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20/07/2020
Corporate and Commercial

Il rafforzamento del Golden Power ai sensi del Decreto Liquidità

Con il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, il Decreto Liquidità, come modificato dalla legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40, il Governo è intervenuto a modificare la materia dei poteri speciali esercitabili nei settori di rilevanza strategica, il cosiddetto Golden Power, mediante l’introduzione di talune disposizioni urgenti al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica in atto.

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1. Premessa

Il dilagare della pandemia e il conseguente periodo di lockdown hanno inciso negativamente su molte società italiane che potrebbero, pertanto, essere facilmente acquisite da investitori stranieri che approfittino delle attuali condizioni di difficoltà economica e finanziaria, con un impatto negativo tanto maggiore quanto più le società target operino in settori strategici per l’economia nazionale.

Alla luce di tali rischi prospettati, la Commissione europea, con la comunicazione 2020/C99I/01, ha rivolto l’invito agli Stati Membri di adottare meccanismi di screening degli investimenti al fine di rispondere agli impatti economici derivanti dalla diffusione della pandemia, in linea anche con il favore espresso dal Parlamento europeo per l’adozione di misure restrittive nei confronti degli investimenti esteri, qualora esse siano giustificate da motivi di sicurezza o di ordine pubblico.

Pertanto, con lo scopo di salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale, nonché la fornitura di beni essenziali, il Governo ha ampliato notevolmente lo spettro dei poteri di controllo in precedenza vigenti nel nostro ordinamento mediante l’estensione dei settori e dei soggetti sottoposti a verifica, dei poteri ispettivi e delle sanzioni.

2. Le novità del Decreto Liquidità

La fonte primaria che disciplina i Golden Power è il decreto legge 15 marzo 2012, n. 211 che, unitamente alla normativa secondaria di attuazione, individua l’ambito di applicazione di tali poteri nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, che sono stati progressivamente ampliati, fino a ricomprendere i settori ad alta intensità tecnologica e reti di comunicazione a banda larga basati su tecnologia 5G.

Come anticipato, con il Decreto Liquidità e, in particolare, con gli articolo 15 e 16 e, indirettamente, con l’articolo 17, il Governo è intervenuto ad estendere tali poteri sotto il punto di vista oggettivo e soggettivo mediante (i) l’ampliamento dei settori interessati, (ii) la dilatazione degli obblighi di notifica, (iii) l’introduzione dell’avviamento della procedura d’ufficio, (iv) l’incremento dei soggetti tenuti alla notifica, (v) l’estensione dei poteri della Consob.

2.1 I settori interessati

In primo luogo, viene ampliata la portata dell’ambito oggettivo relativamente ai settori di cui all’art. 4, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 19 marzo 2019, n. 452, ossia: (a) delle infrastrutture, siano esse fisiche o virtuali, e tecnologie critiche per l’energia, i trasporti, l’acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l’archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l’utilizzo di tali infrastrutture; (b) delle tecnologie critiche o dei prodotti a duplice uso di cui all’art. 2, punto 1, del Regolamento (CE) 5 maggio 2009, n. 428, tra cui l’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cybersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell’energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie; (c) della sicurezza dell’approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l’energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare; (d) dell’accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; (e) della libertà e il pluralismo dei media; sono compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, e nel settore sanitario, la produzione, l’importazione e la distribuzione all’ingrosso di dispositivi medicali, medico-chirurgici e di protezione individuale.

2.2 Esercizio del Golden Power

Il Golden Power esercitabili dal Governo nel settore della difesa e della sicurezza pubblica riguardano la possibilità di (i) imporre specifiche condizioni all’acquisto di partecipazioni in imprese strategiche nel settore della difesa e della sicurezza; (ii) porre il veto all’adozione di delibere relative ad operazioni straordinarie o di particolare rilevanza, ivi incluse le modifiche di clausole statutarie eventualmente adottate in materia di limiti al diritto di voto o al possesso azionario; (iii) di opporsi all’acquisto di partecipazioni, ove l’acquirente arrivi a detenere un livello della partecipazione al capitale in grado di compromettere gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale.

Il Decreto Liquidità ha esteso l’ambito di applicazione della normativa Golden Power anche alle operazioni effettuate da parte di soggetti appartenenti ad uno Stato membro dell’Unione Europea e di soggetti esteri non appartenenti all’Unione Europea.

Inoltre, si prevede che il potere del Governo di opporsi all’acquisto delle partecipazioni di controllo da parte di investitori stranieri si applichi anche quando il controllo sia esercitato da un’amministrazione pubblica di uno Stato membro dell’Unione Europea.

2.3 Obblighi di notifica

L’esercizio del Golden Power da parte del Governo viene attivato a seguito della notifica inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte di chiunque effettui acquisizioni di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti di rilevanza strategica nei settori identificati dalla normativa.

Inoltre, fino al 31 dicembre 2020, sono soggetti all’obbligo di notifica anche le seguenti operazioni:

  • operazioni societarie nei settori di cui sopra che abbiano per effetto modifiche nella titolarità, nel controllo, nella disponibilità o nella destinazione delle risorse;
  • acquisizioni di partecipazioni di controllo nelle società che detengono attività nel settore dell’energia, trasporti e comunicazioni, o in quelle che detengono le risorse indicate al punto precedente, da parte di soggetti esteri anche appartenenti all’Unione Europea;
  • acquisizioni di partecipazioni da parte di soggetti esteri non appartenenti all’Unione Europea, per effetto delle quali questi vengano a detenere una quota pari al 10%, 15%, 20%, 25% o 50%, purché il valore complessivo dell’investimento sia pari ad almeno 1 milione di euro.

Nello specifico, la notifica deve contenere le informazioni necessarie, comprensive di descrizione generale del progetto di acquisizione, dell’acquirente e del suo ambito di operatività.

Il potere speciale del Governo di imporre specifiche condizioni o di opporsi all’acquisto è esercitato entro 45 giorni dalla data della notifica. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all’acquirente o formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di 30 giorni.

In caso di incompletezza della notifica, il termine di 45 giorni decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Eventuali richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini, decorsi i quali l’acquisto può essere effettuato.

Fino alla notifica e, successivamente, comunque fino al decorso del termine per l’imposizione di condizioni o per l’esercizio del potere di opposizione, i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi.

Il Decreto ha accordato al Governo la possibilità di espletare, anche d’ufficio, e su operazioni non notificate, l’esercizio dei poteri speciali previsti dalla normativa Golden Power. Ciò permette di tutelare la sicurezza delle filiere produttive che rappresentano gli interessi strategici dello Stato e di difenderne il controllo societario.

È, inoltre, previsto che, anche dopo il termine del 31 dicembre 2020, non viene minata la validità degli atti e dei provvedimenti adottati a seguito di esercizio dei poteri speciali e sono fatti salvi gli effetti nei confronti dei rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi atti e provvedimenti.

2.4 I soggetti tenuti alla notifica

Come anticipato, nel novero di coloro che sono tenuti alla notifica, il Decreto Liquidità annovera, sempre temporaneamente, fino al 31 dicembre 2020:

  • i soggetti intra-UE che assumono il controllo della società operanti nei settori strategici di interesse nazionale;
  • i soggetti extra-UE che acquistano una quota di diritti di voto o partecipazione al capitale, di almeno il 10 per cento, purché l’operazione abbia un valore superiore a 1 milione di euro, o in caso di successivo superamento del 15, 20, 25 o 50 per cento del capitale dell’impresa target. Il superamento di ciascuna di queste soglie determina l’obbligo di una nuova notifica.

L’estensione ad operazioni messe in atto da soggetti intra-UE, per ora attuata soltanto dall’Italia, avendo una potenziale incidenza sulla libera circolazione dei capitali, necessiterà di una rigorosa valutazione in sede di applicazione. Per essere legittime le limitazioni devono infatti essere attuate unicamente per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, diversamente si incorrerebbe in un insanabile contrasto con i principi comunitari.

2.5 Comunicazione alla Consob

Ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, coloro che partecipano in un’emittente azioni quotate, avente l’Italia come Stato membro d’origine, in misura superiore al 3% del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB. Nel caso in cui l’emittente sia una PMI, tale soglia è pari al 5%.

Il Decreto ha previsto che la CONSOB possa, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate sopra, anche una soglia del 5% per società ad azionariato particolarmente diffuso.

È, inoltre, precisato che, fino al 31 dicembre 2020, per i settori agroalimentare e siderurgico le disposizioni appena indicate e quelle contenute negli articoli 15 e 16 del Decreto Liquidità si applicano anche per perseguire l’ulteriore finalità della tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e della produttività nel territorio nazionale.

 

A cura di Avv. Ekaterina Aksenova e Dott.ssa Lucia Piersimoni.

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