Chance di rimborso per chi va a credito con lo split payment
Articolo tratto da Il Quotidiano del Fisco – il Sole 24 Ore
Dal 1° luglio 2017 sono cambiate le regole di applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti), meccanismo in base al quale i fornitori della Pa (pubblica amministrazione), o di alcune società rientranti nell’ambito soggettivo della disciplina, non incassano – e dunque non versano – l’Iva addebitata in fattura, che, invece, è versata all’Erario dal cessionario/ committente.
Vediamo quali sono gli adempimenti in capo ai fornitori di soggetti rientranti nell’ambito di applicazione dello split payment, cui ora , in base alla nuova normativa, si aggiungono i liberi professionisti (si vedano il terzo e il settimo quesito a fianco).
La mappatura
Per applicare correttamente la disciplina, innanzitutto è necessario creare un elenco dei soggetti ai quali fatturare in regime di split payment. Secondo l’articolo 1 del Dl 50/2017, la scissione dei pagamenti riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di:
- amministrazioni pubbliche, definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri, ex articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del Codice civile (controllo di diritto: possesso del 50% più 1 delle quote; controllo di fatto: esercizio di un’influenza dominante nell’assemblea);
- società controllate di diritto direttamente da Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni; 1 società controllate di diritto, direttamente o indirettamente, dalle società indicate ai due punti precedenti;
- società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana.
Con riferimento alle operazioni di gestione dei diritti collettivi di uso civico, sono invece esclusi dalla disciplina in questione gli enti pubblici gestori del demanio collettivo. Il dipartimento delle Finanze ha svolto una ricognizione delle Pa e delle società destinatarie del meccanismo della scissione dei pagamenti e ha predisposto gli elenchi relativi, disponibili nella sezione fiscalità nazionale del sito www.finanze.gov.it. In particolare, il 26 luglio 2017 il dipartimento delle Finanze ha pubblicato quattro elenchi relativi ai soggetti che, partire dal 1° luglio 2017, sono tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, nonché alcune puntualizzazioni interpretative di particolare importanza, valevoli con riferimento al 2017. In seguito, il 4 agosto, due dei quattro elenchi sono stati rettificati e resi definitivi. Per l’individuazione delle Pa soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, invece, non è più prevista la pubblicazione dell’elenco, in quanto è stato stabilito che tali soggetti coincidono con i destinatari della fattura elettronica obbligatoria (articolo 1, commi 209 e seguenti, della legge 244/2007, Finanziaria 2008). La norma prevede inoltre che, a richiesta dei cedenti o dei prestatori, i cessionari o i committenti devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità ai soggetti per i quali si applica il regime dello split payment.
Che cosa fatturare
Dal punto di vista dell’ambito oggettivo, rientrano nel regime in esame tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva, con le eccezioni riportate di seguito. Considerata la ratio dello split payment (arginare l’evasione), ne deriva che il regime non si applica, ad esempio, alle fattispecie nelle quali la Pa non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore.
In generale, non si applica la scissione dei pagamenti:
- ai servizi di riscossione delle entrate e ad altri proventi, in relazione ai quali il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo e trattiene lo stesso riversando alla Pa committente un importo netto;
- agli acquisti assoggettati a reverse charge (sia intra-Ue che interno) per i quali l’ente è debitore d’imposta;
- alle operazioni assoggettate, ai fini Iva, a regimi speciali, che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie, quali il regime monofase, del margine o quello applicabile dalle agenzie di viaggio; ualle operazioni assoggettate a meccanismi forfettari di determinazione della detrazione, come quello dei produttori agricoli;
- alle operazioni per le quali, non sussistendo l’obbligo, non viene emessa la fattura.
Dal 1° luglio 2017, invece, rientrano nel regime di split payment anche le prestazioni di servizi soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito, prima escluse per legge.
Il documento da emettere
Verificato che sia il cliente sia l’operazione rientrano nell’ambito di applicazione del regime di scissione dei pagamenti, il fornitore può, nei tempi previsti dal Dpr 633/1972, emettere la fattura. Il documento deve indicare, oltre alla base imponibile, all’aliquota e alla relativa imposta, anche l’annotazione «scissione dei pagamenti» per le fatture cartacee e il valore «S», nel campo «esigibilità Iva», per quelle elettroniche. La liquidazione, poi, va fatta senza tenere in considerazione l’Iva esposta nelle fatture emesse in regime di split payment, che è versata all’Erario dal committente. Come gestire il credito È probabile che in capo ai soggetti che operano principalmente con la Pa, o con altre società cui si applica lo split payment, si generi una posizione di credito Iva. In tal caso, il contribuente deve verificare se, per effetto delle operazioni attive fatturate in regime di scissione dei pagamenti (da computare tra quelle ad aliquota zero), si verifichi il presupposto della cosiddetta aliquota media (articolo 30, comma 2, lettera a, del Dpr 633/1972) e il credito possa essere chiesto a rimborso. Se così fosse, la parte di tale credito generata per effetto dello split payment godrà dell’erogazione prioritaria del rimborso.