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27/01/2020
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Cannabis: in Gazzetta Ufficiale i limiti massimi di THC negli alimenti

Pubblicato il 15 gennaio 2020 in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della Salute del 4 novembre 2019 che fissa i valori delle concentrazioni massime (limiti massimi) di tetraidrocannabinolo (THC) negli alimenti ai fini del controllo ufficiale.
Gli alimenti ammessi e i limiti massimi previsti dal decreto sono i seguenti:

  • Semi di canapa, farina ottenuta dai semi di canapa: 2,0 mg/Kg
  • Olio ottenuto dai semi di canapa: 5,0 mg/Kg
  • Integratori contenenti alimenti derivati dalla canapa: 2,0 mg/Kg

Per gli alimenti diversi da quelli citati, il decreto prevede l’applicazione dell’articolo 2 del Regolamento CE n. 1881/2006 e successive modificazioni.
Tuttavia, il summenzionato Regolamento all’articolo 2 non detta limiti specifici per il THC totale negli alimenti, ma soltanto alcuni criteri per stabilire i tenori massimi dei contaminanti nei “Prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati e composti”.

Ai fini del decreto in esame deve intendersi per:
a) «Canapa»: pianta di Cannabis sativa L. rispondente ai requisiti dell’art. 32, comma 6, del reg. (UE) n. 1307/2013;

b) «Alimenti derivati dalla canapa»: parti e/o derivati dalle parti della canapa che hanno fatto registrare un consumo significativo alimentare, ai sensi del reg. (UE) n. 2015/2283;

c) «THC (tetraidrocannabinolo) totale»: concentrazione risultante dalla somma delle concentrazioni della sostanza «Δ9 -THC ( (-)-trans- Δ9 -THC )» e del precursore acido non attivo « Δ9 -THCA-A (acido delta-9-tetraidrocannabinolico A)».

Meritevole di considerazione è anche l’indicazione all’art.3 delle autorità competenti in questo settore: il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze.

Alla luce di quanto detto sin ora, non può che auspicarsi per un intervento da parte del Legislatore altrettanto chiaro e risolutivo anche negli altri settori in cui è possibile l’utilizzo della cannabis (medicale, in particolare, e, più in generale, nella commercializzazione di derivati della cannabis sativa).

 

Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.
Per ulteriori informazioni contattare Paolo Quattrocchi, Guido Foglia o Michelle Pepe.

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