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20/01/2021
Diritto Amministrativo e Appalti

Il c.d. “Superbonus” introdotto dal Decreto Rilancio

Lo scopo del presente documento è analizzare brevemente le novità introdotte dal c.d. Decreto Rilancio in materia di detrazioni fiscali a favore di determinate categorie di soggetti che eseguono interventi di ristrutturazione caratterizzati da specifiche finalità di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici ovvero di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici all’interno degli edifici.

 

  1. Il c.d. Superbonus disciplinato dal Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34

L’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito, “Decreto Rilancio”), ha previsto l’applicazione del c.d. “Superbonus”, una detrazione fiscale che si applica – nella misura del 110% – a determinate spese sostenute dai contribuenti nel periodo intercorrente tra il 1 luglio 2020 e il 30 giugno 2022 [1] a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici all’interno degli edifici.

Si tratta di un’agevolazione introdotta nell’ambito delle misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, che consiste in detrazioni dall’imposta lorda ed è concessa quando si eseguono determinati interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o riducono il rischio sismico degli stessi.

Il Decreto Rilancio, in particolare, distingue tra interventi “principali” o “trainanti” (la cui realizzazione attribuisce il diritto di accedere alle agevolazioni fiscali ivi disciplinate) e interventi “aggiuntivi” o “trainati” (che attribuiscono il diritto di accedere alle agevolazioni fiscali soltanto qualora vengano realizzati congiuntamente ad un intervento “principale”) [2].

Nella prima categoria (interventi “trainanti”) rientrano:

  • Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi: si tratta di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, anche qualora si tratti di un’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, purché gli interventi abbiano un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio interessato [3];
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici ovvero sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari: si tratta di interventi finalizzati alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, dotati di specifici requisiti tecnici di efficienza [4];
  • Interventi antisismici: il Decreto Rilancio ha elevato al 110% l’agevolazione già prevista per gli interventi antisismici dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del DL n. 63/2013 (c.d. “Sismabonus”) [5].

Appartengono, invece, alla categoria degli interventi “trainati”:

  • Interventi di efficientamento energetico previsti dall’art. 14 del DL n. 63/2013: il Superbonus spetta anche per gli interventi di efficientamento energetico previsti dall’articolo 14 del DL n. 63/2013 (c.d. “Ecobonus”), purché vengano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti [6];
  • Installazione di impianti solari fotovoltaici: l’agevolazione in esame si applica anche alle spese sostenute per l’installazione di (i) impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, co. 1, lett. a, b, c, d, del DPR n. 412/1993 e (ii) sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati (contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi);
  • Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici: il Decreto Rilancio ha previsto che, qualora si proceda all’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici congiuntamente alla realizzazione di un intervento “trainante”, la detrazione già prevista dall’art. 16-ter del DL n. 63/2013 venga elevata al 110% [7].

Va evidenziato, infine, che il Decreto Rilancio ha altresì introdotto la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi oppure, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Ai sensi dell’art. 121, infatti, i soggetti che sostengono spese per gli interventi ivi espressamente elencati[8] possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: (i) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati; (ii) per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

 

  1. Ambito di applicazione del “Superbonus”

Una volta individuati gli interventi dalla cui realizzazione deriva il diritto di accedere al c.d. Superbonus, è utile precisare l’ambito soggettivo di applicazione della normativa in esame.

A tal proposito, il comma 9 dell’art. 119 del Decreto Rilancio precisa che il Superbonus si applica agli interventi effettuati dai condomìni; da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione; dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”; dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa; dalle ONLUS di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991 e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome; dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’art. 5, co. 2, lett. c), del D.Llgs. n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi [9].

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha precisato che la detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in particolare, del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile.

 

  1. Le novità introdotte dal comma 9-bis del Decreto Rilancio

L’art. 63, comma 1 del DL n. 104/2020 ha modificato il testo originario dell’art. 119 del Decreto Rilancio, introducendo un nuovo comma 9-bis ai sensi del quale “Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio […]. [10]

La norma, pertanto, prevede una riduzione – rispetto alle previsioni dettate dall’art. 1136 c.c. – delle maggioranze richieste per l’assunzione delle delibere assembleari aventi per oggetto l’approvazione degli interventi che danno diritto al c.d. Superbonus.

Secondo la disciplina codicistica, infatti, (i) le deliberazioni relative alla ricostruzione dell’edificio, alle riparazioni straordinarie di notevole entità oppure alle innovazioni volte a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti e a contenere il consumo energetico degli edifici devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio [11] e (ii) le deliberazioni concernenti innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni devono essere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio [12].

Il Decreto Rilancio, dunque, prevede una regolamentazione più flessibile di quella ordinaria, proprio al fine di incentivare gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica degli edifici.

Va evidenziato, infine, che la seconda parte del comma 9-bis dell’art. 119 del Decreto Rilancio precisa che “Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole”.

Di conseguenza, qualora le spese degli interventi dovessero venire imputate a singoli condomini, si renderebbe in ogni caso necessario ottenere il parere favorevole di questi ultimi.

 

Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Marco Cappa o Michelangelo Eugenio Maida 

 

 

[1] L’art. 1, comma 66, lett. a), n. 1 della Legge n. 178/2020 ha modificato il comma 1 dell’art. 119 del DL n. 34/2020, sostituendo le parole “31 dicembre 2021” con le parole “30 giugno 2022”.
[2] Tuttavia, indipendentemente da tale distinzione, il comma 3 dell’art. 119 del Decreto Rilancio precisa che, per entrambe le categorie di interventi, “Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi […] nel loro complesso, devono assicurare […] il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata”.
[3] Art. 119, co. 1, lett. a) del DL n. 34/2020.
[4] Art. 119, co. 1, lett. b) e c) del DL n. 34/2020.
[5] Art. 119, co. 4 del DL n. 34/2020.
[6] Art. 119, co. 2 del DL n. 34/2020: tale norma, inoltre, precisa altresì che gli interventi di efficientamento energetico indicati nel citato articolo 14 del DL n. 63/2013 attribuiscono il diritto di accedere al Superbonus, anche a prescindere dalla effettuazione degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali esistenti, qualora l’edificio interessato sia sottoposto alla tutela disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio ovvero tali interventi non possano essere realizzati per effetto di regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.
[7] Art. 119, co. 8 del DL n. 34/2020.
[8] Art. 121, co. 2 del DL n. 34/2020: “In deroga all’ articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all’ articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di: a)  recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b)  efficienza energetica di cui all’ articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119; c)  adozione di misure antisismiche di cui all’ articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell’articolo 119; d)  recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’ articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; e)  installazione di impianti fotovoltaici di cui all’ articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del presente decreto; f)  installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’ articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell’articolo 119”.
[9] Più nel dettaglio, l’art. 119, co. 9 del DL n. 34/2020 prevede che: “Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati: a)  dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; b)  dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10; c)  dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “ in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; d)  dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; d-bis)  dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383; e)  dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi”.
[10] Si tratta di una previsione in linea con quanto già in precedenza disposto dall’art. 26, co. 2 della Legge n. 10/1991, ai sensi del quale “Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’articolo 1, individuati attraverso un attestato di prestazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio”.
[11] Art. 1136, co. 2 e 4 e art. 1120, co. 2, n. 1 e 2 c.c.
[12] Art. 1120, co. 1, c.c.

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