Cannabis, anche se light è illegale. Lo stop alla vendita della Cassazione?
Corte Suprema di Cassazione Sezioni Unite Penali, sentenza n. 30475, depositata il 10 luglio 2019
Non sfuggirà certamente all’attenzione dell’accorto lettore come nel nostro primo articolo “Cannabis light in Italia: boom clamoroso nelle vendite, ma l’uso ricreativo resta illegale”, dopo aver evidenziato l’indiscutibile successo della vendita dei prodotti a base di cannabis light, avevamo posto l’accento sull’assoluta oscurità del testo di legge n. 242/2016.
Nella legge di cui si discute, infatti, non è stabilito con chiarezza se siano ammesse condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietà di cui al catalogo indicato nell’art. 1, comma 2 – ed in particolare la commercializzazione della cannabis sativa L. – né se all’art. 2, comma 2, contenente l’elencazione dei prodotti che è possibile ottenere dalla canapa coltivata, debba attribuirsi natura tassativa.
Con i summenzionati articoli il legislatore si è limitato a stabilire che la legge 242 del 2016 si applica alle varietà iscritte al Catalogo comune delle specie delle piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002 e che dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 è possibile ottenere: a) alimenti e cosmetici, prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori; b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico; c) materiale destinato alla pratica del sovescio; d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia; e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati; f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati; g) coltivazioni destinate al florovivaismo.
L’ambiguità del testo di legge ha dato inevitabilmente luogo ad asimmetrie interpretative degli organi giudiziari.
All’orientamento secondo cui debba escludersi che la legge n. 242/2016 consenta la commercializzazione dei derivati della coltivazione della cannabis sativa L. (cfr. sez. 3, sen. n. 17387 del 10.01.2019) si è contrapposto quello più recente della VI sez. penale, che con la sentenza n. 4920, depositata il 31 gennaio 2019, aveva affermato che dalla liceità della coltivazione della cannabis sativa discendesse, quale corollario logico-giuridico, la liceità della commercializzazione dei derivati, quali foglie e infiorescenze, purché contenenti una percentuale di principio attivo inferiore allo 0,6% (cfr. articolo del 22 febbraio 2019, “Per la Corte Suprema di Cassazione è illegittimo il sequestro di infiorescenze di cannabis light”).
Sul tema è intervenuta la Corte Suprema di Cassazione Sezioni Unite Penali con la sentenza n. 30475, depositata il 10 luglio 2019.
La Corte di Cassazione Sezioni Unite, partendo dal presupposto di dover dissipare un apparente e presunto contrasto tra il T.U. Stupefacenti d.P.R. 309/1990 e la legge n. 242/2016, statuisce che “La commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, infiorescenze, olio, resina ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte al Catalogo comune delle specie delle piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati della predetta coltivazione che possono essere commercializzati”, sicchè la cessione, la vendita, e in genere la commercializzazione al pubblico dei derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio, resina, son condotte che integrano il reato di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309/1990, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall’art. 4, commi 4 5 e 7, legge n. 242 del 2016, salvo che tali derivati siano in concreto privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività”.
In primo luogo le Sezioni Unite osservano che la disciplina introdotta dalla legge 242/2016 pone il problema di coordinare le nuove disposizioni con quelle contenute nel Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti.
A tale proposito, la Corte richiama l’art. 14, comma 1, lett.b, d.P.R. n. 309/1990, come sostituito dall’art. 1, comma 3 del decreto legge n. 36 del 2014, che detta i criteri per la formazione delle tabelle delle sostanze stupefacenti sottoposte a vigilanza e stabilisce che nella tabella II sia indicata la “cannabis e i prodotti da essa ottenuti”, senza alcuna distinzione rispetto alle diverse varietà.
Orbene, la Corte evidenzia che la tabella II di cui sopra include tra le sostanze vietate la “Cannabis (foglie e infiorescenze), cannabis (olio), Cannabis (resina)”, nonché le preparazioni contenenti le predette sostanze in conformità alle modalità di cui alla tabella dei medicinali, senza effettuare alcun riferimento al THC.
Pertanto, a suo dire, stante la testuale elencazione contenuta nella tabella II e l’assenza di alcun valore soglia preventivamente individuato dal legislatore penale rispetto alla percentuale di THC, la coltivazione della cannabis e la commercializzazione dei prodotti da essa ottenuti quali foglie, infiorescenze, olio e resina rientrano nell’ambito dell’articolo 73, commi 1 e 4 T.U. stupefacenti.
Rispetto al descritto piano repressivo, l’unica eccezione è rappresentata dall’articolo 26, comma II, T.U. stupefacenti riguardante la “canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all’art.27, consentiti dalla normativa dell’Unione Europea”.
In questo contesto normativo, secondo la ricostruzione dei giudici di legittimità, si inscrive la novella del 2016, volta dunque a promuovere la coltivazione della filiera agroindustriale della canapa.
La finalità della legge 242/2016 in base all’articolo 1, comma 1, consta nella promozione della coltivazione e della filiera della canapa, quale coltura in grado di ridurre l’impatto ambientale, il consumo di suoli, della desertificazione e la perdita di biodiversità, nonché come coltura sostitutiva di quelle eccedentarie.
Ed ancora, il comma 2, stabilisce che la nuova legge si applichi esclusivamente alle specie di piante agricole di cui all’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE, le quali, per l’appunto, non rientrano, nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al d.P.R. n.309/1990.
Sulla scorta delle precedenti considerazioni la Corte Suprema attribuisce natura tassativa alle sette categorie dei prodotti dall’articolo 2, comma 2, legge 242 /2016.
Da ciò ne consegue che dalla coltivazione di cannabis sativa L. non possono essere lecitamente realizzati prodotti diversi da quelli elencati dall’articolo 2, comma 2, legge 242/2016 e, in particolare foglie, infiorescenze, olio e resina.
A questo proposito, aggiunge la Corte, non vi è alcun dato testuale, né alcuna indicazione di ordine sistematico, che possa in qualche modo far rientrare le infiorescenze nell’ambito delle coltivazioni destinate al florovivaismo.
Allo stesso modo, deve escludersi che il legislatore con il richiamo agli alimenti abbia fatto riferimento all’assunzione umana di tali derivati, tanto ciò è vero che impone al produttore l’obbligo di osservare le discipline che regolano il settore alimentare, qualora intenda produrre alimenti derivanti dalla canapa quali semi e farine.
Ma v’è di più!
Secondo la Corte Suprema le clausole di esclusione di responsabilità di cui all’articolo 4, commi 5 e 7, della legge 242/2016 sono previste esclusivamente a favore dell’agricoltore che realizzi le colture di cui all’art.1, per il caso in cui la coltura lecitamente impiantata, in corso di maturazione, presenti un contenuto di THC superiore ai valori soglia consentiti.
L’articolo 4 comma 5, stabilisce che, qualora all’esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2%, ma entro il limite dello 0,6% “nessuna responsabilità è posta a carico dell’agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge”; mentre il successivo comma 7 prevede che, in caso di superamento del valore soglia dello 0,6%, possono esser disposti il sequestro e la distruzione della coltivazione, con esonero di responsabilità in capo all’agricoltore.
Quanto sopra sarebbe confermato dal fatto che la norma incriminatrice di cui all’art. 73, commi 1 e 4, T.U. Stup., concernente la circolazione delle sostanze di cui alla tabella II, non effettua alcun riferimento alle concentrazioni di THC presente nel prodotto commercializzato.
Tuttavia, in conclusione, i giudici di legittimità richiamano il principio della concreta offensività della condotta, ricordando che, in ogni caso, nel momento in cui il giudice procede alla verifica della rilevanza penale di una determinata condotta deve valutare, non la percentuale del principio attivo contenuto nella sostanza ceduta, bensì l’idoneità della medesima a produrre in concreto un effetto drogante.
Pertanto, anche nella materia in esame, posto che l’offerta a qualsiasi titolo e la messa in vendita dei derivati dalla coltivazione della cannabis sativa integra la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 73. d.P.R.309/1990, ciò nondimeno, il giudice deve verificare la concreta offensività delle condotte, rispetto all’effetto drogante delle sostanze vendute.
In ultima analisi, i giudici di legittimità hanno omesso di indicare la soglia discriminante per il principio attivo, richiamando il più generale principio di offensività e dell’attitudine delle sostanze a produrre effetti psicotropi.
All’indomani della sentenza in esame persistono, quindi, dubbi ed incertezze che mettono a rischio un intero settore in florida espansione, ma che il legislatore potrebbe definitivamente superare, intervenendo nuovamente sulla materia al fine di delineare una diversa e precisa regolamentazione del settore che involge la commercializzazione dei prodotti di cannabis.
Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.
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