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02/03/2020
Corporate and Commercial

Il Regolamento (UE) 2019/2088: Nuovi obblighi di informazione per prodotti di investimento assicurativo “Green

In data 9 dicembre 2019 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019, che ha introdotto nuovi doveri di informazione in materia di sostenibilità per gli operatori del settore dei servizi finanziari.

Tra questi, rientrano anche le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi (non a titolo accessorio) che forniscono consulenza in materia di assicurazione riguardo ai prodotti di investimento assicurativo (IBIP) (i “Consulenti Finanziari”), nonché le imprese di assicurazione che realizzano i IBIP (i “Partecipanti ai Mercati Finanziari”).

Il Regolamento non trova applicazione agli intermediari assicurativi in cui, a prescindere dalla forma giuridica, siano impiegate meno di tre persone. Tuttavia, non viene impedito agli Stati membri di applicare le disposizioni del Regolamento anche a tali intermediari.

Obiettivo del Regolamento è rafforzare la tutela dell’investitore finale, migliorando l’informativa a lui destinata, sul presupposto che, per affrontare “le conseguenze catastrofiche e imprevedibili dei cambiamenti climatici, dell’esaurimento delle risorse e altre questioni legate alla sostenibilità”, siano “necessari interventi urgenti per mobilitare capitali non solo mediante politiche pubbliche, ma anche da parte del settore dei servizi finanziari” (considerando 8).

Pertanto, il Regolamento ha stabilito nuovi doveri informativi per i Partecipanti ai Mercati Finanziari e i Consulenti Finanziari in merito a come i rischi di sostenibilità – definito quale qualsiasi “evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento”, c.d. fattori ESG – vengono integrati nei processi di investimento e alla valutazione in tali processi degli effetti negativi sulla sostenibilità.

In particolare, il Regolamento prevede una serie di doveri di informativa, anche precontrattuale, all’investitore finale, che vanno ad integrare quelli già previsti dalla direttiva 2016/97 (“IDD”).
In sintesi, i Partecipanti ai Mercati Finanziari e i Consulenti Finanziari sono tenuti a:

  • pubblicare sul proprio sito web informazioni circa le politiche adottate in merito alla valutazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli investimenti e nelle consulenze in materia di assicurazione (art. 3);
  • includere nelle proprie politiche di remunerazione informazioni in merito alla compatibilità di tali politiche con i rischi di sostenibilità, pubblicando tali informazioni sui propri siti web (art. 5);
  • inserire nell’informativa precontrattuale da consegnare all’investitore finale informazioni in merito a come è stato tenuto in considerazione il rischio di sostenibilità nelle decisioni di investimento e come sono stati valutati i probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari realizzati o su cui è stata fornita la consulenza (art 6);
  • comunicare, per ciascun prodotto finanziario, se ed in che modo tale prodotto ha un effetto negativo sui c.d. “fattori di sostenibilità”, ovverosia su fattori ambientali, sociali, dei lavoratori, il rispetto dei diritti umani e la lotta alla corruzione (art. 7);
  • pubblicare sul proprio sito web nonché nelle comunicazioni periodiche, la descrizione delle caratteristiche sociali o ambientali o dell’obiettivo di investimento sostenibile promosso da ciascun prodotto finanziario, nonché le informazioni sui metodi utilizzati per la valutazione, il monitoraggio e la misurazione di tali caratteristiche (art. 10).

L’art. 15 del Regolamento prevede altresì che gli intermediari assicurativi forniscano le informazioni all’investitore finale conformemente a quanto previsto dall’art. 23 della direttiva IDD (ovverosia quantomeno in un modo chiaro, preciso e comprensibile per l’investitore finale, nonché gratuitamente).

Entro il 30 dicembre 2020 le autorità europee di vigilanza (AEV) – e cioè l’Autorità bancaria europea (ABE), l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) – potranno inoltre elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente il contenuto delle informazioni in materia di sostenibilità.

Le disposizioni del Regolamento saranno direttamente applicabili in tutti gli Stati Membri a partire dal 10 marzo 2021.

 

Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.
Per ulteriori informazioni contattare Anthony Perotto, Guido Foglia, Michele Zucca o Valentina Barba.

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