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21/07/2016
Corporate and Commercial

MISE: approvate le specifiche tecniche per il modello informatico di atto costitutivo e di statuto per le start-up innovative costituite secondo il tipo s.r.l.

Dal 20 luglio 2016, la costituzione di start-up innovative nel tipo di s.r.l. attraverso la sottoscrizione di un documento informatico con firma digitale (e conseguente esclusione del ricorso obbligatorio a un notaio) è diventata realtà.

Con decreto direttoriale dell’1 luglio 2016 (le cui disposizioni sono entrate in vigore il 20 luglio scorso), il Ministero dello Sviluppo Economico (“MISE”) ha infatti approvato le specifiche tecniche per il modello informatico di atto costitutivo e di statuto relativi alle start-up costituite secondo il tipo della società a responsabilità limitata.

  1. Introduzione – la normativa in materia di s.r.l. start-up innovative

La costituzione on line delle start-up innovative di tipo società a responsabilità limitata senza l’intervento di un notaio rappresenta, ora, una novità concreta.

Con decreto direttoriale del 1 luglio 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico (“MISE”) ha infatti approvato le specifiche tecniche per la struttura del modello informatico di atto costitutivo e di statuto delle s.r.l. start-up innovative, segnando un passo ulteriore nel processo di promozione normativa delle imprese innovative avviato con il Decreto Legge n. 179 del 2012 il quale aveva introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, l’istituto della start-up innovativa.

Lo sviluppo della normativa concernente le start-up innovative era proseguito con il Decreto Legge n. 3 del 2015; l’articolo 4, comma 10-bis, di tale Decreto Legge aveva infatti – da un lato – abolito l’obbligo di intervento notarile per la stipula (e successive modifiche) dell’atto costitutivo relativo a start-up innovative di tipo s.r.l. e – dall’altro – aveva introdotto la possibilità, quale scelta alternativa, di stipulare detti atti (anziché mediante atto pubblico) tramite un documento elettronico sottoscritto con firma digitale secondo le modalità previste agli articoli 20 e ss. del codice dell’amministrazione digitale (“CAD”) sulla base di un modello uniforme di atto costitutivo e statuto sociale la cui elaborazione era stata devoluta al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il Ministro, con decreto del 17 febbraio 2016 (“Decreto Ministeriale”), aveva redatto il modello uniforme di atto costitutivo e statuto sociale delle start-up innovative costituite secondo il tipo sociale s.r.l. richiamato dal predetto articolo 4, comma 10-bis del D.L. 3/2015, delegando tuttavia al MISE l’emanazione di un ulteriore decreto con il quale approvare le specifiche tecniche per la compilazione informatica, stipula e deposito dell’atto costitutivo e del relativo statuto.

In adesione alla delega ministeriale, il 1 luglio 2016 il MISE ha quindi emanato il decreto direttoriale (“Decreto Direttoriale”), entrato in vigore il 20 luglio 2016, con il quale ha disciplinato le predette specifiche tecniche cui devono conformarsi tutti i programmi software che potranno essere utilizzati ai fini del processo di costituzione semplificata di start-up innovative di tipo s.r.l.

Contemporaneamente al Decreto Direttoriale, il MISE ha inoltre emanato la circolare n. 3691/C tramite la quale fornisce alle Camere di Commercio istruzioni specifiche e chiarimenti sulla nuova procedura di compilazione, stipula e deposito degli atti costitutivi e relativi statuti sociali di s.r.l. start-up innovative([1]).

  1. Procedura di costituzione semplificata: perimetro di applicabilità

In estrema sintesi, costituiscono start-up innovative ai sensi dell’articolo 25 del Decreto Legge 179/2012 (e possono, quindi, beneficiare dei relativi vantaggi in materia di capitalizzazione, corporate governance, incentivi fiscali, accesso al credito bancario etc.) le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, residenti in Italia o in altro Paese membro dell’UE purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia le quali abbiano per oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e che soddisfino gli ulteriori requisiti minimi previsti dal Decreto Legge 179/2012 (ad es., in termini di composizione della compagine societaria, modalità di costituzione, ammontare del fatturato, percentuale dei costi di produzione dedicati all’attività di ricerca e sviluppo, impiego di personale altamente specializzato in attività di ricerca e scientifiche, titolarità di diritti concernenti privative industriali etc.).

Nonostante la definizione di start-up innovativa di cui all’articolo 25 del Decreto Legge 179/2012 faccia riferimento, in termini di forma societaria, a tutte le società di capitali (anche costituite in forma cooperativa) il Decreto Ministeriale aveva dato netta priorità all’elaborazione di un modello standard di atto costitutivo e relativo statuto sociale con riferimento alle sole start-up innovative di tipo s.r.l. non semplificata, in ragione della loro rilevanza numerica (esse rappresentano, infatti, a oggi, circa l’80% delle start-up iscritte nella relativa sezione speciale delle camere di commercio), oltre che del regime particolarmente favorevole che il D.L. 179/2012 riserva solamente a tale tipologia di start-up (tra cui, la disciplina relativa alle diverse categorie di quote, la possibilità̀ di effettuare operazioni sulle proprie quote, la possibilità̀ di emettere strumenti finanziari partecipativi, la possibilità di fare ricorso al c.d. equity crowdfunding).

  1. Procedura di costituzione semplificata: adempimenti e formalità

Il Decreto Direttoriale del 1 luglio scorso fissa una normativa di dettaglio con riferimento alla procedura e alle incombenze necessarie alla costituzione di una s.r.l. start-up innovativa in forma elettronica con firma digitale, precisando, in particolare, le modalità di redazione degli atti costitutivi e degli statuti, la registrazione dell’atto, l’iscrizione provvisoria nella sezione ordinaria del registro delle imprese, l’iscrizione nella sezione speciale e le verifiche in materia di antiriciclaggio.

3.1        Modello di atto costitutivo e statuto sociale

L’atto costitutivo e lo statuto delle start-up innovative di tipo s.r.l. devono essere redatti conformemente al modello uniforme allegato al Decreto Ministeriale del 17 febbraio 2016, in forma elettronica e firmati digitalmente a norma dell’articolo 24 del CAD da ciascuno dei sottoscrittori, nel caso di società pluripersonale([2]), o dall’unico sottoscrittore, in caso di società unipersonale, avvalendosi dell’apposita piattaforma startup.registroimprese.it (di seguito, la “piattaforma”).

In particolare, la piattaforma mette a disposizione dell’utente un modello di atto costitutivo e di statuto sociale piuttosto articolati e complessi che devono essere compilati con la dovuta cura e competenze; tali modelli prevedono, infatti, una serie di riquadri a ciascuno dei quali corrisponde una diversa clausola statutaria, talune delle quali di natura obbligatoria, altre di natura facoltativa e che contemplano diverse opzioni selezionabili.

A tal proposito, si pensi che il modello di statuto fornito dal Decreto Ministeriale prevede una serie di clausole opzionabili dall’utente al fine di disciplinare aspetti, anche piuttosto complessi, concernenti la vita della società, quali a titolo esemplificativo: la possibilità di fare ricorso a titoli di debito e strumenti finanziari partecipativi, la possibilità di prevedere l’attribuzione di quote con diritti particolari, limiti relativi alla partecipazione delle quote in caso di società a partecipazione plurisoggettiva (ad es. diritto di prelazione, clausole di gradimento, divieto di cessione di partecipazioni, diritti di seguito c.d. “tag-along” e diritti di trascinamento c.d. “drag-along” etc.), ipotesi volontarie di esercizio del diritto di recesso da parte del socio etc.

3.2        Adempimenti relativi alla registrazione dell’atto

Per quanto riguarda gli adempimenti di natura fiscale connessi al processo di costituzione delle s.r.l. start-up innovative, poiché non è ancora possibile effettuare l’autoliquidazione delle imposte connesse degli atti, affinché si possa procedere all’iscrizione della società nel registro delle imprese, l’atto andrà prima registrato fiscalmente, avvalendosi della funzionalità̀ “registrazione” presente nella piattaforma stessa.

La piattaforma provvederà, quindi, alla trasmissione al competente ufficio dell’agenzia delle entrate, mediante posta elettronica certificata, dell’atto costitutivo e del relativo statuto sottoscritti nei termini che precedono, nonché degli eventuali documenti a corredo e della ricevuta di pagamento rilasciata al momento della registrazione dell’atto, nei termini sopra indicati.

Successivamente, l’ufficio dell’agenzia delle entrate trasmetterà, a sua volta, all’utente gli estremi di registrazione.

Effettuata la registrazione, l’atto costitutivo e lo statuto, provvisti degli estremi di registrazione saranno trasmessi, tramite una pratica di comunicazione unica, all’ufficio del registro delle imprese competente per territorio.

3.3        Iscrizione provvisoria nella sezione ordinaria del registro imprese e iscrizione nella sezione speciale

Ai sensi della normativa, contestualmente alla domanda di iscrizione nel registro imprese, l’utente deve presentare istanza di iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle start-up innovative.

A tal proposito, occorre tuttavia tenere presente che l’avvio del procedimento di iscrizione alla sezione speciale è subordinato alla preventiva iscrizione provvisoria della società nella sezione ordinaria del competente registro delle imprese.

Una volta ricevuta la domanda di iscrizione nei termini brevemente illustrati al paragrafo 3.2, l’ufficio del registro delle imprese provvederà automaticamente a protocollare la pratica e ad avviare le verifiche previste a tal fine dall’articolo 2, comma 2, del Decreto Ministeriale, che includono, tra le altre, le verifiche aventi ad oggetto:

  • la conformità dell’atto costitutivo e dello statuto sociale ai modelli normativi;
  • l’avvenuta sottoscrizione con firma digitale di tutti i sottoscrittori entro il termine fissato;
  • la sussistenza dei requisiti ai fini dell’applicabilità della normativa sulle start-up;
  • la capacità giuridica dei sottoscrittori;
  • il rispetto delle disposizioni normative a tutela di contraenti ciechi, ipovedenti, sordi e sordomuti o stranieri che non siano a conoscenza della lingua italiana;
  • il rispetto del disposto di cui all’articolo 2343 del codice civile in materia di sottoscrizione del capitale sociale mediante conferimenti in natura;
  • le verifiche amministrative previste dall’articolo 11 della direttiva 101/2009/CE (in materia di garanzie richieste a tutela degli interessi dei soci e di soggetti terzi);
  • l’adempimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio.

A tale ultimo proposito, è interessante notare come il Decreto Direttoriale attribuisca, per la prima volta alla responsabilità dei competenti uffici del registro delle imprese un ambito di verifica (i.e. quello in materia di antiriciclaggio ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2007) fino ad ora sottratto alla competenza di tali uffici.

Nel caso in cui le predette verifiche diano esito positivo, l’ufficio del registro imprese procede, entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito della domanda di iscrizione, ad iscrivere la società nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con la dicitura aggiuntiva “start-up costituita a norma dell’articolo 4 comma 10 bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale”.

Al momento dell’iscrizione definitiva in sezione speciale, l’ufficio provvederà quindi a eliminare la dicitura “iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale”.

Viceversa, nell’ipotesi in cui siano riscontrate irregolarità̀ formali, l’ufficio è tenuto a sospendere il procedimento di iscrizione, assegnando a tutti i sottoscrittori, tramite posta elettronica certificata, un termine congruo non superiore a 15 giorni per regolarizzare la pratica.

In caso di mancata regolarizzazione entro i termini indicati, il conservatore dell’ufficio del registro delle imprese, con propria determinazione motivata, rifiuta l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

I sottoscrittori potranno ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvederà con decreto ai sensi dell’articolo 2189 del codice civile.

Una volta disposta l’iscrizione della società, in via provvisoria, nella sezione ordinaria del registro delle imprese e subordinatamente all’esito positivo delle ulteriori verifiche concernenti lo status di start-up innovativa, l’ufficio procederà ad iscrivere in via automatica la società nella sezione speciale del registro delle imprese dedicato alle “start-up innovative” secondo le modalità ordinarie previste dall’articolo 25 del decreto legge 179 del 2012([3]).

A tal proposito, si consideri che l’eventuale mancata iscrizione della società nella sezione speciale comporta automaticamente il rifiuto dell’iscrizione anche nella sezione ordinaria del registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2189 del codice civile, e quindi l’integrale cancellazione della società dal registro delle imprese.

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Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.

 

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[1] Per chiarezza, occorre ricordare che la costituzione di una s.r.l. start-up innovativa in forma elettronica con firma digitale introdotta dall’articolo 4, comma 10-bis del D.L. 3/2015 rappresenta un procedimento alternativo a quello, classico, per atto pubblico, il quale continua in ogni caso a rimanere in vigore e resta disciplinato dal codice civile, dalla legge notarile e dalle altre norme di sistema.

[2] Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del Decreto Ministeriale, in caso di atto plurilaterale, il procedimento di sottoscrizione deve completarsi entro 10 giorni dal momento dell’apposizione della prima sottoscrizione.

 

[3] La start-up innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni: a) data e luogo di costituzione; b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; c) oggetto sociale; d) breve descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca e sviluppo; e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità; f) elenco delle società partecipate; g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili; h) indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca; i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.)

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