Rassegna Stampa
28/08/2017
Il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore
Tributario

Ires, attività e passività ereditate da trasferimenti fuori dagli oneri straordinari

Articolo tratto da Il Quotidiano del Fisco – il Sole 24 Ore

Le voci di conto economico destinate ad accogliere i componenti che si sarebbero qualificati come straordinari, secondo le precedenti regole contabili, rilevano ai fini Ires per il loro ammontare influenzato dalle nuove poste accolte, a eccezione dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami.

Gli aspetti contabili

Per gli utili e le perdite derivanti dalla dismissione di cespiti o di rami d’azienda, l’eliminazione della sezione straordinaria ha comportato l’obbligo di rilevazione di questi componenti nelle voci A5) “Altri ricavi e proventi” e B14) “Oneri diversi di gestione” così come previsto dall’OIC 12 anche per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali. Per gli altri componenti “ex-straordinari” vale la regola generale della classificazione per natura. È il caso degli oneri di ristrutturazioni aziendali, delle svalutazioni e delle rivalutazioni, dei componenti negativi derivanti da furti e ammanchi di beni, perdite o danneggiamenti di beni in seguito a catastrofi naturali nonché delle spese derivanti da cause e controversie non pertinenti alla normale gestione dell’impresa.

 

Per quanto riguarda i componenti negativi riferibili all’area B del conto economico è necessaria in effetti una vera e propria classificazione per natura, mentre per quelli positivi le tipologie di ricavi “ex-straordinarie” devono essere classificate nella voce A5). Sempre per natura devono essere collocati costi e ricavi “ex-straordinari” di carattere finanziario e le plusvalenze o minusvalenze generate dalla cessione di partecipazioni e di titoli a reddito che devono confluire nelle specifiche voci delle sezioni C) e D) del conto economico. Analogo ragionamento, infine, per imposte, sanzioni e interessi relativi agli esercizi precedenti da classificare nella voce 20) di conto economico se riferite a Ires e Irap o nella voce B14) se riferite a imposte indirette.

La rilevanza Ires

Per quanto riguarda la determinazione del ROL, funzionale alla deduzione degli interessi passivi descritti dall’articolo 96 del Tuir, in effetti la confluenza nelle voci ordinarie di componenti “ex-straordinarie” può determinare un miglioramento o un peggioramento del livello di deducibilità degli oneri finanziari per effetto di componenti diversi da quelli derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda che, secondo quanto previsto dall’articolo 13-bis, comma 2, lettera b), del Dl 244/2016 devono invece essere sterilizzati ai fini del conteggio. Il comma 4 successivo, inoltre, prevede in termini più generali che il riferimento contenuto nelle norme fiscali vigenti ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile vada sempre inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto di quelli positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Si pensi all’applicazione della disciplina delle società di comodo prevista dall’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724. In base a quanto riportato nel recente documento del CNDCEC “La fiscalità delle imprese Oic adopter ”, sebbene la formulazione testuale della norma, nel punto in cui prevede che il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, non sia del tutto precisa nei casi in cui la legge non faccia diretto riferimento alle descritte voci del conto economico, ma si riferisca alla gestione caratteristica dell’impresa, l’interpretazione anche in questi casi non può che essere identica. È il caso della verifica del limite di deducibilità delle spese di rappresentanza (articolo 108, comma 3, Tuir), nonché dell’applicazione del test di vitalità cui e subordinata la possibilità di riporto delle perdite pregresse, delle eccedenze di interessi passivi e di Ace nelle operazioni di fusione, scissione e trasferimento delle partecipazioni di controllo previste daagli articoli 172, 173 e 84 del Tuir.

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