Consob nelle operazioni di buyback riduce gli spazi di manipolazione
Cancellate, dal 30 giugno, le prassi di mercato sull’acquisto di azioni proprie per la costituzione di magazzini titoli (prassi 2) e sul riacquisto di prestiti obbligazionari a condizioni predeterminate (prassi 3). È la strada scelta dalla Consob, con la delibera 20876 del 3 aprile. In questo modo, viene ridotto il rischio di comportamenti manipolativi ma, allo stesso tempo, cambiano le condizioni per gli operatori, che avranno meno spazi per beneficiare dei “safe harbour”, le esenzioni da sanzioni previste dal Testo unico della finanza.
La cessazione di queste prassi è stata decisa dall’Autorità dopo una consultazione. Nel documento posto in consultazione veniva proposto di modificare la prassi sull’attività di sostegno della liquidità del mercato (prassi 1) per renderla coerente con le disposizioni relative alla Mar (Market abuse regulation, regolamento Ue 596/2014) e al regolamento delegato 2016/908/Ue, nonché con i cosiddetti points for convergence delineati dall’Esma, l’Autorità europea di settore, nel dicembre 2016 e di far cessare le prassi 2 e 3.
Per le società quotate su Aim Italia, mercato di crescita per le Pmi, è peraltro in corso di definizione in sede comunitaria una prassi di mercato sui contratti di liquidità, nonché un intervento a livello 2 da parte dell’Esma. In futuro, gli emittenti quotati su Aim Italia potranno scegliere se avvalersi di una prassi di mercato ammessa nello Stato membro o di quella che sarà specificamente prevista da Mar.
Dal 30 giugno gli emittenti potranno, quindi, avvalersi unicamente della prassi attinente l’attività di sostegno della liquidità del mercato, beneficiando del “safe harbour” del Testo unico della finanza: non potranno, cioè, essere sanzionati né a livello penale né a livello amministrativo per manipolazione del mercato. Qualora l’emittente voglia effettuare acquisti di azioni proprie per costituire un magazzino titoli, dovrà rispettare gli obblighi previsti dalla normativa nazionale, come quello di parità di trattamento. Questi acquisti non godranno, però, del “safe harbour“.
Come rilevato anche da Consob nella relazione illustrativa, l’acquisto di azioni proprie può essere legato a diverse finalità, di per sé legittime, purché gli ordini di acquisto vengano inseriti nel mercato con modalità particolari. Sono da evitare, ad esempio, una non necessaria aggressività, che incida significativamente sul processo di formazione dei prezzi, o pressioni continue che soffochino domanda e offerta. Verranno fornite specifiche linee guida per ridurre il rischio di incorrere in comportamenti manipolativi.
Secondo Consob, il mancato riconoscimento dello status di prassi di mercato agli acquisti per la costituzione del magazzino titoli «non deve essere fonte di preoccupazione per gli emittenti. Del resto, nessun altro emittente nell’Ue oggi gode di tale protezione». Resta però il fatto che, soprattutto per le Pmi con titoli illiquidi, la costituzione di un magazzino titoli per operazioni di M&A è piuttosto difficile nel breve o medio periodo e forse anche nel lungo, considerata la necessità per l’emittente di adottare stringenti limiti di volumi e prezzi, per evitare di incorrere in qualsivoglia manipolazione.
Il dubbio è che per le operazioni di M&A sia forse più congeniale seguire la strada dei conferimenti in natura, che meglio si prestano all’emissione di un numero di azioni spesso rilevante, da utilizzare quale corrispettivo per l’acquisto di una partecipazione sociale o di un compendio aziendale. Resta fermo, per gli acquisti di azioni proprie effettuati in relazione alle finalità di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a), b) e c) del Mar, il più ampio “safe harbour” di cui all’articolo 183 del Tuf , che esclude l’applicazione delle disposizioni relative all’abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato per le operazioni volte a ridurre il capitale dell’emittente, a soddisfare obblighi derivanti da strumenti di debito convertibili in azioni o ad adempiere agli obblighi derivanti da programmi di incentivazione azionaria destinati, ad esempio, ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione. In questi casi, l’avvio del programma va comunicato al mercato, così come le operazioni effettuate entro la fine della settima giornata di borsa successiva alla data di esecuzione, con tutti i dettagli relativi alle operazioni effettuate.