CORPORATE & COMMERCIAL | L’impatto dello stato di emergenza derivante dal COVID-19 su taluni profili di diritto societario – Focus sulle novità temporanee del D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020
[NOTA IMPORTANTE: Il presente documento è aggiornato al 9 aprile 2020 alle ore 15:00; siccome lo stato di emergenza ed il relativo quadro normativo sono in continua evoluzione su base quotidiana, i contenuti della presente nota potranno essere soggetti a continue modifiche].
1. Premessa e normativa di riferimento
L’adozione da parte del Governo di misure straordinarie e urgenti al fine di contrastare la diffusione del virus ha inevitabilmente comportato alcune conseguenze anche sullo svolgimento delle attività societarie.
La normativa di riferimento sugli aspetti di diritto societario, allo stato, è data:
- dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 («Decreto Cura Italia»), che ha, tra l’altro:
- esteso automaticamente al maggior termine di 180 giorni l’approvazione dei bilanci delle società di capitali; e
- previsto la possibilità di tenere assemblee in audio/video conferenza anche in deroga a disposizioni di legge e statutarie; e
- dal Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 («Decreto Liquidità»), che ha, tra l’altro, comportato temporaneamente:
- la sterilizzazione dell’obbligo di provvedere (con gli opportuni provvedimenti) alle perdite;
- nuove modalità valutative della continuità aziendale; e
- la disapplicazione della postergazione dei finanziamenti soci.
2. Decreto Cura Italia
Per le novità del Decreto Cura Italia si rinvia ai contributi pubblicati nei giorni scorsi in materia di Mercati finanziari e Corporate & Commercial.
3. Decreto Liquidità
Come anticipato le novità che impattano temporaneamente sul diritto societario sono tre.
Andiamo con ordine.
– Sterilizzazione delle perdite[1]
È prevista – con riferimento agli esercizi che si chiuderanno entro il 31 dicembre 2020 – la sterilizzazione delle norme del Codice Civile, di cui agli articoli 2446 e 2447 (per le S.p.a.) e agli articoli 2482-bis e 2482-ter (per le S.r.l.).
In questo modo sarà possibile evitare che le perdite del capitale, dovute alla crisi in atto, pongano gli amministratori nell’alternativa tra:
- messa in liquidazione della società, in mancanza di riduzione del capitale sociale e, se necessario, di aumento ad una cifra non inferiore al minimo di legge; e
- il rischio dell’esposizione a responsabilità per la gestione non conservativa delle società da essi gestite ex art. 2486 del Codice Civile.
– Valutazione della continuità aziendale[2]
In sede di redazione del bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 la prudente valutazione delle voci del bilancio può essere operata nella prospettiva della continuità aziendale se rilevata nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso prima del 23 febbraio 2020 (anche se non ancora approvato).
Ciò al fine di neutralizzare gli effetti devianti dell’attuale crisi economica e lasciando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche (e soprattutto) per i terzi.
– Disapplicazione della postergazione dei finanziamenti soci[3]
È disposta la disapplicazione degli articoli 2467 (dettato in materia di S.r.l., ritenuto estensibile alle S.p.A. a ristretta base azionaria) e 2497-quinquies del Codice Civile in materia di postergazione del rimborso dei finanziamenti effettuati – dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020 – da soci e da chi esercita attività di direzione e coordinamento.
La misura si prefigge quindi di incentivare, nel contesto dell’attuale situazione emergenziale, il coinvolgimento di tali soggetti nella raccolta di risorse finanziarie utili alla continuazione aziendale.
Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: corporate.commercial@advant-nctm.com o ai seguenti professionisti: Paolo Gallarati, Luca Cavagnaro o Filippo Federici.
[1] Art. 6 “Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale sociale” del Decreto Liquidità.
[2] Art. 7 “Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio” del Decreto Liquidità.
[3] Art. 8 “Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società” del Decreto Liquidità.