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31/05/2017
Restructuring e Insolvenza

Il Tribunale può inserire in sede di omologazione clausole modificative della proposta di concordato?

La Cassazione 3 aprile 2017, n. 8632 ha stabilito che il decreto di omologazione può essere reclamato, anche in assenza di opposizioni, in relazione ad addizioni estranee alla proposta introdotte d’imperio dal Tribunale, che non rappresentino semplici formule organizzative della fase di esecuzione del concordato

Il caso
Una società ha presentato una proposta di concordato, con il supporto anche dell’impegno di un terzo ad assumere determinate obbligazioni. La proposta è stata approvata dalla maggioranza dei creditori.
In sede di omologazione è stata proposta opposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate, in seguito rinunciata.
Il Tribunale ha quindi omologato il concordato, prevedendo però tra altre modifiche sostanziali della proposta un impegno a carico del terzo di entità superiore a quella prevista nella proposta, nonché il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura del 25% anziché del 20%.
La società debitrice ed il terzo hanno proposto reclamo alla Corte d’appello, dichiarato inammissibile.

Le questioni
In sede di omologazione, in assenza di opposizioni, il Tribunale esercita un controllo di legittimità della proposta e di regolarità formale della procedura, senza poter compiere alcuna valutazione di merito.
Ai sensi dell’art. 180 l.fall., il decreto con cui il Tribunale omologa il concordato in assenza di opposizioni non è soggetto a gravame.
Si pone quindi il tema se il Tribunale possa introdurre modificazioni nella proposta ai fini dell’omologazione e quale sia il rimedio con il quale possa essere denunciata l’illegittimità del decreto del Tribunale che abbia violato i limiti delle proprie attribuzioni.

La decisione della Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il Tribunale non avesse il potere di introdurre modificazioni sostanziale alla proposta del debitore approvata dai creditori e che non ricorresse invece (come suggerito dalla Corte d’appello) una fattispecie di mero errore materiale del provvedimento suscettibile di correzione da parte del Tribunale.
La Cassazione ha quindi ritenuto che il rimedio esperibile sia il reclamo ex art. 183 l.fall. alla Corte d’appello, stante l’illegittimità del provvedimento del Tribunale: la non impugnabilità prevista dalla legge, in assenza di opposizioni, presuppone infatti che il Tribunale si sia limitato a svolgere il controllo di legittimità e di regolarità della procedura ad esso demandato dalla legge in assenza di opposizioni all’omologazione.
La Corte si discosta da un proprio precedente (sentenza n. 1237/2013) con la quale aveva invece ritenuto che il rimedio avverso il provvedimento illegittimo del Tribunale fosse non il reclamo alla Corte d’appello, escluso dalla legge, quanto piuttosto il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 cost., trattandosi di provvedimento decisorio e definitivo.

Commento
La decisione dalla Cassazione secondo cui il Tribunale non ha il potere di modificare in sede di omologazione la proposta del debitore approvata dalla maggioranza dei creditori non solleva incertezze, posto che non si tratta nella fattispecie di disposizioni inerenti all’esecuzione della proposta che spettano invece al Tribunale ai sensi dell’art. 185 l.fall.
Dalla decisione sembra emergere che le modificazioni introdotte dal Tribunale non fossero rese necessarie per adeguare la proposta a disposizioni inderogabili di legge, che avrebbero diversamente condotto al rigetto dell’omologazione. Solo in questo caso, infatti, si potrebbe discutere se il Tribunale possa rimediare a carenze della proposta del debitore, che ormai non può più essere modificata, ove ciò sia comunque nell’interesse dei creditori e dello stesso debitore.
Anche in questo caso, peraltro, si dovrebbe consentire il rimedio del reclamo, pur in assenza di opposizioni, stante la diversità della proposta omologata rispetto a quella presentata ed approvata.
Quanto al rimedio esperibile del reclamo, è da condividere la decisione là dove esclude si debba invece ricorrere al ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto del Tribunale. Ciò in quanto l’esclusione del reclamo per il caso di omologazione in assenza di opposizioni presuppone che il Tribunale si sia limitato a constatare il raggiungimento delle maggioranze e la regolarità della procedura, ciò che non ricorre in presenza di qualsiasi difformità della proposta omologata rispetto a quella presentata.

 

 

Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.

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