Società quotate: obblighi di trasparenza sugli obbiettivi delle acquisizioni per chi supera il 10%, 20% e 25% del capitale
L’articolo 13 del d.l. 148/2017, pubblicato in GU n. 242/2017 e in corso di conversione, interviene sugli articoli 120 e 193 D. Lgs 58/1998 (“TUF”), ampliando gli obblighi di comunicazione gravanti su chi acquisti una partecipazione rilevante in una società quotata, in particolare imponendo allo stesso di chiarire le finalità perseguite con l’acquisizione e altre informazioni.
La norma, c.d. norma “anti-scorrerie”, manifesta l’intento di «migliorare il grado di trasparenza del mercato e di incrementare il grado di conoscenza e di informazione degli stakeholder onde favorire l’assunzione di decisioni consapevoli», (Relazione illustrativa del MISE, che chiarisce anche come la norma non abbia effetto retroattivo, con particolare riferimento alla vicenda Mediaset) al fine di garantire l’efficienza del mercato dei capitali in virtù del fatto che una maggiore consapevolezza sulle strategie perseguite dagli azionisti rilevanti dovrebbe avere riflessi diretti sull’andamento dei prezzi di mercato.
L’adozione di una normativa che amplia gli obblighi di comunicazione trova fondamento nel Considerando 12 della direttiva 2013/50/UE che afferma che «è opportuno che gli Stati membri possano continuare a definire obblighi più rigorosi (…) riguardo al contenuto (ad esempio comunicazione delle intenzioni degli azionisti), la procedura e tempi di notifica e a richiedere informazioni aggiuntive sulle partecipazioni rilevanti». Simili disposizioni sono previste nell’ordinamento statunitense (Section 240 del U.S. Securities Exchange Act of 1934) e in quello francese (L233-7 del Code de Commerce).
Giova ricordare che il TUF disciplina a partire dall’art. 119 gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti nel capitale delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea. La norma trova, peraltro, applicazione anche nei confronti delle società quotate su AIM Italia considerato che le comunicazioni relative alle partecipazioni rilevanti debbono essere effettuate, per richiamo espresso, nel rispetto della disciplina in tema di trasparenza e di informativa di cui al TUF («alle sole società quotate, si considera applicabile anche agli emittenti AIM Italia», v. definizione di «disciplina sulla Trasparenza» in Regolamento Emittenti AIM Italia) e il dettato del art. 17, del Regolamento Emittenti AIM Italia, secondo il quale «al fine di rispettare le disposizioni in tema di informativa sui cambiamenti sostanziali, l’emittente AIM Italia deve assicurarsi, per quanto possibile, che gli azionisti significativi comunichino ogni cambiamento sostanziale della loro partecipazione azionaria nei medesimi termini di cui alla disciplina sulla Trasparenza».
L’articolo 120 del TUF (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti), oggetto della modifica, obbliga coloro che detengano partecipazioni in misura superiore al 3% del capitale (o 5% per le PMI) a darne comunicazione all’emittente e alla CONSOB.
La modifica integra l’articolo 120 inserendo un nuovo comma 4-bis secondo il quale, in occasione dell’acquisto di una partecipazione pari o superiore alle soglie del 10%, 20% e 25% del capitale, il soggetto che effettui le comunicazioni previste dal medesimo articolo 120 deve fornire una dichiarazione circa gli obbiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei 6 mesi successivi, indicando in particolare: a) i modi di finanziamento dell’acquisizione; b) se agisce solo o in concerto; c) se intende interrompere i propri acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo dell’emittente o comunque esercitare un’influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per attuarla; d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte; e) se intende proporre l’integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell’emittente.
La dichiarazione deve essere trasmessa all’Emittente e alla CONSOB nel termine di 10 giorni decorrenti dalla data di acquisizione delle partecipazioni. Nel caso di emittente AIM Italia dovrà essere inviata al solo emittente.
La disposizione attribuisce poi alla CONSOB il compito di adottare, con proprio regolamento, disposizioni attuative di tale disciplina, in particolare quanto a termini e modalità della comunicazione al pubblico della dichiarazione. Salvo quanto previsto dall’art. 185 TUF (Manipolazione del mercato), si prevede inoltre che, se entro 6 mesi dalla comunicazione della dichiarazione intervengano cambiamenti delle intenzioni sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata dovrà essere indirizzata alla società e alla CONSOB e portata a conoscenza del pubblico, nel qual caso la nuova dichiarazione farà decorrere nuovamente il termine di 6 mesi.
Il numero 2 dell’art. 13 aggiorna il riferimento del comma 5 dell’art. 120 prevedendo che d’ora innanzi anche in caso di violazione dell’obbligo di effettuare la dichiarazione di cui all’art. 120 c. 4-bis TUF il diritto di voto concernente le azioni quotate o gli strumenti finanziari per cui è stata omessa la comunicazione non può essere esercitato.
Anche la lettera b) aggiorna un riferimento normativo, quello dell’art. 193 (Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale), prevedendo l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 di tale disposizione anche nei casi di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti previsti dal neointrodotto 4-bis.
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