Sono prededucibili i crediti professionali sorti in funzione della predisposizione di piani di risanamento e di accordi di ristrutturazione dei debiti?
Con due sentenze (n. 1895/2018 e 1896/2018), depositate entrambe in data 25 gennaio 2018, la Corte di Cassazione risolve in modo opposto il quesito nelle due diverse situazioni.
Il caso
La sentenza n. 1895/2018 affronta il caso di un avvocato che propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Bari che, confermando il decreto del giudice delegato, aveva negato la prededucibilità del credito per l’attività a favore di una società poi fallita, in relazione alla predisposizione di un piano di risanamento aziendale ai sensi dell’art. 67, comma 3, l.fall.
La sentenza n. 1896/2018 affronta invece il caso di due avvocati che propongono ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Verona che, confermando il provvedimento del giudice delegato, aveva negato la prededucibilità del credito per l’attività a favore di una società poi fallita, funzionali all’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall.
Le questioni
In entrambi i casi il quesito sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione è rappresentato dall’interpretazione dell’art. 111, comma 2, l.fall., là dove prevede che sono prededucibili i crediti «sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali». Il tema riguarda quindi anche la qualificazione dei piani di risanamento e degli accordi di ristrutturazione dei debiti come vere e proprie procedure concorsuali, almeno ai fini del riconoscimento della prededuzione.
Le decisioni della Cassazione
Con la prima sentenza (1895/2016) la Cassazione ha rigettato il ricorso, negando che il piano di risanamento abbia natura di procedura concorsuale. Ad avviso della Corte, infatti, non sarebbero rinvenibili nel piano di risanamento quei presupposti che si devono ritenere caratteristici delle procedure concorsuali: il piano si potrebbe risolvere in atti unilaterali dell’imprenditore e non postulerebbe la sussistenza di un concorso tra creditori potendosi concretare nel compimento di atti con soggetti diversi dai creditori dell’imprenditore in crisi, quali acquirenti di prodotti o di asset o sottoscrittori di aumenti di capitale della società in difficoltà.
Con la seconda sentenza (1896/2018) la Cassazione, pur non qualificando gli accordi di ristrutturazione come «procedura concorsuale» ma limitandosi ad affermare la loro appartenenza al diritto concorsuale, ha affermato che i crediti professionali conseguenti ad attività funzionali all’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall. debbano essere collocati in prededuzione. La Corte precisa inoltre che a tal fine non deve essere accertato ex post che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati conseguiti, poiché l’omologazione dell’accordo è di per se sintomatica della funzionalità delle attività di assistenza e consulenza connesse al medesimo.
Commento
La Cassazione per la prima volta prende posizione in ordine alla prededucibilità di crediti professionali relativi alla predisposizione di piani di risanamento o di accordi di ristrutturazione dei debiti.
Come correttamente rilevato in dottrina (BONFATTI, La natura giuridica dei “piani di risanamento attestati” e degli “accordi di ristrutturazione” in www.ilcaso.it), la decisione della Cassazione relativa al caso dei piani di risanamento solleva qualche perplessità, posto che non è stata affrontata la questione, sollevata dal ricorrente, dei rapporti tra esenzione da revocatoria ex art. 67, comma 3, lett. d) l.fall. e prededucibilità nel concorso tra i creditori ex art. 111 l.fall. La decisione della Corte, che esclude la prededuzione, porta infatti al paradossale risultato pratico che, a parità delle altre condizioni, quando il credito è stato già saldato, beneficia dell’esenzione dall’azione revocatoria, mentre quando il professionista ha accettato di essere saldato in seguito, pur avendo beneficiato l’imprenditore in difficoltà, non gode della prededuzione.
La seconda decisione ha pure sollevato rilievi critici, in quanto la Corte ha riconosciuto la prededucibilità in virtù della «appartenenza al diritto concorsuale» del procedimento di cui all’art. 182-bis l.fall., tuttavia non ha qualificato espressamente l’accordo di ristrutturazione dei debiti quale procedura concorsuale. Si deve rilevare in proposito che il Regolamento UE 2015/848 sulle procedure di insolvenza (Allegato A) include gli accordi di ristrutturazione, mentre gli Schemi dei decreti delegati che dovrebbero dare vita al Codice della crisi e dell’insolvenza, pur contenendo un ampio novero di definizioni, non precisano che cosa si debba intendere per “procedura concorsuale”.
Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.
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