La liquidazione coatta di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca
Il 27 luglio 2017 è stato convertito il decreto legge 25 giugno 2017, n. 99 con il quale sono state stabilite regole speciali per l’avvio e lo svolgimento della procedura, ed è stata prevista la cessione delle aziende e di attività e passività in blocco con l’intervento dello Stato a sostegno dell’operazione. Nctm ha assistito Banca d’Italia, il Ministero dell’Economia ed i Commissari liquidatori nella cessione a Banca Intesa.
La procedura di liquidazione coatta
La liquidazione coatta è stata disposta sul presupposto che le due banche erano state dichiarate in stato di dissesto o a rischio di dissesto dalla BCE e che non sussistevano le condizioni per l’avvio di procedure di risoluzione di cui al D.Lgs. n. 180/2015.
Le particolarità relative alla procedura di liquidazione coatta sono limitate principalmente alla fase di avvio con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha disposto (i) l’apertura della procedura, (ii) l’autorizzazione ai commissari liquidatori alla cessione delle aziende e la continuazione dell’esercizio dell’impresa per il tempo a ciò necessario, (iii) gli interventi dello Stato a sostegno della cessione.
Per quanto riguarda lo svolgimento della procedura, si prevede (i) che l’accertamento del passivo sia limitato ai crediti non ceduti unitamente alle aziende (i quali quindi non sono in alcun modo pregiudicati dalla procedura e saranno realizzati nella continuità dei rapporti con la cessionaria Banca Intesa), ovvero eventualmente retrocessi come previsto dal contratto di cessione, e (ii) che i commissari liquidatori cedano a Società per la Gestione di Attività – SGA S.p.A. i crediti deteriorati e le altre attività non oggetto di cessione unitamente alle aziende.
La cessione delle aziende
L’intera operazione è stata condizionata dall’eccezionale urgenza di disporre la prosecuzione delle attività ordinarie delle banche, nell’imminenza della dichiarazione di dissesto delle stesse. Ciò ha reso necessario che l’individuazione del cessionario avvenisse con una procedura concorrenziale ed aperta, svolta prima dell’entrata in vigore del decreto legge e dell’apertura delle procedure di liquidazione coatta. Il contratto di cessione è stato quindi concluso mediante accettazione della proposta di Banca Intesa da parte dei commissari liquidatori, all’atto del loro insediamento, secondo le previsioni speciali del decreto legge che hanno consentito di procedere immediatamente, in deroga alle previsioni dell’art. 90 TUB.
Con la cessione sono state trasferite a Banca Intesa tutte le passività delle due banche, derivanti da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio delle imprese bancarie, ad eccezione di alcune previste dal decreto legge e dal contratto, che andranno quindi insinuate al passivo delle due procedure: (i) le passività soggette a bail-in ai sensi del D.Lgs. n. 180/2015, (ii) i debiti anche risarcitori o restitutori nei confronti di azionisti e obbligazionisti, derivanti dal collocamento di titoli (in parte, i relativi crediti di investitori persone fisiche o imprenditori individuali, che hanno acquistato i titoli prima del 12 giugno 2014, saranno ammessi all’intervento del fondo interbancario di solidarietà, come previsto dall’art. 6 del decreto legge), (iii) i debiti sorgenti da contenziosi non ancora instaurati alla data di cessione, ma derivanti da fatti anteriori, (iv) le passività per sanzioni.
Per quanto riguarda le attività trasferite, si può rilevare in sintesi che si tratta in genere della attività correnti ed ordinarie, comprensive tra altro di (i) contratti derivati di natura non speculativa, (ii) crediti in bonis, (iii) crediti a rischio per un importo massimo complessivo, con facoltà peraltro di Banca Intesa di retrocederli a certe condizioni, come previsto anche nell’art. 4 del decreto legge, (iv) immobili di proprietà, anche concessi in leasing, (v) contratti di leasing, di utilizzo di carte di credito e servizi POS, (vi) contratti aziendali di locazione, utenza e licenze di software, (vii) contratti di lavoro subordinato. Le attività trasferite non comprendono invece, tra altro, i crediti classificati come deteriorati costituiti da crediti classificati quali sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute.
L’intervento dello Stato a sostegno della cessione
L’operazione di cessione, con trasferimento a Banca Intesa delle passività delle due banche, è stato possibile solo a fronte di diversi interventi di sostegno da parte dello Stato, come previsto dall’art. 6 del decreto legge.
In particolare, l’intervento dello Stato per cassa pari a 4,8 miliardi di euro e la garanzia dello Stato per il finanziamento a copertura dello sbilancio di cessione, per importo tra 5,3 e 6,3 miliardi di euro, assume determinante rilievo per le prospettive di soddisfacimento dei creditori che saranno ammessi al passivo delle due procedure di liquidazione coatta. Infatti, il decreto legge prevede che il relativo credito di rimborso venga soddisfatto subito dopo i crediti prededucibili: pertanto, con ogni probabilità assorbirà qualsiasi attivo potenzialmente distribuibile ai creditori privilegiati ed a maggior ragione ai chirografari.
Le controversie in corso
Gli effetti dell’avvio della liquidazione coatta e della cessione delle aziende sulle cause pendenti sono differenziati:
- le cause che hanno ad oggetto diritti e crediti delle banche, che possono quindi essere proseguite nei confronti di terzi debitori da parte dei commissari liquidatori, sono soggette ad interruzione. L’interruzione dovrebbe operare ex lege analogamente a quanto avviene in sede fallimentare ex 43 l.fall. (vi è un margine di dubbio, posto che la norma non è richiamata né dal TUB né dall’art. 200 l.fall.). L’interruzione dovrebbe quindi operare anche per le cause aventi ad oggetto diritti o crediti trasferiti a Banca Intesa, posto che il presupposto dell’interruzione (l’apertura della procedura) si è verificato anteriormente alla cessione;
- le cause che hanno ad oggetto debiti delle banche, non trasferiti a Banca Intesa con la cessione, sono improcedibili ai sensi dell’art. 83, terzo comma, TUB in quanto si tratta di crediti da insinuare al passivo;
- le cause che hanno invece ad oggetto debiti, trasferiti a Banca Intesa con la cessione, e quindi non oggetto di verifica del passivo, dovrebbero proseguire ai sensi dell’art. 111 c.p.c. tra le parti originarie e quindi delle banche: a seguito del venir meno della legittimazione processuale degli organi statutari delle banche, tuttavia, le cause sono soggette anch’esse ad interruzione.
Bisogna poi ricordare che tutti contenziosi non ancora avviati per fatti anteriori alla cessione sono esclusi dalle passività trasferite a Banca Intesa ed i relativi diritti potranno quindi essere fatti valere unicamente nella verifica del passivo.
Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.com
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