Articoli
08/06/2021
Diritto dei Trasporti Marittimi, Aerei, Terrestri

Come “rimorchiare” un aiuto di Stato

Continuiamo a parlare del servizio di rimorchio portuale, ma da una nuova prospettiva: quella delle disposizioni vigenti in materia di aiuti di Stato.

Come noto, il rimorchio portuale non è incluso tra le attività che possono beneficiare delle misure di aiuto nazionali (sia in termini di sgravi fiscali sia in termini di sgravi previdenziali) previste dalla Legge n. 30/98, vale a dire dalla legge che ha istituito il cd. “Registro internazionale”.

Quanto sopra alla luce dei principi enunciati nella Comunicazione C (2004) 43 della Commissione europea – “Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi” (nel prosieguo “Orientamenti”) che, al punto 3.1 [1],precisa come l’applicazione di regimi di aiuto nazionali – ivi incluso quindi quello previsto dalla Legge n. 30/98 – sia ammissibile per le sole attività di “trasporto marittimo”, e cioè il trasporto via mare di passeggeri e di merci.

Di conseguenza, ad oggi risulta ammessa l’iscrizione nel “Registro Internazionale” italiano (con i benefici di natura fiscale e previdenziale che ne derivano) solo di quei rimorchiatori che effettuano attività di “rimorchio-trasporto” marittimo (o “rimorchio in alto mare”) di altre navi, a condizione che più del 50% dell’attività di rimorchio svolta da tali rimorchiatori sia effettivamente rappresentata da “rimorchio-trasporto”.

Il rimorchio portuale non costituisce un “trasporto marittimo” e, in base agli Orientamenti, non può quindi ricevere aiuti di Stato.

Peraltro, se guardiamo al nostro ordinamento, è oramai evidente come la nozione di “rimorchio portuale” (attività riservata ex art. 101 Cod. Nav. [2] a soggetti concessionari) sia stata “ampliata” a seguito dell’introduzione nel 2016 del comma 1-quater all’art. 14 della Legge portuale (Legge n. 84/94) [3]. Tale comma ha infatti assimilato i porti e “altri luoghi di approdo” alle “strutture di ormeggio presso le quali si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e passeggeri” [4], nel senso di ricomprendere – inter alia – i terminali, le boe e le piattaforme marittime (Off-shore) in quanto assimilabili a strutture portuali.

Alla luce di quanto precede, pertanto, a nostro parere un’impresa di rimorchio che iscriva un proprio rimorchiatore nel “Registro Internazionale”:

(i) potrà mantenerne tale iscrizione – avvantaggiandosi dei benefici che ne derivano – solo se, nel corso dell’anno di riferimento, avrà dimostrato che più del 50% dell’attività di rimorchio resa da quel rimorchiatore sia stata attività inquadrabile come “rimorchio-trasporto” (secondo la definizione di cui sopra);

(ii) potrà comunque beneficiare delle misure agevolative garantite dal “Registro internazionale” soltanto nella misura prevista dalla normativa vigente e in ogni caso esclusivamente con riferimento all’attività di “rimorchio-trasporto” effettivamente resa. Per la restante parte delle attività di rimorchio, vale a dire per il “rimorchio portuale” (inclusa l’attività di assistenza presso uno degli “altri luoghi di approdo” di cui all’art. 14, comma 1 quater, della legge portuale), l’impresa non potrà invece accedere alle citate misure agevolative [5];

(iii) dovrà cancellare tale iscrizione – e dovrà ritenersi tenuta a restituire quanto percepito – qualora la predetta soglia del 50%, ai fini dell’ammissibilità dell’aiuto non sia superata alla fine dell’anno di riferimento.

Parrebbe dunque chiaro che – nel caso in cui i rimorchiatori iscritti nel “Registro internazionale” svolgano sia l’assistenza alle piattaforme Off-shore (considerata dunque come attività di “rimorchio portuale” alla luce dell’art. 14, c. 1-quater, della Legge n. 84/94) sia operazioni di alto mare – le rispettive società armatrici dovranno adottare (rectius: avrebbero già dovuto adottare) uno specifico regime di separazione contabile al fine di permettere un trasparente monitoraggio delle singole entrate, spese e perdite legate alle attività ammissibili e non ammissibili ai fini degli aiuti.

Quanto sopra al fine di evitare una commistione tra le attività di “rimorchio portuale” e di “rimorchio-trasporto” marittimo (o “rimorchio in alto mare”), che non consenta di individuare la sola parte di attività che potrebbe essere legittimamente destinataria di agevolazioni.

In questa prospettiva, la circolare prot. n. 7960, del 19 marzo 2019, dell’allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha puntualmente stabilito:

(i) l’importanza di verificare, anche nei singoli contesti locali, che l’attività effettivamente svolta nel corso dell’anno dai rimorchiatori iscritti nel “Registro Internazionale” “sia stata costituita da attività di “trasporto marittimo” per più del 50%”;

(ii) che potrà essere sospesa l’iscrizione dell’unità dal “Registro internazionale” qualora non venga superata la predetta soglia del l 50%.

Le riflessioni fin qui svolte hanno dunque a nostro parere una rilevanza anche sul piano della tutela della concorrenza. Occorre infatti evitare che  – specie in quei contesti locali dove il concessionario uscente presti il servizio di “rimorchio portuale” e di “trasporto marittimo” anche presso “altri luoghi di approdo” (i.e. piattaforme e terminali Off-shore) – sia consentito a tale concessionario di percepire un aiuto di Stato non dovuto (o in misura maggiore a quanto ammesso) e porsi così in una posizione di illegittimo vantaggio rispetto ai propri concorrenti – aspiranti concessionari – in sede di gara per il rilascio della nuova concessione.

 

Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Emanuele Rinaldi.

 

 

[1] L’art. 3.1 degli Orientamenti prevede – inter alia – quanto segue: «Il “rimorchio” rientra nel campo di applicazione degli orientamenti soltanto se più del 50 % dell’attività di rimorchio effettivamente svolta da un rimorchiatore durante un dato anno costituisce un “trasporto marittimo”. Il tempo di attesa può essere proporzionalmente assimilato alla parte dell’attività totale effettivamente svolta da un rimorchiatore che costituisce un “trasporto marittimo”. Va sottolineato che il rimorchio effettuato in particolare nei porti o che consiste nell’assistere navi a propulsione autonoma ad entrare in porto non costituisce un “trasporto marittimo” ai fini della presente comunicazione. Nel caso di rimorchio non sono possibili deroghe al legame di bandiera».
[2] Vds. l’art. 101 Cod. Nav. ai sensi del quale: “Il servizio di rimorchio nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi addette alla navigazione marittima non può essere esercitato senza concessione, fatta dal capo del compartimento, secondo le norme del regolamento”.
[3] Sul punto vedasi anche l’articolo “Prime riflessioni sull’attuazione delle nuove linee guida per il rilascio delle concessioni per il servizio di rimorchio portuale” su questo stesso numero del nostro Shipping&Transport Bulletin.
[4] Il c. 1-quater, dell’art. 14, della Legge n. 84/94 è stato introdotto dalla Legge n. 230/2016: “Ai fini della prestazione dei servizi tecnico-nautici di cui al comma 1-bis, per porti o per altri luoghi d’approdo o di transito delle navi si intendono anche le strutture di ormeggio presso le quali si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e passeggeri, come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzate anche nell’ambito di specchi acquei esterni alle difese foranee”.
[5] In questo senso, sempre nell’ipotesi di un servizio di rimorchio reso presso i suddetti “altri luoghi di approdo”, è opportuno chiarire che, come espressamente previsto negli Orientamenti del 2004, 43, della Commissione, nella sezione 3.1., ai soli fini della dimostrazione del superamento della soglia del 50% per l’ammissibilità dell’aiuto, “l’eventuale tempo di attesa del rimorchiatore può essere proporzionalmente assimilato alla parte dell’attività totale effettivamente svolta che costituisce un trasporto-marittimo”. Pertanto, qualora il medesimo rimorchiatore effettui anche attività di “rimorchio portuale”, gli eventuali tempi di attesa (riferiti a quest’ultima attività) non potranno essere presi in considerazione ai fini del conteggio percentuale sopracitato.

Ricevi i nostri aggiornamenti