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27/02/2020
Corporate and Commercial

Incoterms 2020 ed obblighi assicurativi: CIF e CIP prendono due strade diverse

Il primo gennaio 2020, come noto, è entrata in vigore l’ultima versione delle regole Incoterms (Incoterms 2020) della International Chamber of Commerce.

Le regole Incoterms, lo ricordiamo, costituiscono un set di termini commerciali – elaborati dalla International Chamber of Commerce (ICC) – che definiscono le obbligazioni della parte venditrice e della parte acquirente in un contratto di compravendita (di norma internazionale).

Le regole Incoterms, in particolare, regolano tre aspetti dei rapporti commerciali in parola:

  • gli obblighi delle parti, cioè chi fa cosa tra venditore e compratore (quindi, per esempio, chi è tenuto a stipulare il contratto di trasporto della merce o quello di assicurazione);
  • il passaggio del rischio, vale a dire dove e quando il venditore “consegna” la merce e dunque il momento in cui il rischio di perdita o danneggiamento del bene si trasferisce dal venditore all’acquirente;
  • i costi, ovvero chi paga cosa (ad esempio chi paga il trasporto della merce o le altre spese comunque afferenti all’esecuzione del contratto).

È altresì importante ricordare che cosa le regole in commento invece non disciplinino. In questo senso, evidenziamo in particolare come le regole Incoterms non disciplinino il trasferimento di proprietà della merce compravenduta, che resta regolato dal contratto sottostante.

Per ogni termine commerciale esistono dieci articoli che definiscono le obbligazioni di ciascun contraente. L’articolo n. 5 è quello che riguarda le obbligazioni a livello assicurativo. Proprio relativamente ai profili assicurativi si riscontra una delle principali novità degli Incoterms 2020 rispetto alla precedente edizione del 2010.

CIF Incoterms – CIP Incoterms

Negli Incoterms 2010, infatti, i termini CIF (“Cost, Insurance and Freight”) e CIP (“Carriage and Insurance Paid To”) ponevano a carico del venditore l’obbligo di stipulare, a proprie spese, un’assicurazione sulla merce che fosse conforme quantomeno alla copertura minima offerta dalle Institute Cargo Clauses (C) o clausole simili (in Italia penseremmo alla Clausola Merci II – rischi base). Il venditore, quindi, era tenuto ad ottenere una copertura assicurativa minima.

Negli Incoterms 2020, invece, si registra una distinzione tra i termini CIF e CIP a livello assicurativo.

Oggi il termine CIP (utilizzato per qualsiasi modalità di trasporto) impone infatti al venditore di stipulare, a proprie spese, un’assicurazione conforme non più alla copertura minima delle Institute Cargo Clauses (C), bensì alla copertura all risks delle Institute Cargo Clauses (A) (in Italia equiparabili, in pratica, alla Clausola Merci I – pieno rischio).

Nel termine CIF (utilizzato per i trasporti marittimi), in capo al venditore è rimasto invece il previgente obbligo di ottenere una copertura assicurativa minima.

Gli Incoterms 2020 hanno quindi stabilito diversi livelli di copertura tra i termini CIP e CIF. Questa rappresenta una delle novità più significative dell’attuale versione delle regole Incoterms.

Resta in ogni caso inteso che le parti ben potranno comunque accordarsi per fissare un livello di copertura diverso da quello previsto dal termine scelto e, quindi, per prevedere una copertura più ampia qualora abbiano optato per il termine CIF oppure una copertura più limitata qualora abbiano deciso di utilizzare il termine CIP.

Tanto in base al termine CIF quanto al termine CIP, inoltre, su richiesta ed a spese dell’acquirente, il venditore sarà tenuto ad ottenere una copertura integrativa (se possibile) come quella offerta dalle Institute War Clauses e/o dalle Institute Strikes Clauses o clausole simili (sempre che tali coperture non siano incluse nella polizza già stipulata). Annotiamo infine come l’assicurazione debba coprire – come minimo – il prezzo contrattuale della merce maggiorato del 10%.

Va da sé come la scelta di una copertura più o meno estesa andrà ad incidere sul premio della polizza assicurativa stipulata dal venditore.

 

Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.
Per ulteriori informazioni contattare Anthony Perotto, Guido Foglia, Michele Zucca o Simone Gaggero.

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