La cessione dei crediti navali in blocco ex art. 58 TUB e la questione del nuovo creditore ipotecario con riferimento alle iscrizioni nei registri navali
L’articolo 58 del TUB (Testo Unico Bancario) disciplina una particolare forma di cessione riguardante beni e rapporti giuridici in blocco. Nella categoria dei beni e rapporti giuridici rientrano anche tutti i crediti che le banche e gli altri istituti finanziari hanno nei confronti degli armatori e che derivano dai finanziamenti fatti agli stessi armatori per l’acquisto delle navi.
Tale forma di cessione è stata pertanto molto utilizzata ultimamente per consentire alle banche di di-smettere la propria esposizione finanziaria nello shipping. Tale operazione finanziaria si struttura nel seguente modo: la banca cede in blocco tutti i crediti derivanti dai finanziamenti navali solitamente ad un fondo di investimento attraverso un contratto di cessione stipulato per scrittura privata semplice (senza autentica notarile).
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 58 “la banca cessionaria dà notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”.
Nei confronti dei debitori ceduti la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale produce gli effetti indicati nell’articolo 1264 del codice civile (i.e. la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata). Inoltre, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 58, “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”.
Pertanto le garanzie, ivi inclusa l’ipoteca sulla nave, si trasferiscono automaticamente in capo al ces-sionario dei crediti senza bisogno di altre formalità. Non è quindi necessario alcun atto modificativo e/o ricognitivo dell’atto di ipoteca.
Tuttavia è sorta una questione che la normativa parrebbe non aver ancora risolto. L’atto di ipoteca trascritto nel registro navale continua ad indicare il cedente come originario creditore ipotecario. In-fatti l’atto di ipoteca navale può essere modificato solo presentando presso la competente Capitane-ria di Porto un atto pubblico o una scrittura privata autenticata ai sensi dell’articolo 2657 del codice civile (per cui “la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente”).
L’atto di cessione viene, come detto in precedenza, stipulato per scrittura privata semplice e quindi non suscettibile di deposito presso la competente Capitaneria per l’aggiornamento del nuovo creditore ipotecario. Il mancato aggiornamento del cambio di creditore ipotecario nel registro potrebbe creare dei problemi ove la nave venga sequestrata in un porto non italiano.
Di fronte al tribunale che dispone il sequestro verrà presentato l’estratto del registro in cui vi è l’indicazione del creditore ipotecario precedente (il cedente appunto). In tal modo l’effettivo creditore ipotecario non verrebbe tutelato e non verrebbe messo in condizioni di far valere le proprie ragioni di fronte al tribunale sequestrante.
Per le ragioni sopra esposte vi è la necessità di aggiornare la cessione e quindi la modifica del creditore ipotecario anche nel registro navale.
Posto che la normativa parrebbe non chiarire la procedura da seguire a tal fine, le Capitanerie di Porto tendono a fornire pareri e risposte discordanti in merito. Vediamo alcuni esempi.
La Capitaneria di Porto di Napoli (Ufficio Naviglio e Proprietà Navale) parrebbe aver assunto la posizione meno “rigorosa”. Dal momento che l’ipoteca si è già trasferita in capo al nuovo creditore ipotecario senza alcuna formalità o annotazione, per la predetta Autorità Marittima sarebbe sufficiente – per la modifica del creditore ipotecario – il deposito di copia della Gazzetta Ufficiale in cui è stato ripor-tato l’avviso di cessione dei crediti e una nota in doppio originale in cui vengono riportati i dati del de-bitore e creditore, il domicilio eletto del creditore, il titolo, l’importo massimo garantito e gli elementi di individuazione della nave. In questo modo l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta viene ad es-sere considerato una sorta di atto modificativo dell’ipoteca e la modifica che viene effettuata all’ipoteca come una trascrizione.
Sempre partendo dal presupposto che l’ipoteca si sia già trasferita con la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta, la Capitaneria di Palermo – a quanto ci risulta – chiede invece che venga depositata una domanda di annotazione di modifica del creditore ipotecario. La domanda di annotazione richiesta da tale Capitaneria si differenzia dalla nota richiesta dalla Capitaneria di Napoli solo per la struttura formale, trattandosi di domanda diretta alla Capitaneria. Per quanto riguarda il contenuto, i requisiti sono sostanzialmente gli stessi della nota. Vale la pena precisare che la Capitaneria di Palermo parrebbe essersi è pronunciata su tale questione solo verbalmente. Non abbiamo ad oggi evidenza di casi in cui la questione sia stata trattata per iscritto.
La Capitaneria di Porto di Genova parrebbe essere la più “rigorosa”. Essa infatti, pur ammettendo che l’ipoteca si sia trasferita in ogni caso con l’avviso pubblicato in Gazzetta, tende a far notare che per qualsiasi trascrizione sia sempre necessario far riferimento all’articolo 2657 del codice civile, il quale richiede una sentenza, un atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Di conseguenza, la Capitaneria di Genova parrebbe orientata nel senso di ritenere necessario e suffi-ciente che il contratto di cessione venga stipulato per atto pubblico o scrittura privata autentica, de-positato in copia conforme e con la doppia nota che contenga gli elementi sopra descritti. Qualora ciò non fosse possibile, la Capitaneria di Genova, a quanto ci risulta, accetterebbe comunque il deposito di un atto (sempre in forma pubblica o per scrittura privata autenticata) del creditore ipotecario ce-dente il quale riconosca e comunichi l’avvenuta cessione del credito garantito dall’ipoteca.
Nel contesto di “incertezza” che abbiamo descritto, quindi, le procedure da seguire per la modifica del creditore ipotecario potranno essere diverse a seconda della Capitaneria di Porto ove sia iscritta la nave.
Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.
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