Articoli
20/03/2020
Tributario

TRIBUTARIO | Erogazioni Liberali COVID-19

Al fine di promuovere le erogazioni liberali destinate a fronteggiare l’emergenza COVID-19, il c.d. “Decreto Cura Italia[1] ” ha previsto all’art. 66 una serie di incentivi speciali per le persone fisiche e gli enti non commerciali (comma 1) nonché per i soggetti titolari di reddito di impresa (comma 2) che intendono effettuare erogazioni liberali in denaro e in natura a favore di particolari soggetti impiegati nelle attività di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19[2].

Il primo comma prevede che le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 da persone fisiche e da enti non commerciali a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche[3] , di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, beneficino di una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito (IRPEF) pari al 30% per un importo non superiore a 30.000 euro.

Il secondo comma disciplina le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito di impresa. Con riguardo a tali soggetti, il legislatore ha esteso all’emergenza COVID-19 le disposizioni di cui all’articolo 27 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, previste per le erogazioni liberali effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed altri enti [4] impegnati nell’emergenza. Per l’effetto, viene disposta la piena deducibilità delle erogazioni in denaro dal reddito di impresa ai fini delle relative imposte, senza limiti di spesa.

Per quanto riguarda l’imposta regionale sulle attività produttive, l’articolo 66 prevede che le erogazioni liberali siano deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.

Le erogazioni liberali di cui sopra non sono assoggettate all’imposta sulle donazioni.

Soggetto Erogante: Persone fisiche ed enti non commerciali
Soggetto Beneficiario: Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro impegnate nell’emergenza COVID-19
Agevolazione: Detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito del 30% per un importo non superiore a euro 30.000

Soggetto Erogante: Soggetti titolari del reddito di impresa
Soggetto Beneficiario: ONLUS, organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro, altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari, amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici, impegnati nell’emergenza COVID-19
Agevolazione: Deduzione dal reddito di impresa e IRAP senza limiti di spesa.

Per quanto riguarda le erogazioni in denaro, è necessario che siano effettuate mediante bonifico bancario o altri strumenti tracciabili (es. assegni, carte di credito, bancomat), ed è inoltre opportuno specificare nella causale la finalità dell’erogazione (a titolo esemplificativo, è possibile inserire tali diciture “lotta contro il coronavirus (COVID-19)” o “sostegno emergenza coronavirus”. In ogni caso, generalmente, è lo stesso ente beneficiario della erogazione ad indicare la causale da utilizzare, specie se afferente ad una specifica attività (ad esempio “costruzione ospedale Fiera Milano”) e a rilasciare la relativa ricevuta.

Per quanto riguarda le erogazioni in natura, la norma in esame, richiama, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019, relative alla quantificazione del valore del bene e la documentazione necessaria ai fini della deduzione della corrispondente spesa[5].
I nuovi incentivi introdotti dal “Decreto Cura Italia” si affiancano[6] alle agevolazioni fiscali ordinariamente previste dal testo unico delle imposte sui redditi o da altre leggi speciali per le erogazioni liberali a favore della attività sanitarie, di assistenza e di ricerca scientifica.

  • Per le erogazioni liberali delle persone fisiche, merita menzione, l’agevolazione prevista dall’articolo 10, comma 1, lett. l-quater) del TUIR che dispone l’integrale deducibilità dall’imponibile IRPEF delle liberalità effettuate a favore di Aziende Ospedaliero-Universitarie e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sia pubblici che privati (IRCCS) e di enti di ricerca pubblici ed enti di ricerca privati vigilati dal MIUR, incluso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS).
  • Con riguardo alle erogazioni liberali effettuate da soggetti passivi dell’IRES, l’articolo 100, comma 2, lett. a) del TUIR dispone la deducibilità dall’imponibile, per un ammontare non superiore al 2% del reddito di impresa dichiarato, delle erogazioni liberali effettuate in favore di persone giuridiche che perseguono determinate finalità, tra cui la ricerca scientifica e la assistenza sanitaria.
  • Un’ulteriore agevolazione fiscale per le persone giuridiche è prevista dall’articolo 1, comma 353 della L. n. 266/2005, la quale dispone l’interale deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali effettuate a favore, tra gli altri, di enti di ricerca (compresi gli IRCCS) pubblici e privati vigilati dal MIUR, compreso l’ISS o di fondazioni e associazioni riconosciute che prevedano a livello statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.
  • Da ultimo si segnala l’agevolazione prevista, sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche, dall’articolo 14 del D.L. n. 35/2005, la quale dispone la deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo e per importo massimo di euro 70.000 annui, delle erogazioni liberali effettuate in favore di fondazioni e associazioni riconosciute il cui statuto preveda lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.

In riferimento al settore della sanità privata e/o a soggetti per cui potrebbero esservi dubbi circa la effettiva spettanza del beneficio, occorrerà quindi valutare lo strumento normativo più idoneo per effettuare le erogazioni, tenuto conto delle attività che si intendono in concreto supportare nel quadro di emergenza connesso al diffondersi dell’epidemia.

 

Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.
Per ulteriori informazioni contattare Paolo Rampulla.

 

[1] Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 avente ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
[2] A titolo esemplificativo, senza pretesa di esaustività, si menzionano: “Regione Lombardia”; “Fondo di mutuo soccorso – Comune di Milano”; “Ospedale Niguarda”; “Croce Rossa Italiana”; “ASST Fatebenefratelli Sacco”; “Fondazione Fiera Milano”; “Protezione Civile”; “ASST Papa Giovanni XXIII – Ospedale di Bergamo”; “Ospedale Lazzaro Spallanzani”, ecc..
[3] Tra le quali dovrebbero ritenersi incluse tutte le Aziende del SSN che gestiscono più presidi ospedalieri. Si attendono comunque aperture, in sede di conversione del decreto legge o in via interpretativa da parte della Agenzia delle Entrate, circa la spettanza della agevolazione per le erogazioni liberali a favore di aziende ospedaliere private accreditate e altri soggetti comunque impegnati nella emergenza COVID-19, che allo stato non sarebbero compresi tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni.
[4] Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 dell’art. 27 della Legge n. 133/1999, sono identificati ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2000.
[5] I beni ed i servizi che costituiscono erogazioni in “natura” non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio di impresa e per tanto non danno luogo a redditi imponibili.
[6] Pur non essendo cumulabili in via generale.

Ricevi i nostri aggiornamenti