Le disposizioni del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 in tema di contratti pendenti nel concordato preventivo: integrazioni all’art. 169-bis l.fall.
Con il recente decreto legge, è stata precisata la disciplina della sospensione e scioglimento dei contratti nel concordato, intervenendo su diversi temi che avevano originato dubbi interpretativi. La legge di conversione del decreto non prevede allo stato modifiche a queste disposizioni.
La disciplina integrativa
Il recente decreto legge 27 giugno 2015, n. 83 è intervenuto sull’art. 169-bis l.fall. ed ha dettato una disciplina certa in relazione a questioni emerse nell’applicazione pratica della norma ed ha precisato alcuni ulteriori aspetti.
In particolare, le integrazioni alla disciplina dello scioglimento di contratti pendenti riguardano i seguenti temi:
- l’istanza può essere presentata anche successivamente alla domanda di concordato;
- la controparte contrattuale deve sempre essere convocata per essere sentita in merito alla richiesta di sospensione o scioglimento dei contratti;
- il Tribunale o il Giudice Delegato possono assumere sommarie informazioni al fine della decisione, che va assunta con decreto motivato;
- la sospensione o scioglimento hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo alla controparte del contratto;
- l’indennizzo che va riconosciuto al contraente in bonis non comprende il corrispettivo per le prestazioni eseguite legalmente e conformemente agli accordi, dopo la pubblicazione della domanda di concordato (viene precisato anche che questi crediti beneficiano della prededuzione, a differenza dell’indennizzo che è considerato credito concorsuale).
I temi che restano aperti
Alcune altre questioni di rilievo, che pure si sono imposte all’attenzione degli interpreti ed hanno generato anch’esse significative incertezze applicative, non sono state invece prese in considerazione con il decreto legge:
- i criteri ai quali il Tribunale o il Giudice Delegato devono ispirarsi ai fini della decisione (se cioè debba essere perseguito un bilanciamento degli interessi contrapposti della procedura e del contraente in bonis, oppure vada privilegiata la funzionalità della sospensione o scioglimento alla realizzazione del piano concordatario);
- i criteri da seguire ai fini della determinazione in concreto dell’indennizzo da liquidare alla controparte contrattuale in bonis e la sede in cui eventuali controversie debbano essere risolte;
- l’applicabilità dell’art. 169-bisfall. ai contratti bancari di anticipazione a fonte di cessione o mandato all’incasso di crediti (si tratta come noto della questione più dibattuta, in considerazione della frequentissima presentazione di istanze da parte del debitore concordatario allo scopo di evitare che le banche – creditrici dell’importo dell’anticipazione – possano realizzare il rimborso delle anticipazioni, trattenendo in compensazione gli importi incassati dopo la domanda di concordato, in forza di cessione o di specifico patto generalmente contenuto nelle condizioni contrattuali dell’operazione).
Lo scioglimento del contratto di leasing nel concordato
Il decreto legge n. 83/2015 ha aggiunto un ultimo comma all’art. 169-bis l.fall., al fine di disciplinare specificamente le conseguenze dello scioglimento del contratto di leasing.
Viene introdotta una disciplina ricalcata su quella vigente nel fallimento, prevista dall’art. 72-quater l.fall.: in estrema sintesi, il credito residuo della società di leasing è trattato come credito da finanziamento e la proprietà del bene concesso in leasing è considerata alla stregua di una garanzia di tale credito. La conseguenza è che la società di leasing è tenuta a vendere o a collocare nuovamente sul mercato il bene e ad imputare il ricavato fino a concorrenza al proprio credito in linea capitale: se il ricavato è inferiore, la società di leasing sarà considerata creditrice ai fini del concorso per il residuo, considerato come credito anteriore al concordato, mentre se il ricavato eccede il credito in linea capitale, la società di leasing sarà tenuta a versare alla procedura la differenza.
Non è stato chiarito peraltro un tema di un certo rilievo applicativo e cioè se l’art. 72-quater l.fall. sia applicabile (anche analogicamente o estensivamente) alla risoluzione del contratto di leasing già intervenuta prima del fallimento (oggi anche del concordato), oppure solo come conseguenza dello scioglimento nell’ambito della procedura.
L’entrata in vigore
La nuova disciplina dell’art. 169-bis l.fall. è applicabile alle istanze di sospensione o scioglimento di contratti presentate dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 83/2015, intervenuta con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale in data 27 giugno 2015 e, quindi, anche ai procedimenti di concordato preventivo già pendenti a tale data.
Per ulteriori informazioni: Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.com
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