Chiarimento IVASS sulle Polizze “W&I” e sull’assicurabilità del relativo rischio
Nel marzo 2009, l’Autorità di Vigilanza sulle Assicurazioni (all’epoca, ISVAP) ha emanato il Regolamento n. 29/2009 che, tra le altre cose, trattava dell’assicurabilità di taluni rischi (il “Regolamento”).
Ai sensi dell’art. 4, comma 2 di tale Regolamento “… In ogni caso non sono rilasciabili le coperture destinate a garantire il rimborso di sopravvenienze passive o minusvalenze su elementi patrimoniali derivanti da valutazioni conseguenti ad operazioni straordinarie di impresa”.
A seguito di richieste di informazioni provenienti dal mercato in relazione al possibile impatto di tale disposizione sulle polizze W&I, il 25 luglio 2019, l’Autorità di Vigilanza italiana (IVASS) ha pubblicato un chiarimento volto a rispondere alla domanda se: “L’articolo 4, comma 2, del Regolamento n. 29 del 2009 si applica alle polizze a copertura di rischi connessi alla difformità o violazione delle specifiche dichiarazioni e garanzie rese nell’ambito di operazione straordinaria (polizze c.d. “Warranty and Indemnity”)”.
L’IVASS ha confermato l’applicazione generale del divieto di cui all’art. 4, comma 2 del Regolamento sulla non assicurabilità, per poi chiarire che le polizze c.d. “Warranty and Indemnity” sono escluse dall’ambito di applicazione del divieto se:
- stipulate dal venditore, laddove siano finalizzate ad assicurare il rischio derivante dagli obblighi di indennizzo del venditore stesso in caso di violazione delle specifiche dichiarazioni e garanzie rese da quest’ultimo all’acquirente nell’ambito di un’operazione straordinaria di impresa;
- stipulate dal compratore, laddove basate su circoscritti ed individuati impegni non derivanti da valutazioni, suscettibili di un’adeguata stima attuariale del rischio e idonee a dar luogo ad indennizzi non coincidenti con il corrispettivo dell’operazione straordinaria di impresa.