IMMOBILIARE | Decreto Cura Italia: misure adottate e conseguenze nel settore immobiliare
Lo scorso 17 marzo 2020, come noto, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Edizione Straordinaria, n. 70 il Decreto Legge n. 18 (il c.d. “Decreto Cura Italia”).
Tra le misure adottate con il suddetto decreto, l’articolo 103 ha disposto:
- la sospensione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, stabilendo che “ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”.
- la proroga o il differimento per il tempo corrispondente, dei termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo.
Inoltre, “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”, prevedendo così una proroga ex lege della validità dei suindicati atti.
Quali sono le conseguenze concrete? In particolare nel settore immobiliare?
La normativa sopracitata incide, ad esempio, sui termini previsti dalla legge:
- per il consolidamento della segnalazione certificata di inizio attività (la “SCIA”),
- per la validità del permesso di costruire,
- per l’esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo,
- per l’approvazione di un piano attuativo o di una variante allo stesso, etc..
Alcune ipotesi concrete:
- SCIA protocollata il 10 febbraio 2020 relativa alla realizzazione di un intervento edilizio.
Ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della L. 241/1990, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della SCIA, l’Amministrazione può adottare “motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa”.
Per effetto dell’articolo 103 del Decreto Cura Italia, tale termine – originariamente in scadenza l’11 marzo 2020 – scadrà il prossimo 3 maggio. - Compravendita di un immobile di interesse culturale vincolato ai sensi del D.lgs. 42/2004.
Il diritto di prelazione può essere esercitato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento, ovvero nel termine di 180 giorni dalla ricezione di denuncia tardiva.
Orbene, poniamo che la denuncia di trasferimento sia stata trasmessa il 10 febbraio 2020, il termine finale entro il quale il Ministero potrà esercitare il diritto di prelazione – originariamente in scadenza il 10 aprile 2020 – scadrà il 2 giugno 2020. - Permesso di costruire con termine per la conclusione dei lavori in scadenza al 1° febbraio 2020, allo stato, è prorogato fino al 15 giugno 2020.
Va comunque ricordato che l’articolo 15 del DPR 380/2001 stabilisce la possibilità di accordare una proroga ai termini di inizio o di fine lavori del permesso di costruire, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso. - Procedimento preordinato all’approvazione di un piano attuativo, ovvero di una variante allo stesso, ai sensi della L.R. Lombardia n. 12/2005, relativamente al quale il termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei terzi interessati è scaduto il 31 gennaio 2020, il termine di 60 giorni entro il quale la Pubblica Amministrazione deve approvare definitivamente il piano attuativo – originariamente in scadenza il 31 marzo 2020 – scadrà il prossimo 23 maggio 2020.
La norma precisa però che “le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”.
Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Resta altresì inteso che il contenuto di questo elaborato prescinde dalla verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto relativi alla validità e all’efficacia dei titoli edilizi o dei procedimenti urbanistici.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere ai seguenti indirizzi: Dipartimento immobiliare: Luigi Croce, Christian Mocellin, Rosemarie Serrato; Dipartimento amministrativo: Giuliano Berruti, Marco Monaco, Francesca Bonino