La durata degli obblighi di indennizzo del venditore nei contratti di compravendita di partecipazioni societarie: una questione aperta
Il patto di garanzia e la durata dell’operatività della clausola indennitaria
Il c.d. “patto di garanzia”, elemento pressoché imprescindibile dei contratti di acquisizione di partecipazioni societarie, è tradizionalmente composto di due clausole: le c.d. “dichiarazioni e garanzie” e la clausola indennitaria.
Con la prima clausola, il venditore offre all’acquirente una rappresentazione della consistenza patrimoniale (e di qualsiasi altra caratteristica di cui l’acquirente sia riuscito ad ottenere una dichiarazione da parte del venditore nel corso delle trattative) della società le cui partecipazioni sono scambiate tra le parti e garantisce che tale rappresentazione sia veritiera, corretta e accurata[1].
Poiché oggetto della compravendita regolata nel contratto di acquisizione sono le partecipazioni che si intende trasferire, è fondamentale per l’acquirente che le “dichiarazioni e garanzie” del venditore offrano una raffigurazione quanto più analitica ed approfondita della società di cui diverrà socio una volta perfezionato il trasferimento.
Nel caso in cui una o più delle “dichiarazioni e garanzie” rilasciate dal venditore si dovessero rivelare non veritiere, corrette o inaccurate e per questo determinare una passività, interverrà il meccanismo sanzionatorio regolato nella clausola indennitaria. Al verificarsi di tale passività, il venditore sarà di regola tenuto a corrispondere all’acquirente una somma di denaro tale da tenere lo stesso indenne rispetto alle suddette passività. Questo meccanismo consente di neutralizzare gli effetti negativi sul valore di mercato delle partecipazioni scambiate (e, quindi, ristabilire l’adeguatezza del prezzo concordato per la relativa compravendita), che non si sarebbero altrimenti verificati se le “dichiarazioni e garanzie” non fossero state smentite dal determinato evento.
Tra le varie condizioni cui subordinare l’operatività della clausola indennitaria (tra cui le soglie minime di rilevanza e l’importo massimo indennizzabile), un ruolo di primaria importanza è rappresentato dai limiti temporali di efficacia dell’obbligo di indennizzo del venditore. Nella prassi, la durata dell’efficacia della clausola indennitaria varia tra i 12 e i 24 mesi e si spinge sino a periodi di tempo più lunghi nei casi in cui l’evento idoneo a rappresentare una inesattezza delle dichiarazioni e garanzie difficilmente si verifica in tempi brevi dalla data di efficacia del trasferimento delle partecipazioni (il c.d. “closing”)[2].
La libertà delle parti nel determinare la durata dell’efficacia della clausola indennitaria trova, tuttavia, un limite nella qualificazione giuridica data alle “dichiarazioni e garanzie”. Vediamo come.
Brevi cenni sulla natura giuridica delle “dichiarazioni e garanzie”
Il tema è ampiamente discusso, ma, in estrema sintesi, è possibile ricondurre le interpretazioni circa la natura giuridica delle “dichiarazioni e garanzie” a due filoni principali.
Una prima corrente, cui si è in più di un’occasione ispirata la giurisprudenza italiana, è riconducibile alla qualificazione del patto di garanzia come promessa di qualità ai sensi dell’art. 1497 c.c.: la conseguenza principale di tale qualificazione, ai nostri fini, è l’assoggettamento dell’indennizzo al termine prescrizionale di un anno dalla consegna (nel caso di compravendita di partecipazioni societarie, dal momento dell’efficacia della stessa) previsto dall’art. 1495 c.c. ed espressamente richiamato dall’art. 1497 c.c. Poiché l’art. 2936 c.c. prevede l’inderogabilità delle norme sulla prescrizione, secondo i sostenitori di questa teoria la clausola del patto di garanzia che preveda una durata dell’obbligo indennitario superiore al temine di un anno dal closing dovrebbe essere considerata nulla in quanto contraria alla disciplina legale della prescrizione.
La seconda corrente interpretativa raccoglie invece quelle teorie che assimilano il patto di garanzia alla garanzia in senso tecnico, attribuendogli una funzione assicurativa o, comunque, di allocazione dei rischi. Il meccanismo di funzionamento del patto di garanzia sarebbe quindi svincolato dai concetti di adempimento e risolubilità del contratto ma sarebbe piuttosto fondato sul seguente schema: al verificarsi di un evento che dimostri l’inesattezza delle “dichiarazioni e garanzie”, il venditore sarà tenuto a corrispondere al compratore l’indennizzo pattuito, a prescindere dall’effettiva imputabilità dell’evento in questione al venditore medesimo, con conseguente possibilità di estendere la durata dell’obbligo indennitario oltre il termine di prescrizione dell’art. 1495 c.c.
Conclusioni: recenti posizioni giurisprudenziali
Con la sentenza n. 16963 del 2014, la Corte di Cassazione si è allineata al secondo filone interpretativo sopra descritto, quanto meno in termini di inapplicabilità della disciplina degli artt. 1495 e 1497 c.c. alla compravendita di partecipazioni societarie. Più precisamente, la Suprema Corte si è espressa nel senso di qualificare l’indennizzo del venditore come obbligazione pecuniaria accessoria al contratto di acquisizione, sottoposta alla condizione sospensiva del verificarsi di un qualsiasi evento che possa determinare un’inesattezza delle “dichiarazioni e garanzie” e, conseguentemente, un danno per l’acquirente[3].
Tale qualificazione ha permesso alla Corte di Cassazione di affermare che il termine di prescrizione cui sarebbe soggetto il diritto a fare valere l’indennizzo sia quello ordinario decennale.
Tuttavia, a seguito dell’apertura manifestata dalla sentenza citata, pronunce successive della stessa Corte di Cassazione e della giurisprudenza di merito hanno riaffermato l’applicabilità dell’art. 1497 c.c. (e, di conseguenza, del più breve termine di prescrizione previsto dall’art. 1495 c.c.) ai patti di garanzia contenuti nei contratti di acquisizione di partecipazioni societarie[4].
A fronte di tale incertezza nella giurisprudenza ordinaria, si registra invece nella giurisprudenza arbitrale l’aderenza alla tesi che non considera riconducibile il patto di garanzia alla disciplina codicistica della garanzia nella compravendita e, quindi, non applicabile il termine prescrizionale annuale di cui all’art. 1495 c.c.[5]
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[1] Nella prassi delle negoziazioni dei contratti di acquisizione di partecipazioni societarie, le parti e gli operatori ripongono particolare attenzione negli aggettivi utilizzati per qualificare le dichiarazioni e garanzie (per cui potrebbe leggersi in alcuni contratti che il venditore abbia garantito all’acquirente la veridicità e la correttezza delle proprie dichiarazioni, ma non l’accuratezza o la completezza, e molte altre varianti).
[2] Un esempio tipico è quello delle dichiarazioni e garanzie relative a temi fiscali, giuslavoristici o ambientali.
[3] Si veda in proposito il commento di Tommaso dalla Massara in dalla Massara, La Cassazione su cessione di partecipazioni sociali e prescrizione dell’indennizzo pattuito in caso di sopravvenienza: per una nuova impostazione della questione in termini di obbligazione pecuniaria sottoposta a condizione sospensiva, in Diritto Civile Contemporaneo, anno I, numero III, ottobre/dicembre 2014.
[4] Si vedano, tra le altre, Cass., 6 novembre 2014, n. 23649, in Società, 2015, 232 e Cass., 8 luglio 2015, n. 14255, in Arch. De Jure.
[5] Si vedano, tra le altre, Collegio arb., 22 luglio 1994, in Riv. Arb., 1996, p. 789; Collegio arb. 16 luglio 1998, in Resp. Comunic. Impresa, 2, 1999, p. 241; Collegio arb., 7 aprile 2000, in Contr. Impr., 2000, p. 959; Collegio arb. 26 gennaio 2005; Collegio arb., 14 novembre 2008.