Ires e Irap, la correzione segue la rilevanza dell’errore contabile
Articolo tratto da Il Quotidiano del Fisco – il Sole 24 Ore
Sia per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali per i soggetti Ias l’imputazione in bilancio degli errori contabili non ha rilevanza fiscale al di fuori dei casi in cui il contribuente presenti le dichiarazioni integrative a favore entro il termine di decadenza dell’azione accertatrice.
I profili contabili
Secondo quanto previsto dal nuovo principio contabile Oic 29, un errore consiste nell’impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni e i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili. Un’errata contabilizzazione può verificarsi, ad esempio, a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti o di negligenza nel raccogliere le informazioni e i dati disponibili per un corretto trattamento contabile.
Una volta scoperto, l’errore deve essere prontamente corretto non appena si disponga delle informazioni e dei dati per il suo corretto trattamento in bilancio. Più in particolare, l’errore rilevante commesso negli esercizi precedenti deve essere rilevato sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui è individuato mentre deve essere rilevato a conto economico in tutti gli altri casi.
Per valutare se l’errore sia rilevante o meno è necessario ragionare sul fatto che lo stesso individualmente, o insieme ad altri errori, potrebbe aver influenzato le decisioni economiche assunte dagli utilizzatori del bilancio. Si pensi, ad esempio, a un errore che abbia influenzato il rispetto di covenant previsti in un contratto di finanziamento concesso ad una società da un istituto bancario.
Gli aspetti fiscali Ires e Irap
Considerato che l’impostazione contabile prevista dall’Oic 29 per la rilevazione degli errori è in linea con quanto stabilito dallo Ias 8, in tema di rilevanza fiscale possono essere riprese le indicazioni per i soggetti Ias adopter contenute nella circolare 31/E/2013 dell’agenzia delle Entrate. Come evidenziato nel recente documento di ricerca del Cndcec «La fiscalità delle imprese Oic adopter», dunque, secondo l’Agenzia la derivazione rafforzata non può mai essere invocata per dare rilevanza fiscale alla correzione di errori pregressi, derogando alle ordinarie regole di competenza fiscale. A prescindere dunque dalla rilevanza o meno dell’errore, la sua correzione nei bilanci successivi sarebbe indice di un errore di competenza e non una diversa qualificazione, imputazione temporale o classificazione di bilancio idonea ad assumere riconoscimento fiscale.
Come argomentato nel documento del Cndcec, premesso che la correzione degli errori non rilevanti mediante imputazione diretta al conto economico contabilmente non presuppone una violazione dei principi di competenza, il principio di derivazione rafforzata avrebbe dovuto permettere il recepimento fiscale dell’impostazione contabile con conseguente riconoscimento della rilevanza fiscale del componente imputato a conto economico nel momento di correzione dell’errore.
La modifica della dichiarazione
A chi intenda dunque ottenere il riconoscimento fiscale Ires e Irap dei componenti derivanti dalla correzione di errori, resta la possibilità di presentare le dichiarazioni integrative a favore entro il termine di decadenza dell’azione accertatrice.
Se l’errore non è rilevante, il contribuente deve, da una parte, effettuare un’apposita variazione fiscale volta a sterilizzare il componente relativo alla correzione dell’errore imputato a conto economico nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui estato corretto, e, dall’altra, deve emendare la dichiarazione dei redditi al fine di far concorrere il relativo componente al reddito imponibile dell’esercizio in cui e stato commesso l’errore contabile.
Nel caso in cui l’errore sia rilevante è sufficiente emendare la dichiarazione relativa all’anno in cui è stato commesso l’errore mentre, in quello in cui è stato corretto, l’irrilevanza del componente rettificativo opera automaticamente non essendo quest’ultimo transitato a conto economico.