La Corte di Cassazione ha sancito l’applicabilità dell’IVA alla cessione dei container usati
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n° 1567 del 28 gennaio 2015, ha chiarito che, in Italia, l’IVA si paga anche sulla cessione dei container usati.
Nella fattispecie in esame si trattava di container provenienti da Paesi extra Ue acquistati da una società italiana. Successivamente, questa società rivendeva i container, senza applicare l’IVA, ad un’altra società, sempre sul territorio nazionale. La società cedente aveva, infatti, ritenuto gli importi non imponibili in quanto mancava il requisito di territorialità. Tale impostazione era stata confermata, sia dalla Commissione Tributaria Provinciale, sia da quella Regionale.
Quest’ultima aveva, infatti, sottolineato che “i container trovandosi “allo stato estero” non potevano essere assoggettati al regime di temporanea importazione e pertanto il loro acquisto doveva considerarsi fuori campo IVA, mancando il requisito di territorialità”. Il Giudice Tributario ha anche aggiunto “che la condizione di circolarità “allo stato estero” rendeva fuori campo IVA anche la cessione dei containers a soggetti residenti nello Stato”. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato con ricorso in Cassazione la decisione della CTR.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato tale ricorso affermando che, ai sensi dell’art. 214 TUD, “i container sono vincolati, in linea di principio, al regime di temporanea importazione”. Infatti, in tema di tributi doganali viene previsto “un regime automatico (senza necessità di specifica autorizzazione, ove siano fornite le particolari indicazioni richieste dalle disposizioni in materia) di ammissione temporanea; regime che permette l’utilizzazione nel territorio doganale, in esonero dai dazi all’importazione, delle merci non comunitarie destinate alla riesportazione entro un determinato termine”. Inoltre, ai sensi dell’art. 7-bis DPR 633/1972 “le cessioni dei beni mobili si considerano effettuate nel territorio dello Stato, con conseguente assoggettabilità ad IVA, se hanno per oggetto beni vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso, e, quindi, anche quelle aventi per oggetto i containers sottoposti al regime di temporanea importazione in forza dell’art. 214 TUD”.
Si dovrà pertanto accertare se i beni vincolati al regime agevolativo di temporanea importazione ed esistenti nel territorio dello Stato siano stati immessi definitivamente sul mercato e, quindi, siano venuti meno i requisiti del regime agevolativo.
In tal caso, dovranno essere assoggettate ad IVA sia le operazioni di acquisto, sia quelle di successiva rivendita ai residenti nello Stato.
Questa sentenza ha fatto emergere la differente nozione di territorialità sia ai fini IVA che doganali. Sotto il profilo doganale, infatti, il container viene considerato in regime di extraterritorialità in forza della disciplina speciale prevista in termini di ammissione temporanea, mentre, sotto il profilo IVA, il container presente nel territorio dello Stato si considera bene il cui trasferimento è rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta.