenza di legittimità della Cassazione è ormai costante nell'affermare che la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è esclusa laddove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore. Tali condotte agevolatrici, ovviamente, sono state nel tempo individuate e graduate nella loro gravità, nel senso che talora rilevano in termini di concorso di colpa del danneggiato, con conseguente riduzione in diversa misura del risarcimento, mentre nei casi più eclatanti sono state considerate idonee ad escludere in radice il nesso di occasionalità necessaria, presupposto essenziale per la condanna dell'intermediario finanziario al risarcimento del danno a favore dei clienti (ferma naturalmente la condanna del consulente finanziario in caso di accertamento di sue condotte illecite). Tuttavia, trattandosi in definitiva di accertamenti fattuali, la rilevanza delle condotte anomale del soggetto danneggiato è stata oggetto di accertamenti non sempre uniformi da parte dei tribunali, con conseguenti pronunce spesso contrastanti.</p><p><strong>I limiti della Cassazione&nbsp;</strong></p><p>In tale scenario appare quindi di particolare rilevanza la recente ordinanza della Cassazione n. 11240 del 29 aprile 2025, che ha integralmente ribaltato una sentenza con cui la Corte di Appello di Salerno aveva condannato non solo i consulenti finanziari ma anche le banche loro preponenti. La Cassazione ha infatti ritenuto che la sentenza di appello fosse meritevole di integrale riforma nella parte in cui aveva considerato priva di rilevanza l'avvenuta consegna, da parte del cliente ai consulenti finanziari, dei codici personali necessari per operare on line sul conto corrente, codici personali che erano stati abusivamente utilizzati dai consulenti per appropriarsi di somme depositate sul conto del cliente. Tale elemento, infatti, è stato ritenuto dalla Cassazione decisivo, trattandosi di condotta gravemente negligente da parte del cliente e per questo idonea non solo ad integrare un profilo di concorso di colpa del danneggiato, ma ancor prima ad escludere la responsabilità delle banche per i danni subiti dal cliente che aveva agito in giudizio. La Cassazione ha in particolare richiamato una propria precedente pronuncia del 2016, affermando definitivamente il principio secondo cui "nell'ipotesi di abusiva utilizzazione delle credenziali informatiche del correntista ad opera di terzi la responsabilità dell'istituto di credito resta esclusa nell'ipotesi in cui emerga che — come nel caso ora in esame — l'evento dannoso risulti discendere da trascuratezza, errore o frode del correntista o da forza maggiore".</p><p><strong>Rileva la consapevolezza&nbsp;</strong></p><p>La Suprema Corte ha quindi contestato nello specifico la sentenza della Corte di Appello, proprio per avere quest'ultima negato in radice rilevanza alla condotta del cliente. A tale riguardo i giudici di appello avevano ritenuto che il modesto livello di preparazione del cliente valesse ad escludere la coscienza in capo a quest'ultimo del difetto di diligenza insito nell'avvenuta e dichiarata consegna dei codici personali per operare sul proprio conto. Ad avviso della Cassazione, invece, proprio la consapevolezza di avere scarse o nulle capacità nella gestione di un conto online avrebbe dovuto indurre il cliente, nell'ottica di una basilare ed elementare diligenza, o a non prevedere per il proprio contratto simili forme di operatività oppure, comunque, a non cedere a nessuno quelle credenziali personali la cui disponibilità avrebbe consentito a terzi di operare sul conto anche all'insaputa del cliente stesso. Si tratta quindi di un precedente importante che si pone in un percorso già chiaramente tracciato, per quanto ancora non univoco, volto a definire anche in capo alla clientela precisi obblighi e doveri di diligenza, la cui violazione o, comunque, omessa considerazione, diventa rilevante ed in taluni casi decisiva ai fini dell'esclusione della responsabilità degli intermediari finanziari per i danni causati da condotte illegittime dei propri consulenti o dipendenti. La strada quindi è della maggiore responsabilizzazione anche dei clienti, sia nella scelta delle modalità operative più congeniali alle proprie conoscenze, sia nell'utilizzo quanto meno dell'ordinaria diligenza nella gestione dei propri rapporti patrimoniali.</p><p><i>Contributo a cura di <strong>Benedetta Musco Carbonaro</strong>, pubblicato nel numero di agosto di Private - Magazine del Private Banking</i>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/0/f/csm_ADV_II_Dispute-Resolution_copy_9afe89d8ff.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9405</guid>
                        <pubDate>Wed, 23 Jul 2025 14:35:00 +0200</pubDate>
                        <title>Extraterritorialità, l&#039;arma cinese per allargare la sovranità globale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/extraterritorialita-larma-cinese-per-allargare-la-sovranita-globale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Cina proietta sempre più la sua sovranità nello spazio globale, tutelando attivamente interessi strategici e rafforzando la capacità di enforcement oltreconfine.</p><p>Lo fa con un massiccio utilizzo delle clausole di extraterritorialità inserite nelle sue leggi più “sensibili” (privacy, controspionaggio, dual use, cybersecurity, sicurezza, concorrenza sleale) grazie alle quali può estendere l'applicazione di una legge cinese a soggetti, condotte o situazioni giuridiche fuori dal territorio nazionale con effetti a cascata nel proprio ordinamento o che coinvolgono interessi strategici cinesi. […]</p><p>[…] «Si tratta di un'applicazione prospettica — puntualizza Laura Formichella, of counsel di ADVANT Nctm -, ma non bisogna sottovalutare la portata di queste clausole la cui portata legale si estende ben oltre il territorio fisico. L'extraterritorialità può essere basata su vari fattori, come la nazionalità di individui o aziende, il luogo in cui si verifica la condotta o gli effetti di tale condotta all'interno del territorio dello Stato. E la Cina mostra tutta la capacità di far rispettare le sue leggi al di fuori del territorio nazionale».</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sull'edizione del 23 luglio 2025 de Il Sole 24 Ore.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/2/1/csm_ADV_II_China-1_copy_b4478cb4ce.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9321</guid>
                        <pubDate>Thu, 17 Jul 2025 15:17:36 +0200</pubDate>
                        <title>Disabilità e lavoro: tante persone, tante competenze</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/disabilita-e-lavoro-tante-persone-tante-competenze</link>
                        <description>Quali sono i doveri principali del datore di lavoro nell’inserimento e valorizzazione di lavoratori con disabilità? E il tema dei caregiver, l’altra faccia della medaglia.</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>In questa puntata della rubrica di HR Link “Includere per Crescere”, Francesca Pittau fornisce alcune chiavi di lettura sulla valorizzazione di un patrimonio di risorse e competenze oltre l’ottica dell’assolvimento degli obblighi di collocamento obbligatorio di persone con disabilità.</i></p><p><strong>Qualche numero</strong></p><p>Le persone con limitazioni nelle attività abitualmente svolte in Italia sono poco più di 12 milioni, ossia il 21,4% della popolazione, di cui il 5% con limitazioni gravi e il restante 16,4% con limitazioni non gravi.</p><p>Circa un terzo delle persone con disabilità in età lavorativa è occupato (il 12% di chi ha una limitazione grave, il 28,9% di coloro che hanno una limitazione non grave) e la maggior parte di questi lavoratori possono essere definiti a bassa intensità lavorativa. Lo svantaggio è ancora più netto per le lavoratrici.</p><p>Le persone con disabilità che hanno titoli di studio più elevati (diploma di scuola superiore e titoli accademici) è pari al 30,1% tra gli uomini e al 19,3% tra le donne, a fronte del 55,1% e 56,5% per il resto della popolazione; ciò è fortemente influenzato dai permanenti ostacoli alla piena inclusione scolastica, dovuti soprattutto a barriere architettoniche nelle scuole, carenza di insegnanti di sostegno e di strumenti tecnologici.</p><p>Nell’anno 2023/2024 nella scuola italiana si contavano 359 mila alunni con disabilità, circa il 4,5% del totale.</p><p>Si conta che in Italia ci siano 7 milioni di <i>caregiver</i>, di cui il 38% si prende cura di familiari non autosufficienti.</p><p><a href="https://www.hr-link.it/valorizzazione-lavoratori-disabilita/" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi qui l'articolo integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/f/a/csm_ADV_II_Employment-Industrial-Relations-1b_copy_58b944f23f.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9317</guid>
                        <pubDate>Wed, 16 Jul 2025 12:04:04 +0200</pubDate>
                        <title>Open finance: le big tech non potranno gestire i dati finanziari dei clienti </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/default-6344010a51563cf8fd02585026a24d6a</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Fida, il regolamento sull'open finance (Financial Information Data Access), riprende il suo cammino, che sembrava essersi arenato, con l'esclusione delle big tech (Apple, Meta, Amazon), dalla possibilità di essere tra i soggetti che potranno accedere ai dati finanziari dei clienti. I servizi della Commissione Ue in un documento riservato (del genere che viene indicato come non paper) preparato nelle scorse settimane, riconoscono le preoccupazioni sollevate da Consiglio e Parlamento riguardo all'accesso al Fida da parte delle imprese designate come "gatekeeper" ai sensi del Digital Markets Act, ovvero le big tech.&nbsp;</p><p>I Colegislatori infatti avevano segnalato che i gatekeeper detengono un considerevole potere economico, sono in grado di sfruttare i loro vantaggi, come l'accesso a grandi quantità di dati, da un'area di attività all'altra. Senza contare che alcune di queste imprese esercitano il controllo su interi ecosistemi di piattaforme nell'economia digitale e sono estremamente difficili da contrastare o contestare e questo potrebbe portare a gravi squilibri nel potere contrattuale per i mercati nel settore digitale.&nbsp;</p><p>«Una simile opzione - spiega l'avvocato <strong>Francesco Mocci</strong>, partner di ADVANT Ntcm - ha suscitato notevoli perplessità, perché i gatekeeper si trovano in una situazione di evidente vantaggio competitivo derivante dalla loro capacità di acquisire, gestire ed elaborare big data avvalendosi di piattaforme consolidate ottenendo ulteriori informazioni, spesso sensibili, su milioni di utenti».&nbsp;</p><p>Le big tech in pratica per accedere ai dati finanziari dei clienti dovrebbero essere autorizzati come Fisp (Financial Information Service Providers). I Fisp sono soggetti che, elaborando i dati dei conti di pagamento aperti presso vari intermediari, offrono ai clienti un servizio di analisi e consolidamento dei dati resi disponibili su un'unica piattaforma. Nella prospettiva dell'open finance, i Fisp saranno in grado di assicurare ai clienti una visione d'insieme dei loro investimenti e dei loro impegni finanziari, consentendo loro una più efficiente pianificazione e una accurata selezione dei partner.&nbsp;</p><p>«Se la Commissione, nella proposta di regolamento originaria del 2023 - spiega Mocci -, non aveva manifestato particolare sensibilità sul tema, Parlamento e Consiglio hanno invece spinto, rispettivamente, per il divieto per i gatekeeper di diventare Fisp o comunque per una loro rigida regolamentazione. Nel testo con cui apporta semplificazioni alla precedente proposta, la Commissione pare adottare un approccio particolarmente restrittivo: i gatekeeper non potranno diventare Fisp e forti limitazioni saranno previste anche peri soggetti da essi posseduti o controllati».</p><p><i>L'articolo su Il Sole 24 Ore</i>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/7/5/csm_ADV_Start-up_2_ab64e3285d.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9298</guid>
                        <pubDate>Mon, 14 Jul 2025 10:06:45 +0200</pubDate>
                        <title>Gli intermediari assicurativi hanno l&#039;obbligo di dettagliare al cliente ogni singolo costo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gli-intermediari-assicurativi-hanno-lobbligo-di-dettagliare-al-cliente-ogni-singolo-costo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i><strong>Gli intermediari che offrono prodotti assicurativi e sono soggetti alla normativa Mifid, su richiesta del cliente sono tenuti a fornire il rendiconto annuale dei costi in formato analitico, oltre alla forma aggregata già obbligatoria? In caso affermativo questo significa che, oltre alla rendicontazione complessiva, devono essere in grado di fornire un dettaglio dei costi e degli oneri sostenuti per i singoli prodotti o servizi, se richiesto dal cliente?</strong></i></p><p>Risponde <strong>Ludovica D'Ostuni</strong>, Counsel Advant-Nctm La disciplina degli obblighi a carico degli intermediari abilitati (banche e Sim) relativamente alla disclosure - ex ante ed ex post - dei costi relativi alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi è disciplinata dall'articolo 133, comma 2, lettera b), n. X.3. La norma stabilisce che «le informazioni su tutti i costi e gli oneri, comprese le informazioni relative all'attività di distribuzione assicurativa, al costo del prodotto di investimento assicurativo raccomandato o offerto in vendita al cliente e alle modalità di pagamento da parte del cliente, ivi inclusi eventuali pagamenti eseguiti a favore di o tramite terzi.</p><p><i>Articolo integrale sull'edizione del 12 luglio 2025 di Plus 24 Il Sole 24 Ore.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/d/0/csm_Regulatory_c68d94697f.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9297</guid>
                        <pubDate>Mon, 14 Jul 2025 09:57:56 +0200</pubDate>
                        <title>Ue. La commissione traccia la semplificazione per rilanciare Fida</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ue-la-commissione-traccia-la-semplificazione-per-rilanciare-fida</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Alcune partite che sembravano destinate ad arenarsi nel mare magnum delle proposte europee non realizzate hanno visto nell'ultimo periodo un risveglio di interesse. Oltre alla Ris (Retail investment strategy), ha ripreso quota anche il regolamento Fida (Financial Information Data Access), destinato a promuovere nella Ue l'open finance, dopo l'open banking.</p><p><strong>La semplificazione</strong></p><p>Per sbloccare Fida, la Commissione ha elaborato un non paper (ovvero un documento interno preparato dagli uffici), per arrivare a una proposta semplificata per facilitare il percorso dell'iniziativa. «Si vuole replicare la positiva esperienza dei servizi di pagamento anche al mondo finanziario - spiega l'avvocato Francesco Mocci, partner di ADVANT Nctm - rendendo disponibili i dati dei clienti detenuti presso enti creditizi, imprese di assicurazione e altri soggetti vigilati anche agli intermediari (denominati "utenti di dati") interessati a offrire nuovi prodotti agli stessi destinatari. I clienti dovranno dare il consenso affinché le informazioni relative ai loro contratti — mutui ipotecari, crediti al consumo, servizi di investimento, una vasta gamma di servizi assicurativi, prodotti pensionistici, etc. — possano essere condivise con gli utenti di dati. I benefici attesi consistono in un maggiore controllo da parte dei clienti in merito ai propri dati e, soprattutto, nella maggiore personalizzazione dei servizi: gli utenti di dati, infatti, avrebbero a disposizione le informazioni necessarie per confezionare prodotti e servizi più mirati». L'obiettivo dunque è quello di ridurre gli oneri amministrativi e i costi di adeguamento per il mercato, pur preservando la finalità di fondo.</p><p><i>Articolo integrale sull'edizione del 12 luglio 2025 di Plus 24 Il Sole 24 Ore.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/3/3/csm_ADV_H39-grey_copy_1ec34caac0.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9296</guid>
                        <pubDate>Fri, 11 Jul 2025 15:35:44 +0200</pubDate>
                        <title>Obblighi di informazione e consultazione nelle fusioni trasfrontaliere</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/obblighi-di-informazione-e-consultazione-nelle-fusioni-trasfrontaliere</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il D.Lgs 88/2025,&nbsp;pubblicato in Gazzetta Ufficiale&nbsp;23 giugno 2025&nbsp;n. 143, riscrive gli obblighi procedurali di informazione e consultazione dei lavoratori&nbsp;nell'ambito delle fusioni transfrontaliere: esaminiamo il&nbsp;quadro normativo completo, le nuove procedure e il relativo regime applicativo.</p><p class>&nbsp;</p><p class><a href="https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/11728827/obblighi-di-informazione-e-consultazione-nelle-fusioni-transfrontaliere" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Leggi qui l'articolo a cura di Enrico Boursier Niutta e Marzia Sansone per QuotidianoPiù</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/f/a/csm_ADV_II_Employment-Industrial-Relations-1b_copy_58b944f23f.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9293</guid>
                        <pubDate>Fri, 11 Jul 2025 10:59:04 +0200</pubDate>
                        <title>Decreto Mase e regole operative GSE per capire meccanismo claw-back</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-mase-e-regole-operative-gse-per-capire-meccanismo-claw-back</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>“La formula descritta nella comfort letter, comunque interpretata, porta a risultati che appaiono illogici e non coerenti con l’obiettivo dello schema che è, ancora più alla luce della comfort letter, coinvolgere gli energivori in un meccanismo di supporto all’effettiva installazione di capacità addizionale da fonti rinnovabili che sembra però ben lontano dall’essere conseguibile”, ha detto Piero Viganò, partner di ADVANT Nctm, a <strong>pv magazine Italia</strong>.</i></p><p><strong>pv magazine Italia</strong> ha avuto il piacere di confrontarsi con Piero Viganò, partner di Advant Nctm Studio Legale. Abbiamo parlato del meccanismo di claw-back all’interno dell’Energy Release 2.0 e del Mercato Pluriennale PPA.</p><p><strong>Il 27 giugno 2025 la Commissione europea ha trasmesso all’Italia una comfort letter in cui accoglie positivamente la versione rivista del meccanismo “Energy Release 2.0”. In caso di sovra-remunerazione, è previsto un meccanismo di claw-back: al termine dei contratti iniziali, i beneficiari potranno essere tenuti a restituire l’eventuale vantaggio residuo tramite l’estensione del contratto CfD a condizioni economiche limitate ai soli costi operativi e di manutenzione. Come reputate questa clausola?</strong></p><p>Il meccanismo claw-back è previsto dalla comfort letter per le ipotesi in cui al termine del periodo di restituzione (20 anni dalla data di entrata in esercizio degli impianti), il GSE accerti, mediante l’applicazione della formula indicata dalla Commissione, che il valore netto attualizzato dei benefici ottenuti dai clienti finali energivori o aggregatori durante il periodo di anticipazione risulti superiore a quello restituito durante periodo di restituzione. In tal caso, il termine di durata del contratto di restituzione potrà essere esteso per un periodo ulteriore, al fine di consentire l’integrale restituzione del vantaggio economico residuo. Durante tale estensione, il prezzo di riferimento sarà significativamente ridotto rispetto al prezzo di cessione di Euro 65/MWh, in quanto limitato alla sola copertura dei costi operativi e di manutenzione dell’impianto.</p><p>Questa previsione introduce una importante novità che, se da un lato, potrebbe consentire di mitigare il rischio di sovraremunerazione, dall’altro lato, impone una valutazione attenta da parte dei soggetti produttori in relazione al flusso di cassa che potranno ottenere o non ottenere mediante l’accesso all’Energy Release 2.0.</p><p>In ogni caso, occorre attendere la pubblicazione del decreto da parte del MASE e delle relative regole operative del GSE, che avranno il compito di chiarire nel dettaglio i presupposti applicativi e le modalità di attuazione di tale meccanismo. Solo allora gli operatori potranno effettuare valutazioni informate sull’opportunità di adesione al meccanismo, tenuto conto del potenziale impatto sul ritorno economico complessivo dell’investimento.</p><p>Infatti, la formula descritta nella comfort letter, comunque interpretata, porta a risultati che appaiono illogici e non coerenti con l’obiettivo dello schema che è, ancora più alla luce della comfort letter, coinvolgere gli energivori in un meccanismo di supporto all’effettiva installazione di capacità addizionale da fonti rinnovabili che sembra però ben lontano dall’essere conseguibile.</p><p><a href="https://www.pv-magazine.it/2025/07/11/novita-normative-advant-decreto-mase-e-regole-operative-gse-per-capire-meccanismo-claw-back/" target="_blank" rel="noreferrer"><i><u>Articolo integrale&nbsp;</u></i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/c/8/csm_ADV_energy_copy_504b4cdeb8.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9286</guid>
                        <pubDate>Thu, 10 Jul 2025 09:39:18 +0200</pubDate>
                        <title>Nessuna garanzia per i risparmiatori</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nessuna-garanzia-per-i-risparmiatori</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Contributo a cura di Irene Gusso per </i><a href="https://www.fondiesicav.it/" target="_blank" rel="noreferrer"><i><u>Fondi &amp; Sicav</u></i></a></p><p>Negli ultimi anni sì è registrata una partecipazione sempre crescente degli investitori retail al mondo degli investimenti finanziari. Questa tendenza è stata favorita dalla proliferazione di nuovi canali di accesso ai mercati dei capitali, quali app, social network, motori di ricerca e piattaforme online. Per fare alcuni esempi: si possono trovare opportunità di investimento tramite una semplice ricerca su Google o visualizzando per caso un post su Facebook o X o, addirittura, un breve video su Tik Tok.</p><p><strong>Il rovescio della medaglia&nbsp;</strong></p><p>Questo fenomeno ha certamente avuto effetti positivi; per esempio, ha incrementato i capitali investiti e la concorrenza tra gli operatori del mercato.Tuttavia, non possiamo non considerare il rovescio della medaglia: gli investitori retail sono ora maggiormente esposti al rischio di truffa, perché non c'è alcuna garanzia che le imprese con cui interagiscono tramite social media e piattaforme digitali siano soggetti professionali e autorizzati. Questo aspetto non è di scarso valore: i soggetti autorizzati, in quanto tali, possono essere considerati affidabili, perché per potere ottenere e mantenere la loro autorizzazione devono dimostrare di rispettare determinati requisiti e sono costantemente sottoposti alla supervisione delle autorità di vigilanza competenti.Al contrario, in mancanza di un soggetto autorizzato, gli investitori retail rischiano di assumere decisioni di investimento dettate più dall'efficacia degli strumenti comunicativi e delle strategie di marketing utilizzate dagli offerenti, che dalla bontà degli investimenti in sé.</p><p><strong>Il rischio di truffe</strong></p><p>Ne consegue che le piattaforme digitali rischiano, se non provviste di adeguati presidi, di essere sfruttate da veri e propri truffatori per pubblicizzare servizi finanziari non autorizzati e, quindi, illeciti e per spingere i piccoli investitori a rivolgersi a società o enti non autorizzati. Il problema non è di poco conto; infatti, questo genere di truffe rischia di avere impatti non solo a livello individuale, ma anche a livello sistemico. L'impatto sul piano individuale è evidente: il singolo investitore potrebbe incorrere in perdite significative a causa degli investimenti pubblicizzati sulle piattaforme digitali. Ma esiste anche un rischio sistemico: il settore degli investimenti finanziari vive delle iniezioni di capitali da parte di tutto il pubblico degli investitori, professionali e non; quindi, un fenomeno come quello delle truffe finanziarie online, che ha il potenziale di creare una forte sfiducia del pubblico nei confronti del settore finanziario, può avere un impatto negativo sul buon funzionamento del mercato.</p><p><strong>L'invito di ESMA ai provider</strong></p><p>In questo scenario, in cui è ben possibile che non sia coinvolta alcuna impresa di investimento autorizzata, l'unico schermo tra gli investitori e i potenziali truffatori è costituito proprio dai provider delle piattaforme online e, per questo motivo, l'Esma (l'autorità di vigilanza europea per gli strumenti finanziari e i mercati di capitali) ha inviato, in data 28 maggio 2025, una lettera a tutti i principali provider: Alphabet, Amazon, Apple, Google, Meta, Rcddit, Snap,Tclegram,TikTok e X. Questi ultimi sono stati invitati ad adottare misure proattive per prevenire la promozione di servizi finanziari non autorizzati; in sostanza, il provider dovrebbe approntare dei sistemi per verificare se una determinata impresa, che desideri promuovere servizi finanziari tramite la sua piattaforma, sia stata autorizzata da una qualche autorità di vigilanza europea od operi per conto di un'impresa autorizzata.A titolo di esempio, l'Esma ha suggerito che i provider potrebbero effettuare queste verifiche tramite la consultazione del registro delle imprese di investimento autorizzate ai sensi della Mifid2, tenuto dalla stessa Esma. Questo non è l'unico strumento disponibile. Infatti, l'iniziativa dell'Esma ripropone sul piano europeo i timori già espressi a livello internazionale dal losco (International organization of securities commissions) in una comunicazione del 21 maggio 2025, in cui si fa anche riferimento a un apposito database globale, lanciato nel primo trimestre del 2025 e denominato l-Scan (International securities and commodities alerts network), che raccoglie un elenco delle imprese di investimento non autorizzate o coinvolte in attività finanziarie illegali. Si auspica che i provider accolgano i suggerimenti dell'Esma, per rendere i nuovi canali di pubblicità finanziaria più sicuri e affidabili, non solo a tutela degli investitori, ma a beneficio dell'intero sistema.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/d/0/csm_Regulatory_c68d94697f.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9282</guid>
                        <pubDate>Wed, 09 Jul 2025 10:08:00 +0200</pubDate>
                        <title>Dal feed al lead il passo è breve</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dal-feed-al-lead-il-passo-e-breve</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Dall'appeal del B2c alla credibilità nel B2b, l'influencer marketing evolve in chiave professionale, mentre imprese e creator devono fare i conti con nuove regole, compliance fiscale e contrattuale. E improvvisare non è più un'opzione.</i></p><p>Mentre il dibattito sull'etica e la trasparenza dell'influencer marketing continua a tenere banco, c'è un fronte meno appariscente ma in rapida espansione che merita attenzione: quello B2b. Qui, l'influencer non è solo e necessariamente un volto da milioni di follower, ma - nella maggior parte dei casi - un professionista di settore, un esperto riconosciuto o un leader d'opinione capace di influenzare decisioni aziendali e orientare le stretegie di acquisto. […]</p><p>[…] «L'introduzione del nuovo codice Ateco dedicato agli influencer e ai content creator segna un passo importante verso una maggiore chiarezza, perlomeno in materia fiscale e contributiva, in un settore finora privo di una disciplina di legge specifica», spiega a Economy <strong>Paolo Lazzarino</strong>, partner ADVANT Nctm, studio legale con uffici operativi a Milano, Roma, Genova, ma anche a Londra e Shanghai. «A questo intervento ha fatto seguito a febbraio di quest'anno la pubblicazione della circolare Inps n. 44, che fornisce un primo quadro interpretativo chiaro in merito agli obblighi previdenziali dei content creator, individuando due principali regimi applicabili: l'inquadramento come lavoratori autonomi per le attività abituali e organizzate professionalmente, e come lavoratori dello spettacolo per le attività di natura artistica o di intrattenimento legate alla promozione di marchi o prodotti».&nbsp;</p><p>Eppure l'inquadramento contrattuale resta ancora incerto: «Manca infatti una definizione giuridica univoca dei termini "influencer" o "creator e le disposizioni di legge si applicano per analogia, richiamando categorie tradizionali come la prestazione d'opera, l'agenzia e la cessione di diritti d'autore. Non a caso, una recente sentenza del Tribunale di Roma ha qualificato l'attvità dell'influencer, nel caso di rapporti stabili e continuativi che coinvolgano l'utilizzo di codici sconto o di altri meccanismi di affiliazione per la promozione dì prodotti online, come attività di intermediazione propria dell'agente di commercio, con conseguente obbligo di iscrizione alla gestione Enasarco».&nbsp;</p><p>Così gli influencer , soprattutto quelli più strutturati e spesso supportati da agenzie o team di esperti, stanno adottando un approccio più accurato, prestando maggiore attenzione alle implicazioni legali e fiscali. «Questi soggetti si avvalgono sempre di più di contratti ben redatti, prestano attenzione alle regole pubblicitarie e si affidano a consulenti specializzati per assicurarsi la compii ance legale e fiscale. Questa maggiore attenzione deriva certamente dall'adozione delle Linee Guida Agcom sugli influencer, in vigore dal 2024, che introducono un cambio di prospettiva: gli influencer più seguiti, con un forte impatto sull'opinione pubblica, sono ora equiparati ai fornitori di servizi media audiovisivi e devono rispettare obblighi chiari su trasparenza, tutela dei minori, diritti d'autore e prevenzione della disinformazione. Si tratta di una regolamentazione del settore, che si affianca alla Digital Chart lap, già nota per fornire indicazioni pratiche su come segnalare contenuti pubblicitari sui social», precisa Lazzarino.&nbsp;</p><p>E i micro-influencer? «Non è raro che vengano attivate collaborazioni senza un contratto scritto o che si trascurino gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa, come l'inserimento delle diciture pubblicitarie nei contenuti sponsorizzati. In alcuni casi, manca del tutto la percezione che determinati contenuti possano avere conseguenze legali, ad esempio in materia di diffamazione, contraffazione, denigrazione commerciale o pubblicità ingannevole: si pensi, ad esempio, alla promozione di "dupes", ovvero prodotti ispirati a marchi noti, che in certi casi può configurare una violazione del diritto di marchio e dare luogo a responsabilità per contraffazione», spiega il legale.&nbsp;</p><p>Altri rischi non trascurabili riguardano l'uso non autorizzato di opere protette da diritto d'autore (come immagini, musiche o loghi), la diffusione di contenuti lesivi della dignità umana o inappropriati per i minori, e la promozione di prodotti o servizi in settori regolamentati (come alimenti, integratori o cosmetici) senza rispettare le specifiche prescrizioni di legge. «Non meno importante, vi è anche il rischio di omissioni fiscali o contributive», sottolinea Lazzarino. […]</p><p><i>Articolo integrale sull'eduzione di Luglio di </i><a href="https://www.economymagazine.it/" target="_blank" rel="noreferrer"><i><u>Economy</u></i></a><i>&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/4/1/csm_ADV_Education_1_08a812c0b7.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9281</guid>
                        <pubDate>Wed, 09 Jul 2025 10:03:46 +0200</pubDate>
                        <title>SIU, RIS e Regolamento FIDA: le riforme che potrebbero cambiare il risparmio in Europa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/siu-ris-e-regolamento-fida-le-riforme-che-potrebbero-cambiare-il-risparmio-in-europa</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Dal nodo incentivi alla spinta verso l’economia reale, Francesco Mocci, partner di ADVANT Nctm, analizza il futuro incerto delle proposte europee sul risparmio, tra complessità politiche e impatti attesi su consulenza, prodotti e investitori retail.</i></p><p>In Europa si discute di risparmio, ma la direzione non è affatto chiara. La proposta della Retail Investment Strategy (RIS), pensata per rivoluzionare il rapporto tra consulenti, risparmiatori e prodotti finanziari, rischia di arenarsi ancora prima di diventare realtà. A spiegarne motivi, prospettive e insidie è l’avvocato Francesco Mocci, partner di Advant Nctm, che segue da vicino l’evoluzione normativa in ambito finanziario.</p><p>“Non è detto che la RIS vedrà mai la luce”, afferma con realismo Mocci. “Oggi esistono tre versioni diverse del testo – una della Commissione, una del Parlamento e una del Consiglio – che divergono profondamente sui punti principali.”</p><p>Uno degli aspetti più controversi della proposta riguarda il tema degli incentivi; inizialmente, si temeva l’introduzione di un bando simile a quello esistente in Olanda e Regno Unito. “Il divieto degli incentivi è stato accantonato già nella fase iniziale dalla Commissione”, chiarisce Mocci. “Ma tutte le versioni della RIS prevedono comunque un periodo di osservazione, volto a valutare se un eventuale divieto sarà opportuno in futuro.”</p><p><a href="https://www.we-wealth.com/news/siu-ris-e-regolamento-fida-le-riforme-che-potrebbero-cambiare-il-risparmio-in-europa" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Leggi qui l'articolo integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/3/3/csm_ADV_H39-grey_copy_1ec34caac0.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9195</guid>
                        <pubDate>Tue, 01 Jul 2025 09:32:23 +0200</pubDate>
                        <title>Norme Ue. Da oggi in vigore le nuove regole sull&#039;accessibilità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/norme-ue-da-oggi-in-vigore-le-nuove-regole-sullaccessibilita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Interessati tutti i documenti messi a disposizione dalle banche</i></p><p>[…] Si applica infatti a partire da oggi (28 giugno) con molti punti ancora aperti e notevoli dubbi interpretativi l'European Accessibility Act - Eaa. La direttiva UE 2019/89 era stata recepita in Italia con il decreto legislativo 82/2022, che ha individuato nell'Agid (Agenzia per l'Italia digitale) l'autorità di riferimento per il settore […]</p><p>[…] L'Agid ha messo in consultazione delle Linee Guida, che secondo l'avvocato <strong>Francesco Mocci</strong>, partner di ADVANT Nctm: «Non affrontano i problemi relativi all'applicazione della nuova normativa al comparto bancario e finanziario e presentano un taglio meramente tecnico; sarebbe stato opportuno un coordinamento con le Autorità di vigilanza di settore (Banca d'Italia e Consob), per offrire agli intermediari il tempo necessario per l'adeguamento tempestivo al nuovo scenario. Un punto aperto rilevante, non toccato dalle Linee Guida, è relativo alle informazioni oggetto della Direttiva».</p><p><i>Articolo integrale sul numero del 28 giugno 2025 di Plus 24 Il Sole 24 ore</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/d/0/csm_Regulatory_c68d94697f.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9174</guid>
                        <pubDate>Wed, 25 Jun 2025 10:23:24 +0200</pubDate>
                        <title>Polizze sotto la lente</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/polizze-sotto-la-lente</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>L'Ivass ha effettuato uno studio relativo alla chiarezza dei contratti assicurativi È emerso che la complessità del linguaggio crea una barriera alla comprensione.</i></p><p><i>Contributo a cura di Ludovica D'Ostuni per Private - Magazine del Private Banking</i></p><p>L'Ivass ha da tempo dedicato particolare attenzione alla chiarezza delle norme contrattuali dei prodotti assicurativi. La prima iniziativa posta in essere risale al 2018 con l'adozione delle linee guida elaborate da Ania relative ai "contratti semplici e chiari" cui l'Autorità di Vigilanza ha chiesto alle imprese di adeguarsi.</p><p>Le linee guida sono state poi aggiornate e pubblicate nella loro nuova versione ad aprile 2025. In concomitanza con queste iniziative Ivass nel 2022 ha effettuato un'approfondita analisi su un campione di testi contrattuali.&nbsp;</p><p>Nel mese di febbraio 2025, <strong>l'istituto ha poi reso noti i risultati di un follow up dello studio del 2022 da cui emergono interessanti indicazioni per le imprese assicurative.&nbsp;</strong></p><p>L'analisi commissionata da Ivass ha combinato l'analisi quantitativa, basata su algoritmi e indicatori oggettivi di leggibilità (come l'indice Gulpease), con un'analisi qualitativa della struttura, grafica, del lessico e dell'orientamento al cliente dei testi esaminati (in tutto 26 contratti di assicurazione contro gli infortuni).</p><p><strong>I risultati dell'analisi qualitativa&nbsp;</strong></p><p>L'indice Gulpease valuta la leggibilità di un testo su una scala da O a 100: se l'indice è inferiore a 80, iI testo si ritiene difficile da leggere per persone con licenza elementare, se inferiore a 60 è ritenuto difficile da leggere per persone con licenza media e, infine, se inferiore a 40 il testo si ritiene difficile da leggere per persone con istruzione superiore.&nbsp;</p><p><strong>Nell'analisi condotta l'indice Gulpease dei testi esaminati è stato comparato a quello della Costituzione Italiana (pari a 54,9), considerata un testo di facile comprensibilità</strong>.&nbsp;</p><p>È risultato che l'indice medio del campione è salito da 44,24 nel 2022 a 47,34 nel 2024.&nbsp;</p><p>Tuttavia, il valore medio dell'indice dimostra che i contratti adoperano ancora un linguaggio complesso, non accessibile a quella fetta di popolazione che ha come titolo più elevato la licenza media inferiore. La complessità del linguaggio crea ancora quindi una significativa barriera alla comprensione dei diritti e obblighi che discendono dai contratti.</p><p><strong>I risultati dell'analisi qualitativa</strong></p><p>L'indagine qualitativa è stata condotta su alcuni parametri definiti ex ante: la struttura, la grafica e l'orientamento al cliente, la sintassi, la grammatica ed infine il lessico. È utile soffermarsi soprattutto sugli elementi critici rilevati dall'analisi condotta per comprendere quali sono le aree di miglioramento che possono condurre ad una scrittura chiara, semplice e non per questo meno efficace dei contratti. Lo studio, infatti, ha rilevato. l'utilizzo di nomi di contratti o garanzie potenzialmente fuorvianti (ad esempio "totale", "completo"), l'uso di termini datati ("portatori di handicap') e un linguaggio che a volte enfatizza l'evento avverso (morte) piuttosto che il beneficio della copertura.&nbsp;</p><p>In relazione alla grammatica ed alla sintassi, pur apprezzandosi la sostituzione del congiuntivo con l'indicativo presente, dallo studio emerge ancora che i periodi sono eccessivamente lunghi (anche 80 parole) e che le frasi brevi sono tali in quanto semplice è il concetto sottostante: non c'è quindi un vero sforzo di semplificazione laddove occorrerebbe. Inoltre emerge ancora un linguaggio eccessivamente articolato e infarcito di avverbi lunghi o formule eccessivamente burocratiche ("fatta salva la facoltà"), di congiunzioni ambigue (e/o).</p><p><strong>C'è ancora da lavorare</strong></p><p>L'analisi dell'Ivass conferma la necessità di intervenire ancora sui testi contrattuali: pur se vi sono segnali di una direzione verso testi più chiari e comprensibili permangono ancora alcune aree di miglioramento. Si tratta peraltro di un esercizio che è funzionale non solo ad assicurare una comunicazione chiara e semplice nei confronti della clientela (che può costituire anche un fattore competitivo) ma anche a garantire alle imprese assicurative la piena conformità con la normativa di riferimento. Il Codice delle Assicurazioni Private, adottato con il d.lgs. n. 206/2005, stabilisce infatti che "Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente". La chiarezza dei testi contrattuali costituisce quindi uno specifico requisito normativo. <strong>Lo studio, inoltre, si presta ad essere utilizzato come benchmark anche in settori contigui a quello assicurativo.</strong>&nbsp;</p><p>Va ricordato, infatti, che anche Banca d'Italia nel provvedimento sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ha introdotto uno specifico allegato avente ad oggetto i criteri di redazione della documentazione di trasparenza. Utili in quest'ottica sono sicuramente anche le nuove linee guide Ania che forniscono strumenti utili per la redazione e revisione dei contratti e contengono suggerimenti ed esempi per l'utilizzo di una sintassi efficace e comprensibile per coniugare precisione e chiarezza,. focus su grammatica, morfologia e lessico per i quali sono riportati anche esempi e accorgimenti da utilizzare per una maggiore comprensibilità da parte del lettore, raccomandazioni sull'utilizzo di un linguaggio inclusivo.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/d/0/csm_Regulatory_c68d94697f.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9149</guid>
                        <pubDate>Fri, 20 Jun 2025 11:14:43 +0200</pubDate>
                        <title>L’accessibilità dei servizi bancari e finanziari</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/laccessibilita-dei-servizi-bancari-e-finanziari</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Francesco mocci affronta su </i><a href="https://www.dirittobancario.it/art/laccessibilita-dei-servizi-bancari-e-finanziari/" target="_blank" rel="noreferrer"><i><strong><u>Diritto Bancario</u></strong></i></a><i> il tema dell’accessibilità, ossia il diritto per tutte le persone ad avere accesso ai servizi offerti attraverso siti web e applicazioni mobili, con particolare riguardo al caso in cui siano presati servizi bancari e finanziari.</i></p><p><strong>1. Dalla legge Stanca all’European Accessibility Act (EAA)</strong></p><p>Garantire la massima fruibilità di servizi e prodotti a tutti, in modo da superare le barriere derivanti da difficoltà fisiche o intellettive, è diventato un obiettivo centrale del legislatore europeo e nazionale.</p><p>È il tema dell’accessibilità, ossia, a livello generale, la possibilità per le persone disabili (<a href="https://www.dirittobancario.it/art/laccessibilita-dei-servizi-bancari-e-finanziari/#_ftn1" target="_blank" rel="noreferrer">[1]</a>) di avere accesso, su una base di uguaglianza con gli altri, all’ambiente fisico, ai trasporti, ai sistemi e alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nonché ad altri servizi e strutture.</p><p>Di pari passo con lo sviluppo tecnologico si è accresciuta, in particolare, l’importanza dell’accessibilità nel mondo digitale, ovvero la capacità dei sistemi informatici – inclusi i siti web e le applicazioni mobili – di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che, a causa di disabilità, necessitano di tecnologie assistive (<a href="https://www.dirittobancario.it/art/laccessibilita-dei-servizi-bancari-e-finanziari/#_ftn2" target="_blank" rel="noreferrer">[2]</a>) o configurazioni particolari.</p><p>A livello interno, e ancora per pochi giorni, la norma di riferimento per <strong>l’accessibilità digitale </strong>è la l. 9 gennaio 2004, n. 4, la <strong>c.d. Legge Stanca</strong>, che si prefigge lo scopo di portare avanti una strategia dell’inclusione e di riconoscere e tutelare il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/laccessibilita-dei-servizi-bancari-e-finanziari/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per l'articolo integrale</u></a><br>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/d/0/csm_Regulatory_c68d94697f.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9111</guid>
                        <pubDate>Fri, 13 Jun 2025 16:32:45 +0200</pubDate>
                        <title>Parità retributiva: i numeri fanno tutta la differenza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/parita-retributiva-i-numeri-fanno-tutta-la-differenza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Che cosa vuol dire (e che cosa non vuol dire) la trasparenza salariale per le imprese e per il raggiungimento di obiettivi di parità di genere? L'articolo a cura della nostra Francesca Pittau per HR Link</i></p><p>In questo primo articolo della rubrica “Includere per Crescere” cerchiamo insieme di prevedere i principali impatti per le imprese della <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023L0970" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Direttiva (UE) 2023/970</u></a> nota come <i>Pay Trasparency Directive</i>. Entro il 7 giugno 2026 gli Stati membri dovranno infatti recepire la normativa: questa data si avvicina ed è tempo di cominciare ad agire.&nbsp;</p><p><strong>Qualche numero sulla parità salariale</strong></p><p>La <strong>parità di retribuzione</strong> per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore è un principio fondante dell’Unione Europea a cui gli Stati Membri si sono impegnati ormai da diversi decenni.&nbsp;</p><p>Ciononostante, in Europa la parità salariale è ancora lontana.</p><p>Solo in Lussemburgo il gap retributivo tra uomini e donne è stato colmato: la <strong>media europea è del 13%</strong> (nel 2023), quindi per ogni euro guadagnato da un uomo, una donna guadagna 0,87 centesimi.&nbsp;</p><p><a href="https://www.hr-link.it/parita-retribuitiva/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per il contributo integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/f/a/csm_ADV_II_Employment-Industrial-Relations-1b_copy_58b944f23f.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9110</guid>
                        <pubDate>Fri, 13 Jun 2025 14:58:30 +0200</pubDate>
                        <title>Cambia il diritto di rimborso</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cambia-il-diritto-di-rimborso</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura di <strong>Lorenzo Macchia</strong> per Fondi &amp; Sicav.</i></p><p>II Regolamento Ue 2023/606, entrato in vigore il 10 gennaio 2024, ha modificato il Regolamento Eltif 2015/760, concentrando il proprio intervento di riforma su alcune tematiche ritenute di ostacolo alla piena spendibilità del prodotto a favore degli investitori al dettaglio.&nbsp;</p><p>Gli Eltif, rivolgendosi non solo a investitori istituzionali, ma anche a investitori al dettaglio, fin dalla loro nascita hanno avuto l'obiettivo di cercare di convogliare capitali verso le imprese che necessitano di denaro fresco e soprattutto con progetti di investimento a lungo termine.&nbsp;</p><p>La caratteristica intrinseca di fondo chiuso e illiquido dovuta alla natura degli "asset eligible" è stata ritenuta uno dei principali motivi ostativi allo sviluppo e all'appetibilità di tale veicolo di investimento sul mercato. Con la riforma del regolamento, il legislatore europeo ha cercato di dare nuova linfa e vitalità al prodotto Eltif consentendo ai gestori di strutturare fondi con strategie tipicamente illiquide e a lungo termine, con la facoltà per l'investitore di uscire dall'investimento effettuato prima della scadenza del termine di durata del fondo.</p><p><strong>Importanti eccezioni</strong></p><p>La nuova disciplina, se da un lato conferma la possibilità per l'investitore di chiedere il rimborso delle quote o delle azioni detenute solo «a partire dal giorno seguente la data in cui si conclude il ciclo di vita dell'Eltif» (ossia dopo la fine del periodo di investimento), dall'altro riconosce importanti eccezioni a tale principio. E previsto, infatti, che il regolamento del fondo possa consentire «la possibilità di rimborsi durante il ciclo di vita dell'Eltif», purché siano rispettate integralmente alcune condizioni.</p><p>In primo luogo, è necessario evidenziare che comunque un periodo, seppur minino, di detenzione delle quote o azioni del fondo deve essere indicato nel regolamento. A tale proposito, la Commissione ha emanato nel luglio 2024 alcuni standard tecnici che stabiliscono criteri utili per individuare correttamente un periodo minimo di detenzione. Secondo gli Rts, il gestore di un Eltif in tali casi deve tenere conto di alcuni elementi, tra i quali, ad esempio, la natura a lungo termine e la strategia di investimento dell'Eltif, le classi di attività sottostanti, la politica di investimento dell'Eltif, la tipologia di investitori nel fondo.</p><p>In ogni caso, il periodo minimo di detenzione deve essere coerente e necessario per completare almeno l'investimento del capitale versato dai sottoscrittori, salvo casi particolari che comunque devono essere giustificati.</p><p>L'esercizio della liquidazione delle quote o delle azioni detenute è altresì ammesso solo nel caso in cui il gestore dell'Eltif sia in grado di dimostrare che il fondo dispone di strumenti di gestione della liquidità e di un'adeguata politica di rimborso compatibili con la strategia di investimento a lungo termine dell'Eltif stesso. Inoltre, la politica di rimborso dell'Eltif deve comunque garantire che i rimborsi siano limitati ai flussi di cassa positivi attesi e a una percentuale degli attivi investiti nelle stesse asset class in cui possono investire i fondi istituiti ai sensi della direttiva Ucits. In ogni caso, gli investitori devono essere trattati equamente e i rimborsi potranno essere concessi su base proporzionale se le richieste di liquidazione superano la percentuale delle attività "eligible".</p><p><strong>Disposizione sproporzionata e dannosa</strong></p><p>Si rappresenta, infine, che la normativa originaria prevedeva il diritto degli investitori di chiedere la liquidazione dell'Eltif se le loro (legittime) domande di rimborso non erano state soddisfatte entro il termine di un anno dalla data di presentazione. Tale disposizione è stata ritenuta sproporzionata e dannosa, sia per l'efficace esecuzione della strategia di investimento dell'Eltif, sia per gli interessi di altri investitori o gruppi di investitori e pertanto nel nuovo regolamento è stata stralciata.</p><p>I presupposti sembrano positivi, tuttavia sarà necessario comprendere come questa normativa speciale e di derivazione europea possa trovare la sua collazione all'interno dell'ordinamento italiano che da sempre differenzia tra fondi chiusi, che si connotano per una mancata possibilità per l'investitore di uscire dall'investimento a suo piacimento, e fondi aperti, dove al contrario è ammesso il diritto di rimborso con frequente periodicità.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/d/0/csm_Regulatory_c68d94697f.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9098</guid>
                        <pubDate>Mon, 09 Jun 2025 12:08:28 +0200</pubDate>
                        <title>La Consob richiama l&#039;attenzione del pubblico sui «finfluencer» online</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-consob-richiama-lattenzione-del-pubblico-sui-finfluencer-online</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Su Il Sole 24 Ore, <strong>Francesco Mocci</strong> commenta un tema sempre più attuale, legato al richiamo di attenzione della Consob sui finfluencer:</p><p><i>«Sui social media si è convinti di essere in uno spazio totalmente deregolamentato. Ma non è così: l'attività dei finfluencer non è soggetta ad autorizzazione, ma deve comunque rispettare regole stringenti sulla diffusione di raccomandazioni di investimento.</i></p><p><i>Trattandosi di soggetti che si qualificano come "esperti" in materia finanziaria, dovrebbero per esempio distinguere i fatti dalle opinioni, riportare le fonti affidabili utilizzate, indicare eventuali conflitti di interesse, spiegare in base a quali metodologie o ipotesi di fondo abbiano elaborato i suggerimenti».</i></p><p><i>L'articolo completo su Il Sole 24 Ore.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/d/c/csm_ADV_MEP_5_d3ef2e6bdd.png" length="0" type="image/png"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9095</guid>
                        <pubDate>Fri, 06 Jun 2025 12:04:08 +0200</pubDate>
                        <title>Prescrizione risarcimenti: nuova vittoria per le banche in Cassazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/default-ad258799e7147cc6f31a8ae74169da95</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il termine di prescrizione per l’azione risarcitoria inizia a decorrere da quando si presentano le condizioni per accorgersi del danno, non da quando se ne prende effettivamente coscienza. A stabilirlo è stata una nuova pronuncia della Cassazione. La Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla banca - assistita dal dipartimento regulatory di ADVANT Nctm - sostenendo che il termine di prescrizione di dieci anni per richiedere il risarcimento era già decorso al momento dell’instaurazione del giudizio.</p><p>«<i>Un precedente importante che sottolinea come le regole previste dal Codice Civile per la prescrizione debbano essere applicate con attenzione e rigore per garantire la certezza dei rapporti giuridici, fondamento basilare dell’ordinamento giuridico che l’istituto della prescrizione mira appunto ad assicurare</i>», ha dichiarato <strong>Benedetta Musco Carbonaro</strong>, partner di ADVANT Nctm, aggiungendo che la decisione della Corte di Cassazione rappresenta un importante precedente «<i>su un tema oggi particolarmente dibattuto</i>».</p><p><i>L'articolo su MF - Milano Finanza.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/1/1/csm_Regulatory_f9b4e36ba9.png" length="0" type="image/png"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9054</guid>
                        <pubDate>Tue, 27 May 2025 10:59:41 +0200</pubDate>
                        <title>Unicredit, Ops Bpm: il Tar può dare ragione a Orcel?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/unicredit-ops-bpm-il-tar-puo-dare-ragione-a-orcel</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La sussistenza di interessi strategici che giustifichino il golden power non è così chiara: e Orcel chiede chiarezza al Tar prima di procedere con l’Ops.</p><p>“Il TAR, nei pochi precedenti che hanno riguardato la disciplina Golden Power, ha affermato che i poteri speciali sono espressione di una funzione di alta amministrazione e di ampia discrezionalità”, ha dichiarato a We Wealth, l’avvocato <strong>Francesco Mazzocchi </strong>– <strong>Counsel </strong>di <strong>ADVANT Nctm</strong>, “in questo quadro, i giudici amministrativi dovranno valutare se, nel caso concreto, i poteri sono stati esercitati in conformità con il diritto dell’Unione e, in particolare, con le norme sulla libertà di stabilimento delle società, con cui la disciplina Golden Power si pone in rapporto di naturale tensione. Secondo la Corte di giustizia, restrizioni a queste libertà fondamentali – tramite misure che possono ostacolare o scoraggiare l’acquisto di altre società – sono possibili, <strong>purché siano giustificate dalla presenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave alla sicurezza o ad altro interesse fondamentale della collettività</strong>. Questo il cuore della questione, il cui esito dipende largamente dalle motivazioni del provvedimento, di cui non sono a conoscenza”.<i>&nbsp;</i></p><p>Un possibile esito? “Il Tar può sia decidere direttamente che rinviare la questione alla Corte di giustizia, sospendendo il giudizio, anche in attesa di un’eventuale decisione della Commissione europea sullo stesso tema, nel contesto delle prerogative concessele dalla normativa europea sul controllo delle concentrazioni (art. 21(4) del Regolamento 139/2004)”.</p><p><i>L'articolo completo su </i><a href="https://www.we-wealth.com/news/unicredit-golden-power-banco-bpm#esiste-un-motivo-per-vincolare-loperazione" target="_blank" rel="noreferrer"><i>We Wealth</i></a>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/c/6/csm_ADV_litigation-and-arbitration_copy_54bc498613.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9053</guid>
                        <pubDate>Tue, 27 May 2025 09:44:45 +0200</pubDate>
                        <title>Nel Real Estate, il legale è strategico</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nel-real-estate-il-legale-e-strategico</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Luigi Croce spiega su Top Legal lo sviluppo del mercato e gli asset emergenti</i></p><p>Nel mondo del real estate, il tempo del semplice parere legale è finito. Oggi l'advisor è chiamato a essere un consulente capace di comprendere la visione dell'investitore, valutarne i rischi, intervenire nelle fasi critiche di sviluppo e affiancarlo nel dialogo con la complessità normativa, urbanistica e regolatoria. «Il ruolo del legale non si limita più a un'analisi meramente documentale», spiega <strong>Luigi Croce</strong>, partner di ADVANT Nctm e coordinatore della practice Real Estate. «Il cliente moderno è competente, esigente e si aspetta soluzioni su misura e l'avvocato deve entrare nel progetto, coglierne peculiarità e rischi, e interpretarlo con una logica tecnico-economica, non solo giuridica».</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/Nel_real_estate_il_legale_e_strategico.pdf" target="_blank"><u>Clicca qui per l'articolo integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/8/d/csm_ADV_real-estate_copy_ac07210745.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9050</guid>
                        <pubDate>Mon, 26 May 2025 12:37:36 +0200</pubDate>
                        <title>Arbitro Assicurativo al via</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/arbitro-assicurativo-al-via</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura di Paolo Francesco Bruno per Private - Magazine del Private Banking</i></p><p>Siamo quasi in dirittura di arrivo riguardo all'istituzione dell'Arbitro Assicurativo, ovvero il sistema di risoluzione delle controversie previsto sia dal codice del consumo che da quello delle assicurazioni private.</p><p>Lo scorso 6 marzo, l'Ivass ha avviato la consultazione sullo schema delle disposizioni tecniche e attuative previste dal Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in ltaly (MIMIT) del 6 novembre 2024, ed eventuali osservazioni, commenti e proposte dovevano essere trasmesse allo stesso Istituto di vigilanza entro il 5 aprile.<strong> Siamo dinnanzi all'ultimo miglio che porterà all'avvio dell'attività i cui contorni operativi</strong> si erano già definiti attraverso il citato decreto e che trova affinità ai già presenti Arbitro Bancario Finanziario e Arbitro per le Controversie Finanziarie.</p><p><strong>Adesione automatica</strong></p><p>L'adesione all'Arbitro Assicurativo è automatica, per effetto dell'iscrizione all'albo delle imprese o al Registro degli intermediari assicurativi (RLIT) o ai relativi elenchi. Nello specifico, riguarda quindi le imprese e gli intermediari assicurativi con sede legale o residenza in Italia, le rappresentanze in Italia di imprese con sede legale in uno Stato terzo e le imprese e gli intermediari con sede legale o residenza in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo (SEE) e operanti in Italia in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi. Le imprese e gli intermediari con sede legale o residenza in uno Stato See operanti in Italia in libera prestazione di servizi, possono scegliere di aderire a un altro sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, a condizione che nel Paese di origine esista un tale sistema aderente alla rete Fin-Net e previa comunicazione all'lvass da effettuarsi in conformità a quanto previsto dallo schema di disposizioni attuative.</p><p>Sotto il profilo dei soggetti che potranno valersi dell'Arbitro, il ricorso potrà essere proposto, anche senza l'ausilio di un avvocato o procuratore, dal cliente, ovvero il contraente della polizza assicurativa, dall'assicurato e dal. danneggiato che sia titolare di azione diretta verso la Compagnia. Dalla definizione di cliente sono invece esclusi imprese assicurative e intermediari che operano nei settori assicurativo, previdenziale, bancario e finanziario.</p><p><strong>Necessario il reclamo preventivo</strong></p><p>L'Arbitro potrà pronunciarsi solamente a condizione che vi sia stato un preventivo reclamo per il quale l'impresa e/o l'intermediario non abbiano dato riscontro — o soddisfacente risposta — entro il termine di 45 giorni, non sia trascorso un anno dalla proposizione del reclamo e, soprattutto, che la questione posta all'attenzione dell'Arbitro non abbia ad oggetto fatti accaduti o comportamenti avvenuti prima di tre anni dalla data dí proposizione del reclamo, oppure non sia già decisa o pendente davanti ad autorità giudiziale o organismo di conciliazione.</p><p>Le controversie di competenza dell'Arbitro Assicurativo saranno diverse: potranno essere devolute sia quelle relative all'accertamento di diritti, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione, che quelle concernenti l'inosservanza delle regole di condotta previste nel codice delle assicurazioni relative all'attività di distribuzione assicurativa. L Arbitro Assicurativo non potrà condurre accertamenti istruttori autonomi e dovrà quindi basare le proprie decisioni solo sui documenti prodotti dalle parti.</p><p>Tra i suoi poteri, spicca quello di presentare proposte conciliative, nonché quello di dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'estinzione del ricorso, o la cessazione della materia del contendere qualora le parti definiscano anche al di fuori dell'Arbitro la controversia.</p><p><strong>Contraddittorio</strong></p><p>Il procedimento si svolge in contradditorio: ha avvio con il deposito del ricorso nel quale la parte deve produrre la documentazione a supporto delle proprie richieste; il ricorso è trasmesso all'impresa di assicurazione o all'intermediario, che risponde, nel termine di quaranta giorni, allegando rutta la documentazione utile per la decisione del ricorso. Le parti hanno facoltà di una ulteriore replica ciascuno, con termini di 20 giorni perentori. La decisione dell'Arbitro è collegiale e presa a maggioranza dei componenti, non è vincolante per le parti, sussistendo semmai la sanzione "reputazionale" per imprese e intermediari nel caso di inadempimento, ma soprattutto potrà disporsi una condanna equitativa se si ritiene accertato il diritto, ma la quantificazione risulta di difficile determinazione.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/d/0/csm_Regulatory_c68d94697f.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9025</guid>
                        <pubDate>Wed, 21 May 2025 10:01:59 +0200</pubDate>
                        <title>Referendum 2025: quali possibili impatti su lavoro e imprese?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/referendum-2025-quali-possibili-impatti-su-lavoro-e-imprese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’8 e il 9 giugno 2025 gli italiani saranno chiamati a esprimersi su cinque quesiti referendari, quattro dei quali riguardano direttamente il mondo del lavoro. Questi quesiti mirano a modificare o abrogare alcune norme introdotte con il Jobs Act. Per imprese e professionisti delle risorse umane, il voto potrebbe segnare un cambio di rotta importante su licenziamenti, contratti, appalti e tutele dei lavoratori.&nbsp;</p><p>Vediamoli nel dettaglio con l’avvocata <strong>Francesca Pittau</strong>.</p><p><a href="https://www.hr-link.it/referendum-2025-hr/" target="_blank" rel="noreferrer">Clicca qui per leggere l'articolo di Hr Link.</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/f/a/csm_ADV_II_Employment-Industrial-Relations-1b_copy_58b944f23f.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9011</guid>
                        <pubDate>Tue, 20 May 2025 11:48:23 +0200</pubDate>
                        <title>Aggiustare la RIS o rifarla da zero</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aggiustare-la-ris-o-rifarla-da-zero</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Le regole per gli investitori al dettaglio? O cambiano in modo compatibile con le attese della Commissione europea, o salta tutto. La temperatura dello scontro sul pacchetto normativo che, in origine, aveva ipotizzato la fine delle retrocessioni, non è diminuita nella sua fase di triplice negoziato fra Commissione, Parlamento e Consiglio dell'Unione europea […]</p><p>[…] Alla luce delle spaccature, l'ipotesi di un ritiro della Ris “è concreta” secondo Francesco Mocci, partner dello studio legale ADVANT Nctm. Oggi sono note due revisioni della normativa: una proposta dall'Europarlamento e una del Consiglio. Si cerca ora una mediazione che parte, però, da un punto di partenza “confuso”, ha affermato Mocci: “Se alla fine devesse prevalere una versione troppo annacquata del value for money - o se anche altri punti cardine come gli incentivi o la consulenza venissero indeboliti - la Commissione si riserva la possibilità di ritirare tutto”.&nbsp;</p><p>La dialettica serrata fra consulenza finanziaria e Commissione europea, poi, potrebbe salire ulteriormente di livello con i nuovi prodotti retail annunciati nell'ambito della SIU: “Si parla di prodotti finanziari ispirati all'esperienza svedese, che potrebbero essere acquistati direttamente dai risparmiatori senza il filtro di un consulente”, ha dichiarato Mocci. “Questo approccio, se confermato, disintermedierebbe il mercato e andrebbe in direzione opposta a quanto affermato finora”.&nbsp;</p><p>L'avvocato non crede però “che la consulenza finanziaria debba cessare di essere centrale, soprattutto per la clientela private e per chi ha patrimoni consistenti. Non si può pensare che prodotti standardizzati sostituiscano il ruolo educativo e strategico della consulenza".</p><p><i>Articolo integrale sul numero di maggio 2025 di We Wealth</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/d/0/csm_Regulatory_c68d94697f.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9010</guid>
                        <pubDate>Tue, 20 May 2025 11:20:52 +0200</pubDate>
                        <title>Le cripto-attività classificate come quote di organismi di investimento collettivo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-cripto-attivita-classificate-come-quote-di-organismi-di-investimento-collettivo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>A cura di Lorenzo Macchia per Fondi &amp; Sicav</i></p><p>Le cripto-attività, fin dall'inizio della loro diffusione nel panorama mondiale, hanno visto un'accesa discussione sulla loro natura e qualificazione giuridica, sia da parte della dottrina giuridica ed economica, sia da parte degli organi legislativi, amministrativi e delle autorità di vigilanza nazionali e sovranazionali. Il legislatore europeo è intervenuto solo di recente a regolare la diffusione di questa tipologia di strumenti con il regolamento sul mercato delle cripto-attività (Regolamento Ue 2023/1114 - cosiddetto Regolamento Mica). Lo stesso legislatore definisce in maniera ampia il concetto di cripto-attività, inteso come una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito o memorizzato elettronicamente, utilizzando una specifica tecnologia.</p><p><strong>Token finanziari e non finanziari</strong></p><p>Il Regolamento Mica tiene distinti, da una parte, i token non finanziari, come i token di moneta elettronica, i token collegati ad attività e la categoria residuale delle cripto-attività diverse dai citati token (tra questi ultimi rientrano anche gli utility token), dall'altra parte, i token elettronici rappresentativi di strumenti finanziari che non sono compresi nel perimetro oggettivo del citato framework normativo. Anche se la definizione di "strumento finanziario" è fornita attraverso un elenco tendenzialmente chiuso presente all'interno dell'Allegato I della direttiva 2014/65 (Mifid 2), alcuni problemi applicativi possono presentarsi soprattutto in relazione all'individuazione dei criteri per determinare quando una cripto-attività possa essere qualificata come strumento finanziario.</p><p><strong>Le linee guida</strong></p><p>Nel dicembre 2024 l'Esma ha emanato alcune linee guida (tradotte in lingua italiana nel marzo successivo) volte appunto a fornire degli orientamenti comuni sui requisiti per la qualificazione delle cripto-attività come strumenti finanziari. Di particolare interesse è la potenziale classificazione di alcune cripto-attività come quote di un organismo di investimento collettivo. L'autorità di vigilanza precisa, coerentemente con la diffusa interpretazione della nozione di Oicr, riassunta negli orientamenti sui concetti chiave della direttiva Gefia del 13 agosto 2023, che il progetto connesso alla emissione delle cripto-attività dovrebbe prevedere: (i) l'aggregazione di capitali provenienti da una pluralità di investito ri; (ii) la finalità di investire i capitali raccolti conformemente a una politica di investimento predeterminata; (iii) l'obiettivo di generare un rendimento aggregato a vantaggio dei suddetti investitori. L'Esma ci tiene a precisare che la classificazione del fondo come cripto-attività non è legata al fatto che i partecipanti al fondo apportano al patrimonio collettivo moneta legale o cripto-attività. Secondo l'Esma, ad esempio, dovrebbe essere considerata una quota di un Oicr una cripto-attività che consenta ai possessori di: (i) investire in fondi di investimento digitali, in virtù dei quali i sottoscrittori hanno diritto a una quota proporzionale dei rendimenti generati dal portafoglio gestito; (ii) riscattare i token per una quota del valore del portafoglio.&nbsp;</p><p><strong>L'autonomia del gestore</strong></p><p>Inoltre, dovrà essere garantito il rispetto del principio dell'autonomia del gestore del fondo. In altre parole, ai possessori dei token (gruppi o parti di essi) non può essere conferito alcun potere decisorio o il controllo su questioni operative che riguardano la gestione ordinaria delle attività incluse nel patrimonio collettivo. Peraltro, ci tiene a precisare l'Esma, che per essere classificata come quota di un fondo, una cripto-attività dovrebbe avere lo scopo di fornire agli investitori un rendimento aggregato, che è generato dal rischio condiviso che deriva dall'acquisto, dalla detenzione o dalla vendita delle attività di investimento sottostanti. Questo criterio garantisce il diritto degli investitori a una quota dei profitti o delle perdite in ragione della loro partecipazione. Infine, un altro aspetto chiave da considerare è lo scopo commerciale o industriale generale del progetto connesso alle cripto-attività. Affinché l'emittente di una cripto-attività possa essere classificato come organismo di investimento collettivo, il progetto connesso alla cripto-attività non deve avere uno scopo commerciale o industriale generale.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/7/3/csm_Crypto_94b5c85af7.png" length="0" type="image/png"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8999</guid>
                        <pubDate>Mon, 19 May 2025 11:38:14 +0200</pubDate>
                        <title>Da pensioni e assicurazioni 30 miliardi all&#039;economia reale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/da-pensioni-e-assicurazioni-30-miliardi-alleconomia-reale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>La stima. Sono le risorse che secondo AssoNext potrebbero affluire alle Pmi con un pacchetto di incentivi fiscali volti a favorire un maggiore coinvolgimento degli investitori istituzionali</i></p><p>Le idee per veicolare oltre 30 miliardi di euro verso l'economia reale non mancano e sono state raccolte in dieci proposte da AssoNext. Occorre, però, iniziare ad agire e disegnare robusti incentivi fiscali per incoraggiare concretamente gli investimenti a lungo termine verso le imprese domestiche. Del resto il sostegno alle Pmi è una priorità strategica per il Governo italiano e per l'Unione Europea, che hanno promosso diverse misure strategiche per facilitare l'accesso delle imprese al mercato dei capitali. […]</p><p>[…] Il tema della valorizzazione del risparmio previdenziale è […] uno strumento centrale di sviluppo per l'economia del Paese e negli ultimi anni ha assunto un rilievo crescente nel dibattito istituzionale. Adesso bisogna utilizzare le leve degli incentivi fiscali per dimostrare che oltre ai dibattiti e alle dichiarazioni c'è anche l'effettiva volontà di agire in tale direzione. Anche Ia Commissione parlamentare di controllo sugli enti previdenziali ha evidenziato, in numerose audizioni, l'opportunità di orientare una quota più significativa delle risorse dei fondi pensione e delle casse previdenziali verso l'economia reale italiana, con specifica attenzione alle Pmi quotate.&nbsp;</p><p>«A tal fine proponiamo l'introduzione di incentivi fiscali mirati - spiega Lukas Plattner, partner di ADVANT Nctm e membro del comitato scientifico di Assonext -. Una fiscalità di scopo capace di rendere più attrattivo l'investimento in asset domestici. Attualmente, il quadro normativo italiano prevede un regime parzialmente incentivante: è infatti prevista l'esenzione da imposta sui rendimenti per gli investimenti in imprese italiane (anche attraverso Pir o fondi di venture capital), fino a un limite del lo% dell'attivo del fondo, a condizione di una detenzione minima quinquennale. Tuttavia, secondo le analisi di Banca d'Italia, tale misura ha avuto un impatto modesto, con una quota di patrimonio investita in strumenti emessi da imprese italiane ancora molto contenuta». Occorre quindi andare oltre e le proposte di Assonext (riassunte nella scheda a lato) potrebbero dare nuovi stimoli, anche ai datori di lavoro, per veicolare maggiore risorse verso i fondi pensione, a loro volta incentivati a investire maggiormente nel tessuto produttivo italiano.&nbsp;</p><p>«In questo contesto - conclude PIattner - occorre una revisione complessiva del regime fiscale applicabile alla previdenza complementare e alle polizze vita, ispirata al modello europeo Eet (Esenzione della contribuzione — Esenzione dei rendimenti — Tassazione delle prestazioni). Un modello che, a differenza dell'attuale assetto italiano (Ett), incentiva il risparmio previdenziale e ne massimizza l'efficacia allocativa a beneficio dell'economia nazionale».</p><p><i>Articolo integrale sull'edizione del 18 maggio 2025 de Il Sole 24 Ore</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/a/5/csm_ADV_banking-and-finance_0e0fe1663b.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8970</guid>
                        <pubDate>Mon, 12 May 2025 14:12:47 +0200</pubDate>
                        <title>Consulenza, il cantiere in Europa è sempre aperto. I conti con meno Fisco</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/consulenza-il-cantiere-in-europa-e-sempre-aperto-i-conti-con-meno-fisco</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tratto dall'edizione del 12 maggio 2025 di “L'economia” del Corriere della Sera</p><p><i>A che punto sono le tre diverse proposte sui temi dei costi e della trasparenza. Il progetto di strumenti con tassazione agevolata per far lavorare meglio i 10 mila miliardi di euro fermi in banca in tutta la Ue.</i></p><p>Le attuali regole sulla consulenza finanziaria non tutelano adeguatamente gli interessi dei risparmiatori: è la convinzione della Commissione europea, che non intende mollare la presa sulla Retail Investment Strategy (Ris), l'iniziativa lanciata nel maggio 2023 per ridisegnare il settore e garantire un miglior rapporto qualità-costi e maggiore trasparenza sui prodotti d'investimento.</p><p>[…] Il primo aprile la Commissione ha ricevuto il mandato di produrre un documento semplificato su cui far convergere le posizioni di Consiglio e Parlamento. «Tra i temi che hanno impensierito gli operatori, c'è l'aumento dei costi per abilitare l'accesso ai dati e la salvaguardia della privacy», osserva <strong>Francesco Mocci</strong>, partner di ADVANT Nctm.&nbsp;</p><p>Entro metà maggio il documento dovrebbe essere pronto. Intanto, però, la Commissione sembra dare priorità soprattutto agli sviluppi della Savings and Investments Union (Siu), il piano annunciato lo scorso 19 marzo a Bruxelles per promuovere un mercato unico del risparmio e degli investimenti nell'Ue, destinato a prendere forma, a tappe, nei prossimi due anni (vedi grafico).&nbsp;</p><p>A differenza dei due citati provvedimenti, la Siu ambisce a un ruolo più strategico: i nuovi conti di risparmio e investimento, dotati di incentivi fiscali, per stimolare l'accesso ai mercati finanziari dei privati e supportare le piccole e medie imprese; una revisione delle regole per fondi pensione e strumenti di previdenza integrativa; uno sforzo generale per uniformare la vigilanza e ridurre la frammentazione del mercato dei capitali europeo, dove vigono ancora norme molto diverse nei Paesi membri.&nbsp;</p><p>«Il messaggio è chiaro: bisogna mobilitare i risparmi europei per finanziare gli obiettivi strategici dell'Europa, sul piano della transizione ecologica, digitale e, aggiungerei, militare», chiosa Mocci. Nel mirino ci sono quei io mila miliardi di risparmi, calcolala Commissione, parcheggiati su conti deposito, che - dice il documento - «sono sicuri e facilmente accessibili, ma generano rendimenti relativamente bassi se paragonati all'investimento negli strumenti dei mercati finanziari».</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/8/f/csm_ADV_tax_copy_706b781e82.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8966</guid>
                        <pubDate>Fri, 09 May 2025 10:06:14 +0200</pubDate>
                        <title>Mocci: &quot;Ris arenata, FiDa dimenticata&quot;. E adesso?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/mocci-ris-arenata-fida-dimenticata-e-adesso</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Francesco Mocci, partner di Advant Nctm intercettato da We Wealth, affronta lo stato dell’arte delle normative in cantiere per i banker. Occhi sulla Retail investment strategy e sul futuro incerto del regolamento FiDa, tra ritardi e tensioni istituzionali.</p><p><a href="https://www.we-wealth.com/news/mocci-ris-fida-siu-a-che-punto-siamo" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per l'intervista integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/d/0/csm_Regulatory_c68d94697f.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8946</guid>
                        <pubDate>Wed, 07 May 2025 10:22:29 +0200</pubDate>
                        <title>Per gli influencer è l&#039;ora delle regole e dei consulenti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/per-gli-influencer-e-lora-delle-regole-e-dei-consulenti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi anni, la “creator economy” ha guadagnato una crescente rilevanza nel panorama commerciale e comunicativo, portando con sè la necessità di una regolamentazione giuridica adeguata. Con l'introduzione del codice Ateco 73.11.03 per le attività di influencer marketing e content creation, operativo dal 1° aprile di quest'anno, è stato segnato un passo importante verso il riconoscimento della professione dell'influencer, sebbene attualmente limitato a questioni previdenziali.&nbsp;</p><p>[…] L'influencer marketing, con il suo potenziale di persuasione sulle scelte dei consumatori, rientra a pieno titolo nel settore pubblicitario. «E come ogni pubblicità, deve rispettare regole di trasparenza ben definite», sostiene <strong>Paolo Lazzarino</strong>. «Il Codice del Consumo impone che ogni contenuto a carattere promozionale venga chiaramente segnalato come tale, un principio che la Digital Chart IAP traduce in formule esplicite, come «sponsorizzato» o «ad». Nulla deve essere lasciato al caso: la fiducia del pubblico è un valore da proteggere, e l'inganno non è un'opzione. Ma la regolamentazione non si ferma qui. Con le linee guida Agcom del gennaio 2024, anche gli influencer più seguiti sono stati formalmente inseriti nel quadro normativo del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi. Non più solo creatori di contenuti indipendenti, ma veri e propri operatori della comunicazione, soggetti a regole ben precise. E nel frattempo, la consultazione pubblica sul codice di condotta degli influencer avanza. Tra gli obiettivi, la creazione di un registro, la tutela dei minori e un maggiore controllo sull'uso di filtri e modifiche digitali, perché l'autenticità deve restare al centro di questo universo. Il mondo dell'influencer marketing è ricco di potenzialità, ma non privo di rischi. Diventa così fondamentale adottare strategie di tutela giuridica ben precise».&nbsp;</p><p><i>L'articolo completo su Italia Oggi Sette</i>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/3/7/csm_ADV_Social_1_6fcad65ed6.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8944</guid>
                        <pubDate>Wed, 07 May 2025 10:05:23 +0200</pubDate>
                        <title>Normativa ESG: l’Europa alla ricerca di un equilibrio (difficile) tra competitività e trasparenza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/normativa-esg-leuropa-alla-ricerca-di-un-equilibrio-difficile-tra-competitivita-e-trasparenza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La normativa europea sulla sostenibilità si trova a un punto di svolta con la necessità di rispondere a due tendenze, solo a un primo sguardo antitetiche: privilegiare la sostenibilità o la competitività? Alla base del quesito le profonde evoluzioni che si sono succedute negli ultimi mesi, e le decisioni che si prenderanno nel corso dell’anno determineranno il corso della finanza sostenibile (europea) che verrà.</p><p>A fronte di un corpus normativo “consistente”, si è scelto di individuare due “blocchi” centrali per i player finanziari, di cui si individueranno gli impatti reciproci e le potenziali marce indietro su elementi che si consideravano acquisiti, in primis la disponibilità dei dati, perché, come è bene ricordare: la normativa sulla sostenibilità nasce anche (e soprattutto) come contrasto al greenwashing.</p><p>Un cambio di prospettiva è arrivato il 26 febbraio 2025 con la pubblicazione della bozza del primo Pacchetto Omnibus il cui obiettivo primario è la “semplificazione” normativa in tema di sostenibilità. Nelle mire di Bruxelles, tale semplificazione è ancillare a una maggiore competitività del blocco UE nel panorama mondiale. Omnibus coinvolge nello specifico le due normative indirizzate alle imprese in merito alla rendicontazione di sostenibilità (CSRD) e alla due diligence (CSDDD) e tra gli altri interventi inserisce “una bozza di atto delegato che modifica Taxonomy Disclosures e Taxonomy Climate and Environmental Delegate Act, sottoposti a consultazione pubblica”, spiega <strong>Lorenzo Macchia</strong>. In particolare, afferma, CSRD punta a rendere la rendicontazione di sostenibilità “più proporzionata e meno gravosa”. L’esperto specifica come “il nuovo ambito di applicazione, che si canalizza verso le aziende di grandi dimensioni con maggiori probabilità di avere un impatto sull’ambiente, proteggerà le PMI dalle eccessive richieste di informazioni sulla sostenibilità e rafforzerà la competitività riducendo gli oneri amministrativi”. Un punto di vista che, come ricorda Macchia, aderisce ai suggerimenti proposti dal Rapporto Draghi. E non solo.</p><p><i>Articolo completo su </i><a href="https://fundspeople.com/it/normativa-esg-leuropa-alla-ricerca-di-un-equilibrio-difficile-tra-competitivita-e-trasparenza/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Fundspeople</i></a>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/e/1/csm_ADV_Environmental_1_f0deb75948.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8942</guid>
                        <pubDate>Tue, 06 May 2025 17:48:52 +0200</pubDate>
                        <title>Salone del risparmio 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/salone-del-risparmio-2025</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Francesco Mocci</strong> è intervenuto in occasione del Salone del Risparmio 2025, condividendo una disamina sullo stato dell’arte di RIS (Retail Investment Strategy), FIDA (Finacial Data Access) e SIU (Savings and Investments Union).<br><br>Una riflessione che ha approfondito il dibattito e i rischi di ritiro paventati per il regolamento RIS - attualmente in fase di trilogo - l’arenamento definitivo di FiDA e le strategie e gli obiettivi previsti dal progetto della SIU.</p><p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=WK6GI-lBLdw" target="_blank" rel="noreferrer"><i>L'intervista su We Wealth</i></a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/0/4/csm_ADV_II_Banking-Finance_copy_615404c298.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8916</guid>
                        <pubDate>Wed, 30 Apr 2025 11:57:00 +0200</pubDate>
                        <title>Contratto di locazione: risoluzione anticipata e danno al locatore</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contratto-di-locazione-risoluzione-anticipata-e-danno-al-locatore</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>A cura di <strong>Bruno Fondacaro</strong> e <strong>Alessandra Bertolino</strong> per <strong>Diritto Bancario</strong>.&nbsp;</i></p><p><i>Il presente</i><a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2025/04/2025-Fondacaro-Bertolino-danno-al-locatore.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><i> articolo</i></a><i> analizza l’ultimo orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione in tema di danno al locatore da mancato guadagno in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione per inadempimento del conduttore.&nbsp;</i></p><p>Con sentenza n. 4892/2025 del 25 febbraio 2025, risolvendo una vexata quaestio in materia di risoluzione anticipata del contratto di locazione per fatto e colpa del conduttore, le Sezioni Unite hanno sancito la risarcibilità del danno dal locatore per i canoni che avrebbe incassato sino alla naturale scadenza del contratto; a condizione, però, che dimostri di essersi in buona fede attivato per una nuova locazione a terzi e restando in ogni caso esclusa l’applicabilità dell’art. 1591 c.c.</p><p><strong>1. Il caso</strong></p><p>A causa della morosità del conduttore B.S., il locatore I.C. chiedeva ed otteneva la convalida del relativo sfratto. Il locatore rientrava così nella disponibilità dell’immobile nel settembre 2010 mentre la scadenza naturale del contratto sarebbe decorsa nel 2011.</p><p>I.C. aveva quindi convenuto il conduttore avanti al Tribunale di Roma per essere risarcita dei danni subiti, consistenti in canoni di locazione non corrisposti fino alla data di scadenza del contratto.</p><p>Il Tribunale e la Corte d’Appello avevano rigettato le domande del locatore ritenendo che la materiale riconsegna dell’immobile locato fosse valsa a escludere ogni pregiudizio a carico della locatrice, dovendo ritenersi che il patrimonio dell’attore fosse stato adeguatamente reintegrato, appunto, attraverso il ripristino del materiale godimento dell’immobile.</p><p>Avverso la pronuncia della Corte territoriale, C. proponeva ricorso in Cassazione.</p><p><strong>2. Il contrasto: contratto di locazione e danno da risoluzione anticipata&nbsp;</strong></p><p>Con ordinanza interlocutoria n. 31276 del 9 novembre 2023, il ricorso veniva rimesso al Primo Presidente della Corte di Cassazione per la risoluzione, a sezioni unite, della seguente questione di diritto, su cui risultava esservi contrasto: se al locatore al quale il conduttore inadempiente abbia riconsegnato l’immobile prima della naturale scadenza del contratto vada riconosciuto o meno «<i>il diritto al risarcimento del danno consistente nella mancata percezione dei canoni di locazione eventualmente dovuti per il periodo successivo a detta riconsegna fino alla naturale scadenza del contratto, o all’eventuale precedente data di conclusione di una nuova locazione».</i></p><p>Sussistevano, infatti, due distinti orientamenti tra loro contrastanti.</p><p>Secondo un primo indirizzo – quello seguito dalle Corti territoriali pronunciatesi sul caso in esame – tale diritto risarcitorio derivante dalla risoluzione anticipata del contratto di locazione per inadempimento del conduttore andrebbe appunto negato [<a href="https://www.dirittobancario.it/art/contratto-di-locazione-risoluzione-anticipata-e-danno-al-locatore/#_ftn1" target="_blank" rel="noreferrer">[1]</a>]. Detto orientamento muove dal presupposto che la natura del canone sia quella di un “corrispettivo” spettante al locatore a fronte della sua rinuncia a godere direttamente dell’immobile. Di tal ché, una volta ripristinato tale godimento mediante la materiale riconsegna del bene, detto corrispettivo cesserà a sua volta di esser dovuto, anche sotto forma di risarcimento. In altri termini, il carattere corrispettivo del canone rispetto alla privazione del godimento fa sì che, una volta riottenuto il bene, il patrimonio del creditore venga a trovarsi nella medesima consistenza in cui si trovava prima che il conduttore si rendesse inadempiente, escludendosi – da quel momento – la configurabilità di una sua diminuzione (risarcibile) in termini di “mancato guadagno”.</p><p>Unica ipotesi in cui possa parlarsi di<i> «un danno correlato alla mancata percezione del canone dopo il rilascio» potrebbe semmai in configurarsi – anche secondo l’orientamento in discorso – solo «se, per le concrete condizioni in cui si trova l’immobile, la restituzione del bene non abbia consentito al locatore di poter esercitare, né in via diretta né in via indiretta, il godimento di cui si era privato concedendo il bene in locazione». Anche in tale ipotesi, peraltro, bisogna considerare che il risarcimento sarà la conseguenza, non tanto dell’inadempimento del conduttore al mancato pagamento del canone, bensì della sua violazione all’obbligo ex art. 1590 c.c. di restituire il bene nel medesimo stato in cui l’ha ricevuta, con la conseguenza che </i>non potrà esser <i>sic et simpliciter</i> pari al canone non percepito sino alla naturale scadenza del contratto (o sino alla stipula di un contratto nuovo) ma dovrà bensì essere “commisurato”, caso pe caso, «<i>alla perdita al tempo occorrente per il relativo ripristino quale conseguenza dell’inesatto adempimento dell’obbligazione di rilascio nei sensi dell’art. 1590 cod. civ.</i>» [<a href="https://www.dirittobancario.it/art/contratto-di-locazione-risoluzione-anticipata-e-danno-al-locatore/#_ftn2" target="_blank" rel="noreferrer">[2]</a>].</p><p>Vi era poi un secondo indirizzo, più risalente e tendenzialmente prevalente, secondo cui la mera restituzione del bene immobile, ancorché anticipata rispetto alla naturale scadenza del contratto, non neutralizzerebbe il danno da mancata ricezione dei canoni sino alla scadenza stessa, che andrebbe quindi risarcito [<a href="https://www.dirittobancario.it/art/contratto-di-locazione-risoluzione-anticipata-e-danno-al-locatore/#_ftn3" target="_blank" rel="noreferrer">[3]</a>]. La riconsegna del bene, infatti, varrebbe idealmente a ripristinare il godimento <i>diretto</i> del bene stesso; mentre il locatore in quanto tale è colui che si è determinato a trarre dal bene un godimento <i>indiretto</i>, non essendo interessato all’immobile in sé ma ai suoi frutti (civili). In quest’ottica, l’anticipata risoluzione del contratto di locazione pregiudica – per usare le parole della Suprema Corte – il “<i>programma di godimento</i>” del locatore; e il danno, in questo senso inteso, si protrae o fino a quando la funzione economica assegnata all’immobile dal suo proprietario non sia stata ripristinata con una nuova locazione oppure finché non giunga la data in cui sarebbe comunque venuta meno, e cioè l’originaria data di scadenza del contratto di locazione oggetto di risoluzione anticipata.&nbsp;Sino a questi momenti, l’intervenuta restituzione del bene risulterà del tutto ininfluente rispetto al danno subito e subendo: il vantaggio economico cui il locatore mirava sarà comunque, nel frattempo, andato perso e, pertanto, gli andrà risarcito. Anche in tale arresto, peraltro, si è precisato che il danno risarcibile non corrisponderà automaticamente a tutti i canoni di locazione concordati fino al reperimento di un nuovo conduttore essendo sempre e comunque necessario un apprezzamento da parte del giudice del merito delle circostanze del caso concreto ivi comprese l’eventuale, negligente inerzia del creditore-locatore nel perseguire un vantaggioso reimpiego del bene nel periodo in questione[<a href="https://www.dirittobancario.it/art/contratto-di-locazione-risoluzione-anticipata-e-danno-al-locatore/#_ftn4" target="_blank" rel="noreferrer">[4]</a>].</p><p><strong>3. La soluzione delle Sezioni Unite</strong></p><p>Quest’ultimo orientamento, già prevalente, è quello condiviso dalle Sezioni Unite, ancorché con taluni correttivi di cui si dirà subito appresso.</p><p>La Corte, infatti, non ritiene condivisibile il primo degli indirizzi esposti, stigmatizzando come lo stesso muova dall’erroneo assunto che il canone rappresenti un “corrispettivo” sostitutivo del possibile godimento diretto del bene da parte del locatore, fungendo da contropartita della sua rinuncia al godimento stesso. Secondo le Sezioni Unite, però, non è dato sostenere che la causa del contratto di locazione debba rinvenirsi nello scambio di un prezzo verso la “rinuncia al godimento diretto del bene” operata dal locatore: una simile impostazione, infatti, non considera che non necessariamente in capo al locatore risiede un interesse al godimento diretto del proprio immobile, com’è, ad esempio, in tutti i casi in cui lo abbia acquistato al solo fine di trarne un reddito.</p><p>Insomma, l’interesse del locatore al godimento diretto del bene non è tipizzato né tipizzabile essendo il locatore colui che, all’esatto opposto, è semmai per definizione interessato al godimento indiretto (frutti civili) dell’immobile. Per usare le parole della Suprema Corte: l’interesse portato dal locatore, e per il quale si è determinato alla stipula del contratto, è quello di conseguire «<i>la trasformazione in una definitiva disponibilità monetaria della temporanea utilizzabilità del bene».</i></p><p><i>E, se così è, allora l’anticipata restituzione del bene, non soltanto non potrà mai ripristinare il danno subito per tale mancata “trasformazione” ma anzi rappresenta, «piuttosto l’attestazione del fallimento (per responsabilità del conduttore) del programma contrattuale» che a tale trasformazione mirava. La restituzione del bene, insomma, è essa stessa l’empirica estrinsecazione del danno subito dal locatore, danno che infatti perdura sinché (non giunga la data di scadenza originaria ovvero sinché) questi mantenga il godimento del bene restituitogli e non rinvenga un altro conduttore con cui realizzare “il programma contrattuale” prematuramente fallito a causa del conduttore precedente.</i></p><p><i>Ciò posto, in punto di concreta risarcibilità di tale danno, vale però lo stesso correttivo di cui si è detto testé – ribadito nei precedenti orientamenti – ed anzi ulteriormente enfatizzato dalle Sezioni Unite in esame: quello secondo cui tale danno non potrà esser senz’altro riconosciuto come “risarcibile” e tanto meno in misura automaticamente pari ai canoni residui non percepiti (la Corte parla di «rifiuto di ogni prospettabile automatismo in ipotesi volto a identificare, di necessità, il danno del locatore con l’insieme dei canoni non percepiti»). Né un simile automatismo potrebbe discendere – spiega la Corte – dall’applicazione analogica dell’art. 1591 c.c. il quale prevede sì che, in caso di inadempimento del conduttore, al locatore spetti «il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno» ma l’inadempimento cui la norma si riferisce è solo quello inerente alla ritardata riconsegna e non anche al mancato pagamento del canone, senza che si giustifichi una lettura interpretativa diversa ed estensiva.</i></p><p><i>Il danno di cui alla fattispecie esaminate dalle Sezioni Unite si configura infatti come un danno-conseguenza che soggiace alla regola generale di cui dall’</i><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262!vig=" target="_blank" rel="noreferrer"><i>art. 1223 cod. civ</i></a><i>., a norma del quale il “mancato guadagno” del locatore in tanto potrà ritenersi risarcibile, in quanto appaia configurabile alla stregua di una «conseguenza immediata e diretta» dell’inadempimento del conduttore.</i></p><p><i>Tale nesso di causalità è oggetto di un onere probatorio necessariamente e interamente <u>incombente sul locatore ai sensi dell’art. 2697 c.c.</u> In quest’ottica, in particolare, questi dovrà dimostrare «d’essersi convenientemente attivato, non appena ottenuta la riconsegna del proprio immobile, al fine di rendere conoscibile con i mezzi ordinari la disponibilità dell’immobile per una nuova locazione. Un atteggiamento di persistente ingiustificata inerzia del locatore nel riattivare le possibilità di recupero della redditività del proprio bene</i> <i>a seguito della sua riacquistata disponibilità (in tesi confidando sul diritto a conseguire, a titolo risarcitorio, tutti i canoni convenuti fino alla naturale scadenza del contratto), non potrà non legittimare, secondo l’id quod plerumque accidit, la prospettazione dell’eventuale riconducibilità della cessata redditività del bene alla responsabilità dello stesso locatore».</i></p><p><i>Deve pertanto ritenersi gravante sul locatore l’onere di comprovare che, nonostante la restituzione dell’immobile prima della scadenza del contratto da parte del conduttore inadempiente, il danno costituito dalla mancata percezione del canone fino a detta scadenza, o fino alla stipulazione di una nuova locazione, si è ugualmente verificato. E va da sé, quasi specularmente, che una negligenza in tal senso del locatore potrà essere eccepita dal conduttore convenuto per il risarcimento ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c.</i></p><p><strong>4. Il principio di diritto sul danno da risoluzione anticipata del contratto di locazione&nbsp;</strong></p><p><i>Alla luce di tutto quanto sopra, il principio di diritto dettato dalle Sezioni Unite Civili è il seguente: «Il diritto del locatore a conseguire, ai sensi dell’art. 1223 c.c., il risarcimento del danno da mancato guadagno a causa della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore non viene meno, di per sé, in seguito alla restituzione del bene locato prima della naturale scadenza del contratto, ma richiede, normalmente, la dimostrazione, da parte del locatore, di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell’immobile, per una nuova locazione a terzi, fermo l’apprezzamento del giudice delle circostanze del caso concreto anche in base al canone della buona fede e restando in ogni caso esclusa l’applicabilità dell’art. 1591 c.c.».</i></p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/contratto-di-locazione-risoluzione-anticipata-e-danno-al-locatore/#_ftnref1" target="_blank" rel="noreferrer">[1]</a> Cassazione civile, 20 gennaio 2017, n.1426</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/contratto-di-locazione-risoluzione-anticipata-e-danno-al-locatore/#_ftnref2" target="_blank" rel="noreferrer">[2]</a> Tra le altre: Cassazione civile, 10 dicembre 2013, n. 27614;</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/contratto-di-locazione-risoluzione-anticipata-e-danno-al-locatore/#_ftnref3" target="_blank" rel="noreferrer">[3]</a> Tra le altre: Cassazione civile, 5 gennaio 2023, n. 194, secondo cui: «<i>il danno da risarcire non può non ritenersi rappresentato dall’ammontare dei canoni dovuti per la durata ulteriore della locazione ormai sciolta per inadempimento, senza che si possa prendere in considerazione la ripresa disponibilità della cosa, perché questa, finché non viene locata di nuovo, per il soggetto che aveva scelto di ricavare dal bene un reddito locatizio, non può rappresentare – o quanto meno non può a priori presumersi rappresenti – un effettivo e reale vantaggio a quello paragonabile</i>»;</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/contratto-di-locazione-risoluzione-anticipata-e-danno-al-locatore/#_ftnref4" target="_blank" rel="noreferrer">[4]</a> Cassazione Civile, 7 febbraio 2020, n. 8482.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/0/f/csm_ADV_II_Dispute-Resolution_copy_9afe89d8ff.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8915</guid>
                        <pubDate>Wed, 30 Apr 2025 10:55:37 +0200</pubDate>
                        <title>Sanzioni da rimodulare </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sanzioni-da-rimodulare</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura di Jessica Facchini sul numero di Aprile di <strong>Private - Magazine del Private Banking</strong></i></p><p>Novità in vista per il cosiddetto <strong>"istituto degli impegni"</strong>, una modalità alternativa e innovativa di definizione del procedimento attualmente prevista — a seguito delle modifiche apportate dalla Legge Capitali — dall'art. 196 ter del Tuf. I1 27 gennaio 2025 la Consob ha posto in consultazione alcune proposte di modifica al Regolamento sul procedimento sanzionatorio in materia.&nbsp;</p><p><strong>Spinta alla competitività&nbsp;</strong></p><p>L'istituto degli impegni si inserisce tra gli interventi volti a favorire la competitività del mercato italiano, prevedendo la possibilità che il procedimento sanzionatorio venga anticipatamente definito senza che si giunga all'irrogazione delle sanzioni. Al fine di disciplinare la procedura in questione, <strong>è stata proposta l'introduzione nel Regolamento del nuovo Capo II </strong><i><strong>bis</strong></i>, che definisce le modalità e le tempistiche di svolgimento delle singole fasi in cui si articola il sub-procedimento. Entro il termine di trenta giorni dalla notifica della lettera di contestazione, il destinatario può presentare al Servizio Sanzioni Amministrative una proposta di impegni, redatta sulla base di un modello allegato al Regolamento. La Consob è quindi tenuta a valutare la ricevibilità della proposta, previa eventuale richiesta di chiarimenti e precisazioni al soggetto interessato.&nbsp;</p><p><strong>I casi di irricevibilità&nbsp;</strong></p><p>Il Regolamento individua i casi di irricevibilità. Benché venga precisato che tale valutazione sia ancorata a criteri oggettivi, privi di contenuti discrezionali, alcune ipotesi previste, quali l'irrealizzabilità — anche in considerazione della capacità finanziaria del soggetto, in caso di proposte di ristoro economico — o la non suscettibilità di concreta e tempestiva attuazione della proposta sembrano in realtà presupporre (e anticipare) una valutazione di merito della proposta. <strong>Laddove la proposta superi il vaglio di ammissibilità, la successiva fase istruttoria prevede la trasmissione di una relazione recante valutazioni sulla proposta di impegni</strong> sia alla Commissione sia al proponente gli impegni, il quale ha il diritto di presentare osservazioni.&nbsp;</p><p><strong>Gli step successivi&nbsp;</strong></p><p>Segue l'eventuale consultazione: la Commissione — nel caso in cui lo ritenga opportuno — aia la possibilità di avviarla, al fine di acquisire le osservazioni di operatori di settore e terzi interessati (destinatari di cui si auspica una delimitazione). Nel corso dell'ultima fase, quella decisoria, <strong>la Commissione è chiamata a valutare la proposta di impegni e, all'esito, a disporre alternativamente l'approvazione della stessa</strong> — con possibile pubblicazione sul sito del provvedimento —, rendendo gli impegni obbligatori e chiudendo il procedimento sanzionatorio, ovvero il rigetto e disponendo in tal caso la prosecuzione del procedimento. La. Consob propone alcuni elementi, mutuandoli peraltro dalla normativa antitrust, che già prevede l'istituto, e introducendo quindi alcuni fattori di novità per la disciplina di settore che la Commissione dovrebbe tenere in considerazione al fine di assumere la propria decisione. Questi richiamano, nello specifico: (i) la gravità della condotta del proponente; (ii) la particolare inclinazione del soggetto alla commissione di illeciti amministrativi; nonché (iii) l'idoneità delle misure proposte a far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione.&nbsp;</p><p><strong>Limiti per le persone fisiche&nbsp;</strong></p><p>L'istituto degli impegni risulterebbe maggiormente utilizzabile in caso di violazione da parte degli intermediari di misure di carattere organizzativo e procedurale, più facilmente sanabili mediante la presentazione di proposte "rimediali". <strong>Al contrario, non si ravvisano grandi possibilità di applicazione con riguardo lessico Facchini alle persone fisiche</strong>, soprattutto nell'ambito di procedimenti in tema di abusi di mercato. La possibilità per la Consob di procedere alla pubblicazione del provvedimento decisorio e degli impegni assunti — già prevista nell'art. 196 ter del TUF — potrebbe limitare i risvolti positivi sul piano reputazionale di cui dovrebbe beneficiare il proponente degli impegni e rendere meno appetibile l'istituto. L'espressa applicabilità dell'art. 195 bis del TUF, ad ogni modo, consentirebbe la pubblicazione in forma anonima del provvedimento o la non pubblicazione dello stesso, aprendo altresì alla possibilità di formulare eventuali istanze al fine di garantire la riservatezza degli atti del subprocedimento. La pubblicazione non dovrebbe dunque essere automatica.&nbsp;</p><p><strong>Le questioni ancora aperte&nbsp;</strong></p><p><strong>II nuovo Capo II bis prevede infine le ipotesi di prosecuzione e riapertura del procedimento sanzionatorio</strong> che conseguono, rispettivamente, al rigetto della proposta di impegni o al verificarsi di determinate circostanze, specificamente individuate dal Regolamento. I termini di durata del procedimento dovrebbero nuovamente decorre a seguito del rigetto della proposta di impegni. In proposito, non pare tuttavia esser stato chiarito un aspetto che aveva destato alcune problematiche interpretative già in occasione dell'introduzione dell'art. 196 ter nel TUF relativo, in particolare, al raccordo tra la presentazione della proposta di impegni e l'(eventuale) presentazione di deduzioni, nel procedimento ordinario che abbia ripreso il corso: nel documento di consultazione non pare esser stato affrontato tale aspetto. La Consob è intervenuta sul Regolamento proponendo anche ulteriori modifiche. A tal riguardo, si segnala in particolare la proposta — che desta qualche perplessità — di modifica del regime di pubblicazione delle sanzioni: l'attuale previsione, secondo cui la pubblicazione del provvedimento deve essere necessariamente successiva all'effettiva notifica dello stesso al destinatario, sarebbe modificata nel senso di consentire in ogni caso la pubblicazione decorsi trenta giorni dall'avvio delle procedure finalizzate all'ultima notificazione.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/7/6/csm_Regulatory_70261aa94e.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8881</guid>
                        <pubDate>Tue, 22 Apr 2025 11:54:04 +0200</pubDate>
                        <title>Gestire le persone negli studi professionali e nelle agenzie: tra strategie HR, sfide organizzative e nuove pratiche</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gestire-le-persone-negli-studi-professionali-e-nelle-agenzie-tra-strategie-hr-sfide-organizzative-e-nuove-pratiche</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>La gestione del personale è un tema centrale anche – e forse soprattutto – negli studi professionali e nelle agenzie. Ma come si strutturano queste dinamiche in contesti dove la componente individuale è fortemente marcata? Chi si occupa della gestione delle risorse? E quali sono le buone pratiche da seguire?</i></p><p>Studi professionali e network di agenzie aperte al pubblico sono realtà caratterizzate da dinamiche molto differenti da quelle di un’azienda classica, indipendentemente dalle sue dimensioni. Per questo la gestione del personale può avere un impatto molto importante sull’andamento dell’intero nucleo lavorativo.&nbsp;</p><p>Quali sono i meccanismi? E quali le best practice? Abbiamo chiesto <strong>come si gestiscono le persone negli studi professionali e nelle agenzie </strong>a due HR, Daniele Calabretta di Advant Nctm e Francesca Ravasi di Gruppo Tempocasa.</p><p>Se nei piccoli studi spesso è il titolare a gestire tutto, nelle realtà più strutturate è presente la figura HR, con un ruolo sempre più strategico. Lo conferma <strong>Daniele Calabretta, HR di Advant Nctm:</strong> “La gestione delle persone in uno studio legale, soprattutto in una realtà strutturata e in</p><p>continua evoluzione come la nostra, richiede uno sguardo attento e lungimirante, orientato a cogliere la complessità del presente e di orizzonti ampi e in continua trasformazione. Non si tratta solo di coordinare, ma di accompagnare percorsi professionali molto esigenti, costruiti su competenze tecniche, aspettative di crescita e un ritmo di lavoro intenso”.&nbsp;</p><p>“Ulteriore complessità – prosegue Calabretta – è data anche dalla compresenza di due grandi ‘famiglie’ professionali: da un lato i <strong>professionisti</strong>, che costituiscono il cuore dell’attività legale e richiedono un accompagnamento personalizzato nei loro percorsi di sviluppo; dall’altro, circa 80 <strong>dipendenti</strong> tra staff, paralegali e figure di supporto che contribuiscono in modo fondamentale al funzionamento dello studio. Ciascun gruppo ha dinamiche, bisogni e prospettive diverse e la sfida è costruire una gestione coerente e inclusiva, capace di valorizzare tutti, pur nelle rispettive specificità. All’interno dello studio mi occupo della gestione dei professionisti – circa 330 persone tra praticanti, associate, senior associate e counsel – coordinando la funzione HR insieme a una risorsa interna e rispondendo direttamente al Partner di riferimento e al DG. Il nostro compito è quindi quello di creare le condizioni affinché ogni percorso professionale possa svilupparsi al meglio, combinando struttura e ascolto, processi chiari e relazioni forti”.</p><p><a href="https://www.hr-link.it/gestire-personale-studi-agenzie/" target="_blank" rel="noreferrer"><i><u>Articolo integrale disponibile su HR Link</u></i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/0/4/csm_ADV_II_Corporate-and-commercial-1_copy_dbf1228c74.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8875</guid>
                        <pubDate>Fri, 18 Apr 2025 10:11:19 +0200</pubDate>
                        <title>SFDR e vigilanza Consob: che cosa cambia per i gestori</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sfdr-e-vigilanza-consob-che-cosa-cambia-per-i-gestori</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura di Flavio Burrai per Fondi &amp; Sicav</i></p><p>II settore della gestione del risparmio è sempre più al centro delle evoluzioni normative in materia di finanza sostenibile. Con il richiamo di attenzione n. 1/25 dell'11 febbraio 2025 Consob ha ribadito l'importanza della corretta applicazione del Regolamento Ue 2019/2088 ("Sfdr"), evidenziando le aree critiche della trasparenza informativa e della coerenza tra strategia di investimento e caratteristiche Esg dichiarate.&nbsp;</p><p>Il richiamo, complementare a quello precedente, sempre di Consob, datato 25 luglio 2024, si inserisce nel contesto delle iniziative europee volte a semplificare il quadro normativo e a migliorare il coordinamento tra le autorità di vigilanza. Per Sgr; Sicav e Fia ciò comporta nuovi obblighi di disclosure e un'attenzione crescente alla coerenza tra marketing e strategia di gestione.</p><p><strong>Un approccio risk-based</strong></p><p>La Consob ha chiarito che la sua supervisione sui gestori sarà condotta con un approccio risk-based, concentrandosi su tre aspetti fondamentali:&nbsp;</p><ol><li>trasparenza dei prodotti finanziari, con verifica della corretta applicazione degli obblighi Sfdr per i fondi previsti dagli articoli 6,8e9;</li><li>coerenza tra strategia di investimento e caratteristiche Esg dichiarate, per evitare discrepanze tra documenti informativi e portafogli effettivi;</li><li>monitoraggio continuo delle prassi di mercato, con raccolta dati e vigilanza congiunta con Esma.&nbsp;</li></ol><p>Per i fondi di cui agli articoli 8, che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali ma senza un obiettivo di sostenibilità vincolante, e 9, che hanno un obiettivo di investimento sostenibile, del Regolamento Sfdr, i gestori devono rispettare i template sull'informativa precontrattuale previsti dagli allegati II e III del Regolamento delegato Ue 2022/1288, che includono:&nbsp;</p><ul><li>identificazione degli obiettivi sostenibili e delle caratteristiche Esg; • rispetto del principio Dnsh (do no significant harm), per evitare danni ad altri obiettivi ambientali e sociali;</li><li>elementi obbligatori della politica di investimento e la policy per la valutazione della good governance.&nbsp;</li></ul><p>Un aspetto critico riguarda il principio Dnsh, che impone ai gestori di dimostrare che gli investimenti sostenibili non causino danni significativi ad altri obiettivi ambientali o sociali. La Consob ha evidenziato la necessità di una maggiore chiarezza nei metodi di valutazione, pena il rischio di incorrere in pratiche di cosiddetto greenwashing.</p><p><strong>Prassi scorrette da evitare</strong></p><p>Per contrastare dichiarazioni Esg fuorvianti, Consob ha individuato alcune prassi scorrette da evitare:</p><ul><li>utilizzo di claim generici, come "il prodotto persegue obiettivi ambientali/sociali" senza dettagli chiari sugli obiettivi reali;</li><li>mancanza di indicatori concreti che rendano misurabili gli impatti Esg;</li><li>disallineamento tra strategia dichiarata e portafoglio effettivo, se i fondi includono asset Esg non-compliant.</li></ul><p>Per i gestori, ciò implica la necessità di rafforzare i controlli interni e la governante Esg,assicurandosi che la selezione degli investimenti sia realmente allineata agli obiettivi dichiarati. Le indicazioni di Consob avranno un impatto significativo sui gestori, rendendo necessaria una serie di azioni correttive e di adeguamento:</p><ol><li>revisione dei documenti informativi: i gestori dovranno aggiornare le informative Sfdr per evitare dichiarazioni generiche;</li><li>maggiore trasparenza nella rendicontazione Esg: sarà fondamentale dimostrare, con dati concreti, i progressi rispetto agli obiettivi dichiarati;</li><li>integrazione dei criteri Esg nei processi di investimento: i gestori dovranno rafforzare le metodologie di selezione degli asset per garantire la coerenza con le strategie dichiarate</li><li>formazione interna e revisione della governance Esg: compliance e risk management dovranno lavorare in sinergia per evitare il rischio di pratiche scorrette.</li></ol><p>Il richiamo segna quindi un passo decisivo verso una maggiore coerenza e trasparenza nel settore della finanza sostenibile. Per le Sgr e i gestori di fondi il messaggio è chiaro: la trasparenza Esg non è più un'opzione, ma un obbligo regolamentare con implicazioni concrete sulla strategia di investimento e sulla comunicazione con gli investitori. Chi saprà adeguarsi rapidamente potrà rafforzare la propria credibilità sul mercato, mentre chi trascurerà questi aspetti potrebbe trovarsi esposto a richiami e interventi sanzionatori. In un contesto in cui la domanda di prodotti Esg è in continua crescita, garantire la credibilità della finanza sostenibile diventa un fattore chiave.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/d/0/csm_Regulatory_c68d94697f.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8861</guid>
                        <pubDate>Mon, 14 Apr 2025 17:28:11 +0200</pubDate>
                        <title>L&#039;evoluzione dello sport ha bisogno di super esperti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/levoluzione-dello-sport-ha-bisogno-di-super-esperti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi anni, il mondo dello sport ha visto un crescente intreccio con il settore legale, portando alla nascita e al rafforzamento di dipartimenti specializzati all'interno di studi legali.</p><p>Questa evoluzione è il risultato della sempre maggiore complessità delle normative che regolano il panorama sportivo, dove avvocati esperti sono diventati figure fondamentali anche nelle federazioni e nelle organizzazioni sportive. Dalla gestione di questioni regolamentari nazionali e internazionali, come i diritti audiovisivi e le normative sul doping, fino alla risoluzione di contenziosi complessi di fronte a organismi prestigiosi come la Fifa e il Cas, gli avvocati si trovano al centro di un settore.</p><p>[…] La riforma dello Sport, adottata nel 2021, ha avuto un impatto su tutti i soggetti che, a vario titolo, operano in questo ambito e ha inciso sul mondo del dilettantismo, sul «lavoro sportivo », sulla fiscalità, sugli investimenti per la realizzazione di infrastrutture. «In particolare», spiega Federico Vecchio, partner di ADVANT Nctm, «il d.lgs n. 38/2021 ha dettato le norme in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi, stabilendo, all'art. 4, comma 12, alcune importanti misure di semplificazione in favore delle società sportive professionistiche che intendono presentare proposte di riqualificazione di stadi esistenti, prevedendo che dopo l'approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi decisoria si possa procedere direttamente a sottoscrivere il contratto di concessione, senza necessità di osservare il codice dei contratti pubblici per l'affidamento dei lavori, se non si ricevono sovvenzioni pubbliche superiori al 50% dell'importo degli stessi. Questa disposizione ha avuto ed ha indubbiamente una portata eccezionale, con la possibilità di agevolare gli investimenti da parte delle società sportive professionistiche. Per contribuire al consolidamento patrimoniale delle società, la disposizione consente di ricevere la cessione, anche a titolo gratuito a fronte del valore dell'intervento, del diritto di superficie o del diritto di usufrutto sull'impianto sportivo o sulle altre aree di proprietà pubblica per una durata fino a novantanove anni o il trasferimento della proprietà degli stessi alla Società»[…]</p><p><i>Articolo integrale disponibile sull'edizione del 14 aprile 2025 di Italia Oggi Sette</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Sport</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/4/8/csm_ADV_Teamwork___Collaboration_1_991d8f08dd.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8844</guid>
                        <pubDate>Wed, 09 Apr 2025 10:16:29 +0200</pubDate>
                        <title>Lazzarino, ADVANT Nctm: IA e proprietà intellettuali, lo scenario legislativo internazionale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lazzarino-advant-nctm-ia-e-proprieta-intellettuali-lo-scenario-legislativo-internazionale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Intervista di Monitor Immobiliare a Paolo Lazzarino</i></p><p>L’intelligenza artificiale è un grande strumento che si è senza dubbio evoluto nel tempo, soprattutto in alcune aree, ma che mantiene come costante un problema legato al copyright.</p><p>Ne parla Paolo Lazzaretto, partner ADVANT Nctm.</p><p><a href="https://www.monitorimmobiliare.it/monitor-tv/lazzarino-advant-nctm-ia-e-proprieta-intellettuali-lo-scenario-legislativo-internazionale-video-_202504041400/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per guardare il video</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/a/8/csm_ADV_II_Intellectual-Property-4_copy_339629b104.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8843</guid>
                        <pubDate>Wed, 09 Apr 2025 10:14:04 +0200</pubDate>
                        <title>HR Focus Magazine - Intervista a Michele Bignami</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/hr-focus-magazine-intervista-a-michele-bignami</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Di seguito, l'intervista a cura di GIDP al nostro partner Michele Bignami.</p><p class="text-justify"><strong>Ci vuole raccontare il suo percorso professionale, dagli studi fino ad essere diventato un legale esperto in risorse umane?</strong></p><p class="text-justify">Forse tutto è dovuto al caso o meglio a un evento che all’epoca non sembrava destinato a segnare la mia vita professionale: parlo della grande nevicata dell’85, che molti ricorderanno. L’esame di diritto del lavoro avrei dovuto farlo il 14 gennaio di quell’anno, ma, arrivato con grande fatica all’Università (venivo da fuori Milano), scoprii che l’esame era stato rimandato di un mese. Tornai quindi a casa (nel frattempo i trasporti pubblici si erano già bloccati) e, avendo più tempo a disposizione, mi rimisi a studiare, riuscendo così ad approfondire la materia e ad appassionarmene. L’esame andò davvero bene. Al momento, però, non avevo ancora fatto una scelta specifica; il diritto del lavoro rimaneva un piacevole esame, ma nulla di più.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="https://gidp.it/intervista-a-michele-bignami/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per l'articolo integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/6/9/csm_ADV_HandinHand_ab9ab6cfbc.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8746</guid>
                        <pubDate>Wed, 02 Apr 2025 10:36:59 +0200</pubDate>
                        <title>Allarme cripto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/allarme-cripto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>L'Ue si distanzia dagli Stati Uniti, decidendo di normare il settore. Il Regolamento Micar evidenzia i pericoli per i non addetti ai lavori</i></p><p>Articolo a cura di <strong>Irene Gusso</strong> per <strong>Private - Magazine del Private Banking</strong></p><p>Il Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle criptoattività (no come Micar, recepito in Italia dal D.Lgs. 5 settembre 2024, n. 129) si applica dal 30 dicembre 2024 e annovera tra i suoi obiettivi senz'altro quello di rafforzare le tutele di coloro che scelgono di "investire" in crypto-asset.</p><p>L'avvento di questa normativa ha giustamente rassicurato gli investitori, che si sono rivolti con rinnovato entusiasmo a questo mercato, provocando un significativo e improvviso incremento del valore di alcuni crypto-asset. Proprio alla luce di ciò, il 13 dicembre 2024 l'Esma ha pubblicato un warning intitolato "Crypto-assets on the rise but remaining very risky".</p><p><strong>I rischi connessi all'investimento</strong></p><p>Le preoccupazioni dell'Esma nascono essenzialmente dalla consapevolezza che il Micar non elimina tutti i rischi connessi agli investimenti nel settore.</p><p>Innanzitutto, numerosi cryptoasset sono strumenti puramente speculativi soggetti a un'elevata volatilità, tanto che il recente picco di valore di alcuni crypto-asset potrebbe avere vita breve e rivelarsi una vera e propria bolla.</p><p>Inoltre, per quanto sia innegabile che l'entrata in vigore del Micar abbia comportato un enorme passo avanti nella tutela dell'investitore in crypto-asset, non si può negare che le tutele introdotte non siano paragonabili a quelle previste dalla normativa in materia di prodotti di investimento. Per esempio: non è previsto alcuno schema di indennizzo per gli investitori in caso di liquidazione giudiziale — o liquidazione coatta amministrativa o altra procedura concorsuale — del prestatore di servizi in crypto-asset («Casp"); non tutti i Casp sono tenuti a valutare se il cliente sia in grado di comprendere i prodotti in cryptoasset che desiderano negoziare; i Casp non hanno alcun obbligo di riferire ai clienti, su base periodica, i crypto-asset che gli stessi detengono per loro conto, né il loro valore aggiornato o corrente.</p><p><strong>Possibili rinvii</strong></p><p>Ancora, sebbene la data di applicazione di Micar fosse il 30 dicembre 2024, il Regolamento consente agli Stati membri di posticipare l'applicazione di alcune disposizioni oltre tale data. Per esempio, è consentito ai CASP che hanno prestato i loro servizi in conformità al diritto applicabile prima del 30 dicembre 2024 di continuare a farlo fino al 1° luglio 2026 o fino al rilascio o al rifiuto di un'autorizzazione, se questa data è anteriore. Pertanto, fino a tale data, le competenti Autorità nazionali potranno esercitare solamente limitati poteri di vigilanza su tali soggetti, con ciò che ne consegue in termini di tutela dei clienti.&nbsp;</p><p><strong>L'ambito di applicazione</strong></p><p>In aggiunta, si segnala che il Micar non si applica a tutti i cryptoasset, e che alcune eccezioni sono particolarmente significative. Per esempio, il Regolamento comunitario non si applica ai cosiddetti Nft ("Non Fungible Token"), ossia i crypto-asset che sono unici e non fungibili con altri crypto-asset; questi comprendono una vasta area di mercato, quella dell'arte digitale e degli oggetti da collezione. Le caratteristiche degli Nft si prestano certamente in misura minore ad avere un uso finanziario, e ciò rende i rischi per i possessori e il sistema finanziario piuttosto contenuti. Resta il fatto che, comunque, gli Nft non sono prodotti completamente sicuri, in quanto possono comunque prestarsi ad attività speculative o a pratiche illegali di manipolazione del prezzo (c.d. "wash trading").</p><p><strong>Cosa accade agli operatori extra-Ue</strong></p><p>Chiaramente, le tutele fornite dal Micar sono ancora più labili nei casi in cui i crypto-asset o i relativi servizi sono proposti od offerti da imprese extra-UE. In tali casi, infatti, gli investitori sono maggiormente esposti a rischi di frodi o truffe e, in caso di dispute o controversie con i fornitori, sarà senz'altro più complesso per i clienti agire in via giurliviale nei confronti dei medesimi.</p><p>Consigli utili per gli investitori</p><p>L'Esma conclude il proprio warning con uno specchietto riepilogativo per invitare gli investitori a sviluppare una &nbsp;maggiore consapevolezza dei rischi legati aicrypto-asset e ai prodotti e servizi collegati, quali:</p><ul><li>perdita dei fondi investiti;</li><li>brusche fluttuazioni dei prezzi;</li><li>truffe, frodi o attacchi informatici;</li><li>assenza di adeguate misure di protezione o indennizzo.</li></ul><p>Pertanto, i clienti sono invitati a verificare:</p><ul><li>di poter tollerare l'eventuale perdita dei fondi investiti;</li><li>di essere pronti ad assumersi rischi elevati;</li><li>di comprendere le caratteristiche dei prodotti o servizi in questione;</li><li>di essere in grado di proteggere efficacemente i dispositivi utilizzati per comprare, conservare o trasferire cryptoasset;</li><li>che l'emittente dei crypto-asset nel quale si intenda investire sia autorizzato a operare nell'Unione Europea;</li><li>che il Casp per le crypto-asset con cui si intende interagire sia debitamente autorizzato a operare nell'Unione Europea.</li></ul><p>In conclusione, sebbene il Micar rappresenti una conquista in termini di tutela degli investitori, è essenziale non "abbassare la guardia".</p><p><strong>Gli Usa scelgono un'altra strada</strong></p><p>La vittoria di Trump alle presidenziali Usa ha spinto Washington in direzione opposta all'Europa nella materia delle valute digitali. Mentre l'Ue ha puntato sulla regolamentazione, con l'obiettivo primario di tutelare i piccoli investitori, negli Stati Uniti si è scelto di virare verso la deregolamentazione, se non addirittura per un sostegno pieno al settore. Lo stesso Trump, accogliendo le proposte dei crypto-entusiasti ho aperto alla possibilità di creare una riserva statale basata sul Bitcoin. Una prospettiva, quest'ultima, che comporterebbe massicci acquisti della regine della cryptovalute da parte del Tesoro Usa, con la conseguenza di un incremento del valore. Intanto, poco prima del suo insediamento, Trump ha lanciato una criptovaluta che porta il suo nome, Trump, scatenando una febbre d'acquisto che ha fatto salire in poche ore la sua valutazione complessiva fino a diversi miliardi di dollari.&nbsp;</p><p>Finora la regolamentazione in merito alle criptovalute è stata stringente sia per evitare che la speculazione crei problemi ai piccoli investitori, sia perché le stesse non sono soggette al controllo della Banca centrale, come invece avviene per il dollaro. Dunque, la crescita delle crypto rischia di limitare il potere della Fed nell'intervenire in caso di necessità. Anche su questo fronte, non sarà facile dare seguito alle promesse elettorali.</p><p>In ogni caso un primo sdoganamento vi è già stato lo scorso anno con l'autorizzazione al lancio degli Etf aventi come sottostanti i Bitcoin.&nbsp;</p><p>Tornando alle novità più recenti, subito dopo la sua elezione alla Casa Bianca, Trump ha revocato un ordine esecutivo di Biden del 2022 che provava o porre dei paletti in materia e ha ordinato la creazione di un gruppo di lavoro che punti a valorizzare questi asset.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/d/c/csm_ADV_MEP_5_d3ef2e6bdd.png" length="0" type="image/png"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8779</guid>
                        <pubDate>Mon, 31 Mar 2025 10:27:00 +0200</pubDate>
                        <title>Le regole ETS e la pericolosa inerzia di Bruxelles</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-regole-ets-e-la-pericolosa-inerzia-di-bruxelles</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di <strong>Alberto Rossi</strong> per <strong>Il Secolo XIX</strong></p><p>La Commissione Europea sta monitorando gli effetti dell'inclusione del settore marittimo nell'Ets, ottemperando al testo della Direttiva. Questa analisi, per il nostro Paese, concerne due settori di significativa importanza: l'impatto sui servizi di continuità territoriale e su quelli di transhipment di contenitori. Il report giunge alla conclusione che non si è registrato —ad oggi —alcun effetto pregiudizievole, posto che i servizi sono stati resi senza alterazioni. La Commissione dà tuttavia atto che queste sue conclusioni sono in parte dovute al fatto che nel 2024 si era nella prima fase del regime (il calcolo del costo Ets è stato fatto al 40% delle effettive emissioni, sarà al 70% nel 2025 e a1100% l'anno prossimo) e che la crisi del Canale di Suez ha determinato scelte nei vettori non imputabili alla norma ambientale. Ed ecco che la Commissione si astiene dal fare quanto avrebbe potuto secondo la Direttiva, e cioè proporre modifiche derogatorie all'impianto come del resto chiesto (e non solo auspicato) da alcuni ministri europei dei Trasporti (in testa il ministro Salvini, ma la posizione è stata più volte sostenuta anche dal ministro Pichetto Fratin).</p><p><i>Articolo integrale nell'edizione del 31 marzo 2025 de Il Secolo XIX</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/4/d/csm_Shipping_47338ac878.png" length="0" type="image/png"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8689</guid>
                        <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 15:26:00 +0100</pubDate>
                        <title>Attorney-client privilege in criminal proceedings in the EU: need for common standards</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/attorney-client-privilege-in-criminal-proceedings-in-the-euneed-for-common-standards</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Sebbene il diritto al segreto professionale tra avvocato e cliente (c.d. “<i>attorney-client privilege</i>”) sia da tempo riconosciuto nel panorama giuridico europeo come un diritto fondamentale, nella pratica - come risulta evidente, in particolare, nell’ambito di indagini <i>cross-border - </i>la sua protezione non sembra essere effettiva e adeguata. È tuttavia possibile (e auspicabile) che l’Unione Europea, partendo da standard comuni rintracciabili a partire dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia Europea, intervenga per disciplinare la materia introducendo regole armonizzate per tutti gli Stati membri.</p><p>Di seguito, la pubblicazione a cura della nostra Marianna Geraci per Springer Nature: <a href="https://link.springer.com/article/10.1007/s12027-025-00836-w" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/8/5/csm_ADV_Start-up_1_297af8e5e0.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8690</guid>
                        <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 11:03:00 +0100</pubDate>
                        <title>Investimenti retail, Bruxelles pronta al ritiro se l&#039;accordo è al ribasso</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/investimeti-retail-bruxelles-pronta-al-ritiro-se-laccordo-e-al-ribasso</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Prodotti finanziari. La Retail Investment Strategy a tutela degli investitori rischia di essere ancora depotenziata dall'Europarlamento e dal Consiglio Ue</i></p><p>[…] La Retail Investment Strategy è stata presentata come una direttiva volta a modificare una serie di direttive in vigore, su proposta della commissaria Mairead McGuinness, che nella passata Commissione si occupava di servizi finanziari. La questione che si voleva "aggredire" è quella dei costi elevati, secondo la Commissione, dei prodotti finanziari e della loro non sempre efficiente allocazione.[…]</p><p>[…] Secondo l'avvocato Francesco Mocci, Partner di ADVANT Nctm: «Uno dei punti su cui si sono registrate maggiori distanze tra le istituzioni europee è per esempio quello dei cosiddetti benchmark, che avrebbe dovuto elaborare l'Esma e nei cui range si sarebbero dovuti collocare i costi dei prodotti. Poi sono stati sostituiti dal Parlamento con la consultazione dei peers, dei pari. Secondo il Consiglio infine c'è la possibilità di scegliere tra i benchmark e i peers». Tra l'altro con l'affossamento della Ris si perderebbero anche le norme che erano previste per disciplinare il mondo dei cosiddetti fininfluencer: gli influencer del settore finanziario. Come pure l'equiparazione delle tutele per i prodotti assicurativi e quelli finanziari. […]</p><p><i>Articolo integrale disponibile sull'edizione del 18 marzo 2025 de Il Sole 24 Ore</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/d/0/csm_Regulatory_c68d94697f.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8663</guid>
                        <pubDate>Wed, 12 Mar 2025 13:47:06 +0100</pubDate>
                        <title>Sempre più gamification</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sempre-piu-gamification</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di Francesco Donadei per <a href="https://www.fondiesicav.it/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Fondi&amp;Sicav</u></a></p><p>Nell’ultimo Quaderno Giuridico di gennaio 2025 pubblicato dalla Consob viene analizzato il fenomeno della gamification negli investimenti finanziari attraverso lo studio di alcuni casi di cronaca, nel tentativo di offrire spunti di riflessione in vista di possibili riforme del quadro giuridico nazionale di riferimento.</p><p><strong>Il quaderno giuridico</strong></p><p>Lo scorso 20 gennaio la Consob ha pubblicato il primo Quaderno Giuridico del 2025, interamente dedicato alla gamification degli investimenti finanziari, ossia all’utilizzo in ambito finanziario di meccanismi tipici del gioco (in particolare, del videogioco) per rendere gli utenti o i potenziali clienti partecipi delle attività di un sito e accrescere il loro interesse ai servizi e ai prodotti offerti.</p><p>Benché, come noto, le opinioni espresse nei Quaderni Giuridici siano attribuibili esclusivamente agli autori e non rappresentino, pertanto, posizioni ufficiali della Consob, il contenuto del lavoro in questione appare di sicuro interesse sia per la rilevanza e l’attualità delle questioni trattate sia per l’autorevolezza delle opinioni ivi contenute.</p><p>Il Quaderno si articola in quattro capitoli, dedicati rispettivamente all’analisi del caso GameStop nel contesto generale di espansione del fenomeno, all’analisi della gamification dal punto di vista dei comportamenti degli investitori, ormai immersi in un ambiente social, all’analisi dei profili normativi del trading alla luce delle nuove figure dei fin-influencer e del cosiddetto copy-trading e, infine, all’analisi del ruolo delle piattaforme digitali nella gamification e del loro rapporto con gli investitori retail.</p><p><strong>Rischi e vantaggi della gamification</strong></p><p>Nella descrizione delle varie manifestazioni della gamification, vengono messi in luce sia i vantaggi sia i rischi insiti nel fenomeno: su un piatto della bilancia vengono posti una potenziale maggiore partecipazione al mercato da parte dei risparmiatori retail, una potenziale crescita del carattere transfrontaliero del mercato stesso e una selezione più agevole dei prodotti da parte degli investitori; sull’altro piatto trovano posto, invece, i rischi connessi alla banalizzazione delle scelte di investimento, spesso non assistite da adeguati set informativi e da un’attività consulenziale quasi sempre irrilevante. La bilancia, in definitiva, sembra pendere dalla parte dei rischi. In tal senso, il caso GameStop rappresenta, secondo gli autori, un esempio emblematico delle potenzialità ma, soprattutto, dei rischi insiti nella gamification degli investimenti, e fornisce una conferma empirica dell’alto grado di rischio che spesso connota tali tipologie di investimenti, anche per investitori professionali.</p><p><strong>Il fin-influencer</strong></p><p>Alcune interessanti considerazioni sono poi svolte sulla figura del fin-influencer, la cui attività si connota per rischi ben maggiori rispetto agli influencer operanti in altri settori, in ragione delle specificità che i prodotti finanziari presentano rispetto ad altri beni o servizi.</p><p>In particolare, la quantità e la qualità dell’informazione fornita dai fin-influencer ai propri follower risultano spesso del tutto inidonee a consentire scelte di investimento consapevoli, soprattutto in soggetti con scarsi livelli di alfabetizzazione finanziaria.</p><p>Dal momento che l’attività dei fin-influencer si muove spesso al limite tra pubblicità e mera divulgazione, al fine di rafforzare la tutela degli investitori retail, la Commissione Europea ha previsto, nel pacchetto di norme che rientrano nella Retail Investment Strategy, alcune misure volte a introdurre specifici requisiti per i contenuti degli annunci di marketing finanziario, che dovranno essere rispettati anche dai fin-influencer.</p><p><strong>Trading e gamification</strong></p><p>Su un piano di analisi più strettamente legato alla normativa in materia di servizi di investimento, vengono analizzati gli evidenti legami fra le varie forme di gamification e il trading, con particolare riferimento ai fenomeni più emblematici dell’evoluzione in atto: da un lato, la diffusione di opinioni, raccomandazioni di investimento e trading ideas sui portali dedicati all’informazione finanziaria, anche collegati alle piattaforme di trading, e, dall’altro, l’imitazione degli investimenti altrui mediante il cosiddetto copy trading.</p><p>La sempre maggiore diffusione di questi fenomeni costringe gli interpreti a interrogarsi sulla reale efficacia delle strategie regolatorie attualmente utilizzate nella disciplina dei mercati finanziari, che dovrebbero probabilmente sempre più orientarsi verso l’adozione di presìdi di governo del prodotto ma anche, in una prospettiva nuova, di governo del servizio mediante individuazione precisa dei target di clientela cui rivolgere i servizi stessi.</p><p>Come spesso accaduto anche in passato, l’evoluzione della realtà del mercato è talmente rapida che riuscire a trovare strumenti normativi e regolamentari adeguati per disciplinarla costituisce senza dubbio una sfida considerevole per il futuro.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                                <category>Technology, Media, Entertainment and Telecommunications</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/b/c/csm_ADV_technology-digital-media-entertainment_63ecb38e59.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8660</guid>
                        <pubDate>Wed, 12 Mar 2025 10:02:20 +0100</pubDate>
                        <title>Opere edilizie incomplete, cosa fare quando il permesso decade</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/rosemarie-serrato-opere-edilizie-incomplete-cosa-fare-quando-il-permesso-decade</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nel marzo del 2024, il Consiglio di Stato ha affrontato una problematica di grande rilevanza nel diritto urbanistico: la disciplina da applicare alle opere edilizie eseguite in virtù di un permesso di costruire decaduto. Le principali implicazioni giuridiche per il proprietario di una di queste opere, i criteri considerati dalle amministrazioni comunali prima di ordinare la demolizione e l’impatto del decreto “Milleproroghe 2025” sulla questione sono tra gli elementi più importanti sul tema.&nbsp;</p><p>Ne parla la nostra Rosemarie Serrato a Monitor TV.</p><p><a href="https://www.monitorimmobiliare.it/monitor-tv/serrato-advant-nctm-opere-edilizie-incomplete-cosa-fare-quando-il-permesso-decade-video-_202503031700/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per il video</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/e/2/csm_ADV_real-estate_1copy_06fecaa57d.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8658</guid>
                        <pubDate>Mon, 10 Mar 2025 12:20:03 +0100</pubDate>
                        <title>L&#039;algoritmo deve restare sotto la supervisione umana</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lalgoritmo-deve-restare-sotto-la-supervisione-umana</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Intervista a <strong>Fabio Coco </strong>per Plus24 Il Sole 24 Ore</p><p>L'intelligenza artificiale comincia a dare un contributo rilevante nell'ambito della propria operatività ai soggetti che operano nel mercato finanziario. Proviamo a fare il punto delle conseguenze con Fabio Coco, Partner di ADVANT Nctm.&nbsp;</p><p><strong>I casi d'uso dell'intelligenza artificiali possono apportare grandi vantaggi per le imprese del mondo finanziario. Possiamo fare qualche esempio?</strong> In particolare, l'intelligenza artificiale è stata utilizzata per individuare potenziali frodi a danno del prestatore di servizi di pagamento e dei clienti. La possibilità di analizzare grandi quantità di dati permette di identificare anomalie nelle transazioni per individuare tentativi di frode, ma anche di profilare le abitudini dei clienti e individuare le transazioni che si discostano da tali cosiddetti pattern anche tramite forme di "adaptive learning" ossia di strumenti che aggiornano i loro parametri, imparando dai dati in tempo reale.</p><p><i>Articolo integrale disponibile sul settimanale di Plus 24 - Il Sole 24 Ore</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>The Digital Hub</category>
                            
                                <category>IT e DATA</category>
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/d/c/csm_ADV_MEP_5_d3ef2e6bdd.png" length="0" type="image/png"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9647</guid>
                        <pubDate>Mon, 03 Mar 2025 09:59:00 +0100</pubDate>
                        <title>Environmental, Social &amp; Governance Law Italy 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/environmental-social-governance-law-italy-2025</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>1. <strong>Setting the Scene – Sources and Overview</strong></p><p><strong>1.1 What are the main substantive ESG-related regulations and who is driving the regulatory agenda in your jurisdiction?</strong></p><p>While there is no separate set of environmental, social and governance (“ESG”)-related regulations, the Italian legal framework includes several pieces of major legislation that relate to ESG sustainability and to Benefit Corporations.</p><p>There is a long legal tradition in Italy surrounding ESG issues, arising from the 1948 Constitution, which has a strong civic and human rights component.&nbsp; In particular, the recent constitutional reform (Constitutional Law 1/2022) amended Articles 9 and 41 of the Italian Constitution, establishing in particular that the Republic safeguards the environment, biodiversity and ecosystems “also in the interest of future generations”, and that private economic enterprise should be carried out in a manner that does not damage the environment or human health (see also question 1.4).</p><p>In 2021, Italy adopted its National Action Plan on Business and Human Rights for 2021–2026, undertaking the implementation of the 17 Sustainable Development Goals (“SDGs”) and encouraging companies to realise the goal of decent work for all, as set out in SDG 8 (Decent Work and Economic Growth) and to enhance the use of indicators of quality, sustainable development, equality and gender.</p><p><a href="https://iclg.com/practice-areas/environmental-social-and-governance-law/italy" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Read here the full document</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8623</guid>
                        <pubDate>Fri, 28 Feb 2025 14:08:07 +0100</pubDate>
                        <title>Trasparenza e competitività: le nuove Disposizioni di vigilanza per i gestori di NPL</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/trasparenza-e-competitivita-le-nuove-disposizioni-di-vigilanza-per-i-gestori-di-npl</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A cura di<strong> Stefano Padovani</strong>, <strong>Fabio Coco</strong> e<strong> Loris Cottoni</strong> per <strong>Bebankers</strong></p><p class="text-justify">Lo scorso 13 febbraio Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito <i>web </i>le disposizioni di vigilanza per il recepimento della Direttiva (UE) 2021/2167 (c.d. <i>Secondary Market Directive</i> – “SMD”, attuata nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 116/2024) relativa agli acquirenti e ai gestori di crediti deteriorati, che contengono in particolare le regole di autorizzazione e di svolgimento dell’attività da parte dei gestori di crediti in sofferenza.</p><p class="text-justify">Il principale obiettivo delle predette disposizioni di vigilanza è quello di garantire che i gestori (una nuova figura di soggetto vigilato introdotta con la SMD) iscritti nel nuovo albo di cui all’art. 114.5 del TUB operino in modo competitivo, prudente e trasparente. Le disposizioni di vigilanza si concentrano su cinque pilastri fondamentali:</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="https://www.bebankers.it/trasparenza-e-competitivita-le-nuove-disposizioni-di-vigilanza-per-i-gestori-di-npl/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per l'articolo integrale</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/d/0/csm_Regulatory_c68d94697f.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8619</guid>
                        <pubDate>Thu, 27 Feb 2025 17:28:22 +0100</pubDate>
                        <title>La mancanza dei titoli abilitativi per l’esercizio dell’azienda ricevuta in affitto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A cura di Bruno Fondacaro e Emanuele Marzano per <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Diritto Bancario</u></strong></a></p><p><i>Il contributo analizza l’applicabilità della disciplina del contratto di locazione al contratto di affitto di azienda, con particolare riguardo all’imputazione del rischio connesso alla mancanza dei titoli abilitativi necessari all’esercizio dell’attività cui l’immobile oggetto di contratto è destinato, alla luce del recente orientamento espresso dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 1 febbraio 2025 n. 416.</i></p><p><strong>1. Il caso concreto esaminato dalla Corte di Appello</strong></p><p>La sentenza in commento tra origine da un contratto d’affitto, stipulato da due società concedenti (successivamente fuse per incorporazione), avente a oggetto il godimento delle rispettive aziende costituite dalle attività di campeggio turistico con balneazione e di ristorazione. In costanza di rapporto, l’affittuaria ometteva il pagamento di alcuni ratei del canone di affitto, adducendo come motivazione la mancata consegna da parte della concedente di tutti i titoli abilitativi (autorizzazioni, concessioni e certificazioni) prescritti per l’esercizio dell’attività aziendale.</p><p>La concedente agiva in giudizio per ottenere, dunque, in via principale la risoluzione del contratto per grave inadempimento da parte dell’affittuaria, con conseguente sua condanna al rilascio delle aziende concesse in godimento, in via gradata, la concedente domandava altresì la condanna dell’affittuaria al pagamento dei canoni di affitto rimasti insoluti, nonché gli ulteriori che sarebbero maturati fino all’effettiva riconsegna.</p><p>Con separato ricorso, a sua volta la società affittuaria conveniva in giudizio la concedente, allegando la violazione di quest’ultima dell’obbligo, prescritto dall’<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262" target="_blank" rel="noreferrer">articolo 1617 cod. civ.</a>, di consegnare l’azienda in stato idoneo a servire all’uso e alla produzione per cui erano destinata, con conseguente impossibilità di dare avvio alla stagione balneare. L’affittuaria domandava quindi la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, comprensivi del danno emergente, costituito dalle spese sostenute per l’avvio dell’attività, nonché dal lucro cessante, corrispondente ai mancati introiti patiti per l’omesso esercizio dell’attività.</p><p>A seguito della riunione dei due giudizi e disposto l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza n. 1209 pubblicata il 28 luglio 2020, il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’affittuaria, stante il mancato pagamento dei canoni di affitto, condannandola al risarcimento dei danni, essendo già intervenuta nelle more la riconsegna del complesso aziendale. Al contempo, il primo giudice accertava e dichiarava il diritto della stessa affittuaria al risarcimento per i danni derivanti dall’inadempimento della concedente, non avendo quest’ultima realizzato gli interventi convenuti, necessari a rendere la struttura concessa in affitto idonea al pieno svolgimento dell’attività aziendale.</p><p>La concedente proponeva dunque appello, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, contestando l’erronea valutazione del proprio inadempimento e chiedendo di conseguenza il rigetto delle domande avanzate dall’affittuaria. Da parte sua, l’affittuaria proponeva appello incidentale, sostenendo che la sentenza di primo grado era viziata dalla violazione del principio <i>inadimplenti non est adimplendum</i> di cui all’articolo 1460 cod. civ., ritenendo giustificata la sospensione del pagamento del canone di affitto dall’inadempimento della concedente. L’affittuaria concludeva, dunque, per il rigetto dell’appello principale e in via incidentale domandava altresì la riforma della sentenza di primo grado, insistendo affinché fosse accertata e dichiarata la risoluzione del contratto per grave inadempimento della concedente e la sua conseguente condanna al risarcimento dei danni.</p><p><strong>2. Il principio elaborato nella riforma della sentenza di primo grado</strong></p><p>Nell’esaminare i motivi di impugnazione sottoposti, la Corte di Appello di Napoli si è preoccupata di precisare che «<i>la disciplina dell’affitto va ricercata, ove la fattispecie non sia regolata da una norma specifica, mediante ricorso alle disposizioni generali sulla locazione, contenute nella sezione I dello stesso capo VI, in quanto compatibili, onde nel caso in esame deve porsi mente agli articoli 1575 e 1578 c.c., per i quali il locatore deve consegnare e mantenere la cosa in istato da servire all’uso convenuto, onde qualora essa sia affetta da vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili</i>»<i>.</i></p><p>Sempre con particolare riferimento al contratto d’affitto d’azienda, nel medesimo contesto la Corte ha chiarito che <i>«l’esistenza dei titoli amministrativi necessari per lo svolgimento dell’attività d’impresa cui l’azienda stessa è destinata</i> <i>costituisce un requisito essenziale per l’uso pattuito</i>».</p><p>Per ciò che attiene, infine, ai rimedi esperibili dall’affittuario, la Corte ritiene inoltre che non ogni vizio o difetto dell’azienda concessa in affitto costituisce causa di risoluzione del contratto o giustifica la riduzione del corrispettivo «<i>deve trattarsi di vizi che diminuiscano in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito (art. 1578 c.c.) sì da alterare l’equilibrio delle obbligazioni reciproche, e che non siano conosciuti o facilmente riconoscibili dal conduttore, con l’uso dell’ordinaria diligenza, al momento della consegna del bene</i>».</p><p>A fronte di questi principi, pur accertando sussistente parte dei vizi lamentati dall’affittuaria, la Corte di Appello ha ritenuto l’inidoneità degli stessi a integrare il grave inadempimento della concedente ai fini della risoluzione del contratto d’affitto ai sensi degli articoli 1453 e 1455 cod. civ., considerato il loro impatto temporaneo sull’operatività aziendale, senza che tali vizi avessero inciso, quindi, in modo radicale e irreversibile sull’equilibrio contrattuale, tenuto conto anche della durata pluriennale del rapporto.</p><p>Oltre a ritenere che parte dei vizi e difetti denunciati fossero conosciuti e conoscibili dall’affittuaria, stante il pregresso godimento dell’azienda in forza di un anteriore contratto, il Giudice del gravame ha valorizzato le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado, nella quale l’ausiliario aveva accertato la presenza delle autorizzazioni essenziali allo svolgimento dell’attività economica cui l’azienda era destinata, nonché la generazione di ricavi da parte dell’azienda medesima, verificata sulla base delle scritture contabili dell’affittuaria.</p><p>Seppure non sufficienti a integrare le condizioni per la risoluzione del contratto d’affitto, la Corte d’Appello ha ritenuto ad ogni modo rilevante parte dei vizi denunciati dall’affittuaria dal punto di vista risarcitorio. In conclusione, per un verso, in parziale accoglimento dell’appello principale, la Corte ha ridotto l’importo dovuto dalla concedente all’affittuaria a titolo di risarcimento dei danni, disponendo la sua compensazione con il residuo controcredito per i canoni scaduti. Per altro verso, in parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto dall’affittuaria, il giudice del gravame ha pronunciato la risoluzione consensuale del contratto, valorizzando la riconsegna dell’azienda oggetto di causa, ricevuta dalla concedente senza alcuna eccezione riguardo l’inosservanza del termine di preavviso, condotte delle parti ritenute incompatibili con la volontà di proseguire regolarmente il rapporto.</p><p><strong>3. Gli orientamenti alternativi nel panorama giurisprudenziale</strong></p><p>Il principio elaborato dalla Corte d’Appello nella sentenza in commento ritiene applicabile, nel silenzio del dato normativo, la disciplina del contratto di locazione a quello di affitto d’azienda. Sulla base di questa premessa procede poi a valutare le rispettive condotte di concedente e affittuaria.</p><p>Rispetto alle motivazioni della Corte, è interessante osservare, anzitutto, come anche in materia di contratto di locazione non vi sia un orientamento che attribuisce univocamente al locatore o al conduttore (o meglio, per quanto rileva in questa sede, alla concedente o alla affittuaria) l’obbligo di garantire la presenza di tutti i titoli abilitativi necessari all’esercizio dell’attività cui l’immobile oggetto di contratto è destinato.</p><p>Merita di essere menzionato, infatti, un primo orientamento più favorevole al conduttore, secondo cui l’inidoneità dell’immobile all’uso convenuto nel contratto e la mancanza delle necessarie autorizzazioni amministrative configurano grave inadempimento del locatore <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn1" target="_blank" rel="noreferrer">[1]</a>.</p><p>Secondo un altro orientamento, questo più favorevole al locatore, costituisce un obbligo del conduttore verificare le caratteristiche tecniche dell’immobile e la sua idoneità allo svolgimento dell’attività che intende esercitare all’interno. Sulla base di questa premessa, si esclude che la mancanza di tali caratteristiche valga a integrare grave inadempimento del locatore, salvo il caso in cui l’obbligo di conseguire le autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività sia stato esplicitamente pattuito a suo carico in forza del contratto <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn2" target="_blank" rel="noreferrer">[2]</a>.</p><p>Si registra, infine, un terzo orientamento – presumibilmente elaborato nel tentativo di contemperare i primi due – secondo cui sussiste il grave inadempimento del locatore, non solo qualora abbia espressamente assunto l’obbligo di ottenere le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività cui l’immobile è destinato, ma anche quando l’impossibilità di conseguire siffatte autorizzazioni derivi dalle caratteristiche intrinseche dell’immobile <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn3" target="_blank" rel="noreferrer">[3]</a>.</p><p>Ripercorse brevemente le variegate elaborazioni che convivono con riferimento al contratto di locazione, relativamente alla mancanza dell’autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività cui l’immobile è destinato <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn4" target="_blank" rel="noreferrer">[4]</a>, merita di essere ricordato inoltre l’orientamento che pone rilievo rispetto all’affitto d’azienda le speciali prescrizioni (in particolare gli articoli 1617 e 1621 cod. civ.) dettate in materia di affitto di beni produttivi <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn5" target="_blank" rel="noreferrer">[5]</a>. Sulla base di tale ultimo principio, si registrano diversi precedenti che hanno ritenuto sussistente il grave inadempimento del concedente all’obbligo di consegnare l’azienda in condizioni idonee all’uso previsto, laddove essa sia sprovvista delle autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività o queste non possano essere conseguite <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn6" target="_blank" rel="noreferrer">[6]</a>.</p><p>Ultimata questa panoramica, è interessante soffermarsi, infine, sulle modalità in cui, sempre in mancanza di apposite clausole contrattuali, opera la ripartizione tra concedente e affittuario degli obblighi connessi ai titoli abilitativi necessari all’esercizio dell’azienda oggetto di contratto, con riguardo, oltre che alla fase originaria (la consegna dell’azienda) alla fase di esecuzione del contratto.</p><p>Si tratta di un argomento, infatti, che può essere ricondotto ragionevolmente alla disciplina degli oneri di manutenzione e riparazione dell’azienda concessa in affitto, materia in cui l’orientamento prevalente si è discostato dall’applicazione delle norme prescritte con riferimento al contratto di locazione.</p><p>Nell’individuare la disciplina integrativa dell’affitto d’azienda sul tema, si registra un ricorso frequente, infatti, alle norme dettate in materia di usufrutto d’azienda, orientamento che tende a valorizzare il rinvio testuale operato dall’articolo 2562 cod. civ. all’articolo 2561, secondo comma, cod. civ. Come noto, quest’ultima norma impone all’usufruttuario (ovvero all’affittuario) di gestire l’azienda in modo da «<i>conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti</i>».</p><p>È stato affermato ad esempio che proprio sulla base del cd. principio di conservazione dell’azienda debbano essere delimitati, sempre in mancanza di particolari pattuizioni convenzionali, gli obblighi di manutenzione e di riparazione dell’affittuario, che è tenuto al rinnovo dei componenti dell’azienda, mentre si ritiene esuli da tale obbligo la sostituzione degli impianti obsoleti (<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn7" target="_blank" rel="noreferrer">[7]</a>).</p><p>Sempre secondo la giurisprudenza, costituiscono interventi di manutenzione ordinaria (a carico dell’affittuario) quelli volti alla conservazione della destinazione economica dell’azienda e al ripristino della sua attitudine produttiva. Sono invece manutenzioni straordinarie a carico del concedente quelle che esulano da tale scopo. In mancanza di un criterio distintivo convenzionalmente pattuito, si ritiene applicabile inoltre l’articolo 1005 cod. civ. dettato in materia di usufrutto, ma considerato di portata generale <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn8" target="_blank" rel="noreferrer">[8]</a>.</p><p>In altre parole, secondo la ricostruzione della giurisprudenza, sono a carico dell’affittuario gli interventi volti alla conservazione ed al godimento della cosa, mentre sono riservate al concedente le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della stessa. Ai fini della qualificazione come intervento di manutenzione straordinaria, lo stesso deve avere natura strutturale e deve essere inoltre strumentale alla stabilità o al rinnovamento del bene o di parte di esso <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn9" target="_blank" rel="noreferrer">[9]</a>. Sul punto è stato chiarito, inoltre, che per rinnovamento deve intendersi «<i>la sostituzione di entità preesistenti, ma ormai inefficienti con altre pienamente efficienti</i>» volto «<i>alla prevenzione o eliminazione di cedimenti e deterioramenti legati alla vetustà</i>» <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn10" target="_blank" rel="noreferrer">[10]</a>.</p><p><strong>4. Conclusioni</strong></p><p>Le oscillazioni della giurisprudenza circa l’imputazione al concedente o all’affittuario dei rischi connessi alla presenza e al mantenimento dei titoli abilitativi necessari all’esercizio dell’azienda concessa in affitto, confermano la particolare attenzione che, nella pratica professionale, deve essere dedicata alla redazione delle clausole contrattuali connesse a tali profili. La predisposizione di un insieme dettagliato di dichiarazioni e garanzie, riguardanti il possesso di tutti i titoli abilitativi necessari all’esercizio dell’attività aziendale, nonché ulteriori clausole finalizzate a convenire sin dall’inizio tra concedente e affittuario quale di essi sia poi tenuto a eseguire eventuali interventi di adeguamento necessari ad assicurare (anche dal punto di vista del mantenimento dei titoli abilitativi) la continuità aziendale nella fase esecutiva del rapporto, possono contribuire senz’altro a prevenire i rischi di un contenzioso che, per i motivi che si ha avuto modo di trattare, si presenta senz’altro dagli esiti incerti.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref1" target="_blank" rel="noreferrer">[1]</a>&nbsp; Nella&nbsp; giurisprudenza&nbsp; di&nbsp; legittimità&nbsp; si&nbsp; vedano&nbsp; ad&nbsp; esempio:&nbsp; Cass.&nbsp; 9&nbsp; febbraio&nbsp; 2012&nbsp; n.&nbsp; 3726;&nbsp; Cass.&nbsp; 7&nbsp; giugno&nbsp; 2011&nbsp; n.&nbsp; 12286;&nbsp; Cass.&nbsp; 19&nbsp; luglio&nbsp; 2008&nbsp; n.&nbsp; 20067;&nbsp; Cass.&nbsp; 28&nbsp; marzo&nbsp; 2006&nbsp; n.&nbsp; 7081;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cass.&nbsp; 13&nbsp; dicembre&nbsp; 1980&nbsp; n.&nbsp; 6484.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref2" target="_blank" rel="noreferrer">[2]</a>&nbsp; Sempre&nbsp; in&nbsp; giurisprudenza&nbsp; si&nbsp; vedano,&nbsp; tra&nbsp; le&nbsp; altre,&nbsp; Cass.&nbsp; 7&nbsp; giugno&nbsp; 2018&nbsp; n.&nbsp; 14731;&nbsp; Cass.&nbsp; 14&nbsp; agosto&nbsp; 2014&nbsp; n.&nbsp; 17986;&nbsp; Cass.&nbsp; 25&nbsp; gennaio&nbsp; 2011,&nbsp; n.&nbsp; 1735;&nbsp; Cass.&nbsp; 1°&nbsp; dicembre&nbsp; 2009&nbsp; n.&nbsp; 25278;&nbsp; Cass.&nbsp; 8&nbsp; giugno&nbsp; 2007&nbsp; n.&nbsp; 13395.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref3" target="_blank" rel="noreferrer">[3]</a>&nbsp; In&nbsp; termini&nbsp; si&nbsp; vedano&nbsp; le&nbsp; seguenti&nbsp; pronunce&nbsp; della&nbsp; Suprema&nbsp; Corte:&nbsp; Cass.&nbsp; 26&nbsp; luglio&nbsp; 2016&nbsp; n.&nbsp; 15377;&nbsp; Cass.&nbsp; 18&nbsp; gennaio&nbsp; 2016&nbsp; n.&nbsp; 666;&nbsp; Cass.&nbsp; 16&nbsp; giugno&nbsp; 2014&nbsp; n.&nbsp; 13651.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref4" target="_blank" rel="noreferrer">[4]</a>&nbsp; Oltre&nbsp; la&nbsp; sentenza&nbsp; in&nbsp; commento&nbsp; in&nbsp; dottrina&nbsp; si&nbsp; veda&nbsp; ad&nbsp; esempio&nbsp; M.&nbsp; P.&nbsp; Nastri,&nbsp; <i>L’affitto&nbsp; di&nbsp; azienda,&nbsp; l’usufrutto&nbsp; e&nbsp; la&nbsp; locazione</i>,&nbsp; in&nbsp; <i>Notariato</i>,&nbsp; 2010.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref5" target="_blank" rel="noreferrer">[5]</a>&nbsp; Nella&nbsp; giurisprudenza&nbsp; di&nbsp; legittimità&nbsp; si&nbsp; vedano&nbsp; ad&nbsp; esempio:&nbsp; Cass.&nbsp; 27&nbsp; marzo&nbsp; 2020&nbsp; n.&nbsp; 7574;&nbsp; Cass.&nbsp; 21&nbsp; settembre&nbsp; 2015&nbsp; n.&nbsp; 18450.&nbsp; Nella&nbsp; giurisprudenza&nbsp; di&nbsp; merito&nbsp; si&nbsp; veda&nbsp; anche&nbsp; Trib.&nbsp; Brindisi,&nbsp; 18&nbsp; dicembre&nbsp; 2017,&nbsp; in&nbsp; <i>De&nbsp; Jure</i>.&nbsp; In&nbsp; senso&nbsp; favorevole&nbsp; all’applicazione&nbsp; delle&nbsp; norme&nbsp; su&nbsp; affitto&nbsp; di&nbsp; beni&nbsp; produttivi&nbsp; e&nbsp; locazione&nbsp; all’affitto&nbsp; d’azienda&nbsp; in&nbsp; quanto&nbsp; compatibili&nbsp; in&nbsp; dottrina&nbsp; si&nbsp; vedano:&nbsp; V.&nbsp; Roppo,&nbsp; <i>Trattato&nbsp; dei&nbsp; contratti</i>,&nbsp; II,&nbsp; 2014,&nbsp; 1333;&nbsp; C.&nbsp; Ferrentino&nbsp; –&nbsp; A.&nbsp; Ferrucci,&nbsp; <i>Dell’azienda</i>,&nbsp; 2014,&nbsp; 268.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref6" target="_blank" rel="noreferrer">[6]</a>&nbsp; In&nbsp; questi&nbsp; termini&nbsp; e&nbsp; con&nbsp; particolare&nbsp; riferimento&nbsp; alle&nbsp; difformità&nbsp; dell’azienda&nbsp; dal&nbsp; punto&nbsp; di&nbsp; vista&nbsp; della&nbsp; prevenzione&nbsp; incendi,&nbsp; si&nbsp; vedano&nbsp; ad&nbsp; esempio:&nbsp; Trib.&nbsp; Bologna,&nbsp; 28&nbsp; settembre&nbsp; 2022;&nbsp; Trib.&nbsp; Ravenna,&nbsp; 14&nbsp; febbraio&nbsp; 2022;&nbsp; entrambe&nbsp; in&nbsp; <i>De&nbsp; Jure</i>.&nbsp; Per&nbsp; l’opinione&nbsp; contraria&nbsp; in&nbsp; merito&nbsp; all’inapplicabilità&nbsp; dell’articolo&nbsp; 1621&nbsp; cod.&nbsp; civ.&nbsp; all’affitto&nbsp; di&nbsp; azienda&nbsp; si&nbsp; veda&nbsp; G.U.&nbsp; Tedeschi,&nbsp; <i>L’usufrutto&nbsp; e&nbsp; l’affitto&nbsp; d’azienda</i>,&nbsp; <i>Tratt.&nbsp; Rescigno</i>,&nbsp; IV,&nbsp; 2012,&nbsp; 143.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref7" target="_blank" rel="noreferrer">[7]</a>&nbsp; M.&nbsp; Cian,&nbsp; <i>Dell’azienda&nbsp; –&nbsp; commento&nbsp; sub&nbsp; art.&nbsp; 2562&nbsp; c.c.</i>,&nbsp; in&nbsp; <i>Comm.&nbsp; Schlesinger</i>,&nbsp; 2018,&nbsp; 265;&nbsp; F.&nbsp; Fimmanò&nbsp; –&nbsp; A.&nbsp; Picchione,&nbsp; <i>L’affitto&nbsp; dell’azienda&nbsp; –&nbsp; commento&nbsp; sub&nbsp; art.&nbsp; 2561&nbsp; c.c.</i>,&nbsp; in&nbsp; <i>Comm.&nbsp; Gabrielli</i>,&nbsp; 2014,&nbsp; 907.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref8" target="_blank" rel="noreferrer">[8]</a>&nbsp; Nella&nbsp; giurisprudenza&nbsp; di&nbsp; legittimità&nbsp; si&nbsp; vedano:&nbsp; Cass.&nbsp; 27&nbsp; maggio&nbsp; 2022&nbsp; n.&nbsp; 17226;&nbsp; Cass.&nbsp; 18&nbsp; settembre&nbsp; 2020&nbsp; n.&nbsp; 19632.&nbsp; Dello&nbsp; stesso&nbsp; avviso,&nbsp; nella&nbsp; giurisprudenza&nbsp; di&nbsp; merito&nbsp; si&nbsp; vedano:&nbsp; App.&nbsp; Firenze,&nbsp; 26&nbsp; luglio&nbsp; 2022;&nbsp; Trib.&nbsp; Firenze,&nbsp; 6&nbsp; ottobre&nbsp; 2022,&nbsp; entrambe&nbsp; in&nbsp; <i>De&nbsp; Jure</i>.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref9" target="_blank" rel="noreferrer">[9]</a>&nbsp; In&nbsp; termini&nbsp; si&nbsp; vedano:&nbsp; Cass.&nbsp; 12&nbsp; settembre&nbsp; 2019&nbsp; n.&nbsp; 22797;&nbsp; Cass.&nbsp; 6&nbsp; novembre&nbsp; 2015&nbsp; n.&nbsp; 22703.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref10" target="_blank" rel="noreferrer">[10]</a>&nbsp; Nella&nbsp; giurisprudenza&nbsp; di&nbsp; legittimità&nbsp; si&nbsp; vedano&nbsp; Cass.&nbsp; 12&nbsp; settembre&nbsp; 2019&nbsp; n.&nbsp; 22797;&nbsp; Cass.&nbsp; 28&nbsp; novembre&nbsp; 1998&nbsp; n.&nbsp; 12085.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/8/f/csm_ADV_tax_copy_706b781e82.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8613</guid>
                        <pubDate>Thu, 27 Feb 2025 10:28:36 +0100</pubDate>
                        <title>Mina prescrizione per le banche: la Cassazione sposta in avanti il termine dei 10 anni per le azioni risarcitorie</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/mina-prescrizione-per-le-banche-la-cassazione-sposta-in-avanti-il-termine-dei-10-anni-per-le-azioni-risarcitorie</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il commento di <strong>Benedetta Musco Carbonaro</strong> per Milano Finanza</p><p><i>In una sentenza sul caso Lehman i giudici dicono che il conteggio non parte dalla firma del contratto ma da quando il cliente si accorge del danno. Così gli intermediari rischiano di perdere tante cause</i></p><p>I dieci anni di tempo massimo per chiedere agli intermediari il risarcimento per eventuali danni subiti dalla sottoscrizione di un investimento finanziario potrebbero non valere più. A stabilirlo è stata una recente sentenza della Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi su un caso che riguardava investimenti in obbligazioni Lehman Brothers realizzati nel 2003. Secondo i giudici, che hanno condannato le banche e dato ragione agli investitori (due per un totale di poco meno di 140 mila euro), la prescrizione dei 10 anni non va infatti conteggiata dalla sottoscrizione dei bond ma solo a partire da quando il risparmiatore ha avuto la percezione della situazione del rischio. Un termine evidentemente aleatorio e, per di più, i giudici hanno aggiunto che dovrebbe essere l’intermediario, la banca o il consulente finanziario per esempio, a provare che il cliente potesse diventare cosciente del rischio in un determinato periodo, e da lì iniziano a decorrere i 10 anni.</p><p><a href="https://www.milanofinanza.it/news/mina-prescrizione-per-le-banche-la-cassazione-sposta-in-avanti-il-termine-dei-10-anni-per-le-azioni-202502270631456777?refresh_cens" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per l'articolo integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/a/5/csm_ADV_banking-and-finance_0e0fe1663b.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8607</guid>
                        <pubDate>Wed, 26 Feb 2025 12:09:21 +0100</pubDate>
                        <title>EU Compass e diritto del lavoro: quali novità dobbiamo aspettarci?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/eu-compass-e-diritto-del-lavoro-quali-novita-dobbiamo-aspettarci</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di <strong>Francesca Pittau </strong>per <a href="https://www.altalex.com/documents/news/2025/02/26/eu-compass-diritto-lavoro-quali-novita-dobbiamo-aspettarci" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Altalex</u></a></p><p>Il 29 gennaio 2025, la Commissione Europea ha presentato ai principali organi dell'Unione&nbsp;<i>"</i><a href="https://commission.europa.eu/document/download/10017eb1-4722-4333-add2-e0ed18105a34_en" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i><strong><u>A Competitiveness Compass for the EU</u></strong></i></a><i>"</i>, una bussola strategica per orientare le politiche europee nei prossimi anni.</p><p>La bussola evidenzia i punti di forza dell’Unione Europea:&nbsp;<strong>talenti, forza lavoro altamente qualificata,&nbsp;</strong>ampio bacino di capitali privati e altrettanto&nbsp;<strong>ampio mercato unico, un ambiente giuridico stabile</strong>&nbsp;e prevedibile, il rispetto dello stato di diritto e un'economia sociale di mercato unica.</p><p>Tuttavia, riconosce anche le debolezze strutturali che limitano la produttività e rendono l'Europa vulnerabile di fronte alle sfide poste dalla concorrenza sleale e dalle distorsioni nella produzione globale.</p><p>Come sottolineato nel&nbsp;Rapporto Draghi, se l’Europa accetta un declino economico gestito e graduale, si condanna a una "lenta agonia", a meno che non cerchi di invertire la tendenza. La bussola è una&nbsp;<i>call for action</i>.</p><p><a href="https://www.altalex.com/documents/news/2025/02/26/eu-compass-diritto-lavoro-quali-novita-dobbiamo-aspettarci" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per l'articolo integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/f/a/csm_ADV_II_Employment-Industrial-Relations-1b_copy_58b944f23f.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8594</guid>
                        <pubDate>Mon, 24 Feb 2025 10:20:02 +0100</pubDate>
                        <title>Sicurezza informatica</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sicurezza-informatica</link>
                        <description>Il Regolamento Ue Dora innova nel campo della cybersecurity finanziaria. Obbligo di strategie che garantiscano sicurezza e affidabilità delle operazioni</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di <strong>Loris Cottoni </strong>sul numero di Febbraio di <strong>Private - Magazine del Private Banking</strong></p><p>Da metà gennaio è applicabile il Regolamento Ue 2022/2554, più noto come Dora (Digital Operational Resilience Act), una delle più importanti innovazioni nel framework della sicurezza informatica in ambito bancario, finanziario ed assicurativo. Fa parte di un pacchetto di misure più ampio ed articolato che include ulteriori Regolamenti delegati e Regolamenti di esecuzione, nonché misure nazionali di adeguamento ed armonizzazione dell'ordinamento interno al mutato contesto normativo.</p><p><strong>Cresce l'impatto dei rischi It</strong></p><p>Tra i motivi che hanno indotto il legislatore europeo a varare una riforma così radicale e impattante c'è il crescente grado di digitalizzazione dei servizi bancari e finanziari, che ha amplificato i potenziali impatti dei rischi informatici (sia in termini quantitativi che qualitativi) sull'operatività delle entità finanziarie. In tal senso, le entità finanziarie e i loro provider di servizi Ict saranno obbligati a formalizzare e adottare strategie aziendali che prevedano misure adeguate e idonee a garantire la sicurezza e l'affidabilità delle loro operazioni. Tra le altre cose, le predette strategie aziendali dovranno indudere sia misure di sicurezza "preventive" (misure di sicurezza informatica volte a rendere più robusti i sistemi aziendali contro attacchi e minacce esterne) sia "successive" (mitigazione degli impatti, risoluzione dei problemi, gestione degli incidenti, garanzia della continuità aziendale e così via).</p><p><strong>Riforma in 5 punti</strong></p><p>I pilastri principali su cui poggia la disciplina di Dora sono essenzialmente 5, che possono essere così sintetizzati:</p><ul><li><u>la gestione dei rischi Ict</u><i>, cioè l'obbligo in primo luogo di mappare tutte le funzioni e le attività aziendali che sono supportate da servizi ICT e, in secondo luogo, il dotarsi di strutture di governante interna per la gestione del rischio ICT con un'attribuzione chiara di ruoli e responsabilità formalizzate in apposite policy interne;</i></li><li><u>la resilienza operativa digitale</u><i>: ossia l'obbligo di prevedere un programma di test da eseguire periodicamente per valutare e rimediare eventuali lacune emerse in materia di sicurezza informatica; la gestione dei rapporti con i fornitori di servizi Ict: la valutazione e il monitoraggio dei rischi dei rapporti con i fornitori esterni (inclusi i subcontractor) per il tramite la redazione di accordi contrattuali che includano certe clausole contrattuali a tutela degli interessi dell'entità finanziaria lungo tutta la catena di fornitura dei servizi;</i></li><li><u>la gestione degli incidenti</u>: in primo luogo, il dotarsi di griglie interne per la classificazione degli incidenti e delle minacce informatiche e, in secondo, l'obbligo di informare tempestivamente le autorità competenti in merito ad eventuali incidenti significativi e alle misure adottate per affrontarli e mitigarne gli impatti; </li><li><u>la condivisione delle informazioni ("infosharing")</u>: l'istituzione di meccanismi di condivisone delle informazioni in modo tale da incrementare di alertness e readiness degli operatori di mercato a fronte del continuo evolversi dei rischi Ict. L'impatto di Dora sulle varie tipologie di entità finanziarie non sarà evidentemente lo stesso per tutte, perché alcune di esse (si pensi al caso delle banche) erano già sottoposte ad un regime regolamentare in materia di rischi Ict particolarmente oneroso, che di fatto già includeva molte delle misure poi successivamente introdotte da Dora.</li></ul><p><strong>Impatto diversificato</strong></p><p>Nel caso di altre entità finanziarie (si pensi ad esempio ai Gefia), gli impatti di Dora saranno certamente maggiori, poiché tali tipologie di soggetti sono stati sinora sottoposti a un framework regolamentare decisamente più snello rispetto a quello delle banche. In tal senso, la <strong>Banca d'Italia</strong>, con le recenti comunicazioni del 23 e del 30 dicembre 2024, ha avuto modo di esternare agli operatori di mercato le proprie preliminari "aspettative di vigilanza" con riferimento ai prossimi passaggi che le entità finanziarie vigilate dall'Istituto di via Nazionale dovranno compiere per adeguarsi al nuovo regolamento comunitario. Infine, si segnala che al momento non tutti i tasselli che compongono il vasto pacchetto Dora sono stati ancora finalizzati. In particolare, mancano ancora all'appello alcune misure di “secondo livello” (regolamenti delegati, regolamenti di esecuzione, etc.) nonché le misure nazionali di adeguamento della normativa domestica.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/d/0/csm_Regulatory_c68d94697f.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8588</guid>
                        <pubDate>Fri, 21 Feb 2025 10:23:56 +0100</pubDate>
                        <title>Legal 500 Patent Litigation Guide | Capitolo Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legal-500-patent-litigation-guide-capitolo-italia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>ADVANT Nctm ha curato, grazie al contributo di <strong>Paolo Lazzarino</strong> e<strong> Roberto Cesaro</strong>, il capitolo italiano della Legal500 Patent Litigation Guide.</p><p>La guida fornisce una panoramica esaustiva sulle controversie in materia di brevetti all'interno della giurisdizione italiana, toccando argomenti quali:</p><ul><li>Contraffazione di brevetti (diretta e indiretta)</li><li>Invalidità dei brevetti</li><li>Ingiunzioni e procedimenti di opposizione</li><li>Tendenze future del contenzioso</li></ul><p><a href="https://www.legal500.com/guides/chapter/italy-patent-litigation/?_gl=1*3am96z*_up*MQ..*_ga*MzAwMDUyNDg2LjE3MzgwNzU0NTg.*_ga_JFNJC5V947*MTczODA3NTQ1Ny4xLjEuMTczODA3NTQ3Mi4wLjAuMA" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per leggere la guida</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/2/f/csm_ADV_HandinHand_e02efb0ce5.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8583</guid>
                        <pubDate>Thu, 20 Feb 2025 17:11:39 +0100</pubDate>
                        <title>Retail investment strategy: il punto sulle nuove regole per i banker</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/retail-investment-strategy-il-punto-sulle-nuove-regole-per-i-banker</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Dopo la fumata bianca del Consiglio europeo alla Retail investment strategy, ci si attendeva un testo definitivo entro il primo semestre del 2025. Ma l’adozione della direttiva non sembrerebbe all’orizzonte. We Wealth ne ha discusso con Francesco Mocci, partner di Advant Nctm.</i></p><p>Sono trascorsi otto mesi dalla fumata bianca del Consiglio europeo alla <a href="https://www.we-wealth.com/voices/retail-investment-strategy-l-evoluzione-dei-modelli-di-business" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Retail investment strategy</strong></a>, il nuovo pacchetto di norme che mira a rendere più semplice e sicuro l’accesso dei risparmiatori ai mercati finanziari. Ma, da allora, non si registrano significativi passi in avanti. Anzi, l’adozione della direttiva “non si vede più all’orizzonte”, racconta a <i>We Wealth</i> <strong>Francesco Mocci, partner di Advant Nctm</strong>. A che punto siamo?</p><p>“Dopo che a giugno 2024 anche il Consiglio europeo aveva diffuso la propria versione della direttiva omnibus nell’ambito della Retail investment strategy, in seguito alla proposta iniziale della Commissione e alla versione intermedia dell’Econ – comitato permanente in seno al Parlamento europeo – <strong>avrebbe dovuto avviarsi la procedura di trilogo</strong>, una consultazione informale tra le tre istituzioni che avrebbe auspicabilmente portato, nel <strong>primo semestre del 2025</strong>, alla convergenza delle tre parti su un <strong>testo definitivo</strong>”, ricorda Mocci. “Il condizionale è d’obbligo, considerato che non si registrano significativi passi in avanti e l’adozione della direttiva non si vede più all’orizzonte”, aggiunge.</p><p>Non ci si attendeva certamente un percorso facile, perché <strong>le tre versioni divergono su molti punti</strong>: da quelli più pubblicizzati, come la disciplina degli inducements e l’individuazione e assicurazione del value for money, ad altri meno studiati, per esempio il test di adeguatezza e appropriatezza e la regolamentazione dei <a href="https://www.we-wealth.com/news/influencer-e-finanza-come-difendersi" target="_blank" rel="noreferrer">finfluencer</a>. “La tendenza che si ricava dall’analisi delle proposte di Commissione, Econ e Consiglio è comunque quella di un <strong>progressivo ammorbidimento</strong>, con la proposta del Consiglio che è decisamente meno ambiziosa di quella iniziale della Commissione e più attenta a evitare appesantimenti operativi per gli intermediari”, prosegue l’esperto. Ma nonostante i tentativi di Parlamento e Consiglio di ridurre la portata rivoluzionaria delle posizioni inizialmente sostenute dalla Commissione, <strong>le soluzioni fin qui discusse e proposte sembrerebbero continuare a non convincere vasti segmenti del mercato</strong>.</p><p><a href="https://www.we-wealth.com/news/retail-investment-strategy-a-che-punto-siamo" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Articolo integrale su We Wealth</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/a/5/csm_ADV_banking-and-finance_0e0fe1663b.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8581</guid>
                        <pubDate>Thu, 20 Feb 2025 09:42:23 +0100</pubDate>
                        <title>SFDR: un regolamento da rivedere profondamente</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sfdr-un-regolamento-da-rivedere-profondamente</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di Lorenzo Macchia per <a href="https://www.fondiesicav.it/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Fondi &amp; Sicav</u></strong></a></p><p>Alla fine del 2023 la Commissione europea ha avviato e concluso due consultazioni, una mirata e una pubblica, per la revisione e la modifica del regolamento (Ue) 2019/2088, la cosiddetta Sustainable finance disclosure regulation (Sfdr). La consultazione pubblica aveva come obiettivo di raccogliere informazioni e opinioni da un’ampia gamma di soggetti interessati, tra i quali operatori finanziari, organizzazioni non governative, associazioni di categoria, autorità nazionali competenti e investitori professionali e al dettaglio, sulle loro esperienze con l’attuazione dell’Sfdr.</p><p>In particolare, la Commissione ha invitato gli stakeholder a rispondere a vari quesiti in merito allo stato di attuazione della Sfdr, al raggiungimento degli obiettivi prefissati, alle eventuali criticità e ai problemi riscontrati nell’attuazione del citato regolamento. Inoltre, è stata posta l’attenzione sull’interazione della Sustainable finance disclosure regulation con altre norme sulla finanza sostenibile, cercando di spronare gli intervistati a indicare eventuali incongruenze o disallineamenti tra il nuovo regolamento e il resto del framework normativo europeo di settore.</p><p>Sulla base del documento e dalle risultanze che sono emerse la Commissione e le Esa hanno preso atto che il quadro normativo potrebbe essere migliorato e che le norme contenute nel Regolamento Sfdr potrebbero risultare assai complesse e di difficile comprensione, in particolare per gli investitori al dettaglio.</p><p>Per cercare di dare un contributo attivo per la revisione del Regolamento Sfdr, le autorità di vigilanza nel giugno 2024 hanno pubblicato di propria iniziativa un parere diretto a rappresentare, inter alia, i benefici che potrebbe avere l’introduzione di un sistema di categorizzazione e/o di un indicatore di sostenibilità che permetta agli investitori al dettaglio di comprendere meglio il profilo di sostenibilità sottostante i prodotti finanziari.</p><p>La previsione di nuove categorie di prodotti finanziari sostituirebbe l’attuale differenziazione tra strumenti che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali e altri che hanno come obiettivo un investimento sostenibile, che, come noto, ha generato non pochi dubbi e criticità applicative tra gli operatori.</p><p>Un problema riscontrato da molti concerne la genericità delle indicazioni contenute nell’articolo 8 del Regolamento Sfdr, in quanto la «promozione di caratteristiche ambientali o sociali», cui si fa riferimento, comprende una gamma molto ampia di ambizioni di sostenibilità.</p><p>Per quanto riguarda invece l’applicazione dell’articolo 9 del regolamento Sfdr è stata riscontrata dalla stessa Commissione l’ampia discrezionalità concessa ai manufacturer nella strutturazione dei prodotti finanziari derivante dall’astratta definizione di investimento sostenibile ai sensi dell’art. 2, paragrafo 17 della Sfdr.</p><p>Tenendo conto di queste difficoltà le autorità di vigilanza propongono adesso di introdurre in prima battuta due nuove categorie di prodotti finanziari di semplice comprensione per l’investitore al dettaglio, con criteri oggettivi e soglie chiare e trasparenti.</p><p>Per gli strumenti che investono in attività economiche e asset sostenibili dal punto di vista ambientale e/o sociale, le Esa suggeriscono di introdurre la «categoria dei prodotti sostenibili».</p><p>I prodotti ricompresi in tale categoria avranno l’obbligo di rispettare una «soglia minima di sostenibilità» prestabilita come parte degli investimenti del prodotto finanziario.</p><p>Per questi strumenti le autorità di vigilanza raccomandano alla Commissione di valutare la fusione in un’unica categoria cioè la divisione in due sottocategorie, ambientale e sociale, anche in considerazione della differenza di maturità tra i temi ambientali e sociali e in assenza di una cosiddetta tassonomia sociale. In merito ai prodotti che investono in attività economiche e attività non ancora sostenibili, ma che intendono raggiungere la sostenibilità nel tempo dal punto di vista ambientale e/o sociale, è stato suggeritoo di introdurre la «categoria dei prodotti di transizione», che dovranno prevedere specifiche strategie di investimento volte al progressivo miglioramento delle prestazioni ambientali e/o sociali a seconda degli obiettivi prefissati.</p><p>La partita è aperta e molti scommettono che la Commissione ha intenzione di proporre a breve una revisione completa e per certi versi rivoluzionaria del quadro normativo in materia di Sfdr.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/d/0/csm_Regulatory_c68d94697f.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8497</guid>
                        <pubDate>Wed, 19 Feb 2025 15:01:00 +0100</pubDate>
                        <title>Dora: cybersicurezza bancaria, ora si fa sul serio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dora-cybersicurezza-bancaria-ora-si-fa-sul-serio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Finora le prassi delle banche e degli attori finanziari non hanno seguito schemi comuni sulla cybersicurezza e, per quanto generalmente buone, non esistono standard veri e propri per tutelare la un settore altamente sensibile agli attacchi dei criminali. Da questo gennaio, le cose cambiano: diventa vincolante, infatti, il regolamento DORA (Digital Operational Resilience Act), la normativa che impone regole uniformi a livello europeo per garantire la cyber resilienza delle entità finanziarie. Ma attualmente com’è messa la sicurezza informatica delle banche?</p><p>DORA punta a migliorare la “resilienza operativa digitale, ossia la capacità di costruire, assicurare e riesaminare la propria integrità e affidabilità operativa, garantendo tramite i servizi informatici di fornitori terzi, la sicurezza dei sistemi informatici anche a fronte di eventuali perturbazioni”, spiegano <strong>Fabio Coco e Loris Cottoni</strong>.&nbsp;</p><p>“Sebbene molte banche italiane abbiano già avviato processi di miglioramento nella protezione dei dati, dei sistemi informatici e delle infrastrutture di rete, la vera sfida risiede nel consolidare un approccio integrato e coordinato tra le diverse strutture interne della banca, con l’obiettivo di mantenere aggiornati e al passo coi tempi i sistemi di difesa contro minacce in continua evoluzione”, aggiungono Coco e Cottoni. “Ciascuna entità finanziaria dovrà individuare i contratti riconducibili a servizi ICT e distinguere i servizi essenziali o importanti”, vale a dire quelli che, in caso di interruzione, potrebbero minare “sostanzialmente i risultati finanziari o la continuità dei servizi” della banca. Insomma, bisognerà capire e prevedere dove un cyber attacco potrebbe fare davvero male, anche se mirato ai fornitori della banca-bersaglio e non direttamente all’istituto. Successivamente, si dovrà svolgere una gap analysis per individuare carenze nei processi o nei sistemi e adeguare policy e contratti ai nuovi requisiti previsti da DORA.</p><p>L'articolo completo su <a href="https://www.we-wealth.com/news/dora-cybersicurezza-banche" target="_blank" rel="noreferrer">We Wealth</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>The Digital Hub</category>
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/a/5/csm_ADV_banking-and-finance_0e0fe1663b.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8495</guid>
                        <pubDate>Thu, 13 Feb 2025 11:04:02 +0100</pubDate>
                        <title>Così cambia l’insider trading a Piazza Affari</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cosi-cambia-linsider-trading-a-piazza-affari</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Senato ha approvato un disegno di legge di iniziativa governativa che modifica (articolo 19 bis) la prospettiva su Piazza Affari. Da un lato, viene esteso di un anno il lavoro della Commissione Tuf per la revisione del Testo Unico della Finanza in materia di OPA. Dall'altro, si prevede una riforma del sistema sanzionatorio per le società quotate, con impatti evidenti sull’Authority dei mercati, la Consob.</p><p>«<i>L’articolo 19 bis approvato dal Senato, delega al governo, nell’ambito della Legge Capitali, una riforma organica delle sanzioni applicabili alle società quotate, che costituiscono un deterrente per l’accesso al mercato</i>», commenta<strong> Lukas Plattner</strong>.&nbsp;</p><p><strong>L'articolo completo su </strong><a href="https://www.milanofinanza.it/news/cosi-cambia-l-insider-trading-a-piazza-affari-202502121727307120?refresh_cens" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Milano Finanza</strong></a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/d/e/csm_ADV_financial-services_db7fcf4209.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8422</guid>
                        <pubDate>Tue, 04 Feb 2025 10:22:30 +0100</pubDate>
                        <title>Retail Investment Strategy: Un percorso tortuoso tra i palazzi di Bruxelles</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/un-percorso-tortuoso-tra-i-palazzi-di-bruxelles</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Entro l'estate è atteso il testo definitivo della direttiva che dovrebbe rendere più semplice e sicuro l'accesso dei risparmiatori ai mercati finanziari. Ma i rilievi degli addetti ai lavori sono ancora molti.</i></p><p><i>Articolo a cura di Francesco Mocci per Wall Street Italia</i></p><p>Dopo che, a giugno 2024, anche il Consiglio Europeo ha diffuso la propria versione della direttiva omnibus nell'ambito della Retail Investment Strategy, in seguito alla proposta iniziale della Commissione e alla versione intermedia dell'Econ — comitato permanente in seno al Parlamento europeo — ha preso íl via la procedura di "trilogo", una consultazione informale tra le tre istituzioni che dovrebbe portare, auspicabilmente nel corso del primo semestre del 2025, alla convergenza delle tre diverse parti su un testo definitivo.</p><p><strong>Ancora troppa complessità.</strong></p><p>Per la Retail Investment Strategy non si profila, tuttavia, un percorso facile, perché le tre versioni divergono su molti punti, da quelli più pubblicizzati, come disciplina degli inducements e individuazione/ assicurazione del value for money, ad altri meno studiati, per esempio il test di adeguatezza/appropriatezza e la regolamentazione dei fin-influencer. La tendenza è comunque quella di un progressivo ammorbidimento, con la proposta del Consiglio che è decisamente meno ambiziosa di quella della Commissione.</p><p><i>Articolo integrale disponibile sul numero di Febbraio 2025 di Wall Street Italia</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/5/7/csm_Regulatory_a42b8cfeba.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8405</guid>
                        <pubDate>Fri, 31 Jan 2025 11:19:19 +0100</pubDate>
                        <title>Segnalazione di pregi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/segnalazione-di-pregi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Ancora sotto la lente Consob le condizioni entro cui può essere svolta l'attività. L'Autorità chiarisce i limiti tra la segnalazione e la promozione al collocamento.&nbsp;</i><br>Articolo a cura di Paolo Sobrini per <strong>Private - Magazine del Private Banking</strong></p><p>Recentemente la Consob è tornata a esprimersi sulla controversa figura del segnalatore di pregi, confermandone la rilevanza, che continua a suscitare interesse nel panorama finanziario. In particolare, con la nuova Comunicazione 0073137 del 26 luglio 2024 l'autorità di vigilanza ha chiarito ulteriormente i confini e le condizioni entro i quali può essere svolta tale attività, offrendo una chiave di lettura utile e aggiornata per il settore.</p><p><strong>L'evoluzione normativa</strong></p><p>L'intervento si colloca in un quadro di evoluzione normativa sia a livello comunitario sia nazionale, che ha progressivamente conferito legittimazione alla figura del segnalatore, distinguendola chiaramente in ambiti come la distribuzione assicurativa e la mediazione creditizia. Il segnalatore di pregi è il soggetto — persona fisica o giuridica — che, nella fase preliminare di una relazione commerciale o finanziaria, presenta un intermediario autorizzato a potenziali clienti, evidenziandone appunto i "pregi", ossia le caratteristiche positive, come ad esempio l'expertise professionale o la reputazione. Questa attività, pur rientrando nella prassi del settore, deve rispettare rigorosi limiti per non sconfinare in attività riservate, come la promozione o il collocamento.</p><p><strong>Il riconoscimento professionale</strong></p><p>La regolamentazione di questa attività, assimilabile, per certi versi, al libero procacciatore d'affari e non sottoposta a riserva, si è sviluppata principalmente attraverso orientamenti della Consob e codici di comportamento delle associazioni di categoria, senza, quindi, una disciplina normativa organica. Un punto di svolta a livello normativo si è avuta con l'introduzione di una disciplina esplicita nel settore assicurativo, a seguito del recepimento della direttiva UE/2016/97, che ha riconosciuto dignità giuridica a questa figura, con tratti distintivi rispetto ad altre in qualche modo simili. La nuova comunicazione della Consob si inserisce in questo contesto, analizzando un modello operativo innovativo e tecnologicamente avanzato proposto da un istituto di moneta elettronica (Imel).</p><p><strong>Il superamento delle due fasi</strong></p><p>Il modello operativo prevedeva un percorso articolato in due fasi: nella prima, gli utenti venivano informati sull'esistenza dei partner e sui servizi da loro offerti attraverso una lista strutturata con una breve descrizione delle loro caratteristiche principali. Nella seconda fase, avveniva un'interazione diretta tra cliente e partner, attraverso sezioni specifiche dell'app interamente gestite dai partner stessi tramite Api (application programming interfaces), che consentivano loro di controllare contenuti e servizi. Il passaggio tra le due fasi era delimitato da una schermata gateway, che non solo separava gli ambienti gestiti dall'istituto e dai partner, ma evidenziava chiaramente al cliente l'identità del partner responsabile della gestione della nuova sezione, tramite un design distintivo e marchi riconoscibili. La Consob ha evidenziato che il modello proposto, inclusivo di Banner e strumenti interattivi, presentava elementi di interazione pre-negoziale che conferivano un carattere promozionale, eccedendo così i confini della semplice segnalazione.</p><p><strong>Il ruolo dei banner nelle app</strong></p><p>L'Autorità di vigilanza, allineandosi ad alcune comunicazioni precedenti, ha ribadito che, affinché un'attività possa essere qualificata come mera segnalazione, deve limitarsi a fornire informazioni generiche sugli intermediari senza entrare nel merito dei prodotti o stabilire meccanismi che inducano il cliente alla sottoscrizione di contratti. In particolare, la Consob ha ribadito che l'eventuale uso di banner, pop-up o strumenti analoghi all'interno di app potrebbe integrare un'attività di promozione o collocamento a distanza, qualora tali elementi fossero idonei a instaurare un dialogo diretto con il cliente o a favorire la sottoscrizione immediata di contratti. Tali strumenti devono essere quindi valutati attentamente per evitare sconfinamenti nella promozione, che richiederebbe specifiche autorizzazioni. In conclusione, il caso solleva importanti questioni su come tracciare il confine tra segnalazione e promozione, soprattutto alla luce di modelli operativi sempre più tecnologicamente avanzati e conferma, al contempo, il ruolo centrale della Consob nella definizione dei confini di un'attività rilevante nel mercato finanziario.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/5/7/csm_Regulatory_a42b8cfeba.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8385</guid>
                        <pubDate>Tue, 28 Jan 2025 09:49:45 +0100</pubDate>
                        <title>Dati personali dei soci di fondi di investimento: tra Gdpr e diritti degli altri soci</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dati-personali-dei-soci-di-fondi-di-investimento-tra-gdpr-e-diritti-degli-altri-soci</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di Paolo Francesco Bruno per <a href="https://citywire.com/it/news/dati-personali-dei-soci-di-fondi-di-investimento-tra-gdpr-e-diritti-degli-altri-soci/a2458371" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Citywyre</u></strong></a></p><p><i>Una recente decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fornito una serie di chiarimenti generali riguardo all’applicazione del Regolamento Gdpr</i></p><p>Una recente decisione della <strong>Corte di Giustizia</strong> dell’Unione Europea ha fornito una serie di chiarimenti generali riguardo all’applicazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Gdpr) ed i limiti entro i quali possono aver luogo la richiesta e la divulgazione di informazioni personali di soci di un fondo di investimento, soprattutto nel caso in cui la partecipazione sia indiretta, in quanto detenuta tramite una società fiduciaria.</p><p>La decisione è stata resa a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dall’Amtsgericht München (Tribunale circoscrizionale, Monaco di Baviera, Germania) e verteva sull’interpretazione dell’articolo 6, par. 1, comma primo lettere b), c) ed f) del Gdpr. All’origine del contenzioso vi era l’azione promossa da alcuni soci che avevano adito l’autorità per ottenere informazioni sugli altri partecipati al fondo (con l’interesse di entrare in contatto e negoziare con loro il<br>riacquisto delle loro quote sociali, o ancora di coordinarsi con questi ultimi al fine di formare una volontà comune nell’ambito di decisioni dei soci) e, ovviamente, un contrasto applicativo tra Gdpr e diritto tedesco.</p><p>La Cgue giunge ad affermare che, in applicazione ai limiti imposti dal Gdpr, la richiesta di altri detentori di partecipazioni in un fondo ad azionariato diffuso di comunicare i dati sui soci con partecipazioni indirette tramite società fiduciaria può avvenire se ciò è necessario all’esecuzione di un contratto, ovvero sia indispensabile per realizzare una finalità che è parte integrante della prestazione contrattuale destinata all’interessato.</p><p>Tuttavia, tale previsione non può trovare applicazione nel caso in cui i contratti di<br>partecipazione e fiduciari, in forza dei quali sono state acquistate partecipazioni indirette nei fondi di investimento, prevedono espressamente il divieto di comunicare i dati relativi agli investitori indiretti ad altri detentori di partecipazioni. D’altro canto, osserva la Cgue, la caratteristica essenziale dell’acquisto di una partecipazione indiretta, tramite una società fiduciaria, in un fondo di investimento ad azionariato diffuso è precisamente l’anonimato dei<br>soci, ivi incluso nei rapporti tra i soci stessi.</p><p>In altri termini, è tenendo conto del trattamento riservato dei loro dati da parte del fondo di investimento che le persone optano per un&nbsp;investimento finanziario in un siffatto fondo sotto forma di partecipazione detenuta tramite una&nbsp;società fiduciaria.</p><p>In linea teorica, osserva la Corte, potrebbe la richiesta di informazioni trovare positivo riscontro&nbsp;se essa è necessaria per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o&nbsp;di terzi, ma a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali&nbsp;dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali. Nel caso in esame, in termini<br>molto pragmatici, viene escluso che tale deroga possa trovare applicazione, in quanto il socio del fondo di investimento potrebbe chiedere direttamente al fondo o alla società fiduciaria di trasmettere la sua richiesta al socio interessato, allo scopo di fare conoscenza o discutere con quest’ultimo, lasciandogli così la libertà di rimanere anonimo oppure avviare un dialogo con l’altro socio.</p><p>Infine, viene vagliata dalla Corte l’ultima condizione che legittimerebbe la diffusione dei dati del socio, ovvero quando sia necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. In tale situazione è legittimo il trattamento dei dati quando è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, in virtù del diritto dello Stato membro interessato (anche per effetto di posizione giurisprudenziale, alla condizione che tale giurisprudenza sia chiara e precisa, che la sua applicazione sia prevedibile per le persone che vi sono sottoposte e che risponda a un obiettivo<br>di interesse pubblico e sia proporzionata a quest’ultimo).</p><p>Spetterà quindi al Tribunale valutare i principi di diritto interpretativi del Gdpr e valutare se i soci hanno, o meno, diritto ad ottenere i nominativi degli altri soci indiritti dal fondo o dalle società fiduciarie.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>The Digital Hub</category>
                            
                                <category>Fondi di Investimento</category>
                            
                                <category>IT e DATA</category>
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/d/1/csm_ADV_II_White-Collar-Crime-Compliance-1_copy_72f215b368.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8346</guid>
                        <pubDate>Fri, 17 Jan 2025 10:10:41 +0100</pubDate>
                        <title>Conoscenza dei dati personali dei soci di fondi di investimento</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/conoscenza-dei-dati-personali-dei-soci-di-fondi-di-investimento</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/paolo-francesco-bruno#tab0" target="_blank"><u>Paolo Francesco Bruno</u></a> per <a href="https://www.fondiesicav.it/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Fondi&amp;Sicav</u></a></p><p>Una recente decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Cgue) ha fornito una serie di chiarimenti generali sull'applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Gdpr) e i limiti entro i quali possono avere luogo la richiesta e la divulgazione di informazioni personali di soci di un fondo di investimento, soprattutto nel caso in cui la partecipazione sia indiretta, in quanto detenuta tramite una società fiduciaria.</p><p><strong>Origine del contenzioso</strong></p><p>La decisione è stata presa in seguito al rinvio pregiudiziale disposto dall'Amtsgericht München (Tribunale circoscrizionale, Monaco di Baviera, Germania) e verteva sull'interpretazione dell'articolo 6, par. 1, comma primo lettere b), c) ed f) del Gdpr. All'origine del contenzioso vi era l'azione promossa da alcuni soci che avevano adito l'autorità per ottenere informazioni sugli altri partecipanti al fondo, con l'interesse di entrare in contatto e negoziare con loro il riacquisto delle loro quote sociali, o ancora di coordinarsi con questi ultimi per formare una volontà comune nell'ambito di decisioni dei soci. E, ovviamente, si trattava di dirimere anche un contrasto applicativo tra Gdpr e diritto tedesco.</p><p><strong>Osservazioni della Cgue</strong></p><p>La Cgue giunge ad affermare che, in applicazione ai limiti imposti dal Gdpr, la richiesta di altri detentori di partecipazioni in un fondo ad azionariato diffuso di comunicare i dati sui soci con partecipazioni indirette tramite società fiduciaria può avvenire se ciò è necessario all'esecuzione di un contratto, ovvero sia indispensabile per realizzare una finalità che è parte integrante della prestazione contrattuale destinata all'interessato. Tuttavia, tale previsione non può trovare applicazione nel caso in cui i contratti di partecipazione e fiduciari, in forza dei quali sono state acquistate partecipazioni indirette nei fondi di investimento, prevedono espressamente il divieto di comunicare i dati degli investitori indiretti ad altri detentori di partecipazioni, D'altro canto, osserva la Cgue, la caratteristica essenziale dell'acquisto di una partecipazione indiretta, tramite una società fiduciaria, in un fondo di investimento ad azionariato diffuso, è precisamente l'anonimato dei soci, ivi incluso nei rapporti tra i soci stessi. In altri termini, è tenendo conto del trattamento riservato dei loro dati da parte del fondo di investimento che le persone optano per un investimento finanziario in un siffatto fondo sotto forma di partecipazione detenuta tramite una società fiduciaria.</p><p><strong>Perseguimento del legittimo interesse</strong></p><p>In linea teorica, osserva la Corte, potrebbe la richiesta di informazioni trovare positivo riscontro se essa fosse necessaria per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, ma a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali. Nel caso in esame,in termini molto pragmatici, viene escluso che tale deroga possa trovare applicazione, in quanto il socio del fondo di investimento potrebbe chiedere direttamente al fondo o alla società fiduciaria di trasmettere la sua richiesta al socio interessato, allo scopo di fare conoscenza o discutere con quest'ultimo, lasciandogli così la libertà di rimanere anonimo oppure avviare un dialogo con l'altro socio.</p><p><strong>Adempimento di un obbligo legale</strong></p><p>Infine, viene vagliata dalla Corte l'ultima condizione che legittimerebbe la diffusione dei dati del socio, ovvero quando sia necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. In tale situazione è legittimo il trattamento dei dati quando è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, in virtù del diritto dello Stato membro interessato, anche per effetto di posizione giurisprudenziale, alla condizione che tale giurisprudenza sia chiara e precisa, che la sua applicazione sia prevedibile per le persone che vi sono sottoposte e che risponda a un obiettivo di interesse pubblico e sia proporzionata a quest'ultimo. Spetterà quindi al Tribunale valutare i principi di diritto interpretativi del Gdpr e valutare se i soci hanno, o meno, diritto adottenere i nominativi degli altri soci indiretti dal fondo o dalle società fiduciarie.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/5/7/csm_Regulatory_a42b8cfeba.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8324</guid>
                        <pubDate>Wed, 08 Jan 2025 09:58:30 +0100</pubDate>
                        <title>Lavorare durante i festivi: cosa succede se il dipendente si rifiuta?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lavorare-durante-i-festivi-cosa-succede-se-il-dipendente-si-rifiuta</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Lavorare nei giorni festivi: è legittimo rifiutarsi? Quali diritti ha il dipendente e come devono regolarsi le aziende? Con il parere dell’avvocato Francesca Pittau, vediamo cosa prevede la legge, come gestire i turni festivi e le novità normative per il 2025.</i></p><p>Le festività rappresentano un momento delicato per le aziende e i lavoratori, soprattutto per chi opera in settori dove l’attività non può fermarsi, come, oltre ai servizi essenziali, il commercio, la ristorazione e così via. Questo periodo porta spesso a riflettere sulla gestione del lavoro nei giorni festivi, un tema che coinvolge aspetti legali, organizzativi e di equità nei rapporti tra datori di lavoro e dipendenti. In particolare, ci si domanda: è possibile <strong>obbligare un dipendente a lavorare in un giorno festivo</strong>? Quali diritti spettano al lavoratore che presta servizio in queste giornate? Abbiamo approfondito la questione con l’<strong>avvocato Francesca Pittau</strong>, partner di Advant Nctm, per chiarire il quadro normativo e fornire spunti di riflessione per le aziende che si trovano a gestire questo tema.</p><p><strong>Quali sono i giorni festivi in Italia?</strong></p><p>Facciamo intanto chiarezza su quali sono i giorni festivi. In Italia i giorni festivi stabiliti dalla legge includono sia le festività religiose che quelle civili: Capodanno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Pasqua e Lunedì dell’Angelo (data variabile), Festa della Liberazione (25 aprile), Festa del Lavoro (1° maggio), Festa della Repubblica (2 giugno), Ferragosto (15 agosto), Ognissanti (1° novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre) e Santo Stefano (26 dicembre). A queste si aggiungono eventuali festività locali stabilite in base al Santo Patrono della città o della regione.</p><p><strong>Il quadro normativo: quando il lavoro festivo è legittimo</strong></p><p>Lavorare durante le<strong> festività infrasettimanali</strong> è consentito dal nostro ordinamento, a patto che ci sia un accordo tra le parti. Come sottolinea l’avvocato Pittau: “La Corte di Cassazione ha più volte indicato che è valido l’accordo con il quale il lavoratore rinuncia al diritto all’astensione nelle giornate festive infrasettimanali, non esistendo un divieto assoluto di prestare lavoro in tali giornate”.</p><p>Lo stesso vale per il lavoro domenicale. In questo caso, il diritto al riposo settimanale, che deve essere garantito per almeno 24 ore ogni sette giorni, può essere collocato in un giorno diverso dalla domenica. Tuttavia, l’avvocato precisa che: “Limiti alla adibizione al lavoro domenicale possono risultare dal CCNL e dalla contrattazione territoriale, sia con riferimento a un numero massimo di domeniche richiedibili, sia rispetto alle maggiorazioni da applicare o alle categorie di lavoratori (es. genitori di bambini in tenera età).”</p><p><strong>Retribuzione e riposi compensativi: cosa sapere</strong></p><p>Quando un lavoratore presta servizio durante un giorno festivo o la domenica, ha diritto a un trattamento economico adeguato, stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato. Inoltre, è fondamentale rispettare il diritto al riposo compensativo.</p><p>In particolare, avendo a mente le festività natalizie, l’avvocato Pittau evidenzia due principi da considerare nella programmazione: “la Corte di Cassazione ha stabilito che è illegittima la decisione del datore di lavoro di imporre al dipendente di fruire del riposo compensativo, spettante per aver prestato attività lavorativa durante la domenica, nei giorni di festività infrasettimanali, a nulla rilevando che tali giorni siano stati previsti dall’azienda come lavorativi. Inoltre, sempre la Cassazione, con decisione dell’11 dicembre 2024, ha stabilito che nel caso di lavoro domenicale, la maggiorazione deve essere riconosciuta anche nel caso in cui il CCNL applicato riconosca solo il diritto al riposo compensativo laddove tale riposo non sia compensativo dei sacrifici correlati all’attività domenicale”.&nbsp;</p><p><strong>Come gestire il lavoro festivo: il consiglio dell’esperto</strong></p><p>Per le aziende che operano anche durante i festivi, una gestione efficace e rispettosa dei turni è essenziale. “Sulla base dell’esperienza virtuosa dei nostri clienti, una programmazione adeguata, tempestiva ed equa dei turni – soprattutto per chi gestisce attività aperte al pubblico anche la domenica e nei festivi – è essenziale, in modo da consentire ai lavoratori e alle lavoratrici un possibile bilanciamento con le esigenze di vita personale e familiare anche in periodi complessi come quelli delle festività natalizie” analizza l’avvocato Pittau.&nbsp;</p><p>“In questo esercizio di chiarezza – conclude – l’utilizzo di documentazione contrattuale che sia specifica per le esigenze dell’azienda e che chiarisca&nbsp; la richiesta di prestare lavoro nei giorni festivi, il regime del riposo settimanale e, nel caso del part-time, la collocazione dell’orario e le regole applicabili alla turnistica, oltre che la disciplina delle clausole elastiche, giocano un ruolo fondamentale nel definire le regole di ingaggio”.</p><p><a href="https://www.hr-link.it/lavorare-durante-i-festivi/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Tratto da HR Link</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/8/f/csm_ADV_II_Corporate-and-commercial-1_copy_9608d65b6d.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8304</guid>
                        <pubDate>Tue, 31 Dec 2024 10:15:09 +0100</pubDate>
                        <title>Arriva l&#039;arbitro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/arriva-larbitro</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Articolo a cura di Ludovica D'Ostuni su Private</strong>.</p><p>Dopo una lunga attesa, da metà 2025 sarà finalmente operativo l'Arbitro delle controversie assicurative gestito da Ivass e previsto dal Codice delle Assicurazioni Private fin dal 2018.</p><p><strong>Risoluzione delle controversie</strong></p><p>Questo meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie, analogo a quelli già operanti dei settori bancario e finanziario (Abf ed Acf), è previsto dall'art. 187.1 del Codice delle Assicurazioni, che delega però a un decreto interministeriale la declinazione in concreto di composizione, modalità operative e natura delle controversie che saranno di sua competenza.</p><p>L'iter di redazione è iniziato a valle del recepimento della direttiva Idd (nel 2018), dapprima mediante consultazioni tra i ministeri competenti e Ivass e poi con il coinvolgimento, ma senza ricorso a pubblica consultazione, dei principali stakeholder.</p><p>La prima bozza di decreto ministeriale così (faticosamente) varata è stata presentata una prima volta, ne1 2023, al Consiglio di Stato, che ha tuttavia emesso un parere interlocutorio, chiedendo alcuni approfondimenti e suggerendo alcune modifiche del testo.</p><p>È stato quindi ripresentato un nuovo testo e a fine agosto 2024 il Consiglio di Stato ha emesso il parere finale, dando quindi il via libera.</p><p><strong>Le competenze affidate</strong></p><p>Ma quali sono le principali caratteristiche di questo nuovo procedimento? Le controversie di competenza dell'Arbitro Assicurativo saranno diverse e variegate: potranno essere devolute sia quelle relative all'accertamento di diritti, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione (incluso il risarcimento dei danni) che quelle concernenti l'inosservanza delle regole di condotta relative all'attività di distribuzione assicurativa.</p><p>Il ricorso, analogamente a quanto previsto per Abf e Acf, potrà essere esperito a condizione che preliminarmente vi sia stata un'interlocuzione "diretta" tra le parti e quindi che sia stato indirizzato un reclamo all'impresa assicurativa o all'intermediario del cui esito il ricorrente non sia soddisfatto. Il decreto ministeriale si preoccupa anche di assicurare che vi sia un effettivo e attuale interesse al ricorso: questo potrà essere presentato non oltre 12 mesi dalla comunicazione dell'esito del reclamo.</p><p><strong>Chi potrà farvi ricorso</strong></p><p>Anche sotto il profilo dei soggetti che potranno adire l'Arbitro, la disciplina è articolata: avranno questa facoltà non solo il contraente della polizza assicurativa ma anche l'assicurato e il danneggiato che sia titolare di azione diretta verso la Compagnia. Al momento tale diritto è previsto nell'ambito delle polizze RC Auto, responsabilità civile sanitaria ai sensi della cd. legge "Geli" e responsabilità civile correlata alla caccia.</p><p>L'Arbitro Assicurativo non potrà condurre accertamenti istruttori autonomi e dovrà quindi basare le proprie decisioni solo sui documenti prodotti dalle parti: dunque saranno ammissibili solo quelle controversie in cui per l'accertamento del fatto o la quantificazione della prestazione o del danno non siano necessarie perizie tecniche d'ufficio, testimonianze e così via.</p><p><strong>Pronuncia non vincolante</strong></p><p>La decisione non sarà munita di efficacia vincolante: il soggetto soccombente, quindi, non sarà obbligato a darvi seguito. L'inadempimento della decisione da parte di imprese e intermediari sarà però reso noto mediante pubblicazione sul sito dell'Arbitro e del soggetto stesso. Questa forma di pubblicità, equivalente a una vera e propria sanzione reputazionale, dovrebbe favorire il cosiddetto effetto conformativo, che limiterà i casi di mancato adempimento da parte delle imprese o degli intermediari.</p><p>Vi sono tuttavia degli aspetti di potenziale criticità da considerare che potrebbero minare l'efficacia di questo meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie: il settore assicurativo presenta, infatti, caratteristiche peculiari per la struttura del mercato (diverse tipologie di intermediari, catene di intermediazione complesse). Inoltre, rileva la natura delle controversie molte delle quali richiederanno la valutazione e la quantificazione di danni difficili da dimostrare e accertare in assenza di poteri "istruttori".</p><p>Vi è poi un tema di coordinamento e sovrapposizione di competenze con l'Acf: nel caso delle polizze di investimento assicurative (Ibips) distribuite dagli intermediari iscritti alla sezione D del RUI (quindi Sim e banche) la competenza a valutare la condotta degli intermediari è infatti rimessa a questo organismo. Nelle controversie in cui sia coinvolta anche la compagnia assicurativa, che dovrebbe essere convenuta invece davanti all'Arbitro Assicurativo, si pone quindi un tema di "conflitto" di competenze che andrà in qualche modo risolto.&nbsp;</p><p>L'avvento dell'Arbitro presenta quindi luci e ombre: la giurisprudenza che si andrà via via formando costituirà sicuramente una guida per imprese e intermediari nella trattazione dei reclami ma rimane comunque da verificare quanto sarà efficace l'attività dell'Arbitro in questo settore.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/1/8/csm_ADV_banking-and-finance_9a3410a296.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8267</guid>
                        <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 09:52:51 +0100</pubDate>
                        <title>Europa. La confusione sulla Ris rischiano di pagarla i clienti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/europa-la-confusione-sulla-ris-rischiano-di-pagarla-i-clienti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Le istituzioni Ue in assetto rinnovato riapriranno il dossier a breve.</i></p><p>La Retail Investment Strategy in procinto di riprendere il suo corso si presenta in una situazione di estrema confusione: tre versioni tra loro molto diverse da parte di Commissione, Parlamento e Consiglio e tutti e tre gli organismi europei in assetto diverso rispetto a quello che ha precedentemente esaminato il provvedimento. […]</p><p>[…] «La tendenza - spiega Francesco Mocci, Partner ADVANT Nctm - è comunque quella di un ammorbidimento progressivo, con la proposta del Consiglio che è decisamente meno ambiziosa di quella della Commissione. Nonostante gli evidenti tentativi di Parlamento e Consiglio di ridurre la portata rivoluzionaria delle posizioni inizialmente sostenute dalla Commissione, le soluzioni fin qui circolarizzate continuano a non convincere vasti segmenti del mercato».&nbsp;</p><p>Ma in tutta questa situazione il problema è che slittamento dopo slittamento si perda il bandolo della matassa: «È importante segnalare come le principali associazioni europee di categoria del settore finanziario - continua Mocci - hanno invitato i co-legislatori a sottoporre la direttiva a un "check di competitività", in quanto le attuali formulazioni del provvedimento non consentirebbero di raggiungere il prefissato obiettivo di aumentare la partecipazione degli investitori al dettaglio nei mercati di capitali. Al contrario, il provvedimento in discussione aumenterebbe la già elevata complessità e burocrazia del quadro normativo che disciplina la distribuzione dei prodotti finanziari, Ibips compresi, determinando impatti negativi sia sulle imprese che sugli investitori».&nbsp;</p><p>In pratica aumentando il carico burocratico, un documento che si focalizza molto sui costi dei prodotti finanziari, rischierebbe proprio di aumentare questi costi, realizzando così una situazione che può essere definita di eterogenesi dei fini.&nbsp;</p><p>Come conclude Mocci: «Le osservazioni delle associazioni di categoria, anche sedi taglio generico, colgono in gran parte nel segno: nel tentativo di disciplinare argomenti di capitale importanza nel mercato, le istituzioni europee sembrano avere intrapreso la strada di una maggiore complessità delle regole. Ne rappresenta un esempio la disciplina degli incentivi, che si è via via complicata dalla Commissione al Consiglio, imponendo una serie di obblighi, test e verifiche agli intermediari che causerebbero domande e dubbi interpretativi di non poco conto».</p><p><i>Articolo integrale disponibile sull'edizione settimanale di Plus24 Il Sole 24 Ore</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/1/8/csm_ADV_banking-and-finance_9a3410a296.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8264</guid>
                        <pubDate>Wed, 11 Dec 2024 11:55:47 +0100</pubDate>
                        <title>Tutela del diritto di ipoteca rispetto alla confisca edilizia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tutela-del-diritto-di-ipoteca-rispetto-alla-confisca-edilizia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di Bruno Fondacaro e Francesca Maggioni tratto da <a href="https://www.dirittobancario.it/art/tutela-del-diritto-di-ipoteca-rispetto-alla-confisca-edilizia/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Diritto Bancario</strong></a></p><p><i>Il </i><a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2024/12/2024-Fondacaro-Maggioni-Ipoteca-e-confisca-edilizia.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><i>presente contributo</i></a><i> analizza le implicazioni per le ipoteche gravanti su immobili abusivi della recente sentenza della Corte Costituzionale in materia di confisca edilizia e tenuta dell’ipoteca sul bene immobile confiscato.</i></p><p><strong>1. Premessa</strong></p><p>Il presente contributo si pone l’obiettivo di esaminare, senza pretese di esaustività, l’esito del giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con ordinanza 8 gennaio 2024 e definito con la sentenza della <a href="https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2024:160" target="_blank" rel="noreferrer">Corte Costituzionale n. 160 pubblicata il 3 ottobre 2024</a> [1], approfondendo, in particolare, il percorso argomentativo seguito dal Collegio giudicante [2] per arrivare alla pronuncia di incostituzionalità di cui si discute e i parametri su cui ha fatto leva, anche al fine di meglio comprendere le ragioni che giustificano la tutela del diritto di ipoteca rispetto a provvedimenti quali la confisca edilizia, nonché, in ottica anche comparativa, rispetto ai provvedimenti ablativi di natura penale.</p><p><strong>2. La fattispecie concreta e la promozione dell’incidente di costituzionalità</strong></p><p>Prima di procedere con l’analisi della sentenza emessa dalla Corte Costituzionale e le relative implicazioni, pare utile rappresentare brevemente la fattispecie da cui deriva la decisione della Corte di Cassazione di promuovere l’incidente di costituzionalità che ha dato il via al giudizio definito dalla pronuncia in commento.</p><p>La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società dinanzi al Tribunale di Palermo nel lontano 1993 nei confronti di due debitori persone fisiche (per l’importo di Lire 222.420.647), in virtù del quale la creditrice iscriveva ipoteca giudiziale su un fondo di proprietà dei debitori e cedeva il proprio credito che, dopo vari passaggi, giungeva ad altra società di capitali.</p><p>Sul fondo ipotecato veniva edificato (da parte di soggetti estranei al creditore ipotecario) un immobile abusivo e nel 1994 il Comune di Agrigento, accertata tale circostanza, trascriveva <i>ex</i> art. 7 L. 47/1985, provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del fabbricato, dell’area di sedime e quella pertinenziale circostante.</p><p>Nel 2013 la società cessionaria del credito avviava l’esecuzione forzata sul terreno (nei confronti degli originari debitori) e sul fabbricato (nei confronti del Comune di Agrigento) e rinnovava l’ipoteca giudiziaria iscritta sul fondo. Nel 2017 il Giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza di vendita e dichiarava non proseguibile l’esecuzione forzata in virtù dell’acquisizione dell’immobile abusivo al patrimonio comunale, che, secondo il Tribunale, aveva comportato l’estinzione dell’ipoteca iscritta sul fondo sul quale l’immobile era stato edificato.</p><p>Veniva quindi proposta opposizione agli atti esecutivi, rigettata dal Tribunale di Agrigento nel 2019, avverso la quale veniva presentato ricorso per Cassazione. La Sezione della Corte investita della questione riteneva che la decisione della causa implicasse la risoluzione di una questione di massima di particolare importanza e rimetteva gli atti al Primo Presidente perché disponesse l’assegnazione alle Sezioni Unite [3]. Nell’ordinanza interlocutoria la Cassazione riconosceva la conformità della decisione di merito all’indirizzo ermeneutico della stessa Suprema Corte, secondo cui l’acquisizione al patrimonio comunale determina l’estinzione degli eventuali diritti di garanzia iscritti in precedenza sul bene. Tuttavia, evidenziava anche che il caso sottoposto al suo esame differisse da quelli precedenti in quanto l’ipoteca era stata iscritta sul fondo prima dell’edificazione dell’immobile abusivo e vi era, quindi, l’esigenza di tutelare il creditore ipotecario [4].</p><p>Le SS.UU. ritenevano di non dover mutare l’indirizzo ermeneutico espresso dalla Corte [5] e avallato anche dalla giurisprudenza amministrativa [6]. Sostenevano quindi che, una volta verificatasi l’acquisizione da parte dell’ente comunale, il creditore non potesse soddisfarsi sul bene ipotecato, ma potesse solo: <i>(i)</i> far valere il proprio diritto reale di garanzia sulla parte di terreno eccedente il decuplo dell’area di sedime; <i>(ii)</i> chiedere al debitore il risarcimento del danno.</p><p>La Corte rimettente non riteneva però soddisfacente la soluzione così prospettata, in quanto ravvisava un sacrificio ingiustificato dei diritti reali di garanzia preesistenti, di cui siano titolari terzi che non hanno concorso all’abuso. Veniva quindi promosso incidente di costituzionalità [7] in relazione all’art. 7, comma 3°, L. 47/1985 [8] e all’art. 31, comma 3°, D.P.R. 380/2001 per violazione degli artt. 3, 24, 42 e 117, comma 1°, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo) nella parte in cui «<i>non prevedono, in caso di iscrizione di ipoteca giudiziale su un terreno sul quale sia stato costruito un immobile abusivo, gratuitamente acquisito al patrimonio del comune, la permanenza dell’ipoteca sul terreno a garanzia del creditore ipotecario</i>».</p><p><strong>3. La decisione della Consulta: incostituzionalità (parziale) dell’art. 7, comma 3°, L. 47/1985 per violazione degli artt. 3, 24 e 42 Cost.</strong></p><p>La Corte Costituzionale, investita della questione, ha affrontato anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura Generale dello Stato, basata sull’asserita incompatibilità, logica e giuridica, fra il titolo originario dell’acquisto da parte dell’ente comunale e la possibile permanenza delle garanzie reali sul bene oggetto di acquisto [9], ritenendola infondata. Al riguardo la Corte ha rilevato come la sorte di un diritto reale minore (quale è la garanzia ipotecaria) non sia, di per sé, pregiudicata dalla natura originaria dell’acquisto, dipendendo essa piuttosto dalla funzione del diritto reale e da come viene regolamentato dal legislatore.</p><p>Sempre in via preliminare di rito ha rilevato poi che, benché oggetto di censura fossero due norme (<i>i.e.</i>, l’art. 7, comma 3°, L. 47/1985 e l’art. 31, comma 3°, D.P.R. 380/2001, di identico tenore) solo la prima era applicabile alla fattispecie.</p><p>Ciò chiarito, riveliamo subito che la Corte Costituzionale ha considerato fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3°, L. 47/1985 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost. (è rimasta invece assorbita la censura concernente l’art. 117, comma 1°, Cost.)</p><p>Anticipate così le statuizioni della Corte, ciò che più rileva è il percorso argomentativo seguito dalla stessa per giungere alla propria decisione, che può essere riassunto come di seguito.</p><p>Anzitutto il Collegio giudicante ha ricordato che la norma censurata si colloca nel quadro di una disciplina che regola le conseguenze di violazioni gravi della normativa urbanistico-edilizia (e cioè, la realizzazione di opere in assenza di concessione, in totale difformità della medesima, ovvero con variazioni essenziali [10]). In siffatte ipotesi, la richiamata normativa urbanistico-edilizia prevede che l’ente comunale provveda direttamente alla demolizione dell’abuso e al ripristino dello stato dei luoghi, a spese del responsabile [11], o ingiunga a quest’ultimo di demolire l’abuso (l’ingiunzione, per precisione, è rivolta sia al responsabile dell’abuso, sia al proprietario dell’immobile) [12]. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto al patrimonio comunale [13].&nbsp;</p><p>La Cassazione, fin dal 2006, ha interpretato questa norma inquadrando la confisca tra gli acquisti a titolo originario della proprietà [14]. Da tale qualificazione (e in assenza di una previsione di legge che specificasse la sorte dei diritti reali minori) il diritto vivente ha dedotto che eventuali diritti reali minori (quale è l’ipoteca) venissero caducati unitamente al precedente diritto dominicale, senza che potesse assumere rilevanza l’eventuale anteriorità della relativa trascrizione o iscrizione.</p><p>Conseguenza di tale convincimento era però il fatto che le norme sull’ipoteca venivano rese praticamente irrilevanti, nonostante dette norme di regola attribuiscano al creditore ipotecario il diritto di sequela sul bene e il diritto di essere soddisfatto con preferenza in sede espropriativa [15].</p><p>La Corte Costituzionale si è interrogata quindi, in primo luogo, sulla ragionevolezza di tale conseguenza (l’estinzione del diritto reale di garanzia) per il creditore ipotecario non responsabile dell’abuso edilizio. Per fare ciò essa ha riflettuto sulla funzione che la confisca edilizia svolge, rilevando come la finalità della confisca edilizia sia – secondo quanto già in precedenza affermato dalla Suprema Corte [16] – afflittiva, in quanto l’acquisizione <i>ex lege</i> da parte del Comune integra una sanzione in senso stretto, distinta dalla demolizione, che rappresenta la reazione dell’ordinamento al duplice illecito posto in essere da chi prima esegue un’opera abusiva e poi non adempie all’obbligo di demolirla.</p><p>Alla luce di tale funzione (afflittiva abbiamo detto) della confisca, la Consulta ha ravvisato la palese irragionevolezza di una disciplina che determina l’automatica estinzione del diritto reale di ipoteca e il conseguente pregiudizio alla tutela del credito del soggetto (creditore ipotecario) che non sia responsabile dell’abuso. Ragionando diversamente, e cioè ritenendo ragionevole la disciplina sopra richiamata, si finirebbe per giustificare l’applicazione al creditore pignoratizio di conseguenze sanzionatorie di un illecito al quale è del tutto estraneo perché, se non è responsabile dell’abuso non può essere destinatario dell’ordine di demolizione al quale, per definizione, non può ottemperare. Né egli può ritenersi obbligato <i>propter rem</i> alla demolizione, in quanto il suo diritto reale non gli attribuisce né il possesso né la detenzione del bene.</p><p>Ciò chiarito, la Corte ha svolto anche in un ulteriore passaggio, affermando che non vi sono ragioni per circoscrivere la tutela del creditore ipotecario al solo caso in cui egli abbia iscritto ipoteca sul terreno o sia divenuto cessionario del diritto <i>prima</i> della realizzazione dell’immobile abusivo, ciò in quanto la natura abusiva di un immobile non incide sulle vicende relative al diritto di ipoteca. Sul punto i Giudici delle leggi richiamano diverse disposizioni della L. 47/1985 e del D.P.R. 380/2001 [17] per affermare che la presenza di un abuso edilizio non incide sulla circolazione e sulla tutela del credito ipotecario, le cui facoltà si fanno valere in sede espropriativa, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia. Posto, quindi, che l’ordinamento giuridico accorda normalmente tutela al creditore che acquista l’ipoteca su un immobile già abusivo, per la Corte non vi è ragione di ritenere che il medesimo creditore ipotecario (che non è responsabile dell’abuso edilizio), debba subire le conseguenze pregiudizievoli della confisca operata dal Comune per effetto di una sanzione inflitta per l’inottemperanza a un ordine di demolizione, al quale altri soggetti dovevano provvedere.</p><p>La Corte Costituzionale, in secondo luogo, ha valutato (e ravvisato) la sproporzione tra il sacrificio imposto dalla norma censurata al creditore ipotecario non responsabile dell’abuso edilizio e le conseguenze della sua inerzia.</p><p>La Consulta al riguardo ha rilevato che, ammettendo la correttezza della disciplina che determina, in caso di confisca edilizia, l’automatica estinzione del diritto reale di ipoteca e il conseguente pregiudizio alla tutela del credito del soggetto (creditore ipotecario) che non sia responsabile dell’abuso, detto creditore, per evitare ciò, sarebbe costretto a una continua vigilanza sull’immobile al fine di poter chiedere all’autorità giudiziaria la cessazione di quegli atti del debitore o di terzi che, in quanto idonei a creare i presupposti della confisca edilizia, sarebbero tali da portare all’estinzione della garanzia. Secondo il Collegio giudicante si tratterebbe però di iniziative inesigibili, in quanto il dovere del creditore di tenere una condotta attiva per mitigare il danno non comprende l’esercizio di attività gravose (quali la vigilanza incessante sull’immobile, l’accertamento del carattere abusivo di eventuali manufatti o l’avvio di un’azione giudiziaria) [18]. Né la sproporzione potrebbe essere mitigata dall’esistenza di rimedi per il creditore successivi al perimento del bene (quali l’esecuzione sulla parte residua del terreno oggetto della garanzia reale o la richiesta di altre garanzie reali su altri beni o del risarcimento del danno) che costituiscono forme alternative di tutela ipotetiche e aleatorie, come tali non adeguate.</p><p><strong>4. (Segue) L’incostituzionalità (parziale) anche dell’art. 31, comma 3°, D.P.R. 380/2001 per violazione degli artt. 3, 24, 42 Cost.</strong></p><p>Si è detto nel precedente paragrafo che la Corte Costituzionale ha preso in considerazione le (sole) censure poste con riguardo all’art. 7, comma 3°, L. 47/1985, essendo questa la norma applicabile alla fattispecie <i>ratione temporis</i>.</p><p>Ciononostante, essa ha poi anche precisato che l’art. 31, comma 3°, D.P.R. 380/2001 ha un tenore letterale identico a quello dell’art. 7, comma 3°, L. 47/1985, e, quindi, che anche per questa disposizione valgono le medesime motivazioni poste a supporto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3°, L. 47/1985. Da ciò è derivata la conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale (parziale) anche dell’art. 31, comma 3°, D.P.R. 380/2001 sempre per violazione degli artt. 3, 24 e 42 Cost.</p><p><strong>5. Implicazioni pratiche e breve raffronto con la disciplina riguardante la confisca di natura penale</strong></p><p>La decisione della Consulta porta con sé risvolti pratici abbastanza evidenti, in quanto la tutela del diritto di ipoteca del creditore risulta rafforzata rispetto al passato.</p><p>Alla luce della pronuncia, infatti, anche in presenza dell’acquisizione, mediante confisca edilizia, da parte dell’ente comunale dell’immobile realizzato in violazione della normativa urbanistico-edilizia e che non sia stato demolito, il diritto reale di garanzia, rappresentato dall’ipoteca iscritta dal creditore (estraneo all’abuso) sul fondo sul quale l’immobile è stato costruito, non potrà più essere pregiudicato dalla caducazione automatica conseguente alla caducazione del diritto dominicale. E ciò – si rammenta – non solo nel caso in cui il creditore abbia iscritto ipoteca sul terreno o sia divenuto cessionario del diritto <i>prima</i> della realizzazione dell’immobile abusivo, in quanto la natura abusiva di un immobile non dovrà incidere sul diritto di ipoteca medesimo.</p><p>Il creditore, quindi, non sarà costretto a tenere una condotta attiva (mediante vigilanza sull’immobile, accertamento dell’abusività di eventuali manufatti o avvio di giudizi) al fine di poter chiedere all’autorità giudiziaria la cessazione di quegli atti del debitore o di terzi che creerebbero i presupposti della confisca edilizia, in quanto detta confisca non dovrà più comportare l’estinzione della garanzia.</p><p>Le implicazioni pratiche che la pronuncia di incostituzionalità determinerà in ambito civile/amministrativo, peraltro, appaiono in linea con quanto in realtà già previsto – anche grazie ad un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni data dalla Corte di Cassazione – in relazione ai provvedimenti ablativi di natura penale, e cioè, tipicamente, le confische di prevenzione <i>ex</i> D.lgs. 159/2011 (c.d. Codice antimafia) e le confische disposte nella fase di cognizione, che, come si intuisce, hanno la finalità ora di prevenire, ora di reprimere la commissione di reati.</p><p>Benché, anche in questi casi possa esserci il rischio di un contrasto tra l’interesse del creditore (che solitamente ha iscritto proprio un’ipoteca sul bene oggetto di confisca) e l’interesse pubblico dello Stato, come detto, a evitare la tenuta di una condotta illecita o a reprimerla, è prevista una specifica normativa che, per come interpretata dalla Suprema Corte, si pone a tutela del creditore in buona fede che dimostri di non avere “legami” con detta condotta.</p><p>Ora, per quel che riguarda la c.d. confisca di prevenzione <i>ex</i> D.lgs. 159/2011, il creditore vantante un diritto antecedente al sequestro può agire per vedere riconosciuto il proprio credito se ricorrono i presupposti di cui agli artt. 52 e ss. del medesimo decreto, e cioè: (i) l’anteriorità del credito, risultante da atti aventi data certa, rispetto al sequestro, (ii) l’inesistenza di altri beni del debitore sui quali il credito può esercitare la garanzia patrimoniale in misura idonea al soddisfacimento del credito; (iii) la buona fede del creditore e la contestuale assenza di strumentalità del credito all’attività illecita perpetrata dal destinatario del sequestro. Come anticipato, però, rispetto a quest’ultimo requisito, che, se interpretato troppo rigorosamente, rischierebbe di danneggiare i terzi creditori che hanno concesso in buona fede un credito rivelatosi strumentale ad un illecito, anche se essi sono estranei alle condotte tenute del debitore, la Cassazione ha affermato – dando una lettura costituzionalmente orientata della norma – che il creditore è tenuto a dimostra la propria buona fede e, solo se risulti accertata la strumentalità del credito rispetto all’attività illecita, anche l’ignoranza in buona fede del nesso di strumentalità tra credito e attività illecita commessa dal debitore [19].</p><p>Con riguardo alle confische di cognizione [20] il discorso è pressoché analogo. Ad esse, infatti, si applica quanto previsto dall’art. 104 <i>bis</i> disp. att. c.p.p., che ha esteso a tutti i casi di confisca il regime di tutela dei diritti del terzo, previsti dal Codice Antimafia, appena sopra descritti [21]. La richiamata disposizione, ai commi 1 <i>bis </i>e 1 <i>quater</i>, prevede infatti che (i) «<i>in caso di sequestro disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, del codice </i>[sequestro preventivo ai fini di confisca]<i> o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo</i> [D.lgs. n. 159/2011, cioè appunto il c.d. Codice Antimafia]» e (ii) «a<i>i casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall’articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</i>».</p><p>[1] Camera di Consiglio del 4 giugno 2024, decisione del 6 giugno 2024, pubblicazione del 3 ottobre 2024.</p><p>[2] Presidente Augusto Antonio Barbera; Redattore Emanuela Navarretta.</p><p>[3] Procedimento <i>ex</i> art. 374, comma 2°, c.p.c.</p><p>[4] Anche sulla scorta dell’insegnamento offerto in tema di confisca urbanistica e tutela dei terzi di buona fede da alcune pronunce della Corte Europea dei diritti dell’uomo.</p><p>[5] Cass., Sez VI civ., ordinanza 11 novembre 2021, n. 33570; Cass., Sez. I civ., ordinanza 9 ottobre 2017, n. 23583; Cass., Sez. VI civ. ordinanza 6 ottobre 2017, n. 23453; Cass., Sez. III civ., sentenza 26 gennaio 2006, n. 1693.</p><p>[6] CdS, adunanza plenaria, sentenza 11 ottobre 2023, n. 16; CdS, Sez. VI, sentenza 9 giugno 2020, n. 3697; CdS, Sez. IV, sentenza 16 gennaio 2019, n. 398; Sez. V, sentenza 7 marzo 1997, n. 220.</p><p>[7] Si precisa che prima di proporre incidente di costituzionalità la Corte di Cassazione rimettente ha provato a valutare la percorribilità di un’interpretazione adeguatrice delle norme alla Costituzione, sondando due vie interpretative, tuttavia ritenute poi non accessibili. La prima attribuiva al Comune, a titolo di diritto di superficie, il solo manufatto abusivo, qualificando come nuda proprietà il diritto sul terreno (che avrebbe potuto rimanere gravato dall’ipoteca originaria), ma tale ricostruzione risultava smentita dal dato testuale dell’art. 7 della L. 47/1985 e dall’art. 31, comma 3°, D.P.R. 380/2001. La seconda consentiva al creditore ipotecario di coltivare l’esecuzione forzata con vendita sottoposta a condizione sospensiva rappresentata dalla demolizione dell’immobile abusivo o dalla presentazione di una domanda in sanatoria, ma ciò non pareva superare il tema dell’estinzione dell’ipoteca per effetto dell’acquisto a titolo originario da parte del Comune.</p><p>[8] Articolo oggi abrogato dall’art. 136, comma 2°, lett. f), D.P.R. 380/2001 (c.d. T.U. Edilizia), il quale, all’art. 31, comma 3°, prevede una disposizione di identico tenore.</p><p>[9] Per completezza si segnala che l’Avvocatura dello Stato ha proposto anche una possibile interpretazione adeguatrice ulteriore rispetto a quelle già sondate dalla Corte di Cassazione, che consideri il titolare di diritti reali di garanzia precedentemente iscritti tra i destinatari dell’ordine di demolizione, cosicché egli risulti tra i soggetti come possono adoperarsi per impugnare l’ordine medesimo o per procedere direttamente alla demolizione dell’immobile abusivo per evitare le conseguenze dell’inottemperanza.</p><p>[10] Cfr. artt. 7 e 8, L. 47/1985.</p><p>[11] Cfr. artt. 4, commi 1°, 2° e 4°, e 6, L. 47/1985 e oggi artt. 27, comma 2°, e 29, comma 1° D.P.R. 380/2001.</p><p>[12] Cfr. art. 7, comma 2°, L. 47/1985 e oggi art. 31, comma 2°, D.P.R. 380/2001.</p><p>[13] Art. 7, comma 3°, L. 47/1985 oggi art. 31, comma 3°, D.P.R. 380/2001, e cioè le disposizioni oggetto di censura.</p><p>[14] Cass., Sez. III civ., 26 gennaio 2006, n. 1693 (ma già prima, in un <i>obiter dictum</i>, Cass., SS.UU. civ., 12 giugno 1999, n. 322). Tale interpretazione ha poi trovato conferma anche nella giurisprudenza relativa all’art. 31, comma 3°, D.P.R. 380/2001: Cass., Sez VI civ., ordinanza 11 novembre 2021, n. 33570; Cass., Sez II civ., ordinanza 30 gennaio 2020, n. 2194; Cass., Sez. I civ., ordinanza 9 ottobre 2017, n. 23583; Cass., Sez. VI civ. ordinanza 6 ottobre 2017, n. 23453; Cass., Sez. III civ., sentenza 26 gennaio 2006, n. 1693; CdS, Sez. VI, sentenza 8 marzo 2023, n. 2459; CdS, adunanza plenaria, sentenza 11 ottobre 2023, n. 16; CdS, Sez. VI, sentenza 9 giugno 2020, n. 3697; CdS, Sez. IV, sentenza 16 gennaio 2019, n. 398; Sez. V, sentenza 7 marzo 1997, n. 220.</p><p>[15] C.d. <i>ius sequelae</i>, <i>ius distrahendi</i> e <i>ius praelationis</i>; cfr. artt. 2858 ss. c.c.; 2741, comma 1°, c.c.; 2808 c.c. e 510 c.p.c., nonché, in caso di cessione del credito, art. 1263, comma 1°, c.c.</p><p>[16] Cfr., a titolo d’esempio, Cass., Sez. III civ., 26 gennaio 2006, n. 1693 e, più di recente, con riguardo alla disciplina prevista dal T.U. Edilizia, anche CdS, Sez. VI, 17 marzo 2023, n. 2769.</p><p>[17] Art. 17, comma 1°, secondo periodo, L. 47/1985, abrogato dal T.U. Edilizia e sostituito dall’art. 46, comma 1°, secondo periodo, D.P.R. 380/2001; art. 17, comma 3°, e art. 40, comma 4°, L. 47/1985; art. 46, comma 3°, D.P.R. 380/2001.</p><p>[18] Hanno affermato questo principio Cass., Sez. Lavoro, ordinanza 5 agosto 2021, n. 22352; Cass., Sez. I civ., ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3797; Cass., Sez. III civ., ordinanza 5 ottobre 2018, n. 24522; Cass., Sez. Lavoro, sentenza 11 marzo 2016, n. 4865.</p><p>[19] Cass., Sez. VI pen., 11 luglio 2023, n. 30153.</p><p>[20] Disciplinata dagli articoli 240 ss. c.p. (oltre che da alcune disposizioni specifiche per singole ipotesi di reato) e può essere di tre diverse tipologie: diretta, per equivalente e allargata.</p><p>[21] Già applicabile alla confisca allargata dal 2017 in virtù di specifica modifica legislativa all’art. 12 <i>sexies</i> D.L. n. 306/1992 (all’epoca in vigore e successivamente abrogato).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/3/1/csm_ADV_II_Real-Estate-2_copy_dad4411142.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8259</guid>
                        <pubDate>Mon, 09 Dec 2024 10:14:04 +0100</pubDate>
                        <title>Il grande freddo delle Borse senza l&#039;unione dei mercati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-grande-freddo-delle-borse-senza-lunione-dei-mercati</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>La frammentazione delle procedure di scambio è uno degli ostacoli alla crescita dei capitali in Ue</i></p><p>L'ultimo monito è arrivato da Christine Lagarde: urgono progressi concreti verso l'unione europea dei mercati dei capitali. E un passaggio centrale, ha spiegato la presidente della Bce in questo modo allineandosi a Mario Draghi, affinché l'Ue diventi «più resiliente in un mondo economico sempre più frammentato».&nbsp;</p><p>Cosa significa, nel concreto, unire i mercati dei capitali europei? Benché se ne parli spesso, ritiene <strong>Lukas Plattner</strong>, partner di ADVANT Nctm, «il concetto rimane fumoso. Non credo possa essere una concentrazione delle società di gestione, non sarebbe fattibile anche per accenti concorrenziali, ma dovrebbe essere l'unificazione digitale delle piattaforme e il consolidamento delle controparti e dei depositari centrali», ruoli oggi in Italia svolti rispettivamente dalla Cassa di compensazione e da Monte Titoli.</p><p>Secondo Plattner, «per canalizzare il risparmio verso le imprese Ue ed evitare che vada verso quelle extra Ue, servono incentivi fiscali. Lo schema ideale dovrebbe essere quello di prodotti di risparmio e previdenziali/assicurativi incentivati per investire nelle imprese europee». In Italia, un passo in questa direzione è stato fatto con i Pir, ma occorrono correttivi per evitare, come accaduto, che si vendano i prodotti allo scadere del beneficio fiscale.</p><p>Per Plattner, è necessario accelerare i processi già in atto per favorire «la condivisone dei dati al fine di arrivare a una piattaforma globale di negoziazione a livello Ue a cui sono interconnesse le diverse trading venne (luoghi di scambio) regionali». L'idea è quella di arrivare ad avere «Ipo su base nazionale ma scambi su base europea, che consentano all'investitore di accedere da tutti i punti in Ue a strumenti finanziari con un unico prezzo». L'esperto suggerisce poi di «allargare le competenze dell'Esma», l'autorità delle Borse europee, e di «centralizzare le sanzioni, oggi troppo diversificate».</p><p><a href="https://www.repubblica.it/economia/2024/12/09/news/unione_mercati_capitali_ue_ostacoli_cosa_manca_lagarde-423825915/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Tratto da Affari&amp;Finanza. Clicca qui per l'articolo integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/1/8/csm_ADV_banking-and-finance_9a3410a296.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8249</guid>
                        <pubDate>Wed, 04 Dec 2024 12:52:30 +0100</pubDate>
                        <title>Le novità del Listing Act</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-novita-del-listing-act</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura di Lukas Plattner e Giacomo Abbadessa</i><br>Tratto da <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Diritto Bancario</u></strong></a>.</p><p><i>Il presente contributo analizza le novità del Listing Act, ovvero il pacchetto&nbsp;di misure pubblicate in Gazzetta Ufficiale UE lo scorso 14 novembre volte a&nbsp;rendere i mercati dei capitali più attraenti per le imprese dell’UE, facilitando l’accesso al capitale da parte delle piccole e medie imprese (PMI).</i></p><p><strong>1. Premessa</strong></p><p>Lo scorso 8 ottobre 2024, il Consiglio Europeo ha approvato il <i>c.d.</i> “Listing Act”, un pacchetto di misure legislative presentate dalla Commissione Europea il 7 dicembre 2022 e approvate dal Parlamento Europeo lo scorso 16 settembre 2024 (“<i>Listing Act</i>”) [1].</p><p>Il Listing Act introduce interventi normativi sistematici finalizzati a rendere i mercati dei capitali più attraenti per le imprese dell’UE, facilitando l’accesso al capitale da parte delle piccole e medie imprese (“<i>PMI</i>”) [2].</p><p>Il Listing Act [3] si compone:</p><ul><li>del Regolamento (UE) 2024/2809 (“<i>Regolamento Listing Act</i>”) che modifica <i>(a)</i> il Regolamento (UE) 2017/1129 in materia di prospetto informativo (“<i>Regolamento Prospetto</i>”) ([4]); <i>(b) </i>il Regolamento (UE) 2014/596 in materia di abusi di mercato (“<i>MAR</i>”) ([5]) e <i>(c)</i> e il Regolamento (UE) n. 600/2014;</li><li>della Direttiva (UE) 2024/2811 che modifica la Direttiva (UE) 2014/65 o <i>Markets in financial instruments directive</i> (“<i>MiFID II</i>”) e che abroga la Direttiva (UE) 2001/34/CE; e</li><li>della Direttiva (UE) 2024/2810 in materia di azioni a voto plurimo (“<i>Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo</i>”) per le società che chiedono l’ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione (“<i>MTF”</i>) [6].</li></ul><p>Il Listing Act entra in vigore in data odierna, 4 dicembre 2024, ovvero 20 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GU L del 14 novembre 2024), con l’eccezione di talune previsioni che entreranno in vigore tra il marzo 2025 e giugno 2026.</p><p>Sebbene le norme la cui entrata in vigore è stata differita riguardino alcuni tra gli interventi di maggior rilievo del Listing Act [7], le previsioni di immediata applicazione già anticipano la rilevante portata della riforma.</p><p><strong>2. Modifiche al Regolamento Prospetto</strong></p><p><strong>2.1 Esenzioni dall’obbligo di pubblicazione del prospetto</strong></p><p>Il Regolamento Prospetto stabilisce i requisiti per la redazione, l’approvazione e la diffusione del prospetto da pubblicare in caso di offerta pubblica o ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato UE (“<i>MR</i>”).</p><p>Le modifiche al Regolamento Prospetto introdotte dal Regolamento Listing Act semplificano gli obblighi informativi per le offerte pubbliche iniziali (“<i>IPO</i>”) e per l’ammissione alla negoziazione su un MR, riducendo la lunghezza dei prospetti, nonché la complessità e i costi legati alla redazione e pubblicazione, oltre a razionalizzare il processo di revisione e approvazione del prospetto da parte delle Autorità competenti.</p><p><i><u>Nuove esenzioni in caso di (i) offerta pubblica o ammissione alla negoziazione di titoli fungibili con strumenti già ammessi alla negoziazione sullo stesso mercato da almeno 18 mesi, indipendentemente dalla loro dimensione; e (ii) offerta pubblica di titoli che rappresentano meno del 30% degli strumenti già ammessi alla negoziazione sullo stesso mercato</u></i></p><p>Il Regolamento Listing Act introduce nuove esenzioni dall’obbligo di pubblicare un prospetto di quotazione o offerta.</p><p>In primo luogo, le nuove esenzioni (indipendente da requisiti di dimensione) si applicano nei seguenti casi:</p><ul><li>l’offerta di titoli fungibili con titoli ammessi alla negoziazione in un MR o in un mercato di crescita per le PMI [8]&nbsp;(“<i>SGM</i>“) continuativamente per almeno i 18 mesi precedenti l’offerta dei nuovi titoli [9], con la conseguenza che gli emittenti ammessi su MR o su SGM (come Euronext Growth Milan) da più di 18 mesi potranno collocare <i>equity</i> o debito senza dover pubblicare un prospetto qualora l’offerta sia superiore a 8 milioni;</li><li>titoli fungibili con titoli ammessi alla negoziazione in un MR continuativamente per almeno gli ultimi 18 mesi precedenti l’ammissione alla negoziazione dei nuovi titoli [10],</li></ul><p>purché, in entrambi i casi, siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:</p><ul><li>i titoli offerti al pubblico o destinati a essere ammessi alla negoziazione in un MR non sono emessi in occasione di un’acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, di una fusione o di una scissione;</li><li>l’emittente dei titoli non oggetto di una ristrutturazione o di procedura d’insolvenza;</li><li>sia messo a disposizione (con le modalità di cui <i>infra</i>) un documento informativo sintetico contenente le informazioni di cui al nuovo Allegato IX del Regolamento Prospetto non soggetto ad approvazione da parte di Consob presso la quale dovrà essere unicamente depositato.</li></ul><p>In secondo luogo, viene introdotta un’ulteriore esenzione, questa dipendente dalla dimensione dell’offerta, nel caso di un’offerta di titoli destinati a essere ammessi alla negoziazione in un MR o su uno SGM e fungibili con titoli già ammessi alla negoziazione sullo stesso mercato, a condizione i titoli rappresentano, su un periodo di 12 mesi, meno del 30% del numero di titoli già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato [11].</p><p><i><u>Soglie di esenzione per il prospetto di quotazione innalzate dal 20% al 30% in caso di ammissione di titoli fungibili con titoli già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato (art. 1, comma 5, Regolamento Prospetto)</u></i></p><p>Il Regolamento Listing Act innalza la soglia rilevante per l’applicabilità di talune esenzioni dall’obbligo di pubblicazione prospetto di quotazione, portandola dal 20% al 30%, su un periodo di 12 mesi.</p><p>In particolare, a seguito di queste modifiche, non sarà richiesto un prospetto per l’ammissione alla negoziazione di:</p><ul><li>i titoli fungibili con titoli già ammessi alla negoziazione nello stesso MR, a condizione che essi rappresentino, su un periodo di 12 mesi, meno del <u>30%</u> del numero di titoli già ammessi alla negoziazione nello stesso MR [12];</li><li>azioni derivanti dalla conversione o dallo scambio di altri titoli o dall’esercizio di diritti conferiti da altri titoli, quando tali nuove azioni siano della stessa classe delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso MR e rappresentino, su un periodo di 12 mesi, meno del <u>30%</u> del numero delle azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione nello stesso MR [13], fatto salvo quanto previsto dal nuovo art. 1, paragrafo 5, <i>b</i>–<i>bis)</i> del Regolamento Prospetto (su cui <i>infra</i>).</li></ul><p>Restano da rispettare, con riferimento all’esenzione sopra descritta, le condizioni connesse alla mancata soggezione a una ristrutturazione o di procedure d’insolvenza e alla messa a disposizione (con le modalità di cui <i>infra</i>) di un documento informativo sintetico contenente le informazioni di cui al nuovo Allegato IX del Regolamento Prospetto.</p><p>Quanto al nuovo Allegato IX [14], rilevante ai fini del paragrafo 4 [15] e il paragrafo 5 [16] dell’art. 1 del Regolamento Prospetto, Il Regolamento Listing Act ne ha specificato il formato.</p><p>L’Allegato XI dovrà essere di una lunghezza massima di 11 facciate di fogli A4 e redatto nella lingua ufficiale dello Stato membro di origine, o almeno in una delle sue lingue ufficiali, o in un’altra lingua accettata dall’autorità competente di tale Stato membro.</p><p>Ai fini delle esenzioni di cui sopra, il documento informativo di cui al nuovo Allegato IX dovrà essere depositato, in formato elettronico, presso l’Autorità dello Stato membro d’origine e contestualmente pubblicato in formato elettronico e con obbligo di consegna sempre in formato elettronico, su richiesta e a titolo gratuito, a qualsiasi potenziale investitore, così come previsto nel novellato art. 21, paragrafo 2 del Regolamento Prospetto.</p><p>Infine, il Regolamento Prospetto è stato modificato, mediante la sostituzione del paragrafo 6, art. 1, al fine di specificare che le esenzioni dall’obbligo di pubblicare il prospetto di cui ai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo possano essere applicate congiuntamente [17].</p><p>Si precisa, infine, che il Regolamento Prospetto include ormai una nuova definizione di “<i>ristrutturazione</i>” [18] e “<i>procedura d’insolvenza</i>” <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn19" target="_blank" rel="noreferrer">[19]</a>, rilevanti ai fini delle esenzioni di cui sopra.</p><p><strong>2.2 Semplificazioni redazione del prospetto informativo</strong></p><p><i><u>Nuova definizione di “approvazione” ai fini della procedura di approvazione del prospetto informativo</u></i></p><p>Il Regolamento Listing Act è intervenuto modificando la definizione di approvazione, di cui alla lettera r) dell’articolo 2 del Regolamento Prospetto ai sensi del quale, nella nuova formulazione, per tale si intende “<i>l’atto positivo al termine del controllo, da parte dell’autorità competente dello Stato membro di origine, della completezza, della coerenza e della comprensibilità delle informazioni fornite nel prospetto, che non riguarda tuttavia l’accuratezza di tali informazioni</i>”.</p><p>Tale formulazione sembra limitare la responsabilità delle Autorità di Vigilanza, restringendo l’attività di <i>due diligence </i>mediante l’espressa esclusione del giudizio di “<i>accuratezza</i>” delle informazioni contenute nel prospetto [20]. Il che pare escludere la sussistenza in capo alla Consob di una responsabilità per l’approvazione di un prospetto riportante informazioni non veritiere. In altri termini, il modesto inciso pare limitare la responsabilità dell’Autorità di Vigilanza alle ipotesi in cui sia stato omesso il controllo sulla completezza, coerenza e comprensibilità del prospetto con eliminazione di doveri di accertamento della correttezza materiale delle informazioni incluse nel prospetto informativo. Pertanto, sembra potersi confermare l’orientamento dell’Autorità di Vigilanza che la verifica sulla completezza del prospetto non debba comprendere anche l’accertamento dell’idoneità di ciascun elemento informativo a rappresentare in maniera compiuta il relativo fatto/dato [21] ma limitarsi a un controllo essenzialmente formale circa la sussistenza dell’elemento informativo richiesto dal Regolamento Prospetto.</p><p>La novità risiede nell’inserimento a livello 1 della disposizione, così da fugare ogni dubbio circa il fatto che la responsabilità delle Autorità di Vigilanza europee è limitata alla verifica della completezza, coerenza e comprensibilità del prospetto, il che segnala una convergenza col al regime applicabile alla <i>Security and Exchange Commission </i>(“<i>SEC</i>”) negli Stati Uniti, la quale, pur richiedendo agli emittenti, in sede di <i>filing</i>, di fornire informazioni accurate e veritiere, non è chiamata a garantire l’accuratezza delle informazioni contenute nei documenti sottoposti alla sua approvazione. La SEC, infatti, è considerata non esercitare una funzione di “<i>merit regulator</i>”, limitandosi a verificare che gli emittenti adempiano agli obblighi informativi ai sensi della normativa applicabile (<i>i.e.</i>, accertandosi che gli elementi informativi di cui è richiesta la <i>disclosure </i>siano rappresentati in maniera completa e con sufficiente dettaglio e chiarezza all’interno della documentazione fornita al mercato).</p><p><i><u>Prospetti standardizzati e in formato elettronico</u></i></p><p>Al fine di migliorare la leggibilità del prospetto per gli investitori, ridurre i costi associati alla sua redazione e armonizzarne il contenuto, il Regolamento Listing Act stabilisce che le informazioni incluse nel prospetto devono essere presentate in una sequenza standardizzata [22], che sarà definita tramite atti delegati della Commissione.</p><p>Ai sensi dell’art. 6, paragrafo 8, del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act, l’<i>European Security and Markets Authority (“ESMA”</i>) dovrà sottoporre alla Commissione una bozza di <i>standard</i> tecnici di implementazione per specificare il formato e la disposizione del prospetto, a seconda del tipo di prospetto e del tipo di investitori a cui è destinato, entro dicembre 2025, ossia entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento Listing Act.</p><p>Infine, il Regolamento Listing Act prevede che il prospetto venga distribuito esclusivamente in formato elettronico, eliminando così la possibilità per gli investitori di richiedere una copia cartacea [23], ferma la possibilità di riceverlo in formato elettronico senza costi.</p><p><i><u>Riduzione periodo di riferimento delle informazioni finanziarie</u></i></p><p>Il Regolamento Listing Act modifica anche l’Allegato I del Regolamento Prospetto, riducendo l’onere informativo per gli emittenti riguardo alle informazioni finanziarie storiche da includere nel prospetto. In particolare, ora è sufficiente includere nel prospetto <i>(i)</i> le informazioni finanziarie relative agli ultimi due esercizi finanziari (invece dei tre precedentemente richiesti) per titoli di capitale, e <i>(ii)</i> le informazioni finanziarie relative all’ultimo esercizio finanziario solo in relazione a titoli diversi dai titoli di capitale [24], oppure un periodo più breve durante il quale l’emittente è in attività e altre informazioni di carattere finanziario.</p><p><i><u>Fattori di rischio</u></i></p><p>Per quanto concerne i fattori di rischio [25], ferma la necessità che i fattori di rischio siano presentati in un numero limitato di categorie in funzione della loro natura, per alleggerire l’onere degli emittenti il legislatore ha sostituito il requisito di classificare i fattori di rischio più rilevanti (in quanto esercizio complicato e oneroso per gli emittenti) col requisito di elencare, in ciascuna categoria, i fattori di rischio più rilevanti in modo coerente con la valutazione effettuata dall’emittente.</p><p>Ancora, per rendere più comprensibile il prospetto e facilitare l’adozione di decisioni di investimento informate da parte degli investitori, il Regolamento Listing Act ribadisce che gli emittenti non dovrebbero sovraccaricare il prospetto con fattori di rischio generici.</p><p>A questo scopo, il Regolamento Listing Act stabilisce che il prospetto deve contenere fattori di rischio limitati ai rischi che sono specifici dell’emittente e dei titoli e che sono rilevanti per assumere una decisione d’investimento informata. Il prospetto non può contenere fattori di rischio generici o fattori di rischio che servano soltanto come esclusioni della responsabilità o che non offrano un quadro sufficientemente chiaro dei rischi specifici per gli investitori.</p><p>Nel redigere il prospetto, gli emittenti, gli offerenti o i soggetti che richiedono l’ammissione alla negoziazione in un MR valutano la rilevanza dei fattori di rischio sulla base della probabilità che si verifichino e dell’entità prevista del loro impatto negativo.</p><p>L’emittente, l’offerente o il soggetto che richiede l’ammissione alla negoziazione in un MR descrive adeguatamente ciascun fattore di rischio e spiega come incide sull’emittente o sui titoli oggetto dell’offerta o da ammettere alla negoziazione, potendo anche comunicare la valutazione della rilevanza dei fattori di rischio ricorrendo a una scala di tipo qualitativo (bassa, media, alta) a loro scelta.</p><p>I fattori di rischio dovranno essere presentati in un numero limitato di categorie, in funzione della loro natura. In ciascuna categoria, i fattori di rischio più rilevanti sono elencati in modo coerente con la valutazione di cui sopra.</p><p><i><u>Maggiori informazioni da poter incorporare mediante riferimento</u></i></p><p>Il Regolamento Listing Act estende l’ambito di applicazione dell’art. 19 del Regolamento Prospetto [26] riguardo all’inclusione di informazioni nel prospetto tramite riferimento, consentendo agli emittenti di utilizzare questa tecnica per un numero maggiore di documenti e informazioni.</p><p>Più precisamente, un prospetto può ormai incorporare per riferimento <i>(i)</i> un documento di registrazione universale (o una sua sezione) approvato o depositato presso un’autorità competente, e <i>(ii)</i> il documento informativo contenente le informazioni di cui al nuovo Allegato IX del Regolamento Prospetto [27].</p><p>Infine, il Regolamento Listing Act è intervenuto al fine di chiarire la possibilità per l’emittente, l’offerente o l’entità che richiede l’ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato di non pubblicare un supplemento [28]&nbsp;per le nuove informazioni finanziarie annuali o intermedie pubblicate, quando un prospetto di base è ancora valido ai sensi dell’art. 12, paragrafo 1, del Regolamento Prospetto (cioè per 12 mesi dalla sua approvazione). Gli emittenti sono, tuttavia, autorizzati a pubblicare volontariamente tali informazioni in un supplemento, salvo il rispetto delle condizioni di cui all’art. 19, paragrafo 1-<i>bis</i>), del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p>Se tali nuove informazioni sono pubblicate elettronicamente, possono essere incluse nel prospetto di base [29].</p><p>La possibilità di includere informazioni mediante riferimento sarà ulteriormente facilitata in futuro, quando gli investitori potranno accedervi in modo più efficiente ed efficace nel punto di accesso unico europeo (”<i>ESAP</i>”) istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859, che permetterà agli investitori di trovare la maggior parte delle informazioni pertinenti in un unico luogo digitale, facilitando così ulteriormente l’accesso alle informazioni incluse nei prospetti mediante riferimento.</p><p><i><u>Relazione aggregata annuale dell’ESMA sul rispetto da parte delle Autorità competenti dei termini di approvazione del prospetto</u></i></p><p>Il Regolamento Listing Act impone all’ESMA di pubblicare una relazione annuale che riporti i dati relativi al mancato rispetto, da parte delle Autorità competenti, del termine di approvazione del prospetto ai sensi dell’articolo 20 del Regolamento Prospetto [30], che dovranno darne comunicazione a ESMA con indicazione dei motivi del ritardo.</p><p>La norma intende, quindi, incentivare l’approvazione del prospetto da parte delle Autorità di vigilanza nel rispetto dei tempi stabiliti dal Regolamento Prospetto, prevedendo una forma di pubblicità della (eventuale) inefficienza delle Autorità competenti e/o del processo di approvazione.</p><p><i><u>Nuovi termini per la revoca dell’accettazione di una offerta pubblica di titoli, a seguito di supplemento</u></i></p><p>Il Regolamento Listing Act modifica, per aumentare il livello di tutela degli investitori, i termini utili per revocare l’accettazione in caso di una offerta pubblica di titoli all’esito della pubblicazione di un supplemento ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento Prospetto.</p><p>Quando sia stato pubblicato un supplemento, il nuovo articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento Prospetto, prevede un termine di tre giorni (e non più due) per revocare l’accettazione [31].</p><p><strong>3. Modifiche alla MAR</strong></p><p><i><u>Semplificazioni della disciplina in materia di acquisto azioni proprie</u></i></p><p>Ai sensi dell’articolo 5 della MAR, i divieti di abuso e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (<i>ex </i>articolo 14 della MAR) e di manipolazione del mercato (<i>ex </i>articolo 15 della MAR) non si applicano ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alle operazioni di stabilizzazione.</p><p>Per ridurre gli obblighi di comunicazione attualmente imposti agli emittenti in relazione ai programmi di riacquisto, il Regolamento Listing Act stabilisce che le informazioni relative alle operazioni di riacquisto siano divulgate:</p><ul><li>esclusivamente all’Autorità nazionale competente del mercato più rilevante in termini di liquidità (c<i>d. </i>mercato prevalente) per le azioni proprie dell’emittente (e <u>non</u> più a tutte le Autorità competenti dei mercati in cui le azioni sono quotate);</li><li>al pubblico solo in forma aggregata (anziché per ogni singola operazione) [32].</li></ul><p><i><u>Chiarimenti sulla natura opzionale del regime dei sondaggi di mercato (</u></i><u>c.d. market sounding</u><i><u>), ampliamento del suo ambito di applicazione per includere divulgazioni preliminari di informazioni relative a operazioni non perfezionate, semplificazione della procedura di “cleansing”</u></i></p><p>Il Regolamento Listing Act introduce alcune modifiche alla disciplina sui sondaggi di mercato (<i>c.d.</i> <i>market sounding</i>) di cui all’art. 11 MAR [33].</p><p>La norma su cui il legislatore europeo è intervenuta definiva “<i>sondaggio di mercato</i>” la “<i>comunicazione di informazioni, anteriormente all’annuncio di un’operazione, al fine di valutare l’interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori</i>”.</p><p>Con la modifica del Regolamento Listing Act, la definizione di “<i>sondaggio di mercato</i>” viene estesa per includere la divulgazione di informazioni a terzi prima del potenziale annuncio di un’operazione [34] mediante l’aggiunta dell’aggettivo “<i>eventuale” </i>relativamente all’annuncio della operazione. Di conseguenza, l’ambito di applicazione del regime di <i>market sounding</i> è esteso per operazioni solo eventuali allargando così la possibilità per gli emittenti di contattare gli investitori in una fase di formazione dell’operazione. La modifica risponde anche a una esigenza di chiarezza che riconduce la disciplina in esame alla sua originale <i>ratio</i>: quella di valutare la potenzialità di una operazione (di per sé eventuale) [35].</p><p>Ancora, il legislatore europeo ha affinato la disciplina in esame per definire due distinte categorie di requisiti.</p><p>Da un lato, una prima categoria di requisiti obbligatori a ogni sondaggio di mercato. Dall’altro, una seconda categoria di requisiti che trovano applicazione in via volontaria [36] e che consentono ai partecipanti al mercato di beneficiare di un’esenzione limitata del divieto di divulgazione di informazioni privilegiate (<i>c.d.</i> <i>safe harbor</i>).</p><p>In altre parole, qualora un emittente scelga di divulgare informazioni privilegiate a terzi durante un sondaggio di mercato rispettando i requisiti procedurali di applicazioni volontaria, tale divulgazione sarà considerata come durante “<i>il normale esercizio di un’occupazione, una professione o una funzione</i>”.</p><p>Tuttavia, se un emittente decide di divulgare informazioni privilegiate a terzi durante un sondaggio di mercato senza conformarsi alla relativa procedura prevista dal MAR, l’emittente può comunque dimostrare che la divulgazione è avvenuta durante “<i>il normale esercizio di un’occupazione, una professione o una funzione</i>”, risultando pertanto lecita.</p><p>Nel dettaglio, l’articolo 11, paragrafo 3 della MAR rimane invariato, richiedendo che, per ciascuna comunicazione trasmessa per l’intera durata del sondaggio stesso, il <i>disclosing market participant</i>: <i>(i)</i>in via preliminare, esamini se il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di informazioni privilegiate, registrando per iscritto la sua conclusione e i motivi della stessa; e <i>(ii) </i>fornisca tali registrazioni scritte su richiesta dell’Autorità competente. Questi sono i requisiti che si potrebbero definire “<i>obbligatori</i>” per ogni sondaggio di mercato.</p><p>I requisiti di applicazione volontaria sono individuati dal nuovo articolo 11, paragrafo 4, della MAR, che dispone che, per usufruire del relativo <i>safe harbor</i>, il soggetto che promuove il sondaggio deve adempiere a una serie di obblighi, che ricalcano sostanzialmente quelli previsti dal previgente articolo 11, paragrafo 5, della MAR.</p><p>Permango, quindi, gli oneri connessi all’applicazione del <i>c.d.</i> <i>safe harbor</i>, rispetto al quale un intervento maggiormente consistente sarebbe stato forse opportuno.</p><p>Ad ogni modo, la nuova previsione risponde alla posizione dell’ESMA, che aveva messo in dubbio, sulla base della precedente normativa, la possibilità di svolgere un sondaggio di mercato anche senza rispettare tutti gli oneri procedimentali previsti dall’articolo 11 della MAR e dalla relativa normativa di attuazione [37].</p><p>Infine, il Regolamento Listing Act interviene sulle regole relative al “<i>cleansing</i>” delle informazioni, ovvero l’obbligo di informare le parti interessate quando determinate informazioni cessano di qualificarsi come informazioni privilegiate ai sensi della MAR. In particolare, qualora le informazioni divulgate nel corso di un <i>market sounding</i> cessino di essere considerate informazioni privilegiate secondo il <i>disclosing market participant</i>, quest’ultimo è tenuto a informare il destinatario il prima possibile. Il Regolamento Listing Act specifica che tale obbligo non si applica nei casi in cui le informazioni siano state rese pubbliche in altro modo [38] – mediante comunicato stampa del soggetto che ha promosso il sondaggio –, modificando il Regolamento Prospetto in questo senso [39].</p><p><i><u>Contratti di liquidità meramente comunicati (e non approvati)</u></i></p><p>Altra esemplificazione è rappresentata dalla modifica dell’articolo 13, paragrafo 12, primo comma, lett. d) della MAR, che ora chiarisce che il gestore del mercato o l’impresa di investimento che gestisce uno SGM debba meramente confermare per iscritto all’emittente di aver ricevuto una copia del contratto di liquidità. La previgente disciplina prevedeva, in un passaggio la cui applicazione risultava poco chiara, che dovesse altresì “<i>accettarne i termini e le condizioni</i>”.</p><p>La modifica si giustifica considerando che il gestore di un mercato di crescita per le PMI non è parte del contratto di liquidità.</p><p><i><u>Orientamenti dell’ESMA e atti delegati della Commissione in materia di ritardo</u></i></p><p>Se per l’entrata in vigore del nuovo articolo 17 della MAR, che rivoluzionerà la gestione delle informazioni privilegiate da parte degli emittenti (con particolare riferimento ai <i>c.d.</i> processi prolungati), occorrerà aspettare fino a giugno 2026, il nuovo paragrafo 11 del medesimo articolo entra in vigore immediatamente.</p><p>La norma impone all’ESMA di fornire orientamenti volti a stabilire un elenco indicativo non esaustivo dei legittimi interessi degli emittenti, di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a) dell’articolo 17 della MAR, utili ai fini di soddisfare la prima condizione connessa all’attivazione della procedura di ritardo (<i>i.e.</i>, “<i>la comunicazione delle informazioni privilegiate comporta il rischio di compromettere la stabilità finanziaria dell’emittente e del sistema finanziario</i>”).</p><p>Alla Commissione è, altresì, conferito il potere di adottare un atto delegato per stabilire e riesaminare, ove necessario, un elenco non esaustivo degli elementi seguenti:</p><ul><li>gli eventi finali o le circostanze finali nei processi prolungati e, per ciascun evento o circostanza, del momento in cui si ritiene che si sia verificato e in cui deve essere comunicato;</li><li>le situazioni in cui le informazioni privilegiate di cui l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni intende ritardare la comunicazione sono in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione da parte dell’emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni in relazione alla stessa questione a cui si riferiscono le informazioni privilegiate, di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b). dell’articolo 17 della MAR.</li></ul><p><i><u>(In attesa di) Nuove norme tecniche di implementazione dell’ESMA</u></i></p><p>Il Regolamento Listing Act non apporta modifiche sostanziali al quadro normativo in materia di registro <i>insider</i>. Tuttavia, impone all’ESMA di rivedere le regole tecniche di attuazione, entro il 5 settembre 2025, sul regime semplificato per il registro <i>insider</i>, che attualmente può essere utilizzato dagli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su uno SGM.</p><p><i><u>Innalzamento della soglia rilevante per la notifica di operazioni c.d. di </u></i><u>internal dealing </u><i><u>da Euro 5 mila a 20 mila,</u></i><u> </u><i><u>su scelta discrezionale delle Autorità nazionali</u></i></p><p>Il Regolamento Listing Act introduce una serie di importanti modifiche alle regole applicabili ai <i>c.d.</i> <i>insider</i>, ovvero le persone che esercitano “<i>funzioni di amministrazione, direzione o controllo</i>” (“<i>PDMR</i>”) e le “<i>persone a loro strettamente associate</i>” [40].</p><p>In primo luogo, è stata innalzata la soglia di materialità rilevanti per il sorgere dell’obbligo di notifica.</p><p>La disciplina sinora applicabile prevedeva che l’obbligo di notifica scattasse rispetto a ogni operazione una volta raggiunto un controvalore totale di Euro 5 mila, in un anno solare. Il Regolamento Listing Act ha elevato la soglia di rilevanza per l’obbligo di notifica all’emittente delle operazioni effettuate dalle PDMR e dalle persone a loro strettamente associate a Euro 20 mila [41].</p><p>Sul punto, si evidenzia, tuttavia, che le autorità nazionali conservano una certa discrezionalità, con la possibilità di aumentare tale soglia a Euro 50 mila o ridurla a Euro 10 mila [42]. Si ricorda che, proprio in esercizio della previgente delega, l’articolo 152-<i>quinquies</i>.1 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“<i>Regolamento Emittenti</i>”) già aveva innalzato la soglia a Euro 20 mila.</p><p>Sul punto, l’auspicio è che il Regolamento Emittenti venga modificato (in coerenza con quanto già fatto in precedenza) al fine di innalzare ulteriormente la soglia fino al tetto di Euro 50 mila, almeno per gli emittenti diversi dalle PMI, garantendo una proporzionalità nella definizione della soglia di rilevanza.</p><p>In secondo luogo, vengono introdotte nuove esenzioni al divieto di operazioni durante il <i>c.d.</i> <i>closed period</i>, disciplinato dal combinato disposto dell’articolo 19, paragrafi 11 [43] e 12, della MAR.</p><p>La MAR vieta – esclusivamente [44] – alle PDMR di effettuare operazioni sugli strumenti finanziari dell’emittente nei 30 giorni di calendario che precedono la pubblicazione di un rapporto finanziario intermedio o di fine esercizio, che sia prevista obbligatoriamente in capo all’emittente ai sensi della normativa applicabile o delle regole della sede di negoziazione applicabile all’emittente. Erano, poi, previste talune eccezioni al divieto di cui sopra [45], di cui all’articolo 19, paragrafo 12 della MAR.</p><p>Il paragrafo in commento è ormai sostituito con un nuovo testo, modificato al fine di specificare le tipologie di strumenti finanziari in relazione ai quali gli emittenti possono concedere esenzioni dal divieto di negoziazione durante i <i>closed period</i>, nelle circostanze e con riguardo alle tipologie di operazioni specificate nella norma. In particolare, un emittente può concedere tale esenzione:</p><ul><li>in base a una valutazione, caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali [46]; o</li><li>in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio e a piani per i dipendenti relativi a strumenti finanziari diversi dalle azioni, una garanzia o diritti ad azioni e garanzie o diritti a strumenti finanziari diversi dalle azioni, o ancora operazioni in cui l’interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni.</li></ul><p>Come sottolineato nel Considerando (75), al fine di promuovere la coerenza delle norme, l’esenzione è stata estesa al fine di includere, tra i programmi esentati rivolti ai dipendenti, non solo quelli relativi a strumenti finanziari diversi dalle azioni, ma anche le garanzie o i diritti a strumenti diversi dalle azioni.</p><p>Ancora, il Regolamento Listing Act introduce, con il nuovo paragrafo 12-<i>bis </i>dell’articolo 19, nuove esenzioni, specificando che gli emittenti possono autorizzare i <i>c.d.</i> <i>insider</i> a operare durante il <i>closed period </i>in caso di operazioni o attività di negoziazione:</p><ul><li>che non riguardano decisioni di investimento attive del soggetto rilevante;</li><li>che derivano esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi;</li><li>che sono operazioni o attività di negoziazione, compreso l’esercizio di diritti conferiti da strumenti derivati, basate su condizioni prestabilite” [47].</li></ul><p>In tale maniera, sono escluse le operazioni o attività svolte dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, direzione o controllo durante il periodo di chiusura che potrebbero riguardare accordi irrevocabili conclusi al di fuori di un periodo di chiusura, che possono anche derivare da un mandato discrezionale di gestione delle attività svolte da un terzo indipendente nell’ambito di detto mandato oppure potrebbero anche essere la conseguenza di eventi societari debitamente autorizzati che non implicano un trattamento vantaggioso delle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione [48].</p><p><i><u>Sanzioni amministrative per violazioni della disciplina MAR più proporzionate per gli emettenti</u></i></p><p>Il Regolamento Listing Act modifica il regime sanzionatorio della MAR nel tentativo di rendere le sanzioni amministrative più proporzionate alla dimensione dell’emittente [49], specie per le PMI [50]. L’iniziativa è lodevole e si inserisce nell’ampio sforzo prodotto per avvicinare le società al mercato dei capitali del rischio. Infatti, il rischio di violazione involontaria degli obblighi di comunicazione e le relative sanzioni amministrative sono un fattore importante di dissuasione delle imprese dal chiedere l’ammissione alla negoziazione [51].</p><p>Per evitare un onere eccessivo per le imprese, in particolare le PMI l’importo delle sanzioni per le violazioni commesse da persone giuridiche in relazione agli obblighi di comunicazione è stato modificato in via proporzionale alle dimensioni dell’impresa. L’articolo 30, paragrafo 2, lettera j), punti iii) e iv), stabilisce ora un minimo per l’importo massimo delle sanzioni che possono essere irrogate da un’autorità nazionale competente in caso di violazione del regime di informativa. In tali casi è inoltre opportuno consentire a ciascuno Stato membro nel rispettivo diritto nazionale di applicare un minore livello massimo delle sanzioni applicabile alle PMI, espresso in importi assoluti, al fine di garantire il trattamento proporzionato di queste ultime.</p><p>In particolare, è introdotto un tetto massimo delle sanzioni che possono essere comminate alle persone giuridiche per violazioni degli articoli da 14 a 20 della MAR <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn52" target="_blank" rel="noreferrer">[52]</a>, <i>inter alia</i>, per le violazioni agli obblighi di comunicazione delle informazioni privilegiate nonché per le violazioni degli obblighi in materia di registro <i>insider</i> e della disciplina di <i>internal dealing</i>.</p><p>Questo tetto massimo è calcolato come una percentuale del fatturato annuale totale dell’emittente, basandosi sull’ultimo bilancio disponibile. Tuttavia, qualora la sanzione risultante fosse sproporzionatamente bassa, le Autorità nazionali hanno la facoltà di stabilire un importo minimo.</p><p>A livello domestico, secondo la disciplina attualmente in vigore in materia di sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 187-<i>bis </i>del D. Lgs 58/1998 (“<i>TUF</i>”), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20.000 a Euro 5 milioni chiunque violi il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all’articolo 14 della MAR [53].</p><p>Le violazioni dell’obbligo di comunicazione (<i>ex </i>Articolo 17 della MAR) da parte delle persone giuridiche sono punite dall’art. 187.<i>ter</i>.1, comma 1, del TUF con una sanzione da Euro 5.000 a Euro 2.500.000, indipendentemente dalla dimensione del fatturato dell’emittente e senza prevedere una soglia edittale inferiore per le PMI. Il TUF prosegue stabilendo che la sanzione possa essere commisurata al fatturato (in particolare, in misura del 2% del fatturato annuo) quando tale importo sia superiore a Euro 2.500.000 [54].</p><p>Se le violazioni indicate sopra sono commesse da una persona fisica, ai sensi del secondo comma dell’art. 187-<i>ter</i>.1 del TUF, si applica nei confronti di quest’ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 fino a Euro 1 milione.</p><p>Per la violazione degli obblighi in tema di registro <i>insider</i> (<i>ex </i>art. 17 della MAR) e di <i>internal dealing </i>(<i>ex </i>art. 18 della MAR), l’art. 187.<i>ter</i>.1, comma 4, del TUF prevede una sanzione monetaria da Euro 5.000 a Euro 1.000.000 da parte delle persone giuridiche, sempre senza previsione di soglie di fatturato né di un trattamento favorevole per le PMI.</p><p>Se le violazioni indicate sopra sono commesse da una persona fisica, ai sensi del quinto comma dell’art. 187-<i>ter</i>.1 del TUF, si applica nei confronti di quest’ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 fino a Euro 500.000.</p><p>Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nell’art. 187.<i>ter</i>.1 del TUF, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.</p><p>Sul punto, è fortemente auspicabile che il legislatore domestico persegua nelle intenzioni del legislatore europeo, intervenendo celermente (anticipando il termine ultimo del 5 giugno 2026) sul regime italiano, al fine di commisurare le sanzioni al fatturato degli emittenti, introducendo, sulla scorta di quanto suggerito da tempo dagli operatori di mercato, un regime di minor rigore per le PMI.</p><p>La novella normativa si renderebbe opportuna anche alla luce del nuovo paragrafo 1, dell’articolo 31 della MAR, che è stato sostituito al fine di specificare che gli Stati membri devono garantire che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le Autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, al fine di applicare sanzioni proporzionate. Nel novero delle circostanze rilevanti ai fini di quanto precede emerge un nuovo elemento, per valutare la proporzionalità ovvero “<i>l’onere per l’autore della violazione derivante dalla duplicazione dei procedimenti e delle sanzioni di natura penale e amministrativa per la stessa condotta</i>” <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn55" target="_blank" rel="noreferrer">[55]</a>.</p><p><strong>4. Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo</strong></p><p><i><u>Armonizzazione minima della disciplina in materia di azioni a voto plurimo per le società ammesse alla negoziazione su un MTF, anche in fase pre-IPO (con facoltà per gli Stati membri di subordinarne l’efficacia alla IPO)</u></i></p><p>Il legislatore europeo ha preso atto delle differenze sostanziali, tra gli Stati membri, che interessano le disposizioni domestiche in materia di azioni a voto plurimo <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn56" target="_blank" rel="noreferrer">[56]</a>. Tale frammentazione crea ostacoli alla libera circolazione dei capitali nel mercato interno e condizioni di disparità per le società nei diversi Stati membri.</p><p>Nel recente passato, questa disparità ha portato a opportunità di arbitraggio normativo, spesso tradotte nel trasferimento della sede sociale degli emittenti in alcuni Stati membri con regimi che offrono maggiore flessibilità rispetto al principio “<i>one share one vote</i>” <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn57" target="_blank" rel="noreferrer">[57]</a>.</p><p>In questo contesto, la Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo aspira a stabilire un quadro europeo armonizzato per le azioni a voto plurimo delle società che intendono richiedere l’ammissione alla negoziazione su un MTF (tra cui l’Euronext Growth Milan), pur garantendo agli Stati membri una sufficiente flessibilità nella loro attuazione <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn58" target="_blank" rel="noreferrer">[58]</a>.</p><p>Il legislatore è, quindi, intervenuto per fornire agli azionisti di riferimento uno strumento per far fronte al timore di perdere il controllo della società, che costituisce un importante deterrente dall’accedere al mercato dei capitali, considerato il fisiologico effetto diluitivo connesso alla operazione di IPO.</p><p><i><u>Ambito di applicazione</u></i></p><p>La Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo stabilisce, al fine di assicurare una armonizzazione minima, norme comuni sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l’ammissione alla negoziazione delle loro azioni in MTF, inclusi gli SGM, e che non hanno alcuna azione già ammessa alla negoziazione in un MTF o in un RM.</p><p><i><u>Definizione</u></i></p><p>La Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo definisce un’“<i>azione a voto plurimo</i>” come una “<i>azione appartenente a una categoria distinta e separata di azioni nella quale le azioni conferiscono più voti per azione rispetto a un’altra categoria di azioni con diritti di voto su questioni che devono essere decise dall’assemblea generale degli azionisti</i>” <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn59" target="_blank" rel="noreferrer">[59]</a>.</p><p><i><u>Adozione delle azioni a voto plurimo nella fase pre-IPO</u></i></p><p>Gli Stati membri provvedono affinché una società le cui azioni non siano già ammesse alla negoziazione in un MR o in un MTF abbia il diritto di adottare una struttura con azioni a voto plurimo per l’ammissione alla negoziazione delle sue azioni in un MTF <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn60" target="_blank" rel="noreferrer">[60]</a>.</p><p>La Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo specifica che il diritto di adottare una struttura con azioni a voto plurimo comprende il diritto di una società di adottare tale struttura <u>prima</u> di chiedere l’ammissione alla negoziazione in un MTF <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn61" target="_blank" rel="noreferrer">[61]</a>.</p><p>Fermo quanto precede, gli Stati membri possono subordinare l’esercizio dei diritti di voto potenziati connessi alle azioni a voto plurimo all’ammissione delle azioni della società alla negoziazione in un MTF <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn62" target="_blank" rel="noreferrer">[62].</a></p><p><i><u>L’adozione o la modifica di strutture con azioni a voto plurimo richiede una decisione presa con maggioranza qualificata in assemblea e il rispetto di misure di salvaguardia a tutela degli azionisti</u></i></p><p>Al fine di garantire un’adeguata protezione degli interessi degli azionisti che non detengono azioni a voto plurimo, la Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo introduce specifiche misure di salvaguardia per questi ultimi.</p><p>In particolare, gli Stati membri devono:</p><ol><li>garantire che la decisione di modificare la struttura con azioni a voto plurimo in modo tale da interessare i diritti di voto delle azioni sia presa dall’assemblea almeno a maggioranza qualificata, assicurano che tale decisione sia soggetta a votazione distinta per ciascuna categoria di azioni i cui diritti siano interessati <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn63" target="_blank" rel="noreferrer">[63]</a>;</li><li>limitare l’impatto delle azioni a voto plurimo sul processo decisionale nell’assemblea, introducendo almeno uno degli elementi seguenti:</li><li>un rapporto massimo tra il numero di voti connessi alle azioni a voto plurimo e il numero di voti connessi alle azioni con i diritti di voto inferiori; oppure</li><li>l’obbligo che le decisioni dell’assemblea siano soggette a maggioranza qualificata dei voti espressi, escluse le decisioni relative alla nomina e revoca dei membri degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, nonché le decisioni operative sottoposte all’approvazione dell’assemblea, siano adottate:</li><li>&nbsp;<ol><li>a maggioranza qualificata, sia dei voti espressi sia del capitale sociale rappresentato all’assemblea generale o del numero di azioni rappresentate all’assemblea generale; oppure</li><li>a maggioranza qualificata dei voti espressi, e siano oggetto di una votazione distinta all’interno di ciascuna categoria di azioni i cui diritti sono interessati <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn64" target="_blank" rel="noreferrer">[64]</a>.</li></ol></li></ol><p>Gli Stati membri possono prevedere ulteriori misure di salvaguardia per assicurare un’adeguata tutela degli interessi degli azionisti che non detengono azioni a voto plurimo (<i>c.d.</i> “<i>sunset clauses</i>”), di cui l’articolo 4, paragrafo 2, ne delinea le caratteristiche <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn65" target="_blank" rel="noreferrer">[65]</a>.</p><p><i><u>Regime di trasparenza</u></i></p><p>Gli Stati membri devono provvedere affinché le società ammesse alla negoziazione o che intendano presentare domanda per l’ammissione alla negoziazione in uno SGM (o su diverso MTF) forniscano un <i>set </i>informativo relativamente alla struttura con azioni a voto plurimo adottata <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn66" target="_blank" rel="noreferrer">[66]</a>.</p><p>In particolare, devono essere divulgati:</p><ol><li>la struttura con l’indicazione delle varie categorie di azioni, comprese le azioni che non sono ammesse alla negoziazione, e, per ciascuna categoria di azioni:<ol><li>i diritti e gli obblighi connessi alle azioni in tale categoria,</li><li>la percentuale del capitale sociale totale o del numero complessivo di azioni che le azioni in tale categoria rappresentano; e</li><li>il numero totale di voti che le azioni in tale categoria rappresentano;</li></ol></li><li>eventuali restrizioni al trasferimento di azioni, compresi gli accordi tra azionisti noti alla società e che potrebbero comportare tali restrizioni;</li><li>eventuali restrizioni ai diritti di voto delle azioni, compresi gli accordi tra azionisti noti alla società e che potrebbero comportare tali restrizioni;</li><li>l’identità, se nota alla società, degli azionisti che detengono azioni a voto plurimo che rappresentano più del 5 % dei diritti di voto di tutte le azioni nella società, e delle persone fisiche o dei soggetti giuridici autorizzati a esercitare i diritti di voto per conto di tali azionisti, se del caso <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn67" target="_blank" rel="noreferrer">[67]</a>.</li></ol><p><i><u>Azioni a voto plurimo in Italia </u></i><u>post </u><i><u>DDL Capitali</u></i></p><p>Per quanto concerne il regime domestico, in Italia, le società possono già apportare alcune deroghe al principio “<i>una azione un voto</i>” ai sensi dell’art. 2351, comma 4, del Codice Civile, che consente la creazione di azioni con diritti di voto plurimo. Il che, tenendo anche a mente l’art. 2376 Codice Civile, fa ritenere che la disciplina domestica richiederà pochi o forse nessun adattamento quanto all’adozione della Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo, visto che già oggi sono previste le salvaguardie circa l’introduzione delle azioni a voto plurimo e le deliberazioni assembleari che possano arrecare un pregiudizio alle altre categorie di azioni. Quanto alle <i>c.d.</i> <i>sunset clause</i> è opinione di chi scrive che un intervento legislativo debba essere ponderato tenendo in conto le richieste del mercato e la necessità, d’altra parte, di evitare un eccessivo irrigidimento dell’autonomia privata.</p><p>Tuttavia, questa opzione è esclusa per le società quotate su un mercato regolamentato ai sensi dell’art. 127-<i>sexies</i>, comma 1, del TUF.</p><p>Si ricorda che, recentemente, il legislatore italiano è intervenuto la regolamentazione delle azioni a voto plurimo con il <i>c.d.</i> DDL Capitali <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn68" target="_blank" rel="noreferrer">[68]</a>, introducendo modifiche significative in materia.</p><p>In particolare, rinviando ai precedenti contributi sul tema <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn69" target="_blank" rel="noreferrer">[69]</a>, il DDL Capitali ha modificato:</p><ul><li>l’art. 2351 del Codice Civile, consentendo alle società di prevedere nei loro statuti l’emissione di azioni con voto plurimo fino a un massimo di 10 voti per azione (rispetto ai 3 voti previsti in precedenza);</li><li>l’art. 127-<i>quinquies</i> del TUF, relativo ai diritti di voto maggiorato, permettendo alle società di attribuire un voto maggiorato (fino a un massimo di due voti) per ogni azione detenuta dallo stesso azionista per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi, con la possibilità di concedere un voto aggiuntivo per ogni ulteriore periodo di dodici mesi consecutivi (fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione).</li></ul><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref1" target="_blank" rel="noreferrer">[1]</a> I testi dei documenti approvati dal Consiglio Europeo e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale UE sono reperibili al seguente link <a href="https://eur-lex.europa.eu/oj/daily-view/L-series/default.html?&amp;amp;ojDate=14112024" target="_blank" rel="noreferrer">eur-lex.europa.eu/oj/daily-view/L-series/default.html</a>.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref2" target="_blank" rel="noreferrer">[2]</a> Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento Prospetto (come di seguito definito), per “<i>PMI</i>” si intendono: (i) società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro e fatturato netto annuale non superiore a 50 milioni di euro; oppure (ii) piccole e medie imprese quali definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 13, della MiFID II.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref3" target="_blank" rel="noreferrer">[3]</a> Dalla entrata in vigore del Listing Act, gli Stati membri hanno (<i>i</i>) 18 mesi per trasporre la Direttiva (UE) 2024/2811 di modifica della MiFID II (cfr. art. 3) e <i>(ii)</i> 2 anni per trasporre la Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo (cfr. art. 8).</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref4" target="_blank" rel="noreferrer">[4]</a> Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref5" target="_blank" rel="noreferrer">[5]</a> Regolamento (UE) N. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref6" target="_blank" rel="noreferrer">[6]</a> Di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 22, della MiFID II.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref7" target="_blank" rel="noreferrer">[7]</a> <i>E.g.</i>, revisione della nozione di informazione privilegiata e della procedura sul ritardo ai sensi della MAR, e nuovo Prospetto UE di <i>follow-on </i>e Prospetto di emissione UE della crescita (di cui, rispettivamente, agli articoli 14-<i>bis </i>e 15-<i>bis</i> del Regolamento Prospetto, come modificati dal Regolamento Listing Act).</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref8" target="_blank" rel="noreferrer">[8]</a> Ai sensi dell’art. 33, paragrafo 3, della MiFID II, uno SGM è un mercato che se le seguenti condizioni sono soddisfatte: a) almeno il 50 % degli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione sul MTF sono PMI nel momento in cui il MTF è registrato come SGM e successivamente ogni anno civile; b) sono stabiliti criteri appropriati per l’ammissione iniziale e continuativa alla negoziazione di strumenti finanziari degli emittenti sul mercato; c) al momento dell’ammissione iniziale alla negoziazione di strumenti finanziari sul mercato sono state pubblicate informazioni sufficienti per permettere agli investitori di assumere decisioni di investimento informate; d) sul mercato esiste un’adeguata informativa finanziaria periodica di un emittente o per conto dello stesso; e) gli emittenti, le persone che esercitano responsabilità di direzione, nonché le persone legate strettamente ad esse rispettano i requisiti pertinenti loro applicabili nell’ambito della MAR; f) le informazioni sulla regolamentazione riguardanti gli emittenti sul mercato sono conservate e divulgate pubblicamente; g) esistono sistemi e controlli efficaci intesi a prevenire e individuare gli abusi di mercato su tale mercato secondo quanto prescritto dalla MAR. Si evidenzia che la definizione di cui sopra è stata anche essa modifica dal Listing Act, che l’ha estesa chiarendo che anche un singolo segmento di un MTF si può qualificare come SGM, salvo il rispetto di talune condizioni (cfr. Art. 4, paragrafo 2, punto 12, della MiFID II, come modificata dal Regolamento Listing Act).</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref9" target="_blank" rel="noreferrer">[9]</a> Cfr. art. 1, paragrafo 4, d-<i>ter</i>) del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref10" target="_blank" rel="noreferrer">[10]</a> Cfr. art. 1, paragrafo 5, b-<i>bis</i>), del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref11" target="_blank" rel="noreferrer">[11]</a> Cfr. art. 1, paragrafo 4, d-<i>bis</i>), del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref12" target="_blank" rel="noreferrer">[12]</a> Cfr. art. 1, paragrafo 5, primo comma, lett. a) del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref13" target="_blank" rel="noreferrer">[13]</a> Cfr. art. 1, paragrafo 5, primo comma, lett. b) del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref14" target="_blank" rel="noreferrer">[14]</a> Le informazioni da fornire comprendono, <i>inter alia</i>, il nome e la sede legale dell’emittente, il nome dell’Autorità competente dello Stato membro d’origine, le ragioni dell’emissione e l’utilizzo dei proventi, i fattori di rischio specifici dell’emittente, le caratteristiche dei titoli e i termini e le condizioni dell’offerta nel caso di un’offerta pubblica di titoli.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref15" target="_blank" rel="noreferrer">[15]</a> Ai fini del documento di cui alla lett. d-<i>bis</i>), punto iii) e lett. d-<i>ter</i>), punto iii), del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref16" target="_blank" rel="noreferrer">[16]</a> Ai fini del documento di cui alla lett. b-<i>bis</i>), punto iii) del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref17" target="_blank" rel="noreferrer">[17]</a> Tuttavia, ai sensi del successivo nuovo comma del medesimo articolo, le esenzioni di cui al paragrafo 5, primo comma, lettere a) e b) di cui sopra, non sono applicate congiuntamente qualora la loro combinazione possa rischiare di portare all’ammissione immediata o differita alla negoziazione in un mercato regolamentato, su un periodo di 12 mesi, più del 30% del numero delle azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione nello stesso MR, senza che sia stato pubblicato un prospetto.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref18" target="_blank" rel="noreferrer">[18]</a> Ai sensi della nuova definizione tale termine indica la “<i>ristrutturazione quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio</i>”, si veda la nuova lettera d-<i>bis</i>) dell’art. 2 del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref19" target="_blank" rel="noreferrer">[19]</a> Ai sensi della nuova definizione tale termine indica le “<i>procedure d’insolvenza quali definite all’articolo 2, punto 4), del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio</i>”, si veda la nuova lettera d-<i>ter</i>) dell’art. 2 del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref20" target="_blank" rel="noreferrer">[20]</a> Cfr. Considerando (47) del Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref21" target="_blank" rel="noreferrer">[21]</a> Cfr. Comunicazione Consob n. DEM/9025420 del 24 marzo 2009 e Comunicazione n. 7/2020 del 9 luglio 2020 in cui la Consob rileva: “<i>Nella disciplina sul prospetto non possono considerarsi inclusi nel perimetro delle verifiche delle informazioni riportate nei prospetti ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità i seguenti controlli: – la verifica della rispondenza al vero dei fatti riportati nel prospetto; – la verifica della conformità delle informazioni finanziarie alla normativa di riferimento; – l’esame della rispondenza dei dati di bilancio contenuti nel prospetto alla contabilità sociale; – il riesame puntuale della corrispondenza ai dati contabili delle rielaborazioni effettuate ai fini dell’inserimento nel prospetto; – la verifica della conformità dell’operazione societaria alla normativa applicabile (…). L’approvazione del prospetto riguarda infatti le informazioni in esso contenute e non l’approvazione da parte dell’autorità dell’operazione d’offerta/ammissione alle negoziazioni; inoltre, l’applicazione dei criteri di completezza, coerenza e comprensibilità non può sostanziarsi in un’attività di </i>due diligence<i> compiuta dall’Autorità sui dati e sulle informazioni riportate nel prospetto dall’emittente</i>”.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref22" target="_blank" rel="noreferrer">[22]</a> Cfr. art. 27, paragrafo 1, del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref23" target="_blank" rel="noreferrer">[23]</a> Cfr. art. 21, paragrafo 11, del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref24" target="_blank" rel="noreferrer">[24]</a> Allegato n. I, punto XI, del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref25" target="_blank" rel="noreferrer">[25]</a> Cfr. art. 16, del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref26" target="_blank" rel="noreferrer">[26]</a> L’articolo 19 del Regolamento Prospetto offre agli emittenti la possibilità di includere nel prospetto determinate informazioni mediante riferimento. Tale possibilità è stata introdotta per ridurre l’onere per gli emittenti ed evitare la duplicazione delle informazioni già comunicate e pubblicate in conformità di altri atti normativi dell’Unione in materia di servizi finanziari.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref27" target="_blank" rel="noreferrer">[27]</a> Cfr. art. 19, paragrafo 1, lett. a) e b), del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref28" target="_blank" rel="noreferrer">[28]</a> Cfr. art. 23, paragrafo 1, del Regolamento Prospetto.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref29" target="_blank" rel="noreferrer">[29]</a> Cfr. art. 19, paragrafo 1-<i>ter</i>, del Regolamento Prospetto, come introdotto dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref30" target="_blank" rel="noreferrer">[30]</a> Cfr. art. 20, paragrafo 2, comma secondo del Regolamento Prospetto, come sostituito dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref31" target="_blank" rel="noreferrer">[31]</a> Sempre che il fatto nuovo significativo, l’errore o l’imprecisione rilevante ai fini della pubblicazione del supplemento siano emersi o siano stati rilevati prima della chiusura del periodo di offerta o della consegna dei titoli, se precedente.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref32" target="_blank" rel="noreferrer">[32]</a> Cfr. art. 5, paragrafo 1, lett. b), della MAR, come modificata dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref33" target="_blank" rel="noreferrer">[33]</a> A riconoscimento della rilevanza disciplina dei sondaggi di mercato, si veda il Considerando (32) della MAR, che guarda al <i>market sounding </i>come a “<i>uno strumento di grande importanza per valutare il parere dei potenziali investitori, rafforzare il dialogo con gli azionisti, assicurare che le negoziazioni si svolgano senza complicazioni e che le posizioni degli emittenti, degli azionisti esistenti e dei nuovi investitori potenziali siano compatibili […] particolarmente utile quando i mercati non suscitano fiducia, sono privi di indici di riferimento (benchmarks) pertinenti o sono volatili</i>”.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref34" target="_blank" rel="noreferrer">[34]</a> Cfr. art. 11, paragrafo 1, della MAR, come modificata dal Regolamento Listing Act, “<i>Un sondaggio di mercato consiste nella comunicazione di informazioni, anteriormente all’<u>eventuale</u> annuncio di un’operazione, al fine di valutare l’interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori da parte” […]. </i>La modifica è coerente con le indicazioni dell’ESMA, che aveva segnalato, nel MAR Review Report del 23 settembre 2020 (disponibile al seguente <i>link chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-2391_final_report_-_mar_review.pdf</i>), che la “<i>presenza o meno di un annuncio non impatta effettivamente sulla natura del sondaggio e pertanto non dovrebbe essere riflessa nella definizione</i>” (cfr. § 307).</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref35" target="_blank" rel="noreferrer">[35]</a> Post modifica, la nuova definizione di sondaggio di mercato recita: “<i>comunicazione di informazioni, anteriormente all’<u>eventuale</u> </i>[enfasi aggiunta]<i> annuncio di un’operazione, al fine di valutare l’interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori</i>”.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref36" target="_blank" rel="noreferrer">[36]</a> Cfr. art. 11, paragrafo 4, della MAR, come modificata dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref37" target="_blank" rel="noreferrer">[37]</a> Cfr. MAR Review Report, cit., § 255.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref38" target="_blank" rel="noreferrer">[38]</a> Cfr. art. 11, paragrafo 6, della MAR, come modificata dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref39" target="_blank" rel="noreferrer">[39]</a> Fermo quanto sopra, rimane l’obbligo da parte di ciascuno dei partecipanti ad un sondaggio di valutare se siano o meno ancora in possesso di informazioni privilegiate, a prescindere dagli obblighi di comunicazione del <i>disclosing market participant </i>(cfr. articolo 11, paragrafo 7, della MAR “<i>le persone che ricevono il sondaggio di mercato valutano autonomamente se sono in possesso di informazioni privilegiate</i>”).</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref40" target="_blank" rel="noreferrer">[40]</a> Come noto, l’articolo 19 della MAR impone obblighi di comunicazione in materia di <i>c.d.</i> <i>internal dealing </i>a carico delle persone che in un emittente “<i>esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente legate</i>” in merito alle operazioni condotte per loro conto “<i>concernenti le azioni o gli strumenti di debito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati</i>”.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref41" target="_blank" rel="noreferrer">[41]</a> Cfr. art. 19, paragrafo 8 della MAR, come modificata dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref42" target="_blank" rel="noreferrer">[42]</a> Cfr. art. 19, paragrafo 9 della MAR, come modificata dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref43" target="_blank" rel="noreferrer">[43]</a> Cfr. art. 19, paragrafo 1 della MAR, ai sensi del quale i PDMR non possono compiere “<i>operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle azioni o agli strumenti di debito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell’annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici secondo: a) le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell’emittente sono ammesse alla negoziazione; o b) il diritto nazionale</i>”.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref44" target="_blank" rel="noreferrer">[44]</a> Le persone strettamente legate alle PDMR sono escluse dal divieto, pur essendo soggette agli obblighi di comunicazione ai sensi del medesimo articolo 19 della MAR.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref45" target="_blank" rel="noreferrer">[45]</a> Le esenzioni al divieto di negoziazione durante il <i>c.d.</i> <i>closed period </i>sono meglio precisate nella normativa di secondo livello (cfr. Regolamento delegato (UE) 2016/522 e Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523).</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref46" target="_blank" rel="noreferrer">[46]</a> Quali gravi difficoltà finanziarie, che impongano la vendita immediata di azioni o di strumenti finanziari diversi dalle azioni.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref47" target="_blank" rel="noreferrer">[47]</a>) Il Considerando (76) del Regolamento Listing Act individua, tra le operazioni esenti, a titolo esemplificativo: <i>(i) </i>operazioni o attività derivate da un mandato discrezionale di gestione delle attività svolte da un terzo indipendente nell’ambito di detto mandato; <i>(ii) </i>operazioni che sono la conseguenza di eventi societari debitamente autorizzati che non implicano un trattamento vantaggioso delle PDMR; <i>(iii)</i> operazioni conseguenza dell’accettazione di successioni e donazioni o dell’esercizio di opzioni, future o altri strumenti derivati concordati al di fuori del periodo di chiusura.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref48" target="_blank" rel="noreferrer">[48]</a> Cfr. Considerando (76) del Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref49" target="_blank" rel="noreferrer">[49]</a> Cfr. art. 30, paragrafo 2 della MAR, come modificata dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref50" target="_blank" rel="noreferrer">[50]</a> Ai fini dell’articolo in esame, per “<i>piccola e media impresa</i>” o “PMI” si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref51" target="_blank" rel="noreferrer">[51]</a> Cfr. Considerando (80) del Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref52" target="_blank" rel="noreferrer">[52]</a> Cfr. art. 14 (<i>Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate</i>), art. 15 (<i>Divieto di manipolazione del mercato</i>), art. 16 (<i>Prevenzione e individuazione di abusi di mercato</i>), art. 17 (<i>Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate</i>), art. 18 (<i>Elenchi delle persone aventi accesso a</i> <i>informazioni privilegiate</i>), art. 19 (<i>Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo, o di direzione</i>), art. 20 (<i>Raccomandazioni di investimenti e statistiche</i>), della MAR.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref53" target="_blank" rel="noreferrer">[53]</a> Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell’illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all’articolo 194-<i>bis</i> e della entità del prodotto o del profitto dell’illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo (cfr. art. 187-<i>bis</i>, comma 5, del TUF).</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref54" target="_blank" rel="noreferrer">[54]</a> Se il fatturato sia determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-<i>bis</i>, del TUF.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref55" target="_blank" rel="noreferrer">[55]</a> La nuova previsione recepisce i principi giurisprudenziali della Corte Europea dei diritti dell’uomo in materia di <i>c.d.</i> doppio binario sanzionatorio, principio affermato a partire della sentenza Grande Stevens (cfr. Corte Europea dei diritti dell’uomo, 4 marzo 2014 Grande Stevens e altri contro Italia, Ric. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10).</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref56" target="_blank" rel="noreferrer">[56]</a> Cfr. Considerando (7) del Regolamento Listing Act, “[…] <i>alcuni Stati membri consentono strutture con azioni a voto plurimo, mentre altri le vietano. In alcuni Stati membri tale divieto è limitato alle società pubbliche, mentre in altri si applica a tutte le società</i>”.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref57" target="_blank" rel="noreferrer">[57]</a> Alcuni Stati membri, come la Svezia o la Danimarca, consentono le azioni a voto plurimo quasi fin dalla nascita dei loro mercati dei capitali. In Svezia le società quotate che presentano tali strutture azioni sono sempre rimaste al di sopra del 40% e in Finlandia e Danimarca rappresentano la maggioranza delle società quotate in borsa in termini di capitalizzazione di mercato. Per contro, altri Stati membri hanno vietato le azioni a voto plurimo. In alcuni casi il divieto è limitato alle società pubbliche, ad esempio in Germania e in Belgio, mentre in latri si applica a tutte le società, ad esempio in Austria e Croazia (cfr. Relazione sulla Proposta di Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo, disponibile al seguente <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52022PC0761" target="_blank" rel="noreferrer"><i>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52022PC0761</i></a>).</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref58" target="_blank" rel="noreferrer">[58]</a> Ai sensi dell’art. 8 della Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo, gli Stati membri devono adottare le misure legislative necessarie per conformarsi alla direttiva entro dicembre 2026, ovvero entro due anni dalla sua entrata in vigore.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref59" target="_blank" rel="noreferrer">[59]</a> Cfr. art. 2, n. 2), della Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref60" target="_blank" rel="noreferrer">[60]</a> Cfr. art. 3, paragrafo 2, della Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref61" target="_blank" rel="noreferrer">[61]</a> Cfr. art. 3, paragrafo 2, della Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref62" target="_blank" rel="noreferrer">[62]</a> Cfr. art. 3, paragrafo 3, della Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref63" target="_blank" rel="noreferrer">[63]</a> Cfr. art. 4, paragrafo 1, lett. a), della Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref64" target="_blank" rel="noreferrer">[64]</a> Cfr. art. 4, paragrafo 1, lett. b), della Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref65" target="_blank" rel="noreferrer">[65]</a> Cfr. art. 4, paragrafo 2, della Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo, il quale specifica che tali misure di salvaguardia possono comprendere in particolare disposizioni volte ad evitare che i diritti di voto potenziati connessi alle azioni a voto plurimo continuino ad esistere dopo: <i>(i) </i>il loro trasferimento a terzi o in caso di decesso, incapacità di agire o pensionamento del possessore originario di tali azioni a voto plurimo (clausola di decadenza basata sul trasferimento); <i>(ii) </i>un determinato periodo di tempo (clausola di decadenza basata sul tempo); <i>(iii) </i>il verificarsi di un evento specifico (clausola di decadenza basata sugli eventi).</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref66" target="_blank" rel="noreferrer">[66]</a>)Tali informazioni devono essere incluse nel prospetto informativo, nei documenti di ammissione o nei bilanci annuali.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref67" target="_blank" rel="noreferrer">[67]</a> Cfr. art. 5, paragrafo 1, 2 e 3, della Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref68" target="_blank" rel="noreferrer">[68]</a> Cfr. Legge 5 marzo 2024, n. 21 recante disposizioni in materia di “<i>Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti</i>”, pubblicata in G.U. n. 60 del 12 marzo 2024 ed entrata in vigore il 27 marzo 2024.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref69" target="_blank" rel="noreferrer">[69]</a> Cfr. Si veda, per gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un MTF, L. Plattner, DDL Capitali: le novità per gli emittenti MTF, in questa rivista e per le società quotate un su un RM, L. Plattner, DDL Capitali: le novità per le società quotate in mercati regolamentati, sempre in questa rivista.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/1/8/csm_ADV_banking-and-finance_9a3410a296.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8240</guid>
                        <pubDate>Tue, 03 Dec 2024 10:33:53 +0100</pubDate>
                        <title>Transazione fiscale (ma non previdenziale) nella composizione negoziata della crisi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/transazione-fiscale-ma-non-previdenziale-nella-composizione-negoziata-della-crisi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><i>Articolo a cura di Fabio Marelli per Il Sole 24 Ore</i></p><p class="text-justify">Tra le moltissime disposizioni del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (“CCII”) modificate o aggiunte dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. “correttivo-<i>ter</i>”), spiccano quelle in materia di transazione fiscale e di trattamento dei debiti tributari e contributivi nei percorsi e negli strumenti di composizione della crisi e dell’insolvenza. Su questo versante gli interventi sono stati molteplici: (i) la transazione fiscale è stata introdotta – senza possibilità di <i>cram down</i> – anche nella composizione negoziata della crisi, come da tempo auspicato e anticipato; (ii) negli accordi di ristrutturazione dei debiti è stata in gran parte recepita – tra l’altro innalzando significativamente le soglie minime di soddisfacimento dei debiti erariali e previdenziali ai fini del <i>cram down</i> – la disciplina già prevista in via transitoria dall’art. 1-<i>bis</i> del d.l. 13 giugno 2023 (introdotto dalla l. di conversione 10 agosto 2023, n. 103); (iii) la transazione fiscale è stata introdotta anche nel piano di risanamento soggetto a omologazione (c.d. “PRO”), senza possibilità di <i>cram down</i>, in considerazione della necessaria adesione di tutte le classi di creditori ai fini dell’omologazione; (iv) nel concordato preventivo, il correttivo-<i>ter</i> ha confermato che è ammissibile il <i>cram down</i> fiscale e contributivo anche nel concordato in continuità aziendale e che le relative classi sono computate ai fini delle maggioranze nella c.d. ristrutturazione trasversale (art. 112, comma 2, CCII), salvo solo per l’approvazione da parte dell’unica classe c.d. “maltrattata” (superando così un orientamento nella giurisprudenza di merito, ancora più restrittivo).</p><p class="text-justify">Qui trattiamo della disciplina nella composizione negoziata della crisi, contenuta nel comma 2-<i>bis</i> aggiunto dal correttivo-<i>ter</i> all’art. 23 CCII. La esaminiamo in dettaglio di seguito.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>La definizione dei tributi per via negoziale</strong></p><p class="text-justify">La definizione dei debiti erariali viene prevista attraverso uno strumento di carattere contrattuale, coerentemente con il contesto della composizione negoziata della crisi in cui si inserisce. Tanto è chiarito senza possibilità di dubbio da diverse disposizioni del comma 2-<i>bis</i>: (i) si fa riferimento a una “<i>proposta di accordo transattivo”</i>; (ii) si prevede che “<i>l’accordo è sottoscritto dalle parti</i>”; (iii) è stabilito che il giudice verifichi “<i>la regolarità … dell’accordo”&nbsp;</i>oppure, alternativamente, dichiari che<i> “l’accordo è privo di effetti</i>”; infine, (iv) è previsto che “<i>l’accordo si risolve di diritto”</i> in caso di inadempimento.</p><p class="text-justify">Non si tratta di una novità, essendo ormai da lungo tempo prevista la transazione fiscale nel contesto degli accordi di ristrutturazione dei debiti (a suo tempo in forza dell’art. 182-<i>ter</i> l.fall., oggi dell’art. 63 CCII). Di nuovo istituto potremmo parlare se fossimo qui di fronte a uno strumento <i>esclusivamente</i> negoziale, ma così non è, considerato che la legge prevede, come abbiamo appena visto, un controllo da parte del Tribunale, che autorizza l’esecuzione dell’accordo, ovvero ne dichiara l’inefficacia. L’<i>exequatur&nbsp;</i>da parte del Tribunale si inserisce in un indirizzo normativo che ammette la definizione della pretesa tributaria, a fronte del ben noto principio di indisponibilità del credito tributario, solo in presenza di un intervento da parte dell’Autorità Giudiziaria, in un settore del nostro ordinamento “all’incrocio” tra i principi del diritto concorsuale e del diritto tributario. La transazione fiscale fino a oggi era ammissibile esclusivamente nell’ambito di strumenti che si concludono con una sentenza di omologazione da parte del Tribunale. Un esito attraverso un provvedimento di vera e propria omologazione probabilmente non sarebbe stato prospettabile, non essendo la composizione negoziata della crisi una procedura concorsuale, né uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza. La scelta del correttivo-<i>ter</i> sembra nel senso di prevedere un pur più blando controllo limitato alla regolarità dell’accordo (salvo quanto diremo più avanti in merito alla effettiva estensione di questo controllo). È peraltro evidente l’indirizzo del legislatore finalizzato a fornire ai funzionari delle Agenzie fiscali una sorta di “<i>comfort</i>” legato a un vaglio giurisdizionale (oltre che alle relazioni del professionista indipendente e del revisore, come vedremo).</p><p class="text-justify">Come accennato non è previsto il <i>cram down</i>, coerentemente con questo intervento più “limitato” da parte del Tribunale che, come appena richiamato, non assume i contorni della vera e propria omologazione di uno strumento di regolazione della crisi, come nel concordato o negli accordi di ristrutturazione. Le Agenzie fiscali valuteranno quindi, senza possibili “supplenze” da parte del Tribunale, la convenienza della proposta di accordo.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il contenuto della proposta</strong></p><p class="text-justify">Veniamo quindi al tema, centrale, del possibile contenuto della proposta. Il comma 2-<i>bis</i> dell’art. 23 CCII prevede al primo e secondo periodo che l’imprenditore possa presentare una proposta che prevede<i> “il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori. La proposta non può essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea”</i>.</p><p class="text-justify">L’aspetto più innovativo (per quanto riguarda, beninteso, il contesto della composizione negoziata) è rappresentato senz’altro dalla possibilità di prevedere un pagamento, a stralcio, di una percentuale del credito erariale. Come ben noto, in precedenza era consentito solo un limitato risparmio di sanzioni e interessi, oltre a una dilazione di pagamento, come tuttora previsto dall’art. 25-<i>bis,</i> comma 4, CCII. Si trattava di una rilevante limitazione della possibilità di perseguire il risanamento dell’impresa con il solo strumento della composizione negoziata: ove le risorse disponibili per la soddisfazione dei creditori pregressi, anche nell’arco del piano, non fossero state sufficienti al pagamento integrale del debito erariale, era necessario – restando nel contesto di una soluzione negoziata della crisi – accedere all’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti (facendo ricorso alla disposizione dell’art. 63 CCII). Diversamente, l’imprenditore avrebbe dovuto ricorrere agli strumenti del concordato semplificato o del concordato preventivo, scontando però ben più gravosi costi di procedura, oltre che tempi ampiamente maggiori per conseguire la definizione della crisi. Anche potendo considerare di utilizzare l’istituto della transazione fiscale nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, l’imprenditore avrebbe dovuto tenere presente che – a seguito dell’introduzione della già richiamata disciplina prevista in via transitoria dall’art. 1-<i>bis</i> del d.l. 13 giugno 2023, oggi ripresa all’art. 63 CCII – la riduzione del debito erariale è fortemente condizionata dalle soglie minime di soddisfacimento (30 o 40% a seconda dei casi nella disciplina transitoria, 50 e 60% in quella introdotta nel Codice dal correttivo-<i>ter</i>) previste per il <i>cram down</i>. Nessun pagamento minimo, beninteso, era ed è necessario in caso di accettazione volontaria della proposta di transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti da parte delle Agenzie, ma certamente la previsione di percentuali così elevate in caso di transazione fiscale “forzosa” rende meno agevole l’accettazione da parte dei funzionari di misure di soddisfacimento inferiori (e, in particolare, largamente inferiori).</p><p class="text-justify">Nella composizione negoziata, ai sensi del comma 2-<i>bis</i> dell’art. 23 CCII, non è prevista una misura minima di soddisfacimento al fine dell’accettazione della proposta di definizione parziale del debito erariale. Se da un lato questo fa sì che le Agenzie fiscali potranno quindi valutare in autonomia la proposta di accordo di definizione della debitoria, sulla sola base di ragioni di convenienza (o almeno di equivalenza) rispetto all’alternativa liquidatoria, che rappresenta comunque il requisito indispensabile in tutte le modalità ammesse di riduzione in sede concorsuale del debito erariale, dall’altro lato, tuttavia, non si può ignorare che un riferimento alle soglie minime previste oggi dall’art. 63 CCII potrà operare indirettamente come parametro nelle determinazione delle Agenzie sulle proposte di accordo nella composizione negoziata.</p><p class="text-justify">Per quanto riguarda invece il riscadenziamento del debito, già l’art. 25-<i>bis,</i> comma 4, CCII consentiva una possibilità di ampio differimento fino a sei anni (72 rate mensili), nell’ambito degli strumenti negoziali propri della composizione negoziata previsti dall’art. 23, comma 1, CCII (contratto che assicura la continuità aziendale per un biennio o accordo sottoscritto dall’esperto). Questa possibilità resta anche oggi, ma difficilmente potrebbe consentire di “gestire” la sola componente dilatoria del debito che sia anche, parallelamente, oggetto di stralcio parziale nell’ambito dell’accordo di cui al comma 2-<i>bis</i> dell’art. 23 CCII, anche ove la dilazione fosse comunque contenuta nei limiti delle misure premiali di cui all’art. 25-<i>bis,</i> comma 4, CCII. Il vantaggio di ricorrere alla misura premiale potrebbe essere quello di un percorso “agevolato” per la sola componente dilatoria della proposta, considerato che la stessa non è condizionata a un provvedimento del Tribunale (ma solo alla richiesta sottoscritta dall’esperto e alla pubblicazione del contratto o dell’accordo di cui all’art. 23, comma 1, CCII), né richiede relazioni del professionista indipendente e del revisore, né accordo o assenso delle Agenzie: il dubbio in merito all’ammissibilità di un tale “doppio binario” risiede nel fatto che le misure premiali dell’art. 25-<i>bis</i>, comma 4, CCII sembrano presupporre (nell’originario impianto normativo in cui furono previste) il pagamento integrale dei tributi, ciò che invece non sarebbe realizzato in ipotesi di concorrente proposta di accordo per lo stralcio di parte dei tributi stessi. Analoga dovrebbe essere la conclusione anche per quanto riguarda il possibile cumulo dei vantaggi della riduzione delle sanzioni e degli interessi, pure annoverati tra le misure premiali di cui all’art. 25-<i>bis</i>, comma 4, CCII.</p><p class="text-justify">Il tema centrale della nuova disciplina dell’oggetto dell’accordo transattivo in sede di composizione negoziata, tuttavia, è rappresentato da ciò che la disposizione del comma 2-<i>bis</i> dell’art. 23 CCII non dice, più che da ciò che è espressamente disposto: l’accordo per la ridefinizione del debito riguarda esclusivamente i crediti amministrati dalle agenzie fiscali e, quindi, è esclusa la possibilità di stralciare il debito derivante dai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Si tratta di una soluzione di compromesso che – al di là del maggior grado privilegio che assiste i contributi e che comunque condiziona la possibilità di stralcio all’incapienza del patrimonio già a partire dalla possibilità di soddisfare il relativo grado – non sembra potere trovare una valida giustificazione. Si potrebbe essere tentati di pensare che, considerata la nota assenza di disponibilità degli enti previdenziali ad acconsentire a proposte di definizione parziale dei contributi (financo nel concordato preventivo), ben poche sarebbero state le possibilità concrete di addivenire su base volontaria (e in assenza di <i>cram down</i>) a un accordo transattivo sul debito contributivo: tuttavia, l’esclusione <i>ex lege</i> dal novero dei possibili accordi non potrà che avere l’effetto di “rafforzare” l’atteggiamento fin qui assunto dall’INPS e dall’INAIL, a discapito della possibilità di addivenire a una soluzione della crisi attraverso uno strumento meno “invasivo” e oneroso (sia per il debitore che per i creditori) rispetto agli altri strumenti di composizione della crisi.</p><p class="text-justify">Il secondo tema di rilievo, per quanto riguarda il perimetro dei tributi che possono essere oggetto di accordo transattivo con l’Erario, riguarda la disposizione dell’art. 23, comma 2-<i>bis,</i> CCII il quale prevede, al secondo periodo, l’esclusione dei tributi propri dell’Unione Europea. Il tema in sé non è nuovo, posto che nella originaria versione dell’art. 182-<i>ter</i> l.fall. era, appunto, prevista analoga formulazione limitativa, che aveva originato ampia discussione e difformi orientamenti in merito alla falcidiabilità dell’IVA nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti (esclusa poi espressamente in una successiva revisione della norma). Come ben noto, il tema era stato poi superato, prima per effetto di una decisione della Corte di Giustizia dell’Unione (7 aprile 2016, causa C-546/14) e poi della nostra Corte di cassazione (S.U. 8 novembre 2016, n. 26988), per vedere poi normativamente eliminata (con il decreto correttivo del 2017) la disposizione che aveva suscitato le incertezze che oggi potrebbero riproporsi nel nuovo contesto della composizione negoziata. In proposito, si deve convenire pienamente con chi ha dimostrato convincentemente e con ampia argomentazione (G. Andreani, <i>L’introduzione della “transazione fiscale” nella composizione negoziata della crisi</i>, in <i>diritttodellacrisi.it</i>) che il dubbio non ha in realtà ragione di porsi e che l’IVA ben può essere oggetto di stralcio in sede di proposta di accordo transattivo nella composizione negoziata, in forza della nuova disposizione del comma 2-<i>bis</i> dell’art. 23 CCII.</p><p class="text-justify">In tema di ambito oggettivo dell’accordo, resta solo un ultimo cenno alla (perdurante) esclusione (così come negli altri strumenti di composizione della crisi) dei tributi degli enti locali territoriali.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="https://ecommerce.ilsole24ore.com/shopping24/crisi-dimpresa-213.html" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per la versione integrale del documento disponibile su Il Sole 24 Ore</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/5/3/csm_ADV_II_Intellectual-Property-3_copy_5ad0ad4cb8.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8204</guid>
                        <pubDate>Wed, 27 Nov 2024 10:03:13 +0100</pubDate>
                        <title>Golden power su BPM</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/golden-power-su-bpm-perche-le-tesi-del-governo-sono-deboli</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.we-wealth.com/news/golden-power-governo-ops-unicredit-banco-bpm" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Tratto da We Wealth</u></strong></a></p><p>L’offerta lanciata da <strong>Unicredit</strong> sulla totalità delle azioni <strong>Banco Bpm </strong>non piace né al<a href="https://www.we-wealth.com/news/banco-bpm-cda-unicredit-ops" target="_blank" rel="noreferrer"> Cda guidato da Giuseppe Castagna</a> né al governo. L’aspetto apparentemente più anomalo è che sia stato il governo a esprimersi per primo e con la maggiore forza per respingere quella che, a prima vista, sembrerebbe una mossa di consolidamento finanziario che, storicamente, le autorità italiane ed europee hanno sempre accolto con i migliori auspici. Il <strong>ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti</strong>, ha evocato l’utilizzo dell’arma più potente in mano al governo per poter influenzare, o anche bloccare, un’operazione di fusione e acquisizione fra attori privati: il <strong>golden power</strong>. Questo potere straordinario, introdotto nel 2012 e successivamente esteso a una pluralità di settori, incluso quello creditizio, impedisce che un’operazione finanziaria possa compromettere gli interessi strategici del Paese. Tipicamente, viene evocato quando all’orizzonte ci sono acquisizioni da parte di attori stranieri. In questo caso, la tesi espressa dal <strong>ministro dei Trasporti, Matteo Salvini</strong>, è che <strong>Unicredit “è straniera”</strong> perché solo il 7% degli azionisti della banca guidata da <strong>Andrea Orcel</strong> è italiano.</p><p>Per la verità, l’italianità di Unicredit non è decisiva, sulla carta, per poter mettere il governo nelle condizioni di esercitare il golden power. “Da inizio 2023 la normativa consente al governo di esercitare questo potere anche nel caso di operazioni tra aziende italiane e anche nel settore bancario”, dice a <i>We Wealth</i> il <strong>ceo di Excellence Consulting, Maurizio Primanni</strong>, “la norma è contenuta nel Decreto Energia del 2022 e quindi quanto paventato dal ministro Giorgetti ha fondamento giuridico”. In quasi due anni, tuttavia, il governo non ha mai esercitato il golden power “nei confronti di un investitore italiano residente in Italia”, ha dichiarato all’agenzia <i>Radiocor</i> il direttore scientifico dell’Osservatorio Golden Power, Michele Carpagnano.</p><p><strong>Golden Power: cosa può fare il governo, e con quali limiti</strong></p><p><strong>Nel caso dell’Ops di Unicredit a Banco Bpm, al governo non basta dimostrare che la società “comprata” è strategica per gli interessi italiani e rientra nei requisiti di legge per poter attivare il golden power. </strong>Per inciso, questo aspetto è ovvio: secondo il Dpcm 179 del 2020, il governo può intervenire a protezione, fra le altre cose, delle “attività economiche di rilevanza strategica finanziarie, creditizie e assicurative, anche se svolte da intermediari, esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro e aventi un numero medio annuale di dipendenti non inferiore a duecentocinquanta unità”.</p><p><strong>Il secondo e decisivo requisito per attivare il golden power è una valutazione motivata sui pericoli che l’acquisizione di Unicredit comporterebbe per gli interessi strategici italiani</strong>. “Il governo ha a disposizione numerosi strumenti ma l’esercizio di questi poteri, per quanto espressione di ampia discrezionalità, non è privo di limiti”, dice a <i>We Wealth</i> <strong>Francesco Mazzocchi, Counsel dello studio legale ADVANT Nctm</strong>. “Alla base del loro esercizio devono sussistere motivi imperativi di interesse generale (una ‘minaccia di grave pregiudizio agli interessi dello Stato’) che – visto l’impatto di tali restrizioni sulla libertà di impresa, così come sulle libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali – devono essere interpretati restrittivamente”.</p><p>A leggere le dichiarazioni del ministro Salvini, il problema di fondo, agli occhi del governo, sarebbe la perdita dell’italianità del gruppo Banco Bpm: “Unicredit ormai di italiano ha poco e niente: è una banca straniera. <strong>A me sta a cuore che realtà come Bpm e Mps che stanno collaborando, soggetti italiani che potrebbero creare il Terzo Polo italiano, non vengano messe in difficoltà</strong>”. Molto poco chiaro, al di là della natura prevalentemente straniera dell’azionariato di Unicredit, quale sia l’effetto lesivo del consolidamento dal punto di vista della tutela dell’interesse nazionale.</p><p>Qualora il governo decidesse di esercitare il suo potere per proteggere la strategia del Terzo Polo guidato da Banco Bpm, dovrebbe completamente bloccare – e non porre condizioni sul piano strategico di Unicredit relative al gruppo combinato con Banco Bpm. Statisticamente, mosse di questo tipo sono state rarissime: <strong>su 30 casi in cui il golden power è stato effettivamente esercitato, solo in due il governo è arrivato ad opporsi all’acquisto delle partecipazioni</strong>.</p><p>Inoltre, motivare un blocco già di per sé rumoroso sulla base di considerazioni legate al destino di Mps, in mano allo Stato ancora per l’11,7%, <strong>rischia di apparire più una strategia politica di comodo, che non la protezione di un interesse nazionale.</strong></p><p><strong>Una Unicredit “meno straniera”</strong></p><p>Le basi per ostacolare un’acquisizione fra attori italiani priva di precedenti non sembrano delle più solide. Dal momento che Unicredit offre di scambiare le sue azioni con quelle di Banco Bpm grazie a nuove emissioni di capitale per circa 10 miliardi di euro, il risultato dell’operazione inciderebbe profondamente sull’azionariato complessivo di Unicredit.</p><p>Dal momento che solo il 15% circa degli azionisti rilevanti di Banco Bpm è estero (Credit Agricole e BlackRock), il gruppo risultante dall’integrazione Unicredit-Banco innalzerebbe la quota di azionariato italiano dal 7% attuale della sola Unicredit a oltre il doppio (e ancor di più se il prezzo dell’offerta sarà rivisto al rialzo). Inoltre, il nuovo gruppo realizzerebbe circa il 50% del fatturato in Italia, assicurando la centralità del Paese nelle politiche dell’istituto. In un certo senso, l’Ops renderebbe di fatto “meno straniera” la seconda banca più importante in Italia – fatto che complicherebbe non di poco la tesi del governo sulla minaccia agli interessi nazionali, necessaria per motivare il blocco totale dell’operazione.</p><p>“L’eventuale esercizio di poteri speciali da parte del governo”, conclude Mazzocchi, “dovrà essere oggetto di attenta considerazione, tenendo presente che gli interessi pubblici che più intuitivamente vengono in rilievo per questa operazione come la concorrenza e stabilità finanziaria devono essere presidiati dalle autorità di settore”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/c/3/csm_ADV_antitrust-and-competitio_afe55358b2.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8184</guid>
                        <pubDate>Tue, 19 Nov 2024 09:58:15 +0100</pubDate>
                        <title>Uniformata l&#039;attività di concessione dei prestiti dei Fia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/uniformata-lattivita-di-concessione-dei-prestiti-dei-fia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A cura di <strong>Lorenzo Macchia</strong> per Fondi &amp; Sicav</p><p>La Direttiva (Ue) 2024/927 del 13 marzo 2024 (la cosiddetta Aifmd 2) riconosce, per la prima volta a livello europeo, la possibilità di istituire fondi di investimento alternativi che erogano prestiti.</p><p>In ambito domestico (fenomeno presente anche in altri stati membri), già da diversi anni la normativa di riferimento concede ai Fia italiani e Ue di investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi dai consumatori. Del resto, i fondi di investimento che erogano prestiti sono una fonte di finanziamento alternativo e valido per l'economia reale.Tali fondi possono fornire finanziamenti essenziali alle piccole e medie imprese per le quali è più difficile accedere alle fonti di prestito tradizionali tipiche del canale bancario. Il timore che approcci normativi nazionali divergenti potessero condurre ad arbitraggi regolamentari e a livelli diversi di tutela degli investitori, ostacolando in tal modo la creazione di un mercato interno efficiente, ha portato il legislatore sovranazionale a uniformare all'interno dell'Unione l'attività di concessione di prestiti da parte dei Fia.</p><p><strong>La direttiva</strong></p><p>La citata direttiva stabilisce che il “Fia concedente prestiti” deve (i) avere una strategia di investimento consistente principalmente nel concedere prestiti oppure (ii) erogare finanziamenti per un valore nozionale che rappresenta almeno il 50 % del valore patrimoniale netto del fondo stesso. Tramite un approccio estensivo si ricomprende all'interno del perimetro dell'attività di concessione di prestiti non solo le ipotesi in cui il Fia eroga direttamente il credito in qualità di prestatore originario, ma anche i casi in cui concede un prestito indirettamente tramite un terzo o una società veicolo che concede il prestito per o per conto del Fia, o per o per conto del gestore in relazione a esso. Per evitare l'elusione strumentale della normativa in esame sono considerate, quali attività di concessione di prestiti e dunque soggette alla disciplina di settore, anche le ipotesi in cui il Fia o il gestore partecipi alla strutturazione del prestito o definisca le sue caratteristiche.</p><p>I Fia di credito sono costituiti generalmente in forma chiusa in quanto il rimborso all'investitore è legato, in considerazione della tipologia degli asset di investimento, al completamento del ciclo di vita del fondo.Tuttavia, è riconosciuta la possibilità di costituire fondi di credito aperti qualora il gestore riesca a dimostrare che il sistema di gestione del rischio di liquidità del Fia risulti compatibile con la strategia di investimento e la politica di rimborso dello stesso.</p><p><strong>Leva finanziaria</strong></p><p>Per garantire la stabilità e l'integrità del sistema finanziario e introdurre garanzie proporzionate, i Fia concedenti prestiti dovrebbero essere soggetti a un limite di leva finanziaria che varia a seconda che siano di tipo aperto o chiuso. Salvo eccezioni particolari, in caso di fondo aperto, in considerazione del maggior rischio di stabilità finanziaria dovuto all'esposizione delle continue richieste di rimborso, è prevista una leva finanziaria fino al 175%; in caso di fondo chiuso, generalmente più stabile dal punto di vista finanziario, fino al 300%.</p><p><strong>Limitazioni</strong></p><p>Dal punto di vista soggettivo sono previste alcune limitazioni, in particolare non è possibile erogare credito al gestore o al personale dello stesso, al depositario delle quote del fondo, al delegato alla gestione o al personale dello stesso nonché a un soggetto appartenente al medesimo gruppo del gestore. Il legislatore europeo consente ai Fia di erogare prestiti anche ai consumatori nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina sulla tutela a tale tipologia di soggetti, ma riconosce agli stati membri la facoltà di potere vietare la concessione di prestiti ai consumatori da parte dei Fia nel loro territorio, per motivi di interesse pubblico. L'eventuale divieto imposto da uno stato membro non deve però pregiudicare la commercializzazione di Fia, all'interno dell'Unione, che concedono prestiti ai consumatori o esercitano attività di gestione dei crediti concessi ai consumatori. Infatti, questa disposizione ammette la possibilità che in stati come l'Italia, dove il legislatore interno ha circoscritto l'erogazione di prestiti da parte dei Fia esclusivamente a favore di soggetti diversi dai consumatori, risulti legittimo commercializzare Fia eroganti credito ai consumatori purché istituiti in stati membri in cui non opera il suddetto divieto.</p><p><strong>Pregiudizio delle norme</strong></p><p>Appare evidente l'effetto discriminatorio nei confronti dei gestori italiani e a tale proposito è auspicabile, quanto necessario, l'intervento del legislatore nazionale al fine di introdurre presidi efficaci per sopperire al pregiudizio arrecato dalle attuali norme. In merito, infine, al recepimento della direttiva in questione gli stati membri dovranno adottare entro il 16 aprile 2026 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi; in relazione ad alcune disposizioni sugli obblighi di segnalazione in materia di delega di funzioni l'implementazione è programmata per il 16 aprile 2027.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/1/1/csm_Regulatory_f9b4e36ba9.png" length="0" type="image/png"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8177</guid>
                        <pubDate>Mon, 18 Nov 2024 11:17:02 +0100</pubDate>
                        <title>Risparmi verso le pmi: esempi virtuosi per l&#039;Italia sono Svezia, Olanda e Francia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/risparmi-verso-le-pmi-esempi-virtuosi-per-litalia-sono-svezia-olanda-e-francia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il rapporto tra capitalizzazione di Borsa e Pil, tra i grandi Paesi europei, in Italia è particolarmente ridotto. Si aggirava infatti intorno al 36% secondo le rilevazioni di Assonime a fine 2023, mentre invece in Svezia per esempio si arrivava al 158% e anche l'Olanda (129%) e la Francia (109%) avevano una capitalizzazione che superava il Pil. I Paesi con un rapporto non particolarmente elevato come Spagna e Germania superano, comunque, il 50%.</p><p>Come mai in Svezia si è arrivati a questa situazione? <strong>Lukas Plattner</strong> - Partner di ADVANT Nctm -, spiega come mai la Svezia abbia raggiunto un tale successo riassumibile in circa 500 Ipo negli ultimi 10 anni. «In Svezia c'è una profonda cultura dell'investimento, con partecipazione attiva degli investitori istituzionali e retail. L'ampio coinvolgimento è stato, inoltre, supportato da iniziative di educazione finanziaria e da prodotti di investimento incentivati - come i conti di risparmio individuali - che hanno creato una solida base di investitori nazionali, migliorando la liquidità e la stabilità del mercato». Oltre a questo viene segnalato anche un quadro normativo semplificato, favorevole alla crescita delle Pmi e alla partecipazione del mercato, con una burocrazia ridotta, con prospetti per Ipo più semplici e tempi di approvazione rapidi. Tutti elementi questi ultimi che si stanno perseguendo, con i relativi tempi anche in Italia. In più in Svezia c'è stato, un coinvolgimento importante dei fondi pensione: «Il 50% delle Aum (asset under management) è investito nel mercato azionario domestico con fonte stabile di capitale d'investimento - continua Plattner -. Questa partecipazione attiva non solo sostiene la liquidità del mercato, ma infonde anche fiducia negli altri investitori, rafforzando la resilienza e il potenziale di crescita del mercato».</p><p><i>Articolo completo su Plus 24 Il Sole 24 Ore.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/a/5/csm_ADV_banking-and-finance_0e0fe1663b.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8167</guid>
                        <pubDate>Wed, 13 Nov 2024 09:23:26 +0100</pubDate>
                        <title>Licenziare via Whatsapp in Italia: cosa dice la legge e i casi più discussi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/licenziare-via-whatsapp-in-italia-cosa-dice-la-legge-e-i-casi-piu-discussi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.hr-link.it/licenziare-via-whatsapp-italia/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Tratto da HR Link, People at Work</u></strong></a></p><p><i>Negli ultimi anni, in Italia, si è parlato con crescente frequenza della possibilità di licenziare un dipendente tramite chat o un semplice SMS. Queste modalità hanno sollevato un dibattito acceso sia tra i giuristi che tra i lavoratori. Ma è legale licenziare un dipendente con un messaggio di testo? Cosa prevede la normativa italiana a riguardo?</i></p><p>In Italia, il <strong>licenziamento</strong> è regolato da un quadro legislativo piuttosto rigoroso, che prevede specifiche forme e modalità di comunicazione. La legge stabilisce che il licenziamento deve essere comunicato per iscritto. Questa regola è sancita dall’<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&amp;art.idArticolo=2&amp;art.versione=1&amp;art.codiceRedazionale=090G0154&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1990-05-11&amp;art.idGruppo=0&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.flagTipoArticolo=0" target="_blank" rel="noreferrer"><u>articolo 2 della Legge 604/1966</u></a>, che richiede la forma scritta come requisito essenziale per garantire la validità del licenziamento.&nbsp;</p><p>“La <strong>giurisprudenza</strong>, fin dai tempi del&nbsp;telefax, si è interrogata sul mezzo tecnico con cui il licenziamento può essere validamente comunicato ed è pervenuta, anche rispetto all’SMS, alla conclusione che il mezzo è idoneo nella misura in cui garantisce tutti i requisiti richiesti dalla legge, tra i quali, in particolare, il fatto che la volontà di recedere sia chiara e inequivocabile e incorporata in un atto scritto, riconducibile al datore di lavoro. Inoltre, deve essere portata a conoscenza del lavoratore” spiega l’avvocato <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/francesca-pittau" target="_blank"><u>Francesca Pittau</u></a> di ADVANT Nctm, che aggiunge: “Pertanto, come sempre, è importante analizzare la situazione nel suo complesso prima di scegliere una tale modalità per una decisione così importante come il recesso da un contratto di lavoro”.</p><p>La <strong>comunicazione scritta</strong>, va specificato, serve a tutelare il lavoratore, offrendogli una traccia documentale con cui poter contestare il licenziamento, se lo ritiene illegittimo o discriminatorio, presso il giudice del lavoro. La legge stabilisce inoltre che nel caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, il datore di lavoro è obbligato a fornire una dettagliata motivazione della decisione, spiegando chiaramente le ragioni che giustificano il recesso dal contratto.&nbsp;</p><p><strong>Licenziare via Whatsapp, e-mail o SMS: è valido?</strong></p><p>Tecnicamente, dunque, come ha spiegato l’avvocato Pittau, un SMS o una email potrebbero rispettare il requisito formale della comunicazione scritta, dato che offrono una traccia tangibile e verificabile: “Possiamo dire che ‘scritto’ non significa scritto sulla carta, come nel caso della classica lettera di licenziamento, ma si può anche riferire a una <strong>visualizzazione su displa</strong>y” chiarisce ancora l’avvocato; tuttavia, la giurisprudenza è stata piuttosto cauta su questo punto.</p><p>Secondo diversi tribunali italiani, sebbene un SMS o un’email possano in linea teorica costituire una comunicazione scritta, rimane fondamentale che il messaggio contenga tutti gli elementi richiesti dalla legge, come l’esplicitazione dei motivi del licenziamento. Inoltre, deve essere verificata la<strong> ricezione da parte del dipendente</strong>. Un aspetto critico che emerge è legato infatti alla possibilità che il lavoratore non legga il messaggio, per esempio a causa di un guasto tecnico o perché cambia numero di telefono.&nbsp;</p><p>Per questo motivo, i tribunali spesso consigliano modalità più sicure e tracciabili, come la <strong>raccomandata con ricevuta di ritorno</strong> o la <strong>PEC</strong> (posta elettronica certificata), che garantiscono una prova dell’effettiva ricezione del messaggio da parte del destinatario.</p><p><strong>Le case history più emblematiche</strong></p><p>Uno dei casi più noti in Italia riguardanti il licenziamento via SMS risale al 2006, quando la dipendente di un’azienda di telecomunicazioni fu <strong>licenziata con un messaggio di testo</strong>. Il caso fece molto scalpore e sollevò una serie di interrogativi legali e sociali sulla validità e sull’appropriatezza di questa modalità di licenziamento. La lavoratrice fece ricorso e il tribunale ritenne il licenziamento illegittimo, principalmente perché la comunicazione tramite SMS non era stata seguita da una raccomandata che esplicitasse le motivazioni del recesso.</p><p>Un altro esempio si ebbe nel 2015, quando un lavoratore fu <strong>licenziato via WhatsApp</strong>. Anche in questo caso, il giudice del lavoro dichiarò nullo il licenziamento perché non erano state rispettate le formalità richieste dalla legge. Nonostante l’uso di una piattaforma elettronica che forniva una traccia scritta del licenziamento, la procedura non rispettava i requisiti legali di trasparenza e chiarezza.</p><p>Nel 2021, durante la pandemia, sono emersi <strong>nuovi casi di licenziamenti comunicati via email o messaggistica istantanea</strong>, soprattutto nel contesto dello smart working. Tuttavia, molti di questi licenziamenti sono stati contestati dai dipendenti e successivamente annullati dai tribunali, poiché le modalità di comunicazione non garantivano il rispetto delle norme procedurali.</p><p>“Ci sono in realtà anche precedenti (benché la casistica non sia ampia) che hanno ritenuto il licenziamento via sms e whatsapp conforme ai requisiti di forma scritta – ribatte l’avvocato Pittau – e, poi, con una valutazione che si muove però su un piano diverso, hanno anche ritenuto valide le motivazioni indicate. Il caso per me più chiaro è una decisione del Tribunale di Catania del 2017, in cui il messaggio Whatsapp è stato ritenuto, come modalità, idoneo ad assolvere i requisiti di forma visto che il messaggio si presentava in forma scritta e, in quel caso, il giudice vi aveva anche rinvenuto caratteristiche di chiarezza e inequivocità tali da non far dubitare circa la volontà di recesso del datore di lavoro.&nbsp;La prova di ciò era peraltro data, a detta del Tribunale, dal fatto che l’atto di recesso era stato tempestivamente impugnato e, dunque, la lavoratrice non aveva avuto dubbi su quali fossero le conseguenze di quella comunicazione, sebbene fosse stato utilizzato un mezzo diverso dalla tradizionale lettera stampata consegnata a mani o via posta”.</p><p><strong>Gli elementi imprescindibili</strong></p><p>Ci sono alcuni fattori che devono essere garantiti se si usa uno strumento digitale per comunicazioni così importanti, come spiega Francesca Pittau: “Grande rilevanza è da attribuirsi alla <strong>certezza della provenienza di una comunicazione di recesso dal datore di lavoro</strong> e, dunque, ci si deve accertare che sia possibile per il destinatario collegare le utenze utilizzate a un soggetto che ha il potere di esprimere validamente la volontà di cessare il rapporto, onde evitare contestazioni sul punto.&nbsp;</p><p>Inoltre, se consideriamo l’SMS alla stregua di un documento informatico, la legge ci dice che il requisito della forma scritta deve essere liberamente valutato in giudizio tenendo conto delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità del documento.&nbsp;</p><p>Ovviamente, appurato il soddisfacimento della forma scritta, rimane sempre da svolgere il vaglio sulle motivazioni. Se, dunque, si pensa di usare un mezzo come l’SMS – che per sue caratteristiche può spingere a comunicazioni molto sintetiche – si dovrà valutare con attenzione se sia davvero il più idoneo anche per trasferire i contenuti necessari ed esplicitare le motivazioni che stanno alla base della decisione presa”. &nbsp;</p><p><strong>I consigli per gli HR</strong></p><p>“Accertarsi che il testo individuato abbia le caratteristiche in termini di motivazione che ci si aspetterebbe in una lettera di licenziamento – consiglia l’avvocato Pittau – e che sia inequivoca la provenienza da una utenza del datore di lavoro. Mi pare che si possa dire che, tenuto conto di alcune accortezze, il mezzo di per sé non determini, da solo, una illegittimità del licenziamento. Tuttavia, pur comprendendo che la velocità e semplicità possano essere attraenti per i datori di lavoro (soprattutto per le piccole realtà) non sottovaluterei altre “controindicazioni” rispetto a questa scelta. La messaggistica induce a un linguaggio normalmente più sintetico e più “veloce”, che potrebbe non essere la scelta ideale per veicolare decisioni e motivazioni che andrebbero invece attentamente ponderate e spiegate con adeguato livello di dettaglio.</p><p>Premesso ciò, vorrei mettere in guardia gli HR dal rischio di sottovalutare <strong>l’impatto ulteriormente negativo </strong>che la scelta comunicativa può comportare sul lavoratore. Infatti, sebbene la consegna di una lettera di licenziamento sia sempre un momento difficile, chi si occupa di risorse umane sa che può anche essere un momento per fornire dei chiarimenti, per comprendere le reazioni e per testimoniare come la società affronta situazioni complesse e assume la responsabilità delle proprie decisioni.&nbsp;Credo che non sia ancora arrivato il momento per la lettera di licenziamento di andare in pensione” conclude l’avvocato Pittau.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/b/8/csm_ADV_Social_1_194eebf8b5.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8162</guid>
                        <pubDate>Tue, 12 Nov 2024 09:22:29 +0100</pubDate>
                        <title>Il regolamento deforestazione impone nuovi oneri alle imprese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-regolamento-deforestazione-impone-nuovi-oneri-alle-imprese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Dal 30 dicembre dovranno garantire che i loro prodotti non provengano da aree deforestate</i></p><p>Promuovere il consumo nell'Ue di prodotti che non contribuiscano più alla deforestazione e al degrado forestale in Europa e nel resto del mondo. Questo l'obiettivo principale che si prefigge di raggiungere del Regolamento EUDR (UE) 2023/1115, noto anche come “regolamento sulla deforestazione” che, salvo proroghe come quella di un anno chiesta pochi giorni fa dalla Commissione Ue, diventerà efficace dal 30 dicembre 2024 per le grandi imprese e dal 30 giugno 2025 per le microimprese e le piccole imprese. Molte le sfide imposte alle imprese, sotto diversi profili: naturale, economico e giuridico, ovvero come assicurare che le produzioni e i relativi derivati siano rispettosi della normativa. In questo contesto gli avvocati sono chiamati a svolgere un ruolo importante, per affiancare le imprese che rischiano non solo multe ma anche impatti “reputazionali” sulla propria attività […]</p><p>[…] La due diligence nella value / supply chain è uno dei punti chiave del «nuovo corso» della normativa europea, previsto da diversi strumenti, sia «orizzontali» — come le direttive CSRD e CSDDD - sia «verticali». «Sono previsti obblighi estremamente impattanti sulle operazioni di business (attività produttive, manufatturiere o agricole), richiedendo alle imprese uno sforzo imponente per dimostrare la propria conformità», dice <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/valentina-cavanna" target="_blank"><u>Valentina Cavanna</u></a>, Advisor area Corporate and Commercial di <strong>ADVANT Nctm</strong>. «Il Regolamento ha un ambito di applicazione molto esteso, riguardando non solo le «materie prime interessate» (bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno) bensì anche i "prodotti interessati" elencati nell'Allegato I (tra cui, il cuoio, gli pneumatici e gli imballaggi in legno). Anteriormente alla prima immissione di una merce o un prodotto nel mercato dell'Unione o alla sua esportazione, occorre verificare che sia esente da deforestazione, sia stato prodotto in conformità alla legislazione pertinente del Paese di produzione e sia coperto da una dichiarazione di dovuta diligenza. Deve essere rispettata la normativa del Paese di produzione; condizione tutt'altro che banale, che si riferisce non solo alla tutela dell'ambiente e della biodiversità ma anche ai diritti d'uso del suolo, ai «diritti di terzi» e ai diritti dei lavoratori, ai diritti umani protetti dal diritto internazionale e al principio del consenso libero, preventivo e informato (anche secondo quanto previsto dalla Dichiarazione dell'ONU sui diritti dei popoli indigeni), oltre che alle norme fiscali, anticorruzione, commerciali e doganali. La dichiarazione di dovuta diligenza è uno degli aspetti chiave del Regolamento: per ogni prodotto l'impresa deve aver messo in atto un sistema di dovuta diligenza e una valutazione del rischio di non conformità con l'adozione delle eventuali misure necessarie. Tra le informazioni richieste e che possono creare difficoltà alle imprese, la «geolocalizzazione» di tutti gli appezzamenti di terreno in cui sono stati prodotti i prodotti rilevanti. L'EUDR richiede da parte dell'impresa una profonda conoscenza di quanto normativamente previsto, nonché delle proprie attività e di quelle della propria catena di fornitura. Le imprese devono quindi adeguare le proprie attività a 360 gradi, agendo tra l'altro sugli aspetti contrattuali della filiera e sulla propria governance, dotandosi altresì di adeguati presìdi interni (incluso personale formato e idonee procedure).</p><p><i>Articolo integrale sul numero di Lunedì 11 novembre di Italia Oggi Sette.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/a/4/csm_ADV_Environmental_1_59ec72c54d.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8157</guid>
                        <pubDate>Fri, 08 Nov 2024 14:30:06 +0100</pubDate>
                        <title>Le novità e l&#039;impatto del regolamento Dora</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-novita-e-limpatto-del-regolamento-dora</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/fabio-coco" target="_blank"><strong><u>Fabio Coco</u></strong></a> pubblicato su Funds People</p><p><i>Con l'aumento delle minacce informatiche, il legislatore europeo ha riconosciuto l'importanza di dotare le istituzioni finanziarie, bancarie e assicurative dell'Unione di un quadro normativo che favorisca la loro resilienza operativa digitale.</i></p><p>Il Regolamento UE 2022/2554, noto come "DORA" (Digital Operational Resilience Act), la cui applicazione dovrebbe decorrere a partire dal 17 gennaio 2025, rappresenta la più importante riforma sinora varata nel settore della sicurezza informatica nell'ambito bancario, finanziario e assicurativo. Come confermato dai suoi considerando, il crescente grado di digitalizzazione e interconnessione ha amplificato i rischi informatici in conseguenza del ruolo essenziale acquisito dai servizi ICT. Con l'aumento delle minacce informatiche e delle interruzioni operative conseguenti a incidenti di sicurezza, il legislatore europeo ha riconosciuto l'importanza di dotare le istituzioni finanziarie, bancarie e assicurative dell'Unione di un quadro normativo che favorisca la loro "resilienza operativa digitale", ossia la capacità di costruire, assicurare e riesaminare la propria integrità e affidabilità operativa, garantendo tramite i servizi ICT di fornitori terzi, la sicurezza dei sistemi informatici anche a fronte di eventuali perturbazioni. In tal senso, è cruciale che le entità finanziarie ed i loro provider di servizi ICT adottino misure adeguate e idonee per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle loro operazioni.</p><p>I pilastri principali su cui poggia la disciplina di DORA sono essenzialmente cinque:</p><p>(i) <strong>Gestione dei rischi</strong>: obbligo di mappare tutte le funzioni e le attività supportate da servizi ICT e gestirne i rischi, le minacce alla cybersecurity e le vulnerabilità, dotandosi di strutture di governance interna e formalizzando le relative policy per monitorarle.</p><p>(ii) <strong>Resilienza operativa</strong>: obbligo di prevedere un programma di test per valutare e rimediare eventuali lacune di sicurezza informatica.</p><p>(iii) <strong>Rapporti con i fornitori terzi</strong>: valutazione e monitoraggio dei rischi dei rapporti con fornitori esterni (in particolare i fornitori con cui hanno rapporti diretti e anche i subcontractors) tramite la redazione di accordi contrattuali che includano i requisiti minimi indicati nel regolamento.</p><p>(iv) <strong>Gestione degli incidenti</strong>: obbligo di informare le autorità competenti su eventuali incidenti significativi e le misure adottate per affrontarli.</p><p>(v) <strong>Meccanismi di condivisione delle informazioni</strong>: possibilità di scambio reciproco di informazioni e analisi delle minacce informatiche.</p><p><strong>Gli impatti di DORA</strong></p><p>L'impatto di DORA sulle varie tipologie di entità finanziarie non sarà lo stesso per tutti i destinatari, sia in termini di presidi di governance interna (es. aggiornamento delle policy di sicurezza informatica) sia in termini di revisione dei contratti con i fornitori di servizi ICT a supporto di funzioni essenziali o importanti.</p><p>In particolare, le banche (attesa la loro rilevanza a livello di rischio sistemico) erano già sottoposte a un framework regolamentare particolarmente avanzato in ragione del recepimento sia degli orientamenti EBA su esternalizzazione che degli orientamenti EBA sulla gestione dei rischi ICT e di sicurezza (entrambi poi richiamati e attuati nella Circolare 285) che già anticipavano alcune delle misure poi successivamente ribadite da DORA.</p><p>Insieme alle banche, anche le imprese di assicurazione, nonché SGR e gestori di FIA, sono già attualmente chiamati ad adottare una serie di presidi in caso di esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti. Per le imprese di assicurazione vi saranno impatti sulle attività da svolgere internamente per l'adeguamento e la compliance con le previsioni di DORA, anche alla luce della ormai risalente regolamentazione di settore (i.e. il Regolamento IVASS n. 38 del 2018). Le SGR, i gestori di FIA e le imprese di investimento a loro volta avranno un impatto rilevante (in termini di sforzi interni per l'adeguamento); le attuali fonti non approfondiscono e non considerano in modo esaustivo le regole di resilienza operativa digitale (si pensi al Regolamento UE 2013/231 e al Regolamento di Banca d'Italia e Consob del 5 dicembre 2019, ma anche al Regolamento UE 2017/565; anche se parzialmente, l'unica fonte che cerca di regolamentare il tema sono gli orientamenti ESMA sul cloud, applicabili peraltro solo ai servizi in cloud).</p><p>In ogni caso, ciascuna entità finanziaria dovrà innanzitutto individuare tutti i contratti riconducibili a servizi ICT prestati da fornitori terzi; tra questi si dovranno distinguere i servizi a supporto di funzioni essenziali o importanti, ossia quelle funzioni la cui interruzione o la cui esecuzione interrotta, carente o insufficiente, comprometterebbe sostanzialmente i risultati finanziari o la solidità o la continuità dei servizi e delle sue attività, o ancora il costante adempimento delle condizioni e degli obblighi inerenti alla sua autorizzazione o di altri obblighi previsti dalla normativa di settore applicabile. Successivamente, sarà necessario svolgere una gap analysis per poter correttamente valutare i rischi e le azioni da intraprendere per poter adeguare tutte le policy e le procedure interne e i contratti ai nuovi requisiti previsti dal Regolamento DORA e dai regolamenti delegati.</p><p>In tal senso, il framework DORA è ben lungi dall'essere completato e, in particolare, (i) mancano ancora la maggior parte delle norme tecniche di attuazione (c.d. RTS e ITS, si pensi ad esempio alla classificazione degli incidenti, alla gestione dei rapporti con i subfornitori, alle metodologie di notifica e reporting degli incidenti) e (ii) sarà necessaria l'emanazione di un decreto legislativo di "armonizzazione" dell'ordinamento italiano alle novità introdotte dal pacchetto DORA come previsto dall'art. 16 della legge delega n. 15/2024. Inevitabilmente, tutto ciò rende ancora più difficile questa fase di implementazione e progressivo adeguamento a questa nuova normativa "iper-tecnica".</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>The Digital Hub</category>
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/5/7/csm_Regulatory_a42b8cfeba.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8112</guid>
                        <pubDate>Wed, 30 Oct 2024 13:48:44 +0100</pubDate>
                        <title>La raccolta delle Q&amp;A sul regolamento SFDR e sul regolamento delegato 2022/1288</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-raccolta-delle-qa-sul-regolamento-sfdr-e-sul-regolamento-delegato-2022-1288</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Arrivano le risposte</i>.</p><p>Articolo a cura del nostro <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/lorenzo-macchia" target="_blank"><strong><u>Lorenzo Macchia</u></strong></a> per <a href="https://www.fondiesicav.it/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Fondi &amp; Sicav</u></strong></a></p><p>Nel mese di luglio 2024 le tre autorità europee di vigilanza (Eba, Eiopa e Esma – “Esa”) hanno raccolto in un unico documento le risposte fornite dalla Commissione europea e dalle stesse autorità alle domande relative all’applicazione della normativa di cui al Regolamento (Ue) 2019/2088 (cosiddetto Regolamento Sfdr), sulla disciplina sull’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e l’applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento delegato (Ue) 2022/1288 relativo agli standard tecnici che integrano il Regolamento Sdfr con il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni sugli indicatori di sostenibilità e gli effetti negativi per quest’ultima.</p><p>La versione consolidata delle Q&amp;A fornisce chiarimenti su temi critici quali, a titolo di esempio, la definizione di investimento sostenibile, la determinazione del valore attuale degli investimenti rispetto ai fattori PAI, l’informativa sui PAI e sui prodotti finanziari.</p><p>Tra le Q&amp;A più rilevanti ricordiamo quelle che hanno come oggetto i chiarimenti sulla strutturazione dei prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche (art. 8 del Regolamento SFDR), ossia quegli strumenti che hanno come obiettivo principale gli investimenti sostenibili (art. 9 del Regolamento SFDR).</p><p><strong>Nessun obbligo particolare</strong></p><p>Le ESA precisano che il Regolamento SFDR rimane neutrale in termini di richieste normative sulla progettazione dei prodotti finanziari come articolo 8 o 9 di cui al citato regolamento. In altre parole, gli articoli richiamati non prescrivono obblighi particolari in relazione alle caratteristiche del prodotto come la composizione degli investimenti o le soglie minime di investimento, gli obiettivi di investimento ammissibili, né determinano gli stili di investimento ammissibili, gli strumenti, le strategie o le metodologie di investimento da utilizzare. Le tre autorità, inoltre, hanno colto l’occasione per includere all’interno del documento anche alcune nuove osservazioni alle domande pervenute dagli operatori del mercato.</p><p>È stato chiarito che il gestore di fondi di investimento alternativi è responsabile degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 10 del regolamento SFDR in relazione ai prodotti finanziari che offre in qualità di partecipante al mercato finanziario. A questo proposito, il gestore deve assicurare che tutte le informazioni pertinenti ai sensi dell’articolo 10 del regolamento SFDR siano rese disponibili sul proprio sito web e nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non ne avesse uno dovrà crearlo per conformarsi alla normativa sulla rendicontazione e comunicazione in ambito ESG (cfr. Q&amp;A I. 4).</p><p><strong>Un approccio look-through</strong></p><p>Si afferma, altresì, che quando un prodotto finanziario investe in altri prodotti finanziari che asseritamente effettuano investimenti sostenibili è necessario seguire un approccio di tipo “look-through”, ossia gli investimenti sottostanti devono essere esaminati e valutati per garantire la loro qualificazione come investimenti sostenibili. I partecipanti al mercato, dunque, non possono basarsi solo sulle informazioni contenute nella documentazione del fondo sottostante, ma devono assicurarsi (attraverso accurata due diligence) che gli investimenti sottostanti siano conformi ai principi espressi dall’art. 2, paragrafo 17 del Regolamento Sfdr che definisce, appunto, il concetto di “investimento sostenibile” (cfr. Q&amp;A V.22).</p><p>Inoltre, le Esa chiariscono che i beni come le auto o gli immobili detenuti tramite holding o special purpose vehicle non richiedono un controllo del rispetto di prassi di buona governance da parte delle stesse società veicolo. Tuttavia, è necessario che tale controllo sia effettuato sulle società partecipate (cfr. Q&amp;A V.27).</p><p>È fin troppo facile comprendere il forte impatto di questa raccolta e dei relativi aggiornamenti per gli operatori del mercato, che fino a oggi erano costretti a cercare i chiarimenti forniti dalle istituzioni europee tra vari e numerosi documenti, mentre grazie alle nuove Q&amp;A si trovano con un testo unico di portata sistematica ed esaustiva.</p><p>Bisogna tenere conto, in ogni caso, che le Q&amp;A oggetto di commento potrebbero essere modificate significativamente a seguito dell’esito della revisione del Regolamento SFDR da parte della Commissione europea.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/4/8/csm_Regulatory_3f1ff28ff2.png" length="0" type="image/png"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8110</guid>
                        <pubDate>Mon, 28 Oct 2024 11:50:36 +0100</pubDate>
                        <title>Lotta ai green claims, sfida per aziende e avvocati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lotta-ai-green-claims-sfida-per-aziende-e-avvocati</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Sono sempre più frequenti i casi di greenwashing sanzionati dalle authority di vigilanza</i></p><p>Conquistare i consumari con campagne che esaltano qualità green dei prodotti, ma che in realtà sono poco sostenibili. L'Unione Europea ha da tempo iniziato una battaglia contro il fenomeno del greenwashing, ovvero l'uso ingannevole di affermazioni relative alla sostenibilità ambientale da parte delle aziende. Negli ultimi anni, il potere competitivo di vantare un'impronta verde ha assunto un'importanza cruciale, ma la gestione di questo tipo di comunicazioni è risultata spesso poco accurata, originando conflitti legali e reputazionali […]</p><p>[…] Il contrasto all'uso di green claim è diventato una priorità da parte della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. «L'enforcement dell'Agcm in questo campo non è una novità; l'impianto normativo si è via via affinato, di pari passo con l'inasprimento dell'apparato sanzionatorio in materia di pratiche commerciali scorrette», dice <strong>Francesco Mazzocchi</strong>, counsel area Antitrust e concorrenza di <strong>ADVANT Nctm</strong>.&nbsp;</p><p>«Oggi, le imprese responsabili di green claim ingannevoli rischiano di subire sanzioni fino a 10 milioni di euro e, se la pratica ha valenza transfrontaliera, fino al 4% del fatturato. Le istruttorie avviate dall'Agcm non sono ancora moltissime, ma l'attività si è rivolta ai settori più diversi (energetico, alimentare, automotive, beni di consumo) ed è facile prevedere un incremento dei casi nei mesi a venire. La compliance è diventata, quindi, fondamentale per reggere il passo di una normativa sempre più stringente, in linea con gli obiettivi europei. Da citare, in questo senso, la direttiva 2024/825/UE sulla Responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde — in via di recepimento in Italia - e la proposta della Commissione europea di direttiva sui green claim del marzo 2023 diretta ad introdurre obblighi di attestazione e certificazione da parte di soggetti terzi indipendenti dei green claim delle imprese, nonché nuove prescrizioni in tema di sistemi di etichettatura e marchi ambientali». […]</p><p><i>Articolo integrale sull'edizione odierna di Italia Oggi Sette.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/c/3/csm_ADV_antitrust-and-competitio_afe55358b2.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8095</guid>
                        <pubDate>Wed, 23 Oct 2024 10:02:42 +0200</pubDate>
                        <title>Pignorabilità delle polizze vita: ancora criticità sulle unit</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pignorabilita-delle-polizze-vita-ancora-criticita-sulle-unit</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Per le polizze di puro rischio che non garantiscono neppure parzialmente il capitale investito la Suprema Corte ritiene che il prodotto non abbia caratteristiche previdenziali e sia quindi pignorabile.</i></p><p>Con la recente sentenza n. 1294 del 15 luglio 2024 la <strong>Corte di Appello di Firenze </strong>(qui l’articolo) si è pronunciata sulla impignorabilità di una polizza vita rientrante nel ramo I del Codice delle Assicurazioni Private.</p><p>Riformando integralmente la sentenza di primo grado del <strong>Tribunale di Pistoia</strong>, che aveva dichiarato la pignorabilità della polizza e l’inefficacia ex art. 44 della legge fallimentare del pagamento della prestazione al beneficiario poi fallito, la Corte di Appello di Firenze ha sancito a chiare lettere che si trattava di una polizza vita tradizionale di <strong>ramo I a gestione separata</strong>, con affermazione della sua impignorabilità ex art. 1923 c.c. e conseguente esclusione dai beni compresi nell’attivo fallimentare.</p><p>Articolo a cura di <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/benedetta-musco-carbonaro" target="_blank"><u>Benedetta Musco Carbonaro</u></a></p><p><a href="https://citywire.com/it/news/pignorabilit%C3%A0-delle-polizze-vita-ancora-criticit%C3%A0-sulle-unit/a2452565" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per il documento integrale</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/4/9/csm_ADV_II_Dispute-Resolution_copy_acd8e7aec8.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8093</guid>
                        <pubDate>Tue, 22 Oct 2024 14:19:37 +0200</pubDate>
                        <title>Sanzioni, più dialogo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sanzioni-piu-dialogo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Introdotto un nuovo strumento che delinea le procedure di competenza della Consob. Contemplata la possibilità di definire il procedimento tramite accordi negoziali.</i></p><p>La legge Capitali (5 marzo 2024) ha introdotto una serie di interessanti novità, volte a favorire la raccolta di capitali sul mercato attraverso la rimozione di vincoli normativi e operativi.&nbsp;</p><p>È quindi nell'<strong>ottica di una maggiore efficienza </strong>e di un miglior funzionamento del mercato che vanno lette anche le novità apportate al sistema sanzionatorio di competenza dell'Autorità di vigilanza.&nbsp;</p><p>In particolare, il legislatore italiano ha introdotto uno strumento innovativo di definizione delle procedure sanzionatorie promosse dalla Consob, attraverso l'inserimento di un nuovo titolo con un solo articolo ad hoc (il 196 - ter, appunto) all'interno del testo unico sulla finanza (Tuf).&nbsp;</p><p>Tale disposizione contempla la possibilità (auspicata, per la verità, dagli addetti ai lavori da oltre un decennio) di definire il procedimento sanzionatorio tramite accordi negoziali, evitando così l'irrogazione della sanzione.</p><p>A cura di<strong> </strong><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/paolo-sobrini" target="_blank"><strong><u>Paolo Sobrini</u></strong></a></p><p><i>Articolo completo sul numero di Ottobre di Private - Magazine del Private Banking</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/5/7/csm_Regulatory_a42b8cfeba.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8080</guid>
                        <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 10:58:41 +0200</pubDate>
                        <title>Collocamento Polizze: nessun obbligo di contratto scritto nel pre-MiFID</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/collocamento-polizze-nessun-obbligo-di-contratto-scritto-nel-pre-mifid</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Articolo a cura di </strong><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/benedetta-musco-carbonaro" target="_blank"><strong><u>Benedetta Musco Carbonaro</u></strong></a></p><p>Con l'ordinanza dell'8 marzo 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione del servizio prestato dall'intermediario finanziario quando distribuisce polizze e degli obblighi formali che da ciò conseguivano nel regime normativo precedente all'introduzione della direttiva MiFID.&nbsp;</p><p>Il contenzioso riguardava diverse polizze distribuite da una banca tra gennaio e febbraio del 2007, di cui gli attori avevano invocato la presunta nullità in conseguenza dell'assenza di un contratto di collocamento concluso per iscritto con i clienti che avevano sottoscritto le polizze, e quindi per violazione dell'obbligo di forma scritta dei contratti per la prestazione dei servizi di investimento previsto dall'art. 23 del TUF.</p><p><a href="https://www.aziendabanca.it/rivista-online/aziendabanca-296" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Articolo integrale sull'edizione del 16 ottobre 2024 di Azienda Banca</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/8/f/csm_ADV_II_Corporate-and-commercial-1_copy_9608d65b6d.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8070</guid>
                        <pubDate>Mon, 14 Oct 2024 11:01:41 +0200</pubDate>
                        <title>Risparmio, l&#039;importanza di scegliere (bene) i consulenti: tutti i costi e le opportunità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/risparmio-limportanza-di-scegliere-bene-i-consulenti-tutti-i-costi-e-le-opportunita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Affidarsi a un professionista per investire i risparmi (anche pochi) può mettere al riparo da brutte esperienze e massimizzare i guadagni: ecco il panorama dei modelli di servizio utilizzati sul nostro mercato e delle spese. In attesa di ulteriori evoluzioni delle normative europee. E di nuovi sviluppi portati dalla tecnologia.</i></p><p><strong>Le strategie per convincere i risparmiatori</strong></p><p>Investire senza averne le competenze equivale a prendersi cura della propria salute rinunciando al medico: il rischio di fare danni è elevato. Soprattutto se il quadro clinico è complesso: bisogna pensare non solo agli investimenti, ma anche a costruire una pensione di scorta, proteggersi dai rischi. Non è al riparo neppure chi sta fermo, parcheggia la liquidità sul conto corrente, per paura di sbagliare. Tra le motivazioni che disincentivano i risparmiatori a rivolgersi a un professionista – dice un altro rapporto Consob – c’è la percezione di costi elevati. Ma si tratta di è un quadro in evoluzione. Con la Retail investment strategy l’Europa sta provando a ridisegnare il settore della consulenza finanziaria, partendo da due pilastri:<strong> </strong>garantire un rapporto qualità-costi ragionevole, più trasparenza e un servizio che tuteli il migliore interesse del cliente privato. Siamo alle battute finali del lungo iter di approvazione, che ha visto annacquare l’impianto originario. «È difficile immaginare la pubblicazione della direttiva prima del secondo trimestre 2025», segnala <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/francesco-mocci" target="_blank"><strong><u>Francesco Mocci</u></strong></a>, partner di ADVANT Nctm.</p><p><a href="https://www.corriere.it/economia/risparmio/cards/risparmio-l-importanza-di-scegliere-bene-i-consulenti-tutti-i-costi-e-le-opportunita/le-strategie-per-convincere-i-risparmiatori.shtml" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per l'articolo integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/5/7/csm_Regulatory_a42b8cfeba.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8055</guid>
                        <pubDate>Mon, 07 Oct 2024 09:36:53 +0200</pubDate>
                        <title>Eba chiama all&#039;azione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/eba-chiama-allazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>L'autorità europea invita le banche ad adottare misure di inclusione finanziaria. Nuova disciplina anche per i consulenti in merito a sospetti di riciclaggio.</i></p><p>A cura di <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/lorenzo-macchia" target="_blank"><strong><u>Lorenzo Macchia</u></strong></a>.</p><p>Con il termine de-risking si fa riferimento alla pratica invalsa soprattutto tra gli intermediari bancari di rifiutare o interrompere rapporti con i singoli clienti o intere categorie di clienti ritenuti ad alto rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo.</p><p><strong>Mancato accesso ai servizi</strong></p><p>Questa pratica può condurre a un mancato, quanto dannoso, accesso da parte della clientela a prodotti e servizi finanziari di base, condizione essenziale per la partecipazione alla vita economica e sociale, senza considerare, poi, che i soggetti che subiscono pratiche di de-risking potrebbero ricorrere al cosiddetto shadow banking system, con le conseguenti quanto inevitabili criticità del caso.&nbsp;</p><p>Sulla base di tali presupposti, l’Eba ha invitato le autorità competenti degli Stati membri a sostenere gli istituti e i loro utenti e ad adottare le misure necessarie per promuovere l’inclusione finanziaria delle categorie di clienti particolarmente colpite dal de-risking ingiustificato, ricordando che creare le condizioni per fornire l’accesso ai servizi finanziari ai consumatori è un mezzo necessario per promuovere la loro partecipazione al mercato interno.</p><p><i>L'articolo completo sul numero di settembre 2024 di Private.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/e/1/csm_ADV_II_IT-Telecom-Data-1_copy_e6fbe8c753.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8050</guid>
                        <pubDate>Fri, 04 Oct 2024 11:23:23 +0200</pubDate>
                        <title>Esecuzione fondiaria ex art. 41 TUB e liquidazione concorsuale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/bruno-fondacaro" target="_blank"><strong><u>Bruno Fondacaro</u></strong></a><strong> </strong>e <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/emanuele-giuseppe-marzano-monterosso" target="_blank"><strong><u>Emanuele Marzano</u></strong></a><strong> </strong>per <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Diritto Bancario</u></strong></a>.</p><p><i>Il </i><a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2024/10/2024-Fondacaro-Marzano-Dip.-Contenzioso-artitrati-e-ADR-1.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><i>presente contributo</i></a><i> affronta il tema del rapporto tra esecuzione fondiaria ex art. 41 TUB e liquidazione concorsuale, laddove entrambe pendenti, soffermandosi sulle soluzioni elaborate da dottrina e giurisprudenza, anche alla luce del regime introdotto dal Codice della crisi di impresa.</i></p><h6><strong>1. Il privilegio fondiario ex art. 41, co. 2, TUB e il Codice della Crisi</strong></h6><p>Il presente contributo si pone l’obiettivo di esaminare, senza pretese di esaustività, le interferenze tra la pendenza, contestuale, dell’esecuzione individuale promossa o proseguita dal creditore fondiario ai sensi dell’<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art41!vig=" target="_blank" rel="noreferrer">art. 41, co. 2, d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385</a> (TUB) e la liquidazione concorsuale, approfondendo, sul punto, le soluzioni elaborate da dottrina e giurisprudenza, anche alla luce delle novità introdotte, in un recente passato, dalla riforma della crisi d’impresa. E infatti, nell’ottica di potenziare la neonata procedura di liquidazione giudiziale, l’art. 7, co. 4, lett. a) della l. 19 ottobre 2017 n. 155 («<i>Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza</i>») prevede il progressivo abbandono delle esecuzioni speciali e dei privilegi processuali, incluso quello fondiario, nei successivi due anni decorrenti dall’emissione dei provvedimenti attuativi della riforma.</p><p>Essendo ormai trascorsi oltre due anni dall’introduzione del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (c.c.i.) con il d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 e s.m.i., senza che vi stata un’espressa abrogazione del privilegio <i>ex </i>art. 41, co. 2, TUB, ci si è chiesti se tale norma fosse “sopravvissuta”, trovando applicazione anche nell’ambito della nuova disciplina di liquidazione giudiziale, o se, invece, fosse stata oggetto di tacita abrogazione.</p><p>Di recente, seppure in via incidentale e dando atto dell’esistenza di un minoritario orientamento contrario <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn1" target="_blank" rel="noreferrer">[1]</a>, la Suprema Corte ha concluso per la “sopravvivenza” dell’art. 41, co. 2, TUB, ritenendo conforme alla lettera della legge, «<i>l’interpretazione che ammette l’operatività del privilegio fondiario anche nella liquidazione giudiziale</i>» <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn2" target="_blank" rel="noreferrer">[2]</a>.</p><p>Gli elementi su cui la Suprema Corte ha fondato il proprio orientamento sono essenzialmente due: <i>(i)</i> primo, il fatto che l’art. 150 c.c.i., nel disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari su beni compresi nella procedura, ricalca, con alcuni adeguamenti terminologici, il pregresso art. 51 l. fall., facendo dunque salva ogni «<i>diversa disposizione di legge</i>»; <i>(ii)</i> secondo, il fatto che l’art. 349 c.c.i. preveda la sostituzione, nelle disposizioni vigenti, della parola «<i>fallimento</i>», contenuta nell’art. 41, co. 2, TUB, con «<i>liquidazione giudiziale</i>».</p><p>Di fronte al chiarimento offerto del più recente orientamento della Suprema Corte, che ha dunque ritenuto applicabile l’art. 41, co. 2, TUB anche alla liquidazione giudiziale, emerge il rinnovato interesse degli operatori per le soluzioni elaborate da giurisprudenza e dottrina in merito alle interferenze tra l’esecuzione proposta dal creditore fondiario e la necessità di procedere alla liquidazione dei medesimi beni in ambito concorsuale.</p><p>Prima di esaminare tali soluzioni, volendo fornire una sintetica panoramica di ordine generale, si ricorda che l’art. 41, co. 2, TUB – il quale consente l’avvio o la prosecuzione dell’azione esecutiva avente a oggetto i beni ipotecati a garanzia del credito fondiario, nonostante l’intervenuto fallimento del debitore – costituisce una disposizione speciale, che deroga parzialmente alla regola generale del concorso dei creditori. Come noto detto concorso è assicurato sia sul piano sostanziale (cfr. art. 2741 c.c.) che formale, con il già menzionato divieto per i creditori di iniziare e proseguire azioni esecutive sui beni facenti parte del patrimonio del fallito, prescritto dall’art. 150 c.c.i., fatta salva la <i>«diversa disposizione di legge</i>».</p><p>Dal punto di vista definitorio l’art. 38 TUB identifica il credito fondiario come quello «<i>avente per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili</i>». Con la precisazione che, ai fini della qualificazione come credito fondiario, non è ostativa un’ipoteca di grado inferiore al primo, dato che tale eventualità è disciplinata dall’art. 2, co. 2 della delibera del CICR del 22 aprile 1995 emanata ai sensi dell’art. 38, co. 2, TUB <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn3" target="_blank" rel="noreferrer">[3]</a>.</p><p>Un’ulteriore precisazione, essenziale a comprendere l’esigenza di coordinamento tra esecuzione individuale <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB e liquidazione concorsuale, riguarda il connotato strettamente processuale del privilegio che quest’ultima disposizione accorda al creditore fondiario. L’art. 41, co. 2, TUB «<i>non si traduce in una causa di prelazione ulteriore rispetto al privilegio ipotecario connesso alla nascita del mutuo fondiario</i>» <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn4" target="_blank" rel="noreferrer">[4]</a> e tale privilegio alla riscossione «<i>non esclude il concorrente diritto degli organi del fallimento di procedere alla liquidazione dello stesso bene, in quanto incluso nella massa attiva</i>» <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn5" target="_blank" rel="noreferrer">[5]</a>.</p><p>In altre parole, il privilegio <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB, avendo appunto natura meramente processuale, non ha l’effetto di sottrarre il bene immobile gravato da ipoteca dall’attivo fallimentare. L’esecuzione forzata individuale avviata o proseguita ai sensi di tale disposizione è compatibile, dunque, con la liquidazione dello stesso bene in sede concorsuale <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn6" target="_blank" rel="noreferrer">[6]</a>. Ora, se le due procedure sono destinate a coesistere, assume fondamentale importanza l’individuazione di meccanismi di collegamento tra le varie fasi e strumenti di reazione a eventuali aspetti patologici.</p><p>Prima di entrare nel merito di tali meccanismi, a conclusione delle considerazioni generali sin qui svolte, è opportuno sottolineare che la “coesistenza” dell’esecuzione forzata <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB, in passato valida per il fallimento e ora per la liquidazione giudiziale, non può essere estesa in maniera indiscriminata, tuttavia, alle altre procedure concorsuali.</p><p>Tale coesistenza è stata infatti tradizionalmente esclusa con il concordato preventivo <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn7" target="_blank" rel="noreferrer">[7]</a>, che è destinato a prevalere rispetto al privilegio del creditore fondiario, mentre, in passato, era ammessa per la liquidazione coatta amministrativa, secondo un orientamento piuttosto risalente della Suprema Corte, che trova tuttavia seguito limitato in alcune recenti pronunce dei giudici di merito <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn8" target="_blank" rel="noreferrer">[8]</a>. Quanto agli istituti introdotti dal Codice della Crisi, merita di essere menzionato, infine, il contrasto interpretativo che ha riguardato l’applicazione dell’art. 41, co. 2, TUB alla liquidazione controllata <i>ex</i> artt. 268 ss. c.c.i. <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn9" target="_blank" rel="noreferrer">[9]</a>, contrasto che, di recente, è stato risolto in senso positivo dalla giurisprudenza di legittimità <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn10" target="_blank" rel="noreferrer">[10]</a>.</p><h6><strong>2. L’avvio dell’esecuzione fondiaria: legittimazione passiva e obblighi di custodia</strong></h6><p>Un primo dubbio interpretativo che si pone innanzi al creditore fondiario che, avvalendosi del privilegio processuale <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB, intenda avviare o proseguire la procedura esecutiva immobiliare a seguito dell’intervenuto fallimento (o meglio, dell’intervenuta liquidazione giudiziale) del debitore, attiene all’individuazione del soggetto legittimato passivamente a subire l’esecuzione.</p><p>Come è facile comprendere, si tratta di un aspetto non meramente teorico, ma con importanti risvolti pratici, dato che si tratta di individuare essenzialmente il soggetto cui destinare gli atti introduttivi dell’esecuzione fondiaria (ovvero la sua riassunzione, nel caso in cui la liquidazione giudiziale sia sopravenuta) anche ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio.</p><p>In linea generale l’art. 143 c.c.i., che per quanto di interesse ha lasciato inalterato il vecchio testo dell’art. 43 l. fall., nella parte in cui prevede che «<i>nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore</i>», attribuisce a quest’ultimo la legittimazione sostitutiva del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn11" target="_blank" rel="noreferrer">[11]</a>.</p><p>Secondo un risalente orientamento elaborato dalla Suprema Corte, con riferimento all’art. 43 l. fall., da tale ultima norma non discende la legittimazione passiva del curatore rispetto all’esecuzione avviata dal creditore fondiario ex art. 41, co. 2, TUB, che dovrà essere avviata o proseguita dunque nei confronti del debitore <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn12" target="_blank" rel="noreferrer">[12]</a>. Con successive e recenti pronunce, la Suprema Corte ha modificato la portata di tale orientamento, ammettendo, ad esempio, la legittimazione del curatore a proporre l’opposizione <i>ex</i> art. 615 c.p.c. all’esecuzione fondiaria, nonché l’esecuzione agli atti esecutivi <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn13" target="_blank" rel="noreferrer">[13]</a>.</p><p>In considerazione di tale ultimo orientamento e della regola generale della sostituzione processuale del fallito a opera del curatore oggi prevista dall’art. 147 c.c.i., si è soliti parlare di «<i>legittimazione concorrente</i>» tra curatore e fallito <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn14" target="_blank" rel="noreferrer">[14]</a>. Sarebbe opportuno, pertanto, per il creditore fondiario destinare gli atti dell’esecuzione <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB, sia al debitore fallito che al curatore, così da limitare il rischio di esporsi a eccezioni di carenza di legittimazione passiva.</p><p>Desta invece meno preoccupazione il dubbio interpretativo riguardante la custodia dell’immobile, nella fase antecedente le operazioni di liquidazione, dato che se, da un lato, la giurisprudenza ammette la nomina del custode da parte del giudice dell’esecuzione <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn15" target="_blank" rel="noreferrer">[15]</a>, dall’altro lato, risulta che, laddove questi non sia stato ancora nominato, la custodia spetti comunque al curatore, in forza dei generali doveri di amministrazione del patrimonio del fallito previsti oggi dall’art. 128 c.c.i., già art. 31 l. fall. <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn16" target="_blank" rel="noreferrer">[16]</a>.</p><h6><strong>3. La liquidazione dell’immobile: l’imprescindibile coordinamento tra esecuzione fondiaria e liquidazione giudiziale</strong></h6><p>Se in una fase preliminare è dunque possibile che esecuzione fondiaria e liquidazione giudiziale, aventi a oggetto il medesimo bene immobile, proseguano “in parallelo”, non vi è dubbio che, nella successiva fase di liquidazione coattiva, esse debbano necessariamente convergere.</p><p>Lo stesso bene immobile – per il quale pende l’esecuzione individuale <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB, non per questo sottratto alla massa attiva della liquidazione giudiziale – non potrebbe infatti essere alienato coattivamente a terzi in entrambe le procedure. Basti considerare che, in caso contrario, oltre al rischio di contravvenire al principio di unicità delle procedure esecutive (o meglio di liquidazione coattiva) che si ricava dagli artt. 524 e 561 c.p.c., potrebbero essere acquisiti diritti tra loro incompatibili dai diversi soggetti aggiudicatari nelle due procedure.</p><p>Per quanto tale conflitto potrebbe essere risolto, in linea di principio, con il ricorso alle norme sulla trascrizione, una delle due vendite esecutive verrebbe necessariamente privata di effetti e si genererebbe così un conseguente inutile dispendio di attività processuale.</p><p>Affinché ciò non accada occorre quindi stabilire, <i>ex ante, </i>un criterio di coordinamento che consenta di definire in quale delle due procedure, esecuzione individuale <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB o liquidazione giudiziale, debba procedersi alla vendita coattiva dell’immobile. A tale esigenza si è rivelata particolarmente sensibile la giurisprudenza di legittimità che, nel silenzio normativo, fin dall’epoca più risalente e senza particolari ripensamenti, ha risolto il conflitto tra procedure, in fase di vendita, sulla base di un criterio temporale. E infatti, secondo la Suprema Corte, in caso di coesistenza tra esecuzione fondiaria e liquidazione, queste «<i>devono coordinarsi tra loro e, per tale aspetto, concernente l’individuazione del giudice cui spetta di vendere, il coordinamento è operante sulla base del criterio temporale, e dunque in considerazione dall’anteriorità del provvedimento che dispone la vendita</i>» <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn17" target="_blank" rel="noreferrer">[17]</a>. Per mera completezza va comunque segnalato il fatto come, nonostante l’orientamento univoco espresso dalla giurisprudenza di legittimità, il criterio temporale, come strumento di coordinamento tra esecuzione fondiaria e liquidazione concorsuale, non abbia trovato il consenso unanime della dottrina, dato che, secondo alcuni autori, ai sensi dell’art. 41, co. 2, TUB «<i>il legislatore ha conferito espressamente al creditore fondiario il potere di procedere in via esecutiva in pendenza di fallimento, dovrebbe pertanto coerentemente escludersi la possibilità per gli organi concorsuali di procedere alla liquidazione del medesimo bene già sottoposto a pignoramento dal creditore fondiario, laddove questi intenda proseguire l’esecuzione individuale</i>» <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn18" target="_blank" rel="noreferrer">[18]</a>.</p><p>Ciò detto, anche ritendo ormai pacifica l’applicazione del criterio “temporale” adottato dalla giurisprudenza, gli interrogativi certo non mancano.</p><p>Un primo interrogativo riguarda l’individuazione dell’atto, al quale occorre fare riferimento, ai fini della corretta applicazione del criterio “temporale”, nell’ambito dell’esecuzione fondiaria e/o della procedura di liquidazione giudiziale</p><p>Ci si è chiesti, ad esempio, se il criterio temporale dovesse essere applicato tenendo comunque in considerazione le norme in materia di litispendenza <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn19" target="_blank" rel="noreferrer">[19]</a>, metodo che avrebbe portato a ritroso il confronto temporale fino all’atto di pignoramento e/o alla sentenza dichiarativa di fallimento. Tralasciando i profili strettamente teorici, tale aspetto è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, laddove ha precisato che, ai fini della vendita coattiva, debba essere preferita la procedura nella quale sia stato emesso, per primo, il «<i>provvedimento che dispone la vendita</i>». Tale provvedimento può essere individuato: <i>(i) </i>per l’esecuzione fondiaria, nell’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione <i>ex </i>art. 569, co. 3, c.p.c.; mentre <i>(ii)</i> per la liquidazione giudiziale, considerata la natura di «<i>atto di pianificazione e di indirizzo</i>» del programma di liquidazione e la sua inidoneità a incidere su posizioni soggettive <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn20" target="_blank" rel="noreferrer">[20]</a>, nel decreto con il quale il giudice delegato autorizza i singoli atti di vendita ai sensi dell’art. 213, co. 7, c.c.i., già art. 104<i>ter</i>, co. 9, l. fall. <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn21" target="_blank" rel="noreferrer">[21]</a>.</p><p>Altro interrogativo attiene inoltre all’ammissibilità di eccezioni al criterio di coordinamento temporale – individuato, come detto dalla Suprema Corte in via interpretativa e in assenza di espressa disposizione – tra vendita esecutiva e fallimentare. In particolare, ci si è chiesti se il diritto del creditore fondiario alla vendita dell’immobile ipotecato nell’esecuzione individuale possa essere destinato a prevalere, per quanto la vendita dello stesso bene sia già stato disposta in sede fallimentare.</p><p>Alcuni elementi a favore dell’ammissibilità di eccezioni sono rinvenibili dall’<i>iter</i> argomentativo impiegato dalla Suprema Corte nelle prime pronunce in cui è stata affermata l’applicazione del criterio temporale <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn22" target="_blank" rel="noreferrer">[22]</a>, percorso logico dato poi per sottinteso nelle pronunce successive. A ben vedere è anzitutto la stessa Corte, infatti, a limitare l’applicazione del criterio temporale alla «<i>mancanza di altro specifico interesse degli Istituti di credito fondiario a preferire la procedura esecutiva individuale</i>». Non solo, nella stessa pronuncia la Corte chiarisce la <i>ratio</i> che ha portato ad affermare il dato temporale come criterio di scelta per la vendita in una delle due procedure, che è quella di «<i>privilegiare quella che presenti maggiore speditezza in termini di liquidazione del bene</i>».</p><p>Qualora il creditore fondiario dimostri l’esistenza di uno specifico interesse alla vendita nell’esecuzione individuale, oppure la vendita concorsuale non garantisca la maggiore celerità nella liquidazione del bene, l’esecuzione individuale dovrebbe essere preferita dunque anche nel caso in cui la vendita in sede fallimentare sia già stata disposta.</p><p>Il contrario interesse del creditore fondiario può derivare, ad esempio, dalle modalità in cui, di regola, viene disposta la liquidazione dell’attivo fallimentare, che impongono di preferire la vendita in blocco «<i>dell’intero complesso aziendale</i>» (art. 214 c.c.i. già art. 105 l. fall.). Potrebbe succedere, infatti, come avvenuto nel caso concreto da cui trae spunto questo contributo, che all’interno del complesso aziendali, siano compresi beni poco appetibili oltre l’immobile ipotecato, i quali se stimati in misura sensibilmente superiore ai corretti valori di mercato, scoraggerebbero la partecipazione di potenziali aggiudicatari alla vendita competitiva dell’intero complesso aziendale, con conseguente allungamento dei tempi di liquidazione.</p><p>In questa ipotesi, dovrebbe essere quindi riconosciuto il diritto del creditore fondiario a che la vendita dell’immobile ipotecato avvenga nell’esecuzione individuale, promossa e proseguita <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB, anche laddove la vendita dello stesso bene sia già stata disposta nella liquidazione giudiziale.</p><p>Non resta quindi da chiedersi quale possa essere lo strumento processuale con cui il creditore fondiario possa far valere questo diritto nei confronti degli organi della procedura, soprattutto nel caso (da considerarsi la regola, visto il disposto dell’art. 216, co. 3, c.c.i.) in cui la vendita concorsuale non segua il codice di rito e non siano quindi a disposizione del creditore fondiario le opposizioni esecutive.</p><p>Ai sensi dell’art. 217, co. 1, c.c.i. (già art. 108 l. fall.) il creditore fondiario potrebbe fare istanza di sospensione delle operazioni di vendita, sollecitando il vaglio da parte del giudice delegato dei profili riguardanti il contrapposto interesse alla vendita dell’immobile ipotecato nell’esecuzione individuale e la sollecita liquidazione del bene stesso <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn23" target="_blank" rel="noreferrer">[23]</a>.</p><p>In alternativa il creditore fondiario potrebbe proporre reclamo <i>ex</i> art. 133 c.c.i. (già art. 36 l. fall.) avverso l’avviso di vendita, essendo quest’ultimo un atto del curatore e non essendo ciò precluso dalla mancata impugnazione del programma di liquidazione <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn24" target="_blank" rel="noreferrer">[24]</a>. Su quest’ultimo strumento processuale, oltre a ricordare il ristretto termine di otto giorni dalla conoscenza dall’atto che si vuole reclamare, occorre tenere in considerazione che il testo dello stesso art. 133 c.c.i., rimasto inalterato rispetto alla l. fall., prevede che gli atti del curatore possano essere reclamati avanti dal giudice delegato solo per «<i>violazione di legge</i>». È essenziale chiarire, quindi, il significato di quest’ultima locuzione, dato che da essa dipende l’ampiezza delle censure che possono essere sottoposte al giudice delegato ai sensi dell’art. 133 c.c.i. rispetto agli atti del curatore.</p><p>Secondo un primo e più risalente orientamento, in sede di reclamo sarebbe precluso al giudice delegato un sindacato di merito rispetto alle scelte gestorie del curatore, limitando il reclamo alla «<i>violazione di legge</i>» il legislatore avrebbe inteso garantire l’autonomia di tale ultimo organo della procedura <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn25" target="_blank" rel="noreferrer">[25]</a>. Per altro e più recente orientamento, il controllo del giudice delegato è esteso anche al merito gestorio degli atti del curatore, dato che, in caso di accoglimento del reclamo, l’intervento del giudice è direttamente sostitutivo dell’atto del curatore; le stesse considerazioni valgono in caso di accoglimento del reclamo contro gli atti omissivi del curatore, in questa ipotesi il curatore è tenuto a ottemperare alle prescrizioni del giudice delegato, che avranno inevitabilmente contenuto gestorio <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn26" target="_blank" rel="noreferrer">[26]</a>.</p><p>Ulteriore argomento a sostegno di tale secondo orientamento è l’obbligo di diligenza del curatore prescritto dall’art. 136 c.c.i. (già art. 38 l. fall.). Quest’ultima disposizione consentirebbe il sindacato del giudice delegato in merito alla a correttezza gestoria degli atti del curatore, pur rimanendo entro i limiti della verifica di eventuali violazioni di legge, costituite appunto dall’aver contravvenuto agli obblighi di diligenza posti a carico del curatore <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn27" target="_blank" rel="noreferrer">[27]</a>.</p><p>In conclusione, laddove si ritenga che i profili riguardanti l’interesse del creditore fondiario alla vendita separata dell’immobile ipotecato in sede esecutiva e alla speditezza delle attività di liquidazione attengano al merito gestorio degli atti del curatore, essi potrebbero comunque addotti come motivi di reclamo <i><u>ex</u></i> art. 133 c.c.i. contro l’avviso di vendita, contestando la violazione da parte del curatore degli obblighi di diligenza a suo carico ex art. 136 c.c.i.</p><h6><strong>4. La fase di distribuzione del ricavato</strong></h6><p>Nella fase che segue la vendita coattiva dell’immobile ipotecato, ossia la distribuzione della somma ricavata, il privilegio <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB rivela tutta la sua natura strettamente processuale. Dal punto di vista sostanziale, il creditore fondiario non è dispensato a partecipare al procedimento di verifica del credito e dell’esistenza e delle cause legittime di prelazione che si svolge in concorso nella liquidazione giudiziale.</p><p>Così prevede espressamente l’art. 151, co. 3, c.c.i. (già art. 52 l. fall.) nella parte in cui precisa che le disposizioni relative all’accertamento dei crediti (Titolo V e art. 151, co. 2, c.c.i.) si applicano anche ai creditori (come quello fondiario) che sono esentati dal divieto di promuovere e continuare le azioni esecutive e cautelari nei confronti del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale. In armonia è l’ultimo periodo dell’art. 41, co. 2, TUB, il quale prevede che la parte del ricavato della vendita eccedente quanto risulta dovuto al creditore fondiario in sede di riparto deve essere attribuita al fallimento.</p><p>In questo contesto, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato il principio del carattere provvisorio della distribuzione effettuata in favore del creditore fondiario nell’esecuzione individuale, precisando che è «<i>onere dell’istituto, che intende rendere definitiva quell’assegnazione, insinuarsi allo stato passivo “in modo tale da consentire la graduazione dei crediti cui è finalizzata la procedura concorsuale</i>» <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn28" target="_blank" rel="noreferrer">[28]</a>.</p><p>In tempi più recenti, il ruolo preminente dell’accertamento del credito in sede concorsuale e stato esteso ulteriormente, dato che, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, non solo l’insinuazione al passivo del creditore fondiario è presupposto per il suo diritto a trattenere quanto ricevuto in via provvisoria nell’esecuzione individuale, ma è altresì presupposto per la stessa distribuzione provvisoria <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn29" target="_blank" rel="noreferrer">[29]</a>.</p><p>Si tenga presente, infine, che, sempre ai fini della distribuzione, sulla base dei sopra enunciati principi, la partecipazione del creditore fondiario all’accertamento concorsuale dei crediti è necessitata, si assiste in genere (se non originariamente evocato) all’intervento del curatore nell’esecuzione fondiaria <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB. Le finalità dell’intervento del curatore sono essenzialmente due: la prima rinvenibile dall’ultimo paragrafo dell’art. 41, co. 2 TUB, ottenere quanto eventualmente residui dalla vendita esecutiva una volta soddisfatto in via provvisoria il creditore fondiario e la seconda, far valere sul ricavato della vendita esecutiva i crediti destinati a prevalere sull’ipoteca del creditore fondiario, come quelli in prededuzione o assistiti da privilegio speciale sull’immobile <i>ex</i> artt. ss. 2770 c.c., tra cui meritano di essere menzionati, per la loro usuale incidenza, i crediti per imposte indirette, tra cui l’IMU <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn30" target="_blank" rel="noreferrer">[30]</a>.</p><p>***</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref1" target="_blank" rel="noreferrer">[1]</a> Per la tesi dell’inapplicabilità alla liquidazione giudiziale dell’art. 41, co. 2, TUB, si veda in giurisprudenza di merito Trib. Ancona, 22 giugno 2023, in <i>Il Caso</i>.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref2" target="_blank" rel="noreferrer">[2]</a> Cass. 19 agosto 2024, n. 22914.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref3" target="_blank" rel="noreferrer">[3]</a> Si vedano in termini: Trib. Agrigento, 20 giugno 2016, in <i>Ex Parte Creditoris</i>; Trib. Perugia, 31 gennaio 2020, in <i>One Legale</i>.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref4" target="_blank" rel="noreferrer">[4]</a> S. Passafiume, <i>Il credito fondiario fra esecuzione e fallimento</i>, <i>In Executivis</i> <i>– La rivista telematica dell’esecuzione forzata</i>, 2019, 2.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref5" target="_blank" rel="noreferrer">[5]</a> Cass. 30 gennaio 1985, n. 582, in <i>Giust. civ. Mass.</i>, 1985, 1; Cass., 28 gennaio 1993, n. 1025; emesse entrambe con riferimento alla pregressa disciplina del credito fondiario (R.D. 6 luglio 1905, n. 646). Orientamento tradizionale che è stato confermato anche a seguito dell’emanazione del TUB, sul punto si veda ad esempio Cass. 8 settembre 2011, n. 18436. In dottrina si vedano ad esempio L. Abete, <i>Creditore fondiario ed ufficio fallimentare: le reciproche prerogative, il relativo rapporto e le correlate conseguenze</i>, in <i>Fallimento</i>, 2012, 326 ss.; G.B. Nardecchia, <i>Accertamento, quantificazione e graduazione del credito fondiario: l’intervento del curatore nell’esecuzione individuale</i>, in <i>Il Fallimento</i>, 12, 2018, 1394.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref6" target="_blank" rel="noreferrer">[6]</a> Così espressamente Cass., 28 gennaio 1993, n. 1025.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref7" target="_blank" rel="noreferrer">[7]</a> Si vedano sul punto, seppur riferite alla disciplina previgente al c.c.i. e al TUB: Cass. 7 dicembre 1999, n. 13667; Cass. 19 marzo 1998, n. 2922; Cass. 7 novembre 1991, n. 11879. In termini si vedano anche in giurisprudenza di merito Trib. Avellino, 8 maggio 2018; Trib. Rimini, 11 aprile 2017, in <i>De Jure</i>.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref8" target="_blank" rel="noreferrer">[8]</a> In senso favorevole si veda Cass. 7 giugno 1988, n. 3847; in senso contrario si vedano invece ad esempio: Trib. Macerata, 14 marzo 2019, in <i>De Jure</i>; Trib. Siena, 14 aprile 2020, in <i>Ex Parte Creditoris</i>.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref9" target="_blank" rel="noreferrer">[9]</a> Per la compatibilità dell’art. 41, co. 2, TUB alla liquidazione controllata si vedano in giurisprudenza: Trib. Brescia, 12 aprile 2023, in <i>Il Caso</i>; Trib. Larino, 17 ottobre 2023, in <i>De Jure</i>. In senso contrario si vedano invece sempre in giurisprudenza: Trib. Modena, 3 marzo 2023; Trib. Treviso, 28 novembre 2022, entrambe in <i>Il Caso</i>. Sempre in senso contrario e per una più ampia critica all’attualità del privilegio <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB si veda: M. Attanasio, <i>Il privilegio fondiario e il Codice della Crisi</i>, in <i>Diritto della Crisi</i>, 2023.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref10" target="_blank" rel="noreferrer">[10]</a> Cass. 19 agosto 2024, n. 22914.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref11" target="_blank" rel="noreferrer">[11]</a> In dottrina con riferimento al vecchio testo dell’art. 43 l. fall. si veda ad esempio S. Passafiume, <i>Il credito fondiario fra esecuzione e fallimento</i>, <i>cit.</i>, 3.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref12" target="_blank" rel="noreferrer">[12]</a> Si vedano Cass. 11 marzo 1987 n. 2352; Cass. 3 giugno 1996 n. 5081.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref13" target="_blank" rel="noreferrer">[13]</a> Cass. 19.8.2003, n. 12115; Cass. 2 ottobre 2003 n. 14675; Cass. 17 giugno 2021 n. 17441. In giurisprudenza di merito si veda anche Trib. Monza, 1° maggio 2018, in <i>De Jure</i>.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref14" target="_blank" rel="noreferrer">[14]</a> S. Passafiume, <i>Il credito fondiario fra esecuzione e fallimento</i>, <i>cit.</i>, 3; E. Bruschetta, <i>Legittimazione del curatore nell’esecuzione di credito fondiario</i>, in <i>Il Fallimento</i>, 2004, p. 1320.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref15" target="_blank" rel="noreferrer">[15]</a> Cass. 2 giugno 1994, n. 5352.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref16" target="_blank" rel="noreferrer">[16]</a> Cass. 8 maggio 2009, n. 10599. In giurisprudenza di merito si veda anche di recente Trib. Imperia, 4 aprile 2022, in <i>De Jure</i>.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref17" target="_blank" rel="noreferrer">[17]</a> In questi termini si sono espresse in un arco temporale di oltre trent’anni, sia nella vigenza del TUB che dalla precedente legge sul credito fondiario: Cass. 20 aprile 2022, n. 12673; Cass. 4 marzo 2015 n. 4399; Cass. 8 settembre 2011 n. 18436; Cass. 28 gennaio 1993, n. 1025; Cass. 30 gennaio 1985, n. 582, in<i> Giust. civ. Mass.</i>, 1985, 1.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref18" target="_blank" rel="noreferrer">[18]</a> S. Passafiume, <i>Il credito fondiario fra esecuzione e fallimento</i>, cit., 5.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref19" target="_blank" rel="noreferrer">[19]</a> C M. Tardivo, <i>Il finanziamento fondiario nella nuova legge bancaria: aspetti processuali nell’art. 41</i>, in <i>Studi in onore di L. Montesano</i>, 1997, p. 791.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref20" target="_blank" rel="noreferrer">[20]</a> Cass. 6 settembre 2019, n. 22383; Cass. 1° luglio 2022, n. 21007.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref21" target="_blank" rel="noreferrer">[21]</a> S. Passafiume, <i>Il credito fondiario fra esecuzione e fallimento</i>, <i>cit.</i>, 5.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref22" target="_blank" rel="noreferrer">[22]</a> Cass. 28 gennaio 1993, n. 1025.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref23" target="_blank" rel="noreferrer">[23]</a> Secondo la giurisprudenza di legittimità infatti l’art. 108 l. fall. (trasposto nell’art. 217 c.c.i.) attribuisce «<i>un generale potere per il giudice delegato di sospendere le operazioni di vendita in presenza di gravi e giustificati motivi</i>» esercitabile laddove il curatore, cui è attributo il potere di compiere le operazioni di vendita, non si ottenga al «<i>rispetto di regole minime di correttezza e trasparenza</i>» (Cass., 10 ottobre 2023, n. 28365). In senso favorevole all’atipicità dei «<i>gravi e fondati motivi</i>» che giustificano la sospensione delle operazioni di vendita da parte del giudice delegato si veda di recente F. Rolfi, <i>Procedure competitive: trasparenza, ordine pubblico economico e poteri del giudice delegato</i>, <i>Il Fallimento</i>, 3, 2024, 331. Per il generalizzato potere del giudice delegato a sospendere le operazioni di vendita «<i>per ogni vizio di legittimità che lo inficia</i>», seppure con riferimento alla disciplina anteriore alla riforma <i>ex</i> d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 si veda anche Cass. 2 giugno 1999, n. 5341. Per un più restrittivo orientamento secondo cui i «<i>gravi e fondati motivi</i>» atterrebbero alla «<i>violazione delle norme imperative e di ordine pubblico economico</i>» si veda ad esempio Cass. 7 novembre 2023, n. 30917.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref24" target="_blank" rel="noreferrer">[24]</a> Stante il suo contenuto di pianificazione e indirizzo, il programma di liquidazione è inidoneo al giudicato: Cass. 6 settembre 2019, n. 22383.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref25" target="_blank" rel="noreferrer">[25]</a> Si veda sul punto, fra tutti, l’efficace riepilogo di V. Iorio, <i>Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori – Commento sub art. 36 l. fall.</i>, in <i>Commentario alla Legge Fallimentare</i>, a cura di A. Caiafa, 2017, 211.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref26" target="_blank" rel="noreferrer">[26]</a> A. Castagnola, <i>Il giudice delegato e le declamazioni del legislatore</i>, in <i>Riv. dir. proc.</i>, 2015, 1, 69.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref27" target="_blank" rel="noreferrer">[27]</a> In questo senso si vedano in giurisprudenza di merito Trib. Monza, 11 aprile 2012, in <i>De Jure</i>; Trib. Milano, 5 maggio 2016, in <i>Crisi d’Impresa</i>, 2016.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref28" target="_blank" rel="noreferrer">[28]</a> Cass. 13 dicembre 2017, n.29972; Cass. 30 marzo 2015, n. 6377; Cass. 11 ottobre 2012, n. 17368; Cass. 4 settembre 2009, n.19217; Cass. 28 maggio 2008, n. 13996; Cass., SS.UU., 17 dicembre 2004, n. 23572.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref29" target="_blank" rel="noreferrer">[29]</a> «<i>Per ottenere l’attribuzione (in via provvisoria, salvi i definitivi accertamenti operati nel prosieguo della procedura fallimentare) delle somme ricavate dalla vendita, il creditore fondiario dovrà documentare al giudice dell’esecuzione di avere sottoposto positivamente il proprio credito alla verifica del passivo in sede fallimentare, cioè di aver proposto l’istanza di ammissione al passivo del fallimento e di avere ottenuto un provvedi- mento favorevole dagli organi della procedura (anche se non ancora divenuto definitivo)</i>» Cass. 28 settembre 2018, n. 23482.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref30" target="_blank" rel="noreferrer">[30]</a> G.B. NARDECCHIA, <i>Accertamento, quantificazione e graduazione del credito fondiario: l’intervento del curatore nell’esecuzione individuale</i>, <i>cit.</i>, 1399.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/4/9/csm_ADV_II_Dispute-Resolution_copy_acd8e7aec8.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8036</guid>
                        <pubDate>Tue, 01 Oct 2024 10:35:25 +0200</pubDate>
                        <title>Le polizze vita di ramo I non si possono pignorare: lo stabilisce la Corte d&#039;Appello</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-polizze-vita-di-ramo-i-non-si-possono-pignorare-lo-stabilisce-la-corte-dappello</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Si tratta di un precedente importante in un periodo in cui si assiste di frequente a iniziative esecutive che hanno a oggetto anche polizze di ramo I, la cui natura assicurativa era considerata sostanzialmente inoppugnabile.</i></p><p>Le polizze vita di ramo I sono prodotti assicurativi e quindi impignorabili.</p><p>A stabilirlo è la <strong>Corte di Appello di Firenze </strong>in relazione a un contenzioso che ha coinvolto un cliente assistito da <strong>ADVANT Nctm</strong>.</p><p>La vicenda riguarda un soggetto terzo e due figli beneficiari, ai quali, a seguito del decesso del contraente, la compagnia aveva liquidato la prestazione.</p><p>Il fallimento dell’attività di uno dei due figli ha portato, tuttavia, all’avvio di una causa civile davanti al <strong>Tribunale di Pistoia </strong>sull’accertamento dell’effettiva natura della polizza (ritenuta, dai promotori della causa, un investimento finanziario e non uno strumento assicurativo) e, di conseguenza, sull’inefficacia (ex art. 44 della legge fallimentare) del pagamento della metà della prestazione effettuata dalla compagnia a favore del beneficiario poi fallito.</p><p>Il team del dipartimento regulatory - guidato da <strong>Benedetta Musco Carbonaro</strong>, partner di ADVANT Nctm, coadiuvata dall’associate <strong>Antonio Caruccio</strong> - ha seguito l’impugnazione della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Pistoia, che aveva dichiarato inefficace la liquidazione della prestazione al beneficiario oggetto di fallimento, davanti alla Corte di Appello di Firenze nell’interesse della compagnia.</p><p>Leggi l'articolo integrale su <a href="https://citywire.com/it/news/le-polizze-vita-di-ramo-i-non-possono-essere-pignorate-lo-stabilisce-la-corte-dappello-di-firenze/a2451090?re=124394&amp;refea=2013712&amp;link_id=1717125" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>CityWire.</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/a/0/csm_ADV_insurance_copy_43d369f436.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8031</guid>
                        <pubDate>Mon, 30 Sep 2024 14:26:55 +0200</pubDate>
                        <title>Derivati. I giudici di Milano indulgenti sui &quot;plain vanilla&quot;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/derivati-i-giudici-di-milano-indulgenti-sui-plain-vanilla</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con un'importante sentenza del 5 agosto 2024, la Corte d'Appello di Milano si è pronunciata sul tema della validità dei contratti derivati Otc (over the counter), oggetto in questi ultimi anni di un generale ripensamento da parte della giurisprudenza di legittimità. La decisione di Milano, riguardante un contratto di UniCredit, reputa ininfluente e non necessaria l'illustrazione ex ante degli scenari probabilistici ai clienti nei casi di interest rate swap semplici e senza barriere, ponendosi in chiara antitesi con l'orientamento più restrittivo sulla validità dei contratti derivati fino ad oggi in voga […]</p><p>[…] “La giurisprudenza di merito si è in prevalenza accodata alla decisione della Suprema Corte” spiega <strong>Francesco Mocci</strong>, partner di ADVANT Nctm, “con qualche isolato precedente dissonante ma spesso non particolarmente meditato, mentre in letteratura non sono mancante voci critiche su un orientamento che rappresentava un unicum a livello europeo e che soprendeva non poco gli operatori esteri”. […]</p><p><i>Articolo integra su Il Sole 24 ore di Domenica 29 settembre.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/2/7/csm_ADV_Governance_3_57bf9a9016.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8010</guid>
                        <pubDate>Mon, 23 Sep 2024 09:42:06 +0200</pubDate>
                        <title> Il Parlamento Ue approva il Listing Act: per le imprese più facile andare in Borsa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ma-ora-servono-incentivi-fiscali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><u>Ma ora servono incentivi fiscali</u></strong></p><p>"Tra la Legge Capitali già in vigore, il Listing Act in arrivo a breve e la riforma del Tuf attualmente in lavorazione, si può dire che l'Italia abbia ormai un'ottima normativa per favorire l'accesso delle imprese in Borsa. Ma non credo sia sufficiente: sono convinto che ora servano incentivi fiscali. La legislazione va bene, ma non basta: è necessaria una vera politica industriale che utilizzi la leva fiscale».&nbsp;</p><p><strong>Lukas Plattner</strong>, Partner di ADVANT Nctm, ne è convinto: la normativa in Italia ormai è "market friendly", ma questo non basterà a convincere i nostri imprenditori a cercare capitali in Borsa.</p><p><i>Leggi l'articolo completo sull'edizione di Domenica 22 settembre 2024 de Il Sole 24 Ore.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/9/2/csm_ADV_II_Banking-Finance_copy_f62c69c8e9.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8001</guid>
                        <pubDate>Fri, 20 Sep 2024 14:24:11 +0200</pubDate>
                        <title>Bankitalia chiude la consultazione sulla normativa che regola gli Npl</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/bankitalia-chiude-la-consultazione-sulla-normativa-che-regola-gli-npl</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La direttiva che regola l'attività dei gestori e degli acquirenti dei crediti in sofferenza, meglio conosciuti come non-performing loan (Npl), scorge finalmente il traguardo anche in Italia. Lo scorso 13 agosto è stato infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo relativo al recepimento (tardivo) nell'ordinamento italiano della Secondary Market Directive (Smd) adottata dall'Unione europea nell'ormai lontano novembre 2021.</p><p>[…] La nuova normativa mira a eliminare alcuni ostacoli regolamentari che hanno finora impedito lo sviluppo di un mercato secondario a livello paneuropeo delle sofferenze bancarie al tempo stesso efficiente, competitivo e liquido. «Sotto il profilo regolamentare - spiega <strong>Fabio Coco</strong>, partner di ADVANT Nctm - la riforma maggiormente degna di nota introdotta dal decreto consiste nella sostanziale liberalizzazione, a certe condizioni, dell'acquisto di sofferenze bancarie».[…]</p><p>[…]«Il recepimento della Smd andrà ben oltre la vigilanza sui gestori di crediti in sofferenza», conferma Coco, indicando che «vi saranno impatti anche sulla trasparenza, sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie e sulle norme che regolano la centrale dei rischi».[…]</p><p>Articolo completo sull'edizione odierna de <strong>Il Sole 24 Ore</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/4/8/csm_Regulatory_3f1ff28ff2.png" length="0" type="image/png"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-7999</guid>
                        <pubDate>Fri, 20 Sep 2024 10:14:08 +0200</pubDate>
                        <title>Piani di transizione climatica: governance, responsabilità e credibilità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/piani-di-transizione-climatica-governance-responsabilita-e-credibilita</link>
                        <description>Il presente contributo, a cura del nostro Riccardo Sallustio, analizza la rilevanza dei piani di transizione climatica, previsti dal D.Lgs. n. 125/2024 che recepisce la nuova disciplina europea sulla rendicontazione di sostenibilità, il cui fine è l’integrazione della transizione e dei relativi rischi e opportunità nella strategia e nella pianificazione finanziaria e di investimenti delle società. Tale integrazione richiederà una nuova definizione dei modelli di governance delle imprese e apre a nuovi profili di conformità normativa e conseguente responsabilità degli amministratori, nonché di due diligence da parte del sistema bancario.</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/piani-di-transizione-climatica-governance-responsabilita-e-credibilita/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Tratto da Diritto Bancario</u></strong></a></p><p>Con la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del <a href="https://www.dirittobancario.it/art/csrd-il-decreto-di-recepimento-in-gazzetta-ufficiale/" target="_blank" rel="noreferrer">Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125</a> (il “<strong>Decreto Legislativo</strong>”) di recepimento della<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32022L2464" target="_blank" rel="noreferrer"> direttiva (UE) 2022/2464</a> sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (la “CSRD”) viene introdotta nel nostro ordinamento la rendicontazione del piano di transizione climatica, che dovrebbe costituire il fulcro della governance della sostenibilità societaria. Novità significativa che, come vedremo, riveste una rilevanza che va oltre la mera rendicontazione, trattandosi di un vero e proprio piano di azione strategico e operativo sulla gestione e governance dei rischi climatici e delle opportunità connesse. Tale novità offre due principali prospettive di analisi: una prima legata alla congruità degli attuali modelli di governance per affrontare la transizione all’interno delle società ed una seconda che riguarda il regime di conformità normativa dei piani di transizione e la responsabilità dell’organo amministrativo.</p><p>Innanzitutto, la scelta del Decreto Legislativo di attribuire alla<strong> relazione sulla gestione degli amministratori</strong> la funzione di “contenitore” del piano di transizione, come per le altre informazioni afferenti alla sostenibilità della società, conferisce una nuova veste alla relazione che diventa così documento programmatico ed esecutivo di gestione delle opportunità, rischi ed impatti connessi ai fattori climatici, dettagliato e puntuale. Tale scelta, nel contesto delle informazioni di sostenibilità che le società tenute a redigere il piano devono fornire, è coerente con il ruolo del piano di transizione che, nelle intenzioni del legislatore europeo, è lo strumento strategico che interagisce con il modello di business e la sua resilienza, il piano finanziario nonché il piano di investimenti dell’impresa.</p><p>Inoltre, la CSRD, e conseguentemente il Decreto Legislativo, a differenza della Task Force on Climate-Related Financial Disclosure (TCFD) e dell’IFRS S2 dell’International Sustainability Standard Board, opera una <strong>scelta di governance netta</strong>, attribuendo all’organo amministrativo la definizione del piano di transizione.</p><p>Il nostro legislatore, infatti, in sede di recepimento della CSRD, ha previsto al <strong>primo comma dell’articolo 10 del Decreto Legislativo</strong> che “<i>[l]a responsabilità di garantire che le informazioni richieste [tra cui il piano di transizione climatica] … siano fornite in conformità a quanto previsto dal presente decreto compete agli amministratori delle società tenute agli obblighi ivi previsti. Nell’adempimento dei loro obblighi costoro agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza</i>”.</p><p>Il “<strong>contenuto</strong>” <strong>minimo</strong> del piano deve <strong>conformarsi allo standard di rendicontazione sul cambiamento climatico</strong> (ESRS E1) di cui all’atto delegato della Commissione n. 2772/2023. Tale piano si deve, infatti, confrontare con i rischi fisici e di transizione che l’impresa deve affrontare, con diversi scenari climatici e con l’allineamento agli obiettivi di sostenibilità dell’Unione e del Green Deal europeo, tra cui l’obiettivo climatico di 1,5°C di riscaldamento globale nel 2050, previo calcolo dell’impronta carbonica Scope 1, 2 e 3 applicando le metodologie dell’intensità carbonica con riferimento ai singoli prodotti e della riduzione assoluta di emissioni della società, nonché prevedendo obiettivi temporali nel breve, medio e lungo termine basati sulla scienza, così come richiesto dallo standard di rendicontazione ESRS E1. La valutazione della resilienza del modello di business e della strategia richiedono un coordinamento con tre obblighi informativi di cui allo standard ESRS 2, che affronta in termini più generali gli elementi della strategia che riguardano le questioni di sostenibilità o che influiscono su di esse: il modello aziendale e la catena del valore (SBM-1); gli interessi ed opinioni dei portatori di interesse (SBM-2); e gli impatti, rischi e opportunità rilevanti e il modo in cui questi interagiscono con la sua strategia e il suo modello aziendale (SBM-3).</p><p>In ultima analisi, il piano dovrebbe consentire non solo agli amministratori ma anche ad azionisti, investitori, ceto creditorio e <i>stakeholder</i> nel loro complesso di <strong>valutare la capacità di allineamento della società agli obiettivi di transizione fissati dall’Unione</strong> e di <strong>reazione alle sfide connesse</strong>, nonché di vagliare il rischio che i beni aziendali possano essere oggetto di “<i>lock-in</i>” carbonico (ovvero esposti al rischio di continuare a contribuire al cambiamento climatico, pur in presenza di alternative ecosostenibili) e di “<i>stranding</i>” (ovvero di perdita di valore e di redditività dei beni aziendali) ed il rischio di impatti sulla resilienza della strategia e del modello di business.</p><p>Come si può notare, il piano affronta tematiche scientifiche, tecnologiche, climatiche, ambientali, contabili, legali, di policy e di <i>competitive intelligence</i> strettamente collegate tra di loro, che richiedono competenze specifiche e che dovrebbero guidare la strategia aziendale futura e le operazioni ordinarie e straordinarie della società. Attesa la rilevanza del piano per la resilienza della strategia e del modello di business, la decisione di attribuire la competenza di redigere il piano agli amministratori appare del tutto congrua e coerente con il sistema di governance delle società. Tale approccio è stato confermato dal nostro legislatore, in sede di recepimento, al poc’anzi citato primo comma dell’articolo 10 del Decreto Legislativo.&nbsp;</p><p>Gli<strong> standard di rendicontazione europei</strong> non offrono delle linee guida sulla redazione dei piani di transizione e sulla loro credibilità e nell’ordinamento dell’Unione manca una vera e propria <i>soft law</i>. Ciò nonostante, importanti spunti possono essere ricavati dalla Raccomandazione della Commissione Europea del 27 giugno 2023 sulla finanza di transizione, dalle linee guida dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) nonché dalla <i>Transition Plan Taskforce</i>, le cui linee guida è previsto siano utilizzate a livello internazionale nell’IFRS 2.</p><p>Alla luce di queste linee guida ed attesa la rilevanza della <i>soft law</i> nella CSRD nonchè la crescente attenzione alla <i>soft law </i>da parte della giurisprudenza, l’<strong>organo amministrativo,</strong> partendo da una disamina dei “<i><strong>drivers of change</strong></i>” che impattano a livello globale il settore di appartenenza della società, dovrebbe operare un’attenta <strong>analisi del processo produttivo adottato e del modello di business</strong> in un’ottica di <strong>compatibilità con la Legge Climatica ed il Green Deal Europeo</strong> (e quindi, ad es., con il Net Zero Industry Act, la Zero Pollution Policy, il Circular Economy Action Plan, l’Ecodesign Regulation, il Regolamento sulle Materie Prime Critiche per citare solo le principali fonti). Di seguito, andrebbe <strong>effettuata dalla società</strong> un<strong>’analisi dell’impatto dei singoli beni aziendali sull’ambiente</strong>, applicando la<strong> metodologia del </strong><i><strong>Life-Cycle Assessment</strong></i>, ovvero del<strong> ciclo di vita dei prodotti</strong> anche con riferimento all’impatto sulla perdita di biodiversità ed ecosistemi, laddove rilevante. Infine, il piano dovrebbe, ai sensi dell’<strong>ESRS E1</strong>, offrire <strong>soluzioni di mitigazione climatica congrue,</strong> tenendo anche presente, alla luce delle <i>best practice </i>del singolo settore industriale, le diverse tecnologie esistenti e future e la loro adozione da parte dei concorrenti della società.</p><p>La società dovrebbe indicare, ad esempio, quali siano queste soluzioni ed il loro livello di maturità tecnologica e di allineamento con il Regolamento Tassonomia, il costo delle stesse relativamente alla loro capacità di ridurre le emissioni di CO<sub>2,</sub> nonché il costo connesso alla dismissione dei beni aziendali e gli impatti economici derivanti dall’ingresso in nuove catene del valore e dalla normativa sulle quote di emissioni, la prioritizzazione degli interventi sui singoli beni partendo da quelli con più alto “<i>lock-in</i>” carbonico, ovvero da quelli per i quali esiste un’alternativa a basso livello di emissioni carboniche, individuando inoltre eventuali impedimenti, anche di natura legale, derivante da impegni di approvvigionamento di lunga durata, ad es. nel contesto delle materie prime critiche.</p><p>Le<strong> soluzioni di mitigazione individuate</strong>, ai sensi del Decreto Legislativo e dell’ESRS E1, vanno poi coordinate con i piani finanziari e di investimento della società, andando ad indicare le possibili fonti per finanziare la transizione. Laddove, nell’ambito di un’analisi di materialità, la società ritenga che sia esposta anche a dipendenze e/o impatti legati alla perdita di biodiversità o degli ecosistemi, il piano dovrebbe integrare anche questi temi ai sensi dell’ESRS E4, sempre contenuto nell’atto delegato della Commissione n. 2772/2023.</p><p>Data la complessità dei temi, diventa in questo contesto<strong> centrale la definizione dei ruoli e della gestione del flusso informativo tra</strong>, da una parte, gli organi delegati, che presumibilmente assumeranno responsabilità diretta per la preparazione del piano di transizione climatica, e, dall’altra, i consiglieri privi di delega e i membri dell’eventuale comitato endoconsiliare di sostenibilità. Siamo in una situazione ben differente rispetto alla redazione della dichiarazione non finanziaria, che è soggetta a principi di rendicontazione non vincolanti e la cui redazione nella prassi è demandata a terzi e soggetta ad un controllo formale da parte dell’organo amministrativo. Nel caso del piano di transizione, l’organo deve affrontare delle scelte strategiche e valutare l’impatto di varie esternalità sulla strategia della società e sul modello di business: si tratta di dati ed informazioni che generalmente non solo sono di dominio degli amministratori delegati, bensì richiedono una visione complessiva dell’attività di impresa che non concerne i consiglieri senza deleghe e quelli indipendenti.</p><p>Il comitato endoconsiliare di sostenibilità può senz’altro favorire lo scambio di informazioni, fornire dei pareri non vincolanti e suggerire l’applicazione di metodologie o di piani di azione per la redazione del piano, ma, in ultima analisi, la responsabilità della redazione del piano dovrebbe ricadere in capo ai consiglieri delegati, atteso che solo tali consiglieri sono tenuti, congiuntamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ad attestare, ai sensi del nuovo art. 154-ter del TUF, che la<strong> rendicontazione di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione sia stata redatta conformemente agli standard di rendicontazione applicati ai sensi della CSRD e del Decreto Legislativo</strong>. Al contempo, i comitati endoconsiliari e i consiglieri senza deleghe assumono un significativo ruolo di valutazione e controllo, cercando di vigilare sulla coerenza, logicità e credibilità del piano. Data la complessità dei temi affrontati è però essenziale che la società conferisca degli strumenti efficaci di controllo agli amministratori non esecutivi e ai componenti dei comitati endoconsiliari, prevedendo, ad es., la possibilità di accedere a tutte le informazioni richiamate nel piano o comunque desumibili dallo stesso e di instaurare un contradditorio con le funzioni aziendali. Al fine di guidare la propria attività di valutazione e controllo, gli amministratori senza deleghe ed i componenti del comitato endoconsiliare di sostenibilità dovrebbero far leva sulle <i>best practice</i> di redazione dei piani nel settore specifico in cui opera l’impresa.</p><p>La rilevanza del piano di transizione per il modello di business e per la strategia imporrebbe un <strong>ampliamento delle competenze del comitato di sostenibilità</strong> per includere anche materie di indirizzo strategico o alternativamente la costituzione di un unico comitato di strategia e sostenibilità, che adotti una policy interna che miri ad individuare gli indicatori qualitativi e quantitativi di credibilità del piano di transizione climatica a cui i consiglieri delegati devono attenersi.</p><p>La <strong>conformità normativa del piano di transizione</strong> è sottoposta a tre regimi paralleli, uno di diritto di societario, uno civilistico ed uno penale ed amministrativo.</p><p>Il <strong>primo</strong> trova innanzitutto la sua fonte negli <strong>articoli 2392 e 2428 c.c..</strong> Una volta, infatti, individuati negli amministratori i soggetti responsabili del piano stesso, questi dovranno attenersi ai principi generali di professionalità e diligenza e a quelli specifici applicabili alla relazione sulla gestione, desumibili dall’art. 2428 c.c., che devono condurre ad un’analisi “<i>fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società</i>”. Come indicato dalla giurisprudenza di merito (trib. Milano, 23 dicembre 2022, n. 10200), laddove le informazioni contenute nella relazione sulla gestione (e quindi nel piano) siano connesse ai dati di bilancio e falsino o rendano non intelleggibili tali dati, la deliberazione di approvazione del bilancio è affetta da nullità, mentre se i vizi non sono collegati a dati di bilancio, ciò può solo causare l’annullabilità del bilancio o della relazione. È rilevante, a tal fine, la previsione dell’obbligo di rendicontazione E1-9 che riguarda gli effetti finanziari attesi dei rischi fisici e di transizione rilevanti. Pertanto, laddove la società abbia colposamente o dolosamente omesso o incorrettamente valutato tali rischi ed i loro effetti finanziari avrebbero dovuto essere inclusi tra i dati di bilancio, all’azionista è data la possibilità di agire in giudizio per fare dichiarare la nullità ovvero l’annullamento del bilancio o della relazione sulla gestione.</p><p>Sebbene ciò non si traduca in un obbligo positivo in capo agli amministratori di attuare il piano, previsto invece dalla direttiva (UE) 2024/1760 (Direttiva Due Diligence) come una obbligazione di mezzi, l’obbligo di predisporre con professionalità e diligenza un piano di transizione che sia fedele, equilibrato ed esauriente offre un primo canone di “credibilità” a cui il piano deve attenersi. Ciò a prescindere dalla necessità che lo stesso si conformi agli standard di rendicontazione generali adottati dalla Commissione con atto delegato n. 2772/2023. L’amministratore che non condivida gli obiettivi di mitigazione climatica è comunque tenuto a comportarsi con professionalità e diligenza e a cooperare con gli altri amministratori e con i soggetti preposti a coadiuvare l’organo nella preparazione del piano.</p><p>In tale contesto, assume rilievo anche il<strong> sesto comma dell’articolo 2381 c.c.</strong> che impone agli amministratori di agire in modo informato. Se è vero che il piano di transizione climatica costituisce una componente essenziale della strategia della società potenzialmente in grado di guidare scelte future e che le decisioni successive assunte dall’organo dovranno confrontarsi con lo stesso, allora questo non può che essere adottato a seguito di una conoscenza e valutazione da parte degli amministratori di tutti gli elementi fattuali e metodologici. Anche atteso che la relazione sulla gestione è atto congiunto non riferibile ai soli delegati, gli amministratori hanno un obbligo di attivarsi per richiedere ai consiglieri delegati ulteriori informazioni laddove queste non sia state fornite ovvero siano carenti, contraddittorie o inattendibili, non accogliendo in maniera passiva il deficit informativo.</p><p>Inoltre, posto che il piano deve<strong> affrontare la resilienza della strategia e del modello di business</strong>, è implicitamente richiesto agli amministratori di dotare innanzitutto la società di una strategia dettagliata e di un modello di business strutturato (ad es. con riferimento ai “<i>Business Model Canvas</i>”), obbligo non desumibile in altre fonti del nostro ordinamento. Una volta definita la strategia ed il modello di business, questi vanno testati con riferimento ai rischi, impatti, dipendenze e opportunità dell’impresa, non solo quelle di derivazione climatica. La definizione delle variabili ed i flussi informativi connessi dovrebbero poi considerare tutte le componenti dei rischi fisici e di transizione, incluso quelli derivanti dalla policy, dalla normativa e dal contenzioso ambientale e climatico.</p><p>Agli amministratori è quindi richiesto di<strong> valutare e adottare le necessarie modifiche agli assetti organizzativi, amministrativi e contabili ex articolo 2086 c.c.</strong>, prevedendo l’inserimento delle nuove variabili previste non solo dai suddetti standard di rendicontazione generali, ma anche, alla luce dell’orientamento della dottrina sull’utilizzo di linee guida non vincolanti, dalle <i>best practice</i> sulla redazione dei piani di transizione adottati internazionalmente e considerando l’adeguatezza del modello di struttura organizzativa, dei piani industriali ed operativi adottati, e delle professionalità all’interno della società, nonché dei sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi (SCIGR) e di <i>Enterprise Risk Management</i>. Gli assetti amministrativi ed organizzativi, così modificati, dovrebbero quindi essere testati utilizzando i criteri di credibilità dei piani sia qualitativi che quantitativi adottati a livello settoriale. Dal punto di vista contabile, gli assetti della società, alla luce dei principi contabili internazionali, dovrebbero consentire di valutare, ad es., l’impatto dei rischi climatici con riferimento al deprezzamento e ammortamento dei beni aziendali (IAS 16) e alla riduzione del valore contabile (IAS 36 e art. 2426 c.c.) nonché dovrebbero introdurre degli indicatori del percorso di transizione, ovvero dei <i>Key Performance Indicator</i> (<i>KPI</i>) per calcolare almeno il rischio di “<i>lock-in</i>” carbonico ed introdurre l’applicazione di una “<i>Marginal Abatement Cost Curve</i>” per valutare l’efficienza di costo di ciascuna misura di decarbonizzazione.</p><p>In un’ottica civilistica, le<strong> informazioni di sostenibilità contenute nella relazione sulla gestione</strong> (e quindi il piano di transizione) sono automaticamente richiamate nel prospetto informativo di titoli emessi dalla società o nel supplemento del prospetto relativo a tali titoli ai sensi del nuovo Regolamento Prospetto contenuto nel Listing Act europeo di cui si attende a breve l’adozione dal Consiglio dell’Unione. Pertanto, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento Prospetto, la mancata veridicità o completezza di tali informazioni determinerebbe la responsabilità civile dell’emittente, dell’offerente e degli altri soggetti di cui al comma 5 dell’articolo 94 del TUF.</p><p>Inoltre, le <strong>informazioni contenute nel piano di transizione</strong>, invece, <strong>non</strong> dovrebbero essere<strong> fonte di responsabilità civile</strong> laddove queste costituiscano delle informazioni ambientali generiche ai sensi della proposta di direttiva (UE) sulle asserzioni ambientali, atteso il dettato del considerano (11) di tale proposta nella formulazione approvata dal Parlamento Europeo il 12 marzo scorso.</p><p>Il <strong>terzo profilo</strong> concerne le <strong>sanzioni amministrative e penali</strong> derivanti dal mancato rispetto delle norme codicistiche, del Decreto Legislativo e degli standard di rendicontazione generali adottati dalla Commissione europea. Nella versione definitiva del Decreto Legislativo e nella relazione illustrativa dello schema del decreto si chiarisce che l’inclusione della rendicontazione di sostenibilità nella relazione finanziaria annuale ex articolo 154-ter del TUF determina l’attribuzione alla CONSOB del potere di applicare le sanzioni amministrative disciplinate dall’articolo 193 del TUF, sempre che il fatto non costituisca reato. Il testo definitivo del Decreto Legislativo e la relazione illustrativa non derogano al principio generale di inclusione della relazione sulla gestione nella definizione di comunicazioni sociali ex artt. 2621 e 2622 c.c e all’applicabilità di sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle norme sul mancato deposito presso il Registro delle imprese ex art. 2630 c.c..</p><p>Anche alla luce delle disposizioni della<strong> direttiva 2024/1619 (CRD VI)</strong> sui rischi climatici, la suddetta conformità normativa apre un nuovo fronte, quello della gestione da parte del sistema bancario di una serie di rischi derivanti dal legittimo affidamento ai piani dei prenditori che siano poco credibili. Tale circostanza espone il ceto bancario sia al rischio di utilizzare dati non corretti per la preparazione dei propri piani di transizione prudenziali da parte di quest’ultimo che a quello di valutare il rischio di credito dei prenditori in maniera non accurata, atteso il maggiore rischio di “<i>lock-in</i>” carbonico e di “<i>stranding</i>”. Una prudente gestione di questi rischi dovrà tradursi in una attività di due diligence sulla credibilità dei piani di transizione climatica della clientela e nella predisposizione di rimedi contrattuali.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/1/8/csm_ADV_banking-and-finance_9a3410a296.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-7990</guid>
                        <pubDate>Wed, 18 Sep 2024 12:40:14 +0200</pubDate>
                        <title>MAG | Private Equity Focus</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/mag-private-equity-focus</link>
                        <description>Il commento del nostro Emidio Cacciapuoti</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dopo un primo semestre di alto livello, il mercato del private equity conferma il proprio ottimo stato di salute nel corso del mese di luglio, facendo registrare 47 nuovi investimenti. Lo scorso anno, nel medesimo periodo, l’Osservatorio PEM di LIUC – Università Cattaneo, attivo nell’ambito delle attività della LIUC Business School, aveva mappato 49 investimenti (44 a luglio dell’anno precedente). Nei primi sette mesi dell’anno sono state concluse e censite 243 operazioni.&nbsp;</p><p>«Le operazioni si accompagnano a modelli e strutture di investimento sempre più evolute e focalizzate a obiettivi di creazione di valore nel medio lungo periodo», dichiara <strong>Emidio Cacciapuoti</strong>, partner ADVANT Nctm. «In tal senso, assistiamo a una sostanziale diversificazione delle strategie di exit con ampio ricorso al mercato del secondario con la strutturazione di continuation vehicle che consentono al gestore di proseguire la fase di sviluppo e consolidamento di valore degli asset ritenuti più strategici».&nbsp;</p><p>A luglio, le operazioni di buy out hanno rappresentato ben l’85% dei deal totali, lasciando alle altre tipologie di intervento un ruolo residuale; gli add on hanno rappresentato il 53%, segnale che gli operatori continuano a perseguire il potenziamento e la crescita per linee esterne delle proprie portfolio companies. Il Nord Italia costituisce sempre il principale polo catalizzatore, con Lombardia e Veneto, da sottolineare una buona frequenza di operazioni anche in Toscana e nel Lazio.&nbsp;</p><p>Prodotti per l’industria, ICT, terziario e beni di consumo sono i settori maggiormente oggetto di operazioni, con i primi due comparti che costituiscono circa il 45% dell’intera industry. L’attività di investimento degli operatori internazionali nelle imprese del nostro Paese ha rappresentato il 59% delle operazioni concluse, dato che si mantiene su livelli superiori rispetto alla già ormai consueta elevata quota degli ultimi anni.</p><p>&nbsp;A margine, per quanto concerne l’attività all’estero, si segnala che l’Osservatorio PEM ha mappato una operazione di acquisizione diretta in Europa conclusa da operatore domestico e quattro add on aventi quali target companies aziende europee, con Germania, Francia e Spagna quali mete privilegiate per l’espansione.&nbsp;</p><p>Da ultimo, si segnala la conferma del ritorno di operazioni di dimensione di assoluto rilievo: tra queste, l’acquisizione di Prelios da parte di Ion Investment Group, deal con enterprise value di 1350 milioni di euro, ma soprattutto l’acquisizione di Netco (la rete fissa di Tim) perfezionata da KKR, con il contributo di F2i sgr, con una valorizzazione pari a 18,5 miliardi di euro.</p><p><a href="https://legalcommunity.it/wp-content/uploads/2024/09/MAG-219_LC-2.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Tratto da Mag By Legalcommunity</strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                                <category>Private Equity and Venture Capital</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/8/f/csm_ADV_II_Corporate-and-commercial-1_copy_9608d65b6d.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-7977</guid>
                        <pubDate>Thu, 12 Sep 2024 10:05:26 +0200</pubDate>
                        <title>Un mercato più vivace per gli Npl</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/un-mercato-piu-vivace-per-gli-npl</link>
                        <description>Di Loris Cottoni, Associate di ADVANT Nctm</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso 13 agosto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 116/2024 concernente il recepimento nell'ordinamento italiano della Direttiva (Ue) 2021/2167 (cosiddetta Secondary market directive — Smd) relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti in sofferenza.&nbsp;</p><p>Una prima bozza di schema di Decreto legislativo di recepimento era già stata previamente posta in consultazione dal Mef a gennaio per raccogliere le osservazioni provenienti dal mercato. Tra gli obiettivi della Smd si annovera quello di creare un quadro regolamentare che incentivi lo sviluppo di un vivace mercato secondario a livello europeo degli Npl aprendo la partecipazione anche a capitali provenienti da soggetti non vigilati.&nbsp;</p><p>Due sono gli aspetti principali connessi al recepimento della Smd nel nostro ordinamento: la liberalizzazione dell'attività di acquisto dei crediti in sofferenza e l'introduzione della nuova figura del gestore di crediti in sofferenza.</p><p>In particolare, riguardo al primo aspetto, si rileva che l'attività di acquisto di crediti deteriorati dovrebbe essere sostanzialmente liberalizzata. Questo cambiamento introdurrebbe una nuova esenzione (benché valida solo per le sofferenze cedute da banche e intermediari finanziari) nel quadro definitorio del Dm 53/2015, secondo il quale l'acquisto di crediti a titolo oneroso è considerato un'attività riservata, in quanto rientra nel più ampio concetto di «concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.</p><p><i><strong>Articolo integrale sul numero di settembre di Fondi &amp; Sicav.&nbsp;</strong></i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/5/7/csm_Regulatory_a42b8cfeba.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-7959</guid>
                        <pubDate>Wed, 04 Sep 2024 11:15:14 +0200</pubDate>
                        <title>La finanza sostenibile tra buone intenzioni e cattive pratiche</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-finanza-sostenibile-tra-buone-intenzioni-e-cattive-pratiche</link>
                        <description>I criteri ESG e la regolamentazione UE provano da tempo a indirizzare i fondi della finanza verso la sostenibilità. Ma resta alto il rischio di greenwashing, come insegna il caso scoperto da Climate Home. Nonostante tutto, ammonisce il Forum per la finanza sostenibile, bisogna superare i pregiudizi.</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>“Che sta succedendo al mondo della finanza sostenibile?”. È la domanda che sei mesi fa si poneva <i>Il Sole 24 Ore</i>. Il quotidiano di Confindustria <a href="https://www.ilsole24ore.com/art/crisi-esg-e-fuga-grandi-gruppi-accordi-climate-change-AFOFRXpC?refresh_ce" target="_blank" rel="noreferrer">faceva notare</a> che “sembrano ormai tramontati i giorni delle lettere di Larry Fink, numero uno della più grande società di asset management al mondo BlackRock (circa 10mila miliardi di dollari in gestione), che chiedeva ai manager di mezzo mondo di investire in modalità ESG”.</p><p>In questa torrida estate, in cui sempre più persone sono costrette a riconoscere l’inevitabilità (irreversibilità?) del collasso climatico, la domanda è ancora attuale. Specie perché, nonostante i tanti sforzi, il mondo della finanza sostenibile sembra essersi confermato pieno di buone intenzioni ma non di altrettante pratiche: da una parte valgono le autovaluzioni delle imprese o gli affidamenti a società specializzate che però, questa è la sensazione più diffusa, vengono selezionate proprio affinché forniscano risultati positivi; dall’altra i criteri ESG (<i>Environmental, Social, Governance</i>, cioè una sostenibilità ambientale, sociale, organizzativa) sono difficilmente valutabili in maniera univoca.</p><p>A luglio <a href="https://economiacircolare.com/transizione-ecologica-finanza-alessandro-volpi/" target="_blank" rel="noreferrer">l’esperto</a> Alessandro Volpi faceva notare sul proprio profilo Facebook che “la principale agenzia mondiale di attribuzione dei rating ESG è MSCI, che ha per azionisti di riferimento Vanguard, Black Rock e State Street, detentori di circa il 25% dell’azionariato dell’agenzia, a cui va aggiunto un altro 10% nelle mani di fondi partecipati dai primi tre. Dunque i parametri di sostenibilità sociale, ambientale e finanziaria sono assegnati da una agenzia di proprietà dei padroni del mondo. Il capitalismo si veste dal proprio migliore stilista per assumere i caratteri del grande benefattore”.</p><p>Ma quella di Volpi non è l’unica lettura possibile.</p><h3><strong>Per capire la finanza sostenibile bisogna superare i pregiudizi</strong></h3><p>In questi anni va registrato il lavoro indefesso, preciso e appassionato del Forum per la Finanza Sostenibile: si tratta della più nota associazione italiana del settore, nata nel 2001 con l’obiettivo di incoraggiare l’inclusione dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nei prodotti e nei processi finanziari. La base associativa è <i>multi-stakeholder</i>: ne fanno parte operatori finanziari e altre organizzazioni interessate all’impatto ambientale e sociale degli investimenti. Con oltre 20 anni di esperienza e una cinquantina di ricerche pubblicate, <a href="https://finanzasostenibile.it/" target="_blank" rel="noreferrer">il sito</a> del Forum per la Finanza Sostenibile è una lettura imprescindibile per chi vuole saperne di più.</p><p>A tal proposito segnaliamo qui due ricerche che ci appaiono particolarmente importanti. La prima, più recente, si intitola <i>“Finanza sostenibile e biodiversità. Una guida per gli operatori”</i> ed è stata <a href="https://finanzasostenibile.it/attivita/paper-finanza-sostenibile-biodiversita-ita/" target="_blank" rel="noreferrer">realizzata</a> con il supporto di <strong>ADVANT Nctm</strong>, AXA Investment Managers ed Etica Egr. Lo scopo della ricerca è di “aumentare la consapevolezza sull’importanza della biodiversità anche dal punto di vista economico e finanziario, e fornire indicazioni concrete a investitori, banche e compagnie di assicurazione”.</p><p>Come ricorda il report, ogni giorno nel mondo scompaiono circa 50 specie viventi, un tasso che si stima fino a 1.000 volte superiore a quello di estinzione naturale (dati ISPRA). Gli ecosistemi necessitano urgentemente di azioni di conservazione e ripristino: è fondamentale dunque riorientare anche il mercato dei capitali in modo da colmare il <i>gap</i> di risorse per la biodiversità (che arriva, secondo le stime, fino a 824 miliardi di dollari all’anno) e ridurre gli investimenti con impatto negativo sulla natura.</p><p>“Gli operatori finanziari – si legge – possono adottare diversi strumenti, metodologie e approcci per tenere in considerazione la biodiversità nei loro processi e prodotti: indicatori per analizzare i piani di transizione degli emittenti; esclusioni e disinvestimento per i settori, le aziende e i Paesi con gli impatti più negativi sulla biodiversità; green bond e <i>Sustainability-Linked Bond</i> per finanziare progetti di conservazione o ripristino degli ecosistemi; certificati legati alla natura e crediti di biodiversità per attestare miglioramenti quantificabili; coperture assicurative ad hoc per mitigare i rischi fisici e di transizione, anche grazie a <i>nature-based solution</i> (soluzioni basate sulla natura, su cui abbiamo scritto <a href="https://economiacircolare.com/soluzioni-naturali-climatiche-cosa-sono/" target="_blank" rel="noreferrer">qui</a>, nda)”.</p><p>L’altro report che vogliamo segnalarvi è più datato (risale a novembre 2023) ma attualissimo. Si intitola <i>“La finanza sostenibile oltre i pregiudizi”</i> e <a href="https://finanzasostenibile.it/attivita/paper-finanza-sostenibile-oltre-pregiudizi-ita/" target="_blank" rel="noreferrer">si prefigge</a> lo scopo di “esaminare alcuni dei principali argomenti sollevati a riguardo, offrendo un’analisi basata sul quadro di riferimento europeo per sfatare tali critiche e mettere in evidenza i benefici concreti offerti dalla finanza sostenibile. Attraverso argomentazioni basate su prove tecniche e scientifiche, il Forum mira a ribadire l’importanza della finanza sostenibile come motore del progresso economico, sociale e ambientale”.</p><p>Dunque “il paper risponde a dieci falsi miti, spesso diffusi da fonti basate su opinioni ideologiche e politiche o condizionate da lobby, offrendo un’analisi chiara e puntuale in cui, pur riconoscendo le questioni ancora aperte, si evidenzia che la finanza sostenibile non solo crea valore a lungo termine e riduce i rischi, ma ha anche un impatto positivo su aziende, comunità e il sistema finanziario nel suo insieme”.</p><h3><strong>I colori preferiti della finanza sostenibile UE? Il nero e il grigio</strong></h3><p>Da tempo l’Unione Europea sta provando a ritagliarsi un ruolo decisivo nel mondo della finanza sostenibile. La<a href="https://economiacircolare.com/commissione-von-der-leyen-ambiente/" target="_blank" rel="noreferrer"> “nuova” Commissione</a> presieduta da Ursula von der Leyen dovrà proseguire i tavoli lasciati aperti dalla “vecchia” Commissione (anch’essa guidata da von der Leyen): la tassonomia, la direttiva sulla rendicontazione delle informazioni non finanziarie da parte delle imprese (<i>Non Financial Reporting Directive, NFRD)</i>, il regolamento sull’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari<i> (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR)</i>, i green bond e molto altro.</p><p>Uno sforzo innegabile che tuttavia fa registrare ancora un percorso opaco. Lo ha denunciato il portale Climate Home, che ha scoperto che molti fondi denominati green, e soprattutto regolamentati come tali dall’UE, detengono in realtà azioni per un valore di almeno 65 milioni di dollari nelle principali società del carbone in Cina, India, Stati Uniti, Indonesia e Sud Africa. Ricordiamo che il carbone, il cui uso è ancora massicciamente diffuso in quasi tutti i continenti, è la più inquinante delle fonti fossili, che a loro volta sono le principali responsabili del collasso climatico in atto.</p><p>“Gli investimenti sono di proprietà di importanti società finanziarie – si legge – tra cui BlackRock, Goldman Sachs e Fideuram, una controllata della più grande banca italiana Intesa Sanpaolo. La maggior parte delle aziende analizzate sono firmatari della<a href="https://www.netzeroassetmanagers.org/signatories/" target="_blank" rel="noreferrer"> Glasgow Financial Alliance for Net Zero</a> (GFANZ), i cui membri si impegnano ad allineare i loro portafogli con investimenti rispettosi del clima. I gestori patrimoniali hanno detto a Climate Home che le loro proprietà di carbone non contraddicono le politiche verdi dell’UE o l’accordo di Parigi del 2015 per affrontare i cambiamenti climatici”.</p><p>Parafrasando un noto detto, la strada per una reale finanza sostenibile è lastricata di buone intenzioni.</p><p><a href="https://economiacircolare.com/finanza-sostenibile-intenzioni-pratiche/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Tratto da economiacircolare.com</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/a/4/csm_ADV_Environmental_1_59ec72c54d.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-7954</guid>
                        <pubDate>Wed, 21 Aug 2024 16:51:00 +0200</pubDate>
                        <title>CJEU | Restriction of the Freedom of Establishment by Legislation on Applicable Law in Corporate Matters</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cjeu-restriction-of-the-freedom-of-establishment-by-legislation-on-applicable-law-in-corporate-matters</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Art. 49 and 54 TFEU, Recital 2 of Directive (EU) 2019/2121 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions (OJ 2019 L 321, p. 1), Art. 25 legge n. 218/1995, Art. 2381 (2) Codice civile (Italian Civil Code)&nbsp;</p><p>Articles 49 and 54 TFEU must be interpreted as precluding legislation of a Member State which provides generally for its national law to apply to the acts of management of a company established in another Member State but carrying on the main part of its activities in the first Member State.</p><p><a href="https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fents%2Fbeckrs%2F2024%2Fcont%2Fbeckrs.2024.8421.htm&amp;anchor=Y-300-Z-BECKRS-B-2024-N-8421" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Click Here to read the document</strong></a></p><p>Article written by Flavia Trombetti (ADVANT Nctm) and Dr Tobias Pörnbacher (ADVANT Beiten).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/8/f/csm_ADV_II_Corporate-and-commercial-1_copy_9608d65b6d.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-7883</guid>
                        <pubDate>Tue, 06 Aug 2024 09:53:01 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm-Zitiello, le ragioni dietro l’integrazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/default-e8f897c2f56009b837dda49a9eec468f</link>
                        <description>Paolo Montironi, Senior Partner di ADVANT Nctm spiega a TopLegal la ratio dietro l’integrazione della boutique Zitiello, avvenuta il mese scorso. </description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>«Volevamo presidiare in modo ancora più profondo il mercato regolamentare finanziario bancario e assicurativo, attraverso la crescita della struttura dedicata così da poter offrire alla nostra clientela una gamma di servizi più ampia, oggi il dipartimento Regulatory».&nbsp;</p><p>Lo studio ha optato per un’integrazione verticale delle competenze specialistiche di Zitiello, invece che per una fusione con studi simili per dimensioni. Una soluzione che ha il vantaggio di «far acquisire in tempi rapidi ed efficienti le competenze necessarie, riducendo al minimo il rischio di sovrapposizioni». La scelta sullo studio da integrare è caduta su «uno tra i più attivi e riconosciuti studi nell’area regolamentare», a parer di Montironi.&nbsp;</p><p><br>Dal canto suo, Zitiello può rafforzare la sua practice di regolamentare e di contenzioso utilizzando un brand più forte e con appeal internazionale. «Questo ci consentirà di accedere a incarichi ancora più prestigiosi, di acquisire nuove posizioni attraverso la sinergia con i dipartimenti di ADVANT Nctm a noi affini, di acquisire un maggior peso nel settore transactional e dell’M&amp;A finanziario bancario e assicurativo», racconta Luca Zitiello, ex titolare dell’omonimo studio e ora socio onorario di ADVANT Nctm.</p><p><br>A convincere Zitiello all’integrazione è stata la definizione di «un percorso che porti nello studio eccellenze nei vari settori di riferimento, innalzando così ulteriormente la qualità e la competitività», oltre che l’opportunità di alleanza internazionale con il marchio ADVANT. «Ci consentirà di essere sempre più presenti in un mondo globalizzato e dominato da operatori transnazionali», sottolinea Zitiello.&nbsp;</p><p><br>L’integrazione consentirà altresì a Zitiello di effettuare miglioramenti sotto il profilo gestionale, beneficiando dell’inserimento in un’insegna di maggiori dimensioni. «Potremo liberarci di alcuni adempimenti, ora centralizzati, e concentrarci ancor di più sul profilo professionale e sulla qualità del servizio offerto», afferma Zitiello.&nbsp;</p><p><br><strong>Le principali iniziative di ADVANT Nctm&nbsp;</strong></p><p>Fra le varie iniziative dal punto di vista del business, sul fronte Capital Markets, ad esempio, ADVANT Nctm ha partecipato negli ultimi anni a diversi processi di semplificazione dell’impianto regolamentare al fine di ridurre oneri e costi per l’accesso ai mercati dei capitali e per le società già quotate sia a livello Ue che domestico.</p><p><br>Inoltre, &nbsp;lo studio si sta anche muovendo sul fronte dell’<strong>intelligenza artificiale</strong>, nella convinzione che qualsiasi modello di business, compreso quello di un’insegna, sia sostenibile nel lungo periodo se è in grado di capitalizzare i risparmi di spesa derivanti dall’impiego delle nuove. «Il successo futuro della professione legale dipenderà in larga parte dal modo in cui riusciremo a sfruttare le opportunità dell’intelligenza artificiale, in termini soprattutto di automatizzazione di talune attività time consuming. Quanto ai giovani, prima ancora di alfabetizzarli all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale che lo studio mette a disposizione, vogliamo renderli consapevoli che nessuna macchina sarà mai capace di eguagliare il valore del loro lavoro», evidenzia Montironi.</p><p><br>Da alcuni anni poi, ADVANT Nctm sta sviluppando una serie di iniziative per supportare e promuovere i <strong>giovani</strong>, come career days, alternanza scuola lavoro, internship con studenti internazionali, secondment presso le varie sedi dell’alleanza, premi e borse di studio per gli studenti più meritevoli.&nbsp;</p><p><br>L’insegna sta anche implementando una serie di attività e servizi volti a favorire una <strong>transizione graduale ed ecosostenibile</strong>, sia verso i clienti che verso i propri dipendenti. «Siamo impegnati nell’utilizzo di energia rinnovabile e iniziative di efficientamento energetico, nell’adozione di policy per i viaggi e spostamenti di lavoro più sostenibili, in training interni, masterclass e focus group mirati su tematiche Esg, oltre che nel calcolo dell’impronta carbonica». Inoltre, Advant Nctm ha aderito al Forum per la Finanza Sostenibile e a iniziative di engagement con investitori e con lo Stato italiano.</p><p><br>Infine, lo studio da oltre un decennio sta sostenendo l’<strong>arte contemporanea</strong> tramite il progetto indipendente <i>nctm e l’arte</i>, a sostegno dell'arte contemporanea, attivato nel 2011 con la direzione artistica di Gabi Scardi.</p><p><a href="https://www.toplegal.it/art/advant-nctm-zitiello-le-ragioni-dietro-l-integrazione/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>L'articolo su TopLegal</i></a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/c/7/csm_ADV_H66_58c97dbc18.jpeg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-7882</guid>
                        <pubDate>Tue, 06 Aug 2024 09:31:56 +0200</pubDate>
                        <title>L’ora del tagliando per la Retail Investment Strategy</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/default-753c077f3a168dda00b4be0d587529fc</link>
                        <description>Il contributo di Francesco Mocci, Partner di ADVANT Nctm.</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Un anno fa, il 24 maggio 2023, la Commissione aveva proposto l’adozione di una direttiva destinata a mutare radicalmente il mondo dei mercati finanziari: se approvata, avrebbe infatti modificato in modo sostanziale la Mifid 2, la Idd, le direttive sui fondi comuni di investimento e la Solvency 2.</p><p>L’obiettivo di fondo della proposta, nel quadro della Retail Investment Strategy, era rafforzare la tutela degli investitori al dettaglio, evitando differenze di trattamento derivanti dalla diversa tipologia di prodotto in considerazione. Inoltre, la Commissione si proponeva di migliorare il rapporto tra i costi applicati da produttori e distributori e i benefici assicurati dagli investimenti, che a suo giudizio non era ottimale.</p><p><strong>Due temi di discussione</strong></p><p>Tra le tante proposte, due avevano innescato un intenso dibattito: la modifica della disciplina degli incentivi e l’introduzione del concetto del value for money.</p><p>Sotto il primo profilo, <strong>la Commissione non aveva ceduto alle pressioni</strong> di alcuni suoi esponenti che volevano estendere all’Unione <strong>la soluzione del divieto di rebates commissionali</strong> già sperimentata in Inghilterra e Olanda.</p><p>Tuttavia, aveva comunque proposto regole più stringenti rispetto al passato, differenziate a seconda dei servizi di investimento prestati: divieto assoluto di inducements nella gestione di portafogli, nella consulenza indipendente e nei servizi esecutivi, salvo il collocamento di prodotti diversi dai Priips; possibilità di percepire gli incentivi nei servizi esecutivi solo in caso di abbinamento con la consulenza non indipendente, arricchita però di contenuti. In particolare, la consulenza avrebbe a tal fine dovuto seguire il criterio del “best interest”, prevedendo la valutazione di una gamma adeguata di strumenti finanziari, la raccomandazione degli strumenti finanziari più efficienti in termini di costi e, in ogni caso, anche di uno o più prodotti privi di caratteristiche non funzionali al conseguimento degli obiettivi di investimento del cliente.</p><p><strong>Verso commissioni più basse</strong></p><p>Sotto il secondo profilo, coerentemente con l’obiettivo di ridurre i costi dei prodotti e dei servizi prestati agli investitori retail, la Commissione aveva proposto di inasprire i meccanismi di product goverance a carico di produttori e distributori, introducendo un rigoroso processo di controllo dei prezzi per i Priips.</p><p>La novità più eclatante era però l’elaborazione, a cura dell’Esma e dell’Eiopa, di <strong>benchmark di costo e rendimento</strong>, che i produttori avrebbero dovuto rispettare nella strutturazione dei prodotti finanziari. In caso di scostamento dai parametri di riferimento, i manufacturer avrebbero dovuto dimostrare all’Autorità di vigilanza la giustificazione e la proporzionalità dei costi rispetto alle caratteristiche dei prodotti: in difetto di una simile prova, non si sarebbe potuto approvare il prodotto e immetterlo sul mercato.</p><p>Non tutti hanno apprezzato il tentativo della Commissione.</p><p><strong>Disciplina penalizzante</strong></p><p><strong>La disciplina degli incentivi è parsa ad alcuni troppo arzigogolata e penalizzante per l’industria</strong>, mentre il tentativo di introdurre una sorta di calmiere sui prezzi dei prodotti finanziari ha destato grande sorpresa.</p><p>Il 2 aprile scorso, l’Econ (Committee on Economic and Monetary Affairs) ha reso un parere al Parlamento, apportando alla proposta della Commissione alcune modifiche nel tentativo di mitigare gli aspetti più problematici.</p><p>Quanto alla disciplina degli incentivi, l’Econ ha mantenuto il divieto di percezione dei rebates commissionali dalle società prodotto per la gestione patrimoniale e per la consulenza indipendente, proponendo però una soluzione più sfumata per i servizi esecutivi. Non troviamo infatti più un espresso divieto o un obbligo di associare a tali servizi la consulenza; tuttavia, rimane il criterio del best interest, soddisfatto con certezza solo se viene abbinata la consulenza, con caratteristiche lievemente meno ambiziose rispetto alla proposta della Commissione (in particolare, la selezione tra i prodotti adeguati si basa non più solo sul costo, ma anche sulla sua efficienza per il cliente finale).</p><p>Quanto al value for money, l’ECON ha sostituito l’obbligo dei produttori e dei distributori di parametrare i costi dei prodotti con i benchmark di Esma ed Eiopa con un più morbido onere di condurre un’analisi comparativa con i prodotti dei competitor.</p><p><strong>Strumenti per le autorità di vigilanza</strong></p><p>I benchmark diventano invece tools a disposizione delle autorità di vigilanza, <strong>da utilizzare nelle loro attività di controllo dei mercati</strong>.</p><p>Ci si attendeva che il Parlamento, riunito in seduta plenaria il 23 aprile scorso, approvasse in prima lettura il testo emendato dall’Econ, inviandolo al Consiglio. Invece, l’assemblea ha preferito avviare negoziati interistituzionali con la Commissione e con il Consiglio, in modo da arrivare a un testo condiviso da sottoporre al voto (la procedura cosiddetta di “trilogo”).</p><p>Stando così le cose, i tempi di approvazione della direttiva rischiano di non essere brevi.</p><p>Il nuovo Parlamento uscito dalle elezioni potrebbe avere orientamenti diversi e sollecitare ulteriori modifiche alla proposta della Commissione. Il testo dovrebbe poi essere approvato dal Consiglio.</p><p><strong>È difficile pensare che la direttiva possa vedere la luce prima dell’anno prossimo</strong>, e pare oggi una previsione persino ottimistica.</p><p><a href="https://www.bluerating.com/private/816252/lora-del-tagliando-per-la-retail-investment-strategy" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Il contributo per Bluerating</i></a>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/1/1/csm_Regulatory_f9b4e36ba9.png" length="0" type="image/png"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-7864</guid>
                        <pubDate>Thu, 01 Aug 2024 10:13:12 +0200</pubDate>
                        <title>Canada, per le Pmi un territorio da esplorare. Ma promettente</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/canada-per-le-pmi-un-territorio-da-esplorare-ma-promettente</link>
                        <description>Il commento di Paolo Quattrocchi su Il Sole 24 Ore.</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>“Il Canada è una nazione di cui si sa ben poco, se parliamo di possibilità commerciale. Comunemente l’associamo agli Stati Uniti, quasi che fossero un’appendice con un clima più rigido e meno abitanti. In verità il Canada è una nazione che condivide ben poco con gli Stati Uniti, in termini culturali e sociali. Solide radici anglo francesi, una cultura aperta e conservatrice allo stesso tempo, nativi americani con un forte radicamento nell’economia. Comprendere questa nazione può aiutarci a comprendere le opportunità che offre alle imprese italiane in cerca di mercati dove esportare.</p><h4><strong>Opportunità economiche e sviluppo</strong></h4><p>“Il Canada si muove molto bene: è molto <i>attento</i>, cauto e <i>bene</i> organizzato.” Spiega <a href="https://www.linkedin.com/in/paoloquattrocchi/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>Paolo Quattrocchi, </u></a>Partner dello studio legale ADVANT-Nctm <i>e Direttore del Centro</i> <i>Studi Italia Canada</i>. “Un paese a cui non manca nulla ma che è <i>sempre</i> alla ricerca di quel qualcosa in più che <i>può fare</i> la differenza; è su questo tema che si può sviluppare l’opportunità per ogni impresa italiana. L’approccio deve essere <i>professionale,</i> il nostro prodotto quindi deve essere una novità rispetto a quel che <i>gi</i>à esiste sul mercato, <i>la sua delivery impeccabile</i>.</p><p>I canadesi sono accoglienti e ascoltano, ma la loro disponibilità non deve essere confusa con <i>una banale e acritica</i> adesione ma deve essere vista come cauto ascolto. Non è un paese da<i> touch and go</i> ma ci <i>si</i> va con calma, preparazione, pensando a uno sviluppo nel tempo. Non è un luogo da vendita del prodotto solo tramite distributore, richiede la presenza. I canadesi devono vedere che tu sei presente, devono sentirti canadese.”</p><p>Comprendere la dimensione economica e sociale ci aiuta a definire le opportunità specialmente in settori cardine della nazione come quelli estrattivi.</p><p><a href="https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2024/08/01/canada-imprese-italiane/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>L'articolo integrale su econopoly.ilsole24ore.com</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>USA e Canada</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/a/0/csm_Canada_b77bf6dcc1.png" length="0" type="image/png"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-7862</guid>
                        <pubDate>Wed, 31 Jul 2024 13:59:59 +0200</pubDate>
                        <title>Euribor manipolato verso le Sezioni Unite</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/euribor-manipolato-verso-le-sezioni-unite</link>
                        <description>Il nostro Francesco Mocci nell&#039;articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’ordinanza del 3 maggio 2024, n. 12007, resa dalla terza sezione della Corte di Cassazione aveva già in parte raffreddato gli entusiasmi suscitati in alcuni osservatori dal precedente provvedimento del Giudice di legittimità di dicembre sul controverso tema della manipolazione dell’Euribor nel periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008.</p><p><strong>Francesco Mocci </strong>sottolinea che "nella nuova ordinanza si nega recisamente che ai contratti di mutuo possa riconoscersi natura di "contratti a valle" dell'intesa anticoncorrenziale "a monte", perché quest'ultima era diretta ad alterare il mercato dei derivati e non quello dei finanziamenti. Non è quindi corretto considerare i contratti di finanziamento come lo sbocco del cartello vietato".</p><p><a href="https://www.ilsole24ore.com/art/euribor-manipolato-le-sezioni-unite-AFdhmZ2C" target="_blank" rel="noreferrer"><i><strong>Clicca qui per leggere l'articolo completo.</strong></i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/d/0/csm_Regulatory_c68d94697f.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-7847</guid>
                        <pubDate>Mon, 29 Jul 2024 10:01:03 +0200</pubDate>
                        <title>Misure fiscali shock per i capitali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/misure-fiscali-shock-per-i-capitali</link>
                        <description>L&#039;intervista del nostro Lukas Plattner a Milano Finanza. </description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi anni l'Unione Europea e il governo italiano hanno fatto molto per semplificare e incentivare l'accesso delle imprese, e in particolare delle Pmi, al mercato dei capitali.</p><p>“Non è però abbastanza” - dice Lukas Plattner, avvocato partner di ADVANT Nctm ed esperto di regolamentazione dei mercati finanziari - "Adesso occorre introdurre misure shock di incentivazione fiscale, sia per le aziende, sia per il retail".&nbsp;</p><p>Per l'esperto, dunque, serve un ulteriore passo coraggioso che permetta all'Italia di diventare modello in Europa negli incentivi alle imprese che scelgono la quotazione.&nbsp;</p><p>“Bisogna però fare presto” sottolinea Plattner, “non c'è più tempo. È questo, infatti, un momento in cui le quotazioni languono sui listini Ue, i delisting aumentano e per invertire la rotta servono passi ulteriori e innovativi.”</p><p><i><strong>L'articolo integrale disponibile sul numero di sabato 27 luglio 2024 di Milano Finanza.</strong></i></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/f/d/csm_ADV_banking-and-finance_f0904b62e2.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-7842</guid>
                        <pubDate>Thu, 25 Jul 2024 11:49:41 +0200</pubDate>
                        <title>Consulenza finanziaria e finfluencer, parola all&#039;avvocato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/consulenza-finanziaria-e-finfluencer-parola-allavvocato</link>
                        <description>L&#039;intervista di Bluerating al nostro Luca Zitiello sull&#039;importante tema della regolamentazione normativa nel mondo dei finfluencer </description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il tema sicuramente più delicato relativo al mondo dei finfluencer è quello della regolamentazione normativa. A tal proposito BLUERATING ha deciso di interpellare uno dei maggiori esperti italiani in materia di diritto applicato ai servizi d’investimento, l’avvocato Luca Zitiello di Advant Nctm.</p><p><strong>Quando i consigli finanziari di un influencer a suo giudizio possono rientrare nell’esercizio non autorizzato dell’attività di consulenza finanziaria e quali invece sono i confini “leciti” dell’educazione finanziaria sui social?</strong><br>Per rispondere correttamente a questa domanda bisogna rifarsi alla definizione di consulenza in materia finanziaria contenuta nella Mifid, che, non dimentichiamolo, ha avuto il grande merito di riconoscerne la fondamentale rilevanza come elemento condizionante le scelte degli investitori, riportando il servizio di consulenza tra quelli sottoposti ad autorizzazione e sottoponendolo a rigorose regole di condotta. La consulenza consiste in una raccomandazione personalizzata avente a oggetto strumenti finanziari. Essa dunque si caratterizza per tre elementi fondamentali: essere una raccomandazione, ossia avere ad oggetto un consiglio di comprare, vendere, tenere, sottoscrivere o rimborsare; essere personalizzata, ossia rivolta a un singolo investitore e presentata come per lui adeguata secondo un modello one to one e non one to all; avere a oggetto strumenti finanziari, ossia titoli e non valute o commodities. Al fine di capire quale sia l’ambito di attività consentito e quali invece le condotte che rappresentano esercizio abusivo del servizio di consulenza l’Esma ha emesso lo scorso 11 luglio 2023 un documento molto importante denominato Supervisory briefing on understanding the definition of advice under Mifid 2 in cui si ripercorrono i requisiti essenziali e si forniscono esempi concreti, unitamente a un questionario, al fine di specificare i limiti delle attività e indagare le aree grigie e di confine. Si noti come alcune esemplificazioni riguardino proprio gli influencer che operano attraverso i social media, come per esempio Facebook o Instagram. Con riferimento a questi soggetti va considerato che essi operano principalmente usando il web e che di per sé l’impiego di internet sembrerebbe a prima vista garantire l’assenza del secondo requisito, ossia quello della personalizzazione, in quanto la tecnica stessa implica il rivolgere un messaggio al pubblico, ossia a una serie indifferenziata di persone. Infatti non compie abusivismo chi pubblica le proprie idee d’investimento o la propria opinione sull’andamento di uno strumento finanziario. Al contrario, viola le regole chi rivolge una raccomandazione a un singolo investitore presentando la stessa come per lui adeguata. Il documento Esma al riguardo chiarisce che una raccomandazione diffusa attraverso canali distributivi, come internet, di per sé non esclude l’elemento della personalizzazione. Va verificata infatti l’intera condotta e quindi può rappresentare consulenza finanziaria quell’attività a cui alla raccomandazione espressa su Instagram, ossia al pubblico, seguano poi delle mail o dei messaggi personalizzati nei quali la stessa raccomandazione venga proposta come adeguata a singoli risparmiatori concretizzandosi in tali casi il reato di abusivismo finanziario.</p><p><strong>Come potrebbe a suo avviso intervenire il legislatore per limitare eventuali attività di phishing da parte di chi si autoproclama esperto di investimenti?</strong><br>A questa domanda sta cercando di dare una risposta una recente proposta di regolamentazione, la Retail Investment Strategy (Ris), proveniente dalla Commissione europea e ora all’attenzione del Consiglio europeo e del Parlamento e volta a modificare la Mifid e la Idd. In una proposta di emendamento della relatrice Yon-Courtin si prende atto che le nuove generazioni sono le più vulnerabili alle pratiche di mis-selling e che lo sviluppo dei cosiddetti finfluencer, che pur può promuovere la crescita dell’educazione finanziaria, ha bisogno di regole per salvaguardare la fiducia degli investitori. In particolare si prevede che gli intermediari abilitati che scelgano di usare finfluencer per la promozione dei propri prodotti debbano redigere un contratto scritto in cui sia chiarito lo scopo e la natura dell’attività posta in essere dal finfluencer, sia previsto l’obbligo di fornire alle autorità competenti la sua identità e i suoi riferimenti e, soprattutto, si prevede l’obbligo di vigilanza in capo agli intermediari abilitati per il rispetto delle regole di condotta. Sta di fatto però che al momento l’attività di ricerca e analisi finanziaria, differentemente dalla consulenza finanziaria, è libera e non ha barriere all’ingresso. Quand’anche&nbsp; l’attività dell’influencer non scada nell’abusivismo, c’è comunque bisogno di una regolamentazione più stringente e di chiare sanzioni per chi non sia trasparente, non rispetti la disciplina sul conflitto di interessi, non rilevi le sue fonti, non faccia disclosure su ogni forma di incentivo ricevuto e la sua effettiva quantificazione, al fine di contrastare in modo efficiente il rischio che, soprattutto i giovani, cadano preda del primo pifferaio magico che si improvvisa esperto di mercati finanziari. Ciò non toglie che si debba incidere sull’educazione finanziaria e sulla consapevolezza: quello che (apparentemente) non costa non vale e non si possono affidare le proprie scelte d’investimento a soggetti che non sono abilitati e che non offrano sufficienti garanzie di poterne rispondere.</p><p><a href="https://www.bluerating.com/banche-e-reti/817531/consulenza-finanziaria-e-finfluencer-parola-allavvocato" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Tratto da Bluerating</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/4/8/csm_Regulatory_3f1ff28ff2.png" length="0" type="image/png"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-7857</guid>
                        <pubDate>Wed, 24 Jul 2024 12:34:00 +0200</pubDate>
                        <title>Revisione Ucits DEA, Esma aspetta i feedback del mercato entro il 7 agosto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/revisione-ucits-dea-esma-aspetta-i-feedback-del-mercato-entro-il-7-agosto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nell’ambito della revisione della <strong>Direttiva 2007/16/CE</strong> sugli eligible assets per i <strong>fondi UCITS (UCITS EAD)</strong>, la Commissione Europea ha incaricato l’<strong>ESMA (European securities and markets Authority</strong>) effettuare una valutazione sull’attuazione della Direttiva negli Stati membri e sulle divergenze emerse nel corso della sua applicazione, nonché di elaborare raccomandazioni su come modificare la UCITS EAD per mantenerla in linea con gli sviluppi del mercato.<br>Dall’adozione della Direttiva ad oggi, infatti, il numero, il tipo e la varietà di strumenti finanziari sono notevolmente aumentati, determinando incertezza in merito all’ammissibilità di alcuni assets nell’ambito dell’investimento dei fondi; ciò ha dato origine a interpretazioni e pratiche di mercato divergenti e a possibili rischi per la protezione degli investitori.<br>L’ESMA è stata quindi invitata, tra le altre cose, a fornire chiarimenti sulle definizioni chiave e sui criteri in base ai quali un’attività possa essere considerata eligible e a valutare rischi e benefici derivanti dall’esposizione dei fondi a classi di attività non ammissibili per l’investimento diretto.<br>A questo proposito, il 7 maggio 2024 l’ESMA ha pubblicato una<i> Call for Evidence</i> al fine di raccogliere dal mercato feedback sulle prassi sviluppate e sulle questioni interpretative connesse ai temi sostanziali contenuti nella Direttiva.<br>&nbsp;</p><h4><strong>L’iter</strong></h4><p>La Call for Evidence è suddivisa in due sezioni. Nell’ambito della prima, l’Autorità di Vigilanza formula 19 domande allo scopo di ottenere evidenze su: (i) questioni di convergenza, chiarezza, interpretazione e applicazione pratica di concetti e definizioni di primario rilievo della Direttiva, quali quelli di indici finanziari, strumenti del mercato monetario, liquidità e attività finanziarie liquide, limiti di investimento, titoli trasferibili, criteri di valutazione e gestione del rischio, derivati incorporati, strumenti delta-one, investimenti di fondi in altri fondi; (ii) valutazioni sulla persistente attualità – alla luce delle mutate condizioni di mercato – di alcuni concetti espressi nella Direttiva, quale quello di presunzione di liquidità e negoziabilità; (iii) possibile miglioramento della disciplina con riguardo alle questioni relative alla gestione efficiente del portafoglio. Nell’ambito della seconda sezione, invece, l’ESMA formula sei domande al fine di ottenere riscontri e dati in merito alla modalità e misura in cui i fondi UCITS hanno acquisito esposizioni dirette e indirette in determinate classi di attività che possono determinare problemi interpretativi in merito alla loro ammissibilità e/o rischi per gli investitori al dettaglio.<br>&nbsp;</p><h4><strong>La posizione dell’Esma</strong></h4><p>L’ESMA, in proposito, si dichiara consapevole dell’esistenza di pareri e interpretazioni divergenti e della limitata disponibilità di dati, ed è quindi interessata a ricevere analisi e considerazioni dai partecipanti al mercato per valutare i possibili benefici connessi all’assunzione da parte dei fondi di esposizioni dirette o indirette in tali classi di attività. In particolare, l’Autorità di Vigilanza domanda agli interessati di: (i) compilare una tabella in cui sono elencate diverse classi di attività “controverse” (tra le quali, ad esempio, prestiti strutturati/a leva, obbligazioni catastrofe, quote di emissione, merci, cripto assets e azioni non quotate), indicando i possibili benefici associati all’assunzione di esposizioni dirette o indirette dei fondi in tali strumenti, fornendo altresì prove a supporto della posizione espressa, tenendo conto delle caratteristiche dei mercati sottostanti; (ii) fornire evidenze di come le esposizioni indirette nelle classi di attività elencate aumenterebbero o ridurrebbero i costi e/o i rischi rispetto agli investimenti diretti; (iii) esprimere parere sull’opportunità di adottare un approccio look-through, con l’obiettivo di ridurre la possibilità per i fondi di assumere un’esposizione indiretta in classi di attività altrimenti non ammissibili; (iv) valutare rischi e benefici per i fondi in relazione all’investimento in titoli emessi da veicoli di cartolarizzazione e all’assunzione di posizioni corte tramite determinati strumenti finanziari, quali i derivati.</p><p>Le risposte alla Call for Evidence potranno essere inviate entro il 7 agosto 2024, perché l’ESMA possa fornire il proprio parere tecnico alla Commissione entro il 31 ottobre 2024.</p><p>A cura di <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/jessica-facchini" target="_blank">Jessica Facchini</a> per <a href="https://www.investiremag.it/investire/2024/07/24/news/revisione-ucits-dea-esma-aspetta-i-feedback-del-mercato-entro-il-7-agosto/" target="_blank" rel="noreferrer">Investire</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/d/0/csm_Regulatory_c68d94697f.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-7829</guid>
                        <pubDate>Tue, 23 Jul 2024 11:58:32 +0200</pubDate>
                        <title>The path to mainstreaming | Health Impact Assessment in Italy</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-path-to-mainstreaming-health-impact-assessment-in-italy</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>In this volume of Impact Assessment Outlook Journal, Valentina Cavanna talks about the path to mainstreaming and the health impact assessment in Italy.</i></p><p><a href="http://example.comfileadmin/nctm/PDF/Articolo_IEMA.pdf"><i><strong><u>Click here to read</u></strong></i></a><br>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/4/e/csm_ADV_Nature_copy_8ff86a6def.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-7818</guid>
                        <pubDate>Tue, 16 Jul 2024 13:02:00 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm, oltre l’istituzionalizzazione </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-oltre-listituzionalizzazione</link>
                        <description>L&#039;intervista integrale a Paolo Montironi nel nuovo numero di MAG</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>L’integrazione di Zitiello Associati è solo l’ultima mossa di un progetto strategico che porterà lo studio a raggiungere il traguardo dei 100 milioni di fatturato nel 2026. Montironi: «Guardiamo al futuro».</i></p><p>Nell’anno delle integrazioni tra studi legali (si veda l’articolo che segue in questo numero di MAG), anche ADVANT Nctm ha fatto la sua mossa mettendo a segno un’importante operazione nel settore della consulenza e del contenzioso regolamentare, integrando la boutique Zitiello Associati. Il deal, rivelato in anteprima da Legalcommunity, ha portato nello studio un team di ventidue professionisti che ora portano a più di 300 (inclusi i praticanti) i legali attivi in ADVANT Nctm.</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/Mag.pdf" target="_blank"><strong><u>Clicca qui per l'intervista integrale al Senior Partner di ADVANT Nctm, Paolo Montironi.</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/images/Partners_Images/Montironi.png" length="0" type="image/png"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-7650</guid>
                        <pubDate>Tue, 16 Jul 2024 10:56:00 +0200</pubDate>
                        <title>The European Commission-One Year of Foreign Subsidies Regulation</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-european-commission-one-year-of-foreign-subsidies-regulation</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Happy birthday, Foreign Subsidies Regulation! You took effect on 12 July 2023 and provided your guardian, the European Commission, with new powers to ensure a level playing field within the EU’s internal market. It may now investigate distortive effects of foreign subsidies in contexts such as company acquisitions and public tenders.The European Commission has embraced its new child and has so far used its tools more eagerly and broadly than many would have expected. These are the main Foreign Subsidies Regulation enforcement actions and trends so far:</p><p class="text-justify"><strong>Effects on M&amp;A Transactions</strong></p><p class="text-justify">Companies need to notify acquisitions, mergers and joint ventures to the European Commission when the target company/joint venture achieves an EU-wide turnover of at least EUR&nbsp;500 million and the parties were granted at least EUR 50 million in combined financial contributions from non-EU countries in the previous three years. Financial contributions in this context not only include state guarantees, equity contributions or loans but also tax benefits, project grants and revenues from sales to state entities.</p><p class="text-justify">Notification obligations started on 12 October 2023. Since then, the Foreign Subsidies Regulation has been applied to more deals than initially assumed. In the first 100 days alone, the Commission engaged in pre-notification discussions for 53 transactions, of which 14 were then formally notified. Out of those transactions, many were subject to parallel assessment under the EU Merger Regulation, some to parallel assessment under national merger control procedures in the EU and roughly half also to parallel assessment under foreign direct investment screening in the EU.</p><p class="text-justify">The Commission has so far found sufficient indications of distortive foreign subsidies in one case. In June 2024, it opened an in-depth investigation of the planned acquisition by Emirates Telecommunications Group Company PJSC of Eastern European telecommunication operator PPF Telecom Group B.V. Emirates Telecommunications Group Company PJSC is a telecommunication operator based in Abu Dhabi and has allegedly received unlimited guarantees, loans and further financial contributions from the United Arab Emirates. The investigation is still ongoing.</p><p class="text-justify"><strong>Effects on Public Tenders&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">New ex-ante notification obligations also apply to public procurement procedures that exceed certain thresholds. Again, the tool aims at identifying and controlling direct or indirect financial contributions by non-EU countries that are limited to one or more companies or industries, and thus confer the beneficiaries an unfair competitive advantage in the EU market. If the European Commission finds such distortive effects caused by the foreign subsidies, it may issue structural and behavioral remedies.</p><p class="text-justify">The Commission has already opened several in-depth investigations into public tenders:</p><ul><li><span>In February 2024, the Commission opened an in-depth investigation following the notification of a bid by Chinese state-owned company CRRC Qingdao Sifang Locomotive Co. Ltd. for providing and maintaining electric trains in Bulgaria.</span></li><li><span>In April 2024, the Commission opened in-depth investigations following two notifications of bidding consortia for the construction and operation of a solar plant in Romania. One consortium included a German subsidiary of LONGi Green Energy Technology Co. Ltd, which is listed on the Hong Kong Stock Exchange. The other consortium included Shanghai Electric UK Co. Ltd. and Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co. Ltd., both ultimately controlled by the P.R. China.</span></li></ul><p class="text-justify">The Commission didn’t need to take a final decision as each bidder withdrew its offer.</p><p class="text-justify"><strong>Dawn Raids</strong></p><p class="text-justify">The European Commission may as well start investigations on its own initiative: It may request notifications for smaller M&amp;A deals and public procurement procedures, and it may also conduct dawn raids. During dawn raids, the Commission may examine all digital and physical company records, take copies thereof, seal business premises, and ask staff members for explanations on facts or documents relating to the subject matter of the inspection.</p><p class="text-justify">The Commission made first use of the latter option in April 2024: It carried out an unannounced inspection at the Dutch and Polish offices of the Chinese state-owned company Nuctech. The Commission claims that Nuctech may have received foreign subsidies that could distort the internal market at the expense of other security equipment companies. Nuctech is currently challenging the Commission’s actions before the EU’s General Court.</p><p class="text-justify"><strong>Early Enforcement Trends</strong></p><p class="text-justify">The European Commission is using its new tools under the Foreign Subsidies Regulation very actively and extensively. Some priorities are already becoming apparent: while the Commission’s focus on Chinese companies had been anticipated from the start, the heightened scrutiny for state-owned Arab companies is a more recent trend. Still, the regulatory burden of the Foreign Subsidies Regulation is also felt by businesses based in the EU, the US, the UK or Switzerland when planning and implementing M&amp;A deals.</p><p class="text-justify">Energy, transportation, telecommunication and security equipment are so far the sectors in the spotlight of the Commission’s actions. However, we expect the Commission to extend its investigations to further sectors – like other services for critical infrastructure – in the coming years.</p><p class="text-justify"><strong>Practical Advice for Businesses</strong></p><p class="text-justify">Companies operating in these sectors and receiving financial contributions from non-EU countries should be particularly aware of the risk of investigations and prepare for them. For them, it is advisable to make themselves familiar with the European Commission’s dawn raid procedures. Notably, these rules may differ significantly from those applicable to investigations by national authorities in other contexts.</p><p class="text-justify">More generally, when preparing large M&amp;A deals or offers for public tenders, the potential notification requirements need to be considered. First experiences show that, for example, the pre-notification discussions with the Commission for company acquisitions can be quite lengthy and can include several requests for information. The implementation of internal reporting systems to continuously gather information on all forms of financial contributions from non-EU governments helps in preparing for such scenarios.</p><p class="text-justify">Companies should also watch out for sectoral market investigations – a tool that the Commission has not used so far but will likely use in the mid-term.</p><p class="text-justify"><i><strong>Written By Christoph Heinrich and Dr. Cathleen Laitenberger (ADVANT Beiten), Manuela Becchimanzi and Francesco Mazzocchi (ADVANT Nctm)</strong></i></p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="https://europeanbusinessmagazine.com/business/the-european-commission-one-year-of-foreign-subsidies-regulation/" target="_blank" rel="noreferrer">By European Business Magazine</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/a/8/csm_ADV_antitrust-and-competitio_de80715425.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-7850</guid>
                        <pubDate>Wed, 10 Jul 2024 12:39:00 +0200</pubDate>
                        <title>La prova del corretto operato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-prova-del-corretto-operato-1</link>
                        <description>Di seguito, l&#039;articolo a cura del nostro Paolo Francesco Bruno su Fondi &amp; Sicav</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con la recente decisione n. 7418 del 13 giugno 2024, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (Acf) offre un utile spunto per rammentare quali sono gli obblighi informativi cui è tenuto ad adempiere l’intermediario finanziario in caso di negoziazione di fondi e come essi possono essere dimostrati. La vicenda concerneva l’acquisto di quote di fondi comuni d’investimento Ucits da parte di due coniugi. In seguito all’acquisto, il Consiglio di Amministrazione della Sgr decideva di sospendere temporaneamente tutte le richieste di sottoscrizione e di switch del fondo, comunicando poi ai clienti le operazioni di scorporo effettuate dalla società di gestione nel tempo. Dalla successiva vendita dei titoli, tuttavia, gli investitori lamentavano una rilevante perdita in linea capitale, di cui chiedevano ristoro all’intermediario. Dal punto di vista probatorio, rammentando che l’Acf non svolge un’attività istruttoria “profonda” come quella che avviene nel processo ordinario di cognizione, è bene ricordare che l’intermediario è onerato comunque a depositare “tutta la documentazione afferente al rapporto controverso” (come ricorda il Regolamento concernente l’Acf) e assume su di sé l’onere di dimostrare il proprio corretto operato. A fronte della ridda eterogenea di contestazioni mosse a carico dell’intermediario collocatore, quest’ultimo ha sistematicamente replicato alle censure mosse, fornendo evidenze probatorie idonee a dimostrare la correttezza del proprio operato.</p><p><i><strong>Articolo integrale disponibile sull'edizione lug/ago di Fondi&amp;Sicav</strong></i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-7652</guid>
                        <pubDate>Tue, 02 Jul 2024 11:07:00 +0200</pubDate>
                        <title>Le tre versioni della Ris a confronto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-tre-versioni-della-ris-a-confronto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>Le posizioni di Commissione, Parlamento e Consiglio sulla Ris</strong></p><p class="text-justify">Ancora un po’ più annacquata la proposta del Consiglio. Aggiunge <strong>Francesco Mocci, </strong>Partner ADVANT Nctm: «Per il Consiglio occorrerà rispettare alcuni principi generali. In pratica gli inducement non devono spingere gli intermediari a offrire o raccomandare un prodotto al posto di un altro; l’ammontare degli incentivi deve essere proporzionale al valore del prodotto e al livello di servizio prestato; non ci devono essere differenze tra gli incentivi in relazione a prodotti “di casa” o di fornitori terzi; non ci deve essere un beneficio per il percettore senza un vantaggio tangibile per il cliente. Inoltre occorrerà soddisfare un nuovo inducement test, tra le cui componenti ritroviamo il quality enhancement test, o test di innalzamento della qualità del servizio, che era già presente nella Mifid 2 e che la Commissione e il Parlamento non intendevano più riproporre».</p><p class="text-justify">«Il Consiglio propone per i Priips un vero e proprio value for money process a carico di produttori e distributori, che include la necessaria comparazione dei costi e dei rendimenti dei prodotti con quelli affini disponibili sul mercato. La costruzione del cosiddetto peer group dei prodotti comparabili deve essere effettuata sulla base della metodologia e dei dati forniti da Esma ed Eiopa. In caso di significativa divergenza dal mercato, produttori e distributori, con una certa flessibilità, dovranno adottare gli accorgimenti più opportuni per assicurare valore al prodotto e correggere i disallineamenti nocivi per gli investitori».</p><p class="text-justify"><i>La versione integrale su Il Sole 24 Ore.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/d/0/csm_Regulatory_c68d94697f.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-7653</guid>
                        <pubDate>Mon, 01 Jul 2024 11:09:00 +0200</pubDate>
                        <title>Direttiva Npl, un passo avanti ma la strada resta ancora lunga</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/direttiva-npl-un-passo-avanti-ma-la-strada-resta-ancora-lunga</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Tra le note positive di quella che si profila come una completa liberalizzazione dell’acquisto delle sofferenze bancarie, <strong>Fabio Coco, Partner ADVANT Nctm, </strong>è pronto a rilevare «un notevole impatto anche nell’operatività cross-border, poiché verrebbe introdotto un passaporto europeo in virtù del quale un gestore di crediti in sofferenza che ottiene l’autorizzazione nel proprio paese di origine potrà operare in Italia senza necessariamente costituirvi un nuovo intermediario e il medesimo schema si applicherà ai gestori italiani che opereranno in altre giurisdizioni europee».</p><p class="text-justify">Per contro, l’introduzione di maggior tutela a favore dei debitori ceduti, pur necessaria, mette gli stessi operatori di fronte ad adempimenti onerosi «Le banche che cedono Npl a terzi dovranno fornire molte informazioni al potenziale acquirente in modo tale che egli possa effettuare un’attenta due diligence sul portafoglio», ricorda in particolare Coco, che non esclude l’estensione degli obblighi anche agli intermediari finanziari che operano ai sensi dell’articolo 106 del Tub.</p><p class="text-justify">A destare attenzione è anche la gestione del regime transitorio con la disciplina vigente. «Dall’esame della bozza di testo trasmessa alla Camera – osserva Coco – sembrerebbe che il legislatore si stia adoperando per rendere meno traumatico possibile il passaggio al nuovo regime attraverso la previsione di apposite clausole di grandfathering che dovrebbero consentire agli attuali operatori di gestire e recuperare i crediti acquistati prima della riforma senza iscriversi all’albo dei gestori di crediti in sofferenza».</p><p class="text-justify"><i>L’articolo completo su Il Sole 24 Ore.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/0/f/csm_ADV_II_Dispute-Resolution_copy_9afe89d8ff.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-6732</guid>
                        <pubDate>Wed, 05 Jun 2024 15:30:00 +0200</pubDate>
                        <title>Combattere i falsi: le regole da seguire</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/combattere-i-falsi-le-regole-da-seguire</link>
                        <description>Molte cause intentate dai privati su opere da attribuire, chi ha ragione?Il merito artistico non si discute. Ma chi lo stabilisce? Gli attori in gioco</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">La diffusione dei conflitti sulle opere d’arte ha suscitato un’ampia pubblicistica, che richiede qualche precisazione. La casistica è sterminata: il mercante o il collezionista possono essere collusi con il falsario; lo stesso artista o il suo atelier possono essere coinvolti; l’assistente dell’artista può essere colluso con il falsario o essere egli stesso il falsario. E ancora può darsi che la scorrettezza si annidi laddove gli esperti sono chiamati a giudicare l’opera: di recente un archivio è stato ritenuto un’associazione rivolta a produrre e smerciare falsi. Il caso reciproco, degli esperti che accreditano come autentica un’opera falsa, è ancora più spinoso e delicato. Proprio l’estrema varietà della casistica sconsiglia in definitiva di cercare nell’aneddotica un punto di partenza convincente per la tutela dei collezionisti.</p><p class="text-justify"><strong>Il falso fuori dal mercato</strong></p><p class="text-justify">Da un dato fondamentale occorre partire: l’opera falsa deve essere riconosciuta come tale ed essere espunta dalla circolazione. Il mercato dell’arte è un luogo ‘pericoloso’. Per certi versi ricorda il mercato finanziario ma qui non vi è (quasi) regolazione e non vi è alcuna autorità di vigilanza. La sua integrità deve quindi affidarsi alla correttezza degli agenti (e in questa direzione sono interessanti le proposte di autoregolazione di carattere associativo emerse nella prassi), a meccanismi reputazionali spesso evanescenti e a strumenti giuridici che però non sempre sono efficaci.<br>I tipici conflitti riguardano il rapporto tra chi vende e chi acquista un’opera, tra chi la produce e chi la ‘consuma’ e, poi, tra chi la possiede e chi la giudica. Questi ultimi formano oggetto di un’attenzione che oggi assume tratti paradossali: il possessore di un’opera d’arte sembra talora più interessato a contestare il giudizio negativo in ordine alla sua autenticità piuttosto che cercare di ottenere il riconoscimento delle sue ragioni dal venditore. Ciò dipende, almeno in parte, dall’insufficienza del modello di tutela civilistico: il ‘difetto’ del bene può emergere a distanza di molti anni, trattandosi di un bene non destinato all’uso quotidiano, mentre, da un lato, i termini per la tutela dei diritti dell’acquirente decorrono dall’acquisto in caso di risoluzione (e non dalla ‘scoperta’), e, per altro verso, l’annullamento per errore (il cui termine quinquennale decorre, invece, dalla scoperta) è soggetto a stringenti limitazioni (l’errore deve essere, in particolare, essenziale e riconoscibile per l’altro contraente, che spesso a sua volta è o appare in buona fede).<br>A tacere del fatto che il venditore non sempre risulterà reperibile o ancora attivo sul mercato.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Le cautele negli acquisti</strong></p><p class="text-justify">È quindi necessario un supplemento di cautela negli acquisti d’arte: il collezionista deve pretendere almeno un parere autorevole di attribuzione dell’opera, senza accontentarsi della c.d. ‘autentica’ rilasciata dal venditore. Spetta al mercato la responsabilità di veicolare opere munite di corretta documentazione (l’art. 64 del Codice dei beni culturali impone all’intermediario l’obbligo di consegnare la documentazione relativa all’autenticità e alla provenienza), e al collezionista l’onere di svolgere ricerche adeguate prima dell’acquisto. Agli artisti, oggi, spetta anche il compito di inventariare diligentemente la propria produzione autentica e agli archivi di svolgere con rigore la tutela e l’archiviazione.<br>Al giudice spetta, soltanto, di risolvere questioni di diritto.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>L’autentica non in tribunale</strong></p><p class="text-justify">Sul tema la giurisprudenza largamente dominante ha molto ben chiarito che non è possibile agire in giudizio per vedersi ‘autenticata’ un’opera, al di fuori dei casi in cui il giudizio ‘di fatto’ sull’autenticità dell’opera sia necessario per risolvere la questione ‘di diritto’ della responsabilità di una parte in causa, tipicamente del venditore (in questo senso è esemplare Cass. 28821/17).<br>Una diversa posizione è, tuttavia, emersa occasionalmente nella giurisprudenza milanese. Sindacare in sede giudiziaria il giudizio del merito artistico sulla base di acrobatiche affermazioni teoriche (l’autenticità sarebbe un elemento del diritto di proprietà: dovrebbe discenderne allora la configurazione di un ‘diritto all’autenticità’, diritto che è, invece, configurabile solo nella relazione contrattuale con il venditore) rappresenta una scorciatoia non percorribile. Se la paternità dell’opera si integrasse nel diritto di proprietà, si finirebbe per sovrapporre la signoria sul bene con le sue qualità estrinseche, mentre ciò che viene in contestazione è il valore attribuito dall’apprezzamento del mercato, rigorosamente distinto rispetto al contenuto proprio del diritto assoluto di proprietà, e configurato di necessità in termini probabilistici.<br>In un recente caso (App. Milano 2262/22), attualmente al vaglio dei Giudici di legittimità, si è giunti ad ordinare addirittura all’Archivio l’inserimento dell’opera in catalogo, sia pure come opera contestata (senza avvedersi che il mercato continuerebbe comunque ad espungere l’opera contestata: se posso comprare un’opera autentica a che pro acquistare un sospetto falso?).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>La libertà di critica</strong></p><p class="text-justify">Non è dato, tuttavia, imporre l’adozione forzata di un’opinione. Il giudizio critico è libero, o non è. Il giudice non può essere chiamato a svolgere le funzioni di critico d’arte, o di critico dei critici, anche questo è un dato che la giurisprudenza tiene ben fermo. Spetta, quindi, al mondo dell’arte la valutazione dell’autorevolezza degli esperti e al mercato di riconoscere all’oggetto valore e pregio conseguenti.<br>Al potere pubblico spetta, invece, di reprimere le frodi – che anche in questo settore (e la prassi lo dimostra) possono verificarsi – e di valutare i casi in cui il giudizio critico non è più tale, ma sia piegato al raggiungimento di scopi diversi. È il caso in cui ricorre il dolo, il solo, come afferma un’altra sentenza della Corte di Appello di Milano (n. 1238/21), in cui può configurarsi la responsabilità per la formulazione di un giudizio critico e, quindi, per il diniego di attribuzione dell’opera.<br>In definitiva, il problema dei falsi non si annida di certo nelle ‘camere di consiglio’ dei comitati di autentica. Piuttosto, nei laboratori dei falsari, e, poi, nello scorretto funzionamento dei meccanismi di mercato.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>I gatekeeper</strong></p><p class="text-justify">Ipotizzare che il discrimine tra opere autentiche e false si riveli il risultato di un sistema fondato sul capriccio o sul calcolo economico compiuto di concerto da una pluralità di esperti, peraltro spesso privi di diretti interessi economici, sembra davvero affrettato e ingenuo. Appare necessario, piuttosto, sottolineare l’importante funzione di ‘gatekeeping’ che archivi, artisti, esperti, avvocati, curatori, galleristi, mercanti in genere sono chiamati a svolgere per garantire l’integrità di un mercato pesantemente inquinato da opere non autentiche, anche al livello museale. Considerando che l’opposto approccio interventista dei giudici americani (a partire dal celebre caso del “Ritratto di dama” pseudoleonardesco) ha finito per indurre alcuni archivi a cessare l’attività di verifica e controllo delle opere (la Fondazione Pollock, per far solo un esempio), il rischio è quello di buttare il bambino della tutela del mercato con l’acqua sporca degli abusi da reprimere.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="https://www.ilsole24ore.com/art/combattere-falsi-regole-seguire-AGWO4FP?refresh_ce" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Il Sole 24 Ore</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/7/9/csm_ADV_art-luxury-and-fashion_copy_5f81f1f98f.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-6733</guid>
                        <pubDate>Tue, 28 May 2024 15:33:00 +0200</pubDate>
                        <title>Influencer, ok alle regole ma servono contratti dettagliati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/influencer-ok-alle-regole-ma-servono-contratti-dettagliati</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Dopo il caso Ferragni è partita la corsa a fissare più regole possibili per disciplinare 1 attività degli influencer sui social.</p><p class="text-justify">[…] Quello che è avvenuto a Chiara Ferragni, soprattutto per quanto riguarda la fuga degli sponsor che l’avevano sostenuta, ha avviato un dibattito all’interno degli studi legali che si occupano principalmente proprio delle tematiche connesse alla pubblicità e alle sponsorizzazioni. «È essenziale in sede pre-contrattuale che l’azienda svolga un’approfondita due diligence sul testimonial cui vuole associare il proprio brand. C’è infatti il rischio che la brand reputation possa essere intaccata da una collaborazione commerciale con un partner la cui immagine risulti non allineata con i valori del marchio, magari a causa di condotte non solo attuali, ma anche passate», dice Paolo Lazzarino, partner di ADVANT Nctm. «E utile prevedere nel contratto un meccanismo di condivisione preventiva del piano marketing e l’impostazione di riunioni periodiche per la discussione e approvazione dei contenuti. Il contratto di collaborazione dovrà contenere meccanismi preventivi di controllo dei contenuti e un set di clausole dissuasive (manleve, penali); dall’altro, l’azienda dovrà garantirsi il diritto di risolvere immediatamente il contratto nel caso in cui il testimonial tenga condotte non in linea con i valori del brand e/o con norme di legge o autodisciplinari che regolano gli obblighi in materia di influencer marketing, trasparenza della pubblicità e tutela del consumatore. Per effetto delle linee Agcom approvate il gennaio scorso, l’attività degli influencer che superano la soglia di engagement individuata sarà soggetta a talune norme e principi del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi. E imperativo per gli influencer di grande richiamo dotarsi di strutture di supporto editoriale e legale che li coadiuvino nell’elaborazione e verifica dei contenuti, per controllarne l’aderenza alle prescrizioni legali e regolamentari. Ci pare probabile che le aziende tenderanno in futuro a preferire influencer che siano sufficientemente attrezzati».</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>L’articolo integrale sull’edizione settimanale di Italia Oggi Sette</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/e/d/csm_ADV_II_Intellectual-Property-1_copy_0906ef0f4b.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-7654</guid>
                        <pubDate>Mon, 20 May 2024 11:15:00 +0200</pubDate>
                        <title>Su appalti e lavori pubblici a trainare è ancora il Pnrr</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/su-appalti-e-lavori-pubblici-a-trainare-e-ancora-il-pnrr</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">«Finalmente c’è un’economia sia pubblica, sia privata pronta a sostenere la realizzazione di un grande piano infrastrutturale e ci aspettiamo che si possa proseguire oltre la scadenza fissata al 2026, visto che il regolamento del Piano, quando è stato approvato non poteva tenere conto del conflitto russo- ucraino che invece ha rallentato la partenza del Pnrr&nbsp;influendo anche sui costi delle opere».</p><p class="text-justify">L’intervento del nostro&nbsp;<strong>Marco Monaco</strong>&nbsp;sull’edizione odierna de&nbsp;Il Sole 24 Ore&nbsp;nell’articolo dedicato al tema delle gare di appalto legate ai fondi del Pnrr “ancora centrali per l’attività degli avvocati amministrativisti nel 2024 sia per l’affiancamento agli enti pubblici, sia per quello alle imprese concorrenti”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/c/1/csm_ADV_public-law-and-procurement_copy_68f28b4b3d.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-7655</guid>
                        <pubDate>Mon, 13 May 2024 11:17:00 +0200</pubDate>
                        <title>Il merito artistico non si discute</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-merito-artistico-non-si-discute</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">“L’opera falsa va riconosciuta ed espunta dalla circolazione. A differenza dei mercati finanziari, l’integrità degli scambi del mercato dell’arte deve affidarsi alla correttezza degli agenti – e in questa direzione sono interessanti i tentativi di autoregolazione di carattere associativo emersi nella prassi -, a meccanismi reputazionali e agli scarni strumenti giuridici disponibili.”</p><p class="text-justify"><i>L’articolo integrale a cura della nostra Alessandra Donati e Andrea Barenghi (Barenghi &amp; Associati) sull’edizione de Il Sole 24 Ore – Plus in edicola l’11 maggio 2024.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/6/3/csm_ADV_II_Art-Luxury-Fashion-2_copy_351418f476.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-7831</guid>
                        <pubDate>Mon, 06 May 2024 14:05:00 +0200</pubDate>
                        <title>Growth Italia. Via al Listing Act europeo, quali novità per le Pmi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/growth-italia-via-al-listing-act-europeo-quali-novita-per-le-pmi</link>
                        <description>Lukas Plattner commenta le novità che verranno introdotte con l&#039;approvazione del Listing Act europeo</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://video.milanofinanza.it/video/growth-italia-via-al-listing-act-europeo-quali-novita-per-le-pmi-fzUSz34TFrBY" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Clicca qui per il video integrale</strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-7832</guid>
                        <pubDate>Fri, 03 May 2024 15:18:00 +0200</pubDate>
                        <title>Quotazioni più facili, ecco i vantaggi delle nuove regole Ue per l’Egm e gli altri listini delle pmi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/quotazioni-piu-facili-ecco-i-vantaggi-delle-nuove-regole-ue-per-legm-e-gli-altri-listini-delle-pmi</link>
                        <description>Nelle nuove regole del Listing Package europeo spiccano diverse novità, dalle modifiche al Regolamento Prospetto alla semplificazione del prospetto ipo e alle nuove soglie di emissione.</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Nelle nuove regole del Listing Package europeo spiccano diverse novità, dalle modifiche al Regolamento Prospetto alla semplificazione del prospetto ipo e alle nuove soglie di emissione: questi i vantaggi per i sistemi multilaterali come Egm. Riconosciuto il ruolo dei mercati di crescita (Sgm) come una sorta di palestra a cavallo tra gli Mtf ordinari e i mercati regolamentati.</i></p><p class="text-justify">Il 24 aprile scorso il Parlamento Europeo ha approvato il <strong>Listing Package</strong>, volto a semplificare l’accesso ai mercati finanziari della Ue. Un lungo percorso avviato oltre cinque anni fa che ha portato a dei risultati lusinghieri.</p><p class="text-justify">Nel caso del Listing Package sono stati coinvolti due distinti gruppi di esperti coordinati dalla Commissione Ue (Hlf e Tesg), con una doppia consultazione sull’impact assesment prima e sull’articolato poi, che hanno visto una nutrita partecipazione degli attori del mercato. In sede di trilogo, Commissione, Consiglio e gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione hanno lavorato con l’unico obiettivo di incentivare l’accesso ai mercati da parte delle imprese e, in particolare, le pmi, che costituiscono la larghissima parte del tessuto industriale Ue.</p><p class="text-justify"><strong>Tante semplificazioni nella riforma&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Il merito principale del Listing Package è di essere una riforma organica. Per gli emittenti quotati su un mercato regolamentato o uno Sme Growth Market (Sgm), per esempio, le <strong>modifiche al Regolamento Prospetto </strong>tengono in massimo conto lo status di quotata e i conseguenti obblighi di trasparenza, che vengono valorizzati appieno giungendo alla <strong>eliminazione dell’obbligo di redigere un prospetto</strong>, se quotati da oltre 18 mesi, che viene sostituito da un documento di sintesi di 11 pagine non soggetto ad approvazione Consob. Il passo è di assoluto rilievo e ha portato alla semplificazione di uno dei cardini dell’informativa societaria (il prospetto) senza ledere l’integrità del mercato.</p><p class="text-justify">Per le società che intendono accedere al mercato è stato <strong>semplificato il prospetto ipo</strong>, che avrà un contenuto di non più di 300 pagine, con una robusta standardizzazione, a partire dalla nota di sintesi, e una sequenza rigida e preordinata. Documenti, quindi, auspicabilmente automatizzabili (machine readable) in un futuro vicino. Il prospetto potrà essere redatto in inglese (salvo opt-out per esigenze di mercato) e dovrà essere distribuito in forma elettronica senza cartaceo.</p><p class="text-justify"><strong>I vantaggi per i sistemi multilaterali come Egm</strong></p><p class="text-justify">Gli Sgm, come <a href="https://www.milanofinanza.it/quotazioni/dettaglio/euronext-3ae1591" target="_blank" rel="noreferrer">Euronext</a> Growth Milan, escono arricchiti, gli emittenti negoziati da meno di 18 mesi potranno emettere oltre soglia, che passerà <strong>da 8 a 12 milioni</strong>, collocando <strong>sino al 30% delle azioni in circolazione </strong>e successivamente pubblicando un documento di sintesi.</p><p class="text-justify">Il passaggio da Sgm al mercato regolamentato è agevolato con un prospetto di 50 pagine. Anche in questo caso sono riconosciute le caratteristiche degli Sgm che si pongono come una sorta di <strong>palestra a cavallo tra gli Mtf ordinari e mercati regolamentati</strong>, conservando, tuttavia, la giusta proporzionalità quanto a oneri e costi.</p><p class="text-justify">Per gli emittenti, gli obblighi di trasparenza introdotti un decennio orsono con la <strong>Market Abuse (Mar) </strong>necessitavano di una revisione in quanto si sono rivelati eccessivamente onerosi, di complessa gestione e con continua esposizione al rischio di inadempimenti burocratici sanzionati in via amministrativa. Per ovviare, è stata semplificata la gestione delle informazioni privilegiate, con particolare riguardo alle tappe intermedie di un processo prolungato: in questa ipotesi solo l’evento finale dovrà essere comunicato, non le tappe intermedie per cui non sarà neppure necessario attivare il cosiddetto ritardo.</p><p class="text-justify">Infine, per le società che intendono quotarsi su un Mtf o uno Sgm, il Listing Package include una direttiva di armonizzazione minima che fa obbligo agli Stati membri di assicurare la possibilità di adottare <strong>azioni a voto plurimo</strong>; in questo caso però il legislatore domestico ha anticipato la Ue elevando il potenziamento sino a dieci voti con la recente Legge Capitali.</p><p class="text-justify">Unico neo? È l’entrata in vigore di alcune norme cardine: il passaggio da Sgm al mercato regolamentato col prospetto da 50 pagine sarà possibile dopo 15 mesi dalla pubblicazione del regolamento di modifica, mentre dopo 18 sarà operativa la soglia di esenzione (12 milioni) così come le semplificazioni Mar circa le tappe intermedie. Forse <strong>si poteva accelerare di più</strong>.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="https://www.milanofinanza.it/news/mercati-azionari-ecco-i-vantaggi-del-listing-package-europeo-per-l-egm-e-gli-altri-sgm-202405021931296949?refresh_cens" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Tratto da Milano Finanza</strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/9/2/csm_ADV_II_Banking-Finance_copy_f62c69c8e9.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-7656</guid>
                        <pubDate>Thu, 02 May 2024 11:18:00 +0200</pubDate>
                        <title>Due diligence in the supply chain and supply chain impact assessment: duties for EU and non-EU companies</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/due-diligence-in-the-supply-chain-and-supply-chain-impact-assessment-duties-for-eu-and-non-eu-companies</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">“Companies are increasingly required to integrate due diligence into their policies and risk management system, as well as to identify, assess and prevent both their own negative impacts and those of their business partners in the supply chain”.</p><p class="text-justify"><a href="https://www.linkedin.com/in/ACoAAA3FL7YBP9Y6mgZe56EMkscijIjq6h30Tbc" target="_blank" rel="noreferrer">Valentina Cavanna</a>&nbsp;wrote an interesting article within Volume 20 of the Impact Assessment Outlook Journal by&nbsp;<a href="https://www.linkedin.com/company/iema---institute-of-environmental-management-and-assessment/" target="_blank" rel="noreferrer">IEMA</a>, discussing about the supply chain due diligence and their impact assessment and focusing on the&nbsp;duties for EU and non-EU companies.</p><p class="text-justify">Read here (from page 14) ➡&nbsp;<a href="https://lnkd.in/dYeEEygS" target="_self">https://lnkd.in/dYeEEygS</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/_processed_/e/1/csm_ADV_Environmental_1_f0deb75948.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4719</guid>
                        <pubDate>Tue, 09 Apr 2024 04:21:33 +0200</pubDate>
                        <title>M&amp;A, gli studi leader del primo trimestre 2024</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ma-gli-studi-leader-del-primo-trimestre-2024</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p class="article-subtitle"><em>Sul podio Legance, Linklaters e Advant Nctm, rileva il monitoraggio trimestrale di Lseg. Importante la presenza delle insegne americane.</em></p><strong>Legance</strong>&nbsp;è il leader italiano nelle fusioni e acquisizioni (M&amp;A). Lo certifica la “Global Mergers &amp; Acquisition Review” del primo trimestre 2024, diffusa nei giorni scorsi dal Gruppo London Stock Exchange (Lseg), società cui fa capo la borsa inglese. La ricerca, che considera sia le società acquirenti che i target, colloca l’Italia al terzo posto a livello europeo per operazioni di M&amp;A, per un valore complessivo dei deal di&nbsp;<strong>18,2 miliardi di dollari</strong>.&nbsp;<p style="font-weight: 500;"><strong>I principali studi per M&amp;A in Italia nel primo trimestre 2024</strong></p><p style="font-weight: 400;"><b><strong>Legance&nbsp;</strong></b>detiene una quota di mercato del 44,8% nei mandati annunciati nel primo trimestre 2024 relativi a operazioni di M&amp;A, per un valore di 11,5 miliardi di dollari, suddivisi su 17 deal. Ricordiamo che l’insegna nel 2022 aveva il primato dei mandati in ambito M&amp;A.</p><p style="font-weight: 400;">Al secondo posto&nbsp;<b><strong>Linklaters</strong></b>, che ha seguito sei deal, per un valore di 10,2 milioni di dollari e una quota di mercato del 40%. Un deciso balzo per l’insegna, che nel 2023 era al 17mo posto.</p><p style="font-weight: 400;">Terza in classifica&nbsp;<b><strong>Advant Nctm</strong></b>, che ha fatturato 8,6 milioni di euro con la sua attività di advisor legale di M&amp;A, grazie all’assistenza per 10 deal, con una quota di mercato del 33,8%.</p><p style="font-weight: 400;">Sono fuori dal podio, ma presenti nella top-5, tre insegne internazionali: l’inglese&nbsp;<b><strong>Slaughter &amp; May&nbsp;</strong></b>l’americana McDermott Will &amp; Emery (entrambe con operazioni per un valore di 8,675 milioni) e la statunitense&nbsp;<b><strong>White e Case</strong></b>&nbsp;(con mandati per 7,6 milioni).</p><p style="font-weight: 400;">A dare un rilevante contributo ai mandati in Italia degli studi legali nel primo trimestre 2024 è stata&nbsp;<a href="https://www.toplegal.it/art/swisscom-rileva-vodafone-italia-tutti-gli-advisor-dell-operazione/" target="_blank" style="font-weight: 400;" rel="noreferrer">l’acquisizione di&nbsp;<b><strong>Vodafone</strong></b>&nbsp;da parte di&nbsp;<b><strong>Swisscom</strong></b></a>, conclusa a fine febbraio 2024: si è trattato infatti della quinta operazione più importante condotta a livello europeo. Ricordiamo che lato advisor sono state coinvolte tutte le insegne nella top-5 della classifica di Lseg: Legance, McDermott Will &amp; Emery e White e Case hanno assistito Swisscom, mentre Vodafone Italia è stata affiancata da Advant Nctm, Linklaters, Slaughter and May.</p>&nbsp;<strong>L'avanzata delle insegne americane</strong><p style="font-weight: 400;">In generale, si nota nella classifica di Lseg la massiccia presenza di insegne americane: oltre alle summenzionate McDermott Will &amp; Emery e White e Case, rientrano fra i primi dieci studi anche&nbsp;<b><strong>Pillsbury Winthrop Shaw Pitt</strong></b>,&nbsp;<b><strong>Sidley Austin</strong></b>, Ropes &amp; Gray e&nbsp;<b><strong>Wachtell</strong></b>,<b><strong>&nbsp;Lipton, Rosen &amp; Katz</strong></b>&nbsp;coinvolti in due operazioni, per un controvalore complessivo di 6,351 milioni di dollari.</p><p style="font-weight: 400;">Nel marzo 2024&nbsp;<a href="https://www.ropesgray.com/en/news-and-events/news/2024/03/ropes-gray-advises-sixth-street-on-italian-retail-joint-venture" target="_blank" style="font-weight: 400;" rel="noreferrer">Ropes &amp; Gray ha assistito&nbsp;<b><strong>Sixth Street</strong></b></a>, società di investimento globale con circa 75 miliardi di dollari di asset in gestione, nella costituzione della joint venture con&nbsp;<b><strong>Starwood Capital</strong></b>&nbsp;per un investimento in un portafoglio di immobili retail italiani del valore di 258 milioni di euro detenuto da&nbsp;<b><strong>Igd</strong></b>.</p><p style="font-weight: 400;">Inoltre,&nbsp;<a href="https://www.ropesgray.com/en/news-and-events/news/2024/02/ropes-gray-advises-partners-group-on-programmatic-european-pbsa-joint-venture" target="_blank" style="font-weight: 400;" rel="noreferrer">Ropes &amp; Gray nel febbraio 2024 ha seguito&nbsp;<b><strong>Partners Group</strong></b></a>&nbsp;nella sua joint venture paneuropea con lo specialista italiano di alloggi per studenti Camplus International e il gestore italiano di asset alternativi DeA Capital Real Estate. L’operazione rappresenta il maggiore deal di private equity nel mercato dello student-housing europeo.</p><p style="font-weight: 400;">Molti studi americani alla vetta del mercato italiano per l’M&amp;A non hanno uffici in Italia, e seguono i mandati cross border attraverso i suoi professionisti basati in Europa, il più delle volte tramite il proprio ufficio di Londra o New York.</p>&nbsp;<a href="https://www.toplegal.it/art/ma-gli-studi-leader-del-primo-trimestre-2024/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Top Legal</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4720</guid>
                        <pubDate>Wed, 03 Apr 2024 05:34:57 +0200</pubDate>
                        <title>Un libro sul diritto dell&#039;arte</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/un-libro-sul-diritto-dellarte</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i><strong>Da Baldessari a Isgrò, queste sentenze hanno fatto clamore</strong></i>.</p><p><i>L'opera d'arte in tribunale: la nuova pubblicazione di Alessandra Donati e Novelio Furin.</i></p><p>"Le opere parodistiche, quelle burlesche o ironiche, ma più in generale le opere che rivisitano un'opera altrui sono tali nella misura in cui mutano il senso dell'opera parodiata, in modo tale da assurgere al ruolo di opera a arte autoroma, come tale degna di autonoma tutela".</p><p><i>L'articolo completo sull'edizione mensile di Aprile 2024 de Il Giornale dell'Arte</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4724</guid>
                        <pubDate>Wed, 27 Mar 2024 03:36:04 +0100</pubDate>
                        <title>Milano-Cortina, Abodi: «Lavori avanti a ritmi incalzanti»</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/milano-cortina-abodi-lavori-avanti-a-ritmi-incalzanti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>A un evento nel capoluogo lombardo parla anche il presidente del Coni Malagò: «Ci sono sempre dei piani B. Se non si realizzasse la pista da bob in tempo bisognerà andare in una di quelle già funzionanti».</i></p><p>"I lavori proseguono, le cose non si risolvono e stravolgono da una settimana all'altra.&nbsp;<strong>Si prosegue a ritmi incalzanti</strong>, perché i tempi non ci aiutano e vanno rispettati». Lo ha detto il ministro dello Sport e giovani,&nbsp;<strong>Andrea Abodi</strong>, intervenuto a margine della tavola rotonda "Impianti ed infrastrutture sportive: attori e processi - L'esperienza delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026" organizzata da Advant Nctm a Milano.</p><p>«Penso che l'eredità olimpica e paralimpica non dipenderà solo dalle opere che si chiuderanno prima - ha aggiunto -. Sono opere che comunque miglioreranno la qualità della vita dei cittadini, mentre quelle che saranno fatte dopo non intaccheranno sullo svolgimento delle Olimpiadi. Stiamo parlando di&nbsp;<strong>circa 3,5 miliardi di investimenti</strong>, che non sono il costo dei Giochi ma di opere pubbliche e mi riferisco a strade, autostrade e tratti ferroviari», ha concluso.</p><p>E se le cose andassero storte? A rispondere è stato il&nbsp;<strong>presidente del Coni Giovanni Malagò</strong>. «Ci sono sempre dei piani B, che sono pronti e predisposti, nella speranza che non si debba mai entrare in questo ordine di idee - ha detto -. Ma questo succede quasi sempre, in quasi tutte le manifestazioni sportive. Questo è un dato di fatto». Il pensiero va soprattutto all'impianto di Cortina. «Se non si riuscisse a realizzare&nbsp;<strong>la pista da bob </strong>in tempo? È molto semplice, bisognerà andare in una di quelle che sono funzionanti», ha concluso Malagò.</p><p><a href="https://www.rainews.it/tgr/lombardia/articoli/2024/03/milano-cortina-abodi-lavori-avanti-ritmi-incalzanti-olimpiadi-invernali-sport-d6b973bb-f9a6-40d4-8261-c0a20ed9e3a3.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Rai News</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4725</guid>
                        <pubDate>Wed, 27 Mar 2024 03:32:00 +0100</pubDate>
                        <title>Milano, tavola rotonda su impianti sportivi e nuovo stadio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/milano-tavola-rotonda-su-impianti-sportivi-e-nuovo-stadio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tavola rotonda su Impianti e infrastrutture sportive a Milano, organizzata dallo studio legale Advant Nctm</strong>. Tra gli ospiti del dibattito Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, Giovanni Malago’, Presidente del CONI e della Fondazione Milano Cortina 2026, Massimo Ferrari, General Manager Corporate and Finance, Webuild, Alessandro Antonello, CEO Corporate, FC Internazionale Milano Advant Nctm. “ Oggi è stato un momento di riflessione su due temi che sono molto importanti per la città di Milano e in genere per l’Italia. Il primo è quello dello sviluppo delle infrastrutture. Noi abbiamo bisogno in Italia di avere infrastrutture sportive, rilevanti, moderne, che siano disponibili tutto l’anno e quindi non solo per le manifestazioni sportive, che siano accessibili a ogni categoria, soprattutto alle persone con disabilità”, ha spiegato<strong>&nbsp;l’avvocato Roberta Guaineri</strong>, tra gli organizzatori dell’evento. Altro tema affrontato nel corso della serata, quello dil nuovo stadio per le due squadre milanesi oppure la ristrutturazione di San Siro: “Abbiamo evidenziato come a volte le norme sono scritte bene, poi l’applicazione delle norme è molto più complessa. Ci sono tantissimi aspetti che sono qualificati come burocratici da parte delle persone. Molto spesso sono degli aspetti invece normativi molto complicati”, ha spiegato Guaineri: “È necessario mettere insieme tantissime facce, tantissime esigenze, che riguardano sia i tecnici sia anche i cittadini e quindi convincere i cittadini della bontà dei progetti aiuta poi a portare avanti dei progetti che siano ben realizzati”.&nbsp;<a href="https://www.lapresse.it/sport/2024/03/25/milano-tavola-rotonda-su-impianti-sportivi-e-nuovo-stadio/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da La Presse</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4726</guid>
                        <pubDate>Wed, 27 Mar 2024 03:29:49 +0100</pubDate>
                        <title>Abodi: &quot;A oggi San Siro non potrebbe ospitare l&#039;Europeo 2032&quot;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/abodi-a-oggi-san-siro-non-potrebbe-ospitare-leuropeo-2032</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Il ministro dello Sport: "Dal punto di vista della rigenerazione delle infrastrutture bisogna ancora dare delle risposte entro il 2026".</i></p><p>Il futuro di San Siro resta caldo non solo a breve e medio termine, con il sindaco Sala che sta provando a trattenere Milan e Inter al Meazza, ma è caldissimo anche a lungo termine. E mentre Webuild prosegue a elaborare lo studio di fattibilità del progetto di restyling ("Con Inter e Milan ci sentiamo e le linee guida dei due club sull'eventuale riqualificazione dello stadio San Siro sono in arrivo, è questione di giorni", ha detto il d.g. di Massimo Ferrari), a prendere la parola sull'impianto milanese è Andrea Abodi.</p><p><strong>DECISIONI</strong> - "Per come è ora, San Siro non è in grado di ospitare gli Europei del 2032", ha detto il ministro dello Sport e dei Giovani partecipando alla tavola rotonda "Impianti ed infrastrutture sportive: attori e processi" organizzato da Advant Nctm a Milano. "Decisioni non sono ancora state assunte. Di sicuro la città di Milano, così come Roma e Torino, sono ragionevoli certezze ma dal punto di vista della rigenerazione delle infrastrutture bisogna ancora dare delle risposte entro il 2026".</p><p><a href="https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Milan/25-03-2024/abodi-a-oggi-san-siro-non-potrebbe-ospitare-l-europeo-2032.shtml?refresh_ce" target="_blank" rel="noreferrer">Tratto da La Gazzetta dello Sport</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4728</guid>
                        <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 02:54:56 +0100</pubDate>
                        <title>Private Equity Focus</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/private-equity-focus</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il mercato del private equity riparte nel 2024 subito con numeri importanti: sono ben 34 i nuovi investimenti annunciati nel corso del mese di gennaio appena concluso. Lo scorso anno, nel medesimo periodo, l'Osservatorio PEM di LIUC — Università Cattaneo, attivo nell'ambito delle attività della LIUC Business School, aveva mappato 24 investimenti, mentre erano 32 nel gennaio 2022. Oltre al numero di operazioni, appare di buon auspicio la rinnovata presenza di deal di dimensioni significative, su tutti l'acquisizione di La Piadineria completata da CVC Capital Partners.«Difficile fare previsioni per il 2024 ma è ragionevole aspettarsi una significativa attività d'investimenti e disinvestimenti soprattutto nell'area mid-market che offre maggiori opportunità di consolidamento e incremento del valore nelle target e garantisce altresì diverse soluzioni di exit. Sempre più spesso assistiamo a operazioni laddove operatori di private equity di maggiori dimensioni (spesso di matrice internazionale) subentrano ai gestori italiani che hanno avviato una prima fase di sviluppo e crescita delle pmi italiane. In tal caso, obiettivo principale di sviluppo è l'internazionalizzazione delle eccellenze italiane», dichiara Emidio Cacciapuoti, socio dello studio ADVANT Nctm.A gennaio, le operazioni di buy out hanno rappresentato il 76% dei deal totali; gli add hanno rappresento il 39%. Il Nord Italia costituisce sempre il principale polo catalizzatore, con Lombardia e Veneto in primo piano, ma è da segnalare anche la buona performance della Toscana. Prodotti industriali, ICT e cleantech sono i settori maggiormente oggetto di operazioni, con i primi due comparti che costituiscono da soli oltre la metà dell'intera industry. Lattività di investimento degli operatori internazionali nelle imprese del nostro Paese ha rappresentato il 44% delle operazioni concluse, in leggero calo rispetto agli ultimi anni.&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/03/Mag.pdf" target="_blank" rel="noopener"><em>Tratto da Mag by Legalcommunity</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4729</guid>
                        <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 02:45:06 +0100</pubDate>
                        <title>Il private equity cresce del 33%</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-private-equity-cresce-del-33</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 2024 del private equity italiano è partito con il piede sull'acceleratore, e non solo per il numero complessivo delle operazioni, che fa marciare l'industria a ritmo di record storico. Tra gennaio e febbraio, infatti, il settore ha potuto festeggiare anche il ritorno dei grandi investimenti, che erano mancati per tutto il 2023. A mostrare queste evidenze è il Private Equity Monitor di Liuc-Business School, realizzato in collaborazione con Aifi e con il contributo di Advant Nctm, Deloitte, Equita, Esw Europe, Fondo Italiano d'Investimento sgr e Riello Investimenti sgr.<em>Articolo integrale sull'edizione odierna di Milano Finanza</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4731</guid>
                        <pubDate>Wed, 06 Mar 2024 04:37:24 +0100</pubDate>
                        <title>BNP Paribas Cardif Vita nomina Antonia Di Bella Presidente del CdA</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/bnp-paribas-cardif-vita-nomina-antonia-di-bella-presidente-del-cda</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Di Bella (BNP Paribas Cardif Vita): "Affronterò questo impegno con passione e responsabilità, portando nuovi impulsi ed energie.</em>L’assemblea degli azionisti di&nbsp;<strong>BNP Paribas Cardif Vita</strong>, tra le prime dieci compagnie assicurative in Italia, ha nominato&nbsp;<strong>Antonia Di Bella</strong>, già presente nel CdA dall’aprile 2023, come Presidente del Consiglio di Amministrazione.&nbsp;<strong>Antonia Di Bella</strong>&nbsp;vanta un’esperienza trentennale nella consulenza e nel settore assicurativo. Nel corso della sua attività professionale si è occupata della revisione legale dei bilanci delle compagnie di assicurazione e riassicurazione, di consulenza in ambito di Corporate Governance, IFRS, Solvency II.La nuova Presidente ha ricoperto e ricopre importanti cariche sociali, come sindaco e amministratore indipendente in prestigiose società quotate e non, tra cui Assicurazioni Generali, Assimoco, Ariston Holding NV, Interpump Group, Italmobiliare, MAIRE Tecnimont. Attualmente è Of Counsel di ADVANT Nctm. All’inizio della carriera ha lavorato prima in&nbsp;<strong>KPMG</strong>&nbsp;e poi in&nbsp;<strong>Mazars</strong>, dove ha ricoperto il ruolo di leader della practice assicurativa per l’Italia.“<em>Sono onorata di assumere questa nuova posizione che mi consente di lavorare insieme al management italiano di BNP Paribas Cardif per promuovere un’assicurazione sempre più accessibile, sostenibile e responsabile</em>”, ha dichiarato&nbsp;<strong>Antonia Di Bella</strong>. “<em>Affronterò questo impegno con passione e responsabilità, portando nuovi impulsi ed energie, con l’obiettivo di servire al meglio i clienti e rafforzare ulteriormente il posizionamento della Compagnia in Italia</em>”.Oltre ad&nbsp;<strong>Antonia Di Bella</strong>, entrano nel Consiglio d’Amministrazione di BNP Paribas Cardif Vita&nbsp;<strong>Camillo Candia</strong>, top manager che vanta una lunga carriera nel settore assicurativo dove ha ricoperto ruoli di rilievo in importanti gruppi assicurativi, internazionali e non, e&nbsp;<strong>Jacques Faveyrol</strong>&nbsp;che, con oltre 30 anni di esperienza nel settore, porta un ampio bagaglio di competenze tecniche e manageriali maturate anche in&nbsp;<strong>BNP Paribas Cardif</strong>, in cui è entrato nel 2005.Le nuove nomine del CdA contribuiranno a rafforzare la governance della Compagnia, guidata dall’Amministratore Delegato&nbsp;<strong>Alessandro Deodato</strong>, e a consolidarne ulteriormente la posizione di leadership nel mercato Bancassurance in Italia.&nbsp;<strong>BNP Paribas Cardif Vita</strong>&nbsp;ringrazia il Presidente uscente&nbsp;<strong>Jean-Bertrand Laroche</strong>&nbsp;per il lavoro svolto e i risultati raggiunti negli anni della sua presidenza.&nbsp;<a href="https://www.affaritaliani.it/economia/notizie-aziende/bnp-paribas-cardif-vita-nomina-antonia-di-bella-presidente-del-cda-905033.html?refresh_ce" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Affari Italiani</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4734</guid>
                        <pubDate>Fri, 01 Mar 2024 03:13:45 +0100</pubDate>
                        <title>Imprese cinesi a caccia di liquidità: capitale sociale da versare in cinque anni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/imprese-cinesi-a-caccia-di-liquidita-capitale-sociale-da-versare-in-cinque-anni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il mattone cinese si sgretola, trascinando con sè tutta l'impalcatura che regge un terzo del Pil, spingendo il Paese nella crisi del credito più grave degli ultimi anni. I mutui sono al livello più basso dal 2008, un sondaggio della Camera di commercio americana in Cina rivela che le aziende straniere rallentano i piani di espansione[...][...]&nbsp;«Il legislatore ha approvato radicali modifiche al diritto societario del Paese che ridurranno significativamente i tempi che gli investitori devono pagare per i contributi di capitale registrati, aumentando al contempo la responsabilità del management aziendale per impegni non pagati e pratiche dannose da parte degli azionisti», commenta Enrico Toti, sinologo e avvocato dello studio Nctm che ha analizzato a fondo il testo normativo.[...]&nbsp;<em>L'articolo completo sull'edizione odierna (1 marzo 2024) de Il Sole 24 Ore</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4735</guid>
                        <pubDate>Thu, 29 Feb 2024 02:36:09 +0100</pubDate>
                        <title>Eba: linee guida Esg per tutte le banche</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/eba-linee-guida-esg-per-tutte-le-banche</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Consultazione fino al 18 aprile, entreranno in vigore entro metà 2025</em>Le linee guida sulla gestione dei rischi ESG, tradotte in un paper dell'Eba pubblicato lo scorso 18 gennaio, resteranno in consultazione pubblica fino al 18 aprile: entro fine anno dovrebbero essere codificate per diventare obbligatorie nel corso del primo semestre dell'anno prossimo[...][...]«Alle banche viene richiesto espressamente di mitigare i propri rischi considerando gli obiettivi climatici e regolamentari che si è imposta l'Unione europea e di valutare l'impatto dell'esposizione a soggetti cosiddetti "brown", che non hanno intrapreso un percorso credibile di transizione in linea con questa policy», spiega Riccardo Sallustio, partner di Advant Nctm, docente di green &amp; sustainable finance alla Luiss e esperto della Commissione europea sui green loan standard in Cina.[...]&nbsp;<em>L'articolo completo sull'edizione odierna (29 febbraio 2024) de Il Sole 24 Ore.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4736</guid>
                        <pubDate>Wed, 28 Feb 2024 09:10:39 +0100</pubDate>
                        <title>La Garanzia Archimede: considerazioni alla luce delle altre garanzie SACE</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-garanzia-archimede-considerazioni-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Tratto da Diritto Bancario</strong></a></em>&nbsp;<em>Il&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2024/02/2024-De-Nardis-Buono-Brollo-Garanzia-Archimede.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">presente contributo</a>&nbsp;analizza l’operatività della c.d.&nbsp;<strong>Garanzia Archimede</strong>, il nuovo strumento di&nbsp;<strong>garanzia SACE</strong>&nbsp;introdotto dalla&nbsp;<strong>Legge di Bilancio 2024</strong>.</em>&nbsp;Come noto, il periodo emergenziale legato alla pandemia da COVID-19 e alla crisi energetica conseguente al conflitto russo-ucraino ha registrato un significativo ampliamento dell’operatività di SACE S.p.A. (“<strong>SACE</strong>”) a sostegno delle imprese.In tale contesto si colloca l’impiego di garanzie, quali la cd. “Garanzia Italia” e la successiva “Garanzia SupportItalia”<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn1" target="_blank" name="_ftnref1" rel="noreferrer">[1]</a>, nell’interesse di società (sia PMI che non) per una pluralità di finalità anche fra loro molto differenti&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn2" target="_blank" name="_ftnref2" rel="noreferrer">[2]</a>&nbsp;e secondo condizioni economiche pre-determinate. Il progressivo ritorno alla normalità fa registrare il superamento di tale impianto, attraverso l’adozione di nuove forme di garanzia, quali la recente “Garanzia Archimede” e la già operativa “Garanzia Futuro”, entrambe caratterizzate da finalità e destinatari specifici, nonché dal ricorso a condizioni economiche di mercato.A quanto sopra si deve aggiungere poi la garanzia SACE “Green”, recentemente rifinanziata nell’ambito della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (la “<strong>Legge di Bilancio 2024</strong>”).</p><div data-anchor-id="1"></div><p></p><h2><strong>1. La Garanzia “Archimede”</strong></h2>L’articolo 1, comma 259, della Legge di Bilancio 2024 prevede che “<em>al fine di sostenere investimenti infrastrutturali e produttivi realizzati in Italia, anche in ambiti caratterizzati da condizioni di parziale fallimento di mercato e di livelli subottimali di investimento, connessi all’elevata rischiosità anche associata a esposizioni di medio e lungo periodo, all’uso di tecnologie innovative o alla limitata offerta di prodotti finanziari, SACE è abilitata a rilasciare,&nbsp;<u>fino al 31 dicembre 2029</u>,&nbsp;<u>garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali e dell’industria e ai processi di transizione verso un’economia circolare, la mobilità sostenibile, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica nonché l’innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese</u></em>” (la “<strong>Garanzia Archimede</strong>”).Una prima notazione che discende dalla lettura del dato normativo è che la Garanzia Archimede dovrebbe garantire finanziamenti connessi a “<em>capex</em>” e, in merito al settore di intervento, la stessa prevede un&nbsp;<em>focus</em>&nbsp;su investimenti sia infrastrutturali che produttivi in Italia, ma con una specifica attenzione al tema della transizione “<em>green</em>”, in ciò sovrapponendosi in parte con la garanzia SACE “Green” (su cui si dirà meglio nel prosieguo).Maggiori dettagli sullo scopo si avranno con l’implementazione della disciplina di attuazione da parte di SACE, cui spetta, in virtù dell’articolo 1, comma 265, della Legge di Bilancio 2024, il compito di stabilire “<em>le modalità operative ai fini dell’assunzione e della gestione delle garanzie, della loro escussione e del recupero dei crediti, nonché la documentazione necessaria ai fini del rilascio delle garanzie, inclusi i rimedi contrattuali previsti in relazione all’inadempimento da parte del soggetto garantito agli impegni previsti”</em>.<h3><strong>1.1 I soggetti a favore dei quali la Garanzia Archimede può essere emessa</strong></h3>Ai sensi dell’articolo 1, comma 260, lett. (a) e (c), la Garanzia Archimede può essere rilasciata in favore di:<ul> <li>soggetti identificati come&nbsp;<em><u>partner</u></em><u>&nbsp;esecutivi</u>&nbsp;nell’ambito del programma InvestEU di cui al regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn3" target="_blank" name="_ftnref3" rel="noreferrer">[3]</a>;</li> <li>banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri&nbsp;<u>soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia</u><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn4" target="_blank" name="_ftnref4" rel="noreferrer">[4]</a>;</li> <li><u>imprese di assicurazione</u>&nbsp;nazionali e internazionali, autorizzate all’esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma; nonché</li> <li><u>sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari</u>, partecipativi e non, convertibili&nbsp;<u>anche di rango subordinato</u>.</li></ul><p>Da una prima disamina dell’elenco si evince come la platea dei soggetti “<em>eligible</em>” sia piuttosto ampia. In particolare, la garanzia potrebbe essere impiegata anche nell’ambito di emissioni di strumenti di debito, finanziari e/o partecipativi. In tal caso, come previsto dall’allegato tecnico alla Legge di Bilancio 2024, SACE non valuta il rispetto da parte dei soggetti garantiti di adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività (così derogando al criterio applicabile generalmente ai soggetti da (i) a (iii)). Questi sono peraltro strumenti che consentirebbero anche a soggetti non autorizzati all’esercizio del credito in Italia di poter beneficiare della Garanzia Archimede.</p><h3><strong>1.2 Le imprese destinatarie della Garanzia Archimede</strong></h3>La Garanzia Archimede può garantire, ai sensi dell’articolo 1, comma 260, lett. (b) della Legge di Bilancio 2024&nbsp;<u>finanziamenti, sotto qualsiasi forma, ivi inclusi portafogli di finanziamenti</u>, concessi alle<u>&nbsp;imprese con sede legale in Italia e</u>&nbsp;alle&nbsp;<u>imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia,&nbsp;<strong>diverse dalle piccole e medie imprese</strong></u>, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,&nbsp;<strong><u>e dalle imprese in difficoltà</u></strong>, come definite dalla comunicazione della Commissione 2014/C 249/01.Qui possiamo notare una prima sostanziale differenza rispetto ad altri strumenti impiegati da SACE, in quanto le PMI<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn5" target="_blank" name="_ftnref5" rel="noreferrer">[5]</a>&nbsp;sono state espressamente escluse.<h3><strong>1.3 Oggetto, durata, importo e regime commissionale della Garanzia Archimede</strong></h3>Inoltre, è importante rilevare il riferimento sia ai finanziamenti che ai portafogli di finanziamenti (per tali intendendosi un insieme di finanziamenti concessi dal medesimo soggetto garantito), il che lascia intendere la possibilità di impiegare la Garanzia Archimede anche nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione in cui la SPV funge da erogatore di una pluralità di finanziamenti, raccogliendo la provvista con l’emissione di titoli ABS. Possono altresì essere garantiti i finanziamenti concessi ad un soggetto abilitato all’esercizio del credito in Italia per effettuare finanziamenti alle imprese beneficiarie (ad esempio è il caso di un finanziamento erogato da una SPV di cartolarizzazione che a sua volta riceve la provvista da un altro finanziamento).La Garanzia Archimede può essere concessa per una&nbsp;<u>durata massima di&nbsp;<strong>venticinque anni</strong></u>&nbsp;e per una&nbsp;<strong><u>percentuale massima di copertura non eccedente le seguenti soglie</u></strong><u>:</u><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/02/Screenshot-2024-02-28-alle-16.05.40.png" target="_blank"><img class="size-full wp-image-32516 aligncenter" src="/fileadmin/nctm/2024/02/Screenshot-2024-02-28-alle-16.05.40.png" alt></a>In aggiunta, come illustrato nell’allegato tecnico alla Legge di Bilancio 2024,&nbsp;<u>la percentuale di copertura delle garanzie su prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari concesse in favore di soggetti garantiti può essere innalzata fino al 100 per cento</u>, fermi restando i limiti previsti nel documento di gestione dei rischi che SACE ha l’obbligo di inviare trimestralmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.Si precisa che gli impegni derivanti dalla concessione della Garanzia Archimede (che<u>&nbsp;viene rilasciata a condizioni di mercato</u>), sono assunti da SACE nella misura del 20 per cento e dallo Stato nella misura dell’80 per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza alcun vincolo di solidarietà tra i due soggetti<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn7" target="_blank" name="_ftnref7" rel="noreferrer">[7]</a>. Non è in ogni caso ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato.SACE determina i premi a titolo di remunerazione delle garanzie in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle operazioni sottostanti, tenendo conto della loro natura e degli obiettivi dalle stesse conseguiti in conformità a quanto previsto dalle finalità degli investimenti da garantire. I premi sono riscossi da SACE e versati al Ministro dell’economia e delle finanze (il “<strong>MEF</strong>”), al netto delle commissioni trattenute da SACE. Quest’ultime sono comunque limitate alla copertura dei costi sostenuti in relazione all’attività di acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie. Fermo il criterio guida sopra enunciato, spetterà poi alla disciplina attuativa di SACE definire più in dettaglio il regime commissionale applicabile.<h3><strong>1.4 L’istruttoria di SACE e le soglie di materialità per l’intervento del MEF</strong></h3>Il rilascio della Garanzia Archimede avviene a valle dell’istruttoria di SACE<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn8" target="_blank" name="_ftnref8" rel="noreferrer">[8]</a>&nbsp;e, in particolare, dell’approvazione del relativo organo deliberativo. Per il rilascio della Garanzia Archimede:<ul> <li>il cui&nbsp;<u>importo massimo garantito in quota capitale ecceda 600 milioni di euro e superi il 25 per cento del fatturato dell’impresa beneficiaria, ovvero del consolidato del gruppo di riferimento<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn9" target="_blank" name="_ftnref9" rel="noreferrer">[9]</a></u>, ove esistente, considerati i dati risultanti dall’ultimo bilancio approvato;</li> <li>qualora&nbsp;<u>l’importo massimo garantito in quota capitale ecceda 1 miliardo di euro</u>,</li></ul><p>è altresì necessario il nulla osta del MEF.Nel caso di portafogli di finanziamenti, i parametri sopra indicati sono calcolati tenuto conto della percentuale garantita di ogni singolo finanziamento e i dati di fatturato di ciascuna impresa beneficiaria ovvero consolidato del gruppo di riferimento. Qualora l’<u>importo garantito sul singolo portafoglio di finanziamenti superi 3 miliardi di euro, si rende necessario il nulla osta del MEF</u>.</p><div data-anchor-id="2"></div><p></p><h2><strong>2. La Garanzia “Futuro”</strong></h2>La garanzia cd. “Futuro” è disciplinata da apposita convenzione pubblicata sul sito di SACE&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn10" target="_blank" name="_ftnref10" rel="noreferrer">[10]</a>&nbsp;(le “<strong>Condizioni Generali Futuro</strong>”) ed è volta a&nbsp;<u>sostenere l’innovazione tecnologica e il processo di digitalizzazione, per investire nelle infrastrutture e nella sostenibilità, nelle filiere strategiche e nelle aree economicamente svantaggiate ed altresì per sostenere lo sviluppo dell’imprenditoria femminile</u>&nbsp;(la “<strong>Garanzia Futuro</strong>”).<h3><strong>2.1 I soggetti a favore dei quali la Garanzia Futuro può essere emessa</strong></h3>La Garanzia Futuro può essere rilasciata in favore di:<ul> <li><u>banche nazionali</u>;</li> <li><u>banche estere</u>; e</li> <li><u>operatori finanziari italiani od esteri</u>,</li></ul><p><u>che rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività</u>.</p><h3><strong>2.2 Le imprese destinatarie della Garanzia Futuro</strong></h3>Ai sensi dell’art. 2.1 delle Condizioni Generali Garanzia Futuro, per avere accesso alla garanzia, le imprese devono:<ul> <li>essere costituite in forma di&nbsp;<u>società di capitali</u>,&nbsp;<u>anche in forma cooperativa</u>. Dalle FAQ pubblicate sul sito di SACE si evince, inoltre che, le società in questione devono essere operative da almeno tre anni e possono essere&nbsp;<u>sia PMI che non PMI</u>;</li> <li>avere la&nbsp;<u>sede legale ovvero una sede secondaria in Italia</u>;</li> <li>alla data della richiesta di finanziamento,&nbsp;<u>non risultare in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01</u>;</li> <li><u>alla data della richiesta di Garanzia Futuro</u>&nbsp;e sulla base delle risultanze delle verifiche condotte dal soggetto finanziatore secondo le proprie procedure interne di concessione del credito:<ul> <li><u>non essere, ovvero non essere state negli ultimi 5 anni, sottoposte a procedure concorsuali</u>;</li> <li><u>non essere sottoposte a procedure esecutive avviate dal soggetto finanziatore o a procedure esecutive immobiliari avviate da un soggetto terzo</u>&nbsp;(quale, a titolo esemplificativo, un fornitore dell’impresa beneficiaria o un terzo finanziatore)&nbsp;<u>che influiscano negativamente sulla valutazione del merito creditizio dell’impresa beneficiaria</u>;</li> <li>non avere segnalazioni negative in Centrale Rischi&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn11" target="_blank" name="_ftnref11" rel="noreferrer">[11]</a>; e</li> <li><u>non essere inadempienti a qualsiasi obbligo di rimborso nei confronti del soggetto finanziatore</u>, salvo che le imprese beneficiarie provvedano al rimborso delle eventuali somme non pagate entro la relativa data di erogazione; e</li></ul></li> <li>avere, alla data della richiesta di Garanzia Futuro, un&nbsp;<em><u>rating&nbsp;</u></em><u>creditizio compreso all’interno delle soglie indicate nell’Allegato 2 delle condizioni generali della Garanzia Futuro</u>&nbsp;(<em>Termini e Condizioni Particolari</em>)&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn12" target="_blank" name="_ftnref12" rel="noreferrer">[12]</a>.</li></ul><p></p><h3><strong>2.3 Oggetto, durata, importo e regime commissionale della Garanzia Futuro</strong></h3>L’Articolo 2.2 delle Condizioni Generali Garanzia Futuro prevede poi l’obbligo di accredito del finanziamento su un conto corrente intestato all’impresa beneficiaria ed aperto presso il soggetto finanziatore. Dalle FAQ risulta che questo non debba essere un conto dedicato.L’importo massimo in linea capitale del finanziamento (<u>che, come si evince dalla FAQ n. 44 della Garanzia Futuro, non potrà essere gestito in&nbsp;<em>pool</em></u>) e la durata del medesimo devono essere concordati tra le parti come previsto dall’Allegato 2 delle Condizioni Generali Garanzia Futuro (<em>Termini e Condizioni Particolari</em>). A tal riguardo, si segnala che secondo quanto indicato nelle FAQ della Garanzia Futuro è possibile supportare&nbsp;<strong><u>finanziamenti a medio/lungo termine per un</u></strong><u>&nbsp;<strong>importo da un minimo di euro 50.000,00 ad un massimo di euro 50.000.000,00 in linea capitale</strong>&nbsp;con durata compresa&nbsp;<strong>tra i 2 ed i 20 anni</strong></u>&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn13" target="_blank" name="_ftnref13" rel="noreferrer">[13]</a>.Lo scopo del finanziamento garantito da SACE deve essere indicato nell’”Autocertificazione di Rilievo Strategico” (certificazione in cui vengono descritte le operazioni oggetto di finanziamento) da allegare alla richiesta di finanziamento e deve ricadere in una delle seguenti opzioni: “<em>effettuazione dei&nbsp;<u>pagamenti relativi ai costi e alle spese</u></em><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn14" target="_blank" name="_ftnref14" rel="noreferrer">[14]</a><em>, inerenti all’attività produttiva caratteristica dell’impresa beneficiaria, da sostenere per:</em><ul> <li><em><u>immobilizzazioni materiali e/o immateriali all’estero o in Italia</u></em><em>;</em></li> <li><em><u>immobilizzazioni finanziarie all’estero</u></em><em>; ed</em></li> <li><em><u>esigenze di capitale circolante</u></em><em>.</em>”</li></ul><p>Nel caso in cui il finanziamento sia destinato a finanziare i costi e le spese per l’approntamento di una fornitura di beni e/o servizi, la stessa non deve ricadere nell’ambito di applicazione (a) della normativa concernente prodotti e/o tecnologie a duplice uso o materiale di armamento soggetti a licenza ai sensi della normativa di riferimento nazionale, dell’Unione Europea e degli Stati Uniti d’America (es. Reg. UE n. 821/2021, L. 185/1990, D.lgs. 221/2017, EAR, ITAR); e (b) delle disposizioni nazionali e dell’Unione europea in materia di controllo delle esportazioni/importazioni<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn15" target="_blank" name="_ftnref15" rel="noreferrer">[15]</a>.La Garanzia Futuro è una&nbsp;<u>garanzia a prima richiesta</u>&nbsp;assunta da SACE e dallo Stato italiano nei limiti di una quota rispettivamente pari al 10 e al 90 per cento del debito garantito,&nbsp;<u>esplicita, irrevocabile, avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso del finanziamento, per capitale e interessi, per una quota pari al&nbsp;<strong>70% del debito garantito</strong></u>, senza alcun vincolo di solidarietà tra i due soggetti, ammessa a copertura ed indicata nel testo della garanzia rilasciata da SACE e fino ad un ammontare massimo pari all’importo indicato nel testo della garanzia rilasciata da SACE.Il soggetto finanziatore dovrà corrispondere a SACE, per la concessione della Garanzia Futuro, l’importo della commissione spettante alla stessa, sulla base di una delle due seguenti modalità:</p><ul> <li>in un’unica soluzione; in tal caso il finanziatore corrisponderà la sola “Remunerazione SACE&nbsp;<em>Upfront</em>”; ovvero</li> <li>in più soluzioni; in tal caso il finanziatore corrisponderà gli importi della “Remunerazione SACE&nbsp;<em>Running</em>”, anch’essa orientata alle condizioni di mercato, su base periodica.</li></ul><p>Le condizioni generali della Garanzia Futuro dispongono che “<em>fatta eccezione per la “Remunerazione SACE Upfront” e per la prima rata della “Remunerazione SACE Running”, che sono in ogni caso dovute al soggetto finanziatore, l’obbligo di quest’ultimo di riconoscere a SACE gli importi di cui all’Articolo 5 delle condizioni generali della Garanzia Futuro è subordinato all’effettivo pagamento del relativo ammontare da parte dell’impresa beneficiaria</em>”.Da tenere altresì presente che nessuna parte della remunerazione corrisposta a SACE è rimborsabile per alcun motivo.<u>Le commissioni dovute a SACE sono calcolate tenuto conto, tra le altre cose, del&nbsp;<em>rating&nbsp;</em>creditizio attribuito all’impresa beneficiaria</u>.</p><h3><strong>2.4 L’istruttoria di SACE</strong></h3>Il soggetto finanziatore, una volta ricevuta la richiesta di finanziamento da parte dell’impresa, effettuerà l’istruttoria creditizia. A seguito dell’approvazione dell’operazione di finanziamento da parte dell’organo deliberante, il soggetto finanziatore procederà all’invio della richiesta di Garanzia Futuro. SACE effettuerà quindi la dovuta istruttoria prodromica alla concessione della garanzia. In caso di esito positivo, verrà emessa la garanzia mediante il portale&nbsp;<em>online</em>&nbsp;ExportPlus, utilizzando il modello di garanzia di cui all’Allegato 6 (<em>Garanzia SACE</em>) delle Condizioni Generali Garanzia Futuro, comunicando altresì al soggetto finanziatore il CUI (codice unico identificativo) relativo a tale garanzia.<u>La prima od unica erogazione del finanziamento dovrà avvenire entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di SACE relativa al positivo esito dell’istruttoria e, quindi, all’emissione della garanzia</u>.<h3><strong>2.5 La Garanzia Futuro “<em>Light</em>”.</strong></h3>SACE ha altresì introdotto un ulteriore strumento di garanzia a beneficio delle imprese italiane, la cd.&nbsp;<u>Garanzia Futuro&nbsp;<em>Light</em></u>, le cui condizioni generali rispecchiano in modo quasi integrale le Condizioni Generali Garanzia Futuro. Alcune delle principali differenze che meritano di essere poste all’attenzione riguardano:<ul> <li>l’elenco dei criteri di&nbsp;<em>eligibility</em>&nbsp;delle imprese beneficiarie, che con riferimento alla Garanzia Futuro&nbsp;<em>Light</em>&nbsp;non tiene in considerazione il&nbsp;<em>rating</em>&nbsp;creditizio di quest’ultime al fine della concessione della garanzia; e</li> <li>le modalità di determinazione delle commissioni dovute a SACE (che in caso di Garanzia Futuro sono determinate, come indicato al paragrafo 2.3 di cui sopra, anche in base al&nbsp;<em>rating</em>&nbsp;creditizio attribuito all’impresa beneficiaria, mentre con riferimento alla Garanzia Futuro&nbsp;<em>Light</em>&nbsp;sono determinate a insindacabile giudizio di SACE sulla base di metodologie e valutazioni interne e indicate nel testo della garanzia rilasciata da SACE)&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn16" target="_blank" name="_ftnref16" rel="noreferrer">[16]</a>.</li></ul><div data-anchor-id="3"></div><p></p><h2><strong>3. La riconferma della Garanzia “<em>Green</em>”</strong></h2>La Legge di Bilancio 2024 (all’articolo 1, comma 269) ha previsto altresì la riconferma per l’anno 2024 della cd. Garanzia “<em>Green</em>” istituita dall’articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modifiche dalla legge 11 settembre 2020, n. 20 (la “<strong>Garanzia SACE&nbsp;<em>Green</em></strong>”) (nel limite di impegno assumibile da SACE pari ad euro 3 miliardi)&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn17" target="_blank" name="_ftnref17" rel="noreferrer">[17]</a>.<h3><strong>3.1 I soggetti a favore dei quali la Garanzia SACE Green può essere emessa</strong></h3>Nel contesto dell’operatività cd. sotto-soglia da parte di SACE, la Garanzia SACE Green (che&nbsp;<u>viene rilasciata a condizioni di mercato</u>) può essere rilasciata in favore di:<ul> <li><u>banche nazionali</u>;</li> <li><u>banche estere</u>; e</li> <li><u>operatori finanziari italiani o esteri</u>,</li></ul><p><u>che rispettino adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività</u>.</p><h3><strong>3.2 Le imprese destinatarie della Garanzia SACE&nbsp;<em>Green</em></strong></h3>Restando all’interno del contesto dell’operatività cd. sotto-soglia (ossia per finanziamenti inferiori a Euro 15.000.000,00) da parte di SACE, ai sensi delle condizioni generali pubblicate sul sito di SACE (le “<strong>Condizioni Generali SACE&nbsp;<em>Green</em></strong>”)&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn18" target="_blank" name="_ftnref18" rel="noreferrer">[18]</a>, per avere accesso alla suddetta garanzia le imprese beneficiarie, devono:<ul> <li>essere costituite in forma di&nbsp;<u>società di capitali</u>,&nbsp;<u>anche in forma cooperativa</u>;</li> <li>avere un&nbsp;<u>fatturato non superiore a Euro 500.000.000,00 (cinquecento milioni)</u>, come risultante dall’ultimo bilancio approvato precedentemente alla data della richiesta di garanzia SACE;</li> <li>avere la&nbsp;<u>sede legale ovvero una sede secondaria in Italia</u>;</li> <li>alla data della richiesta di finanziamento,&nbsp;<u>non risultare in difficoltà</u>&nbsp;ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;</li> <li><u>alla data della richiesta della Garanzia SACE Green</u>:<ul> <li><u>non essere, ovvero non essere state negli ultimi 5 (cinque) anni, sottoposte a procedure concorsuali</u>&nbsp;ovvero a&nbsp;<u>procedure esecutive</u>&nbsp;avviate dal&nbsp; finanziatore o, per quanto a sua conoscenza, da un soggetto terzo;</li> <li><u>non avere segnalazioni negative in Centrale Rischi</u><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn19" target="_blank" name="_ftnref19" rel="noreferrer">[19]</a>; e</li> <li><u>non essere inadempienti a qualsiasi obbligo di rimborso nei confronti del finanziatore</u>, salvo che l’impresa beneficiaria in questione provveda al rimborso delle eventuali somme non pagate entro la relativa data di erogazione del finanziamento garantito;</li></ul></li> <li>avere, alla data di richiesta della garanzia SACE, un&nbsp;<em><u>rating</u></em><u>&nbsp;creditizio compreso nelle soglie di cui all’Allegato 2 delle Condizioni Generali SACE&nbsp;<em>Green</em></u>&nbsp;(<em>Termini e Condizioni Particolari</em>).</li></ul><p></p><h3><strong>3.3 Oggetto, durata, importo e regime commissionale della Garanzia SACE&nbsp;<em>Green</em></strong></h3>L’Articolo 2.2 delle Condizioni Generali SACE&nbsp;<em>Green</em>, nell’ambito dell’operatività sotto-soglia di SACE, prevede poi l’obbligo di accredito del finanziamento su un conto corrente intestato all’impresa beneficiaria ed aperto presso il soggetto finanziatore. Dalle FAQ pubblicate sul sito di SACE risulta che questo non debba essere un conto dedicato (al pari di quanto previsto per la Garanzia Futuro).L’importo massimo in linea capitale del finanziamento (<u>che, come si evince dalla FAQ n. 42 della Garanzia SACE green, non può essere gestito in&nbsp;<em>pool</em></u>) e la durata del medesimo devono essere concordati tra le parti come previsto dall’Allegato 2 delle Condizioni Generali SACE Green (<em>Termini e Condizioni Particolari</em>). A tal riguardo, si segnala che secondo quanto indicato nelle FAQ della Garanzia SACE Green è possibile supportare&nbsp;<strong><u>finanziamenti a medio/lungo termine per un</u></strong><u>&nbsp;<strong>importo da un minimo di euro 50.000,00 ad un massimo di euro 15.000.000,00 in linea capitale</strong>&nbsp;con durata compresa&nbsp;<strong>tra i 2 ed i 20 anni</strong></u><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn20" target="_blank" name="_ftnref20" rel="noreferrer">[20]</a>.Lo scopo del finanziamento garantito dalla Garanzia SACE&nbsp;<em>Green</em>&nbsp;deve essere indicato nella richiesta di finanziamento, nella ’”Autocertificazione Obiettivi Ambientali” (certificazione in cui vengono descritte le operazioni oggetto di finanziamento) e nel contratto di finanziamento e deve ricadere in una delle seguenti opzioni:<ul> <li><u>finanziare i costi e le spese da sostenere per le attività che costituiscono i&nbsp;</u>“<u>Progetti”</u>&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn21" target="_blank" name="_ftnref21" rel="noreferrer">[21]</a>&nbsp;indicate nelle casistiche dell’’Elenco Obiettivi Ambientali<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn22" target="_blank" name="_ftnref22" rel="noreferrer">[22]</a>, quali progetti finalizzati ad&nbsp;<u>agevolare la transizione verso un’economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l’avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l’inquinamento e l’entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione, ivi inclusi i progetti dedicati alla mitigazione ed all’adattamento dei cambiamenti climatici nonché alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento e alla protezione delle acque, della biodiversità e degli ecosistemi (i “<strong>Progetti</strong>”)</u>; ovvero</li> <li><u>finanziare le spese sostenute (non antecedentemente al 1° gennaio 2020) per le attività che costituiscono i Progetti</u>&nbsp;indicate nelle casistiche dell’Elenco Obiettivi Ambientali, per il valore di ammortamento residuo di tali attività e nei limiti in cui sussistano o siano attesi costi e/o spese di gestione e/o manutenzione e/o di realizzazione delle stesse non ancora sostenuti alla data della richiesta di finanziamento.</li></ul><p>La Garanzia SACE Green è una&nbsp;<u>garanzia a prima richiesta</u>&nbsp;assunta da SACE,&nbsp;<u>esplicita, irrevocabile, avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso del finanziamento, per capitale e interessi, per una quota pari all’<strong>80% del debito garantito</strong></u>, ammessa a copertura ed indicata nel testo della garanzia rilasciata da SACE e fino ad un ammontare massimo pari all’importo indicato nel testo della garanzia rilasciata da SACE.Il soggetto finanziatore dovrà corrispondere a SACE per la concessione della Garanzia SACE Green l’importo della commissione spettante alla stessa SACE, sulla base di una delle due seguenti modalità:</p><ul> <li>in un’unica soluzione; in tal caso il finanziatore corrisponderà la sola “Remunerazione SACE&nbsp;<em>Upfront</em>”; ovvero</li> <li>in più soluzioni; in tal caso il finanziatore corrisponderà gli importi della “Remunerazione SACE&nbsp;<em>Running</em>”, anch’essa orientata alle condizioni di mercato, su base periodica.</li></ul><p>Le modalità di pagamento delle commissioni da parte di ciascun soggetto finanziatore in favore di SACE sono le medesime previste per la Garanzia Futuro.Le condizioni generali della Garanzia SACE Green dispongono che “<em>fatta eccezione per la “Remunerazione SACE Upfront” e per la prima rata della “Remunerazione SACE Running”, che sono in ogni caso dovute al soggetto finanziatore, l’obbligo di quest’ultimo di riconoscere a SACE gli importi di cui all’Articolo 5 delle condizioni generali della Garanzia SACE Green è subordinato all’effettivo pagamento del relativo ammontare da parte dell’impresa beneficiaria</em>”.Da tenere altresì presente che nessuna parte della remunerazione corrisposta a SACE è rimborsabile per alcun motivo.<u>Le commissioni dovute a SACE sono calcolate tenuto conto, tra le altre cose, del&nbsp;<em>rating&nbsp;</em>creditizio attribuito all’impresa beneficiaria</u>.</p><h3><strong>3.4 L’istruttoria di SACE</strong></h3>Il soggetto finanziatore, una volta ricevuta la richiesta di finanziamento da parte dell’impresa (unitamente alla relativa “Autocertificazione Obiettivi Ambientali”), effettuerà l’istruttoria creditizia. A seguito dell’approvazione dell’operazione di finanziamento da parte dell’organo deliberante, il soggetto finanziatore procederà all’invio della richiesta di Garanzia SACE&nbsp;<em>Green</em>. SACE effettuerà quindi la dovuta istruttoria prodromica alla concessione della garanzia. In caso di esito positivo, verrà emessa la garanzia mediante il portale&nbsp;<em>online</em>&nbsp;ExportPlus, utilizzando il modello di garanzia di cui all’Allegato 6 (<em>Garanzia SACE</em>) delle Condizioni Generali SACE&nbsp;<em>Green</em>, comunicando altresì al soggetto finanziatore il CUI (codice unico identificativo) relativo a tale garanzia.<u>La prima od unica erogazione del finanziamento dovrà avvenire entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di SACE relativa al positivo esito dell’istruttoria e, quindi, all’emissione della garanzia</u>.<h3><strong>3.5 La Garanzia SACE&nbsp;<em>Green</em>&nbsp;“<em>Light</em>”</strong></h3>SACE ha altresì introdotto un ulteriore strumento di garanzia a beneficio delle imprese italiane, la cd.&nbsp;<u>Garanzia SACE&nbsp;<em>Green Light</em></u>, le cui condizioni generali rispecchiano in modo quasi integrale quelle regolanti la Garanzia SACE&nbsp;<em>Green</em>. Alcune delle principali differenze che meritano di essere poste all’attenzione riguardano:<ul> <li>l’elenco dei criteri di&nbsp;<em>eligibility</em>&nbsp;delle imprese beneficiarie, che con riferimento alla Garanzia SACE&nbsp;<em>Green Light</em>&nbsp;non tiene in considerazione il&nbsp;<em>rating</em>&nbsp;creditizio di quest’ultime (al pari della Garanzia Futuro&nbsp;<em>Light</em>) al fine della concessione della garanzia; e</li> <li>le modalità di determinazione delle commissioni dovute a SACE (che in caso di Garanzia SACE Green sono determinate, come indicato al paragrafo 3.3 di cui sopra, anche in base al&nbsp;<em>rating</em>&nbsp;creditizio ottenuto dall’impresa beneficiaria, mentre con riferimento alla Garanzia SACE&nbsp;<em>Green Light</em>&nbsp;sono determinate a insindacabile giudizio di SACE sulla base di metodologie e valutazioni interne e indicate nel testo della garanzia rilasciata da SACE (al pari della Garanzia Futuro&nbsp;<em>Light</em>)).</li></ul><p></p><h3><strong>3.6 La Garanzia SACE&nbsp;<em>Green</em>&nbsp;cd. sopra-soglia</strong></h3>Le Garanzie SACE&nbsp;<em>Green</em>&nbsp;possono essere concesse anche per importi superiori ad euro 15.000.000,00. In tal caso, non saranno applicabili le Condizioni Generali SACE&nbsp;<em>Green</em>&nbsp;(che, come abbiamo visto, si applicano a finanziamenti da un importo minimo di euro 50.000,00 ad un importo massimo di euro 15.000.00,00).Le condizioni di rilascio della Garanzia SACE Green cd. sopra-soglia sono definite in maniera specifica per le singole imprese e oggetto di specifiche convenzioni stipulate tra SACE e gli istituti finanziatori&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn23" target="_blank" name="_ftnref23" rel="noreferrer">[23]</a>.Inoltre, ai sensi dell’articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modifiche dalla legge 11 settembre 2020, n. 20, il rilascio da parte di SACE di Garanzie Green per importi pari o superiori ad euro 200 milioni di euro è subordinato alla decisione&nbsp; assunta con decreto del MEF, sentiti il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sulla base dell’istruttoria trasmessa dalla stessa SACE.<div data-anchor-id="4"></div><p></p><h2><strong>4. Tabella riepilogativa: raffronto tra la Garanzia Archimede, la Garanzia Futuro e la Garanzia SACE Green</strong></h2><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/02/1.png" target="_blank"><img class="size-full wp-image-32520 aligncenter" src="/fileadmin/nctm/2024/02/1.png" alt></a> <a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/02/2.png" target="_blank"><img class="size-full wp-image-32524 aligncenter" src="/fileadmin/nctm/2024/02/2.png" alt></a> <a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/02/3.png" target="_blank"><img class="size-full wp-image-32528 aligncenter" src="/fileadmin/nctm/2024/02/3.png" alt></a> <a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/02/4.png" target="_blank"><img class="size-full wp-image-32532 aligncenter" src="/fileadmin/nctm/2024/02/4.png" alt></a>Come si evince dalla tabella sopra riportata, si possono notare alcune sostanziali differenze tra i diversi tipi di strumenti di garanzia.Al riguardo, preme evidenziare come&nbsp;<u>la disciplina normativa della Garanzia Archimede</u>, sia particolarmente&nbsp;<u>innovativa in alcuni aspetti qualificanti</u>:<ul> <li>accesso alla garanzia di&nbsp;<u>sole società non PMI</u>;</li> <li><u>soggetti garantiti non necessariamente rientranti tra quelli autorizzati all’esercizio del credito</u>, attraverso l’impiego di prestiti obbligazionari o altra tipologia di strumenti di debito;</li> <li><u>applicabilità a portafogli di finanziamenti</u>, tanto come garanzia a livello del soggetto che eroga il credito alle imprese beneficiarie che al livello del soggetto che finanzia il soggetto erogatore; e</li> <li><u>possibilità di estendere la copertura al 100% in presenza di prestiti obbligazionari o altra tipologia di strumenti di debito</u>.</li></ul><p>&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref1" target="_blank" name="_ftn1" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref1</a>[1] Lo strumento “Garanzia Italia” è stato introdotto dall’articolo 1 del Decreto Legge n. 23/2020, poi convertito nella Legge n. 40/2020. L’operatività di tale garanzia è stata prorogata più volte e da ultimo fino al 30 giugno 2022. Succesivamente, l’art. 15 del Decreto Legge n. 50 del 2022 convertito nella Legge n. 91 del 2022 ha autorizzato SACE all’emissione della “Garanzia SupportItalia” fino al 31 dicembre 2023&nbsp; (termine prorogato dal D.L. n. 176/2022).<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref2" target="_blank" name="_ftn2" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref2</a>[2] Tra cui, a titolo esemplificativo, investimenti, costi del personale, costi dei canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda e/o capitale circolante.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref3" target="_blank" name="_ftn3" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref3</a>[3] Tra le altre, Cassa depositi e prestiti S.p.A., CDP Equity S.p.A., il Fondo Europeo per gli Investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa e la Banca Europea per gli Investimenti sono state ritenute idonee alla gestione dei programmi europei la cui implementazione viene delegata dalla Commissione ai partner esecutivi.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref4" target="_blank" name="_ftn4" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref4</a>[4] Tra i soggetti bancari, si possono menzionare le banche autorizzate in Italia, le banche UE che operano in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi e le banche extra-UE autorizzate ad operare in Italia. I soggetti abilitati al credito in Italia, diversi dalle banche e dagli altri soggetti indicati nell’elenco, compendono,&nbsp;<em>inter alia</em>, intermediari finanziari ex art. 106 del D.Lgs. no. 385 del 1° settembre 1993, società finanziarie UE ammesse al mutuo riconoscimento, FIA Italiani e UE di natura chiusa (quest’ultimi subordinatamente ad un processo di notifica al regolatore italiano) e veicoli di cartolarizzazione.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref5" target="_blank" name="_ftn5" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref5</a>[5] Si ricorda che ai fini della qualificazione di un’impresa come PMI e, dunque, per la determinazione della dimensione aziendale, le imprese vengono classificate quali “autonome”, “collegate” o “associate”. Pertanto l’inserimento dell’impresa nell’ambito di un gruppo potrebbe consentire si superare il limite dimensionale previsto per poter beneficiare della Garanzia Archimede. La singola impresa o il gruppo di imprese per essere qualificate come PMI devono rispettare almeno due dei tre criteri dimensionali previsti dalla direttiva 2013/34/UE ed inerenti (i) il valore dello stato patrimoniale, (ii) i ricavi netti delle vendite e delle prestazionie (iii) il numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio. A tal riguardo, le suddette soglie sono state da ultimo modificate dalla direttiva delegata della Commissione Europea 2023/2775 UE che ha inteso adeguare le soglie di cui all’articolo 3 della direttiva 2013/34/UE per tenere conto dell’inflazione.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref6" target="_blank" name="_ftn6" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref6</a>[6] Lo spessore delle&nbsp;<em>tranche</em>&nbsp;“<em>junior</em>” e “<em>mezzanine</em>” non può in ogni caso superare il 15% dell’importo nominale complessivo del portafoglio di finanziamenti e la percentuale massima di copertura è al 50%.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref7" target="_blank" name="_ftn7" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref7</a>[7] Gli impegni sono assunti da SACE nel rispetto del piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio approvati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (“<strong>CIPESS</strong>”).<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref8" target="_blank" name="_ftn8" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref8</a>[8] L’istruttoria deve essere svolta in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo e, tra le altre cose, avuto riguardo al fatto che la Garanzia Archimede possa determinare elementi di addizionalità. Si ricorda che per addizionalità, come definita all’articolo 5, paragrafo 1 del citato Regolamento (UE) 2015/10171, si intende il sostegno fornito dal FEIS (Fondo europeo per gli investimenti strategici) a operazioni che fanno fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali e che la BEI, il FEI o gli strumenti finanziari esistenti dell’Unione non avrebbero potuto effettuare, o non avrebbero potuto effettuare in egual misura, nel periodo durante il quale è possibile utilizzare la garanzia dell’Unione, senza il sostegno del FEIS.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref9" target="_blank" name="_ftn9" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref9</a>[9] Si prega di considerare che la Legge di Bilancio 2024 non fornisce informazioni sul fatto che il consolidato del gruppo a cui appartiene l’impresa beneficiaria (con riferimento alle soglie di materialità del MEF) debba essere solo a livello italiano o ricomprendere eventuali società estere. A tal riguardo, sarà necessario attendere l’adozione delle regole disciplinanti la concessione della Garanzia Archimede da parte di SACE<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref10" target="_blank" name="_ftn10" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref10</a>[10] Il testo della convenzione, così come le FAQ, sono reperibili al seguente link:&nbsp;<a href="https://www.sace.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/garanzia-futuro" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.sace.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/garanzia-futuro</a><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref11" target="_blank" name="_ftn11" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref11</a>[11] Si tratta di qualsiasi segnalazione da parte del finanziatore o di altri enti creditizi alla Centrale Rischi di Banca d’Italia in una delle seguenti Categorie di Censimento o Variabili di Classificazione (come previste dalla Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991): (a) (i) “sofferenze”; (ii) “crediti passati a perdita”; (iii) “inadempimenti persistenti” e (iv) rapporto tra «totale sconfinamenti per cassa» e «totale accordato operativo per cassa» superiore al venti per cento; ovvero (b) la segnalazione da parte del finanziatore alla Centrale Rischi di Banca d’Italia nella Variabile di Classificazione “inadempienze probabili”.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref12" target="_blank" name="_ftn12" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref12</a>[12] In aggiunta a quanto sopra, qualora il rimborso del finanziamento (oggetto della richiesta di garanzia) sia integralmente coperto da una garanzia rilasciata da una persona giuridica terza, ai fini del calcolo della remunerazione dovuta a SACE in relazione alla Garanzia Futuro si farà riferimento al&nbsp;<em>rating</em>&nbsp;creditizio attribuito dal soggetto finanziatore al garante, se migliore di quello dell’impresa beneficiaria a condizione che: (i) la garanzia rilasciata dal garante sia una garanzia autonoma, a prima richiesta e determini il trasferimento integrale del rischio dall’impresa beneficiaria al garante; (ii) il garante rispetti tutti i requisiti previsti per le imprese beneficiarie ai sensi dell’articolo 2.1 (<em>Tipologia di Imprese Beneficiarie e caratteristiche dei Finanziamenti</em>) delle Condizioni Generali Garanzia Futuro; e (iii) il garante non sia una persona fisica ovvero una società di persone.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref13" target="_blank" name="_ftn13" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref13</a>[13] Il finanziamento potrà avere un ammortamento cd. alla francese a rate costanti o, in alternativa, un ammortamento cd. alla italiana a quota capitale costante. Qualora il contratto di finanziamento preveda un ammortamento francese a rate costanti, sarà ammessa esclusivamente la possibilità di negoziare un tasso fisso e non variabile.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref14" target="_blank" name="_ftn14" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref14</a>[14] Nelle FAQ della Garanzia Futuro si evince che sono ammessi a copertura anche i finanziamenti destinati a supportare spese sostenute da non oltre i 18 mesi antecedenti alla data della richiesta di finanziamento, per il valore di ammortamento residuo e nei limiti in cui sussistano o siano attesi ulteriori costi e/o spese di gestione e/o manutenzione e/o di realizzazione non ancora sostenuti alla data della richiesta di finanziamento.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref15" target="_blank" name="_ftn15" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref15</a>[15] Ad esempio, sostanze chimiche pericolose, beni culturali, droghe e sostanze psicotrope, sostanze radioattive, rifiuti, prodotti contenenti pelliccia di cane e di gatto, flora e fauna selvatiche a rischio di estinzione, sostanze che riducono lo strato di ozono, prodotti ed apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra, alimenti e additivi alimentari e organismi geneticamente modificati.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref16" target="_blank" name="_ftn16" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref16</a>[16] Con riferimento a quest’ultimo aspetto, è opportuno evidenziare che ai sensi dell’articolo 5.5 (Remunerazione della Garanzia SACE) delle condizioni generali disciplinanti la Garanzia Futuro Light, eventuali importi indicati da SACE prima dell’emissione di ciascuna garanzia, anche per il tramite di applicativi informatici e/o piattaforme online, costituiscono stime della remunerazione potenzialmente applicabile e hanno natura meramente preliminare e informativa. Tali importi possono, pertanto, variare all’esito dell’istruttoria necessaria per la concessione della Garanzia Futuro Light e, inoltre: (i) sono forniti senza alcun pregiudizio alla possibilità che l’operazione venga respinta in caso di esito negativo delle verifiche condotte da SACE, e (ii) non costituiscono proposta contrattuale né offerta, e non hanno l’effetto di far sorgere in capo a SACE alcun obbligo ad emettere alcuna garanzia.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref17" target="_blank" name="_ftn17" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref17</a>[17] Le garanzia SACE “Green” sono emesse, tenuto conto degli indirizzi che il CIPESS può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e conformemente alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell’11 dicembre 2019, in materia di Green deal europeo<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref18" target="_blank" name="_ftn18" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref18</a>[18] Il testo delle Condizioni Generali SACE Green, così come quello delle FAQ, è disponibile al seguente link:&nbsp; <a href="https://www.sace.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/garanzie-green" target="_blank" rel="noreferrer">www.sace.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/garanzie-green</a><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref19" target="_blank" name="_ftn19" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref19</a>[19] Si prega di vedere il commento di cui alla nota n. 8.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref20" target="_blank" name="_ftn20" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref20</a>[20] Il finanziamento potrà avere un ammortamento cd. alla francese a rate costanti o, in alternativa, un ammortamento cd. alla italiana a quota capitale costante. Qualora il contratto di finanziamento preveda un ammortamento francese a rate costanti, sarà ammessa esclusivamente la possibilità di negoziare un tasso fisso e non variabile (al pari di quanto previsto per la Garanzia Futuro).<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref21" target="_blank" name="_ftn21" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref21</a>[21] Per “Progetti” si intendono le attività descritte nelle casistiche dell’Elenco Obiettivi Ambientali nell’ambito dei progetti elencati dall’articolo 64, comma 1, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref22" target="_blank" name="_ftn22" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref22</a>[22] L’elenco ha ad oggetto gli obiettivi ambientali ai quali sono tesi i Progetti che vengono perseguiti mediante la realizzazione dei medesimi Progetti. Tale elenco è aggiornato tempo per tempo (l’ultimo aggiornamento risale all’11 luglio 2023 e comprende, tra le altre cose, la mitigazione dei cambiamenti climatici, la protezione dell’acqua e delle risorse marine e la prevenzione e riduzione dell’inquinamento).<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref23" target="_blank" name="_ftn23" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref23</a>[23] Oltre alle convenzioni sottoscritte con ciascun istituto di credito, nella prassi SACE fornisce poi delle cheklist con l’indicazione dei presidi contrattuali da inserire in contratto.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref24" target="_blank" name="_ftn24" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref24</a>[24] Come indicato al paragrafo 2.5, l’elenco dei criteri di&nbsp;<em>eligibility</em>&nbsp;delle imprese beneficiarie, con riferimento alla Garanzia Futuro&nbsp;<em>Light</em>&nbsp;non tiene in considerazione il&nbsp;<em>rating</em>&nbsp;creditizio di quest’ultime al fine della concessione della garanzia.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4737</guid>
                        <pubDate>Tue, 27 Feb 2024 04:40:59 +0100</pubDate>
                        <title>Buona partenza nel 2024 per gli investimenti del private equity</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/buona-partenza-nel-2024-per-gli-investimenti-del-private-equity</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dopo un anno caratterizzato da luci e ombre, che da un lato ha visto il settore confermarsi su&nbsp;<strong>livelli di attività</strong>&nbsp;rilevanti ma dall’altro ha evidenziato un rallentamento rispetto al 2022, il mercato del&nbsp;<strong>private equity</strong>&nbsp;riparte nel 2024 subito con numeri importanti: sono ben 34 i nuovi investimenti annunciati nel corso del mese di gennaio appena concluso. Lo scorso anno, nel medesimo periodo, l’<strong>Osservatorio Pem® di Liuc</strong>&nbsp;–&nbsp;<strong>Università Cattaneo</strong>, attivo nell’ambito delle attività della&nbsp;<strong>Liuc Business School</strong>, aveva mappato 24 investimenti (32 a gennaio dell’anno precedente).Oltre al numero di operazioni, appare di buon auspicio per il prosieguo dell’anno anche la presenza di alcuni deals di dimensioni significative, su tutti l’acquisizione di&nbsp;<strong>La Piadineria</strong>&nbsp;completata da&nbsp;<strong>Cvc Capital Partners</strong>.“Difficile fare previsioni per il 2024 ma è ragionevole aspettarsi una significativa attività d’investimenti e&nbsp;<strong>disinvestimenti</strong>&nbsp;soprattutto nell’area&nbsp;<strong>mid-market</strong>&nbsp;che offre maggiori opportunità di consolidamento e incremento del valore nelle target e garantisce altresì diverse&nbsp;<strong>soluzioni di exit</strong>. Sempre più spesso assistiamo a operazioni laddove operatori di private equity di maggiori dimensioni (spesso di matrice internazionale) subentrano ai gestori italiani che hanno avviato una prima fase di sviluppo e crescita delle PMI italiane. In tal caso, obiettivo principale di sviluppo è l’internazionalizzazione delle eccellenze italiane”. Dichiara&nbsp;<strong>Emidio Cacciapuoti</strong>, socio dello studio<strong>&nbsp;Advant-Nctm</strong>.A gennaio, le operazioni di&nbsp;<strong>buy out</strong>&nbsp;hanno rappresentato il 76% dei deals totali; gli add on (operazioni di aggregazione aziendale) hanno rappresento il 38%, segnale che gli operatori si sono concentrati maggiormente sulla ricerca di nuove realtà per “<strong>arricchire</strong>” il proprio portafoglio, più che sul potenziamento e la crescita per linee esterne delle proprie portfolio companies, evidenza tipica dello scorso anno. Il&nbsp;<strong>Nord Italia</strong>&nbsp;costituisce sempre il principale polo catalizzatore, con Lombardia e Veneto sugli scudi, da segnalare la buona performance della Toscana; prodotti industriali, ICT e cleantech sono i settori maggiormente oggetto di operazioni, con i primi due comparti che costituiscono da soli oltre la metà dell’intera industry. L’attività di investimento degli operatori internazionali nelle imprese del nostro Paese ha rappresentato il 44% delle operazioni concluse, in leggero calo rispetto agli ultimi anni.A margine, per quanto concerne l’attività all’estero, si segnala che l’Osservatorio Pem® ha mappato una operazione di acquisizione diretta in Europa realizzata da player domestico, nel dettaglio in Olanda da Ambienta Sgr, nonché una operazione di add-on avente quale target company un’azienda straniera, in particolare l’acquisizione in Brasile di Alcolina condotta da&nbsp;<strong>Italmatch Chemicals</strong>&nbsp;sotto la regia di Bain Capital. In allegato, si riporta una tabella con i deals mappati dall’Osservatorio Pem® di Liuc Business School nel mese di gennaio, con alcune informazioni di dettaglio a supporto.&nbsp;<a href="https://www.economymagazine.it/buona-partenza-nel-2024-per-gli-investimenti-del-private-equity/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Economy Magazine</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4742</guid>
                        <pubDate>Mon, 19 Feb 2024 08:14:23 +0100</pubDate>
                        <title>Per Piazzetta Cuccia e per le Generali liste del cda in salita</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/per-piazzetta-cuccia-e-per-le-generali-liste-del-cda-in-salita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>I paradossi delle nuove regole del Ddl Capitali: da un peso troppo forte delle minoranze, anche in termini di posti in consiglio, alla difficoltà di formare elenchi di candidati tanto lunghi. Con il rischio che presidente e ad vengano di fatto determinati dagli schieramenti avversi, con il voto nome per nome</em>Milano – Quale sarà l’impatto sul sistema finanziario delle nuove norme del Ddl Capitali in approvazione in Parlamento? La domanda riguarda soprattutto la partita sul controllo di Mediobanca e Generali, visto che le discontinuità più evidenti sono state introdotte sotto l’influenza dei partecipanti a tali partite.&nbsp;<strong>E toccano il meccanismo della lista del cda uscente per il rinnovo dei vertici e la possibilità di introdurre un voto maggiorato fino a 10 volte.</strong>«Risulterà difficile comporre liste superiori a un terzo dei candidati, molti non si vorranno esporre non sapendo se verranno eletti - osserva Lukas Plattner, partner di Advant Nctm - Inoltre se i consiglieri di minoranza superano un terzo del cda si rischia che una minoranza di blocco provochi uno stallo rispetto alla presentazione della lista da parte del consiglio uscente. Infine, se la lista del cda non ottiene la maggioranza assoluta dei voti potrebbero verificarsi casi paradossali in cui i consiglieri tratti dalla lista consiliare rappresentano la minoranza, con effetti dirompenti sulla governante».<a href="https://www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza/2024/02/19/news/piazzetta_cuccia_generali_liste_del_cda-422154577/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Clicca qui per l'articolo integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4744</guid>
                        <pubDate>Wed, 14 Feb 2024 03:48:03 +0100</pubDate>
                        <title>Il Ddl Capitali è solo la punta dell&#039;Iceberg</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-ddl-capitali-e-solo-la-punta-delliceberg</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Ddl Capitali è solo la punta dell'iceberg. Semplificate le regole, servirà una politica industriale dedicata a portare le pmi sui mercati dei capitali.<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/02/MAG-213_LC_02-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per l'articolo sul MAG di Febbraio 2024</a>:&nbsp;&nbsp;Lukas Plattner&nbsp;racconta il percorso del disegno di legge, in via di approvazione definitiva con la terza lettura presso il&nbsp;Senato della Repubblica, che dovrebbe facilitare l'accesso al mercato dei capitali delle aziende italiane.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4745</guid>
                        <pubDate>Tue, 13 Feb 2024 02:51:24 +0100</pubDate>
                        <title>Con il Listing Package finalmente l&#039;Ue semplifica le regole per le ipo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/con-il-listing-package-finalmente-lue-semplifica-le-regole-per-le-ipo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>I lavori per la definizione del Listing Package, ovvero l'insieme di proposte legislative volte a riformare le regole relative alle quotazioni in borsa nell'Unione Europea, stanno volgendo al termine dopo anni di gestazione, a cui ha partecipato anche chi scrive.La Commissione, partendo dalle proposte degli operatori di mercato ha, quindi, avviato una ampia survey, culminata in un poderoso impact assesment, con coraggiose proposte a cui è seguita una ulteriore consultazione. Tra aprile e giugno 2023, il Consiglio Europeo ha, quindi, definito la propria posizione e il 24 ottobre 2023 la Commissione Econ, sotto la presidenza di Irene Tinagli, ha approvato le proprie proposte legislative. Il successivo trilogo è giunto pochi giorni fa a un accordo provvisorio.&nbsp;<em>L'approfondimento a cura di Lukas Plattner nell'edizione odierna di Milano Finanza.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4751</guid>
                        <pubDate>Mon, 05 Feb 2024 02:31:44 +0100</pubDate>
                        <title>Listing Act, operatori soddisfatti dell&#039;accordo. Ridotti oneri e costi della quotazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/listing-act-operatori-soddisfatti-dellaccordo-ridotti-oneri-e-costi-della-quotazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p id="ctl00_phContents_h2Subtitle" class="subtitle"><em>Il pacchetto comprende nuove norme sui prospetti, sugli abusi di mercato, sulla ricerca finanziaria e sulle strutture azionarie a voto multiplo.</em></p><strong>Soddisfazione per i compromessi raggiunti</strong>&nbsp;e ottimismo per il fatto che si arriverà a un'approvazione finale prima del termine della legislatura europea. È quanto esprimono a Teleborsa le associazioni di categoria che rappresentano le PMI quotate e gli intermediari finanziari, dopo che ieri Consiglio dell'UE e il Parlamento europeo&nbsp;<a href="https://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?code=211&amp;dt=2024-02-01&amp;src=TLB" target="_blank" rel="noreferrer">hanno raggiunto</a>&nbsp;un&nbsp;<strong>accordo provvisorio sul Listing Act</strong>, e in particolare su uno degli aspetti più dibattuti, ovvero la&nbsp;<strong>direttiva sulle azioni a voto plurimo</strong>. Mentre su altre due misure cardine del pacchetto, le regole su Prospetto e la Market Abuse, l'accordo era stato raggiunto a dicembre 2023, sulle azioni a voto plurimo c'era più incertezza, perché alcune proposte arrivate durante la discussione rischiavano di "compromettere" l'obiettivo della misura, ovvero favorire l'accesso delle PMI al mercato dei capitali eliminando uno dei principali ostacoli alla quotazione in Borsa, ossia il timore dei fondatori e delle famiglie di perdere il controllo della società una volta quotata.L'accordo raggiunto sul Listing Act&nbsp;<strong>ridurrà gli oneri burocratici e i costi</strong>&nbsp;per aiutare le imprese europee a quotarsi e a rimanere sui mercati pubblici dell'UE. L'accordo provvisorio trova un equilibrio tra la riduzione degli obblighi di comunicazione continuativa e il mantenimento dell'integrità e dell'efficienza del mercato, semplifica le norme relative alla ricerca in materia di investimenti al fine di aumentare il livello di ricerca sulle PMI, consente di riaggregare i pagamenti per i servizi di ricerca e l'esecuzione di ordini, rafforza la cooperazione e il coordinamento tra l'ESMA e le autorità nazionali competenti."L'impianto che è stato promosso dalla Commissione e migliorato dal Consiglio è stato poi mantenuto - spiega&nbsp;<strong>Lukas Plattner</strong>, partner di ADVANT Nctm e membro del Comitato Scientifico di AssoNext (l'Associazione Italiana delle PMI Quotate) - Come associazione di categoria siamo&nbsp;<strong>davvero molto contenti</strong>&nbsp;perché abbiamo&nbsp;<strong>portato a casa tutto quello che avevamo chiesto</strong>, e c'è stato un bel lavoro a livello delle associazioni europee, della Commissione e del Consiglio, con un primo sbandamento del Parlamento che alla fine si è risolto".Plattner, che ha seguito tutto l'iter del provvedimento per conto di AssoNext, evidenzia che ci sono alcune novità in grado di alleggerire significativamente gli oneri delle società quotate: "Il&nbsp;<strong>prospetto non sarà più lungo di 300 pagine</strong>, e se devo fare un passaggio da EGM al mercato regolamentato userò un prospetto di 50 pagine - quindi molto semplice, sintetico e con tempi di approvazione ridotti. Inoltre, se sono quotato da almeno 18 mesi sul mercato regolamentato, posso fare le&nbsp;<strong>offerte secondarie senza prospetto</strong>, in quanto serve solo un documento informativo di 10 pagine non soggetto ad approvazione di CONSOB. Infine, se l'aumento di capitale è fino al 30% delle azioni in circolazione, non devo fare nulla, con la soglia portata dal 20 al 30%, mentre la soglia per l'esenzione è a 12 milioni di euro".Un altro punto importante è quello che riguarda gli abusi di mercato, con il provvedimento che&nbsp;<strong>restringe la portata dell'obbligo di comunicazione</strong>&nbsp;nel caso di un processo prolungato (evento a più fasi). "Per quello che riguarda gli emittenti, ed è qui il passaggio fondamentale, nei processi prolungati - come ad esempio l'acquisizione di una partecipazione - va comunicato ora solo l'evento finale, mentre prima andavano comunicate anche le tappe intermedie, come la due diligence o la lettera d'intenti - dice Plattner - Gli emittenti hanno maggior certezza rispetto a quello che devono comunicare, e&nbsp;<strong>diminuiscono così gli oneri e i rischi di sanzion</strong>e, perché spesso CONSOB ha sanzionato per decine di migliaia di euro gli emittenti per non avevano ottemperato alla normativa".Per quanto riguarda la&nbsp;<strong>direttiva sulle azioni a voto plurimo</strong>, il nuovo accordo estende il campo di applicazione per includere, oltre ai mercati di crescita delle PMI (i cosiddetti SME growth markets), qualsiasi altro sistema multilaterale di negoziazione (MTF) che consenta l'ammissione alla negoziazione delle azioni delle PMI. Una possibile futura estensione del campo di applicazione ai mercati regolamentati potrebbe essere inclusa nella clausola di revisione. Inoltre, i co-legislatori hanno concordato di fissare un&nbsp;<strong>rapporto di voto massimo</strong>&nbsp;(ovvero il valore dei voti per azione che gli azionisti esistenti possono detenere rispetto a quelli che entrano nel mercato), lasciandone il valore alla&nbsp;<strong>discrezione degli Stati membri</strong>, oppure una restrizione per (la maggior parte ) delle decisioni a maggioranza qualificata dell'assemblea generale. La discrezionalità è stata necessaria per arrivare a un accordo, in quanto - soprattutto dai paesi nordici - erano arrivate opposizioni alla regolamentazione a livello comunitario delle strutture azionario a voto multiplo."Questa norma non solo&nbsp;<strong>chiarisce la legittimità di strutture a voto multiplo</strong>, ma prevede anche che gli Stati debbano consentirle - spiega&nbsp;<strong>Marco Ventoruzzo</strong>, presidente di AMF Italia (Associazione Intermediari Mercati Finanziari, ex Assosim) - In altre parole, è una norma autorizzatoria che mette una soglia minima a quello che non si può vietare e, secondo me, prende atto di due cose: prima della quotazione, a condizioni di prevedere alcune protezioni, è possibile accedere a queste strutture per creare una leva azionaria; ma comunque non si può prescindere dal giudizio del mercato, e laddove si decida di adottare queste strutture poi vanno comunque vendute le azioni e creato il flottante".Gli operatori italiani sono soddisfatti dell'accordo provvisorio raggiunto a livello europeo - che sarà ora messo a punto e presentato ai rappresentanti degli Stati membri e al Parlamento europeo per approvazione - anche perché si inserisce in una fase di fermento e rivisitazioni delle regole anche in Italia. "La norma europea non rende necessarie modifiche al TUF, ma le rende possibili - dice Ventoruzzo - Il<strong>&nbsp;tempismo è comunque buono</strong>&nbsp;perché il Ddl Capitali ha colto questi spazi e ha riconosciuto il bisogno di una maggiore flessibilità, e il Listing Act fornisce quindi indicazioni per la prossima revisione del TUF. Il legislatore europeo ha messo dei paletti, ma ha previsto che resti un minimo di libertà comune a tutti gli Stati, cercando di&nbsp;<strong>livellare le differenze tra i vari ordinamenti</strong>".Se alcuni punti del Listing Act rappresentano novità dirompenti, altri non hanno un peso specifico elevato, nonostante la loro natura simbolica. È il caso del&nbsp;<strong>"re-bundling" dei pagamenti per la ricerca e l'esecuzione degli ordini</strong>. Tra gli effetti dell'introduzione delle disposizioni MiFID II c'era stato infatti il cosiddetto "un-bundling" dei servizi di ricerca finanziaria, nella convinzione che pagare la ricerca attraverso le commissioni di trading fosse una forma di "indebito incentivo". Secondo molti operatori, il risultato è stato negativo per la produzione di ricerca, soprattutto sulle PMI, con conseguente diminuzione degli intermediari che producono ricerca e un inaridimento della liquidità sui titoli più piccoli.Quanto emerge dal Listing Act "è sostanzialmente un riconoscimento che l'obbligo di un-bundling ha fatto più danni che benefici, ma è un&nbsp;<strong>riconoscimento purtroppo tardivo</strong>, con gli stessi intermediari e gestori che si sono organizzati con dei centri di costo e dei profitti interni che rendono difficile fare marcia indietro - dice Ventoruzzo - Non è quindi scontato tornare alla situazione precedente".&nbsp;<a href="https://www.teleborsa.it/News/2024/02/02/listing-act-operatori-soddisfatti-dell-accordo-ridotti-oneri-e-costi-della-quotazione-77.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Teleborsa</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4752</guid>
                        <pubDate>Thu, 01 Feb 2024 07:41:51 +0100</pubDate>
                        <title>Italy&#039;s hunt for savers&#039; cash leaves smaller firms high and dry</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italys-hunt-for-savers-cash-leaves-smaller-firms-high-and-dry</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Summary:</strong></p><ul> <li class="text__text__1FZLe text__dark-grey__3Ml43 text__regular__2N1Xr text__small__1kGq2 body__base__22dCE body__small_body__2vQyf summary__point__NO-2F" data-testid="Body">Italy targets small savers in search for bond buyers</li> <li class="text__text__1FZLe text__dark-grey__3Ml43 text__regular__2N1Xr text__small__1kGq2 body__base__22dCE body__small_body__2vQyf summary__point__NO-2F" data-testid="Body">Outflows hit small- and mid-caps on Milan bourse in 2023</li> <li class="text__text__1FZLe text__dark-grey__3Ml43 text__regular__2N1Xr text__small__1kGq2 body__base__22dCE body__small_body__2vQyf summary__point__NO-2F" data-testid="Body">Liquidity drain linked to households' bond buys raises alarm</li></ul><p>MILAN, Feb 1 (Reuters) - With the European Central Bank trimming purchases of euro zone government bonds, Italy is keen that its citizens, especially wealthy ones, help it refinance the world's fourth-largest public debt pile as a share of output.More domestic ownership of Rome's debt, whose sustainability is seen as crucial for the euro zone's survival, could increase its resilience to shocks as small savers are less likely to panic in a crisis.But the blow to their wealth could reverberate more in the Italian economy, where small companies, which are the majority, struggle to find cash to grow.With Italy's already undersized public equity market&nbsp;<a href="https://www.reuters.com/markets/deals/atlantia-exit-highlights-milans-battle-retain-market-heavyweights-2022-11-25/" target="_blank" class="text__text__1FZLe text__inherit-color__3208F text__inherit-font__1Y8w3 text__inherit-size__1DZJi link__link__3Ji6W link__underline_default__2prE_" data-testid="Link" rel="noreferrer">shrinking further</a>&nbsp;and alternative investments only an option for the wealthy, listing advisers said the Treasury's&nbsp;<a href="https://www.reuters.com/markets/europe/italy-wants-most-public-debt-domestic-hands-economy-minister-2023-10-31/" target="_blank" class="text__text__1FZLe text__inherit-color__3208F text__inherit-font__1Y8w3 text__inherit-size__1DZJi link__link__3Ji6W link__underline_default__2prE_" data-testid="Link" rel="noreferrer">retail funding policy</a>&nbsp;is diverting capital away from businesses."Governments face tricky choices and they have, so to speak, to pick their poison," said Alberto Martin, senior researcher at Barcelona's Centre de Recerca en Economia Internacional, stressing there were downsides, too, to domestic debt ownership.Higher interest rates have rekindled Italians' love affair with their 2.4 trillion euro ($2.6 trillion) government bond market, which benefits from a tax rate that is less than half that on other financial investments, or even bank deposits.<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/02/BOND-HOLDINGS.png" target="_blank"><img class="size-full wp-image-31206 aligncenter" src="/fileadmin/nctm/2024/02/BOND-HOLDINGS.png" alt></a><strong>Tax Incentives</strong>To keep demand going, after households and businesses grew their government bond portfolios to a euro-era high by adding 140 billion euros in the 12 months through October, Rome is planning further tax incentives.taly intends to render effective, in time for a new retail bond sale in late February, measures to allow savers to take up to 50,000 euros ($54,000) worth of government bonds out of a wealth index the state uses to assess eligibility for welfare benefits, government sources said.The Treasury in 2023 issued 44 billion euros in bonds for retail investors, who hold 13.5% of its debt, more than double the level of mid-2022."Bonds dedicated to retail investors have been an enormous success in 2023," UniCredit Head of Strategy Research Luca Cazzulani said.To fund purchases, savers mostly used cash in bank deposits, but also sold mutual funds and insurance products, he said.Italian banks lost 56 billion euros in household deposits in the year through November and stock market trading volumes on mid-sized companies halved, prompting calls from&nbsp;<a href="https://www.manifestomercaticapitali.it/" target="_blank" class="text__text__1FZLe text__inherit-color__3208F text__inherit-font__1Y8w3 text__inherit-size__1DZJi link__link__3Ji6W link__underline_default__2prE_ link__with-icon__3x3oD" rel="noreferrer noopener" data-testid="Link">finance professionals, opens new tab</a>&nbsp;for government action.Italy's Treasury has promised new measures to channel private savings to support companies' investment needs, but has been scant on details.<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/02/ITALIAN-HOUSEHOLDS.png" target="_blank"><img class="size-large wp-image-31210 aligncenter" src="/fileadmin/nctm/2024/02/ITALIAN-HOUSEHOLDS-1022x1024.png" alt></a><strong>Spurring Investments</strong>A scheme to pour more of Italian households' 5 trillion euros in financial wealth into small businesses suffered 2.5-2.6 billion euros of outflows in 2023, broker Equita calculated, as a five-year term passed, allowing divestment while retaining tax breaks.Giulio Centemero, a politician in Prime Minister Giorgia Meloni's coalition, told Reuters he had proposed new tax breaks to stem redemptions and encourage new investments.He also proposed retaining a tax incentive to prod smaller business to list.To boost listings, Rome will approve in February measures such as ways to strengthen the&nbsp;<a href="https://www.reuters.com/markets/europe/what-makes-italys-capital-markets-bill-controversial-2024-01-24/" target="_blank" class="text__text__1FZLe text__inherit-color__3208F text__inherit-font__1Y8w3 text__inherit-size__1DZJi link__link__3Ji6W link__underline_default__2prE_" data-testid="Link" rel="noreferrer">influence</a>&nbsp;of longstanding shareholders. However, the plan has angered large international funds which make up 90% of investors in Italian equities.International investors drove Milan's blue-chip index up 28%&nbsp;<a href="https://www.reuters.com/markets/quote/.FTMIB" target="_blank" class="text__text__1FZLe text__inherit-color__3208F text__inherit-font__1Y8w3 text__inherit-size__1DZJi link__link__3Ji6W link__underline_default__2prE_ link__with-icon__3x3oD" rel="noreferrer noopener" data-testid="Link">(.FTMIB), opens new tab</a>&nbsp;in 2023, while domestic divestment pushed the index for mid- and small-capitalisation companies down 17%."The growing share of savings poured into government bonds drained liquidity away from the bourse, especially small- and mid-caps," said Lukas Plattner, a partner at law firm ADVANT Nctm, taking aim at the Treasury's "aggressive" policy.In 2022, Italian public equities totalled 34% of output, down from 51% in 2006, and compared with Germany's 45% and France's over 120%.Private markets in Italy account for only 3-4% of wealth, against an ideal allocation of at least 20%, said Claudio Scardovi, a Deloitte senior partner and professor at Milan's SDA Bocconi School of Management."An apparent zero" risk on government bonds, and yields which are attractive in nominal terms but less so net of inflation, divert "most savings away from real assets, preventing that cash from flowing into the economy," Scardovi said.Capital struggles to find the best use, he added."The state's decision-making process is partly influenced by consensus-building, not just the need to find the most productive and profitable investment".&nbsp;<a href="https://www.reuters.com/markets/europe/italys-hunt-savers-cash-leaves-smaller-firms-high-dry-2024-02-01/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">By Reuters.com</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4759</guid>
                        <pubDate>Mon, 22 Jan 2024 02:52:13 +0100</pubDate>
                        <title>Dopo la stretta sugli influencer avvocati al lavoro sui contratti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dopo-la-stretta-sugli-influencer-avvocati-al-lavoro-sui-contratti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Le nuove regole</strong>. Le linee guida dell'Agcom per chi ha più follower dettano l'agenda dei legali: garanzie già ampie per gli sponsor. Ma le tecnologie utilizzate e l'intelligenza artificiale rendono difficili i controlli</em>[...] «Le clausole esistenti erano già ricche di garanzie per lo sponsor - aggiunge <strong>Paolo Lazzarino</strong>, partner ADVANT Nctm - credo ora sarà avviata una valutazione precontrattuale degli influencer con una selezione molto rigida da parte delle aziende che non vogliono incappare in situazioni complesse con figure poco attente a queste dinamiche». [...]<a href="https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/dopo-stretta-influencer-avvocati-lavoro-contratti-AFt9VXOC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Clicca qui per l'articolo integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4761</guid>
                        <pubDate>Thu, 18 Jan 2024 09:53:43 +0100</pubDate>
                        <title>M&amp;A: la classifica 2023 di Mergermarket per valore delle operazioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ma-la-classifica-2023-di-mergermarket-per-valore-delle-operazioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ci sono un italiano e due internazionali. Parliamo del podio dell’attività m&amp;a in Italia nel 2023. Il dato è di MergerMarket che ha tirato le somme di un anno di fusioni e acquisizioni a cui hanno lavorato come consulenti legali, gli studi d’affari presenti in Italia.Guardando alle insegne che hanno seguito le operazioni di maggior valore, osserviamo che il primo posto di questa classifica è occupato da Gianni &amp; Origoni (Gop) che ha firmato 71 deal per un valore complessivo di 32,431 miliardi di dollari. Seguono a un’incollatura Clifford Chance, con 19 operazioni per 31,542 miliardi e Freshfields con lo stesso numero di deal per 31,505 miardi. Completano la lista degli studi legali in top 10, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, 53 operazioni per 26,063 miliardi di valore; Carbonetti, con due deal per 23,3 miliardi; Chiomenti che nell’anno ha seguito 79 operazioni per un valore complessivo di 17,8 miliardi di dollari; White &amp; Case che ha lavorato su 20 dossier per 13,3 miliardi; seguito da BonelliErede, Legance e Linklaters che hanno messo assieme, nell’ordine, operazioni per un valore complessivo di 7,9, 6,4 e 6,4 miliardi di dollari.BonelliErede, però, risulta lo studio che ha seguito il numero più alto di operazioni con 92 dossier all’attivo nel 2023, seguito da Chiomenti (79), ADVANT Nctm (78), Pedersoli (72) e Gop (71). Completano la lista dei dieci studi che hanno lavorato al maggior numero di operazioni nel corso dell’anno appena passato, Russo De Rosa, accreditato su 66 deal; Legance che ha seguito 54 dossier; LCA, con lo stesso numero di operazioni; Gatti Pavesi Bianchi Ludovici (53) e Pwc Tls (51).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4763</guid>
                        <pubDate>Tue, 16 Jan 2024 09:32:35 +0100</pubDate>
                        <title>The Legal 500: Private Equity Comparative Guide | Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-legal-500-private-equity-comparative-guide-italia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L'obiettivo di questa guida è quello di fornire ai lettori una panoramica pragmatica del diritto del <strong>private equity</strong> in diverse giurisdizioni.Ogni capitolo della guida fornisce informazioni sulle questioni attuali che interessano la pratica del private equity in un determinato Paese e affronta argomenti quali fusioni e acquisizioni, sistemi di incentivazione del management e finanziamento del debito, nonché approfondimenti, pareri e modifiche legislative previste per il rispettivo Paese.ADVANT Nctm ha curato il capitolo sull'Italia.<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/01/mpdf.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per il documento.</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4764</guid>
                        <pubDate>Tue, 16 Jan 2024 03:32:30 +0100</pubDate>
                        <title>Piazza sotto attacco</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/piazza-sotto-attacco</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<div class="page" title="Page 2"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><em><strong>DDL CAPITALI</strong>&nbsp;Il provvedimento diventa legge, ma alcune norme suscitano critiche e possono diminuire l'appeal del mercato azionario milanese. Le modifiche sulla lista del cda? Rischiano di essere riscritte già a marzo.</em>[...] Se il cda vuole presentare una lista per il nuovo consiglio di amministrazione, il testo "deve essere approvato con un quorum rafforzato pari ad almeno i due terzi, il che, in divenire, potrà dare un diritto di veto alla minoranza che raccoglie almeno il 20% dei voti tenuto conto dei criteri premiali di assegnazione dei seggi in sede di votazione" spiega Lukas Plattner, partner di ADVANT Nctm [...]&nbsp;<em>Articolo integrale sull'edizione settimanale (15 gennaio 2024) di Milano Finanza</em></p></div></div></div></div>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4767</guid>
                        <pubDate>Tue, 02 Jan 2024 03:23:43 +0100</pubDate>
                        <title>Dogane, è allarmi sul nuovo codice Ue «Con queste resole i porti sono a rischio»</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dogane-e-allarmi-sul-nuovo-codice-ue-con-queste-resole-i-porti-sono-a-rischio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La Commissione decurta le tempistiche del deposito temporaneo Feport: «Poche 72 ore». Assarmatori: «Regalo agli scali extra-europei»</em>L'ambiziosa riforma del Codice delle dogane Ue («la più im4 portante dalla nascita dell'Unione doganale, nel 1968» parola della stessa Commissione) è in culla, ma già sta facendo infiammare la polemica tra gli operatori [...]&nbsp;La riforma del Codice doganale, che nelle intenzioni della Commissione europea ha l'obiettivo nobile di uniformare le procedure di tutto il Continente (stessa burocrazia e sistemi informatici per tutti i Paesi, e questo dovrebbe essere un bel vantaggio per l'Italia) è però finita mirino della Feport, l'associazione dei terminalisti europei, e più recentemente in Italia anche in quello di Alberto Rossi, segretario generale di Assarmatori [...]&nbsp;L'articolo completo sull'edizione del 2 gennaio 2024 de&nbsp;<em>Il Secolo XIX</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4771</guid>
                        <pubDate>Tue, 19 Dec 2023 05:04:54 +0100</pubDate>
                        <title>I problemi di creare, vendere e comprare: l’opera d’arte in tribunale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-problemi-di-creare-vendere-e-comprare-lopera-darte-in-tribunale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h5>Nell’elegante, elitario mondo dell’arte ci sono più litigi, denunce, processi e quindi sentenze di quante ne immaginiamo. Il libro&nbsp;<em>L’opera d’arte in tribunale</em>&nbsp;di queste sentenze ne raccoglie parecchie, cercando di mettere ordine in una materia in cui sembra succedere di tutto</h5>L’arte contemporanea è divertente ma complicata, anzi è divertente perché è complicata, sembra che non ci siano regole, come fosse un grande gioco perfettamente libero se non arbitrario. Ovviamente non è così, ci sono precisi motivi per cui le cose sono come sono. Ma guardare a quello che succede nel presente, analizzare il tempo che viviamo è difficoltoso perché non sempre si riesce a mettere ciò che accade nella giusta prospettiva. Questa mancanza distacco genera confusione, a volte veri e propri paradossi che innescano conflitti e quindi litigi, contenziosi, denunce, querele, processi. E alla fine dei processi ci sono le “sentenze”. Nell’elegante, elitario, mondo dell’arte ci sono più litigi, denunce, processi e quindi sentenze di quante ne immaginiamo.Il libro&nbsp;<a href="https://www.hoepli.it/libro/l-opera-d-arte-in-tribunale/9788874903757.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>L’opera d’arte in tribunale</em></a>&nbsp;di queste sentenze ne raccoglie parecchie. Curato da&nbsp;<strong>Alessandra Donati</strong>, Professore di Diritto Privato Comparato all’Università Milano-Bicocca e avvocato esperto di diritto dell’arte in ADVANT-Nctm, e<a href="https://artslife.com/author/novello-furin/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>&nbsp;Novelio Furin</strong></a>, avvocato penalista esperto in diritto penale d’impresa, il ponderoso volume (430 pagine per i tipi di&nbsp;<a href="http://www.postmediabooks.it/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Postmedia books</a>, 29 euro) cerca di mettere ordine in una materia in cui sembra succedere di tutto. Questa materia è il “Mercato dell’Arte”, cioè il luogo in cui si negozia il “valore” di un oggetto d’arte – valore inteso in senso sia estetico sia economico.Il libro indica con precisione tutti i passaggi in cui una faccenda apparentemente semplice come creare o vendere o comprare un’opera d’arte può trasformarsi in un problema: si inizia con “La tutela dell’opera d’arte”; si passa allo spinosissimo problema dei “Diritti d’autore dell’opera d’arte”; quindi al mercato con “La circolazione dell’arte contemporanea”; per chiudere con un essenziale capitolo dedicato ad “Arte e Fisco”.L’opera d’arte in tribunale comprende saggi, oltre che dei curatori, di&nbsp;<strong>Diana Cerini, Carlo Dianese, Valentina Franchin, Federica Gattillo, Edoardo Mombelli, Francesca Maria Montanari, Eliana Romanelli, Anna Pirri Valentini</strong>. Donati e Furin precisano nell’introduzione: «l’intento di mettere in evidenza i casi nei quali l’opera d’arte entra nelle aule dei Tribunali muove dalla valutazione della varietà della tipologia di incontri tra il diritto e l’opera d’arte e della differente valenza e significato che assume da paese a paese: il diritto dell’arte è un complesso intreccio di convenzioni internazionali, regolamenti e direttive comunitari, leggi nazionali, soft law e consuetudini commerciali».La prima cosa che viene da notare quando si ha tra le mani&nbsp;<em>L’opera d’arte in tribunale</em>&nbsp;è il linguaggio, molto diverso da quello a cui siamo abituati quando leggiamo d’arte, è un linguaggio preciso, il cui scopo è circoscrivere un oggetto specifico, senza allusioni, metafore, ellissi, divagazioni – com’è invece quello di molta critica –, con un lessico tecnico e inequivocabilmente forense.Tutto questo rende la lettura decisamente divertente, si incontrano tante storie consuete (perlomeno per chi frequenta un po’ la stampa del settore: appropriazioni, contraffazioni, plagi, illecite esportazioni) ma come raccontate da un altro pianeta. È un libro molto specialistico che sembra rivolgersi a un pubblico altrettanto specialistico ma, paradossalmente, è una lettura perfetta proprio per chi si interessa d’arte e di legge non sa nulla, perché può osservare, forse per la prima volta in modo così organico e con uno sguardo tanto limpido e disincantato, un mondo che è invece sembra sempre avvolto da una nebbia glamour che ne confonde i contorni, celandone i limiti e le contraddizioni.Oltre a mettere un punto più o meno definitivo su un fatto specifico, le sentenze emanate nei tribunali distillano anche una specie di sentire comune e fotografano gli stessi problemi che tormentano (si fa per dire) gli abituali frequentatori delle mostre di arte contemporanea: come è fatta un’opera d’arte? chi è un artista? chi stabilisce chi è un artista? cosa significa creare? nell’epoca della riproducibilità tecnica, è possibile essere originali? cos’è il plagio? come si stabilisce il diritto d’autore e l’autore ha dei diritti? cosa fa davvero un artista e perché guadagna così tanto o così poco? e, in fin dei conti, cosa diavolo è l’arte? Nei casi raccolti da Donati e Furin questi nodi vengono al pettine: è una radiografia dei fenomeni del presente, un ritratto realistico di quello che si agita sotto il luccicare dello starsystem della cultura artistica.Il libro consente di leggere la storia dell’arte del Novecento da una prospettiva inedita, i temi, sebbene in controluce, ci sono tutti e, soprattutto per quello che riguarda il mercato dell’arte contemporanea, la lettura evidenzia il fatto davvero peculiare dell’arte del nostro secolo, cioè la costante indecidibilità dello statuto di opera, di autore, di proprietà. La fluttuazione dello statuto di opera porta con sé anche una fluttuazione della sua definizione in sede giudiziaria, oltre che critica, per cui lo stesso problema può avere a volte soluzioni diverse – ne sa qualcosa il “povero” Jeff Koons che un giorno è un artista innovativo e il giorno dopo uno scaltro scopiazzatore.Nelle sentenze si parla soprattutto di soldi, ed è un bene, perché gratta la crosta di placido idealismo ancora attaccata al mondo dell’arte. L’arte, come ogni altra merce, può vivere e prosperare solo dentro a una economia di mercato e subisce tutte le torsioni di ogni altra merce – speculazioni, concorrenza, frodi, ma anche innovazioni, scoperte, poesia ecc. Uno dei fondamenti di un’economia di mercato è la “proprietà”: la proprietà congela, per così dire, un oggetto e lo lega direttamente a un soggetto, ciò vale anche per la proprietà intellettuale che costringe un’idea dentro al recinto preciso di una biografia. Nell’industria, stabilire la proprietà di un brevetto è abbastanza facile, in arte e nella cultura in genere, quest’idea statica di proprietà si scontra con il funzionamento del sistema culturale stesso che è fatto invece di movimento, di circolazione e scambio o, detto altrimenti, “libertà”.L’opera d’arte in tribunale mostra plasticamente il conflitto tra la necessità di libertà di movimento delle idee culturali, pena l’asfissia, e la difesa a volte ottusa più spesso avida della proprietà intellettuale o di ciò che si ritiene essere la proprietà intellettuale. È il libro che mancava nella letteratura dedicata all’arte contemporanea, colma una lacuna offrendo molti spunti di riflessione e, oltre a questo, è un bel libro.&nbsp;<a href="https://artslife.com/2023/12/13/opera-arte-in-tribunale-libro/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da ArtsLife</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4773</guid>
                        <pubDate>Fri, 15 Dec 2023 05:30:53 +0100</pubDate>
                        <title>Nomine e lateral (14 Dicembre 2023)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nomine-e-lateral-14-dicembre-2023</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<h4 class="article-subtitle"><em>Giro di nomine per Trotter. Nuovi partner anche per ADVANT Nctm, Dla Piper, Amtf e Ontier.</em></h4><div class="article-content"><div class="socials-text noprint"><div class="article-content tiempos"><p><strong>Quattro nuovi Equity Partner per Trotter</strong>Trotter ha comunicato la nomina di quattro nuovi equity partner. Con la nomina a equity partner di Daniele Fossati, Marco Franchi, Stefano Cernuschi e Roberto Todisco (in foto, da sinistra verso destra), lo studio conferma la crescita per linee interne. Con l’ampliata compagine dei soci, lo studio si rafforza per affrontare le nuove sfide che riguarderanno l’attività professionale nei prossimi anni con rinnovato entusiasmo, un ampio mix di competenze e di professionalità e una costante crescita del numero dei professionisti e dei servizi prestati.Leggi&nbsp;<a href="https://www.toplegal.it/prima-pagina/articolo/2023/12/13/38485/quattro-nuovi-equity-partner-per-trotter" target="_blank" rel="noreferrer">qui</a>&nbsp;la news.&nbsp;<strong>Cacciapuoti partner di ADVANT Nctm</strong>ADVANT Nctm ha annunciato l’ingresso in qualità di partner di Emidio Cacciapuoti. Il professionista proviene da McDermott Will &amp; Emery e vanta esperienza nella strutturazione e costruzione di fondi d’investimento alternativi, schemi di carried interest e accordi d’investimento. La sua esperienza riguarda altresì la consulenza in materia di fiscalità internazionale e finanziaria. Contattato da TopLegal, lo studio ha precisato che il partner parteciperà dell'equity.Leggi&nbsp;<a href="https://www.toplegal.it/prima-pagina/articolo/2023/12/07/38474/cacciapuoti-partner-di-advant-nctm" target="_blank" rel="noreferrer">qui</a>&nbsp;la news.<strong>Dla Piper: Anna Saraceno nuova partner</strong>Dla Piper ha rafforzato il dipartimento corporate con l’arrivo di una nuova partner, Anna Saraceno proveniente da Pavia e Ansaldo. L’ingresso di Anna Saraceno, che farà capo alla sede di Milano dello studio, si pone l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la practice Corporate dello studio, e in particolare il private equity, settore in cui Saraceno è fortemente specializzata, in ambito nazionale e internazionale.Leggi&nbsp;<a href="https://www.toplegal.it/prima-pagina/articolo/2023/12/11/38480/dla-piper-anna-saraceno-nuova-partner" target="_blank" rel="noreferrer">qui</a>&nbsp;la news.<strong>Gli altri spostamenti e promozioni al 14 Dicembre 2023</strong><strong>Gianni &amp; Origoni: Colomba nuova counsel</strong>Gianni &amp; Origoni ha annunciato l’ingresso di Claudia Colomba, professionista esperta in materia di diritto regolamentare finanziario, che si unisce in qualità di counsel al dipartimento mercati finanziari. Colomba proviene dal team financial institutions di Hogan Lovells, presso il quale ha maturato una esperienza di oltre 15 anni, assistendo istituzioni finanziarie internazionali con riferimento ai profili regolamentari connessi alla prestazione in Italia di servizi di investimento, bancari, assicurativi e di pagamento, nonché in materia di gestione collettiva del risparmio.<strong>Leda Di Pietro partner di Amtf</strong>Amtf ha annunciato la nomina di Leda Di Pietro a partner dello studio. Di Pietro, approdata in Amtf nel 2016, ha maturato negli anni una expertise nel campo delle infrastrutture di rete e nel settore media in generale, assistendo, con il suo team, i clienti sia in ambito stragiudiziale che giudiziale. È attiva all’interno del dipartimento di diritto commerciale dal 2017.<strong>Alonzo Committeri e Spiniello si alleano</strong>Alonzo Committeri e lo studio Spiniello hanno annunciato la creazione di una alleanza strategica con l'obiettivo di creare una nuova realtà dedicata al fiscale nel mercato italiano. Il proposito dei due studi, che in questa prima fase manterranno però identità separate, è di unirsi in un'alleanza che proietterà sul mercato un player con capacità e competenze diversificate, forte di un team che complessivamente raccoglierà sotto le due insegne oltre 30 professionisti.<strong>Ontier: Avanzi nuova partner Ip</strong>Il dipartimento di proprietà intellettuale, entertainment e innovation technology di Ontier cresce con l’ingresso della salary partner Annalaura Avanzi. Annalaura Avanzi, proveniente da Quiriconi, vanta una notevole esperienza nel diritto della proprietà intellettuale e delle nuove tecnologie, in particolare per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione del diritto d'autore e dell'arte in ambito digitale. Fornisce inoltre consulenza nei settori dello spettacolo, della musica, della pubblicità, della fotografia, delle arti visive, del design e dell'editoria.<strong>FlowLex lancia un focus team dedicato a Sgr e fondi</strong>FlowLex ha creato un focus team finalizzato a fornire assistenza all’attività ordinaria e quotidiana di Sgr e fondi di Investimento. Il team è coordinato dai co-managing partner Alessandro Testa e Alessandro Guarino.<strong>Pirola Pennuto Zei: Proietto counsel per il litigation</strong>Pirola Pennuto Zei ha annunciato l’ingresso di Francesca Proietto nel dipartimento di contenzioso e arbitrati con la qualifica di counsel. Proietto, proveniente da Orrick Herrington &amp; Sutcliffe, ha maturato un’esperienza ultraventennale in materia di diritto societario, commerciale, civile e corporate governance, con focus nell’ambito di contenziosi innanzi alla Corte di Cassazione e ad altre giurisdizioni superiori e di arbitrati complessi, oltre ad aver ricoperto il ruolo di arbitro in numerosi procedimenti presso la Camera Arbitrale di Milano.<strong>Daniela Barela counsel di A&amp;A</strong>A&amp;A ha annunciato la promozione di Daniela Barela a counsel per la practice di lavoro e previdenza sociale.</p></div></div></div><p>&nbsp;<a href="https://www.toplegal.it/prima-pagina/articolo/2023/12/14/38489/nomine-e-lateral-14-dicembre-2023" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Top Legal</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4774</guid>
                        <pubDate>Mon, 11 Dec 2023 05:09:47 +0100</pubDate>
                        <title>Gli (in)utili prospetti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gli-inutili-prospetti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il documento obbligatorio da preparare per l'ipo è arrivato a toccare le mille pagine ed è diventato illeggibile. Eppure redigerlo può costare fino a un milione. E così lo si sta riformando per ridargli un senso.</em>[...]&nbsp;&nbsp;A partire dalla scorsa primavera però qualcosa sta iniziando a cambiare in scia al Listing Act dell’Unione Europea, a cui ha la-vorato anche Lukas Plattner, partner di ADVANT Nctm e membro del Comitato scientifico Asso-Next. «Consob ha fatto un gran la-voro negli ultimi due anni», sostiene, «intanto ha modificato il proprio regolamento emittenti rendendolo più conforme alle nor-me europee, prevedendo il pro-spetto in inglese che già alcuni hanno sfruttato e introducendo un procedimento più snello con&nbsp;un risparmio anche di 2-3 setti-mane» [...]<em>L'articolo integrale sul numero di Milano Finanza del 9 dicembre 2023</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4779</guid>
                        <pubDate>Wed, 29 Nov 2023 02:42:55 +0100</pubDate>
                        <title>DDL Capitali: le novità per le società quotate in mercati regolamentati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ddl-capitali-le-novita-per-le-societa-quotate-in-mercati-regolamentati</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-le-societa-quotate-in-mercati-regolamentati/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Diritto Bancario</a><em>Il&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2023/11/2023-Plattner-DDL-Capitali-quotate.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">presente contributo</a>&nbsp;si sofferma sulle&nbsp;<strong>novità del DDL Capitali</strong>&nbsp;in corso di&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/il-testo-del-ddl-capitali-approvato-dal-senato/" target="_blank" rel="noreferrer">approvazione alla Camera dei Deputati</a>&nbsp;rilevanti per le&nbsp;<strong>società italiane quotate in mercati regolamentati</strong>&nbsp;dell’Unione Europea con particolare riguardo alla&nbsp;<strong>lista consiliare</strong>, al&nbsp;<strong>voto maggiorato</strong>, al&nbsp;<strong>rappresentante comune</strong>&nbsp;ed all’<strong>internal dealing</strong>.</em>l DDL Capitali in corso di approvazione alla Camera dei Deputati (C. 1515) prevede alcune rilevanti novità per le società italiane quotate in mercati regolamentati dell’Unione Europea; e quindi non solo mercati domestici (<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58!vig=" target="_blank" rel="noreferrer">art. 119, TUF</a>) tra cui spiccano l’<strong>art. 12</strong>&nbsp;dedicato alle modalità di presentazione della&nbsp;<strong>lista del consiglio di amministrazione e</strong>&nbsp;il potenziamento de<strong>l voto maggiorato</strong>&nbsp;per le società già quotate (<strong>art. 14</strong>).Quanto alla&nbsp;<strong>nomina degli amministratori</strong>&nbsp;nell’ipotesi in cui il consiglio di amministrazione decida di presentare una propria lista di candidati viene introdotto un&nbsp;<strong>complesso meccanismo in un quadro già molto articolato</strong>&nbsp;(amministratori indipendenti e di minoranza, quota di genere) che non ha eguali nell’Unione Europea e che determina una ulteriore compressione dell’autodisciplina societaria. Tutto ciò&nbsp;<strong>potrebbe contribuire ad alimentare la continua fuga di emittenti</strong>&nbsp;verso ordinamenti allineati con le prassi internazionali ove la presentazione della lista consiliare è più che ben accetta e non soggetta a limiti così stringenti come quelli delineati nel DDL Capitali. Si tratta, in buona sostanza, di un intervento che potrebbe avere un impatto negativo sulla competitività del quadro normativo domestico rispetto a soluzioni più semplici ed elastiche presenti in altri ordinamenti europei.Il DDL Capitali nel nuovo art. 147-<em>ter</em>.1 disegna una strada intricata e articolata su diversi livelli. Innanzi tutto, qualora l’organo amministrativo intenda partecipare alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione la lista deve essere approvata con un&nbsp;<strong>quorum rafforzato pari ad almeno i due terzi</strong>, il che, in divenire, potrà dare un diritto di veto alla minoranza che raccoglie almeno il 20% dei voti tenuto conto dei criteri premiali di assegnazione dei seggi in sede di votazione (v.&nbsp;<em>infra</em>).Oltre a ciò, per evitare la presentazione di liste corte da parte del consiglio uscente, la lista deve recare un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere&nbsp;<strong>maggiorato di un terzo</strong>. Tale risultato poteva essere ottenuto altrimenti con l’obbligo di includere un numero di candidati pari o superiore al massimo dei posti disponibili. Così facendo sarà più difficile la formazione della rosa dei candidati tenuto conto che alcuni di essi saranno certamente esclusi in sede di nomina con effetti reputazionali indesiderati che scoraggeranno molti a dare la propria disponibilità a essere inclusi nella lista. Peraltro, nell’esperienza italiana la lista consiliare è lunga nella più parte dei casi, né potrebbe essere diversamente, dovendo la proposta consiliare essere autosufficiente per assicurare una composizione ottimale dell’organo amministrativo anche in assenza di una lista lunga da parte dei soci.È, altresì, previsto un&nbsp;<strong>termine anticipato</strong>&nbsp;per il deposito e pubblicazione della lista consiliare individuato nel&nbsp;<strong>40° giorno precedente la data dell’assemblea</strong>, così da consentire ai soci la valutazione delle proposte con congruo anticipo prima della presentazione di eventuali proprie liste.Quanto al meccanismo di elezione in caso di vittoria della lista consiliare viene introdotto un&nbsp;<strong>complesso sistema di votazione a due fasi: prima delle liste e successivamente individuale</strong>. Tale scelta lascia perplessi in quanto potrebbe essere innovativa quanto al superamento della lista bloccata, ma ciò dovrebbe valere per tutte le liste presentate e non solo per quella del consiglio uscente creando così una inutile disparità di trattamento tra liste. D’altra parte, l’appesantimento procedurale pare difficilmente comprensibile: è come se i soci non si fossero resi conto di aver votato la lista consiliare e debbano ripetere il consenso in via individuale, il che contribuisce a minare la compattezza della lista stessa. In altri termini, crescono le complicazioni e le disarmonie senza concreti benefici.Inoltre, la votazione individuale potrebbe presentare tortuosità di non poco conto visto che alla votazione sui singoli candidati potranno partecipare tutti i soci compresi quelli che a loro volta hanno presentato liste di maggioranza o minoranza, che potrebbero avere comportamenti opportunistici o anche di rappresaglia legati alla delusione di vedere la propria lista sconfitta.L’art. 12 dispone una struttura differenziata di assegnazione dei posti nell’organo amministrativo&nbsp;<strong>se la lista degli azionisti abbia ottenuto più o meno del 20% dei voti</strong>. Nel primo caso (&gt;20%) è riservato alle altre liste (in numero non superiore a 2 per voti raccolti e in proporzione agli stessi), un numero di amministratori proporzionale ai voti ottenuti dalle liste di minoranza, con una soglia di sbarramento del 3%, e, quindi, con un sostanzioso premio, che può comprendere anche l’assorbimento dei voti delle liste che non hanno superato la soglia del 3%. Nel secondo caso (&lt;20%) sarà assegnato un numero di amministratori non inferiore al 20%.Come già accennato, una volta entrato a regime il nuovo sistema&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-le-societa-quotate-in-mercati-regolamentati/#_ftn1" target="_blank" name="_ftnref1" rel="noreferrer">[1]</a>&nbsp;potrebbe portare a una&nbsp;<strong>sovra rappresentazione delle minoranze nei consigli di amministrazione</strong>&nbsp;con rischi di ingovernabilità, in quanto possono esservi situazioni in cui la maggioranza consigliare è rappresentata da un solo amministratore in eccedenza, con evidenti rischi di indesiderati ribaltoni nel corso di durata dell’incarico o addirittura potrebbero presentarsi casi, come osservato da CONSOB in sede di audizione alla Camera, in cui la lista consiliare arrivata prima per numero di voti (con una maggioranza relativa dei consensi) non nomini la maggioranza dei consiglieri.Resta, per contro,&nbsp;<strong>indefinita la ripartizione dei seggi</strong>&nbsp;nell’ipotesi in cui la<strong>&nbsp;lista consiliare non risulti prima per numero di voti</strong>. In tale ipotesi, lo statuto potrà considerarla come una lista di minoranza o escluderla dalle liste in lizza, ma in questo ultimo caso sarà necessario valutare se ciò possa nuocere al buon governo societario, che dovrebbe essere orientato a includere anche le liste consiliari appoggiate da una minoranza spesso anche robusta.Infine, in caso di aggiudicazione della maggioranza dei seggi alla lista del consiglio di amministrazione l’art. 12 dispone che l’eventuale&nbsp;<strong>comitato controlli e rischi</strong>&nbsp;sia presieduto da un amministratore indipendente nominato dalle liste di minoranza dei soci, con una chiara limitazione dell’autonomia del consiglio di amministrazione nell’individuazione dell’amministratore con le competenze più adatte anche rispetto al coordinamento dei lavori.L’art. 14 del DDL Capitali prevede l’integrale&nbsp;<strong>sostituzione</strong>&nbsp;del vigente&nbsp;<strong>art. 127-<em>quinquies</em>&nbsp;del TUF</strong>, che viene novellato con la facoltà per gli emittenti di prevedere in statuto che, oltre all’attuale maggiorazione attuale pari a 2 voti per azione, può essere conseguita dopo minimi 2 anni di possesso ininterrotto, possa essere attribuito 1 voto, per ogni ulteriore periodo di 12 mesi, con&nbsp;<strong>una maggiorazione sino a massimi 10 voti per azione</strong>. Inoltre, viene prevista la possibilità, in caso di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliere, di includere in statuto, ai fini del computo del periodo continuativo di 2 anni, anche il periodo di titolarità ininterrotta maturato nella società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione. In questo caso la minoranza dell’incorporante, nel caso in cui il voto maggiorato non sia previsto nello statuto della stessa incorporante prima dell’operazione, potrebbe subire rilevanti diluizioni, grazie alla conservazione del periodo di possesso continuato pregresso riconosciuto agli azionisti della incorporata (anche non quotata).In caso attribuzione di più di 2 voti dovrà essere attribuito il&nbsp;<strong>diritto di recesso</strong>&nbsp;per gli azionisti che non abbiano concorso alla delibera assembleare di modifica dello statuto (assenti, dissenzienti e astenuti), che potrebbe non rappresentare una valida tutela per le minoranze, in particolare tenuto conto del criterio per la liquidazione (la media ponderata dei prezzi di chiusura dell’ultimo semestre) e della possibilità per il socio di controllo di scegliere in maniera opportunistica il momento in cui assumere la delibera assembleare al fine di godere, ad esempio, di momenti di ribasso del corso dei titoli. Inoltre, bisogna tenere conto della possibilità che al voto potrà partecipare chi ha già maturato il voto maggiorato ordinario e per l’effetto si trova ad avere più dei due terzi del capitale votante. Forse una soluzione alternativa potrebbe essere quella di adottare un meccanismo di&nbsp;<em>whitewash</em>&nbsp;così da rendere necessario l’ottenimento del consenso delle minoranze.La modifica dovrebbe&nbsp;<strong>aiutare a limitare la fuga di emittenti italiani verso giurisdizioni maggiormente permissive</strong>&nbsp;come l’Olanda, divenuto porto di approdo di diverse&nbsp;<em>large cap</em>&nbsp;con conseguente&nbsp;<em>delisting</em>&nbsp;e rilevante perdita di capitalizzazione del mercato domestico.Resta da valutare come&nbsp;<strong>coordinare la disciplina di cui al Listing Package UE</strong>, attualmente in discussione in sede di trilogo UE, che&nbsp;<strong>andrà a disciplinare le azioni di categoria con voto plurimo</strong>&nbsp;(e non le azioni a voto maggiorato) offrendo la facoltà alle società quotande (e non già quotate) su un mercato regolamentato o un mercato di crescita per le PMI, di potenziare il voto con un moltiplicatore sino a 12, ma con strette limitazioni quanto al peso sul capitale sociale e sui voti, ai quorum in sede assembleare e all’esercizio del voto rispetto alle delibere proposte da soci. Sarebbe, infatti, quantomeno curioso avere un quadro normativo frammentato, di difficile comprensione e di maggior favore per le società ammesse alle negoziazioni rispetto a quelle che stanno per entrare sul mercato.L’art. 14 del DDL Capitali dispone l’<strong>esenzione dall’obbligo di OPA</strong>&nbsp;nel caso il superamento della soglia rilevante se la maggiorazione derivi da un’operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale ex D. Lgs. 19/2023 e sempre che non si determini una modifica del rapporto di controllo, diretto od indiretto, sulla società risultante da tali operazioni senza applicazione del c.d&nbsp;<em>whitewash</em>&nbsp;così come previsto per le fusioni domestiche, che paiono uscire discriminate dal confronto. Sul punto vale notare che la scissione mediante scorporo di cui all’art. 51, D. Lgs. 19/2023, – con assegnazione di parte del patrimonio della società scissa a una o più beneficiarie, a fronte dell’assegnazione di partecipazioni di queste ultime alla società scissa stessa – anche nei confronti di società beneficiarie preesistenti (v. Consiglio Notarile di Milano, massima n. 209, 16 novembre 2023) potrà anch’essa beneficiare dell’esenzione dall’obbligo di promuovere l’OPA se adottata mediante l’approvazione della relativa delibera da parte delle minoranze (c.d&nbsp;<em>whitewash</em>).L’articolo 11 del DDL Capitali, ove previsto dallo statuto, consente lo&nbsp;<strong>svolgimento dell’assemblea delle società quotate esclusivamente tramite il rappresentante designato</strong>&nbsp;dalla società ai sensi dell’articolo 135-<em>undecies</em>, TUF, al quale possono essere conferite deleghe o sub-deleghe ex art. 135-<em>novies</em>, TUF (v. nuovo articolo 135-<em>undecies</em>.1, TUF). La disposizione rende, permanente quanto previsto dall’art. 106, D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, la cui efficacia viene prorogata 31 dicembre 2024&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-le-societa-quotate-in-mercati-regolamentati/#_ftn2" target="_blank" name="_ftnref2" rel="noreferrer">[2]</a>, che dà la facoltà alle società quotate di designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante designato previsto dall’articolo 135-<em>undecies</em>, TUF.In tale caso di procedimentalizzazione estrema del procedimento assembleare non è consentita la&nbsp;<strong>presentazione di proposte di deliberazione in assemblea</strong>, ma&nbsp;<strong>coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera</strong>&nbsp;sulle materie all’ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è consentita dalla legge&nbsp;<strong>entro il 15° giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell’assemblea&nbsp;</strong><a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-le-societa-quotate-in-mercati-regolamentati/#_ftn3" target="_blank" name="_ftnref3" rel="noreferrer">[3]</a>. Le proposte di delibera debbono essere messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i 2 giorni successivi alla scadenza del termine.Anche Il&nbsp;<strong>diritto di porre domande</strong>&nbsp;ex art. 127-<em>ter</em>, TUF, dovrà essere esercitato unicamente prima dell’assemblea. La società dovrà fornire almeno 3 giorni prima dell’assemblea le risposte alle domande pervenute.In questo caso lo statuto potrebbe comunque garantire a una maggioranza qualificata il diritto di richiedere, a beneficio di tutti i soci, che l’assemblea di tenga in presenza o tramite la partecipazione con mezzi di telecomunicazione affinché vi possa un confronto collegiale su proposte anche molto distanti con conseguente conta dei voti.Il DDL Capitali&nbsp;<strong>abroga</strong>, infine,&nbsp;<strong>l’art. 114, comma 7, TUF</strong>, che prevede l’obbligo per i soci che detengono azioni almeno il 10% del capitale, nonché per chi controlla l’emittente e per le persone strettamente legate a tali soggetti, di comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni effettuate aventi ad oggetto azioni dall’emittente o altri strumenti finanziari a esse collegati. In questo caso si tratta dell’eliminazione di una ipotesi di&nbsp;<em>gold plating&nbsp;</em>rispetto alla disciplina UE in tema di abusi di mercato.&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-le-societa-quotate-in-mercati-regolamentati/#_ftnref1" target="_blank" name="_ftn1" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-le-societa-quotate-in-mercati-regolamentati/#_ftnref1</a>[1] Il comma 3 dell’art. 12 dispone: «<em>Gli emittenti provvedono all’adeguamento degli statuti in maniera da consentire l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo a decorrere dalla prima assemblea convocata per una data successiva al 1° gennaio 2025</em>».[2] Il comma 2 dell’art. 106 consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In particolare, viene stabilito che, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che: (a) il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza; (b) l’intervento all’assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione; (c) &nbsp;l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-le-societa-quotate-in-mercati-regolamentati/#_ftnref3" target="_blank" name="_ftn3" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-le-societa-quotate-in-mercati-regolamentati/#_ftnref3</a>[3] La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall’articolo 83-sexies (ovvero della comunicazione che attesta la legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto, effettuata dall’intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4781</guid>
                        <pubDate>Mon, 27 Nov 2023 04:52:02 +0100</pubDate>
                        <title>Contratti dello spettacolo da rivedere per regolare l&#039;intelligenza artificiale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contratti-dello-spettacolo-da-rivedere-per-regolare-lintelligenza-artificiale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Proprietà Industriale</strong>. Dopo lo sciopero di attori e sceneggiatori americani contro le nuove tecnologie, anche in Italia prime richieste agli avvocati per disciplinare l'uso dell'innovazione nell'entertainment. Il nodo complesso degli influencer virtuali.[...]&nbsp;Alcune imprese del settore stanno guardando avanti come anticipa l'avvocato <strong>Lorenzo Attolico</strong>, responsabile dipartimento Proprietà intellettuale di Advant Nctm, che segue l'entertainment lato industria. «In Italia si arriva sempre un po' dopo, ma ai legali sono cominciate ad arrivare richieste di revisione dei contratti con gli autori e con gli interpreti, prevedendo lo sfruttamento tramite Ai. Per esempio con la possibilità di cedere i diritti classici della propria prestazione, caricando la sceneggiatura, delle immagini o delle voci in un sistema di Ai che possa usarle per creare un nuovo materiale» [...]<em>L'articolo completo sull'edizione odierna de Il Sole 24 Ore</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4787</guid>
                        <pubDate>Tue, 14 Nov 2023 03:13:55 +0100</pubDate>
                        <title>Calcio: Euro2032, Malagò &quot;Stadi pronti? In Italia può succedere tutto&quot;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/calcio-euro2032-malago-stadi-pronti-in-italia-puo-succedere-tutto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dovrà essere l'occasione per riammodernare il più possibile questi impianti, siamo in un'epoca glaciale" ROMA - "Quello degli stadi in Italia è un problema che conosco a memoria, è una cosa oggettivamente assurda rispetto a quello che sta succedendo in altre nazioni". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, incalzato da "Le Iene" a margine della tavola rotonda "Le nuove prospettive sulla riforma dello sport", organizzata dallo studio legale Advant Nctm a Roma. "Euro2032 dovrà essere l'occasione per riammodernare il più possibile questi impianti che oramai ci vedono in un'altra epoca, direi glaciale rispetto a quelle che sono le esigenze. Però il Comitato olimpico non c'entra: gli stadi o sono di proprietà dei Comuni e vengono dati in gestione, o sono di proprietà delle società. Poi la Federazione e la Lega sono le istituzioni competenti a far in modo che gli stadi possano essere tirati a lucido. Ce la faremo? Questa è una bella domanda. Teoricamente ci sono nove anni. Speriamo. In Italia però quando ci sono di mezzo le infrastrutture tutto può succedere, e qualcosa ne so anch'io", conclude Malagò.<a href="https://www.ilgiornaleditalia.it/news/sport/547088/calcio-euro2032-malago-stadi-pronti-in-italia-puo-succedere-tutto.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Il giornale d'Italia</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4788</guid>
                        <pubDate>Tue, 14 Nov 2023 03:09:26 +0100</pubDate>
                        <title>Stadi: Abodi, lavoriamo su norma per sviluppo infrastrutture</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/stadi-abodi-lavoriamo-su-norma-per-sviluppo-infrastrutture</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>"Se vogliamo sterilizzare la burocrazia, dobbiamo guardare all'inizio dell'iter e non alla sua meta. Nel collegato alla finanziaria ho inserito anche una nuova norma sullo sviluppo delle infrastrutture che devono essere messe in relazione ai diritti audiovisivi.&nbsp;Da gennaio-febbraio già ci lavoreremo".Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, durante la tavola rotonda 'Le nuove prospettive sulla riforma dello sport', organizzato dallo studio legale Advant Nctm a Roma."Il calcio italiano e lo sport devono ammodernarsi come successi anche negli altri Paesi, mettendo in condizione il privato di fare anche gli stadi - ha aggiunto il ministro - A suo tempo parlai di un commissario, non come proposta definitiva, ma che ancora oggi tengo in considerazione". Poi parlando dell'opportunità fornita da Euro 2032 ha concluso: "Sarà cogestito con un altro Paese e intanto entro il 2026 dobbiamo individuare gli impianti italiani che lo ospiteranno.Ma dobbiamo anche capire che tutti gli stadi professionistici devono poter tendere alla Serie A senza disturbare la qualità del suo prodotto".<a href="https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2023/11/13/stadi-abodi-lavoriamo-su-norma-per-sviluppo-infrastrutture_19e2aff1-807c-43cf-ba34-ff29e195c376.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Ansa.it</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4789</guid>
                        <pubDate>Thu, 09 Nov 2023 02:51:17 +0100</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm consolida l’Energy &amp; Infrastructure: Giovanni Battista De Luca, nuovo partner</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-consolida-lenergy-infrastructure-giovanni-battista-de-luca-nuovo-partner</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Advant Nctm prosegue la propria strategia di crescita con l’ingresso del partner&nbsp;<strong>Giovanni Battista De Luca</strong>&nbsp;che va a rafforzare il dipartimento Energy &amp; Infrastructures costituito con<a href="https://legalcommunity.it/advant-nctm-rafforza-la-compagine-societaria-con-lingresso-di-vigano/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">&nbsp;il recente ingresso nello studio di&nbsp;<strong>Piero Viganò</strong>&nbsp;e del suo team.</a>«I professionisti del dipartimento sono attivi in tutti gli ambiti del mercato dell’energia – dalle infrastrutture di rete alla generazione di elettricità e gas da fonti rinnovabili fino ai servizi energetici più innovativi – assistendo utilities, fondi infrastrutturali, imprese energivore e soggetti finanziari nello sviluppo e nella realizzazione di progetti energetici, nelle operazioni di finanziamento e di M&amp;A più complesse, in cui la componente regolatoria assume una rilevanza assoluta e dirimente», commenta Viganò, coordinatore del dipartimento ed esperto di M&amp;A Energy, contratti di progetto (compresi i long term PPA) e regolazione del mercato.<strong>Giovanni Battista De Luca</strong>, ex counsel dello studio Pedersoli, vanta una significativa esperienza nel campo dell’energia su tutte le questioni di diritto amministrativo, sia giudiziali che stragiudiziali, con particolare focus sugli impianti da fonte rinnovabile, sia per quanto riguarda i complessi iter autorizzativi, che per i relativi profili di incentivazione. De Luca ha coordinato inoltre complesse attività̀ di due diligence per l’acquisizione di impianti rinnovabili sia&nbsp;<em>greenfield</em>&nbsp;che&nbsp;<em>brownfield</em>&nbsp;e prestato assistenza in numerose operazioni di finanziamento per la costruzione e gestione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e convenzionale, impianti di teleriscaldamento, waste to energy e sistemi idrici integrati.Grazie ai recenti ingressi, la practice Energy &amp; Infrastructures conta ora quattro partner esclusivamente dedicati alla transizione delle infrastrutture energetiche e delle utilities verso la sostenibilità energetica, la decarbonizzazione e i nuovi modelli di business.Oltre a Giovani Battista De Luca e Piero Viganò, fanno parte del dipartimento&nbsp;<strong>Miranda Cellentani</strong>&nbsp;– attiva sia nell’M&amp;A che nei contratti di progetto – ed&nbsp;<strong>Eugenio Siragusa</strong>, specializzato nel Project Financing domestico e internazionale. A loro si aggiungono altri sette partner e numerosi professionisti di Advant Nctm già da tempo attivi nel settore.«Il nostro approccio multidisciplinare è accompagnato da una conoscenza sempre aggiornata delle regole del mercato e dei suoi molteplici settori e attori» afferma&nbsp;<strong>Paolo Montironi</strong>, senior partner di Advant Nctm, «conoscenza che ci consente di dare risposte tempestive, pragmatiche ed efficaci ai nostri clienti, fornendo loro una consulenza coerente, coordinata e affidabile lungo tutto il percorso di investimento, che diventa pressoché fondamentale in un settore così strategico e competitivo come quello dell’energia», conclude Montironi.&nbsp;<a href="https://legalcommunity.it/advant-nctm-consolida-lenergy-infrastructure-giovanni-battista-de-luca-nuovo-partner/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Legalcommunity.it</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4791</guid>
                        <pubDate>Mon, 06 Nov 2023 02:37:06 +0100</pubDate>
                        <title>DDL Capitali: le novità per gli emittenti MTF</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Diritto Bancario</a>&nbsp;<em>Il&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2023/11/2023-Plattner-DDL-Capitali.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">presente contributo</a>&nbsp;analizza il&nbsp;<strong>DDL Capitali</strong>&nbsp;<strong>approvato dal Senato</strong>&nbsp;il 24 ottobre 2023 e passato all’esame della Camera con riguardo alle<strong>&nbsp;principali novità per gli emittenti MTF</strong>.</em>Dopo circa 2 anni dall’avvio dei lavori che hanno portato alla pubblicazione del Libro Verde MEF sulla competitività dei mercati (2022) il tanto atteso&nbsp;<strong>DDL Capitali è stato&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/il-testo-del-ddl-capitali-approvato-dal-senato/" target="_blank" rel="noreferrer">approvato dal Senato il 24 ottobre 2023</a></strong>&nbsp;(e assegnato alla Camera il 30 ottobre) nella forma proposta da MEF ad aprile con poche modifiche e due rilevanti novità per gli emittenti quotati sul mercato regolamentato: le modalità di presentazione della lista da parte del consiglio di amministrazione e il voto maggiorato a crescere sino a 10 voti. In questo breve articolo passeremo in rassegna i&nbsp;<strong>principali interventi che riguardano gli emittenti MTF</strong>, che, per la prima volta, entrano a pieno diritto nell’ambito di un processo di riforma normativa concernente i mercati finanziari, e gli emittenti diffusi, la cui disciplina viene fortemente ridimensionata.</p><h3><strong>Offerta fuori sede</strong></h3>Gli emittenti MTF potranno<strong>&nbsp;auto-collocare</strong>, dopo l’IPO, azioni o altri strumenti finanziari che permettano di acquistare o sottoscrivere azioni (es.&nbsp;<em>warrant</em>&nbsp;od obbligazioni convertibili)<strong>&nbsp;in esenzione dalla disciplina dell’offerta fuori sede</strong>&nbsp;qualora le tranche offerte siano superiori a Euro 250.000 e il collocamento sia effettuato dagli amministratori dell’emittente o da personale con funzioni direttive. Sono escluse da tale esenzione le SICAF e le SICAV. Purtroppo, l’importo pare eccessivamente alto e forse andrebbe rivisto per le PMI negoziate su MTF, così da assicurare una adeguata proporzionalità, e portato a Euro 100.000 in linea con le norme in tema di esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto informativo&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 4,&nbsp;<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32017R1129#:~:text=Regolamento%20(UE)%202017%2F1129,rilevante%20ai%20fini%20del%20SEE." target="_blank" rel="noreferrer">Regolamento 1129/2017/UE</a>.<h3><strong>Emittenti strumenti finanziari diffusi</strong></h3>L’art. 4 del DDL Capitali prevede un primo&nbsp;<strong>riordino della vetusta disciplina concernente gli emittenti diffusi</strong>, in cui rientrano, secondo il nuovo art. 2325-<em>ter</em>, cod. civ., gli emittenti che abbiano più di 500 azionisti, diversi dai soci con partecipazioni superiori al 3%, che detengano complessivamente almeno il 5% del capitale e superino due dei tre limiti indicati dall’articolo 2435-<em>bis</em>, primo comma&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftn1" target="_blank" name="_ftnref1" rel="noreferrer">[1]</a>, relativo al bilancio in forma abbreviata.La&nbsp;<strong>definizione di emittente diffuso</strong>&nbsp;di cui sopra viene, come detto,&nbsp;<strong>trapianta dall’art. 2-<em>bis</em>&nbsp;del Regolamento Emittenti CONSOB al nuovo art. 2325-<em>ter,&nbsp;</em>cod. civ.</strong>, con un discutibile irrigidimento normativo&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftn2" target="_blank" name="_ftnref2" rel="noreferrer">[2]</a>&nbsp;<strong>e allargata ulteriormente</strong>&nbsp;considerato che l’art. 2325-<em>ter,&nbsp;</em>cod. civ., non riprende le condizioni di cui all’art. 2-<em>bis</em>, comma 2, Regolamento Emittenti CONSOB concernenti le modalità di diffusione delle azioni attualmente che deve essere avvenuta a seguito: (a) di un’offerta al pubblico o un collocamento nei 24 mesi precedenti il superamento dei requisiti quantitativi; (b) di un’offerta al pubblico o un collocamento in presenza dei requisiti quantitativi; (c) della negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o se sono state ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati e successivamente sono state oggetto di revoca; o (d) di emissioni di azioni da parte di banche e sono acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftn3" target="_blank" name="_ftnref3" rel="noreferrer">[3]</a>. In questo modo, l’assunzione dello&nbsp;<strong>status di emittente con azioni diffuse potrà dipendere dalla mera casualità</strong>&nbsp;vista l’eliminazione dei requisiti causali del ricorso al mercato di cui al comma 2 dell’art. 2-<em>bis</em>, cit., in difetto dei quali il raggiungimento delle soglie quantitative di cui al comma 1 è oggi irrilevante.Quanto ai&nbsp;<strong>prestiti obbligazionari</strong>&nbsp;si considerano&nbsp;<strong>emittenti diffusi se hanno emesso</strong>, anche in diverse emissioni,&nbsp;<strong>obbligazioni di valore nominale</strong>&nbsp;complessivamente&nbsp;<strong>non inferiore a 5 milioni di Euro e con un numero di obbligazionisti superiore a 500</strong>.Gli emittenti, qualora si verifichino le condizioni di cui al nuovo art. 2325-<em>ter</em>, cod. civ., si considerano emittenti diffusi dall’inizio dell’esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni fino alla chiusura dell’esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni. Pertanto, dal primo esercizio successivo all’accertamento dei requisiti di legge troveranno applicazione tutte le norme codicistiche concernenti gli emittenti diffusi nonché quelle previste in leggi speciali&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftn4" target="_blank" name="_ftnref4" rel="noreferrer">[4]</a>.Un primo intervento di alleggerimento della disciplina concernente gli emittenti diffusi vede l’eliminazione dal TUF tramite la soppressione del richiamo agli emittenti diffusi contenuto in diversi articoli del D. Lgs. 58/1998.L’<strong>art. 116, TUF, viene abrogato</strong>&nbsp;(unitamente alle sanzioni di cui all’art. 193-bis, comma 1, TUF), il che dovrebbe portare la CONSOB a sopprimere gli artt. 2-<em>bis</em>&nbsp;e 108-112 del Regolamento Emittenti CONSOB considerato il venir meno della delega legislativa di cui ai commi 1 e 1-<em>bis,&nbsp;</em>dell’art. 116, TUF, che attribuisce all’Autorità di Vigilanza di stabilire i criteri per l’individuazione degli emittenti strumenti finanziari e le modalità di informazione del pubblico. Pertanto,&nbsp;<strong>un emittente diffuso non sarà più soggetto a obblighi di informativa ulteriori rispetto a quelli previsti per la società chiuse</strong>. Gli emittenti MTF diffusi non saranno nemmeno tenuti a comunicare a CONSOB l’acquisto o la perdita della qualifica di emittente diffuso nonché le ulteriori informazioni di cui all’art. 108, Regolamento Emittenti CONSOB e, per l’effetto, dovrebbe essere eliminato l’elenco degli emittenti diffusi tenuto dalla CONSOB.&nbsp;<strong>Per gli emittenti MTF si tratta di semplificazioni di rilievo</strong>&nbsp;e del tutto condivisibili considerato che sono già tenuti agli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato.<strong>Agli emittenti MTF diffusi non saranno più applicabili</strong>&nbsp;le disposizioni che riguardano gli&nbsp;<strong>obblighi pubblicitari in materia di piani di incentivazione</strong>&nbsp;a favore di componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, o di componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate (art. 114-<em>bis</em>) né le relative sanzioni ex art. 193-bis, comma 1, TUF. Per effetto di tale modifica<strong>&nbsp;viene meno la competenza obbligatoria dell’assemblea dei soci</strong>&nbsp;dal che consegue che, ad, esempio, i piani di incentivazione a favore di dipendenti o di collaboratori potranno essere approvati dall’organo amministrativo nel caso in cui l’emittente abbia in portafoglio azioni proprie destinate a tale scopo.Sono, altresì,&nbsp;<strong>abrogati</strong>&nbsp;dall’art. 3 del DDL Capitali, per gli emittenti diffusi,&nbsp;<strong>i limiti al cumulo degli incarichi dei componenti dell’organo di controllo</strong>&nbsp;e gli obblighi di comunicazione alla CONSOB e al pubblico di tali incarichi oggi previsti dall’art. 148-<em>bis</em>, TUF, commi 1 e 2; nonché gli obblighi informativi circa i rapporti con società estere non garantiscono la trasparenza societaria&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftn5" target="_blank" name="_ftnref5" rel="noreferrer">[5]</a>&nbsp;di cui agli artt. 165-<em>ter</em>, ss., con disapplicazione delle relative sanzioni di cui all’art. 193-<em>bis</em>, comma 1, TUF.Un ulteriore passaggio di rilievo riguarda l’abrogazione della lettera (a) dell’articolo 19-<em>bis</em>, comma 1, D. Lgs. 39/2010, che includeva tra gli enti sottoposti a regime intermedio gli emittenti diffusi, con la conseguenza che un emittente MTF, qualora diventi diffuso, non vedrà cambiare il quadro normativo relativo al rapporto con la società di revisione che importa,&nbsp;<em>inter alia</em>, l’allungamento a nove anni dell’incarico di revisione&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftn6" target="_blank" name="_ftnref6" rel="noreferrer">[6]</a>.Gli&nbsp;<strong>emittenti diffusi</strong>&nbsp;vengono, inoltre,&nbsp;<strong>esclusi dall’applicazione dalle norme relative alle operazioni con parti correlate</strong>&nbsp;(art. 2391-<em>bis</em>, cod. civ.), che rappresenta un chiaro caso di&nbsp;<em>gold plating,&nbsp;</em>tenuto conto che la direttiva 2007/36/CE, da cui derivano le disposizioni domestiche in tema di operazioni con parti correlate, si applica unicamente alle società quotate sui mercati regolamentati.Quanto alla disciplina in tema di offerta pubblica di acquisto il DDL Capitali si limita a un intervento di coordinamento normativo, rispetto al termine di approvazione del documento di offerta ai sensi dell’art. 102, comma 4, TUF, sostituendo nel testo gli emittenti diffusi con gli emittenti MTF. Qui l’auspicio, come già previsto in alcuni emendamenti emersi nei lavori della Commissione, è che il termine per l’approvazione del documento venga ridotto a 15 giorni (rispetto agli attuali 30) per gli emittenti MTF così da parificarlo a quello applicabile agli emittenti negoziati sul mercato regolamentato.La&nbsp;<strong>categoria degli emittenti diffusi</strong>&nbsp;necessità di un ulteriore intervento decisivo, come è emerso in sede di audizione in Commissione e in diversi emendamenti poi ritirati&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftn7" target="_blank" name="_ftnref7" rel="noreferrer">[7]</a>, che&nbsp;<strong>escluda da tale categoria gli emittenti MTF</strong>&nbsp;a cui va applicata la medesima disciplina degli emittenti quotati sul mercato regolamentato con alcune eccezioni (v. artt. 2368, comma 2 e 2369, comma 1, cod. civ., in tema di quorum per l’assemblea straordinaria; 2437, comma 4, cod. civ., in tema di ulteriori cause di recesso; 838 cod. proc civ. sull’arbitrato societario) ed estensioni (artt. 2497-quater, comma 1, lett. (c), cod. civ., in tema di recesso per fine e inizio attività di direzione e coordinamento e 2435, comma 2, circa il deposito annuale del libro soci; 103, comma 4, TUF, al fine di ridurre i termini di approvazione del documento di offerta in caso di OPA da parte di CONSOB).Infine, va segnalata una modifica di difficile comprensione e che forse necessita di un correttivo. Nell’art. 4 del DDL capitali si precisa che nel caso previsto dall’articolo 2409-<em>bis</em>, comma 2, cod. civ., si applica alla società di revisione l’articolo 155, comma 2, TUF, ma l’art. 2409-<em>bis</em>, comma 2, cod. civ. concerne la possibilità che lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato di prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale.<h3><strong>Patti parasociali e azioni proprie</strong></h3>Sono&nbsp;<strong>estesi agli emittenti MTF gli obblighi pubblicitari&nbsp;</strong>in tema di tema di&nbsp;<strong>patti parasociali</strong>&nbsp;(art. 2341-<em>ter</em>, cod. civ., che fa obbligo di comunicarli alla società e di dichiararli in apertura di assemblea, con trascrizione nel verbale),<strong>&nbsp;nonché il limite all’acquisto azioni proprie</strong>&nbsp;previsto dall’art. 2357, comma 3, cod. civ., per le società quotate sul mercato regolamentato (massimo 20% del capitale).<h3><strong>Estensione agli emittenti MTF della facoltà di redigere il bilancio consolidato IFRS</strong></h3>Con la modifica del D. Lgs. 38/2005 viene offerta la&nbsp;<strong>possibilità agli emittenti MTF di redigere il bilancio consolidato secondo i principi IFRS</strong>&nbsp;a prescindere dalla loro dimensione. Purtroppo, tale facoltà non pare estesa alla redazione del bilancio di esercizio in quanto l’articolo 4, comma 4, D. Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, non è stato modificato in tal senso&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftn8" target="_blank" name="_ftnref8" rel="noreferrer">[8]</a>&nbsp;e un intervento correttivo pare necessario.<h3><strong>Abrogazione obbligo di segnalazione delle operazioni effettuate dagli azionisti di controllo</strong></h3>Il DDL Capitali elimina l’art. 114, comma 7, TUF, che prevede l’obbligo per i soci che detengono azioni almeno il 10% del capitale, nonché per chi controlla l’emittente e per le persone strettamente legate a tali soggetti, di comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni effettuate aventi ad oggetto azioni dall’emittente o altri strumenti finanziari a esse collegati. Anche in questo caso si tratta dell’eliminazione di una ipotesi di&nbsp;<em>gold plating&nbsp;</em>rispetto alla disciplina UE in tema di abusi di mercato.<h3><strong>Assemblee e rappresentante designato</strong></h3>Uno dei pochi emendamenti al DDL Capitali accolti dalla Commissione Finanze riguarda l’<strong>estensione agli emittenti MTF</strong>&nbsp;(art. 135-<em>undecies</em>.1, TUF), previa modifica dello statuto, della facoltà di disporre che l’intervento e l’esercizio del&nbsp;<strong>diritto di voto in assemblea avvenga unicamente tramite rappresentante designato</strong>&nbsp;a cui potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ex art. 135-<em>novies</em>, TUF.Va segnalata anche la<strong>&nbsp;proroga delle disposizioni emergenziali</strong>&nbsp;di cui all’articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sino al 31 dicembre 2024 (assemblea con la partecipazione del solo rappresentante designato ed esclusivamente in tele/video conferenza).<h3><strong>Potenziamento voto plurimo</strong></h3>L’art. 13 modifica l’articolo 2351, comma 4, cod. civ., prevedendo l’<strong>incremento da 3 a 10 del numero di voti da assegnare a ciascuna azione a voto plurimo</strong>. Gli emittenti MTF, prima o dopo la quotazione potranno, quindi, optare per l’adozione di azioni a voto plurimo o a voto maggiorato sino a 10 voti. Nel caso di emissione di azioni a voto multiplo o maggiorato troverà applicazione il diritto di recesso, che consente alla maggioranza di modificare le regole organizzative offrendo alla minoranza dissenziente un diritto di&nbsp;<em>exit</em>, senza poter impedire la modificazione voluta dalla maggioranza.<h3><strong>Emissioni obbligazionarie</strong></h3>Le&nbsp;<strong>novità che riguardano le emissioni di debito si applicano a tutte le società</strong>, ivi inclusi gli emittenti MTF. La prima concerne il computo del capitale di cui all’art. 2412, comma 1, cod. civ., che potrà essere effettuato sulla base dell’ultima delle iscrizioni di cui all’art. 2444, comma 1, cod. civ., il che eviterà agli emittenti di dover predisporre un bilancio straordinario nel corso dell’esercizio per tenere conto degli aumenti di capitale eseguiti dopo la data di chiusura dell’ultimo bilancio.È, inoltre, previsto che i limiti previsti dall’art. 2412, commi 1 e 2, cod. civ., possano essere superati se le obbligazioni sono sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell’emissione.Quanto alle s.r.l. (art. 2483, cod. civ.) la novella dispone che i titoli di debito possono essere sottoscritti da investitori professionali (e non solo investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale) qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell’emissione, senza facoltà di modifica. Viene, pertanto, allargata la platea dei soggetti che potranno sottoscrivere titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata,<h3><strong>Dematerializzazione delle quote di S.r.l. PMI</strong></h3>Viene aperta la possibilità alle S.r.l. di avvalersi di una ulteriore modalità di trasferimento delle quote. L’articolo 3 prevede, infatti, la&nbsp;<strong>dematerializzazione su base volontaria</strong>,&nbsp;<strong>delle quote di S.r.l. PMI</strong>, che potranno essere messe in forma scritturale e standardizzata. Le quote dematerializzate potranno anche essere negoziate su MTF destinati, ad esempio, ad agevolare lo scambio di quote di emittenti che hanno fatto ricorso al&nbsp;<em>crowdfunding</em>.Il DDL Capitali non è che il&nbsp;<strong>primo passo verso la necessaria modernizzazione organica del diritto dei mercati finanziari</strong>, soprattutto per le PMI, e la delega legislativa inclusa nel DDL Capitali appare certamente lo strumento migliore per semplificare, con l’ausilio dei partecipanti al mercato, l’impianto normativo a 25 anni dall’adozione del TUF e a 20 anni dalla novella del codice civile.&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref1" target="_blank" name="_ftn1" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref1</a>[1] A seguito dell’abrogazione dell’art. 116, TUF, la nozione codicistica di società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante viene circoscritta agli emittenti azioni od obbligazioni.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref2" target="_blank" name="_ftn2" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref2</a>[2] L’articolo 111-<em>bis</em>, disp. att. cod. civ. viene di conseguenza abrogato.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref3" target="_blank" name="_ftn3" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref3</a>[3] Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l’esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio. Inoltre, non sono emittenti diffusi: 1) gli emittenti in amministrazione straordinaria dalla data di emanazione del decreto che dispone la cessazione dell’attività di impresa; 2) gli emittenti in concordato preventivo liquidatorio o in continuità indiretta dalla data di omologazione da parte dell’autorità giudiziaria; 3) gli emittenti nei cui confronti è dichiarata la liquidazione giudiziale o posti in liquidazione coatta amministrativa a norma del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o delle leggi speciali; 4) gli emittenti nei cui confronti è stata disposta la totale riduzione delle azioni o del valore delle obbligazioni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref4" target="_blank" name="_ftn4" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref4</a>[4] L’emittente potrà utilizzare per verificare la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 2325-ter, cod. civ., tramite le risultanze del libro dei soci, l’identificazione dei soci, il pagamento di dividendi o cedole e dalle comunicazioni ricevute e di ogni informazione a loro disposizione.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref5" target="_blank" name="_ftn5" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref5</a>[5] V. modifiche artt. 114-<em>bis</em>, 118, 148-<em>bis</em>, 165-<em>ter</em>, 165<em>-quater</em>, 165<em>-quinquies</em>, 165<em>-sexies</em>, TUF. È, inoltre, eliminata una parte della sanzione amministrativa di cui all’art. 191-ter, comma 6, TUF.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref6" target="_blank" name="_ftn6" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref6</a>[6] Ai sensi dell’art 19-ter del D. Lgs. 39/2010, il regime intermedio prevede una serie di norme rafforzate anche rispetto all’indipendenza e i compensi.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref7" target="_blank" name="_ftn7" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref7</a>[7] V. ad esempio l’emendamento 4.2, presentato in sede di Commissione dai senatori Borghesi e Garavaglia.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref8" target="_blank" name="_ftn8" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref8</a>[8] A tal fine dovrebbe essere introdotta nell’art. 4, comma 4, prima della lettera e) la seguente precisazione: «a-<em>bis</em>)».]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4793</guid>
                        <pubDate>Fri, 03 Nov 2023 02:45:49 +0100</pubDate>
                        <title>Tra Nctm e arte c&#039;è un connubio indissolubile</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tra-nctm-e-arte-ce-un-connubio-indissolubile</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Progetto e modus operandi di una vera e propria "infrastruttura culturale" connessa con il sostrato del Paese.</em>"Nctm e l'arte": l'idea è nata nel 2010 sulla base di un'inclinazione culturale già viva nello Studio. Si è andata progressivamente radicando per via d'incontri e di confronti, fino ad assumere una struttura basata sul dialogo costante tra una direzione artistica. un Comitato Arte composto da soci dello Studio e un gruppo di lavoro costituito prevalentemente da figure interne. La sua prima espressione concreta è arrivata alla fine del 2011, quando il bello spazio milanese dello Studio Legale NeUn, ristrutturato pochi anni prima dall'architetto Antonio Zanuso, si è acceso dell'opera di Galles Garaicoa "Nuevas Arquitecturas" [...]&nbsp;L'articolo integrale sull'edizione di novembre de "Il Giornale dell'Arte".</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4798</guid>
                        <pubDate>Tue, 03 Oct 2023 10:04:27 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm, nuovi strumenti per creare valore sostenibile e gestire i rischi legati all’area ESG</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-nuovi-strumenti-per-creare-valore-sostenibile-e-gestire-i-rischi-legati-allarea-esg</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rischi di contenzioso ambientale, climatico e di greenwashing</strong>,&nbsp;ma anche&nbsp;<strong>reputazionali</strong>: sono tante le&nbsp;<strong>implicazioni legali</strong>&nbsp;che possono derivare dall’area ESG. Le imprese devono, innanzitutto, avere consapevolezza di tali rischi e poi dotarsi degli strumenti necessari per gestirli al meglio, ha affermato&nbsp;<strong>Riccardo Sallustio</strong>, professore presso la LUISS Guido Carli e socio di&nbsp;<strong>ADVANT Nctm</strong>, studio legale che per primo ha creato un&nbsp;<a href="https://esgnews.it/advisor/studi-legali/advant-nctm-ecco-il-bilancio-del-primo-anno-di-attivita-del-focus-group-esg/" target="_blank" rel="noreferrer">ESG Focus Group</a>&nbsp;composto da professionisti con diverse specializzazioni per un’assistenza a tutto tondo su questi nuovi temi.ADVANT Nctm, infatti, ritiene di dover essere parte del cambiamento supportando i propri clienti nella necessaria pianificazione e trasformazione economica, per sfruttare le opportunità di una transizione giusta e sostenibile. Non solo quindi gestione di rischi ma anche contributo fattivo al raggiungimento degli obiettivi climatici previsti dalla normativa internazionale ed europea.Le crescenti complessità normative e pressioni per dimostrare la sostenibilità delle proprie attività ai vari stakeholder rendono sempre più necessario l’affiancamento di&nbsp;<strong>consulenti&nbsp;</strong>esperti in queste aree per facilitare scelte responsabili sia da parte delle imprese che degli investitori. Un occhio di riguardo, infine, è prestato alle banche per le quali ADVANT Nctm ha messo a punto uno specifico strumento per monitorare e decidere quindi le strategie più idonee, adesso in fase di sviluppo IT.<strong>Siamo di fronte a una vera e propria rivoluzione normativa sul fronte della sostenibilità. Quali sono a suo avviso i temi a cui prestare maggiormente attenzione?</strong>I temi “caldi” al momento sono innumerevoli: a imprese e istituzioni finanziarie è richiesto sempre di più un continuo aggiornamento dal punto di vista normativo, ma non solo. Si tratta infatti altresì di rivedere le proprie policies e le procedure interne, anche per evitare di incorrere nel rischio di “greenwashing”.A questo proposito, pensiamo da un lato a tutto ciò che riguarda l’aspetto comunicativo: sono in cantiere le direttive sulle pratiche commerciali scorrette e sui “green claims”, ma si pretende anche di più dalla dichiarazione non finanziaria.Dall’altro lato, sarà di grande impatto la direttiva sulla&nbsp;<em>due diligence</em>&nbsp;delle imprese, che andrà a condizionare il modo in cui le imprese gestiscono la catena del valore. Si pensi poi al piano di transizione che verrà richiesto alle imprese dalla medesima direttiva, che le esporrà ancora di più ad un controllo diffuso,&nbsp;<em>in primis</em>, circa la compliance alla normativa applicabile, ma anche in relazione agli impegni assunti in merito al cambiamento climatico e alla sostenibilità intesa in senso ampio.Le istituzioni finanziarie, inoltre, devono porre sempre maggiore attenzione ai propri investimenti e ai prodotti che offrono alla clientela, verificando proprio la credibilità degli impegni assunti dalle imprese e le modalità di gestione dei rischi (in particolare, dei rischi di transizione).<strong>Le aziende sono pronte a recepire queste novità?</strong>Le aziende devono “attrezzarsi” sotto molteplici aspetti per adeguarsi a queste novità ed è necessario che comincino prima possibile. Innanzitutto, è opportuno che le imprese procedano fin d’ora a “mappare” la&nbsp;<em>supply chain</em>&nbsp;e adottare le azioni necessarie.Inoltre, anche per evitare, come si diceva prima, il rischio di greenwashing, non si può più pensare di poter fare liberamente affermazioni relativamente alla “sostenibilità”, bensì occorre dotarsi di strumenti adeguati (ad esempio, sottoponendo i propri prodotti al&nbsp;<em>Life Cycle Assessment</em>) e, occorrendo, certificazioni ambientali.Infine, anche per poter adeguatamente redigere il piano di transizione, le imprese devono porre sempre maggiore attenzione a tutto ciò che può cagionare un rischio di transizione e reputazionale (si pensi alle modifiche normative e alla gestione degli aspetti connessi al cambiamento climatico, come la riduzione delle emissioni di gas serra).<strong>E voi come professionisti come potete aiutarle?</strong>I professionisti, se adeguatamente formati e aggiornati loro stessi, possono essere di grande aiuto nel percorso che si è detto sopra. Ad esempio, il nostro studio ha intrapreso innanzitutto una serie di attività di training interne, che garantiscono una formazione diffusa tra i professionisti (necessaria per poter garantire una efficace assistenza ai clienti). Inoltre, lo studio offre ai propri clienti tutta una serie di servizi che possono essere adattati alle singole specificità dell’impresa o dell’istituzione finanziaria.<strong>Quali sono i temi su cui siete maggiormente focalizzati come studio?</strong>Lo studio assiste gestori patrimoniali, banche, SGR e aziende (quotate e PMI) nella gestione dei rischi connessi al cambiamento climatico e negli aspetti legali associati agli aspetti “ESG”, per supportarli nell’adozione e nell’implementazione della loro strategia di sostenibilità. Lo studio accompagna dunque i propri clienti in questo percorso, prestando assistenza in particolare nelle seguenti aree: finanza sostenibile, corporate governance, profili di diritto e sicurezza sul lavoro, aspetti ambientali, immobiliari e regolatori, rischio di contenzioso ambientale, climatico e di greenwashing e sostenibilità della supply chain. In relazione alle tematiche ESG, inoltre, si offrono pacchetti personalizzati di training.<strong>Avete lanciato, all’avanguardia come studio legale, un Focus Group ESG. Quali sono i suoi obiettivi e quale il bilancio dei primi 18 mesi di attività?</strong>ADVANT&nbsp;Nctm&nbsp;si è dotato di un&nbsp;ESG Focus Group&nbsp;composto da professionisti con diverse specializzazioni che coprono tutte le aree rilevanti per poter fornire un’assistenza a tutto tondo in tematiche tanto complesse quanto attuali.L’interdisciplinarietà e la specializzazione sono un punto di forza del Focus Group e dimostrano l’attenzione dello studio per la complessità delle tematiche ESG e di sostenibilità. L’intenzione è quindi quella di proseguire su questa strada in modo da poter fornire ai propri clienti servizi di qualità a 360 gradi.<strong>Tra le vostre expertise vi è quella del settore bancario, per il quale avete creato un particolare strumento, il Transition Finance Tool. In cosa consiste e avete già iniziato a utilizzarlo?</strong>Il Transition Finance Tool, realizzato da professionisti esperti in&nbsp;<em>sustainable finance</em>, ambiente e sostenibilità, è uno strumento che ha varie funzioni. Innanzitutto, consente alle banche e agli investitori di predisporre una procedura di engagement con i propri clienti focalizzata su tematiche core della transizione, secondo gli ultimi orientamenti regolamentari, che è asset-based e cerca di individuare la capacità del cliente di gestire i rischi. In secondo luogo, permette di analizzare il rischio di greenwashing dei propri finanziamenti sustainability-linked. Il terzo passaggio prevede la comprensione dell’evoluzione dei rischi e delle opportunità offerte dalla transizione, specialmente quelli originati da cambiamenti di policies, per i propri clienti che operano in alcuni settori&nbsp;<em>hard to abate&nbsp;</em>come ad es. cemento, acciaio e plastica. Infine, permette di acquisire gli strumenti essenziali per valutare la credibilità del piano di transizione anche in ottica di potenziale contenzioso climatico anche per la banca e l’investitore. I rischi di contenzioso climatico, ambientale e greenwashing sono infatti aspetti generalmente non coperti dagli scenari climatici e dalla due diligence e dagli&nbsp;<em>scoring</em>&nbsp;ESG.Per tali motivi, il Transition Finance Tool è uno strumento utile anche per le imprese che vogliano verificare la correttezza del proprio percorso anche rispetto alle novità di cui si diceva in precedenza e che vogliano capire se vi siano delle azioni (anche di natura correttiva) che possano utilmente intraprendere. Adesso il Tool è in fase di sviluppo IT e verrà ufficialmente lanciato a breve.<strong>E sul fronte del climate change, quali iniziative avete per aiutare le aziende a mitigare i rischi?</strong>I nostri professionisti si stanno occupando con una attenzione particolare a tutti gli aspetti connessi al cambiamento climatico, sia dal punto di vista regolatorio e di policy, sia in relazione ai rischi di contenzioso (che sono sempre maggiori a livello globale).Per questo, lo studio a tal riguardo può affiancare le imprese, non solo per mitigare, ma anche per prevenire i rischi (si pensi, tra gli altri, al rischio reputazionale).&nbsp;<a href="https://esgnews.it/focus/interviste/advant-nctm-nuovi-strumenti-per-creare-valore-sostenibile-e-gestire-i-rischi-legati-allarea-esg/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da esgnews.it</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4799</guid>
                        <pubDate>Tue, 26 Sep 2023 11:25:53 +0200</pubDate>
                        <title>L&#039;autogol sul transhipment container rischia di far perdere completamente i traffici extra-Ue</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lautogol-sul-transhipment-container-rischia-di-far-perdere-completamente-i-traffici-extra-ue</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Rossi (Assarmatori) quantifica invece in 100mila euro in più a viaggio per navi da 8.000 Teu l’extra-onere per i container destinati all’Europa.</em></p><p data-insertion="1" data-new="1" data-parent-tag-name="body">“Siamo di fatto alla vigilia dell’entrata in vigore della normativa e solo adesso si prende piena consapevolezza del rischio che stiamo correndo”. Inizia così il&nbsp;<a href="https://www.linkedin.com/pulse/gioia-tauro-rischio-per-lets-bisogna-fare-presto-alberto-rossi/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contributo</a>&nbsp;che Alberto Rossi, segretario generale di Assarmatori e avvocato partner dello studio Advant Nctm, dedica al tema dell’Emission Trading System intitolandolo ‘<span data-scaffold-immersive-reader-title>Gioia Tauro a rischio per l’ETS: bisogna fare presto!’.</span></p>Ma andiamo con ordine e facciamo un piccolo passo indietro. L’estensione del regime al trasporto marittimo origina nel 2021, con una proposta della Commissione in tal senso, contenuta all’interno del pacchetto Fit for 55. All’esito del negoziato europeo, nel solito trilogo dove si fa fatica a toccar palla, e grazie al lavoro emendativo di alcuni Europarlamentari del nostro Paese che comprendono i rischi contenuti nella misura, nella Direttiva finale del Parlamento e del Consiglio dello scorso maggio vengono inserite alcune misure di esenzione per tutelare alcuni segmenti ritenuti a rischio, come i collegamenti con le isole minori. Peraltro la stessa Direttiva fortunatamente riconosce – ma si sono sudate le sette camicie per arrivare a questo risultato – il pericolo di elusione e “trasferimento delle attività di trasbordo verso porti al di fuori dell’Unione in assenza di una misura mondiale basata sul mercato” o di “misure di mitigazione”. Rischi che comprometterebbero anche il raggiungimento degli obiettivi e, quindi, l’efficacia stessa della Direttiva a causa delle distanze supplementari percorse dalle navi a scopi elusivi.Tuttavia, il correttivo pensato per non incappare in questa problematica non è sufficiente. Per scongiurare il rischio di elusione, infatti, la Direttiva delega alla Commissione di mettere a terra la cd. “regola delle 300 miglia”. In sintesi, la regola esclude dalla definizione di “porto di scalo”, rilevante per la determinazione della tratta ai fini del calcolo ETS, i porti situati nell’arco delle 300 miglia nautiche dai confini della Unione in cui la quota di trasbordo di container superi il 65% del traffico totale di container. In questi porti la toccata non verrebbe conteggiata. Pertanto, il regime ETS (che si applica alle emissioni realizzate nella tratta immediatamente precedente e successiva al porto europeo) vedrebbe conteggiato non il 50% delle emissioni registrate dallo scalo nei porti situati nelle 300 miglia e fino al successivo scalo UE, ma nell’intera tratta percorsa dal porto extra-UE immediatamente precedente (per esempio un porto cinese) fino al primo porto europeo.In questo modo si è pensato di pareggiare il level playing field competitivo tra servizi portuali resi nei porti del nord Africa rispetto a quelli dei principali porti di transhipment dell’Europa mediterranea.Rossi, spiega, numeri alla mano, perchè le misure anti-elusione introdotte dall’Unione Europea (la cd. “regola delle 300 miglia”) non è sufficiente a evitare che le compagnie di navigazione decidano di trasferire l’attività di trasbordo container sulla sponda opposta del Mediterraneo, in Nord Africa, penalizzando porti come Pireo, Malta, Gioia tauro, Sines e altri del Sud Europa.<div class="injected_element injected_element_3 leggi_anche_container"></div><p></p><p data-insertion="1" data-new="1" data-parent-tag-name="body">Lo strumento anti-elusione pensato da Bruxelles “non è adeguato per una ragione economica e si sa che, quando i conti non tornano, rimane poco spazio per le chiacchere” scrive Rossi. “Una compagnia marittima che ha eletto un porto UE per le proprie attività di transhipment (sia essa CMA-CGM a Malta, MSC a Gioia Tauro o Cosco al Pireo per semplificare) ed effettuato cospicui investimenti per rendere tali impianti efficienti, dovrà mettere in conto che affronterà costi operativi ben maggiori (dovuti al regime ETS) rispetto ai propri competitors che avessero prescelto di operare (e investire) nei porti del nord Africa (Tanger Med e Port Said in testa)”.</p>Aiuta nella comprensione “l’esempio di una nave che parte da Singapore (porto non UE), scala Gioia Tauro (porto UE) e poi va ad Anversa (altro porto UE). La compagnia si troverà a pagare il 50% delle emissioni generate fra i primi due porti e il 100% di quelle fra i secondi due. Ma se lo scalo intermedio fosse a Port Said o a Tanger Med, ecco che anche sulla seconda tratta pagherebbe il 50%. La differenza – scrive il segretario generale di Assarmatori – per una nave di medie dimensioni di circa 8000 TEUs di portata è di circa 100 mila euro a viaggio (su un totale di 450 mila euro a viaggio). Le navi impegnate su questi trade sono migliaia, circostanza che porta il gap competitivo a decine di milioni di euro all’anno”.Secondo l’esperto avvocato marittimista, però, “non è questo il vero problema. Circa il 50% del traffico intercontinentale negli hub è rappresentato da linee che collegano la regione Asiatica con le Americhe. La nave che parte da Singapore, scala Port Said e poi si dirige a New York non pagherà nulla, visto che verrebbero toccati tre porti non UE. Se lo scalo intermedio fosse Gioia Tauro, invece, ecco che dovrebbe pagare il 50% su entrambe le tratte per un costo che si aggira sui 500 mila euro a toccata. Questa è la vera differenza insostenibile”.Il contributo aggiunge: “Il regime ETS è pensato per applicarsi al mercato in maniera indifferenziata e così farà laddove il relativo costo sarà assorbito dal cliente come peraltro avviene per l’energia elettrica prodotta da fonti fossili o per il trasporto aereo. Se invece il regime consentisse che due operatori (coloro che sono onerati dell’acquisto del certificato) vengano incisi in modo difforme, pare evidente che tale regime andrebbe modificato. Ecco spiegato che lo strumento pensato per garantire il level playing field non funziona perché ipotizzare di non contare (semplicemente) Tangeri come porto di scalo per rotte marittime con destini o provenienze europee riduce il gap dei costi per queste rotte, ma non incide affatto e quindi non risolve il tema relativamente alle rotte che passano in quei porti in transito da paesi extra Ue. Si parla di centinaia di milioni di euro/anno di extra costi che, se non aboliti con idonee modifiche alla Direttiva, comporteranno la de-localizzazione delle linee di transhipment attualmente nei porti hub del mediterraneo (Gioia Tauro in testa ma anche Malta, Algeciras e Sines) presso porti nord africani (i soliti noti, ma anche nelle neo costruite strutture degli algerini che saranno sicuramente a fregarsi le mani per questo ennesimo autogol della Unione)”.Evidenti i rischi per l’Italia se l’impegno di Msc su Gioia Tauro dovesse ridimensionarsi: “Perdita di posti di lavoro, ma anche mancanza di controllo da parte del nostro Paese degli snodi fondamentali della logistica”.Rossi conclude sottolineando che “occorre velocizzare il riesame da parte della Commissione Europea circa il funzionamento della Direttiva, per individuare e prevenire già in una fase iniziale i comportamenti elusivi, con l’obiettivo di giungere a una revisione tempestiva della stessa prima che i processi di trasferimento delle linee marittime diventino potenzialmente irreversibili. Ed è necessario, al contempo, arrivare a escludere dalla definizione di ‘porto di scalo’ anche i porti UE maggiormente a rischio (per quanto riguarda i traffici extra UE/UE) e sospendere il regime ETS per i traffici in transito per le rotte extra UE/extra UE”.&nbsp;<a href="https://www.shippingitaly.it/2023/09/25/lautogol-dellue-sul-transhipment-container-costera-100mila-euro-in-piu-a-viaggio-per-navi-da-8-000-teu/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da shippingitaly.it</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4800</guid>
                        <pubDate>Fri, 22 Sep 2023 03:57:38 +0200</pubDate>
                        <title>RE ITALY 6 ottobre 2023: A che punto è il Proptech</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/re-italy-6-ottobre-2023-a-che-punto-e-il-proptech</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.reitaly.it/" target="_blank" rel="noreferrer">RE ITALY,</a>&nbsp;la Convention italiana del Real Estate, torna il 6 ottobre 2023, sempre organizzata da Monitorimmobiliare e sempre in presenza in Borsa Italiana, per la sua 21° edizione.Il panel "<strong>A che punto è il Proptech</strong>" vedrà sul palco Barbara Cominelli, CEO JLL Italia, Pietro Pellizzari, CEO Wikicasa, Davide Grossi, Head of Real Estate Mamacrowd Azimut Group, Andrea Palisca, Head of Product Planet Smart City, Subito.it.Coordinerà i lavori Luigi Croce, Partner ADVANT Nctm.Ingresso riservato agli abbonati di Monitorimmobiliare, su invito.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>Scopri il&nbsp;<a href="https://www.monitorimmobiliare.it/reitaly/agenda/" target="_blank" rel="noreferrer">programma</a>, in aggiornamento, e richiedi l’accredito su&nbsp;<a href="https://www.reitaly.it/" target="_blank" rel="noreferrer">www.reitaly.it</a><a href="https://www.monitorimmobiliare.it/monitorimmobiliare/notizia/re-italy-6-ottobre-2023-a-che-punto-e-il-proptech_2023-09-20203415/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Monitorimmobiliare.it</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4802</guid>
                        <pubDate>Fri, 15 Sep 2023 03:53:33 +0200</pubDate>
                        <title>Il legale del Parma calcio: &quot;Nuovo Tardini, buone probabilità che i lavori inizino la prossima estate. Stadio pronto nel 2026&quot;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-legale-del-parma-calcio-nuovo-tardini-buone-probabilita-che-i-lavori-inizino-la-prossima-estate-stadio-pronto-nel-2026</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Sul progetto definitivo del nuovo stadio Tardini, è intervenuto&nbsp;<strong>Marco Monaco</strong>. Il legale del Parma Calcio è intervenuto alla trasmissione “Costruzioni dal basso” su Radio TV Serie A con RDS. L'avvocato, rappresentante dello&nbsp;<strong>studio legale ADVANT – NCTM e legale del Parma calcio</strong>&nbsp;che ha curato il progetto del nuovo stadio di Parma, ha commentato: “Il Tardini è uno stadio che ha un secolo di vita. I lavori di costruzioni sono terminati nel 1924, oggetto di vari interventi di riqualificazione, però è uno stadio datato, lontano da quegli standard modernissimi, che oggi sono richiesti a queste infrastrutture sportive. La nuova visione del Parma calcio è di creare uno stadio per tutti, per famiglie, per diversamente abili, per soggetti che sono in grado di vedere uno spettacolo sportivo in massima sicurezza con tantissimi comfort.&nbsp;<strong>Le tempistiche del progetto?</strong>&nbsp;La gestazione del progetto e lo svolgimento del procedimento è stata alquanto articolata. Però, oggi, con la presentazione del progetto definitivo&nbsp;<strong>c’è la fondata aspettativa di voler completare il procedimento di approvazione nella primavera del 2024 e di&nbsp;</strong><strong>poter iniziare i lavori già nell’estate del 2024</strong>. Con due anni di realizzazione ipotizzati nel cronoprogramma,&nbsp;<strong>il nuovo stadio potrà essere inaugurato già nel 2026</strong>. Il Tardini è uno stadio iconico secondo il Parma Calcio. Ha visto il Parma trionfare anche in competizioni internazionali. La volontà è di fare un intervento che ne possa amplificare le dotazioni, ne possa migliorare l’accesso e rifare&nbsp;<strong>un percorso lo possa far diventare uno degli stadi più belli d’Europa</strong>. L’idea di poterlo realizzare in un altro sito è stata presa in considerazione, ma non è stata considerata alla stregua di quella perseguita, con la ristrutturazione, previa demolizione, dell’impianto sportivo esistente.&nbsp;<strong>Lo stadio sarà posizionato al centro della città, non sconterà difficoltà in termini trasportistici e di viabilità</strong>, continuerà ad essere il punto di riferimento per la città di Parma. Un grande attattore sportivo ma anche culturale per il tempo libero, messo a disposizione per la città di Parma e della provincia. L’esperienza ci dice che le amministrazioni comunali non sono pronte ad esaminare con la dovuta efficienza le proposte che arrivano da parte dei privati. Nel caso di Parma,&nbsp;<strong>c’è stata una grande attenzione del Comune di Parma</strong>&nbsp;invece. A Parma, oltre alla realizzazione dello stadio, è stato previsto complessivamente come area commerciale, museo del Parma e lo store del Parma, un’area a supporto di poco meno di 3mila metri quadrati. Praticamente nulla rispetto al valore dell’<strong>investimento che è di 138 milioni, totalmente a carico del privato</strong>. Il Comune di Parma è sempre stato che ha esaminato con attenzione quanto gli veniva proposta, ha avuto i suoi rilievi da esporre. Ma in un progetto di partenariato come questo, non ha mai richiesto indicazioni o prescrizioni abnormi. C’è stato sempre un dialogo costruttivo e ci auguriamo che si continui su questa linea. La collettività non sopporta oneri, perché sono tutti costi a carico del privato”.&nbsp;<a href="https://www.gazzettadiparma.it/il-parma/2023/09/14/news/il-legale-del-parma-calcio-nuovo-tardini-buone-probabilita-che-i-lavori-inizino-la-prossima-estate-stadio-pronto-nel-2026-731762/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da gazzettadiparma.it</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4803</guid>
                        <pubDate>Tue, 29 Aug 2023 05:37:32 +0200</pubDate>
                        <title>Diritto Marittimo, nasce una nuova realtà con ADVANT Nctm e Studio Legale Berlingieri</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/diritto-marittimo-nasce-una-nuova-realta-con-advant-nctm-e-studio-legale-berlingieri</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>“Siamo particolarmente compiaciuti di questa integrazione”</strong>Milano – Il Senior Partner di ADVANT Nctm, Paolo Montironi, e il Senior Partner dello Studio Legale Berlingieri, Giorgio Berlingieri, annunciano l’integrazione dei rispettivi Studi per rafforzare e consolidare la leadership nel settore del diritto marittimo.“Unendoci allo studio Legale Berlingieri nella loro storica e prestigiosa sede genovese di Via Roma 10”,&nbsp;<strong>afferma Paolo Montironi</strong>, “il nostro Studio espande le proprie competenze e risorse nella capitale italiana dello shipping, da sempre simbolo e riferimento della scienza e della cultura marittima, offrendo così ai nostri clienti l’esperienza di un team di professionisti ancora più ampio”.<strong>“Siamo particolarmente compiaciuti di questa integrazione”</strong>,&nbsp;<strong>commenta Giorgio Berlingieri</strong>, “poiché ci consente di affrontare le sfide della professione al passo con l’evoluzione tecnologica e la globalizzazione, permettendo ulteriori sviluppi nel solco della tradizione e dell’esperienza che ci ha sempre contraddistinto”.“La decisione di ADVANT Nctm di aprire una sede a Genova”,&nbsp;<strong>prosegue Berlingieri</strong>, “è una conferma della ritrovata attrattività della città e delle sue risorse, da qualche anno al centro di una politica espansiva che sta dando i primi importanti frutti”.<strong>L’integrazione dei due Studi costituirà quindi un punto di riferimento nel diritto marittimo, rafforzando in modo importante le reciproche competenze&nbsp;</strong>in questo settore così come nelle materie ad esso ancillari, ivi comprese quelle assicurative e finanziarie legate allo shipping.&nbsp;<a href="https://www.shipmag.it/diritto-marittimo-nasce-una-nuova-realta-con-advant-nctm-e-studio-legale-berlingieri/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da ShipMag</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4807</guid>
                        <pubDate>Mon, 14 Aug 2023 11:07:08 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm rafforza la compagine societaria con l’ingresso di Piero Francesco Viganò</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-rafforza-la-compagine-societaria-con-lingresso-di-piero-francesco-vigano</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>ADVANT Nctm rafforza la compagine societaria con l'ingresso di Piero Francesco Viganò, proveniente da Gitti and Partners, in cui ha ricoperto per diversi anni il ruolo di esperto nel settore Energy &amp; Utilities.<em>Tratto da <a href="https://legalcommunity.it/advant-nctm-rafforza-la-compagine-societaria-con-lingresso-di-vigano/" target="_blank" rel="noreferrer">Legalcommunity</a></em>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4809</guid>
                        <pubDate>Thu, 03 Aug 2023 05:09:58 +0200</pubDate>
                        <title>Il Cipom approva il piano nazionale del mare, plauso del cluster marittimo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-cipom-approva-il-piano-nazionale-del-mare-plauso-del-cluster-marittimo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Approvato il Piano nazionale del mare, il&nbsp;<strong>Cipom</strong>,&nbsp;<strong>Comitato interministeriale per le politiche del mare</strong>, riunitosi ieri pomeriggio a Palazzo Chigi sotto la presidenza del ministro per le Politiche del mare Nello Musumeci,&nbsp;<strong>ha approvato il Piano del mare</strong>&nbsp;previsto dall’articolo 12 del DL 173 del 2022.Il documento secondo l’Iter è in attesa di essere trasmesso al governo e al parlamento, quale strumento di programmazione di&nbsp; una politica marittima unitaria e strategica. Redatto da&nbsp;<strong>un apposito comitato di 10 esperti,</strong>&nbsp;nominati dal ministro Musumeci e coadiuvati dalla struttura di missione per le Politiche del mare, è frutto del confronto e delle audizioni con i principali attori pubblici e privati del sistema mare, e ogni tre anni dovrà essere aggiornato.Ad approvare il Piano del mare inoltre i rappresentanti dei ministeri: Infrastrutture e Trasporti, Difesa,&nbsp; Ambiente, Cultura, Finanza, Agricoltura, Turismo, Affari europei, PNRR, Esteri, Imprese e Made in Italy, Affari regionali.Il ministro Musumeci ha commentato: ”Il primo importante passo è stato fatto. L<strong>’Italia secondo gli obiettivi del governo intende guardare al mare oltre l’orizzonte con occhi nuovi,</strong>&nbsp;sempre più attenti alla sua salvaguardia e valorizzazione. Desidero ringraziare i colleghi di governo del Cipom, il Comitato degli esperti coordinato da Luca Salamone, e tutti i soggetti associativi e singoli, pubblici e privati che hanno fornito il loro essenziale contributo di idee e proposte”.Il comitato dei 10 esperti è coordinato da Luca Salamone, con il supporto di Giuseppe Cavuoti. Ne fanno parte:Giovanni Acampora (presidente Assonautica Italiana)Lucio Caracciolo (professore di relazioni internazionali e studi strategici, direttore della rivista Limes)Stefano Cataudella (professore emerito di ecologia applicata)Salvatore Cordaro (avvocato cassazionista – già assessore della Regione Siciliana al territorio e all’ambiente)Michele Nones (già consigliere Pcm e ministeriale per questioni di sicurezza; vicepresidente IAI)Vincenzo Pisani (Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine)Pierpaolo Ribuffo (ammiraglio di divisione – Comandante interregionale marittimo Nord)<strong>Alberto Rossi</strong> (segretario generale Assarmatori)Luca Sisto (direttore generale Confitarma e presidente Istituto Italiano di Navigazione)Greta Tellarini (professoressa di diritto della navigazione e dei trasporti)&nbsp;<strong>Il presidente di Confitarma, Mario Mattioli, ha dichiarato:</strong>“Il Piano del mare è un importante tassello lungo il percorso, da sempre invocato da Confitarma, di&nbsp;<strong>dare al nostro Paese una regia unica del mare.</strong>&nbsp;Il gruppo degli esperti” – ha aggiunto Mattioli – “tra cui è presente anche il direttore generale di Confitarma Luca Sisto, insieme alla struttura di missione del ministro Musumeci, sono riusciti nella difficile impresa di unire in un unico documento le linee guida di sviluppo strategico di tutte le filiere che compongono l’Economia del Mare italiana”.“Ringraziamo il presidente del consiglio Meloni, il ministro per le politiche del mare Musumeci e il governo raccolto intorno al CIPOM” – ha concluso Mattioli – “per l’impegno fin qui portato avanti, auspicando fortemente che possiamo continuare a lavorare, tutti insieme, per sostenere la marittimità nazionale”.&nbsp;<strong>Il presidente di Assonautica Italiana, Giovanni Acampora:</strong>“L’approvazione del primo Piano del mare rappresenta una tappa importante per l’Italia l<strong>ungo il percorso che mira a mettere l’Economia del Mare al centro delle strategie di sviluppo nazionali</strong>”. Così il presidente di Assonautica Italiana – l’Associazione Nazionale per lo sviluppo dell’Economia del Mare di Unioncamere.“Ringrazio il presidente del consiglio Meloni, il governo e in particolare il ministro Musumeci “ – ha aggiunto Acampora – “per aver dato vita a una nuova stagione per il nostro Paese.È stato un intenso lavoro di squadra che ci ha visti impegnati in questi mesi insieme, esperti e struttura di missione, ma anche stakeholder pubblici e privati, istituzioni, associazioni, in un laboratorio comune che non può e non deve fermarsi qui. Da oggi dobbiamo cavalcare tutti insieme una nuova onda che ci porterà ad essere leader in Europa e nel Mediterraneo”.&nbsp;</p><p style="text-align: left;"><a href="https://www.corrieremarittimo.it/ports/il-cipom-approva-il-piano-nazionale-del-mare-plauso-del-cluster-marittimo/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Corriere marittimo</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4812</guid>
                        <pubDate>Mon, 17 Jul 2023 08:24:49 +0200</pubDate>
                        <title>Settore immobiliare: perchè optare per investimenti sostenibili</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/settore-immobiliare-perche-optare-per-investimenti-sostenibili</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con l’approvazione dello scorso marzo da parte del Parlamento UE della<a href="https://esgnews.it/abitare-sostenibile/direttiva-case-green-ue-cosa-prevede-entro-il-2033/" target="_blank" rel="noreferrer">&nbsp;direttiva “Case green”</a>, la posizione delle istituzioni europee è chiara:&nbsp;<strong>bisogna decarbonizzare il settore immobiliare.</strong>&nbsp;Messo da parte lo scetticismo di alcuni governi dell’Unione, per raggiungere gli obiettivi del piano di riduzione delle emissioni “Fit for 55” dell’UE l’edilizia non può essere ignorata. Ecco dunque che nei prossimi anni saranno necessari ingenti investimenti per ristrutturare il patrimonio immobiliare esistente, migliorandone le prestazioni energetiche, e per incentivare una nuova modalità progettuale che preveda l’utilizzo di materiali meno impattanti e una maggiore attenzione a criteri ESG. Ma il mondo della finanza è pronto ad accompagnare la transizione del settore? E perchè dovrebbero farlo? Secondo quanto è emerso durante il webinar&nbsp;<em>Settore immobiliare e transizione ecologica: il ruolo degli investimenti sostenibili,&nbsp;</em>organizzato dal&nbsp;<strong>Forum per la Finanza Sostenibile&nbsp;</strong>in collaborazione con&nbsp;<strong>ADVANT Nctm,</strong>&nbsp;studio legale indipendente, e moderato da&nbsp;<strong><a href="https://esgnews.it/sustainability-week/bicciato-la-finanza-sostenibile-indispensabile-per-la-transizione/" target="_blank" rel="noreferrer">Francesco Bicciato</a>,</strong>&nbsp;direttore generale del Forum,&nbsp;<strong>sono tre le motivazioni principali per investire in modo sostenibile nel real estate.</strong>&nbsp;La prima è l’<strong>evoluzione normativa&nbsp;</strong>in atto, segue il&nbsp;<strong>rischio di obsolescenza degli asset</strong>, cioè la perdita di valore causata dalla scarsa considerazione di criteri ESG, considerando la sempre più forte presenza dei temi ESG nei processi di due diligence e, infine, il&nbsp;<strong>rischio reputazionale</strong>, dal momento che l’inclusione di elementi sociali e ambientali ha benefici di marketing.C’è dunque l’urgenza di&nbsp;<strong>ristrutturare i portafogli immobiliari</strong>&nbsp;e per incentivare questa modalità di investimento anche nel settore immobiliare si sta optando per i&nbsp;<strong>green premium&nbsp;</strong>e i&nbsp;<strong>green financing</strong>&nbsp;con modalità premianti per chi ha o migliora target ESG.</p><h2 class="wp-block-heading"><span id="Come_intervenire_per_ristrutturare_i_portafogli_immobiliari">Come intervenire per ristrutturare i portafogli immobiliari</span></h2>Durante il webinar sono stati ricordati alcuni dati: il&nbsp;<strong>settore immobiliare in Italia è responsabile del 40% delle emissioni&nbsp;</strong>di anidride carbonica, con il 70% di CO2 legato alla vita ordinaria degli immobili e il 30% alla fase di costruzione. La cementazione impatta negativamente sulla&nbsp;<strong>biodiversità</strong>&nbsp;e le infrastrutture hanno effetti di lungo termine sulla qualità della vita delle&nbsp;<strong>comunità</strong>.Una prima linea di intervento, quindi, secondo<strong>&nbsp;Rosemarie Serrato</strong>, socio di ADVANT Nctm, è quella di porre attenzione ai&nbsp;<strong>materiali</strong>&nbsp;in fase di costruzione, in modo che garantiscano una manutenzione agevole e abbiano delle emissioni minime. Il secondo prerequisito è invece quello di lavorare per l’<strong>efficienza energetica</strong>&nbsp;degli immobili, che dovrebbero essere (almeno parzialmente) autonomi. Questa visione si colloca in un’Italia che sta aumentando il ricorso alle rinnovabili e che parla sempre più di&nbsp;<strong>comunità energetiche rinnovabili,</strong>&nbsp;oggetti giuridici autonomi che possono ospitare impianti fino a 1MW di potenza condivisa. Secondo Serrato però non bisogna pensare solo alla decarbonizzazione, ma anche alla riduzione dell’impatto che gli immobili hanno sulla<strong>&nbsp;biodiversità</strong>, proponendo interventi di&nbsp;<strong>riforestazione e rigenerazione urbana.</strong>&nbsp;Per realizzare tali progetti sono necessarie la&nbsp;<strong>collaborazione</strong>&nbsp;tra pubblico e privato, un ruolo attivo dei&nbsp;<strong>consulenti</strong>&nbsp;nel veicolare gli investimenti, incentivi pubblici e un’ottica che consideri l’impatto ambientale tanto quanto quello sociale, senza lasciare un tassello da parte.<h2 class="wp-block-heading"><span id="I_driver_degli_investimenti_sostenibili_nel_settore_immobiliare">I driver degli investimenti sostenibili nel settore immobiliare</span></h2>Gli investimenti sostenibili hanno quindi il potenziale di guidare la transizione ecologica del settore immobiliare. Secondo&nbsp;<strong>Francesca Altamura,&nbsp;</strong>sustainability lead di Cushman &amp; Wakefield, società attiva nella consulenza immobiliare, ci sono alcuni&nbsp;<strong>driver&nbsp;</strong>da tenere in considerazione. Il primo sono le&nbsp;<strong>leggi</strong>&nbsp;in ambito di efficienza energetica e sostenibilità, che sono incrementate negli anni e continueranno ad essere più esigenti. Segue il&nbsp;<strong>rischio dell’obsolescenza,</strong>&nbsp;cioè la perdita di valore causata dalla scarsa considerazione di criteri ESG, che si vede già oggi dalla presenza sempre più forte dei temi ESG nei processi di due diligence. L’ultima spinta ad investimenti immobiliari sostenibili sarà il&nbsp;<strong>rischio reputazionale</strong>. Sia privati che enti pubblici stanno infatti investendo per catalizzare impatto sociale positivo tramite il real estate, con azioni che hanno benefici di marketing. La “S” sta assumendo un valore sempre maggiore, con&nbsp;<strong>rinnovata attenzione per i rischi sociali</strong>&nbsp;e per interventi come quelli di social housing.Considerando inoltre che<strong>&nbsp;molti immobili esistenti non sono efficienti&nbsp;</strong>a livello di richieste di mercato né in termini di consumo energetico, secondo<strong>&nbsp;Roberto Curletti,</strong>&nbsp;senior investment manager della società di risparmio gestito&nbsp;<strong><a href="https://esgnews.it/asset-manager/ardian/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ardian</a>,</strong>&nbsp;un grande driver per l’investimento è il&nbsp;<strong>riposizionamento</strong>&nbsp;del real estate – recuperare cioè il patrimonio esistente, rendendolo conforme alle leggi esistenti.“Si è calcolato che nel 2040, due terzi degli immobili di oggi saranno ancora presenti, quindi occorre intervenire subito, analizzando il portafoglio dei clienti e capendo quale è il&nbsp;<strong>rischio climatico che vanno ad affrontare, ma anche il rischio di transizione&nbsp;</strong>verso infrastrutture più sostenibili”, ha spiegato Serrato, “Mentre per i&nbsp;<strong>nuovi</strong>&nbsp;immobili si tratta di non adeguarsi solo alla normativa ma di evitare di rincorrerla,&nbsp;<strong>anticipandola</strong>&nbsp;con investimenti che si possano certificare, perché la reportistica assumerà un ruolo sempre più importante”.<h2 class="wp-block-heading"><span id="Rischi_e_opportunita_per_gli_investitori">Rischi e opportunità per gli investitori</span></h2>Il settore immobiliare presenta una serie di rischi importanti per Altamura, in primis la&nbsp;<strong>gestione della velocità del cambiamento</strong>. La sostenibilità continua a evolversi, sia in ambito normativo che per quanto riguarda le competenze richieste agli operatori del settore, e processi e tecnologie devono adeguarsi a un ritmo sostenuto. Inoltre, è ancora difficile&nbsp;<strong>assegnare un impatto finanziario alla transizione&nbsp;</strong>ecologica di un immobile, specialmente nel momento della vendita (nonostante questo, resta un tema di appetibilità di prodotto). È infine complesso&nbsp;<strong>allineare strategie ESG e tipo di investimento</strong>&nbsp;– non si può adottare un ragionamento&nbsp;<em>one size fits all</em>, anche se ci sono alcuni elementi che dovrebbero essere sempre presenti, come il coinvolgimento di un esperto di<strong>&nbsp;Life Cycle Assesment</strong>&nbsp;fin dall’inizio.Per quanto riguarda lo<strong>&nbsp;stock esistente</strong>&nbsp;sul mercato immobiliare, circa la metà ha più di 30 anni e solo il 14% è stato appena costruito o ha subito rinnovi di recente. In Italia, nello specifico, c’è anche il fattore del&nbsp;<strong>patrimonio storico</strong>, e delle restrizioni applicabili nelle opere di rinnovamento e riqualificazione di tali immobili.Grandi opportunità sono offerte dall’<strong>evoluzione dei materiali e delle tecnologie,</strong>&nbsp;che danno un nuovo contributo ai piani di decarbonizzazione e digitalizzazione, a partire dai nuovi metodi di raccolta e analisi dati. Anche&nbsp;<strong>green premium e green financing</strong>&nbsp;stanno osservando delle tendenze positive, con ricerche nel settore hospitality che rivelano un expected value premium tra il 4,5-7,3% per asset con determinate credenziali ESG, e una crescita sostenuta del green financing in Europa negli ultimi anni.Tuttavia, se il settore immobiliare vuole davvero mettersi sulla strada della transizione green e se gli investitori vogliono davvero finanziare un cambiamento concreto, secondo&nbsp;<strong>Riccardo Sallustio,</strong>&nbsp;socio di ADVANT Nctm e professore LUISS Guido Carli, manca un tassello fondamentale: “Per mettere veramente a terra le problematiche e i rischi del real estate&nbsp;<strong>dobbiamo regolare contrattualmente gli impegni.&nbsp;</strong>Non basta dire ‘io investo in un fondo ex art. 9’ o ‘in un bond sustainability linked con KPIs di un certo tipo’. Serve che tutti gli impegni dei soggetti coinvolti siano contrattualizzati, e che venga controllato che siano davvero sostenibili. Bisogna anche lavorare sulla<strong>&nbsp;riqualificazione di un sistema di garanzie,</strong>&nbsp;andando a creare un equivalente di Sace green per il settore residenziale privato” ha concluso il professore.<a href="https://esgnews.it/abitare-sostenibile/settore-immobiliare-perche-optare-per-investimenti-sostenibili/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Esg News</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4814</guid>
                        <pubDate>Wed, 12 Jul 2023 04:02:12 +0200</pubDate>
                        <title>L&#039;Egm va a caccia di liquidità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legm-va-a-caccia-di-liquidita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La lista delle ipo resta lunga e attrattiva ma dopo la quotazione c'è carenza di investitori. Il punto sulle nuove norme.</em>Con il debutto di Green Oleo di ieri il numero di titoli scambiati sull'Egm è salito a 195, segnando la 17esima quotazione sul segmento da inizio anno. Il listino dedicato alle capitalizzazioni sottili continua ad attrarre piccole aziende a Palazzo Mezzanotte e la lista delle candidate all' ipo rimarrà nutrita anche nei prossimi mesi.[...]Commentando il quadro normativo italiano Lukas Plattner, partner di ADVANT Nctm, sottolinea la maggior severità delle leggi rispetto a quelle Ue. «Dobbiamo pensare a una politica a tutto tondo per sostenere Made in Italy e pmi, con nuovi incentivi fiscali e la semplificazione delle regole».&nbsp;<em>Articolo completo disponibile sul quotidiano di MF del 12 luglio 2023.</em>&nbsp;<a href="https://video.milanofinanza.it/video/listing-act-e-libro-verde-la-nuova-struttura-normativa-e-i-vantaggi-per-le-pmi-7P9eaydKYUdu" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Clicca qui per il video integrale del panel "Listing Act e libro verde, la nuova struttura normativa e i vantaggi per le pmi" della quinta edizione di "MF Growth Italia Day</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4816</guid>
                        <pubDate>Mon, 10 Jul 2023 05:49:57 +0200</pubDate>
                        <title>Brevetto Ue unitario, subito più consulenze in proprietà intellettuale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/brevetto-ue-unitario-subito-piu-consulenze-in-proprieta-intellettuale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Dal 1° giugno. Le ricadute sugli studi legali dopo il debutto del nuovo sistema, tra assistenza e informazioni alle imprese e riorganizzazione interna.</em>[...] Il tema della riorganizzazione ha investito anche ADVANT Nctm che ha creato un team internazionale per il contenzioso. "La sede milanese del Tub sarà un volano a vantaggio della competitività dell'Italia", commenta Paolo Lazzarino, partner ADVANT Nctm e componente della commissione di studio sul Tub istituita dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano.&nbsp;<em>Articolo completo sul numero odierno de Il Sole 24 ore</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4819</guid>
                        <pubDate>Fri, 16 Jun 2023 05:32:04 +0200</pubDate>
                        <title>AssoNext, Plattner: assicurare impianto regolamentare meno pervasivo per PMI</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/assonext-plattner-assicurare-impianto-regolamentare-meno-pervasivo-per-pmi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>"Occorre prendere atto del successo dei mercati MTF destinati alle PMI e della forte e impellente necessità di prevedere finalmente un minimo set normativo volto a incentivare l'accesso a questi mercati e la permanenza sul mercato&nbsp;<strong>semplificando in via proporzionale il set di regole previsto nel Codice Civile</strong>". Lo ha affermato l'avvocato&nbsp;<strong>Lukas Plattner</strong>, membro del Comitato Scientifico di AssoNEXT e socio di ADVANT Nctm, nel corso dell'audizione in Commissione Finanze e Tesoro sul disegno di legge "Competitività dei capitali"."In particolare, l'applicazione delle disposizioni in tema di governo societario va rimodulata in via proporzionale per gli emittenti MTF così da assicurare un&nbsp;<strong>impianto regolamentare diverso e meno pervasivo</strong>&nbsp;rispetto a quello cui sono assoggettate le società quotate sui mercati regolamentati, così come sta avvenendo anche nella UE col Listing Act", ha aggiunto.Il ragionamento di Plattner è partito dalla qualifica di "<strong>emittente diffuso</strong>" e della sua storia. Secondo l'avvocato "l'esperienza delle società diffuse può dirsi&nbsp;<strong>fallimentare</strong>: nell'elenco tenuto dalla CONSOB sono iscritte 58 società, divise tra banche popolari ed emittenti negoziati su Euronext Growth Milan (20), caduti loro malgrado nella rete".Occorre, quindi, "una riforma organica e proporzionale dedicata alle PMI che decidono di quotarsi su un MTF, evitando che si trovino, per fattori esterni quali la diffusione del flottante, a essere assoggettate a un quadro legislativo pressoché identico alle società di maggiori dimensioni, quotate sul mercato regolamentato, e con una disciplina divergente rispetto agli emittenti MTF non diffusi (e conseguenti difficoltà di orientamento per gli investitori), nonché con maggiori oneri e costi. Tale risultato va scongiurato anche per&nbsp;<strong>evitare disarmonie sul mercato per effetto di quadri legislativi disomogenei</strong>".La proposta di AssoNEXT è di&nbsp;<strong>esclusione</strong>&nbsp;dalla definizione di "società emittenti strumenti finanziari diffusi" anche gli emittenti italiani con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione."In tal modo, le PMI che abbiano azioni negoziate in MTF (come il mercato Euronext Growth Milan) non saranno più soggette a un regime giuridico variabile in dipendenza del grado di diffusione delle proprie azioni - ha detto Plattner - Esse saranno, invece stabilmente soggette al regime giuridico applicabile alle "società aperte", con la previsione di alcune significative eccezioni, volte a definire una disciplina degli emittenti negoziati su MTF che sia&nbsp;<strong>proporzionale rispetto al regime applicabile alle società quotate in mercati regolamentati</strong>".&nbsp;<a href="https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/finanza/assonext-plattner-assicurare-impianto-regolamentare-meno-pervasivo-per-pmi-157_2023-06-15_TLB.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Borsa Italiana</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4820</guid>
                        <pubDate>Fri, 16 Jun 2023 05:29:43 +0200</pubDate>
                        <title>La Scala società tra avvocati avvia contest per giovani artisti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-scala-societa-tra-avvocati-avvia-contest-per-giovani-artisti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p class="v1MsoNormal"><strong>La Scala società tra avvocati</strong>&nbsp;annuncia il ritorno de&nbsp;<strong>LaScalArt Youth Artist Contest</strong>,&nbsp; premio organizzato dalla società e dalla sua Toogood Society, insieme a La Scala Formazione impresa sociale, giunto alla terza edizione con l’<strong>obiettivo di promuovere e valorizzare giovani artisti desiderosi di mettersi in gioco e far conoscere la propria arte.</strong></p><p class="v1MsoNormal">Tra i premi in palio, oltre alla possibilità di dare vita ad una mostra personale, vendere allo studio La Scala società tra avvocati una delle sue opere e realizzare un catalogo dedicato, al vincitore sarà offerta l’opportunità di esporre la sua mostra personale presso gli spazi espositivi di La Scala società tra avvocati durante la Milano Green Week, l’evento milanese che si svolgerà dal 26 settembre al 1° ottobre 2023.</p><p class="v1MsoNormal">La sostenibilità sarà la tematica portante di questa edizione del 2023. Ciascun partecipante potrà infatti candidarsi per una delle tre categorie proposte – fotografia, video e intelligenza artificiale – presentando tre opere che evidenzino l’importanza del cambiamento climatico e il suo impatto.</p><p class="v1MsoNormal">Le selezioni sono aperte fino all’11 luglio a tutti i giovani artisti nati dopo il 1993, iscritti o diplomati presso le Accademie di Belle Arti statali e/o private legalmente riconosciute dal MIUR o a corsi universitari di grafica e arte, di tutta Italia.</p><p class="v1MsoNormal">Per consultare il bando e candidarsi è possibile&nbsp;<a href="https://lascalaw.com/lascalart-youth-artist-contest/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>visitare questo link.</strong></a></p><p class="v1MsoNormal">“La ScalArt Youth Artist Contest è un progetto in grado di comunicare all’esterno il nostro impegno costante verso la cultura e le tematiche legate alla sostenibilità, valori di riferimento per tutti i professionisti dello Studio. Ogni giorno lavoriamo per farci promotori di iniziative volte a migliorare l’ambiente e i rapporti sociali, con il fine ultimo di provare a costruire un futuro più equo. Incoraggiamo, in particolare, la formazione culturale e professionale e la valorizzazione dei nostri professionisti in termini di diversità e inclusione. In definitiva, cerchiamo di fare in modo che lungimiranza e visione verso il futuro diventino il motore per l’innovazione e ci spingano ad abbracciare soluzioni creative in grado di trasformare il presente e plasmare un futuro migliore” ha commentato&nbsp;<b>Giuseppe La Scala, senior partner di La Scala società tra avvocati.</b></p><p class="v1MsoNormal">Lo studio riporta che nel 2022 l’impegno in termini di innovazione espresso da La Scala Società Tra Avvocati è stato riconosciuto anche dal Financial Times, che ha selezionato lo studio tra le realtà legali che in Europa si sono maggiormente distinte per aver intrapreso iniziative verso l’innovazione e la tecnologia, in seguito alla creazione di LegalSoftech insieme ad <strong>ADVANT Nctm</strong>, la joint venture nata per garantire sviluppo, assistenza e supporto riguardo ai temi chiave della sicurezza informatica e dell’automazione dei processi.</p>&nbsp;<a href="https://requadro.com/la-scala-societa-tra-avvocati-avvia-contest-per-i-giovani-artisti/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Requadro.com</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4822</guid>
                        <pubDate>Wed, 14 Jun 2023 08:29:17 +0200</pubDate>
                        <title>Assonext, protagonisti dell’Egm a confronto per migliorare il mercato delle pmi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/assonext-protagonisti-dellegm-a-confronto-per-migliorare-il-mercato-delle-pmi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p class="trending-dec w-100 mb-0">Le voci di Federico Freni, Mef; Giovanni Natali, Assonext; Lukas Plattner, Advant Nctm; Giulio Centemero, deputato; Anna Lambiase, Assonext; Guglielmo Manetti, Intermonte.</p><a href="https://video.milanofinanza.it/video/assonext-protagonisti-dell-egm-a-confronto-per-migliorare-il-mercato-delle-pmi-9ezBHK7uehXy" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Clicca qui per&nbsp; il video di Milano-Finanza</a>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4823</guid>
                        <pubDate>Wed, 31 May 2023 08:22:41 +0200</pubDate>
                        <title>Finanza Sostenibile avvia il confronto con il Governo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/finanza-sostenibile-avvia-il-confronto-con-il-governo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Finanza Sostenibile avvia il confronto con il Governo. Avviare un dialogo costruttivo tra investitori e Stato italiano, inteso come emittente di titoli di debito,</strong>&nbsp;e chiedere un riscontro sulle azioni intraprese (e i progressi compiuti) dalle istituzioni pubbliche a sostegno di una transizione ecologica giusta e inclusiva.Si pone questi obiettivi l’iniziativa di engagement collettivo con lo Stato italiano coordinata dal&nbsp;<strong>Forum per la Finanza Sostenibile</strong>.L’engagement può essere annoverato tra le strategie per prevenire il rischio di greenwashing e rappresenta un valido strumento a disposizione degli investitori per orientare positivamente i comportamenti dell’emittente su questioni di sostenibilità e aumentarne il grado di trasparenza.L’avvio del confronto è stato annunciato da una lettera indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e a diversi Ministeri e firmata da 40 investitori istituzionali tra asset manager, banche, imprese assicuratrici, casse di previdenza e fondi pensione, con il supporto di altre 37 organizzazioni che non investono in titoli di Stato. Capifila dell’iniziativa sono i fondi pensione negoziali Cometa e Pegaso, a cui aderiscono, rispettivamente, i lavoratori dipendenti dell’industria metalmeccanica e i dipendenti delle imprese di servizi di pubblica utilità.<strong>L’operazione rientra nell’ambito di un gruppo di lavoro permanente sull’engagement</strong>, che il Forum per la Finanza Sostenibile ha avviato nel 2021 per i propri Soci, con l’obiettivo di valorizzare le esperienze della base associativa e facilitare l’avvio di iniziative comuni.In questo caso, il dialogo si focalizza sulle politiche dello Stato italiano su alcuni temi ambientali (adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, prevenzione dell’inquinamento e tutela della biodiversità), sociali (giusta transizione, promozione e protezione dei diritti umani, riduzione delle disuguaglianze) e di governance (parità di genere, prevenzione e contrasto alla corruzione), che hanno una rilevanza anche sul piano economico-finanziario. I temi sono stati individuati dal gruppo di lavoro, con il contributo di numerosi Soci non investitori.<strong>Investitori firmatari</strong>Cometa (capofila), Fondo Pegaso (capofila), Arcano Partners, ARCO, Assimoco, Azimut Capital Management SGR S.p.A., Banca Consulia Spa, Banor SIM, BNP Paribas Asset Management, Camperio SIM, Candriam, Cassa Forense, Coopfond, DPAM, ENPACL, Fondaco SGR, Fondazione CON IL SUD, Fondazione di Venezia, Fondo Pensione Previambiente, Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare, Fondo Perseo Sirio, Fondo Priamo, Fondo Scuola Espero, Solidarietà Veneto – Fondo Pensione, Groupama Asset Management, HDI Assicurazioni, IMPact SGR, Inarcassa, ITAS Mutua, Kairos Partners SGR, Mirova (Gruppo Natixis IM), M&amp;G Investments, Nordea Asset Management, Payden Global SIM SpA, Raiffeisen Capital Management, Reale Mutua, SEFEA IMPACT, Sycomore Asset Management, UBS Asset Management SGR<strong>Soci FFS partecipanti al gruppo di lavoro</strong>Acri, ADVANT Nctm, AIAF, ANASF, Arpinge, Assofondipensione, Avanzi, CDP (ex Carbon Disclosure Project), CFA Society Italy, Comgest, DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A., DeA Capital Real Estate SGR S.p.A., DNV, Doorway, ECCO, EFPA Italia, EY, Fairtrade Italia, Finance &amp; Sustainability S.R.L., First Social Life, Fondazione ANT, Fondazione Donor Italia, Fondazione Sodalitas, Forum Nazionale del Terzo Settore, Global Thinking Foundation, Impronta Etica, Legambiente, MOMentum Alternative Investments, MondoInstitutional, Morningstar Italy, NATIVA, Nummus.Info, Riello Investimenti Partners Sgr, SCS Consulting, UNICEF Italia, WWF Italia.&nbsp;<a href="https://byinnovation.eu/finanza-sostenibile-avvia/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da BY Innovation</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4826</guid>
                        <pubDate>Mon, 22 May 2023 05:06:16 +0200</pubDate>
                        <title>Civilisti in corsa per rispettare i termini ristretti in primo grado</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/civilisti-in-corsa-per-rispettare-i-termini-ristretti-in-primo-grado</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>L'impatto. Cambia la strategia processuale: il legale è chiamato a preparare (e prevedere) ogni mossa al momento di istruire il ricorso.</em>I termini più stretti introdotti nel procedimento ordinario di primo grado, insieme con la scansione delle memorie, da scambiare prima dell'udienza di comparizione, e il nuovo (e accelerato) rito semplificato di cognizione impongono agli avvocati civilisti tempi di reazione rapidi e strategie nuove [...]."Per noi avvocati si tratta di un enorme salto culturale - afferma Alberto Toffoletto, socio fondatore di ADVANT Nctm, "sia nel rito ordinario che in quello semplificato la strategia processuale va disegnata da subito e non più individuata ed eventualmente corretta nell'arco di tutto il processo. Saremo sottoposti a una grande pressione iniziale, più pesante per chi assiste i convenuti: mentre l'attore ha il termine lungo della prescrizione per far valere le proprie ragioni e prepararsi al processo, il convenuto ha solo 50 giorni per difendersi, perché dalla notificazione della citazione all'udienza di comparizione decorrono almeno 120 giorni ma il convenuto deve costituirsi 7o giorni prima dell'udienza. Dato che l'attività dell'avvocato si sposta sulla preparazione al processo è ragionevole ipotizzare che possa cambiare anche la modalità di fatturazione ai clienti: dall'attuale suddivisione in tre tranche (costituzione in giudizio, deposito memorie e decisione)potremmo assistere a uno spostamento degli oneri verso la fase di avvio». [...]&nbsp;<em>Articolo completo su il Sole 24 Ore del 22 maggio 2023</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4828</guid>
                        <pubDate>Mon, 15 May 2023 05:58:07 +0200</pubDate>
                        <title>Baby influencer, tutele solo fai-da-te</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/baby-influencer-tutele-solo-fai-da-te</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Minori e social. Sempre più piccoli in rete, ma in Italia mancano disposizioni ad hoc. Possibile però fare riferimento a norme generali, come quelle su lavoro minorile e privacy, che per i legali vanno rispettate per evitare future controversie.</em>«<em>C’è un vuoto normativo</em> – ammette Paolo Lazzarino, socio dello studio ADVANT Nctm –, <em>in parte colmato dalla legge sul lavoro minorile, che lo vieta sotto i 16 anni, ma con una deroga, che si potrebbe applicare ai baby influencer, per gli impieghi culturali, artistici, sportivi, pubblicitari o nel mondo dello spettacolo. Questa legge richiede l’autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro, a verifica che le&nbsp;attività non pregiudichino la sicurezza, l’integrità psicofisica e lo sviluppo del minore e la frequenza a scuola. Si potrebbe ipotizzare che il visto dell’Itl si possa estendere ai contratti pubblicitari che coinvolgono prestazioni non occasionali di baby artisti, ma è una prassi non testata</em>».<em>Documento integrale disponibile sull’edizione giornaliera de Il Sole 24 Ore.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4830</guid>
                        <pubDate>Fri, 21 Apr 2023 04:40:09 +0200</pubDate>
                        <title>PNRR e politiche di sviluppo del Paese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pnrr-e-politiche-di-sviluppo-del-paese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>L'attuazione del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al centro del convegno “Le politiche per lo Sviluppo del Paese” organizzato dall'associazione di studi legali ADVANT Nctm: tra opportunità, sfide e necessità di riforma, non solo fiscale, ne abbiamo parlato con l'Avvocato Monaco, la sottosegretaria al MEF Savino e il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini.</strong>Ieri, 19 parile, mentre il Parlamento lavorava all’approvazione della&nbsp;<strong>legge di conversione del DL n. 13 del 2023</strong>&nbsp;per l’attuazione del&nbsp;<strong>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza</strong>, a pochi passi dalla sede della Camera, nella sede dell’associazione di studi legali ADVANT Nctm, si è parlato di politiche per lo sviluppo del paese.Necessariamente centrale è il tema del&nbsp;<strong>PNRR</strong>. Le sfide che il grande progetto pone si possono trasformare in opportunità solo dando origine a&nbsp;<strong>un’ondata di riforma</strong>, non solo fiscale.&nbsp;<i>Ce lo chiede l’Europa</i>, ma la necessità è tutta nostra.Ne abbiamo parlato con addetti ai lavori che operano su diversi fronti: la sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze&nbsp;<strong>Sandra Savino</strong>, il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, l’avvocato&nbsp;<strong>Marco Monaco</strong>, socio e direttore del Dipartimento di Diritto Amministrativo dell’associazione di studi legali&nbsp;<strong>ADVANT Nctm</strong>&nbsp;che ha ospitato l’evento.</p><p class="spip"><strong>L’attuazione del PNRR? Nessuna preoccupazione dal Governo, ma le riforme sono una necessità</strong></p>L’<strong><a href="https://www.informazionefiscale.it/Recovery-Plan-cos-e-cosa-prevede-testo-pdf-Piano-Nazionale-Ripresa-Resilienza" target="_blank" rel="noreferrer">attuazione del PNRR</a></strong>&nbsp;è uno degli principali impegni, cruciali e complessi, che il&nbsp;<strong>Governo</strong>&nbsp;ha ereditato dal precedente Esecutivo. Anzi, dai precedenti.Quando la premier&nbsp;<strong>Giorgia Meloni</strong>&nbsp;ha ricevuto il testimone da&nbsp;<strong>Mario Draghi</strong>&nbsp;ha preso in carico anche la realizzazione del&nbsp;<strong>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza</strong>, il progetto per la gestione dei fondi europei finalizzati a contrastare le perdite economiche determinate dalla pandemia.La&nbsp;<strong>difficoltà di passare dalla teoria alla pratica</strong>&nbsp;è un tema caldo e attuale. Il Governo nelle ultime settimane, però, ha rassicurato: non ci sono ostacoli che preoccupano oltre misura sul fronte del PNRR, il Nazionale Piano di Ripresa e Resilienza.Lo conferma anche la&nbsp;<strong>sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze Sandra Savino</strong>&nbsp;a&nbsp;<i>Informazione Fiscale</i>, a margine del Convegno organizzato da AVANT Nctm “Le politiche per lo Sviluppo del Paese”:&nbsp;<i>“La criticità sul PNRR non c’è. È importante rafforzare le autonomie locali, province, comuni. Non possiamo guardare indietro. Gradiamo avanti: dobbiamo costruire opportunità”</i>.Ma&nbsp;<strong>preoccupazioni e dubbi</strong>&nbsp;sono legittimi, vista la posta in gioco. E in effetti la stessa sottosegretaria durante l’evento precisa: “I progetti vanno avanti, vanno ricalibrati, siamo in contatto con la UE per adempiere a quanto richiesto e ottenere i fondi”. Dopo aver sottolineato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze si occupa del PNRR&nbsp;<i>“un po’ di sfuggita”</i>.Dalla platea&nbsp;<strong>Renata Polverini</strong>, ex presidente della Regione Lazio, definisce in effetti la scelta di affidare l’attuazione del Piano a un Ministero piccolo come quello degli Affari Europei&nbsp;<i>“un azzardo”</i>.<p class="spip"><strong>Per l’attuazione del PNRR centrale l’efficienza della Pubblica Amministrazione: sfida e opportunità</strong></p>Difficile avere un quadro chiaro dei passi avanti fatti e di quelli da fare. Ma una cosa è certa: sulla realizzazione di un grande progetto, per risorse e obiettivi, come quello del PNRR non mancano&nbsp;<strong>i nodi da sciogliere</strong>.<div class="optiload" data-google-query-id="CK_iyrHIuv4CFVPGuwgdNuEACQ"><p>Per l’<strong>avvocato Marco Monaco</strong>, socio e coordinatore del dipartimento di Diritto Amministrativo ADVANT Nctm, l’attuazione dipende da un fattore strategico:&nbsp;<i>“l’<strong>efficienza della pubblica amministrazione</strong>, abbiamo dei colli di bottiglie ma sicuramente è quella la sfida principale da cogliere”</i>. [<a href="https://www.youtube.com/watch?v=QuBlcKtXpvY&amp;t=3s" target="_blank" rel="noreferrer noopener">clicca qui per la video-intervista</a>]</p></div><div data-google-query-id="CK_iyrHIuv4CFVPGuwgdNuEACQ"></div><div data-google-query-id="CK_iyrHIuv4CFVPGuwgdNuEACQ"><p>In che contesto si sono inseriti i progetti da realizzare?</p></div><div data-google-query-id="CK_iyrHIuv4CFVPGuwgdNuEACQ"><p><i>“Se parliamo di amministrazioni pronte ad attuare gli interventi del PNRR, diciamo una non verità, quando è stato approvato il PNRR sul capitolo di bilancio ottomila del MEF giacevano 34 miliardi sui 50 della programmazione comunitaria 2014- 2020 non impegnati, quindi non avevamo dato prova, soprattutto con le regioni impegnate nella programmazione dei fondi comunitari, di essere in grado di spendere sicuramente neanche in passato”</i>.E la questione non riguarda solo il&nbsp;<strong>Mezzogiorno</strong>&nbsp;a cui è destinato il&nbsp;<strong>40 per cento delle risorse</strong>:&nbsp;<i>“Non è già pronta la nostra pubblica amministrazione sia al nord che al Sud. È chiaro che laddove c’è stato un blocco del turn over, come nel Sud Italia, non solo mancano le competenze, ma manca anche addirittura numericamente il personale”</i>.D’altronde anche lo stesso direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini durante l’evento ha evidenziato&nbsp;<strong>l’importanza dell’efficienza della PA</strong>, sottolineando però il ruolo centrale che spetta al Legislatore: è nel quadro normativo delineato che ci si muove.</p></div><p>Alla&nbsp;<strong>grande sfida da cogliere</strong>, come quella indicata da Marco Monaco, si accompagna sempre a una&nbsp;<strong>grande opportunità</strong>. Quale?&nbsp;<i>“Il percorso di riforme che il PNRR ci obbliga a seguire”</i>, specifica.<i>"Il Piano non è soltanto un insieme, molto ambizioso, di misure finanziate da attuare ma è soprattutto un esempio di misure, di riforme, che dovrebbero servire per dare efficienza al nostro sistema. Alcune riforme erano richieste da tempo dall’Europa e con il piano l’Europa ha trovato simbolicamente il modo per obbligarci a porre in essere queste riforme.”</i>Tecnicamente, spiega l’avvocato Monaco, si parla di un&nbsp;<strong>vincolo esterno</strong>&nbsp;introdotto dall’Europa nei nostri riguardi, così come accaduto nel 1996 per l’accesso nell’Unione Monetaria Europea. Ma con una differenza sostanziale:<strong>&nbsp;i fondi a disposizione</strong>.<i>“È vero che dobbiamo fare le riforma ma l’Europa ci ha dato una&nbsp;<strong>mole enorme di risorse</strong>, quasi 235 miliardi tra&nbsp;<strong>finanziamenti come sovvenzioni e prestiti"</strong></i></p><p class="spip"><strong>Nell’ondata di riforma legata al PNRR anche la revisione del sistema fiscale è centrale</strong></p>Tra le&nbsp;<strong>riforme complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza</strong>&nbsp;c’è anche quella&nbsp;<a href="https://www.informazionefiscale.it/legge-delega-riforma-fiscale-2023-novita-IRES-IVA-cosa-cambia" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>fiscale</strong></a>&nbsp;che, dopo essersi arenata con la&nbsp;<strong>crisi di Governo</strong>&nbsp;la scorsa estate, ha ripreso la sua corsa.Il&nbsp;<strong>16 marzo 2023</strong>&nbsp;l’attuale Esecutivo ha dato il via libera al&nbsp;<strong>Disegno di Legge Delega</strong>&nbsp;che dovrà poi essere approvato da entrambi i rami del Parlamento per consentire al Governo di passare alla&nbsp;<strong>modifica dell’attuale sistema tributario</strong>.È “una speranza”, oltre che un’opportunità, il progetto di revisione per il&nbsp;<strong>direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini</strong>.<i>“Non sono convinto che il Fisco rappresenti una leva di sviluppo. Essendo diventata una giungla la normativa fiscale non è una leva, ma un freno”</i>, con queste parole commenta la situazione attuale. D’altronde, anticipa durante il Convegno, la stessa&nbsp;<strong>Agenzia delle Entrate</strong>&nbsp;sta lavorando alla&nbsp;<strong><a href="https://www.informazionefiscale.it/Ruffini-Agenzia-delle-Entrate-codice-testi-unico-tributario" target="_blank" rel="noreferrer">realizzazione di testi unici tributari</a></strong>&nbsp;da consegnare al Governo&nbsp;<strong>entro fine anno</strong>&nbsp;proprio nell’ambito della riforma fiscale.Lo sguardo sul futuro è ottimista:<i>“La riforma che è alle porte, la rivisitazione e profonda riforma dell’architettura fiscale di questo paese, ci si augura, dovrebbe portare a una maggior aiuto, agli investimenti, maggior attrattività del paese, maggior sicurezza per i cittadini e per chi vuole fare impresa.”</i>.&nbsp;<a href="https://www.informazionefiscale.it/pnrr-riforma-fiscale-sviluppo-Italia-nctm-advant" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da informazionefiscale.it</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4831</guid>
                        <pubDate>Mon, 17 Apr 2023 07:02:18 +0200</pubDate>
                        <title>Studi senza appeal per i giovani talenti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/studi-senza-appeal-per-i-giovani-talenti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Diventa sempre più difficile attrarre i neolaureati verso la libera professione anche per la concorrenza delle aziende. Crescono le iniziative tra borse di studio e formazione e c'è chi sostiene i ragazzi fin dal liceo favorendo l'iscrizione a Giurisprudenza.</em>Vi si avvia verso la stagione degli stage estivi per gli studi legali, ma quello che sembra cambiato rispetto al passato è la difficoltà nell'intercettare i giovani talenti per le law firm che non solo mettono in campo il periodo di formazione on the job, ma predispongono borse di studio, sessioni di career day, attività di job posting sui social come Linkedln per individuare le nuove leve. Vediamo quindi da vicino alcune iniziative. Ogni anno presso <strong>Advant Nctm</strong>...Documento integrale disponibile sull'edizione giornaliera de Il Sole 24 Ore o al <a href="https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/studi-senza-appeal-i-giovani-talenti-AEK9MfDD" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seguente link</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4833</guid>
                        <pubDate>Thu, 23 Mar 2023 03:20:18 +0100</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm: ecco il bilancio del primo anno di attività del Focus Group ESG</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-ecco-il-bilancio-del-primo-anno-di-attivita-del-focus-group-esg</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://esgnews.it/advisor/studi-legali/advant-nctm-ecco-il-bilancio-del-primo-anno-di-attivita-del-focus-group-esg/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da esgnews.it</a>Anche nel mondo degli studi legali e dei commercialisti i temi ESG sono diventati oramai un elemento imprescindibile. Ne è un esempio&nbsp;<strong>ADVANT Nctm</strong>,&nbsp;studio legale indipendente con oltre 250 avvocati e dottori commercialisti, che nell’ultimo anno ha avviato il&nbsp;<strong>Focus Group ESG</strong>. Il gruppo è composto da professionisti con diverse specializzazioni per integrare concretamente la&nbsp;<em>mission</em>&nbsp;e i criteri ESG nell’attività dello studio e per implementare un codice di condotta coerente con l’Agenda 2030. Ad un anno dal lancio del Focus Group ESG,&nbsp;<strong>ADVANT Nctm</strong>&nbsp;ha tracciato un&nbsp;<strong>primo bilancio delle attività</strong>.Il Focus Group ESG di ADVANT Nctm&nbsp;è strutturato per assistere banche, asset manager e aziende (quotate e PMI) in tutti gli&nbsp;<strong>aspetti legali associati ai rischi e alle opportunità connesse all’ESG</strong>&nbsp;e per supportarli nell’adozione e nell’implementazione della loro strategia di sostenibilità. Tra le&nbsp;<strong>tematiche</strong>&nbsp;sulle quali lo studio legale pone particolare attenzione vi sono:&nbsp;ESG e finanza sostenibile; corporate governance e responsabilità sociale d’impresa,&nbsp;profili giuslavoristici e sicurezza sul lavoro,&nbsp;aspetti ambientali, immobiliari e regolatori,rischio di contenzioso ambientale, climatico e di&nbsp;<em>greenwashing</em>&nbsp;e supply chain e sostenibilità.<strong>Il nuovo gruppo ESG</strong>, quindi,&nbsp;<strong>ha ampliato il raggio d’azione dell’advisory legale&nbsp;</strong>portandolo a rivestire un ruolo di<strong>&nbsp;partner nella transizione delle imprese</strong>, accompagnandole a un<strong>&nbsp;adeguamento delle proprie policy per incorporare i criteri ESG&nbsp;</strong>in modo da<strong>&nbsp;rispondere alle attuali e prospettiche richieste normative</strong>. Un ruolo che svolge sia verso i clienti privati (aziende o istituti finanziari) ma anche collaborando con le grandi istituzioni per la definizione di policy internazionali. Ne è un esempio l’assistenza, assieme ad altri primari esperti internazionali, alla&nbsp;<a href="https://esgnews.it/environmental/materie-prime-critiche-la-strategia-della-commissione-ue-per-un-futuro-green/" target="_blank" rel="noreferrer">Commissione europea</a>,&nbsp;volta a&nbsp;<strong>facilitare la creazione di standard di green loan per la Cina</strong>, il Paese con il mercato più importante per questi prodotti. L’obiettivo è quello di indirizzare i finanziamenti delle banche locali&nbsp;&nbsp;verso i progetti allineati a standard rispondenti alla tassonomia green. Il progetto assume un’importanza ancora maggiore se si pensa che il&nbsp;<strong>13% delle emissioni mondiali dell’ambito Scope 3 proviene dalla Cina</strong>.</p><h2></h2><h2><strong>I risultati del Focus Group ESG</strong></h2>L’attività del Focus Group ESG si muove&nbsp;<strong>su due binari: lo sviluppo della policy ESG interna e quella rivolta ai clienti</strong>.Tra i risultati legati all’organizzazione interna dello studio, vi è la&nbsp;<strong>riduzione dell’impatto dell’attività aziendale sull’ambiente</strong>&nbsp;e il miglioramento della trasparenza dell’attività.&nbsp;“Il Focus Group ESG, con il contributo anche di collaboratori più junior, è partito dalla necessità di fissare i principi fondamentali da applicare all’interno dello studio e ha definito un codice di condotta e delle politiche ambientali, di diversità e inclusione nonché di gestione degli acquisti in un’ottica sostenibile. È stato predisposto un processo per la valutazione puntuale del nostro impatto ambientale con il calcolo dell’impronta carbonica, al fine di ridurre le nostre emissioni e di raggiungere nel tempo la neutralità carbonica”, spiega&nbsp;<strong>Paolo Montironi, Senior partner di ADVANT Nctm</strong>.“Ci siamo dotati di un sistema di gestione dei rischi ESG con la creazione di comitati con competenze ad hoc e con l’introduzione di una policy di whistleblowing”, ha aggiunto&nbsp;<strong>Vittorio Noseda, membro del Board ADVANT</strong>. “Parimenti è stato tenuto un intenso programma di&nbsp;training interno su tematiche ESG: la formazione dei nostri professionisti su questi temi è centrale al fine di potere assistere al meglio la nostra clientela.”Per quanto riguarda l’attività rivolta all’esterno, lo studio è impegnato, tramite il Focus Group ESG, in&nbsp;<strong>progetti che sostengono le banche, le imprese e altri stakeholder nella definizione dei rischi e delle opportunità legate alla sostenibilità</strong>, attraverso, ad esempio, il supporto alle PMI e il sostegno alle banche e alle società nello sviluppo di prodotti, nonché nel miglioramento delle policy di engagement, supportando le società emittenti nei processi di engagement con gli investitori.Tra le attività intraprese vi è lo sviluppo di standard di due diligence ESG per PMI in settori particolarmente sensibili da un punto di vista ambientale che possono essere utilizzati in operazioni di M&amp;A e che lo studio porta avanti anche assieme ad esperti esterni, progetto che è sotto la supervisione dell’Avv.&nbsp;<strong>Francesca Bonino</strong>, partner esperta di diritto ambientale.L’analisi delle problematiche legate alla supply chain e come proteggere le imprese clienti dal rischio reputazionale attraverso l’introduzione di presidi a livello contrattuale è un’altra area rilevante in cui lo studio lavora attivamente e ha sviluppato una particolare sensibilità su temi legati alla protezione della biodiversità e degli ecosistemi. L’assistenza ai clienti per le politiche di sostenibilità per gli aspetti&nbsp;<em>social</em>&nbsp;e di&nbsp;<em>wellbeing&nbsp;</em>e per gli aspetti legati alla protezione dei diritti umani nella supply chain, sotto la guida dell’Avv.&nbsp;<strong>Michele Bignami</strong>, partner responsabile della&nbsp;<em>practice</em>&nbsp;di diritto del lavoro dello studio, è di immediata utilità per le imprese.Tra le tante iniziative messe in atto dal gruppo dello studio è di particolare interesse il&nbsp;<strong>Transition Risk Tool</strong>, uno strumento, spiega&nbsp;<strong>Riccardo Sallustio – partner di ADVANT Nctm</strong>&nbsp;– nato dall’esigenza degli istituti di credito di fare engagement con i propri interlocutori per permettere di assegnare un rischio ESG ai propri prodotti nonché alla concessione delle linee di credito. Il Tool è rivolto sia alle banche sia alle imprese e serve a&nbsp;<strong>valutare il rischio di transizione</strong>. Tale rischio è formato da elementi legati a diverse macroaree, tra cui policy significative a livello globale ed europeo, la&nbsp;<em>consumer preference</em>, il rischio tecnologico e gli elementi legali come la&nbsp;<em>climate change litigation,&nbsp;</em>ovvero il contenzioso climatico, tema molto attuale per le aziende e per le banche. Accanto a questi fattori vi sono anche le opportunità, che hanno un peso nella determinazione del rischio di transizione.Per quanto riguarda il processo di definizione dei rischi, il Tool esamina il panorama legislativo in diverse aree, dal carbon pricing, alla reportistica, alla governance, ma tiene conto anche del livello di adozione di&nbsp;<em>best practice</em>&nbsp;da parte delle imprese, esistenti e in fieri. La logica che ispira lo strumento, infatti, è quella di fornire&nbsp;<strong>un’analisi del rischio di transizione&nbsp;<em>forward looking</em></strong>, quindi che guarda in avanti, per trasferire un valore aggiunto al cliente: “Cerchiamo di portare valore aggiunto fornendo al cliente una visione d’insieme per aiutare a comprendere l’evoluzione dei settori economici in transizione in un’ottica anche di policy e legale per contribuire alla migliore gestione della governance della transizione all’interno della singola impresa. L’obiettivo del Tool è dare risposte concrete a investitori, imprese e altri stakeholder”, afferma Sallustio.I&nbsp;<strong>settori</strong>&nbsp;che vengono presi in considerazione dal Tool in questa prima fase sono&nbsp;<strong>cinque</strong>, e sono quelli che rivestono un ruolo determinante nella transizione verso il net zero, i cosiddetti “hard to abate” in termini di emissioni di gas serra, ovvero:&nbsp;<strong>l’automotive, l’acciaio, il cemento, la plastica e il navale</strong>. I professionisti di ADVANT che hanno progettato questo strumento analizzano la legislazione di riferimento per ciascun settore, così come, anche col supporto di esperti esterni, la tecnologia esistente per mostrare al cliente le iniziative di sostenibilità di ciascun ambito. Infine, per ogni settore viene eseguita un’analisi dei rischi&nbsp;<em>bottom-up</em>&nbsp;nei cinque settori, per dare la possibilità al cliente di inserire tali elementi nel suo punteggio (<em>score</em>) interno finale.Accanto a questo lavoro di definizione dei rischi e delle opportunità, il Transition Risk Tool fornisce anche gli strumenti alla banca per creare degli&nbsp;<strong>standard di&nbsp;<em>due diligence</em></strong>&nbsp;<strong><em>settoriali&nbsp;</em></strong>che possono essere integrati nella valutazione del rischio di credito. Quindi, la banca dispone così di un documento da presentare al comitato crediti, che contiene una mappatura e una visione d’insieme che tiene conto sia della legislazione climatica che degli impatti potenziali anche legali e di policy su un determinato settore economico. Pertanto, dopo aver usufruito del servizio, il cliente di ADVANT è in possesso di dati di cui può discutere con gli stakeholder, di una policy di engagement e di un contratto di finanziamento che si attaglia alle peculiarità del processo di transizione dell’azienda da finanziare.Un’altra iniziativa interessante portata avanti dall’avv.&nbsp;<strong>Angelo Anglani</strong>, partner del dipartimento contenzioso e arbitrati e dall’avv. Valentina Cavanna, managing associate ed esperta di diritto ambientale e ESG, è un progetto che, seppur in fase embrionale, mira a sviluppare un&nbsp;<strong><em>Climate Change Mitigation Toolbox</em></strong>, in collaborazione con accademici a livello internazionale sotto l’egida del Prof. Ivano Alogna del British Institute for International and Comparative Law, e i cui risultati saranno presentati alla COP del prossimo novembre.“Noi forniamo di fatto assistenza ai clienti facendo un’<strong>analisi delle componenti di policy e legale del rischio di transizione</strong>. Ciò, è qualcosa di diverso rispetto a quello che fa l’<em>advisory&nbsp;</em>di sostenibilità tradizionale. Questa attività poi sfocia in assistenza nella governance e nel supporto alla gestione del rischio, lavorando assieme a climatologi, esperti di enterprise risk management, a consulenti strategici e ad esperti del rischio finanziario”, spiega Sallustio.]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4836</guid>
                        <pubDate>Fri, 17 Mar 2023 04:25:15 +0100</pubDate>
                        <title>Scoprire Kiki Smith a Milano: dalla nuova personale alla Galleria Raffaella Cortese alle opere a nctm e CityLife</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/scoprire-kiki-smith-a-milano-dalla-nuova-personale-alla-galleria-raffaella-cortese-alle-opere-a-nctm-e-citylife-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alla&nbsp;<a href="https://raffaellacortese.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Galleria Raffaella Cortese</a>, a Milano, da oggi le mostre personali di tre protagoniste della ricerca contemporanea:&nbsp;Joan Jonas&nbsp;(1936, New York) con “Drawn on the Wind”,&nbsp;Simone Forti&nbsp;(1935, Firenze) con “Distant Lands” e&nbsp;Kiki Smith&nbsp;(1954, Norimberga, Germania) con “The Cat Himself Knows” (tutte fino al 18 maggio). Quest’ultima in particolare, assieme a nctm e City Life, disegna una costellazione di luoghi in cui è possibile incontrare il lavoro di Kiki Smith nel capoluogo lombardo: la gallerista&nbsp;Raffaella Cortese,&nbsp;Gabi Scardi, curatrice di nctm per l’arte, e&nbsp;Roberto Pinto, curatore del parco delle sculture di City Life, ci accompagnano in un ideale percorso alla scoperta delle opere presenti in questi luoghi.</strong></p><h4><strong>Galleria Raffaella Cortese,&nbsp;</strong><strong>“The Cat Himself Knows”: c</strong><strong>e ne parla Raffaella Cortese</strong></h4>«Parlare di Kiki Smith a Milano mi riporta alla nostra mostra nel 2001: era la prima volta che gliene veniva dedicata una in Italia e per me è stata un grandissima felicità, oltre che un privilegio, perché credo sinceramente nel suo modo di vedere e restituire la realtà, oltre che esserle legata da un caldo sentimento di stima. Con lei ho sempre portato avanti un rapporto di grande empatia e di reciproco accompagnamento nelle trasformazioni della nostra storia personale, del mondo che ci circonda e del sistema dell’arte.Di Kiki Smith mi emoziona da sempre l’attenzione e la perseveranza con cui parla dell’essere umano nei suoi aspetti più fisici, focalizzando spesso l’attenzione sul corpo della donna e sulla lotta femminile, mai esaurita, per la libertà. Non solo: non smette mai di affascinarmi la sua maestria nelle tecniche. È straordinario per esempio l’uso che fa dell’incisione, un medium ancora poco valorizzato che abbiamo voluto mostrare come protagonista in una personale dedicata a Kiki nel 2006, e della fotografia, che la accompagna nella sua instancabile scoperta del mondo tra bellezze e distonie e che abbiamo presentato in un’altra mostra, nel 2012.“The Cat Himself Knows” è il quinto progetto espositivo di Kiki Smith nei nostri spazi, focalizzato sulla più recente ricerca scultorea e pittorica dell’artista, un’indagine che nasce proprio a Milano. Procedendo dall’osservazione dei gatti guardiani dei bastioni del Castello Sforzesco, emblema della convivenza di domestico e selvaggio, Kiki ha realizzato disegni e sculture che ancora ritornano alla sua fascinazione per il mondo animale, nutrito di riferimenti alle filastrocche di T. S. Eliot».<h4><strong>nctm,&nbsp;<b><i>Pyre Woman Kneeling</i>: c</b></strong><strong>e ne parla&nbsp;</strong><strong>Gabi Scardi</strong></h4><i>«<a href="https://www.nctmelarte.it/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nctm e l’arte</a></i>&nbsp;è un progetto dedicato all’arte contemporanea. Nato nel 2011 in seno allo Studio Legale Advant Nctm, è stato ideato a partire dalla convinzione che l’arte sia veicolo di uno sguardo attento al presente.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>Tra le<i>&nbsp;</i>attività di cui si compone c’è una serie di incontri aperti al pubblico, la collaborazione con istituzioni culturali, la realizzazione di progetti pubblici, il sostegno a progetti artistici, la borsa di studio&nbsp;<i>nctm e l’arte: artists in residence</i>, nata nel 2012 a favore della mobilità degli artisti residenti in Italia al di fuori del paese. Oltre a ciò l’iniziativa prevede la costituzione di una collezione. Le opere sono destinate a vivere all’interno dello Studio e ad essere fruite sia dai professionisti che lo frequentano sistematicamente – a loro, peraltro, sono anche dedicati momenti speciali di un contatto con gli artisti – sia da chi vi si reca a diverso titolo.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>Tra le primissime acquisizioni c’è stata proprio la&nbsp;<i>Pyre Woman Kneeling</i>&nbsp;di Kiki Smith: un’opera di dimensioni museali e di grande impatto, significativa del percorso di questa artista che da sempre si interessa alla rappresentazione femminile nella storia culturale.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>Progettata inizialmente come opera pubblica destinata alla città tedesca di Norimberga, che in epoca medievale fu un epicentro della caccia alle streghe, la&nbsp;<i>Pyre Woman&nbsp;</i>evoca questo tragico fenomeno e si offre come memento rispetto alle prevaricazioni di oggi. La figura femminile, in bronzo,<i>&nbsp;</i>di dimensioni reali, si trova inginocchiata su una pira di legno pronta a bruciare; indifesa, ma al contempo energica, carica di pathos, forte della propria dignità.Considerando che la collezione&nbsp;<i>nctm e l’arte</i>&nbsp;si focalizza da sempre e con decisione su opere capaci di esprimere tematiche legate ai diritti, alla giustizia, alla sostenibilità e all’equità sociale, l’entrata nella collezione di&nbsp;<i>Pyre Woman Kneeling</i>&nbsp;di Kiki Smith ha costituito un preciso avvio. A tutt’oggi, per il suo significato e per la sua efficacia,<span class="Apple-converted-space">&nbsp;&nbsp;</span>si tratta di una delle opere più amate all’interno dello Studio e più apprezzate da chi si trova a vederla.La sede di Advant Nctm Studio Legale di Milano, in via Agnello 12, è visitabile il 15 aprile dalle 10.00 alle 13.00; in quell’occasione si svolgerà tra l’altro una performance di&nbsp;<strong>Claudia Losi</strong>. È inoltre visitabile su appuntamento durante la settimana di Art Week».<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><h4><strong>CityLife,&nbsp;<em>Guardiane</em>: c</strong><strong>e ne parla Roberto Pinto</strong></h4><span class>«In estrema sintesi il percorso d’arte a CityLife nasce con l’intento di creare una collezione di sculture all’aperto che possa essere fruita dai cittadini senza la necessità di entrare in un museo. Alla base c’è l’idea di un’arte pubblica che ha come obiettivo la divulgazione dell’arte stessa. Quando nel 2014 si è iniziato a lavorare al progetto generale&nbsp;</span><span class>sono stati individuati artisti di differenti generazioni e diverso background che, oltre a portare avanti ricerche rilevanti da un punto di vista artistico, avessero a cuore anche il dialogo con le persone, il tentativo stesso di comunicare con gli altri e la capacità di confrontarsi con lo spazio pubblico. Questa scelta è legata anche alla particolarità del luogo in cui sorge il parco: è al centro di una zona commerciale in trasformazione, in cui non è presente una comunità con cui poter realizzare un discorso di arte partecipata, è stato, quindi, necessario invitare degli artisti disposti a confrontarsi con uno spettatore di passaggio.</span>Le opere, alla luce del contesto, non sono state concepite come oggetti solo da vedere o oggetti di valore da mettere sotto i riflettori, ma come elementi che si possono toccare, “usare”, che in qualche modo hanno a che fare con il quotidiano o entrano a farne parte: oggetti insoliti incontrati per strada che cercano di porre domande e instaurare un dialogo con il passante.Nel parco oggi si trovano lavori&nbsp;<span class>di&nbsp;</span><strong>Matteo Rubbi, Ornaghi e Prestinari, Judith Hopf, Wilfredo Prieto, Serena Vestrucci, Pascale Marthine Tayou, Kiki Smith, Adrian Paci, Riccardo Benassi, Mario Airò, Alfredo Jaar, Otobong Nkanga.&nbsp;</strong>Per l’art week saranno anche inaugurati i lavori di<strong>&nbsp;Rossella Biscotti, Elisabetta Benassi, Liliana Moro, Adelita Husni Bey</strong>; &nbsp;subito dopo&nbsp;<strong>Jeremy Deller</strong>&nbsp;e in ottobre&nbsp;<strong>Shilpa Gupta.</strong><span class>Abbiamo invitato&nbsp;<strong>Kiki Smith</strong>&nbsp;perché è un’artista importante che lavora con la scultura in modo innovativo e perché nella sua ricerca sono presenti molte tematiche di grande attualità, come il femminismo, il femminile in generale, l’uso del corpo, che rivestono un grande interesse anche per le nuove generazioni. Come tutti gli artisti che partecipano al progetto ha visitato il parco (in quel momento c’era un solo grattacielo, il resto era un gran cantiere), le abbiamo spiegato la relazione del luogo con la città e le abbiamo chiesto di pensare un lavoro che potesse essere significativo in quel luogo e che potesse interrogare le persone.</span><span class>Kiki Smith ha proposto due grandi sculture in bronzo che rappresentano due gatte. Quest’opera è nata da una riflessione sul fatto che oggi si tende ad antropizzare tutto e forse agli animali non viene più lasciato lo spazio per vivere liberi nelle città, per poter in qualche modo conservare una vita indipendente dall’urbanizzazione del luogo. Osservando la zona e rilevando la presenza di alcune colonie feline – preservate anche a Milano, come in ogni città – Kiki Smith ha individuato nel gatto un animale non asservito completamente agli esseri umani, anche quando a stretto contatto con loro. Per sottolineare questa lettura i due esemplari rappresentati non hanno le sembianze di gatte leziose, sono animali arruffati, “selvatici”, che scrutano lo spettatore, figure enigmatiche che ricordano la sfinge e portano un mistero da scoprire progressivamente, giorno dopo giorno, passando loro accanto. È un lavoro che condensa l’intensità, le tematiche e il tratto sempre innovativo di Kiki Smith».</span><a href="https://artslife.com/2023/02/17/kiki-smith-milano-personale-galleria-raffaella-cortese-opere-nctm-citylife/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da artslife.com</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4838</guid>
                        <pubDate>Wed, 15 Mar 2023 03:02:25 +0100</pubDate>
                        <title>Balata: &quot;Nuovi stadi o ristrutturazioni, i club saranno protagonisti&quot;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/balata-nuovi-stadi-o-ristrutturazioni-i-club-saranno-protagonisti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p class="is-subtitle"><strong>Nuova legge-stadi: per il presidente della Lega B la finalità del legislatore non si limita al rilancio dell’urbanistica sportiva ma mira pure alla riqualificazione di interi quartieri, magari senza coinvolgere la finanza pubblica.</strong></p>Un seminario sulla nuova legge-stadi, che ha coinvolto i dirigenti di numerosi club di B. Questa mattina, presso lo studio legale Advant Nctm di Milano, il presidente della Lega B Mauro Balata ha inaugurato il dibattito sul dlgs n. 38/2021, sottolineando – in collegamento da remoto – l’importanza del tema per lo sviluppo delle società sportive: “Che si tratti della realizzazione di nuovi stadi o del miglioramento di infrastrutture già esistenti, il decreto attribuisce ai club un ruolo da protagonista. Bisogna comprenderne le potenzialità per restare al passo, considerando che le squadre degli altri campionati europei si sono già mosse in questa direzione”.<strong>I Commenti -&nbsp;</strong>Le novità sono numerose e - come spiegato da Stefano Perrone, Coordinatore della Commissione Infrastrutture della Lega B - ai club spetta il compito di trasformarle in opportunità: “I tempi tecnico-amministrativi sembrano finalmente definiti, in più il legislatore prevede numerosi riconoscimenti per le società sportive. È chiaro che, al tempo stesso, queste ultime dovranno farsi carico di responsabilità importanti”. L’auspicio è quello di riuscire a passare più agevolmente dalla fase di progettazione a quella di costruzione: “Sto seguendo personalmente il caso del Parma – aggiunge Raffaele Caldarone, legale del gruppo Krause -. Il club è intenzionato ad effettuare alcuni interventi, ma sta incontrando resistenze, a livello locale, che sono a mio avviso scarsamente giustificabili”.<strong>Le novità -&nbsp;</strong>Più nel dettaglio, la questione è stata affrontata dall’avvocato Marco Monaco di Advant Nctm: “In passato, era difficile individuare prospettive favorevoli alle società interessate alla costruzione di nuovi stadi. Il decreto segna un punto di svolta, perché ai club viene riconosciuto un canale preferenziale. La finalità del legislatore, però, non si limita al rilancio dell’urbanistica sportiva: la legge-stadi mira pure alla riqualificazione di interi quartieri, magari senza coinvolgere la finanza pubblica”.<strong>L'iter -&nbsp;</strong>In caso di mancata approvazione di un progetto – ha proseguito Monaco, che ha analizzato il contenuto delle norme di maggiore rilievo – non sarà più necessario ricominciare da zero. Eventuali criticità, dovute all’inerzia dell’amministrazione, potranno essere superate rivolgendosi direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che nominerà un commissario ad acta che adotterà i provvedimenti necessari”.<strong>Sostenibilità -&nbsp;</strong>La conclusione è di Valerio Casagrande, coordinatore della Commissione Licenze Nazionali della Lega B: “C’è ancora gente che si chiede se, costruendo nuovi stadi o migliorando le strutture già esistenti, un club possa risentirne sotto il punto di vista della sostenibilità finanziaria. La risposta è negativa: certi interventi, al contrario, rappresentano un presupposto fondamentale per la sostenibilità stessa”.&nbsp;<a href="https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-B/14-03-2023/balata-nuovi-stadi-o-ristrutturazioni-club-saranno-protagonisti-460657303266.shtml?refresh_ce" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da gazzetta.it</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4839</guid>
                        <pubDate>Tue, 14 Mar 2023 08:24:32 +0100</pubDate>
                        <title>Cos&#039;e&#039; l&#039;ANGAMC? Intervista al Presidente Sirio Ortolani | Artribune</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cose-langamc-intervista-al-presidente-sirio-ortolani-artribune</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Siamo andati a vedere come sta e cosa ha in cantiere per i prossimi mesi ANGAMC, la storica associazione nazionale delle gallerie italiane d'arte moderna e contemporanea, parlandone con il suo presidente Sirio Ortolani.</strong>Abbiamo intervistato&nbsp;<strong>Sirio Ortolani</strong>, Presidente ANGAMC Associazione Nazionale Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea per il quadriennio 2022/2026, e ci siamo fatti raccontare le attività dell’Associazione, il suo ruolo nel sistema dell’arte e le novità all’orizzonte per il comparto gallerie. Provando a mettere a fuoco quali sono i temi più urgenti e critici, le partite aperte e gli strumenti per recuperare la nostra competitività internazionale.<strong>Iniziamo da una notizia più che attuale, l’8 marzo il Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi ha dichiarato, dopo un incontro con il Ministro Leo, che il governo intende recepire la direttiva Ue che riduce l’Iva sull’importazione delle opere d’arte, dal 10 al 5,5%. È una delle vostre partite, giusto? Cosa puoi dirci su questo?</strong>Siamo certamente molto soddisfatti di questa apertura, perché significa che i nostri messaggi veicolati attraverso i canali istituzionali e la stampa hanno messo in luce le problematiche e le soluzioni del nostro sistema dell’arte. È un’iniziativa che avvantaggia tutta la filiera dell’arte: gallerie, artisti, e gli altri stakeholder, e che ci aiuta a livello nazionale e internazionale. Ora attendiamo gli sviluppi di questo primo passo, portando avanti in parallelo tutti i punti della nostra agenda.&nbsp;<strong>Ecco, andiamo con ordine e, a ritroso, partiamo dai risultati più recenti dell’Associazione ad&nbsp;<a href="https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/mercato/2023/02/arte-fiera-2023-bologna-report-gallerie/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Arte Fiera</a>, in ripresa dopo gli intoppi dello scorso maggio. In quell’occasione ANGAMC era riuscita a ottenere uno sconto sui costi degli stand, a parziale risarcimento delle difficoltà che avevano rischiato di compromettere la fiera. Sconto riapplicato anche quest’anno.</strong>Si può dire che Arte Fiera Bologna abbia ritrovato un po’ dei vecchi fasti: è stata un’edizione molto positiva a detta di chiunque, galleristi e collezionisti. L’anno scorso, l’Associazione si è spesa per far ottenere uno sconto del 40% sui costi degli stand, intervenendo in maniera molto sollecita. Quest’anno, dopo lunghe trattative, ANGAMC è stata una componente fondamentale, anche grazie al dialogo costruito con Arte Fiera Bologna attraverso la costituzione di un tavolo permanente.&nbsp;<strong>Resta quindi aperto un canale di collaborazione tra voi e la fiera?</strong>Sì, il tavolo sarà di nuovo operativo nelle prossime settimane, l’obiettivo è migliorare e implementare ancor di più la fiera: questa edizione 2023 è stata il primo passo lungo una via virtuosa che porterà grandi soddisfazioni e una fiera di altissimo profilo. ANGAMC ha giocato un ruolo centrale per far comprendere le mancanze del passato e per far sì che queste fossero corrette e – direi – che i risultati sono stati ottimi.&nbsp;<strong>“Ogni galleria può fare la differenza: insieme, per il sistema dell’arte”. Queste sono parole di ANGAMC. Ma cosa fa l’Associazione nel concreto per le gallerie?</strong>In estrema sintesi, rappresentiamo la categoria in sede istituzionale. Ciò che ANGAMC intende fare è costruire una struttura solida alla base del mercato dell’arte, che permetta alle gallerie di tornare competitive in ottica globale. Stiamo intervenendo, soprattutto a livello fiscale e amministrativo, per mezzo un dialogo serrato nei confronti di SIAE, affinché diminuisca la pressione sulle gallerie.&nbsp;<strong>Alla politica cosa chiedete?</strong>Che le gallerie possano ottenere un’IVA agevolata e l’allargamento dell’Art Bonus con una soluzione che in altri Paesi ha già portato risultati importanti.&nbsp;<strong>Quali i benefici di essere associati?</strong>Oggi ci avvaliamo di una struttura di altissimo livello: ADVANT Nctm è riconosciuto come uno dei più importanti studi legali indipendenti italiani, sia per dimensioni che per numero e rilevanza delle operazioni seguite. È con una realtà simile che gli associati si interfacciano per qualsiasi problematica fiscale o amministrativa o dubbio gestionale. ANGAMC si sta impegnando per fornire la migliore assistenza possibile agli associati e per far ottenere alla categoria i risultati voluti in seno ai tavoli ministeriali, e la nostra presenza al “Tavolo permanente per la circolazione delle opere d’arte” ne è una prova e strumento concreto.&nbsp;<strong>Elenchiamo di nuovo le partite che state giocando. Quali i campi più strategici su cui si concentra l’intervento di ANGAMC?</strong>Sicuramente le questioni relative alla SIAE, l’abbassamento dell’aliquota IVA sul commercio delle opere d’arte (oggi al 22%) e in importazione, equiparandosi ai valori europei (dal 10% al 5%); l’innalzamento della soglia di valore (oggi posta a 13.500€) e una deburocratizzazione delle pratiche di movimentazione delle opere d’arte; l’estensione dell’ArtBonus anche all’acquisto di opere notificate o di giovani artisti italiani; una revisione dell’attuale normativa in merito alle pratiche di antiriciclaggio.&nbsp;<strong>Cosa impedisce al nostro mercato dell’arte italiano di essere competitivo con quelli di altri Paesi europei ed extra-europei?</strong>La nostra incapacità di essere competitivi a livello internazionale è diretta conseguenza di quanto detto: oggi ci sono troppe difficoltà nel movimentare le opere con facilità e, quindi, valorizzare gli artisti italiani all’estero; condizioni fiscali sfavorevoli a causa di un’IVA sproporzionata, sia per la vendita e l’acquisizione delle opere d’arte, sia per l’importazione. In questo discorso si inserisce anche l’Art Bonus, che all’estero permette l’acquisizione di opere di artisti giovani in maniera agevolata, o l’acquisizione delle opere notificate.&nbsp;<strong>Cosa comporta questo scenario?</strong>Tutto questo ci rende meno appetibili agli occhi di realtà museali o grandi collezioni straniere, e meno competitivi nei confronti di un mercato che si è aperto all’internazionalità, come bacino di collezionisti ma anche come player con cui confrontarci. Fino a quando non avremo la struttura di base per competere con gli altri paesi saremo sempre in difficoltà.&nbsp;<strong>Come avete in programma di muovervi sui diversi temi?</strong>I dialoghi per ottenere questi cambiamenti devono essere costruiti in differenti sedi, perché ci si confronta con Camera e Senato per le aliquote IVA; attraverso il tavolo permanente con SIAE per Diritto di Seguito e Diritto di Riproduzione; con il Ministero per quanto riguarda la movimentazione, la soglia di valore e temporale degli oggetti d’arte esportabili. Dovremo trovare varie vie per raggiungere i nostri obiettivi, sebbene sia noto quanto poco reattivi siano certi organi burocratici a livello nazionale.&nbsp;<strong>Tempo fa, mi è capitato di scrivere di&nbsp;<a href="https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/mercato/2021/01/gallerie-brasile-piattaforma-latitude/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Latitude</a>, la piattaforma lanciata in collaborazione con l’Associazione delle gallerie Brasiliane di Arte Contemporanea per la promozione, internazionalizzazione e professionalizzazione degli operatori del comparto. Tra le attività si trovano finanziamenti alle gallerie per la partecipazione alle fiere all’estero e l’offerta di corsi di formazione e aggiornamento sulla professione. Cosa pensi di questo modello, potremmo e dovremmo ambire a una visione simile?</strong>Anche in Italia ci sono possibilità o finanziamenti utili per diverse realtà imprenditoriali. Il problema, che spesso non ci consente di attingere a piene mani da queste opportunità, è che la realtà amministrativa italiana è molto segmentata: Regioni, Provincie, Comuni. Perciò molti bandi non corrispondono da Regione a Regione, se non provengono direttamente dal Governo centrale.&nbsp;<strong>Ma noi siamo capaci di esprimere una simile pressione da lobby?</strong>Ci stiamo muovendo attraverso grandi studi e grandi professionisti, facendo inoltre parte del Gruppo Apollo, che riunisce tutti gli stakeholder del sistema dell’arte italiano. Questo è un fatto più unico che raro, poiché coinvolge categorie che non sempre hanno interessi totalmente trasversali. Si sente l’esigenza di creare un sistema dell’arte virtuoso, che possa ottenere risultati importanti e diventare uno dei soggetti primari, capace di dire la sua a livello del mercato internazionale.&nbsp;<strong>Quali i progetti e le traiettorie per l’immediato futuro dell’Associazione?</strong>Oggi stiamo programmando una serie di appuntamenti per diramare più informazioni possibili sulle pratiche di antiriciclaggio, soprattutto per quanto riguarda la gestione e il corretto svolgimento in seguito alla normativa vigente, sempre con l’appoggio di ADVANT Nctm. Poi, in base a come risponderanno i nostri associati, affronteremo altre tematiche pressanti, creando un vero e proprio compendio dell’attività delle gallerie d’arte.&nbsp;<a href="https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/mercato/2023/03/intervista-sirio-ortolani-angamc-gallerie-arte/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da artribune.com</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4845</guid>
                        <pubDate>Mon, 20 Feb 2023 09:09:01 +0100</pubDate>
                        <title>Scoprire Kiki Smith a Milano: dalla nuova personale alla Galleria Raffaella Cortese alle opere a nctm e CityLife</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/scoprire-kiki-smith-a-milano-dalla-nuova-personale-alla-galleria-raffaella-cortese-alle-opere-a-nctm-e-citylife</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Alla&nbsp;<a href="https://raffaellacortese.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Galleria Raffaella Cortese</a>, a Milano, da oggi le mostre personali di tre protagoniste della ricerca contemporanea:&nbsp;<strong>Joan Jonas</strong>&nbsp;(1936, New York) con “Drawn on the Wind”,&nbsp;<strong>Simone Forti</strong>&nbsp;(1935, Firenze) con “Distant Lands” e&nbsp;<strong>Kiki Smith</strong>&nbsp;(1954, Norimberga, Germania) con “The Cat Himself Knows” (tutte fino al 18 maggio). Quest’ultima in particolare, assieme a nctm e City Life, disegna una costellazione di luoghi in cui è possibile incontrare il lavoro di Kiki Smith nel capoluogo lombardo: la gallerista&nbsp;<strong>Raffaella Cortese</strong>,&nbsp;<strong>Gabi Scardi</strong>, curatrice di nctm per l’arte, e&nbsp;<strong>Roberto Pinto</strong>, curatore del parco delle sculture di City Life, ci accompagnano in un ideale percorso alla scoperta delle opere presenti in questi luoghi.</em>&nbsp;</p><h4><strong>Galleria Raffaella Cortese,&nbsp;</strong><strong>“The Cat Himself Knows”: c</strong><strong>e ne parla Raffaella Cortese</strong></h4>«Parlare di Kiki Smith a Milano mi riporta alla nostra mostra nel 2001: era la prima volta che gliene veniva dedicata una in Italia e per me è stata un grandissima felicità, oltre che un privilegio, perché credo sinceramente nel suo modo di vedere e restituire la realtà, oltre che esserle legata da un caldo sentimento di stima. Con lei ho sempre portato avanti un rapporto di grande empatia e di reciproco accompagnamento nelle trasformazioni della nostra storia personale, del mondo che ci circonda e del sistema dell’arte.Di Kiki Smith mi emoziona da sempre l’attenzione e la perseveranza con cui parla dell’essere umano nei suoi aspetti più fisici, focalizzando spesso l’attenzione sul corpo della donna e sulla lotta femminile, mai esaurita, per la libertà. Non solo: non smette mai di affascinarmi la sua maestria nelle tecniche. È straordinario per esempio l’uso che fa dell’incisione, un medium ancora poco valorizzato che abbiamo voluto mostrare come protagonista in una personale dedicata a Kiki nel 2006, e della fotografia, che la accompagna nella sua instancabile scoperta del mondo tra bellezze e distonie e che abbiamo presentato in un’altra mostra, nel 2012.“The Cat Himself Knows” è il quinto progetto espositivo di Kiki Smith nei nostri spazi, focalizzato sulla più recente ricerca scultorea e pittorica dell’artista, un’indagine che nasce proprio a Milano. Procedendo dall’osservazione dei gatti guardiani dei bastioni del Castello Sforzesco, emblema della convivenza di domestico e selvaggio, Kiki ha realizzato disegni e sculture che ancora ritornano alla sua fascinazione per il mondo animale, nutrito di riferimenti alle filastrocche di T. S. Eliot».&nbsp;<h4><strong>nctm,&nbsp;<b><i>Pyre Woman Kneeling</i>: c</b></strong><strong>e ne parla&nbsp;</strong><strong>Gabi Scardi</strong></h4><i>«<a href="https://www.nctmelarte.it/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nctm e l’arte</a></i>&nbsp;è un progetto dedicato all’arte contemporanea. Nato nel 2011 in seno allo Studio Legale Advant Nctm, è stato ideato a partire dalla convinzione che l’arte sia veicolo di uno sguardo attento al presente.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>Tra le<i>&nbsp;</i>attività di cui si compone c’è una serie di incontri aperti al pubblico, la collaborazione con istituzioni culturali, la realizzazione di progetti pubblici, il sostegno a progetti artistici, la borsa di studio&nbsp;<i>nctm e l’arte: artists in residence</i>, nata nel 2012 a favore della mobilità degli artisti residenti in Italia al di fuori del paese. Oltre a ciò l’iniziativa prevede la costituzione di una collezione. Le opere sono destinate a vivere all’interno dello Studio e ad essere fruite sia dai professionisti che lo frequentano sistematicamente – a loro, peraltro, sono anche dedicati momenti speciali di un contatto con gli artisti – sia da chi vi si reca a diverso titolo.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>Tra le primissime acquisizioni c’è stata proprio la&nbsp;<i>Pyre Woman Kneeling</i>&nbsp;di Kiki Smith: un’opera di dimensioni museali e di grande impatto, significativa del percorso di questa artista che da sempre si interessa alla rappresentazione femminile nella storia culturale.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>Progettata inizialmente come opera pubblica destinata alla città tedesca di Norimberga, che in epoca medievale fu un epicentro della caccia alle streghe, la&nbsp;<i>Pyre Woman&nbsp;</i>evoca questo tragico fenomeno e si offre come memento rispetto alle prevaricazioni di oggi. La figura femminile, in bronzo,<i>&nbsp;</i>di dimensioni reali, si trova inginocchiata su una pira di legno pronta a bruciare; indifesa, ma al contempo energica, carica di pathos, forte della propria dignità.Considerando che la collezione&nbsp;<i>nctm e l’arte</i>&nbsp;si focalizza da sempre e con decisione su opere capaci di esprimere tematiche legate ai diritti, alla giustizia, alla sostenibilità e all’equità sociale, l’entrata nella collezione di&nbsp;<i>Pyre Woman Kneeling</i>&nbsp;di Kiki Smith ha costituito un preciso avvio. A tutt’oggi, per il suo significato e per la sua efficacia,<span class="Apple-converted-space">&nbsp;&nbsp;</span>si tratta di una delle opere più amate all’interno dello Studio e più apprezzate da chi si trova a vederla.La sede di Advant Nctm Studio Legale di Milano, in via Agnello 12, è visitabile il 15 aprile dalle 10.00 alle 13.00; in quell’occasione si svolgerà tra l’altro una performance di&nbsp;<strong>Claudia Losi</strong>. È inoltre visitabile su appuntamento durante la settimana di Art Week».<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>&nbsp;<h4><strong>CityLife,&nbsp;<em>Guardiane</em>: c</strong><strong>e ne parla Roberto Pinto</strong></h4><span class>«In estrema sintesi il percorso d’arte a CityLife nasce con l’intento di creare una collezione di sculture all’aperto che possa essere fruita dai cittadini senza la necessità di entrare in un museo. Alla base c’è l’idea di un’arte pubblica che ha come obiettivo la divulgazione dell’arte stessa. Quando nel 2014 si è iniziato a lavorare al progetto generale&nbsp;</span><span class>sono stati individuati artisti di differenti generazioni e diverso background che, oltre a portare avanti ricerche rilevanti da un punto di vista artistico, avessero a cuore anche il dialogo con le persone, il tentativo stesso di comunicare con gli altri e la capacità di confrontarsi con lo spazio pubblico. Questa scelta è legata anche alla particolarità del luogo in cui sorge il parco: è al centro di una zona commerciale in trasformazione, in cui non è presente una comunità con cui poter realizzare un discorso di arte partecipata, è stato, quindi, necessario invitare degli artisti disposti a confrontarsi con uno spettatore di passaggio.</span>Le opere, alla luce del contesto, non sono state concepite come oggetti solo da vedere o oggetti di valore da mettere sotto i riflettori, ma come elementi che si possono toccare, “usare”, che in qualche modo hanno a che fare con il quotidiano o entrano a farne parte: oggetti insoliti incontrati per strada che cercano di porre domande e instaurare un dialogo con il passante.Nel parco oggi si trovano lavori&nbsp;<span class>di&nbsp;</span><strong>Matteo Rubbi, Ornaghi e Prestinari, Judith Hopf, Wilfredo Prieto, Serena Vestrucci, Pascale Marthine Tayou, Kiki Smith, Adrian Paci, Riccardo Benassi, Mario Airò, Alfredo Jaar, Otobong Nkanga.&nbsp;</strong>Per l’art week saranno anche inaugurati i lavori di<strong>&nbsp;Rossella Biscotti, Elisabetta Benassi, Liliana Moro, Adelita Husni Bey</strong>; &nbsp;subito dopo&nbsp;<strong>Jeremy Deller</strong>&nbsp;e in ottobre&nbsp;<strong>Shilpa Gupta.</strong><span class>Abbiamo invitato&nbsp;<strong>Kiki Smith</strong>&nbsp;perché è un’artista importante che lavora con la scultura in modo innovativo e perché nella sua ricerca sono presenti molte tematiche di grande attualità, come il femminismo, il femminile in generale, l’uso del corpo, che rivestono un grande interesse anche per le nuove generazioni. Come tutti gli artisti che partecipano al progetto ha visitato il parco (in quel momento c’era un solo grattacielo, il resto era un gran cantiere), le abbiamo spiegato la relazione del luogo con la città e le abbiamo chiesto di pensare un lavoro che potesse essere significativo in quel luogo e che potesse interrogare le persone.</span><span class>Kiki Smith ha proposto due grandi sculture in bronzo che rappresentano due gatte. Quest’opera è nata da una riflessione sul fatto che oggi si tende ad antropizzare tutto e forse agli animali non viene più lasciato lo spazio per vivere liberi nelle città, per poter in qualche modo conservare una vita indipendente dall’urbanizzazione del luogo. Osservando la zona e rilevando la presenza di alcune colonie feline – preservate anche a Milano, come in ogni città – Kiki Smith ha individuato nel gatto un animale non asservito completamente agli esseri umani, anche quando a stretto contatto con loro. Per sottolineare questa lettura i due esemplari rappresentati non hanno le sembianze di gatte leziose, sono animali arruffati, “selvatici”, che scrutano lo spettatore, figure enigmatiche che ricordano la sfinge e portano un mistero da scoprire progressivamente, giorno dopo giorno, passando loro accanto. È un lavoro che condensa l’intensità, le tematiche e il tratto sempre innovativo di Kiki Smith».</span>&nbsp;<a href="https://artslife.com/2023/02/17/kiki-smith-milano-personale-galleria-raffaella-cortese-opere-nctm-citylife/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da artslife.com</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4846</guid>
                        <pubDate>Thu, 16 Feb 2023 04:05:00 +0100</pubDate>
                        <title>Rappresentanza e promozione per le Pmi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/rappresentanza-e-promozione-per-le-pmi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>AssoNext è l'Associazione italiana delle Pmi quotate nel segmento di Borsa Italiana Euronext Growth Milan, mercato di crescita dedicato alle Pmi dinamiche e competitive che con la quotazione hanno realizzato le proprie ambizioni di crescita: accelerare lo sviluppo, competere in un contesto globale, attrarre risorse qualificate, aumentare visibilità e credibilità....&nbsp;<em>Articolo completo disponibile sul numero di oggi di La Repubblica</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4852</guid>
                        <pubDate>Mon, 16 Jan 2023 04:57:34 +0100</pubDate>
                        <title>Le asset class che mettono d&#039;accordo gli investitori. L&#039;analisi di Luigi Croce, RE Department di ADVANT Nctm</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-asset-class-che-mettono-daccordo-gli-investitori-lanalisi-di-luigi-croce-head-re-department-di-advant-nctm</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Le difficoltà di questo 2023 appena iniziato non sono poche. Tuttavia, partendo da questo stato di cose, esistono tipi di immobili e di location in grado di suscitare l’interesse degli investitori e dei loro capitali. Quali sono e quali caratteristiche hanno? Lo abbiamo chiesto è <strong>Luigi Croce</strong>, Head of Real Estate Department di <strong>ADVANT Nctm</strong>.</p><p><strong>Avvocato Croce, avendo il polso del mercato attraverso i vostri clienti del mondo del Real Estate, come vedete lo sviluppo del mercato nei primi mesi del 2023?</strong></p><p>La tensione e l’incertezza causate dalla guerra nel panorama economico e geopolitico portano inevitabilmente a prediligere l’attesa e a muoversi con cautela. L’avvio del nuovo anno potrebbe essere difficoltoso.&nbsp;L’arretramento conseguente all’inflazione, la continua impennata dei prezzi dell’energia e dei costi di costruzione e la politica della BCE sui tassi di interesse sono le sfide che gli investitori dovranno affrontare nel 2023.</p><p>I segnali di una contrazione del mercato non sono pochi, la disponibilità degli investitori si è notevolmente ridotta. Conseguentemente, si potrebbe assistere a una riduzione dei prezzi e a un approccio principalmente speculativo/opportunistico da parte degli operatori.</p><p>Nonostante ciò, è presumibile che residenziale e logistico continueranno a suscitare l’interesse degli investitori e i loro capitali. Milano e Roma continueranno ad essere i poli maggiormente attrattivi.</p><p>Gli uffici – così come l’Hospitality - continueranno a destare interesse, soprattutto a Milano, con tendenze chiave rappresentate dal contenimento dei costi energetici, dalle politiche ESG, dalla riorganizzazione degli stessi alla luce delle modalità di lavoro da remoto e dalla ricerca di strutture che includano spazi per il tempo libero, soluzioni, queste, ormai necessarie per attrarre e trattenere la forza lavoro.</p><p><strong>Partecipando agli incontro dei CDR contrattualistica di Camelot de il QI, come pensate che stiano cambiando i rapporti tra gli attori del mondo immobiliare?</strong></p><p>Camelot è certamente un’occasione di incontro e scambio proficuo e continuo finalizzato alla individuazione di linee guida di un operare comune, volto all’efficienza e all’omogeneizzazione di&nbsp;comportamenti e prassi talvolta ancora troppo differenti.</p><p>In quest’ottica, grazie alla sensibilizzazione de il Quotidiano Immobiliare e all’intelligente operato di Guglielmo Pelliccioli, si è certamente avviato un processo destinato a dare risultati proficui in un arco temporale di medio periodo.</p><p><strong>Quali sono gli obiettivi dello Studio in ambito RE, in termini di crescita ed espansione?</strong></p><p>Il team RE dello Studio è certamente cresciuto e si è consolidato sotto il profilo degli obiettivi economici e di fatturato. Anche nell’esercizio che&nbsp;va concludendosi abbiamo operato su alcune delle più importanti operazioni svoltesi sul mercato.</p><p>Il progetto ADVANT, avviato insieme agli studi&nbsp;associati di Altana e Beiten Burkhardt, ha permesso</p><p>di mantenere e ampliare una visione internazionale necessaria per poter prestare ai clienti una consulenza che consenta loro di orientarsi nel complesso e mutevole scenario legale e commerciale internazionale.</p><p><strong>ESG E DIGITAL</strong></p><p><strong>Come cambia la professione di Avvocato nel RE</strong></p><p>In un contesto che si evolve in modo rapido e continuativo - spiega Luigi Croce, Head of Real Estate Department di ADVANT Nctm - la sfida più grande è essere sempre attenti alle tematiche emergenti.</p><p>Negli anni abbiamo visto crescere il ruolo dell’urbanistica e del regolamentare, oltre che del tax, che sono diventati componenti indispensabili ai fini dell’offerta di un servizio a 360 gradi. Oggi la nuova parola d’ordine è ESG. Le tematiche di questa natura stanno avendo e continueranno ad avere conseguenze rilevanti in ambito RE: l’industry immobiliare, per sua natura, ha un impatto urbano e sociale immediatamente percepibile.</p><p>Non è un caso, ad esempio, che molti nuovi contratti di locazione contemplino espressamente clausole di tutela e sostenibilità ambientale e prevedano tra gli obiettivi specifici delle parti il miglioramento della performance ambientale degli edifici</p><p>condotti in locazione.</p><p>È quindi diventato pressoché imprescindibile dotarsi di competenze specifiche ed essere attivi promotori di questa nuova cultura, nell’ottica della miglior soddisfazione del cliente. La digitalizzazione ha senz’altro cambiato profondamente la professione dell’avvocato negli ultimi anni. La tecnologia è sempre più invasiva nell’attività forense in generale. In quest’ambito il PropTech è destinato a svolgere un ruolo certamente rilevante in ambito RE. La parola chiave è versatilità: al legale si richiede una sensibilità non più solamente tecnico-giuridica, ma sempre più rivolta al management e al risk assessment, all’implementazione di strategie che possano far fronte alle esigenze di ogni tipo di stakeholder, azionista, finanziatore e investitore, cliente. Bisogna poter assicurare al cliente competenze specialistiche anche al di fuori della propria area di expertise, ad esempio in ambito di gestione del rischio legale, compliance, anticorruzione e antiriciclaggio.</p><p><i>Tratto da Il Quotidiano Immobiliare</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4853</guid>
                        <pubDate>Mon, 16 Jan 2023 04:36:30 +0100</pubDate>
                        <title>Il nostro punto di forza è la business proposition: un servizio di alto livello, con un approccio internazionale e di qualità, ma con prezzi in linea con il mercato nazionale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-nostro-punto-di-forza-e-la-business-proposition-un-servizio-di-alto-livello-con-un-approccio-internazionale-e-di-qualita-ma-con-prezzi-in-linea-con-il-mercato-nazionale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Paolo Montironi è uno dei più riconosciuti ed apprezzati avvocati d’affari del panorama italiano e fondatore nel 2000 , insieme ad Alberto Toffoletto e Negri-Clementi, di Nctm, oggi parte di ADVANT, la prima&nbsp;swiss-verein&nbsp;continentale. &nbsp;Noto nell’ambiente per un approccio fortemente imprenditoriale , che lo ha portato a rivoluzionare la gestione di uno studio legale grazie ad un&nbsp;management&nbsp;strutturato come un’azienda, l’Avv. Montironi nel corso della sua carriera ha sempre investito sull’innovazione, come testimoniano&nbsp; i progetti vincenti di UniQLegal e Next Legal, e sull’internazionalizzazione,&nbsp; di cui ADVANT rappresenta il successo più grande. Di seguito l’intervista al socio fondatore di ADVANT Nctm:</em>&nbsp;<strong>Leaders League: Come ha deciso di diventare avvocato?</strong><strong>Paolo Montironi</strong>: Non sono “figlio d’arte” né ho mai avuto il desiderio di fare l’avvocato, in un certo senso si può dire che lo sia diventato quasi per caso. Infatti, mi sono iscritto a giurisprudenza perché non avevo ancora le idee chiare su cosa volessi fare “da grande” e ritenevo che questa facoltà potesse lasciarmi aperte diverse opportunità di carriera. In realtà all’epoca quello che mi appassionava davvero era il tennis, che insegnavo a tempo pieno durante gli studi. In quegli anni ho fondato e gestito una scuola di tennis, che ha subito ottenuto un buon successo e che è ancora oggi in attività.&nbsp; Questa esperienza mi ha portato a sviluppare un approccio imprenditoriale, che mi è stato molto utile nel corso della mia carriera.&nbsp;<strong>Quali sono stati gli esordi della sua carriera nel mondo legale?</strong>All’inizio mi occupavo soprattutto di risarcimento danni connesso a incidenti auto e recupero crediti. Onestamente non erano attività particolarmente stimolanti e già dopo pochi mesi ho iniziato a guardarmi attorno per trovare un ambito legale che potesse davvero suscitare il mio interesse. Così ho focalizzato la mia attenzione sul settore M&amp;A, che a quei tempi era agli albori, forse anche perché attratto dalla sua affascinante aura di internazionalità. Ho mandato il CV a realtà specializzate e ho avuto la fortuna di essere preso dallo studio dell’avvocato Negri-Clementi. Si è trattata di un’autentica svolta per la mia carriera, perché ho avuto il privilegio di lavorare ogni giorno fianco a fianco del socio fondatore, che mi ha dedicato molto tempo, condividendo la sua grande esperienza e le competenze maturate in tanti anni di attività.&nbsp; Lavorare con un professionista di quel livello ha acceso in me la passione che probabilmente non avevo all’inizio del mio percorso, anche perché incominciavo a rendermi conto di essere portato per questo lavoro e di poterlo svolgere con successo. Sono così diventato socio quando non ero ancora procuratore legale, prima di aver superato l’esame di abilitazione. Nel frattempo, anche lo Studio cresceva e si cercavano iniziative volte a compiere quel salto di qualità necessario per competere ad alti livelli sul mercato. Negli anni 90’ prima abbiamo sperimentato per un certo periodo la fusione con lo studio americano Graham &amp; James, salvo poi ritornare indipendenti; in seguito &nbsp;ci siamo associati con Ashurst, diventando per un certo periodo il loro referente italiano.&nbsp;<strong>Come è nato lo studio Nctm?</strong>Nctm nasce nel 2000 dalla fusione tra lo Studio Negri-Clementi, Montironi e lo Studio Toffoletto, uno dei più importanti e prestigiosi nell’ambito del diritto del lavoro. Era un progetto che avevo fortemente voluto, insieme ad Alberto Toffoletto, &nbsp;e che avevo seguito in prima persona, ritenendo che il futuro dell’assistenza legale sarebbe stato rappresentato da uno studio “a servizio completo”, un&nbsp;<em>one stop shop</em>, in cui ogni dipartimento avrebbe potuto svilupparsi autonomamente senza risultare ancillare alle aree di pratica di riferimento degli altri grandi studi (M&amp;A e Banking sopra tutti). Non è casuale la scelta del nome, Nctm, un acronimo delle iniziali dei fondatori, perché allora quasi tutti gli studi portavano nell’insegna il cognome degli avvocati che li avevano creati e ovviamente questo generava diverse problematiche nel momento del passaggio generazionale o in caso di contrasti interni. L’idea invece era stata fin da subito quella di creare uno studio più simile a un’azienda con un&nbsp;<em>brand</em>&nbsp;riconoscibile che sopravvivesse ai suoi fondatori e non fosse strettamente legato solo ad uno o due soci. Per questo il nostro primo logo presentava un&nbsp;<em>lettering&nbsp;</em>che richiamava a livello stilistico quello del famoso SPQR dell’antica Roma. All’inizio ci occupavamo solo di diritto civile, diritto del lavoro, consulenza societaria, M&amp;A e contenzioso ma abbiamo iniziato piano piano a costruirci una reputazione che ci ha spinto ad allargarci fino ad includere tante altre aree di pratica. Quello che ci distingueva dalla concorrenza era l’età media dei soci (38 anni), decisamente bassa in un mercato caratterizzato da professionisti più senior. A partire da questa base solida è iniziata una campagna di acquisizione, tramite&nbsp;<em>lateral hirings</em>, volta a portare in Studio professionisti con competenze in diverse aree legali in modo da allargare progressivamente la nostra offerta di servizi.&nbsp;<strong>Come è nato il progetto ADVANT?</strong>La creazione di ADVANT è stata una logica conseguenza del percorso di crescita da noi intrapreso. Dopo anni ricchi di riconoscimenti e soddisfazioni eravamo consapevoli di aver raggiunto un importante successo sul mercato italiano che ci obbligava a porci la fatidica domanda: e adesso? Sapevamo che spingersi oltre a livello locale sarebbe stato molto complesso e allora ci è apparso evidente che il volano di crescita era rappresentato dall’espansione internazionale. Dopo aver aperto delle sedi a Londra e in Cina, sapevamo di essere di fronte a un bivio con due opzioni: la prima era quella di farsi “inglobare” da un’importante realtà internazionale, magari di origine anglosassone, che avrebbe portato alla fine di Nctm, il cui nome sarebbe di fatto scomparso, e la seconda era la creazione di un network con altri studi legali stranieri. La prima via era la più semplice per noi che non avremmo dovuto neanche più sobbarcarci l’onere di essere “originator”, ma limitarci semplicemente a lavorare su clienti e pratiche provenienti dalla “casa madre”, ma l’abbiamo scartata perché avrebbe significato cancellare oltre 10 anni di duro lavoro per la costruzione del brand Nctm in Italia. Lo studio era la nostra creatura ed era nostra intenzione portare avanti la nostra visione e le nostre idee. Così abbiamo deciso di affrontare un cammino molto più difficile e irto di rischi come quello dell’associazione internazionale con studi stranieri. In questo senso ci è venuta in soccorso la Brexit nel 2016 perché ci ha aiutati a chiarire più precisamente i contorni di questo progetto. Dal momento che la Gran Bretagna aveva deciso di allontanarsi dall’UE ci è sembrato logico e coerente investire su una proposta europea che raggruppasse esclusivamente gli studi continentali. Collaborando già attivamente con lo studio tedesco Beiten Burkhardt, abbiamo quindi focalizzato l’attenzione sulla ricerca di uno studio francese che abbiamo poi individuato in Altana, con cui l’intesa si è rivelata subito soddisfacente.&nbsp;<strong>Qual è la vostra proposta internazionale dopo la creazione di questa associazione?</strong>ADVANT è stata ufficialmente lanciata nel settembre 2021 ma il processo di evoluzione è ovviamente ancora in corso. Le diverse aree di pratica dei tre studi stanno imparando a conoscersi e soprattutto a lavorare congiuntamente coordinando le attività e condividendo clienti e informazioni. Il nostro obiettivo è quello di arrivare a un punto in cui l’integrazione avrà raggiunto livelli tali per cui ci presenteremo al mercato esclusivamente come ADVANT senza più riferimenti a Nctm, Beiten ed Altana. Riteniamo che il nostro punto di forza sia la&nbsp;<em>business proposition</em>: offrire ai clienti un servizio legale di alto livello, con un approccio internazionale e con la stessa qualità dei migliori studi anglosassoni, ma con prezzi assolutamente in linea con il mercato nazionale. Inoltre, ci tengo a sottolineare che il progetto di ADVANT è &nbsp;solo all’inizio, perché non è da escludere -ed anzi è auspicabile- il coinvolgimento futuro di altri paesi per rendere sempre più europea la nostra associazione.&nbsp;<strong>Siete anche molto attivi nel settore del legal tech. Può dirci di più dei vostri progetti?</strong>Abbiamo investito molto sul&nbsp;<em>legal tech</em>&nbsp;e sui sistemi di documentazione&nbsp;<em>smart</em>. È un processo che abbiamo intrapreso grazie ad Alberto Toffoletto il quale, fin da tempi “non sospetti”, quando erano davvero in pochi a crederci, ha sempre puntato su questi&nbsp;<em>software&nbsp;</em>come strumenti fondamentali per supportare e migliorare il lavoro dell’avvocato nel mondo di oggi. Nel 2020 abbiamo costituito UniQLegal insieme allo studio La Scala e Unicredit. Si tratta di un’iniziativa innovativa che ha messo a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi coinvolti con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit&nbsp;al fine di gestire in modo più efficace ed efficiente il contenzioso&nbsp; bancario, ed in particolar modo quello seriale.Inoltre la nostra società di servizi IT, Legalsoftech, con il contributo imprescindibile e la supervisione dei team interdisciplinari dei soci di UniqLegal, ha anche sviluppato un compositore automatico mediante il quale, rispondendo ad un percorso guidato di domande, il sistema è in grado di generare in automatico un testo contrattuale completo. Una volta creata la base di partenza, siamo in grado di personalizzarla a seconda delle esigenze, minimizzando il rischio, risparmiando tempo e massimizzando il risultato.Abbiamo costituito anche Next Legal, che si occupa di recupero crediti, con base a Bologna e un’unità operativa a Milano. Si tratta di una società tra avvocati per azioni promossa nel giugno 2020 in partnership con CRIBIS Credit Management, società del Gruppo CRIF specializzata nella gestione&nbsp;<em>end-to-end</em>&nbsp;del credito problematico anomalo.&nbsp;<strong>Qual è il vostro modello di governance?</strong>Il nostro modello di&nbsp;<em>governance</em>&nbsp;è molto simile a quello di una S.p.A. e quando fu proposto nel 2000 rappresentò un elemento distintivo ed unico nell’allora panorama italiano. &nbsp;Infatti, abbiamo un’assemblea dei soci, un consiglio di amministrazione, un comitato esecutivo, e un senior partner che presiede questi organi di controllo e gestione. Inoltre, siamo stati i primi ad introdurre in Italia il cosiddetto “<em>modified lockstep</em>”, ossia un sistema di ripartizione degli utili basato non solo sulla seniority dei professionisti, ma anche sulle loro&nbsp;<em>performance</em>, senza dimenticare la necessaria componente di solidarietà e stabilità reddituale.I budget sono approvati dall’assemblea e ogni quadrimestre abbiamo una revisione con proiezioni finanziarie. Il budget dei costi eè storicamente molto attendibile, con una percentuale di scostamento del consuntivo nell’ordine &nbsp;delll’1-2% &nbsp;rispetto al preventivo, e con una gestione finanziaria molto prudente che si basa quasi esclusivamente sull’autofinanziamento. Anche il nostro sistema di distribuzione dei profitti è estremamente trasparente. In base ad un sistema di punti che si basa anche, ma non solo, sulla performance, ogni socio conosce esattamente in anticipo le sue entrate e non ci sono mai discussioni in merito.&nbsp;<strong>Lo studio è molto attivo nel settore dell’arte. Quali sono le iniziative e i progetti che avete intrapreso?</strong>Il nostro impegno attivo nel mondo dell’arte è iniziato circa 20 anni fa, in quanto l’avvocato Negri-Clementi era un grande collezionista di arte moderna e contemporanea. Dopo la creazione di Nctm, grazie all’ingresso in Studio di Alberto Toffoletto, siamo stati sempre più coinvolti. Su sua iniziativa, dal 2011 è sato creato il progetto&nbsp;<em>nctm e l’arte</em>, affidato a Gabi Scardi, un’importante curatrice di arte contemporanea che, fra le varie attività, durante l’anno organizza eventi nel nostro studio dove sono esposte le varie opere della collezione, arricchita ogni anno con nuovi esemplari dei giovani artisti, riconosciuti anche a livello internazionale. In occasione degli eventi organizzati, l’artista si racconta al pubblico presente&nbsp; stimolandone la partecipazione attiva. Abbiamo istituito anche una borsa di studio,&nbsp;<em>Artists-in-Residence</em>, giunta ormai alla quindicesima edizione, dedicata ad artisti visivi residenti in Italia che desiderino partecipare a programmi di residenza artistica, con sede fuori dall’Italia e riconosciuti a livello internazionale dal mondo dell’arte.&nbsp;<strong>Quali cambiamenti ha riscontrato negli anni nella sua professione?</strong>La professione è molto cambiata. Quando ero più giovane, mi capitava di lavorare due o tre giorni di fila senza mai andare a dormire perché ero ambizioso e volevo raggiungere i traguardi professionali che mi ero prefissato. Oggi si presta, giustamente, molta più attenzione al&nbsp;<em>work life balance&nbsp;</em>ed inoltre il mondo dell’avvocatura ha perso un po’ del suo fascino rispetto ad un tempo. Quando ho iniziato io, l’avvocato era una delle professioni più interessanti che si potessero intraprendere mentre oggi le alternative stimolanti ed attraenti per i ragazzi sono innumerevoli, in Italia ed all’estero. Di conseguenza essere fedeli alla stessa realtà è diventato molto più difficile. Io, dal canto mio, sono orgoglioso di poter dire di non aver mai cambiato posto di lavoro, ma al contempo sono contento che sia stato il posto di lavoro a cambiare, rispecchiando così i cambiamenti avvenuti nella società nel corso di oltre 20 anni. Ad esempio, per ritornare alla domanda di partenza, noto con piacere che ormai tutti i più grandi studi italiani possano contare su avvocati altamente specializzati in una determinata area di pratica. Può sembrare banale ma non lo è considerando che quando lanciammo Nctm , nel 2000, in molti si presentavano sul mercato come “tuttologi”, come esperti di qualunque ambito del diritto. Ho sempre ritenuto “pericoloso” questo approccio superficiale, ritenendo che non potesse contribuire ad un’assistenza legale di qualità; è per questo che fin dall’inizio il nostro Studio ha puntato con decisione sulla specializzazione dei suoi professionisti, istituendo l’obbligatorietà di un massimo di due specializzazioni, possibilmente anticicliche, in modo che il giro d’affari non ne risentisse. Questa decisione ha comportato la perdita di alcuni soci, che non hanno ritenuto di aderire a questa impostazione, ma ne è valsa la pena per ribadire la nostra visione e la necessità inderogabile di un’assistenza puntuale, specifica e di elevata qualità.&nbsp;<strong>Avete anche istituito borse di studio e premi di laurea. Qual è l’approccio di ADVANT Nctm nei confronti dei giovani talenti?</strong>Al momento siamo oltre 250 professionisti e circa 70 dipendenti. L’obiettivo dello Studio è ovviamente continuare a crescere investendo sui talenti migliori ma non è facile attrarli né tantomeno trattenerli per i motivi sopra esposti. Una volta era sufficiente la soddisfazione economica o la prospettiva di carriera. Adesso non basta più. Come spiegavo prima, oggi i giovani prestano attenzione ad altri aspetti che esulano anche dall’ambito lavorativo, vogliono fare esperienze e migliorare non solo dal punto di vista professionale ma anche a livello personale. Per questo abbiamo investito molto sulla formazione attraverso un percorso di crescita dedicato ai praticanti, ADVANT Nctm Academy, manteniamo rapporti di collaborazione con alcune delle più importanti università italiane, ed istituito un&nbsp;premio&nbsp;rivolto ai migliori studenti e laureati in Giurisprudenza. Inoltre in Advant è attivo un programma di secondment internazionale, che consente ai giovani di fare significative esperienze all’estero, nelle varie sedi del network.&nbsp;<strong>Quali sono le ambizioni per il futuro dello studio?</strong>ADVANT è stato probabilmente l’ultimo grande progetto della generazione dei soci fondatori di cui faccio parte. In questi anni, il pensiero fisso dei fondatori è sempre stato quello di creare uno studio che ci sopravvivesse e che andasse al di là dei nomi, pur prestigiosi, dei professionisti che ne fanno parte oggi. Io e gli altri soci siamo entusiasti di aver dato vita, con ADVANT, a quella che vediamo come un’istituzione con una prospettiva davvero di lungo termine, destinata ulteriormente ad ampliarsi ed a migliorarsi adattandosi sempre alle nuove richieste del mercato europeo. Se guardo da dove siamo partiti, da uno studio con poche&nbsp;<em>practice area</em>&nbsp;composto da giovani avvocati ambiziosi in un mondo di veterani, non posso che essere orgoglioso del cammino percorso con i miei soci in questi 22 anni. Adesso tocca ai nostri giovani e brillanti partner di gestire la prossima fase del progetto, per portare ADVANT nel futuro.&nbsp;<a href="https://www.leadersleague.com/en/news/our-business-proposition-is-a-high-level-service-with-an-international-and-quality-approach-yet-with-domestic-market-prices?token=97f3b29f128d0be723a175951fea1254" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Leaders League</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4855</guid>
                        <pubDate>Wed, 11 Jan 2023 03:39:04 +0100</pubDate>
                        <title>Family office: modelli, strutture, fiscalità ed evoluzioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/family-office-modelli-strutture-fiscalita-ed-evoluzioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il seminario organizzato da Step Italy traccia un quadro dettagliato delle soluzioni per la gestione dei patrimoni delle imprese familiari. In Italia si contano 214 family office (Fo), di cui il 47,2% single e il 43,5% multi. Meglio holding o società semplici? Forma giuridica e localizzazione incidono sugli aspetti fiscali. Pro e contro dei trust.</em><strong>Family office: modelli, strutture, fiscalità ed evoluzioni</strong>&nbsp;sono stati al centro del seminario che ha chiuso il ciclo di incontri organizzati nel 2022 da Step, il ramo italiano che associa i professionisti ed esperti del settore trust, patrimoni e successioni. In particolare, con la moderazione di&nbsp;<strong>Marco Cerrato</strong>&nbsp;(presidente Step Italy) il tema è stato dibattuto da&nbsp;<strong>Josip Kotlar&nbsp;</strong>(Politecnico di Milano) insieme a<strong>&nbsp;Stefano Massarotto</strong>&nbsp;(Facchini Rossi Michelutti),<strong>&nbsp;Andrea Tavecchio</strong>&nbsp;(Tavecchio &amp; Associati) e&nbsp;<strong>Alberto Toffoletto</strong>&nbsp;(Advant Nctm).&nbsp;<strong>Lo stato dell'arte in Italia</strong>Il punto di partenza è che il patrimonio di una famiglia imprenditoriale non ha solo dimensioni di business ma anche socio-emotive (come la continuazione della dinastia famigliare, l’esercizio di autorità e controllo sull’impresa/e, il senso di appartenenza e identità e il mantenimento di una reputazione famigliare e aziendale favorevole) che influenzano profondamente strategie e performance di tali realtà. I family office (Fo) sono, quindi, le&nbsp;organizzazioni che svolgono la funzione di coordinamento, indirizzo strategico e gestione del patrimonio di una o più famiglie imprenditoriali con una logica che tiene conto anche delle generazioni future. Se la parola chiave è&nbsp;l’eterogeneità&nbsp;di queste strutture, il grafico dell’Osservatorio family office del Politecnico di Milano rappresenta le quattro configurazioni principali a cui possono essere ricondotte le diverse organizzazioni.Le categorie principali sono single family office (quando un’unica famiglia è controllante e destinataria dei servizi) o&nbsp;<strong>multi family office&nbsp;</strong>(chiusi e a controllo familiare o aperti e professionali, non controllati dalle famiglie clienti).Secondo l’Osservatorio family office 2022 del Politecnico di Milano in Italia si contano&nbsp;<strong>214 family office</strong>&nbsp;di cui il 47,2% single, il 43,5% multi, mentre il 9,3% restante è rappresentato da organizzazioni di origine bancaria.&nbsp;<strong>I family office e la variabile fiscale</strong>Come incide il fisco su queste organizzazioni? La variabile&nbsp;<a href="https://www.we-wealth.com/news/consulenza-patrimoniale/pianificazione-fiscale/disciplina-fiscale-del-trust-il-punto-sulle-novita" target="_blank" rel="noreferrer">fiscale</a>&nbsp;è rilevante da più punti di vista: per la forma giuridica (società di capitali o di persone, trust commerciale o non commerciale, soggetto regolamentato o non regolamentato, fondo o veicolo di investimento) e per la localizzazione (Italia o estero).Difficile, quindi, stabilire a priori quale sia la forma migliore di un family office dal punto di vista fiscale. La risposta dipende da almeno<strong>&nbsp;</strong><strong>tre ordini di valutazioni</strong>:1. <strong>nuovi trend fiscali</strong>:</p><ul> <li>misure di trasparenza fiscale principalmente cross-border – Crs, Dac6, Dac8 (crypto-asset e advance cross-border ruling per Hnwi) – e rischi di sovrapposizione dei flussi informativi</li> <li>Beps (disposizioni antiabuso, Cfs, Stabile organizzazione, etc.)</li></ul><p>2.&nbsp;<strong>mutamenti nel tempo nella composizione</strong>&nbsp;degli asset e nelle esigenze dei membri della famiglia3.<strong>&nbsp;misure fiscali agevolative/attrattive:</strong></p><ul> <li>&nbsp;regimi fiscali Hnwi</li> <li>assegnazione agevolata beni ai soci (Ddl Bilancio 2023)</li> <li>investment management exemption rule (Ddl Bilancio 2023)</li> <li>etc.</li></ul><p>&nbsp;<strong>Un esempio concreto?</strong>Il grafico sottostante rappresenta le diverse situazioni dal punto di vista fiscale in caso di dividendo/plusvalenza e di proventi da fondi non armonizzati.<img class="aligncenter wp-image-27901 size-medium" src="/fileadmin/nctm/2023/01/Schermata-2023-01-11-alle-10.34.25-300x157.png" alt width="300" height="157">&nbsp;<strong>Il professionista e l'evoluzione del family office</strong>Una premessa necessaria è che le&nbsp;<strong>funzioni&nbsp;</strong>di un family office dipendono dalle esigenze della famiglia e che una discriminante fondamentale è il liquidity event, cioè la monetizzazione da parte di un imprenditore di quanto costruito nel tempo. È facile immaginare che, al verificarsi di tale disinvestimento dall’attività imprenditoriale familiare, aumenterà la parte di attività del family office dedicata alla gestione degli investimenti e alla filantropia a scapito delle aree di amministrazione e tax&amp;estate e che scompariranno le attività dedicate alle società operative. Gli imprenditori, è stato fatto notare, hanno un Dna che orienta anche la loro scelta degli investimenti e che privilegerà, ad esempio, la partecipazione a club deal rispetto a tipologie di investimento più “statiche”.&nbsp;<strong>Quali sono le forme giuridiche dei family office in Italia</strong><strong>?</strong>Dall’Osservatorio emerge che le società a responsabilità limitata (srl) è scelta dal 55% dei family office; le società per azioni (spa) dal 35,5%, mentre le restanti forme giuridiche pesano per il 9,5%.&nbsp;<strong>Il processo di creazione di un trust di famiglia</strong>Il ruolo di un family office è aiutare i clienti a ragionare non solo sulla situazione di partenza, ma anche con prospettive a medio e lungo termine (5, 15 e 50 anni) per valutare i potenziali conflitti tra settlor, trustee, beneficiari, professionisti e protector, affiancando in particolare la famiglia nella selezione dei candidati a svolgere la funzione di trustee ed eventualmente di protector. Il trust, infatti, può giocare un ruolo importante in questo ambito.Tra i&nbsp;<strong>vantaggi</strong>&nbsp;dell’introduzione di un trust nei family office sono state messe in evidenza alcune&nbsp;<strong>caratteristiche</strong>&nbsp;come:</p><ul> <li>trasferimento del patrimonio a un professionista;</li> <li>vincolatività dell’utilizzo del patrimonio all’obiettivo del settlor;</li> <li>scopo flessibile, predeterminato e in grado di adattarsi alle esigenze familiari;</li> <li>gestione indipendente e imparziale.</li></ul><p>Non mancano, infine, degli aspetti critici come i seguenti:</p><ul> <li>percezione di maggiore opacità della struttura a fini Aml (antiriciclaggio);</li> <li>perdita della proprietà degli asset (istituto a forte connotazione fiduciaria);</li> <li>limitato spettro operativo (impossibilità di svolgere in via diretta servizi e attività di investimento o altre attività riservate).</li></ul><p><a href="http://we-wealth.com/news/aziende-e-protagonisti/family-office/family-office-modelli-strutture-fiscalita-ed-evoluzioni" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da We Wealth</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4857</guid>
                        <pubDate>Mon, 09 Jan 2023 02:59:34 +0100</pubDate>
                        <title>Un codice per collezionisti etici e responsabili</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/un-codice-per-collezionisti-etici-e-responsabili</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Un gruppo di collezionisti ha pubblicato il code of conduct for contemporary art collectors, primo esperimento di codice deontologico dei collezionisti d'arte contemporanea.</em>Lo scorso febbraio, un gruppo composto da collezionisti provenienti da diverse parti del mondo ha reso disponibile online la prima versione di&nbsp;<em>Code of Conduct for Contemporary Art Collectors</em>” (di seguito, il “Codice”). Il testo, disponibile sul sito&nbsp;<a href="https://ethicsofcollecting.org/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://ethicsofcollecting.org/</a>, si pone l’ambizioso obiettivo di costituire un primo viatico al collezionismo etico e responsabile, a miglioramento delle relazioni tra i collezionisti e i vari protagonisti del&nbsp;<a href="https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/mercato/2023/01/5-momenti-mercato-arte-2022/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mercato dell’arte</a>&nbsp;contemporanea, tra cui artisti, galleristi e istituzioni.&nbsp;<strong>Un codice per i collezionisti che operano nel mercato opaco dell'arte</strong>Si sa, quello dell’arte è un mercato spesso opaco le cui regole sono limitate a quanto di labilmente applicabile a livello civile, penale e amministrativo, e complicate dalla natura internazionale delle relazioni tra artisti, collezionisti e galleristi. Realtà già descritta dagli analisti (quali&nbsp;<a href="https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/2022/07/14-miliardi-euro-colosseo-economia-studio/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deloitte</a>&nbsp;e ArtTactic), i cui report annuali segnalano da tempo sacche di illegalità nascenti dalle lacune normative in materia di circolazione delle opere d’arte, dimostrate anche da complesse indagini giudiziare.Con l’intento di contribuire a una&nbsp;<strong>maggiore consapevolezza nel collezionare</strong>&nbsp;arte contemporanea, Pedro Barbosa, Haro Cumbusyan, Iordanis Kerenidis, Jessica and Evrim Oralkan, Piergiorgio Pepe, Sandra Terdjman, Andre Zivanari e Benedicta M Badia Nordenstahl hanno redatto collettivamente il Codice, “<em>discussed and drafted, for over a year, as a thought-provoking, consensus-based, creative endeavor</em>”. Il progetto ha coinvolto numerosi altri collezionisti, artisti, curatori e galleristi, e ben oltre 200 tra essi hanno espresso il loro pubblico appoggio all’iniziativa.&nbsp;<strong>La struttura e il contenuto del codice</strong>Il Codice si caratterizza per un’impostazione aperta, aggiornabile anche con contributi esterni. La coerenza dei contenuti è garantita da una terminologia ispirata a quella degli standard deontologici adottati in altri settori economici e che parte dalle definizioni dei concetti basilari quali&nbsp;<a href="https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/mercato/2022/12/intervista-collezionista-giuseppe-iannaccone/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">collezionista</a>,&nbsp;<em>dealer</em>&nbsp;e istituzione. Di semplice e immediata fruizione, il Codice si compone dunque di sette sezioni, a loro volta suddivise in brevi articoli.La prima sezione, dedicata al&nbsp;rapporto con gli artisti, richiede al collezionista di agire con integrità e trasparenza nel rispetto delle idee degli artisti e della loro indipendenza, riconoscendo e promuovendo un giusto compenso in loro favore, evitando richieste di doni o regali o di accettare opere come&nbsp;<em>benefit</em>. Anche le comunicazioni con gli artisti devono essere sempre improntate su trasparenza, fiducia e rispetto.Nella seconda sezione, dedicata alla&nbsp;costruzione, manutenzione ed esposizione della collezione, il Codice si sofferma sul modo in cui il collezionista deve rapportarsi con la società che lo circonda. Il buon collezionista dovrebbe infatti agire secondo la legge evitando di manipolare il mercato, valutando i potenziali rischi etici e reputazionali derivanti dall’utilizzo di&nbsp;<a href="https://www.artribune.com/attualita/2015/11/porti-franchi-arte-legge/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">porti franch</a>i e caveau, stipulando per iscritto i contratti di compravendita e onorando il diritto di seguito degli artisti. Inoltre, il collezionista dovrebbe assicurarsi che le proprie opere siano conservate e rese accessibili nel miglior modo possibile, soprattutto nel caso in cui la propria collezione sia aperta al pubblico.Nella terza sezione, dedicata alla commissione e al supporto della realizzazione di opere d’arte, si richiede che il collezionista produca e conservi la&nbsp;documentazione&nbsp;attestante la commissione di opere (redigendo per iscritto anche il contratto di commissione d’opera), rispetti i patti con gli artisti, riconoscendo loro un corrispettivo adeguato agli standard di mercato ed evitando ogni influenza sulla loro poetica.La quarta sezione è dedicata al&nbsp;rapporto con le istituzioni&nbsp;del mercato dell’arte, intese come “<em>enti ed organizzazioni non-profit, pubbliche o private e di qualsiasi dimensione, relative all’arte contemporanea</em>”. Il collezionista dovrebbe essere valido interlocutore a favore delle istituzioni, supportando la loro autonomia e le loro scelte curatoriali e gestionali. Tale supporto dovrebbe essere disinteressato, privo di interessi a proprio esclusivo vantaggio. Le istituzioni non dovrebbero essere utilizzate per ripulire la propria immagine pubblica e si dovrebbe garantire sempre la massima trasparenza nei rapporti, anche economici, di cui è consigliata la formalizzazione per iscritto.La quinta sezione è dedicata al ruolo del collezionista all’interno degli&nbsp;organi amministrativi&nbsp;o di controllo di un qualsiasi ente del mondo dell’arte; si pensi alle cariche onorarie, alle&nbsp;<em>membership&nbsp;</em>nonché ai ruoli nei consigli di amministrazione o nei comitati esecutivi delle istituzioni. I collezionisti dovrebbero ricevere incarichi basati su criteri di conoscenza, esperienza, cultura, competenza, capacità di promuovere l’ente o l’istituzione rappresentata. Qualsiasi incarico dovrebbe basarsi sul merito, risolvendo i conflitti di interesse, astenendosi dall’ottenere vantaggi diretti o indiretti dalla propria posizione (anche per mezzo di pratiche di&nbsp;<em>insider trading</em>), evitando di commerciare opere con l’istituzione o di competere direttamente sul mercato con la stessa. Al contrario, il collezionista dovrebbe vigilare sulla conformità dell’istituzione alla legge applicabile e ai migliori standard etici.Con la sesta sezione, il Codice disciplina i&nbsp;rapporti con&nbsp;<a href="https://www.artribune.com/television/2022/12/video-i-martedi-critici-enrico-lombardi/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">galleristi</a>&nbsp;e con&nbsp;<a href="https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/mercato/2022/12/2022-case-asta-globali-christies-phillips-sothebys/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">case d’asta</a>&nbsp;(cosiddetti intermediari o&nbsp;<em>dealer</em>). Il collezionista dovrebbe interagire con loro in modo trasparente e responsabile, evitando condotte abusive. In particolare, il collezionista dovrebbe richiedere che essi siano trasparenti con gli artisti rappresentati, richiedendo che questi ultimi ricevano un giusto compenso in caso di vendita di una loro opera ed evitando di proporre prezzi inferiori ai valori di mercato per le opere che intende acquistare. Il collezionista, inoltre, dovrebbe astenersi dall’acquistare opere direttamente dall’artista qualora questo sia rappresentato da un&nbsp;<em>dealer</em>, dichiarare eventuali rapporti con&nbsp;<em>dealer</em>&nbsp;che possano influenzare le scelte e le condotte di quest’ultimo e non orientare il mercato dell’arte utilizzando tale influenza sui&nbsp;<em>dealer</em>.La settima e ultima sezione, infine, si occupa delle&nbsp;relazioni con gli altri professionisti.&nbsp;I collezionisti dovrebbero interagire con curatori, storici dell’arte, critici, lavoratori del settore dell’arte e con il pubblico in modo corretto, trasparente e responsabile, senza mai abusare della propria posizione per manipolare i professionisti od ottenere un ingiusto vantaggio. I collezionisti comunicano un’immagine positiva del collezionismo restando onesti nelle relazioni col pubblico, rispettando l’indipendenza di coloro che lavorano nella comunicazione, stipulando contratti per iscritto con i professionisti dell’arte che prevedano un giusto compenso e riconoscimento del lavoro svolto.&nbsp;<strong>Regole più chiare per il mercato dell'arte (anche in Italia)</strong>L’iniziativa è indubbiamente lodevole per aver mosso un ulteriore passo verso una codificazione di buone pratiche direttamente applicabili dai collezionisti. Tuttavia, come sottolineato da Henry Lydiate su&nbsp;<em>ArtMonthly</em>, le buone intenzioni non bastano: l’etica del buon collezionare si costruisce soprattutto diffondendo e promuovendo tali buone pratiche.Nel Codice riemerge la&nbsp;necessità di rapporti formalizzati&nbsp;all’interno del mercato dell’arte; esigenza da tempo segnalata, anche in Italia, per tutelare non solo le opere dalla circolazione sottotraccia ma anche i contraenti stessi da potenziali rischi connessi alle transazioni (si pensi alla semplice mancata stipula di una polizza assicurativa per il trasporto o al complesso acquisti di un’opera&nbsp;<em>time based</em>&nbsp;o di una&nbsp;<em>performance&nbsp;</em>senza formalizzarne termini e condizioni). In altri termini, la trasparenza del mercato dell’arte si realizza innanzitutto per mezzo di regole e accordi scritti, chiari e dettagliati, in grado di garantire certezza nei rapporti.Con spirito ottimistico, la pubblicazione del Codice appare come una delle più recenti testimonianze della consapevolezza che la costruzione di regole chiare e trasparenti sia fondamentale per una maggiore giustizia ed equità all’interno mercato dell’arte. Numerose, in realtà, sono le iniziative che negli ultimi anni hanno dato voce ai problemi strutturali di questo mercato.A livello nazionale, si pensi alla pubblicazione nel 2017, da parte del&nbsp;<a href="https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/2022/12/ministero-della-cultura-130-stagisti-bando/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ministero dei Beni Culturali</a>, dei&nbsp;<em>PACTA – Protocolli per l’autenticità, la cura e la tutela dell’arte contemporanea</em>, volti a costruire uno standard chiaro di certificazione dell’opera d’arte ai sensi dell’art. 64 del Codice dei beni culturali.Si pensi anche alla recente costituzione di&nbsp;<a href="https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/2020/05/rt-workers-italia-gruppo-tutela-lavoratori-arte/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Art Workers Italia (AWI)</a>, associazione che intende dare voce a&nbsp;coloro che lavorano nel settore&nbsp;dell’arte contemporanea. Nata a seguito dei disagi generati dalla pandemia di Covid-19, AWI promuove, tra l’altro, il riconoscimento delle specificità delle professioni dell’arte di oggi, l’adozione di modelli di contratto scritti, una maggiore regolamentazione dei rapporti di lavoro e la redistribuzione delle risorse per mezzo di attività formative e di approfondimento per gli associati.Si pensi, inoltre, a come negli ultimi anni si sia raggiunta la consapevolezza di quanto il lavoro nel mondo dell’arte si sia diversificato e specializzato, rendendo talora opportuni nuovi percorsi di studio volti alla formazione adeguata di tali nuove professionalità (come quella del&nbsp;<em><a href="https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/who-is-who/2021/12/lavoro-registrar/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">registrar</a>&nbsp;–&nbsp;</em>alla cui formazione è dedicato il Master proposto dalla Accademia Galli di Como – o del curatore d’archivio d’artista cui si dedica il corso promosso da AitArt).A livello internazionale, oltre alle attività di sensibilizzazione citate dai redattori del Codice, costruttive sono le iniziative di Responsible Art Market, ente svizzero non-profit attivo nella promozione di buone pratiche (applicabili anche internazionalmente) in materia di autenticazione e&nbsp;<em>due diligence&nbsp;</em>per le opere d’arte e di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Guardando al passato recente, dedicata alle buone pratiche del collezionista è stata la pubblicazione dei volumi&nbsp;<em>I contratti degli Artisti&nbsp;</em>di Alessandra Donati,&nbsp;<em>Commissioning Contemporary Art: A Handbook for Curators, Collectors and Artists</em>, a cura di Luisa Buck e Daniel McClean, e&nbsp;<em>Le buone pratiche del collezionismo</em>, a cura di Dario Jucker.La proposta del Codice stimola l’adozione di&nbsp;princìpi e regole “orizzontali”, universalmente applicabili, atte a rendere sia gli operatori che gli estimatori, di qualsiasi livello e professionalità, più etici e responsabili nei confronti del prossimo. Buone pratiche che, si spera, un giorno diventino prassi universalmente condivise.&nbsp;<a href="https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/mercato/2023/01/codice-collezionisti-etici-responsabili/" target="_blank" rel="noreferrer">Tratto da artibune.com</a><em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:alessandra.donati@advant-nctm.com">Alessandra Donati</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4858</guid>
                        <pubDate>Fri, 23 Dec 2022 02:37:32 +0100</pubDate>
                        <title>Borsa, nel 2022 listino principale sempre più vuoto. Autorità corrono ai ripari</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/borsa-nel-2022-listino-principale-sempre-piu-vuoto-autorita-corrono-ai-ripari</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>I numerosi delisting, le poche IPO e i significativi interventi di semplificazione della normativa</strong>: sono questi i tre temi che hanno dominato le discussioni quest'anno sul listino principale di Borsa Italiana (oggi denominato Euronext Milan, ex MTA), e sono tutti tre collegati tra loro. Se infatti il segmento delle PMI, ovvero Euronext Growth Milan (EGM, ex AIM Italia),&nbsp;<a href="https://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?code=73&amp;dt=2022-12-20&amp;src=TLB" target="_blank" rel="noreferrer">continua a registrare un buon afflusso di quotazioni</a>&nbsp;ed è fonte di ottimismo per Piazza Affari, lo&nbsp;<strong>svuotamento del mercato regolamentato e la scarsa capacità di attirare medie-grandi aziende</strong>&nbsp;sono temi che preoccupano gli operatori e fanno sorgere dubbi sull’importanza del listino italiano all’interno del panorama europeo. Nonostante Piazza Affari sia impegnata nel processo di integrazione con Euronext, con benefici indubbi per entrambi secondo i vertici del gruppo finanziario europeo, Londra resta protagonista anche dopo la Brexit, Parigi è ben più avanti per capitalizzazione e attrattività, Amsterdam è diventata una meta importante per le società tecnologiche e quelle attratte da una normativa più business-friendly e i listini nordici hanno vissuto un 2022 molto vivace grazie alle numerose aziende attive in campo energetico e della transizione green.<strong>La performance e i trend</strong>Il 2022 è un anno indubbiamente difficile per i mercati a livello globale, con&nbsp;<strong>cali compresi tra il 10% ed il 20%</strong>. Piazza Affari non fa eccezione, con una certa differenziazione tra i principali indici: al 21 dicembre il FTSE ha perso quasi il 12% da inizio anno e il FTSE All-Share quasi il 13%, mentre hanno fatto ben peggio il FTSE Italia Growth (-20%) e il FTSE Italia STAR (-28%)."La migliore tenuta del listino italiano è giustificato da una&nbsp;<strong>revisione significativamente positiva delle stime di andamento degli utili</strong>&nbsp;per il 2022, con un rialzo di circa il 30% rispetto alle attese di inizio anno - spiega Alberto Villa, responsabile della ricerca azionaria di&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005460016">Intermonte</span>&nbsp;- Inoltre, il mercato italiano presenta un&nbsp;<strong>peso significativo di settori come finanziario e energetico</strong>&nbsp;che hanno beneficiato, per quanto riguarda i primi, dal rialzo dei tassi mentre i secondi dall’aumento dei prezzi delle materie prime e del petrolio. Le mid small caps sono state penalizzate rappresentando settori a maggior aspettativa di crescita e conseguentemente più sensibili all’andamento dei tassi di interesse".A fine&nbsp;<strong>dicembre 2021</strong>&nbsp;si contavano&nbsp;<strong>sui mercati di Borsa Italiana</strong>&nbsp;407 società quotate. Nel dettaglio: 232 società sul mercato Euronext Milan (di cui 74 sul segmento STAR), 1 strumenti FIA sul mercato MIV e 174 su Euronext Growth Milan. Al 22 dicembre&nbsp;<strong>dicembre 2022</strong>&nbsp;sono diventate in totale 413, di cui 221 società sul mercato Euronext Milan (di cui 75 sul segmento STAR), 1 strumenti FIA sul mercato MIV e 188 su Euronext Growth Milan.Per quanto riguarda le&nbsp;<strong>nuove quotazioni</strong>, nel 2021 si sono registrate 49 IPO: 5 su Euronext Milan (<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005373789">Philogen</span>,&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005438046">Seco</span>,&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005439085">The Italian Sea Group</span>,&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005455875">Intercos</span>,&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="NL0015000N33">Ariston Holding</span>) e 44 su Euronext Growth Milan. Al 22 dicembre 2022, sono sbarcate in Borsa 24 aziende sull'EGM, 3 su Euronext Milan (<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="NL0015000LU4">Iveco</span>&nbsp;come spin-off di&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="NL0010545661">CNH Industrial</span>,&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005466153">Civitanavi Systems</span>&nbsp;e&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005186371">De Nora</span>), 1 sullo STAR (<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005144784">Generalfinance</span>) e ci sono stati due uplisting da EGM a STAR (<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0003324024">Net Insurance</span>&nbsp;e&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005513202">REVO Insurance</span>).Un altro tema sentito è stato il&nbsp;<strong>calo della liquidità, un fattore molto penalizzante</strong>&nbsp;durante tutto il 2022. Qui le notizie per il listino principale sono meno negative. Considerando i primi undici mesi dell'anno, il controvalore è stato di 2,8 miliardi di euro sull'EGM, in calo del 31% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Gli scambi si sono molto più ridotti sull'EGM che sul listino principale, considerano che il turnover di Euronext Milan è diminuito del 5,7% a 500 miliardi di euro. "L'incertezza su fattori macro hanno spinto molti investitori ad aumentare il peso della liquidità nei loro portafogli e a limitare l’operatività sul mercato mantenendo o gradualmente riducendo le posizioni - afferma Villa - Il fattore liquidità&nbsp;<strong>penalizza in particolare i titoli medio piccoli</strong>&nbsp;che escono dal raggio di operatività di molti investitori istituzionali al di sotto di determinate soglie di liquidità. È il classico cane che si morde la coda con effetti perversi sulle valutazioni che esulano dai valori fondamentali e dai risultati realizzati".Guardando ai&nbsp;<strong>settori col maggior peso in termini di capitalizzazione</strong>, al 30 novembre 2022 il primo è l'automotive con il 14,6% (13,9% al 31 dicembre 2021), il secondo le banche con il 14,4% (13,3% a fine anno scorso), il terzo le utilities con il 13,8% (vs 15,5%), seguiti da energia (13,6% vs 9,8%) e assicurazioni (7,5% vs 7,3%). La&nbsp;<strong>capitalizzazione totale</strong>&nbsp;a fine 2021 era di quasi 758 miliardi di euro, mentre a fine novembre 2022 era scesa a 653 miliardi di euro.<strong>Il problema delisting</strong>Nel 2022 è continuato il trend di&nbsp;<strong>costante arretramento del numero di società quotate dal listino principale</strong>, a fronte di una forte crescita del segmento non regolamentato, che sta portando a una mutazione del profilo del mercato azionario italiano, molto più orientato verso le small cap.Quest'anno si porterà via dal listino milanese - facendo la somma delle capitalizzazioni delle società che lo hanno lasciato - ben&nbsp;<strong>43,3 miliardi di euro</strong>. Questo dato comprende anche casi più particolari come&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="18.EXO">Exor</span>, che si è trasferita in Olanda, Banca Carige, che è stata inglobata in&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0000066123">BPER</span>, e Cattolica Assicurazioni, che è stata assorbita da&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0000062072">Generali</span>. Le uscite più pesanti sono state quelle di&nbsp;<strong>Atlantia</strong>&nbsp;(quasi 19 miliardi di euro),&nbsp;<strong>Falck Renewables</strong>&nbsp;(oltre 2,8 miliardi di euro) e&nbsp;<strong>Cerved Group</strong>&nbsp;(circa 2 miliardi di euro).Se si aggiungono anche le&nbsp;<strong>operazioni già annunciate ma non ancora attuate</strong>&nbsp;-&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0001137345">Autogrill</span>&nbsp;(2,5 miliardi di euro),&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0001431805">Dea Capital</span>&nbsp;(393 milioni di euro),&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0003324024">Net Insurance</span>&nbsp;(172 milioni di euro),&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005256323">Finlogic</span>&nbsp;(85 milioni di euro) e&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005466880">Nice Footwear</span>&nbsp;(24 milioni di euro) - si arriva a circa 46,5 miliardi di euro.Il management di Borsa Italiana, commentando il problema nel corso dell'anno, ha più volte sottolineato che&nbsp;<strong>ogni azienda ha una storia a sé</strong>, ma è ormai indubbio che il fenomeno abbia assunto dimensioni notevoli. A favorire le OPA nel 2022 è stato anche il forte re-pricing delle azioni dovuto prevalentemente a fattori macroeconomici e geopolitici, che ha creato un contesto favorevole a offerte pubbliche finalizzate al delisting e&nbsp;<strong>offerto una sponda alla forte concorrenza del private equity</strong>&nbsp;già presente gli anni scorsi.Allargando lo sguardo al lungo periodo, uno studio molto commentato quest'anno e&nbsp;<a href="https://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?code=57&amp;dt=2022-03-08&amp;src=TLB" target="_blank" rel="noreferrer">pubblicato a marzo</a>&nbsp;da Intermonte e School of Management del Politecnico di Milano ha evidenziato come&nbsp;<strong>negli ultimi 20 anni</strong>&nbsp;le ammissioni a Piazza Affari siano state 448, mentre i delisting 336, di cui ben 268 sul listino principale, che ne ha guadagnate "solo" 185. La ricerca ha identificato quattro cluster di società che abbandonano Palazzo Mezzanotte: le&nbsp;<strong>sconfitte</strong>&nbsp;(imprese delistate perché sono fallite, hanno subito un dissesto finanziario o sono state escluse dal mercato per mancanza dei requisiti), le&nbsp;<strong>prede</strong>&nbsp;(aziende acquisite da soggetti esterni, spesso esteri, con il conseguente ritiro delle azioni dal mercato), le&nbsp;<strong>ristrutturande</strong>&nbsp;(società riassorbite in altri gruppi quotati per una logica di riorganizzazione societaria interna, quindi rimaste comunque nel perimetro della Borsa) e le&nbsp;<strong>pentite</strong>&nbsp;(aziende in gran parte presenti a Piazza Affari da 10 o più anni, che hanno ritenuto opportuno abbandonare il listino per decisione interna, per volontà dei soggetti controllanti o sulla base di considerazioni strategiche discrezionali). I&nbsp;<strong>casi del 2022 sembrano aderire in maggioranza a quest'ultimo profilo</strong>, i cui dati erano già in aumento negli anni scorsi.Secondo Villa, "il&nbsp;<strong>rialzo dei tassi rende più complicato procedere con delisting ad elevata leva finanziaria ma alcune operazioni di carattere industriale sono senz'altro possibili</strong>. È auspicabile che si torni ad avere un flusso solido e costante di nuove quotazioni nei prossimi trimestri. Questo ovviamente dipenderà principalmente dalla qualità delle società proposte in IPO. Come ben sappiamo, non mancano le società interessanti che potrebbero affacciarsi al mercato azionario con successo. Dopo un lungo periodo in cui, complice lo scenario di tassi ultra bassi, l'investitore principale sono stati i fondi di private equity, il mercato azionario può tornare a svolgere un ruolo da protagonista".<strong>La ripresa delle IPO</strong>La combinazione di tassi di interesse in rapido aumento e inflazione persistentemente elevata ha fatto ben poco per sostenere l'attività globale di Equity Capital Markets. Gli investitori sono stati attirati fuori dalle azioni dalla relativa sicurezza e dai rendimenti sempre più allettanti disponibili sui titoli di debito. Inoltre, l'inflazione e i tassi di interesse hanno causato&nbsp;<strong>incertezza, che è come la criptonite per le IPO</strong>. Nel 2022, il mercato delle IPO - dopo un primo semestre molto tranquillo - si è quasi fermato dopo l'estate, fattore che lo ha reso l'anno peggiore per le IPO dal 2009. Fare previsioni sulla ripresa delle quotazioni in Borsa nel 2023 è difficile, anche perché una condizione è la ripresa dei mercati azionari, i quali ancora rimangono ostaggio delle scelte delle banche centrali e delle prospettive di recessioni a ogni latitudine.Tenendo a mente che le performance passate non sono indicative dei risultati futuri, può essere utile guardare a periodi altrettanto negativi per avere indicazioni sulla loro durata. Dal 1995, il&nbsp;<strong>livello medio delle emissioni di IPO in Europa è stato di circa 25 miliardi di euro all'anno</strong>&nbsp;(circa -50% nel 2022), secondo uno studio di Beremberg. Guardando alla&nbsp;<strong>bolla delle dot-com</strong>, ci sono voluti tre anni perché il mercato delle IPO si riprendesse quando un mercato ribassista ha spazzato via il 60% della capitalizzazione di mercato. Nella&nbsp;<strong>recessione del 2007-2008</strong>&nbsp;c’è stata un'inversione di tendenza più rapida, anche se con un calo simile del 60% nei mercati azionari. Il mercato delle IPO è crollato nel primo trimestre del 2008, con solo quattro IPO, e poi ci sono voluti sette trimestri prima che il mercato delle IPO tornasse con 16 IPO e quasi 6 miliardi di euro di emissioni nel primo trimestre del 2010 (10 trimestri per raggiungere la media di 25 miliardi di euro).Piazza Affari ha visto solo 3 IPO sul mercato principale, mentre&nbsp;<strong>diverse operazioni dell'anno sono state ritirate</strong>, come Plenitude o Epta, o prudentemente sospese per mercati troppo volatili, come Cantiere del Pardo o Deda Group. Entrando nel 2023, sembra difficile immaginare un primo semestre di ritorno alla normalità data l'imminente recessione per l'Eurozona. Tuttavia,<strong>&nbsp;una pipeline di IPO esiste</strong>, con diverse società in attesa di cogliere la finestra giusta, come ad esempio EuroGroup o l'unità EV di&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0003128367">Enel</span>.<strong>Gli interventi normativi</strong>Anche per stimolare nuove IPO sui mercati, quest'anno sono state&nbsp;<strong>implementati numerosi cambiamenti di normativa da parte di più soggetti</strong>, tanto a livello Italiano che a livello europeo. Per quanto riguarda la dimensione domestica, un deciso boost agli interventi lo ha dato&nbsp;<a href="https://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?code=93&amp;dt=2022-07-01&amp;src=TLB" target="_blank" rel="noreferrer">la definizione</a>&nbsp;- da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e con un ampio contributo di Autorità, associazioni di categoria e operatori più in generale - del&nbsp;<strong>Libro Verde</strong>&nbsp;"La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita". Molte di queste proposte sono poi state contenute negli&nbsp;<a href="https://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?code=51&amp;dt=2022-08-01&amp;src=TLB" target="_blank" rel="noreferrer">interventi di agosto</a>&nbsp;dalla&nbsp;<strong>Consob</strong>&nbsp;(in termini di rocedure semplificate per l'approvazione dei prospetti informativi e via libera alla documentazione in inglese) e&nbsp;<a href="https://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?code=31&amp;dt=2022-09-23&amp;src=TLB" target="_blank" rel="noreferrer">di settembre</a>&nbsp;di&nbsp;<strong>Borsa Italiana</strong>&nbsp;(che ha semplificato le regole per le IPO a vantaggio delle società che intendono raccogliere capitali sul mercato regolamentato Euronext Milan).A dicembre&nbsp;<a href="https://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?code=103&amp;dt=2022-12-07&amp;src=TLB" target="_blank" rel="noreferrer">sono poi arrivate</a>&nbsp;una serie di proposte per semplificare la quotazione in Borsa da parte della&nbsp;<strong>Commissione europea</strong>, nell'ambito di un pacchetto di misure per rafforzare l'Unione dei mercati dei capitali (la Capital Markets Union, CMU). Nelle speranze della Commissione, il cosiddetto&nbsp;<strong>Listing Act</strong>&nbsp;svilupperà ulteriormente l'Unione dei mercati dei capitali riducendo la burocrazia ei costi superflui per le imprese, incoraggiando le società a rimanere quotate sui mercati dei capitali dell'UE. Un accesso più facile ai public markets consentirà anche alle imprese di diversificare e integrare meglio le fonti di finanziamento disponibili.Secondo Lukas Plattner, partner di ADVANT Nctm che si occupa di Diritto del Mercato dei Capitali e di Fusioni &amp; Acquisizioni, "c'è una&nbsp;<strong>forte attenzione della Commissione europea</strong>&nbsp;all'esigenza di semplificare il mercato, che deriva dal&nbsp;<strong>riconoscimento di mercati maturi</strong>&nbsp;così come il circuito informativo, e quindi si può passare a una nuova fase della disclosure societaria". "Gli investitori istituzionali hanno bisogno di prospetti più semplici, il retail legge spesso solo le note di sintesi e già gode della protezione MIFID", aggiunge.In prospettiva, una volta adottate, le modifiche alle norme proposte questo mese dalla Commissione europea dovrebbero&nbsp;<strong>aumentare l'attrattiva dei public markets nell'UE</strong>, la quale stima che le società quotate al suo interno risparmieranno circa 100 milioni di euro all'anno grazie a minori costi di conformità, mentre le società risparmieranno 67 milioni di euro all'anno solo grazie a norme più semplici sul prospetto."Il Listing Act ha principalmente tre gruppi importanti di norme - spiega Plattner - Il primo riguarda i&nbsp;<strong>voti multipli</strong>, quindi dare la possibilità ai soci fondatori di andare a quotarsi senza perdere il controllo, con l'idea che a livello dell'Unione europea ci siano regole comuni. Il secondo è la&nbsp;<strong>normativa sui prospetti</strong>, che è stata semplificata in maniera importante per l’accesso al mercato, per le offerte secondarie e per l'uplisting; in sostanza, ora per passare dall'EGM all'EXM servirà solo un documento di 50 pagine, mentre ora il documento ha 200-300 pagine e costi per l’emittente per 1 milione di euro. Il terzo è la&nbsp;<strong>semplificazione della normativa MAR</strong>, a partire dalla definizione di informazione privilegiata, per cui l'emittente dovrà comunicarla quando è certa o presumibilmente tale, e quindi le informazioni future che dovranno essere comunicate si riducono moltissimo così come i rischi di sanzioni".&nbsp;<a href="https://finanza.repubblica.it/News/2022/12/22/borsa_nel_2022_listino_principale_sempre_piu_vuoto_autorita_corrono_ai_ripari-41/" target="_blank" rel="noreferrer">Tratto da La Repubblica</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4861</guid>
                        <pubDate>Tue, 29 Nov 2022 03:17:00 +0100</pubDate>
                        <title>Professione Registrar: report dal convegno all’ADI Museum di Milano</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/professione-registrar-report-dal-convegno-alladi-museum-di-milano</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In un mondo sempre più connesso, anche le cose si spostano di più e devono farlo meglio, ottimizzando tempi, spese e, ovviamente, in maniera sostenibile. E dunque, è necessario che una certa cura per gli spostamenti entri in gioco anche per gli “oggetti” per eccellenza, le opere d’arte che, da un lato, sono da sempre beni mobili, dall’altro, presentano esigenze molto specifiche. Il termine tecnico è “movimentazione” e dietro questa parola – e questa azione – si celano tantissime sfumature e altrettante competenze in più campi, dalla storiografia alla logistica. A occuparsi di tutti questi aspetti, è una figura sempre più centrale negli ultimi anni, tanto nei musei pubblici che negli attori privati, come gallerie, archivi e studi d’artista: il registrar. Chi è, cosa fa, perché è importante il suo lavoro e varie altre questioni, sono state al centro di un convegno, svolto il 16 novembre nel Foyer dell’ADI design Museum di Milano.Organizzato dall’<a href="https://corsi.accademiagalli.it/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Accademia Aldo Galli- IED Network</a>, in collaborazione con l’associazione Registrarte e con il coordinamento di&nbsp;<strong>Alessandra Donati</strong>, Coordinatrice del Master in Professione Registrar, il convegno ha presentato, attraverso interventi di esperti e operatori del settore, la complessità di questa professione trasversale, inquadrandola anche a livello internazionale. Tra gli intervenuti,&nbsp;<strong>James Bradburne</strong>, Direttore Generale Pinacoteca di Brera,&nbsp;<strong>Rebecca Romere</strong>, Presidente di Registrarte – Associazione Italiana Registrar di opere d’arte,&nbsp;<strong>Linda Pacifici</strong>, Registrar Palazzo Strozzi,&nbsp;<strong>Alvise di Canossa</strong>, Presidente Arteria,&nbsp;<strong>Italo Carli</strong>, Head of Art di Generali Italia,&nbsp;<strong>Martina De Luca</strong>, Responsabile Formazione Fondazione Scuola Patrimonio.I Musei pubblici e privati, le Fondazioni bancarie o d’arte, le gallerie e le grandi collezioni o gli studi di artisti, le società di trasporto e di logistica, tutti si stanno dotando di questa figura per sovrintendere ai prestiti e agli spostamenti delle loro opere. Eppure, da un’analisi condotta dall’associazione Registrarte, è emerso che questa figura è presente in maniera disomogenea all’interno del territorio italiano, con un 59% di registrar che lavorano al nord, il 34% al centro e soltanto un 3% al sud. Dallo studio si evince anche che l’80% dei registrar lavora nel settore privato e soltanto il 20% in quello pubblico. Insomma, le questioni in campo sono tante.Ad aprire i lavori è stato Bradburne, intervenendo nel vivo dei temi con una chiara interpretazione di come la figura professionale del registrar nel Museo oggi sia imprescindibile e di come tutte le figure professionali che ruotano attorno alle esposizioni e alle opere d’arte siano correlate a essa. Romere ha quindi spiegato come l’importanza di questa figura risieda nel ruolo di raccordo tra la direzione del museo, i curatori scientifici della collezione o dell’esposizione e la realizzazione pratica della mostra. Uno dei compiti principali del Registrar consiste infatti nel coordinare le informazioni provenienti da curatori, restauratori e dai conservatori delle collezioni, per organizzare e distribuire le diverse attività a molteplici interlocutori (spedizionieri, assicuratori, allestitori) facendo in modo che la complessa macchina del prestito o dell’organizzazione di una mostra, di una biennale, di un festival funzionino senza intoppi.Per Italo Carli, la figura del registrar è indispensabile per la custodia e la salvaguardia del nostro patrimonio artistico. Per questo motivo, è stato deciso di supportare questa professione con l’erogazione di una borsa di studio per gli studenti che vogliono frequentare il Master di Professione Registrar dell’Accademia Galli. In conclusione, Nicoletta Castellaneta direttrice dell’Accademia Galli – IED Network di Como, ha riportato l’attenzione su come il Master in professione Registrar sia stato pensato per dare trasversalità di competenze a una figura professionale di grande importanza, peraltro già inscritta nella carta nazionale delle professioni museali di ICOM.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4862</guid>
                        <pubDate>Fri, 04 Nov 2022 02:55:21 +0100</pubDate>
                        <title>Milano: l’associazione Careof festeggia 35 anni. Intervista a Marta Bianchi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/milano-lassociazione-careof-festeggia-35-anni-intervista-a-marta-bianchi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il mondo dell'immagine in movimento attraverso la storia di un'istituzione milanese. Intervista alla responsabile che racconta il futuro di Careof tra la sfida imposta dalle nuove tecnologie e l'anima "antica" sperimentale.</em></p><p class="p1">Ricorre quest’anno il 35mo compleanno di&nbsp;<b>Careof</b>, l’associazione milanese zoccolo duro della ricerca artistica contemporanea dedicata in particolare alle traiettorie e alle possibilità del medium video. Abbiamo raggiunto&nbsp;<b>Marta Bianchi</b>, Presidente e Responsabile Progetti di Careof, per farci raccontare storia, caratteristiche e progetti futuri di questa realtà.</p><b>Come racconteresti la lunga storia di Careof a chi non sa cos’è?</b>Careof è cura. Manchevole, sproporzionata, imperfetta, mai sufficiente a se stessa, rigenerante e rigenerata, contraddittoria, intensa e resistente a tutti i cambiamenti e stravolgimenti politici, sociali e anche culturali avvenuti dal 1987 ad oggi. È cura per il lavoro delle artiste e degli artisti, così come delle curatrici e dei curatori – prevalentemente italiani – con cui abbiamo collaborato e continueremo a collaborare negli anni.<b>Quali i momenti che hanno scandito la sua storia e fisionomia?</b>Fondata nel 1987 da&nbsp;<b>Mario Gorni, Zefferina Castoldi, Dino Ferruzzi, Massimo Sola, Gabriella Castold</b>i e&nbsp;<b>Meri Gorni</b>&nbsp;a Cusano Milanino, Careof si è sempre contraddistinta per l’apertura alle ricerche e sperimentazioni artistiche e l’approccio di generosità e ascolto. Gli orari della tratta Milano Cadorna – Cusano Milanino sancivano i tempi delle inaugurazioni domenicali e i modi con cui la comunità di appassionati e artisti si ritrovava intorno all’associazione e spendeva tempo assieme, visitando la mostra e discutendone. L’attività era assolutamente informale, spinta dalla passione e dalla cura delle persone che dedicavano il proprio tempo gratuitamente alla riuscita dei progetti artistici e curatoriali.<b>Dall’inizio è stato chiaro quale fosse l’ambito di indagine privilegiato, le nuove tecnologie e il video in particolare.</b>Fin da subito, grazie all’interesse di Mario Gorni rispetto alle “nuove tecnologie”, Careof si è dotata di videocamere che metteva a disposizione degli artisti e con cui ha iniziato a documentare le mostre e le principali manifestazioni d’arte contemporanea in Italia e all’estero. Da qui l’interesse non solo nel documentare ma anche nel catalogare e archiviare il materiale raccolto. Grazie a Zefferina Castoldi, bibliotecaria, è stato creato un sistema di catalogazione multi-media che potesse raccogliere i diversi formati: cataloghi, film d’artista, video documentazioni e materiale fotografico. L’archivio informale, emotivo, frutto delle relazioni dei fondatori ha iniziato a prendere forma anche attraverso le donazioni delle opere prodotte dagli artisti al fine di promuovere la propria ricerca.<p class="p1"><b>All’archiviazione si è però presto affiancata la promozione di tutte le ricerche che vi erano confluite. Della quale il processo archivistico è stato strumento e volano.</b>Il fondo dell’archivio video e quello dell’archivio fotografico – riconosciuti di interesse storico nazionale nel 2006 dal Ministero della Cultura – sono diventati negli anni l’orizzonte e il fulcro delle attività dell’associazione, che attraverso lo spazio espositivo, un programma di residenze d’artista (attivo dal 2011 al 2017 presso la Fabbrica del Vapore) ha promosso e prodotto nuove opere e mostre di artiste e artisti, prevalentemente giovani. L’obiettivo principale non era solo l’archiviazione ma anche la promozione e la messa a disposizione di tutti i materiali a studenti, ricercatori, curatori italiani e internazionali che volessero avere una panoramica il più possibile completa sulla scena artistica italiana. Nel tempo sono state collezionate intere filmografie di Alberto Grifi, Ugo La Pietra, Umberto Bignardi, o di enti quali il Cavallino di Venezia e negli anni sono anche state realizzate anche importanti collaborazioni con la GAM di Torino (2006), il Museo MAXXI (2010), il Museo del ‘900 di Milano (2012) e non da ultimo il prestigioso riconoscimento del MAGA (2022) per Mario Gorni e Zefferina Castoldi che hanno donato un’edizione di alcune documentazioni al museo. L’archivio, quindi, è diventato il centro delle nostre attività: lo mettiamo in questione in quanto formato e lo tematizziamo anche nella nostra programmazione.</p><p class="p1"><b>Come credi sia cambiato il ruolo di Careof in città e più ampiamente nel sistema dell’arte?</b>Quando Careof è nata non erano presenti esperienze simili: qualcosa era successo a Bologna con la NEON, vicino alla forma di galleria e in stretta relazione con l’Accademia di Belle Arti, a Milano stavano nascendo le esperienze di Lazzaro Palazzi e di Wurmkos, Viafarini sarebbe nata nel 1991. Non c’era l’affastellamento di artist-run space ed esperienze autogestite che si sarebbero manifestate negli anni 2000. Careof rappresentava quindi uno spazio di sperimentazione al di fuori delle logiche del mercato e la realtà a cui rivolgersi una volta finita l’Accademia per iniziare la propria carriera. Mostre collettive – sviluppate in collaborazione tra Careof e Viafarini – come&nbsp;<i>Il raccolto d’autunno è stato abbondante&nbsp;</i>a cura di Chiara Agnello e Milovan Farronato permettevano agli artisti di partecipare a un percorso formativo con artisti senior, di produrre nuove opere e di vedere il proprio lavoro esposto negli spazi alla Fabbrica del Vapore, dove gravitavano molti collezionisti: ricordo tra gli altri Claudia Gian Ferrari, Giorgio Fasol e Tullio Leggeri come grandi affezionati alle nostre attività.</p><p class="p1"><b>Poi però anche Careof è cresciuto e ha guadagnato una reputazione “istituzionale”.</b>Successivamente il ruolo è cambiato sia per una crescente istituzionalizzazione dell’organizzazione sia per il cambiamento della città stessa, del fermento culturale e creativo. Careof non è più riconosciuto come spazio indipendente, ma appunto più istituzionale e a partire da questa ambiguità sulla nostra identità, in occasione dei 30 anni, abbiamo sviluppato il progetto&nbsp;<i>Prossimità di tempi e spazi</i>&nbsp;a cura di Martina Angelotti e Caterina Riva, in cui sono state coinvolte le realtà che si occupavano di contemporaneo e si è discusso insieme del valore intangibile creato a servizio della cittadinanza.</p><p class="p1"><b>E cosa è oggi Careof?</b>Oggi Careof è un centro di ricerca e produzione sull’immagine in movimento, uno spazio espositivo e un Archivio Video. L’archivio in continua espansione raccoglie oltre 9000 titoli e restituisce una visione privilegiata sull’evoluzione artistica dagli anni ‘70 a oggi. Vogliamo continuare a supportare nuove produzioni legate all’immagine in movimento e a indagare il mezzo nei suoi formati diversi, offrendo una circolarità di servizi: formazione, produzione, promozione, circuitazione e archiviazione delle opere prodotte per poi renderle ulteriormente accessibili al pubblico.&nbsp;In generale credo che sia tempo che tutti gli attori (professionisti, università, ma anche le istituzioni stesse) riconoscano alle realtà come Careof il ruolo essenziale che svolgono nel più grande ecosistema del mondo dell’arte, interconnesso e prodromico/funzionale alle attività dei musei, delle fondazioni private e delle gallerie non solo in termini di avvio di carriera ma anche di supporto, produzione e sviluppo delle stesse. Sicuramente bandi come l’Italian Council – promosso dal MiC – favoriscono questa reciprocità di ruoli.</p><p class="p1"><b>In occasione del vostro 35mo compleanno, avete deciso di aprire per la prima volta al pubblico le attività di ArteVisione, con due giornate di ArteVisione Focus dedicate all’immagine in movimento tra cinema e arti visive. Iniziamo col dire cos’è ArteVisione?</b>Artevisione è nato nel 2011 su intuizione di Chiara Agnello come progetto di produzione di nuove opere video in collaborazione con Sky Italia. La prima edizione, che è durata 4 anni, ha visto coinvolti 4 artisti su invito:&nbsp;<b>Yuri Ancarani</b>,&nbsp;<b>Francesco Bertocco</b>,&nbsp;<b>Giuseppe Fanizza</b>,&nbsp;<b>ZimmerFrei.</b>&nbsp;Dal 2015 abbiamo diffuso un’open call nazionale aperta ad artisti italiani e/o residenti in Italia, mentre dal 2016 abbiamo introdotto anche un laboratorio formativo chiamato ArteVisione LAB che offre ad un gruppo di artisti selezionati la possibilità di confrontarsi con professionisti del settore audiovisivo per sviluppare l’idea progettuale con la quale hanno applicato, tra cui scegliere il progetto vincitore del premio di produzione. Dal 2015 abbiamo prodotto opere di&nbsp;<b>Luca Trevisani</b>,&nbsp;<b>Riccardo Giacconi</b>,&nbsp;<b>Martina Melilli</b>,&nbsp;<b>Giulio Squillacciotti</b>,&nbsp;<b>The Cool Couple</b>,&nbsp;<b>Fatima Bianchi</b>&nbsp;e&nbsp;<b>Caterina Erica Shanta</b>. Dal 2018 il progetto è interamente a cura e gestione di Careof e le produzioni sono state sviluppate anche grazie alla partecipazione al bando Italian Council del MiC che ha consolidato i budget a disposizione degli artisti.</p><b>Quali le peculiarità, i momenti più significativi di questa ultima edizione?</b>Questa edizione è stata la più ambiziosa e ha unito ArteVisione LAB a due giornate di convegno e uno screening aperto al pubblico della visiting professor&nbsp;<b>Hito Steyerl</b>.&nbsp;Anche questa ricorrenza è diventata occasione di ripensamento del senso e delle traiettorie della nostra attività, che quest’anno abbiamo voluto condividere con ospiti nazionali e internazionali che lavorassero e indagassero il media audiovisivo attraverso diversi lenti: le occasioni di formazione parallele al curriculum accademico, le culture digitali, la distribuzione e la produzione di nuove opere e/o mostre, il tema dei diritti e delle tutele in relazione a opere video affidate a moderatori eccezionali quali&nbsp;<b>Giacomo Raffaelli</b>,&nbsp;<b>Claudia D’Alonzo</b>,&nbsp;<b>Lucia Aspesi</b>&nbsp;e&nbsp;<b>Alessandra Donati</b>.<b>E quale il bilancio in chiusura?</b>Sicuramente il bilancio è positivo in termini di partecipazione di pubblico, di dibattito all’interno dei panel stessi e di collaborazioni attivate. Anche ArteVisione LAB è stato estremamente prolifico: i 6 artisti selezionati&nbsp;<b>S()fia Braga</b>,&nbsp;<b>Anouk Chambaz</b>,&nbsp;<b>Teresa Cos</b>,&nbsp;<b>IOCOSE</b>,&nbsp;<b>Rebecca Moccia</b>,&nbsp;<b>Jacopo Rinaldi</b>&nbsp;sono stati anche estremamente generosi l’un l’altro e si è creato un clima di sostegno e discussione molto approfondita. Un altro elemento da segnalare è la diffusione della pubblicazione gratuita (grafica a cura di Alessio D’Ellena/Superness) che abbiamo realizzato con la traduzione in italiano di&nbsp;<i>A Thing Like You and Me</i>&nbsp;e&nbsp;<i>In Defence of the Poor Image</i>&nbsp;di Hito Steyerl per rendere ancora più accessibile il suo pensiero teorico.<b>Quali le urgenze emerse da chi maneggia il mondo dell’immagine in movimento e quali le criticità?</b>Le urgenze e le questioni sono numerose, a partire dalla definizione stessa di immagine in movimento che se da un lato travalica le discipline (arte visiva, cinema, scienze sociali..) e suggerisce un superamento nelle posture e negli ambiti di indagine, di fatto rimane scandagliata e interpretata in maniera differente a seconda della cultura, provenienza, interessi, vissuto ed età delle persone che vi si approcciano. Differenti sono i formati privilegiati; le modalità di fruizione; lo scopo, la necessità, l’urgenza di utilizzo.. lo screen è il grande schermo, ma è anche il nostro computer,&nbsp;il nostro telefono, i nostri occhiali, i nostri orologi. Le implicazioni fisiche, politiche, sociali sono potenti e a tratti drammatiche ed è richiesta maggior lucidità per distinguere con chiarezza a cosa siamo davanti: il paradosso dell’inclusività del linguaggio e un’esclusività di informazioni e di relazioni.<b>Un momento importante è stato occupato da un confronto pubblico sul modello di contratto per la commissione di opere video, redatto dalla Prof. Avv. Alessandra Donati (ADVANT Nctm, Università degli Studi di Milano-Bicocca) in collaborazione con AWI. Che ruolo assume Careof sui temi delle professioni dell’arte?</b>Careof ha usato&nbsp;<i>La Guida ai compensi minimi&nbsp;</i>redatta da AWI – Art Workers Italia per la definizione economica e contrattuale di tutti i professionisti coinvolti. Poiché la maggior parte dei membri dello staff di Careof è socia di AWI stessa intendiamo promuovere una cultura del lavoro artistico sempre più trasparente e correttamente remunerata e ci auguriamo che sempre più istituzioni la prendano come pratica diffusa e necessaria. Rispetto al panel condotto da Alessandra Donati abbiamo presentato un modello di contratto nel quale l’opera video è trattata come un’opera d’arte complessa e composita dell’artista, che viene anche supportato nel regolamentare, fin da subito, in modo chiaro, le relazioni con i vari autori coinvolti nella realizzazione dell’opera.<b>Come sarà il futuro prossimo di Careof, quali progetti avete in cantiere?</b>La programmazione 2023 – a cura di Marta Cereda – è in linea con quanto dicevamo rispetto all’indagare l’archivio e il mezzo video: a gennaio ospiteremo una personale di&nbsp;<b>Caterina Erica Shanta</b>&nbsp;a partire dal lavoro filmico prodotto&nbsp;<i>Il Cielo Stellato;</i>&nbsp;successivamente – in occasione di MiArt – sulla scia del successo dello scorso anno proporremo una mostra collettiva a partire dall’archivio video dal titolo&nbsp;<b>Tungsteno</b>&nbsp;e a giugno ospiteremo&nbsp;<b><i>L’inaccessibile coscienza di classificazione</i>&nbsp;</b>mostra di&nbsp;<b>Guildor&nbsp;</b>che – a partire da un progetto di ricerca sociale dell’Università Bicocca di Milano, l’Università Cattolica e l’Università di Pavia indaga le modalità con cui il capitalismo della sorveglianza si è infiltrato nelle nostre relazioni ed emozioni. E infine la prossima edizione di ArteVisione, ancora più ricca e partecipata.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4863</guid>
                        <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 09:37:31 +0100</pubDate>
                        <title>Real Estate meets the metaverse</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/real-estate-meets-the-metaverse</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Metaverse platforms such as Decentraland have garnered strong interest from advertisers and markets as they provides users with the possibility of “investing and purchasing land to provide virtual experiences” which can then generate greater ‘real’ revenues, says <strong>Luigi Croce</strong>, partner at law firm <strong>Advant Nctm</strong>.<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2022/11/AD-COV-PERE-Metaverse-2022Nov01.pdf" target="_blank" rel="noopener">Click here to read the full article</a>&nbsp;<a href="https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.perenews.com%2F&amp;e=a8a919ea&amp;h=f0d3a14c&amp;f=y&amp;p=y" target="_blank" title="https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.perenews.com%2F&amp;e=a8a919ea&amp;h=f0d3a14c&amp;f=y&amp;p=y" rel="noreferrer">Private Equity Real Estate</a><em> (PERE) is a publication covering the world's real estate markets, read by investors, fund managers and advisory executives in the sector. With editorial teams in North America, Europe and Asia, it analyses the most efficient ways to place and deploy capital in the private real estate marketplace and dissects risk mitigation via intelligent investment structures. It has a monthly print circulation of about 3,500 and its website gets about 50,000 visitors per month.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4876</guid>
                        <pubDate>Mon, 10 Oct 2022 03:56:58 +0200</pubDate>
                        <title>Gli artisti in studio (legale) per arrivare a contratti blindati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gli-artisti-in-studio-legale-per-arrivare-a-contratti-blindati</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Cresce la consulenza richiesta dal mondo dello spettacolo per tutelare l'immagine sulle piattaforme - Il nodo della pubblicità occulta</em>Il mondo dello spettacolo e i suoi artisti stanno sperimentando un periodo di grande evoluzione: il settore è sempre più strutturato come un'industria che agisce su diversi fronti sulla spinta delle novità tecnologiche e dei mercati che la digitalizzazione ha aperto.Questo ha reso sempre più necessaria la consulenza di studi legali strutturati e multidisciplinari per fronteggiare le diverse situazioni: dalla pubblicità occulta, ai kid influencer, da una fiscalità sempre più complessa al merchandising, fino alla vendita dei propri cataloghi e alla tutela e difesa della propria immagine e della proprietà intellettuale.Lo studio Whiters rileva che gran parte dei professionisti del mondo dello spettacolo italiano si sono resi conto della necessità di farsi affiancare. «E un mondo con un'economia ancora in scala ridotta rispetto a certe realtà di altri Paesi - spiega Luca Ferrari, corporate partner di Whiters -, ma l'artista che ha follower, merchandising, pubblicazioni e varie attività artisti che deve ragionare une un'azienda o una microazienda e strutturarsi di conseguenza». Dal canto loro, per gli studi cresce la consapevolezza che i servizi da offrire debbano essere molto ampi e diversificati. «Abbiamo avvocati che si sono specializzati nel rapporto con i&nbsp;media per assistere in pubbliche relazioni delicate i professionisti specializzati nella strategia di comunicazione nell'ambito di una crisi», aggiunge Ferrari.&nbsp;<strong>Tutela fiscale senza confini</strong>Una delle tematiche più complesse è quella legata agli aspetti fiscali (e territoriali) delle attività degli artisti: basti pensare alla localizzazione di un concerto online, o alla partecipazione a uno spettacolo da remoto e alla diffusione dei podcast. Con il crescere del settore anche gli studi si sono attrezzati di conseguenza per fornire consulenze multidisciplinari. Dike Legal è specializzato in questo campo e ha ampliato il proprio raggio d'azione: «L'evoluzione del mercato musicale e cinematografico - commenta la founding partner Maria Francesca Quattrone - con le nuove tecnologie ha richiesto un approfondimento di materie trasversali e la presenza di collaboratori esperti in nuovi ambiti. D'altronde un artista con le sue attività online e fisiche, con un nome che diventa un brand, con la possibilità di avventurarsi nel mondo degli Nft, è diventato impresa e molti di loro si sono strutturati con società proprie». E le loro iniziative spesso hanno alle spalle un lavoro legale molto intenso: dal brandship ai diritti di licenza, agli accordi vari e alla tutela dei diritti d'autore, con la difesa dell'artista dalla pirateria e dai vari troll.&nbsp;<strong>Gli influencer</strong>Un fronte altrettanto delicato è quello degli influencer. Le aziende che si servono di questi personaggi devono gestire e monitorarne l'attività. Anche rispetto a comportamenti non sempre prevedibili. Commenta <strong>Paolo Lazzarino</strong>, partner <strong>ADVANT Nctm</strong>: «Verso gli influencer più "irrequieti" le aziende attivano un meccanismo di difesa estremamente rigido con un set di sanzioni e sospensione dei pagamenti fino alla risoluzione del rapporto». Delicatissimo su questo fronte è il capitolo dei kid influencer che impone di considerare i consensi e l'utilizzo dell'immagine di un minore.Ma è altrettanto al centro dell'attenzione il problema della pubblicità occulta e della call to action degli influencer ai follower. Lo studio Elled opera soprattutto al fianco di enti e istituzioni del settore e ha una visione di insieme. «Il diritto d'autore non sembra tutelato appieno - commenta il founding partner Luca Scordino -. Una delle grandi discussioni riguarda i contratti e, visto chele modalità di fruizione dell'arte nelle sue varie forme sono sempre nuove, oggi i contratti di sfruttamento di immagine tendono a estendersi a tutte le tecnologie, non solo quelle già note ma anche quelle future».&nbsp;<a href="https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&amp;imgatt=GA61Q3&amp;imganno=2022&amp;imgkey=B1X7CQPDXVANO&amp;tiplink=4" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Il Sole 24 Ore</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4879</guid>
                        <pubDate>Fri, 30 Sep 2022 03:44:21 +0200</pubDate>
                        <title>NextLegal S.T.A.P.A.: l&#039;innovazione tecnologica prosegue</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nextlegal-s-t-a-p-a-linnovazione-tecnologica-prosegue</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>NextLegal&nbsp;è la società tra avvocati per azioni promossa nel giugno 2020 da ADVANT Nctm in partnership con CRIBIS Credit Management, società del Gruppo CRIF specializzata nella gestione end-to-end del credito problematico anomalo.</em>A due anni dalla nascita NextLegal è passata da 4 a 30 professionisti, suddivisi tra la sede principale di Bologna e l’unità operativa di Milano, e gestisce circa 27mila pratiche.La STAPA opera nel recupero dei crediti massivi e del contenzioso seriale derivante dalla gestione dei portafogli di NPEs ed integra al proprio core business l’Intelligenza Artificiale per l’automazione degli atti, utilizzando compositori automatici molto evoluti per lavorare tutti i tipi di crediti.Sempre nel solco dell’innovazione tecnologica che caratterizza la Società fin dalla Sua costituzione, nel maggio 2022 NextLegal ha adottato, per la creazione degli atti, Legito un programma che garantisce un’automazione avanzata nella stesura dei documenti grazie anche all’interazione con il gestionale.E’ possibile pertanto, con un solo passaggio, senza intervento dell’utente e semplicemente partendo dalla pratica di riferimento, creare atti quali la diffida, il ricorso per decreto ingiuntivo, il precetto ed il pignoramento presso terzi oltre al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., tutti adattati alle varie casistiche in relazione al cliente ed alla tipologia di credito da azionare.Rispetto al passato la grafica è migliorata, il tool è adattabile a tutte le esigenze (anche di tipo grafico) ed è possibile scegliere di scaricare l’atto in vari formati (word, pdf, rtf).“Siamo fiduciosi che l’adozione di Legito ci consentirà di lavorare le pratiche affidate in maniera ancora più efficiente, ciò a beneficio dei nostri clienti.” conclude l’<strong>Avv. Gianluca Massimei</strong>, A.D. di NextLegal, facendo il punto su questi due anni di attività della società assieme al Presidente del C.d.A&nbsp;<strong>l’Avv. Stefano Padovani</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4886</guid>
                        <pubDate>Fri, 22 Jul 2022 04:25:56 +0200</pubDate>
                        <title>Contro l&#039;inflazione ci serve più concorrenza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contro-linflazione-ci-serve-piu-concorrenza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nei giorni scorsi è stata presentata al parlamento dal presidente dell'Autorità della concorrenza e del mercato, Roberto Rustichelli, la relazione annuale sull'attività svolta nell'anno precedente. Che ha confermato alcune linee tendenziali emerse già nelle precedenti relazioni, così rinforzando l'idea che il nuovo corso dell'antitrust nazionale e forse anche di quello europeo sia progressivamente più efficace, più attento ai valori dei trattati europei e meno ispirato dall'obbiettivo dell'efficienza come unico strumento di creazione delle premesse della crescita. Il conflitto in Ucraina e l'onda lunga della pandemia stanno mettendo in discussione il funzionamento dell'economia globalizzata su cui ha poggiato negli ultimi trent'anni il paradigma della crescita. Questi ostacoli hanno già dato l'avvio a fiammate inflazionistiche che mettono a rischio la posizione dei soggetti più deboli che perdono potere di acquisto. Per questo la reazione dei governi, ad avviso dell'Autorità, deve essere fondata sull'applicazione di rigorose politiche di concorrenza.Rustichelli ha individuato tre passaggi chiave. In primo luogo le crisi hanno portato alla necessità di un nuovo ciclo di intervento dello stato in economia sia sotto il profilo finanziario, nelle sue varie forme, sia sotto il profilo del controllo della circolazione della proprietà delle imprese a presidio degli interessi nazionali.Si aggiungerà nei prossimi anni il ruolo di committente che lo Stato assumerà nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La ricostruzione post-bellica ha prodotto un sistema di economia mista che tanti danni ha causato allo sviluppo del paese e al funzionamento del suo sistema democratico, dunque oggi è essenziale che le politiche concorrenziali fungano da presidio imparziale alla corretta allocazione delle risorse pubbliche.Il secondo profilo riguarda la protezione dei consumatori. La rapidissima evoluzione dei mercati, la digitalizzazione, le posizioni di potere economico combinate con la montante inflazione richiedono prontezza e&nbsp;capacità di intervento da parte delle Autorità antitrust per reprimere abusi sia di sfruttamento sia di esclusione e intese che rischiano di pregiudicare la già delicata posizione dei consumatori.In una situazione così complessa, il presidente Rustichelli ha ricordato che lo strumento principale della salvaguardia della democrazia e dell'inclusione sociale è proprio l'ordinamento concorrenziale che deve essere promosso dalle norme e dall'azione di governo e delle autorità preposte a tutela dei valori della Costituzione e dei trattati europei.Il diritto antitrust deve recuperare la sua tradizionale funzione di strumento di protezione del pluralismo, di salvaguardia dei valori costituzionali di libertà economica, di protezione e costruzione dei valori europei di crescita sostenibile, inclusiva e rispettosa dell'ambiente. Per farlo serve abbandonare logiche neoliberiste di perseguimento fideistico della crescita complessiva del sistema, senza farsi carico di misurarne le conseguenze sociali. L'economia sociale di mercato enunciata dai trattati europei contempla un attento bilanciamento di interessi, ma con il fine di non sacrificare alcuno dei valori enunciati dai Trattati, con l'obiettivo di contrastare non solo gli ostacoli all'efficienza allocativa, ma anche le pratiche che comportano effetti redistributivi, per garantire nel lungo periodo la coesione sociale e una reale attuazione delle libertà democratiche.<em>Alberto Toffoletto</em>Tratto da Domani.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4888</guid>
                        <pubDate>Mon, 18 Jul 2022 03:56:10 +0200</pubDate>
                        <title>M&amp;a, guerra e caro-energia fanno tirare il freno al mercato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ma-guerra-e-caro-energia-fanno-tirare-il-freno-al-mercato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>I1 mercato M&amp;a, messosi velocemente alle spalle il biennio della pandemia, sembrava lanciato verso una ripresa no limits. Invece, gli effetti della guerra in corso e il caro energia, con quello che ne consegue sia sul piano produttivo che civile, addensano nubi minacciose sul settore. Secondo il Global M&amp;A Industry Trends di PwC, nel primo semestre del 2022 l'attività di fusioni e acquisizioni ha subìto un rallentamento rispetto al 2021, causa l'incertezza geopolitica e le condizioni economiche meno favorevoli dovute al conflitto in Ucraina. L'attività è tornata ai livelli del 2019 e si prevede giocherà un ruolo importante nelle strategie di crescita delle aziende nei prossimi sei mesi. Molti dei fattori che hanno generato i numeri record del mercato delle fusioni e acquisizioni alla fine del 2021 e nella prima parte del 2022 - come la resilienza delle catene di fornitura, l'ottimizzazione del portafoglio prodotti, i temi Esg e, in particolare, la necessità di digitalizzare i modelli di business - continueranno a influire sulle operazioni nella seconda parte del 2022, malgrado la necessità di focalizzarsi sulle modalità di esecuzione delle transizioni in un contesto economico di incertezza.La prova che l'attività M&amp;a sia trainata dal calo delle valutazioni nei mercati pubblici è già emersa: le transazioni «public-to-private» sono infatti aumentate di oltre il 50% nella prima metà del 2022 rispetto al periodo dell'anno precedente. Nonostante il rallentamento l'attività di M&amp;a è rimasta sostenuta tornando ai livelli pre-pandemici, con una media di circa 25.000 operazioni in sei mesi. In tutte le regioni si osserva un adeguamento, in particolare in Asia-Pacifico si sono registrati i maggiori cali: tanto il volume quanto il valore delle operazioni sono diminuiti di oltre il 30% rispetto al record del 2021, principalmente in relazione all'incertezza macroeconomica e alle recenti restrizioni legate alla pandemia imposte in diverse importanti città della Cina. Anche i valori M&amp;a sono tornati a livelli simili a quelli precedenti la pandemia, con valori delle operazioni nella prima metà del 2022, pari a circa 2.000 miliardi di dollari, che rappresentano quasi il doppio di quelli registrati nella prima metà del 2020, un periodo che ha anche sperimentato alti livelli di incertezza circa le condizioni economiche collegate al tema Covid.Il numero complessivo dei mega-deal (operazioni con un valore superiore a 5 mld di dollari) a livello globale è diminuito di un terzo. Il primo semestre del 2022 non è stato comunque del tutto privo di grandi operazioni: sono stati conclusi quattro deal di valore superiore a 50 mld di dollari, in netto aumento rispetto a una sola operazione durante tutto il 2021. Con la sua evoluzione, il modello di Private Equity è diventato un motore dell'attività di M&amp;a, fornendo una fonte di capitale per la realizzazione delle operazioni. Il «dry powder» del Private Equity globale ha raggiunto il livello record di 2.300 miliardi di dollari a giugno 2022, il triplo del dato di inizio della crisi finanziaria globale. Una crescita che spiega il motivo per cui la quota di Private Equity nell'attività M&amp;a sia aumentata da circa un terzo del valore totale delle operazioni di cinque anni fa a quasi la metà del valore totale odierno.Secondo il report di EY «M&amp;A in Italia - Review del primo semestre 2022 e outlook», realizzato per fare il punto sull'andamento del mercato M&amp;A in Italia, nel primo semestre del 2022 sono state registrate circa 370 operazioni con target in Italia (+1,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente) con valore aggregato pari a 30,7 miliardi di euro (-40,1% rispetto alla prima metà del 2021): l'attività M&amp;A, sia per valore sia per numero di operazioni, si è mantenuta superiore rispetto al periodo pre-pandemia.Il primo semestre del 2022 ha visto protagonisti i settori tradizionali del made in Italy, ossia prodotti industriali (settore del 24,9% delle società target acquisite nel periodo) e beni di consumo (12,7%). In linea con lo scorso anno, l'interesse per l'area technology (15,4%) si è mantenuto elevato, in particolare per i comparti software e cybersecurity. Un'acquisizione su 3 è stata realizzata da fondi di Private Equity. Anche a livello globale l'attività di M&amp;a nel primo semestre del 2022 è rimasta sostenuta, nonostante le incertezze legate al contesto geopolitico e finanziario: con 2.274 transazioni per un controvalore totale pari a 2.020 miliardi di dollari (rispettivamente in aumento del 35% e del 13% rispetto alla media dei primi semestri nel periodo pre-pandemia 2015-2019).Il ruolo dei fondi di Private Equity e dei fondi focalizzati su infrastrutture ed energia, soprattutto esteri, si è mantenuto prominente nel corso della prima metà del 2022, tanto che poco meno di un'acquisizione su 3 in Italia è stata realizzata da questi operatori. Con 112 operazioni all'attivo (erano 106 del primo semestre del 2021), il valore complessivo di acquisizione ha raggiunto 17,8 miliardi di euro, inferiore rispetto ai 26,9 miliardi di euro del 2021, ma di gran lunga superiore alla media registrata nel periodo pre-pandemia. L'attività di exit delle società in portafoglio è tra i fattori di maggior traino dell'attività M&amp;A per il nuovo anno: attraverso una strategia di crescita per acquisizioni, spesso realizzate in più Paesi europei, i fondi d'investimento sono stati in grado di replicare i modelli di business in altre aree geografiche e di ampliare l'offerta di prodotti e servizi delle società dei distretti industriali italiani (dall'agroalimentare ai componenti industriali e alle società di software), supportando stabilità e crescita anche in un periodo di incertezza.Passando alla graduatoria degli studi legali più attivi nel settore elaborata da Mergermarket nel «M&amp;a League Tables 1H22», si segnala un cospicuo numero di nuovi legal advisor stranieri sul mercato italiano. Per quanto riguarda la graduatoria per valore delle operazioni gestite, al primo posto Legane Avvocati Associati (+3 posizioni, con 28 operazioni per un controvalore di 55,46 miliardi euro). Seguono Gatti Pavesi Bianchi Lodovici (+11 posizioni con 42 operazioni pari a 54,35 miliardi euro) e Chiomenti (-1 posizione, con 20 operazioni per 47,9 miliardi euro). Da segnalare il boom di EY (+31 posizioni con 28 operazioni per 6,1 miliardi euro). Scende Gianni Origoni dal 1 al 12 posto, con 46 operazioni per 4,67 miliardi euro. Si diceva di new entry, tra le quali spiccano Hengeler Mueller (4 con 35 operazioni per 47,49 miliardi euro), realtà tedesca spesso impegnata a fianco di BonelliErede (sceso dal 5 posto all'8, con 30 operazioni per 11,6 miliardi euro); Simpson Thacher&amp;Bartlett (+3 posizioni, con 3 operazioni per 47,496 miliardi). Lo studio ha assistito Bruin Capital nell'acquisizione da parte di Bain Capital e Nextalia SGR di Deltatre, uno dei principali provider di tecnologie per il mondo dello sport e dell'intrattenimento a livello mondiale e (con BE) a Silver Lake Partners che si è aggiudicato l'acquisizione di Facile.it, piattaforma assicurativa leader in Italia.Passando alla classifica per numero di operazioni concluse, al primo posto Gianni &amp; Origoni (+ 1 posizione con 46 operazioni), seguito da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici (+3 con 42 operazioni) e Pedersoli Studio Legale (-2 posizioni con 36 operazioni). Al quarto posto BonelliErede (+3 posizioni con 30 operazioni, tra le quali l'assistenza ad Eni ed Enipower nella cessione di una quota del 49% di Enipower a Sixth Street, a Ifm Investors nella definizione di una partnership con San Quirico relativa alla partecipazione di controllo detenuta da quest'ultimo in Erg e a Silver Lake Partners nell'acquisizione di Facile.it attraverso un processo competitivo), seguito da Legance Avvocati Associati (-1 con 28 operazioni) e sesto EY (+20 posizioni, con 28 operazioni). Più 10 posizioni, con 28 operazioni, Giovannelli e Associati, stabile all'8 posto Advant Nctm (23 operazioni). Scivolone di Chiomenti: lo studio guidato da Filippo Modulo, è sceso dal 3 posto al 10 nella classifica per numero di deal, con 20 operazioni. Da segnalare anche PwC legal, in 9° posizione con 22 operazioni.Per Giacomo Gitti, partner di Legance - Avvocati Associati «alla luce del maggiore costo del debito, di un quadro macro economico a rischio recessione e del possibile crescente disallineamento sui valori attesi di riferimento tra venditori e acquirenti (almeno nel breve periodo), ci attendiamo - anche sulla base del continuo confronto con i clienti e i principali studi legali statunitensi e Uk - nei prossimi mesi un rallentamento generale del mercato dell'M&amp;a rispetto agli ultimi 2 anni che, però, sono stati eccezionali. Restiamo quindi ottimisti sul futuro flusso di operazioni, soprattutto di natura strategica e/o legate al settore infrastrutturale. Potrebbe inoltre esserci una crescita dell'utilizzo di forme di finanziamento delle acquisizioni alternative a quella bancaria, come già si vede su altri mercati. L'auspicata soluzione di alcune delle attuali situazioni di crisi (e.g., Ucraina) entro il prossimo autunno, potrebbe inoltre avere un impatto positivo sulle aspettative di inizio 2023». Lo studio ha assistito Blackstone nel lancio, insieme a Edizione, di un'offerta pubblica di acquisto volontaria avente ad oggetto le azioni di Atlantia, società quotata sul mercato Euronext Milan attiva nel settore delle infrastrutture autostradali e aeroportuali. Si tratta della più grande operazione di P2P (public to private) mai realizzata sul mercato europeo. Inoltre ha seguito RedBird Capital Partners Management Llc nell'acquisizione di AC Milan da Rossoneri Sport Investment Luxembourg, veicolo controllato dal fondo Elliott.Secondo Alessandro Marena, equity partner di Pedersoli Studio Legale «sebbene si registrino rallentamenti nel mercato dell'M&amp;A a livello globale a causa dell'incertezza dello scenario geopolitico legata soprattutto alle conseguenze del conflitto in Ucraina e all'incremento dei costi dell'energia e delle materie prime, questo rallentamento è stato mitigato dal ruolo centrale che ha ricoperto il settore del private equity dove i fondi hanno continuato a investire in realtà italiane di eccellenza, rimanendo spesso al fianco delle società che hanno in portafoglio nel percorso di crescita per linee esterne soprattutto attraverso operazioni di add-on». Tra le principali operazioni seguite spiccano gli azionisti di Kedrion nella cessione di Kedrion a Permira e nel reinvestimento della famiglia Marcucci assieme a Fsi nel nuovo gruppo nato dalla combinazione tra Kedrion e Bpl, Bregal Unternehmerkapital nell'acquisizione della maggioranza di Italgel, primario player a livello globale nella produzione di gelatina e collagene, Pai Partners, attraverso il fondo Pai Mid-Market Fund, nell'acquisizione di Scrigno, società leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di controtelai per porte e finestre scorrevoli a scomparsa e Ambienta Sgr, il più grande fondo europeo di private equity focalizzato sulla sostenibilità, nella cessione della propria quota di maggioranza in Nactarome, produttore italiano di aromi naturali per alimenti, a TAAssociates, fondo internazionale di private equity. «Dopo un semestre ancora molto forte, visto il perdurare dell'incertezza sul fronte internazionale e macroeconomico e la mancanza di un outlook chiaro sul 2023, è ragionevole aspettarsi una riduzione delle operazioni e dei relativi controvalori», chiosa Marena.«Benché l'ultima parte del 2022 l'economia italiana e mondiale affrontino le note incertezze economiche e geopolitiche, non ci attendiamo un rallentamento significativo dell'attività M&amp;a, sia per quanto riguarda i processi di riorganizzazione e consolidamento delle supply chain sia per quanto riguarda i deal nel middle market guidati dai private deal e dall'evoluzione del modello dei fondi di private equity che sta sostenendo le operazioni di M&amp;A a livello globale» commenta Giovanni Stefanin, managing partner di PwC Tls.«Il primo semestre del 2022 è stato un periodo particolarmente attivo per il mercato dell'M&amp;A in Italia, ripartito dopo la crisi della pandemia di Covid-19 e ancora non toccato dagli effetti della guerra in Ucraina», dice Raimondo Premonte, partner del dipartimento Corporate M&amp;A dello studio legale Gianni &amp; Origoni. «Il nostro Studio ha beneficiato di questo trend posizionandosi al primo posto in Italia per numero di operazioni seguite, rimanendo comunque punto di riferimento nelle operazioni «di sistema» quali l'assistenza al Mef per la cessione di una partecipazione in ITA Airways, nonché a Reale Compagnia Italiana in relazione all'offerta pubblica di acquisto lanciata da Blackstone. Sempre molto attivo il mercato del Private Equity nel quale Gianni &amp; Origoni ha assistito, tra l'altro, Ardian in relazione all'acquisizione da White Bridge della maggioranza di Biofarma Group, nonché il fintech con l'assistenza a Fsi Sgr spa nella partnership con Iccrea Banca tramite l'acquisizione del 60% di Bcc Pay.In relazione alle prospettive per il resto dell'anno e i primi mesi dei 2023, non è certamente facile fare delle previsioni. Non possiamo non tener conto del fatto che le stime di crescita del nostro paese sono nettamente più contenute rispetto alle stime di inizio anno (3.8% nel 2022 e 2.5% nei 2023), che l'aumento dell'inflazione ormai intorno al 7% e le difficoltà legate all'approvvigionamento di energia e materie prime avranno certamente effetti sul mercato dell'M&amp;A in Italia», aggiunge Premonte. «Le nostre previsioni sono tuttavia positive in quanto sotto il profilo strutturale le potenzialità delle aziende italiane sono elevate e l'«effetto Draghi», in un contesto politico europeo incerto, continua a dare stabilità al mercato italiano e soprattutto agli operatori di Private Equity che guardano con sempre più attenzione al nostro paese. Ci aspettiamo infatti, e i nostri clienti lo confermano, che anche grazie alla liquidità immessa sul mercato e raccolta dai fondi, il Private Equity avrà un ruolo determinate nei prossimi mesi soprattutto nel settore fintech, biomedicale, e nella logistica. Interessante e sempre vivace, infine, il mercato outbound con le imprese Italiane sempre più attive a livello internazionale che chiedono sempre di più assistenza per le loro attività di investimento all'estero».«Siamo particolarmente soddisfatti della posizione che abbiamo raggiunto nella classifica di MergerMarket relativa al primo semestre 2022 che ci vede tra i primi 10 studi legali d'affari del Paese. E un chiaro segnale che il mercato sta guardando con crescente interesse al posizionamento e all'offerta dello studio legale e tributario di EY», commenta Renato Giallombardo, partner leader M&amp;a e Private Equity dello studio legale e tributario di EY. «La gestione integrata del deal, che grazie alla sinergia tra le diverse service line di EY, comprende sia la fase transactional sia lo svolgimento delle due diligence fiscali, legali, finanziarie ed Esg, rappresenta un importante valore aggiunto per l'impresa nelle operazioni di M&amp;a e per i fondi di investimento nelle operazioni di private equity. I clienti cercano soluzioni nuove che siano semplici da gestire. Crediamo in un modello di law firm che sia driver di operazioni complesse interdisciplinari nelle quali l'avvocato d'affari rivesta il ruolo di interlocutore centrale e preferenziale con la mission di rispondere con un approccio olistico alle aspettative dei clienti» «I nuovi target saranno le aziende capaci di interpretare al meglio le esigenze di sostenibilità, le nuove dinamiche del lavoro e della mobilità, le tecnologie applicate all'industria e il comparto del welfare. Ed è peraltro in questi settori che lo studio legale e tributario di EY ha agito nel primo semestre, assistendo Acea in due operazioni di acquisizione e nell'ambito della gestione dei rifiuti, Telepass nell'acquisizione del più importante operatore di telepedaggio in Francia, Amadori in acquisizioni nel settore food, ma anche Xenon Private Equity, Alto Partners, Alcedo, Cdp e Cdp Venture in acquisizioni mid market nei settori delle nuove tecnologie applicate all'industria e in settori più tradizionali ma in crescita, come quelli della cura della persona e delle assicurazioni»&nbsp;<a href="https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&amp;imgatt=FV507X&amp;imganno=2022&amp;imgkey=B1X2O9PDXVANO&amp;tiplink=4" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Italia Oggi Sette</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4892</guid>
                        <pubDate>Mon, 11 Jul 2022 04:34:33 +0200</pubDate>
                        <title>I contratti possono risolvere le criticità di una separazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-contratti-possono-risolvere-le-criticita-di-una-separazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p class="p1">Le maggiori tensioni nelle relazioni tra gallerista e artista emergono al momento dell'addio, quando si fanno i conti: un'articolata regolamentazione di obblighi e responsabilità delle parti al momento della nascita del rapporto renderebbe meno gravosa la separazione. Premesso che i contratti scritti tra le parti non sono frequenti, così come le relative esplicitazioni dei rispettivi diritti (tra cui utilizzazione economica dell'opera, certificato di archiviazione autentica, descrizione dell'opera e assicurazione), «Spesso - spiega <strong>Alessandra Donati</strong>, professoressa di Diritto comparato dei contratti dell'Università di Milano-Bicocca e avvocata of Counsel di Advant Nctm - la relazione non ha durata determinata, ciò incide sulle facoltà di recesso anche a sfavore del gallerista e non solo dell'artista, talvolta poi non è definito l'ambito e la portata del rapporto di esclusiva nazionale o internazionale, previsione oggi di rilevante importanza per l'equilibro della relazione». Mentre di solito nei contratti di vendita percentuali, prezzo e tempistiche di pagamento dell'opera sono disciplinate chiaramente, così come le modalità delle vendite in atelier e di sconti, «possono invece emergere criticità nell'assunzione dell'obbligo di creazione e consegna per la vendita al gallerista di tutta la produzione dell'artista per un certo tempo», spiega l'avvocato che ha predisposto per Awl (Art Workers Italia) e i suoi associati contratti di vendita di opera ed estimatorio. «Sfugge poi dalla regolamentazione - prosegue l'esperta - l'individuazione delle specifiche responsabilità per la custodia delle opere depositate, talvolta prive di condition report, e spesso non è esplicitato su chi gravano i costi della loro restituzione». Altre difficoltà derivano dalla carenza di coordinamento tra promozione dell'artista nel mercato e sua autonoma partecipazione a mostre, mancanza che può disincentivare la galleria dal partecipare direttamente a tali iniziative. Oggi la prassi della relazione conclusa solo da strette di mano potrebbe modificarsi data la prescrizione da parte della Siae del contratto di mandato scritto quale requisito necessario e imprescindibile per la prova della prima vendita e l'esclusione dell'applicazione del diritto di seguito. Ancora, una difficoltà importante attiene alla determinazione del peso e valore delle spese di produzione delle opere, spesso anticipate dal gallerista. «Manca chiarezza e spesso la consapevolezza dell'artista sui termini e sul quantum della restituzione dei finanziamenti ricevuti e spesso non si distingue tra anticipo e raccolta fondi, tra investimento del gallerista e quanto raccolto da collezionisti con fund raising organizzato dalla galleria. Infine, fonte di controversie è la gestione delle vendite effettuate dall'artista dopo aver chiuso con il gallerista, a collezionisti presentati da quest'ultimo, nonché la ricaduta di eventuali condizioni poste dal gallerista sulla circolazione delle opere cedute, dopo la prima vendita».</p>&nbsp;Tratto da Il Sole 24 Ore]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4897</guid>
                        <pubDate>Wed, 06 Jul 2022 09:29:30 +0200</pubDate>
                        <title>Il primo semestre 2022 dell&#039;M&amp;A è andato bene, anche per gli advisor</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-primo-semestre-2022-dellma-e-andato-bene-anche-per-gli-advisor</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Fine del primo semestre dell’anno, tempo di bilanci per l’m&amp;a. Per il momento il 2022 sembra reggere il confronto seppur con un leggero calo fisiologico dovuto alle incertezze legate alla guerra in Ucraina e alle pressioni sui prezzi. E conferma l’attivismo di una serie di advisor che più di altri di distinguono nelle piccole e grandi partite.<strong>Come è andato il semestre</strong>Nei primi sei mesi del 2022, sono state concluse, secondo Kpmg, 537 operazioni ﴾‐13% rispetto alle 616 operazioni dello stesso periodo del 2021﴿ e annunciate, stando ai dati Mergermarket, 551 deal. Il totale, al netto delle operazioni il cui valore non è stato comunicato, dovrebbe essere circa 30 miliardi di euro ﴾rispetto ai 52 miliardi del primo semestre 2021﴿. Se consideriamo però tutte le operazioni annunciate a questa cifra andrebbero aggiunti 12,7 miliardi dell’opa su Atlantia che partirà da parte della famiglia Benetton, proprietaria dell’azienda, assieme a Blackstone. Il che ci porterebbe più vicino ai valori dello stesso periodo del 2021.Dal punto di vista geografico, le operazioni annunciate domestiche, stando sempre a Mergermarket, sono 185 per circa 10 miliardi, con i private equity che restano fra gli attori principali. Le operazioni cross border sono invece 274.<strong>Alcuni deal</strong>Fra i deal chiusi nelle ultime settimane ci sono state ad aesempio le cessioni di Doc Generici a Tpg, la vendita di Facile.it a Silverlake per 1,1 miliardi, quella di Delta Tre alla cordata Bain‐Nextalia per 700 milioni ma ance il passaggio di Falck Renewables a JP Morgan, attraverso la nuova società Green Bidco, per 2,9 miliardi. Sul mid cap, da segnalare l’attivismo di 21 Invest che direttamente o tramite controllate ha chiuso una serie di operazioni tra le quali l’acquisto di Energreen e Laserjet o la cessione di Carton Pack.Altri deal? Quello su Landi Renzo ﴾di Giovanni Tamburi﴿, su Inwit, o quelli di Quadrivio.<strong>Gli advisor finanziari</strong>Lato advisor, poche cose cambiano rispetto ai primi sei mesi del 2021. Partiamo da quelli finanziari. Per numero di operazioni restano saldamente in cima ai ranking di Mergermarket ﴾calcolati al giorno 30 giugno, ma i dati possono cambiare ed essere aggiornati﴿ le Big Four ﴾Deloitte, Kpmg, PwC e Ey﴿ che si avvicendano sul podio mentre scende Mediobanca che l’anno scorso era terza e quest’anno è quinta per numero di operazioni seguite. Troviamo poi Bnp Paribas, una new entry nel ranking dei primi dieci.<img class="alignnone wp-image-26856 size-full" src="/fileadmin/nctm/2022/07/Schermata-2022-07-06-alle-15.23.30.png" alt width="483" height="238">Se la guardiamo dal punto di vista di valore delle operazioni la classifica, come di consueto, cambia e in cima torna Goldman Sachs, la banca d’affari per antonomasia. Seguono Morgan Stanley e Bank of America. Da citare l’ingresso di Barclays<img class="alignnone wp-image-26860 size-full" src="/fileadmin/nctm/2022/07/Schermata-2022-07-06-alle-15.24.10.png" alt width="476" height="224"><strong>Gli advisor legali</strong>Quanto agli advisor legali, dal punto di vista del volume dei deal, Gianni &amp; Origoni mantiene il primato del ranking seguito da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, lo studio che è cresciuto di più in questo semestre, e Pedersoli, tutti con un numero di operazioni seguite superiore a quello dello stesso periodo del 2021. Da notare poi l’ingresso nel ranking di Ey, lo studio guidato da Stefania Radoccia.<img class="alignnone wp-image-26864 size-full" src="/fileadmin/nctm/2022/07/Schermata-2022-07-06-alle-15.24.54.png" alt width="476" height="106"><img class="alignnone wp-image-26868 size-full" src="/fileadmin/nctm/2022/07/Schermata-2022-07-06-alle-15.25.14.png" alt width="487" height="134">Guardandola dai valori, la classifica cambia e al primo posto troviamo Legance ﴾in foto il fondatore Filippo Troisi﴿ seguito da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e Chiomenti. Se togliamo gli studi statunitensi nelle posizioni centrali, in quando alcuni di loro coinvolti in una o due grandi operazioni, restano nomi noti del settore tra cui Latham &amp; Watkins, Freshfields e BonelliErede.<img class="alignnone wp-image-26872 size-full" src="/fileadmin/nctm/2022/07/Schermata-2022-07-06-alle-15.25.56.png" alt width="476" height="276">&nbsp;Tratto da <a href="https://dealflower.it/dati-ma-semestre-2022-italia-advisor/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dealflower.it</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4899</guid>
                        <pubDate>Thu, 23 Jun 2022 03:40:08 +0200</pubDate>
                        <title>AssoNEXT: oggi terza tappa di &quot;WHO&#039;S WHO&quot;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/assonext-oggi-terza-tappa-di-whos-who</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Si tiene oggi la terza tappa di "WHO'S WHO" di AssoNEXT, l'Associazione Italiana delle Pmi Quotate: si tratta di un'iniziativa di networking, strutturata con incontri dal vivo, che di volta in volta si tengono presso gli spazi messi a disposizione dagli studi legali che partecipano all'Associazione: <strong>Advant Nctm</strong>, BonelliErede, Carbonetti e Associati, Chiomenti, Gianni &amp; Origoni e Grimaldi Studio Legale. Gli incontri, spiega una nota, sono finalizzati ad offrire un supporto agli imprenditori e manager Associati ad AssoNEXT per conoscersi, costruire relazioni e trovare punti di contatto per fare business insieme. Il terzo appuntamento di oggi, mercoledi' 22 giugno, si svolge presso la sede milanese dello studio Gianni &amp; Origoni, piazza Belgioioso 2, alla presenza del Presidente di AssoNEXT Giovanni Natali e della vice presidente Anna Lambiase. L'incontro sara' moderato da Alessandro Merenda, Partner, Gianni &amp; Origoni. I saluti introduttivi saranno di Francesco Gianni, Founding Partner, Gianni &amp; Origoni.Tratto da <a href="http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202206221516001633&amp;chkAgenzie=PMFNW" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TgCom 24</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4902</guid>
                        <pubDate>Tue, 14 Jun 2022 05:24:12 +0200</pubDate>
                        <title>Nextlegal: +289% rispetto al 2020</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nextlegal-289-rispetto-al-2020</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo studio <b>Advant Nctm</b> è stato tra i primi a "spingere" fin da subito sulle potenzialità delle società tra avvocati. La prima iniziativa realizzata è stata <b>Uniqlegal</b>, la Stapa nata in partnership con lo studio La Scala e Unicredit (ne avevamo parlato sul MAG134). Poi, nel giugno 2020, è partito il progetto <b>Nextlegal</b>: un'altra società tra avvocati per azioni, nata stavolta in partnership con lo special servicer npe Cribis Credit Management (che ne partecipa al capitale sociale), con focus su gestione e recupero crediti per mezzo di un'alta digitalizzazione di atti e processi. Nell'ultimo anno, l'iniziativa ha visto crescere il proprio giro d'affari del 289%.«Il 2021 è stato il primo vero anno di operatività» racconta a MAG <b>Gianluca Massimei</b>, ad di <b>NextLegal,</b> facendo il punto su questo primo biennio di attività dello studio assieme al presidente del cda <b>Stefano Padovani</b>. «È stato sfidante cominciare un progetto del genere in concomitanza con i pesanti strascichi della pandemia. Ma abbiamo lavorato molto e i risultati si sono visti». Due i fronti di attività della Stapa: quello principale è la gestione "a tutto tondo" delle npes, tra giudiziale, stragiudiziale e due diligence, da cui deriva circa il 90% del fatturato della società. C'è poi un'attività parallela di recupero massivo di crediti corporate, con particolari specializzazioni in alcuni settori verticali, come ad esempio l'automotive. La sede principale di <b>NextLegal</b> è a Bologna, e ospita 25 avvocati. Spazio anche per due praticanti. «Ricorriamo molto alla tecnologia di automazione degli atti, utilizzando compositori automatici molto evoluti per lavorare tutti i tipi di crediti. Abbiamo automatizzato tutta la filiera del recupero crediti: decreto ingiuntivo, precetto, pignoramenti» ,spiega Padovani. L'organizzazione, raccontano gli avvocati, è nel bel mezzo di un passaggio importante: sta per cambiare il software di document automation utilizzato nello studio. Un processo che impiega circa sei mesi, e terminerà per metà giugno. «Come milestone per questo 2022 implementeremo l'automazione di atti più complessi, come le memorie istruttorie e le comparse di costituzione» spiega Massimei. Un altro obiettivo riguarda l'intero mondo dei servizi di Nctm: «Abbiamo uniformato le piattaforme tecnologiche del gruppo: da <b>Nextlegal</b>, allo studio legale, a <b>Uniqlegal</b>, tutti i soggetti del gruppo implementeranno la document automation, conclude Padovani.&nbsp;Tratto da&nbsp;<em>Mag by Legalcommunity</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4907</guid>
                        <pubDate>Fri, 03 Jun 2022 04:14:21 +0200</pubDate>
                        <title>I Super Avvocati italiani nel libro magazine di MF-Milano Finanza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-super-avvocati-italiani-nel-libro-magazine-di-mf-milano-finanza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Al via l'edizione 2022 de I Super Avvocati e i Super Studi legali Corporate 2022, libro magazine dedicato al settore dei corporate lawyers, avvocati e giuristi d'impresa, frutto di un'intensa attivita' di riclassificazione dei deal e dell'attivita' curate da 4.419 Avvocati e 2.582 Studi, censiti sulla base di elementi quantitativi e messi in graduatoria grazie alla collaborazione di MF/Milano Finanza con la societa' specializzata Pbv Monitor. La grande ripresa del 2021 della corporate Italia si e' riflessa pienamente nel boom di attivita' di assistenza, rappresentanza e consulenza dei professionisti del diritto, come testimoniato dalla terza edizione della MF Italian Legal Week, l'evento che Class Editori, con i suoi media MF/MilanoFinanza e ClassCnbc, ha ideato come momento di incontro, approfondimento e dibattito sulle tematiche piu' importanti della professione, in stretto collegamento con la LegalWeek di New York. Il ranking ha preso in considerazione il valore aggregato delle operazioni e dei casi trattati nel periodo di riferimento, tra il 15 novembre 2020 e il 15 novembre 2021. Ai fini di elaborazione dell'analisi, sono state prese in esame diverse fonti istituzionali e alternative, e nello specifico i comunicati stampa di clienti e Studi legali, le sentenze della corte di Cassazione, le sentenze dei tribunali Sportivi, le sentenze del Consiglio di Stato e di alcune corti arbitrali internazionali. In totale, nel periodo di ricerca, sono stati analizzati 15.914 tra contenziosi e operazioni in 23 aree di pratica. Con l'obiettivo di offrire una guida alla scelta dei migliori professionisti operanti in Italia nelle diverse practice, Studi e Avvocati sono stati suddivisi in tre fasce di merito: Elite (i primi 10 del ranking), Best (da 11 a 30 ) e Selected (dal 31 in poi). Per ogni practice sono stati poi indicati i #1. Hanno quindi raggiunto l'eccellenza:Luciano Di Via (Clifford Chance) nella practice Competition Law; <strong>Pietro Zanoni</strong> (<strong>Advant NCTM</strong>) in M&amp;A Mid Market; Iacopo Canino (White &amp; Case) in Finance; Carlo Felice Giampaolino (Clifford Chance) in Dispute Resolution; Carlo Montella (Orrick) in Energy &amp; Infrastructure; Simonetta Candela (Clifford Chance) in Employment Law; Francesco Torelli (Hi.Lex) in M&amp;A Small Cap; Piergiorgio Leofreddi (Dentons) in Debt Capital Markets;Ryan Benedict (Letham &amp; Watkins) in Equity Capital Marklets;Umberto Penco Salvi (Clifford Chance) in Commercial Law e in M&amp;A Large Deal;Bruno Cova (Delfino e Associati Willkie Farr &amp; Gallagher) in Compliance;Raffaele De Luca (Toffoletto De Luca Tamajo e Soci) in Employment Litigation;Vincenzo Troiano (Chiomenti) in Investment Funds;Massimo Sterpi (Gianni &amp; Origoni) in IP &amp; IT;Francesco Centonze (Centonze) in Penal Law;Filippo Troisi (Legance) in Private Equity;Francesco Del Bene (Avocom) in Project;Francesca Angeloni (Hogan Lovells) in Public Law;Federico Sutti (Dentons) in Real Estate;Valerio Di Gravio (Di Gravio) in Restructuring &amp; Insolvency;Mattia Grassani (Grassani, Urbinati &amp; Associati) in Sport Law;Vincenzo Giannantonio (Gitti &amp; Partners) in Venture Capital.&nbsp;<em>Tratto da Milano Finanza</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4910</guid>
                        <pubDate>Mon, 16 May 2022 04:50:32 +0200</pubDate>
                        <title>Dalla Brexit alle sanzioni, i nuovi modelli negli studi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gli-studi-legali-dellanno-2022-dalla-brexit-alle-sanzioni-i-nuovi-modelli-negli-studi-v-uva</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Prima la Brexit, poi la pandemia e orala guerra in Ucraina. In mezzo un maxi piano da 200 miliardi qual è il Pnrr da studiare in pochi giorni per cogliere velocemente tutte le opportunità insieme con i clienti. E una lunga e ininterrotta sequela di emergenze, seppure di diversa natura, quella che gli studi legali d'affari si sono trovati ad affrontare negli ultimi anni. Una serie di tempeste che si è abbattuta di fatto senza soluzione di continuità e che, oltre a stressare i già contratti tempi di risposta, ha costretto le organizzazioni a ripensare i modelli sia di business sia di servizio: archiviatila un po' nei fatti i dipartimenti derivati addirittura dalle facoltà di giurisprudenza, persino la più recente distinzione per industries, modellata sui mercati, è apparsa a tratti superata. Per tutti l'imperativo è stato mettere assieme saperi, competenze e specializzazioni in squadre multidiscipinari. Ma ognuno lo ha declinato con tratti differenti. Vediamone alcuni.<strong>Interlocutore unico</strong>«Il cliente vuole un numero di telefono unico da chiamare per avere risposte immediate - spiega Francesco Sciaudone, managing partner di Grimaldi - sta a noi organizzarci con focus team per dargli quello che di volta in volta ci chiede, siano pareri su una gara d' appalto o su un contratto con la Russia». È il modello «one stop shop» lanciato per la prima volta dallo studio con il Codice della crisi di impresa e replicato con il Pnrr, che ora, dopo le sanzioni alla Russia, guarda sempre più alla rete di partner internazionali della Grimaldi alliance. Per Sciaudone «l'evoluzione degli studi è l'organizzazione per aree di competenze, e dovremo confrontarci sempre più coni partner internazionali per individuare le best practice, mentre all'interno serve una governance snella, impossibile consultare su ogni cosa decine di professionisti».<strong>Alleanze globali</strong>La proiezione internazionale è stata alla base anche della evoluzione di Nctm che dopo l'alleanza con uno studio francese (Altana) e uno tedesco (Beiten Burkhardt) ora ha cambiato denominazione in <strong>Advant Nctm</strong>. «Lavoriamo con team transnazionali - aggiunge il partner <strong>Vittorio Noseda</strong> - da ultimo anche sulle sanzioni alla Russia soprattutto quando il cliente è una multinazionale». Per <strong>Noseda</strong> «la capacità di gestire le emergenze come quelle di questi anni è insita nel nostro lavoro, ma e è cambiata la proiezione: ora il nostro focus è su tutta l'Europa continentale».<strong>Mini team trasversali</strong>Sempre influenzato dall'Europa, ma più come ente regolatore e finanziatore, anche il modello organizzativo che Lipani Catricalà &amp; Partners ha sperimentato con la sfida del Pnrr: mini team trasversali, abituati a ragionare insieme e a condividere ogni decisione. «Il Pnrr ha una struttura e tempi del tutto diversi dalla macchina amministrativa tradizionale - sottolinea Damiano Lipani founder e manging partner dello studio - ci ha spinto a pensare "out of aie box" , ha messo insieme professionisti di aree diverse dall'immobiliare, al civile, all'amministrativo fino all'energia, tutti disposti a condividere ogni riflessione, cosa che prima non era così frequente». Da questa esperienza è nata anche una grande banca dati in cui lo studio inserisce norme, atti europei e sentenze in divenire sul Piano. «Un centro di competenza che viene attivato per assistere i clienti, spesso interlocutori pubblici alle prese con l'attuazione quotidiana del Piano».<strong>Dialogo digitale</strong>Emergenza dopo emergenza è cambiato anche il rapporto con i clienti. «A partire dalla Brexit abbiamo iniziato a inviare newsletter, diciamo che volevamo catturare l'attenzione dei clienti - ricorda Gregorio Consoli, partner di Chiomenti - poi durante la pandemia abbiamo avviato il Q&amp;A, domande e risposte sui dubbi piu comuni». L'ultima evoluzione con la guerra in Ucraina. «C'è un portale dedicato - conclude - il cliente lo consulta quando vuole e ha un filo diretto per porre domande e ottenere risposte, messe poi a disposizione di tutti ». Dal telefono al clic, alla fine il senso della consulenza, immediata, resta invariato.&nbsp;Tratto da&nbsp;<em>Il Sole 24 Ore</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4915</guid>
                        <pubDate>Tue, 10 May 2022 05:09:44 +0200</pubDate>
                        <title>C&#039;e&#039; un&#039;Italia in lockdown a Shanghai</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ce-unitalia-in-lockdown-a-shanghai</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Nell’aera di Suzhou è forte la presenza di aziende tricolore che stanno accelerando il ripensamento del proprio modello industriale anche grazie a forti incentivi</em>Da quasi due mesi Shanghai, e in parte le aree industriali limitrofe dello Jiangsu, sono soggette a misure di lockdown, anche più diffuse di quelle adottate a febbraio 2020, allo scoppio della pandemia. Shanghai è uno dei più importanti hub della logistica e finanziario del mondo, ed è prossimo al più importante polo manifatturiero italiano all’estero, quello dell’area di Suzhou, nello Jiangsu, dove si contano oltre un centinaio di aziende italiane. Non ultimo, Shanghai ha rappresentato in questi ultimi vent’anni un centro di attrazione per giovani talenti e manager."Un recente sondaggio della Camera di Commercio Italiana ha fotografato la situazione - racconta Paolo Bazzoni, presidente della Camera di Commercio italiana in Cina - complicata, con un impatto molto pesante su tutte le nostre aziende, non soltanto quelle industriali. Il 2022 sarà un anno molto difficile".Rimanendo nel settore manifatturiero, c’è anche chi, però, tra i gruppi industriali più strutturati, vede nella situazione attuale un fattore che accelera il ripensamento del proprio modello industriale nella prospettiva di consolidare il proprio ecosistema&nbsp;produttivo secondo due direttrici: una maggiore integrazione, e accorciamento, della catena della fornitura, ed il digitale, come piattaforma di collaborazione ed integrazione con i propri clienti e fornitori. «La capacità di rivedere gli obiettivi primari e strategici e agilità nell’esecuzione degli stessi in questi “scenari dinamici” diventano fattori di successo determinanti - dice Tiziano Sandonini, dirigente del gruppo meccanotessile Santoni Shanghai - il nostro gruppo ritiene che per accrescere questi vantaggi competitivi sia importante contribuire alla costruzione di un ecosistema che consenta alle aziende di muoversi sinergicamente mitigando le incertezze e raccogliendo le nuove opportunità». Per aziende meno strutturate le sfide sono importanti, soprattutto in settori già affetti da profonde trasformazioni, come quello dell’automobile, dove si assiste all’auto elettrica e all’affermarsi di “campioni nazionali” del settore.Spostandosi verso la provincia limitrofa dello Jiangsu, già dopo poche decine di chilometri si incontrano gli insediamenti del polo manifatturiero italiano dell’area di Suzhou. Tra gli imprenditori c’è attesa, mentre si cerca di mantenere un’operatività produttiva seppure limitata. "Il blocco - racconta Giacomo Bove, direttore generale della Ponzini, società che produce spazzole per il settore della cosmetica - ha creato diversi colli di bottiglia logistici e nell’area sono stati, ormai oltre un mese fa, messi in lockdown i distretti di Kunshan e Taicang, tra Shanghai e Suzhou. Nonostante nella maggior parte dell’area di Suzhou si sia mantenuta una mobilità in stato di semi- lockdown, le fabbriche hanno mantenuto un’operatività rilevante, ridotta soltanto dalle conseguenze dei vari blocchi logistici e dalla mancanza di personale in lockdown. Al momento i vari permessi di viaggio e di trasporto sembrano funzionare e se si eccettuano i costi crescenti del cibo (arrivato a tre volte il normale) e dei trasporti. il governo locale mantiene un moderato ottimismo".Tornando a Shanghai, quasi due mesi di lockdown hanno colpito duramente l’industria del retail, ed in particolare quella dell’alimentare (dall’importazione alla distribuzione) e la ristorazione. Sempre secondo la survey della Camera di Commercio, il 61% delle aziende intervistate si trova nell’incertezza di quando sarà in grado di riprendere le proprie attività a pieno regime, ed il 31% di quelle della ristorazione segnalava, a fine aprile, una riduzione dei ricavi superiore al 25%."Le difficoltà degli spostamenti tra l’Italia e la Cina impediscono anche ai tecnici dall’Italia di raggiungere le proprie controllate in Cina - osserva ancora Paolo Bazzoni - portando il proprio&nbsp;contributo di know-how specializzato ed esperienza. Questo può determinare una crisi di competitività, anche se al momento è soltanto un rischio".Il Governo cinese ha introdotto varie misure dirette a contenere l’impatto della pandemia sull’economia, in termini di riduzione del costo del lavoro (riduzione dei contributi previdenziali e posticipi nei pagamenti), sgravi fiscali e anche strumenti relativamente nuovi come il finanziamento bancario garantito con pegno su marchi e brevetti. "Si tratta di uno strumento di finanziamento accessibile anche per le aziende italiane, purché titolari di marchi e brevetti registrati in Cina - osserva <strong>Carlo Geremia</strong>, senior counsel di <strong>Advant Nctm</strong> - È interessante perché spinge le aziende a registrare la propria proprietà intellettuale in Cina, in capo alla società cinese e non alla casa madre, e consente di valorizzare in modo concreto il proprio patrimonio di proprietà intellettuale in Cina, anche in vista di eventuali licenze o cessioni. Incoraggia inoltre le aziende italiane a pensare a nuove modalità di gestione e di tutela dei propri marchi e brevetti in questo Paese".&nbsp;Tratto da&nbsp;<em>Repubblica</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4922</guid>
                        <pubDate>Tue, 26 Apr 2022 05:35:00 +0200</pubDate>
                        <title>Il venture capital punta tutto su green e digitalizzazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-venture-capital-punta-tutto-su-green-e-digitalizzazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il private capital spinge gli investimenti su transizione ecologica e innovazione tecnologica</em>Gli investimenti in Venture Capital in Italia nel 2021 hanno toccato i 1.243 milioni dì euro (+118% rispetto ai 569 milioni di euro del 2020) con circa 334 deal (rispetto ai 111 dell'anno precedente). É quanto emerge dall'EY Venture Capital Barometer 2021, realizzato da EY. Lo studio evidenzia che i round con investimento superiore ai 20 milioni di euro sono più che raddoppiati rispetto all'anno precedente (12 round per un totale di 657 milioni di euro di investimento nel 2021, rispetto ai 6 da 245 milioni di euro del 2020), a riprova di una rinnovata fiducia degli investitori, disponibili a dare un'iniezione di capitale superiore e maggiore supporto alle realtà del Paese.«Nel 2021 abbiamo assistito a una decisa crescita del mercato del venture capital: per la prima volta gli investimenti nel venture capital italiano hanno raggiunto e superato la soglia di un miliardo di euro rispetto ai 569 milioni di euro del 2020», commenta Luca Spagna, senior manager dello studio legale e tributario di EY. «Questo fermento è riconducibile a diversi fattori: l'emergenza sanitaria ha portato alla luce nuove necessità, rimarcando il ruolo centrale delle nuove tecnologie, con le sempre più frequenti applicazioni in ambito med-tech ed energy, nonché la necessità di digitalizzazione dei processi e delle pubbliche amministrazioni. Nonostante fosse auspicabile un più spiccato interesse del legislatore per il mondo dell'innovazione, soprattutto in termini di allocazione dei fondi del Pnrr, anche gli investitori pubblici stanno dimostrando una sempre maggiore attenzione per il ruolo strategico che il venture capital può assumere, sia nel percorso di innovazione del Paese sia nella ripartenza del tessuto imprenditoriale. Un altro interessante fenomeno è quello del rinnovato interesse per l'ecosistema start-up da parte delle grandi aziende e dei sempre più diffusi family offices, i quali stanno comprendendo la necessità di innovarsi rapidamente per affrontare le sfide poste dalla tecnologia e dalla sostenibilìtà. In tale rinnovato ecosistema, si pone la necessità per l'advisor legale di comprendere le nuove sfide che sia i venture capitalist che i fondi di investimento, istituzionali o di corporate venture capital, hanno davanti a sé. L'obiettivo è quello di non farsi trovare impreparati davanti ai nuovi interrogativi aperti da blockchain, smart contract, criptovalute, artificial intelligence e realtà aumentata».Come viene valutato questo andamento del mercato dagli studi legali? «Dopo un rallentamento nei primi mesi del Covid, il venture capital ha registrato a nostro modo di vedere una importante crescita, anche trainata dagli importanti investimenti messi in campo dal Governo e dagli incentivi fiscali concessi. Notiamo in generale come si stia diffondendo in Italia sempre di più una cultura degli investimenti nel settore venture e notiamo un grande interesse da parte delle aziende ad intraprendere progetti di corporate venture capitai per favorire processi di innovazione», dice Marco Gardino partner di RP Legal &amp; Tax. Lo studio (che ha seguito tra gli altri il gruppo Iren nel suo programma di corporate venture capital e la costituzione di Treccani Futura) ha una struttura RPVenture con 15 professionisti. «Notiamo in generale come si stia diffondendo in Italia sempre di più una cultura degli investimenti nel settore venture e notiamo un grande interesse da parte delle aziende ad intraprendere progetti di corporale venture capital per favorire processi di innovazione. A nostro modo di vedere il trend di incremento del settore venture in Italia continuerà. L'innovazione sarà chiave per Paesi come l'Italia e in tal senso gli investimenti nel venture capital possono e devono essere chiave fornire il «carburante» di tale innovazione. I settori più dinamici sono sicuramente il settore IT, internet services, life science. Notiamo però sempre di più come anche nel settore energy e mobility e in altri comparti manufatturieri tradizionali ci sia un crescente interesse e la presenza di proposte da parte di startup molto interessanti. Crediamo molto nello sviluppo del settore space - aviation, dove il nostro studio è molto forte ed ha un focus group con competenze trasversali unico nel panorama italiano.Gli fa eco Gabriele Arcuri, partner di Dla Piper: «assistiamo fondi d'investimento, società target, soci fondatori e management in operazioni di investimento in tutte le fasi di crescita della start-up, offrendo soluzioni rapide ed efficaci. Foodtech e Fintech nel 2021 hanno rappresentato quasi la metà degli investimenti in start-up italiane (per € 261,1 milioni e € 255,4 milioni). Il mondo degli Nft e del digitale è una sfida che gli operatori hanno dichiarato di voler raccogliere. E opportuno considerare che lo sviluppo del venture capital dei prossimi anni sarà influenzato dall'allocazione di parte delle ingenti risorse del Pnrr, in particolare della Missione 4 e dei relativi decreti attuativi, in favore di quelle start-up e pini che sappiano proporre soluzioni innovative nell'ambito della transizione ecologica e digitale. Sul lato legale, riuscire ad applicare al diritto societario italiano alcuni meccanismi negoziali diffusi nella prassi statunitense rappresenta una sfida fondamentale con cui ci misuriamo quotidianamente. L'assetto dei rapporti interni alla compagine sociale è una tematica cui il nuovo investitore e i soci originari prestano particolare attenzione così come la tutela del capitale investito che, spesso, viene immesso nella target al raggiungimento di determinati obiettivi condivisi. L'assistenza legale, in questi contesti si lega alle caratteristiche peculiari della società target divenendo necessario comprendere i meccanismi di funzionamento del business. La tutela dell'investimento e del disinvestimento rappresentano le due principali sfide che siamo chiamati ad affrontare: la prima, spesso, viene gestita con meccanismi che determinino un incremento dei poteri di controllo dell'investitore sugli organi della società, anche se non proporzionati al capitale investito; per la fase del disinvestimento è necessario prevedere specifici meccanismi che garantiscano, ove possibile, quantomeno il valore del capitale investito».«Non mi preoccupa la guerra ucraina e gli effetti sul settore del venture capital italiano o europeo perché il capitale per la crescita è un capitale paziente e guarda oltre le crisi», dice Andrea Messuti, partner di Lca Studio Legale, studio che ha rappresentato, tra gli altri, Cdp Ventures nella realizzazione dello schema di investimento attivo nel mondo automation, Easy Rain nel secondo round di investimento, Indaco Sgr e altri investitori nell'exit di The Data Appeal. «Il life science italiano è ancora sottostimato sotto il profilo della raccolta dei capitali, nonostante un enorme potenziali in termini di scienza e capacità dei nostri centri di ricerca (si veda Genenta Science, startup spin-off del San Raffaele quotata al Nasdaq lo scorso dicembre). La difficoltà nell'investire in life science risiede nel fatto che gli investitori devono avere conoscenze specifiche non sono finanziarie. Questo è un carente in Italia rispetto ad altri paesi europei».Sulle questioni legali Messuti taglia corto: «Rispetto a 10 anni fa, l'ecosistema italiano del venture capital è maturato. Noto, con un impatto legale significativo, che le valutazioni proposte sono molto più basse della media degli stessi competitor europei e le risorse investite (salvo rari casi che però iniziano ad avere una certa cadenza), sono più scarse. Ciò comporta due cose: valutazioni basse e molto equity detenuto da subito dai fondi comporta una perdita del controllo eccessivamente rapido dei founder. Ne consegue che quando la società intende fare un round internazionale, molti fondi esteri (Usa o Uk) pur apprezzando la tecnologia sviluppata, sono riluttanti nell'investire in società dove i founder sono già in minoranza. Sotto il profilo legale, ciò comporta la creazione di meccanismi di recupero di equity da parte dei founder abbastanza complessi e questi aspetti possono creare criticità tecniche o negoziali. L'altro aspetto, legato alle risorse investite, riguarda il loro ammontare. In altri paesi europei società attive nello stesso settore di quelle italiane al medesimo stadio di sviluppo sono valutate di più e ricevono più risorse finanziarie. Avendo una potenza di fuoco maggiore da subito possono accelerare velocemente surclassando le startup italiane che, spesso, hanno una tecnologia migliore ma risorse da calibrare con più attenzione».«I settori principali rimangono quelli tipici italiani cioè il food e il lifestyle. Stanno inoltre emergendo interessanti realtà nel settore proptech, fintech e dei servizi per le infrastrutture digitali» spiega Edoardo Canetta, partner di Chiomenti, studio che nel 2021 ha seguito varie operazioni di growth capital tra cui Casavo, Poke House, Cortilia e Miscusi. Il venture capital è un settore molto tecnico che cerca di replicare strutture di investimento di stampo americano. I temi principali sono quelli degli investimenti di minoranza, cui si aggiunge la complessità data dal numero elevato di soggetti coinvolti in ciascuna operazione».Punta con decisione sul Venture Capital anche <b>Advant Nctm</b>, che ha istituito il Progetto Startup@Netm, un osservatorio multidisciplinare al servizio del mercato del venture capital. «Il settore è trainato dai mercati più dinamici del fintech, biotech, foodtech e delle nuove tecnologie applicate all'intelligenza artificiale e all'energy, sempre di più cruciali per lo sviluppo e che registreranno una crescita anche nel 2022», spiega Alessia Trevisan, associato dello studio <b>Advant Nctm</b>. «Al contrario, necessiterebbero uno slancio la green economy ampiamente intesa (quali ambiente, energie rinnovabili, sustainability e smaltimento rifiuti) che stentano a decollare forse perché minati da un imprinting sociale ancora troppo caratterizzato dalla visione sul singolo e non sulla collettività e poche azioni concrete per raggiungere obiettivi collettivi e di lungo termine. Il venture capital però da solo non può cambiare le sorti di un Paese; per sostenere progetti infrastrutturali così importanti servirebbe una chiara presa di posizione da parte delle nostre amministrazioni e dell'Europa».«Si tratta di un fattore di crescita che, pur nelle difficoltà del mercato italiano, è cresciuto grazie agli interventi di Cdp Venture Capital Sgr che ne ha fatto un asse portante dello sviluppo economico e dell'innovazione del Paese», ricordano Annalisa Pescatori e Marco Franzini di Grimaldi. «Il pacchetto da 2,55 miliardi di euro stanziati dal Mise a seguito del decreto infrastrutture e le risorse del Pnrr, a cui si aggiungeranno altri 600 milioni di euro da parte di Cdp e nuovi investitori, saranno gestiti proprio da Cdp Venture Capital Sgr e sono per il comparto e per l'ecosistema delle imprese italiane una linfa da cui attingere. Ci sarà sempre più attenzione verso investimenti in start-up con strategia e focus aziendale sui temi della sostenibilità, per supportare il processo di modernizzazione e transizione sostenibile di aziende e filiere produttive. Una sfida per il consulente legale è la capacità e disponibilità di coniugare la richiesta di consulenza sofisticata e di significativo valore aggiunto con l'aspettativa di costi legali contenuti in considerazione della dimensione relativa sia dell'investimento complessivo che dell'enterprise value della target obiettivo d'investimento. Occorre saper trovare soluzioni adeguate tra l'impianto giuridico normativo con scelte che le start-up hanno spesso adottato in un periodo anteriore ai primi round di investimento».«Un aspetto delicato è la definizione del ruolo dei fondatori nella start-up. Sono fígure essenziali nel contesto di un'operazione: sono i veri creatori dell'idea che è alla base, sono soci rilevanti (spesso di maggioranza) e ricoprono le cariche di manager e gestori», dice Attilio Mazzilli, partner responsabile dipartimento Technology companies group di Orrick Italia (studio che nel 2021 ha seguito, tra le altre, Technogym nel suo investimento nel round di Serie A-2 da 10,25 milioni di dollari per Silofit Inc., e Neva Sgr spa, venture capital hi-tech di Intesa Sanpaolo, nel suo investimento nel round Series C da 33 milioni di euro di V-Nova). «Hanno un ruolo preminente che si aspettano di conservare nel tempo, per garantire lo sviluppo del business attraverso il supporto dei fondi messi a disposizione degli investitori. Chi investe vuole garantirsi il pieno coinvolgimento dei fondatori nel tempo ma anche avere strumenti che consentano di sostituire un fondatore, sia come socio sia come manager, nel caso si verifichino eventi negativi. Le clausole più sofisticate (anche a causa della lentezza della giustizia italiana) possono non consentire di risolvere celermente situazioni che invece appaiono palesi e in cui il fondatore diventa un peso se non addirittura un danno per l'azienda. Senza dimenticare che la normativa corporate italiana presenta talvolta rigidità cui gli investitori americani o anglosassoni non sono abituati. Talvolta gli investitori individuano in questo un ostacolo talmente insormontabile da subordinare il proprio investimento alla ridomiciliazione all'estero (in Us o Uk, ma anche in Paesi Bassi o altre giurisdizioni europee che danno maggiore flessibilità) della società prima di investire».Chi vede un 2022 decisamente positivo è Giulia Bianchi Frangipane partner e membro del Focus Team innovazione e trasformazione digitale di BonelliErede secondo la quale «stanno crescendo molto gli investimenti nelle fasi c.d. growth, che riguardano le startup più mature, ormai numerose. Questo è un ottimo segnale di come l'ecosistema italiano stia maturando, con imprese con un forte potenziale. Altri segnali incoraggianti vengono dal numero -più alto che nel passato - di c.d. «exit» che vediamo sul mercato, cioè operazioni M&amp;A nelle quali fondatori e investitori vendono le proprie partecipazioni a un acquirente, uscendo dalla startup e realizzando un ritorno. Sono operazioni essenziali per rendere l'ecosistema attraente per gli investitori. Una volta recuperato il proprio investimento, l'investitore ha la possibilità di reinvestire, il che alimenta un ciclo virtuoso che va a beneficio dell'intero ecosistema. L'impressione è che la grande crescita del mercato vista nel 2021 si stia ulteriormente rafforzando; ci aspettiamo che gli investimenti continueranno a interessare il foodtech e fintech, che hanno dominato nel 2021.112022 potrebbe essere anche l'anno degli investimenti Esg: la sostenibilità è ormai in cima alle agende degli investitori di tutto il mondo. Un ulteriore fattore da considerare è il ruolo delle iniziative pubbliche di sostegno al venture capital: pensiamo in particolare ai fondi del Pnrr e al ruolo da protagonista che Cdp ormai gioca da tempo in questo tipo di investimenti in Italia. Parlando di diritto societario, la legislazione italiana è migliorata e oggi offre tutti gli strumenti per costruire al meglio gli investimenti, allineando gli interessi di tutte le parti coinvolte. Quello che manca è altro. Negli Usa e Uk le operazioni hanno come punti di partenza i documenti standard (term sheet, contratti, parasociali) della National Venture Capital Association e della British Venture Capital Association, che sono spontaneamente usati dagli operatori. Questo rende le negoziazioni molto pìù fluide, veloci e quindi economiche. In Italia mancano dei documenti percepiti come standard da tutti , il che rallenta le operazioni. Come BonelliErede abbiamo pubblicato un modello standard di term sheet, redatto insieme ad Aifi - Associazione italiana del private equity, Venture capital e Private debt, con l'obiettivo di imitare quanto fatto all'estero. Auspichiamo possa diventare una base di partenza utilizzata in tutte le operazioni, contribuendo a ridurne i tempi e i costi per società e investitori».Infine, secondo Federico Benincasa socio partner e Federico Restano socio equity di Weigmann Studio legale (che nel 2021 ha seguito Step4Business, una start up fintech che ha sviluppato una piattaforma digitale per l'incontro tra pini e fornitori di prodotti e servizi finanziari), «tutto ciò che è legato alla green economy ed alle life &amp; health sciences è destinato a crescere ancora. Cresce ancora l'interesse per le piattaforme informatiche (anche per le forme di reperimento o dell'equity, attraverso gli strumenti del crowdfunding o della blockchain). Il rapporto tra i diversi investitori è sempre il tema più delicato: ogni operazione comporta la ricerca di un giusto equilibrio tra la predisposizione di strumenti contrattuali idonei a prevedere tutti i possibili scenari futuri e la necessità di mantenere le trattative agili e snelle, rifuggendo le «paludi» di discussioni infinite su aspetti talvolta marginali Insomma, bisogna trovare la giusta modulazione di regole per ogni caso».&nbsp;<a href="https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&amp;imgatt=FFDZZW&amp;imganno=2022&amp;imgkey=B1WY0UPDXVAU6&amp;rsdoc=1&amp;tiplink=4" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Italia Oggi Sette</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4941</guid>
                        <pubDate>Mon, 14 Mar 2022 02:49:11 +0100</pubDate>
                        <title>Il modello di business insostenibile di Amazon spiegato a Sabino Cassese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-modello-di-business-insostenibile-di-amazon-spiegato-a-sabino-cassese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>È di qualche giorno fa la notizia che Sabino Cassese, giudice emerito della Corte costituzionale e maestro di diritto, nell'ambito di un convegno avrebbe criticato il provvedimento dell'Antitrust (Autorità garante della concorrenza e del mercato) che, nel novembre dell'anno scorso, ha sanzionato con una multa di 1,1 miliardi di euro un asserito abuso di posizione dominante di Amazon Italia, per aver imposto alle imprese che commercializzano i loro prodotti attraverso la piattaforma condizioni eccessivamente gravose. A quanto si apprende da fonti giornalistiche Cassese ritiene che la condanna sia ingiustificata. Essa sarebbe infatti motivata dalla sola volontà di colpire Amazon per la sua dimensione, piuttosto che per un reale abuso, e un simile approccio farebbe regredire l'evoluzione del diritto antitrust di un secolo, quando si cullava la romantica aspirazione del "piccolo è bello", sacrificando parametri e obiettivi di efficienza che al contrario dovrebbero ispirare la politica economica e, con essa, l'azione antitrust. Cassese infine avrebbe rimpianto l'approccio dialogante e costruttivo che aveva caratterizzato l'azione della nostra Autorità in passato, ritenendo evidentemente che l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge debba essere solo un'extrema ratio. Non conosco nel dettaglio la fattispecie oggetto del procedimento e neppure gli atti dello stesso: non mi è pertanto possibile esprimere valutazioni approfondite sul provvedimento dell'Agcm. Posso però affermare che a una prima lettura le censure mosse dall'Autorità ai comportamenti commerciali tenuti da Amazon, fondate su di una fattispecie classica di abuso (i cosiddetti tying contract, oltre a condizioni commerciali eccessivamente gravose), appaiono ben costruite, argomentate e in linea con la giurisprudenza europea e nazionale. Mi permetto perciò di dissentire dalle tesi attribuite dalla stampa al professor Cassese, non tanto in relazione alla critica al provvedimento in questione, quanto in relazione all'affermazione che siamo in presenza di una regressione di un secolo nel diritto antitrust.&nbsp;<strong>A cosa serve l'Antitrust</strong>Il diritto antitrust, lo dice il suo stesso nome, nasce per combattere le concentrazioni di potere economico, ritenute, già oltre 130 anni fa negli Stati Uniti d'America, pericolose per la democrazia, per la sovranità dello stato e per la stessa libertà degli individui. Non si tratta di inseguire vuote utopie, si tratta di difendere ciascuno di noi dalle prevaricazioni. A questo si aggiunga che il liberismo imperante che ha caratterizzato gli ultimi 30 anni ha prodotto danni forse irreparabili alla struttura dei mercati e all'allocazione della ricchezza, plasmando ogni scelta sull'altare di una mal compresa nozione di efficienza che, sacrificando ogni profilo redistributivo, ha favorito le concentrazioni, creato sacche di potere economico smisurate e acuito le differenze sociali come mai era accaduto prima nella lunga evoluzione del capitalismo. Da questo punto di vista l'avvento di internet- che sembrava promettere apertura, democrazia e libertà, disintermediando tutte le funzioni, garantendo un flusso informativo infinito e libero accesso a ogni individuo - ha alterato tutti i paradigmi dando avvio all'opportunità di creare nuove imprese e soddisfare nuovi bisogni. Contro ogni aspettativa, forse a causa della dimensione globale del mercato che internet consente di raggiungere, ha portato alla creazione di imprese giganti, sostanzialmente monopoliste nei loro settori, capaci di espandersi nei mercati a monte e a valle: obiettivo servito da un enorme potere di mercato basato tra l'altro su una quantità smisurata di informazioni sui comportamenti degli individui, di cui è persino difficile immaginare tutti i possibili utilizzi. Combattere questi poteri economici con ogni mezzo in applicazione delle regole non è per definizione una regressione, ma un dovere. È dunque del tutto evidente che le Autorità antitrust di tutto il mondo si devono occupare di questo fenomeno in tutte le sue sfaccettature, perché ne va della salvaguardia del sistema intero. Il vento però sta fortunatamente cambiando.<strong>Il caso Amazon</strong>Le Autorità antitrust stanno studiando le vie per attenuare lo strapotere economico di queste imprese. Per esempio, con riguardo ad Amazon, è dubbio che l'impresa che funge da market-place possa integrarsi a monte e a valle mettendosi in concorrenza con i suoi stessi clienti di cui conosce ogni dettaglio commerciale. Inoltre, il capitalismo sembra orientato a recuperare valori sociali, in nome della sostenibilità anche ambientale della sua evoluzione. Principi e valori scolpiti nei trattati europei, ma per troppo tempo ignorati da regolatori e imprese, stanno forse facendo capolino non solo nelle politiche gradualmente adottate dai governi, ma anche nella mentalità delle aziende. E questo anche per la spinta delle nuove generazioni e per l'obiettiva esigenza di cambiamento che l'emergenza climatica sembra imporre. Anche da questo punto di vista la politica di Amazon e in definitiva il suo stesso modello di business meriterebbe di essere attentamente analizzato. Se da un lato la pubblicità ci bombarda di immagini di scatole con il sorriso e di mezzi ecologici super scintillanti, sempre con il sorridente logo, che portano nelle nostre casette l'ultimo capriccio, l'azienda ci informa che è stato dato il via alla ristrutturazione della flotta aziendale e pubblicizza i mezzi elettrici destinati a raggiungere le nostre case. Peccato che la campagna è di quasi due anni fa e a me non è mai capitato di&nbsp; &nbsp;vederne uno in giro per le nostre città. Anzi mi è sempre capitato di vedere mezzi obsoleti, che emettono fumi neri di diesel fuori corso, privi di loghi, condotti in maniera dissennata, parcheggiati senza alcun rispetto del prossimo. E credo che non sia soltanto una mia esperienza. La verità è che il modello di business di Amazon, che ha creato uno standard a cui tutti i concorrenti si devono adeguare, è di per sé insostenibile, almeno nelle città. Due i profili critici: 1) la circolazione con effetti nefasti in termini di ingorghi, inquinamento, pericoli; 2) gli effetti sul commercio al dettaglio. I due temi non sono scollegati. Amazon batte la concorrenza sull'efficienza del servizio e batte il commercio al dettaglio perché soddisfa i bisogni dei consumatori, senza che essi debbano neppure farsi carico di uscire di casa, praticando prezzi spesso persino più convenienti del commercio tradizionale. Peccato che questo magico risultato, basato su un illecito apparentemente lieve e innocente come la sosta vietata, comporta lo scarico sulla collettività di un costo elevatissimo di cui Amazon non subisce alcuna conseguenza. Anzi quel costo sociale è la chiave della sua efficienza. Se gli autisti dovessero parcheggiare correttamente rispettando le mamme con le carrozzine, le strisce pedonali, gli accessi per i portatori di handicap, la circolazione delle biciclette, il flusso del traffico delle altre autovetture e gli incroci, l'efficienza del modello svanirebbe sia in termini di tempo, sia in termini di costi. La consegna non avverrebbe in 24 ore e il costo non sarebbe incluso in Prime, il cui stesso meccanismo andrebbe attentamente scrutinato. Il costo di tutte queste inefficienze è pagato da tutti noi e non da Amazon che internalizza i profitti ed esternalizza i costi come spesso accade ai monopolisti.<strong>Chi paga il conto</strong>Il tema delle inefficienze sociali imposte da Amazon e da tutto il sistema delle consegne a domicilio comprende gli effetti epocali che si stanno determinando sul commercio al dettaglio: nel sostanziale disinteresse di tutti si sta trasformando il volto delle nostre città. Anche questo è un tema di grande portata sociale. Dietro ogni negozio che chiude ci sono una o più famiglie che si devono reinventare la vita, mentre i posti di lavoro creati da Amazon sono un numero incomparabilmente inferiore. Nel frattempo le nostre città, fiore all'occhiello della nostra cultura e del nostro modo di vivere, stanno diventando più tristi, più buie e meno sicure con sfilze di locali commerciali sfitti. Sembra forse un'utopia ma la prima azione per difendere il mondo da Amazon la devono fare gli amministratori locali, dando mandato alla loro polizia locale, anche mediante l'uso della tecnologia, di bloccare lo scempio che è tutti i giorni sotto i nostri occhi distratti.&nbsp;<a href="https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&amp;imgatt=F7D2C9&amp;imganno=2022&amp;imgkey=B1WVO3PDXVANO&amp;tiplink=4" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Domani</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4945</guid>
                        <pubDate>Thu, 03 Mar 2022 03:37:36 +0100</pubDate>
                        <title>Industrializzazione: efficienza e rapidità preservando la qualità. Intervista a Gianluca Massimei, Amministratore Delegato di NextLegal S.t.A.p.A</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/industrializzazione-efficienza-e-rapidita-preservando-la-qualita-intervista-a-gianluca-massimei-amministratore-delegato-di-nextlegal-s-t-a-p-a</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Com’è iniziato il 2022 per NextLegal e cosa è rimasto dei precedenti 2 anni di pandemia?</strong>Quello che ci portiamo dietro da questi due anni di pandemia è sicuramente il fatto che le previsioni elaborate all’inizio del 2021, al momento della seconda ondata di contagi, sono state in parte stravolte non solo da un punto di vista della proiezione temporale, considerato che siamo ancora in stato d’emergenza, ma soprattutto da un punto di vista politico e macro-economico con effetti che si proiettano su una serie di ambiti, a cominciare da quello del settore giudiziale con il rallentamento dell’attività dei Tribunali. Al di là dei crediti finanziari, pensiamo che nei prossimi mesi il mercato sarà invaso ancora di più da crediti di&nbsp;natura corporate. Nel corso del 2021, come NextLegal, siamo riusciti ad essere maggiormente captive in quest’ultimo ambito, cercando di strutturare processi di recupero tailor-made per essere molto più vicini al target aziendale di recupero, adottando un atteggiamento molto simile a quello degli in-house che ci ha permesso di raggiungere ottimi risultati in tempi brevi sotto il profilo del recupero. Questa esperienza ce la portiamo nel 2022: stiamo continuando a promuovere una customizzazione delle soluzioni di recupero, grazie agli investimenti in Intelligenza Artificiale che ci aiutano ad andare sempre più incontro alle esigenze dei nostri clienti. Ad esempio stiamo facendo molto bene per alcuni nostri clienti che operano nel settore dell’Automotive e nel mondo dell’Entertainment, in particolare per alcune Collecting Society che si occupano della gestione e del recupero dei diritti d’autore. Ci sono anche altri settori nei quali stiamo impostando delle strategie di recupero mirate, come quello del food e posso dire che il nostro 2022 è iniziato molto bene, con Gennaio e Febbraio che hanno segnato rispettivamente una crescita del 65% e del 50% circa dei ricavi sul 2021. Ad oggi NextLegal gestisce circa 27mila pratiche. Questi sono numeri che ci confermano che stiamo andando nella giusta direzione.&nbsp;<strong>Come sono cambiati i processi di recupero e quali sono i servizi su cui si è puntato di più?</strong>La pandemia legata al Covid 19 si è differenziata in maniera importante rispetto alle precedenti crisi che hanno condotto a cessioni di portafogli NPL. In questo caso, a nostro avviso, la tipologia dei crediti, oggetto di cessione e di recupero dal punto di vista giudiziale, è stata fortemente spostata sull’unsecured, ovvero crediti finanziari non garantiti oppure crediti di natura corporate. Questa peculiarità ci pone di fronte all’esigenza di utilizzare tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per il recupero e la vera sfida, secondo noi, risiede proprio nella scelta di quale azione di recupero portare avanti e, appunto, di quale strumento utilizzare. Noi stiamo lavorando per automatizzare proprio il processo che ci porta a fare questa scelta, grazie anche all’esperienza ed al background informativo di ADVANT Nctm e CRIBIS Credit Management. In particolare il nostro milestone del primo semestre del 2022 è quello di automatizzare tutti gli atti del processo giudiziario, a partire da quelli più complessi. Si tratta di una rivoluzione copernicana e speriamo che il mercato sia pronto ad accoglierla. Concludo sottolineando il fatto che “industrializzazione” non è sinonimo di bassa qualità, ma di efficienza e rapidità, che hanno in ogni caso come presupposto la qualità dell’assistenza legale, che NextLegal è in grado di offrire.&nbsp;<strong>Qual è il vostro sentiment rispetto all’attenzione che la stampa di settore ha nei vostri confronti, a partire dal fatto che siete stati nominati per il secondo anno di fila tra i finalisti del LegalCommunity Finance Awards?</strong>Abbiamo saputo e ovviamente ci fa molto piacere, anche se, in tutta sincerità, devo dire che quello che per noi è ancora più importante è la sempre maggiore fiducia che ci stanno accordando i nostri clienti, vecchi e nuovi.&nbsp;Tratto da <a href="https://www.creditvillage.news/2022/03/02/industrializzazione-efficienza-e-rapidita-preservando-la-qualita-intervista-a-gianluca-massimei-amministratore-delegato-di-nextlegal-s-t-a-p-a/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Creditvillage.it</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4947</guid>
                        <pubDate>Tue, 15 Feb 2022 04:34:27 +0100</pubDate>
                        <title>La via olistica alla sostenibilità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-via-olistica-alla-sostenibilita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>ADVANT&nbsp;Nctm, uno dei più importanti studi legali indipendenti italiani, propone ai clienti un percorso ESG interdisciplinare a sostegno del business</em>«La disciplina ESG e della finanza sostenibile è complessa e richiede un approccio olistico. Le tre componenti, ambientale, sociale e di governance, devono essere affrontate all'unisono».&nbsp;Riccardo Sallustio, partner di ADVANT&nbsp;Nctm, lo studio legale italiano che fa parte dell'organizzazione paneuropea ADVANT e vanta 250 professionisti, 72 soci e 5 uffici operativi, in Italia e all'estero, non ha dubbi: essere sostenibili è il principale fattore critico di successo e driver di sviluppo per le aziende nei prossimi anni. Esperto di green and sustainable finance, docente alla Luiss Guido Carli nel settore della finanza sostenibile, Sallustio è consulente di imprese e istituzioni finanziarie, quotate e non: i criteri ESG impattano nelle decisioni di investimento non solo dei big player ma anche di un numero crescente di pmi, che vanno opportunamente indirizzate. «Queste tematiche si evolvono continuamente e in più sono prevalentemente basate su regole non vincolanti. Regole che, però, diventano cogenti una volta adottate. Il fatto che siano espresse in documenti non vincolanti non deve trarre in inganno: l'introduzione di una normativa europea e nazionale è dietro l'angolo. Io consiglio di considerare la materia ESG come un nuovo terreno di sfida per le imprese che riguarda tutti, dal cda alle funzioni direttive, alle unità produttive, non solo come qualcosa dettata dalla compliance», chiarisce l'avvocato. Il cambiamento deve essere innanzitutto culturale. «Chi rimane fermo è probabile che debba affrontare, nel medio periodo, maggiori costi di approvvigionamento del credito e l'impossibilità di accedere ad alcuni mercati dei capitali. Si corre anche il rischio di essere esclusi da mercati più sensibili su questi temi, come quello americano o nordeuropeo, e alienare varie categorie di consumatori e di altri soggetti nella catena produttiva». Il primo indispensabile passaggio è di individuare un percorso ad hoc per ogni impresa, scegliendo gli investimenti giusti per moltiplicare le ricadute positive. «Il cda dovrebbe dotarsi di una strategia sostenibile, di obiettivi di medio e lungo periodo e avviare un processo per effettuare un'analisi di doppia materialità coinvolgendo i suoi stakeholder, valutando come i problemi di sostenibilità influenzano l'attività di impresa e come l'azienda stessa impatta sulle persone, sull'ambiente e sugli ecosistemi».&nbsp;<strong>PMI E CAMMINO NELL'ESG</strong>Le società italiane quotate in borsa sono consapevoli da tempo che i principali fattori ESG possono essere associati al valore aziendale nel lungo termine. «Hanno maturato una significativa esperienza, comunicando agli stakeholder e al mercato, nella dichiarazione non-finanziaria che segue i principi GRI, le informazioni relative al processo di raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030». La rendicontazione nei prossimi anni toccherà anche le medie imprese non quotate. «Può essere di importante ausilio agli investitori, ma è fondamentale che tutte le decisioni dell'azienda siano conformi alla strategia dettata dal cda. Chi si occupa di finanza e pianificazione deve iniziare a comprendere la Tassonomia europea, il sistema di classificazione delle attività sostenibili che guiderà banche e investitori nel prossimo futuro e rispettarne i principi nell'esecuzione delle opere e dei progetti del PNRR». In questa gara globale in che posizione è l'imprenditoria italiana? «Lo sviluppo sostenibile è la più grande occasione di rinnovamento della nostra economia per imprese, banche e gestori dal secondo dopoguerra. I nostri big player nel settore elettrico e degli idrocarburi, come Eni, Enel e Snam, sono considerati un'eccellenza per strategia e finanza verde e sostenibile a livello globale. Per queste imprese la transizione energetica non è stata una scelta, ma un obbligo. Diverso è il caso delle medie e piccole imprese che ancora non sono generalmente in grado di cogliere le opportunità».&nbsp;<strong>FUTURO CARBON NEUTRAL </strong>Per la Commissione Europea la finanza sostenibile deve supportare il processo di decarbonizzazione del continente. «Non si tratta solo di incrementare i progetti di finanza verde nel settore dell'energia pulita ma anche di aiutare imprese in transizione in settori che per loro natura hanno difficoltà strutturali a decarbonizzare». La tematica sostenibile è centrale anche all'interno di ADVANT Nctm, che negli ultimi anni ha intrapreso importanti iniziative su mobilità, utilizzo di energie rinnovabili, limitazione all'uso della plastica in ufficio e a scopo sociale, assistendo vari soggetti a titolo gratuito. «L'importante livello di conoscenza di questi temi ci consente di creare valore aggiunto per i clienti. Abbiamo costituito un gruppo ESG multidisciplinare che segue società, banche e altri soggetti su varie tematiche. Per esempio, siamo molto attivi sui finanziamenti legati al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità e sui finanziamenti verdi. Di recente abbiamo creato un gruppo di studio sulla Tassonomia europea e sulla sua applicabilità al mondo bancario e assicurativo». Tutti i dati e le informazioni contenuti nel presente focus sono stati forniti dal cliente che ne garantisce la correttezza e la veridicità, a soli fini informativi.&nbsp;Tratto da <a href="https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&amp;imgatt=F2B2GX&amp;imganno=2022&amp;imgkey=B1WU65PDXVANO&amp;tiplink=4" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Capital</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4949</guid>
                        <pubDate>Fri, 04 Feb 2022 03:36:05 +0100</pubDate>
                        <title>Professione Registrar</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/professione-registrar</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<div class="exibart-article-excerpt"><p><em>Figura ancora poco riconosciuta in via ufficiale, il Registrar si rivela una professione sempre più indispensabile. Che va oltre la capacità di districarsi tra trasporto e logistica, ma si muove in una profonda conoscenza delle opere e del mondo dell’arte.</em></p></div><div></div><div></div><div><p>Secondo la definizione della Carta Nazionale Professionisti Museali, redatta da&nbsp;<strong>ICOM</strong>, il Registrar è il “responsabile del servizio prestiti e della movimentazione delle opere”.Più specificamente, segue la gestione delle procedure di trasporto, con particolare riferimento alla sicurezza delle opere da trasferire; segue le procedure di prestito delle opere in entrata ed in uscita; si occupa della gestione delle coperture assicurative, dalla trattativa all’analisi delle polizze.Cura, dunque, tutti gli aspetti logistici dei prestiti delle opere, agendo come punto di contatto tra curatori e operatori logistici.Pur essendo una figura indispensabile per la gestione delle opere, tuttora non è riconosciuta dal Ministero della Cultura, diversamente da quanto avviene negli altri Paesi.</p></div><div></div><div><p>&nbsp;<strong>Il Registrar, ancora non riconosciuto</strong>Considerato il peculiare ruolo svolto, la formazione del Registrar dev’essere quanto più possibile poliedrica e versatile.L’Accademia di belle arti Aldo Galli di Como (<strong>IED Network</strong>) inaugura quest’anno il Master in Professione Registrar, con l’obiettivo di formare una figura professionale con competenze articolate e trasversali, capace di gestire al meglio la complessità della movimentazione delle opere d’arte, in un continuo dialogo con tutti i professionisti attivi nel settore.Al termine del Master – che prevede ore di lezioni teoriche, ma anche pratiche – i corsisti potranno spendere le loro competenze nell’ambito di musei, fondazioni, gallerie, archivi, collezioni private e aziende specializzate nel settore della movimentazione di opere d’arte.La commissione scientifica che ha curato la programmazione del master – composta da <strong>Alessandra Donati</strong> – coordinatrice del corso, professore e avvocata di ADVANT-Nctm, Maria Grazia Longoni – avvocata di LCA Studio Legale, Iolanda Ratti – conservatrice del Museo del 900 di Milano, Cristina Resti – storica dell’arte – ARTE Generali, Linda Pacifici – exibition manager di Palazzo Strozzi, Alice Hansen – restauratrice, si pone come ulteriore obiettivo quello di ottenere il riconoscimento di questa professione, così importante per il sistema dell’arte.All’ultimo incontro di presentazione del corso hanno partecipato, tra gli altri, numerose imprese specializzate nel trasporto di opere d’arte – coinvolte sia in occasione delle docenze sia dei tirocini del master- ed è emerso che le competenze del Registrar potrebbero essere spendibili, oltre che all’interno di musei e gallerie, anche nell’ambito di aziende di logistica attive nel settore della movimentazione di opere d’arte.&nbsp;</p></div><p><strong>Il registrar in azienda</strong>Al riguardo va sottolineato che nel 2020.è stata costituita l’associazione&nbsp;<strong>Logistica Arte</strong>&nbsp;di cui fanno parte 23 aziende specializzate nel trasporto e movimentazione di opere d’arte.“L’Associazione Logistica Arte, ha fondato il suo atto iniziale nella consapevolezza della necessità di dare una voce, identità e presenza, nel vastissimo mondo della Logistica e dei Trasporti, ad un gruppo di aziende che, attraverso la loro specializzazione, professionalità&nbsp;e competenza, hanno declinato la capacità di movimentare le Opere d’Arte, assumendosi la responsabilità di farlo, eliminando, al massimo livello possibile, ogni rischio, per preservarne l’integrità e valore. Questo percorso ha, all’interno di queste realtà, forgiato tecnici e specialisti unici nel loro genere, supportati da personale capace di organizzare e coordinare tutte le operazioni, in qualunque circostanza esse avvengano” precisa&nbsp;<strong>Alvise di Canossa</strong>, Presidente dell’Associazione, Presidente di&nbsp;<strong>Art Defender</strong>&nbsp;e di&nbsp;<strong>Arteria</strong>.Sebbene non sempre tali aziende dispongano di Registrar stabilmente inseriti nell’organizzazione dell’impresa, avvalendosi più spesso di diverse figure professionali specializzate nelle numerose aree di competenza rilevanti, l’internalizzazione di un professionista Registrar appare, sotto numerosi aspetti, una scelta necessaria.Secondo&nbsp;<strong>Riccardo Fuochi</strong>, Vice Presidente dell’Associazione e Amministratore di&nbsp;<strong>OLG International</strong>: “La figura di un Registrar all’interno di società “specializzate” nella logistica di opere d’arte sarebbe molto utile. Una figura professionale, che abbia seguito un percorso di studio specifico e che abbia competenze e preparazione che vanno oltre a trasporto e logistica non può che essere un ulteriore elemento a dimostrazione della capacità professionale e affidabilità’ dell’operatore logistico.Il Registrar può diventare quindi un elemento di distinzione rispetto ad altri operatori che si occupano di trasporto di opere d’Arte e, conoscendo le dinamiche interne al mondo museale, può agevolare il dialogo e i rapporti con il committente istituzionale. Per i soci di Logistica Arte è indispensabile avere elementi distintivi rispetto ad altri operatori. Noi abbiamo messo una barriera di ingresso alla nostra Associazione che si basa su una logica di percentuale di fatturato di logistica dell’arte sul totale, ma questo non può bastare come elemento distintivo e qualificante che possa essere riconosciuto sia dal mercato sia dalle istituzioni. Dobbiamo lavorare sui nostri associati perché, al di là delle dimensioni, vengano effettivamente considerati ed apprezzati come boutiques della logistica dell’Arte.L’introduzione del Registrar può essere un primo step”.Il Registrar, infatti, dispone di tutte le competenze necessarie per seguire autonomamente la filiera dei servizi offerti dalle aziende per l’allestimento delle mostre, essendo in grado di gestire i contatti con la committenza, di organizzare le operazioni di trasporto e di curare, infine, il rientro delle opere presso la loro sede originaria.Attualmente le aziende di logistica non hanno un registrar interno, ma hanno personale specializzato su aspetti normativi e pratici per i trasporti e spedizioni internazionali, che si relazionano con i registrar delle collezioni più strutturate e con i vari collezionisti, per l’organizzazione logistica delle movimentazioni e spedizioni internazionaliAnche&nbsp;<strong>Giuseppe Panzironi</strong>, amministratore di&nbsp;<strong>APICE</strong>, vedono “in maniera positiva l’inserimento di un registrar in una grande azienda aderente a Logistica Arte, perché potrebbe seguire tutta la filiera dei servizi offerti per l’allestimento di una mostra; il registrar dovrebbe integrarsi anche nella parte operativa della società nel coordinamento tra gli organizzatori di eventi e gli uffici preposti all’attuazione delle mostre, conoscere le leggi doganali, il codice dei beni culturali, le tecniche dell’imballo e interagire con gli imballatori, conoscere le attrezzature tecniche, i mezzi di trasporto e loro peculiarità, nonché tutte le fasi organizzative e operative delle spedizioni anche internazionali.Un registrar potrebbe essere utile anche nel&nbsp;<em>Collections management</em>&nbsp;per le opere in deposito a lungo termine e per la gestione della documentazione a scadenza periodica delle varie opere affidate all’operatore di logistica. Di fatto le nostre referenti hanno in carico la gestione di questi aspetti per ogni cliente, che potrebbe però essere seguita con una gestione dedicata da parte di una figura preposta”.Il Registrar, temprato da un percorso di studio specifico e dotato di competenze e nozioni che vanno oltre il trasporto e la logistica, quali una profonda conoscenza delle opere e del mondo dell’arte, può dunque diventare il fiore all’occhiello per un’azienda specializzata in logistica che voglia distinguersi dai meri “esecutori materiali” del trasporto, presentandosi sul mercato come una boutique d’eccellenza specializzata in fine art.&nbsp;<a href="https://www.exibart.com/formazione/professione-registrar/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da exibart.com</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4951</guid>
                        <pubDate>Mon, 31 Jan 2022 05:09:56 +0100</pubDate>
                        <title>La logistica è il primo asset ma con un puzzle di norme locali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-logistica-e-il-primo-asset-ma-con-un-puzzle-di-norme-locali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La logistica, per la prima volta, nel 2021, è diventato il primo asset d'investimento in Italia, con quasi tre miliardi su un totale di circa dieci (un incremento del +113% in un anno) ed era prevedibile, considerata l'accelerazione impressa dalla pandemia al processo, in atto da tempo, di digitalizzazione del retail. Meno prevedibili le declinazioni della diversificazione della domanda, che vira dai big box a immobili più strutturati, sempre più vicini ai centri cittadini, indispensabili per la gestione dell'ultimo miglio, dai centri per la refrigerazione di alimenti e farmaceutica al cosiddetto dark store (un magazzino dedicato solo alla preparazione degli ordini della spesa online).Se ne è parlato, nei giorni scorsi, al convegno sulla logistica organizzato da Agidi ( Associazione giuristi di diritto immobiliare) e Cdv, che ha analizzato le strategie di investimento, i criteri di valutazione del potenziale di aree brown- e greenfield e le dinamiche di crescita della domanda di dark room e dark store per fronteggiare la diffusione delle consegne a domicilio.&nbsp;<strong>Il dinamismo nei numeri</strong>«Una vivacità - ha spiegato Faustino Musicco,&nbsp;<em>head of logistics, last mile and data centers</em>&nbsp;di Colliers -che si riflette su un take-up di 2,4 milioni di metri quadrati (di cui l'e-commerce assorbe quasi il 60%) e su un rendimento netto del 4% circa, superiore alla media europea. Non solo. Se il&nbsp;<em>prime rent</em><em>&nbsp;</em>a Milano e Roma è pari a 58 euro al metro quadro annuo, quello degli immobili last mile supera anche i 90 euro. Con una vacancy - per gli immobili di alta qualità - del 2,6%, è evidente che l'offerta vada ampliata. Anche perchè ci sono aree ad alta densità abitativa ancora poco coperte e già nelle pipeline degli investitori, soprattutto Campania e Puglia».«Un quadro - ha detto Federico Soffietti,&nbsp;<em>head of investments</em><em>&nbsp;</em>di Hines - che apre sempre maggiori spazi e opportunità all'investimento speculativo, cioè a uno sviluppo autonomo dell'investitore. Se negli ultimi tre anni l'accelerazione degli investimenti è stata superiore ai 18 anni precedenti grazie al forte aumento di investitori istituzionali, negli ultimi 15 la logistica ha progressivamente sostituito parte del mercato retail (soprattutto i centri commerciali) in termini di allocazione degli investimenti e completamento di nuove scorte».&nbsp;<strong>Implicazioni urbanistiche</strong>Uno sviluppo immobiliare che non può più prescindere dalla sostenibilità, «che - ha ricordato Alberto Billi, ad di Develog - non si misura solo in termini ambientali ma anche sotto il profilo sociale e si declina sia con interventi di efficientamento energetico sia nel recupero di aree degradate nelle periferie urbane favorendo la riduzione di consumo del suolo».Tuttavia, «ancora oggi la destinazione d'uso logistica non è riconosciuta dalla disciplina nazionale e dal Testo unico sull'edilizia - spiega Antonella Scarciello, legale di&nbsp;Advant-Nctm&nbsp;- ed è assimilata, talvolta in quella commerciale, altre volte in quella produttiva. Ogni legge regionale e disciplina comunale va in ordine sparso. Un esempio? Trasformare un'autorimessa in centro città in magazzino last mile a Milano o Roma può avere, oggi, esiti differenti e tempi non prevedibili».&nbsp;<a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20220131&amp;idArticle=573106418&amp;idFolder=12517&amp;idChapter=34221&amp;authCookie=933747608&amp;trc=pMailCN-t20220131-a573106418-h34221-c5303-f12517-n17-u9773" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Il Sole 24 ore</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4955</guid>
                        <pubDate>Wed, 15 Dec 2021 04:28:52 +0100</pubDate>
                        <title>International Comparative Legal Guide - Environmental, Social, &amp; Governance Law 2022 edition - Italian Chapter</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/international-comparative-legal-guide-environmental-social-governance-law-2022-edition-italian-chapter</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>1. Setting the Scene – Sources and Overview</strong></p><p><strong>1.1 What are the main substantive ESG-related regulations?</strong></p><p>While there is no separate set of ESG-related regulations, the Italian legal framework includes several pieces of major legislation that relate to ESG sustainability and to Benefit&nbsp;Corporations. There is a long legal tradition in Italy on ESG issues arising from the 1948 Constitution that has a strong civic and human rights component. In 2016, Italy adopted the Italian National Action Plan on Business and Human Rights for 2016–2021, undertaking the implementation of the 17 Sustainable Development Goals (“SDGs”) and encouraging companies to realise the goal of decent work for all, as set out in SDG 8 (Decent Work and Economic Growth) and to enhance the use of indicators of quality, sustainable development, equality and gender.</p><p><strong>Benefit Corporisations</strong></p><p>Law 208/2015 introduced to the Italian legislative framework the Società Benefit as a new legal status for Italian companies. Società Benefit are for-profit businesses that include common benefits both for society and the environment in their mission, pursue one or more aims of common benefit, and operate in a responsible, sustainable and transparent manner towards communities, territories and the environment, as well as cultural and social assets and activities, bodies and associations and other stakeholders. Società Benefit are subject to ESG mandatory disclosures and enjoy some beneficial fiscal treatment. In Italy, there are more than 1,000 registered Società Benefit, of which 120 have achieved an official certification from B Lab.</p><p><strong>1.2 What are the main ESG disclosure regulations?</strong></p><p>EU law, such as the SFDR on the establishment of a frame-work to facilitate sustainable investment, is directly applicable to Italian market operators. Further ESG disclosure regulations especially addressed to banks are expected to be enacted at European level in the coming years. The national legislative provisions on ESG disclosure listed below apply to corporate entities (financial and non-financial), pension funds and asset managers.</p><p>1) Legislative Decree 254/2016 (“Decree 254/2016”) on the disclosure of non-financial information, which requires public-interest entities (“PIEs”) to disclose sustainability information into the reporting cycle. This Legislative Decree implemented EU Directive 2014/95 in Italy; the criteria to define PIEs (as listed and defined under Article 16 of Legislative Decree 39/2010) are entities that have, on an individual or consolidated basis, during the financial year, an average number of employees greater than 500 and that, at the end of the financial year, have exceeded (with respect to individual or consolidated data) at least one of the following limits: (a) total net asset value: €20 million; and (b) total net income from sales and services:€40 million. Article 16 of Legislative Decree 39/2010, as amended by Legislative Decree 135/2016, defines PIEs as: (a) Italian companies issuing securities admitted to trading on regulated Italian and European markets; (b) banks; (c) insurance companies; and (d) reinsurance companies, with registered office in Italy.</p><p>The Decree sets out the requirement for PIEs to draw up an annual, non-financial statement (“NFS”) containing information regarding the entity’s development, performance, position, and the impact of the entity’s operations on environmental, social, employment, human rights, anti-corruption, and bribery matters relevant to the nature and&nbsp;operations of the entity. A description of the compliance programme implemented pursuant to Decree 231/2001 should also be included alongside the relevant outcome and risk areas. The NFS may be included in the directors’ management report of the annual financial statements or may be filed with the Companies’ Register as a stand-alone report ancillary to the annual financial statements.</p><p>A PIE’s directors, members of the supervisory board and auditors may be fined, depending on their role and the circumstances, from €20,000 to €150,000 if the NFS (i) is not filed, (ii) does not comply with Decree 254/2016’s provisions, or (iii) provides untrue or incomplete information (unless the conduct is criminally relevant). Decree 254/2016 was implemented by Regulation issued by CONSOB, the Italian financial markets regulator, with Resolution 20276 of 18 January 2018. In order to address the risk of greenwashing, CONSOB issued further guidance on the requirements of disclosure of non-financial information in Resolution 21850 of 19 May 2021.</p><p>2) Legislative Decree 147/2018 on the activity and super-vision of pension funds. This Legislative Decree implemented the European Pensions Directive (IORP II –EU 2016/2341) in Italy and highlights that sustainability issues are important for the investment policy and risk management of pension funds. Therefore, these funds are required to declare whether they take ESG criteria into account in their investment choices and how they integrate them into risk management. In particular, the law refers to the reporting of ESG issues in the areas of governance, investment policies, risk assessment and management and information to members and potential members based on the “comply or explain” principle. 3) Legislative Decree 49/2019 Italian laws implementing the Shareholder Rights Directive (2007/36/EC) and the Shareholder Rights Directive II (EU/2017/828). The Shareholder Rights Directive has the objective of encouraging an approach to and greater activism on the part of institutional investors in the exercise of voting rights associated with participation in the share capital of the invested companies. The expected effect is to foster dialogue between investors and issuers on company policies that are part of medium- to long-term objectives.</p><p><strong>1.3 What voluntary ESG disclosures, beyond those required by law or regulation, are customary?</strong></p><p>Pursuant to Law Decree 1/2012, Italian companies can apply, on a voluntary basis, to obtain a Legal Compliance Rating (Rating di Legalità) issued by the Italian Antitrust Authority,&nbsp;which requires that the applicant notify the Authority of certain violations of primary and secondary legislation. The level of the actual rating is also contingent upon adoption by the applicant company of voluntary governance and consumer codes and of internal codes addressing corporate social responsibility, anti-corruption issues, criminal liability under Decree 231/2001 and the risk of dealing with counterparties linked to criminal organisations. Among the voluntary disclosures more frequently introduced by Italian non-financial corporates are the climate-related financial disclosures by the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (“TCFD”) and the Carbon Disclosure Project (“CDP”) generally published within the annual Sustainability Report. For asset managers, investment companies and service providers, the most common voluntary disclosure is the Transparency Report required by the Principles for Responsible Investment (“PRI”) framework. A voluntary disclosure is also the Green Framework, a document introduced by the Green, Social and Sustainability-linked (“GSS”) Bonds Principles published by the International Capital Market Association (“ICMA”) for companies approaching the bond or loan market with a sustainability-related debt instrument. Once the disclosure is adopted, the content and structure of the document shall be in line with the Green Bond Principles (“GBPs”).&nbsp;</p><p><strong>1.4 Are there significant laws or regulations currently in the proposal process?</strong></p><p>To date, a large part of the ESG legislation applicable in Italy has been derived from EU law. This trend is expected to continue, due to the European Green Deal. The applicability of the “Do No Significant Harm” test for all projects funded by NextGenerationEU will trigger a collective effort by public and private entities to disclose and report ESG risks and factors identified by the EU Taxonomy (Italy being the biggest recipient of funds among the EU Member States). However, a number of initiatives are currently being considered at governmental level to boost Energy Efficiency Mortgage Loans, to develop social housing, to allow considerable investment in research and development for circular economy activities, to name a few. These initiatives are part of the draft Sustainable Finance Action Plan for Italy that was presented to the stakeholders on 8 November 2021. Recently, the Constitutional Affairs Committee approved new drafts of Articles 9 and 41 of the Italian Constitution introducing, respectively, the principle of protection of “environment, biodiversity and of ecosystems, also in the interest of new generations” (Article 9), and a general prohibition for entrepreneurial activities to be carried out in a manner that could hinder “health and the environment” (Article 41). The amendment to Article 9 also introduces the concept of animal protection, providing that law will regulate the matter. The Constitutional Affairs Committee substantially approved the wording of Article 9 originally debated in 2008 and failed to recognise the evolution of the international and EU concept of sustainable development, falling short of referring to “sustainable development”. Furthermore, this amendment does not extend to the establishment of a fundamental right to “a healthy environment” or to “a fundamental right to sustainable development”; it simply sets a policy, albeit of constitutional ranking. Although one could well argue that this proposed constitutional amendment does not go far enough, it represents a significant policy step. In addition, given that the protection afforded by the Constitutional Court in this area remains broad, the absence of a fundamental right in the Constitution has limited impact in practice. The EU Climate Law, once adopted, will have an important impact on domestic decarbonisation policies; however, what is&nbsp;still lacking is the enactment of legislation requiring public and private entities to carry out a carbon assessment and to define a carbon budget, which would trigger a pathway to decarbonisation, aligned with “Fit for 55” and net zero target.</p><p><strong>1.5 What significant private sector initiatives relating to ESG are there?</strong></p><p>The most prominent local private initiatives for the promotion of ESG issues are linked to global or European initiatives such as the Forum for Sustainable Finance and the Global Compact Network Italy Foundation (“GCNI”). The Forum for Sustainable Finance is a non-profit association with a multi-stakeholder membership base, including financial operators and other organisations interested in the environmental and social impact of investments. The Forum’s mission is to promote knowledge and practice of sustainable investment, with the aim of spreading the integration of ESG criteria into financial products and processes. The Forum is a member of Eurosif, the leading European association for the promotion and advancement of sustainable and responsible investment across Europe, for the benefit of its members. The GCNI has been active since 2002 and became legally established as the GCNI in 2013. It was created with the primary aim of contributing to the development in Italy of the United Nations Global Compact, an initiative for the promotion of the culture of corporate citizenship promoted and managed on a global scale by the United Nations. Since 2015, other local initiatives have been established whose promoters include not only private but also public institutions. The most notable of these initiatives is the Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (“ASviS”), created in 2016 to raise awareness of the importance of the 2030 Agenda for sustainable development and to mobilise people to achieve the SDGs.</p><p><strong>2. Principal Sources of ESG Pressure</strong></p><p><strong>2.1 What are the views and perspectives of investors and asset managers toward ESG, and how do they exert influence in support of those views?</strong></p><p>Italian institutional investors and asset managers have generally adopted UN PRI guidelines and have been actively involved in various soft law initiatives. Generali, Eurizon and Amundi, the largest asset investors and managers in the Italian market, are committed to applying ESG and UN PRI to their management funds and regularly contribute to the UN Environment Programme Finance Initiative and other initiatives. Generali is the only Italian investor that has joined the Net-Zero Asset Owner Alliance and the only Italian insurance company that is a member of the Net-Zero Insurance Alliance. More recently, Intesa Sanpaolo, UniCredit and Banca Ifis joined the Net-Zero Banking Alliance. In 2021, Generali set the target of €8.5–9.5 billion new green and sustainable investments by 2025, with year-end 2020 as the baseline. On the underwriting side, Generali committed to no longer underwrite risks associated with the exploration and production of fossil fuels from tar sands or shale deposits (oil and gas) or extracted in the Arctic Zone, both onshore and offshore. According to the recent “Reaching Net Zero by 2050” report by Accenture, only 23% of Italian listed companies have pledged to net zero and they aim to reach it, on average, by 2041. Assogestioni, the association of Italian asset managers, adopted in 2013 its stewardship principles, which refer to those set by the Code for External Governance approved by the European Fund and Asset Management Association. Even&nbsp;before the adoption of the European Pensions Directive (IORP II – EU 2016/2341), the largest Italian pension funds have been applying sustainability criteria when considering investments since the UN PRI were launched, and the Cometa pension fund paves the way in this respect. While stewardship is a concept generally understood by the investor community, this has not led to investee companies adopting a clear statement of purpose or a strategy pursuing such purpose. According to CONSOB, in 2020, only seven companies (five in 2019), still all in the energy/oil and gas industry, fully addressed in their NFS their strategy issues that generate value in the short and long term and describe the connections between financial and non-financial matters. Among these companies, just one company mentioned materiality analysis as a pillar of its strategic plan. The latest Stewardship Report by Assogestioni also indicates that several non-fossil fuel investee companies after several interactions are just beginning to accept the need to adopt carbon emissions science-based targets and that they are willing to engage in ESG matters. Assogestioni recently launched the Shareholder Director Exchange principles, which set out best practice for engagement with directors. Investors appear to be quite attentive to compliance with disclosure requirements by corporates. There is less evidence of investors exerting actual influence on corporates’ management in order to ensure their engagement with other stakeholders. This is also confirmed by a recent report prepared by CONSOB, which indicates that, in 2020, only 83 (70 in 2019) of the 151 listed companies that have filed an NFS have actually engaged with other stakeholders. As of 1 November 2021, 34 Italian companies have joined the Science Based Targets initiative (“SBTi”) (one in 2019 and 11 in 2020), which shows that the need for a carbon budget is rapidly gaining traction, but this is still limited to large corporates.</p><p><strong>2.2 What are the views of other stakeholders toward ESG, and how do they exert influence in support of those views?</strong></p><p>A number of public institutions such as CONSOB and the Bank of Italy have created teams of experts focused on the analysis of non-financial risks and especially of climate change. Their regular technical reports on the Italian banking and financial system’s response to these issues represent a key point of reference for market participants and they exercise an important moral suasion. The Ministry of Economy, Cassa Depositi e Prestiti and SACE are actively working on defining a national Sustainable Finance Action Plan that would boost NextGenerationEU funding. Private individuals in Italy have been historically concerned about air and sea pollution and about the impact caused by climate change on Italy’s biodiversity, which is quite unique in the Northern Hemisphere. Stakeholders tend to exert influ-ence mainly through NGOs such as Legambiente and Greenpeace and through associations such as ASviS, Forum per la Finanza Sostenibile, and WWF Italia. Legambiente is a non-profit association of citizens who care about the protection of the environment in all its forms, the quality of life, a fairer, more just and more supportive society. Legambiente’s mission is based on scientific environmentalism. The association is also very active in training and educational projects. The Forum per lo Sviluppo Sostenibile is a shared working space where the subjects from civil society and practices of sustainability can emerge, bringing together public policies and social energies. The objective of the Forum is to accompany the implementation of the National Sustainable Development Strategy and the 2030 Agenda through the active participation of actors promoting actions and policies in favour of sustainability.&nbsp;In 2020, WWF launched the Leaders Pledge for Nature programme that committed to reverse biodiversity loss by 2030 for sustainable development, which was also endorsed by Italy. WWF Italia has had a longstanding tradition of activity in the country since 1966. In 2005, the WWF Foundation was established with the scope to disseminate the culture of environmental protection and put pressure on political leaders and governments on biodiversity.</p><p><strong>2.3 What are the principal regulators with respect to ESG issues, and what issues are being pressed by those regulators?</strong></p><p>CONSOB is responsible for investigating and sanctioning infringements of the non-financial disclosure regulation of corporates (financial and non-financial). The European supervisory authorities (the European Banking Authority (“EBA”), the European Securities and Markets Authority (“ESMA”) and the European Insurance and Occupational Pensions Authority (“EIOPA”)) have recently introduced sustainability as an integral part of their mandate to promote the integrity and stability of financial markets and ensure investor protection. EBA and EIOPA will be supported by the national supervisory authorities (the Bank of Italy for less significant financial institutions and the Institute for the Supervision of Insurance (“IVASS”) for insurance companies). They highlight the need for transparency and oversight of ESG-related aspects, the role of ESG ratings, ESG benchmarks and ecolabels as crucial aspects to mainstreaming sustainable finance. The Ministry for Ecological Transition (former Ministry of the Environment and Protection of Land and Sea) has the primary competence in environmental regulation. Scientific agencies with a regulatory role include the National Institute for Environmental Protection and Research (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).</p><p><strong>2.4 Have there been material enforcement actions with respect to ESG issues?</strong></p><p>In January 2020, Eni, the Italian oil giant, which is incidentally very focused on ESG issues and on transition towards decarbonisation, was fined €5 million by the Italian Competition Authority for having launched a misleading marketing campaign for its Diesel+ fuel. The Authority held that Eni was deceiving customers by causing confusion between a Diesel+ component (Hydrotreated Vegetable Oil (“HVO”) made of crude palm oil and derivatives), which Eni called Green Diesel, and the Diesel+ fuel itself, as it had induced customers to assume that Diesel+ as a whole (rather than just the HVO component) had a positive carbon emissions benefit. The Authority indicated that trans-port diesel is, “by its nature”, highly polluting and cannot be considered “green”. This was the first case of reported green-washing in Italy. Eni announced initially that it would challenge the decision before the Administrative Court, but then, in April 2020, paid its fine.</p><p><strong>2.5 What are the principal ESG-related litigation risks, and has there been material litigation with respect to ESG issues, other than enforcement actions?</strong></p><p>The main ESG-related litigation risk relates to greenwashing that may lead to breach of disclosure and of fiduciary duties by the company’s directors, which would allow, under certain circumstances, for shareholders and creditors to bring a derivative or a direct action against the directors. Greenwashing could&nbsp;also trigger extra contractual and fiduciary liability attributable to the issuer (and its directors) to the extent that it falsely alleges ESG credentials in its offering prospectuses to the market. Incidentally, EU Prospectus Regulation 2017/1129 does not require issuers to specify a green use of proceeds or their green credentials or to continue to apply ESG standards; however, it is expected that, as part of the EU Taxonomy, specific mandatory requirements will be set in this respect for issuers when publishing their prospectuses. CONSOB invites issuers to disclose, based on IOSCO Principle 16, when ESG matters are considered material, the impact or potential impact on their financial performance and value creation, as well as to provide insight into the governance and oversight of ESG-related material risks. The other potential risk for corporates could arise in connection with their omission to file and with the filing of an incorrect or misleading NFS required following the implementation of Directive 2014/95/EU by Decree 254/2016. In 2020, all 151 Italian companies with ordinary shares listed on the Italian Stock Exchange, including three firms that could potentially benefit from a size-related exemption, published an NFS. According to CONSOB, in line with previous years, most of the firms published only the report required by Decree 254/2016, also in the form of a Sustainability Report (137 cases). Eleven firms (nine in 2018) integrated financial and non-financial information either in an Integrated Report or by releasing an Integrated Report together with an NFS or by publishing an Integrated Report alongside a Sustainability Report (two firms). In addition, three issuers circulated both an NFS and a Sustainability Report. Obviously, other litigation risks could arise from non-compliance with environmental, governance and employment legislation in force. In 2021, the first lawsuit against the Italian State for “climate inaction” was launched by more than 200 plaintiffs. The lawsuit, initiated as part of the Giudizio Universale Campaign (The Last Judgement), is one of many climate cases initiated by civil society in more than 40 countries around the world. The lawsuit was filed with the Civil Court of Rome against the State (represented by the Presidency of the Council of Ministers). The legal action is being promoted as part of an awareness-raising campaign to underline the global scope of the climate challenge and the need for urgent action. The plaintiffs were assisted by a legal team composed of lawyers and university professors, founders of the Rete Legalità per il Clima. The general objective of the legal initiative is to ask the Court to declare that the Italian State is responsible for failing to tackle the climate emergency and that the efforts made are insufficient to meet the long-term temperature goal set by the Paris Agreement, resulting in the violation of numerous fundamental rights. Among the arguments of the lawsuit, the following elements are crucial: the relationship between human rights and climate change; and the need to recognise a human right to a stable and secure climate.</p><p>The specific requests made by the plaintiffs to the judge are:</p><ul><li>Declaring that the Italian State is responsible for failing to tackle the climate change emergency.</li><li>Ordering the State to reduce greenhouse gas emissions by 92% by 2030 compared to 1990 levels, applying the principle of equity and the principle of common but differentiated responsibilities (Fair Share), i.e., taking into account Italy’s historical responsibilities in greenhouse gas emissions and its current technological and financial capabilities.</li></ul><p><strong>2.6 What are current key issues of concern for the proponents of ESG?</strong></p><p>The first key issue is that ESG could be perceived by some companies as a mere compliance exercise to please investors and&nbsp;that corporate governance may not be fit for purpose. Out of 151 companies that filed their NFS in 2020, there was induction of management on ESG issues in 32 cases, while 73 had Sustainability Committees in office. Only 39 of them integrated ESG principles in their Board of Director’s guidelines and just 37 applied ESG principles when making their decisions. About half of the companies failed to refer to SDGs in their NFS, although they all adopted the framework of the Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards. It is likely that these numbers will significantly increase by the end of 2021 after Borsa Italiana’s new Code of Corporate Governance has entered into force. Significantly, all 151 reports include a materiality analysis. Material topics were represented through a materiality matrix in 121 cases, while in the remaining 30 reports, firms provided either a list or a table. Also, promotion of ESG is inevitably linked to finance. The number of green, blue, social and sustainability-linked bonds and loans by Italian issuers and borrowers is still on the low side when compared with other major European countries. Another issue relates to the actual prospects of effective engagement with stakeholders and especially with young generations. This is because corporates’ efforts to involve youth in the ESG debate remain limited. Italy has one of the highest number of NEETs (“Not in Education, Employment, or Training”) in the EU and some of its young generations tend to be slightly disenchanted and less empowered than those of other European countries. However, the issue is recognised, and actions are being taken to address it. Since September 2020, sustainable development is mandatorily taught in Italian schools that follow an SDG-led educational methodology. Universities are increasingly offering green and sustainable finance courses to under-graduates and post-graduates. The recent involvement of Italian public and private institutions in the 2021 “Pre-COP26” conferences, which included meetings with young generations and the new Italian Government’s commitment to fight climate change in the interest of new generations, is an important step; however, no legislation or policies have yet been adopted on the participation of civic society in climate change issues, unlike citizens’ assemblies in the UK or France.</p><p><strong>3. Integration of ESG into Business Operations and Planning</strong></p><p><strong>3.1 Who has principal responsibility for addressing ESG issues? What is the role of the management body in setting and changing the strategy of the corporate entity with respect to these issues?</strong></p><p>The scope of directors’ fiduciary duties covers the carrying out of (i) any management activity (both under ordinary and extraordinary administration) in accordance with the law and the company’s by-laws, (ii) the functioning of the company’s organisation, and (iii) the activities necessary to achieve the “corporate object” of the company, i.e., the carrying out of a specific business. Directors’ decisions fall within the remit of business judgment rule, and they cannot be challenged before the courts unless such decisions are found to be clearly unreasonable or irrational. While courts and doctrine, when considering the scope of directors’ fiduciary duties, in some instances have integrated the corporate object concept with a higher concept of “interest” or “benefit”, this approach has been mainly applied to the potential liability of directors arising in the context of intra-group transactions rather than to the attainment of a corporate aim to tackle ESG issues.&nbsp;The principal responsibility for disclosing ESG issues lies with the directors in companies that have adopted the monistic system (which is the prevailing governance system applied in Italy). There is no separate set of legal norms expressly compel-ling directors to address, on a day-to-day basis, the ESG issues that have arisen, e.g., in the NFS or raised by the stakeholders. Hence, under Italian law, there is no directors’ duty as such to change the strategy of the company to address ESG risks. Obviously, to the extent that an ESG issue triggers a potential breach of applicable legislation (e.g., related to waste management and environmental protection or duty to pay social contributions for the benefit of their employees), there would be a direct to act and a corresponding liability of the directors. However, the entry into force in 2019 of a new Article 2086 of the Italian Civil Code (which was originally included in Article 375 of the new Insolvency Code (Codice della Crisi ) whose entry into force has been halted due to the pandemic) has introduced new duties for entrepreneurs and directors to set up organisational, administrative and accounting structures that are adequate to the size and nature of the relevant enterprise. These structures are set up to avoid the rising of a crisis impinging on its economic and financial balance, considering the impact on cash flows as well as to protect the going concern of the business. This provision has de facto introduced a duty on directors to apply best governance practices that are aimed at reducing financial risks (directly affecting the corporate’s economic and financial balance) but also non-financial risks and factors that could ultimately impinge on the going concern of the business. Notably, the Italian Corte di Cassazione, in Decision Nos 5 of 3 January 2019 and 301 of 9 January 2019, has held that directors are bound to comply with the voluntary code adopted by the corporate they manage. In addition, a decision of the Court of Rome (8 April 2020) on directors’ duties not to unreasonably depart from voluntary codes is particularly relevant as it potentially leads the way to a higher standard of diligence deriving from compliance with voluntary codes (including those related to ESG). The content of the provisions included in the voluntary codes entered into by the relevant corporate could then become particularly significant in defining directors’ liability arising from an unreasonable failure to deal with non-financial risks. For example, to the extent a voluntary code requires the adoption of a strategy to address ESG risks, a director would not be able to depart lightly from such duty.&nbsp;In addition, ESG issues also affect the scope of the potential criminal liability of companies. The above-mentioned Decree 231/2001 governs the administrative liability of companies (including foreign ones according to a recent ruling of the Italian Corte di Cassazione No. 11626 of 7 April 2020) for crimes committed or attempted by directors or employees in the interest or to the advantage of the company. Decree 231/2001 states that a company cannot be held liable and hence avoid penalties if, prior to the occurrence of the crime, it both adopted and effectively implemented organisational, risk management and control systems (the “231 Model”) designed to prevent this kind of crime and has established a body for monitoring their functioning and compliance (the “231 Body”)). While the 231 Model would normally address the processes and methodology that directors and employees need to adopt to manage the risk of certain ESG liability arising, this does not arguably translate into a specific duty to carry out an overall mapping of ESG risks and develop an ESG strategy accordingly. Arguably, the application of the new Article 2086 of the Italian Civil Code, when applied together with Decree 231/2001, should require directors to map ESG risks or at least have in place appropriate organisation, administrative and accounting structures capable of carrying out the mapping. Hence, in the summer&nbsp;of 2021, Confindustria, the association of Italian entrepreneurs, issued updated guidelines for the preparation of the 231 Model indicating the need for an integrated approach to risk management and compliance where non-financial risks highlighted in the NFS are also addressed together with all other risks. Borsa Italiana’s new Code of Corporate Governance, which entered into force on 1 January 2021, provides that “[t]he board of directors leads the company by pursuing its sustainable success”, which is defined as “the purpose that guides the actions of the board of directors and that consists of creating long-term value for the benefit of the share-holders, taking into account the interests of other stakeholders relevant to the company”. The Code also sets forth that the Board of Directors defines the strategies of the company and its group in order to pursue its sustainable success and to monitor its implementation. The adoption by Italian listed companies of the principles of the Code of Corporate Governance is voluntary, albeit subject to the so-called “comply or explain” rule. Incidentally, to date, only Snam S.p.A. (“Snam”), the giant gas transmission company, has updated its by-laws to expressly pursue “sustainable success”. By applying a risk-integrated approach, directors of listed companies adhering to the Code of Corporate Governance would first need to specifically address reputational, operational and funding risks related to ESG issues, which may also be raised by the internal statutory auditors or by external auditors. Secondly, especially in a context where lenders, investors, suppliers and customers are exerting influence on the company, they ought to take action to address such issues in accordance with the principle of proportionality, after having taken into account their individual expertise and knowledge of such issues and the detriment that such issues would be causing to the company, e.g., in terms of impairment to reach out to new markets, the need to change its supply chain, and the inability to increase its funding. Thirdly, directors of listed companies would need to have sound reasons for not addressing key ESG issues affecting the company or for not establishing mechanisms for engaging with and involving internal and external stakeholders in identifying, preventing and mitigating sustainability risks and impacts as part of their business strategy.</p><p><strong>3.2 What governance mechanisms are in place to supervise management of ESG issues? What is the role of the board and board committees?</strong></p><p>It is becoming increasingly popular for Italian listed compa-nies to have the Board of Directors appoint a Sustainability Committee (Comitato di sostenibilità), which could also be entrusted with risk management issues, made of independent and non- executive directors who provide recommendations and advice to the Board of Directors on ESG matters, including prepara-tion of the company’s strategic plan, assessment and monitoring of the implementation of the sustainability policy and of initia-tives in the ESG space, and monitoring of the inclusion of the company in sustainability indexes. In addition, following the adoption of a 231 Model, the 231 Body is required to effectively monitor how the company seeks to avoid criminal conduct by employees and/or directors on ESG matters, such as prevention of corruption and health and safety in the workplace.</p><p><strong>3.3 What compensation or remuneration approaches are used to align incentives with respect to ESG?</strong></p><p>According to Borsa Italiana’s Code of Corporate Governance, executive directors’ and top management’s remuneration should&nbsp;have a significant variable component that is linked to the payment of the variable components, which are (i) predetermined, measurable and predominantly linked to the long-term horizon, and (ii) consistent with the company’s strategic objectives and with the aim of promoting its sustainable success, and including non-financial parameters, where relevant. The remuneration of non-executive directors is not related to financial performance objectives, except for a non-significant part. Snam, the Italian gas transmission and storage group, introduced objectives connected with sustainability targets that have overall weight of 20% of the short-term variable component of the remuneration of the Chief Executive Officer, and the long-term variable components of the remuneration of the top management of the group. Short-term performance objectives include: the frequency and severity of accidents of employees and contractors; the inclusion and maintenance of Snam in the main sustainability stock indices, such as the Dow Jones Sustainability Index, FTSE4Good, and in ESG ratings such as CDP Climate Change; and reforestation projects in the national territory. Long-term objectives include equal representation in terms of gender diversity in the management team and the reduction of natural gas emissions.&nbsp;</p><p><strong>3.4 What are some common examples of how companies have integrated ESG into their day-to-day operations?</strong></p><p>Examples of ESG integration in daily activities of financial and non-financial companies vary according to the reference framework/principles adopted or pledge signed by individual companies. Larger groups tend to develop more complex and comprehensive sustainability strategies; therefore, ESG integration goes from basic, non-financial reporting to more complex climate change disclosures, supply chain assessment, and definition of ESG-linked remuneration policies, to the use of sustain-able finance instruments (GSS bonds/loans). Snam is one of the companies that has embarked in a comprehensive sustainability strategy where the company has committed to a number of objectives: reaching net zero carbon by 2040; ESG-linked remuneration of top management; integrated sustainability reporting; and TCFD reporting framework adoption, to name a few. Among a series of initiatives aimed at promoting an energy-saving culture and minimising its indirect emissions (also known as Scope 3 emissions), Snam has implemented: (1) the adoption of green procurement criteria for the procurement of goods and services; (2) sustainable mobility activities; (3) the implementation of energy-saving activities for employees (company shuttles, public transport subsidies, smart working and the use of videoconferencing systems for meetings); and (4) the launch of the CDP Supply Chain programme (formerly the Carbon Disclosure Project).</p><p><strong>4. Finance</strong></p><p><strong>4.1 To what extent do providers of debt and equity finance rely on internally or externally developed ESG ratings?</strong></p><p>Lack of transparency of ESG rating methodologies and significant differences in valuations among Sustainability Rating Agencies (“SRAs”) or ESG data providers contribute to increasing scepticism by investors towards ESG ratings. SRAs are still unregulated entities; hence, they have no governance or transparency obligations as far as comparability, quality and disclosure of their ratings are concerned.&nbsp;Therefore, despite good availability of externally developed ESG ratings, debt and equity providers seem to prefer to develop in-house expertise to build more sophisticated and nuanced ESG strategies; equity investors especially use ESG ratings as benchmarks together with many other ESG metrics. However, in case of debt (GSS bonds or loans) providers, they also rely on ESG ratings but more often on external reviews or verifications, such as second-party opinions and/or assurance reports (see question 4.5). Comparability of ESG ratings will improve with the increase in the standardisation of non-financial data contained in non-financial reports, an objective that is pursued by two EU directives: the Non-Financial Reporting Directive dated 2014, to be amended by the proposed Corporate Sustainability Reporting Directive, and the Sustainable Finance Disclosure Regulation, which entered into effect in March 2021. Credit Rating Agencies (“CRAs”) have an obligation to disclose the impact of ESG risk factors on the creditworthiness of issuers. The Italian market is well served by both SRAs and CRAs. SRAs operating in Italy include MSCI, Vigeo Eiris, ISS, Sustainalytics, Refinitiv, RobecoSAM, and FTSE Russell. These players offer ESG ratings, data analysis, and indices (governance/carbon). CRAs operating in Italy that disclose ESG risk factors in their credit rating opinions, in addition to the major international agencies like S&amp;P, Moody’s, Fitch, and DBRS, include quite a few challenger rating agencies like Scope, Cerved, CRIF Ratings, and modeFinance.</p><p><strong>4.2 Do green bonds or social bonds play a significant role in the market?</strong></p><p>According to a study published by SustainAdvisory srl, at the end of September 2021, the cumulative outstanding amount of GSS bonds issued by Italian entities amounted to €48.8 billion for a total of 73 instruments issued. Between 2017 and 2019, Italy’s GSS bond volumes tripled, while in 2020, due to the COVID-19 pandemic, volumes dropped by 28% compared to the 2019 level. Green is the dominant theme of Italian bond issues followed by sustainability and social bonds. Social bonds appeared on the Italian market in 2017 and grew noticeably in 2020 in response to the COVID-19 pandemic. More than 60% of Italian GSS bonds are originated by non-financial corporates, 13% by banks, 3% by insurance companies, and 19% by the public sector. Non-financial corporates are dominated by utilities (Enel, Hera, Iren, Acea, Eni) or infrastructure companies (Terna, Snam, Ferrovie dello Stato). The second-largest issuer after Enel is the Italian Government: with the inaugural green bond in the BTP format, Italy placed €8.5 billion in March 2021. The bond is designed to support public expenditures with positive environmental impacts. Through the issue of a Sovereign Green Bond (“SGB”), Italy will finance public expenditures intended to contribute to the achievement of one or more of the environmental objectives of the EU Sustainable Finance Taxonomy. In addition, the use of proceeds will help Italy support the 2030 UN SDGs. The SGB framework aligns with the GBPs issued by the ICMA in June 2018 and, as much as possible, with the draft EU Green Bond Standard. To be eligible under this framework, expenses must fall within the definition of one of the following green sectors: renewable electricity and heat; energy efficiency; clean transport; pollution prevention/control and a circular economy; protection of the environment and biological diversity; and research. There is an ongoing debate on the use of social impact bonds for the construction of social infrastructures (such as schools&nbsp;and hospitals) and social housing, and this could lead to new issuances in the public finance space, especially if policy measures address the increased credit risk associated with these projects. Notwithstanding the issuance of the SGB, the GSS debt issuance by Italian companies and public bodies is still well below the GSS bond volume issued in France and Germany, the two largest markets for green, social and sustainable debt in Europe. &nbsp;</p><p><strong>4.3 Do sustainability-linked bonds play a significant role in the market?</strong></p><p>Italy is home to the largest sustainability-linked bond corporate issuer: Enel. Enel was the first company to launch, through its subsidiary, Enel Finance International NV, an SDG-linked bond, formally opening a new market segment for sustainability- linked instruments; not only green bonds, but bonds linked to the entire strategy centred on the goals of the UN’s 2030 Agenda (SDGs) with measurable targets – specifically, the reduction of direct CO2 emissions by 70% compared with 2017 levels by year 2030, a goal that has also been certified by the SBTi. Given an initial discount on the interest rate, if Enel fails to meet the target, the bondholder will receive an increase of 25 basis points on the interest rate. Since 2019, Enel Finance International NV has issued a total of €10.5 billion of sustainability-linked bonds. In October 2021, Enel placed the world’s largest-ever sustainability-linked bond in all currencies, a multi-tranche US$4 billion in the US and international markets, overtaking its previous record of the €3.25 billion sustainability-linked bond issued in June 2021. In consideration of the presence of this giant issuer, the Italian sustainability-linked bond market is highly concentrated. At the end of 3Q21, sustainability-linked bonds accounted for 42.4% of total GSS bonds issued in the Italian market with 21 instruments listed on the Italian Stock Exchange for a total of €16.6 billion. Enel accounts for 63.2% of the sustainability-linked bond volume. Other sustainability-linked bond issuers include financial institutions and other energy and utility companies.</p><p><strong>4.4 What are the major factors impacting the use of these types of financial instruments?</strong></p><p>Green bonds represent a considerable innovation through their focus on green use of proceeds, tracking, impact reporting and external reviews. They have provided bond investors with an unprecedented degree of transparency; furthermore, in today’s market, they satisfy ESG requirements and green investment mandates and therefore facilitate the diversification and commitment of the investor base. Issuing green bonds enhances the issuers’ reputation and is an effective way to develop and implement a credible sustainability strategy to investors and the general public by clarifying how proceeds raised will contribute to a pipeline of tangible environmental projects. On the other hand, investors have limited scope for legal enforcement of green integrity. Despite a common view of the economic benefits for issuers, created by the imbalance between investor demand and insufficient supply from issuers, it is often observed that such price benefit/advantage can be offset by greater transaction costs linked to the need for complex external review procedures and reporting requirements. The GSS debt market in Europe and Italy is growing at a rate of 25% per year and is expected to continue to grow. The current major driver of growth is the deployment, at EU level, of the €750 billion NextGenerationEU recovery plan established&nbsp;to support Member States hit by the COVID-19 pandemic. At least 30% of NextGenerationEU resources are dedicated to expenditures compliant with the Paris climate accord and in line with the objectives of the European Green Deal, the EU flagship initiative to address climate change and achieve carbon neutrality by 2050. The catalyst for future growth will be the outcome of the COP26 negotiations in Glasgow. Italy is the largest beneficiary of the European recovery package, with c. €200 billion of allocations. The national plan (Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa, “PNRR”) that the Italian Government submitted to the EU describing the strategy concerning investments to be made under the NextGenerationEU package defines six areas of intervention, including the green revolution and ecological transition, and the infrastructures for sustainable transportation. Together, these two areas will absorb about 43% of the available funds and will create green and sustainable assets. Although NextGenerationEU does not provide any direct support to the private sector, it can be expected that public spending will be a strong leverage for private investments that will find the most adequate financial instruments in the GSS debt market. Social bonds are on the rise but are mostly linked to the funding of SME support due to the pandemic; the Italian PNRR will pursue many social objectives, like education, health, inclusion, culture, and therefore there will be more opportunities to increase and diversify the use of this instrument.</p><p><strong>4.5 What is the assurance and verification process for green bonds? To what extent are these processes regulated?</strong></p><p>The verification and/or assurance processes are one of the external reviews recommended by the bonds and loans frame-works (the GBPs, the Climate Bond Initiative Standards, and other similar international initiatives) that, in connection with the issuance of a green bond or programme, the issuers request to confirm the alignment of their bond or bond programme with the core components of the principles/standards. The verification/assurance process should not be confused with other external types of reviews like the second-party opinion, certification, or credit rating/scoring. These recommendations are recognised as market best practices and, so far, are voluntary and unregulated. The verification or assurance process is an independent verification against a designated set of criteria, typically pertaining to business processes, environmental criteria, and/or evaluation of the environmentally sustainable features of underlying assets funded by the proceeds of the green bond. It can also refer to the issuer’s internal tracking method for use of proceeds, allocation of funds from green bond proceeds, statement of environmental impact, or alignment of reporting with a particular framework. Green bonds issued in the Italian market are structured under the GBP framework by the ICMA. The assurance/verification report can be provided by approved verifiers/audit service providers referring to the common audit standard (ISAE 3000). With the introduction of the EU Green Bond Standard frame-work, these processes are expected to change. The EU Green Bond Standard will largely reflect the ICMA GBPs; however, the European standard will provide for greater transparency and disclosure requirements, more-focused application, and a supervision regime for external reviewers. While the standard will remain voluntary, once adopted, it requires much more stringent criteria of application. The EU Green Bond Standard frame-work will be aligned to the EU Taxonomy’s environmental objectives, do no significant harm, social safeguards, and technical screening criteria; therefore, the “green assets” will be&nbsp;more clearly identified, and the spectrum of activities that can be funded will be broader as it will also include working capital and refinancing needs. As far as the supervision or regulation of controls is concerned, the current regulation proposal designates ESMA as responsible for the application of the framework through the creation of a centralised accreditation scheme for external reviewers/verifiers while the publication of the review/verification report will become mandatory.&nbsp;</p><p><strong>5. Impact of COVID-19</strong></p><p><strong>5.1 Has COVID-19 had a significant impact on ESG practices?</strong></p><p>The outbreak of COVID-19 generated major turmoil in the Italian financial market. A massive and coordinated intervention by the Government and banks through a State-guaranteed lending scheme resulted in orderly management of the situation. A grace period (on interest and capital) was granted to businesses and retail customers that would submit such a request to the lending bank. The Italian Government provided financial support to businesses and individuals that were forced to close down or stop working during the lockdown periods. This emergency support package was partially funded by financial institutions through the issuance of social bonds. Social bonds will continue to grow and be applied to purposes correlated to the post-pandemic recovery plan launched by the EU to support the private sectors of Member States and mitigate the unemployment risk of private individuals employed in sectors highly impacted by the pandemic crisis. COVID-19 has accelerated and exacerbated problems that required quick reorganisation of priorities in favour of solutions that have been a catalyst for ESG adoption. Some of the solutions for working arrangements during COVID-19, primarily remote working or smart working, will continue even after the emergency is over. Smart working conditions in Italy will be contractually regulated for all Public Administration employees for the first time with the approval of the 2021 budget law. Among other measures, a mobility manager will be appointed to review working time schedules that allow more efficient and sustainable commuting solutions. Also in the private sector, mainly in the service industry, smart working played an important role during the lockdown periods of the pandemic. Smart working options are now permanent features of employment contracts. A positive outcome of remote working during the pandemic was the repopulation of southern regions of the country by young, educated people that had previously emigrated to northern regions or abroad, escaping a sluggish job market and lack of opportunities. Between March and December 2020, when most of the restrictions were in place, the net south-north migration nearly halved compared with the same period in the previous year. This phenomenon was rebranded “south working”, defining a concept of regained work-life balance. With 48% of ultra-broadband infrastructure investments in southern Italy as part of the recovery plan, the north-south gap will have a chance to decrease and “south working” might become a permanent change in the Italian job market.</p><p><strong>6. Trends</strong></p><p><strong>6.1 What are the material trends related to ESG?</strong></p><p>Material trends of the “E” factor are linked to the decarbonisation of industrial sectors with a special focus on transportation,&nbsp;a circular economy and biodiversity preservation. As mentioned in question 2.3, in 2021, the Ministry of the Environment and Protection of Land and Sea was renamed the Ministry for Ecological Transition to underly the strategic role that the institution will play in the transition from a fossil fuel-based system to a decarbonised economy. The budget for the “Green Revolution and Ecological Transition” within the PNRR allocates a total of €68.6 billion with the main goals of improving the sustainability and resilience of the economic system and ensuring a fair and inclusive environmental transition. The “S” factor is primarily connected to the impacts of the pandemic; therefore, the focus is on inclusivity and social cohesion, reduction of the welfare gap between north and south, and enhancement of gender equality. The PNRR has allocated €82 billion to the south that can be distributed according to geographical criteria (i.e., 40%) and provides for significant investments in young people and women. Regarding the “G” factor, the implementation of the European Sustainable Finance strategy will be the focus of the private and public sectors. The disclosure and reporting regulations, the concepts of the EU Taxonomy, will permeate any present and future investment processes. Financial institutions will be dealing with the incorporation of ESG factors and risks in regulatory and supervisory frameworks for credit institutions.&nbsp;</p><p><strong>6.2 What will be the longer-term impact of COVID-19 on ESG?</strong></p><p>While COVID-19 state aid in the form of guaranteed loans, grants, convertible bonds and equity investments being made available by the Government have not been directed so far towards a transition to decarbonisation and a circular economy, a substantial part of the NextGenerationEU recovery package funds will be deployed to support greener, more digital and more resilient infrastructures. As described in question 4.4 above, Italy has one of the largest recovery packages (€200 billion) to deploy to accelerate the ecological transition and make the country more sustainable in the longer term through the decarbonisation of polluting sectors. The Government’s plan will help repair the immediate economic and social damage brought by COVID-19, will reduce economic and social imbalances between the north and south of the country that have been exacerbated by the pandemic, and will facilitate the energy and technological transition with a focus on social justice, gender inequalities and inclusivity. The modernisation of the economy will require a deep reskilling of the human capital. It is planned that outdated production paradigms will shift to a knowledge-based economy, which will in turn will create demand for “green jobs” and new skills. Therefore, in the immediate future, there will be an acceleration in the offer of highly technical education and training. Most importantly, the longer-term impact of the pandemic will be the increased sense of urgency towards ESG issues, such as climate change, loss of biodiversity, and water pollution. The real-life experience of a global crisis and, on the other hand, the evidence of positive effects of reduced economic activity due to long quarantine periods and social distancing, contributed to boosting the public opinion that neglecting the environmental impacts of human activity can compromise the ability of future generations to meet their needs.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4956</guid>
                        <pubDate>Tue, 14 Dec 2021 05:05:59 +0100</pubDate>
                        <title>Legalsoftech, sinergie e obiettivi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legalsoftech-sinergie-e-obiettivi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><span class="articlesubtitle">Parla Marco Pesenti, componente del cda della società fondata da La Scala e</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Advant</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Nctm</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="articlesubtitle">. Intelligenza artificiale, office automatione cyber security i tre fronti su cui opererà</span></strong>Quando si tratta di innovare, di spingere un po' più in là i confini di quello che uno studio legale può essere (o diventare), La Scala e<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Advant</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Nctm</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>non hanno mai tirato indietro la gamba. E in qualche caso hanno anche scelto di fare un pezzo di strada assieme. Come quando hanno lanciato Uniqlegal ( vedi MAG 134 ), la prima collaborazione tra i due studi (e Unicredit), mirata in maniera specifica a offrire servizi legali a banche e istituzioni finanziarie.Forse è proprio dai due anni di lavoro fianco a fianco in Uniqlegal che è nato il seme della nuova alleanza tra le due law firm, che stavolta riguarda l'IT.Si chiama Legalsoftech, ed è l'entità in cui gli studi uniscono le rispettive competenze tech con l'intento di incrementare le capacità di investimento in nuove tecnologie (il budget per gli investimenti annunciato è di 3 milioni di euro), ma anche e soprattutto di sfruttarle al meglio grazie a un approccio condiviso e orientato all'efficientamento dei processi.Marco Pesenti, founding partner di La Scala, nonché membro della governance sia di La Scala Cerved che di Uniqlegal, è anche uno dei due membri del cda di Legalsoftech (ad affiancarlo è<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Alberto Toffoletto</span>, founding partner di<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Advant</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Nctm</span>). A MAG, Pesenti ha fornito ulteriori dettagli sul progetto: di cosa si tratta, perché è nato, a cosa punta.<strong>Da dove è nata l'idea di mettere a fattor comune le competenze tecnologiche dei vostri studi?</strong>Il lavoro che svolgiamo insieme nel progetto Uniqlegal probabilmente ha fatto da "collante" e ha agevolato la conoscenza reciproca delle nostre realtà. E questo ci ha permesso di scoprire molte assonanze sul tema tecnologia, al centro degli investimenti e delle linee di sviluppo che entrambi gli studi perseguono. Molte tecnologie (nonché fornitori di queste ultime) erano in comune o molto simili, quindi abbiamo pensato che mettendo insieme le forze i vantaggi potessero essere molti. In più, tra i nostri studi c'è molta complementarietà e poca "gelosia" delle reciproche aree di competenza. Anche questo facilita le iniziative comuni.<strong>Quali sono i principali vantaggi che sperate di cogliere da questa collaborazione?</strong>In primis, una maggior forza di acquisto sul mercato. Sia in termini assoluti che grazie alle giuste economie di scala, in quanto ovviamente investire insieme in determinate tecnologie ci permette di diventare clienti più grandi e interessanti per i fornitori. Ma altrettanto importante è innescare un percorso di condivisione delle idee: perché se non ci sono quelle alla base, le tecnologie rischiano di costare tanto ma servire a poco.<strong>Com'è organizzata la società nella pratica e in che forma è costituita?</strong>È una srl a partecipazione paritetica dei due studi. Io e<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Alberto Toffoletto</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>componiamo il cda, e poi ciascuno ha nel proprio studio delle figure a cui fare riferimento per le varie aree d'investimento, di cui ci facciamo portavoce.<strong>In sostanza, cosa è confluito nella nuova società?</strong>Il capitale umano: le figure dello staff di La Scala ed<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Advant</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Nctm</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>che si occupano di servizi tecnologici e informatici sono state trasferite alle dipendenze di Legalsoftech. Sono 6 per ciascun studio, 12 in tutto, più 3 professionisti specificamente dedicati al knowledge management. Non abbiamo quindi ridotto la forza lavoro, ma puntiamo a ridurre la duplicazione di figure dello staff in futuro per gestire le nuove tecnologie che acquisiremo nel modo più efficiente possibile.<strong>Parliamo di investimenti allora. Quali aree o attività vi interessano?</strong>Ci interessano in generale tutte le tecnologie che rientrano nel campo dell'intelligenza artificiale: dalle IA in senso proprio a quelle di "office automation". Al centro delle nostre priorità ci sono quindi gli investimenti che semplificano le attività ripetitive per far sì che gli avvocati si concentrino sullo sviluppare le loro competenze. E poi c'è l'altro grande pilastro su cui si fonda il progetto: la cybersecurity. In effetti il comunicato che annuncia la creazione di Legalsoftech dedicava ampio spazio al tema della sicurezza dei dati.<strong>Quanto è importante questo tema per uno studio legale oggi?</strong>È fondamentale. Sviluppare tecnologia senza preoccuparsi della sicurezza sarebbe irresponsabile da parte di chiunque, e in special modo da parte di un soggetto come uno studio legale, che gestisce molti dati sensibili dei clienti. Gli studi oggi devono puntare ad essere dei bunker.<strong>Ci sono già clienti che chiedono rassicurazioni e verifiche sulla struttura informatica e sui protocolli di sicurezza dello studio?</strong>Sì. I clienti stranieri in particolare sono attentissimi a questi temi, da almeno 3 o 4 anni. E, a prescindere dalla pandemia, negli ultimi anni le richieste di verifica e descrizione delle strutture informatiche utilizzate sono andate sempre ad aumentare. A questo si aggiunge il dato che le norme a tutela di privacy e sicurezza si fanno sempre più vincolanti, sia in generale che all'interno di singoli settori: penso ad esempio a quello bancario, che risponde a regole di sicurezza molto particolari e dal quale le richieste di protezione diventano sempre più pressanti.&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2021/12/Legalsoftech.pdf" target="_blank" rel="noopener">Tratto da Mag by Legalcommunity</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4958</guid>
                        <pubDate>Wed, 24 Nov 2021 02:36:36 +0100</pubDate>
                        <title>Prende forma il piano per le ipo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/prende-forma-il-piano-per-le-ipo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L'opportunità del dual listing da tenere più in considerazione. La possibile adozione di un prospetto semplificato per il passaggio al mercato regolamentato. La volontà di ripensare l'impianto regolamentare della Market Abuse Regulation (Mar) in termini di forte semplificazione. L'apertura alla previsione di requisiti di corporate governance per i cosiddetti Sme Growth Market, tra i quali rientra anche l'italiano Egm, vale a dire l'ex Aim Italia, che al momento conta 161 quotate. Sono questi i temi più rilevanti della consultazione pubblica aperta di recente dalla Commissione Ue in tema di mercati dei capitali e di processi di quotazione denominata Listing Act; making public capital markets more attractive per Eu companies and faciliting access to capital for Smes. Un percorso che si concluderà l'11 febbraio e che valuterà l'opportunità di eventuali modifiche al quadro normativo di riferimento per le aziende presenti sui listini finanziari e per le future matricole. La volontà comunitaria è promuovere e facilitare l'accesso delle società attive nei mercati del Vecchio Continente, in particolare quelle di medio-piccole dimensioni, al mercato dei capitali.L'iniziativa della Commissione Ue si inserisce nel nuovo action plan per la creazione dell'unione dei mercati dei capitali (Capital Market Union) che si propone, tra i suoi principali obiettivi, quello di garantire alle imprese, e in particolare alle pmi, un più rapido e semplificato ingresso in borsa. Un percorso articolato che, come riferito il 12 giugno da MF-Milano Finanza, si basa anche sul documento elaborato dal gruppo di 12 esperti (Tesg-Technical Expert Stakeholder Group), tra i quali figurano anche gli italiani Andrea Vismara, ceo di Equita Group, e Lukas Plattner, partner dello studio legale Advant Ntcm. I membri del Tesg, dopo una attenta analisi sul funzionamento dei mercati di crescita delle pmi, a maggio avevano pubblicato un report (Making listing cool again) di 117 pagine contenenti 12 raccomandazioni, destinate alla Commissione e agli Stati membri, per contribuire a promuovere l'accesso delle piccole e medie imprese al mercato dei capitali. Indicazioni che si fondano sul lavoro già intrapreso dall'High Level Forum e sul report pubblicato dall'Esma per una revisione della direttiva Mifid II.&nbsp;<a href="https://aimnews.milanofinanza.it/news/prende-forma-il-piano-per-le-ipo-2542047?refresh_cens" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Milano Finanza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4961</guid>
                        <pubDate>Tue, 16 Nov 2021 04:31:13 +0100</pubDate>
                        <title>Danitacom inaugura la nuova sede a Roma e festeggia i primi 10 anni di attività con un aperitivo tutto a tema Scandinavo nella capitale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/danitacom-inaugura-la-nuova-sede-a-roma-e-festeggia-i-primi-10-anni-di-attivita-con-un-aperitivo-tutto-a-tema-scandinavo-nella-capitale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 1° ottobre 2021, la Camera di Commercio Italiana in Danimarca ha aperto una nuova sede a Roma, in via Ludovisi 35.Riconoscendo l’importanza di essere presenti quotidianamente sul territorio non solo in Danimarca da Copenaghen, ma anche in Italia, Danitacom diventa la prima Camera di Commercio Italiana all’estero ad aprire una vera e propria posizione operativa e attiva nel Paese.La nuova sede, nel centralissimo quartiere Ludovisi, è vicina a Assocamerestero - associazione di riferimento per tutte le Camere di Commercio italiane all’estero – e da ottobre 2021 supporta con maggiore attenzione i propri soci e partner sulla penisola. Si propone di essere punto di riferimento per tutte le aziende e le istituzioni italiane interessate ad espandere la propria attività in Danimarca, nonché è pronta a supportare tutti gli investimenti danesi nel mercato italiano.Per celebrare l’apertura dalla filiale a Roma, Il 19 novembre 2021, Danitacom organizzerà un aperitivo a tema scandinavo. L’evento si terrà presso la sede di un partner storico della Camera, <strong>ADVANT Nctm</strong>, e sarà un’occasione importante per discutere di internazionalizzazione e promozione del Made in Italy nel mondo. Tra i partecipanti all’evento, oltre al Consiglio di Amministrazione della Camera, tra cui il Presidente Avv. Jan Snogdal e l’Avv. <strong>Federico Manili</strong> (ADVANT Nctm), saranno presenti alcuni tra gli stakeholders e partner istituzionali e privati che, durante gli anni, hanno partecipato e creduto nel progetto Danitacom.Tra i partecipanti ci sarà anche il Segretario generale di Assocamerestero, Dott. Domenico Mauriello, e rappresentanti del Ministero Economico dello Sviluppo, Danish Trade Council, CCIAA di Roma, della Maremma e Tirreno, CNA nazionale, Simest e Unindustria Lazio.Non solo, l’evento del 19 novembre è anche l’opportunità per festeggiare i primi 10 anni di attività di Danitacom. La Camera di Commercio Italiana in Danimarca, infatti, è stata fondata nel 2010 ad Aarhus dall’ex presidente Henning Holmen Møller e dall’attuale presidente Jan Snogdal. Agli inizi contava un solo dipendente, l’attuale segretario generale Chiara Dell’Oro Nielsen. Nel 2015 è stata ufficialmente riconosciuta come Camera di Commercio Italiana all’Estero dal MISE e, nel 2017, ha trasferito gli uffici a Copenaghen. Oggi, Danitacom conta un organico di 20 dipendenti, in Italia e Danimarca, che operano suddivisi in tre dipartimenti: Progetti, HR e Amministrazione.L’assistenza offerta dalla Camera di Commercio Italiana in Danimarca nel corso degli anni è diventata sempre più specifica e offre, ad aziende e istituzioni, sevizi che includono:</p><ul> <li><strong>Promozione del "Made in Italy"</strong>, con particolare attenzione ai settori tradizionali come l’enogastronomia, il turismo e la moda; e settori innovativi come l’edilizia e la meccanica.</li> <li><strong>Assistenza alle aziende</strong>, tramite la creazione di soluzioni su misura per le aziende italiane che vogliono entrare nel mercato danese o espandere il loro business in Danimarca.</li> <li><strong>Assistenza HR e amministrazione</strong>, grazie a due dipartimenti dedicati a supportare concretamente le aziende nello svolgimento di tutte le pratiche di amministrazione del personale in Danimarca, adempimenti fiscali e gestione amministrativa.</li> <li><strong>Partecipazione e leadership in progetti europei</strong>, creando partnership con enti pubblici e privati, che prevedono l’elaborazione di piani di sviluppo aziendale all’insegna dell’innovazione.</li></ul>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4962</guid>
                        <pubDate>Thu, 11 Nov 2021 03:33:28 +0100</pubDate>
                        <title>Nasce LegalSoftech - Joint Venture tecnologica tra La Scala e ADVANT Nctm</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-e-la-scala-creano-legalsoftech</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>ADVANT Nctm</strong> e <strong>La Scala Società tra Avvocati</strong> hanno costituito LegalSoftech, joint venture paritetica nella quale sono confluite le competenze e le risorse tecnologiche dei due studi per garantire sviluppo, assistenza e supporto informatico a tutte le iniziative professionali di <strong>La Scala</strong> e <strong>ADVANT Nctm</strong> al fine di rafforzarne la leadership tecnologica.<strong>LegalSoftech</strong> è la prima jv creata da due studi legali italiani per la gestione comune di un asset strategico come l’IT.La partnership, con un budget di oltre tre milioni, consentirà di incrementare la qualità dei servizi offerti, con particolare riguardo ai temi chiave della sicurezza informatica e dell’automazione dei processi, mettere a fattor comune le eccellenze formate all’interno dei singoli studi e creare una centrale d’acquisto per sfruttare le economie di scala.Inoltre farà parte del team anche il nucleo di professionisti e filosofi responsabile della elaborazione dei contenuti strumentali ai processi di automazione.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4964</guid>
                        <pubDate>Wed, 10 Nov 2021 04:25:48 +0100</pubDate>
                        <title>Castello sgr acquisisce 17 fondi da Sorgente sgr, tutti i team legali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/castello-sgr-acquisisce-17-fondi-da-sorgente-sgr-tutti-i-team-legali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Freshfields Bruckhaus Deringer&nbsp;ha assistito&nbsp;Castello sgr, controllata dal fondo americano Oaktree Capital Management, nell’acquisizione di un ramo d’azienda composto da 17 fondi gestiti da&nbsp;Sorgente sgr&nbsp;in amministrazione straordinaria, per un valore complessivo di 1 miliardo di euro.Il team di Freshfields che ha curato l’operazione è stato guidato dal partner&nbsp;Francesco Lombardo&nbsp;(nella foto a sinistra), con il supporto dei senior associate&nbsp;Barbara Degli Esposti&nbsp;e&nbsp;Andrea Giaretta&nbsp;e del trainee&nbsp;Marco Colombo&nbsp;per gli aspetti corporate, finance e regulatory, del counsel&nbsp;Lorenzo Fusco&nbsp;e dell’associate&nbsp;Matteo Tola&nbsp;per gli aspetti employment, nonché del senior associate&nbsp;Toni Marciante&nbsp;per gli aspetti fiscali.<strong>Advant Nctm&nbsp;</strong>ha assistito l’amministrazione straordinaria di Sorgente sgr con un team coordinato dal partner&nbsp;<strong>Vito Bisceglie</strong>, con il supporto del senior associate<strong>&nbsp;Federica Scalia</strong>&nbsp;per i profili transactional, dei partner&nbsp;<strong>Danilo Quattrocchi</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>Giovanni Giuliani</strong>&nbsp;e del senior associate&nbsp;<strong>Jacopo Pisani</strong>&nbsp;per i profili regulatory, del partner&nbsp;<strong>Alfredo Lizio</strong>&nbsp;e del senior associate<strong>&nbsp;Gianluca Salvadei</strong>&nbsp;per i profili finance, del partner&nbsp;<strong>Marco Antonio Monaco</strong>&nbsp;per i profili di diritto amministrativo e del counsel&nbsp;<strong>Ulrich Eller</strong>&nbsp;per i profili giuslavoristici.Lo studio&nbsp;Carbonetti,&nbsp;con il name partner&nbsp;Fabrizio Carbonetti&nbsp;e il senior counsel&nbsp;Giovanni Battista Bruno, ha assistito il socio della cedente, Sorgente Group Italia per gli aspetti corporate, M&amp;A e regulatory dell’operazione.<a href="https://legalcommunity.it/castello-sorgente-team-legali/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Legalcommunity</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4971</guid>
                        <pubDate>Mon, 08 Nov 2021 03:18:15 +0100</pubDate>
                        <title>Finanziata demolizione e ricostruzione di un edificio a Milano. Gli advisor</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/finanziata-demolizione-e-ricostruzione-di-un-edificio-a-milano-gli-advisor</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Castello SGR, in nome e per conto del&nbsp;Fondo Immobiliare Iniziative Immobiliari Milano, e&nbsp;Banco BPM&nbsp;hanno concluso un’operazione di finanziamento multilinea per complessivi 26,2 milioni di euro. Finanziamento finalizzato a supportare un progetto di demolizione e ricostruzione, che porterà alla realizzazione di un edificio residenziale di 22 piani situato in Via Calvino a Milano.<strong>I LEGAL ADVISOR</strong>FIVELEX Studio Legale e Tributario&nbsp;ha assistito Castello SGR. Il team multidisciplinare era guidato, per la parte banking, dalla partner&nbsp;Mara Fittipaldi&nbsp;(in foto, al centro), coadiuvata dalla junior associate&nbsp;Alice Alessandri. Per i profili fiscali, dal partner&nbsp;Francesco Mantegazza&nbsp;(in foto, a sinistra) e dal managing associate&nbsp;Andrea Brambilla.Infine,&nbsp;<strong>ADVANT Nctm</strong>&nbsp;ha assistito Banco BPM con un team coordinato dal partner&nbsp;<strong>Eugenio Siragusa</strong>. Alla squadra hanno fatto parte anche&nbsp;<strong>Carmine Morrone</strong>,&nbsp;<strong>Gianluca Salvadei</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>Matteo Morosetti</strong>.<a href="https://legalcommunity.it/finanziata-demolizione-e-ricostruzione-di-un-edificio-a-milano-gli-advisor/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Legalcommunity</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4976</guid>
                        <pubDate>Wed, 13 Oct 2021 04:12:56 +0200</pubDate>
                        <title>Lo studio legale che aiuta i neolaureati degli atenei milanesi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lo-studio-legale-che-aiuta-i-neolaureati-degli-atenei-milanesi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Sono partiti cinque anni fa con una borsa di studio per aiutare gli studenti con difficoltà economiche iscritti alla facoltà di Giurisprudenza di un'unica università. Ora lo studio legale<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Advant</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Nctm</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>ha creato una vera e propria rete fra tutti gli atenei milanesi dove si studia Legge. Garantendo un contratto di praticantato di 18 mesi ai tre migliori iscritti che si laureano in ogni sessione di Statale, Bicocca, Cattolica e Bocconi.«Abbiamo iniziato qualche anno fa con un percorso di sostegno agli studenti bisognosi della Bocconi». A parlare è l'avvocato<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Alberto Toffoletto</span>, socio fondatore dello studio, nonché ordinario di Diritto commerciale dell'Università Statale. «Ha consentito a uno studente di fare tutto il suo percorso fino alla laurea. E allora mi sono chiesto: perché non fare la stessa cosa con tutte le università milanesi?».Da qui la nascita non solo di un aiuto economico a cui possono accedere gli studenti di tutte le università dove si studia Giurisprudenza. «Mi sembrava importante consentire ai ragazzi un accesso al mondo del lavoro».Un premio laurea, con 16 contratti di lavoro ogni anno per gli studenti più meritevoli che hanno fatto una tesi sul diritto delle imprese «e tutte le materie che hanno a che fare con l'attività del nostro studio».Una strada che sperano sia portata avanti anche altrove: «Io spero e mi aspetto che possa essere considerata anche da altri studi come strumento di responsabilità sociale prosegue Toffoletto - Perché ci dobbiamo far carico dei nostri giovani, diamo ai nostri ragazzi l'opportunità di fare questo mestiere».«L'istituzione della borsa e del premio laurea rappresenta la volontà e l'impegno di<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Advant</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Nctm</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>a sostenere concretamente le giovani generazioni - commenta il collega<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Paolo Montironi</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>- con l'auspicio e la volontà di ampliare questa iniziativa ad altri atenei e città italiane nel prossimo futuro»&nbsp;<a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20211013&amp;idArticle=560573153&amp;idFolder=12517&amp;idChapter=34221&amp;authCookie=-66736049&amp;trc=pMailCN-t20211013-a560573153-h34221-c5303-f12517-n2-u9773" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da La Repubblica</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4977</guid>
                        <pubDate>Tue, 12 Oct 2021 08:47:53 +0200</pubDate>
                        <title>Il registrar, l&#039;angelo custode dell&#039;arte</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-registrar-langelo-custode-dellarte</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Un lavoro versatile e prezioso per i musei e non solo, che coniuga competenze trasversali nella gestione dei beni artistici e nella loro movimentazione, ma ancora poco riconosciuto in Italia. Per comprendere meglio chi sia il registrar, abbiamo intervistato Alessandra Donati, avvocato, direttore del corso di formazione per «Curatore di Archivio d’Artista» di AitArt e Of Counsel di ADVANT Nctm, nonché direttrice dell'unico master italiano in professione registrar, che prenderà avvio a gennaio 2022 all’Accademia Aldo Galli di Como.<strong>Il master da lei diretto rappresenta un unicum in Italia. Quali sono gli obiettivi del corso e le competenze principali che intende sviluppare?</strong>Il master si colloca nel panorama più ampio della gestione del patrimonio culturale artistico: diventare un bravo registrar significa saper individuare e valutare velocemente i rischi, conoscere le regole e predisporre gli adempimenti necessari per rendere efficiente e sicura la movimentazione di beni preziosi.&nbsp;Durante il corso si affronteranno tematiche della gestione delle collezioni, dell’inventariazione, del restauro, della conservazione, del trasporto e dell’assicurazione di opere d’arte, con focus specifici dedicati a elementi di exhibit design, pianificazione e gestione logistica delle diverse fasi.&nbsp;Il piano di studi del master, strutturato in 11 moduli, alterna lezioni teoriche ad altre in cui prevale una componente più pratica e laboratoriale e si completa con un tirocinio presso alcune delle più importanti istituzioni legate al patrimonio storico e contemporaneo.<em></em><strong>Nella pratica quali sono le attività specifiche di cui si occupa il registrar?</strong>Il suo lavoro si declina in tre principali specializzazioni: la gestione della richiesta di prestito delle opere in entrata e in uscita (Loan Registrar),l’allestimento e realizzazione di un evento espositivo temporaneo (Exhibition Registrar), e quello della gestione di allestimenti permanenti, inventariazione, controllo dello stato e dei parametri di conservazione delle opere in collezione, sia esposte sia in deposito (Collection Registrar). Questa figura assicura dal punto di vista organizzativo la movimentazione delle opere, la relativa documentazione e le procedure che la regolano. In particolare redige, documenta e organizza gli atti relativi all’acquisizione, al prestito, all’assicurazione, alla spedizione e alla sicurezza delle opere; segue l’iter inerente al trasferimento delle opere all’esterno e all’interno del museo; è responsabile delle procedure di prestito in entrata, nel caso di mostre organizzate dal museo e collabora con i responsabili della sicurezza e della conservazione nello svolgimento dei propri compiti. Sono quindi necessarie competenze multidisciplinari: storia dell’arte, museologia, restauro, archivistica, ma anche specifiche competenze legali inerenti alla contrattualistica, alla tutela del diritto d’autore, alla disciplina relativa alla circolazione nazionale e internazionale delle opere, al valore delle autentiche e delle certificazioni di provenienza, dei condition report e dei facility report.<em></em><strong>Il registrar è una figura chiave per i musei ma in Italia non ha ancora un suo specifico inquadramento. Che cosa accade invece all’estero e che cosa si potrebbe fare in Italia per una sua istituzionalizzazione?</strong>La Carta nazionale delle professioni museali di Icom ha già da tempo individuato il registrar definendolo come «responsabile del servizio prestiti e della movimentazione delle opere». Analogamente a ciò che avviene all’estero, dove in tutti i musei è presente il registrar, anche in Italia la richiesta di questa specifica figura altamente specializzata è divenuta sempre più necessaria ed è profilo fondamentale non solo nel contesto museale. Finora però le sue competenze si acquisiscono lavorando direttamente sul campo. All’estero,&nbsp;ad esempio&nbsp;in Francia, lo sviluppo di corsi universitari specifici (da Amiens a Bordeaux, all’École du Louvre di Parigi, alla Sorbona Parigi I, a Rennes e Strasburgo)&nbsp;ma anche in Inghilterra all’università di Leeds, dimostra il bisogno di alta formazione avanzata per questa professione. Con il master abbiamo pertanto articolato un’offerta formativa di altissimo livello ed è nostro intento sollecitare il Mic a procedere alla regolarizzazione e istituzionalizzazione di questa figura così importante per la cura delle opere d’arte e delle collezioni museali.<em></em><strong>Esiste in Italia un’associazione di registrar di opere d’arte? Quali sono le sue finalità?</strong>Il master è patrocinato dall’associazione Registrarte, di cui Linda Pacifici, registrar di Palazzo Strozzi e membro del comitato scientifico del master, è presidente. L’associazione è nata nel 2000 e conta più di 100 iscritti tra i professionisti del settore. In oltre vent'anni ha organizzato giornate di studio nazionali e nel 2002 ha pubblicato il volume&nbsp;Registrar di Opere d'Arte. Atti della Terza Conferenza Europea. Dal 2015 fa infatti parte degli stati membri dell’European Registrar Group (Erg), espressione di una cooperazione internazionale nata con l’intento di lavorare su obiettivi comuni e condivisi attraverso la creazione di gruppi di lavoro incentrati su diverse tematiche.<em></em><strong>Quale tipo di formazione deve avere, preferibilmente, un giovane che aspira a frequentare il master?</strong>Il master si rivolge a laureati e diplomati in ambito artistico e culturale (ad esempio storia dell’arte, estetica, conservazione e gestione dei beni culturali) e a restauratori, archeologi, curatori e architetti. È indicato inoltre per i laureati in altre discipline che vogliono acquisire competenze professionali specifiche nell’ambito dell’arte, nell’ottica di un riposizionamento professionale all’interno di enti espositivi o istituzioni museali, fondazioni e gallerie d’arte.<strong>Quali i principali sbocchi occupazionali del registrar?</strong>È possibile che si inserisca in diversi contesti: musei, fondazioni, grandi gallerie, collezioni private, manifestazioni fieristiche internazionali e biennali, ma anche aziende di logistica e di assicurazione dedicate al settore, e tutti gli enti che necessitano di movimentare e gestire opere d’arte o manufatti di varia tipologia. Oltre alla preparazione accademica di base però, per approcciare questa professione sono importanti alcune attitudini personali come la precisione, l’attenzione ai dettagli e la capacità di fare più cose insieme, oltre ovviamente a un grande amore per l’arte, visto che il registrar è una sorta di «angelo custode» dei beni artistici.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4979</guid>
                        <pubDate>Thu, 07 Oct 2021 09:03:19 +0200</pubDate>
                        <title>Università: da studio legale Advant Nctm 6 Borse Studio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/universita-da-studio-legale-advant-nctm-6-borse-studio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo studio legale Advant Nctm si schiera a sostegno del merito e dell'equità sociale, istituendo 6 Borse di studio e un Premio di Laurea "per favorire l'ingresso nella professione di avvocato dei migliori talenti" presso la Statale di Milano, l'Universita Milano-Bicocca, la Bocconi e la Cattolica.Con l'avvio dell'anno accademico 2021/2022 verranno istituite le Borse con un sostegno tra i 2.000 e gli 8.500 euro annui per gli studenti del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza.Il Premio di Laurea consiste invece in un contratto di collaborazione professionale per l'intero periodo della pratica legale, con inserimento nelle attività dei Dipartimenti di ADVANT Nctm presso la sede di Milano per una tesi nelle diverse aree del diritto che abbiano riflessi sul diritto dell'impresa in ciascuna sessione di laurea del singolo Ateneo aderente all'iniziativa, per un totale di 16 contratti di collaborazione ogni anno."Fin dalla sua fondazione nel 2000, Advant Nctm ha sempre investito risorse importanti in innovazione e nella formazione dei collaboratori e dei professionisti" afferma il professor Alberto Toffoletto, socio fondatore dello studio legale."L'istituzione della Borsa di Studio e del Premio di Laurea rappresentano la volontà e l'impegno di Advant Nctm a sostenere concretamente le giovani generazioni e di attrarre i migliori talenti nella nostra organizzazione - sottolinea Paolo Montironi, socio fondatore e Senior Partner - con l'auspicio e la volontà di ampliare questa iniziativa ad altri Atenei e città italiane nel prossimo futuro&nbsp;<a href="https://www.ansa.it/lombardia/notizie/economia_territorio/2021/10/07/universita-da-studio-legale-advant-nctm-6-borse-studio_32145dcc-2f35-43b9-9aaf-bd9799d15735.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Ansa.it</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4981</guid>
                        <pubDate>Thu, 07 Oct 2021 03:50:22 +0200</pubDate>
                        <title>Vittorio Noseda: “We completely changed our business proposition and approach”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/vittorio-noseda-we-completely-changed-our-business-proposition-and-approach</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Advant is a new law firm alliance formed by Italian firm Nctm, German firm Beiten Burkhardt and French firm Altana. One of its leadership partners, a former managing partner of Nctm, tells us in depth about how the alliance will work, and what value it will add for clients.&nbsp;<strong>Leaders League: How do Nctm, Beiten Burkhardt and Altana complement each other culturally?</strong><strong>Vittorio Noseda</strong>: All three firms have a solid continental European background, and share the same goals, values and vision. At the same time, the firms are deeply rooted in their respective local culture. Our combined strength and synergy are the result of the combination of our cultures which are common and unique at the same time.Until recently, we’ve been working in Italy and promoting our work on an Italian level; this was enough until 10 years ago. The world, in business terms, was smaller, so any deal we did would have a substantial Italian component. Now the world is completely different: when businesses are looking at Europe, they’re looking at Europe as a whole, not at individual countries. So we decided to completely change our business proposition and approach: we now promote Europe, not just Italy.Throughout continental Europe, we all have a common professional basis: our Roman law roots have been transposed into civil law. We all speak the same legalese, very different from common law.Brexit has also had an impact. Continental Europe is now the Europe that matters: we want to offer services in a seamless way throughout Europe.&nbsp;<strong>What does Nctm now have (through Advant) that it was lacking before? Is there anything besides a greater flow of work from France and Germany?</strong>We are confident that Advant Nctm will gain many advantages from the new EU association. These will include higher visibility internationally, maximization of business opportunities, and a platform to share resources and best practices with the other member firms, conjoin IT infrastructure, foster legaltech developments, and, last but not least, attract and retain even greater legal talent.&nbsp;<strong>What is Nctm bringing to Advant that expands the capabilities of your partner firms?</strong>Advant Nctm already ranks among the leading and most prominent law firms in Italy, and we have an established international presence through our offices in London, Shanghai and Brussels. We believe that, through their partnership with us in Advant, the other member firms will be able to serve their clients even better as Advant, and we will allow them to scale their services internationally and generate efficiencies and savings.&nbsp;<strong>Nctm and Beiten Burkhardt are of similar size; Altana is much smaller, yet it has an equal voice on the leadership board. What attracted Nctm to Altana?</strong>Advant was founded based on agreed values, a shared mission, and the local strengths of each partner. In fact, each partner is highly regarded in its own country and is much respected for the quality of its services. We want to serve our clients on the basis of seamless high-quality standards and fully match their needs in EU and internationally.Simply put, Altana is very good. For us, quality is the top priority. Now that we are “married” within this network, the other firms have to deliver services at the same level for which we are well known. We could not take any risks: we were to have the same name, the same branding, and the same business proposition. We selected Altana because we knew it can deliver legal services at the highest level.Remember, the core of Altana comes from Rambaud Martel [now Orrick Rambaud Martel], which was one of the top law firms in France. The Altana lawyers are really good at what they’re doing; we’ve been working with them for years, experiencing their quality level, delivery level and availability standards.&nbsp;<strong>How did the idea of Advant originate, and what were the specific considerations that meant it took three years to implement?</strong>We have known each other as firms and colleagues for many years, and have collaborated on several occasions during that time. We realized that we share the same values and vision, and have recognized and understood our clients’ increasing need for a European alliance and focus.We were at the IBA in Sydney in 2017, and we sat around a table and said, “We really do need to do a continental alliance. The world is changing; we need to offer Europe, not just our own countries.” Looking at Europe from Sydney, or from China or the US, you see Europe as one market. This is how multinationals see Europe: one large market. But working within it, you see it’s split into many jurisdictions and legal complications. This is not in line with the EU project: so many different jurisdictions don’t mesh with the idea of the single market. We wanted to bridge this gap, and so Advant was born.Why did it take so long? Well, it takes time to develop your own internal rules, start working together, ensure that the separate departments are interacting, and check that the partners are all on board to go down this route. Whenever you’re marrying someone, it’s a choice for life! You’ve got to be sure it’s the right partner. We’ve been working very extensively on growing up together, testing each other, agreeing common practices and deadlines, and ensuring we could offer the same kind of services.&nbsp;<strong>By what mechanisms, practically speaking, will you share best practices, technology and resources?</strong>We have already worked (and are busy working) within the Advant Steering Group and within the professional departments of each firm to converge closely on service levels, practices and technology. Through the Steering Group we establish our joint strategic priorities and set up and monitor the working groups that are handling the implementation of the strategic priorities.&nbsp;<strong>All clients around the world expect the same basic things – quality, attentiveness, partner-led work – but inhabit different cultures and have subtly different expectations of their advisers. Given that the verein structure encourages independence of member firms, how will you honor cultural differences in client expectations while maintaining a unified brand?</strong>We work hard at creating a collaborative culture among the professionals in our firms, ensuring sharing, alignment, and a common understanding of issues and clients’ needs. In addition, we are implementing a set of best practices which all professionals in the firms will observe, and we will carry out a secondment program to foster team collaboration.This alliance needs to have a real, very effective and stringent convergence to meet its goals. Fortunately, there’s no cultural issue. All the firms and partners get along; most decisions get taken swiftly on a unanimous basis. No firm prevails over another. We want to share as much as possible.&nbsp;<strong>Some vereins have historically been derailed by problems in one member firm damaging the brand, sometimes fatally. How will Advant ensure a level of healthy transparency while maintaining the independence of its member firms?</strong>For this very reason, we started Advant with three founding member firms with the same strong reputation, well known for their quality and efficiency. We want to set a strong foundation and deepen our collaboration while growing over time. We are confident that this strategy, in combination with the checks and balances which we are establishing (direct involvement of the Steering Group, joint practice groups, a set of best practices for all Advant professionals, etc.) will ensure the success of ADVANT and all its member firms at all times.You don’t marry someone without being convinced that you can share everything with them. This is a real wedding; we’re not just putting a small trademark at the bottom of our letterhead. We’re sharing everything, except for the local economics. If you were to see my inbox and outbox today, you would see so many emails on these implementation and convergency streams, which we put in place years ago and are still not done. It will always be an ongoing process, but it is key to the project.For example: our IT department needed to buy more software. I firmly decided that whatever they need to buy needed to be approved by our alliance partners in Germany and France. Advant needs common software. Everything needs to be shared, and has been being shared over the last few years in a progressive way. It will be an endless job, as in any law firm, to make sure everyone is pulling in the same direction.&nbsp;<a href="https://www.leadersleague.com/en/news/vittorio-noseda-we-completely-changed-our-business-proposition-and-approach" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Leaders League</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4982</guid>
                        <pubDate>Tue, 05 Oct 2021 04:14:29 +0200</pubDate>
                        <title>Coima acquisisce la sede di Boehringer Italia a Milano</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/coima-acquisisce-la-sede-di-boehringer-italia-a-milano</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Coima Sgr ha perfezionato l'acquisizione, attraverso il fondo Coima Opportunity Fund II, di un complesso immobiliare sito in Milano, in angolo tra Via Giovanni Lorenzini e Via Ercole Marelli, che comprende 7 immobili per una superficie commerciale complessiva pari a 19.500 metri quadrati e che attualmente ospita la sede italiana della multinazionale farmaceutica Boehringer Ingelheim.A seguito della liberazione degli spazi prevista per la fine del 2021 verrà avviato un piano di riqualificazione dell'area volto a sviluppare un nuovo immobile terziario di Classe A con affaccio diretto sullo Scalo di Porta Romana e certificazione Leed.Coima SGR è stata assistita per gli aspetti legali da Molinari Agostinelli, con i soci Alessandro de Botton e Mara Milano, coadiuvati dall'associate Francesco Manghisi; i profili urbanistici e amministrativi - tra cui l'analisi di fattibilità degli scenari di sviluppo e la definizione del progetto di riqualificazione - sono stati curati dallo studio Belvedere Inzaghi &amp; Partners - Bip con un team composto dal co-founder partner Guido Alberto Inzaghi, dalla senior associate Silvia Gnocco e dalla trainee Chiara Cardile; gli aspetti fiscali dell'operazione sono stati gestiti dallo studio legale tributario Led Taxand con un team costituito dal socio Jean Paul Baroni e dall'associate Irene Corda.Il gruppo Boehringer Ingelheim Italia è stato assistito da A<strong>DVANT Nctm</strong> con un team composto dal partner <strong>Luigi Croce</strong> e dall'associate <strong>Davide Mastrangelo</strong> e dal partner <strong>Rosemarie Serrato</strong> e dall'associate<strong> Antonella Scarciello</strong> per i profili di Town Planning.&nbsp;<a href="https://www.ansa.it/lombardia/notizie/economia_territorio/2021/10/04/coima-acquisisce-la-sede-di-boehringer-italia-a-milano_cbcbbdbb-8833-4b76-9da6-a89681671a0d.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Ansa.it</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4983</guid>
                        <pubDate>Mon, 04 Oct 2021 04:23:27 +0200</pubDate>
                        <title>Kyma acquisisce la maggioranza di Datlas. Gli studi.</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/kyma-acquisisce-la-maggioranza-di-datlas-kyma-acquisisce-la-maggioranza-di-datlas-gli-studi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Kyma Investment Partners sgr, che ha recentemente completato il primo closing del fondo “Kyma Investment Fund”, ha completato la sua prima acquisizione riguardante una partecipazione di maggioranza nel capitale sociale di&nbsp;Datlas, player attivo nei servizi di robotic process automation applicati ai processi di business process outsourcing.Più in particolare Gattai Minoli Partners ha assistito Kyma con un team M&amp;A guidato dal counsel&nbsp;Lorenzo Fabbrini&nbsp;(nella foto)&nbsp;e composto per gli aspetti societari dal senior associate&nbsp;Beatrice Gattoni&nbsp;e dall’associate&nbsp;Nicola Occhipinti, per gli aspetti lavoristici dal partner&nbsp;Lorenzo Cairo, dal senior associate&nbsp;Federica Ferretti&nbsp;e dall’associate&nbsp;Ilaria Giovanelli. Per gli aspetti fiscali Kyma è stata assistita dal partner&nbsp;Cristiano Garbarini&nbsp;e dal counsel&nbsp;Alban Zaimaj, il senior associate&nbsp;Valentina Buzzi&nbsp;e l’associate&nbsp;Gaia Baroni.&nbsp;Per gli aspetti regolamentari nella procedura autorizzativa della sgr presso Banca d’Italia e Consob, Kyma è stata assistita dal partner&nbsp;Andrea Calvi&nbsp;e dal senior associate&nbsp;Stefano Giavari. Per gli aspetti di due diligence di natura finanziaria e fiscale Kyma è stata assistita da Deloitte, con i partner&nbsp;Guido Manzella&nbsp;e&nbsp;Valentina Santini.<strong>ADVANT Nctm</strong>&nbsp;ha assistito i venditori nell’operazione anche con riferimento al reinvestimento da parte del management di Datlas, con un team guidato dal partner&nbsp;<strong>Paolo Gallarati</strong>&nbsp;e con il managing associate&nbsp;<strong>Marco Cosa</strong>.L’amministratore delegato di Datlas è stato altresì assistito nella negoziazione dei propri accordi da&nbsp;Nunziante Magrone, con un team composto dai partner&nbsp;Gianmarco Mileni Munari&nbsp;e&nbsp;Giuseppe Cucurachi, e per gli aspetti fiscali dal partner di&nbsp;Ecovis STLex&nbsp;Giovanni Ciurlo.<a href="https://legalcommunity.it/kyma-datlas-gattai-nctm-nunziante-magrone/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Legalcommunity</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4984</guid>
                        <pubDate>Mon, 04 Oct 2021 04:16:41 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm nel private placement di Antares Vision</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-nel-private-placement-di-antares-vision</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo studio&nbsp;Skadden Arps Slate Meagher &amp; Flom, per i profili di diritto statunitense, e lo studio&nbsp;Orsingher Ortu, per i profili di diritto italiano, hanno assistito&nbsp;Antares Vision, società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nelle soluzioni di tracciatura hardware e software, di ispezione e gestione intelligente dei dati, nella negoziazione e sottoscrizione della documentazione relativa alla emissione di un prestito obbligazionario non convertibile di 40 milioni di euro.Il prestito è stato strutturato sotto forma di private placement e sottoscritto da due fondi di investimento collegati a Pricoa Capital Group (società del gruppo assicurativo statunitense Prudential Financial).Skadden ha agito con un team composto dal partner&nbsp;Sandro de Bernardini&nbsp;(nella foto a sinistra) e dagli associate&nbsp;Cristina Tomassini,&nbsp;Angelo Malvestio&nbsp;ed&nbsp;Ilaria Pizzi.Orsingher Ortu ha agito con un team guidato dal partner&nbsp;Manfredi Leanza&nbsp;(nella foto a destra) e composto dagli associate&nbsp;Francesco Cesaroni&nbsp;e&nbsp;Andrea Montanaro.I profili fiscali di diritto italiano sono stati seguiti da&nbsp;<strong>ADVANT Nctm</strong>, con un team composto dai partner&nbsp;<strong>Paolo Rampulla</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>Vincenzo Cantelli&nbsp;</strong>e dall’of counsel&nbsp;<strong>Luigi Merola</strong>. Pricoa è stata assistita dallo studio&nbsp;Akin Gump Strauss Hauer &amp; Feld.&nbsp;<a href="https://legalcommunity.it/skadden-orsingher-nctm-antares-vision/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Legalcommunity</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4987</guid>
                        <pubDate>Thu, 30 Sep 2021 04:09:32 +0200</pubDate>
                        <title>Merope acquista portafoglio immobiliare da 100 milioni a Roma. Tutti gli studi legali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/merope-acquista-portafoglio-immobiliare-da-100-milioni-a-roma-tutti-gli-studi-legali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Merope Asset Management&nbsp;ha acquistato attraverso il proprio veicolo di investimento “Elettra”, un portafoglio immobiliare&nbsp;ubicato a&nbsp;Roma&nbsp;e&nbsp;composto da 10 edifici di pregio denominati “I Villini”,&nbsp;situati&nbsp;nel quartiere di Via Sallustiana,&nbsp;nei pressi&nbsp;di Via Veneto. Gli immobili sono stati venduti dal fondo d’investimento alternativo “Flavia”.Ubicati all’interno di un parco secolare di rilevante interesse storico-artistico e culturale, gli immobili sviluppano una superficie di oltre 17mila mq.Lo studio&nbsp;Curtis Mallet-Prevost Colt &amp; Mosle&nbsp;ha assistito il venditore con&nbsp;un team&nbsp;multidisciplinare&nbsp;guidato dal partner&nbsp;Sergio Esposito Farber&nbsp;(nella foto a sinistra), coadiuvato dal counsel&nbsp;Francesco Dell’Atti,&nbsp;e&nbsp;composto da&nbsp;Carolina Magarini&nbsp;Montenero,&nbsp;Ludovica Giaccone&nbsp;e&nbsp;Erica Sotgiu&nbsp;per gli aspetti di real estate. Il partner&nbsp;Francesco Caccioppoli&nbsp;e l’associate&nbsp;Giuseppe Calamo&nbsp;hanno fornito assistenza in relazione alle tematiche di diritto urbanistico.Lo studio&nbsp;Di Tanno Associati, con il partner&nbsp;Domenico Ponticelli&nbsp;(nella foto al centro) e il senior associate&nbsp;Stefano Cacace, ha seguito, per conto del venditore, gli aspetti fiscali dell’operazione.Merope è stata assistita dallo studio legale&nbsp;Dentons&nbsp;con un team multidisciplinare guidato dal partner&nbsp;Carlo Merisio&nbsp;(nella foto a destra), con gli avvocati&nbsp;Elena Cossutta&nbsp;e&nbsp;Giuseppe Croce&nbsp;per gli aspetti real estate e con il partner&nbsp;Alessandro Fosco Fagotto&nbsp;e gli avvocati&nbsp;Edoardo Galeotti&nbsp;e&nbsp;Giulia Caselli Maldonado&nbsp;per il finanziamento dell’acquisizione. Quest’ultimo, dall’importo di 100 milioni, è stato erogato da Intesa Sanpaolo e Banco BPM, assistite da&nbsp;<strong>ADVANT Nctm</strong>&nbsp;con un team guidato da&nbsp;<strong>Eugenio Siragusa</strong>&nbsp;con&nbsp;<strong>Carmine Morrone</strong>,&nbsp;<strong>Martina Marmo</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>Gianluca Salvadei</strong>.Merope è stata inoltre assistita dallo studio&nbsp;Morri Rossetti&nbsp;per gli aspetti legali, in particolare nella fase introduttiva del deal, con un team guidato da&nbsp;Stefano Morri&nbsp;e da&nbsp;Roberta Incorvaia.In aggiunta, l’acquirente è stato seguito per tutti gli aspetti tax studio&nbsp;Giancaspero&amp;Carlucci.&nbsp;Tratto da <a href="https://legalcommunity.it/merope-roma-studi-legali/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Legalcommunity</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4988</guid>
                        <pubDate>Tue, 28 Sep 2021 05:38:00 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT, un solo brand e servizi allineati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-un-solo-brand-e-servizi-allineati</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Legalcommunity ha intervistato Vittorio Noseda, dello steering committee della verein in cui Nctm, Altana e Beiten si sono riuniti per creare un'organizzazione legale focalizzata sull'Europa.</em>Un cantiere durato tre anni. E un traguardo storico. La nascita di Advant rappresenta un punto nodale nel processo evolutivo del mercato dei servizi legali italiano. Per la prima volta, infatti, un'associazione professionale tricolore dà vita a una vera organizzazione internazionale alleandosi ufficialmente a due altre insegne continentali: i francesi di Altana e i tedeschi di Beiten Burkhardt.Il progetto prende vita il 15 settembre 2021. E la risultante di questa unione di forze è un'organizzazione con circa 140 soci, 600 professionisti, 13 sedi tra Europa e resto del mondo nonché un giro d'affari aggregato che si attesta attorno ai 216 milioni di euro. Altana, Beiten Burkhardt e Nctm resteranno entità legali indipendenti. Ma incorporeranno il nome Advant nelle rispettive denominazioni sociali. E soprattutto collaboreranno in maniera costante e integrata.Non si tratta di un'idea realizzata in una notte. Come ha raccontato in esclusiva a Legalcommunity il socio e consigliere di amministrazione di Nctm, Vittorio Noseda, la gestazione di questo progetto è durata un intero triennio. «Un lungo periodo - sottolinea l'avvocato - durante il quale i nostri studi si sono misurati sul campo, verificando la fattibilità pratica di questa idea».E del resto si tratta di un'idea che in tanti, fino a oggi, hanno bollato come sostanzialmente impossibile: dare vita a un'organizzazione europea, aggregando strutture indipendenti, provenienti da&nbsp;Paesi diversi, con culture professionali peculiari. Non si poteva fare. Meglio alleanze, accordi, friendship. Possibilmente senza vincoli di esclusiva. Le principali aperture all'internazionalità, fatte salve poche eccezioni, fino a oggi si sono limitate all'apertura di sedi dirette, uffici di rappresentanza o piccole strutture operative, in giurisdizioni ritenute strategiche per avere antenne sul territorio e intercettare mandati e opportunità. L'internazionalizzazione vera, invece, è quella che buona parte delle insegne anglosassoni ha realizzato nel corso degli ultimi vent'anni e di cui l'avvocatura italiana è stata testimone&nbsp;(e molto spesso target). Un processo che si è realizzato attraverso l'apertura di sedi nel nostro Paese con l'inaugurazione di uffici appartenenti alla stessa Llp oppure tramite branch legate a una swiss verein.Questa seconda è la strada che gli avvocati di Nctm, Altana e Beiten hanno scelto per dar vita ad Advant. «Essere costituiti come verein svizzera - prosegue Noseda che assieme a Paolo Montironi è uno dei due avvocati italiani che fa parte del consiglio direttivo di Advant - significa che ogni studio appartenente al progetto beneficia della forza collettiva di Advant mantenendo allo stesso tempo la propria autonomia giuridica e finanziaria». Advant non ha e non avrà una "sede centrale". La governance è quella di una associazione svizzera basata a Zug dotata di un consiglio direttivo che conta due membri per studio aderente. Noseda e Montironi sono gli italiani. Per i francesi ci sono Jean-Nicolas Soret e Gilles Gaillard. Mentre i tedeschi sono Philipp Cotta e Christian von Wistinghausen.Detto questo, però, va osservato che gli studi fondatori di Advant si sono allineati rispetto a valori fondamentali come fiducia, eccellenza ed efficienza e hanno sviluppato best practice comuni che permetteranno un'offerta di servizi conforme agli stessi standard in Europa. Gli studi in Advant si sono anche impegnati a condividere sviluppi tecnologici, risorse e soluzioni.«Single branding e seamless services, sono questi i pilastri del progetto, i fattori che ne hanno resa possibile la realizzazione», sottolinea Noseda.E sono questi i fattori che hanno creato le condizioni propizie per la fondazione di Advant. Questi, assieme all'evoluzione del mercato. «Il business - osserva Noseda - non tollera più i particolarismi». «Il mercato sta diventando sempre più competitivo nell'ambito dell'assistenza ai clienti internazionali e tutti noi abbiamo ritenuto che una proposta comune, con un profondo focus europeo, rappresentasse un'offerta molto più forte rispetto a quanto avremmo potuto fare se avessimo continuato "da soli" nei nostri rispettivi Paesi». Quanto allo scenario competitivo, aggiunge l'avvocato, «ci vediamo in concorrenza, per il lavoro a livello europeo, con i principali player internazionali e le verein globali (come Cms, Eversheds Sutherland, Dentons, Norton Rose Fulbright o Dla Piper, per citarne alcune) così come con i grandi studi americani e internazionali. A livello locale, poi, ciascuno dei nostri studi associati si posiziona tra i più importanti operatori del settore». «Riteniamo di essere unici - prosegue Noseda - per via del nostro focus specifico sull'Europa e perché faremo in modo di rendere l'Europa "semplice" grazie a un'offerta unificata».Il target? «Diventare uno dei più grandi e completi studi legali nel mercato europeo». Un proposito che i fondatori di Advant non escludono di allargare anche ad altri indipendenti che condividano la stessa visione. «Non c'è fretta - dice Noseda, ben consapevole di quanto delicato e complesso sia il processo di integrazione di altri "compagni di viaggio" - tuttavia stiamo esplorando una serie di territori e giurisdizioni prioritarie come parte della nostra strategia a lungo termine». Tra questi ci sono la Penisola Iberica, il Benelux, l'Europa dell'Est (Polonia) e i Paesi nordici (Svezia, Finlandia, Norvegia).&nbsp;<a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20210928&amp;idArticle=558881229&amp;idFolder=12517&amp;idChapter=34221&amp;authCookie=-242103372&amp;trc=pDelivery-t20210928-a558881229-h34221-c5303-d10814-f12517-n13947" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da MAG by Legalcommunity</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4996</guid>
                        <pubDate>Fri, 17 Sep 2021 04:24:45 +0200</pubDate>
                        <title>Lo studio Nctm fonda il polo ADVANT</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lo-studio-nctm-fonda-il-polo-advant</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La frontiera continentale attrae l'attenzione anche dello studio legale milanese<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Nctm</span>, che ha definito proprio in questi giorni il progetto crossborder<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">ADVANT</span>.Si tratta di una associazione di law firm che vede coinvolte anche la francese Altana e la tedesca Beiten Burkhardt.«Con più di 600 professionisti, di cui oltre 140 soci, in 13 sedi,<span class="apple-converted-space">&nbsp;ADVANT</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>si colloca tra le maggiori entità della consulenza legale europea», viene specificato dai tre studi legali aderenti.Così<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Nctm</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>cambierà denominazione in<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">ADVANT</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Nctm</span>.La nuova entità è un soggetto di diritto svizzero che sarà governata da un consiglio composto in totale da sei professionisti: due rappresentanti per ogni studio membro. Mentre comunque Altana, Beiten Burkhardt e<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Nctm</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>resteranno entità legali indipendenti.Il nuovo polo a tre potrà contare su 140 partner, 600 professionisti e un fatturato aggregato di 216 milioni. Le sedi operative saranno 13: a Berlino, Dusseldorf, Francoforte, Amburgo, Monaco, Bruxelles, Londra, Milano, Roma, Parigi, Mosca, Pechino e Shanghai. L'obiettivo è assistere le aziende nelle operazioni di acquisizioni internazionali.&nbsp;<a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20210917&amp;idArticle=557492915&amp;idFolder=12517&amp;idChapter=34221&amp;authCookie=750301211&amp;trc=pMailCN-t20210917-a557492915-h34221-c5303-f12517-n595-u8048" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Milano Finanza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4997</guid>
                        <pubDate>Fri, 17 Sep 2021 04:08:40 +0200</pubDate>
                        <title>Nctm, Altana e Beiten Burkhardt lanciano Advant</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-altana-e-beiten-burkhardt-lanciano-advant</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p class="span_newssottotitolo"><em>I tre studi hanno avviato una società svizzera (Swiss Verein) e un brand comune per coordinare le attività tra Francia, Germania e Italia. La nuova realtà può contare su 140 soci e 600 professionisti. Lo studio cambia nome in Advant Nctm.</em></p>Nctm&nbsp;(TLIndex12) annuncia il lancio di&nbsp;Advant, una nuova associazione avviata assieme allo studio francese&nbsp;Altana&nbsp;e al tedesco&nbsp;Beiten Burkhardt. Advant è stata costituita come società di diritto svizzero (Swiss Verein) e sarà governata da un consiglio composto di due rappresentanti per ogni studio legale membro, si legge in una nota.In particolare, i rappresentanti sono&nbsp;Paolo Montironi&nbsp;e&nbsp;Vittorio Noseda&nbsp;per Nctm;&nbsp;Georg Philipp Cotta&nbsp;e&nbsp;Christian&nbsp;Rudolf Alexander von Wistinghausen&nbsp;per Beiten Burkhardt;&nbsp;Jean-Nicolas Rémy Roger Soret&nbsp;e&nbsp;Gilles Gérard Gaillard&nbsp;per Altana. Altana (85 avvocati), Beiten Burkhardt (260 tra avvocati, consulenti fiscali e commercialisti) e Nctm (262 tra avvocati e commercialisti) resteranno entità legali indipendenti, ma incorporeranno il nome Advant nelle rispettive denominazioni sociali. Pertanto Nctm cambia denominazione in&nbsp;Advant Nctm.L'obiettivo della nuova società, basata a Baar (Cantone di Zug), è soprattutto quello di supportare congiuntamente le imprese multinazionali che intendono espandere o supportare le proprie attività in Europa, con un focus particolare sull'asse Europa-Asia, considerando che tre dei quattro uffici extra Ue sono in Paesi asiatici.&nbsp;I tre studi che hanno dato vita ad Altan continueranno ad assistere i propri clienti nazionali nelle rispettive giurisdizioni e a livello internazionale.In particolare, Advant potrà contare su oltre 600 professionisti, tra cui oltre 140 soci e tredici sedi, per la maggior parte nell’Europa continentale. Le sedi nella Ue sono nove: Berlino, Bruxelles, Düsseldorf, Francoforte, Amburgo, Milano, Monaco di Baviera, Parigi, Roma. Quattro gli uffici nei Paesi extra Ue: Londra, Mosca, Pechino e Shanghai. Nella nota i tre studi aggiungono che nei prossimi anni l’obiettivo di&nbsp;Advant&nbsp;è quello di promuovere l’adesione alla società di altri studi di Paesi europei.&nbsp;Paolo Montironi, senior partner di Advant Nctm, ha detto che Advant è&nbsp;un consulente legale focalizzato sull'Europa e che l'iniziativa fornisce ai tre studi fondatori una piattaforma per continuare a crescere e a estendere l’attività nei prossimi anni.Quello di Nctm è uno dei primi casi di uno studio italiano coinvolto nel lancio di una società svizzera (Verein) per coordinare le attività di tre studi della Ue, assieme a quella&nbsp;avviata sempre a settembre da Pirola Pennuto Zei con Fidal e Luther. Tra le altre iniziative avviate negli scorsi anni, ricordiamo l’alleanza europea&nbsp;stretta da Chiomenti (TLIndex2) otto anni fa con la spagnola Cuatrecasas, la francese Gide Loyrette Nouel e la tedesca Gleiss Lutz.Contattato da TopLegal,&nbsp;Stefano Padovani, membro del comitato direttivo di Advant e socio di Advant Nctm, ha spiegato che lo studio stava lavorando da tre anni a questo progetto, un tempo necessario per completare il percorso di allineamento tra le tre realtà. Alla base, ha proseguito Padovani, c’è una scelta strategica e di lungo periodo per superare l’idea di network tradizionale e porsi sul mercato come un’unica entità con un solo brand e un forte radicamento sull’Europa continentale, per attrarre gli investitori europei ed extra europei interessati a sviluppare il proprio business nella Ue.Advant, in particolare, avrà l’obiettivo di gestire gli investimenti comuni dei tre studi in tecnologia (legal tech) e business development, tra cui l'apertura e la gestione di uffici fuori dall'Europa. Il prossimo passo, ha aggiunto Padovani, sarà l’espansione di Advant, tramite il coinvolgimento di altri studi europei nella società, nella Penisola iberica, nel Benelux, nel centro Europa e nei paesi nordici.&nbsp;<a href="https://www.toplegal.it/news/2021/09/15/27984/nctm-altana-e-beiten-burkhardt-lanciano-advant" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da TopLegal</a>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4999</guid>
                        <pubDate>Thu, 16 Sep 2021 07:12:02 +0200</pubDate>
                        <title>Altana, Beiten Burkhardt e Nctm fondano una nuova associazione europea tra studi legali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/altana-beiten-burkhardt-e-nctm-fondano-una-nuova-associazione-europea-tra-studi-legali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tre studi legali europei, leader nei rispettivi Paesi, hanno annunciato oggi il lancio di una nuova associazione, <span style="color: #ac1939;"><strong>ADVANT</strong></span>, che intende avere un ruolo strategico nell’assistere Società e Multinazionali che desiderano espandere l’attività in Europa o crescere nel continente.&nbsp;<span style="color: #ac1939;"><strong>ADVANT</strong></span> è costituita da Altana (Francia), Beiten Burkhardt (Germania) e Nctm (Italia), tre studi legali che condividono un solido posizionamento e un’elevata reputazione nelle rispettive giurisdizioni e uniscono competenze ed esperienze in diverse aree dell’assistenza legale (e fiscale) e in diversi settori industriali.&nbsp;Oltre a supportare congiuntamente Società o Multinazionali che intendono espandere o supportare le proprie attività in Europa, gli studi legali di <span style="color: #ac1939;"><strong>ADVANT</strong></span> continueranno ad assistere i propri clienti nazionali nelle rispettive giurisdizioni e a livello internazionale. Altana, Beiten Burkhardt e Nctm resteranno entità legali indipendenti ma incorporeranno il nome <span style="color: #ac1939;"><strong>ADVANT</strong></span> nelle rispettive denominazioni sociali.&nbsp;Con&nbsp;più di&nbsp;600 professionisti, tra cui oltre 140 soci,&nbsp;<strong><span style="color: #ac1939;">ADVANT</span></strong>&nbsp;si colloca già ora tra le&nbsp;maggiori realtà della consulenza legale europea. <span style="color: #ac1939;"><strong>ADVANT</strong></span> attualmente ha 13 sedi in Europa (Berlino, Bruxelles, Dusseldorf, Francoforte, Amburgo, Londra, Milano, Monaco, Parigi, Roma) e nel mondo (Mosca, Pechino e Shanghai).&nbsp;<span style="color: #ac1939;"><strong>ADVANT</strong></span>, costituita come società di diritto svizzero (Swiss Verein), sarà governata da un consiglio composto di due rappresentanti per ogni studio legale membro.&nbsp;Nei prossimi anni <span style="color: #ac1939;"><strong>ADVANT</strong></span> intende promuovere l’adesione alla stessa di altri primari studi di altri paesi europei, perseguendo una strategia di crescita finalizzata a detenere un ruolo leader nella consulenza legale europea.Philipp Cotta, managing partner di <span style="color: #ac1939;"><strong>ADVANT</strong></span> Beiten, ha dichiarato:&nbsp;“I nostri studi legali si conoscono e lavorano insieme da molti anni, durante i quali è diventato chiaro che i rispettivi valori e la visione del futuro sono molto simili. Insieme saremo più forti e potremo proporre al mercato un’offerta unica che ci permetterà di diventare un top player europeo”.Jean-Nicolas Soret, rappresentante dei partner di <span style="color: #ac1939;"><strong>ADVANT</strong></span> Altana, ha aggiunto:&nbsp;"Il mercato dei servizi legali offre una specifica opportunità per chi integra le migliori competenze e relazioni locali con un’operatività internazionale molto focalizzata sull’Europa. <span style="color: #ac1939;"><strong>ADVANT</strong></span> risponde a questa domanda del mercato offrendo una nuova prospettiva e un vantaggio distintivo alle società clienti che cercano di entrare nel mercato europeo o di espandere l’attività nel continente".</p><div class="gmp-container-ads"><div id="videoincontent" class="gmp-dynamic"><div id="vidcar4s" class="vidcar4s vidcar4sW"><div id="vidpl4s_262938683"><div id="dummy4s"><p><strong>Paolo Montironi</strong>&nbsp;(foto), senior partner di <span style="color: #ac1939;"><strong>ADVANT</strong></span> Nctm, ha commentato:&nbsp;“Andare avanti insieme fornisce ai nostri studi legali una piattaforma per continuare a crescere e a estendere l’attività nei prossimi anni. Per i clienti, il vantaggio sarà la possibilità di avere accesso continuo a specialisti leader di mercato in ogni giurisdizione ed essere assistiti da un consulente legale focalizzato sull'Europa. Per i nostri professionisti, l’associazione sarà un ambiente di lavoro stimolante e multinazionale che permetterà di entrare in contatto con la multiformità dell’Europa creando nuove opportunità di collaborazione, crescita professionale e personale. È un beneficio per tutti”.</p></div></div></div></div></div><p>&nbsp;<a href="https://www.milanofinanza.it/news/altana-beiten-burkhardt-e-nctm-fondano-una-nuova-associazione-europea-tra-studi-legali-202109151127592632" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Milano Finanza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5000</guid>
                        <pubDate>Wed, 15 Sep 2021 08:45:19 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT, parla Noseda: «Single branding e seamless services, sono i pilastri del progetto»</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-parla-noseda-single-branding-e-seamless-services-sono-i-pilastri-del-progetto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Un cantiere durato tre anni. E un traguardo storico. La nascita di ADVANT rappresenta un punto nodale nel processo evolutivo del mercato dei servizi legali italiano. Per la prima volta, infatti, un’associazione professionale tricolore dà via a una vera organizzazione internazionale alleandosi ufficialmente a due altre insegne continentali: i francesi di Altana e i tedeschi di Beiten Burkhardt.Il progetto prende vita il 15 ottobre 2021. E la risultante di questa unione di forze è un’organizzazione con circa&nbsp;<strong>140 soci</strong>,&nbsp;<strong>600 professionisti</strong>,&nbsp;<strong>13 sedi</strong>&nbsp;tra Europa e resto del mondo nonché un giro d’affari aggregato che si attesta attorno ai&nbsp;<strong>216 milioni di euro</strong>.Ma non si tratta di un’idea realizzata in una notte. Come racconta in esclusiva a&nbsp;<em>Legalcommunity</em>&nbsp;il socio e consigliere di amministrazione di Nctm,&nbsp;<strong>Vittorio Noseda</strong>&nbsp;(nella foto), la gestazione di questo progetto è durata un intero triennio. «Un lungo periodo – sottolinea l’avvocato – durante il quale i nostri studi si sono misurati sul campo, verificando la fattibilità pratica di questa idea».E del resto si tratta di un’idea che in tanti, fino a oggi, hanno bollato come sostanzialmente impossibile: dare vita a un’organizzazione europea, aggregando strutture indipendenti, provenienti da Paesi diversi, con culture professionali peculiari. Non si poteva fare. Meglio alleanze, accordi, friendship. Possibilmente senza vincoli di esclusiva. Le principali aperture all’internazionalità, fatte salve poche eccezioni, fino a oggi si sono limitate all’apertura di sedi dirette, uffici di rappresentanza o piccole strutture operative, in giurisdizioni ritenute strategiche per avere antenne sul territorio e intercettare mandati e opportunità.L’internazionalizzazione vera, invece, è quella che buona parte delle insegne anglosassoni ha realizzato nel corso degli ultimi vent’anni e di cui l’avvocatura italiana è stata testimone (e molto spesso target). Un processo che si è realizzato attraverso l’apertura di sedi nel nostro Paese con l’inaugurazione di uffici appartenenti alla stessa Llp oppure tramite branch legate a una swiss verein.Questa seconda è la strada che gli avvocati di Nctm, Altana e Beiten hanno scelto per dar vita ad ADVANT. «Essere costituiti come verein svizzera – prosegue Noseda che assieme a&nbsp;<strong>Paolo Montironi</strong>&nbsp;è uno dei due avvocati italiani che fa parte del consiglio direttivo di ADVANT&nbsp; – significa che ogni studio appartenente al progetto beneficia della forza collettiva di ADVANT mantenendo allo stesso tempo la propria autonomia giuridica e finanziaria». ADVANT non ha e non avrà una “sede centrale”. La governance è quella di una associazione svizzera basata a Zug dotata di un consiglio direttivo che conta due membri per studio aderente. Noseda e Montironi sono gli italiani. Per i francesi ci sono&nbsp;<strong>Jean-Nicolas Soret</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>Gilles Gaillard</strong>. Mentre i tedeschi sono&nbsp;<strong>Philipp Cotta</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>Christian von Wistinghausen</strong>.Detto questo, però, va osservato che gli studi fondatori di ADVANT si sono allineati rispetto a valori fondamentali come fiducia, eccellenza ed efficienza e hanno sviluppato best practice comuni che permetteranno un’offerta di servizi conforme agli stessi standard in Europa. Gli studi in ADVANT si sono anche impegnati a condividere sviluppi tecnologici, risorse e soluzioni.<strong>«Single branding e seamless services, sono questi i pilastri del progetto, i fattori che ne hanno resa possibile la realizzazione», sottolinea Noseda.</strong>E sono questi i fattori che hanno creato le condizioni propizie per la fondazione di ADVANT. Questi, assieme all’evoluzione del mercato. «Il business – osserva Noseda – non tollera più i particolarismi». «Il mercato sta diventando sempre più competitivo nell’ambito dell’assistenza ai clienti internazionali e tutti noi abbiamo ritenuto che una proposta comune, con un profondo focus europeo, rappresentasse un’offerta molto più forte rispetto a quanto avremmo potuto fare se avessimo continuato “da soli” nei nostri rispettivi Paesi».Quanto allo scenario competitivo, aggiunge l’avvocato, «ci vediamo in concorrenza, per il lavoro a livello europeo, con i principali player internazionali e le verein globali (come Cms, Eversheds Sutherland, Dentons, Norton Rose Fulbright o Dla Piper, per citarne alcune) così come con i grandi studi americani e internazionali. A livello locale, poi, ciascuno dei nostri studio associati si posiziona tra i più importanti operatori del settore». «Riteniamo di essere unici – prosegue Noseda – per via del nostro focus specifico sull’Europa e perché faremo in modo di rendere l’Europa “semplice” grazie a un’offerta unificata».Il target? «Diventare uno dei più grandi e completi studi legali nel mercato europeo». Un proposito che i fondatori di ADVANT non escludono di allargare anche ad altri indipendenti che condividano la stessa visione. «Non c’è fretta – dice Noseda, ben consapevole di quanto delicato e complesso sia il processo di integrazione di altri “compagni di viaggio” – tuttavia stiamo esplorando una serie di territori e giurisdizioni prioritarie come parte della nostra strategia a lungo termine». Tra questi ci sono la Penisola Iberica, il Benelux, l’Europa dell’Est (Polonia) e i Paesi nordici (Svezia, Finlandia, Norvegia).&nbsp;Tratto da <a href="https://legalcommunity.it/advant-parla-noseda-single-branding-e-seamless-services-sono-i-pilastri-del-progetto/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Legalcommunity</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5001</guid>
                        <pubDate>Wed, 15 Sep 2021 06:53:45 +0200</pubDate>
                        <title>Nuove insegne: Nctm, i francesi di Altana e i tedeschi di Beiten Burkhardt danno vita ad Advant</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuove-insegne-nctm-i-francesi-di-altana-e-i-tedeschi-di-beiten-burkhardt-danno-vita-ad-advant</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nasce una nuova associazione legale. Un’organizzazione paneuropea. E nasce su iniziativa di tre studi indipendenti: un italiano, un francese e un tedesco. Il progetto si chiama&nbsp;<strong>ADVANT</strong>&nbsp;e a dargli forma sono gli avvocati di&nbsp;<strong>Nctm</strong>,&nbsp;<strong>Altana</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>Beiten Burkhardt</strong>.<strong>COS’È ADVANT</strong>Advant è una società di diritto svizzero (una cosiddetta swiss verein) che sarà governata da un consiglio composto in totale da sei professionisti: due rappresentanti per ogni studio membro.Altana, Beiten Burkhardt e Nctm resteranno entità legali indipendenti. Ma incorporeranno il nome Advant nelle rispettive denominazioni sociali. E soprattutto collaboreranno in maniera costante e integrata.Di fatto, quella che viene annunciata è la costituzione di un progetto professionale che vede tre realtà, radicate nei tre principali mercati continentali, unire le forze per proporre una nuova iniziativa legale capace di assistere società e multinazionali che desiderano espandere l’attività in Europa o crescere nel continente. Advant è uno dei primi progetti legali continentali.<strong>IL PROGETTO IN CIFRE</strong>I numeri dell’iniziativa sono importanti. Advant conta&nbsp;<strong>140 partner</strong>,&nbsp;<strong>600 professionisti&nbsp;</strong>e un fatturato aggregato di<strong>&nbsp;216 milioni di euro</strong>. Gli uffici sono&nbsp;<strong>13</strong>. A Berlino, Dusseldorf, Francoforte, Amburgo e Monaco. A Bruxelles. Londra. Milano e Roma. Parigi. E anche a Mosca, Pechino e Shanghai.<strong>MONTIRONI: UNA PIATTAFORMA PER CRESCERE</strong>«Andare avanti insieme – sottolinea&nbsp;<strong>Paolo Montironi</strong>, senior partner di Advant Nctm – fornisce ai nostri studi una piattaforma per continuare a crescere. Ed estendere l’attività nei prossimi anni». Per i clienti, invece, il vantaggio «sarà la possibilità di avere accesso continuo a specialisti in ogni giurisdizione. Essere assistiti da un consulente legale focalizzato sull’Europa. Mentre per i nostri professionisti, l’associazione sarà un ambiente di lavoro stimolante e multinazionale. Il contatto con la multiformità dell’Europa creerà nuove opportunità di collaborazione, crescita professionale e personale».Gli studi che danno vita a questo nuovo progetto professionale uniscono competenze ed esperienze in diverse aree dell’assistenza legale (e fiscale) e in molteplici settori industriali.Oltre a supportare congiuntamente società o multinazionali che intendono espandere o consolidare le proprie attività in Europa, gli studi legali di Advant continueranno ad assistere i propri clienti nazionali nelle rispettive giurisdizioni e a livello internazionale.<strong>COTTA: CI CONOSCIAMO E LAVORIAMO INSIEME DA ANNI</strong>La combinazione tra “indipendenti”, spesso considerata una missione impossibile, è stata realizzata grazie al fatto che, come spiega il managing partner di Advant Beiten,&nbsp;<strong>Philipp Cotta</strong>, «i nostri studi legali si conoscono e lavorano insieme da molti anni. In questo tempo, è diventato chiaro che i rispettivi valori e la visione del futuro sono molto simili. Insieme saremo più forti. Proporremo al mercato un’offerta che ci permetterà di diventare un top player europeo».<strong>SORET: RISPONDIAMO ALLA DOMANDA DI MERCATO</strong>Ed è proprio la domanda ad aver determinato la nascita di Advant. «Il mercato dei servizi legali – conclude&nbsp;<strong>Jean Nicolas Soret</strong>, rappresentante dei partner di Advant Altana – offre una specifica opportunità per chi integra le migliori competenze e relazioni locali con un’operatività internazionale focalizzata sull’Europa. Advant risponde a questa domanda del mercato offrendo una nuova prospettiva. Un vantaggio distintivo alle società clienti che cercano di entrare nel mercato europeo o di espandere l’attività nel continente».Infine, fanno sapere i promotori del progetto, nei prossimi anni Advant intende promuovere l’adesione alla stessa di altri primari studi di altri paesi europei, perseguendo una strategia di crescita finalizzata a detenere un ruolo leader nella consulenza legale europea.&nbsp;<a href="https://legalcommunity.it/nuove-insegne-nctm-i-francesi-di-altana-e-i-tedeschi-di-beiten-burkhardt-danno-vita-ad-advant/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Legalcommunity</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5006</guid>
                        <pubDate>Thu, 02 Sep 2021 10:39:20 +0200</pubDate>
                        <title>Cina, i brand del lusso e gli operatori dell&#039;e-commerce impegnati sulla privacy</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cina-i-brand-del-lusso-e-gli-operatori-delle-commerce-impegnati-sulla-privacy</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La nuova legge, la cosiddetta Gdpr cinese, riguarda in particolar modo le aziende che operano sulle piattaforme online. Necessario investire su adeguamenti normativi e formazione del personale.</em>La nuova<strong>&nbsp;legge sulla tutela dei dati personali</strong>&nbsp;in&nbsp;<strong>Cina</strong>&nbsp;(il cosiddetto "Gdpr cinese), ha la finalità di garantire la sicurezza dei dati personali in Cina. I principi su cui si fonda sono la sicurezza nazionale e la tutela del diritto alla riservatezza. I principali destinatari di questa nuova legge sono le big tech cinesi (<strong>Alibaba, Baidu, Tencent</strong>) i cui modelli di business hanno a oggi comportato la raccolta e trattamento di dati personali di centinaia di milioni di individui senza sufficienti garanzie di trasparenza circa il loro utilizzo. Non solo. Tutte le imprese che operano sulle piattaforme online, a partire dalle aziende di e-commerce, sono tenute ad adeguarsi a questa nuova legge.È uno sforzo normativo importante che vede impegnate 12 autorità amministrative, tra cui anche&nbsp;<strong>l'Autorità per il ciberspazio,</strong>&nbsp;l'amministrazione per la Regolamentazione del mercato, il Ministero dell'Industria e della Tecnologia informatica, il Ministero degli Interni. Tra queste autorità un ruolo di spicco spetta all'Autorità per il Ciberspazio e alla sua entità gemella, l'<strong>Ufficio della commissione centrale per il ciberspazio</strong>. La prima è un'autorità governativa, espressione del governo centrale, la seconda invece è una commissione del Partito Comunista, a indicazione di come tendano a confluire in una medesima entità poteri politici di direzione e controllo, nonché poteri amministrativi di attuazione ed esecuzione della nuova normativa sulla privacy e, più in generale, sulla sicurezza dei dati.In caso di violazione, i&nbsp;<strong>poteri sanzionatori</strong>&nbsp;sono molto ampi e comprendono sia sanzioni amministrative (sanzioni pecuniarie, revoca delle licenze di commercio) sia, nei casi più gravi di violazione della pubblica sicurezza, la responsabilità penale<strong>.</strong>&nbsp;I marketplace / piattaforme online possono inoltre escludere quegli operatori che abbiano commesso gravi violazioni della normativa sulla privacy.Sia le piattaforme online sia gli operatori su queste piattaforme saranno inoltre&nbsp;<strong>maggiormente esposti al rischio di richieste di risarcimento dei danni&nbsp;</strong>da parte di consumatori che contestino violazioni circa la raccolta e trattamento dei loro dati personali. La nuova legge favorisce i consumatori in questi contenziosi, prevedendo che l'onere della prova sia a carico della piattaforma online e, in generale, dell'operatore economico, che dovranno dimostrare di aver operato in conformità alla legge. Prevede inoltre che il giudice possa anche determinare il danno subito dal consumatore "sulla base delle circostanze concrete", quando risulti difficile provare l'ammontare delle perdite subite dal consumatore, oppure l'entità dei profitti illeciti da parte dell'operatore economico.I punti focali della nuova normativa riguardano la necessità del consenso, espresso e informato, da parte dell'individuo, la disciplina speciale per la raccolta e trattamento dei dati personali sensibili e il trasferimento dei dati personali sia all'interno della Cina sia transfrontaliero. Anche le&nbsp;<strong>aziende italiane</strong>&nbsp;che operano in Cina dovranno tener conto della nuova normativa. Pensiamo ad esempio a chi opera nel settore dell'e-commerce e del retail quando trasmette dati personali dei clienti (nome, indirizzo email, numero di telefono, indirizzo per recapito della merce) alla casa madre in Italia, oppure, più banalmente, alla controllata cinese che invii in Italia i nomi e altri dati personali dei suoi dipendenti.C'è una particolare esposizione al rischio per i&nbsp;<strong>brand del lusso</strong>&nbsp;che potrebbero trovarsi a raccogliere dati personali di funzionari o persone che ricoprono cariche pubbliche. Gli operatori dell'ecommerce e del retail potranno autorizzare ai fini di marketing solo i dati personali che hanno raccolto col consenso dell'individuo interessato, che deve anche aver espressamente acconsentito al loro utilizzo al fine di una&nbsp;<strong>pubblicità mirata&nbsp;</strong>nei suoi confronti (consenso che potrà revocare in qualsiasi momento)<strong>.&nbsp;</strong>Non potranno essere acquistati dati personali da altri operatori, senza il consenso informato da parte dell'individuo interessato.Il creare&nbsp;<strong>profili dei consumatori</strong>&nbsp;sarà più difficile (se non impossibile) perché questo viene a scontrarsi con la necessità del consenso informato da parte degli individui e anche con il principio che le informazioni personali vadano raccolte solo nella misura strettamente necessaria. Il&nbsp;<strong>trasferimento di dati personali all'estero</strong>&nbsp;appare particolarmente delicato. Non soltanto è necessario il consenso espresso da parte dell'individuo, ma è anche necessaria una preventiva approvazione da parte dell'Autorità del Ciberspazio, o da altro soggetto delegato da questa autorità. In alternativa all'approvazione, le parti potranno adottare un modello contrattuale per il trasferimento dei dati all'estero che garantisca un trattamento dei dati conforme alla normativa ed al consenso dell'individuo.Per il momento la disciplina del trasferimento dei dati personali all'estero è ancora incompleta, mancando la normativa di attuazione che riguarda la preventiva approvazione da parte dell'Autorità per la Cybersecurity oppure l'indicazione di quale sarà il modello di contratto da adottarsi per il trasferimento transfrontaliero dei dati. Sarà comunque anche consigliabile per le società assicurarsi che il soggetto ricevente i dati all'estero sia stato certificato al trattamento dei dati personali in sicurezza. Regolamenti di attuazione dovranno essere pubblicati&nbsp;<strong>prima del primo novembre 2021</strong>, data di entrata in vigore della nuova legge.Le aziende italiane, e in generale europee, sono in qualche modo avvantaggiate perché già operano nel contesto del Gdpr e quindi hanno già&nbsp;<strong>strumenti</strong>&nbsp;e sensibilità per affrontare queste novità normative. Inoltre, come soggetti riceventi dai dalla Cina, possono dimostrare di operare in un ordinamento giuridico che ha standard di tutela della privacy non inferiori a quelli ora adottati in Cina. Per le aziende si prospetta di dover affrontare un&nbsp;<strong>nuovo contesto normativo</strong>, molto sofisticato, e presidiato da svariate autorità amministrative con funzione di supervisione, controllo e con poteri sanzionatori. La sfida, pertanto, soprattutto per le aziende che operano nell'ecommerce e nel retail, è quella di essere in regola con la nuova normativa e, allo stesso tempo, rimanere competitive sul mercato.Questo comporterà<strong>&nbsp;</strong>un&nbsp;<strong>incremento delle riscorse</strong>&nbsp;(e dei costi) da dedicarsi alla compliance per la privacy.<strong>&nbsp;&nbsp;</strong>Comporterà probabilmente anche una ristrutturazione della propria presenza in Cina per ridurre la necessità del trasferimento di dati all'estero, nonché ridurre l'esposizione al rischio. Le società straniere potranno valutare di spostare le attività di gestione e trattamento dei dati in Cina e di stabilire una presenza commerciale in Cina, se già non l'avessero. Da non escludere anche ulteriori ristrutturazioni dirette a localizzare ulteriormente le attività in Cina, per esempio trasferendole a una società a capitale domestico.Le società in Cina dovranno anche aver cura della&nbsp;<strong>formazione dei dipendenti</strong>&nbsp;che sono a contatto con dati personali. La nuova legge vieta, per esempio, il trasferimento di dati ad autorità straniere, salvo preventiva approvazione da parte delle competenti autorità cinesi. I dipendenti pertanto dovranno essere consapevoli che non possono trasferire dati personali all'estero perché, per esempio, devono essere utilizzati come prove avanti a un giudice oppure in un arbitrato. Il consenso del dipendente (o altro soggetto interessato) non è in questo caso sufficiente.Come approccio pratico, considerate le affinità tra la normativa europea sulla privacy (Gdpr) e quella cinese, ha senso pensare di "localizzare" regolamenti e policy aziendali già adottati in Italia anche in Cina. Tra le differenze di cui tener conto, anche gli&nbsp;<strong>ampi poteri di ispezione</strong>&nbsp;delle autorità amministrative cinesi e pertanto la necessità di predisporre e conservare, per almeno tre anni, tutta la documentazione necessaria a provare l'uso corretto dei dati personali.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:carlo.geremia@advant-nctm.com">Carlo Geremia</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5008</guid>
                        <pubDate>Mon, 30 Aug 2021 05:27:50 +0200</pubDate>
                        <title>Nasce “Mille Infrastrutture - Rete d’imprese”  per il monitoraggio e la sicurezza delle infrastrutture</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nasce-mille-infrastrutture-rete-dimprese-per-il-monitoraggio-e-la-sicurezza-delle-infrastrutture</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Sottoscritto il contratto per la costituzione di “Mille Infrastrutture – Rete d’imprese”, la prima e più grande rete di imprese in Italia, creata per il monitoraggio statico e dinamico delle infrastrutture, con particolare rifermento a ponti, viadotti e gallerie.La Rete è una risposta concreta alle missioni e alle priorità inserite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel connesso Fondo Complementare. Nasce oggi un nuovo soggetto giuridico, grazie al prezioso supporto legale dello studio <strong>Nctm</strong>, per dare continuità di azione al progetto “Mille Infrastrutture”, già candidato ad agosto 2020 nell’ambito della misura di intervento “Strade Sicure”, per un valore iniziale di oltre 450 milioni di euro.Tale progetto, in virtù della sua particolare capacità di innovazione e utilità, si presenta come un volano per lo sviluppo economico e per la sicurezza del Paese.L’iniziativa per la creazione della Rete “Mille Infrastrutture” parte dai Distretti Tecnologici di Basilicata, Liguria, Piemonte e Campania, e coinvolge grandi, medie e piccole imprese, insieme a Centri di ricerca e Università, tra cui l’Istituto Italiano di Tecnologia e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, per un totale di oltre ottanta attori, pubblici e privati. Un network di competenze complementari che vede come protagonisti grandi player nel campo dell’innovazione tecnologica. La presenza come nodo strategico di Leonardo, la principale azienda industriale italiana e tra i leader mondiali nel settore Aerospazio Difesa &amp; Sicurezza, assicura alla compagine una visione univoca ed integrata e favorisce il trasferimento tecnologico lungo tutta la filiera produttiva, da Nord a Sud.“La Rete sarà vettore di sviluppo e innovazione su tutta la Penisola e porrà particolare attenzione al rilancio del Mezzogiorno, obiettivo prioritario del PNRR, per rafforzare la coesione e promuovere la crescita economica. Verrà creato un solido asse tecnologico per il monitoraggio delle infrastrutture e per la prevenzione dei rischi: un unicum per il Sistema Paese in termini di portata innovativa, efficacia ed affidabilità” – ha affermato Antonio Colangelo, Presidente del consorzio TeRN di Basilicata e neoeletto Presidente della Rete, nonché promotore del contratto insieme all’Ing. Remo Pertica, Presidente del Distretto Tecnologico Ligure Siit.La cooperazione si pone, infatti, come obiettivo principale la realizzazione di una piattaforma tecnologica all’avanguardia, in grado di gestire i dati acquisiti tramite sistemi innovativi multisensoriali e satellitari, ed applicare soluzioni di intelligenza artificiale per garantire il monitoraggio di tutti i parametri che assicurano il controllo della stabilità e sicurezza delle infrastrutture del Paese. La piattaforma potrà successivamente essere utilizzata per le attività di monitoraggio di altre opere e fornire ai gestori ed alle Autorità preposte alla sicurezza un efficace strumento di allerta e di manutenzione.Punto di forza della Rete è rappresentato dal suo carattere di terzietà ed assoluta indipendenza nell’erogazione del servizio in oggetto, a garanzia dell’affidabilità e della trasparenza dei dati e delle informazioni fornite a supporto delle decisioni da parte degli stakeholder. Il particolare modello organizzativo su cui è stato costituito il progetto “MilleInfrastrutture” rappresenta una best practice replicabile su scala europea, rispondendo agli obiettivi della tutela del cittadino e della salvaguardia del patrimonio infrastrutturale.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5009</guid>
                        <pubDate>Mon, 30 Aug 2021 03:35:32 +0200</pubDate>
                        <title>Cina, i brand di lusso in fila dagli strateghi della privacy</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cina-i-brand-di-lusso-in-fila-dagli-strateghi-della-privacy</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Aziende e società di e-commerce, operare in Cina diventa più difficile e richiede investimenti in adeguamenti legislativi e in formazione del personale.La nuova normativa sulla privacy, appena varata da Pechino e che entrerà in vigore a novembre si presenta come una doppia sfida:"Le imprese dell'e-commerce e del retail dovranno adeguarsi a un nuovo contesto normativo molto sofisticato presidiato da 12 autorità amministrative, tra cui anche quella per il Cyberspazio», racconta <strong>Carlo Geremia</strong>, partner dello <strong>studio legale</strong>&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Nctm</span></strong>&nbsp;con sede a Shanghai, uno degli speaker del convegno organizzato dalla Camera di Commercio italiana in Cina proprio Shanghai:"New personal data regulation &amp; business implication in the Prc".Spiega Geremia: «C'è una particolare esposizione al rischio per i brand del lusso, e in generale per tutti gli operatori sarà più difficile creare profili dei consumatori, se non impossibile».La necessità del consenso informato e la raccolta di informazioni strettamente necessarie restringono il campo di azione nelle strategie commerciali e e di marketing.Investimenti su adeguamento normativo e formazione del personale sono le due strade maestre da imboccare per restare competitivi. Le imprese italiane, e in generale le europee, sono in qualche modo avvantaggiate perché già operano nel contesto del Gdpr, standard di tutela della privacy simile a quello cinese.Ma resta il nodo del trasferimento di dati trasfrontalieri.&nbsp;<a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20210830&amp;idArticle=555523491&amp;idFolder=12517&amp;idChapter=34221&amp;authCookie=945059977&amp;trc=pDelivery-t20210830-a555523491-h34221-c5303-d10814-f12517-n57" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Repubblica - Affari &amp; Finanza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5015</guid>
                        <pubDate>Thu, 22 Jul 2021 03:56:43 +0200</pubDate>
                        <title>Best practices &amp; technology challenges for early implementation of hydrogen strategies</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/best-practices-technology-challenges-for-early-implementation-of-hydrogen-strategies</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’ambasciata del Canada in Italia, in collaborazione con ICC (<em>International Chamber of Commerce</em>), il Centro Studi Italia-Canada e <strong>Nctm Studio Legale</strong>, ha presentato l’evento “<em>Best Practises &amp; Technology Challenges for early implementation of hydrogen strategies</em>”, tavola rotonda con focus sulle strategie nazionali di Italia e Canada per l’utilizzo dell’idrogeno.L’incontro, che si è svolto nella sede romana di <strong>Nctm Studio Legale</strong>, è nato dalla collaborazione già esistente tra Canada e Italia nel settore energetico all’interno delle organizzazioni internazionali di cui fanno parte e nel contesto della Dichiarazione Congiunta firmata dai due Stati nel 2014. Da qui, la necessità di rafforzare ed espandere le relazioni commerciali, scientifiche e tecnologiche ai fini di una maggiore sicurezza e per un utilizzo responsabile delle risorse energetiche disponibili.L’annuncio nel dicembre 2020 da parte di Seamus O’Reagan, <em>Minister of Natural Resources Canada</em>, sulle strategie per l’implementazione dell’idrogeno nel Paese, ha l’obiettivo di mostrare le vaste opportunità offerte dal Canada in termini di internazionalizzazione per le aziende italiane e le capacità tecnologiche canadesi all’avanguardia nel settore delle celle a combustibile e nell’utilizzo dell’idrogeno stesso.Alexandra Bugailiskis, Ambasciatrice del Canada in Italia: “La pandemia ci ha insegnato che le sfide globali richiedono soluzioni globali. E la più grande sfida del 21° secolo è il cambiamento climatico”.“La nuova strategia canadese sull’implementazione dell’idrogeno lanciata dal ministro O’Reagan”, prosegue l’Ambasciatrice “prevede benefici energetici ed economici entro il 2050. Già ad oggi, circa il 90% degli autobus in Canada sono alimentati da celle a combustibile ed è iniziata la produzione del primo impianto di idrolisi commerciale su larga scala. Il nostro Paese ha le risorse e le competenze per diventare un punto di riferimento importante nella produzione e fornitura di idrogeno pulito. In questo contesto, risultano fondamentali gli accordi multilaterali con gli Stati di tutto il mondo, tra cui ovviamente l’Italia”.“L’italia ritiene indispensabile lo sviluppo della produzione di idrogeno per accelerare il processo di decarbonizzazione dei processi industriali” ha affermato Mariano Grillo, Direttore Generale Infrastrutture e Sicurezza dei sistemi energetici e geominerari – Ministero Italiano della Transizione Ecologica, “Intendiamo agire su due filoni principali: la semplificazione del quadro normativo e l’investimento delle risorse in progetti che combinino innovazione e occupazione. Siamo orgogliosi di condividere con il Canada la partecipazione ad iniziative e programmi internazionali come la Clean Energy Ministerial (CEM) e Mission Innovation 2.0, che ci vede fianco a fianco sul tema delle rinnovabili e sull’idrogeno.”Durante l’evento sono inoltre intervenuti: <strong>Paolo Quattrocchi</strong>, partner <strong>Nctm</strong> e Direttore del Centro Studi Italia Canada; Luigi Crema, Vice Presidente di H2IT | <em>Italian Hydrogen &amp; Fuel Cell Association</em>; Ercole de Vito, <em>Head of Business Development</em>, ICC Italia; Aaron Hoskin, <em>Senior Manager intergovernmental initiatives</em> – <em>Natural Resources</em> Canada; Matt Kirby, Presidente &amp; CEO – <em>Canadian Fuel Cell &amp; Hydrogen Association</em>.L’incontro, inserito nell’ambito della partecipazione del Canada al <em>G20 Climate and Energy Joint Ministerial Session</em>, di cui l’Italia detiene la Presidenza, ha visto la presenza di importanti realtà italiane e canadesi, tra cui: Bonatti S.p.A., Enel Green Power S.p.A., ENI S.p.A., Saipem S.p.A., Snam S.p.A., Xebec Adsorption Europe S.R.L., Ballard Power System, Ionomr Innovations Inc. e Loop Energy.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5025</guid>
                        <pubDate>Fri, 09 Jul 2021 05:19:30 +0200</pubDate>
                        <title>Euronext vuole esportare lo Star</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/euronext-vuole-esportare-lo-star</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il progetto è in fase di elaborazione ai piani alti della società che gestisce Borsa Italiana. Il modello è stato esaminato anche nell'ultimo studio della task force della Commissione Ue.</em>Piazza Affari soffre il gap strutturale con le altre borse europee e globali. Il problema ha radici lontane e profonde. E la distanza dalle piazze finanziarie internazionali si sta accentuando ancora di più con le operazioni che si stanno concretizzano, in questi ultimi anni, a Milano sulle società quotate.Come dimostrano le 14 opa finalizzate al delisting promosse da inizio anno - fanno seguito alle otto opa completate, tra offerte d'acquisto e fusioni, nello scorso anno e alle 15 definite nel 2019 - a fronte delle sole tre quotazioni (Philogen, Seco e The Italian Sea Group) sul listino principale, dopo che l'azienda di Novara U-Power (calzature anti-infortunistica e abbigliamento da lavoro) nei giorni scorsi ha deciso di rinviare a data da destinarsi lo sbarco sullo Star per, si mormora nelle sale operative, una significativa distanza di alcune centinaia di milioni in termini di valutazione tra la richiesta e la risposta del mercato e degli investitori.Nonostante ciò, il listino pregiato di Borsa può rappresentare un elemento di distinzione di Milano rispetto alle altre borse del circuito Euronext (in particolare Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Lisbona, Dublino e Oslo) e non solo. Così, come già ipotizzato di recente da MF-Milano Finanza, il management del gruppo che ha base in Francia e che controlla anche Piazza Affari sta accelerando sull'opportunità di replicare il modello Star anche al di fuori dei confini italiani.Così, come appreso da questo giornale tra gli operatori finanziari, pare che proprio in queste settimane si stiano intensificando i ragionamenti dei vertici di Euronext, a partire dal ceo e presidente del managing board Stéphane Boujnah in merito alla possibilità di rendere concreto questo progetto replicando il modello del listino milanese, puntando in particolare sugli aspetti delle regole di governance e della trasparenza che hanno fatto dello Star una sorta di unicum in Europa.Una opzione che viene valutata di particolare interesse da parte di broker, gestori e advisor italiani visto che per una volta Milano può essere presa come punto di riferimento in ambito internazionale. In tale modo, si ragiona nelle sale operative, si potrebbe anche rafforzare l'attrattività di Piazza Affari che come emerge dai numeri soffre parecchio avendo solo nell'Aim Italia, il listino dedicato alle pmi, il vero traino in fatto di quotazioni anche se di piccola taglia rispetto a Mta.Il tema della creazione di un segmento pan-europeo che abbia paletti rilevanti su tematiche gestionali e di controllo è stato anche evidenziato nell'ultimo lavoro, durato sette mesi, del Technical expert stakeholder group costituito nell'ottobre di un anno fa dalla Commissione Europea e composto da 10 membri tra i quali Andrea Vismara, ceo di Equita Group, e&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Lukas Plattner</span></strong>, partner dello studio legale <strong>Nctm</strong>.Il documento finale di 117 pagine intitolato «Making listing cool again» e già riferito da MF-Milano Finanza nell'edizione di sabato 12 giugno, nei 12 obiettivi da adottare in ambito comunitario e nazionale per rilanciare le quotazioni, in particolare quelle delle pmi, sui listini faceva esplicito riferimento alla creazione di un listino ad hoc per aziende con determinati requisiti. «E per tale ragione va identificata e creata una nuova categoria di aziende: le Ue Champions. Si tratta di società che hanno particolari requisiti: ampio flottante, almeno del 35%, una market cap superiore ai 100 milioni e che siano particolarmente virtuose nel rispetto dei presidi environmental, social e governance (esg)», avevano evidenziato proprio Plattner e Vismara illustrando il lavoro della task force della Commissione Ue.Un progetto quello della creazione di questo specifico raggruppamento di società che, a quanto si apprende, è visto con favore proprio da Euronext. Da qui, dunque, l'opzione sempre più concreta di replicare lo Star sulle altre borse gestite dalla società che ha la base operativa ad Amsterdam.&nbsp;<a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20210709&amp;idArticle=550000324&amp;idFolder=12517&amp;idChapter=34221&amp;authCookie=-144391960&amp;trc=pDelivery-t20210709-a550000324-h34221-c5303-d10814-f12517-n595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da&nbsp;Milano Finanza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5030</guid>
                        <pubDate>Wed, 30 Jun 2021 04:41:43 +0200</pubDate>
                        <title>AGCM chiude l’istruttoria sull’intesa degli “accumulatori al piombo esausti”: gli studi coinvolti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/agcm-chiude-listruttoria-sullintesa-degli-accumulatori-al-piombo-esausti-gli-studi-coinvolti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’istruttoria dell’AGCM&nbsp;sulle “Restrizioni nell’acquisto di accumulatori al piombo esausti” è stata chiusa senza accertare alcuna violazione della normativa antitrust e senza irrogare alcuna sanzione.Il procedimento istruttorio era stato avviato nel dicembre 2019 per verificare l’esistenza di una presunta intesa anticoncorrenziale avente ad oggetto l’acquisto di accumulatori al piombo esausti.&nbsp;Il risultato è stato raggiunto grazie agli impegni spontaneamente proposti dalle parti nel corso del procedimento, resi vincolanti dall’Autorità.Per&nbsp;FiammEnergy Technology&nbsp;e&nbsp;SIAPRA&nbsp;ha agito&nbsp;BonelliErede, con un team guidato dal partner&nbsp;Francesco&nbsp;Anglani,&nbsp;coadiuvato dall’associate&nbsp;Filippo&nbsp;Caliento&nbsp;e&nbsp;Marta&nbsp;Contu.Per&nbsp;ClariosItalia&nbsp;ha agito&nbsp;Cleary Gottlieb, con un team guidato dal socio&nbsp;Matteo Beretta&nbsp;e dal senior&nbsp;attorney&nbsp;Saverio Valentino, assistiti dagli associate&nbsp;Riccardo Tremolada&nbsp;e&nbsp;Michael Tagliavini.</p><p class="has-text-align-left">Per&nbsp;Piombifera Italiana&nbsp;ha agito&nbsp;Dentons&nbsp;con un team costituito dal partner&nbsp;Michele&nbsp;Carpagnano&nbsp;e&nbsp;dall’associate&nbsp;Giulia Giordano.</p>Per i consorzi&nbsp;COBAT&nbsp;e&nbsp;COBAT RIPA&nbsp;hanno agito&nbsp;Gianni &amp;&nbsp;Origoni, con un team costituito dal socio&nbsp;Piero Fattori&nbsp;e dagli&nbsp;associates&nbsp;Francesco&nbsp;Alongi&nbsp;e&nbsp;Giorgio Blandino, e lo&nbsp;studio legale&nbsp;Borromeo, con&nbsp;Carlo Borromeo, avvalendosi, per quanto riguarda i profili economici, dell’assistenza di&nbsp;Lear, con un team costituito da&nbsp;Paolo&nbsp;Buccirossi, Salvatore Nava,&nbsp;Rossella&nbsp;Mossucca&nbsp;e&nbsp;Livia Baccari.Per&nbsp;Piomboleghe&nbsp;ha agito lo&nbsp;studio legale&nbsp;Luisa Torchia, con un team costituito da&nbsp;Luisa Torchia&nbsp;e da&nbsp;Francesco Giovanni&nbsp;Albisinni.Per Eco-bat&nbsp;hanno agito&nbsp;White &amp; Case, con un team costituito dai soci&nbsp;Veronica Pinotti&nbsp;e&nbsp;Martino Sforza&nbsp;e dall’associate&nbsp;Giuseppe Tantulli,&nbsp;e&nbsp;<strong>Nctm studio legale</strong>, con un team costituito dal partner&nbsp;<strong>Luca Toffoletti</strong>&nbsp;e&nbsp;da&nbsp;<strong>Francesco Mazzocchi</strong>, salary partner, e dall’associate&nbsp;<strong>Alfonso Cardarelli</strong>,&nbsp;avvalendosi, per quanto&nbsp;riguarda i profili economici, dell’assistenza di Officina Economica, con un team costituito da&nbsp;Alessia Ghelfi, Ines Tomasi&nbsp;e Michele Puccio.&nbsp;<a href="https://legalcommunity.it/agcm-accumulatori-piombo-studi/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Legalcommunity</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5039</guid>
                        <pubDate>Mon, 14 Jun 2021 05:12:41 +0200</pubDate>
                        <title>La Superlega delle pmi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-superlega-delle-pmi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Un comitato della Commissione Ue ha elaborato 12 linee guida per rilanciare le quotazioni sulle borse, con un focus sul piccolo Mta. Tra le idee, dare vita a un listino che valorizzi le società più virtuose.</em>Making listing cool again. Parafrasando lo slogan della tambureggiante campagna elettorale di Donald Trump del 2016 (Make America Great Again), il technical expert stakeholder group costituito nell'ottobre di un anno fa dalla Commissione Ue ha elaborato, dopo sette mesi di confronto, una serie di proposte e valutazioni. Il documento finale di 117 pagine (intitolato appunto «Making listing cool again») indica 12 obiettivi da adottare ( vedere tabella in pagina) in ambito comunitario e nazionale per rilanciare le quotazioni, in particolare quelle delle pmi, sui listini. A partire da Piazza Affari. Non per nulla tra i 10 componenti del Tesg, due erano italiani: Andrea Vismara, ceo di Equita Group, e&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Lukas Plattner</span></strong>, partner dello <strong>studio legale Ntcm</strong>.Parola d'ordine semplificare, per non perdere competitività con i listini del resto del mondo, Wall Street e Londra in primis. «Nonostante Brexit gli inglesi si stanno muovendo molto rapidamente sul fronte borsistico per essere più competitivi e attrarre capitali e soprattutto aziende», analizzano con MFMilano Finanza Plattner e Vismara. «Londra diventerà un hub di riferimento per le grandi operazioni di mercato. L'Europa deve darsi nuove regole per sostenere la crescita dei listini».Quali in particolare? «È necessario semplificare le modalità d'accesso: prospetti più brevi, testi in inglese per agevolare gli investitori internazionali. Serve la possibilità di scegliere quale autorità di vigilanza deve approvare i documenti», sottolineano i due esperti. «Poi occorre semplificare la normativa relativa alla permanenza sui listini. La market abuse è un tema delicatissimo e decisivo nella scelta di un imprenditore rispetto alla possibilità di mantenere quotata o meno l'azienda». Vi sono poi altri elementi decisivi, secondo gli esperti del Tesg, che vanno sostenuti e definiti per dare maggior forza alle quotazioni e all'apertura dei mercati. Una soluzione è quella di creare una nuova categoria, trasversale, di società: le Smc. Si tratta di aziende quotate di medio-piccola dimensione con una capitalizzazione inferiore al miliardo. «Per queste società va individuato un regime giuridico proporzionato e meno oneroso e va creata una serie di incentivazioni fiscali, sulle plusvalenze, sulla ricerca», specificano ancora i due professionisti di Equita e&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Nctm</span></strong>. È importante incrementare la visibilità. «E per tale ragione va identificata e creata una nuova categoria di aziende: le Ue Champions. Si tratta di società che hanno particolari requisiti: ampio flottante, almeno del 35%, una market cap superiore ai 100 milioni e che siano particolarmente virtuose nel rispetto dei presidi esg». Insomma, in gergo calcistico andrebbe creata la Superlega delle borse europee. Con un esito, però, che dovrà essere decisamente differente dal progetto sportivo evaporato nel giro di un weekend.In questo contesto un'analisi a parte merita Piazza Affari, uno dei listini più piccoli del Continente e entrato da poco a far parte di Euronext. Palazzo Mezzanotte ha problemi cronici da risolvere, come dimostrano le pochissime ipo su Mta. Figlie anche del fatto che «abbiamo un livello particolarmente elevato di affidamenti bancari rispetto ad altre forme di finanziamento», dicono Plattner e Vismara, «oltre a processi di quotazioni lunghi e onerosi». Non per altro se Parigi, Londra, Francoforte, Madrid e Zurigo hanno un tasso del 28% di ipo ritirate a collocamento in corso, in Italia la percentuale sale al 41%. Quasi una possibile matricola su due, si ritira quando è all'ultimo miglio. Questo ovviamente vale soprattutto per il listino principale, non per Aim. «Scontiamo già un problema di competitività con il resto d'Europa che va superato. Per questo è decisivo che a livello di sistema si lavori per il cambiamento delle regole. O lo facciamo adesso o sarà troppo tardi».E se Euronext magari «ci toglierà autonomia, porterà però un'expertise e una rapidità nella gestione dei processi di ipo che potrà essere decisiva». Perciò occorre che Borsa e Consob rivedano alcuni modelli operativi e che il governo si attivi per facilitare il percorso.&nbsp;<strong>Le 12 priorità per aumentare le quotazioni sui mercati</strong>1- Introduzione nella legislazione Ue sul settore finanziario di nuova categoria trasversale: le società di piccola e media capitalizzazione quotate con una market cap inferiore a 1 miliardo2- Semplificazione dell'accesso al mercato e riduzione dei costi di raccolta3- Rivisitazione della disciplina sulla market abuse4- Adozione di regimi transitori così da consentire alle PMI di adattarsi nel tempo ai complessi obblighi di una società quotata5- Introduzione di strutture azionarie a voto multiplo a livello UE così da permettere ai fondatori e agli investitori iniziali di raccogliere nuovo capitale (pubblico) senza perdere il controllo6- Sostegno dell'attività di ricerca e analisi rivolta alle pmi tramite incentivi di natura fiscale e messa a disposizione di fondi Ue per ridurre i costi di ricerca7- Apertura del mercato alle mi con interventi mirati a incrementare i flussi informativi tra emittente e creditori nonché a ridurre i costi per le pmi che vogliono dotarsi di un rating indipendente8- Promozione di chiari e semplici standard Esg per le pmi quotate con meno di 500 dipendenti9- Definizione di un set minimo di requisiti di corporate governance armonizzati per le pmi quotate sui mercati di crescita così da aumentarne la trasparenza10- Creazione di una label Ue Champions in cui potranno rientrare le pmi di maggiori dimensioni (capitalizzazione superiorei ai 100 milioni), con ampio flottante (più del 35%) e particolarmente virtuose11- Ampliamento della categoria di pmi quotate che possono beneficiare degli incentivi fiscali compatibili con il quadro in tema di aiuti di Stato12- Potenziamento della partecipazione degli investitori retail ai mercati finanziari attraverso l'emissione di una nuova categoria di investitori al dettaglio qualificati&nbsp;<a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20210612&amp;idArticle=546601653&amp;idFolder=12517&amp;idChapter=34221&amp;authCookie=-1235779376&amp;trc=pDelivery-t20210612-a546601653-h34221-c1115-d10814-f12517-n70" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Milano Finanza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5042</guid>
                        <pubDate>Wed, 09 Jun 2021 04:06:05 +0200</pubDate>
                        <title>Legalcommunity InterViews: Nctm diventa membro di Ela</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legalcommunity-interviews-nctm-diventa-membro-di-ela</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dopo una selezione lunga una anno Nctm è stato nominato Membro Italiano di ELA.L’Employment Law Alliance&nbsp; è uno dei più grandi network di avvocati esperti nel diritto del lavoro, relazioni industriali ed immigrazione al mondo.Conta oltre 3.000 avvocati in più di&nbsp;<strong>171 Stati</strong>&nbsp;e si distingue dagli altri network in quanto è composto da avvocati che lavorano all’interno di&nbsp;<strong>multipractice firm.</strong>Nicola Di Molfetta ne ha parlato con l’avvocato&nbsp;<strong>Michele Bignami</strong>, socio a capo della practice di diritto del lavoro in Nctm.<a href="https://legalcommunity.it/legalcommunity-interviews-nctm-diventa-membro-di-ela/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Per ascoltare il podcast integrale clicca qui.</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5050</guid>
                        <pubDate>Thu, 03 Jun 2021 05:33:12 +0200</pubDate>
                        <title>Pechino rafforza la tutela della proprietà intellettuale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pechino-rafforza-la-tutela-della-proprieta-intellettuale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Aumenta la protezione di brevetti, farmaci e diritto d'autore (anche online). La Cina deve rendere effettivo l'impegno assunto con Washington nel 2020.</em>Le dispute commerciali con gli Stati Uniti hanno spinto Pechino a un upgrade dell'intero sistema di tutela della proprietà intellettuale: brevetti, farmaci, copyright per le trasmissioni (anche online) compresi.Da ieri, con la nuova legge su brevetti e copyright, è diventato effettivo l'impegno bilaterale siglato il 15 gennaio 2020. Con la Fase 1 del negoziato commerciale i due blocchi sancivano la tregua e tra le promesse cinesi figurava, appunto, il rafforzamento dei diritti di proprietà intellettuale. Per gli americani, un punto non negoziabile. Il presidente cinese Xi Jinping si è impegnato personalmente in più occasioni a sostenere e illustrare la svolta.Si concretizza così anche quell'adeguamento ormai necessario ad innalzare gli standard di protezione di un Paese che, dal canto suo, non hai smesso di innovare, nemmeno durante la pandemìa: nel 2020 la Cina ha conservato la leadership globale con 68.720 registrazioni WIPO (+16,1% sul 2019), contro le 59.230 degli Usa (+3%) e ha trainato l'Asia portando la quota mondiale al 53,7%, una percentuale che un decennio fa era soltanto del 35,7 per cento.Vengono accolte richieste che le aziende sostenevano da anni. Finalmente sul fronte dei brevetti per design i titolari possono proteggere sia la totalità sia le singole parti di un prodotto, mentre la durata della tutela si allunga dagli attuali 10 a 15 anni. Scatta la regola della priorità nazionale in modo tale che il richiedente di un brevetto di design può rivendicare una priorità di sei mesi.Debuttano i danni punitivi in caso di violazioni internazionali, multati fino a cinque volte tanto le misure previste. Si ammette la difficoltà per chi ha subito un danno di accertare le perdite subite, e il guadagno illecito realizzato dal presunto violatore diventa il criterio ricorrente.Ma anche i titolari di brevetti devono osservare il principio della buona fede, evitando l'abuso dei diritti. Una svolta che va letta alla luce delle ultime vicende cinesi e che collega i brevetti all'Antitrust.«L'abuso dei diritti di brevetto può anche dar luogo a rivendicazioni antimonopolistiche, se il brevetto in questione ad esempio è indispensabile per l'operatività delle aziende di un certo settore industriale - dicono <strong>Enrico Toti</strong> e <strong>Laura Formichella</strong> dello studio <strong><span class="chapterhl">Nctm</span></strong>. Si chiarisce nella legge che se una controversia relativa a un abuso di diritto di brevetto ha l'effetto di eliminare o limitare la concorrenza, è disciplinata dalla legge Antimonopolio. In base alle linee guida Antimonopolio per il settore della proprietà intellettuale dello scorso 18 settembre, l'applicazione dei diritti di brevetto può dar luogo ad una violazione dell'Antitrust, ad esempio in caso di accordi orizzontali per esercitare congiuntamente brevetti concorrenti o l'abuso di posizione dominante sul mercato legata alla titolarità di brevetti standard essenziali».Sui farmaci, si introduce il meccanismo del Patent linkage, che rafforza la tutela in giudizio dei diritti di sfruttamento industriale dei prodotti di marca rispetto ai generici e si allunga la durata brevettuale di un nuovo farmaco già approvato per la commercializzazione, a compensazione delle lungaggini del sistema (Patent term extension).Risarcimenti più pesanti scattano per violazione del copyright, e il tetto massimo per i danni passa da 1 a 5 milioni di Renminbi, con un minimo di 500. Infine, il diritto d'autore si allarga al "diritto di trasmissione" in tutte le forme più avanzate, inclusa la "trasmissione interattiva on demand", il "download di rete", "la trasmissione radiofonica, via cavo e il webcast".&nbsp;Tratto da <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20210602&amp;idArticle=545342376&amp;idFolder=12517&amp;idChapter=34221&amp;authCookie=-408498094&amp;trc=pDelivery-t20210602-a545342376-h34221-c1115-d10814-f12517-n17" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Il Sole 24 Ore</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5052</guid>
                        <pubDate>Mon, 31 May 2021 04:31:55 +0200</pubDate>
                        <title>Ela sceglie Nctm per affiliarsi in Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ela-sceglie-nctm-per-affiliarsi-in-italia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La selezione è stata lunga, anche a causa del Covid-19, ma il network internazionale Ela, Employment law alliance, ha scelto lo studio&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Nctm</span></strong>&nbsp;come suo affiliato italiano.Ela ha la particolarità di essere una rete tra studi specializzati sul diritto del lavoro ma con una rilevante multipractice firm interna. Si tratta di un network che si estende per 171 Stati con un rappresentante in ogni Paese.«Un aspetto importante - spiega l'avvocato&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Michele Bignami</span></strong>, responsabile del dipartimento lavoro di&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Nctm</span></strong>&nbsp;- era che si fosse multipractice con l'idea che ci possono essere incarichi in cui la prospettiva lavoristica non è sufficiente. Noi siamo in grado di fornire un'assistenza su tutti i fronti».Un'altra particolarità su cui la commissione esaminatrice si è soffermata è l'attenzione dello studio alla next generation perché Ela richiede che sia favorita la crescita professionale dei più giovani.L'ingresso in questa rete per<strong>&nbsp;<span class="chapterhl">Nctm</span></strong>&nbsp;garantisce interlocutori affidabili all'estero per i propri assistiti ma anche potenziali nuovi clienti che vogliono operare in Italia.«Come studio siamo già strutturati - conclude <strong>Bignami</strong> -. Abbiamo 21 componenti al nostro interno che fanno diritto del lavoro. Noi rispondevamo a quello che stavano cercando e abbiamo già attivato rapporti con studi di altri Paesi».&nbsp;Tratto da <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20210531&amp;idArticle=545096377&amp;idFolder=12517&amp;idChapter=34221&amp;authCookie=-1518104772&amp;trc=pMailCN-t20210531-a545096377-h34221-c1115-f12517-n17-u8048" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Il Sole 24 Ore</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5061</guid>
                        <pubDate>Thu, 20 May 2021 03:25:09 +0200</pubDate>
                        <title>Professione artista. Che differenza c&#039;è tra un medico e un artista? il primo è considerato un lavoro, il secondo no. Ma qualcosa sta cambiando</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/professione-artista-che-differenza-ce-tra-un-medico-e-un-artista-il-primo-e-considerato-un-lavoro-il-secondo-no-ma-qualcosa-sta-cambiando</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il contesto Covid, specialmente dopo il primo lockdown, quando il Governo ha predisposto forme di sostegno a determinate categorie professionali, ha fatto riemergere la questione in tutta la sua complessità: come si inquadra nel nostro ordinamento la figura professionale dell’artista? In effetti, il caso italiano è caratterizzato da una tendenziale fumosità di questo argomento, motivo per cui, specialmente nell’ultimo anno, si sono intensificate le energie intellettuali per cercare di dare una risposta chiara e soprattutto contemporanea a questa domanda. Come dimostra l’impegno di&nbsp;<strong>Alessandra Donati </strong>e Franco Broccardi, un’avvocatessa e un commercialista esperti in materia artistica, che tra le altre cose stanno sostenendo le iniziative di Art Workers Italia, la prima associazione di categoria degli artisti. Ne abbiamo parlato con loro.&nbsp;<strong>Giuridicamente parlando, chi è un artista per il nostro ordinamento?</strong>«Benché fin dal 2007 il Parlamento Europeo abbia richiesto agli stati membri dell’Unione europea di adottare misure volte a uniformare e tutelare la professione artistica, la figura professionale dell’artista è ancora solo marginalmente e sommariamente delineata nel nostro ordinamento. Si tratta piuttosto di una professionalità riconosciuta a livello sociale, attraverso le regole del mercato dell’arte, mentre manca una disciplina organica che individui a livello sostanziale, organizzativo e fiscale una specifica professionalità. Se nell’ambito del diritto d’autore la mancanza di una distinta definizione costituisce elemento positivo, dal punto di vista fiscale e previdenziale, invece, sarebbe necessaria l’individuazione di una specifica categoria professionale. Il diritto d’autore, infatti, non individua prerogative per la qualificazione dell’autore in quanto artista, essendo l’attivazione della tutela del diritto d’autore giustamente svincolata da riconoscimenti esterni, corporativi o di certificazione accademica: il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione di lavoro intellettuale e si considera autore colui che viene indicato come tale. Dal punto di vista fiscale, invece, la normativa si limita a prevedere che l’artista possa rientrare nella categoria dei lavoratori autonomi».&nbsp;<strong>Quali sono i requisiti per definire una professione? E i vantaggi di una professione riconosciuta?</strong>«È indubbio che l’attività degli artisti visivi, così come tutta la filiera che ne discende, abbia caratteristiche peculiari e uniche e che quindi necessiti di un percorso regolamentare autonomo.Spesso si sente equiparare il riconoscimento della professione artistica con l’introduzione di un codice Ateco più specifico dell’attuale “altre creazioni artistiche e letterarie” in cui, molto genericamente, si fa riferimento all’attività di artisti individuali quali scultori, pittori, cartonisti, incisori, acquafortisti, aerografisti, così come a tutti coloro che si occupano della stesura di “manuali tecnici e della consulenza per l’allestimento di mostre di opere d’arte”. Tale classificazione non presuppone né fonda il riconoscimento di una specifica professionalità: è un qualcosa tutto da costruire ed è un percorso che stiamo portando avanti supportando&nbsp;AWI, Art Workers Italia, la neonata associazione che raggruppa gli artisti per dare forma a un organo rappresentativo della categoria. Non si tratta di costituire un albo né di porre barriere all’entrata, ma creare un “luogo di appartenenza”, un’associazione, un “sindacato” se vogliamo, tramite il quale arrivare a un riconoscimento anche formale di una professione.Il requisito non è in un codice Ateco, lo ribadiamo, ma nella capacità di assunzione di responsabilità verso il proprio mestiere. Una professione riconoscibile all’esterno, riconosciuta in quanto tale, ha la possibilità, per non dire il dovere, di svolgere azioni lobbistiche a difesa della categoria, di far valere l’aumento del proprio “peso specifico” nelle contrattazioni economiche e nella formazione di standard contrattuali, di difendere i diritti di una moltitudine di protagonisti culturali che troppo spesso non hanno la possibilità di parlare con una voce sola e forte. Nel contempo tutto questo comporta obblighi di trasparenza di cui non si potrà non tenere conto».&nbsp;<strong>Cosa serve alla professione artistica per essere riconosciuta e tutelata in quanto tale?</strong>«La necessità di una rappresentanza giuridica per gli artisti visivi è un fatto reale: non può esserci riscontro economico e lavorativo se non si viene percepiti come portatori di valore. Senza la percezione di questo valore, che passa in primo luogo dalla definizione di ciò che si è, diventa difficile poter emergere. Si tratta di rimarcare una professionalità che si traduce in chiarezza dei rapporti lavorativi, con tutto ciò che questo comporta: una richiesta di trasparenza che sostituisca l’invisibilità e che permetta a nuovi artisti di crescere come soggetti economici».&nbsp;<strong>Uno strumento funzionale a consolidare la professione dell’artista, sotto il profilo giuridico, fiscale e sociale, dovrebbe essere il contratto. Esiste una disciplina omogenea in questo ambito?</strong>«L’artista, il gallerista e il collezionista concludono i loro affari nel mercato italiano dell’arte con una stretta di mano e con un generico affidamento della reciproca considerazione di attendibilità: la prassi degli scambi è altamente informale. Alla regolamentazione della creazione artistica, nei suoi aspetti di tutela e di circolazione, si applicano le regole e gli istituti generali del diritto, non vi è una considerazione specifica per i contratti che hanno ad oggetto in modo distinto le opere d’arte: i tipi di contratto del codice civile sono stati concepiti per il trasferimento e l’utilizzazione di merce in genere.La figura professionale dell’artista, solo marginalmente delineata nel nostro ordinamento, risulta poco responsabilizzata anche a causa della scarsa chiarezza che la stretta di mano riesce a comunicare e assicurare: in particolare risultano spesso poco chiare nel rapporto con il gallerista le modalità di finanziamento delle opere, il tipo di legame che vincola l’artista a una galleria, la regolamentazione delle condizioni di esclusiva, così come la definizione del termine di durata del contratto. La scelta del regolamento contrattuale, invece, è la presa di coscienza della complessità della relazione tra i contraenti, producono come effetto il riconoscimento dei limiti del potere contrattuale di ciascuno e, dunque, contribuiscono a creare una necessaria quanto opportuna chiarezza di ruoli. Il contratto scritto è utile per l’artista, che, attraverso l’individuazione dei propri diritti e obblighi, può imporsi un’organizzazione del lavoro adeguata alla propria professionalità e, allo stesso tempo, fruire di uno strumento adatto per tracciare e mantenere un legame con la vita della propria opera; è utile all’opera d’arte, che riceve dallo scambio di indicazioni delle parti una tutela più specifica per la conservazione e il restauro , basti pensare alla fondamentale proposta del Pacta, i protocolli di certificazione per la autenticità, cura e tutela dell’opera contemporanea (adottato dalla DGAAP con circolare 7/2017, già strumento di valore in questo senso); il contratto in forma scritta, poi, costituisce adempimento richiesto dallo stesso legislatore per la gestione dei diritti di utilizzazione economica. La formalizzazione degli equilibri contrattuali, la formalizzazione dei ruoli e la divisione di rischi, costi e vantaggi economici concorrono a fornire maggior chiarezza in ordine al ruolo professionale di ciascuno dei contraenti. Per&nbsp;AWI&nbsp;stiamo proprio lavorando alla definizione di modelli contrattuali utili in questo senso».&nbsp;<strong>Qual è l’importanza di un archivio per un artista?</strong>«Aver organizzato un archivio significa aver organizzato la propria produzione in modo professionale, significa investire nel futuro: un archivio ben strutturato costituisce per il mercato la garanzia della corretta e autentica identità della produzione dell’artista. L’archivio&nbsp;ha conquistato una funzione centrale nel contesto del mondo e del mercato dell’arte perché non costituisce solo fonte di informazione e conoscenza, autorevole riferimento per la ricostruzione della vita e della personalità di un artista e della genesi della sua opera, ma in quanto oggi è divenuto, anche, un imprescindibile strumento di identificazione e di garanzia della sua produzione autentica».&nbsp;<strong>La configurazione giuridica della professione comporterebbe una diversa responsabilità tributaria? Attualmente l’unico onere osservato è il regime iva. Cosa potrebbe cambiare?</strong>«Un riconoscimento professionale non comporta di per sé la modifica di uno status fiscale, ma certamente ne aiuterà l’inquadramento, eliminando le zone d’ombra legate a professioni “non altrove classificabili”. L’iva in ambito artistico, peraltro, è uno degli argomenti di discussione che ciclicamente torna a galla. Affrontarlo con una voce unica potrebbe portare a un ascolto più attento dato a un comparto economico finalmente organizzato e percepito come affidabile.Più importanti potranno essere i riflessi contributivi: il riconoscimento giuridico significherà eliminare pratiche “non occasionali”, ma anche poter accedere a servizi di tutela sociale finora non raggiungibili. Un risultato da non sottovalutare, come abbiamo potuto verificare nell’ultimo anno».&nbsp;<strong>Molte volte gli artisti sono i primi a essere poco edotti e preparati su queste tematiche. Quanto pesa questo gap?</strong>«Enormemente. Chiaramente parliamo di un universo variegato in cui convivono buone pratiche e noncuranza, importanti artisti strutturati e altri molto meno. Di certo la mancanza di una casa comune, di una associazione di categoria che ne sappia coordinare le diverse anime e farsi portavoce del settore ha contribuito a un passato di indifferenza politica con tutto ciò che ne consegue. Il tema del riconoscimento e della rappresentanza, proprio per questo, non è più rinviabile».&nbsp;<a href="https://insideart.eu/2021/05/13/professione-artista-che-differenza-ce-tra-un-medico-e-un-artista-il-primo-e-considerato-un-lavoro-il-secondo-no-ma-qualcosa-sta-cambiando/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Inside Art</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5062</guid>
                        <pubDate>Tue, 18 May 2021 04:46:04 +0200</pubDate>
                        <title>2021 Best 50 - Speciale fatturati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/2021-best-50-speciale-fatturati</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Nel 2020 ricavi per più di 2,6 miliardi: +4%. BonelliErede resta in vetta. Tra i big italiani crescono solo Legance, Chiomenti, <strong>Nctm</strong> e Pirola Pennuto Zei. Sale a nove il numero di insegne con un giro d'affari superiore a 100 milioni. Corrono le super boutique Pedersoli e Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.</em>Un anno fa non ci avrebbe scommesso nessuno. Eppure il mercato dei servizi legali per il business ha archiviato ancora un anno in crescita. Le prime 50 insegne per fatturato (in base alle stime elaborate da Legalcommunity.it in occasione dello speciale Best 50 di MAG) hanno mosso in totale un giro d'affari superiore a 2,6 miliardi di euro. L'incremento rispetto alla performance del 2019 è stato del 4%, in lieve rallentamento. Ma la prestazione appena archiviata conferma il trend di crescita di questa sottocategoria dell'avvocatura nazionale che negli ultimi cinque anni ha visto aumentare l'entità del proprio fatturato del 21%.Dodici mesi fa, la maggior parte dei professionisti si preparavano al peggio e faticavano a nasconderlo. Il lock down e la totale assenza di precedenti per la situazione che si era venuta a creare obbligavano a una "navigazione a vista" che non lasciava presagire nulla di buono. Interpellati da MAG, sette capistudio su dieci si limitavano ad ammettere che il Covid-19 avrebbe avuto "un impatto" sui conti del settore (si veda il numero 142 di MAG). E di sicuro, la maggioranza non pensava a un impatto positivo. Invece, secondo i dati ricostruiti da Legalcommunity. it per MAG, solo il 10% dei Best 50 del 2020 ha chiuso in calo. A questi si aggiunge un 20% che ha archiviato l'anno in linea con l'esercizio precedente. Mentre il 70% ha portato a casa una crescita, anche se contenuta. Va osservato, infatti, che il circa il 43% di questa maggioranza fortunata non ha raggiunto la soglia del +5%.Ma come abbiamo detto, in un anno così complesso, anche solo essere riusciti a non perdere fatturato deve essere considerato un successo. Tanto più che, le strategie di contenimento dei costi e di riduzione della spesa attuate da molte di queste organizzazioni, hanno consentito di totalizzare utili di tutto rispetto e talvolta persino superiori ai record del 2019.Ma scendiamo un po' più in dettaglio. Il podio conferma le posizioni dell'anno prima con BonelliErede, presieduto da Stefano Simontacchi, in vetta con circa 194 milioni di ricavi seguito da PwC Tls (166,7) e Gianni &amp; Origoni (150). Tra i Big italiani sono gli studi Legance, Chiomenti, Nctm e Pirola Pennuto Zei &amp; Associati, quelli che hanno realizzato le performance migliori. Legance ha superato per la prima volta il muro della tripla cifra chiudendo l'anno a 102 milioni di euro: +7,4%. Crescita che a inizio 2021 ha portato lo studio a mettere a segno uno dei più importanti lateral hire&nbsp;dell'anno prendendo Alberta Figari da Clifford Chance. Un'operazione che dovrebbe rafforzare ulteriormente il posizionamento dell'organizzazione fondata da Filippo Troisi, Alberto Giampieri, Bruno Bartocci, Giovanni Nardulli e Alberto Maggi, sul fronte&nbsp;equity capital markets e corporate m&amp;a. Bene anche Chiomenti, che in base alle stime ha chiuso il 2020 con ricavi in aumento del 5%. Lo studio presieduto da Francesco Tedeschini, inoltre, è stato protagonista di una stagione di importanti operazioni ma anche di lateral&nbsp;hire strategici. Due su tutti: l'arrivo di Gianrico Giannesi da Orrick e l'integrazione della boutique di diritto internazionale Ejc-Roberti &amp; Associati (si veda l'articolo in questo numero di MAG).Più 5% anche per <strong>Nctm</strong> che arriva a un giro d'affari stimato attorno a 80 milioni di euro. Anche lo studio guidato da <strong>Paolo Montironi</strong> e <strong>Alberto Toffoletto</strong>, è stato attivo sul fronte lateral hire pescando, tra l'altro, anche da Chiomenti da cui sono arrivati Giovanni Giuliani e Alfredo Lizio, mentre da Dla Piper si è unito all'associazione Vito Bisceglie. Completa il quadro la performance di Pirola Pennuto Zei &amp; Associati. Con i suoi 137,8 milioni di fatturato, lo studio è cresciuto del 4% e nell'anno del Covid ha comunque promosso la bellezza di un equity partner, tre partner e sei associate partner a cui, a inizio 2021, è seguita la promozione di un altro equity partner, tre partner e tre associate partner.Ma il 2020 è stato ancora una volta l'anno delle super boutique. Due, in particolare, le insegne che si sono messe in luce: Pedersoli e Gatti Pavesi Bianchi Ludovici. Quest'ultima è stata protagonista di una delle operazioni&nbsp;strategicamente più interessanti integrando la boutique tax Ludovici Piccone &amp; Partners. L'operazione, gestita dal managing partner Stefano Valerio, ha portato alla nascita di una organizzazione che conta circa 140 professionisti (tra cui 21 soci equity) e un giro d'affari stimabile intorno ai 51 milioni di euro. Pedersoli, invece, grazie a un track record di particolare rilievo (basti pensare al ruolo avuto nell'ops di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca), ha archiviato il suo migliore anno di sempre mettendo a segno una crescita del 33% (la più elevata tra quelle realizzate dagli studi nella Best 50) e arrivando a generare ricavi stimabili attorno a 53 milioni di euro.Bilancio positivo anche per le insegne collegate alle cosiddette big 4 della consulenza che, considerate insieme, ormai hanno raggiunto una quota di mercato del 20% confermandosi la vera "novità" degli ultimi anni. Anche in questo caso sono due i casi che saltano particolarmente all'occhio anche perché entrambe hanno messo a segno una crescita stimabile attorno al 10%. Si tratta degli studi Deloitte (Sts e Legal) e di Ey. Il primo, in particolare sul fronte legal, ha continuato a investire nelle practice strategiche mettendo a segno un'operazione di grande rilievo&nbsp;sul fronte labour con il lateral hire di Luca Failla e il contestuale avvio di un'alleanza strategica con LabLaw.&nbsp;Il secondo, invece, ha mandato a pieni giri la struttura aggregata dalla managing partner Stefania Radoccia nel corso degli scorsi anni, superando i 130 milioni di ricavi. Una performance che, tra l'altro, ha consentito allo studio di tornare sul mercato mettendo a segno una delle acquisizioni professionali che hanno maggiormente inciso su questa prima metà dell'anno, portando in squadra l'avvocato Renato Giallombardo.In generale, nell'anno del Covid-19 i lateral hire non sono mancati. Chi ha potuto si è rafforzato. Mentre quasi tutti hanno lavorato alla salvaguardia degli organici esistenti. Su questo fronte, possiamo senz'altro dire che a dettare la linea siano state le insegne internazionali che in Italia hanno replicato le scelte strategiche definite a livello globale.La sede italiana di Latham &amp; Watkins, da quest'anno guidata dal socio Stefano Sciolla, è quella che ha messo a segno la crescita più rilevante con un aumento del 28% del fatturato che è arrivato a superare i 42 milioni di euro,&nbsp;trascinato da private equity e International capital markets. Bene anche Cms. La sede continua a crescere in Italia. Dopo il +12,9% messo a segno nel 2019, lo studio guidato da Pietro Cavasola ha realizzato un ulteriore +16% superando i 26 milioni di giro d'affari. Lo studio, inoltre, sulla scia di questi risultati ha promosso, in Italia, quattro nuovi soci oltre ad aver investito in modo importante nel rafforzamento della tax practice con il lateral hire di Mario D'Avossa e del suo team proveniente da Baker McKenzie.Bene anche Simmons &amp; Simmons (+13%), Eversheds Sutherland (+11%), Ashurst (+10%) e Withers (+9,4%). Va segnalato, in particolare, il risultato di Hogan Lovells che ha sfiorato i 40 milioni di euro nel 2020 e a inizio anno ha ottenuto la nomina di tre counsel.Quella delle promozioni è una importante cartina al tornasole per capire l'andamento delle law firm internazionali considerato che, ogni volta che una sede locale riesce a spuntare la nomina di uno o più tra i suoi professionisti nell'ambito dell'annuale processo di revisione e allargamento della partnership e delle fasce di maggior seniority della law firm, di fatto ottiene un attestato di fiducia da parte dei vertici dell'organizzazione e dal suo corpus professionale.Nel 2020 gli internazionali presenti in Italia hanno generalmente fatto bene e in molti casi hanno ottenuto un riconoscimento in termini di promozioni. Si pensi a Freshfields che ha appena ufficializzato&nbsp;la nomina di tre counsel, ovvero a Clifford Chance che a valle di un anno di super lavoro (si veda il numero 155 di MAG) ha promosso cinque nuovi counsel. Allen &amp; Overy (+4% secondo le stime di Legalcommunity) ha ottenuto un nuovo socio&nbsp;con la promozione di Livio Bossotto, partner responsabile del dipartimento di diritto del lavoro della law firm. Mentre sono addirittura tre i nuovi soci che sono stati nominati in Dentons. Lo studio guidato da Federico Sutti ha chiuso il 2020 con ricavi in crescita del 4,6% che si sono attestati sopra i 43 milioni di euro. Un nuovo socio anche per Dla Piper. Lo studio guidato dal managing partner Wolf Michael Kuhne ha ammesso alla partnership l'avvocata Valentina Marengo, impegnata nel dipartimento di real estate, dopo aver sostanzialmente replicato la performance del 2019 con un giro d'affari di 100,3 milioni.&nbsp;<a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20210518&amp;idArticle=543540338&amp;idFolder=12517&amp;idChapter=34221&amp;authCookie=-936454670&amp;trc=pDelivery-t20210518-a543540338-h34221-c1115-d10814-f12517-n13947" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Mag by Legalcommunity</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5064</guid>
                        <pubDate>Mon, 17 May 2021 04:19:28 +0200</pubDate>
                        <title>L&#039;anno dell&#039;M&amp;A (anche negli Studi). 2,6 miliardi agli avvocati d&#039;affari</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lanno-dellma-anche-negli-studi-26-miliardi-agli-avvocati-daffari</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Sul gradino più alto del podio BonelliErede (194 milioni), seguono Pwc Tls (166,7) e Gianni&amp;Origoni (150). Aggregazioni, fusioni e diversificazione hanno spinto il fatturato. La classifica di LegalCommunity</em>.Possibile continuare a far crescere il fatturato anche nell'anno del Covid? La risposta è affermativa. A dimostrarlo è il mercato dei servizi legali per il business che ha archiviato il 2020 ancora in crescita. Le prime 50 insegne per fatturato, in base alle stime elaborate da&nbsp;Legalcommunity.it&nbsp;in occasione dello speciale Best 50 di Mag, di cui «l'Economia» può dare un'anticipazione, hanno mosso in totale un giro d'affari superiore a 2,6 miliardi di euro. L'incremento rispetto alla performance del 2019 è stato del 4%. Secondo i dati ricostruiti da&nbsp;Legalcommunity.it&nbsp;per Mag, solo il 10% dei Best 50 del 2020 ha chiuso in calo. A questi si aggiunge un 20% che ha archiviato l'anno in linea con l'esercizio precedente. Mentre il 70% ha portato a casa una crescita, anche se contenuta.&nbsp;<strong>I migliori tre&nbsp;<br class></strong></p><p class>Cosa ha favorito questa performance? «Due fattori su tutti - spiega Nicola Di Molfetta, direttore di Mag -- Il buon andamento dell'm&amp;a, settore trainante per gli studi d'affari, assieme alle aggregazioni avvenute nel comparto, hanno sostenuto i risultati di fine anno. Inoltre, la diversificazione delle attività nella maggioranza degli studi associato ha consentito di compensare il rallentamento di alcune aree (si pensi al giudiziale) con l'aumento dell'attività su altri fronti». Ma veniamo al podio che conferma le posizioni dell'anno prima con BonelliErede in vetta con circa 194 milioni di ricavi seguito da PwC Tls (166,7) e Gianni &amp; Origoni (150). Tra i big italiani sono gli studi Legance, Chiomenti,&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Nctm</span></strong>&nbsp;e Pirola Pennuto Zei &amp; Associati, quelli che hanno realizzato le performance migliori. Legance ha superato per la prima volta il muro della tripla cifra chiudendo l'anno a 102 milioni di euro: +7,4%. Crescita che a inizio 2021 ha portato lo studio a mettere a segno uno colpo nella «campagna acquisti legal» prendendo Roberta Figari da Clifford Chance. Bene anche Chiomenti, che in base alle stime ha chiuso il 2020 con ricavi in aumento del 5%. Lo studio presieduto da Francesco Tedeschini (di fresca nomina) è stato protagonista di una stagione di importanti operazioni e con nuovi arrivi eccellenti come quello di Gianrico Giannesi da Orrick che si aggiunge all'integrazione della boutique di diritto internazionale Ejc-Roberti &amp; Associati. Più 5% anche per&nbsp;<span class="chapterhl">Nctm</span>&nbsp;che arriva a un giro d'affari stimato attorno a 80 milioni di euro. Completa il quadro la performance di Pirola Pennuto Zei &amp; Associati che con i suoi 137,8 milioni di fatturato è cresciuto del 4%.</p>&nbsp;<p class><strong>Le super boutique&nbsp;<br class></strong></p><p class>Anche il 2020 è ha confermato il successo delle super boutique. Due, in particolare, le insegne che si sono messe in luce: Pedersoli e Gatti Pavesi Bianchi Ludovici. Pedersoli, grazie a un track record di particolare rilievo (basti pensare al ruolo avuto nell'ops di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca), ha archiviato il suo migliore anno di sempre mettendo a segno una crescita del 33% (la più elevata tra quelle realizzate dagli studi nella Best 50) e arrivando a generare ricavi stimabili attorno a 53 milioni di euro.</p><p class>Bilancio positivo anche per le insegne collegate alle cosiddette big 4 della consulenza che, considerate insieme, ormai hanno raggiunto una quota di mercato del 20%. Anche in questo caso sono due i casi che si fanno notare perché entrambi hanno messo a segno una crescita stimabile attorno al 10%. Si tratta degli studi Deloitte e di EY law. Il primo, in particolare sul fronte legal, ha messo a segno un'operazione di grande rilievo sul fronte labour con Luca Failla e il contestuale avvio di un'alleanza strategica con LabLaw. Il secondo, invece, ha rodato e mandato a pieni giri la struttura creata dalla managing partner Stefania Radoccia negli scorsi anni, superando i 130 milioni di ricavi. Una performance che, tra l'altro, ha consentito allo studio di tornare sul mercato mettendo a segno una delle acquisizioni professionali che hanno maggiormente inciso su questa prima metà dell'anno, portando in squadra l'avvocato Renato Giallombardo.</p><p class>Infine il mercato degli studi internazionali presenti in Italia: hanno generalmente fatto bene tutti e in molti casi hanno ottenuto un riconoscimento in termini di promozioni. La sede italiana di Latham &amp; Watkins, da quest'anno guidata dal socio Stefano Sciolla, è quella che ha messo a segno la crescita più rilevante con un aumento del 28% del fatturato che è arrivato a superare i 42 milioni di euro, trascinato da private equity e International capital markets.</p>&nbsp;<a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20210517&amp;idArticle=543329247&amp;idFolder=12517&amp;idChapter=34221&amp;authCookie=-798779321&amp;trc=pDelivery-t20210517-a543329247-h34221-c1115-d10814-f12517-n58" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Corriere L'Economia</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5065</guid>
                        <pubDate>Mon, 17 May 2021 04:11:35 +0200</pubDate>
                        <title>Con i fondi Ue la consulenza rivede strategie e team di lavoro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/con-i-fondi-ue-la-consulenza-rivede-strategie-e-team-di-lavoro</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>I cambiamenti. Più M&amp;A per gli amministrativisti. Spinta al Knowledge management per studiare le riforme. Nel Piano chance sui ricavi del</em> futuro.I grandi nomi italiani della consulenza legale sono pronti a cogliere le opportunità del Piano nazionale di resistenza e resilienza da 248 miliardi. In molti hanno già creato team multidisciplinari e studiato le "missioni" di cui si compone il Pnrr ora all'esame di Bruxelles. Obiettivo: attrarre clienti privati e pubbliche amministrazioni per assisterli nello sforzo di presentare progetti solidi e spendere al meglio le risorse europee. Un traguardo per nulla facile da raggiungere a detta degli stessi avvocati, viste le storiche difficoltà del nostro Paese a intercettare e a spendere nei tempi i fondi Ue. Per questo il Piano sarà anche l'occasione per i big italiani della consulenza per rafforzare i legami con le pubbliche amministrazioni, dai comuni ai ministeri, fino alle utilities.&nbsp;<strong>L'organizzazione</strong>Grimaldi punta al modello "One stop shop": lo studio si propone ai clienti come interlocutore unico con competenze integrate per i progetti complessi, dallo studio di prefattibilità alla contabilità.&nbsp;«Tutti i progetti devono rispettare le regole dei fondi europei, ad esempio, sull'eleggibilità, sui massimali di aiuto e sulla rendicontazione, altrimenti si rischia di perdere le risorse anche in corsa», ricorda il managing partner, Francesco Sciaudone. Lo studio sfrutterà la sua vocazione internazionale (ed europea in particolare) e la sinergia con il desk di Bruxelles. Legance vede in prima linea il proprio team Energy - uno dei più nutriti nel panorama italiano con sei soci dedicati quasi esclusivamente al settore e una cinquantina di professionisti - al lavoro sul quadro regolatorio con un dialogo impostato tra istituzioni, stakeholder e grandi clienti per analizzare le prime bozze di provvedimenti d'attuazione in te ma di transizione energetica.&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Nctm</span></strong>&nbsp;ha costituito team integrati interni, per linee tematiche e sta inviando ai clienti i documenti con le possibili linee di intervento e organizzando webinar ad hoc. Chiomenti pone l'accento sulle riforme annunciate nel Pnrr: «Pensiamo soltanto al nuovo processo civile, penale e tributario - immagina Gregorio Consoli, che con Filippo Modulo è managing partner dello studio - avranno una portata e un impatto storici e dovremo spiegarle ai clienti in tempi brevissimi».&nbsp;<strong>I settori interessati</strong>Le opportunità sono infinite e ogni studio guarda alle aree di business di elezione per partire. Così ad esempio Lipani Catricalà sviluppa il partenariato pubblico privato, pensando alle grandi opere e agli investimenti in energia e nella digitalizzazione della Pa. Spiega Fabio G. Angelini, equity partner, riferimento dello studio per le operazioni di Ppp e membro del comitato esecutivo: «Accompagneremo i clienti a compiere il salto culturale necessario: passare dallo schema tradizionale dell'appalto alla logica degli investimenti pubblico - privati. Penso ad esempio alle infrastrutture e ai servizi, che la diversa allocazione dei rischi tipica del Ppp contribuirà a trasformare radicalmente nei prossimi anni».Consoli di Chiomenti guarda «ai grandi fondi di private equity interessati a coinvestire nelle infrastrutture strategiche». La presenza del capitale privato sarà una grande opportunità secondo Sciaudone: «Oltre all'effetto moltiplicatore, se il capitale privato sarà maggioritario i progetti potranno avanzare con procedure più snelle».<strong><span class="chapterhl">Marco Monaco</span></strong>, responsabile del dipartimento Amministrativo, pubblico comunitario e del team sul Pnrr di<strong>&nbsp;<span class="chapterhl">Nctm</span></strong>&nbsp;prevede una crescita dell'M&amp;A. «Tra le risorse per la competitività sono interessanti anche i contributi all'innovazione per le Pmi perché possono servire a superare la frammentazione e promuovere fusioni». Un filone del tutto innovativo è quello del reshoring. «Il Pnrr incentiva con due miliardi, anche se non esclusivi, il rientro in Italia delle produzioni delocalizzate», conclude Monaco.«Si aprono scenari inediti - commenta Monica Colombera, senior partner responsabile del dipartimento Energy, project and infrastructure di Legance - con progetti che vanno oltre il fotovoltaico e il solare degli ultimi anni e si aprono all'idrogeno, ad esempio dove stiamo assistendo alcuni operatori che stanno considerando joint venture per lo sviluppo di progetti basati sull' idrogeno». In realtà l'Energy è da tempo "frizzante" per lo studio: «È un settore molto attivo già per gli obblighi del Green new deal conferma Colombera -. Anche i grandi player stanno velocemente virando dagli idrocarburi alla sostenibilità».&nbsp;<strong>L'impatto interno</strong>La consulenza sul maxi Piano è così strategica da aver spinto gli studi a ripensarsi. Da boutique del diritto amministrativo Lipani Catricalà evolve: «Stiamo rafforzando il profilo transactional per strutturare le ope razioni di partenariato, l'M&amp;A per le integrazioni societarie o per creare società miste pubblico private e guardiamo con interesse al fin tech» annuncia Angelini. Anche chi ha già strutture e staff a sufficienza ha iniziato a ripensare l'organizzazione. «In Chiomenti rafforzeremo le funzioni di knowledge management - prevede Consoli - con tutta la normativa di attuazione del Pnrr dovremo subito studiare migliaia di pagine e tradurle in indicazioni pratiche per i nostri clienti». Per tutti il Piano rappresenterà un assist imperdibile per il fatturato, già da quest'anno. «Credo sarà la nostra principale area di sviluppo - prevede Sciaudone per Grimaldi - e nel giro di cinque anni l'assistenza sui progetti europei diventerà per noi il principale settore di consulenza».&nbsp;<a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20210517&amp;idArticle=543394852&amp;idFolder=12517&amp;idChapter=34221&amp;authCookie=-792457837&amp;trc=pDelivery-t20210517-a543394852-h34221-c1115-d10814-f12517-n26086" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Il Sole 24 Ore</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5066</guid>
                        <pubDate>Mon, 17 May 2021 04:00:19 +0200</pubDate>
                        <title>Mercato Nft. Le piattaforme regolano gli scambi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/mercato-nft-le-piattaforme-regolano-gli-scambi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>I valori della Art Nft non hanno ancora parametri di valutazione</em>.Il mercato in asta tiene botta: arte digitale, Nft e criptovalute sembrano annunciare la tempesta perfetta. Il nuovo test con valutazioni milionarie a New York da Christie's per Larva Labs e da Sotheby's con criptovaluta per la tela di Banksy, spinge il nuovo gioco dell'arte. Ma questa creatività digitale ancora giovane, avrà bisogno di anni forse e certificatori come musei e curatori, per consolidare una sua estetica e un suo valore epocale. Sembra affascinare i collezionisti costretti ancora oggi a vivere lontani dalla fisicità dell'opera e chi, supernerd è a suo agio tra i bit.L'amplificazione mediatica sugli Nft e la digital art spinge i prezzi, di cui nessuno a oggi probabilmente è in grado di valutarne la verosimiglianza. La quotazione del token B20, dov'è frazionata la proprietà di oltre 20 opere di Beeple della collezione del fondo Metapurse, dopo l'impennata a 25,4 dollari del 10 marzo scorso ha subito una drastica caduta su CoinMarketCap agli attuali 2 $. Insomma il fenomeno della crypto art è troppo fresco per avere proiezioni e stime credibili.«Gli Art Nft presentano al mercato un'offerta praticamente illimitata, difficile da seguire. Se la bolla continuerà nei prossimi mesi potrebbe esplodere» spiega Olivier Berger, co-founder di Wondeur. «Chi compra alimenta i prezzi di vendita a breve, spesso sono celebrità come Elon Musk (che ha sospeso gli acquisti in bitcoin finché non diventerà verde, ndr) o piccole comunità con elevato patrimonio come CryptoPunks». Ad esempio il CryptoPunks 7804, uno dei 9 punk alieni più ricercato sulle piattaforme, è stato acquistato l'ii marzo per 7,57 milioni di $, altri hanno creato la loro ricchezza comprando Ethereum quando il prezzo in dollari era basso. «Osserviamo il fenomeno da otto mesi e sospettiamo vi possa essere una manipolazione dei prezzi prosegue Berger - , l'anonimato dei portafogli può spingere individui o gruppi a scambi per creare artificialmente la domanda e fissare valori a breve». Per non parlare dei rischi di riciclaggio, che i marketplace vietano (ma con quali mezzi?). «Fino a quando gallerie e musei influenti non inizieranno a mostrare e collezionare questi artisti, l'ancoraggio del valore sarà inesistente per la maggior parte degli Art Nft ». Lati positivi? «Nuove generazioni di artisti, esplosione di creatività e royalty assicurate» conclude Berger.In questo mare magnum di pixel come ci si orienta? Nei principali mercati di Art Nft - Nifty Gateway, SuperRare, Foundation, MakersPlace, KnownOrigin e Async Art e eBay-, meno del 10% degli artisti Nft ha una stabilità di valori. A queste piazze di scambio virtuali, cui si è aggiunta l'app Fair Warning di Loic Gouzer durante la pandemia, farà da contraltare a fine mese LiveArtmarket, filiazione di LiveArt. Sull'app, da scaricare su apple o android, si potrà vendere e comprare opere, soprattutto fisiche immaginiamo, con la stessa facilità delle piattaforme Nft, costi bassi rispetto alle aste, analisi di mercato e valutazioni in tempo reale, grazie all'intelligenza artificiale, e transizione sicure su blockchain. Il nuovo marketplace peer-to-peer riservato ideato dagli advisor Adam Chinn e Boris Pevzner (laurea al Mit e Collectrium alle sue spalle) - e che ora ha sedotto anche Amy Cappellazzo che lascerà a luglio Sotheby's - , punta alla circolazione di collezioni private stimate per 1,75 trilioni di dollari, ferme nelle case e nei magazzini, di chi non ama i riflettori delle aste.&nbsp;<strong>Piattaforme digitali</strong>Gli artisti Nft italiani hanno una forte rappresentanza negli scambi, la maggior parte proviene dal mondo dei grafici / art director; artiste e minoranze sono meno presenti. È proprio un'artista, Nancy Baker Cahill, a sfidare nell'opera «Contract Killers» la qualità effimera degli smart contract alla base degli scambi di arte digitale tra proprietari e creatori di Nft. Tutto caduco?«L'utilizzo della tecnologia degli Nft è un sistema volto a conferire unicità, esclusività e immodificabilità all'opera caricata, certificandone le informazioni in blockchain» spiega Alessandra Donati, avvocato of Counsel in&nbsp;<span class="chapterhl">Nctm</span>&nbsp;e vice presidente del Comitato Scientifico di Aitart. «Il sistema delle opere Nft sta creando le sue regole che non vengono imposte dall'artista al collezionista e al mondo dell'arte, ma dall'intermediario che gestisce la piattaforma». Si modifica il paradigma: per partecipare è necessario accettare questa autodisciplina, che prevede anche la tutela dei diritti degli artisti. «Tutto è ipercontrattualizzato e si basa su autocertificazioni: una minuziosa regolamentazione supporta il funzionamento delle piattaforme, ma con regole non uniformi. Ciascuna ha adottato le sue a seconda del servizio offerto e della sicurezza sul grado di controllo della veridicità dei dati caricati». Insomma la fiducia è tutto!Ad esempio su SuperRare l'artista può caricare solo lui le opere e garantisce che quelle "coniate" sulla piattaforma contengono solo contenuti artistici originali. «Bisogna distinguere tra l'artista che carica l'opera e il collezionista o proprietario che la vende e che ha i diritti per farlo, cioè la titolarità della proprietà. Non tutte le piattaforme controllano: Nifty per esempio verifica, tokenizedtweets no. Su OpenSea in caso di violazione di diritti di proprietà il bene è rimosso, se la provenienza è illecita l'account dell'artista può essere sospeso. Poiché un'opera digitale dovrebbe persistere nel corso dei secoli, indipendentemente dalla vita del sito Web originale utilizzato per crearla, è importante che i relativi metadati persistano lungo il ciclo di vita dell'identificatore del token. Per questo gli artisti salvano la versione dell'opera in un File System Interplanetario (Ipes), un sistema di archiviazione e condivisione decentralizzato volto a creare Hash per trasferire ai collezionisti l'opera in alta definizione. Basterà a ritrovarla tra 100 anni? O avremo bisogno degli archeologi digitali?&nbsp;<a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20210515&amp;idArticle=543162943&amp;idFolder=12517&amp;idChapter=34221&amp;authCookie=-459518343&amp;trc=pDelivery-t20210515-a543162943-h34221-c1115-d10814-f12517-n262" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Il Sole 24 Ore</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5073</guid>
                        <pubDate>Fri, 07 May 2021 04:01:02 +0200</pubDate>
                        <title>Cina, screening sicurezza per gli investimenti stranieri</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cina-screening-sicurezza-per-gli-investimenti-stranieri</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La Cina replica alla decisione europea di sospendere l'Accordo sugli investimenti. Wang Wenbin, portavoce degli Esteri, chiede all'Ue di «ridurre le barriere commerciali e non aggiungerne nuove»</em>.</p><p class>Amaro epilogo di mesi di frizioni politiche, la Cina, in nome della difesa della sicurezza nazionale, abbandona&nbsp;<i class>sine die&nbsp;</i>il dialogo economico con l'Australia. Congelati i reciproci piani di investimento, il cambiamento di rotta con Canberra diventa uno scomodo precedente sul fronte delle dinamiche bilaterali tra Pechino e resto del mondo.</p><p class>Il 15esimo piano quinquennale enfatizza il ruolo degli investimenti esteri considerati di vitale importanza per il rinnovamento dell'economia.</p><p class>Nel 2020 la Cina ha incentivato l'arrivo di risorse straniere riuscendo a sorpassare gli Usa con ben 163 miliardi di dollari (859 il totale mondo, dimezzato rispetto all'anno precedente), in cinque anni i programmi pilota della sola capitale ne hanno calamitati 86,6. Nel 2021, si replica: siamo già a 44,86 miliardi nel primo trimestre (+43,8%).</p><p class>Il quadro globale, tuttavia, come dimostrano le sempre più turbolente relazioni tra Cina e Unione europea, si complica.</p><p class>Che succederebbe se la seconda potenza economica mondiale per ripicca stringesse i controlli su questi enormi flussi diretti oltre la Muraglia?</p><p class>Da gennaio Pechino ha un nuovo strumento rimasto, finora, in stand by: lo screening di tutti gli investimenti su tutto il territorio nazionale che devono passare al vaglio dei criteri sul loro impatto, attuale ma anche solo potenziale, sulla sicurezza nazionale. Se ne occupa un ufficio di verifica della sicurezza rispetto agli investimenti esteri istituito all'interno della Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme. La verifica, che ha tempi piuttosto rapidi, una volta conclusa, è definitiva. L'investimento incriminato può essere ammesso con riserva o bloccato, annullato o, addirittura, ceduto.</p><p class>Il campo d'azione è allargato, in precedenza rientravano nello screening solo le ipotesi di Merger &amp; Acquisition rivolte a target cinesi da parte di investitori esteri, oggi è ricompresa tutta la gamma degli investimenti esteri all'interno del territorio cinese, compresi gli investimenti greenfield, l'acquisizione di azioni o beni di una parte cinese e altre forme di investimento.</p><p class>Cosa vuol dire, però, altre forme di investimento?</p><p class>La formula è piuttosto vaga. «La legge non fornisce dettagli sulle "altre forme di investimento" - dicono <strong>Laura Formichella</strong> ed <strong>Enrico Toti</strong> dello studio&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Nctm</span></strong>&nbsp;-; se in particolare ci riferiamo alle zone pilota di libero scambio, la possibilità di operare un'analisi in funzione della sicurezza si estende a molteplici forme di investimento, incluse le operazioni che puntano a realizzare forme di controllo su target cinesi attraverso costruzioni di tipo contrattuale, trust, investimenti su più livelli, transazioni extraterritoriali. Qualsiasi acquisto di partecipazioni in imprese nazionali da parte di investitori esteri realizzato attraverso la borsa o altre piattaforme di scambio di titoli approvate dal Consiglio degli Affari di Stato può determinare l'applicazione della nuova disciplina, laddove l'acquisto abbia o possa avere un impatto sulla sicurezza nazionale».</p><p class>Altra novità è che non si fa più differenza tra aziende a titolarità straniera e tutte le altre e che l'acquisizione potrebbe essere sia diretta sia indiretta. Perchè si concretizzi il pericolo per l'economia, è necessaria una partecipazione del 50 per cento. In caso di pericolo per la difesa si procede in maniera diretta indipendentemente dall'elemento societario. Inoltre i servizi rientrano a pieno titolo, dalla cultura, all'IT, a quelli finanziari, all'energia.</p><p class>Man mano che la Cina ha aperto le porte a nuove opportunità di investimento nel settore dei servizi, per il Governo centrale sono aumentati anche i pericoli .</p><p class>L'esistenza di un meccanismo ad hoc, infine, spiega come mai il negoziato sulla difesa dei reciproci investimenti sia stato comunque tenuto al di fuori dell'accordo di principio sul Comprehensive agreement on investment con l'Europa finito nella bufera.</p>&nbsp;Tratto da&nbsp;<a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20210507&amp;idArticle=542061391&amp;idFolder=12517&amp;idChapter=34221&amp;authCookie=28237770&amp;trc=pDelivery-t20210507-a542061391-h34221-c1115-d10814-f12517-n17" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Il Sole 24 Ore</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5075</guid>
                        <pubDate>Tue, 04 May 2021 05:13:54 +0200</pubDate>
                        <title>Nctm: struttura non struttura</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-struttura-non-struttura</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Quando nel 2000 ha avuto luogo la fusione da cui è nato <strong>Nctm</strong> in pochissimi avevano contezza di cosa fosse l’identità di marca applicata a uno studio legale. Nel caso <strong>Nctm</strong>, si trattava di dare una connotazione adeguata a una realtà interamente nuova, idonea a raccogliere e sintetizzare la reputazione dei fondatori, immaginandone una proiezione univoca nel nuovo millennio.La scelta del nome, l’acronimo basato sulle iniziali dei cognomi dei fondatori (<strong>Gianfranco Negri-Clementi</strong>, <strong>Alberto Toffoletto</strong> e <strong>Paolo Montironi</strong>) è stata una determinazione fondata sul principio che, prima di ogni necessario protagonismo individuale, era l’organizzazione ad avere il ruolo centrale. Il progetto <strong>Nctm</strong> è stato tra i primi a puntare sulla creazione di una “cultura” di studio.Nel disegno del primo logotipo e degli elementi primari di identificazione (segno, font e cromie) è stato scelto un approccio di tipo tradizionale con codici tipici del mondo delle professioni. La composizione era basata su lettere capitali così da proporre un segno dalla struttura “solida” e, al contempo, sintetica. La geometria e le grazie generavano un segno molto rigoroso in stile, quasi, da numerazione romana.Nel 2015 i vertici dello studio decidono di operare una verifica sull’allineamento del brand alle percezioni interne/esterne. Viene coinvolta l’intera compagine sociale. Il risultato dell’analisi manifesta, in sintesi, una sostanziale prossimità ai valori fondativi e alla prospettiva ma anche la necessità di un adeguamento formale del brand in chiave di maggiore contemporaneità e fruibilità, in particolare nell’impiego sul digitale. Inoltre il brand è ritenuto ormai distante dalla propensione innovativa, riconosciuta come peculiarità dello studio.Si decide di procedere al re-branding. Il nuovo marchio, l’attuale, ha caratteristiche che possono essere così riassunte: <strong>Nctm</strong> da acronimo diventa definitivamente “solo” un nome e come ogni nome la sua composizione è in maiuscolo/minuscolo. Al nome viene affiancato un segno grafico, un simbolo che diventa elemento primario di riconoscibilità. Il nome, in tutte le posizioni per le quali è codificato l’impiego, ha sempre una relazione di dipendenza visiva dal segno.&nbsp;Il simbolo è dunque il nuovo protagonista della brand identity di Nctm.<strong>Nctm</strong> non è certamente il primo studio legale a dotarsi di un segno grafico distintivo ma è certamente l’unico che ne prevede un protagonismo che, in prospettiva, potrà prescindere anche dal nome. Il simbolo nasce dalla stilizzazione di tre quinte del Teatro Continuo di Alberto Burri. Dal punto di vista simbolico, il Teatro Continuo è una metafora di ciò che vuole essere Nctm: uno spazio aperto dove chiunque può essere liberamente protagonista. Una struttura non struttura.Nei 15 anni intercorsi tra la costituzione dello studio e il suo re-branding, va segnalata la scelta di una espressione visiva esclusiva e in qualche modo dissacrante, rappresentata dalle illustrazioni di Carlo Stanga.Una nota specifica va dedicata ai colori nella nuova brand identity.&nbsp;Il colore istituzionale è stato sostituito da una gamma cromatica piuttosto inusuale negli studi professionali. La scelta di una gamma anziché di un singolo colore consente diverse opzioni di impiego, da un utilizzo “random” del marchio, alla connotazione&nbsp;di eventi, iniziative, attività, società e quant’altro appartenente all’universo <strong>Nctm</strong> (utilizzo del logo verde, per esempio, per le iniziative green).Il primo logotipo e l’immagine coordinata di <strong>Nctm</strong> è stata realizzata dallo studio di Alberto Troilo, in precedenza responsabile della sede milanese di AR&amp;A - Antonio Romano &amp; Associati, oggi in Inarea Strategic Design. Quest’ultima ha realizzato la brand identity attuale con Alberto Troilo nel ruolo di direttore del progetto.&nbsp;Tratto da <a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2021/05/MAG.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mag by Legalcommunity</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5076</guid>
                        <pubDate>Mon, 03 May 2021 05:13:02 +0200</pubDate>
                        <title>Lo short rent degli immobili di lusso va in Borsa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lo-short-rent-degli-immobili-di-lusso-va-in-borsa</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Entro l'estate Gabetti Short Rent approderà a Piazza Affari. Obiettivo? Raccogliere capitali per consolidare la leadership in un mercato dalle grandi potenzialità. Il mercato immobiliare di lusso conta in Italia 2,5 milioni di immobili, pari a circa il 7% dello stock di abitazioni.</em>Come confermato anche dal grande successo dell'Ipo di&nbsp;Airbnb, lo short rent è un settore dalle grandi potenzialità. Così come tutto il mercato turistico, anche il mercato europeo dell'holiday rental è stato fortemente influenzato dalla pandemia da covid-19, nonostante ciò, le stime prevedono una ripresa nel 2021, per tornare ai livelli del 2019 entro il 2023.Il settore degli&nbsp;affitti brevi&nbsp;rappresenta&nbsp;in Italia un insieme di oltre 550 mila case&nbsp;(elaborazione Aigab), a fronte di 5,7 milioni di abitazioni a disposizione, né affittate né locate continuativamente (fonte: Agenzia delle Entrate), che potrebbero invece essere affidate a property manager da locare in short rent. Un fenomeno che in Italia riguarda non solo i grandi centri urbani, come nel resto d'Europa, ma anche i piccoli centri a vocazione turistica.Bisogna, poi, considerare che il&nbsp;mercato immobiliare del lusso&nbsp;si distingue per target e logiche dal restante residenziale mass market: si rivolge a una clientela di High net worth individuals (Hnwi) e ha come oggetto proprietà di particolare pregio e unicità, che contano 2,5 milioni di immobili signorili (tra cui ville, castelli e palazzi storici), pari a circa il 7% dello stock di abitazioni.Lo scenario pandemico ha incrementato il “turismo di prossimità”, connesso all'esigenza di una fascia alta di clientela che ha scelto forme di locazione alternativa che garantiscono maggiore privacy e minore contatto con altre persone rispetto agli hotel. Secondo&nbsp;Santandrea Luxury Houses, a seguito della pandemia covid-19, durante l'estate 2020, si è registrato infatti un incremento delle richieste di proprietà di lusso, riguardo sia alla compravendita, sia all'affitto di immobili, con particolare riferimento alle ville con piscina.All'interno di questo contesto si muove&nbsp;Gabetti Short Rent, società che rappresenta un unicum nell'ambito dei property manager, avendo come core business lo short rent degli immobili di lusso, con un valore medio di mercato che si attesa attorno ai 2,5 milioni di euro per unità e con un ticket medio di circa 7mila euro/settimana.We Wealth ha intervistato&nbsp;Emiliano Di Bartolo, fondatore, azionista e ad del gruppo, in vista della quotazione a Piazza Affari, che dovrebbe avvenire nei prossimi mesi.&nbsp;<strong><em>Perché avete deciso di quotarvi e quando prevedere di sbarcare in Borsa?</em></strong>In sinergia con tutto il team di advisor che ci sta affiancando in questo percorso – Ambromobiliare, Banca Finnat, Bbd Italia e <strong>Nctm</strong> -&nbsp; puntiamo a uno sbarco in Borsa entro l'estate. Riteniamo che quest'operazione possa dare un importante impulso alla crescita della nostra società, sostenendo i nostri piani di sviluppo e raccogliendo capitali per consolidare la nostra leadership in un mercato dalle grandi potenzialità. I capitali raccolti saranno destinati anzitutto all'ampliamento e alla diversificazione del portafoglio immobiliare che gestiamo e che oggi supera gli 83 milioni di euro di valore. Desideriamo, inoltre, espanderci geograficamente, a livello nazionale e internazionale, oltre a potenziare la nostra struttura organizzativa, con l'inserimento di business developer e personale qualificato per le attività operative e – al contempo – con investimenti e azioni di marketing. Puntiamo, infine, a sviluppare la linea di business corporate house, in primis attraverso l'acquisizione di immobili di fascia alta, con l'obiettivo di entrare nel mercato dell'hospitality rivolta ai business traveller.&nbsp;<em><strong>La pandemia ha avuto un impatto sul vostro business? Quali sono le attese per l'estate e per i prossimi anni?</strong></em>Operiamo in un mercato, quello del lusso, fortemente caratterizzato dal fenomeno dell'anti-ciclicità e questo fattore, unito al maggiore flusso turistico nazionale, ha generato un aumento del 30% degli affitti nelle località più richieste. La scorsa estate, ad esempio, ci sono state ville che affittate a 20-25 mila euro a settimana. È auspicabile un progressivo miglioramento sul fronte sanitario mondiale con conseguenti minori limiti agli spostamenti, che porteranno nelle nostre valutazioni a far crescere la domanda turistica, secondo le ultime stime un primo segnale positivo si avrà già nel 2021, e le richieste per la prossima estate ne sono una testimonianza concreta, per poi tornare ai livelli del 2019 entro il 2023.&nbsp;<em><strong>Qual è la vostra strategia di business e a chi vi rivolgete?</strong></em>Operiamo attraverso due principali linee di business: Gabetti short rent - luxury houses e Gabetti short rent - corporate houses. La prima offre servizi dedicati a clientela privata per la gestione in full outsourcing di immobili di altissimo pregio destinati allo short rent. I destinatari di quest'offerta sono i cosiddetti Hnwi, che ricercano un livello di privacy e comfort non percepiti nella vacanza in hotel, a cui mettiamo a disposizione building dall'alto valore commerciale e localizzati in location turistiche esclusive. Si tratta di strutture indipendenti e con metratura ampia, superiore ai 250 mq, in location di prestigio ad alto richiamo turistico, dotate di finiture e in una posizione di pregio, con vista panoramica, e presenza di piscina o vasca idromassaggio, nelle vicinanze di parchi e giardini.La nostra seconda linea di business si rivolge a una clientela che si sposta per motivi di lavoro e per brevi periodi, e che ricerca la qualità di un hotel a 4-5 stelle in location strategiche. Offriamo, nello specifico, a investitori e sviluppatori servizi di gestione in full outsourcing di pacchetti di immobili per lo short, medium e long rent. Si tratta di business apartment all'interno di medesimi building, o porzioni di immobili, per ridurre tempi e costi di gestione, localizzati nelle principali città strategiche italiane lungo l'asse dell'alta velocità, tra Milano, Roma, Bologna, Firenze, Napoli e Torino.Quanto ai tempi di locazione, va premesso che in genere nello short rent si fa riferimento a un periodo che arriva fino a 30 giorni ma che, nel lusso in particolare, prende in considerazione mediamente una settimana.&nbsp;<strong><em>Ancora una domanda, quanto costa in media affittare queste location per una settimana e quale rendimento può offrire per un investitore?</em></strong>Abbiamo un ticket medio che in Italia è circa da 8mila euro, ma a St. Barth arriva anche a quasi 150mila euro per alcune ville, mentre a Ibiza passa da 7-8mila euro di minimo stagionale a 30-40mila. I vantaggi dell'utilizzo dello short rent sono evidenti e per un proprietario la formula che noi utilizziamo può rendere circa il 75% dell'affitto.&nbsp;Tratto da <a href="https://www.we-wealth.com/news/investimenti/immobiliare/lo-short-rent-degli-immobili-di-lusso-va-in-borsa/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">We Wealth</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5077</guid>
                        <pubDate>Mon, 03 May 2021 04:26:41 +0200</pubDate>
                        <title>E-Sports e videogiochi, nuova sfida per gli studi legali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/e-sports-e-videogiochi-nuova-sfida-per-gli-studi-legali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il boom dovuto anche alla pandemia ha lanciato un nuovo mercato che cerca tutele efficaci.</em>I videogiochi e il mondo dei giochi elettronici (gli Esports), di cui si chiede il riconoscimento per i prossimi giochi Olimpici di Parigi 2024, sono sempre più spesso opere complesse, in grado di fare concorrenza ai broadcast per accaparrarsi fasce di utenti giovani e investimenti pubblicitari milionari. Un settore cui guardano con interesse molti dipartimenti Ip dei più importanti studi legali.«I videogiochi sono creazioni complesse che aggregano al proprio interno diverse opere dell’ingegno», spiega Elena Varese, avvocato del dipartimento Intellectual Property and Technology di Dla Piper. «Recentemente ci sono stati casi di sincronizzazione non autorizzata di opere musicali all’interno di videogame o di violazione di diritti di immagine di persone esistenti da parte dei personaggi virtuali inseriti all’interno dei videogame. Interessante è anche il tema della proteggibilità delle movenze degli avatar come opere coreografi che o la possibilità che tali sequenze di movimento violino diritti esistenti. Altro caso frequente sono i procedimenti di contraffazione contro i produttori di tecnologie volte ad aggirare le misure tecniche di protezione e «craccare» i videogame. Infine, anche la questione delle loot boxes ha fatto sorgere contenziosi in diversi Paesi legati soprattutto ai possibili profili di gambling non autorizzato che tali strumenti potrebbero comportare».Secondo Antonio Debiasi e Yari Fera rispettivamente partner e senior associate di Rucellai&amp;Raffaelli, «sono numerosi gli strumenti giuridici di protezione, anche per fronteggiare i classici casi di pirateria. A seconda dei casi, il videogioco può infatti beneficiare delle tutele del diritto d’autore, del segreto commerciale, del design e del marchio. Analogo discorso riguarda oggi gli Esports, intesi come competizioni elettroniche organizzate che avvengono tramite e grazie ai videogiochi: in questo senso i format degli eventi Esports possono ad esempio essere tutelati come diritto d’autore.Massima attenzione deve in ogni caso essere prestata sul piano contrattuale per ottenere la protezione più adeguata. Sono diversi i profili che possono dar luogo a criticità se non gestiti correttamente: ad esempio la regolamentazione dei diritti di sfruttamento economico del videogioco deve essere chiara e completa per evitare criticità nei rapporti tra tutti i soggetti coinvolti nello sviluppo del videogioco. Attenzione va poi prestata nel predisporre l’EndUser License Agreement (Eula) per disciplinare tutti i profili di proprietà intellettuale connessi all’utilizzo del videogame da parte dei videogiocatori. Specifiche problematiche variano ovviamente da caso a caso e dalla tipologia e contenuto dei videogiochi. In quelli che riproducono beni culturali, per fare un esempio, può essere necessario seguire un procedimento ad hoc per ottenere l’autorizzazione dell’ente pubblico responsabile».«La tutela è quella garantita dalle norme di carattere generale vigenti nel nostro ordinamento. Vista la categoria di opere dell’ingegno alla quale appartengono i videogiochi, la normativa in tema di diritto d’autore è la prima da tenere in considerazione», spiega Stefano La Porta dello studio Gallavotti Bernardini &amp; Partners. «Nelle competizioni Esport, peraltro, grande rilevanza assumono le norme in materia di attività d’impresa, visto il carattere «organizzato» delle relative attività. Il videogioco è un’opera estremamente complessa, nella quale coesistono i contributi di molteplici soggetti che, ciascuno per quanto di propria spettanza, mettono a fattor comune i propri talenti in ambito artistico, tecnico, organizzativo, etc. La maggiore difficoltà nella fase della produzione e realizzazione risiede, pertanto, nel coordinamento delle diverse fasi di lavoro necessarie al raggiungimento dell’obiettivo finale».«Al di la dei noti problemi connessi alla pirateria e alla elusione delle misure tecnologiche a tutela dei videogiochi originali, meritano menzione le criticità derivanti dalla scarsa regolamentazione del settore degli Esports, trattandosi di un fenomeno piuttosto nuovo per il nostro Paese. Penso ai temi dell’applicazione della normativa relativa alle manifestazioni a premio e del gioco d’azzardo che non solo pongono notevoli limitazioni, ma comminano anche ingenti sanzioni in caso di mancato rispetto delle stesse. Altri aspetti interessanti concernono il product placement e l’utilizzo di immagini di persone celebri (su tutti i calciatori professionisti) o che riproducono opere coperte da diritto d’autore o dalla normativa a tutela dei beni culturali all’interno delle scene di gioco» sottolinea Massimo Tavella fondatore di Tavella Studio di Avvocati che aggiunge: «Oggigiorno, molti brand investono nell’inserimento dei propri prodotti a fi ni commerciali nel contesto di videogame ed Esport: le forme più diffuse sono l’in-game advertising (un product placement all’interno del gioco) e l’advergaming (un gioco relativo al prodotto reclamizzato che può arricchire le pagine web dell’inserzionista o anche inserirsi all’interno di veri e propri videogiochi). Tali annunci, in quanto comunicazioni commerciali, sono soggetti alle norme relative alla trasparenza della pubblicità e, pertanto, dovranno essere chiaramente percepibili come tali da parte dei fruitori del gioco».Per <strong>Lorenzo Attolico</strong>, responsabile del <strong>Dipartimento antitrust, Ip, Trade</strong> di <strong>Nctm Studio Legale</strong>, «il tema della creazione di un’opera degna di tutela è decisivo. L’originalità del videogioco non impatta solo sulla parte commerciale, ma anche su quella legale. L’originalità è, infatti, uno degli elementi necessari a far sì che un’opera sia tutelata dalla legge. Con riferimento alla commercializzazione, essendo un settore con infi niti prodotti, fondamentale è l’attività di marketing e comunicazione. Il settore che ultimamente ha più avuto punti di contatto con il mondo dei videogiochi è quello della moda. Le modalità sono sostanzialmente tre. La più light è quella della semplice sponsorizzazione che si attua con un semplice accordo di co-branding. Troviamo, poi, anche la riproduzione dei brand o anche di vere situazioni delle maison di moda all’interno delle immagini di un videogioco, regolata da un accordo di licenza. Vi sono, infi ne, le stesse case di moda che realizzano videogiochi diretti a promuovere i propri prodotti e brand».«In relazione agli esports emerge la figura del gamer professionista e la tutela giuslavoristica applicabile. Su questo tema stiamo assistendo a un ampio dibattito che verosimilmente condurrà in un futuro prossimo alla creazione di una normativa ad hoc o comunque ad un più certo inquadramento di questa «nuova» figura professionale destinata, come pare, ad evolversi», spiegano Edoardo Tedeschi socio e responsabile del team Tmt/Ict ed Alessandra Bianchi, supervising specializzata nel gaming/esports per Simmons &amp; Simmons in Italia. «Infine, vale ricordare il potenziale conflitto tra chi vuole creare federazioni per giocare ad alcuni giochi ed i titolari della proprietà intellettuale sul gioco stesso e la complessa interazioni tra i campionati e la regolamentazione dei concorsi a premio ad essi applicabile». «Per quanto attiene alla fase della commercializzazione, visti i canali di distribuzione (app, social network, piattaforme ecc.), riteniamo meritino attenzione i temi relativi alla redazione dei termini e condizioni di uso, nonché alla informativa privacy circa le modalità di raccolta, trattamento e possibile condivisione dei dati degli utenti. Non si deve infine omettere un tema molto importante che è legato alla necessità del publisher di valutare il sistema geopolitico e religioso del paese in cui il gioco verrà distribuito e giocato nonché il tema relativo ai c.d. loot boxes. Occorre ragionare su una duplice prospettiva: quella del video game inteso in senso materiale come «giocattolo», e quindi (per usare la definizione legislativa in materia) come prodotto progettato o destinato, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzato per fi ni di gioco nella fascia di età tra 0 e 14 anni e quella invece che riguarda l’essenza del video game, i suoi contenuti ed il suo uso e abuso. L’altro aspetto del video game, legato ai contenuti e all’uso dello stesso che, soprattutto nei minori, è tale da recare maggiori preoccupazioni sotto il profilo della salute, è invece paradossalmente meno normato con una conseguente maggiore difficoltà di individuare obblighi, responsabilità e sanzioni».Per Simona Lavagnini, founding partner di Lgv Avvocati, «un tema importante riguarda l’acquisizione dei diritti, sia da parte dei vari soggetti coinvolti nella produzione (o fornitori delle diverse componenti del videogioco), sia da parte di altri terzi, come nel caso di utilizzazione nel videogioco di specifici brand, immagini, luoghi iconici ecc. Un’altra problematica oggi di estrema attualità è quella dell’intelligenza artificiale, utilizzata sia per migliorare lo sviluppo, sia per realizzare voci o immagini virtuali, sia per creare un’esperienza di gioco nuova, in cui il giocatore partecipa alla creazione del videogioco con i propri input. Spesso nei videogiochi sono inseriti marchi come citazione, senza che vi sia un accordo di brand placement. In questi casi la questione è se l’uso del marchio altrui sia lecito, in quanto sostenuto da reali motivazioni espressive ed artistiche. Ci sono poi situazioni in cui il marchio è inserito nel videogioco a seguito di un accordo commerciale, così che – come avviene da tempo nei fi lm – il brand viene visualizzato nel corso dell’opera dell’ingegno a scopo promozionale/pubblicitario. Si tratta di contratti certamente leciti, anche se vincolati al rispetto del principio della trasparenza».Per Andrea Rizzi fondatore di Rizzi &amp; Partners e Gaetano Dimita professore di Interactive Entertainment alla Queen Mary University di Londra «A livello comunitario, la Corte di Giustizia, nel caso Nintendo/ PC Box, ha precisato che i videogiochi costituiscono «materiale complesso», ossia materiale che comprende non solo un software ma anche elementi grafi ci e sonori che possono essere protetti autonomamente dal diritto d’autore. In Italia, la Corte di Cassazione, nel caso Dalvit, ha definito i videogiochi come opere complesse e multimediali, che impiegano un software ma non possono essere confuse con esso. Il videogaming competitivo, a cui si fa riferimento con il termine Esports, è un fenomeno eterogeneo che ricomprende videogiochi che simulano sport tradizionali come il calcio e la pallacanestro – ad es. le serie Fifa (dell’editore Electronic Arts) ed Nba (dell’editore 2K) - e altri prodotti - come Fortnite (dell’editore Epic Games) e League of Legends (dell’editore Riot Games) - che invece hanno ben poco a che vedere con gli sport tradizionali, se non il fatto che al pari di questi si prestano perfettamente a essere giocati competitivamente. Le competizioni esportive possono svolgersi su scala mondiale, regionale o locale, e vi partecipano giocatori e squadre sia di livello professionistico che di livello amatoriale. Gli Esports sono ecosistemi complessi, all’interno del quali l’editore svolge spesso un ruolo centrale proprio in virtù dei suoi diritti di proprietà intellettuale sul videogioco che gli consentono il sostanziale controllo dell’ecosistema competitivo. Proprio per bilanciare il ruolo dell’editore si sta assistendo, a livello mondiale, ad interventi normativi tesi a regolamentare il fenomeno (ad esempio, in Francia, dove qualche anno fa è stata introdotta una normativa di settore) e al crescente interesse da parte dell’ordinamento sportivo tradizionale, che a livello internazionale fa capo al Comitato Olimpico Internazionale ed in Italia al Coni. Quest’ultimo interesse, tuttavia, è concentrato sugli «sport virtuali», ossia sui simulatori di sport tradizionali, come chiarito recentemente dal comitato esecutivo del Cio nell’agenda «2020+5» presentata a marzo di quest’anno».Per Fabio Ghiretti, partner di Mondini Bonora Ginevra Studio Legale, «la software house che produce un videogioco sa che realizza un prodotto destinato ad essere tendenzialmente distribuito in tutto il mondo e che, dunque, deve misurarsi con legislazioni spesso diversissime su temi come il product placement e il gioco d’azzardo, nonché sulla differente tolleranza nazionale su questioni come il consumo di alcolici, il sesso e la violenza. L’ufficio legale della software house è dunque sempre chiamato ad un lungo e paziente lavoro di «localizzazione» in coordinamento con i diversi avvocati locali che porta spesso a «tarare» il videogioco sulle legislazione nazionali più rigide. Si spiega così perché l’interactive entertainment sta sempre più assumendo la dignità di branca autonoma del diritto, con problematiche giuridiche proprie e peculiari: basti pensare alla distribuzione digitale e alla rivendita delle «game keys», ossia dei codici di accesso che permettono l’accesso al videogioco, oppure al «cloning», ovvero la realizzazione di cloni che riproducono pedissequamente le regole e le dinamiche di interazione dei videogiochi più popolari, mutandone semplicemente la grafi ca. Un altro tema caldo è la tutela dei minori: la maggior parte dei giochi online è infatti all’apparenza gratuita, in quanto gli sviluppatori monetizzano attraverso l’acquisto di beni virtuali necessari per progredire nel gioco o per aumentare le proprie skills, con le conseguenti insidie per i minori che spesso prosciugano in modo inconsapevole le carte di credito dei genitori. Il tema si è recentemente posto con riferimento alle c.d. loot boxes, ossia «pacchetti» presenti all’interno di alcuni dei più popolari videogiochi contenenti potenziamenti e skins, ma il cui contenuto è causale e viene scoperto solo al momento dell’acquisto e dell’apertura del pacchetto, un po’ come avviene per le figurine: per queste loro peculiari caratteristiche sono stiate vietate in alcuni Paesi come il Belgio, in quanto ritenute assimilabili al gioco d’azzardo» conclude.«Oltre al problema tristemente noto che riguarda la pirateria, la creazione e lo sfruttamento dei beni immateriali nel mondo dei videogames può dare luogo a numerose problematiche di natura legale, che sono spesso disciplinate in complessi contratti di sponsorizzazione e licensing», dice Raffaele Ranieri, Ip manager di Notarbartolo &amp; Gervasi. «Si pensi ad esempio ai videogiochi sportivi, dove viene riprodotta la fi sionomia di giocatori professionisti e l’abbigliamento sportivo con tanto di marchio oppure i veicoli del mondo reale. Proprio il tema della riproduzione delle fattezze dei giocatori è stato recentemente oggetto di un acceso dibattito che ha visto come protagonista il calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic, il quale lamentava di non avere mai dato ad Electronic Arts Inc. il consenso allo sfruttamento della propria immagine».&nbsp;Tratto da <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/03/0217_binpage26.27.pdf&amp;authCookie=771756696&amp;trc=pMailCN-t20210503-a541512363-h34221-c1115-f12517-n217-u8048" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ItaliaOggi Sette</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5079</guid>
                        <pubDate>Thu, 29 Apr 2021 03:57:12 +0200</pubDate>
                        <title>Verso nuove regole per liberare le energie del Paese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/verso-nuove-regole-per-liberare-le-energie-del-paese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Quale riforma del sistema giudiziario chiedere al governo Draghi? Quali rimedi porre alla lunghezza dei processi e all’incertezza della legge che rallentano, fino a bloccarli, gli investimenti in Italia? Ecco le risposte emerse dalla seconda edizione di MF Italian Legal Week.</em>Giustizia, imprese, infrastrutture, sanità. Partendo da questi snodi cruciali si è tenuto il secondo appuntamento organizzato da MF/ MilanoFinanza e rivolto all’ampia e articolata comunità degli studi legali e degli avvocati, degli esperti e dei consulenti in questioni di diritto e di business, dei docenti in materie giuridiche e dei politici. E proprio la politica ha offerto un incrocio strategico quando, nel corso della conferenza di apertura sul tema Giustizia, quale riforma sarà accettata in Europa, Andrea Cabrini, direttore di ClassCnbc, ha interrotto il dialogo tra i relatori per seguire in diretta l’ingresso al Quirinale di Mario Draghi, chiamato dal Presidente Sergio Mattarella per il mandato esplorativo che ha portato poi pochi giorni dopo l’ex Presidente della Banca centrale europea, e già Governatore della Banca d’Italia ad assumere la carica di Presidente del Consiglio e al cambio del responsabile del ministero della Giustizia, da Alfonso Bonafede a Marta Cartabia.Proprio sul tema della riforma della giustizia si era aperta la crisi di governo come ha evidenziato nei saluti iniziali Paolo Panerai, Editor in chief e Ceo di Class Editori: «Sulla giustizia è maturato il maggior attrito per l’ultimo governo e noi non possiamo non occuparcene, perché il rapporto tra giustizia ed economia è imprescindibile». Il tema è stato approfondito nell’intervento dell’Avvocato generale della Corte di giustizia europea Giovanni Pitruzzella: «Dobbiamo renderci conto che il sistema giuridico è al centro del Next Generation Eu, perché la riforma della giustizia è un nodo chiave del Recovery Fund. Ma in realtà parlo di riforma del sistema giuridico, perché sono tre le componenti: la riforma dell’amministrazione, la riforma delle modalità con cui si produce il diritto e la riforma della giustizia in sé» (sintesi dell’intervento a pagina 9).Ecco quindi fare ingresso sulla scena gli avvocati corporate che operano in Italia, e per l’Italia. Non a caso il sottotitolo dei tre giorni di lavoro era La professione legale nella ricostruzione d’Italia e il ruolo fondamentale degli avvocati e il più ampio problema della giustizia è stato affrontato senza troppi giri di parole. «Lo dico con amore verso il Paese, ma la giustizia in Italia non funziona. Le imprese che vengono da fuori chiedono solo una cosa: poche regole, semplici e chiare», ha commentato Denis Delespaul, Presidente della Camera di commercio francese in Italia. Ancora più incisivo è stato Jörg Buck, consigliere delegato della Camera di Commercio ItaloGermanica: «C’è un vero e proprio danno al sistema Paese: la lunghezza dei processi fa perdere all’Italia circa 2,5 punti di Pil, pari a circa 40 miliardi di euro. Sarebbe tutto prodotto interno lordo in più se solo l’Italia riuscisse ad allinearsi ai tempi della giustizia di altri Paesi europei. Alcuni studi calcolano anche un aumento dell’occupazione del 3% con una giustizia più veloce. In sostanza, si tratta di usare l’occasione del Recovery Plan per accelerare la riforma della giustizia, affrontando problemi che sono endemici del sistema italiano. Questo non solo per migliorare il funzionamento del sistema giudiziario, ma anche la situazione economica».Anche per Antonio Matonti, Direttore Affari Legislativi di Confindustria, «il problema in ambito civile sono i tempi e la qualità della giustizia e bisognerà concentrarsi bene su due ambiti: quello fiscale e quello concorsuale. Nel penale, invece, il tema principale sono le garanzie, perché abbiamo del tutto smarrito il senso della sanzione penale come extrema ratio, con effetti molto negativi nell’ambito della certezza del diritto». Occorre quindi agire su aspetti organizzativi per quanto riguarda il civile, ma «anche su aspetti normativi per quanto riguarda il penale», ha proseguito Matonti. «Assistiamo a un inasprimento della risposta sanzionatoria, anche in fase cautelare, e restando al tema legato alle dinamiche di impresa, il rischio è quello di paralizzare o ledere in modo irreparabile l’attività di imprese magari oneste, alla prova dei fatti, 008-013 Libro Legal.indd 8 23/03/21 10:47 9 sulla base di elementi probatori spesso precari o che si rivelano inconsistenti». Le recenti modifiche introdotte nella legge fallimentare e le misure introdotte per contrastare gli effetti della pandemia sul sistema delle imprese erano due altri temi in analisi.&nbsp;<strong>Per un futuro più digitale</strong>Lo studio legale del futuro sarà più grande e tecnologico, non ha necessariamente una sede fisica e gli avvocati interagiscono nella loro quotidianità grazie alle soluzioni dell’IA, l’intelligenza artificiale. Uno scenario messo in luce dalla pandemia di Covid-19, che ha però solo accelerato una tendenza già in atto verso la digitalizzazione della professione. È quanto emerso durante l’evento Milano-New York, la pandemia e le richieste dei clienti, conferenza di apertura della seconda giornata della MF Italian Legal Week 2021 di Class Editori, trasmessa dal canale Class Cnbc. «Quello che è emerso nell’anno appena concluso», ha detto George Psiharis, Direttore operativo di Clio, «è che alcuni studi hanno messo a segno un 40% dei ricavi per avvocato in più rispetto ai competitor». Le ragioni sono essenzialmente tre, tutte intrecciate con l’universo della digitalizzazione. «Primo», ha ricordato l’esperto, «il rafforzamento del customer relationship management. Secondo, la creazione di portali di collaborazione col cliente, per un’interazione sicura ed elettronica di comunicazioni e scambio dei documenti. E terzo, la possibilità di effettuare i pagamenti online».Per i professionisti intervistati da Clio la necessità di una sede fisica appare sempre più marginale: un fattore che potrebbe favorire i piccoli player. Ma la situazione è più complessa: «Vivere senza una sede», ha argomentato Ugo Ruffolo, ordinario di diritto civile all’Università di Bologna e avvocato a Roma, Milano e Bologna, «può funzionare per gli studi più grandi, mentre quelli piccoli rischiano di scomparire». La soluzione è di ampliare le soluzioni digitali, puntando sulla formazione di figure intermedie, «i paralegali tecnologici, che diano supporto agli studi con l’uso delle tecnologie più avanzate». Per questo, secondo il docente, si sta verificando una situazione per cui «il nuovo universo rende la dimensione minima di accesso più alta».Sempre più spazio dovrà essere dedicato all’adozione delle intelligenze artificiali, che diventeranno un sostegno indispensabile alla professione. «L’avvento dell’IA», ha continuato Ruffolo, «sta mutando le attività umane, consentendo ai legali di fare un salto in avanti nell’orientarsi in mezzo alla complessità del sistema giuridico». Tuttavia, la normativa al riguardo va valutata con attenzione. «La macchina può fare tutto il lavoro di analisi, ma l’umano deve tirare le fila», ha infatti sentenziato l’esperto.&nbsp;<strong>Nuove assicurazioni, sanità più forte</strong>La clausola sugli eventi catastrofali cambia faccia e da clausola di stile diventa un elemento da valutare attentamente. È uno dei dati più importanti emersi durante il webinar «Sanità e professione legale - Il rischio pandemico nei contratti, nei rapporti tra paziente e medico, nelle assicurazioni. Come si sta orientando il legale?».L’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso, sta causando conseguenze significative sulle vite di tutti e sul personale medico. Ma non solo. Anche sul piano contrattuale si sono aperte le strade a nuove considerazioni. Per esempio proprio sulla clausola contrattuale per eventi catastrofali, «da clausola di stile oggi, la clausola per eventi catastrofali è diventato elemento che le parti devono valutare attentamente», ha sottolineato Giovanni Facci, professore associato dell’Università degli Studi di Bologna, intervenuto al webinar.Il legislatore del 1942 nel contratto di assicurazione aveva previsto come eventi catastrofali la guerra, il terremoto, le insurrezione ed eventi tumultuosi. Inoltre, la clausola si applicava solo all’assicurazione sui danni. Oggi, invece, il diritto vigente dovrà verificare le circostanze nuove e rispondere se l’articolo 1912 del codice civile si possa applicare anche sull’assicurazione sulla vita o a quella contro gli infortuni. Tra le stesse imprese, nello stilare polizze assicurative, «qualcuna è stata previdente e oggi è riuscita a raccogliere i frutti», ha rimarcato Lorenzo Locatelli, direttore della Scuola forense di Padova. Con questa pandemia, «cambierà il modo di assicurarsi?». Ad oggi, infatti, le polizze in circolazione prevedono il caso di interruzione degli affari. Tuttavia&nbsp;le polizze più interessate, in generale, sono quelle che prevedono indennizzo per l’interruzione delle attività collegata all’evento specifico che colpisce la struttura o il bene prodotto e costringe alla chiusura dell’impresa o dell’attività economica.Per quanto riguarda invece la responsabilità dei medici, «oggi la pandemia ha cambiato i termini del discorso. Il dato forte che è emerso è che la figura in primo piano non è quella del medico, ma della struttura sanitaria», ha affermato Massimo Franzoni, professore dell’Università degli Studi di Bologna. Mentre, in linea generale la responsabilità professionale dei sanitari gira intorno alla logica della cosiddetta «malpractice» (abuso o illecito o negligenza o imperizia in ambito sanitario), in questa pandemia sono state le stesse strutture sanitarie che hanno collassato di fronte alla forte affluenza dei pazienti. Alcune scelte nell’organizzare le strutture a livello regionale hanno infatti dato risposte non sempre soddisfacenti come è emerso dalle cronache anche recenti. «È lecito presumere che le contestazioni riguarderanno non l’imperizia tecnica del singolo sanitario, ma le asserite carenze organizzative delle strutturali o organizzative delle strutture sanitarie», ha fatto eco Facci, «si vedrà se le controversie saranno decise secondo gli orientamenti precedenti o si terrà in considerazione l’eccezionalità data dalla pandemia».Altro tema di cui si è discusso riguarda lo stato della telemedicina. Sono molte le patologie che potrebbero beneficiare della telematica e della teleassistenza. Tuttavia, «l’Italia a livello normativo non è adeguata. Non&nbsp;è un problema tecnologico», come ha osservato Francesco Fimmanò, professore ordinario dell’Università degli Studi delle Camere di commercio Universitas Mercatorum di Roma. Il vero problema non riguarda la qualità medica o quella tecnologica, ma la sfera giuridica. Occorre, infatti, definire i nuovi criteri previsti per adeguare correttamente il servizio offerto.Ma ancor prima di ciò, serve anche investire sull’educazione digitale, in quanto «l’impiego di tutta la strumentazione implica un’acculturazione che non esiste» ha sottolineato Franzoni. Infine, sull’ipotesi di una disciplina ad hoc per la responsabilità civile dei medici, il processo in Italia si è fermato. «Da qui ai prossimi 4/5 anni si riparlerà di modificare la disciplina attuale».&nbsp;<strong>Maggiore stabilità per gli investitori</strong>Gli investitori esteri sono ancora poco entusiasti dall’idea di scommettere sulle infrastrutture italiane a causa della troppa burocrazia. È uno dei dati emersi durante MF Italian Legal Week». Per quanto l’Italia sia un’economia importante ed interessante per investimenti sulle infrastrutture, «il mercato è indietro a causa dell’instabilità politica e regolatoria, l’eccessiva burocratizzazione e, altro elemento rilevante, la qualità dell’iniziativa del partenariato pubblico-privato», ha affermato Daniele Ruggeri, associate partner strategy &amp; transactions, infrastructure team, EY.Eppure, «vi sono due fattori che rendono appetibile il mercato italiano delle infrastrutture: i rendimenti importanti che si vedono in Italia rispetto a Paesi europei, e il gap infrastrutturale nel Paese, che dà possibilità agli attori di investire capitali importanti».Tuttavia gli investitori internazionali si trovano davanti ad un sistema imprevedibile, che scoraggia l’investimento&nbsp;«Quello che chiedono gli investitori è di avere un sistema sostanzialmente stabile. L’investimento presuppone una stabilità dell’assetto regolatorio che noi in Italia non abbiamo», ha rimarcato Maurizio Delfino, partner Delfino e associati Willkie Farr &amp; Gallagher.«Senza stabilità gli investitori esteri scappano», ha lamentato Federico Sutti, Managing Partner, Dentons Italia.«Una possibile soluzione giuridica da poter implementare è quella di mettere dei limiti o eliminare la revoca per pubblico interesse, e di regolarizzare la stabilità delle concessioni. Le infrastrutture sociali che interessano il territorio riguardano molto spesso piccole realtà, rendendo le dimensioni dell’investimento poco appetibile», ha sottolineato <strong>Vito Bisceglie</strong>, <strong>partner Nctm</strong>.Con riferimento alle nuove tecnologie, invece, tra gli investimenti nelle infrastrutture che si stanno realizzando in Italia spicca il 5G. «L’Italia è tra i primi Paesi che sta investendo sulla tecnologia del 5G», ha ricordato Agostino Nuzzolo, general counsel, direttore della funzione Legal &amp; Tax di Tim. In particolare, «Telecom, oltre ad investire sulle infrastrutture, sta puntando sulla combinazione di disponibilità dei servizi e degli impianti». Su questa linea, «uno dei progetti su cui si sta lavorando è la realizzazione di un conductor, ossia dei visori ottici con tecnologia 5G per eseguire visite a distanza, con un servizio di self monitoring del paziente». Tuttavia, occorre anche una regolamentazione dell’attività. «Oggi non c’è framework normativo importante sulla telemedicina», ha continuato Bisceglie.Infine, sul tema delle stazioni appaltanti, oggi, è emersa la scarsa competenza degli organi preposti per i progetti e per le gare. «Per le concessioni pubbliche servono centri di competenza che aiutino il pubblico», ha concluso Federico Sutti.&nbsp;<a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/29/0595_binpageAL8.AL9.AL11.AL13.pdf&amp;authCookie=-1878849852&amp;trc=pMailCN-t20210429-a541190470-h34221-c1115-f12517-n595-u8048" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Milano Finanza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5087</guid>
                        <pubDate>Wed, 07 Apr 2021 04:59:36 +0200</pubDate>
                        <title>L&#039;ideale del diritto al centro del progetto per l&#039;arte di Nctm</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lideale-del-diritto-al-centro-del-progetto-per-larte-di-nctm</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’approccio al collezionismo affiancato dalle attività di sostegno agli artisti è la via percorsa dallo <strong>studio legale Nctm</strong>, composto da 66 soci e 5 sedi fra Milano, Roma, Bruxelles, Londra e Shangai.La curatrice del progetto <strong>Nctm e l’arte</strong>, attivo dal 2011, <strong>Gabi Scardi</strong>, spiega che «lo studio non dà priorità al valore patrimoniale dell’opera ma al suo essere stimolo per un rinnovamento dello sguardo sul mondo. L’opera viene letta all’interno del percorso creativo dell’artista».Le acquisizioni delle opere si accompagnano a mostre realizzate ad hoc per gli spazi dello studio, come nel caso dei progetti varati con Carlos Garaicoa, Kiki Smith e Adrian Paci. Le opere scelte trovano un filo conduttore nel tema del diritto, inteso come termine ideale. Le esposizioni organizzate negli spazi della sede milanese si accompagnano ad incontri pubblici con gli artisti. «Il sostegno agli artisti è conseguenza della fiducia dei soci in quello che l’arte può fare».Dopo l’esposizione, il supporto all’artista si dipana in possibili altre attività di affiancamento finanziario, e in qualche caso anche legale, per la produzione di progetti destinati a mostre pubbliche come la Biennale di Venezia, o allestite al PAC di Milano o al MAXXi di Roma.Nel 2015 lo studio concepisce e finanzia, con l’imprimatur della Fondazione Burri di Città di Castello, la ricostruzione del Teatro Continuo, palcoscenico culturale affacciato sul Parco Sempione di Milano. Al momento lo studio offre incontri seminariali sul tema della cura vista attraverso lo sguardo degli artisti.&nbsp;Tratto dall'articolo <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/07/0444_binpage88.89.90.91.pdf&amp;authCookie=339653186&amp;trc=pMailCN-t20210407-a538377114-h34221-c1115-f12517-n444-u8048" target="_blank" rel="noreferrer noopener">"Nuovi collezionisti d'Italia" di Capital</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5089</guid>
                        <pubDate>Wed, 07 Apr 2021 03:48:48 +0200</pubDate>
                        <title>Hi-tech legal nei crediti deteriorati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/hi-tech-legal-nei-crediti-deteriorati</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>NextLegal è l'esperienza più innovativa nella gestione dei portafogli di Npes grazie all'intelligenza artificiale. In otto mesi di attività, lo Studio Legale ha gestito oltre 17.500 pratiche.</em>Secondo la tredicesima edizione del report Market watch Npl di Banca Ifis, nel corso del 2021 sul mercato potrebbero essere venduti 40 miliardi di non performing loans. In crescita anche le operazioni su portafogli Utp, Unlikely to pay, con circa 24 miliardi di cessioni stimate, 12 miliardi entro la fine dell'anno e altrettanti nel 2022.È in questo contesto che si muove&nbsp;<strong><span class="chapterhl">NextLegal</span></strong>, la più innovativa esperienza nel recupero dei crediti massivi e nel contenzioso seriale derivante dalla gestione dei portafogli di Npes grazie all'applicazione di sofisticati modelli di intelligenza artificiale.«Per ottenere grandi risultati bisogna avere una visione, possedere competenze di alto livello e conoscenze tecnologiche avanzate», dichiarano in coro gli avvocati ed equity partner di&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Nctm</span>&nbsp;Studio Legale</strong>&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Stefano Padovani</span></strong>&nbsp;e&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Gianluca Massimei</span></strong>, rispettivamente presidente del cda e amministratore delegato della società tra avvocati per azioni&nbsp;<span class="chapterhl">NextLegal</span>.Fondata a giugno 2020, è il risultato dell'incontro di&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Nctm</span>&nbsp;Studio Legale</strong> e di CrIBIS Credit Management, società del Gruppo CrIF specializzata nella gestione end-to-end del credito problematico anomalo, e si avvale del know-how, della tecnologia e delle metodologie elaborate in questi anni dalle due realtà con l'obiettivo di offrire servizi integrati su misura in particolare a banche, assicurazioni, imprese e investitori.&nbsp;<strong>La tecnologia come chiave di volta del successo</strong>La chiave di volta del successo di&nbsp;<span class="chapterhl">NextLegal</span>&nbsp;è proprio la tecnologia, che ha consentito la robotizzazione di una serie di attività che non sono a valore aggiunto. «Questo è l'humus da cui è partito&nbsp;<span class="chapterhl">NextLegal</span>: dotarsi di tools di intelligenza artificiale per produrre automaticamente atti finalizzati al recupero dei crediti, azzerando la possibilità di errore e rendendo la gestione del processo più veloce ed efficiente. In questo modo, i nostri avvocati sono liberi di concentrarsi sulle attività ad alto contenuto professionale, come la consulenza ai nostri clienti», dichiara l'ad&nbsp;<span class="chapterhl">Gianluca Massimei</span>. «Il nostro modello di business è centrato proprio su questi due pilastri: automazione e valorizzazione delle risorse umane», aggiunge il presidente del cda&nbsp;<span class="chapterhl">Stefano Padovani</span>.&nbsp;<strong>L'innovazione accelera la crescita dei volumi</strong>La scelta è stata premiata dal mercato: in solo otto mesi di attività, lo Studio Legale è stato capace di passare da 4 a 23 professionisti, aggiungere alla sede principale di Bologna l'unità di Milano e gestire 17.500 pratiche. «La crescita dei volumi è direttamente proporzionale all'innovazione tecnologica. Ecco perché continuiamo a investire in questa direzione, sempre in maniera sostenibile», spiega l'ad Massimei. Due i prossimi obiettivi da raggiungere: la perfetta integrazione tra i gestionali dei clienti e i database dei non performing exposures e l'integrazione dei gestionali di&nbsp;<span class="chapterhl">NextLegal</span>&nbsp;con il sistema del processo telematico. «Due step che ci consentiranno di diventare lo Studio di riferimento in questo settore», conclude l'ad Massimei, «non solo per l'attività di recupero credito ma anche per l'attività consulenziale a 360° legata ai non performing loans. Il nostro intento è quello di rivolgerci ai clienti con un approccio proattivo, attento alle loro necessità, nell'ottica di trovare soluzioni concrete e proposte innovative per lo sviluppo delle loro attività, anche sotto il profilo dell'efficienza organizzativa e della visione imprenditoriale».&nbsp;Tratto da <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/07/0444_binpage59.pdf&amp;authCookie=-1683094022&amp;trc=pMailCN-t20210407-a538377103-h34221-c1115-f12517-n444-u8048" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Capital</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5091</guid>
                        <pubDate>Wed, 31 Mar 2021 03:51:48 +0200</pubDate>
                        <title>CrowdFundMe, lancia minibond di 3A Sport</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/crowdfundme-lancia-minibond-di-3a-sport</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005353575">CrowdFundMe</span>, piattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding, Private Debt) quotata su Borsa Italiana, ha avviato, in data 24 marzo, il collocamento del minibond della PMI 3A Sport S.p.A., distributore e partner di grandi marchi d’abbigliamento come Nike, Converse, Tommy Hilfiger e Calvin Klein. Si tratta di un’obbligazione di breve termine – la durata è di appena 18 mesi – con un rendimento annuo a scadenza del 4,25%. Inoltre, il minibond rappresenta un’opportunità d’investimento aperta a un’ampia platea di soggetti; possono infatti aderire non solo gli investitori professionali, ma anche i clienti retail con patrimonio superiore a 250.000 euro.Il minibond ha un obiettivo massimo di 2.000.000 di euro e un taglio minimo di sottoscrizione di 10.000 euro. 3A Sport presenta un rating pari a B1- (medio-alto) calcolato da Modefinance (società di rating ESMA Compliant). Si tratta di un’emissione Senior Unsecured con possibilità, al termine delle sottoscrizioni, di quotazione del minibond sul segmento ExtraMOT PRO3 di Borsa Italiana, per favorire la liquidità del titolo. CrowdFundMe svolge il ruolo di collocatore per la raccolta dell’investimento e, per gestire l’operazione, è affiancata da player di primario standing: Arpe Group come advisor finanziario e <strong>Nctm</strong> come advisor legale.<strong>Impiego delle risorse</strong>I fondi raccolti serviranno per&nbsp;accelerare la strategia di espansione di 3A Sport. La società, in particolare, punta sull’internazionalizzazione per estendere oltre i confini nazionali i mandati attualmente in essere, replicando il modello italiano. Un’altra parte delle risorse servirà per potenziare l’area digitale (drop shipping, piattaforma omnichannel) e e-commerce, con particolare attenzione al progetto Just Play, concept store di abbigliamento Nike, Jordan, Adidas, Converse dedicato a bambini e ragazzi. Inoltre, verranno realizzati nuovi spazi 3A per showroom, eventi e meeting. Infine, la società punta ad acquisire nuovi mandati, facendo leva sulla reputazione ormai consolidata, e ad ampliare la gamma di prodotti attualmente distribuita per i brand in licenza.&nbsp;Tratto da <a href="https://finanza.repubblica.it/News/2021/03/30/crowdfundme_lancia_minibond_di_3a_sport-159/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">finanza.repubblica.it</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5094</guid>
                        <pubDate>Fri, 26 Mar 2021 03:13:38 +0100</pubDate>
                        <title>Studi legali? Il futuro è multidisciplinare. Fra i servizi complementari più richiesti ci sono sicurezza sul lavoro, gestione del personale e certificazione ambientale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/studi-legali-il-futuro-e-multidisciplinare-fra-i-servizi-complementari-piu-richiesti-ci-sono-sicurezza-sul-lavoro-gestione-del-personale-e-certificazione-ambientale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gli studi legali sono sempre più una realtà in movimento. Se è vero che dei 244 mila avvocati iscritti all'Albo solo una piccola parte risulta organizzata in forma associativa, è altrettanto vero che passo dopo passo si va affermando una visione più moderna della professione con la diffusione dei servizi legali alternativi. In un momento di trasformazione del comparto produttivo gli studi legali cercano di fornire pacchetti sempre più complessi e mirati, all'insegna della multidisciplinarietà. Servizi professionali, quindi, non solo strettamente attinenti alla materia legale, ma anche alla sicurezza sul lavoro, alla gestione del personale e delle certificazioni ambientali, nervo scoperto per tante realtà produttive.Un esempio è quello di Lexout che offre in outsourcing supporto specialistico alle imprese. Nell'advisory board, guidato da Leopoldo Conforti, ci sono ex general counsel, manager d'impresa e accademici come Francesco Bruno, ordinario di diritto ambientale, e Matteo Benozzo, professore aggregato, fondatore con Bruno dello Studio B - Società tra Avvocati; Giuseppe Santelli presidente di Unisalute, Michelangelo Damasco (GC di Toto Holding), Gianluca Cattani (partner dello studio Delfino Wilkie Farr &amp; Gallagher) e Bianca Papini (freelance media e telecommunications regulation expert). Lexout è accanto alle imprese nella redazione dei piani di compliance e dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, nonché della documentazione relativa a privacy, sanità, ambiente e sicurezza.In una direzione simile va&nbsp;<strong><span class="chapterhl">NextLegal</span>&nbsp;</strong>società tra avvocati per azioni promossa da&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Nctm</span>&nbsp;studio legale</strong> e da Cribis Credit Management. Un progetto innovativo nell'ambito del recupero dei crediti massivi e del contenzioso seriale derivante dalla gestione dei portafogli di Npe. La società, con sede a Bologna, punta a offrire servizi su misura in particolare a banche, assicurazioni, imprese e investitori. La società tra avvocati per azioni è stata introdotta nel 2017 all'art. 4 bis della Legge Professionale Forense. L'innovazione è data dalla possibilità di esercitare la professione forense anche in forma societaria, consentendo la partecipazione a soggetti «non professionisti», nel limite del 33% del capitale sociale.&nbsp;<span class="chapterhl">NextLegal</span>&nbsp;punta con forza sulla tecnologia attraverso l'integrazione delle metodologie di processo elaborate da&nbsp;<span class="chapterhl">Nctm</span>&nbsp;Studio Legale e da CRIBIS Credit Management e lo sviluppo di nuove tecnologie proprietarie.«Questo è il background da cui è partita&nbsp;<strong><span class="chapterhl">NextLegal</span></strong>: dotarsi di tools di intelligenza artificiale per produrre automaticamente atti finalizzati al recupero dei crediti, azzerando la possibilità di errore e rendendo la gestione del processo più veloce ed efficiente», spiega l'avvocato&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Gianluca Massimei</span></strong>, ad di&nbsp;<strong><span class="chapterhl">NextLegal</span></strong>. «In questo modo, i nostri avvocati sono liberi di concentrarsi sulle attività a più elevato contenuto professionale».Una strategia che ha prodotto risultanti importanti visto che nei primi otto mesi di attività,&nbsp;<strong><span class="chapterhl">NextLegal</span></strong>&nbsp;è passata da 4 a 23 professionisti e gestisce 17.500 incarichi relativi al recupero crediti, secured e unsecured.Un'altra società che sta nascendo proprio in queste ore, Cyberskill, punta a offrire supporto sulle tematiche giuridiche collegate alla cybersecurity, alla protezione dei sistemi informatici in relazione agli attacchi hacker. Strutture che confermano la tendenza ad adottare forme dinamiche capaci di ragionare in un'ottica di supporto specialistico. Con l'ambizione di accompagnare le aziende attraverso una stagione nuova e difficile.&nbsp;Tratto da <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202103/26/0595_binpage21.pdf&amp;authCookie=-1881417452&amp;trc=pDelivery-t20210326-a537074514-h34221-c1115-d10814-f12517-n595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Milano Finanza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5097</guid>
                        <pubDate>Wed, 24 Mar 2021 03:40:35 +0100</pubDate>
                        <title>4Aim Sicaf: avviata attività per quotazione azioni 2 su Aim Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/4aim-sicaf-avviata-attivita-per-quotazione-azioni-2-su-aim-italia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>4AIM Sicaf, prima Sicaf focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su Aim Italia, ha avviato le attività propedeutiche all'ammissione alle negoziazioni sul listino delle azioni ordinarie relative al Comparto 2 Crowdfunding, la cui costituzione è stata approvata dall'assemblea degli azionisti in data 29 dicembre.A tal riguardo il Cda, spiega una nota, ha esercitato la delega conferita dall'assemblea degli azionisti in data 29 dicembre, deliberando di aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale della società per un importo di massimi 5.000.000 euro, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di azioni ordinarie 2 relative al Comparto 2 Crowdfunding, prive dell'indicazione del valore nominale, con godimento regolare, da riservare in sottoscrizione a investitori professionali italiani ed esteri al di fuori degli Stati Uniti d'America e con l'esclusione dell'Australia.Le azioni ordinarie saranno offerte in sottoscrizione a un prezzo pari a 100,00 euro.Nel processo di quotazione delle azioni Ordinarie 2 4AIM Sicaf è assistita da EnVent Capital Markets Ltd., in qualità di Nominated Advisor e Global Coordinator,&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Nctm</span></strong>&nbsp;in qualità di consulente legale, Ambromobiliare in qualità di Advisor Finanziario e Bdo Italia in qualità di società di revisione.Tratto da <a href="http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202103231836041469&amp;chkAgenzie=PMFNW" target="_blank" rel="noreferrer noopener">finanza.tgcom24</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5098</guid>
                        <pubDate>Mon, 22 Mar 2021 03:32:42 +0100</pubDate>
                        <title>Le resilienze del Real Estate</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-resilienze-del-real-estate</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>L'analisi di Luigi Croce e di Rosemarie Serrato, avvocati di Nctm Studio Legale</em>Con <strong>Luigi Croce</strong>, Partner e Coordinatore del Dipartimento Real Estate di <strong>Nctm Studio Legale</strong> e con <strong>Rosemarie Serrato</strong>, Partner dello Studio nello stesso Dipartimento, abbiamo voluto affrontare i temi più significativi con cui, oggi, si stanno misurando gli operatori del Real Estate. Non solo con un approccio normativo e contrattuale, ma anche con un punto di vista di “osservatori” del mercato immobiliare italiano, una delle asset class più dinamiche a dispetto del Covid, delle opportunità (e i nodi da sciogliere) dello sviluppo e della rigenerazione urbana, anche in chiave Recovery Fund.&nbsp;<em>Avvocato Croce, quali sono i temi che, in questi ultimi mesi, avete affrontato più frequentemente in ambito contrattuale ed urbanistico, anche in conseguenza al Covid?</em><strong>Croce</strong>: Direi che nell’ambito civilistico le tematiche maggiormente ricorrenti sono state quelle correlate alla diffusione del Covid e alla necessità di adottare delle soluzioni finalizzate a mitigare l’impatto dei provvedimenti assunti per rallentare la diffusione del contagio. Il 2020 è stato condizionato, nel bene e nel male, dalla Pandemia che ha avuto un impatto&nbsp;su determinati asset immobiliari e su determinate operazioni. Abbiamo visto l’affermarsi di alcuni trend a livello contrattuale, ad esempio nei contratti di locazione, ma anche nelle operazioni di investimento, dove la regola è stata l’aggiunta di nuove clausole finalizzate ad attenuare l’impatto della Pandemia o il rischio Covid e a preservare la sussistenza di un equilibrio contrattuale tra le parti. Quanto sopra, sia attraverso l’utilizzo dei concetti di buona fede contrattuale, “forza maggiore, “factum principis”, e “eccessiva onerosità sopravvenuta”, sia attraverso l’utilizzo dei principi riassunti dalla Corte di Cassazione nell’ambito delle linee guida dettate per far fronte alle situazioni di squilibrio contrattuale conseguenti al Covid e ai provvedimenti assunti per far fronte alla diffusione del contagio. Ad esempio, nell’ambito delle locazioni commerciali, si è assistito all’evolversi della situazione da una prima fase di quasi indisponibilità dei landlords a rinegoziare termini contrattuali ad una sempre maggiore disponibilità in tal senso e, conseguentemente, ad un incremento di flessibilità (anche attraverso la spontanea riduzione canoni) nei confronti del singolo tenant.&nbsp;<em>Avvocato Serrato, a lei la parola: dal punto di vista della normativa urbanistica, invece, cosa è successo?</em><strong>Serrato</strong>:&nbsp;Negli ultimi mesi stiamo osservando un cambio di prospettiva da parte degli operatori: vediamo gli investitori istituzionali guardare con interesse a progetti di sviluppo che in passato trascuravano. Si tratta di un nuovo atteggiamento che riguarda molte parti d’Italia – per una volta anche oltre Milano – e che punta moltissimo sullo sviluppo di immobili a&nbsp;destinazione d’uso logistica o residenziale “alternativa”. Gli investitori istituzionali non assumono il “rischio sviluppo”, vale a dire il rischio urbanistico, o almeno non nella sua totalità. A noi il compito di identificare con precisione il momento in cui una procedura è giunta alla conclusione in modo da consentire all’investitore istituzionale l’acquisto del terreno (o dell’immobile da valorizzare) quando il rischio è chiaramente circoscritto. Questa nuova attenzione alle operazioni di sviluppo porta anche all’incontro tra investitori istituzionali (che tradizionalmente non avevano alcun contatto con la Pubblica Amministrazione) con la multiforme e variegata normativa (e aggiungerei anche prassi) delle molte amministrazioni coinvolte nei procedimenti di sviluppo, compresi anche Comuni di dimensioni molto piccole.&nbsp;Stiamo sperimentando una collaborazione tra soggetti che per lungo tempo si sono ignorati. Per la prima volta, nella nostra esperienza recente, si incontrano sullo stesso progetto imprenditori locali, investitori istituzionali e amministrazioni del territorio. E va detto che i Comuni stanno per lo più manifestando una straordinaria attitudine a cooperare, a capire, ad adottare chiarezza di procedimenti e di tempi.&nbsp;Per quanto riguarda la rigenerazione urbana, anche in una prospettiva favorita dal Recovery Fund, va considerato che ci sono al momento ben sei disegni di legge collegati, più o meno direttamente, alla questione. Bisogna però tenere conto del fatto che il governo del territorio è materia a competenza concorrente Stato Regioni, per cui sono queste ultime ad avere una parte da protagonista sul tema. Le Regioni, da parte loro, hanno approvato normative molto diverse sul tema della rigenerazione, anche se l’obiettivo dell’azzeramento di consumo di suolo pare essere condiviso. D’altro canto, poiché rigenerare implica “costruire sul costruito”, quando la rigenerazione riguarda aree dismesse, l’aspetto legato ai costi di bonifica fa la differenza più di quello strettamente urbanistico.<strong>Croce</strong>:&nbsp;Va poi evidenziato che l’impatto del Covid sullo sviluppo immobiliare ha anche determinato un mutamento nell’atteggiamento degli investitori istituzionali che oggi paiono maggiormente inclini a muoversi assumendo profili di rischio maggiori di quelli normalmente assunti in passato nell’ottica del perseguimento di obiettivi value added e non unicamente core.&nbsp;<em>Dal punto di vista di uno studio legale come Nctm - che ha una vasta esperienza sul Real Estate italiano - quali segnali vi arrivano dagli investitori che operano sul nostro mercato? Su quali asset class e su che tipo di operazioni c'è più interesse?</em><strong>Croce</strong>:&nbsp;Abbiamo notato un notevole incremento dei volumi legati alla logistica che, in conseguenza dei provvedimenti assunti in relazione ai centri commerciali e all’incremento dell’utilizzo dell’online, ha raggiunto notevoli livelli di interesse e di transito da parte degli operatori immobiliari. Ugualmente, stiamo notando un incremento dei volumi di investimento sul residenziale, abbinato sempre a servizi simili a quelli del settore alberghiero. Oppure su un residenziale declinato su formule “alternative”, come gli studentati e il co-working. Anche le RSA (Residenze Sanitarie Assistite) sono certamente un asset class che ha avuto un notevole sviluppo negli ultimi 12 mesi.<strong>Serrato</strong>:&nbsp;Registriamo un forte interesse degli investitori, oltre che per la logistica, per gli alberghi, nonostante il momento difficile. Si tratta di un interesse che arriva prevalentemente da investitori internazionali, con un rapporto 8 a 2 rispetto alla presenza di investitori italiani. E che guarda alle opportunità del nostro Paese non solo su grandi città come Roma, Milano ma anche su località turistiche.&nbsp;<em>Come state gestendo, a livello organizzativo, la crisi Covid degli ultimi 12 mesi?</em><strong>Serrato</strong>:&nbsp;Prudenza è e resterà il nostro mantra: per proteggere la salute di tutti i nostri collaboratori abbiamo quindi introdotto ampiamente lo smart working, con soluzioni tecnologiche adeguate e una nuova metodologia di lavoro. Come credo tutti, affrontiamo anche una rivoluzione nei ritmi lavorativi, che talora sono anche superiori a quelli pre-Covid.&nbsp;<em>Per concludere, quali aspettative avete e quali obiettivi vi siete dati per il 2021?</em><strong>Croce</strong>:&nbsp;Abbiamo iniziato a muoverci a fine 2019, con la prospettiva di sviluppare il nostro team nel primo trimestre del 2020. Abbiamo oggi un organico più nutrito, che assicura maggiori competenze su ogni asset class, grazie a team specializzati in logistica, healthcare, retail, urbanistica, regolatorio e così via.<strong>Serrato</strong>:&nbsp;La nostra strategia parte da una visione olistica che, anche in un’ottica di Recovery Fund, prevede dipartimenti agili, trasversali e flessibili dotati di expertise che ci permetteranno di lavorare alla “ricostruzione”, come del resto ci chiedono gli stessi investitori.&nbsp;Tratto da <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202103/20/16566_binpage29.30.31.32.33.34.35.pdf&amp;authCookie=1754513014&amp;trc=pDelivery-t20210320-a536403833-h34221-c1115-d10814-f12517-n16566" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Il Settimanale di QI</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5105</guid>
                        <pubDate>Wed, 17 Mar 2021 10:34:55 +0100</pubDate>
                        <title>Diritti tv, per il consulente della Lega Serie A servono chiarimenti su offerta Sky</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/diritti-tv-per-il-consulente-della-lega-serie-a-servono-chiarimenti-su-offerta-sky</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>A 13 giorni dalla scadenza delle offerte, il legale solleva dubbi su quella della pay tv di Comcast. La decisione del Cagliari di non votare all'Assemblea di Lega spacca esattamente in due il fronte delle squadre di A.</em>Una mossa inaspettata può definire il processo per l'assegnazione dei diritti tv. A 13 giorni dalla scadenza delle offerte delle televisioni per il triennio di campionato 2021/24, il consulente legale della Lega Serie A&nbsp; <strong>Alberto Toffoletto</strong> ha preso una posizione forte. Sostenendo in assemblea che l'offerta presentata da Sky è, per lui, da ritenersi inammissibile. Il motivo? La procedura prevede l'inserimento solo della valutazione monetaria. L'offerta di Sky invece sarebbe "arricchita" da un elemento qualitativo che la rende a tutti gli effetti condizionata. E quindi non ammissibile, per la procedura di vendita dei diritti tv. Ora a Toffoletto è stato chiesto di metterlo nero su bianco, per chiudere il discorso. Certamente è singolare che un parere di questa rilevanza emerga solo a 13 giorni dalla data del 29 marzo, termine di scadenza delle offerte tv. Ma Sky potrebbe rientrare con una nuova offerta sul pacchetto in co-esclusiva di 3 partite: così vogliono molti club, per non disperdere un partner ventennale da 13 miliardi di sterline di fatturato. Anche se è forte una corrente che vorrebbe spacchettarle per poter vendere una partita in chiaro.<strong>Ma Dazn perde un voto: il Cagliari si sfila</strong>Un parere che a questo punto fa di Dazn il concorrente unico per i diritti 2021/24 della Serie A. EppureDazn (supportata da Tim) ha perso consensi. I voti a favore, che da due settimane erano stabilmente 11, sono diventati 10. Il Cagliari non s'è aggiunto al fronte degli astenuti, ma ha deciso di non votare. Una mossa che aveva l'intento di evitare lo scontro e abbassare i toni di quella che è ormai diventata una battaglia tra due fronti. Ora la scelta del presidente Giulini spacca esattamente a metà la Lega Serie A: la metà delle società vorrebbe chiudere subito l'assegnazione: sono Juventus, Inter, Lazio, Napoli, Atalanta, Verona, Fiorentina, un fronte compattissimo a cui si aggiungono Milan, Udinese e Parma. Ma per assegnare il bando sono necessari 14 voti, da oggi quindi Dazn è un po' più lontana.Semmai si&nbsp;torna a parlare di Fondi di investimento, visto che il gruppo dei favorevoli è ormai stabilmente fissato a 13. Con le solite, Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento e Crotone, a cui oggi si è aggiunto il Cagliari, vanno sommati le opinioni favorevoli di Milan, Udinese e Parma. Tredici a sette, numero sufficiente a fermare però l'operazione, cristallizzando lo stallo.Tratto da <a href="https://www.repubblica.it/sport/calcio/serie-a/2021/03/16/news/diritti_tv_lega_dazn_sky-292492762/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">La Repubblica</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5106</guid>
                        <pubDate>Tue, 16 Mar 2021 03:27:15 +0100</pubDate>
                        <title>Esportare in Canada. Ne parliamo con Paolo Quattrocchi, direttore del Centro Studi Italia-Canada</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/esportare-in-canada-ne-parliamo-con-paolo-quattrocchi-direttore-del-centro-studi-italia-canada</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Paolo Quattrocchi</strong>, equity partner di Nctm Studio Legale, specializzato in diritto commerciale e societario, assiste gruppi italiani e stranieri in transazioni internazionali. Dal 2017 ha fondato e dirige il&nbsp;<strong>Centro Studi Italia-Canada</strong>, un luogo d’incontro fisico e virtuale che sostiene il dialogo e promuove la conoscenza reciproca tra Italia e Canada attraverso l’organizzazione di eventi e attività di studio, analisi e ricerca nei settori dell’economia, della società, della scienza e della cultura.&nbsp;<strong>Come viene considerata l’Italia in Canada?</strong>L’Italia gode in Canada di un’ottima reputazione, in particolare nei settori nei quali tradizionalmente eccelle come moda, cibo, arte e cultura. Ma non solo. Da tempo le aziende italiane sono molto apprezzate anche nel settore delle infrastrutture, dell’energia e dei prodotti tecnologici. Ciononostante, gli imprenditori italiani dovrebbero lavorare ancora di più sull’approccio al mercato e sulla delivery dei prodotti. Bisogna tener presente che il Canada è un Paese evoluto e altamente tecnologico che riceve attenzioni da imprese che provengono da tutti i Paesi del mondo e dove la concorrenza – interna ed internazionale – è forte. Prima di presentarsi al mercato canadese, è necessaria, quindi, una seria e adeguata preparazione, farsi accompagnare da un business plan completo, inclusa la pianificazione fiscale, avendo approfondito la conoscenza del Paese, del mercato locale e delle sue regole. Non devono mancare innovatività e competitività. Diversamente, non si verrebbe presi in considerazione. Ma una volta entrati nel mercato, il Canada può dare davvero molto.&nbsp;<strong>Il rilancio postpandemico passerà soprattutto attraverso un incremento delle esportazioni del Made in Italy. Quali opportunità, in tal senso, può offrire il Canada agli imprenditori italiani?</strong>La ripresa rappresenterà una grande occasione. Gli imprenditori italiani potrebbero approfittare di questo momento di stasi forzata per valutare e preparare il proprio ingresso nei mercati internazionali. Il Canada, non diversamente da altri Paesi, sta vivendo un forte rallentamento che, tenuto conto dei tassi di crescita avuti fino al 2020, non potrà che essere seguito da un forte rimbalzo. Lo spazio per le aziende italiane è ampio e riguarda tutti i settori nei quali tradizionalmente le nostre aziende già intervengono. Driver della ripresa sarà lo sviluppo sostenibile e, per declinare gli obiettivi delineati a livello internazionale dall’Agenda ONU 2030, sarà necessario coinvolgere tutti i settori: edilizia, infrastrutture, fashion, design, intelligenza artificiale, telemedicina, digitalizzazione, tecnologie avanzate, agritech, energia, in particolare da fonti rinnovabili. Sul punto vorrei segnalare il forte impegno del Governo Federale che ha indotto la Provincia dell’Alberta, dove è concentrata la produzione di energia da fonte fossile, a cambiare modello economico, riconvertendo l’intera economia della Provincia verso un’inattesa quanto complessa transizione verde.&nbsp;<strong>Si è molto parlato del CETA, l’accordo di libero scambio tra l’Europa ed il Canada a valere sull’EU-Canada Strategic Partnership Agreement, quali effetti hanno avuto queste politiche sui rapporti commerciali con l’Europa e con l’Italia in particolare?</strong>Malgrado l’accoglienza a dir poco fredda che il CETA ha avuto in Italia, andando a guardare gli effetti dopo oltre tre anni di esecuzione provvisoria, non si può negare che l’interscambio commerciale abbia generato un attivo in continua crescita fino al 2019. Il 2019 si è chiuso infatti con un export dell’Italia di 9,5 miliardi di dollari canadesi, in crescita del +5,2%, anche a fronte di uno sviluppo significativo delle importazioni dal Canada di +4,2% e un valore di 3,2 miliardi di dollari canadesi. Purtroppo, nei primi dieci mesi del 2020, minato dalla crisi pandemica, le esportazioni sono diminuite dell’8% (7,3 miliardi di dollari), comunque una differenza minore rispetto alla caduta delle importazioni dal mondo attestata al 12% e addirittura al 13% dalla UE. Il settore che ha retto meglio alla crisi è stato l’agroalimentare italiano, le cui esportazioni delle preparazioni a base di cereali e di farine sono addirittura cresciute del 27%. Inoltre, è grazie all’accordo CETA che le esportazioni di formaggi italiani hanno registrato un incremento del 18%. Il CETA ha infatti aumentato del 247% il contingente importato esente da dazio doganale e ha aperto la quota ai venditori.&nbsp;<strong>Quali altri prodotti hanno visto aumentare l’export verso il Canada?</strong>Oltre all’agroalimentare, non è da sottovalutare l’affermazione negli ultimi anni di un settore di eccellenza made in Italy poco conosciuto: la farmaceutica. I medicinali italiani sono il prodotto più esportato in Canada. Altri prodotti emergenti del nostro export verso il Canada sono gli autoveicoli, i prodotti di ghisa, ferro e acciaio, il rodio greggio, la rubinetteria, i macchinari per imballaggio, gli ingranaggi, le parti di turboreattori per l’industria aeronautica, le turbine a gas, le macchine per la lavorazione della pasta, della carta e del cartone e le macchine per la lavorazione del marmo e della pietra.&nbsp;<strong>Tornando all’agrifood italiano, abbiamo notato in Canada un dinamismo anche sul fronte del mercato Merger&amp;Acquisition? Che significato vi attribuisce?</strong>La tradizionale esperienza italiana nel settore food si muove essenzialmente attraverso i grandi gruppi. Dopo l’apertura, già nel 2006, dello stabilimento Ferrero in Ontario, ci sono state operazioni più recenti nel settore grazie a Lavazza e Barilla. Una spia che questo comparto sta lavorando a livello strategico per riorganizzarsi e che c’è fiducia nella risposta del mercato canadese a una penetrazione più incisiva e forte.Lavazza ha acquisito nel 2017 l’80% del capitale di Kicking Horse (azienda canadese leader nel segmento del caffè). Non è un caso che avvenga dopo anni nei quali il Gruppo ha ottenuto in Canada risultati brillanti, con una crescita a doppie cifre: nel 2019 ha registrato € 2,2 miliardi di ricavi, +18% rispetto al 2018, il 70% dei quali realizzato all’estero. Quanto a Barilla, il Gruppo ha ufficializzato a gennaio 2021 l’acquisizione della storica azienda canadese Catelli Dry Pasta per 165 milioni di dollari canadesi (107 milioni di euro). L’accordo comprende anche i relativi marchi Catelli, Splendor e Lancia e lo stabilimento di Montreal, in Quebec.Prescindendo per un momento dall’agroalimentare, ricordo che Leonardo, nostra grande eccellenza leader mondiale nel campo della difesa e della sicurezza, si è dotata di una ausiliaria in Canada, espandendo la sua presenza oltreoceano e rafforzando la governance grazie alla nuova filiale di Ottawa.&nbsp;<strong>Importanti realtà industriali e commerciali si rivolgono al Centro Studi Italia-Canada per orientarsi in un mercato ed un sistema sociale, seppur nordamericano, molto diverso ad esempio da quello degli USA. Può raccontarci in estrema sintesi in che modo l’approccio del consumatore canadese nei confronti dei beni d’importazione si distingue?</strong>La differenza tra USA e Canada è profonda e si manifesta anche nelle modalità di approccio ai rispettivi mercati, sia per quanto attiene l’atteggiamento che deve assumere l’imprenditore italiano, sia per quanto riguarda, appunto, il comportamento del consumatore locale. Ogni volta che ci relazioniamo con potenziali investitori italiani sottolineiamo che il consumatore canadese è tendenzialmente molto cauto. È interessato e aperto rispetto al prodotto d’importazione, ma è anche molto attento alla qualità e al costo. La differenza tra prodotto locale e d’importazione, fino all’inizio della pandemia, non era in realtà avvertita se non per il binomio qualità-prezzo a cui ho fatto cenno. La pandemia e la necessità di salvaguardare la produzione nazionale che ne è derivata ha sicuramente avuto qualche effetto sul favorire il prodotto locale, ma si tratta di un atteggiamento legato ad una particolare contingenza destinata a scomparire non appena gli effetti della pandemia verranno superati.Come Centro Studi Italia-Canada stiamo lavorando al massimo per intensificare le relazioni tra i nostri Paesi, sia con la ricerca e l’attività costante di divulgazione sui temi più importanti che ci legano, che con l’organizzazione di eventi, al momento solo a distanza, per aumentare le opportunità di contatto tra operatori e amministratori. Il rapporto tra Italia e Canada riprenderà più forte di prima e gli imprenditori italiani dovranno essere pronti in questo senso.&nbsp;<strong>Proprio a questo proposito, lei, vivendo tra l’Italia ed il Canada, ha avuto modo di conoscere a fondo la mentalità canadese, quali suggerimenti darebbe ad un imprenditore o investitore italiano che intendesse operare su quel mercato?</strong><strong>Quali sono i ‘must’ che un investitore italiano deve prendere in considerazione operando sul mercato canadese?</strong>Come sempre accade nei processi di internazionalizzazione è fondamentale studiare il Paese, la mentalità e le regole, soprattutto quelle non scritte. Nel caso del Canada può accadere che si rimanga dalle molte positività, evidenti e di grande impatto sulla quotidianità. Bisogna comprendere che se ci sono tanti indiscutibili fattori validi è innanzitutto perché c’è un sistema che funziona, gestito con rigore: il rispetto delle regole, spesso stringenti e non sempre comprese, è alla base di tutto. A ciò va aggiunta una avanzata digitalizzazione di tutti i servizi, pubblici e privati, condizione questa spesso mal vissuta dall’imprenditore italiano abituato diversamente.I must che un imprenditore deve possedere per operare in Canada? Direi quindi pochi ma essenziali: programmazione accurata, capacità d’investimento, qualità dell’offerta, digitalizzazione, presenza fisica sul territorio, adesione al modello organizzativo gestionale, perseveranza.&nbsp;<strong>Su quali tematiche sta lavorando il Centro Studi Italia-Canada con i suoi focus e eventi?</strong>Il Centro Studi Italia-Canada copre tutti i settori protagonisti delle relazioni tra i due Paesi: economia, cultura, arte, scienza, società, politica internazionale. In questo modo cerchiamo di ampliare la conoscenza sul Canada ed essere di supporto sia agli imprenditori sia ad altri soggetti che vogliano affacciarsi a questo grande Paese.Di natura politico-economico-sociale è ad esempio la tematica di analisi sull’Artico, concentrata in particolare sulla nuova road map canadese per lo sviluppo della regione e delle popolazioni del Nord. Stiamo inoltre approfondendo i temi legati allo sviluppo sostenibile, anche come driver della ripresa post pandemica, sui quali sia l’Unione Europea che il Canada sono fortemente impegnati. In questa direzione, siamo parte di diversi working group nell’ambito di settori come edilizia, design e fashion sostenibile, intelligenza artificiale, agritech, energia, e prendiamo parte a round-table che coinvolgono istituzioni italiane e canadesi, altri centri studi e partner con expertice in questi settori. Per quanto riguarda le scienze sociali, stiamo rinforzando la collaborazione con le Università italiane e avviando importanti contatti con le Università canadesi.Non abbandoniamo, infine, il tema più tradizionale per noi, ma non meno importante, dell’agroalimentare italiano, sia per quanto riguarda gli studi economici sull’export che il capitolo sulla sicurezza alimentare e la nuova normativa canadese in materia.&nbsp;<strong>Quali le iniziative in cantiere?</strong>Andando nel dettaglio, oltre agli studi e le analisi che stiamo conducendo e di cui ho detto, nella prima metà dell’anno contiamo di definire la preparazione di due Forum dedicati alla sostenibilità con focus su Edilizia, Design e Fashion. Abbiamo in corso, per la ICC (International Chamber of Commerce) una rubrica periodica dedicata alle imprese che vogliono operare in Canada. Il webinar si chiama “News from Canada” e offre aggiornamenti sulle novità anche di carattere giuridico, oltre ad ospitare importanti aziende italiane attive sul mercato canadese. Nell’ambito delle collaborazioni stabili con l’Università di Tor Vergata, terremo alcune lezioni nell’ambito del Master in Commercio Estero e Internazionalizzazione d’Impresa (CEIDIM), mentre per LUISS siamo attivi nella Summer School International Trade e Food Law, dove svolgiamo approfondimenti sul capitolo Canada. Sono davvero molti altri i progetti sui quali siamo impegnati e rimaniamo aperti ad altre proposte di collaborazione. Il modo migliore per conoscere tutte le iniziative del Centro Studi è seguire gli aggiornamenti sul nostro sito (www.centrostudi-italiacanada.it) e iscriversi alla nostra newsletter.&nbsp;<strong>Un’ultima considerazione, da appassionato del Canada, sulle prerogative che questo territorio offre ai turisti ed agli amanti della natura…</strong>In questo senso il Canada è l’anticamera del Paradiso. Forse non per chi ama i climi tropicali, ma per chi è amante dell’outdoor il Canada è la “destinazione” per eccellenza. È un Paese gigantesco per dimensioni (il secondo al mondo per superficie), si va dall’Atlantico al Pacifico. Partendo dalle Province marittime a est (Nova Scotia, New Brunswich, Labrador, Terranova, Prince Edwaed Island) con bellezze naturali caratterizzate dalla prossimità al mare che si legano incredibilmente ad una storia antica e poco conosciuta, si passa in Quebec ad una natura esuberante che si accompagna una storia più recente ma non meno affascinante. Abbiamo quindi l’Ontario e a seguire le Province centrali (Manitoba, Saschatchewan, Alberta) con spazi aperti sconfinati, dove lo sguardo può allontanarsi verso una specie di infinito. Si raggiunge poi l’Ovest, attraverso i maestosi scenari delle Montagne Rocciose da dove si accede alla British Columbia, non a caso definita Beautiful British Columbia, e quindi al Grande Nord (Yukon, Inavut, Nord-Ovest). Ce n’è davvero per tutti i gusti con, oltretutto, il vantaggio di un’ospitalità efficiente, discreta, garbata in perfetto stile canadese. Provare per credere.&nbsp;Tratto da <a href="https://formiche.net/2021/03/esportare-in-canada-ne-parliamo-con-paolo-quattrocchi-direttore-del-centro-studi-italia-canada/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">formiche.net</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5111</guid>
                        <pubDate>Thu, 04 Mar 2021 04:18:14 +0100</pubDate>
                        <title>L&#039;americana Ideanomics entra con 11 milioni nel capitale di Energica</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/energica-ideanomics-inc-sottoscrive-il-6417-dellaumento-di-capitale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>L'azienda quotata al Nasdaq arriva così almeno al 20% del capitale della società quotata all'Aim che si occupa di mobilità elettrica a due ruote. Così la realtà italiana entra in un network integrato di fintech, digitalizzazione e sostenibilità.</em>Continua la strategia di crescita di&nbsp;Energica Motor Company, azienda quotata all'Aim che si occupa di mobilità elettrica a due ruote, e che proprio oggi ha sottoscritto un accordo con l'azienda&nbsp;tech&nbsp;Ideanomics, quotata al Nasdaq, per la sottoscrizione di quasi 11 milioni, pari al 64,17% dell'aumento di capitale, a fronte dell'emissione di 6,1 milioni di azione ordinarie. Alla fine della sottoscrizione, il cui prezzo è stato fissato a 1,78 euro per azione, l'investitore deterrà una quota di almeno il 20% dell'azienda.In questo modo Energica entra all'interno di un network, quello di Ideanomics, che si occupa di agevolare l'adozione di veicoli elettrici con servizi finanziari e prodotti fintech di ultima generazione. Fondata nel 2017 e poi quotata al Nasdaq, la società punta alla crescita di aziende tech emergenti, con una piattaforma integrata che ne migliori l'efficienza digitale e la sostenibilità."Siamo orgogliosi di entrare a far parte di questa piattaforma unificata di cui condividiamo appieno la visione", ha affermato Livia Cevolini, ceo di&nbsp;Energica Motor Company, che ha poi aggiunto: "La creazione di un network di aziende innovative non può che accelerare la crescita e l’adozione di nuove tecnologie a partire dalla stessa mobilità sostenibile che ci vede tra i leader di settore. Siamo certi di poter dare il nostro contributo derivato dall’esperienza decennale nel campo delle moto elettriche a elevate prestazioni". Il mercato apprezza particolarmente il deal, con il titolo Energica in rialzo del 5,83% a 1,91 euro per azione.L’accordo prevede un lock-up di 90 giorni a carico dell'investitore e un diritto di preferenza rispetto a eventuali ulteriori iniezioni di capitale di rischio nella società, così da limitare la diluzione della partecipazione dell'investitore. Un osservatore nominato dall'investitore stesso potrà partecipare ai lavori dal cda. Energica è stata assistita da First Europe, che ha svolto il ruolo di advisor finanziario, mentre gli aspetti legali sono stati seguiti da <strong>Nctm</strong> per la società e da Venable Llp per Ideanomics.&nbsp;Il bookrunner è stato Bestinver Securities.Tratto da <a href="https://www.milanofinanza.it/news/l-americana-ideanomics-entra-con-11-milioni-nel-capitale-di-energica-202103041055361154" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Milano Finanza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5119</guid>
                        <pubDate>Wed, 17 Feb 2021 02:42:21 +0100</pubDate>
                        <title>La Cina gioca la carta terre rare nel braccio di ferro con gli Usa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pechino-minaccia-la-stretta-allexport-di-terre-rare</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il dialogo Usa-Cina non è ancora ripartito sotto la nuova presidenza di Joe Biden che già le relazioni commerciali e politiche tra i due Paesi tornano a complicarsi, anche a causa degli strascichi di decisioni prese dalla precedente amministrazione.Tra le mosse di Donald Trump c'era stata l'iscrizione in lista nera di una sessantina di aziende cinesi che Washington considera vicine alla Difesa e, quindi, a rischio per la sicurezza nazionale nonché il divieto di fare affari con la Cina imposto anche ad aziende terze che producono quei semiconduttori di fascia alta di cui Pechino ha bisogno come il pane, soprattutto nel settore dell'automotive.Ora la Cina sventola a sua volta una possibile stretta all'export di terre rare, vecchio asso nella manica, mentre il ministro dell'Industria prende tempo e si affida al parere finale del Consiglio di Stato cinese e della Commissione militare centrale. La minaccia, comunque, c'è.Com'è noto la Cina è il Paese che possiede la maggior quantità di terre rare ed è quindi in grado, almeno finora, di gestire l'80% delle riserve di 17 materiali strategici per le industrie più avanzate di tutto il mondo. Negli ultimi anni il Governo ha favorito l'accorpamento delle aziende più piccole e combattuto a fondo il contrabbando. La recente svolta autoritaria nella vicina Myanmar, ricca di terre rare, priva la Cina di un alleato nel mercato globale.A essere in fibrillazione è la Difesa americana, servono 417 chilogrammi di terre rare nei sistemi di alimentazione elettrica e nei magneti di ogni aereo F-35 Lockheed Martin. D'altro canto i cinesi devono importare tecnologia statunitense come i semiconduttori di fascia alta e in questo momento le misure decise da Donald Trump sono ancora in vigore.Lockheed Martin, Boeing e Raytheon sono accusate inoltre da Pechino di aver venduto armi a Taiwan, la "provincia ribelle" che non riconosce come entità autonoma, anzi punta a far ritornare all'ovile.Il Pentagono è sempre più preoccupato per la dipendenza degli Stati Uniti dalla Cina per le terre rare utilizzate in qualsiasi cosa, dai missili a guida di precisione ai droni. Negli ultimi mesi, ha firmato contratti con miniere americane e australiane per spingere ad aumentare la produzione.Le terre rare per i cinesi sono sempre più preziose perchè servono nei veicoli elettrici e nella generazione di energia eolica. D'altronde i cinesi soffrono per lo shortage di chip per auto che sta danneggiando tutto l'automotive, da Volkswagen a Ford, Subaru, Toyota, Fca, a causa proprio della chiusura delle aziende di semiconduttori attive in Cina imposte dagli Stati Uniti.Anche per i semiconduttori è iniziata la caccia grossa. Il ministro del Commercio taiwanese Wang MeiHua ha dovuto sollecitare, per soddisfare la domanda, la società taiwanese TMSC, leader al mondo dei semiconduttori, a produrre più chip per l'auto piuttosto che per gli smartphone.Le filiere dell'automotive rischiano di rimanere indietro, di qui il pressing che ha coinvolto anche la diplomazia specie tedesca e giapponese che ha chiesto sforzi aggiuntivi nella produzione per compensare la mancanza di semiconduttori made in China. In Cina, infatti, le aziende del settore sono ancora bloccate.Al tempo stesso Pechino ha dato il via alla più imponente rottamazione di auto che mai si sia verificata. Deve farlo anche per essere in linea con gli obiettivi di sostenibilità che si è data. Il 10 febbraio il ministero del Commercio della Repubblica Popolare Cinese ha pubblicato le "Linee guida per la incentivazione del commercio di automobili" e le "Esperienze e pratiche locali nella incentivazione dell'utilizzo di automobili".«La Cina vuol adottare misure per eliminare, gradualmente, le restrizioni sugli acquisti di automobili, incoraggiare i cittadini ad acquistare veicoli ad energia alternativa, revocare le restrizioni relative alle registrazioni per la sostituzione di veicoli usati, ottimizzare il sistema di riciclo delle auto rottamate e far crescere il mercato del noleggio», commentano <strong>Enrico Toti</strong> e<strong> Laura Formichella</strong>, sinologi, avvocati dello studio <strong>Nctm</strong>. «È prevista un'accelerazione sulla rottamazione dei vecchi veicoli a motore e la concessione di sovvenzioni per la rottamazione di quelli che non rispettino determinati standard di emissione. E una serie di iniziative per la costruzione di parcheggi, il miglioramento dell'ambiente, l'ampliamento del mercato dei pezzi di ricambio auto».Tutto bene, fin qui. Ma con la filiera delle nuove auto bloccata sarà più difficile disfarsi della vecchia.Tratto da <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202102/17/0017_binpage01.19.pdf&amp;authCookie=1282472038&amp;trc=pDelivery-t20210217-a532403342-h34221-c1115-d10814-f12517-n17" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Il Sole 24 ore</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Mobility</category>
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5123</guid>
                        <pubDate>Wed, 10 Feb 2021 03:22:40 +0100</pubDate>
                        <title>La Scala chiude il 2020 in linea con l&#039;anno precedente, amplia la compagine dei soci e integra gli ultimi team entrati nel Gruppo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-scala-chiude-il-2020-in-linea-con-lanno-precedente-amplia-la-compagine-dei-soci-e-integra-gli-ultimi-team-entrati-nel-gruppo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La Scala ha chiuso l'anno segnato dalla pandemia da Covid-19 riuscendo a confermare sostanzialmente il risultato aggregato dell'anno precedente.</em></p><div class="container aentry-container"><div class="row"><div class="col-lg-7 col-md-10 offset-md-1"><div class="aentry"><p class="atext">La Scala ha chiuso l'anno segnato dalla pandemia da Covid-19 riuscendo a confermare sostanzialmente il risultato aggregato dell'anno precedente.</p><p class="atext">È cresciuta ulteriormente l'Area Banche e Finanza – che ha consolidato l'ampio bacino di clientela istituzionale – con l'integrazione effettiva del team di litigator, composto da 15 persone, guidato di Antonio Ferraguto, socio entrato all'inizio del 2020, e con l'ammissione alla partnership, durante l'Assemblea di fine anno, di Edoardo Natale, responsabile della sede di Torino.</p><p class="atext">Negli ultimi mesi si è rafforzata altresì l'Area Imprese, con la neonata practice "<span id="U301044583955yLD">Lavoro e Relazioni industriali</span>" guidata dal nuovo partner Alvise Gastone Bragadin. Questa apertura sottolinea l'impegno di La Scala di proporsi ai propri clienti come un interlocutore completo e capace di offrire servizi trasversali nella gamma delle attività specifiche per le imprese, e per le PMI in particolare, sia nell'attività ordinaria che nelle operazioni straordinarie.</p><p class="atext">Lo Studio, nelle sue 8 sedi italiane, conta su 315 risorse, comprendendo 214 professionisti e uno staff di 101 persone.</p><p class="atext">A oggi, i partner di La Scala sono 24, non più distinti tra soci salary e soci equity, dopo l'ultima revisione dello Statuto. Tutti i partner hanno ora le stesse regole di ingaggio.</p></div></div></div></div><div class="container aentry-container"><div class="row"><div class="col-lg-7 col-md-10 offset-md-1"><div class="aentry "><p></p><p class="atext">E' stato completato il processo di start up di LA SCALA CERVED - Società tra Avvocati, nata dall'alleanza tra La Scala e Cerved Group e specializzata nella gestione e nel recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti di origine bancaria - che conta oggi su 60 professionisti.</p><p class="atext">È stato altresì concluso il set up di Uniqlegal – studio legato creato nel dicembre 2019 in joint venture tra <strong>Nctm Studio Legale</strong>, La Scala Studio Legale e UniCredit s.p.a - che si avvale già di 24 professionisti.</p><p class="atext">Anche La Scala Service, il servicer del Gruppo, ha consolidato la sua posizione nonostante il rallentamento dei processi di collection dovuto alla lunga stasi dell'attività giudiziaria.</p><p class="atext">Per il 2021, La Scala punta a giocare in attacco, rilanciando gli obiettivi del 2020, sviluppando il fronte degli Utp e implementando il lavoro sinergico tra le practice dell'Aree Banche e Finanza e di quella Imprese.</p><p class="atext"><span id="U301044583955NCE">Giuseppe La Scala</span>, senior partner di La Scala Società tra Avvocati, ha dichiarato: "<span id="U301044583955JgE">La nostra capacità di affiancare grandi istituzioni finanziarie nella gestione strategica degli NPE, prima con gli NPL ora anche con gli UTP, sarà una carta vincente in un mercato che non potrà tardare a muoversi in modo strutturato. Rafforzeremo l'area Imprese perché il 2021 sarà un anno di operazioni straordinarie anche per le PMI e investiremo ancora nell'automazione e nell'ingegnerizzazione dei processi di contenzioso massivo e di gestione giudiziale di portafogli NPE</span>".</p>Tratto da&nbsp;<a href="https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/la-scala-chiude-2020-linea-l-anno-precedente-amplia-compagine-soci-e-integra-ultimi-team-entrati-gruppo-ADTA8qIB#1252548477?refresh_ce=1" target="_blank" rel="noreferrer noopener">NT Plus Diritto</a></div></div></div></div>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5126</guid>
                        <pubDate>Mon, 08 Feb 2021 02:57:38 +0100</pubDate>
                        <title>Legalcommunity Tax Awards 2021: primo bilancio dall’apertura del voto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legalcommunity-tax-awards-2021-primo-bilancio-dallapertura-del-voto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ormai già da alcuni giorni è possibile&nbsp;votare&nbsp;gli studi legali e i professionisti protagonisti del settore Tax nell’ultimo anno, che verranno premiati il 15 aprile 2021.Le votazioni chiuderanno&nbsp;venerdì 12 febbraio.Di seguito il primo aggiornamento sui trend provvisori emersi dalle votazioni. Ricordiamo che i nominativi vengono riportati in&nbsp;ordine alfabetico&nbsp;(l’ordine non da perciò alcuna indicazione sulla graduatoria), e che il voto online è solo uno degli elementi che verrà tenuto in considerazione nell’assegnazione del premio finale.In questo primo bilancio verranno svelati i risultati parziali delle prime otto categorie. Le preferenze provvisorie delle restanti categorie saranno rese note in un secondo aggiornamento, che sarà pubblicato prossimamente.Nella categoria studio dell’anno, i più votati risultano&nbsp;Di Tanno Associati, Facchini Rossi Michelutti e Maisto e Associati. In quella di professionista dell’anno stanno invece emergendo&nbsp;Paolo Ludovici&nbsp;di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici,&nbsp;Guglielmo Maisto&nbsp;di Maisto e Associati e&nbsp;Stefano Simontacchi&nbsp;di BonelliErede.Nella consulenza troviamo in testa gli studi&nbsp;Biscozzi Nobili Piazza, CMS&nbsp;e&nbsp;Dentons, mentre lato professionisti guidano la classifica in questo momento&nbsp;Giulio Andreani&nbsp;di PwC TLS,&nbsp;Paolo Ludovici&nbsp;di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e&nbsp;Marco Valdonio&nbsp;di Maisto e Associati.In ambito contenzioso,&nbsp;BonelliErede, Maisto e Associati&nbsp;e&nbsp;Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati&nbsp;si trovano attualmente nelle posizioni di vertice insieme ai professionisti&nbsp;Giulio Andreani&nbsp;di PwC TLS,&nbsp;Tommaso Di Tanno&nbsp;di Di Tanno Associati e&nbsp;Giuliano Foglia&nbsp;di Foglia &amp; Partners.Gli studi che hanno raccolto le maggiori preferenze nella fiscalità finanziaria sono al momento&nbsp;Allen &amp; Overy, Clifford Chance&nbsp;e&nbsp;Freshfields. I professionisti più votati risultano invece&nbsp;Riccardo Michelutti&nbsp;di Facchini Rossi Michelutti,&nbsp;Raul-Angelo Papotti&nbsp;di Chiomenti e&nbsp;Renato Paternollo&nbsp;di Freshfields.Per quanto riguarda il transfer pricing guidano oggi la classifica degli studi&nbsp;BonelliErede, Crowe Valente/Valente Associati GEB Partners&nbsp;ed&nbsp;EY. Tra i professionisti emergono finora&nbsp;Davide Bergami&nbsp;di EY,&nbsp;Mario d’Avossa&nbsp;di CMS e&nbsp;Stefano Simontacchi&nbsp;di BonelliErede.In testa nell’M&amp;A e operazioni straordinarie troviamo in questo momento gli studi&nbsp;Chiomenti, Facchini Rossi Michelutti&nbsp;e&nbsp;Hogan Lovells.&nbsp;Fulvia Astolfi&nbsp;di Hogan Lovells,&nbsp;Luca Rossi&nbsp;di Facchini Rossi Michelutti e&nbsp;<strong>Federico Trutalli</strong>&nbsp;di <strong>Nctm</strong> sono invece i professionisti più votati.Nella categoria private clients &amp; wealth management si segnalano gli studi&nbsp;Belluzzo &amp; Partners, Biscozzi Nobili Piazza&nbsp;e&nbsp;Withers, insieme ai professionisti&nbsp;Massimo Antonini&nbsp;di Chiomenti,&nbsp;Giulia Cipollini&nbsp;di Withers e&nbsp;Paolo Ludovici&nbsp;di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.BonelliErede, EY&nbsp;e&nbsp;PwC TLS&nbsp;guidano infine la categoria patent box insieme a&nbsp;Mario d’Avossa&nbsp;di CMS,&nbsp;Stefano Simontacchi&nbsp;di BonelliErede e&nbsp;Paolo Tripoli&nbsp;di PwC TLS.Tratto da <a href="https://legalcommunity.it/legalcommunity-tax-awards-2021-primo-bilancio-dallapertura-del-voto/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Legalcommunity</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5127</guid>
                        <pubDate>Mon, 08 Feb 2021 02:43:38 +0100</pubDate>
                        <title>Un Paese bloccato dalla burocrazia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/un-paese-bloccato-dalla-burocrazia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gli investitori esteri sono ancora poco entusiasti dall'idea di scommettere sulle infrastrutture italiane a causa della troppa burocrazia. È uno dei dati emersi durante il webinar «Infrastrutture, i vincoli da superare e le nuove opportunità. Giuristi d'impresa e legali a confronto», svoltosi ieri all'interno della «MF Italian Legal Week 2021» organizzata da Class Agorà (Class Editori).Per quanto l'Italia sia una economia importante ed interessante per investimenti sulle infrastrutture, «il mercato è indietro a causa dell'instabilità politica e regolatoria; l'eccessiva burocratizzazione e, altro elemento rilevante, la qualità dell'iniziativa del partenariato pubblico-privato», ha affermato Daniele Ruggeri, associate partner strategy &amp; transactions, infrastructure team, EY. Eppure, «vi sono due fattori che rendono appetibile il mercato italiano delle infrastrutture: i rendimenti importanti che si vedono in Italia rispetto a paesi europei, ed il gap infrastrutturale nel Paese, che dà possibilità agli attori di investire capitali importanti».Tuttavia gli investitori internazionali si trovano davanti ad un sistema imprevedibile, che scoraggia l'investimento. «Quello che chiedono gli investitori è di avere un sistema sostanzialmente stabile. L'investimento presuppone una stabilità dell'assetto regolatorio, che noi in Italia non abbiamo», ha rimarcato Maurizio Delfino, partner Delfino e associati Willkie Farr &amp; Gallagher. Oltre al problema burocratico e normativo, l'incertezza politica gioca un ruolo importante negli investimenti per le infrastrutture.In Italia l'approccio politico di «buttare a mare» tutto quello che è stato progettato e realizzato dalla leadership politica precedente, rende instabile il mercato. E senza stabilità gli investitori esteri scappano», ha lamentato Federico Sutti, Managing Partner, Dentons Italia. «Una possibile soluzione giuridica da poter implementare è quella di mettere dei limiti o eliminare la revoca per pubblico interesse, e di regolarizzare la stabilità delle concessioni» ha continuato. Inoltre, riguardo alle infrastrutture sociali, si presenta anche un problema di «size dell'investimento».«Le infrastrutture sociali che interessano il territorio, riguardano molto spesso piccole realtà, rendendo le dimensioni dell'investimento poco appetibile», ha affermato<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><span class="chapterhl">Vito Bisceglie</span></strong>, <strong>partner<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Nctm</span></strong>.Con riferimento alle nuove tecnologie, invece, tra gli investimenti nelle infrastrutture che si stanno realizzando in Italia spicca il 5G. «L'Italia è tra i primi Paesi che sta investendo sulla tecnologia del 5G», ha ricordato Agostino Nuzzolo, general counsel, direttore della funzione Legal &amp; tax di Tim. In particolare, «Telecom oltre ad investire sulle infrastrutture sta puntando sulla combinazione di disponibilità dei servizi ed infrastruttura». Su questa linea, «uno dei progetti su cui si sta lavorando è la realizzazione di un conductor, ossia dei visori ottici con tecnologia 5G per eseguire visite a distanze, con un servizio di self monitoring del paziente».Proprio, sul campo della telemedicina è previsto un forte investimento sul futuro, con un mix tra la parte fisica e quella digitale del servizio. «La stessa bozza del recovery prevede una triplice convergenza: interventi immobiliari, riorganizzazione territoriale e digitalizzazione della sanità», ha dichiarato <strong>Bisceglie</strong>. Tuttavia, occorre anche una regolamentazione dell'attività. «Oggi non c'è framework normativo importante sulla telemedicina. Vi sono alcuni interventi normativi regionali per l'erogazioni di servizi di telemedicina», ha continuato <strong>Bisceglie</strong>.Infine, sul tema delle stazioni appaltanti, oggi, è stato osservato, si ha una scarsa competenza degli organi preposti per i progetti e per le gare. Mentre prima c'era un organo tecnico competente che aiutava le stazioni preposte durante il percorso, oggi è impossibile che le stazioni appaltanti locali possano maturare le competenze per operazioni così complicate. «Per le concessioni pubbliche servono centri di competenza che aiutino il pubblico», ha concluso Federico Sutti.Tratto da <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202102/06/0070_binpage35.pdf&amp;authCookie=380069484&amp;trc=pDelivery-t20210206-a531063122-h34221-c1115-d10814-f12517-n70" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Milano Finanza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5130</guid>
                        <pubDate>Thu, 04 Feb 2021 02:47:09 +0100</pubDate>
                        <title>Tutti i premi ai super studi che innovano la professione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tutti-i-premi-ai-super-studi-che-innovano-la-professione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tutti i premi ai super studi che innovano la professione </em>Si è tenuta ieri sera, al termine della prima giornata della MF Italian Legal Week 2021, la cerimonia di consegna dei Legal Awards (parte I), dedicati ai Migliori Avvocati e ai Migliori Studi Legali.I vincitori sono stati individuati secondo criteri oggettivi, in collaborazione con Pbv Monitor, dopo uno screening compiuto su 3.500 operazioni e 3.300 professionisti.Fra le categorie di premi, in ordine di consegna: Debt Capital Markets, relativa a tutte le operazioni di emissioni di titoli di debito esclusi minibond e securitization; Equity Capital Markets (emissioni di titoli e valori, equity, azioni e strumenti analoghi); Finance, che include il finanziamento di acquisizioni, finanziamenti bancari (syndicated/ single), operazioni di leasing e shipping finance Investment Funds (operazioni di costituzione di fondi di investimento mobiliare e di tutte le attività regolatorie collegate alla gestione di questi strumenti).Premiate anche le operazioni di m&amp;a con importo superiore ai 250 milioni di euro, a quelle con valore fra i 25 e i 250 milioni e, infine, a quelle di importo inferiore ai 25 milioni sono state dedicate, rispettivamente, le categorie M&amp;A Large Deal, Mid Market e Small Cap.Le emissioni obbligazionarie riservate a istituzionali emessi da aziende non quotate (normalmente Pmi e di taglio inferiore ai 50 milioni euro) sono state protagoniste della categoria Mini Bond, che ha preceduto il Premio Speciale Top Woman in Legal. Nella seconda parte della serata sono stati assegnati i premi ai protagonisti del settore immobiliare in due categorie, Real Estate e Real Estate Financing.Infine, a chiudere, i riconoscimenti relativi a: Securitization (operazioni di cessione di portafogli di crediti attraverso cartolarizzazioni) e a Venture Capital (operazioni straordinarie di compravendita\ partecipazioni in cui uno studio ha assistito un fondo di venture capital / o un business angel).La seconda parte dei Legal Awards si terrà questa sera, dalle 19 alle 20.30.Tratto da <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202102/04/0595_binpage1.17.pdf&amp;authCookie=-570817321&amp;trc=pMailCN-t20210204-a530743782-h34222-c1115-f12517-n595-u8048" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Milano Finanza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5133</guid>
                        <pubDate>Mon, 01 Feb 2021 05:56:03 +0100</pubDate>
                        <title>M&amp;A, un 2020 con il botto nonostante (o a causa) del Covid</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ma-un-2020-con-il-botto-nonostante-o-a-causa-del-covid</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il report di Mergermarket 2H/2020 evidenzia una crescita del settore del 26,7% nel mondo</em>L’andamento nel 2020 del settore dell’M&amp;A è stato all’insegna dell’ottovolante, con scostamenti molto significativi nei trimestri centrali. Eppure, la fotografi a che scatta Mergermarket nel Report di consuntivo del 2020 evidenzia come i mercati abbiano saputo ritrovare la bussola e si apprestino nel 2021 a riprendere spediti la marcia verso la crescita. In questo spinti dall’euforia della diffusione dei primi vaccini e dai timori sui reali effetti della Brexit.<strong>Mondo.</strong> Ammonta a 2,2 trilioni di dollari l’attività complessiva di merger&amp;acquisition nella seconda parte del 2020, il dato semestrale più alto mai registrato (1.2 trilioni di dollari dell’ultimo trimestre, il più elevato dal 2007). Il numero complessivo delle operazioni concluse è però diminuito del 15,5% passando da 20.767 a 17.545. Alcuni settori hanno risentito maggiormente della contrazione mentre altri sono cresciuti. Le Spac sono state il vero fenomeno del secondo semestre 2020, in particolare negli Usa, con 255 nuovi lanci per 83,1 mld $ rispetto ai 15,5 mld in 73 operazioni nel 2019. Nell’attività di m&amp;a, settembre è stato il mese più attivo in assoluto 2020 (415,6 miliardi di dollari). L’Asia (incluso il Giappone) è il mercato che ha registrato la maggior crescita con la sua quota di mercato globale aumentata sia in valore che in volume (7,4% e 2,2% rispettivamente). Gli accordi di controvalore di 5 miliardi $ hanno registrato un’impennata, passando da 91 nel 2019 a 111 nel 2020, 79 dei quali conclusi nella seconda metà dell’anno. Questo rappresenta il secondo più alto numero dal 2007, solo dietro al 2015 (127). Sulla scia delle tendenze amplificate dalla pandemia, il segmento Technology, media, &amp; telecommunications è cresciuto del 56,8% in valore rispetto all’anno precedente, da 543,4 mld a 851,8 mld $, equivalenti a più di un quarto dell’attività globale complessiva. È diminuito leggermente il numero delle operazioni concluse (3.943). Buona la performance del comparto Energy, mining &amp; utilities (Emu), in crescita del 3,8% in valore a 477,7 mld $ ma un calo del 13,8% nel numero delle operazioni concluse (1.326).<strong>Usa</strong>. Dopo un anno di montagne russe, il mercato statunitense M&amp;a è cresciuto nel 4 trimestre, toccando 5.243 operazioni per 1,3 trilioni di dollari; tuttavia l’anno si chiude in calo del 21% in valore rispetto al 2019 (6.239 operazioni per 1,6 trilioni di dollari Usa). Ci sono stati 2.709 accordi per un valore di 961,4 mld $ conclusi nel secondo semestre, con un aumento di oltre il 200% in valore con circa lo stesso numero di operazioni rispetto al primo semestre (2.474 operazioni per un valore di 296 mld $). Nel terzo trimestre, l’attività è aumentata di oltre il 400%, registrando 1.289 operazioni per un valore di 421 miliardi di dollari. La ripresa è proseguita nel quarto trimestre con 1.471 accordi per un valore di 545 mld $ il valore più alto per un trimestre mai registrato dal 2001. A causa della pandemia, non ci sono stati mega accordi (10 miliardi di dollari). Tuttavia, nel terzo trimestre, sono stati 10 per un valore complessivo di 153,7 mld $, e nel quarto trimestre altri 10 mega accordi per un valore di 184,5 mld $. I settori della tecnologia e delle telecomunicazioni sono stati i più dinamici, con 1.289 accordi per un valore di 385,6 mld $ nel 2020, + 57% in valore rispetto al 2019, (1.300 accordi per un valore di 245 mld $). L’operazione più significativa è stata quella da 35,6 miliardi di dollari conclusa da Advanced Micro Device con l’acquisizione di Xilinx del novembre scorso.<strong>Europa</strong>. In linea con l’andamento a livello mondiale il settore m&amp;a in Europa ha avuto una significativa ripresa nella seconda metà del 2020. Questo induce ottimismo sul 2021. Nel 2020 il settore ha registrato accordi per 847,2 mld $ con 6.658 accordi (il numero più basso di accordi annuali dal 2013 (5.915 contratti), +5,6% del valore rispetto al 2019 (802,3 mld $). Ciò in gran parte dovuto alla ripresa registrata nella seconda metà, con 552,7 mld $ rispetto ai 294,5 dei primi sei mesi. Il numero di accordi, tuttavia, è rimasto abbastanza sottotono per tutto il 2020. La maggior parte delle operazioni di m&amp;a europee nel 2020 è stata condotta internamente. Investimenti esteri rappresentano il 37,8% del valore totale e il 15,4% del volume. Il settore tecnologico raggiunge il suo valore annuale più alto con 119,5 mld $ in 1.230 operazioni, il livello più alto da quando si realizzano le rilevazioni di Mergermarket. Nonostante il rinnovato ottimismo legato all’accordo in extremis tra l’Ue e il Regno Unito, restano le incognite su quanto inciderà la Brexit. Nonostante gli accordi conclusi siano stati 1.194, il dato più basso dal 2013, il valore è stato il più alto dal 2015 (421,1 mld $). Ha raggiunto 304,1 mld $ +’88,4% rispetto al 2019 (161,4 mld $) a seguito dell’acquisizione da parte di Nvidia della società di semiconduttori Arm per 38,5 miliardi di dollari a settembre e il tie-up di 43,2 miliardi di dollari tra S&amp;P e IhsMarkit a fine novembre.<strong>Italia.</strong> La classifica degli studi legali più attivi registra un certo dinamismo. Per numero di operazioni lo studio<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl"><strong>Nctm</strong>&nbsp;</span>conquista il primo posto (66 operazioni, + 11 rispetto al 2019, pari a 4,297 miliardi dollari). «Il 2020 è stato, nonostante tutto, un anno positivo per il settore m&amp;a», dice<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><span class="chapterhl">Matteo Trapani</span></strong>, partner di<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><span class="chapterhl">Nctm</span></strong>. I mesi da marzo a maggio hanno sofferto un inevitabile rallentamento, durante il primo lockdown per la pandemia, e si è respirata un'aria generale di grande preoccupazione. Tuttavia anche in quei mesi difficili alcuni importanti deal sono giunti a buon fine». A fine marzo, nel periodo più duro del lockdown,<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><span class="chapterhl">Nctm</span></strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>ha finalizzato la fusione di Vodafone Tower e Inwit, che ha dato vita alla più grande tower company italiana. «Successivamente, a partire dall'estate, l'attività m&amp;a ha avuto una buona ripresa sia a livello di mid market sia, come è a tutti noto, con la chiusura di svariate maxi operazioni. La tendenza positiva sul mercato registrata a fi ne 2020 sembra proseguire anche nel 2021 e consente di guardare al futuro con ottimismo. Il settore del private equity vede una forte competizione sugli asset più interessanti e, nei settori meno toccati dalla crisi, dovrebbe continuare a configurare un mercato favorevole ai venditori. Dal nostro punto di osservazione vediamo interesse per le aggregazioni industriali da parte di società familiari che, anche per effetto della crisi, hanno maturato il progetto di rafforzarsi e crescere per linee esterne. I settori più attivi stimiamo che possano essere, oltre a quello delle infrastrutture e dei servizi finanziari, ii settore farmaceutico, packaging, food ed e-commerce».Al secondo posto Gianni Origoni, sceso di un gradino, con 49 operazioni, - 23 sul 2019, pari a 20,7 mld $ (sceso dal primo posto al quarto della classifica 2019 per controvalore delle operazioni). «È stato un anno complesso con un rallentamento delle attività soprattutto nella parte centrale dell'anno, dovuto agli effetti della pandemia. Nell'ultima parte dell'anno, tuttavia, abbiamo registrato una ripresa» dice Alfredo D'Aniello, partner del dipartimento Corporate/M&amp;A dello studio Gianni &amp; Origoni. Ricco il dossier delle operazioni seguite, tra le quali l'assistenza a Euronext nell'acquisizione di Borsa Italiana; l'assistenza a Telecom Italia spa nell'accordo con Kkr su FiberCop e nelle varie operazioni straordinarie aventi ad oggetto la partecipazione in Inwit spa; e l'assistenza ad Atlantia spanella cessione del 49% di Telepass a Partners Group Holding AG. «È sempre difficile fare delle previsioni all'inizio dell'anno, e lo è maggiormente in un contesto anomalo e senza precedenti come quello della pandemia. Gli elementi che ci fanno, tuttavia, essere ottimisti sono la ripresa registrata negli ultimi mesi dell'anno appena concluso nonché la prospettiva di un ritorno - quanto mai auspicato - alla normalità che potrà contribuire a riaccendere l'entusiasmo e la voglia di investire nei progetti di acquisizione» chiosa.Al terzo posto, in crescita di due posizioni, sale Chiomenti, con 48 operazioni rispetto alle 43 del 2019, per un controvalore di 14,6 miliardi dollari. «Il 2020 è stato un altro anno molto intenso per il settore M&amp;A», dice Filippo Modulo, managing partner di Chiomenti. «Nonostante i timori derivanti dall'emergenza sanitaria, le operazioni sono state molte e rilevanti. Ricordo l'assistenza a Kkr per l'ingresso nella società della rete di Tim, l'assistenza a Bper nel contesto dell'Opa di Intesa su Ubi e l'assistenza al Gruppo Friedkin per l'acquisto della AS Roma. Il 2021 vedrà verosimilmente un incremento delle operazioni M&amp;a, sia strategiche che opportunistiche. Il mercato si sta consolidando in vari settori e c'è grande liquidità disponibile. Un auspicabile superamento dell'emergenza sanitaria dopo l'estate potrebbe portare ad un vero e proprio boom di mercato».Al quarto posto, sceso di una posizione, Pedersoli Studio Legale, con 45 operazioni seguite (erano 50 nel 2019) pari a 10,1 mld $. «Il 2020 ha beneficiato ancora dell'onda lunga del 2019. Inoltre per quanto abbia rallentato i processi e la durata delle operazioni, ha visto molti sponsor finanziari ancora attivi sul mercato», spiega Ascanio Cibrario, equity partner di Pedersoli Studio Legale. «In alcune operazioni si è fatto spesso ricorso a strutture alternative come meccanismi di earn-out o vendor loans. Nel 2020 si sono ulteriormente viste anche operazioni volte al rafforzamento patrimoniale quali operazioni di aumento di capitale e/o di minoranza». Nel 2020 lo studio ha assistito Intesa Sanpaolo nell'offerta pubblica di scam bio volontaria avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Ubi Banca, per un controvalore di circa 5,48 miliardi euro, e nella cessione di oltre 500 filiali di Ubi Banca a Bper Banca, nel contesto dell'offerta pubblica di scambio volontaria, gli azionisti di maggioranza di Sporstwear nella cessione a Moncler della partecipazione del 70% detenuta in Sportswear, società titolare del marchio Stone Island, per un valore complessivo di 1,15 miliardi euro ed Exor nell'investimento in Shang Xia, primaria società cinese nel settore del lusso di alta gamma, attraverso un aumento di capitale riservato, finalizzato all'acquisizione della quota di maggioranza della Società. Hermès, che ha accompagnato con successo Shang Xia nella sua prima fase di sviluppo, rimarrà come azionista rilevante insieme a Exor e alla fondatrice Jiang Qiong Er. «Il 2021 per adesso è cominciato con un trend positivo e molta attività lato M&amp;a sia di natura finanziaria (Private equity) sia industriale e, inoltre, di natura opportunistica (situazioni di distress che coinvolgeranno settori affetti da carenza di liquidità) nonché operazioni di aggregazione e consolidamento che andrebbero a coinvolgere grossi player. Il protrarsi della pandemia e delle incertezze economiche non è escluso che veda per il secondo semestre una contrazione».Passando alla classifica per controvalore complessivo delle operazioni concluse, al primo posto si trova Cleary Gottlieb, con 11 operazioni per 22,5 miliardi dollari (nel 2019 lo studio era al 52 posto). «Nella seconda parte dell'anno abbiamo assistito a un incremento sostanziale delle operazioni, particolarmente di quelle di alto profilo e valore», dice Roberto Bonsignore, partner di Cleary Gottlieb. «Non stupisce che i settori più in sviluppo siano quelli del Tmt dell'energia e del chimicofarmaceutico. Anche il private equity ha continuato a investire in attività innovative legate alla tecnologia. La tecnologia è rimasta il settore più attivo per questo tipo di investitori». Di tutto rispetto il dossier delle operazioni seguite, tra le quali tre delle operazioni di maggior valore in Italia. Euronext nell'acquisizione del valore di oltre 4 miliardi di euro di Borsa Italiana dal London Stock Exchange Group, i fi nancial advisor del cda di Ubi Banca nell'offerta di scambio volontaria con Intesa Sanpaoloe una delle più recenti e importanti operazioni del 2020 annunciata a dicembre, l'acquisizione, da parte di Gamenet Group, di Lottomatica Scommesse e Lottomatica Videolot Rete. «Per il 2021», dice Bonsignore, «vediamo un trend in crescita sia nel numero delle operazioni che nel valore delle stesse grazie alla prospettiva d'investimento nei settori delle infrastrutture, dell'energia, della tecnologia, con particolare attenzione al digitale e nel chimico-farmaceutico. Indubbiamente il Recovery Plan sarà lo stimolo per gli investimenti in questi settori ma, in Italia in particolare, non possiamo dimenticare le aggregazioni bancarie che nel 2021 giocheranno un ruolo fondamentale nel mercato M&amp;A nazionale». Seguono al secondo posto stabile BonelliErede (36 operazioni per 21,7 miliardi dollari) e al terzo Linklaters (salito dall'8° del 2019), con 13 operazioni pari a 21,1 miliardi dollari. Secondo Giorgio Fantacchiotti, socio corporate di Linklatersm per il 2021 non bisogna «giocare in solitaria ma unire le forze e creare sinergie, questa la strategia che dovrà esser messa in campo e che ci attendiamo dai principali player di mercato. La crisi Covid porterà dunque quasi sicuramente da parte dei fondi di Private equity ad una revisione del loro portafoglio di partecipazioni,e per i più lungimiranti, ad acquisizioni e dismissioni. Asset strategici di alta qualità e/o con caratteristiche tali da essere o più resilienti alla crisi, o da poter recuperare più velocemente saranno sicuramente oggetto di attenzione, e chi procederà ad acquisizioni o dismissioni strategiche in questo periodo si troverà avvantaggiato nel lungo periodo Cambierà anche il quadro competitivo, i corporate di maggiori dimensioni saranno in una posizione avvantaggiata rispetto ai fondi di Pe. Molti deal hanno subito uno stop dovuto alla pandemia, ma ci si aspetta nei 12 mesi successivi alla stabilizzazione della curva dei contagi una ripresa robusta dell'attività di M&amp;a, tirata sia dai grossi gruppi internazionali sia dai fondi di private equity e financial sponsors. La domanda da porsi è quindi non tanto chi sopravviverà, ma piuttosto come cambieranno gli assetti proprietari a seguito dell'ondata di M&amp;a che ci si aspetta per il 2021». Lo studio ha seguito, tra gli altri, la fusione Nets/Nexi, l'ops di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca, l'acquisizione da parte di Bain Capital Credit dell'ex Hypo Alpe Adria Bank e l'acquisizione da parte di Bnp Paribas del 22,5% di Allfunds Bank ed il passaggio di DepoBank a Banca Farmafactoring.Tratto da <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20210201&amp;idArticle=530310941&amp;idFolder=12517&amp;idChapter=34221&amp;authCookie=1678465910" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ItaliaOggi Sette</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5134</guid>
                        <pubDate>Mon, 01 Feb 2021 04:37:23 +0100</pubDate>
                        <title>The Mergers &amp; Acquisitions Review - Fourteenth edition</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-mergers-acquisitions-review-fourteenth-edition</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>I. Overview of M&amp;A activity</strong></p><p class="p1">In 2019 there was a record number of completed M&amp;A transactions in Italy (1,085 compared to 991 in 2018), 'celebrating a decade of uninterrupted growth in volumes'. <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a></p>The overall value of the deals, however, decreased, with an aggregate value of €52.4 billion in 2019 compared to €93.3 billion in 2018. It should be noted that the 2018 figures (the best since 2008) were high due to the closing of two exceptionally large deals (i.e., the combination of Essilor SA and Luxottica spa and the acquisition of Abertis Infrastructures SA by Atlantia spa, ACS SA and Hochtief AG), both announced in 2017 and completed in 2018, with a combined value of roughly €40.6 billion. Excluding these two deals, the 2018 M&amp;A market value would have been equal to €53.3 billion, just above the 2019 figures.The Italian M&amp;A market in 2019 was in line with global M&amp;A business, which saw 36,834 completed transactions (+1 per cent on the previous year) generating values of US$3.112 billion (down 12 per cent on 2018).In 2019, private equity and venture capital funds in Italy achieved very positive volumes (+31 per cent on 2018) with a decrease, however, in terms of value, down to around €6 billion (€11.8 billion in 2018).&nbsp;<strong>II. General introduction to the legal framework for M&amp;A</strong>The basic statutory rules applicable to M&amp;A transactions in Italy are set out in the Italian civil code. However, other laws and regulations can apply to Italian deals depending on a number of factors such as the fact that one of the parties involved is a listed company <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[2]</a>&nbsp;<sup id="footnote-021-backlink"></sup>, the economic sector (if regulated <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[3]</a>&nbsp;or strategic <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[4]</a><sup id="footnote-019-backlink"></sup>), the turnover of the parties involved (which may have a relevance for antitrust purposes <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[5]</a><sup id="footnote-018-backlink"></sup>) and the interest of certain stakeholders (such as employees <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[6]</a><sup id="footnote-017-backlink"></sup>).In general, the Italian M&amp;A legal framework is comparable to that of other European civil law countries, and legal structures and documentation are largely influenced by international practice. Not unlike other countries, there are two basic structures that can be used to purchase a business in Italy: the acquisition of all or part of the shares <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[7]</a>&nbsp;making up the corporate capital of a target company from its shareholders (share deal), or the acquisition of all or substantially all of the assets from a target company (asset deal).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[8]</a><sup id="footnote-015-backlink"></sup><strong>i. Share deals</strong>In a share deal, the buyer will acquire an equity interest in the target company and the target company will retain all of its known, unknown and contingent liabilities.Although Italian law regarding the sale of shares provides buyers with a basic set of warranties, the prevailing case law shows that these warranties only refer to the (direct) object of a purchase, that is, the shares that are being transferred and not the assets of the underlying target company. This is the key reason why it is customary, in a share deal, that the seller gives the buyer an elaborated set of additional representations and warranties to assure certain qualities of the target company and its assets.<strong>ii. Asset deals</strong>Article 2555 of the civil code defines a business as 'the aggregate of assets organised by an entrepreneur for conducting a business activity'. Therefore, the two elements that may be found in the legal concept of business are:<p style="padding-left: 30px;">a. the material element, consisting of an aggregate of assets, to be interpreted in a broad sense (thus including tangible assets, intangible assets and contractual relationships); and</p><p style="padding-left: 30px;">b. the functional element, consisting of the organisation that transforms the aggregate of single assets into a nexus of items functionally connected to each other and likely to become – as a whole – an instrument for carrying out a business activity.</p>Given the definition of business set out in Article 2555 of the civil code, it is sometimes debateable whether the proposed transfer of certain assets may be actually characterised as a transfer of a business or a mere transfer of single assets. This question – which is a factual question and cannot be solved on a theoretical basis – is key because, depending on the characterisation of the proposed transaction, the statutory rules applicable to it can be significantly different. In particular, when a business is transferred from one company to another, notwithstanding any allocation of the transferring entity's liabilities contained in the relevant agreement, the acquiring entity may – under certain circumstances – find itself (jointly) responsible, by operation of law, for certain liabilities of the transferring entity even though these liabilities were explicitly retained by the latter.Below is a brief list of the main liabilities of the target company for which the buyer may find itself liable in an asset deal, despite any attempt to cherry pick:<p style="padding-left: 30px;">a. Liability for debts: pursuant to Article 2560 of the civil code, the buyer will be jointly and severally liable for debts incurred by the seller prior to the completion of a transaction to the extent that such debts are recorded in the statutory accounting books of the seller. The debts referred to in Article 2560 of the civil code are only the 'mere debts', which are: tort liabilities, liabilities arising from contracts that pose obligations only on the seller and liabilities arising from bilateral contracts for which the third party has already performed its obligations.</p><p style="padding-left: 30px;">b. Liabilities under Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001: pursuant to the Legislative Decree, a company can, under certain circumstances, be held directly liable for any criminal offence committed in its interest or to its own benefit by those entrusted with representative, administrative or managerial duties (e.g., directors and executives), or by any person who is subject to their supervision and authority (e.g., employees, contractors, agents). The liability deriving from crimes committed prior to fundamental corporate changes (e.g., mergers, split-ups, transformations, the acquisition and contribution of assets) is transferred by operation of law to the surviving entity. In particular, Article 33 of the Legislative Decree extends this liability to the acquiring company in the case of the sale of a business unit, but only within the business's value and limitedly to pecuniary fines.</p><p style="padding-left: 30px;">c. Liabilities towards the employees: see Section VII.</p><p style="padding-left: 30px;">d. Social security liabilities: according to Italian Supreme Court decision No. 8179 of 16 June 2001, the social contributions due, but not paid, by the seller at the time of the completion of the proposed transaction are treated as debts pursuant to Article 2560 of the civil code.</p><p style="padding-left: 30px;">e. Tax liabilities: see Section VIII.</p><strong>iii. Mergers</strong>The civil code provides that mergers may take place either through the set-up of a new company or the absorption of one company into another.The regulation of mergers is contained in Articles 2501 to 2504 quater of the civil code and a simplified procedure is set out in Articles 2505 and 2505&nbsp;<em>bis</em>&nbsp;addressing mergers by incorporation of wholly owned companies and mergers by incorporation of 90 per cent-owned companies. These civil code rules are mostly designed to establish a process by which a merger takes place aimed at protecting the right of the shareholders of the merging companies to take fully informed decisions on the merger, as well as protecting the creditors of the merging companies in the event that their interests are jeopardised by the merger itself.<strong>iv. Leveraged Buyouts</strong>In general, in leveraged buyout (LBO) transactions, the purchasing company acquires the entire (or a controlling interest in the) corporate capital of the target company through the following structure:<p style="padding-left: 30px;">a. the buyer incorporates a special purpose vehicle company (newco);</p><p style="padding-left: 30px;">b. the newco enters into a debt financing arrangement to pay the price for the acquisition of the target company and the other transaction costs;</p><p style="padding-left: 30px;">c. the newco acquires the entire (or a controlling interest in the) corporate capital of the target company; and</p><p style="padding-left: 30px;">d. the newco is merged by absorption into the target company (or the opposite, but usually the target company is the surviving company).</p>In LBO transactions, target companies must have solid financials, an adequate degree of leverage and a high capacity to produce cash flow, since the indebtedness of the newco will be transferred to the target company as a consequence of the merger and, thus, will be repaid with the cash flows generated by the target company.Until 2003, based on case law and the opinions of noted scholars, LBO transactions were not allowed in Italy on the basis of an extensive reading of Article 2358 of the civil code, which prohibits the granting of loans and the entering into financings for the purchase of own shares. A 2003 reform of Italian corporate law<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[9]</a>&nbsp;removed doubts as to the legitimacy of LBO transactions provided that certain requirements are met. In particular, LBO transactions are legitimate if the directors of the companies involved in a merger prepare an economic and financial plan regarding the sustainability of the indebtedness of the company resulting from the merger and the reasonableness of such evaluation is confirmed by an independent expert appointed by the competent court.&nbsp;<strong>III. Developments in corporate and takeover law and their impact</strong>No major changes have been made to Italian M&amp;A laws in recent years. However, in 2020, the covid-19 pandemic has led to a further and important extension of the scope (and interpretative uncertainty) of the golden power regulation.The golden power is mainly governed by the Decree No. 21/2012 and the Golden Power Law,<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[10]</a>&nbsp;which grants the government the power to veto or to impose restrictions on concentrations concerning Italian companies or businesses operating in certain sectors deemed strategic for the Republic of Italy (defence, national security, energy, transportation, communications, 5G technology).Law Decree No. 105 dated 21 September 2019, introduced into the law by Law No. 133 dated 18 November 2019, has expanded the scope of the golden power rules to include the sectors laid down in Article 4, Paragraph 1, Letters a and b, of Regulation (EU) 2019/452 (i.e., critical infrastructures and critical technologies and dual use items). More recently, the obligation was extended also to the other sectors laid down in Article 4, Paragraph 1 of the same EU Regulation (critical productive factors, sensitive data, media liberty and pluralism, steel and agri-food).Pending the issuance by the Prime Minister of decrees which should specify in detail the strategic activities included in the sectors covered by Article 4(1) of Regulation EU/2019/452, significant legal uncertainty for private operators and practitioners remains, which has led to a significant increase in notifications to the Prime Minister's office.Moreover, Law Decree No. 23 of 8 April 2020 has recently expanded the scope of the golden power rules, imposing, up until 31 December 2020 and in light of the covid-19 emergency, an obligation to notify the purchase of shareholdings in Italian companies on EU entities (and not only on non-EU entities) for the majority of the sectors involved.The number of transactions assessed by the government increased significantly in 2019 compared to previous years (83 notifications against 48 in 2018, 30 in 2017, 14 in 2016). In 2019, out of 83 transactions, the government made use of its special powers only in 13 cases, all of which were allowed, subject to conditions.Failure to notify is heavily sanctioned. In particular, unless the facts constitute a crime, a violation of the notification obligation entails the application of a monetary administrative fine up to twice the value of a transaction and, in any case, not less than 1 per cent of the cumulative turnover of the companies involved.&nbsp;<strong>IV. Foreign involvement in M&amp;A transactions</strong>Cross-border transactions completed in 2019 amount, in terms of volume, to 514 deals (47 per cent of the total) and, in terms of value, €39 billion (75 per cent of the total Italian M&amp;A market).In particular, the breakdown in domestic and cross-border deals in 2019 is as follows:<p style="padding-left: 30px;">a. 571 domestic deals with an overall value of €13.4 billion;</p><p style="padding-left: 30px;">b. 197 Italian investments abroad with an overall value of €21 billion; and</p><p style="padding-left: 30px;">c. 317 foreign investments in Italy with an overall value of €18 billion.</p>With reference to cross-border deals, and in line with previous years, the majority of Italian investments abroad in 2019 (123 deals, representing 62 per cent of the total volume) were in respect of companies located in the EU (in particular, France, the UK, Germany and Spain). The majority of foreign investments in Italy were carried out by EU economic actors (179 deals). North America was second, with 75 deals, and Asia-Pacific was third with 32 deals. Chinese investment in Italy, although its value almost tripled compared to 2018, saw a decrease of 50 per cent on 2018 in terms of volume.&nbsp;<strong>V. Significant transactions, key trends and hot industries</strong>The cumulative value of the top 10 deals completed in 2019 amounted to €23.9 billion, equal to 46 per cent of the entire Italian M&amp;A market.The top ten Italian deals were as follows:<p style="padding-left: 30px;">a. one deal was a domestic deal (placed in fifth position);</p><p style="padding-left: 30px;">b. six deals were Italian acquisitions abroad; and</p><p style="padding-left: 30px;">c. three deals (one of which placed in first position) were foreign investments in Italy.</p>The five most important deals in terms of value in 2019 were the following:<p style="padding-left: 30px;">a. the acquisition by KKR Kohlberg Kravis Roberts &amp; Co LP, a US private equity fund, through its subsidiary CK Holdings Co Ltd of Magneti Marelli spa, an Italian company active in the supply of automotive components, totally owned by Fiat Chrysler Automobiles NV, was closed on 2 May 2019 for €5.8 billion;</p><p style="padding-left: 30px;">b. the acquisition of the upstream assets, including the ownership interests in more than 20 producing fields in the North Sea and the Norwegian Sea, of ExxonMibil Corp, one of the largest US groups in the global energy sector, by Vår Energy AS, a Norwegian company owned by the Italian company Eni spa and the private equity fund HitecVision, which closed on 10 December 2019 for US$4.5 billion;</p><p style="padding-left: 30px;">c. the acquisition by Eni spa of 20 per cent of Abu Dhabi Oil Refining Co, a refining company of the Abu Dhabi National Oil Company, the United Arab Emirates' national oil company, which closed on 31 July 2019 for US$3.24 billion;</p><p style="padding-left: 30px;">d. the initial public offering on the Italian stock exchange of Nexi spa, the PayTech leader of the Italian digital payment sector, promoted by Merkury UK Holdco Ltd (a vehicle controlled by Advent International, Bain Capital Private Equity and Clessidra SGR) and several Italian banks, which was followed by the institutional placement of 36.4 per cent of its corporate capital for €2.4 billion; and</p><p style="padding-left: 30px;">e. the two accelerated book-building procedures for ordinary shares of the corporate capital of the Italian bank FinecoBank spa, one of the major private banking operators in Italy, subsidiary of the Italian bank Unicredit spa, which were closed on 8 May and 8 August 2019 for an overall amount of €2.1 billion.</p>An analysis of the economic sectors involved shows that the 2019 top 10 deals includes nearly all economic sectors as follows:<p style="padding-left: 30px;">a. financial services recorded 84 deals for an overall value of €10.9 billion;</p><p style="padding-left: 30px;">b. energy and utilities recorded 90 deals for an overall value of €10.8 billion;</p><p style="padding-left: 30px;">c. consumer markets recorded 361 deals for an overall value of €10.1 billion;</p><p style="padding-left: 30px;">d. industrial markets recorded 225 deals for an overall value of €9.2 billion;</p><p style="padding-left: 30px;">e. support services and infrastructures recorded 144 deals for an overall value of €6.6 billion; and</p><p style="padding-left: 30px;">f. telecommunications, media and technology recorded 181 deals for an overall value of €4.7 billion.</p>With reference to deals involving an Italian target company, the following sectors were involved the most: financial services, consumer markets, and telecommunications, media and technology. Cross-border deals included industrial markets, support services and infrastructures, and energy and utilities.&nbsp;<strong>VI. Financing of M&amp;A: main sources and developments</strong>The main sources of funds for Italian M&amp;A are made up of cash in hand (i.e., existing cash owned by the buyer) and by various equity and debt instruments from financial markets or by specific operators.The reform of Italian corporate law<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[11]</a>&nbsp;has considerably expanded the range of financial instruments that are available in Italy. In particular, it is now possible to issue equity instruments with characteristics that are partly similar to those of debt and vice versa, as well as to issue instruments of a hybrid nature (participative financial instruments) that, depending on their concrete characteristics, are recognised as debt or quasi-equity.In addition, in more recent years, regulatory and tax changes have been introduced allowing a further expansion of the financing instruments available to Italian companies. In particular, the Competitiveness Decree of 2014<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[12]</a>&nbsp;allows Italian insurance companies and Italian securitisation vehicles (i.e., companies incorporated under the Italian securitisation law) to engage in direct lending to Italian borrowers. In addition, Legislative Decree No. 44 of 4 March 2014 made it possible for Italian alternative investment funds (AIFs) to invest in credit by granting facilities. Moreover, in 2016,<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[13]</a>&nbsp;European AIFs were authorised to invest in credit (also in the form of direct lending) in Italy.Notwithstanding the above, the use of bank debt still appears to be the most widespread source of financing in the Italian M&amp;A market, and Italian or international banks are the main players as lenders.The legal documentation concerning acquisition financing is usually governed by Italian law in cases where a transaction is local and both the buyer and the lenders are Italian. If international buyers or lenders are involved or if the size of a deal is significant, the financing is commonly subject to the law of England and Wales.&nbsp;<strong>VII. Employment Law</strong>An M&amp;A transaction often involves complex employment issues related, as the case may be, to identifying the personnel in the business to be transferred as a going concern (in the case of an asset deal), as well as the management of potential redundancies.As regards an asset deal, the following aspects have to be considered:<p style="padding-left: 30px;">a. the restrictions set out in TUPE,<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[14]</a>&nbsp;which is implemented in Italy by Article 2112 of the civil code;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[15]</a>&nbsp;and</p><p style="padding-left: 30px;">b. union information and consultation rights under Article 47 of Law No. 428 of 1990.</p>With reference to the first aspect, in particular, Article 2112 of the civil code provides that, in the case of an asset deal, the buyer and the seller cannot freely determine the employment agreements that shall be included in, or excluded from, the scope of the transaction. Cherry picking is not permitted since employees working exclusively or primarily for the business to be transferred are entitled to continue their employment with the transferee, and consequently the exclusion of such employees from the scope of the transaction requires employee consent and the correct sharing of information with trade unions. The TUPE protections can only be derogated from in the context of a transfer within an insolvency procedure provided there is the agreement of the union.With reference to the second aspect, in the case of an asset deal, the timetable for the transaction has to take into consideration the right of unions to be consulted within Article 47 of Law No. 428 of 1990, which – for companies encompassing more than 15 employees – requires the transferor and the transferee to carry out an information and consultation procedure before implementing the transaction. In particular, the parties must give written notice of the proposed transfer to the internal work councils (if any) and to the unions that have executed the collective bargaining agreements applied to the relevant target company. Notice shall be given at least 25 days before the actual date of the transfer or, if earlier, the date on which the parties have reached a binding arrangement on the transfer. The addressees of the notice may, within seven days from receipt of the notice, request that a meeting is held to examine the transaction. Should an agreement not be reached at the end of the consultation procedure, this does not block the transaction: the procedure shall be considered terminated after 10 days, considering that the only obligation cast upon the transferor and the transferee is to provide the above-mentioned information, and to provide it in good faith.With regard to potential redundancies in the target company or the line of business being transferred, it is unlikely that they can be manged by the seller before the completion of the transaction due to the timing, costs and risks connected with the implementation of the collective dismissals procedure. In addition, it is unlikely that the seller has full knowledge of the buyer's plans. Therefore, redundancies and the relevant costs have to be evaluated by the buyer in connection with the economics of the transaction, as well as in assessing any organisational impacts that might arise from the implementation of the restructuring plan.In respect of pending M&amp;A transactions and redundancy plans, the Covid-19 Law adopted in Italy has introduced a general ban on dismissals (for both individual and collective procedures). This ban has been recently extended by the August Decree<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[16]</a>&nbsp;effective from 15 August 2020. The ban continues to apply to employers:<p style="padding-left: 30px;">a. benefiting from the safety nets or discount on social security contributions regulated by the covid-19 legislation until the full use of the weeks provided by the same legislation; and</p><p style="padding-left: 30px;">b. not benefiting from the new safety nets or discounts on social security contributions until 31 December 2020.</p>The only exceptions to the ban are:<p style="padding-left: 30px;">a. the definitive termination of a business consequent to the liquidation of a company without the continuation, even partial, of any activity;</p><p style="padding-left: 30px;">b. the conclusion of a company collective agreement, agreed by the trade unions at national level, that incentivises the termination of an employment relationship on a voluntary basis; and</p><p style="padding-left: 30px;">c. the bankruptcy of a company if a continuation of its activity, even for a limited period, is not envisaged.</p>&nbsp;<strong>VIII. Taw Law</strong><strong>i. Share deals</strong>The capital gain realised on the sale of shares and quotas:<p style="padding-left: 30px;">a. if derived by tax-resident individuals that do not hold the shares or quotas in the context of a business activity, is subject to a 26 per cent substitute tax. It is possible to step-up the tax value of the shares or quotas;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[17]</a>&nbsp;and</p><p style="padding-left: 30px;">b. if derived by tax-resident companies, is subject to 24 per cent corporate income tax (IRES). Under specific conditions, 95 per cent of the capital gain is exempt from IRES (participation exemption regime).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[18]</a></p>A transfer is subject to a €200 registration tax and is VAT-exempt. A transfer of shares of joint-stock companies resident in Italy is also subject to a Tobin tax levied at a 0.2 per cent rate. The shares of listed companies whose average market cap in November of the year prior to the transfer was less than €500 million are exempt from the Tobin tax.<strong>ii. LBOs</strong>Interest expenses are deductible up to an amount equal to the interest income accrued in the same fiscal year. The excess amount is deductible up to 30 per cent of the earnings before interest, tax, depreciation and amortisation (EBITDA). EBITDA is computed considering the IRES adjustment applied to the EBITDA calculated from an accounting perspective. If in a fiscal year, there is an excess:<p style="padding-left: 30px;">a. of interest expenses over the 30 per cent EBITDA threshold, the excess may be carried forward without a time limitation and can be deducted in the following fiscal years if net interest expenses accrued in that year are less than 30 per cent of EBITDA; and</p><p style="padding-left: 30px;">b. of 30 per cent of EBITDA over the net interest expenses, such excess may be carried forward without amount limitation and may be used to increase the relevant threshold in the following five fiscal years.</p>Loans are transactions relevant from a VAT perspective even if they are VAT-exempt. If a loan is executed by notarial deed or private deed with notarised signatures, it must be registered with the tax authorities and is subject to a €200 registration tax.Loan guarantees are in some cases subject to a 0.5 per cent registration tax,<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[19]</a>&nbsp;and where there is a mortgage, also to a 2 per cent mortgage tax. However, medium and long-term financing executed in Italy and granted by a qualifying lender, upon election of the lender, are exempt from any indirect tax<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[20]</a>&nbsp;(registration, cadastral, mortgage, governmental concession tax and stamp duty), also in relation to all deeds, documents, agreements and formalities inherent in the financing (including any guarantee of whatever nature granted by any person). The election implies that the financing transaction is subject to a 0.25 per cent substitute tax on the amount lent.<strong>iii. Mergers</strong>A merger is a tax-neutral transaction that does not give rise to taxable gains or to deductible losses on the assets of the merging companies. The company resulting from the merger takes the same tax basis in the assets and liabilities as those before the merger, and therefore there is no step-up in the tax value of assets.Tax losses (as well as the interest expenses and notional yield on the net equity (ACE) not deducted) incurred by the merging companies before the merger may be carried forward by the company surviving the merger under certain conditions.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[21]</a>&nbsp;If these conditions are not met, the company resulting from the merger may apply for an advance tax ruling with the tax authorities to obtain the carry forward of the tax losses.In genuine LBO transactions, tax authorities consider that the conditions to carry forward tax losses (and interest expenses and the notional yield on the net equity not deducted) are generally available. In any case, the advance tax ruling has to be submitted to avoid the application of penalties.Mergers (as well as demergers and contributions of going concerns) allow for a step-up in the tax basis of the underlying assets of the merged companies (including goodwill) through the payment of a substitute tax levied at a rate ranging from 12 to 16 per cent.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[22]</a><strong>iv. Asset deals</strong>The transfer of a business may take place through a direct transfer or indirect transfer (i.e., contribution in kind into a newco and subsequent transfer of the shares or quotas in the newco).In the first case, the capital gain arising from the transfer of a business, if derived by tax-resident companies, is subject to 24 per cent IRES. A sale of a business is excluded from VAT and is subject to proportional registration tax at the rates applicable to each asset forming the business. The purchase price becomes the tax basis of the assets in the hands of the buyer.The contribution of a business executed by a tax-resident company to another tax-resident company is tax-neutral and therefore:<p style="padding-left: 30px;">a. it does not give rise to any taxable gain or deductible loss in the hands of the contributor;</p><p style="padding-left: 30px;">b. the tax basis of the contributed business is rolled over to the shares or quotas received in exchange by the contributor; and</p><p style="padding-left: 30px;">c. the tax basis of the assets and the liabilities transferred to the receiving company is identical to the one in the hands of the contributor, prior to the contribution. It is possible to step-up the tax basis of the assets (see subsection iii above related to the mergers).</p>The contribution of a business is not subject to VAT but to a €200 registration tax.Any capital gain realised on a sale of shares or quotas is subject to 24 per cent IRES, but the participation exemption regime can be applied (see earlier text related to the transfer of shares or quotas). The transfer of shares or quotas is subject to a €200 registration tax and is VAT-exempt.According to the current regulatory framework, the contribution of a business followed by the subsequent sale of the shares or quotas of the transferee company is not to be recharacterised as a direct transfer of a business<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[23]</a>&nbsp;(from both direct and indirect taxes) except for the case of application of the anti-avoidance provisions.Regarding asset deals, it is worth mentioning that pursuant to Article 14 of Legislative Decree No. 472 of 18 December 1997, the seller and the buyer will be jointly and severally liable for:<p style="padding-left: 30px;">a. taxes and sanctions originating from violations incurred in the two years preceding the completion of the transaction and during the year in which the business is sold; and</p><p style="padding-left: 30px;">b. violations that are reported during the same period of time, even if they occurred in previous years.</p>The buyer's liability will accrue only for debts assessed until the date of transfer and will be limited to an amount equal to the value of the contributed business unit. However, pursuant to Article 14, Paragraph 3, of Legislative Decree No. 472 of 18 December 1997, the Italian tax authority – upon request – will issue a certification of the amount resulting from violations or debts reported by the tax authority until the time of the request. The buyer who relies in good faith on such certification is shielded against the tax liabilities of the seller that are not reported therein. Therefore, if the certification does not report any notifications of violations or assessments of debts, then the buyer is exempt from any tax liabilities of the seller; if the certification does report some notifications of violations or assessments of debts, then the buyer might be held jointly liable only for the tax liabilities reported in the certification and no more.&nbsp;<strong>IX. Competition Law</strong>Under Italian competition law (Law No. 287/1990 (IAL)), any transaction amounting to a concentration and meeting the relevant turnover thresholds must be notified to the Italian Competition Authority (ICA).Pursuant to Article 5(1) of the IAL, the following transactions are considered notifiable concentrations:<p style="padding-left: 30px;">a. mergers between two or more previously independent undertakings;</p><p style="padding-left: 30px;">b. acquisitions of sole or joint control over an undertaking or parts thereof, whether through the acquisition of shares or assets, or by contract (e.g., shareholders' agreements) or by any other means; and</p><p style="padding-left: 30px;">c. the establishment of a concentrative joint venture by two or more undertakings.</p>A concentration must be notified where the following two thresholds are cumulatively met (with the latest annual value update taking effect on 23 March 2020): the aggregate Italian turnover of the undertakings concerned exceeds €504 million, and the Italian turnover of each of at least two undertakings concerned exceeds €31 million.The law does not require a standstill obligation: the concentration must be notified to the ICA prior to its implementation, but it may be closed at any time once the notification has been submitted without waiting for the relevant clearance. Nonetheless, it is common practice not to proceed with the implementation of the concentration prior to the clearance in order to prevent a possible forced restoration of the conditions existing prior to the consummation in cases where the ICA prohibits the concentration.The ICA may prohibit a transaction when it creates a serious impediment to competition (through the constitution or strengthening of a dominant position), may authorise it with conditions when remedies are considered necessary to correct certain distortive effects that the transaction might create, or may authorise it&nbsp;<em>tout court</em>.The number of notifications has significantly dropped following Law Decree No. 1/2012, which made the two turnover thresholds triggering notification cumulative. In 2019 the ICA examined 65 transactions (against 73 notifications in 2018). Out of 65 concentrations, in 2019 the ICA opened Phase II proceedings (i.e., an in-depth investigation for problematic cases) only in six cases, five of which were approved subject to conditions. From the introduction of the IAL in 1990, the ICA has prohibited only a dozen notified transactions.The ICA has the power to open an investigation for failure to notify a concentration prior to its implementation and to impose fines for an amount up to 1 per cent of the worldwide turnover realised in the last fiscal year by the undertakings responsible for an infringement. Fines for failure to notify have been traditionally low (usually amounting to €5,000). More recently, however, the ICA has showed its willingness to impose tougher sanctions on the assumption that there is a widespread knowledge of the competition rules and the significant drop in notifications.In 2019, the ICA published a report on big data where it expressly stated that the repression of abusive behaviour by the major players in the digital economy is one of its priorities for enforcement. With respect to merger control, the ICA has underlined that certain transactions, mainly concerning acquisitions by dominant operators of potentially disruptive startups (killer acquisitions) may not be subject to the ICA's competence. This has started a debate both within the ICA and politically as to whether change is needed. The debate is complicated by the September 2020 declaration of the European Commission that changing thresholds may not be the best way forward. Change cannot be expected in the short term.&nbsp;<strong>X. Outlook</strong>The first half of 2020 was characterised by the global covid-19 health emergency, which has had a negative impact on the world economy and, in particular, on the Italian economy.In the first three months of 2020, the Italian M&amp;A market has only been partially affected by covid-19. 2020 started positively. The first signal of decline was only seen in March when many deals were put on hold, postponed or cancelled.Over the first quarter of 2020, 231 deals were closed (18 more compared to the same period of 2019) for a value of roughly €9.2 billion, especially through the completion of the integration of Vodafone Italia spa's towers business (Vodafone Towers srl) into Inwit (Infrastrutture Wireless Italiane spa) in March 2020.In the second quarter of 2020, three important deals were announced:<p style="padding-left: 30px;">a. the acquisition by BC Partners LLP, a leading investment firm, of approximately 20 per cent of SOFIMA spa, the controlling shareholder of IMA spa, with the consequent launch of a mandatory tender offer aimed at the delisting of IMA spa (€2.93 billion);</p><p style="padding-left: 30px;">b. the merger between Nexi spa, the Italia leader in the sector of digital payments, and SIA spa, the Italian and European leader in payment technology and infrastructure services, controlled by Cassa Depositi e Prestiti (€15 billion); and</p><p style="padding-left: 30px;">c. the acquisition by Euronext of the entire share capital of Borsa Italiana spa, currently controlled by London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Limited (€4.325 billion).</p>Italy has been one of the countries worst-affected by the covid-19 pandemic in Europe. The epicentre of the outbreak took place in the northern regions of Lombardy, Veneto and Emilia-Romagna, which represent the country's industrial and economic heartland. It is difficult to foresee how and when the emergency will end and the extent of covid-19's impact on the Italian and global M&amp;A markets. At the moment, the outlook for global growth for the rest of 2020 is negative; a deep recessionary environment is expected, but with recovery in 2021.&nbsp;<em>Pietro Zanoni and Eleonora Parrocchetti are partners at Nctm. The authors would like to thank Roberta Russo, Manfredi Luongo, Francesco Mazzocchi and Valentina Salvadori for their contributions.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a>All the data regarding the value and volume of M&amp;A transactions on the Italian market referred to in this chapter is based on the recent KPMG 2019 M&amp;A report 'Rapporto Mergers &amp; Acquisitions. Record di operazioni in Italia. Anno 2019'.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[2]</a>See Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998 (Italian Financial Act), and regulations issued by the National Commission for Companies and the Stock Exchange (Consob), in relation to transactions that involve, as a target, publicly listed companies or companies subject to the supervision of Consob.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[3]</a>As an example, if a target company is an insurance company or a bank, the transaction shall be subject, respectively, to IVASS (the Institute for the Supervision of Insurance) authorisation pursuant to Article 68 and ff of Legislative Decree No. 209 of 7 September 2005 or to the Bank of Italy authorisation pursuant to Article 19 of Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[4]</a>See Decree No. 21/2012, which grants the government with 'golden power' when a target operates in certain sectors deemed strategic.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[5]</a>See Law No. 287 of 10 October 1990, on the protection of competition, addressing the turnover of the concentration achieved by an M&amp;A transaction.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[6]</a>See Article 47 of Law No. 428 of 1990, which provides for unions' consultation rights in relation to asset deals involving companies with more than 15 employees.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[7]</a>The term shares here is meant to include the units of equity ownership interest in both an spa and a limited liability company (srl).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[8]</a>Although an asset deal may involve the transfer of a division or a line of the seller's business, for simplicity this chapter refers only to the sale of an entire business of a seller.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[9]</a>Legislative Decrees No. 5 and 6 of 17 January 2003.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[10]</a>The Golden Power Law, Law No. 56/2012.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[11]</a>Legislative Decrees No. 5 and 6 of 17 January 2003.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[12]</a>Law Decree No. 91 of 24 June 2014, converted into Law No. 116 of 11 August 2014.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[13]</a>Law Decree No. 18 of 14 February 2016, converted into Law No. 49 of 8 April 2016.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[14]</a>Directive 2001/23/EC.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[15]</a>Article 2112 of the civil code provides that (1) the employment relationship continues with the transferee, without any interruption and without affecting the rights accrued by employees until the effective date of the transfer; (2) after the completion of the transaction, the transferee must apply the economic and legal treatments set out by the national, territorial and company collective bargaining agreements applicable to the transferred employees in force at the time of the transfer until they expire, unless they are replaced by collective bargaining agreements applied by the transferee; (3) the transfer of an undertaking does not constitute a reason for the dismissal of the affected employees; and (4) should the transaction substantially affect employees' working conditions, the employees can legitimately resign within three months from the transfer's effective date.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[16]</a>Decree Law No. 104/2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[17]</a>Article 137 of Law Decree No. 34/2020 has envisaged a one-off opportunity for resident individuals and non-resident entities upon election to step-up the tax value of participations in unlisted companies owned as of 1 July 2020 by paying an 11 per cent substitute tax on the value of a participation by 15 November 2020, certified by a sworn appraisal by the same date. In the past, this elective regime has been introduced several times on an annual basis.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[18]</a>The application of the participation exemption requires that the participation is owned from the first day of the 12th month prior to the sale; the participation is classified as financial fixed assets in the first financial statements closed during the period of ownership; the company is resident for tax purposes in a white list country; and the company actually carries out a business activity.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[19]</a>Registration tax at a 0.5 per cent rate is due in relation to a guarantee released in favour of third parties. Guarantees granted by the same debtor are subject to €200 registration tax.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[20]</a>Article 15 and following of Presidential Decree No. 601/1973.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[21]</a>According to Article 172, Paragraph 7 of Presidential Decree 917/86, the merged company has to book in its profit and loss related to the fiscal year before the merger both gross proceeds and labour costs greater than 40 per cent of these items' average, registered in the two previous fiscal years (vitality test). Moreover, the carry forward is capped to the value of net assets of the merged company as resulting from either the last annual financial statements approved before the merger or the financial statements prepared in the context of the merger, whichever is lower. The net asset value is computed excluding equity injections made during the 24 months prior to the date to which those financial statements refer.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[22]</a>Substitutive tax is applied at the following rates: 12 per cent on the portion of the step-up in value up to €5 million; 14 per cent on the portion of the step-up in value between €5 million and €10 million; and 16 per cent on the portion of the step-up in value that exceeds €10 million.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[23]</a>Article 20 Presidential Decree 131/86, as amended by Article 1, Paragraph 87 of Law 205/2017.&nbsp;Tratto da <a href="https://thelawreviews.co.uk/edition/the-mergers-acquisitions-review-edition-14/1235694/italy" target="_blank" rel="noreferrer noopener">The Law Reviews</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5139</guid>
                        <pubDate>Tue, 26 Jan 2021 05:46:23 +0100</pubDate>
                        <title>Un anno di M&amp;A, Avvocati da nove zeri</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/un-anno-di-ma-avvocati-da-nove-zeri</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Nell'anno del Covid-19, a fronte di un calo del numero di operazioni, il mercato delle fusioni e acquisizioni ha registrato un boom di operazioni miliardarie. Ecco i protagonisti e i dossier seguiti.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><span class="chapterhl">Nctm</span></strong>, Gianni &amp; Origoni e Chiomenti sul podio dei più attivi.</em>Nessuno stop. Il Covid-19 non ha fermato il mercato delle fusioni e acquisizioni e soprattutto non ha congelato l'attività dei consulenti legali. C'è stato un rallentamento. Questo sì. Il numero di operazioni seguite, in più di un caso su due (se si guarda ai primi venti studi per volume di attività) è sceso rispetto al 2019. Allo stesso tempo, però, se si guarda al valore dei deal, non può sfuggire il fatto che le prime dieci insegne per entità delle operazioni seguite hanno tutte chiuso l'ultimo esercizio con un incremento anche sostanzioso della dimensione dei dossier su cui sono state accreditate.Il dato italiano riflette quello internazionale. A livello globale, secondo le rilevazioni di Mergermarket, la riduzione del valore dell'attività di m&amp;a si è limitata a un -6,6%. Ma se si guarda al secondo semestre dell'anno la musica cambia al punto che, con la cifra record di 2,2 miliardi di dollari, l'osservatorio internazionale segnala un record assoluto. In Europa, sempre secondo Mergermarket, l'incremento del valore delle operazioni annunciate nel secondo semestre 2020 rispetto al primo è stato dell'87,7%. Mentre quasi un deal su quattro è stato un buyout di private equity.I fondi sono stati i grandi protagonisti di questo anno di m&amp;a. E il loro iperattivismo ha chiaramente avvantaggiato le law firm di matrice internazionale che hanno giocato a tutto campo su diversi scacchieri a livello globale, incluso quello italiano. Qui, si sono messe in luce in modo particolare realtà come Linklaters, Freshfields, White &amp; Case e Clifford Chance.Sul podio degli studi che hanno seguito le operazioni di maggior valore troviamo Cleary Gottlieb, accreditato con 11 deal per complessivi 19,5 miliardi di euro. La law firm americana è seguita a ruota da BonelliErede che ha messo a segno 37 operazioni per un valore complessivo di 19,3 miliardi. Mentre sul terzo gradino svetta il vessillo di Gop con 56 operazioni per totali 18,4 miliardi di euro. Oro, argento e bronzo per numero di operazioni seguite, invece, sono andati nell'ordine a<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><span class="chapterhl">Nctm</span></strong>, che ha chiuso l'anno con 67 deal per un valore totale di quasi 4 miliardi di euro, Gianni &amp; Origoni di cui abbiamo già detto e Chiomenti, impegnato su 48 dossier per un valore complessivo di 12,4 miliardi di euro.Tanti i big deal, ossia le operazioni a nove zeri, registrati nel corso dei 12 mesi appena passati. È il caso della fusione di Nets in Nexi che ha dato vita a una paytech di livello europeo (8 miliardi di euro). L'operazione ha visto Legance agire al fianco di Nexi con un team che, tra gli altri, ha coinvolto i soci Alberto Giampieri e Filippo Troisi. Sempre con Nexi, anche gli avvocati di Linklaters con una squadra di cui hanno fatto parte anche i soci Pietro Belloni e Ugo Orsini. Lo studio Galbiati Sacchi ha assistito il comitato parti correlate del bidder, mentre Cleary Gottlieb ha affiancato i financial advisor.Per Nets ha agito un team di Freshfields, con i partner Luigi Verga e Nicola Asti, mentre i profili fiscali per i venditori sono stati gestiti da Pirola Pennuto Zei &amp; Associati. Latham &amp; Watkins, con un pool legale capitanato da Marcello Bragliani, ha affiancato le banche nel finanziamento dell'operazione.In sequenza, va menzionato anche il deal in cui Kkr e Tim hanno sottoscritto un contratto vincolante relativo alla realizzazione del progetto Fibercop (7,7 miliardi di euro). La nuova società offrirà servizi di accesso passivi della rete secondaria in rame e fibra a tutti gli operatori del mercato. Qui, Chiomenti ha assistito Kkr con un team guidato dal partner Franco Agopyan in collaborazione con lo studio Paul Weiss (Londra). Gianni &amp; Origoni ha affiancato la direzione legale di Tim - guidata dal general counsel Agostino Nuzzolo e dall'head of legal wholesale &amp; technology Gianni Venditti - con un team guidato dal fondatore Francesco Gianni. Mentre Ey ha agito al fianco del fondo Kkr per la due diligence finanziaria, operational e fiscale, con un team guidato dai partner Andrea Scialpi, Giuseppe Donatelli e Quirino Walter Imbimbo.Non sono mancate le cosiddette operazioni di sistema. La prima per importanza è stata senza dubbio l'ops di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca (5,48 miliardi di euro). Il Ca' de Sass è stato affiancato da dallo studio legale Pedersoli, che ha agito con un nutrito team guidato dal socio Carlo Pedersoli e formato, tra gli altri da Diego Riva, Marta Sassella, Alessandro Zappasodi e Marcello Magro. Sempre per la banca acquirente hanno lavorato lo studio Gatti Pavesi Bianchi con i soci Carlo Pavesi e Francesco Gatti e la law firm Covington &amp; Burling. Dall'altra parte del tavolo, invece, si sono seduti BonelliErede con un team guidato dal fondatore Sergio Erede e Linklaters con Roberto Casati.C'è stata poi l'acquisizione di Borsa Italiana da parte del consorzio paneuropeo guidato da Euronext e formato anche da Cdp e Intesa Sanpaolo (4,4 miliardi di euro). Gianni &amp; Origoni, Cleary Gottlieb e PwC Tls hanno assistito Euronext. In particolare, per Gop ha agito un team guidato dall'avvocato Gianni e dal socio Emanuele Grippo; Cleary Gottlieb ha schierato un pool legale internazionale di hanno fatto parte, tra gli altri Gabriele Antonazzo e Matteo Beretta; mentre la squadra di Pwc Tls era guidata dal partner Francesco Nuzzolo. BonelliErede ha lavorato al fianco di Cdp con un team capitanato dai soci Gianpiero Succi e Federico Vezzani. Mentre Clifford Chance ha assistito Intesa Sanpaolo con un pool multidisciplinare e internazionale guidato da Alberta Figari. I venditori sono stati seguiti da un team di Freshfields.L'elenco (e questo è davvero un dato sorprendente per un anno così complicato come quello che ci siamo lasciati alle spalle) potrebbe proseguire con almeno altri dieci billion-deal. Oltre alle operazioni Moncler-Stone Island e GamenetLottomatica, di cui parliamo già nella rubrica Barometro del mercato in questo numero di MAG, possiamo ricordare ancora l'operazione Esselunga (1,8 miliardi) che ha visto White &amp; Case e Gop con Marina Caprotti e con Giuliana Albera che sono salite al 100% di Supermarkets Italiani rilevando il 30% in mano a Giuseppe e Violetta Caprotti assistite da BonelliErede; così come va menzionato l'ingresso di Bc Partners in Sofima (1,4 miliardi) in cui White &amp; Case ha assistito Bc Partners con Facchini Rossi Michelutti e Tremonti Romagnoli Piccardi (per le tematiche tax). Gli azionisti di Ima sono stati assistiti da Poggi e Associati e da<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><span class="chapterhl">Nctm</span></strong>. Mentre le banche finanziatrici sono state seguite da Milbank e Legance. Va segnalato il dinamismo del settore telecomunicazioni dove si è registrato, tra l'altro, l'ingresso di un consorzio di investitori istituzionali guidato da Ardian in Inwit (1,3 miliardi) a cui hanno lavorato BonelliErede con il bidder e Gianni &amp; Origoni con Tim, mentre il finanziamento è stato seguito da Ashurst e Legance; ma anche l'acquisizione di CK Hutchinson Networks Italia da parte di Cellnex che ha visto in campo Freshfields, Linklaters e Clifford Chance.Come detto all'inizio, i fondi sono stati determinanti in questo scenario. Tra le operazioni a cui hanno dato vita, oltre a quelle già citate, possiamo ricordare anche l'acquisizione di Guala Closures da parte di Investindustrial, a cui hanno lavorato BonelliErede, Chiomenti e Latham &amp; Watkins, così come il passaggio di Engineering Ingegneria Informatica da Apax Partners a un consorzio costituito da Bain Capital e Nb Renaissance Partners che ha impegnato gli studi Gattai Minoli Agostinelli, Gatti Pavesi Bianchi e Kirkland &amp; Ellis per gli acquirenti e Simpson Thacher &amp; Bartlett e BonelliErede per i venditori, oltre a Di Tanno Associati che ha assistito Nb Renaissance Partners per gli aspetti fiscali della transazione e Pirola Pennuto Zei &amp; Associati che ha affiancato Bain Capital mentre Latham &amp; Watkins, Shearman &amp; Sterling e Facchini Rossi Michelutti hanno seguito il finanziamento.Infine, i professionisti più attivi, ovvero gli avvocati che hanno seguito il maggior numero di dossier ovvero le operazioni più ricche dell'anno.Infine, sul podio dei professionisti più attivi, troviamo<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><span class="chapterhl">Pietro Zanoni</span></strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>e<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><span class="chapterhl">Matteo Trapani</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong>di<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><span class="chapterhl">Nctm</span></strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>rispettivamente primo e secondo con 18 e 13 operazioni all'attivo. Sempre con 13 deal, anche Alessandro Marena di Pedersoli. In testa all'elenco dei professionisti che hanno lavorato ai dossier di maggior valore, invece, si piazza Luigi Verga di Freshfields, accreditato su tre dossier dal valore complessivo di 12,4 miliardi di euro. Segue Nicola Asti, managing partner della stessa law firm con tre deal per un valore complessivo di 8,7 miliardi. Quindi troviamo Francesco Gianni, socio fondatore di Gianni &amp; Origoni impegnato su otto operazioni per un valore complessivo di 8,6 miliardi.Tratto da <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202101/26/13947_binpage38.39.41.43.45.pdf&amp;authCookie=-1867939300&amp;trc=pMailCN-t20210126-a529604429-h34221-c1115-f12517-n13947-u8048" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mag by Legalcommunity</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5141</guid>
                        <pubDate>Thu, 21 Jan 2021 02:50:46 +0100</pubDate>
                        <title>Torri eoliche, la Cassazione spinge i giudici tributari</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/torri-eoliche-la-cassazione-spinge-i-giudici-tributari</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>L'irrilevanza catastale ormai assimilata dalle Commissioni tributarie</em>Con una serie di ordinanze pubblicate tra settembre e novembre dello scorso anno la Cassazione ha definito il corretto inquadramento catastale delle torri degli impianti eolici nel contesto normativo risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 21, della legge 208/2015 («norma imbullonati»).<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p><p class>La Suprema Corte (tra le 16 ordinanze si segnalano le n. 20726, 21460, 21286, 25405, 26172 , 27029/ 20) ha, anzitutto, respinto la tesi della natura "costruttiva" delle torri propugnata con le circolari delle Entrate 2/E/2016 e 27/E/2016 e dalla Direzione centrale catasto con la nota prot. 60244/2016, sulla base delle quali gli Uffici del territorio avevano sistematicamente rettificato, dal 2016, le rendite proposte dagli operatori del settore eolico con i Docfa di scorporo "imbullonati", re-inserendo la torre tra gli elementi valutati ai fini della stima diretta degli impianti eolici. Detta prassi è stata espressamente censurata dai giudici di legittimità in quanto incentrata su valutazioni aprioristiche ed estranee alla ratio agevolativa della norma imbullonati.</p><p class>Ma l'intervento della Suprema Corte va oltre avendo qualificato le torri come componenti attive ed essenziali degli impianti eolici, ricadenti nella nozione di «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo» esclusi dalla valorizzazione ai sensi della norma imbullonati. Ciò anche alla luce della documentazione tecnico-scientifica (pareri pro-veritate) depositata nei giudizi di merito dalla Società produttrice di energia eolica.</p><p class>È importante evidenziare che l'indirizzo dei giudici di legittimità è già stato recepito dalle Commissioni tributarie. In particolare, tra le varie la Ctr Campania - Napoli con alcune recenti sentenze (5701/6/2020, 5702/6/2020, 5703/6/2020), nell'affermare la natura impiantistica e la conseguente sterilità catastale della torre anche in quanto elemento privo di autonomia funzionale e reddituale, ha espressamente richiamato le ordinanze della Cassazione. Del pari, la Ctr Campania-sezione staccata di Salerno con la sentenza 5855/4/2020, nel confermare la correttezza dello scorporo effettuato dalla società con riferimento all'elemento torre, ha analiticamente richiamato i principi affermati dalla Suprema Corte, assunti come nucleo centrale della motivazione della sentenza in esame.</p><p class>Non mancano analoghe recenti pronunce nella giurisprudenza delle Commissioni di primo grado: la Ctp di Catanzaro, ad esempio, ha già emesso numerose sentenze favorevoli agli operatori del settore anche sulla base dell'orientamento espresso dai giudici di legittimità (Ctp Catanzaro 1282/2/2020, 1472/2/2020, 1325/2/2020).</p><p class>L'intervento della Suprema Corte pone le basi per la definizione del conflitto interpretativo tra gli operatori del settore eolico e l'agenzia delle Entrate in merito alla irrilevanza catastale della componente torre. Viene così confermato il prevalente filone interpretativo della giurisprudenza di merito, che già da tempo aveva riconosciuto la sterilità catastale di tale elemento - nel contesto normativo post-imbullonati - in ragione della sua oggettiva natura impiantistica.</p>Tratto da <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202101/21/0017_binpage28.pdf&amp;authCookie=-1987532093&amp;trc=pMailCN-t20210121-a528904692-h34222-c1115-f12517-n17-u8048" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Il Sole 24 ore</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5146</guid>
                        <pubDate>Fri, 15 Jan 2021 04:02:56 +0100</pubDate>
                        <title>M&amp;A e studi: chi scende e chi sale nel 2020</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ma-e-studio-chi-scende-e-chi-sale-nel-2020</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Covid-19 non frena il mercato che cresce in valore (+26,7%). Cala però il numero di operazioni, secondo il report di Mergermarket. Sul podio per numero di deal <strong>Nctm</strong>, Gianni &amp; Origoni e Chiomenti; per valore, Cleary, BonelliErede e Linklaters.</em><strong>Nctm</strong>&nbsp;(TLIndex12),&nbsp;Gianni &amp; Origoni&nbsp;(TLIndex3) e&nbsp;Chiomenti&nbsp;(TLIndex2) salgono sul podio dell’M&amp;A in Italia nel 2020 per numero di operazioni, mentre per valore dei deal si sono distinti lo scorso anno&nbsp;Cleary Gottlieb&nbsp;(TLIndex14),&nbsp;BonelliErede&nbsp;(TLIndex1) e&nbsp;Linklaters&nbsp;(TLIndex15). Nonostante la pandemia, il mercato M&amp;A in Italia nel 2020 è cresciuto a doppia cifra in valore a 46,6 miliardi di euro, +26,7% rispetto ai 36,8 miliardi di euro nel 2019. Il consueto report di Mergermarket indica, tuttavia, un calo del numero complessivo delle transazioni che hanno coinvolto almeno un investitore italiano: 520 nel 2020 rispetto alle 644 nel 2019.L'incremento in termini di valore, spiega il report, è principalmente dovuto all'aumento delle operazioni condotte nella seconda metà dell'anno: 301 per 30 miliardi di euro, che segnano una netta ripresa dopo la brusca frenata registrata nel&nbsp;primo semestre 2020&nbsp;(16,6 miliardi di euro e 219 operazioni), a seguito delle prime misure di confinamento (lockdown)&nbsp;adottate in Italia a marzo e aprile.Gli investimenti stranieri in Italia (inbound) sono cresciuti a 27,4 miliardi di euro grazie a 187 transazioni, un valore doppio rispetto a quello del 2019 (12,1 miliardi per 250 deal). Mergermarket fa notare che sette dei dieci accordi più grandi del 2020 vedono il coinvolgimento di attori esteri. Tra queste, l'acquisizione di Fibercop guidata da Kkr&nbsp;(7,7 miliardi) e l'acquisizione di Borsa Italiana da parte di Euronext&nbsp;(4,3 miliardi). In crescita nel 2020 anche gli investimenti italiani all’estero (outbound), che sono stati pari a 14,6 miliardi di euro (+33,9%) per 114 operazioni, rispetto ai 10,9 miliardi e 142 operazioni nel 2019. I buyout (le acquisizioni da parte del management di un'impresa) sono saliti a 17,6 miliardi di euro con 118 transazioni nel 2020, da 8,3 miliardi e 122 deal nel 2019.I servizi finanziari sono stati il settore più attivo in termini di valore, seguito dalle telecomunicazioni. Entrambi hanno visto grandi affari: l’Opa su Ubi Banca (5,4 miliardi) da parte di Intesa Sanpaolo, l’acquisizione di Borsa Italiana da parte di Euronext e l'accordo di&nbsp;Ck Hutchinson Networks Italia con Cellnex&nbsp;(3,3 miliardi di euro). Industria e chimica, a loro volta, sono rimasti il primo settore per numero di contratti, 137 e un valore di 4,8 miliardi.Passando alla tabella contenuta nel report con gli studi più attivi in Italia, al primo posto per numero di operazioni troviamo <strong>Nctm</strong> con 66 deal (+11 rispetto al 2019) per 3,5 miliardi di euro, soprattutto nel segmento mid market. Subito dietro Gianni &amp; Origoni a 49 operazioni (-23) per oltre 17 miliardi e Chiomenti a 48 (+5) per 12 miliardi. Il podio, per valore delle operazioni, vede invece al primo posto Cleary Gottlieb con 11 deal per 18,6 miliardi di euro; poi BonelliErede a 17,9 miliardi per 36 operazioni (-1) e Linklaters a 17,4 miliardi per 13 deal (+4).Tra gli studi che hanno visto crescere l’operatività, si segnala anche&nbsp;White &amp; Case&nbsp;(TLIndex23) con 24 operazioni (+7) per 13,3 miliardi di euro, mentre risulta stabile&nbsp;Clifford Chance&nbsp;(TLIndex10) con 15 operazioni, stesso numero del 2019, per 6,9 miliardi; nel mid-market&nbsp;Giliberti Triscornia&nbsp;(TLIndex42) con 13 deal (+4) e&nbsp;Carnelutti&nbsp;(TLIndex20) a 12 (+5). Per quanto riguarda il valore dei deal, in forte crescita rispetto all’anno precedente risultano anche&nbsp;Freshfields&nbsp;(TLIndex19) con 16,2 miliardi e 9 operazioni,&nbsp;Legance&nbsp;(TLIndex5) a 12,3 miliardi per 30 deal (-10), e&nbsp;Gatti Pavesi Bianchi Ludovici&nbsp;(TLindex6) a 7,9 miliardi e 28 deal (-5).Cala il numero di operazioni per tutti gli altri studi in classifica.&nbsp;Pedersoli&nbsp;(TLIndex22) chiude l’anno con 45 deal (-5) e 8,3 miliardi di euro;&nbsp;PwC Tls&nbsp;(TLIndex61) a 34 (-10) e 6,5 miliardi;&nbsp;Gattai Minoli Agostinelli&nbsp;(TLIndex9) a 30 (-4) e 2,8 miliardi;&nbsp;Latham &amp; Watkins&nbsp;(TLIndex34) a 19 (-1) e 2,2 miliardi. In operazioni mid market,&nbsp;Orrick&nbsp;(TLIndex16) chiude l’anno con 22 deal (-15) e 241 milioni;&nbsp;Giovannelli&nbsp;(TLIndex104) a 19 (-11) e 572 milioni;&nbsp;Allen &amp; Overy&nbsp;(TLIndex26) a 13 (-9) e 644 milioni;&nbsp;Lca&nbsp;(TLIndex66) a 13 (-5) e 303 milioni;&nbsp;Dentons&nbsp;(TLIndex7) a 13 (-5).Nella top 20 per volumi del 2020, infine, si piazzano in alto anche importanti studi internazionali che non hanno un presidio fisico nel nostro Paese. È il caso&nbsp;Paul Weiss Rifkind Wharton &amp; Garrison&nbsp;(7,8 miliardi), coinvolto nell’operazione Fibercop, ma anche di&nbsp;Weil Gotshal Manges, nell'accordo tra&nbsp;Tim e Ardian su Inwit&nbsp;(1,6 miliardi), e di quattro studi,&nbsp;Stibbe&nbsp;(Olanda),&nbsp;Bredin Prat&nbsp;(Francia) e gli americani&nbsp;Debevoise &amp; Plimpton&nbsp;e&nbsp;Sullivan &amp; Cromwell, che hanno seguito la cessione da parte di Exor del gruppo riassicurativo PartnerRe a Covéa (8 miliardi).Sullivan &amp; Cromwell è stato incluso anche tra gli advisor legali, accanto a Goldman Sachs, nella&nbsp;cessione dell’As Roma al gruppo Friedkin&nbsp;(circa 600 milioni). In classifica per valore anche un gruppo di studi scandinavi,&nbsp;Dittmar &amp; Indrenius,&nbsp;Bruun &amp; Hjijle,&nbsp;Accura&nbsp;e&nbsp;Selmer, coinvolti nella&nbsp;fusione tra Nexi e Nets&nbsp;(8 miliardi).Tratto da <a href="https://www.toplegal.it/news/2021/01/14/27464/ma-e-studi-chi-scende-e-chi-sale-nel-2020" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Toplegal.it</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5153</guid>
                        <pubDate>Mon, 11 Jan 2021 07:46:53 +0100</pubDate>
                        <title>Ipo, un anno con il freno tirato per le nuove quotazioni in Borsa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ipo-un-anno-con-il-freno-tirato-per-le-nuove-quotazioni-in-borsa</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>A differenza del resto del mondo, in Italia molte decisioni sono state rinviate al dopo Covid</em>Il terzo trimestre del 2020 è risultato, nel mondo, il più dinamico degli ultimi 20 anni per raccolta complessiva delle offerte pubbliche iniziali (ipo) a livello globale. Eppure in Italia non è stato così: si sono registrate solo otto ipo nei primi nove mesi del 2020, in calo rispetto allo scorso anno.Come spiegare questo fenomeno? Certamente con l’effetto Covid, che ha frenato la voglia di quotazione. Ma anche per il futuro è forte il timore che più sarà lenta e incerta la ripresa economica maggiore sarà il rischio che progetti di ipo vengano rimandati ancora, se non del tutto cancellati.«Negli ultimi due anni abbiamo seguito nove ipo, tra cui quella di Seif e di Techedge, due opa su Aim Italia nonché numerose operazioni di aumento di capitale, emissioni prestiti obbligazionari anche convertibili e warrant», dice ad Affari Legali <strong>Lukas Plattner</strong>, responsabile del dipartimento capital markets di<strong> Nctm</strong>. «Da parte nostra notiamo un mercato dei capitali particolarmente attivo con numerose tipologie di investitori che in questo difficile periodo hanno proposto diverse soluzioni di finanziamento alle imprese adatte anche per fronteggiare la crisi. I segnali sono buoni, la nostra pipeline si sta allargando con operazioni di diversi dimensioni, con qualche ipo anche sul nuovo segmento Aim Pro.&nbsp;La speranza è che sia prorogato il bonus quotazione almeno sino al 2023 e che venga risolta in via legislativa la questione&nbsp;circa la piena applicabilità dei diversi incentivi fiscali previsti per gli investimenti in pmi e pmi Innovative. il legislatore deve assolutamente chiarire che gli Mtf come Aim Italia non sono dei mercati regolamentati dal punto di vista tributario, pena la perdita di investimenti fondamentali per la crescita delle pmi. E magari prevedere ulteriori robusti incentivi fiscali per colmare il financing gap che interessa le giovani imprese, quelle più innovative o a crescita accelerata». La fiducia nel debito pubblico domestico in questa momento è solida e le politiche fissate dalle Ue sono fondamentali per poter perseguire ili rilancio dell’economia. «È imprescindibile che le forze di governo perseguano gli obbiettivi prefissati in piena collaborazione con la Commissione Ue al fine di poter beneficiare quanto prima degli ingenti fondi che saranno messi a disposizione del nostro Paese. Se questo quadro si completa in tempi ragionevoli potrebbero esserci importanti opportunità di crescita per le pmi più dinamiche che potranno usare la raccolta di risorse sul mercato per perseguire le necessarie politiche di consolidamento del tessuto imprenditoriale», aggiunge Plattner.Nonostante un andamento dei mercati altalenante, negli ultimi due anni Pedersoli Studio Legale ha seguito sei operazioni di ipo. Quattro sull’Aim Italia (tra cui Gear 1, una Spac (special purpose acquisition vehicle) che, dopo aver individuato quale società target Comer Industries - società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di ingegneria e soluzioni di meccatronica per imprese operanti nella costruzione di macchine per l’agricoltura - ha rapidamente eseguito e realizzato la business combination» e due sul mercato principale (Mta) di Borsa nonché diverse operazioni di raccolta dei capitali, tra cui, l’aumento di capitale di Juventus.«Una previsione può farsi su un orizzonte minimo di 12 mesi, occorre prima superare gli effetti delle incertezze di questi mesi», dice Marcello Magro, equity partner di Pedersoli. «Se dovessi scommettere, punterei sulle pmi e sull’Aim Italia, operazioni con timeto-market flessibile e rapido. Il mercato è oggi incostante e soprattutto penalizzante per l’Italia: si registrano operazioni positivamente concluse in Europa, per non parlare degli Stati Uniti, che danno fiducia (solo in Norvegia 4 la settimana scorsa) e nuove operazioni in fase di lancio. Mi aspetto, tuttavia, processi di pricing complessi da gestire, per le pmi, con meccanismi di aggiustamento prezzi/quote per tenere conto del grado di realizzazione dei business plans. Se guardiamo sia al mercato italiano che a quello Usa, c’è ovviamente dinamicità e apprezzamento per i settori Covid-related, come IT e tech (dal cloud al food delivery per passare ai retailer online) ma il mercato sta già spostando il focus sul post-Covid. «Pharma e health-care penso resteranno in auge, così come i settori positivamente correlati all’Esg. Per l’Italia una rapida ripresa dei risultati del retail, fashion &amp; luxury potrebbe essere la sorpresa nel mondo post-Covid e una spinta».Pericoli nella strada della ripresa? «Matricole ambiziose, necessità di finanziare piani di sviluppo e interesse degli investitori – soprattutto nei settori It e tech – non mancano, ma non c’è dubbio che l’incertezza frena il mercato», spiega Magro. «Talvolta capita di vedere progetti interessanti sospesi o rimandati a causa proprio di importanti differenze sul pricing dettate da risultati storici ampiamente influenzati dal Covid con prospettive più difficilmente conseguibili (e, quindi, “prezzabili”) secondo gli investitori; difficoltà che invece non paiono frenare l’appetito degli operatori del private equity, che stanno realizzando ingressi nelle target anche con partecipazioni di minoranza, e degli operatori industriali più aperti anche a possibili partnership», aggiunge.«È ragionevole guardare ai mercati, nei prossimi mesi, con cauto ottimismo. In tal senso sembrerebbero infatti deporre, oltre ai rumors sulle ipo di quelle aziende che hanno ritardato il processo nel corso del 2020, le valutazioni di stabilità macroeconomica alla base, tra l’altro, della revisione del rating da parte di Standard &amp; Poor’s che ha appunto riclassificato come “stabile” l’Italia in ragione delle misure economiche intraprese per contrastare la crisi, ritenute idonee a invertire i risultati degli ultimi mesi a riavviare la crescita economica. Nonostante questi elementi positivi, dovuti al permanere di fondamentali di mercato solidi, non può certamente negarsi che permangono elementi di disturbo che potrebbero rallentare la ripresa», ricorda Marco Boldini, partner e head della practice di Regulatory e Fintech di Orrick Italia. «Il tech, nelle sue diverse applicazioni (dal FinTech al BioTech), ha continuato a offrire soluzioni innovative anche alle nuove necessità emerse durante la pandemia, soffrendo così meno dei settori più tradizionali le difficoltà del periodo. Peraltro, la buona resistenza del tech alla crisi è emersa con chiarezza anche in altri settori, si pensi ad esempio al successo che le imprese fi ntech hanno riscosso nei rispettivi mercati rispetto ai competitors tradizionali, anche in ragione della crescente necessità di digitalizzazione dei rapporti, come testimoniato dal successo delle iniziative di P2P lending e crowdfunding» conclude.Altro studio molto attivo Chiomenti che nel biennio 2019-2020 ha complessivamente seguito sei operazioni di quotazione su Aim, tra cui in particolare l'ipo di Officina Stellare nel 2019 e l'ipo di Unidata nel 2020. «Al momento, stiamo lavorando su altri quattro progetti di quotazione Aim. Su Mta stiamo lavorando su due operazioni previste per metà dell'anno prossimo. Inoltre, lo studio nel 2019 ha partecipato alla quotazione di Kaleyra sul New York Stock Exchange e ora sta lavorando su ulteriore dossier», ricorda Manfredi Vianini Tolomei, responsabile del dipartimento Listed companies, corporate governance and Capital Markets di Chiomenti. «La forte liquidità sul mercato porterà molte aziende a valutare il processo di quotazione sul mercato principale. Ci aspettiamo numerose operazioni anche se segregate ai settori di attività che non hanno risentito dell'epidemia. Nei limiti dell'attuale situazione di incertezza legata all'epidemia da Covid-19, riteniamo che anche il mercato Aim possa confermare il proprio andamento positivo (in termini di nuove operazioni e capitali raccolti) anche nei prossimi 6-12 mesi, seppur in maniera ridimensionata rispetto al 2019. Un impatto positivo potrà derivare dalla recente introduzione del segmento "professionale" dedicato esclusivamente a investitori qualifi cati/professionali, che l'incertezza attuale potrebbe contribuire, in negativo, ad una volatilità dei mercati che, a sua volta, potrebbe ritardare i nuovi progetti di ipo. Di converso, riteniamo che ci possa essere spazio per le operazioni di aumento di capitale dove lo studio nel 2020 è stato a fi anco di Bper, Tesmec e di alcuni azionisti di EPrice».Per Giorgio Vanzanelli, partner Ecm di Legance Avvocati Associati, «l'evoluzione del settore nei prossimi mesi dipende dalla velocità e all'abilità con cui sapremo uscire dalla crisi Covid. Sembra esserci molta liquidità sul mercato e l'investimento in equity è uno sbocco ideale; il rilancio delle ipo però non può basarsi solo su un coraggio simile a qUello dimostrato da quegli imprenditori che in quest'autunno hanno "sfidato" il Covid, portando avanti con successo l'ipo della propria società nonostante l'incertezza, ma presuppone stabilità del mercato, ottimismo di sistema e sostanziali misure governative a supporto. Le ipo costituiscono uno sbocco interessante per l'enorme liquidità che contraddistingue i tempi recenti; l'elevato numero di ipo e le performance di tanti mercati esteri in questo difficile anno dimostrano come la pandemia non sia necessariamente un fattore di rallentamento delle borse. Come spesso accade, ciò che fa la differenza è l'approccio dei singoli Stati e, in particolare, l'esistenza di una strategia chiara di medio lungo periodo in termini di regole del gioco e, nello specifico, di benefici fiscali».Bonelli Erede ha seguito oltre dieci operazioni di quotazione nel corso degli ultimi due anni. Senza dubbio, l'operazione più significativa seguita è stata l'ipo di Nexi, che ha rappresentato la maggiore operazione di quotazione per dimensioni in Europa nel 2019. «È ragionevole pensare che il mercato nei prossimi 6-12 mesi sarà «assorbito» da operazioni di raccolta di capitale di importanti dimensioni, in particolare da parte di banche, istituzioni finanziarie e importanti realtà industriali», dice Vittoria Giustiniani, partner di BonelliErede. «Riteniamo, inoltre, che non mancheranno operazioni di ipo. Tuttavia, è probabile che tali operazioni interessino maggiormente il mercato Aim, dove le raccolte saranno di size più contenuta e, pertanto, non si porranno in competizione con le operazioni di ricapitalizzazione delle blue chip». «Al netto delle incertezze legate all'evoluzione del quadro epidemiologico e dello scenario sociale ed economico, un altro fattore che potrebbe rallentare le operazioni di ipo potrebbero essere le esigenze del mercato dei capitali di sostenere le grandi operazioni di raccolta di capitali cui si faceva riferimento in precedenza. In assenza di una decisa ripresa economica e finanziaria, infatti, l'esecuzione di tali operazioni potrebbe non favorire le ipo di player di importanti dimensioni, ponendole di fatto in competizione con le ricapitalizzazioni delle blue chip. Come anticipato, tuttavia, questo fenomeno riguarderà le sole quotazioni di grandi dimensioni sul mercato primario, mentre interesserà solo marginalmente le ipo sull'Aim, dove la raccolta è tipicamente meno significativa, e sulle quali si registra un certo dinamismo», conclude Giustiniani. «Siamo cautamente ottimisti e riteniamo che l'arrivo dei vaccini nella prima parte del prossimo anno possa avere impatti positivi sul mercato anche e soprattutto in un'ottica di un atteso ritorno alla normalità», attacca Alessandro Merenda, partner dello studio legale Gianni &amp; Origoni, che aggiunge: «Sulla base della nostra esperienza, i settori che non hanno subìto rallentamenti a causa della pandemia da Covid-19, sono il fotovoltaico, il settore delle manutenzioni infrastrutturali e, ovviamente, i settori digitale e tecnologico. Questi ultimi, anche a causa di talune scelte imposte dalla pandemia in corso, hanno persino beneficiato di un'accelerazione rispetto alle stime». Lo Studio negli ultimi 24 mesi ha assistito 11 società nel processo di ipo, di cui tre sul Mercato Telematico Azionario («Mta») e otto sull'Aim Italia. In particolare Italian Exhibition Group, azienda leader nel settore fi eristico quotata sul Mta e Salcef Group, attiva nel settore delle manutenzioni e delle costruzioni ferroviarie, quotata sull'Aim Italia a seguito della business combination con la Spac Industrial Stars of Italy 3, che ha avviato anche il processo di translisting sul Mta, la cui chiusura è auspicata entro la fine dell'anno. «Inoltre al momento stiamo assistendo anche alcune pmi nel processo di quotazione su Aim alcune previste entro la fine dell'anno, altre per l'inizio del 2021», aggiunge.«Desta notevole interesse in questa situazione il nuovo segmento professionale Aim Pro che permette operazioni di just listing con possibilità di aumentare la propria visibilità attraverso la quotazione attendendo però condizioni di mercato migliori per la raccolta di nuovo capitale», sottolinea Paolo Daviddi, partner di Grimaldi Studio Legale. «Il peggioramento della situazione economica a livello nazionale e internazionale comporta per la maggioranza dei settori una compressione dei fatturati con impatti più che proporzionali sui principali elementi di valutazione delle potenziali matricole (Ebitda e Pfnin particolare). La compressione delle valutazioni rende inevitabilmente meno appetibile il processo di Ipo il cui risultato economico rende l'accesso al mercato economicamente meno interessante. Paradossalmente riducendosi le valutazione il medesimo risultato economico potrebbe essere ottenuto incrementando il numero di azioni offerte al mercato ma in questo caso l'impatto diluitivo potrebbe ancora una volta scoraggiare gli imprenditori eventualmente interessati a valutare l'opportunità della quotazione»Tratto da <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202101/11/0217_binpage26.27.pdf&amp;authCookie=-1908858247&amp;trc=pDelivery-t20210111-a527651969-h34221-c1115-d10814-f12517-n217" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ItaliaOggi Sette</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5165</guid>
                        <pubDate>Tue, 22 Dec 2020 03:59:36 +0100</pubDate>
                        <title>L&#039;arte va online per gli studi legali durante l&#039;emergenza sanitaria</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/larte-va-online-per-gli-studi-legali-durante-lemergenza-sanitaria</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>I limiti imposti dall'emergenza sanitaria da Covid-19 non hanno frenato l'impegno degli studi legali, che hanno continuato nei programmi e, come successo in altri ambiti, parte delle iniziative sono state trasferite online.Lo studio legale Negri-Clementi ha trasformato, seppur con minore intensità, gli eventi fisici in webinar o come preferiscono definirli, webinar(t), con lezioni e convegni da remoto sui temi dedicati al mercato dell'arte, alla due diligence per la valutazione dell'opera d'arte rivolti ai private banker. Sui canali social è stata presentata la collezione d'arte NegriClementi in maniera più strutturata, con post che hanno raccontato la storia di alcune opere. È stato inaugurato sul sito dello studio il progetto #PillsOfArtLaw, pillole d'arte estratte dalla rivista ART&amp;LAW che accompagnano gli utenti ogni venerdì fino alla fine dell'anno alla scoperta di interviste inedite rilasciate da professionisti ed esperti del settore di diverse realtà culturali: curatori, conservatori e direttori di prestigiose collezioni d'arte svelano le dinamiche e i meccanismi della loro professione.BBS-Lombard, per tenere accesa la fiamma in attesa di poter riprendere il possesso e condividere lo spazio fisico con nuovi progetti, ha sfruttato l'online e ha 'spacchettato' l'ultimo numero di ÆS pubblicando i singoli articoli della rivista.Per<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><span class="chapterhl">Nctm</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>e l'arte</strong> l'emergenza Covid-19 non si è riflessa in una chiusura sul versante della progettazione e di mantenimento del dialogo con gli artisti. Già prima della situazione di emergenza sanitaria, il tema in programma era quello della cura intesa come impegno relazionale e sul diritto alla salute, individuale e collettiva, e sul ruolo che l'arte può rivestire rispetto a queste questioni, anche culturali, che nei mesi scorsi si sono rivelate in tutta la loro cogenza. Lo studio ha avviato un ciclo di incontri che fino ad oggi ha visto protagonisti gli artisti Cristina Pancini, Paola Gaggiotti, Cesare Pietroiusti, oltre a psichiatri e pedagogisti, Claudio Mustacchi, Gustavo Pietropolli Charmet."L'arte del cambiamento" è stato un webinar organizzato da LCA Studio Legale durante il lockdown, al quale hanno partecipato alcuni relatori con professionalità diverse, un dottore commercialista dello Studio, un art advisor e uno storico dell'arte, che insieme hanno condiviso alcune riflessioni sull'impatto della pandemia sul sistema dell'arte con un approfondimento sui risvolti giuridici e assicurativi in seguito all'applicazione della normativa emanata in epoca Covid-19 per musei e mostre.Nell'ambito di LAW IS ART! l'avvocato Longoni Palmigiano ha avviato il progetto "Cartoline dall'interno" che ha coinvolto ventisei artisti tra cui, Francesco Arena, Jacopo Benassi, Letizia Cariello, Loredana Longo, Marcello Maloberti, Alice Ronchi, per citarne solo alcuni. Agli artisti è stato chiesto di pensare a un lavoro e a una parola per esprimere una sensazione, uno stato d'animo legato non al Covid-19, ma a quel momento in cui tutti siamo stati costretti a fermarci e, inevitabilmente, a riflettere. Le cartoline realizzate hanno mostrato tutta la sensibilità degli artisti e si possono ammirare sul sito dello studio legale e sui canali social (Linkedin e Instagram).E per il futuro? Tante idee e progetti bollono in pentola, ma la speranza è di tornare presto a vivere l'arte dal vivo. E a tal proposito c'è già chi guarda avanti e pensa, come lo studio Legale LCA, all'organizzazione della prossima mostra a Palazzo Borromeo in occasione di miart, la fiera d'arte contemporanea, e a riprendere il programma delle mostre in studio.Tratto da <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202012/22/31614_binpage35.pdf&amp;authCookie=1052382974&amp;trc=pDelivery-t20201222-a525786845-h34221-c1115-d10814-f12517-n31614" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Business of Milan</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5174</guid>
                        <pubDate>Tue, 15 Dec 2020 06:07:43 +0100</pubDate>
                        <title>Nctm, vent&#039;anni controcorrente</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-ventanni-controcorrente</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Una storia scritta a colpi di scelte fuori dal coro. Dal "no" alle law firm (l'ultimo risale a circa un mese fa) alla creazione delle società prodotto. «Siamo attenti alle esigenze del mercato». E in futuro...</i></p><p>L'anniversario della fondazione di uno studio legale è spesso un utile appiglio per parlare di quell'organizzazione e dei suoi avvocati. Nel caso di <strong>Nctm</strong>, però, i vent'anni di attività dell'associazione fondata il primo gennaio del 2000 mentre in Italia si assisteva alla calata delle law firm internazionali (quindi a pensarci bene, di anni ormai ne sono praticamente passati ventuno) sono più che altro l'occasione per riflettere su come la professione legale sia cambiata nel corso di questo tempo e di quanta parte di questi cambiamenti siano stati rappresentati dalle strategie attuate dai professionisti di questo studio e dalla loro visione del mercato.</p><p><strong>Nctm</strong> è stato, fin dall'inizio, uno studio controcorrente? «Quando abbiamo costituito <strong>Nctm</strong> - racconta il senior partner, <strong>Paolo Montironi</strong> - siamo sicuramente andati controcorrente nella scelta di dar vita a una struttura indipendente quando, invece, tra il 1999 e il 2000, tanti facevano a gara per associarsi a studi anglosassoni». I fondatori di <strong>Nctm</strong> scelsero di dire "no, grazie" sia agli americani di Graham &amp; James (i quali sono stati successivamente inglobati in Greenberg Traurig), sia agli inglesi di Ashurst. «Dei no, a dire il vero - racconta <strong>Montironi</strong> - abbiamo continuato a dirli anche in tempi recenti. Poco più di un mese fa, una grande realtà inglese ci ha proposto una integrazione totale (avrebbero inglobato tutta la squadra: oltre 250 professionisti, ndr). Ma ancora una volta abbiamo deciso di seguire la nostra strada».</p><p>Ritornando a vent'anni fa, prosegue <strong>Montironi</strong>, «avevamo immaginato di creare uno studio indipendente italiano che potesse essere un recettore di referrals, mentre tanti si stavano accasando», sotto le insegne di operatori stranieri. «Un progetto che ha avuto un successo relativo, ma che ci è servito per creare <strong>Nctm</strong>» sottolinea l'avvocato. Che poi riprende: «La seconda volta in cui siamo andati controcorrente è, invece, stata quando abbiamo deciso di darci questo nome e sostituirlo a quello dei fondatori, immaginando che in questo modo sarebbe stato più facile integrare altri professionisti» eliminando le inevitabili discussioni sull'eventuale aggiunta di nomi in ditta ogni volta che c'era la possibilità di prendere un nuovo socio. «Questo è stato un percorso che abbiamo affrontato consapevoli di quanto ci sarebbe costato in termini di attenuazione della nostra personalità, a beneficio dell'organizzazione complessiva - si inserisce <strong>Alberto Toffoletto</strong>, cofondatore dello studio -. Questo, però, è ciò che ha rafforzato il marchio».</p><p>Fin dall'inizio, l'intenzione dei soci era di trasmettere un messaggio di continuità del progetto. Un tema che all'epoca si prospettava in un orizzonte temporale relativamente breve, era sicuramente «l'uscita di Gianfranco NegriClementi (terzo socio fondatore che nel 2007 divenne of counsel in ossequio alle previsioni statutarie e nel 2011 decise di fondare la propria boutique, ndr). Quello è stato un passaggio importante che però abbiamo vissuto in maniera totalmente indolore, continuando a crescere. E ora ci stiamo avvicinando al momento in cui toccherà a noi». Per consegnare ai soci più giovani una entità che non dipendesse esclusivamente dai suoi fondatori, prosegue <strong>Toffoletto</strong>, « bisognava necessariamente fare un passo indietro, il che è stato fatto proprio a cominciare dalla scelta del nome».</p><p>Oltre alla questione della continuità, però, la scelta di adottare un brand spersonalizzato è stata anche il riflesso della volontà di costruire un'organizzazione professionale che fosse strutturata come un'impresa. A proposito di scelte controcorrente, quello dell'organizzazione è stato un altro fattore di rottura che <strong>Nctm</strong> ha introdotto nel mercato italiano. «È stato un approccio un po' sacchiano - osserva <strong>Toffoletto</strong> richiamando la filosofia di gioco predicata da Arrigo Sacchi, allenatore del Milan che vinse tutto tra il 1988 e il 1991 -. Il nostro "calcio" era rappresentato dal modello della specializzazione che oggi è lo standard di mercato. Noi l'abbiamo imposta all'interno prima di tutti. Decidemmo che si poteva essere parte al massimo di due dipartimenti. E lo facemmo per tutelare la qualità del servizio e quindi dello studio nell'interesse dei clienti. Per noi era chiaro. Alcuni soci non gradirono e decisero di andar via, ma noi proseguimmo per la nostra strada perdendo inizialmente del fatturato ma recuperandolo nel giro di poco».</p><p>Stesso discorso può essere fatto rispetto alla decisione di mettere la «tecnologia alla base di tutto. E adesso abbiamo avviato una strategia che punta alla creazione di società prodotto, partita con la creazione di Solve che ora è diventato <strong>Nextlegal</strong>, società tra avvocati (Sta) per azioni che abbiamo fatto con un partner industriale (Cribis Credit Management, ndr)». Questo è senz'altro uno degli sviluppi più interessanti e recenti della strategia di mercato di <strong>Nctm</strong>. Il disegno che sta dietro alla creazione di società prodotto consiste nel portare la specializzazione a un nuovo livello, come spiega <strong>Toffoletto</strong>: «Creo degli studi che si occupano solo di una determinata tipologia di servizi». Lo abbiamo visto dopo l'estate con il varo di <strong>Nextlegal</strong>, dedicato alla gestione dei crediti problematici e lo avevamo già registrato a inizio 2020 con la fondazione di<strong> Uniqlegal</strong> partecipato oltre che da<strong> Nctm</strong>, anche da La Scala e Unicredit: un'altra Sta per azioni che si occupa della gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente. Ma dalle parole del professor<strong> Toffoletto</strong> si capisce chiaramente che per i soci di <strong>Nctm</strong> la declinazione dell'attività legale in società&nbsp;prodotto ha molte altre possibilità di realizzazione. Sono diversi i settori in cui poter entrare con organizzazioni simili. «Il tema è sempre lo stesso: individuare le esigenze dei clienti e coprirle realizzando una soluzione che fornisca agli assistiti esattamente quello che a loro serve» in una logica di massima efficienza. Se si parte dalla specializzazione allora si può costruire un'iniziativa (che possiamo definire imprenditoriale) che mette assieme le risorse necessarie e la tecnologia più adatta «facendo tesoro dell'esperienza e del knowhow gestionale di <strong>Nctm</strong>».</p><p>In questa strategia, <strong>Nctm</strong> (che pure controlla delle quote delle società prodotto) resterà un'associazione professionale e non si trasformerà essa stessa in Sta. Quanto alla divisione dei ruoli e all'equilibrio che si potrà creare tra il ventaglio di società prodotto e lo studio legale da cui nascono tali iniziative, <strong>Toffoletto</strong> sottolinea che «sarà il mercato a definire questa separazione delle funzioni». Alcune attività saranno più efficacemente ed efficientemente gestite dalle società prodotto e altre resteranno appannaggio dello studio. Il punto è che la domanda di servizi legali ormai è diversificata ed esprime esigenze diverse a cui è disposta a riconoscere compensi diversi. «Giocare a due giochi nella stessa palestra non è possibile», dice <strong>Toffoletto</strong>. «A noi questo approccio ha consentito di fare molto ordine e molta chiarezza, misurando la redditività dei segmenti». «Abbiamo individuato - afferma <strong>Montironi</strong> - il modo più efficiente di svolgere determinate attività». Alcune destinate a essere gestite tramite&nbsp;le società prodotto e altre saldamente inserite nell'offerta dello studio legale.</p><p>Fino a pochi anni fa, gli studi rinunciavano a segmenti di business perché non congrui rispetto al loro modello organizzativo che era monolitico e decisamente refrattario al concetto di flessibilità. L'approccio avviato da <strong>Nctm</strong>, invece, ha consentito allo studio di non perdere delle opportunità e delle fonti di ricavi anche importanti.</p><p>E nei prossimi vent'anni, cosa accadrà? Ci sono cantieri aperti. A metà 2021 potrebbero essere annunciate importanti novità. E poi ci sarà la questione del passaggio generazionale. «Questa è una <i>never ending story</i> - dice <strong>Montironi</strong>. Quello che noi auspichiamo è che ci sia qualcuno che raccolga l'eredità non solo di ciò che abbiamo fatto, ma soprattutto di come lo abbiamo fatto. Che sia, cioè, capace di avere la stessa attenzione al mercato che abbiamo avuto noi in termini di disponibilità all'ascolto». Infatti, sottolinea il senior partner dello studio, «le iniziative di cui ha parlato Alberto (<strong>Toffoletto</strong>, ndr) derivano senza dubbio da una visione e capacità organizzativa, ma anche dal fatto che lo studio è stato capace di essere attento alle esigenze del mercato». Lo studio legale è una realtà viva e in continua mutazione. «Noi non abbiamo sacrificato la nostra ambizione personale per creare qualcosa che sarebbe finito con noi - aggiunge <strong>Montironi</strong>. Abbiamo fatto determinate scelte immaginando che questa fosse un'impresa tramandabile. E speriamo che dopo di noi ci siano dei soci che abbiano lo stesso senso di <i>ownership</i> e anche un po' di sano spirito di sacrificio per proporsi come nuovi custodi dello studio». Dalle parole di <strong>Montironi</strong> si capisce che la convinzione che anima l'avvocato è che esista una cultura di studio che non è solo quella dei fondatori ma una «cultura che sopravvive perché fatta dell'accumulo delle esperienze di tutti. Siamo fiduciosi che la maturazione personale porterà a una maturazione del senso di responsabilità nei nostri soci più brillanti e più giovani, i quali comprenderanno che lo studio è ormai molto più loro che nostro».</p><p>Tratto da <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202012/15/13947_binpage72.73.75.77.pdf&amp;authCookie=-1049346214&amp;trc=pDelivery-t20201215-a524880323-h34221-c1115-d10814-f12517-n13947" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mag by Legalcommunity</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5176</guid>
                        <pubDate>Mon, 14 Dec 2020 04:13:15 +0100</pubDate>
                        <title>Il valzer delle poltrone negli studi legali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-valzer-delle-poltrone-negli-studi-legali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Innovazione di prodotto e di processo come nuova frontiera del mercato legale. A movimentare la vita degli studi ci sono ingressi, promozioni e progetti.</em></p><p class="atext">Innovazione di prodotto e di processo come nuova frontiera del mercato legale. A movimentare la vita degli studi ci sono ingressi, promozioni e progetti. Talvolta ambiziosi come quello di&nbsp;<b>Toffoletto De Luca Tamajo</b>&nbsp;che la scorsa settimana ha lanciato il Fondo Nuove Competenze per tutte le attività connesse alla formazione del capitale umano.Lo studio, con i suoi partner&nbsp;<b><i>Aldo Bottini&nbsp;</i></b>e<b>&nbsp;<i>Roberto Corno</i>&nbsp;</b>, si propone così di assistere i clienti nell’impostazione strategica del fondo, nell’individuare i fabbisogni in termini di competenze e nella definizione dell’accordo con le organizzazioni sindacali. Al pacchetto lo studio specializzato in diritto del lavoro ha poi aggiunto un approccio analitico per stimare costi e risparmi dello strumento, individuare i lavoratori da coinvolgere e misurare i livelli di competenze iniziali; insieme, Toffoletto De Luca Tamajo collaborerà alla selezione dei giusti partner dell’attività formativa o degli enti finanziatori (fondi interprofessionali, per esempio).</p><p class="atext">La tendenza a innovare, l’uso delle tecnologie con un’alta e costante attenzione al cliente sono le motivazioni per cui&nbsp;<b>Nctm Studio Legale</b>&nbsp;è stato premiato come “Law Firm of the Year” ai&nbsp;<i>The Lawyer European Awards 2020.</i>&nbsp;Il premio arriva come riconoscimento per la creazione di UniQLegal insieme a Unicredit e La Scala, il primo studio legale partecipato da una banca. Lo spirito imprenditoriale, sottolineato dai ricercatori di The Lawyer nella motivazione, si innesta su una strategia che mette al centro la collaborazione con i clienti dello studio e l’uso innovativo delle possibilità offerte dalla tecnologia.</p><p class="atext">Con un rovesciamento di prospettive, la consulenza legale guarda alle imprese innovative. Questo il target di&nbsp;<b>emlex</b>, nuova insegna di&nbsp;<b><i>Eva Maschietto</i>&nbsp;</b>e&nbsp;<b><i>Massimo Maggiore</i>&nbsp;</b>. Dopo una lunga esperienza professionale comune, i due avvocati hanno avviato una nuova realtà con i due partner&nbsp;<b><i>Aurelio Assenza, Alex Fauster</i>&nbsp;</b>e altri 15 professionisti: «Vogliamo tornare a&nbsp;una visione&nbsp;della professione meno individualistica, riportata alla funzione sociale che le è propria», ha commentato l’avvocata Maschietto. «Struttura flessibile anche se solida, modulare, contemporanea», le fa eco il collega Maggiore spiegando l’evoluzione dal brand precedente in termini di sostenibilità e risposta alle richieste dei propri clienti. I settori d’attività spaziano così dall’innovazione allo sviluppo e l’uso delle nuove tecnologie, dall’ambiente al cloud computing in parallelo a housing sociale, smart cities e benefit companies.</p><p class="atext">L’elenco delle boutique societarie e fiscali si arricchisce dell’insegna&nbsp;<b>ColonnaCaramanti with Marena</b>. La nuova realtà è risultato dell’unione tra&nbsp;<b><i>Filippo Colonna</i>&nbsp;</b>e&nbsp;<b><i>Marco Caramanti</i>&nbsp;</b>con l’avvocato&nbsp;<b><i>Elio Marena</i>&nbsp;</b>e il suo team M&amp;A, in arrivo da Grimaldi. In studio avvocati, commercialisti e revisori legali specializzati in consulenza societaria e fiscale, operazioni straordinarie, bilancio e reportistica, transfer pricing, consulenza tecnica di parte e d’ufficio, legal, accounting and tax due diligence, statutory and legal auditing, procedure di ruling in tema di beni intangibili, oltre alla consulenza legale, commerciale e contrattualistica. Trasversali le aree di attività, con focus su Investment Banking, Real Estate, Proptech, Brokerage, Chemical, Ingredients, Shipping, Fashion, Special materials, No-profit, nonché fondi di Private Equity.</p><p class="atext">Banche, finanza e ristrutturazioni sono il campo di attività di&nbsp;<b><i>Pasquale Bifulco</i>&nbsp;</b>, nuovo counsel in&nbsp;<b>Clifford Chance</b>. Oltre 13 gli anni di pratica dell’avvocato all’interno della practice Finance &amp; Capital Markets, negli ultimi tempi più focalizzato sul mid-market lending e sul private equity: Bifulco è entrato in studio come praticante nel 2007 ed è cresciuto per linee interne fino a questa nuova promozione. In questo modo salgono a sette i counsel Clifford Chance in Italia.</p>Tratto da <a href="https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/il-valzer-poltrone-studi-legali-AD4FDl7#1239091152" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Il Sole 24 Ore</a>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5177</guid>
                        <pubDate>Mon, 14 Dec 2020 02:53:35 +0100</pubDate>
                        <title>Conte e i Banker: la lode di Amato è per Draghi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/conte-e-i-banker-la-lode-di-amato-e-per-draghi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Abete, il premier e Gualtieri. Pasini sul futuro di Brescia e Bergamo con Gori e Del Bono. Fracassi per Puccio Il libro di Migliore. <strong>Toffoletto</strong> e <strong>Montironi</strong> avvocati dell’anno.</em>Fine anno è tempo di oroscopi. Scrutiamo gli ultimi movimenti di agende, seggiole e poltrone. Oggi il premier Giuseppe Conte, seguito a ruota dal ministro dell’Economia,Roberto Gualtieri, si reca, virtualmente come è costume di questi tempi, da banchieri e assicuratori nel «Rome Investment Forum 2020», promosso dalla Febaf di Luigi Abete. Processione online lunga (continua domani) con personalità di rilievo, a cominciare dal commissario Paolo Gentiloni, per continuare con Fabio Panetta, dell’esecutivo Bce, fino al ceo di Borsa Italiana, Raffaele Jerusalmi.&nbsp;<strong>Premio Roma a SuperMario</strong>In questi stessi giorni i banchieri hanno assegnato il «Premio Roma» all’ex presidente Bce, Mario Draghi, con <em>laudatio</em> di Giuliano Amato. L’iniziativa è di Anspc, l’Associazione nazionale per lo studio dei problemi del credito di Ercole Pellicanò. Causa covid, la cerimonia, solitamente in Campidoglio ai primi di dicembre, è aggiornata al 2021, quando del futuro di Draghi senz’altro si riparlerà.&nbsp;<strong>Brescia /1 Gli industriali</strong>Avrà un taglio particolare e inedito oggil ’assemblea degli industriali bresciani guidati da Giuseppe Pasini. La prima parte, con il vescovo Pierantonio Tremolada, sarà dedicata a una città colpita duramente dal Covid. Al futuro di Brescia e Bergamo, capitali della cultura 2022, ci si dedicherà con l’intervento dei sindaci, Emilio Del Bono e Giorgio Gori. In collegamento con il Teatro Grande i ministri Stefano Patuanelli e Vincenzo Amendola e Carlo Bonomi di Confindustria.&nbsp;<strong>Brescia /2 La resilienza</strong>Oggi a Brescia anche l’iniziativa degli Alumni Bocconi, guidati da Andrea Puccio che hanno invitato il ceo di Isinnova Cristian Fracassi, ossia l’inventore nella prima ondata Covid del respiratore a ossigeno nato da una maschera da sub di Decathlon. Quando si dice resilienza.&nbsp;<strong>Ghizzoni per Mdotm</strong>Nell’era digitale, quella di Mdotm è una scelta in controtendenza. La fintech guidata e fondata da Tommaso Migliore, che sviluppa strategie di investimento sfruttando gli algoritmi - selezionata da Google per il programma di accelerazione in Silicon Valley -, ha preferito mettere su carta idee e analisi sull’uso dell’intelligenza artificiale. Il volume ha la prefazione di Federico Ghizzoni, presidente Rothschild Italia e anche azionista di Mdotm e l’introduzione di Elena Beccalli, preside della Facoltà di Scienze Bancarie della Cattolica.&nbsp;<strong>Premio a Nctm</strong>Premio sotto l’Albero per <strong>Nctm</strong>. Arriva da The Lawyer che ha premiato lo studio milanese come «Law Firm Of The Year» in Italia. Il riconoscimento è arrivato per la creazione di UniqLegal insieme ad Unicredit, ritenuto dagli analisti del web magazine britannico il progetto «più creativo e innovativo» e per come lo studio guidato da <strong>Alberto Toffoletto</strong> e <strong>Paolo Montironi</strong> è riuscito a «integrare in modo efficace persone e tecnologie».&nbsp;Tratto dal <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202012/14/0058_binpageNAZ27.pdf&amp;authCookie=-1462089729&amp;trc=pDelivery-t20201214-a524683268-h34221-c1115-d10814-f12517-n58" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Corriere della Sera</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5178</guid>
                        <pubDate>Fri, 11 Dec 2020 07:31:27 +0100</pubDate>
                        <title>Planetel, presentata domanda di ammissione per l&#039;Aim</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/planetel-presentata-domanda-di-ammissione-per-laim</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Planetel è capofila di un Gruppo fondato nel 1985 che opera nelle Telecomunicazioni a livello multiregionale, e serve con fibra ottica oltre 19.000 Clienti, principalmente in Lombardia e Veneto, attraverso un approccio multicanale</em>.Planetel S.p.A., ("la Società" o "Planetel") capofila di un Gruppo che opera nelle Telecomunicazioni a livello multiregionale, comunica che in data odierna ha presentato a Borsa Italiana la Comunicazione di Pre-Ammissione funzionale all'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia. L'operazione di IPO avverrà interamente attraverso un aumento di capitale.L'intervallo di prezzo delle azioni è stato fissato tra un minimo pari a Euro 3,34 ed un massimo pari ad Euro 4,50 per azione. L'offerta si rivolge a investitori qualificati italiani ed esteri, con una tranche riservata ai dipendenti e collaboratori del Gruppo. Planetel è capofila di un Gruppo fondato nel 1985 che opera nelle Telecomunicazioni a livello multiregionale, e serve con fibra ottica oltre 19.000 Clienti, principalmente in Lombardia e Veneto, attraverso un approccio multicanale. La qualità del servizio offerto e l'affidabilità della rete sono i principali fattori alla base della crescita di Planetel, sia in termini di clienti serviti sia in termini di quantità di servizi proposti al mercato.Planetel, forte di una base di clientela altamente fidelizzata, ha esteso nel tempo il suo raggio di attività su nuovi mercati. La Società, già operatore telefonico nazionale oggi è anche un player con una rete in fibra ottica di circa 1400 Km. che fornisce a clienti Business, Wholesale e Residenziali, le più avanzate soluzioni di connettività e comunicazione integrata in banda ultra-larga con architetture di rete FTTH-FTTB (Fiber to the Home - Fiber to the Building) e connettività via wireless, grazie ad una offerta che copre l'intera catena del valore dei servizi IT; e servizi in "Cloud", per l'elaborazione, la raccolta di elevate quantità di informazioni digitali. Fattore critico di successo, soprattutto per la clientela Business, è rappresentato da una struttura di assistenza gestita "in house" fortemente radicata sul territorio.La quotazione in Borsa è finalizzata ad accelerare il percorso di sviluppo di Planetel sia attraverso una crescita organica, derivante dal consolidamento della propria posizione di mercato, dal rafforzamento dell'organizzazione e dalla penetrazione su ulteriori mercati, sia per linee esterne, elevando ulteriormente lo standing della Società nei confronti dei propri committenti Pubblici e Business e il numero dei servizi offerti, sia pe linee esterne, anche al fine di consentire una espansione geografica. "Siamo molto soddisfatti" - dichiara Bruno Pianetti fondatore e Presidente di Planetel- "di questa nuova sfida che stiamo affrontando come una rilevante opportunità di crescita. Siamo una realtà ben strutturata e consolidata sul territorio nel quale operiamo dal 1985 e nel quale abbiamo saputo emergere come un interlocutore unico divenendo un punto di riferimento importante per i nostri Clienti.La crisi causata dall'epidemia da Covid-19 ha evidenziato che la connettività è essenziale per le persone e le imprese ed iI Piano Nazionale per la Banda Ultra Larga approvato dal Governo Italiano, funzionale alla modernizzazione delle infrastrutture, - che ha fissato come obiettivo la copertura di almeno l'85% della popolazione con connettività FTTH - richiede la costruzione di reti di infrastrutture anche nelle aree a bassa concentrazione di servizi. La quotazione in Borsa, finalizzata ad accelerare il nostro percorso di crescita, ci consentirà di rafforzare ancor di più la nostra posizione di mercato a livello multiregionale; il nostro obiettivo primario è l'attuazione strategica di un Backbone ad altissima velocità - per 1.4Tb/s - che consentirà connessioni più stabili, veloci e sicure con garanzia di maggiore continuità di servizio per i nostri Clienti. La quotazione in Borsa ci consentirà di realizzare questo progetto in tempi ancora più rapidi". Pagina 2 di 3 Il 2019 è stato un anno molto positivo per la Società che ha visto crescere tutti gli indicatori economici di performance con risultati generati per il 50,4% dall'offerta di servizi di connettività, per il 19,6% da servizi di infrastrutture, per il 13,5% e per il 7,3% rispettivamente da servizi di ASP-Cloud e Office Automation, per il 5,8% da reselling e per la restante parte da servizi vari.I dati pro-forma evidenziano un Valore della Produzione del Gruppo al 30 Giugno 2020 pari a circa 9,8 milioni di Euro, mentre al 31 dicembre 2019 il Valore della Produzione è stato di circa 17,8 milioni di Euro. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) al 30 giugno 2020 è di circa 1.8 milioni di Euro, rispetto al 31 dicembre 2019 in cui era pari a circa 2,6 milioni di Euro. L'EBITDA Margin nei primi sei mesi del 2020 è pari al 18%, mostrando una crescita rispetto al 15% circa del 31 dicembre 2019. La Posizione Finanziaria Netta al 30 Giugno 2020 è negativa per 6,8 milioni di Euro rispetto ai circa 6,7 milioni di euro al 31 dicembre 2019. Nel processo di quotazione, Planetel è assistita da Alantra (Nominated Advisor e Global Coordinator dell'operazione) LCA (Legal Advisor dell'Emittente)<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><span class="chapterhl">Nctm</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>Studio Legale</strong> (Legal Advisor del Nominated Advisor e Global Coordinator) BDO Italia (Società di Revisione) Directa SIM (collocatore on-line e retail) A2B Group (Consulente per i dati extracontabili) Polytems HIR (Advisor di Comunicazione).Tratto da <a href="https://aimnews.milanofinanza.it/news/planetel-presentata-domanda-di-ammissione-per-l-aim-202012110817362367?refresh_cens" target="_blank" rel="noreferrer noopener">milanofinanza.it</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                                <category>Technology, Media, Entertainment and Telecommunications</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5182</guid>
                        <pubDate>Wed, 09 Dec 2020 09:12:44 +0100</pubDate>
                        <title>A Gamenet scommesse e videolot di Lottomatica</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gamenet_lottomatica</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Operazione da 950 milioni: nasce il primo operatore italiano del gioco legale</em>È un big bang nel settore delle gaming company. E quel che promette questa operazione di consolidamento è la nascita del primo operatore italiano del mercato del gioco legale, attivo in tutti i principali segmenti di attività, dal gaming online alle scommesse sportive, agli apparecchi da intrattenimento.Gamenet Group e International Game Technology (Igt) hanno raggiunto un accordo nel quale la prima società - controllata del fondo Apollo Global Management - acquisirà dalla società della galassia De Agostini il 100% di Lottomatica Scommesse e di Lottomatica Videolot Rete, business di Lottomatica legati alle scommesse sportive (con il marchio Better) e agli apparecchi slot. A Lottomatica resta così la parte giochi, con "asset" come Gratta e vinci, Lotto e la Lotteria ItaliaL'acquisizione si perfezionerà nella prima metà del 2021, dopo le autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'Antitrust. «I proventi dell'operazione saranno utilizzati principalmente per la riduzione del debito, rafforzando la flessibilità finanziaria del Gruppo Igt» si legge nel comunicato della parte venditrice in cui si aggiunge che «l'operazione valorizza le società cedute a un enterprise value di circa 1,1 miliardi».Il valore della cessione «è di 950 milioni di euro, con 725 milioni di euro pagabili al closing, 100 milioni di euro il 31 dicembre 2021 e i restanti 125 milioni di euro il 30 settembre 2022». Con questa operazione Gamenet diventa dunque la maggiore realtà del settore del gioco in Italia e uno dei principali attori del mercato europeo, con ricavi ed Ebitda aggregati pro forma rispettivamente pari a circa euro 1,6 miliardi e circa euro 370 milioni per l'esercizio al 31 dicembre 2019.«Siamo da sempre impegnati a fornire ai nostri clienti prodotti ed esperienze di consumo eccellenti e sicure», ha commentato l'amministratore delegato del gruppo, Guglielmo Angelozzi».Con questa acquisizione «acceleriamo notevolmente i nostri piani per il mercato italiano» ha commentato Andrea Moneta, presidente di Gamenet Group e senior advisor di Apollo Management International LLP.Preoccupazione è stata invece espressa dai sindacati, preoccupati per lo "spezzatino" e che hanno chiesto l'intervento del Governo.Credit Suisse International; Ubs e White &amp; Case e <strong>Nctm</strong> sono consulenti di Igt. Barclays ha fatto da advisor di Apollo/Gamenet e Mediobanca, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton &amp; Garrison LLP e gli uffici italiani di Cleary Gottlieb e Latham &amp; Watkins LLP sono consulenti dell'acquirente.Tratto da <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202012/08/0017_binpage19.pdf&amp;authCookie=-2044742053&amp;trc=pDelivery-t20201208-a523935544-h34221-c1115-d10814-f12517-n17" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Il Sole 24 Ore</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5190</guid>
                        <pubDate>Thu, 03 Dec 2020 04:19:06 +0100</pubDate>
                        <title>Nuovi modelli per la gestione delle NPEs al seminario di Aziendabanca del 3 dicembre</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuovi-modelli-per-la-gestione-delle-npes-al-seminario-di-aziendabanca-del-3-dicembre</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Redazione NPEs e credito anomalo: il 2021 porta con sé scenari inediti per cui si renderanno necessari modelli innovativi di gestione del credito. In questa sfida - di primaria importanza, se si pensa che i valori dell'incagliato dovrebbero ritornare a livelli 2012 - un ruolo fondamentale sarà certamente giocato dalla tecnologia. Sono questi alcuni degli argomenti al centro del seminario «Nuovi modelli per la gestione delle NPEs», promosso da Aziendabanca, rivista dedicata al settore banking, e che si terrà giovedì 3 dicembre alle ore 14:30.L'evento, in modalità virtuale, vedrà le relazioni dell'avvocato<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><span class="chapterhl">Gianluca Massimei</span></strong>, amministratore delegato di<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Next Legal</span>, e Alberto Sondri, Executive director di Cribis Credit Management.<strong>Massimei</strong>, tra i massimi esperti in Italia in ambito media &amp; reputation, è l'equity partner chiamato dal proprio studio legale,<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl"><strong>Nctm</strong>,</span>&nbsp;a dare vita a<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Next Legal</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>insieme a un altro colosso, Cribis Credit Management, società specializzata nella gestione in outsourcing dei processi di Collection e di NPL management.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Next Legal</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>è una Società tra Avvocati finalizzata alla gestione e al recupero dei crediti massivi e al contenzioso seriale derivante dalla gestione dei portafogli di NPEs. Un soggetto che si pone nel solco della piena innovazione vissuta dal mondo legale negli ultimi mesi: le esigenze del mercato, soprattutto nel settore bancario e finanziario, hanno infatti stimolato la nascita di nuove realtà.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Next Legal</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>offre servizi integrati e su misura in particolare a banche, assicurazioni, imprese e investitori, coniugando expertise di alta qualità (derivante anzitutto dalle esperienze di<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><span class="chapterhl">Nctm</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong>e Cribis) con tecnologie all'avanguardia. Con sedi a Bologna e Milano, ha un portfolio di oltre 300 milioni di euro in crediti e gestisce attualmente 15.000 pratiche, in mano già a 20 professionisti in via di crescita.«Non solo consulenza legale - ha recentemente sottolineato in un'intervista proprio l'ad di<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Next Legal</span>, <strong>Massimei</strong> - ma anche due diligence, data remediation &amp; enrichment, contenzioso bancario e recupero crediti. E forse non finisce qui».Tratto da <a href="https://dirittoeaffari.it/nuovi-modelli-per-la-gestione-delle-npes-al-seminario-di-aziendabanca-del-3-dicembre/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dirittoeaffari.it</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5191</guid>
                        <pubDate>Thu, 03 Dec 2020 03:58:22 +0100</pubDate>
                        <title>Carpi, nuova liquidità per la crescita e lo sviluppo di CMB</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/carpi-nuova-liquidita-per-la-crescita-e-lo-sviluppo-di-cmb</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Definite con un pool di banche e istituzioni finanziarie due operazioni per un totale di 116milioni di euro. Unicredit capofila dell'operazione.</em>La Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (Cmb) - storica impresa di costruzioni aderente al movimento cooperativo, oggi a capo di un Gruppo che opera a livello nazionale nel settore dell'edilizia e delle infrastrutture - ha definito con un pool di banche e istituzioni finanziarie due operazioni per un totale di 116milioni di euro. La prima, di 48milioni, è relativa al rifinanziamento parziale dell'indebitamento del Gruppo, mentre la seconda - si legge in una nota - è un finanziamento da 68milioni di euro, assistito da Garanzia Italia di Sace.Per le due operazioni UniCredit ha agito con il ruolo di Global Coordinator, Bookrunner, Jmla, Agente e Sace Agent, assistita dallo studio legale <strong>Nctm</strong>. I pool financing hanno visto la partecipazione di Bper Banca, Banco Bpm, Banca Monte dei Paschi di Siena e Cassa Depositi e Prestiti.Le risorse finanziarie del finanziamento a medio-lungo termine - sottolinea la nota - saranno utilizzate a supporto del fabbisogno di capitale circolante, costi del personale, investimenti fissi e pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo dell'emergenza Covid-19."L'operazione conclusa in questi giorni ha un grande valore strategico - sottolinea il presidente di Cmb Carlo Zini - perché mette a disposizione della Cooperativa le risorse finanziarie necessarie a sostenere la crescita organica del Gruppo prevista per i prossimi anni, in Italia e all'estero, e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi delineati dal Piano Industriale, che trae origine da un consistente Portafoglio Ordini (di oltre 3 miliardi)"."Il supporto finanziario ricevuto dal pool di banche - sottolinea Marcello Modenese, consigliere delegato e Cfo del Gruppo - contribuisce, nella situazione contingente condizionata dagli effetti dell'emergenza sanitaria e a fronte dei robusti fondamentali patrimoniali dell'impresa, a consolidare la struttura delle fonti, ad agevolare la gestione della filiera di subappaltatori e fornitori e a sostenere i costi del personale"."Essere banca capofila in questa operazione con Cmb, storica realtà produttiva del comparto edile, ci riempie di orgoglio e soprattutto rappresenta una riposta concreta alle esigenze del territorio - commenta Andrea Burchi, regional manager Centro Nord UniCredit -. Specialmente in questo contesto così complesso, intervenire sui fabbisogni di circolante e investimenti fissi di una controparte così importante e di riferimento per il settore, ci permetterà di innescare un circolo virtuoso a sostegno di tutta la filiera interessata e collegata al settore dell'edilizia, fondamentale per l'economia e il rilancio del Paese. A questo proposito UniCredit è fortemente impegnata nello sviluppo della finanza per la sostenibilità e la nostra azione si sta concentrando sempre più su soluzioni che massimizzino l'efficacia degli incentivi pubblici previsti dal Superbonus 110%, in un'ottica di efficientamento energetico e rinnovamento del patrimonio immobiliare pubblico e privato. Territorio, sostegno alle filiere e sviluppo sostenibile: con una sola operazione abbiamo toccato alcuni tra i temi più importanti per la Banca in questo momento".<em>Tratto da <a href="https://finanza.repubblica.it/News/2020/12/02/carpi_nuova_liquidita%60_per_la_crescita_e_lo_sviluppo_di_cmb-105/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">finanza.repubblica.it</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5194</guid>
                        <pubDate>Mon, 22 Jun 2020 03:54:21 +0200</pubDate>
                        <title>Brexit, l&#039;accordo con l&#039;Ue è tutt&#039;altro che vicino</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/brexit-laccordo-con-lue-e-tuttaltro-che-vicino</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4>Le trattative continuano, ma l'ipotesi di un'Hard Brexit non è affatto accantonata</h4><em>di Alberto Grifone</em>Si fa sempre più concreta la possibilità che al 31 dicembre 2020 l'Ue e l'Inghilterra non raggiungano alcun accordo, con conseguente hard Brexit e ripercussioni potenzialmente dannose per le relazioni economiche e commerciali con l'ex partner. Una speranza potrebbe essere l'onda lunga della pandemia Covid-19, dal momento che con la grave crisi economica conseguente al <em>lockdown</em> mondiale, i sudditi di Sua maestra potrebbero chiedere un ulteriore rinvio. Affari Legali ha sentito i principali studi italiani ed esteri che lavorano con Londra per capire quali sono le loro aspettative. «<em>Apparentemente il governo britannico è contrario a qualsiasi forma di ulteriore estensione delle trattative dopo il 31 dicembre 2020, termine dell'attuale periodo di transizione. Se questa posizione dovesse rimanere ferma, la possibilità di un «no deal</em>»<em> è piuttosto alta poiché sembra che le trattative, già di per sé complesse, siano state fortemente rallentate dalla pandemia</em>», spiega Madeleine Horrocks, partner del dipartimento Banking &amp; Finance di Orrick Italia. «<em>Per il momento, come concordato nell'Accordo di recesso, il Regno Unito continuerà ad applicare la normativa europea (anche quella che sarà emanata nel 2020), ivi compresa la disciplina civilistica e commerciale, e l'Ue tratterà il Regno Unito alla stregua di uno stato membro, salvo per la partecipazione alle istituzioni e alle strutture di governance dell'Ue</em>». «<em>La finanza e il mercato dei capitali stanno subendo una trasformazione che al momento si rivela armoniosa</em>», aggiunge Horrocks. «<em>Londra era la piazza finanziaria principale fino a pochi anni fa, mentre ora è in atto un processo di decentramento verso altri hub come Francoforte, Parigi, Dublino e ovviamente Milano. Questa transizione porta con sé, soprattutto in questo periodo di incertezza, un incremento delle operazioni di emissioni obbligazionarie o di finanziamento governate da leggi nazionali e non più solo dal diritto inglese</em>. <em>Ma ritengo che quest'ultimo rimarrà una lex mercatoria internazionale fortemente apprezzata nel mondo del finance e del debt capital markets grazie alla sua versatilità, trasparenza e ai tempi brevi nell'ottenimento delle sentenze</em>».Secondo Raimondo Premonte e Marco Zaccagnini, entrambi partner della sede londinese dello studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli &amp; Partners, «<em>vista la complessità della situazione è verosimile che la filosofia del Regno Unito alla fine prevalga, e dopo un primo accordo generale di libero scambio concluso nel periodo di proroga (che potrebbe essere in linea con quelli recentemente conclusi dall'Ue con Canada e Giappone), scongiurata l'ipotesi di hard Brexit, le parti procederanno alla definizione di accordi di settore anche successivamente alla scadenza della proroga. Uno dei settori più impattati è quello dei servizi finanziari, nel quale ci attendiamo, almeno nei primi tempi, una contrazione delle attività cross-border dal Regno Unito. Tuttavia si presenteranno opportunità interessanti per i nostri clienti ed il nostro paese nel medio termine</em>».Secondo Laura Tredwell, <em>managing associate</em> di Deloitte Legal Italy «<em>un no-deal al 31 dicembre 2020 rimane lo scenario più realistico. A nostro avviso, una proroga sarebbe auspicabile dato che un no-deal impatterebbe in modo significativo molti operatori economici che si trovano già in difficoltà per il contesto economico e finanziario affl itto dalle ripercussioni di una pandemia mondiale. Il rinvio potrebbe far tirare un sospiro di sollievo anche a numerosi imprenditori, facendoli beneficiare della normativa europea ancora applicabile nel periodo transitorio. Pensiamo a quelle aree commerciali dipendenti dall'import-export con il Regno Unito oppure a tutti i gruppi di società aventi delle sedi in Uk. La disapplicazione della normativa europea implicherebbe costi di transizione tali da indurre forse la società madre a smantellare o dislocare queste sedi». «L'Italia, come gli altri stati membri, non sfugge certo all'incertezza di questo contesto</em>», aggiunge Tredwell. «<em>Anche i nostri clienti stiamo suggerendo di prepararsi ad affrontare le conseguenze di un no-deal. Riteniamo infatti che chiunque intenda continuare o iniziare un rapporto commerciale con il Regno Unito debba implementare meccanismi preventivi e debba iniziare anche a capire quali accordi o trattati di natura extraeuropea si applicherebbero al proprio caso una volta confermato il no-deal. Per esempio, prendiamo l'ambito della proprietà intellettuale. In caso di no-deal, infatti, i diritti di proprietà intellettuale depositati o registrati ai sensi della legislazione europea cesseranno di produrre i propri effetti nel Regno Unito. Tuttavia, sembra che l'Intellectual Property Office abbia deciso di prevedere un'automatica registrazione nazionale per i marchi e i design europei già concessi. E invece per quanto riguarderà i marchi e i design le cui domande di registrazione risulteranno ancora pendenti al momento del no-deal? In questo caso, il titolare della domanda sembra che debba seguire la procedura di registrazione nazionale inglese. Proprio a fronte delle molteplici casistiche e della dilagante incertezza di cui parlavamo risulta necessario giocare d'anticipo in qualsiasi ambito</em>» chiosa.Di opinione diversa Eugenio Tranchino, <em>head</em> di Watson Farley &amp; Williams Wfw Italia e responsabile dei dipartimenti <em>corporate</em> ed <em>energy</em> dello studio, secondo il quale «le possibilità di un accordo su una proroga, che ricordo può essere sino ad uno o due anni, e deve essere raggiunto entro la fine del mese di giugno 2020, sono tutt'altro che remote. Invero, sebbene l'accordo di uscita si prefigga la definizione di una «<em>partnership ambiziosa, ampia, profonda e flessibile</em>» i punti ostici del negoziato, iniziato il 2 marzo, sono molteplici e con ricadute significative sull'economia britannica con particolare riguardo agli aspetti economici dell'accordo, primi tra tutti gli obblighi di liquidazione finanziaria che ammonterebbero, secondo le stime dell'Unione, a circa 45-60 miliardi. Secondo le autorità di Londra il contraccolpo sull'economia inglese potrebbe aggirarsi attorno ai 36 miliardi di sterline e, considerati gli effetti della Pandemia Covid-19 che hanno visto la Gran Bretagna soffrire più degli altri paesi nord europei, la possibilità di un'estensione del termine ed un negoziato volto a favorire le reciproche istanze attraverso posizioni più conciliative da parte di entrambe le Parti sembra essere la soluzione più probabile».Secondo Roberto Egori, <em>tax</em> partner, e Anna Ferraresso,<em> financial regulation managing associate</em> in Linklaters, «<em>per i servizi finanziari il tema cruciale è l'equivalenza su cui l'Europa dovrebbe esprimersi già entro la fine del prossimo mese (giugno 2020), ma anche sotto questo profilo non c'è ancora certezza. Le divergenze infatti sembrano riguardare in questo caso il processo di revoca della stessa. Anche sul piano fiscale i nodi da sciogliere per gli operatori finanziari del Regno Unito non sono pochi. Si tratterà di comprendere il regime che si applicherà in termini di ritenute su dividendi, la spettanza dell'esenzione da ritenuta su interessi su finanziamenti a medio/lungo termine, il regime delle ritenute su passive income per le holding, l'applicabilità dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio/lungo termine da parte delle banche inglesi, nonché le molteplici ricadute in termini di Tobin Tax</em>». Secondo Roberto A. Jacchia, partner di De Berti Jacchia Franchini Forlani Studio Legale, «<em>la crisi coronavirus rischia di pregiudicare la continuità dei negoziati in corso. Alla fine del periodo di transizione le relazioni tra le parti subiranno modifiche profonde qualora non si dovesse raggiungere un accordo in tempo utile. Ciò potrà comportare pesanti conseguenze in diversi settori-chiave</em>». Ad esempio, per quanto riguarda i medicinali per uso umano e veterinario, il Regolamento 726/2004 non sarà più applicabile nel Regno Unito, e pertanto, per continuare a commercializzare in Europa i propri prodotti il titolare britannico di un'autorizzazione all'immissione in commercio (Aic) dovrà averla trasferita a un titolare stabilito nell'Unione entro il 31 dicembre 2020. Oppure, per la protezione dei diritti dei passeggeri, le norme europee in materia di trasporto aereo si applicheranno a quelli in partenza dal Regno Unito soltanto qualora il vettore possieda una licenza di esercizio rilasciata da uno stato membro. «<em>Non si può che auspicare con forza un'estensione del periodo di transizione conformemente al Withdrawal Agreement, che darebbe alle parti la possibilità di meglio il progetto di accordo sul futuro partenariato economico Unione Europea/Uk pubblicato lo scorso marzo dalla Commissione. In questo modo, verrebbe evitato alle imprese tanto britanniche quanto europee lo shock economico a cui andrebbero sicuramente incontro se, non essendosi ancora riprese dall'emergenza coronavirus, si trovassero costrette a fare i conti con i mutamenti epocali che la Brexit porterà inevitabilmente con sé</em>» aggiunge. «<em>Brexit determinerà un mutamento nell'attuale architettura finanziaria dell'Europa le cui ricadute potranno valutarsi compiutamente solo tra diversi anni. Penso alla necessità per molti soggetti di ripensare integralmente il proprio modello organizzativo e distributivo, in considerazione delle limitazioni conseguenti al venir meno dei c.d. «passaporti» per lo svolgimento dei servizi regolamentati all'interno dei paesi Ue</em>», sottolinea Alessandro Zappasodi, partner di Pedersoli Studio Legale. «<em>Le opportunità per l'Italia appaiono per lo più connesse con la capacità dei propri distretti finanziari di rendersi attrattivi per quei gruppi che abbiano esigenze di rilocalizzazione delle proprie operations verso clientela italiana o europea. Ad esempio, se Francoforte ha certamente accolto prevalentemente trasferimenti nel mondo bancario dell'investment banking, Dublino e Lussemburgo sono state interessate per lo più da ricollocazioni nel mondo dell'asset management, Amsterdam ha visto trasferirsi principalmente broker e trader, mentre Parigi è risultata attrattiva per diverse tipologie di operatori</em>» conclude.Prudente Marco Gubitosi, London <em>managing partne</em>r di Legance, secondo il quale «<em>è molto difficile che si possa raggiungere un accordo completo e strutturato entro questo brevissimo lasso di tempo. Le parti coinvolte punterebbero a raggiungere un più limitato accordo transitorio basato su un temporaneo mutuo riconoscimento sui più rilevanti settori economici, industriali e finanziari al fine di continuare le negoziazioni in un secondo momento per gli auspicati accordi strutturati ed esaurienti. Tra le tante criticità si possono ricomprendere quelle legate ai servizi finanziari, al settore commerciale delle relative tenuta delle supply chain per il settore industriale, oltre che a settori rilevanti come la pesca e le produzioni agro alimentari</em>».Secondo Raffaele Cavani, partner fondatore di Munari Cavani Studio Legale, «<em>l'ipotesi di una Hard Brexit sembra più una suggestione elettorale (peraltro molto più sfumata sotto il governo Johnson) che non una ipotesi ragionevole, in quanto implicherebbe una serie di complicazioni sia teoriche sia pratiche. Più plausibile una soluzione negoziata, che verosimilmente si incentrerà appunto sui temi più sensibili per i «falchi» di Londra: regolamentazione della immigrazione; termini di adesione al mercato unico; e, soprattutto, la regolamentazione di eventuali barriere commerciali e fiscali tra Regno Unito ed Unione Europea. In quest'ottica, particolarmente interessante sembra l'ipotesi più radicale, cioè la possibilità di qualifi care la Gran Bretagna alla stregua di un Paese extracomunitario tout court, con vincolo di siglare «singoli trattati» per ciascuna materia «con ciascuno» Stato della Ue. La scacchiera verrebbe quindi, per così dire, frazionata; e di un eventuale negoziato in tal senso potrebbero beneficiare le imprese italiane particolarmente attive nell'export, soprattutto nei tradizionali settori di eccellenza del lusso, e per converso nel settore dell'indotto turistico</em>». «<em>Paradossalmente, in Uk l'emergenza sanitaria in corso e le sue conseguenze potrebbero anche facilitare - sul piano politico - l'uscita senza un accordo. Sono cambiate le priorità e questo potrebbe rendere più facili scelte altrimenti molto rischiose sul piano dei consensi o delle ricadute economiche</em>», spiega <strong>Anthony Perotto</strong> di <strong>Nctm</strong>. Che aggiunge come «<em>Fare business in Uk continuerà ad essere una priorità ed un'opportunità, specie per quei Paesi e realtà imprenditoriali che - vale per l'Italia - puntano sull'eccellenza di prodotti e servizi. Certamente vi potranno essere maggiori ostacoli regolamentari, giuridici, doganali. Il verosimile aumento dei costi di transazione e la riduzione della libertà di movimento di persone e merci finirà per incidere sulla tipologia degli investimenti cross-border Italia/ UK, ma non li ridurrà. Gli stessi fattori continueranno a concorrere, anche in caso di hard Brexit, ad opportunità di crescita per i distretti più avanzati e competitivi del nostro Paese</em>». Infine per Nicla Picchi, fondatrice e <em>managing partner</em> dello Studio Legale Picchi, Angelini &amp; Associati, «<em>il nuovo round di negoziati non ha visto passi avanti; ciò aumenta le probabilità che si arrivi alla scadenza del periodo transitorio senza accordo, con automatica applicazione al Regno Unito delle regole del Wto. Il primo effetto sarà che, determinandosi una frontiera tra la Gran Bretagna e l'Unione Europea, le merci in entrata e in uscita subiranno controlli e l'applicazione di misure daziarie, e ciò determinerà un forte rallentamento nella circolazione delle merci; inoltre si modificheranno le modalità di adempimento degli obblighi doganali, Iva e Intrastat. Effetti importanti si avranno anche sulla circolazione dei servizi, delle persone e dei capitali, che andranno incontro a limitazioni. Gli effetti a medio termine sono difficili da prevedere: per il momento è nota l'intenzione di realizzare numerosi porti franchi per attirare nell'isola investimenti e capitali</em>».&nbsp;<em>Tratto da ItaliaOggi Sette</em>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5195</guid>
                        <pubDate>Fri, 19 Jun 2020 05:38:29 +0200</pubDate>
                        <title>Un codice valido anche per chi investe in Cina</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/un-codice-valido-anche-per-chi-investe-in-cina</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h5>Le riforme di Pechino |&nbsp;Più tutela ambientale e trust testamentario tra le novità del corpus di leggi civili</h5><em>di Rita Fatiguso</em>L'ultima Plenaria del Parlamento cinese ha prodotto due grandi novità legislative. Delle due, quella che più ha creato scompiglio è la legge sulla sicurezza a Hong Kong: era attesa da anni e Pechino, nell'inerzia dell'ex colonia, l'ha varata con atto proprio ma non l'ha promulgata, quindi ancora non la si conosce in dettaglio né si sa in che modo sarà attuata.L'altra novità che non mancherà di avere effetti rivoluzionari per ciò che si nasconde tra commi e cavilli è il nuovo Codice civile, un corpus giuridico in gestazione addirittura dagli anni Settanta, che raccoglie e sviluppa le leggi in materia di diritto civile e commerciale approvate finora, nonché l'importante modifica della Costituzione in materia di proprietà attuata nel 2004.Proprietà statale, collettiva e privata, vengono messe sullo stesso piano, e da questo codice ricevono pari tutela. Di fatto tutti i componenti della società sono mobilitati per creare ricchezza, mentre il legislatore cinese riesce anche a brillare per innovazione, tanto è vero che all'articolo 1133, comma 4, spunta una possibilità un tempo inconcepibile: si prevede addirittura che una persona fisica possa dar vita a un trust testamentario mettendo così in sicurezza i propri beni già in vita. Se, come proclamava Deng Xiaoping, arricchirsi è glorioso, blindare le ricchezze è diventato un must. È noto che questa è una preoccupazione diffusa tra chi ha utilizzato le occasioni di aumentare le proprie risorse offerte dal sistema socialista con caratteristiche cinesi, tuttavia le opportunità di disporre di queste ricchezze in favore degli eredi erano piuttosto limitate.Il codice dà valore ai diritti della personalità, al diritto alla <em>privacy</em>, ai diritti civili e introduce anche una tutela rafforzata dell'ambiente nei confronti di chi lo danneggia, con una strategica inversione dell'onere della prova - d'ora in poi sarà il presunto autore del danno ambientale a doversi scagionare per evitare, tra l'altro, sanzioni e risarcimenti. In una società afflitta dai danni dell'inquinamento creati da una industrializzazione troppo rapida si tratta di una rivoluzione copernicana: chi inquina paga.«Un codice che tiene il passo con la pratica e i tempi», così l'ha definito il presidente Xi Jinping, segretario generale del Comitato centrale del Partito comunista cinese e presidente della Commissione militare centrale, in un articolo appena pubblicato sulla rivista delle Guardie Rosse in cui si sottolinea «la centralità del codice civile, una legge fondamentale che detiene una posizione importante nel sistema delle leggi socialista cinese». «Il codice civile è di grande importanza per far progredire la governance basata sulla legge in tutti i campi - specifica il <em>core leader</em> Xi Jinping -, accelerare la costruzione di un Paese socialista basato sullo stato di diritto, sviluppare l'economia di mercato socialista e consolidare il sistema economico socialista. È anche importante aderire alla filosofia di sviluppo incentrata sulle persone, proteggere i diritti e gli interessi delle persone in conformità con la legge, promuovere lo sviluppo della causa dei diritti umani in Cina e modernizzare il sistema e la capacità di governo del Paese».Il Parlamento ha varato l'approvazione con grande enfasi. «<em>Epoche importanti hanno dato vita a grandi codici. Così si è espresso il legislatore cinese all'alba della approvazione del primo Codice civile della Repubblica Popolare cinese</em> - dicono <strong>Laura Formichella</strong> ed <strong>Enrico Toti</strong> sinologi, studiosi di diritto cinese, avvocati dello studio <strong>Nctm</strong> -. <em>L'obiettivo, più volte ripetuto, era che la compilazione del codice, elaborato per la necessità concreta di sostenere e migliorare il sistema socialista con caratteristiche cinesi, promuovendo la governance del Paese in base alla legge, riflettesse la volontà del popolo cinese e lo spirito della nazione cinese. Nella previsione di misure di modernizzazione, il codice introduce quei requisiti ritenuti imprescindibili per migliorare il benessere delle persone e soddisfare il loro desiderio di una vita migliore. Sin dalla elaborazione della bozza, il codice ha incarnato chiaramente le caratteristiche del nuovo corso storico, riflettendo il mutato stile di vita della popolazione e le nuove richieste di tutela della Cina contemporanea</em>».Per gli investitori. il codice sarà un punto di riferimento essenziale per quanto riguarda contratti e responsabilità civile. Soprattutto, dal 1° gennaio 2020 la nuova legge cinese sugli investimenti esteri ha abrogato la normativa speciale fino a quel momento applicabile alle forme societarie ad investimento straniero che oggi risultano sottoposte alla normativa generale cinese sulle società e dunque alla normativa del codice quando entrerà in vigore, il prossimo 1° gennaio. Dato che la nuova legge sugli investimenti - eredità della Plenaria del Parlamento dell'anno scorso - elimina ogni differenza tra aziende cinesi e non cinesi, il nuovo codice si applicherà integralmente anche alle aziende straniere che investono in Cina.&nbsp;<em>Tratto da Il Sole 24 Ore</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5196</guid>
                        <pubDate>Mon, 15 Jun 2020 04:39:02 +0200</pubDate>
                        <title>Londra cede alle imprese: controlli più soft sull&#039;import</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/londra-cede-alle-imprese-controlli-piu-soft-sullimport</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>di Nicol Degli Innocenti</em>Un salvagente alle imprese, dimostrazione del pragmatismo britannico e della disponibilità di Londra ad andare incontro al business in un momento difficile. Oppure una scelta forzata dovuta alla mancanza di preparazione e alla carenza di doganieri. Oppure ancora uno specchietto per le allodole, una misura temporanea per blandire le imprese che preferirebbero invece un buon accordo commerciale con la Ue. Ci sono opinioni diverse nel mondo del business sul cambiamento di strategia britannica annunciato ieri. Per le tante imprese italiane che esportano in Gran Bretagna, però, è una boccata di ossigeno.I controlli "morbidi" alla frontiera per sei mesi nel 2021 faciliteranno soprattutto le imprese che trattano merci fresche particolarmente soggette a ispezioni e vulnerabili a ritardi. Il settore agroalimentare italiano, secondo fornitore del Regno Unito dopo la Francia con 3,4 miliardi di euro di prodotti esportati lo scorso anno, si stava preparando a un nuovo, arduo regime di controlli in dogana, nuove norme sulla sicurezza alimentare, variazioni delle etichette e così via. L'annuncio di Londra equivale a una sospensione della pena.«L'annuncio britannico facilita le imprese italiane, ma sarà solo una misura temporanea -, spiega Massimo Carnelos, capo dell'Ufficio economico e commerciale dell'Ambasciata d'Italia a Londra -. Inoltre sicuramente non sarà reciprocato da parte Ue, e questo creerà una disparità di condizioni che potrebbe costringere la Gran Bretagna a fare marcia indietro».Per molti imprenditori italiani i vantaggi dell'operare in Gran Bretagna sono comunque superiori agli svantaggi di Brexit. «I controlli soft alla frontiera sono un'ottima notizia per noi, dimostrazione che la Gran Bretagna è una nazione di mercanti pragmatici e di buon senso -, afferma Chiara Medioli, group marketing director e vicepresidente del gruppo Fedrigoni -. Noi intendiamo restare nel Regno Unito anche in caso di no deal, perché il nostro business è in fase di grande sviluppo e la supply chain è rimasta in piedi anche durante il lockdown».L'apprezzamento per il pragmatismo britannico anche nei momenti difficili è condiviso da un'altra imprenditrice italiana in un settore del tutto diverso. «Brexit mi preoccupa molto per l'impatto che potrà avere sulle capacità di sviluppo e di ripresa del Paese e anche perché l'isolamento non fa bene a nessun business -, spiega Sabrina Corbo, Ceo di Green Network Energy -. L'abbinamento Brexit-Covid-19 sarà una tempesta perfetta, ma sono convinta che alla fine il senso pratico degli inglesi e la chiarezza delle regole smusserà gli angoli».Le chance di un'uscita senza accordo della Gran Bretagna dalla Ue a fine anno sono aumentate in seguito all'annuncio definitivo di Londra ieri che non chiederà un allungamento del periodo di transizione oltre il 31 dicembre.«Un no deal apre un periodo di incertezza, che è il peggiore dei mali, soprattutto in combinazione diabolica con il virus - afferma<strong> Pietro Maria Tantalo</strong>, partner dello studio legale <strong>Nctm</strong> -. Però le solide e valide ragioni per cui un'azienda italiana viene a Londra non vengono certo meno. Si tratterà di adattarsi a nuove regole, ma il mercato comunque non si chiuderà».Superati i sei mesi di introduzione graduale dei controlli alle frontiere britanniche nel 2021, resta comunque la prospettiva di aggravi burocratici, dazi, tariffe e standard diversi. Il futuro preoccupa le imprese italiane di ogni dimensione, ma le più penalizzate saranno le Pmi.«Ci sono molte piccole e micro-imprese italiane che hanno il Regno Unito come unico mercato di esportazione e in caso di dazi o adempimenti burocratici onerosi potrebbero essere costrette a desistere -, spiega Carnelos -. È importante però non sottovalutare mai la capacità di adattamento degli imprenditori italiani».&nbsp;<em>Tratto da Il Sole 24 Ore</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5216</guid>
                        <pubDate>Tue, 26 May 2020 05:05:46 +0200</pubDate>
                        <title>Alessandra Donati e ArtTeam Nctm Studio Legale – Riduzione dell’aliquota dell’Iva di importazione per un mercato italiano competitivo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/alessandra-donati-e-artteam-nctm-studio-legale-riduzione-dellaliquota-delliva-di-importazione-per-un-mercato-italiano-competitivo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Oggi gli operatori del mercato dell'arte italiano si trovano ad operare in un contesto sempre più stretto tra le maglie della frammentata legislazione italiana, europea ed internazionale posta a tutela dei beni culturali, delle opere d'arte e degli oggetti da collezione e di antichità in generale.Soprattutto nel contesto internazionale ed in ragione del carattere fortemente globalizzato del mercato dell'arte, il mercato italiano è sicuramente uno dei mercati più sconvenienti e meno attrattivi per l'acquisto e la circolazione di opere d'arte.Se risulta fortemente complesso incidere in chiave di riforma sull'intero impianto legislativo di carattere civilistico, amministrativo e penalistico - peraltro fondamentale per assicurare un modello di circolazione nazionale ed internazionale di opere d'arte che allo stesso tempo garantisca una tutela efficace di tali beni da fenomeni criminosi di dispersione quali il traffico illecito transnazionale - in prospettiva de iure condendo un campo di più immediato e semplice intervento per garantire una maggiore competitività internazionale del mercato italiano può essere sicuramente rappresentato dalla fiscalità per l'arte.Ed invero, con particolare riferimento all'IVA che grava sulle importazioni di opere d'arte - introdotta dall'art. 39 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 - l'aliquota IVA ridotta del 10% applicata dall'Italia risulta più elevata di quella applicata da molti altri Stati europei e tale differenza rappresenta sicuramente uno svantaggio competitivo per il mercato dell'arte italiano. È bene sottolineare che la determinazione del valore dell'aliquota ridotta di tale imposta è stata rimessa dalla Comunità Europea alla libera scelta degli Stati Membri (DIR. 95/5/CE del 14 febbraio 1994 e successivamente DIR. 2006/112/CE), per cui tale valore varia significativamente tra i diversi Paesi europei, con un diretto impatto sulla competitività degli stessi nel mercato internazionale, come chiaramente illustrato dalla tabella che segue:<span style="text-decoration: underline;">STATI IVA RIDOTTA SULLE IMPORTAZIONI</span>:</p><ul> <li>Italia 10%</li> <li>Francia 5,5%</li> <li>Belgio 6%</li> <li>Germania 7% - 19%</li> <li>Gran Bretagna 5%</li> <li>Olanda 6%</li></ul><p>Occorre, pertanto, intervenire per potenziare il mercato italiano, in particolare ripensando l'intero impianto normativo predisposto per l'IVA sulle importazioni in termini di soggetti passivi, determinazione della base imponibile e dell'aliquota, accertamento e riscossione dell'imposta indiretta, mediante azioni quali la riduzione dell'aliquota dell'IVA di importazione sul livello degli standard europei (sempre comunque in misura non inferiore al 5% com'è in Gran Bretagna).Tale intervento risulta oggi quanto mai urgente proprio in ragione del distanziamento sociale conseguente alla straordinaria situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, che limiterà, ancora per diverso tempo, le relazioni commerciali di persona e spingerà i collezionisti e, in generale, gli acquirenti di opere d'arte a spostarsi sul web e a finalizzare operazioni di compravendita di tali beni online. Ebbene, in un tale contesto, l'attuale valore dell'aliquota IVA all'importazione rappresenta una barriera troppo elevata per tutti coloro che si trovano in Italia e intendono porre in essere operazioni di compravendita online e successiva importazione di opere d'arte in Italia.&nbsp;<a href="https://forumartecontemporanea.wordpress.com/2020/05/20/alessandra-donati-e-artteam-nctm-studio-legale-riduzione-dellaliquota-delliva-di-importazione-per-un-mercato-italiano-competitivo/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Forumartecomtemporanea.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5221</guid>
                        <pubDate>Tue, 19 May 2020 04:44:14 +0200</pubDate>
                        <title>I nodi post COVID: Sos liquidità e aumento dei crediti precari</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-nodi-post-covid-sos-liquidita-e-aumento-dei-crediti-precari</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4>Le law firm assistono gli istituti in una fase critica caratterizzata dalla necessità di dare ossigeno alle imprese e di far fronte a una nuova crescita di Npl e Utp</h4><em>di Carlo Festa </em>Anche gli studi legali sono in trincea con le banche per affrontare le conseguenze economiche e finanziarie della crisi sanitaria. Tanti i temi sul tavolo: che vanno dagli effetti per le imprese e per le banche del decreto Liquidità alla rivoluzione digitale, dalla crescita prevedibile dei crediti incagliati per gli stessi istituti alla momentanea diminuzione delle attività di finanza straordinaria dove le banche sono parte integrante.«Il flusso di lavoro dei grandi studi - indica Matteo Bragantini, partner dello studio Gianni Origoni Grippo Cappelli - è attualmente su quattro casistiche. La prima è quella tradizionale sull'M&amp;A. C'è poi un forte lavoro sugli Utp e sui processi di ristrutturazione delle aziende: qui le banche stanno valutando l'impatto della crisi sui crediti problematici. C'è poi il lato dei finanziamenti bancari da ristrutturare: il COVID-19 ha amplificato i problemi per le imprese con forte leva finanziaria. Infine, c'è il ricorso delle aziende al decreto Liquidità del Governo, dove le banche sono chiamate in causa in prima persona; su questo fronte assistiamo a necessità diverse: da un lato ci sono le grandi imprese con forti risvolti occupazionali, dall'altro le Pmi che necessitano finanziamenti bancari».L'accelerazione della rivoluzione digitale per il settore bancario e il rischio di un accrescimento dei <em>non performing loan </em>sono i due effetti più visibili al momento. «L'attuale situazione di emergenza sanitaria - spiega Giuseppe De Palma, managing Partner per l'Italia di Clifford Chance - avrà effetti a breve e lungo termine sul mondo bancario, che è da sempre lo specchio dell'economia. Tra gli impatti nel breve, ci sarà un'accelerazione verso un modello di <em>business</em> digitale, mentre maggiori criticità saranno correlate alla valutazione del rischio di credito. Gli accantonamenti sono destinati ad aumentare. Se guardiamo agli accantonamenti fatti alla fine del primo trimestre dell'anno dalle banche americane, questi sono aumentati di cinque volte rispetto al precedente trimestre. Le banche Usa sono tradizionalmente le prime a muoversi in questo senso, in Italia lo ha fatto UniCredit anticipando i tempi». Tanto che proprio l'istituto di piazza Gae Aulenti ha lanciato a gennaio una delle iniziative più innovative in questo settore, cioè <strong>UniQLegal</strong>, società partecipata da UniCredit e dagli studi <strong>Nctm</strong> e La Scala per soddisfare alcune esigenze di servizi legali con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario.Infatti un <em>trend</em> assai probabile sarà l'aumento dello <em>stock</em> di Npl (<em>Non performing loan</em>) e degli Utp (<em>Unlikely to pay</em>) in un momento in cui le banche ne gestivano volumi minori. In Italia, già prima della crisi COVID-19, secondo le stime di Banca Ifis c'erano 325 miliardi di euro di crediti deteriorati lordi ancora da recuperare: 246 miliardi di sofferenze bancarie a cui si sommavano 79 miliardi di Utp, cioè incagli. «L'attività sui portafogli di Npl - nota spiega Gregorio Consoli, responsabile del Dipartimento finanza e soggetti vigilati dello studio Chiomenti - continua ad essere costante. Si sta lavorando ancora sullo <em>stock</em> esistente, ma è probabile che nell'imminente futuro nei bilanci delle banche, in seguito alla crisi economica, si creeranno altri crediti problematici che dovranno essere svalutati». Bisognerà capire se questi nuovi portafogli saranno ceduti o saranno le stesse banche a gestirli internamente. «A livello societario, si assisterà a un incremento nell'attività di ristrutturazione del debito e di <em>distressed assets</em>, accanto a processi di consolidamento in alcuni settori industriali, tutte operazioni in cui gli istituti bancari saranno chiamati in causa - continua De Palma -. Nel lungo periodo, le banche potrebbero rivedere il sistema di <em>rating</em> del credito alle imprese per gestire la concessione di finanziamenti, in questa fase agevolati dalle misure straordinarie del decreto Liquidità con le garanzie di Sace». E proprio le misure del decreto Liquidità sono sul tavolo dei grandi studi legali per verificare le conseguenze concrete per banche e imprese. «Gli studi - continua Gregorio Consoli - stanno lavorando attivamente come supporto in relazione alle misure liquidità poste in essere dal Governo: sia per conto delle aziende sia sul lato bancario.Gli istituti di credito si stanno strutturando per rispondere a questa domanda di finanziamenti delle imprese e lo stesso stanno facendo gli studi legali con apposite <em>task force</em> sulla materia». Restano attive anche altre aree come i finanziamenti alle operazioni di fusione e acquisizione, anche se con minore fermento, in attesa che la situazione economica migliori nei prossimi mesi. L'M&amp;A? «Le banche - dice De Palma - continueranno a finanziare le grandi operazioni di acquisizione e consolidamento. I fondi di <em>private equity</em> stanno continuando a valutare operazioni anche se al momento sono in una fase più attendista». «Per quanto riguarda la finanza straordinaria, quindi sia <em>acquisition finance</em> sia <em>project finance</em> - indica Gregorio Consoli - c'è stato evidentemente un rallentamento. C'è dunque anche un certo calo nella finanza collegata al M&amp;A, come rallentamento delle compravendite sia societarie che immobiliari: in questo momento c'è poi un certo disallineamento sul fronte dei prezzi e, quindi, pur essendoci i finanziamenti bancari, le operazioni sono di meno. In ogni caso è prevedibile che nella seconda parte dell'anno possa ripartire l'attività di fusioni e acquisizioni e con questa quella dei fondi di <em>private equity</em> e di <em>turnaround</em>». Senza dimenticare che anche in ambito bancario ci potrebbe essere un'accelerazione al consolidamento. «C'è una parte di M&amp;A bancario che coinvolge le realtà medio piccole bancarie che potrebbero andare incontro a un processo di consolidamento» indica Matteo Bragantini.&nbsp;<a href="https://www.ilsole24ore.com/art/i-nodi-post-covid-sos-liquidita-e-aumento-crediti-precari-ADlxySN?refresh_ce=1" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Ilsole24ore.com</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5226</guid>
                        <pubDate>Mon, 18 May 2020 05:35:19 +0200</pubDate>
                        <title>Montefarmaco, medicine da banco per diventare più grandi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/montefarmaco-medicine-da-banco-per-diventare-piu-grandi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il 75% dell'azienda fa capo ai Colombo che hanno aperto il capitale a un gruppo di investitori, tra cui Luigi Buzzi della bresciana Lucefin</em>Una doppia mossa nel mondo della farmaceutica e nei dispositivi medicali, per farsi spazio nei prodotti da banco, un mercato ricco che in Italia vale 10,5 miliardi ma dove è necessario avere le spalle larghe. L'ha compiuta Stefano Colombo, 53 anni, farmacista-imprenditore di terza generazione alla guida di Montefarmaco, sede a Bollate, 75 anni di storia, esordi con il marchio Pumilene e ora l'ambizione - ma anche la necessità - di crescere. E per farlo parte dall'Italia con l'idea di consolidare un mercato frammentato.Durante la fase di <em>lockdown</em> la famiglia lombarda ha sempre lavorato per rifornire le undici mila farmacie clienti di prodotti come il collirio Iridina e Afomil, i fermenti lattici Lactoflorene e l'antidolorifico Calmadol. Ma non ha mai smesso anche di sorvegliare il mercato dell'M&amp;A, convinta che «<em>dalla crisi possano nascere opportunità sia tra le PMI alla ricerca di supporto</em> - dice l'imprenditore -, <em>sia dal riordino nei portafogli dei grandi gruppi. In fondo, le imprese non devono perdere l'occasione di attuare un po' di politica industriale</em>».<span style="text-decoration: underline;"><strong>Allenamento</strong></span>Cosi Montefarmaco ha chiuso poche settimane fa l'acquisto dei diritti per la vendita in farmacia dell'antinfiammatorio Fastum gel dal gruppo Menarini, impegnato nella crescita a livello globale e che ha visto nell'azienda lombarda la possibilità di valorizzarlo nel canale farmacie dove vendono un milione di pezzi l'anno. A ruota, a marzo, nel mese più critico dell'emergenza, ha firmato l'acquisizione della svizzera Jordan che ha la licenza esclusiva per la vendita in farmacia, Italia ed Europa, degli apparecchi acustici dell'americana Polaroid.Arrivato a un passo dai 60 milioni di ricavi (54 milioni nel 2019), con un margine operativo attorno al 10% che per l'89,9% si trasforma in cassa disponibile per la crescita, Montefarmaco si allena anche per il mercato. Fa infatti parte della piattaforma Elite di Borsa italiana tra le società candidate alla quotazione e si è già finanziata attraverso un basket bond di Cassa depositi e prestiti. «<em>È un percorso ancora lungo e il mercato in questa fase non gioca a favore. Ma l'obiettivo dell'ipo per trovare nuove risorse funzionali alla crescita è alla nostra portata</em>», dice Colombo che ha già selezionato Ubs come advisor finanziario, Alantra come global coordinator e <strong>Nctm</strong> in qualità di consulente legale.Il punto di partenza è il mercato dei farmaci da banco che nelle prime diciotto settimane dell'anno è aumentato del 3%. È qui che Colombo cerca l'm&amp;a per rafforzare la sua azienda che nel 2000 ha lanciato nelle farmacie anche il marchio Rimmel di proprietà del gruppo Coty. La produzione è tutta svolta da fornitori italiani, tra i quali il più grande è il gruppo Biopharma. Dieci anni fa Montefarmaco ha scelto di separarsi dalla produzione cedendola a un altro ramo familiare. Ma la ricerca, gli studi clinici e la conformità alle normative sui farmaci sono fatti in casa.«<em>La catena produttiva ha tenuto in queste settimane difficili. La nostra realtà non ha dovuto ricorrere ad ammortizzatori sociali, finanziamenti garantiti dallo Stato, abbiamo mantenuto le retribuzioni e pagato i fornitori. Questo ci consente di cercare nuovi business e magari anche supportare realtà che hanno bisogno di un gruppo più forte</em>», dice Colombo che ha anche fatto della sua rete di imprenditori-amici uno degli strumenti strategici attivati per crescere. L'azienda ha un profilo solido, spiega l'imprenditore, ha 15 milioni di patrimonio e ha sempre reinvestito gli utili. Se nel 2017 i debiti netti erano pari a 2,6 volte l'ebitda, oggi sono scesi a 0,6 volte.<span style="text-decoration: underline;"><strong>La rete</strong></span>Così nel 2015 l'imprenditore ha salvato dalla crisi le attività della milanese Afom Medical di Trezzano (Milano). «<em>Così noi abbiamo comprato i colliri Afomil e il Calmadol mentre la Paglieri, che noi conosciamo bene e che abbiamo sollecitato a intervenire in questa operazione, ha rilevato le altre attività farmaceutiche</em>».E sempre nello spirito della condivisione con altri imprenditori, la famiglia Colombo, che ha il 75% di Montefarmaco, ha aperto il capitale a un gruppo di investitori: farmacisti, medici, oltre a Luigi Buzzi della bresciana Lucefin.Di mestiere Buzzi fa l'imprenditore nella metallurgia ma come Colombo crede che le aziende possano sostenersi a vicenda ed estrarre valore.&nbsp;<em>Tratto da L'Economia - Corriere della Sera</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Life Sciences and Healthcare</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5233</guid>
                        <pubDate>Tue, 12 May 2020 10:34:37 +0200</pubDate>
                        <title>From the Co-Chairs</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/from-the-co-chairs</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>From the Co-Chairs&nbsp;Angelo Anglani&nbsp;and Tim Strong</em>Dear friends,This is not the usual message from&nbsp;the Co-Chairs, which at this time of the&nbsp;year very much looks forward to our Annual&nbsp;Litigation Forum. As you will now know, in&nbsp;light of the completely unprecedented health&nbsp;emergency facing the world, we had to take&nbsp;the decision to postpone that event. We wish to&nbsp;take this opportunity to thank Rodrigo Garcia&nbsp;of Marval O’Farrell Mairal, and the rest of the&nbsp;organising committee, for all their hard work&nbsp;in developing a superb programme of sessions&nbsp;and social events for us. Whilst it is obviously&nbsp;too early to know when we will be able to hold&nbsp;our annual conference again, we are hopeful&nbsp;that their work will not go to waste and our&nbsp;committee will still be able to visit the beautiful&nbsp;city of Buenos Aires at a later date.For most of us, current circumstances&nbsp;mean huge changes to our lives. Some of&nbsp;you will always have worked from home&nbsp;from time-to-time, but the majority of us&nbsp;did not do so regularly, let alone with our&nbsp;families at home with us and with such&nbsp;limited opportunities to go outside and&nbsp;interact face-to-face with other people.Some of us have also seen the closure&nbsp;of our courts, calling into question how&nbsp;we can even do our job. But against the&nbsp;background of these severe challenges,&nbsp;we have been heartened by efforts friends&nbsp;and colleagues have taken to stay in touch,&nbsp;look for opportunities to work together,&nbsp;and share relevant legal updates. There&nbsp;are also opportunities for us as litigators&nbsp;to help clients facing disruption, and the&nbsp;committee officers are discussing a number&nbsp;of possible initiatives on this front.Please&nbsp;watch your emails about this in due course.&nbsp;2020 promises to be a very challenging&nbsp;year and we are here to show that litigators&nbsp;love challenge and know how to navigate&nbsp;stormy seas.Finally, please stay safe and well, and we&nbsp;look forward to seeing you all soon, at the&nbsp;next IBA event we are able to hold.&nbsp;<em>From "International Bar Association Legal Practice Division"</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5240</guid>
                        <pubDate>Mon, 11 May 2020 03:53:02 +0200</pubDate>
                        <title>I diritti degli artisti visivi rimasti indietro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-diritti-degli-artisti-visivi-rimasti-indietro</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4>La crisi in atto solleva domande urgenti sullo statuto dell'artista. Quali tutele per gli artisti visivi italiani? Risponde <strong>Alessandra Donati</strong>, esperta di legislazione del mercato dell'arte</h4><em>di Francesca Guerisoli</em>In queste settimane, associazioni, fondazioni e gruppi informali di operatori dell'arte contemporanea stanno inoltrando diversi appelli alla politica affinché non ci si dimentichi degli artisti visivi, categoria già molto fragile, in Italia, ben prima dello stato di emergenza sanitaria. Ne parliamo con <strong>Alessandra Donati</strong>, docente di Diritto Comparato delle Obbligazioni e dei Contratti presso l'Università Milano-Bicocca, di Legislazione del Mercato dell'Arte in Naba e all'Opificio delle Pietre Dure, avvocato of Counsel in <strong>Nctm</strong> , da anni impegnata nello studio e nella ricerca del diritto dell'arte, in particolar modo degli artisti visivi contemporanei. Lo stato di emergenza ha portato prepotentemente a galla un problema endemico del sistema dell'arte contemporanea italiano: la tutela degli artisti, che appaiono sotto-tutelati, mal pagati, cui spesso si propone loro visibilità al posto di un equo compenso.<em>Quali sono, a tuo avviso, i problemi strutturali relativi al sostentamento degli artisti, nel nostro Paese?</em>La crisi ha esasperato alcune profonde problematiche strutturali: manca cioè un sistema virtuoso che riconosca e valorizzi il lavoro dei nostri artisti contemporanei, che induca professionalità anche nell'organizzazione e nell'inquadramento lavorativo e li supporti con un forte e strutturato mecenatismo. L'artista beneficia già di particolari diritti, come il diritto di seguito, e di misure fiscali e previdenziali specifiche, come Iva agevolata al 10% per vendite dirette - che però all'estero è più basso, è il 5% - e fondo previdenziale per pittori e scultori (PSMSAD). Tutto ciò non basta, il sistema è caratterizzato da scarsa coscienza, scarso riconoscimento di professionalità nel privato e disattenzione del pubblico: tale visione è tristemente confermata, oggi, dall'assenza di misure specifiche destinate alle arti visive. La mia ricerca su di una proposta di contratti nel mondo dell'arte (I contratti degli artisti, nuovi modelli di trattativa, Giappichelli, 2012) era partita proprio dalla richiesta degli artisti di supportare con strumenti concreti il percorso di professionalizzazione della attività artistica.I modelli all'estero ci sono e sono avanzati, d'altra parte il legislatore europeo nel lontano 2007 con l'adozione dello Statuto sociale degli artisti (2006/2249) era già intervenuto chiedendo agli ordinamenti nazionali di attivarsi al fine di sostenere la creazione artistica con misure che intervengano sugli aspetti commerciali, previdenziali e fiscali della vita dell'artista, qualificandone professionalmente l'attività anche attraverso la creazione di un "registro professionale europeo" che possa raccoglierne le esperienze lavorative. In questo contesto avevamo pubblicato Il manifesto per i diritti dell'Arte Contemporanea redatto con G. Ajani, G. Bolongaro e A. Detheridge, e con gli artisti L. Bertolo, C. Camoni, E. Favini, M. Fragnito, L. Fregni, A. Nassiri, A. Rovaldi.Negli ultimi anni due risposte istituzionali di rilievo dedicate al sostegno dell'arte contemporanea sono arrivate con la creazione dell'<em>Italian Council</em> (2017) e dell'<em>Art Bonus</em> (2014). Il primo, con un <em>budget</em> di 1.700.000 euro, finanzia progetti che prevedono la promozione internazionale di artisti (e dal 2019 anche di curatori e critici), oltre che l'incremento delle collezioni pubbliche. L'<em>Art Bonus</em> prevede importanti benefici fiscali sotto forma di credito d'imposta per chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura. Entrambi gli strumenti, però, non sono sufficienti a garantire una continuità di ricerca artistica.<em>Avrebbe senso immaginare, oggi, misure di sostegno pubblico agli artisti? E come miglioreresti l'Art Bonus, anche sulla scia di esempi esteri virtuosi? </em>Quanto al sostegno pubblico, in questo momento condivido pienamente l'appello di Hans-Ulrich Obrist: è necessario un grande progetto di arte pubblica, come ai tempi del New Deal di Roosevelt. La Legge Bottai che istituì il "2%", recentemente rinnovata dallo stesso ministro Franceschini, era proprio volta a sostenere gli artisti visivi in difficoltà ed a incentivare la rinascita del paese attraverso una forte spinta culturale.&nbsp;Per quanto riguarda invece l'<em>Art Bonus</em>, oggi è urgente la fondazione di un vero e proprio sistema di partecipazione del privato a sostegno della creazione di arte visiva contemporanea e delle collezioni, anche pubbliche. La normativa italiana in materia è molto limitata e frammentaria, non essendo il risultato di un sistematico disegno programmatico coerente: il ministro Franceschini ha l'opportunità di completare il progetto già iniziato nel 2014. L'<em>Art Bonus</em> è un istituto elaborato in Francia, dove è parte di un sistema complesso, non limitato alle sole elargizioni in denaro per la conservazione del patrimonio culturale pubblico, ma comprende anche sgravi fiscali per chi investe in artisti contemporanei - basti considerare il fatto che in Francia le donazioni rappresentano il 78% delle acquisizioni del Centre Pompidou. Soggetti a favore dei quali può essere versata l'elargizione sono, oltre agli enti pubblici, i <em>no profit</em> nonché tutti quei soggetti impegnati nell'organizzazione di mostre d'arte contemporanea, a condizione che i versamenti siano destinati a tale specifico scopo: così si incentiva la creazione, la circolazione ed esposizione di arte contemporanea. Inoltre, totale detrazione per l'acquisto da parte di imprese di opere d'arte di artisti viventi qualora l'acquisto persegua anche finalità di pubblico interesse, nel caso in cui si preveda cioè l'esposizione al pubblico: così si incentiva la creazione di collezioni private con pubblica fruibilità. Beneficio fiscale, trasparenza, pubblica utilità, professionalità: il sistema diventa virtuoso.<em>Il 1° maggio è stato pubblicato il manifesto del gruppo Art Workers Italia, sorto in queste settimane di lockdown, che tratta il tema del sostegno dei lavoratori dell'arte contemporanea italiani. Tra gli scopi figurano la messa a punto di un codice etico, la formulazione di obiettivi a breve e medio termine e l'individuazione di uno strumento volto a riconoscere i lavoratori dell'arte come categoria. Condividi le linee guida del gruppo?</em>Guardo con grande interesse al neo formato gruppo <em>Art Workers Italia</em> che unendo artisti, curatori e tutte le professionalità e i servizi ad essi legati si pone ambizioni molto alte: ripensare le logiche dell'intero settore attraverso la regolamentazione dei rapporti di lavoro e la redistribuzione delle risorse mediante una riflessione trasparente e solidale nell'eterogeneità delle sue componenti. Questa nuova realtà associativa si propone come scopo primario quello della valorizzazione delle competenze professionali nella gestione dell'arte contemporanea: per la prima volta in Italia si è costituita una organizzazione che riunisce strutturalmente tutte le professionalità coinvolte nel sistema di produzione dell'arte, con consapevolezza, determinazione e forza organizzativa. Oltre all'attività dell'artista è indubbia la necessità di un inquadramento professionale dignitoso e valorizzato di tutti gli “<em>art workers</em>”, personalità imprescindibili del sistema dell'arte.<em>Cosa suggeriresti al ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, per non dimenticarsi della categoria degli artisti visivi?</em>I provvedimenti ad oggi adottati dal MIBACT non mirano ad alleviare concretamente lo stato di sofferenza economico causato dalla pandemia che artisti, gallerie e musei stanno vivendo. Gli artisti hanno bisogno ora di un aiuto concreto. Il momento storico suggerisce di partire con immediato e materiale sostegno agli artisti con indennizzi, prestiti, agevolazioni fiscali. Londra, Parigi, Berlino e Madrid hanno attivato piani di supporto più o meno efficaci, ma senza dubbio in grado di dare un chiaro segnale di presenza ai propri artisti. Iniziative che purtroppo, dalla lettura dei decreti, non sembrano essere ancora nell'agenda di Roma.&nbsp;È d'altra parte anche importante lavorare ad una parallela proposta di coinvolgimento diretto dell'artista, riconoscendo valore professionale al suo contributo, nella ricostruzione del sistema culturale che l'emergenza richiede, valorizzando il più possibile il momento di intervento dell'artista nello spazio pubblico e il ruolo pubblico dell'arte contemporanea. E di nostri artisti.&nbsp;<em>Tratto da Il Sole 24 Ore</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5243</guid>
                        <pubDate>Wed, 06 May 2020 04:33:48 +0200</pubDate>
                        <title>La responsabilità dell&#039;ente in caso di violazioni correlate al COVID-19 e il ruolo dell&#039;OdV</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-responsabilita-dellente-in-caso-di-violazioni-correlate-al-covid-19-e-il-ruolo-dellodv</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h3><em>Presidi in tema antinfortunistici nella gestione dell’emergenza epidemiologica</em></h3><em>di Dott. Alessandro Foti - ESHQ Consulting S.r.l.,&nbsp;Avv. Paolo Gallarati, Avv, Roberta Guaineri e Avv. Giulio Uras - Nctm Studio Legale</em><h2>1. Introduzione</h2>L’emergenza sanitaria conseguente alla diffusione in Italia del COVID-19 espone e, presumibilmente, continuerà a esporre nei prossimi mesi le imprese e coloro che a vario titolo operano all’interno dell’organizzazione aziendale a rischi inediti.Tra questi, assumono una rilevanza tutt’altro che trascurabile i rischi connessi alla potenziale commissione di reati rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 (di seguito il “<em><strong>Decreto</strong></em>”) e, in particolare, dei delitti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro richiamati dall’art. 25-<em>septies</em> del Decreto.Le misure precauzionali adottate prima dell’inizio dell’epidemia si sono infatti da subito rivelate insufficienti a garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori rendendo più che concreta la possibilità per l’ente di essere sanzionato ai sensi del Decreto.Il presente articolo si propone, senza pretesa di esaustività, di affrontare alcuni profili critici in relazione alla responsabilità amministrativa dell’ente, alle misure che l’ente datoriale deve adottare e ai compiti che l’organismo di vigilanza è chiamato a svolgere nell’ambito dei controlli sulle iniziative intraprese per contenere i rischi di contagio.<h2>2. La responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 nella gestione dell’emergenza sanitaria: profili critici</h2>Per comprendere se e quando l’ente può essere chiamato a rispondere ai sensi dell’art. 25-<em>septies</em> del Decreto nel caso in cui un lavoratore contragga il COVID-19 e all’infezione consegua una lesione ovvero la morte dello stesso, è opportuno preliminarmente richiamare la disciplina generale contenuta nella sezione I del capo I del Decreto.Come noto, applicando i criteri generali di attribuzione della responsabilità amministrativa degli enti di cui agli artt. 5 e 6 del Decreto, in questa ipotesi l’ente è responsabile se, in assenza di cause di esclusione della responsabilità:a) è stato commesso un reato, tra quelli contemplati dall’art. 25-<em>septies</em> del Decreto (i.e. omicidio colposo o lesioni personali colpose con violazione della normativa antinfortunistica);b) il reato è stato commesso da un soggetto apicale o sottoposto;c) il reato è stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente.Mentre la seconda e la terza condizione non destano particolari perplessità per il caso che ci occupa (ben potendosi ravvisare un vantaggio, ad esempio, nel risparmio di spesa conseguente alla mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale quali guanti, mascherine, etc.), maggiori problemi sorgono in relazione alla prima.Ciò anche in ragione della proliferazione normativa delle ultime settimane.Tanto il DPCM dell’11 marzo 2020 quanto il “<em>Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro</em>” sottoscritto dalle parti sociali il 14 marzo 2020 hanno previsto infatti una serie di misure precauzionali dirette a prevenire il rischio di contagio tra i lavoratori, talvolta prescrivendone l’adozione e talaltra semplicemente raccomandandola (è il caso, ad esempio, delle misure relative, tra l’altro, al controllo della temperatura corporea dei lavoratori prima dell’accesso ai luoghi di lavoro o al ricorso allo <em>smart working</em>). Ulteriori disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono state, poi, introdotte dal d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto Cura Italia).È evidente come le disposizioni in questione, innestandosi nel più generale impianto normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008 la cui violazione costituisce circostanza aggravante dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, abbia riflessi sull’elemento oggettivo e, in particolare, in relazione all’accertamento del nesso di causa tra condotta ed evento.Ci si chiede, anzitutto, se possa costituire una violazione della normativa antinfortunistica la mancata adozione di una misura prescritta dai vari provvedimenti che si sono succeduti in queste ultime settimane, o di una misura semplicemente raccomandata (ad esempio, il mancato ricorso allo <em>smart working</em>) o, infine, di misure ulteriori non contemplate nella normativa emergenziale.Sul punto occorre osservare come uno dei principi cardine del nostro ordinamento in materia di sicurezza sul lavoro consista nel c.d. “principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile”, secondo il quale il datore di lavoro, al di là delle specifiche previsioni normative, debba ispirare la propria condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza, per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza.Il principio in parola trova richiamo – oltre che nel d. lgs. n. 81/2008, ove all’ art. 15, lett. b) si richiede la riduzione dei rischi al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico – anche nel codice civile.L’art. 2087 cod. civ., infatti, nel prevedere un generale obbligo di protezione a carico del datore di lavoro, viene considerato dalla giurisprudenza non solo come una norma di chiusura in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, ma anche come una disposizione con “<em>una funzione dinamica, in quanto norma diretta a spingere l'imprenditore ad attuare, nell'organizzazione del lavoro, un'efficace attività di prevenzione attraverso la continua e permanente ricerca delle misure suggerite dall'esperienza e dalla tecnica più aggiornata&nbsp;al fine di garantire, nel migliore dei modi possibili, la sicurezza dei luoghi di lavoro</em>” (cfr. Cass. Civ., Sez. lav., 29 marzo 2019, n. 8911).In conclusione, ai fini della valutazione di un’eventuale responsabilità dell’ente ai sensi del Decreto, non è rilevante distinguere tra misure prescritte e misure semplicemente raccomandate, tantomeno se si parla di violazioni della normativa antinfortunistica idonee a integrare le circostanze aggravanti di cui agli art. 589 e 590 c.p., ma occorre valutare se le procedure adottate siano idonee o, meglio, le più idonee a prevenire i reati citati.Stabilisce infatti la Suprema Corte di Cassazione come “<em>la terminologia 'violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro' richiamata dagli artt. 589 e 590 c.p. è riferibile non solamente alle norme contenute nelle leggi specificatamente antinfortunistiche, ma anche a quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza sul lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi</em>” (<em>cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 17 aprile 2019, n. 33244</em>).Il tema della responsabilità del datore di lavoro – e, quindi, dell’impresa – in <em>subiecta materia</em> non può prescindere, però, dalla necessità dell’accertamento del nesso di causa tra la condotta omissiva e l’evento malattia.Senza dilungarci troppo, il tema è sin troppo attuale, è evidente che la mancanza di conoscenza del virus COVID-19, delle dinamiche di nascita o delle modalità di trasmissione dello stesso rendano la questione molto complessa sotto il profilo giuridico, quando si tratta di dovere giudicare eventuali responsabilità personali.Ai fini della identificazione di una responsabilità dell’impresa ai sensi del Decreto, occorre, infatti, sottolineare come sia necessario procedere ad un rigoroso accertamento del nesso di causalità tra condotta ed evento; ai fini di un giudizio penale è imprescindibile verificare le modalità attraverso le quali il lavoratore abbia contagiato la malattia ed appurare che lo stesso si sia sviluppato in ambiente lavorativo.Sulla base delle informazioni oggi in nostro possesso, tale accertamento appare alquanto arduo, ma preme sottolineare come l’accertamento del nesso eziologico tra condotta e evento sia essenziale, soprattutto alla luce del fatto che ai sensi dell’art. 42 del Decreto Cura Italia la tutela assicurativa predisposta dall’Inail si estende anche ai casi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica.Tale orientamento, ben comprensibile e condivisibile in sede civile, certamente non può essere preso in considerazione come punto di partenza sotto il profilo penale e, quindi, ai fini dell’individuazione della responsabilità amministrativa dell’Ente ai sensi del Decreto.La Suprema Corte ha già avuto modo di affrontare il tema del nesso causale tra attività lavorativa e malattia professionale con numerose sentenze in materia di amianto, operando un distinguo tra causalità generale (l’ambiente ricco di amianto è idoneo a generare malattie professionali quali asbestosi ed altre) e causalità individuale (quel&nbsp;lavoratore ha contratto il tumore o la malattia a causa dell’esposizione all’amianto in quello specifico ambiente di lavoro), ponendo quindi l’accento sulla necessità di accertare nel singolo caso concreto la presenza del nesso di causalità.Alla luce di tutto ciò appare evidente come potrebbe essere difficile dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, un nesso di derivazione tra la condotta del datore di lavoro e l’infezione contratta dal lavoratore, non potendosi escludere, infatti, che quest’ultimo possa essere entrato in contatto con il virus in occasioni estranee all’ambiente lavorativo, come per esempio nel tragitto verso il posto di lavoro o nell’ambito della propria vita sociale.Altra questione rilevante ai nostri fini, è quella della durata delle misure in questione; fino a quando il datore di lavoro deve adottare le misure volte a prevenire il contagio da COVID-19 per non incorrere in una responsabilità per violazione della normativa antinfortunistica?A questo quesito non è agevole dare una risposta.Se ci si dovesse attenere alle attuali previsioni governative, vediamo che, da un lato il protocollo anti-contagio lega a doppio filo la sua validità temporale a quella del DPCM dell’11 marzo 2020 (la cui efficacia, inizialmente prevista fino al 3 aprile, è stata estesa successivamente estesa al 13 aprile), dall’altro appare più prudente considerare, come termine temporale, la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza che dovrebbe intervenire, salvo modifiche, il 31 luglio prossimo.Se si adotta, invece, un approccio più aderente al dettato del d.lgs. n. 81/2008 e ai principi sopra enunciati, appare chiaro che occorrerà valutare la permanenza o meno del rischio, prima di decidere se allentare o mantenere tali misure.Ma, ancora, qualora si decida di tenere il comportamento da ultimo sottolineato, maggiormente tutelante nei confronti dei lavoratori, quando si potrà indicare la cessazione del rischio? E, infine, qual è il livello di rischio che dovrebbe essere dichiarato cessato? Quello da contagio da COVID-19 o quello che debella completamente il virus?Se è vero, come sembra e come pare plausibile oggi, che prima arriveranno le cure e, successivamente il vaccino, e se è vero, come parrebbe, che il vaccino sarà destinato solo a coloro che ne necessitano, come si deve comportare l’imprenditore nel futuro ai fini della tutela dei suoi lavoratori, una volta cessata la situazione di emergenza?È chiaro che se un giorno il legislatore dovesse dare indicazioni della cessazione di tutte le misure di sicurezza, ciò aiuterebbe, anche se, alla luce dei principi sopra enunciati, ciò non esonerebbe il datore di lavoro da una possibile responsabilità in caso di contagio, mortale o meno, del suo dipendente.Se così, fosse, però, il datore di lavoro potrebbe essere considerato già oggi responsabile anche di eventuali malanni stagionali ecc. che dovessero colpire il lavoratore e che possono provocare una malattia, anche senza esito infausto.Così non è, oggi, perché non è possibile – come detto prima – accertare il nesso di causa tra condotta ed evento.Questo è l’argomento giuridico dirimente, a nostro avviso, ai fini di evitare un’estensione di responsabilità probabilmente eccessiva.Lo stesso ragionamento si potrebbe e dovrebbe adottare in relazione a questa epidemia (<em>rectius</em>: pandemia): probabilmente non ci sarà mai un momento in cui il rischio di contagio da virus COVID-19 potrà dirsi cessato e, quindi, non ci sarà mai un momento in cui verrà chiesto di non adottare specifiche misure di sicurezza.È verosimile ritenere che ci sarà un momento in cui verranno allentate le prescrizioni ma alcuni comportamenti “virtuosi” che questo momento ci impone diverranno parte delle procedure interne delle realtà produttive, indipendentemente dai risvolti giuridici di tali procedure.<h2>3. La valutazione del rischio biologico e l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione</h2>L’emergenza COVID-19 ha innescato un grosso dibattito nell’ambito della salute negli ambienti di lavoro. Il tema è legato a quale fosse la corretta interpretazione degli obblighi dei datori di lavoro e delle imprese relativamente all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione per la salvaguardia del personale nell’applicazione del D.lgs. 81/2008 relativamente alla valutazione del rischio e, nel caso specifico, quello biologico. I principali adempimenti su cui si concentra l’attenzione riguardano la valutazione dei rischi nelle aziende e le misure di prevenzione e protezione specifiche da adottare, oltre a porsi il quesito se quello dell’emergenza da COVID-19 sia o meno uno dei rischi su cui il datore di lavoro debba adeguare gli strumenti di tutela e prevenzione contemplati nel Testo Unico della Sicurezza (cd. “TUS”).Il datore di lavoro, ai sensi dell’art.17 e dell’art.28 del D.lgs. 81/2008, è tenuto alla valutazione di “tutti i rischi” presenti negli ambienti di lavoro e la specifica valutazione per il rischio da agenti biologici è prevista dal Titolo X del TUS. L’aspetto rilevante da tenere conto e se è necessario o meno aggiornare la valutazione dei rischi da agenti biologici a seguito della diffusione del COVID-19. Su questo fronte si sono confrontate diverse scuole di pensiero ma la linea più diffusa, suffragata anche da alcune ordinanze quale quella della Regione Veneto<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> e confermata dal “Protocollo di sicurezza per gli ambienti di lavoro”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> iiaggiornato in data 24 aprile u.s., ritiene che una valutazione del rischio specifico per il COVID-19 sia obbligatorio per tutte le fattispecie di attività economiche in cui il rischio legato all’attività lavorativa sia diverso da quello della popolazione generale.A questo punto è importante porsi il quesito di quali siano queste attività economiche “a rischio COVID-19” dal punto di vista professionale? Queste tipologie di aziende sono sostanzialmente di due tipi: il primo blocco riguarda quelle che aziende che utilizzano deliberatamente per le proprie attività organismi biologici, per esempio i laboratori di ricerca biotecnologica, laboratori di analisi cliniche, etc. Il secondo blocco riguarda invece quelle aziende che non fanno uso deliberato di agenti biologici ma che potenzialmente potrebbero comunque entrare in contatto con qualcuno di essi (es. ospedali e tutte quelle&nbsp;attività in generale in cui vi sia contatto interpersonale con un significativo numero di individui quali, ad esempio, i pubblici esercizi).Fatta questa assunzione ne deriva che le aziende che non sono soggette ad un rischio professionale specifico da COVID-19 <span style="text-decoration: underline;">non sono tenute</span> a rifare il documento di valutazione dei rischi e adottare conseguenti misure di prevenzione secondo quanto previsto dal TUS (es. formazione specifica dei lavoratori sul rischio da COVID-19).Questa considerazione deve però tenere conto si altri aspetti rilevanti, che sono:<ul> <li>Il documento di valutazione dei rischi deve essere comunque fatto secondo i dettami degli artt. 17 e 28 del D.lgs. 81/2008 e, precisamente, prevedere tra tutti i rischi anche quello da agenti biologici per il rischio di contaminazione professionale (indipendentemente dal COVID-19). Una eventuale carenza in tal senso comporterebbe delle sanzioni per l’organizzazione e il datore di lavoro ma a prescindere dal contesto emergenziale pandemico in corso nel Paese.</li> <li>Il datore di lavoro deve mettere in atto le misure di prevenzione e protezione disposte dagli organi nazionali e regionali secondo quanto disposto nei vari DPCM, D.lgs. e dalle ordinanze. Una eventuale carenza in tal senso non sarebbe riconducibile ad una violazione del D.lgs. 81/2008 ma ad una carenza sanzionabile secondo i disposti emessi dall’autorità pubblica.</li></ul><p>Con le suddette premesse è immediatamente chiaro che nel caso in cui fossero rilevate delle carenze riconducibili al rischio di contaminazione da agenti biologici (COVID-19) di tipo professionale come sopra dettagliato, in caso di contagio riconducibile all’attività lavorativa questa potrebbe portare ad un più facile nesso causa-effetto e quindi anche ad una ipotetica violazione del D. Lgs.231/2001, fatti salvi tutti gli altri presupporti per fare ricadere il fatto tra i reati amministrativi. Rimane da chiarire come si pronuncerà l’Organo inquirente nei casi in cui il rischio biologico da COVID-19 non fosse un rischio specifico della mansione e l’azienda non adottasse i protocolli di sicurezza previsti dai DPCM e dalle ordinanze territoriali, attuando di fatto anche i presupposti di interesse e vantaggio (es. fare ripartire la produzione aziendale; non comprare e dotare il personale delle mascherine e i guanti per la protezione dal contagio; non adottare le misure igieniche e sociali per lavorare in ambienti di lavoro “sicuri”, etc.). Sarà interessante capire se anche questa fattispecie possa fare ricadere potenzialmente l’azienda in una violazione dell’art.30 del D.lgs.81/2008.E’ importante ricordare che le considerazioni suddette tengono conto dell’orientamento espresso alla data della stesura del presente articolo.</p><h2>4. Il ruolo dell’organismo di vigilanza nella gestione dell’emergenza sanitaria</h2>I compiti che l’organismo di vigilanza è chiamato a svolgere, nell’ambito della gestione dell’emergenza sanitaria in atto, non sono diversi da quelli che ordinariamente svolge in ottemperanza all’art. 6, lett. b) del Decreto.Esso è cioè tenuto a vigilare sul funzionamento e l’efficacia del modello organizzativo e a curarne l’aggiornamento.La vigilanza sul funzionamento e l’efficacia del modello si traduce, in concreto, nella verifica delle misure adottate dall’ente per contenere i rischi di contagio e nell’immediato <em>reporting</em> all’organo amministrativo degli esiti della verifica e della necessità di eventuali interventi.Fintanto che vigono le restrizioni alla circolazione delle persone, tale verifica dovrà essere condotta mediante la mera richiesta di informazioni alle funzioni aziendali coinvolte.Ciò può avvenire principalmente attraverso l’istituzione di appositi flussi informativi dalle funzioni aziendali preposte alla gestione del rischio (datore di lavoro, eventuali delegati funzionali, RSPP, RLS, comitato di crisi ove istituito, etc.) verso l’organismo di vigilanza. L’invio delle informazioni, considerata il repentino evolversi della situazione emergenziale, dovrà avvenire con una frequenza adeguata, ad es. settimanale, fermo naturalmente l’obbligo di segnalare immediatamente qualsiasi evento rilevante, senza attendere la successiva scadenza per l’invio. Un esempio di segnalazione immediata potrebbe essere la positività al COVID-19 di un dipendente, da fornire all’OdV unitamente alle misure e ai protocolli adottati per il contenimento del potenziale contagio ad altro personale con cui è venuto potenzialmente a contatto e la bonifica e sanificazione degli ambienti di lavoro.Quanto all’oggetto della vigilanza, esso potrà e dovrà riguardare tanto le misure già adottate e in essere (con riferimento alle imprese le cui attività non siano sospese) quanto le misure di cui si prevede l’adozione, non appena si entrerà nella cosiddetta “fase 2” (con riferimento alle imprese le cui attività sono al momento sospese).La verifica dovrà essere completata e approfondita, non appena sarà possibile accedere nuovamente ai locali aziendali, anche mediante specifici strumenti già in dotazione all’OdV quale, ad esempio, gli <em>audit</em> <em>on site</em> o, laddove non possibile, con audit "in remoto".Da ultimo, si noti che anche l’ordinaria attività di ricezione, gestione ed evasione delle segnalazioni, nell’ambito dei sistemi di <em>whistleblowing</em> assume una rilevanza del tutto speciale in questo contesto, specie nelle ipotesi in cui la segnalazione dovesse avere ad oggetto la mancata adozione o il mancato rispetto di misure anti-contagio o riguardare la presenza di soggetti infetti all’interno della società. Sarà dunque compito dell’organismo di vigilanza far carico l’organo amministrativo della società di eventuali problematiche emerse a conclusione delle istruttorie avviate a seguito della ricezione di segnalazioni da parte dei lavoratori.Quanto all’aggiornamento del modello, qualora questo già contempli protocolli di controllo idonei alla prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, un aggiornamento sarebbe necessario unicamente nel caso in cui le misure adottate a valle del modello dovessero rivelarsi insufficienti e fosse richiesta l’adozione di protocolli di controllo più stringenti su un processo sensibile specifico quale, ad esempio, quello relativo alla gestione del rischio biologico.&nbsp;<a href="https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=3709&amp;tipo=articoli&amp;La-responsabilita-dellente-in-caso-di-violazioni-correlate-al-Covid-19-e-il-ruolo-dellOdV" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Articolo pubblicato su Aodv231.it</em></a>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> “<em>Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari</em>” - Versione 10 del 11.04.2020. Regione del Veneto<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> “<em>Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro</em>” aggiornato in data 24 aprile 2020]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Compliance</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5246</guid>
                        <pubDate>Mon, 04 May 2020 10:06:31 +0200</pubDate>
                        <title>Post COVID | Artisti ed emergenza: un’opportunità da cogliere</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/post-covid-artisti-ed-emergenza-unopportunita-da-cogliere</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4>Focus sulla tutela del lavoro degli autori, privi di riconoscimento professionale: cosa ha fatto questo governo e cosa c’è ancora da fare</h4><em>di Francesca Guerisoli</em>In queste settimane di <em>lockdown</em>, il problema della tutela degli artisti è divenuto particolarmente caldo tra gli operatori dell'arte contemporanea. La pandemia in atto, però, ha solo scoperchiato il vaso di Pandora, mettendo ancor più in ginocchio un sistema già fragile e ha accelerato la necessità di una discussione sulla figura dell'artista e il suo riconoscimento professionale. Sono sorti gruppi informali di operatori del sistema dell'arte volti a discutere e a ripensare la tutela fiscale e giuridica del lavoro dell'artista, sono stati inoltrati appelli alla politica per salvaguardare i tanti spazi no profit dedicati alla creazione contemporanea.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Definire la professione dell'artista</strong></span>Un primo problema riscontrato riguarda l'impossibilità di contarsi: non esiste un elenco di artisti visivi. Secondo <strong>Alessandra Donati</strong>, docente presso l'Università di Milano-Bicocca e Naba, autrice de “<em>I diritti dell'arte contemporanea</em>” (2011), “sarebbe un errore istituire un elenco abilitante per l'esercizio della professione di artista: è un’importante conquista quella per cui il diritto d'autore spetta per il solo fatto della creazione. Mi pare necessario, invece, nella libertà di strutturazione della propria professione, prevedere un sistema fiscale e previdenziale dedicato, nel cui contesto definire misure di sostegno, quali ad esempio agevolazioni fiscali per il godimento di spazi di lavoro, studi d'artista o formazione professionale e il riconoscimento di agevolazioni fiscali specifiche per abbattere l'imposizione, similmente a quanto avviene in Francia anche a seguito della recente <em>Réforme du régime social des artistes-auteurs</em>”.Ma quanti sono gli artisti professionisti? Le banche dati di istituti di statistica li aggregano ad altre categorie. Eurostat , ad esempio, raggruppa “<em>Persons working as creative and performing artists, authors, journalists and linguists</em>”. Gli ultimi dati, relativi al 2018, indicano 137,7 persone ogni mille abitanti, in Italia, impiegate in questi settori (sopra ci sono solo Germania, con 393,1 e Francia, con 244,3). L'Istat , ricercando la professione “artista”, rimanda alle “<em>Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione</em>” che, alla categoria “S<em>pecialisti in scienze umane, sociali, artistiche e gestionali</em>”, comprende gli “<em>Specialisti in discipline artistico-espressive</em>”, che consta di tre specificità: “<em>Pittori e scultori”, “Artisti di varietà”, “Acrobati e artisti circensi</em>”.Risulta dunque oggi più che mai stringente sollecitare l'attuazione dello “<em>Statuto sociale degli artisti</em>”, Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007, volto alla salvaguardia degli artisti professionisti in Europa, a partire dalla situazione contrattuale. Tra le diverse raccomandazioni, la risoluzione invita la Commissione e gli Stati membri a creare un “<em>registro professionale europeo</em>” per gli artisti, “<em>nel quale potrebbero figurare il loro statuto, la natura e la durata dei successivi contratti, nonché i dati dei loro datori di lavoro o dei prestatori di servizi che li ingaggiano</em>”.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Gli interventi a sostengo dalle arti</strong></span>Secondo il Decreto Cura Italia , artisti e operatori del sistema dell'arte dotati di partita IVA, al pari di tutti i lavoratori autonomi, possono richiedere l'indennità prevista di 600 euro, che verrà presto portata a 800. Al Decreto Cura Italia si aggiungono poi interventi da parte di soggetti diversi. L' INPS gestisce il Fondo PSMSAD (Pittori, Scultori, Musicisti, Scrittori e Autori Drammatici), dedicato ai cittadini italiani e di stati appartenenti all'Unione europea: “<em>che esercitino in forma prevalente e con continuità le attività di pittore, scultore, musicista, scrittore e autore drammatico</em>” e possono iscriversi anche i cittadini di età compresa tra i 18 e i 35 anni che possono dimostrare la potenzialità a intraprendere la professione artistica. Il fondo al momento prevede, in particolare per pittori e scultori, un sostegno per forzata inattività a causa dello stato di emergenza.Vi sono iniziative che aiutano le attività culturali, oltre che gli autori, come quello di Siae, che ha messo in atto varie misure, tra cui l'emissione di rimborsi verso “chi crea”, la costituzione di un fondo di solidarietà di emergenza di 500mila euro per acquistare 2.500 pacchi alimentari da distribuire agli associati e la creazione di un fondo di 60 milioni di euro a favore di tutti gli associati valido per il 2020 e il 2021, finalizzato a supportare le ripartizioni nei prossimi due anni. Il sito dell’ ACRI informa che le Fondazioni di origine bancaria si sono mobilitate sui loro territori stanziando 40 milioni di euro a favore sia delle autorità sanitarie sia delle realtà economiche e culturali messe alla prova dalle misure di contenimento del contagio. In particolare, per il settore cultura è stato creato un “<em>fondo di garanzia rotativo a sostegno delle esigenze finanziarie delle organizzazioni di Terzo settore. Con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro, grazie a un effetto di leva finanziaria, il Fondo permetterà l'erogazione di alcune decine di milioni di euro di finanziamenti (rimborsabili in massimo 18 mesi), portando così liquidità a migliaia di organizzazioni</em>”.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Che cosa chiedono gli artisti</strong></span>Negli ultimi anni una risposta istituzionale di rilievo dedicata al sostegno della ricerca artistica è stata data con l'<em>Italian Council</em>, nato nel 2017 in seno al MIBACT, che costituisce un'opportunità che riesce a dare fiato a progetti artistici di respiro internazionale (nel 2019 ha stanziato un <em>budget</em> di 1.700.000 euro). La proposta di istituirlo era giunta dal Forum dell'Arte Contemporanea Italiana , gruppo informale di professionisti dell'arte che dalla prima edizione del 2015 si propone di fornire visioni condivise volte al miglioramento del sistema dell'arte. Il Forum si fa collettore delle istanze del mondo dell'arte italiano, sfruttando la particolare situazione dello stato di emergenza per mirare a ristrutturare un sistema che da tempo necessita di profonda revisione. Sotto il titolo “<em>Sistema dell'Arte in Italia post-coronavirus: nodi critici e proposte per la ricostruzione</em>”, si stanno avviando online in questi giorni sei tavoli di discussione tematica e si auspica la partecipazione di interlocutori istituzionali. I risultati dei lavori dei tavoli verranno discussi in un'assemblea plenaria che si terrà il 30 maggio e il documento finale verrà inviato al MIBACT.Tra i soggetti coinvolti dal Forum figura <em>Art Workers Italia</em>, gruppo nato su Facebook in queste settimane di <em>lockdown</em>, che consta di circa 1.870 partecipanti, di cui attivi 25-30 per 7 tavoli di lavoro, e ha avviato un confronto con associazioni (Smart – Società Mutualistica per Artisti , nata a Bruxelles e che conta 12 sedi in Europa tra cui anche Smart Italia e Acta , associazione italiana di freelance nata nel 2004) con le quali discute il modo in cui la categoria potrebbe riconoscersi. Presentato pubblicamente il manifesto il 1° maggio, <em>Art Workers Italia</em> rivendica il pieno riconoscimento civile e politico delle figure professionali che operano nel settore; chiede l'estensione delle misure previste dal decreto Cura Italia a coloro che non beneficiano di alcun ammortizzatore sociale; la costituzione di un fondo per artisti/e; che gli stanziamenti previsti per il 2020/2021 vengano destinati specificamente a sostegno di attività di ricerca e produzione. Infine, in linea con le richieste delle altre categorie professionali, chiede che siano estesi sgravi fiscali e contributivi nonché la calmierazione degli affitti nei riguardi delle associazioni no profit.Sull'attuale stato di emergenza e la crisi che ha aperto nel settore dell'arte contemporanea, insistendo sul ruolo strategico dell'arte contemporanea all'interno della governance culturale italiana, numerose altre organizzazioni domandano al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini, che ha firmato il 22 aprile un decreto che “<em>avvia le procedure per il riparto di 20 milioni di euro a sostegno delle realtà delle arti performative che non hanno ricevuto contributi provenienti dal FUS nel 2019</em>”, di non dimenticarsi degli artisti visivi e degli spazi dell'arte, in sofferenza a causa della sospensione delle attività. Tra queste, il Comitato Fondazioni Arte Contemporanea sollecita che l'arte contemporanea sia “<em>inserita tra i destinatari delle agevolazioni, dei sostegni e dei contributi oggetto della legislazione speciale in via di emanazione. In particolare, concordiamo con le proposte che sollecitano l'attivazione di specifiche misure di sostegno alla liquidità per le Imprese Culturali, indipendentemente dalla loro forma giuridica, l'estensione dell' Art Bonus e di misure di detraibilità quali forme di sostegno ai consumi culturali</em>”. Vi sono poi gli appelli di Fondazione Fitzcarraldo , che domanda aiuti e ammortizzatori per le fasce escluse (“interventi a sostegno degli invisibili”); Federculture con #unfondoperlacultura per la creazione immediata di un fondo nazionale d'investimento che aiuti le imprese culturali in emergenza per la crisi Coronavirus; Sos No profit cultura , un gruppo di associazioni no profit che elenca richieste specifiche. Si spera il MIBACT non si dimentichi davvero di nessun artista.<a href="https://www.ilsole24ore.com/art/artisti-ed-emergenza-un-opportunita-cogliere-AD1Qg7N?fbclid=IwAR1DkwY1859TwIJjV7WLLAAGRCn0UYlGeoOGcBBL2IkGXjrzFh_lYVYNYWI" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Ilsole24ore.com</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5253</guid>
                        <pubDate>Tue, 21 Apr 2020 06:37:45 +0200</pubDate>
                        <title>M&amp;A, il Coronavirus blocca la crescita del settore: -39,1%</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ma-il-coronavirus-blocca-la-crescita-del-settore-391</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h3><em>Il report di Mergermarket Q1/2020 registra l'impatto del COVID-19 sulle acquisizioni</em></h3><em>di Federico Unnia</em>Il Coronavirus ha infettato anche il dinamico mercato dell'M&amp;A. È quanto emerge dal <em>report</em> relativo al 1 trimestre 2020 di Mergermarket, reso noto nei giorni scorso. Dopo quasi dieci anni di crescita, l'attività globale di fusioni e acquisizioni nella prima parte dell'anno è diminuita del 39,1% rispetto al dato 2019, a 563,7 miliardi di dollari con 3.685 transazioni. Nel complesso il valore e il numero di operazioni sono paragonabili a quelli del primo trimestre del 2008 (592,3 miliardi di dollari su 3.744 transazioni). Un dato che fa riflettere su quello che potrebbe essere l'effetto COVID-19 nel prosieguo dell'anno.La più grande operazione lanciata sul mercato Usa, l'offerta ostile di Xerox da 35,5 miliardi di dollari per la rivale HP, lanciato all'inizio di marzo, è stata accantonata proprio per i timori legati al Coronavirus. Nel 2020 è improbabile si assista ad una nuova frenesia di <em>megadeals</em> (valore superiore a 10 miliardi $) che si è avuto nel 2019, quando ne furono annunciati ben 38. A livello globale sono solo 8 le operazioni annunciate fino alla fine di marzo. L'ultimo è quella da 35 miliardi di dollari, ora in attesa di sviluppi, annunciata tra i giganti delle assicurazioni Aon e Willis Towers Watson.<span style="text-decoration: underline;"><strong>M&amp;A negli Usa</strong></span><strong>:</strong> La contrazione del mercato delle fusioni e acquisizioni negli Stati Uniti accelera. L'attività complessiva era già diminuita del 40% in valore tra la prima e la seconda metà del 2019. COVID nel mercato americano pare aver assestato un duro colpo. Nel primo trimestre 2020 si sono avute 1.255 operazioni del valore di dollari 206 miliardi, in calo del 57% in valore rispetto al lo stesso periodo dell'anno scorso (1.524 operazioni per un valore di 476 miliardi di dollari nel 1° trimestre 19).<span style="text-decoration: underline;"><strong>• M&amp;A in Europa</strong></span><strong>:</strong> Nel Vecchio continente si sono registrate operazioni per 199,4 miliardi di dollari (1.387 deals) nel primo trimestre del 2020, +30,2% rispetto al primo trimestre del 2019 (153,2 miliardi di dollari). Ciò è dovuto ai 35,6 miliardi di dollari dell'operazione tra i giganti delle assicurazioni Aon e Willis Towers Watson annunciato a marzo, il più grande affare europeo del 2020. Il <em>private equity</em> ha raggiunto 56,8 miliardi di dollari in 258 operazioni, il valore più elevato del primo trimestre (più del 72,3% rispetto al primo trimestre 19, 33 miliardi di dollari). Le operazioni <em>buy out</em> hanno rappresentato il 28,5% del valore delle fusioni e acquisizioni europee nel primo trimestre del 20% dal 22,2% nel 2019. L'impatto più evidente di COVID-19 sul primo trimestre è la flessione degli investimenti cinesi in Europa. Solo 12 offerte per un valore di 1,4 miliardi di dollari da parte di aziende cinesi. Il numero più basso di transazioni dal 2° trimestre 2013.<span style="text-decoration: underline;"><strong>• M&amp;A in Italia</strong></span><strong>:</strong> In Italia, il paese europeo più colpito dal virus, nel primo trimestre si è iniziato a registrare una flessione dell'attività di M&amp;A. Sono state 89 le operazioni portate a termine per un controvalore di 10,3 miliardi di dollari. La parte del leone l'ha avuta l'offerta pubblica di scambio lanciata da Intesa Sanpaolo su Ubi Banca, dal valore di 5 miliardi di euro, che rappresenta l'ultimo accordo nel consolidamento bancario in corso in Italia. Per quanto riguarda invece investimenti stranieri in Italia, sono state registrate, a marzo, solo 6 operazioni da 2,6 miliardi di dollari. In termini di valore, dalla classifica di Mergermarket emerge che i <em>legal advisor</em> stranieri dominano il mercato, tutti coinvolti in poche ma grandi operazioni. Si tratta di Stidde, Bredin Prat, Debavoise&amp;Plimpton e Sulivan&amp;Cromwell, tutti attori nell'operazione Exor Covea per l'acquisizione della compagnia di assicurazione PartnerRe, seguiti dal primo studio italiano, Gatti Pavesi Bianchi.Da segnalare la forte crescita (11esimo posto rispetto al 53esimo di un anno fa) registrata dallo studio legale Accinni, Cartolano ed Associati (1,7 miliardi dollari), che a fi ne febbraio 2020, dopo otto anni di collaborazione, ha annunciato la separazione tra i soci fondatori Alessandro Accinni e Francesco Cartolano. Lo studio Accinni Cartolano prosegue l'attività con la denominazione Accinni. Francesco Cartolano è migrato in Giliberti Triscornia. Discese significative per due <em>law firm</em> di spicco come Gianni Origoni Grippo Cappelli &amp; Partners (dal 1 al 9 posto) e dal 5 all'11 BonelliErede. Il boom di crescita è certamente quello di Carnelutti Studio Legale Associati, passato dal 96 al 14° posto. In questo contesto la classifica degli studi legali più attivi vede al primo posto Gatti Pavesi Bianchi, 9 un anno fa, con 12 operazioni (+6) per un controvalore di 7,248 miliardi euro. «<em>Siamo estremamente felici del risultato non solo perché conseguito in un trimestre non semplice ma per la qualità e quantità delle operazioni in cui lo studio è stato coinvolto. Crediamo sia il risultato della qualità del nostro lavoro e dell'impegno che impieghiamo in ogni operazione</em>» spiega Stefano Valerio <em>managing partner</em> di Gatti Pavesi Bianchi. Tra le operazioni più importanti da segnalare l'opa Intesa/Ubi in cui assiste Intesa Sanpaolo. «<em>Gli effetti del coronavirus saranno negativi. Allo stato non è prevedibile quanto, dipende non solo da quando ne uscirà l'Italia ma anche dal resto del mondo. Questa crisi nel medio termine favorirà le aggregazioni ma tutto dipenderà dalla durata della emergenza sanitaria e dal blocco della operatività</em>».Al secondo posto <strong>Ntcm Studio Legale</strong>, 4o un anno fa, in crescita di 2 posizioni sul pari periodo 2019, con 11 operazioni per un controvalore di 146 milioni dollari. «<em>Sul fronte M&amp;A,i trimestri veramente difficili sono quelli che devono ancora venire. Quello che si è appena concluso, pur avendo fatto in tempo a essere condizionato dalle misure adottate dal Governo per contenere l'epidemia, può essere considerato l'ultimo della fase pre-Coronavirus più che il primo della fase post-Coronavirus</em>», spiega <strong>Pietro Zanoni</strong>, <em>equity partner</em> dello studio Nctm. Tra le operazioni si segnalano l'assistenza a Vodafone nell'accordo con Tim per la condivisione della componente attiva della rete 5G, la condivisione degli apparati attivi della rete 4G e l'ampliamento dell'attuale accordo di condivisione delle infrastrutture di rete passive e l'assistenza al Gruppo Nexive, <em>competitor</em> di Poste Italiane nei servizi postali e di spedizione, nella vendita del suo complesso aziendale a una <em>joint venture</em> di Mutares e Post NL. «<em>Già prima dell'epidemia l'Italia era un paese in vendita. Da questa crisi usciremo più indeboliti di altri paesi, sicché assisteremo a un periodo in cui gli stranieri potranno fare vere e proprie razzie tra le imprese italiane. In questo senso, il nostro paese sarà molto interessante. Peraltro, siccome anche i paesi dai quali proviene gran parte del flusso M&amp;A inbound (Usa, UK, Germania e Francia) stanno attraversando, seppur in ritardo rispetto a noi, una crisi altrettanto lacerante, non è dato sapere quando effettivamente gli investitori provenienti da queste regioni potranno tornare a guardare con interesse all'Italia</em>».In merito ai recenti interventi del governo in tema di <em>golden power</em>, Zanoni aggiunge: «<em>una difesa da comportamenti predatori da parte di imprese extra Ue è forse necessaria in questo grave momento di difficoltà del nostro sistema industriale. Tuttavia, occorre trovare un ragionevole equilibrio rispetto alle esigenze di assicurare la più ampia libertà degli investimenti esteri che possono avere effetti più che positivi per le imprese italiane in termini di crescita. Quindi, è necessario che le eventuali restrizioni non siano indiscriminate o con soglie troppo basse, ma siano limitate agli investimenti extra Ue in imprese attive in settori strategici o in settori che possano avere un impatto sulle capacità del paese di soddisfare i bisogni essenziali dei propri cittadini per evitare problemi di ordine pubblico (es. farmaceutica o agroalimentare)»</em>.Al terzo posto Chiomenti, stabile, con 9 operazioni (-3) e un controvalore di 1,362 miliardi dollari. 4 Gattai Minoli Agostinelli &amp; Partners, 18° un anno fa, con 6 operazioni pari a 2,027 miliardi dollari. Le operazioni più significative seguito sono Engineering/Bain, Iren/Snam e Lanificio dell'Olivo/ Ethica Global Investments. «<em>Lo studio ogni anno ha fatto meglio e quest'anno prima della pandemia c'erano tutti i presupposti per un anno straordinario. Siamo più piccoli come numero di avvocati rispetto a chi ha sempre dominato queste classifiche, ma il mercato ci riconosce qualità e dedizione</em>», dice Bruno Gattai, managing partner dello Studio Gattai, Minoli, Agostinelli &amp; Partners che aggiunge: «<em>Nel secondo trimestre si potrà chiudere qualche deal che era già avviato e relativo a settori che hanno sofferto meno. Il terzo trimestre sarà ancora peggiore. Speriamo di vedere un po' di luce nel quarto. L'Italia resta un mercato interessante per M&amp;A. Il tessuto imprenditoriale è straordinario e alla fine in un modo o nell'altro l'Europa aiuterà i paesi maggiormente colpiti</em>», conclude.Al 5° posto Orrick, con un calo dal 2 di un anno fa, con 6 operazioni (-7) e un controvalore di 26 milioni dollari. Orrick ha assistito, tra le altre, Persico S.p.A., multinazionale italiana sella produzione di stampi e impianti nel settore automotive, nell'acquisizione di due rami di aziende tedesche operative nel medesimo settore e Acs Dobfar nel <em>closing</em> dell'operazione di cessione dello stabilimento farmaceutico GlaxoSmithKline di Verona. «<em>Lo studio, nei primi 2 mesi del 2020, grazie alla grande liquidità presente sul mercato, ha continuato a fare operazioni</em>», dice Guido Testa, <em>head</em> di Orrick Italia. «<em>Io prevedo un rallentamento nelle operazioni di M&amp;A nel secondo e terzo trimestre del 2020, dovuto alla necessità di capire come e con quali tempi il paese uscirà dall'emergenza sanitaria e recupererà da un punto di vista economico il terreno perduto durante il periodo di lockdown. Nell'ultimo trimestre 2020 assisteremo a un deciso recupero nel settore del M&amp;A, grazie alle opportunità che si creeranno in seguito all'inevitabile riduzione nella valutazione delle target companies. Sul Golden power la ratio alla base della norma, concettualmente inaccettabile in un contesto di mercato libero e globale, diventa accettabile e anzi addirittura necessaria in un periodo di emergenza nazionale, al fine di evitare che le nostre aziende divengano facili prede di spregiudicati o peggio non graditi investitori stranieri</em>».«<em>I processi di M&amp;A che interverranno oggi anche con riguardo a realtà che operano nei numerosi nuovi settori strategici considerati dal decreto</em>», commenta l'<em>of counsel</em> di Cba, Paolo Carrière, «<em>dovranno districarsi oltre che, ove applicabili, tra notifiche antitrust, regimi autorizzativi speciali e disciplina delle Opa, anche tra i meccanismi vari in cui si possono sostanziare i Golden Power: veti, autorizzazioni, condizioni, divieti di cessione. Il processo di M&amp;A potrà pertanto risultare spesso più lungo e macchinoso, non essendo peraltro sempre ben chiari i passaggi procedurali e gli effetti giuridici di quei meccanismi oltre che della loro mancata attivazione</em>».&nbsp;<em>Tratto da ItaliaOggi Sette</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5287</guid>
                        <pubDate>Thu, 09 Apr 2020 03:50:20 +0200</pubDate>
                        <title>AssoAim nomina comitato scientifico</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/assoaim-nomina-comitato-scientifico</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ieri il consiglio di <strong>AssoAim</strong> ha deliberato l'ammissione di un nuovo membro, Friulchem, l'attribuzione di deleghe operative ai consiglieri Giovanni Natali e Marco Maria Fumagalli e al consigliere Davide Verdesca le funzioni di orientamento e gestione della comunicazione non istituzionale.Sono stati selezionati dieci componenti del comitato scientifico, <em>task force</em> di professionisti per l'attività di studio e ricerca dell'associazione: Mario Notari (presidente), Stefano Bellavita (Alantra), Paolo Daviddi (Grimaldi studio legale), Federico Girotto (Masi Agricola), Alessandro Merenda (Gianni Origoni Grippo Cappelli &amp; Partners), Valeria Novellini (Aiaf), <strong>Lukas Plattner</strong> (<strong>Nctm Studio Legale</strong>), Luca Rai (Rai &amp; Partners), Manfredi Vianini Tolomei (Chiomenti Studio Legale) e Manuel Coppola (Bdo).&nbsp;<em>Tratto da MF</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5288</guid>
                        <pubDate>Thu, 09 Apr 2020 03:48:06 +0200</pubDate>
                        <title>Coronavirus, Racanelli: &quot;Seri dubbi su processi da remoto&quot;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/coronavirus-racanelli-seri-dubbi-su-processi-da-remoto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>"<em>I processi da remoto? Ho seri dubbi sulla loro fattibilità e faccio miei i rilievi delle Camere penali</em>". Antonello Racanelli, procuratore aggiunto del Tribunale di Roma e già componente del Csm si sofferma sul tema della gestione della giustizia al tempo del Coronavirus. Lo fa intervenendo nel meeting svoltosi interamente sul web "<span style="text-decoration: underline;">La Reputazione. Come tutelare il 'grande capitale' nell'era dell'innovazione?</span>" organizzato da The Skill con la partecipazione dell'avvocato<strong> Gianluca Massimei</strong> (<strong>Nctm Studio Legale</strong>), dell'avvocato Fabio Pinelli dello studio Pinelli Avvocati e di Francesco Giorgino, giornalista del Tg1 e docente alla Luiss Guido Carli. "<em>Pensiamo alla difficoltà di gestire le camere di consiglio in Corte di Assise, ci sono forti rischi di condizionamento</em>" continua Racanelli. "<em>L'innovazione è importante, ma comporta problemi notevoli</em>".Nel corso del dibattito Francesco Giorgino ha spiegato che "<em>il Ventunesimo secolo sarà il periodo della micronarrazioni che sostituiranno le macronarrazioni e saranno basate su alcune parole chiave: fiducia, credibilità, personal branding, brand identity e tutela e mantenimento della reputazione</em>". L'avvocato <strong>Gianluca Massimei</strong> ha sottolineato come sia "<em>necessario rivedere la normativa relativa alle diffamazioni a mezzo social media ai danni delle aziende, diffamazioni agevolate dall'anonimato</em>". L'avvocato Fabio Pinelli, infine, ha invitato a elevare "<em>il reato di diffamazione a reato primario e fare in modo che la tutela sia effettiva. Sarebbe importante che anche i giornalisti si ponessero il problema a tutela della verità dell'informazione</em>". In questo senso Pinelli e Massimei si dicono "<em>d'accordo sulla creazione di sezioni specializzate con tempi immediati per la tutela della reputazione e della dignità altrimenti del tutto intempestiva per assicurare una effettiva tutela giuridica sia sul piano civile sia soprattutto, come oggi, sul piano penale</em>".&nbsp;<a href="https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2020-04-08/coronavirus-racanelli-seri-dubbi-processi-remoto-200504.php?refresh_ce=1" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Diritto24.com</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5289</guid>
                        <pubDate>Tue, 07 Apr 2020 03:34:13 +0200</pubDate>
                        <title>Emergenza COVID-19 e incentivi alle imprese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/emergenza-covid-19-e-incentivi-alle-imprese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Di Piermauro Antonio Carabellese e Luigi Merola</em></p><h4>Conversione delle attività per imposte anticipate in crediti di imposta a seguito di cessione di crediti deteriorati</h4>L'art. 55 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 introduce rilevanti disposizioni finalizzate ad incentivare la cessione a titolo oneroso di crediti deteriorati. Le disposizioni, applicabili a tutte le imprese<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>, esplicano particolare efficacia in relazione al settore bancario, al quale si farà riferimento nel proseguo, dove la problematica dei <em>non performing loans</em> (NPL) investe peculiari aspetti di natura regolamentare prima ancora che tributaria.Le disposizioni, potenziando le misure già contenute nell'art. 2, commi da 55 a 58 del Decreto Legge 29 dicembre 2010 n. 225<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>, estendono la possibilità della trasformazione in crediti di imposta alle attività per imposte anticipate, anche se non iscritte in bilancio a causa del mancato superamento del <em>probability test</em>, relative sia alle (<em>i</em>) perdite fiscali - riportabili ai sensi dell'art. 84 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) - sia (<em>ii</em>) all'aiuto alla crescita economica - riportabile ai sensi dell'art. 1, co. 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>. La trasformazione consente di anticipare l'utilizzo delle attività per imposte anticipate che, altrimenti, sarebbero state utilizzabili nei soli esercizi successivi.Su un piano regolamentare, in conformità alle previsioni recate dal Regolamento UE 26 giugno 2013 n. 575 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti di imposta consente alla banca cedente di migliorare i propri requisiti di capitale, traducendosi, oltre che in un miglioramento del NPL ratio, anche in un aumento sia del patrimonio di vigilanza - i fondi propri - sia del <em>total capital ratio</em> (TCR). Su un piano tributario, la trasformazione consente alla banca cedente di disporre, in via anticipata, di crediti di imposta, non soggetti a imposizione IRES/IRAP, utilizzabili in compensazione dei versamenti dovuti a titolo di imposte e contributi. I medesimi crediti di imposta, in alternativa all'utilizzo in compensazione, possono anche essere ceduti - infragruppo oppure a soggetti terzi - o richiesti a rimborso.L'incentivo presuppone che (<em>i</em>) gli NPL siano ceduti nel 2020 e che (<em>ii</em>) i cessionari siano soggetti esterni al proprio gruppo di appartenenza<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>. Sull'incentivo fiscale incidono positivamente (<em>iii</em>) la nozione di credito <em>non performing</em> adottata dal legislatore - vi rientrano le sofferenze, le inadempienze probabili e le esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre novanta giorni. Pur tuttavia, l'incentivo fiscale risulta limitato dalla scelta del legislatore, che auspichiamo possa essere rivista in sede di conversione del decreto legge, (<em>iv</em>) di limitare l'ammontare delle attività per imposte anticipate trasformabili in crediti di imposta: le perdite fiscali e l'aiuto alla crescita economica, in relazione ai quali sono maturate attività per imposte anticipate - e che, dunque, sono ancora riportabili alla data di cessione dei crediti - rilevano, ai fini della trasformazione, nei limiti del 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti e i crediti ceduti rilevano fino ad un valore nominale di € 2 miliardi - limite che per i gruppi societari deve essere determinato a livello di gruppo e non per singola entità societaria. A titolo esemplificativo, in caso di cessione di un portafoglio di NPL con un valore nominale pari ad € 1 miliardo, la base di calcolo dell'incentivo fiscale è pari a € 200 milioni - il 20 per cento del valore nominale del portafoglio ceduto - e l'incentivo fiscale è pari a € 55 milioni, se si considera che l'aliquota IRES applicabile sia pari al 27,5 per cento (24 per cento di IRES ordinaria e 3,5 per cento a titolo di addizionale IRES).Inoltre, per superare eventuali rilievi comunitari in merito alla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è (<em>v</em>) subordinata all'esercizio di un'opzione da parte della banca cedente ai sensi dell'art. 11, co. 1 del Decreto Legge 3 maggio 2016 n. 59, opzione che tuttavia potrebbe essere già stata esercitata per fruire delle analoghe disposizioni recate dal sopra citato Decreto Legge n. 225/2010<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>. L'opzione può comportare - e nella maggior parte dei casi comporta - il sostenimento di un onere, determinabile in base al combinato disposto delle disposizioni introdotte dal Decreto Legge n. 18/2020 e dalle disposizioni già vigenti del Decreto Legge n. 59/2016.&nbsp;<a href="https://sfef.egeaonline.it/it/127/attualita/608/emergenza-covid-19-e-incentivi-alle-imprese" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Sfef.egeaonline.it</em></a>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Sono escluse dal beneficio le imprese in relazione alle quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo 16 novembre 2015 n. 180 (disciplina in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi), ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell’art. 5 del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (la legge fallimentare) o dell’art. 2, co. 1, lett. b) del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 (il codice della crisi e dell’insolvenza).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Il Decreto Legge 29 dicembre 2010 n. 225 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011 n. 10. Il Decreto, con riferimento alle attività per imposte anticipate maturate in relazione a svalutazioni di crediti non dedotte e a componenti negative afferenti il valore dell’avviamento e di altre attività immateriali, ne consente la trasformazione in crediti di imposta, al ricorrere di tre differenti ipotesi: in presenza di una perdita civilistica, in presenza di una perdita fiscale, in caso di liquidazione volontaria o di assoggettamento a procedure concorsuali.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> Il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> Le disposizioni non trovano applicazione alle cessioni di crediti che intervengono tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> Il Decreto Legge 3 maggio 2016 n. 59 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 giugno 2016 n. 119.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5291</guid>
                        <pubDate>Mon, 06 Apr 2020 04:13:57 +0200</pubDate>
                        <title>Reputazione, martedì &lt;i&gt;meeting online&lt;/i&gt; organizzato da The Skill con Racanelli, Giorgino, Massimei, Battista e Pinelli</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/reputazione-martedi-meeting-online-organizzato-da-the-skill-con-racanelli-giorgino-massimei-battista-e-pinelli</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>"<strong>Reputazione. Come tutelare il ‘grande capitale' nell'era dell'innovazione?</strong>" è il tema scelto dallo studio di comunicazione The Skill, specializzato in <em>brand storytelling</em>, <em>reputation management</em>, <em>crisis</em> e <em>litigation pr</em> come nuovo appuntamento per il ciclo "Skill breakfast. I caffè della competenza", nati un paio di anni fa e, causa COVID-19, proposti in chiave virtuale.Martedì 7 aprile dalle ore 11, sul web grazie alla piattaforma Zoom Cloud Meeting, la società fondata da Andrea Camaiora affronta l'argomento Reputation con un parterre composto dal giornalista TG1, docente e studioso, Francesco Giorgino, da Antonello Racanelli (procuratore aggiunto della Repubblica a Roma e già componente del Csm), dall'avvocato civilista <strong>Gianluca Massimei</strong> (<strong>Nctm Studio Legale</strong>, tra i principali esperti italiani in ambito <em>media &amp; reputation</em>), dall'avvocato penalista Fabio Pinelli (segnalatosi per alcuni casi giudiziari di maggiore scalpore) e dal vice direttore del Corriere della Sera Pierluigi Battista.A confrontarsi con i relatori, oltre a un panel selezionatissimo di imprenditori, manager, giornalisti, avvocati, medici e commercialisti, anche quattro professionisti di The Skill: Fabrizio de Feo (<em>head of Media relations</em>), Lorenzo Munegato (capo Area Nord Est), Roberta Polese (<em>litigation pr specialist</em>) e Giovanni Cioffi (<em>head of brand storytelling e social networking</em>).&nbsp;<a href="http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2020-04-03/reputazione-martedi-meeting-online-organizzato-the-skill-racanelli-giorgino-massimei-battista-e-pinelli-145301.php" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Diritto24.com</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5307</guid>
                        <pubDate>Thu, 19 Mar 2020 02:26:15 +0100</pubDate>
                        <title>A rischio la revisione dei bilanci</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/a-rischio-la-revisione-dei-bilanci</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4>Le quotate devono pubblicare i documenti entro il 30 aprileIl vero problema riguarda valutazione e approvazione degli schemi contabili. L'ipotesi estrema della «<em>no opinion</em>»</h4><em>di Andrea Montanari</em>Il decreto Cura Italia ha accolto in larga parte le indicazioni elaborate dal pool di professionisti milanesi composto dai notai Carlo Marchetti, Filippo Zabban dello studio Zabban, Notari Rampolla&amp;Associati, dagli avvocati Gianfranco Veneziano, Gianpiero Succi e Federico Vezzani dello studio BonelliErede, la Spafid (con Maurizio Ondei) e Computershare, per quel che attiene la rappresentanza in assemblea e il voto in forma elettronica, oltre che alla dilatazione (180 giorni) per la convocazione delle adunanze dei soci. Per l'avvocato <strong>Lukas Plattner</strong>, partner dello studio <strong>Nctm</strong>, «si tratta di un brillante provvedimento che risolve una problematica di non poco conto legata alla stagione assembleare alle porte e che speriamo possa anche trovare un'applicazione al di fuori del quadro emergenziale quanto alla estensione della disciplina del rappresentante congiunto agli emittenti quotati su Aim».Ma problematiche ne restano. E non di poco conto. Come sottolinea lo stesso notaio Zabban. «La gran parte delle aziende quotate non credo che terrà molto in considerazione l'opzione dei 180 giorni. Semmai assisteremo a uno spostamento dei 10-15 giorni per la convocazione delle assemblee che ora possono essere svolte anche con pochi soggetti coinvolti: presidente, segretario e rappresentante delegato». Perché ci sono due tematiche da non sottovalutare: «La necessità di non andare a sovrapporre i dati di fine anno con quelli relativo al primo trimestre 2020 e la tempistica di distribuzione del dividendo ai soci», aggiunge Zabban. Argomento complesso soprattutto per le banche e per le aziende di Stato: Enel, Eni, Leonardo e Poste».Il vero problema che sta emergendo proprio in queste settimane è un altro. E non è stato oggetto di decreto, perché se vi sono società virtuose che hanno già predisposto i bilanci 2019 a febbraio, permettendo poi a collegio sindacale e revisore dei conti di valutarli in vista dell'approvazione (indicazione cda e data assemblea), vi sono tante altre aziende (il problema riguarda soprattutto le quotate) che lo stanno facendo in queste settimane, in cui lavorare è diventato sempre più complesso per lo scoppio del coronavirus. L'impossibilità di spostamenti, sia da parte dei manager aziendali preposti (cfo, responsabile legale e societari) sia da parte dei revisori contabili rende difficile se non impossibile valutare attentamente e puntualmente i documenti. Con il rischio, quindi, che il collegio sindacale e ancora di più le società di revisione, non riescano a esprimere un giudizio completo e accurato. Arrivando fino al punto di non poter esprimere un giudizio (<em>no opinion</em>) sul documento contabile. Eventualità che avrebbe un impatto notevole in termini di visibilità sul mercato e tra gli investitori per la stessa quotata.Il rischio c'è perché, comunque, gli emittenti presenti sul listino hanno l'obbligo di approvare il progetto di bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e di pubblicarlo entro il 30 aprile. Una scadenza assai vicina.&nbsp;<em>Tratto da MF</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5313</guid>
                        <pubDate>Wed, 11 Mar 2020 02:56:08 +0100</pubDate>
                        <title>ACEA cresce nel settore della distribuzione del gas</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/acea-cresce-nel-settore-della-distribuzione-del-gas</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>ACEA ha sottoscritto oggi un accordo con le società Alma C.I.S. srl e Mediterranea Energia Soc. Cons.a.r.l. per l'acquisizione del 51% del capitale da loro detenuto nella società Alto Sangro Distribuzione Gas S.r.l., attiva nella distribuzione di gas metano. Le due società venditrici, che manterranno il 49% del capitale, parteciperanno in sinergia con ACEA alla gestione industriale dell'infrastruttura.La società Alto Sangro Distribuzione Gas è presente in ventiquattro comuni della Provincia dell'Aquila, appartenenti prevalentemente all'Atem Aquila 3, ed è proprietaria di quasi la totalità dell'infrastruttura di distribuzione gas, costituita da 537 Km di rete e circa 34 mila PDR. Il valore economico dell'operazione, in termini di <em>enterprise value</em> per il 100% della società, è di 40 milioni di Euro, a fronte di una RAB 2019 del Gestore di circa 38 milioni di Euro.La società, a seguito dell'operazione, verrà consolidata integralmente da ACEA. Il closing dell'accordo è atteso entro metà anno. Stefano Donnarumma, Amministratore Delegato di ACEA, ha commentato: "<em>Questa operazione è in linea con la strategia di crescita nel mercato del gas, così come previsto dal nostro Piano Industriale e ci permette di consolidare la nostra presenza in Abruzzo, dove gestiamo già una rete di distribuzione gas nell'area di Pescara</em>."In tale iniziativa, UBI Corporate &amp; Investment Banking ha svolto il ruolo di <em>advisor</em> finanziario e lo studio <strong>Nctm</strong> quello di <em>advisor</em> legale.&nbsp;<em><a href="https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.ftaonline.com%2Fnews%2Facea-cresce-nel-settore-della-distribuzione-del-gas&amp;e=a1057495&amp;h=8abcdbad&amp;f=y&amp;p=y&amp;l=1" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da FTAonline.com</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5314</guid>
                        <pubDate>Tue, 10 Mar 2020 02:55:35 +0100</pubDate>
                        <title>Gop, Cleary, Linklaters e Nctm nell’autorizzazione antitrust per Inwit</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gop-cleary-linklaters-e-nctm-nellautorizzazione-antitrust-per-inwit</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gianni Origoni Grippo Cappelli &amp; Partners, Cleary Gottlieb, Linklaters e <strong>Nctm</strong> sono gli studi legali coinvolti nel procedimento innanzi la Commissione Europea per l’autorizzazione antitrust dell’operazione con cui nasce la nuova Inwit, la più grande towerco italiana.L’autorizzazione ha richiesto un’articolata fase di pre-notifica e la definizione di impegni volti a garantire che i terzi continueranno ad avere accesso alle infrastrutture di Inwit nelle aree più urbanizzate del Paese (comuni sopra i 35 mila abitanti). Gli impegni assicureranno la possibilità per Inwit di massimizzare l’utilizzazione delle proprie torri, preservando la capacità di Tim e Vodafone di realizzare le proprie reti 5G con notevoli risparmi in termini di costi e tempistica.La Commissione ha in parallelo condotto, con esito positivo, anche un’analisi antitrust degli accordi di condivisione delle infrastrutture attive di rete tra Tim e Vodafone, primo fra i progetti di <em>network sharing</em> per il 5G in Europa a passare al vaglio dell’Autorità europea di concorrenza.Il rilascio dell’autorizzazione consente alle parti di procedere verso il <em>closing</em> dell’operazione societaria in linea con la tempistica prevista e di andare avanti nella realizzazione di un progetto che pone l’Italia all’avanguardia nello sviluppo della tecnologia 5G.Tim è stata affiancata da Gop con un team composto dai soci Piero Fattori, Salvatore Spagnuolo e Francesco Maria Salerno, coadiuvati dall’<em>associate</em> Federico Macchi, nonché da Cleary, con Mario Siragusa coadiuvato da Jacopo Figus Diaz.Vodafone è stata assistita da Linklaters, con un team coordinato dai soci della sede di Bruxelles Gerwin Van Gerwen e Annamaria Mangiaragina e composto anche dagli <em>associates</em> William Leslie e Neil Hoolihan. Coinvolto per Vodafone anche il team antitrust di <strong>Nctm</strong>, guidato dal socio <strong>Luca Toffoletti</strong>.&nbsp;<a href="https://legalcommunity.it/gop-cleary-linklaters-nctm-antitrust-inwit/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Legalcommunity.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5334</guid>
                        <pubDate>Thu, 20 Feb 2020 03:08:45 +0100</pubDate>
                        <title>Torna a Milano MIA Photo Fair. Ecco le novità dell&#039;edizione 2020</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/torna-a-milano-mia-photo-fair-ecco-le-novita-delledizione-2020</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h5>Decima edizione per MIA Photo Fair , la fiera della fotografia nata da un'idea di Fabio Castelli e diretta da Lorenza Castelli, che torna all'interno della venue The Mall, a Milano, dal 18 al 22 marzo 2020.</h5>Da sempre al passo con le evoluzioni tecniche, di stile e di contenuto, tra conferme e novità, MIA Photo Fair quest'anno accoglie ben 135 espositori, di cui 85 gallerie, provenienti dal suolo nazionale, tra le quali Antonia Jannone Disegni di Architettura, Contrasto Galleria, Raffaella De Chirico Arte Contemporanea, Galleria Paola Colombari, Paola Sosio Contemporary Art, mc2 gallery, ma anche dall'estero, come nei casi di Galerie SIT DOWN (Francia) e Suite 59 Gallery (Paesi Bassi). Le altre novità di MIA Photo Fair Una delle grandi novità di quest'edizione è la mostra "La fotografia di ricerca in Lombardia e in Italia", curata da Elio Grazioli, che si terrà luogo dal 26 febbraio al 22 marzo a Palazzo Pirelli. La rassegna presenterà quel momento di rottura avvenuto nella fotografia tra gli anni '60 e '70, la quale da occhio meccanico e documentario del reale si è costituita come medium ideale ed estetico per le sperimentazioni degli artisti. Il percorso espositivo composto da 80 opere, tra paesaggi, corpi, indagini di identità, genere e società, presenterà alcuni protagonisti di quella stagione, da Ugo Mulas a Gabriele Basilico, da Paola Mattioli a Luigi Erba, da Nino Migliori a Mario Giacomelli, passando anche per autori come Vaccari, Jodice, Ketty La Rocca, Cresci, Ghirri. Il concorso NEW-POST PHOTOGRAPHY? MIA Photo Fair ha inoltre promosso la prima edizione del premio "NEW-POST PHOTOGRAPHY?", coordinato da Gigliola Foschi: un concorso a tema libero, aperto ad artisti di qualsiasi età e nazione, che è stato capace di approfondire i nuovi linguaggi della fotografia contemporanea. La giuria, composta da Gigliola Foschi (curatrice, docente, membro Comitato Scientifico MIA Photo Fair), <strong>Gabi Scardi</strong> (critica e curatrice, direttrice del progetto <em><strong>nctm e l'arte</strong></em>), Paolo Agliardi (architetto, collezionista, fondatore di CAP contemporary art projects), Carlo Sala (curatore, docente, direttore artistico del Festival Photo Open Up), Giorgio Zanchetti (storico dell'Arte, docente, curatore e membro del consiglio di Amministrazione del Museo di Fotografia Contemporanea MUFOCO) ha decretato i quindici vincitori: Silvia Bigi, Oscar Brum Ramirez, Giancarlo Dell'Antonia, Elena Franco, Luca Gilli, Marco Guenzi, Maria Chiara Maffi, Giulia Maiorano, Oriella Montin, Occhiomagico, Mauro Pinotti, Giovanni Presutti, Patrizia Riviera, Carolina Sandretto ed Alessandro Toscano. Sostenuta da BNL BNP Paribas per il nono anno consecutivo, MIA Photo Fair riconosce l'importanza e il valore della cultura, dando spazio all'editoria, ai talk, alle conferenze ed ai focus. Da segnare in agenda è il Talk di "Focus Korea" (19 marzo 2020 alle 17:30), durante il quale interverranno la curatrice e fondatrice C|E Contemporary, Christine Enrile con la critica d'arte contemporanea Viana Conti e gli artisti emergenti nonché vincitori del concorso Focus Korea. Si segnala, inoltre, il Focus Mostre intitolato "Il lungo addio. Storie di italiani emigrati nel mondo" con la curatrice e <em>photo editor</em> della mostra realizzata da iO Donna, Renata Ferri e Gian Antonio Stella, giornalista del Corriera della Sera.&nbsp;<a href="https://www.exibart.com/fotografia/mia-photo-fair-milano-2020/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Exibart.com</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5338</guid>
                        <pubDate>Thu, 13 Feb 2020 02:37:07 +0100</pubDate>
                        <title>Hotel, sarà un anno quieto. I rimbalzi nel 2021, tra cessioni e nuovi &lt;i&gt;asset&lt;/i&gt;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/hotel-sara-un-anno-quieto-i-rimbalzi-nel-2021-tra-cessioni-e-nuovi-asset</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h5>Il 2020 sarà un anno di consolidamento per gli investimenti alberghieri in Italia, con un volume di transazioni atteso intorno ai 2-2,5 miliardi di euro. Dall'anno prossimo inizieranno le vendite di alcuni soggetti del <em>private equity</em> e sul mercato nuovi portafogli</h5><em>di Adriano Lovera</em>&nbsp;Il 2020 sarà un anno di consolidamento per gli investimenti alberghieri in Italia, con un volume di transazioni atteso intorno ai 2-2,5 miliardi di euro, rispetto al record di 3,3 miliardi del 2019. Ma già nel 2021 è pronto un rimbalzo, per l'effetto combinato di alcuni elementi: liquidazione di <em>asset</em> e arrivo sul mercato di nuovi portafogli. Se ne è parlato ieri nel corso di un convegno sul settore organizzato a Milano dallo studio legale <strong>Nctm</strong>. «Già nel 2020 - ha detto Marco Zalamena, <em>head of hospitality</em> di EY - assisteremo al passaggio di alcuni portafogli di ampie dimensioni e di singoli <em>asset</em> sopra i 50 milioni di euro. Ma è soprattutto dal 2021 che alcuni soggetti del <em>private equity</em>, che avevano acquistato alcuni anni prima, inizieranno a rivendere seguendo l'esempio di Varde Partners, che nel 2016 aveva preso gli immobili Boscolo Hotels e ora ha perfezionato la cessione a Covivio». «Tra i portafogli che stanno per trovare un acquirente - ha affermato Domenico Basanisi, <em>head of investment property</em> di Cbre Hotels Italy - ci sono quello di Invitalia, che vale circa 140 milioni, poi il multi asset di Enpam, da 1 miliardo».<strong>Chi saranno i protagonisti delle operazioni?</strong>La palla è sempre in mano per lo più a soggetti stranieri, seguendo un <em>trend</em> che riguarda tutta Europa, non solo l'Italia. «Il 48% degli investimenti alberghieri in Europa è extra continentale - suggerisce Roberto Galano, <em>executive vice president</em> di Jones Lang LaSalle - e questa quota è destinata ad aumentare. Per il 70% a muoversi sono soggetti istituzionali e del <em>private equity</em>, una quota interessante è appannaggio di fondi sovrani e Hnwi (<em>High net worth individual</em>) mentre una classe ormai scomparsa è quella degli operatori che acquisiscono direttamente l'immobile». Due questioni sono sul tappeto: l'oggetto giusto da mettere nel mirino e il rendimento.<strong>L'oggetto giusto </strong>Sul primo punto, la preferenza va sempre a portafogli di medio-grandi dimensioni o su hotel iconici di fascia alta, in località "sicure". Insomma, i <em>trophy asset</em>. Ma senz'altro, se non nel 2020 in un futuro prossimo, si andrà verso una diversificazione che finirà per abbracciare l'extra alberghiero, l'utilizzo misto, o perché no, la piccola dimensione. Ad esempio, lo <em>short rent</em> di lusso. «Noi a Roma abbiamo aperto una <em>service apartment house</em> in piazza di Spagna, appena 5 appartamenti, ma su un filone molto promettente - conferma Maurizio Saccani, director of operations di Rocco Forte Hotel -. E bisognerebbe convincere gli investitori a sganciarsi dalla ricerca rigida di operazioni sopra le 100 camere, rare in Italia. Il Sud, pensiamo alla Puglia, sono piene di opportunità, come masserie da riconvertire sulla fascia alta, che possono dare grandi margini, ovviamente con un cambio di gestione e di mentalità». Restando al segmento prettamente turistico, faranno più fatica i resort, benché oggetto di interesse di alcune operazioni importanti. «Sono interessanti quelli inseriti in portafogli e in location primarie - ha affermato Dario Leone, <em>head of hospitality Italy</em> di Cushman &amp; Wakefield - ma vista la stagionalità cui sono soggetti scontano comunque qualche decimale in termini di rendimento rispetto ad altre soluzioni». Quanto ai rendimenti, nella media l'alberghiero regala un 4%-5% e presenta un premio di 50-100 punti base sulla classe "uffici".Ma le incertezze non mancano, così come le opinioni opposte. «Ragionare del 5% è riduttivo - ha sottolineato Giampiero Schiavo, amministratore delegato di Castello sgr -. Gli investitori che si muovono secondo una logica precisa, quella opportunistica, considerano almeno la doppia cifra». E le opportunità non mancano. «Per esempio - ha aggiunto Schiavo - i villaggi vacanze, che in Francia hanno avuto un grande sviluppo grazie all'innalzamento della professionalità e qualità della gestione».Frena invece Giorgio Ribaudo, professore all’Università di Bologna, esperto di <em>revenue management</em> turistico: «Un conto sono gli annunci e le medie statistiche, altro sono i conti economici messi nero su bianco e visibili dai bilanci. I 3 miliardi investiti nel 2019, con un rendimento atteso del 5%, ora sono da dimostrare. L’Italia è fatta da una moltitudine di destinazioni, soggette a stagionalità e volatilità diverse. Inoltre la maggior parte delle operazioni è composta da riconversioni». E, conclude Robaudo, «su queste, al contrario di quanto avviene quando si costruisce dal nuovo, è più complicato fare previsioni certe. Di sicuro, nello scenario attuale le grandi catene alberghiere stanno rispettando le previsioni e c’è una fetta di piccoli <em>white label</em> che cresce bene».&nbsp;<a href="https://www.ilsole24ore.com/art/hotel-sara-anno-quieto-rimbalzi-2021-cessioni-e-nuovi-asset-AC4LejIB?refresh_ce=1" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Ilsole24ore.com</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5342</guid>
                        <pubDate>Mon, 10 Feb 2020 03:06:29 +0100</pubDate>
                        <title>Il saluto di Soro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-saluto-di-soro</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4><strong>La stanza dei bottoni protagonisti &amp; interpreti</strong></h4><h6>Da Paola Severino a Federico Imbert e Attilio Fontana: chi c'era alla presentazione del club dell'ex capo della segreteria tecnica di Pier Carlo Padoan. Duelli a distanza tra Bonomi e Pasini. L'eredità del Garante della Privacy</h6><em>di Carlo Cinelli e Federico De Rosa</em>Madamine di governo. Governance Consulting, la società specializzata in modelli e strumenti di governo d'impresa diretta da Giovanni Mantica , chiama Patrizia Ghiazza come <em>Director</em> e consigliere d'amministrazione. Ghiazza è una delle «madamine» della «storica» manifestazione per il Sì Tav del novembre '18 a Torino, un anno dopo impegnate in una difficile interlocuzione con le sardine su strategie «entriste». Ora si occuperà di un progetto, Leading Women Advisory, per supportare le donne nei ruoli di carriera e di governo. Ghiazza ha un lungo curriculum da «cacciatrice di teste» (Eurosearch Consultants) dopo aver iniziato la carriera nel 1991 nel gruppo San Paolo.<em>Donne al vertice </em>Ancora <em>leadership</em> femminile per prossimi grandi appuntamenti. In vista dei Campionati Mondiali di sci del '21 e delle Olimpiadi del '26 il Soroptimist club di Cortina, presieduto da Elisabetta Fontana , ospita sabato prossimo quattro esponenti di altrettanti settori cruciali: tecnologia, finanza, terzo settore, arte. Al tavolo Domitilla Benigni dg di Elettronica e founding member della Fondazione Women4Cyber, Cristina Finocchi Mahne consigliere di amministrazione di società quotate e co-presidente Italia WCD Foundation, Anna Maria Tarantola presidente della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontefice e della onlus Per Milano, Karole P.B. Vail direttrice della collezione Peggy Guggenheim. All'appuntamento è atteso anche Mario Nava , direttore della Commissione Ue già presidente Consob.<em>Le reti di GPB </em>Gatti Pavesi Bianchi prosegue nel processo di crescita con l'ingresso di una nuova partner Valentina Canalini , affidandole il dipartimento «Reti, Energia e Infrastrutture», coadiuvata dalla senior associate Sofia Gentiloni Silveri , nipote di Paolo, oggi commissario Ue . Canalini proviene dallo studio Gianni Origoni Grippo Cappelli &amp; Partners ed è specializzata nei settori dell'energia, dei trasporti e delle infrastrutture, sia nell'ambito di operazioni corporate/M&amp;A che di project financing. Stefano Valerio , managing partner della law firm, ha sottolineato «la strategia di crescita dello studio con talenti di grande qualità nei settori di riferimento» di Gatti Pavesi Bianchi, che ha ormai oltre 100 professionisti a studio.<em>Il saluto di Soro</em>A ridosso delle scelte parlamentari che dovrebbero indicare il suo successore (martedì 18 febbraio, ma se ne parla da otto mesi) e subito dopo aver usato la clava sulle compagnie telefoniche, <strong>Antonello Soro</strong>, Garante della Privacy, presenta la sua ultima fatica. È un volume, prefazione di Giuliano Amato , dedicato a «<strong>Democrazia e potere dei dati. Libertà, algoritmi, umanesimo digitale</strong>» (Baldini+Castoldi). Se il digitale minaccia la democrazia lo diranno venerdì nella sede milanese di<strong> Nctm</strong> l'ex Procuratore di Torino, Armando Spataro, Oreste Pollicino, ordinario di diritto costituzionale alla Bocconi, e l'avvocato Laura Logli, a colloquio con l'autore.<em>Minima Moralia</em>Meditazioni della vita offesa di «sardine» un po' particolari. Alla Fondazione Catella si è appena tenuta la seduta inaugurale dell'associazione M&amp;M Minima Moralia, primo evento pubblico di un club per la rigenerazione urbana e civica nato da un'idea di Fabrizio Pagani . All'incontro hanno partecipato tra gli altri Paola Severino , Pier Carlo Padoan , Enrico Marchi , Federico Imbert , Manfredi Catella , Attilio Fontana , Stefania Bariatti e Monica Maggioni, quasi tutti già soci del club. Pagani è oggi capo globale delle strategie di Muzinich&amp;Co e in passato è stato consigliere, in via XX Settembre, dei governi Letta, Renzi e Gentiloni. Incarichi durante i quali è stato responsabile di politiche di bilancio, riforme bancarie e dei mercati dei capitali, privatizzazioni ed attrazioni di capitali privati ed esteri. Oggi l'ambizione del civil servant trasformatosi in banker è mettere a punto una rete civica che copre appartenenze politiche e aree di competenza assai ampie e diverse sul modello, fa sapere, de Le Siècle francese, costituito alla fine della Seconda Guerra Mondiale come club trasversale e poi diventato spazio bipartisan di confronto delle élite d'Oltralpe.<em>Industria, sfida o dialogo</em>Duelli e prove d'ingaggio a distanza tra candidati alla successione di Vincenzo Boccia per la stagione del ricambio in Viale dell'Astronomia. Il presidente di Feralpi e degli industriali bresciani Giuseppe Pasini ha appena annunciato che la stagnazione ha preso in pieno il cuore dell'industria lombarda segnando una «variazione 0» sull'anno precedente della produzione, con tanto di scivolata nell'ultimo trimestre dello scorso anno, risultato negativo per la manifattura e l'artigianato. L'altro sfidante - la terza in lizza per Confindustria è la piemontese Licia Mattioli - ha intanto invitato al tavolo per mercoledì il ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli . Si vedrà se Carlo Bonomi ha in mente la sfida o il dialogo con il governo giallo-rosso davanti alla platea degli industriali aderenti a Assolombarda.&nbsp;<em>Tratto da L'Economia - Corriere della Sera</em>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5343</guid>
                        <pubDate>Mon, 10 Feb 2020 02:15:26 +0100</pubDate>
                        <title>Coronavirus: ripresa delle Attività Produttive</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/coronavirus-ripresa-delle-attivita-produttive</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>di Carlo Geremia</em><span style="text-decoration: underline;">Provvedimenti a Sostegno dei Lavoratori e delle Imprese</span>Mentre le attività produttive e commerciali si apprestano a riprendere gradualmente (in alcune città (Pechino, Shanghai, Shenzhen) e provincie alle aziende è consentito riprendere le attività produttive a partire dal 10 febbraio, in altre dal 17 febbraio, in altre in data ancora da definirsi (Hubei, Tianjin)), autorità centrali e governi locali hanno già da giorni adottato vari regolamenti e direttive per cercare di garantire una ripresa in sicurezza e arginare l'impatto economico dell'emergenza coronavirus. Qui di seguito alcune delle principali politiche emerse (quello che segue è un riassunto di mero carattere indicativo, l'esecuzione delle politiche in oggetto andrà verificata e discussa caso per caso con le autorità locali).<span style="text-decoration: underline;">Provvedimenti in materia di lavoro </span>La finalità di questi provvedimenti è quella di ridurre - nella misura possibile - l'impatto dell'emergenza coronavirus sulla stabilità del rapporto di lavoro e sul trattamento economico dei dipendenti garantendo, in caso di protrarsi della crisi, quanto meno i minimi salariali (queste misure, come vedremo qui di seguito, si accompagnano a misure di sostegno finanziario per le imprese, soprattutto le piccole e medie imprese):</p><ul> <li>la diffusione del virus, il contagio, l'isolamento in presenza di sintomi del contagio, l'isolamento preventivo, oppure l'impossibilità di raggiungere il posto di lavoro per le restrizioni adottate, per motivi sanitari, allo spostamento delle persone non possono rappresentare valide cause di licenziamento (<a href="http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/dongtaixinwen/buneiyaowen/202001/t20200127_357746.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">comunicazione da parte del Ministero delle Risorse Umane e della Previdenza sociale del 24 gennaio 2020</a>). Questa previsione è dettata espressamente in deroga agli articoli 40 (cause di licenziamento attinenti a motivi soggettivi come, ad esempio, malattia non qualificabile come malattia professionale) e all'articolo 41 (licenziamenti collettivi per motivi economici) della legge sui contratti di lavoro. Il lavoratore ha diritto a continuare a percepire la retribuzione. La durata del contratto di lavoro, se in scadenza, si protrarrà fino alla conclusione della malattia, dell'isolamento oppure fino alla revoca dei provvedimenti di emergenza adottati dal governo;</li> <li>percezione del salario, come da contratto, durante l'estensione del periodo di ferie per il capodanno cinese;</li> <li>qualora l'azienda si trovi in difficoltà finanziarie a causa dell'emergenza coronavirus, l'azienda ed il dipendente potranno concordare modifiche all'orario di lavoro, alle mansioni, ed al trattamento retributivo, sempre comunque garantendo il salario minimo di legge. In caso di sospensione delle attività produttive, il dipendente percepirà, per il mese in cui è iniziata la sospensione, la retribuzione come da contratto, poi utilizzerà le ferie retribuite ed, infine, qualora la sospensione delle attività produttive dovesse ancora protrarsi, il salario minimo previsto nel luogo dove è registrata la società/datore di lavoro. Questo riduzione del salario per difficoltà dell'azienda e sospensione della produzione appare applicabile anche, quanto meno, ai dipendenti in isolamento preventivo nonché a quelli che non possano raggiungere il posto di lavoro a causa di restrizioni agli spostamenti.</li></ul><p>L'impossibilità per molti lavoratori, rientrati nei luoghi di origine per le festività del capodanno cinese, di raggiungere nuovamente il posto di lavoro sarà, per alcuni giorni ancora, piuttosto concreta sia per le restrizioni a lasciare le località di origine sia per le restrizioni a entrare nelle località dove si trovano le fabbriche. Risulta, ad esempio, che, ad oggi, a Suzhou/Kunshan non sia consentito l'ingresso di persone o mezzi provenienti dalle seguenti provincie: Hubei (la provincia di cui capoluogo è Wuhan), Zhejiang, Anhui, Hunan, Henan, Jiangxi, e Guangdong.<span style="text-decoration: underline;">Condizioni per la ripresa delle attività produttive </span>La ripresa delle attività produttive non solo non può avvenire prima della data indicata ma è anche soggetta, a seconda dei casi, a preventiva comunicazione oppure approvazione da parte delle autorità locali nonché l'adozione di determinate misure preventive (alcuni regolamenti locali prevedono che la ripresa delle attività produttive per le piccole e medie imprese sia solo soggetta all'obbligo di comunicazione):</p><ul> <li>Disponibilità di strumenti di protezione: ciascuna azienda dovrà disporre di scorte sufficienti (per almeno tre giorni) di mascherine protettive, guanti, liquido disinfettante, termometri, etc. per l'utilizzo da parte dei lavoratori;</li> <li>Gestione: misure dovranno essere adottate per evitare assembramenti dei lavoratori in luoghi come mense, etc..; bisognerà misurare all'ingresso la temperatura corporea dei lavoratori, assicurarsi che adottino le misure di prevenzione, come indossare la mascherina. Va notato che la responsabilità della "gestione" dei lavoratori, diretta a prevenire la diffusione del contagio, è estesa anche alle attività successive all'orario di lavoro. Sarà pertanto responsabilità del datore di lavoro assicurarsi che l'isolamento, quando prescritto, dei dipendenti venga attuato anche negli alloggi a questi assegnati o da questi occupati;</li> <li>Isolamento: misure di isolamento (14 giorni) dovranno essere adottate per lavoratori che provengano dalla provincia del Hubei (o, a seconda dei casi, anche da altre provincie particolarmente colpite dall'emergenza coronavirus) oppure presentino sintomi come febbre o tosse.</li></ul><p>La responsabilità per l'adozione delle misure di cui sopra è del "responsabile dell'impresa", ossia del rappresentante legale e - aggiungerei - del responsabile della sicurezza sul lavoro, se persona diversa dal rappresentante legale.La mancata adozione delle misure di cui sopra comporta, in prima istanza, il diniego dell'autorizzazione a riprendere le attività produttive e, in caso di violazione, sanzioni amministrative (multe, arresto, sospensione della <em>business license</em>) e, ne casi più gravi, penali (reclusione).<span style="text-decoration: underline;">Misure a supporto delle aziende </span>Contestualmente, le autorità centrali e locali hanno adottato una molteplicità di misure per ridurre la pressione finanziaria a carico delle aziende durante questa emergenza, in particolare a favore di quelle società che non adottino piani di riduzione del personale. Le misure hanno carattere di direttive di tipo politico e quindi ciascuna azienda dovrà presentare le necessarie istanze e discuterne l'attuazione con, a seconda dei casi, le autorità locali competenti, gli istituti finanziari, oppure il proprietario dell'immobile. Tra le misure si annoverano:</p><ul> <li>varie misure dirette ad assicurare l'accesso a finanziamenti bancari da parte soprattutto delle piccole e medie imprese impedendo, per esempio, la revoca di linee di credito, la restituzione anticipata di finanziamenti, l'incremento degli interessi sul finanziamento oppure garantendo dilazioni nel pagamento di interessi (le banche destinatarie di queste direttive sono in particolare le grandi banche statali);</li> <li>l'esenzione del canone di affitto, relativamente - intanto - ai mesi di febbraio e marzo 2020, per gli stabilimenti di proprietà di società statali e, qualora l'immobile sia di proprietà privata, il suggerimento alla proprietà di garantire dei periodi esenti da canone oppure a canone ridotto;</li> <li>in caso di stabilimenti di proprietà, esenzione dal pagamento delle tasse sull'uso del terreno;</li> <li>dilazione, su istanza, delle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni fiscali e, fino ad un massimo di tre mesi, per il pagamento delle tasse;</li> <li>per le società che non riducono il personale, restituzione del 50% dei contributi previdenziali per la disoccupazione corrisposti dal datore di lavoro e dai dipendenti nel 2019;</li> <li>dilazione, su istanza, del pagamento dei contributi previdenziali per un periodo massimo di tre mesi (rimanendo impregiudicati i diritti dei dipendenti durante tale periodo).</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Aspetti contrattuali (forza maggiore)</span>Le aziende le cui attività produttive siano state colpite dall'emergenza coronavirus possono presentare domanda agli uffici locali del CCPIT (<em>China Council for the Promotion of International Trade</em>) per ottenere un certificato attestante la forza maggiore ("不可抗力证明书"). L'utilità di questo certificato è evitare per aziende esportatrici la responsabilità per il pagamento di penali o risarcimento dei danni in caso di mancata consegna oppure ritardo nella consegna. I provvedimenti delle autorità locali che autorizzano la ripresa delle attività produttive, nonché eventuali successive certificazioni da parte di enti pubblici oppure privati attestanti l'adozione di misure dirette a prevenire la diffusione del virus tra i dipendenti potranno anche essere utili per contestare la risoluzione unilaterale di forniture da parte di clienti connesse alla diffusione del virus.&nbsp;<a href="https://www.vivishanghai.com/coronavirus-ripresa-delle-attivita-produttive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Vivishanghai.com</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5344</guid>
                        <pubDate>Fri, 07 Feb 2020 03:50:28 +0100</pubDate>
                        <title>Assegnati per la prima volta i premi ai migliori avvocati e studi legali d&#039;Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/assegnati-per-la-prima-volta-i-premi-ai-migliori-avvocati-e-studi-legali-ditalia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>di Vincenzo Mendaia</em>Sono oltre 250 gli avvocati intervenuti mercoledì sera a Milano all'Hotel Principe di Savoia per la cerimonia di consegna degli Award ai Migliori Avvocati e ai Migliori Studi Legali, che si è svolta durante un gala <em>dinner</em> cui hanno partecipato nomi di primario rilievo della professione forense. Gli Award sono rappresentati da una scultura che è stata realizzata per quest'occasione da Giuseppe Tirelli, che simboleggia un avvocato che si prepara al futuro, e sono il frutto di una classifica elaborata da MF-Milano Finanza in collaborazione con la società specializzata Pbv Monitor, con i criteri del data science nell'area legale applicati a un database riguardante oltre 3 mila Studi e Avvocati d'affari italiani. «Questo mondo degli Award a nostro avviso aveva bisogno di un intervento più solido in termini di scelta della qualità», ha detto Paolo Panerai, ad e vicepresidente di Class Editori durante il suo intervento di presentazione della serata. «Per questo abbiamo deciso di realizzare quest'iniziativa, avendo peraltro una storia di relazioni con gli avvocati, visti i giornali che editiamo. L'obiettivo, così come facciamo da anni con le performance dei gestori o i bilanci delle società quotate, è quello di riclassificare con criteri quantitativi l'attività dei protagonisti delle 30 practice di cui si compone la professione degli studi legali e degli avvocati d'affari», ha continuato Panerai, spiegando come gli award siano parte di un evento multimediale che ha preso il via sempre nel pomeriggio di mercoledì con il convegno «Il futuro della professione Legale in Italia e nel mondo».L'evento è stato organizzato da MF-Milano Finanza e Class Cnbc in collegamento con la Legal Week di New York e si è svolto nel Salone d'Onore della Triennale di Milano, con oltre 240 professionisti (giuristi, avvocati e general counsel delle principali società italiane) riuniti per comprendere come stia evolvendo il loro lavoro e come affrontare i temi legati alle nuove esigenze dei clienti, il modificato rapporto con i committenti, i vantaggi e i rischi connessi con le nuove tecnologie, fra cui <em>big data</em>, giustizia predittiva, <em>privacy</em> e intercettazioni; le opportunità e i vincoli legati all'irrompere della sostenibilità aziendale; i nuovi <em>know how</em> connessi con le sfide della rivoluzione tecnologica, dalla formazione alle specializzazioni forensi.Fra gli interventi, oltre al saluto del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, Antonio Catricalà (presidente Aeroporti di Roma, già presidente Autorità garante della concorrenza e del mercato), Giovanni Pitruzzella (Avvocato Generale in Corte di Giustizia dell'Unione Europea) e Giulio Tremonti (presidente Aspen Institute). Panerai ha ricordato come Tremonti abbia evidenziato, tra l'altro, «la questione del conflitto di interessi che esiste nelle <em>big four</em>, dove si creano attività che non sono compatibili col lavoro di avvocati». Durante la serata di gala è stata trasmessa anche una sintesi di quanto sta accadendo a New York, dove è contemporaneamente in corso la Legal Week, l'evento americano punto di riferimento per le law firm. «Diversificazione dei servizi offerti, approccio multidisciplinare che mette al centro i clienti, obiettivi di sviluppo nel lungo termine e apertura al cambiamento, con un occhio di riguardo a quello connesso con le nuove tecnologie sono le caratteristiche auspicabili per uno studio di successo in un mercato quale quello americano, dove si inizia a sentire l'avanzante concorrenza delle big four», ha detto Stefania Spatti di Class Cnbc, presente alla manifestazione di New York.La graduatoria dei migliori professionisti e studi per le 30 practice sarà contenuta in un LibroMagazine (I migliori avvocati e i migliori studi legali) di 400 pagine, disponibile in edizione cartacea e digitale, che riporterà anche la directory dei principali 3 mila avvocati e 1.000 studi legali. I vincitori saranno protagonisti di Affari Legali, una trasmissione di Class Cnbc in onda a partire dalla settimana prossima, il martedì, mercoledì e giovedì, dedicata al mondo dei corporate lawyer, con le interviste ai protagonisti e gli approfondimenti sulle tematiche della professione legale.Tra i premiati: <strong>Nctm</strong>, migliore studio <em>M&amp;A Small Cap</em> e <em>Commercial Law</em>; <strong>Alberto Torrazza</strong>, miglior avvocato Transport Law.&nbsp;<em>Tratto da MF</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5347</guid>
                        <pubDate>Thu, 06 Feb 2020 03:39:08 +0100</pubDate>
                        <title>Parlano i &lt;i&gt;general counsel&lt;/i&gt;, ecco cosa chiediamo alle &lt;i&gt;law firm&lt;/i&gt;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/parlano-i-general-counsel-ecco-cosa-chiediamo-alle-law-firm</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>di Michele Damiani</em>La giustizia predittiva permetterà di ridurre il numero di contenziosi e di cause. Questo agendo sia a monte che a valle: a monte evitando che i casi inutili o poco importanti finiscano a giudizio; a valle andando a smaltire il magazzino dei procedimenti già attivati. E questo potrà valere per i tribunali ma anche per le imprese. Parola di Claudio Rorato, responsabile scientifico osservatorio professionisti e innovazione digitale del politecnico di Milano, intervenuto ieri al convegno sul futuro della professione legale nella tavola «Digitale legale. Vantaggi e rischi: <em>big data</em>, giustizia predittiva, <em>privacy</em> e intercettazioni». «La giustizia predittiva permette di ridurre il lavoro umano meno utile», afferma Rorato, «andando a scremare quei procedimenti che non necessitano di un intervento umano perché semplici o ripetitivi. Una volta superato questo <em>step</em>, il procedimento acquisisce quindi una valenza tale da aver bisogno del fattore umano».Questo concetto può essere esteso anche alle imprese, almeno secondo l'opinione dei <em>general counsel</em> intervenuti nel <em>panel</em> «le nuove esigenze del cliente» (da Alitalia a Generali, passando per UniCredit, Telecom Italia ed Eni): l'elevato numero di contenziosi che queste aziende ricevono non permette un'analisi empirica di livello, o almeno la sua realizzazione implicherebbe un massivo impegno di tempo. Grazie alle nuove tecnologie, l'analisi empirica sarà molto più veloce e, quindi, sarà possibile per le aziende classificare le istanze dei clienti delusi, catalogarle e avere una visione di insieme che impatti anche sulle strategie aziendali. La logica è: se subisco moltissimi contenziosi su un singolo argomento, è probabile che su quel tema io abbia un problema e, quindi, imposto la mia strategia aziendale per risolverlo. Grazie alle nuove tecnologie, la classificazione sarà immediata e l'azienda potrà avere dei vantaggi dall'analisi dei procedimenti avviati contro di lei. Secondo i relatori, la tecnologia e la sua implementazione negli studi e negli uffici legali delle imprese porteranno a un nuovo rapporto con la clientela: in sostanza, le innovazioni tecnologiche in ambito forense sono per lo più indirizzate a svolgere lavori standard, ripetitivi, molto lunghi e con scarso valore aggiunto (come, ad esempio, la <em>due diligence</em>). L'eliminazione, o la riduzione, di queste attività permetterà agli avvocati di utilizzare il tempo risparmiato per migliorare il rapporto con l'utenza, in particolare aumentando la conoscenza della stessa presso lo studio: i clienti di oggi, infatti, hanno bisogno ancor più di prima di essere rassicurati e il vantaggio competitivo dei legali sarà sempre più legato alla fidelizzazione della clientela. Un processo, questo, spinto dalla rivoluzione tecnologica.I cambiamenti, quindi, riguarderanno sia l'implementazione di queste tecnologie sia un cambio di mentalità negli studi e negli uffici legali delle aziende. Questi ultimi, in particolare, dovranno confrontarsi con una nuova evoluzione della loro attività, che sarà legata a stretto filo con il <em>business</em> aziendale: «Dobbiamo riuscire sempre di più a dare un supporto alle attività di business», il commento di Stefano Speroni, <em>general counsel</em> di Eni. «Dobbiamo spiegare ai nostri stakeholder, interni ed esterni, perchè vengono messe in atto alcune misure, quali siano le differenze da una giurisdizione a un'altra. Il tutto per aumentare la trasparenza e migliorare le <em>performance</em> aziendali». «Secondo un sondaggio fatto su più di mille avvocati americani interni alle aziende», spiega Paolo Quiani di Alitalia, «l'80% di essi ha dichiarato di riportare le proprie posizioni direttamente al <em>ceo</em> e di essere responsabili anche della <em>compliance</em> aziendale. Aumentano i settori di nostro interesse e in un'ottica sempre più vicina ai vertici aziendali».&nbsp;<em>Tratto da MF</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5350</guid>
                        <pubDate>Tue, 04 Feb 2020 02:22:10 +0100</pubDate>
                        <title>Misura cautelare contro una rete di contraffattori in Sudamerica</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/misura-cautelare-contro-una-rete-di-contraffattori-in-sudamerica</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nctm Studio Legale ha ottenuto per <strong>Automobili Lamborghini</strong> la conferma di un provvedimento cautelare nei confronti di una rete di contraffattori basati in Sud America che vantava inesistenti diritti di licenza sui marchi registrati di Lamborghini.Il team di Nctm è stato coordinato da <strong>Paolo Lazzarino</strong>, coadiuvato da <strong>Roberto Cesaro</strong>.&nbsp;&nbsp;<em>Tratto da Il Messaggero</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5355</guid>
                        <pubDate>Tue, 28 Jan 2020 03:52:13 +0100</pubDate>
                        <title>Cinque lezioni che impariamo da UniQLegal</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cinque-lezione-che-impariamo-da-uniqlegal</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>di Nicola di MolfettaUniCredit diventa anche uno studio legale. O meglio, investe in un progetto professionale dedicato alla gestione del contenzioso bancario e, in prospettiva, alla consulenza. La notizia, che ha scosso dalle fondamenta il mercato dei servizi legali, viene approfondita in questo numero di MAG grazie all'intervista che la nostra Ilaria Iaquinta ha realizzato con i protagonisti, vale a dire il <em>general counsel</em> di UniCredit, Gianpaolo Alessandro, l'avvocata Shannon Lazzarini, capo del <em>litigation</em> del colosso bancario di piazza Gae Aulenti e vice <em>general counsel</em> che sarà anche presiedente della neonata Sta (società tra avvocati per azioni), oltre agli avvocati <strong>Alberto Toffoletto</strong> e Marco Pesenti, rispettivamente soci fondatori degli studi <strong>Nctm</strong> e La Scala, nonché consiglieri delegati della nuova consegna.L'apertura alla forma societaria per gli studi legali era destinata a tradursi nella nascita di imprese legali partecipate da <em>big spender</em> del settore. Lo abbiamo detto più volte dopo l'approvazione della legge 124 del 2017. E ora, la "profezia" sembra essersi avverata.Ma al di là dello straniamento che il fatto suscita in chi, probabilmente a ragione, ha incassato l'annuncio del 15 gennaio scorso come un diretto di Mike Tyson in pieno volto, il dato che da oggi sul mercato dei servizi legali ci sia un soggetto partecipato (con una quota del 9%) da una delle più grandi banche del Paese, dovrebbe indurre ad alcune riflessioni su cosa significhi questo sviluppo per gli operatori “tradizionali” del settore.L’operazione <strong>UniQLegal</strong> conferma alcuni dei concetti che già l’avvio&nbsp;del progetto La Scala Cerved aveva reso evidenti a chiunque fosse interessato a comprendere davvero quali fossero le dinamiche in atto nella gestione di una certa tipologia di servizi legali (la lettura del capitolo del libro <em>Lex Machine</em>, intitolato “Debutto in Società” potrebbe essere molto utile in proposito). Ma ne introduce anche di nuovi, sconvolgendo letteralmente alcuni assunti considerati intoccabili dalla maggior parte degli avvocati italiani: come quello che fare sistema tra avvocati e operatori del diritto, in generale, sia praticamente una mission impossible.Ecco allora quelle che, secondo noi, sono le cinque lezioni che ci portiamo a casa all’alba di questa nuova iniziativa imprenditorial-legale.Prima lezione: <strong>non è vero che l’attività di uno studio legale non sia attrattiva per un partner/investitore</strong>. Può esserlo eccome. Soprattutto se lo studio legale, organizzato in forma di impresa, si occupa di un settore in cui l’investitore è presente.Seconda lezione: <strong>il business deve essere scalabile e l’attività legale deve essere organizzata in processi</strong>. La competenza dei professionisti che animano un progetto professionale capace di attirare l’interesse&nbsp;di un partner industriale o finanziario deve accompagnarsi a un’organizzazione che renda la nuova realtà legale un player capace&nbsp;di stare sul mercato a prescindere delle individualità ma in virtù della capacità di gestire una determinata tipologia di pratiche in maniera efficace ed efficiente.Terza lezione: <strong>l’impresa legale, almeno a questo stadio, è caratterizzata da una focalizzazione ben definita su una specifica area di mercato</strong>.&nbsp;Lo studio legale classico, inteso come struttura multidisciplinare e&nbsp;attiva in diverse aree del diritto con team diversificati non solo sul piano tecnico ma anche su quello della redditività, sembra meno adatto a essere strutturato per svolgere una produzione “industriale”.Quarta lezione: <strong>lo studio impresa non sostituisce lo studio tradizionale ma si propone come alternativa per una gestione più efficiente di determinate attività</strong>. Le diverse componenti del mercato dei servizi legali sembrano destinate a spostarsi verso forme studio più adatte e&nbsp;più efficaci rispetto alle diverse esigenze e disponibilità di spesa. Uno stesso studio legale, in quest’ottica, può diventare il promotore di diversi progetti, distribuendo energie e risorse, differenziando così il rischio d’impresa in una logica di ottimizzazione.Quinta lezione: <strong>fare sistema tra operatori del settore può rivelarsi strategico</strong>. Questo, forse, è l’aspetto più sorprendente del caso UniQLegal. Vedere due studi legali che decidono di unire le forze per sviluppare&nbsp;in sinergia un progetto assieme a un partner terzo su una specifica&nbsp;area di <em>business</em> è un fatto inedito all’interno di un mercato da sempre caratterizzato da una concorrenza esasperata tra organizzazioni professionali. E se dire che segna l’inizio di una nuova era per il&nbsp;settore può sembrare esagerato, di sicuro consente di affermare che l’innovazione di modello, nella professione forense, ha come unico limite la capacità di visione dei professionisti.&nbsp;<a href="https://legalcommunity.it/wp-content/uploads/2020/01/Mag134_del27012020_LcSrl_LC_5B.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da MAG by Legalcommunity.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5356</guid>
                        <pubDate>Tue, 28 Jan 2020 03:37:21 +0100</pubDate>
                        <title>Ecco come sarà UniQLegal</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ecco-come-sara-uniqlegal</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>di Ilaria Iaquinta</p><h5>È la società tra avvocati per azioni a cui hanno dato vita UniCredit, La Scala e Nctm.<em>MAG</em> ha intervistato i promotori del progetto e si è fatto raccontare tutti i dettagli dell'iniziativa che potrebbe rivoluzionare una fetta importante del mercato degli studi legali</h5><strong><span style="text-decoration: underline;">LA CURIOSITÀ - DA DOVE ARRIVA IL NOME UNIQLEGAL?</span></strong>Nasce, spiegano i fondatori, dal desiderio di trasmettere l’idea dell’<strong>unicità del progetto</strong>, che sposa non solo il concetto di <strong>innovazione e singolarità del modello</strong>, ma anche l’ambizione di diventare nel tempo un riferimento del diritto bancario in Italia.Mentre studi d’affari e direzioni legali interne si affannano a chiamare <em>partnership</em> i semplici «Da anni la direzione legale di UniCredit sentiva rapporti di collaborazione che intercorrono tra l’esigenza di valutare un progetto simile – racconta loro, c’è chi passa dalle parole ai fatti, costituendo il <em>general counsel</em> Gianpaolo Alessandro, in società. È il caso di UniCredit, Nctm e La Scala. Il&nbsp;gruppo bancario e le due insegne hanno siglato una <em>partnership</em> che dà vita a <strong>UniQLegal</strong>, uno studio legale nella forma di società per azioni tra avvocati, partecipato per il 91% dalle<em> law firm</em> (45,5% ciascuno) e per il 9% dall’istituto di credito. Questo matrimonio cliente-fornitore segna l’ingresso ufficiale di una banca nel mondo della consulenza giuridica specializzata, scrivendo una pagina di storia del mercato dei servizi legali.<strong><span style="text-decoration: underline;">LA GENESI</span></strong>«Da anni la direzione legale di Unicredit sentiva rapporti di collaborazione che intercorrono tra l’esigenza di valutare un progetto simile – racconta il <em>general counsel</em> <strong>Gianpaolo Alessandro</strong>, in un'intervista esclusiva rilasciata a MAG insieme ai&nbsp;fondatori e membri del cda della nuova realtà, <strong>Shannon Lazzarini</strong> (presidente e <em>head of group litigation &amp; group deputy general counsel</em> di UniCredit), <strong>Alberto Toffoletto</strong> (consigliere delegato e <em>partner</em> fondatore di Nctm) e <strong>Marco Pesenti</strong> (consigliere delegato socio fondatore di La Scala).&nbsp;Abbiamo voluto trasformare in realtà il concetto filosofico di <em>partnership</em> che&nbsp;ci legava da tempo, con l’ambizione di creare una struttura innovativa e altamente specializzata nel diritto bancario».La collaborazione che prende forma in UniQLegal&nbsp;– spiegano i professionisti – è il frutto dell’unione tra la strategia dei due studi di perseguire le competenze settoriali e la necessità della banca di gestire alcune aree legali di interesse. Tra queste,&nbsp;in particolare, il contenzioso passivo bancario, che&nbsp;è il primo grande servizio che la <em>startup</em> legale è in grado di offrire già oggi e la consulenza ricorrente&nbsp;e la contrattualistica, a cui si dedicherà negli anni&nbsp;a venire. L’ambizione maggiore è infatti quella di arrivare a offrire agli istituti finanziari un servizio dedicato e sartoriale, che incrementi nel tempo le attività, in risposta alle esigenze reali del mercato. UniQLegal mira a diventare un’eccellenza del diritto bancario, così da allargare il portafoglio clienti, di&nbsp;cui al momento fa parte solo UniCredit, e risultare attrattiva per altre istituzioni bancarie e finanziarie che possano essere interessate anche a partecipare al capitale. «Immagino che anche le direzioni&nbsp;legali di altre banche sentano, al pari della nostra, l’esigenza concreta di ricevere consulenze su misura e affidarsi a un partner specializzato più che a un semplice fornitore. Per questo ci piacerebbe che&nbsp;in futuro partecipassero al nostro progetto. Per il momento rimarremo concentrati sul far funzionare la macchina», commenta Alessandro.<blockquote><p><em>Abbiamo voluto trasformare in realtà il concetto filosofico di partnership che ci legava da tempo, con l'ambizione di creare una struttura innovativa e altamente specializzata nel diritto bancario ò Gianpaolo Alessandro</em></p></blockquote><p><img class="alignnone size-medium wp-image-16001 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/01/Schermata-2020-01-28-alle-10.34.55-300x300.png" alt><strong><span style="text-decoration: underline;">DA12A100</span></strong>Una macchina che oggi parte con una squadra di dodici UniCredit. A questi vanno aggiunti due coordinatori – ovvero il partner di Nctm <strong>Christian Romeo</strong> e la socia di La Scala <strong>Luciana Cipolla</strong>, responsabili rispettivamente della gestione del <em>knowledge management</em> e delle procedure operative – che dedicheranno una parte consistente dell'attività a UniQLegal, e dodici avvocati, provenienti dai due studi, che lavoreranno in forma esclusiva per la nuova realtà. Da UniCredit, invece, non arriva nessuno. «La direzione legale rimarrà interna alla banca e avrà vita propria. Non è prevista né l’esternalizzazione di attività, né il trasferimento di persone», precisa Alessandro.Il team, secondo il piano industriale, è destinato a crescere nel giro di cinque anni, arrivando a contare ben cento risorse specializzate in materia di contenzioso bancario, organizzati funzionalmente per <em>seniority</em> e competenze. Una squadra che UniQLegal costruirà «secondo i normali criteri di selezione di qualsiasi altro studio legale – spiega <strong>Toffoletto</strong> – concentrandosi in particolare su giovani che abbiano voglia di specializzarsi in ambito bancario e lavorare in una realtà che punta sull’innovazione»&nbsp;<strong><span style="text-decoration: underline;">SPECIALIZZAZIONE E TECNOLOGIA</span></strong>Specializzazione e tecnologia sono infatti le due chiavi di volta dello studio. I due pilastri che reggono la struttura. «L’idea di fondo è che la combinazione&nbsp;di tecnologia e specializzazione è quella che crea la massima efficienza. È un dato di fatto e basta osservarlo. Chi è specializzato ci mette meno tempo a fare le cose e se la tecnologia è intelligente toglie allo specializzato i tempi morti delle attività ripetitive e gli consente di concentrarsi sull’attività intellettuale. Vogliamo costruire uno studio che sfrutti a pieno l’intelligenza degli avvocati e faciliti le attività di ricerca giuridica e degli elementi che servono per la composizione delle difese, o la comunicazione interna ed esterna coi clienti. Cose che oggi i <em>software</em> proprietari degli studi Nctm e La Scala, che verranno messi a disposizione di UniQLegal, consentono di fare», spiega Toffoletto. «Ci impegneremo inoltre a monitorare i nuovi prodotti sul mercato in termini di intelligenza artificiale. Al momento l’offerta è molto variegata e forse poco efficace, ma non appena l’AI diventerà uno strumento utilizzabile la implementeremo o svilupperemo», aggiunge Pesenti.Oltre che per i due partner legali, la tecnologia è un elemento centrale anche per la banca e il suo ufficio legale che negli ultimi anni ha investito in strumenti per la gestione del contenzioso delle altre attività della direzione, sottolinea Lazzarini. Inoltre, l’amministratore delegato del gruppo, Jean Pierre Mustier ha annunciato che il 2020 sarà l’anno in cui la banca diventerà, rispetto ai clienti, completamente priva di carta. Una banca digitale, di riflesso, richiederà la digitalizzazione della documentazione relativa ai contenziosi e conseguentemente degli investimenti per creare un’interfaccia unica digitale tra legal e cliente. Investimenti che UniQLegal sarà pronta a fare, conferma Alessandro.</p><blockquote><p><em>L'idea di fondo è che la combinazione di tecnologia e specializzazione è quella che crea la massima efficienza - Alberto Toffoletto</em></p></blockquote><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>RELAZIONE COI SOCI</strong></span>Quanto alla relazione con gli studi Nctm e La Scala, UniQLegal si manterrà indipendente. «Siamo soci. A partire dagli aspetti gestionali fino ad arrivare&nbsp;a quelli tecnici – chiarisce Toffoletto – saremo il supporto di questa nuova realtà, fino a quando, e ci auguriamo a breve, sarà in grado di muoversi soltanto con le proprie gambe». Le due insegne continueranno a offrire servizi e assistenza ai clienti mantenendo i dipartimenti di diritto bancario e proseguendo nelle attività di crescita e sviluppo. Al contempo UniQLegal farà il suo cammino, «forte di una <em>partnership</em> tra due realtà legali che hanno tutte le competenze per svolgere un servizio professionale di consulenza e un socio industriale che indicherà di volta in volta ciò che effettivamente serve a un cliente bancario», aggiunge Alessandro. L’indipendenza dai partner si conserverà anche nella sede, provvisoriamente in via Metastasio 5 a Milano nell’attesa di chiudere un nuovo contratto di locazione. Il quartier generale di UniQLegal sposerà la digitalizzazione. Le classiche biblioteche che tradizionalmente popolano gli “studi analogici” lasceranno spazio ad aree comuni e luoghi di pensiero. Nuova sarà anche la distribuzione degli ambienti rispetto alle attività: tutto sarà flessibile e incentrato sul gruppo, anziché sui singoli.Rispetto al rapporto con la direzione legale di UniCredit, spiega Alessandro, l’unico impegno di UniQLegal sarà quello, per altro già richiesto dalla banca a qualsiasi <em>law firm</em> con cui lavora, di non assumere mandati in conflitto con l’istituto di credito. «Mentre normalmente la gestione dei conflitti di interesse è in qualche modo completamente delegata agli studi che lavorano con noi, in questo caso, essendo anche soci, il conflitto sarà più trasparente, sia verso la banca, sia verso i clienti dello studio. Quindi riteniamo che in questa configurazione ci sia ancora un’ulteriore garanzia che il conflitto venga gestito in maniera trasparente», aggiunge il giurista.</p><blockquote><p><em>Ci impegneremo a monitorare i nuovi prodotti sul mercato in termini di intelligenza artificiale - Marco Pesenti</em></p></blockquote><p>&nbsp;<span style="text-decoration: underline;"><strong>RAPPORTO TRA UNICREDIT E GLI ALTRI STUDI LEGALI</strong></span>Cosa accadrà infine al rapporto che intercorrono tra la banca e gli altri studi legali con cui collabora? Nulla. UniCredit conserverà il proprio <em>panel</em> e i criteri di selezione dei vecchi e nuovi consulenti con cui continuerà a lavorare. «La nostra idea è che per sua natura questo studio diventi il nostro partner primario nella gestione del contenzioso italiano, ma continueremo a lavorare con tanti altri studi che già oggi lavorano con noi e che ci hanno assistito per tanti anni&nbsp;e continueranno a farlo», conclude il <em>general counsel.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="https://legalcommunity.it/wp-content/uploads/2020/01/Mag134_del27012020_LcSrl_LC_5B.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da MAG by Legalcommunity.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5361</guid>
                        <pubDate>Thu, 16 Jan 2020 02:23:07 +0100</pubDate>
                        <title>Nctm e La Scala in Spa con UniCredit socio di capitale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-e-la-scala-in-spa-con-unicredit-socio-di-capitale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4>La nuova realtà investirà per le future esigenze delle banche</h4><em>di Alessandro Galimberti</em>Se non è un punto di svolta nel mercato di servizi legali, è qualcosa che gli somiglia molto. Due tra le più autorevoli e strutturate <em>law firm</em> di Milano - <strong>Nctm</strong> e La Scala - si uniscono a un grande cliente - UniCredit - e fondano <strong>UniQLegal</strong>. Una<em> joint venture</em> tra un’impresa <em>leader</em> nei servizi finanziari e una società paritetica tra avvocati, da considerare “<em>big player</em>” della consulenza legale.Le cifre della nuova spa spiegano molto del progetto, destinato a diventare innovativo nell’ecosistema sempre più integrato dei servizi professionali: Nctm e La Scala detengono ciascuna il 45,5% del capitale della stp, UniCredit avrà il 9% e si porrà non solo come socio tecnicamente finanziatore - comunque sotto la soglia di legge (il 33%) - ma anche come maggiore cliente dei due studi legali.I tre nuovi <em>partner</em> convengono che il matrimonio «incontra l’esigenza di UniCredit di gestire con innovazione ed eccellenza la peculiarità di specifiche aree legali di interesse del gruppo bancario» con una soluzione che «è parsa la scelta migliore per assicurare il massimo livello di qualità del servizio, innovazione di processo ed efficienza». Innovazione che potrebbe non essere finita: «i soci fondatori non escludo- no ma anzi auspicano che in futuro possano essere coinvolti altri <em>partner</em> tecnici e/o finanziari». Di fatto, le premesse di un processo imponente di concentrazione di mercato.Si sperimenterà un nuovo modo di proporsi al cliente, superando il concetto di concorrenza sul prezzo&nbsp;per orientarsi su integrazione del servizio e investimenti, nella gestione del contenzioso passivo bancario (soprattutto quello seriale). Nelle intenzioni c’è un graduale allargamento verso consulenza alla rete, contrattualistica e «tutte le nuove esigenze che le banche dovranno fronteggiare in futuro». Di qui l’apertura a nuovi <em>partner</em> e a <em>partner</em>/clienti, cercando una concentrazione che pare il vero <em>driver</em> dell’operazione che pare pionieristica.Per ora l’accordo non cambia né i rapporti tra i due “ex” concorrenti legali - che manterranno la propria clientela e la relativa offerta di servizi, con i rispettivi dipartimenti di diritto bancario - né l’assetto organizzativo di UniCredit (non sono previsti tagli nè spostamenti negli uffici interessati). Secondo la nota diramata dai tre <em>partner</em>, in questa fase saranno creati solo gruppi di lavoro; per il futuro evidentemente si vedrà.La svolta era stata in un certo senso preannunciata da altre operazioni degli ultimi due anni, che hanno visto spesso La Scala esplorare nuove <em>practice</em>: dalla consulenza esterna sull’attività di studio - affidata a Kpmg - agli accordi con società di servizio (Cerved) per integrare l’offerta dello studio invece di rincorrere le proposte di altri <em>player</em>.Ma la nascita di un polo societario/professionale delle dimensioni di UniQLegal va molto oltre il semplice allargamento dell’offerta dei servizi, per una serie di considerazioni. A partire dal ruolo del socio finanziatore - principale cliente della spa e prima ancora dei <em>partner</em> fondatori - per continuare con l’economia di scala, soprattutto in termini di costi dell’innovazione e degli imponenti investimenti richiesti dalle nuove tecnologie. Forse non è eccessivo prevedere che la data di ieri segna una svolta nei servizi di consulenza legale per i prossimi decenni.&nbsp;<em>Tratto da Il Sole 24 Ore</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5362</guid>
                        <pubDate>Thu, 16 Jan 2020 02:20:24 +0100</pubDate>
                        <title>Contenzioso bancario | UniCredit si allea con Nctm e La Scala</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contenzioso-bancario-unicredit-si-allea-con-nctm-e-la-scala</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>MILANO - UniCredit crea una «società tra avvocati per azioni», insieme agli studi <strong>Nctm</strong> e La Scala, per gestire il contenzioso legale passivo e la consulenza legale ricorrente. La società, di nome <strong>UniQLegal</strong>, «ambisce a diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia», riporta una nota congiunta. La <em>partnership</em> «consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi <em>partner</em> con le competenze e i processi della direzione legale dellabanca». <strong>Nctm</strong> ha 250 professionisti e 62 soci. La Scala ha 200 professionisti e uno staff di 100 persone. Unicredit è la seconda banca in Italia, tra le prime fautrici di una drastica pulizia di bilancio che nel 2017 portò a cartolarizzare 17,7 miliari di euro di crediti in sofferenza.&nbsp;<em>Tratto da La Repubblica</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5363</guid>
                        <pubDate>Thu, 16 Jan 2020 02:10:18 +0100</pubDate>
                        <title>UniCredit si crea lo studio legale con Nctm e La Scala</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/unicredit-si-crea-lo-studio-legale-con-nctm-e-la-scala</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>MILANO - Un'inedita alleanza tra banca e avvocati. È quanto ha fatto UniCredit che, insieme con <strong>Nctm</strong> e La Scala, ha dato vita a <strong>UniQLegal</strong>, il primo studio legale nato con una configurazione sociale di questo genere. Lo studio nasce per soddisfare alcune esigenze di servizi legali dell'istituto con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente. La <em>partnership</em> vede i due studi ciascuno al 45,5% mentre la banca guidata da Jean Pierre Mustier ha il 9%.Presidente del cda è l'avvocato americano Shannon Lazzarini, di UniCredit. L'alleanza «consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi <em>partner</em> con le competenze e i processi della direzione legale del gruppo bancario», si legge in una nota.<strong>Nctm</strong> conta su 250 professionisti, 62 soci e 5 uffici operativi in Italia e all'estero (Milano, Roma, Bruxelles, Londra e Shanghai). La Scala comprende circa 200 professionisti e uno staff di oltre 100 persone.&nbsp;<em>Tratto da La Stampa</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5364</guid>
                        <pubDate>Thu, 16 Jan 2020 02:09:05 +0100</pubDate>
                        <title>UniQLegal - Prima partnership tra banca e avvocati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/uniqlegal-prima-partnership-tra-banca-e-avvocati</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Partnership</em> tra gli studi legali <strong>Nctm</strong> e La Scala con Unicredit. Nasce <strong>UniQLegal</strong>, società tra avvocati per azioni, di cui Gae Aulenti detiene il 9% e il 45,5% a testa i due studi legali, che permetterà a UniCredit di «<em>soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali</em>», soprattutto legate al contenzioso bancario passivo. Si tratta della situazione più frequente: un debitore non rispetta gli accordi pattuiti e smette, ad esempio, di pagare le rate.L'obiettivo di UniQLegal è «<em>diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario</em>».&nbsp;<em>Tratto da Il Messaggero</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5365</guid>
                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 09:48:10 +0100</pubDate>
                        <title>Nasce UniQLegal da partnership fra Unicredit e studi Nctm e La Scala</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nasce-uniqlegal-da-partnership-fra-unicredit-e-studi-nctm-e-la-scala-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nasce <strong>UniQLegal</strong>, un’iniziativa innovativa che nasce da una <em>partnership</em> con gli studi legali <strong>Nctm</strong> e La Scala ed aspira a soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, che vanno dalla gestione del contenzioso passivo bancario alla della consulenza legale ricorrente.UniqLegal consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi partner, con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit.Nasce così un centro di eccellenza professionale caratterizzato da<em> know-how</em> specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati. UniQLegal sarà fondato sulla capitalizzazione della conoscenza e sulla dinamicità dei suoi professionisti.&nbsp;&nbsp;<a href="https://finanza.lastampa.it/News/2020/01/15/nasce-uniqlegal-da-partnership-fra-unicredit-e-studi-nctm-e-la-scala/ODVfMjAyMC0wMS0xNV9UTEI" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Lastampa.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5366</guid>
                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 08:55:18 +0100</pubDate>
                        <title>Gli studi legali Nctm e La Scala danno vita con UniCredit a UniQLegal, società tra avvocati per azioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gli-studi-legali-nctm-e-la-scala-danno-vita-con-unicredit-a-uniqlegal-societa-tra-avvocati-per-azioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>UniQLegal</strong>, è un'iniziativa innovativa che nasce per soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente, e che ambisce a diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia.La <em>partnership</em> consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi partner con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit creando un centro di eccellenza professionale caratterizzato da <em>know-how</em> specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati.UniQLegal sarà fondato sulla capitalizzazione della conoscenza e sulla dinamicità dei suoi professionisti: giovani, curiosi, supportati dall'esperienza e dalla visione strategica dei soci che condividono da sempre l'attenzione all'innovazione, alla cura del cliente e alla crescita professionale del capitale umano, risorsa primaria e imprescindibile dei servizi professionali.&nbsp;<em>Tratto da <a href="http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2020-01-15/gli-studi-legali-nctm-e-scala-danno-vita-unicredit-uniqlegal-societa-avvocati-azioni--113353.php" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Il Sole 24 Ore - Diritto24.com</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5367</guid>
                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 08:52:46 +0100</pubDate>
                        <title>UniCredit si fa il suo studio legale: nasce UniQLegal con gli avvocati di Nctm e La Scala</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/unicredit-si-fa-il-suo-studio-legale-nasce-uniqlegal-sta-con-gli-avvocati-di-nctm-e-la-scala</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4>Gli studi legali Nctm e La Scala hanno dato vita con UniCredit a UniQLegal, società tra avvocati per azioni, partnership che nasce per soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario</h4>UniCredit si fa il suo studio legale. Gli studi legali <strong>Nctm</strong> e La Scala hanno infatti dato vita con UniCredit a <strong>UniQLegal</strong>, società tra avvocati per azioni, partnership che nasce, si legge in una nota, "<em>per soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente, e che ambisce a diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia</em>". Le due law firm italiane, cioè <strong>Nctm Studio Legale</strong> e La Scala Sta, hanno da tempo una forte <em>expertise</em> professionaLe in materia bancaria e finanziaria.<strong>Nctm</strong> è una realtà legale con oltre 250 professionisti, 62 soci e 5 uffici operativi in Italia e all’estero (Milano, Roma, Bruxelles, Londra e Shanghai); La Scala, invece, con 200 professionisti e uno staff di oltre 100 persone, è tra i primi studi legali in Italia attivi nel contenzioso bancario e fallimentare, ed è specializzato nei servizi di recupero crediti giudiziale. La <em>partnership</em> tra i due studi, si legge in una nota congiunta, «<em>consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi partner con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit creando un centro di eccellenza professionale caratterizzato da know-how specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati. UniQLegal sarà fondato sulla capitalizzazione della conoscenza e sulla dinamicità dei suoi professionisti: giovani, curiosi, supportati dall’esperienza e dalla visione strategica dei soci che condividono da sempre l’attenzione all’innovazione, alla cura del cliente e alla crescita professionale del capitale umano, risorsa primaria e imprescindibile dei servizi professionali</em>»&nbsp;<a href="https://www.italiaoggi.it/news/unicredit-si-fa-il-suo-studio-legale-nasce-uniqlegal-sta-con-gli-avvocati-di-nctm-e-la-scala-202001151458182552" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Italiaoggi.it</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5368</guid>
                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 08:51:43 +0100</pubDate>
                        <title>Studi legali Nctm e La Scala danno vita a una partnership con UniCredit</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/studi-legali-nctm-e-la-scala-danno-vita-a-una-partnership-con-unicredit</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gli studi legali <strong>Nctm</strong> e La Scala hanno avviato un progetto in <em>partnership</em> con Unicredit. <strong>UniQLegal</strong>, questo il nome dell’iniziativa, metterà a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi partner con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit creando un centro di eccellenza professionale caratterizzato da<em> know-how</em>&nbsp;specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative eproduttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi&nbsp;legali specializzati.&nbsp;<a href="https://www.wallstreetitalia.com/news/studi-legali-nctm-e-la-scala-danno-vita-a-una-partnership-con-unicredit/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Wallstreetitalia.com</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5369</guid>
                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 08:48:23 +0100</pubDate>
                        <title>Nasce UniQLegal per i servizi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nasce-uniqlegal-per-i-servizi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gli studi legali <strong>Nctm</strong> e La Scala danno vita con UniCredit a <strong>UniQLegal</strong>, società tra avvocati per azioni: un'iniziativa che nasce per rispondere ad alcune specifiche esigenze di servizi legali di UniCredit, per esempio nella gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente. L'obiettivo è diventare, nel tempo, un punto di riferimento per il diritto bancario in Italia.Grazie alla <em>partnership</em>, si metteranno a fattor comune l'esperienza e le tecnologie di gestione degli studi partner con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit: una realtà con <em>know-how</em> specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che vuole definire un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati.&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.aziendabanca.it/notizie/uniqlegal-unicredit-nctm-lascala" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Aziendabanca.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5370</guid>
                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 08:48:03 +0100</pubDate>
                        <title>Unicredit lancia il suo studio legale: nasce UniQLegal</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/unicredit-lancia-il-suo-studio-legale-nasce-uniqlegal</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4>Unicredit apre le porte al mondo degli studi legali: nasce UniQLegal, una società per azioni di avvocati esperti di contenzioso bancario. Sarà un punto di riferimento per il diritto bancario italiano.</h4>Sarà un 2020 all’insegna delle novità per il Gruppo UniCredit che ha appena lanciato un’iniziativa di grande interesse per i professionisti legali. Infatti sta per nascere<strong> UniQLegal</strong>, una società per azioni di avvocati che mette insieme esperti di contenzioso bancario nell’ottica di rispondere alle specifiche esigenze del Gruppo. In altre parole uno studio legale <em>ad hoc</em> per risolvere le proprie problematiche interne sui contenziosi senza doversi avvalere di risorse esterne.Non solo, il Gruppo UniCredit ha annunciato anche che l’obiettivo di UniQLegal è diventare nel giro di pochi anni un punto di riferimento per tutte le controversie di diritto bancario a livello nazionale. Si prospettano nuove opportunità di investimento.Il progetto è stato annunciato nel comunicato stampa datato 15 gennaio 2020 che ne sottolinea la portata innovativa.UniQLegal nasce grazie alla collaborazione di due grandi studi legali esperti in materia bancaria: <strong>La Scala</strong> e <strong>Nctm</strong> che entrambi partecipano al progetto in maniera paritetica al 45% del capitale, il Gruppo Unicredit, invece, al 9%. Si tratta di una vera e propria società per azioni tra avvocati che mette insieme le eccellenze italiane in materia di diritto bancario.Come si apprende dal comunicato stampa, UniQLegal sarà un polo di innovazione professionale e tecnologica teso a fornire servizi legali altamente specializzati e pronto a diventare un punto di rifermento per tutte le pratiche bancarie italiane.&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.money.it/Unicredit-lancia-il-suo-studio-legale-UniQLegal" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Money.it</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5371</guid>
                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 08:45:08 +0100</pubDate>
                        <title>Unicredit: contenzioso bancario, nasce partnership con studi legali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/unicredit-contenzioso-bancario-nasce-partnership-con-studi-legali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Partnership tra gli studi legali <strong>Nctm</strong> e La Scala con Unicredit.Nasce <strong>UniQLegal</strong>, società tra avvocati per azioni, che permetterà a UniCredit di "<em>soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali</em>", soprattutto quelle legate al contenzioso bancario passivo. Si tratta della situazione più frequente: un debitore o un titolare di un servizio non rispetta gli accordi pattuiti e smette, ad esempio, di pagare delle rate. L'obiettivo di UniQLegal è "<em>diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia</em>".&nbsp;<a href="https://www.iltempo.it/news-adn-kronos/2020/01/15/news/unicredit-contenzioso-bancario-nasce-partnership-con-studi-legali-1266595/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Iltempo.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5372</guid>
                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 08:44:21 +0100</pubDate>
                        <title>Nasce UniQLegal da partnership fra Unicredit e studi Nctm e La Scala</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nasce-uniqlegal-da-partnership-fra-unicredit-e-studi-nctm-e-la-scala</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nasce <strong>UniQLegal</strong>, un'iniziativa innovativa che nasce da una partnership con gli studi legali <strong>Nctm</strong> e La Scala ed aspira a soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, che vanno dalla gestione del contenzioso passivo bancario alla della consulenza legale ricorrente.UniqLegal consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi partner, con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit.Nasce così un centro di eccellenza professionale caratterizzato da <em>know-how</em> specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati. UniQLegal sarà fondato sulla capitalizzazione della conoscenza e sulla dinamicità dei suoi professionisti.&nbsp;<a href="https://www.ilmessaggero.it/economia/news/nasce_uniqlegal_da_partnership_fra_unicredit_e_studi_nctm_e_la_scala-4985132.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Ilmessaggero.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5373</guid>
                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 08:31:21 +0100</pubDate>
                        <title>Nctm e La Scala con UniCredit fondano UniQLegal, società tra avvocati per azioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-e-la-scala-con-unicredit-fondano-uniqlegal-societa-tra-avvocati-per-azioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Una nuova realtà si è affacciata sul panorama legale italiano: il nuovo studio <strong>UniQLegal</strong>, creato da un’iniziativa innovativa che nasce per soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente, e che ambisce a diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia.La <em>partnership</em> consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi <em>partner</em> con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit creando un centro di eccellenza professionale caratterizzato da <em>know-how</em> specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati.UniQLegal sarà fondato sulla capitalizzazione della conoscenza e sulla dinamicità dei suoi professionisti: giovani, curiosi, supportati dall’esperienza e dalla visione strategica dei soci che condividono da sempre l’attenzione all’innovazione, alla cura del cliente e alla crescita professionale del capitale umano, risorsa primaria e imprescindibile dei servizi professionali.UniQLegal s.t.a.p.a. ha adottato un sistema di amministrazione e controllo tradizionale con un consiglio di amministrazione presieduto dall’avvocato americano Shannon Lazzarini, <em>head of international litigation</em> di Unicredit, con i consiglieri prof. avv. <strong>Alberto Toffoletto</strong>, socio fondatore di <strong>Nctm</strong> e l’avv. Marco Pesenti, socio fondatore di La Scala. Il collegio sindacale è composto dal dott. Enrico Zanfagna, presidente, dalla prof. avv. Lucia Calvosa e dal dott. Alberto Acciaro. La revisione legale è affidata a Deloitte.Come già avveniva in passato per <strong>Nctm</strong> e La Scala, UniQLegal non potrà assumere mandati in conflitto con UniCredit e neppure con clienti dei due studi <em>partner</em>. Allo scopo sono in fase di definizione accurate procedure di verifica dei <em>conflict check</em>. Lo stesso vale evidentemente per gli studi <em>partner</em> che si asterranno da prestare assistenza a parti in conflitto con i clienti di UniQLegal, fatta salva la specifica autorizzazione di questi.Sulla base delle pattuizioni in essere gli studi <em>partner</em> sono tenuti a dare supporto tecnico professionale e manageriale a UniQLegal, mettendo a disposizione tutta la propria esperienza nella gestione dei servizi professionali. Un <em>partner</em> di <strong>Nctm</strong>, il prof. avv. <strong>Christian Romeo</strong>, e una <em>partner</em> di La Scala, l’avv. Luciana Cipolla, sono responsabili rispettivamente della gestione del <em>knowledge management</em> e delle procedure operative di UniQLegal.&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.globallegalchronicle.com/italia/nctm-e-la-scala-con-unicredit-fondano-uniqlegal-societa-tra-avvocati-per-azioni/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Globallegalchronicle.com</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5374</guid>
                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 07:22:50 +0100</pubDate>
                        <title>UniCredit: con Nctm e La Scala da&#039; vita a società tra avvocati per azioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/unicredit-con-nctm-e-la-scala-da-vita-a-societa-tra-avvocati-per-azioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gli studi legali <strong>Nctm</strong> e La Scala danno vita con UniCredit a UniQLegal, societa' tra avvocati per azioni.&nbsp;<strong>UniQLegal</strong> - spiega una nota - è un'iniziativa che nasce per soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente, e che ambisce a diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia.La <em>partnership</em> consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi partner con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit creando un centro di eccellenza professionale caratterizzato da <em>know-how</em> specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati. <strong>UniQLegal</strong> sarà fondato sulla capitalizzazione della conoscenza e sulla dinamicità dei suoi professionisti: giovani, curiosi, supportati dall'esperienza e dalla visione strategica dei soci che condividono da sempre l'attenzione all'innovazione, alla cura del cliente e alla crescita professionale del capitale umano, risorsa primaria e imprescindibile dei servizi professionali.&nbsp;<a href="https://www.milanofinanza.it/news/ricerca-mfdj?chkTitolo=&amp;testo=&amp;datadal=&amp;dataal=&amp;archivio=False&amp;pag=5" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Milanofinanza.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5375</guid>
                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 05:54:20 +0100</pubDate>
                        <title>Studi legali: Nctm e La Scala danno vita con UniCredit a UniQLegal</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/studi-legali-nctm-e-la-scala-danno-vita-con-unicredit-a-uniqlegal</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Un'iniziativa nata grazie agli studi legali <strong>Nctm</strong> e La Scala e che punta a soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente, e che ambisce a diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia.La <em>partnership</em> consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi partner con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit creando un centro di eccellenza professionale caratterizzato da<em> know-how</em> specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati.&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.cassaforense.it/radiocor-news/studi-legali-nctm-e-la-scala-danno-vita-con-unicredit-a-uniqlegal/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Cassaforense.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5376</guid>
                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 05:51:18 +0100</pubDate>
                        <title>Gli studi legali Nctm e La Scala danno vita con UniCredit a UniQLegal, società tra avvocati per azioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gli-studi-legali-nctm-e-la-scala-danno-vita-con-unicredit-a-uniqlegal-societa-tra-avvocati-per-azioni-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>UniQLegal, www.uniqlegal.it, è un’iniziativa innovativa che nasce per soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente, e che ambisce a diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia.La partnership consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi partner con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit creando un centro di eccellenza professionale caratterizzato da know-how specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati.&nbsp;<em>Tratto da <a href="https://www.lefonti.legal/nctm-e-la-scala-nasce-uniqlegal-societa-per-azioni/#prettyPhoto" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Le Fonti Legal</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5377</guid>
                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 05:40:53 +0100</pubDate>
                        <title>Nctm e La Scala, nasce UniQLegal società per azioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-e-la-scala-nasce-uniqlegal-societa-per-azioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gli studi legali Nctm e La Scala danno vita con UniCredit a <strong>UniQLegal</strong>, società tra avvocati per azioni. UniQLegal, è un’iniziativa innovativa che nasce per soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente, e che ambisce a diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia.La <em>partnership</em> consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi partner con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit creando un centro di eccellenza professionale caratterizzato da <em>know-how</em> specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati.&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.trend-online.com/lefontilegal/nctm-e-la-scalanasce-uniqlegal-societ-per-azioni/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Trend-online.com</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5378</guid>
                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 05:37:50 +0100</pubDate>
                        <title>UniCredit con Nctm e La Scala dà vita a UniQLegal società tra avvocati per azioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/unicredit-con-nctm-e-la-scala-da-vita-a-uniqlegal-societa-tra-avvocati-per-azioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La direzione legale del Gruppo UniCredit, guidata da Gianpaolo Alessandro (nella foto), in <em>partnership</em> con gli studi legali <strong>Nctm</strong> e La Scala crea <strong>UniQLegal</strong>, un’iniziativa innovativa che nasce per soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del gruppo bancario.In particolare, il progetto riguarda la gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente. L’ambizione per UniQLegal è quella di diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia.La <em>partnership</em> consentirà di mettere a fattor comune l’esperienza e le tecnologie di gestione degli studi partner con le competenze e i processi della direzione legale di UniCredit, creando un centro di eccellenza professionale caratterizzato da <em>know-how</em> specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno a un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati.<strong>UniQLegal</strong> – si legge in un comunicato diffuso dalla banca – sarà fondato sulla capitalizzazione della conoscenza e sulla dinamicità dei suoi professionisti: giovani, curiosi, supportati dall’esperienza e dalla visione strategica dei soci che condividono da sempre l’attenzione all’innovazione, alla cura del cliente e alla crescita professionale del capitale umano, risorsa primaria e imprescindibile dei servizi professionali.La struttura nasce con una compagine sociale non convenzionale per il mercato italiano, che vede la partecipazione, da un lato, di due studi legali di grandi dimensioni, noti per la propensione all’innovazione e le capacità organizzative e, dall’altro, di una delle più grandi banche italiane, per dare origine a una struttura professionale unica che unisce professionalità diverse e complementari, integra sistemi ed esperienze, modernizza e snellisce complessità operative di dialogo tra impresa e professionista.&nbsp;&nbsp;<a href="https://inhousecommunity.it/unicredit-nctm-la-scala-vita-uniqlegal-societa-avvocati-azioni/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Inhousecommunity.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5380</guid>
                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 02:52:13 +0100</pubDate>
                        <title>Orrick e Nctm nell&#039;acquisizione del Laboratorio Forcina da parte di Bianalisi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/orrick-e-nctm-nellacquisizione-del-laboratorio-forcina-da-parte-di-bianalisi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Orrick ha assistito Bianalisi, <em>player</em> nel mercato italiano nel settore dei laboratori di analisi e poliambulatori specialistici, nell'acquisizione di Laboratorio Analisi Cliniche Forcina, società che gestisce un poliambulatorio specialistico in provincia di Lecce.Il team Orrick era guidato dal partner Guido Testa e composto da Filippo Cristaldi e Nicholas Luraghi. Per gli aspetti fiscali dell'operazione, <strong>Bianalisi</strong> è stata assistita da <strong>Nctm Studio Legale</strong> con il partner <strong>Manfredi Luongo</strong>.&nbsp;<a href="https://legalcommunity.it/orrick-nctm-laboratorio-forcina-bianalisi/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Legalcommunity.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5382</guid>
                        <pubDate>Fri, 10 Jan 2020 03:47:07 +0100</pubDate>
                        <title>Nuovo Quadro Normativo per gli Investimenti Stranieri in Cina</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuovo-quadro-normativo-per-gli-investimenti-stranieri-in-cina</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 31 dicembre 2019 il Consiglio di Stato (il governo centrale cinese) ha pubblicato il regolamento di attuazione della Legge sugli Investimenti Stranieri (中华人民共和国外商投资法实施条例), con entrata in vigore pressoché immediata (1 gennaio 2020) (il “<a href="http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-12/31/content_5465449.htm#link" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Regolamento</a>”).La promulgazione di questo Regolamento era attesa perché La Legge sugli Investimenti Stranieri aveva, proprio con decorrenza dalla sua entrata in vigore, il 1 gennaio 2020, stabilito l’abrogazione della precedente normativa di riferimento per gli investimenti stranieri (ossia, la Legge sulle <em>joint venture</em> societarie, la Legge sulle <em>joint venture</em> contrattuali, e la Legge sulle società interamente a capitale straniero (WFOE)), creando pertanto un (apparente) vuoto normativo.In generale, il Regolamento:</p><ul> <li>presuppone, a livello di quadro normativo, oltre alla stessa Legge sugli Investimenti Stranieri, anche la <strong>Lista Negativa</strong>, ossia l’elenco attualmente in vigore dei settori in cui gli investimenti stranieri sono vietati oppure soggetti a restrizioni (per esempio, in riferimento alla percentuale di quote societarie che può essere detenuta dal socio straniero);</li> <li>conferma, seppure indirettamente, che alle società a capitale straniero si applica ora la <strong>normativa delle società domestiche</strong>, in particolare la Legge sulle Società e la Legge sulle Partnership;</li> <li>prevede un <strong>periodo di transizione di cinque anni</strong> (1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2024) durante il quale le società a capitale straniero attualmente esistenti possono adottare le modifiche societarie, riguardanti la forma e organizzazione societaria, in linea con la Legge sulle Società e la Legge sulle Partnership. Se, entro cinque anni, non sono state adottate queste modifiche, l’Autorità di Sorveglianza e Gestione del Mercato (in passato: Amministrazione dell’Industria e del Commercio) non consentirà a queste società di adottare altre modifiche societarie finché non siano aggiornate la forma a struttura societaria sopra menzionate;</li> <li>prevede espressamente che incentivi e sussidi agli investimenti adottati da autorità locali siano documentati in “Lettere d’Impegno” oppure accordi contrattuali, che possono però essere oggetto di modifiche unilaterali da parte dell’autorità in caso di nuove politiche agli investimenti dettate dall’interesse nazionale. In questi casi l’investitore straniero avrà diritto ad un “<strong>equo indennizzo</strong>”;</li> <li>sono vietati (e sanzionati) comportamenti da parte di funzionari locali discriminatori nei confronti degli investitori stranieri, oppure diretti a costringere<strong> trasferimenti di tecnologia</strong>.</li></ul><p>Ad una prima lettura, le implicazioni pratiche del Regolamento per le società a capitale straniero appaiono, tra le altre, essere le seguenti:</p><ul> <li>in occasione di modifiche sociali come, ad esempio, sostituzione del legale rappresentante, nomina di nuovi amministratori, trasferimento della sede sociale, aumento/riduzione del capitale sociale, etc., andranno anche adottate le modifiche di cui alla forma e organizzazione societarie in linea con la Legge sulle Società oppure quella sulle Partnership. Una modifica in questo senso potrebbe essere l’adozione dell’assemblea dei soci nelle <em>joint venture</em>;</li> <li>per le società a capitale straniero già esistenti i soci potrebbero rinegoziare aspetti della <em>governance</em> come la necessità del consenso del socio cinese, anche se di minoranza, per il trasferimento delle quote oppure la liquidazione della società. Nella pratica è probabile che queste rinegoziazioni possano trovare occasione ed essere contestuali ad una ristrutturazione societaria;</li> <li>nelle <em>joint venture</em> di nuova costituzione (post 1 gennaio 2020), invece, verrebbe meno l’obbligo di legge di prevedere la necessità del consenso del socio cinese di minoranza (ossia il suo diritto di veto) per le modifiche allo statuto, lo scioglimento e la liquidazione della <em>joint venture</em>, l’aumento (o riduzione) del capitale sociale. Questo comporterà quindi maggiore flessibilità nel disciplinare contrattualmente e nello statuto i rapporti tra soci e la governance e, di conseguenza, un più ampio spazio a favore dell’autonomia contrattuale;nelle Lettere di Impegno e/o negli accordi all’investimento tra le autorità locali e gli investitori stranieri sarà utile prevedere il principio dell’”equo indennizzo” a favore dell’investitore straniero in caso di revoca o modifiche degli incentivi e sussidi all’investimento.</li></ul><p>&nbsp;</p><h6><em>A cura dell’Avv. Carlo Geremia, dello Studio Legale Nctm in Shanghai</em></h6><em><a href="https://www.vivishanghai.com/nuovo-quadro-normativo-per-gli-investimenti-stranieri-in-cina/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Vivishanghai.com</a></em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5385</guid>
                        <pubDate>Fri, 27 Dec 2019 03:44:58 +0100</pubDate>
                        <title>Olimpiadi 2026: «Valorizziamo la vetrina internazionale e intercettiamo le potenzialità»</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/olimpiadi-2026-valorizziamo-la-vetrina-internazionale-e-intercettiamo-le-potenzialita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>« L'evento olimpico 2026 sarà fondamentale per l'asse Milano-Lario-Sondrio, ma è essenziale che si lavori uniti e coesi. Questa è un'opportunità per dare una notevole spinta a tutto il territorio dal punto di vista dello sviluppo e per riqualificare le infrastrutture». Esordisce così Massimo Sertori, assessore di Regione Lombardia con deleghe agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, al pranzo di lavoro svoltosi al ristorante La Salette di Verderio. Un'occasione importante per tutti gli <em>stakeholder</em> del territorio, coinvolti nelle manovre politiche portate avanti dall'ente regionale. Al centro il tema dell'idroelettrico con la norma che consente la distribuzione di una quota di energia gratuita e la nuova legge regionale che dovrà consentire di fare le gare per rinnovare le concessioni scadute. «Dopo 20 anni di stallo del mercato si è riusciti a sbloccare la situazione - evidenzia Marco Bissi di Bissi Holding -. Questa è una cosa positiva ora bisogna vedere che effetti avrà e come la norma verrà declinata nelle leggi regionali». Per Silvio Sansavini, manager di Swiss Power, il percorso è tutto da scrivere. «È possibile dare un valore a queste grandi derivazioni. Capire l'impatto economico e territoriale sarà la sfida dei prossimi mesi». I costi e i vantaggi per i consumatori rappresentano un importante risvolto. «Non produciamo energia, ma siamo grossi consumatori in Valtellina. Il nostro augurio è che i benefici legati alla norma siano in grado di sgravare i costi all'utente finale» ha evidenziato Andrea Mariani di Secam.Energia è prima di tutto sostenibilità. Lo sa bene Repower, una realtà internazionale capace di valorizzare proprio questo tema con le sue politiche aziendali e la scelta dei materiali. «Abbiamo creato il percorso nazionale "Ricarica 101" basato proprio sulla mobilità elettrica e le sulle strutture ricettive che sostengono questo importante tema» sottolinea Davide Morrone. Dal panorama nazionale all 'ultra locale, Aevv Energie è una realtà di Acel Lecco che si occupa di tutte le novità tecnologiche che portano a un diverso impegno delle energie, privilegiando l'ambiente. «In Valsassina abbiamo la possibilità di dar vita a microcentrali idroelettriche, ci piacerebbe creare progetti con l'aiuto di Regione che possano dare un valore aggiunto al territorio» suggerisce Giovanni Priore, presidente di Acel Lecco.Un tema che interessa direttamente la Valsassina rappresentata da Antonio Pasquini, sindaco di Casargo. «Possiamo contare solo su piccole derivazioni, ma dobbiamo valorizzare quello che abbiamo. Oggi non sono attive progettualità di questo genere, ma non lo escludiamo sul futuro. Il domani è rivolto alla progettualità condivisa soprattutto in vista delle Olimpiadi 2026. Stiamo lavorando con tutte le nostre forze per far si che la Lecco-Bergamo prenda il via velocemente. Separiamo il discorso viario e ferroviario, sono due temi distinti e assolutamente da migliorare» evidenzia il presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli. «Mobilità e logistica sono fondamentali per noi imprenditori. Il nostro augurio è nascano nuove progettualità a breve termine per i collegamenti tra Merate-Lecco-Valtellina» evidenzia Federico Perego, imprenditore della Permedica di Merate. Per Massimo Panzeri, sindaco di Merate «il prolungamento della tangenziale Est deve viaggiare in parallelo con il tema delle Olimpiadi, occasione concreta per valorizzare il territorio con strutture adeguate. Sul fronte ferroviario il nostro non è un sistema adeguato a una regione che vuole essere la locomotiva d'Italia. Sul fronte idroelettrico abbiamo due monumenti di architettura industriale incredibili, Bertini e Esterle di proprietà di Edison. Perché non valorizzarle anche in ottica turistica?». Il futuro passa dalla crescita economica delle nostre eccellenze.«I nostri imprenditori non hanno le competenze per accedere alle occasioni offerte dai fondi di investimento e dall'Unione Europea sui progetti sostenibili, sia in ottica ambientale che sociale - precisa Dario Righetti, consulente Deloitte -. Il mio auspicio è che Regione possa accompagnare le imprese in questo percorso di crescita». Il tema dei bandi e delle relative occasioni sono un tema ripreso anche dal consulente finanziario Francesco Megna. In ottica Olimpiadi 2026, saranno le ricadute sul territorio e la competitività costruttiva il vero valore aggiunto per le imprese. «Auspichiamo che il volano dei giochi olimpici sia della stessa natura di Expo. Le aziende vogliono esserci e sono pronte alla sfida» ha precisato Riccardo Confalonieri di Confindustria Lecco e Sondrio. Un tema condiviso da<strong> Manfredi Luongo</strong>, dello <strong>Studio Legale Nctm</strong>. «Quanto più riusciamo a infrastrutturare l'asse Milano-Lario-Valtellina tanto più renderemo il nostro territorio attrattivo agli occhi degli investitori esteri. Le Olimpiadi saranno un volano turistico incredibile, sfruttiamolo!».Per Fabio Dadati e Silvio Oldani, rispettivamente presidente e direttore di Lariofiere, hanno sostenuto che la svolta di Milano è coincisa con Expo. E oggi il capoluogo lombardo è la terza città più visitata d'Italia. «Credo sia fondamentale legarsi al brand Milano, inserendo la zona del lago di Lecco in tutte le iniziative di promozione». Un invito concreto alla collaborazione tra pubblico e privato quello lanciato da Regione. «Partiamo da una ricognizione sul territorio per intercettare i <em>plus</em> giusti e studiamo un piano socio economico che si trasformarsi in occasioni concrete. Costruiremo questo percorso dal basso con le università e le aziende del territorio - ha spiegato Sertori -. Usiamo la vetrina internazionale e intercettiamo i potenziali».&nbsp;<em>Tratto da Bergamopost</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5387</guid>
                        <pubDate>Mon, 23 Dec 2019 03:24:59 +0100</pubDate>
                        <title>Chi vuol rimorchiare accetti la concorrenza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/chi-vuol-rimorchiare-accetti-la-concorrenza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4>Servizi messi a gara</h4><em>di Simone Gaggero Avvocato marittimista dello studio legale Nctm</em>A marzo di quest'anno sono state (finalmente) pubblicate dal MIT le nuove linee guida per il rilascio delle concessioni per l'esercizio del servizio di rimorchio portuale (<a href="http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2019-03/Circolare%20DGVPTM%20n11_2019%20servizio%20di%20rimorchio%20portuale.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Circolare n. 11 del 19.03.2019</a>). Il documento era atteso da tempo e, in particolare, da quando l'entrata in vigore del "<em>Nuovo Codice Appalti</em>", nel 2016, aveva determinato l'esigenza di aggiornare la precedente disciplina (dettata dalla <a href="http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=17142" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Circolare del MIT n. 13961 del 18.12.2013</a>).È un fatto che - nelle more della pubblicazione della Circolare n. 11 - siano stati nel frattempo sospesi tutti i procedimenti di selezione dei concessionari del servizio di rimorchio, con ciò che questo ha significato in termini di "<em>congelamento</em>" delle posizioni acquisite e limitazione della concorrenza per il mercato nei porti in cui le concessioni erano in scadenza.È dunque notizia di queste settimane l'avvio delle procedure necessarie per giungere al lancio delle gare in tutti i porti in cui le attuali concessioni per il servizio di rimorchio sono scadute o prossime alla scadenza.In questo senso, sono innanzitutto due i passaggi che le Autorità Marittime interessate stanno ponendo in essere sulla scorta di quanto previsto da un lato dal <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0352&amp;from=it" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Regolamento UE 2017/352</a> e dall'altro proprio dalle nuove linee guida. Il Regolamento UE 2017/352, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti, si applica infatti - per sua espressa previsione - anche ai servizi di rimorchio portuale. Il suo art. 6 stabilisce che l'Autorità Marittima possa limitare il numero dei prestatori di un determinato servizio per specifiche ragioni afferenti - <em>tra le altre cose</em> - alla sicurezza della navigazione ed alla sostenibilità di tale servizio. Lo stesso Regolamento prevede una procedura per consentire ai soggetti interessati di esprimersi in merito ad eventuali proposte di limitazione del numero di prestatori di un dato servizio prima che la relativa decisione venga definitivamente assunta dall'Autorità Marittima.Ad oggi, laddove (in Italia) questa procedura è stata avviata - incluso a Livorno - le Autorità Marittime hanno sempre proposto di limitare ad uno il numero dei prestatori del servizio di rimorchio. Tale scelta appare coerente con le premesse delle nuove linee guida, nelle quali viene ribadito come il servizio di rimorchio portuale sia un servizio d'interesse generale svolto in un mercato chiuso, in cui il dimensionamento dell'offerta dipende dagli standard di sicurezza fissati dall'Autorità Marittima, ed in cui la domanda risulta sostanzialmente indipendente dalle decisioni imprenditoriali del fornitore (cd. domanda derivata).Secondo il MIT, dunque, un'eventuale situazione di concorrenza nel mercato del rimorchio portuale si rivelerebbe non soltanto inefficace per garantire gli standard minimi di sicurezza (nella misura in cui i concessionari potrebbero trovarsi nella condizione di non riuscire a far fronte ai propri costi), ma persino "<em>distruttiva</em>" per gli stessi concessionari, che potrebbero vedersi costretti a lavorare anche sottocosto non potendo decidere, in virtù del principio dell'universalità del servizio, di svolgere soltanto le prestazioni economicamente più convenienti.Si configura dunque uno scenario di monopolio tale da imporre la massima attenzione alla fase di concorrenza per il mercato. In questo senso, le linee guida optano, in generale, per un sistema a "<em>procedura ristretta</em>", con preselezione dei concorrenti in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di gara e l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il secondo passaggio essenziale per giungere al lancio delle gare (che alcune Autorità Marittime - come quelle di Savona, La Spezia e Genova - hanno già iniziato ad implementare) concerne la definizione dell'assetto base del servizio da porre a gara. La Circolare n.11 del 2019, infatti, stabilisce che - almeno 12 mesi prima della scadenza della concessione - l'Autorità Marittima competente per il rilascio del titolo, d'intesa con l'Autorità di Sistema Portuale e coinvolgendo le rappresentanze nazionali degli erogatori e degli utenti del servizio, debba definire l'organizzazione base del servizio da mettere a gara (precisando, in particolare, il numero di rimorchiatori necessario ed il relativo orario di lavoro).Da notare come la circolare ministeriale chiarisca espressamente che "<em>la definizione dell'organizzazione del servizio costituisce il fondamento per la costruzione della strategia di gara</em>". Nell'occasione, l'Autorità Marittima è inoltre chiamata ad esaminare il rapporto tra fatturato medio dell'ultimo biennio e costo del servizio. Ciò allo scopo di verificare che non vi sia uno squilibrio tale da determinare la necessità di una riorganizzazione del servizio. Va da sé che ogniqualvolta una riorganizzazione non sia necessaria, la via per giungere al lancio della gara risulterà più rapida.Per quanto concerne poi - in concreto - le procedure di gara, possiamo qui limitarci sinteticamente a dire che i bandi dovranno contenere, in particolare, le cosiddette "<em>griglie di valutazione</em>" delle offerte (griglie che costituiscono il <a href="http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2019-03/Circolare%20DGVPTM%20n11_2019%20servizio%20di%20rimorchio%20portuale%20-%20Allegato%201.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">primo allegato</a> alle nuove linee guida). Queste griglie sono espressamente definite indicative e, quindi, soggette ad eventuali modifiche in ragione delle specifiche esigenze di ogni singola realtà portuale. I criteri di valutazione hanno ad oggetto tanto i requisiti tecnici (allo scopo di individuare i concorrenti in grado di garantire il più alto livello possibile di tutela della sicurezza e di operatività delle strutture portuali) quanto i requisiti economici dei concorrenti. Un'ultima annotazione, infine, in tema di tariffe: mentre la precedente disciplina stabiliva un meccanismo di aggiornamento della tariffa su base biennale, oggi l'aggiornamento viene previsto su base quinquennale, fatti salvi l'aggiornamento annuale sulla base del costo offerto in gara rivalutato con l'indice ISTAT (FOI) relativo all'anno precedente e del costo effettivo per consumi e lubrificanti sostenuto nell'anno precedente nonché eventuali aggiornamenti straordinari. In base alla Circolare n.11 del 2019, infatti, nel caso in cui - nei primi quattro anni di ciascun quinquennio della concessione - si verifichino eventi straordinari (ad esempio l'apertura o la chiusura di un terminal) tali da incidere per almeno 1/3 sull'andamento complessivo dei traffici soggetti a rimorchio, l'Autorità Marittima è tenuta a convocare i soggetti interessati per valutare un eventuale nuovo piano economico-finanziario che tenga conto degli eventi straordinari occorsi.Grazie alle nuove linee guida e considerando anche il Regolamento UE 2017/352, il quadro normativo per procedere al lancio delle gare appare oggi definito. Non resta quindi che attendere la pubblicazione dei bandi e l'avvio delle gare.&nbsp;<a href="https://www.portnews.it/chi-vuol-rimorchiare-accetti-concorrenza/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Portnews.it</em></a>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5391</guid>
                        <pubDate>Thu, 19 Dec 2019 03:48:58 +0100</pubDate>
                        <title>Confronto sul diritto sportivo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/confronto-sul-diritto-sportivo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4>Oggi dalle 9 alle 19 nel Salone d'Onore del Palazzo H del Coni l'atteso incontro tra i massimi esperti nel settore</h4><em>Sul palco giudici, dirigenti di squadre come Lotito, Baldissoni e Fenucci, professori universitari e avvocati Organizzazione L'evento voluto dal Direttivo della Ass. Forense Emilio Conte e dall'Avvocato Antonio Conte</em>Si terrà oggi, presso il prestigioso Salone d'Onore del Palazzo H del Coni a Roma, uno dei più noti e conosciuti eventi riguardanti il Diritto sportivo in Italia, appuntamento atteso da tutti gli operatori del settore. Dalle 9 alle 19, si svolgerà infatti il convegno «Fonti, presupposti, normativa, ruoli, procedura e casistiche particolari del Diritto processuale e sostanziale nel calcio». Sul prestigioso palco saliranno tra i più autorevoli giudici sportivi della FIGC, del Collegio di Garanzia del CONI, delle Procure Federali e Generali, nonché importantissimi dirigenti di squadre di calcio di Serie A, professori universitari ed avvocati esperti della materia. L'evento, patrocinato dal Coni che sarà rappresentato dal Presidente Giovanni Malagò con un intervento in apertura e uno in chiusura dei lavori, è organizzato dal Direttivo dell'Associazione Forense Emilio Conte e dall'Avvocato Antonio Conte, già Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Sono stati invitati ad intervenire a rappresentanza delle società di calcio, tra gli altri, il CEO dell'A.S. Roma S.p.A. Guido Fienga, il Vice Presidente Mauro Baldissoni, il Presidente della S.S. Lazio Claudio Lotito e il Direttore Generale del Bologna Calcio Claudio Fenucci.Per la Giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, saranno presenti tutti i Presidenti dei diversi Tribunali e Corti Federali, tra loro l'avvocato Stefano Palazzi e il professor Piero Sandulli, nonché moltissimi componenti della Procura Federale FIGC. Inoltre, prevista la partecipazione per il Collegio di Garanzia del CONI, che è la "Cassazione" dello Sport, di moltissimi giudici, autorevolissimi esperti del Diritto Sportivo.Saranno inoltre presenti il Giudice sportivo della Lega Nazionale Professionisti Dott. Gerardo Mastrandrea e il Procuratore Generale dello Sport Dott. Ugo Taucer. Ma non solo. Perché hanno già confermato la partecipazione grandi esperti della materia come il prof. Alberto Gambino, il prof. Giulio Napolitano, il prof. Saverio Ruperto, il prof. Massimo Zaccheo, l'avv. Mario Sanino, l'avv. <strong>Lorenzo Attolico</strong>, l'avv. Pierfilippo Capello, l'avv. Alberto Ziliani, l'avv. Dario Canovi, l'avv. Giovanni Barbara, il prof. Massimo Proto, l'avv. Luigi Medugno, l'avv. Mattia Grassani, l'avv. Giancarlo Viglione, il prof. Pierluigi Matera, l'avv. Livia Rossi, il dott. Maurizio Borgo, nonché il notissimo Avvocato di Diritto sportivo internazionale Juan Crespo. Durante il convegno si terrà una sezione dedicata alla normativa antidoping, alla quale parteciperanno i massimi esperti della Procura antidoping del CONI. I numerosi autorevoli relatori toccheranno tutti gli argomenti più interessanti relativi al Codice di Giustizia Sportiva nel Calcio.Si parlerà delle fonti normative generali, delle riforme recenti, del nuovo processo disciplinare, del ruolo delle procure federali e di quello dei tribunali giudicanti, sino a giungere al Collegio di Garanzia del CONI. Saranno descritte casistiche particolari sia nel diritto sostanziale che nel diritto processuale, conun'attenzione particolare al ruolo dell'avvocato. Interverranno relatori che parleranno anche della "governance" delle società di calcio - ed anche della Lega Calcio professionisti - e la gestione a livello normativo di queste importantissime realtà.&nbsp;<em>Tratto da Il Tempo - Ed. Roma</em>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5393</guid>
                        <pubDate>Mon, 16 Dec 2019 03:30:43 +0100</pubDate>
                        <title>La formazione degli avvocati passa attraverso gli studi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-formazione-degli-avvocati-passa-attraverso-gli-studi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4>Nelle law firm l'aggiornamento professionale sta diventando parte integrante del lavoro</h4>Studi legali sempre più attenti alla formazione dei propri avvocati. Con l'organizzazione di corsi ma anche, in diversi casi, con la gestione di scuole di formazione esterne, per curare la preparazione della leva forense del futuro. «L'investimento dello studio in termini di formazione per avvocati è recentemente aumentato sia in termini quantitativi che qualitativi», racconta ad Affari Legali Marta Cenini, <em>of counsel</em> e <em>chief knowledge officer</em> di Dla Piper. «Tre anni fa, infatti, lo studio si è dotato di una figura con un rilevante profilo accademico specificamente dedicata alla formazione e ad altre attività di <em>knowledge management</em>. Questo è in linea con quanto avviene a livello internazionale, dove queste figure esistono da tempo e sono state recentemente rilanciate con il progetto Knowledge, che vede, tra i vari obiettivi, anche quello di creare percorsi personalizzati di formazione sia su tematiche nazionali che internazionali. I corsi a livello nazionale sono organizzati in modo tale da garantire anche l'accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense». La funzione di HR organizza poi corsi per lo staff ed il personale dipendente. «Nel 2020 la formazione a livello di studio verterà sulle novità legislative (siamo in attesa dell'attuazione di alcuni disegni di legge del governo Conte) e su tematiche più specifiche in materia di diritto societario e diritto dei contratti». Chi ha creato una vera e propria Law Academy è stato Lipani Catricalà &amp; Partner Studio legale. «La formazione degli avvocati dello studio è garantita dalla Law Academy Catricalà, Lipani, Sbrana avviata in occasione dell'ingresso di Antonio Catricalà nello studio nel 2014. L'Academy si è affermata come centro di alta formazione giuridica, con lo specifico obiettivo di offrire agli avvocati dello studio e sul mercato una formazione specialistica tesa a coniugare le basi teoriche e scientifiche delle materie trattate con le esigenze e esperienze operative proprie del professionista. «A partire dal 2018 la Law Academy ha avviato iniziative in collaborazione con università, associazioni, imprese e soggetti editoriali per offrire agli avvocati interni e sul mercato un'esperienza formativa, attraverso l'organizzazione di convegni, master e seminari nelle materie del diritto pubblico dell'economia», spiega Catricalà, <em>naming partner</em> dello studio. Nel 2020, oltre alle materie storiche dello studio, guarderà a Privacy, Npl, mercato immobiliare e urbanistica.Lo studio Portolano Cavallo si muove diversamente. «La formazione inizia sin dal primo giorno con un Programma di orientamento e si articola negli anni su varie iniziative come seminari ed eventi formativi per l'approfondimento di tematiche giuridiche e per aree più trasversali come le lingue, l'utilizzo di sistemi e programmi, la capacità di parlare in pubblico, di negoziare, di gestire un gruppo di lavoro», spiega il partner Manuela Cavallo. «A tutti gli associati diamo la possibilità di partecipare ogni anno al Columbia Summer Program in maniera gratuita, e di iscriversi a corsi d'inglese estivi il cui costo è a carico dello studio.Con cadenza regolare e periodica, organizziamo seminari interni di condivisione su aggiornamenti o novità normative di interesse trasversale alle varie aree. Ai professionisti più senior offriamo dei percorsi di sviluppo con <em>coach</em> certificati, dopo una fase di valutazione tramite <em>assessment center</em>. Per il 2020 vorremmo continuare a investire su quanto descritto, nonché su tecnologia e sistemi e tematiche legate alla sostenibilità». «Lo Studio incentiva, talvolta sostenendone i relativi costi ovvero contribuendovi, la partecipazione, soprattutto dei professionisti più giovani, a seminari e master organizzati da Università o altre istituzioni», racconta Filippo Fioretti partner dello studio Pavia e Ansaldo. «Infine, considerata la vocazione internazionale che contraddistingue lo Studio dalla sua fondazione, sponsorizziamo <em>secondment</em> di nostre risorse professionali presso studi esteri nonché la partecipazione agli eventi organizzati dall'International Bar Association e dall'American Bar Association. L'investimento che lo studio destina ogni anno alla formazione riflette questo approccio e costituisce una parte importante del budget sia per la partecipazione dei nostri avvocati alle conferenze sia per gli specifici eventi formativi organizzati al nostro interno». Chi non ci gira intorno è invece BonelliErede: «puntare all'eccellenza è la nostra missione quotidiana e su questo la formazione gioca un ruolo fondamentale», dice ad Affari Legali Luca Menci, HR Director dello studio. «Siamo un business di persone, il nostro valore è il <em>know-how</em>, pertanto diventa determinante tenersi aggiornati e rafforzare le capacità personali dei nostri professionisti. La nostra organizzazione ha dimensioni notevoli (circa 800 persone) e l'<em>effort</em> per coltivare e ampliare conoscenze e competenze è significativo, considerando che la formazione viene indirizzata a tutti i componenti di BonelliErede. Nel solo 2019 sono state erogate oltre 40.000 ore di formazione, ciò significa mediamente 10 giorni per ognuno dei nostri professionisti e dipendenti». «Un progetto speciale, e di cui andiamo particolarmente orgogliosi, è quello dell'Academy», aggiunge Menci. «Questo percorso, disegnato su misura per BonelliErede, è stato sviluppato in <em>partnership</em> con Sda Bocconi, una delle più prestigiose scuole di formazione sul panorama mondiale. Negli ultimi tre anni, abbiamo abbracciato un percorso specifico, in chiave gestionale e manageriale, che ha coinvolto <em>in primis</em> i nostri soci (2017). Alla prima edizione ne sono seguite due: l'Academy of managerial empowerment (2018/2019, estesa ai profili più senior) e per ultimo, in imminente arrivo, l'Academy per tutta la popolazione dei senior associate su cui stiamo lavorando insieme a Sda per ottimizzare contenuti e modalità erogative».Risente della sua dimensione internazionale l'esperienza di Dentons: «il <em>target</em> dei piani di formazione elaborati dallo studio è rappresentato dall'intera popolazione di professionisti e staff», spiega il partner Pier Francesco Faggiano. «Circa il 60% dei professionisti e dello staff prende parte attivamente ai programmi di formazione messi a disposizione. Lo studio si è dotato di un Competency Model: un modello che, per ciascun ruolo professionale a seconda della <em>seniority</em>, definisce in una matrice le caratteristiche ideali (sia tecniche sia personali) che ciascun professionista deve avere. «I percorsi di formazione sono basati sulla <em>seniority</em> e profilati sulle esigenze dei dipartimenti nonché dei <em>gap</em> rispetto al nostro Competency Model. I programmi di formazione sono definiti da due comitati di cui faccio parte: Il primo è l'Europe Talent Committee, comitato composto da 5 soci provenienti da altrettanti Paesi europei e da un team strutturato di <em>staff</em> europeo che si occupa dei programmi di formazione e dei percorsi di crescita professionale dei professionisti; il secondo è l'Italian Associate Committee, composto da 3 soci e dal nostro Coo con competenze analoghe allo Europe Talent Committee ma con competenza a livello locale». Articolata anche l'offerta di Toffoletto De Luca Tamajo: «Accanto alla formazione dei nuovi praticanti lo Studio si occupa di curare la formazione continua degli avvocati organizzando seminari aventi ad oggetto temi di diritto del lavoro e processuale e tematiche di carattere deontologico e previdenziale. I seminari vengono accreditati dal Cnf», ricorda il <em>managing partner</em> Franco Toffoletto. «Infine ricordo l'«Innovative Circle», un laboratorio per la creazione di nuovi prodotti e lo sviluppo di quelli esistenti. «Esso si pone l'obiettivo di coinvolgere tutti i professionisti dello Studio in un percorso di promozione dell'innovazione delle metodologie interne di lavoro nonché dei servizi resi ai clienti, contribuendo al rafforzamento dei valori del <em>brand</em> quali conoscenza, organizzazione, efficienza, prodotti, immagine, posizionamento sul mercato e innovazione. Ciò avviene organizzando appositi incontri tematici con la collaborazione di esperti esterni che affrontano tematiche trasversali a quelle legali come, ad esempio, IA Machine Learning, Knowledge Management e Big Data». La Scala Società tra Avvocati ha invece sviluppato un sistema strutturato di formazione interna per i suoi professionisti (<em>senior</em> e <em>junior</em>) e tutti i suoi dipendenti; «ciò al fine di mantenere aggiornate, condivise e coerenti conoscenze tecniche e cultura professionale», spiega Giuseppe La Scala, <em>senior partner</em> della Sta. «Il piano mira, più che a soddisfare le esigenze di formazione continua, a sollecitare <em>skill</em> trasversali e un approccio interdisciplinare sia sotto il profilo umanistico che sotto quello scientifico». Lo studio promuove, dal 2013, Toogood Society, di taglio culturale, rivolto alla crescita dell'avvocato come moderno intellettuale. «La Scala è da sempre attento alla selezione, all'inserimento e alla crescita delle proprie risorse. In quest'ottica, promuove dal 2017 «La Scala Youth Programme», iniziativa rivolta a giovani neolaureati in Giurisprudenza interessati a un percorso di approfondimento in diritto bancario e al successivo inserimento nello studio. Al termine delle settimane formative, i candidati più meritevoli vengono selezionati ed entrano a far parte dello studio a pieno titolo, iniziando così il loro percorso lavorativo come praticanti. Una sorta di «talent» che mira a valorizzare le risorse più promettenti». Il tema della formazione è forte un po' in tutti gli studi.«Facciamo dell'innovatività uno dei nostri tratti caratteristici e conseguentemente anche gli eventi formativi sono sempre indirizzati a sondare i nuovi sviluppi del mondo degli affari», dice <strong>Christian Romeo</strong>, partner di <strong>Nctm Studio Legale</strong>, «con particolare riguardo alle nuove tecnologie e al loro impatto sulla <em>business community</em>». «Noi individuiamo prima il settore di interesse e poi cerchiamo professionisti ovvero organizzazioni che garantiscano la qualità e l'effi cacia della formazione», dice Francesca Sutti, fondatrice con Margherita Grassi Catapano di WLex. «L'identificazione di formatori adeguati avviene anche con il passaparola: per esempio la scuola di formazione in relaziona alla gestione dei dati personali è stata scelta su consiglio del Dpo di un cliente. Nel 2020, nel primo semestre, la formazione a oggi programmata riguarderà la digitalizzazione (funzionamento di pagamenti online, <em>blockchain</em> e <em>fintech</em>), la digitalizzazione dello studio in particolare e Mindfulness». «Il nostro studio è certificato qualità Iso 9001:2015 per cui la progettazione e la valutazione della formazione rientrano tra i processi a sistema», ricorda Silvia Stefanelli, <em>co-founder</em> con il fratello Andrea di Stefanelli&amp;Stefanelli. «Ogni anno viene effettuato un piano della formazione che viene revisionato a metà anno e chiuso a fine anno. La formazione viene valutata da ciascun partecipante sotto il profilo della coerenza dei contenuti con gli obiettivi e dell'organizzazione formativa. Per il 2020 abbiamo già rinnovato la convenzione con il Politecnico di Milano relativo alla Digital Innovation che coinvolgerà la formazione sia dei <em>senior</em> che dei praticanti». Investono in formazione anche in Roedl &amp; Partner, «Oltre alla formazione obbligatoria lo studio organizza diverse iniziative formative che mette a disposizione di tutti i collaboratori», spiega la partner Rita Santaniello. «La selezione delle materie trattate o degli approfondimenti viene fatta sulla base delle esigenze che di anno in anno emergono dai colloqui con i singoli professionisti o dipendenti, sulla base delle esigenze di business e delle richieste del mercato o ancora sulla base dei valori che lo studio vuole trasmettere ai propri collaboratori. Cerchiamo infatti, da un lato, di garantire a tutti i collaboratori un aggiornamento di attualità giuridica e fiscale che permetta loro di interfacciarsi con il mercato e di restare al passo coi tempi. Dall'altro teniamo a ribadire, anche attraverso la formazione, i valori etici che ci caratterizzano e ai quali teniamo in modo particolare. Per questo, particolare attenzione viene data alla deontologia professionale». Lo studio Martelli &amp; Partners, invece, ha investito nel 2019 il 5% del proprio fatturato nella formazione dei propri professionisti. «Nel 2019 abbiamo dovuto coinvolgere gran parte dei professionisti dello studio nella formazione dedicata principalmente all'utilizzo del programma di AI Cicerone», spiega Giovanni Battista Martelli Ceo dello studio. «In tutto circa 35 risorse che lavorano anche in <em>smart working</em>. Per il 2020 punteremo ancora su tematiche connesse a AI, Blockchain e smart contract. In senso ampio su tematiche connesse al <em>legaltech</em>, ovvero sulla nuova direttrice di business alla quale ci siamo aperti grazie anche alla creazione della <em>start-up</em> Nous srl». Obiettivo crisi d'impresa, nel 2020, per Lexant. «Per il 2020 dovremo monitorare la prossima applicazione del Codice della crisi d'impresa. Grande interesse per noi ha anche l'evoluzione del tema della <em>privacy</em> a seguito della prima ondata di applicazione del GDPR», dice Andrea Arnaldi, partner di Lexant. «Lo studio studia e individua percorsi formativi personalizzati. L'obiettivo è quello di aumentare e migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità dei propri avvocati. La selezione avviene mediante la consultazione di note e settoriali piattaforme formative come Altalex, Ipsa, ma anche ricorrendo ad una formazione in grado di elevare le<em> soft skill</em> attraverso metodologie innovative come Lego Serious Play o Mapps, metodologie di formazione sviluppate dalla società di consulenza Trivioquadrivio.&nbsp;<em>Tratto da ItaliaOggi7</em>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5394</guid>
                        <pubDate>Mon, 16 Dec 2019 02:42:18 +0100</pubDate>
                        <title>La Stanza dei Bottoni - Toffoletto per Amendola</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-stanza-dei-bottoni-toffoletto-per-amendola</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<h4>La stanza dei bottoni. Protagonisti &amp; Interpreti<strong>Toffoletto</strong> <strong>per Amendola</strong></h4><div><p><span style="text-decoration: underline;">Consigli&nbsp;per l'Europa&nbsp;</span></p></div><div><p>Il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola , rinfresca la squadra dei consiglieri giuridici. Da un paio di settimane nel team del Dipartimento ospitato a Palazzo Chigi è arrivato <strong>Alberto Toffoletto</strong>. Il giurista milanese, fondatore dello studio <strong>Nctm</strong> e professore ordinario di Diritto Commerciale alla Facoltà di Giurisprudenza della Statale di Milano, è stato nominato con decreto datato 29 novembre e andrà ad affiancarsi alla squadra formata dagli avvocati dello Stato, Maria Francesca Severi e Maria Giovanna Amorizzo e dai giuristi Antonio Cilento e Barbara Guastaferro , già in staff ad Amendola.</p></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div><p><em>Tratto da L'Economia - Corriere della Sera</em></p></div>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5408</guid>
                        <pubDate>Tue, 19 Nov 2019 04:14:00 +0100</pubDate>
                        <title>Commercio estero, a Oriente c&#039;è anche Taiwan. Primo roadshow italiano a Taipei</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/commercio-estero-a-oriente-ce-anche-taiwan-primo-roadshow-italiano-a-taipei</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h3>Commercio estero, a Oriente c'è anche Taiwan. Primo roadshow italiano a Taipei</h3><h5>Non solo Repubblica Popolare Cinese, Giappone e Asean: l'Italia prova a fare sistema anche sul mercato di Formosa</h5>Si parla sempre più spesso di relazioni commerciali (e non solo) con l'Asia. In particolare l'Asia orientale. A partire dalla Repubblica Popolare Cinese, con la quale l'Italia ha sottoscritto lo scorso marzo il <em>memorandum</em> di adesione alla Belt and Road Initiative (Nuova Via della Seta). Ma si cita spesso anche il Giappone, con il quale l'Unione europea ha recentemente raggiunto un accordo di libero scambio, così come l'area dei paesi Asean. In questo scenario si parla però molto poco di Taiwan. Eppure, nonostante conti "solo" 23 milioni di abitanti, Taipei è attualmente la 21esima economia mondiale e rappresenta un mercato dalle potenzialità importanti. Certo, gli anni Ottanta sono passati da un pezzo e il primato tecnologico è, almeno in parte, finito altrove&nbsp;anche per l'esodo di tanti talenti taiwanesi verso la Cina continentale. E anche le tensioni geopolitiche con una Pechino sempre più assertiva nella rivendicazione di quella che ritiene una sua provincia ribelle e nella sua manovra di accerchiamento diplomatica hanno fatto sì che Taiwan uscisse da parecchi <em>radar</em>.Ma in realtà Taipei può giocare ancora un ruolo molto importante anche per l'Italia in ottica di ricerca di nuove opportunità nella regione sul piano finanziario. D'altronde Taiwan, leader mondiale nella produzione di semiconduttori, abbina un eccellente <em>know-how</em> in settori chiave come l'ICT e la logistica a una notevole ampiezza delle riserve valutarie e un forte <em>surplus</em> delle partite correnti, tanto che secondo le stime del Financial Times rappresenta il secondo sistema finanziario al mondo in rapporto al pil. Il tutto in un ecosistema internazionalizzato e profondamente liberale.A sostenere il rapporto tra Italia e Taiwan c'è l'Ufficio Italiano di Promozione Economica,&nbsp;Commerciale e Culturale di Taipei , operativo da ormai 25 anni e dal gennaio 2019 diretto dal ministro plenipotenziario Davide Giglio, che ha alle spalle una lunga esperienza in Asia orientale, avendo servito anche a Hong Kong dal 2001 al 2005, a Osaka dal 2007 al 2011 e a Pechino dal 2011 al 2015.L'ufficio svolge attività di assistenza a privati cittadini, enti pubblici e imprese nei settori relativi agli scambi tra Italia e Taiwan, alla cultura, ai viaggi e al turismo, favorendo i contatti con le autorità locali e svolgendo supporto alle società o industrie italiane che intendono investire o esportare a Taiwan oppure alle società taiwanesi con interessi verso l'Italia. L'obiettivo della rappresentanza italiana a Taipei è quella di incrementare i rapporti commerciali, che potrebbero essere molto maggiori. Taiwan è al momento presente in Italia nel settore logistico (con l'acquisizione datata 1998 del Lloyd Triestino da parte del colosso Evergreen), in quello alberghiero (con il&nbsp;gruppo LDC che possiede cinque hotel a Roma, Firenze, Venezia, Perugia e Asti), e industriale (con il gruppo industriale Fair Friend Group che ha a Milano la sua sede europea dal 2012).L'investimento dei paesi dell'Unione europea a Taiwan è in forte crescita, tanto da far segnare un +101,4 per cento nel 2018. L'Italia, che ha però accumulato un certo ritardo rispetto ad altri competitor europei, potrebbe fare di più. La volontà della rappresentanza italiana a Taipei è quella di fare sistema, andando anche al di là dei consueti settori in cui l'<em>export</em> italiano talvolta si autoconfina. Con il mandato di Giglio, l'Ufficio sta cercando di allargare lo spettro della conoscenza dell'Italia a Taiwan al di là della moda e dell'alimentazione, insistendo per esempio su tecnologia, robotica e non solo.In quest'ottica va inquadrato l'importante evento andato in scena lo scorso lunedì 11 novembre allo Sherwood Hotel di Taipei. dove è stato organizzata una vera e propria missione di sistema dal&nbsp;titolo "<strong>Invest in Italy</strong>". Un <em>roadshow</em> aperto da Davide Giglio e che ha visto diversi interventi. Angelo Cicogna, capo della Banca d'Italia a Tokyo, si è concentrato sui recenti sviluppi e le prospettive future dell'economia italiana. Francesca Chieti di Borsa Italiana ha analizzato le possibilità di connessione con il mercato italiano. Sono poi intervenuti anche Massimiliano Iacchini (responsabile dell'Ufficio del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale responsabile per l'attrazione degli investimenti), il direttore dell'Ice a Taipei Paolo Quattrocchi, Il direttore del Dipartimento per l'attrazione degli investimenti dell'Agenzia Ice Stefano Nigro e <strong>Lukas Plattner</strong> (partner dello studio legale <strong>Nctm</strong>).L'evento, al quale hanno partecipato numerosi rappresentanti di istituzioni governative, bancarie, economiche e legali di Taiwan, è particolarmente importante perché di fatto inserisce Taipei nel circuito dei roadshow di investimento. L'obiettivo della rappresentanza&nbsp;italiana a Taipei è ora che quello dell'11 novembre non resti un caso isolato ma che si prosegua su questa strada per far sì che Taiwan e il suo mercato dinamico ritrovino un posto importante sulla mappa delle opportunità di investimento in Asia orientale.&nbsp;<i>Tratto da <a href="http://www.affaritaliani.it/politica/geopolitica/italia-taiwan-itecpo-relazioni-commerciali-637884.html?refresh_ce" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Affaritaliani.it</a></i>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5409</guid>
                        <pubDate>Mon, 18 Nov 2019 03:02:04 +0100</pubDate>
                        <title>Logistica, si studia la supply chain del futuro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/logistica-si-studia-la-supply-chain-del-futuro</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Analizzare le dinamiche che impattano sulla logistica e sulla <em>supply chain</em> in un mondo in cui l'innovazione modifica rapidamente i processi. E farlo a 360 gradi, toccando tutti gli aspetti focali del contesto, dalla formazione alla ricerca, dalla responsabilità sociale a quella ambientale, all'analisi dello scenario economico e politico. Sono queste le tematiche affrontate a "<span style="text-decoration: underline;">Il logistico dell'anno</span>", evento milanese che ogni anno (questa, la quindicesima edizione) Assologistica e la divisione Cultura e Formazione dedicano alle realtà che operano in questo contesto in modo dinamico, puntando sull'innovazione per competere, spesso anche in modo creativo, e che per questo sono qui premiate."<span style="text-decoration: underline;">Orizzonti e sfide della logistica di oggi e di quella che verrà</span>" è il titolo dell'evento introdotto da Annamaria Di Ruscio, amministratore delegato di NetConsulting cube, delineando lo scenario in cui ci muoviamo oggi e i contestuali elementi di vulnerabilità. "<em>Supply chain, trasporti e logistica rappresentano oggi un settore nevralgico, cuore pulsante degli agglomerati urbani e dell'intera economia mondiale, che sostiene il nostro commercio, le nostre attività ma anche le nostre vite, con una complessità estremamente elevata che percepiamo a volte solo nei casi di discontinuità</em> - esordisce Di Ruscio -. <em>Si parla molto di digital transformation, ma questa può anche diventare un elemento di distruzione se non si riesce a cavalcarla. Le piattaforme di e-commerce e customer experience evolvono e diventano sempre più determinanti nelle strategie aziendali, ma implicano una lotta tra costo e tempo che le Pmi non sempre riescono a gestire se prima non</em><em>trasformano i propri modelli di business tradizionali</em>".<span style="text-decoration: underline;"><strong>Scenari globali ed equilibri industriali</strong></span>Le tecnologie abilitanti ormai consolidate, come IoT, <em>mobile</em> e <em>cloud</em>, e quelle più innovative, come <em>AI</em> e <em>blockchain</em>, supportano un mercato digitale che cresce del 2,8% - confermano gli ultimi dati di Anitec-Assinform -, con dinamiche superiori fino a 30 volte rispetto alla media del mercato. Le Pmi italiane 4.0 "<em>sono la spina dorsale del sistema imprenditoriale italiano</em>"; fra queste, il 75% ha partecipato a bandi per lo sviluppo tecnologico e innovazione, il 45% ha usufruito di incentivi del piano Calenda. &nbsp;Lo dichiara Stefano Musso, tecnologo del Dauin Dipartimento di Automatica e Informatica (Politecnico di Torino): "<em>La strategia ottimale è iniziare da subito ad essere parte integrante della rivoluzione digitale in prima persona, dove la produzione si sposta verso la</em>&nbsp;<em>customizzazione, integrazione per ottimizzare i processi e ridurre i costi, e alla sostenibilità in tutte le sue forme. E dove il cliente finale assume ormai un ruolo centrale nella catena, con un livello di aspettativa che aumenta la strategicità della CX</em>". I <em>trend</em> impattano anche sulla logistica dove, complici lo sviluppo del 5G e della <em>blockchain</em>, si passa da una fase di prototipazione delle tecnologie ad una fase più pervasiva, dove già si concretizzano, ad esempio, alcuni casi di <em>self driving</em>. Il tema delle flotte diventa centrale e segnala la necessità di ridurre l'anzianità dei parchi, mentre la condivisione di magazzini, <em>asset</em> e <em>staff</em> si consolida come un'opzione da valutare. "<em>La blockchain oggi non impedisce le frodi ma le evidenzia in tempi molto rapidi, ovvero sostituisce processi già in atto con un elevato valore in termini di riduzione dei costi</em>" commenta Enrico Camerinelli, <em>blockchain management</em> in <em>outsourcing</em>, che cita alcuni casi italiani di aziende piccole, come&nbsp;Guerra, realtà alimentare che utilizza la <em>blockchain</em> per la certificazione e l'anticontraffazione, o grandi, come Carrefour Italia, che gestisce tracciabilità dei fornitori per conoscere l'origine e i processi dei prodotti.L'economia globale si muove su nuovi equilibri industriali. Dall'ascesa della Cina, passata da un export del 4% al 16% in 20 anni, nell'ambito del piano 2025 che impatta in modo considerevole sul sistema produttivo cinese e sul sistema logistico e dei trasporti, in particolare nei porti. Un contesto in cui il protezionismo costa all'Italia almeno 5 miliardi di dollari. Il baricentro si sposta dalla Cina anche a Giappone, Corea e Taiwan; resistono solo Stati Uniti, Germania e Italia e permane il tema della Brexit.&nbsp;<img class=" wp-image-15246 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/11/Schermata-2019-11-18-alle-09.54.30-200x300.png" alt width="295" height="443"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Gestire la globalizzazione</strong></span>Servono regole più semplici per gestire la globalizzazione che ha colpito le classi sociali più basse, commenta Sara Armella, Studio Legale Sara Armella &amp;&nbsp;Associati: "<em>Dalla crisi economica del 2008 si sono incrementate le politiche protezioniste con dazi alle esportazioni per proteggere le produzioni interne, un tema vissuto non solo negli Usa e nella Brexit ma generalizzato. Le aziende oggi devono non solo definire il perimento del mercato di riferimento ma avere anche un occhio allo scenario globale, su sfide non solo economiche ma anche di conoscenza, creando un reale dialogo e un coordinamento tra centri di studio e sistemi giuridici oltre che affrontare il tema delle competenze, della formazione del personale e dell'allargamento delle conoscenze</em>". L'<em>e-commerce</em> impatta sulla <em>supply chain</em> e sui trasporti e diventa elemento propulsivo anche in Italia, dove l'online è superiore di 4 volte rispetto all'offline. Nel nostro Paese il commercio online registra un valore di 31,5 miliardi di euro nel 2019, in crescita del 15% sul 2018 e gli<em> e-shopper</em> rappresentano il 48% della popolazione. Si diffondono anche qui le <em>e-commerce platform</em> <em>as a&nbsp;service</em>, come dimostra il caso di Co-opetition Amazon e Poste Italiane. Diventa di conseguenza sempre più pressante la gestione di consegne e resi, che abbassano le marginalità delle aziende e richiedono forte specializzazione.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Logistica democratica e tracciabilità</strong></span>Il tema della logistica e dei trasporti ha un enorme impatto sulle città, è l'allarme lanciato nel corso dell'evento - con temi sociali importanti che caratterizzano non solo l'Italia ma tutto il mondo, dove la popolazione mondiale cresce del 30%, con un incremento del 68% nelle aree urbane e del 70% nella produzione agricola per far fronte ai fabbisogni. "<em>La logistica è come il wifi; finché c'è nessuno se ne accorge, quando manca si evidenziano le criticità</em>", dichiara Massimo Marciani, presidente di Freight Leaders Council, che parla di logistica e democrazia economica. "L<em>a logistica lavora sui volumi e quindi tutto si ingigantisce e apre un tema di democrazia economica. Oggi vige la logistica del capriccio e della&nbsp;consegna gratis, che genera una richiesta di servizi che genera tre richieste: buono, veloce ed economico, mix che gli americani dicono non possa convivere. E' necessario un cambio di mentalità oltre che di approccio, riprogettare la supply chain e ridurre i costi logistici e le emissioni</em>". L'auspicio è che la corsa al gigantismo e l'affermazione delle piattaforme elettroniche non facciano perdere di vista la logistica in grado di fare vendere i prodotti nel modo più opportuno sui mercati di riferimento, con attenzione all'eccellenza e al prodotto di nicchia anche su mercati preclusi.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Green e formazione, non più una scelta</strong></span>Sostiene la necessità di una logistica sostenibile e della tracciabilità del bene Daniele Testi, presidente di SOS LOGistica: "<em>Ogni prodotto ha oggi una componente di servizio sempre più grande e importante per il consumatore. La logistica si gioca in una dinamica di servizio e quindi di valore. Serve misurare l'impatto non solo sulla catena ma fino al consumatore</em>&nbsp;<em>finale, con una cultura della sostenibilità, non solo ambientale ma su tutti i processi di sviluppo con piani integrati e individuando le aree prioritarie</em>". Concorda <strong>Michele Bignami</strong>, <strong>head of employment and industrial relations department dello Studio Legale Nctm</strong>&nbsp;che parla delle tecnologie sul mondo del lavoro: "<em>La logistica è uno dei settori più sensibili alla digitalizzazione declinata nelle sue varianti che sta modificando l'organizzazione del lavoro. Esiste un tema di obsolescenza del personale e la necessità di elevare il grado di skill e di aggiornamento con formazione continua, che apre anche un problema etico, perché il profitto non è più la prima dinamica ma l'impatto sull'ambiente</em>". In dieci anni <em>green</em> non sarà più una scelta ma un dovere. Lo dichiara Lorenzo Bollani, business product manager di Tesisquare: "<em>Siamo in un'era del cambiamento, vicini ad una trasformazione digitale di magnitudo e velocità insieme, a cui bisogna rispondere con piattaforme aperte a nuove&nbsp;configurazioni e attori. Si sostiene una supply chain 4.0 dove connettere tutti in una piazza digitale di prodotti supply chain e transportation, una nuvola web per tutto il sistema. Serve un mix di tecnologie da adottare come advanced analystics sulla quale stiamo innestando processi di machine learning</em>".<span style="text-decoration: underline;"><strong>Snellire i processi della PA</strong></span>Le inefficienze stimante nell'ambito della mobilità e dei trasporti sono quantificate nell'1,5% del Pil nazionale. "<em>Mancano piani di finanziamento strutturati per un'implementazione generalizzata e un'azione di coordinazione</em>", sostiene Rossella Panero, TTS Italia, associazione che promuove l'uso di tecnologie Ict. "<em>Connettività, integrazione, sostenibilità dei servizi, tre parole chiave per realizzare la smart mobility nel nostro paese, con un maggior dialogo tra operatori logistici e concertazione con gli enti locali e riuso di best practice</em>". Infine, la ricetta suggerita da Andrea Monti, consigliere Regione Lombardia: "<em>Sburocratizzazione e semplificazione delle normative per essere più veloci non solo negli spostamenti ma anche nel lavoro</em>".&nbsp;<a href="https://inno3.it/2019/11/15/logistica-si-studia-la-supply-chain-del-futuro/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Inno3.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5419</guid>
                        <pubDate>Tue, 05 Nov 2019 03:09:40 +0100</pubDate>
                        <title>Vendita farmaci online. Come aprire alle app e tutelare la concorrenza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/vendita-farmaci-online-come-aprire-alle-app-e-tutelare-la-concorrenza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4>In Italia le regole e le prospettive del settore andrebbero aggiornate anche per evitare posizioni dominanti e per facilitare il ricorso al mobile. Se n'è parlato al FocusDigitalHealth organizzato a Milano dal consorzio Netcomm e da Hps AboutPharma</h4>La normativa vigente in materia di vendita di farmaci <em>online</em> è soggetta a limiti stringenti: la vendita è ammessa solo per i farmaci senza obbligo di prescrizione e solo da parte di farmacie, parafarmacie e altri esercenti commerciali autorizzati, con un determinato esercizio fisico e con il relativo dominio internet, che devono registrarsi nell'apposito elenco, apponendo sulla pagina internet destinata alla vendita dei farmaci la copia digitale del logo identificativo nazionale e il collegamento ipertestuale alla voce dell'elenco corrispondente al proprio esercizio. Benché, nell'attuale impostazione normativa, il sito internet destinato alla vendita <em>online</em> di farmaci sia concepito come la proiezione digitale dell'attività fisica svolta dalla farmacia, consta che in pochi anni alcuni operatori hanno assunto una dimensione digitale molto superiore rispetto all'attività di vendita al pubblico da loro svolta nel loro esercizio fisico, affermandosi <em>leader</em> del settore, in posizione dominante rispetto a tutti gli altri. Ci si deve quindi chiedere se gli attuali limiti stringenti non vadano ripensati in tale contesto e, di converso, se il divieto di utilizzare <em>marketplace</em> digitali non rischi oggi di costituire una barriera all'ingresso per le farmacie non ancora online, che potrebbero così accedere al commercio elettronico di farmaci attraverso convenzionamenti con tali <em>marketplace</em> senza dover sostenere investimenti molto più consistenti per allestire e promuovere sulla rete un proprio sito internet, sia pure nel rispetto dei vincoli normativi vigenti. Inoltre, si dovrebbe valutare se aprire all'ammissibilità, per le farmacie autorizzate alla vendita online, di associare ai loro siti internet registrati anche l'utilizzo di <em>app</em> volte a permettere l'acquisto di farmaci agli acquirenti finali tramite <em>smartphone</em>, quali mere estensioni dell'autorizzazione ministeriale alla vendita online tramite loro sito internet, sempre nel rispetto dei limiti vigenti in tema di magazzino e trasporto.<strong>IL QUADRO NORMATIVO VIGENTE</strong> Il mercato dell'<em>e-commerce</em> dei prodotti farmaceutici è destinato a crescere con la crescente tendenza di utilizzare internet come canale di acquisto in ogni settore. Tuttavia, occorre tenere presente le due esigenze fondamentali tra loro conflittuali che ispirano l'attuale disciplina normativa in materia e che devono ispirarne l'evoluzione, visto il carattere peculiare del farmaco rispetto a ogni altro prodotto di consumo personale: la tutela della salute pubblica e la libera concorrenza. La materia è regolata dall'articolo 112-<em>quater</em> del Dlgs 219/2006 (cosiddetto "Codice del farmaco"), modificato dal Dlgs 17/2014 e dalle circolari emanate dal ministero della Salute datate 26 gennaio e 10 maggio 2016.<strong>AMBITO OGGETTIVO DELLE VENDITE ONLINE: FARMACI SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE</strong> La vendita online di farmaci è limitata a quelli non soggetti all'obbligo di prescrizione medica (Sop e Otc), limite dettato dal legislatore a salvaguardia del connubio tra medico prescrittore e farmacista, volto al controllo rigoroso dell'accesso del paziente ai farmaci soggetti a prescrizione medica in quanto più pericolosi, la cui vendita richiede di verificare l'autenticità della prescrizione, il rispetto dei limiti quantitativi e modali, nonché l'identità del paziente destinatario. Si consideri comunque che, confrontando oggi il quadro regolamentare della vendita offline e quello, più aperto, della vendita online di farmaci, il legislatore ha già ridimensionato l'importanza dell'assistenza o del controllo del farmacista, che, nella vendita <em>online</em> di farmaci Sop e Otc, già non trova evidentemente più spazio. In alcuni Paesi europei già oggi è consentita la vendita online anche di farmaci soggetti a prescrizione (risulta che in Germania anche i <em>marketplace</em> digitali siano autorizzati a vendere farmaci Sop e Otc <em>online</em>, avvalendosi di farmacie convenzionate che procedono all'evasione dei relativi ordini di acquisto con consegna a proprio carico o affidata a spedizionieri). Vi è da chiedersi se, anche in Italia, l'esigenza di tutela della salute pubblica non possa lasciare respiro alla possibilità di modificare il quadro normativo vigente, quantomeno ammettendo che la fase di raccolta dell'ordine di acquisto possa avvenire anche su piattaforme digitali. Il superamento di tale limite, difficile da prevedere nel breve periodo in Italia anche alla luce delle recenti tendenze legislative di matrice conservativa (si pensi al Ddl Sileri recante disposizioni in materia di titolarità e gestione delle farmacie depositato lo scorso agosto), avrebbe comunque il pregio di aprire ulteriormente il mercato dell'acquisto di farmaci online, ma sconterebbe il rischio di condurre a fenomeni di concentrazione o costituzione di posizioni dominanti nelle vendite che rischierebbero di pregiudicare la sostenibilità del modello territoriale delle farmacie, che oggi svolgono un ruolo di vero e proprio servizio sanitario di prossimità nella dispensazione del farmaco e di assistenza e controllo a ciò correlati.<strong>AMBITO SOGGETTIVO DELLE VENDITE ONLINE: SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA VENDITA</strong> La vendita <em>online</em> di prodotti farmaceutici è consentita solamente alle farmacie, parafarmacie e agli altri esercizi commerciali già autorizzati alla vendita di farmaci al pubblico con sede fisica in base a una specifica autorizzazione. Tale limitazione è ispirata dall'esigenza di ricondurre il commercio elettronico di farmaci all'attuale sistema di tracciatura e dall'intento di salvaguardare le condizioni di mercato geografico in cui operano gli esercizi commerciali autorizzati, rispetto a potenziali fenomeni di concentrazione digitale (in Italia esistono circa 20 mila farmacie, di cui circa 700 sono autorizzate a operare con un sito <em>online</em> e l'80% del mercato <em>online</em> dei farmaci è fatturato da meno di dieci farmacie). Siccome il sistema di distribuzione dei farmaci in Italia passa per la programmazione, in via autoritativa, del numero delle farmacie e della loro dislocazione territoriale, tale limite sembra difficilmente superabile nel breve periodo, se non attraverso un radicale intervento che sottoponga a ripensamento l'intero sistema delle farmacie come presidio del sistema sanitario nazionale deputato al controllo <em>extramoenia</em> della somministrazione del farmaco soggetto a prescrizione.<strong>IL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE</strong> L'articolo 112-<em>quater</em> del Codice del farmaco prescrive che, per procedere alla vendita <em>online</em> di farmaci Sop e Otc, le farmacie e gli esercizi commerciali vengano autorizzati, con riferimento unicamente a un determinato esercizio fisico e al relativo dominio internet. Tale limite esprime la massima protezione dell'attuale sistema di vendita di farmaci al pubblico, ponendo come essenziale la relazione univoca tra singolo esercizio commerciale autorizzato e singolo sito internet destinato alla vendita <em>online</em> del farmaco. Tale concezione sta tuttavia iniziando a vacillare sotto il peso di un mercato del commercio elettronico le cui logiche di sviluppo fanno emergere operatori più abili o precoci di altri a cogliere le opportunità di mercato, assumendo una dimensione digitale molto superiore rispetto all'attività di vendita al pubblico svolta dal corrispondente esercizio commerciale. Vi è dunque da chiedersi se, a fronte di un numero ancora molto esiguo di farmacie <em>online</em> rispetto alle farmacie fisiche, l'affermazione di pochi operatori qualificati <em>leader</em> del settore non rischi di costituire una barriera all'ingresso all'interno dello stesso mercato rilevante della vendita <em>online</em> del farmaco, suggerendo l'opportunità di una sua apertura ad altri operatori, a condizioni che salvaguardino in ogni caso le esigenze di tutela della salute pubblica, inclusa la preservazione del sistema capillare delle farmacie di prossimità, che potrebbero così accedere al commercio elettronico senza dover sostenere investimenti molto più consistenti per allestire e promuovere sulla rete un proprio sito internet.<strong>LE LIMITAZIONI REGOLAMENTARI ALLA DISTRIBUZIONE: MAGAZZINO, TRASPORTO E PREZZO DI VENDITA</strong> Attualmente, in Italia, vige il sistema della distribuzione cosiddetta <em>full-line</em> e il commercio elettronico del farmaco è stato plasmato coerentemente per preservare le farmacie come presidi locali del sistema sanitario nazionale in senso ampio. Infatti, la farmacia o comunque l'esercizio commerciale autorizzato può vendere <em>online</em> al pubblico solamente medicinali Sop/Otc acquistati con il proprio codice univoco e conservati presso il proprio magazzino; parimenti, può vendere online solo i medicinali di cui è già in possesso e, nel caso in cui sia sprovvisto del medicinale richiesto dal cliente tramite il sito <em>web</em>, deve procedere a effettuare l'ordine al distributore. Prima di provvedere alla spedizione al cliente del farmaco richiesto, dovrà quindi entrare nel materiale possesso dello stesso, non potendo richiedere direttamente al distributore di consegnarlo al cliente. Quanto al trasporto dei farmaci nella catena della vendita <em>online</em>, l'articolo 122-<em>quater</em>, comma 10 del Codice del Farmaco stabilisce che tale trasporto sia effettuato nel rispetto delle Linee guida in materia di buona pratica di distribuzione, le quali prevedono che tale trasporto debba essere effettuato secondo modalità volte a garantire la sicurezza, l'integrità, nonché la corretta identificazione dei prodotti, salvaguardandoli dal pericolo per la sicurezza o per l'efficacia dei farmaci stessi. Circa il prezzo di vendita <em>online</em>, la circolare del 10 maggio 2016 del ministero della Salute ha stabilito che il prezzo praticato sul sito internet dell'esercizio commerciale autorizzato può essere scontato, purché tale sconto sia pari a quello praticato nei locali dell'esercizio commerciale, previa adeguata informazione. Quanto alle spese di spedizione, il soggetto autorizzato alla vendita a distanza può inoltre decidere, previa comunicazione sul sito web, se applicare o meno tali spese nella vendita online di farmaci, purché la medesima prassi sia applicata a qualsiasi prodotto venduto online dal soggetto autorizzato. Tali misure sembrano rivolte a evitare politiche di sconto dedicate esclusivamente al canale online che potrebbero, ancora una volta, pregiudicare la sostenibilità del modello territoriale delle farmacie e parafarmacie di prossimità. Allo stato, sembra quindi non vi sia margine per ipotizzare soluzioni diverse da quelle in vigore.<strong>APPLICAZIONI DIGITALI ("APP")</strong> Secondo la circolare del ministero della Salute del 10 maggio 2016, non è consentito l'utilizzo di siti <em>web</em> intermediari, <em>marketplace</em> o <em>app</em> per <em>smartphone</em> e <em>tablet</em> per la gestione <em>online</em> dei processi di acquisto di medicinali. Tuttavia, il recente fenomeno rappresentato dallo sviluppo di applicazioni digitali che consentirebbero la consegna a domicilio di medicinali impone una riflessione critica del dettato ministeriale. Tali <em>app</em> consentirebbero, ad esempio, previa registrazione, di selezionare la propria farmacia di fiducia, ricercare e selezionare il prodotto desiderato, per poi impostare il proprio indirizzo di consegna. Il vettore incaricato, quindi, si recherebbe presso la farmacia o parafarmacia, al fine di ritirare il farmaco ordinato e completare la consegna al consumatore-paziente. Le comprensibili perplessità circa tali applicazioni, legate specialmente al vettore, meritano tuttavia di essere ridimensionate. Infatti, a oggi il primo pensiero corre alle piattaforme digitali di consegna urbana e al connesso fenomeno dei cosiddetti <em>rider</em>, da tempo oggetto di impulsi legislativi volti all'estensione di tutele giuslavoristiche. Tuttavia, sembra che la chiusura alle applicazioni tecnologiche non possa contribuire alla soluzione quanto piuttosto possa farlo la regolamentazione di tali applicazioni, che ne permetta l'abbinamento a vettori conformi ai vincoli opportunamente imposti dalla legge. In linea con tale prospettiva, sarebbe plausibile quantomeno concepire farmacie autorizzate a vendere Otc e Sop attraverso applicazioni di propria titolarità, quali estensioni dell'autorizzazione a loro debitamente concessa per la vendita <em>online</em>, laddove il trasporto e la consegna dei relativi farmaci avvenisse tramite vettori specializzati, come già del resto accade attualmente in caso di vendita online tramite gli stessi siti internet autorizzati.<h4>Gli acquirenti online di prodotti di Health&amp;Pharma</h4><img class="alignnone  wp-image-14968" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/11/Schermata-2019-11-05-alle-09.49.13-300x193.png" alt width="631" height="406">&nbsp;<em>Tratto da&nbsp;About Pharma and Medical Devices</em>&nbsp;]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Life Sciences and Healthcare</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5422</guid>
                        <pubDate>Wed, 23 Oct 2019 04:59:18 +0200</pubDate>
                        <title>Lastampa.it</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lastampa-it</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4>Il primo social network economico finanziario inizia ufficialmente il percorso che porterà alla quotazione sul mercato AIM Italia</h4><strong>UCapital24</strong> ha presentato in data odierna la comunicazione di pre-ammissione a Borsa Italiana, funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e <em>warrant</em> sul mercato AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana.UCapital24 ha dato vita a un <em>social network</em> che, attraverso un’unica piattaforma web integrata e un APP mobile, si propone come punto di riferimento mondiale per tutti gli operatori economici e finanziari e per i soggetti istituzionali, professionisti, retail interessati al mondo economico e finanziario.<img class="wp-image-14856 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/10/Schermata-2019-10-23-alle-10.54.08-193x300.png" alt width="293" height="455">&nbsp;L’operazione di quotazione prevede un collocamento privato con una raccolta minima pari a 2,2 milioni di Euro nonché la conversione al prezzo di IPO di crediti nei confronti della Società e apporti di capitale per un ammontare pari a 2 milioni di Euro attraverso un aumento di capitale riservato, per un totale di Euro 4,2 milioni. Il collocamento privato per massime 1.103.000 azioni ordinarie prive di valore nominale è destinato a investitori qualificati italiani, investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d’America e con l’esclusione di Canada, Giappone e Australia, nonché investitori non qualificati.La struttura dell’operazione prevede, inoltre, l’assegnazione di un <em>warrant</em> per ciascuna azione di nuova emissione sottoscritta nell'ambito del predetto Collocamento Privato. Il prezzo atteso delle azioni della Società è pari a 4 Euro per azione, equivalenti ad una capitalizzazione della Società pari a Euro 11,5 milioni <em>post-money</em>.L’inizio delle negoziazioni sul AIM Italia è previsto nel corso del mese di novembre 2019.UCapital24 è assistita da EnVent Capital Markets, in qualità di Nomad e Global Coordinator, Ambromobiliare nel ruolo di advisor finanziario, <strong>Nctm Studio Legale </strong>come<strong> advisor legale</strong>. BDO Italia S.p.A. è la società di revisione con il team di Advisory analista del piano. Lo Studio Mazzocchi&amp;Associati è l’advisor fiscale.&nbsp;&nbsp;<a href="https://finanza.lastampa.it/News/2019/10/22/ucapital24-sincammina-verso-piazza-affari/NDNfMjAxOS0xMC0yMl9UTEI" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Lastampa.it</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5423</guid>
                        <pubDate>Wed, 23 Oct 2019 03:57:11 +0200</pubDate>
                        <title>Automazione e robotica</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/automazione-e-robotica</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Presentati a Grugliasco, in occasione dell’incontro “Factory Stories” organizzato da Kuka insieme a Sick e a Swisslog, i tre progetti di rinnovamento del processo logistico realizzati rispettivamente da Gruppo Comoli Ferrari, SKF e YKK hanno attinto a piene mani dalle nuove tecnologie di automazione e robotica. Con risultati molto significativi di miglioramento delle performance&nbsp;evidenziato che le possibilità di automazione e potenziale tecnico in Italia sono tra i più elevati in Europa e si attestano attorno al 50%. Sono stati inoltre citati i dati di alcuni importanti studi, secondo i quali l’Italia è il Paese le cui risorse umane operative nel mondo della logistica più si prestano ad essere sostituite dall’automazione (63%), in particolare per le mansioni manuali e ripetitive. Si tratta di un passaggio decisivo per il futuro di uno scenario industriale che, entro il 2030, punta a rendere le macchine non più semplicemente automatizzate, ma autonome. «Gli studi mettono in luce l’elevato potenziale di crescita legato alla produttività che si crea grazie alla sostituzione con mezzi automatici delle attività ripetitive a basso valore aggiunto» spiega Michele Calabrese, Responsabile della nuova Business Unit CLS imation. Una necessità che si imporrà negli anni a venire e della quale CLS ha ben chiari i margini di sviluppo e il potenziale per le imprese: «Siamo convinti che le imprese che investiranno in automazione trarranno importanti benefici a livello di produttività, qualità e competitivita. Proprio per questo abbiamo istituito CLS imation, una business unit dedicata alla ricerca di soluzioni intelligenti per l’automazione in ambito logistico. Il nostro Focus Day ha voluto mostrare tutto il potenziale delle nostre soluzioni all’avanguardia in questo settore». Secondo Thomas Visti, CEO di MiR – Mobile Industriai Robots, la robotica collaborativa mobile sarà uno dei trend fondamentali per il 2019. «La IFR (Federazione Internazionale di Robotica) ha rilevato che le vendite di robot di servizio professionali sono aumentate dell’85% dal 2016 al 2017 e sono state vendute 109.500 unità, per un valore totale di 6,6 miliardi di dollari» riferisce Thomas Visti. «Inoltre nel 2017 il 63% dei robot di servizio per uso professionale era di uso logistico come i robot mobili autonomi. La loro popolarità è aumentata costantemente, tanto che l’IFR stima che le vendite saliranno a 600.000 unità tra il 2018 e il 2021». «Anche il mercato italiano sta crescendo e ci sono segnali positivi, specialmente nell’ambito dell’ammodernamento degli impianti e delle linee di produzione» aggiunge Davide Boaglio, Area Sales Manager per l’Italia. «Il settore della robotica è in forte crescita e molte aziende hanno recepito le normative di Industria 4.0. L’automazione del trasporto interno è un passo obbligatorio per quelle organizzazioni che desiderano crescere. L’Italia è, ad oggi, tra i Paesi che utilizzano maggiormente tecnologie automatizzate nell’industria, e ne abbiamo già avuto conferma: le implementazioni del nuovo MÌR500, dal suo lancio ad automatica lo scorso giugno, hanno già superato le aspettative». Ma le conferme arrivano anche da chi costruisce magazzini, oltre che da chi li allestisce. Nel corso del seminario dal titolo “<strong>Logistica, settore ancora in crescita o in consolidamento?</strong>” organizzato da <strong>Nctm Studio Legale</strong> in collaborazione con II Sole 24 Ore, al quale World Capital ha preso parte attiva fornendo una panoramica sul settore immobiliare logistico italiano, sono stati riportati dati interessanti relativi alla propensione da parte delle aziende all’inserimento di attrezzature automatiche.Durante l’evento infatti World Capital ha presentato, in esclusiva, i dati rilevati da H World Captar un’indagine rivolta agli operatori logistici, che alla domanda su quali ambiti investirebbero per lo sviluppo strategico della propria attività, hanno risposto sull’automazione per il 34%. A seguire, il 25,5% degli intervistati punterebbe sull’ammodernamento del capannone, il 23,4% sulla formazione delle risorse umane e infine il 17% sugli impianti. «Dalla <em>survey</em> notiamo non solo un sentiment orientato all’automazione del capannone, ma anche al suo efficientamento energetico, questo per ben il 62,9% degli intervistati» dichiara Lucia Dattola, Dipartimento di Ricerca di World Capital. «Soffermandoci sempre sui capannoni del futuro, la dimensione ideale per il 54,3% risulta tra i 10.000 e 30.000 mq, mentre per il 48,6% l’altezza deve essere compresa tra i 10 e 12 metri. Infine, dando uno sguardo anche ai capannoni lastmile, abbiamo riscontrato che per l’80% le strutture logistiche saranno posizionate tra 1 lem e HO lem dalla città». Lo stretto legame fra logistica e real estate è confermato anche dal report annuale sulla Logistica 2018 realizzato dal dipartimento di ricerca italiano di JLL. Da questo documento risulta anche che i robot e l’automazione cambieranno i requisiti fondamentali dei magazzini: non basterà più soltanto avere degli asset in posizioni strategiche. L’offerta infatti riceve una forte spinta all’innovazione dalla diffusione di robotica, automazione ed <em>e-commerce.</em> Inoltre, in un panorama caratterizzato da una scarsa offerta, aziende che hanno altri <em>core business</em> rispetto alla logistica tenderanno a dismettere portafogli <em>real estate</em> per concentrarsi sulle loro attività principali. L’automazione nei magazzini ha di molto superato il classico concetto di deposito e recupero delle merci, con sistemi pensati per una serie di funzioni aggiuntive, come ad esempio lo smistamento e la classificazione dei prodotti, la raccolta e l’imballaggio delle spedizioni. Il tutto realizzato con l’ausilio di nuovi sistemi tecnologici computerizzati. Lo sviluppo dell‘<em>e-commerce</em> in particolare ha spinto le aziende a investire maggiormente in sistemi di questo tipo che supportano lo smistamento di grandi volumi di beni di piccole dimensioni, con ordini multi-linea e sistemi di trasporto performanti. Generalmente il miglioramento della produttività sarà raggiunto grazie all’utilizzo di robot, che assolvono un numero sempre maggiore di funzioni che vanno dallo scarico alla raccolta delle merci, fino all’imballaggio e alla spedizione delle stesse. Non basterà più, dunque, avere degli asset in posizioni strategiche. Quello che cambierà sono le caratteristiche stesse dei magazzini, che si modificheranno nel lungo periodo, in base a nuove necessità derivanti da un utilizzo sempre più importante dei robot nella logistica. Ad esempio, i magazzini si svilupperanno in altezza anziché in larghezza, occupando meno suolo. I piani mezzanini diventeranno fondamentali per supportare i sistemi automatizzati e i robot. Inoltre, le caratteristiche dei pavimenti dei magazzini dovranno essere migliorate per sopportare carichi maggiori e uniformi. Come si utilizzano robot e automazioni negli ambienti e nei processi della logistica? Oltre agli esempi approfonditi nelle pagine precedenti, dal mercato arrivano continue novità, che hanno come protagonisti anche i <em>player</em> più consolidati della movimentazione interna e delle applicazioni logistiche. Cominciamo la serie delle novità applicative con un’applicazione di <em>picking</em> robotizzato basata su robot semoventi Toru di Magazino, implementati presso un importante magazzino Zalando in Germania. I due robot logistici Toru sono stati testati per otto mesi presso il centro distribuzione di Erfurt: ora l’azienda sta passando alla modalità pilota trasferendo i robot al magazzino di Lahr dove saranno utilizzati in attività operative quali l’elaborazione degli ordini reali dei clienti. «Dopo essere stati testati in svariate operazioni di prelievo e smistamento, i robot Toru si sono dimostrati sistematicamente affidabili in ambito logistico e ora sono pronti a entrare in azione nel nostro centro di distribuzione di Lahr», dichiara Cari-Friedrich zu Knyphausen, responsabile dello sviluppo logistico di Zalando. «Stiamo testando tecnologie che possano sostituire il personale nelle attività fisicamente più impegnative o monotone. I robot Toru sollevano i nostri collaboratori da mansioni non ergonomiche, come piegarsi verso il basso o allungarsi per prelevare i prodotti dagli scaffali più in alto o più in basso. Non si tratta di una transizione completa verso l’automazione: la nostra strategia consiste piuttosto nel promuovere un’efficace collaborazione tra le persone e la tecnologia». La caratteristica distintiva di queste soluzioni è la capacità di individuare e prelevare singole scatole di scarpe. Questo elemento li differenzia dalla maggior parte di altri sistemi robotizzati, che spesso riescono a spostare interi pallet o imballi, ma non sono in grado di prelevare prodotti specifici. Zalando aveva precedentemente concordato con Magazino, la start-up che ha sviluppato Toru, i parametri per i quali sarebbe valsa la pena utilizzare i robot: da un lato la gestione dei prodotti (ossia scatole di scarpe) senza errori e dall’altro il numero di scatole prelevate in rapporto al tempo di inattività dei robot. All’inizio i robot restavano fermi per periodi più lunghi durante lo svolgimento delle operazioni, per errori di rilevamento o a causa dei tempi di elaborazione. Riducendo queste pause, è stato possibile aumentare in maniera considerevole il numero di prelievi orari. A Erfurt era stata creata un’area di collaudo dedicata con determinati requisiti tecnici, in modo che i robot non interferissero con le attività quotidiane. Oggi, grazie ai progressi nell’hardware e nei relativi algoritmi, i robot hanno maggiori competenze rispetto a quelle che possedevano quando sono stati avviati i test e sono pronti per l’impiego nel centro di distribuzione di Lahr che dispone dello spazio necessario per l’impiego e per le stazioni di trasferimento e ricarica. La differenza tra l’operatività effettiva e quella in fase di collaudo consiste nel fatto che ora i robot gestiranno veri ordini trasmessi dai clienti e lavoreranno a fianco dei dipendenti del centro di distribuzione. Tornando in un contesto di automazione “classica” possiamo citare il nuovo hub di Poste Italiane, recentemente inaugurato presso l’Interporto di Bologna, alla presenza del nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Questo sito di eccellenza, dotato di triplice impianto di automazione per colli di diverse misure, è stato presentato al pubblico nel mese di luglio, nel corso di una cerimonia affollata e solenne, nella quale sono state pronunciate parole di ottimismo e di speranza per il futuro, soprattutto da parte del presidente della repubblica, anch’egli visibilmente impressionato dall’importanza del progetto realizzato da Poste Italiane. Un progetto che sostanzialmente stabilisce un ponte fra passato e futuro, dimostrando da parte di Poste Italiane la capacità di coniugare la sua competenza tradizionale con una spiccata volontà di innovazione e l’intenzione di cogliere le opportunità offerte dai nuovi business, principalmente il commercio online. Il centro logistico è realizzato con tecnologie alTavanguardia e ispirato ai principi di sostenibilità ambientale promossi da Poste Italiane. Sulla copertura dell’impianto sono stati installati pannelli fotovoltaici che coprono una superficie di 5.500 metri quadrati e generano una quantità di elettricità superiore al fabbisogno energetico diurno, riducendo di 225 tonnellate le emissioni annue di CO2. La struttura ha ottenuto il livello “Gold” per la certificazione LEED, la certificazione energetica e di sostenibilità più diffusa al mondo. Dedicato al business e-commerce e corriere espresso, il nuovo sito è ad oggi il più grande di questo genere in Italia. È dotato di sistema automatico di nuova generazione per lo smistamento ed è capace di lavorare ogni giorno 250 mila pacchi, anche di dimensioni extra-large. La struttura è stata costruita all’Interporto di Bologna su una superficie totale di 75 mila metri quadrati (di cui 23.600 mila al coperto) con un investimento complessivo di 50 milioni di euro tra costi di fabbricato e dotazioni tecnologiche. Nell’impianto lavorano ogni giorno complessivamente 600 persone; sono presenti 182 posizioni di carico con attracco diretto sui mezzi per permettere di caricare immediatamente i pacchi sull’automezzo a monte e a valle del processo di smistamento. Il sistema di <em>sorting</em> è costituito da tre impianti che suddividono automaticamente i pacchi per destinazione e peso/volume su 544 uscite, consentendo la gestione sia di buste e piccoli pacchi, sia dei colli <em>extra-large</em>, per una capacità complessiva di 34.000 pezzi all’ora. Per la costruzione dell’hub sono stati necessari circa 17 mesi, con l’impiego di 340 persone per oltre 140.000 ore di lavoro, stesi 63 km di cavi, 35.000 metri quadrati di pavimentazione in asfalto e utilizzate 295 tonnellate di acciaio. In totale, l’impianto gestisce 250.000 colli al giorno, di cui 160.000 di piccole dimensioni e 90.000 di medie e grandi dimensioni; numeri che lo rendono parte fondamentale della dorsale di smistamento di Poste Italiane, insieme ai centri di Piacenza, Roma e Milano. I quattro hub sono collegati alle filiali e ai centri di recapito distribuiti sul territorio italiano, per la gestione operativa dei pacchi che verranno poi consegnati dalla rete dei portalettere e dei corrieri.Tornando alla logistica per l’industria, una soluzione che si distingue per originalità è quella vista presso Sodalis, prima realtà italiana nel <em>beauty</em> e igiene personale, con diversi marchi acquisiti negli anni – l’ultimo è Deborah, a fine 2018. Si tratta del sistema automatico di magazzino unito al robot stratificatore, visto insieme a Christian Giandolini, Logistic &amp; Customer Service Manager di Sodalis Group. Con oltre una ventina di <em>brand</em> diversi e fatturato di oltre cinquecento milioni di euro, Sodalis ha una presenza internazionale grazie anche alle filiali in Spagna, Portogallo, Francia, Russia e Cina. La produzione di Sodalis è tutta italiana, per la gran parte anche a servizio dell’estero, e per oltre il 65% realizzata presso lo stabilimento di Lodi Vecchio, dove risiedono anche il laboratorio, la ricerca&amp;sviluppo e la competenza sulle formule. Fanno eccezione alcune linee di prodotto, come, ad esempio aerosol, prodotti contenenti alcool, insetticidi e disgorganti. Anche i prodotti Bionike hanno mantenuto la propria sede produttiva a Lainate e il servizio logistico terziarizzato presso il partner Difarco. Per tutti gli altri prodotti, Sodalis gestisce internamente il servizio logistico, con un polo logistico di sua proprietà sito a Borgo S. Giovanni (Lodi), a circa 10 km dalla sede produttiva. Qui viene concentrato tutto il prodotto finito, per essere rilanciato ai clienti in Italia, ai distributori e alle filiali estere. Questo sito logistico è composto da due moduli tradizionali da 8000 mq, più uno di circa 9000 mq completamente automatizzato. Il magazzino prodotti finiti ha una capacità totale di 56mila bancali, 42mila dei quali gestiti nell’impianto automatico (135 metri di lunghezza, sei trasloelevatori, 14 livelli di stoccaggio in doppia profondità). Il progetto nasce dalla collaborazione con Stocklin per la costruzione dell’impianto vero e proprio e Beta 80, che fornisce il software per la gestione dei flussi di magazzino (WMS Stockager). Adiacente all’impianto automatico vi è anche il sistema robotizzato che effettua la stratificazione dei pallet, sviluppato dall’azienda Smartlog, in collaborazione con diversi fornitori di robotica e movimentazione, oltre al supporto di Beta80 per l’integrazione software generale. Sodalis lavora prevalentemente su pallet, per il 95% dei prodotti in entrata e il 70% dei prodotti in uscita. Il prodotto che entra viene indirizzato, previo controllo, al magazzino automatico, che gestisce le classi di rotazione. Da qui, può uscire ancora nella stessa versione con cui è entrato, oppure inviato al robot stratificatore che riassembla strati e colli in nuovi <em>pallet</em> misti. Come funziona? In pratica, i bancali escono dall’impianto automatico e si dirigono verso il robot, che li suddivide in strati, indipendentemente dagli ordini che deve evadere; o meglio, il robot stratifica tutto il <em>pallet</em> anche se l’ordine effettivamente avanzato richiede uno strato solo. Essendo infatti tutti prodotti di classi di rotazione alte, è molto probabile che negli ordini successivi si richiedano ancora gli stessi strati. In ogni caso, l’impianto tiene a disposizione gli strati non utilizzati presso un <em>buffer</em> apposito per un periodo limitato, settabile a sistema; in seguito, se non richiesti, li ricompone in un nuovo <em>pallet</em>. Tutti i <em>pallet</em> in uscita, poi, vengono fasciati e rietichettati in automatico – con etichetta SSCC per la spedizione – e un operatore provvede a porli nella baia di carico, o meglio ancora direttamente sul camion. Questo è praticamente l’unico punto di contatto fra operatori e <em>pallet</em>, insieme all’ingresso, per circa l’85% dei prodotti Sodalis. Anche per questo gli indicatori di performance sono molto positivi: inversioni di prodotto praticamente zero, mancati carichi altrettanto, possibilità di errore umano limitata ad un 15% di volumi, gestiti in modo tradizionale, dove comunque sussistono altre modalità di controllo, ad esempio di peso e dimensioni. Altra applicazione rilevante è quella realizzata da Knapp per Migros Lucerna: una nuova infrastnittura di magazzino basata su una soluzione ad alto grado di automazione per il settore alimentare. Migros Lucerna è il principale datore di lavoro privato della Svizzera centrale, con oltre 6.000 dipendenti e un fatturato annuo di 1,46 miliardi di franchi svizzeri. La cooperativa gestisce 55 supermercati e ipermercati, 5 outlet, 9 partner VOI Migros (piccoli esercizi di quartiere facenti capo alle cooperative Migros Aare, Lucerna e Zurigo), oltre 20 centri di distribuzione specializzata, 21 strutture di ristorazione, 3 Scuole Club, oltre a centri sportivi, centri fitness e campi da golf. I punti vendita vengono riforniti da una a tre volte al giorno o sei volte alla settimana con prodotti freschi (latticini, carne e insaccati, frutta e verdura). Il programma di espansione pianificato dall’azienda, da realizzarsi entro il 2025, renderà obsoleto l’attuale magazzino di Dierikon, già oggi al limite delle proprie capacità. Si è puntato quindi a implementare una soluzione competitiva ad elevato grado di automazione. Sulla base della sua pluriennale esperienza, Knapp ha potuto proporre a Migros Lucerna la soluzione su misura per il comparto frutta e verdura.Tra l’altro lo stesso impianto – la soluzione Fast Picking – è utilizzato da diversi anni presso un’altra cooperativa del gruppo, Migros Zurigo. «L’attuale impianto semiautomatico non riesce più a gestire le confezioni trattate. Dobbiamo perciò affidarci sempre più spesso all’allestimento manuale» spiega Arthur Blaettler,<em> project manager</em> per la logistica di Migros Lucerna. «Grazie alla soluzione di Knapp saremo in grado di soddisfare in modo quasi completamente automatico le speciali esigenze dell’area dei cartonaggi». Con la soluzione Fast Picking, Knapp offre il sistema ideale per un prelievo completamente automatico ad alto rendimento. Presso la sede di Dierikon saranno così possibili la depallettizzazione automatica di oltre il 90% di tutti i prodotti freschi, il deposito temporaneo nel sistema di stoccaggio e prelievo OSR Shuttle e la pallettizzazione in base alle richieste delle filiali. Le aree del magazzino verranno collegate da efficienti sistemi di trasporto per pallet e per contenitori. La messa in funzione della soluzione è prevista per l’inizio del 2021. Tornando sul fronte del fine linea, è firmato Savoye un progetto di ammodernamento delle linee di packaging automatiche realizzato presso Office Distribution e GDN Logistica, aziende del Gruppo GDN.Dopo oltre dieci anni dall’installazione della prima linea di <em>packaging</em> automatica nel centro distributivo di San Cipriano Po (Pavia), per far fronte alla crescita dei volumi e all’aumento del livello di servizio per i propri clienti, GDN Logistica ha deciso di affidare a Savoye il progetto di revamping delle due attuali linee di <em>packaging</em>. «Questo intervento, come altri in cantiere, rappresenta il nostro sforzo continuo per dare al termine “livello di servizio”, termine oggi abusato e spesso banalizzato, un contenuto al passo con le aspettative del mercato di oggi» dichiara Andrea Ghidini, AD di Office Distribution. Un valore importante per Office Distribution S.p.A., che distribuisce sul mercato italiano prodotti per ufficio secondo l’accezione più moderna della categoria, che va da prodotti tradizionali di cancelleria a categorie quali l’igiene, la sicurezza, il catering, l’arredo e qualsiasi altro prodotto possa soddisfare esigenze dell’ambiente di lavoro, con una costante attenzione rivolta alla gestione di tutte le novità che il mercato propone. Con ventimila prodotti a catalogo, OD è in grado di servire i propri clienti in tutto il territorio nazionale con spedizioni effettuate nell’arco di 24/48 ore.II progetto prevede l’inserimento di due innovative macchine coperchiatrici Intelis Jivaro, la cui caratteristica principale è quella di ridurre in maniera completamente automatica l’altezza della scatola, adattandone quindi il formato al materiale contenuto. Ciò rappresenta una decisa svolta nella qualità e nel livello di servizio che GDN Logistica, principale fornitore di Office Distribution, sarà in grado di fornire ai clienti di OD. Robotica e automazione sono da tempo alleate per la qualità e la velocità dei processi produttivi. A tal fine, K.L.A.IN.robotics ha supportato N.VAEP nella selezione di due robot Scara HS455 Denso, per la realizzazione di un’isola robotizzata completamente autonoma e con un controllo della qualità al 100%. L’applicazione è stata progettata e sviluppata per una nota azienda specializzata nella componentistica per trasmissioni meccaniche e oleodinamiche. Oggi questa azienda dispone di un’isola robotizzata, coerente con i criteri di Industry 4.0, in grado di snellire i processi di assemblaggio; il sistema infatti è in grado di gestire in modo completamente autonomo la produzione e il montaggio di raccordi oleodinamici per basse/medie e alte pressioni. Il funzionamento dell’isola robotica prevede, come prima fase, il posizionamento di un cassone di pezzi grezzi da parte dell’operatore nella zona di carico, dove è situata la porta di accesso. Qui, tramite un sistema magnetico a tre assi vengono prelevati i raccordi e trasportati nel vibratore circolare che, abbinato a un vibratore lineare, li singolarizza facendoli cadere sul nastro trasportatore della visione guida robot. Una volta che i raccordi arrivano davanti alla telecamera, il software riconosce la posizione e la trasmette al robot, che va successivamente ad effettuare la presa. Sfruttando la massima velocità e accelerazione del modello 4 assi Scara HS455 Denso, fornito da K.L.A.IN.robotics, il pezzo viene trasportato sotto una seconda telecamera, che verifica la presenza di un’eventuale ostruzione all’interno del foro principale. In caso di esito positivo, il <em>robot</em> effettua il carico finale del raccordo su una tavola rotante a quattro posizioni, infilandolo all’interno di un perno. Una volta effettuata la rotazione, l’unità n° 2 effettua il controllo dimensionale del pezzo con un sistema ottico, mentre l’unita n° 3 dopo aver singolarizzato gli <em>o-ring</em>, tramite gli appositi vibratori circolari e lineari, li assembla con una particolare pinza nella sede del raccordo. A circa metà del percorso, l’unità n° 4, sempre attraverso una telecamera, verifica il perfetto assemblaggio degli <em>o-ring</em> per poi, se montati correttamente, trasferirli con un asse motorizzato su una seconda tavola rotante dove sarà effettuato l’assemblaggio del dado da parte della stazione n° 5. Dopo essere stato anch’esso singolarizzato, il dado viene monitorato da due telecamere che verificano la presenza del filetto, la conformità del fondo e l’ovalizzazione del foro centrale. Nella stazione n° 6, il secondo <em>robot</em> acquistato da K.L.A.IN.robotics, identico al primo, sfrutta lo stesso concetto di singolarizzazione e, dopo aver ricevuto come input le coordinate di posizione dal software di visione, preleva il plastic ring di tenuta del dado dal nastro trasportatore, caricandolo su un’apposita pinza. Inoltre, attraverso cilindri pneumatici viene effettuato l’assemblaggio dei<em> plastic ring</em> nell’opportuna sede di raccordo e successivamente un’altra telecamera ne controlla l’esatto posizionamento. Infine, la stazione n° 7 effettua lo scarico del pezzo finito e in base agli esiti precedentemente ottenuti lo rilascia nello scivolo dei raccordi terminati oppure in quello degli scarti. Come ultima attività, l’operatore dovrà provvedere a scaricare le scatole dal nastro trasportatore situato a fianco della macchina. La zona di scansione di questi dispositivi è verticale e si estende dalle bottiglie al bancone di servizio. Nel momento in cui una persona oltrepassa con la propria mano l’area di sicurezza protetta dal fascio luminoso, i <em>cobot</em> interrompono ogni operazione, per poi riprenderla quando il corpo estraneo esce al di fuori del campo di protezione impostato. In questo modo non c’è alcun rischio per il cliente di venire colpito dal braccio robotico in funzione. Sempre per quanto riguarda la sicurezza è stato installato anche un interruttore di sicurezza a transponder STR1 che assicura che i portelloni di carico degli ingredienti posizionati alle spalle dei <em>robot</em> siano sempre chiusi durante l’operatività di Toni. Vi sono infine le fotocellule W2 Slim e WL16G; la prima verifica che il bicchiere sia effettivamente presente nella pinza; le quattro WL16G inserite tra le bottiglie controllano che i <em>cocktail</em> vengano correttamente posizionati nella zona di servizio. Non è un compito semplice, perché i cocktail possono cambiare colore, oppure possono cambiare i materiali e gli spessori dei bicchieri utilizzati; le fotocellule scelte sono state progettate specificatamente per superfici trasparenti e possono rilevare senza errori oggetti altamente trasparenti, semi-trasparenti, trasparenti, opachi e riflettenti, filtrando eventuali disturbi derivanti da abbagliamenti e riflessi, problemi piuttosto frequenti quando si lavora coi liquidi all’aria aperta. Come <em>performance</em>, Toni prepara fino a 80 drink all’ora.Passando poi al ping pong, all’ultima edizione di SPS Italia 2019 Omron ha presentato, per la prima volta in Italia, Forpheus, il primo <em>robot</em> al mondo dotato di intelligenza artificiale e in grado di allenare a giocare a ping-pong, e il concetto di “innovativeAutomation!” il nuovo approccio di Omron per linee di produzione flessibili del futuro. Fra gli awersari del robot anche il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, in visita alla fiera. Forpheus, che nasce dalle tecnologie chiave di Omron, Sensing &amp; Contrai + Think, mostra come le macchine intelligenti possono imparare dalle interazioni umane e contribuire a sostenere il potenziale umano. Questa quinta generazione dispone di una gamma più ampia di movimenti, di maggiori abilità di previsione dei comportamenti umani, di rilevamento delle oscillazioni della pallina e di addestramento personalizzato basato sull’IA. Forpheus è la dimostrazione di come le macchine intelligenti possono imparare dalle interazioni con gli esseri umani e contribuire allo sviluppo e al supporto del potenziale umano. Allo Stand Omron è stato anche possibile toccare con mano l’innovativa linea di Flexible Production e osservare l’intero processo di produzione: dall’inserimento dell’ordine fino all’assemblaggio, all’ispezione e alla consegna, compreso il processo di Bin Picking che associa un robot collaborativo Omron TM, un robot mobile LD e la visione 3D. Lasciamo la conclusione, anche del nostro speciale, a Massimo Porta, General Manager di Omron: «L’automazione industriale è un processo del quale non dobbiamo avere paura, anzi, bisogna comprenderlo e capire che il lavoro umano e quello della macchina possono integrarsi e potenziarsi a vicenda, esattamente come avviene nell’allenamento a ping-pong con Forpheus. L’Italia non può rinunciare all’innovazione industriale».&nbsp;<em>Tratto da Logistica Management</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5424</guid>
                        <pubDate>Mon, 21 Oct 2019 06:43:26 +0200</pubDate>
                        <title>Più sponsor e meno ricorsi. Così l&#039;avvocato affianca i trapper</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/piu-sponsor-e-meno-ricorsi-cosi-lavvocato-affianca-i-trapper</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h5>Difensori della musica. Nuovi spazi per i legali che devono sintonizzarsi sulle esigenze di artisti emergenti lanciati dalla rete: l'obiettivo è la tutela delle forme di business legate al marketing</h5>Dal pop al trap attraverso la rivoluzione tecnologica.&nbsp;L'avvocato specializzato in campo musicale con almeno 15 anni di pratica alle spalle ha toccato con mano il passaggio dall'analogico al digitale, dalla musicassetta alle piattaforme per lo <em>streaming</em>. Sono state stravolte non le norme ma gli attori in campo, a partire da due delle cinque <em>majors</em> (la tedesca Bmg, confluita in Sony music, e l'inglese Emi ora in Universal music group) per arrivare agli artisti che popolano il panorama musicale e agli strumenti utilizzati per produrre musica e reddito.<strong>Clienti sempre più giovani</strong>«L'industria musicale è collassata sotto la spinta della tecnologia - conferma Paolo Scarduelli, partner dello studio Cms -. E la rinascita è caratterizzata da alto dinamismo: un mercato davvero commerciale con la musica interconnessa a moda e sponsorizzazioni, a livello italiano e internazionale». Il professionista legale che affianca l'autore è diventato un avvocato d'affari a ritmo di trap: «Deve fornire soluzioni realistiche e concrete, avere dimestichezza con le nuove tecnologie ed essere in grado di operare in tempi rapidi e coerenti con le richieste del mercato» spiega Martina Maffei, associate Herbert Smith Freehills.Curiosità rispetto alle tendenze e ai posizionamenti degli artisti sono doti imprescindibili per negoziare con le case discografiche su acquisto, licenze, distribuzione delle opere e poi royalties, anticipi, registrazioni.Il digitale ha duplicato le figure e abbassato l'età media degli artisti da tutelare. «Oggi si lavora con ventenni - continua Scarduelli - che devono percepire quanto conosci le dinamiche sofisticate del settore dal punto di vista di distribuzione, promozione e product placement». Ragazzi in genere meno esperti, ma sicuramente più informati.<strong>Il peso dello streaming</strong>È cambiata anche la provenienza dei ricavi. Secondo l'Ifpgi Global music report 2019, l'anno scorso sono cresciuti del 32,9% gli introiti derivanti dallo streaming e si è ristretto il perimetro degli incassi da <em>download</em> (-21,2%) e supporti fisici (-10,1%) in un mercato della musica registrata che per il quarto anno consecutivo ha registrato un segno positivo (+9,7%) trainato dai risultati dell'America Latina (+16,8 per cento). L'Europa cresce, invece, appena dello 0,1% senza essere tornata ai livelli pre-crisi: una canzone di grande successo oggi incassa meno di 100-150mila euro e i profitti si sono spostati nelle esibizioni <em>live</em> e nelle sponsorizzazioni, ampliando il perimetro dei soggetti attivi in questo campo.<img class=" wp-image-14822 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/10/Schermata-2019-10-21-alle-12.34.06-300x300.png" alt width="321" height="321">«I servizi legali richiesti sono un po' diversi -afferma <strong>Lorenzo Attolico</strong>, partner <strong>Nctm</strong> studio legale <em>advisor</em> per player dell'industria musicale e per Lea (Liberi editori autori), concorrente di Siae - ma per il mio <em>target</em> il lavoro resta similare: cause, pareri, consulenze». Queste ultime sono in aumento a fronte di una diminuzione dei contenziosi. «Le case discografiche si rivolgono preventivamente ai legali per evitare la pirateria e per ottenere la giusta remunerazione delle opere musicali», specifica la Maffei. E aggiunge: «Ma veniamo consultati anche per l'analisi dei rischi connessi a scelte commerciali di utilizzo di una determinata piattaforma digitale o l'avvio di partnership e collaborazioni pubblicitarie».<strong>Da avvocati a manager</strong>C'è spazio anche per avvocati che si ritagliano un ruolo da <em>manager</em>. «Prima l'artista si rivolgeva allo studio legale strutturato, ora la gestione è più personale - spiega Filippo Pardini, <em>director of business affairs</em> di Warner Music Italia, che nei tempi della rivoluzione ha preferito la managerialità alla professione legale - con l'affermarsi di sconosciuti attraverso la rete che destruttura l'organizzazione e cambia le logiche di rapporti tra mondo legale e multinazionale». «Basta la vendita di qualche migliaio di copie - conclude il <em>manager</em> - per raggiungere la popolarità e ridiscutere contratti e diritti di immagine».&nbsp;&nbsp;Tratto da I<a href="https://www.ilsole24ore.com/art/piu-sponsor-e-meno-ricorsi-cosi-l-avvocato-affianca-trapper-ACfMWCs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">l Sole 24 Ore</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5433</guid>
                        <pubDate>Tue, 08 Oct 2019 04:26:19 +0200</pubDate>
                        <title>Avvocati d&#039;affari, i Top d&#039;Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/avvocati-daffari-i-top-ditalia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Kpmg corporate finance , «il trend di quest'anno è in linea con i dati a partire dalla seconda metà del 2018». E del resto il calo non è solo italiano, è globale in termini di controvalori complessivi. Fiani conferma che «pesano le dinamiche geopolitiche, non solo quelle fra Usa e Cina, che impattano sulle operazioni di m&amp;a cross border, che di solito hanno le dimensioni maggiori». Finora, si sono in compenso moltiplicate operazioni di <em>m&amp;a</em> con pmi e <em>private equity</em>, prevalentemente nei settori dei beni di consumo (26) e industriali (17), per 5,8 miliardi. Settori che contano più operazioni curate da avvocati d'affari sono poi <em>capital market</em>, <em>banking &amp; finance</em>, <em>energy</em>, <em>real estate</em>, <em>restructuring</em>, <em>tax</em>, <em>private equity</em>, <em>labour</em>, amministrativo e <em>antitrust</em>. Pbv Monitor, società nata da una costola dell'agenzia Pbv&amp;Partners , è una piattaforma capace di mettere a confronto i servizi in ambito business offerti in 77 giurisdizioni diverse da oltre 7mila studi legali (per oltre 80mila avvocati) in tutto il mondo, e renderli così disponibili ad aziende e professionisti che ricercano determinate prestazioni, soprattutto all'estero; un'eccellenza, dunque, al servizio delle imprese, forte di un grande e solido database. Per Capital ha esaminato cinque segmenti d'attività delle law firm italiane e internazionali, dal 22 settembre 2018 al 23 settembre 2019:<em> corporate m&amp;a, finance, equity</em> e <em>debt capital</em> <em>market, tax</em>. Il risultato sta nelle classifiche in queste pagine, con i primi 10 studi legali e i primi 10 avvocati per valore aggregato delle operazioni e per numero di operazioni. «Non ci sono più i valori del 2018, ma il trend si può comunque considerare positivo, considerando sia il numero di operazioni sia i valori aggregati», commenta Ambrogio Visconti , <em>cofounder</em>, insieme con Paolo Bossi e Andrea Canobbio, di Pbv Monitor. «Utile notare come nel <em>corporate m&amp;a</em>, nel <em>finance</em> e nel <em>capital market</em> il primo terzo degli studi mantenga un vantaggio considerevole rispetto ai restanti 2/3 del campione in termini di valori transati. La forte concentrazione degli incarichi, con i valori più alti assegnati a un numero di studi relativamente piccolo, risulta particolarmente marcata nel settore del capital market, dove buona parte delle operazioni sono curate da meno di 20 studi». Per crescere ancora, e per rispondere alla forte domanda di servizi legali integrati da parte delle principali società clienti, gli studi più importanti hanno scelto di avviare o potenziare alcune practice, come il diritto di famiglia nello studio Carnelutti, guidato da Luca Arnaboldi, e la consulenza per difendersi dal <em>white collar crime</em>, sempre più richiesta dalle imprese. «Il motivo è semplice: gli illeciti penali sono fra i maggiori rischi che un'azienda e i suoi vertici possono dover affrontare. Così come i rischi nei settori regolati e quelli riguardanti aziende che operano in paesi sottoposti a sanzioni internazionali o unilaterali», spiega Bruno Cova , managing partner di Paul Hastings Italia. Quasi tutti i grandi studi d'affari puntano sulla crescita oltreconfine, da BonelliErede, che presidia mercati come Africa e Middle East, a Gop, che ha desk attivi in Africa, Cina, Corea, India e Lussemburgo. C'è chi allarga gli orizzonti con nuove linee di business: è il caso di Bird &amp; Bird, che ha accelerato sul fronte della consulenza con la creazione di Oxygy management consulting , nata dalla fusione tra Baseline (società di consulenza manageriale e organizzativa dello studio) e Valeocon management consulting . «Investendo in questo progetto, lo studio è un esempio del crescente interesse a dare più <em>expertise</em> ai clienti», sottolinea Di Molfetta. Inevitabile nella nuova fisionomia degli studi legani d'affari il forte peso dell'innovazione. La tecnologia è disruptive e trasforma la professione dei <em>business lawyer</em>: più web anche per il dialogo con i clienti, più intelligenza artificiale, più data mining. E ci sono nuove frontiere del diritto legate per esempio a <em>biotech</em>, <em>fintech</em>, <em>insurtech</em>. «Il mondo globalizzato genera problemi giuridici, come quelli relativi all'ambiente, a cui non possiamo certo sottrarci», riconosce Claudia Parzani dello studio Linklaters. Oltre all'abilità di utilizzare nuovi strumenti gestionali, di valutazione della compliance, di gestire sistemi di videoconferenza, serve approfondire la giustizia predittiva, che significa scavare nell'immensa mole di <em>big data</em> giurisprudenziale per rafforzare le ragioni del cliente o per evitargli rischi, sulla base di sentenze precedenti. Dentons e lo studio Portolano Cavallo , per esempio, utilizzano Luminance, piattaforma di intelligenza artificiale leader di mercato, capace di analizzare e classificare clausole contrattuali, gestendo in maniera centralizzata le attività di due diligence. Fra i tool più utilizzati ci sono poi Bluebird, che sostituisce la segretaria a tempo pieno, e Tessian, che aiuta a non inviare email all'indirizzo sbagliato. Alle opportunità del <em>legal tech</em> si aggiunge l'innovazione di <em>startup</em> che offrono servizi legali, anche non legati al business.<img class=" wp-image-14669 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/10/Schermata-2019-10-08-alle-10.22.10-300x232.png" alt width="347" height="268">È il caso di Lexdo.it, che offre servizi legali automatizzati online. Fondata nel 2015 da Giovanni Toffoletto, nel 2018 ha registrato risultati record con oltre 200mila documenti generati dagli utenti sulla piattaforma digitale. C'è spazio anche per Slidinglife, piattaforma che agevola l'espletamento delle esigenze di una coppia in fase di divorzio, vincitrice del premio Legaltech venture day, fondata nel 2017 dall'avvocato Massimiliano Arena. E naturalmente anche le<em> law firm</em> investono denaro nel <em>legal tech</em> innovativo. Alcune, come Hogan Lovells, gestiscono anzi fondi per l'investimento nelle neoaziende. Altre creano <em>hub</em> dove imprese, avvocati e startupper lavorano insieme per individuare e testare soluzioni tecnologiche nel settore legale. Il primo, NextLaw Labs è stato lanciato da Dentons nel 2015 e ha accompagnato al successo RossIntelligence, la piattaforma di ricerche legali aumentate grazie all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale. Il futuro del settore è dunque sempre più digitale e presto serviranno competenti in materie scientifiche. Le università hanno iniziato a proporre corsi di studio avanzati, come il master in <em>law of internet technology</em> della Bocconi: «È il primo master of laws italiano sul diritto applicato al digitale e all'innovazione tecnologica, all'estero ci sono forti competitor come Tilburg, Tel Aviv o Londra», informa Oreste Pollicino, docente di diritto costituzionale e diritto dei media. Dal prossimo anno saranno potenziati gli insegnamenti su <em>blockchain</em>, fintech e smart contract. Consulenti anche dell'arte, compresa quella di strada «Appassionati d'arte, esperti di diritto», è il motto di Annapaola NegriClementi , insieme con il padre Gianfranco socio fondatore e managing partner dello studio omonimo, Negri-Clementi , boutique legale tra le prime in Italia a credere nelle potenzialità e nell'importanza del diritto dell'arte. «Mio padre iniziò a collezionare opere all'inizio degli anni Settanta e da avvocato s'interessò subito alle problematiche legali del settore. Classe 1970, laurea alla Statale di Milano, Annapaola Negri-Clementi si occupa di diritto commerciale, societario, immobiliare, bancario e dei mercati finanziari, ha approfondito la tematica delle pmi e della gestione del passaggio generazionale, siede nei cda di diverse società quotate ed è stata in prima linea nella riforma sull'obbligatorietà delle quote rosa. «Nella mia professione ho un'anima societaria e commerciale, l'altra è di <em>art expert</em>». Lo studio fornisce ai clienti un servizio di advisory nei mercati (non fa nomi di clienti e trattative seguite). «Prestiamo consulenza anche a banche e reti di <em>private banking</em> e <em>wealth management</em>, per le quali organizziamo fiere e mostre». Una delle passioni recenti è la Street art. «Ne abbiamo approfondito diversi aspetti legali, alla tutela del diritto d'autore fino al real estate. Un recente studio dell'Università di Warwick (Regno Unito) ha dimostrato come quartieri con alta percentuale di arte urbana, <em>murales</em>, sculture esterne, eventi, hanno visto crescere il valore degli immobili. La Street art può favorire il rinnovamento urbanistico e sociale, e l'interesse di nuovi abitanti più facoltosi».Classifica Equity Capital Markets - Studi legali Valore aggregato delle operazioniNumero di operazioni <strong>Lukas Plattner</strong>. Socio di <strong>Nctm</strong>, si occupa di diritto del mercato dei capitali e di fusioni &amp; acquisizioni. Ha maturato una profonda esperienza nell'ambito di operazioni sul mercato primario (Ipo) e sul mercato secondario. Il suo dossier degli ultimi 12 mesi vanta 9 operazioni per un valore aggregato di 135 milioni.&nbsp;Tratto da <em>Capital</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5439</guid>
                        <pubDate>Wed, 25 Sep 2019 05:05:23 +0200</pubDate>
                        <title>La Puglia sostiene la formazione delle imprese pugliesi per il mercato cinese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-puglia-sostiene-la-formazione-delle-imprese-pugliesi-per-il-mercato-cinese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>"È necessario continuare a lavorare per conoscere e comprendere sempre di più lo straordinario potenziale del mercato cinese, attraverso il continuo interscambio culturale e commerciale. Obiettivo dell'assessorato che ho l'onore di guidare è sostenere la formazione professionale dei nostri manager, delle nostre imprese e dei loro collaboratori al fine di valorizzare ed accrescere competenze specifiche utili e spendibili nel mercato cinese" ha detto l'assessore all'istruzione, alla formazione e al lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo durante il secondo appuntamento del <em>roadshow</em> itinerante di Puglia Competenze, oggi in Fiera del Levante. "Ancor prima della competenza - ha concluso Leo - c'è la conoscenza. Ancor prima dello scambio commerciale vi è lo scambio culturale, che facilita ed agevola i rapporti economici tra culture diverse: attraverso i nostri bandi, come Piani Formativi Aziendali per la formazione continua dei lavoratori o come Pass Imprese che prevede&nbsp;<em>voucher</em> personalizzati per imprenditori, manager e professionisti, la Regione Puglia<img class="size-medium wp-image-14484 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/09/Schermata-2019-09-25-alle-11.02.35-300x287.png" alt>investe sul capitale umano delle nostre aziende sostenendo una formazione specifica utile alla conoscenza della cultura cinese e alle competenze tecniche necessarie". Se il primo <em>workshop</em> di luglio scorso, sviluppato in collaborazione tra Regione Puglia e Confindustria Puglia, ha voluto fare il punto sulle competenze necessarie per sostenere i percorsi di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese pugliesi, l'incontro odierno è finalizzato a sensibilizzare le aziende del territorio sulle strategie <em>e-commerce</em> e <em>crossborder</em> rivolte al mercato cinese, con specifico <em>focus</em> sulle modalità di accesso nel mercato cinese dal punto di vista legale relativamente a verifiche sulle controparti, tutela del marchio, contratti, controversie, forme societarie, nonché sull'uso dei <em>social networks</em> in Cina e relative strategie di comunicazione. Al <em>workshop</em>, oltre all'Assessore regionale Sebastiano Leo, ha&nbsp;partecipato Mr. Shi Chen, Deputy General Manager of ICBC Milan Branch che durante l'incontro ha sancito la partnership tra ICBC, tra le più grandi ed importanti banche al mondo, e Regione Puglia. Sono inoltre intervenuti Emanuele Vitali, <em>co-founder</em> di East media, Salvatore Toma, coordinatore gruppo tecnico moda di Confindustria Puglia, <strong>Laura Formichella</strong> ed <strong>Hermes Pazzaglini</strong> di <strong>Nctm Studio Legale</strong> Avvocati e Commercialisti, Filippo Fasulo, Direttore CeSIF, Anna Lobosco, dirigente della Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia e Daniela Cupertino, Executive Manager di ARTI Puglia.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5454</guid>
                        <pubDate>Mon, 09 Sep 2019 04:06:05 +0200</pubDate>
                        <title>Il mattone di Shanghai</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-mattone-di-shanghai</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Se Londra non è più di moda, Hong Kong è tormentata, New York troppo cara come del resto Singapore, per chi vuole investire nel mattone extra-europeo la tentazione potrebbe essere quella di deviare su Shanghai, la più attraente delle città cinesi. Prezzi salati ma tuttora in crescita, domanda solida, segmento delle nuove costruzioni vivace, mutui facili e generosi, governo attento a scongiurare la formazione di bolle immobiliari. Con queste credenziali il mercato residenziale della metropoli cinese, e della Cina in genere, si prospetta come più che appetibile. Con in più l'ulteriore vantaggio dato dal recente rafforzamento di euro e dollaro rispetto allo yuan. Partendo proprio dalle quotazioni, l'elemento determinante nelle scelte d'investimento, «a giugno 2019 i prezzi delle case nuove nelle principali città dell'Impero Celeste risultavano in crescita del 10,78% rispetto a un anno prima», conferma l'ultimo report di GlobalPropertyGuide che cita i dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica della Cina. «Non solo: la recente crescita dei prezzi è stata persino più rapida dei sei mesi precedenti poiché l'incremento dell'intero 2018 si era fermato al 9,7%». Si tratta di rialzi non da poco, specie se si considera che per un appartamento medio nelle zone centrali di Shanghai servono dai 2-2,5 milioni di euro in su. Purtroppo però il rovescio della medaglia è ricco di voci che rendono l'impresa non sempre conveniente sotto il profilo economico e quasi una mission impossible quando si passa agli aspetti normativi. Perché, come sottolinea <strong>Hermes Pazzaglini</strong>, salary partner di <strong>Nctm Studio Legale</strong>, «l'intento del governo cinese è scoraggiare l'investimento in abitazioni, non di favorirlo». Partendo dagli aspetti economici, il primo problema è che è vero che i prezzi salgono, ma solo nelle città di secondo e terzo livello, mentre rallentano nelle principali metropoli. Come riporta GlobalPropertyGuide, tra le quattro città di alto livello a salire di più è Shenzhen (+0,5% nell'ultimo mese), seguita da Shanghai e Guangzhou (+0,3% per il nuovo e +0,08% per l'usato), mentre Pechino arretra dello 0,1%.<img class="alignnone  wp-image-14020 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/09/Schermata-2019-09-09-alle-10.04.40-300x185.png" alt width="326" height="201">A questi valori va poi sottratta l'inflazione, che là ancora esiste e pesa il 3,3%. Pur a fronte di una domanda sostenuta, il calo della crescita si spiega con i timori di ulteriori misure restrittive verso l'acquisto immobiliare: nella prima metà di quest'anno ne sono state annunciate 251, il 31% in più rispetto a un anno fa. Le politiche restrittive pesano in particolare sugli acquirenti esteri. Come spiega ancora Pazzaglini, «così come i cittadini cinesi, gli stranieri non possono comprare più di un immobile a testa, anche se in coppia. Inoltre devono risiedere in Cina, per lavoro o per studio, da almeno un anno. Attenzione poi ai pagamenti. L'acquisto deve essere fatto interamente con denaro proveniente dall'estero, cioè non detenuto in Cina. In caso contrario al momento della vendita i capitali non potranno essere portati fuori dal Paese. Chi lavora come dipendente, e quindi guadagna in Cina, deve prima esportare i capitali all'estero, nella misura massima del 60% al netto delle tasse, e poi pagare con quelli. Vista la complessità dell'operazione, l'acquisto non consente il versamento di acconti ma va fatto tutto in contanti. Infine, agli stranieri non è permesso affittare la propria casa e in ogni caso non potrebbero esportare gli eventuali introiti. Comprare casa quindi ha senso solo se per uso diretto o in vista di un aumento significativo dei prezzi».&nbsp;<em>Tratto da Milano Finanza</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5455</guid>
                        <pubDate>Mon, 09 Sep 2019 04:02:34 +0200</pubDate>
                        <title>Esperti in M&amp;A ad alto tasso di turnover</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/esperti-in-ma-ad-alto-tasso-di-turnover</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>#OrientaProfessioni / .professioni</em></p><h3>I grandi studi sono sempre alla ricerca di giovani da inserire nei settori che si occupano di fusioni e acquisizioni. Ma l'offerta è tanta e la selezione molto forte.</h3>Clienti famosi, grandi operazioni, spesso la ribalta mediatica. Ma anche ore passate a esaminare documenti per le due diligence, maratone in studio per arrivare al closing, disponibilità a lavorare nei fine settimana. Sono le due facce del mondo delle operazioni straordinarie seguite dagli studi legali d'affari e da quelli tributari: da sempre attraente per i giovani professionisti, rappresenta però una scelta di vita e richiede un notevole sacrificio. Che a volte è sottovalutato. Tanto che è elevato il ricambio tra chi si occupa di operazioni di M&amp;A (merger and acquisition).«Gli studi - dice Simona Laderchi, fondatrice della Laderchi &amp; Partners, società di head hunting specializzata nel settore legale e tributario, e docente a contratto al master di diritto tributario dell'Università Cattolica di Milano - sono costantemente alla ricerca di giovani laureati in giurisprudenza o in economia da inserire nei team che seguono le operazioni straordinarie. Questo anche se con la crisi il mercato si è ridotto. Chi vuole occuparsi di M&amp;A oggi deve sapere che dovrà affrontare una selezione feroce. Ai giovani io dico sempre che servono costanza e abnegazione per seguire questa strada: è una specializzazione che richiede un impegno altissimo, non ha ritmi stabili e non consente una vita ordinata».Un settore, quindi, in cui l'offerta supera di gran lunga la domanda. «Nell'ultima selezione che abbiamo fatto per una posizione junior nel dipartimento M&amp;A abbiamo ricevuto più di 200 cv in 48 ore», dice <strong>Pietro Zanoni</strong>, equity partner dello studio legale <strong>Nctm</strong>. La prima "scrematura" dei candidati viene fatta sui titoli. «Siamo in una posizione privilegiata - prosegue Zanoni -: riceviamo così tanti cv di ottimo livello che possiamo concentrare i colloqui sulle candidature d'eccellenza. Anche se da policy interna per candidarsi da noi sono necessari un voto di laurea di almeno 105/110 e un livello di inglese molto buono, di fatto ai colloqui arrivano i laureati con il massimo dei voti ed esperienze all'estero». Non solo: «Teniamo conto - precisa Zanoni - della materia scelta per la tesi di laurea e dell'università di provenienza». Chi supera questa prima selezione è invitato a fare il colloquio con più soci: «Cerchiamo di sondare - spiega - oltre alle competenze tecniche anche la motivazione e le soft skill dei giovani. Per noi un requisito fondamentale per la crescita è il sense of ownership: è importante che il professionista sviluppi un senso di appartenenza allo studio e si senta co-titolare e co-responsabile dei progetti».<img class="alignnone size-medium wp-image-14014 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/09/Schermata-2019-09-09-alle-10.00.51-256x300.png" alt>Inoltre, per chi aspira a occuparsi di operazioni straordinarie, spesso internazionali, «l'inglese è fondamentale», dice Giovanni Gazzaniga, socio del dipartimento corporate dello studio internazionale Allen&amp;Overy: «Dai giovani non ci aspettiamo un inglese tecnico eccellente - prosegue - ma una buona base su cui poi costruire sì». Avere un master, invece, secondo Gazzaniga «non è un requisito indispensabile per entrare in studio: anche perché i master costano molto e quindi potrebbero non essere alla portata di tutti. Possono senz'altro dare un valore aggiunto, ma consiglio di non affrontarli subito dopo la laurea; piuttosto, dopo essere diventati avvocati: si torna a studiare più volentieri e con un approccio più pragmatico». Tra le soft skill che il professionista deve avere, Gazzaniga mette al primo posto «la capacità di lavorare in team, che è un'abilità non scontata in Italia dove l'individualismo è spiccato. Non solo. Le operazioni coinvolgono diversi aspetti del diritto: bisogna avere una sensibilità a 360 gradi per essere in grado di individuare criticità in ambiti diversi ed eventualmente coinvolgere professionisti dello studio con altre specializzazioni. Inoltre, serve la capacità di stare al tavolo e di negoziare trovando una mediazione con la controparte».«Noi selezioniamo molti giovani ogni anno, di cui in media una ventina nel dipartimento che si occupa di societario e di fusioni e acquisizioni», interviene Filippo Modulo, managing partner di Chiomenti. «Questo non perché lo studio si allarghi all'infinito, ma perché il turn over è intenso. Ci sono giovani che entrano e crescono. Ma chi non avanza, tipicamente esce, salvo limitati casi di cambio dipartimento». Una conseguenza dell'impegno altissimo che si chiede a chi segue le operazioni M&amp;A. «Ma il settore offre più di una contropartita per la dedizione che richiede», afferma Modulo. «Intanto, la possibilità di seguire operazioni professionalmente stimolanti e complesse. Poi, si lavora in team compositi e ampi e si creano interazioni importanti con interlocutori primari. Senza contare che da subito c'è un buon ritorno economico: il compenso dei collaboratori è elevato e sale rapidamente. Facilmente un giovane al terzo anno di lavoro, quindi ancora praticante, può arrivare a 50mila euro lordi».&nbsp;<em>Tratto da Il Sole 24 Ore</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5457</guid>
                        <pubDate>Mon, 02 Sep 2019 06:54:05 +0200</pubDate>
                        <title>Ipo, per chi guarda alla Borsa un 2019 con il freno tirato </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ipo-per-chi-guarda-alla-borsa-un-2019-con-il-freno-tirato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4>Gelata registrata in Europa nel primo semestre. Segno positivo invece per le quotazioni sull'Aim</h4>La Borsa perde appeal per le aziende che si vorrebbero quotare.I numeri parlano da soli: le Ipo in Europa, sebbene abbiano registrato un forte rialzo nel secondo trimestre del 2019, faticano a decollare. Dopo un avvio lento, infatti, secondo quanto emerge dal recente report «Ipo Watch Europe» di PwC, sulle offerte pubbliche di acquisto concluse in Europa nel 1° semestre 2019, emerge che sono state solo 53 e hanno raccolto 12,1 miliardi di euro, con ricavi in calo del 47% rispetto al primo semestre del 2018.Le 5 maggiori operazioni concluse in Europa sono state Nexi spa (2,056 miliardi di euro), Network International Holdings plc (1,4 miliardi di euro), Stadler Rail AG (1,351 mld di euro), Traton SE (1,3 mld di euro), Trainline Plc (1,2 mld di euro). La Borsa di Londra si è conferma essere la più attiva: con 16 Ipo ha raggiunto il 42% della raccolta in Europa nel primo semestre pari a 5,1 mld di euro, con un secondo trimestre record dal 2014. Borsa Italiana con 8 Ipo nella prima metà del 2019 ha registrato una raccolta pari a 2,1 miliardi di euro, di cui appunto quella di Nexi spa è stata la più significativa. Secondo Mara Biscaro, associate partner Capital Markets &amp; accounting advisory di PwC, «il mercato delle Ipo in Europa rimane incerto, anche se alcune recenti importanti novità, quali le nomine europee, il venir meno della procedura di infrazione in Italia e alcuni segnali di distensione nei rapporti Usa-Cina, dovrebbero aver rimosso alcune delle incertezze che possono aver rallentato alcuni progetti di Ipo». Qual è invece il polso degli studi legali sul trend delle Ipo? «La quotazione importa dei cambiamenti radicali negli assetti societari e nella governance della società e una delle sfide principali per chi assiste dal punto di vista la quotando è quella di riuscire a far assimilare al management le nuove regole rispetto ad esempio alla gestione dei flussi informativi interni, alle operazione con parti correlate o alla comunicazione col mercato», commenta <strong>Lukas Plattner</strong>, responsabile del dipartimento capital markets di <strong>Nctm</strong>. «Per lo studio, che negli ultimi 12 mesi ha seguito le quotazioni di Amm, Comer Industries, Seif, Techedge, Askoll Eva, Fervi, Grifal, le previsioni, per la seconda parte dell'anno salvo eventi macroeconomici imprevisti, sono più che positive, l'ecosistema che ruota interno soprattutto ad Aim Italia è sano e robusto e in grado di assicurare un flusso costante di Ipo». Tra le operazioni più significative seguite invece dallo studio Latham &amp; Watkins spicca l'assistenza ai Joint Global Coordinator Banca Imi, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs International, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario Spa e i Joint Bookrunners, in relazione all'offerta pubblica iniziale del valore di €2 miliardi di Nexi Spa, sul Mta gestito da Borsa Italiana, e a Banca Imi in qualità di sponsor in relazione alla quotazione sul Mta gestito da Borsa Italiana delle azioni ordinarie e dei diritti di assegnazione di Banca Interprovinciale SpA e Spaxs, ha assunto la denominazione di Illimity Bank SpA. «L'attuazione di una governance adeguata e la realizzazione dell'operazione nei tempi.<img class=" wp-image-13937 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/09/Schermata-2019-09-02-alle-12.51.48-219x300.png" alt width="236" height="323">&nbsp;Nello svolgimento del nostro incarico assistiamo le società e i soci nell'identificare e attuare un'adeguata struttura di governance, che nelle società a carattere familiare richiede un processo di education articolato e complesso», spiega Antonio Coletti, Office Managing partner di Latham &amp; Watkins. «Inoltre, guidiamo le funzioni interne della società nella gestione e organizzazione di tutte le attività relative alla predisposizione della documentazione d'offerta e di gestione del processo autorizzativo con Consob e Borsa Italiana così da riuscire a cogliere tempestivamente le opportune finestre di mercato senza dover distogliere troppe risorse dalla gestione dell'attività ordinaria durante un periodo particolarmente complesso per la vita di tutta la società».Parla di «percorsi estremamente strutturati, che mettono sotto pressione le strutture societarie chiamate a gestire, oltre all'attività tipica aziendale, una impegnativa fase straordinaria» dice Alessandra Piersimoni, partner e membro del Focus Team Capital Markets di BonelliErede. Il Focus Team, composto di 20 professionisti, ha assistito Covivio, la società che ha portato a termine la fusione con Beni Stabili, e Nexi nell'Ipo sull'Mta; nonché Sirio, leader nella gestione del catering commerciale nel settore ospedaliero, e Maps, pmi innovativa attiva nel settore della digital transformation, nella quotazione delle proprie azioni ordinarie sul listino Aim Italia. «Personalmente», spiega Piersimoni, «ho assistito Equita Group nella quotazione all'Aim nonché diverse Spac (Space2, Space 3, Space 4, Eps). I processi di Ipo tradizionali sull'Mta sono stati comunque non numerosi in Italia nel corso dell'ultimo anno e molte quotazioni sono avvenute come conseguenza di fusioni con Spac. A tal proposito negli ultimi anni abbiamo seguito la quotazione di Guala Closures Spa, di Aquafil Spa, di Icf Spa. È difficile fare previsioni per i prossimi sei mesi, in quanto le quotazioni sono sensibilmente influenzate dall'andamento dei mercati, che a loro volta risentono della situazione macroeconomica, e, per quanto riguarda l'Italia, anche dalla percezione della stabilità politica del paese. Il mercato sta registrando dati positivi da inizio anno e ci sono <em>rumors</em> sia su vari progetti di nuove quotazioni sia su progetti accantonati che saranno riproposti. Per il mercato italiano l'ammissione a quotazione di nuove realtà industriali sarebbe un dato molto positivo».Anche per lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli &amp; Partners le operazioni seguite sono di prim'ordine: Gop, che opera con 20 professionisti dedicati all'attività di Equity Capital Markets, ha assistito Nexi nell'ammissione alla quotazione delle sue azioni sul segmento Star del Mercato telematico azionario (Mta), organizzato e gestito da Borsa Italiana. Altra operazione l'assistenza all'Italian Exhibition Group (Ieg), operatore del settore dell'organizzazione di eventi fi eristici, nel collocamento di 5.392.349 azioni poste in vendita dagli azionisti Rimini Congressi e Salini Impregilo e riservato a investitori qualificati in Italia e istituzionali esteri ed a Garofalo Health Care nell'Ipo e nell'ammissione alla quotazione delle sue azioni ordinarie sul segmento Star del Mercato Telematico Azionario (Mta), organizzato e gestito da Borsa Italiana. «Le incertezze che soprattutto il mercato italiano sta vivendo in questo periodo, anche legate alla situazione politica ed economica, stanno rallentando l'accesso al mercato principale delle aziende italiane», spiega sottolinea Antonio Segni, partner di Gop, «per cui non prevedo per il secondo semestre dell'anno in corso un numero significativo di operazioni. Tuttavia la cosiddetta «pipeline», vale a dire il numero di società pronte alla quotazione, tra cui vanno anche incluse aziende controllate da investitori istituzionali che puntano alla quotazione come strumento di monetizzazione dell'investimento, è piuttosto lunga e rimango ottimista soprattutto per il 2020, auspicando anche che le incertezze di cui dicevo si risolvano positivamente. Il mercato Aim sembra invece non risentire della situazione generale e il numero di operazioni resta piuttosto consistente, probabilmente in conseguenza della più modesta entità delle offerte e della natura degli investitori». Opera con un team negli uffici italiani composto di 5 professionisti Cleary Gottlieb studio che, sebbene sia stato impegnato in operazioni di rilievo, non prevede grandi progetti nei prossimi 6-12 mesi sempre a causa della concorrenza dell'attività di M&amp;A. «Le società che intraprendono l'<em>iter</em> di quotazione affrontano mercati che hanno avuto un po' di volatilità e questo crea incertezza sulle valutazioni», spiega Nicole B. Puppieni, associate di Cleary Gottlieb. In più la quotazione sui mercati regolamentati si trova in costante competizione con l'acquisto da parte di una molteplicità di operatori (fondi di PE, fondi sovrani, club deal) della quota destinata al mercato. Al momento gli asset illiquidi hanno più mercato di quelli liquidi! Un altro elemento di incertezza, ma anche di possibile semplificazione dei documenti di offerta, riguarda la piena entrata in vigore del nuovo regolamento prospetti con qualche signifi cativa innovazione nonché il relativo processo di adeguamento della normativa secondaria domestica al momento in corso».Controcorrente Paolo Daviddi partner di Grimaldi Studio Legale che ricorda come «la pipeline già in essere di operazioni è molto promettendo e diverse altre proposte di incarico si stanno concretizzando proprio ora in vista di quotazioni in chiusura entro la fine dell'anno». Lo Studio, che opera nel mercato dei capitali con 5 soci e 15 associati, ha seguito da ultimo Gibus, Amm, SG Company, Powersoft, TheSpac. «Lasciando da parte le problematiche tipicamente legate all'andamento dei mercati dei capitali, da cui in larga parte dipende il buon esito del collocamento, le problematiche probabilmente più rilevanti riguardano la struttura di <em>corporate governance</em>. La grande maggioranza delle società italiane che si affacciano alla quotazione ha azionariati stabili di natura familiare all'interno dei quali vigono equilibri difficili da mettere in predicato. Il valore aggiunto rappresentato dalla nomina di amministratori indipendenti, dalla nomina di comitati preposti alla vigilanza del buon governo (parti correlate e remunerazioni <em>in primis</em>) e dall'adozione delle procedure suggerite dal codice di autodisciplina edito la Borsa Italiana non è sempre facile da spiegare e le difficoltà frapposte dai soci non sempre facilmente superabile» aggiunge Daviddi. L'accesso al mercato dei capitali, come noto, è un problema per molte imprese, soprattutto quelle familiari. Enrico Cecchinato, associate partner di Roedl &amp; Partner, studio di Padova, ricorda «per le società dell'area Nordest che approcciano all'iter di quotazione, come professionisti che seguono gli aspetti societari e tributari in diversi casi troviamo strutture adeguate a tali eventi, ma in vari altri il problema principale è la difficoltà da parte aziendale ad affrontare questa impegnativa procedura, nonché una certa diffidenza. È un traguardo importante per molte aziende, ma molto spesso ritengono troppo oneroso e impegnativo approcciare alla quotazione. Nell'area del Nord-Est ci potrebbero essere alcune società che possono avere intenzione di tentare la quotazione, ma il mercato al momento non è visto ancora appetibile». Gli fa eco Gabriele Consiglio, partner di Talea Tax Legal Advisory secondo il quale «per le aziende imperniate sulla figura dell'imprenditore che le ha fondate o fortemente sviluppate, fenomeno tipico nel panorama italiano, le regole di governance e il regime di rigorosa informazione del mercato cui le società quotate devono adeguarsi impongono un cambiamento culturale importante». L'operazione più recente in ordine di tempo seguita dallo studio è stato il passaggio di Ivs Group S.A. (vending) al segmento Star del mercato telematico gestito da Borsa Italiana avvenuto il 30 aprile scorso. Guardando ai prossimi mesi Consiglio ricorda che «per ovvie ragioni si cerca di «entrare» nelle fasi ascendenti del mercato. Difficile fare previsioni in questa congiuntura «nervosa» per vari fattori, non solo nostrani».&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.italiaoggi.it/news/ipo-per-chi-guarda-alla-borsa-un-2019-con-il-freno-tirato-2383736" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da ItaliaOggi Sette</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5465</guid>
                        <pubDate>Wed, 24 Jul 2019 04:23:22 +0200</pubDate>
                        <title>Campus in MIND dell&#039;Università Statale: in pubblicazione il bando</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/campus-in-mind-delluniversita-statale-in-pubblicazione-il-bando</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Milano ha dato oggi il via libera alla pubblicazione del bando riguardante la procedura di gara (<em>project financing</em>) per l'affidamento del contratto avente ad oggetto la concessione per la progettazione, costruzione e gestione del Campus dell'Università degli Studi di Milano in MIND. Come da richiesta formulata dall'Ateneo nello scorso febbraio, tutta l'istruttoria per la compilazione del bando e degli atti di gara si è svolta sotto la vigilanza collaborativa di ANAC, che nei giorni scorsi ha dato la sua approvazione definitiva alla pubblicazione del bando. Il bando verrà inviato domani, 24 luglio, alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea per la pubblicazione e resterà aperto fino alle ore 16 del 20 Dicembre 2019. L'apertura delle buste contenenti le offerte è prevista per il&nbsp;9 Gennaio 2020.<img class=" wp-image-13752 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/07/Schermata-2019-07-24-alle-16.07.34.png" alt width="355" height="226">Per la realizzazione dell'opera tramite <em>project financing</em> è prevista una spesa massima complessiva di € 339.200.102 compresa IVA, fatti salvi ovviamente eventuali risparmi che dovessero derivare dagli eventuali ribassi di gara. Il piano finanziario presenta la seguente ripartizione degli oneri: - € 179.458.552 a carico del Privato - € 158.000.000 a carico dell'Ateneo (a cui si aggiungono €1.741.550 per diritto di godimento sulle superfici commerciali per il concessionario), di cui € 135.000.000 provenienti dal finanziamento statale L'ultimazione dell'opera è prevista per la primavera del 2025. L'istruttoria degli atti di gara è stata condotta con il supporto dell'<em>advisor</em> <strong>Nctm</strong>, che affiancherà l'Amministrazione anche nella fase di gestione della procedura di gara.&nbsp;<em><a href="http://www.affaritaliani.it/milano/campus-in-mind-dell-universita-statale-in-pubblicazione-il-bando-617390.html" target="_blank" rel="noreferrer">Tratto da Affaritaliani.it</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5468</guid>
                        <pubDate>Thu, 18 Jul 2019 05:49:46 +0200</pubDate>
                        <title>La logistica cresce e diventa &quot;matura&quot; (come asset class)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-logistica-cresce-e-diventa-matura-come-asset-class</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Canoni in consolidamento, con leggeri rialzi, rendimenti in contrazione, ma ancora attrattivi rispetto ad altri mercati, e investitori decisi a puntare sull'Italia, che faticano però a trovare il prodotto giusto. È questa in sintesi la fotografia della logistica italiana, al centro di un workshop organizzato dallo studio legale <strong>Nctm</strong> a Milano insieme al Sole 24 Ore. «Una delle asset class, oggi, senz'altro più interessanti" secondo <strong>Luigi Croce</strong>, a capo del team Real estate di Nctm. Lo stock logistico italiano (di tipo 3pl) è arrivato a 27,6 milioni di mq e si prevede che nel corso del 2020 se ne aggiungerà un altro milione e mezzo, secondo la ricerca su "Passato, presente e futuro della logistica" presentato in anteprima da World Capital, operatore con 670.000 mq gestiti e 230 milioni di transazioni veicolate nel biennio 2018-2019. «Parliamo di un settore che si sta evolvendo. Anche solo nel decennio scorso, il magazzino era poco più che una scatola. Oggi questo contenitore deve essere accessoriato, grande, con un'altezza di almeno 12 metri e con il 17% delle richieste che ormai superano i 15.000 mq. E già si guarda a come rendere gli edifici energeticamente efficienti, capaci all'occorrenza di trasformarsi se in futuro l'utilizzatore dovesse cambiare» ha detto Lucia Dattola, analista di World Capital. A livello di scambi, il settore nel 2019 dovrebbe restare sui volumi del 2018, intorno al miliardo di euro. I canoni, anche se inferiori in certi casi del 15-20% rispetto ai picchi del 2007, sono in leggera ripresa e oggi si assestano in media intorno ai 52,7 euro al mq annuo al Nord, 51,8 al Centro, 45,4 nel Sud e Isole, con marcate differenze a seconda dell'area metropolitana, visto che Milano Genova e Bologna arrivano anche intorno ai 60 euro nella fascia più alta della forchetta, Roma e Napoli si fermano a 54. Interessante la dinamica dei rendimenti, «che nel periodo 2015-2017 hanno continuato a contrarsi» ha spiegato Dattola. Secondo World Capital, oggi nelle migliori condizioni (nuove costruzioni in prime location) si aggirano tra il 6 e il 7,8% lordi. «Un valore che, seppure in ribasso rispetto al passato, significa ancora un premio dell'1,3%/1,8% rispetto a mercati più maturi» ha suggerito Elena Di Biase, Head of logistics capital markets di Jones Lang LaSalle.<img class="alignnone size-medium wp-image-13717 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/07/Schermata-2019-07-18-alle-11.48.31-253x300.png" alt>Altri segnali di buona salute: cala il tasso di sconto, con il 61% delle transazioni che si chiude con un ribasso compreso entro il 10%; trattative più veloci, con un terzo delle operazioni chiuso nel giro di 8 mesi e la metà entro l'anno. Dove ci svilupperemo? Nel prossimo triennio, il panel di operatori interpellato da World Capital indica la Lombardia nel 42% dei casi, Emilia Romagna al 28,6%, Veneto con il 14%. Nell'80% dei casi si tratterà di capannoni last mile non oltre i 10 km dalla città, con in testa i settori trainanti alimentare ed elettronica. «Il momento è favorevole, non c'è rischio bolla, ma un processo di consolidamento. Il lavoro quotidiano sarà mediare tra le esigenze degli investitori e di chi quegli spazi deve usarli» ha commentato Alessandro Petruzzi, responsabile Industrial &amp; Logistics di Cbre in Italia. «I primi, provenienti soprattutto dall'estero, guardano al prezzo, al rendimento e sono ancora poco coraggiosi, nel prendere in considerazione ad esempio altre location, come il Sud. I secondi, invece, seguendo i cambiamenti del mondo del lavoro, chiedono tante amenities che riguardano il benessere dei lavoratori, non solo il parcheggio, ma anche una sala per le pause, una palestra, elementi che concorrono anche questi a reperire la giusta manodopera. Chi investe deve comprendere che questi aspetti non sono costi, ma comportano un aumento del valore al metro quadrato».&nbsp;<a href="https://www.ilsole24ore.com/art/la-logistica-cresce-e-diventa-matura-come-asset-class-ACtIFiX" target="_blank" rel="noreferrer"><em>Tratto da Ilsole24ore.com</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5470</guid>
                        <pubDate>Wed, 17 Jul 2019 04:34:34 +0200</pubDate>
                        <title>Capannoni per la logistica, come cambieranno e dove verranno costruiti quelli nuovi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/capannoni-per-la-logistica-come-cambieranno-e-dove-verranno-costruiti-quelli-nuovi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>A chiederlo agli operatori del settore è stata un'indagine commissionata dai responsabili di World Capital.</em>Strutture, tecnologie, formazione: su cosa sono più propensi a investire gli operatori logistici per lo sviluppo della loro attività? A chiederlo agli operatori del settore è stata un'indagine commissionata dai responsabili di World Capital società italiana di consulenza e intermediazione immobiliare, i cui risultati sono stati presentati in occasione del convegno "Logistica, settore ancora in crescita o in consolidamento?", organizzato da Nctm studio legale in collaborazione con Il Sole 24 Ore. Un'indagine che ha rivelato come la maggior parte degli operatori (34 per cento ) punterebbe sull'automazione del lavoro, riammodernando (nel 25, per cento dei casi) capannone, mentre il 23,4 per cento, sceglierebbe la formazione e il 17 per cento gli impianti.<img class="size-medium wp-image-13722 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/07/Schermata-2019-07-18-alle-11.52.19-159x300.png" alt>Per quanto riguarda invece un&nbsp;aspetto più strettamente "immobiliare", ovvero la dimensione dei capannoni, oltre la metà degli intervistati (il 54,3 per cento) ha indicato come "ideale" una soluzione fra i 10mila e 30mila metri quadrati, con particolare attenzione all'altezza indicata, nel 48,6 per cento dei casi, tra i 10 e 12 metri", come ha riassunto Lucia Dattola, del dipartimento di ricerca di World Capital, protagonista dell'incontro insieme con <strong>Luigi Croce</strong>, <strong>Rosemarie Serrato</strong> e <strong>Christian Mocellin</strong>, partner di <strong>Nctm</strong> studio legale; Alessandro Petruzzi di Cbre Italy; Paola Ricciardi di Duff &amp; Phelps Reag Spa; Filippo Carbonari, direttore Real estate di Adr; Elena Di Biase di JLL; Eric Véron di Vailog Srl; Roberto Piterà di Gazeley Jean-Fleury Garel, di Confluence Srl. La ricerca ha infine fatto emergere che nei prossimi tre anni la Lombardia registrerà il maggiore sviluppo nella logistica (per il 42,9 per cento degli intervistati), seguita da Emilia-Romagna (28,6 per cento) e Veneto (14,3 per cento) con i&nbsp;capannoni per l'ultimo miglio che per l'80 per cento degli intervistati saranno posizionati tra uno e dieci chilometri dalla città servita".&nbsp;<a href="https://www.transportonline.com/notizia_46854_Capannoni-per-la-logistica,-come-cambieranno-e-dove-verranno-costruiti-quelli-nuovi.html" target="_blank" rel="noreferrer"><em>Tratto da Trasportonline.com</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5471</guid>
                        <pubDate>Wed, 17 Jul 2019 04:31:06 +0200</pubDate>
                        <title>Per la giustizia italiana le Asp sono imprese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/per-la-giustizia-italiana-le-asp-sono-imprese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Tribunale di Genova, in una causa fra un terminalista e l'Autorità portuale, ha confermato l'orientamento della Commissione Europea sullo stato giurico delle Autorità di Sistema Portuale. Le Autorità di Sistema Portuale, vale a dire gli enti pubblici non economici che gestiscono le infrastrutture degli scali italiani, sono a tutti gli effetti imprese ai fini della normativa Antitrust. Lo sostiene da tempo Bruxelles e lo conferma ora anche la giurisprudenza italiana. Dopo il parere spedito a Roma pochi mesi fa dalla Commissione Europea che definiva le Autorità portuali soggetto attivo come impresa e per questo obbligate a pagare le tasse sull'attività economica svolta, anche un Tribunale italiano è per la prima volta intervenuto pronunciandosi a sostengo di questa tesi. Lo ha reso noto lo studio legale Nctm commentando una recente sentenza del Tribunale di Genova che "ha riconosciuto come un'Autorità di&nbsp;Sistema Portuale italiana, rispetto all'attività di concessione di aree demaniali dietro corrispettivo, debba essere considerata un'impresa ai fini della normativa Antitrust. È la prima volta che la giurisprudenza italiana perviene al predetto riconoscimento". Il caso aveva ad oggetto proprio il ricorso di un concessionario (il terminalista C. Steinweg - Genoa Metal Terminal) che riteneva di essere stato discriminato dall'Autorità portualey genovese nella misura in cui quest'ultima aveva realizzato una serie di interventi infrastrutturali a vantaggio di un concessionario concorrente (il Genoa Port Terminal del Gruppo Spinelli) pur avendo ricevuto le stesse richieste di intervento anche dal concessionario attore. Secondo la tesi di quest'ultimo, quindi, l'Asp avrebbe tenuto una condotta discriminatoria tale da alterare ingiustificatamente gli equilibri concorrenziali all'interno del porto e per questo chiedeva un risarcimento di oltre 11 milioni di euro per ogni anno d'attività che&nbsp;però non è stato concesso dal Tribunale. Gli avvocati <strong>Alberto Torrazza</strong> e <strong>Ekaterina Aksenova</strong> nel commentare questa sentenza spiegano che "in Italia eravamo rimasti ancorati al dato formale per cui - ai sensi della Legge 84/94 - le Asp sono qualificate come enti pubblici non economici cui la predetta legge conferisce soltanto funzioni di enti regolatori, precludendo loro la possibilità di svolgere attività portuali". Sul punto, fino ad oggi, si potevano annoverare precedenti significativi, benché riguardanti fattispecie che non riguardavano le Autorità di Sistema Portuale secondo i legali di <strong>Nctm</strong>: "Si ricorda, ad esempio, la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite con cui è stata riconosciuta la natura di impresa dell'Agenzia del Territorio rispetto all'attività di fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni a terzi.<img class="size-medium wp-image-13725 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/07/Schermata-2019-07-18-alle-11.55.25-147x300.png" alt> Il Tribunale di Genova ha correttamente richiamato tale precedente per evidenziare come 'la nozione di impresa, nell'ambito del diritto comunitario della&nbsp;concorrenza, abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle modalità di finanziamento". In altri termini, "secondo il principio affermato dalla Suprema Corte (e fatto proprio anche dal Tribunale di Genova), la nozione di impresa sarebbe di carattere più economico che giuridico, con la conseguenza che il suo tratto caratteristico starebbe nell'esercizio organizzato e duraturo di un'attività economica sul mercato, a prescindere da come il soggetto che svolge detta attività sia formalmente qualificato". In questa prospettiva risulterebbe dunque irrilevante la qualifica formale di ente pubblico non economico. Questa impostazione, ricordano sempre gli avvocati nel loro commento, è quella già seguita dalla Corte di Giustizia dell'Ue che aveva già chiarito come "la nozione d'impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di&nbsp;finanziamento". Stabilito dunque che la qualifica di ente pubblico non economico non può rappresentare di per sé un ostacolo al riconoscimento delle AdSP come imprese, rimaneva da capire se le AdSP svolgano o meno un'attività economica. In questo senso è utile rifarsi nuovamente all'orientamento della Commissione Europea, secondo cui le Autorità di Sistema Portuale svolgono attività economica e sono qualificabili come imprese. "Lo sfruttamento commerciale di infrastrutture portuali e la costruzione di simili infrastrutture ai fini di sfruttamento commerciale costituiscono attività economiche", rilevano infatti gli avvocati Torrazza e Aksenova. La stessa Commissione ha precisato che le Autorità di Sistema Portuale esercitano un'attività economica in quanto "rilasciano concessioni o autorizzazioni (uso di un bene dietro pagamento di un canone) a imprese (generalmente) private per l'impiego commerciale del bene (infrastruttura portuale di base) e la fornitura di servizi (ad esempio&nbsp;carico, scarico, pilotaggio, traino) a compagnie di navigazione". Secondo Torrazza e Aksenova "questa sentenza del Tribunale di Genova potrebbe quindi rappresentare uno strumento in più nelle mani dei concessionari per far valere i propri diritti e opporsi a condotte delle AdSP che potrebbero apparire discriminatorie o comunque lesive dei principi della concorrenza".&nbsp;<a href="http://www.trasportoeuropa.it/index.php/home/archvio/14-marittimo/20438-per-la-giustizia-italiana-le-asp-sono-imprese" target="_blank" rel="noreferrer"><em>Tratto da Trasportoeuropa.com</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5473</guid>
                        <pubDate>Mon, 15 Jul 2019 04:43:32 +0200</pubDate>
                        <title>M&amp;a, colpo di freno sul settore: tante operazioni ma di poco valor</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ma-colpo-di-freno-sul-settore-tante-operazioni-ma-di-poco-valor</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<h3><em>Secondo il report di Mergermarket, sulla prima metà del 2019 pesa l'instabilità politica</em></h3><div><p>Nella seconda parte del 2018 si erano già intravisti i primi segni di rallentamento del mercato m&amp;a a livello internazionale, complice la crisi economica, gli effetti della politica protezionistica di Trump e le connesse tensioni commerciali con la Cina e l'Europa, di Brexit, i timori sulla ricetta Bolsonaro in Brasile e la ventata di populismo che soffiava in diversi paesi del mondo, Italia compresa. E alla fine, il colpo di freno c'è stato: il primo semestre 2019, secondo quanto reso noto pochi giorni fa dall'ultimo report di Mergermarket, certifica a tutti i livelli un rallentamento, con effetti sia in termini di operazioni concluse sia di controvalore.<strong>Il settore M&amp;a a livello internazionale.&nbsp;</strong>Il semestre ha registrato operazioni per un valore complessivo a livello mondiale di 1800 miliardi di dollari, -11% rispetto allo stesso periodo del 2018. Gli Sati Uniti, da soli, hanno fatto registrare una forte crescita nelle operazioni: 1000 miliardi di dollari, in crescita del 10,4% rispetto al 2018. In questo contesto, gli Usa, con operazioni per complessivi 845,7 miliardi di dollari, hanno registrato il secondo periodo di maggior crescita dal 2001, anno in cui venne prodotta la prima graduatoria di Mergermarket. In contrazione invece l'America latina (-27%) l'Europa (-36,7%), Apac (escluso Giappone che ha invece registrato un +2,2%) - 36%. Il 55% delle operazioni sono state registrate in America, il 21,7% in Europa, 14,4% in Australia. Le tre operazioni più rilevanti concluse sono state BristolMyers Squibb-Celgene (89,5 bn), United Technologies Corporation-Raytheon Company (settore difesa) per un valore di 88,9 bn e AbbVie-Allergen (pharma) per un controvalore di 86,3 bn. Complessivamente il settore pharma, medicale e biotech si conferma il più dinamico e ricco, con operazioni concluse per un controvalore di 326,4 bn di dollari. Sono state ben 24 le mega operazioni (quelle con un controvalore superiore ai 10 bn) concluse nel periodo (27 della prima metà del 2018).</p></div><div><p><strong>Il settore M&amp;a in Europa.</strong> Passando al Vecchio continente, nel primo semestre del 2019 si sono registrate più operazioni non portate a termine rispetto a quelle che invece sono state coronate da successo. Il controvalore delle operazioni concluse ha toccato nel primo semestre i 391 miliardi di dollari, con un calo del 38,8% rispetto al pari periodo del 2018. Le prime tre per grandezza sono tutte relative al settore farmaceutico. Questi risultati sono direttamente imputabili alle tensioni che sono emerse negli ultimi mesi anche in considerazione della scadenza elettorale a livello europeo caduta a fine maggio di quest'anno. Fatto che ha inevitabilmente rallentato la conclusione di trattative ed operazioni. I settori più dinamici sono risultati quello farmaceutico (135 miliardi dollari), industria e chimica (42,7 miliardi), beni di consumo (31,8 miliardi) energy e utilities (28,9 miliardi) e servizi finanziari (26,8 miliardi).</p></div><div><p><strong>Il settore M&amp;a in Italia.&nbsp;</strong>Venendo al mercato italiano, la classifica dei legal advisor evidenzia, per quanto riguarda il numero di operazioni concluse, al primo posto lo studio <strong>Nctm</strong> (che sale dal terzo posto), con 26 operazioni, seguito da Gianni Origoni Grippo Cappelli &amp; Partners (24 operazioni rispetto alle 29 dello stesso periodo del 2018), Pedersoli (19 concluse rispetto alle 24), Chiomenti (18 concluse rispetto alle 27), Orrick (17, rispetto alle 15) e BonelliErede (15, 6 operazioni in meno rispetto al pari periodo del 2018). Da segnalare la forte crescita nel settore M&amp;a fatta registrare dalle big della consulenza integrata PwC Legal (con 13 operazioni concluse rispetto alle 12 del periodo 2018) e Deloitte Legal (12 rispetto alle 7 del 2018). Il trend tendenzialmente negativo di operazioni concluse si sconta anche nella classifica per controvalore delle operazioni. BonelliErede si conferma al primo posto, con 5,3 miliardi, per valore, ma con un «tracollo», in termine di controvalore, del 76,8% rispetto al pari periodo 2018. Al secondo posto, Linklaters, con 4 operazioni del controvalore di 3,5 mld; al terzo posto, Ashurst, con 2 operazioni, dal controvalore di 3,3 mld di dollari.</p></div><div><p><strong> I protagonisti in Italia.&nbsp;</strong>Come detto, per numero di deal conclusi, al primo posto in Italia si posiziona <strong>Nctm</strong>: tra le operazioni più significative ricordiamo l'assistenza al fondo francese Chequers Capital nella vendita dell'intero capitale sociale di Phoenix Group al fondo italiano Ambienta; l'assistenza ai soci fondatori di Manifattura Valcismon nella vendita di una partecipazione di minoranza al fondo svizzero Equinox; l'assistenza a SolarEdge Technologies, società quotata al Nasdaq, nell'acquisto del controllo di S.M.R.E; l'assistenza ai soci nella vendita dell'intero capitale sociale di Nolangroup a 2 Ride Holding, produttore dei caschi a marchio «Shark» e infine, l'assistenza al management team di DOC Generici che ha co-investito in detta società insieme a Intermediate Capital Group (ICG) nell'ambito dell'acquisizione dell'intero capitale sociale di detta società da CVC Capital. «Alcuni dati registrati nel primo semestre del 2019», commenta <strong>Pietro Zanoni</strong> partner di <strong>Nctm</strong> Studio Legale «indicano un rallentamento delle attività di M&amp;a in Italia. Per esempio, al valore complessivo dei deal chiusi dall'inizio dell'anno, che secondo alcuni studi si è addirittura dimezzato rispetto al 2018; oppure ai multipli di mercato che, pur restando a livelli piuttosto alti, hanno subito una flessione per la prima volta negli ultimi 7 anni. Noi continuiamo a essere ottimisti: con 26 operazioni chiuse nei primi sei mesi, infatti, <strong>Nctm</strong> ha replicato il risultato del 2017, ma il valore complessivo dei deal è cresciuto significativamente. La nostra percezione è che gli acquirenti (soprattutto i fondi di private equity) continuino a essere molto aggressivi e che il mercato sia ancora molto dinamico. Contiamo di chiudere il 2019 con un risultato in linea con quello pur straordinario dell'anno scorso, se non addirittura migliore».</p></div><div><p><img class="alignnone size-medium wp-image-13700 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/07/Schermata-2019-07-15-alle-10.39.33-203x300.png" alt></p></div><div></div><div></div><div><p>Segue Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli &amp; Partners che - tra le operazioni seguite - segnaliamo l'assistenza al Comitato amministratori indipendenti di Bper Banca nella sottoscrizione degli accordi volti all'acquisizione del 100% del capitale di Unipol Banca detenuto dai venditori Unipol Gruppo e UnipolSai Assicurazioni, nonché all'acquisizione della quota di minoranza del Banco di Sardegna detenuta da Fondazione di Sardegna per cassa e tramite aumenti di capitale. «Nel primo semestre del 2019 c'è stato un rallentamento del mercato M&amp;a rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, dovuto a un quadro macro-economico incerto e ad elevata instabilità politica», sottolinea Alfredo D'Aniello, partner di Gop. «Il rallentamento è evidente per quanto riguarda il controvalore totale delle operazioni, mentre il numero dei deal rimane costante, o addirittura in crescita. Ciò evidenzia, inoltre, che le grandi operazioni sono in netta diminuzione, mentre il mercato è sempre più focalizzato sulle piccole e medie imprese». L'incertezza politica ed economica costituisce senz'altro un freno alla volontà di espandersi tramite acquisizioni esterne soprattutto per gli investitori stranieri. Completa il podio Pedersoli Studio Legale, confermando il trend positivo del 2018. In questi mesi il driver principale sono state le operazioni nel settore del Private Equity, sia come operazioni primarie sia come operazioni di add on per società già in portafoglio (il c.d. <em>buy &amp; build</em> ). Tra queste ricordiamo Alpha Laminam, Italcanditi Investindustrial. Tra le operazioni di natura industriale il recente acquisto di Wally Yachts da parte di Ferretti. «Nella prima parte del 2019 abbiamo notato un rallentamento del mercato anche se ora stiamo assistendo ad una forte ripresa in linea con l'anno scorso», commenta Ascanio Cibrario, equity partner M&amp;a di Pedersoli. «Notiamo una grande attività dei fondi italiani ed esteri, oltre alle tantissime aste, sempre affollate di offerenti e prezzi estremamente elevati. In tale contesto si è notato un particolare dinamismo anche dei family offices - più propensi a fare operazioni anche su minoranze per evitare le aste molto affollate e proporre soluzioni di investimento meno legate al multiplo e più attente ai piani industriali di lungo termine» . Nonostante una certa incertezza politica, il sistema Italia sembra tenere bene e non costituire un impedimento agli investimenti provenienti dall'estero. «In Italia esistono delle eccellenze imprenditoriali tali che la domanda per aziende di valore non sembra aver avuto un rallentamento. Tuttavia, viste le dinamiche dei mercati finanziari, non è escluso che ci possa essere un immediato contraccolpo nel caso fossero messe in atto politiche avverse al sistema imprenditoriale e quindi di rallentamento dell'economia reale» conclude. Chiomenti si colloca al 4° posto, con una retrocessione di 2 posizioni. Le principali operazioni seguite fin qui sono la JV tra Naval Group e Fincantieri nel settore delle navi da guerra e la riorganizzazione del gruppo Gavio in Astm. Grande eco ha avuto inoltre l'assistenza nell'acquisizione della AC Fiorentina. «Ci troviamo a operare in un mercato attivo, con un numero limitato di «<em>mega-deals</em>» ma diverse operazioni concluse ed in cantiere. L'operazione «FCA-Renault-Nissan» avrebbe certo cambiato i dati», spiega Filippo Modulo, managing partner di Chiomenti. «Non si vedono segni di rallentamento, il mercato rimane attivo con qualche possibile accelerazione e operazione importante sempre all'orizzonte. L'incertezza politica, per nostra fortuna, ha una incidenza limitata in questo settore. Diverso per l'economia, ma non si vede in questa fase un indebolimento suscettibile di influenzare l'M&amp;a, anzi». In crescita, di ben 5 posizioni, Orrick (17 operazioni concluse nella prima parte del 2019, rispetto alle 15), tra cui a partire dall'acquisizione di Candy da parte del maggior gruppo al mondo per la produzione di elettrodomestici Qingdao Haier, un deal strategico per rafforzare la leadership globale dell'azienda cinese nel settore degli elettrodomestici, alla recente cessione di Auchan Retail Italia al gruppo Conad, un'operazione che rappresenta un cambiamento epocale nell'assetto della Gdo italiana. Attivo è stato anche il settore tech, dove abbiamo seguito la cessione di Neutrino al colosso americano Coinbase. Questa è stata una delle poche exit del mercato italiano nonché la più importante nel campo della sicurezza informatica nel nostro Paese degli ultimi 10 anni e la prima nel settore della crittografia valutaria. «Nonostante un avvio un po' incerto nei mesi di gennaio e febbraio, l'attività dei fondi di Private Equity e delle corporate è ripartita e si è dimostrata alquanto significativa», spiega Guido Testa, office leader italiano di Orrick. «Da un lato i fondi e gli istituti fi nanziari hanno a disposizione in questo momento storico ampie risorse liquide e sono alla ricerca di valide opportunità di investimento. Dall'altro lato gli imprenditori sono favorevoli alla possibilità di sviluppo e crescita anche tramite operazioni straordinarie». «Nonostante le difficoltà a livello geopolitico e macroeconomico le attività di M&amp;a continuano a marciare a livelli sostenuti. Stando alle recenti analisi sul 1H, che abbiamo potuto constatare anche noi attraverso le 17 operazioni concluse negli ultimi sei mesi, l'M&amp;a a livello mondiale ha avuto un andamento simile a quello italiano, vale a dire un primo trimestre tra i più tranquilli degli ultimi anni e un secondo trimestre che ha visto una netta ripresa delle attività. Per quanto riguarda l'Europa, si è riscontrata una diminuzione in termini di valore totale delle operazioni di M&amp;a, con una predilezione delle target in Uk. Il Private Equity invece ha avuto una accelerazione delle attività rispetto al primo semestre dell'anno precedente» conclude. L'operazione chiave del primo semestre per PwC TLS è stata sicuramente Conad/Auchan. Oltre a questa abbiamo lavorato su diverse operazioni in altri ambiti dal farmaceutico (con l'acquisizione di Doc Generici da parte del fondo Intermediate Capital Group) all'energy seguendo diversi players di primario standing nella negoziazione di Long Term PPAs e Project Financing. «Il mercato è stato abbastanza vivace considerato il contesto economico, si sono viste alcune operazioni importanti, a partire da Conad/Auchan che è sicuramente una delle più importanti e che ha aperto la via ad una possibile fase di concentrazione nel settore retail italiano» spiega Giovanni Stefanin, partner responsabile practice Legal di PwC TLS.</p></div>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5477</guid>
                        <pubDate>Tue, 09 Jul 2019 11:27:00 +0200</pubDate>
                        <title>Lo spirito combattivo del popolo cinese merita rispetto e apprendimento</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lo-spirito-combattivo-del-popolo-cinese-merita-rispetto-e-apprendimento</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Intervista all'Ambasciatore&nbsp;Attilio Massimo Iannucci</em>&nbsp;Il popolo cinese è saggio, laborioso e pratico. Nei 70 anni dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese, in particolare dopo la politica delle riforme e dell'apertura, per più di 40 anni abbiamo testimoniato l’umiltà, la prudenza, la generosità e la gran volontà di lavorare del popolo cinese. I risultati conseguiti dalla Cina nello sviluppo e nella promozione del suo <em>status</em> internazionale sono stati ottenuti passo dopo passo. L'iniziativa <strong>Belt and Road</strong> sta aiutando molti paesi a intraprendere un percorso di rapido sviluppo.Il tempo vola. Dalla mia prima visita in Cina nel 1990, sono stato in Cina per innumerevoli volte.Gli anni di lavoro e di vita in Cina non saranno mai dimenticati. All'inizio degli anni '90, ho lavorato come ministro consigliere nell'Ambasciata d'Italia in Cina per cinque anni, il che mi ha dato molte occasioni di osservare la società cinese e di avvicinarmi alla gente cinese comune. A quel tempo, la Cina era ancora nelle prime fasi di sviluppo ad alta velocità, e l'atmosfera sociale era semplice e tranquilla. Il ritmo della vita per la gente comune non era molto frenetico.Nel 1995 ho lasciato il mio posto e sono tornato a casa, come responsabile della cooperazione internazionale e degli affari asiatici presso il Ministero degli Affari Esteri italiano, e ho avuto l'opportunità di viaggiare frequentemente tra l'Italia e la Cina. In quel periodo mi sono affezionato sempre di più alla Cina. Ogni volta che ne avevo la possibilità, cercavo di rimanere in Cina per qualche giorno in più. Vedo che nel frattempo sono state costruite diverse linee ferroviarie e sono stati costruiti tanti grattacieli. Il rapido sviluppo e il cambiamento della Cina spesso mi sorprendono e mi meraviglio della "straordinaria velocità della Cina".Ho stretto tante amicizie con i cinesi. Ogni volta che vengono a Roma, o in cui io torno in Cina, ci incontriamo e ci sentiamo sempre. Attraverso loro vedo i nuovi cambiamenti che la Cina sta vivendo. Spesso racconto anche ai miei colleghi e amici italiani che non ci sono mai stati, le mie esperienze in Cina. Credo che la comunicazione sia la cosa fondamentale per capirci.<img class=" wp-image-13658 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/07/Schermata-2019-07-09-alle-17.25.19-159x300.png" alt width="167" height="315">&nbsp;Nel 2010 sono tornato in Cina come ambasciatore italiano in Cina. Rispetto alle mie esperienze precedenti si può dire che tutta la Cina sia cambiata drasticamente. Oggi, la Cina ha raggiunto l'avanguardia del mondo in molti campi, tra cui l'economia, la tecnologia e le infrastrutture, e sta cominciando a svolgere un ruolo sempre più importante nella <em>governance</em> globale.Ora, l'Italia e il mondo condividono il benefici dello sviluppo cinese, prendendo il "treno veloce" della crescita della Cina. L'iniziativa "Belt and Road" del presidente Xi Jinping sta aiutando molti paesi in un percorso di rapido sviluppo. Durante la visita di Stato del Presidente Xi Jinping in Italia dello scorso marzo, l'Italia ha firmato un <em>memorandum</em> d'intesa con la Cina sulla cooperazione nel quadro dell’iniziativa Belt and Road, per la profonda amicizia tra Italia e Cina, e il pieno riconoscimento italiano per la BRI.Nell'ambito della co-costruzione "Belt and Road", sempre più imprese cinesi hanno investito in Italia per fornire supporto finanziario e tecnico allo sviluppo italiano. Non mi aspettavo questo nel mio primo viaggio in Cina.La Cina è una grande nazione. Il popolo cinese è saggio, laborioso e pratico. Generazione dopo generazione, i cinesi hanno lottato con perseveranza per raggiungere il ringiovanimento della nazione e per superare le difficoltà. Nei 70 anni dalla fondazione della Repubblica popolare cinese, in particolare dopo la politica delle riforme e l'apertura per più di 40 anni, abbiamo testimoniato l’umiltà, la prudenza, la generosità e la gran volontà di lavorare del popolo cinese. I risultati conseguiti dalla Cina nello sviluppo e nella promozione del suo status internazionale sono stati ottenuti passo dopo passo.Lo spirito combattivo del popolo cinese merita rispetto e apprendimento. Negli ultimi decenni, l'economia cinese si è sviluppata rapidamente e la qualità della vita e il benessere della gente comune sono notevolmente migliorati. Oggi milioni di turisti cinesi viaggiano in Italia ogni anno, e sempre più giovani italiani vanno a studiare in Cina.Tali cambiamenti sono indissolubilmente legati al rapido sviluppo economico della Cina. Sono lieto di constatare che gli scambi tra Italia e Cina continuano ad essere stretti e che le relazioni bilaterali sono avanzate in modo migliore. Tuttavia, alcuni italiani, compresi alcuni funzionari, non conoscono abbastanza la Cina, il che ci impedisce, in una certa misura, di imparare dalla Cina. Dico spesso ai miei amici che devono andare in Cina e vedere di più.Come un caro amico dei cinesi, sono molto lieto di vedere che questo grande paese continui a ottenere nuovi successi e sono contento di aver testimoniato e partecipato all'evoluzione della Cina. Credo fermamente che le relazioni Italia-Cina abbiano un futuro brillante e sarei lieto di continuare a lavorare per migliorare gli scambi reciproci e la comprensione reciproca.&nbsp;<em>Tratto dal Quotidiano del Popolo</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5478</guid>
                        <pubDate>Tue, 09 Jul 2019 04:39:46 +0200</pubDate>
                        <title>L&#039;azienda? È la mia squadra del cuore</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lazienda-e-la-mia-squadra-del-cuore</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<div class="page" title="Page 1"><div class="layoutArea"><div class="column"><h3>Un convegno svoltosi a Milano ha analizzato una realtà in grande sviluppo nell’ambito del mondo del lavoro: le imprese stanno aprendo sempre di più ad attività sportive che coinvolgano i propri dipendenti, a qualsiasi livello. Evidenti i benefici in termini di benessere, produttività e senso di appartenenza</h3></div></div></div><p>Pronti...Partenza...Via! Il colpo di pistola è partito insieme alla corsa delle imprese e delle organizzazioni professionali verso il miglioramento del benessere del proprio personale, manageriale o dipendente che sia, attraverso programmi sportivi e la partecipazione a manifestazioni, competitive e non. Le motivazioni sono state sintetizzate nel titolo dell'evento che si è svolto a Milano, il 24 giugno scorso: "Le frontiere del benessere in azienda: lo sport come strumento per coniugare salute, engagement, produttività e networking". Un convegno organizzato dall'Associazione Italiana Direzione Personale (<a href="http://www.aidp.it/" target="_blank" rel="noreferrer">www.aidp.it</a>) in collaborazione con Professional Corporate Run presso gli spazi di coworking di Spaces Porta Nuova. Gli organizzatori sono partiti dal presupposto che da sempre la metafora sportiva accompagna la vita manageriale: la squadra, il campo, l'avversario, il goal sono termini che guidano all'azione, dentro e fuori le imprese. Ma hanno voluto dare voce alla positiva evoluzione di tali concetti, che fa sì che oggi lo sport vero, quello praticato, fatto di sudore, sconfitte, vittorie e traguardi, inizia ad avere un ruolo sempre più importante nei contesti aziendali. Nell'evento, condotto e moderato dall'attrice e presentatrice Gisella Donadoni, che è anche madrina di Professional Corporate Run (da cui ha ricevuto gli omaggi messi a disposizione dai partner di PCR 25inch e Polar), e da <strong><span class="chapterhl">Guido Bartalini</span></strong> (partner di <strong><span class="chapterhl">Nctm</span> Studio Legale</strong> e ideatore di Professional Corporate&nbsp;Run insieme a Ferdinando Cesana), è stata data voce, da un lato, ai protagonisti aziendali, che, attraverso diversi approcci al wellness e con modalità differenti, mirano tutti a migliorare engagement, networking, spirito di appartenenza e produttività, e, dall'altro lato, a coloro che mettono la propria esperienza, la propria professionalità e le proprie organizzazioni, al servizio delle aziende per lo svolgimento di attività sportive.<img class="alignnone wp-image-13644 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/07/Schermata-2019-07-09-alle-10.36.31-247x300.png" alt width="258" height="313">Un'ulteriore chiave di lettura nella scelta dei protagonisti è stata quella di andare oltre la semplice analisi di un fenomeno in ampliamento, ma di individuare anche i parametri per misurarne gli effetti utili, anche in termini di prevenzione e conseguenti risparmi di costi. Le aziende partecipanti hanno portato il proprio contributo rispetto alle loro esperienze in atto, un contributo prezioso in considerazione del livello delle realtà rappresentate: Unicredit, Chanel, Edison, KPMG, Tamini Trasformatori (società del gruppo Terna), Generali Italia e Reinsurance Group of America, tutte aziende che hanno colto con entusiasmo e condivisione l'opportunità di iniziare a dare una voce corale al concetto che il movimento e l'attività sportiva generano un benessere psicofisico che incide positivamente anche sul lavoro. Dai contributi forniti è emerso che questo tipo di programmi determina un grande e positivo coinvolgimento del personale ed è stato utilizzato da alcune aziende anche per facilitare processi di change management. Inoltre, già in un periodo sufficientemente breve, i benefici in termini di efficienza e produttività possono superare i costi dell'investimento. Da evidenziare che la motivazione per le aziende non è legata a un riflesso esterno in termini di marketing e diffusione del brand, ma piuttosto nella volontà di ampliare l'offerta di servizi idonei a una migliore retention e affezione verso i colori sociali e la propria "squadra aziendale". Un elemento che ha contribuito alla positiva riuscita dell'evento è stata la partecipazione di professionisti che operano per portare il benessere in azienda, soggetti del livello di Gabriele Rosa, Alessandro Tappa, Max Monaco e Rossella Cardinale. O come Andrea Trabuio e Pierfrancesco Calori che aprono sempre più i propri eventi sportivi ad aziende e ad organizzazioni professionali, anche attraverso l'adesione al circuito di gare di Professional Corporate Run, un vero campionato costruttori realizzato nel running anziché nella Formula1. Da questi contributi si è evidenziato che, sia che si tratti di proporre alle aziende il movimento in genere (corsa, yoga oppure ciclismo o triathlon), il punto di partenza è sempre il coinvolgimento emozionale, che rende più facile e leggera la conseguente attività fisica e determina migliori stimoli anche per l'eventuale successiva fase competitiva, necessaria almeno per i più combattivi. Alcune manifestazioni tendono ora a proporre nuove modalità di partecipazione più facilmente fruibili da parte delle aziende, perché basate sulla partecipazione a squadre, come avviene per la Salomon Running Milano, aderente a Professional Corporate Run. Il tutto, inoltre, con l'ulteriore driver proposto da sempre più diffuse finalità charity, attraverso <em>onlus</em> come Sport Senza Frontiere o campagne di raccolta fondi attraverso Rete del Dono.&nbsp;C'è anche la possibilità di avere offerte complete e flessibili come avviene con Gympass, un sistema particolarmente adatto per le aziende, perché dà modo, attraverso un unico abbonamento, di usufruire di 2.100 palestre e 440 tipologie di attività sportive in 784 città per meglio prepararsi alle attività outdoor. Durante l'evento il quadro si è poi ulteriormente riempito di colori con l'intervento di Michele Maisetti, che ha fatto anche una dimostrazione pratica del caschetto attraverso il quale si possono registrare e mostrare le onde cerebrali, che attestano gli effetti emozionali dei soggetti monitorati in occasione di attività fisica e sportiva. E <em>last but not least</em> Andrea Severino ha presentato la App Virtuoso, attraverso la quale si può registrare la propria attività fisica dei precedenti 30 giorni traducendo il livello di intensità in crediti da utilizzare per ottenere prodotti o servizi legati al benessere. Insomma si ha la possibilità di tradurre la propria attività in beneficio economico, oltre che a lanciare sfide ad amici e colleghi. Si è trattato di un'esplorazione approfondita dentro l'universo del welfare in aziende e organizzazioni professionali, che da parte di AIDP (oltre 17.000 membri, 3000 soci attivi, suddivisi in 16 gruppi regionali, e che si avvale di una rete internazionale, che dal 1960 promuove uno sviluppo serio e responsabile della cultura manageriale nell'ambito delle risorse umane) ha rappresentato il lancio dell'Osservatorio sullo sport in azienda, che avrà un seguito con altri eventi analoghi così da creare un dialogo continuo. La gara è solo iniziata, con uno spirito olimpico, il cui richiamo è più che mai appropriato perché un momento speciale dell'evento è stato l'annuncio in diretta, con la presenza di Marco Riva in rappresentanza del CONI, dell'assegnazione a Milano-Cortina dei Giochi olimpici invernali 2026. Un successo dello sport in Italia che rappresenterà un grandissimo stimolo anche per le organizzazioni professionali e aziendali più moderne e lungimiranti.&nbsp;<em>Tratto da TS</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5479</guid>
                        <pubDate>Mon, 08 Jul 2019 03:53:16 +0200</pubDate>
                        <title>LinkedIn social preferito dalle law firm italiane</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/linkedin-social-preferito-dalle-law-firm-italiane</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>E' Linkedin il social più utilizzato dai grandi studi legali. Praticamente tutti i top 50 per fatturato presenti nella classifica 2019 di Legalcommunity hanno una "vetrina" italiana sul social media specializzato per il mondo professionale. Mentre ancora pochi - di fatto 1 su 5 - sfrutta Instagram per dialogare con clienti e colleghi.</p><p class>A misurare la presenza social dei grandi studi è stata proprio Legalcommunity che ha deciso di valutare l'interattività su questi mezzi di comunicazione degli studi italiani o delle realtà internazionali presenti con sedi proprie nel nostro paese.</p><ul> <li>Al top per numero di follower su Linkedin si colloca l'italiano BonelliErede che ne vanta oltre 35mila. Sul podio altri due italiani: Gianni Origoni Grippo Cappelli &amp;Partners e Chiomenti L'altro social più utilizzato dalle law firm (il 41% dei top 50 ha un profilo di studio) anche se con numeri più bassi è Twitter: primo Dla Piper con oltre 1.700 follower. Numeri e interazioni maggiori su Twitter per i singoli avvocati. Tra i profili più dinamici per aggiornamento PwC Tls ed <strong><span class="chapterhl">Nctm.</span></strong></li></ul><p><img class="alignnone wp-image-13616" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/07/Il-Sole-24-Ore-262x300.png" alt width="288" height="330"><em>Tratto da Il Sole 24 Ore</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5482</guid>
                        <pubDate>Wed, 03 Jul 2019 04:10:09 +0200</pubDate>
                        <title>Nella nuova black list cinese scendono i settori vietati ai capitali esteri</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nella-nuova-black-list-cinese-scendono-i-settori-vietati-ai-capitali-esteri</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>BARRIERE ALL'INGRESSOCalato il sipario sul G20 di Osaka e incassata la ripresa dei negoziati commerciali, il presidente Xi Jinping aveva preannunciato nuove misure per liberalizzare l'economia cinese che si stanno concretizzando proprio in queste ore.La nuova "negative list", ad esempio, destinata a soppiantare il vecchio Catalogo degli investimenti stranieri. Promessa dal premier Li Keqiang al Forum Boao for Asia entro la fine di giugno, è stata resa pubblica domenica scorsa: i settori dell'economia interdetti agli stranieri scendono da 48 a 40, quelli delle 11 Free trade zones da 45 a 37. Ieri, inoltre, il premier cinese intervenendo al World economic Forum di Dalian ha prospettato un'accelerazione di un anno, con entrata in vigore già dal 2020 invece del 2021, del superamento dei limiti di titolarità delle quote azionarie per gli investitori stranieri nel settore finanziario. Grazie a ciò anche società come Morgan Stanley si accoderanno a HBSC, JP Morgan, Nomura e UBS che già hanno preso al volo la liberalizzazione partita due anni fa.Pechino si sta impegnando nel rimuovere le barriere all'ingresso per i capitali esteri, la nuova negative list introduce inedite possibilità nel settore dei servizi, nel manifatturiero, nell'industria mineraria, nell'oil&amp;gas, tocca materie prime come il molybdeno, l'antimonio, la fluorite, la carta da riso e l'inchiostro, apre spazi anche nella cultura e nella comunicazione, nello shipping.<img class="alignnone wp-image-13580 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/07/il-sole-24-ore_toti-139x300.png" alt width="172" height="371">«Le revisioni alla lista rappresentano un piccolo, ulteriore passo in avanti nel processo di apertura della Cina. La raccolta di capitale azionario per investimenti esteri in aree selezionate dell'economia cinese - dice Jörg Wuttke, presidente della Camera di commercio dell'Unione europea in Cina - ha il potenziale di offrire nuove opportunità per alcune società europee di entrare nel mercato o espandere la propria presenza. Tuttavia, perché questa apertura sia significativa, sono necessarie altre riforme più profonde sulla falsariga di quelle fatte venti anni fa durante l'adesione della Cina alla Wto».«Disparità di trattamento delle società straniere e favoritismo nei confronti delle aziende di Stato devono essere archiviati - aggiunge Carlo D'Andrea, vicepresidente della Camera europea. Bisogna ridurre anche le barriere indirette, quali i complessi processi di approvazione amministrativa e l'iter per le licenze».«La Cina ha bisogno di riforme e le sta portando avanti - sottolinea l'avvocato <strong>Enrico Toti</strong> dello studio <strong>Nctm</strong> - riducendo ulteriormente le attività precluse agli investitori stranieri. La decisione politicamente rilevante di rivedere la negative list è stata confermata da Gao Feng, portavoce del Ministero del commercio e varata con due decreti il 30 giugno 2019 con l'approvazione del Comitato Centrale del Partito e del Consiglio degli Affari di Stato, la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma e il Ministero del Commercio».&nbsp;<em>Tratto da Il Sole 24 Ore</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5484</guid>
                        <pubDate>Mon, 01 Jul 2019 03:53:29 +0200</pubDate>
                        <title>Anche gli esperti di m&amp;a si ritagliano uno spazio nel food</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/anche-gli-esperti-di-ma-si-ritagliano-uno-spazio-nel-food</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>NEL SETTORE AGROALIMENTARE SI REGISTRANO OPERAZIONI SEMPRE PIÙ COMPLESSE E TRANSNAZIONALIMai come in questo caso è vero che i grandi affari si concludono a tavola. Come nel recente caso di Newlat che ha acquisito la Delverde; operazione che ha visto coinvolti BonelliErede, con un team coordinato dal partner Matteo Maria Pratelli, al fianco del gruppo Newlat, gruppo italiano del settore agroalimentare, nell'operazione di acquisizione del 100% di Delverde Industrie Alimentari, azienda italiana dello stesso settore, dalla multinazionale argentina Molinos Rio de la Plata, assistita dallo studio legale internazionale Gianni Origoni Grippo Cappelli &amp; Partners. Anche Gattai, Minoli, Agostinelli &amp; Partners, è al lavoro sul settore food. «All'interno del dipartimento di M&amp;A alcuni dei soci e senior associates si sono occupati più frequentemente di operazioni nel settore food e questo ha naturalmente creato nel tempo un expertise specifica, non solo per le operazioni straordinarie ma anche per l'assistenza continuativa a importanti gruppi nel settore» spiega Sebastiano Cassani, partner di Gattai, Minoli, Agostinelli &amp; Partners. «Particolare rilievo hanno le problematiche relative ai canali distributivi, sia italiani sia esteri; con riferimento a questi ultimi ci siamo trovati a gestire problematiche connesse ai mercati di sbocco eventualmente coinvolti da restrizioni di embargo internazionale. Il settore agroalimentare italiano ha indubbiamente una grande importanza e un'enorme attrattiva per gli investitori. Le linee di sviluppo sono sempre legate allo sviluppo di operazioni di investimento e aggregazione, con un importante ruolo giocato dal reperimento di risorse finanziarie.<img class="alignnone size-medium wp-image-13555 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/07/ItaliaOggi-Sette-300x274.png" alt>Aggiungo che il settore alimentare è anche chiave per il traino di settori laterali, sui quali abbiamo più volte lavorato, quali il packaging, macchinari e automazione della linea di produzione» aggiunge. «Possiamo creare team M&amp;A multidisciplinari con enorme esperienza nel settore Food&amp;Beverage, spaziando in maniera trasversale dal private equity, ai temi di gestione governance familiare, al tax, al diritto amministrativo e comunitario in materia di food law», spiega Massimiliano Nitti, partner, responsabile del Dipartimento m&amp;a dello studio Chiomenti. «Abbiamo assistito diversi soggetti stranieri - società e fondi - interessati a entrare a far parte di realtà del mondo F&amp;B. Molto spesso le questioni di governance e i rapporti tra gli investitori istituzionali e i gruppi familiari di seconda generazione sono la chiave di volta di queste operazioni. Diversamente da altri settori, le aziende di F&amp;B sono resilienti alle crisi di mercato (lo abbiamo visto nel 2009) e quindi, essendo particolarmente stabili nella loro redditività, risultano spesso adatte ad operazioni di <em>leveraged buy out</em>. Le società italiane attive in questo settore sono prevalentemente pmi a carattere familiare che si trovano quindi a dover gestire il ricambio generazionale e le sfide della nuova economia». Altra realtà attiva è <strong>Nctm</strong> dove <strong>Simone De Carli</strong>, partner responsabile del dipartimento di fusioni e acquisizioni, private equity ricorda che lo studio «ha un team specializzato in diritto alimentare comunitario, nazionale e internazionale, anche a livello di Omc e Codex Alimentarius. I nostri professionisti si relazionano in maniera continuativa con le principali istituzioni dell'Ue e dell'Omc in materia di accesso al mercato e accordi commerciali regionali, autorizzazioni di prodotti, uso e autorizzazione di agro chimici, confezionamento ed etichettatura. La conoscenza del diritto regolamentare legato alla produzione e distribuzione di prodotti alimentari distingue il nostro studio dalla maggior parte dei nostri competitor. Possiamo infatti estendere il nostro servizio, oltre che alla consulenza m&amp;a basata anche su una profonda conoscenza delle dinamiche del mercato, anche alla verifica di profili di criticità specifica nella gestione della società e, ove opportuno, possiamo assistere e guidare il cliente o la target nella gestione del problema». «Abbiamo una practice di diritto alimentare nell'ambito del dipartimento ambiente e sicurezza con la quale offriamo consulenza sull'intera filiera alimentare, dalle operazioni indirizzate alla fornitura di beni e servizi per l'impresa alimentare (<em>farm supplies aggregate</em>), passando per l'insieme delle attività aziendali di trasformazione e commercializzazione di alimenti, fino ad arrivare alla distribuzione di tali prodotti al consumatore finale e a gestire la fase di post vendita», spiega Francesco Bruno di Pavia e Ansaldo. Lo studio ha assistito una multinazionale francese del settore dei fertilizzanti e dell'agribusiness che ha investito su una food company nel comparto dolciario. Sotto il profilo penalistico ci sono proposte legislative che tendono a riordinare i reati alimentari e lì certamente la richiesta di assistenza di compliance da parte delle aziende crescerà. Inoltre, per gli aspetti civilistici la nuova legge sulla <em>class action</em> probabilmente richiederà una particolare attenzione da parte degli interpreti e degli operatori del diritto». Infine, Daniele Guarnieri direzione affari legali e societari Nestlè Italiana «Da una parte aumenta il grado di specializzazione richiesto agli studi per affrontare i temi di particolare diffi coltà tecnica su cui il team legale interno necessita una consulenza, dall'altra è sempre più fondamentale che i consulenti conoscano le particolarità del business in cui l'azienda opera. Oltre alle tradizionali aree legali attualmente sono molto sentiti i temi legati alla sostenibilità ambientale, alla 231 e tutto ciò che è etica».&nbsp;<em>Tratto da ItaliaOggi Sette</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5485</guid>
                        <pubDate>Fri, 28 Jun 2019 05:10:05 +0200</pubDate>
                        <title>Port authority o imprese?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/port-authority-o-imprese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>UN TRIBUNALE HA SANCITO LA NATURA IMPRENDITORIALE DELLE ADSP<strong>La sentenza è importante ai fini delle norme antitrust, come spiega lo studio Nctm che ha assistito il terminalista Genoa Metal Terminal contro il Porto di Genova</strong>Le Autorità di sistema portuale, vale a dire gli enti pubblici non economici che gestiscono le infrastrutture degli scali italiani, sono a tutti gli effetti imprese ai fini della normativa Antitrust. Lo sostiene da tempo Bruxelles e lo conferma ora anche la giurisprudenza italiana. Dopo il parere spedito a Roma pochi mesi fa dalla Commissione Europea che definiva le Autorità portuali soggetto attivo come impresa e per questo obbligate a pagare le tasse sull'attività economica svolta, anche un tribunale italiano è per la prima volta intervenuto pronunciandosi a sostengo di questa tesi. Lo ha reso noto lo <strong>Studio Legale</strong> <strong>Nctm</strong> commentando una recente sentenza del Tribunale di Genova che «ha riconosciuto come un'Autorità di Sistema Portuale italiana, rispetto all'attività di concessione di aree demaniali dietro corrispettivo, debba essere considerata un'impresa ai fini della normativa antitrust. È la prima volta che la giurisprudenza italiana perviene al predetto riconoscimento». Il caso aveva a oggetto proprio il ricorso di un concessionario (il terminalista C. Steinweg-Genoa Metal Terminal) che riteneva di essere stato discriminato dalla port authority genovese nella misura in cui quest'ultima aveva realizzato una serie di interventi infrastrutturali a vantaggio di un concessionario concorrente (il Genoa Port Terminal del gruppo Spinelli) pur avendo ricevuto le stesse richieste di intervento anche dal concessionario attore. Secondo la tesi del ricorrente, quindi, la AdSP avrebbe tenuto una condotta discriminatoria tale da alterare ingiustificatamente gli equilibri concorrenziali all'interno del porto e per questo chiedeva un risarcimento di oltre 11 milioni di euro per ogni anno d'attività, che però non è stato concesso dal tribunale. «In Italia», hanno spiegato gli avvocati <strong>Alberto Torrazza</strong> e <strong>Ekaterina Aksenova</strong>, «eravamo rimasti ancorati al dato formale per cui, ai sensi della legge 84/94, le AdSP sono qualificate come enti pubblici non economici cui la predetta legge conferisce soltanto funzioni di enti regolatori, precludendo loro la possibilità di svolgere attività portuali».<img class="alignnone size-medium wp-image-13539 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/06/Schermata-2019-06-28-alle-11.02.29-246x300.png" alt>Sul punto, fino a oggi, si potevano annoverare precedenti significativi benché, secondo i legali di <strong>Nctm</strong>, riferiti a fattispecie che non riguardavano le Autorità di sistema portuale: «Si ricorda, ad esempio, la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite con cui è stata riconosciuta la natura di impresa dell'Agenzia del Territorio rispetto all'attività di fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni a terzi. Il Tribunale di Genova ha correttamente richiamato tale precedente per evidenziare che la nozione di impresa, nell'ambito del diritto comunitario della concorrenza, abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle modalità di finanziamento». In altri termini, «secondo il principio affermato dalla Suprema Corte, e fatto proprio anche dal Tribunale di Genova, la nozione di impresa sarebbe di carattere più economico che giuridico, con la conseguenza che il suo tratto caratteristico starebbe nell'esercizio organizzato e duraturo di un'attività economica sul mercato, a prescindere da come il soggetto che svolge detta attività sia formalmente qualificato». In questa prospettiva risulterebbe dunque irrilevante la qualifica formale di ente pubblico non economico. Questa impostazione, ricordano sempre gli avvocati, è quella già seguita dalla Corte di Giustizia dell'Ue che aveva già chiarito come «la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento». Stabilito dunque che la qualifica di ente pubblico non economico non può rappresentare di per sé un ostacolo al riconoscimento delle AdSP come imprese, rimaneva da capire se le AdSP svolgano o meno un'attività economica. In questo senso è utile rifarsi nuovamente all'orientamento della Commissione Ue, secondo cui le Autorità di Sistema Portuale svolgono attività economica e sono qualificabili come imprese. «Lo sfruttamento commerciale di infrastrutture portuali e la costruzione di simili infrastrutture ai fini di sfruttamento commerciale costituiscono attività economiche», rilevano infatti gli avvocati Torrazza e Aksenova. La stessa Commissione ha precisato che le Autorità di Sistema Portuale esercitano un'attività economica in quanto «rilasciano concessioni o autorizzazioni (uso di un bene dietro pagamento di un canone) a imprese (generalmente) private per l'impiego commerciale del bene (infrastruttura portuale di base) e la fornitura di servizi (carico, scarico, pilotaggio, traino) a compagnie di navigazione». Secondo <strong>Torrazza</strong> e <strong>Aksenova</strong> «la sentenza del Tribunale di Genova potrebbe quindi rappresentare uno strumento in più nelle mani dei concessionari per far valere i propri diritti e opporsi a condotte delle AdSP che potrebbero apparire discriminatorie o comunque lesive dei principi della concorrenza».<em>Tratto da MF</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5486</guid>
                        <pubDate>Thu, 27 Jun 2019 05:17:20 +0200</pubDate>
                        <title>Lavoro e sport: le aziende puntano sulle «squadre»</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lavoro-e-sport-le-aziende-puntano-sulle-squadre</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h3>Cresce il numero di uffici che organizzano attività sportive in comune: corsa, ciclismo, calcio ma anche triathlon e yoga. «I risultati? Spirito di appartenenza e migliore rendimento per tutti»</h3>Il mix: lavoro e sport. I soggetti: le aziende e i dipendenti. L'obiettivo: migliorare la vita (e il rendimento) di chi lavora e trovare un generale migliore clima sul posto di lavoro. E questo vale a tutti i livelli, dall'impiegato al manager fino al amministratore delegato. Non ci sono limiti di qualifica: lo sport mette tutti sullo stesso piano. E non è poco.<strong>Tendenza.</strong> E Milano ha fatto da apripista: il 24 giugno negli spazi di <em>coworking</em> di Spaces Porta Nuova si è svolto il convegno dedicato alle «frontiere del benessere in azienda: lo sport come strumento per coniugare salute, engagement, produttività e networking» organizzato dall'Associazione Italiana Direzione Personale in&nbsp;collaborazione con Professional Corporate Run. «La metafora sportiva accompagna la vita manageriale: la squadra, il campo, l'avversario, il goal sono termini che guidano all'azione dentro e fuori le imprese - ha spiegato <strong>Guido Bartalini</strong> di Corporate Run -. Esempi come Unicredit, Chanel, Edison, KPMG e tanti altri sono la dimostrazione che cresce sempre di più l'attenzione a questi temi».<img class="alignnone size-medium wp-image-13534 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/06/Corriere.it_-300x294.png" alt><strong>Squadre.</strong> Corsa, yoga, ciclismo, triathlon e l'intramonabile calcio: queste le discipline sportive più «aggreganti» all'interno delle aziende, questi i punti di partenza per creare una «squadra aziendale» fuori dal mondo del lavoro ma con profonde e positive conseguenze all'interno dell' azienda. Per esempio spirito di appartenenza, aumento della produttività ma anche riflessi esterni in termini di marketing e diffusione del brand. Non ultimi le voci di prevenzione e conseguenti risparmi di costi per la salute dei dipendenti. Insomma solo risvolti positivi.<strong>Testimonianze.</strong> «Lo sport vero, quello praticato,&nbsp;fatto di sudore, sconfitte, vittorie e traguardi ormai ha un ruolo importante in molti contesti aziendali - ha concluso <strong>Bartalini</strong> -: in pratica si applica un principio antico e basilare: "<em>mens sana in corpore sano</em>"». Oltre alle testimonianze di imprese e multinazionali che hanno sponsorizzato e sostenuto la creazione di squadre sportive aziendali, fondamentale è la voce di chi poi ha il reale compito di organizzare queste attività all'interno delle aziende. Presenti al convegno di Milano Gabriele Rosa, Alessandro Tappa , Max Monaco e Rossella Cardinale: le loro esperienze dentro i gruppi di dipendenti, ognuno con esigenze e aspettative diverse, sono la dimostrazione che la crescita di un team di lavoro passa anche attraverso una attività sportiva in comune. Stesso spirito e ottimi risultati riportati anche dall'altra parte del tavolo, da per esempio Andrea Trabuio di Rcs Sport e Pierfrancesco Calori, responsabile di Followyourpassion, dirigenti aziendali che organizzano eventi&nbsp;sportivi a livello internazionale.&nbsp;<em>Tratto da <a href="https://www.corriere.it/sport/running-nuoto-bici/notizie/lavoro-sport-aziende-puntano-squadre-dipendenti-a7531616-976a-11e9-8e4d-b6b35f2a9094.shtml" target="_blank" rel="noreferrer">Corriere.it</a></em>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5488</guid>
                        <pubDate>Wed, 26 Jun 2019 04:41:55 +0200</pubDate>
                        <title>Il Fatto sul listino anche a Parigi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-fatto-sul-listino-anche-a-parigi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dopo l'anticipazione dall'ad di Società Editoriale Il Fatto, Cinzia Monteverdi, ecco la conferma: il Fatto Quotidiano si quota in Francia. Ieri il consiglio di amministrazione della società editrice del giornale diretto da Marco Travaglio ha convocato l'assemblea degli azionisti per approvare l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della società editoriale a Parigi sul mercato Euronext Growth.<img class="size-medium wp-image-13512 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/06/MF-300x295.png" alt>La procedura scelta è quella della direct admission e l'inizio delle negoziazioni avverrà entro la fine del mese di luglio. Come spiegato da Monteverdi, l'obiettivo è «supportare lo sviluppo delle strategie di crescita aziendale, attrarre investitori sul mercato francese nonché sugli altri mercati europei e avviare la produzione a carattere internazionale di contenuti televisivi, in particolare documentari, da distribuire sul mercato francese». Seif è assistita da Midcap Partners in qualità di advisor, support agent e listing sponsor e da Louis Capital Markets Uk Lpp quale liquidity provider, mentre Emintad agisce come advisor finanziario e <strong>Nctm</strong> quale consulente legale.&nbsp;<em>Tratto da MF</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5489</guid>
                        <pubDate>Tue, 25 Jun 2019 04:49:42 +0200</pubDate>
                        <title>CleanBnb: al via collocamento su Aim, book aperto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cleanbnb-al-via-collocamento-su-aim-book-aperto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>CleanBnB, società che offre servizi di property management nel mercato degli affitti a breve termine, ha iniziato il collocamento con apertura del book in data odierna, con l'obiettivo di ammissione alle negoziazioni su Aim Italia di Borsa Italiana. L'offerta, spiega una nota, prevede un aumento di capitale fino a un importo massimo di 5 milioni di euro, una valutazione pre money della società compresa tra 8,5 e 11,5 milioni di euro, una forchetta di prezzo fissata tra 1,70 e 2,30 euro, e un flottante fino al 25%. Nell'ambito dell'offerta è prevista l'assegnazione gratuita di warrant nel rapporto di 1 ogni 2 azioni a favore di tutti coloro che risulteranno titolari di azioni alla data di inizio delle negoziazioni, ivi incluso coloro che abbiano sottoscritto azioni nell'ambito dell'offerta. CleanBnB offre servizi di property management per conto degli Host proprietari e di hospitality a 360* gradi per i Guest, tramite una piattaforma integrata con i maggiori canali online specializzati. La sede operativa è basata a Milano ma la società opera su 40 città italiane con un portafoglio di oltre 600 appartamenti, e in soli tre anni è riuscita a costruire una struttura di oltre 50 persone. Nei primi cinque mesi di quest'anno CleanBnB ha già gestito oltre 12.000 soggiorni, superando il risultato dell'intero 2018. CleanBnB, al 31 dicembre 2018, ha registrato ricavi delle vendite pari a 1,54 milioni di euro, in crescita del 230% rispetto all'anno precedente. I ricavi delle vendite sono relativi ai servizi di property management in affitto breve in tutta Italia rivolto ai proprietari di immobili residenziali con una gestione completa di tutto il ciclo, dalla prenotazione alla gestione degli ospiti, senza pensieri per il proprietario e in assoluta serenità. La società è stata costituita da Francesco Zorgno (già fondatore dell'incubatore SeedMoney), che ricopre la carica di Presidente e Amministratore Delegato, e Tatiana Skachko, Amministratore Delegato. Il Cda si completa con Fabio Cannavale, già noto per iniziative come B Heroes, Lastminute.com e Volagratis, Enrico Calabretta e il consigliere indipendente Roberta Dell'Apa. La compagine azionaria è costituita per il 50,05% sai soci fondatori, per il 5,51% da Boost Heroes e per il resto e' divisa tra i soci che hanno partecipato ai due round di equity crowdfunding promossi dalla società sulla piattaforma CrowdFundMe. Il mondo degli affitti brevi in Italia, spiega una nota, è in fortissima espansione. Con 150.000 immobili già attivi online su tutto il territorio nazionale e un tasso di crescita annuo superiore al 40%, il settore è trainato da flussi turistici in continua crescita tramite piattaforme internazionali quali Airbnb e Booking.<img class="alignnone size-medium wp-image-13499 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/06/Milanofinanzait-287x300.png" alt>La dimensione del mercato potenziale è stimata pari a oltre 1 milione di appartamenti su tutto il territorio italiano, con ampie prospettive di crescita per gli operatori professionali come CleanBnB. Lo sbarco su Aim Italia permetterà alla società di accelerare il conseguimento dei propri obiettivi strategici, acquisendo una maggiore visibilità verso stakeholder nazionali ed esteri e rafforzando la crescita della quota di mercato nei segmenti core, e di rinforzare ulteriormente la propria solidità finanziaria. Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Aim Italia, CleanBnB è assistita da EnVent Capital Markets, in qualità di Nominad e Global Coordinator, dall'Advisor finanziario Ambromobiliare, da <strong>Nctm</strong>, quale consulente legale, da ICFC e da Facchini &amp; Rossi in qualità di consulenti fiscali, Deloitte come società di revisione e a supporto del management nella stesura del piano industriale della società.<a href="https://www.classeditori.it/dettaglionotizia.asp?id=201906241252021150" target="_blank" rel="noreferrer"><em>Tratto da Milanofinanza.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5498</guid>
                        <pubDate>Tue, 18 Jun 2019 05:28:06 +0200</pubDate>
                        <title>Gli Usa congelano la causa alla Wto contro la Cina su proprietà intellettuale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gli-usa-congelano-la-causa-alla-wto-contro-la-cina-su-proprieta-intellettuale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L'analisi si basa sulla cronaca che sfrutta l'esperienza e la competenza specifica dell'autore per spiegare i fatti, a volte interpretando e traendo conclusioni al servizio dei lettori. Può includere previsioni di possibili evoluzioni di eventi sulla base dell'esperienza. Altro |guerra commerciale -di Gianluca Di Donfrancesco Il presidente Usa Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping Gli Stati Uniti congelano la causa aperta davanti alla World trade organization (Wto) contro la Cina sulla violazione della proprietà intellettuale , il fronte principale della guerra dei dazi scatenata da Washington, accanto a quello del deficit commerciale con Pechino. Secondo una nota pubblicata ieri sul sito della Wto, con una lettera datata 3 giugno, la Casa Bianca ha chiesto di sospendere il procedimento ( Ds542 ) per sei mesi e quindi fino al 31 dicembre. Il giorno successivo, Pechino ha accettato la richiesta. L'Amministrazione Usa non ha spiegato i motivi della sua&nbsp;decisione, né sono emersi dettagli dalle autorità cinesi o dalla Wto. Il timing è significativo. A maggio, le tensioni tra Washington e Pechino hanno vissuto l'ennesima escalation e la richiesta di sospendere la causa alla Wto è arrivata mentre pende la minaccia di nuovi dazi su 300 miliardi di dollari di prodotti cinesi. E quando mancano poche settimane al G20 di Osaka (28-29 giugno), dove il presidente statunitense Donald Trump potrebbe incontrare il capo di Stato cinese Xi Jinping. Fermare la causa sulla proprietà intellettuale avviata davanti alla Wto potrebbe allora essere un segnale distensivo, in vista di un eventuale armistizio, ma l'erraticità degli orientamenti dell'Amministrazione Trump lascia aperto ogni scenario. Il procedimento contro Pechino L'apertura del procedimento davanti al meccanismo di soluzione delle dispute della Wto risale al 23 marzo 2018 e precede i dazi che sarebbero arrivati qualche mese dopo contro il «furto» di segreti industriali e il trasferimento&nbsp;forzato di tecnologie ai danni delle aziende americane che operano in Cina attraverso joint venture con partner locali. La guerra commerciale era però già iniziata: l'indagine dell'Ufficio dello Us Trade Representative, l'agenzia guidata dal falco Robert Lighthizer, che avrebbe portato a quei dazi risale all'agosto del 2017 e nel gennaio del 2018 Washington aveva imposto tariffe sull'import di lavatrici e pannelli solari cinesi e sudcoreani.<img class=" wp-image-13403 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/06/Schermata-2019-06-18-alle-11.22.12-274x300.png" alt width="320" height="351">Washington avvia il procedimento presentando alla Wto una richiesta di consultazioni con Pechino su una serie di norme accusate di violare i diritti di proprietà intellettuale statunitensi e quindi di infrangere le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio e l'accordo Trips (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). È questa solo una parte del fronte aperto dagli Usa, che si allarga a temi più ampi, come la forzosa cessione di tecnologia da parte delle imprese americane che, per entrare nel mercato cinese, devono stipulare&nbsp;joint venture. Aperta la procedura alla Wto, Unione europea e Giappone hanno chiesto di partecipare alle consultazioni tra Usa e Cina. In particolare, in un documento del 5 aprile, Bruxelles spiega che l'export Ue di prodotti e servizi hi-tech, «per i quali la tutela della proprietà intellettuale è fondamentale», vale circa 680 miliardi l'anno, 30 dei quali sono destinati alla Cina. Qualche mese dopo, l'Unione europea ha avviato un caso simile a quello americano ( Ds549 ), accusando Pechino di ampie violazioni della proprietà intellettuale, anche sulla base del Protocollo di ingresso della Cina al Wto. Fallite le consultazioni tra Pechino e Washington, gli Usa hanno chiesto la costituzione di un panel giudicante, che è stato formato il 16 gennaio del 2019. L'accusa di Washington Gli Stati Uniti accusano la Cina di «infrangere le regole della Wto» con un lungo elenco di leggi e provvedimenti che consentono alle imprese cinesi, partner di aziende Usa in joint venture, di continuare a&nbsp;utilizzare la tecnologia acquisita dalla controparte americana attraverso un contratto di licenza, anche dopo che questo sia scaduto. Inoltre, Washington sostiene che «la Cina nega ai detentori stranieri di brevetti la possibilità di proteggere i propri diritti di proprietà intellettuale come pure di negoziare liberamente sulla base di criteri di mercato i propri contratti di licenza e ogni altro contratto relativo all'uso di tecnologie». Le riforme cinesi Dopo dell'avvio de procedimento Usa alla Wto, la Cina quest'anno è intervenuta più volte sulla propria legislazione in materia, come ricorda l'avvocato <strong>Laura Formichella, Of Counsel Nctm Studio Legale</strong>: «Il 23 aprile del 2019, Pechino ha emendato la legge sui marchi, che è la legge simbolo in materia di proprietà intellettuale e sulla quale erano state sollevate molte rimostranze dagli Stati Uniti e da altri Paesi». Le nuove disposizioni, aggiunge Formichella, entreranno in vigore il 1° novembre 2019: dettano criteri più stringenti&nbsp;rispetto al passato sulla registrazione in malafede dei marchi, aumentano i risarcimenti a carico dei soggetti che violano le leggi, prevedono la confisca dei beni e delle attrezzature utilizzate per commettere quelle infrazioni. «Queste misure - sottolinea Formichella - sono state decise da Pechino anche per cercare di trovare una soluzione alle dispute pendenti con Washington». Accanto agli interventi sulla tutela dei marchi, a partire da marzo, la Cina ha modificato altre leggi: quella a tutela degli investimenti stranieri (in vigore dal 2020), quella sui trasferimenti di tecnologie crossborder e le norme sui segreti commerciali (in vigore nel 2019). Sono tutti interventi, spiega Formichella, che influiscono sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale dei soggetti stranieri che operano in Cina.<em><a href="https://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2019-06-15/gli-usa-congelano-causa-wto-contro-cina-proprieta-intellettuale-114556.shtml?uuid=ACM2ZXR" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Ilsole24ore.com</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5500</guid>
                        <pubDate>Tue, 18 Jun 2019 05:00:50 +0200</pubDate>
                        <title>Benacchio cresce. Minibond sull&#039;asse Veneto-Bolzano</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/benacchio-cresce-minibond-sullasse-veneto-bolzano</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A CARTIGLIANO. L'azienda meccanica ha quintuplicato i ricavi in 10 anniUn'obbligazione di 4 milioni della durata di 7 anni sottoscritta dalla Finanziaria regionale e Volksbank Il presidente: «Diversificare per svilupparci ancora»CARTIGLIANO Un minibond da 4 milioni per 7 anni di durata. La Benacchio di Cartigliano ha guardato a nord e a sud. Dalla montagna al mare. Da Bolzano a Venezia. E alla fine ha creato un ponte perché a supportare le obbligazioni dell'azienda metalmeccanica sono stati Volksbank e la Finanziaria regionale Veneto Sviluppo, per la prima volta insieme nel ruolo di organizzatori e sottoscrittori. Entrambi colpiti e convinti dalle prestazioni di un'impresa attiva da 47 anni, che negli ultimi 10 anni ha moltiplicato per cinque il fatturato passando dai 5 milioni del 2009 ai 24,5 del 2018 e con un margine operativo lordo cresciuto nell'ultimo anno del 15,4%. «Un piccolo gioiello - la definisce il direttore generale di Veneto Sviluppo Gianmarco Russo - che ha dimostrato in un settore complesso come l'automotive di saper creare una nicchia (produzione di stampi e stampaggio di componenti metallici) con clienti di primissimo livello tra le case automobilistiche europee, mantenendo tassi di crescita clamorosi. La sua crescita organica ci consente di confidare sulla capacità di rimborso del minibond».LO SVILUPPO. L'azienda punta ad arrivare ai 50 milioni di ricavi nell'ambito del piano. «Gli ordinativi già consolidati - spiega Elio Benacchio, presidente della società - ci proietteranno in un'ulteriore crescita, accompagnata dalla buona stabilità finanziaria che ha da sempre contraddistinto la nostra azienda. È per governare al meglio questo sviluppo e sostenere gli investimenti che abbiamo deciso di diversificare le nostre forme di finanziamento, utilizzando l'emissione di minibond».<img class="size-medium wp-image-13394 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/06/Schermata-2019-06-18-alle-10.57.55-300x231.png" alt>LO STRUMENTO. E delle sue capacità la Benacchio, 90 dipendenti, ha convinto non solo Veneto Sviluppo che ha nel suo core business la finanza alternativa e negli ultimi anni si è aperta anche al settore dei minibond, con la creazione di un fondo di investimento nato con le Bcc venete e già 5 operazioni su 12 portate avanti nel Vicentino (oltre a Benacchio anche Ubc di Quinto Vicentino, Zamperla di Altavilla, Lucaprint di Pianezze). Ma anche una banca, la Volksbank, con cui l'azienda di Cartigliano ha un rapporto ordinario sul credito e che ora si ritrova a rappresentare per l'azienda un canale alternativo di finanziamento. Il titolo di debito, il cui volume d'emissione come detto ammonta a 4 milioni per una durata di sette anni, è stato sottoscritto in parti uguali da Veneto Sviluppo e da Volksbank, che nell'operazione ha assunto anche il ruolo di "arranger" (advisor legale <strong>Nctm</strong>, finanziario lo Studio Todesco di Bassano). «Benacchio è una società consolidata e dinamica - riconosce Johannes Schneebacher, direttore generale di Volksbank - per cui abbiamo supportato volentieri l'emissione. Molte Pmi hanno modelli di business che ben si adattano a questo tipo di finanziamenti. È molto importante per noi fornire una consulenza a tutto tondo e definire insieme al cliente il mix di finanziamenti ottimale».LE PROSPETTIVE. «Continuiamo a credere - ribadisce Russo - che i minibond siano uno strumento fra i più idonei per permettere alle nostre Pmi, sane e patrimonialmente e finanziariamente equilibrate, di reperire capitali per investire, crescere e posizionarsi al meglio nel proprio settore di riferimento». Nell'ultima indagine regionale di Banca d'Italia è emerso che le forme di finanziamento alternative al canale bancario, pur cresciute negli ultimi anni, rimangono comunque limitate. La Finanziaria regionale è tra le più attive in Italia: 12 operazioni emesse in 3 anni per un controvalore investito di 13,7 milioni e un importo delle operazioni che sfiora i 42 milioni, altre due a breve. Il fondo "Veneto Minibond" nato con dotazione di 24 milioni (10 di Veneto Sviluppo, 14 delle Bcc) «ha la previsione di arrivare a 40 milioni». «Con Volksbank c'è stata una buona alchimia - ammette Russo -, se ci saranno altre occasioni di lavorare insieme le valuteremo ben volentieri». Per Volksbank quella con Benacchio è la settima operazione sui minibond con sottoscrizioni per 40,6 milioni solo in Veneto. Altre tre - annunciano - entro l'anno».<em>Tratto da Il Giornale di Vicenza</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5507</guid>
                        <pubDate>Mon, 10 Jun 2019 06:35:27 +0200</pubDate>
                        <title>Lamponi e Massimei soci &lt;i&gt;equity&lt;/i&gt; in Nctm</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lamponi-e-massimei-soci-equity-in-nctm</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il dipartimento contenzioso &amp; arbitrati di <strong>Nctm</strong> si arricchisce di due soci <em>equity</em>: <strong>Ivan Lamponi</strong> e <strong>Gianluca Massimei</strong>, specializzati in questioni civili, commerciali e assicurative. In questo modo sale a tre il numero dei partner nominati nel (l'altro è <strong>Christian Romeo</strong>).[...]<img class="alignnone size-full wp-image-13290" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/06/20190610_RS-Sole-EquityPartners-e1560159740388.jpg" alt>&nbsp;&nbsp;<em>Tratto da Il Sole 24 Ore</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5508</guid>
                        <pubDate>Mon, 10 Jun 2019 06:22:08 +0200</pubDate>
                        <title>L&#039;expertise legale per approdare al listino</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lexpertise-legale-per-approdare-al-listino</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>La <em>law firm</em> milanese ha dato un contributo fondamentale alla crescita del listino dedicato alle piccole e medie imprese, seguendo quasi un terzo di tutte le IPO portate a termine in 10 anni</h1>Nato nel 2000 dall'idea di aggregare un gruppo di avvocati d'affari in uno studio legale indipendente, Nctm è oggi una delle più importanti e affermate realtà italiane del settore, sia per dimensioni sia per numero e rilevanza delle operazioni seguite. Operazioni che, nel corso dell'ultimo decennio, hanno dato un contributo fondamentale anche alla crescita e al successo dell'AIM: delle 115 societa presenti nel mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI, infatti, ben 34, pari al 29,5% del totale, sono giunte alla quotazione accompagnate proprio dallo studio legale milanese. Dalla prima quotazione all'AIM seguita da Nctm, quella di Poligrafici Printing nel 2010, fino all'ultima, quella di AMM nel 2019, passando per il successo dell'ingresso all'AIM di Telesia (<em>digital media company</em> controllata da Class Editori) nel 2017 e per interventi particolari come quello per la quotazione di Comer Industries (una SPAC -<em> Special purpose acquisition company</em> - per la quale è stata elaborata una procedura diversa dal solito, con la raccolta avviata a <em>target</em> già annunciato), gli avvocati dello studio hanno seguito quasi un terzo delle IPO finora portate a termine sul listino delle PMI. Senza contare che Nctm è l'unico studio italiano scelto dal Financial Times per il proprio <em>report</em> internazionale sulle Law Firm più innovative.<img class="size-full wp-image-13296 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/06/20190610_RS-MF-Plattner.jpg" alt><strong>Un successo determinato</strong> anche dal fatto, spiega I'avvocato <strong>Lukas Plattner</strong>,<em> partner</em> di Nctm, che «abbiamo creduto prima di altri in un mercato con un elevato potenziale. Del resto fin dalla fondazione Nctm ha posto grande attenzione al <em>midmarket</em>, e quindi alle PMI, alle quali offriamo la nostra profonda <em>expertise</em> e un servizio a tutto tondo, comprese quindi le operazioni di <em>private equity</em> o quotazione a sostegno della crescita». E nei 10 anni dal via dell'AIM, Nctm ha contributo con un ruolo di primo piano «non solo supportando le aziende», rimarca il legale, «ma anche innovando dal punto di vista tecnico-giuridico: ad esempio replicando negli statuti delle aziende quotate all'AIM meccanismi che in precedenza si trovavano solo in quelli delle società del mercato regolamentato, e introducendo così elementi importanti per garantire la crescita e la stabilità delle piccole e medie imprese italiane» in un passaggio importante come quello della quotazione, nel quale la posta in gioco è molto alta ed è quindi necessaria un'analisi attenta e mirata delle caratteristiche e delle <em>peculiarity</em> di ogni singola azienda. Perché, sottolinea Plattner, «con la quotazione le società cambiano necessariamente pelle, sia dal punto di vista della <em>governance</em> sia da quello degli assetti organizzativi», e la mutazione porta a innegabili vantaggi: «In tutte le operazioni di quotazione che abbiamo portato a termine», sottolinea il legale, «non ho mai trovato un imprenditore che si sia pentito della scelta, che mi abbia detto 'se tornassi indietro non lo rifarei'. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti: i dati economici delle società quotate all'AIM sono di rilievo quanto alla crescita, e mostrano che c'è una ricaduta più che positiva anche sul mercato del lavoro».<strong>E ora piu che mai il settore</strong> gode di buona salute anche grazie al fatto che «il quadro normativo è completo e favorevole alle imprese, con interventi quali gli incentivi fiscali per alleviare costi di quotazione nonché attrarre per gli investimenti in PMI Innovative e soprattutto con i PIR 2.0» che, in base al decreto attuativo pubblicato in Gazzetta il 7 maggio, sono vincolati a investire proprio sull'AIM una quota minima del 3,5% della raccolta. Secondo Plattner, quindi, «nei 10 anni dalla creazione dell'AIM questo mercato è cambiato ed è cresciuto, assumendo sempre maggiore importanza anche per quanto riguarda le operazioni di M&amp;A o <em>exit</em> dal mercato. E il trend con una raccolta che è andata da un minimo di 3 a un massimo di 30 milioni di euro». Nonostante le previsioni e i risultati positivi, però, il partner di Nctm sottolinea che per I'AIM la strada da percorrere è ancora lunga, e potrà essere a tratti anche faticosa: «ln Gran Bretagna», spiega, «sono partiti oltre vent'anni fa, quindi più di dieci prima di noi e il successo di AIM UK è sotto gli occhi di tutti. Ma nel mezzo, insieme a tante soddisfazioni, hanno dovuto affrontare anche crisi e insuccessi».&nbsp;<em>Tratto da Milano Finanza</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5509</guid>
                        <pubDate>Wed, 05 Jun 2019 04:11:28 +0200</pubDate>
                        <title>Si apre la consultazione online sul “nuovo” PGT del Comune di Milano</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pgt-comune-di-milano</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>È stato pubblicato on-line sul sito del Comune di Milano (www.pgt.comune.milano.it) il Piano di governo del territorio (PGT) adottato dal Consiglio comunale il 5 marzo scorso. Il 15 maggio è partito l'avviso di adozione del PGT Milano 2030 e dal 15 giugno sarà possibile presentare le osservazioni attraverso un apposito servizio online.a cura di Rosemarie Serrato, partner Nctm Studio LegaleLo scorso 5 marzo, il Consiglio Comunale di Milano ha adottato il nuovo Piano di Governo del Territorio (più brevemente il “PGT”). Il PGT adottato sarà depositato presso la segreteria comunale per 30 giorni, al fine di consentire ai cittadini (più precisamente a chiunque ne abbia interesse) di presentare osservazioni nei successivi 30 giorni. “Cittadini, associazioni, stakeholder, municipi e chiunque voglia dare il proprio contributo alla visione di Milano 2030”, “si legge in una nota dell’Amministrazione – potranno consultare tutta la documentazione del Piano in vista dell’apertura della fase di osservazioni prevista tra il 15 giugno e il 15 luglio 2019”.Il Comune valuterà le osservazioni, eventualmente apportando modifiche al piano adottato, e approverà il nuovo Piano di Governo del Territorio. Una volta approvato, il nuovo PGT diverrà efficace a seguito della pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.Fino a quel momento, trovano applicazione le cosiddette “misure di salvaguardia”: in sostanza - fino all’approvazione del nuovo PGT - coesistono sia il PGT vigente sia quello adottato, ragione per cui sono ammessi solo gli interventi conformi a entrambi gli strumenti urbanistici. Il PGT adottato è rivolto a dare una direzione allo sviluppo di Milano verso il 2030, come ha dichiarato l’assessore all’urbanistica Maran, con importanti novità per quanto riguarda la rigenerazione urbana, il recupero o la trasformazione degli edifici, l’abbattimento degli edifici abbandonati.Ma vediamo un poco più nel dettaglio alcune delle novità del nuovo PGT.</p><h1>La conversione degli edifici industriali</h1>Il nuovo PGT consente l’integrale recupero della Superficie Lorda degli edifici a destinazione industriale anche in caso di mutamento di destinazione d’uso. Inoltre, per il passaggio dalla destinazione produttiva alla destinazione direzionale non sono dovuti standard urbanistici.<h1>Gli edifici abbandonati</h1>Il nuovo PGT definisce attività di pubblica utilità ed interesse generale il recupero di edifici degradati e stabilisce regole molto severe per il loro recupero. Gli edifici degradati (per tali intendendosi gli edifici dismessi da più di due anni e che determinano pericolo per la sicurezza o per la salubrità o l’incolumità pubblica o disagio per il decoro e la qualità urbana) sono individuati dal Comune.I proprietari possono richiedere di recuperare l’immobile, fermo restando che i lavori dovranno essere avviati entro 18 mesi dall’individuazione dello stesso come degradato.In alternativa, vi è l’obbligo di demolizione. Se l’edificio degradato è demolito su iniziativa della proprietà è riconosciuta integralmente la Superficie Lorda esistente.In caso di mancata demolizione da parte della proprietà è riconosciuta la Superficie Lorda esistente ma solo fino all’indice di edificabilità territoriale unico (pari a 0,35 mq/mq).É importante sottolineare che il Comune si riserva il potere sostitutivo di demolire l’edificio degradato. Le relative spese sostenute dovranno essere rimborsate dalla proprietà.<h1>Le grandi funzioni urbane</h1>Sono poi previste sei aree destinate alla localizzazione di rilevanti funzioni per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, per attrezzature pubbliche, nonchè per funzioni, anche private, aventi carattere strategico. Si tratta di San Siro, Goccia, Piazza d’Armi, Ronchetto, Porto di Mare e Rubattino. Nelle aree di San Siro-Trotto, Porto di Mare e Ronchetto sarà possibile insediare anche grandi strutture di vendita.<h1>Commercio</h1>Il PGT pone attenzione al piccolo commercio. Gli esercizi di vicinato (quelli con superficie di vendita inferiore a 250 metri quadrati) non sono computati nella Superficie Lorda negli ambiti di rigenerazione e nei nuclei storici esterni e negli spazi a vocazione pedonale.Le grandi strutture di vendita sono consentite nei nodi di Interscambio (a dire Comasina, Bovisa, Stephenson, Cascina Gobba, Centrale, Garibaldi, San Donato, Rogoredo, Famagosta, Bisceglie, Lampugnano, Molino Dorino, oltre che nelle aree per Grandi Funzioni Urbane di San Siro-Trotto, Porto di Mare e Ronchetto.<h1>I servizi pubblici innovativi</h1>Il PGT prevede che gli spazi destinati a servizi – da convenzionare con il Comune – non siano computati nella Superficie Lorda.Si tratta di una previsione in continuità con il piano precedente. Ma la novità è che sono considerati servizi (sempre se convenzionati con il Comune), tra gli altri, spazi per Incubatori e acceleratori d'impresa, coworking e laboratori e spazi per l'innovazione nonché immobili dedicati allo student housing.<h1>Gli emendamenti approvati</h1>Tra gli emendamenti approvati in sede di adozione del PGT, vi è la previsione secondo cui almeno il 50% dei proventi relativi agli oneri di urbanizzazione e alle monetizzazioni derivanti da interventi urbanistici in centro debbano essere destinati ad altre zone.Inoltre è stato dichiarato l’obiettivo di piantumare due alberi ogni nuovo posto auto realizzato, evidenziata la necessità di indire concorsi o strumenti analoghi per i progetti di rigenerazione delle piazze e dei nodi di interscambio.É stato anche deliberato l’aumento della quota di edilizia residenziale sociale negli interventi di oltre 10.000 mq di superficie, prevedendo un indice di 0,40 mq/mq (rispetto allo 0,35 del PGT vigente) suddiviso in almeno 0,20 mq/mq per locazione, al massimo 0,20 mq/mq in vendita e obbligo dello 0,05 mq/mq di edilizia residenziale pubblica in presenza di finanziamenti pubblici.&nbsp;<em>Tratto da</em><a href="http://www.icpmag.it/energia-e-ambiente/item/1381-si-apre-la-consultazione-online-sul-nuovo-pgt-del-comune-di-milano" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em> ICP</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5510</guid>
                        <pubDate>Tue, 04 Jun 2019 11:50:30 +0200</pubDate>
                        <title>Gli studi nell’acquisizione di Porto di Carrara da parte di F2i</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/acquisizione-porto-di-carrara-da-parte-di-f2i</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Cleary Gottlieb ha assistito F2i nell’acquisizione delle società portuali del gruppo Porto di Carrara, controllato da Vittorio Bogazzi &amp; Figli e oggetto della preventiva scissione della parte immobiliare (rimasta sotto il controllo di VB&amp;F), in cui i principali venditori sono stati assistiti da Lombardi e Associati. Il gruppo portuale controlla quattro terminal attivi nella movimentazione di merci varie a Marina di Carrara (tramite Porto di Carrara), Marghera (tramite Transped e Multi Service) e Chioggia (tramite Sorima). Il closing dell’operazione è previsto entro la fine di giugno.<img class=" wp-image-13273 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/06/20190604_RS-LC-Torrazza.jpg" alt width="323" height="296">Il gruppo Porto di Carrara è attivo nel business dell’imbarco e sbarco di rinfuse secche, impiantistica e merci varie rappresentando uno dei principali terminalisti portuali italiani.Cleary Gottlieb ha assistito F2i con un team composto da Roberto Bonsignore, Carlo de Vito Piscicelli, Alessandro Gennarino, Gianluca Atzori, Luca Bernini (nella foto), Nicolò Santoro e Mario Casella. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti per F2i dallo studio Virtax con un team composto da Laura Gualtieri, Giovanni Aprile e Niccolò Masotti. Gli aspetti di diritto portuale sono stati seguiti dallo studio Zunarelli.Lombardi e Associati ha assistito i principali venditori del gruppo portuale Porto di Carrara con un team composto da Giuseppe Lombardi, Carla Mambretti, Daniele Colicchio e Federica Re. Gli aspetti di diritto marittimo portuale sono stati seguiti da <strong>Nctm</strong> con <strong>Alberto Torrazza</strong> e<strong> Simone Gaggero</strong>. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti da Dentons con il partner Giulio Andreani e l’associate Erika Andreani.&nbsp;Tratto da <a href="https://legalcommunity.it/gli-studi-nellacquisizione-porto-carrara-parte-f2i/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Legalcommunity</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5520</guid>
                        <pubDate>Thu, 16 May 2019 10:33:18 +0200</pubDate>
                        <title>AIM, ecco gli advisor di un mercato da 6,8 miliardi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aim-advisor</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>È considerato il “trampolino di lancio” per le piccole e medie imprese, una vetrina che permette di approcciarsi al mondo degli investitori per la prima volta, di imparare le best practice aziendali e di cominciare un percorso di crescita strutturato. Proprio questo “compito” dell’Aim di Borsa Italiana, il mercato dedicato alle pmi, ne giustifica – in una certa misura – alcuni aspetti più critici di questo segmento, come la dimensione ridotta e la scarsa liquidità. Di certo, però, non si può dire che l’Aim non stia svolgendo appieno il suo dovere e anzi negli ultimi anni, a dispetto della volatilità e delle incertezze, è stato teatro di tante e interessanti Ipo di eccellenze del Paese, molto più del mercato principale, l’MTA. Solo nei primi quattro mesi di quest’anno sono state sei le quotazioni avvenute su Aim, da Ilpra a Società Editoriale Il Fatto passando per CrowdfundMe, la prima Ipo di una piattaforma di equity crowdfunding sui mercati di Borsa Italiana, più la business combination tra Comer Industries e la spac Gear 1, per una raccolta totale di 50 milioni di euro. E proprio mentre questo articolo era in chiusura, è stata annunciata l’ammissione alle negoziazioni di Amm.<img class="wp-image-13053 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/05/Schermata-2019-05-16-alle-16.20.12.png" alt width="433" height="612">Per capire l’entità della crescita di Aim occorre ampliare l’orizzonte temporale e considerare gli ultimi cinque anni. Dal 2014 a oggi, infatti, la capitalizzazione di questo mercato è triplicata, passando da 2 a 6,8 miliardi, mentre il numero di aziende è raddoppiato, da 57 a 115 nel 2019. Uno sviluppo che ha tenuto occupati numerosi advisor legali e finanziari, molti dei quali altamente specializzati e alcuni ormai dei riferimenti per le aziende, e i vari intermediari impegnati a più livelli. Ecco quali sono stati i più attivi nel quinquennio ‘14-18.</p><h1>Da Nctm a GOP</h1>Sul fronte legale, chi ha seguito più operazioni in termini di volumi, stando ai dati Mergermarket elaborati da MAG, è stato <strong>Nctm</strong> con 22 operazioni (spac escluse) per un valore complessivo di circa 200 milioni di euro. Fra queste si possono ricordare l’Ipo di Culti, azienda milanese specializzata in profumeria d’ambiente, a luglio 2017 che in Borsa ha raccolto 5 milioni. Ad affiancarla è stato un team composto da <strong>Andrea Iovieno, </strong>Hana Softic e <strong>Rodolfo Margaria</strong> e guidato da <strong>Lukas Plattner</strong>, il quale ha seguito anche l’Ipo su Aim di Triboo, azienda attiva nel settore dell’e-commerce e dell’advertising digitale, nel 2014 e il passaggio della società all’Mta lo scorso anno con un team composto da <strong>Iovieno</strong>, <strong>Federica Ciabattini</strong> e <strong>Antonio Principato</strong>. Negli ultimi anni il team ha lavorato ai debutti anche di Renergetica, Askoll Eva, Digital360 e soprattutto di Masi Agricola, azienda vitivinicola della Valpolicella produttrice dell’Amarone e artefice di una delle operazioni più ricche per il segmento con una raccolta di 22 milioni. L’azienda, quotata nel 2015, è stata assistita da Nctm con un team guidato dal socio Plattner e dai due associate Iovieno per i profili di equity capital markets ed<strong> Eleonora Parrocchetti</strong> per quelli di governo societario.[...]&nbsp;Continua a leggere su&nbsp;<a href="https://financecommunity.it/aim-ecco-gli-advisor-di-un-mercato-da-68-miliardi/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">MAG by Legalcommunity</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5525</guid>
                        <pubDate>Tue, 14 May 2019 10:58:58 +0200</pubDate>
                        <title>La finanza domina il real estate</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-finanza-domina-il-real-estate</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Un tempo il focus era l'investimento immobiliare in sé e per sé; oggi ogni acquisizione è concepita come un progetto e accompagnata da uno sguardo più ampio che analizza le prospettive di sviluppo economico e urbanistico del luogo e arriva alla gestione del bene messo a reddito, passando per la scelta del partner finanziario (o la creazione di uno strumento ex novo) e la due diligence.La sfera di competenza del real estate, a conti fatti, è lievitata ben oltre il concetto di proprietà tout court e, di pari passo, è cresciuto il livello di complessità dell'assistenza legale in questo settore. Un'assistenza oggi multidisciplinare, con un orientamento sempre più internazionale. E che necessita di competenze iper specializzate, di rapidità ed efficienza.</p><h1><img class="wp-image-13004 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/05/Schermata-2019-05-14-alle-16.31.09.png" alt width="325" height="237">Multidisciplinarità</h1>«Un avvocato che lavora nel settore immobiliare oggi deve capire la fiscalità e la finanza di base. La sfida, infatti, è strutturare un progetto solido anche dal lato fiscale e finanziario», spiega Olaf Schmidt, head of real estate international di Dia Piper, tra gli <a href="https://www.nctm.it/news/news-da-nctm/studi-legali-dellanno-2019-statista-e-il-sole-24-ore" target="_blank" rel="noreferrer">studi segnalati nell'indagine che Statista ha realizzato per il Sole 24 Ore</a>. Le parole di Schimdt fanno emergere la tendenza nel suo aspetto più concreto, quello della trasversalità delle competenze che "convivono" se non nel singolo soggetto, almeno nel team dedicato. «Quando un avvocato lavora all'acquisto di asset nel portafogli di Npl, magari occupandosi della due diligence sugli immobili dal punto di vista urbanistico e amministrativo, deve avere accanto a sé colleghi esperti di finanza strutturata», conferma Federico Barbàra, partner dello studio legale Santa Maria e responsabile della practice real estate. Che segnala: «Sta nascendo persino la specializzazione in locazioni di grandi immobili, per seguire i pre-contratti di affitto».<h1>Internazionalizzazione</h1>La complessità dei progetti dipende anche dal fatto che, oggi, le grosse operazioni, anche in Italia, coinvolgono soprattutto soggetti esteri. «Dai clienti stranieri arriva il 50% del nostro fatturato - dice Donato Silvano Lorusso, fondatore di Blblex - e la spinta decisiva al nostro sviluppo è arrivata proprio dalla Cina». Lo studio, fondato nel 2008, cinque anni fa ha stretto una partnership con una firm di Shenzen: «Attraverso di loro abbiamo intercettato capitali che si spostavano verso l'Europa e affiancato gli investitori cinesi anche in operazioni real estate. In futuro, complice il documento bilaterale sulla Via della Seta, ci saranno opportunità anche nelle infrastrutture», chiosa Lorusso.Relazionarsi con un investitore internazionale aggiunge complessità al lavoro degli studi legali, chiamati quasi a prendere per mano il cliente: «Gli stranieri hanno bisogno di assistenza a36o gradie su misura. Spesso cominciamo fornendo una serie di informazioni sullo sviluppo della città nella quale sono intenzionati a investire: il town planning, secondo noi, è uno strumento decisivo per cogliere le opportunità migliori», conferma <strong>Luigi Croce</strong>, partner e capo della divisione <em>real estate</em> dello studio legale <strong>Nctm</strong>. C'è poi chi, invece, fa il percorso inverso, accompagnando investitori italiani ( che rimangono attivi, specialmente gli "istituzionali": fondi, casse di previdenza, assicurazioni) oltre confine. È il caso di Dia Piper: «Abbiamo sedi in paesi strategici, un vantaggio compedtivo che ci permette, per esempio, di potercontaresuunteamdiioo avvocati in Lussemburgo, dove si creano i fondi immobiliari» dice Olaf Schmidt.<h1>Focus su Milano</h1>Dove investono e cosa vogliono i clienti, stranieri e non, quando si parla di real estate? Tutti gli studi intervistati convergono su una città: Milano. «È più vicina a Londra che al resto d'Italia perché è una città in cui si riescono a sviluppare progetti» dice Federico Barbàra dello studio Santa Maria.Se la competitività internazionale del capoluogo lombardo è in crescita,lo sguardo degli investitori potrebbe non fermarsi lì.Lo segnala Francesco Assegnati, con Roberto Brustia partner di Cba a capo del team di 20 avvocati che si occupa di real estate: «Prima eranoMilano e il Nord Est. Ora l'attività è nazionale; abbiamo appena concluso un investimento in un centro commerciale in Sicilia. Gli obiettivi stanno cambiando e il nostro compito è tenerci al passo». In futuro, secondo Assegnati, a fronte di uno scenario sempre più globalizzato, siverranno a creare partnership di studi in grado di gestire operazioni cross-border: «Non vedo competitor, ma alleati: costruire una divisione real estate da un giorno all'altro è impossibile. La nostra lavora insieme da 20 anni».&nbsp;<em>Tratto da Il Sole 24 Ore</em><em>Speciale “<a href="https://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2019-05-10/studi-legali-dell-anno-2019-ricerca-sole-24-ore-statista-120602.shtml?uuid=AB442yuB" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Studi legali dell’anno 2019: la ricerca Sole 24 Ore-Statista</a>“</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5526</guid>
                        <pubDate>Tue, 14 May 2019 10:44:37 +0200</pubDate>
                        <title>Super specializzazioni e digitale, chance per l&#039;ingresso dei giovani</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/super-specializzazioni-e-digitale-chance-per-lingresso-dei-giovani</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Quello dell'avvocato tributarista è un mestiere per giovani. A condizione però che siano disposti all'aggiornamento continuo e che facciano i conti con la rivoluzione tecnologica già in atto ma che nei prossimi anni si farà sempre più pressante. Parola dei senior degli <a href="https://www.nctm.it/news/news-da-nctm/studi-legali-dellanno-2019-statista-e-il-sole-24-ore" target="_blank" rel="noreferrer">studi segnalati da Statista per il Sole 24 Ore</a>.«Noi investiamo in maniera spasmodica sulle nuove leve - dice Mauro Longo, partner dello studio Morbinati&amp;Longo - ma devono possedere un ingrediente fondamentale: tanta curiosità, tanta voglia di entrare in un'attività che sotto questa maschera del tecnicismo, è in realtà un lavoro bellissimo perché hai a che fare con le esigenze profonde delle persone e con i rapporti fondativi tra Stato e privati». Senza tralasciare la sfida delle tecnologie «che per un giovane è la grande opportunità: perché noi siamo già sul crinale di un cambiamento epocale della nostra professione».<img class=" wp-image-13002 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/05/Schermata-2019-05-14-alle-16.30.47.png" alt width="301" height="457">Dello stesso parere <strong>Federico Trutalli</strong>, partner di <strong>Nctm</strong>. «I giovani che iniziano ora la carriera in questo settore dovranno necessariamente fare i conti con questi temi molto più di quanto non abbiano fatto le generazioni passate - dice -. L'interrogativo di un giovane dovrà essere quello di capire quale sarà lo spazio di mercato disponibile: io credo che puntare sugli aspetti relazionali e negoziali del nostro mestiere sarà ancora la scelta vincente».Ma non è tutto rose e fiori, ovviamente. «È un lavoro di notevole complessità - dice Raul Angelo Papotti, responsabile area Tax di Chiomenti e associati -. Bisogna studiare sempre. E correre dei rischi che nel settore fiscale comportano scelte immediate. Insomma è un'attività bellissima, molto varia, molto articolata, stimolante, però è anche di grandissima responsabilità». E i giovani? «Come sempre ci sono i prò e i contro. Innanzitutto l'altissima preparazione che devi avere per affrontare questo tipo di attività, la concorrenza notevole sulle tariffe che a volte paga poco la specializzazione: di certo è una carriera lunga».Giovani è sinonimo di innovazione anche per Marco Magenta, Italy tax &amp; law managing partner di Ernst&amp;Young: «La digitalizzazione e l'intelligenza artificiale cambieranno radicalmente la professione fiscale, automatizzando molte attività e accelerando la disintermediazione del rapporto fiscocontribuente. La nostra è una professione che offre ottime opportunità per i giovani, proprio in ragione del momento di rapida evoluzione che richiede agilità e competenze innovative tipiche dei giovani ed in cui anche gli junior possono giocare un ruolo da protagonisti».I giovani che entrano nello studio Gianni Origoni Grippo Cappelli &amp; partners sono sottoposti a una selezione che non fa sconti. «In campo tributario - spiega Luciano Acciari, responsabile del dipartimento fiscale dello studio - bisogna saper maturare velocemente conoscenze e applicarle con efficacia ai casi seguiti. Per questo i professionisti che entrano nel team fiscale hanno preferibilmente 3 0 4 anni di esperienza; senza questa anzianità può essere difficile trovare un terreno di confronto comune. La selezione continua durante il percorso di inserimento e successivamente».Una professione di appeal anche secondo Edoardo Belli Contarini, partner dello studio Fantozzi e associati: «A patto però - dice - che i giovani siano disposti a sacrificarsi, aggiornarsi e studiare in modo costante, considerato il continuo evolversi e l'interdisciplinarietà della normativa tributaria».<em>Tratto da Il Sole 24 Ore</em><em>Speciale "<a href="https://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2019-05-10/studi-legali-dell-anno-2019-ricerca-sole-24-ore-statista-120602.shtml?uuid=AB442yuB" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Studi legali dell’anno 2019: la ricerca Sole 24 Ore-Statista</a>"</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5528</guid>
                        <pubDate>Tue, 14 May 2019 04:49:17 +0200</pubDate>
                        <title>Nctm, discorso sull&#039;innovazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-discorso-sullinnovazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nuovo <em>focus</em> sulle startup. Gestione delle pratiche seriali aﬃdata a uno <em>spin-oﬀ</em>. Un’Academy per formare i professionisti di cui lo studio avrà bisogno domani. &nbsp;Nctm guarda al futuro. E innova, forte di un altro anno di crescita chiuso con il fatturato (stimato da legalcommunity.it) che ha toccato la soglia del 77 milioni di euro (si veda il box). MAG ha incontrato i due fondatori dell’organizzazione nata nel 2000. Il professor <strong>Alberto Toffoletto</strong>, ordinario di diritto commerciale alla Statale di Milano e <strong>Paolo Montironi</strong> che da maggio 2017 è tornato a ricoprire il ruolo di<em> senior partner</em> dello studio. Il mercato cambia. Serve capacità di visione. E gli uﬃci di via Agnello, come noto, sono uno degli avamposti di quel fenomeno che abbiamo imparato a chiamare <em>disruption</em>.<img class=" wp-image-12972 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/05/Schermata-2019-05-14-alle-10.39.13.png" alt width="376" height="532">«Il nostro approccio – osserva Montironi – è sempre stato quello di considerare lo studio professionale come un’azienda di produzione di servizi legali. E questo ci ha ispirato in tutte le innovazioni che abbiamo attuato nel tempo. Per noi, la cosa importante è sempre stata tracciare il ciclo produttivo cercando di creare al suo interno la massima automazione ed eﬃcienza di processo, lasciando ovviamente il prodotto all’intelligenza degli avvocati». Uno “schema” che è diventato più che mai strategico in un mercato dove l’oﬀerta supera la domanda e la pressione sulle tariﬀe da parte dei clienti non è più una variabile legata alla congiuntura, ma è diventata una costante.«Il mercato è saturo di avvocati», dice Toﬀoletto. E la risposta arriva dalla tecnologia che «consente di abbattere &nbsp;il numero di ore dedicate ad attività ripetitive e a basso valore aggiunto, per spostare l’attenzione sull’impiego dell’intelligenza professionale e la sua applicazione alle questioni legali, ovvero sulla vera produzione di valore» per i clienti. Spostare l’attenzione dalle ore-uomo, alle ore-intelligenza è la grande sﬁda che deve aﬀrontare chi non vuole perdere competitività sul mercato dicono i soci di Nctm. «Misurare il valore del lavoro soltanto sulla base del tempo è all’esatto opposto dell’eﬃcienza e dell’interesse del cliente», sottolinea Toﬀoletto. «Il tempo non può essere l’unica variabile – riprende Montironi –. Se tutto viene parametrato al tempo, come è accaduto ﬁno a questo momento, si ﬁnisce con l’omologare il mercato che, notoriamente, è fatto di gente che mediamente ha fatto o fornito più processi che soluzioni legali».&nbsp;Continua a leggere su <a href="https://legalcommunity.it/nctm-discorso-sullinnovazione/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">MAG</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5530</guid>
                        <pubDate>Sat, 11 May 2019 11:04:58 +0200</pubDate>
                        <title>«Azienda ai figli? Pensarci in tempo»</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/azienda-ai-figli-pensarci-in-tempo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>Uno dei momenti più delicati nella vita dell'impresa</h1><h2>Solo un terzo esce indenne dal cambio di leadership</h2><h3>Ecco gli errori più frequenti e i consigli degli esperti</h3>Programmare per tempo il passaggio generazionale all'interno dell'impresa, senza farsi condizionare dai timori fiscali, e avendo ben chiara la distinzione tra patrimonio personale e aziendale. Sono solo alcuni dei suggerimenti emersi ieri, nel convegno «Come favorire i passaggi generazionali: errori conclamati e possibili rimedi», promosso dallo Studio Sonato e dallo studio legale <strong>Nctm</strong>, ieri nella sede di Confindustria Verona.«Le imprese familiari sono la tipologia più diffusa sul nostro territorio, dotate di grande operosità, in grado di resistere alla crisi e di internazionalizzare, ma fortemente dipendenti dalle vicende familiari», ha esordito Carlo Fratta Pasini, presidente del Banco Bpm. «Il passaggio generazionale va studiato e vanno utilizzati strumenti normativi e giuridici adeguati alla tipologia di azienda, come un vestito da cucire addosso ai singoli casi». E un consiglio su tutti emerso a conclusione: «Separare le proprietà e la gestione della famiglia da quelle dell'azienda», ha riassunto Fratta Pasini.<img class=" wp-image-13060 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/05/Schermata-2019-05-16-alle-17.02.56.png" alt width="405" height="314">A raccontare il tessuto imprenditoriale di Verona e del Veneto, è stato Maurizio Cattaneo, direttore de L'Arena e di Bresciaoggi: «In Italia l'85% delle imprese è a conduzione familiare, in Veneto oltre il 90%. Ogni anno sono 60mila le imprese che devono affrontare la sfida del passaggio generazionale e solo un terzo sopravvive, meno di un quinto supera la seconda generazione e solo il 4% arriva alla quarta generazione».Quali sono gli errori più frequenti? «Spesso viene anticipato il passaggio generazionale per evitare di pagare le imposte di successione, senza considerare che in futuro molti fattori potrebbero cambiare», ha osservato Alfonso Sonato, fondatore dello Studio Sonato. «Inoltre, frequentemente l'imprenditore non riesce a distinguere il patrimonio personale da quello aziendale e non è in grado di avvalersi di attori esterni indipendenti».Altri errori quelli elencati da Daniela Montemerlo, professore ordinario dell'Università Insubria: dall'eccessiva autoreferenzialità dell'imprenditore ai percorsi poco curati e strutturati nell'inserimento dei figli nell'azienda, dall'assenza di regole di accesso e di valutazione dei ruoli di responsabilità alla governance debole.Un aspetto, quest'ultimo, sottolineato anche da <strong>Gian Carlo Sessa</strong>, partner Nctm. «L'imprenditore deve evitare di lasciare la società senza una governance e senza regole chiare, spesso all'origine di liti di difficile risoluzione», ha affermato Sessa. "Se si introducono poi delle clausole di consolido, bisogna prestare molta attenzione a come vengono costruite. Inoltre, è preferibile non utilizzare i trust».A far sentire la voce delle aziende è stato Sandro Veronesi, presidente e fondatore del Gruppo Calzedonia. «Tutti questi caveat fanno apparire l'imprenditore come poco razionale sul tema del passaggio generazionale, ma l'imprenditore non è una persona normale, è abituato ad andare contro corrente», ha rimarcato. «Certo, dobbiamo accettare la realtà di non essere immortali, e questo non è facile. Così come nella vita normale dell'azienda abbiamo una scala di valori che ci aiuta a prendere delle decisioni, altrettanto la dobbiamo avere al momento del passaggio generazionale. Dalla famiglia, all'azienda al bene sociale, ognuno ha la sua scala di valori e deve comportarsi di conseguenza».Dario Stevanato, professore ordinario di Diritto tributario dell'Università di Trieste, ha invitato a non sopravvalutare, ma nemmeno sottovalutare il carico fiscale connesso al passaggio generazionale, dal momento che «le aliquote dell'imposta di successione ora sono molto ridotte ma ci sono riorganizzazioni degli assetti societari che comportano costi onerosi».Alessandro Varaldo, amministratore delegato della Banca Aletti, ha sottolineato come le aziende oggi siano sottodimensionate e debbano guardarsi dalla «trappola della liquidità reale»: «Oggi i tassi di interesse sono molto bassi e ciò dovrebbe spingere a fare investimenti. In Italia, invece, non si investe e non solo per mancanza di fiducia, ma anche per miopia».&nbsp;<em>Tratto da L'Arena di Verona</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5531</guid>
                        <pubDate>Thu, 09 May 2019 07:27:00 +0200</pubDate>
                        <title>UE-Canada: il Ceta che piace all’Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ue-canada-il-ceta-che-piace-allitalia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’<strong>Accordo economico e commerciale globale (CETA)</strong> tra<strong> Canada</strong> ed <strong>Unione Europea</strong>, sancisce il libero scambio tra le due regioni. Un accordo commerciale che ha spesso visto l’opposizione di imprenditori e produttori. In Italia, la Coldiretti, insieme a svariate associazioni di consumatori e produttori, ha spesso criticato aspramente questo accordo. Anche lo stesso vicepremier italiano, Luigi Di Maio, aveva nel 2018 minacciato di rimuovere i funzionari che difendevano l’accordo UE-Canada. Dall’altre parte il Ministro dell’Agricoltura, Gian Marco Centinaio, ora favorevole all’accordo e il Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia.Con il tempo, la discussione si è persa nelle mille questioni interne, ma da poco abbiamo assistito ad una svolta. In occasione del convegno inaugurale di Cibus Connect, la Gazzetta di Parma riporta che: «Anche dal mondo agricolo arriva un segnale importante dalla Coldiretti riguardo il Ceta. L’associazione sembra oggi più possibilista rispetto al passato, alla luce dei recenti incontri con il commissario UE all’Agricoltura, Phil Hogan». Coldiretti è sempre stata scettica verso l’accordo, ma le discussioni avute a Bruxelles l’hanno rassicurata sulla tutela ed il riconoscimento delle indicazioni geografiche nel mercato canadese e sulla revisione del sistema di gestione delle quote di importazione di formaggi in Canada.<img class="wp-image-12929 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/05/20190509_Indro-PQ-RS-e1557401087227.jpg" alt width="406" height="405">La stessa Gazzetta di Parma riporta le parole del Presidente di Coldiretti, Ettore Prandini: «Eravamo critici all’inizio. Ma se avremo risposte certe su alcuni punti chiave, come la presa in considerazione delle Dop minori che stanno crescendo sui mercati esteri dimostrandosi competitive, oltre che un confronto sui sistemi produttivi a partire da pari regole fitosanitarie per non ingenerare concorrenza sleale nonché quote lattiero-casearie non gestite solo dagli importatori, diremo sì». Insomma, la posizione iniziale di scontro si distende, ma solo dopo aver visto le proprie richieste soddisfatte. Rimane da capire se sarà possibile migliorare l’accordo in tal senso.Il trattato Ceta è in vigore dal 21 settembre 2017. La sua forma è però provvisoria, in attesa della ratifca di tutti gli Stati membri europei. Ciò significa che la maggior parte dell’accordo è applicabile. Il Ceta, prima di entrare pienamente in vigore, deve essere approvato dai parlamenti nazionali e, in alcuni casi, anche da quelli regionali dei Paesi dell’Unione Europea. Attualmente, i Paesi che lo hanno ratificato sono Spagna, Portogallo, Estonia, Lituania, Lettonia, Malta, Danimarca, Repubblica Ceca e Croazia. In Italia, l’accordo stimola molte realtà produttive del settore agro-alimentare, ma il Parlamento italiano deve ancora ratificare l’accordo per farlo entrare pienamente in vigore. La Lega di Matteo Salvini è favorevole. Il Ministro Centinaio (Lega), come abbiamo già mostrato, è favorevole. Il Movimento Cinque Stelle di Di Maio non oppone resistenza, o almeno la stessa resistenza iniziale, e tanto meno compie un’interferenza costruttiva.L’economia italiana non vive un periodo di fioritura o di espansione. In questi anni, il comparto industriale si è molto affidato alle esportazioni. Gli ultimi dati economici dimostrano che la domanda interna italiana non aumenta. Il settore secondario produce 411 miliardi di euro l’anno grazie all’esportazioni. Ed in un momento in cui gli Stati Uniti minacciano dazi all’Unione Europea, la questione Ceta diventa sempre più pressante.Dal momento della firma del Ceta, l’economia italiana ha visto aumentare l’incidenza degli affari verso il Canada dell’11%. Inoltre, per ogni prodotto importato dal Canada, l’Italia ne ha esportati tre dall’altra parte dell’Oceano Atlantico. Il ‘Made in Italy’ è sinonimo di qualità oltremare: gli alimenti, i mobili e i vestiti. Il mercato alimentare, in un anno, ha aumentato le proprie esportazioni del 40%. Le esportazioni di formaggio italiano verso il Canada, nel 2018, sono cresciute del 28,8% (in quantità, non in valore) su base tendenziale. L’Italia ha guadagnato circa sette miliardi di dollari in un anno. Il Corriere della Sera, inoltre, stima che un’eventuale mancata approvazione frutterebbe un danno di circa 400 milioni di euro all’economia italiana.Ma, intanto, i produttori canadesi devono affrontare un problema: le severe normative europee in materia di produzione alimentare. L’ostacolo, per i produttori canadesi, è sia nell’agricoltura che nell’allevamento: è vietato l’uso del glifosato nei campi e l’uso degli ormoni della crescita per gli animali. Le condizioni sono alquanto sfavorevoli per i canadesi, che si dovranno allineare al più presto.In ogni caso, l’interesse del Governo canadese è ben chiaro: diversificare le esportazioni. Ovvero, diminuire la percentuale di scambi con gli Stati Uniti di Trump, che ha toccato picchi del 70% negli ultimi anni. Gli Stati Uniti hanno guadagnato terreno nel settore di latte e panna: sono ormai fornitori monopolisti del Canada con una quota di mercato del 98%. Il Presidente statunitense, Donald Trump, ha messo in crisi l’Accordo Nordamericano per il Libero Scambio (NAFTA) tra Canada, Messico e Stati Uniti. Crisi poi ‘risolta’ con l’Accordo USCMA (United States, Mexico, Canada), lo scorso ottobre. Il Canada freme in vista della ratifica del trattato da parte di tutti gli Stati membri europei.Nel frattempo, il Canada, nel 2018, ha aumentato complessivamente le proprie importazioni del 21,6% in quantità e del 10,3% in valore. Inoltre, il saldo canadese ha segnato un incremento dell’11,7% delle importazioni totali calcolate in equivalente latte.Molte percentuali e molti mercati che si intrecciano in un mondo commerciale complesso. Per approfondire ed orientarsi in tale questione, abbiamo intervistato <strong>Avv. Paolo Quattrocchi</strong>, direttore del Centro Studi Italia Canada, vicepresidente della Camera di Commercio Italia – Canada Occidentale, e socio di <strong>Nctm Studio Legale</strong>.<strong><em>Il Ceta cosa significa nei rapporti tra Unione Europea e Canada, tra Italia e Canada?</em></strong>L’accordo CETA tra Unione Europea e Canada è molto innovativo, perché rispetto ai tradizionali trattati di libero scambio, non si limita a abbattere le barriere tariffarie – i dazi e le quote all’importazione. Affronta invece molte altre questioni, come la proprietà intellettuale, la disciplina degli appalti, il riconoscimento di titoli professionali, la certificazione di prodotto, e così via. Di grande rilevanza è inoltre l’Accordo di Partenariato Strategico, sottoscritto in ragione della somiglianza politica tra Canada e Unione Europea, e della loro pluridecennale cooperazione in materia strategico-militare, per approfondire e ampliare la cooperazione bilaterale su una vasta gamma di temi come la pace e la sicurezza internazionali, i diritti umani, il cambiamento climatico, la migrazione, etc.<strong><em>Chi è stato fautore di questo accordo, e come si sta muovendo il Governo gialloverde?</em></strong>Il Ceta è stato fortemente voluto dall’Unione Europea. In Italia, l’allora ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, aveva dimostrato il suo sostegno all’accordo economico e commerciale con il Canada. Ma dopo le elezioni del 4 marzo 2018, in ragione della posizione oltranzista assunta da Coldiretti, il Governo gialloverde si è schierato contro la ratifica del Ceta. Teniamo conto che un intergruppo parlamentare ‘No Ceta’ era già stato costituito all’epoca del vecchio Governo con la partecipazione di esponenti da diversi partiti, tra cui Fratelli d’Italia, Forza Italia, Partito Democratico, Liberi e Uguali, e senz’altro Lega e Movimento 5 Stelle. Ma i timori e le previsioni paventati dai ‘No Ceta’ non si sono realizzate, ovviamente. Le esportazioni italiane in Canada sono aumentate, le importazioni italiane del grano canadese sono crollate – anche se il Ceta non è la causa principale. A questo punto, si inserisce la recente apertura di Coldiretti al Ceta, dopo anni di opposizione costante.<em><strong>A cosa può essere dovuto questo cambio di direzione di Coldiretti?</strong></em>La ragione può essere la crescita del settore agroalimentare italiano, ovvero gli ottimi risultati riportati dopo la firma dell’accordo. 47 indicazioni geografiche italiane prima non venivano riconosciute nel mercato canadese: non potevano essere vendute oltreoceano. Con il Ceta sono riconosciute e valorizzate in Canada, e il vantaggio per l’imprenditoria italiana è alquanto rilevante. Coldiretti ha dimostrato di aver abbandonato la sua politica ideologica iniziale, a favore di un ragionamento più economico e legato ai dati. I piccoli marchi sono, inoltre, favoriti dagli accordi: una proposta massiccia di prodotti, nel commercio internazionale, rende la propria presenza nel mercato più rilevante, dando così spazio e visibilità anche a piccole imprese italiane del settore agroalimentare.<em><strong>Nelle discussioni del Ceta, gruppi e associazioni, come la Coldiretti, che ruolo hanno giocato?</strong></em>Le negoziazioni sono durate 7 anni, e non è stato un accordo segreto: sono state interpellate molte parti, le ‘lobby’ del panorama europeo e canadese, cioè gruppi ed associazioni portatrici di interessi. Ad esempio, in Canada, più precisamente in Québec, i produttori di formaggio si sono opposti al Ceta per via delle quote di formaggio in entrata, alzate del 300%. Ma bisogna ricordare che il Ceta non prevede nessun obbligo di acquisto: sia i canadesi che gli europei decidono liberamente cosa importare e cosa esportare. E spesso ci si è dimenticati delle severe regole che l’Unione Europea prevede per l’importazione di prodotti alimentari. Le preoccupazioni iniziali di molti osservatori erano infondate, l’accordo avvantaggia entrambe le parti.<em><strong>Il ‘Made in Italy’ è valorizzato in Canada?</strong></em>Il ‘Made in Italy’ è molto valorizzato, tutto quello che è italiano tende ad avere successo in Canada: dal settore agroalimentare al design di moda e tecnico. Inoltre, il Canada è molto impegnato nel settore infrastrutturale e minerario, ma pecca nel settore manifatturiero. 36 milioni di abitanti che apprezzano l’eccellenza manifatturiera italiana sono un’ottima opportunità per l’economia italiana. In questo senso, i canadesi avrebbero maggiore ragione di noi di ‘temere’ il Ceta e i prodotti italiani di qualità nell’ambito manifatturiero.<em><strong>Quindi, l’accordo Ceta è già attivo, anche senza la ratifica del Parlamento italiano?</strong></em>L’accordo di libero scambio è completamente attivo: i produttori italiani non pagano dazi nell’esportare i propri beni in Canada. La sfida che si pone ora è quella di operare con intelligenza, sostenendo le imprese italiane a conoscere l’accordo e ad utilizzarlo nel migliore modo possibile.<em><strong>Infine, il Ceta risponde alla politica protezionistica di Donald Trump?</strong></em>Nel dibattito politico italiano, spesso Ceta e TTIP sono stati accomunati. Ma Canada e Stati Uniti hanno rapporti molto diversi con l’Unione Europea. Il Canada può essere un partner estremamente strategico per l’Europa, per vicinanza culturale in primis. E nonostante il rapporto privilegiato che lega Canada e Stati Uniti, due economie strettamente interconnesse, il cui scambio commerciale è reciprocamente superiore all’80%. Il Canada ha necessità di diversificare le proprie esportazioni. Ha quindi aperto al Ceta per diminuire la propria dipendenza dagli Stati Uniti, l’Unione Europea invece per interessi economici, ma anche per un’identità politica comune che ha riconosciuto nel Canada. Parliamo di due ‘soft power’ accomunati dagli stessi ideali, principi e filosofia di vita. Si completano e sono portatrici diplomatiche di interessi ‘occidentali’.&nbsp;&nbsp;Tratto da<a href="https://www.lindro.it/ue-canada-il-ceta-che-piace-allitalia/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> L'Indro</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5532</guid>
                        <pubDate>Thu, 09 May 2019 07:16:59 +0200</pubDate>
                        <title>Exibart: &lt;i&gt;nctm e l’arte&lt;/i&gt;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-e-larte</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Fondato nel 2000 Nctm Studio Legale (via Agnello 12, zona Duomo), è riconosciuto come uno dei più importanti studi legali indipendenti italiani, sia per dimensioni che per numero e rilevanza delle operazioni seguite. Attualmente conta 250 professionisti, 60 soci e 5 uffici operativi in Italia (Milano e Roma), Bruxelles, Londra e Shanghai. Primo in Italia a proporre un acronimo come marchio, la sua corporate identity è legata alla promozione della cultura dal 2011. Abbiamo intervistato Gabi Scardi, direttrice artistica del programma "<em>nctm e l’arte</em>"<img class=" wp-image-12923 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/05/Schermata-2019-05-09-alle-12.55.01.png" alt width="244" height="332">Ci può parlare del progetto “<em>nctm e l’arte</em>”?«Rispetto ad altri progetti dedicati all’arte contemporanea, il progetto “<em>nctm e l’arte</em>” ha alcune specificità che lo rendono originale. Anzitutto si tratta di un progetto sfaccettato, ma unitario e organico, a lungo termine. Inoltre sin dal primo momento c’è stata la scelta di individuare una figura curatoriale come direttore artistico: suppongo che questo derivi dal fatto di attribuire valore alla competenza e alla professionalità. Nello stesso tempo il progetto è fortemente compartecipato: dal punto di vista decisionale, le iniziative sono approvate durante le riunioni periodiche del Comitato Arte. Per quanto riguarda le diverse sedi di nctm: il progetto è portato avanti complessivamente dallo Studio e riguarda tutti gli uffici, anche se il grado di coinvolgimento attivo è diverso. Il cuore della collezione è esposto nella sede di Milano, ma anche le altre sedi sono interessate: per esempio le prime opere acquisite dallo Studio, “Nuevas Arquitectura” di Carlos Garaicoa e “Idol Rock” di Salvatore Arancio e Claudia Losi, sono attualmente esposte a Roma; mentre opere di Paola Di Bello della se- rie del Teatro Continuo sono installate negli uffici di Roma e di Londra».Come è nata la collaborazione con miart?«Con il progetto dedicato all’arte contemporanea Nctm Studio Legale ha voluto assumere un ruolo attivo nel sistema culturale nazionale, dando un proprio contributo. Per questo ci sembra naturale collaborare con istituzioni, musei e manifestazione italiane. L’Art Week e miart catalizzano le energie milanesi, e fa piacere potersi inserire in modo generativo in questo contesto, per questo ogni anno proponiamo un intervento appositamente concepito; come peraltro abbiamo fatto in passato per alcune edizioni di Studi festival. Nel 2015 c’è stata una serie di momenti dedicati al Teatro Continuo di Burri, nel 2016 la performance di Elena Mazzi, poi Driant Zeneli. Quest’anno siamo felici di offrire una piattaforma a Marinella Senatore, che ha già esposto e performato in tutto il mondo, ma molto poco a Milano».Quali sono le vostre modalità di sostegno all’arte?«Sin dal primo momento il lavoro è stato impostato in termini di insieme articolato e sfaccettato, ma organico, di attività, tra loro coerenti e interrelate. In un certo sen- so favorire la progettualità degli artisti e la creazione di nuove opere, e concedere prestiti affinché queste possano vivere e parlare a un ampio pubblico sono aspetti diversi dello stesso modo di intendere l’arte. Lo stesso vale per le borse di studio, volte a favorire la mobilità degli artisti e la loro possibilità di fare esperienza, sperimentare e confron- tarsi con il mondo, oltre che con l’ambiente internazionale dell’arte. Anche i progetti pubblici si inseriscono in questo insieme di attività».&nbsp;<em>Tratto da <a href="http://www.exibart.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Exibart</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5539</guid>
                        <pubDate>Tue, 23 Apr 2019 04:59:01 +0200</pubDate>
                        <title>Il nuovo diritto cinese a caccia d’investimenti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-nuovo-diritto-cinese-a-caccia-dinvestimenti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Legge sulla concorrenza sleale, in vigore dal 2018. Leggi sull'e-commerce e sulla qualità dei prodotti, entrambe in vigore da gennaio 2019. Legge sugli investimenti esteri, in vigore da gennaio 2020. E, poi, gli interventi continui in materia di proprietà intellettuale. Basta questo elenco a spiegare come da tempo la Cina stia lavorando per creare un ambiente giuridico più sicuro per le imprese, in grado di rilanciare gli investimenti stranieri. Mentre continuano le riflessioni sull'impatto che avranno gli accordi legati alla Via della Seta, l'analisi delle norme approvate negli ultimi anni fotografa un'evoluzione fondamentale per chi decide di investire nel Paese, descritta dal Rapporto sul diritto cinese, appena presentato dallo studio legale <strong>Nctm</strong>, in collaborazione con la Fondazione Italia Cina.</p><h1>E-commerce</h1><strong>Hermes Pazzaglini</strong> di <strong>Nctm</strong> spiega: «La Cina non è più un paese in via di sviluppo, ha un diritto sempre più raffinato e questo si vede nella legge in materia di e-commerce». Si applica a beni e servizi venduti attraverso reti informatiche e stabilisce il principio per il quale chi vende online deve avere un livello di correttezza non inferiore a chi vende fisicamente.Quindi, un'impresa italiana, per vendere su una piattaforma cinese, come Taobao, dovrà aprire una società commerciale in Cina, dovrà avere una registrazione alla Camera di commercio, pagare le tasse, avere le licenze legate al prodotto. A quel punto, però, potrà accedere a una serie di tutele. «La piattaforma avrà il dovere di supervisionare l'identità e le licenze degli operatori - dice Pazzaglini -. Se io dovessi vedere un marchio simile al mio, utilizzato da un operatore su Taobao, prima di andare in tribunale potrò scrivere a Taobao, che cercherà di mediare».<h1>Investimenti esteri</h1><img class=" wp-image-12841 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/04/Schermata-2019-04-23-alle-10.18.24.png" alt width="316" height="231">L'intervento più rilevante per gli stranieri nell'ultimo periodo è, però, un altro: si tratta della legge sugli investimenti esteri, che abroga alcune norme (Equity joint venture, Contractual joint venture e Wholly foreign owned enterprise), fissando il principio per il quale il diritto generale societario cinese si applica alle società di investimento estere: quindi, non c'è più un regime speciale per gli stranieri. «Non si va verso una semplificazione ma verso una maggiore libertà - prosegue Pazzaglini -. La norma precedente era rigida, ingessata».La lettura è sostanzialmente condivisa da Davide Cucino, presidente della Camera di commercio italiana in Cina: «Di positivo c'è il fatto che la Cina sta lavorando a un quadro normativo che sia il più completo possibile. In questo contesto, la legge sugli investimenti esteri fa dei passi avanti rispetto alla normativa che era stata costruita negli anni '80». Restano, però, delle perplessità. Ancora Cucino: «Noi ci siamo sempre battuti perché ci sia una sola company law, che metta sullo stesso piano tutte le società. In questo senso, non si dovrebbe parlare in maniera differenziata di investimenti stranieri». E, comunque, alla legge mancano ancora le norme attuative: «Saranno decisive, perché la legge su alcuni passaggi fissa dei principi un po' vaghi».I prossimi mesi saranno decisivi anche secondo Davide Mencacci, global head of banking di Linklaters: «Il potenziale che queste riforme portano con sé è senza precedenti, soprattutto se considerate in un mercato dove la domanda di beni e servizi di alto valore è in costante crescita. La legge sugli investimenti esteri andrà ad agevolare le modalità di accesso ai mercati e faciliterà la creazione di business, garantendo maggiori tutele in termini di protezione della proprietà intellettuale». In questo contesto di cambiamenti, però, «alcuni fattori chiave non possono non esser tenuti in considerazione. Ci aspettiamo che le autorità forniscano maggiori chiarimenti circa le modalità di implementazione di queste riforme».<h1>Concorrenza sleale e qualità</h1>Anche un'altra legge, quella sulla concorrenza sleale, in vigore dal 2018, ha rivisto una disciplina vecchia di ben 24 anni, anche a beneficio di chi opera sul mercato cinese producendo o esportando i propri prodotti e servizi. <strong>Laura Formichella</strong> di <strong>Nctm</strong> spiega: «Si tratta di una riforma che esprime le garanzie di un ambiente giuridico più sicuro, innalzando il grado di responsabilità degli operatori». Le tutele sono ampie, dal momento che la responsabilità per concorrenza sleale può essere attribuita a una persona fisica, giuridica o a qualsiasi altra associazione non registrata. Vengono puniti tutti gli atti che possono generare confusione tra prodotti di due aziende. «Ci sono formulazioni estremamente precise - dice ancora Formichella - come quella in materia di segreto commerciale, prima molto più vaga. Oggi si parla delle informazioni tecniche o di informazioni commerciali che siano sconosciute al pubblico».Una direzione simile a quella percorsa con la legge sulla qualità dei prodotti. «Il suo obiettivo - prosegue Formichella - è rafforzare la supervisione e il controllo della qualità dei prodotti, innalzarne il livello, definire chiaramente le responsabilità legali rispetto ai prodotti, tutelare i diritti e gli interessi dei consumatori». Quindi, i beni prodotti o semplicemente trasformati in Cina devono rispettare una serie di standard elaborati a livello nazionale: «Imponendo standard elevati di qualità - spiega Formichella - rappresenta un importante riferimento per i prodotti italiani, caratterizzati generalmente da una grande qualità». Per chi non rispetta le regole c'è anche un forte inasprimento delle sanzioni.<h1>Proprietà intellettuale</h1>E poi c'è il settore della proprietà intellettuale, oggetto di una vera riforma continua. «Solo nell'ultimo periodo - racconta Formichella - sono state elaborate nuove misure per snellire la procedura di registrazione dei marchi, contrastare le domande irregolari e ridurre i tempi di pendenza della registrazione. Sono stati istituiti nuovi tribunali popolari competenti in questo ambito a Nanchino, Suzhou, Wuhan, Chengdu e Hefei. E, dal 31 ottobre 2018, è stato istituito a Pechino un tribunale permanente con il compito di esaminare i casi più delicati». Così, nel 2018 i tribunali cinesi hanno rilevato un incremento di oltre il 40% rispetto all'anno precedente di cause di primo grado relative alla proprietà intellettuale.<h1>Applicazione e prospettive</h1>Sullo sfondo, comunque, resta il tema dell'applicazione di queste norme, in un sistema nel quale la giurisprudenza ha un grandissimo peso. Claudio Giammarino, co-head del China desk di Dentons dice: «È innegabile che negli ultimi anni il sistema giuridico sia notevolmente migliorato per gli investitori stranieri. Da un lato è stata migliorata l'infrastruttura legale: nel 2019 la Cina ha registrato un punteggio di 49 su 100 nell'indice della Rule of law del World justice project, raggiungendo il risultato di alcuni paesi dell'Ue (l'Ungheria è a 53) e posizionandosi non troppo lontano dall'Italia (che si ferma a 65)». Dall'altro lato, sono state progressivamente ridotte le restrizioni agli investimenti stranieri. «Rimane, però, - aggiunge Giammarino - uno scostamento qualitativo tra il diritto previsto dalle leggi e quello applicato sul campo».La riforma continua, comunque, non è finita qui. «A breve assisteremo alla promulgazione dei nuovi libri del codice civile, dopo che il primo è stato varato nel 2017 - conclude <strong>Enrico Toti</strong> di <strong>Nctm</strong> -. Sarà un'ulteriore riforma epocale per il diritto commerciale cinese. In quell'occasione verranno abrogate diverse leggi, portando un ulteriore assestamento e riorganizzazione del sistema».&nbsp;Tratto da <a href="https://www.ilsole24ore.com/norme-e-tributi.shtml" target="_blank" rel="noreferrer noopener">il Sole 24 Ore - Norme &amp; Tributi</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5540</guid>
                        <pubDate>Thu, 18 Apr 2019 09:26:30 +0200</pubDate>
                        <title>Retelit: al via esame progetto separazione in due società</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/retelit-esame-progetto-separazione-in-due-societa</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Cda di Retelit ha deciso di procedere con l'analisi e valutazione del progetto di separazione dell'attivita' in due societa', una dedicata alla gestione dell'infrastruttura in fibra e una dedicata al ramo dei servizi a valore aggiunto per la clientela. Le due societa', informa una nota, rimarranno possedute al 100% da Retelit e deriveranno dalla riorganizzazione degli attuali asset, personale e contratti.Il progetto e' stato oggetto di una valutazione, con l'ausilio dello <strong>Studio Legale Nctm</strong> e di Pwc, che ha confermato la fattibilita' dell'operazione. L'obiettivo di tale operazione e' quello di dotare la societa' dei mezzi organizzativi e di brand capaci di accrescere da un lato la capacita' commerciale della divisione dedicata ai servizi e dall'altro di gestire al meglio l'infrastruttura, una delle piu' complete e importanti per l'Italia.<img class=" wp-image-12818 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/04/Schermata-2019-04-18-alle-15.23.34.png" alt width="345" height="342">Le due attivita' hanno una forte interrelazione industriale e commerciale e, pertanto, rimangono strettamente legate dal controllo al 100% da parte della holding quotata Retelit. Pur tuttavia le due attivita' sono guidate da driver finanziari differenti e la loro separazione permetterebbe una gestione funzionale ai diversi obiettivi. La tempistica prevista per l'analisi di dettaglio e' di circa un paio di mesi, al termine dei quali sara' eventualmente deliberata l'effettiva implementazione. Dario Pardi, presidente di Retelit ha commentato: "Abbiamo deciso di procedere con questa analisi e valutazione per poter attrezzare la societa' con un modello organizzativo che ci permetta di incrementare la nostra capacita' di servire al meglio i nostri clienti e partner, nonche' di evidenziare le diverse componenti del business del Gruppo. Tale ripartizione, anche in un'ottica di consolidamento di settore, ci permetterebbe una piu' facile identificazione delle potenziali sinergie con potenziali target nelle due specifiche aree di business".&nbsp;<a href="https://www.classeditori.it/dettaglionotizia.asp?id=201904171832001252" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Milano Finanza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5550</guid>
                        <pubDate>Mon, 08 Apr 2019 06:03:36 +0200</pubDate>
                        <title>I consigli di 7 grandi professionisti: «Solo così i ragazzi possono andare avanti»</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-consigli-di-7-grandi-professionisti-solo-cosi-i-ragazzi-possono-andare-avanti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Riassumendo e riassumendo ancora, si arriverebbe a tre concetti fondamentali: trasparenza, concorrenza, merito. Sembrano essere questi i tre i perni su cui i più giovani dovrebbero impegnarsi per farsi strada nel mondo del business. Almeno stando alle parole dei grandi avvocati d’affari e dei manager impegnati nella web serie messa in piedi da 4cLegal Academy, una sorta di talent del mondo degli avvocati, con tanto di vincitore finale.Noi abbiamo chiesto a questi giudici un consiglio per i ragazzi di oggi, che si stanno affacciando ora sul mercato del lavoro. (...)<strong>Christian Romeo, Partner di Nctm Studio Legale</strong>«Per costruire oggi un profilo professionale idoneo a suscitare l’interesse del mercato è necessario possedere solide competenze tecniche e coerenza nella scelta delle materie di indirizzo nel corso di studi. È altresì necessario dimostrare una inclinazione alla visione dei problemi in chiave anche internazionale; in questa prospettiva sono auspicabili esperienze di studio all’estero. Infine è necessario sviluppare una spiccata capacità di adattamento al mutare degli scenari».(...)<img class="size-full wp-image-12687 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/04/20190408_RS-VanityFair-Academy.jpg" alt><a href="https://www.vanityfair.it/mybusiness/news-mybusiness/2019/04/05/consigli-carriera-avvocati-4clegalacademy" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Vanity Fair</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5557</guid>
                        <pubDate>Mon, 18 Mar 2019 05:59:48 +0100</pubDate>
                        <title>Digitalizzazione, progresso tecnologico ed etica; come interagiranno nel mondo del lavoro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/digitalizzazione-progresso-tecnologico-ed-etica-come-interagiranno-nel-mondo-del-lavoro</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ogni giorno, con sempre maggior frequenza, si discute degli effetti che la digitalizzazione provocherà nel mondo del lavoro. La verità è che siamo già di fronte ad un fenomeno ormai consolidato; il fatto che se ne parli ora con continuità è il segno che la digitalizzazione dell'impresa è ormai entrata in una seconda fase, di presa d'atto collettiva, che segue quella in cui la stessa ha fatto ingresso in fabbrica e in ufficio senza troppo clamore.Ai fini del presente scritto mi limiterò a tratteggiare alcuni aspetti sui quali è necessario porre la nostra attenzione di operatori del mondo delle risorse umane: attengono ad ambiti differenti, che presentano però ampie aree di intersezione.Innanzi tutto, gli effetti che le nuove tecnologie stanno provocando e provocheranno nel prossimo futuro: non c'è dubbio che i nuovi strumenti che la digitalizzazione ha sviluppato abbiano creato già alcuni profondi cambiamenti.<img class=" wp-image-12495 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/03/Schermata-2019-03-18-alle-12.56.48.png" alt width="312" height="337">Esse hanno, in primo luogo, creato due macro-fenomeni che hanno segmentato il mercato. Sul lato delle attività lavorative a minor valore aggiunto, esse hanno posto le basi per l'"industria del lavoretti" (in inglese, GIG economy), ossia una cottimizzazione delle attività del singolo, ormai capaci di enucleare e misurare l'attività del lavoratore con precisione chirurgica; individuando il tempo effettivamente impiegato per la prestazione manuale, sempre più impoverita di contenuti, ora gestiti da macchine e algoritmi. In tale situazione il corrispettivo per è per la (sola) attività stessa, senza alcuna considerazione per il tempo in cui il lavoratore deve essere a disposizione del committente in attesa del prossimo incarico. Tutto ciò in attesa che la tecnologia metta a punto macchine sufficientemente affidabili da sostituire in toto la attività umana; ad esempio, vetture che non necessitano di un conducente e merci che possono essere consegnate con droni o altri mezzi che non necessitano di ausilio umano.Sul lato delle professioni a maggior valore aggiunto la tecnologia non sostituisce l'uomo ma, da un lato, ne riduce la domanda e, dall'altro lato, ne aumenta le potenzialità; ciò, nel secondo caso, a patto che il lavoratore sia in grado di gestire le nuove tecnologie. In questo secondo ambito, quindi, si registrano già da tempo due fenomeni: quello della riduzione del personale- necessario in misura inferiore rispetto al passato - e quello della necessità di sostituirlo con personale diversamente qualificato, là ove si giunga alla conclusione della impossibilità di aggiornare quello esistente.Entrambi gli aspetti descritti (ridotta necessità di manodopera e richiesta di differenti skills) pongono spesso capo a provvedimenti espulsivi (i primi, per così dire classici, per sopravvenuta riduzione del personale e i secondi propedeutici a sostituzione con personale maggiormente qualificati e definiti "tecnologici" sui quali la giurisprudenza e la dottrina si sono assai impegnate); di esempi se ne potrebbero già citare moltissimi. In altri casi è soccorsa e soccorrerà la maggior flessibilità nella assegnazione di diverse mansioni per salvaguardare iposti di lavoro che dal 2015 è stata introdotta dal legislatore italiano.Il numero di lavoratori coinvolti nei fenomeni sopra descritti e destinati a non riuscire a rientrare sul mercato del lavoro, secondo le previsioni di molti osservatori, è destinato ad aumentare vertiginosamente nel futuro, tanto da costituire un vero e proprio allarme sociale. I governi e le organizzazioni internazionali (tra i tanti l'Unione Europea, l'Organizzazione Mondiale del Lavoro) hanno pubblicato diversi importanti studi sul fenomeno, nella ricerca di una soluzione ad un problema che vedrà coinvolti milioni e milioni di lavoratori nella sola Europa.Un secondo punto che la digitalizzazione impone al mondo del lavoro è di natura etica. Potrei sintetizzarlo con la seguente, universalmente nota, affermazione: "non tutto già che si può tecnicamente realizzare è bene che sia realizzato". Tema che si è posto ben prima dell'avvento della digitalizzazione ma che questa ultima ha rilanciato con grande forza.Il primo - forse più scontato - quesito che declina tale affermazione e sul quale alcune correnti di pensiero pongono l'accento verte sulla domanda stessa se sia un bene che la digitalizzazione sia sviluppata, tenuto conto che - come illustrato poc'anzi - essa "precarizza" larghe fasce di popolazione e ne espelle definitivamente altre dal mondo del lavoro.Sottostanno a questo pensiero non solo ideologie che auspicano un'inversione di tendenza dello sviluppo o la decrescita felice, ma anche teorie che si pongono il tema della sostenibilità di un modello che vede l'aggiornamento tecnologico muoversi molto più rapidamente di quanto il lavoratore medio sia capace di apprendere nuove metodologie di lavoro.In questo senso si auspica una crescita controllata della tecnologia per governare fenomeni macro-sociali capaci di sfuggire al controllo dei governi. Il mio pensiero è che difficilmente sia possibile rallentare il progresso tecnologico; e che non sia nemmeno auspicabile.Ma, come anticipato, questo non è che solo il primo dei quesiti che il progresso pone. Enumerarli tutti è impossibile; proverò a fare qualche esempio. Con la mole di dati in possesso di un datore di lavoro, in un futuro nemmeno tanto lontano (in alcuni casi addirittura coincidente con il presente), quest'ultimo sarà in grado di conoscere prima del lavoratore stesso che si interfaccia con la macchina (sia essa un PC, un robot, un esoscheletro o un software), l‘insorgere di malattie o di situazioni di decrescente efficienza e gestire l'informazione acquista a suo favore. Potrebbe, con la consapevolezza che a breve potrebbe trovarsi di fronte ad un problema di salute o di ridotta efficienza (con costi annessi), gestire l'uscita anticipata del lavoratore senza nemmeno far leva su questa informazione (che resterebbe anzi segreta), selezionando solo personale sempre al massimo dell'efficienza.In altri casi "la macchina" potrebbe gestire un incidente di un impianto, decidendo di sacrificare personale più anziano o meno qualificato professionalmente, in nome di una maggiore efficienza o della ricerca del minor danno. Un problema simile se lo sono posti, ad esempio, gli ingegneri che stanno sviluppando gli algoritmi delle vetture senza guidatore in caso di imprevisto: salvare il pedone più giovane? Quello più anziano? La donna o l'uomo? Oppure salvare a tutti i costi i passeggeri anche a scapito della vita di decine di pedoni? Tutte istruzioni che tecnicamente potrebbero esser impartite alla macchina, in grado di eseguire scelte di comportamenti senza alcuna remora, in base alle sole istruzioni ricevute.La tecnologia può, quindi, essere utilizzata per fini riprovevoli.Esistono, è vero, dei limiti legali: non a caso la legislazione sul GDPR regola la raccolta e l'utilizzo dei dati ma sappiamo come le norme possano solo seguire il progresso tecnologico piuttosto che viceversa. Anche sul lato probatorio la prova di utilizzi vietati non sarà agevole.Questi temi diventeranno sempre più frequenti, in linea con la espansione dei confini del possibile, che la tecnologia causerà. Non a caso già nel 2015 l'Università di Harvard ha lanciato un nuovo corso denominato "Intelligent Systems: Design and EthicalChallenges" dedicato al tema e il successo del corso ha generato l'iniziativa Embedded Ethics che ha visto la collaborazione delle facoltà di Computer Sciences con quella di Filosofia. In tali corsi si studia anche l'impatto della diffusione di informazioni false o i fenomeni di machine learning che possono rafforzare, se non amplificare, comportamenti eticamente riprovevoli. Se, ad esempio, un computer dovesse registrare un gender pay gap policy, se non adeguatamente istruito, potrebbe rilevarlo come regola, farla propria, e riproporre algoritmi che la mantengono o lo ampliano... E sempre non a caso i due campi di studio di questa nuova disciplina sono la politica (in cui la manipolazione del consenso pone degli evidenti temi etici) e il mondo del lavoro per le ragioni che abbiamo cercato di illustrare (per maggiori informazioni consiglio il recentissimo Embeddedethics in computer science curriculum, Paul Kroff, The Harvard Gazette, 25 gennaio 2019).Le considerazioni di cui sopra non sono però confinate nelle aule degli atenei ma sono già materia di business; importanti aziende di consulenza insieme a società informatiche hanno investito in questo campo. Ad esempio Avenade, Joint Venture tra Accenture e Microsoft, ha di recente pubblicato i risultati di un'indagine condotta qualche anno fa focalizzata sull'etica digitale praticata dalle aziende per concludere che in un futuro prossime le organizzazioni più evolute investiranno ingenti risorse per dirimere e anticipare i problemi etici: molte di esse avranno un Chief Ethical Officer preposto a presidiare in modo costante la tematica.In questo quadro sempre più complesso un terzo elemento potrà avere un ruolo non secondario: l'empatia e l'intelligenza emotiva. Esse sono ancora patrimonio dell'uomo (sebbene vi siano in corso progetti volti a renderla "artificiale") e potrebbero esser la chiave di lettura per mantenere la supremazia della persona sulle macchine; così come le stesse potranno decifrare per tempo l'insorgenza di problemi di problemi etici e di risolverli. Ma a questo aspetto dedicheremo un prossimo articolo.avv. Michele Bignami, Equity Partner Nctm Studio Legale&nbsp;Tratto da <a href="https://www.aidp.it//hronline/2019/3/6/digitalizzazione-progresso-tecnologico-ed-etica-come-interagiranno-nel-mondo-del-lavoro.php" target="_blank" rel="noreferrer noopener">HR On Line</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5559</guid>
                        <pubDate>Thu, 14 Mar 2019 05:06:58 +0100</pubDate>
                        <title>Il titolo corre a Piazza Affari nel giorno del debutto all&#039;Aim</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-titolo-corre-a-piazza-affari-nel-giorno-del-debutto-allaim</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Balzo in Borsa per Comer Industries all'esordio ieri sull'Aim Italia con un +12,46% a 11,7 euro. Comer Industries è una multinazionale che opera nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, destinati alle macchine per l'agricoltura e l'industria. Si tratta della settima ammissione da inizio anno sui mercati di Borsa Italiana, e della quinta ammissione da inizio anno su Aim Italia.<img class="size-full wp-image-12472 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/03/20190314_RS-Sole-Comer-Gear1.png" alt>La società è stata individuata da Gear 1, la spac (special purpose acquisition company) promossa da Arnaldo Camuffo, Maurizio Cozzolini e Matteo Nobili, quale target per la Business Combination, prima della sua quotazione su Aim Italia, avvenuta lo scorso 26 febbraio. Comer Industries nel procedimento di fusione con la Spac è stata assistita dallo studio Gattai Minoli Agostinelli e Partners e nel processo di quotazione da <strong>Nctm</strong>.«Siamo all'inizio di una nuova bellissima avventura che ha come primo obiettivo la nostra futura crescita» ha detto Matteo Storchi, presidente e ad di Comer Industries. «Ci definiamo l'azienda metal-meccanica italiana per antonomasia, una di quelle realtà che rappresentano ancora lo zoccolo duro della produzione italiana».&nbsp;<em>Tratto da Il Sole 24 Ore</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5562</guid>
                        <pubDate>Wed, 13 Mar 2019 08:19:58 +0100</pubDate>
                        <title>Pensiero, progettualità, passione. Gabi Scardi racconta del rapporto tra studio Nctm e l’arte</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pensiero-progettualita-passione-gabi-scardi-racconta-del-rapporto-tra-studio-nctm-e-larte</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il binomio arte e diritto è di casa ormai da anni presso <strong>Nctm Studio Legale</strong> a Milano. Ne parliamo con <strong>Gabi Scardi.&nbsp;</strong>&nbsp;<img class=" wp-image-12450 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/03/20190313_Exibart-e1552486698475.jpg" alt width="263" height="344">Sono 8 anni che <strong>Nctm</strong> coniuga il diritto con l’arte. In che modo avviene? Un bilancio di questi primi anni?«Con il progetto<strong><em> nctm e l’arte</em></strong>, Nctm Studio Legale desidera partecipare in modo costruttivo alle dinamiche culturali del Paese. Tra le modalità prescelte, c’è quella di costruire una collezione e di affiancare artisti in diverse maniere. Gli artisti che attirano la nostra attenzione sono accomunati da una forte sensibilità nei confronti del presente, tendono ad assumere un ruolo critico rispetto al mondo attuale e a problematizzare ogni posizione. Il loro lavoro funge da stimolo rispetto alla riflessione sul contemporaneo».[...]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em><a href="http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=61468&amp;IDCategoria=204" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Exibart</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5568</guid>
                        <pubDate>Wed, 06 Mar 2019 10:55:26 +0100</pubDate>
                        <title>Al via i fondi «lunghi» pieni di pmi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/al-via-i-fondi-lunghi-pieni-di-pmi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gli Eltif investono il 70% in aziende piccole non quotate. Sono chiusi: se li scegli devi restare per un po' di anni</strong>Non chiamateli Pir europei. Perché gli Eltif, acronimo di European long term investment fund, sono strumenti completamente diversi dai piani individuali di risparmio che gli investitori italiani hanno imparato a conoscere. E che oggi si trovano bloccati dal cantiere riaperto con l'ultima Legge di Bilancio, che ne ha parzialmente modificato il perimetro, creando qualche difficoltà operativa.<img class=" wp-image-12368 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/03/Schermata-2019-03-06-alle-17.39.17.png" alt width="322" height="229">Gli Eltif sono fondi chiusi a lungo termine focalizzati sul sostegno alle piccole e medie imprese. Istituiti nel 2015 da un Regolamento europeo - che non prevede quindi leggi di recepimento nei singoli Paesi -, sono stati definitivamente accolti nel nostro ordinamento nel febbraio del 2018, dopo la pubblicazione in Gazzetta di un decreto che sostanzialmente si limitava a identificare in Consob e Bankitalia le autorità di Vigilanza. «C'è un certo fermento tra gli operatori: molti cercando di capire se e in che misura possano rappresentate un'opportunità innovativa per gli investitori», spiega Andrea Tonon, partner dello studio Di Tanno e associati. Il primo grande player uscito allo scoperto è Eurizon, che a fine gennaio ha annunciato il via al primo Eltif italiano. La società francese October (ex Lendix) ha già realizzato tre prodotti, un altro è in costituzione. E secondo quanto l'Economia è in grado di ricostruire, avendo completato un'indagine su circa 40 società, tra grandi asset manager, boutique, intermediari di varie dimensioni, almeno altri tre player sono pronti a partire: a marzo, Muzinich&amp;co lancerà un Eltif (costruito in partnership con Cordusio). Poi, il primo giugno, sarà la volta di Amundi con un nuovo fondo ed entro fine anno toccherà a Kairos (vedi tabella).</p><h1>Le caratteristiche</h1>Ogni Eltif ha caratteristiche differenti, fermi restando i paletti fissati dal legislatore europeo: almeno il 70% degli asset deve infatti essere destinato in pmi non quotate o con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Sono escluse le società finanziarie. Qui torna utile il paragone con i Pir, a cui è stata «rimproverata» la scarsa capacità di portare benefici alle pmi. Gli Eltif sono invece lo strumento ideale. Oltretutto, trattandosi di fondi chiusi, si prestano bene ad accogliere investimenti illiquidi - tra le attività ammissibili ci sono azioni, strumenti di debito e prestiti erogati dall'Eltif a pmi o quote di altri Eltif -. C'è quindi perfetta coerenza tra le caratteristiche del contenitore e quelle del contenuto, problema che invece emergerà nel caso dei piani di risparmio, per la quota da destinare a società quotate all'Aim e fondi di venture capital, per un totale del 7% del portafoglio, stabilita dall'ultima Legge finanziaria come ulteriore requisito. D'altra parte, essendo fondi chiusi vincolano l'investitore per tutta la durata dell'investimento. Hanno quindi un profilo di rischio peculiare che deve essere spiegato in fase di consulenza, condizione posta anche dal regolamento europeo, che ha fissato ulteriori presidi: l'esposizione a un singolo emittente non deve superare il 10%. E laddove il portafoglio finanziario del cliente sia inferiore ai 500 mila euro, è previsto un investimento minimo di almeno 10 mila euro. In ogni caso, la somma investita non può eccedere il 10% del patrimonio complessivo. «Sono strumenti più difficili da vendere», commenta <strong>Luca Ferrari Trecate</strong>, consulente di <strong>Nctm studio legale</strong>. Anche perché non godono degli stessi benefici fiscali riconosciuti ai Pir. La differenza di trattamento appare inspiegabile. E al tempo stesso contribuisce a spiegare perché gli Eltif siano stati accolti tiepidamente dall'industria del risparmio, nella fase iniziale.C'è anche un problema di competenze. «Molti operatori si stanno attrezzando», chiosa Ferrari Trecate. D'altra parte, osserva Tonon, «considerato che i vincoli sono più stringenti per un Eltif rispetto ad un fondo alternativo retail, il vero vantaggio per gli asset manager è rappresentato dal passaporto automatico: una volta autorizzato in un Paese dell'Unione, può essere commercializzato in tutta l'Ue agli investitori non professionali, senza necessità di ulteriori licenze. Ma è un vantaggio soprattutto per le sgr italiane che vogliono fare raccolta all'estero sul mercato retail. E al momento non sono molte».&nbsp;<em>Tratto da il Corriere della sera</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5569</guid>
                        <pubDate>Wed, 06 Mar 2019 09:48:13 +0100</pubDate>
                        <title>Il mistero del &lt;i&gt;pay gap&lt;/i&gt;: quella svalutazione che non si può spiegare</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-mistero-del-pay-gap-quella-svalutazione-che-non-si-puo-spiegare</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La mancanza di donne sia in posizioni di vertice che, orizzontalmente, in occupazioni diverse da quelle maschili spiegano solo parzialmente le origini del pay gap tra uomini e donne. Le differenze retributive legate al genere sono uno dei principali campi di indagine di Camilla Gaiaschi, ricercatrice in forza al Gender &amp; Equality in Research and Science del Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell'Università statale di Milano. "Normalmente le occupazioni a predominanza maschile - spiega Gaiaschi - sono più remunerative sia nel mercato del lavoro che all'interno delle stesse aziende (ad esempio la comunicazione è pagata meno rispetto al core business). Ogni organizzazione ha le sue specificità ma questi meccanismi si ripetono sempre".<img class="size-full wp-image-12361 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/03/20190306_Aboutpharma-RS.jpg" alt>Come rilevano i principali osservatori (es. Eurostat) a parità di mansioni e merito le differenze di salario possono essere molto rilevanti. In che modo la letteratura scientifica giustifica il fenomeno? "Nel pay gap c'è una parte spiegata, razionale, che non vuol dire giustificabile, riconducibile al fatto che le donne, come accennato, occupano spesso posizioni più basse (segregazione nel mercato del lavoro ma anche nelle stesse imprese) oppure alla maternità: in quei mesi ad esempio non si matura anzianità. Poi c'è un'altra parte che non si può spiegare e che rappresenta è il luogo della discriminazione vera e propria. In un paese come l'Italia che ha una legge sull'equità della retribuzione, il pay gap si gioca nei bonus, nella negoziazione individuale, nella diversa valorizzazione delle mansioni. Tutte cose molto 'sottili' e difficili da misurare anche perché le aziende sono molto riservate sui premi di produttività". E in Italia come va? Sorprendentemente - secondo i dati di Eurostat - lo scostamento di retribuzione tra uomini e donne nel settore privato (5%) è tra i più bassi tra quelli dei 28 Stati membri dell'Ue. Camilla Gaiaschi scuote la testa e accenna a bias più meno evidenti. "Sì, è vero l'Italia performa bene ma solo nel mercato generale. Da noi il pay gap è relativamente basso perché le donne o non entrano nel mercato del lavoro oppure sono molto qualificate ed entrano con alte credenziali, riducendo il pay gap generale. In altri paesi farebbero il part time ma da noi le casalinghe. Al di là di ciò, se si analizzano i dati relativi alle professioni ad elevata qualificazione o che richiedono skills molto tecnici il pay gap è piuttosto marcato". Comunque sia, come conferma ancora l'esperta, sono infiniti gli studi centrati sulla parte di pay gap non spiegata. "Le differenze di retribuzione, le probabilità di essere assunte o promosse si vedono chiaramente quando a parità di cv e competenze l'unico elemento realmente diverso è il genere. Tale discriminazione è dovuta a molteplici inconscious bias: maschi e femmine vengono a priori valutati come se avessero esperienze e qualità diverse".Inestirpabili retaggi (per ora) affermano che la donna è culturalmente e sociologicamente diversa e che quindi può risentire dell'ambiente 'ostile'. Conclude Camilla Gaiaschi: "Certo c'è anche il fenomeno del drop out delle donne che a 50 anni non ce la fanno più a lavorare. Se sei attorniata da uomini, alla lunga puoi fare fatica, essere isolata o restare vittima di sexual harrassment. Nella pausa caffè non ti inserisci perché non puoi parlare della partita e non fai network con i colleghi fuori dell'ufficio perché non giochi a calcetto, cioè lì dove magari si decidono le carriere... Quindi sicuramente ci può essere stanchezza. Ma non perché le donne non siano fatte per il potere, quanto perché il potere è fatto in quella maniera lì...". (S.D.M)</p><h1>Così la legge vieta le discriminazioni</h1>In Italia (oltre che dall'articolo 3 della Costituzione) la discriminazione di genere sul lavoro è vietata dal decreto 198/2006 sulle pari opportunità tra uomini e donne. In particolare è vietata la discriminazione nell'accesso al lavoro, formazione, promozioni professionali e condizioni di lavoro (articolo 27); la discriminazione retributiva (articolo 28); la discriminazione nella prestazione lavorativa (articolo 29). La non ottemperanza da parte delle aziende può dunque comportare un risarcimento del danno a favore di lavoratrici o lavoratori che facciano parte del sesso sottorappresentato. Spiega l'avvocato Francesca Pittau, dello Studio legale Nctm che al tema della discriminazione di genere ha dedicato un recente workshop milanese organizzato insieme a Gidp - Associazione direttori risorse umane: "La quantificazione del danno è correlata al pregiudizio economico, morale che il lavoratore abbia subìto e quindi dipende dal singolo caso. Nel caso di discriminazione retributiva ci si limita a un'equiparazione o a un risarcimento pecuniario". Particolare rilevanza assumono le azioni positive, previste sempre dal decreto 198/2006 (articolo 42) che i datori di lavoro dovrebbero implementare. Queste consistono "in misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità (...) dirette a favorire l'occupazione femminile e realizzate l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro. Le azioni positive (...) hanno in particolare lo scopo di eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità (...)".<h2>Capitolo molestie</h2>Anche le molestie sono considerate una forma di discriminazione e in qualche caso possono assumere rilevanza penale. L'articolo 26 del decreto definisce molestie "quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo". Idem le molestie sessuali "ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto etc., etc.". Come spiega l'avvocato Pittau, se è vero che in caso di molestie "le responsabilità sono diverse e vanno a intaccare gli individui, in realtà potrebbero anche investire indirettamente il datore di lavoro qualora rientrassero nell'ambito di una norma contenuta articolo 2087 del Codice civile. Tale articolo dice che il datore di lavoro è responsabile di tutto quanto riguarda la personalità morale, l'integrità fisica e psichica del lavoratore e che questo concetto rientra nel tema della salute e sicurezza del lavoratore. L'azienda deve quindi produrre misure e cautele che possano evitare quell'evento". Cosa devono fare le aziende per premunirsi? "Il suggerimento – prosegue l'avvocato Pittau - è cercare di essere molto chiari nell'identificare all'interno delle proprie policy, come sussidio alle funzioni dell'HR, quei comportamenti che sono o non sono accettabili, nello svolgimento dei rapporti tra colleghi e/o verso gli esterni. Nelle sentenze si vede che, soprattutto quando i comportamenti posti in essere sono correlati all'espressione linguistica (es. cose sgradevoli, le boutade machiste, in un contesto che le ha sempre tollerate) diventa poi molto complesso per un datore di lavoro affermare che si è superato il limite se prima quel limite non è stato tracciato in maniera chiara". Infine, considerato che in un rapporto di lavoro non c'è solo il licenziamento ma sanzioni di vario tipo, l'identificazione di policy scritte da parte del datore di lavoro "può anche definire gli elementi propri dell'eventuale inadempimento da parte del lavoratore - conclude l'avvocato - e aiutare a trovare una mediazione. Si possono descrivere policy interne molto stringenti ma senza dimenticare la proporzionalità degli interventi". (S.D.M.)<h3>"Tracciare la linea" per prevenire le molestie</h3>Strumenti<ol> <li>Policy e sistemi di condotta interna per definire la diligenza attesa</li> <li>Promozione di condotte inclusive per tramite di regole</li> <li>Attribuire chiara rilevanza disciplinare ai comportamenti non accettabili (es. complimenti di natura sessuale; barzellette o scherzi basati sul sesso o sulla razza; linguaggio volgare; complimenti sull'aspetto del contenuto sessuale; uso di stereotipi; flirting and touching; trattamenti preferenziali; prese in giro; uso di termini dispregiativi ad indirizzo di un genere</li> <li>Sistemi di segnalazione (whistleblowing)</li></ol><p>Fonte: F. Pittau in "La discriminazione di genere", convegno Gidp Nctm, Milano 2019&nbsp;&nbsp;<em>Tratto da Aboutpharma</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5575</guid>
                        <pubDate>Wed, 27 Feb 2019 05:38:03 +0100</pubDate>
                        <title>Why the Italian government should consider a (perpetual) Sukuk issuance</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/why-the-italian-government-should-consider-a-perpetual-sukuk-issuance</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>According to ISTAT (the National Statistic Institution)’s recent press release, in the fourth quarter of 2018, Italian GDP decreased by 0.2% with respect to the previous quarter. It was the second quarterly contraction in a row. The carry-over annual GDP growth for 2019 is equal to 0.2%. This means that after nearly four years of steady, if slow, growth, Italy’s economy has fallen again into recession. </strong><img class=" wp-image-12278 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/02/Schermata-2019-02-27-alle-12.32.13.png" alt width="344" height="281">These very bad news for the country per se are even worse if put into the context of the fiscal policy measures taken by the Italian government to implement considerable spending plans in particular with the lowering of the pension age, and the implementation of the socalled ‘citizenship income’ (<em>reddito di cittadinanza</em>). In fact, the introduction of those measures triggers an increase of the budget deficit which has been heavily negotiated and eventually agreed with the EU Commission considering the government’s forecast of a GDP growth in 2019 in the region of 1-1.5%.To face this situation, the government is planning to find financial resources through the sale of part of the public real estate portfolio, but it is reasonable to maintain that such a process could occur only within a medium to longterm time frame, after proper action to maximize the value of the assets has been taken, while the current fiscal policy needs to be funded immediately.In this context, consideration should be given to instruments that may immediately support the government’s spending plans as well as additional investments to boost the economy without increasing the national public debt which is in the region of 130% of GDP. In particular, the idea of an Italian sovereign Sukuk issuance could be reconsidered in the form of a perpetual instrument.As we know, perpetual Sukuk have distinctive features compared to common Sukuk as the instrument carries no maturity date and is typically treated, as in the case of perpetual bonds, as equity (from an accounting standpoint) rather than debt, as it features ‘perpetuity’ and ‘subordination’.In fact, perpetual Sukuk rank senior only to the issuer’s ordinary shares, as they are contractually subordinated to the claims of external creditors.Italy, which does not have a specific tax and legal framework for Sukuk, knows only one precedent in terms of issuance of perpetual bonds. It goes back to the fascist period when in 1935 the government issued the ITL42 billion (US$24.54 million) <em>Rendita Italiana</em> irredeemable bonds, which became redeemable in 1981 through a legal provision. In more recent times, the Italian government has considered issuing conventional perpetual bonds, but a decision was then made to limit the term of the issuances with longer maturities at 50 years.It could be the time to consider a sovereign Sukuk issuance backed by those public real estate assets which are now being used by the public administration and based on an Ijarah structure with no maturity and therefore without the obligation of the originator to repurchase the assets from the SPV issuing the instruments.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.islamicfinancenews.com/why-the-italian-government-should-consider-a-perpetual-sukuk-issuance.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>This article was first published in Islamic Finance news Volume 16 Issue 1 dated the 27th February 2019.</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5578</guid>
                        <pubDate>Tue, 26 Feb 2019 07:38:50 +0100</pubDate>
                        <title>&lt;i&gt;nctm e l’arte&lt;/i&gt;, il progetto di Nctm Studio Legale. Intervista con Gabi Scardi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-e-larte-il-progetto-di-nctm-studio-legale-intervista-con-gabi-scardi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il busto in bronzo su una catasta di legno, le ginocchia piegate e le braccia aperte, visibile dalla strada, attraverso la porta a vetri in via Via Agnello 12. È <em>Pyre Woman Kneeling</em> (2002), un’opera di <strong>Kiki Smith</strong>, una riflessione sulla figura della donna e sulla sua storia attraverso ingiustizie e violazioni dei diritti. Un apparente abbraccio sospeso pronto ad accogliere chiunque all’interno di un luogo, <strong>Nctm Studio Legale,</strong> che ha fatto della difesa dei diritti una professione. Con una visione internazionale e una passione tutta italiana per l’arte, lo studio ha ideato <em>nctm e l’arte,</em> progetto multistrato che prevede un programma articolato con una collezione, il sostegno agli artisti (italiani) in residenza, la divulgazione dei temi “culturali” con appuntamenti periodici e una solida attitudine al mecenatismo per tradizione e per necessità di tempi tutti italiani. Ne abbiamo parlato con la curatrice del progetto <strong>Gabi Scardi</strong>.<img class=" wp-image-11840 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/02/1-TeatroContinuo.jpg" alt width="1237" height="486"><a href="http://formeuniche.org/nctm-e-larte-intervista-gabi-scardi/?fbclid=IwAR1V96HBeqHQ7aOYvl48mfc3cSZWj4m669vZ87lGeaHme79dH7qiVS8MA7o" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Continua a leggere su Formeuniche</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5581</guid>
                        <pubDate>Mon, 25 Feb 2019 04:21:46 +0100</pubDate>
                        <title>Così &lt;i&gt;start up&lt;/i&gt; e &lt;i&gt;big data&lt;/i&gt; innovano l&#039;immobiliare</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cosi-start-up-e-big-data-innovano-limmobiliare</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Secondo il Politecnico di Milano l'Italia è protagonista con molte nuove realtà come Sweetguest, Dove Vivo e ContractDistrict Applicazioni digitali e big data sono al centro del real estate: attirano investimenti e cambiano volto al mercato. L'Italia, per una volta, è pienamente nella partita, come testimonia l'osservatorio permanente Proptech Monitor del Politecnico di Milano, arrivato a catalogare 43 start up attive in questo segmento. «I big data e gli algoritmi che li analizzano sono determinanti a vari livelli» ha detto Stefano Bellintani, docente del Politecnico tra i responsabili dell'osservatorio, nel corso di un convegno su sharing economy e proptech organizzato a Milano dallo studio legale <strong>Nctm</strong>. «Se pensiamo alla pianificazione urbana, ormai il concetto di smart city impone di utilizzare algoritmi e software sofisticati, non più le vecchie cartinetopografiche. Mentre in fatto di asset class che catturano investimenti, tra le più promettenti ci sono i data center, dove i dati sono fisicamente custoditi».<img class=" wp-image-12226 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/02/Schermata-2019-02-25-alle-11.15.07.png" alt width="483" height="586">Eppure è proprio nel comparto più tradizionale di tutti, il residenziale, che l'innovazione riesce ad ampliare la gamma dei servizi verso tutti gli attori della filiera, dagli utenti finali della compravendite a grandi e piccoli investitori, passando per agenti e società di property management. Solo nell'ultimo anno sono partite tre nuove iniziative di lending crowdfunding (Concrete, Trusters, Rendimento etico). Un franchising come Tecnocasa, grazie a una recente partnership con Whuis e Cerved, sta dotando i suoi affiliati di un tool che permette in pochi passaggi di misurare l'affidabilità di singoli e imprese, incrociando dati patrimoniali, finanziari e catastali. E altri operatori, ormai non più startup, grazie ai big data stanno modificandoil loro business.Un esempio è Sweetguest, che si occupa di gestione degli appartamenti per affitti brevi. «Ci siamo accorti che accumuliamo migliaia di dati interessanti provenienti dagli immobili in gestione e dall'interazione degli utenti con il sito. Una volta elaborati, possiamo delineare trend di crescita in determinati segmenti di mercato e zone geografiche che ci permettono di proporre operazioni interessanti a grandi investitori. Con questo sistema abbiamo già mosso la bellezza di 60 milioni di euro di investimenti, su uno stock immobiliare che inizieremo a gestire dal 2020» ha raccontato Rocco Lomazzi, fondatore di Sweetguest. Uno dei leader delle stanze in affitto, Dove Vivo, sta studiando una app per tenere in contatto la sua intera community, che va dagli ospiti ai proprietari degli immobili, fino agli amministratori di condominio. E in fatto di tecnologia applicata alla progettazione, Milano contract district hada poco sviluppato il progetto di micro-living More+Space. In pratica, offre soluzioni chiavi in mano per gli sviluppatori con cui allestire appartamenti fra 30 e 50 mq e aumentarne la superficie vivibile, grazie a soluzioni di arredo avanzate possibili solo grazie alla progettazione Bim. Per fare un esempio, sfruttando pareti mobili e arredi che si trasformano a seconda dell'ora della giornata, un monolocale da 30 mq di superficie ne offre in realtà 38 da sfruttare. «Il primo esempio concreto è già in fase di realizzazione, 60 unità in pieno centro a Milano, in zona Duomo» ha testimoniato Lorenzo Pascucci, ideatore di Milano ContractDistrict. «Insomma, ormai non si commercializzano solo immobili intesi come involcuri, ma un insieme di esperienze e servizi per incontrare l'esigenza del pubblico» ha sintetizzato <strong>Luigi Croce</strong>, partner di <strong>Nctm</strong>. «C'è da sperare che il legislatore favorisca lo sviluppo di questo settoreancora caratterizzato da normative rigide o nebulose, se pensiamo ad esempio che la morosità dell'inquilino è regolata da una legge che risale al 1978 o che ogni Regione italiana possa definire diversamente lo student housing o regolare in modo autonomo l'affitto breve».&nbsp;<a href="http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/casa-fisco-immobiliare/2019-02-22/cosi-start-up-e-big-data-innovano-l-immobiliare-165805.php?uuid=AB8dWIXB&amp;" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Il Sole 24 Ore</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5584</guid>
                        <pubDate>Tue, 19 Feb 2019 09:46:58 +0100</pubDate>
                        <title>Il Fatto Quotidiano chiede a Borsa di quotarsi sull&#039;Aim a marzo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-fatto-quotidiano-chiede-a-borsa-di-quotarsi-sullaim-a-marzo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forchetta di prezzo di 0,72-0,88 euro per una raccolta di 4,6-5,6 milioni </strong><strong>Statuto blindato con clausole ad hoc</strong>Un segnale di speranza per l'intero settore editoriale, in crisi dal 2008. La lunga gestazione che ha portato, dopo anni di riflessione, alla presentazione a Borsa Italiana del filing per la quotazione sull'Aim Italia da parte del Fatto Quotidiano è un piccolo ma importante segnale di vitalità lanciato dal comparto. A dieci anni dall'uscita in edicola (settembre 2009) la casa editrice che controlla la testata (oltre al sito internet e al progetto Loft) ha compiuto l'ultimo passo prima dell'approdo sul listino milanese. Il percorso si completerà a breve, visto che è stata già definita la forchetta di prezzo, pari a 0,72-0,88 euro per azione, che garantisce alla società una capitalizzazione pre-market di 18-22 milioni e una raccolta tra 4,62 e 5,65 milioni. Sul mercato finiranno esclusivamente le azioni proprie in portafoglio alla casa editrice (6,42 milioni) per un flottante del 25,67% e un collocamento dedicato non solo agli investitori istituzionali ma anche al retail, ai dipendenti e ai lettori.<img class=" wp-image-12113 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/02/Schermata-2019-02-19-alle-16.15.31.png" alt width="368" height="248">Lo sbarco all'Aim arriva dopo una serie di riflessioni tra i soci (oltre al presidente e amministratore delegato Cinzia Monteverdi, titolare del 16,2%, e all'ex direttore Antonio Padellaro, cui fa capo un altro 16,26%, tra gli azionisti figurano l'attuale direttore Marco Travaglio, il responsabile del sito Peter Gomez, altri giornalisti come Marco Lillo e la casa editrice Chiare Lettere), non tutti favorevoli a priori al processo di quotazione. La società che ha chiuso il 2017 con un fatturato di 29,13 milioni e un utile di 618 mila euro e dovrebbe archiviare il 2018 con ricavi vicini a 30 milioni. Il tutto a fronte di un brusco calo delle copie vendute: all'inizio dell'avventura editoriale si era arrivati a una media mensile di 78 mila copie giornaliere vendute (il picco fu di 127 mila all'indomani delle dimissioni dell'ex premier Silvio Berlusconi), mentre oggi il Fatto vende in edicola 29 mila copie, con una diffusione totale di quasi 46 mila copie.Per garantire maggiore autonomia editoriale, come anticipato da MFMilano Finanza, è stato modificato lo statuto con clausole ad hoc sul possesso azionario (al massimo il 17%) ed elevati requisiti di onorabilità per partecipazioni superiori al 5% e per i consiglieri, oltre a maggioranze rafforzate per modifiche statutarie. Inoltre è stata introdotta la soglia del 90% per l'adesione a eventuali opa totalitarie finalizzate al delisting (per evitare ciò che è accaduto all'opa Smre). A gestire la quotazione sono il nomad e joint global coordinator Advance sim, affiancato da Fidentiis, Emintad, Directa sim, lo studio legale Nctm, Kpmg e lo studio Gnudi.&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.milanofinanza.it/news/il-fatto-quotidiano-arriva-su-aim-201902182028534282" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Milano Finanza</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5585</guid>
                        <pubDate>Mon, 18 Feb 2019 04:28:03 +0100</pubDate>
                        <title>Matrimonio difficile tra &lt;i&gt;blockchain&lt;/i&gt; e &lt;i&gt;privacy&lt;/i&gt;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/matrimonio-difficile-tra-blockchain-e-privacy</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Prima norma-cornice nel decreto Semplificazioni: la soluzione ai problemi</strong>&nbsp;<strong>giuridici sulla protezione dei dati dovrà ora essere individuata dall'Agid</strong>Studi legali alle prese con la blockchain. Per gli avvocati la "catena dei blocchi" rappresenta una nuova sfida, perché pone inaspettati quesiti giuridici. A cominciare dal rapporto con il regolamento europeo sulla privacy. Il quadro, fino all'altro ieri piuttosto indistinto, può ora contare sulla prima norma che "accoglie" la blockchain all'interno della legislazione nazionale.Nel corso della conversione in legge del decreto Semplificazioni - il Dl 135/2018 convertito dalla legge 12/2019 - il Parlamento ha definito le «tecnologie basate sui registri distribuiti» (si veda la scheda a fianco). È una norma-cornice (articolo 8-<em>ter</em>) che, però, è importante per due motivi: perché dà una veste legislativa alla blockchain e perché rimanda a norme tecniche che l'Agid (l'Agenzia per l'Italia digitale) dovrà mettere a punto entro metà maggio.La previsione di standard è una novità in grado di ridisegnare l'approccio alla tecnologia dei blocchi. «L'assenza di regole condivise che configurino una tecnologia sicura dei registri distribuiti - spiega <strong>Paolo Gallarati</strong>, partner dello studio legale <strong>Nctm</strong> - costringe gli operatori ad adottare il livello massimo di garanzie, che li metta al riparo da eventuali contestazioni. Ma questo fa anche lievitare i costi».<img class=" wp-image-12066 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/02/Schermata-2019-02-18-alle-10.30.14.png" alt width="346" height="393">Gli standard possono, inoltre, rappresentare una bussola per l'avvocato che finora ha affrontato le implicazioni giuridiche della blockchain senza punti di riferimento precisi.La materia è, infatti, in continua evoluzione, a cominciare dal fatto che stanno sempre di più prendendo piede le catene dei blocchi chiuse o private. La blockchain non è solo quella legata alle transazioni di bitcoin, che presuppone catene di blocchi pubbliche e diffuse. La tecnologia viene utilizzata anche da banche e assicurazioni che si "consorziano" per condividere le informazioni.La novità legislativa non ha, però, risolto i dubbi che gli studi legali si trovano ad affrontare. Per esempio, c'è tutto il tema della privacy. Le catene dei blocchi contengono informazioni personali: come si fa, in un registro distribuito, a individuare i titolari o i responsabili del trattamento oppure a garantire la tutela dei diritti degli interessati, considerato che le informazioni contenute nei blocchi sono tendenzialmente immutabili? «Sul primo aspetto dovremo far leva sul concetto di contitolarità che- spiega Gallarati - qui da noi non è molto diffuso. I soggetti che operano in una blockchain chiusa dovranno affidarsi ad accordi preventivi di responsabilità fra contitolari, così da chiarire preventivamente in che modo e grado potranno essere chiamati in causa. Sulla tutela dei diritti potranno venire in soccorso le regole tecniche: in quella sede si potrà prevedere la modificabilità del dato personale, pur mantenendo traccia della modifica. Un po' come avviene con l'ipoteca: nei registri compare la cancellazione, ma rimane memoria della sua iscrizione. D'altra parte, permettere la rettifica del dato è nell'interesse degli stessi operatori della catena».</p><h2>Il riconoscimento</h2>La blockchain è entrata nel sistema normativo. Sono "tecnologie basate su registri pubblici distribuiti" - si legge nell'articolo 8-ter della legge di conversione del Dl Semplificazioni- «le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alienabili e non modificabili»&nbsp;<a href="https://www.ilsole24ore.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Il Sole 24 Ore</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>IT e DATA</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5599</guid>
                        <pubDate>Mon, 11 Feb 2019 08:41:17 +0100</pubDate>
                        <title>Studi legali in stile &lt;i&gt;glocal&lt;/i&gt;: più sedi estere e rete in Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/studi-legali-in-stile-glocal-piu-sedi-estere-e-rete-in-italia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>Piani strategici 2019</h1><h3>Asia, Russia e Usa tra gli obiettivi delle grandi law firm italianeM&amp;A, bancario ed energia sono le aree con le maggiori potenzialità di sviluppo</h3>C'è chi punta sulle nuove rotte internazionali, chi scommette su una presenza più capillare sul territorio italiano, chi ha in rampa di lancio un nuovo segmento di attività o l'ha appena avviato e intende potenziarlo. Si muovono lungo queste direttrici, spesso abbinate, i piani strategici 2019 dei nove principali studi per fatturato secondo Legalcommunity rilevati dal Sole 24 Ore del Lunedì. All'appello manca quello triennale di BonelliErede che verrà presentato nelle prossime settimane.<img class=" wp-image-11901 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/02/Schermata-2019-02-11-alle-15.19.46.png" alt width="286" height="388">Tra marzo e aprile Pirola Pennuto Zei rafforzerà la propria presenza in Asia con l'apertura di un nuovo ufficio a Hong Kong,che si affiancherà a quelli già esistenti a Pechino e Shanghai. Non solo. «Abbiamo recentamente sottoscritto - spiegano il co-managing partner Massimo Di Terlizzi e il presidente Giuseppe Pirola - un accordo di collaborazione con una grossa firm negli Usa e ne stiamo valutando altre in Europa, dove non escludiamo di aprire nuovi uffici, in Francia e Germania».Pavia e Ansaldo scommette invece sulla nuova via della Seta con l'ampliamento del desk Russia ai Paesi Csi (ex Unione sovietica). «Forti della nostra profonda conoscenza del mercato russo grazie a oltre 20 anni di attività sul campo - dice il managing partner Stefano Bianchi - intendiamo fare da apripista per prestare la nostra consulenza alle imprese italiane che guardano con interesse a quest'area e alle aziende locali che puntano a stringere rapporti commerciali con le aziende». E dal 1° marzo Grimaldi, che nel 2018 ha aperto un ufficio a New York, debutta in Brasile (a San Paolo e Rio) grazie a una partnership con un primario studio locale. «Lo stesso modello di collaborazione - afferma il managing partner Francesco Sciaudone - è già in fase avanzata in altri Paesi». Al tempo stesso lo studio rafforzerà il presidio sul territorio con l'apertura di nuove sedi entro l'estate, dopo quella di Parma all'inizio di febbraio. Oltre all'attenzione costante ai mercati internazionali, «che fa parte del nostro Dna - spiegano Antonio Auricchio e Rosario Zaccà - managing partner dello studio Gianni Origoni (Gop)- intendiamo essere vicini ai nostri clienti per interpretare al meglio le sfide e le necessità, investendo nel presidio di regioni strategiche attraverso le nostre sedi non solo a Roma e a Milano, ma anche a Torino, Padova e Bologna».Ogni studio ha un settore trainante, ma il filo rosso è la tendenza a offrire un servizio sempre più multidisciplinare. Gatti Pavesi Bianchi, che ha un focus particolare sull'area corporate, sta valutando l'ipotesi di avviare una "practice" fiscale e al tempo stesso, dice il partner Gianni Martoglia, «completare e rafforzare l'offerta nell'ambito della proprietà intellettuale, del bancario e finanziario, con eccellenze nei settori di Npl, cartolarizzazioni e finanza strutturata». Legance guarda invece al penale d'impresa per ampliare il ventaglio dell'offerta. «Pensiamo che la crescente complessità del quadro normativo - afferma il managing partner Alberto Maggi - possa portare a un miglioramento del nostro supporto alle aziende attraverso un servizio sempre più integrato e allargato».Pedersoli ha esteso il raggio di azione al diritto amministrativo (con l'apertura di un ufficio a Roma) e al diritto penale dell'economia nel 2018. «Quest'anno - fa notare l'equity partner Antonio Pedersoli - continueremo a concentrarci sulle aree che riteniamo strategiche, come la consulenza stragiudiziale e il contenzioso, e a consolidare e potenziare quelle introdotte di recente».Quali saranno i settori più promettenti? «Tra i segmenti con maggiori margini di crescita - dice Filippo Modulo, managing partner di Chiomenti - oltre all'M&amp;A e alla finanza, pensiamo alle attività regolate, alla compliance e alla ristrutturazione aziendale. Abbiamo anche deciso di rafforzare la practice del project financing nel settore delle infrastrutture e dell'energia». <strong>Paolo Montironi</strong>, fondatore e <em>senior partner</em> di <strong>Nctm</strong> non ha dubbi: «La nostra priorità sarà mantenere la posizione di leadership nelle operazioni di M&amp;A. A guidare il mercato saranno anche le infrastrutturale e la salute, insieme a bancario, private equity, energia, assicurazioni e al lusso».&nbsp;<em>Tratto da Il Sole 24 Ore</em>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5601</guid>
                        <pubDate>Thu, 07 Feb 2019 03:10:06 +0100</pubDate>
                        <title>La &quot;nuova&quot; amministrazione straordinaria nelle banche</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-nuova-amministrazione-straordinaria-nelle-banche</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>La gestione delle crisi bancarie spiegata alla luce dell'attuazione della BRRD: Bank Recovery and Resolution Directive.Uno strumento di prevenzione che può portare anche all'amministrazione straordinaria degli istituti bancari.</h2>L'amministrazione straordinaria, disciplinata dagli articoli 70 e seguenti del Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385/1993, "TUB") è uno strumento di gestione delle crisi bancarie ben consolidato nella nostra disciplina di settore, che tuttavia, con la attuazione in Italia della cosiddetta BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive - Direttiva 2015/59/UE), è stato rinnovato in diversi aspetti.<h2>Strumento di prevenzione delle crisi bancarie</h2><img class=" wp-image-11862 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/02/20190207_RS-AmministrazioneStraordinaria.png" alt width="252" height="325">La BRRD è spesso fatta coincidere - a torto o a ragione, dato che lo strumento è stato sino ad oggi utilizzato molto di rado e in misura assai limitata - con il bail-in, applicazione del principio per il quale la crisi delle banche deve essere sopportata, in prima istanza, dai loro azionisti e dai loro creditori, inclusi i depositanti oltre la soglia dei sistemi di assicurazione dei depositi. In realtà, ad una analisi un poco più attenta, la parte forse più importante, e per molti versi più innovativa della BRRD riguarda gli strumenti di "prevenzione" delle crisi bancarie, richiamati del resto, a dimostrarne la centralità, sin dal primo considerando della Direttiva. Nell'ottica di prevenzione delle crisi, infatti, la BRRD introduce una serie di strumenti c.d. di "intervento precoce", alcuni dei quali del tutto nuovi nell'ordinamento nazionale, finalizzati a "porre rimedio al deterioramento della situazione finanziaria ed economica di un ente prima che questo giunga a un punto tale per cui non vi siano alternative alla risoluzione" (BRRD, quarantesimo considerando).<h2>Il removal e l'amministrazione straordinaria</h2>Sempre nell'ambito delle misure di prevenzione della crisi, in una grada zione proporzionata alla gravità della situazione di crisi della banca o delle violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie che ne regolano l'attività, la BRRD prevede poi lo strumento del removal - la rimozione dell'alta dirigenza o dell'organo amministrativo della banca e la sua sostituzione con soggetti idonei - e, infine, dell'amministrazione "temporanea", che corrisponde alla "nuova" amministrazione straordinaria disciplinata dagli articoli 70 e seguenti del TUB. I presupposti per l'attivazione dell'amministrazione straordinaria sono, alternativamente: (i) gli stessi presupposti del removal, vale a dire "gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell'amministrazione" oppure un deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario "particolarmente significativo" che le misure di intervento precoce non sono in grado di rimediare, ove l'autorità di vigilanza ritenga il removal insufficiente, oppure (ii) una situazione in cui "sono previste gravi perdite del patrimonio" o (iii) una istanza motivata degli organi amministrativi o dell'assemblea straordinaria della banca (art. 70 TUB).<h2>Le caratteristiche dell'amministrazione straordinaria</h2>La decisione di disporre l'amministrazione straordinaria spetta all'Autorità di vigilanza - BCE o Banca d'Italia - e non più, come era previsto dal TUB prima della BRRD, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e implica la nomina di uno o più commissari straordinari e di un Comitato di sorveglianza con funzioni di controllo e consultive rispetto ai commissari. Una caratteristica fondamentale dell'amministrazione straordinaria è - o dovrebbe essere, vedi quanto si dirà più avanti - la temporaneità: essa può infatti durare fino al massimo di un anno, salvo che l'Autorità disponga una durata più breve. Questa caratteristica è coerente con l'attribuzione alla amministrazione straordinaria di uno spiccato carattere di prevenzione della crisi e di risanamento, tendenzialmente destinato alla soluzione della crisi e alla rimessione inbonis della banca (anche se la risoluzione o la liquidazione coatta amministrativa ne possono essere l'esito, ove l'obiettivo del risanamento non possa essere raggiunto). Tuttavia, questa caratteristica è resa più sfumata dalla previsione della possibilità che la durata sia prorogata, per la durata massima di un ulteriore anno, ma più volte, purché sussistano i presupposti per l'attivazione della procedura che abbiamo già sopra richiamato.<h2>I poteri dei commissari</h2>Un'altra caratteristica qualificante dell'istituto è l'ampiezza dei poteri conferiti all'autorità di vigilanza rispetto alla definizione dei compiti e dei poteri degli organi della procedura, in particolare i commissari. Il TUB, infatti, prevede, come regola di default, che i commissari esercitino tutte le funzioni e tutti i poteri spettanti all'organo di amministrazione della banca. Tuttavia, l'Autorità di vigilanza, può: (i) all'atto della nomina, limitare le funzioni e i poteri dei commissari prevedendone soltanto alcuni; (ii) sempre all'atto della nomina, stabilire speciali limitazioni ai poteri dei commissari o attribuire loro compiti ulteriori e diversi rispetto a quelli previsti dalla legge; (iii) all'atto della nomina o successivamente, imporre che determinati atti dei commissari debbano essere autorizzati dall'Autorità medesima o imporre speciali cautele e limitazioni nella gestione della banca.<h2>Poco spazio all'assemblea dei soci</h2>Durante l'amministrazione straordinaria, le prerogative dell'assemblea dei soci sono fortemente limitate: essa infatti può essere convocata soltanto dai commissari, previa autorizzazione dell'Autorità, che ne fissano anche l'ordine del giorno (previa approvazione dell'autorità), immodificabile da parte dell'assemblea. Ai commissari spetta anche, in via esclusiva, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei cessati esponenti aziendali, su autorizzazione dell'Autorità; gli organi che succedono ai commissari proseguono le azioni promosse e riferiscono alla Banca d'Italia.<h2>Cosa accade quando si conclude l'amministrazione straordinaria</h2>L'amministrazione straordinaria può concludersi (i) con la ricostituzione degli organi dell'amministrazione ordinaria della banca, alla quale provvedono i commissari, convocando all'uopo l'assemblea dei soci, prima di cessare le loro funzioni, oppure (ii) ove il risanamento non sia risultato possibile - anche in combinazione con altri strumenti - con l'apertura di una procedura di gestione della crisi, ove ne siano presenti i presupposti.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Tratto da AziendaBanca</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5602</guid>
                        <pubDate>Wed, 06 Feb 2019 11:59:29 +0100</pubDate>
                        <title>Smart contract, la sfida del GDPR</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/smart-contract-la-sfida-del-gdpr</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>La diffusione della blockchain offre la suggestione di contratti in grado di eseguire autonomamente la volontà delle parti.La tutela dei dati personali, sancita dal regolamento europeo, pone tuttavia criticità che rischiano di minarne lo sviluppo.</h2>Il 31 ottobre 2008, con la pubblicazione del cosiddetto <em>white paper</em> , il fantomatico <strong>Satoshi Nakamoto</strong> gettava le fondamenta della blockchain. Sono passati più di dieci anni da quella data. E tante sono le aspettative che questo registro elettronico e distribuito, alla base del bitcoin e di altre monete virtuali, ha saputo alimentare nei settori più disparati: entro il 2025, secondo le stime del <strong>World Economic Forum</strong>, il 10% del Pil mondiale sarà prodotto da attività e servizi che saranno erogati e distribuiti attraverso la tecnologia blockchain.<img class=" wp-image-11854 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/02/20190206_RS-SmartContract.png" alt width="317" height="416">Le possibili applicazioni, come accennato, sono tante: dalla sicurezza informatica al trasferimento di denaro, passando persino per la validazione dei risultati elettorali. L'ultimo passo, secondo molti, saranno probabilmente gli <em>smart contract</em> , ossia protocolli informatici che sfruttano le potenzialità della blockchain per eseguire i termini di un contratto al verificarsi di determinate condizioni. Il tutto senza la necessità di terze parti o, più in generale, di un qualsiasi intervento umano che vada oltre la semplice programmazione. Sul tema è intervenuto recentemente anche il legislatore italiano che, con il cosiddetto ddl <em>Semplificazioni</em> , ha ammesso la validità giuridica della "memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie basate su registri distribuiti".I punti critici però non mancano. A cominciare da una tutela dei dati personali che, come emerso nel corso del convegno <em>Persone in rete - I dati tra poteri e diritti</em>, promosso dallo studio legale <strong>Nctm</strong> lo scorso 15 gennaio, rischia di venir sacrificata sull'altare del progresso tecnologico.<h2>LA PRIVACY AI TEMPI DEL WEB</h2>"Dobbiamo comprendere che il valore del dato personale equivale a libertà, e nessuno metterebbe a rischio la proprio libertà", ha esordito <strong>Antonello Soro</strong>, presidente dell'autorità garante per la protezione dei dati personali, nelle battute iniziali della mattinata. E dobbiamo comprenderlo soprattutto oggi, ai tempi del web, quando "la persona stessa diventa dato e viene esposta in un'arena, quella digitale, che non è presidiata come l'ambiente fisico in cui siamo abituati a muoverci". Anche perché, ha aggiunto, "la rete non conosce confini e ha pesanti ripercussioni anche sulla nostra vita di tutti i giorni". Il recente caso che ha coinvolto <strong>Facebook</strong> e <strong>Cambridge Analytica</strong> sta lì a ricordarcelo.Per Soro, l'unica soluzione è mantenere la bussola puntata sulla tutela della dignità della persona. Solo così, ha osservato, "sarà possibile superare le sfide sempre più complesse che il progresso tecnologico ci pone davanti". Magari attraverso l'individuazione di standard etici a livello sovranazionale che sappiano garantire il rispetto della dignità personale.<h2>LA MINACCIA DELL'ALGOCRAZIA</h2>La tutela della privacy e della dignità personale deve declinarsi nello svolgimento di qualsiasi attività. Ne è ben consapevole <strong>Armando Spataro</strong>, magistrato ed ex procuratore di Torino, il quale ha evidenziato come la giustizia sia "il settore in cui si manifesta in maniera più rilevante il contrasto fra protezione dei dati personali, esigenze di sicurezza e tutela del diritto". Il dibattito sulla diffusione delle intercettazioni giudiziarie, tornato recentemente celebre con il proposito governativo di smantellare il cosiddetto <em>decreto Orlando</em>, ne è forse il sintomo più evidente. E la tecnologia rischia di esacerbare una discussione già logorata.In particolare, Spataro punta il dito su quella che definisce <em>algocrazia</em>, ossia il rilievo sempre maggiore che sta assumendo la capacità di elaborare grandi moli di dati attraverso algoritmi. "In alcune giurisdizioni come Cina e Stati Uniti - ha osservato, portando l'esempio delle indagini sul terrorismo - gli algoritmi non vengono utilizzati soltanto in fase di investigazione, ma anche per definire la sentenza". La chiave, ha concluso, non sta tanto nella bontà o meno di certi strumenti, quanto piuttosto nella "professionalità di chi è chiamato a utilizzarli".<h2>BLOCKCHAIN, PROFILO GIURIDICO CERCASI</h2>La blockchain, nella visione di Spataro, diventa così un nuovo strumento a disposizione delle istituzioni. E prima ancora di capire se possa essere uno strumento utile o meno, bisogna forse interrogarsi su cosa sia davvero la blockchain. La domanda non è scontata, visto che, come ha osservato <strong>Paolo Gallarati</strong>, partner di Ntcm, "in Italia, e forse anche nel mondo, definizioni giuridiche della blockchain ancora non esistono". E che l'assenza di riferimenti ben definiti crea zone grigie su cui è necessario fare chiarezza, soprattutto quando si parla di tutela dei dati personali. Il nodo principale riguarda l'assegnazione delle responsabilità. "In quanto registro condiviso - ha osservato Gallarati - la titolarità del dato risulta diffusa e tutti partecipano al funzionamento della piattaforma". Identificare i responsabili di eventuali danni o perdite (improbabili, ma sempre possibili) può risultare difficile, forse anche impossibile, nel caso in cui la struttura risulti decentralizzata e distribuita. Si rischia, ha aggiunto, di arrivare a una sorta di "<em>tecnocrazia</em> in cui i dati vengono inseriti in una piattaforma che nessuno di fatto controlla".<h2>IL BALUARDO DEL GDPR</h2>La definizione delle responsabilità, unita alla più generale tutela dei dati personali, costituisce uno degli elementi principali del Gdpr . Dopo aver rivoluzionato il settore della privacy, il regolamento europeo rischia oggi di avere pesanti ripercussioni sullo sviluppo della blockchain e, in particolare, degli smart contract. E ciò, quasi paradossalmente, proprio in ragione della sicurezza offerta dal registro elettronico e distribuito. Come ha osservato <strong>Carlo Grignani</strong>, partner di Nctm, "un smart contract basato sulla blockchain risulta sostanzialmente irreversibile: è alla macchina che si rimette l'esecuzione della volontà delle parti". Nelle blockchain non si può infatti tornare indietro e, ha spiegato, "qualsiasi vizio di forma è destinato a restare nella catena". In questo contesto, la tutela del diritto all'oblio o alla revisione dei propri dati personali, dunque, non può essere garantita. Gli smart contract, ha concluso Grignani, "presentano una rigidità tale che pare limitarne l'utilizzo a contenuti molto standardizzati". Almeno per il momento.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Tratto da Insurance Review</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>IT e DATA</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5603</guid>
                        <pubDate>Wed, 06 Feb 2019 11:13:48 +0100</pubDate>
                        <title>Piani in attesa di rilancio | PIR | Piani individuali di risparmio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/piani-in-attesa-di-rilancio-pir-piani-individuali-di-risparmio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>Negli ultimi due anni 800 mila italiani hanno scelto questo strumento finanziario.Ma le modifiche apportate dal governo potrebbero renderlo più rischioso.</h2>Ancora qualche settimana e il nodo sui Pir, i Piani individuali di risparmio nati con l'obiettivo di aumentare gli investimenti privati nelle aziende made in Italy, sarà sciolto da un decreto attuativo che finalmente chiarirà i punti oscuri introdotti dalla recente legge di Bilancio. Ad augurarselo sono soprattutto le società di risparmio gestito che lo scorso anno grazie ai Pir hanno raccolto 4 miliardi di euro, andati a sommarsi agli 11 già rastrellati nel 2017. Una goccia nel mare dei 2 mila miliardi di patrimonio del risparmio gestito tricolore, ma che ha aiutato a tenere a galla un 2018 difficile per l'industria italiana. Il dato del mese di dicembre lo indica chiaramente: raccolta sui Pir +82,2 milioni di euro, raccolta dei fondi comuni -1,6 miliardi.<img class=" wp-image-11848 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/02/20190206_RS-Panorama.png" alt width="296" height="388">Dal 1° gennaio, però, la gioiosa macchina da guerra dei Piani s'è inceppata. Anzi, bloccata. L'attuale legge di Bilancio prevede che i Pir del 2019, per non scontare tassazione sulle plusvalenze maturate sui prodotti detenuti cinque anni, debbano investire il 3,5 per cento del capitale in fondi di venture capital più un altro 3,5 per cento in società quotate all'Aim, il mercato di Borsa riservato alle piccolee medie imprese ad alto potenziale di crescita,e che queste abbiano meno di 50 milioni di fatturato e meno di 250 dipendenti. Un «ritocco» alla normativa che l'Italia delle start-up e delle aziende innovative chiedeva da tempo per dare ossigeno finanziarioa tante realtà hi-tech piccole ma promettenti. Dall'analisi di Assogestioni, l'Associazione italiana del risparmio gestito, emerge che finora un terzo del portafoglio dei Piani è stato investito in societàa media capitalizzazionee soltanto un risicato2 per centoè finito sull'Aim, valore che però corrisponde al 10 per cento del suo flottante. Ora la modifica introdotta dal governo dovrebbe portare almeno 400 milioni di risorse fresche sul listino preferito dalle Pmi, in base alle proiezioni di Ambromobiliare, e magari ampliare la platea di 30-40 aziende già in lizza per la quotazione. «Questa misura potrebbe rappresentare un vero boost alla crescita del mercato dell'equity al servizio dell'economia reale e delle imprese» sottolinea Anna Lambiase, amministratore delegato di Ir Top consulting, società di consulenza che ha accompagnato sull'Aim molte matricole ad alto tasso di crescita. «E credo che proseguirà il trend positivo trainato da una domanda di quotazioni che riscontriamo in sensibile crescita da parte delle Pmi, anche grazie all'obbligo d'investimento sull'Aim».Tutto bene per gli investitori istituzionali, che dopo il decreto attuativo torneranno a collocare i Pir sul mercato. Meno per i risparmiatori. L'Aim è un mercato ad alto potenziale, ma di piccole dimensioni - solo 7 miliardi di euro di capitalizzazione contro i 550 di Piazza Affari- così come lo sono le sue 110 aziende: Ir Top stima che in media la societàtipo quotata su questo listino registri 40 milioni di ricavi, una capitalizzazione di 36e un flottante del 22 per cento. Quindi questo flusso di denaro aggiuntivo potrebbe portare con sè il rischio concreto di una bolla speculativa sulle società a piccolae media capitalizzazione quotate. A segnalarlo è un documento sui Pir realizzato da Deloitte, Nctm e JeMe Bocconi studenti che fa il punto sul successo dei Piani, ma pone l'accento anche sui rischi di questi prodotti finanziari finora sottoscritti da 800 mila italiani. «Qualora questa crescita di volumie nelle liquidità degli indici non fosse supportata da una corrispondente quotazione di un numero adeguato di Pmi, e dato che l'attuale bacino è limitato, vi sarebbe il rischio concreto che si formi una bolla speculativa delle mid e small cap» conclude il paper.Tante luci, ma anche qualche ombra. «L'obbligo peri Pir d'investire una parte di patrimonio sull'Aim mi sembra un'operazione un po' infelice» sottolinea Stelvio Bo, consulente finanziario indipendente. «Per come sono stati proposti i Piani, infatti, non mi pare che ci sia stata molta attenzione alla propensione al rischio del risparmiatore». Insomma, da un lato i Pir sono venduti come prodotti «per tutti», ma dall'altro l'obbligo di legge d'inserire nel patrimonio asset meno liquidi - se non illiquidi come le quote dei fondi di venture capital - ne aumenta la rischiosità. Per non parlare della concentrazione geografica. «I Pir per loro natura investono solo in strumenti finanziari italiani» ricorda Bo «e quindi devono essere inseriti in un'asset allocation bilanciata, dove l'Italia non superi il 20 per cento del portafoglio».&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.panorama.it" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Panorama</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5608</guid>
                        <pubDate>Wed, 30 Jan 2019 08:48:02 +0100</pubDate>
                        <title>Chi ha paura della tecnocrazia?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/chi-ha-paura-della-tecnocrazia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Quale rapporto tra blockchain e privacy? La domanda, lo precisiamo subito, resterà aperta. Ma il dibattito sul futuro della tecnologia a blocchi passerà anche dal confronto con il GDPR.</p><h2>EDUCARE ALLA PRIVACY</h2>Se ne è parlato lo scorso 15 gennaio presso <strong>Nctm Studio Legale</strong>, nell’incontro “<strong>Persone in Rete</strong>” che ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Antonello Soro, Presidente del Garante per la Protezione dei Dati Personali, e Armando Spataro, già Procuratore della Repubblica di Torino. Nel dialogo tra i due è emerso, ad esempio, il tema dell’educazione alla privacy delle nuove generazioni post-Millennials. Ma, soprattutto, di quanto sarà cruciale in futuro l’equilibrio tra i diritti delle persone e il potere della tecnologia.<h2>EUROPA ANCORA INDIETRO</h2>Sullo sfondo, lo scontro in atto a livello globale tra Cina e USA, concorrenti per la supremazia nelle tecnologie di intelligenza artificiale. Le quali hanno senso (e potere) solo quando dispongono di grandi moli di dati da elaborare. Una sfida in cui l’Europa è tecnologicamente assente (e le intenzioni di cercare di colmare il gap dovranno essere seguite dai fatti) anche se ha recuperato terreno con una normativa, il GDPR, che accetta la sfida di inquadrare la dignità delle persone all’interno dell’era digitale.<em>«Nel mondo fisico abbiamo definito il perimetro della nostra libertà e di quella degli altri. In quello digitale affidiamo i nostri dati a gestori che non conosciamo o comunque hanno un potere molto più ampio del nostro … dobbiamo costruire un nuovo perimetro di tutela della libertà, dello sviluppo tecnologico, del rapporto tra macchina e uomo … guardando all’impatto che le tecnologie hanno sulla dignità delle persone».</em><strong>Antonello Soro</strong>, Presidente del Garante per la Protezione dei Dati Personali<h2><img class=" wp-image-11789 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/01/20190123_RS-AziendaBanca-Blockchain.jpg" alt width="304" height="265">IL POTERE DELL’ALGOCRAZIA</h2>Uno dei rischi maggiori, nel prossimo futuro, è nella cosiddetta “algocrazia”. Il potere crescente che gli algoritmi, con i loro automatismi, stanno assumendo in diversi ambiti della vita. Un esempio lampante è stato portato da Armando Spataro, raccontando degli algoritmi usati da alcuni governi per rilevare le affermazioni violente e le incitazioni all’odio postate sui social network nell’ambito del contrasto al terrorismo. Questi algoritmi, nell’identificare un’affermazione violenta, identificano anche i reati? E potrebbero tecnicamente associare affermazioni violenti e reati, arrivando a “scrivere una sentenza”?Automatizzare questo genere di attività e di decisioni è compatibile con la dignità delle persone e con un corretto rapporto tra uomo e macchina?<h2>I DATI FUORI DAI BLOCCHI ...</h2>Il rischio di una tecnocrazia ritorna anche in una tecnologia che è l’hype del momento: la blockchain. Paolo Gallarati, Partner di Nctm Studio Legale, ha spiegato bene come nel caso dei registri distribuiti vengano meno quelle definizioni ed esperienze comuni che aiutano ciascuno, legali compresi, a orientarsi nella materia. Perché non c’è dubbio che sulla blockchain andranno a transitare molti dati relativi ad aziende e persone. I dati finanziari e comportamentali, certamente, se non anche quelli sensibili. Sorvolando sui dettagli, si ripropone il tema del rapporto tra blockchain e GDPR: non c’è dubbio che la normativa si applichi. E quindi andranno definiti, ad esempio, standard internazionali per garantire il rispetto dei diritti di rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità, opposizione a un processo automatizzato. Aspetti di cui tocchiamo negli incontri semestrali del Blockchain Club di AziendaBanca e che vedranno una possibile soluzione con la conservazione offchain di questi dati.<h2>... RISCHI DI TUTELA E DIGNITÀ</h2>Ma andrà anche definito, ad esempio, chi deve risarcire i danni per un eventuale trattamento illecito e su chi cadranno le sanzioni. Chi sono il titolare e il responsabile? La titolarità è forse diffusa, perché chiunque partecipa alla tecnologia come “nodo” e convalida le transazioni in quanto “miner” diventa titolare del trattamento? E quali differenze andranno previste tra DLT permissioned e permissionless? E ancora, quali standard per l’aggiornamento tecnologico e per la tecnica crittografica? Il rischio è, appunto, di una tecnologia che imponga il proprio funzionamento sfuggendo al controllo di altri, secondo un modello tecnocratico che metterebbe a rischio la tutela del dato e, infine, della dignità della persona.<h2>IN FRANCIA LE PRIME REGOLE</h2>Anche perché la Francia, con l’ordinanza 1674 datata 8 dicembre 2017, ha codificato l’uso della blockchain per registrare le proprietà e il trasferimento di titoli non quotati: la CNIL (versione francese del Garante della Privacy, NdR) ha fornito indicazioni su come applicare il GDPR alla blockchain, confermando la possibilità di utilizzare la cifratura e/o l’anonimizzazione del dato per garantire il diritto di cancellazione. E in Italia il Decreto Semplificazioni 2019 nomina esplicitamente registri distribuiti e blockchain, aprendo la strada alla validità giuridica (dopo i decreti attuativi e i regolamenti tecnici).<h2>STESSA STRADA PER GLI SMART CONTRACT</h2>Qualcosa di analogo dovrà anche essere valutato nel caso degli smart contract. Che, come sappiamo, sfruttano le tecnologie DLT per concretizzare l’utopia (o la distopia, dipende dal punto di vista) di un contratto che auto-esegue se stesso al verificarsi di determinate condizioni. E che, oltre ai già citati aspetti critici legati alla privacy, introduce anche un meccanismo inedito, facendo sì che i contraenti demandino in toto l’esecuzione di un accordo a un software. Rinunciando a una libertà, nel pieno senso della parola, che con un contratto tradizionale è disincentivata, ma comunque sempre possibile: quella di scegliere di non adempiere al proprio impegno.&nbsp;<a href="https://www.aziendabanca.it/notizie/blockchain-privacy-gdpr-nctm" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da AziendaBanca</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>IT e DATA</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5610</guid>
                        <pubDate>Wed, 23 Jan 2019 04:22:03 +0100</pubDate>
                        <title>Uomini e macchine, la via italiana all’industria 4.0</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/uomini-e-macchine-la-via-italiana-allindustria-4-0</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Una ricerca e un volume raccontano come si può cavalcare la rivoluzione tecnologica senza sacrificare posti di lavoro. Ci siamo fatti dire di più da Michele Bignami, partner di Nctm, studio legale che ha supportato il progetto.</strong><img class="wp-image-11731 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/01/20190123_HRLink-BIM-e1548238876840.jpg" alt width="369" height="312">L’industria 4.0 è realtà anche in Italia. Da Nord a Sud, nelle imprese del Belpaese <strong>le macchine stanno trasformando profondamente processi produttivi e modalità lavoro</strong>, con un impatto a volte dirompente sui lavoratori. Un rapporto delicato tra uomini e macchine che, nonostante le stime più pessimistiche descrivano un futuro dove le macchine lasceranno sul terreno milioni di disoccupati, oggi assistiamo allo sviluppo di una “via italiana” all’industria 4.0. Un fenomeno fotografato da una recente <strong>ricerca del Politecnico di Torino</strong>, i cui risultati sono confluiti nel volume “<strong>Il lavoro che serve</strong>”, di Annalisa Magone e Tatiana Mazali. Quale sia il lavoro di cui c’è ancora bisogno, lo svela il libro già nel sottotitolo: il lavoro dove è essenziale l’apporto umano, quello che le macchine potranno trasformare e non eliminare.«Il fattore umano non potrà scomparire. La visione di un futuro regolato e scandito solo da algoritmi capaci di gestire ogni situazione appartiene più al regno della fantascienza che a quanto si realizzerà nel prossimo futuro. E dopotutto anche gli algoritmi, in fondo, sono opere dell’uomo», commenta a caldo <strong>Michele Bignami</strong>, partner e responsabile del Dipartimento di Diritto del lavoro e delle Relazioni Industriali di Nctm Studio Legale, tra coloro che hanno sostenuto la ricerca.&nbsp;<a href="https://www.hr-link.it/uomini-e-macchine-la-via-italiana-allindustria-4-0/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da HR Link</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5614</guid>
                        <pubDate>Wed, 16 Jan 2019 05:50:18 +0100</pubDate>
                        <title>Blockchain: Nctm, smart contract opportunità ma uso limitato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/blockchain-nctm-smart-contract-opportunita-ma-uso-limitato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>MILANO, 15 GEN - Gli <em>smart contracts</em> e la <em>blockchain</em> rappresentano "un'opportunità", ma "è eccessivo pensare che qualsiasi contratto si possa trasformare in <em>smart contract</em>". E' quanto sostiene l'avvocato <strong>Carlo Grignani</strong>, partner dello studio legale <strong>Nctm</strong>, dove oggi si è tenuto un incontro focalizzato sulla <em>blockchain</em> alla luce delle regole sulla protezione dei dati personali introdotte dal Gdpr.<img class=" wp-image-11676 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/01/20190115_RS-Ansa-Grignani-blockchain-smartcontracts.jpg" alt width="329" height="329">L'Italia è "in una fase embrionale" con delle proposte di modifica al decreto semplificazioni, approvato lo scorso ottobre dal consiglio dei Ministri, che introduce norme sul profilo giuridico dei dati conservati in <em>blockchain</em>, osserva Grignani, aggiungendo che queste "hanno il pregio di affermare la validità dello <em>smart contract</em> equiparandolo a un tradizionale contratto in forma scritta". Ma, "a fronte dei loro vantaggi, gli<em> smart contracts</em> presentano per loro natura una elevata rigidità sia in fase di scrittura che di auto-esecuzione (ad esempio in termini di irreversibilità dell'esecuzione medesima) che parrebbe limitarne oggi l'utilizzo a contratti con un contenuto molto standardizzato", spiega l'avvocato, aggiungendo che i settori che si prestano di più alla sua applicazione sono quello assicurativo, bancario e il mondo finanziario più in generale.&nbsp;<a href="http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/criptovalute/2019/01/15/blockchain-nctm-smart-contract-opportunita-ma-uso-limitato_fc48c6ce-8fce-46a9-88b4-3cea6d6d6908.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da ANSA</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>IT e DATA</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5616</guid>
                        <pubDate>Wed, 09 Jan 2019 09:36:47 +0100</pubDate>
                        <title>The prohibition of Riba under Italian law</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-prohibition-of-riba-under-italian-law</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>As known the prohibition of Riba is central to Islamic finance. All transactions and contracts must be free from elements of Riba. The word Riba literally means increase. However, in debt transactions the word ‘interest’ is generally understood as Riba. Interest is the excess amount which a creditor receives from a debtor in consideration of giving time to the latter for repayment of the loan. It is an application of the principle on which modern finance is based of time value for money.<img class=" wp-image-11611 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/01/20190109_IFN-STPA.png" alt width="326" height="267">Shariah prohibits interest irrespective of the amount. However, in the western world, it has been debated over centuries whether interest must be prohibited as such or only when a certain threshold is exceed, ie when the amount which the debtor has to pay to the creditor in addition to the principal becomes usurious.Judaism, prior to Islam, had also prohibited interest as such. In the Old Testament we read: “If you lend money to any of my people with you who are poor, you shall not be to him as a creditor, neither shall you require interest from him.”Under Roman law, which is the base of Italian law, only excessive interest rates were considered usurious and therefore prohibited. The threshold was later determined in the amount of 6% per year by Emperor Justinian.During the Middle Ages, the application of interest as such was strictly forbidden. Saint Augustine and Saint Ambrose considered interest to be in contrast with a passage in the Gospel of Luke: “Give away to everyone who begs of you, and of him who takes away from your goods, do not demand them back again.”In the 12th century, scholars of the first law faculties of the universities found ways to circumvent the ban on interest and during the 16th and 17th century they asserted the importance of qualifying disproportionate interest as usurious, and therefore prohibited, as the creditor may otherwise legally exploit the debtor.Today Italian law does not provide for a prohibition of Riba but Article 644 of the Italian Criminal Code qualifies usury a crime. Interest applied by banks and fi nancial intermediaries exceeding a certain threshold provided for according to Article 2 of Law n. 108 of 1996 and set, on a quarterly basis, by a ministerial decree, based on interest applied on the market, is always usurious.From a civil law perspective, pursuant to article 1815 of the Italian Civil Code, when usurious interest is applied, no interest shall be due and the borrower shall be entitled to claim the reimbursement of all interest amounts already paid to the lender.The matter has been addressed October last by a decision by the Italian Court of Cassation (n. 27442/2018), which shed light on the distinction between capital interest (‘<em>interessi corrispettivi</em>’) which is the remuneration of money lent, and default interest (‘<em>interessi di mora</em>') which is the compensation for the damage suff ered by the lender for delay payment, and clarified that usury law applies also to default interest.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.islamicfinancenews.com/the-prohibition-of-riba-under-italian-law.html?access-key=eb163727917cbba1eea208541a643e74" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>This article was first published in Islamic Finance news Volume 16 Issue 1 dated the 9th January 2019.</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5617</guid>
                        <pubDate>Tue, 08 Jan 2019 05:47:19 +0100</pubDate>
                        <title>Per l&#039;auto elettrica a nozze colosso Usa e la Smre di Perugia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/per-lauto-elettrica-a-nozze-colosso-usa-e-la-smre-di-perugia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>La leader delle rinnovabili SolarEdge rileva il 51% del "gioiellino" umbro</h1><h2>Investimento da 77 milioni di euro per la metà in contanti e sul restante 49% sarà lanciata un'Opa</h2>MILANO Non l'hanno certo comprata per la produzione di macchine industriali per il taglio o per la saldatura. Se il gruppo americano SolarEdge, leader nel settore delle tecnologie per le rinnovabili specializzata in inverter che migliorano l'efficienza dei pannelli solari ha deciso di investire 77 milioni di euro in Smre, Pmi italiana di Umbertide (provincia di Perugia), l'ha fatto per un terzo ramo d'azienda: la produzione di componenti per veicoli elettrici.Per quanto di dimensioni finanziarie contenute, l'operazione ha un suo grande valore simbolico: spiega come meglio non potrebbe la transizione energetica in corso, declinata nel mondo dei trasporti.<img class=" wp-image-11602 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/01/Schermata-2019-01-08-alle-11.35.32.png" alt width="411" height="566">Fondata nel 1999, dopo aver prodotti per anni macchinari industriali, Smre ha iniziato a scommettere da una decina d'anni anche nelle "soluzioni per l'elettromobilità": motociclette, veicoli commerciali e camion. Con soluzioni di vario tipo: dai gruppi propulsori alle unità di comando del motore, dalla scatola del cambio alle batteria, a unità di controllo del veicolo e software dedicati.E lo ha fatto con buoni risultati, se sono arrivati dall'America per rilevare il 51% delle azioni Smre in mano ai fondatori: la metà dei 77 milioni verrà versata in contanti e l'altra metà in azioni della stessa SolarEdge. Per il restante 49 %, la società Usa - seguita nell'operazione dallo studio legale Nctm lancerà un'Opa, visto che Smre è quotata all'Aim, il listino di Piazza Affari dedicato alle Pmi. SolarEdge, per quanto è stato possibile ricostruire, intende in questo modo sbarcare nel mercato (non solo europeo) dell'auto elettrica, confermando una strategia iniziata con la recente acquisizione di una società coreana del settore dell'e-mobility.La notizia dell'investimento in Italia non dovrebbe sorprendere più di tanto.E, sicuramente, non sorprende gli addetti ai lavori. Perché nonostante l'Italia sia ancora in coda alle classifiche europee per numero di veicoli elettrici in circolazione, è cresciuta negli anni una filiera legata alla nuova mobilità. Secondo i dati di un recente studio redatto dalla società The European House Ambrosetti per conto di Enel X (la divisione dell'ex monopolista nata proprio per sviluppare le nuove soluzioni tecnologiche in campo elettrico), l'indotto potenziale della filiera legata alla cosiddetta "emobility" nel nostro paese potrebbe riguardare 160mila imprese e 820mila occupati. Stiamo ovviamente parlando di un indotto molto "allargato": si va dalla produzioni di veicoli di tutti i tipi (anche a due ruote) alle infrastrutture di ricarica, dalle batterie all'Ict. Complessivamente - sempre secondo lo studio che prende in considerazione lo sviluppo da qui al 2030 - il giro d'affari copre fino a 420 miliardi di euro, con un tasso di crescita che nell'ultimo anno ha raggiunto il 9,9 % rispetto al 2017, contro il più 2 per cento dell'intero comparto manifatturiero. L'unica nota, per così dire, stonata riguarda il fatto che i capitali che hanno scommesso su Smre arrivano dall'estero, dagli Stati Uniti in questo caso. Ma è una considerazione fatta anche troppo volte negli ultimi anni. Foto: Quotata al Nasdaq SolarEdge produce inverter e altre componenti per impianti fotovoltaici, è quotata al Nasdaq.&nbsp;<em>Tratto da La Repubblica</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5623</guid>
                        <pubDate>Fri, 21 Dec 2018 04:25:24 +0100</pubDate>
                        <title>Nctm per l’acquisizione di Glaston Tools</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/acquisizione-di-glaston-tools-bavelloni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nctm ha assistito Bavelloni, azienda attiva nel settore delle macchine utensili per la lavorazione del vetro, che ha siglato un accordo con Glaston Corporation, azienda finlandese operante nel settore delle macchine per il trattamento termico del vetro e quotata alla Borsa di Helsinki, per l’acquisizione del 100% delle quote di Glaston Tools.<img class=" wp-image-11565 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/12/20181221_GlastonTools-TopLegal.png" alt width="254" height="272">Nctm ha agito con un team coordinato da <strong>Matteo Trapani,</strong> coadiuvato da <strong>Michela Merella</strong>.Sequor Capital Management, ha agito come financial advisor per Glaston Corporation con un team guidato da Marco Celani con Leonardo D’Ambrosio.Glaston Tools, che si chiamerà Bavelloni Tools, è una società specializzata nella produzione e commercializzazione di utensili per la lavorazione del vetro e delle pietre naturali.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Tratto da<a href="https://www.toplegal.it/news/2018/12/20/25107/nctm-per-lacquisizione-di-glaston-tools" target="_blank" rel="noreferrer"> TopLegal</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5624</guid>
                        <pubDate>Wed, 19 Dec 2018 04:12:10 +0100</pubDate>
                        <title>Quale sarà il futuro energetico della Gran Bretagna dopo la Brexit?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/futuro-energetico-gran-bretagna-dopo-brexit</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bernard O’Connor</strong> e <strong>Raffaele Caldarone</strong> disegnano su Energia 4.18 la cornice del futuro rapporto energetico tra l’UE e Regno Unito (che “semplicemente deve ancora essere elaborato”) presentando il punto di vista di quattro istituzioni sulla questione.Per il Parlamento europeo, che parte da quanto riportato nello studio<a href="http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2017)614181" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Impact of Brexit on the EU Energy System</a>– pubblicato nel novembre 2017 su richiesta della Commissione parlamentare europea per l’industria, la ricerca e l’energia – l’impatto della Brexit sui cittadini e sulle imprese dell’UE sarà limitato, presupponendo che il Regno Unito non cercherà un vantaggio competitivo per le proprie imprese, cioè non discriminerà le imprese dell’UE attive nel suo territorio e non ridurrà le tasse sull’energia o gli standard ambientali.</p><blockquote><p>Una delle preoccupazioni è che qualora il Regno Unito dovesse essere isolato dall’UE nel settore dell’energia, i costi di produzione e fornitura di energia per i consumatori britannici aumenterebbero inevitabilmente</p></blockquote><p>La Camera dei Lord, che nel gennaio 2018 aveva pubblicato i risultati delle sue deliberazioni in materia energetica in un Report intitolato <a href="https://www.parliament.uk/brexit-energy-security-inquiry-lords" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Brexit: energy security</em></a>, rileva il forte desiderio della maggior parte degli attori del settore energetico di rimanere nel mercato unico dell’energia, pur ritenendolo molto difficile.La Camera dei Comuni, il cui documento informativo datato 9 novembre 2018 dal titolo <a href="https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8394" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Brexit: Energy and Climate Change</em></a>, prevede un costo annuo per l’uscita del Regno Unito dal mercato interno dell’energia fino a 500 milioni di sterline entro il 2020.Il Governo britannico ha elaborato la <a href="https://www.gov.uk/government/publications/meeting-climate-change-requirements-if-theres-no-brexit-deal/meeting-climate-change-requirements-if-theres-no-brexit-deal" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Guidance on Meeting Climate Change Requirements</em></a> nel caso in cui non ci sia un accordo Brexit: “nell’ambito di uno scenario no deal, il bilancio del Regno Unito per il 2010 ha annunciato un’imposta sulle emissioni di carbonio britannico pari a 16 sterline per tonnellata di CO2 in aggiunta alle emissioni ammissibili di ciascun impianto”.Il post presenta l’articolo Energia e Brexit scritto da Bernard O’Connor e Raffaele Caldarone e pubblicato sul <a href="http://www.rivistaenergia.it/2018/12/4-2018/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">numero 4.18 di Energia (pp. 14-16)</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5625</guid>
                        <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 06:48:57 +0100</pubDate>
                        <title>A Milano &lt;i&gt;pool&lt;/i&gt; di studi per «coltivare» start up</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/a-milano-pool-di-studi-per-coltivare-start-up</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h3>Gli studi professionali guardano con interesse all'innovazione e alla sperimentazione.</h3><strong>Nctm</strong>, Orrick, Arlati Ghislandi, Kpmg e PwC sono partner di Le Village by CA Milano, il progetto di<em> open innovation</em> creato da Crédit Agricole che potrà ospitare dalle alle startup nello spazio di un ex convento in zona Porta Romana.<img class=" wp-image-11530 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/12/20181218_Sole24Ore-startup.png" alt width="379" height="133">Nctm sarà presente con attività formative e di assistenza legale alle imprese incubate oltre che con il progetto <em>nctm e l'arte</em>. Per l'occasione, lo studio ha attivato il progetto <strong>Startup@Nctm</strong> e costituito il Comitato startup, specifico organo gestionale dedicato al coordinamento delle attività del progetto; in campo due team dedicati all'area<em> fintech</em> e a quella <em>biotech-life science</em>, con competenze multidisciplinari.Lo spazio offre servizi di <em>mentoring,</em> formazione e <em>fund-raising</em> e supporto all'internalizzazione.&nbsp;<em>Tratto da Il Sole 24 Ore</em>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5628</guid>
                        <pubDate>Fri, 14 Dec 2018 05:06:50 +0100</pubDate>
                        <title>La svolta di Milano, sarà più facile demolire</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-svolta-di-milano-sara-piu-facile-demolire</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>Gli investitori in una tavola rotonda Sole24 Ore e <strong>Nctm</strong> fanno il punto sul futuro</h2><h3>Nel piano&nbsp;molte le scelte giudicate positive, ma ci vorrebbe più visione</h3>Riaprire i Navigli, realizzare nuove torri residenziali e per uffici, abbellire la città con più verde e dare una spinta allo sviluppo real estate in alcuni snodi periferici e in aree secondarie dove scheletri di immobili potranno essere abbattuti con maggiore facilità. Sono i punti cardine del Pgt di Milano, al momento in discussione e pronto per entrare in vigore il prossimo anno, documento di governo del territorio che prosegue nel solco tracciato dalle ultime amministrazioni.<img class=" wp-image-11512 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/12/20181214_Sole_Pgt-Milano.png" alt width="350" height="257">In una tavola rotonda organizzata da il Sole 24 Ore e dallo studio legale <strong>Nctm</strong> investitori e architetti hanno esaminato i molti punti di forza, e alcuni di debolezza, del documento che riassume la strategia del Comune per rendere il capoluogo lombardo sempre più internazionale.Come sarà Milano nel 2030? E soprattutto riuscirà a mantenere il ruolo di driver del real estate in Italia? Il Pgt punta a rendere più omogenee le aree cittadine, valorizzare le periferie, incentivare lademolizione di edifici abbandonati e configurare quella che sarà Milano nel futuro, più vivace e dinamica. Per fare questo, dice qualche investitore, bisognava puntare a un Pgt più visionario e coraggioso.Il parere dell'associazione di categoria Assoimmobiliare è positivo, con qualche dubbio. Soprattutto sugli indici di edificabilità che scendono se ci allontana dalla metropolitana.Le novità più rilevanti riguardano la conversione delle aree industriali, ma anche il futuro degli edifici abbandonati, l'housing sociale e soprattutto l'individuazione di sei aree dove stabilire grandi funzioni urbane. Queste ultime sono San Siro (circa 543mila mq), dove potrebbe arrivare un nuovo stadio, Bovisa-Goccia (354mila mq), Piazza d'Armi (424mila mq), Ronchetto (55mila mq), dove è previsto un nuovo polo ospedaliero nato dalla fusione delle strutture San Carlo e San Paolo, Porto di mare (quasi 178mila mq) e Rubattino (poco più di 300mila mq). In tutto 1,8 milioni di metri quadrati a cui dare una destinazione. Un progetto embrionale che gli operatori, a loro dire, avrebbero preferito vedere delineato più nel dettaglio.Anche la riqualificazione di nodi del trasporto pubblico è importante. «Vogliamo agire sulle piazze lungo il tragitto della linea 90-91, come piazzale Loreto, Maciachini, Lotto, Romolo, Corvetto, e sugli hub capolinea della metro - ha spiegato più volte l'assessore Piefrancesco Maran -. Vogliamo dirottare qui volumetrie direzionali importanti e abbiamo pensato a incentivi per gli investitori».Altro tema ostico, sempre per gli investitori (che non dimentichiamolo vorrebbero edificabilità illimitata), è la quota obbligatoria prevista del 35% di housing sociale per interventi con superficie superiore a 10mila mq con modifica di destinazione d'uso (nel caso di interventi che prevedano funzioni residenziali per almeno il 20% della superficie lorda). «Un obbligo che agli investitori non piace - dice <strong>Rosemarie Serrato</strong>, partner e responsabile Urbanistica di <strong>Nctm</strong> -, soprattutto quando gli interventi sono di lusso». Stesso parere negativo per gli oneri molto alti per le conversioni in centro di uffici in residenziale.La domanda che molti si pongono è se domani Milano saprà attirare ancora i capitali internazionali? Il real estate vive una fase di cautela, dovuta a motivi politici, ma anche alledimensioni del mercato stesso. «Viviamo una polarizzazione - dice Davide Dal Miglio di JLL - tra retail che è fuori dal radar, a parte le High street, e gli asset appetibili come la logistica e gli uffici a Milano». Di equity in giro ce ne è molta e si dirige dove ci sono regole chiare. «Milano è un contesto considerato europeo - dice Federico Faravelli di Axa -. Ci sono comunque una serie di fattori esterni che condizionano la situazione: Brexit, le elezioni in Europa, la fine del QE e che effetto avrà sui tassi». Meno positivo il team di Dea Capital, che considera sì l'Italia presente nel paniere europeo, ma secondaria. Anche se a onore del vero gli investitori internazionali definiscono il nostro un Paese "core" in una asset allocation europea. Ma se Milano vuole creare nuove centralità deve dare più flessibilità. «Milano è piccola e sconta questa dimensione» ricorda Enzo Albanese di Sigest. A questo si aggiunge che oggi mancano gli oggetti appetibili sul mercato. Ed è il motivo per cui gli investitori si sono spostati sul segmento value added.«Il Pgt così come è stato delineato ignora la forza dell'immagine - dice l'architetto Andreas Kipar -. Manca un piano dei grattacieli, una direzione obbligata per la crescita della città. Tutte le città per natura stanno crescendo, anche Milano segue il trend, ma non si sta attrezzando nella maniera adeguata». Le stime di crescita della popolazione nel Pgt sono, infatti, abbastanza conservative (da qui al 2030 secondo il Comune la popolazione resterà sotto 1,5 milioni).Al tempo stesso sono scomparsi i cosiddetti «Raggi verdi», contenuti nel Pgt precedenti e di cui tanto la riapertura dei Navigli quanto la green line sui binari dismessi sono una derivazione. Si è preferito puntare sull'apertura di piccoli parchi in città.&nbsp;<em>Tratto da<a href="https://www.ilsole24ore.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Il Sole 24 Ore</a></em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5638</guid>
                        <pubDate>Wed, 28 Nov 2018 06:31:46 +0100</pubDate>
                        <title>Participative Financial instruments: An Italian approach to Sukuk? (Part III)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/participative-financial-instruments-an-italian-approach-to-sukuk-part-iii</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>As mentioned in the previous articles in this series, the terms and conditions of the issuance of participative financial instruments (PFIs), ie financial instruments which exclude a right of reimbursement of the holders, must be set out by the company’s bylaws along with the rights that are attributed to the latter, the penalties that are applicable in the event of a breach of the holders’ obligations and, if permitted, the rules of the instruments’ circulation. PFIs are therefore quite flexible instruments and a large part of their regulation is left to the bylaws of the issuer and, in the last instance, to the parties’ will. This should facilitate, in principle, the alignment of their features, with those of Sukuk. </strong><img class=" wp-image-11379 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/11/20181128_Padovani-IFN.png" alt width="297" height="421">As far as the nature of the contribution made in exchange of PFIs, Article 2346, Paragraph 6 of the Italian Civil Code provides that: “The company, in exchange for contributions from the shareholders or third parties, even under the form of works or services, may issue financial instruments.” If, on the one hand, such a provision does not rule out that services, goods and receivables also be contributed, on the other hand it allows for sure that PFIs are issued in exchange of money, as it happens for Sukuk.&nbsp;Contributions can be made both by the shareholders of the issuer and third unrelated parties, so that from this perspective there are no obstacles to assimilating PFIs into Sukuk.The remuneration of PFIs, which could be shaped in different ways, such as a profit participation, as a capital reimbursement or as a distribution of reserve, both during the life of the issuer as well as at the time of liquidation, could be fixed or variable. So it would be possible to provide for a fixed or variable annual rate of return on equity calculated on the amount of the contribution similar to a Sukuk profit rate.Since PFIs would exclude any reimbursement right of the holders, they would constitute direct, unconditional and quasi equity instruments of the issuer, accounted as a reserve in the balance sheet of the issuer and therefore will contribute to the ‘capitalization’ of the latter. These features appears not to be far from those of Sukuk as certificates which do not place an obligation on the issuer but give a proportional interest in the ownership of assets, projects or investment activities. Indeed, both Sukuk, in a different manner according to their structure, and PFIs involve participation in the business risk of the issuer and, in the end, trigger the risk arising from the solvency of the latter.Lastly, if so provided in the issuer’s bylaws, PFIs may be transferable, and therefore be liquid instruments, tradable in the secondary market like most Sukuk.Of course, considering the various structures of Sukuk, only an in-depth case-by-case analysis would allow the assessment of whether, at least in some of those cases, PFIs issued by an SPV could be considered the Italian law declination of Sukuk.&nbsp;<a href="https://www.islamicfinancenews.com/participative-financial-instruments-an-italian-approach-to-sukuk-part-iii.html?access-key=eb163727917cbba1eea208541a643e74" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>This article was first published in Islamic Finance news Volume 15 Issue 48 dated the 28th November 2018.</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5639</guid>
                        <pubDate>Wed, 28 Nov 2018 04:39:55 +0100</pubDate>
                        <title>Pmi: sino a 8 milioni niente prospetto su aumenti di capitale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pmi-sino-a-8-milioni-niente-prospetto-su-aumenti-di-capitale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>Semplificata la raccolta di equity o di debito delle piccole imprese</h2>Con la Delibera n. 20686 del 9 novembre 2018 Consob ha aggiunto un ulteriore tassello alla semplificazione normativa in atto per favorire la raccolta di equity o di debito da parte delle Pmi. Tale scelta è da accogliere con estremo favore e si aggiunge alla recente Delibera Consob n. 20621 del 10 ottobre 2018 che ha escluso l'applicazione della disciplina relativa agli emittenti finanziari diffusi per le società che raccolgono risorse sui portali di equity crowdfunding.<img class=" wp-image-11374 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/11/Schermata-2018-11-28-alle-11.29.52.png" alt width="182" height="424">In particolare, con la Delibera n. 20686 Consob ha elevato la soglia dell'esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto informativo, soggetto ad approvazione dal parte della stessa Autorità, da 5 milioni a 8 milioni di euro, il che significa che le imprese che vorranno collocare strumenti finanziari (come azioni, obbligazioni, obbligazioni convertibili) in sede di Ipo o sul mercato secondario (per esempio tramite aumenti di capitale in opzione) potranno elevare la raccolta sino a 8 milioni senza essere tenute ai complessi adempimenti derivanti dal citato obbligo di pubblicazione.Consob, al pari di quanto avvenuto nei maggiori Paesi della Ue (Germania, Gran Bretagna e Francia), ha ritenuto di innalzare la soglia di esenzione sino al massimo possibile ex Regolamento (Ue) 2017/1129 (il cosiddetto Regolamento Prospetto, che entrerà in vigore nella sua interezza il prossimo 21 luglio 2019) al preciso scopo di favorire la raccolta delle Pmi alleviandone gli oneri informativi.D'ora in avanti saranno quindi esenti le offerte al pubblico di strumenti finanziari per un controvalore inferiore a 8 milioni (le offerte del medesimo strumento sono considerate unitariamente se effettuate nell'arco di 12 mesi), quelle concernenti strumenti finanziari che prevedano un lotto minimo di sottoscrizione o un valore nominale pari ad almeno 100mila euro o le offerte rivolte esclusivamente a investitori professionali o a meno di 150 persone (chiaramente individuate prima del lancio dell'offerta).È stato anche introdotto un regime specifico per le sole società quotate sul mercato regolamento (cioè Mta) che intendano promuovere una offerta al pubblico per un ammontare inferiore a 8 milioni. Nello specifico, tali emittenti, in occasione di aumenti di capitale inferiori alla soglia di esenzione (in base all'articolo 72, comma 1-<em>bis</em>, Reg. Emittenti Consob), dovranno includere nella relazione redatta dall'organo amministrativo, in occasione della deliberazione dell'aumento di capitale, una serie di informazioni relative agli effetti dell'operazione sul proprio profilo economico-finanziario (v. già Comunicazione Consob n. DIE/13028158 del 4 aprile 2013, che viene così codificata).Va segnalato che l'innalzamento della soglia in esame ha una significativa ricaduta in tema di Opa o Opas volontarie il cui esborso massimo sia inferiore a Euro 8 milioni, visto che per effetto di tale intervento regolamentare non saranno soggette all'approvazione da parte di Consob del documento di offerta né alla relativa normativa contenuta nel Tuf.La Delibera n. 20686 è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.&nbsp;<em>Tratto da Il Sole 24 Ore - Norme &amp; Tributi</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5640</guid>
                        <pubDate>Tue, 27 Nov 2018 03:39:24 +0100</pubDate>
                        <title>Sfida digitale al lavoro, ecco perché non dobbiamo avere paura del cambiamento</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sfida-digitale-al-lavoro-ecco-perche-non-dobbiamo-avere-paura-del-cambiamento</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>L’introduzione massiccia di tecnologie sta trasformando il mercato delle professioni. Ma per contrastare le spinte neoluddiste serve il rafforzamento di politiche attive, come indicano già numerosi segnali. L’analisi di Michele Bignami, partner dello studio legale Nctm</strong>La digitalizzazione delle imprese, nelle sue varie declinazioni (industria 4.0, internet delle cose, intelligenza artificiale, etc.), costituisce il tema cruciale del mondo del lavoro attuale. Tema che, nell’arco di pochi anni, è passato da materia di studiosi ad argomento operativo quotidiano; da fenomeno riservato a poche realtà tecnologicamente super avanzate, intente a realizzare le fabbriche del futuro, a elemento comune di innovazione dei processi produttivi della maggioranza delle imprese, indipendentemente dal loro livello di dimensione e complessità.<img class=" wp-image-11361 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/11/20181127_CorCom-Bignami.jpg" alt width="317" height="232">Il fenomeno, che è all’origine di una nuova rivoluzione industriale (da cui trova origine la definizione industria 4.0), ha già iniziato a mutare notevolmente i parametri del mondo del lavoro e le sue dinamiche.In primo luogo, l’introduzione massiccia di tecnologie digitali sta velocemente cambiando la richiesta di lavoro delle imprese, alla ricerca di lavoratori con elevate capacità di utilizzo delle stesse.Correlato a detta richiesta si registra il crescente numero di lavoratori per i quali si pone il problema della rapida obsolescenza delle conoscenze; per una vasta porzione dei lavoratori esse non sono facilmente aggiornabili, sia per ragioni anagrafiche sia, e soprattutto, per un insufficiente livello di conoscenze di base. Per costoro si prefigura ineludibile l’uscita dal mondo del lavoro. In termini tecnici si parla di licenziamenti tecnologici, per i quali la scienza giuridica ha avuto modo di elaborare schemi ormai collaudati nella prassi.Parallelamente, l’introduzione delle nuove tecnologie e di processi automatizzati ha ridotto il numero di lavoratori necessari a presidiare gli stessi. In attesa che le nuove tecnologie creino nuove professioni e nuove richieste, il saldo è negativo.D’altro canto, a livello meno drammatico ma comunque significativo la digitalizzazione ha creato anche l’esigenza di un continuo cambiamento delle mansioni; esigenza che in Italia si è tradotta nell’abolizione del tradizionale tabù della immodificabilità delle mansioni stesse (se non in senso migliorativo) previsto dalla legge.Con l’introduzione del jobs act, infatti, è stata introdotta la norma che legittima la modifica in pejus delle mansioni (art. 2103 cod. civ.), per conferire maggiore flessibilità all’organizzazione del lavoro e per salvare posti di lavoro che, vigente la precedente rigida normativa, sarebbero stati paradossalmente soppressi.Di fronte al pericolo concreto che industria 4.0 significhi la perdita di centinaia di migliaia (a livello europeo si parla di milioni) di posti di lavoro, si sono alimentate varie paure, che hanno portato al vagheggiamento di un’opposizione e di contrasto al fenomeno, in una sorta di riproposizione ideologica e aggiornata di luddismo: da qui la suggestione verso posizioni fortemente critiche, sfocianti in taluni casi in vera e propria negazione, in chiave populista, del progresso scientifico e tecnologico.In direzione opposta e maggiormente costruttiva si è mossa, invero, parte del sindacato, che, colta l’ineludibilità del processo e la contemporanea possibilità di sfruttarne le potenzialità, si propone di non subirlo ma, anzi, di governarlo verso approdi per esso più accettabili; tra questi il rafforzamento delle politiche attive e di tutte quelle altre azioni che originano dalla consapevolezza che la formazione continua debba diventare il perno ineludibile attorno al quale ruoterà la futura carriera del lavoratore.Ricordo, a questo proposito, l’incontro avuto, lo scorso autunno a Copenaghen, con il sindacalista danese Michael Budolfsen (presidente di Uni Europa Finance e di Nordic financial unions e Vice Presidente del Danish Financial Services Union) il quale mi illustrò quanto il (ricco) sindacato dei bancari dedichi gran parte delle proprie risorse all’aggiornamento continuo dei propri iscritti, individuato come l’unico strumento di contrasto alla obsolescenza delle conoscenze, prima fronte dell’uscita dal mercato del lavoro.In questo senso ho avuto anche personalmente modo di apprezzare come la Fim Cisl, nella persona del suo segretario, Marco Bentivogli, sia una convinta assertrice del fatto che il sindacato deve farsi parte attiva nella diffusione di un atteggiamento propositivo nei confronti della sfida che la digitalizzazione pone ai lavoratori e al sindacato.E, non a caso, proprio con la predetta organizzazione sindacale abbiamo, insieme al Politecnico di Torino, contribuito a uno studio sociologico dell’impatto di Industria 4.0 nel mondo del lavoro; un’iniziativa che ha dato alla luce anche al libro “Il lavoro che serve” (di Tatiana Mazali e Annalisa Magone, Guerini 2018) e che ha visto, per la prima volta la collaborazione scientifica di realtà tra loro così apparentemente distanti, quali il sindacato e uno studio legale tradizionalmente legato al mondo delle imprese. Segno, questo, della comune consapevolezza della importanza straordinaria del fenomeno; importanza che richiede riposte nuove e fuori dai rigidi schemi tradizionali, che sin qui hanno visto detti soggetti porsi solo in termini di contrapposizione dialettica.Ed è, altrettanto, significativo che su posizioni analoghe a quelle descritte si stiano ora muovendo anche altre realtà; ho avuto, ad esempio, modo di recente (Congresso Nazionale Agi di Bologna 2018) di ascoltare Maurizio Landini della Fiom Cgil esprimere il convincimento che Industria 4.0 sia un fenomeno di cui il sindacato si debba appropriare in modo costruttivo e propositivo.Di fronte alla vitale sfida che la digitalizzazione sta ponendo al nostro Paese in termini di mantenimento della competitività dei nostri prodotti e dei nostri servizi e, in ultima analisi, di posti di lavoro, non resta che formulare l’auspicio che detti segnali di maturata consapevolezza e di cooperazione si moltiplichino con maggiore frequenza, nell’interesse comune, dell’impresa e dei lavoratori.&nbsp;<em>Tratto da <a href="https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/sfida-digitale-al-lavoro-ecco-perche-non-dobbiamo-avere-paura-del-cambiamento/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CorCom</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5641</guid>
                        <pubDate>Tue, 27 Nov 2018 03:20:29 +0100</pubDate>
                        <title>L’export italiano cresce a un anno dal Ceta</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lexport-italiano-cresce-a-un-anno-dal-ceta</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A poco più di un anno dall'entrata in vigore provvisoria del Ceta, l'accordo di libero scambio tra il Canada e l'Unione europea, il bilancio commerciale appare per tutti positivo. Soltanto nei primi sette mesi del 2018 le esportazioni europee verso il Canada sono aumentate del 12,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E quelle italiane sono cresciuto del 10,4 per cento. I prodotti made in Italy più richiesti? I macchinari, i vini e l'automotive, che insieme coprono più del 40% delle merci che esportiamo nel Paese. Nel 2017 l'Italia è stata l'ottavo fornitore globale del Canada e il terzo fornitore europeo, con un aumento dell'8% rispetto all'anno precedente.<img class=" wp-image-11356 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/11/Schermata-2018-11-27-alle-10.15.43.png" alt width="443" height="203">A ricordare i dati sono stati gli avvocati e gli esperti intervenuti mercoledì scorso a Roma al convegno "Canada-Ue, una <em>business partnership</em> in evoluzione", organizzato dallo studio legale Nctm, da Confindustria, Icc e Centro Studi Canada Italia. Ma non tutte le associazioni sono d'accordo con questi dati: secondo la Coldiretti, per esempio, nel primo semestre del 2017 - cioè prima dell'entrata in vigore del Ceta, in attività provvisoria dal 21 settembre 2017 - l'export italiano di Parmigiano e di Grana Padano in Canada era cresciuto del 28,7%, mentre nel primo semestre del 2018 - cioè a Ceta ormai in vigore - le vendite risultavano cresciute solo del 2,3%.Per gli esperti convenuti a Roma la settimana scorsa, invece, pur non figurando tra le prime dieci voci dei settori più esportati in Canada, le esportazioni agroalimentari italiane sono aumentate di oltre l'80% tra il 2009 e il 2017. Nel 2018, inoltre, l'Italia si è confermata il primo fornitore agroalimentare europeo del Canada, davanti alla Francia e al Regno Unito. «Più informazione avrebbe potuto aiutare gli imprenditori italiani a trarre maggiori vantaggi dal Ceta - sostiene <strong>Paolo Quattrocchi</strong>, partner di <strong>Nctm Studio Legale</strong> e direttore del Centro Studi Italia-Canada -. Non che l'accordo non presenti delle criticità, che peraltro possono essere risolte in sede di applicazione, ma i risultati riscontrati nel primo anno di esecuzione provvisoria sono senz'altro incoraggianti".&nbsp;<em>Tratto da il Sole 24 Ore</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5642</guid>
                        <pubDate>Thu, 22 Nov 2018 03:22:06 +0100</pubDate>
                        <title>Imbullonati ed eolico: le torri degli aerogeneratori non rilevano ai fini della rendita catastale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/imbullonati-ed-eolico</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Avvalorata la posizione interpretativa degli operatori che in sede di rideterminazione delle rendite catastali effettuata ai sensi della Legge n. 208/2015 avevano scorporato il valore della torre.</strong>La torre di un aerogeneratore è a tutti gli effetti un impianto e, in quanto tale, ai sensi della norma imbullonati, deve essere esclusa dagli elementi di stima diretta rilevanti ai fini della determinazione della rendita catastale. A stabilirlo la sentenza n. 7315/2018 della Commissione Tributaria Regionale della Campania - Sez. Staccata di Salerno.<img class=" wp-image-11320 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/11/Schermata-2018-11-22-alle-10.16.43.png" alt width="385" height="282">La Legge n. 208/2015 (art. 1 comma 21 e 22), come noto, aveva previsto rilevanti novità in tema di determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale (tra questi gli aerogeneratori) ridefinendo - <em>de facto</em> - il perimetro degli elementi a tali fini rilevanti.In applicazione di tale norma la quasi totalità degli operatori del settore eolico ha provveduto a rideterminare la rendita catastale degli aerogeneratori procedendo all’accatastamento delle sole componenti immobiliari (i.e. il suolo e le fondazioni), ma non delle torri (tubolari ovvero tralicciate) in quanto – quest’ultime - componenti ad evidente natura impiantistica.La conferma circa la piena legittimità dell’interpretazione degli operatori in sede di rideterminazione delle rendite catastali arriva dalla sentenza in esame che, confermando e rafforzando l’orientamento formatosi in molte delle commissioni tributarie di primo grado, avvalora l’interpretazione secondo cui le torri di sostegno degli aerogeneratori devono essere escluse dal computo della relativa rendita catastale.La controversia, anche in questo caso, nasce dalla rideterminazione delle rendite catastali degli aerogeneratori di un parco eolico dove si era tenuto conto delle sole componenti immobiliari (suolo e costruzioni/fondazioni), con esclusione - come da norma imbullonati - di tutte le componenti impiantistiche, ivi compresa la torre dell’aerogeneratore.A seguito delle rettifiche disposte dall’Agenzia delle Entrate, l’operatore, peraltro anche allegando autorevoli pareri <em>pro-veritate</em>, dimostrava come la torre di sostegno costituisca parte inscindibile dell’unicum impiantistico dell’aerogeneratore (rotore-navicella-torre) e rappresenti un elemento funzionale essenziale dell’impianto eolico, che in mancanza della torre non può attuare la funzione per cui è concepito (produzione di energia eolica).Già nella sentenza del giudizio di primo grado, si chiariva come la torre, in quanto elemento funzionale allo specifico processo produttivo (componente impiantistica), dovesse essere esclusa dal novero degli elementi da valutare in sede di stima diretta, in conformità al disposto della c.d. norma imbullonati. Con la sentenza della CTR Campania, in rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, si ribadisce come la torre di un aerogeneratore non possa che essere esclusa-scorporata dalla base di calcolo della rendita catastale vista la chiara portata della norma imbullonati, per cui “<em>Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo</em>” e considerata la natura impiantistica (“<em>impianto funzionale allo specifico processo produttivo</em>”) della torre, attestata dalla sua assoluta “unicità” con l’aerogeneratore e dalla sua amovibilità, in quanto imbullonata sul basamento cementizio.Tali conclusioni appaiono assolutamente condivisibili.La torre, infatti, così come confermato da tutta la letteratura tecnica, non ha alcun significato ingegneristico in assenza dell’aerogeneratore che sostiene né, tantomeno, quest’ultimo ha la possibilità di funzionare in assenza della torre che, inoltre, autonomamente considerata, non è suscettibile di produrre, anche potenzialmente, un reddito e quindi una rendita. La torre isolatamente considerata non è dotata di autonomia funzionale e architettonica dato che gli spazi interni così come la superficie esterna non possono essere utilizzate per finalità diverse da quello impiantistico.Nel caso in esame manca - infatti – in relazione alla componente “torre” qualsivoglia utilità trasversale.La sentenza costituisce inoltre un precedente importante anche in relazione al profilo motivazionale degli avvisi di accertamento catastale; secondo un orientamento avvalorato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, infatti, anche nel caso in cui la rettifica catastale origini da una procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’Ufficio non può subire alcuna attenuazione qualora la rettifica disposta implichi - come nel caso in cui ricorra oltre ad una diversa valorizzazione degli elementi “rilevanti” – anche una diversa qualificazione degli elementi indicati dai contribuenti nella dichiarazione DOCFA.Qualora – infatti - la discrasia non derivi esclusivamente dalla stima del bene/dei beni ma dalla divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, affinché gli avvisi di accertamento siano idoneamente ed adeguatamente motivati non possono limitarsi ad una semplice comunicazione della modifica della rendita catastale ma, al contrario, devono inevitabilmente evidenziare e specificare le differenze riscontrate nella valutazione oltre che le ragioni dello scostamento, sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa sia per delimitare l’oggetto di un eventuale contenzioso.La pronuncia in commento segna una importante e, auspicabilmente, definitiva svolta nella direzione del superamento dell’indirizzo assunto dall’Amministrazione finanziaria in ordine all’applicazione della c.d. normativa imbullonati al settore eolico (le Circolari n. 2/E di febbraio 2016 e n. 27/E di giugno 2016 – Telecatasto e la Nota del 27 aprile 2016 Prot. n. 60244), volto a sostenere l’inclusione della torre tra gli elementi da valutare ai fini della stima diretta degli aerogeneratori; indirizzo - quest’ultimo - che ha dato origine ad un rilevante contenzioso tra gli operatori (che hanno comunque – in gran parte - accatastato/rideterminato la rendita degli impianti eolici con esclusione della torre) e gli Uffici periferici (che si sono uniformati alle direttive dell’Amministrazione centrale).La pronuncia conferma pertanto la tesi sostenuta da gran parte degli operatori del settore eolico secondo cui, post normativa “Imbullonati”, è corretta l’esclusione della torre ai fini della determinazione-rideterminazione delle rendite catastali degli impianti in questione.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Tratto da<a href="http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/432651" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Quotidiano Energia</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5643</guid>
                        <pubDate>Tue, 20 Nov 2018 08:56:41 +0100</pubDate>
                        <title>Gli studi legali più consigliati: parte il sondaggio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sole-24-ore-sondaggio-studi-legali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Sole 24 Ore e Statista, società tedesca esperta nell’organizzazione ed elaborazione di dati, presentano la prima edizione degli «Studi legali più consigliati». Un sondaggio/ricerca aperto a tutti gli avvocati, ai giuristi d’impresa e ai clienti che possono segnalare uno studio e indicarne le caratteristiche e i punti di forza.<img class=" wp-image-11306 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/11/20181120_Sole24Ore-Statista.png" alt width="299" height="643">Il Sole 24 Ore e Statista vogliono far emergere le eccellenze del panorama legale in Italia a livello nazionale e regionale, oltre che per aree di attività. Attraverso le raccomandazioni di avvocati, giuristi d’impresa e le opinioni dei clienti verranno mostrati quali sono gli studi legali più consigliati e in quale settore si distinguono.<strong>Il primo ranking degli studi legali con più valutazioni verrà pubblicato ad aprile 2019 sul Sole 24 Ore</strong>. La classifica sarà accompagnata da approfondimenti di settore e contenuti editoriali che saranno pubblicati sul giornale sia sull’edizione cartacea sia su quella online.La ricerca prevede diversi fronti di intervento. Un primo fronte è quello rappresentato da un pool di professionisti del settore che Statista ha selezionato attraverso i propri database e ai quali sta inviando direttamente l’invito a partecipare.Inoltre, gli <strong>avvocati e giuristi d’impresa</strong> che non dovessero ricevere alcun link da Statista possono prendere parte all’iniziativa <strong><a href="https://survey.statista-research.com/418654?newtest=Y&amp;lang=it" target="_blank" rel="noreferrer noopener">registrandosi online</a>.</strong>&nbsp;Inserendo i propri dati, si riceverà un link personalizzato via e-mail da Statista entro 72 ore.In questo modo si potrà contribuire al sondaggio «Gli studi legali più consigliati 2019» inviando entro il 31 dicembre 2018 le risposte. Mediante il link ricevuto per mail da Statista, infatti, l’avvocato potrà accedere a un questionario dove gli verrà, tra le altre domande, chiesto di indicare uno studio legale - ovviamente, escluso il proprio - che consiglierebbe in uno dei seguenti settori: societario, lavoro e sindacale, penale, tributario e fiscale, amministrativo, famiglia e successione, contrattuale e contenzioso, banca e finanza, ambientale, proprietà e locazioni. Indicazioni che potrà dare, oltre che a livello nazionale, anche con riferimento alla regione in cui esercita la propria attività.Il sondaggio è inoltre aperto a singoli clienti che hanno avuto esperienza con legali per pratiche private o relative alla propria azienda. In questo caso è possibile compilare il questionario accedendo sempre attraverso il link: www.ilsole24ore.com/legali-consigliati.In entrambi i casi - avvocati non contattati direttamente da Statista e clienti - le risposte al questionario devono essere spedite entro il 31 dicembre prossimo. Per qualsiasi informazione si può contattare il seguente indirizzo mail: studilegali-italia@statista.com.&nbsp;<em>Tratto da il Sole 24 Ore - Norme &amp; Tributi</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5650</guid>
                        <pubDate>Wed, 31 Oct 2018 07:38:56 +0100</pubDate>
                        <title>Participative Financial instruments: an Italian approach to Sukuk? (Part II)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/participative-financial-instruments-an-italian-approach-to-sukuk-part-ii</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>As mentioned in the first of this series of articles, the so-called participative financial instruments (PFIs) (<em>strumenti finanziari partecipativi</em>) have been introduced by the company law reform in 2004 and are provided under Article 2346, paragraph 6, and Article 2411, paragraph 3 of the Italian Civil Code. After having presented the main features of PFIs (see Part I), it is now time to dig more into the various aspects of the instruments, including their tax and accounting treatment. Subsequently, in Part III, it will be possible to try to compare PFIs, or at least some of them, and Sukuk and understand whether there are indeed similarities between the two. </strong><img class=" wp-image-11190 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/10/20181031-IFN.png" alt width="339" height="268">As already anticipated, on the basis of the aforementioned law provisions, two different interpretations have been provided by the scholars. According to the first one, all kinds of financial instruments provided by the Civil Code which can be issued by a joint stock company would be similar to debt instruments, as the underlying transaction would be that of a financing. Therefore the bond regulation would apply to all of them. According to the prevailing view, however, different types of financial instruments would exist, depending on the nature of the contribution and of the underlying transaction. In fact, as to the first interpretation, the law also provides for instances where services, goods and receivables can be contributed, which is not compatible with the concept of financing. As to the nature and pursued goal of the issue of financial instruments, these should be considered as an empty ‘shell’ capable of accommodating different structures. According to this theory, particular value should be given to the ‘participative’ feature of the instruments, which would exclude a right of reimbursement for the holders, according to a profit and loss-sharing approach which is immanent to Islamic finance.Drawing a line in the wide field of financial instruments between true ‘participative’ instruments and debt instruments has an effect also on the applicable tax regime. Generally speaking, in the first case, the profit would be treated similarly to dividends; in the second case as interest. This is the case also as far as the accounting treatment is concerned. Instruments of the first kind will be accounted as a reserve in the balance sheet of the issuer and therefore will contribute to the ‘capitalization’ of the issuer, being part of its net equity. Such reserve, as any other component of the net equity, would be capable of being reduced by the company’s losses, before or, according to certain scholars, even <em>pari passu</em> with the share capital. However, the reduction of the reserve, according to the most recent theory, would not necessarily mean the corresponding annulment of the instruments, with the consequence that if this would be reduced to zero, the instrument holders would lose all their rights. In fact, also in this case, depending on the instrument regulation, their holders would be entitled to participate, in full or in part, in the liquidation of the company assets, after repayments to creditors.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.islamicfinancenews.com/participative-financial-instruments-an-italian-approach-to-sukuk-part-ii.html?access-key=eb163727917cbba1eea208541a643e74" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>This article was first published in Islamic Finance news Volume 15 Issue 44 dated the 31st October 2018.</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5651</guid>
                        <pubDate>Tue, 30 Oct 2018 10:06:27 +0100</pubDate>
                        <title>Pale eoliche, le torri non concorrono alla rendita catastale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pale-eoliche-le-torri-non-concorrono-alla-rendita-catastale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>La struttura è considerata impianto funzionale&nbsp;al processo produttivo</h1>Impianti eolici: le torri degli aerogeneratori sono impianti e non costruzioni e, pertanto, non concorrono alla rendita catastale. Così ha stabilito la sentenza 7315/2018 della Commissione tributaria regionale della Campania.I giudici, confermando la sentenza di primo grado, hanno avvalorato l'interpretazione (sposata da gran parte degli operatori) secondo cui devono essere esclusi dal computo della rendita catastale degli aerogeneratori, anche le torri di sostegno. La vicenda trae origine dall'impugnativa proposta da una società operante nel settore dell'energia eolica avverso distinti avvisi di accertamento con i quali l'Agenzia aveva rettificato il valore della rendita catastale rideterminata dal contribuente ai sensi dell'articolo 1 comma 21 e 22 della legge 208/2015 (cosiddetta norma «imbullonati»).<img class=" wp-image-11181 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/10/20181030-Martinelli-Sole24Ore-eolico.png" alt width="236" height="592">Il contribuente aveva proceduto alla rideterminazione delle rendite catastali del parco eolico, tenendo conto delle sole componenti immobiliari (suolo e costruzioni/fondazioni) e non, come contestato, anche della torre dell'aerogeneratore. Avverso gli atti di rettifica catastale veniva proposto ricorso alla Ctp che, annullando gli avvisi di accertamento, riteneva la torre da escludere dalla rendita catastale in quanto elemento funzionale allo specifico processo produttivo.Secondo la Ctr, per valutare quali elementi debbano essere inclusi, è necessario determinare se la torre di sostegno di un aerogeneratore rientri tra gli elementi di stima o se debba essere esclusa, in quanto componente di natura impiantistica funzionale allo specifico processo produttivo. La Commissione, risolvendo la questione, ha confermato che la torre non può che essere esclusa dalla base di calcolo della rendita, vista la portata della disposizione in esame che prevede che «sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo»; la sua amovibilità, in quanto imbullonata sul basamento cementizio, e la sua assoluta «unicità» con l'aerogeneratore la rende un impianto funzionale allo specifico processo produttivo.La torre, infatti, così come confermato da tutta la letteratura tecnica, non ha alcun significato ingegneristico in assenza dell'aerogeneratore che sostiene né, tantomeno, quest'ultimo ha la possibilità di funzionare in assenza della torre che, inoltre, non è suscettibile di produrre, anche potenzialmente, un reddito e quindi una rendita. Il Collegio, nella sentenza in commento, dichiara allora gli avvisi di accertamento in esame privi di idonea motivazione. Infatti, qualora la discrasia non derivi dalla stima del bene, ma dalla divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, affinché gli stessi siano idoneamente ed adeguatamente motivati, non possono limitarsi ad una semplice comunicazione della modifica della rendita catastale ma, al contrario, devono evidenziare e specificare le differenze riscontrate e le ragioni dello scostamento.Viene confermata la tesi di gran parte degli operatori del settore eolico secondo cui, post normativa «imbullonati», è corretta l'esclusione della torre ai fini della determinazione delle rendite catastali.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tratto da <a href="https://www.ilsole24ore.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">il Sole 24 Ore</a> - Norme &amp; Tributi]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5656</guid>
                        <pubDate>Tue, 30 Oct 2018 04:41:37 +0100</pubDate>
                        <title>L’arte aiuta a fare impresa. Intervista ad Alberto Toffoletto, fautore di un nuovo mecenatismo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/larte-aiuta-a-fare-impresa-intervista-alberto-toffoletto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tra gli avvocati più influenti d’Italia, lavora su operazioni di livello internazionale e ora è anche un mecenate dell’arte contemporanea: è Alberto Toffoletto, socio dello studio legale milanese Nctm che insieme alla Fondazione Burri si è occupato della ricostruzione del Teatro Burri nel parco Sempione, donandolo alla Triennale e al Comune di Milano.<img class=" wp-image-11128 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/10/Schermata-2018-10-30-alle-11.10.54.png" alt width="368" height="263">«A 15 anni giocavo a calcio nello spiazzo davanti al Castello che si affaccia sul Parco Sempione e da cui percepivo quella forma perfetta. Non avevo idea di cosa fosse, ma mi piaceva moltissimo. Quando, nel 2008, ho visitato in Triennale la mostra antologica dedicata a Burri, nelle immagini esposte ho riconosciuto le linee che avevano fatto da sfondo ai miei giochi di ragazzo. Sono uscito da quella mostra con la certezza che lo avrei fatto ricostruire».Il suo interesse per l’arte è diventato il progetto istituzionale di uno studio legale, che ne ha ricavato grande visibilità e autorevolezza:«i giornali parlano di noi anche come mecenati, contribuiamo al progresso dell’arte contemporanea e sosteniamo i giovani artisti anche con borse di studio, perché possano partecipare a programmi di residenza internazionali».&nbsp;<em>Tratto da Youmanist</em>Leggi l'intervista completa all'avv. Toffoletto <a href="https://youmanist.it/currents/impatto-positivo/intervista-alberto-toffoletto" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5657</guid>
                        <pubDate>Fri, 19 Oct 2018 05:07:17 +0200</pubDate>
                        <title>Piccole società quotate su Mtf con informativa in formato Ue</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/piccole-societa-quotate-su-mtf-con-informativa-in-formato-ue</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>Per l’informazione <em>price sensitive</em>&nbsp;sui mercati regolamentati&nbsp;ci sono norme Ue</h1>Il Dlgs 107/2018 distingue due sotto-tipi di società per azioni ad azionariato diffuso: gli emittenti quotati sui mercati regolamentati o i cui strumenti sono negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione (Mtf) e gli emittenti con strumenti finanziari diffusi i cui titoli non sono negoziati in alcuna sede.Gli emittenti quotati su un mercato regolamentato (per esempio, Mta) o i cui strumenti sono negoziati su un Mtf (come Aim Italia) sono entrambi soggetti al quadro normativo sull'informazione societaria price sensitive secondo il regolamento (UE) 596/2014 (il Mar), delle norme europee di secondo livello direttamente applicabili (finora, una direttiva di esecuzione, sette regolamenti delegati, sette regolamenti di esecuzione della Commissione, Rts dell'Esma nonché Q&amp;A, orientamenti e pareri Esma) e, sul piano interno, degli articoli 114 e 115 del Dlgs 58/1998 (il Tuf) e delle linee guida Consob).<img class=" wp-image-11063 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/10/Schermata-2018-10-18-alle-17.49.54.png" alt width="398" height="395">Gli emittenti strumenti finanziari diffusi sono invece soggetti ai (limitati) obblighi informativi ex articoli 116 del Tuf e 108 e seguenti del Regolamento Consob 11971/1999. Gli emittenti quotati sui sistemi Mtf, prima dell'entrata in vigore del Mar, non avevano norme sull'informazione price sensitive, salvo quelli che, per diffusione e dimensione, erano classificabili come emittenti con strumenti finanziari diffusi.Per contro, le società negoziate su Mtf hanno una propria disciplina, identica a quella delle società presenti sul mercato regolamentato. Ciò le differenzia nettamente dagli emittenti con strumenti finanziari diffusi, (categoria specifica del diritto nazionale) sugli obblighi informativi, con un proprio regime (Dlgs 107/2018) che, correttamente, ha eliminato il richiamo all'articolo 114 del Tuf e dato una definizione ad hoc di informazione rilevante («fatti non di pubblico dominio (...) che, se resi pubblici, potrebbero avere un effetto significativo sul valore degli strumenti finanziari di propria emissione»).Lo stesso comma 1-bis dell'articolo 116 del Tuf, obbliga Consob a esentare i soggetti sottoposti a Mar - e dunque anche le società negoziate sugli Mtf - dagli obblighi di informativa che saranno individuati dalla stessa Consob per gli emittenti strumenti finanziari diffusi assicurando così il raccordo con la stessa Mar quando i titoli di tali emittenti siano negoziati su un Mtf o quotati in mercati regolamentati di altri Paesi. Ciò vale per gli obblighi informativi ma resta il problema della disciplina societaria in tema di governo societario e protezione delle minoranze degli emittenti le cui azioni sono negoziate su un Mtf ma che allo stesso tempo non superino le soglie di cui all'articolo 2-bis del regolamento emittenti.Per questo sotto-tipo, per incoraggiare lo sviluppo dei mercati dedicati alle pmi (come gli Mtf), è forse necessario valutarne l'inclusione degli emittenti negoziati su Mtf, ma non diffusi secondo l'articolo 116 del Tuf, tra le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ex articolo 2325-bis del Codice civile, applicando tutte o magari solo una parte delle norme previste per tale categoria nel Codice (articoli 2341bis e 2341-ter, 2357, 2357-ter, 2368, comma 2, 2369, 2372, commi 2 e 6, 2377, 2391-bis, 2393, 2393-bis, 2408, 2409, 2409-bis, 2409-octiesdecies e 2437). Se fatta con la dovuta attenzione a costi e benefici, una micro-novella del testo codistico potrebbe rafforzare il sistema dei controlli a tutela degli investitori senza particolari costi o barriere ulteriori per accesso e permanenza sul mercato. Non è neanche da escludere un opt-out per gli emittenti negoziati su Mtf che vogliono mantenere una governance meno stringente rispetto alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.Sempre nell'ottica di evitare oneri inutili per gli emittenti quotati su Mtf sarebbe opportuno, nell'ambito dell'intervento di cui sopra, prevedere l'esclusione di tali emittenti dai destinatari dell'obbligo di redigere il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato secondo i principi contabili Ifrs ancorché possano essere qualificati come emittenti strumenti finanziari diffusi (articolo 19-bis, comma 1, lett. (a), Dlgs 39/2010).Per converso, dovrebbe essere permesso alle società quotate su un Mtf di effettuare il passaggio ai principi contabili internazionali anche qualora abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis, comma 1, Codice civile (articolo 1, lettera g, Dlgs 28 febbraio 2005, n. 38). Sul punto occorre notare che gli Stati Ue tendono a lasciare ampia libertà agli emittenti negoziati su Mtf circa la scelta dei principi contabili (domestici, Ifrs o anche Usgaap) con l'obiettivo di ridurre i costi di accesso al mercato ed attrarre così nuovi emittenti e sviluppare le sedi di negoziazione destinate alle pmi.&nbsp;<em>Tratto da Il Sole 24 Ore - Norme &amp; Tributi</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5658</guid>
                        <pubDate>Thu, 18 Oct 2018 11:54:33 +0200</pubDate>
                        <title>Nuove regole per prevenire le manipolazioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuove-regole-prevenire-manipolazioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 29 settembre 2018 è entrata in vigore una nuova versione del Testo unico della finanza («Tuf»), in attuazione del regolamento europeo 596/2014, Market abuse regulation («Mar») che, insieme ai regolamenti attuativi, costituisce ora il quadro legislativo in materia di abusi di mercato a livello europeo e nazionale. Le principali modifiche sono state apportare al titolo III della parte IV e al titolo I-bis della parte V del Tuf.Il legislatore è innanzitutto intervenuto sull'articolo 114 del Tuf, in materia di comunicazioni al pubblico, dove al comma 1 non è più previsto il riferimento alla pubblicazione a mezzo stampa delle informazioni privilegiate (pur già disapplicato).<img class=" wp-image-11057 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/10/20181018_Sole-LUP-Art116.png" alt width="350" height="498">Una modifica più rilevante è quella apportata al comma 3, dove è prevista una parziale inversione rispetto agli obblighi informativi preesistenti in materia di ritardo nella comunicazione delle informazioni privilegiate. Se in precedenza l'emittente che avesse attivato il ritardo era tenuto a trasmettere a Consob anche le informazioni sul corretto adempimento degli obblighi, con la riforma, per alleggerire gli oneri, spetterà a Consob valutare se richiedere alle società queste ulteriori informazioni. La comunicazione diviene meramente eventuale.Il nuovo articolo 116, pur continuando a prescrivere l'applicazione delle norme del Tuf in materia di informazione alle società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico diversi dalle società con azioni negoziate in mercati regolamentati, prevede la facoltà per Consob di stabilire un'esenzione per gli emittenti comunque tenuti agli obblighi previsti da Mar. È evidente come destinatari della possibile esenzione siano le società quotate in sistemi multilaterali di negoziazione come Aim Italia. La categoria delle società con azioni quotate in sistemi multilaterali di negoziazione è richiamata anche al nuovo articolo 132, che applica a questi emittenti le regole in materia di parità di trattamento e acquisti di azioni proprie (l'articolo 172 sanziona le irregolarità in tale ambito).Tra le innovazioni rilevanti per il titolo V, in materia di sanzioni, molte sono volte al coordinamento con Mar. In particolare, il legislatore ha abrogato l'articolo 181, che conteneva la definizione domestica di informazione privilegiata, per cui oggi si fa invece rinvio a Mar (articolo 180). Coerentemente con le finalità di coordinamento con Mar, sono state riformulate le esenzioni previste dall'articolo 183 ed è stata inserita una causa di non punibilità fondata su condotte consentite dal legislatore europeo (articolo 185 comma 1-bis in tema di prassi di mercato ammesse).Allo stesso modo, è stata estesa ai sondaggi di mercato la categoria del «normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio» nel contesto del quale si considera lecita la comunicazione di informazioni privilegiate. L'articolo 185 comma 2-ter estende l'applicazione della fattispecie di manipolazione del mercato anche a ulteriori pratiche, tra cui quelle concernenti i benchmark. In relazione all'individuazione delle fattispecie di abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate, così come di manipolazione del mercato, il legislatore fa ora espresso riferimento, per gli illeciti amministrativi, alle norme Mar.Il legislatore ha introdotto, all'articolo 187-ter, una nuova fattispecie sanzionatoria relativa alle violazioni delle disposizioni preventive di Mar, concernenti l'obbligo per coloro che gestiscono un mercato o una sede di negoziazione di costituire sistemi utili a prevenire e individuare abusi di informazioni privilegiate o manipolazioni del mercato, nonché l'obbligo per gli emittenti di comunicare al pubblico le informazioni privilegiate e le disposizioni relative al ritardo nell'effettuare tale comunicazione.Alla luce del quadro legislativo, resta il doppio binario di sanzioni amministrative e penali per le condotte di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Nonostante ciò, il nuovo articolo 187terdecies interviene su questo doppio binario, e dunque sul problema del «ne bis in idem», affrontato anche di recente dalla Corte di Giustizia Ue. Così, in caso di doppia irrogazione della sanzione da parte dell'autorità amministrativa e di quella giudiziaria, dovrà tenersi conto della pena già irrogata. Oltre a ciò, l'esazione della sanzione pecuniaria è limitata alla parte eccedente quella già riscossa dall'altra autorità. Resta dunque il doppio binario, e resta aperta la questione della compatibilità del sistema sanzionatorio italiano con l'ordinamento europeo e il principio del «ne bis in idem».&nbsp;<em>Tratto da Il Sole 24 Ore - Norme &amp; Tributi</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5661</guid>
                        <pubDate>Mon, 08 Oct 2018 06:40:19 +0200</pubDate>
                        <title>Fondo ad hoc per gli edifici scolastici</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fondo-ad-hoc-per-gli-edifici-scolastici</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Una nuova via per la rigenerazione dell’edilizia scolastica pubblica italiana passa dai fondi immobiliari. Potrebbe seguire&nbsp;l’esempio del fondo di investimento di matrice pubblico-privata avviato da Prelios, in collaborazione con Invimit Sgr e con i Comuni di Castel San Pietro Terme (capofila, provincia di Bologna), Grumolo delle Abbadesse (Vc), Isola di Capo Rizzuto (Kr), Monteprandone (Ap), Osimo (An) e Robbiate (Lc).<img class=" wp-image-10973 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/10/Schermata-2018-10-08-alle-12.20.13.png" alt width="360" height="442">Il Fondo Infrastrutture Scolastiche, di durata ventennale, nasce – l’iter è iniziato nel 2016 – con un patrimonio iniziale di 75 milioni di euro. I Comuni apportano un mix di terreni edificabili ed edifici scolastici ormai datati (per un totale di 62mila metri quadrati) dal valore attuale di circa 10,9 milioni di euro, più una porzione di liquidità pari a 5,9 milioni, provenienti dal mini- stero dell’Istruzione, che già nel 2014 aveva individuato un elenco di enti locali destinatari di contributi pubblici, elargiti per questo scopo (in base all’art 33 dl 98/2011). La parte restante del patrimonio, 57,8 milioni, è in equity e viene apportato dal fondo i3-Core di Invimit Sgr (al 100% controllato dal ministero delle Finanze, interamente capita- lizzato dall’Inail). Prelios Sgr sarà gestore del fondo, ricevendone in cambio un compenso.</p><h1>Come funziona il Fondo</h1>Sulle aree edificabili verranno costruite le nuove scuole, tutte in classe A, mentre gli edifici scolastici desueti verranno riconvertiti in edilizia residenziale e poi rivenduti sul mercato. Gli investimenti previsti per la realizzazione dei lavori (indicati come Capex, tra opere, oneri, costi di progettazione e altre voci tecniche) ammontano a 68 milioni, divisi all’incirca in 27 milioni di lavori per l’edilizia scolastica (su 22mila metri quadrati) e 41 milioni per il residenziale (su 40mila mq).Nel Comune capofila di Castel San Pietro Terme, per fare un esempio, il nuovo polo scolastico sorgerà su 3.900 metri quadrati, costerà 6,5 milioni di euro e dovrebbe essere attivo per il 2020 (6 mesi per il bando e la progettazione e 18 per il cantiere). In fase iniziale, come terreno, presenta un valore al metro quadrato di 113 euro, che salirà a 534 terminata la realizzazione. La parte destinata ad essere riconvertita in residenziale, invece, è di 14.167 metri quadrati, per cui si prevedono 16,7 milioni di costi di realizzazione (una media di 1.178 euro per metro quadrato) e un ricavo dalla vendita stimato in 27,9 milioni (in media 1.976 euro al metro), con tempi di consegna compresa fra 30 e 72 mesi.Per l’utilizzo delle nuove scuole, i Comuni pagheranno un canone di locazione della durata di 20 anni, il cui ammontare è già stato individuato e dovrebbe permettere di raggiungere un equilibrio tra le aspettative di rendimento dei diversi quotisti del fondo, divisi in due tipi: soggetti A, cioè quelli che apportano liquidità (per ora solo il fondo di Invimit, ma non è escluso l'ingresso di altri), e soggetti B, cioè i Comuni, che apportano immobili e terreni. Secondo le previsioni, il ritorno per Invimit Sgr dovrebbe essere del 3% annuo più il tasso di inflazione, mentre per i Comuni sarà dell’1% circa. Le tempistiche di realizzazione dipendono dai singoli casi, ma viene data priorità ai nuovi edifici scolastici, che dovrebbero essere tutti pronti entro fine 2020.<h1>Un caso pilota?</h1>«L’iniziativa ha un forte impatto sociale e assume un’importanza ancora più grande in un contesto come quello italiano, con edifici scolastici che spesso necessitano di profonda manutenzione e sono poco performanti dal punto di vista tecnologico ed energetico», ha commentato Andrea Cornetti, direttore generale di Prelios Sgr. Per il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, il modello andrebbe presto replicato altrove, considerando che le scuole italiane necessitano di 8 miliardi di interventi per una corretta messa in sicurezza.Vista la complessità finanziarie e legislativa dell’operazione, i soggetti coinvolti hanno avuto bi- sogno di adeguato supporto legale. Belvedere Inzaghi e Dla Piper hanno seguito la costituzione del Fondo Infrastrutture Scolastiche di Prelios Sgr. Il raggruppamento dei comuni è stato seguito, dietro incarico dell’Agenzia del Demanio, da Nctm. Un ruolo fondamentale di coordinamento è stato ricoperto anche anche dall’Agenzia del Demanio.&nbsp;<em>Tratto da <a href="https://www.ilsole24ore.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">il Sole 24 Ore</a></em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5672</guid>
                        <pubDate>Mon, 01 Oct 2018 07:34:01 +0200</pubDate>
                        <title>Il market abuse aggiorna le comunicazioni alla Consob</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-market-abuse-aggiorna-le-comunicazioni-alla-consob</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In vigore da domani, 29 settembre, il Dlgs 107/2018 che aggiunge un ulteriore tassello nel recepimento del regolamento Ue 596/2014 in tema di abusi di mercato («Mar»). Si tratta di un intervento principalmente di micro regolamentazione, che ha inciso in modo limitato, e in molti casi a fini di mero coordina- mento delle disposizioni esistenti, sul Tuf, vista la diretta applicabilità delle norme comunitarie.Non mancano comunque le novità per le società quotate su un mercato regolamentato o un Mtf.<img class=" wp-image-10822 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/10/Schermata-2018-09-28-alle-11.54.10.png" alt width="406" height="471">Innanzitutto, e questa è forse la modifica più rilevante del Tuf, il legislatore ha deciso di avvalersi della possibilità di limitare gli obblighi di comunicazione alla Consob in caso di attivazione del ritardo nella pubblicazione di informazioni privilegiate (articolo 17, comma 4, Mar). L’intervento, che, invero, non brilla per tecnica legislativa, ha il fine di alleggerire gli obblighi degli emittenti sottoposti a Mar, i quali dovranno unicamente notificare a Consob l’avvenuta attivazione del ritardo, mentre le condizioni che giustificano il ritardo dovranno essere trasmesse a Consob solo dietro richiesta. In altri termini, gli emittenti dovranno comunque registra- re le motivazioni del ritardo, ma queste non dovranno essere trasmesse sin da subito a Consob. Laformulazione della norma non risulta particolarmente felice (trasmissione della «documentazione comprovante l’assolvimento dell’obbligo»), dato che sembra allu- dere alla possibilità che l’esenzione riguardi ogni informazione inerente il ritardo – anche, paradossalmente, la mera attivazione dello stesso – ma questa va letta conformemente a quanto previsto dall’articolo 17, comma 4, Mar, il che implica l’esonero della trasmissione delle sole ragioni.Merita un cenno anche una scelta conservatrice relativa all’articolo 114, comma 7, Tuf. Alla luce del primo schema di decreto predisposto dal governo, tale disposizione avrebbe dovuto essere abrogata, e dunque sarebbero stati rimossi gli obblighi di comunicazione delle operazioni sulle azioni dell’emittente effettuate da parte degli azionisti che detengono oltre il 10% del capitale o di controllo (e delle persone a esse strettamente collegate). Nel corso di una recente consultazione promossa da Consob, circa l’adeguamento del regolamento emittenti a Mar, diversi soggetti (Assonime, Abi, Assosim, Odce) si erano espressi nel senso di eliminare tali obblighi di comunicazione.Tale disposizione, introdotta dalla legge 62/2015, giova ricordarlo, è modellata sulla base della Section 16 dello U.S. Securities Exchange Act del 1934, e trova il suo fonda- mento nella considerazione che gli azionisti interessati dall’obbligo di disclosure possono manipolare il mercato con massicce operazioni di acquisto o vendita, nonché interfe- rire sulla corretta formazione dei prezzi visto che sono in grado di governare l’avveramento e la tempistica di taluni eventi societari nonché il momento della divulgazione delle informazioni circa tali eventi. Rimuovere tale disposizione avrebbe significato scegliere di diminuire gli obblighi ex Mar. Tuttavia, si è ritenuto necessario mantenerli, il che pare forse corretto, visti gli interessi di protezione del mercato sottesi alla norma in esame. Forse in sede di implementazione delle norme da parte di Consob potrebbe essere elevata all’attuale soglia di 20mila euro al fine di semplificare gli obblighi di segnalazione in capo ai soggetti interessati.Il legislatore è poi intervenuto sull’articolo 116 Tuf, che attribuisce a Consob il potere di individuare gli emittenti diffusi tra il pubblico, prevedendo la possibilità per la stessa di stabilire i casi di esenzione dall’obbligo di divulgare informa- zioni che potrebbero avere un effet- to significativo sul valore dei loro strumenti finanziari. Nonostante sia auspicabile un complessivo ripensamento delle norme sugli emittenti diffusi (categoria pressoché inutile, che conta solo 64 società di cui 3 quotate su Aim Italia) alle società quotate sugli Mtf, il legisla- tore si limita ad affermare che questi ultimi, in virtù dell’applicazione agli stessi di Mar, possano essere sottratti ai soli obblighi di informativa previsti per gli emittenti diffusi, il che pare più che auspicabile. È comunque apprezzabile la tensione alla semplificazione per evitare la duplicazione di oneri informativi.Va infine rilevata un’omissione. Nel complessivo ridisegno delle norme in tema di informazioni price sensitive, sarebbero forse stati maturi i tempi per rimuovere l’obbligo di pubblicare a mezzo stampa talune informazioni individuate dalla Consob nel 2009, come previsto dall’articolo 113-ter, comma 3, Tuf. L’introduzione di una misura simile, peraltro auspicata da più parti e messa in soffitta in varie oc- casioni, semplificherebbe gli oneri informativi per gli emittenti, con un risparmio di tempi e costi. Dall’altra parte, la pubblicazione tra- mite Sdir sul web raggiunge oggi una amplissima platea di soggetti (43 milioni di persone nel nostro Paese). Il legislatore si è, invece, limitato a escludere la possibilità di prevedere da parte di Consob la pubblicità anche a mezzo stampa delle sole informazioni privilegiate, prima prevista dall’articolo 114, comma 1, Tuf anche se non applica- ta alla luce delle indicazioni della Consob stessa.&nbsp;<em>Tratto da il Sole 24 ore - Norme &amp; Tributi</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5676</guid>
                        <pubDate>Wed, 19 Sep 2018 09:26:54 +0200</pubDate>
                        <title>Participative financial instruments: an Italian approach to Sukuk? Introduction (Part I)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/participative-financial-instruments-an-italian-approach-to-sukuk-introduction-part-i</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In 2017, a law proposal on the taxation of Islamic financial transactions was presented to the Italian parliament, but it was not approved as the legislation came to an end and a new parliament was elected after general elections at the beginning of March.The proposal also dealt with Sukuk and provided a specific tax regime for the issuance of Sukuk Ijarah. Since the proposal was not approved, the question then arises as to whether there are already in the Italian legislation other Sukuk-like instruments which comply with the generally accepted definition of Sukuk as provided by AAOIFI (“Certificates of equal value representing undivided shares in the ownership of tangible assets, usufructs and services or (in the ownership of) the assets of particular projects or special investment activity”), so that they could be treated as such from a Shariah perspective.<img class=" wp-image-10752 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/09/20180919_IFN_STPA.png" alt width="307" height="230">The question is in particular worthwhile in respect of the so-called participative financial instruments (PFIs) (‘strumenti finanziari partecipativi’) provided under Article 2346, Paragraph 6 and Article 2411, Paragraph 3 of the Italian Civil Code. The first provision reads: “The company, in exchange for contributions from the shareholders or third parties, even under the form of works or services, may issue financial instruments that have economic or administrative rights, with [the] exception of voting rights in the general shareholders’ meeting”. The second provides for the application of the rules governing the issue of bonds to those financial instruments the reimbursement of which, both in terms of time and amount, is conditional upon the economic performance of the issuer.The terms and conditions of the issuance of a PFI must be set out by the company’s bylaws along with the rights that are attributed to the holders, the penalties that are applicable in the event of a breach of the holders’ obligations and, if permitted, the rules of the instrument’s circulation. It is clear that the rationale of these provisions is to widely defer the regulation of the PFI to private self-government which makes the instruments flexible in nature and capable of pursuing different economic functions, similar, as the case may be, to those of shares, bonds, association in participation agreements and the like.It is important, in particular from an Islamic finance perspective, to ascertain whether such financial instruments have to be qualified as debt or equity. A line may be drawn between those PFIs which entail a right, even subordinated to other creditors’ claims, to the reimbursement of the contribution made by the holder and those which do not. In the first case, the issuer will have to register a debt in its financial statements. In the second case, in particular when money has been contributed in exchange, a reserve will be created and the equity of the company will be increased. It follows that PFIs of the first kind are similar in nature to bonds, while those of the second are equity-like and the respective holder will be in a position more similar, although different in nature, to that of the company’s shareholders.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>This article was first published in Islamic Finance news Volume 15 Issue 38 dated the 19th September 2018</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5690</guid>
                        <pubDate>Mon, 13 Aug 2018 11:53:17 +0200</pubDate>
                        <title>Scaffalature, bonus per l’impianto smart</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/scaffalature-bonus-per-impianto-smart</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>Gli elementi qualificati come costruzioni esclusi dall’agevolazione</h1>Sono agevolabili con il super/iperammortamento solo le componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti e non anche le strutture costituenti le scaffalature, poiché annoverabili a tutti gli effetti tra le costruzioni. Sono le conclusioni contenute nella risoluzione n. 62/2018.<img class=" wp-image-10459 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/08/20180813_S24-Carucci.jpg" alt width="240" height="148">I magazzini autoportanti sono strutture, solitamente di grandi dimensioni, destinate allo stoccaggio di merci eterogenee, capaci di rispondere alle esigenze di ottimizzazione degli spazi e di automazione dei sistemi di movimentazione. Si contraddistinguono per una particolare scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato, progettata e realizzata per assolvere la funzione di struttura portante a cui sono direttamente connessi gli elementi di copertura e di tamponatura, così da realizzare un vero e proprio edificio.Sulla base di questa ricostruzione «catastale», l’Agenzia arriva a concludere che le scaffalature, unitamente alle relative opere di fondazione, agli eventuali divisori verticali e orizzontali, alle pareti di tamponamento e alle coperture, in quanto elementi propri del fabbricato, sono annoverabili a tutti gli effetti tra le costruzioni e, pertanto, sono escluse dall’agevolazione del super/iperammortamento. Come noto, infatti, in base alla disposizione recata dall’articolo 1 comma 93, della legge n. 208 del 2015, non rientrano tra gli investimenti agevolabili quelli aventi ad oggetto «fabbricati e costruzioni».Come precisato dall’Agenzia, queste considerazioni non valgono per le scaffalature presenti nei magazzini tradizionali dei capannoni industriali che, non risultando elementi costituivi del fabbricato, rispondono alla nozione di attrezzature. Sulla base di un analogo ragionamento, l’Agenzia chiarisce che sono agevolabili i sistemi di automazione della movimentazione dei materiali stoccati (satelliti, carrelli Lgv a guida laser), costituendo componenti annoverabili tra i «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo».&nbsp;<em>Tratto da il Sole 24 Ore</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5693</guid>
                        <pubDate>Tue, 07 Aug 2018 07:35:46 +0200</pubDate>
                        <title>Private equity: Alpha raggiunge accordo per controllo Calligaris</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pecalligaris</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>PRIVATE EQUITY: ALPHA RAGGIUNGE ACCORDO PER CONTROLLO CALLIGARISMILANO (MF-DJ)--Alpha Private Equity Fund 7 ha raggiunto un accordo per l'acquisizione dalla famiglia Calligaris del controllo del gruppo Calligaris. Il perfezionamento dell'operazione, che e' soggetto a condizioni di legge spiega una nota, e' previsto che avvenga in autunno. Nell'ambito dell'operazione e' previsto il re-investimento da parte della famiglia Calligaris, che continuera' a detenere una partecipazione del 20% nel gruppo. Inoltre, Alessandro Calligaris, alla guida dell'azienda sin dal 1966, manterra' il ruolo di Presidente della societa'. Alpha e la famiglia Calligaris intendono rafforzare ulteriormente il ruolo di leadership internazionale del gruppo, anche attraverso acquisizioni mirate nel settore dell'arredamento e tramite espansione negli attuali mercati di riferimento, facendo leva sull'expertise di prodotto maturata da Calligaris in oltre 95 anni di storia e sulla capillare rete di distribuzione su scala globale. Alpha e' stata assistita nell'operazione da Pedersoli Studio Legale, Deloitte, Bain &amp; Company e da Essentia Advisory, in qualita' di advisor sul debito. La famiglia Calligaris e' stata assistita da Nctm Studio Legale.<em>Tratto da <a href="http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201808031952001798&amp;chkAgenzie=PMFNW" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Finanza-Tgcom24</a></em>La famiglia Calligaris è stata assistita da Nctm Studio legale per la parte italiana dell’operazione, e dallo Studio EHP per gli aspetti di diritto Lussemburghese relativi al re-investimento. Il team di Nctm è composto per gli aspetti corporate M&amp;A da <strong>Riccardo Papetti</strong>, <strong>Laura Cinquini</strong> e <strong>Mario Bonferroni</strong>. <strong>Giovanni de' Capitani di Vimercate</strong> ha seguito i profili finanziari e <strong>Barbara Aloisi</strong>, con <strong>Irene Aquili</strong>, le problematiche fiscali.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5700</guid>
                        <pubDate>Thu, 02 Aug 2018 06:04:46 +0200</pubDate>
                        <title>Gbx e Nctm nell’ammissione all’Aim di SosTravel</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sostravelaim</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gbx e <strong>Nctm</strong> hanno assistito rispettivamente SosTravel e Banca Finnat Euroamerica (in qualità di <em>nomad</em> e <em>global coordinator</em>) nell'ammissione alle negoziazioni delle azioni e dei <em>warrant</em> di <strong>SosTravel su Aim Italia</strong>. Gbx ha assistito SosTravel, con un team composto da Francesco Bordiga, Giuseppe Xerri e Stefania Bianchi. Nctm ha assistito Banca Finnat Euroamerica, con un team guidato da <strong>Lukas Plattner</strong>, coadiuvato da <strong>Andrea Iovieno</strong> e <strong>Federica Ciabattini.</strong>SosTravel, operatore digitale del mercato dei servizi di assistenza per i passeggeri del trasporto aereo, a seguito di questa operazione ha raccolto circa 5 milioni di euro.&nbsp;<em>Tratto da Top Legal</em>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5702</guid>
                        <pubDate>Fri, 27 Jul 2018 05:07:13 +0200</pubDate>
                        <title>Italy: Developments of the alternative investment market</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italy-developments-of-the-alternative-investment-market</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Alternative Investment Market (AIM) Italia is the market of Borsa Italiana (the Italian stock exchange) established on the 1st March 2012 and devoted to Italian SMEs with high growth potential, which are the backbone of the Italian economy.This market was conceived to offer a faster and more flexible procedure for listing that may meet the needs of medium and small businesses. In fact, different from regulated markets, AIM Italia, which is a multilateral trading facility, establishes only a few minimum admission criteria. The basic requirement is the continuous presence of the socalled ‘Nomad’ (nominated advisors), frequently an investment bank or an investment company, both in the preadmission and post-admission stages, which defines, <em>inter alia</em>, the free float of the company that will be admitted to the market appropriate for ensuring adequate liquidity to the security and adequate corporate governance for protecting minority shareholders.<img class=" wp-image-10294 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/07/20180727_STPA_IFN.png" alt width="381" height="312">On the other hand, there are no minimum or maximum requirements in terms of size or capitalization of the company or specific economic financial prerequisites but a minimum threshold of shares on the market (10%) in terms of floating is provided.Total funds collected in IPOs since 2009 amounted to almost EUR1 billion (US$1.17 billion): EUR922 million (US$1.08 billion) by newly issued shares and EUR69 million (US$80.69 million) by the sale of existing shares. As at December 2017, 95 companies were listed on AIM Italia with 23 new listings (vs. 10 in 2016), and total market capitalization was EUR5.6 billion (US$6.55 billion) (+94% vs. year-end of 2016).The recent growth of the market is mostly due to the recent tax incentives introduced by the Italian 2017 Stability Law (the Law). In the attempt to channel resources to the real economy and reduce dependence on banks, the Law introduced the so-called PIR individual savings plans, a tax-exempt measure for individuals entering into investment plans managed by dedicated funds. The PIR plans are investment products designed for small and mid-sized companies, with complete tax exemption (a 26% rate) for the capital gains obtained on investments of EUR30,000 (US$35,083.4) a year, up to a combined EUR150,000 (US$175,417), for long-term investments maintained for at least five years. A PIR plan is in substance a taxshielded box in which retail investors can put any kind of financial instruments (savings accounts, stocks, bonds, investment funds).It should be possible, through an appropriate screening, to identify a basket of companies listed on AIM Italia which meets Shariah criteria, such as those that are not involved in non-Shariah compliant activity. In particular, the applied screens could be, similar to other Shariah compliant indices, business activity (therefore excluding companies engaged in alcohol, tobacco, porkrelated products, entertainment (casinos, gambling and pornography), weapons and defence, conventional financial services (such as banking and insurance) and biotechnology companies involved in human/animal genetic engineering) and a financial ratio screen having regard to debt, cash and interest-bearing assets, accounts receivables and such.Once the basket has been identified, Islamic investors could invest in the companies in the basket knowing that they are fast-growing and meet Shariah criteria.&nbsp;<em>This article was first published in Islamic Finance news Volume 15 Issue 30 dated the 24th July 2018.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5703</guid>
                        <pubDate>Thu, 26 Jul 2018 09:14:56 +0200</pubDate>
                        <title>La sintesi dei prospetti finanziari lunga al massimo sette pagine </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sintesi-prospetti-finanziari-massimo-sette-pag</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>Gli standard tecnici elaborati dall’Esma in attesa dell’adozione dalla Ue</h1><h2>Accolta la richiesta di una maggiore elasticità avanzata dagli stakeholders</h2>La European market securities regulation (Esma), al fine di attuare il cosiddetto Regolamento prospetto (Regolamento Ue 2017/1129), che disciplina la redazione dei prospetti informativi per l’ammissione di titoli alle negoziazioni su mercati regolamentati e le offerte al pubblico, ha recentemente elaborato i tecnhical standards (si veda «Il Sole 24 Ore» del 20 luglio) concernenti vari aspetti regolatori (Esma 31-62-1002 del 17 lu- glio 2018).L’approvazione dei technical standards è avvenuta a valle di una consultazione pubblica con gli stakeholders del settore, che ha consentito all’Esma di ponderare le varie opzioni in gioco. Tuttavia, resta in linea generale confermato l’impianto originario, seppur con talune precisazioni.<img class=" wp-image-10284 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/07/20180726_S24O_LUP.jpg" alt width="398" height="568">I technical standards dell’Esma disciplinano innanzitutto le informazioni finanziarie fondamentali relative all’emittente che in base al Regolamento prospetto dovranno essere contenute nella nota di sintesi (articoli 2-9). In questo senso, l’Esma ha stabilito un set informativo minimo per le diverse categorie di emittenti e strumenti finanziari, assicurando comunque la possibilità di inserire informazioni ulteriori a discrezione dell’emittente, nonché la possibilità di inserire i cosiddetti indicatori alternativi di performance, assecondando così quanto emerso durante la consultazione nel quale è emerso l’impulso verso una maggiore flessibilità per gli emittenti nella scelta di quali informazioni aggiuntive inserire, lasciando loro libertà in merito, fermo restando il massimo di sette pagine della nota di sintesi. L’Esma ha, dunque, rimosso il numero massimo di informazioni finanziarie fondamentali che possono essere inserite “sua sponte” da ciascun emittente.Per il resto, viene confermata l’impostazione originaria, che prevede anche la possibilità di utilizzare misure alternative nel caso in cui le informazioni obbligatorie non siano applicabili.Più ridotto e meramente tecnico è stato l’intervento dell’Esma in tema di leggibilità automatica dei dati (articoli 10-11), che rende possibile la classificazione dei prospetti nel meccanismo di stoccaggio utilizzato dalla stessa Esma per pubblicare i prospetti.Più incisiva è la disciplina dei regulatory technical standards in tema di diffusione della “pubblicità” (articoli 12-15), come previ- sta dall’articolo 22 del Regolamento Prospetto.L’Esma ha specificato come le comunicazioni pubblicitarie debbano contenere un rinvio al prospetto e ha indicato alcune avvertenze che dovranno essere contenuti nella documentazione pubblicitaria. Tale misura è stata criticata in quanto superflua o limitante le modalità pubblicitarie, se non controproducente nell’ottica di una maggior chiarezza per gli investitori, ma viene conservata dall’Esma anche nella versione definitiva nell’ottica di una miglior tutela degli investitori retail.Ancora, l’Esma prevede, in caso di pubblicazione di un supplemento al prospetto dovuta a novità o errori nella versione preesistente, la corrispondente pubblicazione di una versione corretta dei documenti pubblicitari. L’Esma conferma poi la necessità che gli annunci pubblicitari siano coerenti con il Prospetto.I tecnhical standards hanno affrontato anche la questione dei supplementi al prospetto (articoli 16), specificando in quali situazioni ci si trovi in presenza di un fatto nuovo significativo, errore o imprecisione rilevanti a tali fini.Rispetto a tale tema, l’Esma ha precisato che il diritto di revoca degli ordini garantito dall’articolo 23, comma 2 del Regolamento prospetto è applicabile solo alle offerte al pubblico.Per il resto, l’Esma ha mantenuto la casistica già precedentemente in vigore (articolo 2 del Regolamento UE 382/2014 che ha integrato la direttiva 2003/71/ CE), soddisfacendo gli auspici di continuità normativa degli stakeholders che hanno partecipato alla consultazione.Ulteriori ipotesi sono state previste nel caso di pubblicazione di dati previsionali e cambiamenti inerenti le affermazioni sul capitale circolante.La consultazione non ha infine inciso sulle proposte regole in tema di pubblicazione, che continuano a riguardare solo la pubblicazione su siti online, ferma restando l’importanza del monitoraggio dei cambiamenti tecnologici in corso.Il progetto circa gli Rts di cui sopra è stato inoltrato da Esma alla Commissione Europea ai fini dell’adozione degli stessi.&nbsp;Tratto da il Sole 24 Ore - Norme &amp; Tributi]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5704</guid>
                        <pubDate>Tue, 24 Jul 2018 11:12:25 +0200</pubDate>
                        <title>Il rompicapo delle regole cinesi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/regole-cinesi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tre avvocati italiani che scrivono e leggono il cinese mandarino. È il team di Nctm a Shanghai, presente in Cina dal 2010. Alla loro porta bussano imprese piccole, medie e grandi dei più svariati settori, dalla meccanica all'agroalimentare, passando per la logistica e la moda. «Offriamo - dice Enrico Toti, consulente del desk China - una tutela legale per avvicinare questo mercato in modo efficace e certo». Districarsi tra una normativa in continua evoluzione non è facile ed è cruciale per pianificare investimenti. «Chi intende esportare qui - spiega Toti - deve prestare attenzione, solo per fare alcuni esempi, alla tutela del marchio e della proprietà intellettuale, agli accordi commerciali di non concorrenza, a quelli contrattuali, alle certificazioni da adottare. Chi invece punta a una presenza più stabile deve avere ben presente il continuo mutamento delle regole sulla presenza di aziende straniere, i controlli e la reportistica da compilare, a intervalli regolari, il rispetto della normativa ambientale». Un vero rompicapo.Tratto da il Sole 24 Ore – .export</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5706</guid>
                        <pubDate>Mon, 23 Jul 2018 10:15:41 +0200</pubDate>
                        <title>Il credito della precedente posizione Iva si può recuperare attraverso la «&lt;i&gt;branch&lt;/i&gt;»</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/credito-precedente-posizione-iva-branch</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Un soggetto non residente può recuperare attraverso la stabile organizzazione il credito Iva maturato in capo alla precedente posizione Iva. La chiusura della partita Iva e la contestuale costituzione della stabile organizzazione è infatti assimilabile, anche dal punto di vista dichiarativo, alla trasformazione.</p><h1>La prassi e la giurisprudenza</h1><img class=" wp-image-10267 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/07/20180723_QdF_Carucci.jpg" alt width="356" height="313">L’agenzia delle Entrate ha da tempo risolto in senso positivo i dubbi circa la possibilità di far confluire nella stabile organizzazione di un non residente le posizioni debitorie e creditorie riferibili alla precedente posizione Iva di identificazione diretta, senza ricorrere, quindi, alla procedura di rimborso dell’eccedenza del credito Iva maturata dalla medesima posizione di identificazione diretta (risoluzione 108/E/2011).Del resto, la Corte di giustizia nella sentenza nella causa C-244/08 aveva evidenziato che la modalità di restituzione dell’Iva, mediante detrazione o rimborso, dipende dal luogo in cui è stabilito il soggetto passivo. Se il rimborso dell’Iva viene effettuato per i soggetti passivi che non sono stabiliti all’interno del paese o della Comunità e, a tal fine, per qualificarsi come soggetto passivo non stabilito è necessaria l’assenza dei criteri di collegamento con lo Stato in cui s’intende chiedere il rimborso, ne consegue che chi ha istituito in Italia una stabile organizzazione deve essere considerato un soggetto ivi stabilito, ed in quanto tale è legittimato a recuperare l’Iva esercitando la detrazione senza che rilevi la circostanza che tale credito Iva sia relativo ad operazioni che lo stesso soggetto passivo ha effettuato con la partita Iva di identificazione diretta successivamente cessata.<h1>Gli adempimenti dichiarativi</h1>La chiusura della partita Iva relativa all’identificazione diretta del soggetto non residente e la contestuale costituzione di una stabile organizzazione italiana può essere assimilata ad una trasformazione sostanziale soggettiva in cui si riscontra una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti. Pertanto, qualora ad esempio, la trasformazione sia avvenuta prima della data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno solare precedente alla trasformazione stessa, la stabile organizzazione (soggetto avente causa) e tenuta a presentare tale dichiarazione Iva per conto della posizione da identificazione diretta (soggetto dante causa), indicando nel riquadro contribuente i dati del soggetto non residente e nel riquadro dichiarante i dati della stabile organizzazione medesima riportando il codice carica «9».La stabile organizzazione, inoltre, è tenuta a presentare la dichiarazione Iva relativa all’anno solare nel corso del quale è avvenuta la trasformazione, con l’indicazione di tutte le operazioni riferibili, per quell’anno, all’attività svolta dalla stessa, nonché di quelle poste in essere dalla posizione da identificazione diretta nella frazione d’anno anteriore al momento di efficacia della trasformazione. Come confermato anche dall’Agenzia, lo schema in esame si applica anche nell’ipotesi in cui il soggetto non residente abbia operato tramite un rappresentante fiscale.&nbsp;Tratto da <a href="http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/imposte-indirette/2018-07-19/il-credito-precedente-posizione-iva-si-puo-recuperare-attraverso-branch-125108.php?uuid=AEp9h8NF&amp;fromSearch" target="_blank" rel="noreferrer noopener">il Sole 24 Ore - il Quotidiano del Fisco</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5707</guid>
                        <pubDate>Fri, 20 Jul 2018 10:31:24 +0200</pubDate>
                        <title>Enrico Letta: «Asean, tempo di investire»</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/enrico-letta-asean-tempo-di-investire</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Non è più un optional, ma è diventata una vera necessità quella di diversificare sempre più l'export rispetto ai tradizionali Paesi-partner avanzati di sbocco, in direzione delle aree che crescono maggiormente e dove le potenzialità inespresse sono più alte: tra queste, spicca la regione Asean, ossia i 10 Paesi del sud-est asiatico (Thailandia, Indonesia, Filippine, Malaysia, Brunei, Vietnam, Cambogia, Laos, Singapore, Myanmar). il cui sviluppo medio annuale intorno al 5-6% l'anno si coniuga a una complessiva stabilità. E' il messaggio di Enrico Letta, presidente dell'Associazione Italia-Asean, nel commentare le ultime indicazioni sugli sviluppi delle relazioni economiche nei due sensi. Dinamiche che vedono tra l'altro un quasi-azzeramento del deficit commerciale dell'Italia: l'anno scorso il nostro export e' salito da 7,2 a 7,9 miliardi (+9,7%), contro un import cresciuto dell'1,8% a 8 miliardi. Anche alla luce delle tensioni commerciali innescate dall'America di Donald Trump, insomma, appare imperativo “guardare alle opportunità che offre l'Asia ed in particolare la regione del Sud-est asiatico, che conta quasi 650 milioni di abitanti”. Il trend di incremento dell'interscambio è già evidente, continua l’ex premier Letta, ma «ci sono tutte le condizioni perché possa accelerare, tanto più che l'Asean ancora conta solo per l'1,9% dell'export italiano: pur sempre seconda in Asia dopo la Cina, ma da esplorare in tutte le sue potenzialità».<img class=" wp-image-10260 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/07/20180720_S24O_Asean-1.png" alt width="332" height="184">Tra i settori più interessanti per il nostro sistema produttivo, secondo Letta, c'è anzitutto la meccanica strumentale, in quanto si tratta di Paesi che cercano di salire nella catena del valore e puntano sulla trasformazione delle materie prime. In secondo luogo, il comparto delle infrastrutture sta registrando un forte sviluppo, che può incontrare la tradizione expertise di imprese italiane sui grandi lavori e sprigionare eventuali sinergie con alcuni comparti del made in Italy. Spicca poi il settore dei consumi, nel contesto dell''«espansione di una classe media che vuole certificare il nuovo status socioeconomico acquisito con l'acquisto e la fruizione di beni di importazione, non solo di lusso, come ad esempio l'intero sistema-casa italiano». Letta osserva inoltre che i tre anni di lavoro dell'associazione, congiuntamente a ministeri, Confindustria e altri soggetti, hanno confermato una maggiore consapevolezza anche presso le istituzioni dell'importanza dell'Asean per il sistema-Italia: «E' un motivo di soddisfazione, che comunque ci rende consapevoli di quanto occorra fare di più».L'Associazione ha promosso martedì scorso un convegno a Milano intitolato “Crescita e stabilità nei 10 Paesi Asean”, presso la sede dello studio legale <strong>Nctm</strong>, che opera da circa un decennio nei Paesi dell'Asia-Pacifico (con un ufficio a Shanghai che coordina l'attività nella regione). Secondo l'avv. <strong>Paolo Montironi</strong>, senior partner di Nctm, «nei 10 Paesi dell'Asean i punti di forza e le opportunità, dal punto di vista delle imprese italiane, superano di gran lunga i rischi e i punti di debolezza. Ma sono ancora troppo poche le nostre aziende che esportano ed operano in quei mercati. Il nostro impegno è quello di accompagnarle, anche sfruttando le opportunità finanziarie che l'Asian Infrastructure Investment Bank e l'Asia Development Bank mettono a disposizione». «I Paesi Asean – aggiunge - rappresentano, per le aziende italiane, un ambiente giuridico sostanzialmente favorevole in cui operare. Alcuni Paesi ex colonie europee, si basano su un modello di Civil Law, gli altri, a maggioranza musulmana, su un modello Muslim Law, ma con assoluta consuetudine alla cd. “lex mercatoria” internazionale. Tutti hanno una base giuridica “codicistica” che offre garanzie nell'applicazione delle norme e nei possibili contenziosi».&nbsp;<em>Tratto da <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-07-19/enrico-letta-asean-tempo-investire-113556.shtml" target="_blank" rel="noreferrer noopener">il Sole 24 Ore</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5709</guid>
                        <pubDate>Thu, 19 Jul 2018 04:36:07 +0200</pubDate>
                        <title>Per i soggetti Oic crediti al valore di presumibile realizzo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/per-i-soggetti-oic-crediti-al-valore-di-presumibile-realizzo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tra le modalità di contabilizzazione dei crediti previste nel principio contabile nazionale e quelle disciplinate nei principi internazionali rimangono ancora delle differenze significative.</p><h1><img class=" wp-image-10251 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/07/20180719_iQdF-Carucci.png" alt width="215" height="276">La valutazione in ambito Oic</h1>In ambito nazionale i crediti devono essere valutati al valore di presumibile realizzo e l’eventuale svalutazione deve essere rilevata nell’esercizio in cui si ritiene probabile che il credito abbia perso valore (modello delle «perdite sostenute»).Il principio contabile prevede che tale valutazione si fondi sulla verifica della sussistenza di determinati indicatori quali, ad esempio, una violazione del contratto, un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale, significative difficoltà finanziarie del debitore, la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria e la presenza di dati osservabili che indichino l’esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un credito, ivi incluso, condizioni economiche nazionali o locali sfavorevoli o cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni economiche del settore economico di appartenenza del debitore.<h1>Il modello Ifrs delle perdite attese</h1>Secondo quanto previsto nel paragrafo 5.5. del principio contabile internazionale Ifrs 9 Strumenti finanziari, in bilancio deve essere rilevato un fondo a copertura anche delle perdite attese su crediti. Il modello di valutazione delle «perdite attese», peraltro, è uno degli effetti più rilevanti dell’adozione di questo principio che, in sintesi, richiede di rettificare il valore dei crediti, anche se performing, in relazione alle aspettative sul rischio di credito dei singoli (o gruppi di) crediti. Contabilmente, dunque, per tutti i crediti per i quali vi sia stato un aumento significativo del rischio di credito successivo alla rilevazione iniziale andranno stimate e contabilizzate le perdite attese lungo tutta la vita del credito mentre per i crediti performing la stima riguarda un periodo di dodici mesi.<h1>La cancellazione dei crediti</h1>Passando al tema della derecognition o cancellazione dei crediti, si rileva un sostanziale allineamento sulla scelta del criterio fondamentale per determinare se cancellare o meno il credito dal bilancio (trasferimento sostanziale di tutti i rischi inerenti il credito). Tuttavia, vale la pena di evidenziare che se le regole Ifrs fanno riferimento al concetto generale di trasferimento dei rischi e benefici relativi al credito, nel principio nazionale il riferimento è limitato ai rischi. In ambito Oic, infatti, si è ritenuto di dover privilegiare l’esposizione della società ai rischi inerenti al credito come elemento fondamentale nella scelta del modello di contabilizzazione nonché di rendere il più possibile agevole la ricostruzione del corretto trattamento contabile nei casi in cui, in virtù delle clausole che regolano il contratto di cessione, al trasferimento dei rischi non corrisponda il trasferimento dei benefici.Un’ulteriore differenza che deriva dall’esigenza di semplificazione, è rappresentata dalla non introduzione in ambito Oic di un modello contabile ad hoc per le cessioni di crediti che comportano il trasferimento parziale dei rischi, rispetto al quale gli Ias impongono di considerare l’ulteriore elemento del trasferimento del controllo (capacità del cessionario di rivendere il credito acquistato) al fine di valutare la possibilità di una cancellazione parziale del credito, secondo il criterio del continuing involvement (coinvolgimento residuo).&nbsp;Tratto da <a href="http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/societa-e-bilanci/2018-07-16/per-soggetti-oic-crediti-valore-presumibile-realizzo-212015.php?uuid=AENKumMF&amp;fromSearch" target="_blank" rel="noreferrer noopener">il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5712</guid>
                        <pubDate>Thu, 12 Jul 2018 08:19:45 +0200</pubDate>
                        <title>Per super e iper ammortamenti la proroga incide su Redditi 2018</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/per-super-e-iper-ammortamenti-la-proroga-incide-su-redditi-2018</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con i modelli Redditi 2018, debutta l'indicazione della maggiorazione relativa agli iperammortamenti.L'iperammortamento trova spazio nel quadro RF al rigo RF55. In particolare, con il codice 55 deve essere indicato il maggior valore (150%) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi agevolabili effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.Viene inoltre introdotto il codice 58 che recepisce la proroga, prevista dalla legge di Bilancio 2018, della disciplina. In particolare, deve essere indicato il maggior valore (150%) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.</p><h1><img class="wp-image-10212 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/07/20180711_QdF-NeT.png" alt width="321" height="456">Maggiorazione beni immateriali</h1>Sempre nel quadro RF al rigo RF55, sono previsti i codici per l'indicazione della maggiorazione, correlata all'iperammortamento, relativa all'acquisizione beni immateriali e, per i soggetti “non solari”, della fruizione della sua proroga.In particolare, con il codice 56, deve essere indicato il maggior valore (40%) delle quote diammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di investimenti in beni immateriali strumentali agevolabili effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.Con il codice 59, inoltre, viene recepita la proroga, prevista dalla legge di Bilancio 2018, della disciplina in esame.In particolare, deve essere indicato il maggior valore (40%) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 , ovvero entro il 31 dicembre 2019 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.<h1>Superammortamenti</h1>Anche il superammortamento, per i contribuenti titolari di reddito di impresa, deve essere indicato nel quadro RF al rigo RF55. In particolare, con il codice 50 deve essere indicato il maggior valore (40%) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali agevolabili effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.Con il codice 57 viene recepita la proroga, prevista dalla legge di Bilancio 2018. Deve essere indicato il maggior valore (30%) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti agevolabili effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 giugno 2019 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.&nbsp;<em>Tratto da<a href="http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art//2018-07-10/per-super-e-iper-ammortamenti-proroga-incide-redditi-2018--203343.php?uuid=AE2CnyJF" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> il Sole 24 Ore - Norme e Tributi</a></em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5714</guid>
                        <pubDate>Wed, 11 Jul 2018 07:01:32 +0200</pubDate>
                        <title>Dopo il decreto del Mise si prosegua con la creazione di uno spazio giuridico per le pmi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dopo-il-decreto-del-mise-mf</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><img class="wp-image-10195 alignright" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/07/20180711_ItaliaOggi7Plattner.jpg" alt width="312" height="393">Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale pochi giorno or sono del decreto del Mise sono divenuti operativi gli incentivi fiscali volti a ridurre le spese di quotazione delle Pmi (un credito di imposta sino a 250 mila euro), si è forse chiusa la fase di provvedimenti normativi emanati nell’ambito dell’ambizioso progetto di riforme meglio note come Industria 4.0. A dire il vero manca forse ancora un tassello ossia il Decreto interministeriale che individua le modalità di attuazione delle agevolazioni fiscali previste per gli investimenti nelle cosiddetta Pmi innovative, ma dovrebbe essere questione di poco tempo una volta ottenuta la luce verde da parte di Bruxelles.Il bilancio di questo primo pacchetto di provvedimenti pare più che positivo. Il numero di startup innovative è in costante crescita e a fine 2017 erano 8.315 (+25% rispetto al 2016 e +74% rispetto al 2015).[...]&nbsp;Tratto da <a href="https://www.milanofinanza.it/news/dopo-il-decreto-del-mise-si-prosegua-con-la-creazione-di-uno-spazio-giuridico-per-le-pmi-201807102114538212" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Milano Finanza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5725</guid>
                        <pubDate>Wed, 20 Jun 2018 05:47:58 +0200</pubDate>
                        <title>Iva sul «valore normale» da cessione nella permuta di servizi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/iva-sul-valore-normale-da-cessione-nella-permuta-di-servizi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nelle permute di servizi non è sempre facile individuare il momento in cui i due contraenti devono emettere le rispettive fatture. Per operazioni permutative si intendono quelle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate in cambio di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi. Si tratta, pertanto, di transazioni in cui il corrispettivo della cessione/prestazione non è rappresentato da una somma di denaro, come avviene normalmente, bensì da un’altra cessione/prestazione. Da ciò ne deriva che, ai fini Iva, sono applicabili regole peculiari che riguardano la determinazione della base imponibile e l’individuazione del momento impositivo.</p><h1>La base imponibile</h1><img class="wp-image-10008 alignright" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/06/20180620_QdF_IvaNormale.jpg" alt width="330" height="240">Le operazioni permutative si considerano, ai fini Iva, come operazioni autonome, pertanto, le singole cessioni/prestazioni che le compongono devono essere esaminate distintamente ai fini dell’individuazione del trattamento Iva applicabile anche con riferimento alla determinazione della base imponibile.In relazione a quest’ultimo aspetto, l’articolo 13, comma 2, lettera d) del Dpr 633/1972, stabilisce che la base imponibile è costituita dal «valore normale» dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni permutative. In particolare, l’Iva è applicata sul «valore normale» del bene/servizio ceduto anziché del bene/servizio ricevuto.<h1>Il momento impositivo</h1>Con riferimento al momento impositivo, cioè al momento in cui sorge l’obbligo in capo a ciascun contraente di emettere la propria fattura, nella permuta di beni mobili lo stesso è univocamente individuabile, per entrambe le cessioni, nel momento della prima consegna o spedizione.Nella permuta di servizi, invece, l’esatta individuazione del momento a partire dal quale devono essere emesse le fatture non risulta sempre di univoca e facile individuazione. Si ricorda, a tal fine, che ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Dpr 633/1972, il momento impositivo per le prestazioni di servizi è rappresentato dal pagamento del corrispettivo. Secondo la norma di comportamento n. 150 dell’Adc di Milano nella permuta di servizi, il momento in cui sorge l’obbligo di emettere fattura coincide con il ricevimento da parte di uno dei due contraenti del servizio reso dalla controparte. In particolare, in tale momento, sorge l’obbligo di fatturazione per il contraente che ha ricevuto per primo il servizio (ed è quindi stato pagato), indipendentemente dall’avvenuta esecuzione della propria prestazione, mentre, il soggetto che ha reso il servizio per primo è obbligato ad emettere fattura solo successivamente, dopo aver ricevuto a sua volta il servizio da parte dell’altro contraente.Secondo quanto sostenuto dall’agenzia delle Entrate nella risoluzione 331/2008, con riferimento ad una particolare permuta di spazi pubblicitari con viaggi organizzati, invece, l’obbligo di emettere la fattura scatta, per entrambe le prestazioni, con l’esecuzione della seconda prestazione. Tuttavia, tale momento deve essere inteso come termine ultimo entro il quale i contraenti possono emettere la propria fattura, senza quindi impedire a colui che ha effettuato per primo la prestazione di emetterla prima.L’Amministrazione finanziaria si è espressa anche con riferimento alla permuta di servizi ad esecuzione differita, precisando che l’obbligo di fatturazione sorge, per entrambe le prestazioni, al momento della conclusione della prestazione ad esecuzione non immediata (risoluzione 75/2000).&nbsp;&nbsp;<em>Tratto da&nbsp;<a href="http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/imposte-indirette/2018-06-15/iva-valore-normale-cessione-permuta-servizi-225634.php?uuid=AEBcHN7E" target="_blank" rel="noreferrer noopener">il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</a></em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5727</guid>
                        <pubDate>Mon, 18 Jun 2018 06:46:08 +0200</pubDate>
                        <title>Ip, per cantanti e attori l&#039;immagine conta più di tutto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ip-per-cantanti-e-attori</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Cantanti, attori, sportivi e persino registi e autori. Sempre più spesso i professionisti dello spettacolo e dello sport si affidano agli studi legali per tutelare la propria immagine e il proprio nome, che in alcuni casi è diventato anche un marchio commerciale.È recente la vicenda che ha visto coinvolta la nota cantante Shakira, che proprio in Italia è stata protagonista di una vicenda legata al suo nome.La Commissione dei ricorsi presso i l Ministero dello sviluppo economico ha accolto il ricorso presentato da Shakira Isabel Mebarak, rifiutando la registrazione da parte di un terzo di un marchio per articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria, confondibile con il marchio Shakira, registrato precedentemente dalla cantante. A seguire l'artista è stato l'avvocato <strong>Paolo Lazzarino</strong>, partner di <strong>Nctm</strong>, che ha confermato <img class=" wp-image-9991 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/06/20180618_ItaliaOggi_IP.jpg" alt width="380" height="559">come spesso gli artisti «subiscono utilizzi non autorizzati della propria immagine e del proprio nome a fini commerciali. Sono infatti frequenti usurpazioni sia dell'immagine, sia del nome dell'artista. Basti pensare ai prodotti di merchandising contraffatti o a iniziative commerciali parassitarie ove l'immagine dell'artista è, senza autorizzazione, spesa o subdolamente richiamata in pubblicità. Il diritto all'immagine di ciascuno trova protezione nell'articolo 10 del codice civile e negli articoli 96 e 97 della legge sul diritto d'autore (rd n. 633 del 1941). Il danno da utilizzo abusivo dell'immagine di un artista determina un danno patrimoniale normalmente calcolato dai Tribunali in misura almeno pari al prezzo che il terzo avrebbe dovuto pagare per ottenere il consenso dell'avente diritto. È consigliabile che il nome dell'artista, così come il nome della band, venga registrato come marchio per servizi di intrattenimento e per prodotti di merchandising (abbigliamento, accessori ecc.) per fruire della protezione di legge contro la contraffazione (ad esempio, Lady Gaga ha registrato come marchio non solo il proprio nome ma anche brand usati per accessori come «Eau de Gaga»). Anche nel caso in cui il nome dell'artista non venga registrato come marchio, il Codice della proprietà industriale (art. 8.3) comunque riserva alla persona nota l'uso e la registrazione del proprio nome come marchio. Non mancano poi casi estremi in cui il volto dell'artista stesso è stato registrato come marchio: è il caso di Gene Simmons, bassista dei Kiss, che detiene in Usa un marchio a protezione del suo trucco di scena, divenuto marchio di fabbrica del gruppo, che ritrae il viso dell'artista con l'occhio sormontato dal disegno di una stella».&nbsp;(...)&nbsp;<a href="https://www.italiaoggi.it" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Italia Oggi 7</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5728</guid>
                        <pubDate>Thu, 14 Jun 2018 05:17:48 +0200</pubDate>
                        <title>Investimenti immobiliari iscritti al costo in bilancio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/investimenti-immobiliari-iscritti-al-costo-in-bilancio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nonostante il recente aggiornamento dell’Oic 16 immobilizzazioni materiali, tra le modalità di contabilizzazione degli immobili previste nel principio contabile nazionale e quelle ammesse nei principi internazionali rimangono ancora delle differenze significative.<img class=" wp-image-9966 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/06/20180614_QdF_Immobili.jpg" alt width="306" height="255">Le divergenze tra i due impianti contabili assumono particolare rilevanza in occasione della first time adoption oppure di operazioni straordinarie qualificabili come business combinations ai sensi dell’Ifrs 3. Se in ambito nazionale qualsiasi tipologia di immobile, diversa da quelli «merce», è contabilizzata secondo le regole previste dall’Oic 16 per le immobilizzazioni materiali, in ambito Ias/Ifrs gli immobili ad uso del proprietario sono distinti dagli investimenti immobiliari. La distinzione tra le due categorie si fonda sull’indipendenza del bene rispetto alle altre attività del soggetto e sull’autonomia dei flussi reddituali.Un immobile da cui derivano canoni di locazione e/o che è detenuto in vista di un aumento del suo valore, ad esempio, è indipendente rispetto all’attività imprenditoriale che costituisce il <em>core business</em> del proprietario, genera flussi reddituali indipendenti da tale attività qualificandosi, pertanto, come investimento immobiliare da rilevarsi secondo le regole dettate dallo Ias 40.Si qualificano, invece, come immobili ad uso del proprietario, da rilevarsi secondo le indicazioni dello Ias 16, gli immobili utilizzati nella produzione o nella fornitura di beni o servizi, gli immobili affittati a dipendenti e gli immobili utilizzati per scopi amministrativi.</p><h6>Gli immobili ad uso del proprietario</h6>Tale ultima tipologia di immobili deve essere iscritta originariamente al costo mentre per la valutazione successiva è previsto il modello del costo – analogo a quello previsto dall’Oic - o quello della rideterminazione del valore («Revaluation model»). Secondo tale modello, un’attività il cui fair value può essere attendibilmente determinato deve essere iscritto a un valore pari al suo fair value alla data della rideterminazione di valore al netto di qualsiasi successivo ammortamento accumulato e di qualsiasi successiva perdita per riduzione di valore accumulata. Nel caso sia applicato il modello della rideterminazione del valore, dunque, se il valore dell’immobile è rideterminato, ogni ammortamento accumulato alla data della rideterminazione è rideterminato proporzionalmente alla rettifica nel valore contabile lordo dell’immobile, in modo che il valore contabile netto dell’immobile dopo la rideterminazione equivalga al suo valore rideterminato.Proviamo a proporre un esempio.<ul> <li>Valore contabile lordo immobile: 100;</li> <li>fondo ammortamento: 50;</li> <li>valore contabile netto: 50;</li> <li>fair value: 75;</li> <li>valore contabile lordo post rideterminazione: 150;</li> <li>fondo ammortamento post rideterminazione: 75.</li></ul><p>Il principio prevede che l’entità debba scegliere la contabilizzazione con il modello del costo ovvero con il modello della rideterminazione del valore e applicare quel principio a una intera classe di immobili.</p><h6>Gli investimenti immobiliari</h6>Secondo quanto previsto dallo Ias 40, l’investimento immobiliare è rilevato inizialmente al costo mentre per la valutazione successiva sussiste la scelta (una volta effettuata essa deve essere applicata a tutti gli immobili) tra costo e fair value.Con la contabilizzazione al costo – analogamente a quanto previsto dagli Oic - l’immobile è iscritto in bilancio al costo al netto dell’ammontare complessivo degli ammortamenti effettuati e delle eventuali perdite per riduzione durevole di valore rilevate a conto economico. Con la valutazione al fair value l’immobile è iscritto in bilancio al valore di mercato alla data di riferimento del bilancio, gli utili e le perdite derivanti dalla valutazione al fair value sono imputati a conto economico mentre gli ammortamenti non sono rilevati.In ambito Oic, invece, sia gli immobili strumentali che quelli «patrimonio» possono essere iscritti solo al costo - eventualmente rivalutato in forza di specifiche previsioni legislative - e sono sempre soggetti ad ammortamento.&nbsp;<em>Tratto da </em><a href="http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/societa-e-bilanci/2018-06-12/immobili-strumentali-iscritti-costo-bilancio-222337.php?uuid=AEUkgF5E" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5741</guid>
                        <pubDate>Mon, 04 Jun 2018 07:04:11 +0200</pubDate>
                        <title>Società di capitali, test sulla nomina degli organi di controllo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/societa-capitali-test-nomina-organi-controllo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In questi mesi si riuniscono i soci per l’approvazione del bilancio delle società con esercizio coincidente con l’anno solare e, con l’occasione, in molti casi, per provvedere a rinnovare o a nominare per la prima volta i relativi collegi sindacali. È bene dunque fare il punto sulle regole che disciplinano i casi in cui vi sia la possibilità di attribuire al collegio la revisione legale dei conti per le società per azioni e l’obbligo della nomina dell’organo di controllo o di un revisore legale per le società a responsabilità a limitata.</p><h6>Società per azioni</h6>Nelle società per azioni la nomina del collegio sindacale è sempre obbligatoria e, secondo quanto previsto dall’articolo 2397 del Codice civile, almeno uno dei tre (o cinque) membri effettivi ed uno dei supplenti devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. Per quanto riguarda la revisione legale, l’articolo 2409-bis del Codice civile prevede che sia esercitata da un revisore o da una società di revisione iscritti nell’apposito registro, con la sola eccezione delle società non tenute alla redazione del bilancio consolidato ed il cui statuto preveda che la revisione sia, invece, esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale deve essere interamente costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.Nelle società quotate e nelle banche, nonché in tutti gli altri enti di interesse pubblico, come definiti nell’articolo 16 del Dlgs 39/2010, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, in quelle che controllano enti di interesse pubblico ed infine nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.<h6><img class=" wp-image-9845 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/06/20180604_QdF-Srl.jpg" alt width="307" height="330">Società a responsabilità limitata</h6>Nelle società a responsabilità limitata l’articolo 2477 del Codice civile prevede che la nomina dell’organo di controllo o del revisore sia obbligatoria nei casi in cui la società:a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo 2435-bis del Codice civile per la redazione del bilancio in forma abbreviata (totale attivo pari a 4.400.000 di euro; ricavi pari a 8.800.000 euro e numero medio dipendenti 50 unità).I casi in cui è obbligatorio nominare il collegio sindacale nelle Srl aumenteranno con l’emanazione dei decreti attuativi della legge 155/2017 che, con lo scopo di prevenire le crisi d’impresa, ha abbassato le soglie ad oggi previste nel codice civile. Attualmente l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore ricorre nel caso in cui vi sia l’obbligo di redazione del bilancio consolidato e quindi qualora la controllante (unitamente alle controllate), abbia superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti dimensionali:•totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 17.500.000 euro;•ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 35.000.000 euro;•dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 250 unità.Devono in ogni caso redigere il bilancio consolidato - e dunque nominare l’organo di controllo - le società controllate o controllanti un ente di interesse pubblico (articolo 16 del Dlgs 39/2010).L’obbligo di nomina scatta, ad esempio, per tutte le società a responsabilità limitata che controllano una società per azioni (lettera b).L’obbligo di nomina per superamento dei limiti del bilancio abbreviato decorre dalla data di approvazione del bilancio del secondo esercizio consecutivo nel quale sono stati superati almeno due dei limiti dimensionali sopra citati e cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati (lettera c). Se l’assemblea non dovesse provvedere, alla nomina provvederà il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.Ai fini dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo non assume alcuna rilevanza l’ammontare del capitale sociale.Infine, se la nomina non è obbligatoria, resta la facoltà, stabilita dall’articolo 2477 del Codice civile, comma 1, di prevedere nell’atto costitutivo la nomina di un revisore o di un organo di controllo costituito, salva diversa previsione dello statuto, da un solo membro.&nbsp;&nbsp;<em>Tratto da&nbsp;il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5744</guid>
                        <pubDate>Wed, 30 May 2018 04:54:27 +0200</pubDate>
                        <title>Still hoping for an Italian sovereign Sukuk issuance</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/still-hoping-for-an-italian-sovereign-sukuk-issuance</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><span lang="EN-GB">According to a recent press release of the Ministry of Finance, the value of Italian public real estate assets — some one million cadastral units with a surface of 325 million square meters — is in the region of EUR283 billion (US$331.78 billion). In terms of the type of assets, the large majority, approximately 77% with a value of some EUR217 billion (US$254.4 billion), are directly used by the public administration itself. </span></strong><span lang="EN-GB"><img class=" wp-image-9812 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/05/20180530_IFN_Padovani.png" alt width="373" height="257">This significant portfolio of assets and its value could be important for the two populist parties which got the majority of votes at the last general elections held on the 4th March 2018 and are now attempting to form a new government. In fact, according to the media, the political and economic program they are working on allegedly includes measures which would require additional financial resources in the region of EUR70-100 billion (US$82.07-117.24 billion). One way to find these additional resources could be leveraging on the public real estate portfolio. Of course, the disposal of such a portfolio would be the most preferable option as it would not trigger an increase of public debt, which is already above EUR2 trillion (US$2.34 trillion) and 120% of the Italian GDP, and therefore subject to the constraints of the EU. However, such a disposal could occur only within a medium to long-term timeframe, after proper actions to maximize the value of the assets have been taken, while the new fiscal policy would need to be funded at the outset. </span><span lang="EN-GB">With this in mind and considering the recently increasing interest for euro-denominated Islamic bond issuance, the question arises as to whether the idea of an Italian sovereign Sukuk issuance, backed by part of the public real estate portfolio, could be somehow revitalized. Such an idea was discussed in private circles and with decisionmakers a couple of years ago but it did not materialize at that time for various reasons, including the fact that Italy has had, over the last years, quite an easy access to traditional ways of funding in a low rate environment as a result of the European Central Bank quantitative easing policy. This policy is, however, due to come to an end in the coming months and if the state budget needs actually increase as a result of the new government’s fiscal program, it could be interesting for Italy to explore alternatives means of financing, for example, utilizing a small part of the real estate portfolio, which is now being used by the public administration, for a Sukuk Ijarah issuance, similar to what has already been done by other European countries. </span><span lang="EN-GB">Of course, the feasibility of such a project will depend very much on the attitude that the new decision-makers will take with regards to Islamic finance as a whole. But it must be considered that Turin, one of the Italian cities which is already governed by one of the two parties, has been home to a number of </span><span lang="EN-GB">initiatives dedicated to Islamic finance in recent years.</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>This article was first published in Islamic Finance news Volume 15 Issue 22 dated the 29th May 2018.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5746</guid>
                        <pubDate>Mon, 28 May 2018 09:13:44 +0200</pubDate>
                        <title>La fattura differita non sposta il momento di esigibilità dell’Iva</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fattura-differita-non-sposta-momento-esigibilita-iva</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Per chi eroga servizi nei confronti di clienti abituali può risultare operativamente più efficiente emettere una sola fattura differita mensile in luogo di tante fatture immediate quante sono le prestazioni effettuate. È il caso, ad esempio, delle imprese che svolgono attività di car sharing, di noleggio auto con conducente o dei soggetti che effettuano attività di intermediazione. Tale facoltà è prevista dall’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del Dpr 633/1972.<strong>La facoltà </strong><img class=" wp-image-9783 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/05/20180528_QdelFisco_FatturaDifferita.jpg" alt width="338" height="280">Per comprendere appieno i benefici di tale facoltà, giova ricordare che le prestazioni di servizi si considerano effettuate, ai fini dell’Iva, all’atto del pagamento del corrispettivo (articolo 6, comma 3, del Dpr 633/1972) e, quindi, in tale momento l’imposta diviene esigibile e scatta il conseguente obbligo di fatturazione. Tuttavia, in alcuni casi, in deroga a tale previsione, è possibile emettere nei confronti del medesimo cliente una fattura riepilogativa in un momento successivo a quello di effettuazione delle operazioni.In particolare, l’articolo 21 prevede che, in luogo delle singole fatture immediate, si possa emettere, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, una sola fattura cumulativa, recante il dettaglio delle operazioni poste in essere nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto.Si consideri, ad esempio, che un’impresa di car sharing abbia erogato e incassato nel mese di maggio dieci prestazioni nei confronti del medesimo cliente. In base alla regola generale, il prestatore dovrebbe emettere dieci fatture immediate al momento dei relativi incassi. Se, invece, l’impresa si avvale della facoltà in esame, in luogo di dieci fatture immediate, l’operatore può emettere e registrare entro il 15 giugno una fattura riepilogativa recante il dettaglio delle operazioni poste in essere a maggio. Inoltre è possibile emettere la fattura differita anche in caso di effettuazione di una sola operazione.<strong>Le condizioni </strong>Tuttavia, per poter ricorrere alla fattura differita e riepilogativa, è necessario che le prestazioni di servizi siano individuabili attraverso «idonea documentazione». La norma, però, non specifica né vincola il tipo di «documentazione» che può considerarsi «idonea» a tale scopo. Al riguardo, secondo quanto chiarito dalla circolare 18/E/2014, il contribuente, al fine di rendere individuabile la prestazione di servizio, può utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata in base alla peculiarità dell’attività svolta, purché dalla stessa sia possibile individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti. Può trattarsi, ad esempio, del documento attestante l’avvenuto incasso del corrispettivo, del contratto o della lettera d’incarico.<strong>Liquidazione Iva </strong>Tale disciplina rappresenta soltanto una semplificazione operativa, in quanto il differimento concerne il solo termine di fatturazione, e non anche il momento di esigibilità dell’imposta, che continua a coincidere con il momento di effettuazione delle operazioni. Tornando al precedente esempio, pertanto, l’Iva a debito derivante dalle fatture emesse in modalità differita e riepilogativa è computata nella liquidazione di maggio (e non in quella di giugno in cui la fattura è stata emessa e registrata).&nbsp;<em>Tratto da il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5751</guid>
                        <pubDate>Tue, 15 May 2018 08:55:30 +0200</pubDate>
                        <title>Fatturazione differita anche nei rapporti di mandato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fatturazione-differita-anche-nei-rapporti-di-mandato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da Eutekne</em></p><h5>Differenze nel flusso di fatturazione a seconda che il mandato sia con o senza rappresentanza</h5>In base a quanto disposto dall’art. 21 comma 4 lett. a) del DPR 633/72, come modificato dalla L. 228/2012, le imprese e gli esercenti arti e professioni soggetti ad IVA, hanno la facoltà di avvalersi della <strong>fatturazione differita</strong>, ossia di emettere fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.Ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72, ricordiamo che, in linea generale, le prestazioni di servizi si intendono effettuate al momento del pagamento del corrispettivo e le cessioni di beni mobili al momento della consegna o spedizione.L’<strong>opzione</strong> è ammessa per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da DDT o da altro documento idoneo ad identificare le parti nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso “idonea documentazione”.<img class=" wp-image-9689 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/05/Schermata-2018-05-15-alle-14.54.38.png" alt width="350" height="496">Riguardo a quest’ultimo requisito, il legislatore nazionale cosi come quello comunitario, non ha imposto<strong> specifici obblighi</strong> a carico degli operatori, pertanto l’Agenzia delle Entrate si è limitata a precisare (Circ. 24 giugno 2014 n. 18) che il contribuente potrà utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata peculiare al tipo di attività svolta, purché dalla stessa siano identificabili la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti (ad esempio, il documento di incasso del corrispettivo).In presenza delle condizioni stabilite per l’emissione della fattura differita, il documento emesso entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, può altresì riportare, <strong>cumulativamente</strong>, tutte le operazioni poste in essere nel mese solare precedente (sia che si tratti di cessioni di beni che di prestazioni di servizi) nei confronti del medesimo soggetto (c.d. fattura “riepilogativa”).Peculiare potrebbe risultare il caso in cui un soggetto conferisca un mandato <strong>con rappresentanza</strong> con contestuale mandato all’incasso, ad un mandatario, il quale vende a terzi una prestazione resa dal mandante. Non essendo le prestazioni immediatamente fatturate, in tale fattispecie:<ul> <li>il mandatario può emettere fattura differita e riepilogativa di tutte le commissioni riconosciute per le vendite da esso effettuate in nome e per conto del mandante nel mese precedente (l’operazione è rilevante ai fini IVA ex art. 3 comma 1 del DPR 633/72);</li> <li>il mandante può emettere fattura differita (ed eventualmente riepilogativa) nei confronti dei clienti/terzi sulla base del resoconto mensile predisposto dal mandatario in relazione agli incassi da quest’ultimo ricevuti.</li></ul><p></p><h6>Si tratta solo di una semplificazione documentale</h6>Diversamente, nel caso in cui le parti stipulino un contratto di <strong>mandato senza rappresentanza</strong> il flusso di fatturazione sarà il seguente:<ul> <li>il mandatario emetterà fattura (eventualmente differita e riepilogativa), nei confronti dei clienti/terzi per il servizio reso;</li> <li>il mandante emetterà fattura intestata al mandatario ed imponibile solo per l’ammontare pari al “prezzo” di vendita del servizio, al netto della provvigione che sarà esclusa ex art. 13, comma 2, lett. b del DPR 633/72 e non potrà essere fatturata quale prestazione di servizi autonoma (Ris. Agenzia delle Entrate 18 novembre 2003 n. 211).</li></ul><p>La fattura emessa in modalità differita ed eventualmente riepilogativa deve essere annotata nel <strong>registro delle vendite</strong>, ai sensi dell’art. 23 del DPR 633/72, entro il medesimo termine di emissione, ossia entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, ma con riferimento al mese precedente.La disciplina descritta, infatti, rappresenta soltanto una <strong>semplificazione documentale</strong>, in quanto il differimento riguarda il solo termine di fatturazione e non anche il momento di esigibilità dell’imposta, che continua a coincidere con il momento di effettuazione delle operazioni. Pertanto, l’IVA a debito derivante dalle fatture emesse in modalità differita è computata nella liquidazione del mese in cui l’operazione si intende effettuata ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72 a nulla rilevando il momento in cui la fattura è stata emessa e registrata.Qualora il contribuente si avvalga <strong>promiscuamente</strong> sia del sistema di fatturazione immediato sia differito e non riuscisse a garantire la registrazione nell’ordine della loro numerazione progressiva e cronologica, le fatture relative a ciascun sistema dovranno essere distintamente annotate in appositi sezionali (C.M. 31 ottobre 1974 n. 42; R.M. 28 ottobre 1977 n. 360056).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5760</guid>
                        <pubDate>Mon, 23 Apr 2018 11:35:06 +0200</pubDate>
                        <title>Digital360 completa l&#039;acquisizione del 51% di ServicePro Italy ed IQ Consulting</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/digital360-acquisizione-servicepro-iq-consulting</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da FTA Online</em>Digital360, società quotata sul mercato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia"), facendo seguito a quanto reso noto al mercato in data 6 marzo 2018 e 27 marzo 2018, comunica che si è perfezionata, in data 18 aprile 2018, l'acquisizione del 51% del capitale sociale di IQ Consulting S.r.l. ("IQC"), spin-off accademica attiva nel campo dell'Industria 4.0 e del Supply Chain Management, e del 51% del capitale sociale di ServicePro Italy S.r.l. ("ServicePro"), marketing agency "full service" specializzata nella realizzazione di eventi complessi e nella gestione di campagne di demand e lead generation.<img class=" wp-image-9485 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/04/20180423_Digital360.jpg" alt width="335" height="208">(...)Grazie al nuovo perimetro di consolidamento, il Gruppo Digital360 pone le basi per un importante ulteriore sviluppo nel 2018 e negli anni a venire. Le tre acquisizioni, infatti, rafforzano le competenze ed il posizionamento sul mercato in alcune aree strategiche del core business di Digital360: la marketing automation e i nuovi servizi di digital marketing outsourcing; l'industria 4.0 e la trasformazione digitale delle imprese industriali; la realizzazione di eventi complessi e la gestione di campagne di demand e lead generation. Digital360 è stata assistita dallo studio legale <strong>Nctm</strong>, nelle persone di <strong>Lukas Plattner</strong>, partner, <strong>Eleonora Sofia Parrocchetti</strong>, managing associate e<strong> Isabella Antolini</strong>, associate.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5762</guid>
                        <pubDate>Thu, 19 Apr 2018 04:48:47 +0200</pubDate>
                        <title>Doing business in Italy</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/doing-business-in-italy</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Raffaele Caldarone ha risposto a una serie di domande per Thomson Reuters, dove affronta sotto differenti punti di vista, l'approccio al business in Italia: dal sistema giuridico al panorama per gli&nbsp;investimenti esteri, comprese restrizioni, regolamenti e incentivi e veicoli commerciali.L'articolo riassume inoltre le leggi che regolano i rapporti di lavoro&nbsp;e fornisce una breve panoramica su Diritto della concorrenza, protezione dei dati, Sicurezza e Responsabilità.<a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/04/Doing-business-in-Italy.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Qui l'articolo completo in inglese</a>Testo tratto da <a href="https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/Document/I2ef12ae61ed511e38578f7ccc38dcbee/View/FullText.html?navigationPath=Search%2Fv1%2Fresults%2Fnavigation%2Fi0ad7401600000162d92e898e365fee00%3FNav%3DKNOWHOW_UK%26fragmentIdentifier%3DI2ef12ae61ed511e38578f7ccc38dcbee%26startIndex%3D1%26contextData%3D%2528sc.Search%2529%26transitionType%3DSearchItem&amp;listSource=Search&amp;listPageSource=91492b0c068c602129b36a7d432f6faf&amp;list=KNOWHOW_UK&amp;rank=1&amp;sessionScopeId=bf92be179481200057f2890fe405bd60f5efca1cdfd75669caac480663389089&amp;originationContext=Search+Result&amp;transitionType=SearchItem&amp;contextData=%28sc.Search%29&amp;navId=14E44E3981A378600F0D4E1E37BC771A&amp;comp=pluk" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Thomson Reuters Practical Law</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5766</guid>
                        <pubDate>Wed, 18 Apr 2018 03:38:17 +0200</pubDate>
                        <title>Italy: What next after the general elections?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italy-what-next-after-the-general-elections</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>At the recent general elections last March the majority of votes went to the two populist parties. It remains to be seen whether they will be able to form a government after a fierce fight during the electoral campaign. The deadlock parliament has raised the attention of investors and fund managers in particular, but the general sentiment is that there is no particular increase in the chances that Italy would leave the Eurozone.</strong><img class=" wp-image-9356 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/04/20180418_IFN.png" alt width="360" height="179">Commentators also noted that immediately after the elections, spreads on Italian bonds were only a few basis points wider which meant the market was not surprised by the election outcome. Of course the market does not like uncertainty and it will be crucial to understand which actions will be taken by the new government with respect to economic and fiscal policy.From an Islamic finance perspective it will be also very important to understand whether the parties supporting the new government will back the adoption of a dedicate tax regime to implement a level playing field along the lines of the draft law proposal which was put forward to the past parliament in 2017 and not adopted. The two parties winning the elections might have very different attitudes in this respect.But uncertainty may mean opportunities. Some of these could be found in the consolidation process which is happening in the Italian banking sector. Investors could look for instance at Monte dei Paschi di Siena (MPS), the oldest bank in the world and one of the largest Italian banks. In July last year the European Commission approved the precautionary recapitalization of MPS for a total amount of EUR8.1 billion (US$10 billion), which included a capital injection of EUR3.9 billion (US$4.81 billion) by the Italian state, as a result of which the Ministry of Finance is now the controlling shareholder of the bank. The European Commission has approved at the same time also the 2017-21 restructuring plan of the bank which has the aim to reach an adequate profitability level for the bank, and includes the disposal of the vast majority of the bad loan portfolio as of the 31st December 2016, for a total amount of EUR28.6 billion (US$35.29 billion) of GBV, by means of a securitization transaction to occur during the first half of 2018.So on the one hand there is a restructuring plan in place, which is consistent with the commitments the bank has vis-à-vis DG Comp and required by the Italian legislation. On the other hand there is an undertaking of the Italian State to dispose of all of its shares in MPS by the end of the restructuring period, ie within 2021. A detailed plan for the implementation of the sale must be submitted at the latest by December 2019.Islamic investors could look at this opportunity with a view to open an avenue to Islamic banking in Italy, for instance using MPS for the launch of Shariah compliant banking products in Italy, which is home to about 1.5 million Muslims.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>This article was first published in Islamic Finance&nbsp;news&nbsp;Volume 15 Issue 16 dated the 18th April 2018.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5767</guid>
                        <pubDate>Tue, 17 Apr 2018 06:50:54 +0200</pubDate>
                        <title>Fatture dimenticate, ultima chance per la detrazione Iva</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fatture-dimenticate-ultima-chance-per-la-detrazione-iva</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>il Sole 24 Ore - Norme &amp; Tributi</em></p><h3>Documenti da annotare in una specifica sezione</h3>A seguito delle modifiche introdotte dal DI 50/2017, l'articolo 19 del Dpr 633/1972 prevede&nbsp;che il diritto alla detrazione dell'Iva sui beni e servizi acquistati o importati sorge quando l'imposta diviene esigibile, e va esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui tale diritto alla detrazione è sorto (e alle condizioni esistenti in quel momento).In sostanza, risultano dunque invariate le regole che disciplinano la nascita del diritto all'agevolazione, ancorata all'esigibilità dell'imposta; mentre viene ridotto il termine entro cui tale detrazione si può esercitare.L'articolo 25 del Dpr 633/1972 (anch'esso modificato dal DI 50/2017) prevede ora che la fattura debba essere annotata in un apposito registro prima della liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva, e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura, e con riferimento al medesimo anno.<h5><strong><img class=" wp-image-9341 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/04/20180417_SoleIVA.png" alt width="292" height="407">Novità coordinate </strong></h5>Per il corretto coordinamento delle due norme - vale a dire l'articolo 19 (che consente l'esercizio della detrazione al più tardi nella dichiarazione relativa all'anno in cui l'operazione è stata effettuata) e l'articolo 25 (che impone la registrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la fattura è stata ricevuta) - vale quanto precisato dall'agenzia delle Entrate nella circolare 1/E/2018.Secondo l'amministrazione finanziaria, il termine per l'esercizio della detrazione decorre dal giorno in cui, in capo al cessionario/ committente, si verifica la duplice condizione:<ul> <li>sostanziale, cioè l'avvenuta esigibilità dell'imposta;</li> <li>formale, cioè il possesso di una valida fattura.</li></ul><p>A partire da tale momento, previa registrazione della fattura, si può dunque operare la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, entro la data dipresentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui siverificano entrambi i presupposti citati (e con riferimento al medesimo anno).</p><h5><strong>Annotazione e registro Iva </strong></h5>In altre parole, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell'anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso della fattura, la annota in contabilità, facendola confluire nella liquidazione periodica relativa almese o trimestre del periodo di competenza.A parere dell'Agenzia, quindi, l'Iva esposta su una fattura di acquisto datata 2017 e ricevuta nello stesso anno - e che, per vari motivi, non sia stata annotata in contabilità alla sua ricezione o in un momento successivo, all'interno di una liquidazione relativa al 2017 - potrà essere detratta al massimo entro il 30 aprile 2018 (termine per la dichiarazione Iva relativa al 2017).Per poterlo fare, tuttavia, la registrazione di tale fattura nei primi quattro mesi del 2018 dovrà essere effettuata in un'apposita sezione del registro Iva (o con altre soluzioni gestionali e informatiche), al fine di evidenziare che l'imposta - non computata nelle&nbsp;liquidazioni periodiche relative al 2018 - concorre appunto a determinare il saldo della dichiarazione annuale Iva 2017.<h5><strong>Esempi e termini </strong></h5>Tornando al quesito del lettore, la circolare 1/E/2018 ipotizza il caso di un imprenditore (con liquidazioni dell'imposta mensili) che ac- quista dei beni il 20 dicembre 2017, con consegna della merce e della relativa fattura nello stesso mese. L'imposta a credito su tale cessio- ne di beni confluisce, previa registrazione della fattura di acquisto nel 2017, nella liquidazione Iva relativa al mese di dicembre 2017 (da eseguire il 16 gennaio 2018).Se invece quest'imprenditore, avendo ricevuto la fattura relativa allo stesso acquisto entro il 31 dicembre 2017, non l'abbia annotata nel 2017, potrà registrare il documento contabile, al più tardi, entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione per l'anno 2017) in un'apposita sezione del registro Iva. In tal caso, spiegano le Entrate, il credito Iva concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale relativa al 2017.<h5><strong>Compilazione dichiarativa </strong></h5>Con riferimento al caso in esame, dunque, nella dichiarazione Iva 2018 (relativa al 2017) andrà riportata nel quadro VF non solo l'imposta delle fatture di acquisto registrate nel 2017 (e fatte concorrere alle liquidazioni periodiche 2017), ma anche quella sugli acquisti effettuati nel 2017, per i quali si sia verificata l'esigibilità dell'imposta in quell'anno, si sia in possesso della fattura, e l'annotazione del documento sia awenutanelregistro Iva degli acquisti nel 2018 (entro il 30 aprile 2018), in apposito sezionale (o secondo le altre modalità che rispettino i requisiti previsti dalla circolare 1/2018).Secondo quanto riportato nelle istruzioni alla dichiarazione Iva 2018, infatti, nei righi da VFi a VF13 devono essere indicati gli acquisti soggetti a imposta, per i quali si è verificata l'esigibilità ed è stato esercitato, nel 2017, il diritto alla detrazione.Invece, nel caso in cui il cessionario/ committente non eserciti il diritto alla detrazione nella dichiarazione Iva 2018, potrà recuperare l'imposta presentando l'integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione stessa (vale a dire entro il 31 dicembre 2023).]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5770</guid>
                        <pubDate>Mon, 16 Apr 2018 05:08:13 +0200</pubDate>
                        <title>AssArmatori, Alberto Rossi direttore generale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/assarmatori-alberto-rossi-direttore-generale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da ansa.it</em>(ANSA) - GENOVA, 13 APR - AssArmatori, l'associazione di armatori presieduta da Stefano Messina che punta ad allargare la sua base associativa e contemporaneamente a costruire una struttura efficiente e <img class=" wp-image-9300 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/04/20180416_Ansa_Rossi-AssArmatori.jpg" alt width="269" height="353">concentrata sulle tematiche chiave dello sviluppo dello shipping italiano, ha chiamato al timone operativo dell'organizzazione l'avvocato marittimista <strong>Alberto Rossi</strong>. É specializzato nel diritto dei trasporti, della navigazione e dell'Unione Europea e socio e responsabile del dipartimento trasporti dello studio <strong>Nctm</strong>. É lui il direttore generale.Il Consiglio dell'associazione, riunitosi a Roma, ha poi impresso un'ulteriore accelerazione al processo di espansione della base associativa accogliendo il gruppo armatoriale svizzero Nova Marine Carriers, con sede operativa a Lugano ma forti radici italiane rappresentate dalla storia della famiglia Romeo nonché da un management quasi esclusivamente italiano, alla guida di una società che si è distinta per le partnership fra shipping e industria, con particolare focalizzazione sui settori delle commodities, dei prodotti siderurgici e del cemento. In conseguenza dell'ingresso di Nova Marine Carriers in AssArmatori, il CEO del gruppo Vincenzo Romeo è entrato a far parte del Consiglio dell'associazione.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5797</guid>
                        <pubDate>Wed, 28 Mar 2018 09:52:44 +0200</pubDate>
                        <title>Club deal di investitori entra in Step: tutti gli advisor</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/club-deal-di-investitori-entra-in-step-tutti-gli-advisor</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;Legalcommunity</em>Un club deal di investitori privati ha acquisito il 45% di <strong>Step</strong>, gruppo italiano attivo nell’e-procurement e nei servizi informatici per banche e assicurazioni, con un fatturato di circa 60 milioni di euro nel 2017 e circa 7 milioni di EBITDA, da Fabrizio Crespi Morbio, Paolo Faina e Gregorio Cicogna Mozzoni. Promotori dell’operazione sono stati Stefano Miccinelli, Stefano Trentino, Marco Forasassi Torresani, Renato Peroni e Cristiano Portas.<img class=" wp-image-8972 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/03/20180328_legalcommunity-Step.jpg" alt width="318" height="286">L’operazione è stata realizzata tramite la costituzione della newco Jupiter, che ha acquisito il 100% di Step dai manager-azionisti, i quali hanno poi reinvestito in Jupiter per il 55% del suo capitale sociale.Le banche finanziatrici sono state Crédit Agricole Cariparma (anche nel ruolo di banca agente) e Mediocredito Italiano (Gruppo Intesa Sanpaolo).Advisor finanziario dei venditori è stata Fineurop Soditic, mentre i promotori sono stati supportati da Cassiopea Partners e da Essentia per il debito bancario. New Deal Advisors e LTP hanno assistito la società per le attività di due diligence finanziaria e di business.Per gli aspetti legali,&nbsp;Jupiter è stata assistita da CMS, con un team composto da Massimo Trentino, Lorenzo Bocedi, Edoardo Marangoni e Francesco di Luca).I venditori Fabrizio Crespi Morbio, Paolo Faina e Gregorio Cicogna Mozzoni e Step sono stati assistiti da <strong>Nctm</strong> con <strong>Paolo Gallarati</strong>, <strong>Michele Motta</strong> e <strong>Marco Cosa</strong> per i profili&nbsp;corporate, e per i profili banking da <strong>Matteo Gallanti</strong> e <strong>Ilaria Parrilla</strong>.Pavia e Ansaldo, con Marina Balzano e Giulio Asquini ha assistito le banche finanziatrici.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5798</guid>
                        <pubDate>Wed, 28 Mar 2018 04:48:30 +0200</pubDate>
                        <title>I fatti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio non incidono sui debiti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-fatti-avvenuti-dopo-la-chiusura-dellesercizio-non-incidono-sui-debiti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em>L’Oic conferma che i fatti intervenuti tra la chiusura dell’esercizio e l’approvazione del bilancio assumono rilevanza in sede di quantificazione dei valori da iscrivere nel conto economico e nello stato patrimoniale. Ciò vale non solo in sede di rilevazione dei fondi rischi e oneri ma anche con riferimento alla contabilizzazione di premi ai dipendenti, alla valutazione del magazzino e alla svalutazione dei crediti. Le cosiddette fatture da ricevere, invece, si riferiscono a costi e a debiti, la cui esistenza alla data di chiusura dell’esercizio è già certa e definita anche nel quantum, per i quali manca il documento Iva.<strong>I premi ai dipendenti </strong><img class=" wp-image-8930 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/03/20180328_Carucci_QuotidianodelFisco.jpg" alt width="344" height="255">Talvolta le imprese prevedono di riconoscere un premio ai propri dipendenti al raggiungimento di determinati obiettivi, sia quantitativi (fatturato, volumi), sia qualitativi (numero e/o soddisfazione dei clienti). Nel caso in cui il riconoscimento del bonus avvenga in modo “automatico” e alla chiusura dell’esercizio si disponga - o si possa disporre - di tutte le informazioni utili al conteggio, si ritiene opportuna la rilevazione del costo e del relativo debito. Nel caso in cui, invece, la determinazione del quantum possa avvenire solo in un momento successivo (ad esempio qualora al termine dell'esercizio non si disponga degli esiti dell'analisi di soddisfazione dei clienti), si ritiene corretto procedere alla rilevazione di un accantonamento a fondo oneri per un importo che tenga conto dei fatti intervenuti entro il termine di approvazione del bilancio.<strong>La valutazione del magazzino</strong>Con riferimento alle giacenze di magazzino, le operazioni intervenute successivamente alla data di chiusura dell'esercizio permettono al redattore di bilancio di individuare e quantificare correttamente le eventuali riduzioni del valore di mercato dei beni rispetto al loro costo. È il caso, ad esempio, in cui nei primi giorni di gennaio 2018 si effettui una vendita di prodotti, presenti in magazzino a fine 2017, a prezzi inferiori rispetto al costo. Tale evento fornisce l'indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio e consente di determinare correttamente il quantum dell'importo a cui iscrivere le rimanenze finali nel bilancio 2017.<strong>La valutazione dei crediti</strong>Anche per la corretta iscrizione di un credito al suo presunto valore di realizzo si possono trarre utili indicazioni da accadimenti intervenuti entro l'approvazione del bilancio. Tra i fatti negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di chiusura dell'esercizio, ma che si manifestano solo successivamente e che richiedono modifiche ai valori dei crediti, si annovera, ad esempio, il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura. Tale circostanza, infatti, seppure intervenuta successivamente, indica che il credito già alla data di chiusura aveva subìto una riduzione di valore che, pertanto, deve essere recepita nei valori di bilancio.<strong>Le fatture da ricevere</strong>Nel rispetto del postulato della competenza, in bilancio si rilevano le cosiddette fatture da ricevere che, correttamente, fanno nella normalità dei casi riferimento ai costi sostenuti nell'esercizio per i quali – alla data di chiusura dello stesso – non si dispone del relativo documento Iva. La circostanza che il momento di emissione della fattura – previsto dalla disciplina Iva - possa essere successivo a quello di chiusura dell'esercizio non deve, infatti, influenzare la corretta rilevazione in bilancio dei costi e dei debiti giuridicamente esistenti alla data di chiusura. Risulta evidente che se la rilevazione di un costo in luogo di un accantonamento dal punto di vista contabile potrebbe - a determinate condizioni - non destare particolari preoccupazioni, vanno invece valutate con estrema attenzione le possibili conseguenze che tali rilevazioni contabili potrebbero avere sul piano fiscale, tenuto conto dell’introduzione del principio di derivazione rafforzata anche per i soggetti che adottano gli Oic.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5799</guid>
                        <pubDate>Mon, 26 Mar 2018 11:23:29 +0200</pubDate>
                        <title>Il fatto avvenuto a esercizio chiuso non tocca i debiti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-fatto-avvenuto-a-esercizio-chiuso-non-tocca-i-debiti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em>In occasione della rilevazione dei fondi rischi e oneri, occorre tenere in considerazione i fatti intervenuti tra la chiusura dell'esercizio e l'approvazione del bilancio solo per quantificare l'importo da stanziare e non anche per riqualificare tali poste come debiti.<img class=" wp-image-8880 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/03/20180326_carucci-OIC.png" alt width="67" height="380">Secondo una posizione dell'Oic espressa nella newsletter del 19 marzo, infatti, nel rispetto del postulato della competenza, per gli eventi intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio è necessario modificare i valori delle passività di bilancio, senza, tuttavia, iscrivere un debito che giuridicamente è sorto solo nell'esercizio successivo. Con riferimento ai fatti che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, la regola, del principio contabile nazionale 29, paragrafo 59, lettera a), secondo quanto ribadito nella newsletter, ha solo la funzione di quantificare meglio la posta di bilancio ma non quella di qualificarne la natura (fondo/debito).In altri termini, se, ad esempio, un contenzioso per risarcimento danni, già in corso alla data di chiusura dell'esercizio 2017, si definisce nel febbraio 2018, l'accantonamento a fondo è rilevato nel bilancio 2017 al valore definito nella sentenza mentre, solo nell'esercizio successivo, si rileva il debito (tramite giroconto del fondo) con il conseguente riconoscimento della possibilità di dedurre l'importo precedentemente ripreso a tassazione in base all'articolo 107 del Tuir.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5802</guid>
                        <pubDate>Thu, 22 Mar 2018 03:16:33 +0100</pubDate>
                        <title>Italian cooperatives looking for financing</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italian-cooperatives-looking-for-financing</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Italian cooperatives are a major component of the national economy, operating in many sectors, and in some of them (as well as in some regions) have a very large market share. </strong>The cooperative model based on the ‘one head, one vote’ principle is fully recognized by Article 45 of the constitution which includes a direct reference to cooperation, stressing in particular both the mutual and social aims of cooperatives as well as the exclusion of private speculation purposes.The general regulation of cooperatives is provided by the Civil Code, where they are considered a particular type of companies. Other general and particular rules are contained in separate Acts.<img class=" wp-image-8824 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/03/20180322_IFN.png" alt width="398" height="263">Cooperatives are conceived by Italian law as entities running an enterprise in the interest of their members as consumers, providers or workers. This organizational objective is referred to in Article 2511 of the Civil Code under the definition of cooperatives companies as those having a variable capital (the so-called ‘open door’ principle) and a ‘mutual purpose’. The law now states that cooperatives can choose between two regimes: a regime with the limitation to distribute their profi ts and mutual obligations (the so-called ‘predominant mutuality’) or a regime characterized by the same obligations, but in a lighter form (‘nonpredominant mutuality’). Predominant mutuality means that the cooperative runs its business mainly in favor of its members, or avails itself in doing so of the labor force provided by its members, or of their contribution of goods and services.Among other restrictions, cooperatives with predominant mutuality cannot distribute profits at a rate that exceeds the rate of return of postal bonds (which are similar to treasury bonds) by more than two percentage points. Non-distributed profits must flow into a reserve, which cannot be distributed neither during the life of the company nor in the case of dissolution. These limits imply that the profits that can actually be distributed are extremely low, making cooperatives in effect not for-profit organizations.Cooperatives are market leaders, among others, in the agro-industrial business, and in particular, in the food and agriculture sector, where they account for approximately two-thirds of the relevant total turnover.Some of these companies are looking to finance their development outside of the usual banking channel and are tapping the debt capital market. Caseificio Quattro Madonne, a producer of the famous parmesan cheese, issued in 2016 a seven-year maturity EUR6 million (US$7.37 million) minibond at a 5% yearly rate, secured by a pledge on the cheese, and a short-term one-year maturity minibond at a 4.5% yearly rate in 2017. Both minibond facilities are listed. Other agriculture and food cooperatives active in the business of fruit, tomatoes and tomato sauce, as well as frozen vegetables, to name a few, are willing to enter the debt market following this example.Since the ‘mutual purpose’ and the business of most of these cooperatives appear to be aligned with the principles of Islamic finance, Islamic investors could consider financing these companies using Shariah compliant minibonds to sustain their development and also with a view to expanding their business in the GCC markets.&nbsp;<em>This article was first published in Islamic Finance&nbsp;news&nbsp;Volume 15 Issue 12 dated the 21st March 2018.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5804</guid>
                        <pubDate>Tue, 20 Mar 2018 05:53:16 +0100</pubDate>
                        <title>Tecnologia: crescono, seppur a passo lento, gli investimenti degli studi professionali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tecnologia-crescono-seppur-a-passo-lento-gli-investimenti-degli-studi-professionali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da il Sole 24 ore - Radiocor: Rapporti e Società</em></p><h3>Nctm: “Crediamo profondamente nell’innovazione tecnologica”</h3><h4>In vista della normativa sul GDPR lo studio Nctm ha costruito al suo interno una struttura ad hoc</h4>“Il settore legale – spiega Montironi - non differisce dagli altri settori nella necessità di fornire un servizio efficiente, efficace e puntuale. I clienti ci chiedono consulenza legale, ma soprattutto la capacità di entrare <img class=" wp-image-8712 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/03/20180320_Radiocor.jpg" alt width="335" height="276">in sintonia con i loro obbiettivi e le loro esigenze”. “Nctm - aggiunge - ha sempre creduto profondamente nell’innovazione, fin dall’origine”. Testimonianza di tale impegno “sono i riconoscimenti ricevuti negli ultimi anni, tra cui spiccano quelli del Financial Times che ci cita tra gli studi legali più innovativi al mondo nella speciale classifica annuale Most innovative law firms. In Italia, Nctm è lo studio che ha meritato per più volte il prestigioso riconoscimento”. FT, racconta l’avvocato, “ci ha premiato in particolare per l’innovazione tecnologica nel 2012 e nel 2015. Nel primo caso, per la creazione di un tool di Knowledge Management che permette la condivisione H24 con il cliente di informazioni sul progetto e di documenti. Nel secondo caso, ci ha scelti per il progetto iLex, sviluppato in collaborazione con lo studio legale Toffoletto De Luca Tamajo e Soci. iLex è un software gestionale proprietario e costituisce una novità assoluta nel mondo legale”.“Lo sviluppo di software proprietari di condivisione e gestione dei dati - prosegue l’avvocato - è nato dalla volontà di offrire una consulenza che tenesse in considerazione le esigenze dei clienti, stringendo con loro una relazione di collaborazione costante, ma che permettesse anche uno scambio proficuo di informazioni, conoscenze, progetti e contatti tra i professionisti dello studio. Con iLex, il cliente ha accesso immediato ai documenti tramite connessione protetta, un aggiornamento preciso sull’iter delle pratiche e una fotografia on-time del lavoro in corso nei diversi Paesi”. Dall’altro lato, “lo studio - aggiunge - riesce a tenere costantemente aggiornati i clienti e i membri del team di lavoro interni ed esterni, ovunque localizzati nel mondo, con report su attività, informazioni raccolte, documenti prodotti, appuntamenti e task. Il software riesce allo stesso tempo a garantire sicurezza, perché opera in un sistema protetto, e a offrire trasparenza a tutti i membri del progetto. A seguito di questa condivisione costante, anche tutto il processo di rendicontazione del lavoro fatto, risulta più efficace, flessibile e analizzabile. Inoltre, questo sistema permette di processare velocemente tutte le richieste di certificazione richieste dalle normative internazionali e dai nostri clienti multinazionali”. Riguardo all’arrivo della nuova normativa sul Gdpr, Nctm “ha costruito – sottolinea Montironi - già da tempo al proprio interno una struttura dedicata per assicurare la conformità delle proprie attività di trattamento alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Già dal 2011, abbiamo individuato, nell’ambito dello studio, un responsabile che vigila sulla corretta osservanza della normativa di settore e funge da punto di riferimento per l’esercizio dei diritti dell’interessato, cooperando con il Comitato Compliance dello studio. Tale figura, dotata delle necessarie competenze giuridiche, in materia di risk management e analisi dei processi, è stata scelta tra le figure apicali dello studio. I nostri consulenti specializzati sono coinvolti nell’attuazione di tutte le prescrizioni previste dal Regolamento per garantire la conformità delle procedure dello studio alla nuova normativa e al contempo adeguarsi alle esigenze dei nostri clienti, con risvolti legali, tecnologici e di data e security management”. Riguardo all’esistenza all’interno dello studio delle competenze e tecnologie necessarie a questo processo di cambiamento, il senior partner di Ntcm spiega che “destinare il 3% annuo del nostro fatturato ai processi di innovazione ci ha permesso di essere all’avanguardia, nell’area legale, anche per quanto riguarda le competenze Ict. Un team interno di esperti, competente e stabile, lavora sulle problematiche più delicate connesse all’area It e al data management. Per i progetti più innovativi e complessi, ci avvaliamo anche di fornitori esterni attentamente selezionati”.]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5806</guid>
                        <pubDate>Mon, 19 Mar 2018 08:24:53 +0100</pubDate>
                        <title>La rilevanza fiscale dei nuovi criteri di rilevazione e valutazione  di crediti e debiti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-rilevanza-fiscale-dei-nuovi-criteri-di-rilevazione-e-valutazione-di-crediti-e-debiti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;LUISS Law Review</em>&nbsp;</p><ol> <li><em>Premessa</em>.<em> - </em>Per i soggetti che redigono il bilancio di esercizio applicando i principi contabili emanati dall’OIC, una delle novità più rilevanti introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 è rappresentata dall’applicazione del costo ammortizzato e dell’attualizzazione, per la valutazione dei debiti e dei crediti, anche di natura commerciale, oltre che dei titoli.</li></ol><p>Anche nel nostro ordinamento, infatti, si è resa obbligatoria, con le eccezioni e gli esoneri di cui<em> infra</em>, l’applicazione di criteri applicati dalle imprese IAS-<em>adopter </em>da anni.A seguito di tale cambiamento normativo, l’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato le nuove edizioni dell’OIC 15 “Crediti”, dell’OIC 19 “Debiti” e dell’OIC 20 “Titoli di debito”, da applicarsi a tutti i bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 e, pertanto, ai bilanci 2016 in ipotesi di esercizio coincidente con l’anno solare.In particolare, per effetto delle citate modifiche, il codice civile ora dispone che i crediti, i debiti e i titoli debbano essere valutati al costo ammortizzato. Inoltre, i crediti e i debiti devono essere attualizzati; in specie, la nuova formulazione dell’articolo 2426, comma 1, n. 8) del codice civile richiede che la loro valutazione debba tener conto del “fattore temporale”. Pertanto, la valutazione dei crediti e debiti è stata profondamente innovata, introducendo la loro valutazione al costo ammortizzato che può trovare applicazione con o senza attualizzazione.Tali nuovi criteri possono trovare una diffusa applicazione nei gruppi, in particolare per effetto delle frequenti situazioni di finanziamenti <em>intercompany </em>infruttiferi o a tassi inferiori a quelli di mercato.Si tratta, inoltre, di un cambiamento che può generare delle ricadute fiscali ai fini della determinazione delle imposte dei soggetti ITA GAAP, per effetto del noto principio della c.d. derivazione rafforzata introdotto, di recente, dal “Decreto milleproroghe 2017”.Con il presente contributo si analizzano le regole contabili e fiscali concernenti l’applicazione ai debiti e ai crediti del costo ammortizzato con attualizzazione.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><em> Il quadro normativo. - </em>A seguito delle modifiche apportate al codice civile, i nuovi crediti, debiti e titoli a partire dai bilanci 2016 (se si opta per l’applicazione prospettica del criterio del costo ammortizzato) devono essere iscritti in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.</li></ol><p>In particolare, per quanto riguarda i crediti e i debiti, è stato riformulato l’articolo 2426 comma 1, n. 8) del codice civile che ora prevede la loro rilevazione “<em>in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>. Al successivo comma 2 il citato articolo 2426 aggiunge che “<em>per la definizione di … “costo ammortizzato” … si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione Europea</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Per quanto concerne i titoli, invece, viene modificato l’articolo 2426, comma 1, n. 1 del codice civile prevedendo che “<em>le immobilizzazioni rappresentate dai titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>. &nbsp;Inoltre, l’articolo 2426, comma 1, numero 9), prevede che: “<em>… i titoli … che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n.1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato ...</em>”. Per effetto di questo richiamo al n. 1 dell’art. 2426 c.c. anche i titoli di debito iscritti nell’attivo circolante devono essere rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato. Inoltre, l’articolo 2426, comma 1, numero 7) del codice civile stabilisce che “<em>il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal numero 8)</em>”.In definitiva, il criterio del costo ammortizzato è applicabile ai crediti, ai debiti e ai titoli di debito, mentre la necessità di procedere all’attualizzazione si può presentare, in termini generali, per i crediti e per i debiti ma non anche per i titoli di debito, poiché questi ultimi sono normalmente emessi a tassi di mercato; per questo motivo l’articolo 2426 del codice civile prevede l’attualizzazione solo per i crediti e per i debiti e non anche per i titoli di debito.<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>2.1. Esenzioni ed eccezioni soggettive e oggettive. – </em>Dal punto di vista soggettivo, l’applicazione della disciplina in esame è facoltativa per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata che, in base all’articolo 2435-bis, comma 7, del codice civile, “<em>in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale</em>”. Anche per le società che redigono il bilancio in forma semplificata (c.d. micro-imprese), in base all’articolo 2435-<em>ter </em>del codice civile, l’utilizzo del criterio del costo ammortizzato per la rilevazione dei debiti e dei crediti è solamente opzionale.Dal punto di vista oggettivo, in attuazione del postulato della “rilevanza”, sancito dall’articolo 2423 del codice civile, i principi contabili emanati dall’OIC prevedono la possibilità di:</p><ul> <li>non applicare i criteri del costo ammortizzato e dell’attualizzazione ai crediti e ai debiti a breve termine (i.e. con scadenza inferiore a 12 mesi) o ai crediti a lungo termine con costi di transazione di scarso rilievo;</li> <li>non attualizzare i crediti e i debiti qualora lo scostamento tra il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali e il tasso di interesse di mercato non è significativo;</li> <li>non applicare il criterio del costo ammortizzato ai titoli di debito destinati a rimanere in portafoglio per un periodo di tempo inferiore a 12 mesi;</li> <li>non applicare il criterio del costo ammortizzato ai titoli di debito destinati ad essere detenuti durevolmente quando i costi di transazione, i premi/scarti di sottoscrizione/negoziazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.</li></ul><p>&nbsp;<em>2.2. Regime transitorio. – </em>Le regole contabili introdotte dal D. Lgs. n. 139/2015 sono applicabili ai bilanci relativi agli esercizi iniziati a partire dall’1 gennaio 2016 (articolo 12, comma 1, D. Lgs. n. 139/2015).In linea generale, è stata prevista l’applicazione retroattiva delle novità contabili che comporta l’adozione delle nuove regole di rappresentazione contabile anche alle operazioni iniziate in esercizi precedenti a quello di prima applicazione di tali regole.Tuttavia, con riferimento al criterio del costo ammortizzato è stata prevista la facoltà di un’applicazione prospettica che comporta l’adozione dei nuovi criteri per la rilevazione dei soli crediti e debiti sorti successivamente all’esercizio avente inizio l’1 gennaio 2016, infatti, l’articolo 12, comma 2, del D. Lgs. n. 139/2015 dispone che “<em>le modificazioni previste dal presente decreto all’articolo 2426, comma 1, numeri 1) … e 8), del codice civile, possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio</em>”.In sostanza, ai sensi di tale regime transitorio è consentito:</p><ul> <li>applicare il costo ammortizzato e l’attualizzazione solo ai crediti, ai debiti e ai titoli di debito iscritti per la prima volta nei bilanci relativi agli esercizi iniziati a partire dal 1° gennaio 2016;</li> <li>continuare ad assoggettare alle regole contabili previgenti i crediti, i debiti e i titoli di debito già iscritti in bilanci di esercizi precedenti quello di prima applicazione delle nuove regole contabili.</li></ul><p>Qualora la società si avvalga di tale facoltà, è necessario darne adeguata informativa in nota integrativa.Al contrario, nel caso in cui tale facoltà di optare per la norma derogatoria non venga esercitata, l’impresa dovrà applicare retroattivamente i criteri del costo ammortizzato e dell’attualizzazione a tutti i crediti, i debiti e i titoli di debito, senza possibilità di attuare una deroga “parziale” e contabilizzare in maniera diversa alcune operazioni pregresse dello stesso genere.&nbsp;</p><ol start="3"> <li><em>Costo ammortizzato con attualizzazione: profili contabili. – </em>L’articolo 2426, comma 1, n. 8, stabilisce che i crediti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> e i debiti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> sono rilevati<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del presumibile valore di realizzo.</li></ol><p>I principi OIC 15 e OIC 19 trattano il tema del costo ammortizzato distinguendo tra applicazione in assenza o in presenza di attualizzazione.Con il presente contributo si analizza l’utilizzo del costo ammortizzato con attualizzazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, applicabile in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> che, in sintesi, prevede la necessità:</p><ul> <li>in sede di rilevazione iniziale dei crediti e dei debiti, anche di natura commerciale, di<ul> <li>identificare il valore attuale del credito e del debito scorporando la componente finanziaria implicita dal loro valore nominale mediante l’attualizzazione a tasso di mercato dei flussi finanziari futuri;</li> <li>ottenere il valore di rilevazione iniziale del credito e del debito, rispettivamente, aggiungendo o sottraendo, al loro valore attualizzato, i relativi costi di transazione;</li> <li>utilizzare il valore di rilevazione iniziale così determinato per calcolare il tasso di interesse effettivo, ossia il tasso, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale;</li></ul></li> <li>in sede la valutazione successiva dei crediti e dei debiti, di calcolare e imputare pro-rata<em> temporis</em>, rispettivamente, gli interessi attivi e passivi al tasso di interesse effettivo andando a rettificare il valore contabile del credito e del debito lungo la loro durata. In tal modo si riallinea, a scadenza, il costo ammortizzato del credito o del debito al valore nominale che verrà rispettivamente incassato o pagato.</li></ul><p>In definitiva, rispetto alla rilevazione dei crediti e dei debiti sulla base del valore nominale, l’adozione del criterio del costo ammortizzato con attualizzazione presenta in sostanza due rilevanti differenze:</p><ul> <li>la prima concerne l’obbligo di scorporare la componente finanziaria implicita dal valore nominale dei crediti o dei debiti attualizzando al tasso di mercato i relativi flussi futuri;</li> <li>la seconda consiste nel far concorrere i costi di transazione alla formazione del risultato di esercizio lungo la durata attesa del credito o del debito con una logica finanziaria.</li></ul><p>&nbsp;<em>3.1. Il criterio del costo ammortizzato</em> - Il nostro Legislatore non ha dato però nessuna definizione del principio del costo ammortizzato limitandosi, nel comma 2 dell’articolo 2426, del codice civile, a disporre che debba farsi riferimento ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.È quindi all’appendice A dell’IFRS 9<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a> che si deve fare risalire che definisce il costo ammortizzato come “<em>l’importo a cui l'attività o passività finanziaria è valutata al momento della rilevazione iniziale meno i rimborsi del capitale, più o meno l'ammortamento cumulato, secondo il criterio dell'interesse effettivo di qualsiasi differenza tra tale importo iniziale e l'importo alla scadenza e, per le attività finanziarie, rettificato per l’eventuale fondo a copertura perdite</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.Il criterio del costo ammortizzato, basato sul tasso di interesse effettivo e sull’inclusione di tutti gli oneri accessori nel valore del credito o nel costo del debito, è espressione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma: per un soggetto che eroga (riceve) denaro la misurazione dei proventi (oneri) finanziari derivanti dall’operazione deve tenere conto anche dei “costi di transazione”, vale a dire dei costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione, emissione o dismissione dell’attività/passività finanziaria (i.e. dei costi che non sarebbero stati sostenuti se l’entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario).I costi di transazione attribuibili a un’attività o a una passività finanziaria<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>:</p><ul> <li>includono gli onorari e le commissioni pagati a soggetti terzi (es.: consulenti, mediatori finanziari e notai), i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti;</li> <li>non includono i premi o sconti sul valore nominale del credito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte (di queste componenti si tiene conto, come si vedrà <em>infra</em>, per passare dal “tasso di interesse nominale” al “tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali”).</li></ul><p>Tali costi, assorbiti all’interno del tasso di interesse effettivo applicabile all’attività o alla passività finanziaria, saranno inclusi per la quota maturata in ciascun esercizio tra gli interessi attivi (per i crediti) o passivi (per i debiti) di periodo.Pertanto, opera un meccanismo di “finanziarizzazione” in conseguenza del quale tali costi sono inclusi nell’area finanziaria del conto economico secondo una ripartizione dettata dalla durata, dalle condizioni e dal tasso di interesse effettivo applicabile.In definitiva, per effetto del cambiamento delle regole di contabilizzazione, i costi di transazione, che prima delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 139/2015 dovevano essere contabilizzati come oneri pluriennali comuni a più esercizi e ammortizzati per un periodo pari alla durata del credito o del debito, devono essere sommati o sottratti, rispettivamente al valore iniziale di iscrizione del credito o del debito.&nbsp;<em>3.2. Il criterio dell’attualizzazione</em>. - Nel momento in cui sorge l’obbligo di iscrizione del debito e/o del credito, il punto 8 dell’art. 2426 del Codice civile prevede che detti debiti/crediti siano iscritti al costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per i soli crediti, del valore di presumibile realizzo.Tralasciando l’aspetto del valore di presumibile realizzo, applicabile ai soli crediti, al fine di tenere conto del fattore temporale nella rilevazione dei crediti e dei debiti occorre confrontare:</p><ul> <li>il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali, inteso come il tasso che prende in considerazione tutti i flussi di cassa pagati tra le parti e previsti dal contratto (es. commissioni, pagamenti anticipati e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito o del debito) ma non considera i costi di transazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>. Tuttavia, se le commissioni contrattuali tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza non sono significativi, il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali dell’operazione può essere approssimato dal tasso di interesse nominale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>;</li> <li>il tasso di interesse di mercato, inteso come il tasso che sarebbe applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare con termini e condizioni comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il credito o il debito<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.</li></ul><p>In tutti i casi in cui alla data di rilevazione iniziale l’impresa rilevi una significativa differenza tra questi tassi, per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito o dal debito occorre sostituire il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali con il tasso di interesse di mercato.Un’altra valutazione che il criterio dell’attualizzazione impone all’impresa è quella di dover individuare la “natura” da attribuire ai differenziali che scaturiscono dalla sua applicazione.L’attualizzazione del credito o del debito ad un tasso di mercato superiore rispetto al tasso di interesse contrattuale, infatti, genera un valore del credito e del debito inferiore rispetto al medesimo valore a scadenza, pertanto, è necessario identificare la natura da attribuire a tali differenziali tenendo in considerazione la sostanza economica delle vicende negoziali<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.Per i crediti e debiti commerciali, questo scorporo dal credito o dal debito impatta rispettivamente sul ricavo e sul costo sottostante che vengono conseguentemente contabilizzati per un importo inferiore al valore fatturato. Nel caso di un credito commerciale con scadenza superiore agli usi normali di mercato (i.e. quantomeno superiore a 12 mesi) l’attualizzazione riduce il ricavo derivante dalla cessione del bene o dalla prestazione de servizio, mentre il differenziale tra il valore nominale e il valore attuale del credito è ripartito <em>pro rata temporis</em> per la durata del credito.Nel caso di crediti o debiti di natura finanziaria, invece, di regola, l’attualizzazione comporta la rilevazione di un componente finanziario negativo (c.d. “<em>day one loss</em>”) o positivo (c.d. “<em>day one profit</em>”) di immediata imputazione a conto economico al momento della rilevazione iniziale. Tuttavia, in talune circostanze, l’attualizzazione, valutata la sostanza economica dell’operazione o del contratto, può determinare una differente rappresentazione contabile attribuendo a tale componente una diversa natura. È il caso, ad esempio, di un finanziamento infragruppo, effettuato dalla società controllante a favore della società controllata, in cui la valutazione della sostanza dell’operazione può determinare l’attribuzione di una “natura patrimoniale” al differenziale derivante dall’attualizzazione. In questo caso, il finanziamento erogato con l’obiettivo di “patrimonializzare” la controllata determina la qualificazione come “apporto” del differenziale derivante dall’attualizzazione, che viene quindi portato a incremento del valore contabile della partecipazione detenuta dalla società creditrice e a incremento del patrimonio netto della società debitrice.&nbsp;3.3. <em>Caso applicativo: crediti da finanziamenti a tasso significativamente inferiore a quello di mercato</em> - Di seguito si analizzano le seguenti fasi dei criteri in esame:</p><ul> <li>la rilevazione iniziale dei crediti e dei debiti al costo ammortizzato in presenza di attualizzazione;</li> <li>la valutazione successiva dei crediti e dei debiti al costo ammortizzato.</li></ul><p>mediante l’ausilio della seguente esemplificazione numerica.Ipotizziamo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a> che la società Alfa Spa abbia erogato un finanziamento a tasso significativamente diverso da quello di mercato avente le seguenti caratteristiche:</p><ul> <li>valore nominale del finanziamento 1.000;</li> <li>costi di transazione 15;</li> <li>tasso di interesse nominale 2%;</li> <li>tasso di interesse desumibile dal contratto 2%;</li> <li>interessi attivi incassati posticipatamente al 31/12 di ogni anno;</li> <li>durata del finanziamento 5 anni;</li> <li>rimborso del capitale alla scadenza del quinto anno;</li> <li>tasso di interesse di mercato 4%.</li></ul><p>Sul piano applicativo gli OIC prevedono che si debba dapprima procedere all’attualizzazione e poi all’applicazione del costo ammortizzato.&nbsp;<em>3.3.1. La rilevazione iniziale dei crediti e dei debiti al costo ammortizzato in presenza di attualizzazione. – </em>&nbsp;Come detto nel caso di tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato occorre attualizzare tutti i flussi finanziari futuri derivanti dal credito, rappresentati dall’ammontare:</p><ul> <li>annuo di interessi pari a 20 (1.000 X 2%)</li> <li>dal valore nominale del finanziamento pari a 1.000</li></ul><p>utilizzando quest’ultimo tasso come segue&nbsp;L’attualizzazione comporta per l’impresa finanziatrice la rilevazione di un componente finanziario negativo (c.d. “<em>day one loss</em>”) pari a 89,03 di immediata imputazione a conto economico al momento della rilevazione iniziale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.Successivamente:</p><ul> <li>il soggetto che eroga denaro deve aggiungere al valore iniziale del credito i costi di transazione sostenuti;</li> <li>il soggetto che riceve denaro deve sottrarre dal valore delle somme ricevute quelle di cui, a sua volta, ha dovuto privarsi a causa del sostenimento di costi di transazione.</li></ul><p>Riprendendo i dati dell’esempio, pertanto, al valore del credito ottenuto mediante il processo di attualizzazione devono essere sommati i costi di transazione come segue:&nbsp;La scrittura contabile che la società finanziatrice effettua è la seguente:&nbsp;</p><table class="contenttable"><tbody><tr><td width="107"></td><td width="283"></td><td width="88">Dare</td><td width="90">Avere</td></tr><tr><td width="107">C.17</td><td width="283">Oneri finanziari</td><td width="88">89,03</td><td width="90"></td></tr><tr><td width="107">B.III.2.d-bis</td><td width="283">Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso altri</td><td width="88">925,97</td><td width="90"></td></tr><tr><td width="107">D.7</td><td width="283">Debiti verso fornitori (costi di transazione)</td><td width="88"></td><td width="90">15,00</td></tr><tr><td width="107">C.IV</td><td width="283">Disponibilità liquide</td><td width="88"></td><td width="90">1.000,00</td></tr></tbody></table><p>&nbsp;Laddove, invece, si consideri l’esempio in esame si riferisca a un finanziamento infragruppo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a> erogato dal socio con finalità di rafforzamento patrimoniale della controllata, l’attualizzazione comporta l’emersione di un differenziale che la controllante-finanziatrice imputerà in aumento al valore della partecipazione (invece che tra gli oneri finanziari), mentre, la controllante-finanziata iscriverà ad incremento delle riserve (invece che tra i proventi finanziari).La scrittura contabile che la società controllante-finanziatrice effettua è la seguente:&nbsp;</p><table class="contenttable"><tbody><tr><td width="104"></td><td width="285"></td><td width="88">Dare</td><td width="89">Avere</td></tr><tr><td width="104">B.III.1.a</td><td width="285">Partecipazioni in imprese controllate</td><td width="88">89,03</td><td width="89"></td></tr><tr><td width="104">B.III.2.a</td><td width="285">Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate</td><td width="88">925,97</td><td width="89"></td></tr><tr><td width="104">D.7</td><td width="285">Debiti verso fornitori (costi di transazione)</td><td width="88"></td><td width="89">15,00</td></tr><tr><td width="104">C.IV</td><td width="285">Disponibilità liquide</td><td width="88"></td><td width="89">1.000,00</td></tr></tbody></table><p>&nbsp;La scrittura contabile che la società controllata-finanziata effettua è la seguente:&nbsp;</p><table class="contenttable"><tbody><tr><td width="104"></td><td width="285"></td><td width="88">Dare</td><td width="89">Avere</td></tr><tr><td width="104">D.3</td><td width="285">Debiti verso soci per finanziamenti</td><td width="88"></td><td width="89">910,97</td></tr><tr><td width="104">A</td><td width="285">Patrimonio netto</td><td width="88"></td><td width="89">89,03</td></tr><tr><td width="104">C.IV</td><td width="285">Disponibilità liquide</td><td width="88">1.000</td><td width="89"></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;3.3.2. <em>La valutazione successiva dei crediti e dei debiti al costo ammortizzato</em>. –&nbsp; Una volta determinato il valore di iscrizione iniziale a seguito dell’attualizzazione, occorre procedere alla determinazione del tasso di interesse effettivo, ossia di quel tasso che, applicato costantemente per tutta la durata del credito (o del debito), rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri previsti dal contratto e il suo valore di rilevazione iniziale. Tale tasso di interesse effettivo, in assenza di costi di transazione (o in presenza di costi di transazione non rilevanti), coincide con il tasso di interesse di mercato.In sostanza, mediante l’applicazione del costo ammortizzato, i costi di transazione:</p><ul> <li>rettificando il valore di rilevazione iniziale del credito (o del debito) incidono sulla determinazione del tasso di interesse effettivo;</li> <li>sono ripartiti lungo la durata attesa del credito o del debito con una logica finanziaria (cosiddetta “finanziarizzazione” dei costi di transazione).</li></ul><p>Il tasso di interesse effettivo è calcolato al momento della rilevazione iniziale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a> del credito o del debito sulla base dei flussi finanziari futuri:</p><ul> <li>tenendo conto delle tempistiche contrattualmente previste per tali flussi (i.e. scadenze previste di incasso/pagamento, considerando anche l’eventuale possibilità di pagamento anticipato);</li> <li>non tenendo conto delle perdite e delle svalutazioni future su crediti, salvo il caso in cui tali perdite siano riflesse nel valore iniziale di iscrizione del credito, in quanto esso è stato acquistato a un prezzo che tiene conto delle perdite stimate per inesigibilità<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>; qualora, successivamente alla rilevazione iniziale di un credito, emergano perdite future (i.e. flussi finanziari futuri previsti contrattualmente ma che non si prevede di incassare), il credito viene svalutato di un importo pari alla differenza tra il suo valore contabile e il valore attuale dei flussi finanziari futuri residui che si prevede di incassare, calcolato utilizzando il tasso di interesse effettivo.</li></ul><p>Riprendendo i dati dell’esempio, il valore di rilevazione iniziale del credito è da utilizzarsi per determinare il tasso di interesse effettivo che rappresenta l’incognita della seguente equazione:&nbsp;Successivamente, in ciascun esercizio si devono calcolare gli interessi attivi moltiplicando il tasso di interesse effettivo per il valore contabile iniziale del credito. Tali interessi sono rilevati a conto economico e per la differenza rispetto agli interessi nominali, vanno a rettificare il valore contabile del credito come segue:&nbsp;</p><table class="contenttable"><tbody><tr><td width="93">Esercizio</td><td width="119">Valore contabile del credito all’inizio dell’esercizio(A)</td><td width="119">Interessi attivi al tasso di interesse effettivo(B) =A x 3,6464%</td><td width="119">Flussi finanziari in entrata(C)</td><td width="119">Valore contabile alla fine dell’esercizio(D)=A+B+C</td></tr><tr><td width="93">1</td><td width="119">925,97</td><td width="119">33,76</td><td width="119">(20,00)</td><td width="119">939,73</td></tr><tr><td width="93">2</td><td width="119">939,97</td><td width="119">34,27</td><td width="119">(20,00)</td><td width="119">954,00</td></tr><tr><td width="93">3</td><td width="119">954,00</td><td width="119">34,79</td><td width="119">(20,00)</td><td width="119">968,79</td></tr><tr><td width="93">4</td><td width="119">968,79</td><td width="119">35,33</td><td width="119">(20,00)</td><td width="119">984,12</td></tr><tr><td width="93">5</td><td width="119">984,12</td><td width="119">35,88</td><td width="119">(20,00)</td><td width="119">0,00</td></tr></tbody></table><p>&nbsp;La scrittura contabile che la società finanziatrice effettua al termine del primo esercizio, per rilevare gli interessi attivi calcolati con il tasso di interesse effettivo e l’incasso degli interessi attivi nominali, è la seguente:&nbsp;</p><table class="contenttable"><tbody><tr><td width="107"></td><td width="282"></td><td width="88">Dare</td><td width="89">Avere</td></tr><tr><td width="107">C.16.2</td><td width="282">Proventi finanziari</td><td width="88"></td><td width="89">33,76</td></tr><tr><td width="107">B.III.2.d-bis</td><td width="282">Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso altri</td><td width="88">33,76</td><td width="89"></td></tr><tr><td width="107">C.IV</td><td width="282">Disponibilità liquide</td><td width="88">20,00</td><td width="89"></td></tr><tr><td width="107">B.III.2.d-bis</td><td width="282">Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso altri</td><td width="88"></td><td width="89">20,00</td></tr></tbody></table><p>&nbsp;Scritture contabili analoghe, salvo il diverso importo degli interessi attivi calcolati con il tasso di interesse effettivo, sono effettuate al termine del secondo (34,27), terzo (34,79), quarto (35,33).La scrittura contabile che la società finanziatrice effettua al termine del quinto esercizio, per rilevare gli interessi attivi calcolati con il tasso di interesse effettivo e l’incasso degli interessi attivi nominali e del credito, è la seguente:</p><table class="contenttable"><tbody><tr><td width="107"></td><td width="282"></td><td width="88">Dare</td><td width="90">Avere</td></tr><tr><td width="107">C.16.2</td><td width="282">Proventi finanziari</td><td width="88"></td><td width="90">35,88</td></tr><tr><td width="107">B.III.2.d-bis</td><td width="282">Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso altri</td><td width="88">35,88</td><td width="90"></td></tr><tr><td width="107">C.IV</td><td width="282">Disponibilità liquide</td><td width="88">1.020,00</td><td width="90"></td></tr><tr><td width="107">B.III.2.d-bis</td><td width="282">Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso altri</td><td width="88"></td><td width="90">1.020,00</td></tr></tbody></table><p>&nbsp;Laddove, invece, si consideri l’esempio in esame si riferisca a un finanziamento infragruppo erogato dal socio con finalità di rafforzamento patrimoniale della controllata, la scrittura contabile che la società controllante-finanziatrice effettua al termine del primo esercizio, per rilevare gli interessi attivi calcolati con il tasso di interesse effettivo e l’incasso degli interessi attivi nominali, è la seguente:&nbsp;</p><table class="contenttable"><tbody><tr><td width="107"></td><td width="283"></td><td width="88">Dare</td><td width="90">Avere</td></tr><tr><td width="107">C.16.2</td><td width="283">Proventi finanziari</td><td width="88"></td><td width="90">33,76</td></tr><tr><td width="107">B.III.2.a</td><td width="283">Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate</td><td width="88">33,76</td><td width="90"></td></tr><tr><td width="107">C.IV</td><td width="283">Disponibilità liquide</td><td width="88">20,00</td><td width="90"></td></tr><tr><td width="107">B.III.2.a</td><td width="283">Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate</td><td width="88"></td><td width="90">20,00</td></tr></tbody></table><p>&nbsp;Scritture contabili analoghe, salvo il diverso importo degli interessi attivi calcolati con il tasso di interesse effettivo, sono effettuate al termine del secondo (34,27), terzo (34,79), quarto (35,33).La scrittura contabile che la società controllante-finanziatrice effettua al termine del quinto esercizio, per rilevare gli interessi attivi calcolati con il tasso di interesse effettivo e l’incasso degli interessi attivi nominali e del credito, è la seguente:&nbsp;</p><table class="contenttable"><tbody><tr><td width="107"></td><td width="283"></td><td width="88">Dare</td><td width="90">Avere</td></tr><tr><td width="107">C.16.2</td><td width="283">Proventi finanziari</td><td width="88"></td><td width="90">35,88</td></tr><tr><td width="107">B.III.2.a</td><td width="283">Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate</td><td width="88">35,88</td><td width="90"></td></tr><tr><td width="107">C.IV</td><td width="283">Disponibilità liquide</td><td width="88">1.020,00</td><td width="90"></td></tr><tr><td width="107">B.III.2.a</td><td width="283">Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate</td><td width="88"></td><td width="90">1.020,00</td></tr></tbody></table><p><em>&nbsp;</em></p><ol start="4"> <li><em> Costo ammortizzato con attualizzazione: profili fiscali </em>– Nella prima parte del presente contributo ci si è soffermati sulla descrizione dei profili contabili concernenti l’applicazione degli istituti del costo ammortizzato e dell’attualizzazione. Si tratta a questo punto di verificare gli effetti fiscali delle nuove regole contabilizzazione.</li></ol><p>Nella parte che segue, pertanto, vengono analizzate le tematiche fiscali che si pongono a seguito dell’applicazione ai crediti e ai debiti del costo ammortizzato con attualizzazione alla luce dell’introduzione, ad opera dell’articolo 13-<em>bis</em>, del Dl 244/2016 (c.d. Decreto milleproroghe 2017), del principio di derivazione rafforzata del reddito Ires dalle risultanze di bilancio anche per i soggetti Oic<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>.Ai fini Irap, invece, il criterio di derivazione rafforzata dell’imponibile dalle regole civilistiche era già sancito dall’articolo 5, ultimo comma, del D.Lgs. n. 446/1997.Infine, viene analizzata la particolare questione concernente la rilevanza fiscale ai fini Ace della rappresentazione contabile dei finanziamenti infruttiferi (o a tasso significativamente diverso da quello di mercato) erogati dai soci alla società partecipata, alla luce del D.M. ACE del 3 agosto 2017.&nbsp;4.1 <em>Crediti e debiti commerciali. – </em>Come visto, i principi contabili OIC 15 e OIC 19 stabiliscono che nel caso di attualizzazione di crediti e debiti commerciali con scadenza superiore a 12 mesi, caratterizzati dall’assenza di interessi o da un tasso di interesse significativamente diverso da quello di mercato, la differenza tra il valore nominale e il valore attuale del credito (<em>i</em>) è espressione della presenza di un’operazione di finanziamento combinata alla vendita del bene o alla prestazione del servizio; (<em>ii</em>) è rilevata come onere finanziario per la parte di essa derivante dall’attualizzazione della quota del credito derivante dall’esercizio della rivalsa IVA ed a rettifica del ricavo per la parte di essa derivante dall’attualizzazione della restante quota del credito; (<em>iii</em>) determina la successiva rilevazione di interessi attivi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a> relativi alla menzionata operazione di finanziamento<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>.Si tratta ora di comprendere quale trattamento fiscale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a> debba essere applicato agli interessi passivi corrispondenti all’effetto dell’attualizzazione sull’IVA addebitata al cliente e a quelli attivi rilevati con riferimento al ricavo. Premesso che l’articolo 13-bis, del Dl 244/2016, ha introdotto il principio di derivazione rafforzata del reddito Ires dalle risultanze di bilancio, il Dm 3 agosto 2017, per effetto del richiamo operato dall’articolo 2, comma 1, lettera a), all’articolo 2, comma 1, del DM 1° aprile 2009, ha poi confermato che assumono rilevanza anche per i soggetti Oic gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma, pur nel rispetto delle disposizioni del Tuir che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>.Pertanto, con riferimento agli interessi contabilizzati per effetto dell’attualizzazione, in sede di determinazione del reddito Ires, nessuna variazione specifica deve essere operata. In fase di applicazione del test del Rol, invece, si ritiene che gli interessi attivi dovrebbero rilevare al netto di quelli passivi contabilizzati per tener conto dell’effetto Iva.In definitiva, per effetto del principio di derivazione rafforzata la suddivisione contabile dell’unitaria operazione di cessione del bene o di prestazione di servizio in un’operazione commerciale e un’operazione di finanziamento risulta fiscalmente riconosciuta.Il suddetto comportamento contabile avrà impatto sulla base imponibile Irap, infatti, si assiste a una riqualificazione di proventi e oneri ordinariamente iscritti nel valore e nei costi della produzione (rilevanti ai fini Irap) in oneri e proventi finanziari (irrilevanti ai fini Irap).&nbsp;4.2 <em>Crediti e debiti di natura finanziaria. – </em>Come visto nella prima parte del presente contributo, i principi contabili OIC 15 e OIC 19 stabiliscono che l’attualizzazione di crediti e debiti finanziari:</p><ol> <li>in generale, comporta la rilevazione di un componente finanziario negativo/positivo (c.d. “<em>day one loss</em>” / “<em>day one profit</em>”) di immediata imputazione a conto economico);</li> <li>in alcuni casi, invece, determina una differente rappresentazione contabile. Ad esempio<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>, l’attualizzazione di un finanziamento infruttifero (o a tasso significativamente inferiore a quello di mercato) erogato a una società controllata con l’obiettivo di “patrimonializzarla” determina la qualificazione come “apporto” del differenziale derivante dall’attualizzazione, che viene, quindi, portato a incremento del valore contabile della partecipazione detenuta dalla società creditrice e a incremento del patrimonio netto della società debitrice.</li></ol><p>Con riferimento alla fattispecie <em>sub a)</em> il tema centrale consiste nel comprendere quale trattamento fiscale debba essere applicato al differenziale da prima iscrizione del credito o del debito attualizzato quando ne sia prevista l’iscrizione, rispettivamente, tra gli oneri o tra proventi finanziari (c.d “<em>day one loss</em>”/”<em>day one profit</em>”).In particolare, la prima questione attiene alla “natura” del differenziale da attualizzazione imputato a conto economico, infatti, ci si domanda se queste componenti siano assimilabili o meno agli interessi passivi/attivi ai fini IRES e quindi, se debbano essere computate ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili in base alla disciplina prevista dall’articolo 96 del TUIR. La questione è controversa<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>.Vi è chi risponde affermativamente a tali quesiti sottolineando che, qualora così non fosse, si determinerebbero distorsioni; ad esempio, se il differenziale da attualizzazione non fosse rilevante agli effetti dell’articolo 96 del TUIR, una società che abbia contratto un finanziamento passivo a un tasso di interesse significativamente inferiore a quello di mercato assoggetterebbe a IRES il “<em>day one profit</em>” e potrebbe scontare l’indeducibilità dei maggiori interessi passivi rilevati lungo la vita del debito a causa dell’incapienza del ROL.Riprendendo i dati dell’esempio esposto nel precedente paragrafo 3.3, dunque, al componente negativo rilevato in sede di prima rilevazione del valore attualizzato del credito (pari a 89,03), dovrebbe essere riconosciuta la stessa natura e lo stesso trattamento fiscale previsto per i maggiori interessi attivi successivamente imputati al conto economico in base a quanto previsto dalle regole contabili dell’attualizzazione (pari, rispettivamente a 33,76; 34,27; 34,79; 35,33 e 35,88). La successiva contabilizzazione dei proventi finanziari rilevati a conto economico, infatti, assume piena rilevanza fiscale.Vi è chi, invece, ritenendo che la questione non potrebbe essere risolta in maniera diversa da quanto previsto per i soggetti IAS-<em>adopter</em>, nega l’assimilabilità agli interessi attivi/passivi del “<em>day one profit</em>” / “<em>day one loss</em>” fondando tale conclusione su quanto disposto, per la “<em>day one loss</em>”, dall’articolo 2, comma 3, D.M. 1° aprile 2009 n. 48 - applicabile ai soggetti OIC adopter in forza dell’articolo 2, comma 1, lettera a) D.M. 3 agosto 2017 - il quale stabilisce che “<em>i limiti di cui all’articolo 106, commi 1 e 3, del testo unico non si applicano alle differenze emergenti da prima iscrizione dei crediti</em>”; secondo questa tesi, la disattivazione dei limiti dell’articolo 106 del TUIR dimostra che, nell’ottica del legislatore, la “<em>day one loss</em>” (e, quindi anche il “<em>day one profit</em>”) costituisce una minusvalenza (plusvalenza) di natura valutativa, non assimilabile, pertanto, agli interessi passivi (attivi).Con riferimento alla fattispecie <em>sub b) </em>(e.g. finanziamento a società controllata infruttifero o a tasso significativamente diverso da quello di mercato) la questione che si pone concerne la rilevanza fiscale della rappresentazione contabile. In tal caso la differenza di attualizzazione ha natura di “apporto” ed è, quindi, portata a incremento del valore della partecipazione detenuta dalla società creditrice (invece che come onere finanziario) e del patrimonio netto della società debitrice (e non un provento finanziario), ferma restando la successiva rilevazione contabile di interessi attivi (in capo al creditore) e corrispondenti interessi passivi (in capo al debitore) al tasso di interesse di mercato.La questione è stata normativamente risolta dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del D.M. 3 agosto 2017, il quale ha inserito nell’articolo 5 del D.M. 8 giugno 2011 il comma 4-<em>bis</em>, ai sensi del quale: “<em>nel caso di operazioni di finanziamento tra soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento, laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato</em>”.In altri termini, si è scelto di disapplicare il principio di derivazione rafforzata ai finanziamenti che (<em>i</em>) sono infruttiferi o, comunque, con un tasso di interesse significativamente diverso da quello di mercato; (<em>ii</em>) sono effettuati tra società tra cui sussiste un rapporto di controllo ex articolo 2359 del Codice Civile; (<em>iii</em>) hanno l’obiettivo di “patrimonializzare” la società finanziata, che determina la qualificazione come “apporto” del differenziale di attualizzazione (i.e. la differenza tra valore nominale del credito/debito e suo valore attuale), che incrementa il valore contabile della partecipazione detenuta dalla società creditrice e il patrimonio netto della società debitrice.La disapplicazione del principio di derivazione rafforzata comporta, per il socio, che non sono tassati i maggiori interessi attivi rispetto a quelli contrattuali, mentre, per controllata, non sono deducibili i maggiori interessi passivi rispetto ai contrattuali, infatti:</p><ul> <li>i maggiori interessi attivi/passivi contabilizzati dal creditore/debitore (corrispondenti alla differenza tra il tasso di interesse di mercato e il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali) non hanno rilevanza fiscale;</li> <li>gli interessi attivi/passivi contabilizzati dal creditore/debitore rilevano fiscalmente solo per la quota di essi desumibile dal contratto di finanziamento (i.e. corrispondente al tasso di interesse contrattuale); tale quota è, quindi, pari a zero nel caso di finanziamento infruttifero).</li></ul><p>Come chiarito dalla relazione al DM 3 agosto 2017, inoltre, non assumono rilevanza fiscale:</p><ul> <li>per la società finanziata, la riserva di <em>demeed contribution </em>iscritta nel patrimonio netto;</li> <li>per la società finanziante, il maggior valore della partecipazione.</li></ul><p>Al riguardo si osserva che la disposizione che deroga al principio di derivazione rafforzata opera soltanto:</p><ul> <li>se il processo di attualizzazione del finanziamento infragruppo comporta la rilevazione di poste nello stato patrimoniale della società creditrice (incremento partecipazione) e di quella debitrice (incremento patrimonio netto), il che accade solo quando il finanziamento ha l’obiettivo di patrimonializzare la società finanziata; resta, quindi, ferma la derivazione rafforzata per i finanziamenti infragruppo per i quali il processo di attualizzazione comporta la rilevazione a conto economico del “<em>one day profit</em>” / “<em>one day loss</em>”;</li> <li>per i finanziamenti tra società legate da rapporto di controllo ex articolo 2359 del Codice Civile; resta, quindi, ferma la derivazione rafforzata per i finanziamenti tra società tra cui manca un rapporto di controllo, anche se, avendo essi finalità di patrimonializzazione, l’attualizzazione determina la rilevazione di poste nello stato patrimoniale della società creditrice e di quella debitrice.</li></ul><p>Da ultimo si sottolinea che:</p><ul> <li>si ritiene che la disapplicazione della derivazione rafforzata si applichi solo alla differenza tra gli interessi attivi/passivi contabilizzati e quelli contrattuali derivante dall’attualizzazione, senza pregiudicare la rilevanza fiscale della quota di tale differenza derivante dalla “finanziarizzazione” dei costi di transazione;</li> <li>la disapplicazione della derivazione rafforzata opera, testualmente, solo per i componenti positivi/negativi imputati a conto economico; sembra, tuttavia, logico che essa operi anche per le poste patrimoniali contabilizzate dalla società creditrice e da quella debitrice; tale conclusione lascia aperto l’interrogativo di quale “natura” abbia, sotto il profilo fiscale, la riserva iscritta nel patrimonio netto della società debitrice.</li></ul><p>Il suddetto comportamento contabile avrà impatto anche sulla base imponibile Irap, infatti, tale poste saranno escluse in ragione del principio di derivazione dai dati bilancistici e dell’esclusione dell’area finanziaria dalle voci rilevanti ai fini dell’imposta. Con specifico riferimento ai costi di transazione, si noti che, assumendo una diversa natura, ora rientrano nell’area finanziaria e non possono più dar luogo a quote di ammortamento di immobilizzazioni immateriali. Conseguentemente, ai fini Irap, si ha un incremento del valore della produzione netta, dato che tali costi non potranno più abbattere la base imponibile in quanto estranei ad essa.&nbsp;4.2.1 <em>Crediti e debiti di natura finanziaria: profili fiscali ACE. – </em>La questione che si pone concerne la rilevanza fiscale ai fini Ace della rappresentazione contabile esaminata con riferimento ai finanziamenti infruttiferi (o a tasso significativamente diverso da quello di mercato) erogati dai soci alla società partecipata.In particolare ci si chiede se l’incremento del patrimonio netto contabilizzato dalla società finanziata e l’incremento del valore della partecipazione contabilizzato dal socio finanziatore siano rilevanti o meno ai fini della determinazione della base dell’ACE<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>.La questione è stata normativamente risolta del D.M. ACE del 3 agosto 2017 che<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>:</p><ul> <li>all’articolo 5, comma 5, ultimo periodo dispone che: “<em>l’incremento di patrimonio netto derivanti da finanziamenti infruttiferi o a tasso diverso da quello di mercato erogati dai soci a favore delle società di cui all’articolo 2</em> (trattasi delle società di capitali residenti e delle società non residenti con stabile organizzazione in Italia n.d.a) <em>non assume rilevanza ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui alla lettera a) del comma</em> 2 (i.e. della variazione in aumento derivante da conferimenti in denaro n.d.a.)”;</li> <li>all’articolo 10, comma 2, dispone che: “<em>ai fini del precedente periodo</em> (che dispone la riduzione della base ACE di un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31/12/2010, a favore di soggetti del gruppo, oppure divenuti tali a seguito dei conferimenti n.d.a.) <em>non assume rilevanza l’incremento di partecipazioni derivante da finanziamenti infruttiferi o a tasso diverso da quello di mercato erogati dai soci a favore delle società del gruppo</em>”.</li></ul><p>Inoltre, la relazione illustrativa del D.M. ACE 3 agosto 2017 aggiunge che “<em>va da sé che l’apporto (imputato a incremento della partecipazione») iscritto dal finanziatore va considerato anch’esso come parte integrante del finanziamento ai fini della lettera c) del comma 3 dell’articolo 10</em>” (i.e. al fine di quantificare l’eventuale incremento, rispetto all’importo risultante dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31/12/2010, dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti del gruppo)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>.Pertanto, le risposte alla questione posta in premessa sono le seguenti:</p><ul> <li>l’incremento di patrimonio netto contabilizzato dalla società finanziata e corrispondente alla differenza tra il valore nominale del finanziamento e il suo valore attuale, calcolato applicando il tasso di interesse di mercato, non è considerato tra i conferimenti in denaro rilevanti ai fini dell’incremento della base ACE<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>;</li> <li>l’incremento del valore della partecipazione contabilizzato dal socio finanziatore e corrispondente alla citata differenza:<ul> <li>non è considerato tra i conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31/12/2010, a favore di società del gruppo, da computare a decremento della base ACE;</li> <li>è considerato tra i finanziamenti effettuati a società del gruppo al fine di verificare l’eventuale incremento di tale voce rispetto all’importo da essa assunto nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31/12/2010 e del conseguente eventuale decremento della base ACE.</li></ul></li></ul><p>&nbsp;</p><ol start="5"> <li><em> Costo ammortizzato con attualizzazione: profili fiscali del regime transitorio. – </em>Qualora si sia optato per l’applicazione retroattiva del criterio del costo ammortizzato ai crediti e ai debiti preesistenti alla data dell’1 gennaio 2016 (per i soggetti con l’esercizio coincidente con l’anno solare) è necessario applicare le regole contenute nei commi 5 e 7 dell’articolo 13-<em>bis</em> del D.L. n. 244/2016, che disciplinano il passaggio alle nuove regole contabili, prevedendo, rispettivamente, l’irrilevanza fiscale dei ripristini e delle eliminazioni di attività e passività e l’ultrattività del regime fiscale originario delle operazioni pregresse.</li></ol><p>In particolare, qualora l’impresa decida di applicare retroattivamente il criterio del costo ammortizzato con attualizzazione:</p><ul> <li>dal punto di vista contabile:<ul> <li>i costi di transazione iscritti tra gli oneri pluriennali, sostenuti in relazione a crediti o a debiti contratti ante 2016, devono essere eliminati in contropartita del patrimonio netto all’1 gennaio 2016;</li> <li>tale eliminazione determina un differente importo di interessi di contabilizzare in base al criterio del costo ammortizzato in quanto i costi di transazione sostenuti dal creditore hanno determinato la contabilizzazione, da parte di quest’ultimo, di minori interessi attivi, mentre, i costi di transazione sostenuti dal debitore hanno determinato la contabilizzazione, da parte di quest’ultimo, di maggiori interessi passivi;</li></ul></li> <li>dal punto di vista fiscale:<ul> <li>per effetto della disposizione che statuisce l’irrilevanza, ai fini fiscali, delle rettifiche contabili di attività/passività che vengono operate in sede di passaggio alle nuove regole contabili<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>, si continuano ad applicare i criteri di deducibilità vigenti antecedentemente alla loro cancellazione. Pertanto, nel caso specifico, si prosegue nell’ammortamento extra-contabile dei costi di transazione in base al criterio di ammortamento applicato negli esercizi precedenti;</li> <li>per effetto della regola che disciplina le cosiddette “operazioni pregresse”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>, si continua ad applicare alle stesse la previgente specifica disciplina fiscale, qualora il recepimento fiscale, per effetto della derivazione rafforzata, della loro nuova qualificazione comporti effetti distorsivi. Pertanto, nel caso specifico, continuano ad assumere rilevanza fiscale tanto per il creditore quanto per il debitore gli interessi nominali (invece di quelli calcolati applicando il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione) allo scopo di evitare effetti di “tassazione anomala”.</li></ul></li></ul><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Articolo così modificato dall’articolo 6, comma 8, lett. g) del D.Lgs. n. 139/2015;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Articolo così modificato dall’articolo 6, comma 8, lett. m), del D.Lgs. n. 139/2015;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Articolo così modificato dall’articolo 6, comma 8, lett. a) del D.Lgs. n. 139/2015;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4"><sup>[4]</sup></a> I crediti rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti (OIC 15, par. 6);<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5"><sup>[5]</sup></a> I debiti commerciali originatisi dall’acquisto di beni sono rilevati in base al principio di competenza quando il processo produttivo dei beni è stato completato e quando si è verificato il trasferimento dei rischi e dei benefici che, salvo specifici accordi contrattuali, si verifica con la spedizione o la consegna dei beni (nel caso di beni mobili) e con la data di stipulazione dei contratti di compravendita (nel caso di beni che richiedono un atto pubblico per il trasferimento). I debiti originatisi da acquisti di servizi, invece, sono rilevati in base al principio della competenza quando la prestazione è stata effettuata (OIC 19, par. 38). I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti (OIC 19, par. 4);<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> I crediti commerciali originatisi dalla vendita di beni sono rilevati in base al principio di competenza quando il processo produttivo dei beni è stato completato e quando si è verificato il trasferimento dei rischi e dei benefici che, salvo specifici accordi contrattuali, si verifica con la spedizione o la consegna dei beni (nel caso di beni mobili) e con la data di stipulazione dei contratti di compravendita (nel caso di beni che richiedono un atto pubblico per il trasferimento). I crediti originatisi da vendite di servizi, invece, sono rilevati in base al principio della competenza quando la prestazione è stata effettuata (OIC15, par. 29). I crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di finanziamento) sono iscrivibili in bilancio se sussiste “titolo” al credito, e cioè se essi rappresentano effettivamente un’obbligazione di terzi verso la società (OIC15, par 30). I debiti di finanziamento e quelli che si originano per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio quando sorge l’obbligazione della società al pagamento verso la controparte, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali (OIC19 par. 39). L’iscrizione di un debito di finanziamento avviene all’erogazione del finanziamento. I prestiti obbligazionari sono iscritti al momento della sottoscrizione (OIC19 par. 40);<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> In caso di rilevazione iniziale in assenza di attualizzazione, il valore di rilevazione iniziale di un credito è pari a: valore nominale – sconti/premi/abbuoni + costi di transazione. I costi di transazione, i premi, gli sconti, le commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono: (i) inclusi nel tasso d’interesse effettivo e (ii) ammortizzati lungo la durata attesa del credito. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Questa situazione si verifica tipicamente nel caso di operazioni commerciali regolate con tempi di pagamento superiori a dodici mesi, prestiti infruttiferi erogati dai soci alla società, prestiti erogati dalla società ai propri lavoratori dipendenti a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> L’IFRS 9 - <em>Financial Instrumen</em>t è stato sviluppato <em>dall’International Accounting Standard Board</em> (IASB) per sostituire lo IAS 39 - <em>Financial Instruments</em>. La data di efficacia della versione completa dell’IFRS 9 è prevista per gli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2018;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> definizione analoga si rinviene nel paragrafo 15 dell’OIC 15, nel paragrafo 17 dell’OIC 19 e nel paragrafo 15 dell’OIC 20) “<em>Il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui l’attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità</em>”;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> OIC 15, par. 19 e OIC 19 par. 20;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> OIC 15, par. 9 e OIC 19 par. 10;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> OIC 15, par. 42 e OIC 19 par. 50;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> OIC 15, par. 41 e OIC 19, par. 49;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15"><sup>[15]</sup></a> Come detto, anche questa regola contabile discende dall’esigenza di rappresentare correttamente la sostanza economica dell’operazione e le sue finalità. Ad esempio, una società che eroga un finanziamento a tasso di mercato ed una società che eroga un finanziamento infruttifero stanno compiendo operazioni aventi una sostanza economica diversa, che in quanto tale deve trovare idonea rappresentazione contabile mediante l’iscrizione del credito infruttifero e del corrispondente debito a un valore inferiore a quello nominale;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Esempio 2A dell’OIC 15;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Per l’impresa finanziata, invece, l’attualizzazione comporta la rilevazione di un componente finanziario positivo (c.d. “<em>day one profit</em>”) pari a 89,03 di immediata imputazione a conto economico al momento della rilevazione iniziale;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Esempio 2B dell’OIC 15;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Il tasso di interesse effettivo determinato inizialmente rimane invariato e non viene adeguato: (1) al variare dei tassi di mercato, a meno che l’operazione sia regolata a tasso variabile; in quest’ultimo caso, ogni volta che avviene una variazione del parametro su cui si fonda il calcolo del tasso variabile il tasso di interesse effettivo deve essere ricalcolato prendendo in considerazione i flussi finanziari residui; (2) al variare della tempistica dei flussi finanziari futuri: se si modifica la tempistica degli incassi (anticipazione/posticipazione rispetto alle scadenze originarie) (i) non si ricalcola il tasso di interesse effettivo; (ii) si attualizzano i flussi finanziari utilizzando il tasso di interesse effettivo originario e tenendo conto della nuova tempistica; (iii) si imputa tra gli oneri/proventi finanziari il differenziale di valore che emerge;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> OIC15, par. 39;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Il coordinamento tra la disciplina fiscale di determinazione delle basi imponibili Ires e Irap e le nuove regole di redazione del bilancio di esercizio è stato regolamentato dall’articolo 13-bis del D.l. n. 244 del 2016. Per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 13-bis al comma 1 dell’articolo 83 del Tuir è stato esteso anche ai soggetti, diversi dalle micro-imprese, che redigono il bilancio in base al codice civile, il principio della “derivazione rafforzata”, già applicabile ai soggetti IAS/IFRS, in base al quale trovano riconoscimento fiscale i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione così come risultanti dalla corretta applicazione dei principi contabili di riferimento, anche in deroga alle regole del Tuir;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Analogamente, per i debiti commerciali la differenza tra il valore di rilevazione iniziale del debito e il valore a termine deve essere rilevata a conto economico riducendo inizialmente il costo di esercizio e successivamente come onere finanziario lungo la durata del debito;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Le società Oic adopter che abbiano effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi riconoscendo al cliente termini di pagamento differiti oltre le normali condizioni di mercato, senza prevedere la corresponsione di alcun interesse devono procedere all’attualizzazione del credito commerciale facendo attenzione a tenere distinta la parte di tale credito alimentata dal ricavo da quella che si genera per effetto della rilevazione dell’Iva a debito. Ipotizzando che una società all’inizio del 2017 abbia effettuato un’operazione di cessione di un bene ad un prezzo pari a 1.220, Iva al 22% inclusa, concedendo al cliente la possibilità di pagare il dovuto dopo 24 mesi, per valutare se sia necessaria l’attualizzazione del credito è necessario preliminarmente individuare il tasso di mercato ovvero il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare di finanziamento con termini e condizioni comparabili. Proseguendo con l’esempio ed ipotizzando un tasso di mercato pari al 5%, la società al momento della cessione deve iscrivere il credito al valore attualizzato pari a 1.107 (1.220/1,05*1,05). Inoltre, secondo quanto riportato nell’esempio 1A dell’OIC 15, si devono rilevare in avere un ricavo per 907 (1.000/1,05*1,05) e Iva a debito per 220 mentre in dare si contabilizza un costo per oneri finanziari per 20 (pari all’Iva a debito di 220 meno il valore attualizzato dell’Iva a debito (200=220/1,05*1,05). Al termine del primo e del secondo anno, inoltre, si devono rilevare gli interessi attivi al tasso del 5% sul credito iscritto a 1.107 e dunque pari rispettivamente a 55 e 58, riallineando in tal modo il valore del credito al suo nominale (1.107 più 55 più 58 è infatti uguale a 1.220, importo che il cliente deve pagare alla fine die 24 mesi);<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Un particolare problema attiene all’applicazione dell’articolo 106, comma 1, del Tuir, e, quindi, al calcolo della svalutazione crediti. Come noto le svalutazioni dei crediti sono deducibili entro il limite forfettario dello 0,5% del “<em>valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi</em>” e fino quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni dedotte raggiunge il 5% del suddetto valore e le perdite su crediti sono determinate con riferimento al “<em>valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi</em>”. Dato che l’applicazione del costo ammortizzato fa sì che il valore di rilevazione in bilancio dei crediti (e, per effetto del principio di derivazione rafforzata, il relativo valore fiscale) sia pari alla somma tra il loro valore nominale o di acquisizione (o il loro valore attualizzato, se sussistono i presupposti per l’attualizzazione) e i costi di transazione sostenuti dal creditore, occorre comprendere se, per la quantificazione delle svalutazioni di crediti fiscalmente deducibili e delle perdite su crediti, (i) bisogna ancora fare riferimento, come testualmente disposto, al valore nominale o di acquisizione dei crediti, oppure, (ii) adottando un’interpretazione logico-sistematica che supera il dato letterale, si deve fare riferimento al valore fiscalmente riconosciuto dei crediti, coincidente con quello emergente dall’applicazione del costo ammortizzato (previa eventuale attualizzazione). La soluzione corretta sembrerebbe essere la (ii) in quanto le disposizioni del TUIR intendono riferirsi al valore fiscalmente riconosciuto dei crediti, che, prima dell’applicazione del costo ammortizzato, coincideva sempre con il valore nominale o, nel caso di crediti acquistati da terzi, con il relativo costo di acquisto;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Tornando all’esempio riportato nella nota precedente, dunque, con riferimento agli interessi contabilizzati per effetto dell’attualizzazione, in sede di determinazione del reddito Ires, nessuna variazione specifica deve essere operata. In fase di applicazione del test del Rol (articolo 96 del Tuir), si ritiene che gli interessi attivi rilevino in misura pari a 35 (pari a 55 meno 20, e dunque al netto di quelli passivi contabilizzati per tener conto dell’effetto Iva);<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Un altro esempio è rappresentato dal credito di finanziamento verso i dipendenti. In tal caso il differenziale derivante dall’attualizzazione assume la natura di costo del personale;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> Si veda al riguardo la circolare dell’Assonime n. 14 del 2017;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Articolo 1 del D.L. n. 201/2011;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> La disposizione (articolo 5, comma 4-bis, D.M. 8 giugno 2011) che disattiva la derivazione rafforzata per il calcolo degli interessi attivi/passivi fiscalmente rilevanti in presenza di poste patrimoniali derivanti dall’attualizzazione di un finanziamento infruttifero o a tasso significativamente diverso da quello di mercato si applica unicamente ai finanziamenti intercorrenti tra soggetti tra cui sussiste il rapporto di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile. Al contrario, si noti che le disposizioni che disciplinano l’irrilevanza - quali conferimenti in denaro, ai fini dell’incremento/decremento della base ACE, delle poste patrimoniali derivanti dall’attualizzazione di un finanziamento infruttifero o a tasso significativamente diverso da quello di mercato si applicano a tutti i finanziamenti concessi dai soci alla società partecipata e non solo ai finanziamenti concessi dal socio di controllo;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> Le disposizioni del D.M. ACE 3 agosto 2017 (e la relativa relazione illustrativa) non chiariscono se l’utile d’esercizio che, se accantonato a riserva disponibile, determina l’incremento della «base ACE» deve essere depurato degli interessi attivi/passivi contabilizzati a conto economico per effetto dell’attualizzazione che ha generato le menzionate poste patrimoniali. L’assenza di disposizioni fa propendere per la soluzione negativa;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> L’incremento di patrimonio netto rilevato dalla società finanziata a seguito dell’attualizzazione di un finanziamento infruttifero o a tasso significativamente diverso da quello di mercato rileva ai fini del computo del patrimonio netto complessivo che, ai sensi dell’articolo 11 del D.M. ACE 3 agosto 2017, costituisce il limite massimo della base ACE;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> Articolo 13-<em>bis</em> del D.L. n. 244/2016, comma 7, lettera c): “<em>il ripristino e l’eliminazione, nell’attivo patrimoniale, rispettivamente, di costi già imputati a conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti</em>”; articolo 13-<em>bis</em> del D.L. n. 244/2016, comma 7, lettera d) “<em>l’eliminazione nel passivo patrimoniale di passività e fondi di accantonamento considerati dedotti</em><em>… non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l’indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l’imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso di mancato verificarsi degli stessi</em>”;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> L’articolo 13-bis, comma 5, del D.L. n. 244/2016 stabilisce che “<em>continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale pregressa gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio</em>” dell’esercizio 2016 “<em>e di quelli successivi delle operazioni che risultano diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015</em>”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5807</guid>
                        <pubDate>Thu, 15 Mar 2018 08:08:32 +0100</pubDate>
                        <title>Ipo, nel 2017 è stato boom Raccolti 19 miliardi di euro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ipo-nel-2017-e-stato-boom-raccolti-19-miliardi-di-euro</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da Italia Oggi</em>Nel 2017 la Borsa italiana è stata la seconda in Europa per raccolta di capitali. Circa 19 miliardi di euro sono stati raccolti in 39 distinte operazioni, di cui 32 offerte pubbliche iniziali (ipo). Soddisfatti gli avvocati d'affari, <em>advisor</em> di gran parte delle operazioni: un incremento nel numero dei soggetti quotati, secondo i grandi studi, non solo rende più vivace il mercato borsistico italiana, ma è anche foriero di maggiore trasparenza, professionalizzazione dei soggetti che gestiscono le imprese, e porta a una razionalizzazione dei processi imprenditoriali ed industriali.(...)<strong><img class=" wp-image-8612 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/03/20180315_ItaliaOggi_Plattner.png" alt width="319" height="233">Lukas Plattner</strong>, partner di <strong>Nctm Studio Legale</strong> ritiene che «l'introduzione dei Pir, la cui raccolta, nel 2017, è stata pari a circa 13 miliardi, rappresenta un'occasione unica per le imprese italiane che vogliono sostenere, o per meglio dire accelerare, il processo di crescita. Il 2018 può essere l'anno di svolta per il mercato finanziario italiano con circa 50 ipo previste, il che significherebbe poter contare fra 4 anni, se questa tendenza viene rispettata, su oltre 500 imprese quotate. Il panorama legislativo disegnato dal piano Industria 4.0 (Pir, incentivi per le Pmi Innovative, riduzione spese di quotazione per le pmi) è oramai completo e tra i migliori nella Ue. La speranza è, ora, che il mercato finanziario italiano divenga uno dei luoghi di elezione per le centinaia di imprese italiane alla ricerca di capitale per sostenere i loro ambiziosi piani di crescita».(...)</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5810</guid>
                        <pubDate>Mon, 12 Mar 2018 08:04:36 +0100</pubDate>
                        <title>Il programma base si somma all’hardware</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-programma-base-si-somma-allhardware</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da il Sole 24 Ore - Norme &amp; Tributi</em>Il trattamento contabile e fiscale delle quote di ammortamento relative ai software varia, oltre che in base alla tipologia - di base o applicativa - anche in funzione del fatto che sia stato acquisito da terzi o prodotto internamente.Il software di base è costituito dall’insieme delle istruzioni strettamente necessarie per il funzionamento dell’hardware (ad esempio il sistema operativo Windows).Pertanto, contabilmente, il suo costo deve essere rilevato unitamente al costo dell’hardware e ammortizzato seguendo le regole previste dall’Oic 16 «Immobilizzazioni materiali».<img class="alignnone size-full wp-image-8593" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/03/20180312_Sole24Ore-Carucci.png" alt>Anche fiscalmente si applicano le stesse regole previste per i beni materiali. Infatti, la deduzione dell’ammortamento è ammessa, ai sensi dell’articolo 102 del Tuir, secondo il coefficiente tabellare, di cui al Dm 31 dicembre 1988, previsto per l’hardware, ridotto alla metà per il primo esercizio.Il software applicativo è costituito dall’insieme delle istruzioni che consentono l’utilizzo di funzioni del software di base al fine di soddisfare specifiche esigenze dell’utente (ad esempio un gestionale di contabilità).Contabilmente, il corrispettivo iniziale, sostenuto una tantum, relativo al software applicativo, acquistato a titolo di proprietà (compreso il cosiddetto contratto di sviluppo) ovvero acquisito in licenza d’uso, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, si capitalizza nella voce B.I.3 «Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno» dello stato patrimoniale.Il relativo ammortamento civilistico si stanzia in relazione alla residua possibilità di utilizzazione che, nel caso del software acquisito con diritto d’uso a tempo determinato, non può superare la durata della licenza.Fiscalmente, le quote di ammortamento del software se acquisito in proprietà o in licenza d’uso a tempo indeterminato sono deducibili, ai sensi dell’articolo 103, comma 1 del Tuir, in misura non superiore al 50% mentre, se acquisito in licenza d’uso a tempo determinato, sono deducibili ai sensi dell’articolo 103, comma 2 del Tuir, in misura corrispondente alla durata della licenza.I costi sostenuti per la realizzazione interna di un software applicativo tutelato contabilmente si devono capitalizzare nella voce B.I.3 dello stato patrimoniale. Nel caso di software non tutelato, i costi possono essere capitalizzati nella voce B.I.7 «Altre immobilizzazioni immateriali» se danno luogo a programmi utilizzabili per un certo numero di anni o, alternativamente, imputati a conto economico. In ogni caso, non sono capitalizzabili i costi indiretti attribuibili al progetto, quali gli affitti, gli ammortamenti, i costi del personale con funzioni di supervisione e altre voci simili.Le quote di ammortamento civilistico dei software applicativi realizzati internamenti si determinano in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.Fiscalmente, le quote di ammortamento del software tutelato sono deducibili, ai sensi dell’articolo 103, comma 1 del Tuir, in misura non superiore al 50% mentre quelle relative al programma non tutelato sono deducibili nel limite della quota imputata in conto economico, ai sensi dell'articolo 108, comma 1 del Tuir.Relativamente ai casi esaminati, ai fini Irap rilevano le quote di ammortamento stanziate in conto economico in base a corrette regole contabili.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5812</guid>
                        <pubDate>Thu, 08 Mar 2018 09:45:38 +0100</pubDate>
                        <title>L’avviamento ammortizzato in 10 anni si deduce in 18</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lavviamento-ammortizzato-in-10-anni-si-deduce-in-18</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da il Sole 24 Ore - Norme &amp; Tributi</em><strong>Il disallineamento origina nella prima fase un aumento della base imponibile con anticipo d’imposta</strong>In occasione della chiusura del bilancio al 31 dicembre 2017, con riferimento all’area delle immobilizzazioni immateriali è possibile che si debbano gestire alcuni disallineamenti, tra valori civilisti e fiscali, sorti in sede di calcolo delle imposte e derivanti dalle differenze tra le regole civilistiche e quelle fiscali contenute nel Tuir e nel Decreto Irap.<strong>Avviamento e marchi</strong><img class=" wp-image-8575 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/03/20180307_Sole24NT.png" alt width="373" height="376">L’ammortamento dell’avviamento, ad esempio, è? effettuato secondo la sua vita utile. Nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, l’avviamento è? ammortizzato in un periodo non superiore a dieci anni a meno che vi siano fatti e circostanze oggettivi idonei per sostenere una vita utile oltre il decennio. Secondo quanto riportato nell’Oic 24, in ogni caso, la vita utile dell’avviamento non può superare i vent’anni. Da un punto di vista fiscale, l’articolo 103 del Tuir prevede che le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell’attivo del bilancio - a condizione che il costo sia fiscalmente riconosciuto - sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso. Una regola analoga è contenuta nell’articolo 3, comma 5, del decreto Irap. Nel caso in cui, ad esempio, l’ammortamento civilistico dell’avviamento venga calcolato sulla base di una vita utile di 10 anni, dal punto di vista fiscale sarà necessario effettuare per i primi dieci anni una variazione in aumento temporanea della base imponibile in misura pari alla differenza tra la quota imputata a conto economico (pari ad 1/10 del costo) e la quota ammessa in deduzione (pari ad 1/18 del costo). Con riferimento a tale disallineamento tra il valore civilistico e quello fiscale del bene immateriale, qualora sussistano le condizioni, deve essere alimentato per i primi dieci anni un credito per imposte anticipate che a partire dall’undicesimo anno verrà rilasciato in corrispondenza delle variazioni in diminuzione da effettuare per completare l’ammortamento fiscale. Analogo ragionamento vale per i marchi.<strong>Spese di ricerca e pubblicità</strong>Un altro disallineamento da gestire in sede di chiusura del bilancio potrebbe sorgere in capo alle società che in seguito alle modifiche introdotte dal Dlgs 139/2015 hanno dovuto procedere allo stralcio delle spese di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili. Tali società, per effetto dell’ultrattività dei criteri di deduzione antecedenti alla loro cancellazione, devono procedere con la deduzione ai fini Ires delle residue quote, pari a un quinto di tali spese e ai fini Irap con la deduzione delle quote annuali nella misura già stanziata in bilancio negli esercizi precedenti, posto che per il tributo regionale non valgono i limiti del Tuir.<strong>Brevetti e opere dell’ingegno</strong>L’ammortamento civilistico dei brevetti e dell’altre opere dell’ingegno si effettua in relazione alla residua possibilità di utilizzazione e, dunque, sulla base del minore periodo tra quello di scadenza del brevetto/diritto e il tempo di previsto utilizzo del brevetto/diritto. Dal punto di vista fiscale, l’articolo 103, comma 1, del Tuir prevede che le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo. Qualora il piano di ammortamento civilistico fosse superiore a quello fiscale, la deduzione fiscale risulta comunque ammessa nel limite della quota imputata a conto economico senza che vi sia la possibilità di effettuare alcuna variazione in diminuzione per recuperare la differenza. Con riferimento a queste categorie di immobilizzazioni immateriali, dunque, non dovrebbe rilevarsi alcun tipo di disallineamento, né ai fini Ires né ai fini Irap ove rilevano le quote di ammortamento stanziate in conto economico in base a corrette regole contabili.<strong>Concessioni e licenze</strong>Le concessioni e le licenze sono ammortizzabili contabilmente in base al minore tra il periodo di durata e quello di presunto utilizzo. Posto che fiscalmente l’articolo 101, comma 2, del Tuir ammette la deduzione nei limiti della durata contrattuale o legale, con riferimento a questa voce potrebbero generarsi dei disallineamenti nel caso in cui in bilancio si ammortizzasse l’attività sulla base di una vita utile economica inferiore alla durata legale.<strong>Oneri pluriennali</strong>In merito agli oneri pluriennali l’Oic 24 prevede per i costi di impianto e di ampliamento un periodo di ammortamento non superiore a cinque anni e per quelli di sviluppo un periodo di ammortamento legato alla loro vita utile, ma comunque, se non è possibile fare stime attendibili, non oltre i cinque anni. Dal punto di vista fiscale, l’articolo 108, comma 1, del Tuir prevede che le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio senza che si possa dunque generare disallineamenti tra il piano di ammortamento contabile e quello fiscale (Ires ed Irap) di tali asset.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5813</guid>
                        <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 10:38:34 +0100</pubDate>
                        <title>CETA : «Un nuovo modello di accordo commerciale, che apre ai servizi, ma anche a innovazione, tutele e sostenibilità»</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ceta-un-nuovo-modello-di-accordo-commerciale-che-apre-ai-servizi-ma-anche-a-innovazione-tutele-e-sostenibilita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da Centro Studi Italia Canada</em>In occasione del seminario&nbsp;“Québec Destinazione d’Affari”,&nbsp;organizzato a Milano&nbsp;dalla&nbsp;Delegazione del Québec a Roma&nbsp;in collaborazione con Centro Studi Italia-Canada&nbsp;e Nctm Studio legale, il Centro Studi Italia-Canada ha intervistato Bernard&nbsp;O’Connor,&nbsp;protagonista, con Pierre-Marc Johnson, del panel “CETA ed opportunità per le imprese italiane”.<strong>Bernard&nbsp;O’Connor</strong>, esperto di diritto comunitario, commercio internazionale e WTO, dal 2009 è partner di&nbsp;Nctm&nbsp;Studio Legale. Lo scorso&nbsp;28 febbraio,&nbsp;ha aderito all’invito di Paolo Quattrocchi,&nbsp;Equity&nbsp;partner&nbsp;del medesimo&nbsp;studio e direttore del Centro Studi Italia-Canada,&nbsp;ed ha preso&nbsp;parte&nbsp;a Milano,&nbsp;con il capo negoziatore CETA&nbsp;per il Québec&nbsp;<strong>Pierre Marc Johnson</strong>,&nbsp;alla tavola rotonda dal titolo&nbsp;<strong>“</strong>CETA ed opportunità per le imprese italiane”,&nbsp;una delle&nbsp;quattro&nbsp;che hanno animato il seminario&nbsp;“Québec Destinazione d’Affari”, organizzato dalla&nbsp;Delegazione del Québec a Roma con la collaborazione di Centro Studi Italia-Canada e Nctm Studio Legale<strong>.&nbsp;</strong>È stato un momento di&nbsp;chiarimento,&nbsp;acceso dibattito&nbsp;ed incontro, davanti ad una platea di imprese ed imprenditori, su tematiche sensibili ed&nbsp;attuali, che&nbsp;il Centro Studi Italia Canada ha&nbsp;colto l’occasione per approfondire grazie alla disponibilità dell’avvocato&nbsp;O’Connor: come&nbsp;esperto internazionale&nbsp;riconosciuto&nbsp;in materia,&nbsp;ci ha&nbsp;infatti aiutato&nbsp;a sfatare alcuni ‘falsi miti’ nati dalla&nbsp;cattiva informazione attorno al <strong>CETA</strong>, chiarirne&nbsp;i vantaggi commerciali per le imprese italiane ma anche&nbsp;fare luce sugli&nbsp;elementi innovativi<strong>&nbsp;</strong>di questo storico passo in avanti tra le relazioni tra Europa e Canada.<em>Avvocato&nbsp;O’Connor, il&nbsp;CETA, in esecuzione provvisoria nella quasi totalità delle sue disposizioni dal 21 Settembre scorso, è considerato&nbsp;un Free&nbsp;Trade&nbsp;Agreement&nbsp;moderno ed innovativo: quali sono a suo avviso&nbsp;le novità che rendono il CETA un modello&nbsp;anche per altri FTA che la UE potrebbe concludere?&nbsp;</em><strong>Bernard&nbsp;O’Connor</strong>:&nbsp;Gli accordi commerciali tradizionali miravano a rimuovere gli ostacoli frontalieri posti allo scambio di merci. In altre parole, questi accordi erano destinati a rimuovere i dazi doganali.&nbsp;Il CETA è un nuovo modello di accordo commerciale. Va oltre le misure che si presentano alla frontiera, ritenute meno restrittive rispetto alle misure interne sul commercio. Ad esempio, le&nbsp;imprese dell’UE, prima dell’esecuzione del CETA, non potevano partecipare a gare d’appalto indette dalle istituzioni pubbliche canadesi&nbsp;(governi, province, enti privati che esercitano funzioni pubbliche) per la vendita di beni e servizi.&nbsp;Le disposizioni in materia di appalti pubblici del CETA aprono questo vasto mercato alle imprese dell'UE.Il CETA non è un semplice accordo sui beni. Comprende servizi che oggi la maggior parte degli esperti riconoscono come il principale indicatore di profitto delle nostre economie. L'accordo apre i mercati dei&nbsp;<strong>servizi finanziari</strong>, delle&nbsp;telecomunicazioni&nbsp;e dei&nbsp;trasporti canadesi&nbsp;alle imprese dell'UE e prevede il reciproco riconoscimento delle&nbsp;qualifiche per professionisti&nbsp;come&nbsp;architetti, avvocati, contabili e ingegneri. Ciò comporterà significativi aumenti nel flusso di servizi tra le due parti.Il CETA aiuta&nbsp;gli scambi commerciali delle piccole e medie imprese attraverso l'Atlantico,semplificando le&nbsp;<strong>procedure doganali</strong>&nbsp;e creando una struttura che renda più compatibili le norme e i requisiti tecnici. L’accordo prevede inoltre delle disposizioni in materia di&nbsp;<strong>proprietà intellettuale</strong>&nbsp;e di investimenti.Probabilmente&nbsp;l'aspetto più innovativo del CETA è che affronta la questione della <strong>sostenibilità</strong>&nbsp;in quanto guarda alla tutela dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente.In sintesi, l'innovazione di questo nuovo tipo di accordo è che guarda oltre il confine verso il mercato interno, apre opportunità per lo scambio di beni e offre servizi, garantendo al contempo il rispetto dei valori inerenti l'organizzazione e la regolamentazione dei mercati in Canada e nell'UE.&nbsp;<strong>FOOD &amp; BEVERAGE</strong><em>Per la prima volta, grazie al CETA, i prodotti del&nbsp;food&amp;beverage<strong>&nbsp;</strong>europeo&nbsp;e, quindi, italiano, godono, oltreoceano, del riconoscimento delle indicazioni geografiche; come noto, in Nord America il concetto di DOC non esiste&nbsp;ed il loro riconoscimento dovrebbe apparire come una conquista per i produttori europei ed italiani in particolare. Tale assunto non sembra condiviso: assistiamo infatti ad un forte dissenso nei confronti del CETA e, nello specifico, delle disposizioni riguardanti l’agroalimentare, come mai? Di cosa si ha paura? Il CETA non sembra aver provocato grandi cambiamenti peggiorativi &nbsp;rispetto alla precedente gestione del settore&nbsp;agrifood&nbsp;, se non, una maggiore tutela dei nostri prodotti.</em><strong>Bernard&nbsp;O’Connor:</strong>&nbsp;Molti attori economici del Nord America ritengono che il sistema UE per la protezione delle IG, per i produttori europei di alimenti di qualità, sia un tentativo di ritagliarsi il diritto esclusivo di utilizzare determinati nomi in relazione a determinati alimenti. I produttori di formaggio del Nord America vogliono usare i nomi Gorgonzola, Parmigiano o&nbsp;Feta&nbsp;per descrivere il formaggio che producono e si oppongono a qualsiasi accordo commerciale che limiti la loro libertà di usare questi nomi sui loro prodotti.Questo atteggiamento non è presente in tutto lo spettro alimentare. Gli Stati Uniti, ad esempio, hanno un sistema molto ben sviluppato per la protezione dei nomi dei vini come la Napa Valley e nella frutta e verdura c'è protezione delle patate dell'Idaho e cipolle&nbsp;Vidalia.&nbsp;Oggi ci sono molte forze negli Stati Uniti e in Canada che promuovono il concetto di indicazioni geografiche.I nuovi accordi commerciali del modello CETA prevedono disposizioni sulla protezione della proprietà intellettuale.&nbsp;Dal momento che&nbsp;i nostri partner commerciali&nbsp;vogliono tutelare&nbsp;la protezione del diritto d'autore, i&nbsp;brevetti o&nbsp;i&nbsp;disegni industriali e&nbsp;tutte le forme di proprietà intellettuale,&nbsp;l'UE insiste sul fatto che anche la protezione delle indicazioni geografiche (IG), una forma di proprietà intellettuale, debba essere inclusa nell'accordo.L'UE ha scelto di negoziare la protezione delle singole IG&nbsp;piuttosto che negoziare un sistema attraverso cui si sarebbe provveduto alla protezione delle stesse e questa scelta ha avuto un notevole successo. Il Canada,&nbsp;grazie al&nbsp;CETA, ha concordato l’uso dei nomi sui cibi solo nel caso in cui&nbsp;tali prodotti&nbsp;provengano&nbsp;da un’origine indicata&nbsp;nel&nbsp;nome. D’altro canto, l'UE ha negoziato la&nbsp;<strong>coesistenza di prodotti</strong>, in modo che i marchi canadesi di vecchia data possano essere commercializzati accanto ai prodotti etichettati con le IG dell'UE.La protezione delle indicazioni geografiche è solo una delle molte preoccupazioni sollevate dalle parti interessate sul commercio di prodotti agricoli e alimentari. Molti in Canada non erano favorevoli a negoziare su IG o prodotti lattiero-caseari. Molti in Europa non erano favorevoli a negoziare l'accesso al mercato dell'UE per le carni bovine e altri prodotti sensibili. Inoltre, c'erano preoccupazioni in merito alla natura delle norme per garantire la salute e la sicurezza degli alimenti. Molti nell'UE non erano favorevoli ad accettare alimenti geneticamente modificati o trattamenti post-macellazione come i lavaggi con cloro.Il cibo è un grande business, ma è anche un elemento fondamentale della nostra vita quotidiana, quindi non sorprende che gli accordi commerciali che affrontano il trasporto e la qualità degli alimenti dovrebbero dare luogo a un dibattito pubblico significativo. Tuttavia,&nbsp;in moti casi,&nbsp;i dibattiti non sono informati e vengono fatti ignorando le misure di salvaguardia messe in atto nell'Accordo.&nbsp;<strong>Le norme dell'UE sono state protette e il commercio è stato aperto</strong>. Ora, per i commercianti, c’è spazio per ampliare il trasporto di generi alimentari attraverso l'Atlantico.&nbsp;<strong>FARMACEUTICO, PROTEZIONE BREVETTUALE,&nbsp;MEDIA E&nbsp;ENTERTAINMENT, MODA E DESIGN.&nbsp;</strong><em>Oltre alle previsioni in materia di indicazioni geografiche, il CETA interviene in maniera significativa su diversi altri aspetti della&nbsp;<strong>tutela della proprietà industriale ed intellettuale,</strong> cercando di ‘armonizzare’&nbsp;il più possibile le forme di protezione e i rimedi accessibili ai titolari dei diritti e di facilitare così, ancora di più, la circolazione di prodotti innovativi, tecnologie, contenuti e servizi correlati tra Canada e UE. Solo a titolo di esempio, il CETA è andato a rafforzare la&nbsp;protezione brevettuale<strong>&nbsp;</strong>in campo farmaceutico&nbsp;e le&nbsp;misure doganali&nbsp;volte a contrastare l’entrata e l’uscita di prodotti piratati e contraffatti, ed è intervenuto anche nella disciplina dei&nbsp;servizi di comunicazione al pubblico&nbsp;e della&nbsp;responsabilità degli intermediari&nbsp;(tra cui gli internet providers), agendo dunque in maniera trasversale, con potenziali implicazioni in un gran numero di settori, dall’industria hi-tech fino all’<strong>entertainment. </strong>Di che tipo di innovazioni si tratta e in che modo gli scambi Canada-UE possono trarne vantaggio?&nbsp;</em><strong>Bernard&nbsp;O’Connor:</strong>&nbsp;Questo è molto vero. Oltre alle disposizioni sulle IG, il CETA mira a creare&nbsp;un ambiente più amichevole e un quadro giuridico più completo&nbsp;per quelle imprese e quei professionisti che si dedicano a portare&nbsp;<strong>prodotti e servizi innovativi</strong>&nbsp;sul mercato. Il CETA si basa sull'idea che la protezione della proprietà intellettuale, se non adeguatamente regolamentata, può creare ostacoli ingiustificati al commercio.Per quanto riguarda il&nbsp;<strong>settore farmaceutico,</strong> ad esempio, il CETA impone al Canada di emanare disposizioni specifiche nella sua legislazione sui brevetti che consentirà alle società farmaceutiche di richiedere il "ripristino dei brevetti". Questa disposizione consente alle aziende di ottenere, a determinate condizioni,&nbsp;una protezione più lunga per i farmaci brevettati<strong>.</strong> Il termine per il ripristino del brevetto si basa sull'idea che le aziende dovrebbero essere in grado di recuperare quella parte del normale periodo di 20 anni di protezione del brevetto che perdono mentre il farmaco sta attraversando il processo di approvazione del marketing o delle normative.Per quanto riguarda le misure di&nbsp;<strong>applicazione delle frontiere IP,</strong> il CETA richiede al Canada di replicare i diritti dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale dell'UE. Questi diritti consentono a tutti i titolari di diritti IP di impedire che merci che violano i diritti di proprietà intellettuale attraversino la frontiera. Ora si applicherà sia in Canada che nell’UE.Nel&nbsp;<strong>settore dei media e dell'intrattenimento</strong>, il CETA contiene una serie di disposizioni che tentano di allineare le leggi del Canada e dell'UE rispetto a:•&nbsp;la trasmissione senza fili non autorizzata o la comunicazione al pubblico di spettacoli dal vivo di opere protette da copyright e l'equa remunerazione dovuta ai&nbsp;perfomers;•&nbsp;il diritto dei titolari di proprietà intellettuale di utilizzare le misure tecnologiche di protezione su supporti contenenti opere protette da copyright o relativi dispositivi di lettura / riproduzione e di avvalersi di rimedi per contrastare la loro elusione;•&nbsp;la soglia di responsabilità che dovrebbe applicarsi a tutti gli intermediari (compresi i fornitori di servizi Internet) la cui attività tecnica può essere utilizzata dagli autori di violazioni per violare i diritti di proprietà intellettuale.Infine, e di particolare interesse per i&nbsp;<strong>settori della moda e del design industriale</strong>&nbsp;italiano, il CETA contiene una disposizione che impone al Canada di riconoscere, a determinate condizioni, un certo livello di protezione del copyright per i lavori di progettazione.Si tratta di disposizioni che non si trovano negli accordi commerciali tradizionali e stabiliscono uno standard per i negoziati futuri.&nbsp;<strong>MECCANISMO DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE</strong><em>Il CETA è stato il risultato di lunghi negoziati, quasi vanificati a ridosso della firma a causa del veto della&nbsp;Vallonia&nbsp;posto sul nuovo meccanismo di&nbsp;risoluzione delle controversie<strong>&nbsp;</strong>tra Stato ed investitore. Il nodo è stato poi sciolto grazie all’intervento del governo federale del Belgio che, in accordo con i governi regionali, ha trovato un compromesso attraverso la richiesta belga di un parere alla Corte di&nbsp;Giustizia Europea su quella parte del CETA, sbloccando l’atto di firma dell’accordo. Al momento, le disposizioni relative al nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie,&nbsp;Investment&nbsp;Court System, è fuori dall’esecuzione provvisoria del CETA ed una &nbsp;apposita commissione sta lavorando per sciogliere i nodi: quali, dunque, le soluzioni alle quali si potrà giungere? Cosa accadrebbe in caso di una pronuncia negativa da parte della Corte?&nbsp;</em><strong>Bernard&nbsp;O’Connor:&nbsp;</strong>Due settimane prima dell'entrata in vigore provvisoria del CETA, il Belgio ha presentato una richiesta alla Corte di Giustizia&nbsp;Europea per un parere sulla compatibilità del CETA con il diritto comunitario dell'UE. Il Belgio contesta due aspetti del CETA: le&nbsp;<strong>disposizioni sugli investimenti</strong>&nbsp;e le&nbsp;<strong>disposizioni sulla risoluzione delle controversie.</strong>In una certa misura,&nbsp;la questione relativa agli investimenti è già stata affrontata<strong>.</strong>&nbsp;La Corte di&nbsp;Giustizia&nbsp;Europea (CGE), di fatto la Corte suprema dell'UE, ha dichiarato in un precedente parere (in relazione all'accordo tra l'UE e Singapore) che&nbsp;gli investimenti di portafoglio non rientrano nella competenza esclusiva dell'UE<strong>, </strong>pertanto se l'accordo conteneva disposizioni in materia, l'accordo avrebbe dovuto essere ratificato non solo dall'UE ma da ciascuno Stato membro.La questione della risoluzione delle controversie e in particolare la creazione di un nuovo sistema di Corte per gli investimenti è ancora aperta. In sostanza, la Corte di&nbsp;Giustizia&nbsp;Europea deve stabilire se il nuovo sistema viola il principio di autonomia del diritto dell'Unione.Agli albori dell'Unione Europea, quando era ancora la Comunità Economica Europea (CEE), la Corte di&nbsp;Giustizia&nbsp;Europea aveva decretato, nel Costa v ENEL dal 1964, che i Trattati dell'UE avevano creato un nuovo sistema giuridico indipendente a sé stante. In effetti, nel parere 2/13, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha rilevato che l'UE non può essere soggetta alla Corte europea dei diritti dell'uomo in quanto ciò violerebbe l'indipendenza e la natura autonoma del sistema giuridico dell'UE. Nella causa C-459/03, la Corte ha dichiarato che "un accordo internazionale non può incidere sulla ripartizione delle responsabilità definite nei trattati e, di conseguenza, sull'autonomia dell'ordinamento giuridico comunitario".La domanda posta dal Belgio è&nbsp;se il sistema della Corte per gli investimenti interferirebbe con il sistema giuridico indipendente e il ruolo dei tribunali dell'Unione europea&nbsp;per garantire un'interpretazione armoniosa e uniforme di tale legge in tutti gli Stati membri e a tutti gli effetti.È troppo presto per dire in che modo deciderà la Corte.&nbsp;<strong>CETA E WTO</strong><em>Esistono delle contrapposizioni o sovrapposizioni tra le misure adottate con il CETA rispetto a quelle preesistenti del WTO?</em><strong>Bernard&nbsp;O’Connor:</strong>&nbsp;Il CETA è un accordo internazionale che è stato costruito sulla base della legge dell'Organizzazione&nbsp;Mondiale del&nbsp;Commercio. È stato progettato per non entrare in conflitto con l'OMC, ma per aggiungere disposizioni sull'apertura commerciale che non sono state concordate nell'ambito dell'OMC. Gli esperti del commercio parlano del fatto che&nbsp;<strong>il CETA è un plus dell’accordo dell'OMC</strong>. In altre parole, ha disposizioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nell'OMC.Tutte le principali disposizioni del CETA vanno oltre l'OMC.&nbsp;Il Canada e l'UE applicheranno tariffe doganali più basse nel commercio tra loro&nbsp;rispetto a quanto faranno nel commercio con altri membri dell'OMC.&nbsp;Gli appalti pubblici non sono pienamente integrati nell'OMC<strong>&nbsp;</strong>in quanto non tutti i membri dell'OMC sono parte dell'accordo sugli appalti pubblici, ma gli appalti pubblici rientrano pienamente nel CETA.&nbsp;Il CETA offre un accordo molto più ampio sugli scambi di servizi&nbsp;rispetto all'accordo sui servizi dell'OMC e così via.L'UE e il Canada hanno scelto di utilizzare l'approccio bilaterale per aprire i mercati agli scambi perché&nbsp;l'approccio multilaterale dell'OMC è alquanto congelato&nbsp;per il momento.&nbsp;Se i 160 membri dell'OMC non sono in grado di migliorare la qualità di apertura del mercato dell'OMC, alcuni membri hanno scelto di procedere autonomamente. L'UE sta attualmente negoziando accordi commerciali bilaterali con la maggior parte dei principali mercati del mondo. Il Canada sta facendo lo stesso.Ad un certo punto, in futuro, questa rete di accordi bilaterali potrebbe causare confusione e la maggior parte dei negoziatori commerciali spera che ciò stimolerà un miglioramento del commercio multilaterale in seno all'OMC. Per il momento, tuttavia, l'OMC rimane la base e gli accordi commerciali bilaterali offrono vantaggi supplementari alle parti che li concludono.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5817</guid>
                        <pubDate>Mon, 26 Feb 2018 08:02:22 +0100</pubDate>
                        <title>Intrastat: sanzioni fino a mille euro ma resta l’opzione del ravvedimento operoso</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/intrastat-sanzioni-fino-a-mille-euro-ma-resta-lopzione-del-ravvedimento-operoso</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em>A seguito delle semplificazioni introdotte agli elenchi Intra, i modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute, riferite al mese di gennaio 2018, dovranno essere inviati con la compilazione delle sole colonne statistiche entro il 26 febbraio. A partire dai dati di gennaio 2018, dunque, tutte le informazioni contenute negli elenchi degli acquisti sono rese per finalità statistiche e devono essere obbligatoriamente fornite, su base mensile, dai soggetti per i quali l’ammontare totale trimestrale degli acquisti intraunionali di beni sia stato, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200mila euro per i beni e a 100mila euro per i servizi.<img class=" wp-image-8448 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/02/20180226_QdF_Intrastat.jpg" alt width="317" height="223">Secondo quanto chiarito nella nota dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 18558/RU dello scorso 20 febbraio, considerato l’interesse statistico del dato raccolto, gli acquisti intraunionali di beni vanno riepilogati nel periodo in cui essi arrivano nel territorio italiano. Sono, pertanto, escluse tutte le operazioni commerciali di acquisto di beni che non entrano fisicamente in Italia come, ad esempio, un’operazione triangolare in cui il soggetto italiano è il promotore dell’operazione.Sempre entro il 26 febbraio devono essere presentati gli elenchi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese, riferite al mese di gennaio, dai soggetti per i quali l’ammontare totale trimestrale delle operazioni attive intraunionali sia stato, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 50mila euro. Nel caso in cui il valore delle cessioni di beni nel periodo di riferimento abbia superato la soglia di 100mila euro o di 50mila euro per i servizi, nell’elenco dovrà essere compilata anche la parte statistica.In occasione della prima applicazione delle nuove regole per gli invii degli elenchi Intra è utile riepilogare il regime sanzionatorio previsto per l’omesso invio di tali modelli.<strong>Il mancato invio degli elenchi </strong>Per quanto riguarda l’omessa presentazione degli elenchi Intra, l’articolo 11, comma 4 del Dlgs 471/1997 prevede una sanzione da euro 500 a euro mille euro per ciascuno modello. La sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui l’elenco sia presentato entro trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati. La sanzione prevista per l’omessa presentazione è applicabile anche al caso di invio tardivo dell’elenco secondo quanto chiarito nella risoluzione 20/2005.<strong>Il ravvedimento operoso</strong>Per sanare in maniera rapida la violazione ottenendo agevolazioni in termini di riduzione delle sanzioni, si può ricorrere al ravvedimento. L’omessa presentazione, infatti, può essere regolarizzata, versando un importo della sanzione ridotto da 1/9 a 1/5 del minimo secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 1 del Dlgs 472/1997.Operativamente, occorre presentare gli elenchi omessi e versare con il modello F24 (indicando il codice tributo 8911 e l’anno al quale la violazione si riferisce) le sanzioni ridotte entro 90 giorni dalla scadenza di presentazione dell’elenco (per la riduzione a 1/9) oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui la violazione è commessa o agli anni successivi (per le riduzioni da 1/8 a 1/5).Il termine iniziale per computare i 90 giorni sopra citati coincide con il termine entro il quale si sarebbe dovuto inviare l’elenco Intra, quindi con lo spirare del giorno 25 del mese o del trimestre successivo al periodo di riferimento. Non risulta applicabile la lettera c) dell’articolo 13 del Dlgs 472/97, che prevede la riduzione ad un decimo del minimo, poiché nel caso in esame non si tratta dell’omissione di una dichiarazione.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5826</guid>
                        <pubDate>Wed, 21 Feb 2018 03:38:29 +0100</pubDate>
                        <title>&quot;È la italo-cinese IH Hotels la catena a gestione diretta con più stanze in Italia&quot;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/e-la-italo-cinese-ih-hotels-la-catena-a-gestione-diretta-con-piu-stanze-in-italia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;La Repubblica - Affari&amp;Finanza</em>«Abbiamo colto questa opportunità di crescita che ci consente di essere presenti in tutta Italia: gli asset di IH Hotels Group sono prevalentemente al nord con una clientela business e leasure, invece il portafoglio di Pdv, Piazza di Spagna View, comprende asset in altre località, a Courmayer, in Val d'Aosta, a Roma e al Sud, in Puglia e Sicilia, con due alberghi nelle isole, siti che a noi mancavano»: Francesco Hu, imprenditore alberghiero, è appena uscito da un convegno all'Università Bocconi sul turismo e l'hotellerie. I dati presentati gli danno ragione: il turismo è in crescita, in Italia e nel mondo, il settore dell'ospitalità è in fermento e l'acquisto delle 12 strutture recettive a 4 e 5 stella di proprietà di Pdv, Piazza di Spagna View, appena realizzato, si presenta come un investimento dal grande potenziale di sviluppo in un mercato molto dinamico.<img class=" wp-image-8378 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/02/20180221_AF_iH.png" alt width="401" height="373">Trentacinque anni, una laurea alla Bocconi, Francesco Hu rappresenta i cinesi di secondo generazione, cresciuti in Italia da genitori immigrati, parlano perfettamente italiano con la sfumatura tipica dell'area in cui sono cresciuti. A questa generazione è stata addirittura dedicata una serie tv di grande successo.Stile occidentale, con il cuore in Cina, Francesco e suo fratello Michele, anche lui laureato alla Bocconi, insieme alla famiglia Wen, hanno creato un gruppo di origine cinese, ma giuridicamente italiano. Nel portafoglio di IH Hotels ci sono: a Milano, Hotel Gioia e Hotel Ambasciatori, in pieno centro dove «si può toccare il duomo», come sottolinea Hu; l'Admiral di Padova, 4 strutture in Toscana, di cui 2 a Firenze e 1 resort a Pian dei Mucini, Grosseto. Infine un altro in apertura, Hotel Majestic in centro a Firenze. IH, inoltre, ha creato il primo mall cinese, in via Paolo Sarpi, la chinatown meneghina, a due passi da Corso Como e Piazza Gae Aulenti, area a forte crescita, con il grattacielo di Unicredit, il Bosco verticale, e la Torre Diamante del gruppo Bnp Paribas. Il mall è a pochi isolati dal negozio di "dumpling", ravioli, dove c'è sempre la fila di italiani, famoso perché i ripieni sono fatti con la carne del macellaio a fianco, di allevamento italiano.Lo scorso anno, secondo rilevazioni Jll H&amp;H group realizzate per Affari &amp; Finanza, il nostro paese ha messo in moto transazioni alberghiere per 1.100 milioni di euro, con operazioni sia di portafoglio che di singoli asset e in prevalenza movimentate da società straniere. Gli asset più ricercati sono nelle principali città e in centro (32%), dove i ricavi sono in aumento; poi c'è la caccia ai "prime resort" (30%) e ai "trophy", ovvero immobili che si identificano con la città in cui si trovano e con una rilevanza storico-architettonica che li rende un'icona a livello internazionale. Come la "luxury guest house", come si definisce, senza stelle, ma con affaccio diretto sulla scalinata di Piazza di Spagna, a Roma: un edificio dal valore inestimabile, nel portafoglio di Piazza di Spagna View, che conta tra l'altro anche l'Hotel Cicerone e l'Hotel Borgia, sempre nella Capitale. «C'erano altre offerte, anche di grandi operatori internazionali del turismo», racconta <strong>Elsa Gentile</strong>, avvocato dello studio legale <strong>Nctm</strong>, che ha curato l'operazione. Spiega Gentile: «IH Hotels Group è stato il più veloce, ha capito l'importanza di Piazza di Spagna View, una delle compagnie di maggior successo, hanno bruciato la due diligence ai primi di dicembre, a gennaio l'operazione era conclusa. Una transazione del valore di 20 milioni, calcolando il debito, per asset che complessivamente fatturano 34 milioni di euro».Le operazioni di portfolio stanno diventando più numerose di quelle di singoli asset, segnala JJl H&amp;H. Ma l'Italia presenta un sistema di offerta ancora estremamente frammentato, con brand internazionali limitati rispetto a mercati europei più evoluti. In questo scenario l'operazione di IH Hotels Group acquista un ruolo di spicco, nasce una catena di peso: «La prima a gestione diretta in Italia per numero di stanze, oltre 3000», afferma Hu. Un network che può contare su economie di scala e creare un brand di rilievo mondiale. «Abbiamo subito capito che Francesco Hu era l'acquirente perfetto, personaggio smart e con una grande fiuto per gli affari, la personalitò giusta per far espandere il business a livello internazionale», commenta Mauro Piccini, fondatore di Piazza di Spagna View, operatore turistico di lungo corso, che ha diretto a lungo la divisione alberghiera di Alpitour prima, e poi l'intero gruppo. Piccini, dopo la vendita di Pdv, resta comunque vicepresidente.«Ora miriamo ad espanderci nelle principali capitali europee come Londra e Parigi», racconta Hu. Ma il grande balzo sarà l'approdo in Cina. «Esporteremo il marchio Piazza di Spagna View a Shanghai -afferma Hu- proponendoci ambasciatori del settore ospitalità del made in Italy». Un obiettivo lungimirante. Sono sempre di più i turisti cinesi in giro per il mondo, ma prediligono realtà capaci di farli sentire a casa. Un brand dallo stile italiano ma con forte presa cinese si presenta come il ponte ideale per traghettare i visitatori del Dragone.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5830</guid>
                        <pubDate>Fri, 16 Feb 2018 05:53:48 +0100</pubDate>
                        <title>Il regime di favore sui registri è retroattivo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-regime-di-favore-sui-registri-e-retroattivo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da il Sole 24 Ore - Norme &amp; Tributi Focus</em>Non sono sanzionabili i contribuenti che in sede di accesso, ispezione o verifica abbiano provveduto, su richiesta degli organi di controllo, alla stampa dei registri Iva non precedentemente trascritti su supporti cartacei nei termini di legge. La non sanzionabilità per effetto del favor rei si applica anche alle omissioni commesse prima del 6 dicembre 2017, data di entrata in vigore del Dl 148/2017 (decreto fiscale).In base alla novità introdotta dall’articolo 19-octies, comma 6, del Dl 148/2017, sono modificate le regole di tenuta dei registri Iva mediante sistemi elettronici. Il nuovo comma 4-quater dell’articolo 7 del Dl 357/1994, prevede che la tenuta con sistemi elettronici dei registri delle fatture emesse e di quelle ricevute è in ogni caso considerata regolare, pur in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica, i registri risultano aggiornati sugli stessi sistemi elettronici e vengono stampati a richiesta degli organi procedenti ed in loro presenza.<img class=" wp-image-8321 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/02/20180214_Sole_CarucciFocus.png" alt width="809" height="294">APPLICABILITÀPosto che il decreto fiscale non ha fornito indicazioni circa le violazioni già contestate al momento della sua entrata in vigore (6 dicembre 2017), in occasione del Telefisco 2018 è stato chiesto all’agenzia delle Entrate se si dovesse ritenere applicabile il principio del favor rei contenuto nell’articolo 3, comma 2, del Dlgs 472/1997.L’Agenzia delle entrate ha risposto al quesito confermando che alle violazioni in commento deve ritenersi applicabile il principio del favor rei contenuto nell’articolo 3, comma 2, del Dlgs 472/1997. L’amministrazione, inoltre, ha sottolineato come la regolare tenuta dei registri citati e, dunque, la non sanzionabilità per i contribuenti che non hanno stampato nel termine di legge, sia legata al presupposto che la stampa degli stessi sia poi avvenuta in sede di accesso, ispezione o verifica. Solo i contribuenti che abbiano effettivamente posto in essere tale adempimento all’epoca del controllo, dunque, potranno usufruire degli effetti favorevoli al contribuente ovvero avvalersi della non sanzionabilità della loro omissione grazie all’applicazione favor rei della nuova previsione contenuta nell’articolo 7, comma 4-quater del Dl 357/1994.TENUTA REGISTROPer completezza, è utile ricordare che il citato articolo 7, al comma 4-ter prevede che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare, in difetto di trascrizione, nei termini di legge su supporti cartacei dei dati relativi all’esercizio per il quale non siano scaduti, da oltre tre mesi, i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, qualora in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza. A differenza di quanto previsto per i registri Iva degli acquisti e delle vendite, si considera dunque regolare la tenuta con sistemi meccanografici di qualsiasi registro contabile se i dati contabilizzati nei termini di legge sono stampati sui registri entro il termine di presentazione delle dichiarazioni annuali. Considerato che con la manovra 2018 il termine per l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi ordinarie (persone fisiche, società di persone e soggetti Ires) è stato spostato al 31 ottobre, il termine per la stampa di tali registri coincide con il 31 gennaio.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5831</guid>
                        <pubDate>Thu, 15 Feb 2018 05:27:24 +0100</pubDate>
                        <title>Sanzione fissa per l’errore nell’addebito della maggiore Iva</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sanzione-fissa-per-lerrore-nelladdebito-della-maggiore-iva</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<div><div><p><em>Tratto da il Sole 24 Ore - Norme &amp; Tributi Focus</em></p></div><div><p><strong>Viene considerata non emessa la fattura cartacea se c’è l’obbligo di formato digitale</strong></p></div></div><div><div></div><div><p>La legge di Bilancio 2018 prevede alcune novità nel regime sanzionatorio in materia di Iva: è introdotta una sanzione fissa nel caso di Iva addebitata erroneamente in fattura in misura superiore al dovuto e sono estese le sanzioni per omessa fatturazione al caso di emissione di una fattura in formato cartaceo in luogo di quello elettronico.</p></div><div><p><strong>&nbsp;</strong></p></div><div><p><strong>Iva addebitata per errore</strong>L’articolo 1, comma 935, della legge di Bilancio 2018 ha modificato l’articolo 6, comma 6 del Dlgs 471/1997, disciplinando, così, la fattispecie in cui il cessionario/committente abbia detratto una maggiore imposta, rispetto a quella effettivamente dovuta, erroneamente addebitata e assolta dal cedente/prestatore. È il caso in cui, ad esempio, il fornitore applica un’aliquota superiore a quella corretta, oppure, fattura una prestazione con Iva che, in realtà, avrebbe dovuto essere fatturata in regime di esenzione o di non <img class=" wp-image-8315 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/02/20180214_Sole24Ore.png" alt width="409" height="579">imponibilità. Al contrario, sono estranei alla fattispecie le ipotesi disciplinate da altre specifiche disposizioni quali, ad esempio, il caso del fornitore che addebita l’Iva quando, invece, avrebbe dovuto applicare il reverse charge, per il quale continuano a trovare applicazione le disposizioni dei commi 9-bis e seguenti del medesimo articolo 6 in questione.Più in particolare, con la modifica normativa, da un lato, al cessionario/committente viene irrogata la sanzione fissa da 250 a 10mia euro, dall’altro, gli viene riconosciuto il diritto alla detrazione, a condizione che l’imposta sia stata comunque assolta dal cedente/prestatore. È comunque sancito che la restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.Infine, il riconoscimento del diritto alla detrazione dell’imposta erroneamente addebitata e assolta dal cedente, comporta che la sua indicazione nella dichiarazione Iva non dà luogo alla dichiarazione infedele in base all’articolo 5 del Dlgs 471/1997, a differenza di quanto accadeva in passato. Prima di tale modifica normativa, inoltre, al cessionario/committente che avesse detratto l’Iva addebitatagli per errore veniva disconosciuta la detrazione con irrogazione della sanzione del 90% per indebita detrazione.Con riferimento alla modifica in esame, trova applicazione il favor rei con il limite dell’atto ormai divenuto definitivo, secondo l’articolo 3 del Dlgs 472/1997, ad esempio, per omessa impugnazione oppure perché si è usufruito dell’istituto del ravvedimento operoso.</p></div><div></div><div><p><strong>Fattura elettronica</strong>L’articolo 1, comma 909, lettera a), numero 7, della legge di Bilancio 2018 ha sostituito l’articolo 1, comma 6 del Dlgs 127/2015, modificando, così, la sanzione amministrativa applicabile al caso di emissione di fattura, per operazioni tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quella elettronica. È il caso in cui sia stata emessa una fattura in formato cartaceo o in un formato diverso da quello strutturato xml, senza avvalersi per la veicolazione del Sistema di interscambio (Sdi). In tale ipotesi, la fattura si considera non emessa e si applica la sanzione, prevista in caso di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette a Iva (articolo 6, Dlgs 471/1997), compresa fra il 90% e il 180% (con un minimo di 250 euro) dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. La sanzione è dovuta nella misura da 250 a 2.000 euro, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.Il cessionario/committente destinatario di fatture non elettroniche, che ha operato la detrazione dell’Iva addebitatagli, deve regolarizzare la fatturazione adempiendo agli obblighi documentali previsti dall’articolo 6, comma 8 del Dlgs 471/1997 avvalendosi dello Sdi, per non incorrere nella sanzione amministrativa, pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro.Infine, in caso di omissione o errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, si applica la nuova sanzione (nuovo comma 2-quater dell’articolo 11 Dlgs 471/1997) di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite di mille euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite di 500 euro, se la violazione viene sanata entro i 15 giorni successivi alla scadenza. Non si applica il cumulo giuridico.L’entrata in vigore delle modifiche sopra descritte, secondo quanto riportato nel comma 916 dell’articolo 1 della legge di bilancio, riguarda le fatture emesse dal 1° gennaio 2019.</p></div></div>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5834</guid>
                        <pubDate>Thu, 08 Feb 2018 04:06:16 +0100</pubDate>
                        <title>Porti di Roma: in Ambasciata a Londra una tavola rotonda per la promozione dei progetti di sviluppo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/porti-di-roma-in-ambasciata-a-londra-una-tavola-rotonda-per-la-promozione-dei-progetti-di-sviluppo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da aise.it</em>Si è svolta nella serata di ieri, presso l’<strong>Ambasciata d’Italia a Londra</strong>, una <strong>tavola rotonda</strong>, organizzata in collaborazione con la società di logistica <strong>Intergroup </strong>e con lo <strong>studio legale Nctm</strong>, dedicata alla promozione dei progetti di sviluppo del <strong>network portuale laziale </strong>(Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta).Nell’occasione un selezionato parterre di investitori e operatori di settore ha avuto modo di confrontarsi direttamente sul tema con il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, <strong>Francesco Maria di Majo</strong>.<img class=" wp-image-8250 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/02/20180207_intergroup.png" alt width="355" height="224">Come rilevato dall’<strong>ambasciatore Raffaele Trombetta </strong>in apertura, la rete degli scali marittimi di Roma e del Lazio rappresenta sin dal 2002 il primo esempio in Italia di sistema portuale regionale integrato, caratteristica che ha favorito nel tempo notevole stabilità nonché una razionalizzazione delle risorse dei singoli scali, stimolando complementarietà che hanno favorito una specializzazione di ognuna delle tre realtà. Altro elemento di importante attrattività, enfatizzato dal Presidente di Majo nel corso della discussione seguita alla presentazione, è il posizionamento strategico dei porti della regione Lazio. La centralità geografica gioca in tal senso un ruolo chiave. I porti di Roma e del Lazio insistono infatti sulla seconda area di mercato nazionale, una delle principali a livello europeo, risultando interconnessi ad alcuni dei principali bacini tanto di produzione che di consumo, fungendo da riferimento anche per altre regioni, quali ad esempio Umbria e Toscana e interessando addirittura territori del versante adriatico quali Marche o Abruzzo.Tra le prospettive di sviluppo illustrate agli oltre trenta investitori infrastrutturali, operatori logistici e professionisti del settore, vanno ricordati gli interventi di efficientamento da attuare mediante miglioramento dei collegamenti fra le varie entità logistiche del sistema regionale e con i bacini territoriali di riferimento, investimenti infrastrutturali in ciascuna delle tre realtà a servizio delle rispettive specializzazioni (turistica, logistica, energetica, ecc.), l'integrazione delle catene logistiche dei porti di Civitavecchia e Barcellona nel quadro del progetto "BClink: MOS for the future" cofinanziato dall’UE. Un significativo riferimento è stato fatto la volontà strategica di valorizzare ulteriormente nel futuro l’apporto e il coinvolgimento del settore privato nei necessari progetti di investimento, soprattutto con riferimento alle realizzazioni infrastrutturali.Da ultimo è stata menzionata la volontà dell’Autorità di ottimizzare i consumi energetici dei tre porti, allineandosi alle performance delle più virtuose realtà europee di settore, al fine raggiungere gli obiettivi di emissioni di CO2 fissati in sede UE nell’ambito del 2020 Climate and Energy Package.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5835</guid>
                        <pubDate>Wed, 07 Feb 2018 10:33:49 +0100</pubDate>
                        <title>Aeroporti, Rimini contro Ancona: esposto per fermare gli aiuti di Stato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aeroporti-rimini-contro-ancona-esposto-per-fermare-gli-aiuti-di-stato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da Corriere Romagna</em>Che non corresse buon sangue tra Rimini e Ancona era chiaro da un pezzo. Ormai da anni i rapporti sono basati sul principio del "<em>mors tua vita mea</em>". L' aeroporto di Rimini fallisce e poi risorge: i gestori di Falconara tentano in tutti i modi, e in qualche caso ci riescono, di portare via i tour operator che garantiscono i voli alla Romagna. L' aeroporto marchigiano si ritrova sull'orlo del fallimento: i gestori riminesi - è storia di venerdì scorso - presentano un esposto alla Commissione europea contro gli aiuti di Stato non regolari.<img class=" wp-image-8241 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/02/Schermata-2018-02-07-alle-17.32.22.png" alt width="330" height="242">È di nuovo scontro dunque tra l'aeroporto di Rimini e quello di Falconara o meglio tra le società di gestione dei due scali. Venerdì scorso infatti il "Fellini", o meglio <strong>Airiminum</strong>, ha depositato una denuncia a Bruxelles «tesa a far valere l'incompatibilità dell'aiuto di Stato per un valore di oltre 20 milioni di euro, che la Regione Marche intenderebbe erogare ad Aerdorica per scongiurarne il fallimento e tentare di ristrutturare un'esposizione debitoria di oltre 40 milioni di euro con soldi dei contribuenti italiani - spiega una nota della società -. Visto il rapporto di diretta concorrenza tra i due aeroporti l'erogazione dell'aiuto determinerebbe una inaccettabile alterazione del confronto competitivo tra l'aeroporto di Rimini e quello di Ancona, che non trova alcuna giustificazione nelle norme di diritto europeo».La ricapitalizzazione dell'amministrazione regionale marchigiana è necessaria per impedire che il Tribunale di Ancona dichiari il fallimento di Aerdorica su cui grava un'istanza. La Commissione europea è chiamata a esprimersi sulla legittimità della ricapitalizzazione.<span style="text-decoration: underline;">Le ragioni di Rimini </span>«Questa iniziativa è necessaria per tutelare la nostra società che ha investito e sta pianificando di investire nei prossimi 4 anni ingenti somme per il rilancio a tutti i livelli dell'aeroporto di Rimini- spiega l'amministratore delegato di Airiminum Leonardo Corbucci -. Per questo motivo ho deciso di rivolgermi allo studio legale <strong>Nctm</strong> che sta assistendo Airiminum in tale iniziativa a livello europeo e che ci assisterà anche nelle azioni legali successive che saranno avviate nelle prossime settimane nei confronti di chi sta cercando di arrecare danni evidenti a un gruppo di investitori che fin da luglio 2014 ha creduto possibile poter sviluppare un progetto ambizioso anche a Rimini».<span style="text-decoration: underline;">Piccoli chi? </span>«Aerdorica a Bruxelles sostiene di non avere concorrenza, descrivendo il Fellini come un piccolo aeroporto regionale, quasi avesse una pista di sabbia - argomenta Laura Fincato, presidente di Airiminum -. È nostro dovere contrastare questa azione scorretta. La concorrenza è legittima ma qui si va oltre. E sulla ricapitalizzazione della Regione Marche è nostro diritto capire se quei fondi verranno impiegati per sottrarre operatività al Fellini o meno: in quel caso non sarebbe legittima».</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5837</guid>
                        <pubDate>Mon, 05 Feb 2018 11:16:12 +0100</pubDate>
                        <title>Mergermarket League: Top Italian 2017 individual legal advisers</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/mergermarket-league-top-italian-2017-individual-legal-advisers</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>This is a review of 2017’s most prolific Italian individual legal advisers.&nbsp;</i><b>Pietro Zanoni, Partner at NCTM</b>, who was Italy's most prolific legal adviser in 2017, comments on the opportunities and activity expected in the coming 12 months:<b>Do you expect M&amp;A activity to be stronger or weaker in your region in 2018 compared to last year?&nbsp;</b>Thanks to a strong pipeline and based on the enthusiasm showed by clients, I am optimistic and expect an acceleration of M&amp;A and private equity activity in 2018 – at least for the first half of the year. Actually, <b>NCTM’s </b>overall pipeline shows an increase in the average size of the buyouts, rather than in the number of deals. This bullish outlook might be explained by a number of factors, including: aggressiveness of domestic and foreign investors in pursuing targets in all sectors (especially the industrial manufacturing sector), stability of interest rates and lucrative transaction multiples for sellers.<b>Will Brexit have a significant impact on M&amp;A this year?&nbsp;</b>Despite the market uncertainty following Britain’s decision to leave the European Union, I have not yet identified the material impact of ‘Brexit’ on M&amp;A levels in Italy. This, however, does not mean that eventually the withdrawal of the United Kingdom will not have implications for M&amp;A and ECM transactions across Europe, including Italy. It is just too early to say what these implications will be on any area of law. A lot, of course, depends on the outcome of the negotiations between London and Brussels, and the fact that the EU leaders agreed to move onto the second phase of the talks does not shed much light on the situation.Actually, the hard part comes now. For sure, once the withdrawal procedure has come to an end, investors will not be able to count on most of the European laws and regulations that have facilitated certain M&amp;A transactions across the English Channel. For instance, cross-border mergers between Italian and UK companies – which are now permitted under the EU Merger Directive – may become impossible. But I do not think that even a ‘hard Brexit’ will cause insurmountable difficulties on M&amp;A activity. Moreover, if one of the effects of ‘Brexit’ is that many financial investors relocate in the European Union, the flow of inbound investments now coming from Britain will drop.<b>Based on your pipeline, where are the bidders coming from and where are the companies in your region looking to buy?&nbsp;</b>From what I have been seeing in my pipeline, most of the foreign investors are coming from the United States, other EU countries, Switzerland and China (including Hong Kong). Italian companies are mainly looking for potential targets for strategic growth in the EU, US or in emerging markets. Iran is expected to be more and more important as a region to invest for Italian companies.<b>What kind of cross-sector deals can be expected this year?&nbsp;</b>In August 2017, the Italian Parliament passed a new law (law no. 124/2017) which, among other things, has removed many of the previous restrictions on the ownership and management of pharmacies in Italy. Thanks to this reform, companies are now allowed to own one or more pharmacies (including the relevant authorisations), up to 20% of the pharmacies located within the same region. Clearly, the new law opens the door to private investors willing to establish pharmacy retail chains in Italy. This might cause retail chains to integrate horizontally or distributors to integrate vertically in this sector.<b>Do you expect PE activity to accelerate in your region? Do you expect more IPOs this year than last?&nbsp;</b>During1Q18, I would expect to still see more exits. IPOs are flourishing in the Italian market. 2017 has been one of the best years ever in terms of the number of companies listed, and 2018 is expected to be an even stronger year than 2017, anticipating approximately 50 IPOs. The market has greatly benefited from the introduction of so-called PIR investment plans, aimed at boosting inflows into SMEs by providing tax incentives for investments in Italian stocks and bonds.Click on hyperlinked names and login with your MM account details to Profiler to see their full profiles, including past deals and relationships. Download the Profiler app here, exclusively available to Mergermarket subscribers.<img class="alignnone size-full wp-image-8122" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/02/Schermata-2018-02-05-alle-18.11.32.png" alt>Source: Mergermarket<i>Global Deal Criteria: Deals considered for the rankings have been announced in 2017, where either the bidder, target, vendor is based in the ranking’s geography. All data is based on transactions over USD 5m and which are available on Mergermarket’s M&amp;A deals database. Deals with undisclosed deal values are included where the target’s turnover exceeds USD 10m. Deals where the stake acquired is less than 30%, or 10% in Asia-Pacific, will only be included if the value is greater than USD 100m.&nbsp;</i>&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/02/Mergermarket-League-Top-Italian-2017-individual-legal-advisers.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Scarica il PDF</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5851</guid>
                        <pubDate>Fri, 26 Jan 2018 08:05:01 +0100</pubDate>
                        <title>Immobilizzazioni immateriali, la valutazione pesa sull’avviamento</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/immobilizzazioni-immateriali-la-valutazione-pesa-sullavviamento</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em>Nonostante il recente allineamento dell’Oic 24 “immobilizzazioni immateriali” allo Ias 38 “attività immateriali”, tra i due principi rimangono ancora delle differenze significative. In altri termini, alcune “risorse immateriali” qualificabili come asset immateriali in base ai principi contabili nazionali non sono qualificabili come attività immateriali in base ai principi internazionali e viceversa.Tali circostanze assumono particolare rilevanza in occasione della first time adoption oppure di operazioni qualificabili come business combinations ai sensi dell’Ifrs 3 in cui l’acquirente è un soggetto Ias adopter mentre l’acquisito è un soggetto che adotta i principi contabili nazionali. Ciò in quanto in tali occasioni può esservi la necessità di eliminare le attività non qualificabili come asset immateriali ai sensi dello Ias 38 oppure di iscrivere attività immateriali che sono tali ai sensi dello Ias 38 ma non dell’Oic24. Si analizzano di seguito alcune fattispecie per le quali il divario tra i due standard contabili non è stato colmato.<strong><img class=" wp-image-7979 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/01/20180125_QdF_OICvsIAS1.jpg" alt width="352" height="220">Rilevazione iniziale</strong>Nella fase di rilevazione iniziale, si riscontrano differenze, ad esempio, con riferimento alle spese di impianto e ampliamento, alle spese di formazione personale, di pubblicità e ai costi di sviluppo e ai marchi. I costi di impianto e di ampliamento, ovvero i costi che si sostengono nelle fasi di start-up o di accrescimento, sono iscrivibili nello stato patrimoniale in base all’Oic 24, mentre in base allo Ias 38 devono essere imputati a conto economico.Anche le spese di formazione del personale o di pubblicità sostenute in relazione all’avviamento di una nuova impresa o attività, sono capitalizzabili, a determinate condizioni, in base all’Oic 24, mentre devono essere imputate a conto economico secondo lo Ias 38.In merito ai costi di sviluppo, eliminata dall’Oic 24 la possibilità di capitalizzare le spese di ricerca, si assiste a un sostanziale allineamento a quanto previsto dallo Ias 38. Ciononostante, dato che i due standard contabili prevedono alcune differenti condizioni per la capitalizzazione, può verificarsi, ad esempio, che alcuni costi di sviluppo non iscrivibili all’attivo in applicazione dell’Oic 24 siano capitalizzati in applicazione dello Ias 38. È il caso, ad esempio, delle liste clienti.Infine, i marchi (nonché, le testate giornalistiche e i diritti simili) in base all’Oic 24 sono iscrivibili all’attivo tra le immobilizzazioni immateriali sia se generati internamente sia se acquisiti da terzi, mentre, in base allo Ias 38 essi devono essere iscritti tra le attività immateriali unicamente qualora siano acquisiti da terzi (anche per effetto di una business combination).<strong>Valutazione iniziale</strong>Le attività immateriali, inoltre, in base allo Ias 38 possono essere valutate non solo al costo, come nell’Oic 24, ma anche al fair value secondo quanto previsto nel criterio del revaluation model. Tale modello, che prevede in ogni caso l’effettuazione di ammortamenti e di impairment test, risulta nella pratica difficilmente applicabile a causa dell’assenza di un mercato attivo degli asset immateriali.<strong>Valutazione successiva</strong>Con riferimento, invece, alla fase di valutazione successiva, si riscontrano divergenze rilevanti sull’avviamento. Il Dlgs n. 139/2015 ha modificato l’articolo 2426 del codice civile stabilendo che l’avviamento può essere ammortizzato lungo la sua vita utile e, ove questo dato non possa stimarsi in modo attendibile, in un periodo di dieci anni. Al contrario, in base agli Ias/Ifrs, l’avviamento iscritto a seguito di una business acquisition costituisce un’attività a vita utile indefinita che non è soggetta ad ammortamento ma a verifica periodica di eventuali riduzioni di valore (c.d. impairment test). In ambito Ias, peraltro, tale comportamento contabile è previsto non solo per l’avviamento ma anche per tutte le attività che presentino i requisiti per qualificarsi come a vita utile indefinita.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5865</guid>
                        <pubDate>Thu, 18 Jan 2018 06:17:55 +0100</pubDate>
                        <title>Digital360: perfeziona acquisizione 51% di Effettodomino</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/digital360-perfeziona-acquisizione-51-di-effettodomino</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da Milano Finanza</em>Il gruppo <strong>Digital360</strong>&nbsp;<i class="tooltip-mercati"></i> - matricola dell'Aim Italia attiva nell'offerta B2B di contenuti editoriali, lead generation, eventi e coaching nell'ambito della digital transformation - ha perfezionato l'acquisizione del 51% di Effettodomino, societa' attiva nel digital marketing e nella lead generation on line.<img class=" wp-image-7800 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/01/20180118_RS_MF_Digital360.jpg" alt width="339" height="209">Effettodomino, spiega una nota, e' una societa' innovativa specializzata nell'accompagnamento delle aziende nei processi di marketing attraverso l'implementazione di strategie digitali, con un focus specifico sulla 'Marketing Automation', mercato in forte crescita che, attraverso sofisticate piattaforme software, consente di gestire tutti i processi di marketing on line fino alla generazione di nuovi clienti.L'ingresso di Effettodomino nel perimetro di Digital360&nbsp;<i class="tooltip-mercati"></i>consentira' di ampliare l'offerta di servizi online del gruppo consentendo la creazione di sinergie senza necessita' di ulteriori investimenti. Effettodomino ha registrato nel 2016 ricavi per 650 mila euro, Ebitda di 35 mila euro e una Pfn al 31/12 positiva per circa 80 mila euro. In base all'accordo e' stata corrisposta oggi la prima tranche da 250.000 euro, mentre la seconda sara' pagata entro 12 mesi da oggi, a condizione che il rapporto di collaborazione con il venditore Davide Marasco non sia interrotto prima.Digital360&nbsp;<i class="tooltip-mercati"></i> e' stata assistita dallo studio legale <strong>Nctm</strong>, nelle persone di <strong>Lukas Plattner</strong>, partner, ed <strong>Eleonora Sofia Parrocchetti</strong>, associate.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5869</guid>
                        <pubDate>Thu, 11 Jan 2018 04:12:16 +0100</pubDate>
                        <title>Italy: Still a favorite destination for Islamic investors (Part II)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italy-still-a-favorite-destination-for-islamic-investors-part-ii</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>"Il parlamento italiano ha approvato la Legge di Bilancio del 2018 che è stata presentata dal governo a fine ottobre, e che è l'ultimo atto rilevante del parlamento attuale prima delle elezioni generali all'inizio di quest'anno. Il bilancio proposto ipotizza un calo previsto <img class=" wp-image-7739 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/01/20180111_IFN-Padovani.png" alt width="329" height="245">del deficit governativo dal 2,5% del PIL nel 2016 al 2,1% nel 2017 e mira a ridurlo ulteriormente all'1,6% quest'anno - al fine di raggiungere un bilancio virtuale equilibrato nel 2020 in conformità Politica dell'UE."Nel suo articolo per Islamic Finance news, Stefano Padovani analizza la situazione italiana attuale, con un focus sulla ricrescita economica e le possibilità di investimento straniero.&nbsp;<em>Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta su <a href="https://www.islamicfinancenews.com/italy-still-a-favorite-destination-for-islamic-investors-part-ii.html?access-key=eb163727917cbba1eea208541a643e74" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Islamic Finance news</a> Volume 15, Numero 2, del 10 gennaio 2018.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5871</guid>
                        <pubDate>Wed, 10 Jan 2018 06:12:58 +0100</pubDate>
                        <title>Cessione del credito IVA con una precisa procedura</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cessione-del-credito-iva-con-una-precisa-procedura</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da Eutekne</em>A seguito dell’introduzione dell’art. 5, comma 4 del D.L. 70/1988, l’Amministrazione finanziaria, spinta anche dall’interpretazione della norma ad opera dei giudici della Suprema Corte (Cass. 12455/2001), ha dovuto riconoscere la <strong>legittimità</strong> della <strong>cessione</strong> del credito Iva annuale (Circolare dell’Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per il Lazio n. 223/1988). La sopra citata disposizione fa riferimento al solo credito risultante dalla dichiarazione Iva <u>annuale</u> che, si ricorda, sarà possibile inviare dal prossimo 1 febbraio e fino al 30 aprile (ad oggi disponibile solo in bozza).Diversamente, l’Amministrazione si è sempre espressa in modo <strong>contrario</strong> rispetto alla cessione del credito Iva <strong>trimestrale</strong>, sottolineando (Circolare n. 6/2006 e Risoluzione n. 49/2006) l’esplicito riferimento legislativo alla sola “dichiarazione annuale” e quindi, nel silenzio della legge in riferimento ad altra tipologia di credito, i crediti infrannuali risulterebbero non sono suscettibili di cessione.<img class=" wp-image-7714 alignright" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/01/Schermata-2018-01-10-alle-12.36.54.png" alt width="393" height="558">Tale interpretazione è stata aspramente contestata da dottrina e giurisprudenza in quanto considerata fin troppo “formalistica”, se si tiene presente che il debito Iva <u>nasce</u> in sede infrannuale e trova <u>conferma</u> nella dichiarazione annuale e pertanto la natura del credito trimestrale è<strong> identica</strong> e<strong> simmetrica</strong> a quella del credito annuale (Corte d’Appello di Venezia 2 ottobre 2013).Preso atto della univoca interpretazione della norma considerata dall’Agenzia, si evidenzia che condizione preliminare alla cessione del credito è che il cedente ne abbia chiesto il <strong>rimborso</strong> attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale. Occorrerà quindi compilare il rigo VX4 – campo 1 con indicazione dell’importo chiesto a rimborso, ed il campo 2 con indicazione della quota parte per la quale si intende (eventualmente) utilizzare la procedura semplificata di rimborso tramite l’Agente della riscossione (la quota, sommata agli importi compensati, non può essere superiore ad euro 700.000).La cessione del credito risultante dalla dichiarazione deve esser effettuata attraverso una <strong>precisa procedura</strong>. In particolare la cessione deve avvenire attraverso atto pubblico o scrittura privata autenticata da cui devono risultare le parti contraenti (Risoluzione n. 103/2006) e l’oggetto del contratto.Il suddetto contatto dovrà poi essere portato a conoscenza del debitore attraverso la notifica effettuata ad opera del cedente mediante invio di copia autentica dell’atto di cessione al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate (Circolare del Ministero delle Finanze n. 192/1997) e, nel caso di procedura semplificata, anche all’Ente della riscossione.La cessione sarà <strong>inefficace</strong> nei confronti dell’Amministrazione se, al momento della notifica, risulteranno importi iscritti a ruolo relativi a tributi erariali a carico del cedente. In tal caso la cessione avrà effetto solo per gli importi eccedenti quelli iscritti a ruolo (D.M. n. 384/1997).É importante sottolineare che, per limitare un’eccessiva circolazione di crediti che avrebbe potuto rendere difficoltosa l’attività di controllo, è stata esclusa la possibilità che il cessionario possa a sua volta cedere lo stesso credito (Cass. 12552/2016). La cessione, in ogni caso, non ha alcun effetto rispetto all’esercizio del potere di controllo dell’Agenzia riguardante l’effettiva spettanza e la corretta quantificazione del credito, la quale potrà quindi procedere al recupero delle somme erroneamente erogate al cessionario. Quest’ultimo pero sarà solidalmente responsabile con il cedente solo in riferimento alla somma rimborsata, con esclusione di sanzioni ed interessi, imputabili solo al cedente stesso.&nbsp;<strong>Possibile la cessione del credito “futuro”</strong>Benchè la normativa fiscale in tema di cessione del credito Iva, ponga come condizione necessaria l’osservanza dell’<strong>obbligo formale</strong> (ovvero la “cristallizzazione” dell’importo richiesto a seguito della presentazione della dichiarazione Iva) è possibile effettuare la cessione anche di crediti “futuri”.In particolare, secondo quanto precisato dai giudici di legittimità con sentenza n. 13027 /2015, ai fini della cessione del credito Iva “futuro” è necessario che lo stesso sia di ammontare <strong>determinabile</strong> e che sussista uno specifico rapporto giuridico fiscale (tra cedente ed Erario).Alle suddette condizioni il contratto di cessione del credito risulterà valido ma con efficacia meramente obbligatoria con rinvio dell’efficacia fiscale al momento in cui verranno osservati gli adempimenti formali richiesti, nei modi e nei tempi prescritti dalla normativa.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5873</guid>
                        <pubDate>Mon, 08 Jan 2018 08:21:13 +0100</pubDate>
                        <title>La check list dei casi in cui va applicato il reverse charge</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-check-list-dei-casi-in-cui-va-applicato-il-reverse-charge</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<div class="page" title="Page 2"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><em>Tratto da il Sole 24 Ore</em></p></div></div><div class="layoutArea"><div class="column"><p>Il reverse charge o inversione contabile è un meccanismo di assolvimento dell'Iva per i casi in cui, in deroga alle regole ordinarie del sistema, il debitore d'imposta è il cessionario/committente dell'operazione e nonil cedente/prestatore. Quando si applica il reverse charge, il cessionario/committente è tenutoad assolvere atutti gli obblighi che sorgono ai fini lva e in particolare alla fatturazione (mediante integra- zione della fattura ricevuta o emis- sione dell'autofattura) e all'assolvimento (mediante rilevazione della fattura integrata o dell'autofattura sia nel registro delle vendite che nel registro degli acquisti). In tutti i casi in cui non vi siano limiti soggettivi o oggettivi alla detrazione, per effetto della doppia annotazione l'Iva non risulterà quindi dovuta.Errori nella fatturazione attiva o nella gestione di quella passiva riferita a operazioni rientranti nell'ambito applicativo del reverse charge, possono essere sanzionati secondo le re- gole definite nel 2016 in attuazione dei principi di tassatività e di proporzionalità delle sanzioni rispetto all'effettiva gravità dei comportamenti (si veda l'articolo nella pagina a fianco).L'articolo 17 del Dpr 633/1972 disciplina sia il reverse esterno che quello interno. Esaminiamoli nel dettaglio.<img class=" wp-image-7687 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/01/Schermata-2018-01-08-alle-15.04.17.png" alt width="278" height="314"><strong>Reverse esterno </strong>L'articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972 prevede che il meccanismo del reverse charge si applichi a tutte le operazioni territorialmente rilevanti in ltalia, effettuate da soggetti non residenti, nei confronti di soggetti passivi ivi domiciliati o residenti o di sta- bili organizzazioni in ltalia di soggetti domiciliati e residenti all'estero. Nel caso in cui il cessionario o committente dell'operazione sia un soggetto non residente e privo di stabile organizzazione in Italia, il reverse charge esterno non è dunque applicabile.Premesso che nell'ambito del reverse charge esterno sono ricompre- si anche gli acquisti intracomunitari per i quali il cessionario è il debitore d'imposta, le modalità operative di assolvimento dell'Iva sono due: l'integrazione della fattura ricevuta nel caso in cui il cedente/prestatore sia un soggetto passivo stabilito in uno degli Stati dell'Unione europea e l'emissione di autofattura nel caso in cui il cedente/prestatore sia stabilito al di fuori dell'Unione europea.<strong>Reverse interno </strong>Il reverse charge si applica, confinalità antievasive, anche a specifiche operazioni principalmente individuate dal comma 6 dell'articolo 17, il quale prevede che al pagamento del- l'imposta sia tenuto il cessionario/ committente per:le prestazioni di servizi (diverse da quelle di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completa- mento relative ad edifici), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore (la disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori);</p><ol> <li>alle cessioni di fabbricati odi por- zioni di fabbricato (numeri 8-bis) e 8- ter) del primo comma dell'articolo 10, del Dpr 633), per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressa- mente manifestato l'opzione per l'imposizione;</li> <li>alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;</li> <li>alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate (il riferimento è ai consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, ai consorzi stabili, costituiti anche informa di società consortili ai sensi dell'articolo 2615- ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro e ai consorzi or- dinari) nei confronti del consorzio di appartenenza che si è reso aggiudicatario di una commessa di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura in regime di split payment (l'efficacia della disposizione di cui al periodo prece- dente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/Ce in mate- ria di Iva);</li> <li>alle cessioni, effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative;</li> <li>alle cessioni, effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio, di console da gioco, tablet Pc e laptop (fino al 31 dicembre 2018), nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali micro- processori e unità centrali di elabora- zione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;</li> <li>fino al 31 dicembre 2018, ai trasferimenti di quote e di altre unità di emissioni di gas a effetto serra, di certifica- ti relativi al gas e all'energia elettrica e alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.</li></ol><p>Il reverse interno, inoltre, si applica alle cessioni di oro da investimento e di oro industriale (articolo 17, comma5), alle cessioni di rottami e cascami, nonché alle cessioni dei semilavorati di alcuni metalli (articolo 74, comma 7 e 8) e alle cessioni di pallet recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo (articolo 74, comma 7).<strong>Depositi Iva </strong>Il meccanismo del reverse charge si applica, mediante integrazione della fattura di acquisto, anche all'estrazione dal deposito Iva di beni di provenienza intra Ue (articolo 50-bis, comma 6, Dpr331/1993earticolo17, comma2delDpr633/72).Per i beni oggetto di precedente importazione, dal i° aprile 2017, il soggetto che provvede all'estrazione con pagamento dell'imposta mediante reverse charge deve prestare idonea garanzia con contenuti, modalità e casi definiti con il Dm del 23 febbraio 2017.&nbsp;</p></div></div></div>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5874</guid>
                        <pubDate>Mon, 08 Jan 2018 07:57:25 +0100</pubDate>
                        <title>Nctm difende nome e marchio della cantante Shakira</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-difende-nome-e-marchio-della-cantante-shakira</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;Legalcommunity</em>Il team di Proprietà Intellettuale di <strong>Nctm</strong>, coordinato da <strong>Paolo Lazzarino</strong>, ha difeso con successo i diritti al nome e marchio della cantante SHAKIRA.(...)<img class=" wp-image-7681 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/01/20180108-LegalCommunity_Shakira.jpg" alt width="392" height="476"></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5877</guid>
                        <pubDate>Thu, 04 Jan 2018 03:44:34 +0100</pubDate>
                        <title>Banche, tre sfide aperte</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/banche-tre-sfide-aperte</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da il Corriere del Veneto</em>"L’anno volge al termine ed è tempo di bilanci anche sul versante del contenzioso bancario.La Commissione parlamentare d’inchiesta a breve esaurirà le proprie funzioni e, se non fossimo a cospetto di un’immane tragedia giuridico-finanziaria, verrebbe da chiedersi: qual è la morale della favola?"<img class=" wp-image-7652 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/01/20171229_CorrieredelVeneto-TDMassara.jpg" alt width="446" height="365">Nell'editoriale uscito a fine anno, <strong>Tommaso dalla Massara</strong> propone tre riflessioni su: legge di bilancio, assetto finanziario del Nordest per il 2018 e attenzione mediatica e opinione pubblica nei confronti delle banche.Conclude: "mai come per il 2018, comunque, per chi si accosta al tema banche l’augurio dovrà essere di buon lavoro".&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5884</guid>
                        <pubDate>Fri, 29 Dec 2017 03:31:29 +0100</pubDate>
                        <title>Islamic finance development at a slow pace while Italian economy recovers</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/islamic-finance-development-at-a-slow-pace-while-italian-economy-recovers</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>"Dopo anni di stagnazione, se non di recessione, l'economia italiana si sta riprendendo. Infatti, il PIL dell'Italia è avanzato dello 0,4% nei tre mesi fino a giugno 2017, non revisionato dalla stima preliminare e dopo un aumento dello 0,4% nel periodo precedente.<img class=" wp-image-7724 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/01/20180111_IFN_Guida2018.png" alt width="384" height="545">L'espansione è stata trainata dalle immani spese dei consumatori, da un rimbalzo degli investimenti fissi e dall'accumulo delle scorte e sostenuta dalla domanda interna ed esterna, ma si prevedeva che la riduzione della crescita verso la fine del 2017 avrebbe rallentato i trend in coda e le minori prospettive a medio termine. i prezzi dei beni e dei servizi energetici industriali sono destinati a generare una maggiore inflazione complessiva, mentre le pressioni salariali restano limitate. Si prevede che il deficit del titolo della pubblica amministrazione diminuirà leggermente nel periodo di previsione, mentre il rapporto debito / PIL non dovrebbe scendere al di sotto del 130%. "Nel suo ultimo articolo per <em>Islamic Finance news</em>, <strong>Stefano Padovani</strong> analizza gli eventi relativi alla finanza islamica del 2017 e guarda a quelli imminenti nel 2018.&nbsp;<em>Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta su Islamic Finance news.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5886</guid>
                        <pubDate>Thu, 21 Dec 2017 09:20:00 +0100</pubDate>
                        <title>Restructuring &amp; Insolvency in Italy</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/restructuring-insolvency-in-italy</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da Lexology</em>In Italia, "La legge fallimentare - emanata con decreto legge 267/1942 (come modificato) - disciplina le seguenti procedure di insolvenza:</p><ul> <li>liquidazione del fallimento;</li> <li>composizioni giudiziarie con creditori;</li> <li>accordi di ristrutturazione del debito;</li> <li>piani di ristrutturazione; e</li> <li>liquidazione amministrativa.</li></ul><p><img class=" wp-image-7589 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/12/20171221_Lexology_Marelli.jpg" alt width="248" height="252">Il decreto legge 270/1999 e la legge 39/2004 (convertendo il decreto legge 347/2003) disciplinano la procedura di amministrazione straordinaria.La legge 3/2012 disciplina le procedure di liquidazione in caso di insolvenza e riorganizzazione dei debitori (piccole imprese e consumatori) che non possono beneficiare delle procedure precedenti. "<strong>Fabio Marelli</strong> analizza il quadro da vari punti di vista in questo approfondimento per Lexology.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5890</guid>
                        <pubDate>Mon, 18 Dec 2017 05:56:22 +0100</pubDate>
                        <title>La scossa digitale sul lavoro vuole regole rimodellate</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-scossa-digitale-sul-lavoro-vuole-regole-rimodellate</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da la Repubblica - Affari&amp;Finanza</em>«La tecnologia ha cambiato i parametri del mondo del lavoro provocando una spaccatura occupazionale. Sono nati nuovi business, dal trasporto privato al food delivery, e nuovi modelli organizzativi, come lo smart working. Ma sono pure aumentate le distorsioni in termini di tutele. Bisogna affinare la regolazione tenendo presente la velocità critica dell'evoluzione digitale».<strong><img class="wp-image-7549 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/12/20171218_Repubblica-Bignami.jpeg" alt width="227" height="482">Michele Bignami</strong>, socio e responsabile del dipartimento di diritto del lavoro di <strong>Nctm Studio Legale</strong>, spiega così l'impatto della trasformazione digitale e l'importanza di un quadro legale al passo con i tempi.(...)</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5893</guid>
                        <pubDate>Tue, 12 Dec 2017 05:42:26 +0100</pubDate>
                        <title>La ricerca italiana brilla ma non si trasforma in risultati economici</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-ricerca-italiana-brilla-ma-non-si-trasforma-in-risultati-economici</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;La Repubblica - Affari &amp; Finanza</em>L'Italia è il primo paese nel mondo per numero di citazioni per ricercatore. Peccato però che questo spesso non riesca a tradursi in valore economico sul mercato. Uno scenario frutto, secondo <strong>Paolo Lazzarino</strong>, socio dello studio legale Nctm, di alcune criticità strutturali e organizzative che caratterizzano il sistema del trasferimento tecnologico a livello universitario. (...)<img class="wp-image-7509 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/12/Schermata-2017-12-12-alle-12.31.30.png" alt width="550" height="600"></p><div class="page" title="Page 1"><div class="layoutArea"><div class="column"><p>(...)«Esempi di buona prassi sono il Politecnico di Milano e quello di Torino che hanno creato dei <em>technology transfer office</em> per promuovere la valorizzazione dei brevetti, anche incoraggiando la loro cessione dal ricercatore all’università»(...)</p></div></div></div>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5895</guid>
                        <pubDate>Mon, 11 Dec 2017 10:43:38 +0100</pubDate>
                        <title>Crediti con pagamenti differiti da attualizzare in bilancio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/crediti-con-pagamenti-differiti-da-attualizzare-in-bilancio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em>Le società Oic adopter che abbiano effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi riconoscendo al cliente termini di pagamento differiti oltre le normali condizioni di mercato, senza prevedere la corresponsione di alcun interesse devono procedere nel bilancio 2017 all’attualizzazione del credito commerciale facendo attenzione a tenere distinta la parte di tale credito alimentata dal ricavo da quella che si genera per effetto della rilevazione dell’Iva a debito.<strong>Le regole contabili </strong>Il novellato articolo 2426, numero 8), del codice civile, infatti, prevede che i crediti (e i debiti) sono rilevati in bilancio tenendo conto del fattore temporale e dunque attualizzando tali poste nel caso in cui, al momento della rilevazione iniziale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali risulti significativamente diverso da quello di mercato. L’Oic 15 pubblicato nel dicembre 2016 fornisce indicazioni per applicare il nuovo criterio specificando che, per il principio di rilevanza, lo stesso può non essere applicato ai crediti e ai debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o se il tasso contrattuale non sia significativamente diverso da quello di mercato.<strong><img class=" wp-image-7496 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/12/20171211_OIC14-1.jpg" alt width="286" height="326">Il trattamento contabile </strong>Ipotizzando che una società all’inizio del 2017 abbia effettuato un’operazione di cessione di un bene ad un prezzo pari a 1.220, Iva al 22% inclusa, concedendo al cliente la possibilità di pagare il dovuto dopo 24 mesi, per valutare se sia necessaria l’attualizzazione del credito è necessario preliminarmente individuare il tasso di mercato ovvero il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare di finanziamento con termini e condizioni comparabili. Proseguendo con l’esempio ed ipotizzando un tasso di mercato pari al 5%, la società al momento della cessione deve iscrivere il credito al valore attualizzato pari a 1.107 (1.220/1,05*1,05). Inoltre, secondo quanto riportato nell’esempio 1A dell’Oic 15, si devono rilevare in avere un ricavo per 907 (1.000/1,05*1,05) e Iva a debito per 220 mentre in dare si contabilizza un costo per oneri finanziari per 20 (pari all’Iva a debito di 220 meno il valore attualizzato dell’Iva a debito (200=220/1,05*1,05).Al termine del primo e del secondo anno, inoltre, si devono rilevare gli interessi attivi al tasso del 5% sul credito iscritto a 1.107 e dunque pari rispettivamente a 55 e 58, riallineando in tal modo il valore del credito al suo nominale (1.107 più 55 più 58 è infatti uguale a 1.220, importo che il cliente deve pagare alla fine die 24 mesi).<strong>Le regole fiscali </strong>Si tratta ora di comprendere quale trattamento fiscale debba essere applicato agli interessi passivi corrispondenti all’effetto dell’attualizzazione sull’Iva addebitata al cliente e a quelli attivi rilevati con riferimento al ricavo. Premesso che l’articolo 13- bis, del Dl 244/2016, ha introdotto il principio di derivazione rafforzata del reddito Ires dalle risultanze di bilancio, il Dm 3 agosto 2017, per effetto del richiamo operato dall’articolo 2, comma 1, lettera a), all’articolo 2, comma 1, del Dm 1° aprile 2009, ha poi confermato che assumono rilevanza anche per i soggetti Oic gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma, pur nel rispetto delle disposizioni del Tuir che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi.<strong>Il trattamento tributario </strong>Tornando all’esempio, dunque, con riferimento agli interessi contabilizzati per effetto dell’attualizzazione, in sede di determinazione del reddito Ires, nessuna variazione specifica deve essere operata. In fase di applicazione del test del Rol (articolo 96 del Tuir), si ritiene che gli interessi attivi rilevino in misura pari a 35 (pari a 55 meno 20, e dunque al netto di quelli passivi contabilizzati per tener conto dell’effetto Iva).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5906</guid>
                        <pubDate>Fri, 01 Dec 2017 10:30:36 +0100</pubDate>
                        <title>Tassabili gli interessi attivi rilevati per lo scorporo del warrant</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tassabili-gli-interessi-attivi-rilevati-per-lo-scorporo-del-warrant</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em>Nel bilancio 2017 le società Oic adopter che sottoscrivono un prestito obbligazionario convertibile considerano tassabile ai fini Ires il maggior ammontare di interessi attivi rilevati per effetto dello scorporo del <em>warrant</em>.<strong>Le regole contabili </strong>L’Oic 32 pubblicato nel dicembre 2016 stabilisce che nel caso in cui venga sottoscritto un titolo di debito obbligazionario convertibile occorre separare la quota delle somme corrisposte riferibili al titolo vero e proprio, da allocare tra le attività finanziarie, e quella relativa all’opzione di conversione del prestito in strumento di capitale (<em>warrant</em>), con l’iscrizione di un derivato.<strong><img class=" wp-image-7366 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/12/20171201_OIC12.jpg" alt width="362" height="313">Il trattamento contabile </strong>Si ipotizzi una società che abbia sottoscritto nel 2017 un prestito obbligazionario convertibile di 100, con rimborso a scadenza dopo 5 anni, interessi del 3% con maturazione annuale a fronte di un tasso di mercato pari al 5%. La società, in sede di prima iscrizione, ha calcolato il valore della quota relativa all’opzione e ha iscritto tra le attività il titolo al netto del valore dell’opzione. La società che detiene l’obbligazione, a seguito della rilevazione separata del <em>warrant</em> come derivato, rappresenta interessi attivi di maggior ammontare rispetto a quelli nominali.<strong>Le regole fiscali </strong>Si tratta ora di comprendere quale trattamento fiscale debba essere applicato ai maggiori interessi attivi contabilizzati. Premesso che l’articolo 13-bis, del Dl 244/2016, ha introdotto il principio di derivazione rafforzata del reddito Ires dalle risultanze di bilancio, il Dm 3 agosto 2017, ha integrato e reso applicabile ai soggetti Oic l’articolo 5, comma 4, del Dm 8 giugno 2011, che disciplina il trattamento fiscale degli strumenti finanziari rappresentativi di capitale con opzione di esercizio di diritti connessi (tipicamente le obbligazioni convertibili in azioni).In particolare, la suddetta previsione conferma, in prima battuta, l’applicazione della derivazione rafforzata, che comporta per il soggetto sottoscrittore la necessità di tassare i maggiori interessi attivi (rispetto a quelli nominali) contabilizzati. Tuttavia, il Dm 3 agosto 2017, integrando l’articolo 5, comma 4 citato, stabilisce che nel caso di mancata conversione dell’obbligazione, il portatore possa operare una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi, pari alla maggiore tassazione degli interessi attivi derivanti dallo scorporo del <em>warrant</em> poi non esercitato (meccanismo di <em>recapture</em>). La norma puntualizza, altresì, che tale deduzione non spetta nel caso in cui il portatore del titolo abbia effettuato lo scorporo iscrivendo un derivato da assoggettare alla disciplina dell’articolo 112 del Tuir, comportamento generalmente utilizzato nella prassi. Tali regoli fiscali sono state recentemente analizzate, anche con riferimento alla posizione del sottoscrittore, nel documento “La fiscalità delle imprese Oic Adopter” del Cndcec.<strong>Il trattamento fiscale </strong>Tornando all’esempio, con riferimento al conteggio dell’Ires per il periodo d’imposta 2017, la maggiore quota di interessi attivi contabilizzata, rileva fiscalmente.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5907</guid>
                        <pubDate>Wed, 29 Nov 2017 04:36:02 +0100</pubDate>
                        <title>Aim Uk: Plattner (Nctm), raccolte oltre 130 mld gbp su Pmi da 1995</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aim-uk-plattner-nctm-raccolte-oltre-130-mld-gbp-su-pmi-da-1995</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da Milano Finanza</em>"L'Aim Uk dal 1995 ha raccolto oltre 130 miliardi di sterline sulle Pmi e ha creato piu' di 750.000 posti di lavoro. A questo dobbiamo guardare e ambire". Lo ha affermato <strong>Lukas Plattner</strong>, Partner <strong>Nctm Studio Legale</strong>, nel corso della conferenza "Aim Italia oggi: Pir, incentivi e ripresa economica. Quotarsi in Borsa nel 2018", organizzato da Nctm Studio Legale in collaborazione con Borsa italiana, BDO Italia e 4Aim Sicaf.<img class=" wp-image-7350 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/11/20171129_MF_AIMItaliaOggi.jpg" alt width="358" height="226"></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5908</guid>
                        <pubDate>Mon, 27 Nov 2017 05:22:59 +0100</pubDate>
                        <title>La Borsa aspetta altri sconti fiscali Per quotazioni e pmi innovative</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-borsa-aspetta-altri-sconti-fiscali-per-quotazioni-e-pmi-innovative</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;L'Economia - Corriere della Sera</em>Dopo gli incentivi fiscali per chi investe nelle pmi italiane tramite i Pir (piani individuali di risparmio) che entro i prossimi cinque anni, dovrebbero raccogliere oltre 65 miliardi di euro, adesso, per dare un’ulteriore spinta alla crescita, si attendono le agevolazioni fiscali per chi investe nelle piccole e medie imprese innovative e il credito d’imposta per le aziende che decidono di quotarsi.<img class=" wp-image-7327 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/11/20171127_Plattner_Economia-Corriere.png" alt width="348" height="403">Attualmente è al vaglio nelle sedi europee e atteso entro fine anno, il decreto interministeriale che sancirà le detrazioni fiscali sugli investimenti nelle pmi innovative (quelle che hanno diritti di privativa intellettuale su prodotti e servizi all’avanguardia e che impiegano personale iper specializzato). «Con l’entrata in vigore di questo decreto — spiega <strong>Lukas Plattner</strong>, avvocato socio dello studio legale <strong>Nctm</strong> — chi investe nelle pmi innovative in quotazione potrà portare in detrazione sui redditi il 30% di quanto investito che, per il privato è al massimo di un milione di euro e di 1,8 milioni per le persone giuridiche. Incentivare l’investimento nelle società impegnate in ricerca e sviluppo, significa dare un forte contributo all’industria 4.0».L’ultimo tassello mancante del quadro normativo, l’incentivo per le aziende che decidono di quotarsi, si trova all’interno della legge di bilancio, in corso di approvazione al Senato e prevede la trasformazione in credito d’imposta del 50% dei costi sostenuti per la quotazione, con un tetto massimo di cinquecentomila euro.«Finora — prosegue Plattner — a frenare le quotazioni erano i costi per la consulenza, percepiti troppo elevati, con quest’ultima agevolazione il quadro normativo è ottimale e tocca agli imprenditori trovare il coraggio di aprire il capitale alla pubblica raccolta e accelerare la crescita». Si spera, così, di raggiungere i numeri del mercato Aim britannico, dove in vent’anni si sono quotate oltre 3.200 pmi che hanno raccolto oltre 100 miliardi di sterline e creato oltre ottocentomila nuovi posti di lavoro. «In Italia sull’Aim — prosegue Plattner — le pmi quotate sono una novantina, di cui 26 sono state seguite dal nostro studio legale, e secondo uno studio dell’Università Bocconi, se in Italia si quotassero un migliaio di nuove società si avrebbe un aumento dell’1,5% del Pil con una ricaduta positiva anche sull’occupazione».</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5909</guid>
                        <pubDate>Thu, 23 Nov 2017 04:28:39 +0100</pubDate>
                        <title>Correzione di errori rilevanti di anni precedenti senza effetti su Ires e Irap</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/correzione-di-errori-rilevanti-di-anni-precedenti-senza-effetti-su-ires-e-irap</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em>Nel bilancio 2017 le società Oic adopter che, per effetto di quanto disposto dall’Oic 29, hanno contabilizzato nel saldo d’apertura del patrimonio netto la correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti, dovrebbero considerare questa rettifica irrilevante ai fini Ires e Irap.<strong><img class=" wp-image-7302 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/11/20171123_OIC12.jpg" alt width="308" height="284">Le regole contabili </strong>Si qualifica come rilevante l’errore che può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza dipende dunque dalla dimensione e dalla natura dell’errore ed è valutata a seconda delle circostanze. Anche nel caso della contabilizzazione degli errori è previsto che, ai soli fini comparativi, i dati relativi all’esercizio precedente siano, ove possibile, rideterminati. Secondo il nuovo Oic 29, per gli errori rilevanti, come per i cambiamenti di principi contabili, la rettifica viene rilevata tra gli utili riportati a nuovo o, se ritenuto più appropriato, in un’altra componente del patrimonio netto dell’esercizio in cui si individua l’errore e, nel contempo, sono disponibili le informazioni ed i dati per il suo corretto trattamento.<strong>Il trattamento contabile </strong>Ipotizziamo che una società, non micro-impresa, durante il 2017 abbia commesso un errore di contabilizzazione che, alla luce dell’impatto sugli indicatori contenuti in alcune clausole di un contratto di finanziamento (cosiddetti covenant), viene qualificato come rilevante. L’applicazione della nuova impostazione contabile in esame comporta che, per porre rimedio alla mancata contabilizzazione di un costo di fornitura, si rilevi una passività nella voce «Debiti verso fornitori» movimentando, in contropartita, la voce «Utili portati a nuovo», ovvero, un’altra componente di patrimonio netto, se ritenuta più appropriata.<strong>Le regole fiscali </strong>Si tratta ora di comprendere quale trattamento fiscale debba essere applicato al differenziale rilevato a patrimonio netto, tenendo in considerazione che l’articolo 83 del Tuir , modificato dall’articolo 13-bis del Dl 244/2016, ha introdotto - anche per i soggetti Oic diversi dalle microimprese - il principio della derivazione rafforzata. Considerata la similitudine del trattamento contabile sopra evidenziato a quello dello Ias 8, l’Agenzia potrebbe confermare le argomentazioni espresse in ambito Ias con la circolare 31/E/2013 in base alle quale la derivazione rafforzata non può essere invocata per le scritture di rettifica degli errori contabili poiché non rappresenterebbe una diversa qualificazione, imputazione temporale o classificazione di bilancio. Analoghe considerazioni varrebbero anche agli effetti Irap secondo la ricostruzione operata nel documento «La fiscalità delle imprese Oic adopter» pubblicato dal Cndcec .In particolare, il Dm 3 agosto 2017 per effetto del richiamo operato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), all’articolo 2, comma 2, del Dm 8 giugno 2011, ha stabilito che nell’ipotesi in cui le regole di contabilizzazione non prevedono in alcun momento l’imputazione al conto economico, tali componenti assumono rilievo fiscale, indipendentemente dall’imputazione a patrimonio netto, secondo le disposizioni e i principi generali della normativa Irap applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura.<strong>Il trattamento fiscale </strong>Tornando all’esempio, dunque, la differenza relativa ai maggiori costi non contabilizzati per errore nell’esercizio di competenza, non assumerebbe rilevanza fiscale né ai fini Ires né ai fini Irap. L’applicazione di tale principio, pertanto, non consentirebbe l’effettuazione di una variazione in diminuzione nel calcolo dell’Ires e dell’Irap e nelle rispettive dichiarazioni. La rilevanza di tali componenti, dunque, si otterrebbe solo con la presentazione di dichiarazioni integrative.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5910</guid>
                        <pubDate>Thu, 23 Nov 2017 03:37:30 +0100</pubDate>
                        <title>Design francese escluso da doppia imposizione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/design-francese-escluso-da-doppia-imposizione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;il Sole 24 Ore - Norme e Tributi</em>Le royalties corrisposte a un soggetto francese per l'utilizza­zione economica del diritto d'autore su prodotti iconici di design industriale, considerabili alla stregua di opere artistiche, non sono imponibili in Italia in conformità dell'articolo 12, para­grafo 3, della convenzione con­ tro le doppie imposizioni stipu­ lata tra Italia e Francia. È quanto chiarito dall'agenzia delle Entra­te che, con la risoluzione 143/E di ieri, delinea cosa debba inten­dersi per “opera artistica” ai fini dell'applicazione del regime di esenzione convenzionale.<img class=" wp-image-7296 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/11/20171123_Sole24Ore_DesignFrancese.png" alt width="266" height="461">Il significato da attribuire a ta­le locuzione va rinvenuto nell'ordinamento dello Stato della fonte; pertanto, la risolu­zione evidenzia l'iter normativo che ha apportato importanti mo­difiche sul diritto d'autore che ha esteso la protezione alle opere del disegno industriale che pre­sentino di per sé carattere creativo e valore artistico.In particolare, con riferimen­to al requisito della creatività, es­so non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta e non può essere esclu­ sa neppure nei casi in cui l'opera consiste in idee e nozioni sem­plici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia.Il requisito del valore artisti­co, invece, costituisce un elemento, difficilmente definibile, da individuare di volta in volta sulla base di parametri sia di ca­rattere soggettivo che oggettivo così come definiti, a titolo esem­plificativo, dalla Cassazione con la sentenza 23292/2015.Tra i parametri soggettivi so­no da ricomprendere, ad esem­pio, l'idoneità dell'oggetto a su­scitare emozioni estetiche e la maggiore creatività o originalità delle forme rispetto a quelle nor­malmente riscontrabili nei pro­dotti similari presenti sul merca­to.Tra i parametri oggettivi rien­trano, ad esempio, il riconosci­ mento ricevuto da parte degli ambienti culturali e istituzionali delle qualità estetiche e artisti­ che dell'oggetto.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5911</guid>
                        <pubDate>Wed, 22 Nov 2017 06:01:13 +0100</pubDate>
                        <title>New rules for financial leases: a potential avenue for Islamic finance?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/new-rules-for-financial-leases-a-potential-avenue-for-islamic-finance</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Law No 124 recently entered into force on the 29th August 2017 and provides new rules for financial leases.</strong>Article 1, subsection No 136 of the law finally introduces a statutory definition of financial lease into our legal system. Indeed, Italian law already had various provisions governing financial leases (for regulatory, accounting, tax and bankruptcy purposes), but it did not contain a general definition of &nbsp;‘financial lease’.<img class=" wp-image-7266 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/11/20171122_IFN_Padovani.png" alt width="402" height="234">In particular, the law defines ‘financial lease’ as the agreement whereby a registered bank or a financial intermediary enrolled with the register set forth by Article 106 of the Italian Banking Law undertakes as the lessor with the lessee to buy or build an asset according to the lessee's choice and instructions and, while the lessee takes the risks relating to the loss/deterioration of the asset, the lessor makes the asset available to the lessee for a given period of time for consideration which takes into account the purchase or construction price and duration of the agreement.Upon expiry of the lease agreement, the lessee has the option to purchase the asset at a predetermined price, or, in the case of not exercising such an option, must return the asset to the lessor.The following subsections, up to and including subsection No 140, regulate the termination of a financial lease agreement as a consequence of a serious breach by the lessee.In particular, in case of termination of the agreement, the lessor is entitled to (i) have the asset returned to himself, and (ii) sell the same.The proceeds of the sale have to be paid by the lessor to the lessee, after the deduction of the aggregate amount of: (i) the rentals due and still unpaid at the date of termination, (ii) the principal amount (not the interest) of the rentals due from the termination date to the final term of the agreement, (iii) the price for exercising the purchase option by the lessee, and (iv) any costs and expenses related to the recovery and the sale of the asset. It is ambiguous whether these remedies are to be deemed as exhaustive, and whether, as a consequence, penalty clauses are permitt ed in financial leases.Law No 124 also sets out that the asset sale shall be made on the basis of the value resulting from publicly available market surveys, or, if those are not available, from an evaluation made by an expert jointly appointed by both parties or chosen by the lessor among three professional appraisers.The law introduces a concept of fi nancial lease which is Riba-based, but when it refers to a consideration which takes into account the purchase or construction price and duration of the agreement, it could probably also allow the structuring of agreements where the rental is determined on the basis of a reasonable rate of return and reference to an agreed benchmark similarly to Ijarah.Indeed, the purpose of the lessor is to recover its investments plus a fair return on it and this may accrue through the periodic lease rentals plus the sale price of the asset.&nbsp;&nbsp;<em>This article was first published in Islamic Finance&nbsp;news Volume 14 Issue 47 dated the 22nd November 2017.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Financial Services</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5912</guid>
                        <pubDate>Tue, 21 Nov 2017 10:36:05 +0100</pubDate>
                        <title>Il prestito obbligazionario convertibile riduce l’imponibile</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-prestito-obbligazionario-convertibile-riduce-limponibile</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em>Nel bilancio 2017 le società Oic adopter emittenti un prestito obbligazionario convertibile considerano deducibile ai fini Ires il maggior ammontare di interessi passivi rilevati per effetto dell’applicazione del costo ammortizzato.<strong><img class=" wp-image-7253 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/11/20171121_OIC11.jpg" alt width="332" height="229">Le regole contabili </strong>L’Oic 32 pubblicato nel dicembre 2016 stabilisce che nel caso venga emesso un titolo di debito obbligazionario convertibile occorre separare la quota delle somme ricevute riferibile al finanziamento vero e proprio, da allocare tra le passività, e quella relativa all’opzione di conversione del prestito in strumento di capitale (warrant), da iscrivere in una riserva di patrimonio netto. Inoltre, l’Oic 19 prevede che la componente relativa al debito sia valutata al costo ammortizzato comportando la rilevazione di interessi passivi, superiori a quelli negoziali, determinati sulla base del tasso di rendimento effettivo che risulta necessariamente superiore a quello cartolare.<strong>Il trattamento contabile </strong>Si ipotizzi una società che abbia emesso nel 2017 un prestito obbligazionario convertibile di 100, con rimborso a scadenza dopo cinque anni, al tasso del 3%, contro un tasso di mercato è pari al 5 per cento. La società, in sede di prima iscrizione, ha scorporato la quota relativa all’opzione (che si ipotizza pari a 20) imputandola a patrimonio netto e ha iscritto tra le passività il controvalore del prestito al netto del valore dell’opzione (e, dunque, per un importo pari a 80). Poiché le obbligazioni saranno rimborsate al valore nominale di 100, mentre il valore di iscrizione in bilancio della passività è pari a 80, il graduale riallineamento, lungo la durata del prestito, tra tali importi avverrà mediante la valutazione della componente debito con il costo ammortizzato, che comporta la rilevazione di un maggior ammontare di interessi passivi (rispetto a quelli nominali) determinato sulla base del tasso di rendimento effettivo (che ipotizziamo pari al 6%).<strong>Le regole fiscali </strong>Si tratta ora di comprendere quale trattamento fiscale debba essere applicato ai maggiori interessi passivi contabilizzati in applicazione del costo ammortizzato. Premesso che l’articolo 13-bis, del Dl 244/2016, ha introdotto il principio di derivazione rafforzata del reddito Ires dalle risultanze di bilancio, il Dm 3 agosto 2017, ha integrato e reso applicabile ai soggetti Oic l’articolo 5, comma 4, del Dm 8 giugno 2011, che disciplina il trattamento fiscale degli strumenti finanziari rappresentativi di capitale con opzione di esercizio di diritti connessi (tipicamente le obbligazioni convertibili in azioni). In particolare, la suddetta previsione conferma, in prima battuta, l’applicazione della derivazione rafforzata, che comporta per l’impresa emittente la possibilità di dedurre i maggiori interessi passivi (rispetto a quelli negoziali) contabilizzati. Tuttavia, nel caso di mancata conversione dell’obbligazione, la rilevanza fiscale della rappresentazione contabile è disattesa mediante l’assoggettamento a tassazione, con una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi, del maggior ammontare di interessi passivi dedotto (cosiddetto meccanismo di recapture). Tali regoli fiscali sono state recentemente analizzate, anche con riferimento alla posizione del sottoscrittore, nel documento «La fiscalità delle imprese Oic Adopter» del Cndcec.<strong>Il trattamento fiscale </strong>Tornando all’esempio, dunque, la maggiore quota di interessi passivi contabilizzata per effetto del costo ammortizzato, rileva fiscalmente, salvo quanto potrebbe derivare in sede di applicazione del test del Rol (articolo 96 del Tuir).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5937</guid>
                        <pubDate>Tue, 31 Oct 2017 05:08:13 +0100</pubDate>
                        <title>Minor valore del magazzino con rilevanza fiscale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/minor-valore-del-magazzino-con-rilevanza-fiscale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em>Nel bilancio 2016 le società Oic adopter che, per effetto di quanto disposto dall’Oic 29, hanno imputato direttamente a patrimonio netto la differenza di valore emergenti dalla modifica del criterio di valutazione delle rimanenze di magazzino, hanno considerato questa rettifica rilevante ai fini Irap seppur mai transitata a conto economico.<strong><img class=" wp-image-6884 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/20171031_OIC8.jpg" alt width="337" height="289">Le regole contabili </strong>I cambiamenti di principi contabili possono essere attuati volontariamente al fine una migliore rappresentazione in bilancio degli accadimenti aziendali o richiesti obbligatoriamente da una norma o da un nuovo principio contabile. In tale ultimo caso, il cambiamento è contabilizzato con le regole contenute nelle disposizioni transitorie e, solo in assenza di tali indicazioni specifiche, con quelle dell’Oic 29 in base al quale gli effetti vengono contabilizzati nel saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui avviene il cambiamento di principio. Generalmente, la rettifica viene rilevata tra gli utili riportati a nuovo, tuttavia, è possibile imputarla anche ad un’altra componente del patrimonio netto, se ritenuto più appropriato.<strong>Il trattamento contabile </strong>Ipotizziamo che una società, non micro-impresa, durante il 2016 abbia rilevato un minor valore delle giacenze di prodotti finiti pari a 100 derivante dal passaggio dal Lifo al Fifo. L’applicazione della nuova impostazione contabile in esame comporta la rilevazione del minor valore tra le attività nella voce «C.I.4) Prodotti finiti e merci» movimentando, in contropartita, la voce di patrimonio netto «A.VIII Utili portati a nuovo», ovvero, un’altra componente del patrimonio netto, se ritenuta più appropriata.<strong>Le regole fiscali </strong>Si tratta ora di comprendere quale trattamento ai fini Irap debba essere applicato al differenziale rilevato a patrimonio netto. L’articolo 5, ultimo comma, del Dlgs 446/1997 prevede il criterio di derivazione rafforzata dell’imponibile Irap dalle regole civilistiche (ora introdotto anche ai fini Ires a seguito della modifica apportata all’articolo 83 del Tuir dall’articolo l’articolo 13-bis, del Dl 244/2016). Il Dm 3 agosto 2017, poi, per effetto del richiamo operato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), all’articolo 2, comma 2, del Dm 8 giugno 2011, ha confermato anche per i soggetti Oic, non micro-imprese, l’applicazione delle regole previste per le imputazioni a patrimonio netto effettuate a regime, relative alla determinazione della base imponibile Irap (e del reddito d’impresa). In particolare, quest’ultima disposizione, a sua volta modificata dello stesso Dm 3 agosto 2017, stabilisce che nell’ipotesi in cui le regole di contabilizzazione non prevedono in alcun momento l’imputazione al conto economico, tali componenti assumono rilievo fiscale, indipendentemente dall’imputazione a patrimonio netto, secondo le disposizioni e i principi generali della normativa Irap applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura.<strong>Il trattamento fiscale </strong>Tornando all’esempio, dunque, la differenza relativa al minor valore del magazzino pari a 100, emergente dalla modifica del criterio di valutazione, assume rilevanza fiscale indipendentemente dalla collocazione nel conto economico. L’applicazione di tale principio comporta la necessità di effettuare una variazione in diminuzione nel calcolo e nella dichiarazione Irap (analogamente a quanto previsto ai fini Ires).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5942</guid>
                        <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 11:19:15 +0100</pubDate>
                        <title>Sessanta ipo con gli sgravi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sessanta-ipo-con-gli-sgravi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da Milano Finanza</em></p><p class="p1"><img class=" wp-image-6849 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/Schermata-2017-10-30-alle-18.13.09.png" alt width="336" height="290">Chi si sarebbe aspettato che l'onda lunga dei Pir, i Piani individuali di risparmio, potesse creare una tale&nbsp;rivoluzione copernicana sull'Aim Italia? «Il 2017 potrebbe chiudere con il maggior numero di quotazioni di&nbsp;pmi», spiega Giovanni Natali, presidente di 4Aim sicaf. «Ora siamo a 17, secondo Borsa Italiana altre 10&nbsp;sono possibili entro dicembre. Arriveremmo così a 27 contro le 11 dello scorso anno, debole a causa della&nbsp;Brexit, e le 21 ipo del 2015», aggiunge. Molte altre comunque sono già in rampa di lancio nei primi mesi del&nbsp;2018: «Siamo tutti in attesa che la proposta sulla defiscalizzazione delle quotazioni delle pmi entri a far&nbsp;parte della Finanziaria 2018», aggiunge. Natali fa riferimento all'articolo inserito nel testo di legge dal&nbsp;mistero dello Sviluppo economico che prevede un credito di imposta del 50% fino ad un massimo di 500&nbsp;mila euro calcolato sui costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020 per l'ammissione agli scambi&nbsp;di Piazza Affari in aumento di capitale.</p>(...)...c'è spazio per la quotazione di almeno 60 nuove Pmi l'anno prossimo,&nbsp;il doppio del 2017 che già sta emergendo come uno dei migliori anni nella storia dell'Aim. «Sarebbe una&nbsp;rivoluzione copernicana senza precedenti, i 30 milioni sarebbero probabilmente più che sufficienti a coprire&nbsp;le richieste», interviene <strong>Lukas Plattner</strong>, partner dello studio legale <strong>Nctm</strong> che ha curato 25 delle 89 ipo su&nbsp;Aim, ha portato in borsa Unieuro nei mesi scorsi, sta seguendo il passaggio di Triboo da Aim ad Mta e per il&nbsp;2018 ha in previsione a oggi un paio di ipo di pmi e tre operazioni più strutturate su Mta. «L'università&nbsp;Bocconi», riprende Plattner, «ha calcolato in uno studio che se ci fossero 1.000 società quotate su Aim in&nbsp;Italia, il pil del Paese salirebbe dell'1,5%. A fine anno forse arriviamo a 100, la strada è giusta. La stessa indagine ha messo in evidenza che il più vecchio e più strutturato Ftse Aim Uk ha raccolto oltre 90 miliardi&nbsp;di sterline e creato 900mila posti di lavoro».(...)]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5952</guid>
                        <pubDate>Mon, 23 Oct 2017 10:49:58 +0200</pubDate>
                        <title>Giurisprudenza tributaria attuale in tema di abuso e riqualificazione degli atti ai fini della imposta di registro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/giurisprudenza-tributaria-attuale-in-tema-di-abuso-e-riqualificazione-degli-atti-ai-fini-della-imposta-di-registro</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da Diritto Bancario</em><b>Il caso dei fondi immobiliari. <i>Commento a CTP di Milano, 18 aprile 2017, n. 3681/22/2017</i>.</b>La Commissione Tributaria di Milano ha recentemente rigettato il tentativo della Agenzia delle Entrate di riqualificare – in base all’art. 20 del D.pr. n. 131/1986 (Testo unico in materia di imposta di registro) – il trasferimento di immobili ad un fondo immobiliare, contestuale al trasferimento di un ramo aziendale ad una società partecipata dal fondo medesimo, in una <i>cessione unitaria </i>di azienda, eseguita dallo stesso trasferente a favore del fondo. Secondo la Commissione (sentenza n. 3681/22/2017 - presidente Giucastro, relatore Miceli), ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, l’articolo 20 consente unicamente di tassare il singolo atto in base ai relativi <i>effetti giuridici </i>propri, ma non di contestare l’elusività del comportamento tenuto, né di tassare gli atti da registrare in base agli <i>effetti economici </i>altrimenti prodotti.<img class="wp-image-6665 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/20171023_Trutalli.jpg" alt width="300" height="271">La decisione è di rilievo, e ridimensiona una tendenza oramai ricorrente dei verificatori – specie in tema di imposte d’atto – a rileggere in chiave puramente “sostanzialistica” i comportamenti (anche del tutto lineari) dei contribuenti, al fatidico scopo del recupero del gettito. Secondo la recente Commissione tributaria provinciale di Milano, le Entrate non possono infatti riqualificare in uno – come cessione d’azienda immobiliare unitaria a favore del fondo trasferitario – l’atto di conferimento di azienda, seguito dalla cessione della totalità delle quote e il trasferimento degli immobili realizzato, a propria volta, tramite <i>distinto atto</i>, allorché non sia provata una manipolazione ed alterazione dello schema negoziale e degli atti distinti sottostanti. Né potrebbe, l’Agenzia, riqualificare l’oggetto del trasferimento quale unica azienda, allorché la parte immobiliare risulti – in valore – nettamente prevalente rispetto al comparto aziendale oggetto di distinto trasferimento.(...)ne deriva che:- fino a che non sia dimostrato che gli atti registrati contengano elementi che ne mutino la natura intrinseca rispetto al <i>nomen iuris </i>(come potrebbe essere, ad esempio, nel contratto di comodato in cui si rilevi la presenza di un corrispettivo, a dispetto del fatto che la esistenza stessa di un corrispettivo sia del tutto confliggente rispetto alla natura <i>giuridica </i>propria del comodato, tipicamente gratuito), allora l’art. 20 non può trovare applicazione in termini di riqualificazione degli atti ai fini impositivi, nemmeno ove si vogliano operare ricostruzioni rispetto alla natura <i>economica </i>degli effetti da ultimo raggiunti tramite quegli atti;- laddove invece la indagine, ai fini impositivi, sugli effetti economici ultimi raggiunti, voglia deviare rispetto agli effetti giuridici propri degli atti registrati, allora occorrerà casomai ipotizzare la applicazione di norma diversa dall’art. 20 in materia di imposta di registro, ossia dell’art. 10<i>bis </i>già citato in materia di anti-abuso, fermo tuttavia l’onere – in capo alla Amministrazione finanziaria – di tenere in considerazione tutte le tutele ivi previste a favore del contribuente e delle operazioni economiche da questo intraprese.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5953</guid>
                        <pubDate>Mon, 23 Oct 2017 09:49:36 +0200</pubDate>
                        <title>Sesa avanza nell’It e compra la maggioranza di Tech-Value</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sesa-avanza-nellit-e-compra-la-maggioranza-di-tech-value</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da il Sole 24 Ore</em>Sesa&nbsp;si rafforza nel settore&nbsp;software e system integration. Il gruppo empolese, leader in Italia nell’ambito delle soluzioni It a valore aggiunto per il segmento business e professionale, ha sottoscritto ieri un accordo per l’acquisto del 51% del capitale di una società di nuova costituzione in cui sarà conferito il 78% di <strong>Tech-Value</strong>, società specializzata nella fornitura di servizi It per aziende del settore manifatturiero e a sua volta quotata su Aim Italia.<img class="wp-image-6659 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/20171023_Sole24_TechValue.jpg" alt width="258" height="310">L’operazione, condotta per mezzo della controllata Var Group e del valore complessivo di 5,3 milioni, sarà perfezionata entro il 31 gennaio prossimo attraverso una procedura che prevede prima il conferimento del 78% delle azioni Tech-Value da parte dei fondatori Elio Radice e Marco Mortali e successivamente, nella seconda metà di novembre, il lancio da parte di Newco di un’offerta offerta pubblica di acquisto sulle rimanenti azioni a un prezzo di 4,15 euro, nonché sulla totalità dei warrant Tech-Value per un prezzo unitario di 0,13 euro. L’obiettivo finale è la revoca dalle negoziazioni su Aim Italia delle azioni Tech-Value, procedura che sarà avviata nel caso in cui il livello di adesione all’offerta dovesse consentire a Newco di detenere almeno il 90% delle azioni ordinarie. I soci fondatori di Radice e Mortali manterranno la carica di presidente esecutivo e consigliere delegato di Tech-Value e avranno la facoltà di esercitare un’opzione&nbsp;put&nbsp;per la vendita a Var Group dell’intera partecipazione nel mese di settembre 2023 o due anni dopo.(...)Da parte sua Tech-Value, società con oltre 1.000 clienti e 120 risorse distribuite nelle numerose sedi italiane e a Barcellona, rafforzerà il proprio percorso di crescita che prevede l’ulteriore espansione anche sui mercati esteri e manterrà un’entità giuridica separata con una propria autonomia gestionale.(...)</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5954</guid>
                        <pubDate>Fri, 20 Oct 2017 11:49:12 +0200</pubDate>
                        <title>Italgas si consolida e acquisisce il 100% di Enerco Distribuzione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italgas-si-consolida-e-acquisisce-il-100-di-enerco-distribuzione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da il Sole 24 Ore</em><strong>Italgas</strong> manda in archivio l'acquisizione del 100% di Enerco Distribuzione, società padovana con una rete di oltre 800 chilometri di condotte e 30mila utenze, attiva nel settore della distribuzione nelle province di Padova e Vicenza. La società torinese ha infatti annunciato ieri un accordo vincolante con H2C per assicurarsi l'operatore veneto. È la prima acquisizione dell'azienda guidata da Paolo Gallo con un'iniziativa propria a due anni e mezzo dall'ultima operazione datata 2015, quando Italgas rilevò il controllo totale di Acam Gas, di cui già deteneva il 49%.<img class=" wp-image-6651 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/20171020_Sole24_Italgas.jpg" alt width="240" height="297">«Questa acquisizione spiega il ceo Gallo al Sole 24 Ore viene da lontano e da un'analisi di mercato che abbiamo condotto con l'obiettivo di individuare dei piccoli operatori attivi nella distribuzione del gas. A valle di questo screening, abbiamo effettuato i primi contatti: alcuni hanno risposto positivamente e abbiamo avviato una negoziazione per acquisirne gli asset». L'operazione su Enerco che ha visto Rothschild affiancare Italgas in qualità di advisor finanziario, con <strong>Nctm</strong> come consulente legale, mentre il venditore è stato assistito da Equita è dunque la prima del genere ad essere conclusa e avviene in un mercato molto frammentato in cui operano oltre 200 soggetti.«È un tipico deal che porta due vantaggi prosegue Gallo . Da un lato, crea valore per gli azionisti di Italgas. E, dall'altro, consente un consolidamento degli operatori più piccoli che, per mancanza di requisiti tecnici o finanziari, non potrebbero partecipare alle gare». Il target della società sono infatti soggetti con tali caratteristiche e che operano tendenzialmente in zone d'interesse, vale a dire in quelle aree in cui Italgas è già presente. Quanto ai numeri di Enerco, titolare di 27 concessioni, la valorizzazione è stata fissata in 51 milioni di euro che saranno corrisposti, al netto del debito, interamente per cassa al closing dell'operazione previsto entro la fine del 2017.(...)</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5957</guid>
                        <pubDate>Wed, 18 Oct 2017 10:53:33 +0200</pubDate>
                        <title>DIRITTO: NCTM DIVENTA PARTNER DEL MIA</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/diritto-nctm-diventa-partner-del-mia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;Tgcom 24</em>Lo studio legale <strong>Nctm</strong> e' diventato partner del <strong>Mercato Internazionale dell'Audiovisivo (Mia)</strong> che si svolgera' a Roma dal 19 al 23 ottobre. La sala conferenze della sede romana dello studio, si legge in una nota, sara' una delle quattro sedi della manifestazione, che quest'anno si concentra nel 'Distretto<img class="wp-image-6621 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/20171018_TgCom_MIA.jpg" alt width="369" height="271">Barberini':&nbsp;Palazzo Barberini, Cinema Barberini, Hotel Bernini e Nctm. Con 1.500 partecipanti accreditati, provenienti da 58 paesi, il Mia e' l'appuntamento per i produttori e distributori di contenuti high-end per tutti i segmenti del prodotto audiovisivo. Finanziato da Mise, Ice-Agenzia e Mbac - oltre che dal programma Media e dal fondo Eurimages - l'evento sara' suddiviso in tre sezioni: cinema, tv e doc, per ognuno dei quali sono previste attivita' di forum, mercato di co-produzione, 'talks' di approfondimento e spazi dedicati al networking. Nctm ospitera' eventi relativi a tutte le categorie, tra cui il seminario sul cinema Be kind, Re-make con la partecipazione di <strong>Lorenzo Attolico</strong>, responsabile del settore Entertainment Law di Nctm.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5959</guid>
                        <pubDate>Tue, 17 Oct 2017 10:00:32 +0200</pubDate>
                        <title>Plusvalenza da lease back rilevante in base alla durata del contratto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/plusvalenza-da-lease-back-rilevante-in-base-alla-durata-del-contratto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em>Nel calcolo delle imposte 2016 le società Oic adopter, che hanno applicato per la prima volta il principio della derivazione rafforzata, hanno considerato la plusvalenza derivante da un’operazione di <em>sale</em> and <em>lease back</em> rilevante ﬁscalmente pro-rata temporis in base alla durata del contratto di <em>leasing</em> in piena aderenza alle risultanze del conto economico.<strong><img class="wp-image-6596 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/OIC7.jpg" alt width="268" height="236">Le regole contabili</strong>L’articolo 2425-bis, comma 4, del Codice civile, infatti, prevede che la plusvalenza derivante da operazioni di compravendita con locazione ﬁnanziaria al venditore è ripartita in funzione della durata del contratto di leasing ﬁnanziario.In particolare, la cessione (sale) dell’asset con concomitante suo “riacquisto” in leasing (lease back) da parte dell’impresa cedente si conﬁgura, da un punto di vista sostanziale, come un’operazione di ﬁnanziamento.Tale impostazione, introdotta dall’articolo 16 del Dlgs 310/2004, non è stata oggetto di revisione ad opera del Dlgs 139/2015 («decreto bilanci»), poiché già in parte compatibile con l’approccio sostanzialistico (è stata infatti rinviata la modiﬁca della disciplina contabile dei leasing ﬁnanziari in attesa che si deﬁnisca il quadro regolatorio internazionale). Pertanto, anche l’Oic 12 pubblicato nel dicembre 2016 ha mantenuto la disciplina contabile prevista nella precedente versione del documento.In particolare, il principio contabile fornisce indicazioni per applicare tale criterio di imputazione temporale previsto dalla norma stabilendo che l’eventuale plusvalenza deve essere iscritta tra i risconti passivi e imputata gradualmente tra i proventi del conto economico, in base alla durata del contratto di leasing.<strong>Il trattamento contabile</strong>Ipotizziamo che una società, non micro-impresa, durante il 2016 venda un immobile realizzando una plusvalenza di euro 1,2 milioni e contestualmente lo “riacquisti” attraverso un contratto di leasing (immobiliare) della durata di 12 anni in quote costanti.L’applicazione dell’impostazione contabile in esame comporta il risconto di parte della plusvalenza, pari a 1,1 milioni, e, negli undici esercizi successivi al 2016, la sua graduale imputazione, ogni anno per 100 mila, tra i proventi del conto economico.In tal modo, pertanto, la plusvalenza ripartita è correlata ai canoni addebitati dalla società di leasing.<strong>Le regole ﬁscali</strong>Premesso che l’articolo 13-bis del Dl 244/2016, dal 2016 ha introdotto il principio di derivazione rafforzata del reddito Ires dalle risultanze di bilancio, il Dm 3 agosto 2017, per effetto del richiamo operato dall’articolo 2, comma 1, lettera a), all’articolo 2, comma 1 del DM 48/2009, ha poi confermato che anche per i soggetti Oic, diversi dalle micro-imprese, non trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir, pertanto, assume piena efﬁcacia ﬁscale il criterio contabile di imputazione temporale dei ricavi previsto dall’articolo 2425-bis.Tale impostazione è stata recentemente confermata dall’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 77/E/2017, che ribalta, in conseguenza dell’entrata in vigore della derivazione rafforzata, la precedente posizione con cui riteneva che la plusvalenza dovesse essere tassata integralmente nell’esercizio di realizzo (ferma restando la possibilità di rateizzarla ex art. 86 del Tuir).<strong>Il trattamento ﬁscale</strong>Tornando all’esempio, dunque, la piena efﬁcacia ﬁscale del trattamento contabile esposto comporta che anche in sede di determinazione del reddito Ires rilevi l’imputazione temporale prevista in ambito civilistica, ovvero pro rata temporis in quote annuali di 100 in correlazione alla durata (12 anni) del leasing, senza, pertanto, che sia necessario operare alcuna variazione.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5962</guid>
                        <pubDate>Mon, 16 Oct 2017 11:57:00 +0200</pubDate>
                        <title>Correre di gran carriera</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/correre-di-gran-carriera</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;D - la Repubblica</em>Lo smartphone vibra, arriva una mail che non finirà insieme alle altre mille da leggere (chissà quando). La manda il capo: va letta. Ha organizzato una sessione di jogging per parlarvi di un nuovo cliente, l'appuntamento è domani alle 11 all'Idroscalo Club, Milano. Ve le ricordate le confortevoli colazioni di lavoro? Dimenticatele. E avete presente gli aperitivi in terrazza? Cancellate pure quelli. Il cuore delle relazioni pubbliche, da Londra a Milano, sta sulla morbida striscia rossa di poliuretano del parco, nello spogliatoio di una piscina, tra le pedalate e le gocce di sudore versate sulla salita del Passo dello Stelvio. Due le possibili reazioni al nuovo trend: c'è chi istintivamente si sente Fantozzi alla gara ciclistica aziendale Coppa Cobram (Cobram era il nome del mega-direttore) ed è colto da profondissimo disagio all'idea di arrancare in compagnia del capo; e chi non vede l'ora di infilare le scarpette per dimostrare al boss di essere sulla stessa frequenza. Chi dei due farà carriera? Diciamo che il secondo parte avvantaggiato, ma il primo ha almeno un paio d'anni per allenarsi, prima che tutti i manager aziendali d'Italia si uniformino al nuovo corso.(...)<img class="size-full wp-image-6564 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/Schermata-2017-10-16-alle-17.54.49.png" alt>Gli effetti positivi dello sport sull'affiatamento professionale non sono certo sfuggiti ai grandi capi della City di Londra. Provate a fare un giro nel distretto finanziario all'ora di pranzo e rischierete di essere travolti da qualche broker in fase d'allenamento per la prossima Standard Chartered Great City Race, una 5 chilometri riservata ai dipendenti delle società d'affari con base a Londra, tant'è che le classifiche sono state divise per settori professionali (Legal, Insurance, Accountancy, Banking) e per iscriversi è necessario dimostrare di essere un businessman. O woman; perché un indiscusso vantaggio di questa nuova tendenza è l'abbattimento del gender gap: chiunque può far parte del team sportivo aziendale, a patto che sappia correre per vincere. L'ultima edizione si è tenuta a luglio, c'erano 26mila iscritti, così tanti che la competizione è iniziata all'atto dell'iscrizione: le immense liste d'attesa cominciano con oltre un anno d'anticipo. La corsa londinese è l'interpretazione europea dello spirito di gruppo nipponico, e replica l'affiatamento tra team aziendali: «Si perde la distinzione di ruoli, il top manager corre al fianco dello stagista, e vengono abbattute le distinzioni di genere», spiega <strong>Guido Bartalini</strong> , socio dello studio legale <strong>Nctm</strong> di Milano e appassionato di corsa, al punto da avere deciso di fare della Salomon Running Milano di metà settembre una maratona per professionisti, proprio come quella londinese. Nasce così la <strong>Nctm Corporate Run</strong>: per individuare i settori professionali dei partecipanti alla Salomon Running. Per predisporre apposite classifiche, all'atto dell'iscrizione è stato reso obbligatorio rivelare il proprio ambito lavorativo. Sempre Nctm è stato promotore del progetto <strong>Wellness Corporate</strong>, che ha allenato 10 professionisti - avvocati, manager, liberi professionisti - per la Salomon Running e ne ha analizzato le prestazioni, grazie a un team di personal trainer e psicologi. «Sul piano cognitivo si rileva una migliore capacità di focalizzazione e, nel complesso, una maggiore disponibilità energetica per far fronte alle sfide professionali. Dall'analisi dei dati si osserva una decisa soddisfazione per quanto riguarda la capacità di rimanere concentrati e la gestione del proprio tempo. Per qualcuno è anche migliorata la capacità di pensare in modo creativo, trovando soluzioni non convenzionali ai problemi. Visto il tempo ridotto di osservazione (10 settimane), per il momento sono meno evidenti i miglioramenti sul piano delle relazioni professionali», spiega Matteo Torre di Indafow, la società che ha realizzato la ricerca. Torre prosegue: «Una sana competizione sportiva favorisce rendimento e unione sul lavoro. Sono sempre di più le aziende che sostengono la creazione di team, spesso voluti proprio dall'amministratore delegato, che è un appassionato di sport di resistenza». Ma perché così tanti manager si danno alla corsa, alla bici e al triathlon? «Perché sono tipologie sportive che ben si adattano a persone competitive e motivate. Stiamo parlando di executive abituati a raggiungere gli obiettivi che si prefiggono e che provano soddisfazione nel perseguirli. Lo sport di endurance, quindi, è loro congeniale». Capita che le imprese creino team aziendali, e che forniscano maglie e gadget con il logo «anche per una questione di marketing, di visibilità, e per offrire all'esterno un'immagine positiva», spiega Bartalini. Che racconta come l'attitudine italiana alla creazione di team aziendali non sia ancora massiccia come in Giappone, Inghilterra e Francia, ma quella è la direzione. Tant'è che l'Efcs, European Federation for Company Sport, sta sviluppando un progetto per trasformare la Milano Marathon in campionato europeo dei team aziendali, come Nctm o come la squadra dell'industria Tamini Trasformatori di Varese. Là il team è nato perché l'amministratore delegato è Pierpaolo Cristofori, oro nel pentathlon alle Olimpiadi di Los Angeles del 1984. «Lo sport entra nelle aziende italiane se e quando ai vertici ci sono manager appassionati che cercano di coinvolgere i dipendenti. Ma sempre più, grazie alle agevolazioni portate dalle normative a favore del welfare aziendale, le società organizzano al loro interno spazi dedicati a sport e benessere. Il risultato è una partecipazione allargata dei colletti bianchi al fitness», conclude Bartalini. C'è una correlazione diretta tra sport e professionalità, come dice la ricerca del Center for Financial Studies degli Stati Uniti, che ha creato una banca dati unendo i risultati raccolti dalle 15 più importanti maratone americane (dal 2001 al 2013) con quelli della partecipazione dei capi delle 1500 aziende più importanti d'America. È venuto fuori che fisici allenati sopportano meglio lo stress da lavoro, dispongono di più riserve di energia, sono più efficienti e rendono meglio.(...)</p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5969</guid>
                        <pubDate>Thu, 12 Oct 2017 09:34:36 +0200</pubDate>
                        <title>Per i modelli Intra obblighi fiscali ridotti solo a partire dal 2018</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/per-i-modelli-intra-obblighi-fiscali-ridotti-solo-a-partire-dal-2018</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;il Sole 24 Ore - NORME E TRIBUTI</em>Dal 1° gennaio <span class="highlighted">2018</span> non sarà più dovuta la presentazione ai fini <span class="highlighted">fiscali</span> degli <strong>elenchi <span class="highlighted">Intrastat</span> </strong>riepilogativi, con periodi di riferimento a partire da tale data, concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute. Resta, invece, inalterato l’<span class="highlighted">obbligo</span> di presentazione, alle stesse scadenze, degli elenchi Intra relativi all’ultimo trimestre 2017 e al mese di dicembre 2017, così come l’<span class="highlighted">obbligo</span> di comunicare eventuali rettifiche agli elenchi Intra relativi a periodi di riferimento antecedenti. È uno dei chiarimenti contenuti nella nota 110586 del 9 ottobre scorso pubblicata ieri sul sito dell’agenzia <img class=" wp-image-6487 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/20171012_Sole24Ore_Carucci.jpg" alt width="232" height="305">delle Dogane e dei Monopoli. Secondo quanto precisato nel documento, a partire dal 1° gennaio <span class="highlighted">2018</span>, ai fini <span class="highlighted">fiscali</span>, permarrà soltanto l’<span class="highlighted">obbligo</span> di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti Ue mentre, ai fini statistici, permane - con alcune limitazioni - l’<span class="highlighted">obbligo</span> di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti e alle cessioni di beni nonché alle prestazioni di servizi rese e ricevute. La nota fa seguito alla pubblicazione del provvedimento 194409/2017 con il quale l’agenzia delle Entrate e quella delle Dogane, d’intesa con l’Istat, hanno adottato misure di semplificazione degli <span class="highlighted">obblighi</span> comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi Intra e si colloca in un più ampio processo finalizzato alla razionalizzazione dei flussi informativi relativi alle operazioni intra Ue con l’obiettivo di evitare duplicazioni di adempimenti a carico dei contribuenti Iva senza perdere in qualità e completezza dei dati. Altre novità applicabili agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio <span class="highlighted">2018&nbsp;</span>riguardano la presentazione del <span class="highlighted">modello Intra</span>-2bis relativo all’acquisto di beni. La presentazione di tali elenchi, ai <span class="highlighted">solo</span> fini statistici, resta obbligatoria, con riferimento a periodi mensili, per i soggetti Iva per i quali l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a 200mila euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, mentre, per gli altri contribuenti l’<span class="highlighted">obbligo</span> viene assolto con la comunicazione trimestrale dei dati delle fatture. Per quanto riguarda i <span class="highlighted">modelli Intra</span> 2-quater relativi all’acquisto di servizi, la presentazione di tali elenchi, ai <span class="highlighted">solo</span> fini statistici, resta obbligatoria, con riferimento a periodi mensili, per i soggetti Iva per i quali l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a 100mila euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, mentre, per gli altri contribuenti, anche in questo caso, l’<span class="highlighted">obbligo</span> viene assolto con la comunicazione trimestrale dei dati delle fatture. Per quanto riguarda i <span class="highlighted">modelli Intra</span> 1-bis relativi alle cessioni di beni, l’indicazione dei dati statistici è facoltativa per i soggetti Iva che presentano gli elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100mila euro. L’ultima semplificazione è relativa alla compilazione del campo «Codice servizio» in quanto viene ridimensionato il livello di dettaglio richiesto (passaggio dal Cpa a 6 cifre al Cpa a 5 cifre) da indicare nei <span class="highlighted">modelli Intra</span> 1-quater e Intra 2-quater relativi alla parte statistica delle prestazioni di servizi rese e ricevute</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5972</guid>
                        <pubDate>Wed, 11 Oct 2017 10:37:39 +0200</pubDate>
                        <title>Obbligazioni proprie come prestiti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/obbligazioni-proprie-come-prestiti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da il Sole 24 Ore</em>Nel bilancio 2016 le società Oic adopter hanno applicato per la prima volta le nuove regole di contabilizzazione introdotte dal Dlgs 139/2015 con riferimento alle operazioni di acquisto di <span class="highlighted">obbligazioni</span> <span class="highlighted">proprie</span> destinate alla rivendita sul mercato.&nbsp;<b><img class="wp-image-6461 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/20171011_OIC6.png" alt width="321" height="176">Le regole contabili</b>Il nuovo articolo 2423-bis del Codice civile, al comma 1-bis, infatti, prevede che la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto. In applicazione di tale principio, l’Oic 19 pubblicato nel dicembre 2016 ha previsto che il riacquisto di <span class="highlighted">obbligazioni</span> <span class="highlighted">proprie</span> deve essere trattato contabilmente come un’estinzione anticipata del prestito mediante rimborso con disponibilità liquide, anche nel caso in cui le <span class="highlighted">obbligazioni</span>acquistate non sono annullate e sono successivamente rivendute sul mercato. Infatti, se la società che ha riacquistato sul mercato le <span class="highlighted">obbligazioni</span> le iscrivesse tra le attività dello stato patrimoniale, si giungerebbe al risultato di avere, da una parte, nell’attivo titoli di debito che rappresentano crediti verso la società stessa e, dall’altra, nel passivo debiti per <span class="highlighted">obbligazioni</span>parimenti verso sé stessa. La contabilizzazione che meglio rappresenta la sostanza dell’operazione, dunque, è quella che prevede l’iscrizione delle <span class="highlighted">obbligazioni</span> <span class="highlighted">proprie</span> in riduzione del relativo debito e l’imputazione nell’area finanziaria del conto economico, delle eventuali differenze positive o negative tra costo sostenuto e valore contabile delle <span class="highlighted">obbligazioni</span> <span class="highlighted">proprie</span>acquistate (regola già prevista nell’Oic 20 del 2005 per gli acquisti finalizzati all’estinzione anticipata o alla detenzione).<b>Il trattamento contabile</b>Ipotizziamo che una società durante il 2016 abbia acquistato per 1,2 milioni di euro <span class="highlighted">obbligazioni</span> <span class="highlighted">proprie</span> del valore nominale di 1 milione di euro. L’operazione deve essere contabilizzata rilevando l’importo di 1 milione di euro in diminuzione del debito obbligazionario e l’importo di 200 mila euro tra gli oneri finanziari, a fronte di un’uscita di cassa di 1,2 milioni di euro.<b>Le regole fiscali</b>Premesso che l’articolo 13-bis, del Dl 244/2016, ha introdotto il principio di derivazione rafforzata del reddito Ires dalle risultanze di bilancio, il Dm 3 agosto 2017, per effetto del richiamo operato dall’articolo 2, comma 1, lettera a), all’articolo 2, comma 1, del Dm 1° aprile 2009, ha poi confermato anche per i soggetti Oic, che il regime fiscale è individuato in base alla qualificazione contabile (estinzione di un prestito obbligazionario), e non, invece, in base alla qualificazione giuridico-formale (acquisto di titoli).<b>Il trattamento fiscale</b>Tornando all’esempio, dunque, la contabilizzazione degli oneri finanziari rilevati a conto economico assume piena rilevanza fiscale senza che rilevi la qualificazione giuridico-formale dell’operazione. In sede di conteggio dell’Ires relativa al 2016, dunque, nessuna variazione specifica deve essere operata ad eccezione di quanto potrebbe derivare in fase di applicazione del test del Rol (articolo 96 del Tuir). Pare, infatti, corretto affermare che ai componenti positivi o negativi rilevati in sede di acquisto di <span class="highlighted">obbligazioni</span><span class="highlighted">proprie</span>, stante la natura sostanzialmente finanziaria da attribuire al differenziale tra prezzo di riacquisto e valore nominale dell’obbligazione, si applichi la disciplina all’articolo 96 del Tuir.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5973</guid>
                        <pubDate>Wed, 11 Oct 2017 09:39:40 +0200</pubDate>
                        <title>Social media e marketing farmaceutico: i limiti imposti dalla legge</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/social-media-e-marketing-farmaceutico-i-limiti-imposti-dalla-legge</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;About Pharma</em>Sebbene siano trascorsi quasi dieci anni dall’esplosione del fenomeno dei social media in Italia, il settore farmaceutico mostra ancora oggi una certa riluttanza all’impiego di canali di comunicazione diversi da quelli tradizionali. La diffidenza del pharma nei con-fronti dei social media è, in larga misura, imputabile alle incertezze che l’assenza di una disciplina organica sul marketing farmaceutico ha determinato negli operatori del comparto, unitamente all’e-strema prudenza nell’avviare iniziative innovative di marketing in un settore, quello farmaceutico, assai sensibile all’esigenza di preservare l’informazione scientifica sul farmaco rispetto alle tradizionali leve promozionali tipiche di ogni mercato concorrenziale.<img class="wp-image-6445 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/20171011_AboutPharma.jpg" alt width="275" height="387">Alle attività promozionali svolte dalle aziende farmaceutiche tramite i social media si applica infatti un complesso e frastagliato sistema di disposizioni normative, di cui non sempre è agevole l’individuazione. Ciò è tanto più vero se si considera che, per le loro caratteristiche intrinseche, i social media consentono di veicolare contenuti molto diversi tra loro e che, di conseguenza, le norme applica-bili in concreto possono variare da caso a caso. Da questo punto di vista, le ipotesi più comuni su cui, a nostro avviso, vale la pena soffermarsi, ricostruendone la relativa disciplina, riguardano la pubblicità istituzionale, la pubblicità dei medicinali presso il pubblico e il lancio di iniziative dedicate ai pazienti.<strong>La pubblicità istituzionale</strong>Nessun particolare limite regolatorio è previsto in relazione alla cosiddetta pubblicità istituzionale, salvo il rispetto delle norme generali in materia di concorrenza e pubblicità, nonché tutela del consumatore. Secondo quanto previsto dalle linee guida emanate dal ministero della Salute a partire dal 2010, le azioni intraprese per promuovere l’immagine o il logo dell’azienda presso il pubblico, anche se condotte attraverso i social media, non richiedono, infatti, alcuna autorizzazione preventiva da parte del ministero.<strong>La pubblicità dei medicinali</strong>Stringenti sono, invece, i limiti regolatori previsti per la pubblicità dei medicinali presso il pubblico. Oltre alla disciplina generale di cui al d.lgs. n. 219/2006 (c.d. Codice del Farmaco), trovano applicazione in questa ipotesi le disposi-zioni di dettaglio, contenute nelle citate linee guida e in particolare nell’“Aggiornamento delle linee guida all'utilizzo dei nuovi mezzi di diffusione nella pubblicità sanitaria dei medicinali di auto-medicazione” del 6 febbraio 2017 e nel successivo “Aggiornamento delle linee guida per la pubblicità a mezzo social network degli Otc” del 5 luglio 2017. Secondo quanto previsto dal Codice del Farmaco, la pubblicità dei medicinali presso il pubblico è consentita soltanto per i medicinali da automedicazione (c.d. Otc) e, sulla base dell’interpretazione avvallata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2217 del 12 maggio 2017, per i medicinali senza obbligo di prescrizione (c.d. Sop). Quale che sia la categoria cui appartiene il medicinale tra le due indica-te sopra, il messaggio pubblicitario è, di norma, soggetto alla preventiva autorizzazione del ministero della Salute. Una volta approvati, i contenuti dei messaggi pubblicitari per cui è richiesta l’autorizza-zione non possono più essere modificati, salva naturalmente la possibilità per il titolare dell’Aic di richiedere una nuova autorizzazione. Proprio tale circostanza, cui ci si riferisce con l’espressione “staticità del messaggio”, si riflette sulla possibilità di veicolare i messaggi pubblicitari per cui è richiesta l’autorizzazione attraverso i social media. La possibilità, offerta dai social media, di esprimere le proprie opinioni è considerata dal ministero del-la Salute come potenzialmente idonea a compromettere il requisito della staticità garantito dalla legge attraverso l’autorizzazione. Di conseguenza, le linee guida del ministero della Salute vietano, come regola generale, l’utilizzo dei social media per la pubblicità dei medicinali presso il pubblico. Contestualmente, tuttavia, individuano alcune tassative eccezioni al divieto di diffusione di messaggi pubblici-tari tramite i social media.Con riguardo a Facebook, la pubblicazione di messaggi pubblicitari sulla bacheca è consentita a condizione che siano disabilitati i commenti e le reazioni. Poi-ché non è possibile impedire agli utenti di condividere i post, questi devono poi essere accompagnati dal disclaimer “Il Ministero della Salute autorizza esclusivamente il contenuto del messaggio pubblicitario. Eventuali commenti sono di esclusiva responsabilità dell’utente. L’azienda si dissocia dai commenti degli utenti”. Oltre che sulla bacheca, i messaggi pubblicitari (immagine, script, video, audio e eventuale link a un sito esterno) possono essere inseriti anche nella colonna a destra della pagina, de-stinata alle inserzioni pubblicitarie. È vietato invece pubblicare messaggi pubblicitari sulla pagina Facebook aziendale. Per quanto riguarda Youtube, la pubblicazione di messaggi pubblicitari è consentita a condizione che siano disabilitati i commenti, il contatore di like e dislike e l’incorporamento. L’immagine statica dei video deve inoltre contenere la rappresentazione grafica del prodotto e/o la rappresentazione del bollino di riconoscimento per i medicinali non soggetti a prescrizione medica di cui al decreto del ministero della Salute del 1 febbraio 2002. La pubblicazione dei messaggi pubblicitari su Instagram è ammessa ma solo all’interno della se-zione “Storie”, dove gli utenti non hanno la possibilità di commentarli, esprimere reazioni o condividerli.<strong>Il lancio di iniziative dedicate a</strong><strong>i pazienti</strong>Un ulteriore ipotesi di utilizzo dei social media da parte delle aziende farmaceutiche è quella che riguarda il lancio di iniziative destinate ai pazienti (si pensi, ad esempio, a un sito web o a una community dedicata alle persone affette da una determinata malattia), il quale è spesso accompagnato dalla pubblicazione sui social media, da parte della stessa azienda farmaceutica, di materiali promozionali (video, banner) in cui sono presenti immagini dei pazienti. In questo caso, i profili di maggiore criticità, sotto il profilo regolatorio, riguardano la disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, le norme che regolano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute. Come noto, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice della Privacy), il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è legittimo a condizione che sia stato ottenuto il consenso dell’interessato (debita-mente informato) e che il trattamento sia stato autorizzato dal Garante (attraverso un’autorizzazione generale o, altrimenti, attraverso un’autorizzazione specifica). Il comma 5 dello stesso articolo aggiunge poi che, anche laddove entrambe le con-dizioni in discorso siano soddisfatte, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi. Anche assumendo che i pazienti abbiano prestato il loro consenso alle riprese e alla diffusione delle stesse e che il trattamento delle immagini (le quali sono da considerarsi, a tutti gli effetti, quali dati idonei a rivelare lo stato di salute in quanto, da sole o in associazione ad altri dati, forniscono informa-zioni sulla salute dei pazienti) sia coperto dall’autorizzazione generale del Garante (la quale, invero, autorizza unicamente i trattamenti effettuati per scopi di ricerca scientifica), la pubblicazione dei materiali promozionali sui social media da parte delle aziende farmaceutiche, secondo un’interpretazione rigorosa e restrittiva del comma 5 dell’art. 26 del Codice della Privacy, dovrebbe considerarsi vietata. Nell’unico caso a noi noto in cui il Garante si è espresso sulla questione, sembra aver aderito senza riserve a questa tesi. Il caso – citato nella relazione sull’attività del Garante del 2005 – riguardava una società farmaceutica che si era rivolta all’Autorità per verificare la possibilità di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti cui fosse impiantato un dispositivo medico, al fine di effettuare alcune registrazioni audio/video sulle relative condizioni cliniche, da diffondere in seguito presso la comunità scientifica per illustrare i benefici connessi all’impiego del dispositivo medesimo. L’Autorità nel ricordare il generale divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute, aveva indica-to alla società la necessità di adottare soluzioni idonee affinché i pazienti che prestavano un consenso informato e specifico al trattamento di dati sensibili non fossero resi identificabili da parte della comunità medico–scientifica delle suddette registrazioni (ad es. attraverso l’oscuramento del volto e di altri eventuali particolari fisici che li rendessero identificabili). Sembra, dunque, dalla lettera del provvedimento del Garante che l’unica possibilità di diffondere dati idonei a rive-lare lo stato di salute sia quella di rendere anonimi tali dati, impedendo l’identifica-zione o comunque rendendo impossibile l’identificabilità di tali soggetti. Tuttavia, in assenza di ulteriori provvedimenti sul tema che corroborino e confermino l’orientamento di cui si è appena detto, non può escludersi in assoluto la validità della tesi opposta, che fa leva sulla disponibilità del diritto alla riservatezza. In base a questa tesi, il divieto di diffusione di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute cederebbe di fronte alla volontà dell'interessato di rendere pubblici tali dati e quindi di diffonderli ad un numero inde-terminato o indeterminabile di destina-tari. A questa impostazione sembra aderire il nuovo Regolamento generale sulla Protezione dei dati personali (c.d. Gdpr), il quale all’art. 9, dedicato al trattamento di particolari categorie di dati (tra cui rientrano anche i dati relativi alla salute), non solo non contiene un divieto espresso di diffusione ma prevede quale condizione necessaria e sufficiente a rendere il trattamento legittimo la prestazione di un esplicito consenso dell’interessato o il verificarsi di una delle altre condizioni ivi contemplate. Tra queste è inclusa anche la circostanza per cui l’interessato abbia reso manifestamente pubblici i suoi dati (art. 9, c. 2, lett. e).Occorrerà, dunque, attendere il 25 maggio 2018, quando il Gdpr entrerà in vigore, per poter contare su un elemento normativo più solido per superare l’impasse rappresentato dal divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, divieto che appare sproporzionato rispetto al diritto costituzionalmente tu-telato di libera espressione della propria sfera personale, almeno con riferimento ai casi in cui sia l’interessato a volere diffondere i suoi dati tramite i social media, anche autorizzando soggetti terzi a por-re in essere specifiche iniziative di comunicazione destinate a tale diffusione. Infatti, a nostro parere la questione centrale si risolve non ancorandosi al divieto tout court di diffusione di dati sensibili, quanto piuttosto stabilendo che la diffusione sia permessa solo sulla base di una dettagliata informativa e conseguente raccolta del consenso dell’interessato circa lo specifico ambito di diffusione oggetto di consenso, ambito che dovrà essere coerente con la finalità della diffusione stessa: a esempio, se la finalità della diffusione è quella di condividere la testimonianza diretta dell’interessato a sue reazioni ad una terapia farmacologica, l’ambito di diffusione non potrà che essere circoscritto agli operatori sanitari specializzati in tale ambito terapeutico e ai mezzi di comunicazione (ad es. proiezione ad eventi o streaming su canali online, comunque riservati a utenti regi-strati) specificamente ed esclusivamente dedicati a tali operatori.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Life Sciences and Healthcare</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5979</guid>
                        <pubDate>Mon, 09 Oct 2017 11:01:43 +0200</pubDate>
                        <title>NPL: dal credito deteriorato all’immobile da valorizzare</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/npl-dal-credito-deteriorato-allimmobile-da-valorizzare</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<div class><p><strong>Matteo Gallanti</strong> é intervenuto come speaker durante la puntata di <em>Forum - il Quotidiano immobiliare</em>&nbsp;dal titolo "NPL: dal credito deteriorato all’immobile da valorizzare".</p></div><div><p>L'avvocato, che ha particolare&nbsp;esperienza nelle problematiche&nbsp;legate al settore dei Non Perfoming Loans, ha affrontato dal punto di vista legale il tema dei NPL con sottostante immobiliare presenti in Italia e le opportunità connesse agli&nbsp;immobili da reimmettere sul mercato.</p></div><div></div><div><p><img class="alignnone size-full wp-image-6345" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/20171009_iQI_Gallanti.jpg" alt></p></div>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5980</guid>
                        <pubDate>Mon, 09 Oct 2017 09:13:53 +0200</pubDate>
                        <title>Derivati di copertura, niente variazione ﬁscale senza transito a conto economico</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/derivati-di-copertura-niente-variazione-%25ef%25ac%2581scale-senza-transito-a-conto-economico</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em>Nel bilancio 2016 le società Oic adopter con strumenti derivati di copertura hanno applicato per la prima volta le nuove regole di contabilizzazione introdotte dal Dlgs 139/2015.<strong>Le regole contabili</strong>Il nuovo articolo 2426, numero 11-bis, primo comma, del codice civile, infatti, obbliga a rilevare in bilancio i derivati al loro fair value. L’Oic 32 pubblicato nel dicembre 2016 fornisce i criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura (paragrafo 71 e seguenti). Il trattamento contabile varia a seconda che lo strumento si classiﬁchi come di copertura delle variazioni di fair value di attività o passività (come fair value hedge) ovvero come copertura della variabilità di ﬂussi ﬁnanziari futuri (come cash ﬂow hedge).Nel primo caso, le oscillazioni del valore dello strumento derivato vengono contabilizzate nel conto economico, mentre, nel secondo caso, vengono imputate ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto.<strong><img class=" wp-image-6314 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/20171009_Carucci_OIC4.jpg" alt width="293" height="260">Il trattamento contabile</strong>Ipotizziamo che una società industriale (non micro-impresa) a inizio 2016 abbia stipulato un Irs (Interest rate swap), avente ﬁnalità di copertura dei ﬂussi di interesse variabili generati da un mutuo e che dai calcoli effettuati risulta avere un fair value al 31 dicembre 2016 positivo di 100. L’applicazione della nuova impostazione contabile in esame comporta la rilevazione del derivato tra le attività nella voce «C.III.5/B.III.4 Strumenti ﬁnanziari derivati attivi» movimentando, in contropartita, la riserva di patrimonio netto «A.VII Riserva per operazioni di copertura di ﬂussi ﬁnanziari attesi» al netto della relativa ﬁscalità differita.<strong>Le regole ﬁscali</strong>Si tratta ora di comprendere quale trattamento ﬁscale debba essere applicato a tale rilevazione contabile. Premesso che l’articolo 13-bis, del Dl 244/2016, ha introdotto il principio di derivazione rafforzata del reddito Ires dalle risultanze di bilancio, il Dm 3 agosto 2017 , per effetto del richiamo operato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), estende anche ai soggetti Oic l’applicazione dall’articolo 7, commi 2, 3 e 4, del Dm 8 giugno 2011:• riconoscendo la qualiﬁcazione di strumento derivato di copertura alle operazioni in cui un’impresa designa come relazione di copertura solo le variazioni dei ﬂussi ﬁnanziari o del fair value dell’elemento coperto al di sopra o al di sotto di un determinato prezzo o in base ad altra variabile;• riconoscendo la qualiﬁcazione di strumento derivato di copertura alle operazioni in cui un’impresa designa come relazione di copertura solo le variazioni dei ﬂussi ﬁnanziari o del fair value dell’elemento coperto al di sopra o al di sotto di un determinato prezzo o in base ad altra variabile;• confermando, in ipotesi di copertura di ﬂussi ﬁnanziari, che gli utili o le perdite generati dallo strumento concorrono alla determinazione della base imponibile al momento dell’imputazione al Conto economico, secondo le disposizioni dell’articolo 112, comma 5, del Tuir;• stabilendo che la ﬁnalità di copertura del derivato emerge se e nella misura in cui risulta da atto di data certa anteriore o contestuale alla negoziazione dello strumento di copertura ovvero dal primo bilancio di esercizio approvato successivamente alla data di negoziazione dello strumento di copertura. Pertanto, in presenza della menzionata designazione “di copertura” nel bilancio, lo strumento derivato si considera con ﬁnalità di copertura anche ai ﬁni ﬁscali.<strong>Il trattamento ﬁscale</strong>Tornando all’esempio, dunque, ipotizzando che nel caso in esame le condizioni previste sia dall’Oic sia dal Dm 8 giugno 2011 siano rispettate, il riconoscimento ﬁscale del criterio contabile, comporta l’irrilevanza ai ﬁni ﬁscali degli effetti della copertura di ﬂussi ﬁnanziari ﬁntanto che tali ﬂussi non siano imputati al Conto economico. Pertanto, in sede di calcolo delle imposte 2016, dunque, nessuna variazione dovrà essere effettuata.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5984</guid>
                        <pubDate>Wed, 04 Oct 2017 12:03:40 +0200</pubDate>
                        <title>Nuove regole di contabilizzazione per i ﬁnanziamenti infragruppo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuove-regole-di-contabilizzazione-per-i-%25ef%25ac%2581nanziamenti-infragruppo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nel bilancio 2016 le società Oic adopter che abbiano stipulato contratti di ﬁnanziamento infragruppo a tassi diversi da quelli di mercato hanno applicato per la prima volta le nuove regole di contabilizzazione introdotte dal Dlgs 139/2015.<strong>Le regole contabili</strong>L’articolo 2426, numero 8), del Codice civile, infatti, prevede che i crediti (e i debiti) sono rilevati in bilancio tenendo conto del fattore temporale e dunque attualizzando tali poste nel caso in cui, al momento della rilevazione iniziale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali risulti signiﬁcativamente diverso da quello di mercato. L’Oic15 pubblicato nel dicembre 2016 fornisce indicazioni per applicare il nuovo criterio speciﬁcando che, per il principio di rilevanza, lo stesso può non essere applicato ai crediti e ai debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o se il tasso contrattuale non sia signiﬁcativamente diverso da quello di mercato.<img class="wp-image-6265 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/20171004-Carucci-OIC.jpg" alt width="289" height="177"><strong>Il trattamento contabile</strong>Ipotizzando che una società nel 2016 abbia erogato ad una sua controllata un ﬁnanziamento di 5 milioni di euro al tasso dell’1% annuo, da restituire integralmente dopo due anni, per valutare se sia necessaria l’attualizzazione del credito è necessario preliminarmente individuare il tasso di mercato ovvero il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare di ﬁnanziamento con termini e condizioni comparabili. Proseguendo con l’esempio ed ipotizzando un tasso di mercato pari al 4%, la società deve iscrivere il credito al valore attualizzato, che per semplicità si ipotizza pari a 4.700.000 euro, mentre la differenza rispetto al valore nominale è rilevata tra gli oneri ﬁnanziari, salvo che la sostanza dell’operazione non induca ad attribuire a tale componente una diversa natura. In tal caso, la società deve valutare ogni fatto e circostanza che caratterizza l’operazione e, qualora risulti ad esempio dai verbali del Consiglio di amministrazione, che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della controllata, la differenza 300.000 è iscritta ad incremento del valore della partecipazione. Lungo la durata del ﬁnanziamento la società contabilizza inoltre maggiori interessi attivi ogni anno per 150.000 euro, riallineando il valore del credito per il ﬁnanziamento al nominale (dopo due anni tale posta risulta infatti iscritta a 5.000.000 di euro).<strong>Le regole ﬁscali</strong>Si tratta ora di comprendere quale trattamento ﬁscale debba essere applicato ai maggiori interessi contabilizzati in applicazione del nuovo criterio dell’attualizzazione. Premesso che l’articolo 13-bis, del Dl 244/2016, ha introdotto il principio di derivazione rafforzata del reddito Ires dalle risultanze di bilancio, il Dm 3 agosto 2017, ha modiﬁcato (e reso applicabile ai soggetti Oic) l’articolo 5, del Dm 8 giugno 2011, introducendo il comma 4-bis per fornire regole ad hoc operanti nel caso di ﬁnanziamenti tra soggetti legati da un rapporto di controllo ex articolo 2359 del codice civile. Per tali operazioni è previsto che assumano rilevanza ﬁscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di ﬁnanziamento, laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato.<strong>Il trattamento ﬁscale</strong>Tornando all’esempio, dunque, la quota di interessi contabilizzata per effetto dell’attualizzazione (150.000 euro), in sede di determinazione del reddito Ires, deve essere sterilizzata operando una variazione deﬁnitiva in diminuzione di pari importo. Come chiarito dalla relazione al Dm 3 agosto 2017, il maggior valore della partecipazione non ha riconoscimento ﬁscale.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5991</guid>
                        <pubDate>Tue, 03 Oct 2017 09:34:14 +0200</pubDate>
                        <title>Cr. Rimini: accordo quadro con C.A.Cariparma e Fitd; ok su Npl e aumento</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cr-rimini-accordo-quadro-con-c-a-cariparma-e-fitd-ok-su-npl-e-aumento</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da Milano Finanza</em>E' stato sottoscritto l'accordo quadro tra Credit Agricole, attraverso la sua controllata italiana Credit Agricole Cariparma, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Schema Volontario e Cassa di Risparmio di San Miniato, Banca Carim - <strong>Cassa di Risparmio di Rimini</strong> e Cassa di Risparmio di Cesena che prevede l'acquisizione da parte di Credit Agricole Cariparma di una partecipazione del 95,3% nelle tre banche a un prezzo complessivo di 130 milioni di euro. L'accordo quadro, informa una nota, prevede oltre all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti Autorita' di Vigilanza nazionali ed europee, il deconsolidamento di un portafoglio di crediti deteriorati delle tre banche per un totale lordo di 3.026 milioni; un aumento di capitale di Carismi e di <strong>Carim</strong> da parte del Fitd Schema Volontario, in <img class=" wp-image-6182 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/20171003-Carim.jpg" alt width="414" height="360">aggiunta al versamento in conto capitale di Caricesena, funzionale al raggiungimento di una patrimonializzazione adeguata, per un totale di circa 470 milioni; il rispetto di alcuni parametri patrimoniali (CET 1 ratio medio pari ad almeno il 10,7%) e di qualita' del credito (NPE ratio lordo pari a circa il 9%). L'accordo quadro contiene inoltre un set di dichiarazioni e garanzie in linea con la prassi di mercato e prevede che il closing dell'operazione avvenga entro la fine del corrente anno. In ottemperanza a quanto previsto dall'accordo quadro, il Cda di Carim, in data 28 settembre, ha esercitato parzialmente la delega conferita dall'assemblee dei soci del 18 settembre 2017, per un aumento del capitale a pagamento in denaro, con esclusione del diritto di opzione per un importo di 194 milioni inclusivo di sovrapprezzo, mediante emissione di 1.000.000.000 di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, godimento regolare, da riservare al Fitd Schema Volontario a un prezzo per azione di 0,194 euro, comprensivo di sovrapprezzo. Fitd Schema Volontario, sempre in ottemperanza a quanto previsto nell'Accordo Quadro, ha effettuato un versamento "in conto futuro aumento di capitale" in favore della banca dell'importo di 25 milioni a parziale esecuzione dell'aumento di capitale e da computarsi ai fini di Vigilanza. Le azioni previste nell'accordo quadro permetteranno alla banca di acquisire una struttura finanziaria e patrimoniale solida e tra le migliori del mercato di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione di Carim ritiene che il traguardo raggiunto, anche grazie al sostegno fattivo delle Autorita', rappresenti un passo importante per la tutela dei propri clienti, dipendenti e delle attivita' economiche del proprio territorio, nella prospettiva di poter beneficiare dell'integrazione all'interno di un gruppo bancario internazionale, che potra' garantirne crescita e competitivita'. Il Presidente Sido Bonfatti ha evidenziato che "grazie al senso di responsabilita' della Fondazione e dei Soci, oltre al citato sostegno fattivo delle autorita', e' stato fatto un passo importante per la tutela dei clienti della Banca, dei suoi dipendenti e delle attivita' delle imprese e delle famiglie, che avranno la prospettiva di poter beneficiare delle sinergie generabili da un gruppo bancario internazionale quale e' il gruppo Credit Agricole". Nell'ambito dell'operazione Carim e' stata assistita per gli aspetti finanziari da Equita SIM e per gli aspetti legali da <strong>Nctm Studio Legale</strong> oltre allo studio Orrick.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5992</guid>
                        <pubDate>Mon, 02 Oct 2017 09:20:20 +0200</pubDate>
                        <title>Alcedo acquisice Agrimaster: Alantra, Bird &amp; Bird, Lombardi Segni, Nctm, Russo De Rosa Associati e Studio Gusmitta &amp; Associati gli advisor</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/alcedo-acquisice-agrimaster-alantra-bird-bird-lombardi-segni-nctm-russo-de-rosa-associati-e-studio-gusmitta-associati-gli-advisor</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da Diritto 24 - il Sole 24 Ore</em>Agrimaster, società bolognese leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di macchinari ed attrezzature per il settore agricolo, entra nel portafoglio di <strong>Alcedo</strong>. Il fondo di private equity l'ha infatti rilevata da B4 investimenti, che in questi anni ha portato il gruppo emiliano a una forte crescita, rafforzata da acquisizioni, fino ad un giro d'affari di 27 milioni, di cui l'80% generato sui mercati esteri.<img class=" wp-image-6171 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/20171002-Sole-Alcedo.jpg" alt width="282" height="384">Il valore del deal è pari a 30 milioni di euro.Advisor legale di Alcedo, lo studio Bird &amp; Bird con il partner Alberto Salvadè a guida di un team corporate composto dai Senior Associates Andrea Angelillis, Francesco Barbieri, Maurizio Pinto, Marco Muscettola e Riccardo Corbani, per la parte employment.Lo Studio Russo De Rosa Associati si è occupato della strutturazione dell'operazione e del supporto nella procedura di closing con un team coordinato dal partner Leo De Rosa e Federica Paiella.Al fianco di B4 Investimenti SGR ha agito lo studio Lombardi Segni e Associati con un team composto dal partner Ruggero Gambarota e dall'associate Adele Zito.L'operazione è stata finanziata da BPER Banca SpA come Bookrunner, Mandated Lead Arranger e Banca Agente, e Banca IFIS come Mandated Lead Arranger, affiancate da<strong> Nctm</strong> attraverso il partner <strong>Eugenio Siragusa.</strong>(...)</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5993</guid>
                        <pubDate>Mon, 02 Oct 2017 08:42:05 +0200</pubDate>
                        <title>Expo Blue Sea Land 2017: diario di bordo della prima giornata</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/expo-blue-sea-land-2017-diario-di-bordo-della-prima-giornata</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da newsfood.com</em>Nel tardo pomeriggio di ieri con una bellissima cerimonia inaugurale si è aperta la VI edizione di Blue Sea Land Expo dei Cluster del Mediterraneo, dell’Africa e del Medioriente. (...)A tagliare il nastro, decretando ufficialmente l’apertura dell’Expo, sono stati: il sindaco della Città di Mazara del Vallo,<strong> On. Nicola Cristaldi</strong>, il Ministro della Pesca ed Acquacoltura del Ghana,<strong> Elisabeth NaaAfoley Qaye</strong>, il Presidente del Distretto della Pesca e Crescita Blu,<strong> Giovanni Tumbiolo</strong>, lo stesso soprano<strong> Felicia Bongiovanni,</strong> al loro fianco altri alti rappresentanti dei 58 Paesi partecipanti a questa sesta edizione di Blue Sea Land, organizzato dal Distretto della Pesca e Crescita Blu insieme al Centro di Competenza Distrettuale e Osservatorio della Pesca del Mediterraneo, Distretti Produttivi di Sicilia, in collaborazione con la Regione Siciliana, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’ICE, e con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo ed in partnership con Rotary International, Banco Alimentare e Tuttofood. (...)Il dott. <strong>Giovanni Moschetta </strong>(European Law-Nctm) ha incentrato il proprio intervento sul <strong>diritto internazionale</strong> della pesca volto a regolare gli spazi marittimi per lo sfruttamento sostenibile delle risorse e sugli accordi di partenariato economico promossi dall’U.E. che regolano i rapporti fra i vari Stati anche in materia di commercio e nel rispetto dei diritti umani.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5994</guid>
                        <pubDate>Mon, 02 Oct 2017 05:49:33 +0200</pubDate>
                        <title>Azioni proprie, acquisto e vendita incidono sul patrimonio netto delle società Oic adopter</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/azioni-proprie-acquisto-e-vendita-incidono-sul-patrimonio-netto-delle-societa-oic-adopter</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;Il quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em>Nel bilancio 2016 le società <strong>Oic adopter</strong> hanno applicato per la prima volta le nuove regole di <strong>contabilizzazione</strong> introdotte dal Dlgs 139/2015 con riferimento alle operazioni con azioni proprie.<strong>Le regole contabili</strong>Il novellato articolo 2357-ter del codice civile, infatti, prevede che le <strong>azioni proprie</strong> non sono più iscritte nell’attivo patrimoniale della società con contropartita una riserva indisponibile di patrimonio netto, ma direttamente a riduzione del patrimonio netto attraverso una riserva negativa. In particolare, la <img class=" wp-image-6161 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/20171002-Carucci-Oic.jpg" alt width="385" height="309">compravendita di azioni proprie non è più considerata un investimento o un disinvestimento di titoli partecipativi, infatti, come già previsto dagli Ias/Ifrs, l’acquisto di azioni proprie da parte dell’emittente è visto come un rimborso del capitale ai soci mentre, simmetricamente, la rivendita è assimilata ad una nuova emissione di azioni.L’Oic 28 pubblicato nel dicembre 2016 fornisce indicazioni per applicare tale nuovo criterio speciﬁcando che, l’acquisto e la vendita di azioni proprie sono considerati, rispettivamente, come un decremento e un incremento di patrimonio netto e le differenze positive o negative tra il valore contabile della riserva negativa per azioni proprie ed il valore di realizzo dei titoli azionari alienati sono anch’esse imputate a patrimonio netto senza generare plusvalenze o minusvalenze.<strong>Il trattamento contabile</strong>Ipotizziamo che una società durante il 2016 abbia acquistato per 1.100 euro azioni proprie del valore nominale di 1.000 euro poi rivendute per 1.150 euro.L’applicazione della nuova impostazione contabile in esame comporta, all’atto dell’acquisto, l’iscrizione delle azioni proprie per 1.100 nel patrimonio netto in una riserva negativa “A) X—Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio” mentre, al momento della rivendita, lacancellazione di tale riserva e l’iscrizione dell’eccedenza di 50 in un’altra voce del patrimonio netto (es. “A) II— Riserva da soprapprezzo delle azioni”).In tal modo, l’intero fenomeno assume valenza patrimoniale ed è inquadrato come una vicenda afferente alla sfera dei rapporti tra società e soci che, in quanto tale, rispetto al passato, non fa più emergere in conto economico una plusvalenza di 50.<strong>Le regole ﬁscali</strong>Si tratta ora di comprendere quale trattamento ﬁscale debba essere applicato a tale fattispecie per la quale l’Oic 28 impone l’imputazione a patrimonio netto.Premesso che l’articolo 13-bis, del Dl 244/2016, ha introdotto il principio di derivazione rafforzata del reddito Ires dalle risultanze di bilancio, il Dm 3 agosto 2017, per effetto del doppio richiamo operato dall’articolo 2, comma 1, lettera a), all’articolo 2, comma 1, e all’articolo 3, comma 3, del Dm 1° aprile 2009, ha poi confermato anche per i soggetti Oic l’estraneità dell’operazione dal circuito reddituale, poiché il regime ﬁscale è individuato in base alla qualiﬁcazione contabile, che considera l’acquisto e la rivendita di azioni proprie come atti di restituzione o di riemissione del capitale aventi natura esclusivamente patrimoniale, e non, invece, in base alla qualiﬁcazione giuridico-formale che li considera acquisto o vendita di titoli.<strong>Il trattamento ﬁscale</strong>Tornando all’esempio, dunque, la piena rilevanza ﬁscale di un criterio contabile che, considerando l’operazione come una vicenda di natura prettamente patrimoniale, non fa emergere una plusvalenza civilistica di 50, comporta che la compravendita di azioni proprie sia priva di conseguenze reddituali per il soggetto emittente anche sotto il proﬁlo ﬁscale.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5999</guid>
                        <pubDate>Thu, 28 Sep 2017 09:17:18 +0200</pubDate>
                        <title>Costi di transazione deducibili nel limite del 30% del Rol</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/costi-di-transazione-deducibili-nel-limite-del-30-del-rol</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em>Nel bilancio 2016 le società Oic adopter che abbiano stipulato contratti di mutuo a lungo termine con oneri di transazione signiﬁcativi hanno applicato per la prima volta le nuove regole di contabilizzazione introdotte dal Dlgs 139/2015.<strong>Le regole contabili</strong>Il novellato articolo 2426, numero 8), del Codice civile, infatti, prevede che i debiti (e i crediti) sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. L’Oic 19 pubblicato nel dicembre 2016 fornisce indicazioni per applicare ai debiti il nuovo criterio speciﬁcando che, per il principio di rilevanza, lo stesso può non essere applicato ai debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o se gli oneri di transazione sono di scarso rilievo. I costi di transazione includono gli onorari e le commissioni di consulenti, mediatori ﬁnanziari e notai, nonché tasse ed oneri che non sarebbero stati sostenuti se il contratto di mutuo non fosse stato stipulato.<strong>Il trattamento contabile</strong><img class=" wp-image-6088 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/09/20170927_QuotidianodelFisco.jpg" alt width="354" height="288">Ipotizzando che una società industriale (non micro-impresa) ad inizio 2016 abbia sostenuto 100 mila euro di costi di transazione per ottenere, al tasso di mercato del 2 per cento, un mutuo di 10 milioni di euro da restituire integralmente alla scadenza, per l’applicazione del costo ammortizzato è necessario ottenere il tasso di interesse effettivo (Tie) ovvero quel tasso che tiene conto non solo del costo del debito previsto dal contratto ma anche dei costi di transazione. Il Tie, applicato al valore del ﬁnanziamento, consente infatti di imputare tra gli oneri ﬁnanziari del conto economico, ammortizzandoli lungo la durata attesa del debito, non solo gli interessi previsti dal contratto ma anche i costi di transazione, migliorando in tal modo la rappresentazione ed il potenziale informativo del bilancio. Proseguendo con l’esempio e ipotizzando per semplicità che il Tie, nel caso in esame, risulti pari al 2,2 per cento, la società iscrive nel bilancio il mutuo al valore nominale al netto degli oneri di transazione (9.900.000 euro), imputa a conto economico interessi passivi per 220 mila euro, alimentando per 200 mila il debito verso la banca per gli interessi dovuti e, per 20 mila, riallineando il valore del debito per il ﬁnanziamento al valore nominale (dopo cinque anni tale risulta infatti iscritto a 10 milioni di euro, importo pari al dovuto).<strong>Le regole ﬁscali</strong>Si tratta ora di comprendere quale trattamento ﬁscale debba essere applicato ai maggiori interessicontabilizzati in applicazione del nuovo criterio del costo ammortizzato. Premesso che l’articolo 13-bis, del Dl 244/2016, ha introdotto il principio di derivazione rafforzata del reddito Ires dalle risultanze di bilancio, il Dm 3 agosto 2017, per effetto del richiamo operato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), all’articolo 2, comma 1, del Dm 1° aprile 2009, ha poi confermato che assumono rilevanza anche per i soggetti Oic gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma, pur nel rispetto delle disposizioni del Tuir che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi.<strong>Il trattamento ﬁscale</strong>Tornando all’esempio, dunque, la qualiﬁcazione dei costi di transazione - spese legali e notarili, commissioni di agenzia - come maggiori interessi passivi contabilizzati a conto economico assume rilevanza ﬁscale. Tali interessi sono dunque deducibili nei limiti quantitativi previsti dal Tuir ed in particolare nel limite del 30 per cento del Rol previsto dall’articolo 96. Per quanto riguarda l’Irap, la contabilizzazione descritta comporta l’irrilevanza dei costi di transazione che diventano di fatto indeducibili.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-6024</guid>
                        <pubDate>Wed, 19 Apr 2017 09:38:59 +0200</pubDate>
                        <title>Italian Islamic minibonds</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italian-islamic-minibonds</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Islamic finance has always elaborated&nbsp;innovative solutions to be inserted in a&nbsp;context created for conventional finance,&nbsp;proposing contracts and structures&nbsp;that have an alternative remuneration&nbsp;of capital with respect to the use of&nbsp;interest.</em>Encompassed among those solutions are the participating instruments, which are characterized by the fact that the invested capital assumes the form of joint participation to profits and losses (PLS instruments), which derive from the entrepreneurial or financial activity underlying the financing transaction.In the light of the aforementioned aspect, Nctm, with the aim of spreading <strong>Shariah</strong> compliant debt instruments for the first time on a large scale in the Italian market, started cooperating in 2016&nbsp;with <strong>Shariah Review Bureau</strong> in order to structure <strong>Italian Islamic minibonds</strong> based on so-called Italian law profit participating minibonds, which are characterized by remuneration related&nbsp;also to the profits generated by the issuer.Contrary to what was initially believed, the profit-participating minibonds have not been considered per se compliant with <strong>Islamic finance principles</strong> due to the mandatory presence of an interest rate, even though low, and the fact that the &nbsp;return, even though on a participating basis, derives from a financial instrument giving certainty of the reimbursement of the capital.Therefore, one has to work on other instruments provided by the <strong>Italian legal framework</strong> that could replicate the structure of the profit-participating minibonds, or a debt instrument with a participating return compliant with <strong>Shariah principles</strong>.Such a result, and the related certification, has been achieved by using a scheme that links an association in participation agreement with a zero coupon bond. In particular, assuming&nbsp;a total investment of a given size in the instrument, a large part of it would be used to subscribe at par a bond that has as such no return, and the remaining residual amount would be contributed into the issuer’s business on the basis of an association in participation agreement, with the determination of a percentage of participation to the profits that is related to the whole invested amount.From the perspective of the bondholder, therefore, there is no repayment risk&nbsp;of the principal in the bond (except in the case of a default), while there is a risk that the amount invested in the association in participation agreement could be eroded by the losses of the issuer and not repaid. However, such a risk would be remunerated with a&nbsp;return related to the overall investment. From the perspective of the issuer, the advantage is represented by the fact that the instrument is at a variable cost which has to be paid only in case of, and in proportion to, profits.<strong>To conclude, this is a product that </strong></p><ul> <li>is the first Italian product certified Shariah compliant,</li> <li>is shaped in line with the profit-participating minibonds, but represents an evolution of them in the sense of a full ‘participation’ to the profits, with a limited participation to the losses and</li> <li>is targeted at professional investors (such as debt funds) or that could be used to finance a specific project.</li></ul><p><em>Stefano Padovani&nbsp;</em>Articolo tratto da IFN Islamic Finance News</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-6026</guid>
                        <pubDate>Tue, 11 Apr 2017 12:19:45 +0200</pubDate>
                        <title>Nctm Corporate Run</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-corporate-run</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La pratica della corsa ha ricadute positive sull'attività professionale.E' con questa convinzione che nasce <strong>Nctm Corporate Run</strong>, progetto che prende vita per iniziativa di Nctm, uno dei più grandi studi legali italiani, con l'obiettivo di coinvolgere professionisti e manager al fine di valutare gli impatti positivi dell'attività sportiva, in questo caso la corsa, sul proprio lavoro.L'iniziativa si sviluppa in collaborazione con Cassa Forense, Rotary e CSAIn (Centri sportivi aziendali e industriali, affiliati a Federturismo-Confindustria) nella convinzione che il tempo dedicato allo sport non è tempo perso, ma anzi produce risultati sulle performance lavorative e ha effetti benefici sull'ambiente di lavoro.Nctm Corporate Run ha individuato una dozzina di professionisti, tra avvocati, manager, giornalisti e liberi professionisti, da sottoporre a un programma di allenamento messo a punto da Indaflow, Studio AttivAzione e Gamma Studio in funzione della partecipazione alla gara Salomon Running Milano in programma il 17 settembre sulle tre distanza di 9,9, 15 e 25 km. Tra i professionisti coinvolti nel programma di training: Roberta Guaineri, avvocato e Assessore al Turismo, Sport e Qualità della Vita del Comune di Milano, gli avvocati Nunzio Luciano Presidente Cassa Forense, Claudio Acampora delegato dell'Ordine degli Avvocati di Milano alla Cassa Forense, e Guido Bartalini, partner Nctm, Andrea Pernice, Governatore Distretto 2041 Rotary per l'anno 2017-2018, la giornalista Laura Morelli di Financecommunity e come rappresentante del mondo dello spettacolo, Gigi Sammarchi del famoso duo Gigi e Andrea.Nel corso dell'allenamento verrà condotto anche lo studio finalizzato a valutare, tramite l'analisi dei parametri psicometrici e altri indicatori scientifici, i risvolti benefici dell'attività sportiva sulle prestazioni lavorative. Indaflow mette a disposizione per questo progetto il suo Flow Performance Center, con un team composto da metodologi dell'allenamento, esperti di biomeccanica, medici, psicologi e ingegneri che lavorano insieme per aiutare gli atleti a raggiungere i propri traguardi e le aziende a misurare il livello di benessere e a trasformarlo in prestazioni di eccellenza sul luogo di lavoro.Il sistema di allenamento è fondato sulle evidenze scientifiche ed è supportato dalle tecnologie più avanzate per la valutazione funzionale e l'analisi biomeccanica a garanzia non solo delle performance ma anche dell'integrità fisica degli sportivi. Gamma Studio, società leader nell'ambito IT fitness, effettuerà l'analisi statistica tra i dati biometrici degli utenti e i dati provenienti da specifici test sullo stato di forma e benessere degli atleti durante il loro percorso di allenamento. Inoltre, Nctm Corporate Run, con modalità innovative per l'Italia, avrà la finalità di fare risultare i settori professionali o di impresa dei partecipanti alla Salomon Running attraverso delle modalità di iscrizione che renderanno obbligatoria la compilazione di un campo relativo al rispettivo ambito lavorativo, nonché la conseguente predisposizione delle classifiche anche per settori, con relative premiazioni.Sulla base della filosofia che correre fa bene anche al lavoro, Nctm Corporate Run auspica di coinvolgere nel progetto quante più aziende e organizzazioni professionali possibile.Altra importante finalità della Salomon Running e Nctm Corporate Run sarà anche quella di supportare il progetto benefico internazionale End Polio Now (endpolionow.org) della Fondazione Rotary. Questo sarà realizzato anche attraverso la cooperazione con varie realtà che si occupano del welfare aziendale, che devolveranno alla Fondazione Rotary una parte del ricavato dei loro programmi acquistati dalle aziende con la finalità della partecipazione alla Salomon Running e Nctm Corporate Run, caratterizzati dal codice RTEPN (Run To End Polio Now)."Nctm Corporate Run - spiega <strong>Guido Bartalini,</strong> avvocato di Nctm - prende spunto da una delle più importanti gare che si svolge nella città di Londra, la Standard Chartered Great City Race, che nel 2016 ha raggiunto il record di 26.626 atleti, radunando 860 aziende partecipanti. Salomon Running Milano, che da anni promuove la filosofia del correre/camminare quale stile di vita sano per tutti ad ogni età, appoggia e incoraggia la partecipazione di tutti gli atleti con professioni diverse tra loro, uniti dalla passione per la corsa, credendo fermamente nei benefici che l'esercizio fisico comporta indipendentemente dai risultati&nbsp;sportivi. In fondo - continua Bartalini - le qualità per ottenere buoni risultati professionali sono le stesse che servono per le prestazioni sportive: preparazione, dedizione, costanza, rispetto e lealtà e soprattutto passione".</p>]]></content:encoded>
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-6036</guid>
                        <pubDate>Fri, 31 Mar 2017 04:03:06 +0200</pubDate>
                        <title>Per l&#039;intelligenza artificiale il «nodo» del diritto d&#039;autore</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/per-lintelligenza-artificiale-il-nodo-del-diritto-dautore</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso 16 febbraio il Parlamento europeo ha inoltrato alla Commissione alcune raccomandazioni (A8-0005/2017) concernenti norme di diritto civile sulla robotica. Il Parlamento ha inteso sensibilizzare la Commissione sulla necessità di verificare l'idoneità delle attuali norme di diritto civile a disciplinare le situazioni che necessariamente sempre di più prenderanno vita per effetto dell'attività svolta dalle macchine aventi un'intelligenza artificiale, in generale, e dai robot, in particolare.Siamo, infatti, certamente alle porte di una nuova rivoluzione industriale e, pertanto, gli ordinamenti giuridici, a maggior ragione quello europeo, devono aggiornarsi per tempo al fine di non farsi trovare inadeguati. La Commissione è libera di seguire i suggerimenti del Parlamento, ma, qualora non li seguisse - evento che, peraltro, accade poco frequentemente - deve motivarne il motivo. È ben possibile, quindi, già in questa fase iniziale dell'iter legislativo comunitario, commentare il contenuto del documento parlamentare, avendo una ragionevole aspettativa di un provvedimento finale in linea con quanto suggerito.Una simulazione dell'intelletto umano L'intelligenza artificiale (IA) può essere, in buona sostanza, definita come una simulazione dell'intelletto umano da parte di un computer o altre macchine, come, tra le altre, i robot. L'evoluzione tecnologica sta portando alla creazione di macchine autonome ed intelligenti sicuramente pronte a prendere decisioni in modo indipendente dagli umani creatori o utilizzatori tanto da potere un giorno - si pensa - persino superare le nostre capacità intellettive. Alcuni Stati (Giappone, Corea del Sud, Cina) hanno già iniziato ad elaborare una disciplina normativa diretta a regolare questo sviluppo economico. Nel Regno Unito, la questione di un'opera creata da un computer veniva già disciplinata nel Copyright Act del 1988. Deve conseguentemente considerarsi corretta la preoccupazione del Parlamento europeo di sollecitare i lavori per far nascere una medesima disciplina anche in Europa. Il documento del Parlamento si occupa, in realtà, di diversi aspetti del diritto e in particolare dell'impatto sull'attività lavorativa delle macchine dotate di IA, del fondamentale tema dell'attribuzione della responsabilità derivante dagli atti compiuti da tali macchine e, infine, di un argomento apparentemente di minor importanza, ma di fatto estremamente attuale e cioè l'applicabilità delle norme di diritto d'autore al mondo della IA.Il nodo del diritto d'autore In altre parole, il Parlamento pone il problema se un robot possa essere considerato autore di un'opera dell'ingegno, divenendone titolare dei relativi diritti di utilizzazione economica e, inoltre, se possa essere ritenuto direttamente responsabile nel caso in cui tali opere risultino, poi, plagio di opere create da terzi.La questione, lungi dall'essere solo teorica, si pone concretamente poiché è attesa per la fine dell'anno la pubblicazione del primo album di musica pop interamente creato da un robot.Nel prossimo futuro, vedremo, quindi, libri, film ed opere dell'arte figurativa create da macchine con IA. In relazione al primo degli anzidetti argomenti, il Parlamento invita la Commissione ad elaborare criteri per definire una «creazione intellettuale propria» da parte della macchina, suggerendo - sembra - sostanzialmente la creazione di un nuovo genus di soggetto giuridico titolare di proprietà intellettuale: il soggetto elettronico. Tale impostazione appare peraltro, quantomeno apparentemente, in contrasto con la nostra normativa (articoli 6 e seguenti della legge 633/1941), secondo cui l'autore può solo essere un umano, poiché l'opera è un'espressione del lavoro intellettuale, lavoro che, però, forse, in una nuova interpretazione innovativa potrebbe anche esser stato eseguito da un robot.La soluzione prospettata, se in linea astratta condivisibile sul piano del diritto morale d'autore (articoli 20 e seguenti della legge.633/1941), lascia diversi dubbi sul piano di quello patrimoniale (articoli 12 e seguenti della legge633/1941) non essendo possibile che il "soggetto elettronico" riceva i ricavi derivanti dallo sfruttamento dell'opera. La responsabilità a chi sfrutta la creazione Con riferimento, invece, alla questione della responsabilità per plagio, non potendo davvero immaginare un giudizio in cui viene chiamata a rispondere una macchina, nel silenzio del Parlamento sul punto dedicato alla proprietà intellettuale, si può immaginare che la stessa venga attribuita a chi sfrutta commercialmente la creazione, il quale dovrà premurarsi di verificare che quest'ultima non leda diritti di terzi. Un'altra soluzione - meno convincente - può essere quella di attribuire diritti e responsabilità al soggetto che ha predisposto le funzioni della macchina.<a href="http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2017-03-30/per-l-intelligenza-artificiale-nodo-diritto-d-autore-171013.shtml?uuid=AE2ASYw" target="_blank" rel="noreferrer">da Il Sole 24 ore di venerdì 31 marzo</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-6043</guid>
                        <pubDate>Wed, 22 Mar 2017 08:45:58 +0100</pubDate>
                        <title>Opening the Italian market to Islamic investors</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/opening-the-italian-market-to-islamic-investors</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>The first question which comes to mind when speaking about a possible Italian sovereign Sukuk issuance is: why? Why should Italy consider such a venture? The obvious first answer is: because it needs alternative&nbsp;financing instruments and cross-border investments to finance its growth, and in particular infrastructure and investment projects. This is quite clear if, on the one hand, one considers that to adhere to the strict rules of the EU fiscal policy, Italy cannot increase its level of indebtedness which is in the range of 130% of GDP (on the contrary it should heavily reduce it), and, on the other hand, one compares the average GDP growth in EU countries during the period 2005-15. From this comparison, it is clear that while there has been an average growth of 0.9% across&nbsp;the EU, Italy recorded minus 0.5%, which is the worst performance among the 28 member states after Greece. </em>In fact, Italy has remained trapped between the abundant liquidity which has flooded the financial markets through the quantitative easing monetary <strong>policy of the ECB</strong>, which, in keeping with the interest rate law, has indeed supported the borrowings of the country and the value of its bonds, on the one hand, and the rigidity of the<strong> EU fiscal policy</strong> on the other hand which has limited the ability of the Italian state to support the recovery of the economy by sustaining internal demand with public spending.Looking for funds abroad,<strong> Italy should consider in particular the Islamic economies</strong> to attract capital where there is almost a perfect match between market sectors where Italy can claim&nbsp;absolute excellence and those where the expenditure of the Muslim population is concentrated and is growing: food and beverage, fashion, tourism, real estate, media, recreational and cultural&nbsp;activities, pharmaceuticals and cosmetics, etc.It goes without saying that in order to achieve that goal, <strong>Italy would be better oﬀ developing an Islamic finance- friendly environment.</strong> In doing this, however, it does not need to start from scratch as the Italian legal framework already includes a few instruments which could be used to develop an <strong>Islamic finance industry</strong> in this country. These are particular instruments which are between debt and equity, like&nbsp;profit-participating bonds, based on a profit and loss-sharing mechanism;&nbsp;and financial participative instruments&nbsp;(‘<strong>strumenti finanziari partecipativi</strong>’) in particular those having an equity nature.Another contract which comes to mind is the association in a <strong>participation agreement</strong> (‘associazione in partecipazione’) which is <strong>very similar</strong> in nature to the old <strong>Arabic Qirad contract</strong> (or Mudarabah), where the ‘associate’ is financing the business of the ‘associating party’ in exchange for a participation in the profits (and the losses).Furthermore, there are pure equity instruments, which can be issued according to the principle of Article 2348, second paragraph, of the Italian Civil Code (“the company, within the limits set forth by the law, can freely determine the content of the various categories of shares”) such as tracking shares (azioni correlate), shares without or with limited voting rights (according to Article 2351, second paragraph of the Italian Civil Code) or a diﬀerent profit- loss participation mechanism, such as preferred ranking in respect of ordinary shares should the company bear losses, which could be used to accommodate Islamic investors in the capital of companies without interfering with the management of the same and the desire of business owners to retain their full control.Moving to real estate investments, which is the preferred choice of Islamic investors, consideration could be given to real estate funds which, depending on the nature of the activities carried out in the underlying assets and on other factors, could be certified as Shariah compliant and similarly to SIIQs (Italian REITs) and other asset management vehicles like SICAF, an alternative investment fund set up in the form&nbsp;of a joint stock company and raises funds through the issuance of shares or financial participative instruments.Having said that, the question remains: <strong>why is Islamic finance not taking oﬀ&nbsp;in Italy?</strong> The first answer might be that there is still <strong>no level-playing field</strong>. In particular, no intervention has been made to adapt the Italian tax framework to avoid double taxation and other tax leakages for Islamic finance transactions as opposed to conventional ones.But taxation is only one of the factors to be considered when developing an ecosystem required to build confidence in the relevant players. Indeed, Italy is not perceived as the first stop when it comes to Shariah compliant investment in Europe.In order to change this perception a few things could be done. A first intervention would involve tax legislation, aimed&nbsp;at implementing the aforementioned level-playing field, removing, by way of example, double taxation otherwise applicable to contractual structures typical of Islamic finance that are based on the purchase and subsequent resale by the lender of specific assets, such as a real property, as well as uncertainty regarding the taxation of income from securities in respect to that applied&nbsp;to periodical income deriving from conventional bonds.A second action could be to promote the establishment of an <strong>Islamic bank</strong>, which could fund itself among <strong>Islamic investors from Muslim countries</strong>, providing<strong> Shariah</strong> compliant financing products to Italian corporates and, probably at a later stage, to the general public.&nbsp;But the real intervention that would represent for Italy a sign of opening toward the capital markets of Islamic countries – in particular Gulf countries&nbsp;– and would significantly favor the development of Islamic finance in Italy, would be a benchmark issuance of <strong>Sukuk</strong> by the country.Indeed, after the <strong>UK Sukuk and the Luxembourg issues</strong> which came to market in 2014, it has recently been announced that another European country, Germany, could tap the Sukuk market with a sovereign issuance of US$1 billion and a five-year maturity, although this has not yet been confirmed.Italy could easily follow this path with a sovereign issuance with the objective of raising alternative sources of funding for its infrastructure projects and to set a precedent that demonstrates to the corporate sector that a proven platform, as well as infrastructure, is in place so that Sukuk can be issued comparably to conventional bonds, thereby paving the way for Sukuk to become an instrument of choice for Italian SMEs raising corporate finance.The next question is whether the Italian legal and tax system is suﬃciently equipped for the issuance of Sukuk without the need for further intervention. According to the well-known <strong>n.17 AAOIFI </strong>definition, <strong>Sukuk are</strong> <strong>“certificates of equal value, representing undivided shares in the ownership of&nbsp;tangible assets, usufructs and services or (in the ownership of) the assets of particular projects or special investment activity”</strong>. As we have seen previously, Italy has a set of instruments which in principle could be used to accommodate Shariah compliant contracts and techniques. However, none of these appears to match, at first sight, with this definition. In any case, it would appear prudent, Italy being a civil law country, to provide for an ad hoc legislative framework, as Luxembourg did with its sovereign issue in 2014.We have therefore tried to formulate in the following, at the level of principles and not in detail, a law proposal based on what has been done in the past with regards to the securitization of public real estate:</p><ol> <li>The Ministry of Economy and Finance is empowered to set up, even by a unilateral act, a joint stock company with corporate capital of EUR1 million (US$1.07 million), having as its exclusive object the securitization of the profits derived from the divestiture of real estate belonging to the state and other non- local public bodies currently used by the public administration, which will be identified by the State Property Oﬃce by its own directorial decrees, and having a value equal to EUR1 billion (US$1.07 billion).</li> <li>The Ministry of Economy and Finance, upon incorporation, shall adopt the by-laws, appoint the first members of the managing and controlling bodies and determine their&nbsp;remuneration.</li> <li>The company, incorporated pursuant to paragraph 2, shall implement the securitization through the issue of securities of equal value in the form of Sukuk, representing undivided shares in the ownership of the purchased real estate, entering them in the liabilities side of its balance sheet, for a value equal to EUR1billion.</li> <li>Securities so issued may benefit, in whole or in part, from the guarantee of the&nbsp;state.</li> <li>Real estate identified pursuant to paragraph 1 will be transferred to the company for valuable consideration by means of public deed or private deed certified by a notary, and leased to the transferees at market conditions.</li> <li>Real estate transferred to the company represents, for all purposes, assets segregated from the company’s assets and cannot be subject to actions other than by the holders of the securities issued to finance the purchase of such real&nbsp;estate.</li> <li>Liability for obligations to security holders will be borne exclusively by the segregated&nbsp;assets.</li> <li>After five years from the issue of the securities, the company shall transfer the ownership of the real estate purchased to the transferor’s public administration at the price of EUR1 billion and use the selling price to repay the securities&nbsp;issued.</li> <li>The Ministry of Economy and Finance, by one or more non- regulatory decrees and to be published in the Oﬃcial Gazette, will establish the terms and conditionsof the securities issued by the securitization company, the market conditions on which the real estate being transferred will be leased by the securitization company to the public administration transferring the same, as well as the terms and conditions of the guarantee of the state under paragraph 4.The Ministry of Economy and Finance will report to the parliament on the implementation of the securitization transaction within three months from the date of incorporation of the company under paragraph 1.</li> <li>Income from securities will be subject to the same tax treatment applied to periodical income normally derived from conventional&nbsp;bonds.</li> <li>Costs periodically incurred to pay income from securities will be tax- deductible for the issuing company.</li> <li>Taxes on the transfers of real estate to and from the securitization company will be halved in order to take into account the synallagmatic nature of the purchase and resale of the same.</li></ol>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-6066</guid>
                        <pubDate>Tue, 10 Jan 2017 05:51:47 +0100</pubDate>
                        <title>Presente e futuro della finanza islamica in Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/presente-e-futuro-della-finanza-islamica-in-italia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La finanza islamica, rappresenta un modo di intendere l’economia e gli investimenti che in futuro avrà più rilevanza.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                                <category>Financial Services</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-6072</guid>
                        <pubDate>Thu, 22 Dec 2016 08:16:37 +0100</pubDate>
                        <title>Blueprint ed Erzelli in missione a Milano</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/blueprint-ed-erzelli-in-missione-a-milano</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Blueprint ed Erzelli in missione a Milano SARÀ uno sbarco pacifico e, vista la presenza del sindaco Marco Doria a capo della delegazione, non potrebbe essere altrimenti. Ma la missione genovese a Milano, il calendario mercoledì 30 novembre, punterà dichiaratamente a coinvolgere più investitori possibili nei due progetti-chiave per il rilancio della città: Blueprint ed Erzelli. Solo un nuovo disegno del waterfront portuale, che recuperi contenuti e filosofia del progetto dell'Expo '92, e il decollo della collina hi tech con l'imminente sì dell'università, possono garantire a Genova quella scossa invocata anche ieri dal presidente dei costruttori dell'Ance Filippo Delle Piane nell'intervista a Repubblica. «Condivido totalmente le parole di Delle Piane - spiega Stefano Franciolini, presidente della Spim, la società incaricata di promuovere e valorizzare gli immobili del Comune - La città è addormentata e dev'essere svegliata e puntare su Milano è la scelta esatta. Per questo noi il 30 saremo lì con i due progetti più importanti, Blueprint ed Erzelli, cercando di trovare soggetti che possano e vogliano condividere lo sforzo della nostra amministrazione e investire su Genova». "Investire a Genova, le opportunità e i grandi progetti: dal polo Erzelli al Blueprint" è il titolo del convegno organizzato dallo studio legale Nctm e ospitato nella sala conferenze dello stesso dalle 9,30. Dopo l'introduzione di Doria, ne discuteranno il presidente dell'ordine degli architetti di Milano Valeria Bottelli, il presidente di Spim Stefano Franciolini, il responsabile del procedimento Blueprint Competition Luca Patrone e il responsabile sviluppo del parco degli Erzelli Maria Silva. «Presentare le migliori opportunità di sviluppo, non solo immobiliare, di Genova a Milano è una scelta mirata - continua Franciolini - È questa infatti la città che offre gli stimoli urbanistici più significativi, come sottolinea giustamente il presidente dei costruttori. Noi guardiamo proprio in questa direzione, vicina non solo fisicamente, ma anche come opportunità di crescita e di investimento». Se in effetti è una ripartenza quella di cui ha bisogno Genova forse la scelta del capoluogo lombardo, che vive una sorta di "Rinascimento", può essere azzeccata. Certo, Genova non si muove all'unisono sulla strada della crescita attraverso i suoi progetti-chiave. Detrattori, corvi e professionisti della decrescita non mancano. Ma è indubbio che solo una scossa può spingere nuovamente la città verso l'alto. «Noi dobbiamo guardare avanti, provare a stimolare interesse e investimenti sul nostro territorio - chiude Franciolini - Proprio il Blueprint ce lo conferma. Le iscrizioni alla piattaforma on line per manifestare il proprio interesse hanno già raccolto trecento adesioni, da tutto il mondo. Il 20 dicembre ci sarà l'apertura delle buste, nella prima riunione pubblica in cui si conosceranno i membri della giuria internazionale e il numero dei progetti depositati. E allora potrà finalmente partire la fase operativa che punta a realizzare il nuovo waterfront di levante».&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-6074</guid>
                        <pubDate>Thu, 22 Dec 2016 05:03:03 +0100</pubDate>
                        <title>L&#039;amicizia commerciale tra l&#039;Iran e l&#039;Italia va a gonfie vele</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lamicizia-commerciale-tra-liran-e-litalia-va-a-gonfie-vele</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Che paese è l'Iran, inteso come economia? Qualche indizio è venuto da un'esposizione delle attività produttive dell'Iran alla Fiera di Roma. Un "Iran Expo": evento inusuale, perché fino a meno di un anno fa il paese mediorientale era sotto pesanti sanzioni internazionali. Di fatto, un paese isolato dall'economia globale. Le sanzioni sono cadute solo nel gennaio di quest'anno, quando è formalmente entrato in vigore l'accordo che ha messo fine al contenzioso sul programma nucleare iraniano. E solo allora le relazioni economiche e commerciali hanno cominciato a normalizzarsi. L'esposizione di Roma ha offerto uno spaccato di una discreta capacità industriale e di un'economia dinamica, e anche molto diversificata. L'Iran è uno dei grandi produttori di petrolio e gas naturale, che fanno circa l'80 per cento delle esportazioni e sono la prima fonte delle entrate dello stato (circa il 40 per cento). Rilanciare la produzione di idrocarburi resta una delle priorità del governo iraniano. Petrolio e gas però costituiscono circa un quarto del prodotto interno lordo: cioè, i tre quarti dell'economia poggiano su altro. Tra i padiglioni della Fiera di Roma c'erano l'industria "pesante" e "leggera", grandi conglomerati di stato e piccole imprese indipendenti. Imprese meccaniche, chimiche, di ingegneria, produttori di parti per macchinari industriali e per automobili e camion. Poi agroalimentare, farmaceutica, marmi, produttori di pelli, scarpe, abbigliamento. Con un contorno di banche (italiane), studi legali, e aziende di intermediazione commerciale. L'interesse delle imprese europee per l'Iran è chiaro. È un paese di 80 milioni di abitanti, per lo più giovani (due terzi hanno meno di 35 anni) e molto istruiti. Conta una ventina di città sopra al milione di abitanti, la capitale Teheran supera i 12 milioni. Paese dinamico, con un'ampia classe media urbanizzata e buone aspettative di crescita, un mercato che si apre. Si capisce che nell'ultimo anno delegazioni commerciali di tutta Europa si siano precipitate a Teheran, compresa una missione di quasi 400 imprenditori italiani: per imprese alla disperata ricerca di nuovi mercati, l'Iran è una miniera d'oro. Se perdiamo quest'occasione le aziende iraniane andranno a cercare soci altrove, magari in Germania L'Italia oggi è il secondo partner europeo dell'Iran dopo la Germania; importiamo soprattutto petrolio, ed esportiamo soprattutto macchinari. Nel 2011 l'intercambio (la somma di importazioni ed esportazioni) aveva toccato il massimo storico, sette miliardi di euro. Crollato in seguito alle sanzioni (l'embargo sul petrolio e l'industria degli idrocarburi, e sulle transazioni bancarie), nel 2013 ha segnato il minimo, cioè 1,2 miliardi. Poi ha cominciato a risalire: nel 2015 ha raggiunto 1,6 miliardi, secondo la camera di commercio italoiraniana. Questa volta sono le imprese iraniane che vengono a mettersi in mostra. "Dopo l'accordo sul nucleare e la fine delle sanzioni, le imprese iraniane cercano capitali, investimenti e tecnologie", spiega un manager dell'ente di stato per lo sviluppo dell'industria mineraria (Imidro), in un grande stand che espone foto di raffinerie, operai in posa accanto a montagne di polvere di bauxite (estratta in Guinea, in joint venture con un'impresa mineraria locale), impianti per la produzione di alluminio. L'industria iraniana parte da un buon livello tecnologico, osserva: "Ma per troppi anni siamo stati isolati a causa delle sanzioni, le imprese iraniane hanno bisogno di innovazione, di acquisire nuove tecnologie". "Cerchiamo partner per lavorare in joint venture sia in Iran, sia altrove in Medio Oriente e in Africa", aggiunge Ahmadi Motlagh, direttore del marketing internazionale di Mahab Ghodss, impresa ingegneristica che progetta grandi opere, in particolare dighe e impianti idrici (l'impresa ha duemila dipendenti e quattro&nbsp;uffici sparsi tra la Turchia e l'India). "Se perdiamo quest'occasione le aziende iraniane andranno a cercare altrove, magari in Germania", dice Davood Foroutan, responsabile del marketing di Irasco, impresa di intermediazione registrata in Italia (con soci iraniani e tedeschi). In vent'anni di attività, spiega, la sua ditta ha lanciato progetti industriali per oltre 1,7 miliardi di dollari, soprattutto nei settori della metallurgia, del petrolio, e della siderurgia. Ora "puntiamo su piccoli progetti, da 10 o 15 milioni, nella speranza di rimettere in moto il mercato e tornare a progetti più importanti". Un paese un po' speciale La realtà è che sì, le sanzioni sono finite e molti guardano all'Iran come a un'opportunità, ma la partenza è lenta. L'Iran continua a essere visto come un paese un po' speciale. "Dal punto di vista legale non ci sono impedimenti", spiega Emad Tabatabaeì, giovane avvocato che lavora a Milano con un grande studio legale, Nctm, per fare consulenza alle imprese italiane che investono in Iran, e viceversa a quelle iraniane che lavorano in Italia (di recente lo studio milanese ha aperto una filiale a Teheran, in joint venture con un partner iraniano, ed è solo uno dei numerosi studi legali internazionali in feroce competizione per affermarsi in Iran). Gli ostacoli alle transazioni finanziarie sono venuti meno, continua l'avvocato, le banche iraniane sono rientrate nel sistema swift, il sistema telematico che permette i trasferimenti di denaro in tempo reale tra banche. "Le grandi banche asiatiche sono tornate a lavorare con l'Iran. Quelle europee invece sono riluttanti, vogliono vedere cosa faranno gli Stati Uniti", spiega. Washington infatti mantiene sanzioni unilaterali, e molti temono che allacciare rapporti con l'Iran possa esporre a ritorsioni da parte statunitense. Per le banche piccole e medie è un'ottima occasione. In Italia, per esempio, le transazioni con l'Iran passano attraverso alcune banche popolari. "Quando è passato l'accordo sul nucleare molti vecchi partner iraniani hanno cominciato a riprendere contatti: così, quando in gennaio è scattata la fine delle sanzioni, eravamo pronti a ripartire", dice Giovanni Forcati, responsabile estero commerciale della Banca popolare di Vicenza. Oggi l'istituto vicentino ha ristabilito rapporti e "scambiato le chiavi" (cioè i codici swift) con otto banche iraniane, cosa che implica tra l'altro armonizzare sistemi di sicurezza e controlli antiriciclaggio. Finito il sistema di autorizzazioni che vigeva negli anni dell'embargo, ora sta alle banche e alle imprese verificare che la transazione non riguardi prodotti o persone sulla "lista nera" (una lista di beni, tecnologie, enti e persone fisiche strettamente collegati all'industria bellica e al nucleare con potenziale uso militare, su cui resta l'embargo). L'importante è rimettere in moto gli affari, ripetono invariabilmente consulenti legali, dirigenti di banca, intermediatori commerciali durante la Fiera dell'Iran a Roma. La ripresa è trainata da settori "pesanti", idrocarburi, infrastrutture, e trasporti (il governo iraniano intende investire 15 miliardi di euro nei prossimi anni in aeroporti, porti e ferrovie): dunque grandi aziende, per lo più del settore pubblico. E riguarda la Sace, l'ente italiano che offre garanzia al credito. Il primo accordo di rilievo è quello firmato in febbraio da Italfer (gruppo Ferrovie dello stato) con il ministero iraniano dei trasporti, per progettare linee di alta velocità tra Teheran, Qom e Isfahan: un'impresa da cinque miliardi di euro, incluso l'export di materiale rotante (vagoni, locomotive). Il governo iraniano spera che anche l'Eni torni a investire nel paese: "Per noi è importante non solo per sviluppare la produzione petrolchimica ma anche per ridare slancio alle infrastrutture", diceva il ministro dell'industria Mohammad Reza Nematzadeh, durante l'Iran Expo a Roma. Per il resto, l'Iran è un paese di piccole e medie imprese, proprio come l'Italia, e la fiera è stata una nuova occasione "business to business", per scambiarsi progetti e stringere accordi. Italiani in cerca di mercati, iraniani in cerca di partner, tecnologie, design. E tutti in cerca di capitali e finanziamenti. Forse la cosa che più colpiva, tra i padiglioni dell'Iran Expo, era sentire tanti operatori iraniani parlare un ottimo italiano: persone bilingue, con un piede in Italia e uno in Iran, decise a tenere aperte le porte tra i due paesi.<a href="http://www.internazionale.it/notizie/marina-forti/2016/12/01/iran-italia-commercio-relazioni" target="_blank" rel="noreferrer">L'amicizia commerciale tra l'Iran e l'Italia va a gonfie vele, Marina Forti</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Ambiente e Sicurezza</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-6206</guid>
                        <pubDate>Wed, 27 Jan 2016 05:00:49 +0100</pubDate>
                        <title>Per le Pmi opportunità nelle free trade zones</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/87-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Sono le peculiarità delle free zonesa rendere conveniente l'investimento delle piccole e medie imprese italiane in Iran».È questa la convinzione di Vittorio Noseda, partner e responsabile del coordinamento dello studio legale Ntcm,&lt;!--more--&gt; attivo in Iran con un ufficio di rappresentanza che offre servizi di consulenza alle aziende italiane. Ma in cosa consistono questi vantaggi? «Innanzi tutto - spiega Noseda - l'eliminazione dei dazi doganali per l'importazione dei prodotti; poi import e export illimitato di beni che dopo la lavorazione vengono esportati in altri Paesi; la non applicazione della normativa iraniana in materia labour, insurance e social security». Inoltre, sempre secondo Noseda, nelle free zone si ha «l'esenzione totale dalla tassazione per venti anni dall'inizio dell'attività, il trasferimento dei prodotti fabbricati nella free zones all'interno del mercato iraniano senza dazi e il libero rientro di capitali». Ma come si deve muovere un'azienda che vuole investire in Iran? «Ai nostri clienti - osserva Noseda - suggeriamo innanzi tutto di aprire un ufficio di rappresentanza; anche la conclusione di accordi tipo joint ventures è un buon canale d'ingresso che facilita la penetrazione del mercato attraverso il partner locale». E i problemi? «Le criticità più rilevanti- osserva sempre Noseda riguarda noi servizi finanziari e la tutela della proprietà intellettuale».</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
            
        </channel>
    </rss>


