L’Unione Europea ritiene che gli aiuti erogati dalla Francia a SeaFrance (SNFC) siano incompatibili con la normativa sugli aiuti di stato e ne ha stabilito il rimborso
Il 15 Gennaio 2015 la Corte Generale di Giustizia dell’Unione Europea ha statuito che l’aiuto di stato concesso nel 2010 alla compagnia di navigazione SeaFrance è incompatibile con il mercato interno e per tale ragione l’aiuto dovrà essere immediatamente rimborsato. Tale sentenza è stata emessa al termine del procedimento T- 1/12 instaurato tra Francia e Commissione Europea, nel corso del quale la Francia ha tentato di opporsi alla decisione della Commissione, che imponeva il recupero degli aiuti di stato concessi a favore di SeaFrance tramite la Société Nationale des Chemins de fer Français (‘SNCF’).
SeaFrance, società per azioni francese indirettamnete controllata al 100% da SNCF, ente pubblico francese, operava servizi di trasporto passeggeri e merci tra i porti di Calais e Dover. Dal 2008 la società di navigazione ha dovuto far fronte a varie difficoltà economiche, attenuate dall’aiuto di stato concessole, approvato dalla Commissione il 18 Agosto 2010.[1] Ad oggi la società si trova in stato di liquidazione.
Il 18 Febbraio 2011 la Francia ha notificato alla Commissione un nuovo pacchetto di aiuti finalizzati alla ristrutturazione della SeaFrance. Il piano di ristrutturazione, predisposto al fine di una ricapitalizzazione della società di navigazione, doveva essere finanziato principalmente da aiuti di stato per un importo di Euro 223.000.000. Successivamente il piano di ristrutturazione è stato ridotto ad Euro 166.000.000 e ad esso si sono aggiunti due prestiti concessi da SNCF. Il primo prestito era finalizzato alla ristrutturazione aziendale, il secondo doveva servire ad estinguere un debito gravante su una nave della flotta.
Con la decisione del 24 Ottobre 2011, la Commissione Europea ha statuito che l’aiuto concesso nel 2010 e il piano di ristrutturazione del 2011 costituivano aiuti di stato ai sensi dell’art 107 (1) TFEU, e pertanto risultavano incompatibili con il mercato interno. La Commissione ha ordinato alla Francia di recuperare immediatamente gli aiuti concessi a favore di SeaFrance.
Nel Gennaio 2012 la Francia ha impugnato la decisione emendata dalla Commissione dinanzi al Tribunale di Primo grado dell’Unione. Il 15 Gennaio 2015 il Tribunale adito ha respinto il ricorso proposto dalla Francia, confermando la decisione della Commissione.
A sostegno della propria decisione, il Tribunale ha respinto la tesi sostenuta dallo Stato francese ossia che l’aiuto concesso nel 2010 e i due prestiti del 2011 avrebbero dovuto essere valutati in base al criterio dell’investitore privato, e non considerati come un unico pacchetto di aiuti. Il Tribunale ha in primo luogo osservato che i due prestiti sono coincisi con la ricapitalizzazione e che queste tre misure sono state definite con lo stesso piano di ristrutturazione presentato alla Commissione sei mesi dopo l’attuazione dell’aiuto. In secondo luogo, il Tribunale ha affermato che la società di navigazione versava in difficoltà economiche sia al momento della concessione dell’aiuto sia al momento in cui SNCF ha pianificato i due prestiti. In terzo luogo, le tre misure erano finalizzate al medesimo scopo: finanziare la ristrutturazione di SeaFrance. Sulla base di quanto sopra, il Tribunale ha statuito che la Commissione avesse formulato una giusta considerazione nel ritenere che le tre misure, in base alla tempistica, allo scopo comune e alle circostanze del caso concreto fossero tra loro inseparabili, se considerate nella prospettiva del criterio dell’investitore privato.
In merito all’applicazione, nel caso di specie, del criterio dell’investitore privato, il Tribunale ha considerato il fatto che la Commissione abbia correttamente concluso che un investitore privato operante in un’economia di mercato non avrebbe mai corso il rischio di attuare le misure economiche adottate da SNCF in favore di SeaFrance.
Il Tribunale ha ritenuto che la Commissione abbia valutato correttamente la compatibilità dell’aiuto finalizzato alla ristrutturazione di SeaFrance con il mercato interno. A questo proposito, il Tribunale ha stabilito che il beneficiario dell’aiuto dovrebbe apportare esso stesso un reale contributo, pari almeno al 50% della sua necessità finanziaria. Il contributo apportato da SeaFrance ai costi di ristrutturazione è risultato al di sotto della soglia del 5%. Pertanto l’aiuto non poteva essere considerato compatibile con la normativa che disciplina il mercato interno.
La Francia ha due mesi di tempo per decidere se fare appello o meno dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
La sentenza che ci occupa dovrebbe mettere in guardia le autorità italiane che si stanno occupando della ristrutturazione del debito della compagnia di navigazione Tirrenia. Le autorità italiane dovrebbero essere consapevoli del fatto che la forma e il quantum del piano di ristrutturazione della compagnia di navigazione saranno analizzati nei dettagli sia dalla Commissione sia dai Tribunale europei, che si stanno dimostrando sempre più severi nel valutare gli aiuti concessi alle compagnie di navigazione in termini di compatibilità o meno con la normativa sugli aiuti di stato.
[1] Decisione della Commissione C (2010) 5837, 18 Agosto 2010, relativa agli aiuti di stato N 309/2010 – France.