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09/04/2019

Il recente caso di Livorno in tema di concessioni demaniali: i principi affermati dall’ordinanza interdittiva

È noto nel nostro settore che – con una recente ordinanza – il Tribunale di Livorno abbia interdetto dai propri pubblici uffici i vertici dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (“AdSP”) per asserite irregolarità nella gestione del demanio marittimo.

Senza esprimere naturalmente alcun giudizio in merito alla fondatezza o meno delle contestazioni sollevate dalla magistratura livornese, riteniamo utile esaminare qui alcuni principi – in tema di con-cessioni portuali – affermati nella predetta ordinanza.

Al fine di poter meglio apprezzare tali principi, tuttavia, occorre in primo luogo riassumere gli asseriti fatti in relazione ai quali è intervenuta l’ordinanza in commento.

In estrema sintesi potremmo dire che – ad avviso del Tribunale di Livorno – l’AdSP avrebbe illegittimamente favorito un operatore, garantendo a quest’ultimo “l’uso stabile ed esclusivo” di un deter-minato compendio demaniale per mezzo di una serie continua di autorizzazioni all’occupazione tem-poranea, rilasciate in mancanza dei necessari presupposti di fatto previsti dalla regolamentazione vigente e quindi – in sostanza – in mancanza di un titolo concessorio ex art. 18 Legge 84/94.

In questo modo, l’AdSP – sempre secondo l’ordinanza – avrebbe consentito al predetto operatore di sottrarsi alla concorrenza con altri soggetti interessati alle stesse aree portuali (non avendo posto a gara una concessione per tali aree) e di beneficiare di illegittime riduzioni del canone demaniale. Il tutto, sostiene il Tribunale di Livorno, a fronte di “ammonimenti” da parte dell’operatore in questione (passivamente recepiti dall’AdSP in base all’ordinanza in commento) per cui – in caso di mancato rilascio delle richieste autorizzazioni all’occupazione temporanea – lo stesso operatore avrebbe cessato la propria attività nel porto di Livorno.

Nel suesposto contesto, vediamo alcuni dei principi – a nostro avviso meritevoli di maggiore attenzione – affermati dal Tribunale di Livorno.

In primo luogo, si ribadisce un principio di cui abbiamo già parlato su queste pagine: per occupare in via stabile ed esclusiva un compendio demaniale, allo scopo di esercitarvi l’attività terminalistica, occorre disporre di tale compendio in base ad una concessione ex art. 18 Legge 84/94.

Non è ammessa, conferma l’ordinanza in commento, alcuna “scorciatoia procedimentale” rispetto allo schema appena delineato.

Qualsiasi violazione di tale schema [1], infatti, determinerebbe “un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nell’avere per anni l’uso stabile ed esclusivo delle aree indicate senza doversi confrontare con la concorrenza di altre imprese” e, in generale, senza sottostare ai pesanti oneri che gravano su un concessionario ex art. 18 Legge 84/94 (non solo in termini di canone demaniale, ma anche di impegni in termini di assetto di mezzi e personale, obblighi manutentivi e di sicurezza, ecc.). Ciò senza dimenticare i possibili profili di rilevanza penale afferenti all’occupazione abusiva di uno spazio demaniale prevista e punita dall’art. 1161 Cod. Nav.

A corollario del principio appena richiamato, l’ordinanza in esame parrebbe chiarire che gli eventuali “ammonimenti” di un operatore circa la possibilità di non svolgere più la propria attività in un determinato porto – nel caso in cui non dovessero venire soddisfatte le proprie richieste – non possono in alcun modo giustificare una condotta contra legem da parte dell’Ente di gestione di tale porto. Ciò neppure qualora effettivamente sussista il rischio di una riduzione dei traffici in caso di abbandono del porto da parte del predetto operatore.

In secondo luogo, dall’ordinanza in esame parrebbe potersi ricavare il principio per cui la realizzazione di importanti investimenti da parte di un’impresa – in relazione ad un determinato compendio – denoterebbe la “volontà di un utilizzo stabile” di tale compendio da parte di detta impresa.

Come evidenzia il Tribunale di Livorno nella motivazione della propria ordinanza, infatti, non avrebbe senso effettuare ingenti investimenti per aree destinate ad un utilizzo soltanto temporaneo (nel caso di specie per tre mesi) e dunque limitato e non certo per il futuro. Al contrario, ingenti investimenti troverebbero la propria giustificazione soltanto nella consapevolezza di poter utilizzare stabilmente (anche in un determinato futuro) il compendio rispetto al quale tali investimenti vengono effettuati.

Torna dunque qui in rilievo il primo principio sopra considerato: l’utilizzo stabile di un determinato compendio, infatti, non può che presupporre un titolo concessorio a monte.

Nel complesso, l’ordinanza considerata parrebbe ribadire innanzitutto il dovere delle Autorità di Sistema Portuale di agire sempre nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pub-blica amministrazione (previsti dall’art. 97 della nostra carta costituzionale), con la massima trasparenza e senza mai ricorrere a “scorciatoie procedimentali” o “schermi fittizi” per porre in essere o giustificare situazioni di carattere sostanzialmente illegittimo.

 

 

 

Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.
Per ulteriori informazioni contattare Simone Gaggero.

 

 

 

[1] Nel caso di Livorno, l’asserita violazione si sarebbe concretizzata – come abbiamo visto – nel rilascio di una serie continua di autorizzazioni all’occupazione temporanea – in mancanza dei necessari presupposti di fatto (vale a dire esigenze appunto temporanee/contingenti) – tale nel suo insieme da “sostituire” in pratica una concessione ex art. 18 Legge 84/94.

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