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05/08/2020

Nessun contributo senza interventi regolatori concreti: il TAR Piemonte si pronuncia sul pagamento del contributo di funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti nel settore aviation

Torniamo ancora una volta sul tema del pagamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità italiana di Regolazione dei Trasporti (“ART”), esaminando – questa volta – l’ambito aviation.

Con delibera n. 141/2018 del 19 dicembre 2018, l’ART aveva disposto in ordine alla “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2019″, individuando tra i soggetti tenuti alla contribuzione in proprio favore anche quelli esercenti: “g) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci“. Successivamente, con nuova determina (la n. 21/2019 del 26 febbraio 2019), il Segretario generale dell’ART aveva definito le modalità operative per il versamento del contributo in questione, prevedendo, tra l’altro, il termine del 30 aprile 2019 per il relativo versamento.

Entrambe le predette determine sono state oggetto di contestazione da parte di una nota compagnia aerea degli Emirati Arabi Uniti, che ha impugnato gli atti negando, principalmente, l’individuazione della ricorrente stessa quale soggetto tenuto al pagamento del contributo in questione.

Al fine di meglio comprendere la vicenda, occorre, tuttavia, una doverosa premessa.

Come già annotato in precedenti articoli della nostra newsletter, l’istituzione dell’ART si deve all’art. 37, I comma, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., che ha assegnato a tale Autorità – nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture ed ai servizi accessori – specifiche competenze e corrispondenti poteri.

Per garantire il funzionamento dell’ART, inoltre, il comma 6, lett. b, del medesimo articolo 37 cit. ha previsto “un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all’uno per mille del fatturato derivante dall’esercizio delle attività svolte percepito nell’ultimo esercizio”. In tempi recenti, come già evidenziato in precedenti numeri della nostra newsletter [1], il TAR Piemonte si è pronunciato più volte in merito all’ambito delle competenze regolatorie dell’ART e, più precisamente, in merito all’obbligo di pagamento di tale contributo per il suo funzionamento (vedasi sentenza n. 55 del 22 gennaio 2020 in tema di imprese terministiche portuali; sentenza n. 115 del 10 febbraio 2020 in tema di compagnie crocieristiche; sentenza n. 1127 dell’11 novembre 2019 in tema di trasporto marittimo di passeggeri e merci).

La pronuncia qui in esame è, a sua volta, confermativa dell’orientamento giurisprudenziale in merito alla soggettività passiva dei vettori aerei. Secondo il ricorrente, il comma 6 dell’articolo 37 cit. stabilisce che devono ritenersi assoggettati al versamento del contributo ART soltanto gli operatori economici operanti nel settore del trasporto “per i quali l’Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge“; al contrario, nel settore del trasporto aereo, l’ART non avrebbe effettuato alcun intervento regolatorio, trattandosi di un mercato che opera in regime di libera concorrenza.

In punto di potere impositivo dell’ART, si è in passato pronunciata anche la Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 69/2017: in tale occasione, il giudice delle leggi aveva già precisato, inter alia, che il novero dei soggetti obbligati al pagamento del contributo non sarebbe individuato dal mero riferimento a un’ampia, quanto indefinita, nozione di mercato dei trasporti ma, al contrario, dovrebbe includere solo coloro che svolgono attività nei confronti delle quali l’ART ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali (in altri termini, il contributo sarebbe dovuto soltanto a seguito del concreto esercizio, da parte dell’ART, dei propri poteri regolatori, non essendo sufficiente – per legittimare la richiesta di pagamento del contributo – il solo fatto che l’Autorità in parola abbia, sulla carta, la possibilità di esercitare il proprio potere regolatorio in un determinato settore).

Nel caso di specie, il TAR Piemonte ha quindi avuto occasione di ribadire il summenzionato principio, precisando che la difesa dell’ART riproponeva una lettura della norma già sconfessata dalla Corte Costituzionale e dalla conseguente giurisprudenza del TAR stesso, secondo cui la mera appartenenza al settore dei trasporti non giustifica l’applicazione del contributo.

Anche il richiamo operato dall’ART alla direttiva 2009/12/CE (“Diritti Aeroportuali”) è stato parimenti sconfessato: “è infatti vero che l’art. 11 della direttiva 2009/12/CE stabilisce espressamente che gli Stati nazionali possono prevedere un meccanismo di finanziamento dell’Autorità preposta alla gestione dei diritti aeroportuali con l’imposizione di diritti a carico degli utenti dell’aeroporto – ha affermato il TAR – ma è altrettanto vero che, di tale meccanismo, lo Stato italiano non si è avvalso”.

Pertanto, in definitiva, il Collegio del TAR ha ritenuto che il mercato del trasporto aereo “non risulti, allo stato, destinatario di attività dell’ART che giustifichino l’imposizione di un contributo in percentuale sul fatturato e, contemporaneamente, [che] manchi una disposizione di legge nazionale che preveda anche solo l’imposizione di diritti in relazione a specifiche prestazioni rese nell’ambito della regolazione dei diritti aeroportuali”.

Il ricorso della compagnia aerea è stato quindi accolto e le determine dell’Autorità sono state annullate nella parte in cui prevedevano l’imposizione di un contributo a carico dei soggetti che esercitano “servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci” (art. 1 comma 1 lett. g)”, soggetti che non devono quindi essere considerati destinatari di tale contributo.

Il contenzioso è attualmente al vaglio del Consiglio di Stato, che però si è già più volte pronunciato in senso conforme per ciò che concerne la non assoggettabilità dei vettori aerei al contributo per il funzionamento dell’ART [2].

 

Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento.

 

 

[1] Da ultimo, “Date a Cesare quel che è di Cesare”: le ultime pronunce del TAR Piemonte sul contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, Shipping & Transport Bulletin febbraio – marzo 2020.
[2] Ex multis, Consiglio di Stato (Sezione Sesta), Sent. n. 7374/2019 pubblicata il 28 ottobre 2019, Sent. n. 7371/2019 pubblicata il 28 ottobre 2019, Sent. n. 7373/2019 pubblicata il 28 ottobre 2019, Sent. n. 7372/2019 pubblicata il 28 ottobre 2019, Sent. n. 7375/2019 pubblicata il 28 ottobre 2019, Sent. n. 7376/2019 pubblicata il 28 ottobre 2019, Sent. n. 7697/2019 pubblicata il 11 novembre 2019; Sent. n. 7698/2019 pubblicata il 11 novembre 2019; Sent. n. 7778/2019 pubblicata il 13 novembre 2019, Sent. n. 7779/2019 pubblicata il 13 novembre 2019, Sent. n. 7785/2019 pubblicata il 13 novembre 2019, Sent. n. 7781/2019 pubblicata il 13 novembre 2019, Sent. n. 7784/2019 pubblicata il 13 novembre 2019, Sent. n. 7786/2019 pubblicata il 13 novembre 2019, Sent. n. 7783/2019 pubblicata il 13 novembre 2019, Sent. n. 7782/2019 pubblicata il 13 novembre 2019, Sent. n. 7777/2019 pubblicata il 13 novembre 2019, Sent. n. 7780/2019 pubblicata il 13 novembre 2019, Sent. n. 7787/2019 pubblicata il 13 novembre 2019, Sent. n. 7914/2019 pubblicata il 20 novembre 2019, Sent. n. 8699/2019 del 23 dicembre 2019 e Sent. 8697/2019 del 23 dicembre 2019.

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