I marittimi rapiti dai pirati vanno remunerati. Verso l’entrata in vigore delle ultime modifiche alla Convenzione ILO sul Lavoro Marittimo
Com’è noto, la Convenzione Internazionale sul Lavoro Marittimo (ILO – MLC, 2006) costituisce uno dei perni fondamentali della disciplina del diritto del lavoro marittimo nazionale ed internazionale. Sin dalla sua entrata in vigore il 20 agosto 2012, la Convenzione ha efficacemente perseguito l’obiettivo di fornire – con il proprio sistema organico di regole e standard minimi universalmente applicabili – una valida protezione a tutela della “Gente di Mare”.
La straordinaria vitalità del sistema introdotto dalla Convenzione è dimostrata – oltre che dalla sua applicazione oramai universale nel traffico marittimo – anche dal fatto che, sin dalla propria entrata in vigore nell’anno 2012, il testo della Convenzione è stato più volte modificato ed integrato, al fine di arricchire gli standard di tutela condivisi e garantire, al contempo, un graduale incremento del livello di protezione offerto. Con le ultime modifiche, che entreranno in vigore tra breve, si aggiunge un ulteriore tassello, volto a colmare una potenziale lacuna normativa nel sistema della Convenzione.
L’iter di approvazione delle modifiche deliberate nel 2018 è oramai giunto a conclusione. Il 26 giugno è, infatti, scaduto il termine entro il quale gli Stati membri, che hanno ratificato la Convenzione, potevano esprimere il proprio dissenso all’entrata in vigore delle modifiche. La quota di dissenso, prevista dalla Convenzione, pari ad almeno il 40% degli Stati membri (rappresentanti una stazza lorda della flotta mercantile mondiale almeno del 40%) non è stata raggiunta e le modifiche entreranno, dunque, definitivamente in vigore il prossimo 26 dicembre 2020.
A brevissimo, la disciplina uniforme fornita dalla Convenzione si arricchirà, pertanto, ulteriormente, fornendo delle risposte concrete a problematiche che sono molto meno romantiche e romanzesche di quanto possano apparire a primo acchito: la pirateria e le rapine a mano armata effettuate contro navi.
In particolare, le modifiche introducono una serie di risposte concrete, affrontando le problematiche afferenti ai rapporti di lavoro della gente di mare, tenuta in cattività in conseguenza di atti di pirateria o di rapine a mano armata effettuate verso navi.
Laddove i marittimi diventino vittime di rapimenti o sequestri effettuati in connessione ad atti di pirateria o di rapine verso navi:
- i loro contratti di arruolamento continueranno ad essere validi e vigenti per tutto il periodo della loro cattività, e ciò indipendentemente dal fatto che, durante il periodo di cattività, possa spirare: (a) il termine originariamente apposto al contratto di arruolamento o (b) il termine di preavviso, laddove una parte del rapporto sia receduta dal rapporto di lavoro (comma 7 aggiunto allo standard A2.1);
- i compensi e le altre attribuzioni – dovuti ai marittimi ai sensi del contratto di arruolamento, della contrattazione collettiva di riferimento o della legislazione applicabile – continueranno ad essere corrisposti per l’intero periodo di cattività dei lavoratori marittimi e cioè sino al loro rilascio ed al loro successivo rimpatrio ovvero, in caso di decesso durante la cattività, sino alla morte dei marittimi (comma 7 aggiunto allo standard A2.2);
- il termine per la richiesta del rimpatrio non spirerà durante il periodo di cattività ed i marittimi potranno richiedere all’armatore il rimpatrio, benché tale diritto non sia stato esercitato entro il “periodo ragionevole”, come definito dalla legge applicabile (comma 8 delle linee guida B2.5.1 sostituito).
Le modifiche sono, dunque, volte a colmare la lacuna nella normativa preesistente e si prefiggono di introdurre uno standard di sicurezza economica per le famiglie dei marittimi, per garantire loro i mezzi di sostentamento ed alleviare così perlomeno i problemi economici, a cui essi potrebbero essere esposti durante i periodi di rapimenti e sequestri dei loro cari, vale a dire in un periodo in cui i marittimi e le loro famiglie sono già esposti ad un indubbio stress psicologico.
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