Fulmine a ciel sereno: la Commissione Europea chiede alle Autorità di Sistema Portuali italiane di pagare le tasse
Alla fine del mese di aprile, la Direzione generale della Concorrenza della Commissione Europea ha inoltrato alla Rappresentanza Permanente d’Italia una comunicazione a mezzo della quale ha reso noti gli esiti dell’esame preliminare relativo all’esenzione dei porti dall’imposta sul reddito delle società nel nostro Paese.
La Commissione Europea ha infatti ravvisato una violazione dell’art. 107 del TFUE nell’esenzione fiscale concessa agli enti responsabili della gestione dei porti in Italia, in quanto tale esenzione parrebbe costituire un aiuto di Stato[1].
La Commissione Europea ritiene che “il trattamento differenziato tra le autorità portuali (che non sono assoggettate all’imposta sul reddito delle società) e le altre imprese operanti in Italia (che vi sono assoggettate) costituisca un vantaggio selettivo a favore delle prime, che non può essere giustificato dalla natura e dalla logica del sistema fiscale italiano applicabile alle società. Tale trattamento fiscale agevolato, inoltre, minaccia di falsare la concorrenza e di incidere sul commercio all’interno dell’Unione”[2].
A seguito di un questionario della Commissione Europea sul funzionamento dei porti e sui regimi di tassazione delle società applicabili agli stessi nei vari Stati membri, è emerso come in Italia le Autorità di Sistema Portuali (“AdSP”) siano esentate dal pagamento dell’imposta sul reddito delle società, ai sensi dell’art. 74, comma 1 del Testo unico delle imposte sui redditi[3](“TUIR”). L’art. 74, co. 2 del TUIR, tuttavia, prevede che tali entisiano esenti dall’imposta sul reddito delle società in relazione solo all’esercizio delle loro “funzioni statali”. I proventi derivanti da “attività commerciali” di tali enti risulterebbero invece soggetti all’imposta sul reddito delle società.
La Commissione Europea ha quindi deciso di esaminare più da vicino la natura delle attività delle AdSP per comprendere se la summenzionata esenzione potesse o meno rientrare nelle previsioni dell’art. 74, co. 2 TUIR e, in caso contrario, costituire una violazione dell’art. 107 del TFUE.
In Italia, a differenza di altri Paesi europei, tutti i porti sono considerati pubblici in quanto facenti parte integrante del demanio marittimo. La legge portuale italiana[4], peraltro recentemente riformata, prevede all’articolo 6, comma 5 che la AdSP “è un ente pubblico non economico con rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria”.
Tra i vari compiti e attività delle AdSP, esse hanno il potere di affidare in concessione le aree demaniali e le banchine alle imprese che intendano utilizzarle per l’espletamento delle operazioni portuali[5]. Tali concessioni vengono assentite a fronte del pagamento di un canone concessorio.
L’articolo 13 della legge portuale italiana prevede anche altre fonti di entrata delle AdSP[6].
A fronte delle domande sollevate dalla Commissione Europea, lo Stato Italiano – a propria difesa – ha affermato che “le autorità portuali esercitano unicamente funzioni di regolazione e di controllodelle attività svolte dalle imprese private che operano nei porti. Tali prestatori privati di servizi sono soggetti al regime ordinario di tassazione della società” (cfr. Comunicazione della Commissione Europea – DG Concorrenza alla Rappresentanza Permanente d’Italia del 30.4.2018). Questa interpretazione viene avvallata dalla Corte di Cassazione italiana[7], la quale afferma che “le attività di natura commerciale o meno degli enti pubblici non economici non sono assoggettabili a imposizione quando essi agiscano nella loro veste di pubblica autoritàin quanto soggetti di diritto pubblico, mentre sono assoggettate a tributo quando l’ente agisca come soggetto di diritto privato”.
La normativa italiana e la posizione dello Stato italiano parrebbero però non tenere conto dell’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”), secondo cui “la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un’attività economica a prescindere dallo status giuridico di detta entitàe dalle sue modalità di finanziamento”[8]–[9].
Secondo la CGUE, quindi, l’unico criterio rilevante al riguardo è se tale entità svolga o meno un’attività economica a prescindere dalla sua qualificazione formale [10]. Per cui un’entità (formalmente appartenente alla Pubblica Amministrazione) che svolga sia attività economiche sia attività non economiche dovrà essere considerata un’impresa in relazione alle prime.
Nella propria decisione del 27 luglio 2017 relativa ai casi SA.38393[11]e SA.38398[12], la Commissione Europea ha stabilito, in linea con l’orientamento della CGUE, che lo sfruttamento di un terminal portuale o aeroportuale mediante messa a disposizione dello stesso agli utenti dietro pagamento di un diritto costituisce un’attività economica. Considerato che le AdSP rilasciano concessioni demaniali a fronte del pagamento di un canone concessorio, la Commissione Europea ritiene che le AdSP siano quindi imprese ai fini dell’art. 107, par.1, del TFUE.
Con la comunicazione di fine aprile, la Commissione ha dunque aperto una fase di cooperazione con lo Stato Italiano, durante la quale la Commissione auspica di individuare assieme allo Stato membro interessato “le misure opportune che dovrebbero essere adottate per rendere le misure in esame compatibili con il mercato interno”.
Sarà quindi interessante vedere gli sviluppi di questa procedura, in quanto qualsiasi decisione avrà rilevanti effetti sulla industry e sul mercato sia italiano sia unionale.
Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.
Per ulteriori informazioni contattare Ekaterina Aksenova
[1]La Commissione evidenzia come: (a) le AdSP possano essere qualificate come imprese per le attività economiche che svolgono; (b) il finanziamento derivi da una legge statale; (c) il finanziamento avvenga attraverso la rinuncia dello Stato a riscuotere entrate che altrimenti avrebbe riscosso da un’impresa in circostanze ordinarie; (d) vi sia un vantaggio derivante dall’alleggerimento dell’imposizione fiscale.
[2]Cfr. pag. 11 della Comunicazione della Commissione Europea – DG Concorrenza alla Rappresentanza Permanente d’Italia del 30.4.2018.
[3]Il DPR 22 dicembre 1986, n. 917, all’art. 74, comma 2 prevede che “gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni” non sono soggetti all’imposta sul reddito delle società.
[4]Legge 28 gennaio 1994, n. 84.
[5]Cfr. art. 18, L. n. 84/1994.
[6]Le entrate delle AdSP provengono da:
- Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell’ambito portuale, ex art. 18, l. n. 84/1994 e i proventi di autorizzazioni per operazioni portuali ex art. 16, l. n. 84/1994;
- Eventuali proventi da cessioni di impianti;
- Tasse portuali e di ancoraggio;
- Contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici;
- Entrate diverse.
[7]Cfr. Corte di Cassazione, 27 febbraio 2013, n. 4926
[8]Causa C-41/90 Höfner/Macroton GmbH, punto 21
[9]Vds. in tal senso anche: cause riunite T-455/08 e T-443/08 Flughhafen Leipzig-Halle GmbH e altri/Commissione e Mitteldeutsche Flughhafen AG e altri/Commissione; causa T-128/89 Aéroports de Paris/Commissione, confermata dalla Corte di Giustizia, causa C-82/01P.
[10]La CGUE considera attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato.
[11]Decisione (UE) 2017/2115 della Commissione, del 27 luglio 2017, relativa al regime di aiuti SA.38393 (2016/C, ex 2015/E) cui il Belgio ha dato esecuzione — Tassazione dei porti in Belgio [notificata con il numero C(2017) 5174]
[12]Decisione (UE) 2017/2116 della Commissione, del 27 luglio 2017, relativa al regime di aiuti n. SA.38398 (2016/C, ex 2015/E) al quale la Francia ha dato esecuzione — Tassazione dei porti in Francia [notificata con il numero C(2017) 5176]