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01/02/2015
Diritto dei Trasporti Marittimi, Aerei, Terrestri

La Corte d’Appello del Regno Unito conferma la perdita del diritto all’indennizzo per reclami presentati con l’uso di mezzi fraudolenti

Il caso

Prima di intraprendere un viaggio dalla Lituania alla Spagna, la pompa antincendio della M/n “DC MERWESTONE” non era stata adeguatamente svuotata. Date le temperature estremamente basse, l’acqua di mare rimasta all’interno della pompa era ghiacciata e quindi aumentata di volume, creando delle crepe sul corpo esterno della pompa e distorcendone il relativo filtro, al punto da comprometterne la corretta chiusura.

Mentre la nave era ancora in porto, l’acqua non aveva potuto passare attraverso lo spazio venutosi a creare poiché il ghiaccio aveva formato una barriera. Tuttavia, quando la nave aveva lasciato il porto, una volta che le temperature erano tornate alla normalità, l’acqua di mare divenuta ghiaccio si era sciolta ed era fuoriuscita dalle fessure createsi nella pompa ed attraverso il filtro, inondando la sala macchine e danneggiando il motore principale.

Gli Armatori avevano, pertanto, formulato richiesta di indennizzo ai loro Assicuratori corpo e macchine (H&M) per le perdite subite. La polizza assicurativa includeva le Institute Times Clauses – Hulls 1.10.83 (ITC), che prevedono la copertura dei danni alla nave causati da “perils of the seas” e da “negligenza del Comandante, dell’equipaggio o dei piloti“, nonché le Institute Additional Perils Clauses (IAPC).

L’argomento principale, utilizzato dagli Armatori a sostegno del proprio reclamo, si fondava sul fatto che la causa immediata del danno era stata l’ingresso di acqua di mare nel locale elica di manovra di prua (c.d. bowthruster), e che, pertanto, si trattasse di un danno coperto in quanto riconducibile ad un “peril of the seas”. Nondimeno, gli Armatori avevano sostenuto che il danno ricadesse nella copertura assicurativa prestata della ITCH e dalle IAPC, essendo stato determinato da negligenza dell’equipaggio non imputabile ad una mancanza di dovuta diligenza da parte degli assicurati.

La richiesta era stata respinta dagli Assicuratori sulla base del fatto che, a loro avviso, i) la perdita non era stata causata da un “peril of the seas”, ma piuttosto dalla negligenza dell’equipaggio, che non era stato in grado di drenare la pompa di emergenza e ii) la negligenza dell’equipaggio non poteva considerarsi coperta dalla polizza assicurativa, data la mancanza di dovuta diligenza da parte degli assicurati. Gli stessi, infatti, non avevano messo a disposizione dell’equipaggio procedure adeguate per affrontare le basse temperature e non avevano predisposto un sistema adeguato di manutenzione delle pompe antincendio. Inoltre, gli Assicuratori avevano sostenuto che gli assicurati fossero decaduti dal diritto all’indennizzo avendo presentato un reclamo supportato da un mezzo fraudolento.

In particolare, gli Assicuratori avevano sostenuto che un membro dell’equipaggio, deliberatamente o incautamente, avesse dato una falsa descrizione del sinistro al fine di incrementare le prospettive di successo del reclamo.

La decisione del Tribunale commerciale

Il Tribunale ha ritenuto che la perdita fosse stata effettivamente determinata da un “peril of the seas” e che quindi gli Armatori avessero presentato un reclamo fondato. Infatti, il Tribunale ha ritenuto che l’ingresso dell’acqua di mare potesse essere considerato un evento accidentale ed imprevisto riconducibile ai “perils of the sea” in quanto di natura specificamente marittima.

Con riferimento agli argomenti sostenuti dagli Assicuratori in relazione alla mancanza, da parte degli Assicurati, della dovuta diligenza, il Tribunale ha ritenuto che tale mancanza di dovuta diligenza, nel caso specifico, non sussistesse.

Pertanto il reclamo degli Assicurati risultava in teoria pienamente indennizzabile. Tuttavia, dato che il reclamo era stato presentato con l’impiego di “mezzi fraudolenti”, il Tribunale ha respinto la richiesta di indennizzo degli assicurati, applicando la cd. “regola dei reclami fraudolenti”.

La regola sui reclami fraudolenti prevede che un assicurato che abbia presentato un reclamo fraudolento perda interamente il diritto all’indennizzo, anche con riferimento a quella parte di reclamo eventualmente valida. Con la precedente decisione resa nel caso “The Aegeon“, la regola era già stata estesa ai casi in cui l’assicurato avesse utilizzato alcuni mezzi o dispositivi fraudolenti per migliorare le prospettive di successo di un reclamo comunque valido e fondato. In particolare, secondo la decisione emanata nel caso “The Aegeon“, “un mezzo fraudolento viene utilizzato se l’assicurato ritiene di aver subito il danno reclamato, ma cerca di migliorare o “abbellire” strumentalmente i fatti a supporto del reclamo con l’aiuto di qualche fatto non veritiero“. Quindi un semplice tentativo di ingannare gli Assicuratori risulta sufficiente a determinare la decadenza da un reclamo valido.

Alla luce di quanto sopra, ed in applicazione dei precedenti giurisprudenziali, il Tribunale non ha avuto altra scelta che respingere la domanda di indennizzo avanzata dagli Assicurati. Tuttavia, lo stesso Tribunale ha ritenuto la perdita del diritto all’indennizzo una sanzione, nelle circostanze, sproporzionata.

La decisione della Corte d’Appello

La questione chiave del ricorso in appello ha riguardato l’applicabilità o meno della regola della perdita dell’indennizzo per i reclami fraudolenti ai reclami presentati con l’uso di mezzi o dispositivi fraudolenti.

La Corte d’Appello ha respinto il ricorso degli Assicurati, ritenendo che la norma contro i reclami fraudolenti debba valere anche per i reclami validi presentati con mezzi o dispositivi fraudolenti. Questo poiché l’uso di un dispositivo fraudolento deve ritenersi una sottospecie del più ampio genere del c.d. “reclamo fraudolento”.

Il fondamento di questa decisione è chiaramente il principio della massima buona fede che deve regolare i rapporti tra Assicurato e Assicuratore.

A questo proposito, la Corte d’Appello ha ritenuto che, essendo la dissuasione dalle frodi assicurative un obiettivo legittimo, la regola debba essere sempre applicata, anche qualora la perdita del diritto all’indennizzo appaia una sanzione sproporzionata.

In particolare, la Corte d’Appello ha dichiarato che la dissuasione dalle frodi è di per sé un obiettivo legittimo e, pertanto, il fatto che la perdita del diritto all’indennizzo sia una sanzione molto dura, non significa che sia sproporzionata rispetto al raggiungimento del predetto obiettivo.

Questo caso rappresenta chiaramente una vittoria per gli Assicuratori e pone in evidenza l’attenzione che deve essere prestata dagli Assicurati, al momento di presentare un reclamo, nel fornire un quadro completo e preciso dei fatti posti a supporto della richiesta di indennizzo.

Infatti, la sentenza stabilisce autorevolmente che qualora un Assicurato utilizzi un mezzo fraudolento per incrementare le prospettive di successo di un proprio reclamo (comunque valido), lo stesso Assicurato perda interamente il suo diritto all’indennizzo assicurativo.

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