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31/05/2017
Restructuring e Insolvenza

La banca risponde del danno causato alla società dagli amministratori per ricorso abusivo al credito?

La Cassazione 20 aprile 2017, n. 9983 conferma un proprio precedente secondo cui la banca può essere ritenuta responsabile per concorso nell’illecito, distinguendo la fattispecie da quella della concessione abusiva di credito

Il caso
La curatela del fallimento di una società ha promosso azione risarcitoria nei confronti degli amministratori e di alcune banche in forza di una responsabilità concorrrente delle stesse nell’illecito ricorso al credito da parte della società, in relazione al danno consistente nell’aggravamento del dissesto.
Il Tribunale di Monza ha dichiarato il difetto di legittimazione della curatela per quanto riguarda l’azione  nei confronti delle banche ed ha comunque rigettato la domanda nel merito nei confronti degli amministratori.
La Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza impugnata, ritenendo che la pretesa nei confronti delle banche non configuri un’azione della massa, spettando invece ai singoli creditori. La Corte ha in particolare rilevato che le banche creditrici non possono assumere contemporaneamente una responsabilità per danni in forza dell’erogazione eseguita a favore della società. 

La questione
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito (Cass. S.U. 28 marzo 2006, n. 7029) che la banca può incorrere in responsabilità per concessione abusiva di credito: il presupposto dell’azione è individuato nel fatto di aver continuato a concedere disponibilità finanziaria all’impresa, nella consapevolezza dello stato di insolvenza, traendo così in inganno i fornitori della stessa i quali, percependone invece un’apparente solvibilità, hanno proseguito nel rapporto commerciale. Secondo la Cassazione, si tratta di un’azione che spetta individualmente ai creditori, e non invece al curatore nell’interesse della massa.
Il ricorso abusivo al credito (art. 218 l.fall.) è invece un illecito penale di cui rispondono gli amministratori per avere continuato ad accedere a fonti di finanziamento, dissimulando lo stato di insolvenza. Il tema è quindi se del corrispondente illecito civilistico possa essere responsabile la banca per concorso con gli amministratori.

La decisione della Corte
La Cassazione dà continuità ad un orientamento inaugurato con la sentenza 1° giugno 2010, n. 13413 e distingue nettamente le due diverse fattispecie della concessione abusiva di credito e del ricorso abusivo al credito: il primo è illecito proprio della banca a danno di singoli creditori, il secondo è invece illecito proprio dell’amministratore a danno della società, del quale la banca può essere chiamata a rispondere a titolo di concorso.
La Cassazione ha quindi riformato le sentenze di merito che avevano rigettato la domanda inquadrandola erroneamente nella prima fattispecie, anziché nella seconda.
Il danno risarcibile viene individuato nell’aggravamento del passivo, che può essere liquidato secondo i criteri ormai ben definiti dalla Cassazione e cioè sulla base di un preciso nesso di causalità ovvero anche secondo criteri equitativi tra cui quello della differenza dei netti patrimoniali trea il momento dell’illecito e quello della dichiarazione di fallimento.

Commento
In forza dell’orientamento che viene così a consolidarsi, si ampliano significativamente le prospettive per la promozione di azioni risarcitorie nei confronti delle banche da parte delle curatele. Come noto, fino alla riforma del 2005, le procedure ricorrevano sistematicamente all’azione revocatoria fallimentare nei confronti delle banche al fine di recuperare attivo a beneficio dei creditori concorsuali. A fronte delle numerose limitazioni oggi vigenti rispetto al tradizionale strumento a loro disposizione, le curatele tendono ad avvalersi invece della responsabilità della capogruppo per abusiva attività di direzione e coordinamento, mentre nei confronti delle banche la Cassazione conferma (anche con la decisione qui segnalata) che l’azione per abusiva concessione di credito spetta ai singoli creditori danneggiati.
La diversa azione per concorso nell’illecito degli amministratori che hanno fatto ricorso abusivamente al credito può invece essere promossa dal curatore, il quale agisce non per conto dei creditori, ma della stessa società fallita e non incontra quindi alcun limite di legittimazione attiva.
La domanda va formulata con precisione nei termini indicati dalla Corte, diversamente incorrendo nella preclusione delle nuove domande, se inizialmente formulata in relazione alla concessione abusiva di credito (così nel caso della sentenza n. 13413/2010). Il fondamento della responsabilità può essere rinvenuto nella condanna in concorso dell’amministratore e del funzionario della banca in sede penale, diversamente spetta al giudice del merito accertare i presupposti di fatto nel caso specifico.

 

 

Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.

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