Due recenti sentenze della Corte di Cassazione italiana in materia di trasporto
Analizziamo due recentissime sentenze della Corte di Cassazione italiana aventi ad oggetto, rispettivamente, la titolarità ad agire nei confronti di un vettore marittimo per danni arrecati alla merce trasportata e la colpa grave di un vettore terrestre per uno “scambio di contenitori”.
- Titolarità ad agire nei confronti di un vettore marittimo per danni alla merce
Come noto, la polizza di carico è un titolo rappresentativo di merce che può essere trasferito mediante girate, titolo che conferisce al suo possessore il diritto alla riconsegna della merce nel porto di arrivo della nave.
La Corte di Cassazione Italiana[1] ha recentemente ribadito che il possessore di una polizza di carico che agisce nei confronti del vettore, in qualità di mero rappresentante del ricevitore, per ottenere il risarcimento del danno sofferto dal carico durante il trasporto è privo di legittimazione attiva qualora la polizza non presenti le girate dei ricevitori in suo favore.
Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte italiana aveva proprio ad oggetto una richiesta di risarcimento danni avanzata dal possessore della polizza, il quale tuttavia agiva, al momento della riconsegna delle merci, in qualità di mero rappresentante del ricevitore ed in assenza di specifiche girate apposte in suo favore da quest’ultimo.
Sebbene il Tribunale di primo grado avesse accolto la domanda risarcitoria promossa dal possessore della polizza, la Corte d’Appello di Genova[2] riformava la sentenza di primo grado, respingendo la richiesta di risarcimento in parola alla luce del difetto di titolarità – in capo al reclamante – del rapporto sostanziale (risultante invero dalla polizza) da questi stesso dedotto in giudizio.
La Corte di Cassazione italiana ha sostanzialmente confermato la decisione della Corte d’Appello di Genova, stabilendo che “Il portatore di polizza di carico che, in qualità di mero rappresentante del ricevitore, fa valere al momento della riconsegna delle merci il diritto al risarcimento del danno, a seguito del danneggiamento della merce trasportata, nei confronti nel vettore, incorre nel difetto di titolarità del rapporto sostanziale qualora la polizza sia priva di girate apposte dal ricevitore in suo favore”.
La Suprema Corte ha poi affermato che “del tutto correttamente la corte territoriale ha negato la titolarità, in capo al portatore della polizza di carico, delle prerogative risarcitorie dalla stessa rivendicate, trattandosi di un’invocazione di tutela spettante in via esclusiva alla società ricevitrice, titolare del carico”.
- Un’ipotesi di colpa grave del vettore stradale
La Suprema Corte di Cassazione[3] ha considerato la responsabilità di un vettore stradale nel caso di uno “scambio di contenitori”.
In estrema sintesi, il mittente di una spedizione conveniva in giudizio lo spedizioniere ed il vettore stradale (incaricato di trasportare un carico di strumenti musicali da Rimini al porto di Ravenna) per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della perdita del predetto carico.
La merce, infatti, veniva erroneamente caricata all’interno di un contenitore diverso da quello indicato nella lettera di vettura. Il contenitore con la merce oggetto del trasporto in questione, di conseguenza, veniva spedito in Algeria, invece che in Giappone dove avrebbe dovuto essere consegnata la merce.
In primo grado il Tribunale di Milano accoglieva la domanda di risarcimento del danno e tale decisione veniva sostanzialmente confermata anche dal giudice di secondo grado[4]. Quest’ultimo, in particolare, rilevava la colpa grave del vettore per non aver controllato la corrispondenza fra il container indicato nella lettera di vettura e quello in cui la merce era stata effettivamente caricata.
La Corte di Cassazione ha confermato che, nel caso di specie, sussiste “la responsabilità esclusiva del vettore per non aver questi controllato che la merce fosse stata caricata proprio sul container dentro il quale avrebbe dovuto essere effettivamente stivata, essendo lo stesso vettore l’unico soggetto ad avere contezza, in base alla lettera di vettura, dei relativi dati identificativi, all’uopo necessari per la presenza di altro container destinato a diverso trasporto”.
Secondo la Suprema Corte italiana, “la predetta attività di controllo – da attuarsi comunque a valle della fase materiale di caricamento e, quindi, allorquando la merce era ormai nella disponibilità del vettore – non era affatto estranea all’esecuzione del trasporto da parte del vettore stesso, bensì integrava una di quelle obbligazioni accessorie allo svolgimento di tale rapporto contrattuale, necessarie al raggiungimento del fine pratico prefissosi dalle parti, anche tenuto conto dei principi di buona fede e correttezza”.
Alla luce di quanto precede, la Corte di Cassazione italiana ha ritenuto il vettore responsabile della perdita del carico, condannandolo al risarcimento dei danni che ne sono derivati.
[1] Cassazione Civile, Sez. III, 9 marzo 2017, n. 6044.
[2] Corte d’Appello di Genova, 16 luglio 2014, n. 1187.
[3] Cassazione Civile, Sez. III, 14 marzo 2017, n. 6483.
[4] Tribunale di Milano, 7 gennaio 2009; Corte d’Appello di Milano, 20 maggio 2013, n. 2056.