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05/10/2020
Diritto Amministrativo e Appalti - Real Estate

Come il superbonus al 110% può essere utilizzato dai Comuni?

Il Legislatore, allo scopo di favorire la realizzazione di interventi di efficientamento termico sugli edifici, ha previsto alcuni benefici fiscali, introdotti dall’art. 119, commi 1-8, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni con la Legge 77/2020 (“superbonus” al 110%).

Il citato art. 119, al comma 9, lettera c), stabilisce che i suddetti benefici si applicano, tra l’altro, agli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Al riguardo, è coerente con tale ultima previsione l’ipotesi che i suddetti interventi possano essere posti in essere da una “società cd. patrimoniale”, costituita da un Comune, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo unico sulle società partecipate (cd. “TUSP”), per la quale è stata prevista una deroga alle limitazioni disposte dall’art. 4 del predetto TUSP.

In particolare, l’art. 4, comma 3, citato, stabilisce che “Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì̀, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”.

La società in questione, che dovrebbe avere il requisito dell’in house providing, potrebbe realizzare i suddetti interventi di miglioramento del patrimonio in gestione da un punto vista energetico e rischio sismico, utilizzando principalmente strumenti normativi che in linea generale non comportino esborsi economici, ovvero attraverso uno o più operatori economici, in possesso della disponibilità e capacità di accettare, incamerare e gestire la “cessione del credito” d’imposta o garantire uno sconto in fattura per un importo pari al 100% dell’investimento effettuato.

Gli interventi di investimento potrebbero essere finalizzati alla riqualificazione dell’involucro edilizio comprendendo in primo luogo gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, la sostituzione degli infissi e, eventualmente, la riqualificazione degli impianti termici secondo quanto richiesto al citato art. 119 del D.L. n. 34/2020 e garantendo il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

La selezione degli operatori economici potrebbe avvenire attraverso una procedura di partenariato pubblico privato (PPP), ai sensi dell’art. 183, commi 15 e 16, del D. Lgs. n. 50/2016, dal momento che, con l’operazione di PPP si trasferiranno in capo al partner privato l’assunzione dei seguenti rischi:

  • rischio di costruzione, legato alla specifica realizzazione dei lavori di rinnovamento ed efficientamento proposti col progetto; in particolare, la realizzazione degli interventi secondo le specifiche di progetto per il conseguimento delle prestazioni attese ed il rispetto dei tempi di realizzazione in modo da garantire l’accesso all’incentivo (le spese dovranno essere sostenute interamente entro il 30 giugno 2022);
  • rischio di disponibilità, legato specificatamente alla capacità del contraente di eseguire gli interventi e garantire nel tempo il rispetto delle prestazioni attese da garantirsi mediante stipula di polizza decennale postuma.

La presentazione delle suddette proposte potrebbe essere sollecitata con la pubblicazione di uno specifico Avviso da parte della società patrimoniale.

 

Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Marco Monaco

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