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02/11/2022

Call for input sulla portualità italiana per definire nuove misure di regolazione

Come noto, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (“ART”) è stata istituita[1] dal legislatore al fine – inter alia – di “garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali (…), nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti[2].

Con la propria delibera n. 40/2017 l’ART aveva avviato un procedimento finalizzato all’adozione di un atto regolatorio contenente il quadro metodologico ed i criteri da applicarsi al sistema nazionale della portualità, per garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle relative infrastrutture.

Questo procedimento si era effettivamente concluso con l’adozione delle prime misure di regolazione emanate dall’ART nel settore portuale, contenute all’interno di un documento denominato “Metodologie e criteri per garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali. Prime misure di regolazione” approvato con la delibera n. 57/2018.

Oggi, a distanza di quattro anni da quelle prime misure regolatorie, l’ART ha avvertito l’esigenza di verificare l’impatto che tali misure hanno in concreto avuto sulla industry portuale e provvedere di conseguenza ad una loro revisione/integrazione.

In questa prospettiva, l’ART ha dapprima avviato una “Verifica di impatto” della regolazione introdotta con la delibera n. 57/2018[3] e successivamente lanciato una call for input allo scopo di raccogliere osservazioni ed altri elementi utili – in tema di accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali – per l’aggiornamento e l’integrazione della sopra citata regolazione[4].

La call for input rappresenta quindi senza dubbio un’importante occasione – offerta agli operatori – per contribuire alla definizione delle nuove misure regolatorie da applicare al settore portuale.

Osserviamo dunque più da vicino i contenuti di questa call for input, segnalando come la stessa non rappresenti invero, allo stato, l’unica interlocuzione aperta dall’ART con la industry portuale (daremo di seguito conto di due ulteriori interlocuzioni al momento aperte).

  1. La delibera n. 170/2022 – Call for input sulla portualità italiana

Come sopra anticipato, l’ART ha preliminarmente avviato una verifica di impatto delle prime misure di regolazione in ambito portuale che aveva adottato nel 2018.

Questa verifica di impatto, stando a quanto riportato nelle premesse della delibera n. 170/2022, avrebbe consentito di rilevare i “limitati effetti” prodotti dalle prime misure di regolazione di cui sopra. Questi limitati effetti, in uno con l’esigenza di adeguare le misure in parola al nuovo contesto di mercato, avrebbero indotto l’ART ad avviare il procedimento di revisione di tali misure.

Da qui l’iniziativa della call for input, che ha visto l’ART approvare un documento denominato “Determinazione di metodologie e criteri regolatori per garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali – call for input”.

Questo documento contiene tutte le “questioni in evidenza” rispetto alle quali l’ART intende raccogliere le osservazioni degli operatori. Le ragioni di sintesi che la presente sede impone non ci consentono di vedere nel dettaglio tutte queste questioni, per cui ci limitiamo ad indicare qui quelle a nostro avviso più rilevanti. Citiamo dunque le seguenti:

  • l’ART evidenzia il crescente fenomeno dell’integrazione verticale tra realtà armatoriali ed operatori portuali. Anche alla luce di questo fenomeno, l’ART intende ricevere osservazioni rispetto alle questioni afferenti alla pubblicità delle tariffe ed alla vigilanza rispetto alla loro corretta applicazione, all’effettiva contendibilità delle aree, al rispetto dei piani di impresa e ad eventuali apparati sanzionatori da prevedere in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal concessionario[5]. Con riguardo specifico al citato fenomeno dell’integrazione verticale, inoltre, l’ART valuta l’ipotesi di prevedere una percentuale minima di capacità di un terminal destinata alla movimentazione di merci per conto di imprese armatoriali terze (vale a dire non appartenenti al gruppo del terminal stesso);
  • la durata delle concessioni ed il trattamento di fine concessione: l’ART ritiene utile individuare specifici criteri per parametrare la durata delle concessioni agli investimenti programmati dal concessionario nel proprio piano di impresa (anche in base alla tipologia di investimento) e considera opportuno determinare in anticipo i criteri di calcolo dell’eventuale indennizzo a favore del concessionario uscente alla scadenza della propria concessione;
  • la determinazione dei canoni concessori: l’ART mira ad individuare meccanismi incentivanti volti a stabilire la parte variabile del canone di concessione, con la previsione di un relativo aggiornamento annuale in base ai risultati conseguiti dal concessionario. Questo anche attraverso strumenti di misurazione delle performance del concessionario;
  • l’incidenza delle nuove infrastrutture che potrebbero essere oggi realizzate con fondi pubblici (leggasi, in primis, fondi del PNRR) e che potrebbero favorire solo alcuni concessionari a scapito di altri;
  • l’accesso ai servizi (vds. anche l’approvvigionamento energetico) ed alle infrastrutture portuali essenziali (vds. anche infrastrutture di ultimo miglio ferroviario): l’ART intende valutare ulteriori misure per garantire l’accesso equo e non discriminatorio ai predetti servizi ed infrastrutture. In questo ambito, inoltre, vengono in rilievo anche i temi connessi all’autoproduzione ed alla discrezionalità delle AdSP nel definire oneri e diritti portuali;
  • le concessioni ex art. 36 cod. nav. per la movimentazione merci e i servizi passeggeri in ambito portuale: l’ART pensa di poter adottare, per le concessioni ex art. 36 cod. nav., misure di regolazione analoghe a quelle relative alle concessioni ex art. 18 Legge n. 84/1994, ove compatibili.

Il termine per presentare all’ART eventuali osservazioni rispetto alle questioni in evidenza – o altre ritenute, comunque, di interesse – scadrà il 6 dicembre 2022. A seguire ci sarà verosimilmente un ulteriore giro di confronto attraverso, in particolare, apposite audizioni, prima di finalizzare le nuove misure di regolazione.

L’ART ha previsto di concludere il procedimento di revisione delle misure regolatorie in commento entro il 29 luglio 2023.

Per chi volesse portare all’attenzione dell’ART i propri contributi rispetto alle migliori misure di regolazione da adottare in ambito portuale, questo è il momento. Un’ampia partecipazione alla call for input è senz’altro auspicabile, a nostro parere, per garantire che le misure regolatorie possano essere effettivamente in linea con le esigenze della nostra industry.

  1. La delibera ART 157/2022 – Verifica di impatto della regolazione concernente la metodologia per la determinazione del margine di utile ragionevole nei servizi di cabotaggio marittimo e nei servizi di TPL su strada e ferroviario

Come anticipato, la call for input sulla portualità non è l’unica interlocuzione oggi aperta dall’ART che riguardi la nostra industry.

Con la delibera n. 157/2022, infatti, l’ART ha dato avvio alla valutazione di impatto della regolazione concernente la metodologia per la determinazione del margine di utile ragionevole nei servizi di cabotaggio marittimo di cui alla Misura 10 dell’Allegato A alla delibera n. 22/2019 e nei servizi di TPL su strada e ferroviario, di cui alla Misura 17 dell’Allegato A alla delibera n. 154/2019.

Anche in questo caso parliamo di misure regolatorie adottate negli anni scorsi (nel 2019 per la precisione) di cui l’ART ritiene opportuno verificare ora l’effettiva incidenza sul mercato nella prospettiva di una loro revisione (anche alla luce – di nuovo – del mutato contesto economico).

Questa verifica di impatto si concluderà il 30 novembre 2022, termine ultimo – dunque – per l’invio di eventuali osservazioni.

  1. La delibera n. 183/2022 – consultazione pubblica per la determinazione del contributo per il funzionamento dell’ART per l’anno 2023

Questa consultazione non riguarda soltanto la nostra industry, bensì tutti i soggetti regolati dall’ART. È una consultazione che, di fatto, si ripete ogni anno, ma va a “toccare” un tema particolarmente sensibile (ed infatti oggetto nel tempo di numerosissimi contenziosi): ci riferiamo evidentemente al contributo per il funzionamento dell’ART.

Anche quest’anno l’ART ha infatti ritenuto di porre in consultazione un documento – denominato “Documento di consultazione concernente la determinazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2023” – per acquisire eventuali osservazioni in merito da parte degli interessati.

C’è tempo fino al 4 novembre 2022 per far sentire la propria voce.

Segnaliamo al riguardo, infine, come l’ART abbia di recente sottoscritto con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli un protocollo operativo (che segue la sottoscrizione di un Protocollo di intesa firmato nel gennaio 2021) volto ad ottimizzare il “monitoraggio delle attività di importazione/esportazione attraverso gli scali portuali nazionali, nonché quelle in materia di vigilanza ispettiva nelle aree portuali, con particolare riferimento alla corretta osservanza delle disposizioni in materia di contributo per il finanziamento dell’Autorità, nonché in relazione alla corretta formazione e aggiornamento di tariffe e canoni, tenuto conto dei principi e criteri indicati da ART”.

 

Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Simone Gaggero.

 

 

[1] Ai sensi dell’art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
[2] Vds. art. 37, comma 2, lett. a) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
[3] La verifica di impatto è stata avviata con la delibera n. 153/2022.
[4] La call for input è stata lanciata con la delibera n. 170/2022.
[5] L’ART immagina anche di poter introdurre un sistema di Service Level Agreement (SLA) ed altri strumenti di misurazione dell’attuazione degli investimenti da parte del concessionario, con possibili meccanismi premiali o sanzionatori.

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