Articoli
03/08/2017
Restructuring e Insolvenza

Sospensione e prosecuzione delle esecuzioni pendenti alla data della domanda di concordato

Il Tribunale di Prato (30 Aprile 2017) conferma l’orientamento secondo cui il concordato determina la sospensione (non l’improcedibilità) delle esecuzioni individuali pendenti e precisa che il termine per la riassunzione decorre dal provvedimento che comporta la conclusione del concordato 

 

Il caso
Un creditore, avendo appreso da una visura presso il Registro delle imprese che era cessata la procedura di concordato preventivo di un suo debitore (sui cui beni aveva avviato in precedenza un procedimento esecutivo), ha depositato un ricorso al fine di proseguire l’espropriazione sui beni. Il debitore ha invece chiesto di dichiarare l’estinzione della procedura esecutiva, sostenendo che la riassunzione sarebbe stata promossa oltre il termine di sei mesi di cui all’art. 627 c.p.c.

La questione
L’art. 168 l.fall. dispone che dalla pubblicazione nel Registro delle imprese della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo nessun procedimento esecutivo o cautelare può essere iniziato o proseguito, sotto pena di nullità.

Si pone il dubbio se le esecuzioni pendenti debbano essere dichiarate definitivamente improcedilbili, ovvero solamente sospese in pendenza del concordato e, in tale ultimo caso, quale sia il dies a quo da cui decorre il termine per la riassunzione della procedura esecutiva.

La decisione della Tribunale
Il Tribunale di Prato aderisce alla tesi della sospensione (e non della improcedibilità) delle procedure esecutive pendenti.

Quanto all’individuazione del dies a quo per la riassunzione, il Giudice adito richiama i principi espressi dalla Corte di Cassazione (ancorché in fattispecie diverse da quella in esame) secondo cui il termine per la riassunzione del processo esecutivo decorre dalla pronuncia del provvedimento che comporta il venir meno della causa di sospensione (sempre che lo stesso non sia stato impugnato): ritiene quindi che il termine decorre dal provvedimento del Tribunale che (nel caso di specie) ha dichiarato l’estinzione del procedimento concordatario e che, pertanto, la riassunzione era tardiva in quanto promossa ben oltre il termine di cui all’art. 627 c.p.c.

Alla medesima conclusione – prosegue il Tribunale – deve pervenirsi anche accedendo alla tesi, sostenuta dal creditore, secondo cui il dies a quo debba essere individuato nella conoscenza legale dell’evento interruttivo e non nel verificarsi del medesimo, posto che dell’estinzione della procedura era stata fatta apposita annotazione nel registro delle imprese.

Commento
Sebbene il disposto normativo dell’art. 168, primo comma, l.fall. sia chiaro nel comminare la nullità delle azioni esecutive o cautelari instaurate ovvero proseguite individualmente dai creditori anteriori alla domanda di concordato, la giurisprudenza – tendendo a qualificare in termini più precisi le conseguenze che la proposizione della domanda di ammissione al concordato preventivo determina sulle esecuzioni pendenti – è giunta a prospettare diverse soluzioni:

(a) una parte della giurisprudenza sostiene che, a seguito della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato, si produca la sospensione dell’esecuzione forzata in corso, che si protrarrà fino alla definizione del giudizio di omologazione (così Cass. n. 25802/2015, secondo cui «la proposizione di una domanda di concordato preventivo determina, ai sensi dell’art. 168, comma 1l.fall., non già l’estinzione ma l’improseguibilità del processo esecutivo, che entra in una situazione di quiescenza perché i beni che ne costituiscono l’oggetto materiale perdono “de iure” e provvisoriamente la destinazione liquidatoria così come progettata con il pignoramento»);

(b) altra parte della giurisprudenza, invece, sostiene che il divieto di cui all’art. 168, primo comma, l.fall. non comporti una sospensione del processo esecutivo, ma una estinzione atipica dello stesso, riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 187-bis disp. att. c.p.c., con la conseguenza che la procedura esecutiva non potrà pertanto essere riattivata dopo l’omologazione del concordato (Trib. Monza, 13 aprile 2015; Trib. Aosta, 16 aprile 2013; Trib. Milano, 17 dicembre 2012; Trib. Reggio Emilia, 18 aprile 2012; Trib. Pesaro, 16 marzo 2012).

Deve ritenersi preferibile l’orientamento da ultimo confermato dal Tribunale di Prato: il concordato preventivo, infatti, potrebbe non giungere a conclusione con l’omologazione della proposta e, in questa prospettiva, la sospensione del procedimento esecutivo permette, da un lato, di tutelare le ragioni dei creditori e, dall’altro, di consentire di verificare l’esito della procedura concordataria, così da addivenire – in caso di omologa – alla declaratoria di improcedibilità dell’esecuzione in applicazione dell’art. 168 l.fall. e – in caso di mancata omologa – alla prosecuzione del procedimento esecutivo.

Quanto all’individuazione del dies a quo, in assenza di una norma di riferimento, la soluzione prospettata dal Tribunale è condivisibile in quanto ispirata ad un principio di certezza e coerente con principi espressi dalla Corte di Cassazione in altre fattispecie (mentre non esistono precedenti nel caso di specie).

 

 

Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.com
Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: restructuring@advant-nctm.com

Ricevi i nostri aggiornamenti