La risoluzione del contratto di costruzione navale in caso di ritardata consegna della nave
Prosegue senza sosta l’attività dei costruttori navali cinesi e proprio in relazione alle tempistiche relative alla costruzione delle navi sono recentemente intervenuti i giudici inglesi con una sentenza sul diritto dei committenti di risolvere il contratto di costruzione in caso di ritardata consegna dell’opera da parte del cantiere.
In particolare, nel caso Zhoushan Jinhaiwan Shipyard v. Golden Exquisite Inc.[1], sono stati esaminati quattro identici contratti di costruzione in relazione ai quali il committente aveva esercitato il proprio diritto di risoluzione a causa dell’eccessivo ritardo nella consegna da parte del cantiere.
I sopra citati contratti di costruzione prevedevano il diritto di risoluzione da parte del committente qualora il cantiere avesse ritardato oltre un certo numero di giorni (270) la consegna della nave. Tuttavia, una clausola del contratto prevedeva altresì che non fossero calcolati nei giorni di ritardo quelli dovuti ad un inadempimento del committente.
Nel caso in esame, era accaduto quanto segue:
– il termine di consegna non era stato rispettato dal cantiere;
– trascorsi 270 giorni dalla data di consegna prevista dal contratto, vale a dire il tempo decorso il quale sorgeva il diritto alla risoluzione, i committenti avevano informato il cantiere della volontà di risolvere il contratto;
– prima della comunicazione del committente circa la volontà di risolvere il contratto, il cantiere non aveva mai contestato di aver accumulato giorni di ritardo per inadempimenti del committente;
– a seguito della domanda di risoluzione, il cantiere sosteneva invece che il ritardo nella consegna fosse derivato da un inadempimento del committente.
Nello specifico, i committenti, a fronte del ritardo nella consegna, chiedevano la risoluzione dei contratti e la restituzione di quanto già versato sul prezzo pattuito, più gli interessi calcolati al tasso concordato per il periodo compreso tra la data di effettivo pagamento e la data di restituzione degli stessi.
In sede arbitrale, gli arbitri ritennero valide le ragioni dei committenti.
Il cantiere ha quindi impugnato il lodo arbitrale dinanzi alla Commercial Court, ribadendo come il ritardo nella consegna delle navi fosse imputabile al committente. Il supervisore dagli stessi incaricato, infatti, aveva rallentato i lavori, ritardando la consegna di documenti ritenuti necessari per proseguire nella costruzione.
In particolare, secondo il cantiere, considerando i giorni di lavoro persi a causa della condotta del supervisore, non era maturato il termine previsto dai contratti (270 giorni) per chiedere la risoluzione e dunque la richiesta dei committenti era illegittima.
Secondo il cantiere, i committenti erano incorsi nella violazione dell’art. IV (“supervision and inspection”) dei contratti di costruzione, ai sensi del quale l’intervento di un supervisore non doveva arrecare pregiudizio al termine contrattualmente previsto per la consegna della nave.
La Commercial Court, tuttavia, ha respinto le argomentazioni del cantiere, affermando che i contratti prevedevano espressamente i casi in cui era consentita una proroga del termine di consegna della nave a causa di un inadempimento dei committenti (ad esempio per l’ipotesi in cui il committente non avesse effettuato i pagamenti dovuti nei tempi previsti) e la fattispecie in esame non rientrava tra tali casi.
A parere della Corte, inoltre, il cantiere, in base al contratto di costruzione, non era tenuto ad aspettare i documenti del supervisore nominato dal committente per procedere con i lavori e pertanto avrebbe potuto e dovuto adempiere alla propria obbligazione nei termini contrattualmente previsti.
Con la sentenza in commento, la Corte ha quindi precisato che solo alcune categorie di ritardi dovuti alla condotta del committente determinano il diritto dei cantieri di eccepire la risoluzione del contratto chiesta nei loro confronti per la ritardata consegna della nave e che tali categorie di ritardo debbono essere interpretate in via restrittiva.
Questa sentenza ci ricorda quanto sia importante prestare la massima attenzione alle clausole dei contratti di costruzione che disciplinano i termini e le condizioni in base ai quali il committente può risolvere il contratto ed il cantiere può eccepire la risoluzione imputando il ritardo al committente stesso.
In ogni caso, alla luce di questa sentenza che limita alle sole ipotesi specificamente previste in contratto il diritto dei cantieri di eccepire la risoluzione, l’orientamento della giurisprudenza appare senza dubbio favorevole ai committenti.
[1] Zhoushan Jinhaiwan Shipyard v. Golden Exquisite Inc.[2014] EWHC 4050 (Comm).