Coronavirus e misure di sostegno finanziario alle imprese
Introduzione
Con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), per far fronte all’emergenza sanitaria causata dalla progressiva diffusione del COVID-19, il Governo ha emanato alcune misure di sostegno alle imprese, tra cui quella riguardante la moratoria per i finanziamenti e avente durata fino al 30 settembre 2020 (incluso).
Con il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 (c.d. “Decreto Agosto”) il Governo ha ora prorogato la durata della moratoria fino al 31 gennaio 2021 (incluso).
Qui di seguito riassumiamo i termini della moratoria, come modificati dal Decreto Agosto, nonché gli effetti della proroga rispetto alle posizioni per cui i debitori hanno già attivato la moratoria fino al 30 settembre 2020 in virtù del Decreto Cura Italia.
Il potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI: la moratoria statale per i finanziamenti
La moratoria statale disciplinata dai Decreti Cura Italia e Agosto sospende sino alla data del 31 gennaio 2021 (incluso) la possibilità della revoca delle aperture di credito e sospende sempre fino al 31 gennaio 2021 (incluso) il rimborso dei finanziamenti (a rimborso rateale e non).
Più nel dettaglio, in relazione alle esposizioni debitorie delle PMI nei confronti di banche, intermediari finanziari o di altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia si prevedono le seguenti misure:
- per le aperture di credito a revoca e per le anticipazioni su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 (o per la maggior somma esistente alla data di pubblicazione del Decreto Cura Italia), gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31 gennaio 2021 (incluso);
- per i finanziamenti a rimborso non rateale con scadenza contrattuale prima del 31 gennaio 2021 (incluso), il finanziamento è prorogato alle medesime condizioni (unitamente ai rispettivi accessori e senza formalità) fino al 31 gennaio 2021 (incluso); e
- per i finanziamenti a rimborso rateale (inclusi i contratti di leasing), il pagamento delle rate (o dei canoni) in scadenza prima del 31 gennaio 2021 (incluso) è sospeso sino al 31 gennaio 2021 (incluso). Conseguentemente, si prevede la dilazione del piano di ammortamento secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti, e la proroga dei relativi elementi accessori senza alcuna formalità. Se l’impresa ne fa richiesta, la sospensione opera solo per la quota capitale.
Nel dettaglio, l’accesso alle misure è consentito alle sole PMI [1] che, alla data di pubblicazione del Decreto Cura Italia, non siano titolari di esposizioni debitorie classificate come deteriorate.
Le imprese che desiderino attivare la moratoria dovranno farlo mediante apposita comunicazione da inviare al finanziatore entro il 31 dicembre 2020, cui andrà allegata un’autocertificazione con cui l’impresa attesta di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia COVID-19.
Il Decreto Agosto prevede che, per le imprese già ammesse alla moratoria in virtù del Decreto Cura Italia, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.
A fronte dell’applicazione di tali misure, gli istituti di credito beneficiano dell’intervento di un’apposita sezione speciale del Fondo di Garanzia, che – a seconda dei casi – garantirà un importo pari al 33% dei maggiori utilizzi delle aperture di credito non revocabili, dei finanziamenti prorogati o dell’importo delle rate il cui pagamento è stato sospeso.
Le misure si applicano anche ai finanziamenti erogati con fondi di soggetti terzi ed ai finanziamenti agevolati, previa invio – in tale ultimo caso – di un’apposita comunicazione all’ente incentivante.
Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare Giovanni de’ Capitani.
[1] Come definite nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Ai sensi della definizione contenuta nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, sono considerate PMI le imprese che (i) occupano meno di 250 persone, e (ii) il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro; sono considerate invece piccole imprese le imprese che (i) occupano meno di 50 persone e (ii) realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro; infine, sono considerate microimprese le imprese che (i) occupano meno di 10 persone e (ii) realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.