Sicurezza ed efficienza dei traffici portuali secondo il TAR Lazio
Con sentenza dell’ottobre 2014[1], cui forse non è stata accordata al tempo la dovuta rilevanza, il TAR Lazio (Sede distaccata di Latina) ha avuto modo di statuire sulla legittimità delle misure adottate dalla Capitaneria di Porto e dal Comune, per quanto di rispettiva competenza, al fine di garantire il corretto bilanciamento tra le esigenze commerciali dei concessionari di aree demaniali portuali e quelle di tutela della sicurezza ed efficienza dei traffici interni al porto.
In particolare, nel 2013, il titolare di una concessione rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Gaeta, avente ad oggetto uno specchio acqueo per l’ormeggio di imbarcazioni da diporto nel Porto Nuovo di Ventotene, aveva adito il TAR della Regione Lazio per l’annullamento di una serie di provvedimenti di diniego di licenza suppletiva richiesta alle diverse autorità competenti con riferimento alla stagione estiva.
Il progetto, presentato ai fini del rilascio di detta licenza suppletiva, prevedeva l’ampliamento dello specchio acqueo già in concessione e l’installazione sulla nuova area assentita di pontili galleggianti. Questo progetto avrebbe, peraltro, dovuto trovare attuazione solamente nelle fasce orarie intercorrenti tra gli orari di arrivo e partenza dallo scalo interessato di un traghetto in servizio di linea giornaliero.
Poiché, con diversi provvedimenti, sia la Capitaneria di Porto di Gaeta sia il Comune di Ventotene – anche a seguito di pareri conformi di altre autorità interessate – avevano respinto la richiesta di licenza suppletiva stagionale, il concessionario aveva deciso di adire il TAR Lazio affinché accertasse l’illegittimità (tra l’altro) dei provvedimenti di diniego per violazione delle norme in materia di regolamentazione delle concessioni demaniali e della sicurezza intra portuale.
Ad esito del giudizio, il TAR ha rigettato integralmente la domanda del ricorrente, per i motivi qui di seguito esposti.
E’ importante, in via preliminare, osservare come le motivazioni espresse nella sentenza in esame non siano frutto di un esame strettamente connesso al caso concreto oggetto di giudizio, ma vadano ad enucleare una sorta di principio in materia di tutela della sicurezza all’interno dei porti che aspira a diventare se non un vero principio, una prassi condivisa da tutte le autorità marittime insediate presso i porti italiani.
Nel caso di specie, in particolare, viene rilevato come i provvedimenti di diniego al rilascio di licenza suppletiva stagionale avessero recepito e fatto proprie le risultanze di indagini che documentavano espressamente la pericolosità per la navigazione potenzialmente discendente dall’ampliamento dello specchio acqueo originariamente assentito al concessionario.
Il TAR Lazio ha poi dato atto che la nozione di «tutela della sicurezza intra portuale» debba essere interpretata non solo come afferente alle fasi di attracco e salpamento dell’imbarcazione ma anche alle fasi di avvicinamento e allontanamento della stessa dal porto.
Quale naturale conseguenza di detta statuizione, deve, ad avviso del giudice amministrativo, considerarsi legittimo un provvedimento dell’autorità competente sul porto che neghi l’ampliamento di un’area di ormeggio, ove tale ampliamento, se realizzato, andrebbe direttamente a creare una contrazione degli spazi liberi da utilizzarsi per la manovra delle imbarcazioni ed impatterebbe sulle operazioni a tutela della sicurezza all’interno dello scalo.
Nondimeno, ha concluso il TAR Lazio, non può con ritenersi opportuno sia per ragioni di sicurezza quanto per ragioni di efficienza delle operazioni intra portuali, subordinare le modalità e i tempi di ingresso ed uscita delle navi in servizio di linea al rispetto dei limiti temporali di sosta delle imbarcazioni da diporto presso l’area già assentita. Il riferimento alle navi di linea non va sottovalutato ed anzi è proprio a tale nozione che va forse legata l’applicazione del principio.
Laddove di nave di linea non si tratti, invero, l’esigenza del terminal di accomodare navi di grandi dimensioni – oramai elemento di vitale importanza per i nostri porti – potrebbe al contrario prevalere imponendo alle navi in transito limitazioni temporali all’eccesso e alla manovra.
Insomma ancora una volta una partita aperta.
[1] Sentenza n. 802 del 2 ottobre 2014