Il nuovo registro Insider delle società con strumenti ammessi su Euronext Growth Milan
A partire dal 4 agosto 2022, entrerà in vigore il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 adottato dalla Commissione europea lo scorso 13 luglio (“Regolamento”) che stabilisce norme tecniche per l’applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 (c.d. Market Abuse Regulation, “MAR”) per quanto concerne il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento (insider list o registro insider).
Il Regolamento recepisce, modificandolo, il progetto delle norme tecniche di attuazione (c.d. Implementing Technical Standards o “ITS”) predisposto dall’ESMA sul formato del nuovo registro insider e le informazioni da inserirvi ([1]). Con l’adozione di tale Regolamento viene pertanto abrogato il precedente Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 del 10 marzo 2016 (“Regolamento 2016/347”).
L’intervento normativo si inserisce nel contesto delle modifiche apportate alla MAR dal regolamento (UE) 2019/2115 che, come noto, ha introdotto, tra le altre previsioni, obblighi meno onerosi per gli emittenti ammessi alle negoziazioni in un mercato di crescita per le PMI, come Euronext Growth Milan (“Emittenti”), sulla tenuta del registro insider, con l’obiettivo di limitare quanto più possibile i costi di compliance per gli Emittenti.
Così disponendo, la Commissione ha accolto la proposta indicata nell’ambito dei lavori del Technical Expert Stakeholder Group (TESG) on SMEs e rappresentata nel Final Report “Empowering EU Capital Markets For SMEs – Making listing cool again ([2]).
Il novellato art. 18, par. 6, MAR, consente, infatti, agli Emittenti di includere nel registro insider soltanto le persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano presso gli stessi, hanno accesso regolare a informazioni privilegiate (c.d. registro insider- accesso regolare) (art. 18, par. 6, comma 1, MAR), ampliando così il perimetro dei soggetti da includere rispetto alla categoria di persone destinate alla sezione cd. permanente di cui all’- abrogato – art. 2, comma 2 del Regolamento 2016/347 [i “soggetti che hanno sempre accesso a tutte le informazioni” ([3])].
A titolo esemplificativo, tra i soggetti che hanno regolare accesso possono essere ricompresi gli amministratori esecutivi, i membri degli organi di direzione e controllo, il direttore generale, il direttore finanziario, il responsabile dell’area legale e i consulenti interni ([4]), nonché le relative funzioni di staff.
In tale contesto, il Regolamento precisa che il registro insider – accesso regolare può includere solo i dati personali delle persone che hanno accesso regolare a informazioni privilegiate (“Soggetti Rilevanti”) (v. art. 2, comma 1). Si prevede poi che tale registro debba essere redatto utilizzando il formato di cui all’Allegato II del Regolamento, e pertanto che debba riportare le seguenti informazioni: (i) la data e l’ora di creazione del Registro dell’ultimo aggiornamento; (ii) la data di trasmissione all’Autorità competente; (iii) il nome, il cognome e il cognome di nascita (se diverso) del Soggetto Rilevante; (iv) il numero di telefono professionale del Soggetto Rilevante; (v) il nome e l’indirizzo della Società del Soggetto Rilevante; (vi) la funzione e motivo dell’accesso ad Informazioni Privilegiate su base regolare; (vii) la data e ora in cui il Soggetto Rilevante ha ottenuto l’accesso regolare a informazioni privilegiate; (viii) la data e ora in cui il Soggetto Rilevante ha cessato di avere accesso regolare a informazioni privilegiate; (ix) il numero di identificazione personale (se applicabile) o la data di nascita; (x) l’indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato) del Soggetto Rilevante; e (xi) il numero di telefono privato del Soggetto Rilevante. Non è invece richiesto indicare l’informazione specifica alla quale il Soggetto Rilevante ha accesso.
Il nuovo Regolamento, pertanto, esenta gli Emittenti dall’obbligo di creare sezioni diverse dell’elenco insider per ogni informazione privilegiata, ovvero dall’obbligo di attivare le sezioni occasionali. Non è, altresì, prevista la possibilità di aggiungere all’elenco la sezione permanente.
Alternativamente, qualora richiesto dagli Stati membri in ragione di specifiche preoccupazioni di integrità del mercato nazionale, agli Emittenti è consentito includere nel registro tutti i soggetti che hanno accesso a tali informazioni, ma in forma semplificata (c.d. registro insider in forma semplificata) (art. 18, par. 6, comma 2, MAR) ([5]).
Il Regolamento dispone, infine, che gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate devono essere conservati in qualsiasi forma atta a garantire che la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni incluse in tali elenchi siano preservate in qualsiasi momento durante la trasmissione all’autorità competente. Gli Emittenti potranno, pertanto, conservare il registro insider anche in un formato differente da quello elettronico, purché siano preservate la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni privilegiate ([6]).
Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Lukas Plattner.
([1]) Si veda il documento di consultazione pubblicato da ESMA in data 6 maggio 2020 e il Final Report pubblicato da ESMA in data 27 ottobre 2020. Il Regolamento si pone in aperto contrasto con la posizione dell’ESMA, come da ultimo espressa nel parere adottato in data 29 aprile 2022 (“Opinion – On the European Commission’s proposed amendments to the draft implementing Technical Standards on the precise formato of insider lists and for updating insider lists adopted under MAR”), non prevedendo, in particolare, l’indicazione dell’informazione specifica cui hanno accesso regolare le persone iscritte nel registro (v. infra nel testo).
([2]) V. Final Report “Empowering EU Capital Markets For SMEs – Making listing cool again”, maggio 2021, p. 76: “With regard to the drawing up of the insider list, at the time of its entry into force, MAR exempted issuers admitted to trading on the SGM from the burden of keeping the insider list, thus guaranteeing them cost savings, subject to compliance with certain conditions. The SGM regulation adopted in 201921 has provided, for issuers admitted to trading on an SGM, the option to keep the insider list in a simplified form, which shall include all persons having regular access to inside information relating to the issuer. In this context, it is worth noting that the above-mentioned Regulation has entrusted ESMA with the task of drawing up the draft Implementing Technical Standards specifying the format of the new insider list and the information to be included in it. Such technical standard should clarify that SGM issuers are obliged to maintain only one list of persons having regular access to insider information and are not required to create event-based sections of the insider list each time, in which the details of persons with access to a single piece of inside information are recorded so to alleviate MAR regime and reduce compliance costs associated with it”.
([3]) Secondo Assonime, la formulazione “soggetti che hanno sempre accesso a tutte le informazioni” restringerebbe il novero degli insider “permanenti” a pochi soggetti: “gli amministratori esecutivi, il presidente anche non esecutivo in quanto deputato a fissare l’ordine del giorno delle riunioni consiliari e a curare che l’informativa preconsiliare giunga a conoscenza degli amministratori, l’eventuale direttore generale e il relativo staff” (cfr. Assonime, La disciplina sugli abusi di mercato: problemi e incertezze nell’applicazione per le società italiane e alcune ipotesi interpretative, Note e Studi, 15/2016).
([4]) Cfr. Considerando (10) del Regolamento (UE) 2019/2115. Secondo quanto indicato dal CESR nelle linee guida alla Market Abuse Directive (Directive 2003/6/EC), tra le categorie di soggetti che tipicamente possono avere accesso a un informazione privilegiata vi rientrano “members of the board of directors, CEOs, relevant persons discharging management responsibility, related staff members (such as secretaries and personal assistants), internal auditors, people having access to databases on budgetary control or balance sheet analyses, people who work in units that have regular access to inside information (such as IT people)” (CESR, Level 3 – Third set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive to the market, par. 15).
([5]) L’obbligo di includere una sezione specifica per ciascuna informazione privilegiata, così come la facoltà di istituire una separata sezione per gli accessi permanenti, sono invece ancora previsti per il registro insider in forma semplificata (v. art. 2, comma 2 del Regolamento).
([6]) Ai sensi dell’art. 18, par. 5 MAR il registro insider sarà conservato per almeno 5 anni dopo l’elaborazione o il suo aggiornamento.