Rassegna Stampa
21/09/2017
il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 ore
Tributario

La fattura «completa» agevola le verifiche sulla deducibilità dei costi

Tratto da il Quotidiano del Fisco – il Sole 24 ore

Una fattura esaustiva in termini descrittivi agevola la verifica della deducibilità dei costi sostenuti nonostante non sia determinante a tal fine.
La completa descrizione dei beni e dei servizi acquistati, infatti, non comporta l’automatica deducibilità di un costo. Così come, al contrario, dalla loro imprecisa elencazione non deriva necessariamente l’indeducibilità degli oneri relativi.
Più in dettaglio, la verifica della deducibilità di un costo comporta l’esame del rispetto dei principi generali di determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, quali l’inerenza del costo, la sua certezza nell’an e nel quantum, nonché l’imputazione dello stesso al corretto periodo d’imposta.
A tal fine, la fattura non è indispensabile, potendosi, infatti, utilizzare ogni diverso mezzo o documento accessorio disponibile.
Ciononostante, la fattura che contiene una descrizione generica dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione può esporre il contribuente, in sede di controllo della propria posizione fiscale da parte dell’amministrazione finanziaria, a contestazioni in ordine alla deducibilità del costo e alla detraibilità dell’Iva.
Per questi motivi, al fine di prevenire questo tipo di rilievi dell’amministrazione finanziaria, è buona prassi verificare che la fattura sia completa e precisa potendo costituire così uno dei principali documenti utili alla verifica della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’Iva perché consente l’esatta identificazione dei beni e dei servizi acquistati.
Le fatture con descrizione generica
La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 20303/2017, proprio sul punto, ha chiarito che un documento di spesa, quale la fattura, che rechi una descrizione generica, se contestata, non può ritenersi sufficiente a soddisfare i requisiti di deducibilità dei costi previsti dalla normativa fiscale. In tali casi, l’amministrazione finanziaria invita il contribuente a fornire spiegazioni e apposita documentazione giustificativa e dimostrativa del costo contestato
Qualora i verificatori recuperino a tassazione dei costi relativi a prestazioni o a beni generici non documentati, infatti, spetta al contribuente l’onere di dimostrare l’esistenza e l’inerenza di tali costi alla propria attività e, in assenza di detta prova, l’accertamento dell’Ufficio con cui vengono recuperati i predetti costi risulta legittimo.
Contenuto obbligatorio della fattura
Per evitare contestazioni, pertanto, è opportuno che la fattura riporti i riferimenti puntuali agli acquisti effettuati.
In particolare, in tema di descrizione dei beni e dei servizi, il contenuto obbligatorio della fattura è stabilito dalla lettera g) del secondo comma dall’articolo 21 del Dpr n. 633/1972, in base al quale la fattura deve contenere le indicazioni in merito alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione.
Il riferimento a “natura” e “qualità” sta ad indicare che le informazioni da indicare nella fattura devono essere sufficientemente dettagliate per individuare il bene o il servizio oggetto dell’operazione.
Tra l’altro, come evidenziano nella norma di comportamento dell’Associazione italiana dottori commercialisti n. 199 , la descrizione richiesta dalla norma citata è utile indicatore di corretta amministrazione secondo i principi civilistici e contabili e facilita i controlli interni ed esterni. Inoltre, la fattura debitamente compilata rappresenta la prova necessaria per la tutela in sede giurisdizionale di un credito quale prova scritta della sussistenza dell’operazione effettuata.

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