Aree private in ambito portuale italiano: nessun esproprio senza specificazione dell’interesse pubblico
Com’è noto, nell’esercizio delle proprie funzioni e, a maggior ragione, nell’adozione di atti autoritativi, la Pubblica Amministrazione è soggetta al rispetto di puntuali oneri motivazionali, la cui violazione legittima il privato interessato ad adire il giudice amministrativo, chiedendo l’annullamento dell’atto viziato.
Questo principio cardine del nostro ordinamento è stato recentemente confermato dal T.A.R. Toscana, con la sentenza 23 febbraio 2017, n. 289.
Nel caso di specie, infatti, il giudice amministrativo, dando puntuale applicazione al principio innanzi richiamato, ha annullato gli atti con cui il Comune di Livorno aveva destinato all’esproprio una serie di aree private del porto livornese, adibite dal privato concessionario, in linea con le previsioni pianificatorie, alla movimentazione e allo stoccaggio di rinfuse solide e forestali.
In particolare, nel ragionamento del T.A.R., un duplice ordine di ragioni giustifica l’annullamento degli atti dell’amministrazione comunale: da un lato, l’assenza di una puntuale rappresentazione delle opere pubbliche a cui veniva finalizzata la procedura espropriativa, e, dall’altro, la compatibilità attuale dell’attività imprenditoriale svolta dal privato con la destinazione funzionale del sedime portuale, così come prevista dall’amministrazione comunale di concerto con l’Autorità portuale.
Ciò posto, il vero elemento di pregio della sentenza in analisi non sta tanto (e solo) nell’aver gravato la Pubblica Amministrazione procedente di puntuali obblighi motivazionali, quanto nel fatto di aver valutato e parametrato tali obblighi (anche) alla luce dell’attività svolta dal privato sull’area esproprianda.
Ad avviso del giudice toscano, infatti, l’oggettiva compatibilità della proprietà privata e della attuale attività imprenditoriale con la destinazione d’uso impressa al compendio portuale dal piano regolatore portuale e dal regolamento urbanistico impone un onere motivazionale più pregnante a carico dell’autorità procedente ai fini dell’esproprio.
Detto altrimenti, “la compatibilità dell’attività imprenditoriale privata con la destinazione funzionale di zona” impressa sull’area esproprianda obbliga l’Autorità Portuale a giustificare puntualmente le ragioni (anche pratiche, ovvero prevedendo la localizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 1, 10 e 11 del D.P.R. n. 327/2001), per cui l’interesse pubblico sotteso alla procedura espropriativa può realizzarsi esclusivamente e necessariamente attraverso la demanializzazione dell’area privata.
Pertanto, in mancanza di una esauriente motivazione sulla concreta esistenza di tale interesse pubblico, la limitazione del diritto del privato è illegittimità. Infatti, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di economicità, devono ricorrere quegli elementi, seppur minimi (come ad esempio l’assetto delle urbanizzazioni individuate quali presupposto dell’esproprio), che consentano una sufficiente comprensione dei presupposti del corretto esercizio della discrezionalità tecnico-amministrativa nella scelta, da parte della pubblica amministrazione, di istituire il vincolo espropriativo.