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31/07/2020
Capital Markets

Covid-19: proroga dello stato di emergenza e assemblee societarie

A seguito della proroga da parte del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 dello stato d’emergenza sanitaria sul territorio nazionale connesso all’epidemia da COVID-19 proseguiranno gli effetti fino al 15 ottobre 2020 delle misure disposte dall’art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (“Decreto”) [1] rispetto alle assemblee convocate (rectius che si terranno) entro il 15 ottobre 2020.

Tra dette misure si ricorda in primo luogo la possibilità riconosciuta a tutte le società per azioni di prevedere, qualora specificato nell’avviso di convocazione e anche in deroga alle disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. In tale ambito è stato inoltre ammesso lo svolgimento dell’assemblea, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza la necessità che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo.

In aggiunta a quanto sopra, il Decreto (art. 106, comma 4) ha altresì consentito alle società con azioni quotate su un mercato regolamentato (o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione), di designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante designato (ex art. 135-undecies, D. Lgs 58/1998 (“TUF”)), anche ove lo statuto disponga diversamente. In deroga all’art. 135-undecies, comma 4, TUF – ai sensi del quale al rappresentate designato possano essere attribuite deleghe solo ai sensi e per gli effetti del medesimo articolo – il Decreto ha previsto che a quest’ultimo potranno essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ex 135-novies, TUF, in qualità di rappresentante semplice del singolo azionista.

Pertanto fino al 15 ottobre 2020:

  • tutte le società per azioni potranno prevedere, laddove specificato nell’avviso di convocazione e anche in deroga alle disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza la necessità che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo (art. 106, comma 2, Decreto); e
  • le società con azioni quotate su un mercato regolamentato (o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, fra cui l’AIM Italia) potranno continuare a designare per le assemblee ordinarie o straordinarie, anche in via esclusiva, il rappresentante designato (ex art. 135-undecies, TUF), anche ove lo statuto disponga diversamente (art. 106, comma 4, Decreto).

 

Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare Lukas Plattner.

 

 

[1] Cfr. alert già pubblicato in data 18 marzo 2020.

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