Il Brevetto Unitario Europeo e l’Italia: il quadro giuridico dell’adesione
Il Brevetto europeo con effetto unitario ed il suo regime di traduzione trovano la base giuridica nei Regolamenti europei nn. 1257/12[1] e 1260/12[2]. Il primo è relativo all’istituzione di una tutela brevettuale unitaria mentre il secondo concerne il regime linguistico applicabile.
Tali Regolamenti sono stati adottati sulla base di una procedura di cooperazione rafforzata[3] da 25 Stati membri, senza la partecipazione di Italia e Spagna, e sono in vigore dal 20 gennaio 2013.
Il Brevetto Europeo con effetto unitario sarà rilasciato e amministrato dall’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) e sarà introdotto solo all’inizio del 2016, ciò che risulta temporalmente e proceduralmente indispensabile per poter registrare un nuovo titolo brevettuale.
Il Brevetto potrà essere introdotto operativamente solo in quegli Stati membri che oltre ad aderire alla cooperazione rafforzata ratificano e introdono quindi nell’ordinamento nazionale l’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti. L’Accordo e la sua ratifica costituiscono quindi il quadro giuridico legislativo necessario per poter registrare i nuovi titoli brevettuali.
In base a suddetto Accordo, una Corte sovranazionale si sostituirà alla giustizia ordinaria nazionale per quanto riguarda le future controversie relative sia al brevetto unitario che al brevetto europeo classico ed entrambi i titoli saranno gestiti dall’EPO.
Il tema della ratifica dell’Accordo sul Tribunale Unificato è pertanto strettamente collegato al dibattito politico in corso sull’adesione dell’Italia al Brevetto Unitario.
Il negoziato europeo e il quadro di riferimento italiano
Il Governo Italiano e quello Spagnolo durante la fase negoziale del Brevetto unitario[4] si erano opposti alla procedura di cooperazione rafforzata, che prevede decisioni a maggioranza qualificata, ritenendo che la materia essendo connessa al settore del Mercato Interno fosse invece da sottoporsi, relativamente al processo decisionale, alla procedura di voto che richiede l’unanimità. Entrambi i Governi sostenevano che la decisione di adottare solo il trilinguismo – inglese, francese e tedesco – per un titolo di proprietà industriale fosse lesivo del principio della pari dignità linguistica tra le 23 lingue ufficiali dei 27 Paesi dell’Unione. Nel 2011 fu presentato infatti da Italia e Spagna un ricorso alla Corte di Giustizia che la Corte, nell’aprile 2013, respinse.[5]
Mentre il Governo spagnolo ha impugnato nella primavera del 2013 i due Regolamenti europei che costituiscono la base giuridica del nuovo Titolo, [6] l’Italia ha invece sottoscritto nel febbraio 2013 l’Accordo internazionale per l’istituzione del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) e da allora partecipa attivamente ai lavori del suo Comitato Preparatorio a cui aderiscono 25 Stati membri,[7] sui quali il Tribunale dell’Unione Europea avrà giurisdizione esclusiva. Ovviamente, non possono accedervi Stati europei che aderiscono alla Convenzione di Monaco sul brevetto europeo ma non appartengono all’UE[8].
Il nuovo Tribunale sarà chiamato a decidere dunque in via esclusiva del contenzioso relativo sia al brevetto europeo classico, sia al nuovo brevetto europeo con effetto unitario.
Con riferimento ai lavori del Comitato Preparatorio, l’Italia ha segnalato di avere interesse a costituire una sede locale del Tribunale a Milano.
Il Disegno di legge di ratifica dell’accordo internazionale da parte dell’Italia sarà presentato dal Ministero degli Affari Esteri e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con gli altri Ministeri interessati (Giustizia, Economia, Sviluppo Economico). Il lavoro preparatorio cui partecipano tali amministrazioni è attualmente in corso : esso prevede una valutazione di impatto sul quadro normativo nazionale e sul piano economico-finanziario e dovrà tenere conto di quanto sarà disposto dal Comitato Preparatorio in termini di procedure, diritti processuali, aspetti organizzativi e connessi alle sedi locali, trattamento economico e di quiescenza dei giudici togati e tecnici del personale amministrativo, trattamenti preferenziali da assicurare alle piccole e medie imprese (PMI) ed altri enti.
Si presume che entro maggio 2015 saranno adottate da parte del Comitato le decisioni più importanti in materia economico-finanziaria. In termini di adeguamento del diritto interno ai fini della ratifica dell’Accordo è possibile prevedere, tra le altre, la modifica di alcuni articoli del Codice della Proprietà Industriale.[9]
Riguardo all’impatto del Brevetto Unitario, il Select Committee sta lavorando ai dettagli procedurali, al sistema di tasse di rinnovo del nuovo strumento brevettuale con effetto unitario e allo schema di ripartizione delle tasse tra l’EPO e gli Stati aderenti, nonché allo schema di compensazione dei costi di traduzione per le PMI, le persone fisiche ed altri enti. Le decisioni di natura finanziaria saranno invece adottate dal Comitato nell’estate 2015.
[1] Regolamento (UE) n. 1257/2012 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, G.U.U.E. L 361, 31.12.2012, p.1.
[2] Regolamento (UE) n. 1260/2012 del 17 dicembre 2012 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile, G.U.U.E. L 361, 31.12.2012, p.89.
[3] Cfr. Articolo 20 del Trattato sull’Unione Europea (TUE), e Articoli 326, 327 e 328 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
[4] L’accordo in cooperazione rafforzata è stato raggiunto nel 2012. Il negoziato a quella data era già in corso da diversi anni. Le prime proposte di regolamenti della Commissione Europea sono della fine anni ’90 e difatti inizialmente il brevetto era denominato “comunitario”.
[5] Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 aprile 2013 nelle Cause Riunite C-274/11 e C-295/11 “Regno di Spagna e Repubblica italiana contro Consiglio dell’Unione europea”, non ancora pubblicata.
[6] Si presume che la Corte di Giustizia si pronuncerà in materia a breve, entro la primavera di quest’anno.
[7] Non partecipano Spagna, Polonia e Croazia.
[8] Per l’entrata n vigore dell’Accordo sul TUB sono necessarie almeno 13 ratifiche , tra cui quelle di Francia, Germania e Regno Unito, che ospiteranno le sedi centrali della Corte. Ad oggi solo sei Paesi hanno ratificato l’Accordo: Austri, Belgio, Danimarca, Francia, Malta e Svezia.
[9] Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprieta’ industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, GU n.52 del 4.3.2005.