Le differenze nel diritto italiano tra il contratto di trasporto e il contratto di appalto avente ad oggetto l’esecuzione di trasporti
Come vedremo tra poco, le differenze tra la disciplina del trasporto e quella dell’appalto di trasporti non sono poche e di certo non irrilevanti.
In alcuni casi l’applicabilità delle norme del Codice Civile italiano in materia di trasporto è pacifica: si pensi al caso tipico dell’affidamento di una specifica merce a un vettore professionale per la consegna al destinatario finale.
In molti altri casi, è invece richiesta l’esecuzione di una pluralità di trasporti ma al fine di realizzare un’unica operazione (ad es. la sistematica consegna alla clientela di una determinata area geografica dei beni venduti online da una società di commercio elettronico). In queste ipotesi la semplice applicazione della normativa sui trasporti potrebbe risultare contraria all’interesse delle parti.
Proprio per questo motivo la dottrina e la giurisprudenza hanno progressivamente riconosciuto l’autonoma esistenza del contratto di appalto di servizi di trasporto, ossia un contratto di appalto avente ad oggetto prestazioni di trasporto.
In linea generale, il contratto di trasporto regola il rapporto tra un committente e un vettore il quale si obbliga, dietro pagamento di un corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro (art. 1678 e ss. del Codice Civile italiano).
L’appalto è invece il contratto mediante il quale il committente affida l’esecuzione di un’opera o la prestazione di un servizio all’appaltatore (art. 1655 e ss. del Codice Civile italiano). L’appaltatore, sempre dietro pagamento di un corrispettivo in danaro, deve eseguire l’opera commissionata a proprio rischio e avvalendosi della propria organizzazione d’impresa.
Le due tipologie contrattuali, tuttavia, non risultano di agevole distinzione, in ragione del fatto che condividono una serie di elementi, e segnatamente (i) il consistere entrambi in una obbligazione di risultato e (ii) il sostanziarsi in una locatio operis, ossia nell’attività di un soggetto che si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
I criteri che la giurisprudenza considera rilevanti al fine di qualificare un determinato rapporto nell’alveo del contratto di appalto di trasporti piuttosto che in quello di mero trasporto, possono sintetizzarsi come segue:
- la pluralità delle prestazioni, consistenti in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, e non una serie di sporadiche ed episodiche prestazioni di trasporto (Cass., 29 aprile 1981, n. 2620; Trib Genova n. 201/1991);
- la durata considerevole del rapporto sussistente tra appaltatore e committente, nonché la sua continuità, sistematicità ed esclusività (Cass., 29 aprile 1981, n. 2620; Comm. Trib. Centr., 25 marzo 1981, n. 771);
- le modalità di determinazione e corresponsione del corrispettivo (Cass., 11 maggio 1982, n. 2926), che nell’appalto è di regola concordato secondo criteri omogeni fissati in un capitolato o comunque in via generale e in modo unitario per l’intera opera o servizio appaltato (Cass., sez. III, 13 marzo 2009, n. 6160);
- l’allocazione del rischio in capo a colui che si obbliga ad eseguire il servizio (Cass., 29 aprile 1981, n. 2620; Cass., 11 maggio 1982, n. 2926);
- l’esecuzione di prestazioni ulteriori ed aggiuntive, nell’ambito delle quali la prestazione complessiva di un servizio prevale su quella tipica di trasporto, con la conseguenza che il trasferimento non è più l’elemento caratterizzante l’opera oggetto del contratto (Cass., 11 maggio 1982, n. 2926).
Sulla base dei suddetti elementi presuntivi e a prescindere dal contenuto formale del contratto (a partire dal nome dato al contratto), è possibile addivenire alla configurabilità di un contratto di appalto nel servizio di trasporto, anziché di una molteplicità di contratti di trasporto (Cass., sez. III, 14/07/2015, n. 14670).
Anche il Ministero del Lavoro italiano, con Circolare n. 17 del 11 luglio 2012 (che pur non avendo valore vincolante, rappresenta un’autorevole prassi), si è pronunciato sul tema, al fine di far luce sulla questione e dirimere le difficoltà applicative a cui la figura contrattuale in esame ha dato origine.
Più precisamente, il Ministero ha affermato che qualora la prestazione dedotta nel contratto: «è consistita in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, al quale le parti si sono reciprocamente obbligate, anche oltre il tempo strettamente necessario per il trasporto, al fine di rispondere ad una serie di necessità del committente, eventualmente attraverso la predisposizione preventiva – da parte del trasportatore – di una organizzazione idonea, gli ispettori potranno ritenere applicabile la disciplina del contratto di appalto».
Inoltre, la circostanza che il vettore non si sia obbligato per l’adempimento di significative prestazioni accessorie rispetto all’attività di trasporto, non è di per sé sufficiente ad escludere la configurabilità di un contratto di appalto di servizi, laddove sussistano la predeterminazione sistematica dei servizi di trasporto, la pattuizione di un corrispettivo unitario e la predisposizione di un’organizzazione di mezzi propri, finalizzato al raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente (Cass., sez. III, 14/07/2015, n. 14670).
Avendo delimitato i confini tra le due figure contrattuali, vediamo ora la portata del diverso regime applicabile a un semplice trasporto e a un appalto di trasporti.
Tra le misure maggiormente degne di nota in tema di appalto, si segnala l’applicabilità dell’art. 29 Decreto Legislativo italiano 10 settembre 2003, n. 276 (emanato in attuazione della Legge italiana n. 30, del 14 febbraio 2003, c.d. Legge Biagi), ai sensi del quale il committente imprenditore o datore di lavoro e l’appaltatore sono responsabili in solido, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto (c.d. TFR), nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto.
Assumono poi certa rilevanza le misure di tutela in materia di salute e sicurezza dei lavoratori che sono stabilite, per la maggioranza dei contratti di appalto, dal Decreto Legislativo italiano n. 81/2008. Non è questa la sede per addentrarsi nei numerosi adempimenti da espletare ai sensi di tale normativa, bastando ricordare, ad esempio, la necessità di indicazione (a pena di nullità insanabile del contratto) dei costi relativi alla sicurezza del lavoro.
Mutano, poi, i termini di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto: il termine breve annuale di cui all’art. 2951 c.c. si applica esclusivamente ai contratti di trasporto. Nel caso dell’appalto, il pagamento del corrispettivo potrà invece essere richiesto nell’ordinario termine decennale.
Diverso è anche il regime applicabile al recesso.
Più precisamente, nell’appalto, l’art. 1671 del Codice Civile italiano prevede l’attribuzione ex lege al committente di un diritto potestativo di recedere unilateralmente e senza giustificazione dal contratto di appalto, anche laddove fosse iniziata l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio. Quanto sopra, purché il committente tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. Il recesso di cui all’art. 1671 del Codice Civile italiano, prescinde dall’accertamento della gravità e dell’importanza dell’eventuale inadempimento dell’appaltatore, poiché, in tal caso, ci troveremmo nel diverso ambito della risoluzione del contratto ex art. 1453 del Codice Civile italiano (Tribunale di Roma 18 settembre 2001, Cass., sez. II, n. 5237/1983).
Invece, quanto al contratto di trasporto, l’art. 1685 del Codice Civile italiano stabilisce specificamente una serie di diritti del mittente, che potrà sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose ovvero ordinare la consegna ad un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente, salvo l’obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine. Tale contrordine consiste in uno jus variandi che può sostanziarsi in un recesso unilaterale dal contratto oppure.
In conclusione, la nostra raccomandazione al committente proprietario della merce che deve essere trasportata, è quella di prestare molta attenzione al momento della redazione del contratto al fine di disciplinare nel modo più adeguato il rapporto e non avere, successivamente, brutte sorprese.