Il programma base si somma all’hardware
Tratto da il Sole 24 Ore – Norme & Tributi
Il trattamento contabile e fiscale delle quote di ammortamento relative ai software varia, oltre che in base alla tipologia – di base o applicativa – anche in funzione del fatto che sia stato acquisito da terzi o prodotto internamente.
Il software di base è costituito dall’insieme delle istruzioni strettamente necessarie per il funzionamento dell’hardware (ad esempio il sistema operativo Windows).
Pertanto, contabilmente, il suo costo deve essere rilevato unitamente al costo dell’hardware e ammortizzato seguendo le regole previste dall’Oic 16 «Immobilizzazioni materiali».
Anche fiscalmente si applicano le stesse regole previste per i beni materiali. Infatti, la deduzione dell’ammortamento è ammessa, ai sensi dell’articolo 102 del Tuir, secondo il coefficiente tabellare, di cui al Dm 31 dicembre 1988, previsto per l’hardware, ridotto alla metà per il primo esercizio.
Il software applicativo è costituito dall’insieme delle istruzioni che consentono l’utilizzo di funzioni del software di base al fine di soddisfare specifiche esigenze dell’utente (ad esempio un gestionale di contabilità).
Contabilmente, il corrispettivo iniziale, sostenuto una tantum, relativo al software applicativo, acquistato a titolo di proprietà (compreso il cosiddetto contratto di sviluppo) ovvero acquisito in licenza d’uso, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, si capitalizza nella voce B.I.3 «Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno» dello stato patrimoniale.
Il relativo ammortamento civilistico si stanzia in relazione alla residua possibilità di utilizzazione che, nel caso del software acquisito con diritto d’uso a tempo determinato, non può superare la durata della licenza.
Fiscalmente, le quote di ammortamento del software se acquisito in proprietà o in licenza d’uso a tempo indeterminato sono deducibili, ai sensi dell’articolo 103, comma 1 del Tuir, in misura non superiore al 50% mentre, se acquisito in licenza d’uso a tempo determinato, sono deducibili ai sensi dell’articolo 103, comma 2 del Tuir, in misura corrispondente alla durata della licenza.
I costi sostenuti per la realizzazione interna di un software applicativo tutelato contabilmente si devono capitalizzare nella voce B.I.3 dello stato patrimoniale. Nel caso di software non tutelato, i costi possono essere capitalizzati nella voce B.I.7 «Altre immobilizzazioni immateriali» se danno luogo a programmi utilizzabili per un certo numero di anni o, alternativamente, imputati a conto economico. In ogni caso, non sono capitalizzabili i costi indiretti attribuibili al progetto, quali gli affitti, gli ammortamenti, i costi del personale con funzioni di supervisione e altre voci simili.
Le quote di ammortamento civilistico dei software applicativi realizzati internamenti si determinano in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
Fiscalmente, le quote di ammortamento del software tutelato sono deducibili, ai sensi dell’articolo 103, comma 1 del Tuir, in misura non superiore al 50% mentre quelle relative al programma non tutelato sono deducibili nel limite della quota imputata in conto economico, ai sensi dell’articolo 108, comma 1 del Tuir.
Relativamente ai casi esaminati, ai fini Irap rilevano le quote di ammortamento stanziate in conto economico in base a corrette regole contabili.