Recenti sentenze italiane in materia di trasporto marittimo e terrestre
Quando una clausola arbitrale contenuta all’interno di un charter party può ritenersi validamente incorporata in una polizza di carico?
Il Tribunale di Ravenna[1] si è recentemente occupato di una questione di grande rilevanza pratica per gli operatori del trasporto. La domanda è una delle più dibattute e cioè se la clausola arbitrale contenuta all’interno di un charter party possa ritenersi validamente incorporata in una polizza di carico.
La giurisprudenza italiana parrebbe essersi orientata nel senso di ritenere valida l’incorporazione in parola ogniqualvolta la polizza di carico operi un rinvio perfetto (“per relationem perfectam”) ad una valida clausola arbitrale contenuta nel relativo charter party (cfr. Cass. n. 6787/92; Cass. n. 3029/2002).
Nel caso di specie, tra le parti era stato stipulato un charter party recante una clausola compromissoria secondo cui qualsiasi controversia nascente dal rapporto avrebbe dovuto essere portata dinanzi ad un collegio arbitrale. Detta previsione era inoltre richiamata nelle clausole aggiuntive del charter party, ove veniva altresì precisata l’applicabilità della legge inglese, nonché le modalità di nomina degli arbitri.
Per quanto qui interessa, ciò che occorre ancora sottolineare è che il suddetto charter party era espressamente richiamato nel frontespizio delle polizze di carico in forza delle quali parte attrice aveva agito in giudizio e che sul retro di tali polizze era altresì previsto che tutti i termini del charter party, ivi incluse la clausola di arbitrato e di risoluzione delle controversie, dovessero intendersi come richiamati.
Il Tribunale ha quindi confermato l’orientamento poc’anzi richiamato, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione e riconoscendo la competenza del collegio arbitrale, in considerazione della “relatio perfecta” tra polizze di carico e charter party che consentiva di ritenere la clausola arbitrale di cui al charter party validamente incorporata nelle polizze di carico.
A chi spetta l’indennizzo in base all’art. 13 della CMR?
Come noto, ai sensi dell’art. 1689 del codice civile italiano, i diritti derivanti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore.
Ma cosa avviene quando il contratto di trasporto è regolato dalla CMR[2]?
Ai sensi della norma di riferimento della predetta Convenzione, ossia l’art 13, se la perdita della merce è accertata o se la merce non è arrivata entro il termine previsto nell’articolo 19, il destinatario è autorizzato a far valere in suo nome, nei confronti del vettore, i diritti che derivano dal contratto di trasporto.
È evidente come comprendere a chi spetti la titolarità dei diritti verso il vettore nascenti dal contratto di trasporto sia fondamentale anche per gli eventuali assicuratori che potrebbero agire in rivalsa a seguito del pagamento di un indennizzo.
Nel caso di specie, infatti, propria una compagnia assicuratrice, ritenendosi cessionaria di tutti i diritti risarcitori nei confronti del vettore responsabile del danno, conveniva in giudizio tale vettore per il recupero di quanto corrisposto alla propria assicurata, in conseguenza del sinistro, a titolo di indennizzo.
Il vettore si costituiva in giudizio eccependo, inter alia, il difetto di legittimazione attiva della compagnia assicuratrice, per essersi quest’ultima surrogata nei diritti di un soggetto privo di legittimazione ad agire nei propri confronti alla luce della sopra citata disposizione di cui all’art. 13 della CMR.
Trattando la questione, la Suprema Corte italiana[3] ha avuto modo di ribadire come, anche in relazione a fattispecie regolate dalla CMR, la titolarità del diritto all’indennizzo sia attribuita, al pari di quanto prevede l’art. 1689 c.c., in ragione dell’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate.
In termini pratici, la Corte di Cassazione ha confermato come il meccanismo previsto dall’art. 13 della CMR sia sostanzialmente lo stesso previsto dall’art. 1689 del nostro codice civile, sopra brevemente richiamato, fornendo in questo modo agli operatori un chiaro riferimento in relazione al tema della titolarità dei diritti derivanti dal contratto di trasporto nei confronti del vettore.
[1] Trib. Di Ravenna, 16 febbraio 2017.
[2] Convention on the Contract for the International carriage of Goods by Road.
[3] Cass., n. 6484 del 14 marzo 2017.