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06/06/2017
Corporate and Commercial - Diritto dei Trasporti Marittimi, Aerei, Terrestri

Una breve rassegna giurisprudenziale in merito agli Aiuti di Stato nel settore marittimo

In tema di aiuti di Stato, la Commissione Europea ha recentemente esteso il campo di applicazione del Regolamento generale di esenzione per categoria, introducendo una nuova esenzione dall’obbligo di notificare alla Commissione misure di aiuto di Stato per i porti marittimi e quelli interni e per gli aeroporti[1]. Posto che tale esenzione riguarda solamente uno dei tanti settori dello shipping, restando i principi dettati in materia di aiuti di Stato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (nel prosieguo anche “CGUE”) applicabili agli altri settori, riteniamo utile analizzare due importanti sentenze della CGUE sugli aiuti di Stato alle compagnie di navigazione.

La CGUE ha recentemente emesso due sentenze[2] molto rilevanti in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale (nel prosieguo “SIEG”).

I casi riguardano le compensazioni ricevute, rispettivamente, da SNCM e Saremar per la prestazione di servizi di interesse economico generale relativi ai collegamenti marittimi verso le isole.

Normativa europea relativa ai SIEG

La Decisione della Commissione Europea del 20 dicembre 2011 (nel prosieguo la “Decisione) disciplina l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2[3], del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.

Tale Decisione prevede, all’articolo 4, che la gestione del SIEG debba essere affidata ad un’impresa mediante un atto che contenga necessariamente le seguenti indicazioni:

  1. oggetto e durata degli obblighi di servizio pubblico;
  2. l’impresa e, se del caso, il territorio interessati;
  3. la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente conferiti all’impresa dall’autorità che assegna l’incarico;
  4. la descrizione del sistema di compensazione e i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione;
  5. le disposizioni intese a prevenire ed eventualmente recuperare le sovra-compensazioni;
  6. un riferimento alla Decisione stessa.

La compensazione per la prestazione dei SIEG deve essere limitata a “quanto necessario per coprire il costo netto determinato dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché un margine di utile ragionevole” (vds. art 5 della Decisione). Ai fini del calcolo della compensazione i costi da prendere in considerazione sono quindi i seguenti:

  • quando le attività dell’impresa considerata si limitano al SIEG, tutti i costi supportati dall’impresa;
  • quando l’impresa svolge anche attività al di fuori dell’ambito del servizio di interesse economico generale, solo i costi relativi al servizio di interesse economico generale.

Criteri di Altmark

Per criteri Altmark si intendono le condizioni cumulative indicate dalla sentenza della Corte di giustizia nel caso C-280/00, in presenza delle quali la compensazione per un SIEG non dovrebbe essere considerata aiuto di Stato. In breve:

  1. l’attività deve essere un servizio d’interesse economico generale e i suoi compiti ed obblighi devono essere preventivamente chiaramente definiti;
  2. i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione dei costi del servizio pubblico devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;
  3. la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire i costi del servizio nonché un margine di utile ragionevole per l’adempimento di tali obblighi (ossia nessuna sovra-compensazione); e
  4. la compensazione è determinata in base a una procedura di appalto pubblico oppure, se tale procedura non ha luogo, la compensazione dell’impresa incaricata dell’esecuzione degli obblighi di servizio pubblico deve essere determinata sulla base di un’analisi dei costi di un’impresa media gestita in modo efficiente.

 

Passiamo ora all’esame dei due casi recentemente decisi dalla Corte di Giustizia.

Caso T-454/13 – SNCM c. Commissione Europea

Nel primo caso, la CGUE ha analizzato le compensazioni ricevute da SNCM (Societe Nationale Maritime Corse Mediterranee) per i servizi di trasporto effettuati tra Marsiglia e la Corsica.

SNCM ha impugnato la decisione della Commissione Europea che aveva considerato compatibile solo una parte della compensazione percepita dalla società per i servizi di trasporto svolti sulla predetta tratta. La Commissione aveva infatti ritenuto che la compensazione per i servizi aggiuntivi forniti nel periodo estivo di punta fosse incompatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Lo Stato francese, infatti, sarebbe incorso – a parere della Commissione – in un “errore manifesto” qualificando tali servizi aggiuntivi come servizi SIEG.

La Corte ha sottolineato che, pur avendo gli Stati ampia discrezionalità nella definizione dei SIEG, la Commissione mantiene un potere di controllo sui c.d. errori manifesti. Nel caso in esame, la Commissione aveva rilevato come non vi fossero elementi probatori per dimostrare la necessarietà dei servizi aggiuntivi svolti da SNCM, rendendo la qualificazione degli stessi come SIEG erronea e, conseguentemente, la compensazione incompatibile con la normativa sugli aiuti di Stato.

I SIEG servono infatti a compensare l’impossibilità o la mancata volontà del mercato di fornire un determinato servizio ritenuto essenziale per l’interesse generale. In questo caso, i servizi aggiuntivi estivi svolti da SNCM non avrebbero dovuto essere ricompresi nei SIEG, in quanto il mercato era in grado di fornirli senza alcun intervento da parte dello Stato.

SNCM ha tentato di difendersi sostenendo (i) che essa era stata scelta tramite gara pubblica per svolgere i servizi in questione; (ii) che, in precedenza, la Commissione non aveva mai opposto nulla circa tale schema di compensazioni; (iii) che i servizi avevano come scopo la continuità territoriale.

La Corte ha risposto che: (i) la gara era una procedura negoziata e comunque, per come formulata, limitava il numero di partecipanti; (ii) le decisioni precedenti della Commissione non potevano ingenerare affidamento nel soggetto privato in quanto il mercato è in continua evoluzione e pertanto le valutazioni possono variare col variare della situazione del mercato; (iii) la continuità territoriale poteva essere garantita dal mercato senza la necessità di imporre un obbligo sulla SNCM da parte dello Stato.

Caso T-219/14 – Regione autonoma della Sardegna c. Commissione Europea

Il secondo caso riguarda i servizi di trasporto marittimo svolti da Saremar tra la Sardegna, le isole minori della stessa e la Corsica.

La Corte ha riscontrato un mancato rispetto dei criteri enunciati nella Decisione, oltre al mancato rispetto della seconda condizione di Altmark, in quanto i parametri sulla base dei quali doveva essere calcolata la compensazione dei costi del servizio pubblico non erano stati previamente definiti in modo obiettivo e trasparente. Infatti, gli atti con cui veniva imposto a Saremar di effettuare il servizio di trasporto inizialmente non prevedevano alcuna compensazione. La compensazione è stata prevista solo in una fase successiva, quando Saremar ha cominciato a subire delle perdite.

La Corte ha ricordato che pur avendo gli Stati membri ampia discrezionalità, sia nella qualificazione dei SIEG sia nella determinazione della compensazione per gli stessi, tali qualificazioni e determinazioni devono essere fatte preventivamente, in modo chiaro e trasparente, in modo da consentire una verifica da parte della Commissione al fine di prevenire abusi della disciplina dei SIEG da parte degli Stati membri.

Nel caso di specie, non solo non era stata determinata preventivamente la compensazione dovuta a Saremar per i servizi prestati, ma la Regione autonoma della Sardegna (nel prosieguo “RAS”) aveva previsto – a seguito delle perdite subite da Saremar – la possibilità per Sarermar di variare le tariffe che dovevano rimanere accessibili per il pubblico, senza però determinarne i limiti massimi di tali tariffe. Saremar poteva quindi modificare le proprie tariffe in modo tale da garantirsi una stabilità economico-finanziaria.

Alla luce di quanto sopra, la Corte ha concluso, confermando quanto già rilevato dalla Commissione, che gli obblighi di pubblici servizi imposti alla Saremar non fossero necessari in quanto inefficaci per garantire l’accessibilità del servizio al pubblico data la libertà di Saremar di rivedere le proprie tariffe senza particolari vincoli.

Conclusioni

Queste due sentenze sono importanti in quanto evidenziano i confini della discrezionalità degli Stati membri nel definire ed affidare i servizi d’interesse economico generale nel settore del trasporto marittimo.

La semplice qualificazione di un determinato servizio come SIEG da parte dello Stato Membro non è sufficiente a garantire il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato. È necessario, infatti, che si seguano i criteri della Decisione e si verifichi il rispetto di tutti e quattro i criteri di Altmark (cumulativamente) onde evitare che – da una verifica della Commissione magari a posteriori -risulti una compensazione di tali servizi incompatibile con la normativa sugli aiuti di Stato circostanza che ne impone il recupero.

[1] Si rinvia alla sezione “Contributi dagli uffici Nctm nel mondo” per una breve anticipazione sulle novità introdotte, che saranno meglio specificate nel nostro prossimo numero.

[2] Sentenze della Corte di Giustizia nel caso T-454/13, SNCM c. Commissione Europea e nel caso T-219/14 Regione autonoma della Sardegna c. Commissione Europea

[3] Art. 106, par. 2, TFUE: “Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione.

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