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18/04/2018

Linee guida per contratti di assicurazione chiari e semplici

I. L’approvazione delle linee guida e la lettera al mercato dell’IVASS

L’IVASS ha portato all’attenzione delle compagnie di assicurazioni l’esigenza di semplificare i testi e la struttura delle polizze.
Raccogliendo la sollecitazione dell’IVASS, l’ANIA, alcune associazioni dei consumatori, le associazioni di categoria degli intermediari e l’AGCM hanno predisposto delle linee guida (le “Linee guida”) relativa alla struttura e al linguaggio dei contratti.

Con lettera al mercato del 14 marzo 2018, (la “Lettera al mercato”), l’IVASS ha invitato le compagnie di assicurazioni a conformarsi alle Linee guida.

Ciò dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti tempistiche:

(i) per i prodotti assicurativi di nuova commercializzazione, a partire dall’1 gennaio 2019;

(ii) per i principali prodotti già in commercio, nel corso del 2019.

Inoltre, secondo la Lettera al mercato, i prodotti rivisti recheranno l’indicazione in copertina che gli stessi sono stati redatti secondo le Linee guida.

Dall’1 gennaio 2019 in avanti (e successivamente ogni tre mesi), le compagnie comunicheranno all’IVASS quali prodotti sono stati rivisti sulla base delle Linee guida (anche al fine di consentire all’autorità di vigilanza di pubblicare tali informazioni sul proprio sito).

II. La portata e il contenuto delle Linee guida

La Lettera al mercato è espressamente indirizzata solamente a (i) le compagnie di assicurazione italiane e (ii) le rappresentanze generali per l’Italia delle compagnie di assicurazione con sede legale in stato terzo. Tuttavia, con successiva comunicazione del 18 aprile 2018, l’IVASS ha sostenuto l’importanza – al fine di tutelare gli assicurati italiani – anche per le imprese comunitarie di conformarsi alle Linee Guida e di darvi attuazione nei tempi e con nei modi indicati nella prima Lettera al mercato, “contribuendo altresì al flusso informativo trimestrale previsto verso l’Istituto medesimo”. Sebbene vi siano indizi che le Linee guida siano state concepite per applicarsi (esclusivamente o comunque in via primaria) a contratti B2C, le stesse non distinguono tra polizze sottoscritte da consumatori e polizze riservate alla clientela business.

Di conseguenza, pare che le Linee guida siano applicabili a tutti i tipi di contratto.


Di seguito un breve sommario di alcuni principi e delle regole fissate dalle Linee guida.

II.1 Profili generali:
  • Viene abbandonata la distinzione tra condizioni generali e condizioni speciali. Il contratto dovrà piuttosto essere articolato in sezioni, ove necessario divise in capitoli.
  • Il formato della polizza può essere cartaceo o elettronico.
  • In merito ai caratteri di particolare rilievo grafico con cui devono essere evidenziate le clausole ex art. 166 c.a.p. (i.e. le clausole che prevedono decadenze, nullità, limitazione della garanzia), vengono individuate le seguenti soluzioni: utilizzo del grassetto o del maiuscoletto, utilizzo di colori diversi, utilizzo di sfondo pieno tono su tono.
  • Dovrebbero essere utilizzate formule semplificate e facilmente comprensibili all’assicurato.
  • Deve esistere corrispondenza tra la rubrica e il contenuto dell’articolo.
  • Si potrebbero introdurre riquadri esplicativi o box di consultazione.
  • In caso di variazione contrattuale, andrebbe emessa una nuova polizza (piuttosto che un’appendice).
II.2 Struttura contrattuale:
  • Andrebbe indicato il nome commerciale del prodotto, il quale non deve creare confusione in merito al reale contenuto del contratto.
  • La copertina della polizza dovrebbe includere la denominazione, il logo e il simbolo dell’impresa e del gruppo di appartenenza, la tipologia contrattuale e il nome commerciale, l’edizione del contratto.
  • La polizza potrebbe includere una pagina di introduzione per anticipare al cliente cosa troverà nel contratto.
  • La polizza deve contenere un indice.
  • Le pagine dovrebbero essere numerate includendo anche il numero complessivo di pagine del contratto (e.g. 3 di 16 o 3/16).
  • La scheda di polizza dovrebbe contenere: i dati del contraente, dell’assicurato e del beneficiario, il nome commerciale del prodotto, l’indicazione delle garanzie base e delle garanzie opzionali, il bene assicurato, il premio dovuto, la franchigia e il massimale.
  • La polizza dovrebbe contenere un glossario o una lista di definizioni (eventualmente anche inserite in un allegato).
  • Gli articoli di polizza che si limitano a richiamare o riproducono meramente norme di legge potrebbero essere contenuti in un allegato alla polizza.
  • L’oggetto della copertura dovrebbe essere trattato in una sezione per ogni garanzia prestata (eventualmente articolata in sottosezioni). Lo stesso dovrà essere descritto in modo chiaro e trasparente (evitando – per quanto possibile – tecnicismi o formule di difficile interpretazione). Le Linee guida propongono poi differente soluzioni in merito alla descrizione dell’oggetto (da valutare anche sulla base della normativa POG, che a breve entrerà in vigore).
  • I criteri per la valutazione del danno e la determinazione dell’indennizzo debbono essere indicate in modo trasparente e univoco.

 

 

 

Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.
Per ulteriori informazioni contattare Anthony Perotto o Matteo 
Marabini.

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